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settembre 2005
Corsivo redazionale Ultimamente ci siamo trovati spesso a parlare degli stessi problemi; quelli che emergono anche dalla lista e dai comunicati del nostro presidente Paolo Piccoli, in particolare del disagio che pro viamo quando ci sembra di lavorare in un clima “di accerchiamento” nel quale si mette in dubbio per sino l’utilità sociale della nostra professione. Di questa situazione, dalla quale a volte deriva una visione pessimistica del futuro notarile, si è forse anche troppo discusso, e comunque spesso per giungere alla conclusione che a monte della que stione c’è un generico e generale problema di immagine. Anche se una tale definizione può ap parire in un primo momento riduttiva in realtà l’immagine, considerata nell’applicazione più am pia del concetto, spazia dalla conoscenza che il pubblico ha di noi, al modo con cui operiamo e ci mostriamo ai clienti e coinvolge anche aspetti di deontologia; pertanto contiene in sé gran parte della genesi del nostro malessere professionale, nonché gran parte dei suoi potenziali rimedi. Ma anche di questo abbiamo più volte parlato. Ci piacerebbe adesso poter comunicare che il ri torno dalle ferie coincide con il rispetto di tutti i no tai delle norme deontologiche, con l’esercizio di una sana e lecita concorrenza, con un cambia mento di rotta della pubblica opinione nei nostri confronti, con il ravvedimento dei liberisti che sol lecitano la soppressione della categoria, con l’inizio di un’era di legiferazione chiara, compren sibile e priva di incoerenze, anche e persino in campo fiscale. Purtroppo non è così. Tuttavia, anche se non esiste la lampada di Aladi no o l’elisir miracoloso, si possono trovare degli indizi di miglioramento in più settori, che devono farci riflettere e indurci a sperare in positivi risvolti per il futuro . Uno dei mali del notariato è la mancanza di parte cipazione della “base” ai problemi della categoria”. Questo fenomeno evidentemente non è limitato alla nostra professione ma si allarga a tutte le professioni e può essere visto anche in chiave socia le; il ceto medio ad esempio si è estraniato per anni dalla partecipazione attiva alla politica, de mandando a pochi tale compito e di questo atteg giamento ancora oggi si avvertono le conseguen ze. La gran mole di lavoro dell’immediato dopoguerra ha allontanato molti notai dalla politica del notariato, tenendoli concentrati unicamente sulla gestio ne dei loro studi, in una parola limitandoli al loro “orticello”. Anche adesso che il notariato avrebbe bisogno, come abbiamo detto più volte, di essere il più possibile compatto e solidale mantenendo un comportamento deontologicamente corretto, ugualmente si ha la scoraggiante sensazione di essere in pochi a sentire questa esigenza e a comportarsi di conseguenza. Nei momenti di par tecipazione della base, in occasione di congressi, convegni ed eventi in genere, quando si trattano problemi privi di immediata applicazione pratica o di riscontri economici, purtroppo si può dire che spesso i partecipanti si conoscono tutti. Tanto più gradito quindi è l’annuncio fatto nel cor so dell’Assemblea dei delegati di FederNotai del 16 luglio, il cui verbale è riportato nelle “attività sindacali”, dell’iniziativa di alcuni giovani, che hanno passato positivamente tutte le prove del concorso e sono in attesa di nomina, di costituire un’associazione di giovani notai, estesa a tutta l’Italia, e comunque legata a FederNotai, che si propone di affrontare e risolvere insieme i proble mi incontrati nei primi anni di esercizio della pro fessione, con particolare riferimento alla deonto logia. Non possiamo che augurare loro ed a tutti noi sviluppi positivi dell’iniziativa, sperando che la ca rica di buona volontà e lo spirito di coesione che attualmente li anima permanga nel tempo, por tando alla creazione di un organismo dinamico e su larga base, che coivolga il notariato giovane di tutta Italia. Ma ci sono anche altri segnali positivi, in parte ri portati in questo stesso numero. Non è da sottovalutare l’incontro svoltosi tra il no stro presidente Paolo Piccoli, il vicepresidente Giuseppe Vicari , il presidente della Cassa Fran cesco Maria Attaguile ed il presidente di FederNo-tai Egidio Lorenzi, con il Presidente del Consiglio Berlusconi. Quest’ultimo, come riportato nel reso conto dell’evento in Attività Sindacali, sembra ave re dimostrato un interesse non soltanto diplomati co al progetto ormai ventennale ma mai superato, del prezzo-valore.E’ vero che in questo caso lo sviluppo della questione sfugge completamente al nostro controllo, e ciò in conseguenza della quasi inesistente nostra partecipazione alla politica na zionale. Comunque è una novità da leggere in chiave positiva e ci ripromettiamo di farne cono scere i successivi sviluppi. E ancora: più volte abbiamo sostenuto che il pro blema deontologico può e deve essere affrontato dai Consigli Notarili, pur essendo tutti consapevoli della difficoltà di individuare e sanzionare comportamenti scorretti ed ancor più di ottenere un risul tato concreto che possa costituire esempio e sprone per la categoria. Nel numero di Federnotizie di Maggio di quest’anno, in un articolo di Alessandro De Dona to, si auspicava proprio una maggiore collabora zione tra i presidenti dei distretti, “una consulta zione più intensa”, una partecipazione “al compito di conduzione della categoria”; vi si parlava anche di “consigli notarili inerti e assopiti” auspicando un intervento dall’alto che li destasse dal torpore. Quindi non può che avvertirsi come un positivo segnale di risveglio la notizia dei provvedimenti disciplinari dei Consigli di Milano e di Brescia, che pubblichiamo in questo numero, nei confronti di colleghi con una mole di lavoro tale da far ritene re impossibile il rispetto dei doveri di informazio ne e chiarimento. E’ un esempio di rigore e coe renza che speriamo sia seguito da altri Consigli, non solo in fattispecie analoghe ma ogni volta che si renda necessario, anche se in occasioni diver se. Per vincere la visione di un notariato socialmente “fragile” dovremmo anche tenere presenti gli ampliamenti di competenze che abbiamo avuto negli ultimi anni; pensiamo ad esempio alle cessioni di azienda o al trasferimento di partecipazioni sociali delle società a responsabilità limitata; all’affidamento ai notai del controllo omologatorio prima di competenza esclusiva dei giudici; all’esperienza dei GOA, alle deleghe nei procedi menti di esecuzione immobiliare,alla presenza del notaio in occasione dei concorsi a premio e dei verbali di distruzione delle merci, tutte manifesta zioni, seppur diversamente motivate, di stima del legislatore per la nostra categoria. Senza dimenti care anche le probabili nuove competenze in te ma di separazione tra coniugi e di verbali di as semblee condominiali aventi ad oggetti diritti reali. Incentivi questi per proseguire nell’intento di lavo rare con impegno e serietà, ma anche sollecita zioni per trovare il coraggio di manifestare pubbli camente le nostre capacità, senza timore che qualche elemento negativo possa nuocere all’intera categoria. Siamo e dobbiamo essere ca paci di nuove iniziative, di controllare e vigilare sull’operato dei colleghi, di partecipare tutti alla politica del notariato, e dobbiamo farlo con umiltà ma anche con tenacia e consapevolezza. Avremmo così diritto di chiedere a chi ci rappre senta istituzionalmente di portare avanti con co raggio la nostra posizione, senza timore di dover nascondere scorrettezze che già abbiamo perseguito e denunciato.
FEDERNOTAI AL CONGRESSO NAZIONALE DI PESARO Ritenendo con ciò di adempiere ad un suo preciso "compito istituzionale", Federnotai si presenterà al Congresso Nazionale di Pesaro del prossimo set tembre con una serie di interventi e di documenti su alcuni punti di politica del notariato che ci paio no particolarmente meritevoli di essere approfon diti: = IL PROBLEMA DELLA "OMOGENEIZZAZIO NE" DEI DISTRETTI Da tempo si discute nel notariato del problema del "territorio", al quale è stato dedicato un intero convegno nazionale a Roma. In particolare, da quell'incontro, pareva essere uscita la convinzione della necessità di rivedere l'organizzazione distret tuale del notariato, nella consapevolezza che la sperequazione fra distretti troppo grandi e distretti troppo piccoli fosse una delle principali ragioni della differente applicazione dei principi deontolo gici e dei controlli disciplinari, che porta confusio ne e sconcerto nel notariato. Crediamo che sia il momento di concretizzare questo problema, cominciando a realizzare quel l'intento largamente condiviso. = IL PROBLEMA DELLE COMMISSIONI (POLI TICHE) DEL C.N.N. L'attuale CNN ha allargato al massimo la parteci pazione alle proprie commissioni che sono quindi diventate spesso molto numerose. Ha tuttavia an che scelto di non dare ad esse un "indirizzo politico" a cui attenersi. Se ciò è comprensibile per le commissioni di tipo tecnico come quella informati ca o quelle di studio, appare del tutto inopportuno per le commissioni di tipo "politico" (deontologia, riforma dell'ordinamento, e simili) per le quali in vece queste scelte sembrano portare ad un lavoro a ruota libera, spesso dispersivo e che potrebbe produrre un risultato del tutto inutile per il Consi glio Nazionale. La sensazione, a volte, è che la passione e l'impegno profusi (ma anche le risorse economiche che la categoria destina a queste at tività) siano assolutamente sproporzionate rispetto ai risultati. Sembra opportuno discutere a fondo per immagi nare un "regolamento di funzionamento" di tali commissioni che renda più produttivo e concreto il loro lavoro = IL PROBLEMA DEL METODO ELETTIVO DE GLI ORGANI ISTITUZIONALI Molti colleghi, da tempo, mettono in discussione il metodo elettivo dei nostri due organi istituzionali, considerando che la scelta esclusivamente sulla base delle "zone" geografiche crea organismi del tutto disomogenei, che non hanno delle linee gui da condivise, che necessitano di un lungo tempo solo per permettere ai componenti di conoscersi e di individuare le proprie specificità e competenze, e che rischiano quindi di sprecare energie e po tenzialità. Ed inoltre, con uno slogan che ben ren de l'idea, qualcuno si chiede: "Preferisco votare un candidato vicinissimo al mio modo di pensare, ma lontanissimo dalla mia zona, o un candidato vicinissimo alla mia zona, ma lontanissimo dalle mie idee ?" Probabilmente una soluzione inter media che rispettasse la provenienza per zona, ma che prevedesse il coagularsi di candidati in torno ad un programma di massima, potrebbe es sere una buona idea. In ogni caso ci pare il mo mento di discutere a fondo questo argomento. = IL PROBLEMA DEL FUTURO DELLA PUB-BLICITA' IMMOBILIARE Nei sistemi di civil law il regime della pubblicità immobiliare è un elemento fondante la sicurezza del traffico giuridico. Alla luce della futura deloca lizzazione ed informatizzazione totale dei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 61 del Codice del l'Amministrazione Digitale, sarà ancora possibile conciliare le esigenze informatiche con quelle del la certezza dei trasferimenti ? Ipotesi e proposte. In relazione a questi prospettati argomenti, Fe-dernotai è fin d'ora interessata ad un ampio scambio di idee. Sollecitiamo pertanto la riflessio ne di tutti i colleghi, in maniera che alla discussio ne all'assemblea plenaria del Congresso si possa arrivare preparati e documentati. Da parte nostra prepareremo senz'altro documenti ed interventi, che possano portare infine alla presentazione di precisi ordini del giorno, come previsto dagli arti coli 12 lettera f) e 13 del nuovo Regolamento dei Congressi Nazionali. Egidio Lorenzi Presidente di Federnotai
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI NOTARILI DI MILANO E DI BRESCIA Pubblichiamo i provvedimenti disciplinari emanati dai Consigli notarili di Milano e di Brescia nei confronti di due colleghi con un repertorio molto alto. Riteniamo estremamente importante l’iniziativa perché perfetta mente in linea con la politica di Federnotai che da anni ha individuato nel controllo interno un elemento es senziale per il mantenimento di un decoroso e corretto esercizio dell’attività notarile. DECISIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MI LANO DEL 19 LUGLIO 2005 Il Presidente richiama al Consiglio l’iter del proce dimento in oggetto rammentando quanto segue. A) Con esposto in data 23 marzo 2005 protocolla to in data 30 marzo 2005 al n. … nei confronti del notaio … il signor … lamentava quanto segue: “In occasione dell’atto del 18.12.2004 n. … (com pravendita tra … Srl e …) a Suo avviso avrei leso la Sua onorabilità essendomi permesso di chie derLe una semplice ricevuta per un pagamento effettuato (formalità commercialmente in essere in tutto il mondo, dall’ortolano alla multinazionale). Sono stato apostrofato di indurLa a compiere un’irregolarità in quanto il mio assegno al momen to era senza la data di emissione e Lei ha strap pato la fotocopia dell’assegno con un gesto plate ale e poco educato. Alle rimostranze di mia mo glie per il Suo comportamento decisamente inop portuno e non consono al Suo ruolo, ha ribadito il Suo diritto ad essere offeso ed a far rispettare la legge. Per una questione di buon senso che ritengo di avere ma che, evidentemente non tutti hanno, mi sono adeguato alla situazione ed ho lasciato per dere. Nel frattempo le altre persone presenti han no tenuto un atteggiamento verso di Lei decisa mente molto riverenziale ma ben poco professio nale. Infatti la fotocopia dell’assegno è stata fatta nel Suo studio da uno dei presenti all’atto che non ha avuto il coraggio di intervenire. Alla luce di quanto sopra e considerato la “lezio ne” che ho avuto l’onore di ricevere da Lei, desi dero segnalarle che: - Lei ha omesso di leggere buona parte dell’Atto Notarile come previsto dalle Norme vi genti (la maggior parte dell’Atto è stata letta da un suo collaboratore, non notaio, in un’altra stanza in comune con altri atti. Sembrava di essere al mer cato… non in uno Studio Notarile); - Ha emesso la fattura oltre i termini previsti dalle norme vigenti sull’IVA (per il pagamento del 18.12.2004 è stata emessa la fattura n. …del 24.01.2005). Chiedo formalmente all’Ordine, che mi legge in copia, se la procedura adottata dal notaio … sia da ritenersi corretta, qualora non lo fosse, quali siano le azioni da intraprendere per regolarizzare l’Atto.” Con lettera in data 1 aprile 2005 protocollata in data 5 aprile 2005 al n. … il dott. … a cui l’esposto era stato indirizzato per conoscenza dal signor … ha precisato quanto segue: “ Egregio sig. … mi stupisce che Lei abbia covato rancore per tre mesi, per poi trarre delle conclu sioni prive di fondamento. Per quanto attiene alla mia stizzita reazione alla Sua richiesta di siglarLe per ricevuta la fotocopia dell’assegno, riconosco, e gliene chiedo scusa, di essere stato sicuramente eccessivo. Le faccio peraltro presente che richieste come la Sua, che Lei considera usuali, ne ho ricevute non più di dieci in venticinque anni di professione, e sinora erano accompagnate da un “per favore”. Evidentemente non sono l’unico che talvolta si dimentica della buona creanza. Ma ero nel mio studio e quindi sono sicuramente maggiormente colpevole di aver perso la calma. Le altre Sue considerazioni, invece, sono tutte completamente errate o fuori luogo. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la legge (art. 3 DM 31 ottobre 1974 e art. 3 DM 20 dicembre 1990) autorizza notai, avvocati e commercialisti che ricevono dai clienti somme a titolo promiscuo per anticipazioni e competenze ad annotare l’incasso in apposito registro e ad emettere la fat tura corrispondente entro sessanta giorni. Le alle go la copia della registrazione che la interessa. Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente notarili delle sue lamentele, Le ricordo che l’atto de quo è una scrittura privata autenticata, e come tale non deve essere letto interamente dal notaio alle parti; deve però, evidentemente, visto che a cura del notaio è stata redatta, alle parti essere letta e chiarita, ancorchè tramite l’ausilio di terzi collaboratori, come è stato in questo caso il dr. … per la lettura delle quaranta pagine di patti comu ni. Circa la lettura “collettiva” delle parti di comune interesse, sicuramente è una procedura che non trova entusiasti neppure noi, ma che nelle specifi che circostanze si è resa indispensabile. Non è stato infatti per nostra scelta che gli atti di vendita del complesso costruito dalla … sono stati stipula ti sabato 18 dicembre 2004: avendo ottenuto so lamente il giorno prima l’ultimo adempimento ne cessario per procedere (l’assenso alla cancella zione dell’ipoteca iscritta in favore della Banca …, citato nell’atto stesso), saremmo stati felicissimi di rinviarli all’anno nuovo o, per lo meno, alla setti mana tra Natale e Capodanno. Ma ci fu chiesto, per rispetto delle giuste esigenze di vacanza di molti, di stipularli prima di Natale. E per poter ot tenere questo non si poteva far altro che utilizzare il sabato precedente, e semplificare le procedure, senza peraltro contravvenire né al dovere di in formazione delle parti, né al rispetto della privacy di ciascuno, perché la lettura collettiva, per la qua le è stato comunque chiesto il previo consenso dei presenti, spiegandone le motivazioni, ha ri guardato solamente le parti dell’atto di comune interesse, mentre i dati specifici di ciascuno sono stati esaminati e controllati con ciascun acquirente in separata sede. Ritengo con questo di averLe esposto ogni mio pensiero sull’argomento: rimango comunque a disposizione Sua e del Consiglio Notarile di Milano per ogni ulteriore chiarimento.” B) Il Presidente, pur rilevando che alcuni aspetti della vicenda avevano trovato spiegazione e giustificazione nella risposta del notaio, riteneva di investire il Consiglio del problema sollevato dall’esposto in occasione della riunione del 17 maggio 2005, invitando il Consiglio medesimo a esaminare gli argomenti dell’esponente sotto il profilo della violazione delle norme della legge no tarile e del codice deontologico che sanciscono il principio della necessaria personalità della pre stazione notarile. Più precisamente, riferiva al Consiglio quanto se gue. “Il notaio … ha ammesso che la lettura dell’atto “de quo” è stata effettuata dal collaboratore dott. … e che si è proceduto ad una lettura “collettiva” delle parti di comune interesse. Al fine di valutare l’eventuale violazione del princi pio della personalità della prestazione ho provve duto, con lettera raccomandata del 5 aprile 2005 prot. N…, a chiedere al notaio copia di tutti gli atti soggetti a registrazione stipulati il giorno 18 di cembre 2004 unitamente a copia del repertorio atti tra vivi del mese di dicembre 2004. Dall’esame di tale documentazione è risultato che gli atti ricevuti dal notaio … il giorno 18 dicembre 2004 sono in numero di 42 contratti di compra- vendita della lunghezza di circa 21 pagine ciascu no oltre gli allegati. Dall’esame del repertorio sono emersi i dati di cui al documento che si allega. I dati emersi dall’esame della documentazione prodotta sembrano adombrare un esercizio della professione strutturato in modo tale da escludere che l’esecuzione della prestazione notarile sia caratterizzata da un “rapporto personale” con le par ti, apparendo essa svolta con deleghe a sostituti e ad ausiliari tanto ampie da pregiudicare la com plessiva connotazione personale che deve rivesti re l’esecuzione dell’incarico professionale. In particolare il numero, la tipologia e la localizza zione degli atti ricevuti dal notaio nel periodo di tempo considerato (dicembre 2004) inducono il dubbio che egli abbia riservato per sè il solo com pito della lettura degli atti pubblici e quello della assistenza alla sola sottoscrizione delle scritture private da autenticare (senza neppure presenzia re talvolta alla loro mera lettura e/o spiegazione). La quantità, qualità e localizzazione degli atti rice vuti nel dicembre 2004 rende inoltre assai impro babile che il notaio abbia svolto di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: - per l’accertamento della identità delle par ti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identifica zione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; - per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo me diante proposizione di domande e scambio di in formazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione voliti va come prospettatagli; - per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà della parti. Tale comportamento inoltre non può ritenersi limi tato al solo mese di dicembre 2004 stante il fatto che in detto mese il notaio ha ricevuto atti per un importo repertoriale di circa 240.000 euro e che nell’intero anno 2004 ha ricevuto atti per un impor to repertoriale di circa 1.500.000 euro. Tutto ciò premesso propongo al Consiglio l’apertura di un procedimento disciplinare nei con fronti del notaio … sul seguente capo di incolpa zione: “avere compromesso il decoro e il prestigio pro prio e della classe notarile in violazione dell’art. 147 della Legge Notarile svolgendo sistematica mente la propria prestazione professionale in di spregio del principio della “personalità” che tale prestazione deve avere ai sensi della legge notari le e del capo II sezione I paragrafi 36 e 37 dei “Principi di deontologia professionale dei notai” nel testo pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 mag gio 2004 supplemento ordinario n. 91, ingeneran do nella clientela la convinzione della fungibilità della prestazione del notaio con quella di collaboratori ausiliari e accreditando nella clientela l’erronea convinzione che l’attività notarile possa legittimamente essere svolta con una organizza zione del tipo industriale nella quale al notaio vie ne riservato un compito meramente formale.” Udita la relazione del Presidente, il Consiglio all’unanimità deliberava di promuovere un proce dimento disciplinare a carico del notaio … sulla base del capo di incolpazione proposto e della re lazione che lo precede, fissando l’adunanza del 14 giugno 2005 per la personale comparizione dello stesso notaio, onde ascoltare le sue giustifi cazioni e decidere sugli addebiti che gli vengono mossi, consentendo l’eventuale rilascio, su richie sta dell’interessato, di copia del relativo verbale. C) Il 14 giugno 2005 aveva luogo l’audizione del notaio, come risulta dalla verbalizzazione qui di seguito riportata. “Alle 10,05 fa ingresso nella sala consiliare il no taio …, per essere sentito nell'ambito del proce dimento disciplinare aperto a suo carico con deli bera assunta da questo Consiglio in data 17 mag gio 2005. Nel dare avvio all'audizione, il Presidente legge l'esposto depositato in segreteria dal signor … il quale, oltre a lamentare un comportamento poco educato del notaio e non consono al suo ruolo, descrive le modalità di stipula degli atti del 18 di cembre con espressioni severe ("sembrava di es sere al mercato, non in uno studio notarile"), e rimprovera al notaio di non aver letto personal mente l'atto ma di avere incaricato di tale incom benza un suo collaboratore, che vi ha provveduto in forma collettiva, alla presenza di molti altri ac quirenti. Dà poi lettura della risposta inviata dal notaio … con lettera 1 aprile 2005, indirizzata al … e per conoscenza al Consiglio. Illustra quindi le risultanze emerse dalla verifica del repertorio del mese di dicembre 2004; a titolo di esempio del modo di esercitare l'attività da par te del collega elenca gli atti stipulati il giorno 1 dicembre 2004, che consistono in una pluralità di contratti, verbali, autentiche in più Comuni del distretto e in diversi luoghi del Comune di Milano (cancellazione di ipoteca a …, compravendita e mutuo a Milano via …, compravendita e finanzia mento a Milano in via …, due procure speciali a Milano via …, una procura speciale a Milano via …, due compravendite e un finanziamento a …. via …., ventuno vendite di auto a Milano via …, una convenzione, una donazione e una vendita a …., una procura speciale e due vendite auto a … via …, tre vidimazioni a Milano, una procura spe ciale a … via …, un verbale a …, una vendita auto a Milano …, una vendita auto a Milano via …). Il numero, la tipologia, i luoghi di stipula e la varie tà di tali atti, che non hanno carattere sporadico o eccezionale ma sono comuni a quasi tutte le gior nate lavorative, unitamente alle risultanze dei dati repertoriali, sembrano adombrare un esercizio della professione che fa pensare a un modo di la vorare privo del connotato della necessaria "per sonalità" della prestazione, richiesto dalla legge notarile e dal codice deontologico, al punto tale che può facilmente ingenerarsi nella clientela la convinzione della fungibilità della prestazione resa dal notaio. A questo punto il Presidente dà la parola al colle ga perchè esponga le sue argomentazioni. Il notaio … precisa anzitutto che la lettura colletti va, lamentata dall'esponente, ha riguardato uni camente le clausole comuni a tutti gli atti; ad essa si è proceduto solo dopo avere chiesto e ottenuto il consenso degli interessati. La lettura separata, anche in ossequio alla normativa sulla “privacy”, ha formato oggetto soltanto della parte descrittiva dei singoli immobili acquistati e dei dati anagrafici degli acquirenti. Afferma che quella descritta non è certo una prassi che lo entusiasma però "in certi casi non si può fare diversamente". D'altra parte – sostiene – si tratta di una prassi legittima, dal momento che - nella specie - non trattavasi di atti pubblici (per i quali soltanto è prescritta la let tura da parte del notaio) ma di scritture private au tenticate, per le quali – a suo dire - la presenza del notaio è richiesta dalla legge solo al momento della firma. Puntualizza che quanto avvenuto il 18 dicembre 2005 non può essere considerato un suo modo abituale di comportarsi. Descrive poi il concatenarsi degli accadimenti oc corsi nella mattinata del 18 dicembre. Il suo collega associato … avrebbe dovuto riceve re un certo numero di atti di compravendita immo biliare, fissati in quel giorno a causa delle prossi me festività di fine anno e in ritardo rispetto ai tempi preventivati a causa di alcuni problemi ca tastali insorti nei mesi precedenti; le vendite pro grammate a partire da ottobre erano slittate ed erano state concentrate nel mese di dicembre. Anche per questo erano state fissate di sabato, giorno nel quale di solito né lui né il notaio … hanno l'abitudine di stipulare. Quel giorno però un congiunto del notaio … aveva subito un grave in fortunio e questi si era trovato costretto a recarsi fuori Milano per prestare la propria assistenza all’infermo. A causa di questo contrattempo il no taio … aveva dovuto stipulare da solo tutti gli atti fissati per quel giorno, buona parte dei quali oltre tutto aveva dovuto essere ristampata e modificata per sostituire il suo nome a quello del collega. Circa l'affermazione del signor … "era un mercato", sostiene che, oltre al contrattempo descritto, deve tenersi conto che, trattandosi del mese di dicembre, periodo notoriamente caratterizzato da particolare concentrazione di lavoro per le scadenze fiscali, i bilanci etc, si erano verificati i soliti “imprevisti dell'ultima ora”, e quindi il ritmo delle stipule aveva subito notevoli appesantimenti e ri tardi. Perciò l'atto del signor … era stato firmato dopo una lunga attesa. Al momento di versare l'importo delle spese e gli onorari, il signor …, prima di consegnare l'assegno, gli aveva imposto con tono ultimativo e poco garbato di firmare una fotocopia dello stesso per ricevuta. Questo atteggiamento, specialmente in una gior nata così impegnativa, aveva innervosito il notaio … il quale non aveva accolto la richiesta, ma il suo rifiuto aveva sortito l'effetto di indispettire ulteriormente il signor.... Il Presidente osserva che la contestazione del Consiglio, oltre all’episodio verificatosi nel caso concreto, si riferisce anche al suo modo comples sivo di esercitare il ministero notarile. Il collega, nel rispondere al Presidente, si intrat tiene sul suo "modus operandi": dice di controllare personalmente tutti gli atti e di accertare e inter pretare secondo legge la volontà delle parti, nel rispetto della legge notarile, e fa rimarcare che la stragrande maggioranza dei suoi clienti non ha mai opposto lamentele. La fungibilità riguarda sol tanto lui e il suo collega di studio … . Ammette di lavorare molto e di ricevere un rag guardevole numero di atti, non da oggi ma da molti anni. Dichiara di affidare al personale uni camente le attività delegabili (visure, redazione delle minute, raccolta dei documenti, etc.). A questo punto il Presidente richiama le disposi zioni degli artt. 36-37 del codice deontologico rela tive alla personalità nello svolgimento della pre stazione, che recitano: “36.- L’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal “rapporto personale” con le par ti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico professionale. 