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settembre 2008

                       

Sommario

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Corsivo redazionale

 

 

 

 

 

Argomenti

 

 

Tre sentenze “deontologiche”

a cura di Gianfranco Condò

 

Deontologia forense – Principi validi anche per le nostre CO.RE.DI.

con nota di Arturo Brienza

 

In tema di denuncia di avveramento di condizione ex art. 19 T.U. di Registro

di Antonio Reschigna

 

La “portabilità” del mutuo e il problema del rilascio della copia in forma esecutiva

di Michele Ferrario Hercolani

 

Questa mattina … parliamo di imposte

di Arrigo Roveda

 

Interessante sentenza in tema di tariffe

del Tribunale di Milano

 

Minori : fondo patrimoniale – trust

a cura di Fabio Valenza

 

 

 

 

Dal Convegno di Milano

 

 

La mancanza di controlli ha causato negli USA un boom di frodi ipotecarie – Analisi dei dati dell’unità crimini finanziari dell’ FBI

di Eliana Morandi

 

A proposito di firma digitale

di Sabrina Chibbaro

 

 

 

 

Finestra sul cortile

 

 

Lei è cancelliere ? … e cancelli !

di Lavinia Vacca

 

 

 

 

Utili da leggere

a cura di Franco Treccani

 

 

 

 

Attività sindacali

 

 

Verbale dell’assemblea dei delegati del 12 luglio 2008

a cura di Vincenzo Pappa Monteforte

 

 Corsivo redazionale

 

Anche le cessioni di quote di Srl, quindi, sono "perdute".

Verrebbe quasi voglia di non parlarne più, di met-terci una pietra sopra e di sperare che questa sia l'ultima delle "liberalizzazioni" che ci riguardino.

Invece crediamo che sia opportuno ripercorrere un poco l'intera vicenda per svolgere qualche ri-flessione magari utile anche in futuro.

Una domanda che ci siamo rivolti insistentemente è: "perché ?" E la risposta non è proprio facile.

Perché il presidente dei commercialisti ha tanto insistito con questa richiesta ? Perché ne ha fatto una questione quasi vitale ?

In fondo una presenza attiva e a volte determinan-te dei commercialisti nelle operazioni di cessione di quote c'è sempre stata. Crediamo che siano davvero percentualmente pochissimi i casi in cui si siano presentati da un notaio un venditore ed un acquirente incaricandolo di preparare una ces-sione di quota. Nella stragrande maggioranza, in-vece, era proprio il commercialista che aveva va-lutato l'opportunità e la convenienza della opera-zione; aveva discusso con le parti le clausole, il prezzo e quant'altro ed aveva infine incaricato il notaio.

Questa attività, presumiamo, era comunque com-pensata e quindi che cosa ci si aspetta in più dal poter inviare la "pratichetta" al Registro delle Im-prese ?

Allargando un poco il discorso: che cosa si aspet-tano gli avvocati dalla loro battaglia per i trasferi-menti immobiliari ? Il singolo avvocato, a cui capi-teranno al massimo 10 operazioni l'anno, non a-vrà probabilmente alcun interesse a procurarsi tut-to il "know how" necessario.

E allora ?

Forse quello che dà fastidio è il tipo di competen-za e di funzione notarile. La certezza dell'identità delle parti, la certezza della data, la certezza dei poteri e (cosa ben più ampia) il controllo di legali-tà. E tutto questo proprio quando è in atto da più parti un ampio ripensamento intorno al "primato del mercato" così di moda negli ultimi anni.

Se fosse così (e speriamo proprio che non sia co-sì) i veri interessati non sarebbero né i commer-cialisti né gli avvocati (che infatti, singolarmente presi, si meravigliano quanto noi di queste "batta-glie"), ma quel qualcosa, non meglio individuato, che si suole definire "poteri forti".

Un'altra domanda che ci facciamo è quanta buona fede ci sia fra i sostenitori di queste cosiddette li-beralizzazioni.

I "consumatori", per esempio, (con le cui organiz-zazioni abbiamo, fra l'altro, un rapporto abbastan-za buono e continuativo), si rendono conto che le tariffe degli altri professionisti sono superiori alle nostre, che le parti dovrebbero servirsi ciascuna di un proprio professionista e che insomma i costi comunque aumenterebbero ? O sono davvero convinti di aiutare i cittadini aumentando la con-correnza, facendo a meno della terzietà del notaio ed , appunto, eliminando i controlli di legalità ?

Ed i politici, ne fanno una questione di "cavalca-mento dell'onda" in quanto di liberalizzazioni ci si riempie ultimamente tutti la bocca, oppure sotto sotto capiscono di compiere operazioni solo di facciata che di fatto in taluni casi comportano solo effetti negativi (vedi le ipoteche cancellate dopo la dichiarazione di surroga …) ?

Qualche considerazione meritano, al contrario, le nostre "difese". Dobbiamo chiederci quanto siano davvero oggettivamente sostenibili e quanto siano eventualmente solo "corporative"

Quando sosteniamo che la nostra funzione è quella della difesa della legalità, della sicurezza dei pubblici registri, della certezza in genere di tut-te le fasi dell'operazione, abbiamo certamente ra-gione. Non merita neppure spendere molte altre parole: l'incertezza di tutto ciò da parte degli altri professionisti la viviamo in pratica tutti i giorni.

Forse invece quando sosteniamo che noi e noi soltanto sappiamo gestire l'operazione, con tutti quegli approfondimenti, per esempio, che figurano nel relativo "protocollo", e che quindi tutto deve passare attraverso di noi ed anche quando la vi-cenda si trascina magari da mesi, nel corso dei quali due o più commercialisti e magari due o più avvocati hanno approfondito ogni aspetto, dob-biamo arrivare noi e riprendere tutto dal principio, ecco, questa difesa appare davvero molto debole ed anzi crediamo che possa finire per rivoltarsi contro di noi, visti perlopiù come i "rompiscatole", i rallentatori del mercato, i burocrati della carta bol-lata.

Queste ultime considerazioni ci portano verso l'argomento forse più difficile, ma anche più im-portante davvero di tutta la vicenda

Quello, cioè, della "tattica" di difesa, della relativa "strategia" e dei comportamenti messi in campo dagli organi istituzionali per contrastare questa tendenza cosiddetta "liberalizzatrice".

Qui il discorso si fa difficile, soprattutto perché è praticamente impossibile giungere ad una solu-zione.

Nessuno, purtroppo, possiede la famosa "palla di vetro" e comunque poi mancherebbe sempre la controprova.

In "lista sigillo" gli interventi in questa materia so-no stati moltissimi e si sono analizzati tutti i possi-bili aspetti.

In sostanza esistono due schieramenti: quello che potremmo definire "possibilista" (seguito perlopiù dal Consiglio Nazionale negli ultimi tempi) che ri-tiene opportuna una continua consultazione, un continuo atteggiamento di rispetto nei confronti del potere politico, la opportunità di sostenere con rigore le proprie ragioni, ma senza atteggiamenti di rottura clamorosa. Questa linea presuppone anche la convinzione che non sia in atto un vero disegno contrario al notariato nel suo insieme, ma appunto solamente iniziative singole supportate o da quella generica volontà liberalizzatrice di cui dicevamo, o dalle rivendicazioni di gruppi più forti di noi.

L'altro schieramento è quello che potremmo defi-nire (senza alcuna connotazione negativa) "inte-gralista": quello cioè che sostiene la difesa della funzione ad ogni costo, pronto ad iniziative anche clamorose (scioperi, restituzione del sigillo, etc.) pur di sostenere in ogni sede ed in ogni occasione la nostra insostituibilità, la nostra figura di pubblici ufficiali della Repubblica, la nostra funzione istitu-zionale. Chi propende per questa posizione è per-lopiù convinto che sia in atto un vero e proprio at-tacco generale al notariato, che sarebbe destinato a sparire nel giro di pochi anni.

Intendiamoci: ciascuna delle due posizioni ha in sé qualche ragione e forse esse stesse non sono fra loro del tutto inconciliabili, ben potendosi so-stenere un atteggiamento "possibilista" fino ad un certo punto ed "integralista" oltre un certo livello di guardia.

Questo editoriale è pieno di punti di domanda e certamente riguardo a questa ultima questione potremmo solo porne degli altri.

La soluzione infatti, come dicevamo, non l'abbiamo noi e, crediamo, non ce l'abbia nessu-no.

La nostra simpatia si rivolge preferibilmente verso l'atteggiamento finora tenuto dal Consiglio Nazio-nale che ci pare abbia evitato danni maggiori e ricondotto le "perdite" a qualcosa di ancora soste-nibile. In fondo qualche prezzo l'hanno pagato i taxisti, i farmacisti, le Banche, gli stessi avvocati e gli stessi commercialisti negli anni scorsi.

Non ne siamo affatto sicuri, però, e siamo anche pronti, come classici "sindacalisti", a farci sosteni-tori delle azioni più decise ed intransigenti, quan-do la soglia di guardia venisse superata ed il nota-riato le ritenesse opportune.

 

Per ora ci siamo limitati ad una disamina di alcuni dei possibili aspetti del problema, sperando forte-mente, questa volta, di non doverne parlare più.

 

 

 

 

Argomenti

 

 

TRE SENTENZE "DEONTOLOGICHE"

 

 

Pubblichiamo per estratto tre recenti sentenze della Cassazione che affrontano temi di grande attualità: ricezione di verbali di assemblea in tempi estremamente ridotti; riduzione continuata di ono-rari e diritti; applicabilità del decreto Bersani sui minimi tariffari soltanto a partire dell'entrata in vi-gore del decreto stesso; natura amministrativa delle sanzioni disciplinari; ammissibilità di una ta-riffa che fissi un limite minimo quando sussistano ragioni di ordine pubblico; inesistenza di un regi-me di libera concorrenza per i notai; configurazio-ne di una ipotesi di concorrenza sleale non solo in presenza di comportamenti diretti ad accaparrare nuova clientela, ma anche di comportamenti diretti a "fidelizzare" la clientela già acquisita; impossibi-lità di parlare di atti ripetitivi quando diversi siano i venditori di un medesimo acquirente; qualità della prestazione del notaio (personalità, indagine della volontà, dovere di informazione).

1) Un consiglio notarile ha inflitto ad un notaio la sanzione della censura; il Tribunale competente ha respinto l'appello del notaio e confermata la censura; a conclusione del procedimento, la Corte di Cassazione, con sentenza in data 10.04.2008 n. 11605/07, ha confermato la sanzione.

Fatto: il notaio, nell'arco di circa dieci giorni, aveva ricevuto giornalmente oltre trenta verbali di as-semblea di approvazione di nuovi statuti adeguati alla riforma societaria.

Il consiglio aveva rilevato che i tempi di durata di tali atti risultavano estremamente contenuti, che il comportamento doveva ritenersi sistematico per-chè ripetuto nell'arco di circa dieci giorni, che il comportamento configurava illecita concorrenza con prestazioni compiacenti e frettolose e com-promissione della dignità, prestigio e decoro della classe notarile (art. 147 L.N. in relazione agli art. 17 lettera c), 37 ultimo capoverso, 42 lettera d) del codice deontologico).

2) Un consiglio notarile ha irrogato ad un notaio la sanzione della censura per ripetuta e continuata riduzione degli onorari e diritti imputandogli com-portamenti configurabili come illecita concorrenza.

Il Tribunale competente aveva rilevato che, nelle more del procedimento, era intervenuto il decreto Bersani e che, in conseguenza di esso, non è concepibile un illecito di concorrenza sleale per ripetuta e continuata riduzione di onorari e diritti al di fuori della previsione di minimi tariffari obbliga-tori.

Il decreto Bersani ha abrogato i minimi tariffari obbligatori … ne consegue che deve ritenersi a-brogata, e quindi non più suscettibile di sanzione disciplinare, la stessa fattispecie di illecita concor-renza realizzata dal notaio mediante condotta di ripetuta e continuata riduzione di onorari e diritti, cioè di violazione della tariffa minima obbligatoria. Il Tribunale, quindi, aveva abrogato la sanzione.

La Cassazione, con sentenza 28.02.2008 n. 9878/08, su ricorso del Consiglio Notarile, ha af-fermato che può essere enunciato il principio se-condo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 148 della legge n. 89 del 1913 prevede l'obbligo della specifica contesta-zione dell'addebito mediante avviso da comunica-re al notaio con lettera raccomandata (art. 267, comma terzo, del regolamento) ed il diritto dell'incolpato di far pervenire al Consiglio dell'Ordine, prima della decisione ed in termine congruo e ragionevole, le sue giustificazioni, an-che se soltanto scritte. Non è previsto, invece, l'obbligo a carico del Consiglio stesso di provve-dere, nella motivazione del provvedimento disci-plinare, alla specifica confutazione delle argomen-tazioni difensive addotte dall'incolpato.

... A favore della tesi dell'incolpato non può essere richiamata la normativa introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, posto che l'art. 2, recante disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, trova applicazione soltan-to a partire dall'entrata in vigore del decreto me-desimo (successiva ai fatti in contestazione). Né può essere addotto in proposito il principio penali-stico del favor rei, posto che alle sanzioni discipli-nari a carico dei notai (di natura amministrativa) non sono automaticamente riferibili i principi pena-listici, restando piuttosto esse sottoposte, in via generale, ai principi di legalità ed irretroattività, i quali comportano l'assoggettamento della condot-ta in contestazione alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi; sicchè, in mancanza di espres-sa previsione, non trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole (Cass. sez. un. 20 dicembre 2006, n. 27172, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati).

Neppure è rilevabile la contrarietà delle norme che prevedono l'inderogabilità delle tariffe notarili con l'ordinamento comunitario ed, in particolare, con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE ... Infatti, il problema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia CE con riferimento agli avvocati (sent. 5 dicembre 2006 in cause riunite C-94/04 e C-202/04) e ne è risultato che: gli artt. 10, 81 e 82 del Trattato CE non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di un provvedimento normativo che ap-provi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati ed a cui, in linea di principio, non sia possibile deroga-re; il divieto di derogare convenzionalmente ai mi-nimi tariffari, come previsto dalla legislazione ita-liana, può rendere più difficile l'accesso degli av-vocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana e, tuttavia, può essere giustifi-cato qualora risponda a ragioni imperative d'interesse pubblico; spetta al giudice nazionale determinare se la restrizione della libera presta-zione di servizi creata dalla normativa nazionale rispetti tali condizioni.

E' sicuramente da escludere che, in relazione all'attività notarile - concretantesi nello svolgimen-to di una pubblica funzione, per l'esercizio della quale l'ordinamento prevede l'istituzione di pubbli-ci ufficiali, in possesso di particolari requisiti sog-gettivi, nominati a seguito di un esame d'idoneità, soggetti a vigilanza e periodici controlli ispettivi, sottoposti a rigorose regole disciplinari - sia ipo-tizzabile la possibilità di una libera prestazione di servizi, in regime di concorrenza, da parte di altri professionisti dello stesso paese o di altri paesi della Comunità, la quale renda incompatibile l'inderogabilità delle tariffe con le menzionate di-sposizioni CE.

In conclusione, può essere enunciato il principio secondo cui l'art. 2, primo comma, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamenta-ri prevedenti la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intel-lettuali "dalla data di entrata in vigore" della legge stessa; ne consegue che quelle disposizioni con-servano piena efficacia in relazione a fatti verifica-tisi antecedentemente (principio enunciato con riferimento ad attività professionale del notaio prestata nell'anno 2004).

3) A seguito di ispezione ordinaria biennale, un consiglio notarile ha irrogato la sanzione dell'avvertimento ad un notaio che riceveva un numero di atti pari quasi al quadruplo della media degli atti iscritti a repertorio degli altri notai del di-stretto, con punte fino a quaranta atti in un solo giorno e quindi ritenuto colpevole di eccessiva de-lega ai propri collaboratori con lesione del princi-pio della personalità della prestazione, di reiterata percezione di importi inferiori ai minimi tariffari, di illecita concorrenza.

Il Tribunale competente aveva annullato la san-zione.

Su ricorso del Consiglio Notarile, la Cassazione ha affermato che Va anzitutto premesso che, in materia di illeciti diversi da quelli penali, quali so-no gli illeciti disciplinari, in difetto di una norma analoga a quella dettata dall'art. 2, comma 3, cod. pen., va applicata la legge vigente al tempo in cui l'infrazione è stata commessa e non la disciplina posteriore più favorevole ...

Va in secondo luogo chiarito che l'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari prevedenti la fissazio-ne di tariffe obbligatorie fisse o minime per le atti-vità libero professionali e intellettuali, "dalla data di entrata in vigore" della legge, sicchè quelle dispo-sizioni conservano piena efficacia in relazione ai fatti commessi antecedentemente (nella specie, negli anni 2003 e 2004).

... Il fatto andava ... apprezzato esclusivamente alla stregua del principio deontologico posto dall'art. 147, seconda ipotesi, della legge notarile n. 89 del 1913 (nel testo anteriore alla nuova for-mulazione di cui all'art. 30, d. lgs. 1.8.2006, n. 249, che pure contempla come illecito disciplinare la "illecita concorrenza ad altro notaio con riduzio-ni di onorari, diritti o compensi", e che è significa-tivamente entrato in vigore successivamente al decreto legge 4.7.2006, n. 223, il quale aveva a-bolito i minimi tariffari), e dal menzionato paragra-fo a.3.1. della deliberazione del consiglio naziona-le del notariato n. 1188 del 24.2.1994, il quale configura come distinta fattispecie di illecita con-correnza la riduzione non occasionale o persisten-te del compenso complessivamente dovuto e la percezione dello stesso in misura inferiore a quel-la stabilita dalla tariffa notarile secondo i criteri applicati dai consigli notarili distrettuali.

... Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 147 della legge notarile in tanto sanziona il notaio in quanto con riduzioni degli onorari faccia ai colleghi illecita concorrenza; il che andava nella specie escluso, essendo stati gli sconti praticati ad imprenditori, già clienti "storici" del professionista, onde il notaio incolpato aveva non già ampliato la propria clien-tela in danno ai colleghi, vanificandone gli sforzi nel diligente svolgimento della loro attività, ma a-veva solo "fidelizzato" la clientela che già aveva. Il fatto, poi, che gli sconti fossero stati praticati a clienti abituali e dunque in relazione ad atti di ca-rattere ripetitivo, trovava un'ulteriore giustificazio-ne ... nel minore impegno profuso rispetto a quello richiesto in caso di atti con parti volta a volta di-verse.

... deve in contrario rilevarsi che ad integrare l'illecito non è necessario uno specifico compor-tamento doloso, e cioè l'intenzione di "fare ai col-leghi illecita concorrenza" (come invece pare er-roneamente ritenere il Tribunale a pagina 8, terzo capoverso, dell'impugnata sentenza), essendo lo stesso realizzato dalla riduzione non occasionale e persistente dei compensi richiesti e percepiti, in quanto tale risolventesi essa stessa in una forma di illecita concorrenza, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole (cfr. Cass., nn. 11938/2006 e 8803/2001).

... Deve ... osservarsi:

a) per un verso, che correttamente il Consiglio ri-corrente pone in luce che fattispecie di accapar-ramento di clientela sono riscontrabili non soltanto quando determinati comportamenti vengono posti in essere al fine di ricevere nuovi incarichi da par-te di soggetti che precedentemente si avvalevano dell'opera di un diverso professionista, ma anche nell'ipotesi in cui essi siano mirati a mantenere per il futuro inalterata la (ma, rectius, si risolvano nel mantenimento della) continuità dei rapporti professionali col cliente;

b) per altro verso, che il carattere ripetitivo degli atti cui il Tribunale conferisce rilievo era configu-rabile solo nei confronti di una parte (il venditore, imprenditore e già cliente) e non anche degli ac-quirenti, sempre diversi ... e non certo avvezzi a comprare quanto il venditore a vendere, ...

... Il paragrafo b.2.2. dei "principi deontologici dei notai italiani", approvati con la più volta menziona-ta delibera del 1994, impone del resto al notaio di mantenersi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti, così esprimendo l'ovvio principio che i necessari doveri informativi ed esplicativi (lato sensu "protettivi") del notaio trovano applicazione sia nei confronti dei clienti abituali che di quelli occasionali, verso i quali non hanno ragione di esplicarsi in modo meno impe-gnativo.

... processualmente acquisito che il numero di atti rogati (anche 40 in un solo giorno, 14 al giorno in media annua, quasi il quadruplo della media dei … notai del distretto) vedevano l'incolpato perso-nalmente e costantemente impegnato nell'esplicazione di tutti i doveri che fanno capo al notaio. Doveri che devono adeguatamente espli-carsi anche nelle fasi antecedenti alla stesura ed alla lettura dell'atto, essendo erroneo l'assunto del Tribunale che la verifica della corrispondenza del contenuto dell'atto allo scopo perseguito dalle par-ti ed il vaglio delle loro scelte giuridiche (quest'ultimo inoltre, secondo il Tribunale, solo eventuale ...) debba soltanto seguire l'attività di interlocuzione con le parti stesse, effettuabile se-condo il Tribunale (e anche qui, inoltre, solo even-tualmente: cfr. pag. 5 della sentenza, in fine) dai collaboratori di cui il notaio si avvalga.

