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settembre 2002
Sommario
download numero di settembre.doc
| Corsivo redazionale |
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| Gennaro Fiordiliso |
Visto da dentro |
| Grazia Prevete |
Tornando a casa 3 |
| Gea Arcella |
Risposta al Senatore Giuliano |
| Gian Franco Condò |
Proposte per una riforma di Federnotai |
| Eliana Morandi |
Un notaio per gli States: commento al modello di legge notarile proposto dalla National Association of Civil Law Notaries per l’adozione da parte delle legislazioni statali degli Stati Uniti d’America – Traduzione a cura di Ugo Bechini |
| Adriano Pischetola |
Notariato e postmodernità (non presente) |
| Esperienze |
Piani attuativi a cura di Paolo Setti |
| Arturo Brienza |
Le volture tardive |
| Utili da leggere |
a cura di Franco Treccani |
| Notaio Contro |
Fondo patrimoniale su quote di s.r.l. un contributo di Guido Roveda |
| La stagione dei goa |
Contrattazione immobiliare tra trattative e conclusione del contratto |
| Attività sindacali |
ICI e notai – Protocollo d’intesa tra l’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia e il Comune di Milano |
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Viribus Unitis: commento di Federico Tonelli |
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Verbale di assemblea dei delegati del 13 luglio 2002 |
Corsivo redazionale
C’è un tempo per difendersi ma c’è anche un tempo per progettare.
Da alcuni anni l’attività del Consiglio Nazionale del Notariato è in gran parte assorbita dalla necessità di controllare e contrastare un continuo susseguirsi di progetti di legge e di esternazioni politiche dal contenuto in qualche modo ostile alla categoria.
La situazione di chi si assume la responsabilità politica della categoria, in alcuni momenti, non è certo invidiabile e può apparire simile a quella degli assediati di Forte Alamo.
Per questi motivi coloro che si occupano della "res" notarile devono mostrare comprensione quando la politica degli organi istituzionali non raggiunge gli obiettivi prefissati, nei tempi sperati.
Tuttavia la gestione dell’emergenza non deve soffocare la progettualità o, peggio, nascondere la mancanza di idee e di una politica di ampio respiro.
I Congressi Nazionali costituiscono, tradizionalmente, anche se con efficacia non sempre pari alle attese, il momento di verifica dell’attività politica degli organi istituzionali e quello in cui la categoria può suggerire gli indirizzi e le priorità per i mesi a seguire.
Poiché l’uscita di questo numero precederà di circa un mese l’apertura del Congresso di Milano ci sembra doveroso suggerire un’agenda degli argomenti sui quali gli organi istituzionali dovranno incentrare la loro attività in un futuro prossimo, sperando che su questi argomenti si svolga il dibattito congressuale e che l’emergenza (che in autunno potrebbe prendere il nome di riforma delle professioni) non debba assorbire troppe energie.
Il primo e più importante argomento è quello noto come "prezzo-valore".
Chi ci legge con assiduità potrà anche avere a noia l’argomento.
Ma la noia sarà sempre inferiore alla nostra e cioè a quella di chi non si dà pace nel celebrare quotidiane infedeltà all’ordinamento.
Oggi i tempi sembrano veramente maturi per sperare di raggiungere un obiettivo da troppo tempo vanamente atteso.
Sul merito non è il caso di ritornare.
E’ bastato, però, un accenno al problema fatto da Andrea Sacchetti nel discorso introduttivo al V Congresso Federnotai, perché la stampa specializzata mettesse in secondo piano un pur interessantissimo tema congressuale per titolare "I notai: spazio alle rendite per battere le irregolarità".
A nostro avviso non pare dubitabile che l’obiettivo della tassazione sulla base del valore catastale debba essere perseguito con priorità assoluta e senza risparmi di energia, a ciò indirizzando tutte le risorse disponibili per influenzare l’attività del legislatore (un buon veicolo potrebbe essere il disegno di legge delega – attualmente in discussione - per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).
Nei prossimi mesi un fondamentale appuntamento attende il notariato, sollecitandone un impegno di diversa natura, più scientifico che politico: la riforma del diritto societario.
Questo appuntamento giungerà in un momento assai delicato, a poco più di due anni di distanza dalla soppressione dell’omologa, novità che ha sicuramente accresciuto il prestigio del notariato, sottoponendolo però ad una sorta di "libertà vigilata".
Ricordavamo, nel corsivo del numero di marzo, gli importantissimi risultati di immagine ottenuti dal notariato in occasione del congresso sulla casa che si svolse a Milano nel 1986.
La riforma del diritto societario impone un impegno culturale ed una vetrina perlomeno di quella portata.
Il notariato, messo in prima linea dalla legge 342/2000, deve assumersi responsabilità interpretative mettendo a disposizione del mondo dell’impresa e delle altre categorie professionali studi di elevata qualità ed in tempi rapidi.
Poiché il materiale umano per produrre ciò non manca è anche fondamentale che l’attività culturale sia supportata da un’adeguata gestione della comunicazione, affinché all’opera notarile sia dato risalto e lustro.
Non bisogna aver timore di suonare la grancassa, di chiamare a raccolta le altre professioni, di impegnare risorse finanziarie, per organizzare un evento che costituisca il punto di riferimento per tutto ciò che si dovrà scrivere, e tanto sarà scritto, sul tema.
Nell’agenda congressuale non potrà certo mancare una discussione sui temi caldi della riforma del nostro ordinamento professionale: territorio ed accesso.
Di territorio molto si è discusso durante lo scorso anno a seguito del documento approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato ed in preparazione del Convegno di Roma.
Conclusosi tale convegno, ci saremmo aspettati che il CNN tirasse le fila della discussione e procedesse a formulare delle proposte di riforma.
Invece sull’argomento è calato un deludente silenzio, rotto solo dalle riflessioni del presidente Mascheroni all’annuale riunione dei presidenti distrettuali (relative alla necessaria connessione della riforma del territorio con altre problematiche del nostro ordinamento) e da un illuminato intervento di Giuseppe Cotto sull’ultimo numero (Gennaio Marzo 2002 – sic) di Attività (che invita a leggere le norme sull’ordinamento in un’ottica non protezionistica).
Il Consiglio Nazionale in questi ultimi mesi, sembra aver abbandonato il tema sul quale aveva profuso idee ed energie sperimentando un metodo di lavoro peraltro assai apprezzato.
Eppure, accanto a qualche frenata su un possibile allargamento della competenza territoriale, gli esiti del dibattito svoltosi al Convegno di Roma sembravano pressoché unanimi nel ritenere necessaria ed urgente una riforma del sistema dei distretti, riforma che avrebbe dovuto portare ad una riduzione e ad una omogeneizzazione degli stessi.
Poiché tale riforma non avrebbe bisogno di un intervento legislativo, ma di un semplice provvedimento amministrativo, ci si sarebbe aspettata una pronta azione del Consiglio presso il Ministero di Giustizia.
Non essendo accaduto ciò, appare necessario che ne sia data spiegazione al Congresso, giustificando i motivi dell’inoperosità ed illustrando le eventuali future linee di azione.
Altrettanto caldo il tema dell’accesso, non potendosi ancora intravedere la guarigione del grande malato del notariato: il concorso.
Su tale problema ci aveva dapprima negativamente sorpreso il silenzio di una commissione consiliare che ha per mesi lavorato senza produrre alcun risultato.
Ultimamente, il precipitare degli eventi ha prodotto dapprima le "Proposte in tema di riforma del concorso di nomina a notaio" di cui dà improvvisa notizia CNN News del 18 giugno 2002 e quindi la delibera consiliare in tema di preselezione adottata il 14 giugno 2002, di cui dà notizia CNN News del 9 luglio 2002.
E’ chiaro come, a volte, le contingenze esigano prese di posizione rapide che non consentono consultazioni allargate e richiedano decisioni verticistiche.
Tuttavia è noto come le problematiche dell’accesso siano molto sentite dalla categoria che su di esse, in particolare sulla preselezione informatica, è fortemente divisa.
Tale divisione è fedelmente rispecchiata, con una lodevole trasparenza, dal verbale della riunione consiliare che ha preceduto la delibera sulla preselezione, adottata col voto favorevole di soli nove consiglieri.
Per questi motivi riteniamo che il non aver seguito per l’accesso il metodo di dibattito utilizzato, con proficuo risultato, per il territorio sia stato un errore.
Ci attendiamo pertanto che al Congresso il Consiglio si presenti con un programma di lavori serrato sull’accesso.
Se non sarà così, dovrà essere la categoria a costringerlo ad un confronto da modellarsi su quello romano dello scorso dicembre.
Se questi sono i temi centrali, tuttavia essi non esauriscono le preoccupazioni della categoria.
Si avvicina la scadenza della polizza assicurativa senza che siano stati compresi appieno gli enormi rischi e le straordinarie potenzialità di questo strumento, quasi che il Consiglio avesse intrapreso questa strada esclusivamente per ottenere un risparmio di spesa per i notai e non per porre in essere uno strumento di ulteriore vigilanza e di tutela per coloro che subiscono danni a causa di un non corretto svolgimento dell’attività notarile.
Continua a restare irrisolto il nodo dei patti successori e quello dell’articolo 563 del codice civile, mentre molto ci si aspetta dalla riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione sulla quale il Consiglio si è recentemente impegnato.
Da Roma, a dicembre, eravamo tornati soddisfatti, convinti che una nuova stagione di partecipazione politica si fosse aperta nel notariato.
Da Milano, dalla sua pragmaticità, dalla sua scarsa propensione alla vetrina, ci attendiamo la conferma di una categoria aperta, sia alla base sia ai vertici, ad un confronto di idee limpido, leale e senza pregiudizi.
VISTO DA DENTRO
Una valutazione del V Congresso di Federnotai elaborata da chi ha contribuito, con la fattiva collaborazione di tanti colleghi, alla organizzazione della manifestazione, mi sembra estremamente autoreferenziale e molto opinabile; tenendo presente che le valutazioni congressuali rappresentano, in genere, un momento di sintesi politica con evidente connotazione prospettica di competenza, ritengo, dell’Assemblea Nazionale dei Delegati ancor più che della Giunta, non certo del coordinatore scientifico.
Mi limiterò, pertanto e perché richiesto, ad alcuni spunti di riflessione su elementi emersi durante il Congresso e che, per certi versi, lo hanno caratterizzato.
Sicuramente questo Congresso, pur nella particolarità della sua articolazione, si colloca nel solco della tradizione di Federnotai seguendo il tracciato di un percorso (in sede di presentazione ebbi a scrivere della "continuità di un percorso") già perseguito dagli e negli altri Congressi. Diverso nell’impostazione, costante nella serrata dialettica; aperto a professionalità esterne, ma egualmente "innovatore e provocatore"; più politico che scientifico perché incentrato sugli aspetti migliorativi rispetto alle recenti attribuzioni, ma come sempre teso ad evidenziare la incisiva ed attuale professionalità della nostra categoria che, forse, a qualcuno è inopinatamente sfuggita.
Che cosa si voleva da questo Congresso e cosa abbiamo avuto: innanzi tutto conoscere e farci conoscere oltre che confrontarci, in modo franco e senza pregiudiziali, col mondo "esterno". Di questo aspetto molto ci è piaciuto, qualcosa ci ha lasciato perplessi nel contenuto non nel metodo; ma è forse proprio in questi momenti di perplessità che va individuata la vera valenza del Congresso.