37. – In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l’accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identifica zione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo mediante propo sizione di domande e scambio di informazioni in tese a ricercare anche i motivi e le possibili modi ficazioni della determinazione volitiva come pro spettatagli; per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, con lettura a voce chiara dello stesso e fina le domanda di approvazione.” Espone quindi i dati riassuntivi ricavati dal monito raggio periodico sull'ammontare di repertorio realizzato dal collega negli ultimi tre anni. Da questi dati emerge un numero elevatissimo di atti stipula ti ogni anno, sia dal notaio …, sia dal notaio …. Il repertorio di entrambi supera infatti di ben sei vol te (…) e di sette volte (…) la media repertoriale del distretto. Chiede quindi nuovamente al collega se non ri tenga che questa mole di lavoro comporti un atte nuarsi del requisito della personalità nello svolgi mento della prestazione, preteso dal codice deon tologico. Il notaio … risponde: "forse sì, ma non vado per strada a cercare i clienti, sono loro che vengono da me." Riconosce di vedere molti acquirenti di immobili solo al momento della stipula. Si tratta per lo più di coloro che acquistano dalle società di assicura zioni, dalle grandi società immobiliari. La raccolta dei documenti e l'istruzione delle pratiche sono svolte dai suoi collaboratori. L'organizzazione del lo studio è adeguata alla mole di lavoro da affron tare, e fa l'esempio di una grossa operazione di conferimento immobiliare, che ha comportato vi sure catastali e ipotecarie e l'esecuzione delle formalità successive presso un grandissimo nu mero di conservatorie. E' chiaro che atti di questo genere richiedono un livello di organizzazione as sai elevato. Indica in 78 il numero complessivo dei dipendenti dello studio. Dichiara poi, quanto alle formalità successive agli atti, di controllare personalmente attraverso lo scadenziere che queste vengano compiute nei tempi previsti, e sostiene che lo stu dio procede anche a verifiche successive per controllare che tutto sia a posto. Dopo che gli viene chiesto se la giornata dell'1 di cembre sia stata concitata come quella del 18, ri costruisce la successione temporale delle stipule effettuate in quella data. Fa rilevare che, a sensi della legge notarile, la messa a repertorio non de ve essere fatta in ordine cronologico per gli atti ricevuti nella stessa giornata; pertanto le autenti che e gli atti ricevuti l'1 dicembre a …, Milano e poi ancora a … sono stati stipulati nel Comune di … (ove egli risiede) all'inizio della mattinata e nel pomeriggio, anche se può risultare che siano stati messi a repertorio con un numero successivo a quelli poi stipulati, nella stessa giornata ma in tempi successivi, nel Comune di Milano. Dopo aver premesso che abitualmente i suoi sposta menti avvengono in scooter, dice di essere uscito dalla propria abitazione alle 9, di essersi recato alle 9,30 a …, alle 10 e 30 a Milano in via … per la stipula di un atto già discusso in precedenza e noto alle parti, alle 11 e 30 in via ...; tornato in studio alle 12,30, fino alle 15 ha ricevuto le perso ne che dovevano sottoscrivere vari atti da autenticare. Fa presente – per inciso - che nel pomerig gio si reca spesso in via … per le fidejussioni della Banca … (ciò tuttavia non è avvenuto l'1 dicem bre). Nel pomeriggio dell'1 dicembre è invece tor nato a …, dove ha ricevuto alcuni atti (una con venzione urbanistica, un atto presso la locale par rocchia), alle 17 e 30 ha ricevuto una donazione sempre a …, poi un paio di vendite d'auto, indi ha conferito con una cliente e alla sera ha stipulato un verbale di cooperativa nel diverso comune di …. Afferma che "questa dell'1 dicembre è una giornata media; ce ne sono di meglio, ce ne sono di peggio". Precisa infine che l’istruttoria degli atti di … è fatta da una dottoressa che lavora esclusivamente nell’ufficio secondario aperto in quel Comune. Il contatto con i clienti a volte è tenuto da lui stesso, a volte dai suoi collaboratori. Il Presidente, in relazione ad una attività così in tensa, chiede al notaio … se i clienti sono sempre puntuali o in ritardo, come spesso capita; il notaio … replica precisando che “i clienti sono educati alla puntualità”. Dopo questa precisazione, l’audizione ha termine, essendo le 10,45, e il notaio … è congedato.” Il Presidente pone quindi in decisione il procedi mento. Questo Consiglio ritiene doveroso prevenire un possibile equivoco sulla propria attività di vigilanza e controllo; infatti con riferimento specifico al caso in decisione preme sottolineare che non esiste al cun limite quantitativo prefissato all’ammontare degli onorari repertoriali o al numero degli atti ri cevuti. La variegata tipologia degli atti, le capacità organizzative e le qualità personali di ciascuno sono caratteristiche così variabili da non rendere possibile l’adozione di criteri standard predeterminati ed uniformi. D’altra parte l’attività professiona le non può essere assimilata in modo semplicisti co ad una mera attività economica di tipo impren ditoriale: il professionista intellettuale, e in particolare, il notaio non è un imprenditore. Le peculiarità dell’attività notarile, che realizzano una convergenza di interessi pubblici e privati, pongono il “prodotto” notarile, cioè l’atto, al di fuori di questa logica esclusivamente economica mirante al mas simo profitto, poiché la protezione della pubblica fede, la forza probatoria dell’atto notarile, la tutela del cliente/consumatore, il dovere di informazione e chiarimento, la funzione di adeguamento, e, in fine, l’assenza di rischio d’impresa, impediscono l’equiparazione professionista=imprenditore e funzionano allo stesso tempo da limite alla dele-gabilità delle funzioni notarili. Questo Consiglio ritiene pertanto che solo all’imprenditore è consentito un affidamento anche totale della respon sabilità di gestione potendo essere le sue direttive non necessariamente specifiche e reiterate; peral tro le direttive dell’imprenditore possono essere impartite inizialmente una volta per tutte, mentre i controlli, che pure possono essere affidati ad altri, possono limitarsi alla verifica a campione della buona riuscita della lavorazione o del prodotto: il prodotto difettoso, se immesso nella rete com merciale, viene sostituito con le scuse al cliente. Al prodotto notarile, cioè l’atto, non è possibile applicare una tale logica poiché se “difettoso” es so produce danni, ai privati e al sistema, non fa cilmente eliminabili: l’attività notarile non è “mer cato del prodotto”. Ciò posto, questo Consiglio ritiene di poter indivi duare il limite alla facoltà di delega ai sostituti ed ausiliari del notaio nella funzione di adeguamento, che ricomprende anche i doveri di informazione e chiarimento verso il cliente, e nel dovere di impar zialità. Si ritiene, dunque, necessario richiamare, con al cuni approfondimenti, le parti descrittive di alcuni principi posti a base del Codice Deontologico in tema di esecuzione della prestazione professiona le; detti principi per loro natura sono sintetici e, quindi, la loro reale portata può essere compresa in pieno solo tenendo presenti le motivazioni che li hanno generati. Il tutto allo scopo di fissare preventivamente, e con la massima trasparenza, il metodo di valutazione sia dei dati acquisiti dall’esame degli atti e del repertorio sia degli ele menti forniti dallo stesso notaio incolpato in sede di audizione (seduta del 14 giugno 2005). “La prestazione professionale del notaio ritrova nella "personalità" e nella "segretezza" i caratteri generali ai quali deve improntarsi nel suo com plesso per una corretta esecuzione dell'incarico. Si tratta di comportamenti connessi alla stessa prestazione d'opera intellettuale - e quindi comuni a numerose professioni - in considerazione del rilievo che vi assumono l'intuitus personae e le qualità personali del professionista, ma che per il notaio assumono contenuti e rilevanza affatto pe culiari. In entrambi i casi non viene tanto in di scussione sul piano deontologico la doverosità dei comportamenti richiesti -che è pacifica e general mente riconosciuta - quanto le modalità secondo cui essi devono essere attuati dal notaio nella e secuzione della prestazione professionale. Il profilo della "personalità" è regolato da una du plice fonte normativa. Da un lato la norma dettata in via generale per tutte le professioni intellettuali (ari. 2232 c.c.); dall'altro la normativa sull'ordina mento del notariato che - nel quadro di una mol teplicità di prescrizioni soggettive spesso intrinse camente ma non sempre necessariamente perso nali - impone al notaio specifici comportamenti cui è "personalmente " tenuto. E ciò è tanto più rile vante in quanto lo riguardano nella qualità di pub blico ufficiale. Dalla norma del codice si ricava una generale indicazione del carattere "persona le" quale elemento infungibile della prestazione notarile e prevalente se considerata nel suo com plesso. Sotto il profilo deontologico si deve non soltanto affermarne la persistente essenzialità, ma ricercarne pienezza di contenuto contro il pericolo di interpretazioni meramente formali e di non infrequenti forme elusive, sostanzialmente sperso nalizzate, di prestazione. Ma è soprattutto dalle altre norme considerate -dell'ordinamento del notariato e quindi specifiche della funzione notarile - che si ricava l'entità dei comportamenti, dei quali si sottolinea che soltanto il notaio "di persona" è abilitato a porre in essere. I comportamenti "personali" considerati - che solo al notaio competono, nella incisiva dizione della norma (art. 67, I co. R.N.) - riguardano i momenti primari della prestazione notarile, quali nell'ordine l'accertamento della identità personale delle partì (art. 49, I co. L.N.); l'indagine sulla loro volontà (art. 47, u.c. L.N.; art. 67, I co. R.N.); la direzione della compilazione dell'atto (art. 47, u.c. L.N.) e la sua lettura seguita dalla espressa domanda di approvazione (art. 51, n. 8 L.N.; art. 67,1 co. R.N.). Si tratta sempre di attività a preminente "contenu to intellettuale", il che giustifica la non delegabilità in cui si risolve la prescrizione di "personalità", quale limite alla facoltà di valersi di sostituti e au siliari (art. 2232 c.c.), senza che vi contrasti la ec cezionale delegabilità della lettura materiale del l'atto (art. 51, n. 8 L.N.).” (Codice D., Titolo II, Capo II - Della esecuzione, Sezione I, Della personalità) ….. Venendo specificamente ai rispettivi contenuti, si osserva che il dovere di informazione comprende la esposizione delle possibili conseguenze della prestazione richiesta dalle parti a seguito della in dagine sulla loro volontà compiuta dal notaio (Tit. E Capo II Sez. I), non solo per cause di invalidità o inefficacia dell'atto prospettato, ma anche per evidenti ragioni tecnico-giuridiche che possano renderlo inutile o dannoso, anche per una sola di esse, rispetto alla intenzione manifestata. L'informazione deve riguardare tutti gli aspetti della "normale indagine giuridica" che si richiede al no taio secondo la natura dell'atto, e quindi anche il profilo fiscale informando le parti sulle soluzioni meno onerose. Il limite oggettivo del dovere di in formazione - che lo distingue dalla attività di con siglio che pure inerisce normalmente alla presta zione notarile per l'aspetto propriamente profes sionale della stessa - è costituito dalla volontà manifestata al notaio dalle parti - e da questi in dagata secondo quanto si è detto - sulla base del la quale egli è tenuto a svolgere la propria opera al fine di adeguamento. A partire da questo dato il notaio è tenuto al proprio compito informativo di natura funzionale, senza peraltro arrestarsi ad un progetto giuridico eventualmente già predisposto ma, nel contempo, senza che l'informazione debba ulteriormente estendersi ad una funzione pro positiva o di indirizzo verso soluzioni estranee alle intenzioni delle parti, che pertiene propriamente alla attività di consiglio…. Quanto infine al c.d. dovere di chiarimento, esso si pone a chiusura della fase di documentazione, in diretto collegamento con la lettura dell'atto, e consiste nella spiegazione del significato giuridico dell'atto notarile, in quelle parti in cui si possa rite nere che, per il solo mezzo della lettura, non siano state comprese nella loro effettiva rilevanza giuri dica. Esso può comportare anche la semplice evidenziazione dei momenti salienti ai fini di obblighi o responsabilità particolari assunte dalle partì nel corso dell'atto; e serve nel contempo a renderle avvertite degli eventuali ma sempre più frequenti adempimenti successivi o comunque conseguenti alla conclusione dell'atto, sempre al fine di garantirne la completa ed effettiva consapevolezza sub specie juris. Per la finalità perseguita il c.d. dovere di chiarimento, oltre che con il dovere di lettura dell'atto notarile, si ricollega - come lo stesso do vere di adeguamento - anche al suo contenuto, del quale occorre separatamente occuparsi ed al la cui trattazione pertanto si rinvia (Titolo II, Capo III Sez. II). (Codice D., Titolo II, Capo II - Della esecuzione, Sezione II, Della imparzialità e degli altri doveri) ……. Peraltro, allo scopo di assicurare in ogni caso par ticolare pregnanza all'intervento del notaio, è necessario evitare che il ricorso alla scrittura auten ticata, anche quando sia contenuto nei limiti indi cati, si concreti in una minar tutela degli interessi che lo Stato con quell'intervento intende persegui re. E così il notaio "autenticante" dovrà sempre assicurare - per elementare dovere di correttezza deontologica - il controllo di legalità del contenuto della scrittura ed accertarsi, anche attraverso la lettura dell'atto alle parti, che esse abbiano con sapevolezza del suo valore giuridico. (Codice D., Titolo II, Capo III - Degli atti in genera le, Sezione I - Della forma). Questo Consiglio ritiene di doversi soffermare, con particolare riferimento agli “atti in serie”, sul dovere di informazione e chiarimento che incom be ai Notai. In proposito si rileva che negli ultimi anni il legislatore si è adeguato ai livelli europei di tutela del consumatore recependo importanti di rettive; si è inteso tutelare quei soggetti che rico prono una posizione contrattualmente più debole rispetto al “professionista”, termine da riferire al fornitore di beni e servizi. La tutela del consuma tore si è inserita nell’ordinamento non solo con una legislazione di settore ormai imponente ma anche direttamente nel Codice Civile sancendo l’inefficacia delle clausole abusive (art. 1469 bis e ss.) a meno che non abbiano formato oggetto di trattativa individuale. In tutte le professioni intellet tuali il cliente viene più o meno indirettamente po sto di fronte a scelte comportanti valutazioni tra costi e benefici sempre più ardue e complesse da comprendere; per assumerle risulta fondamentale oltre che la cultura generale dello stesso cliente una corretta informazione da parte del professio nista. Questa legislazione esalta il ruolo guida del professionista intellettuale predisponendo una se rie di rimedi per il caso in cui la volontà del clien te/consumatore non si formi in modo quanto più possibile cosciente e consapevole. E’ impensabile che il ruolo del notaio nella formazione del con tratto segua una direzione in controtendenza; da sempre il notaio cura la corrispondenza tra “volu to” e “rappresentato” tanto che, nella moderna contrattazione, la semplice lettura dell’atto è diffi cilmente adeguata al suo scopo: correttamente il Codice deontologico richiede che la lettura sia in tegrata da delucidazioni aggiuntive. La funzione di adeguamento non raggiunge i suoi obbiettivi se non integrata da una informazione reale ed effetti va circa gli effetti delle scelte operate; quella fun zione non può esistere da sola poiché si ridurreb be ad una predeterminazione delle conseguenze giuridiche dell’atto sganciate dalla effettiva volontà del cliente-consumatore. Così pure il muto rinvio a documenti esterni all’atto, o ad allegati di cui non si dà lettura e spiegazione, oltre che violare que sto dovere d’informazione e chiarimento nei con fronti del cliente-consumatore, viola la funzione informativa del documento nei confronti della ge neralità dei consociati. Dovere d’informazione e di chiarimento costitui scono, dunque, la stessa essenza della funzione di adeguamento che è riservata in modo esclusivo e tassativo al notaio, senza possibilità alcuna di delega a collaboratori ed ausiliari, poiché ciò e quivale a delega non di attività accessorie, preparatorie, preliminari od esecutive di adempimenti connessi alla stipula, ma a delega di una funzione pubblica affidata dallo Stato solo e soltanto al No taio. Una conferma di tanto si ricava in modo evidente dalla giurisprudenza della Cassazione che, innovando sulla precedente interpretazione dell’art. 28 della Legge Notarile, ha sancito che tutti i casi di annullabilità o inefficacia dell’atto non sono san zionabili ai sensi del citato articolo ma con le pe ne disciplinari dell’avvertimento e della censura, di competenza del Consiglio Notarile, e solo allorquando il notaio abbia omesso di informare cor rettamente le parti sulle possibili conseguenze giuridiche negative (cfr. Cassaz. Civile 11.11.1997 n. 11128, 19.02.1998 n. 1766, 09.07.1998 n. 7665). Ritiene pertanto questo Consiglio, che la delega-bilità ad ausiliari e sostituti non può mai spingersi fino a realizzare una sub-delega di funzioni e che tale ipotesi si verifichi tutte le volte che la funzione di adeguamento, con i correlativi e pregnanti do veri di informazione e chiarimento, sia rimessa a soggetti che non rivestano la qualifica di notaio; diversamente opinando si realizza la spersonalizzazione, la commercializzazione e la industrializ- zazione della professione; la massimizzazione del profitto mortifica il ruolo del Notaio riducendolo a mero certificatore. La funzione di adeguamento, con i connessi dove ri di informazione e chiarimento, si atteggia in mo do identico sia nelle scritture private autenticate sia nell’atto pubblico: sul piano deontologico non ci sono differenze. Anzi negli atti in serie, come quelli qui presi in considerazione del 18 dicembre 2004, tali doveri avrebbero dovuto essere eserci tati con maggiore diligenza e scrupolo. Infatti si tratta di atti predisposti direttamente con l’unico proprietario con il quale sono state definite tutte le clausole contrattuali (“parti dell’atto di comune in teresse”) compresi i Regolamenti di Condominio; tali clausole evidentemente sono state predispo ste “inaudita altera parte” (cioè il cliente-consumatore). La volontà del proprietario-professionista si è formata in modo autonomo e preventivo con la collaborazione del notaio ma sganciata completamente dalla volontà dell’acquirente-consumatore. In sede di stipula il notaio avrebbe dovuto curare personalmente e al massimo quell’informazione che prima era man cata in modo tale da ottenere un consenso-informato successivo, pieno, convinto e consape vole. La natura degli atti in serie impone, cioè, maggiore correttezza ed equilibrio nell’esecuzione dell’incarico professionale per la salvaguardia de gli interessi dell’acquirente che non ha partecipato minimamente alla formazione del regolamento contrattuale; l’imparzialità che connota l’attività notarile deve essere recuperata proprio in sede di stipula dell’atto facendo comprendere l’utilità e la necessità del regolamento unilateralmente predi sposto. Tutto ciò presuppone grande sensibilità e notevole esercizio di capacità di comunicazione allo scopo di evitare forme di prevaricazione o di ingenerare nella clientela la sensazione “di essere al mercato”. Il notaio incolpato ha ammesso che la lettura degli atti è stata eseguita collettivamente da un collaboratore: “Per quanto riguarda gli aspetti più pro priamente notarili delle Sue lamentele, Le ricordo che l’atto de quo è una scrittura privata autentica ta, e come tale non deve essere letto interamente dal notaio alle parti; deve, però, evidentemente, visto che a cura del notaio è stata redatta, alle parti essere letta e chiarita, ancorchè tramite l’ausilio di terzi collaboratori, come è stato in que sto caso il dr. … per la lettura delle quaranta pa gine di patti comuni”. Inoltre il notaio incolpato av valora tale prassi affermando che per la lettura collettiva “è stato comunque chiesto il preventivo consenso dei presenti” (comunicazione del 1^ a prile c.a. fatta dal notaio incolpato all’esponente sig. …). Successivamente in sede di audizione il notaio incolpato ha riconosciuto di vedere molti acquiren ti di grandi gruppi immobiliari solo al momento del la stipula e alla domanda se non ritenga che la mole di lavoro complessivamente eseguito com porti un’attenuazione del requisito della personali tà nello svolgimento della prestazione, preteso dal Codice deontologico, ha risposto: “forse sì, ma non sono io a cercare i clienti, sono loro che ven gono da me”. Tutti questi elementi, che saranno confermati dal la successiva analisi dei dati statistici, denotano un modus operandi in netto contrasto con le pre scrizioni del Codice deontologico in tema di ese cuzione della prestazione. Innanzitutto è assolutamente superfluo l’aver ot tenuto il consenso dei presenti per una lettura collettiva da parte di un collaboratore poiché tale de lega non ha riguardato solo la lettura dell’atto ma anche la funzione di adeguamento: la lettura delle scritture private autenticate e quella degli atti pubblici scritti interamente dal notaio, può essere affi data ad altri ma mai può essere affidata ad altri non notai la funzione di adeguamento. La dispen sa dalla lettura ottenuta dal notaio incolpato è contraria ad un elementare principio di correttezza e buona fede che deve caratterizzare anche l’esecuzione del contratto di opera intellettuale; i doveri di informazione e chiarimento, che conno tano la funzione di adeguamento, non sono di sponibili poiché costituiscono lo stesso oggetto della prestazione professionale. Si può solo am mettere una riduzione ma mai una soppressione degli obblighi di informazione e chiarimento a condizione che i clienti siano in possesso di una cultura giuridica specifica che consenta loro di au-totutelarsi e di autodeterminarsi. Tuttavia l’esame dei 42 atti negoziali del giorno 18 dicembre 2004 ha evidenziato le seguenti attività professionali di 36 clienti: -n. 21 impiegati; -n. 5 casalinghe; -n. 4 insegnanti -n. 2 studenti; -n. 1 medico; -n. 1 geologo; -n. 1 maniscalco; - n.1 assistente sanitaria. Tra i restanti clienti del 18 dicembre solo 10 svol gono attività autonoma che può far ritenere sussistente in loro una cultura giuridica almeno di ca rattere generale di livello superiore e n. 2 pensio nati. Tanto è già di per sé sufficiente a dimostrare che il rapporto notaio/cliente si è spezzato nel momen to più significativo e, cioè nel momento in cui, po sto che le clausole unilateralmente predisposte dalle società venditrici con la collaborazione del notaio non sono state oggetto di specifica contrat tazione con l’acquirente-consumatore, occorreva dare esatta comunicazione al cliente delle conse guenze giuridiche e pratiche di numerose clausole predisposte dal professionista-venditore. Infatti questo Consiglio rileva che gli atti di vendita dalla “Ripamonti 99 srl” fanno semplice rinvio a diversi Regolamenti di condominio e a ben 13 servitù (patti 7.1 e 7.2) senza che essi contengano pre cisazioni ulteriori. Il Consiglio ritiene, inoltre, che tale comportamen to sia lesivo anche del dovere di imparzialità poi ché il notaio incolpato ha sostanzialmente imposto l’estensione dell’adesione dell’acquirente-consumatore a clausole che quest’ultimo non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto con il risultato probabile di aver documentato un negozio giuridico con clau sole inefficaci; né risulta “aliunde” che il notaio in colpato si sia premurato di accertarsi che tali clausole abbiano preventivamente formato ogget to di specifica contrattazione tra acquirenti e so cietà venditrici. L’esame dei dati statistici (atti e repertorio) con ferma il quadro operativo del notaio incolpato. Infatti, la giornata del 18 dicembre, che ha origina to l’esposto, è stata descritta dal notaio come caratterizzata da una eccezionale concentrazione di stipulazioni conseguente a esigenze dei clienti e alla imprevista e imprevedibile assenza del colle ga e socio, e di essa il notaio stesso ha ammesso di non essere troppo soddisfatto (per usare un eufemismo) dal punto di vista dell’assistenza pre stata alla clientela. In verità, come meglio si vedrà, tale giornata non può essere considerata, per il notaio …, come un evento realmente eccezionale; al contrario, si in serisce in una realtà operativa che prevede sistematicamente una saturazione del tempo e delle energie personali del notaio tali da risultare incompatibili con i precetti più volte richiamati in te ma di personalità della prestazione. Ciò è ricavabile dalle obiettive risultanze dei dati repertoriali acquisiti agli atti. Esse evidenziano il quadro che segue. Il giorno 1 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 45 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 1 Il giorno 2 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 115 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 2 Il giorno 3 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 173 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 3 Il giorno 9 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 105 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 4 Il giorno 10 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 94 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 5 Il giorno 13 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 94 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 6 Il giorno 14 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 85 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 7 Il giorno 15 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 80 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 8 Il giorno 16 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 173 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 9 Il giorno 17 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 94 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 10 Il giorno 18 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 46 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 11 Il giorno 20 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 97 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 12 Il giorno 21 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 86 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 13 Il giorno 22 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 53 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 14 Il giorno 23 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 145 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 15. Il giorno 27 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 57 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 16. Il giorno 28 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 86 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 17. Il giorno 30 dicembre 2004 il notaio ha ricevuto o autenticato 96 atti, come risulta dalla tabella allegata alla presente decisione come documento n. 18. Per comprendere il tipo di impegno che implicano tali giornate, va subito precisato che tra le annotazioni di repertorio considerate abbondano gli atti pubblici, dei quali il Consiglio dà per scontata la regolare lettura a norma di legge. Ciò impone di rilevare, limitandoci solo ai casi maggiori, che: - nel corso della giornata del 2 dicembre il notaio ha letto 60 atti pubblici - nel corso della giornata del 3 dicembre il notaio ha letto 64 atti pubblici - nel corso della giornata del 9 dicembre il notaio ha letto 65 atti pubblici - nel corso della giornata del 16 dicembre il notaio ha letto 128 atti pubblici - nel corso della giornata del 20 dicembre il notaio ha letto 64 atti pubblici - nel corso della giornata del 23 dicembre il notaio ha letto 78 atti pubblici Sembra evidente che una tale attività di lettura non può che aver impegnato il notaio in modo assorbente e quasi esclusivo; peraltro, a tale attività deve essersi necessariamente aggiunta, oltre ai tempi di spostamento e all’attività di identificazio ne delle parti, una qualche forma di gestione dell’autenticazione dei residui atti privati risultanti dalle annotazioni repertoriali nelle medesime giornate. Valga il vero: come avrà potuto svolgere in modo personale e dignitoso la propria prestazione il notaio … in occasione dei 55 atti autenticati il 2 di cembre, in aggiunta al ricevimento dei 60 atti pubblici di cui sopra? E, a parte la lettura, quale tipo di prestazione gli sarà stata possibile in rela zione agli stessi atti pubblici? Lo stesso tipo di considerazioni vale in relazione: - ai 109 atti privati che si aggiungono ai 64 atti pubblici del 3 dicembre; - ai 40 atti privati che si aggiungono ai 65 atti pub blici del 9 dicembre; - ai 45 atti privati che si aggiungono ai 128 atti pubblici del 16 dicembre; - ai 33 atti privati che si aggiungono ai 64 atti pubblici del 20 dicembre; - ai 67 atti privati che si aggiungono ai 78 atti pub blici del 23 dicembre. Sotto altro riguardo, il Consiglio, allo scopo di in quadrare correttamente la giornata del 18 dicem bre, all’origine dell’esposto, nell’ambito dell’attività del notaio …, ne ha analizzato i contenuti sotto