Che così non sia e che, invece, il notaio è tenuto a personali interlocuzioni e verifiche prima e non solo dopo la predisposizione dell'atto da leggere alle parti, è reso assolutamente chiaro dai citati "principi deontologici", in specie dai paragrafi b.2.1. e b.2.2. ... segnatamente laddove recano le seguenti affermazioni, testualmente ribadite ai punti nn. 36 e 37 dei principi di deontologia pro-fessionale dei notai fissati dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 1/62 del 26 gennaio 2007:

- la facoltà del notaio "di valersi di sostituti ed au-siliari non può pregiudicare la complessiva conno-tazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale";

- "in ogni caso compete al notaio svolgere di per-sona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i com-portamenti necessari ... per l'indagine sulla volon-tà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determina-zione volitiva come prospettatagli";

- egli deve "informare le parti sulle possibili con-seguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demanda-tagli, e eventualmente consigliare professional-mente le stesse, anche con la proposizione di im-postazioni autonome rispetto alla loro volontà ed intestazione".

La Cassazione ha deciso il rinvio ad altro Tribuna-le affinchè riesamini il merito, in relazione agli sconti praticati dal notaio controricorrente, alla lu-ce dell'affermato principio della irretroattività dell'art. 2 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, con-vertito con modificazioni in legge 4.8.2006, n. 248 e della sufficienza della riduzione dei compensi spettanti al notaio, se non occasionale e persi-stente, ad integrare una fattispecie di illecita con-correnza in riferimento ai fatti commessi anterior-mente all'entrata in vigore del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito in legge n. 248 del 2006.

 

a cura di Gian Franco Condò

 

 

DEONTOLOGIA FORENSE

PRINCIPI VALIDI ANCHE PER LE NOSTRE CO.RE.DI.

 

 

Grazie alla cortese segnalazione dell'Avv. Prof. Remo Danovi, si sottopone all'attenzione dei letto-ri la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26810/07, qui di seguito riportata, che, sebbene pronunciata sulle regole del Codice deontologico forense, ha elaborato principi generali valevoli, anche per il nostro Codice deontologico.

La decisione pone fine ad un contrasto tra le se-zioni della Corte circa i criteri da seguire nell'interpretazione della regola deontologica, se quelli dell'art. 12 delle preleggi, propri delle norme di legge, ovvero quelli previsti dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile per l'interpretazione dei contratti.

La Corte, per risolvere il contrasto, affronta il pro-blema della natura delle prescrizioni deontologi-che concludendo che esse hanno valore di vere e proprie norme di legge da interpretare con i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi. Tale qualificazione consente alla Cassazione di esercitare la sua fun-zione nomofilattica (art 65, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, Ordinamento Giudiziario) che le sarebbe preclusa se le prescrizioni deontologiche fossero qualificate quali regole pattizie; infatti applicando i criteri d'interpretazione della contrattualistica, la Cassazione non potrebbe censurare la soluzione seguita dalla sentenza impugnata ma si dovrebbe limitare a verificare che la soluzione adottata, qua-lunque essa sia, abbia adeguata motivazione e sia immune da vizi logico giuridici.

Con l'affermazione della giuridicità delle norme deontologiche, invece, ne deriva che il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione o fal-sa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e non per vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), a meno che quest'ultima sia totalmente mancante ovvero solo apparente, nel qual caso si ricadrebbe nel vizio denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Questa sentenza rappresenta un importante pun-to di riferimento per l'attività delle CO.RE.DI. poi-ché indirettamente suggerisce quali sono i requi-siti o contenuti minimi delle decisioni per superare il vaglio della Corte d'Appello e della Cassazione.

Se ne indicano alcuni, desunti dalla giurispruden-za della stessa Corte di Cassazione.

- Si possono scegliere tra le varie risultanze istrut-torie quelle ritenute più idonee e rilevanti a dimo-strare i fatti oggetto del capo d'incolpazione e an-che dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; non è necessario che la decisione prenda in considerazione tutte le risultanze processuali né che debba confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione siano indicati gli elementi sui quali si fonda il convincimento.

- Tutti gli altri rilievi e circostanze incompatibili con la decisione adottata, anche se non presi in esa-me, devono considerarsi disattesi per implicito.

- Non è denunciabile in sede di legittimità l'omesso esame di documenti a meno che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla decisione impugnata sussi-sta un rapporto di causalità logico-giuridica tale da far ritenere che la documentazione avrebbe potu-to comportare, se esaminata, una diversa deci-sione.

- Non è censurabile nemmeno la maggiore o mi-nore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro collegamento più opportuno o ap-pagante, in quanto tutto ciò appartiene al libero convicimento del decidente.

- "Inoltre, qualora venga denunziata, in sede di legittimità, la mancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice di merito - il quale pe-raltro non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta di mezzi istruttori a-vanzata dalle parti qualora la superficialità degli stessi possa implicitamente dedursi dal comples-so della motivazione adottata - è necessario che vengano fornite, da parte del ricorrente, specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formava-no oggetto della prova al fine di consentire al giu-dice di legittimità il controllo… sulla decisività della prova medesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate avrebbero comportato una diversa decisione (Cassazione, Sez. 3^, 28 luglio 2004 n. 14227).

 

Arturo Brienza - notaio in Milano

 

Cassazione, Sezioni Unite,13 novembre / 20 di-cembre 2007 n. 26810.

…Omissis…

Svolgimento del processo

II Consiglio dell'Ordine degli avvocati di **** ha in-flitto all'avv. MS la sanzione disciplinare della cen-sura, per i seguenti comportamenti : a) avere inti-mato al debitore sig. **** 10 precetti cambiari, a-venti tutti la medesima data del 5 luglio 2001 e no-tificati tutti nell'arco di pochissimi giorni (alcuni an-che il medesimo giorno), così violando l'art. 49 del Codice deontologico forense, per avere ag-gravato la posizione debitoria della controparte; b) avere richiesto onorari non dovuti, ovvero sproporzionati, rispetto al valore della controver-sia, al medesimo ***, così violando l'art. 6 del Co-dice deontologico forense, per avere tenuto un atteggiamento difensivo vessatorio nei confronti della controparte. In B. il 5 luglio 2001 ed in T. il 1° ottobre 2001.

Il ricorso dello S. è stato respinto dal Consiglio nazionale forense con decisione 23 settembre / 15 dicembre 2006 n. 165.

In relazione al primo motivo di ricorso, con cui lo S. aveva lamentato errata ricostruzione e valuta-zione dei fatti, il Consiglio nazionale forense ha rilevato che è documentato che il professionista, sebbene potesse azionare il credito portato dai titoli con unico atto di precetto, evitando così di aggravare inutilmente di spese il debitore, ha inti-mato nell'arco di pochissimi giorni, in forza di sin-gole cambiali, già tutte scadute prima della notifi-ca del primo atto, singoli atti dì precetto con il rela-tivo carico di spese.

Ha valutato che tale condotta è contraria ai canoni di probità e correttezza, cui l'esercizio della pro-fessione forense deve ispirarsi.

Quanto al preteso difetto di motivazione in rela-zione al capo 2) dell'incolpazione, il Consiglio ha rilevato che, rispetto ad un credito capitale di circa 20 milioni, lo S. ha richiesto una parcella di lire 14.784.080. Egli sottolinea, a riprova della corret-tezza della pretesa, che tale parcella gli è stata liquidata dal magistrato, ma il Consiglio ha valuta-to che la esosità delle sue pretese risulta anche dal comportamento del cliente, che lo aveva e-stromesso dalla pratica, e definito il contenzioso direttamente con il proprio debitore.

In conclusione il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che, valutate globalmente le due incolpa-zioni, la sanzione della semplice censura fosse congrua.

Avverso tale decisione lo S. ha proposto ricorso per Cassazione, con cinque motivi, con atto notifi-cato il 28 aprile 2007.

Il Consiglio nazionale forense non si è costituito.

Motivi della decisione

Si deve esaminare per primo il quinto motivo di ricorso, in quanto involge una questione di diritto, di carattere potenzialmente assorbente. Con es-so il ricorrente, deducendo violazione e falsa ap-plicazione dell'ari. 49 Codice deontologico foren-se, con riferimento agli artt. 480 e 491 c.p.c. so-stiene che gli atti di precetto, non costituendo atti processuali, non rientrano nella previsione del-l'art. 49 applicato dal Consiglio nazionale forense. Detta norma, intitolata "Pluralità di azioni nei con-fronti della controparte", vieta all'avvocato di ag-gravare la situazione debitoria della controparte con onerose e plurime iniziative giudiziarie quan-do ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tute-la della parte assistita. Poiché, a norma dell'art. 491 c.p.c., l'espropriazione forzata inizia con il pi-gnoramento, i plurimi precetti azionati dal-l'avv. S. non rientrerebbero nella previsione disci-plinare dell'art. 49, in quanto non costituiscono ini-ziative giudiziarie. L'esame del motivo implica un problema metodologico circa i criteri da seguire nella interpretazione della norma denunciata, se quelli dell'art. 12 preleggi, propri della norma di legge, o quelli previsti dagli artt. 1362 e segg. cod.civ. per la interpretazione dei contratti. Nella giurisprudenza di questa Corte è possibile rinveni-re due orientamenti.

Secondo il primo, tradizionale, orientamento, le disposizioni dei codici deontologici predisposti da-gli ordini (o dai collegi) professionali, se non rece-pite direttamente dal legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, co-me tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all'are. 12 delle preleggi, ma sono espressio-ne di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da nor-me che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzio-ne disciplinare. Ne discende che le suddette di-sposizioni vanno interpretate nel rispetto dei ca-noni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. Ne discende ancora che con il ricorso per cassazione è denunciabile, ex art. 360, numero 3, cod. proc. civ., non solo la violazione o falsa ap-plicazione dei suddetti canoni della interpretazio-ne dei contratti, ma altresì, ex art. 360 numero 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione (da ultimo Cass. Sez. un. 10 luglio 2003 n. 10482).

L'esposto orientamento è contrastato da Cass. 23 marzo 2004 n. 5776 e Cass. 14 luglio 2004 n. 13078. Mentre la prima delle due sentenze si limi-ta a dare atto che si va delineando nella giuri-sprudenza dì questa Corte un indirizzo secondo cui, nell'ambito della violazione di legge, va com-presa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli i-scritti all'albo che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, la seconda (Cass. 13078/2004) sviluppa un ampio ed articolato esame critico del primo orientamen-to, i cui argomenti fondamentali si possono così riassumere:

1) I consigli nazionali degli ordini professionali previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 co-stituiscono organi speciali di giurisdizione nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della Costitu-zione;

2) Ne consegue che i ricorsi per cassazione av-verso tali decisioni sono proposti ai sensi dell'art. 111 Costituzione, ammessi soltanto per violazione di legge, per cui non è consentita la deduzione di vizi di motivazione previsti dall'articolo 360 n. 5 c.p.c.;

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali co-stituisce una quaestio facti perché ha per oggetto "la comune intenzione delle parti" (artt. 1362 c.c.), e cioè la loro volontà, la cui indagine rientra nel merito della causa. Il codice deontologico contie-ne, invece, norme giuridiche, sia pure (normal-mente) rilevanti nel solo ordinamento interno del-l'ordine professionale che le ha approvate. Rispet-to alle norme giuridiche non rileva 1'indagine sulla volontà di chi le ha emanate, ma valgono i diversi criteri elaborati per 1'interpretazione delle norme giuridiche, e cioè per la soluzione delle questioni di diritto.

4) L'interpretazione diretta della norma del codice deontologico, da parte della Corte di legittimità, non viola l'autonomia dell'ordine professionale. Questa autonomia si estrinseca nell'approvazione del codice deontologico (consentita dall'ordina-mento generale in modo espresso od implicito), codice che, una volta emanato, costituisce una autoregolamentazione vincolante nell'ambito dell' ordinamento di categoria (Cass. 6 giugno 2002 n. 8225), e quindi sia per i singoli professionisti che per gli organi dell'ordine.

5) L'orientamento tradizionale che qualifica in o-gni caso 1'interpretazione del codice deontologi-co, come quaestio facti non permette un sindaca-to di questa Corte su detta interpretazione se non sotto l'aspetto della mera esistenza di una motiva-zione a suo sostegno. Viene cosi a mancare una effettiva garanzia dell'incolpato che ritenga di ave-re rispettato la norma del codice deontologico e non si realizza la funzione del codice deontologico di autoregolamentazione vincolante non solo per il singolo professionista, ma anche per lo stesso or-dine professionale.

…..Omissis….

Il secondo orientamento sopra riassunto, all'esito di un'attenta verifica da parte di queste Sezioni Unite, risulta ancorato a dati ordinamentali e per-ciò preferibile, per i seguenti motivi:

…Omissis…

5. Le norme del codice deontologico forense in materia di responsabilità disciplinare degli avvoca-ti, elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costi-tuiscono esplicitazioni dei principi generali, conte-nuti nella legge professionale forense (Sezioni U-nite 6 giugno 2002 n, 8225).

6. L'indiscusso carattere giurisdizionale del pro-cesso avanti al Consiglio nazionale forense in se-de disciplinare non implica di per sé che tutti i cri-teri decisori del giudice speciale siano costituiti da norme di legge. Detto carattere deriva alle norme del codice disciplinare dalla delega loro effettuata dalla legge statale (nella specie r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382) e dalla loro funzione di parametro normativo generale alla stregua del quale valutare la condot-ta dei professionisti iscritti. Trattasi di un proces-so di formazione legislativa, attraverso il rinvio alle determinazioni dell'autonomia collettiva, che assumono così, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco, ampiamente studiata e sostenuta dalla dottrina ed applicata nei vari campi del diritto.

…Omissis…

La fonte pattizia, nel momento in cui assume valo-re di legge, entra in questa categoria normativa e ne segue i criteri interpretativi.

Una diversa opinione, che demandasse al giudi-ce del merito l'esame della fonte contrattuale che integra il precetto di legge, priverebbe la Corte di legittimità della sua funzione nomofilattica ed e-sporrebbe i cittadini alla possibilità di esiti giuri-sprudenziali contrastanti, ove si segua quella giu-risprudenza diffusa, la quale sostiene che i criteri logici che presiedono al vaglio della correttezza interpretativa ai sensi degli articoli 1362 e seguen-ti codice civile, possono legittimamente lasciar filtrare interpretazioni dei giudici del merito contra-stanti ed opposte della medesima clausola con-trattuale. Tale esito non sembra ammissibile in presenza di un codice deontologico che può inci-dere, come ad esempio con la sanzione discipli-nare della radiazione dall'albo, su diritti soggettivi sorti sulla base di norme di legge. D'altra parte, poiché il controllo di legittimità è limitata alla con-statazione della assenza di motivazione o alla presenza di una motivazione puramente apparen-te ( ex pluribus Cass. Sez, un. 2 aprile 2003 n. 5072) e non può estendersi all'apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incol-pazione (Cass. 11 marzo 2004 n. 5038), la nega-zione di un potere di interpretazione diretta della norma incriminatrice priverebbe il controllo di legit-tima di qualsiasi contenuto.

Si deve pertanto enunciare il seguente principio di diritto, in applicazione dell' art. 384 c.p.c., come sostituito dall'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40: "le norme del codice disciplinare forense costitui-scono fonti normative integrative di precetto legi-slativo, che attribuisce al Consiglio nazionale fo-rense il potere disciplinare, con funzione di giuri-sdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili diret-tamente dalla corte di legittimità".

Alla luce di tale principio va esaminato l'art. 49. Mentre il corpo della norma parla di iniziative giu-diziarie, la sua intitolazione parla di pluralità di a-zioni nei confronti della controparte. Questa di-scrasia terminologica va superata con il criterio ermeneutico funzionale. Poiché, come cennato supra, le norme del codice deontologico forense costituiscono 1'esplicitazione esemplificativa dei principi generali contenuti nella legge professiona-le forense (Cass. 5038/2004 cit.), l'art. 49 in esa-me va interpretato nel senso che l'espressione i-niziative giudiziali va riferita a tutti gli atti, anche aventi carattere propedeutico al giudizio esecuti-vo, suscettibili, per il loro carattere plurimo non necessario, di aggravare la posizione debitoria della controparte. Pertanto in tale previsione nor-mativa rientrano anche gli atti di precetto, i quali, per giurisprudenza costante, non costituiscono un atto di carattere processuale (Cass. 19 dicembre 2003 n. 199512, Cass. 24 febbraio 1996 n. 1471). La interpretazione data dalla sentenza impugnata dell'art. 49 del codice disciplinare forense è per-tanto corretta. Tutti gli altri motivi di ricorso sono egualmente infondati, alla luce del principio più volte ricordato (Cass. 11 marzo 2004 n. 5038) secondo cui in tema di procedimento disciplina-re a carico degli avvocati, non compete alla Cor-te di cassazione, nell'esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, sindacare l'apprezza-mento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incolpazione, essendo questo di competenza degli organi disciplinari forensi.

…Omissis…

Il ricorso va pertanto respinto.

 

 

 

 

IN TEMA DI DENUNCIA DI AVVERAMENTO DI CONDIZIONE

EX ART. 19 T.U. DI REGISTRO

 

 

Schema

 

1. I possibili approcci e le possibili soluzioni nella prassi;

2. L'impianto normativo, l'articolo 19 del D.P.R.131/1986 ed il sistema della liqui-dazione da parte dell'Ufficio, le modifiche introdotte per l'invio telematico degli atti e l'autoliquidazione dell'imposta principale,

3. La verificata condizione e gli atti di trasfe-rimento di beni soggetti a vincolo stori-co/artistico;

4. considerazioni sul mandato professionale;

5. Lo stato attuale: possibili conclusioni e auspici anche con riferimento all'evoluzioni verso il metodo di trasmis-sione telematica dei documenti.

 

1.

Negli ultimi tempi è stata viva nel notariato la di-scussione in tema di trasmissione alle Agenzie delle Entrate della denuncia di avveramento di condizione e delle modalità di liquidazione delle imposte dovute.

L'argomento non è affatto di secondaria importan-za se si pensa alla rilevanza che sempre di più ha assunto nella pratica l'apposizione di elementi ac-cidentali al negozio giuridico ed alla diffusione dell'utilizzo soprattutto della condizione come e-lemento del contratto utile alla articolazione ed al-la soddisfazione di interessi delle parti nell'esplicazione dell'autonomia privata, ma anche alla realizzazione di interessi della collettività na-zionale (si pensi alla circolazione dei beni cultura-li).

Si pensi inoltre alla opportunità, largamente con-divisa, con riferimento ad atti di costituzione di diritti reali immobiliari ai quali sia apposta condi-zione, di procedere alla conclusione di un atto formale avente ad oggetto la dichiarazione della verificazione/ non verificazione dell'evento dedotto in condizione, utile per veicolare nel sistema della pubblicità immobiliare (attraverso quella "cancel-lazione" di cui al 3° comma dell'art. 2668 cod.civ., che cancellazione non è) la stabilizzazione degli effetti dell'atto.

 

La discussione "in lista" ha avuto il pregio di sti-molare una verifica dello stato dell'arte in materia ed un confronto positivo.

Da un lato vi è chi propone la stipulazione dell'atto di verificata condizione in luogo della denuncia ex art 19 T.U. di Registro, atto con il quale si denunci il definitivo prodursi degli effetti giuridici per con-sentire la liquidazione delle imposte dovute e si prospetta il caso della registrazione di tale atto in via telematica entro il termine di legge, ma anche dopo il termine di 20 giorni ex art 19 T.U. Questo modo di procedere avrebbe dalla sua l'affermazione della idoneità, derivante dalla "e-quivalenza funzionale" dell'atto notarile (di verifi-cata condizione) stipulato entro il termine di 20 giorni disposto dall'articolo 19 T.U. di Registro, a raggiungere la finalità voluta dalla stessa norma, essendo detto atto soggetto a registrazione in termine fisso cosicché l'imposta verrebbe corri-sposta prima di quanto avverrebbe tramite la pre-sentazione della denuncia di verificata condizione alla quale seguirebbe la liquidazione dell'Ufficio, la notifica della stessa ed il pagamento. Un appog-gio a tale tesi potrebbe essere fornito, si sostiene, dal principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Fi-nanziaria di cui all'art 10 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) ed in particolare da quanto stabilito dal terzo comma che prevede che non si possano irrogare sanzioni in caso di mera violazione formale senza debito di imposta.

A tale proposta si contrappone chi non vede come si possa superare la previsione testuale dell'art.19 del T.U. di Registro, che richiede che eventi, qua-le l'avveramento della condizione sospensiva, che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, vengano denunciati entro 20 giorni all'Ufficio presso il quale è stato registrato l'atto al quale si riferiscono. Si afferma in proposito l'assoluta ne-cessità della denuncia ex art.19 T.U. di Registro anche in presenza dell'atto notarile di verificata condizione e ciò anche nel caso in cui il notaio che riceva l'atto di verificata condizione registri nel medesimo ufficio nel quale è stato registrato l'atto sottoposto a condizione.

 

Come procedere allora? L'atto notarile di verifica-ta condizione ricevuto dal notaio, che registra presso lo stesso Ufficio dove è stato registrato l'atto principale, può essere considerato sostituivo della denuncia?

La denuncia va presentata in forma cartacea ov-vero telematica? Nel primo caso come avviene la liquidazione delle imposte? Inoltre, che natura ha l'imposta?

2.