L’apertura al mondo politico, che non pochi dubbi e critiche aveva sollevato in sede di programmazione, ci ha offerto la possibilità concreta di valutare i nostri interlocutori in ambito legislativo, il loro grado di cultura sulle libere professioni, sul notariato, sulla dinamica della legge notarile, sulla valenza delle funzioni svolte. E se da un lato, pur nella richiesta di una fattiva collaborazione (dato questo da non sottovalutare), abbiamo potuto riscontrare disinformazione ed ignoranza (nel senso tecnico della parola) in chi, a sostegno della presentazione di un disegno legge (che non è dei peggiori tra quelli negli ultimi tempi presentati) ha inserito il superamento omologatorio in materia societaria tra i recenti incrementi di prestazioni delegate ai Notai (la qual cosa si commenta da sola essendo l’attività di controllo preventiva già da noi e da sempre egregiamente svolta) e di un doveroso aumento del numero delle sedi notarili facendo riferimento ad un dato statistico (rapporto cittadini-notai) di per sé insignificante perché parametrato esclusivamente al numero degli utenti e non alla efficienza del servizio, supportando tale tesi con un collegamento al notariato francese, ma dimenticando invece, e grossolanamente, qualsiasi richiamo al ruolo svolto da quel notariato nell’ambito della impegnativa gestione dei patrimoni (questa si una attività notoriamente complessa ed estremamente lucrosa, da prendere a modello); ebbene, d’altro canto, abbiamo potuto apprezzare l’onestà intellettuale, il profondo equilibrio, il fascino della coerenza in chi ha riconosciuto e ribadito che lo Stato vuole dal Notariato qualità e non quantità, garanzie nell’attribuire importanti funzioni a sostegno dell’impegno della Magistratura e non pericolosi salti nel buio, affidabilità da chi può offrire affidabilità perché ha nel proprio cromosoma professionale l’essenza di "pubblico ufficiale".
Di sicuro il Sen. Giuliano e l’On. Finocchiaro hanno marcato questi due aspetti sui quali bisogna seriamente riflettere ma che, finalmente, sono emersi in versione ufficiale e senza falsi equivoci: possiamo affermare di aver iniziato a comprendere il filo logico od illogico che guida i nostri amici politici (grazie anche al rassicurante intervento del collega Andrea Pastore), il clima che si respira, le posizioni da assumere, la necessità di un dialogo costante, la improcrastinabile esigenza di diffondere all’esterno la nostra realtà e cosa rappresentiamo. Sempre più mi rendo conto del ritardo accumulato negli anni nel demolire l’anacronismo di una immagine (distorta ma, purtroppo, preminente tra i non addetti ai lavori) di un notariato coperto dal famigerato mantello a ruota, sedentario, scrivano, impegnato soprattutto a contare i (molti?) soldi versati dai clienti nel suo studio, privilegiato perché "protetto" dal numero chiuso. Ed invece no, lo sappiamo tutti, quanto falsa sia la staticità di una immagine errata rispetto al dinamismo dell’attuale ruolo, quanto sia opportuna per la corretta esplicazione della funzione una selezione di accesso rigorosa ed inattaccabile (i molti ricorsi di oggi, con ovvi effetti "catastrofici", evidenziano la indifferibiltà di un approfondimento); ed è quanto emerso, a chiare lettere sia pure con sfumature diverse, da questo V Congresso con gli interventi di altissimo livello di relatori "esterni" del calibro di Luigi Scotti, Maurizio Sella, Gian Franco Campobasso e Vincenzo Salafia, alle cui relazioni contenute negli atti del Congresso rimando per un attento approfondimento. Vorrei qui solamente sottolineare che dal mondo accademico, imprenditoriale e della Magistratura è venuto fuori un appello, tanto pressante quanto gratificante, ad un maggior impegno del notariato nelle recenti attività delegate al fine di ottenere una accelerazione utile, quasi indispensabile, alla macchina giustizia ed alla economia di mercato (tempi operativi per le società, chiusura dei procedimenti di esecuzione, rientro dei capitali per i creditori, soprattutto le Banche) contraddistinta da un elevato tasso di qualità.
E che il contributo notarile attuale, supportato dalla efficienza e modernità del modo in cui viene svolta la attività, rappresenti un dato incontrovertibile ed incontestabile, è stato ampiamente acclarato dagli interventi dei colleghi, sui quali, doverosamente, voglio soffermarmi. Che dire di Federico Tassinari che, analizzando magistralmente l’ipotesi di un servizio telematico più snello in relazione all’istituto della pubblicità commerciale con responsabilità quasi esclusiva del Notaio, ci ha fatto "sognare" società non solo di capitali costituite, iscritte e, quindi, operanti in tempo reale oppure una cessione di quota di S.r.l. protetta dalla garanzia dell’immediatezza degli adempimenti camerali (in America esiste la copertura assicurativa, con costi elevatissimi per le parti). Come non concordare perfettamente sulla disamina lucida, attenta, a volte meticolosa, ma soprattutto costruttiva negli interventi in materia di esecuzioni immobiliari di Giovanni Berionne e Vincenzo Pappa Monteforte, laddove in versione critica è stato accentuato l’aspetto per alcuni versi mortificante e per altri deresponsabilizzante del Notaio nel vigente disposto legislativo che pecca di coraggio nel non delegare al Notaio quanto legittimamente delegabile pur nel rispetto della sua funzione che non vuole né può prevaricare quella del Giudice, ma che sicuramente non è e non deve essere quella di Cancelliere o di ausiliario.
Così come abbiamo avuto la risposta ferma di un notariato pronto e preparato alla sfida dei tempi brevi (su cui molti, anche a livello ministeriale, erano scettici), tempi richiesti da esigenze politico-sociale nella dismissione dei numerosissimi immobili degli Enti Pubblici Previdenziali grazie alla relazione di Luigi La Gioia, suffragata da una dettagliata elencazione di cifre che hanno giustamente esaltato la capacità associativa ed organizzativa della categoria chiamata a svolgere opera di servizio a tutela di fasce sociali più deboli nell’ambito della procedura di dismissione. E che l’impegno del notariato a sostegno del pianeta "Giustizia" possa essere egregiamente svolto in fase preventiva ci è stato brillantemente esposto dai colleghi Luigi Castaldo e Cesare Licini nell’evidenziare, il primo, l’essenza della nostra attività nella prevenzione in contrapposizione all’attività di repressione svolta dal Giudice e nel sottolineare, il secondo, come il Notaio sia una sorta di "magistrato del contratto" che dirige il giudizio sulle qualità legali di un affare o di un accordo e lo certifica con pubblica fede, cogliendo la modernità e l’attualità dell’atto autentico nell’essere "procedura di giustizia non contenziosa" a disposizione ed arricchimento dell’Europa comunitaria.
Con gli interventi di Maurizio D’Errico ed Ernesto Quinto Bassi abbiamo riscoperto come il Notaio possa essere giurista propositivo nel richiedere al legislatore di accogliere a pieno titolo nel nostro corpus iuris la figura del "trust" (ampiamente diffusa in altri Paesi non solo comunitari) quale sintesi di proprietà nell’interesse altrui e di destinazione di beni ad uno scopo, con specifici meccanismi di tutela nell’ottica di una crescita del diritto che si adegua a pressanti richieste del mondo economico-finanziario e come nella "stagione dei GOA" non siamo e non possiamo essere sostituti del giudice, non siamo e non possiamo essere giudici come i magistrati, ma possiamo, perché siamo, essere giudici come notai; di essere temporalmente giudici prima del giudice, capaci di essere giudizio prima che nasca il processo che determina il giudizio.
E che tutto ciò dovesse emergere dall’andamento congressuale si era intravisto sin dall’intervento di apertura di Massimo Ersoch nel quale si poneva l’accento sul fatto che i Notai hanno prestato da sempre la loro funzione come quella di un pubblico ufficio gestito con le strutture della libera professione nella prospettiva non di privatizzare dei servizi pubblici ma di sburocratizzarli (siamo l’esempio più antico di un Ufficio Pubblico non burocratico). E chiudo la carrellata sui relatori ricordando il sollecito e, come sempre, stimolante intervento di Ignazio Leotta sia nell’immediata replica ad alcune imprecise affermazioni sostenute dal Sen. Pasquale Giuliano, sia nel richiedere, partendo dall’esposizione panoramica di un più ampio contesto, che il Notariato venisse coinvolto nel regolamentare le modalità operative del suo contributo anche per scongiurare la preoccupazione che in questa attività di supporto alla Giustizia il Notaio rischi di perdere le sue peculiarità per essere inglobato in un apparato inefficiente ed oramai ingovernabile: disponibili sì, ma dobbiamo partecipare anche noi ed a pieno titolo alle decisioni che ci riguardano.
Così mi è sembrato il Congresso vissuto più che visto da dentro, con una risposta ferma e vivace a chi, supponendo un notariato sonnolento ed antiquato, ha ritenuto che la medicina giusta di "svecchiamento ed ammodernamento" a fronte di nuove attribuzioni e nuove esigenze dell’utenza, potesse essere rappresentata da un semplicistico ed altrettanto sconsiderato aumento del numero delle sedi notarili e dalla creazione di "tanto speciali quanto improvvisati nuovi pubblici ufficiali" presi temporaneamente a prestito da altri ordini professionali ed a cui delegare mansioni di "bassa lega". La risposta c’è stata nel metodo, nei contenuti, nelle critiche costruttive, nelle analisi propositive e di ampio respiro per l’immediato futuro; il tutto a conferma di un notariato con funzioni e prerogative insostituibili, in linea con i tempi, pronto ad assumere nuovi compiti con spirito di servizio e non di cassa, che nulla deve mendicare, tranne esigere di essere coinvolto nelle scelte che riguardano il suo futuro, con il ruolo e la professionalità che gli competono, con la salvaguardia della sua cultura e della sua tradizione: con questo spirito è stato aperto il Congresso dal Presidente Andrea Sacchetti, la cui presentazione ha rappresentato una sintesi di capacità politica trasparente, coraggiosa e per molti versi innovativa da non dimenticare.
Ma tanto per essere "brontoloni" nello stile del mio caro amico (nonché esigente datore di lavoro nella sua veste editoriale) Arrigo Roveda, il cui intervento sottoscrivo parola per parola e che va letto più che raccontato, non ci è piaciuta la data del Congresso e, soprattutto, il tempo a disposizione che ha penalizzato i relatori del tardo pomeriggio, cui la pubblicazione degli atti renderà giustizia, e che ha azzerato il dibattito congressuale sempre vivace e pungente nelle manifestazioni targate Federnotai; di tutto ciò bisogna fare pubblica ammenda ed esperienza per i futuri appuntamenti, tenendo presente che un Congresso dovrebbe impegnare almeno due giornate di lavoro.
