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settembre 2009sommario
download numero di settembre.pdf
Completamente rifatto il sito web del nostro giornale
Opinioni a confronto di Onofrio Bottaro
Interviste ai presidenti “Coredi” (a cura della Redazione)
Argomenti
Nuovi linguaggi di Lavinia Vacca
Utili da leggere (a cura di Franco Treccani)
Attività sindacali
Oramai siamo alla vigilia di un altro Congresso Nazionale. Fino a qualche anno fa i Congressi parevano lontani l’uno dall’altro perché ognuno era del tutto autonomo rispetto al precedente e al successivo: si andavano a sentire le relazioni sull’argomento scientifico e poi “ci si divertiva” a seguire i lavori delle tre commissioni (Consiglio – Cassa – Varie) nella speranza che almeno qualche argomento fosse stimolante e si distinguesse dalla “normalità” che era fatta, di solito, di problemini particolari (anzi “particulari”) e del tutto banali. A seguire i lavori di queste commissioni c’erano, in genere ed al massimo, cinquanta colleghi e l’assemblea plenaria conclusiva raggiungeva, nei momenti belli, un massimo di presenze intorno ai 200 / 300 colleghi. Se si aggiunge che, in concomitanza con il Congresso Internazionale, il nostro Congresso non si teneva e veniva sostituito da un Convegno a Roma, ecco che ogni Congresso sembrava lontanissimo dal precedente. Ultimamente è tutto cambiato: presenze numerosissime (se va avanti così i Congressi si potranno tenere solo nelle 8 / 10 grandi città del Paese); discussioni intensissime e soprattutto presenza della “lista sigillo” nella quale per alcuni mesi si dibatte degli esiti del precedente Congresso e per alcuni altri mesi si dibatte della preparazione di quello successivo. Insomma tra un Congresso e l’altro non sembra più esserci “soluzione di continuità” (come si dice sempre più spesso con una espressione sul cui significato letterale sarebbe interessante riflettere). Intendiamoci: tutto ciò noi lo troviamo sostanzialmente positivo. Sono anni (anzi, ormai, decenni) che Federnotai sostiene l’opportunità di un maggior impegno politico di categoria ed in genere di una maggiore disponibilità dei singoli a partecipare ai momenti formativi o decisionali intorno alle grandi scelte che coinvolgano l’essenza stessa della professione. Caso mai possiamo preoccuparci di essere passati da un estremo all’altro: di essere, adesso, in una sorta di Congresso continuo, visto che ogni decisione del Consiglio Nazionale, della Cassa Nazionale, perfino dei singoli Consigli Distrettuali, viene ora sottoposta ad una critica precisa, attenta, che non perdona nulla. Ed allora, cosa ci aspettiamo da questo Congresso di Venezia? Proprio per quel che andavamo dicendo, ci immaginiamo che i grandi temi, le grandi discussioni, le decisive contrapposizioni, saranno ancora sugli argomenti intorno ai quali si è discusso negli ultimi due Congressi (Roma-Fiumicino e Firenze) e quindi, tanto per elencare un poco a ruota libera e senza alcun ordine di importanza: - sì o no ai tetti repertoriali; - sì o no ad elezioni degli organi istituzionali un poco più consapevoli e con candidati contrapposti che esprimano chiaramente i propri convincimenti; - sì o no, sempre in tema di elezioni, alla revisione della rappresentatività per renderla, almeno un poco, più proporzionale ai votanti; - sì o no, sempre in tema di elezioni, al ripescaggio e al riciclo sempre dei soliti colleghi o invece alla valorizzazione di forze giovani e nuove; - sì o no ai protocolli nella loro originaria caratteristica di comportamenti minimi imposti; - sì o no all’aumento delle sedi con localizzazione di tutte -o quasi- tali nuove sedi al Nord; - come contrastare gli attifici; - come contrastare i Commercialisti e gli Avvocati; - come contrastare l’Antitrust, e così via, (ciascuno integri con quello che ci siamo dimenticati). Anche se il tono, ci rendiamo conto, suona un pochino ironico, non intendiamo affatto criticare tali argomenti; riconosciamo anzi che sono proprio questi, più o meno, i temi sui quali è giusto che i congressisti dibattano, si confrontino, eventualmente litighino ed esprimano comunque delle opinioni che possano servire di aiuto e supporto all’Organo istituzionalmente tenuto a decidere. Vorremmo però che si trattasse di dibattiti, contrapposizioni ed eventuali litigi in forza di argomentazioni oggetto di attenta riflessione, di approfondimento, di conoscenza di ogni aspetto del problema. Troppo spesso, negli ultimi due Congressi appunto, si è assistito ad interventi del tutto estemporanei, frutto di impressioni del momento, completamente privi della necessaria preventiva riflessione, ed altrettanto spesso, in sede di votazione, ci si è schierati “a pelle” in base a divisioni del tutto casuali, nascenti dall’emozione del momento, dal carisma dell’ultimo oratore o, al contrario, dal tono dimesso del sostenitore della tesi contraria o, peggio ancora, ci si è schierati per appartenenza geografica, o in ragione della piccolezza o grandezza dei distretti od altro ancora. Una discussione anche molto accesa ma sostenuta da competitori che espongano idee maturate, informate e riflettute, sarà utilissima al Consiglio Nazionale, sia che esprima tesi condivise, sia che esprima tesi di critica. Risulterà invece del tutto inutile un dibattito basato su argomenti triti e ritriti senza nulla di nuovo e sulla base non di concetti ma di preconcetti. Certamente un altro grande argomento del Congresso sarà anche … il Congresso stesso. E’ infatti un’altra caratteristica degli ultimi Congressi quella di portare in discussione modifiche al regolamento. Questa volta, nel momento in cui scriviamo questo corsivo, ne conosciamo una che tende a far presentare gli ordini del giorno con un congruo anticipo rispetto alle giornate dei lavori ed anche a far presentare eventuali emendamenti sempre prima dei giorni dei lavori. Più in generale si è tornato a discutere sulla quota di iscrizione che, dopo essere stata approvata a larga maggioranza nell’ultima assise di Firenze, ora è oggetto di forte critica in lista sigillo. Ancora più in generale si sente discutere dell’opportunità di continuare ad organizzare tutti gli anni una manifestazione divenuta così costosa ed impegnativa da richiedere sforzi forse non giustificati dai risultati. Ed ancora si sente discutere anche degli aspetti più spiccioli e pratici del tipo: “perché gli alberghi, se prenotati prima delle convenzioni da parte degli organizzatori del Congresso, costano meno del risultato delle “vantaggiosissime”, appunto, convenzioni?” E perché abbiamo creato la società “N Servizi” tutta nostra e poi abbiamo invece bisogno di riferirci ancora a società private? Tutte domande a cui non abbiamo risposte, anzi alcuni sono proprio “sussurri” tutti da verificare e controllare. Tuttavia anche questo argomento ci aspettiamo che venga approfondito e discusso con cognizione di causa e con l’evidenziarsi quindi di soluzioni interessanti e convincenti. Vorremmo concludere cambiando del tutto argomento e cioè raccontando un piccolo aneddoto, apparentemente del tutto estraneo ai temi congressuali, ma che, forse, può aiutare a riflettere. Abbiamo letto su “Internazionale” del 17 luglio scorso che in Olanda si discute molto della opportunità di fare “marcia indietro” sulla liberalizzazione, operata nove anni fa, delle licenze dei taxi. Infatti tale completa liberalizzazione, frutto della convinzione di favorire il consumatore e valorizzare la concorrenza, si è rivelata foriera di molti problemi fino al punto che oggi molti taxisti risultano essere dei veri criminali e che, recentemente, un guidatore che intendeva rifiutare la corsa perché non sufficientemente remunerativa, a seguito della discussione che ne è seguita con il cliente, gli ha sferrato un pugno, uccidendolo. Ora, poiché in Olanda, sulla base delle stesse intenzioni e delle stesse motivazioni, si è proceduto ad una forte liberalizzazione anche dei notai, ci siamo chiesti se occorra assestare un micidiale pugno ad un cliente per portare a qualche ripensamento. L’episodio e le considerazioni che ne possono scaturire meritano di sicuro un’attenta riflessione da parte nostra e da parte dei nostri “avversari”.
COMPLETAMENTE RIFATTO IL SITO WEB DEL NOSTRO GIORNALE
Il sito web di FederNotizie (www.federnotizie.org) interamente rivisto, ampliato ed arricchito, è, finalmente, on line. Oltre alla presentazione della rivista ed al motore di ricerca, sulla home page vengono anticipati a cura della redazione alcuni articoli dal numero in corso di preparazione. Sono inoltre presenti i numeri precedenti della rivista: per ora a partire dal 1997, ma, a breve, fino dal primo numero del 1988. Ed ancora: i Quaderni, i “FederNotizie per tutti”, le clausole e gli schemi degli atti pubblicati. Nel “Formulario” è stato inoltre creato un link alle Massime in materia societaria della Commissione società del Consiglio notarile di Milano, del Comitato del Triveneto e del Consiglio notarile di Firenze. Il lavoro è stato grande e non è ancora del tutto completato; ci auguriamo di avere molti visitatori … dai quali sono graditi commenti e suggerimenti.
Onofrio Bottaro è uno dei colleghi che più sistematicamente e proficuamente si è dedicato alla “politica di categoria” in tanti anni di professione e di impegno. Recentemente ha realizzato diversi interventi ed in particolare ha scritto tre documenti che ci sono parsi molto importanti per suscitare la discussione intorno ai grandi temi della politica del notariato che tanto hanno preoccupato negli ultimi tempi. Questi documenti (“Il Congresso della discordia” - “Gli effetti di una politica fallimentare” – “Un treno da non perdere..”) sono stati inviati alla “Lista Sigillo” e sono stati pubblicati da “Il Notaro”. Ma, vuoi perché in lista i documenti lunghi sono destinati al “clic di eliminazione”, vuoi perché sospettiamo che “Il Notaro” non abbia più una diffusione rilevante, le tesi e le problematiche sollevate da Onofrio Bottaro non hanno suscitato la discussione che ci saremmo aspettati. Per questo abbiamo deciso di pubblicare noi una “miscellanea” riportando i pezzi più significativi. Chi segue, anche solo marginalmente, i grandi temi della politica di categoria, sa bene che su gran parte delle tesi di Bottaro, non c’è, da parte di Federnotai e di FederNotizie grande condivisione. Tuttavia l’analisi, i principi generali, alcune delle soluzioni, ci trovano d’accordo. E soprattutto siamo sempre del tutto d’accordo sull’opportunità del confronto su questi temi, sulla necessità della riflessione, sulla imprescindibilità della conoscenza approfondita delle opinioni diverse. Per questo speriamo che la pubblicazione sia di aiuto, rimandando ai documenti completi chi volesse ulteriormente approfondire. AUMENTO DELLE SEDI E DISEGNO DI LEGGE 1480 Il legislatore si è svegliato. Ha rivendicato la sostanziale applicazione e il pieno rispetto dell’articolo 4 della legge notarile del 16 febbraio 1913 n.89, secondo cui costituisce riserva esclusiva dello Stato predeterminare il numero delle sedi notarili e la loro ubicazione sul territorio in funzione delle esigenze della popolazione, del volume degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. Il 24 marzo 2009 su iniziativa dei Senatori Baldini, Cicolani, Serafini, Sibilia, Gallo, Zanetta, Giordano, Menardi e Latronico, è stato presentato il disegno di legge n.1480, contenente modifiche alla legge 16 febbraio 1913 n.89 in materia di sedi notarili. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaio, si afferma nella relazione al disegno, deve tenere, nel Comune assegnatogli, lo studio aperto, con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni, durante la settimana, e con l’orario impostogli dal presidente della Corte d’appello. Tuttavia, per ragioni inerenti le funzioni, può recarsi in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile, sempre che sia richiesta la sua presenza. E’ pacifico, quindi, secondo i relatori, che nelle intenzioni del legislatore il notaio può avere un solo studio, che deve aprire nel luogo assegnatogli, secondo quanto dispone l’articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n.89. Da attento osservatore dei fatti e accadimenti che si stanno negli ultimi tempi verificando, sia all’interno del notariato, che all’esterno nel mondo politico, economico e parlamentare, come già da me evidenziato, la cosa che più mi preoccupa è la completa indifferenza che la categoria e, apparentemente, i suoi organi istituzionali, stanno mostrando, pur in presenza di eventi che dovrebbero suscitare motivi di apprensione per il futuro del notariato. La presentazione del disegno di legge 1480, contenente modifiche alla legge 16 febbraio 1913 n.89 in materia di sedi notarili, se non fosse stata evidenziata in lista sigillo, fornendo il testo integrale del provvedimento, sarebbe stata ignorata da tutti. La cosa, peraltro, che maggiormente mi stupisce è che tale disegno, certamente noto, sin dai primi momenti, ai componenti del Consiglio Nazionale del Notariato, avrebbe dovuto provocare una immediata richiesta, da parte del Consiglio Nazionale, ai Presidenti dei Consigli Distrettuali, di fornire una precisa e aggiornata informativa sul numero e ubicazione degli uffici secondari esistenti sull’intero territorio nazionale, per avere un quadro completo ed attuale delle conseguenze che il disegno di legge 1480 avrebbe potuto comportare ai fini di un possibile aumento delle sedi notarili e poter quindi valutare, con cognizione di causa, l’atteggiamento da assumere in relazione alla proposta modifica legislativa della legge notarile. A parte qualche timida contestazione e alcuni spunti critici apparsi sulla lista sigillo, come già accaduto in occasione di precedenti altri provvedimenti preannunciati o adottati dal legislatore a danno del notariato, sembra che si voglia prendere apoditticamente una posizione contraria al provvedimento in questione, senza nemmeno rendersi conto della sua reale portata sull’assetto territoriale del notariato. Mi piace ricordare, come già ho avuto modo di scrivere, che quando, a seguito della perdita delle vidimazioni dei libri commerciali, dei trasferimenti di autoveicoli e delle cancellazioni ipotecarie e di vari provvedimenti riduttivi degli onorari notarili, (in nome di presunte liberalizzazioni per ridurre i costi a vantaggio dei consumatori), ho criticato l’atteggiamento remissivo del Consiglio Nazionale, pubblicando un articolo, intitolato “E’ IL MOMENTO DELLA PROTESTA”, ho successivamente fatto ammenda, quando, nella riunione dei Presidenti dei Consigli Distrettuali del 6 settembre 2008, Paolo Piccoli, alla luce dei buoni rapporti nel frattempo da lui personalmente instaurati con il Ministro Alfano, ebbe a dire: “E’ IL MOMENTO DELLA PROPOSTA”, ed ho pubblicamente, in tale riunione, riconosciuto che aveva ragione. A parti invertite, sono io, ora, con riferimento al disegno di legge in questione, con cognizione di causa, (come intendo dimostrare), ad affermare: “E’ IL MOMENTO DELLA PROPOSTA”. Una attenta analisi del disegno di legge 1480, che ne evidenzi gli aspetti positivi del suo impatto sul sistema territoriale del notariato e una serena e cauta valutazione dei danni che in ultima analisi il provvedimento in questione potrebbe in realtà apportare, sono la premessa indispensabile per qualsiasi serio tentativo di comprendere l’effettiva portata e le reali conseguenze della eventuale entrata in vigore della normativa ivi prevista. A) La prima considerazione da farsi è che se il disegno di legge 1480 diventasse legge, non avremo alcun aumento degli “STUDI NOTARILI” presenti sul territorio, dovendo i notai che tengano aperto un ufficio secondario, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, optare tra la sede loro assegnata e il recapito, con chiusura immediata dell’ufficio non optato e con la conseguenza che gli uffici secondari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, vengono istituiti come sedi notarili da attribuire per concorso tra aspiranti notai. In pratica la situazione di presenza sul territorio di uffici notarili concretamente operanti, ma ufficialmente non risultanti, viene legalizzata attraverso l’istituzione di tali uffici come sedi notarili. Nulla quindi cambia sul piano della attuale sistemazione territoriale degli studi notarili e della loro ubicazione nell’ambito dei singoli distretti, salvo che, invece di essere uno stesso notaio titolare di due studi, avremo tanti notai quanti sono gli studi già presenti sul territorio. La conseguenza principale di tale aumento apparente delle sedi notarili (già esistenti, ancorché denominate uffici secondari) è che il previsto aumento di 840 sedi notarili, di cui al decreto Scotti del 2 aprile 2008, non sarà più operativo. Si porrà fine così a un contenzioso con il Ministero di Giustizia, in cui il notariato non ha avuto un ruolo coerente con gli impegni assunti. Si eviterà un effettivo reale aumento degli studi notarili. Si supererà ogni conflittualità interna alla categoria, non dovendosi più decidere dove ubicare le nuove sedi nell’ambito dei singoli distretti. Si recupererà credito nei confronti dell’opinione pubblica, del mondo politico e dell’Autorità governativa. A ciò si aggiunga che gli uffici secondari o le sedi notarili non opzionate in base alla normativa del disegno di legge, saranno assegnate ad aspiranti notai mediante tre concorsi, da espletare uno ogni tre anni, mettendo a concorso, ogni volta, un terzo delle suddette nuove (si fa per dire) sedi e, poiché, fino a che non siano decorsi cinque anni dalla iscrizione a ruolo di tutti i notai vincitori di tali concorsi, resta sospesa l’applicazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913 n.89, sulla revisione periodica (ogni cinque anni) della tabelle delle sedi notarili, non avremo aumenti di sedi per almeno quattordici anni, se non di più. RISULTATO: nessun aumento degli studi notarili, ma semplice formalizzazione di sedi notarili esistenti di fatto sul territorio – si evita l’aumento delle 840 nuove sedi previste dal D.M.2.4.2008. MANCATO RISPETTO DEI VOTI CONGRESSUALI …..disattendendo voti espressi da assemblee collegiali degli ultimi Congressi Nazionali, che invitavano l’organo esponenziale della categoria ad assumere determinati comportamenti, [il Consiglio Nazionale lascia presupporre] l’esistenza di differenti esigenze e situazioni, che possono aver[lo] indotto …a una diversa valutazione e che vanno individuate. Sia ben chiaro i voti dei Congressi non sono vincolanti, ed é bene che tali restino, ma se gli effetti di un diverso modo di operare del Consiglio Nazionale presentano aspetti negativi, è opportuno che ci sia una cauta valutazione nel perseguire politiche rivelatesi errate. Gli indirizzi politici emersi dai due ultimi Congressi, che hanno visto una massiccia partecipazione della categoria, e che sono espressioni di concetti già precedentemente più volte formulati, possono sintetizzarsi nei principi qui di seguito riportati: 1. la funzione pubblica, peculiare caratteristica dell’attività notarile, costituisce il valore primario di tale attività professionale, posta a difesa dell’ordinamento e della collettività (voto n.5 Congresso Roma - ordine del giorno n.8 Congresso Firenze); 2. il corretto esercizio della funzione pubblica impone concrete modalità operative della professione, che, pur nella ricerca della massima efficienza, presuppongono sempre la centralità della prestazione personale del notaio (voto 5 Congresso Roma – ordine del giorno n.8 Congresso Firenze); 3. elaborare e rendere operative norme deontologiche dettagliate, che garantendo in concreto l’osservanza del fondamentale e ineludibile principio della personalità della prestazione notarile, assicurino nello stesso tempo una equa redistribuzione del lavoro nelle diverse realtà nazionali e locali, territoriali ed economiche, stabilendo necessariamente precisi limiti quantitativi e dimensionali…… il tutto a garanzia della qualità della prestazione professionale e dell’interesse del cittadino che di tale attività si avvale (voto n.3 Congresso Roma - ordine del giorno n.18 Congresso Firenze) 4. riconoscere, in sede di adeguamento delle disposizioni deontologiche, la vigenza dell’articolo 147 lettera c sulla illecita concorrenza con riduzione di onorari, come previsto dall’art.30 D.Lgs 1.8.2006 n.249, da considerarsi non abrogato dalla precedente legge 248/2006, che con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ha sancito l’abrogazione di disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, stante per il notariato e per la funzione pubblica da esso svolta, oltre che nell’interesse delle parti anche nell’interesse dello Stato e della Collettività, la vitale importanza di mantenere livelli di compenso che garantiscano la qualità e personalità della prestazione notarile, nella consapevolezza che chi pratica sistematicamente compensi troppo bassi non può aver svolto l’attività ed i controlli connessi alla professione notarile (voto n.4 Congresso Roma – ordine del giorno n.7 Congresso Firenze); 5. operare, con ogni idonea scelta, nei tempi e modi ritenuti opportuni, anche mediante la proposizione di istanze o ricorsi alle Autorità competenti nonché con l’instaurazione di procedimenti giurisdizionali, al fine di dirimere definitivamente la grave questione dei rapporti tra Notariato e Antitrust, stante il riconoscimento, confermato da norme e da giurisprudenza nazionale ed europea, della peculiarità dell’attività notarile, che, in quanto delegataria di pubbliche funzioni, la sottrae alle norme dettate con riferimento a servizi e attività che operano con modalità del tutto diverse (ordine del giorno n.10 Congresso Firenze). Ancorché più volte verbalmente enunciati ed accolti dal Consiglio Nazionale del Notariato, nel concreto operare tali indirizzi politici sono stati invece sistematicamente disattesi, sia con l’abrogazione di norme del Codice Deontologico, che nei rapporti con l’Antitrust e con le altre libere professioni, mai sottolineandosi, coi fatti, la peculiarità e strumentalità della libera professione notarile in rapporto alla funziona pubblica espletata dal notariato. Mi rendo conto che è facile, stando fuori, criticare chi deve agire, spesso in condizioni di stress e di urgenza, per cui certe soluzioni possono in ultima analisi rivelarsi errate. Chi non opera non sbaglia. La buona fede, l’impegno eccezionale, la completa dedizione agli interessi comuni della categoria che in tutti questi anni, nonostante la conflittualità interna, l’attuale Consiglio Nazionale, e Paolo Piccoli in prima persona, hanno dimostrato a chi ha sempre seguito il loro operato, constatandone l’efficienza e la presenza costante nella categoria e per i superiori interessi del Notariato, mi spingono a queste note di critica e alle relative conclusioni propositive, per una diversa visione e soluzione delle due problematiche, che, in questi momenti, maggiormente ci assillano, anche perché strettamente collegate e dipendenti da ciò che vogliamo sia il Notariato del futuro. ………… Quarantuno anni di attività notarile, per la massima parte vissute all’interno delle diverse istituzioni del Notariato, mi danno la possibilità di dare un contributo di esperienza e di conoscenza delle cose del notariato che potrebbe servire per uscire dalla situazione caotica in cui attualmente ci troviamo. CORRETTIVI E RIMEDI Occorre riappropriarci della funzione. Il notaio è, e resta, un pubblico ufficiale a tempo pieno, così come previsto dall’art.1 della sua legge istituzionale, in cui la libera professione è strumentale per il migliore e più efficiente svolgimento della funziona pubblica, in piena indipendenza dalle strutture dello Stato, in rapporto di indipendenza e di terzietà rispetto agli interessi delle parti. In quanto “Istituzione” dello Stato, presidiamo il territorio, come la Magistratura, i Carabinieri, le Forze di Polizia e di Finanza. La domanda che ci dobbiamo allora fare è se, in tale veste, serviamo ancora alla collettività, se siamo essenziali o meno per l’esistenza di uno Stato di diritto. La risposta non può che essere positiva, perchè svolgiamo tre diversi compiti che nessuna categoria potrebbe mai espletare per mancanza delle caratteristiche necessarie per svolgerli quali: la territorialità limitata, l’indipendenza, la terzietà, la personalizzazione delle prestazioni, la specializzazione e preparazione specifica al ruolo da svolgere, la fiducia della collettività, la tradizione storica, l’alta informatizzazione, i controlli dello Stato. Compito del notaio, quale pubblico ufficiale, è tutelare lo Stato di diritto; a maggior ragione in un momento storico, come quello attuale, in cui la Magistratura per la lunghezza dei processi, non riesce a dare giustizia al cittadino. Tale tutela si estrinseca in tre diverse direzioni: 1. Nel rapporto tra le parti (TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONTRAENTI), nel senso di garantire al cittadino utente l’esercizio dei suoi diritti, costituzionalmente riconosciuti, a liberamente contrattare nel rispetto delle norme dell’ordinamento; 2. Nel rapporto Stato-contraenti (TUTELA DEGLI INTERESSI DELLO STATO), nel senso di assicurare, attraverso il controllo di legalità, la rispondenza dei negozi giuridici posti in essere dalle parti alle leggi vigenti, sino a rifiutare di ricevere i relativi atti in contrasto con il sistema giuridico nazionale ed internazionale; 3. Nel rapporto con i terzi (TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA’), nel senso di assicurare, attraverso il preventivo filtro degli accertamenti ipotecari, catastali, societari e di diritto familiare effettuati dal notaio, l’immissione nei Pubblici Registri (Immobiliari, Commerciali e Civilistici) di dati certi, e garantiti, in maniera da dare la certezza ai terzi e alla collettività della piena affidabilità del sistema Pubblicitario. La sicurezza dei traffici giuridici, e quindi la piena affidabilità dei Pubblici Registri di una Nazione, costituisce una componente essenziale per l’economia di un Paese. La profonda crisi dei mercati finanziari, causata da un sistema quale quello americano, privo di tale caratteristica, ha evidenziato la necessità di soggetti terzi ed imparziali, garanti di regole con le quali governare l’autonomia negoziale delle parti, dirigendola a soddisfare anche interessi diversi da quelli perseguiti con la sola autodisciplina del mercato.