Certo se si dà anche solo un rapido sguardo al quadro normativo ed in particolare alle disposizio-ni che, dalla seconda metà degli anni novanta, hanno previsto e portato alla graduale diffusione del modello unico informatico per via telematica (in particolare l'articolo 3 bis del D. Lgs 18 dicem-bre 1997 n. 463) pare proprio che la denuncia di eventi successivi alla registrazione di cui all'art. 19 del T.U. di registro sia rimasta per qualche verso scoordinata rispetto alla generale evoluzio-ne telematica.

Per altro verso, ed è quello che più ci interessa in questi brevi cenni, tale norma nel testo vigente dà una serie di indicazioni chiare e inequivocabili: (i) una denuncia, (ii) entro venti giorni dall'avveramento della condizione, (iii) a cura del-le parti contraenti, aventi causa e soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, (iv) la presentazione della denuncia all'Ufficio che ha re-gistrato l'atto nel quale era prevista la condizione.

E' pur vero anche che nel caso dell'atto notarile di verificata condizione ricevuto tempestivamente rispetto al verificarsi dell'evento da parte di notaio che registra presso il medesimo Ufficio competen-te per la registrazione per l'atto sottoposto a con-dizione è naturale, quasi istintivo pensare alla denuncia ex art. 19 T.U. come ad un doppione. Inoltre è parimenti vero che con la registrazione dell'atto di verificata condizione e quindi con l'autoliquidazione l'imposta verrebbe assolta pro-babilmente prima rispetto all'ipotesi di denuncia e liquidazione da parte dell'Ufficio, resta comunque il dubbio che una procedura di legge come quella stabilita dall'art 19 T.U. non sia derogata, quan-tomeno a livello di sistema, dalla citata norma del Codice del Consumatore: tale ultima norma non sembrerebbe avere tale portata.

 

Da ciò che si è potuto apprendere, l'atteggiamento delle Agenzie delle Entrate è arti-colato, anche se prevalentemente nel senso di ritenere necessaria la denuncia ex art. 19 T.U. e ciò anche nel caso in cui vi sia identità di Ufficio di registrazione dell'atto condizionato e dell'atto di verificata condizione.

Quanto alla denuncia di verificata condizione vi sono Uffici che hanno attivato la denuncia telema-tica, altri che la richiedono tuttora cartacea, in en-trambi i casi con liquidazione da parte dell'Ufficio. Il modello telematico della denuncia non prevede, allo stato, l'autoliquidazione: rappresenta solo una diversa modalità di presentazione della denuncia.

La verificata condizione telematica pone a sua volta la problematica della responsabilità per l'imposta da parte del firmatario della denuncia ex art. 57 T.U.: in proposito è condivisibile l'auspicio che si possa fare in modo che il notaio che, su in-carico delle parti, firmi la denuncia e successiva-mente la invii con modalità telematiche sia qualifi-cato quale intermediario, restando responsabili d'imposta le parti stesse, certo in questo senso il tenore della citata norma nel testo in vigore non aiuta molto.

Quanto alla natura dell'imposta liquidata a seguito della denuncia ex art 19 T.U. è lo stesso legislato-re agli articoli 55 e 42 a definirla come comple-mentare; tuttavia si può pensare che la qualifica-zione dell'imposta abbia una importanza relativa e tutto ruoti intorno all'interpretazione dell'art. 57 T.U. e, de jure condendo, ad una possibile modifi-ca in materia, nel senso di alleggerire la posizio-ne di chi invia la denuncia, rispetto alle parti so-stanziali dell'affare.

 

3

L'argomento è di massima importanza pratica per il sistema di circolazione dei beni culturali: è noto infatti che l'articolo 61 quarto comma del Codice dei Beni Culturali prevede testualmente (diversa-mente dalla norma previgente che parlava di inef-ficacia) la condizione sospensiva dell'atto di alie-nazione.

E' proprio con riferimento a questa fattispecie che si sviluppa la maggior parte della casistica di atti sottoposti a condizione sospensiva.

L'atto notarile di verificata condizione è proprio in questo caso uno strumento estremamente oppor-tuno, con finalità che operano su un piano quan-tomeno parzialmente diverso da quello fiscale. Ma anche tale ultimo aspetto rientra nell'incarico pro-fessionale.

Il ruolo del notaio in caso di incarico per l'alienazione di un bene culturale è un ruolo com-plesso e articolato e, prendendo spunto anche da quanto gia da tempo si è evidenziato (CNN Studio n. 5019 del 20 aprile 2004 e, prima della riforma, Studio n. 2749 dell'1 marzo 2000) sul diverso te-ma della denuncia al Ministero, è ragionevole rite-nere che, pur in assenza di un obbligo di legge per il notaio di presentare la denuncia de quo, in una sua corretta visione l'incarico professionale comprenda l'attività di predisposizione della de-nuncia e quella di veicolazione della stessa alla competente Agenzia delle Entrate nei venti giorni dal verificarsi dell'evento, anche in ragione della rilevanza della procedura che porta alla liquida-zione delle imposte in misura proporzionale.

In proposito è importante ricordare come, con rife-rimento alla denuncia al Ministero di trasferimento ex art, 59 del Codice dei Beni Culturali e del Pae-saggio, destinatari di eventuali comunicazioni da parte del Ministero sono le parti. Una domicilia-zione presso il notaio ai sensi del terzo comma lettera e) dell'articolo da ultimo citato può quindi risultare opportuna.

4

Allo stato dell'arte, l'atteggiamento più ragionevole pare quindi essere quello di assistere le parti nel-le predisposizione della denuncia e della presen-tazione, su incarico delle parti, della denuncia nei termini di cui all'art. 19 T.U. secondo le modalità utilizzabili presso l'Agenzia delle Entrate compe-tente, e ciò anche a prescindere dal fatto che il notaio riceva l'atto di verificata condizione.

 

5.

L'auspicio che possiamo fare è che anche la ma-teria della denuncia degli "Eventi successivi alla registrazione" trovi un miglior coordinamento con l'evoluzione verso la telematica e che si possa giungere ad una uniformità di comportamento de-gli Uffici e conseguentemente del Notariato, elimi-nando dubbi interpretativi e rischi di sanzioni.

 

Antonio Reschigna

 

 

 

 

LA "PORTABILITA'" DEL MUTUO E IL PROBLEMA DEL

RILASCIO DELLA COPIA IN FORMA ESECUTIVA

 

 

Uno degli interrogativi che interessano diretta-mente il notaio, e che è stato sollevato all'indoma-ni dell'introduzione della così detta "portabilità" dei mutui (art. 8 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, con-vertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 e successi-ve modificazioni, in particolare previste dall'ultima legge finanziaria), attiene al potere di rilasciare una copia in forma esecutiva del nuovo mutuo ac-ceso.

La risposta non appare scontata: la nuova banca può modificare in senso più vantaggioso per il mu-tuatario alcuni elementi del mutuo originario, ma questo non è sufficiente per affermare che si tratti di un titolo completamente nuovo. Occorre consi-derare che la surrogazione, attraverso cui si com-pie la "portabilità", comporta una successione nel lato attivo dell'obbligazione, ovvero nel nostro ca-so nel lato della banca erogante il mutuo, secondo l'opinione dominante in dottrina e in giurispruden-za.

Si pone allora l'esigenza di approfondire la natura della surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 c.c. (ipotesi di rara applicazione fino ad og-gi), al fine di verificare l'applicazione dell'art. 476 c.p.c. che, come è noto, vieta al notaio la spedi-zione senza giusto motivo (quale, ad esempio, l'involontario smarrimento, la sottrazione o la di-struzione...) di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Innanzi tutto, deve osservarsi che per "parte", nel-l'esegesi della norma da ultimo richiamata, si in-tende la parte in senso astratto, e non la specifica persona indicata nel titolo. Quindi, in tale nozione rientrano anche i successori e gli aventi causa a titolo particolare. Il rilascio di più copie in forma esecutiva è possibile solo se i creditori originaria-mente sono più di uno.

La conseguenza è che chi subentra nell'obbliga-zione non potrà beneficiare del titolo esecutivo, precedentemente formato, se non può ottenere il rilascio di una copia in forma in esecutiva anche a suo nome, o se non gli viene consegnata la copia in forma esecutiva originaria, già in possesso del suo dante causa.

Come accennato, è opinione consolidata che la surrogazione, in generale, costituisca una forma di successione nell'obbligazione nel lato attivo; l'obbligazione rimane quindi, di regola, invariata nel suo contenuto e nel titolo (secondo una mino-ritaria tesi della dottrina, invece, il diritto del credi-tore originario si estinguerebbe e nascerebbe ex lege un altro credito in capo al terzo, avente iden-tico contenuto....).

La surrogazione si differenzia comunque dalla cessione del credito, poiché in quest'ultima il pa-gamento può non sussistere, a differenza della prima in cui esso ne è un presupposto, e in ogni caso la cessione non ha la funzione di soddisfare il credito stesso (da questa diversità di funzione si fa derivare la non applicabilità alla surrogazione delle norme relative alla cessione del credito in tema di garanzie).

Da questa ricostruzione della surrogazione, deriva che il terzo surrogato subentra nella medesima posizione giuridica del creditore originario, e in particolare in tutte le azioni, le decadenze, le pre-scrizioni, etc..; e che il debitore parallelamente possa sollevare al terzo tutte le eccezioni che gli competevano nei confronti del creditore medesi-mo; ad esempio, l'eccezione relativa all'invalidità del titolo da cui scaturisce l'obbligazione (anche se al riguardo, in dottrina, si riscontrano tesi che pongono alcuni limiti alla opponibilità delle ecce-zioni da parte del debitore; in particolare, per una critica alla piena opponibilità, da parte del debito-re, delle eccezioni relative all'obbligazione oggetto di surroga, v. SIRENA in I quaderni della Fonda-zione Italiana per il Notariato, Atti del convegno Il contributo del notariato per l'attuazione delle sem-plificazioni in tema di mutui ipotecari, 1/2008).

Ciò che occorre evidenziare è che, se si può e-scludere la successione negli accessori e quindi è concepibile la surrogazione nel solo credito, non si può invece ammettere la surrogazione volonta-ria solo per le garanzie e con esclusione del credi-to sottostante. Le garanzie seguono di necessità il credito e senza la successione nel medesimo non può sussistere alcuna surrogazione. Per questa ragione non appare condivisibile la teoria secondo cui la surrogazione disciplinata dalle recenti nor-me richiamate avrebbe una natura diversa da quelle di matrice codicistica, comportando l'estin-zione dell'originario rapporto obbligatorio e il sor-gerne di uno nuovo assistito dalle medesime ga-ranzie di quello vecchio.

La dottrina si è posta il problema di conciliare l'ef-fetto estintivo del pagamento con la permanenza del credito, ma le ricostruzioni offerte per superare questa apparente contraddizione non convincono: non quella che ravvisa in ogni ipotesi di surroga-zione un accordo novativo; non quella che ritiene che il pagamento proveniente dal terzo non possa considerarsi propriamente esecuzione dell'obbli-gazione.

La surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) presenta comunque delle peculiarità rispetto alle altre ipotesi di surrogazione, che si manifestano per il fatto che vi è la presenza di un mutuo di scopo, attraverso il quale il debitore si procura la somma necessaria a pagare l'originario creditore. Tale mutuo costituisce un titolo origina-rio e autonomo da quello che fonda l'obbligazione oggetto della surrogazione. Di conseguenza, nel-l'adempimento di tale mutuo di scopo, il debitore non può sollevare al mutuante le eccezioni relati-ve all'obbligazione originaria: ad esempio, non può eccepire che il titolo che fondava l'obbligazio-ne oggetto della surroga fosse nullo, al fine di evi-tare la restituzione della somma mutuata (si con-sideri che nella surrogazione per volontà del debi-tore il debito originario può avere origine da qual-siasi titolo e non solo da un mutuo).

Per il resto, la surrogazione per volontà del debi-tore condivide con le altre ipotesi di surrogazione (per volontà del creditore e per legge), sia la natu-ra (si tratta sempre di una successione nel lato attivo dell'obbligazione), sia la funzione, che è precipuamente recuperatoria. Al terzo, infatti, oltre alla pretesa derivante dal diritto nel quale è surro-gato, spetta anche una autonoma pretesa, consi-stente nell'azione di regresso verso lo stesso de-bitore, che nasce dal fatto che il terzo ha pagato un debito altrui senza esservi tenuto (e ovviamen-te senza l'intenzione di compiere una liberalità; egli ha pagato, appunto, con "spirito di surroga"). In dottrina si sostiene che in tanto vi è surrogazio-ne, in quanto vi sia possibilità di regresso. Se il terzo paga, invece, perché tenuto in tal senso, per esempio in adempimento di un obbligo verso il debitore o terzi, la surrogazione non ha più ragio-ne di essere.

Si pone in sostanza una situazione analoga a quella in cui viene a trovarsi il fideiussore che ab-bia pagato per l'obbligazione garantita: la legge prevede in corrispondenza di tale pagamento u-n'ipotesi di surrogazione legale nell'originaria ob-bligazione (art. 1949 c.c.); ma, in alternativa, la legge concede al fideiussore anche l'azione di re-gresso (art. 1950 c.c.).

Proprio tale ultima norma deve considerarsi appli-cazione di una regola generale, valevole anche con riferimento alla surrogazione e in genere ad ogni pagamento da parte del terzo. A questi viene data la scelta, per legge o per volontà di una delle parti, tra il regresso e la surrogazione. Il primo comporta la possibilità di un indennizzo totale, comprensivo del rimborso delle spese e degli inte-ressi, ma con esclusione della facoltà di avvalersi delle originarie garanzie del credito. La seconda comporta il subentro nel diritto, senza la possibili-tà di ulteriore indennizzo, però con l'assistenza delle garanzie che assistevano l'obbligazione (si noti che anche nella surrogazione legale si ritiene che, nonostante l'effetto automatico della stessa, il fideiussore debba in qualche modo compiere una scelta; se egli agisce in regresso, implicitamente rinunzia alla surrogazione).

L'azione di regresso non è comunque cumulabile, almeno sul piano sostanziale, con la facoltà di av-valersi della surrogazione, attesa la funzione re-cuperatoria di quest'ultima (sul piano processuale, invece, si discute se l'una escluda l'altra sul piano della procedibilità), e in ogni caso il terzo non po-trà ottenere legittimamente più dell'ammontare del credito, degli interessi e delle spese.

Ciò che preme evidenziare è che i due rimedi tro-vano fondamento in titoli diversi: nella surrogazio-ne si tratta di un titolo derivativo, nel regresso di un titolo originario.

Ebbene, nella surrogazione per volontà del debi-tore, di cui all'art. 1202 c.c., l'azione di regresso è sostituita dall'obbligo di restituzione nascente dal mutuo di scopo, che costituisce un titolo altrettan-to originario e autonomo di quello che fonda il re-gresso, come si è rilevato.

Di conseguenza, a prescindere della prassi ban-caria che sarà tra breve illustrata, il mutuo di sco-po è un titolo nuovo, nella surrogazione ex art. 1202 c.c., e in quanto tale legittimerà il notaio che lo riceve al rilascio di una copia in forma esecuti-va, che costituirà la prima copia rilasciata per quel titolo e non già una ulteriore.

Il legislatore, nel dettare la disciplina relativa alla "portabilità" dei mutui, compie un espresso rinvio all'art. 1202 c.c., e non pare sussista la necessità di estrapolare una nuova figura di surrogazione, che si distingua da quelle previste dal codice.

Occorre però coordinare le novità normative con il sistema e con la prassi fino ad oggi invalsa presso le banche. In tale prospettiva, non può negarsi, a mio avviso, che in alcuni casi le parti compiano, invece che una surrogazione, una novazione og-gettiva.

Si consideri questo esempio tratto dalla prassi: "si conviene che l'obbligazione originaria di cui alle premesse di questo atto è stata completamente estinta, con tutti i suoi diritti, azioni, accessori, ad eccezione delle garanzie di cui oltre.... La parte mutuataria rinuncia espressamente ad opporre alla banca ogni eventuale eccezione relativa al finanziamento originario ed al relativo rapporto obbligatorio".

In questa ipotesi, non può sussistere una surro-gazione, perché questa presuppone per sua natu-ra che l'obbligazione non si estingua, e quindi non sussiste alcuna successione nel credito. Il perma-nere delle originarie garanzie è compatibile solo con un accordo novativo, con una espressa scelta in tal senso.

In altri casi, un effetto novativo deve viceversa e-scludersi, come nel seguente esempio, sempre tratto dalla prassi:

"... la banca subentra in tutti i diritti, azioni, garan-zie reali e personali, e privilegi, anche speciali, già spettanti alla banca (originaria), e inerenti al credi-to, che si trasferisce quindi alla banca medesima con tutti gli accessori; rimangono altresì opponibili al nuovo creditore le eccezioni già opponibili alla parte creditrice originaria. Restano le garanzie dell'obbligazione, mentre mutano, così come con-venuto nel mutuo di cui sopra, altre condizioni contrattuali quali il tasso di interesse e il termine di decadenza". Queste clausole, infatti, esprimono l'effetto tipico della surrogazione e della connessa successione nel credito.

Può inoltre osservarsi che la semplice rinuncia al-le eccezioni relative al mutuo originario, che even-tualmente può essere convenuta, non è idonea di per sé a determinare una novazione, ben potendo conciliarsi con gli effetti della surrogazione, che può essere in vario modo modulata. Si consideri in tal senso quest'ultimo esempio:

"la banca originaria conferma che nulla ha più a pretendere riguardo al mutuo originario, rinun-ciando pertanto ad opporre ai sigg.... ogni e qual-siasi eccezione.... La nuova banca è surrogata nell'ipoteca; prende inoltre atto che detta surroga-zione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente".

In ogni caso, il creditore soddisfatto (la banca ori-ginaria) è tenuto a consegnare i documenti proba-tori del credito, e quindi anche la "vecchia" copia in forma esecutiva al nuovo creditore (la nuova banca mutuante). In caso di inadempimento, a quest'ultimo si pone la seguente alternativa: avva-lersi della surrogazione ed esercitare l'azione re-stitutoria relativa all'obbligazione nella quale è su-bentrato, utilizzando la copia in forma esecutiva consegnata; oppure, avvalersi dell'azione restitu-toria relativa al nuovo mutuo concesso, utilizzan-do la copia in forma esecutiva rilasciata dal notaio che lo ha ricevuto.

 

 

Michele Ferrario Hercolani

QUESTA MATTINA … PARLIAMO DI IMPOSTE

 

 

Questa mattina, in uno studio notarile di Milano, due fratelli hanno acquistato due appartamenti gemelli nello stesso condominio, le loro prime ca-se, pagando ciascuno euro 265.000,00

Il primo ha acquistato dall'impresa costruttrice, il secondo da un privato che rivendeva poco dopo il suo acquisto.

Il primo fratello ha pagato imposte per euro 11.104,00 (IVA con l'aliquota del 4% calcolata sul prezzo di acquisto e imposte fisse di registro, ipo-tecarie e catastali), mentre il secondo ne ha paga-te per euro 3.414,00 (imposta di registro con l'aliquota del 3% calcolata sul valore catastale e imposte fisse ipotecarie e catastali).

Questa mattina, un imprenditore del settore im-mobiliare, aveva sul tavolo due possibili opzioni di investimento. Un collaboratore spingeva per l'acquisto di un terreno agricolo, spiegando come le imposte di registro, ipotecarie e catastali fosse-ro pari al 18% del prezzo di acquisto. Un altro col-laboratore caldeggiava invece l'acquisto di abita-zioni invendute facenti parte di un complesso re-sidenziale ultimato da oltre 4 anni e da rivendere in tre anni, spiegando come il costo fiscale dell'operazione fosse, a parità di prezzo di acqui-sto, circa 1/18 rispetto a quello sul cui business plan aveva lavorato il collega.

Questa mattina un imprenditore di Foggia ha comprato, per i suoi due figli, due abitazioni che, per non fare torti, ha pagato lo stesso prezzo. Al figlio che studia a Milano ha comprato un appar-tamento nel centro città ed ha pagato l'imposta di registro calcolata su un valore catastale circa 8 volte inferiore al prezzo di mercato. Alla figlia già sposata ha invece voluto comprare una casa al mare, sul Gargano, scoprendo di dover pagare un'imposta di registro calcolata su un valore cata-stale superiore al prezzo, perché in quella zona della Puglia i valori catastali sono quasi sempre superiori a quelli di mercato.

Questa mattina un privato cittadino, non titolare di Partita IVA, ha acquistato un appartamento adibi-to ad ufficio da una società non costruttrice. Non essendosi informato preventivamente sui costi fi-scali connessi all'acquisto ha scoperto di dover pagare il 20% del prezzo per IVA ed il 4% per im-poste ipotecarie e catastali, poco meno di un quarto del valore effettivo del bene e pari a 5 o 6 annualità del rendimento atteso dalla locazione.

Questa mattina un notaio, dopo aver spiegato che, anche grazie ad una Pubblica Amministra-zione a volte ingenerosamente bistrattata ma in realtà in certi settori all'avanguardia, il suo atto, che una volta doveva essere portato in tre distinti uffici, sarebbe stato registrato, trascritto e voltura-to, con un solo modello informatico inviato telema-ticamente, ha anche dovuto specificare che, a fronte di tale unica formalità, sarebbero state li-quidate e pagate 5 distinte tasse o imposte (impo-ste di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, tas-sa ipotecaria).