il profilo della tipologia negoziale e l’ha confrontata, sotto il medesimo profilo, con numerose altre giornate lavorative del medesimo notaio. Detta giornata evidenzia, fra compravendite, un verbale d’assemblea e una convenzione di sepa razione di beni, 42 atti soggetti a registrazione che – secondo una terminologia usuale - definiremo “negoziali” per distinguerli dalle più semplici au tentiche in calce a vendite di auto, dalle vidima zioni, dagli estratti, dalle procure speciali, atti e senti da registrazione che – sempre secondo l’uso – definiremo “minori”. Ebbene, l’esame dei dati repertoriali evidenzia che la giornata del 18 dicembre non può conside rarsi, nemmeno sotto questo profilo, un’eccezione nel quadro dell’attività del notaio …. Egli, infatti, avrà dovuto adottare inevitabilmente consimili o ancor più sbrigativi metodi operativi il giorno 3 dicembre per riuscire a stipulare fra com pravendite, mutui, atti societari e cancellazioni d’ipoteca, lo sbalorditivo numero di 111 atti “nego ziali”. D’altra parte varie giornate, sotto questo profilo, assomigliano molto al 18 dicembre: - il giorno 10 dicembre le compravendite (21 atti), i mutui (4 atti), i verbali (9 atti) e gli altri atti nego ziali (7 atti) danno un totale di 41 stipule; - il giorno 14 dicembre si rilevano compravendite e mutui (11 atti), verbali (18 atti), atti costitutivi di società (4 atti) e cancellazioni ipotecarie e altri atti negoziali (12 atti) per un totale di 45 stipulazioni; - il giorno 16 dicembre le stipulazioni con queste caratteristiche sono 34, (7 compravendite, 2 mu tui, 14 verbali, 5 atti costitutivi di società e/o fusio ni, 1 cancellazione d’ipoteca e 5 atti vari soggetti a registrazione); - il giorno 17 dicembre le stipulazioni con queste caratteristiche sono 57, (35 compravendite, 3 mu tui, 7 verbali, 2 costituzioni e/o fusioni, 1 cancella zione ipotecaria e 9 atti fra cessioni di quote e altri negozi soggetti a registrazione). Resta dunque confermato che la giornata del 18 dicembre non presenta i caratteri di eccezionalità rappresentati dalla difesa del notaio, nemmeno per contenuti negoziali, ma costituisce - al contra rio - un esempio, fra molti, del suo modo di lavora re. Il numero degli atti negoziali (inclusi i verbali) è imponente e giustifica, da sé solo, le conclusioni che seguono. Peraltro, appare opportuno spende re una parola anche sugli atti di contenuto apparentemente “non impegnativo”, quali procure e vendite di auto, anch’essi rappresentati in misura assai significativa. Basti dire che “completano” ogni giornata del no taio … in ragione di decine e decine, per giungere a vette davvero singolari. Così la giornata del 16 dicembre consente di an noverare, in aggiunta agli atti “negoziali”, 107 pro cure, oltre a fideiussioni, vendite d’auto ed estratti vari, in ragione di 139 atti minori; il giorno 23 di cembre le procure sono 86; il 2 dicembre erano state 47, il 3 dicembre 38, il 9 dicembre 63. Il tut to, si ripete, in aggiunta ad altri atti “minori” e agli atti “negoziali più sopra esaminati. Il Consiglio osserva che anche negli atti minori possono annidarsi – attualmente o prodromica-mente - problemi, rischi, conflitti, casi umani e dia lettiche negoziali che il notaio deve esaminare e valutare in modo rispettoso del principio di perso nalità della prestazione. Si pensi solo ai problemi che possono derivare da una procura non ben compresa dal conferente e frettolosamente autenticata. La realtà è che, spesso, gli atti minori sono impor tanti per l’utenza esattamente come i loro fratelli maggiori, e, data la frequenza con cui ricorrono, sono la più normale occasione per il notaio, oltre che per esercitare doverosamente la funzione che la legge gli demanda, per sottoporre agli occhi del pubblico dei consumatori non meno che delle Banche e delle Imprese il senso del proprio inter vento e del proprio operato. Perché mai ad essi il notaio potrebbe riservare un’attenzione meno che superficiale o delegarne interamente a terzi il con trollo, in spregio al principio di personalità della prestazione? Un’ultima considerazione in linea di fatto. L’attività presa in esame dal Consiglio, risulta svolta, in vari casi, nella singola giornata, oltre che in vari indi rizzi di Milano, presso l’ufficio secondario di … (al quale è addetta in modo permanente una dotto ressa, a fronte della presenza molto sporadica del notaio) e in altri Comuni. Così, ad esempio, i tempi dei 45 atti del 1 dicem bre devono tener conto della necessità di spostar si, oltre che nel traffico di Milano, in quello di pro vincia, dato che risultano stipule a … e a …; lo stesso è a dirsi dei 173 numeri di repertorio del 3 dicembre, divisi fra vari indirizzi in Milano e il co mune di …; lo stesso per i 105 del 9 dicembre, divisi fra Milano e …; lo stesso dei 94 del 10 di cembre, divisi fra Milano e …; lo stesso degli 80 del 15 dicembre, divisi fra Milano, …, … , … , e l’elenco potrebbe continuare. Tornando al quadro d’insieme dei comportamenti emersi e alle specifiche risultanze delle singole giornate sopra esaminate, si impongono queste considerazioni. Dando per scontato – si ripete - il rispetto delle prescrizioni in materia di lettura degli atti pubblici e di ricevimento in presenza del notaio delle au tenticazioni di firma – in difetto, la materia esule rebbe dall’alveo disciplinare per lambire la compe tenza del Procuratore della Repubblica in sede penale - le giornate del notaio … sono evidente mente assorbite per intero dall’attività di lettura degli atti pubblici ricevuti e dall’assistenza, in vari luoghi, all’apposizione delle sottoscrizioni da au tenticare, richiedendo, solo per questo, un’attività continuativa, estenuante e senza soste che im pegna l’intera giornata, dovendosi necessaria mente tener conto anche dei tempi di spostamen to nel traffico cittadino e nell’hinterland ( a tacere di una quota statisticamente ineliminabile di di sguidi e ritardi). A ciò può essere, forse, aggiunto, ammesse una resistenza fisica e una capacità di concentrazione davvero eccezionali, qualche sporadico e neces sariamente sommario intervento nei confronti del le parti, esclusivamente in sede di stipula. Basta questo per rispettare la personalità della prestazione divisata dalla legge notarile e dal co dice deontologico? Questo Consiglio non lo crede, per i motivi am piamente sviluppati sopra e lo stesso notaio incol pato lo riconosce implicitamente come risulta dal verbale dell’audizione: “Afferma che quella descritta non è certo una prassi che lo entusiasma però "in certi casi non si può fare diversamente". D'altra parte – sostiene – si tratta di una prassi legittima, dal momento che -nella specie - non trattavasi di atti pubblici (per i quali soltanto è prescritta la lettura da parte del notaio) ma di scritture private autenticate, per le quali – a suo dire - la presenza del notaio è richie sta dalla legge solo al momento della firma”…… “Chiede quindi nuovamente al collega se non ri tenga che questa mole di lavoro comporti un atte nuarsi del requisito della personalità nello svolgi mento della prestazione, preteso dal codice deon tologico. Il notaio … risponde: "forse sì, ma non vado per strada a cercare i clienti, sono loro che vengono da me." E con riferimento all’attività svolta il 1^dicembre 2004: “ Afferma che "questa dell'1 dicembre è una gior nata media; ce ne sono di meglio, ce ne sono di peggio". In conclusione, appare al Consiglio che le circo stanze emerse dall’esposto presentato dal signor …, non contestate nella materialità dei fatti, e an zi confermate, dalle dichiarazioni del notaio, siano sufficienti a delineare – nell’occasione - un quadro di svolgimento dell’attività professionale incompa tibile con le previsioni della legge notarile e del codice deontologico in tema di personalità della prestazione. Appare infatti provato che in tale occasione (18 dicembre 2004) il notaio non ha svolto di persona, in modo effettivo e sostanziale, i comportamenti necessari: - per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolge re in modo approfondito e completo mediante proposizione di domande e scambio di informa zioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli; - per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, con lettura a voce chiara dello stesso e fina le domanda di approvazione. Più precisamente questo Consiglio ritiene che il giorno 18 dicembre 2004 il notaio incolpato si sia sottratto ai suoi doveri di informazione e chiari mento, componenti essenziali della funzione di adeguamento, delegandoli a soggetti estranei al notariato e mortificando con tale condotta la fun zione notarile con l’offrire alla clientela l’immagine burocratica di un mero certificatore. L’assenza di un pur minimo contatto preventivo con la clientela, congiunto alla dichiarata fugacità delle stipulazioni, rende problematico persino pensare che il notaio possa aver esercitato per sonalmente con tutte le cautele necessarie, alme- no l’accertamento della identità personale delle parti, ciò che richiede l’utilizzazione di tutti gli elementi idonei e implica il prudente esame dei do cumenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione. D’altra parte, la pretesa circostanza attenuante connessa alle improvvise difficoltà familiari del so cio e collega di studio, non può essere presa in considerazione in quanto, a differenza dei com portamenti sottoposti a giudizio, processualmente sfornita di sostegno probatorio per essere solo stata allegata dal resistente. Inoltre, il complesso dei dati obiettivi acquisiti dal Consiglio consente di ritenere provato che tale modus operandi si estende anche alle altre gior nate considerate, le quali, stante il numero di con cordanti risultanze quantitativamente rilevanti, di mostrano uno svolgimento dell’attività in modo si stematicamente irrispettoso del principio della personalità della prestazione. Confermano il carattere sistematico del compor tamento del notaio … anche altre considerazioni, quali una realtà di studio caratterizzata da 78 di pendenti al servizio di due notai, che significa 39 collaboratori a testa, contro un media distrettuale di 6 o 7 addetti a notaio, andamenti repertoriali che evidenziano valori in crescita di anno in anno e mediamente sestupli della media repertoriale del distretto. Si tratta di elementi che, in aggiunta ai dati obiettivi sopra analizzati, delineano un’attività notarile interamente assorbita nella let tura di atti e nell’assistenza all’apposizione delle sottoscrizioni, con deleghe sostanziali di ogni altra attività a collaboratori che sono privi oltre che del titolo formale di notaio, della qualità di pubblico ufficiale, della formazione specifica, delle respon sabilità civilistiche e pubblicistiche proprie del no taio e che sono, d’altra parte, esenti dai controlli cui il notaio va, invece, personalmente soggetto. Per tutti questi motivi, il Consiglio Notarile di Mila no, all’unanimità ritiene sussistente la responsabi lità disciplinare del notaio … per avere compro messo il decoro e il prestigio proprio e della clas se notarile in violazione dell’art. 147 della Legge Notarile svolgendo la propria prestazione profes sionale in dispregio del principio della “personali tà” che tale prestazione deve avere ai sensi della legge notarile e del capo II sezione I paragrafi 36 e 37 dei “Principi di deontologia professionale dei notai” nel testo pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2004 supplemento ordinario n. 91, inge nerando nella clientela la convinzione della fungi bilità della prestazione del notaio con quella di col laboratori ed ausiliari, a cui ha delegato la stessa funzione notarile, in tal modo accreditando nella clientela l’erronea convinzione che l’attività notari le possa legittimamente essere svolta con una or ganizzazione di tipo industriale nella quale al no taio viene riservato un compito meramente formale. Conseguentemente questo Consiglio sempre all’unanimità delibera di infliggere al Notaio … la sanzione della censura. Illecito disciplinare accertato con riferimento al di cembre 2004.
DECISIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA DEL 18 APRILE 2005 Il Presidente richiama la deliberazione del Consi glio Notarile del 17.01.2005 con la quale è stato contestato al notaio S……. il seguente addebito disciplinare: “aver compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile per aver attuato modali tà temporali di formazione degli atti notarili, nei quali non è percepibile l’indagine da parte del no taio della volontà delle parti; non aver rispettato l’obbligo di stipulare atti solamente nella sede no tarile nei giorni di assistenza obbligatoria”. Il Presidente ricorda come l’avvio del procedimen to e la formulazione dell’addebito sono stati comunicati al notaio S con lettera raccomandata a.r. del 18.01.2005, con la quale il notaio è stato invitato a far pervenire le proprie osservazioni ai sensi del combinato disposto dell’art. 148 c.2 L. Notarile e dell’art. 267 comma 3 reg. not. ed a comparire in data 31.01.2005 avanti al Consiglio Notarile. Il Presidente rammenta che in data 31.01.2005 il notaio S…………. si è presentato avanti il Consi glio Notarile, accompagnato dagli avvocati ……..e……….. In detta riunione del Consiglio No tarile sia il notaio S…. che i suoi avvocati hanno svolto oralmente una serie di considerazioni diret te, da una parte, a sostenere la nullità del proce dimento disciplinare, dall’altra, ad evidenziare il difetto di competenza del Consiglio Notarile rispet to agli addebiti disciplinari contestati, per i quali venivano svolte ulteriori considerazioni circa la lo ro infondatezza nel merito. Sempre nella riunione del 31.01.2005 gli avvocati …..e …..consegnavano una memoria scritta di costitu zione e difesa con giustificazioni per l’incolpato. In tale riunione il Consiglio Notarile, udite le osser vazioni del notaio S…. e dei suoi difensori, si è riservato di decidere, dopo aver approfondito l’esame della memoria presentata dagli avvocati del notaio S….. Il Presidente ricorda come nella memoria difensi va degli avvocati …..e …..veniva eccepito: a) in via preliminare la nullità degli atti del procedimento disciplinare, nonché l’incompetenza/difetto di giurisdizione del Consiglio Notarile; b) nel merito l’infondatezza degli addebiti contestati; c) in via istruttoria l’assunzione di prove, docu mentali e per testimoni. In relazione alle eccezioni sub a) Il Presidente rammenta come nella memoria difensiva del no taio S….. veniva sostenuta la “Nullità di apertura del procedimento disciplinare per mancanza di pronunzia ed altresì per omessa indicazione dei fatti in ordine ai quali procedere”. Il Presidente, in relazione a tale eccezione, osserva che risulta, per tabulas, dalla copia del verbale in estratto rilasciata al notaio sia l’esistenza di una pronuncia sia l’indicazione dei fatti contestati. In detta delibe ra, infatti, si leggono: 1) l’elencazione degli atti, iscritti a repertorio del notaio S……, su cui si fon da la contestazione dell’illecito disciplinare; 2) le valutazioni del Presidente circa la rilevanza disci plinare delle modalità di ricevimento degli stessi tanto in ordine alla non percepibilità dell’indagine da parte del notaio della volontà delle parti quanto all’obbligo di prestare assistenza presso la sede notarile; 3) la formulazione dell’addebito nei ter mini proposti dal Presidente. La difesa del notaio S….., in relazione alla mancanza di pronuncia, sostiene inoltre che non sarebbe desumibile dalla delibera del Consiglio Notarile in data 17.01.2005 una piena condivisione dei rilievi mossi al Presi dente da parte di tutti i membri del Consiglio Nota rile. Il Presidente osserva che tale rilievo trova testuale smentita dalle seguenti indicazioni contenu te nella delibera: 1) l’inciso “sentita la relazione del Presidente” che immediatamente precede il testo del deliberato; 2) la circostanza che il Consi glio ha espressamente approvato di dare corso al “giudizio promosso d’ufficio dal Presidente” fa cendo così proprie le valutazioni esposte dal Pre sidente. * In merito alle ulteriori eccezioni preliminari il Pre sidente ricorda come nella memoria difensiva del notaio S…. venga eccepita la “Nullità della conte stazione all’addebito con lettera ex art. 267 com ma 3 regolamento notarile, per divergenza (man cata correlazione) dalla presupposta delibera; nul lità di contestazione per incompetenza funzionale del Presidente a provvedervi in luogo del Consi glio Notarile”. Il Presidente espone come anche tale eccezione non sia fondata, in quanto le circo stanze di fatto riportate nella comunicazione di avvio del procedimento corrispondono a quelle illustrate dal Presidente del Consiglio Notarile nel la riunione del 17.01.2005. Altrettanto infondata è, secondo l’opinione del Presidente, sia l’eccezione sostenuta dalla difesa del notaio S….. circa la nul lità per mancata indicazione della maggioranza nella delibera del procedimento disciplinare, sia quella relativa alla violazione degli art. 97 e 101 del regolamento notarile. In relazione alla prima eccezione il Presidente nota che dalla circostanza che nel verbale non si faccia alcun riferimento ad una minoranza contraria all’avvio del procedimen to disciplinare, derivi la logica conseguenza che la relativa deliberazione è stata presa all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti. Relativamente alla ulteriore eccezione, per la quale le deliberazioni relative ai procedimenti disciplinari devono essere sottoscritti da tutti i Consiglieri intervenuti alla de liberazione, occorre precisare che la deliberazione con cui si decide di dare avvio al procedimento disciplinare è diversa dalla deliberazione relativa all’applicazione delle sanzioni e solamente a quest’ultima fa riferimento l’art. 97 comma 2 reg. not.. In relazione alla violazione dell’art. 147,l. not. in ordine alla percepibilità dell’effettuazione dell’indagine da parte del notaio circa la volontà delle parti, la difesa del notaio S….. ha sollevato eccezione di incompetenza del Consiglio Notarile. Ad opinione del Presidente il Consiglio Notarile ha la competenza a procedere disciplinarmente ai sensi dell’art. 147 l. not. in relazione allo specifico addebito sopra indicato: detto addebito infatti è qualitativamente diverso da quello della mancata indagine sulla volontà e come tale si potrebbe ad esso applicare la minore sanzione della censura. Il Presidente ricorda come il Consiglio abbia con testato al notaio S….. non la mancata indagine sulla volontà delle parti, con riferimento ad ogni singolo atto ricevuto nella giornata del 21 settem- bre 2004, ma una condotta, nel suo complesso considerata,ritenuta lesiva della dignità del notaio e del decoro e del prestigio della classe notarile, in quanto caratterizzata da modalità temporali di formazione degli atti notarili tali da rendere non percepibile a coloro che si sono avvalsi del mini stero notarile la conformità delle prestazioni pro fessionali rese dal notaio S….. ai fondamentali principi di indipendenza, personalità ed imparziali tà, espressamente disciplinati dal c.d. “codice” deontologico, anche con riferimento all’indagine sulla volontà delle parti, agli artt. 1,37, e 42. Tut tavia in considerazione del fatto che, con riferi mento ai 56 atti ricevuti dal notaio S….. nella sola giornata del 21 settembre 2004, e per ciascuno in sé considerato, il comportamento del notaio po trebbe anche aver violato le disposizioni dell’art. 47 l. not. e rappresentare l’illecito disciplinare più grave, punito dall’art. 138 comma 2 l. not. con la sospensione da sei mesi ad un anno, il Presiden te, dopo la valutazione del Consiglio, ai fini del presente procedimento della sussistenza della di stinta ed autonoma violazione dell’art. 147 l. not. in ordine alle modalità temporali della formazione dei rogiti notarili, si riserva di trasmettere gli atti del procedimento disciplinare al Procuratore della Repubblica di Brescia affinché questi valuti, ulte riormente, l’esistenza della più grave violazione dell’art. 138 comma 2 l. not., aprendo diverso pro cedimento disciplinare avanti il Tribunale di Bre scia. Ciò posto e chiarito che, nel presente procedi mento, l’illecito disciplinare contestato al Notaio S….. non è quello risultante dal combinato dispo sto degli artt. 47 e 138 l. not. ma una condotta nel suo complesso contraria ai principi di indipenden za, personalità ed imparzialità, cui deve apparire uniformato l’esercizio del ministero notarile, e co me tale lesiva della dignità del notaio, nonché del decoro e prestigio dell’intera categoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 l. not. , per mero scrupo lo di completezza, in relazione alle deduzioni di merito da parte della difesa del notaio S….., il Presidente, ricorda le relative argomentazioni che possono essere così riassunte: a) La mancata indagine sulla volontà delle parti, per essere disciplinarmente rilevante ai sen si dell’art. 17, lett. c del ‘codice’ deontologico, de ve essere sistematica, negligente e deve produrre un indebito accaparramento di clientela a favore del notaio. b) I verbali delle assemblee di società non so no ‘atti pubblici notarili in senso stretto’, non a vendo contenuto negoziale. Per tali atti, dunque, non sarebbe neppure configurabile una indagine sulla volontà delle parti. c) In ogni caso, nelle settimane precedenti alle assemblee, il notaio ed autorevoli Studi di commercialisti avrebbero informato le parti delle con seguenze civili, fiscali ed economiche degli atti. d) Non è vietato al notaio, quale libero profes sionista, di svolgere la propria attività con partico lare intensità e con alta produzione di reddito. Una diversa interpretazione sarebbe infatti lesiva del principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.). e) In ogni caso, l’eccezionale numero di atti ri cevuti dal notaio nella giornata del 21 settembre 2004 sarebbe ‘giustificato’ da circostanze contin genti (imminente scadenza del termine del 30 set tembre per l’adeguamento degli statuti alla Rifor ma del diritto societario, ai sensi dell’art. 223 bis disp. att. c.c.; scarsa reperibilità di notai nel mese di agosto; assegnazione al notaio S…..del ‘turno’ di assistenza presso la Associazione “Assoprote-sti”). Gli argomenti della difesa del notaio S…..secondo il Presidente, non appaiono convincenti per le seguenti considerazioni: aa) La difesa del notaio S….. nulla dice sulla correlazione tra l’art. 147 l. not. e modalità tempo rali estremamente rapide con le quali si è svolta l’attività notarile. Viceversa, la tesi difensiva, oltre ad essersi concentrata intorno alla rilevanza di sciplinare della mancata indagine sulla volontà delle parti ha operato un richiamo all’art. 17, lett. c del ‘codice’ deontologico che appare inconferente. Tale disposizione sanziona infatti l’illecita con correnza tra notai, attuata, tra l’altro, mediante «L’esecuzione delle prestazioni secondo sistema tici comportamenti frettolosi o compiacenti» e, in particolare, la «omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. alla iden tità e all’indagine sulla volontà delle parti)». Ma, nel caso di specie, il Presidente ribadisce come ad essere contestata al notaio S…… non è la mancata indagine sulla volontà delle parti – né in sé e per sé considerata (artt. 47 e 138 l. not.), con riferimento cioè a ciascuno dei 56 atti ricevuti dal notaio nella giornata del 21 settembre 2004 e tantomeno quale modalità o “forma” particolare di illecita concorrenza fra colleghi – quanto piuttosto una condotta complessiva deontologicamente scorretta, perché lesiva della dignità del notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, ai sensi dell’art. 147 l. not. bb) La censura relativa alla ‘natura’ della attivi tà di verbalizzazione di assemblee societarie ap pare infondata alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2375, commi 1 e 2, 2421, comma 1, n. 3 e 2699 c.c., il verbale di assemblea ordinaria, se redatto da un notaio, e sicuramente quello di assemblea straordinaria, a prescindere dal loro contenuto non negoziale, sono atti pubblici, in quanto atti ti pici rientranti nell’esercizio delle attribuzioni d’ufficio del notaio-pubblico ufficiale. Il Presidente ricorda che in ogni caso,dei 56 atti ricevuti dal notaio nella sola giornata del 21 settembre 2004, trentotto sono verbali assemblea ri, ma i restanti diciotto sono atti a contenuto negoziale, ed in particolare sette contratti di mutuo, sei compravendite, due cancellazioni ipotecarie e tre cessioni di quote di s.r.l. La quantità di atti tra di loro eterogenei, la presenza di comparenti o parti diverse per ognuno di detti atti evidenziano una durata estremamente contenuta dell’attività di ricevimento da parte del notaio della volontà delle parti. Il Presidente sottolinea come tutto ciò è confermato dalle risultanze repertoriali del giorno 21 settembre 2004 che danno conto di assemblee la cui durata in alcuni casi non supera i cinque minu ti. cc) Il Presidente illustra inoltre come la circo stanza che nelle settimane precedenti i rogiti le parti sarebbero state informate delle conseguenze giuridiche (civili, fiscali ed economiche) degli atti, anche attraverso l’assistenza fornita da Studi di commercialisti, sia assolutamente irrilevante ai fini disciplinari. E ciò in quanto, dal chiaro tenore let terale delle norme della legge notarile e del regolamento di attuazione si evince che la sopra ricor data funzione di adeguamento, che caratterizza e qualifica il notaio-pubblico ufficiale (art. 1 l. not.) rispetto ad altre figure professionali di ‘operatori del diritto’, è riservata personalmente al notaio e deve esplicarsi contestualmente al ricevimento dell’atto. dd) Il Presidente ricorda l’ulteriore argomento della difesa del notaio S….. per cui un limite quantitativo all’attività del notaio sarebbe contrario al principio di libera iniziativa privata, sancito dall’art. 41 Cost., osservando come tale considerazione non tenga invece conto del fatto che la professio ne del notaio non può considerarsi semplicemente una libera professione, ma costituisce anche e sercizio di una pubblica funzione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che le incompatibilità ed i limiti imposti al notaio nell’esercizio di attività pure a strattamente rientranti nella propria ‘competenza’ professionale non possono considerarsi contrari all’art. 41 Cost., dal momento che «la libertà di iniziativa economica comporta che, allorché essa è esercitata con la scelta di una determinata professione, il soggetto rispetti poi le limitazioni imposte dalla normativa di settore, tra cui, per quan to qui interessa, quelle attinenti ad una condotta, ……….. che non leda il decoro ed il prestigio della professione esercitata» (cfr. Cass., Sez. III Civ., 7 luglio 2003, n. 10683, con riferimento alla illiceità disciplinare, ai sensi dell’art. 147 l. not., dell’attività di intermediazione commerciale e di collocazione di polizze assicurative) anche con riferimento ai limiti, per dir così, ‘impliciti’ imposti alla iniziativa economica del notaio, quali possono derivare dalle particolari modalità di ricevimento degli atti, dalla ‘tempistica’ e dal luogo in cui il no taio deve svolgere la propria attività, secondo le disposizioni dell’ordinamento notarile. Il Presidente, in ordine all’addebito disciplinare di “aver compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile per aver attuato modalità temporali di formazione degli atti notarili, nei quali non è percepibile l’indagine da parte del notaio della vo lontà delle parti”, propone al Consiglio di comminare al notaio S….. la sanzione della censura, a vendo lo stesso violato l’obbligo di non compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile ai sensi dell’art. 147 l. not.: l’aver ricevuto infatti in una sola giornata lavorativa un amplissimo nume ro di atti di particolare rilevanza (verbali societari, compravendite, atti di mutuo) con modalità tempo rali estremamente accelerate, descrive un’immagine del notaio tale da non far percepire ai soggetti che si avvalgono del suo ministero il corretto svolgimento della funzione notarile, nel rispetto dei più volte menzionati principi di indi pendenza, personalità ed imparzialità. In relazione all’ulteriore addebito disciplinare del mancato rispetto della assistenza alla sede notari le nei giorni di presenza obbligatoria il Presidente nota come nel mese di settembre il notaio S….. non abbia rispettato le regole deontologiche con tenute nella delibera del Consiglio Notarile in data 21 luglio 2004. Tuttavia, essendo tali prescrizioni entrate in vigore il 1° settembre 2004 ed essendo vi circostanze di fatto particolari, legate alla ne cessità di attuare una diversa organizzazione spazio temporale dell’attività notarile, il Presidente sul punto propone di non sanzionare il comporta mento del notaio. In relazione alle istanze istruttorie della difesa del notaio S….. il Presidente espone come siano da ritenersi inammissibili stante il silenzio sul punto delle disposizioni dell’ordinamento notarile. IL CONSIGLIO NOTARILE sentita la relazione del Presidente, fatte proprie le argomentazioni ivi contenute all’unanimità delibe ra 1) – di respingere le eccezioni preliminari solleva te dalla difesa del notaio S….. 2) – di dichiarare inammissibili le richieste di con sulenza tecnica e di prove testimoniali avanzate dalla difesa del notaio S.