Una siffatta figura del notaio degli anni duemila, come si è cercato di dimostrare, è in perfetta armonia con ciò che il notaio è stato nei secoli, sin dal suo primo apparire, nella veste di notarius, <>, e quindi di <>, cui l’autorità conferì il potere di imprimere ai suoi atti il carattere dell’autorità pubblica. Rappresenta la giusta risposta alla domanda di certezza, di legalità, di trasparenza che proviene dalla collettività nelle sue esplicazioni sociali, politiche, istituzionali e legislative. La delicatezza del ruolo di garante deve trovare, nei vari aspetti in cui si articola la professione notarile, delle soluzioni adeguate: 1. all’obbligo di assicurare la presenza capillare e costante dell’istituzione su tutto il territorio nazionale; 2. alla necessità di garantire un ordinato svolgersi della funzione, evitando che una esasperata concorrenza tra notai possa pregiudicare la qualità della prestazione o creare una eccessiva conflittualità tra di essi a danno della stessa collettività in generale. 3. alla ineliminabile personalizzazione della prestazione notarile, che non consente di delegare a terzi funzioni che costituiscono l’essenza stessa dell’essere notaio; 4. alla necessità che le modalità di svolgimento dell’attività notarile sul territorio siano controllate in maniera continua ed effettiva, per evitare comportamenti che possano provocare danni all’utenza e all’immagine del notariato come categoria; 5. alla doverosa accettazione di principi mutualistici che possano compensare differenze economiche e sociali tra notai, derivanti solo ed esclusivamente da una diversa redditività della sede assegnata e dell’ambito territoriale di competenza; 6. alla opportunità che il costo dell’esercizio della funzione notarile, attraverso una opportuna strutturazione della tariffa, vada a carico delle fasce di utenza economicamente più vantaggiate, permettendo l’utilizzo del notaio, a costi sociali, da parte dei meno ambienti o per atti di evidente utilità sociale. Se tale si ritenga possa ancora essere il notaio del futuro, non è possibile ipotizzare un attività notarile part-time, che permetta lo svolgimento contemporaneo di attività di consulenza o di altra natura non compatibile con la funzione pubblica attribuita alla categoria dallo Stato nell’interesse della collettività e con gli obblighi, a tal fine imposti, di assistenza alla sede, di reperibilità, di presenza sul territorio, e di prestare la propria opera ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. I fautori di una riforma del notariato diretta a dare maggior risalto alla mera attività di libero professionista esplicabile dal notaio e a una maggiore apertura alle regole del mercato, traggono tale esigenza sia dal timore che una trasformazione in tal senso sia imposta dall’alto, anziché gestita dal notariato, e sia dalla considerazione che deve comunque riconoscersi alla concorrenza la capacità di migliorare la qualità della prestazione. Tutte simili richieste di modifica dell’essere notaio sono, in realtà, espressione della insofferenza che una parte della categoria sente nei confronti dei limiti e dei vincoli derivanti dalla natura pubblica dell’attività notarile, e mirano, in maniera autolesionista, a dare al notariato quella configurazione, che non ha, ma che l’Autorità Garante della Concorrenza gli ha erroneamente attribuito per sostenere che il numero aperto dei notai e nessun limite territoriale e di competenza sono principi strettamente connessi tra loro, finalizzati ad assicurare una piena e vera concorrenza tra i vari operatori del diritto, nell’interesse del consumatore. Siamo arrivati a un momento drastico per le sorti future del notariato. Con ciò non si vuol fare terrorismo, ma dare atto di una serie di accadimenti che sono espressioni di malessere sia all’interno della categoria e dei suoi organi istituzionali, che all’esterno, nel mondo politico, governativo e sociale. La conflittualità creatasi all’interno del Consiglio Nazionale del Notariato sulla politica da adottare, che non si è riusciti a comporre attraverso un’opera di mediazione tra le diverse opinioni e quella emersa tra i notai al Congresso di Firenze, l’autoconvocazione a Roma dei Presidenti dei Consigli Notarili, i ricorsi di organi istituzionali contro la revisione della tabella concordata dal Ministro di Giustizia con il Consiglio Nazionale, la mancata eccezione di incompetenza dell’Antitrust, le iniziative di gruppi di notai per la realizzazione di società di servizi a supporto degli studi notarili e quelle di singoli notai che, attraverso l’uso del mezzo informativo, superano di fatto tutti i limiti territoriali di competenza notarile, distribuendo il lavoro e prescindendo da ogni considerazione sulla liceità di simili comportamenti, sono fatti che nel loro insieme, sono espressioni di una categoria allo sbando e in chiara crisi di identità. Se si considerano, poi, le continue modifiche introdotte al Codice Deontologico, in senso sempre più permissivo, per cui il Codice è stato sostanzialmente privato di ogni efficacia di contenuti repressivi per determinati comportamenti considerati non più disdicevoli, si resta notevolmente perplessi e preoccupati per le sorti future del notariato. Con delibere del Consiglio Nazionale del 3-4-5 aprile 2008, infatti, si è modificata la precedente delibera n.1/62 del 26 gennaio 2007, per cui sono stati eliminati fondamentali principi in tema di illecita concorrenza mediante ufficio secondario, e più esattamente: 1) si è abolito alla sezione II, paragrafo 1, il numero 11, con cui si consentiva ai Consigli Distrettuali, tenuto conto delle situazioni locali, di vietare l’apertura e/o il mantenimento di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell’anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto; 2) si è abrogato il numero 15 della medesima sezione e paragrafo, secondo cui le associazioni di notai, istituite ai sensi dell’articolo 82 l.n., non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari; 3) si è cancellato il principio posto con il paragrafo 2, comma 16, relativo alla concorrenza mediante ufficio secondario, che veniva configurato automaticamente nei casi di apertura dell’Ufficio secondario, nella sede precedente, da parte di un notaio trasferito, e di apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto, utilizzando anche parzialmente la struttura organizzata. Non contenti di aver già così fortemente modificato il sistema notariato nella sua formulazione deontologica, probabilmente in ossequio a presunte eccezioni che potevano essere sollevate dall’Antitrust, con delibera del Consiglio Nazionale n.177 del 30 luglio 2008, si è, anche, eliminato l’articolo 35 del titolo II, Capo I, Sezione II, (approvato con la delibera del 3-4 e 5 aprile 2008), per il quale “nell’ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 93 e 93 bis della legge notarile, nell’intento di prevenire e reprimere comportamenti frettolosi o compiacenti, incompatibili con il principio della personalità e della qualità di prestazione, i Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti al controllo dell’attività dei Notai che nel corso dell’anno precedente hanno superato il doppio della media degli onorari repertoriali del Distretto”. Il tutto è avvenuto nella piena indifferenza e disinteresse della categoria, che probabilmente non legge, non si occupa di ciò che accade nelle non più segrete stanze degli organi istituzionali, o ritiene che tali liberalizzazioni consentano un più libero svolgimento dell’attività notarile in un momento di crisi economica maggiormente sentita da studi che, organizzati con personale e mezzi per fronteggiare una grossa mole di attività, risentono attualmente della conseguente contrazione del lavoro. Siamo in presenza di una crisi istituzionale. Non prenderne atto è una grossa responsabilità che non ci possiamo permettere. Se a ciò aggiungiamo le iniziative di avvocati e commercialisti per erodere le competenze riservate ai notai, alla luce di una pseudo capacità di svolgere le medesime funzioni con le stesse caratteristiche del notariato, e le campagne pubblicitarie contrarie al notariato, inteso come ceto privilegiato dotato di alti redditi, non giustificati dalla funzione, è doveroso considerare una strategia di difesa degli interessi della categoria diversa da quella sinora adottata, che scuota l’opinione pubblica con una serie di iniziative che siano in linea con le esigenze e i bisogni attuali dei cittadini e diano ad essi il senso della presenza vigile sul territorio di una istituzione, “IL NOTARIATO”, che, con la sua attività e tutela della sicurezza e legalità dei traffici giuridici, svolge una funzione sociale nell’interesse del Paese. Un lumicino di salvezza per il futuro del notariato, ci può venire sia dagli apprezzamenti che da parte del mondo Universitario vengono ancora oggi esternati verso la funzione pubblica del notariato, sia da personalità di spicco della magistratura costituzionale come innanzi riportato, ma più ancora da un accadimento, riportato dalla stampa nazionale il 4 dicembre 2008, che è stato classificato come uno dei più grandi furti della storia americana (e sono bastati 90 minuti per concretizzarlo, come si sottolinea dagli articolisti). Sono bastate una manciata di carte e documenti e atti notarili, si rileva, tutti rigorosamente falsi, per permettere a una società fittizia “NELOT PROPERTIES LLC”, creata dal quotidiano “NEW YORK DAILY NEWS”, di trasferire, a favore di tale società, l’EMPIRE STATE BUILDING (valore 2 miliardi di dollari) di proprietà della EMPIRE STATE LAND ASSOCIATES. Con tale azione il DAILY NEWS ha voluta dimostrare le falle del sistema di registrazione degli atti di proprietà, che non prevede la verifica della veridicità della documentazione di parte. Sono circa sessantamila ogni anno le proprietà che vengono considerate cedute o vendute definitivamente sulla base di false dichiarazioni, si evidenzia in detto articolo, senza considerare che un atto di proprietà falso permette di richiedere ed ottenere un mutuo, che viene erogato a fronte di transazione mai avvenuta. La mancanza di controlli accurati e le cifre importanti in gioco, conclude l’articolista di “LA STAMPA”, fanno di queste finte operazioni immobiliari la nuova frontiera dei guadagni illeciti per falsari e truffatori. Lo stesso Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, come già si è detto, guardando proprio ai fatti accaduti negli Stati Uniti, che attraverso la cartolarizzazione dei mutui “sulprime” ha messo in crisi le strutture economiche di tutto il mondo, ha avuto modo di sottolineare l’importanza della “FUNZIONE PUBBLICA” svolta dai notai e le nuove sfide che essi dovranno raccogliere in futuro. La sicurezza giuridica, ha affermato Flick, ha un “non trascurabile valore economico e sociale” ed è messa in maggior pericolo là dove non esistono adeguati ed efficaci controlli preventivi. La credibilità e l’affidabilità della professione notarile in Italia resta (ed è bene che resti) ancorata, … allo scrupoloso rispetto delle regole e delle procedure anche in funzione correttiva deontologica. E’ da tali basi che dobbiamo rifondare il notariato degli anni duemila. Ricominciare da quella che è stata ritenuta essere, dalla legge istituzionale del 1913, la funzione essenziale del notariato, e una volta e per sempre decidiamo, a maggioranza se del caso, che il notaio era, e resta, pubblico ufficiale, a tempo pieno, garante della legalità e che la libera professione è sempre e solo strumentale per il miglior esercizio della funzione pubblica. Ciò non significa rigetto di qualsiasi novità che il mondo globalizzato oggi richiede, a cominciare dell’informatizzazione della funzione, ma nulla può intaccare quelle caratteristiche che caratterizzano la funzione pubblica, distinguendola dalle altre funzioni legali e contabili. Se si aderisce a tale figura di notaio, ovviamente la politica del Notariato deve avere, a questo punto, una svolta decisiva e definitiva. Si deve partire da un accordo della categoria su tre punti che devono costituire l’essere NOTAIO e che, qualsiasi riforma si voglia attuare, non può assolutamente prescinderne: 1) territorialità della funzione pubblica, come pilastro fondante del notariato ; 2) terzietà, come garanzia della imparzialità del notariato rispetto agli interessi delle parti e dello Stato; 3) personalità della prestazione notarile, come partecipazione del notaio, e solo del notaio, all’indagine sulla volontà delle parti e dell’adeguamento di tale volontà alle norme dell’ordinamento nazionale e internazionale, senza possibilità di deleghe ad altri. Va allora considerata e valutata la attuale situazione del Notariato. A fronte di fenomeni di illegalità diffusi, e della inerzia dei Consigli Notarili Distrettuali, o forse più esattamente della frustrazione di detti Consigli di fronte a procedimenti disciplinari per la massima parte conclusi dalla magistratura con la assoluzione dei contravventori delle leggi notarili nel preminente interesse del cliente, chi ha gestito negli ultimi quindici anni le sorti della categoria, piuttosto che cercare soluzioni per reprimere fenomeni di malcostume notarile e di illecita concorrenza, ha preso atto di tali situazioni, legittimandole via via sempre di più. L’ufficio secondario, come disciplinato attualmente dal Codice Deontologico, è palesemente contra legem. Mantenerlo nella sua attuale disciplina è una responsabilità enorme che il Consiglio Nazionale non può permettersi di assumere a danno dell’intero sistema notariato, considerato che ormai quasi tutti i notai di nuova nomina, appena preso possesso della sede ad essi assegnata, immediatamente comunicano ai Consigli Distrettuali l’apertura di uffici secondari nelle altre sedi del Distretto da essi ritenute più redditizie. La situazione diverrà tra breve insostenibile, sia per il numero degli uffici secondari che saranno istituiti sul territorio, sia per la conseguente conflittualità che ne deriverà con i notai titolari delle sedi notarili in cui gli uffici secondari verranno aperti. La necessità di trovare una soluzione all’ubicazione delle 840 nuove sedi notarili di cui al decreto Scotti del 2 aprile 2008, considerando che non si è in grado di prevedere quando il contenzioso si estinguerà, né i riflessi che il giudicato finale comporterà nella revisione del numero delle sedi e della loro ubicazione, deve far prendere in seria considerazione l’opportunità offerta dalla presentazione del Disegno di legge 1480, che, con adeguati correttivi che si possono proporre, può costituire la soluzione per riportare il notariato allo “scrupoloso rispetto delle regole e delle procedure, anche in funzione correttiva deontologica”, che Flick ha così bene sottolineato. Alessandro Marzocchi ha avuto modo di rilevare che nel merito è difficile confutare la logica sottostante il disegno di legge, anche se è più difficile, dire cosa convenga al notariato, ed ha ragione, ma Gaetano Petrelli ha puntualmente osservato che quel disegno può essere una delle architravi su cui puntare per ricostruire una figura di notaio pubblico ufficiale ormai sbiadita, vilipesa e aggredita da mercanti di tutti i generi. Il disegno di legge porterà certamente a un notevole numero di aumento delle sedi notarili, molto di più di quanto previsto dal Decreto Scotti, ma il prezzo che il notariato ne dovrà così pagare potrà essere negoziato con eventuali correttivi e se ne potrà ricavare un rilancio di popolarità della categoria laddove attraverso una idonea campagna mediatica si faccia emergere la condivisione del notariato per l’apertura occupazionale ai giovani laureati in giurisprudenza, così come suggerito dai proponenti il disegno di legge. Con un colpo solo si risolve, una volta e per sempre, la problematica dell’aumento delle sedi e della loro ubicazione, senza possibilità di contestazione alcuna, visto che siamo stati noi stessi ad indicare il numero e la loro dislocazione sul territorio, e si elimina ogni possibilità futura di apertura di ulteriori sedi, una volta scomparso, e per sempre, il fenomeno del “recapito-studio secondario”. Filippo Lazzeroni, in lista sigillo, ha posto, allora, la domanda cruciale che creerà le maggiori difficoltà con la nuova normativa prevista dal Disegno di legge in questione: “CHE FINE FARANNO LE VECCHIE SEDI IMPRODUTTIVE?”, o meglio, come si potrà costringere i notai titolari di quelle sedi a permanere nella sede improduttiva?. La territorialità della funzione comporta la necessaria presenza del notaio sul territorio anche in Comuni piccoli e isolati dai grossi traffici. I principi di mutualità e solidarietà, su cui è stata costruita tutta l’organizzazione della Cassa Nazionale del Notariato, devono permettere ai notai delle sedi disagiate di potere conseguire, a spese della categoria nella sua interezza, un reddito repertoriale tale da consentire loro una vita decorosa e conseguenziale al ruolo rivestito. Ma come potrà la Cassa affrontare tale enorme costo? Certamente evitando di sostenere, in sede legislativa, il disegno di legge n.1490, presentato il 31 marzo 2007, dal Senatore Saro, contenente norme in materia di equilibrio economico-finanziario della Cassa Nazionale del Notariato e la revisione delle sedi notarili. Sul presupposto della perdita di competenze sentita dal notariato, della crisi economica che ha azzerato gli atti societari e ridotto i trasferimenti immobiliari, e della necessità, nel pubblico interesse, di evitare un ulteriore indebolimento del notariato, potere pubblico diffuso sul territorio, regolato e vigilato dallo Stato, ma operante in un quadro normativo di indipendenza dall’apparato amministrativo, costituente una AUTORITA’ diffusa di garanzia, e di esazioni dei tributi, col disegno di legge in questione, si propone l’abrogazione dell’art.7 della legge 6 agosto 1926 n.1365, che prevede la dispensa dall’Ufficio dei notai al compimento del 75° anno di età, ed, inoltre, ai fini della individuazione delle nuove sedi notarili, che vengano acquisiti, per una migliore allocazione dei notai sul territorio, anche i pareri dei Consigli Provinciali, per integrare le indicazioni dei Consigli notarili con indicazioni che tengano conto, con la dovuta sensibilità di un organismo politico, delle esigenze economico sociali e di equilibrio tra i diversi Comuni nella allocazione delle sedi notarili. Ma la chicca più gustosa è la proposta di modifica dell’articolo 4 della legge 89/1913, per cui il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sarebbe determinato dalla legge, precisando che “di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 50.000 abitanti (in luogo dei 7.000 recentemen-te codificati in sostituzione degli 8.000 previsti in origine). Non faccio commenti sull’impatto che simili argomentazioni possono sollevare nell’opinione pubblica, che, in un periodo critico, come quello attuale, si preoccupa di offrire occasioni di lavoro ai giovani e vede i notai, che invece di collaborare per la soluzione dei problemi del Paese, si arroccano a protezione di posizioni di privilegio e di potere. Quali possibili accorgimenti si possono invece suggerire per sopperire alle esigenze di bilancio della Cassa? Come primo impatto, possono essere posti in essere una serie di provvedimenti che, da un lato potrebbero fronteggiare tale emergenza, che, comunque, considerati i tempi di immissione dei nuovi notai, non dovrebbe avere effetto immediato, e, d’altro lato, costituirebbero una remora all’accentramento di lavoro da parte di pochi studi notarili. In tale ottica si potrebbero considerare ed adottare i seguenti provvedimenti: 1. prevedere una aliquota progressiva a carico dei notai che conseguono onorari di repertorio, nell’anno precedente, di importo superiore alla media degli onorari repertoriali nazionali. Sulla legittimità costituzionale di una simile previsione si sono pronunciate indirettamente diverse sentenze della Corte Costituzionale (n.62/1977, n.132/1984, n.1088/1988 e n.99/1990) che hanno precisato come il principio di proporzionalità ed adeguatezza delle pensioni ai contributi versati può trovare una deroga in un quadro generale di adempimento di doveri di solidarietà sociale, cui si richiama l’art.2 della costituzione, con ciò confermando la legittimità costituzionale del sistema pensionistico notarile basato sulla “mutualità pura”. La destinazione di tale maggiore prelievo contributivo in un apposito fondo, come meglio in seguito specificato, per la copertura degli assegni di integrazione per i notai delle sedi disagiate, troverebbe la sua giustificazione nella maggiore solidarietà che i notai titolari di più alti repertori devono avere nei confronti dei notai, che, per assicurare il servizio sull’intero territorio nazionale, anche nelle sedi improduttive, contribuiscono indirettamente con la loro attività al funzionamento dell’intero sistema notarile. Siffatta misura, oltre che fornire una maggiore entrata alla Cassa, servirebbe anche ad incentivare forme di associazionismo dei notai di studi altamente produttivi con notai di sedi improduttive come appresso proposto; 2. deliberare un aumento dell’aliquota contributiva a carico di tutti i notai, e la categoria se ne dovrà fare carico, per sopperire alla situazione particolare che si creerà con l’immissione di nuovi notai, almeno sin tanto che la situazione economica previdenziale della Cassa non sia in grado di provvedervi con una minore contribuzione; 3. accogliere l’ordine del giorno n.16, approvato al Congresso di Firenze, secondo cui la Cassa deve prevedere, in bilancio, un fondo cui destinare gli utili che si realizzeranno dall’investimento del patrimonio, sia nel settore immobiliare che nel settore mobiliare, per coprire i disavanzi derivanti in futuro dall’aumento delle sedi, anziché impiegarli per accrescere il patrimonio della cassa, considerato che le pensioni erogate ai notai devono essere coperte solo dalle contribuzioni annue versate dai notai in esercizio, la cui maggiore eventuale contribuzione rispetto alle esigenze pensionistiche può pure confluire in detto fondo; 4. Consentire al notaio della sede improduttiva, una volta assicurata la sua assistenza alla sede per almeno tre giorni settimanali, di poter svolgere la sua funzione in associazione con i notai di altra sede più produttiva, in tal modo contribuendo ad eliminare per gli studi notarili con alti repertori, la necessità di delegare a terzi funzioni notarili (impiegati, Clerc, coadiuvanti notaio, idonei all’esercizio del notariato, delegati alle funzioni notarili); 5. Porre l’obbligo di riportare a repertorio l’onorario previsto dalla tariffa notarile per qualsiasi prestazione dal notaio svolta, nell’esercizio della attività professionale in quanto collegata con la funzione pubblica, come per esempio: esecuzioni immobiliari, denunce di successioni, ricorsi di volontaria giurisdizione, pratiche presso Uffici, consulenza o attività svolta per pratiche non perfezionate, e in generale ogni atto che sia oggetto di emissione di fattura, in maniera tale che, attraverso il repertorio, emerga tutta l’attività economica posta in essere dal notaio; 6. Parificare l’onorario di repertorio tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata; 7. Trattare, in sede legislativa, come contropartita della disponibilità del notariato ad un aumento così considerevole delle sedi notarili, attraverso l’inserimento nel testo del disegno di legge, o in altro provvedimento normativo, per un ampliamento delle competenze notarili nel campo della volontaria giurisdizione, delle separazioni dei coniugi non conflittuali, della assistenza e rappresentanza delle parti presso le Commissioni Tributarie relativamente agli atti ricevuti dal notaio; 8. Proporre una revisione della tariffa, unica a livello nazionale, con possibili e limitati correttivi, da deliberarsi dai Consigli Distrettuali, in funzione di particolari situazioni economiche locali, che preveda onorari fissi predeterminati per tutti gli atti e servizi caratterizzati da un certo grado di standardizzazione, e che, a fronte di un notevole abbassamento degli onorari notarili per quegli atti di modesto rilievo economico o di scarsa complessità nella redazione degli stessi o nella loro istruttoria, consenta l’applicazione di onorari sempre più crescenti in funzione del maggior valore della pratica e quindi della maggiore responsabilità che il notaio assume, e della diversa difficoltà della istruttoria da svolgere e dei controlli di legalità da espletare. Nel confermare i limiti massimi di onorario, già previsti dall’art.30 della legge 5 marzo 1973 n.41, andrebbe codificata l’esistenza di una tariffa minima inderogabile, che, in quanto determinata per assicurare un alto livello di qualità della prestazione notarile, che il cliente consumatore non è in grado di valutare, comporta il controllo dei Consigli Notarili Distrettuali dell’osservanza da parte dei notai di quelle regole di comportamento e di accertamenti documentali (protocolli) codificate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Lo stesso Garante della Concorrenza e del mercato, come si è accennato, ha ritenuta valida la argomentazione che l’imposizione di una soglia minima della tariffa, nei casi in cui il consumatore non sia in grado di distinguere le differenze esistenti tra