Questa mattina è stato notificato a un contribuen-te un avviso di accertamento di maggior valore relativo all'acquisto di un negozio. Ma lo stesso giorno di quell'acquisto lo stesso contribuente a-veva acquistato anche un'abitazione utilizzando per la dichiarazione di valore i medesimi criteri usati per il negozio. Ma quando si dichiara per un'abitazione un valore appena superiore a quello catastale l'accertamento è precluso, mentre per ogni altro bene il rischio è aperto anche se non si è dichiarato un euro in meno rispetto al prezzo pagato.

Questa mattina è venerdì 13, ma non siamo a Los Angeles e quindi non avvertiamo i presagi che gli anglosassoni abbinano a questa data: questa è una normale mattina nella quale i notai, oltre a doversi districare tra i pericoli di una normativa complessa e frammentata, devono fare i conti con un sistema, quello delle imposte indirette sui tra-sferimenti degli immobili, che il continuo susse-guirsi di interventi legislativi non raccordati con i Testi Unici di fine anni 80, ha reso quanto mai ini-quo ed irrazionale.

Equità e ragionevolezza sono, in tutta evidenza, criteri cui si deve ispirare ogni legislazione ed ogni riforma, ma quando un certo settore dell'economia è in crisi, come indubitabilmente è in crisi il settore immobiliare, l'azione del legislatore diretta ad eli-minare iniquità ed irrazionalità deve essere quan-tomai rapida, per evitare che alle problematiche strutturali, e pertanto internazionali, del settore se ne aggiungano altre esclusivamente nazionali che penalizzino ancor più gli operatori italiani scorag-giando gli investitori stranieri.

E' urgente quindi una riforma che semplifichi la normativa fiscale che regola l'imposizione indiretta sui trasferimenti di immobili ed elimini quanto più possibile quelle storture di cui si sono forniti e-sempi, una riforma globale ed organica, un vero e proprio Testo Unico.

Si dovrebbe ridurre il numero delle imposte, elimi-nando le ipotecarie e catastali che, nell'epoca dell'adempimento unico, suonano anacronistiche ed incorporare quanto più possibile nell'unica im-posta anche i tributi minori quali le imposte di bol-lo e le tasse ipotecarie.

Si dovrebbe procedere ad un'omogeneizzazione delle aliquote (inspiegabile l'8% dei terreni rappor-tato al 7% dei fabbricati); alla soppressione di al-cune illogicità (le due aliquote prima casa diverse per IVA e registro) e iniquità (l'aliquota espropria-tivi al 18% per i terreni agricoli).

Si dovrebbe lavorare alla riduzione dei poteri di accertamento degli uffici, contrastando l' inversio-ne di tendenza che ha segnato il periodo "Visco" ed accentuando la catastalizzazione del sistema: il contenzioso connesso all'imposta di registro è un costo per l'erario e provoca incertezze esiziali per lo sviluppo imprenditoriale del settore e per l'appeal del Paese nei confronti di investitori stra-nieri.

Si dovrebbe seriamente ricercare un meccanismo che possa rendere la rendita catastale un criterio più equo per determinare il valore dell'immobile eliminando la drammatica casualità che premia o punisce chi compra in una o nell'altra zona dello stivale.

Si dovrebbe por mano ad una riforma fiscale sen-za alcun obiettivo di gettito, ma con il solo scopo di semplificare, razionalizzare e rendere il sistema più "simpatico" agli investitori.

Il notariato dal suo osservatorio privilegiato di so-stituto di imposta, di esattore, per conto dello Sta-to e senza aggio, della maggior parte delle impo-ste indirette che riguardano il settore, ritiene di essere un interlocutore non esclusivo, ma neces-sario per un legislatore che troppo spesso (si ve-da la clamorosa retromarcia che si è dovuta fare dopo il primo decreto Visco) è intervenuto senza consultarsi con gli operatori di settore.

Spesso si ironizza sul fatto che le professioni tro-vino in una legislazione complessa e macchinosa terreno fertile per giustificare i compensi delle loro consulenze. Il notariato ha dato dimostrazione, anche in un recente passato con la battaglia che ha portato a svincolare la base imponibile dal prezzo, di sapersi svincolare da queste logiche.

Il ritorno egoistico, non immediato, consisterebbe nel dare un contributo costruttivo per risolvere al-cuni dei problemi di un settore in grave crisi e che costituisce comunque una non indifferente fonte di lavoro.

 

Arrigo Roveda - notaio in Milano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSANTE SENTENZA IN TEMA DI TARIFFE

 

 

Pubblichiamo lo stralcio di una sentenza emessa recentemente dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Milano. Si tratta di un gruppo di acquirenti di immobili dismessi da un Ente Previdenziale che, dopo aver sal-dato le fatture dei notai, hanno agito per la restituzione di parte dei compensi, sostenendone l'eccessiva one-rosità

In un momento in cui si parla molto di tenuta o meno delle nostre tariffe, la sentenza appare molto interes-sante ed importante.

 

 

""…-- Rilevato che con atto di citazione regolar-mente notificato, gli attori convenivano in giudizio i notai in epigrafe indicati per sentirli condannare alla restituzione delle somme loro corrisposte as-seritamente in misura superiore al dovuto - in re-lazione all'attività professionale prestata - assu-mendo di aver incaricato i due professionisti, uni-tamente a numerosi alti condomini conduttori di unità immobiliari siti nello stabile in via … di pro-prietà dell'I.N.P.D.A.P. anche tramite il loro procu-ratore speciale avv.to …, di stipulare i contratti delle compravendite immobiliari con i relativi pre-liminari ed il separato atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza ed i contratti di mutui fondiari, atti di iscrizione di ipoteca in garanzia e relative procure speciali in atti; di aver corrisposto gli importi riportati nelle parcelle che si discosta-vano di poco dai criteri di massima elaborati dal Consiglio notarile distrettuale di Milano in materia di atti concernenti la dismissione del patrimonio pubblico e di avere tuttavia rilevato come gli ono-rari pagati non potevano ritenersi rispettosi del precetto legislativo di cui all'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito nella legge n.401 del 2001 che prevede una riduzione del 25% degli onorari notarili nel caso in cui la dismissione del patrimo-nio di enti previdenziali pubblici venga attuata con la cessione degli immobili ai conduttori; in partico-lare deducevano gli attori che l'unica tariffa rile-vante e vincolante doveva ritenersi quella delibe-rata dal Consiglio Nazionale Notarile in applica-zione del decreto ministeriale del 27 novembre 2001 e della richiamata legge n.401/2001 e che pertanto per ognuno degli attori dovevano essere restituiti gli importi versati in eccesso come meglio specificato nell'atto di citazione, non potendosi pe-raltro attribuire efficacia probatoria o vincolante al parere di congruità espresso dal Collegio Notarile di Milano, nè potendosi applicare per tipologia di atti stipulati le maggiorazioni di cui agli art. 30 e 34 della tariffa che prevedono compensi aggiuntivi solo quando la prestazione resa esuli dalla nor-male indagine giuridica;

-- Rilevato che si costituivano ritualmente i notai convenuti entrambi con i medesimi difensori, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori, rilevando preliminarmente come le parcelle fossero state precedute sia dall'invio delle tabelle prestampate delle Tariffe Notarili redatte dal Con-siglio Notarile di Milano con espressamente indi-cati gli onorari già ridotti al 25% così come appli-cabili alla stipulazione degli atti pubblici in oggetto ex. art. 3 l.n. 410/2001, sia dalle note proforma, - attraverso l'avvocato procuratore speciale - a tutti gli inquilini acquirenti e quindi anche gli attori, co-me nessuna contestazione fosse stata sollevata ed i clienti avessero proceduto al saldo; nel merito osservavano come le predette tabelle del Consi-glio Notarile di Milano corrispondevano esatta-mente alle tariffe elaborate dal Consiglio Naziona-le del Notariato in applicazione del decreto mini-steriale del 27.11.2001 e della richiamata legge n. 410/2001, pertanto gli importi richiesti e corrisposti che si discostavano di poche decine di euro erano da ritenersi del tutto legittimi in considerazione del contributo dovuto alla Cassa ed al Consiglio Na-zionale del Notariaro e dell'onorario e diritti dovuti per le ulteriori copie conformi degli atti sia integrali che parziali resesi necessarie e del fatto che co-munque in ogni caso dovevano ritenersi applicabi-li le maggiorazioni di cui agli artt. 30 e 34 della ta-riffa stante la difficoltà e la straordinarietà dell'ope-razione effettuata;

-- Rilevato che all'udienza ex art. 183 c.p.c. veni-vano sentiti liberamente l'attore nonchè i convenu-ti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo e depositate le memorie di cui all'art. 183 quinto comma e 184 c.p.c., il giudice ritenuta la causa documentalmente istruita tenuto conto della reci-proca prospettazione in fatto e diritto delle parti, rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni;

-- Rilevato che le parti precisavano le conclusioni come da separato foglio allegato al verbale in atti e depositate le comparse conclusionali e le repli-che la causa viene ora decisa sulla scorta dei se-guenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di restituzione di parte dell'importo pagato ai professionisti secondo le quantificazioni operate in atto di citazione e successivamente svi-luppate in sede di comparsa conclusionale attra-verso il calcolo di diritti ed onorari asseritamente dovuti in misura inferiore a quella corrisposta ed al cui dettaglio si rimanda è infondata e va pertanto rigettata con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese di lite a favore dei conve-nuti.

Come infatti osservato dalla difesa dei due notai e come in realtà sottolineato dalla stessa difesa de-gli attori in atto di citazione, non vi è dubbio che gli importi corrisposti così come indicati nelle parcelle emesse dai convenuti, corrispondono alla tariffa elaborata dal Consiglio Notarile di Milano con rife-rimento agli atti concernenti la dismissione del pa-trimonio pubblico (doc.5) differenziandosi all'incir-ca di 80,00 euro in più con riferimento sia a quan-to incassato dalla dott. … sia dal dott. … .

Parimenti non vi è alcun dubbio della piena corri-spondenza ed identità di dette tabelle con quelle elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato (vedi doc. n. 13-14), tabelle che tengono già conto della dovuta riduzione del 25% in applicazione della legge n. 401/2001 e che coincidono con quelle ministeriali di cui al decreto 27.11.2001.

Contrariamente infatti a quanto sostenuto dalla difesa degli attori nel calcolo degli importi da cor-rispondere ai due professionisti occorre tener con-to non solo degli onorari graduali dovuti per gli atti di compravendita e mutuo secondo lo scaglione di riferimento ma anche di tutte le ulteriori voci di di-ritti, compensi e indennità comunque dovuti al 100% per le varie voci previste dagli artt.18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, ecc. del decreto ministeria-le, nonchè del rimborso forfettario delle spese ge-nerali di studio nella misura del 15% e dei contri-buti alla cassa nazionale del notariato calcolo questo è già stato fatto dalle citate tabelle nazio-nali che applicano le disposizioni/tariffe ministeriali inderogabili, combinandole con la riduzione del 25%.

Pertanto non possono accogliersi i diversi calcoli proposti dagli attori elaborati seguendo il pro-gramma "on line" del consiglio notarile distrettuale di Como, Lecco e Bergamo poichè sono una ap-plicazione parziale e non corretta della tariffa mi-nisteriale in quanto non comprendono tutte le voci previste e normativamente dovute.

La differenza quindi tra quanto dovuto e quanto riscosso si riduce, come ammesso anche dalla stessa difesa dei convenuti a poche decine di eu-ro, ma trova ampia giustificazione sia con riferi-mento al fatto che oltre agli atti di compravendita e mutuo i convenuti hanno provato di avere svolto ulteriori attività quali la stipula e redazione delle procure speciali, un'ampia istruttoria della pratica con tutte le attività collaterali necessarie come ri-conosciuto dagli stessi attori sia con riferimento al fatto che potendosi applicare le maggiorazioni di cui agli artt. 30 e 34 della tariffa come espressa-mente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23446/04 secondo la quale per il ri-conoscimento della ulteriore remunerazione non è affatto necessario che il professionista abbia svol-to attività eccezionali o straordinarie, le somme astrattamente dovute supererebbero quanto effet-tivamente corrisposto.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, le domande proposte dagli attori sono dunque da rigettare siccome infondate.

Le spese della presente lite seguono di conse-guenza la soccombenza secondo i criteri generali di cui all'art. 92 c.p.c. e vengono liquidate in di-spositivo.

P.Q.M.

il Giudice definitivamente pronunciando così prov-vede:

- rigetta le domande tutte proposte dagli attori sic-come infondate e di conseguenza:

- condanna le spese di lite che si liquidano in euro 748,00 per spese, euro 2.980,00 per diritti ed euro 2.695,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. se dovu-te e rimborso forfetario ex T.P.

- rigetta ogni altra domanda o istanza delle parti.

 

Milano,… ""

 

 

 

 

 

MINORI : FONDO PATRIMONIALE - TRUST

 

 

Il ricorso che pubblichiamo di seguito avremmo potuto anche inserirlo nella rubrica "Notaio contro" poiché si tratta dell'iniziativa del collega che in qualche modo ha posto anche rimedio ad una iniziale impostazione er-rata della vicenda, derivata dalla convinzione che si potesse costituire un fondo patrimoniale anche fra … due conviventi non coniugati.

 

 

AL TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Volontaria Giurisdizione

RICORSO AL TRIBUNALE

EX ARTICOLO 375 CODICE CIVILE

* * * * *

 

La sottoscritta:

C.S., nella sua qualità di curatore speciale, tale nominato con Decreto emesso dal Tribunale di Parma in data …, cronologico n. …, dei minori XX e YY, domiciliati con i genitori, signori ZZ e WW;

espone quanto segue:

a) - i signori XX e YY sono pieni proprietari, in ra-gione di un mezzo ciascuno, di porzioni immobilia-ri facenti parte dell'edificio condominiale sito in Comune di …, Via …, come infra meglio descritte;

b) - detti beni sono stati loro donati dal padre, si-gnor ZZ, con atto ricevuto dal Notaio Fabio Valen-za in data …, repertorio n…. registrato a Parma … e trascritto a Parma …;

c) - al fine di meglio tutelare la posizione del figlio più piccolo, YY, da eventuali atti di disposizione della quota indivisa pari ad un mezzo da parte della sorella, XX, una volta che questa avesse raggiunto la maggiore età, con possibile grave danno per il fratello che a tale data avrebbe solo undici (11) anni ed altresì al fine di far fronte ai bi-sogni della famiglia, con decreto emanato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Parma in data …, n. …., i genitori dei minori sono stati auto-rizzati a sottoporre le porzioni immobiliari infra de-scritte al vincolo del fondo patrimoniale, con vin-colo di inalienabilità del bene senza l'autorizzazio-ne del Giudice in presenza di figli minori, ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice civile (fon-do patrimoniale non pregiudicante in caso di ces-sazione del matrimonio ma non del fondo per la presenza di figli minori la facoltà del figlio maggio-renne di ottenere la disponibilità di una quota del fondo in caso di condizioni economiche particolari, previa autorizzazione del Giudice);

d) - nel ricorso presentato al Giudice Tutelare, tut-tavia, si ometteva il dato rilevante che i genitori, pur conviventi, non avessero tra loro contratto ma-trimonio;

e) - in assenza di vincolo di coniugio e, conse-guentemente, nell'impossibilità di procedere alla costituzione di un fondo patrimoniale, le medesi-me finalità perseguite con il precedente ricorso, già riconosciute evidentemente utili e necessarie con l'autorizzazione come sopra rilasciata, posso-no essere raggiunte con un altro strumento giuri-dico e, precisamente, con la costituzione di un trust;

f) - la costituzione di un trust nel quale conferire, inizialmente, i beni infra descritti, con trasferimen-to degli stessi a due trustees con poteri congiunti per l'amministrazione straordinaria e disgiunti per l'amministrazione ordinaria, trustees individuati nelle persone dei genitori, signori ZZ e WW, appa-re evidentemente utile sia per il più piccolo dei due figli, signor YY, come sopra meglio precisato, sia per entrambi i minori, signori XX e YY, poiché la costituzione dei beni in trust avrebbe lo scopo sia di far fronte ai bisogni della famiglia attuale, composta dai signori ZZ e WW e dai loro figli mi-nori, sia di assicurare il soddisfacimento dei biso-gni della famiglia che ciascuno dei figli formasse in futuro a seguito di matrimonio ovvero anche in assenza di vincolo di coniugio, garantendo il sod-disfacimento dei bisogni dei discendenti, non solo assoggettando al vincolo beni immobili, mobili i-scritti in pubblici registri o titoli di credito, ma an-che ogni altro bene suscettibile di valutazione e-conomica e, in particolare, somme di denaro che anche terzi estranei alla famiglia decidessero di vincolare al perseguimento della detta finalità;

g) - ai sensi dell'art. 6 della Convenzione relativa alla legge sui "Trusts" ed al loro riconoscimento (firmata all'Aja il giorno 1 luglio 1985 ed entrata in vigore in Italia, a seguito dell'emanazione della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, il giorno 1 gen-naio 1992), il soggetto che istituisce un Trust può scegliere la legge dalla quale il Trust sarà discipli-nato;

h) - la sottoposizione del trust alla legge di Jersey consente, in particolare, il vantaggio di avere un testo legislativo codificato di riferimento per la re-golamentazione del medesimo, cogliendo le op-portunità organizzative offerte da detta legge al fine altresì di meglio tutelare le posizioni di tutte le parti coinvolte.

Tutto ciò premesso la sottoscritta

CHIEDE

alla S.V.Ill.ma, acquisito il parere favorevole del Giudice Tutelare, di autorizzare la ricorrente nella sua qualità di curatore speciale dei minori XX ed YY, in premessa generalizzati:

- ad intervenire, in nome e per conto dei minori, signori XX ed YY, in qualità di SETTLORS (dispo-nenti), all'atto notarile di istituzione di un TRUST da denominarsi "FANTASIA FAMILY TRUST", ed in esso:

a) convenire che detto TRUST sia regolato e di-sciplinato dalla legge di Jersey; abbia sede in …, Via … e durata dal giorno della costituzione fino alla morte di tutti i beneficiari nominati con l'atto istitutivo e, comunque, per un periodo non supe-riore a cinquanta anni da detta data o, se antece-dente, per la durata massima prevista dalla legge regolatrice;

b) segregare, al fine di dotare il TRUST di un pa-trimonio iniziale, conferendo in Trust, le quote in-divise pari ad un mezzo ciascuno del diritto di pie-na proprietà, spettanti ai minori delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio con-dominiale sito in Comune di …, Via …e precisa-mente:

- APPARTAMENTO …

- AUTORIMESSA …

Le descritte porzioni immobiliari figurano annotate al Catasto Fabbricati del Comune di…come se-gue:

……….

c) nominare quali Trustees (fiduciari), con poteri congiunti per l'amministrazione straordinaria e di-sgiunti per l'amministrazione ordinaria, i signori ZZ e WW, genitori dei minori;

d) individuare quali Beneficiari immediati del Trust i componenti della famiglia dei minori anche se residenti in luoghi diversi; la famiglia che ciascuno dei minori formerà in futuro a seguito di matrimo-nio ovvero anche in assenza di vincolo di coniugio ed i loro discendenti; individuare quali Beneficiari finali del Trust i discendenti dei signori ZZ e WW, attualmente i signori XX ed YY;

e) fissare lo scopo del Trust nel soddisfacimento dei bisogni personali dei beneficiari assicurando quanto necessario, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, per vitto, alloggio, vestiario, istru-zione conveniente alla loro condizione, assistenza medica ed infermieristica, anche mediante som-ministrazione di somme di denaro e, comunque, quant'altro necessario per la loro vita, anche dal punto di vista scolastico, pensionistico, ricreativo eccetera, avuto riguardo alla loro posizione socia-le;

f) nominare uno o più protectors o prevedere la possibilità di nominare uno o più protectors pre-vedendone e disciplinandone i poteri di controllo;

g) prevedere che "in caso di inadempimento da parte dei Trustees ai doveri del loro ufficio, per confusione dei beni in Trust con i propri, ovvero per illegittima disposizione dei medesimi, saranno esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi pre-visti dalla legge italiana e, in particolare, l'azione di annullamento per conflitto di interessi (art. 1441 e seguenti del codice civile), l'azione di responsa-bilità extra-contrattuale (art. 2043 e seguenti del codice civile) e l'azione revocatoria (art. 2901 del codice civile). In particolare, al fine di agevolare il controllo sulla rispondenza dell'atto dispositivo ai doveri dell'ufficio, è fatto obbligo ai Trustees di far risultare dall'atto dispositivo medesimo posto in essere la coerenza del medesimo con lo scopo del Trust senz'uopo peraltro di alcuna autorizza-zione giudiziaria pur in presenza di beneficiari mi-nori";

h) rendere, per conto e nome dei minori, tutte le dichiarazioni necessarie allo scopo.

Il tutto da compiersi a cura e sotto la responsabili-tà della ricorrente.

Si chiede, altresì, che la S.V.Ill.ma voglia conce-dere la clausola di provvisoria esecutorietà all'e-manando provvedimento per ragioni di urgenza.

Allegati:

- copia della dichiarazione di nomina a curatore speciale

- legge regolatrice del Trust

Parma, …

CON OSSERVANZA

 

 

Il Tribunale Civile e Penale di Parma, ottenuto il parere favorevole del Giudice Tutelare e del Pub-blico Ministero, ha autorizzato tutte le operazioni richieste.