Finestra sul cortile FederNotizie si è sempre astenuta dal fare necrologi, e questa scelta è stata una regola finora rispettata. Tuttavia l’intera redazione ha ritenuto impossibile non esprimere il dolore per l’improvvisa scomparsa di un uomo di tanta levatura intellettuale e morale come Franco Cavallone, che fin dall’inizio ha collaborato con la nostra rivista portandovi una ventata di levità, di arguzia, di raffinatezza e soprattutto donando un estremo piacere a noi tutti che potevamo godere della lettura dei suoi pezzi. Pubblichiamo qui di seguito le parole che il fratello Bruno Cavallone ha letto in occasione dei funerali di Fran co, perché si sembrano quelle più giuste per ricordarlo. Come fratello minore e unico di un uomo come Franco Cavallone, era inevitabile che ne diven tassi (o cercassi di diventarne) un discepolo e un imitatore. Ma qui è necessaria una distinzione, perchè le lezioni di Franco in realtà erano due. C'era una lezione più profonda - qualcuno direbbe più seria - che rimaneva implicita e nascosta. I grandi valori etici, di cui parlano in continuazione soprattutto quelli che non li hanno, Franco li colti vava e li praticava concretamente, ma li insegna va soltanto indirettamente, con l'esempio di una vita professionale e privata che cento anni fa si sarebbe definita senza ironia "specchiatissima". Ma non ne parlava mai, così come non parlava mai o quasi mai di sentimenti e di emozioni: Quanto meno, voglio dire, con suo fratello (Carla avrà certo ricordi diversi); Se proprio era costretto a parlarne, trincerava il discorso dietro una tale batteria di understatements e di citazioni in tre o quattro lingue (compreso il dialetto piemontese degli avi) da renderlo irriconoscibile. C'era poi una lezione palese, tanto più appassio nata e clamorosa quanto più futili, o apparente mente futili, erano i temi della discussione. Qui l'understatement cedeva il posto all'overstate-ment, secondo il grande modello dell'amato Wo-dehouse, e, per suo tramite, di Dickens. Parlando di un ristorante o di una cravatta, Franco poteva esprimersi, a seconda dei casi, con accenti trion falistici, oppure con furore implacabile e distrutti vo. Se e quale profitto io abbia tratto dalla lezione si lenziosa, non sta a me dirlo. Rispetto all'altra, credo di essere stato per molti anni un alunno vo lonteroso e diligente, ma di non avere mai rag giunto risultati di eccellenza. Per fare un esempio, Franco, bevitore moderatissimo, conosceva e amava i vini importanti, muniti di una storia e di una genealogia. A me piacevano e piacciono in vece certi vini giovani, leggeri e improvvisati, che lui chiamava con disprezzo "vini da merenda". Un altro esempio, molto più rilevante, era il nostro di verso atteggiamento nei confronti dei libri, intesi come oggetti tridimensionali. Ma di questo dirò tra poco. Di fronte a questo mio insoddisfacente rendimen to, Franco alternava l'indulgenza rassegnata del fratello maggiore alla motivata severità del mae stro di fronte all'alunno che "potrebbe fare di più". Così, a un certo punto della nostra vita, e in con comitanza con la mia progressiva assunzione di un ruolo magisteriale nei confronti dei miei figli, ho rinunciato ad essere un imitatore di mio fratello e sono diventato, per così dire, il suo esegeta. Vo glio dire che mi sono adoperato (me ne accorgo naturalmente ex post, non è stato un programma consapevole) per costruire a beneficio dei miei figli, e in seguito anche dei miei nipoti, il mito dello "zio Franco". Non ci voleva molta fatica, perchè le connotazioni mitiche della sua personalità erano numerose ed evidenti. Prendiamo, come dicevo prima, il modo di trattare e toccare i libri. Tutta la vastissima biblioteca di mio fratello, con la sola eccezione di un limitato numero di volumi provenienti dal mercato antiqua-riale (o meglio modernariale), che io gli ho regala to o gli ho imposto di comperare, è fatta di libri, naturalmente in lingua originale, pubblicati e ac quistati in un periodo che va dai tardi anni 40 a pochi giorni fa, ma che potrebbero oggi essere tranquillamente rivenduti in libreria (ovviamente nessuno lo farà) come libri nuovi. E non dico, in linguaggio mercantile, mint ovvero "allo stato di nuovo", ma dico proprio nuovi, provenienti diret tamente dalla tipografia e dalla legatoria. Pure, almeno per quanto riguarda i libri di narrati va, le biografie e i saggi critici, Franco li ha letti quasi tutti dalla prima all'ultima pagina. Il miracolo ha origini lontane: si narra di un Natale o di un compleanno remoto, allorchè Franco, bambino, avendo trovato in un armadio certi libri di Sàlgari o Salgàri che la mamma si accingeva a regalargli, li aveva velocemente letti tutti di nascosto, nono stante che avessero, come allora usava, "le pagi ne da tagliare". Dopo di che, li aveva ricollocati nell'armadio, fingendo poi doverosa sorpresa al momento del regalo. Quando io prendevo in mano qualche suo libro, estraendolo dallo scaffale, per quanto mi sforzassi di essere delicato, Franco rabbrividiva di nuovo, lo riestraeva, e lo rimetteva a posto lui, con modalità che solo la mia ottusità mi faceva apparire identi che. Un giorno, sotto interrogatorio stretto, mi spiegò che i libri stanno allineati negli scaffali, uno a contatto con l'altro, soltanto per motivi estetici e per economia di spazio, ma in realtà bisogna guardarli e soprattutto pensarli come se ciascuno di essi fosse lì in perfetto e solitario equilibrio. Ma come, avevo obiettato, questo è impossibile: la maggior parte dei libri, soprattutto di quelli in brossura, cadrebbe rovinosamente. Ecco dove sbagli, mi rispose: è perchè tu credi che la costa del libro sia rettangolare, mentre invece devi pen sarla come trapezoidale, con il lato inferiore un po' più largo di quello superiore. Così ogni libro può stare accostato a quelli vicini, senza bisogno di appoggiarvisi. Questo, appunto, è puro mito. Ma ce ne sono infi niti altri, I miei molti figli e nipoti, via via che hanno raggiunto o raggiungono l'età della ragione, sono stati e sono portati in pellegrinaggio a Parigi. Non solo, come è ovvio, al Louvre e alla Tour Eiffel, ma anche e prima di tutto all'Hotel du Dragon, Rue du Dragon, traversa di Boulevard St. Ger-main in prossimità della chiesa omonima e dei famosi caffè letterari. Nell'anno 1952 o 53 (non sono del tutto sicuro del la data), Franco, Giovanissimo, grazie ad un pa dre generoso ancorchè niente affatto ricco, era andato in vacanza a Parigi e, come si conveniva al trend intellettuale del tempo e alle finanze limi tate, aveva appunto preso alloggio, con maglione nero e barba di due giorni, all'Hotel du Dragon. Esiste ancora, ed è a prima vista rimasto immuta to, con le tendine di finto merletto, l'aspidistra nel l'ingresso e i portacenere spaiati. Oggi però si trat ta solo di una autocitazione nostalgica, a beneficio delle turiste americane più colte. Allora era tutto rigorosamente involontario e autentico. A metà della prima notte trascorsa nella sua stan za a pianterreno, Franco fu svegliato da un fru scio, e constatò la presenza di un topo, aggrappa to a una tendina della finestra, perfettamente im mobile, che lo guardava con fissità inquietante. Il colore dell'animale non è registrato, ma si sa con certezza che aveva gli occhi gialli. Lo zio Franco, dopo alcune ore di muto dialogo col roditore, pre se una decisione. Si alzò, fece la valigia, pagò il conto, attraversò la Senna e prese alloggio all'Ho tel Continental (oggi Intercontinental) nella bor ghese e opulenta Rue de Castiglione, pur consa pevole che ciò avrebbe dimezzato la durata della sua vacanza. Ma la rottura dei rapporti con il topo valeva bene il sacrificio. Ecco: nell'immaginario famigliare l'episodio è stato e verrà per sempre ricordato non come un aned doto turistico, ma come il segno di una mutazione antropologica e sociale. Fu allora che lo zio Fran co decise che non avrebbe più sofferto; che sa rebbe diventato un professionista di successo (Monsieur le Notaire), in grado di alloggiare al Continental o meglio ancora; che si sarebbe sem pre vestito bene, con giacca e cravatta anche a ferragosto; che avrebbe bevuto davvero i vini dei quali parlano i libri; che sarebbe insomma diventa to il Notaio Cavallone come lo hanno ricordato i quotidiani di ieri. Il tutto, beninteso, senza cedi menti o compromessi, e senza modificare di un centimetro quella scala di valori di cui non amava parlare. Quanto al cuore, quello sarebbe rimasto sulla Rive Gauche. Vorrei dire un'ultima cosa: l'unica, forse, in qual che modo adatta al luogo dove ci troviamo. Molti anni fa, subito dopo la morte di nostro padre, era vamo andati entrambi a Londra: non insieme, pe rò, ma a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Qualche tempo dopo, ci capitò del tutto casual mente di constatare che ciascuno dei due, oltre alla solita eterogenea valanga di libri, si era com prato a Londra una Bibbia, nella versione di c.d. di King James. Come al solito, non ci fu nessuno dei tantissimi commenti che ili fatto avrebbe meritato. Ci limi tammo a dire che era veramente assurdo che un libro come questo (appunto la Bibbia di King Ja-mes, il "grande codice" della letteratura e della cultura occidentale), fosse fino ad allora mancato dalle nostre vaste biblioteche. Bruno Cavallone avvocato
Argomenti IL FUTURO DELLA CASSA DI PREVIDENZA Ritengo che tutti i componenti la categoria (notai in esercizio e pensionati) siano interessati a confrontarsi su alcuni problemi della nostra Cassa di Previdenza. Come in tutte le categorie anche nella nostra vi è una componente più progressista ed una più conservatrice. Ritenendo di far parte della componente progres sista, da tempo mi sono impegnato per consolida re una struttura professionale (il notariato) ade guata ai tempi ed efficiente nelle sue strutture. Nel campo della previdenza questo impegno si concretizza in istituti che agevolino l'efficienza e conomica e l'equità delle scelte. Il tutto in un quadro caratterizzato dal principio di solidarietà scelto come fondamento della nostra Cassa. Si tratta di ripensare alcuni istituti adeguandoli ai tempi, ridisegnando un quadro istituzionale della previdenza più moderno ed adeguato. In altre parole dobbiamo sapere qual è la rotta da seguire, che cosa vogliamo e come conseguirlo. Ovviamente il tutto in base alle risorse di cui di sponiamo. A questo punto proviamo a proporre la strategia previdenziale più adeguata al nostro ente di previdenza. Cominciamo col dire che l'obiettivo primario di o gni ente di previdenza consiste nell'assicurare una pensione adeguata e possibilmente in costan te adeguamento ai costi della vita. Il secondo obiettivo da raggiungere, a mio parere, è l'assistenza sanitaria. Già qui si apre una forbice. Quanta assistenza sanitaria? E' adeguata l'assistenza attualmente elargita? E se non lo è, sin dove ci si deve spingere? Il terzo obiettivo è quello di assicurare i nostri pensionati anche durante il periodo di quiescenza, in relazione agli eventuali danni civili prodotti du rante il periodo di esercizio. A me pare che rendere effettivi e certi ai nostri pensionati questi tre presidi sia il compito primario ed irrinunziabile del nostro ente di previdenza. Tutti gli altri istituti che possono essere svolti dalla nostra Cassa vanno posposti a quelli sopra men zionati e tenuti in essere solo se compatibili con i bilanci presenti e futuri. Per essere più chiari i vari istituti della integrazio ne, dei contributi di studio, dei premi scolastici, dei sussidi di ogni genere che non risultano nei tre obiettivi suddetti, vanno elargiti solo se i bilanci lo permettono. Si deve cioè distinguere quello che si "deve" fare a fronte di quello che si "può" fare. E qui entriamo nell'esame dei bilanci. Sono solito dire che siamo entrati nella fase delle "vacche magre". Vari fattori contribuiscono a connniiderare il futuro della nostra Cassa come critico e da tenere sotto controllo. - Problema autoveicoli; - Problema dell'aumento della tabella; - Prossima entrata in vigore della previdenza com plementare. Autoveicoli: La sottrazione della competenza notarile dal set tore autoveicoli potrà comportare una perdita fino al 12% delle entrate contributive. Aumento della tabella: La decennale revisione della tabella è un'altra in cognita che incombe sui conti previdenziali. Qualora l'aumento della tabella si concretasse nell'ordine di circa 1.000 notai, il numero com plessivo dei notai in esercizio passerebbe da 5.000 a 6.000. Ciò comporterebbe una profonda revisione dei conti previdenziali, dei bilanci attuariali e delle ri serve obbligatorie e prudenziali. Previdenza complementare: La prossima messa a regime della previdenza complementare avrà qualche conseguenza anche sulla previdenza obbligatoria. La legittima scelta di ogni notaio di conseguire una previdenza individuale comparata ai suoi bi sogni personali ed ai contributi versati, comporte rà inevitabilmente qualche difficoltà circa la possi bilità di eventuali aumenti di contribuzione in ordi ne alla previdenza obbligatoria. E' chiaro che aumentando i contributi versati complessivamente per la previdenza, sia obbliga toria che complementare, il singolo notaio vedrà con sempre maggior fastidio ogni aumento dei contributi per la previdenza obbligatoria. Ho già premesso che la scelta fatta dalla nostra categoria per la "mutualità pura" nel campo della previdenza obbligatoria, la condivido e la ritengo difficilmente modificabile. Ciò premesso non mi nascondo la difficoltà di procedere ad ulteriori miglioramenti della previ denza obbligatoria, al fine di poter compensare nel campo della previdenza complementare quel gap di personali esigenze che ciascuno, nell'ambi to del suo libero e discrezionale giudizio, riterrà di conseguire aderendo ai vari piani di contribuzione della previdenza complementare. E' chiaro che non si potrà destinare alla propria previdenza complessiva una percentuale superio re ad un quid del proprio reddito. E non si potrà pretendere che tutto ciò che si de stina alla previdenza sia devoluto alla previdenza obbligatoria. E' quindi giusto e legittimo che una parte del red dito professionale sia destinato alla previdenza complementare. Ad un patto però, che deve sottostare, come patto fondativo di tutta la categoria. Che le pensioni attualmente elargite con la previ denza obbligatoria siano mantenute nel tempo nel loro valore sostanziale. E quindi adeguate al costo della vita. A mio parere se la categoria riuscirà a stipulare questo tacito patto, la nuova previdenza comple mentare potrà svilupparsi in armonia con la previdenza obbligatoria, con beneficio di tutti. Questo patto tacito ma fondamentale che dovrà assumere la categoria si basa su un duplice van taggio. A tutela di coloro che difendono la mutualità pura i quali si vedono assicurato nel tempo il recupero del valore di acquisto della previdenza obbligato ria. A tutela di coloro che contestano il principio della mutualità pura nel senso di poter aderire a quella complementare, e quindi proporzionale ai redditi individuali, nella certezza di non dover provvedere con nuovi aumenti di contribuzione per la previ denza obbligatoria. I tre fattori sopra considerati mi inducono a pensa re che le future entrate della Cassa saranno infe riori a quelle degli esercizi passati e non facilmen te elastiche in funzione di nuove esigenze. Per tornare alla mia precedente definizione, siamo nel tempo delle "vacche magre". Di conseguenza è necessario a considerare quali siano i compiti primari rispetto a quelli secondari. In pratica ci tocca fare delle scelte. Col contributo intellettuale e di proposte di tutti co loro che vorranno contribuire a questo dibattito, credo sia possibile salvaguardare il nocciolo duro della nostra previdenza. Luciano Guarnieri - Notaio in Milano
LA DISCIPLINA COMPENDIO UNICO 1.Il compendio unico nel decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 1.1 Finalità del compendio unico L’articolo 7 del D.Lgs 29 marzo 2004 n.99, rima sto invariato anche a seguito delle modifiche ap portate a detto testo di legge dal D.Lgs 27 maggio 2005 n.101 , si propone di realizzare la conserva zione dell’integrità aziendale attraverso interventi che operano non solo nei trasferimenti per atto tra vivi ma anche in sede successoria. La norma in esame persegue fondamentalmente due finalità. La prima consiste nell’incentivazione delle attività di ampliamento delle dimensioni delle aziende a gricole e si concretizza nell’erogazione di agevo lazioni fiscali e finanziarie per coloro che, acqui stando a qualsiasi titolo terreni agricoli, si obbli ghino a destinarli alla costituzione di un compen dio unico ed a coltivare detto compendio in qualità di imprenditori agricoli a titolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dalla data del tra sferimento. La seconda finalità consiste nel tenta tivo di prevenire il rischio di frammentazione del compendio unico e viene attuata dal legislatore attraverso la previsione dell’obbligo di indivisibilità dei fondi che compongono il compendio stesso per un decennio dalla data dell’acquisto agevolato dei terreni. La gravità dell’obbligo è rimarcata dal la sanzione della nullità comminata agli atti tra vivi ed anche agli atti a causa di morte infradecennali recanti il frazionamento dei suddetti terreni con significative ripercussioni sull’attività notarile. Il vincolo, infatti, deve essere espressamente men zionato negli atti di trasferimento a cura dei notai roganti e deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari . Il notaio, per evitare di incorrere nella citata san zione, dovrà astenersi ai sensi dell’articolo 27 del la legge 16 febbraio 1913 n.89 dal ricevere atti di frazionamento dei terreni che compongono il compendio unico prima che sia decorso un de cennio dalla data dell’acquisto agevolato dei ter reni in oggetto. Sarà, pertanto, opportuno identifi care le aree che costituiscono un compendio uni co ai sensi del decreto legislativo 99/04. Ecco perché l’esatta individuazione dei caratteri del compendio unico assume un’importanza determi nante ai fini della sicurezza dei traffici commerciali. La violazione del divieto, oltre alla nullità degli atti che realizzano in qualunque modo il frazionamen to, comporta anche il pagamento della differenza di imposta non pagata e degli interessi, con maggiorazione del cinquanta per cento dell’imposta dovuta. La norma in oggetto, nell’ultima parte, sottolinea la necessità di mantenere l’unitarietà del compen dio unico anche a seguito di successione eredita ria ed, allo scopo, introduce una previsione in for za della quale il compendio, in mancanza di una disposizione testamentaria, può essere integral mente assegnato al coerede che ne faccia richie sta, con addebito dell’eccedenza. Questa previ sione interagisce con l’articolo 720 del codice civi le, per il quale se gli immobili non sono comoda mente divisibili, essi devono preferibilmente esse re ricompresi nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore con addebito dell’eccedenza, ed, infatti, se gli altri beni dell’asse ereditario non bastano a soddisfare gli altri coeredi, il destinatario dell’assegnazione pre ferenziale del compendio unico deve provvedere a tacitarli di ogni loro diritto. A favore degli altri coeredi non assegnatari sorge, pertanto, un diritto di credito di valuta garantito da ipoteca iscritta a tassa fissa sui terreni in oggetto, destinato ad es sere pagato entro un biennio dall’apertura della successione, con un tasso di interesse inferiore a quello legale di un punto. La norma non precisa alcuna procedura nel caso vi sia una pluralità di eredi interessati ad ottenere l’assegnazione preferenziale . Nel settimo comma il legislatore prevede, invece, l’eventualità contra ria cioè l’ipotesi in cui nessuno degli eredi voglia il compendio e ribadisce, in tale caso, la conse guente revoca dei benefici, ammettendo la possi bilità per gli eredi di richiedere un arbitrato nel ca so di controversie sul valore degli aiuti comunitari sul compendio unico. Dalla norma traspare co munque il favore del legislatore per la gestione individuale del compendio. 1.2 Evoluzione legislativa del compendio unico L’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 disciplina il compendio unico come strumento a garanzia dell’integrità aziendale in relazione a tutto il territo rio nazionale, come era stato introdotto dall’articolo 8 del D.Lgs 228 del 18 maggio 2001. L’articolo 8 ha, infatti, unificato, sotto tale aspetto, le zone classificate montane e quelle non monta ne al fine di impedire la frammentazione dell’impresa agricola . Inizialmente, invece, l’articolo 4 della legge 31 gennaio 1994 n.97 aveva limitato l’ambito di ope ratività del compendio unico ai soli comuni mon tani e tale limitazione è stata poi riproposta nella versione definitiva dell’articolo 52 comma 21 della Finanziaria del 2002 (legge 28 dicembre 2001 n.448) in cui, oltre a questa, vi erano altre diffe- renze rispetto al vigente regime del compendio unico: per esempio il divieto di frazionamento riguardava non l’intero compendio bensì una super ficie minima, la cui individuazione era demandata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata in concreto un ostacolo alla realizzazione e diffusio ne del compendio unico, cosicché si è arrivati all’attuale formulazione dell’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 che estende l’istituto a tutto il territorio nazionale e sancisce un divieto assoluto di divisibilità nel decennio dalla data dell’acquisto. Rispetto alla previsione di cui all’articolo 52 com ma 21 della Finanziaria del 2002 sono state ap portate altre modifiche : il divieto di frazionamento era in origine quindicennale ma il legislatore ha ritenuto opportuno abbreviarlo a dieci anni, nel tentativo di contemperare la conservazione dell’unità aziendale con l’esigenza di evitare l’immobilizzazione della proprietà fondiaria. Inol tre, l’articolo 52 comma 21 della Finanziaria del 2002 offriva la possibilità di far rientrare il com pendio nella porzione ereditaria di uno o più coe redi che ne richiedessero congiuntamente l’attribuzione, mentre l’articolo 7 prevede solo l’assegnazione preferenziale dell’intero compen dio ad un unico erede che lo richieda espressa mente. Inoltre, per tacitare i coeredi non assegnatari non vengono accolti criteri per contemperare la ge stione dell’impresa con l’assegnazione preferen ziale come la valutazione dei terreni ad un valore diverso da quello di mercato (criterio adottato dal la legge provinciale di Bolzano del 28 novembre 2001 n.17) oppure forme di rateizzazione nel pa gamento del conguaglio, con la conseguenza che non è previsto un particolare sgravio, sotto questo profilo, per il coerede assegnatario ed il rischio per il richiedente di affrontare un debito troppo oneroso potrebbe disincentivare l’interesse all’assegnazione. L’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 prevede l’erogazione al coerede asse gnatario di un mutuo a tasso agevolato ma solo con riferimento ai trasferimenti immobiliari finaliz zati alla formazione del compendio unico, perciò non sembra che il denaro mutuato possa essere utilizzato anche per tacitare i diritti dei coeredi e sclusi. Gli unici rimedi su cui il coerede assegna tario può fare affidamento sono la possibilità di dilazionare il pagamento in due anni e la riduzione del tasso di interesse di un punto rispetto a quello legale. Giova ribadire che, nonostante la somiglianza di finalità di ordine pubblico perseguito consistente nel tentativo di evitare la frantumazione irrazionale della proprietà agricola, non vi è alcun nesso di continuità tra la minima unità colturale ormai sop pressa (articolo 846 del codice civile ora abroga to), e la disciplina del compendio unico, di cui all’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99, perché quest’ultimo è un istituto su base volontaria che si applica solo quando un soggetto, in sede di acquisto a qualsiasi titolo di terreni, invochi i benefici fiscali di cui al citato decreto, impegnandosi a formare il compendio, a coltivarlo ed a mantenerlo unito per un decennio. E’ possibile individuare il medesimo intento di conservazione dell’integrità aziendale, perseguito dal legislatore con la disciplina del compendio u nico, anche nella prelazione agraria, che è dettata a tutela della valorizzazione dell’impresa agricola e precipuamente nell’articolo 8, comma decimo, della legge 26 maggio 1965 n.590, quando dispo ne che il coltivatore, che abbia cessato la condu zione in comune, deve vendere la quota di spet tanza entro cinque anni dall’abbandono dell’attività, altrimenti gli altri componenti della fa miglia colonica hanno diritto di riscattare la predet ta quota al prezzo ritenuto congruo dall’ispettorato dell’agricoltura . 1.3 Individuazione del compendio unico Come si accennava in precedenza, uno degli a spetti fondamentali della nuova disciplina riguarda l’individuazione dei beni che costituiscono l’oggetto del compendio unico, che viene definito in modo duttile come l’estensione di terreno ne cessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di svi luppo rurale per l’erogazione del sostegno agli in vestimenti previsti dai regolamenti CE, conseguita mediante l’accorpamento di fondi effettuato dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo a titolo professionale. Poiché la finalità è la ricomposizione fondiaria, non è richiesto che i terreni siano confinanti ma è sufficiente che siano funzionali all’esercizio dell’impresa agricola. L’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 menzio na i terreni e le relative pertinenze compresi i fab bricati rurali adibiti ad abitazione della famiglia e con ciò sembra suggerire che solo per il comples so degli immobili vige il divieto di frazionamento, mentre i beni mobili funzionali all’esercizio dell’impresa agricola possono, invece, essere fra zionati. La questione si basa sul problema dell’individuazione dell’impresa agricola e sul con cetto di unità produttiva cui fa riferimento anche l’articolo 44 della Costituzione che allude ad un’unità aziendale che comprende, oltre al fondo, anche i fattori organizzativi della produzione . Ne deriva che non esiste un criterio assoluto per determinare l’estensione minima del compendio poiché il concetto di redditività è piuttosto relativo, in quanto dipendente da diversi e variabili fattori come le caratteristiche dei terreni o i metodi di col tivazione. 2 Il compendio unico ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 29 marzo 2004 n.99 e gli istituti affini 2.1 Il compendio unico in zone montane Dal comma secondo dell’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 sembra possibile desumere la convivenza di due tipi di compendio unico: uno per le zone montane già disciplinato dalla legge n.97 del 31 gennaio 1994 ed uno per il resto del territorio nazionale. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che l’articolo 7 comma secondo rinvia ai commi primo e secondo dell’articolo 5bis della legge n.97 del 31 gennaio 1994 per quanto riguarda i benefici tributari, ma non abroga né modifica la disciplina del compendio unico in zone montane, con la conseguenza che per quest’ultimo il vincolo di indivisibilità rimane di quindici anni, mentre per il compendio unico che si costituisce ai sensi dell’articolo 7 fuori dai terri tori delle comunità montane il vincolo di indivisibili tà dura dieci anni. Ulteriori differenze riguardano il fatto che solo per il compendio unico in zone mon tane sono previsti finanziamenti per l’indennizzo che il coerede assegnatario deve corrispondere agli altri coeredi esclusi e la sanzione per la viola zione del vincolo non è la nullità degli atti tra vivi ed a causa di morte, bensì la mera perdita dei be nefici fiscali. La ragione della sopravvivenza di questa diversità di disciplina trova giustificazione nell’intento di favorire e tutelare maggiormente le condizioni sociali ed economiche delle zone mon tane. 2.2 i fondi soggetti a vincolo di indivisibilità ai sen si dell’art. 11 della legge 14 agosto 1971 n.817 Un vincolo di indivisibilità simile negli effetti a quello previsto dall’articolo 7 del Dlgs 29 marzo 2004 n.99 per il compendio unico era già discipli nato dall’articolo 11 della legge n.817 del 14 ago sto 1971 relativa al finanziamento delle provvi denze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice . Sono previste alcune agevolazioni creditizie con cesse dallo stato per la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice (es: mu tui con tasso di interesse agevolato, opere di boni fica e risanamento fondiario assistite da contributo statale fino al settanta per cento della spesa o fino al novanta per cento in caso di situazioni di inte resse particolare etc.) ed i fondi che ne hanno be neficiato rimangono soggetti al vincolo di indivisi bilità per quindici anni. L’articolo 11 della legge del 1971 prescrive che il vincolo sia menzionato nei nulla osta ispettoriali ed, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, nonché trascritto nei registri immobiliari. È possibile cogliere un’analogia rispetto alla pre visione dell’articolo 7 del D.Lgs del 2004 che pre vede anch’esso la menzione espressa del vincolo da parte dei notai negli atti di trasferimento fun zionali alla costituzione del compendio unico (mentre non si menzionano i mutui) e stabilisce l’obbligo di trascrizione del vincolo. Il pubblico uffi ciale deve, perciò, in entrambe le fattispecie, effet tuare la menzione richiesta e procedere alla tem pestiva trascrizione del vincolo nel più breve tem-Un’altra affinità consiste nella sanzione commina ta in caso di violazione del vincolo di indivisibilità. Analogamente a quanto prevede l’articolo 7 del D.lgs del 2004 per gli atti che realizzano un frazionamento prima del decorso di un decennio dal la costituzione del compendio unico, anche l’articolo 11 della legge del 1971, nel comma se sto, ribadisce la nullità di qualsiasi atto che trasgredisca al divieto di frazionamento che, in que sto caso, a seguito delle modifiche apportate alla presente norma dal D.Lgs 18 maggio 2001 n.221, dura quindici anni . Una differenza tra le due fattispecie consiste, in vece, nel fatto che solo l’articolo 11 della legge del 1971 disciplina alcune ipotesi di revoca del vinco lo. Oltre all’ipotesi del quarto comma dell’articolo 11, introdotto dal citato D.Lgs 18 maggio 2001 n.221, in cui è prevista la revoca del vincolo per il mutamento della destinazione agricola del fondo, l’aspetto più rilevante riguarda la previsione del terzo comma La revoca è, cioè, consentita su domanda degli interessati qualora in caso di successione ereditaria i fondi siano divisibili tra gli e redi in quanto aventi le caratteristiche per realiz zare efficienti imprese familiari sotto il profilo tec nico ed economico, applicando, in caso contrario le disposizioni di cui all’articolo 720 del codice ci vile relativamente alle modalità di assegnazione degli immobili non comodamente divisibili. Diver samente, l’intento del legislatore nella stesura dell’articolo 7 del DLgs del 2004 sembra quello di garantire l’unitarietà del compendio in caso di successione ereditaria e le norme di cui all’articolo 720 del codice civile hanno una funzione integra tiva. po possibile, altrimenti sarà soggetto alle pene pecuniarie, cui rinvia l’articolo 2671 del codice ci vile, se lascia trascorrere più di trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato senza aver curato l’esecuzione della pubblicità. 2.3 il maso chiuso Non vi è sovrapposizione tra l’istituto del compen dio unico e quello del maso chiuso perché quest’ultimo presenta aspetti peculiari estranei al la disciplina del compendio unico. Il maso chiuso consiste nel complesso di beni immobili e diritti connessi, di cui il proprietario ha libera disponibilità giuridica, salvo il vincolo perpe tuo di indivisibilità sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Detto complesso immobiliare, iscritto in apposita sezione del libro fondiario, comprende una casa di abitazione ed un’estensione di terreno tale da garantire un reddito annuo medio nella mi sura stabilita dalla legge provinciale di Bolzano. Esso è considerato bene personale dell’assuntore e l’erede che vi succede deve liquidare entro cin que anni l’indennizzo ai coeredi e, se trasferisce a terzi il maso chiuso entro dieci anni dall’apertura della successione, deve versare alla massa eredi taria la differenza tra il ricavato dalla vendita ed il corrispettivo dell’assunzione . La differenza più evidente tra i due istituti consiste nel fatto che il compendio unico si basa su opera zioni spontanee e discrezionali di ricomposizione fondiaria ad iniziativa individuale e la sua indivisi bilità è solo temporanea. Inoltre, il compendio uni co è assegnato al coerede che lo richiede, non è previsto un ordine di successione e non è discipli nata la richiesta da parte di più richiedenti né è prevista una divisione ereditaria integrativa, qualo ra i terreni siano venduti in blocco ad un prezzo superiore a quello attribuito in sede di assegna zione del compendio. Anna Polimeno
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.LGS. 20 GIUGNO 2005, N. 122* 1. L’art. 8 del decreto delegato La presente breve analisi verterà su ambiti, fra quelli innovati dall’art. 8 del D.lgs. 20 giu gno 2005, n. 122, recante le "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" 1, particolarmente circoscrit ti: per la precisione quello del generale campo * Il presente lavoro rappresenta un frammento di una delle relazioni, dal titolo Il divieto di vendita dell’immobile nell’art. 8 del D.lgs. 20 giugno 2005, n, 122, tenute al Convegno di Studio organizzato di applicazione di tale norma ed in parti colare del suo ambito oggettivo, ossia a quali tipologie di immobili esso si riferisca 2. L'art. 8, nel prevedere l’ ”Obbligo di can cellazione o frazionamento dell’ipoteca antece dente alla compravendita”, sancisce: “Il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia procedu to alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancella zione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile”. Le domande che il suddetto enunciato -solo in apparenza breve e semplice - suggeri sce sono numerose e, percepibilmente, di non immediata soluzione. Le difficoltà sono acuite dall'insinuarsi del dubbio sul se gli artt. 7 e 8 vadano considerati in via congiunta, in quanto recanti una disciplina nuova ed unitaria del fra zionamento. Peraltro emerge la sensazione che quanto disposto dall'art. 8, anche per una sua intrinseca difficoltà di coordinamento con quanto dettato dall'art. 7 del medesimo decreto 3, non possieda finalità così circoscritte, in particolare ove se ne volessero confinare i margini di ope ratività al solo campo del finanziamento fondiario 4. Pertanto il legislatore evidenzia l'interesse all'effettività dell'acquisto e ad assicurarne la li bertà da situazioni debitorie e di garanzia in concreto non assunte o spettanti. Va dunque rilevato come la disciplina por tata dalla normativa in questione, proprio in virtù delle finalità di protezione cui è chiaramente i spirata, non possa in alcun modo ritenersi di sponibile dalle parti, dovendosi ritenere precetti va ed inderogabile; in altri termini non sarà con sentito alle parti, nemmeno a seguito di apposi ta trattativa per lo stesso acquirente valutabile come vantaggiosa, rinunciare al diritto di chie dere il frazionamento e procedere alla stipula degli atti ivi considerati in assenza dei presupposti di legge. da Paradigma, in tema di "Immobili da costruire e tutela degli acquirenti", svoltosi a Roma, il 7 luglio 2005, mentre l'altra relazione, dal titolo Il diritto al frazionamento dell'acquirente di immobile da costruire, si occupa dell’analisi delle problematiche originate dall’art. 7 del medesimo decreto 122 del 2005; entrambe le relazioni sono state pubblicate nei relativi Atti.
2. Il campo di applicazione. Risulta di difficile comprensione la com prensione dell’ambito cui si rivolge l’art. 8. In essenza le perplessità si sostanziano in una precisa domanda: stante la genericità del suo portato, l’art. 8 ha valenza applicativa generale, ovvero viene a coprire il medesimo campo pre so in considerazione dal decreto 122 del 2005? In altri termini, esso vale per tutti gli atti di com pravendita sui quali insista un finanziamento o un’ipoteca, ovvero solo per quelli compiuti da un “costruttore” nei confronti di un acquirente “per sona fisica” e relativi ad “immobili da costruire”? L’estrema astrazione del dettato di questa disposizione, che la connota come eccentrica, anche e specialmente sotto il profilo della tecni ca di redazione legislativa, rispetto agli altri arti coli della nuova legge, viceversa di regola carat terizzate da un’insolita prolissità e da una certa disorganica minuziosità, non può esimere dal dubbio, per la verità d’istinto recante una sen sazione di inappropriatezza rispetto alle finalità della legge, che il legislatore abbia inteso tutela re, e dunque disciplinare la fattispecie, per così dire “a tutto campo”; e ciò per evitare anche il minimo rischio che si verifichino situazioni inde bite, in cui un acquirente sia forzato ad accetta re soluzioni per lo stesso svantaggiose o disa gevoli. In realtà non sembra che una compres sione così vistosa dell’autonomia negoziale che ne deriverebbe possa risultare giustificata da esigenze di “protezione”, che possono conno tarsi come tali solo se rapportate ad un contra ente “debole”, e non alla genericità dei soggetti. Portata alle sue estreme conseguenze, la norma infatti, ove letta in maniera sfalsata ri spetto alle altre norme del decreto 122 del 2005, potrebbe condurre addirittura a ritenere proibito il ricevimento di un atto di compravendi ta da stipularsi tra due società immobiliari e re lativo ad un complesso edilizio considerato uni tariamente su cui gravi un’unica ipoteca 5. Risulta dunque evidente come la norma, a differenza di quella apparentemente speculare contenuta al precedente art. 7 6, non possa ritenersi avulsa dal contesto dal quale ha tratto ori gine, ma vado allo stesso rapportata e dunque, mutuando un’espressione, forse non particolar mente appropriata, ma sicuramente efficace, adottata dai primi commentatori “contestualizza ta” 7. A tale convincimento, che diviene sempre più forte ad ogni rilettura, oltre che dello specifi co art. 8, dell’intero decreto, conducono anche indici e indizi di diverso tenore. In primo luogo la percezione che il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, a scapito di una sua apparente disomogeneità, rappresenti invece la fotografia di quello che altro non è che un pro cesso che un’ipotetica persona (fisica) compie nel momento in cui intenda acquisire un immo bile da costruire, al quale la legge affianca via via delle tutele e dei diritti, ponendo altresì degli obblighi e dei divieti a carico dei soggetti cui si relazioni. Detto tragitto si sostanzia nelle prime trattative e nelle prime corresponsioni (artt. 2 e 3 e 5) , nella sottoscrizione dei negozi prelimina ri (art. 6), nella fase antecedente alla stipula (artt. 4, 7 e 8), nella conclusione del contratto definitivo (art. 8), e quindi nella regolamentazio ni susseguenti ad un andamento non corretto del rapporto (artt. 9 e ss.). L’art. 8 non realizza pertanto un ambito da considerare in via isolata, ma focalizza uno dei momenti più importanti di tale procedimento, ossia l’ambito che definisce, che chiude quella che si è detta la fase fisiologi ca di tale percorso progressivo: non a caso è in tale momento che viene a cadere la principale delle garanzie già attribuite all’acquirente, ossia quella fideiussione disciplinata dagli artt. 2 e 3 del decreto, la cui efficacia appunto “cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione” (art. 3, set timo comma); è in tale momento dunque che si avverte la forte esigenza di non operare una degradazione degli strumenti di salvaguardia fino a quel momento accordati all'acquirente. Ci si accorge come, contemplata sotto questo profilo, l’asserita genericità della norma in esame sfumi in mera atecnicità: il che viene confermato proprio dalla lettera del medesimo articolo, ove non si enunciano divieti di stipula “di atti” di compravendita con ipoteche e pigno ramenti gravanti “su” immobili, il che condurreb be ad attribuirle una portata effettivamente ge nerale, ma, sottintendendo un implicito richiamo alle precedenti norme del decreto, e quindi alle preliminari fasi di quel procedimento di cui si è appena accennato, si parla “dell’atto” di com pravendita, con ipoteche e pignoramenti gra vanti “sull’immobile” 8. Quanto finora affermato trova sicuro con forto nel disposto dell’art. 3, primo comma, della legge delega 210 del 2004, le cui previsioni so no compiute al fine di “rafforzare” le istanze di tutela portate dall’intero decreto: in altri termini, l’art. 8 più che attribuire autonome tutele, tenta di rendere efficaci , "effettive" quelle già con cesse. Non a caso si è rilevato come non possa pensarsi che la norma di attuazione (l’art. 8) venga ad avere un ambito di applicazione più vasto di quello della legge delega (l’art. 3, primo comma, lett. n) 9. La lettera approssimativa dell’art. 8 viene quindi ad essere doverosamen te integrata e completata da quanto determinato dall’art. 1 del medesimo provvedimento, che proprio in virtù della sua portata definitoria ge nerale, si applica a tutte le successive disposi zioni 10. 3. L’ambito oggettivo: l’immobile. Anche in virtù di quanto prima considera to, l’opera di contestualizzazione dovrebbe comportare che i finanziamenti e le garanzie prese in considerazione dall’art. 8 concernano “immobili da costruire”, come definiti dalla nor mativa in questione, che considera tali quelli “per i quali sia stato richiesto il permesso di co struire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata ver sando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità” (art. 1, primo comma, lett. d) del D.lgs. 122 del 2005). Detta soluzione peraltro, anche se for malmente corretta, rischia di apparire inappa gante qualora al momento della stipula del con tratto definitivo l’immobile sia stato già ultimato 11. Le esigenze di tutela appaiono infatti le me desime, ma la disparità di trattamento tra situa zioni apparentemente affini risulta stridente. Non a caso i primi commentatori, pur aderendo alla tesi della relativizzazione dell’ambito di ap plicazione del decreto, dimostrano disagio nel circoscriverne l’operatività solo ad atti di trasfe rimento di immobili non ultimati. E suggeriscono pertanto prudenza nell’escludere tout court le unità immobiliari già ultimate, rischiando, visto peraltro le difficoltà applicative che già la lettera della legge pone, di risultare poi incoerenti con le conclusioni in precedenza compiute 12. La questione richiede quindi un’ulteriore approfon dimento, che vale qui la pena tentare di accen nare. Come si è detto non apparirebbe in con trasto con lo spirito della novella ricomprendere nell’art. 8 anche gli immobili appena ultimati; e probabilmente, a ben vedere, la stessa lettera della legge non si pone in effettivo contrasto con tale affermazione, se si tiene a mente quel fa moso percorso o processo che si è rilevato che la legge abbia a fondamento della sua coerenza sistematica. L'operazione di “contestualizzazio ne” deve dunque compiuta in maniera effettiva, "sostanziale", e non meramente formale. Se l’atto di compravendita infatti non viene conside rato in maniera autonoma, ma quale esito di quel procedimento in cui, manente legge, si so no stipulati preliminari, consegnate somme e prestate garanzie, quando l’immobile era ancora in costruzione, e considerando che il divieto dell’art. 8 mira a rafforzare la tutela in prece denza attribuita, allora tale interdizione non può non operare anche per l’ipotesi che l’immobile da costruire venga nel frattempo, e prima del definitivo passaggio, completato. Ciò che sem bra infatti premere al legislatore è che per tali complessi immobiliari si operi almeno conte stualmente il frazionamento del finanziamento o del vincolo; anche perché, come già visto, è nel momento del trasferimento di proprietà che ver rebbe a cadere lo scudo generato dalla polizza fideiussoria (art. 3, settimo comma), con ciò va nificando l'intento di tutela fino a quel momento perseguita, ove l'immobile fosse comunque gra vato da tali vincoli. Quanto finora rilevato trova un addentellato anche nella lettera dell’art. 8, che, nel momento in cui in fine utilizza l’espressione “immobile”, senza la specificazio ne che lo stesso sia “da costruire”, forse la ab bia adoperata, consapevolmente o inconsape volmente, in misura più tecnica 13; d'altronde non a caso anche gli artt. 4 e 9 del medesimo decreto utilizzano il generico termine di immobi le, proprio in quanto presuppongono che l'edifi cio sia stato in buona sostanza completato. L'accoglimento di tale conclusione com porterà inevitabilmente lo svolgimento da parte del notaio di una delicatissima opera di indagi ne, anche sotto il profilo temporale, della situa zione che gli si prospetterà; attività non facile, sfuggente e sostanzialmente rimessa ai docu menti dalle stesse parti esibiti e, in mancanza di chiare e sicure indicazioni desumibili da questi ultimi, alle asserzioni dei medesimi contraenti; dichiarazioni sulla sussistenza o meno di tali presupposti che sarà quanto mai opportuno far risultare dall'atto onde poter valutare l'operativi tà o meno di quanto prescritto all'art. 8. Ci si chiede se tali conclusioni possano valere allora, anche, per motivi di identità di ratio, oltre che in virtù dell'assolutamente vago tenore letterale della disposizione, nei confronti di immobili comunque costruiti non ancora (completamente) frazionati, che vengano posti in vendita, a prescindere da situazioni preliminari, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 14. In tali casi si avrebbe peraltro il pregio di for- nire una tutela veramente effettiva a tutte que ste situazioni, evitando oltretutto quelle compli cazioni applicative, che potrebbero risultare più rilevanti adottando l'interpretazione sopra deli neata 15. Non si nega che in relazione a tale ul tima estensione la forzatura letterale, ancorché compiuta in nome dello spirito della legge, appaia più evidente. Anche perché è pur vero che in questi casi, in mancanza di precedenti accor di e dazioni di somme o comunque di situazioni createsi per l'acquirente "al buio", colui che con tratta l'acquisto di un immobile ultimato, esisten te, ha la possibilità di visionare lo stesso, di ac certarne e di farne controllare le caratteristiche e le qualità e pertanto di non creare alcun vinco lo giuridico prima di tale constatazione, e co munque di poter addivenire direttamente al trasferimento della proprietà dello stesso, una vol ta raggiunta una sufficiente consapevolezza. Qualunque sia la soluzione prescelta, si ritiene che il notaio debba comunque consiglia re, come fortemente opportuno e corretto, pro cedere alla suddivisione del finanziamento in quote ed alla cancellazione, allo svincolo o al frazionamento della relativa ipoteca e del pigno ramento. Marco Avagliano notaio in Rogoredo
1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2005, n. 155; il provvedimento entra in vigore dal 21 luglio 2005. 2 Per la più completa trattazione delle tematiche originanti da suddetta norma si rinvia oltre che, si permetta, ad Avagliano, Il divieto di vendita dell’immobile nell’art. 8 del D.lgs. 20 giugno 2005, n, 122, cit., a: P.L. Fausti, La modifica dell'art. 39 t.u.b. introdotta dal disegno di legge in attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210. Gli articoli 7 e 8 del decreto delegato, relazione tenuta al Conve gno di Studio organizzato da Paradigma, in tema di "Immobili da costruire e tutela degli acquirenti", svoltosi a Milano il 14 aprile 2005, pubblicata nei relativi Atti; A. Paolini e A. Ruotolo, Prime consi derazioni sul decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione, in Cnn Notizie del 13 giugno 2005; A.A. Dolmetta, Le modifiche alla disciplina del frazionamento di ipoteca nello schema di decreto legislativo 18 febbraio 2005, predisposto per at tuare la legge delega n. 210/2004 (appunti), rela zione tenuta al Convegno di Studio organizzato da Paradigma, in tema di "Immobili da costruire e tutela degli acquirenti", svoltosi a Milano il 14 apri le 2005, pubblicata nei relativi Atti; G. Santar-cangelo, Frazionamento e cancellazione di ipote ca, relazione tenuta al Convegno di studio orga nizzato a cura della Scuola di notariato della Lombardia e del Consiglio notarile di Milano, in tema di "La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: prime considerazioni operative", e svol tosi a Milano, il 30 giugno 2005; 3 Difficoltà di coordinamento di cui si tratta più ampliamente in Avagliano, Il diritto al fraziona mento dell'acquirente di immobile da costruire, cit., e in Avagliano, Il divieto di vendita dell’immobile nell’art. 8 del D.lgs. 20 giugno 2005, n, 122, cit., cui, si permetta, si rinvia. 4 Il che viene confermato anche dalla legge dele ga 2 agosto 2004, n. 210, recante appunto la “De lega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli immobili da costruire”, il cui art. 3, primo comma, della richiede che: “1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono in formati ai seguenti principi e criteri direttivi: […]; n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell’acquirente al perfezionamento degli atti indicati all’art. 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed all’eventuale cancellazione dell’ipoteca o del pi gnoramento gravante sull’immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l’esecuzione delle formalità nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, o contestualmente al la stessa”. Come si nota il richiamo all'art. 39 non sembra, almeno letteralmente, compiuto nei confronti degli atti di cancellazione dell'ipoteca o del pignoramen to. 5 Per quella frase assolutamente ambigua della “cancellazione” dell’ipoteca gravante sull’immobile, che potrebbe appartenere ed esse re ceduto ad un unico soggetto, e di cui si tratterà ampliter di seguito. 6 Risulta invero diverso l’ambito di applicazione di quanto disposto dall’art. 7, che andando a modificare l’art. 39 del Testo unico bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ed innestandosi con un discreto grado di tecnicismo nello stesso, risenta inevitabilmente solo dei presupposti contenuti in detta normativa e si applichi solamente alle situa zioni dallo stesso T.u.b. regolate: e dunque venga a valere, ad esempio, nei riguardi di mutui fondia ri, ancorché stipulati non da persone fisiche, e relativamente ad immobili già costruiti; mentre non si applichi a mutui ipotecari di diversa natura: sul punto vedi Fausti; La modifica dell'art. 39 t.u.b., cit.; Dolmetta, Le modifiche alla disciplina del frazionamento di ipoteca, cit.; Avagliano, Il diritto al frazionamento dell'acquirente di immobile da costruire, cit. D’altronde proprio la settoriale speciali tà del nuovo art. 39 T.u.b. rende molto disagevole un suo utilizzo ed un suo raffronto al fine di meglio comprendere la reale portata dell’art. 8 del decre to 122 del 2005. 7 Fausti, La modifica dell'art. 39 t.u.b., cit.; Paolini e Ruotolo, Prime considerazioni sul decreto legislativo, cit. 8 Detto in altri termini quindi, si parla di ”quell’atto” di compravendita e di “quell’immobile” che già erano stati presi in considerazione dai precedenti articoli del decreto, dove per arrivare infine alla stipula erano state consegnate somme, stipulati negozi preliminari e obbligatori, prestato garanzie, e così via: sul punto vedi anche Santarcangelo, Frazionamento e cancellazione di ipoteca, cit. 9 Vedi Fausti, La modifica dell'art. 39 t.u.b., cit., correttamente seguito anche da Paolini e Ruoto-lo, Prime considerazioni sul decreto legislativo, cit., concordi nel privilegiare un’ “interpretazione correttiva” della lettera della legge in omaggio ad elementari esigenze di ordine sistematico. 10 D’altronde non è un caso se lo stesso redattore del disegno di legge abbia sentito nelle ultime versione del disegno di legge l’esigenza di intro durre tale art. 1, invece assente nel testo delle prime stesure. 11 In quanto in buona sostanza i contratti definitivi di immobili ancora in corso di costruzione saranno limitati ai casi in cui si stipulino permute di beni presenti con beni futuri o contratti con effetti reali differiti. 12 In altri termini, l’approccio nei confronti di una norma dalla lettera così ambigua è “generalizzare tutto” o “contestualizzare tutto”, e il disagio degli autori sembra essere che altrimenti, nel prevedere una deroga, seppur logica e di apparente buon senso, al meccanismo della contestualizzazione, si finisca per inficiarne il valore, prestando il fianco a chi voglia aderire, proprio in nome di esigenze di più effettiva tutela, ad una visione totalizzante. 13 Vedi sul punto anche Santarcangelo, Frazio namento e cancellazione di ipoteca, cit. 14 Un dubbio simile origina anche in relazione al l'art. 4 del D.lgs. 122 del 2005, laddove si potrebbero sollevare dei dubbi sulla sussistenza dell'ob all'acquirente la polizza assicurativa decennale una volta edificato l'immobile. Le questioni in materia di art. 4 sono peraltro, almeno a livello letterale risolti dalla nor ma dell'art. 5, che rende applicabile tale disciplina per i contratti, rectius le situazioni, aventi ad og getto un trasferimento non immediato della pro prietà; in tal modo, a contrario, escludendo quelle operazioni in cui non vi siano stati contatti o ac cordi preliminari. il che non toglie che la situazione appaia permeata da una forte sensazione di di sparità di trattamento per situazioni sostanzial mente analoghe. 15 Infatti la distinzione in relazione agli immobili ultimati tra quelli che erano da costruire al mo non erano a quel momento o che avevano evitato det ta fase, risulta non agevole e pone sicuramente in difficoltà il notaio che, come si è detto, dovrebbe affidarsi sul punto sostanzialmente solo alle di di accordi preliminari.