professionisti, serve per limitare la degenerazione della qualità dei servizi che tende ad essere decrescente con il prezzo. Come espressione dell’attività pubblica, la previsione di tariffe diversamente strutturate in funzione del valore degli atti, ma con la previsione di tariffe minime inderogabili, consentirebbe anche ai consumatori più umili di usufruire di un servizio di livello qualitativo elevato, ancorché non coperto dai relativi costi minimi, ma compensato con i limiti minimi tariffari relativi agli atti di maggior rilievo economico. Siffatta previsione normativa costituirebbe il naturale esplicitarsi della qualifica di “pubblico ufficiale a tempo pieno” (non part time) del notaio, e i limiti alla concorrenza, pure esistenti, ma regolamentati in funzione dello svolgimento dell’attività notarile nel superiore interesse pubblico della collettività e per evitare che una accesa conflittualità possa incidere negativamente nel regolare espletarsi del servizio, verrebbero altresì legittimati anche dalla natura di BENE PUBBLICO della prestazione notarile, di bene, cioè, che non può essere dato ad un individuo senza fornirlo, nello stesso tempo, a tutti, sia che lo richiedano o meno e indipendentemente dalle capacità economiche di chi lo richieda. Proprio in relazione a una prossima revisione della Tariffa, il Consiglio Nazionale, come risulta dalla seduta dell’8 maggio 2009, sembra seriamente intenzionato ad affrontare con il Ministero di Giustizia l’argomento TARIFFA e l’ammissibilità della inderogabilità di una Tariffa minima, collegata alle prestazioni in cui vi sia l’esercizio di una pubblica funzione. Al di là dei provvedimenti innanzi proposti per fronteggiare le difficoltà economiche della Cassa per il presumibile notevole aumento della incidenza della “INTEGRAZIONE”, è necessario che il Consiglio Nazionale, con una drastica e coraggiosa inversione di tendenza, ripristini provvisoriamente (sino all’entrata in vigore della nuova legge) tutte le norme eliminate relative all’illecita concorrenza a mezzo ufficio secondario, e la normativa dell’abrogato articolo 35 del codice, per cui i Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti al controllo dell’attività dei notai che nel corso dell’anno precedente hanno superato il doppio della media degli onorari repertoriali del distretto. In previsione di un ulteriore aumento degli uffici secondari conseguenti al disegno di legge 1480, ai Consigli Distrettuali andrebbe poi affidata anche la possibilità di negare l’apertura di nuovi uffici secondari, in considerazione di particolari situazioni locali che possano creare conflittualità eccessiva a danno di un ordinato svolgersi della funzione, auspicando che, con senso di responsabilità e di solidarietà interna, i colleghi titolari di ufficio secondario, che non siano intenzionati a trasferirsi in tali studi, comunichino ai Consigli Distrettuali, prima della eventuale entrata in vigore della nuova legge, la chiusura dell’ufficio secondario, per evitare che lo stesso possa essere considerato come nuova sede notarile. In accoglimento del voto n.3 del Congresso Nazionale di Roma 2007, il Consiglio Nazionale dovrebbe elaborare e rendere operative norme deontologiche che stabiliscano precisi limiti quantitativi e dimensionali dell’attività notarile e quindi in sostanza dei tetti repertoriali o limiti del numero degli atti ricevuti dal singolo notaio, incompatibili con l’effettivo rispetto della personalità della prestazione notarile e della sua infungibilità, il tutto, come si evidenza nel voto, a garanzia della qualità della prestazione professionale e dell’interesse del cittadino che di tale attività si avvale. Opportuna appare anche una modifica dell’articolo 48 del Codice, diretta a prevedere l’obbligo della lettura della scrittura privata ai fini del controllo della legalità del suo contenuto e della sua rispondenza alla volontà delle parti, come pure l’obbligo della lettura degli allegati agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, quando essi contengano pattuizioni od elementi essenziali ai fini della negoziazione dei diritti oggetto dell’atto notarile, ai fini della conoscenza effettiva, da parte dei contraenti, dell’intero rapporto contrattuale, con eccezione degli allegati dei mutui quando il contratto di mutuo riporti comunque il contenuto degli stessi. Tutte tali iniziative, oltre che contribuire ad una sana ed equa redistribuzione del lavoro nelle diverse realtà nazionali e locali, dando spazio vitale anche ai notai di sedi improduttive, in attuazione ed applicazione concreta del principio ineludibile e fondamentale, per l’esercizio della funzione pubblica, della personalità della prestazione, pongono i presupposti per provocare una eventuale apertura di procedura di infrazione ai principi della libera concorrenza tra professionisti che l’ANTITRUST potrebbe esperire nei confronti del notariato. Considerato che la sentenza del giudice amministrativo fa stato solamente tra le parti per i fatti dibattuti nel giudizio e non costituisce un precedente per successivi procedimenti amministrativi, né pregiudica l’eventuale eccezione di incompetenza che il notariato possa sollevare in caso di apertura di una nuova procedura di infrazione, nei confronti del Consiglio Nazionale, per violazione delle norme sulla deontologia ai principi della concorrenza, si potrà in tale procedimento dimostrare l’estraneità e illegittimità di qualsiasi forma di controllo, dell’Autorità Garante, sul notariato, stante il conflitto tra i principi ordinatori della nostra attività, quale esercizio di pubblica funzione, e quelli di libera concorrenza affermati dall’ANTITRUST, che condizionano la terzietà e la imparzialità del notaio, sacrificandole di fronte a fenomeni che dalla libera concorrenza discendono, quali l’accaparramento del lavoro, l’eccesso di stipule in tempi brevissimi e in generale l’illecita concorrenza finalizzata ad aumentare il volume di affari (così come opportunamente sottolineato nell’ordine del giorno n.10 del Congresso di Firenze del 2008), con pregiudizio della qualità della prestazione notarile e il conseguente rischio del consumatore di ricevere una prestazione di qualità inadeguata, ossia di subire una selezione avversa tra diverse possibili prestazioni caratterizzate da differenti livelli qualitativi, ma soprattutto a danno dello Stato e della collettività, considerato che la prestazione notarile non esaurisce i propri effetti tra i soggetti direttamente coinvolti dalla negoziazione, ma genera anche “EFFETTI ESTERNI” a tutela della legalità e della sicurezza dei traffici giuridici e del sistema di pubblicità immobiliare, societaria e civilistica; sicurezza giuridica, che, come affermato dal Presidente Flick, ha un non trascurabile valore economico e sociale. Sono consapevole che molte delle soluzioni proposte sono di difficile attuazione, anche per il diverso modo di vedere di parte del notariato. Mi rendo conto che è duro dover rivedere criticamente quanto si è conseguito operando concretamente in maniera diversa dai principi e dalla linea politica verbalmente esposta più volte, in maniera anche esaltante, sia all’interno della categoria, che all’esterno, nei confronti del mondo politico, governativo e scientifico. Ma credo fermamente nella perfetta buona fede, nel senso di responsabilità, nell’amore che, Paolo Piccoli in primis, e tutti i consiglieri nazionali, dimostrano continuamente con l’impegno, la dedizione e la cura degli interessi della categoria, pur nelle inevitabili contraddizioni che sono emerse. E’ giunto però il momento di una pausa di riflessione. Occorre attenuare la conflittualità che si è creata per motivi di interesse all’interno del notariato. Facciamo “SQUADRA”, quella squadra che Paolo Piccoli, sin dal primo momento della sua Presidenza, ha auspicato come elemento fondante di un Notariato che voglia farsi rispettare. Facciamo un bagno di umiltà e ridiamo valenza a quei principi di mutualità e solidarietà che sono espressione del nostro modo di essere sul territorio, rendendoci ognuno di noi conto che le fortune di alcuni nascono anche dal sacrificio imposto ad altri nell’esercizio della medesima funzione. Non permettiamo che quanto è stato costruito e realizzato da chi ci ha preceduto nel tempo, lasciandoci un’eredità di dignità della funzione, di fiducia della gente, di impegno etico, venga distrutto in nome di una modernità e globalizzazione del mercato, che non si addice a chi deve rispettare delle regole e imporre che vengano osservate. Mi auguro che questo mio ennesimo tentativo di scuotere le coscienze non cada nel nulla, che si apra un serio dibattito, che ci si renda conto che i veri nemici del notariato non sono gli avvocati e i commercialisti, che tentano solo di trovare spazi vitali per sopravvivere come categorie professionali, ma rappresentano solo uno strumento in mano al mondo economico, alle banche, alle assicurazioni, alle imprese, che in presenza di un sistema giuridico di insicurezza e di mancanza di certezza di diritti, vede l’occasione di grossi investimenti finanziari in polizze assicurative o investimenti economici in attività che troverebbero, in un notariato controllore e garante della legalità, uno ostacolo al loro agire disinvolto. Paolo Piccoli, a commento delle mie precedenti riflessioni sul Congresso di Firenze, pur premettendo che su alcuni pochi punti la pensiamo diversamente, ma sempre con “limpidezza di cuore e di passione” che contraddistingue il nostro operare nel e per il notariato, ha avuto modo di scrivermi: “credo che la tua lucida pacata, completa ricostruzione, sia di grande utilità, sol che i notai (che fanno il notariato) avessero voglia di leggerla e ascoltarla. Ma non so se raggiungeremo i 25 lettori di manzoniana memoria” E’ così è stato, e probabilmente così sarà anche per questo scritto. So di combattere contro i mulini a vento, ma non mi arrendo, perché sono fermamente convinto e consapevole di dover restituire al notariato una piccola parte di quello che il notariato ha dato a me. Onofrio Bottaro – notaio in Trani
INTERVISTE AI PRESIDENTI “COREDI”
Continuiamo la pubblicazione delle interviste (per iscritto) ai Presidenti delle “Coredi” invitati a rispondere ad una serie di domande che ci permettono di conoscere le loro impressioni e sensazioni su questo nostro nuovo sistema disciplinare. Nel numero di luglio abbiamo pubblicato le risposte del dott. Giacomo Deodato, presidente della COREDI Lombardia. Questa volta pubblichiamo l’ “intervista” al presidente della COREDI Piemonte – Valle d’Aosta, dott. Pier Carlo Premoselli. Anche in questo caso si tratta di un Magistrato di grande esperienza e prestigio, entrato fino dal 1965 in Magistratura, dove ha ricoperto diversi incarichi, fino all’attuale funzione di Consigliere di Corte d’Appello a Torino. Presiede la Coredi interregionale fino dalla sua prima costituzione. FN = Il magistrato sembra voluto a presiedere le COREDI per porre rimedio alla prossimità –nel bene e nel male- tra giudici e “imputati”, tutti notai: come si è trovato in questo difficile ruolo? Pres.Premoselli = Nella mia attività di presidente della COREDI Piemonte- Valle d’Aosta (prima presiedevo la sezione del tribunale cui, sotto la predente normativa, erano assegnati i procedimenti disciplinari, tra l’altro, nei confronti dei notai) non ho mai incontrato difficoltà di tal genere, vale a dire dovute alla “prossimità” tra notaio incolpato e notaio giudicante. Il legislatore ha opportunamente previsto, anche per il procedimento disciplinare, l’istituto dell’astensione e anche in vista di tale evenienza nel calendario dei collegi sono previsti per ciascuno di essi due componenti supplenti: uno appartenente al Collegio di Torino- Pinerolo e l’altro ad uno degli altri Collegi del territorio. Tuttavia nella nostra COREDI non si è mai verificata tale eventualità. FN = In particolare le è parso che i notai impegnati nelle Commissioni si siano rivelati “capaci di fare i giudici”? Pres.Premoselli = Se per capacità si intende la conoscenza delle norme sostanziali e processuali pertinenti alla materia disciplinare, ho riscontrato una elevata preparazione dei componenti della Commissione. Quanto alla tecnica di impostazione e di redazione della decisione inizialmente si sono manifestate talune comprensibili incertezze (simili, peraltro, a quelle incontrate dagli uditori giudiziari all’inizio del tirocinio), che tuttavia vanno mano a mano attenuandosi sino a sparire del tutto. FN = In generale l’atteggiamento dei notai-giudici le è parso improntato più alla severità o alla comprensione o addirittura alla accondiscendenza nei confronti dei colleghi-imputati? Pres.Premoselli = Nella COREDI da me presieduta non ho mai riscontrato accondiscendenza ma, piuttosto, il contemperamento tra la severità, giustamente rivolta a tutelare la dignità e la correttezza della delicatissima funzione notarile, e la comprensione, intesa, però, non come precostituito atteggiamento di clemenza verso l’incolpato, bensì come sforzo di “comprendere” e valutare nella sua concretezza la situazione che ha dato luogo all’incolpazione, e ciò principalmente al fine di determinare la qualità e l’entità della sanzione. FN = In questo ruolo lei ha a che fare appunto con notai giudici e con notai imputati. Questa esperienza che considerazioni le suggerisce sul “notariato” in generale? Ed ancora più in generale, sulla base della sua complessiva esperienza di magistrato, qual é la sua valutazione sulla funzione notarile e sul modo in cui generalmente viene svolta? Pres.Premoselli = Come ho già detto considero delicatissima la funzione notarile in settori che sono bensì privatistici ma che, se mi si consente, rivestono anche interesse pubblicistico: si veda ad esempio la materia immobiliare e quella societaria (materie delle quali mi sono a lungo occupato nei vari incarichi giudiziari da me nel tempo ricoperti). Ma è certo che non sono gli unici: vedi, ad esempio, la materia successoria, le divisioni e, recentemente, le esecuzioni immobiliari. Detto questo, per quanto mi risulta dalla mia esperienza giurisdizionale e da quella maturata presso la COREDI, mi pare di poter esprimere un giudizio senz’altro favorevole. FN = Anche sulla base delle sue esperienze precedenti, come giudica il nostro sistema disciplinare per esempio rispetto a quello della magistratura? Pres.Premoselli = Il sistema recentemente introdotto ha il pregio della celerità pur contenendo sufficienti garanzie di difesa per l’incolpato, modellate sui sistemi processual-civilistici e penalistici: è infatti prescritto che l’organo promotore del procedimento indichi il fatto addebitato, le norme che si assumono violate e che formuli le proprie conclusioni (art. 39 u.c. L. 249/2006); è prevista la comunicazione degli atti, lo scambio di memorie difensive e repliche con congrui termini dilatori (art. 43), l’adeguamento dell’oggetto del contendere (art. 43 commi 7 e 8) ecc. Per la differenza con il procedimento disciplinare della magistratura rimando alle pertinenti risposte del Presidente Deodato nella sua intervista. FN = … e rispetto a quelli di altri categorie, come per esempio quelli degli avvocati o dei commercialisti? Pres.Premoselli = Per queste categorie di professionisti ed altre la differenza più rilevante è che il “giudice” del procedimento disciplinare è lo stesso Consiglio dell’Ordine territorialmente competente e non un organo affatto distinto ed autonomo come la COREDI - ed anche il procedimento di secondo grado si svolge avanti ad un organo - quanto agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense - della cui giurisdizionalità io dubiterei. FN = Un aspetto più pratico: lei ritiene che le decisioni delle COREDI, opportunamente spersonalizzate, siano pubblicabili sul nostro giornale? Non le pare che la maggiore diffusione possibile delle decisioni, potrebbe agire da “deterrente”? Pres.Premoselli = Non si tratta di predisporre dei deterrenti: la legge non prevede questa finalità, attuata con le pubblicità su mezzi di diffusione cartacea od informatica, similmente a quanto è invece espressamente previsto per certe pronunzie giurisdizionali. Si tratta piuttosto di rendere nota alle varie COREDI la giurisprudenza che si viene formando, per il che lo strumento adeguato pare essere la costituzione di una banca dati, come già sta facendo il Consiglio Nazionale del Notariato. Sarà poi compito di questo stesso Organo determinare i soggetti che possono avervi accesso e le relative modalità, così come stabilire in via generale ed uniforme se e come le singole COREDI possano inviare a riviste giuridiche e consimili pubblicazioni copia di taluni loro provvedimenti per l’eventuale pubblicazione e commento. FN = Nelle vicende sulle quali ha dovuto lavorare la COREDI da lei presieduta, è possibile individuare questioni particolarmente ricorrenti (sulle quali quindi richiamare l’attenzione di tutti i colleghi) o gli argomenti sono stati i più disparati? Pres.Premoselli = Sono state trattate le più svariate questioni, come delle gravi violazioni della legge professionale se non, addirittura, di quella penale, ma un tema ricorrente è quello della tardiva vidimazione del repertorio. Sono state inoltre trattate questioni inerenti ad irregolarità di verbali di assemblee societarie o di verbali di pubblicazione di testamenti olografi, alla mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, o di aver ricevuto atti in lingua straniera non accompagnati dalla traduzione ecc. (a cura della Redazione)
Argomenti DONAZIONE E DIRITTI DEI LEGITTIMARI: LA DONAZIONE ALTERNATIVA ALLA LEGITTIMA
Sommario: 1. Introduzione; 2. La scelta “ex lege” spettante al legittimario nel legato in sostituzione di legittima; 3. La donazione “in sostituzione” di legittima; 4. Una nuova fattispecie: la donazione “alternativa” alla legittima; 5. Premorienza del donatario e trasmissibilità della facoltà di scelta; 6. Diritto del donatario di chiedere il supplemento. 1. Nel nostro Ordinamento Giuridico manca qualsiasi norma, che espressamente disciplini la donazione diretta a tacitare i diritti successori spettanti al legittimario. L’articolo 551 Cod. Civ., infatti, fa esclusivamente riferimento, sia nella rubrica dell’articolo che nel contenuto dispositivo della norma, al “legato” in sostituzione di legittima, senza alcun riferimento alla “donazione”. Al contrario, l’articolo 550 Cod. Civ., in materia di cautela sociniana, e l’articolo 552 Cod. Civ., in materia di disposizioni in conto di legittima, dettano una disciplina uniforme per le fattispecie della donazione e del lascito di ultima volontà. Dal tenore letterale delle citate norme è agevole dedurre, per un verso, l’ammissibilità della donazione in conto di legittima e della donazione avente ad oggetto l’usufrutto, la nuda proprietà o la rendita di valore superiore alla disponibile e, per altro verso, il divieto assoluto della donazione in sostituzione di legittima. Alla medesima conclusione si può giungere – come meglio esposto nel successivo paragrafo 3 - in applicazione di taluni principi generali in materia successoria, quali il divieto di patti successori (art. 458 Cod. Civ.) ed il divieto di rinuncia all’azione di riduzione prima dell’apertura della successione (art. 557, comma 2, Cod. Civ.). Tale conclusione, certamente logica e ragionevole, merita di essere approfondita sulla base della preventiva analisi del legato in sostituzione di legittima e del suo confronto con la diversa fattispecie della donazione in sostituzione di legittima. 2. Il legato in sostituzione di legittima attribuisce al legittimario la scelta tra accettare il legato, con conseguente preclusione della possibilità di acquistare la qualità di erede, ovvero rinunciare al legato ed agire in riduzione per conseguire la legittima, quale quota di eredità, ed assumere la qualità di erede. Tale facoltà di scelta è riconosciuta al legittimario “ex lege” in attuazione di due principi generali in materia successoria: - l’uno è normativamente previsto dall’art. 536 Cod. Civ, che sancisce il diritto del legittimario alla quota di legittima come quota di eredità; del quale diritto il legittimario non può essere mai spogliato dal testatore neanche mediante il lascito di un legato in sostituzione di legittima; - l’altro è sancito dall’art. 649 Cod. Civ., quale regola generale per cui il legato, ancorchè si consegua senza bisogno di accettazione, può essere sempre rifiutato dal beneficiario a tutela della propria sfera patrimoniale. In applicazione di detti principi, il legislatore – allo scopo di tutelare le ragioni successorie spettanti al legittimario - riconosce al legittimario stesso, che sia beneficiato con il legato in sostituzione di legittima, la facoltà di rinunciare al legato e di agire in giudizio, quale legittimario preterito, al fine di conseguire la quota di eredità al medesimo spettante per legge a titolo di legittima. L’interesse del legittimario alla legittima come quota di eredità, quindi, prevale sull’interesse del testatore di tacitare il legittimario mediante il lascito di un determinato bene ereditario a titolo di legato anziché a titolo di erede. 3. Dagli esposti principi è ragionevole dedurre l’inammissibilità della donazione in sostituzione di legittima, che priva il legittimario-donatario, mediante un’attribuzione inter vivos, del suo diritto alla legittima quale quota di eredità. L’accettazione della donazione a tacitazione di legittima comporta, da parte del donatario, la rinuncia all’azione di riduzione anteriormente all’apertura della successione, in violazione dell’art. 557, comma 2, Cod. Civ.. Nella specie, la donazione realizza un patto successorio e, come tale, incorre nel divieto di cui all’art. 458 Cod. Civ. Diversamente ragionando e volendo riconoscere validità alla donazione in sostituzione di legittima, si potrebbe sostenere che il legittimario beneficiato con tale donazione, al pari del legittimario tacitato con il legato di cui all’art. 551 Cod. Civ., ha “ex lege” la facoltà, esercitabile soltanto al momento del decesso del donante, di scegliere se “trattenere” la donazione o “rifiutarla”. In tal modo, sarebbe garantito il diritto del legittimario di conseguire la legittima come quota di eredità. Alla morte del donante, infatti, il legittimario avrebbe la facoltà ex lege di “rifiutare” la donazione e chiedere la legittima a titolo di erede. L’esposta tesi non sembra del tutto convincente. L’applicazione estensiva o analogica dell’art. 551 Cod. Civ. alla donazione in sostituzione di legittima è incompatibile con il dato letterale della citata norma, che disciplina espressamente la sola fattispecie del “legato”, quale negozio giuridico unilaterale di ultima volontà a contenuto patrimoniale rifiutabile dal legatario ai sensi dell’art. 649 Cod. Civ.. La donazione, invece, è un contratto ed è assoggettata al principio generale disposto dall’art. 1372 Cod. Civ., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e la sua modifica o risoluzione richiedono, di regola, il consenso unanime dei contraenti e non può derivare dalla volontà unilaterale di una soltanto delle parti. Stante la differenza strutturale tra legato e donazione, non si può attribuire “ex lege” al legittimario beneficiato con la donazione in sostituzione di legittima la stessa facoltà di scelta che la legge riconosce al legittimario beneficiato con il legato tacitativo di legittima ai sensi dell’art. 551 Cod. Civ.. La detta facoltà di scelta non può farsi discendere “ex lege” neanche dall’applicazione della regola generale “rebus sic stantibus”, adducendo cioè che il decesso del donante costituisce un evento idoneo a modificare la situazione di fatto e di diritto presente al tempo della donazione a tal punto da legittimare un presunto “ius poenitendi” del donatario. Tralasciando qualsiasi considerazione sul fatto che la morte non è sicuramente un evento imprevedibile nell’”an”, ma solo nel “quando”, la soluzione esposta non può essere accolta in quanto il principio “rebus sic stantibus”, idoneo a legittimare l’esercizio giudiziale o stragiudiziale del “ius poenitendi” di uno dei contraenti, è applicabile nei soli casi previsti dalla legge ovvero nei limiti dei criteri di buona fede e correttezza di cui al combinato disposto degli artt. 1375 e 1175 Cod. Civ.. In materia di donazione, invece, il legislatore non prevede alcun caso di “ius poenitendi” a favore del donatario, ma solo a vantaggio del donante, che ha il potere di revocare la donazione in particolari ipotesi meritevoli di tutela. In via interpretativa, quindi, non è possibile riconoscere di diritto al legittimario beneficiato con la donazione in sostituzione di legittima il potere, da esercitarsi al momento del decesso del donante, di rifiutare o di risolvere unilateralmente la donazione allo scopo di chiedere la legittima quale quota di eredità. 