 

(a cura di Fabio Valenza - notaio in Parma)

 

 

 

 

 

Dal Convegno di Milano

 

 

Pubblichiamo due delle relazioni svolte al Convegno tenutosi a Milano il 27 giugno scorso dal tema "Trasfe-rimento di aziende e di partecipazioni societarie - Legalità e funzione dei professionisti". Anche se purtroppo … i giochi sembrano fatti, i contenuti delle due relazioni non sono certo superati ed è lecito almeno sperare che siano ancora, in qualche modo, "spendibili".

 

 

LA MANCANZA DI CONTROLLI HA CAUSATO NEGLI USA UN BOOM DI FRODI IPOTECARIE - ANALISI DEI DATI DELL'UNITÀ CRIMINI FINANZIARI DELL'FBI

 

 

Io oggi sono qui al posto di Scott Broshears, che è il responsabile della sezione frodi ipotecarie dell'Unità Crimini Finanziari dell'FBI.

Alcuni di voi forse si ricorderanno che abbiamo già fatto con loro un collegamento in diretta da Washington, dal famoso Edgar J. Hoover Building ad ottobre e poi in video conferenza a febbraio o marzo.

Scott aveva già accettato l'invito ad essere qui con noi, ma dieci giorni fa ci ha indicato che sa-rebbe stato impossibile per lui partecipare perché l'FBI stava per dare inizio ad un'importantissima operazione, che avrebbe sicuramente anche rag-giunto i giornali europei: come penso abbiate in-tuito, si trattava di 'Malicious Mortgage'. Quindi non è potuto venire; mi ha mandato però del ma-teriale che ha chiesto di illustrarvi al suo posto e magari cercheremo di avere lui in persona in una prossima occasione.

Perché avevamo invitato un rappresentante del FBI della sezione Frodi Ipotecarie e Crimini Fi-nanziari a questo convegno, in realtà prima delle recenti turbolenze? Fondamentalmente perché il problema delle frodi ipotecarie (a cui oggi com-mentando "Malicious Mortage" daremo ulteriore attenzione) è derivato sostanzialmente da una for-te deregolamentazione liberalizzante, se vogliamo riportabile - lo spiegano i giornali americani, non io e quindi possiamo dirlo anche chiaramente - a Greenspan, l'ex Presidente della Federal Reser-ve, che aveva voluto semplificare ed allargare - appunto - le maglie del settore creditizio per dare incentivi, per dare liberalizzazione, per dare effi-cienza.

Che questi siano i risultati raggiunti mi sembra clamorosamente smentito dai fatti. E quindi credo che qualsiasi riforma in qualsiasi direzione, ma soprattutto quelle che tolgono sicurezza al siste-ma, debbano tenere ben presente il contesto so-ciale e tecnologico in cui si va ad operare, perché questo può portare a delle conseguenze gravis-sime ed irrimediabili.

Analizzare questa crisi americana può quindi dare la possibilità di evitare quei gravi errori che in questo momento per lo più sono ancora pagati da altri, il che forse non è consolante, ma può aiuta-re.

Che cosa ci mostra il fenomeno delle frodi ipote-carie? Fondamentalmente non solo - e forse non tanto - che con Internet si è facilitato tutto e con il tutto si è facilitata anche la possibilità di frode, come hanno già detto il Presidente prima di me e anche il Senatore Caliendo.

Ci mostra, invece, che il controllo a posteriori (quando i danni ormai si sono verificati), proprio per la facilità e velocità delle transazioni di oggi, non è più un controllo efficace, non è più un con-trollo efficiente. Perché, come vedremo adesso dalle dimensioni economiche di questo fenomeno, i danni provocati sono veramente irrimediabili; quindi direi che se la tecnologia ci sta dicendo qualcosa, è che il controllo ex ante è diventato sempre più importante.

Per dirla come gli americani, Internet ci ha dimo-strato che "garbage in, garbage out": se va dentro ad un registro elettronico della spazzatura, ciò che ne esce non può che essere spazzatura, e questo provoca enormi danni al sistema. E dato che i re-gistri elettronici diventano sempre di più l'unica fonte di informazione questo non fa che sottoli-neare l'importanza crescente della loro sicurezza ed affidabilità.

Ci si potrebbe chiedere a questo punto, cosa c'entrano i registri immobiliari con i registri socie-tari a cui questo convegno è dedicato; in realtà c'entrano tantissimo, perché la funzione dei regi-stri immobiliari e quella dei registri societari in questa realtà dove la ricchezza è dematerializza-ta, i beni, gli assets sono dematerializzati - come diceva anche prima il Prof. Marchetti - é assolu-tamente la stessa. La funzione, cioè, di consenti-re, in modo rapido e sicuro, l'accertamento e la rapida e sicura circolazione dei diritti e delle situa-zioni societarie.

Ciò è stato rilevato di recente anche da un eco-nomista noto penso a molti di voi, Benito Arruna-da (che certamente non può essere accusato di simpatie per il mondo notarile, perché da sempre collabora strettamente con la Commissione Euro-pea, Direzione Concorrenza ed è da sempre an-che collaboratore della Banca Mondiale) che pro-prio di recente ha scritto un interessantissimo arti-colo contro le semplificazioni in materia societaria, le semplificazioni in materia di formalizzazione delle società sospinte dalla Banca Mondiale, rile-vando come queste semplificazioni in realtà diano prova di inefficienza in quanto abbassano il livello di sicurezza dei registri societari.

E di come, viceversa, il livello di sicurezza e di af-fidabilità dei registri (sia societari che immobiliari) sia assolutamente un valore economicamente po-sitivo, perché - scusatemi il gergo economista che tento di usurpare - risparmiano costi transattivi sia in fase di ricerca, che in fase di determinazione del contenuto del diritto e della proprietà, sia in fase di difesa giudiziale e quindi di prevenzione dei processi e dei costi giudiziali.

Lo stesso Arrunada fa l'esatta equiparazione tra registri societari e registri immobiliari, e da questo - secondo me - si possono poi trarre appunto conseguenze e riflessioni comuni.

Quali sono le dimensioni economiche di questo fenomeno delle frodi ipotecarie? Questa è una delle slides che mi ha mandato Scott, e come ve-dete c'è una crescita dal 2003 al primo semestre del 2008, che porterebbe alla fine ad un aumento del 40% delle frodi del 2008 rispetto al 2007, addi-rittura dell'83% rispetto al 2006 e del 94% dal 2003!. Ecco, questo mi sembra che sia estrema-mente significativo e conferma quanto dicevo pri-ma: l'aumento vertiginoso dei danni in meno di cinque anni mostra come questa deregolamenta-zione improvvida abbia provocato danni ormai ir-rimediabili.

Quindi quella mancanza di controllo ex ante che la liberalizzazione americana ha provocato viene pagata con questo rapidissimo e vertiginoso au-mento di costi per il sistema.

E' aumentato vorticosamente anche il numero di casi su cui l'FBI sta indagando: i 400 arresti per un miliardo e duecento milioni di dollari di danni accertati che sono stati pubblicati sui giornali nei giorni scorsi, sono relativi a 145 casi, ma ne han-no già oltre 1.400 pendenti.

Quindi Scott mi ha detto che loro prevedono di avere nei prossimi due anni circa 4.000 arresti, perché quando loro raccolgono prove sufficienti per incriminare di solito hanno prove più che suffi-cienti per ottenere una condanna, cioè sanno già che il risultato finale è sicuramente quello; quindi nei prossimi due anni prevedono di attuare oltre 4.000 arresti, con danni che, se per 145 casi sono stati di un miliardo e duecentomilioni di dollari, è facile calcolare quanto possano poi risultare esse-re alla fine per oltre 1.400 casi.

Le vittime di queste frodi sono tutti. Sono infatti all'incirca equamente distribuiti: per metà sono le istituzioni finanziarie, per metà sono i privati o al-tre istituzioni. Quindi non è un danno che danneg-gia solo una categoria, che danneggia solo una banca, che danneggia solo un tipo di mutuatario. È un danno che va ad incidere su tutto il sistema, come del resto non abbiamo bisogno nemmeno di vedere nel senso che lo sappiamo dai giornali. Ha messo in crisi le Borse, ha messo in crisi i fonda-mentali economici.

Gli elementi comuni di queste frodi sono realizzati con molti schemi; in questo anche i nostri amici americani si stanno dimostrando fantasiosi.

Comunque, gli elementi comuni che si ritrovano sono il furto d'identità (ed alla fine poi mi tratterrò appunto sul nuovo crimine di moda in America, cioè il "furto della casa"); le falsificazioni di docu-menti, le false autocertificazioni.

Ed è noto che gli Stati Uniti sono il Paese dove l'autocertificazione è nata, dove funziona meglio: se cominciano a falsificarle loro, da noi abbiamo perso la speranza da un pezzo … e l'utilizzo di Internet non fa che amplificare il problema.

L'operazione chiamata "Malicious Mortgage" nell'arco di tre mesi ha portato alla luce - come dicevo - 400 arresti, un miliardo e duecento mi-lioni di dollari - è l'ultimo dato che Scott mi ha da-to per telefono un paio di giorni fa - di danni subiti dal sistema, e appunto ciò rappresenta, più o me-no, solo un decimo di quello che emergerà. L'hanno voluto fare per dare un segnale forte in stile americano, contro tutti quelli che ancora oggi continuano comunque un'attività frodatoria.

Qui avrei diversi schemi che mi ha mandato lui sui vari tipi di frode ipotecaria che si sono realizzati; non abbiamo il tempo di vederle, ma poi metterò il materiale ovviamente a disposizione per chi lo vuole analizzare perché sono - appunto - molto interessanti da vedere.

Quello su cui vorrei soffermarmi è quello forse che è tornato di moda, molto diffuso, in cui ancora una volta possiamo vedere delle cose che ci possono interessare: c'è evidentemente un criminale, che vittimizza un proprietario al quale fa firmare dei contratti dicendogli che firma un contratto di rifi-nanziamento, mentre in realtà si fa trasferire la proprietà della casa.

Falsifica la vendita della casa, falsifica il titolo e poi della casa fa quello che vuole. O la rivende incassandosi il prezzo, ovviamente senza dare nulla al precedente proprietario, o si fa dare un altro mutuo da un'altra banca iscrivendo ipoteca e naturalmente senza la minima intenzione di ripa-garlo, lasciando a quel punto nei guai anche la banca.

Quindi il criminale riesce così a frodare o la banca o il proprietario, o nella maggior parte dei casi en-trambi; è la semplificazione di queste procedure senza controlli su ciò che uno sta firmando, per cui ritiene di rifinanziarsi mentre in realtà sta tra-sferendo la casa, che ha favorito questo tipo di crimine.

Qui ho due belle slides di come ha reagito l'FBI: l'FBI ha reagito benissimo perché ha creato una task-force contro le frodi ipotecarie (come aveva fatto per Enron e World Com), ha aumentato la preparazione e l'addestramento dei suoi funziona-ri, ha lavorato con fonti confidenziali, ha fatto ope-razioni in incognito; ma questo che cosa significa?

Significa che queste belle cose costano enorme-mente per la società. Perché certamente tutto questo ha un costo; quindi, oltre al danno diretta-mente provocato dalle frodi, c'è adesso anche il costo per la società di andare a cercare non tanto di rimediare ai danni (che - appunto - data l'entità sarà difficile rimediare), ma invece di trovare al-meno qualcuno da mandare in galera, peraltro neanche per lunghissimo tempo. Senza contare i costi dei processi contro gli incriminati: attualmen-te 400, ma già sono previsti per oltre 4.000 perso-ne.

Un caso tipico di frode ipotecaria, di cui Scott mi ha dato i dati in esclusiva, si è realizzato in Michi-gan, provocando oltre 20 milioni di dollari di danni. Il che lascia davvero sconcertati, perché è davve-ro tutto falso; non c'era un mutuatario vero, non c'era una valutazione reale, la proprietà era fitti-ziamente accertata.

Cioè, chi sembrava proprietario non lo era e c'era una società di assicurazioni sul titolo inesistente, falsa. In altre parole, quella società che negli Stati Uniti almeno in parte sostituisce quello che noi facciamo qui, e fondamentalmente fa la misura, cioè dice chi è proprietario, qual è il diritto trasferi-to, era finta. Quindi 20 milioni di dollari sono stati trasferiti ad una società finta che non esisteva, per darli ad un mutuatario che non esisteva, con la garanzia data da una casa che non esisteva.

E' abbastanza difficile pensare che possa succe-dere; Scott stesso, alle mie domande, mi ha ri-sposto: "Sono allibito anch'io, non so come possa succedere ma non è l'unico caso". A settembre uno dei criminali è stato condannato a 108 mesi e l'altro a 60; sono stati condannati a risarcimento di oltre 11 milioni ciascuno, ma non si sa natural-mente se poi questo risarcimento verrà effettiva-mente reso. Infine vorrei mostrarvi l'ultimo crimine di moda negli Stati Uniti adesso.

Questo è preso dal rapporto FBI, che chiede: che cosa succede quando metti insieme due tipi di crimine diffuso: il furto d'identità e la frode ipoteca-ria? Ottieni un nuovo tipo di crimine: il furto della casa.

Il fatto funziona così: il criminale identifica la casa che vuole possibilmente rubare; poi assume la i-dentità del proprietario, assumendo informazioni personali che sono molto semplici da ottenere su Internet, e usando quelle crea delle false identità, dei falsi "social security numbers" (corrispondenti ai nostri codici fiscali).

Il criminale si crea, cioè, tutto ciò che è necessario e sufficiente su Internet per completare dei formu-lari da sottoporre in via elettronica, perché non c'è alcun controllo.

Dopo averli falsificati, il criminale registra l'atto nel Registro Immobiliare - che pur avendo un'altra funzione rispetto al nostro (perché in sostanza è un mero archivio pubblico) comunque esiste - e a questo punto la casa è sua; il criminale la può vendere, la può ipotecare, può farne cioè ciò che vuole.

Questo è il nuovo crimine di moda; in questa slide vedete come lo spiega l'FBI con i disegnini sul suo sito. Si vedono la scelta della casa, la falsifi-cazione dell'identità, la falsificazione del DEED, cioè dell'atto di trasferimento e quindi la registra-zione del titolo via Internet in modo fasullo.

E poi, secondo una prima variante, il criminale vende la casa, mentre in base ad una seconda variante la dà in ipoteca per ottenere un mutuo che incassa, ma poi naturalmente non ripaga.

Ecco, io credo che sia abbastanza importante non difendere, come tutti noi penso riteniamo, delle cose che non sono difendibili se davvero non fun-zionano più; però credo che sia altrettanto impor-tante per chi attua delle riforme valutare in termini di efficienza per il sistema se la riforma funziona o no. Perché dire solo: "Costa meno", non significa nulla se questo "costa meno" significa deprimere totalmente la sicurezza del sistema.

E la crisi americana della mortgage fraud, tra l'altro strettamente collegata alla crisi dei sub-prime, ha dimostrato che passando da un control-lo comunque abbastanza limitato come prima di questa riforma, ad una mancanza di controlli per-ché essi sono stati attribuiti, ad esempio, a 400.000 soggetti non qualificati come i mortgage brokers, un apparente abbassamento dei costi si è tramutato in realtà per il sistema in un danno enorme, diretto e indiretto anche per i costi dell'FBI processuali. Ed in effetti nell'80% dei ca-si di frode chi è coinvolto, chi partecipa o addirittu-ra chi promuove la frode è appunto un insider (lo-ro li chiamano mortgage industry insiders).

Mi sembra che l'illustrazione di tali casi possa for-nire almeno un elemento di riflessione di cui pen-so il nostro legislatore e noi, non possiamo non tenere conto.

 

 

Eliana Morandi - notaio in Manzano

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI FIRMA DIGITALE

 

 

La semplificazione è l'obiettivo primario sbandie-rato dal nostro legislatore.

Cosa si intende per semplificazione?

E' eliminare tutto ciò che è inefficiente e che costi-tuisce un rallentamento al mercato.

La soluzione trovata dal legislatore, in materia di cessione di partecipazioni sociali, è quella di uti-lizzare la firma digitale come alternativa all'intervento notarile, perché, presupponendo una predeterminazione a monte dell'identità di un soggetto, la rende utilizzabile per una serie infini-ta di utilizzi successivi.

In realtà, a mio avviso, la firma digitale non è una soluzione. La firma digitale è un mezzo.

Il legislatore ha introdotto, con la norma contenuta nel disegno di legge attualmente in discussione in materia di cessione di partecipazioni sociali, una alternatività fra la firma digitale e l'autentica notari-le.

La norma recita: Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti in-formatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al depo-sito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 no-vembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio au-tenticante, presso l'ufficio del registro delle impre-se nella cui circoscrizione è stabilita la sede socia-le. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acqui-rente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo.

Un commento pubblicato su una rivista on line di diritto dell'informatica (Interlex) la definisce "stra-vagante".

L'aggettivo mi sembra particolarmente appropriato e la stravaganza sta nel fatto che lo stesso legi-slatore sembra non conoscere cosa è scritto nelle norme che richiama (quelle sulla firma digitale), sembra cioè non sapere che ci sono delle norme che, invece, differenziano la firma digitale sempli-ce dalla firma autenticata e, quindi, l'alternatività proposta è quanto meno inusuale, visto che sono due figure giuridiche che hanno efficacia total-mente diversa.

Il complesso delle norme che regolano la firma digitale in realtà ha due articoli: uno che regola la firma digitale semplice (l'art. 21 del D. Lgs. 82/2005) e l'altro che regola la firma digitale au-tenticata (il successivo art. 25).

Qual è la differenza tra le due figure? La prima, la più importante, è l'accertamento, da parte del no-taio, che l'atto sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, il cosiddetto controllo di legalità.

E' chiaro che la firma digitale non può sostituire il notaio nel controllo di legalità riguardo al contenu-to dell'atto e proprio questo è il principale valore aggiunto dell'intervento notarile.

Ma immaginiamo per un attimo di essere un no-taio degli Stati Uniti, a cui è vietato, addirittura, dare consigli legali e che si limita ad accertare l'identità del firmatario e ad accertarsi che egli stia firmando in maniera consapevole il documento: chiediamoci, allora, se la firma digitale può essere alternativa a questa forma, seppur limitata, di in-tervento notarile.

Nella norma sulla firma digitale autenticata (l'art. 25 del D. Lgs. 82/2005) ci sono altri due punti che differenziano la firma digitale autenticata da quella semplice: il fatto che la firma sia apposta alla pre-senza del notaio ed il fatto che il notaio debba ac-certare l'identità personale del firmatario.

La firma digitale semplice, inoltre, ha la stessa ef-ficacia (anche se non è totalmente equiparabile) della firma autografa, quindi è valida fino a disco-noscimento. La firma digitale autenticata, invece, ha esattamente la stessa efficacia della firma au-tografa autenticata.

Posto che hanno la stessa efficacia giuridica, cos'è che distingue una firma autografa da una firma digitale?

Una firma autografa è un qualcosa che si realizza in maniera contestuale, cioè in un unico atto ab-biamo un soggetto che personalmente appone una firma: con la stessa si identifica, si appropria del contenuto del documento e, in qualche modo, lo rende suo. La sua caratteristica è appunto quel-la di essere legata alla persona del titolare, quindi è quella di essere unica.

La firma digitale, invece, non ha un collegamento fisico con la persona del suo titolare. La firma digi-tale è un processo, è una catena di eventi. Perché la firma digitale sia veramente collegata al sogget-to che risulta titolare del certificato di firma, occor-re che il processo, composto da tutta la serie di eventi, sia correttamente formato. Occorre cioè che il certificatore abbia correttamente identificato a monte il titolare; occorre che egli abbia conse-gnato il dispositivo di firma all'effettivo titolare e non ad un altro soggetto; occorre che il titolare abbia utilizzato personalmente il dispositivo di fir-ma.

Evidentemente, per arrivare ad una firma digitale che sia veramente riferibile a un certo soggetto, occorre che tutta questa catena di eventi venga rispettata: ma qual è l'anello debole della catena?

L'anello debole della catena è l'utilizzo personale del dispositivo di firma. Perché? Perché la firma realizzata da altro soggetto, che abbia la disponi-bilità del dispositivo di firma e del PIN per attivar-lo, produce un risultato che è assolutamente iden-tico a quello che avrebbe realizzato l'effettivo tito-lare: quindi produce una firma che è indistinguibile da quella che avrebbe apposto il suo titolare. E qual'è il problema conseguente? Il problema con-seguente è che mentre il soggetto che ha firmato con firma autografa può sempre disconoscere la firma e ci sarà sempre un sistema a posteriori per verificare che quella firma è falsa e quindi dimo-strare che non è stato lui ad apporla (una perizia calligrafica), con la firma digitale tutto ciò non av-viene, non esiste alcuna forma a posteriori per dimostrare che quella firma non è stata apposta dal suo titolare.

Anzi, la situazione è ancora più complessa. Per-ché mentre con la firma autografa un soggetto ha solo l'onere di disconoscere la firma, ma poi è chi vuol valersi del documento firmato che deve di-mostrare l'autenticità della stessa, nel caso della firma digitale abbiamo un'inversione dell'onere della prova perché si presume che l'utilizzo del dispositivo sia riconducibile al suo titolare (come recita l'art. 21 del citato decreto) e, se così non è stato, sarà lui a dover provare di non aver utilizza-to personalmente il dispositivo di firma.