Un ultimo dato vorrei provocatoriamente menzionare ed è rappresentato dalla presenza al tavolo di Presidenza del Presidente del Consiglio Nazionale Antonio Mascheroni e del Presidente della Cassa Paolo Pedrazzoli, nonché della partecipazione al Congresso di due Presidenti del Consiglio Nazionale nelle persone dei colleghi Giancarlo Laurini e Gennaro Mariconda (ai quali tutti rivolgo un personale ringraziamento). Questa coincidenza, non so fino a che punto casuale ma certamente inusuale, può essere letta in due modi diametralmente opposti ed antitetici: un appiattimento del Sindacato su posizioni ufficiali ed alla ricerca, a tutti i costi, di un consenso che sfocia nel consociativismo confondendo ruoli storici e funzioni, oppure il riconoscimento di una linea politica, diversa nel metodo ma uguale nei contenuti, sulla quale si riscontra finalmente una convergenza oggettiva di interessi e vedute. Ovviamente propendo per questa seconda ipotesi che sgombra il campo da qualsiasi equivoco; che questa linea politica, come sempre innovativa ed all’avanguardia ma scevra da inutili preconcetti, sia il frutto indiscusso ed adeguato ai tempi dell’azione costantemente svolta da Federnotai con le precedenti esperienze di Giunte e Presidenze, può essere ampiamente testimoniato dalle recenti iniziative che si sono susseguite partendo dall’attività di sensibilizzazione della categoria sul problema "territorio" con la diffusione a livello nazionale di un questionario ed il susseguente ampio dibattito sviluppatosi ad ottobre 2001 a Napoli, da una partecipazione incisiva e vivace di molti esponenti di Federnotai quali relatori al Convegno di novembre 2001 organizzato dal Consiglio Nazionale a Roma, dalla straordinaria presentazione a Milano del "mutuo manifesto" agli inizi del 2002 che tanti consensi ha riscosso, per concludersi con il proficuo "confronto di idee" di questo V Congresso. Tutto ciò, in definitiva, mi induce a poter affermare, senza retorica alcuna, la presenza di una forte vitalità ed autonomia concettuale (altro che appiattimento), di un consenso ottenuto ma non ricercato né tanto meno sollecitato, di un ruolo proprio del Sindacato che esclude confusione e pseudoconsociativismo, di un traguardo raggiunto e non di una "occasione persa" nell’essere effettivamente rappresentativi dei tanti iscritti, il che tradotto in termini operativi vuol dire erogazione e non sottrazione di ossigeno per Federnotai, vuol significare ricerca di nuovi spazi su cui intervenire con maggior peso e legittimazione e non restrizione del raggio di azione, vuol ribadire la prerogativa di essere costantemente ed egualmente propositivi in modo forse meno aggressivo ma sicuramente più penetrante, più comprensibile e, quindi, di conseguenza più condivisibile (il che non guasta se pensiamo, come in effetti pensiamo, di svolgere con esclusivo spirito di servizio un ruolo utile per la categoria tutta, che copre con particolarità specifiche l’intero territorio nazionale, ma che proprio in questa peculiare diversità può essere valorizzata da un patrimonio comune di esperienze a disposizione di tutti).
Gennaro Fiordiliso notaio in Sessa Aurunca
coordinatore del V Congresso Federnotai
TORNANDO A CASA 3
Tornando a casa sotto un incongruo cielo grigio, lattiginoso di umidità, l’estate romana mi appare comunque seducente e piena di promesse, lontana dall’aula triste nella quale ho trascorso la mia giornata sindacale. Sindacale? certo, si celebrava nel gelido sfarzo di un albergo dei Parioli il V Congresso di FN. O almeno così mi pare, i miei ricordi sono vaghi, lattiginosi anche loro, sarà l’umidità o l’età? Dubbi mi assalgono, dove è finita la brochure? Trovo la penna omaggio, splendida, di un rosso caramelloso, mi si smonta fra le mani, non riesco più a rimontarla, cosa vorrà dire? Un modo c’è per rispondere agli interrogativi, ricostruire la giornata, vedere se corrisponde ai principi base di un congresso sindacale e trarne le conclusioni.
Riprendiamo dall’inizio
Nella sala al tavolo di presidenza c’erano molti presidenti, il presidente del CNN era seduto alla destra del presidente di FN o era il presidente di FN seduto alla sinistra del presidente di CNN? E il presidente della Cassa a destra o sinistra di chi era seduto? Mah!
Andiamo avanti.
In platea non trovo molti dei volti amici delle vecchie glorie, cosa vuol dire?
Gli interventi.
Nuovamente tanti presidenti, di FN, del CNN, della Cassa, tutti dicono le solite cose, nulla di memorabile.
Poi il direttore di FederNotizie (qui siamo sicuramente in ambito sindacale), un collega di provata e antica militanza, coffee break con ettolitri di caffè tiepido e brioches mollicce e, a scuotere una platea già sonnolenta il coup de théatre, il senatore Pasquale Giuliano, FI, primo firmatario di uno di quei progetti di legge di distruzione, scusate volevo dire, modificazione della nostra venerabile legge notarile. Il senatore, alta ed elegante figura, sale lentamente sul podio e dopo alcune frivole amenità (avete presente il boia che racconta barzellette al condannato seduto sulla sedia elettrica?) spiega ai notai attoniti che dalle nuove funzioni attribuiteci deriva sic et simpliciter la necessità di un modesto quasi raddoppio del nostro numero e di una altrettanto modesta attribuzione di funzioni minori ad altre categorie professionali. Come dire, visto che in 5000 siete bravi in 8000 con meno funzioni sarete bravissimi! E badate bene che è un progetto trasversale, firmato da senatori di tutte le forze politiche ovvero lassù nessuno ci ama.
Educato dissenso in platea, stringata risposta del presidente del CNN.
Si prosegue.
L’ordine degli interventi è sconvolto dalla mancanza o dal ritardo di alcuni relatori, il manuale Cencelli non è rispettato, arriverà nel pomeriggio l’onorevole Finocchiaro, DS, (finalmente una donna) che ci spiega che lei non prende posizione, ma che siamo noi che dobbiamo fare delle proposte, o qualcosa del genere, respiro di sollievo della platea, a cui non pare vero che un politico non ci voglia vedere morti (come categoria ovviamente).
Nel frattempo pausa lunch, pile di invitanti fichi impossibili da sbucciare, insalata lunga venti centimetri (provate a mangiarla senza coltello, a meno che non siate un cavallo) due primi, focaccine, dolci, l’ideale in una calda giornata estiva, quasi rimpiango i tramezzini della signora Giovanna, e altri ettolitri di caffè tiepido.
E poi il presidente del Tribunale di Roma che ci illustra l’informatizzazione della sezione esecuzioni, che non sembra più un pubblico ufficio per l’efficienza esagerata, il presidente dell’ABI che rovescia un fiume di cifre e percentuali peraltro già note e conclude invitando i notai a mettersi una mano sul cuore e a diminuire le nostre tariffe, perché avremo tanto lavoro e, si sa, le banche sono bisognose. Segue un delizioso battibecco tipicamente universitario fra due relatori che iniziano lodando il collega con il quale sono in perfetto e totale accordo, salvo che non ha capito nulla del problema, un giovane e brillante collega in un fluent english (finalmente è utile il mio corso di inglese) ci mette in guardia nei confronti della concorrenza di alcuni Stati USA in particolare nel Delaware nei quali il professionista competente può iscrivere nei relativi registri una società di nuova costituzione in via telematica in pochi minuti. Qui mi si squarcia un velo, finalmente capisco cosa voleva dire giorni fa il signor Giovanni Pautasso per la sua SNC capitale Euro 600 (in piemontese con traduzione simultanea) "Nudar (notaio) l’ai presa (ho fretta) chiel (lei) me delava (mi iscrive nel Delaware) la società?"
Altro coffee break con il residuo del caffè tiepido e dei croissant sempre più mollicci.
Platea con pochi e coraggiosi superstiti per gli ultimi interventi programmati dei notai, il sempreverde trust, le dismissioni immobiliari, i GOA.
Gran finale cena di gala. Ah, già dimenticavo le interruzioni di quando in quando del presidente che leggeva impersonali saluti e congratulazioni di autorità di ogni genere.
Ma FN non era il luogo di elaborazione di idee e progetti, fucina di meditazioni, motore di sviluppo di crescita collettiva della categoria, madre di discussioni accese, a volte forse un po’ azzardate, ma innovative e brillanti, eretiche e scandalose?
Non erano forse i congressi di FN l’unica occasione rimasta a tutti i notai per discutere e approfondire in modo informale e aperto, per confrontarsi, per partecipare all’elaborazione di proposte meditate e condivise?
Non si era sempre teorizzato in FN l’inutilità, ad un congresso sindacale, della sfilata di presidenti e autorità, professori e sapienti, saluti e convenevoli, non si era detto NO al congresso vetrina e SI al congresso dei notai e per i notai? In quale altro luogo gli iscritti a FN possono far sentire la loro voce se non al congresso? Nessuno vuole solo parole in libertà, le discussioni devono essere preparate ed approfondite, le possibilità non mancano, ci sono gli strumenti informatici, le assemblee dei delegati e le commissioni preparatorie, ma è necessaria la volontà politica di dare voce agli iscritti, di cui la Giunta deve essere la guida e non la madre rappresentativa e soffocante.
E allora di chi era il congresso a cui ho appena partecipato?
Ma dove è finita la brochure, l’unica a questo punto in grado di risolvere l’enigma?
Grazia Prevete notaio in Torino
RISPOSTA AL SENATORE GIULIANO
Nell’ambito del V Congresso di Federnotai abbiamo ascoltato l’intervento del senatore Giuliano, primo firmatario del Disegno di legge n. 817 avente ad oggetto la "Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati".
Questo mio scritto vuol essere una lettera aperta al Senatore ed un pungolo perché la riflessione che si sta svolgendo nell’ambito della nostra categoria su quali siano le funzioni del notaio del domani, non dimentichi quali siano quelle attuali.
Il disegno di legge in questione apporta due sostanziali novità riguardanti i notai, che vengono così descritte nella relazione introduttiva:
"La prima è quella di procedere provvedendo ad un significativo aumento del numero di notai; la seconda è quella di intervenire sui compiti ad essi riservati.
La prima strada può prestare il fianco ad intuitive critiche, in considerazione della probabile obiezione che trae forza dalla difficoltà di bilanciare l’incremento del numero dei notai con l’esigenza di conservare inalterato lo standard qualitativo che da sempre li ha caratterizzati. La seconda deve tenere conto che gran parte delle funzioni notarili richiedono una competenza specifica, doti assolutamente peculiari e modalità di controllo assicurate soltanto dall’ordinamento del notariato, elementi tutti ai quali non può quindi rinunciarsi senza porre a rischio la tenuta del principio di legalità e l’esigenza di certezza e sicurezza dei traffici giuridici".
Da queste premesse, alcune lusinghiere per la categoria, per altro ribadite anche nella relazione svolta dal Senatore al Congresso, discendono poi nei fatti una serie di modifiche al nostro ordinamento non proprio coerenti, soprattutto per quello che riguarda i compiti da affidare ad altre categorie di professionisti a scapito dei notai: infatti, l’originario disegno di legge - ma è già annunciata una messe di emendamenti che ancor di più ne stravolgono l’impianto - prevede la competenza esclusiva a favore degli avvocati ad elevare i protesti di cambiali ed assegni e quella concorrente, questa volta tra avvocati e notai, ad autenticare i passaggi di proprietà riguardanti gli autoveicoli.
Non vorrei partire da troppo lontano, né fare discorsi troppo tecnici sulla funzione notarile, vorrei solo ricordare che il notaio è un Pubblico Ufficiale, abilitato ad attribuire pubblica fede agli atti da lui ricevuti e che ha il preciso compito di indagare la volontà delle parti adeguandola al nostro ordinamento giuridico.
Semplificando, il lavoro del notaio consiste nell’accertamento di alcuni elementi essenziali della contrattazione –identità delle parti, oggetto del contratto – alcuni dei quali risultano coperti dalla fede pubblica, ovvero tutti sono obbligati a riconoscerli come veri ed il notaio ne risponde qualora siano falsi, e nel trasfondere la volontà dei privati in un contratto che sia valido ed efficace, ossia che non dia luogo a successive contestazioni tra le parti, e per far ciò esso dovrà essere quanto più equilibrato è possibile.
Proprio in virtù della fede pubblica che il notaio è abilitato ad attribuire agli atti giuridici, a lui è anche demandato il compito di eseguire gli aggiornamenti dei pubblici registri: Conservatoria e Catasto per gli immobili, Registro Imprese per le società e gli enti economici in genere, i Registri dello Stato civile per quanto riguarda le convenzioni matrimoniali; tutti questi registri sono ovviamente pubblici ed ogni comune cittadino può accedervi ricavandone delle informazioni che hanno piena valenza giuridica; ciò vuol dire non solo che queste informazioni sono normalmente esatte e veritiere, ma che possono essere usate in giudizio, e che tutte le parti, ivi compreso il giudice, devono riconoscerle come vere.