FORMAZIONE PERMANENTE E CREDITI FORMATIVI: ATTUALITA' E PROSPETTIVE PER IL NOTARIATO PREMESSA: LA SITUAZIONE ATTUALE programmano una serie di iniziative volte ad af- frontare e risolvere adeguatamente il problema I principi di deontologia dei notai in vigore (Sup- della formazione professionale permanente dei plemento Ordinario alla N.110 alla Gazzetta Uffi- notai e della istituzione del credito formativo. ciale N.91 del 12 maggio 2004) affrontano il pro- blema della formazione professionale in modo sin tetico e programmatico all'articolo 2 con un richiamo, in negativo, all'articolo 23 che tratta del rapporto tra colleghi. L'articolo 2 del Codice deontologico recita: "Il notaio deve curare l'aggiornamento della pro pria preparazione professionale mediante l'acqui sizione di specifiche conoscenze in tutte le mate rie giuridiche che la riguardano. Le specializza zioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza profes sionale". L'articolo 23 che ci riguarda recita: "Costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti: La prima fondamentale affermazione è che la formazione professionale permanente diventa per il notaio un obbligo deontologico, la cui inosser vanza comporta l'applicazione delle sanzioni. (ART.147 Legge Notarile). Allo scopo, entro termini brevi (fino giugno pros simo), un'apposita commissione definirà il regolamento della formazione permanente, che dovrà prevedere: La modalità di attribuzione dei crediti formativi, l'individuazione dei minimi di credito che ogni no taio deve conseguire entro determinati periodi di tempo, la descrizione dei programmi e degli even ti, alla cui organizzazione e partecipazione è con nessa l'attribuzione del credito e, in senso più ge nerale, le modalità varie riguardanti l'attribuzione del credito. Questa delibera, attesa da molte parti, affronta in modo radicale la problematica della formazione e si propone di darne esaustiva soluzione. Non possiamo che esserne soddisfatti e siamo qui proprio per portare un modesto contributo di espe rienza e di proposte al lavoro non facile che la commissione nominata sta proprio svolgendo in questo momento. IL PANORAMA SINTETICO DELL'ESPERIENZA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI. A titolo di pura notizia ho voluto mettere il naso nella variegata situazione deontologica di alcune professioni e ho riscontrato che, scorrendo i codici deontologici di avvocati, geometri, commercialisti e medici, le situazioni sono oggettivamente molto diverse. Per quanto riguarda il codice deontologico foren se, il problema della formazione viene affrontato speditamente dall'articolo 13 che recita: "E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare rife rimento ai settori in cui è svolta l'attività. L'avvoca to realizza la propria formazione permanente con uno studio individuale e la partecipazione a inizia tive culturali in campo giuridico e forense". Anche per il codice deontologico dei geometri l'ar gomento in questione è affrontato in modo leg- - non prestarsi sistematicamente a scambi di opi nione e di informazioni con i colleghi; ...... " Da parte sua il Codice Europeo di deontologia no tarile all'articolo 1.2.4 recita: "Competenze giuridiche e tecniche Le istituzioni professionali di ogni notariato dell'U nione europea mettono a disposizione dei loro membri gli strumenti di formazione permanente, di tipo giuridico e tecnico, in particolar modo per quel che riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie nel settore notarile. Il notaio ha il compito di aggiornare la sua cultura professionale, di vigilare ed incoraggiare il perfezionamento dei suoi collaboratori". Il quadro generale di riferimento in materia, fino a qualche mese, fa non era di particolare soddisfa zione. Non mancavano certo iniziative di indubbio interesse su argomenti normativi di attualità tenuti a vari livelli e di altissima qualità, ma prevalente appariva quasi sempre l'aspetto non positivo della facoltatività alle frequenze delle stesse iniziative e soprattutto una sostanziale disomogeneità in rela zione agli argomenti oggetto di studio, alla localiz zazione territoriale sparsa dei convegni, alla man canza di specifici generali obiettivi di formazione, cui i convegni potevano ispirarsi. In questo panorama, quasi fulmine a ciel sereno, appare la delibera 4-12 del 14 aprile 2005 del C.N.N., che affronta di petto il problema affer mando alcuni fondamentali principi che danno contenuto all'articolo 2 del Codice deontologico e leggermente più ampio, ma sempre sbrigativo, all'ar ticolo 9 del vigente Codice deontologico che recita: "Il Geometra iscritto deve tenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale e le specializzazioni in specifici e determinati set tori professionali non devono compromettere la competenza generale e complessiva. Il Geometra iscritto ha l'obbligo di rispondere delle responsabilità derivanti dall'esercizio della sua at tività professionale. OMISSIS Il Geometra iscritto deve mantenere alta, attraver so attività di formazione permanente e di aggiornamenti professionali periodici, la qualità ed il pregio della sua prestazione a garanzia dell'utente e a salvaguardia dell'interesse pubblico tutelato. La certificazione dell'avvenuto aggiornamento è comprovato mediante attestazione rilasciata dagli organi competenti ovvero mediante dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).". Quanto ai medici, a fronte di una generica previ sione di obbligatorietà di aggiornamento e forma zione professionale permanente portata dall'arti colo 16 del relativo codice deontologico, sussiste un complesso programma nazionale di educazio ne continua in medicina (programma E.C.M.), che regolamenta in forma articolata e progressiva l'aggiornamento dei medici, i criteri di accredita mento e le modalità di attribuzione dei crediti. Decisamente più avanti sono i colleghi commer cialisti e ragionieri che rispettivamente dal 1° gen naio 2004 e dal 28 aprile 2004 godono di un com piuto regolamento della formazione professionale continua edito dai rispettivi consigli nazionali cui spesso si aggiungono regolamenti integrativi deli berati dai consigli degli ordini locali (i testi sono a disposizione). Per questi colleghi professionisti risulta sancita in modo definitivo l'obbligatorietà della formazione professionale permanente e molto puntualmente regolata la attribuzione del credito formativo secondo un meccanismo particolare di punteggi. Significativa è funzione demandata agli organismi locali di categoria per l'organizzazione dei corsi e delle iniziative di formazione e di eseguire i relativi controlli.
LE PREVISIONI GENERALI CONTENUTE NEL PROGETTO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI Dopo questo sintetico esame della condizione ri guardante la formazione permanente dei professionisti vale la pena di richiamare l'articolo 28 del la "Riforma del diritto delle professioni intellettuali (Vietti bis)" che esattamente recita: ARTICOLO 28 - SCUOLE DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONA LE 1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di ammini strazioni pubbliche, istituiti di formazione, Casse di previdenza, Sindacati e Associazioni di profes sionisti, scuole di alta formazione per i professio nisti ed i tirocinanti. 2. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, con regolamento riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazio ne da parte degli Ordini. 3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sul la base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previden za, possono essere promossi e organizzati, me diante adeguate strutture, seminari e corsi di for mazione. I seminari ed i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale ricorrente degli i scritti sono altresì promossi ed organizzati dai soggetti privati. 4. Le università e gli istituti di istruzione seconda ria, d'intesa con gli Ordini, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di stato e l'aggior namento professionale.". In questo testo sono presenti interessanti spunti di riferimento che riguardano sopratutto il rapporto privilegiato con le università per la istituzione di corsi di aggiornamento e più in generale di corsi formativi e, soprattutto, la possibilità che le scuole ufficialmente riconosciute diano idonei attestati per la partecipazione ai concorsi per accedere alle professioni come pure per conseguire crediti formativi. Traspare dal testo letterale anche una ge nerica obbligazione a vigilare sull'esercizio delle attività riguardanti la formazione da parte degli Ordini professionali. PROPOSTE PER UN PROGETTO DI FORMA ZIONE PERMANENTE DEI NOTAI Esaurito il panorama dell'attualità si pone ora la necessità di elaborare proposte che aprano la discussione sull'argomento così significativo e con sentano un confronto costruttivo. 1) La prima indifferibile esigenza, peraltro già re cepita dalla delibera del C.N.N. citata, è quella di rivedere l'articolo 2 delle norme deontologiche, rafforzando il principio dell'aggiornamento profes sionale, introducendo drasticamente l'obbligatorie tà sanzionata per ogni notaio di partecipazione alle attività di formazione permanente, promosse dagli organi istituzionali allo scopo. L'introduzione della sanzione è determinato dalla necessità che il livello medio della categoria ven ga conservato alto in un contesto di continui e macroscopici mutamenti normativi e societari. 2) La seconda importante previsione riguarda l'i stituzione dei crediti formativi, da attribuire ai notai in correlazione alla partecipazione alle iniziative promosse dai vari livelli istituzionali del notariato al preciso scopo dell'aggiornamento professiona le, considerando il credito formativo maturato, non solo come obbligo professionale sanzionato, ma anche come presupposto per conseguire punteggi per: a) la candidatura ad assumere cariche istituziona li; b) avere attenuanti nel caso di procedimenti disci plinari per violazione alla legge notarile; c) maturare punteggi nelle ipotesi di trasferimento; d) avere punteggi per l'insegnamento nelle scuole di notariato; e) avere la facilitazione nella determinazione della franchigia nelle polizze di responsabilità civile; f) avere diritto ad essere inserito, con i relativi punteggi, in un apposito elenco tenuto dal Consi glio Notarile Distrettuale a disposizione del pubbli co. Il credito formativo dovrà tener conto sia della par tecipazione ai corsi di aggiornamento ed ai convegni promossi ai vari livelli, ma anche dell'impe gno di chi profonde tempo ed energie a servizio del distretto e della collettività. Infatti sarebbe auspicabile la creazione di un si stema incentivante articolato sulla scorta di un doppio binario: a) crediti normali attribuiti alla semplice partecipa zione a convegni ed incontri; b) crediti più significativi attribuiti a chi opera all'in terno delle commissioni o a chi si presta come relatore ai convegni, il tutto in proporzione alla quali tà ed alla quantità dei contributi apportati. MODALITA' ATTUATIVE SPECIFICHE L'attuazione concreta di un progetto di formazione permanente potrebbe essere vista da una duplice angolazione: una verticale ed una orizzontale. A) Ipotesi di formazione permanente verticale: I. istituzione di corsi di aggiornamento periodico e su temi specifici di attualità. Il C.N.N. organizza un programma di aggiorna mento, da attuare di concerto con le scuole di no tariato, le università, i colleghi particolarmente preparati, su temi specifici che abbia caratteristi che di omogeneità per tutto il territorio, ma che partendo da un'impostazione di fondo omogenea, venga in concreto attuato, in analoghi periodi temporali, a cura dei Comitati Regionali, in modo da favorire al massimo la partecipazione. Il costo della organizzazione dei corsi dovrebbe essere a carico del C.N.N., le spese di frequenza potrebbe essere a carico dei notai, diventando costi fiscal- mente deducibili in quanto necessari all'aggior namento professionale. L'organizzazione periferica dei corsi di aggiorna mento che riterrei preferibile prevedere sostanzialmente obbligatoria per tutti, sarebbe opportuno affidarla ai Comitati Regionali per consentire una localizzazione periferica funzionale degli stessi corsi e favorire al meglio le esigenze dei colleghi distribuiti sul territorio nazionale, ma anche so prattutto per facilitare le funzioni di controllo e di verifica della effettiva e compiuta partecipazione. La cadenza periodica proposta per i corsi di aggiornamento non deve essere inferiore ad un an no; la durata di due o tre giorni. II. Organizzazioni di convegni di studio su grandi temi di attualità normativa o di riforme a livello na zionale, regionale o distrettuale, strettamente co ordinati da una commissione nazionale per i con vegni. Questa commissione dovrà curare l'armonizza zione degli argomenti, la successione temporale, che eviti sovrapposizioni penalizzanti, verificando nel contempo se e come il convegno proposto persegua adeguatamente le finalità dell'aggior namento. In tal senso la commissione nazionale dovrà ela borare criteri di organizzazione dei convegni a vari livelli, a cui tutti ci si deve attenere, per evitare un caleidoscopico e insufficiente operare, pur se dettato dalle migliori intenzioni. (cenno alla esperien za in atto nel mio distretto). B) ipotesi di formazione permanente orizzontale Scopo di questa proposta è promuovere il poten ziale coinvolgimento di tutti i notai appartenenti ai vari distretti. Sarebbe opportuno dare concrete possibilità ad ogni notaio che intenda dedicare tempo ed impegno all'incremento della cultura giu ridica, di mettere a disposizione le sue risorse. In tal caso è proponibile: I. l'istituzione in ogni distretto di una "Commissio ne Studi" che nasca secondo criteri di dinamica aperta, nel senso di non essere cristallizzata in un numero fisso di membri, dovendo essere garantito l'accesso ai notai del distretto che abbiano voglia e tempo di dare contributi scientifici e salva la stabilità nella persona del Coordinatore. Per evitare disomogeneità o fughe in avanti, occorrerà pensa re ad un sistema di coordinamento tra centro e periferia, che assicuri unitarietà negli indirizzi e negli obiettivi. Ferma restando la più ampia libertà per ciascuna commissione di darsi regole interne e di determi nare tempi e modi di lavoro, i prodotti di detta commissione potrebbero essere individuati in tre specifiche categorie: a) "Studi", che possono avere natura e rango as similabile a quella degli attuali studi del C.N.N., che mantengono integra la loro funzione e che verrebbero dalle produzioni locali soltanto integra ti. In tale ottica questi "Studi locali" dovrebbero essere sottoposte al vaglio del C.N.N. prima di essere pubblicati e diffusi. b) "Studi interni", intesi come produzioni scientifi che o anche di taglio pratico, utili all'esercizio della professione notarile sul territorio specifico. In tale caso sarebbero oggetto di semplice comunicazio ne al C.N.N. c) "Studi aventi rilevanza diffusa", intesi come la vori di taglio teorico-pratico che, in relazione all'importanza sociale ed economica degli argomen to trattati, si qualificano come occasioni di contatto della cittadinanza, che il Notariato è chiamato a servire. La funzione di essi è duplice. Da un lato potrebbe ro risultare funzionali alla organizzazione di con vegni a livello locale aperti alla cittadinanza ed al la stampa. Dall'altro dovrebbero, previa comunicazione al C.N.N. confluire in un archivio naziona le, inteso a formare una vera e propria raccolta di contributi, seguiti dall'evento costituito da un pub blico dibattito, di cui conservare memoria e di cui dare congrua diffusione tramite i media. II. Organizzazione di convegni locali a livello di strettuale dei quali siano relatori i Notai del Colle gio, aiutati da operatori del diritto locali, convegni che abbiano ad oggetto tematiche specifiche del territorio di competenza. Ovviamente detti convegni non devono nè so vrapporsi, ne sostituirsi a quelli organizzati o ap provati dalla Commissione Nazionale. Mi rendo conto che si pongono in tale prospettiva problemi enormi di coordinamento organizzativo e temporale, ma credo sia opportuno confrontarci e parlarne. La formazione orizzontale vuol favorire a livello locale, la liberazione di tutte le energie presenti nel distretto, affiancando alla qualificata produzio ne centrale una produzione locale più attuale e vicina agli effettivi bisogni delle cittadinanza (an che qui richiamo alle esperienze del distretto). LA COMPONENTE PSICOLOGICA NELL'AG GIORNAMENTO PROFESSIONALE Nel contesto culturale, nel quale viviamo oggi, al problema della formazione permanente non è estranea la opportunità di informazioni minimali in materia di psicologia comportamentale e delle pubbliche relazioni. Nel passato la figura del notaio era collocata in un sostanziale, anche se discutibile, limbo di "intangibilità". Oggi, per converso, è costantemente messa in discussione l'autorevolezza della professione e, cosa più grave, l'utilità della pubblica funzione che il notaio svolge. Non si devono fare battaglie di retroguardia a di fesa di privilegi infondati. Si deve però essere preparati ad un rapporto corretto e positivo: a) con la clientela; b) con l'opinione pubblica; c) con gli strumenti mass-mediatici. In tal senso ritengo che l'introduzione di brevi cor si di psicologia elementare della comunicazione possa essere codificata nel regolamento della formazione professionale per preparare o aggior nare periodicamente i notai sul modo di rapportar si con la clientela sottolineando la funzione anti processuale del notaio, con semplicità, senza complessi di superiorità e forti soprattutto di una adeguata ed aggiornata preparazione professio nale. La diffusione dell'immagine del notaio, che non porta più il mantello a ruota e non usa più la penna d'oca, ma è presente concretamente nel contesto sociale svolgendo in forma corretta la pubblica funzione a servizio della collettività, e in extremis dalla parte più debole della collettività passa attraverso la personale convinzione di tutto il notariato che divenga di ciò sempre più coscien te, anche con l'aiuto di professionisti esperti delle pubbliche relazioni. I lavori delle commissioni studi ai vari livelli, diffusi sistematicamente attraverso la stampa, e l'organizzazione dei convegni su argomenti, che la gen te sente come rilevanti (si pensi alla tassazione della prima casa, ai requisiti per fruire delle relati ve agevolazioni, alle modalità di confezione del testamento olografo, a semplici spiegazioni del regime della responsabilità dei soci in ciascun tipo di società) può contribuire in maniera decisa a creare la percezione del notaio come punto di rife rimento, autorevole e fidato (Fidei et veritatis an-chora). Nessuno ha la presunzione di istituire sistemi di formazione giuridica di base della cittadinanza. Si può e si deve invece aspirare ad essere interlocu tore fidati e di fiducia di ogni cittadino a livello di prima consulenza giuridica nel'ambito della fisio logia dei rapporti giuridici. FORMAZIONE TECNICA E' opportuno fare un breve cenno conclusivo sul-l'utilizzo degli strumenti tecnici informativi. E' indispensabile ormai che tutti i notai abbiano la conoscenza e la capacità minimale di utilizzare gli strumenti informatici e ciò, sia per l'esercizio cor retto della professione per quanto riguarda gli adempimenti formali che passeranno presto inte gralmente ed esclusivamente su sistemi informa tici sia per la diffusione dei lavori delle commis sioni, dei convegni e di tutte le occasioni di ag giornamento e di formazione permanente. In par ticolare per quanto concerne i convegni richiamo l'utilizzo ormai diffuso delle video conferenze e dei servizi web a banda larga su scala nazionale e compatibilmente coi costi di gestione di ogni di stretto, vedrei come occasione positiva l'utilizzo di questi strumenti che possono diventare aiuto indi spensabile per garantire la disponibilità capillare di tutte le informazioni comunque correlate con l'aggiornamento e la formazione permanente, come già accade fortunatamente e con notevole successo con la R.U.N. Questo fondamentale aspetto ha bisogno di sicuro approfondimento per il quale chiedo lumi a chi ha migliore e maggiore competenza in materia. CONCLUSIONE Mi auguro di avere posto sul tappeto argomenti non privi di concretezza e di interesse. Devo richiamare, ad integrazione di quanto detto, un elaborato di notevole pregio di Concetta Priore dal titolo "Formazione permanente: come?" pub- blicato sulla rubrica "Grand'angolo" di Attività n.1/2003. Ringrazio Mimmo Cambareri per l'invito rivoltomi ad elaborare queste riflessioni e la collega Ales sandra Mascellaro ed il collega Daniele Minussi per il qualificato aiuto datomi nella raccolta di dati e documenti e nel confronto sulle proposte espo stevi. E da ultimi e non per ultimi voi tutti che avete avu to la pazienza e la bontà di ascoltarmi. Panzeri Franco Notaio in Olgiate Molgora
LA PRESELEZIONE: TELENOVELA NOTARILE A distanza di un lustro riprendo l'argomento "pre selezione" cercando di capire quale sia stata l'evoluzione del pensiero in merito e, quindi, di fare il punto della situazione. La preselezione, come si sa, fu voluta fortemente dai vertici notarili per cercare, giustamente, di por re rimedio alle eccessive lungaggini dei concorsi notarili. Sin dalla sua istituzione si è rivelata un rimedio selettivo non rispondente alle attese e ha creato malcontenti sia nella maggior parte della base no tarile sia, e ancor più, nei candidati aspiranti notai. Fu sulla base delle sensazioni percepite parlando tra e con notai, e della espressa e giusta istanza rivolta al Ministro di Giustizia (v. Federnotizie no vembre 2000 p.262) da molti candidati che ave vano superato le prove e che attendevano la gra duatoria dei vincitori - la quale ritardava oltremodo ad essere pubblicata, a causa della pendenza di vari ricorsi presentati in gran parte in relazione al la preselezione - che dopo il congresso nazionale di Bologna, l'associazione sindacale dei notai del triveneto, all'epoca presieduta dallo scrivente, a dottò una delibera contraria a questo istituto dell'accesso, non condiviso almeno dalla quasi totali tà dei notai triveneti e non solo, almeno per come disciplinato. Il contenuto di questa delibera fu pubblicato su questa rivista (n. 4 del luglio 2001 p.182) unita mente ad un commento dello scrivente che, mo destamente, individuava e suggeriva alcune solu zioni, totali o parziali. In risposta a tale presa di posizione vi fu quella del Comitato sindacale lombardo (anche pubblica to sul medesimo numero di questa rivista p.183), di segno contrario e in linea con l'indirizzo del CNN dell'epoca. Dopo di che non ricordo più prese di posizione sull'argomento se non un lungo articolo apparso su "Il Notaro" che tesseva le lodi della preselezio ne, come se fosse stata una panacea. E le istituzioni? Il CNN, che aveva auspicato e sollecitato l'istitu zione della preselezione, inizialmente l'ha difesa senza quasi riserve, come unico rimedio ai mali del concorso, poi, cambiando anche, nel tempo, la composizione dei suoi membri ha cominciato a discutere sempre più (anche sulle sollecitazioni della base), fino ad arrivare ad una vera spaccatu ra, risultante da una sofferta delibera consiliare (Del. N. 1/1535 del 13-14/6/2002), dalla quale emergeva la necessità di trovare un diverso rime dio e, comunque, dei temporanei temperamenti di un così rigido e punitivo sistema di selezione. I consigli distrettuali, nel confermare il loro con sueto attivismo sui problemi del notariato, per quello che mi risulta, non hanno preso posizione sull'argomento ad eccezione di quello di Verona che faceva propria la posizione del sindacato tri-veneto e sollecitava almeno l'adozione di miglio ramenti dell'attuale sistema. Anche l'apposita "commissione accesso" voluta dalla precedente consiliatura, non solo non ha prodotto alcun risultato pratico, ma non è riuscita neanche a produrre una proposta definitiva sulla quale poter discutere articolatamente per poi otte nere un valido rimedio alternativo. L'attuale CNN, in persona del presidente Piccoli, a Roma, sia all'ultimo congresso (convegno?) na zionale, sia al Congresso Federnotai, ha sottolie-nato la necessità di cambiare le regole dell'acces so, ma mi è sembrato che cercasse la soluzione unitaria e definitiva del problema, senza, intanto, pensare a trovar soluzioni di temporaneo tempe ramento di quello attuale. E il sindacato? Federnotai, anche se nel suo àmbito si erano e spresse chiaramente delle opinioni sull'argomen to, pur se tra loro contrastanti, come quelle espresse dalle associazioni del Triveneto e della Lombardia, non si è mai - a mio avviso colpevol mente - voluta impegnare a esprimere e assume re in materia una propria posizione. Nel frattempo, mentre nel notariato si parlava, si affrontava e non si risolveva alcuno dei problemi connessi alla preselezione, in attesa della grande soluzione legata alla riforma dell'ordinamento, in politica succede che per iniziativa del senatore Cutrufo ed altri viene presentato il disegno di leg ge n. 2013/2003, in forza del quale - premesso che "l'intenzione che con questo disegno di legge ci si prefigge è dimostrare come, visto l'andamen to delle ultime prove di preselezione, risulti utile e vantaggioso sia per la pubblica amministrazione sia per i candidati, anche sotto il profilo economi co, modificare la disciplina della prova informatica prevedendo l'esonero dal sostenere la stessa per quei candidati che l'abbiano già superata in pre cedenti concorsi", e constatato che "se si confron tano i nomi dei candidati ammessi alle prove scrit te nell'ultima preselezione con quelli ammessi nel la seconda, il risultato che si ottiene è il seguente: circa 1100 dei 1817 candidati ammessi nel 2001 aveva già superato la preselezione nel 2000, e di questi circa il 60 per cento aveva già superato la preselezione del 1998" - si propone in proposito di modificare l'art. 5-bis comma 5 della legge 16/2/1913 n. 89 nel modo seguente: "dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno superato la prova di preselezione informatica in uno degli ultimi tre concorsi espletati in preceden za. Sono inoltre esonerati coloro che hanno con seguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza". Tuttavia succede che detto disegno di legge, co me tanti altri che non hanno la necessaria spinta, si sia arenato e verosimilmente non troverà per fine legislatura alcuno sbocco. In seguito succede anche che, qualche mente sa gace, faccia inserire in un altro più vasto disegno di legge (n.817/2004) un emendamento avente il medesimo tenore letterale dell'articolato del pre cedente disegno di legge, salvo ridurre la durata dell'esonero a due anni. A questo punto sembrerebbe che si possa rag giungere attraverso questo provvedimento legisla tivo almeno un risultato parziale, al fine di dare una maggiore tranquillità ad un migliaio di aspi ranti notai che non trovano giusto dover ripetere ad ogni concorso la preselezione, già superata al concorso precedente, evitando che possa succe dere che un candidato che abbia superato una preselezione e non il concorso, magari per non aver raggiunto per poco il punteggio minimo ma dimostrando in tal modo di avere sicuramente una preparazione giuridica sufficiente per affrontare il concorso, nel fare la seconda preselezione com-metta un solo errore nelle risposte e, pertanto, non sia ammesso al concorso nel frattempo ban dito. Ma succede anche che il senatore Ziccone (FI) nella discussione sul proposto emendamento, nel la seduta della apposita Commissione in sede re ferente del 10/11/2004 fa respingere detto emen damento "a causa della probabile, se non certa, mole di ricorsi giurisdizionali amministrativi che rischia di provocare. Infatti, non tutte le prove e i relativi giudizi delle commissioni esaminatrici sono omologabili e da ciò potrebbero derivarne dispari tà di trattamento tra i candidati". Detta motivazione sembra debole e anche impro pria in quanto non si capisce quali siano i "giudizi" della commissione esaminatrice della preselezio ne, la quale deve valutare soltanto oggettivamen te le risposte ai vari quesiti. Fatto sta che a questo punto l'iter legislativo ten dente almeno a temperare la rigidità della prova preselettiva prevista per ogni concorso, sembra del tutto arenato. Il provvedimento proposto, peraltro, sicuramente non sarebbe stato a tutela della classe notarile, bensì a tutela di giovani aspiranti notai e, quindi, sarebbe stato un provvedimento da considerare politicamente corretto. Ma la travagliata storia della preselezione non fi nisce qui, perchè se ne occupa anche la magistra tura, prima quella amministrativa (svariati TAR e Consiglio di Stato) ed, in seguito, su una questio ne sollevata dal TAR del Lazio in merito alle mo dalità di svolgimento della preselezione, anche la Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n.273/2005 ha rifiutato di pronunciarsi sull'art. 5-ter comma 3, della L.89/1913 (introdotto dalla L. 328/1995), che regola l'introduzione della prova di preselezione informatica per l'accesso alle prove scritte del concorso. La Corte ha motivato il rifiuto a entrare nel merito della questione perchè "l'ini ziativa del giudice rimettente è diretta sostanzial mente a sollecitare un intervento di questa Corte non meramente caducatorio, bensì di tipo manipo lativo creativo". Questa ordinanza, peraltro, se da una parte con sentirà il regolare (si spera) svolgimento del pros simo concorso a suo tempo bandito, dall'altra ha costretto (opportunamente) a rinviare la data di inizio dello stesso di alcuni mesi, dimostrando an cora una volta che la preselezione, per motivi vari, anzichè velocizzare le prove di concorso più di una volta le rallenta. E così la telenovela della preselezione, così come attualmente disciplinata, tragicamente continua. Alla prossima puntata. Fulvio Bidello notaio in Verona