4. Si può discutere, invece, sulla possibilità del donante e del donatario di prevedere pattiziamente la facoltà di scelta del donatario, da esercitarsi alla morte del donante ed in conseguenza di tale evento, tra “conservare” la donazione ovvero “rifiutarla” e chiedere la legittima. Segnatamente, si propone la distinzione tra “donazione in sostituzione di legittima” e “donazione alternativa alla legittima”: - la “donazione in sostituzione di legittima” è la donazione volta a privare il legittimario, mediante attribuzione inter vivos, del diritto alla legittima come quota di eredità; tale donazione, è invalida per violazione del divieto dei patti successori (art. 458 Cod. Civ.) e del divieto di rinuncia all’azione di riduzione prima dell’apertura della successione (art. 557, comma 2, Cod. Civ.); - la “donazione alternativa alla legittima”, invece, è la donazione in cui le parti prevedono convenzionalmente la facoltà alternativa del donatario, da esercitarsi alla morte del donante, di “trattenere” la donazione ovvero di “rifiutare” la donazione e chiedere la legittima; in tal modo è garantito il diritto del legittimario di conseguire la legittima come quota di eredità, ai sensi dell’art. 536 Cod. Civ.. In base al principio di “relatio” formale, la scelta deve rivestire la stessa forma del negozio principale cui accede. Dal punto di vista funzionale, nella fattispecie in esame la donazione costituisce uno strumento giuridico alternativo al testamento idoneo a realizzare, per un verso, l’interesse del donante a beneficiare il legittimario con atto inter vivos e, per altro verso, l’interesse del donatario a “rifiutare” la donazione e chiedere la legittima al tempo della morte del donante. La “donazione alternativa alla legittima” differisce dalla donazione in conto di legittima, nella quale il legittimario non può “rifiutare” la pregressa donazione, ma può solo imputarla alla sua legittima per valutarne l’eventuale lesione, impregiudicato restando comunque il suo diritto alla differenza di valore tra il donato e la legittima. Nella “donazione alternativa alla legittima”, invece, il legittimario ha la scelta – da esercitarsi alla morte del donante - di conseguire definitivamente la donazione ovvero, in alternativa, di chiedere la legittima. Se il donatario sceglie di “rifiutare” la donazione, questi partecipa alla successione quale pretermesso e potrà agire in riduzione per la tutela delle proprie ragioni successorie. Se sceglie di “trattenere” la donazione, ne consegue che: - il bene ricevuto per donazione è idoneo a soddisfare le ragioni ereditarie del legittimario e l’acquisto trova titolo nell’atto di donazione, quale acquisto inter vivos e non mortis causa, senza alcuna violazione del divieto di cui all’art. 458 Cod. Civ.; la morte è solo l’evento, cui la donazione collega la facoltà di scelta del donatario; - la libera scelta di conservare la donazione comporta anche rinuncia all’azione di riduzione nel pieno rispetto del disposto dell’art. 557, comma 2, Cod. Civ., in quanto la scelta in oggetto è compiuta dal donatario dopo l’apertura della successione; - il donatario non potrà chiedere l’eventuale differenza di valore tra la legittima ed il donato. Individuati gli effetti giuridici dell’atto di scelta del donatario, si tratta ora di soffermare l’attenzione sulla qualificazione dogmatica della facoltà di scelta spettante al donatario in forza di espressa pattuizione contenuta nell’atto di donazione. Al riguardo, si prospettano due diverse soluzioni, volte a qualificare la facoltà di scelta del donatario come recesso per giusta causa o come condizione risolutiva. In caso di previsione del recesso, si attribuisce al donatario il diritto di recedere dalla donazione al verificarsi della premorienza del donante. Tale soluzione, tuttavia, pone i noti problemi di ammissibilità del recesso nei contratti, quale la donazione, ad effetti reali immediati e non differiti nel tempo. Si propone, allora, la diversa soluzione della condizione risolutiva, nella quale sono dedotti due eventi: la premorienza del donante e la volontà del donatario, da manifestare entro il termine determinato nell’atto di donazione, di volersi avvalere degli effetti risolutivi della condizione e di non rinunciare all’azione di riduzione, ma anzi di voler agire in riduzione al fine di conseguire la legittima come quota di eredità. Si tratta di condizione unilaterale, in quanto posta nell’interesse di una sola delle parti contraenti, cioè nell’interesse del donatario, che è libero di avvalersi o meno della condizione e di rinunciare o meno all’azione di riduzione. Al verificarsi della premorienza del donante, la condizione si considera ancora pendente ed il donatario potrà: - avvalersi della condizione risolutiva e non rinunciare all’azione di riduzione, nel qual caso la donazione si risolve ed il donatario, in qualità di legittimario pretermesso, potrà esperire l’azione di riduzione per tutelare le proprie ragioni ereditarie; - non avvalersi della condizione risolutiva e rinunciare all’azione di riduzione, nel qual caso la condizione si considera mancata e le ragioni successorie del legittimario sono tacitate con la donazione. La fattispecie in esame non realizza alcuna violazione del divieto di patti successori, poiché la morte del donante non è causa dell’attribuzione patrimoniale, ma solo l’evento dedotto in condizione risolutiva. Il bene donato esce immediatamente dalla sfera patrimoniale del donante e l’acquisto da parte del donatario trova il proprio titolo nell’atto di donazione. Inoltre, la condizione risolutiva non obbliga il donatario a rinunciare all’azione di riduzione, la cui scelta resta sempre libera, ai sensi dell’art. 557, comma 2, Cod. Civ., e sarà esercitata all’apertura della successione. La condizione de qua non è meramente potestativa, in quanto la scelta del donatario presuppone la preventiva valutazione patrimoniale della donazione rispetto ai diritti di legittima al medesimo spettanti. Per ragioni di certezza e di tutela dei terzi, è necessario che nell’atto di donazione sia fissato un termine finale entro cui deve essere esercitata la facoltà di scelta del donatario dedotta in condizione. Decorso inutilmente il termine, senza che il donatario abbia espresso alcuna scelta in merito alla sua facoltà di avvalersi o meno della condizione ed in merito al suo diritto di agire in riduzione, ne consegue che: - il donatario decade dalla facoltà di scelta convenzionalmente attribuitagli per donazione; - la donazione si intenderà risolta per effetto della premorienza del donante; - il donatario conserva impregiudicata la facoltà di agire in riduzione a tutela delle proprie ragioni di legittimario nel termine di legge di prescrizione dell’azione. La facoltà di scelta, in quanto attribuita convenzionalmente al donatario con l’atto di donazione, non può essere revocata successivamente dal donante con disposizione testamentaria né con atto unilaterale inter vivos. 5. In caso di premorienza del donatario, può discutersi sulla trasmissibilità mortis causa o meno della facoltà di scelta. Al riguardo, è necessario premettere che la facoltà di scelta in esame ha la funzione di qualificare la donazione come “alternativa” rispetto alla legittima come quota di eredità, secondo l’interesse perseguito di comune accordo dal donante e dal donatario. Per garantire tale funzione è necessario che la scelta si trasmetta – alla morte del donatario – a favore dei successori del donatario, che rivestano anche la qualità di legittimari del donante. Nel caso in cui i successori mortis causa del donatario non siano a loro volta legittimari del donante, la condizione risolutiva diventa “impossibile” e va considerata come non apposta, ai sensi dell’art. 1354 Cod. Civ.. 6. Il donante – oltre ad attribuire la facoltà di scelta di “rifiutare” o “trattenere” la donazione - potrebbe conferire al donatario, ove questi preferisca “trattenere” la donazione, il potere di chiedere il supplemento, vale a dire la differenza di valore tra il donato e la legittima. La fattispecie in esame presenta affinità con la donazione in conto di legittima, nel senso che il bene donato sarà imputato alla legittima e, nei limiti in cui il suo valore è inferiore alla legittima, il legittimario potrà chiedere la differenza di valore. Al riguardo, si pone il problema di qualificare la fattispecie in esame e valutarne la legittimità. La fattispecie sembra potersi sussumere nell’ambito della donazione sotto condizione sospensiva della premorienza del donante e della volontà del donatario di conseguire il supplemento. Aderendo a tale ricostruzione, si può sostenere che la morte è solo condizione dell’acquisto e non causa dello stesso. A tutela del principio di personalità della donazione ed al fine di escludere l’arbitrio del donatario nella scelta dei beni, che andranno a comporre il supplemento, è necessario che l’atto di donazione contenga criteri obiettivi idonei a predeterminare l’oggetto del supplemento. Quanto all’entità del supplemento, occorre considerare che questo viene commisurato ai diritti spettanti al legittimario al momento dell’apertura della successione, tenendo anche conto di eventuali lasciti testamentari o donazioni fatte dal “de cuius” in conto di legittima. Ne consegue che la morte del donante assume rilevanza fondamentale ai fini della determinazione della misura del supplemento e dell’oggetto dell’attribuzione patrimoniale. Tale circostanza sembra sufficiente a qualificare la clausola in esame, eventualmente inserita nell’atto di donazione, in termini di patto successorio e, come tale, invalida ai sensi dell’art. 458 Cod. Civ.; ove la clausola costituisca motivo determinante della donazione, l’invalidità potrebbe estendersi all’intero contratto, ai sensi dell’art. 788 Cod. Civ.. E’ preferibile, pertanto, che il diritto di chiedere il supplemento rispetto alla donazione sia attribuito al donatario mediante disposizione testamentaria avente ad oggetto la differenza di valore tra il donato e la quota di legittima spettante per legge al legittimario-donatario e sotto la condizione sospensiva che questi scelga di tenere la donazione disposta in vita in suo favore anziché rifiutarla per il tempo successivo alla morte del donante. Aldo Renta - notaio in Alessandria
CONFLITTO DI INTERESSI ED ABUSO DI POTERE NELLA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA
Cass., III sez., 15 maggio 2009, n. 11321. – Pres. Varrone; Rel. Vivaldi; P.M. (diff.) Pivetti. Rappresentanza volontaria – Contratto con se stesso – Autorizzazione del rappresentato – Contenuto. L’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle ipotesi, alternative, dell’autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. L’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso, in tanto può considerarsi idonea a escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali, determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato, e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l’altro indicazione alcuna in ordine al prezzo della compravendita. Ne deriva che al rappresentante è precluso di fissare autonomamente gli elementi del contratto che va a produrre effetti nella sfera giuridica del rappresentato. La conseguenza è che la validità di un tale contratto è legata all’indicazione, nella procura, dei requisiti minimi negoziali. 1. Il tema del conflitto di interessi può, senz’altro, definirsi centrale nel diritto privato. La precipua finalità di questo settore dell’ordinamento è, infatti, proprio quella di dare norma per la composizione degli interessi privati giuridicamente rilevanti. La norma di relazione, quale è quella del diritto privato, presuppone, infatti, per definizione, degli interessi, quanto meno, potenzialmente confliggenti. Nell’ambito degli interessi privati giuridicamente rilevanti, una posizione di assoluto rilievo spetta agli interessi patrimoniali. Per questo tipo di interessi l’ordinamento giuridico ha tradizionalmente ritenuto che gli stessi privati fossero i migliori giudici dei loro propri affari, dando così ampio riconoscimento all’autonomia privata, nei limiti della mera liceità (id est: non contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume) della regolamentazione adottata. Nell’ambito degli interessi privati di carattere non patrimoniale se, da un lato, minore è stato lo spazio tradizionalmente riconosciuto all’autonomia privata, per la evidente non negoziabilità del contenuto tipico degli istituti fondamentali del diritto di famiglia, dall’altro la concezione gerarchica della famiglia costituiva, per il legislatore del tempo, la migliore soluzione per la composizione degli interessi dei suoi componenti. In questo settore di interessi privati, il concetto di autonomia negoziale lasciava, così, il campo al concetto di potestà. Il principio di eguaglianza formale proprio del diritto patrimoniale si accompagnava, così, al principio di autorità proprio del diritto di famiglia. Questo approccio, tipico della società liberale, è via via venuto in crisi, sia nel campo del diritto patrimoniale, sia nel campo del diritto di famiglia. La fiducia del legislatore verso l’idoneità di questi due principi (rispettivamente di eguaglianza formale e di autorità) ad assicurare una equilibrata composizione degli interessi privati, per la verità, non è mai stata (e non poteva essere) assoluta. Sin dalle prime codificazioni, sono state previste delle norme di salvezza per le ipotesi cosiddette patologiche di conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è venuto, infatti, e viene ad emergere, nella sua dimensione patologica, tutte le volte che gli strumenti apprestati, in linea di principio, dal legislatore si sono rivelati, e si rivelano, inidonei ad una equilibrata composizione degli interessi in campo. La nozione di conflitto di interessi, che si intende delineare, è quella di una alterazione dell’equilibrio di posizioni in capo allo stesso soggetto, nel senso che una posizione di interessi tenda a prevalere ed a pregiudicare una adeguata soddisfazione dell’altra posizione di interessi, la cui tutela non può, quindi, restare affidata all’applicazione dei principi e degli strumenti ordinariamente predisposti dall’ordinamento. L’alterazione dell’equilibrio delle posizioni di interesse compresenti nello stesso soggetto dipende, quasi sempre, dal prevalere o dal probabile prevalere dell’interesse più spiccatamente egoistico su quello che rapporta il soggetto al gruppo, alla comunità o, ancora, alla semplice relazione intersoggettiva di affidamento, volontaria o legale, o di dinamica negoziale, di cui il medesimo è parte. Procedendo per ulteriore astrazione, è possibile elaborare un concetto di conflitto di interessi, che faccia riferimento al prevalere (o al probabile prevalere), in capo allo stesso soggetto, dell’interesse meramente egoistico su quello, cosiddetto, di relazione. Il tema del conflitto di interessi viene, così, a coincidere con quello dei rimedi che l’ordinamento ed il giurista vengono a predisporre ed elaborare per prevenire o ricomporre la rottura dell’equilibrio degli interessi, determinata dall’arbitrario prevalere dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione. Sembra importante aggiungere l’aggettivazione di arbitrario al concetto di prevalenza dell’interesse egoistico per distinguere la sfera di azione del diritto dalla sfera di azione dell’etica e della religione. Il diritto, a differenza dell’etica e della religione, non impone e non può imporre comportamenti altruistici e non può impedire che le azioni umane siano mosse da interessi spiccatamente individuali, ma può e deve cercare di arginare i casi di prevalenza (o tendenziale prevalenza) dell’interesse egoistico non giustificata da altro, se non dalla mera volontà di deviare a proprio esclusivo vantaggio una posizione di potere, derivante al soggetto da una relazione intersoggettiva o plurisoggettiva di affidamento o di partecipazione. 2. Elaborati in questi termini la nozione ed il concetto generali di conflitto di interessi, l’indagine e l’analisi del giurista dovrebbe procedere nel senso di una ricognizione delle ipotesi di conflitto previste dall’ordinamento, al fine di verificarne la comune riconducibilità a quella caratteristica di arbitraria prevalenza, che si è cercato di elaborare, allo scopo, sia di prospettare una interpretazione della disciplina delle varie situazioni di conflitto, coerente con la ratio dell’intervento legislativo, sia di fornire gli strumenti ed i rimedi necessari per le ipotesi di conflitto non ancora previste e disciplinate dal legislatore. Nell’ambito dei rapporti patrimoniali, le ipotesi, che vengono immediatamente all’attenzione, sono quelle previste dagli articoli 1394 e 1395 cod. civ., disciplinanti il conflitto di interessi nella rappresentanza volontaria, sia nella forma della mera inconciliabilità di contrapposti interessi – quelli propri e quelli del rappresentato – in capo al rappresentante, sia nella forma più estrema del contratto con se stesso, in cui, se, da un lato, viene meno, per ovvie ragioni, quel requisito della riconoscibilità del conflitto, prevista, in via generale, dall’art. 1394 cod. civ., quale condizione dell’annullabilità del contratto, dall’altro, viene ad emergere il problema interpretativo del significato della specifica autorizzazione a contrattare con se stesso. Si discute, infatti, se sia sufficiente – come ritiene buona parte della dottrina - una semplice autorizzazione del rappresentato al rappresentante, contenuta nella procura conferita dal primo al secondo o se, invece, sia necessario – come ritiene la giurisprudenza – che il rappresentato preveda le condizioni essenziali del contratto, che il rappresentante viene autorizzato a contrattare con se stesso. Il dilemma interpretativo può, forse, essere risolto, proprio facendo riferimento a quella caratteristica di arbitraria prevalenza dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione, che si è cercato di elaborare precedentemente. E’ necessario, infatti, distinguere due ipotesi. La prima, assai frequente nella pratica, è quella che tra rappresentato e rappresentante sussista un rapporto di affari, tale che il primo intenda attribuire al secondo la piena disponibilità di un bene, che deve ormai intendersi irrevocabilmente (cfr. art. 1723, co. 2°, cod. civ.) entrato nella sfera giuridica di influenza e di controllo del c.d. rappresentante. In questa ipotesi, a ben vedere, non esiste un vero e proprio affidamento del rappresentato al rappresentante, in quanto il potere di disposizione che il primo conferisce al secondo riguarda un bene che, nell’intenzione di entrambi i soggetti, pur se formalmente di titolarità del primo, si vuole, proprio attraverso lo strumento della procura irrevocabile con facoltà di contrattare con se stesso, fare appartenere al secondo soggetto. La seconda ipotesi è, invece, quella di una vera e propria relazione intersoggettiva di affidamento, nella quale assai particolare ed intensa è la fiducia che il rappresentato mostra di avere verso il procuratore, fino al punto di autorizzarlo a rappresentare entrambe le parti del rapporto contrattuale. Le due ipotesi sono nettamente diverse e devono trovare una diversa disciplina applicabile. Nella prima ipotesi non può profilarsi il pericolo di un arbitrario prevalere dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione, in quanto la procura ha ad oggetto un bene che deve intendersi ormai irrevocabilmente entrato nella sfera giuridica di influenza e di controllo del rappresentante, e così può ritenersi sufficiente una semplice autorizzazione a contrattare con se stesso, senza che, del resto, sia nemmeno logicamente possibile ipotizzare che il cosiddetto rappresentato detti le condizioni essenziali di un affare, che, ormai, deve considerarsi un affare del solo rappresentante. Nella seconda ipotesi, in cui vi è una vera e propria relazione intersoggettiva di affidamento, può, invece, certamente, profilarsi il pericolo di una arbitraria prevalenza dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione, determinata dalla mera volontà del rappresentante di deviare a proprio esclusivo vantaggio la posizione di potere costituitagli dal particolare affidamento del rappresentato. Ed a tutela di questo particolare affidamento contro il pericolo di un abusivo sfruttamento del rappresentante della posizione di potere costituitagli dal rappresentato, può giustificarsi e condividersi l’interpretazione giurisprudenziale, che non ritiene sufficiente la semplice autorizzazione a contrattare con se stesso, ma richiede la determinazione, da parte del rappresentato, delle condizioni essenziali del contratto che il rappresentante viene autorizzato a contrattare con se stesso. 3. Prima di esaminare gli aspetti di interesse notarile del contenuto della specifica autorizzazione a contrattare con se stesso, sembra, peraltro, opportuno passare brevemente in rassegna gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, valutandoli alla luce di quella chiave di lettura del dato normativo, che si è cercato di elaborare nei paragrafi precedenti. La giurisprudenza afferma che, nell’ipotesi di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, ricorre una presunzione semplice di conflitto di interessi, presunzione che può essere superata soltanto provando l’esistenza di una delle due ipotesi di validità del contratto previste dall’art. 1395 cod. civ. (cfr. Cass., 8 ottobre 1979, n. 1852, in Foro It., 1970, I, 2736), costituite dall’autorizzazione specifica e dalla predeterminazione del contenuto del contratto. Autorevole dottrina ritiene che le due ipotesi, oltre che tassative, siano tra loro alternative (cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino, 1980, 387; Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1992, 273; Gazzoni, Manuale di diritto privato, 10^ ed., Napoli, 2003, 1033), essendo soltanto necessario che l’autorizzazione individui il proprio oggetto in modo sufficiente a delimitare il rischio con essa assunto, non potendo comunque essere generica (cfr. Gabrielli, Il requisito di specificatezza dell’autorizzazione a contrarre in conflitto di interessi: un eccesso di rigore moralistico, in Riv. Dir. Civ., 1999, I, 553). La giurisprudenza dominante ha, invece, interpretato restrittivamente la regola della alternatività, affermando ripetutamente che l’autorizzazione a contrarre con se stesso è idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi solo quando sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi essenziali del negozio (cfr. Cass., 28 luglio 1951, n. 2179; Cass., 26 febbraio 1965, n. 318; Cass., 9 novembre 1971, n. 3154; Cass., 7 maggio 1992, n. 5438, in Mass. Giur. It., 1992; Cass., 21 settembre 1996, n. 7698; Cass., 22 aprile 1997, n. 3471, in Mass Giur. It, 1997; Cass., 24 ottobre 2002, n. 14982, in Contratti, 2003, 5, 456, con nota di Izar; Cass., 24 marzo 2004, n. 5906, in Gius, 2004, 3118; contra, isolatamente, Tribunale di Chieti, 11 giugno 1983, in Giur. Merito, 1984, I, 1070 ss.), orientamento giurisprudenziale, ulteriormente ribadito dalla pronuncia in epigrafe, che può ormai ritenersi consolidato e che è stato condiviso anche da altra parte della dottrina (cfr. Messineo, voce Contratto con se stesso, in Enc. dir., Milano, 1962, vol. X, 212-213; Bianca, Diritto civile, Il contratto, 2^ ed., Milano, 2000, 120, per il quale anche una autorizzazione con la specifica indicazione delle condizioni essenziali dell’affare, ad esempio il limite minimo di prezzo per la vendita, non esclude la persistenza dell’obbligo in capo al rappresentante di concludere il negozio alle migliori condizioni possibili per il rappresentato, ad esempio il prezzo più vantaggioso possibile; sviluppa ulteriormente quest’argomento, Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, 2002, 278-279, che, ricostruendo l’art. 1395 cod. civ., non come posizione di una presunzione semplice di conflitto di interesse, ma come espressione di un divieto legale di agire, ipotizza l’applicazione residuale dell’articolo 1394 cod. civ. al contratto con se stesso specificatamente autorizzato dal rappresentato, in quanto “l’effetto dell’autorizzazione non è di escludere senz’altro l’annullabilità dipendente dal conflitto di interessi che si verificasse sul piano del risultato dell’azione, bensì è semplicemente quello di derogare al divieto legale di agire e così di escludere l’annullabilità prevista per la violazione del divieto di agire in quella situazione”). Con riguardo alla regola di tassatività delle ipotesi di validità del contratto con se stesso, previste dall’art. 1395 cod. civ., alla dottrina non è, peraltro, sfuggita quella pronuncia, pur risalente, che aveva espresso il principio, secondo cui, al di là della ricorrenza delle due ipotesi previste dall’art. 1395 cod. civ., il contratto con se stesso non è annullabile se si dimostra che il rappresentante ha agito nell’interesse del rappresentato (cfr. Cass., 20 luglio 1962, n. 1979, in Foro pad., 1963, I, 298, citata da Visintini, Della rappresentanza, sub art. 1395, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 1993, 301) e quell’altra decisione, più recente, per la quale, se il contratto con se stesso è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare, non opera la presunzione di cui all’articolo 1395 cod. civ., in quanto, in questa ipotesi, il contenuto del contratto è addirittura obbligato e, pertanto, non è neppure ipotizzabile un conflitto d’interessi rilevante ai sensi della citata disposizione (cfr. Cass., 3 settembre 1999, n. 9270, in Giust. Civ., 2000, 923, citata da Gallucci, sub art. 1395, in Codice civile commentato Alpa- Mariconda, t. 2, s.l., ma Milano, 2005, 721). A questa ipotesi può assimilarsi quella, più ricorrente nella pratica ed a cui si è già accennato, in cui tra rappresentato e rappresentante sussista un rapporto di affari, tale che il primo intenda attribuire al secondo, conferendogli procura irrevocabile a contrattare anche con se stesso, la piena disponibilità di un bene: anche in questo caso non è ipotizzabile un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., per la stessa ragione che non può profilarsi il pericolo di un arbitrario prevalere dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione, e così la semplice autorizzazione a contrattare con se stesso assume la diversa funzione di integrare, unitamente alla clausola di irrevocabilità reale, la combinazione giuridica necessaria a trasmettere indirettamente, cioè con il diverso strumento della procura (cfr. Bianca, op. cit., 458), la disponibilità di un bene dal c.d. rappresentato al c.d. rappresentante. 