Di alcuni di questi registri ultimamente qualcuno contesta la valenza. In particolare si discute se abbia ancora un senso il PRA; vorrei a questo proposito solo ricordare due cose: la Gran Bretagna ha fatto l’esperienza di abolirlo e da allora si sono perse le tracce di 7 milioni di veicoli. Immaginiamoci cosa succederebbe in Italia tra l’altro in un momento estremamente delicato per la sicurezza pubblica, vista la recrudescenza del terrorismo sia internazionale sia "nostrano"; ma soprattutto ora l’esistenza del PRA permette di individuare un responsabile in caso di incidente stradale, il proprietario del veicolo, anche quando l’effettivo conducente sia irreperibile, il che, coordinato con l’assicurazione obbligatoria delle auto per la responsabilità civile, permette che la vittima di un eventuale incidente sia, con buona pace di qualche caso limite, risarcita dei danni ricevuti: mi pare evidente che la scomparsa di questo registro renderebbe certamente più difficoltosa anche tale possibilità di risarcimento.
Ma quello che vorrei sottolineare è che lo svolgimento di questa funzione pubblica crea un habitus mentale alla terzietà ed all’imparzialità, ovvero alla ricerca dell’accordo tra le parti nel rispetto della legge e nell’equilibrio delle rispettive posizioni contrattuali, in antitesi a tutti gli altri liberi professionisti che, invece, hanno quale loro primo obiettivo la difesa del loro cliente anche a scapito dell’altro contraente: e questo se è evidente per gli avvocati il cui principale scopo, per altro costituzionalmente garantito, è quello della difesa del loro assistito, è comunque vero anche per gli altri liberi professionisti potenzialmente interessati da questa riforma qualora fossero accolti gli emendamenti annunciati, quali i dottori ed i ragionieri commercialisti, che nel loro agire quotidiano hanno comunque come obiettivo l’esclusivo interesse del loro cliente e non certamente l’equilibrio delle prestazioni.
La differenza tra il munus publicum notarile e lo svolgimento delle altre professioni liberali diventa stridente soprattutto se analizziamo il particolare sistema di controlli che riguardano la nostra professione: andando in ordine di scadenza:
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- ogni notaio, responsabile di imposta per tutti gli atti da lui ricevuti, deve esibire ogni 4 mesi il suo repertorio all’Ufficio del Registro competente che in pratica verifica se il notaio abbia correttamente versato tutte le imposte relative agli atti da lui stipulati nel medesimo periodo;
- ogni due anni tutti i repertori, gli atti ed i registri tenuti dal notaio sono sottoposti ad ispezione da parte del Capo dell’archivio notarile competente che, ove ravvisi delle irregolarità, attiva il procedimento disciplinare, procedimento che non è come per gli altri Ordini gestito dal Collegio o Consiglio dell’Ordine stesso qualche volta con un occhio di compiacenza al collega, ma è di competenza del Tribunale Civile in cui ha sede il notaio e che prevede come obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero; quest’ultimo non è certamente lì a fare presenza, ma interviene per stabilire se il comportamento del notaio sia sanzionabile oltre che rispetto alla legge civile in generale ed alla legge notarile in particolare, anche dal punto di vista penale: essendo noi dei Pubblici Ufficiali ogni ipotesi di falso sia materiale sia ideologico, è punito pesantemente e la pena in certi casi arriva fino a dieci anni;
- i poteri ispettivi non si fermano qui poiché in qualunque momento sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello che il Ministero di Giustizia possono ordinare ispezioni straordinarie nei confronti di un qualunque notaio nei cui riguardi vi sia il semplice sospetto di irregolarità;
- infine dal punto di vista della responsabilità civile verso i cittadini clienti, tutti i notai d’Italia, prima ed a prescindere da un qualunque obbligo giuridico che allo stato oggi non esiste, sono assicurati per i danni colposi che provocano nell’esercizio delle loro funzioni attraverso una polizza stipulata direttamente dal Consiglio Nazionale con i Lloyd di Londra; laddove poi fosse provato il fatto doloso, è stato istituito un fondo di garanzia che risarcisce anche coloro che siano stati vittime di un comportamento del notaio tale dal non essere coperto dall’assicurazione.
Se questo è il sistema di responsabilità e di controlli, che tra l’altro non subisce alcuna interruzione anche in presenza di impedimenti o di malattia da parte del notaio che non è affatto libero di assentarsi quando vuole, perché ora improvvisamente altri professionisti che non hanno né la formazione, né l’abitudine, né tanto meno gli obblighi legati alla nostra professione dovrebbero avere dei poteri analoghi?
In che cosa il cittadino sarebbe più garantito da un avvocato o da un commercialista che rispetto all’atto chiamati a predisporre sono, allo stato attuale, totalmente irresponsabili?
Avrei trovato più coerente se si fosse detto che per alcune tipologie di contratti non è più necessario alcun controllo di legalità, nemmeno se limitato all’identità personale, pertanto il cittadino può fare da solo con la conseguenza che nessuna pubblica fede possa essere attribuita né al contratto così stipulato né è ipotizzabile la persistenza di un Registro con le medesime caratteristiche attuali.
Non vedo, infatti, cosa possa aggiungere al medesimo contratto la firma di un avvocato o di un commercialista che non solo senza concorso notarile – che come è ben noto è uno dei più selettivi oggi esistenti nel nostro paese - ma soprattutto al di fuori del sistema di controlli che ho sommariamente descritto, apponga una sorta di autenticazione che, date le premesse, altro non dirà che "Tizio è Tizio ed è stato identificato a mezzo del seguente documento di identità", come d’altra parte faceva fino a qualche tempo fa un qualsiasi impiegato comunale a cui si fosse richiesta un’autentica amministrativa.
Spesso, quando si propongono questi nuovi modelli di certificazione, si fa riferimento a quanto accade nel mondo anglosassone, in cui appunto l’avvocato è anche certificatore e può attestare l’identità del suo cliente: si tratta di un sistema completamente diverso dal nostro e questo lo dico guardando al diritto come scienza umana, portato di esperienze secolari che stratificandosi nel tempo creano un determinato ordinamento.
Non sarà certo un caso se in tutti gli stati che possiedono una legislazione codificata e non semplicemente basata sul precedente giurisprudenziale come quella anglosassone, esiste la figura del notaio come garante imparziale delle contrattazioni tra i privati; tutta l’Europa continentale (Germania, Francia, Austria, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, Grecia) ha lo stesso tipo di notariato che proprio per questo viene definito latino e in questi stati si riscontra un carico di contenzioso nelle materie in cui si esplica l’attività notarile ampiamente inferiore a quello degli stati di cultura anglosassone.
Una volta ho scritto che il problema della deregulation "investe la maturità raggiunta da una determinata comunità": la società italiana è pronta ad affrontare con un criterio di piena e seria autoresponsabilità, assumendosene tutti i rischi conseguenti, una simile rivoluzione nella contrattazione, non quella avente ad oggetto beni mobili e di consumo, ma in quella che coinvolge beni di una certa rilevanza per il singolo e la collettività? O al primo errore tutti rimpiangeranno il buon vecchio notaio che con la sua puntigliosa pignoleria garantiva tutti con certezza e senza costi eccessivi? Quando si propongono modelli anglosassoni bisognerebbe sempre porsi questa domanda visto che in quel tipo di ordinamento la mancanza di alcuni contrappesi sociali scarica sui singoli le conseguenze della sua alta conflittualità.
D’altra parte se guardiamo al nostro contenzioso civile le statistiche dimostrano che nelle materie riservate ai notai le cause sono molto inferiori alla media, proprio perché il filtro della funzione notarile impedisce che vengano stipulati degli atti o palesemente contrari alla legge o semplicemente squilibrati tra le parti.
Mi sembra già di sentire l’obiezione del Senatore: rispetto alle vendite di autoveicoli queste nobili funzioni si riducono a poca cosa visto che l’autenticazione notarile è per altro apposta ad una dichiarazione di vendita verbale che dal punto di vista civilistico è già avvenuta, ma se si ripensa al discorso che ho più sopra svolto sulla funzione sia del PRA sia del notaio quale responsabile delle mutazioni delle risultanze dei Pubblici Registri, e se a ciò si aggiunge che attraverso il Repertorio notarile obbligatoriamente tenuto da ogni notaio è possibile risalire anche a distanza di anni ed anche in caso di perdita o distruzione del documento originario a quali fossero sia le parti sia l’oggetto della vendita, forse anche in questo campo l’intervento del notaio non è così superfluo .
Mi sia consentita anche una piccola vanteria: il Notariato, unico tra le categorie dei liberi professionisti, si sta dotando in questi giorni di una firma digitale che, nel pieno rispetto della normativa vigente, certificherà anche la sua funzione di pubblico ufficiale e che pertanto permetterebbe, tramite la spedizione telematica degli atti di vendita di autoveicoli da noi autenticati al PRA, l’aggiornamento in tempo reale di tale Registro con piena validità legale e con effetti benefici che tutti possono immaginare non solo per questo tipo di contrattazioni, ma anche per l’accertamento delle responsabilità in caso di sinistro stradale.
Un’ultima notazione sulla professione forense che pure nelle intenzioni del disegno di legge del Senatore Giuliano si vorrebbe rivitalizzare con queste nuove competenze, professione a me cara perché ho sposato un avvocato e perché io stessa, prima di diventare notaio, ho esercitato per qualche tempo: è indubbio che l’alto numero degli iscritti a questo albo in questo ultimo decennio pone più di qualche problema sia dal punto di vista della loro qualificazione professionale, sia da quello delle effettive possibilità di trovare degli sbocchi lavorativi consoni alle loro aspettative, ma rispetto a tali questioni ben diverse dovrebbero essere le risposte: una vera rivalutazione dell’avvocatura passa attraverso la riaffermazione della centralità di questa professione rispetto alle garanzie costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, passa attraverso l’attuazione di quelle norme che fin dalla nascita della Repubblica prevedevano la partecipazione degli avvocati alla Suprema Corte di Cassazione, passa soprattutto attraverso una seria politica di regolamentazione dell’accesso e di formazione permanente che premi i migliori permettendo l’accesso alle magistrature superiori solo a coloro che abbiano conseguito determinati titoli e non semplicemente per "anzianità".
La coerenza dell’ordinamento giuridico, la giusta ripartizione delle competenze tra le varie categorie professionali, l’attuazione stessa del dettato Costituzionale non sono obiettivi facili, ma sono quelli che una classe politica dovrebbe avere se vuole essere di stimolo per la collettività e non limitarsi a distribuire prebende.
Gea Arcella notaio in Pordenone
PROPOSTE PER UNA RIFORMA DI FEDERNOTAI
Attualmente lo statuto di Federnotai prevede una organizzazione territoriale basata su associazioni regionali (art. 7), autonomamente strutturate, che costituiscono la Federnotai di livello nazionale.
Il sistema elettorale prevede, oltre agli organi elettivi delle associazioni regionali previsti e regolati dai singoli statuti, una assemblea dei delegati delle associazioni aderenti (art. 13) che, tra l’altro, elegge il presidente e gli altri componenti della giunta esecutiva (art. 14 lettera c).
La giunta è composta da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove compreso il segretario, che durano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili; la giunta esecutiva elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti (art. 15).
E’ stata introdotta una nuova disposizione secondo la quale nel caso di mancato rinnovo tempestivo della giunta, la stessa si intenderà composta pro tempore dai presidenti delle associazioni aderenti e le funzioni di presidente della federazione saranno ricoperte dal più anziano di età.