Dicono di noi… NOTAIO/CONSUMATORI: UN RAPPORTO POSSIBILE
“Altroconsumo” a giugno del 2005 pubblica sulla sua rivista un’inchiesta dal titolo “Professioni e concorrenza: inchiesta Altroconsumo su notai e avvocati”. L’inchiesta è stata pubblicata sul Corrie re della sera ed ha avuto vasti echi anche all’interno della nostra categoria. La sintesi di questa inchiesta è la seguente: Diffi coltà a reperire informazioni, opacità nel rapporto professionista-cliente, tariffari i cui limiti massimi sono superati dai notai, e i cui limiti minimi sono disattesi dagli avvocati. Fatica e impossibilità di confrontare i costi per il consumatore. L’inchiesta si basava su un campione di 15 studi, cui veniva chiesto un colloquio preliminare alla compravendita e un preventivo della medesima vendita. Alcune informazioni venivano altresì ri chieste ad alcuni Consigli Notarili Distrettuali (http://www.altroconsumo.it/map/src/82241.htm). A parte le ovvie considerazioni sulla parzialità del campione e sulle conclusioni dell’inchiesta, che termina con alcune istanze più o meno condivisi bili sulla riforma delle professioni, i dati che si traggono devono destare una qualche preoccupa zione. In primo luogo non può non destare perplessità il comportamento (ove confermato) di alcuni Consi gli Notarili, anche di rilevanti dimensioni, che di fronte alla domanda “a chi posso rivolgermi?” for niscono uno o due nominativi a fronte di decine di iscritti. Gioverebbe quantomeno conoscere i criteri di tale segnalazione. Altre e non nuove perplessità si traggono dalle considerazioni in ordine al costo della prestazione notarile imponendoci una domanda ormai consue ta: a chi giova una tariffa notarile come quella attuale, dove l’utente non riesce a distinguere costi da onorari e non capisce quali criteri guidino que sti ultimi ? Dalla lettura di questa inchiesta e dalla lettura delle reazioni che l’hanno seguita è nata l’idea di incontrare il Presidente dell’Associazione e cerca re con lo stesso un confronto sulle esigenze del consumatore, le aspettative nei confronti del no taio e il problema dei costi della prestazione professionale. Altroconsumo, associazione nata a Milano nel 1973, è la prima della associazioni dei consuma tori ad essere stata riconosciuta ai sensi della Legge 30 luglio 1998, n. 281 - " Disciplina dei dirit ti dei consumatori e degli utenti" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, che, tra l’altro, riconosce legittimazione processuale alle associazioni dei consumatori. Secondo le in formazioni risultanti dal relativo sito (http://www.altroconsumo.it/map/show/166.htm) “Altroconsumo è un'associazione di consumatori, la prima e la più diffusa in Italia con i suoi 300.000 Soci. Indipendente e senza fini di lucro, ha un uni co obiettivo: l'informazione e la tutela dei consu matori.”. Paolo Martinello, che abbiamo “intervistato” è il Presidente di Altroconsumo; è nato a Milano nel 1954, avvocato dal 1980, civilista ed esperto in diritto del consumo. Dal 1980 collabora con l’associazione dei Con sumatori “Altroconsumo” di cui ricopre la carica di Presidente dal 1995. Membro dell’European Con sumer Law Group (ECLG) di Bruxelles dal 1981, è vice-presidente del B.E.U.C. (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) di Bruxelles dal 1996 al 1998 e membro dell’Ufficio Esecutivo dal 2000. Membro del Consiglio Nazionale dei Con sumatori e degli Utenti presso il ministero dell’Industria dal 1998. E’ membro del consiglio d’amminstrazione di Eu-roconsumers, che riunisce le associazioni consumatori italiana (Altroconsumo), belga (Test-Achats), spagnola (OCU) e portoghese (DECO-Pro-Teste). D. La prima domanda è volutamente generica: Cosa le evoca il termine "notaio" ? P.M.: l’immagine di un professionista competente, preparato in generale, ma anche di un professionista un po’ lontano dalle dinamiche dell’economia moderna. In particolare agli occhi del consumato re credo che evochi l’immagine di un qualcosa di vecchio o più che altro di un ruolo professionale che dal consumatore, a torto o a ragione (e a mio avviso in alcuni casi a torto, mentre in altri a ra gione) non viene capita e colta la effettiva utilità. Spesso i consumatori non comprendono a pieno quale è il ruolo del notaio, pur avendone una idea in termini generali. Non dimentichiamo che il pri vato cittadino nella sua attività comune (compra vendite, mutui, vendita di beni mobili registrati), si rivolge al notaio perché è obbligato a farlo e ciò tende a inquinare l’immagine del notaio, renden dola una presenza indispensabile, ma di cui non sempre si comprende l’effettivo apporto. Al di là del fatto che al notaio, più che ad altri pro fessionisti, si da fiducia, tuttavia l’immagine è quella di una figura ingombrante, indispensabile per ragioni non sempre chiare e costosa. D. Dalla recente ricerca di altroconsumo sulle professioni emergono una serie di disomoge neità nelle informazioni ricevute da parte di chi indagava e una disomogeneità nella determi nazione dei compensi percepiti dai professio nisti. Alla luce di questa inchiesta, cosa rim proverano i consumatori al notaio ? Nell’ambito di una inchiesta, noi come metodo ci mettiamo nei panni di un consumatore e ne immaginiamo le richieste, sia che si tratti di prezzi sia che si tratti di servizi, come in questo caso, quelli forniti dai professionisti. E’ un’area particolare, in cui indaghiamo con pru denza, dal momento che non è facile valutare le risposte del professionista, come invece puù es sere semplice valutate la risposta di uno sportello bancario o di una assicurazione. Per quanto con cerne i costi, abbiamo riscontrato, allineandoci in ciò alle lamentele spontanee dei consumatori, un costo elevato e che non è sempre chiaro a cosa si riferisca. Inoltre gli onorari, che noi peraltro inter pretiamo come “massimi” e che sono in realtà “fissi”, hanno un margine di oscillazione non lega to a parametri precisi. In quasi tutti i casi i costi preventivati superava gli importi massimi. Ci è stato fatto notare che però gli onorari non sono mas simi, ma legati ad una tariffa “fissa” che ammette qualche deroga. Tuttavia ciò ha confermato la no stra impressione. Di fronte alla stessa pratica al cuni notai applicavano una maggiorazione ed altri no: questo introduce un elemento di incertezza nella preventivazione dei costi. D. Il consumatore come vede il ruolo del no taio: elemento burocratico imposto o profes sionista utile in funzione della tutela dei suoi interessi ? Un po’ entrambe le cose. Questo secondo aspetto, ovvero il “professionista utile in funzione della tutela dei priori interessi”, esiste a condizione che sia il consumatore a scegliere il notaio. L’elemento della scelta è importante. Di per se non è risolutivo, perché già la necessità di scelta introduce un elemento coercitivo. Tanto più il pro fessionista è scelto, tanto più c’è una percezione di utilità finalizzata alla certezza dei rapporti giuri dici. E’ evidente, che, ad esempio, nell’ambito di una compravendita tra privati, quando l’acquirente sceglie il notaio lo vede come un professionista che al contempo garantisce l’affare e garantisce anche lui. D. Quando il consumatore ha torto a conside rare il notaio un elemento inutilmente importo e quando ha ragione ? Secondo me ha torto a ritenere che sia una impo sizione ingiustificata quando si tratta di atti di una certa complessità o quando, più semplicemente si tratta di atti in cui è necessario avere una certezza giuridica che non potrei avere a prescindere dal notaio, o che il notaio mi facilita notevolmente. A volte, invece, come ad esempio nel caso dei beni mobili registrati di infimo valore, non si percepisce una complessità tale da rendere necessario l’intervento del notaio di cui non si riconosce l’apporto in termini di certezza dei rapporti. Se condo alcuni questo accadrebbe anche in deter minati negozi immobiliari tra privati, parenti, che proprio per tale circostanza non richiederebbero una cautela tale da suggerire l’intervento del no taio; questo tuttavia è un punto di vista non pro priamente nostro e su cui non riteniamo utile spingerci oltre. D. Cosa chiede il consumatore al notaio: 1) certezza del risultato; 2) efficienza; 3) consi glio; 4) economicità dell’operato ? Tra queste quattro cose, mi sembrano prevalere la prima e l’ultima, certezza ed economicità, men tre l’efficienza è richiesta, ma per il tipo di attività svolta dal notaio non è un elemento così qualifi cante nel rapporto con il consumatore. D. Il consumatore percepisce la maggiore o minore qualità del lavoro svolto ? Francamente non credo sia ben percepita. Da professionista quale sono mi rendo conto che c’è un elemento di qualità, ma credo che in generale il consumatore medio che si rivolge al notaio per la prestazione “standard”, la maggiore o minore qualità non la percepisce. Gli elementi tipici dell’inefficienza, che si traduco no nel fatto di non aver garantito la certezza giuri dica, tendono ad emergere successivamente. Tra l’altro spesso questa inefficienza non dipende nemmeno dall’inefficienza del notaio, ma dall’inefficienza della pubblica amministrazione, Inoltre in molti casi la qualità viene data per pre supposta. D. Ma il consiglio non conta per il consumato re ? Il notaio, almeno in prima battuta non è visto come un consulente del consumatore medio. Lo è di fatto e lo diventa quasi sempre. In materia suc-cessiria, divisoria e fiscale e spesso il consulente principale epiù aggiornato. In prima battuta però il consumatore vede nel notaio il Pubblico Ufficiale. Ciò secondo me succede non solo al consumatore, ma anche all’impresa, che, almeno nelle prime fasi, di fronte al problema giuridico ricorre all’avvocato, di fronte al problema fiscale ricorre al commercialista, e eventualmente, attraverso que sti professionisti interviene il notaio. L’elemento “consiglio” non è valorizzato. D. La nostra sensazione è che spesso i pro blemi e i dubbi del consumatore vengono e splicitati al momento dell’atto, mentre potreb bero essere risolti precedentemente. Perché il consumatore teme di rivolgersi al notaio, ha paura dei relativi costi ? La ragione è difficile da individuare. C’è sicura mente un timore di costi aggiuntivi, anche perché il notaio, come tutti i professionisti, viene visto sempre come “caro”. Non è poi chiara la natura della prestazione notarile. Il notaio si vede per po chi minuti, quasi solo per ratificare le volontà, e pertanto il costo sembra già elevato. Il timore che un ulteriore richiesta di prestazioni generi una ele vazione dei costi esiste. La sensazione è tuttavia che maggiore sia il problema di immagine del no taio. Al di là della buona volontà di alcuni, l’impressione è che il notaio ha avuto paura di propagandare questo servizio di “consulenza”. Generalizzando, c’è la sensazione che il notaio abbia avuto ritrosia nell’invadere un terreno non coperto dalla riserva di competenza esclusiva. Il messaggio che il notaio è un professionista dal consultare prima dell’atto notarile, non è percepito dal consumatore. Il dubbio che sorge è che il non far percepire questo messaggio, sia spesso il risultato di una scelta di comodo: al notaio conviene lasciare que sta fase al altri professionisti perché consigliare il cliente non determinerebbe, salvo ipotesi di parti colare complessità, un aumento degli onorari. D. Tenendo in debita considerazione quello che Lei dice, se il consumatore basasse la sua la “scelta del notaio” sulla qualità, non si po trebbe generare un meccanismo virtuoso di “mercato della qualità” ? Come associazione dei consumatori critichiamo fortemente l’attuale sistema delle professioni, pur essendo io stesso un professionista. Il sistema attuale ha alcuni aspetti positivi e molti negativi. Le singole categorie professionali tendono a rin chiudersi all’interno delle proprie competenze e ciò tanto più l’ambito delle competenze è circo scritto ed esclusivo. I consumatori vedrebbero molto bene una mag gior sovrapposizione tra professioni, ovviamente trovando un equilibrio con la “formazione” propria di ogni professione. Ad esempio nel ramo “compravendite” diverse categorie professionali do vrebbero poter operare concretamente. Si svilup-perebbere concorrenza sia nella comparazione costi – benefici sia sulla qualità del servizio. Sa rebbe tuttavia necessaria una maggiore interdi-sciplinarietà, peraltro mal vista dagli stessi ordini. In realtà il mondo delle professioni ha contribuito a formare la cultura schematica della rigida suddivisione di competenze, che oggi permane nel con sumatore. In definitiva ci dovrebbero poter essere servizi in-terprofessionali che oggi non esistono: dal punto di vista del consumatore non si vede la ragione per cui non debba esistere, ad esempio, uno studio che si occupa di “immobili” tout court, trovando architetto, avvocato, notaio, ingegnere e consulente fiscale. Questo è uno dei motivi per cui il consumatore tende a ragionare per compartimenti stagni con poca percezione della qualità dei servizi. D. Qualità della prestazione notarile e prezzi bassi sono per Lei compatibili ? In questi termini la domanda è insidiosa. La rispo sta non potrebbe che essere negativa. Ma in real tà la critica ai prezzi “alti” è più che altro una criti ca al sistema delle tariffe “rigide”. Più che prezzi bassi, vorremmo che un professionista possa competere anche sui prezzi. La tariffa fissa non garantisce da sola la qualità. In un regime tariffa rio libero potrebbero esserci anche tariffe più alte, tuttavia ci piacerebbe che, fermi gli obblighi propri del professionista, fosse il professionista medesi mo, come singolo a determinare il prezzo. La qua lità dovrebbe essere data per presupposto. Lo stesso antitrust stimola all’uniformità della qualità del servizio, alla sua riconoscibilità ed, eventual mente, ad una riconoscibilità di più qualità possibili del servizio. Prendiamo la nostra indagine prima citata. Si chiedeva a 15 avvocati un preventivo per una separazione consensuale. Più della metà era sotto o pari al minimo tariffario. Questo perché i minimi tariffari per quella prestazione determinano un compenso superiore ad altre prestazioni svolte dagli avvocati, pur mantenendo una buona quali tà. In questo caso è evidente come il sistema dei minimi giochi contro il consumatore. Si tratta di un caso limite, perché la pratica è standard, sebbene emblematico. D. Al di là delle prestazioni standard, nel caso in cui la concorrenza si snodi su due fattori e cioè qualità e prezzo, sarebbe inevitabile che la scelta sia orientata unicamente dal secon do. Pertanto alcuni professionisti potrebbero optare per una prestazione di bassa qualità a prezzo concorrenziale, nulla di scorretto, una qualità superiore non viene richiesta dal clien te e non viene pagata e pertanto non viene fornita. Non vi preoccupano i risvolti in termini di garanzie ? Questa è una scorciatoia. E’ un ragionamento fre quente tra i professionisti. Di fronte ad un sistema di tariffe fisse, se viene messo in discussione non il livello, ma il sistema della remunerazione, la categoria coinvolta tende a reagire valorizzando i suoi elementi di sicurezza e garanzia legati al suo ruolo: “io notaio svolgo una rete di controlli che un altro che potrebbe costare meno non svolge”. Questo è un modo di ragionare antiquato legato a chi giustifica un sistema di pagamento perché, singolarmente lavora bene, fornisce una presta zione onesta e di buona qualità. Nessuno però può dimostrare attualmente che di fronte ad un sistema di remunerazione diverso vengano meno presupposti di qualità e garanzie. D. Ma di fronte ad una diversificazione della qualità a fronte di una diversificazione dei prezzi, in un sistema di informazione fisiologi camente insufficiente non si rischia di creare un “notaio dei ricchi” che fornisce una serie di garanzie richieste e pagate e un “notaio dei poveri” che chiaramente offre un prezzo infe riore, ma contemporaneamente meno garanzie ? e ciò non è pericoloso quando per le mani del notaio non passa un bene qualunque per il consumatore, ma il bene “casa” ? E’ un rischio che c’è. Ma la situazione liberalizzando la concorrenza po trebbe evolvere in questa direzione, ma anche in altre direzioni. Parlando di avvocati e notai un primo passo di concorrenza però potrebbe essere riguardo alle prestazioni più semplici e standard. Però i minimi tariffari non rappresentano solo un problema di costi. Il sistema della tariffa rigida im pedisce nei fatti anche l’erogazione di prestazioni interprofessionali. Per quanto sia convinto che il rapporto di fiducia tra professionista e cliente non verrà a cessare, di fronte ad una prestazione complessa che necessita l’intervento di più professionisti, il consumatore dovrebbe avere la pos sibilità di rapportarsi non al singolo professionista, ma ad una struttura complessa. Non tanto i mega studi statunitensi, ma una struttura in cui ci siano più strutture professionali aggregate. Anche sotto questo profilo la concorrenza avrebbe un senso differente. Sempre in relazione ai minimi tariffari, parlando questa volta di avvocati, l’attuale sistema impedi sce di legare il compenso al risultato. E’ un siste ma che si presta a degenerazioni, ma i limiti attua li sono ingiustificati. D. In questo senso guardate al sistema an-glossassone ? Il sistema anglosassone offre buoni e cattivi e sempi. Nel caso suddetto l’esperienza americana sembra essere degenerata, ma che in termini a stratti si possa pensare, almeno per qualche tipo logia di prestazione, al legame tra compenso e risutato mi sembra ragionevole. D. Cosa si rimprovera della tariffa notarile: ec cesso di costi o scarsa trasparenza ? Il consumatore si lamenta del prezzo. Credo che il consumatore abbia ben presente il ruolo del no taio di esattore delle imposte, ma sulle tariffe e sulla loro trasparenza c’è molto da fare. Il singolo cittadino non è in grado di comprendere le singole voci del compenso. D. Attualmente la nostra tariffa è strutturata prevalentemente per scaglioni di valore, aiute rebbe una tariffa percentuale ? Sicuramente sarebbe più chiara, il consumatore avrebbe una immediata percezione dei costi. Ci piacerebbe anche pensare ad una “tariffa del professionista” in cui proprio la tariffa possa esse re un veicolo di presentazione dello studio. Il con sumatore sa che in quello studio determinate pre stazioni hanno un costo predeterminato e chiaro. Un buon inizio sarebbe l’abitudine al preventivo: cosa c’è di meglio per il consumatore sapere che una determinata prestazione ha un costo predefi nito in termini chiari trasparenti e conoscibili. La preventivazione è un argomento delicato, ma tutto ciò che va in questa direzione viene visto po sitivamente. D. I mediatori immobiliari per l’acquisto di una casa percepiscono in media il 3% da ciascuna parte, con margini di contrattazione che con sentono di scendere intorno al 2%. L’onorario notarile ammonta in media all’1,5%. Come mai il primo, che comporta meno responsabilità è considerato meno “odioso” del secondo ? Non so se sia considerato meno “odioso” il com penso al mediatore. Certamente l’immagine del notaio non è simpati ca, ma è considerata credibile, preparata ed affi dabile. Come per gli avvocati, del notaio è più fa cile parlarne male che farne a meno. Certo è più chiara l’utilità dell’agente immobiliare ed è chiaro che se trovo casa tramite i miei canali, dell’agente immobiliare posso fare a meno. Credo tuttavia che al momento del pagamento della provvigione, che è alta, il consumatore, ben sapendo che altrettanto viene pagato dalla con troparte non considera questa somma comunque spesa bene o denaro pagato in quanto meritato dal professionista. D. Quello che lascia un po’ perplesso è che il sistema tariffario degli agenti immobiliari e le relative tutele risulta molto meno criticato a livello mediatico in relazione alle tariffe notari li, che invece sono più basse a fronte di un’assunzione di responsabilità particolar mente pregnante ? Sulle tariffe degli agenti immobiliari abbiamo lavo rato sia noi che l’antitrust. Avevamo condotto un’indagine a livello europeo e avevamo rilevato che nel nostro sistema il mercato degli agenti immobiliari è poco sviluppato e che si svolge con ca ratteri differenti rispetto al nostro mercato. Era stato messo in discussione non l’importo della prov vigione, ma il meccanismo della provvigione da entrambe le parti. Questo aspetto è proprio del nostro sistema, mentre in altri paesi è per lo più il venditore che paga la provvigione. In Italia para dossalmente oggi il venditore ha un potere contrattuale maggiore. L’antitrust era intervenuto invece sulle modalità di rilevazione degli usi e delle consuetudini, che dettano la misura della provvigione applicabile in as senza di patti contrari. L’anomalia riscontrata era nel relativo sistema di rilevazione che prevede l’intervento delle categorie professionali non pro prio disinteressate. Ciò detto sono perfettamente d’accordo che la ta riffa dell’agente immobiliare non sia proporziona ta, tanto più che nell’ascesa del mercato immobi liare, tali tariffe sono rimaste immobili. D. Ritiene che le ragioni della certezza del di ritto debbano cedere il passo alle ragioni dell’efficienza economica ? La certezza dei rapporti giuridici per il consu matore è ancora un valore ? Considero la certezza del diritto un bene prezio sissimo. Anche dove ho sostenuto che il consu matore avesse ragione ad essere insofferente verso la presenza del notaio mi riferivo ai casi in cui questa esigenza, per l’oggetto in questione, è meno sentita. La certezza del diritto è un valore per il consuma tore, tante volte per ottenerla ha bisogno del no taio altre volte può averla a prescindere dal no taio, con sistemi altrettanto efficienti. D. Come si può istaurare una utile collabora zione tra consumatori e notai ? Non lo so. Noi, anche differenziandoci dalle altre associazioni, siamo un po’ gelosi del nostro ruolo. Non siamo dei negoziatori per ottenere benefici, non abbiamo approccio sindacale e pertanto sen tiamo meno il bisogno di confrontarci con gli interlocutori (banche, professionisti ecc.). A noi piace essere battitori liberi, solleviamo il problema e attendiamo che siano gli “accusati” a rimediarvi se ritengono giusto farlo. Poi si possono valutare del le proposte, anche se siamo reticenti a firmare “i niziative comuni”, che semprano più che altro testimoni di una “buona volontà” dei nostri interlocu tori. D. In realtà il riferimento concreto era all’esperienza di FederNotai “mutuo manife sto”. I notai con i consumatori facevano fronte comune per chiedere maggiore trasparenza nei contratti di mutuo, nei fatti imposti dal con traente forte. La domanda meglio posta allora potrebbe essere: abbiamo obiettivi comuni ? Questo sicuramente. L’esempio dei mutui è molto importante. Noi monitoriamo costantemente il settore e qui ci può essere una coincidenza di inte ressi. Le cose sono migliorate, ma recenti indagini hanno dimostrato che i problemi sono ancora mol ti. In effetti, ad esempio in materia di clausole a busive, dove il notaio, come il consumatore è in difficoltà di fronte al soggetto “forte”, possono es serci programmi comuni. Una prima iniziativa potrebbe essere ispirarsi al programma recentemente intrapreso con una associazione di medici di base. In collaborazione con il Ministero della sanità abbiamo formato con i medici di base due manuali di istruzioni, uno per i medici di base ed uno per i consumatori, il tutto sui farmaci generici. In questo modo avevamo creato un piccolo strumento informativo per fron teggiare le case farmaceutiche. Una iniziativa analoga potrebbe essere intrapresa anche con i notai per i mutui. Altra iniziativa potrebbe essere quella di affianca re i notai nel controllo delle minute dei mutui in relazione alle le clausole abusive, dal momento che adesso le associazioni dei consumatori in materia hanno legittimazione attiva. A cura di Cesare Spreafico e Maria Nives Iannaccone