Provare il falso a posteriori diventa, praticamente, difficilissimo.

E se per un attimo si immaginano le conseguenze dell'utilizzo fraudolento di tali mezzi (si pensi all'u-tilizzo di titoli falsi per le frodi immobiliari negli USA), il risultato sarà la creazione di falsi perfetti, perché la firma prodotta è assolutamente indistin-guibile, a posteriori, da quella prodotta dell'effettivo titolare.

La norma sulla firma digitale autenticata, invece, richiede che l'utilizzo del dispositivo debba avveni-re davanti al notaio, alla presenza del notaio.

Ecco che, quindi, l'uso della firma digitale lungi dall'essere un'alternativa all'intervento del notaio, lo rende ancora quasi più importante che nel mondo della firma autografa, proprio perché il no-taio colma quello che è il punto debole della firma digitale, cioè il notaio rende sicura la catena di eventi di cui si compone la stessa: ripete l'accertamento dell'identità e poi ne elimina quello che è il rischio principale, cioè che il dispositivo venga utilizzato da un altro soggetto.

Vediamo qual'è la posizione dei legislatori stranie-ri: se, come in Italia, ci sono altri paesi la cui legi-slazione considera la firma digitale come un'alter-nativa all'intervento notaio, con tutti i rischi che questo comporta.

In nessun paese d'Europa si è considerata la fir-ma digitale come alternativa all'autentica notarile, ma l'Europa è composta quasi interamente da paesi di civil law, che hanno sistemi giuridici di provenienza romanistica e che quindi tradizional-mente conoscono l'istituzione notaio e l'importan-za del controllo di legalità che egli svolge.

Ma negli Stati Uniti, dove i notai hanno il limitato compito di accertare l'identità, la firma digitale po-trebbe effettivamente sostituire il notaio. Negli USA è stato emanato nel 1999 il cosiddetto UE-TA, che non è altro che una specie di legge-modello, cioè si limita a dettare le norme base, salvo che i singoli Stati preferiscano emanare una legge propria. Solo pochissimi Stati si sono orien-tati nel senso di attribuire un'efficacia alla firma digitale pari a quella della firma autenticata.

Ma negli ultimi tempi, proprio a seguito dell'aumento vertiginoso del fenomeno delle frodi ipotecarie, anche nel mondo anglosassone si è venuta a formare una corrente dottrinale che ha evidenziato come la firma digitale, in realtà, pre-senta rischi persino maggiori a quelli presentati dalla firma autografa e che giunge alle stesse conclusioni sopra evidenziate.

Quindi, anche nei paesi di common law, si condi-vidono le stesse preoccupazioni in materia di uti-lizzo della firma digitale.

Se questa che ho appena descritto è la soluzione trovata dal legislatore, in nome della semplifica-zione, per immettere dati in un pubblico registro (del quale nessuno dubita sia fondamentale il mantenimento dell'affidabilità) allora probabilmen-te l'attendibilità delle informazioni estratte ne ri-sentirà gravemente, in quanto non solo mancherà il controllo di legalità, ma mancherà anche la cer-tezza dell'autenticità, visto che la firma digitale ancora meno della firma autografa è in grado di garantirla, a meno che non ci sia l'intervento nota-rile.

Nel mondo digitale l'intervento notarile è quasi più indispensabile che nel mondo della firma autogra-fa.

Dobbiamo concludere che la firma digitale è inuti-le? No, la firma digitale non è inutile: il notariato ha puntato molto su di essa, fino a diventare Auto-rità di Certificazione.

Il punto è che non è una soluzione.

La firma digitale, abbiamo detto all'inizio, è un mezzo. Perché effettivamente rende le transazioni più spedite, più facilmente trasmissibili, aumenta l'efficienza.

Ma se vogliamo mantenere l'affidabilità e la sicu-rezza del sistema giuridico, la soluzione è un'altra ed è l'intervento notarile.

 

Sabrina Chibbaro - notaio in Carpenedolo

 

 

 

 

 

 

Finestra sul cortile

 

 

LEI È CANCELLIERE ? … E CANCELLI !

 

 

Leggo sul notiziario CNN del 18 luglio scorso che il Consiglio Notarile di Venezia ha firmato una convenzione col Tribunale di Mestre per affidare ai notai del distretto la verbalizzazione dei proces-si. Ho scoperto così di essere stata una pioniera. Tanti anni fa, infatti, quando arrivai nella mia pri-ma (ed unica) sede, andai difilato in Pretura, co-me usava all'epoca, per presentarmi al Pretore. A "presentarmi " al Parroco ed al Sindaco ci aveva pensato mia madre, atterrita dall'idea di lasciare la sua "nennella" sola, in un paese estraneo. Il giudi-ce era anche lui alla sua prima esperienza; pro-veniva, come me, da lidi partenopei ed aveva stu-diato con i miei stessi maestri. L'unica differenza tra noi era che sua madre non s'impicciava più dei suoi affari. Fu facile così simpatizzare, pur mante-nendo il rapporto nei limiti rigidamente professio-nali. Il togato, infatti, era molto rigoroso; dava a tutti (e quindi anche a me) del voi, come usa tra i napoletani veri che hanno in uggia il "lei" e rifiuta-va perfino il rito del caffè con gli avvocati a cui si concesse solo l'ultimo giorno di lavoro, prima del trasferimento. Un uomo ed un magistrato, quindi, retto, severo, rigoroso. E' evidente che quando uno così ti telefona, una mattina, dicendo con vo-ce cortese, ma fermissima "…vi prego di venire in Pretura, il cancelliere è assente e non possiamo rinviare le udienze", tu non ci pensi proprio a rifiu-tare. "Certo, giudice, il tempo di recuperare la macchina e arrivo".

"Non vi disturbate, vi mando a prendere io, con i carabinieri". In realtà mi aveva già mandato a prendere, tant'è che appena terminata la conver-sazione, bussarono alla porta: i carabinieri erano pronti in studio. Non dimenticherò mai lo sguardo del mio vicino che mi vide andar via come Pinoc-chio tra i gendarmi; aveva l'aria di pensare "que-sta qui inizia proprio male"…

Le udienze si rivelarono un po' faticose per … mancanza di interpreti. Il pretore, infatti, era uno di quei napoletani che pur conoscendo alla perfezio-ne la lingua italiana, aveva un accento così forte che a volte la gente non riusciva a comprendere bene le sue parole. A loro volta, i vari imputati, te-stimoni ecc… non di rado parlavano male l'idioma nazionale esprimendosi in un italiano infarcito di termini dialettali, ignoti al magistrato. Questo non capirsi accresceva in aula la tensione che sempre aleggia durante lo svolgimento di un processo. Una mattina si rischiò davvero di finir male. Dopo vari fraintendimenti e incertezze, il Pretore buttò giù a muso duro al povero imputato che, tra l'imbarazzato e il preoccupato, si rigirava in mano la coppola levatasi dalla testa in ossequio all'autorità:

-"Che cosa facevate voi in contrada Capineri alle cinque di mattina?"

- "Era piovuto tutta la notte, così andai a racco-gliere le cozze."

Alt, fermiamoci un attimo. Occorre precisare che da queste parti il termine cozza (che io riferivo so-lo al mollusco racchiuso nella conchiglia nera, col quale si confeziona quel delizioso piatto detto, appunto, tubettini con le cozze) viene usato per indicare parecchie altre cose. Cozze-noci o coz-ze-patelle sono chiamati infatti altri squisiti frutti di mare; cozza viene definita una ragazza decisa-mente poco attraente e sono cozze, infine, anche le lumache, sì proprio quelle che in campagna vengono fuori numerose dopo lunghe ore di piog-gia. Ma tutto questo il Pretore non lo sapeva, per cui sentendosi preso in giro ("voi vi burlate della legge! … Le cozze in campagna! … io vi faccio arrestare …") irritatissimo, stava per prendere provvedimenti drastici. Gli avvocati tentavano di calmarlo, l'imputato, cereo, stragiurava che lui non voleva prendere in giro nessuno; tutti parlavano in contemporanea ingarbugliando la situazione sempre più. A quel punto mi resi conto che dove-vo fare qualcosa anch'io, per cui, approfittando delle radici comuni, gridai:

"Giudice, era iuto a maruzze" che sta per "era an-dato a cercare lumache". In dialetto napoletano le lumache sono dette appunto maruzze.

Il Pretore s'interruppe, la sua espressione cambiò di colpo; via l'irritazione, la foga. Ora erano lo stu-pore e un certo disagio a caratterizzare il suo sguardo. Ci fu un attimo di silenzio totale nell'aula, poi lui riprese "… quindi voi eravate andato a rac-cogliere lumache! E fatevi capire, benedetto uo-mo, quando parlate!".

-"Chi io?". L'imputato era sinceramente mera-vigliato; a lui sembrava di esprimersi nella manie-ra migliore; era anzi l'autorità costituita che usava un linguaggio oscuro.

Oggi l'italiano forse lo parlano tutti più corretta-mente, ma il Tribunale di Mestre ci dice che c'è ancora bisogno di notai/cancellieri. Qualche colle-ga magari penserà che l'incarico sia un po' de-gradante per la categoria; qualcun altro ci vedrà, come è successo a me, una triste e involontaria ironia.

"Lei è cancelliere? E cancelli" diceva Totò in una delle sue mille gag. Non è che cancellando, can-cellando ci stiamo avvicinando alla fine?

 

Lavinia Vacca

 

 

 

 

 

Utili da leggere

 

 

DIRITTO NOTARILE

 

Il notariato: efficiente e conveniente outsourcing di pubbliche funzioni

Non ha suscitato particolare risonanza l'articolo del nostro Presidente, Paolo Piccoli, inserito nella rubrica "discussioni" della rivista "Mercato Concor-renza Regole" edita da Il Mulino (n.1, 2008, p.167), fatta eccezione per una e-mail apparsa sulla lista sigillo che ne richiamava l'uscita edito-riale.

Eppure una attenta rilettura non è scevra da note positive.

Innanzitutto il Presidente si è inserito con ragione-volezza e autorevolezza in uno spazio editoriale infido e altamente critico. Non mi consta che pri-ma d'ora qualche Presidente si fosse mai avven-turato in un ambito socio-politico-economico di ta-le asperità. Ciò è avvenuto e costituisce un indub-bio merito di Paolo Piccoli, sia per l'esiguità del tempo a sua disposizione in frangenti di forte de-stabilizzazione istituzionale, sia per l'individuazione del contesto editoriale in cui ha fatto sentire la voce del notariato. Non credo sia stato facile trovare tempo e luogo adeguati per l'intervento. E di tutto questo va dato atto al Presi-dente, con riconoscenza e con stima.

Poi l'idea esposta, che mi sembra politicamente determinante, condivisibile e trainante. "In sostan-za, lo Stato deve cercare un partner affidabile, che non cede alle pressioni più negative del mer-cato, ma che sa invece rispondere alle sue esi-genze di certezza, sicurezza, celerità ed efficien-za. Proprio le qualifiche del notariato moderno lo rendono qualificato ad affiancare lo Stato nell'attuale decongestione dei costi pubblici - so-prattutto nell'ambito della giurisdizione non con-tenziosa e dell'accertamento della fiscalità - sen-za peraltro abbassare la qualità né della protezio-ne dei soggetti più deboli né della certezza dei Registri Pubblici, perno della pacifica ed efficiente circolazione dei diritti e quindi dello sviluppo eco-nomico."

Seguono necessariamente ed ovviamente consi-derazioni sulla diffusione internazionale del nota-riato, sulla struttura e l'evoluzione del notariato italiano con evidenziazione delle recenti auto-riforme, delle modalità di accesso, della garanzia della qualità (concorso, deontologia, sanzioni di-sciplinari e formazione permanente), sull'assicurazione e sul fondo di garanzia, sull'informatizzazione e sull'efficienza.

Quasi in fine, il richiamo esplicito e storicamente provato dell'efficienza del notariato italiano, con riferimento al più volte ricordato settore societario (in cui il notariato svolge ampiamente la funzione di garante della legalità), alla delega nel 1998 "per le esecuzioni immobiliari al fine di alleggerire il carico dei Tribunali e sempre nello stesso anno all'affiancamento ai giudici ordinari nella gestione delle controversie civili (GOA).

Da ultimo un paragrafo sulle critiche al notariato e sulle scelte di auto-riforma (aumento del numero programmato, tariffe e pubblicità).

Nel complesso una indovinata e felice panorami-ca, esauriente ed aggiornata, della condizione del notariato italiano, che traduce al "pubblico" l'immagine politica di un'istituzione che versa in uno "stato" molto simile a quello di gentili signore, libere e non più giovani: …sempre pronte e mai desiderate!

 

DIRITTO CIVILE

 

Il bene <<duale>> nella teoria delle cose

Non vorrei sbagliarmi, ma ho il sospetto che pas-serà quasi del tutto inosservato l'articolo di Anto-nio La Torre su Giust. Civ., 2008, II, 267 dal titolo omonimo. Il tema sembrerebbe quasi completa-mente teorico, ma - come tutte le argomentazioni in apparenza molto astratte e filosofiche - ha delle implicazioni pratiche di notevole portata, forse neppure intraviste dall'autore stesso. Infatti solo chi versa nell'applicazione costante e quotidiana delle norme si accorge dell'insufficienza delle im-postazioni dogmatiche e avverte non infrequen-temente l'esigenza di un superamento di schema-tismi rigidi e desueti.

Sostiene l'A. che "lo spazio entro il quale va ricer-cata la dualità perfetta risulta circoscritto entro de-limitati confini. Devono infatti concorrere le se-guenti condizioni:

a) due "cose" materialmente distinte e non unite (trattandosi altrimenti di una cosa composta);

b) l'una delle quali non sia, rispetto all'altra, né subordinata come pertinenza né cumulata come un'aggiunta o mera duplicazione;

c) entrambe reciprocamente complementari in vista di una precisa funzione pratica;

d) la quale sia realizzabile solo con l'impegno di ambedue le cose;

e) separate queste nella struttura ma inseparabili nella funzione;

f) così da dar luogo a un insieme inscindibile;

g) costituente, appunto, il <<bene duale>>, inteso nel senso di utilità risultante dall'insieme delle due cose e, in quanto tale, oggetto della tutela giuridi-ca."

L'ambito della dualità si restringe pertanto secon-do l'A. al <<paio>> o alla <<coppia>>. "Nozioni queste, che a loro volta sono da intendere non genericamente, come versione lessicale del nu-mero <<due>> (un paio di polli, cioè due polli; una coppia di candelabri, cioè due candelabri) e nep-pure di due cose che, congiunte fisicamente in una, perdono la loro individualità per diventare parti di una cosa composta (qual è un paio di oc-chiali o un paio di forbici); ma nel più specifico si-gnificato di <<dualità>>, ossia di due cose che, conservando le rispettive identità, sono funzio-nalmente collegate in modo inseparabile. Rientra-no pertanto: a) nel concetto di <<paio>> le due scarpe che servono insieme e contemporanea-mente alla funzione ambulatoria dei piedi (destro e sinistro); i due guanti, che corrispondono alla funzione prensile delle mani (destra e sinistra), coprendole e riparandole; i due bottoni gemelli, che servono per chiudere i polsini della camicia; b) nel concetto di <<coppia>>, le due bestie da soma destinate a trainare veicoli che ne richiedo-no l'impiego simultaneo (carro, carrozza); i due animali (maschio e femmina) da riproduzione; i due remi di manovra della barca."

Da questa messa a punto emerge nettamente il concetto di dualità e, con esso, la categoria del bene duale. "Si ha questa figura quando, delle due cose appaiate e accoppiate, l'una non si reg-ge senza l'altra: perché inutilizzabile, come una scarpa o un guanto (ovvero due scarpe per lo stesso piede o due guanti per la stessa mano) o uno solo dei due remi; perché monca rispetto alla funzione che dev'essere espletata, come uno solo dei due animali da riproduzione (o due animali dello stesso sesso); perché inidonea allo scopo, come una sola unità della pariglia; perché econo-micamente svalutata, come uno solo dei gemelli per i polsini della camicia (p.285)".

La dottrina in effetti non si è mai soffermata sulla dualità: Se ne sono occupate di più la filosofia po-litica e la sociologia.

Quanto all'inquadramento nella categoria delle cose composte, secondo l'A., si tratta più di una assimilazione per analogia che di una vera e pro-pria identificazione.

Qui non va sottaciuta la pregevole e dettagliata analisi svolta nel testo con riferimento alle diverse fattispecie di cose composte.

Così come è del tutto condivisibile la sussunzione logica delle universitates nell'ambito delle cose composte, invece che in un categoria a sé stante, come di sovente vien fatto, quasi si trattasse di un tertium genus.

Forse la vera terza polarità è proprio costituita dal-la dualità, dato che quest'ultima "è un connotato troppo caratterizzante per non dar luogo ad una figura concettualmente differenziata (pag.286)" dalle cose composte.

La dottrina moderna si è in sostanza rifiutata di dare una precisa identità a questa figura, la cui importanza, però, non era sfuggita all'esperienza giuridica romana (Ulpiano affermava infatti che quando, trattandosi di una coppia di giumenti, uno di essi era difettoso, ambedue erano soggetti all'"actio redibitoria", antesignana vicenda dell'attuale art.1490 c.c.)

Ma dopo la lettura di questo interessante articolo, siamo sicuri che la "dualità perfetta" esista solo in natura, nel mondo della fisicità, o non si configuri piuttosto anche come scelta politica tutte le volte che il legislatore o l'ordinamento, pur mantenendo l'unità di una "cosa" (o di un istituzione), coordina l'interesse privatistico con l'interesse collettivo, ossia affianca alla valutazione civilistica una valu-tazione pubblicistica?

DIRITTO COMMERCIALE

 

Rassegna di giurisprudenza - Società a respon-sabilità limitata

Sul n.35.2/2008, p.241/II, di Giurisprudenza Commerciale, ed. Giuffrè, compare una preziosa e puntuale Rassegna di giurisprudenza in materia di s.r.l. curata da Elisabetta Loffredo-Gabriele Ra-cugno. Si tratta di una di quelle utilissime sintesi giurisprudenziali che permettono ai notai di risol-vere in un istante i problemi che la pratica quoti-dianamente sottopone.

Non è facile né opportuno dare conto in questa sede di una rassegna, già di per se stessa sinteti-ca e, quindi, senza volerne menomamente smi-nuire il merito e la portata, si sottolineano solo ta-lune evidenze a fronte di problematiche notarili particolarmente sensibili, talvolta già focalizzate anche in "lista sigillo".

A - In generale.

- S.r.l. e società di fatto: per il Trib./App. di Torino si applica analogicamente alle s.r.l., quantunque non richiamato, l'art.2361 c.c..

- S.r.l. amministratore di condominio e di s.r.l.: in base al principio generale dell'ordinamento in te-ma di capacità, è possibile secondo la S.C. per la persona giuridica essere nominata amministratore di condominio e di s.r.l..

- S.r.l. unipersonale e fallimento del socio: Trib di Roma estende al socio unico il fallimento della s.r.l. unipersonale, ai sensi del combinato dispo-sto degli artt.2462 c.c. e 147 l.fall. (discostandosi per altro dalla posizione già assunta dalla giuri-sprudenza, anche di legittimità Cass. 1044/1976).

B - Atto costitutivo.

- Clausole di assunzione delle deliberazioni as-sembleari all'unanimità: la S.C. con sent. n.7663/2005 sancisce la nullità di simili clausole statutarie (consenso unanime di tutti i soci, o an-che unanimità dei voti dei soli soci presenti in as-semblea), per l'inderogabilità delle formazione della volontà secondo il criterio maggioritario.

- Clausole relative al recesso del socio: valida la clausola che subordina la validità del recesso alla preventiva comunicazione da darsi agli ammini-stratori nel termine di 15 gg. susseguenti all'iscrizione nel Registro delle imprese della deli-bera legittimante il recesso.

- Clausole relative alla esclusione del socio: valide a tale fine sono state considerate lo svolgimento in via diretta o indiretta di attività concorrente con quella sociale, l'assunzione di comportamenti che compromettano il corretto funzionamento della società (tra i quali l'assenza ingiustificata all'assemblea di approvazione del bilancio), la so-pravvenuta incapacità del socio (che ne comporti l'interdizione, inabilitazione, il fallimento). Non va-lide, la violazione del divieto di svolgimento di atti-vità atte ad arrecare pregiudizio alla vita sociale (perché generica), così come è da considerarsi illegittima la clausola di esclusione per inadempi-mento all'obbligo di eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi a favore della società.

- Clausola di distribuzione degli utili: è legittima la regola della distribuzione a priori dei dividendi (assurgendo a <<diritto patrimoniale>> del socio).

- Clausole limitative della trasferibilità delle quote: è legittima la previsione statutaria che limiti la tra-sferibilità delle quote sociali, sia inter vivos che mortis causa (la quale legittima tuttavia il diritto di recesso spettante al socio ex lege), così come è legittima la previsione statutaria di regole diversifi-cate di circolazione delle partecipazioni di s.r.l. (ossia applicabili a talune quote).