Tale nuova disposizione mi sembra molto discutibile: sia perchè potrebbe costituire la giustificazione per la mancata elezione di una nuova giunta, sia perchè non vedo ragione che giustifichi la presidenza nel più anziano di età.
Il sistema sembra perseguire vari scopi, tra i quali mi sembrano da ricordare, i seguenti: una generica tensione alla democraticità della associazione; la volontà di assicurare la presenza di Federnotai su tutto il territorio nazionale; la partecipazione di un certo numero di notai agli organi nazionali e locali e ai problemi della associazione e, quindi, della categoria; un sistema elettorale degli organi nazionali, che, attraverso i delegati, assicuri la partecipazione della base.
Il sistema, teoricamente valido, ha presentato negli anni, con maggiore o minore intensità nei vari periodi, molte carenze e difetti.
Non tutte le regioni hanno mantenuto vive nel tempo le associazioni locali o, addirittura, non le hanno mai costituite; diverse associazioni locali esistono solo sulla carta: nel senso che, costituite e dotate di statuto e organi rappresentativi, rivelano la loro fragilità col bassissimo numero di iscritti, con la scarsissima partecipazione ai problemi nazionali e, persino, con l’assenza dalle assemblee dei delegati; le profonde differenze tra associazioni (da quelle numerose e perfettamente funzionanti, a quelle quasi inesistenti, a quelle mai costituite o dissolte) crea profonda sperequazione soprattutto al momento della elezione degli organi centrali. Infatti ogni delegato ha un voto indipendentemente dalla consistenza numerica della associazione che rappresenta; è risultato talvolta difficile formare una giunta ed esprimere un presidente che avessero coesione, chiarezza di intenti, volontà e capacità di perseguirli e raggiungerli.
E ancora: le differenze tra le associazioni locali creano anche problemi di finanziamento della struttura; difficoltà si riscontrano nel conoscere in modo tempestivo e completo le modalità di funzionamento delle associazioni locali (numero di iscritti in regola col pagamento delle quote, ecc.); il generale funzionamento della struttura è spesso condizionato da carenze o difficoltà nell’identificare e far funzionare gli strumenti di finanziamento.
La Federnotai dispone della rivista FederNotizie la cui redazione e pubblicazione sono sostanzialmente (pur con partecipazione di notai di altre regioni) a carico della Lombardia; FederNotizie gode di una propria autonomia finanziaria e non grava quindi sul bilancio di Federnotai. La critica rivolta a FederNotizie è quella di essere troppo lombarda e troppo poco nazionale.
Federnotai ha organizzato congressi nazionali che hanno finora ottenuto successo, pur nella diversità dei temi affrontati e dei modi organizzativi adottati.
Si è spesso detto che lo scopo fondamentale di Federnotai è quello di discutere e proporre idee alla categoria e agli organi istituzionali di essa; tale scopo è sempre stato, a mio parere, perseguito e raggiunto.
Ovviamente Federnotai intrattiene, e deve intrattenere, rapporti con gli organi istituzionali del notariato: tali rapporti sono stati, negli anni, molto diversi: scontri (talvolta esasperati), pessimi rapporti col CNN, periodi di collaborazione col CNN o eccessiva vicinanza e contiguità allo stesso.
Non so se a Federnotai sia chiara la valutazione che di essa fa la categoria: a me sembra si vada dalla esecrazione all’apprezzamento, dall’entusiasmo alla critica. Ma ciò è, a mio parere, fisiologico. Sarebbe opportuna una indagine tendente a verificare l’apprezzamento della categoria, a capire perchè vi sia una notevole differenza numerica tra iscritti alle associazioni e abbonati a FederNotizie (anche se abbiamo sempre saputo che qualcuno, pur non condividendo le idee del sindacato, vuole conoscerne iniziative e idee leggendo la rivista; abbiamo spesso tentato di ottenere iscrizioni attraverso gli abbonamenti e viceversa; sappiamo anche che taluni non hanno piena coscienza, ogni anno, della distinzione tra iscrizione alla associazione e abbonamento a FederNotizie).
Da tutto questo mi sembra di poter concludere che l’originaria struttura di Federnotai abbia fatto il suo tempo e che una nuova struttura, nuovi strumenti vadano ideati attraverso una radicale revisione dello statuto, e non solo.
Molto schematicamente, e con la speranza di suscitare critiche e più articolate proposte, formulo una sorta di progetto di revisione.
A) Abolizione delle associazioni regionali per le ragioni prima evidenziate.
Una proposta alternativa è quella di procedere alla fusione delle associazioni che non raggiungano un numero minimo di iscritti (vedi l’attuale art. 7"purchè sufficientemente rappresentativa e organizzata su base territoriale") con quelle confinanti.
Temo però che poco o nulla cambierebbe: a parte la difficoltà di esattamente determinare il numero di iscritti e la possibile variazione di essi con conseguente oscillare tra fusione e scissione di associazioni, al vantaggio di avere un minor numero di associazioni e di ottenere un miglior funzionamento (forse più teorico che pratico) andrebbe contrapposto lo svantaggio (come attualmente) di regioni nominalmente rappresentate in Federnotai ma di fatto assenti.
B) Modifica dello statuto per ottenere una associazione nazionale costituita dai notai ad essa direttamente iscritti (cioè non più attraverso le associazioni regionali). Da valutare è la opportunità di mantenere la possibilità, attualmente prevista dall’art. 7, di iscrizione di comitati regionali e associazioni notarili.
C) Previsione di una assemblea nazionale. Grande attenzione va prestata ai quorum costitutivi e deliberativi, alla frequenza e alle modalità delle riunioni, e, soprattutto, alle modalità di espressione del voto che dovrebbero essere le più ampie e diversificate possibili (dalla partecipazione personale, alla delega, al voto espresso con mezzi informatici). Evidenti sono le difficoltà che possono sorgere dalla gestione di una assemblea composta da un elevato numero di componenti diffusi sull’intero territorio nazionale: si potrebbe forse pensare ad assemblee su base regionale indette contemporaneamente e col medesimo ordine del giorno.
D) Previsione di un sistema elettorale particolare. A mio parere si potrebbe prevedere nello statuto che, ad esempio quattro mesi prima delle elezioni, vengano presentate a Federnotai e agli iscritti, delle possibili giunte (un presidente e tutti i componenti); che tali proposte siano accompagnate da un preciso e dettagliato programma.
Contemporaneamente la giunta uscente dovrebbe presentare un bilancio e un resoconto del suo operato.
Gli elettori voterebbero scegliendo tra le giunte proposte. Il vantaggio di una simile proposta è evidente: si formerebbe prima delle elezioni un gruppo, coeso e con idee precise, destinato a formare, se prevarrà nelle elezioni, la giunta; gli elettori sceglierebbero in base alle persone e ai programmi proposti; verrebbero eliminate in partenza le difficoltà di reperire presidente e componenti della giunta; sarebbe assicurata una maggiore democraticità della struttura (voto diretto e non tramite delegati).
E) Probabilmente andrebbe rivisto il periodo di durata in carica della giunta; dovrebbe essere più a fondo utilizzato il sistema delle videoconferenze (anche se è ipotizzabile che le giunte proposte siano composte di persone non molto distanti tra di loro); dovrebbe essere calcolato il numero dei componenti in modo da assicurare, all’interno della giunta, deleghe per particolari aspetti, competenze e mansioni; si potrebbe anche prevedere che la giunta possa ricorrere alla collaborazione di commissioni che essa potrebbe nominare tra gli iscritti, non escludendo la partecipazione di non iscritti e di consulenti.
F) Il sito di Federnotai dovrebbe essere meno statico; dovrebbe assicurare la tempestiva comunicazione alla base della vita associativa e incentivare lo scambio di idee tra gli associati.
G) La rivista (che, a mio parere, funziona ottimamente) potrebbe cercare di ottenere una maggior partecipazione "nazionale": ricordo i molti tentativi fatti di costituire redazioni locali ma non mi pare che essi abbiano avuto grande successo. Tentare ancora?
H) Federnotai e/o FederNotizie dovrebbero organizzare incontri di livello regionale nei quali discutere dei problemi, degli scopi, dei progetti della associazione. Tali riunioni potrebbero anche essere propedeutiche al Congresso e ad esse potrebbero essere invitati i Consiglieri Nazionali e i Consiglieri della Cassa, i componenti dei Consigli Notarili e dei comitati regionali.
Dal punto di vista dei temi da dibattere mi sembra che Federnotai debba continuare ad essere propositiva sul tema del territorio e dell’accesso (temi che il CNN attuale sembra avere abbandonato); debba impegnarsi sul tema del codice deontologico che l’Osservatorio intende modificare; debba sollecitare i consigli notarili ad un maggiore controllo deontologico; debba intervenire sulle diverse proposte di legge che potrebbero pesantemente incidere sulla categoria notarile.
Gian Franco Condò notaio in Lecco
UN NOTAIO PER GLI STATES
1) Premessa: i Civil Law Notaries americani. La “National Association of Civil Law Notaries” (NACLN) 2) La "legge-modello": 2.1 Scopo del commento 2.2 I contenuti: Sezione 1, le definizioni: il Civil Law Notary; l’atto autentico. Sezione 2: i doveri funzionali; la nomina; le competenze. Sezione 3: l’accesso; la responsabilità professionale. Sezione 5: la certificazione dei poteri del Civil Law Notary e la dichiarazione esplicativa del Segretario di Stato. 3) La legge-modello ed i Principi Generali indicati dall’Unione Internazionale del Notariato Latino. 4) Conclusioni.
1. Premessa: I Civil Law Notaries negli Stati-Uniti 1.1 La "legge-modello" di cui si riporta qui la traduzione è lo schema di legge "notarile" che viene proposta negli Stati Uniti" per disciplinare il "notaio di diritto civile" nell'ambito dell'ordinamento americano, quindi all'interno di un sistema di "common law". Quest'affermazione probabilmente coglie di sorpresa molti di coloro che, conoscendo il sistema anglo-sassone, sanno che esso ha da molto tempo abbandonato la tradizionale figura del "Notaio” come conosciuto nel modello latino. Prima di commentare la legge-modello, quindi, appare opportuno fare una breve premessa per dare conto della "ricomparsa" del “notaio di diritto civile” nell'ambito del sistema americano. Fin d'ora si vuole però precisare che, a parte l’ interesse culturale che tale fenomeno può ingenerare, la traduzione ed il commento della "Legge-modello" hanno essenzialmente lo scopo di comprendere e verificare se ed in che misura un Civil Law Notary può rispondere alle nostre richieste di documentazione e certificazione in relazione a persone e/o enti americani in modo soddisfacente, o comunque migliore rispetto a quelle che normalmente riusciamo a ricevere da tale ordinamento. 1.2 II “pioniere” è lo Stato della Florida che - a causa dei suoi frequenti contatti con il mondo latino-americano e per la sua caratteristica vocazione multi-culturale - nel 1996 ha nominato una commissione di esperti con l'incarico di analizzare e risolvere i problemi della "documentazione economico-giuridica" che veniva richiesta agli imprenditori americani che operavano con altri Paesi. La commissione doveva, in altri termini, affrontare e risolvere sostanzialmente due problemi: a) la generale insoddisfazione da parte delle società americane per la "inadeguatezza" delle documentazioni americane - in particolare sotto il profilo delle certificazioni – che veniva eccepita quando se ne rendeva necessario l'uso in Paesi di Civil Law; b) trovare una soluzione all'impressione, che lo Stato riteneva fondata, che tali lacune giuridico - documentali facessero perdere alla Florida delle sostanziali opportunità economiche.