4. Passando ad esaminare gli aspetti di interesse notarile del contenuto della specifica autorizzazione a contrattare con se stesso, dall’esame della dottrina e della giurisprudenza ed anche alla luce delle considerazioni sopra svolte sulla ratio della disciplina del conflitto di interessi nella rappresentanza volontaria, si può affermare con certezza l’impossibilità di apporre la clausola di autorizzazione all’autocontratto in una procura generale. Dottrina e giurisprudenza su un punto sono, infatti, concordi e cioè sull’affermazione che la autorizzazione a contrattare con se stesso non può essere generale, ma deve essere quantomeno speciale, cioè non può riferirsi a tutti gli affari del rappresentato, ma deve riguardare un singolo, specifico affare (cfr. Maffeis, op. cit., 274-275). L’inidoneità di una clausola di autorizzazione all’autocontratto, che sia apposta ad una procura generale, si fonda sull’esigenza di evitare il pericolo di un’arbitraria prevalenza dell’interesse meramente egoistico su quello di relazione, determinata dalla mera volontà del rappresentante di deviare a proprio esclusivo vantaggio la posizione di potere costituitagli dal particolare affidamento del rappresentato. La regola non può, quindi, considerarsi alla stregua di norma imperativa, in quanto a tutela, non dell’interesse generale, ma di quello del solo rappresentato. Ne consegue che una clausola di autorizzazione all’autocontratto che sia apposta ad una procura generale non può considerarsi nulla, ma semplicemente inefficace, per quanto trattasi di una inefficacia, che non può essere rimossa dal soggetto tutelato, se non con riferimento al singolo specifico affare, anteriormente al suo compimento, mediante la puntuale determinazione delle condizioni essenziali dell’affare, o anche successivamente, in entrambe le ipotesi attraverso un negozio unilaterale, definibile quale atto integrativo di efficacia. Egualmente inefficace, per le considerazioni sopra esposte sulla ratio della disciplina normativa in esame, deve considerarsi, aderendo all’orientamento giurisprudenziale dominante, la clausola di autorizzazione all’autocontratto che sia apposta ad una procura speciale, senza, peraltro, la puntuale determinazione, da parte del rappresentato, degli elementi essenziali del negozio, eccettuata l’ipotesi che non possa ricorrere il pericolo di un abusivo sfruttamento, da parte del rappresentante, della posizione di potere costituitagli dal rappresentato, come nel caso in cui tra mandante e mandatario sussista un rapporto di affari, tale che il primo intenda attribuire al secondo, conferendogli procura irrevocabile a contrarre anche con se stesso, la piena disponibilità di un bene. Ne consegue che il notaio, richiesto dell’inserimento nella procura di una clausola di autorizzazione all’autocontratto, ha un preciso dovere di informazione in ordine all’inefficacia di tale clausola, ove non sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi essenziali dell’affare, sempre che non ricorra il caso di un uso indiretto della procura, volto a trasmettere al procuratore la piena disponibilità di un bene, suggerendo allora, in questa ipotesi, di fare risultare dalla procura l’interesse dello stesso procuratore, attraverso l’inserimento della clausola di irrevocabilità ai sensi dell’art. 1723, co. 2°, cod. civ. Quanto poi alla sorte dell’eventuale contratto con se stesso, che venisse stipulato a mezzo di una procura dotata della clausola di autorizzazione all’autocontratto inefficace in quanto manchevole dei requisiti e dei presupposti di efficacia sopra esposti, si ritiene che debba trovare applicazione, anche a tale fattispecie, l’articolo 1395 cod. civ., con la conseguente sanzione di annullabilità del contratto su iniziativa del solo rappresentato, in quanto una procura con clausola di autorizzazione all’autocontratto inefficace è equiparabile ad una procura senza specifica autorizzazione a contrattare con se stesso. Un ultimo argomento sembra meritevole di essere affrontato, sia pure soltanto a livello meramente operativo e senza pregiudizio della configurazione teorico-strutturale della fattispecie del contratto con se stesso (o quale vero e proprio contratto con due parti, intese quali centri di interesse, anche se il soggetto dichiarante è uno solo: cfr., in tal senso, Messineo, op. cit., 210-211; o quale negozio unilaterale, eccezionalmente produttivo di effetti uguali a quelli prodotti dal contratto: cfr., in tal senso, Balbi, voce Contratto con se stesso, in Noviss. dig. it., Torino, 1959, vol. IV, 693; o quale ipotesi di contratto senza accordo, derivante da fattispecie unilaterale: cfr., in tal senso, Donisi, op. cit., 64 ss.; ovvero derivante dalla combinazione della manifestazione recettizia di volontà del rappresentato - la specifica autorizzazione, intesa alla stregua di proposta contrattuale - e del comportamento del rappresentante che conclude il contratto con se stesso: cfr., in tal senso, Maffeis, op. cit., 304 ss.). L’argomento meritevole di approfondimento ben può essere enunciato con il seguente interrogativo: quali sono gli elementi essenziali dell’affare (o, come si esprime la pronuncia in epigrafe, i requisiti minimi negoziali) da indicare nella procura recante l’autorizzazione all’autocontratto, o meglio la cui specificazione si deve accompagnare alla clausola di autorizzazione a contrattare con se stesso? Se la causa concreta del negozio può efficacemente definirsi come la sintesi (cfr. Bianca, op. cit., 427) degli elementi essenziali dello stesso, ne consegue che i requisiti minimi negoziali da specificare nella procura (o meglio nella clausola) non potranno che essere quelli, la cui combinazione viene ad integrare una causa negoziale idonea alla produzione degli effetti giuridici previsti e voluti dal rappresentato. In altri termini, la clausola di autorizzazione all’autocontratto dovrà contenere l’indicazione di quegli elementi, la cui combinazione consenta di dar vita ad un contratto pienamente valido ed efficace sotto il profilo causale, potendosi, ovviamente, evitare l’inserimento di tutti quegli elementi, che, pur richiesti per la validità dell’atto, come ad esempio le menzioni urbanistiche, attengono ad un profilo meramente formale, salvo che anche tali elementi possano ritenersi essenziali, in quanto riflettenti una qualità (ad esempio l’idoneità all’uso abitativo) del bene. Fabio Valenza
BOZZE CONCORDATE RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE
Continuiamo su questo numero (e completiamo) la pubblicazione delle clausole standard relative ad operazioni di leasing immobiliare che sono il risultato del lavoro di una commissione congiunta tra il Consiglio Notarile di Milano e la “Assilea – Associazione Italiana Leasing” che raggruppa la quasi totalità degli operatori del leasing in Italia. Nel numero scorso (luglio 2009) abbiamo pubblicato le prime due (1. l’acquisto di immobili da concedere in leasing; 2. il riscatto di immobili già oggetto di leasing) ed ora proponiamo le ultime due (3. L’acquisto di immobili oggetto di Lease back; 4. l’acquisto di terreni su cui edificare immobili da concedere in leasing) nonché una tabella riassuntiva della tassazione che ci è parsa molto utile (tale tabella, per ragioni di impaginazione, è stata particolarmente ridotta nel formato; non sarà difficile, con una normale fotocopiatrice, ingrandirla quanto si desidera). BOZZA DI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE STRUMENTALE OGGETTO DI LEASEBACK Società di leasing acquirente (di seguito Società di leasing) Utilizzatore (di seguito Venditore o Utilizzatore) Immobile oggetto della vendita (di seguito Immobile) PREMESSO CHE: La Società di leasing ha per oggetto l’attività di locazione finanziaria (leasing), cioè la locazione di beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un corrispettivo prestabilito (c.d. riscatto). L'Utilizzatore ritiene opportuno vendere l'Immobile di sua proprietà alla Società di leasing affinché quest'ultima glielo conceda in locazione finanziaria. La Società di leasing, nell’ambito delle sue attività, a seguito della specifica richiesta presentata dall’Utilizzatore, intende concedere in locazione finanziaria l'Immobile all’Utilizzatore medesimo. In relazione e per le finalità di cui sopra, la Società di leasing intende procedere all’acquisto dell'Immobile di proprietà dello stesso Utilizzatore. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Le premesse hanno valore di patto contrattuale. (Inserire il testo del contratto di compravendita con i seguenti clausole ed accordi particolari).
L'Utilizzatore attesta: - che si è determinato a trasferire alla Società di leasing l'Immobile al fine di disporre di liquidità finanziaria nell'ambito di un potenziamento dei suoi fattori produttivi; - che l'Immobile ha natura strumentale per l'esercizio della propria impresa, in quanto è inserito funzionalmente nel complesso dei mezzi di cui l'imprenditore si avvale per l'esercizio dell'impresa stessa e non verrà distolto da tale destinazione per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria; - che è sua volontà quale venditore trasferire immediatamente e incondizionatamente la piena proprietà dell'Immobile e che tale trasferimento non è sottoposto pertanto ad alcun termine e/o condizione, né ha scopo di garantire eventuali situazioni debitorie preesistenti e/o contestuali; - che la detenzione dell'Immobile rimarrà in capo ad esso Venditore, che intende utilizzare l'Immobile direttamente e non intende sublocarlo a terzi; - che il prezzo convenuto è congruo rispetto ai valori di mercato ed è stato integralmente corrisposto prima d'ora dalla Società di leasing. Inoltre l’Utilizzatore dichiara: - che l'Immobile è oggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data ........................ con la Società di Leasing, contratto da registrarsi nei termini di legge; - che l'Immobile è idoneo, anche sotto il profilo edilizio ed urbanistico, per lo svolgimento della propria attività; - che l'Immobile è esattamente identificato in catasto. Il Venditore, preso atto che l'acquisto viene effettuato dalla Società di leasing al solo fine di concedergli in locazione finanziaria l'Immobile, presta tutte le garanzie di legge. Il Venditore garantisce che l'Immobile è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri reali, privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. Il Venditore garantisce altresì che non esistono aventi diritto di prelazione all'acquisto dell'Immobile e, in quanto utilizzatore, manleva la Società di leasing da qualsiasi onere, responsabilità, pregiudizio o conseguenza che dovesse derivarle a causa della presente compravendita ed in particolare dal mancato e non corretto adempimento di obblighi connessi ad eventuali diritti di prelazione. L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relativi all'Immobile, agli impianti, alle pertinenze ed agli accessori dello stesso, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto. (CERTIFICAZIONE ENERGETICA) (verificare le disposizioni regionali) Il Venditore dichiara che l'Immobile è dotato dell'attestato di qualificazione energetica/attestato di certificazione energetica, richiesto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che si allega al presente atto sotto la lettera " ". Il Venditore dichiara che non esistono cause di decadenza dall’idoneità del predetto attestato, che è valido sino al ..................... ovvero Il Venditore dichiara che, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, l'Immobile non deve essere dotato né dell'attestato di qualificazione energetica, né dell'attestato di certificazione energetica. (IMPIANTI) Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, con riferimento agli impianti posti a servizio l'Immobile, il Venditore garantisce che gli stessi sono stati progettati, realizzati ed installati a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente al momento della loro realizzazione e, in quanto utilizzatore, dichiara di essere già in possesso della documentazione tecnica ed amministrativa, nonché dei libretti d'uso e manutenzione relativi a detti impianti. ovvero Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, con riferimento agli impianti posti a servizio dell'Immobile, l'Utilizzatore si obbliga ad adeguarli alla normativa attualmente vigente ed a conservare la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché i libretti d'uso e manutenzione relativi. (INQUINAMENTO) Il Venditore dichiara che l'Immobile è esente da vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo, e che non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni. (PREVENZIONE INCENDI) L’Utilizzatore dichiara che l'Immobile è dotato del certificato di prevenzione degli incendi (C.P.I.) per l'attività cui è destinato l'immobile stesso, rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco. ovvero L’Utilizzatore dichiara che l'Immobile è idoneo allo svolgimento dell'attività che vi è svolta e si obbliga ad ottenere, a proprie cura e spese, il certificato di prevenzione degli incendi (C.P.I.) da parte del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente. ovvero L’Utilizzatore si obbliga a rendere l'Immobile idoneo allo svolgimento dell'attività che vi è svolta, eseguendo i necessari interventi, ultimati i quali provvederà ad ottenere, a proprie cura e spese, il certificato di prevenzione degli incendi (C.P.I.) da parte del comando dei vigili del fuoco. in ogni caso L’Utilizzatore è a conoscenza che tale certificato è rilasciato ai soli fini della sicurezza antincendio. (OBBLIGHI DA CONVENZIONE) Il Venditore garantisce di aver assolto tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione (inserire estremi) e si obbliga a mantenere indenne la Società di leasing da qualsiasi obbligo, onere e pendenza derivanti dalla detta convenzione. ovvero Il Venditore si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione (inserire estremi) e manleva la Società di leasing da qualsiasi obbligo, onere e pendenza derivanti dalla detta convenzione. (EFFETTI – CONSEGNA) Le parti convengono che la proprietà dell'Immobile si trasferisca in data odierna alla Società di leasing e, su specifica indicazione di quest'ultima, il Venditore ne mantiene la detenzione. L'Utilizzatore si obbliga ad utilizzare personalmente l'Immobile e dichiara che non intende sublocarlo a terzi. (PREZZO DI VENDITA) Il prezzo di vendita è convenuto in complessivi Euro ------------------ (------------------------------) oltre I.V.A. Il Venditore dichiara di aver ricevuto detto prezzo dalla Società di leasing e pertanto ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale. eventualmente Il prezzo è stato pagato mediante gli assegni infra descritti che vengono dalle parti affidati a me notaio con l'incarico di consegnarli al Venditore solo dopo aver trascritto presso la competente Agenzia del Territorio la presente vendita e verificato che la trascrizione della stessa non sia preceduta da formalità pregiudizievoli, oltre a quanto citato nel presente atto. Qualora invece emergessero formalità pregiudizievoli, le parti convengono ……………..…… ……… …………………………………………….……. (lasciato all’accordo delle parti) Di detto affidamento io notaio prenderò nota nel Registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64. (ASSICURAZIONE) Il Venditore dichiara che l’Immobile è assicurato presso la Compagnia (indicare Compagnia Assicurativa) con polizza n............. e si obbliga a mantenerlo assicurato, confermando a proprio esclusivo carico ogni obbligazione dipendente da detta polizza e manlevando la Società di leasing da ogni pretesa che l'Assicuratore facesse valere nei confronti della Società di leasing stessa in relazione a detta polizza. (IMPOSTE, TASSE E SPESE) Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e conseguenti saranno a carico dell’Utilizzatore. (salvo l’ipotesi in cui talune imposte siano anticipate dalla società di leasing cui il notaio potrà fatturarle separatamente) Le parti dichiarano che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale con le rispettive aliquote dell'1,50% e dello 0,50%. Ai sensi del disposto di cui all’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo la presente vendita rilevante ai fini I.V.A., questo atto verrà registrato con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa. (OPZIONE PER IVA E REVERSE CHARGE) Il Venditore dichiara di optare (ai sensi dell'articolo 10, n. 8-ter), lettera d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e sue successive modifiche ed integrazioni) per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, avendo il presente atto ad oggetto cessione di fabbricato strumentale che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Il Venditore dichiara che emetterà oggi stesso, a norma dell'articolo 17, comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, la relativa fattura, senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente l'espresso riferimento a detta norma. La Società di leasing dichiara di essere a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con le indicazioni dei suddetti dati. (IN CASO DI IMMOBILE EDIFICATO/RISTRUTTURATO NEI 4 ANNI) La presente vendita è soggetta ad IVA in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 primo comma n. 8 ter lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di cessione di fabbricato strumentale, che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuata entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione, avvenuta il.................. , dall’impresa di costruzione / da impresa che vi ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di cui all’articolo 31 primo comma lett. c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457. (IN CASO DI UNITÀ ABITATIVA PERTINENZIALE) Il Venditore dà atto ed attesta che, ai sensi dell’articolo 817 codice civile sussiste vincolo di pertinenzialità della porzione abitativa rispetto al fabbricato principale (entrambi oggetto del contratto di locazione finanziaria), in quanto la porzione abitativa possiede una destinazione durevole e funzionale a servizio del fabbricato principale ed è stata posta in rapporto di strumentalità funzionale con lo stesso. Pertanto le parti chiedono che alla presente vendita venga applicato il regime fiscale previsto per il fabbricato principale, come previsto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.12/E del 1° marzo 2007 . (IN CASO DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE) L’Utilizzatore si obbliga a rispettare il regolamento del condominio di cui fa parte l'Immobile. Detto regolamento di condominio si trova allegato all'atto…. (IN CASO DI IMMOBILE FACENTE PARTE DI UN CONSORZIO) Il Venditore trasferisce le quote del consorzio............................. a …………. Gli obblighi derivanti dal regolamento del succitato consorzio rimangono a totale carico dell’Utilizzatore. (CLAUSOLA FINALE) Con riferimento alle clausole di esonero da responsabilità della società di leasing contenute nel presente atto, sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge ed in particolare l'articolo 1229 codice civile. BOZZA DI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENO SU CUI VERRA' EDIFICATO IMMOBILE STRUMENTALE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE FINANZIARIA Venditore (di seguito Venditore) Società di leasing acquirente (di seguito Società di leasing) Utilizzatore (di seguito Utilizzatore) Terreno oggetto della vendita (di seguito Terreno) PREMESSO CHE: La Società di leasing ha per oggetto l’attività di locazione finanziaria (leasing), cioè la locazione di beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un corrispettivo prestabilito (c.d. riscatto). L'Utilizzatore ha specificatamente individuato il Terreno, definendo direttamente con il Venditore il prezzo e le modalità tutte inerenti il trasferimento della proprietà. L'Utilizzatore intende far costruire su detto Terreno un fabbricato idoneo allo svolgimento della propria attività (di seguito il Fabbricato). Per tale costruzione il comune di ……..… ha rilasciato il permesso a costruire in data ……….. n. …….. Si allega al presente atto sotto la lettera "…." il Capitolato con le unite planimetrie, dal quale risultano la descrizione dell'erigendo fabbricato e le sue caratteristiche tecniche. L'Utilizzatore ha indicato alla Società di leasing di acquistare il Terreno al solo ed esclusivo scopo di concedergli in locazione finanziaria il Fabbricato. La Società di leasing, nell’ambito delle sue attività, a seguito della specifica richiesta presentata dall’Utilizzatore intende concedere in locazione finanziaria il Fabbricato all'Utilizzatore medesimo. In relazione e per le finalità di cui sopra, la Società di leasing intende procedere all’acquisto del Terreno di proprietà del Venditore. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Le premesse hanno valore di patto contrattuale. (Inserire il testo del contratto di compravendita con i seguenti clausole ed accordi particolari) ...…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… L’Utilizzatore dichiara di intervenire all'atto di compravendita in qualità di utilizzatore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data ………………. con la Società di leasing, contratto da registrarsi nei termini di legge. L’Utilizzatore riconosce la corrispondenza del Terreno a quello da lui autonomamente prescelto ed individuato, in quanto giudicato idoneo, anche sotto il profilo urbanistico, alla costruzione del Fabbricato, ove intende svolgere la propria attività. L'Utilizzatore approva senza riserve le condizioni tutte fissate nell'atto di compravendita e si assume anche tutti gli impegni conseguenti che il Venditore non dovesse assolvere, il tutto esonerando la Società di leasing da ogni responsabilità, onere e spesa derivante. Il Venditore, preso atto che l'acquisto viene effettuato dalla Società di leasing ai soli fini specifici indicati in premessa, presta tutte le garanzie di legge anche nei confronti dell’Utilizzatore, assumendo altresì nei suoi confronti le obbligazioni che - per legge o per convenzione - sono a suo carico in quanto venditore. L’Utilizzatore potrà perciò rivolgersi direttamente e autonomamente al Venditore in ogni sede per qualsivoglia reclamo o pretesa, relativi al Terreno, previa comunicazione scritta alla Società di leasing. Il termine di cui all'articolo 1495 codice civile per la denuncia dei vizi al Venditore viene stabilito a favore della Società di leasing e dell’Utilizzatore in giorni 30 (trenta) dalla loro scoperta. Il Venditore garantisce che il Terreno è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri reali, privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. Il Venditore garantisce altresì che non esistono aventi diritto di prelazione all'acquisto del Terreno. L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi onere, responsabilità, pregiudizio o conseguenza che dovesse derivarle a causa della presente compravendita ed in particolare dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi connessi ad eventuali diritti di prelazione. L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relativi al Terreno, alle pertinenze ed agli accessori dello stesso, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese dal Venditore nel presente atto. (INQUINAMENTO) Il Venditore dichiara che il Terreno è esente da vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo, e che non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs.16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni. (FUOCO) Il Venditore garantisce che il Terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco e pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353. (OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE) L'Utilizzatore si obbliga a far costruire il Fabbricato a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivante dalla costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori solo per il tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idonea copertura assicurativa. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, l'Utilizzatore si obbliga a far progettare, realizzare ed installare gli impianti, che verranno posti a servizio del Fabbricato, a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente. L’Utilizzatore conserverà la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché i libretti d'uso e manutenzione relativi a detti impianti. Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori: - a presentare al Catasto dei Fabbricati la denunzia di nuova costruzione; - ad ottenere, nel più breve tempo possibile, la certificazione di agibilità; - a dotare il Fabbricato dell'attestato di certificazione energetica, richiesto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali; - a far rilasciare dal competente comando dei vigili del fuoco il certificato di prevenzione degli incendi (C.P.I.) compatibile con l'attività che intende svolgere nel Fabbricato. L’Utilizzatore è a conoscenza che tale certificato verrà rilasciato ai soli fini della sicurezza antincendio. L'Utilizzatore si obbliga a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing. L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare il Fabbricato fino all'ottenimento del certificato di agibilità ed alla consegna della predetta documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di leasing da eventuali sanzioni per l'occupazione del Fabbricato prima del rilascio del certificato di agibilità e delle eventuali autorizzazioni connesse all'attività che verrà svolta nel Fabbricato. (OBBLIGHI DA CONVENZIONE) Il Venditore garantisce di aver assolto tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione (inserire estremi). ovvero Il Venditore si obbliga ad assolvere, entro il …., tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione (inserire estremi) in entrambi i casi Il Venditore si obbliga a mantenere indenne sia la Società di leasing sia l'Utilizzatore da tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla detta convenzione. Comunque l'Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi obbligo, onere e pendenza derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni come sopra assunte dal Venditore. (EFFETTI – CONSEGNA) Le parti convengono che la proprietà del Terreno si trasferisca in data odierna alla Società di leasing e, su specifica indicazione di quest'ultima, il Venditore consegna il Terreno all’Utilizzatore, che dichiara di riceverlo al solo scopo di far costruire il Fabbricato. (PREZZO DI VENDITA) Il prezzo di vendita è convenuto in complessivi Euro ------------------ (--------------------------) oltre I.V.A. (Imponibile non assoggettato ad IVA nell’ipotesi in cui il venditore non abbia optato per l’opzione IVA in atto ovvero sia un soggetto non economico e cioè, per esempio, privato consumatore, ente non commerciale, etc.), prezzo che l’Utilizzatore dichiara di aver precedentemente concordato direttamente con il Venditore e di riconoscere congruo. Il Venditore dichiara di aver ricevuto detto prezzo dalla Società di leasing e pertanto ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale. eventualmente Il prezzo è stato pagato mediante gli assegni infra descritti, che vengono dalle parti affidati a me notaio con l'incarico di consegnarli al Venditore solo dopo aver trascritto presso la competente Agenzia del Territorio la presente vendita e verificato che la trascrizione della stessa non sia preceduta da formalità pregiudizievoli, oltre a quanto citato nel presente atto. Qualora invece emergessero formalità pregiudizievoli, le parti convengono ………… …..………… …… …………… …………………………….……. (lasciato all’accordo delle parti) Di detto affidamento io notaio prenderò nota nel Registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64. (IMPOSTE, TASSE E SPESE) Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e conseguenti saranno a carico dell’Utilizzatore. (salvo l’ipotesi in cui talune imposte siano anticipate dalla società di leasing cui il notaio potrà fatturarle separatamente) (Se la vendita è rilevante ai fini IVA) Ai sensi del disposto di cui all’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo la presente vendita rilevante ai fini I.V.A., questo atto verrà registrato con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. ovvero (Se la vendita è fuori campo IVA) Le parti dichiarano che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale con le rispettive aliquote dell'8%, 2% e 1%. (IN CASO DI IMMOBILE FACENTE PARTE DI UN CONSORZIO) Il Venditore trasferisce le quote del consorzio ...................... a …………. Gli obblighi derivanti dal regolamento del succitato consorzio rimangono a totale carico dell’Utilizzatore. (CLAUSOLA FINALE) Con riferimento alle clausole di esonero da responsabilità della Società di leasing contenute nel presente atto, sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge ed in particolare l'articolo 1229 codice civile. (a cura di Manuela Agostini e Maria Clementina Binacchi – notai in Milano)
LA TASSAZIONE DEGLI ATTI NEL LEASING IMMOBILIARE Le imposte indirette Venditore Regime Iva vendita Reverse Charge Detraibilità IVA Registro Ipotecar. Catast. Base imponibile Registrazione Contratto 2 Registro sui canoni Fattura Canoni Reverse Charge Registro Ipotecar. Catast. Base imponibile finito Costruttore / Ristrutturatore (< 4 anni) IVA NO SI 168 1,5% 0,5% prezzo SI 1,0% IVA SI5 168 1,5%3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 finito Soggetto IVA con opzione per IVA IVA SI SI 168 1,5% 0,5% prezzo SI 1,0% IVA SI5 168 1,5% 3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 finito Soggetto IVA senza opzione per IVA esente IVA NO === 168 1,5% 0,5% prezzo SI 1,0% IVA SI5 168 1,5%3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 finito Privato fuori campo IVA NO === 7,0% 2,0% 1,0% prezzo SI 1,0% IVA SI5 168 1,5% 3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 Privato fuori campo IVA NO === 8,0% 2,0% 1,0% prezzo SI 1,0% IVA IVA SI6 168 1,5% 3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 Ogni soggetto IVA IVA NO SI 168 168 168 === SI 1,0% IVA IVA SI6 168 1,5% 3 0,5%3 S quote capitale + riscatto 1 finito Costruttore / Ristrutturatore (< 4 anni) IVA NO NO 168 168 168 === SI 2,0% esente IVA NO 7,0% 2,0% 1,0% S quote capitale + riscatto 1 finito Altri soggetti IVA esente IVA NO === 7,0% 2,0% 1,0% prezzo SI 2,0% esente IVA NO 7,0% 2,0% 1,0% S quote capitale + riscatto 1 finito Privati fuori campo IVA NO === 7,0% 2,0% 1,0% prezzo SI 2,0% esente IVA NO 7,0% 2,0% 1,0% S quote capitale + riscatto 1 esente IVA NO 7,0% 2,0% 1,0% S quote capitale + riscatto 12 IVA9 NO € 168 € 168 € 168 === esente IVA NO 7,0% 2,0% 1,0% S quote capitale + riscatto 12 IVA 11 NO 168 168 168 === 1 La base imponibile è determinata ai sensi dei chiarimenti di cui alla Circolare AdE n.12/0 2 Registrazione obbligatoria 3 Al netto dei versamenti per imposta di registro (1%) sui canoni di leasing 4 L'IVA sulle fatture ricevute sui SAL è detraibile 5 Il reverse charge non si applica se utilizzatore è un soggetto non IVA (cfr. prospetto Riscatto Reverse Charg 6 Il reverse charge non si applica nel caso di riscatto anticipato dell’utilizzatore entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione (cfr. prospetto Riscatto Reverse Char 7 Regime di esenzione IVA: la SdL può optare per la separazione delle attività ovvero applicare PRO ra 8 L'IVA sulle fatture ricevute sui SAL è indetraibile 9 Recupero dell'IVA non detratta sulla costruzione dell'immobile per gli anni mancanti al compimento dei 10 anni dall'ultimazio 10 Per i contratti in essere al 4.07.2006 la SdL opera la rettifica dell'IVA per i fabbricati costruiti o ristrutturati dalla SdL e ultimati dopo il 4.7.200 11 Recupero dell'IVA non detratta sull'acquisto del terreno e sulla costruzione dell'immobile per gli anni mancanti al compimento dei 10 anni dall'ultimazi 12 La base imponibile è determinata ai sensi dei chiarimenti di cui alla Risoluzione AdE n.163/0 ora fabbricato ora fabbricato IVA Fattura SdL IVA IVA IVA esente IVA esente IVA esente IVA NO Area edificabile 8 10 A B I T A T I V O (non pertinenziale) 7 Ogni soggetto IVA IVA Privato fuori campo IVA NO NO 168 168 168 DOPO 4 ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE esente IVA === SI 2,0% esente IVA PRIMA DI 4 ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE PRIMA DI 4 ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE prezzo DOPO 4 ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE CESSIONE PER RISCATTO (SdL opta per l'IVA) FABBRICATO ACQUISTO CONTRATTO LEASING (SdL opta per IVA) SI 2,0% S T R U M E N T A L E Area edificabile 4 === 8,0% 2,0% 1,0% DUE “PRIME VOLTE” DELLA CASSAZIONE DA SEGNALARE Cass. civ., Sez. V, 4 maggio 2009, n. 10180 Nella cessione dei contratti di locazione di immobili, intervenuta in occasione della cessione di azienda originariamente sottoposta a registrazione, si applica l'imposta di registro su entrambi gli atti, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 634/1972, ripreso nell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, secondo cui, se in un solo documento è racchiusa una pluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica indistintamente a ciascuna di esse, salvo il caso in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, nel qual caso l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa. Per ritenere necessariamente connesse più disposizioni contenute nello stesso atto, occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una se si prescinde dall'altra e non basta che la volontà delle parti le abbia considerate come reciprocamente coordinate e concepite come conseguenza le une dalle altre. La connessione deve essere assolutamente necessaria per esigenza obiettiva del negozio giuridico, a nulla rilevando la mera connessione soggettiva. Svolgimento del processo La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società sopra indicata avverso l'avviso di liquidazione per supplemento d'imposta di registro, riguardante l'applicazione del tributo alla cessione dei contratti di locazione degli immobili, in cui era svolta l'attività d'impresa, intervenuta in occasione della cessione d'azienda originariamente sottoposta a registrazione. Il ricorso veniva accolto dalla C.T. di primo grado, sul presupposto che la cessione dei contratti di locazione fosse da considerarsi imposta ope legis L. n. 19 del 1963, ex art. 5 e la decisione era confermata dalla C.T. di secondo grado, sia pure richiamando esclusivamente la disciplina dell'art. 2558 c.c. sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta. La C.T.C., invece, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l'impugnazione dell'Ufficio, sul presupposto che l'unico parametro normativo di riferimento per la soluzione della controversia fosse il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, secondo cui solo la "natura intrinseca" delle disposizioni contenute nel medesimo atto consente di stabilire se a) Cessione di fabbricato strumentale per riscatto finale o anticipato dell’utilizzatore FATTURA SOCIETÀ LEASING TIPO UTILIZZATORE REVERSE CHARGE Soggetto non IVA NON SI APPLICA Soggetto IVA con Pro rata < o =25% * Soggetto IVAcon Pro rata > 25% * FATTURA SOCIETÀ LEASING TIPO UTILIZZATORE REVERSE CHARGE Soggetto non IVA Soggetto IVA con Pro rata < o =25% Soggetto IVAcon Pro rata > 25% * La società di leasing opta per l’IVA in atto. ** L'assimilazione della società di leasing all'impresa costruttrice è stata peraltro riconosciuta dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005. Riscatto di fabbricato strumentale da parte dell’utilizzatore b) Cessione di fabbricato strumentale costruito/ristrutturato a SAL dalla società di leasing per riscatto anticipato dell’utilizzatore entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione ** SI APPLICA IVA NON SI APPLICA IVA REVERSE CHARGE esse siano, agli effetti fiscali, autonome le une dalle altre. Nell'ipotesi, costituiva dato di comune esperienza che la cessione delle locazioni consegue esclusivamente ad un calcolo di convenienza dei contraenti, e in particolare del cessionario, circa la prosecuzione dell'attività negli stessi o in altri locali. In materia non era quindi ravvisabile, in linea di principio, un nesso di necessaria derivazione tra la clausola contrattuale di cessione dell'azienda e quella, meramente aggiuntiva, di cessione dei contratti di locazione; né la società contribuente cessionaria aveva mai dedotto che la disponibilità dei locali della cedente era per essa condizione indefettibile per il consenso all'acquisto dell'azienda. Avverso tale sentenza, la società propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. L'amministrazione, in controricorso, chiede dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, la società denuncia violazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 2, parte prima, tariffa allegata, del combinato disposto art. 5, parte prima, di detta tariffa e 29 del citato decreto, degli artt. 2555 e 2558 c.c. e degli artt. 20 e 22, predetto decreto. Lamenta che la C.T.C., avrebbe erroneamente ritenuto che tra le parti sarebbero intervenuti due negozi diversi contenuti in un'unica scrittura (così erroneamente negando che tra le due asserite disposizioni esistesse, nell'indagine condotta ai fini dell'art. 20, D.P.R. cit. - applicabile solo in caso di disposizioni negoziali autonome contenute in un unico atto -, un nesso di necessaria derivazione); mentre sarebbe tra esse intervenuto un unico negozio di cessione d'azienda, nel cui ambito sarebbe stato solo menzionato uno degli effetti legali del medesimo, quale il trasferimento di alcuni contratti di locazione, che si sarebbe comunque prodotto (in assenza di pattuizione contraria) a mente dell'art. 2558 c.c. e L. n. 19 del 1963, art. 5 con conseguente assoggettamento ad imposta di registro della cessione dell'azienda unitariamente intesa ed impossibilità d'applicare separatamente l'imposta sulla cessione dei contratti di locazione, prendendo come base imponibile il corrispettivo pattuito per la locazione. Con il secondo, subordinato, motivo, la società contribuente, denunciando violazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, dopo aver ripercorso il tenore letterale e il senso di tale disposizione in rapporto alla disciplina della cessione di azienda, lamenta che la C.T.C., avrebbe erroneamente ritenuto non ravvisabile, in linea di principio, un nesso di necessaria derivazione tra la clausola contrattuale di cessione dell'azienda e quella che prevedeva anche la cessione del contratto di locazione. Inoltre, essendo il subentro nelle locazioni solo l'esplicitazione di un effetto legale del contratto di cessione, non deriverebbe da una "valutazione di convenienza" in senso economico, ma sarebbe inscindibilmente connesso alla cessione dell'azienda, come era evidente, trattandosi di "grandi magazzini". I motivi - che possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione logica ed essendo entrambi incentrati sulla critica alla ritenuta autonomia, almeno ai fini tributari, della cessione dei contratti di locazione operata in occasione della cessione di azienda - sono infondati. Il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, sul quale si incentrano entrambe le censure, sotto il titolo "Atti che contengono più disposizioni", ai primi due commi cosi testualmente recita: "1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Esso, fedelmente ripreso nel testo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, ricalca, nella sostanza, la norma del R.D. n. 3269 del 1923, art. 9, differenziandosi soltanto per la scelta operata dal legislatore, con riferimento all'ipotesi del secondo comma, di esplicitare meglio a quale delle più disposizioni dovesse farsi riferimento nell'applicazione dell'imposta, utilizzando l'espressione "più onerosa", in luogo di quella "più grave" adoperata nel testo abrogato, nell'intento di chiarire definitivamente che si deve aver riguardo al risultato finale della imposizione, piuttosto che al diverso livello dell'aliquota applicabile. Ciò consente, data la penuria di precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia, di far riferimento anche alla giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente legislazione. Viene in rilievo, cosi, un orientamento abbastanza risalente e consolidato di questa Corte nel senso che, per ritenere necessariamente connesse e derivanti più disposizioni contenute nello stesso atto, occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una se si prescinde dall'altra e non basta che la volontà delle parti le abbiano considerate come reciprocamente coordinate e concepite come conseguenza le une dalle altre. La connessione, cioè, deve essere assolutamente necessaria per esigenza obiettiva del negozio giuridico e non già una connessione voluta dai contraenti; deve sussistere "una oggettiva necessità giuridica e contrattuale di connessione o compenetrazione, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva" (Cass. 13 febbraio 1951; Cass. 20 marzo 1972 n. 844; Cass. 5 luglio 1973 n. 1886). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi nel caso in esame, risultando esso conforme alla lettera ed alla ratio della norma. Sotto il primo profilo, invero, basti il richiamo all'avverbio "necessariamente" utilizzato dal legislatore proprio per escludere che la connessione tra più disposizioni rilevante ai fini e per gli effetti di cui al cit. art. 20 possa essere quella che trovi la sua fonte nella mera volontà delle parti, e non in una imprescindibile e oggettiva esigenza indotta dalla natura stessa delle disposizioni (Cass. 7 giugno 2004 n. 10789). Quanto al secondo profilo, si consideri che l'imposta di registro è denominata imposta d'atto per indicare che si tratta di un tributo che si commisura all'atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più "atti", ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l'imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell'art. 20, comma 1 in esame, nelle disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 24 (ora D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22, 23 e 25). Alla suddetta regola può fare eccezione solo il caso in cui più atti risultino cosi intrinsecamente connessi tra loro da risultare rivolti alla realizzazione di una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile, perché nell'ipotesi così formulata la connessione tra gli atti risulta tale da non consentire di ritenere ciascuno di essi espressione di autonoma capacità contributiva (Cass. 10789/04, cit., in motivazione). Orbene, se con il termine "disposizione" la norma, nel caso di atto giuridico di natura privatistica intende inequivocabilmente riferirsi al concetto di "negozio giuridico" (così Cass. 19 novembre 1987 n. 8508), è da escludersi che il riferimento possa intendersi fatto alle singole obbligazioni che nell'atto trovino la loro fonte unitaria. Ciò precisato emerge a questo punto con sufficiente chiarezza che non è incorsa in errore la C.T.C. nell'inquadrare la fattispecie nella previsione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, comma 2. Correttamente la C.T.C., ha escluso che, sulla qualificazione del nesso di necessaria derivazione della cessione delle locazioni dalla cessione di azienda, potessero influire la L. n. 19 del 1963 e l'art. 2558 c.c. sia perché entrambe (e non solo la L. del 1963, come affermato dalla C.T.C.) si limitano a svincolare il transito del contratto di locazione dei locali aziendali dal consenso del locatore ceduto, sia perché, quanto all'art. 2558 c.c., l'effetto naturale del negozio di trasferimento d'azienda, consistente nella successione ex lege nei contratti, non è "necessario", potendo essere escluso dalla diversa pattuizione delle parti. Del resto, la ratio del descritto effetto naturale del negozio traslativo consiste proprio nel preservare l'efficienza produttiva del complesso ceduto; con la conseguenza che la C.T.C. ha congruamente collegato alla convenienza economica del nuovo titolare dell'azienda - interessato ad assicurarsi l'effettivo avviamento - la scelta circa la concreta effettuazione (o mantenimento) del subentro nei contratti aziendali. Altrettanto correttamente, quindi, la C.T.C., ha considerato il caso scrutinatale in base al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20 ed ha verificato se le molteplici disposizioni di cessione - contenute nell'atto oggetto di registrazione e riguardanti nel primo caso il trasferimento dell'azienda, e nel secondo caso la sola cessione dei contratti di locazione - potessero ritenersi tali da derivare necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, e la risposta non ha potuto che essere negativa, presentando esse funzione diversa, e risultando, inoltre, niente affatto necessariamente derivanti, per la loro intrinseca natura, l'una dall'altra, ma piuttosto al più interdipendenti. Le due disposizioni, correttamente individuate, non possono ritenersi necessariamente derivanti l'una dall'altra, così da risultare inscindibilmente connesse, per virtù di norma di legge o per la loro intrinseca natura, bensì connesse in maniera soltanto occasionale. Esse, inoltre, risultano espressione ciascuna di autonoma capacità contributiva, onde la conformità della duplice tassazione alla ratio della norma impositiva. Come questa Corte ha già avuto modo di confermare anche in epoca più recente, sia pure con riferimento alla differente ipotesi di pattuizioni diverse contenute in concordato fallimentare enunciato con il provvedimento di omologazione, ma pur sempre avuto riguardo al dettato del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, la dipendenza e connessione intrinsecamente necessaria tra pattuizioni sussiste quando delle une non si possa concepire l'esistenza se si prescinde dalle altre, "con esclusione della volontà delle parti che le abbiano poste come reciprocamente condizionate o connesse e dipendenti, ovvero quando sia configurata dalla legge, e non dalla volontà delle parti, una necessaria concatenazione giuridica di elementi dispositivi in un unico rapporto giuridico tassabile in sede di registrazione" (cosi Cass. 11 agosto 1932, n. 4520). Analogamente deve escludersi una connessione necessaria tra le molteplici disposizioni di cessione oggetto dell'atto registrato, dato che l'interdipendenza esistente tra esse ha origine, come si è visto, da una chiara valutazione di convenienza economica. In applicazione dei medesimi principi va ricordata anche la distinzione operata da questa S.C. in tema di registrazione di atti che contengano più disposizioni, tra l'ipotesi dell'atto complesso e il ben diverso caso del collegamento negoziale: l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione di registro, in quanto le varie disposizioni che in esso confluiscono sono rette da un'unica causa, e quindi derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Viceversa, le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, ma sono rette da cause distinte, sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell'operazione, essendo autonomamente identificabili, portano ad escludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (Cass. 6 settembre 1996 n. 8142, richiamata anche da parte ricorrente). Pertanto, va ribadito che il citato art. 20 contiene al comma 1 una regola generale, secondo la quale quando in un solo documento è racchiusa una pluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica distintamente a ciascuna di esse; e al secondo comma un'eccezione per il caso in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Tale eccezione, necessariamente di stretta interpretazione, ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l'intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella volontà delle parti. Un rapporto di connessione di quel genere non può cogliersi nella relazione pur esistente tra più "disposizioni" aventi diversa funzione, e collegate soltanto per volontà delle parti, come nel caso di atto di cessione di azienda e di contestuale clausola espressa di cessione dei contratti di locazione degli immobili in cui si svolge l'attività d'impresa. Ricorrono giusti motivi, in considerazione, tra l'altro, della natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009. La pronuncia (pubblicata anche in Corriere Trib., 2009, 27, p. 2204) si inserisce nel trend famelico dell’Amministrazione Finanziaria, che ha portato ad un’applicazione disinvolta dell’imposta fissa di registro, da parte di diversi Uffici; per esempio, alle procure con più rappresentanti, alle cessioni di quote plurisoggettive o in più luoghi, agli atti attinenti alle successioni (accettazioni di eredità, rinunce etc.) plurisoggettivi… Senza entrare in questa sede nel dibattito su “imposta d’atto” o “imposta sul negozio”, occorre precisare che, in questo caso, la problematica interessa un profilo diverso dalla funzione dell’imposta di registro, che attiene alla causa del negozio e alla natura del suo oggetto (l’azienda). A mio parere, la pronuncia non è condivisibile, in base ad argomenti che, curiosamente, sono in parte enunciati dalla stessa Suprema Corte, nelle relative motivazioni. Come è noto, l’art. 21, comma 2°, del TUIR statuisce che, in presenza di una pluralità di disposizioni contenute in un unico atto, affinché l’imposizione si applichi come se l'atto contenesse una sola disposizione, deve sussistere una connessione oggettiva tra le stesse, nel senso che non si possa concepire l'esistenza dell'una se si prescinde dall'altra. Non è sufficiente una connessione meramente soggettiva, basata sulla volontà delle parti. Questa connessione può sussistere anche con una prestazione accessoria al negozio principale; si può portare l’esempio della