- Clausole di modifica di patti statutari: si esclude che in tema di modifiche dell'atto costitutivo (in-troduzione di limiti alla circolazione delle quote in-ter vivos, di cause di esclusione, di modalità rela-tive all'esercizio di recesso, clausole compromis-sorie, delega agli amministratori per l'aumento del capitale) si possa giungere fino a prevedere l'unanimità dei consensi o maggioranze così ele-vate da sfiorare l'unanimità; mentre è lecita la previsione di una maggioranza rafforzata per la valida assunzione di delibere aventi un particolare oggetto.

C - Mancato adeguamento statutario al nuovo di-ritto societario.

Oltrepassato il limite temporale (1.10.2004) per l'adeguamento degli atti costitutivi al nuovo diritto societario, cessano di aver efficacia le clausole in contrasto con disposizioni di legge inderogabili, per le quali opera il meccanismo di sostituzione automatica con le previsioni legali, mentre man-tengono validità ed efficacia le previsioni contrarie alla normativa derogabile (tra le quali rientra quel-la delle maggioranze assembleari - art.2479 c.c.- che fa salve le diverse disposizioni dell'atto costi-tutivo).

D - Patti parasociali.

Il trasferimento della partecipazione sociale fa cessare l'alienante dalla qualità di parte di un pat-to parasociale, ma non comporta il subingresso automatico dell'acquirente nel patto parasociale stipulato dal suo dante causa.

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano da un patto parasociale stipulato da tutti i soci di una s.r.l..

E - Quote.

- Fiduciaria. Secondo il Trib. Como l'intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. integrando la fattispecie di una interposizione reale, è disciplinata dalle norme codicistiche sul mandato senza rappresen-tanza: pertanto è la società fiduciaria e non il fidu-ciante il legittimato passivo nel giudizio di revoca-toria fallimentare per le somme che essa abbia percepito da parte della società fallita, anche se tali somme abbia trasferito al fiduciante.

- Trasferimento della quota e iscrizione a libro so-ci. Cass. n.19161/2007 interviene in relazione al previgente art.2479 c.c. riaffermando l'irrilevanza della iscrizione a libro soci ai fini della validità ed efficacia inter partes degli atti di trasferimento.

- Trasferimento delle quote e responsabilità per versamenti ancora dovuti. In applicazione al pre-vigente art.2481 c.c. (ora art.2472 c.c.) Trib. Tori-no si pronuncia sulla solidarietà passiva di acqui-rente e venditore per i versamenti ancora dovuti alla società, entro il termine - da intendersi di de-cadenza - di tre anni dal trasferimento. La norma, attualmente, specifica che il termine decorre dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel libro soci.

- Clausole di gradimento. Riguardo agli effetti del trasferimento di quota di s.r.l. per atto tra vivi, Cass. n.19203/2005, in difformità dalla posizione prevalente (validità immediata tra le parti e ineffi-cace verso la società), statuisce che il trasferi-mento effettuato in assenza di manifestazione del consenso dei soci, richiesto da apposita clausola statutaria, è inefficace non solo verso la società, ma anche tra le parti del contratto di cessione.

- Clausole di prelazione. Si registrano diverse pronunce, che toccano sia le questioni relative al-le modalità di funzionamento della clausola, sia quelle della efficacia di essa e delle conseguente tutela del socio pretermesso. Per Trib. Roma la violazione della clausola può condurre alla dichia-razione di inefficacia assoluta della vendita, con l'esito di ricostituire la situazione precedente alla cessione e di consentire pertanto al socio preter-messo di esercitare il diritto riservatogli. Il Trib. Brindisi afferma l'inefficacia o la nullità della ces-sione effettuata in violazione della clausola statu-taria di prelazione ma il socio pretermesso non ha diritto di riscattare dal terzo la quota che è stata illegittimamente trasferita (richiama Cass. n.8645/1998).

- Trasferimento delle quote e consistenza del pa-trimonio societario. Il Trib. Milano in una prima sentenza del 2006 esclude l'impugnabilità per er-rore essenziale o per dolo ovvero la risolubilità per difetto di qualità del bene (se la composizione o il valore del patrimonio della società risultino diversi da quelli attesi dall'acquirente), se non sia stata prestata espressa garanzia circa la specifica con-sistenza del patrimonio sociale, ma poi in una successiva sentenza dello stesso anno, aderendo alla tesi tuzioristica di Cass. n.3370/2004, asseri-sce la non estraneità dei beni patrimoniali sociali all'oggetto del contratto di trasferimento delle quo-te (o azioni).

F - Recesso.

- Durata del vincolo sociale. Per il Trib. Forlì ed il Trib. Cagliari nell'ipotesi di società stipulata per la durata commisurata a tutta la vita di uno dei soci, non si applica in via analogica l'art.2285 c.c..

- Modalità di esercizio, quantificazione del valore e termini per la liquidazione della quota. Per il Trib. Trapani l'assenza di una previsione statuta-ria relativa ai modi e ai termini di esercizio del di-ritto di recesso rende applicabile in via analogica la disciplina dettata per le s.p.a..

G - Assemblea.

- Convocazione. E' dibattuta l'ammissibilità della convocazione dell'assemblea di s.r.l. da parte del tribunale, in caso di inerzia degli amministratori, perché l'art.2367, comma 2, c.c. non è espressa-mente richiamato nelle norme che disciplinano le s.r.l., né esiste analoga disposizione per questo tipo di società.

Favorevoli i Tribb. Brescia, Napoli, Milano (anche ex art. 700 c.p.c.), Verona. Contrari App. Lecce, Tribb. Agrigento e Milano (!): strumenti alternativi per i soci, in caso di omessa o rifiutata convoca-zione da parte dell'organo amministrativo, sono l'azione di responsabilità e contestuale richiesta cautelare di revoca dell'amministratore; l'iniziativa da parte dei soci ex art. 2479 c.c. (ma non può avere ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercio); la competenza collegiale del collegio sindacale, ove sussiste, (Cass. n.1034/2007).

Cass. n.15372/2007 ha poi precisato che, ai sensi del previgente art. 2484 c.c. (ora art. 2479-bis, comma 1, c.c.), salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci, ma non anche ricevuto, con lettera raccomandata, almeno otto giorni pri-ma dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro soci.

- Revoca della convocazione. Sulla questione esi-stono opinioni maggioritarie che propendono per l'inamissibilità della revoca (sulla scorta di Cass. n.3422/1977 in materia di s.p.a), minoritarie (Cass. n.562/1973 in tema di s.r.l.) e intermedie (Trib. Siracusa) che differenziano tra s.p.a. e s.r.l.: inammissibile la revoca per le s.p.a. a motivo delle forme complesse di convocazione e del numero elevato dei soci, ammissibile per le s.r.l. per il ca-rattere prevalentemente personale, spesso fami-liare, della società e per le forme semplificate di convocazione dei soci.

- Voto dell'usufruttuario. Per il Trib. Marsala il dirit-to di voto compete unicamente all'usufruttuario, tuttavia questi non è esonerato da comportamenti che possano arrecare danno al nudo proprietario, al punto che può essere attribuita al nudo proprie-tario, in via cautelare, la quota di usufrutto corri-spondente alle quote (?!) con facoltà di esercitare i diritti di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea e con l'obbligo di versare annual-mente una somma corrispondente alla quota par-te degli utili sociali distribuiti. Formulazione giuri-sprudenziale dal senso inequivoco, ma non spec-chiata nella formulazione tecnico-espositiva.

- Verbale. Sull'annoso problema del verbale anali-tico e sintetico, Trib. Padova ha assunto decisa posizione nel senso che i nominativi dei soci pre-senti in assemblea personalmente o per delega e le relative quote devono risultare dal verbale as-sembleare ovvero da altro documento conservato presso la sede sociale. Diversamente la delibera deve ritenersi annullabile.

- Introduzione di obblighi di finanziamento e ipote-si di esclusione. Secondo il Trib. Treviso, la deli-berazione assembleare avente ad oggetto l'obbligo per i soci di eseguire finanziamenti in fa-vore della società e quello di prestare garanzie a favore delle banche, impegna i soci ad atti dispo-sitivi che esulano dagli obblighi legali e pertanto deve essere assunta con l'unanimità dei consensi. Secondo Cass. n.23262/2005 la delibera assunta a maggioranza che, perseguendo l'obiettivo di evi-tare lo scioglimento della società, deliberi di ripia-nare le perdite eccedenti il capitale mediante il versamento di somme di denaro da parte dei soci, non è assimilabile a quella che imponga ai soci versamenti di denaro ulteriori rispetto ai conferi-menti.

- Inesistenza e invalidità delle delibere. Le regole introdotte con la riforma del diritto societario al fi-ne di razionalizzare il sistema dei vizi, tramite la riduzione dei margini di incidenza di quelli proce-dimentali e la esclusione della prospettazione di delibere inesistenti, non sembrano aver consegui-to gli effetti ai quali il legislatore mirava. In giuri-sprudenza, infatti, si discute ora se sia possibile, o non, escludere che talune delibere siano inesi-stenti.

Favorevoli all'inesistenza.

Trib. Bari: è inesistente la delibera assunta con il solo voto di soggetti non legittimati a partecipare all'assemblea.

Trib. Milano: è inesistente la delibera di s.r.l. as-sunta nel caso di convocazione effettuata da un soggetto privo di legittimazione.

Cass. n.7693/2006: la riforma non avrebbe del tut-to escluso la categoria delle delibere inesistenti.

Contrari all'inesistenza.

Trib. Milano: qualifica come annullabile la delibera di s.r.l. assunta senza tener conto della richiesta di differimento ai sensi dell'art.2374 c.c. (ritenendo applicabile la norma dettata per le s.p.a. pur non riprodotta per le s.r.l.).

Trib. Milano: si pronuncia per l'annullamento di una delibera di soc. coop. a r.l. con la quale si in-troducevano modifiche delle clausole statutarie attinenti i requisiti dei soci (adottate con la finalità di escludere alcuni di essi dalla compagine socia-le) e con la quale veniva attribuito agli amministra-tori il potere di svolgere una valutazione discre-zionale sull'ammissione di soci che esercitano in proprio imprese concorrenti .

Trib. Milano fa applicazione della nuova disciplina delle delibere societarie, alla luce del principio processuale dell'interesse ad agire. Aderendo all'orientamento per il quale l'invalidità di una deli-bera complessa riverbera i suoi effetti su quelle inscindibili da essa, il collegio afferma che anche chi non è più socio, avendo perduto tale qualità per effetto della mancata sottoscrizione dell'aumento deliberato a seguito dell'azzeramento del capitale, può impugnare per nullità ex art. 2379 c.c., la delibera di approvazio-ne del bilancio che ha determinato la perdita dello status socii.

- Compromettibilità in arbitri delle controversie re-lative all'impugnazione delle delibere. Trib. Como sostiene che il legislatore ha inteso affermare in via generale la compromettibilità delle impugna-zioni di delibera assembleare senza alcuna riser-va o distinguo, purchè gli arbitri decidano secondo diritto ed il lodo di impugnabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Cass. n.3772/2005 afferma che la possibilità di devolve-re alla cognizione degli arbitri le controversie con-cernenti la validità delle delibere assembleari è oggi riconosciuta in modo esplicito dal legislatore (artt. 35, comma 5 e 36, comma 1, d.lgs 17 gen-naio 2003 n.5).

H - Operazioni sul capitale sociale. Aumento.

- Sottoscrizione dell'aumento e compensazione. Il Trib. Isernia ammette che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale avvenga con compensazione con il credito del socio verso la società, a condizione che questo sia anteriore alla delibera di aumento e regolarmente appostato in bilancio come credito liquido ed esigibile e che ta-le situazione sia esplicitamente contemplata nella delibera di aumento. Lo stesso provvedimento di-chiara legittima la sottoscrizione dell'intero au-mento deliberato da parte dei soli soci presenti, sotto la condizione risolutiva che, per la parte spettante in opzione ai soci assenti, questi siano messi in condizione di esercitare il diritto loro spettante entro un determinato termine.

- Violazione del diritto di sottoscrizione. Per il Trib. Milano ha natura inderogabile il diritto dei soci di s.r.l. di veder loro assegnato un termine non infe-riore a trenta giorni per decidere se sottoscrivere o meno l'aumento del capitale sociale.

- Diritto di opzione: esercizio e rinuncia. Cass. n.23599/2006 afferma che in ipotesi di delibera di aumento del capitale sociale di s.r.l. è necessario garantire parità di trattamento ai soci presenti e a quelli assenti, donde la necessità che a questi ul-timi sia assegnato un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a quello di fatto spettante ai soci presenti.

- Prelazione su quote inoptate. Secondo il Trib. Milano nella s.r.l. il mancato richiamo dell'art. 2495 all'art. 2441, comma 3, c.c. non esclude l'applicazione di quest'ultima previsione, non po-tendosi automaticamente intendere il mancato ri-chiamo quale preclusione alla applicazione di es-so.

I - Operazioni sul capitale sociale. Riduzione.

- Competenza e condizioni. Cass. n.8222/2007 ha affermato che la riduzione del capitale e la suc-cessiva ricapitalizzazione devono essere delibera-te dall'assemblea straordinaria (con verbale nota-rile).

- Riduzione obbligatoria per perdite. Il Trib. Roma si inserisce nel contrasto interpretativo giurispru-denziale sulla computabilità degli utili di periodo nelle operazioni di riduzione del capitale per perdi-te. L'orientamento maggioritario, condiviso dal col-legio romano, converge sulla nozione di perdita rilevante, ai fini del precetto di cui all'art. 2482-bis c.c., come quella determinata al netto delle riser-ve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti e anche degli utili di periodo, purchè questi ultimi risultino da situazione patrimoniale approvata dall'assemblea e redatta secondo gli stessi criteri imposti dalla legge per la formazione del bilancio.

- Riduzione al di sotto del limite legale. Il Trib. Mi-lano ritiene che la delibera di riduzione non possa essere iscritta nel Registro delle imprese fino a che le perdite non siano coperte con un aumento di capitale effettivo, cioè fino a quando esso non sia interamente sottoscritto e non siano stati ver-sati almeno il 25% dei conferimenti e l'intero so-praprezzo.

- Azzeramento. Il Trib. Busto Arsizio afferma che il socio che, nel caso di azzeramento del capitale sociale e di contestuale delibera di aumento, non si dimostri in grado di provvedere alla sottoscri-zione, perde la propria qualità di socio e la sua estromissione dalla società.

Cass. n.15614/2007 ha ritenuto non invalida per lesione del diritto di opzione, la delibera che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite decida l'azzeramento e il contempora-neo aumento, ad una cifra anche superiore al mi-nimo, consentendo la sottoscrizione immediata e per intero ad uno solo dei soci presenti in assem-blea e assegnando contestualmente, ai soci che ne abbiano diritto il termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione.

L - Finanziamento dei soci.

- Postergazione del rimborso. Il Trib. Milano ha stabilito che spetta al socio che ne chieda la resti-tuzione l'onere di provare di aver eseguito un de-terminato versamento di denaro in favore della società per un titolo che ne giustifichi la restituzio-ne al di fuori delle ipotesi di liquidazione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2467 c.c. il rimborso dei fi-nanziamenti dei soci di s.r.l. deve essere poster-gato, rispetto al soddisfacimento degli atri credito-ri, in situazioni quali la liquidazione e l'insolvenza. Qualora non si versi in una delle predette situa-zioni non opera la postergazione.

La disciplina relativa alla postergazione si applica solo ai finanziamenti effettuati dopo l'entrata in vi-gore della riforma delle società.

Per individuare i finanziamenti dei soci soggetti a postergazione si deve tener conto della situazione della società al tempo del finanziamento.

- Qualificazione degli apporti. Cass. n.7692/2006 e n.7980/2007 affermano la liceità dei finanzia-menti soci (prestazione a titolo di mutuo e/o con-ferimento a titolo di capitale di rischio) e specifica-no che la loro qualificazione è legata alla volontà negoziale che può essere individuata sulla base di indici quali: l'appostazione contabile delle somme,

la denominazione data ad esse in bilancio,

le loro finalità pratiche,

le indicazioni ritraibili dalle clausole statutarie.

M - Trasformazione.

Merita segnalazione il Trib. Reggio Emilia per es-sere uno dei primissimi intervenuti sull'art. 2500-ter c.c. che consente la trasformazione di società di persone in s.r.l. a maggioranza di quote di par-tecipazione agli utili (in deroga all'art. 2252 c.c. secondo cui le modificazioni del contratto di socie-tà di persone avvengono di regola con l'unanimità dei soci).

L'art. 2500-ter si applica esclusivamente alle so-cietà costituite dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto societario.

N - Scioglimento e liquidazione.

Il Trib. Ravenna ha ribadito che l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, ai fini dell'art. 2484 c.c. ricorre quando l'organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni di disposizione, di dire-zione e di controllo, essenziali perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Trib. Como ha stabilito che il provvedimento di nomina giudiziale del liquidatore può essere e-messo solo laddove l'assemblea non si sia costi-tuita, ovvero non abbia deliberato secondo quanto disposto dall'art. 2487, comma 1.

O - Cancellazione dal registro delle imprese.

Il Trib. Milano aderisce alla lettura dell'irrevocabile effetto estintivo della cancellazione ex art. 2495 c.c., tanto da pronunciare la condanna alle spese nei confronti del liquidatore, ciò che sottintende l'impossibilità per la società ormai estinta di ri-sponderne e la colpa del liquidatore per aver can-cellato la società nonostante il permanere di un debito.

Ancora lo stesso tribunale afferma che i creditori sociali insoddisfatti possono far valere le loro pre-tese nei confronti dei soci, nei limiti del riparto di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se sia loro imputabile il mancato pagamento del credito.

DIRITTO TRIBUTARIO

 

Ribadita la non impugnabilità di fronte ai giudici delle circolari interpretative.

Cass., SS.UU.. sent. 2 novembre 2007 (9 ottobre 2007), n.23031- Pres. Carbone - Rel. Botta.

Sul n.4/2008 di GT (Rivista di giurisprudenza tri-butaria), ed IPSOA, viene nuovamente riportata la sentenza sopra riassunta, che già era stata ac-cennata in una precedente rassegna. Si afferma a Sezioni Unite che "le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tribu-taria, anche qualora contengano una direttiva agli Uffici gerarchicamente subordinati perché vi si u-niformino, esprimo esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contri-buente e non sono, quindi, impugnabili, né innanzi al giudice amministrativo, non essendo atti gene-rali di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atti di esercizio di potestà impositi-va."

Ma allora che cosa sono queste Circolari?

Sembra di trovarsi innanzi a quelle "affermazioni" dei poteri sindacali o di quei rappresentanti degli organismi associativi nazionali che sono riportate a caratteri cubitali sui media, vengono divulgate a gran voce e a tamburo battente dai notiziari quoti-diani, condizionano opinioni, pareri e orientamenti e non sono mai responsabili di alcunchè, tanto meno politicamente.

Dell'argomento se ne occupa il dr. F. Cerioni (fun-zionario dell'Agenzia delle dogane e dottorando in diritto processuale tributario presso lìUniversità di Pisa) con qualche spunto critico non privo di inte-resse.

La sentenza n.1075/2005 del TAR di Catania, a seguito del ricorso proposto da alcuni notai e dal Centro Studi Notariato di Catania, aveva annullato la circolare interpretativa del 31.5.2005 prot. n.2005/30/25079 con cui l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale per la Sicilia, aveva ritenuto di limitare le agevolazioni previste dalla legge sicilia-na 26.3.2002 n.2 solo agli atti di compravendita preordinati alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà contadina. Il processo sottoposto al vaglio del giudice di legittimità si è quindi concluso con la dichiarazione del difetto assoluto di giuri-sdizione ai sensi dell'art.382 c.p.c. con la cassa-zione senza rinvio della sentenza del TAR cata-nese.

Ma il problema delle circolari non si è dissolto, né ha ricevuto una sia pur minima parvenza di solu-zione.

Osserva giustamente l'Autore che "dalla negazio-ne di qualunque efficacia normativa sia esterna che interna alla circolare interpretativa emessa da un'Agenzia fiscale consegue, secondo la Supre-ma Corte, l'affermazione della improponibilità del ricorso avverso la medesima, sia in sede ammini-strativa (non essendo la circolare un atto generale di imposizione), sia in sede tributaria (non costi-tuendo la circolare manifestazione di un potere impositivo) per difetto assoluto di giurisdizione e la negazione della necessità di disapplicare la circo-lare al fine dell'annullamento del singolo atto im-pugnabile alla stregua dell'art.19 del D.Lgs. 31 di-cembre 1992, n.546. Invero, com'è stato osserva-to, l'ipotesi della disapplicazione potrebbe configu-rarsi per le circolari solo se si conoscesse alle stesse efficacia regolamentare o esterna.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che il giudizio di legittimità dell'atto impugnato andrà condotto alla stregua del paradigma legale, senza che nel sillogismo giudiziale possa assumere alcun rilievo l'interpretazione contenuta nella circolare.

Su questa linea pare essersi assestato anche il Supremo Consesso amministrativo che, sebbene abbia talora ammesso in passato l'impugnazione della circolare unitamente all'atto applicativo, oggi ritiene inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione di una circolare recante mere di-sposizioni di carattere interpretativo in materia tri-butaria considerato che le stesse non costituisco-no manifestazioni di potestà impositiva idonee a concretare una lesione giuridicamente rilevante, con carattere di immediatezza ed attualità, in capo al titolare del rapporto giuridico d'imposta… Se tuttavia dal piano dei principi si passa a quello de-gli effetti prodotti in concreto dalle circolari ammi-nistrative nella vita quotidiana dei contribuenti, non è difficile constatare quanto la soluzione pro-spettata sia insoddisfacente."