A quest'ultimo proposito è opportuno forse ricordare che i singoli Stati Americani sono in forte competizione tra loro per "attirare" quante più attività economiche possibili, e che, quindi, il supporto alla vita di impresa si pone come loro obiettivo fondamentale. Per noi, questa espressa e chiara finalità perseguita fin dall'inizio dalla Florida (e che verrà probabilmente recepita anche da altri Stati) si tramuta in "garanzia di affidabilità", perché "tradire" le aspettative suscitate nelle imprese e nel commercio internazionale significherebbe, per loro, perdere grandi opportunità economiche. La commissione, esaminate varie ipotesi (tra cui quella del "cyber-notary") ha infine ritenuto che le esigenze delle società americane e dei partners economici della Florida potessero trovare una efficace risposta in una figura legale analoga al "notaio di tipo latino". Con tipica rapidità americana, lo Stato della Florida nel 1997 ha quindi varato una "legge sul Civil Law Notary" , entrata in vigore il giorno 1° ottobre 1998. . Si sono quindi svolti i primi esami di ammissione, i primi "Civil Law Notaries" sono stati nominati e si sono "messi in esercizio" dal febbraio 1999 .
Nel 2001, anche lo Stato dell'Alabama ha approvato una sua "Legge Notarile", simile a quella della Florida ed analogo progetto di legge è attualmente pendente nel Parlamento dello Stato dell'lllinois. In seguito alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sull'importanza (pratica) della "riscoperta" del notaio di tipo latino, un gruppo di avvocati americani ha poi fondato la "National Association of Civil Law Notaries" - in sigla e di seguito "NACLN"- che ha come scopo la promozione della figura professionale del “notaio di diritto civile”, che agisca sia all’esterno che all’interno degli Stati Uniti. In prima approssimazione, ed anticipando quanto si vedrà meglio nel prosieguo, i Civil Law Notaries sono, quindi, avvocati americani che intendono acquisire questa nuova qualifica, impegnandosi ad apprendere le caratteristiche fondamentali dei sistemi di civil law (ed in particolare le esigenze documentali e certifìcative del notaio latino) ed a svolgere attività e funzioni analoghe. E’ sembrato interessante, perciò, verificare i contenuti del loro modello di legge professionale .
2) La Legge-modello. Come premesso, la traduzione ed il commento della "Legge-modello" si propongono il solo scopo di comprendere le attività e le funzioni svolte dai Civil Law Notaries al fine di verificarne la loro utilità ed affidabilità per le nostre concrete esigenze operative, e le osservazioni che verranno svolte saranno a ciò solo circoscritte. La legge-modello è stata voluta e predisposta dalla NACLN, i cui componenti originari erano, per la quasi totalità, avvocati della Florida. Essi hanno perciò preso avvio proprio dalla "loro" "legge notarile", eventualmente integrandone omissioni o precisandone i contenuti. Per una sua corretta comprensione, quindi, la "legge-modello" verrà letta facendo talora riferimento anche alla "Legge notarile” della Florida, di cui la prima rappresenta l’estratto e lo sviluppo, proprio perché solo la lettura congiunta sembra consentire di coglierne meglio alcuni profili in senso lato “politici” che possono tradursi, per noi, in maggiore "affidabilità" giuridica. La legge-modello che si esamina è stato elaborata dalla NACLN con due principali obiettivi: a) facilitare, in generale, il riconoscimento della nuova qualifica professionale da parte di altri Stati americani, offrendo loro uno strumento "pre-confezionato" per disciplinarla ; b) rendere la legislazione in materia, nei vari Stati che la adottino, quanto più possibile omogenea, anche per garantire ovunque gli elevati standards che la Florida si è imposta, fondamentali per conseguire i propri obiettivi. Come le leggi della Florida e dell'Alabama, la legge-modello: 1) definisce il Civil Law Notary e definisce l'atto autentico in termini di contenuti, di forma e di efficacia probatoria privilegiata; 2) definisce il concetto e la funzione del "repertorio" ed archivio notarile; 3) fissa i presupposti e le modalità di accesso alla professione.
Già una prima rapida lettura consente di osservare che mancano, rispetto al nostro ordinamento : a) la previsione dell'efficacia esecutiva dell'atto pubblico; b) la previsione della limitazione della competenza territoriale; c) la previsione del numero chiuso.
Sono certamente previsioni la cui assenza è molto significativa, ma non si deve dimenticare che la "riscoperta" è recente e notevoli sono le connesse difficoltà "culturali" - oltre che tecniche – che incontra l’introduzione delle funzioni notarili in un ordinamento di common law, completamente diverso dal nostro, con la più profonda e caratterizzante differenza da ritrovarsi, probabilmente, nelle funzioni e nei poteri del sistema giurisdizionale.
2.2 I punti caratterizzanti. Sezione 1. Le definizioni. La sezione 1 della legge-modello si apre utilizzando la metodologia tipica della normativa e della contrattualistica americana, vale a dire elencando le "definizioni" preliminari che assumono carattere tecnico e vincolante. Esse sono cioè, "interpretazioni autentiche'" di ogni termine utilizzato, sia pure limitate al contesto in cui sono inserite.
Il Civil Law-Notary. Partendo dalla definizione di Civil law Notary, la sezione 1, parte 3 indica che "il Civil-Law-Notary è una persona ammessa alla professione legale nello Stato, che ha esercitato come avvocato in uno degli Stati Uniti per almeno 5 anni, ed è stata nominata Civil Law Notary dal Segretario di Stato".
Appare importante subito sottolineare almeno due aspetti: 1. I requisiti richiesti al Civil Law Notary sono più rigorosi di quelli attualmente richiesti, in Florida, per la nomina a giudice , figura che gode – nell’ambito del sistema americano – del massimo rispetto e prestigio sociale, ed intorno al quale, effettivamente, tale sistema si impernia. Il che può confermare la serietà con cui i Civil Law Notaries vogliono caratterizzare il proprio ruolo e le proprie funzioni. 2. In secondo luogo, la nomina spetta al Segretario di Stato, che - quantomeno in Florida - ha la responsabilità degli Affari Esteri. Il che, a sua volta, conferma come tale figura sia vista come possibile e plausibile risposta per le esigenze dei traffici internazionali, per favorire i quali vengono create strutture giuridico-documentali che possano essere riconosciute in altri ordinamenti. Da sottolinearsi, ulteriormente, che la nomina a Civil Law Notary richiede il superamento di un esame che viene sostenuto solo al termine di un intensivo corso di preparazione, tenuto da altri “Civil Law Notaries” e da notai appartenenti ad altri notariati Latini.
Per comprendere appieno la figura del Civil Law Notary, poi, appare necessario sottolineare la sua voluta differenza rispetto al "Public Notary" tradizionale del sistema americano. La legge-modello, peraltro, non evidenzia espressamente tale differenza, dato che essa richiama il Public Notary solo con un accenno alla sezione 4, parte 1, laddove prevede che le funzioni del Civil Law Notary includono tutte - ma non sono limitate a - quelle del Public Notary. La sua lettura, perciò, deve essere anche qui integrata con la legge della Florida, che è, sul punto, molto più esplicita. Il “Public Notary”, in estrema sintesi, è un puro “certificatore” di firme. Il suo compito è esclusivamente quello di certificare che Tizio ha sottoscritto un dato documento (del cui contenuto il Public Notary si disinteressa totalmente). Il public notary, dice la legge (in questo caso della Florida), non può autenticarne la firma se non conosce personalmente il sottoscrittore ovvero se non abbia “soddisfacenti prove” della di lui identità. Peraltro, la legge continua precisando che costituisce “soddisfacente prova”, per il Public Notary “la assenza di qualsiasi informazione, prova o altre circostanze che condurrebbero una persona ragionevole a credere che il sottoscrittore non è colui che dice di essere” . I principali requisiti per diventare Public Notary, poi, sono: avere almeno 18 anni, conoscere la lingua inglese e non avere pendenze penali. Quanto alla formazione, in molti Stati è richiesto di aver “frequentato” un corso di non meno di tre ore e non più di sei ore e l’aver acquistato un manuale che spiega i compiti, i poteri e le responsabilità del Public Notary . Le differenze rispetto al Civil Law Notary non necessitano di commenti, e fin dall'inizio, infatti, la NACLN aveva compreso perfettamente come fosse "politicamente essenziale" - per gli scopi che lo Stato della Florida si era proposto con l’adozione della “riscoperta” figura professionale - distinguere nettamente i Civil Law Notaries dai "Public Notaries”. Essa si è quindi subito posta come obiettivi primari, nei confronti dei destinatari stranieri: 1) rendere ben chiaro il ruolo, totalmente diverso, svolto dai "Public Notaries" americani rispetto ai "Notai Pubblici di tipo Latino” (a cui i Civil Law Notaries vogliono appartenere); 2) evitare conseguentemente, ogni tipo di confusione ingenerata dalla somiglianza terminologica; 3) sottolineare decisamente, invece, la voluta somiglianza tra "Civil Law Notary" e Notaio di tipo latino. A tale scopo la legge della Florida (ma molto probabilmente anche le leggi che la seguiranno, per gli identici motivi) impone ai "Public Notaries" tradizionali: a) l'obbligo, ogni volta in cui, in qualunque modo od occasione e per qualsiasi scopo, indicano il proprio titolo in lingua diversa da quella inglese, di indicare per iscritto "con caratteri ben evidenziati," una dichiarazione del seguente tenore letterale: "lo non sono un avvocato autorizzato ad esercitare attività legale nello Stato della Florida, non posso rendere consulenze legali nè accettare compensi per tali -consulenze"; b) il divieto di tradurre letteralmente in qualsiasi lingua diversa dall'inglese il titolo "Notary Public", nell'ambito di attività che si riferiscano a prestazioni "notarili" (pari tali intendendosi appunto, quelle del "Notary Public").
Se anche la legge-modello, come detto, non esplicita la differenza in tali termini, i suoi contenuti - ed in particolare l’insieme di competenze attribuite al Civil Law Notary e l'efficacia riconosciuta al suo atto autentico - confermano pienamente che la distinzione tra Civil Law notary e Public Notary rappresenta comunque il suo fondamentale punto di partenza . E come accade per la Florida, sarà molto probabilmente la normativa attuativa, emanata dai Segretari degli Stati che adotteranno il Civil Law Notary, a differenziare puntualmente le due figure.
L'atto autentico. E' naturalmente una definizione per noi molto importante, da leggersi per singole sezioni, partendo dalla necessaria considerazione che si tratta di un concetto finora estraneo al sistema di common law (che non conosce il concetto di "Fede Pubblica"). E' autentico, come si legge dalla traduzione, "un atto, che faccia espresso riferimento a quest'articolo, posto in essere da un Civil law Notary." La frase "che faccia espresso riferimento a questo articolo" è di particolare rilievo "politico". Essa, infatti, è stata esplicitamente voluta per sottolineare e rendere evidente, soprattutto all'estero, che quell'atto autentico – previsto e disciplinato come tale dalla legge americana statale - ha e vuole avere la stessa "levatura e valenza" di quelli provenienti dagli altri Paesi che prevedono il notariato di diritto latino. La stessa previsione è comparsa infatti, fin dall'inizio, nella legge "notarile" della Florida, in cui è previsto che l'atto autentico deve obbligatoriamente riportare in inglese (e facoltativamente in altra lingua) la dicitura: "Secondo le leggi della Florida l’atto autentico è legalmente equivalente agli atti autentici dei notai di diritto civile di tutti gli Stati al di fuori degli Stati Uniti, ed è emesso in forza della (delega di) autorità dello Stato della Florida" L'affermazione rappresenta, quindi, un preciso impegno politico – oltre che giuridico - preso dallo Stato che adotta la legge, a riconoscere gli atti autentici del Civil Law Notaries la stessa efficacia "certifìcativa" che è riconosciuta agli atti dei notai latini. Ciò viene confermato ed esplicitato dal seguito della definizione, che continua affermando il riconoscimento normativo - in forma di presunzione giuridica - della veridicità del contenuto dell'atto autentico, in relazione alla identificazione delle parti e della loro capacità d'agire (etc.). Ancora una volta, non c'è dubbio che ciò sia voluto espressamente dai Civil Law Notaries come "garanzia" per gli interlocutori stranieri. "Presentando" ufficialmente il proprio "atto autentico" ad una rappresentanza di nostri colleghi francesi e spagnoli, i Civil Law Notaries hanno espressamente ribadito che si tratta, infatti, di “un instrument etabli par le notaire international (de Floride}, faisant référance à la législation, et comprenant les particularités et la capacité d'agir de toute partie a l'acte. Il fant aussi une confirmation du texte intégral de tout instrument nécéssaire qui fera partie ou qui sera annexé a l'acte. Sur ce point, la législation dispose que le notaire de droit civil autorisé a établir des actes authentiques, est habilité donc a authentiquer ou certifier tout document, opération, événement, condition ou occurrence, et que le contenu de tout acte authenthique sera présumé correct. “
La affermazione della presunzione giuridica di veridicità dell'atto autentico del Civil Law Notary si traduce poi, come detto, nella sua rafforzata efficacia probatoria. Tale volontà emerge anche più chiaramente dalla lettura congiunta della previsione della parte 2 della Sezione 2, la quale, indicando che ”i contenuti di un atto autentico e degli argomenti correlati si presumono legali ed accurati, ma tale presunzione potrà essere superata in giudizio mediante la produzione di prove chiare e convincenti", inverte l’onere della prova, ponendolo a carico della parte che tale veridicità revoca in dubbio.