garanzia per evizione, che sorge ex lege e presuppone necessariamente l’esistenza di una compravendita. In ogni caso, quella esposta costituisce un’eccezione generale alla regola (sancita nel 1° comma dell’art. 21), secondo cui, quando in un solo documento è racchiusa una pluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica distintamente a ciascuna di esse. Eccezioni specifiche sono poi previste nel comma 3°, laddove si prevede che non siano soggetti ad imposizione gli accolli collegati e contestuali, e le quietanze rilasciate nello stesso atto. Correttamente nella sentenza in commento si afferma che: - “quando un documento contenga più "atti", ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l'imposta si applichi distintamente; - l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione di registro, in quanto le varie disposizioni che in esso confluiscono sono rette da un'unica causa, e quindi derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre… e non sono collegate soltanto per volontà delle parti.” Tuttavia, questi argomenti dovrebbero portare a conclusioni opposte a quelle raggiunte dalla Corte. La successione nel contratto di locazione dei locali commerciali, in cui si svolge l’attività aziendale, è un effetto naturale della cessione d’azienda, non costituisce un atto distinto dalla stessa e sorretto da autonoma causa. E questo, non tanto perché si è in presenza di un atto complesso, quanto piuttosto perché trattasi di un oggetto poliedrico quale è per sua natura il bene azienda. Si consideri, peraltro, che la successione nel contratto di locazione costituisce spesso il “bene” di maggior valore nella cessione. Non è quindi condivisibile scindere le diverse componenti dell’azienda, sia dal punto di vista civilistico sia fiscale. Si tratta di un oggetto unitario. Né può valere in contrario la considerazione che la successione nella locazione può essere derogata dalle parti, che possono escluderla. Lo stesso vale, per esempio, per la richiamata ipotesi della garanzia per evizione: che opera per legge ma è derogabile dalle parti (nei limiti dell’art. 1487 c.c.), senza che ciò influisca sul carattere di oggettiva connessione con il negozio principale. Analogamente, la circostanza che la successione in alcuni rapporti inerenti l’azienda abbia una disciplina in parte diversa, per quanto riguarda la discilplina nella fase di cessione aziendale, non può portare a negare che l’azienda sia considerata un oggetto unitario. Questa interpretazione ha trovato conforto nel passato in alcune pronunce della Commissione Tributaria Centrale, in particolare in quella del 12 maggio 1989, n. 3337, in cui si è affermato che la cessione del contratto di locazione e tutto quanto si trova e inerisca all’azienda costituisce alienazione dell’azienda nel suo complesso (e quindi comporta che tutto il contratto sia soggetto a imposta di registro), anche se l’alienante l’ha frazionata in tante cessioni di singoli elementi; nonché nella pronuncia del 10 giugno 1986 n. 5037, in cui si è affermato che il contratto di locazione rientra tra i beni dell’azienda e non è soggetto ad autonoma tassazione nel momento della sua cessione, unitamente all’azienda medesima. Pronunce, queste, che per la prima volta vengono contraddette da una sentenza dei giudici di legittimità. ==OO==OO==OO==OO== Cass. civ., Sez. II, 02-04-2009, n. 8038 È esclusa la validità dell'accordo raggiunto dalle parti avente ad oggetto l'impegno a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori che le avrebbe vincolate a stipulare successivamente la vendita definitiva (preliminare di preliminare) per mancanza di causa. La funzione dell'art. 2932 c.c., che instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo è quella di realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti, e non può comprendere anche l'obbligo ad obbligarsi. L'accordo intervenuto tra le parti nel corso delle trattative è da considerarsi mera "puntuazione" come tale non vincolante tra le parti. Svolgimento del processo La controversia è insorta tra le parti con riferimento a una scrittura del (OMISSIS), con la quale I.C. aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile - posto in vendita da B.M., per il tramite dell'agenzia immobiliare "Studio Boezio" di W.C. - per il prezzo di L. 140.000.000, di cui L. 14.000.000 da versare a titolo di caparra e il resto come meglio specificato nel successivo preliminare, che avrebbe dovuto essere stipulato entro trenta giorni: B.M. e W.C., deducendo che I.C. aveva rifiutato di adempiere, dopo che le era stata comunicata l'avvenuta accettazione della proposta, la citarono davanti al Tribunale di Pavia, con atto notificato il 13 novembre 1985, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto e che comunque la convenuta fosse condannata al pagamento di L. 14.000.000 a B.M. e di L. 12.500.000 per provvigioni e spese a W.C.. I.C. si costituì in giudizio contestando la fondatezza di tali domande e in particolare deducendo che la sottoscrizione da parte sua della proposta era stata effetto di dolo. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 18 novembre 1988 il Tribunale accolse la domanda di B.M. e respinse quella di W.C.. Impugnata in via principale da I.C. e in via incidentale da W.C., la decisione fu parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 6 febbraio 1996, accolto il primo gravame e rigettato l'altro, respinse anche la domanda proposta da B.M.. Adita dai soccombenti, con sentenza del 20 luglio 1999 questa Corte ha cassato con rinvio la pronuncia di secondo grado, rilevando che "la Corte di merito non solo si è astenuta dall'esaminare l'intero contenuto della scrittura interpretandola secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale e attribuendo ad essa la qualificazione giuridica che le competeva, ma non ha neppure addotto a sostegno del giudizio sulla sua sostanziale improduttività di effetti giuridici una motivazione sufficiente e logica, che tenesse conto anche della dichiarazione di accettazione resa dalla B.M. e che consentisse di identificare il procedimento logico-giuridico seguito per pervenire al convincimento circa l'inesistente assunzione di obblighi da parte della I.C. e la necessità di rigettare le domande proposte contro di lei". Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 14 marzo 2003, con cui la causa è stata decisa in conformità con la precedente pronuncia di secondo grado, essendosi ritenuto: che le parti non avevano inteso concludere né un contratto definitivo di vendita né un preliminare, ma semmai un "preliminare del preliminare", come tale nullo per difetto di causa; che si era trattato in ipotesi di una "puntazione", improduttiva di effetti vincolanti; che nella pattuizione relativa alla caparra non era configurabile una clausola penale, non compatibile in una fase precontrattuale e comportante un arricchimento senza causa; che comunque tale pattuizione era stata configurata dalle parti come avente natura reale, sicchè non poteva considerarsi perfezionata in mancanza della dazione del denaro; che nulla competeva a W. C., non essendo stato l'affare concluso. Contro tale sentenza B.M. e W.C. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi, poi illustrati anche con memoria. I.C. si è costituita con controricorso. I ricorrenti hanno presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero. Motivi della decisione Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso B.M. e W.C. lamentano che il giudice di rinvio non si è uniformato a quanto era stato deciso con la pronuncia di cassazione, le cui premesse logico giuridiche implicavano che un contratto fosse stato concluso dalle parti, sicchè occorreva soltanto statuire sulle sue concrete conseguenze economiche, al più estendendo l'esame alla corretta qualificazione giuridica che competeva al negozio. La doglianza non è fondata. Questa Corte, come risulta chiaro dal testo della sua sentenza, che si è sopra trascritto nell'esposizione dello svolgimento del processo, non ha affatto statuito che un qualche accordo fosse stato validamente raggiunto dalle parti, salva la determinazione della sua natura e dei suoi effetti, da individuare in sede di rinvio. Si è invece limitata a constatare che il giudice a quo aveva omesso di prendere in considerazione nella sua interezza l'atto in questione, di interpretarlo secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale, di inquadrarlo sub specie iuris, di tenere conto della dichiarazione di accettazione di B.M., e nonostante tali carenze aveva concluso, senza adeguata spiegazione, nel senso della mancata assunzione di obbligazioni da parte di I.C.. Stabilire non solo quali esse potessero essere, ma anche se fossero configurabili, era pertanto questione rimessa al giudice di rinvio, al quale non era stato indicato alcun principio di diritto cui dovesse attenersi. Tale essendo il contenuto della sentenza di cassazione, è ininfluente la circostanza, su cui insistono i ricorrenti, che nel motivo di impugnazione accolto fosse stata prospettata la "violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c.", oltre al "difetto di motivazione". Con il secondo motivo di ricorso B.M. e W.C. deducono che ingiustificatamente il giudice di rinvio ha opinato che il Tribunale avesse omesso di qualificare il contratto come preliminare o definitivo e avesse escluso questa seconda ipotesi, riconosciuta peraltro sussistente dalla stessa I.C., la quale in primo grado si era difesa soltanto eccependo il vizio del consenso da cui sarebbe stata affetta la propria manifestazione di volontà. Anche questa censura va disattesa. Che in ipotesi il Tribunale avesse ritenuto effettivamente concluso un qualche negozio, e in particolare una vendita definitiva, è circostanza ininfluente, dato che il compito di pronunciare sul punto - già controverso in appello, in seguito al gravame proposto da I.C. - è stato demandato con la sentenza di cassazione, come si è rilevato a proposito del primo motivo di ricorso, al giudice di rinvio. Con il terzo motivo di impugnazione B.M. e W.C. si dolgono dell'interpretazione, a loro dire erronea, data dal giudice di rinvio alla scrittura in questione in difformità dal suo tenore letterale. Neppure questa censura può essere accolta. Preclude il suo esame la mancanza di "autosufficienza" da cui è affetta: si deduce che nella sentenza impugnata è stata presa in considerazione soltanto una delle clausole del documento, ma non vengono trascritte, in maniera completa e precisa, le altre, del cui contenuto si fa sommariamente cenno, per concludere con un vago "ecc."; della stessa pattuizione prima menzionata non viene riportato il testo integrale; si parla di un modulo a stampa con aggiunta a mano dell'impegno a pagare la somma di L. 14.000.000, impegno prevalente su altre previsioni asseritamente incompatibili, delle quali non viene specificato il tenore; si afferma essere intervenuto l'accordo per la vendita definitiva del bene, mediante l'accettazione della proprietaria, di cui non sono indicati il contenuto e le modalità. Deve pertanto restare fermo che si è trattato, come ha ritenuto il giudice di rinvio, di un "preliminare di preliminare": le parti si erano impegnate a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori, che le avrebbe vincolate a stipulare successivamente la vendita definitiva. Il quarto motivo di ricorso attiene appunto al "preliminare di preliminare", del quale B.M. e W.C., in contrasto con la tesi della nullità per mancanza di causa affermata nella sentenza impugnata, sostengono la piena validità. La questione, che la giurisprudenza di legittimità, per quanto consta, non ha ancora avuto occasione di affrontare, deve essere risolta in senso opposto a quello propugnato dai ricorrenti. L'art. 2932 c.c., instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anzichè prometterlo subito. Nè sono pertinenti i contrari argomenti esposti dai ricorrenti: in parte non attengono al reciproco rapporto tra le parti del futuro contratto definitivo, ma a quelli tra ognuna di loro e l'intermediario che le ha messe in relazione, sicchè non riguardano il tema in discussione; per il resto prospettano l'ipotesi di un preliminare già riferentesi al definitivo e da rinnovare poi con un altro analogo negozio "formale", il che rappresenta una fattispecie diversa da quella del "pre-preliminare", di cui si è ritenuta in sede di merito l'avvenuta realizzazione nella specie. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata, esclusa la validità dell'accordo raggiunto dalle parti, ha ritenuto che esse si trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della "puntuazione", destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio. Con il quarto motivo di ricorso B.M. e W.C. lamentano che il giudice di rinvio non ha adeguatamente dato conto della ragione per la quale ha negato ogni efficacia alla clausola con cui I.C. si era impegnata a versare l'importo di L. 14.000.000 al momento dell'accettazione della sua proposta e a indennizzare con la stessa somma la proprietaria del bene posto in vendita, in caso di rifiuto all'acquisto: pattuizione da ritenere pienamente valida in forza del principio della libertà negoziale, anche nell'ipotesi che l'obbligazione dovesse intendersi assunta in un contesto ancora precontrattuale. Anche questa censura va disattesa. Sul punto la sentenza impugnata si basa su tre distinte e autonome rationes decidendi, ognuna di per sè idonea a sorreggerla: la nullità, per mancanza di causa, della predeterminazione di una penale riferita a una responsabilità aquiliana, come quella in cui si può incorrere nella fase delle trattative; l'ulteriore invalidità derivante dal superamento del limite dell'interesse negativo, con conseguente attribuzione di un arricchimento senza causa; la natura reale del patto, che non si era quindi perfezionato, in mancanza della dazione della somma in questione al momento della sottoscrizione della proposta. Il terzo di questi argomenti non ha formato oggetto di alcuna critica da parte dei ricorrenti, il che esime dal dover prendere in esame le peraltro estremamente generiche e assiomatiche contestazioni che sono state rivolte agli altri due. Con il sesto motivo di ricorso si sostiene che I.C. avrebbe dovuto comunque essere condannata a pagare a W.C. le commissioni che si era obbligata a versargli, in quanto il suo rifiuto ad addivenire alla stipulazione del contratto preliminare o di quello definitivo di vendita era stato ingiustificato. L'assunto resta privo di base, in seguito al rigetto dei precedenti motivi di impugnazione, che ne ha fatto venire meno il presupposto: l'addebitabilità a I.C. della mancata conclusione dell'affare e quindi della esclusione del diritto dell'intermediario alla provvigione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nella novità della questione trattata in relazione al quarto motivo di ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009. Anche con questa sentenza la Suprema Corte si esprime per la prima volta su un tema studiato in dottrina e affrontato in alcune pronunce di merito. In particolare, viene in rilievo il quarto motivo oggetto di impugnativa, relativo all’ammissibilità in via di principio del c.d. preliminare di preliminare. Si tratta di un contratto contenente tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, ma che è diretto per volontà della parti alla conclusione di un successivo contratto preliminare, che riproduca nella sostanza il primo (nel caso, invece, in cui le parti si limitino a concordare alcuni degli elementi essenziali, rinviando ad un successivo momento la definizione dei rimanenti, si ricade in un’ipotesi distinta, la c.d. puntuazione, senz’altro ammissibile; in tal senso, tra le varie pronunce, vedasi Trib. Napoli 11 gennaio 1994). Come riconosciuto dalla Corte, non ha senso pratico, ancor prima che giuridico, “il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anzichè prometterlo subito.” Se quindi, da una parte, si ammettono in genere i contratti preliminari di negozi (definitivi) aventi effetti obbligatori, la dottrina dominante, dall’altra, esclude in via generale la validità di preliminari di preliminari, proprio in quanto privi di alcuna funzione economica. In questo senso, si è espressa anche parte della giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 21 febbraio 1985; Trib. Napoli 23 novembre 1982). A fattispecie diverse sono invece riconducibili le ipotesi in cui, in sede di stipulazione di un contratto preliminare nella forma scritta semplice, ci si impegni a concludere un contratto dal contenuto identico nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica, anche nella prospettiva della sua trascrizione. Si tratta di ipotesi di “riproduzione” del contratto, ammesse in dottrina e giurisprudenza (Pret. Bologna 9 aprile 1996). La pronuncia in commento, comunque, invita ad alcune considerazioni, con riferimento alle proposte di vendita sottoscritte attraverso la mediazione di agenti immobiliari, e mediante modelli e formulari apprestati dai medesimi. Spesso in questi casi, le parti si impegnano a sottoscrivere successivamente un contratto preliminare, prima della compravendita definitiva. Se non sono previsti tutti gli elementi essenziali della futura compravendita, la fattispecie è inquadrabile nella c.d. puntuazione, e non si può considerare sorto alcun obbligo a contrarre. Qualora tutti gli elementi essenziali siano definiti, possono aversi due possibilità: - la conclusione del successivo preliminare è prevista nella forma notarile, anche al fine di permetterne la trascrizione; ricorre quindi un’ipotesi di “riproduzione” del contratto; - il successivo preliminare è previsto solo per fissare una fase intermedia, tra la conclusione dell’affare e il contratto definitivo, nella quale verrà compiuto un (ulteriore) pagamento di parte del prezzo (eventualmente a titolo di caparra); in tal caso, non appare corretto né opportuno esprimersi in termini di “contratto preliminare”, anche alla luce della sentenza in commento; sarà sufficiente prevedere il rilascio di una semplice quietanza in forma scritta (anche bilaterale), in occasione del pagamento della successiva tranche del prezzo. (a cura di Michele Ferrario Hercolani)
Finestra sul cortile
I Episodio "Buona sera signorina, sono il notaio Vacca, posso parlare con l'avvocato, per cortesia?" "Mi spiace, notaio, non posso passarglielo: l'avvocato è in riunione". La risposta sussiegosa della segretaria mi spiazza completamente. "IN RIUNIONE". Rivedo mentalmente lo studio dell'avvocato in questione: c'è una stanza di, più o meno, diciotto metri quadri che funge da sala d'attesa, archivio e ufficio della segretaria e poi c'è il suo di ufficio, notevolmente più piccolo della prima stanza, dove coesistono, piuttosto stipati, una scrivania, un computer, una piccola libreria, l'avvocato che è di stazza notevole, la sua poltrona e due sedie. Insisto - "Scusi signorina, lei forse vuole dire che l'avvocato è occupato con qualche suo assistito; non potrebbe, per favore, interromperlo solo un attimo? Devo comunicargli l'esito d'una visura cui lui teneva molto". La risposta di miss Della Street del Salento è ugualmente sussiegosa, ma decisamente meno cortese. "No; le ho già detto che l'avvocato è in riunione". Accidenti. Questa qui, anzi di sicuro il suo datore di lavoro, dev'essere un appassionato di polizieschi americani e soprattutto dei film tratti dai romanzi di Grisham. E' lì infatti che gli avvocati sono sempre in riunione; solo che in quei racconti si parla di studi extragalattici, composti da decine di avvocati associati i quali si riuniscono davvero per discutere delle cause di milioni di dollari affidate loro da clienti adeguatamente danarosi. Non è espressione nostra, o almeno del nostro Sud fatto di piccole cose e di piccoli studi, l'immagine statunitense della "riunione". L'avvocato cui ho telefonato mi ha fatto venire in mente Willie Gingrich, altrimenti detto "Willie Intrallazzo", protagonista del bellissimo film di Billy Wilder "Non per soldi ma per denaro". Willie, interpretato alla sua maniera da Walter Matthau, era titolare d'uno scalcinatissimo studio d'avvocato privo anche di una segretaria, ubicato nello stesso palazzo dove si trovava uno studio legale potentissimo, composto da svariati avvocati col nome "in ditta". Willie viveva di espedienti, aveva pochissimi clienti e cercava sempre, ma senza successo, di raggirare chiunque. Il soprannome glielo avevano dato i suoi colleghi (... i peggiori sono sempre i colleghi, vero?) consapevoli del suo modo di lavorare. Orbene, quando Willie Intrallazzo telefonava ai suoi titolati simili usava dire "Pronto? studio Porter, Newman & Ross? (NDR i nomi sono di fantasia, non ricordo quelli esatti) qui parla Gingrich, Gingrich & Gingrich"... Tale e quale all'avvocaticchio che fa dire di essere in "riunione". II Episodio Sto prendendo il caffè nel baretto sotto il mio studio. Ad uno dei tavoli, due anziani contadini discutono, commentando le notizie riportate dalla "Gazzetta del Mezzogiorno". "Ma perchè ce l'hanno con Berlusconi per 'sta storia della macchina?" chiede uno. "Quale macchina?" risponde l'altro "La Ford no?" "La Ford?" "Si, la Ford Escort: che c'è di male ad avere una Escort? Ce l'ha anche mio figlio ed è sempre andata bene" "No.... ma che hai capito? La Escort di Berlusconi non è una macchina" "Ah no? ...e cos'è allora? "Vedi... per escort si intende una... come dire? una ragazza allegra ecco, ma che non fa tante storie!" "Una fruscula? (NDR espressione brindisina per indicare appunto donna di facili costumi) "Ecco, bravo, una fruscula" "Vuoi dire che mio figlio ha una Ford fruscula?" "Ma no, che c'entra?" "Madonna del Carmine, ma perchè la Ford chiama le macchine con delle brutte parole" "Ma... non è proprio così..." "Sai per caso che significa Mondeo?..." III Episodio Altro ambiente, altre persone, uguali espressioni decorate a stelle e strisce. Sono in un grande negozio di abbigliamento per dare un'occhiata curiosa ai nuovi arrivi, ma appena entrata mi si pone davanti una graziosa fanciulla che mi recita tutto d'un fiato: "Salve, sono Samantha, come posso aiutarla?" "Facendo silenzio e togliendoti dai piedi" mi verrebbe spontaneo dire "e poi lo vedo bene che ti chiami Samantha, hai tanto di cartellino sul petto"... Invece rispondo educatamente che non mi occorre nulla, sto solo dando un'occhiata agli abiti. Devo avere, però, le sembianze di una potenziale mariuola, perchè Samantha non molla e mi segue passo passo, anzi manichino per manichino. Sto per sbottare e farle notare che non mi sembra delicato starmi così alle costole come fossi una ladra quando, senza rendermene conto, finisco in un altro reparto del negozio evidentemente fuori dalla giurisdizione del mastino-Samantha, perchè compare subito un'altra graziosa ragazza, abbigliata come la prima, che recita la stessa battuta: "Salve sono Elena, che cosa posso fare per lei?" Ma dove le trovano? Al Call Center? Dove sono finite le nostre vecchie commesse che sussurravano "Desidera signora?" e senza declinare le proprie generalità "Che cosa posso fare per lei?" "Come posso aiutarla?" espressioni mutuate dai film americani, come "fare sesso" anzichè il nostro meno crudo (...forse un po' più bugiardo?) "fare l'amore". E' da tempo ormai che l'italiano viene soppiantato dall'inglese per indicare migliaia di cose. Ora addirittura anche quando usiamo la nostra lingua non stiamo parlando italiano, ma solo traducendo, come i doppiatori, il linguaggio americano. Ma ne vale davvero la pena? Lavinia Vacca