Società & Co. La Massima della Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano del 21 giugno 2005 conferma l’indirizzo giurisprudenziale assunto dal tribunale di Milano con la sentenza del 22 febbraio 2005 . Entram be vengono qui di seguito pubblicate. Computo del termine per l’opposizione alla fu sione o alla scissione, sospensione feriale dei termini e ricevibilità dell’atto (art. 2503 c.c.) Decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione presso il Registro delle imprese delle relative delibere, l’atto di fusione (o di scissione) può essere ricevu to (e quindi depositato per l’iscrizione), pur non essendo trascorso l’ulteriore periodo di cui il ter mine per l’opposizione dei creditori sarebbe mag giorato in caso di applicazione della sospensione feriale. Per quanto relative a materie diverse dal diritto commerciale, le indicazioni della Corte Costituzio nale hanno inciso anche sulle vicende delle socie tà; la Corte di Cassazione, con la sentenza della I sezione 28 maggio 1991 n. 6041, riconosceva co sì la sospensione, nel periodo feriale, del termine di 30 giorni di cui all’art. 2527 comma 3 c.c., pre visto per l'opposizione all'esclusione del socio dal la cooperativa; quindi con la sentenza (sempre della I sezione) 18 aprile 1997 n. 3351, venne dal la Corte suprema affermato che la sospensione feriale si applica anche al termine di tre mesi pre visto dall'art. 2377 per l'impugnazione della deli bera di società per azioni. Questa serie di precedenti, pur brevemente rias sunta, ha evidentemente orientato l'indicazione del Giudice del Registro Milanese, indicazione che - di fatto - ha modificato la prassi già in vigore, della cui legittimità non si era fino a quel momento dubitato. L'odierna esigenza di puntualizzare i termini del complesso problema (quantomeno sotto il profilo della ricevibilità dell’atto, e così della responsabili tà disciplinare notarile) trae spunto, essenzialmen te, da tre ordini di ragioni: - da una parte, l'intervenuta disciplina legislativa, finora carente, del procedimento scaturente dall’opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c., con le prime valutazioni della dottrina; - in secondo luogo, la constatazione, sul tema, di comportamenti non uniformi, da parte dei diversi uffici del Registro delle Imprese sparsi sul territo rio nazionale; - da ultimo - ma solo in senso espositivo - la con statazione che il Giudice del Registro delle Impre se di Milano attualmente in carica, con proprio provvedimento n. 59/04 del 7 novembre 2004, ha ritenuto di disattendere, come si dirà, il preceden te parere del 5 luglio 2000. L'intervento legislativo di cui si é fatto cenno é rappresentato dagli articoli 33 e – per rinvio - 25 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.5; la prima norma indicata dispone l'applicazione delle altre (relative al "procedimento in Camera di Consi glio") alle istanze di cui all'art. 2503, secondo comma c.c.. La dottrina finora espressasi ritiene di cogliere, in queste disposizioni, chiarimento del precedente dubbio riguardante la natura giudiziale oppure stragiudiziale dell'opposizione stessa; e la distin zione è di sicura rilevanza, perché dall’eventuale riconoscimento della natura stragiudiziale discen- MOTIVAZIONE La massima intende chiarire che, allo stato, la di battuta questione dell’applicazione della sospen sione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 al termine previsto dall’articolo 2503 c.c. non può considerarsi ostativa alla ricevibilità dell’atto, da parte del notaio. La tesi dell’applicazione della sospensione feriale al periodo di due mesi (ora 60 giorni) di cui al predetto articolo 2503 è stata indicata al Registro del le Imprese di Milano dal Giudice del Registro medesimo, con direttiva in data 5 luglio 2000. La posizione del magistrato traeva spunto da o rientamenti espressi dalla Corte Costituzionale; si trattava in particolare: - della sentenza 2 febbraio 1990 n, 49, che affer mava l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 7 ot tobre 1969, n. 742, “nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio”; - della sentenza 4 giugno 1993, n. 268, in materia di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile locato operato dal conduttore, secondo cui “la lo cuzione termini processuali (di cui alla legge 742/1969) deve essere intesa nel senso di ristret to termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto”. Queste indicazioni della Consulta sono state con siderate affermative di un principio generale di tu tela delle "ragioni della difesa", tale da ampliare, in sintesi, l'espressione "termini processuali" (so spesi durante il periodo feriale, ai sensi della L. 742/1969) ad alcuni termini "sostanziali”, quali sono quelli introduttivi del processo. derebbe, naturalmente, l’esclusione dell’intera problematica della sospensione feriale. I primi commentatori, tuttavia, pervengono - su questo tema - a conclusioni diametralmente op poste: da parte di alcuni, che riferiscono il termine istanza, usato negli articoli 25 e 33, alla proposi zione dell’opposizione da parte del creditore, si afferma il carattere necessariamente giudiziale della stessa; di converso, altra opinione ritiene che l’istanza (e così l’intero procedimento discipli nato dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n.5), sia quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto, in via stragiudiziale, l’opposizione; e ciò al fine di ottenere dal Tribunale il provvedimento che – a ragione dell’infondatezza dell’opposizione, oppure per effetto della prestazione di idonea ga ranzia da parte della società – dispone ugualmen te l’eseguibilità della fusione (si è parlato, con ef ficacia, di “reazione camerale della società all’opposizione”). La tesi da ultimo esposta appare meritevole di una certa considerazione, e non può escludersi che essa abbia ad affermarsi definitivamente: co niuga infatti l’interesse del creditore alla semplifi cazione dell’opposizione con quello della società ad evitare il ritardo derivante dalla sospensione feriale. Gode inoltre di un supporto testuale rile vante, posto che il ripetuto articolo 33 del decreto numero 5 - nel disporre l’applicazione del proce dimento ivi regolato anche alla riduzione effettiva del capitale - fa riferimento al quarto comma dell’articolo 2445; tale disposizione tratta del provvedimento del tribunale inteso a consentire la riduzione, pur in presenza dell’opposizione, la quale ultima è invece presa in considerazione al comma terzo; e non può essere trascurato che, in materia di opposizione alla fusione, l’articolo 2503 rinvia proprio al quarto comma dell’articolo 2445. E' poi vero che autorevole dottrina, nel commen tare la stessa novella, conclude nel senso del "ca rattere preventivo e cautelare" del procedimento di opposizione disegnato dal legislatore: e questa qualificazione potrebbe ulteriormente rilevare sul tema in discussione, posto che - secondo le di sposizioni della L. 742/1969, articoli 1 e 3 - la so spensione feriale riguarda la giurisdizione ordina ria e non è comunque applicabile alle cause di cui all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, tra le quali si annoverano appunto i procedimenti caute lari. II presente intervento ha ulteriori motivazioni, co me si accennava, dall'avvenuto accertamento, facilmente comprovabile, della diversa posizione che, sul tema, i vari responsabili degli Uffici del Registro Imprese hanno ritenuto di assumere: se a Milano - salvo quanto segue - a fare data dal 5 luglio 2000 era diventato sostanzialmente impos sibile iscrivere un atto di fusione senza "conteg giare" i 46 giorni della sospensione feriale, altri Registri delle imprese non ritengono affatto so speso il termine. Si diceva, infine, che lo spunto al presente inter vento deriva dalla constatazione che lo stesso or gano giudiziario (seppur fisicamente impersonato da altro magistrato), da cui é stata rilasciato il pa rere del 5 luglio 2000, si é ora determinato in sen so del tutto contrastante col parere stesso; il Giu dice del Registro di Milano, con provvedimento n. 59/04 in data 7 novembre 2004, ha infatti ordinato al Conservatore del Registro delle Imprese (che aveva opposto rifiuto, appellandosi proprio al pa rere del 2000) di iscrivere un atto di fusione per la cui stipula (e relativa richiesta di iscrizione) non si era tenuto conto della sospensione feriale. I vari motivi dedotti dal Notaio ricorrente sono stati condivisi dal Giudice del Registro, che afferma in particolare essere “errati gli impugnati provvedi menti, nella parte in cui suppongono l'applicabilità della sospensione feriale dei termini (L. 7 ottobre 1969 n. 742), e ciò in quanto tale normativa si riferisce solo ai termini processuali correlati ad attività di giurisdizione ordinaria, e, quindi non ai termini de quo". Quanto finora rappresentato rende evidente la complessità della materia; alla sua delicatezza potrebbe concorrere, persino, il disposto dell’articolo 2629 del codice civile, che dispone le sanzioni nei confronti degli amministratori che - in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori -effettuano fusioni o scissioni cagionando danno ai creditori stessi. Se é probabile che (a valle del nuovo decreto le gislativo n. 5 del 2003, il quale, come si diceva, ha finalmente disciplinato il procedimento) siano im minenti ulteriori interventi di dottrina e di giurisprudenza sul tema, ciò non esime, allo stato, dal la presa di posizione che risulta dalla massima. II principio ivi esposto é da un lato coerente con il carattere controverso della materia, non potendosi imputare alla responsabilità disciplinare del notaio scelte per le quali siano del tutto carenti omogenee indicazioni della legge, della giurisprudenza e della dottrina. L'inapplicabilità di sanzioni disciplinari é poi con fermata dalla verifica dei contenuti delle disposi zioni sanzionatorie astrattamente invocabili: ci si intende riferire all'art. 28 (con riferimento alla sti pula dell'atto di fusione) e all'art. 138 bis (con riferimento alla sua iscrizione al Registro delle Impre se) della legge notarile. Con riferimento alla sanzione per la stipula, l'e sposizione che precede vale ad escludere che si tratti di atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume o al l'ordine pubblico. Con riferimento alla sanzione per il comportamen to che si realizza con l'iscrizione al Registro Im prese, senza neppure invocare il carattere non manifesto della (presunta) inesistenza delle con dizioni di legge, é sufficiente rilevare che la norma in questione (art. 138 bis) si riferisce alle sole de liberazioni ed agli atti costitutivi, non potendosi quindi in alcun modo applicare all’atto di fusione, per incorporazione o propria, o di scissione. prospettata da parte ricorrente, si pone nella fatti specie la questione relativa alla ammissibilità della introduzione del presente procedimento camerale nei casi tipici previsti dalla legge; che, allo stato della previgente normativa (cfr. art. 2503 c.c. vecchio testo), un indirizzo interpretativo (cfr. Trib. Milano, 27.10.1997, in Soc., 1998, 433; Trib. Milano, 16.3.1996, in Giur. It., 1997,I,2,3,6) sosteneva che l'opposizione dei creditori alla fu sione fosse un'azione di natura contenziosa, volta ad assicurare il permanere della garanzia generi ca sul patrimonio del debitore, nell'ambito della quale, in via incidentale sostanzialmente cautela re, la società poteva ottenere ordinanza di esecu torietà della delibera, mentre altro indirizzo inter pretativo sosteneva che l'opposizione alla fusione dovesse essere proposta in forma stragiudiziale, dovendo la società instare in via giudiziale (came rale) per l'esecutorietà della delibera; che la nuova disciplina societaria ha operato una scelta interpretativa per cui l'ambito del procedi mento camerale riguarda tipicamente (e soltanto) l'istanza della società richiedente l'autorizzazione del Tribunale ad eseguire la delibera (in tal senso anche Trib. Bergamo, 8.10.2004, ined., nella ana loga fattispecie di opposizione dei creditori alla delibera di riduzione del capitale sociale di s.r.l., e pur ritenendo che l'opposizione debba proporsi in sede contenziosa anzichè stragiudiziale); che invero, l'art. 33 D.Lgs. n. 5/2003 contiene e lencazione analitica delle "istanze" (termine già di per sè significativo, non potendo che riferirsi alle "istanze" della società) a cui si applica il rito ca merale e tra queste menziona l'art. 2503 co.2 c.c.; che l'art. 2503 co.2 c.c. prevede che i creditori "possono fare opposizione" e "si applica in tal ca so l'ultimo comma dell'art. 2445 c.c." (in tema di riduzione del capitale sociale), a mente del quale "il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società ab bia prestato idonea garanzia, risponde che la ri duzione abbia luogo nonostante l'opposizione"; che, in virtù di tale rinvio normativo, si congegna un meccanismo per cui il procedimento camerale è attivato dalla reazione della società alla opposi zione dei creditori ed il Tribunale si pronuncia sul la istanza della società di procedere alla fusione altrimenti paralizzata dall'opposizione; che l'opposizione dunque si atteggia alla stregua di un atto protestativo (recettizio) proponibile in forma stragiudiziale, secondo lo schema che pare più confacente alla nuova disciplina, ovvero in ipo tesi anche in forma contenziosa (come domanda di accertamento del credito e pericolo di pregiudi zio), ma non col ricorso per procedimento camerale; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese Compen sate. Così deciso in Milano, in data 25.2.2005 R.G. 1288/04 Vol. IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VIII CIVILE composto in camera di consiglio dai magistrati: dott. Ugo Ferraris PRESIDENTE dott. Raffaele F. d'Isa GIUDICE Rel. Est. dott. Francesca Fiecconi GIUDICE sciogliendo la riserva come da verbale di udienza camerale, sul ricorso "ex artt. 25-33 D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5 - Opposizione a fusione" depo sitato in data 5.11.2004 e notificato in data 22.12.2004 con il quale il Fallimento Sikelia s.p.a. e Francesco Alliata, siccome creditori anteriori al progetto di fusione della Nova Surgelati s.p.a. per incorporazione delle società interamente posse dute Gilardi Italia Pizza s.r.l. e Pizza Trade s.p.a., hanno chiesto l'annullamento della delibera as sembleare in data 6.9.2004 di approvazione del progetto di fusione, in quanto pregiudizievole delle ragioni dei creditori della incorporante, nonchè in subordine l'adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei a salvaguardare le ragioni degli opponenti ai sensi dell'art. 2503 c.c.; sentita la resistente Arena Surgelati s.p.a. (già Nova Surgelati s.p.a.), la quale ha chiesto il rigetto delle domande, deducendo, col richiamo anche all'art. 2504 quater c.p.c., che a seguito della deli bera assembleare in data 6.9.2004 di approvazio ne del progetto di fusione iscritta nel Registro del le Imprese in data 23.9.2004 (cfr. doc. 3 fasc. re sistente), e non risultando atti di opposizione, si era fatto luogo all'atto di fusione in data 22.11.2004 iscritto in data 13.1.2005 (cfr. doc. 1-2); rilevato: che devono disattendersi le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, quanto alla dedotta nul lità del ricorso per mancata indicazione del nume ro di fax, poichè comunque tale previsione riguar da l'atto di citazione (cfr. art. 2. D.Lgs. n. 5/2003) e non il ricorso per procedimento camerale; quan to alla tardiva notifica del presente ricorso (rispet to al termine del 18.12.2004 assegnato nel decre to di fissazione dell'udienza camerale), poichè le parti hanno comunque usufruito di un rinvio, onde il contraddittorio non è stato menomato; osserva: che, con rilievo assorbente e logicamente anterio re rispetto agli ulteriori temi discussi fra le parti, ivi compresa l'eccezione di legittimità costituzionale che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La natura della decisione giustifica la compensa zione delle spese del procedimento.
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE REDATTO A SENSI ART. 2501 TER C.C Il progetto di fusione sovente arriva sul tavolo del notaio già confezionato e solo da controllare. A volte, invece, viene richiesto al notaio di essere l’artefice della fusione sin dal suo embrione ed anzi ciò sa rebbe auspicabile per molti motivi. Riteniamo di far cosa utile nel mettere a disposizione una bozza di progetto utile per alcune ipotesi di fusione per incorporazione. PROGETTO DI FUSIONE PER INCOR PORAZIONE redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codi ce civile1. 1. Società Partecipanti alla fusione "Alfa" Sede: (…) Capitale sociale euro (…) Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (…) "Beta" Sede: (…) Capitale sociale euro (…) Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (…) La fusione avverrà, secondo quanto previsto dal l'art. 2501 del Codice Civile, mediante l'incorpora zione di "Beta" in "Alfa". Oppure La fusione avverrà, secondo quanto previsto dal l'art. 2501 del Codice Civile, mediante l'incorpora zione di "Alfa " in "Beta"2. 2. Modificazioni dello statuto della società in corporante Viene allegato sotto -A- lo statuto della società in corporante che non subirà modifiche a seguito della fusione. Oppure Viene allegato sotto -A- lo statuto della società in corporante il quale subirà, a seguito della fusione le seguenti modifiche: - (…) 3. Rapporto di cambio L'operazione di fusione avverrà senza la determi nazione di alcun rapporto di cambio e senza effettuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporante "Alfa" detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda "Beta". Oppure L'operazione di fusione avverrà senza la determi nazione di alcun rapporto di cambio e senza effet tuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporante "Alfa" deterrà, al momento della fusione, l'intero capitale sociale della società incorporanda "Beta"3. Oppure L'operazione di fusione avverrà senza la determi nazione di alcun rapporto di cambio e senza effet tuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporanda "Beta" detiene l'intero ca pitale sociale della società incorporante "Alfa"4. Oppure L'operazione di fusione avverrà senza la determi nazione di alcun rapporto di cambio e senza effet tuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporante "Alfa" e la società incorpo-randa "Beta" sono detenute dai medesimi soci nelle medesime proporzioni5. Oppure La fusione in “Alfa” dell’incorporanda “Beta” darà luogo ad un rapporto di cambio pari a (…) azio ni/pari ad una quota di partecipazione del valore di (…) euro dell’incorporante “Alfa” per ogni (…) azioni/per ogni quota di partecipazione del valore di (…) euro dell’incorporanda “Beta”. Poiché la società incorporante “Alfa” possiede il (…)% del capitale sociale della società incorpo-randa “Beta”, relativamente alla partecipazione di “Alfa” non si farà luogo ad alcun concambio. A favore dei soci della società incorporanda “Be ta” dovrà essere corrisposto un conguaglio di (…) euro per azione/per ogni (…) euro di partecipa zione al capitale. Detto conguaglio dovrà essere corrisposto da “Alfa” mediante utilizzo per complessivi euro della [voce di patrimonio netto] e mergente dal bilancio relativo all’esercizio chiuso il (…). 4. Modalità di assegnazione delle azioni (delle partecipazioni) della società incorporante. Conformemente a quanto previsto nel precedente punto 3 la società incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale a seguito della fusione. Oppure Conformemente a quanto previsto nel precedente punto 3 la società incorporante aumenterà il pro prio capitale sociale, a seguito della fusione, da euro (…) ad euro (…), - con emissione di n. (…) azioni da asse gnare ai soci della incorporanda “Beta”, fatta eccezione per l’incorporante “Alfa”, in ragione di N azioni di “Alfa” per ogni Z azioni di “Beta”6. Oppure - assegnando (…) euro di partecipazione in “Alfa” per ogni Z euro di partecipazione in “Beta” fatta eccezione per la partecipa zione detenuta dall’incorporante “Alfa”7. Oppure - con emissione di n. (…) azioni da asse gnare ai soci della incorporanda “Beta”, fatta eccezione per l’incorporante “Alfa”, in ragione di (…) azioni di “Alfa” per ogni (…) euro di partecipazione in “Beta”8. Oppure - assegnando (…) euro di partecipazione in “Alfa” per ogni Z azioni di “Beta”, fatta ec cezione per le azioni di proprietà dell’incorporante “Alfa”9. Completata l’operazione di fusione il capitale so ciale dell’incorporante “Alfa” sarà suddiviso tra i soci come segue: (…) 5. Decorrenza della partecipazione agli utili. Conformemente a quanto previsto nei precedenti punti 3 e 4 non occorre regolamentare il punto. Oppure Le azioni emesse a seguito della fusione parteci pano agli utili a decorrere dal (…) Oppure Le partecipazioni attribuite ai soci dell’incorporanda a seguito della fusione parteci pano agli utili a decorrere dal (…) 6. Decorrenza contabile e fiscale della fusione Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/1986, a decorrere dal (…)10 L'operazione di fusione avverrà sulla base dei (bi lanci o situazioni patrimoniali) delle due società alla data del (…) 7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Nessun trattamento particolare sarà riservato a particolari categorie di soci e/o ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Oppure [Disciplina del particolare trattamento] 8. Vantaggi particolari a favore di amministra tori Non sono previsti particolari vantaggi a favore de gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Oppure [Disciplina del particolare vantaggio] 9. Articolo 2501 bis La fusione non rientra nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2501 bis c.c. Oppure La fusione rientra nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2501 bis c.c., avendo la società incor porante “Alfa” contratto debiti per acquisire il con trollo di “Beta”. [Indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante – art. 2501 bis 2° comma - ed alle gazione della relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente – art. 2501 bis 5° comma -] Luogo e data Sottoscrizione di un legale rappresentante di “Alfa” Sottoscrizione di un legale rappresentante di “Beta” Arrigo Roveda
1 Sono indicate in corsivo i contenuti eventuali del pro getto. 2 E’ qui regolata l’ipotesi della cd. fusione inversa. 4 E’ qui regolata l’ipotesi della cd. fusione inversa. 5 L’ammissibilità di una fusione così congegnata risulta da una massima del 1996 del tribunale di Milano secondo la quale “Nel caso di fusione fra più società ciascuna interamente posseduta da un unico socio, ovvero dagli stessi soci i quali ne possiedano tutte le azioni o quote nella medesima proporzione, in applicazione analogica della di sposizione prevista dall’art. 2504-quinquies c.c. non si richiede la relazione degli esperti sulla con gruità del rapporto di cambio”. 6 Fusione di società con capitale rappresentato da azioni in società con capitale rappresentato da a zioni. 7 Fusione di società con capitale non rappresenta to da azioni in società con capitale non rappresentato da azioni. 8 Fusione di società con capitale non rappresenta to da azioni in società con capitale rappresentato da azioni. 9 Fusione di società con capitale rappresentato da azioni in società con capitale non rappresentato da azioni. 10 Nel caso in cui tutte le società coinvolte nella fusione chiudano l’esercizio al 31 dicembre può essere inserita la seguente frase “Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal primo gennaio dell’esercizio nel corso del quale avrà effetto la fusione”.
Attività Sindacali INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Anche se già annunciato in lista dal Presidente Paolo Piccoli e pubblicato sul CNN Notizie del giorno 21 lu glio 2005 , in considerazione della partecipazione di FederNotai , abbiamo ritenuto opportuno riportare nuo vamente l’incontro secondo il resoconto dello stesso Presidente di FederNotai Egidio Lorenzi. Speriamo di poter in seguito comunicare che ci sono stati positivi sviluppi all’evento, in linea con le nostre aspettative. Il 19 luglio scorso si è tenuto a Roma, a Palazzo Grazioli, un incontro con il Presidente del Consi glio dei Ministri On. Silvio Berlusconi a cui erano presenti tutte le varie componenti del notariato. Sono infatti intervenuti il presidente ed il vice presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Paolo Piccoli e Giuseppe Vicari; il presidente della Cassa Nazionale del Notariato Francesco Maria Attaguile ed il presidente di Federnotai Egidio Lo renzi. L'incontro si è protratto per oltre un'ora e si è rive lato di grande interesse ed utilità. Già in apertura il Presidente Berlusconi ha svolto una breve introduzione assicurando la massima considerazione nutrita da lui personalmente, dal Governo e dalla sua maggioranza politica, nei confronti dei professionisti in genere e dei notai in particolare. Si è dimostrato ben conscio del fatto che il nota riato può avere avuto la sensazione di un attacco diretto a seguito di alcune iniziative che si sono susseguite nei mesi scorsi, ma ha assicurato che si è trattato solo ed esclusivamente di una casua lità, del tutto priva di un disegno politico coordina to. Il presidente Piccoli ha poi svolto una breve rela zione segnalando dapprima anch'egli lo stato di disagio dei notai di fronte a quelle iniziative che sono parse nascondere un attacco alla funzione, ma soprattutto insistendo sul concetto che la vera competitività si misura sull'efficienza e che su questo punto il notariato si sente all'avanguardia e pronto a collaborare ancora di più con il Governo e lo Stato. Tutti gli intervenuti di "parte notarile" hanno infatti rimarcato la collaborazione già prestata in tema di Goa e di esecuzioni immobiliari; hanno evidenzia to come i notai, di fatto, facciano funzionare (e bene) la Pubblica Amministrazione con invii tele- matici a norma agli Uffici del Territorio ed al Regi stro delle Imprese e come tutto ciò (unito alla atti vità "omologatoria" ormai rimessa ai soli notai) abbia portato a ridurre in maniera assolutamente drastica e molto significativa i tempi sia dell'ag giornamento delle Conservatorie e del Catasto, sia della esecuzione della pratiche societarie e quindi, per esempio, di quello necessario per la operatività di una società di nuova costituzione. I notai hanno pure segnalato la totale disponibilità ad ulteriori impegni in questo senso, per esempio con l'invio diretto, senza oneri e costi per il cittadi no, delle denunce ai fini dell'ICI o delle dichiara zioni cosiddette "antiterrorismo" (comunicazione alla Questura delle cessioni di fabbricati). Infine ci si è soffermati, in maniera completa e dettagliata, sul problema cosiddetto del "prez zo/valore", su cui il Presidente Berlusconi ha di mostrato straordinario interesse, raccomandando di venirne più diffusamente informato e documen tato e sollecitando il Sottosegretario Giuliano (pu re presente) a seguire il problema con grande at tenzione e collaborazione con il notariato. Pur nella convinzione che queste occasioni han no, per loro stessa natura, una valenza spesso più di simbolo e di significato, che di reale operati vità, la conversazione ha lasciato ai notai parteci panti la consapevolezza di aver saputo rappre sentare al Presidente del Consiglio la vera realtà del notariato e le sue prospettive con sufficiente efficacia e completezza, e l'impressione di una certa e seria considerazione da parte sua nei con fronti della professione notarile (per quel che va le, naturalmente, di fronte al rapidissimo mutare, in politica, di atteggiamenti e di "amicizie"). Egidio Lorenzi Presidente di FederNotai
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL GIORNO 16 LUGLIO 2005 L’assemblea si apre presso la cascina Bergamina in Verderio Inferiore alle ore 10,30 circa. Sono presenti: per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte, Gammone; per l’Emilia: Auriemma, Manzini; per il Lazio: Giuliani; per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti, Ce sati, Muggia, Binacchi, Condò, Iannaccone, Spre-afico, Guido Roveda, Arrigo Roveda, De Stefano, Guarnieri, Pallino, Chiofalo, Leotta, Ferrario, Ri naldi; per le Marche: Colangeli; per il Piemonte: Prevete; per la Puglia: Troise; per il Triveneto: Ferretto, Bidello. senza alcun accenno a lamentele, debba illustrare al Presidente Berlusconi le nostre iniziative sul prezzo/valore ed in tema di efficienza, al fine di fargli comprendere chi siamo. Proseguendo nelle comunicazioni, il Presidente Lorenzi illustra i progressi fatti dal Dr. Piraino nei contatti con esponenti politici, proprio sul tema prezzo/valore. Indi inizia a trattare della situazione Confprofes-sioni, accennando agli accordi in corso con gli avvocati per reinserire esponenti delle professioni legali all’interno delle cariche Consilp; quanto al Fondo Professioni dà lettura di una lettera perve nutagli, con la quale si invitano le varie professioni a fornire i nominativi di soggetti da istruire perchè divengano i futuri responsabili dei corsi di formazione. Su quest’ultimo punto, prende la parola Cambareri, che illustra i dati essenziali di una futura inizia tiva lombarda. Prende la parola la neo collega Gammone, che propone la creazione di una associazione nazio nale di giovani notai, intendendosi per tali i colle ghi sino a dieci anni di anzianità, allo scopo di for nire un supporto ai notai di prima nomina e di ri lanciare l’immagine del notariato; a tal fine chiede di poter indicare quale sede quella di Federnotai, alla quale domanda un appoggio ed una sorta di patronato. Intervengono numerosi presenti e tutti si dichiarano favorevoli a questa nuova iniziativa, e offrono piena disponibilità. Indi il Presidente Lorenzi introduce il secondo punto dell’ordine del giorno, e rammenta quali sa ranno gli interventi di Federnotai al Congresso di Pesaro e cioè: - proposta di nuovo metodo elettorale per il CNN, basato su lista nazionale; - ripresa delle proposte di Federnotai sulla questione “territorio”. Il Presidente non esclude altri argomenti, anzi in vita le associazioni a proporli, ma soprattutto chiede ai presenti quale dovrà essere il metodo di presentazione dei relativi ordini del giorno. Le alternative sono due: o in assemblea, o prima del Congresso; in quest’ultima ipotesi ci si deve chiedere con quale mezzo. Fiordiliso ritiene che entrambe le soluzioni siano possibili, e che la scelta sia politica. Apre la riunione il Presidente Lorenzi con una se rie di comunicazioni, e precisamente: - rammenta che il collega Vincenzo Pappa Monteforte è stato nominato Presidente dell’Associazione Sindacale della Campania; - annuncia che la data della prossima as semblea dei delegati verrà spostata, per farla coincidere con il congresso di Pesaro, e che la riunione si terrà appunto in una delle sale con gressuali; - ricorda ai presenti la scomparsa di Franco Cavallone, notaio dotto ed ironico, insuperabile firma de “La Finestra sul Cortile”, e rilegge poche righe del medesimo, scritte su Federnotizie alcuni anni addietro, in occasione della morte di un col lega caro all’autore; - riferisce sui rapporti con il CNN, che defi nisce buoni, precisando peraltro di aver fatto nota re al Presidente Piccoli che la politica degli an nunci cui non seguono iniziative è peggio che non far nulla: porta come esempio l’istituzione di una commissione CNN/Federnotai per l’organizzazione di una giornata del notariato, commissione mai neppure convocata; un discorso analogo si può fare per la commissione Protocol li/Deontologia, per lo studio di elementi indispen sabili per tipi di atto; - annuncia la sua prossima partecipazione, insieme ai Presidenti del Consiglio Nazionale e della Cassa Nazionale, ad un incontro con il Pre sidente del Consiglio Berlusconi. Sul punto intervengono numerosi presenti, e dalla discussione emerge l’opinione che il Presidente, Cambareri preferisce che gli spunti di discussione siano presentati prima, in lista sigillo e per posta. Condò propone di raccogliere tutto il materiale a nostra disposizione per prepararsi alla discussio ne in assemblea. Seguono numerosi altri interventi, ed alla fine si delibera di inviare, tramite lista sigillo, a mezzo let tera e su Federnotizie, una sorta di estratto con i punti basilari degli argomenti sui quali Federnotai proporrà degli ordini del giorno. Arrigo Roveda introduce un nuovo punto di di scussione e di possibile ordine del giorno a Pesa ro, e cioè un regolamento per le commissioni: la sua osservazione prende spunto dal fatto che spesso le commissioni nominate dal CNN non rie scono neppure a lavorare a causa della divergen za di fondo delle opinioni dei commissari. Ritiene pertanto che, fatte salve le commissioni puramente tecniche, il CNN debba, prima di nominarne i componenti, stabilire le linee guida per la commissione e nominare dei membri possibil mente espressione di una comune opinione. Per fare ciò occorre che il CNN rediga una sorta di regolamento per la nomina delle commissioni stesse. Segue una interessante discussione, al termine della quale si decide di inserire la proposta di Ar rigo Roveda tra gli argomenti sui quali presentare degli ordini del giorno. A questo punto si chiude la discussione. Sono le ore 16 circa. A cura di Paolo Setti notaio in Milano Segretario di FederNotai
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