Sezione 2. Le funzioni La valutazione sostanziale del Civil Law Notary, ai nostri fini, non può evidentemente prescindere dalla verifica delle funzioni che gli sono attribuite. A tale scopo, la sezione 2 offre notevoli spunti, ed è importante sottolineare, in via preliminare, come questa sia la Sezione che più rispecchia - in certi casi ripetendole letteralmente - le previsioni dei Principi Generali emanati dall’Unione Internazionale del Notariato Latino, sui quali si ritornerà più oltre . Sembra importante soffermarsi, in particolare, sulla parte 5, che impone al Civil Law Notary i seguenti obblighi: 1) l’obbligo di fedele e chiara rappresentazione della volontà espressa dalle parti, che il Civil Law Notary avrà previamente adeguato alle previsioni di legge al fine di assicurare all’atto pieno valore ed efficacia legali;
2) l’obbligo di assoluta imparzialità del ruolo notarile, affermata con chiarezza nella lettera c): il Civil Law Notary assiste le parti tutte in modo eguale, accurato, completo ed imparziale.
L’ imparzialità del Civil Law Notary, che è una caratteristica “naturale” del Notaio di tipo latino, viene dalla legge-modello particolarmente enfatizzata, perché essa in effetti costituisce – per l’attuale realtà professionale americana – un aspetto totalmente innovativo.
Queste previsioni, che sostanzialmente sintetizzano proprio le funzioni centrali dell’attività notarile “latina”, sembrano dunque confermare che anche il Civil Law Notary ha e deve svolgere quella che è la sua funzione forse più caratteristica, cioè la funzione anti-processuale. Tale funzione, che è forse la più difficile da comprendere per il sistema americano, può però rappresentare contestualmente anche il maggior punto di interesse per lo stesso ordinamento verso la “riscoperta” figura notarile, dato che i costi processuali hanno raggiunto, negli Stati Uniti, livelli elevatissimi.
La sezione 2 indica, poi, puntualmente, le “materiali” competenze attribuite al Civil Law Notary, il quale, per quanto ci interessa: - può formare e rilasciare atti autentici, brevetti (autenticazioni) e verbali notarili; - può ricevere giuramenti e rilasciarne la certificazione qualora necessaria per la stesura di qualsiasi scritto o documento che debba essere attestato , protestato, o pubblicato con il sigillo notarile;
- deve mantenere un archivio permanente degli atti autentici che redige; - può rilasciare copie autentiche a soggetti che a suo avviso abbiano un legittimo interesse al contenuto dell'atto . Le copie autentiche hanno lo stesso valore dell'originale
Anche qui si ritrovano molte analogie con le attribuzioni tipiche del notaio italiano. Certo ne mancano molte, ma in genere si tratta di funzioni correlate ad istituti o norme che il sistema americano non conosce (quali, ad esempio, quelle in materia di ricorsi di volontaria giurisdizione).
Sezione 3. L’accesso; la responsabilità professionale. Oltre ad attribuire il potere normativo "attuativo" al Segretario di Stato (sottraendolo, così, al Parlamento), la sezione 3 prevede che la normativa “esecutiva” disciplini tre importanti punti: 1) i requisiti di accesso alla professione; 2) la responsabilità professionale e le conseguenti sanzioni; 3) l'eventuale obbligo di assicurazione contro danni da errori od omissioni. Con tali previsioni la legge-modello indica chiaramente di voler imporre al Civil Law Notary le stesse caratteristiche di qualificazione professionale, serietà comportamentale e sicurezza economica in genere ricollegate ai notai latini.
Sezione 5 – Certificazione dei poteri del Civil Law Notary . E' una sezione conclusiva, ma per noi estremamente interessante sotto il profilo pratico. Essa prevede, infatti, che la certificazione della qualifica di Civil Law Notary venga effettuata dal Segretario di Stato, il quale - su domanda scritta - vi aggiungerà una dichiarazione esplicativa della qualifica professionale e dei poteri attribuiti dalla legge di quello Stato al Civil Law Notary. L'importanza di tale previsione rileva sotto diversi profili: 1) consente di verificare, Stato per Stato, i poteri concretamente attribuiti al Civil Law Notary (in ipotesi di dettaglio esse potrebbero, infatti, differire); 2) offre a chi deve utilizzare l'atto del Civil Law Notary uno strumento che dimostra la "ragionevolezza" dell'affidamento riposto su quel documento (e questo, se si dovesse aprire un contenzioso in America, sarebbe di importanza fondamentale); 3) sotto il profilo della responsabilità interna, probabilmente rappresenta il massimo livello di diligenza professionale che ci può essere richiesta. Si noti che, con tipico spirito pragmatico, la legge disciplina anche la misura massima della tariffa per tale documentazione, impedendo, così, che il suo costo divenga un ostacolo concreto al suo utilizzo.
3. La legge-modello ed i principi generali promulgati dalla Unione Internazionale del Notariato Latino La lettura fin qui svolta consente, infine, di osservare che la legge modello si è chiaramente ispirata a - ed in buona misura ha adottato - i principi generali indicati dalla Unione Internazionale del Notariato Latino. Le analogie si ritrovano: - nella definizione (descrittiva e funzionale) del Civil Law Notary; - nella inequivoca dichiarazione di imparzialità assoluta del notaio; - nella presunzione di legalità ed esattezza dell’atto autentico del Civil Law Notary , che può essere contestata solo in giudizio; - nella previsione di rigorosi requisiti professionali e formativi; - nelle previsioni del contenuto dei vari “atti” notarili (non solo atti autentici) - nell'obbligo di conservazione degli originali e di rilascio di copie; - nella previsione di responsabilità verso le parti per la negligenza o la colpa professionale.
Come in parte già detto, non sono però state recepite quantomeno non pienamente: - la qualificazione del notaio come pubblico ufficiale; - la delimitazione territoriale delle sue funzioni; - il numero chiuso; oltre ad altre differenze che - almeno ai limitati fini di questa lettura - sono sembrate di minor rilievo .
In taluni casi, l'omissione ha probabilmente solo natura tecnica, nel senso che manca nell'ordinamento americano il "concetto" corrispondente; in altri casi, può avere una portata più "politica", nel senso che il sistema non è forse ancora pronto a recepire certi principi che per noi sono scontati. Come detto, non è comunque questa la sede per tentare valutazioni di tale natura. Ciò che si può qui osservare è che, da un lato, appare comunque davvero notevole lo sforzo di "recepimento" rispetto alla figura "tradizionale ed internazionale" del notaio latino che i Civil Law Notaries hanno compiuto e stanno compiendo. Dall'altro, resta senz'altro da verificare ancora - ed è certo un profilo molto importante - l'applicazione giudiziale che di tale normativa faranno i giudici americani, soprattutto sotto il profilo vincolante e probatorio.
4. Conclusioni La lettura della legge-modello - che riflette, come detto, le legislazioni finora adottate - sembra effettivamente deporre a favore di una effettiva maggiore affidabilità e semplicità che ci può essere offerta dai documenti provenienti dagli Stati Uniti, qualora siano redatti o autenticati da un Civil law notary . In aggiunta a quanto fin qui commentato, infatti, è importante il rilievo generale per cui i contenuti delle loro “certificazioni “ sono oggetto di specifici riconoscimenti ed affermazioni normativi, i quali – pur nell’ambito di un sistema in cui il diritto è sostanzialmente di creazione giudiziale – rappresentano una base ben più solida e rassicurante di qualsiasi altra documentazione possiamo in questo momento ottenere. La strada delle "legal opinions", alternativamente percorribile, è infatti molto più complessa e "sdrucciolevole", non fosse altro che per le difficoltà “culturali” di vero dialogo che possono presentarsi tra noi ed i lawyers americani, dato che da entrambe le parti manca, in genere, una sufficiente conoscenza - e quindi possibilità di comprensione - dei rispettivi sistemi, che sono davvero molto diversi tra loro. . Sono state sollevate - e certamente meritano considerazione - perplessità circa la possibilità che nel sistema di Common law possa davvero trovare attuazione un sistema notarile equivalente al nostro, considerando che all’ordinamento americano sono sconosciuti i concetti di Fede Pubblica, Pubblico Registro e Atto Pubblico. Dando per scontata la necessità di adattamento del nostro modello ad un sistema totalmente diverso, si può tuttavia osservare che, al di là delle personali convinzioni, è un dato di fatto che già da molti decenni (in alcuni casi anche da oltre un secolo) alcuni sistemi di common law convivono "pacificamente" con un sistema di notariato latino.
Più che difficoltà “tecniche”, quindi, il notariato di tipo latino può incontrare, nei sistemi di common law, ostacoli di tipo culturale. Ma proprio le esperienze della Florida e dell’Alabama sembrano mostrare che neppure tali ostacoli sono insormontabili. Ed hanno, anzi, mostrato come la pragmatica mentalità americana colga molto rapidamente la (tradizionale, per noi) osservazione che i traffici economici possono svilupparsi solo in un contesto di sicurezze giuridiche . E, per finire, proprio i recenti avvenimenti verificatisi negli Stati Uniti sembrano confermare l’esattezza dell'intuizione della Florida, dato che anche al suo interno il sistema americano mostra l’esigenza di adeguarsi alla nuova economia globale, fornendosi di strumenti di controllo che diano maggiori certezze ed affidabilità. Per quanto riguarda più strettamente noi notai italiani, comunque, in questo momento i Civil Law Notaries – quali interlocutori qualificati e seri, che hanno colmato in modo ed in misura davvero ammirevoli la “distanza” tra la nostra figura professionale e quella dell’avvocato americano – sembrano poterci effettivamente offrire risposte documentali e “certificative” molto più vicine alle nostre strutture giuridico-culturali, e più aderenti alle nostre specifiche esigenze di garantire i risultati che professionalmente ci vengono sempre richiesti, in termini di certezza e di efficacia giuridica, anche quando utilizziamo documenti provenienti dagli Stati Uniti.