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Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario. Il prof. C. Glendi (ord. di Diritto processuale civile presso l’Università di Parma) con il titolo sopra riportato apre l’editoriale del n.6/2009 di GT (ed. Ipsoa, 2009, p.473) allo scopo di fornire sul tema un commento ad una pluralità di sentenze della Suprema Corte, che interessano da vicino anche il Notariato: - Cass. civ. SS.UU. 10 agosto 2005 n.16776; - Cass. SS.UU. 27 marzo 2007 n.7388, - Cass. SS.UU. 6 febbraio 2009 n.2870, - Cass. SS.UU. 16 febbraio 2009 n.3698, - Cass. SS.UU. 23 aprile 2009 n.9669. In specie la terza sentenza (Cass. SS.UU. 6 febbraio 2009 n.2870) è pure oggetto di attenzione, sul medesimo numero di GT , con il titolo “Per le SS.UU. non è impugnabile il rifiuto di autotutela a fronte di atto impositivo definitivo”. La predetta giurisprudenza è seguita da un commento del dr. F. Cerioni (funzionario dell’Agenzia delle dogane, cultore di Diritto tributario presso l’Univ. di Parma, dottorando in Diritto processuale tributario presso l’Univ. di Pisa) con il titolo “Il sindacato sull’esercizio del potere di autotutela non può avere effetti sull’atto impositivo divenuto definitivo”. Il tema verte – come accennato - sull’ ”impugnabilità dei dinieghi dell’autotutela in materia tributaria, a lungo confinato nel ristretto ambito delle dispute dottrinali” (C. Glendi cit. p.473), ma di recente allargatosi in vicende giudiziarie. Vale la pena “ricordare che la cosiddetta <> designa il potere di riesame degli atti impositivi già attribuito agli Uffici finanziari dall’art.68 del d.P.R. 27 marzo 1992, n.287 al fine di consentire la valutazione della legittimità e fondatezza di tali atti e, in mancanza, di disporne l’annullamento” (F. Cerioni cit. p.503). Per il Notariato l’argomento dell’autotutela tributaria (ed in genere dell’autotutela amministrativa) riveste non poco interesse, in considerazione delle non esigue né infrequenti vicende che vedono coinvolta la clientela e la stessa attività notarile in provvedimenti non sempre corretti, giuridicamente trasparenti e specchiati, dell’Amministrazione finanziaria. Con questa affermazione non si intendono minimamente criminalizzare e tanto meno demonizzare le imprecisioni, le irregolarità e forse anche le illegalità su cui, talvolta, capita cada l’occhio del Notaio, ma si vuole semplicemente confortare con argomenti procedurali chiunque si adoperi per ottenere la “corretta” applicazione della normativa tributaria. In radice il problema è il seguente: cosa succede quando venga opposto al contribuente o al Notaio (che indirettamente assiste il proprio cliente) il diniego di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria? Quali rimedi si aprono al cittadino ed al professionista per stigmatizzare l’ ”eventuale” scorrettezza o illegalità dell’Amministrazione finanziaria in ordine al diniego di autotutela? E’ in qualche modo impugnabile tale diniego? E presso chi? Bisogna preliminarmente affermare che le “Sezioni Unite della Corte hanno fatto benissimo a riconoscere la giurisdizione tributaria per le controversie insorte sui dinieghi di autotutela in materia (C. Glendi, cit. p.473)”. Anche se nessuna delle sentenze contiene qualche “precisazione relativa al momento in cui il ricorso contro il silenzio (che non sembra equiparabile ad un atto di rigetto) diverrebbe procedibile. Solo con estrema approssimazione, infatti, si potrebbe ritenere applicabile in via analogica la disciplina relativa ai dinieghi della restituzione dei tributi dettata dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992 (F. Cerioni, cit. p.505)”. La terza sentenza della Suprema Corte, sopra richiamata (e commentata), già nel titolo di recensione, fornisce poi una risposta ben precisa in ordine ad una della fattispecie prospettabili, ossia che “non è impugnabile il rifiuto di autotutela a fronte di atto impositivo definitivo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in sostanza circoscritto i limiti del sindacato del giudice tributario sul potere di autotutela, precisando che esso non può mai estendersi al riesame della legittimità di un atto impugnabile ormai divenuto <>. “La pronuncia, dunque, esprime la rimeditazione delle Sezioni Unite sulla materia, rispetto alla posizione favorevole al sindacato giurisdizionale assunta nella sentenza 27 marzo 2007, n.7388, ove lo stesso Supremo Collegio aveva ritenuto che il sindacato giurisdizionale potesse spingersi fino all’accertamento della stessa esistenza dell’obbligazione tributaria, come affermata nell’atto impositivo, purché l’atto d’esercizio del potere di autotutela già contenesse una tale verifica (F. Cerioni cit., p.503)”. A parte la varietà delle singole pronunce rese nei primi gradi, “al vertice l’esito appare ormai radicalizzato in questi essenziali termini: viene costantemente affermata la giurisdizione tributaria, ma in concreto l’esercizio di questa giurisdizione risulta sterile per chi l’attiva. (C. Glendi cit. p.473).” Ciò che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fermamente ribadito, “è che l’esercizio del potere di autotutela non costituisce, di per sé, un mezzo di tutela del contribuente; che il sindacato giurisdizionale sull’impugnativa del diniego di autotutela deve aver riguardo alla legittimità di tale diniego e non può risolversi in un mero giudizio sulla fondatezza della pretesa tributaria; che, in definitiva, di fronte ad una domanda con la quale il contribuente, impugnando il diniego di autotutela, non si limiti a denunziare l’illegittimità di tale diniego, ma invochi un provvedimento di annullamento di avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati <>, tale domanda deve essere considerata <>. In altri termini, le Sezioni Unite hanno, esattamente, escluso, ancora una volta, che l’impugnativa del diniego di autotutela possa risolversi nella impugnazione dell’atto di cui si era invocato il superamento attraverso l’esercizio del potere di autotutela e che l’eventuale pronuncia a seguito dell’accoglimento dell’impugnativa proposta contro il diniego dell’autotutela possa dar luogo ad una pronuncia equivalente e/o sostitutiva di quella che già sia stata resa o avrebbe potuto essere stata elargita dal giudice tributario in sede di impugnativa dell’atto impositivo di cui sia stato successivamente invocato il superamento attraverso l’impugnativa del diniego dell’autotutela attivata nei suoi confronti (C. Glendi cit. p.475).” In questa prospettiva, per una più precisa e corretta prosecuzione dell’indagine sul tema, si aprono per il dottrinario ed il pratico talune problematiche necessariamente da chiarirsi: - l’inquadramento (individuazione e specificità) del diniego di autotutela; - la natura (discrezionale) del provvedimento di diniego; - l’oggetto del giudizio di impugnativa proposto; - l’esatta portata effettuale della relativa pronuncia. Sembra qui sufficiente (e necessario) aver introdotto la problematica relativa al diniego di autotutela e pertanto non si ritiene opportuno scendere nel dettaglio dell’indagine, rinviando i colleghi alla lettura dell’editoriale e del commento citati, per quanto da ciascuno ritenuto significativo ed utile. (a cura di Franco Treccani)
A PROPOSITO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Luigi Ciampi, collega a riposo, che da tanti anni si interessa attivamente ai problemi legati alla assicurazione per rischi professionali, ha inviato anche a noi due lettere che nei mesi scorsi ha indirizzato ai consiglieri nazionali ed ai notai componenti della “Commissione Polizze”. Al di là di ogni valutazione, ci è parso interessante pubblicarle per suscitare, sul tema, considerazioni e riflessioni. Caro Collega, avrei desiderato parlare un poco fra noi, ogni tanto, in relazione ai problemi relativi ai sinistri per errori professionali notarili che provocano obblighi di risarcimento, ma nelle nostre riunioni ci sono sempre degli estranei. Penso perciò che il modo migliore per esporre il mio pensiero sia di metterlo per iscritto. Ci sono alcuni notai che fanno questo ragionamento: la polizza assicurativa per il risarcimento dei danni prodotti da errori professionali ci costa circa 14 milioni di euro. Di questi 14 milioni circa 2,5 milioni rappresentano la imposta sulla assicurazione; circa 1 milione rappresenta il costo dello studio legale di cui si serve la Compagnia assicuratrice per la gestione; circa 2 milioni rappresentano un ragionevole utile della Compagnia assicuratrice; circa 4 milioni rappresentano le spese legali e di giudizio (i giudici compensano le spese anche quando devono darci ragione). In totale siamo a 9,5 milioni. Quindi il costo del risarcimento dei danni si riduce a 4,5 milioni di euro. Alcuni notai si chiedono: perché il C.N.N. fa spendere ai notai circa 14 milioni per risarcire danni la cui somma annua si aggira intorno ai 4/5 milioni? Oppure 8 milioni se ci vogliamo aggiungere le spese legali di cui riparleremo? Perché il C.N.N. si impoverisce con questa enorme spesa? E' necessaria? Ma io vorrei riformulare la domanda. Il C.N.N. lo sa perché fa pagare ai notai 14 milioni anziché 4/5 milioni che è il costo della somma dei danni prodotti dal notariato? Il C.N.N. ed ognuno dei Consiglieri sanno dirmi perché dieci anni or sono si giunse alla determinazione di stipulare una polizza assicurativa così costosa anziché operare in proprio? Temo che nessuno saprebbe rispondere ad eccezione dei quattro o cinque notai che da dieci o quindici o venti anni si sono dedicati allo studio del risarcimento dei danni prodotti da errori professionali notarili. Quando, a suo tempo, si studiò il problema si presentavano molte soluzioni; ne elenco alcune: 1) costituire una Compagnia di assicurazione di nostra proprietà; iter troppo lungo e complicato. 2) acquistare una compagnia assicurativa e farle svolgere "anche” la nostra assicurazione; avevamo addirittura trovato 4 o 5 Compagnie acquistabili a prezzo ragionevole, ma la Cassa del Notariato, che poteva spendere la somma occorrente, allora non fu disponibile. 3) Fare una fideiussione; ma era troppo cara e non funzionale. 4) Costituire un fondo di garanzia; ma il notariato non era preparato a svolgere questa funzione di copertura dei sinistri: non sapevamo giudicare un sinistro, non sapevamo svolgere una causa, non sapevamo transigere, non sapevamo chiudere un sinistro, non sapevamo fare una quietanza di sinistro professionale, non sapevamo nulla. 5) Rimaneva pertanto una possibilità: stipulare una polizza di assicurazione con una grande Compagnia e, per un po' di anni, cercare di imparare tutto quello che si poteva per, in avvenire, operare in proprio. E' quello che abbiamo fatto. La creazione di Assonotar, se ne siano resi conto oppure no i creatori, ha avuto appunto lo scopo di istituire un organismo notarile che potesse sostituirsi alla Compagnia. Oggi il notariato è capace di giudicare mille sinistri all'anno, di stabilire la responsabilità del notaio, è capace ogni due mesi di vedersi con gli avvocati e dare loro consigli, pareri e suggerimenti, è in grado di sostenere qualsiasi causa sia direttamente che a mezzo degli avvocati scelti dal notaio soggetto del sinistro, ha imparato a transigere ed a conciliare, è in grado di chiudere un sinistro decidendolo in due minuti o, occorrendo, in dieci anni. Abbiamo, in sostanza, imparato, pagandone il prezzo attraverso i premi di polizza di dieci anni, a fare quello che non sapevamo fare dieci anni or sono. La decisione di stipulare una polizza assicurativa che si dovette prendere a suo tempo fu, e così ora lo sapete, una scelta obbligata; e toccò proprio a me sventolare la polizza davanti a seicento notai e farla apparire come un grande successo mentre era solamente un importante passo avanti. Sono dell'avviso che oggi, trascorsi dieci anni, occorra cambiare strada. Ritengo che non sia più necessario questo enorme spreco di denaro. Siamo certamente grati alla Compagnia che ci ha assistito per dieci anni e che deve ancora assisterci per i numerosi sinistri in corso. Ma ritengo che sia ora di iniziare a fare da soli. Il Ministero di Giustizia, forse senza volerlo, ci ha recentemente suggerito la strada. Il Ministero ha detto che il limite del 4% stabilito dalla legge per il contributo sul repertorio da parte dei notai, è un limite assoluto. In queste condizioni, poiché il premio della assicurazione sta superando questo 4% e’ chiaro che non si può più stipulare una polizza di assicurazione perchè il costo travalicherebbe i limiti imposti dalla legge. Il Ministero, in sostanza ci ha detto che non possiamo più stipulare una polizza. E allora noi, per stato di necessità, eliminiamo la polizza e costituiamo un fondo di garanzia che ci costa solamente 5/6 milioni. Siamo abituati ai fondi. Come abbiamo costituito un fondo di garanzia per i sinistri derivanti da comportamento penale, così possiamo costituire un fondo di garanzia per i sinistri derivanti da errato comportamento civilistico e notarile. Con questo fondo di garanzia, a mezzo della Assonotar, possiamo gestire qualunque sinistro notarile ed adempiere così ad ogni nostro obbligo di legge. Grossomodo, il sistema potrebbe funzionare così: il contributo notarile del 4% potrebbe continuare per tre anni in modo da ottenere un fondo talmente robusto da coprire qualunque sinistro, qualsiasi sorpresa. Dopo tre anni il contributo potrebbe scendere al 3% (applausi del notariato). Dopo altri tre anni il contributo notarile potrebbe ulteriormente scendere al 2% (ancora applausi) più che sufficienti per coprire i rischi del fondo di garanzia e le spese di gestione del C.N.N.. Non c'è timore che possa crearsi un disavanzo per l'avverarsi di un sinistro enorme. Infatti, nel caso di un sinistro di dimensioni stratosferiche, non è che venga pagato il giorno dopo, ma verrà pagato dopo una sentenza passata in giudicato che ci condanni a pagare; ed una tale sentenza non può arrivare prima di almeno tre o quattro anni, quando il fondo avrà raggiunto un livello di assoluta sicurezza (15x3 anni = 45 - 12 spesa gestione sinistri = 33 milioni). Se proprio avremo paura potremo sempre stipulare una assicurazione sui picchi che ci costerà circa un milione. Aggiungo: il personale di Assonotar dovrà essere rinforzato, specialmente il reparto liquidazione danni. I notai che svolgono in ambito Assonotar il loro servizio dovranno assumere una funzione anche manageriale per le scelte immediate che potranno essere chiamati a fare. Non parlo per me perché ad 85 anni compiuti, con 45 anni di notariato sul groppone ed una diecina di anni di esame sinistri non si può più fare carriera ... Il costo di gestione annuo dell'intero sistema dovrebbe essere intorno ad Euro 500.000 e comunque sempre inferiore ad 1 milione. Da oggi a febbraio prossimo ci sono sette mesi ampiamente sufficienti per organizzarci; io spero che gli antichi compagni di studio e di lavoro con i quali ci sentiamo ogni mese siano disponibili per andare avanti anche se rimangono impegnati con i loro studi notarili. L'importante è prendere la decisione subito per evitare ulteriori spese inutili e dannose e criticabili dalla categoria. Naturalmente il fondo coprirà i sinistri dei notai in esercizio e dei notai in pensione o deceduti. La Cassa del Notariato parteciperà con una quota proporzionale pari al numero dei rispettivi sinistri nell'ultimo triennio precedente noto. Per numero e non per somma del valore perché é il numero dei sinistri che dà da lavorare più che il loro valore. Spese legali. Non essendoci più una assicurazione non interviene più l'art. 1917 c.c. che ci obbligava ad assicurare le spese legali. Quindi la scelta se assicurarle o lasciarle a carico dei singoli notai che hanno avuto un sinistro professionale dipenderà da una scelta politica del C.N.N. Personalmente sarei propenso a lasciare le spese legali a carico dei singoli notai per responsabilizzarli maggiormente. Spesso se ne sente la necessità. Ogni 100 notai abbiamo 23 sinistri e non tutti si comportano come dovrebbero neppure nella fase del risarcimento del danno. Ma se ne può discutere. Sette mesi per organizzare Assonotar alla gestione del fondo sono tanti, ma ci vogliono tutti, anche per le opportune modifiche legislative. E se vogliamo ottenere il plauso della categoria e finire in bellezza il triennato consiliare occorre iniziare subito. Sono sempre a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Ad majora ===== Caro Collega, mi è stato chiesto di far conoscere il mio pensiero su ciò che si dovrebbe fare per risolvere definitivamente il problema della organizzazione e della garanzia per il risarcimento dovuto al cittadino danneggiato dall'errore del notaio, nel modo più economico possibile, come esposto nella mia precedente lettera. Non è che ci sia molto da dire. 1°) Anzitutto, nel bando di gara che si sta per lanciare occorre aggiungere un comma per stabilire che la commissione aggiudicatrice si riserva il diritto, unilateralmente e senza motivazione, ed in qualunque momento dell'iter, di rifiutare tutte le offerte che avrà ricevuto. Non si sa mai. 2°) Gli articoli 19, 20 e 21 della Legge 16 Febbraio 1913 n. 89 vanno, ovviamente, rinovellati. La precedente modifica entrata in vigore il 2 Giugno 2006 si riferisce alla “assicurazione" che è solamente uno dei tanti modi, anzi il più costoso dei modi con i quali il CNN può provvedere al risarcimento del danno subito dal cittadino per errore notarile. Forse tutto accade perché suggerito da qualche consulente esterno legato al mondo assicurativo. In tali articoli si dovrà invece semplicemente stabilire che il CNN provveda a garantire il risarcimento dovuto al cittadino danneggiato dall'errore del professionista e del pubblico ufficiale e, in sostanza, che il CNN provvede a coprire la responsabilità civile e professionale del notaio. Potrà, volendo, aggiungersi, nel secondo articolo, che ciò può essere fatto mediante assicurazione, oppure mediante la costituzione di apposito fondo, oppure mediante fideiussione bancaria, oppure mediante qualsiasi altro strumento, sia direttamente sia indirettamente mediante apposita organizzazione. (Penso, naturalmente, alla nostra Assonotar la cui costituzione fu una splendida idea per escludere le responsabilità dirette del CNN). 3°) La modifica di tali articoli dovrà essere approvata dal Ministero della Giustizia e portata al Parlamento per divenire legge. Poiché sette mesi fanno presto a passare occorrerà un Decreto Legge (o infilarla in un altro D.L.). Penso che occorrerà l'interessamento personale del Ministro, uomo di grande valore, certamente in grado di capire subito il problema e la necessità dell'urgenza poiché i notai potrebbero, il primo febbraio 2010, trovarsi senza copertura della responsabilità civile e professionale. Forse occorrerà addirittura l'intervento del Presidente del Consiglio al quale non sarà difficile dimostrare che se è vero che i notai sono solo cinquemila, hanno una platea di dieci milioni di clienti all'anno i quali dovranno ascoltare le lodi dei notai per il governo in carica pronto a portare avanti e risolvere una ennesima questione di interesse pubblico, eccetera, eccetera. Senza contare Il Sole-24 Ore e gli altri quotidiani, abilmente mossi dal CNN. 4°) Nel frattempo occorre predisporre il testo del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da errore commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, errore civilistico, notarile o fiscale. Facile: si tratterà di predisporlo sulla falsariga del Fondo già costituito e funzionante per il ristoro dei danni prodotti da reato notarile. 5°) Mentre tutto questo va avanti il bando di gara avrà dato le sue risultanze. Che sia andato deserto, che ci sia una sola offerta o molte offerte (come è più probabile poiché si tratta di un business da quattordici milioni che, con i tempi che corrono, fa gola a molte compagnie) oppure vi siano state opposizioni innanzi al TAR che ritardino la decisione, non ci saranno problemi poiché il CNN si sarà riservato di decidere come preferisce, ed in qualunque momento. Se il Decreto sarà divenuto legge sarà facile far approvare la costituzione del Fondo (se non ancora approvato), rinunciare al bando della assicurazione e procedere con i sinistri delegando Assonotar debitamente rinforzata per il reparto liquidazioni; non occorrono invece rinforzi nella Commissione polizze che chiamerei Commissione risarcimenti o qualcosa di simile (via la parola polizze). Se il Decreto non sarà ancora diventato legge occorrerà far operare il bando, scegliere, a norma della gara, la polizza assicurativa e procedere con essa per un anno, o due, o tre, fino al raggiungimento della fine dell'iter occorrente per costituire e far operare il Fondo. Ogni anno perduto sono nove milioni dei notai buttati via. Penso che le altre libere professioni seguiranno con attenzione il nostro modo di procedere; dovremo forse fornire loro dei notai consulenti! 5° ) Se ci sono ancora altri dettagli da chiarire sono disponibile come sempre. Lo sono dal 1952. Ad majora. Luigi Antonmaria Ciampi – notaio a riposo
Attività sindacali
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 18 LUGLIO 2009 La riunione si apre alle ore 11.00. Il Presidente Leotta apre i lavori. Sono presenti: per la Lombardia: Guido Roveda, Arrigo Roveda, Paolo Setti, Gianpaolo Cesati, Nicoletta Ferrario, Gianfranco Condò, Maria Nives Iannaccone, Fiorella Gasparro, Clementina Binacchi, Monica De Paoli, Luciano Guarnieri, Mimmmo Cambareri, Marco Marchetti, Nico De Stefano e Carlo Munafò per il Lazio: Romolo Rummo, Fortini, Lauretta Casadei, Pino Celeste per il Triveneto: Luca Sioni, Fulvio Bidello, D’Argenio per la Campania: Dino Falconio per l’Emilia Romagna: Emanuela Lobuono, Federico Tonelli per il Piemonte: Grazia Prevete, Giovanni Liotta per la Sardegna: Antonello Garau, Cherchi e Luciano Il Presidente inizia l’esposizione ringraziando il collega Roveda per la consueta affettuosità e per l’ospitalità che fa di Cascina Bergamina un appuntamento di grande rilevanza. Un particolare ringraziamento anche al nuovo Presidente dell’Associazione Sindacale della Lombardia Nicoletta Ferrario. Il Presidente introduce la questione del c.d. “pensatoio” riferendo all’Assemblea dei contatti avuti con una serie di personaggi di diverse aree del mondo giuridico e della cultura che entrerebbero a far parte di tale gruppo di lavoro per trovare nuove idee per una progettualità più di lungo periodo. Invita l’assemblea a confrontarsi su questa idea della Giunta. Prendono la parola Falconio, Condò, Fortini, Guarnieri, Gasparro, Guido Roveda, Setti, Prevete, Marchetti, Rummo, Sioni e Cambareri. Emerge l’opportunità di un’iniziativa come quella proposta che deve essere di altissimo livello per avere un investimento in cultura di grande utilità che porti a formulazione di nuove idee anche verso una modernità del notariato in prospettiva di riforma. Il Presidente introduce la questione delle elezioni soffermandosi sull’inadeguatezza del sistema elettorale, ponendo l’interrogativo su quale può essere il ruolo di Federnotai in tale tornata elettorale. Illustra un’idea maturata in Giunta circa la presenza di un organo intermedio di stimolo, di verifica e di controllo periodico sul Consiglio Nazionale del Notariato e ricorda l’esempio dell’Assemblea dei Rappresentanti per la Cassa Nazionale. Sotto il profilo della trasparenza evidenzia l’idea emersa in Giunta di una richiesta tempestiva delle candidature per poter valutare i candidati e i programmi, anche attraverso un sistema di domande concrete da sottoporre ai candidati per verificarne le idee e i programmi. Prende la parola Guarnieri il quale suggerisce di iniziare ad approfondire la possibilità di riforma del sistema elettorale della Cassa per garantire una maggiore proporzionalità nella rappresentanza che può essere una prima strada da intraprendere. Condò evidenzia l’esistenza di due livelli del problema. È pessimista sull’iniziativa in quanto anche FederNotizie ha cercato di sollecitare i Comitati Regionali senza avere risposte concrete se non sulla bontà dell’idea. Tonelli riferendo dell’esperienza dell’ultimo Congresso suggerisce la necessità di un’operatività più meditata nell’elaborazione e presentazione degli ordini del giorno. Anche il collega Celeste riferisce dell’esperienza dell’ultimo Congresso evidenziando la morale che ne deriva: la necessità di un confronto preliminare sugli ordini del giorno. Federnotai deve produrre ordini del giorno che siano sintesi di diverse posizioni meditate. Riprendendo la discussione sulle prossime elezioni sottolinea che nella prossima tornata elettorale sembra non vi siano “candidati Consiglieri” ma “candidati Presidenti”. Falconio ribadisce l’idea di sottoporre domande concrete ai candidati in modo da ottenere una sintesi del programma che intendono sviluppare. La collega Prevete, alla luce della discussione, propone che sia organizzato un Convegno sull’argomento del sistema elettorale, opinione condivisa dall’Assemblea. Il collega Liotta evidenzia il problema che l’attuale campagna elettorale già iniziata sembra basarsi sull’elemento della discontinuità con la precedente presidenza e quindi suggerisce che le domande siano non retoriche e che in concreto si riferiscano a ipotesi specifiche e fa l’esempio della specifica formulazione di un quesito sull’omogeneizzazione dei distretti per evitare risposte troppo semplici e vuote di contenuti. Marchetti evidenzia la mancanza di pluralismo dovuta alla drammatica carenza di candidati; se si ragiona sull’attuale sistema elettorale si deve avere il coraggio di sollecitare le associazioni regionali per individuare candidati che potranno anche perdere ma che siano in qualche modo strumentali al pluralismo e al confronto. Pino Celeste riconduce la carenza di candidati alla carenza di idee: anche secondo Celeste va demistificato il problema della continuità con l’attuale organo CNN; è opportuno ribadire, come già detto da Liotta, che l’elemento qualificante non è la continuità o la discontinuità con l’attuale CNN ma ciò che effettivamente il candidato vuole fare. Il Presidente illustra la questione, accennata da Liotta, circa l’opportunità che Federnotai possa, in alcune aree geografiche, dare un contributo concreto nella individuazione dei candidati e sul supporto agli stessi. Dopo la pausa per la colazione si riprende alle ore 14.45; Tonelli illustra l’iniziativa già esposta all’ultima assemblea dei Delegati del 9.5.2009; il collega ribadisce l’opportunità che Federnotai si faccia promotrice di una diffusione nazionale di questo “format” di alfabetizzazione finanziaria, volto a far acquisire a ciascun notaio professionalità diverse per riassumere centralità rispetto ad altre categorie professionali. Dopo la discussione prende la parola Fulvio Bidello il quale chiede di soffermarsi sui problemi interni di Federnotai, sulla valenza delle Associazioni Regionali non operative e sulla competenza. La riunione si chiude alle ore sedici. (a cura di Carlo Munafò)
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