Né pare risolvere in qualche modo il problema dell'incidenza di tali circolari la prospettata (E. De Mita) azione di accertamento negativo della pre-tesa del fisco. Forse varrebbe la pena di chiedersi (di fronte ad una circolare che disciplini in modo puntuale e cogente una certa fattispecie ovvero l'esercizio del potere di accertamento o di riscos-sione) se non sia da qualificare come un regola-mento emanato in violazione dei vincoli procedi-mentali introdotti dall'art.17 della legge 23 agosto 1988 n.400 e, come tale, suscettibile di impugna-zione davanti al giudice amministrativo.

Comunque va dato ampio merito al notariato ca-tanese per la ferma posizione assunta e per il ten-tativo operato.

Nessuna agevolazione se la prima casa è stata usucapita

Cass., Sez. trib., sent. 29 febbraio 2008 (27 no-vembre 2007), n.5447 - Pres. Saccucci - Rel. Ci-cala.

Sul n.5/2008 di GT (Rivista di giurisprudenza tri-butaria), ed IPSOA, viene massimata e commen-tata (da B. Ianniello) questa decisione che fonda le proprie argomentazioni sulla distinzione tra ac-quisto a titolo oneroso ed acquisto a titolo origina-rio ed esclude, trattandosi di agevolazioni per la prima casa, un'automatica simmetria tra queste diverse tipologie di acquisizione e quindi l'applicabilità dei benefici in questione.

La Corte Suprema è giunta a questa conclusione sul rilievo che l'equiparazione delle aliquote appli-cabili, ai fini dell'imposta di registro, ai trasferi-menti immobiliari per usucapione ed a quelli a tito-lo derivativo non implica anche l'assoggettamento ad un eguale regime di favore. "Da un lato, la na-tura eccezionale delle agevolazioni fiscali ne con-sente la fruizione nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge; dall'altro, l'estensione dei be-nefici trova un ulteriore ostacolo nella differente natura (derivativa ed a titolo originario) delle due diverse fattispecie traslativa considerate".

La sentenza merita attenzione anche in conside-razione dell'ormai intervenuta decadenza per il notariato del divieto di intervenire su beni dichiara-ti usucapiti (Cass., Sez II, sent. 5 febbraio 2007 n.2485 con commento di C. Botta in Notariato n.6/2007, ed. IPSOA, oltre a formulario p.633).

 

FILOSOFIA (DEL DIRITTO) E TEOLOGIA

 

Discorso di Benedetto XVI per l'incontro con l'Università degli Studi di Roma <<La Sapienza>>

Non sembra aver ricevuto particolare attenzione nel mondo dottrinario e tanto meno in quello dei pratici il discorso che il Papa Benedetto XVI a-vrebbe dovuto pronunciare nel corso della visita all'Università degli Studi di Roma <<La Sapien-za>> prevista per il 17 gennaio 2008, poi annulla-ta il 15 gennaio stesso. Eppure gli spunti riflessivi che si ricavano dal testo riportato in La Civiltà Cat-tolica (del 2 febbraio 2008 n.3783 p.278) non so-no scevri di importanza e profondità dottrinale, al punto che riteniamo significativo focalizzare l'attenzione su alcuni riflessioni dell'Illustre Autore.

L'Università - dice l'attuale Pontefice - ha come compito la conoscenza della verità, che è ricerca non solo del sapere, ma anche del be-ne…<<Verità è innanzitutto una cosa del vedere, del comprendere, della teoria, come la chiama la tradizione greca. Ma la verità non è mai soltanto teorica…verità significa di più che sapere: la co-noscenza della verità ha come scopo la cono-scenza del bene…La verità ci rende buoni, e la bontà è vera…>>.

<<Nella teologia medievale c'è stata una disputa approfondita sul rapporto tra teoria e prassi, sulla giusta relazione tra conoscere e agire…Di fatto l'università medievale con le sue quattro Facoltà (medicina, giurisprudenza, filosofia e teologia) presenta questa correlazione:…con la facoltà di medicina (allora quasi più arte che scienza) l'inserimento nel cosmo dell'universitas significava chiaramente che era collocata nell'ambito della razionalità, che l'arte del guarire stava sotto la guida della ragione e veniva sottratta all'ambito della magia…nella Facoltà di giurisprudenza si tratta di dare giusta forma alla libertà umana che è sempre libertà nella comunione reciproca: il diritto è il presupposto della libertà, non il suo antagoni-sta. Ma qui emerge subito la domanda: Come si individuano i criteri di giustizia che rendono possi-bile una libertà vissuta insieme e servono all'essere buono dell'uomo? A questo punto s'impone un salto nel presente; è la questione del come possa essere trovata una normativa giuridi-ca che costituisca un ordinamento della libertà, della dignità umana e dei diritti dell'uomo…

Ma allora diventa inevitabile la domanda di Pilato: Che cos'è la verità? E come la si riconosce? Se per questo si rimanda alla "ragione pubblica", co-me fa Rawls, segue necessariamente ancora la domanda: Che cos'è ragionevole? Come una ra-gione si dimostra ragione vera?...Torniamo così alla struttura dell'università medievale. Accanto a quella di giurisprudenza c'erano le Facoltà di filo-sofia e di teologia, a cui era affidata la ricerca sull'essere uomo nella sua totalità e con ciò il compito di tener desta la sensibilità per la veri-tà…Teologia e filosofia formano in ciò una pecu-liare coppia di gemelli, nella quale nessuna delle due può essere distaccata totalmente dall'altra e, tuttavia, ciascuna deve conservare il proprio com-pito e la propria identità… La filosofia deve rima-nere veramente una ricerca della ragione nella propria libertà e nella propria responsabilità; deve vedere i suoi limiti e proprio così anche la sua grandezza e vastità. La teologia deve continuare ad attingere a un tesoro di conoscenza che non ha inventato essa stessa, che sempre la supera e che, non essendo mai totalmente esauribile me-diante la riflessione, proprio per questo avvia sempre di nuovo il pensiero. Insieme al "senza confusione" vige anche il "senza separazione"…

Il messaggio cristiano, in base alla sua origine, dovrebbe essere sempre un incoraggiamento ver-so la verità e così una forza contro la pressione del potere e degli interessi.

Perché <<la verità ci rende liberi>>.

Questo criterio era presente nelle quattro Facoltà dell'Università medievale.

Anche nei nuovi campi di ricerca è necessario che la ragione non si distacchi dal grande messaggio che viene dalla fede. (La missione del Papato non è dunque imporre in modo autoritario la fede, ma sollecitare la ragione a scoprire la Luce che illu-mina la storia).

Mi sembrano parole incoraggianti per apertura e saggezza, ma soprattutto foriere di una compren-sività unificante, mai sclerotica e anti-faziosa.

Inoltre mi sembra indubbiamente da segnalare che, sulla scorta dell'affermazione in precedenza riportata e sottolineata, è stato sviluppato un signi-ficativo articolo - da non perdere - a firma di O. De Bortolis S.I. dal titolo "Il diritto come presuppo-sto della libertà" (in La Civiltà Cattolica del 15 marzo 2008 n.3786 p.571) che dà ulteriore espli-cazione e completezza alla tesi papale.

 

(a cura di Franco Treccani)

 

 

 

 

 

Attività sindacali

 

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DEL 12 LUGLIO 2008

 

 

Cascina Bergamina, 12 luglio 2008.

L'assemblea viene aperta alle ore 11,50.

Sono presenti:

per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte;

per l'Emilia: Iannello, Manzini;

per il Lazio: Celeste, Sacchetti;

per la Lombardia: Ajello, Benetti, Binacchi, Chiofa-lo, Condò, Ferrario, Gasparro, Guarnieri, Guerra, Iannaccone, Leotta, Lorenzi, Muggia, Munafò, Rottoli, Roveda Arrigo, Roveda Guido, Setti, Treccani;

per le Marche: Colangeli, De Algelis;

per il Piemonte: Di Mauro, Prevete;

per il Triveneto: Bidello, Clarizio, Finelli.

Apre la riunione il Presidente Fiordiliso ringrazian-do i Roveda per l'ospitalità. L'incontro di Cascina Bergamina è una tradizione, che si rinnova an-nualmente.

Fa, poi, un resoconto della situazione politica, ri-badendo l'importanza del lavoro congiunto svolto dal Consiglio Nazionale e dal Sindacato.

Il momento vissuto dalla categoria non è dei più felici ed indebolire il C.N.N. - che, di per sè, ha e-videnziato in più occasioni la mancanza di com-pattezza - avrebbe significato mettere ulteriormen-te a rischio la funzione notarile, già sottoposta al-l'attacco dei "politici di turno" (Bersani, Lulli, Tre-monti) e dei professionisti dell'area legale (avvo-cati e commercialisti).

Federnotai, comunque, ha agito in autonomia, in-trattenendo rapporti con il sindacato dei lavoratori e con la nuova maggioranza di governo, anche per arginare le critiche interessate di Confindu-stria. Mai si è appiattita sulla linea politica del C.N.N., chiedendo - subito dopo l'<emendamento Lulli> - la creazione di un'unità di crisi, rifiutata - quella volta all'unanimità - dal Consiglio Nazionale del Notariato.

In una breve cronistoria dell'azione svolta, ha ri-cordato i frequenti contatti con la Cassa, con il C.N.N., con i Presidenti dei maggiori distretti ita-liani (specie con quelli non proprio vicini allo "spiri-to" sindacale), la partecipazione - assieme alla giunta - a tanti convegni nazionali.

Il momento di maggior apertura all'esterno di Fe-dernotai può, sicuramente, individuarsi nell'ultimo Congresso Nazionale, tenutasi a Roma il 16 e 17 maggio 2008, al quale hanno partecipato espo-nenti politici, sindacali, dell'Antitrust, della magi-stratura, di altre professioni.

Al riguardo, ingenerose appaiono le "critiche" e-spresse da Grazia Prevete nel suo "Tornando a casa" pubblicato sull'ultimo numero di Federnoti-zie. Il confronto tra colleghi - sulla tabella, sulla funzione, sui rapporti con le forze politiche e so-ciali - è preferibile che si svolga all'interno della categoria e non quando ci presentiamo all'ester-no: evidenziare una mancanza di coesione signifi-ca offrire il fianco ad ulteriori attacchi, che potreb-bero essere devastanti.

Il tema del dibattito interno dovrebbe, in primis, essere svolto a livello locale. Perchè le associa-zioni regionali non provano ad organizzare incon-tri a "valenza politica"? Perchè non si risvegliano dal torpore che sembra caratterizzarle da troppo tempo?

Bisogna essere propositivi nel momento in cui - giustamente - si valuta l'operato di chi agisce. Fe-dernotai potrà essere più incisiva solo se gli sarà "offerta" qualche idea da spendere nell'impegno quotidiano per la categoria, sempre più gravoso. Il sindacato non dispone di una struttura organizza-ta e la scarsa partecipazione delle regioni è, forse, la più grossa pecca, per la quale si dovrà trovare una soluzione adeguata.

La recente vicenda dell'uscita della Sardegna da Federnotai è la prova di quanto sia difficile opera-re. E' stato sufficiente aprirsi al dialogo con i sin-dacati per ricevere forti critiche, sfociate in una rottura che si spera di ricomporre al più presto.

Quanto al futuro della politica del notariato, le possibili opzioni sono due:

a) No a qualsiasi ipotesi di cambiamento.

E' la logica del muro contro muro, che dovrà tene-re conto dell'esiguo numero di notai in Parlamento (solo 3) e delle esigenze della Cassa, le cui perdi-te recenti - frutto delle c.d. liberalizzazioni - am-montano a circa 30 milioni di euro.

E' fin troppo facile sostenere di "voler morire com-battendo". I delegati, in proposito, dovranno esse-re chiari ed indicare alla Giunta di Federnotai l'a-zione da intraprendere: se si vuole che il C.N.N. venga sfiduciato bisogna dirlo in modo inequivo-co.

b) Si al negoziato. Bisogna aprirsi al confronto con i politici, senza svendere la funzione. E' necessa-ria una concertazione con il Governo, avanzare proposte, ad es., sul migliore assetto territoriale del notariato, su un nuovo sistema elettorale che tenga conto delle realtà locali e dei numeri e-spressi dai distretti notarili, anche a seguito del recente aumento sedi.

Prende la parola Grazia Prevete per precisare il senso dell'articolo apparso su Federnotize: di-scussione e sensibilizzazione della categoria de-vono essere al centro di ogni evento congressua-le. Non si può confidare nelle associazioni regio-nali quando le linee programmatiche devono es-sere individuate dalla Giunta nazionale.

Sacchetti mostra di condividere il "senso di vitali-tà" presente nel "tornando a casa", disamina sto-rica dei lavori congressuali.

Continua esprimendo qualche critica sul lavoro svolto dalla Giunta. Ad es., l'iniziativa sul contratto dei praticanti doveva essere gestita meglio. La de-finizione del contratto collettivo "spetta" a Con-fprofessioni, che è stata tenuta - sostanzialmente - all'oscuro degli incontri con la triplice sindacale.

La Giunta di Federnotai, poi, non partecipa alle riunioni di Confprofessioni e del CUP; non ha chiesto fondi, quando Confprofessioni - che è par-te sociale - dispone di somme considerevoli.

Se il Presidente di Confprofessioni, Gaetano Stel-la, ha salutato con favore l'allargamento ai com-mercialisti della competenza in materia di cessio-ne quote di s.r.l., sarà dipeso anche dalla man-canza di concertazione, dallo scarso impegno del sindacato in una struttura che non può essere sot-tovalutata.

Bidello evidenzia che Sacchetti, Vice Presidente di Confprofessioni, non ha mai fatto sentire la sua voce in argomento. Nega, poi, il disinteresse sin-dacale nei confronti delle risorse messe a disposi-zione dalla Confederazione ricordando che pro-prio il Triveneto ha organizzato corsi di formazio-ne utilizzando i menzionati fondi.

In termini sostanzialmente analoghi si esprime Leotta, ribadendo l'assoluta assenza di comunica-zioni da parte di Sacchetti, che non ha ritenuto - in altri momenti - di notiziare il sindacato sul tema dei rapporti con Confprofessioni, da sempre "deli-cato", come ribadito da Lorenzi.

Per Iannello, è sterile cercare responsabilità per gli errori commessi, così come tentare di colpevo-lizzare le strutture regionali.

Sicuramente, invece, si dovrebbero trovare i luo-ghi e gli spazi per la discussione. Al riguardo, l'e-liminazione delle Commissioni - decisa al Con-gresso di Bari - è stata un errore clamoroso.

E' positivo, comunque, che si rifletta su ciò che è stato, sui rapporti - ancora tesi - tra C.N.N. e Cas-sa, sulla politica di apertura (solo promessa e mai attuata) del C.N.N.: per "sopravvivere" bisogna difendere il notariato come istituzione, bisogna ot-tenere il sostegno del Ministro della Giustizia.

Fiordiliso invita a ricordare la mancanza di concer-tazione tra C.N.N. e politici, la presunzione della categoria che continua a pagare un prezzo per come si porge all'esterno. E' inutile - anzi contro-producente - dichiarare di essere i migliori, ipotiz-zare la propria insostituibilità, quando - come ri-corderà chi ha memoria storica - gli agenti di cambio sono stati cancellati con un tratto di pen-na.

Attenzione, poi, a riporre troppa fiducia in Alfano, che non ha lo stesso peso del Ministro delle Fi-nanze.

Condò interviene per esprimere un giudizio positi-vo sul Congresso, giustamente proiettato all'e-sterno, e per dirsi meravigliato dalle "rivelazioni" di Sacchetti, che avrebbe potuto (e dovuto) dialoga-re con la Giunta, richiamare l'attenzione sindacale con interventi tempestivi alle assemblee dei dele-gati o, anche, con un articolo su Federnotizie.

Quanto alla discussione interna - che va rivitaliz-zata, fissando comunque un limite alle concessio-ni ai politici - si potrebbe ipotizzare di scrivere la parola fine per l'organizzazione a base regionale.

Setti mostra apprezzamento per l'operato della Giunta di Federnotai e per l'azione di Fiordiliso, nella consapevolezza di quanto sia importante a-prirsi alla discussione. Certo fare proseliti è molto più difficile che criticare.

I notai devono capire che i pericoli maggiori pro-vengono dall'Antitrust e che il dialogo con politici, commercialisti ed avvocati deve continuare, no-nostante le difficoltà e le insidie.

Il regolamento congressuale è in corso di modifica e si potrà prevedere una diversa rappresentatività, ad es. per regioni o province.

Sul tema Confprofessioni ritorna Finelli. Indipen-dentemente dagli errori commessi, è necessario impegnarsi in Confprofessioni. Fondamentale è, poi, recuperare il rapporto con la "base", non sempre mostratasi sensibile alla politica di catego-ria, più che cancellare le strutture regionali.

Iannaccone ritiene che l'operato di Sacchetti in Confprofessioni meriti, in ogni caso, un plauso.

Distribuisce, poi, ai presenti il documento apparso sul sito dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana contenente l'invito ai politici ad estendere la competenza dei legali ai trasferimenti immobi-liari ed alla cessione di quote.

Pur se gli attacchi alla funzione notarile proven-gono da singole componenti dell'avvocatura più che da organismi istituzionali, è necessario spie-gare alla collettività il nostro ruolo, le caratteristi-che dell'intervento di un "professionista indipen-dente" nei trasferimenti immobiliari. Senza dimen-ticare l'azione di Confindustria, da troppo tempo critica nei confronti della categoria.

Seguono interventi su varie ipotesi di modifica, comunque da vagliare con la dovuta attenzione.

Sacchetti chiede la creazione di un gruppo di la-voro composto di cinque colleghi per svolgere una funzione più attiva all'interno di Confprofessioni: uno indicato dalla Giunta, uno dal C.N.N. e tre dai delegati.

Arrigo Roveda chiede di cambiare i meccanismi di rappresentatività in Federnotai, nella Cassa e nel Consiglio Nazionale.

Condò invita a riflettere sulla revisione del rego-lamento dei congressi. Evidenzia, poi, la carenza di rappresentatività degli organismi istituzionali del Notariato: bisogna esprimere - per le cariche elet-tive - candidature plurime, da discutere preventi-vamente, sulla base di liste nazionali.

Ipotizza una nuova organizzazione territoriale del notariato, a competenza regionale e la necessità di far riferimento ai "veri" redditi - e non al solo re-pertorio - per la revisione della tabella.

Conclude criticando il sistema di verbalizzazione dei comunicati del C.N.N. - "introdotto" di recente - che non riporta i nomi di coloro che intervengo-no, impedendo - in tal modo - di "giudicare" l'ope-rato dei singoli.

Clarizio precisa che - a differenza dei verbali - i comunicati non vengono approvati dal C.N.N.

Per Celeste, una spiegazione di quanto accaduto può ritrovarsi nei contrasti interni al C.N.N., diviso tra chi vuole trattare e chi intende opporsi ad ogni ipotesi di negoziato. In sintesi, il Consiglio è "in mezzo ad un guado".

Un problema serio è anche quello della comuni-cazione tra C.N.N. e categoria tutta, che non sempre è costante ed articolata come, invece, do-vrebbe essere.

Il dibattito in proposito potrebbe aprirlo il sindaca-to, cominciando ad elaborare proposte politiche di riforma. Anche perchè la situazione nell'immediato non cambierà e gli attacchi esterni, presumibil-mente, continueranno.

Dopo la pausa pranzo, la riunione riprende alle 14,30.

Fiordiliso ricorda che, dopo le elezioni di novem-bre, a gennaio 2009 sarà in carica la nuova Giun-ta di Federnotai.

Sensibilizza, quindi, i presenti ad impegnarsi per individuare candidati disposti ad impegnarsi, a sottrarre tempo all'esercizio dell'attività professio-nale, in un compito che è diventato sempre più delicato e complesso.

Condò chiede che Federnotai inviti il C.N.N. a su-perare i contrasti interni, che i delegati votino un appello all'unità, anche in vista del prossimo con-gresso nazionale di Firenze. Propone, infine, al sindacato di "muoversi" verso nuove competenze, ad es. in tema di separazioni personali, di testa-mento biologico.

Guido Roveda ritiene improprio un appoggio acri-tico al Consiglio, che va giudicato sulla base del proprio operato. Condivide, invece, una rivisita-zione della competenza territoriale notarile, dei meccanismi di rappresentatività, la richiesta di nuove competenze, che potrebbe riguardare an-che l'acquisizione in giudizio delle prove. Un certo effetto potrebbe inoltre produrre anche la riforma del sistema impositivo immobiliare, oggi troppo complesso.

Visto l'interesse emerso sul tema, il sindacato lombardo si dichiara disposto a curare l'organiz-zazione di un incontro - dibattito sulla nuova strut-tura da dare a Federnotai.

Prima della chiusura dei lavori alle 15,30, i dele-gati conferiscono ad Arrigo Roveda ed a Celeste il mandato per la stesura di una proposta di modifi-ca del regolamento congressuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta, mentre decidono di trattare - anche nelle prossime riunioni - l'argo-mento dell'impegno sindacale in Confprofessioni, tenuto conto dell'importanza della questione.

 

(a cura di Vincenzo Pappa Monteforte