Eliana Morandi notaio in Manzano
MODELLO DI LEGGE NOTARILE PROPOSTO DALLA NATIONAL ASSOCIATION OF CIVIL LAW NOTARIES PER L’ADOZIONE DA PARTE DELLE LEGISLAZIONI STATALI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Sezione 1
Ai fini del presente articolo , valgono le seguenti definizioni:
1. Atto Autentico: Un atto, recante espresso riferimento a quest'articolo, posto in essere da un Civil Law Notary. L'ordinamento giuridico dello Stato recepisce la presunzione di verità che accompagna il documento, e che investe ogni elemento identificativo delle parti e la loro capacità d'agire, la conferma dell'intero testo di ogni negozio necessario, la firma (o l'equivalente per legge) di ciascuna parte, la firma ed il sigillo di un Civil Law Notary, ed ogni altra informazione prescritta dal Segretario di Stato. 2. Brevetto: Un documento privato nel quale il Civil Law Notary attesta l'autenticità di una o più sottoscrizioni, un fatto od un contratto. I brevetti possono essere usati, tra l'altro, per certificare sottoscrizioni, ricevere giuramenti, certificare una traduzione od una copia di un documento non agli atti del notaio, o certificare l'identità di qualunque oggetto o cosa. 3. Civil Law Notary: Una persona ammessa alla professione legale nello Stato, che ha esercitato in uno degli Stati Uniti d'America per almeno un quinquennio, ed è stata nominata Civil Law Notary dal Segretario di Stato. 4. Minuta: Un atto autentico redatto da un Civil Law Notary che contiene la descrizione esatta di fatti o riscontri che influenzino diritti spettanti a privati, e di cui il Civil Law Notary abbia personale cognizione; tale atto autentico non può consistere in un contratto, negozio od atto giuridico. Le tipologie di minute comprendono, ma non sono necessariamente limitate a:
(a) Minute generali: Una minuta attestante qualsivoglia fatto noto al Civil Law Notary;
(b) Minute di notorietà: Una minuta attestante un fatto generalmente noto a quanti hanno rapporto diretto o ravvicinato con la situazione di fatto o le sue conseguenze, o che appartengono all'ambiente sociale od economico della persona interessata da una particolare circostanza;
(c) Minute di rettifica: Una minuta diretta a rettificare omissioni o minori errori formali compiuti dal medesimo Civil Law Notary in atti autentici precedenti;
(d) Minute addizionali: Una minuta diretta ad acquisire un documento alla raccolta del Civil Law Notary onde assicurarne la conservazione, ufficializzare parzialmente documenti privati statunitensi e/o dare esecuzione a documenti legali stranieri.
5. Atto notarile: Un atto autentico che contiene un contratto, una transazione od altro atto o negozio giuridico e che può anche includere la certificazione di fatti. Gli atti notarili possono coinvolgere una sola parte, come nel caso del testamento, o più parti, come nel caso del contratto. 6. Protocollo: Un archivio mantenuto da un Civil Law Notary in cui sono conservati i suoi atti.
Sezione 2
1. Il Segretario di Stato ha il potere di nominare i Civil Law Notaries e di adottare gli atti previsti da questa sezione. 2. Un Civil Law Notary è autorizzato ad emettere brevetti, minute ed atti notarili, e può in tal modo autenticare o certificare ogni documento, transazione, evento, condizione o circostanza. Il contenuto di un atto autentico e quanto nel medesimo incorporato saranno presunti legali ed accurati; tale presunzione è vincibile in giudizio sulla base di prove chiare e convincenti. Un Civil Law Notary può anche ricevere giuramenti ed eseguirne certificazione quando necessario per l'esecuzione di ogni scritto o documento da autenticare, protestare o pubblicare per ministero di un Notary Public. Un Civil Law Notary può anche ricevere il riconoscimento, a fini di documentazione, di negozi solenni od altri documenti. 3. Gli atti autentici, i giuramenti ed i riconoscimenti ricevuti da un Civil Law Notary saranno conservati in ordine cronologico con le modalità stabilite dal Segretario di Stato. 4. Il Civil Law Notary può, senza venir meno all'obbligo del segreto professionale, rilasciare copie autentiche a soggetti che a suo avviso abbiano un legittimo interesse al contenuto dell'atto. Le copie autentiche hanno lo stesso valore legale dell'originale. 5. Il Civil Law Notary deve:
(a) rogare gli atti conformemente alla sua conoscenza e comprensione; tali documenti debbono riflettere con chiarezza la volontà delle parti, debitamente adeguata a quanto la legge prescrive perché i documenti stessi abbiano pieno valore legale;
(b) rappresentare la transazione stessa nella creazione di un atto autentico. All'uopo, il Civil Law Notary agisce quale intermediario laddove vi siano più parti;
(c) compiere quanto in suo potere per assistere le parti tutte in modo equilibrato, accurato, pieno ed imparziale intorno alla natura e gli effetti del negozio;
(d) astenersi dal rappresentare una parte in ogni vicenda che derivi dal suo atto o sia a questo collegata
Sezione 3
Il Segretario di Stato può adottare regole che stabiliscano:
1. la forma ed il contenuto di atti autentici, giuramenti, riconoscimenti; firme e sigilli ed i loro equivalenti legali; 2. procedure per l'archiviazione permanente di atti autentici e per la conservazione di repertori dei riconoscimenti e dei giuramenti; procedure per il ricevimento di giuramenti e di riconoscimenti; 3. l'addebitamento di diritti di ragionevole ammontare, da percepirsi dal Segretario di Stato ai fini delle attività amministrative di cui al presente articolo; 4. requisiti formativi e procedure per la verifica della preparazione degli aspiranti su ogni materia attinente alla nomina, i poteri, i doveri, le responsabilità legali ed etiche del Civil Law Notary; 5. procedure disciplinari dei Civil Law Notaries, che comprendono (ma non sono limitate a) sospensione e destituzione di quanti non si adeguino alle disposizioni di questo articolo od alle regole fissate dal Segretario di Stato, oppure si rendano responsabili di inganno o frode in relazione all'esercizio delle funzioni, all'effetto degli atti autentici, all'identità od agli atti compiuti dalle parti; 6. imposizione di cauzioni e/o assicurazione obbligatoria per errori ed omissioni; 7. quant'altro sia necessario per l'amministrazione del presente articolo.
Sezione 4
1. I poteri del Civil Law Notary includono (ma non sono limitati a) i poteri riconosciuti al Notary Public secondo le leggi di questo Stato. 2. Questo articolo non sarà interpretato come abrogativo di ogni altra disposizione relativa ai Notaries Public, agli avvocati ed all'esercizio delle professioni legali in questo Stato.
Sezione 5
Se una certificazione dei poteri del Civil Law Notary è necessaria in relazione ad un particolare documento o transazione, compete per il suo rilascio è il Segretario di Stato. Su domanda scritta da parte di un Civil Law Notary, il Segretario di Stato emetterà una certificazione dei poteri del Civil Law Notary, che comprenderà una dichiarazione esplicativa della qualificazione professionale e dei poteri del Civil Law Notary in questo Stato. Il Segretario di Stato fisserà la forma di tale certificazione e la misura dei diritti da percepirsi, che non potranno eccedere i 20 USD, anche laddove sia richiesta un'Apostille. Il Segretario di Stato può adottare norme applicative di questa sezione.
Sezione 6
Le previsioni di questa legge sono scindibili; laddove sia parzialmente dichiarata invalida od incostituzionale, la dichiarazione non investirà le restanti parti.
Sezione 7
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Sezione 8
Il presente testo entrerà in vigore con la sua approvazione e promulgazione da parte del Governatore, o quando divenga in altro modo legge.
Traduzione a cura di Ugo Bechini notaio in Genova
Esperienze
PIANI ATTUATIVI
Caso:
In data …./../2000 la società XXX stipula un preliminare di vendita relativo ad un terreno con cascina, in Comune di ……., di proprietà di altra società, sotto condizione dell’approvazione di un piano di recupero relativo alla cascina.
I beni in oggetto sono anche parzialmente interessati dal Parco …..
La materia è regolata, per espresso rinvio della Legge 10/77, dalle Leggi Regione Lombardia n.23/97 e n.18/97.
Viene redatta la bozza di convenzione relativa al piano di recupero, ai sensi della predetta Legge Regionale n.23/97.
Viene presentato il progetto, vengono richieste integrazioni documentali e modifiche progettuali, ed infine il piano viene adottato dal Consiglio Comunale in data ../12/2000.
Indi, in data ../2/2001, la deliberazione di adozione, con relativi allegati, viene trasmessa all’Ente gestore del Parco …, per l’espressione del relativo parere.
L’Ente gestore del Parco….. lascia trascorrere il termine (novanta giorni) per l’espressione del parere, ed in data ../6/2001 emette comunque parere negativo.
In data ../7/2001 il Consiglio Comunale rigetta nel merito, anche se emesso fuori termine, il parere del Parco …..ed approva definitivamente il piano di recupero.
In data …/11/2001 la società XXX stipula il contratto definitivo con la sua venditrice e contestualmente stipula la convenzione urbanistica con il Comune, convinta di poter ottenere immediatamente la concessione edilizia.
Infatti l’art.7, comma 9, della L.R. 23/97 dispone che "..il provvedimento di approvazione del piano attuativo ha valore di concessione edilizia…..ove siano stati preventivamente acquisiti…i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta."
Ciò nonostante il Comune, ai sensi dell’art. 10 L.R. 18/97 (Procedure nell’ambito dei parchi), richiede all’Ente gestore del Parco….una certificazione di conformità col piano territoriale di coordinamento.
L’Ente gestore del Parco….nuovamente risponde fuori termine (trenta giorni) e, negando la certificazione di conformità, fa riferimento ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che ha nel frattempo presentato.
E’ da notare che il mancato rilascio del certificato nei termini di legge equivale, per espresso disposto, a certificazione positiva.
A questo punto il Comune si blocca in attesa della definizione del ricorso amministrativo.
Il 26/3/2002, la società XXX invia al Comune la seguente lettera:
Spett.
COMUNE DI
Settore Edilizia e Insediamenti Produttivi
e p.c.
Avv.
Via
MILANO
Rif. Vs. Prot.
Oggetto: Piano di Recupero …
La sottoscritta …, nella qualità di legale rappresentante della società "XXX S.R.L.", con sede in …, con riferimento alla istanza del ../3/2002 ed alla risposta di codesto Spettabile Comune del ../3/2002, nello spirito dell’apporto collaborativo sollecitato, rileva in detta risposta alcune incongruenze.
- Infatti codesta Spettabile Amministrazione Comunale in data ../12/2001 ha depositato presso l’Ente Gestore del Parco …. la documentazione……per la certificazione….., da emettersi nei successivi 30 giorni.
- In data ../2/2002 è pervenuta ….la nota ….che esprime parere negativo alla certificazione.
- In data ../1/2002 l’Amministrazione ha ricevuto la notificazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In data ../2/2002 l’Amministrazione ha presentato atto di opposizione al citato ricorso.
I problemi che emergono da quanto sopra possono quindi riassumersi in due:
1) l’esistenza di una certificazione negativa
2) l’esistenza di un ricorso amministrativo.
Per quanto riguarda il primo punto è di tutta evidenza che la nota firmata (o meglio, siglata) da…., datata ../1/2002 e protocollata in data ../2/2002, è stata emessa fuori dai termini previsti dall’art.10 della L.R. 18/1997, e che pertanto, come espressamente previsto al punto 2. del citato articolo, "la conformità dell’intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento si deve considerare verificata."
Quanto sopra, d’altra parte, risulta già chiaramente espresso proprio da codesta Spettabile Amministrazione Comunale con nota indirizzata all’Ente Gestore del Parco in data .. febbraio 2002.
Per quanto riguarda il secondo punto, la scrivente fa notare che la convenzione stipulata in data ../11/2001 era l’atto finale e conclusivo di un piano di recupero adottato ai sensi della L.R. 23/1997, ed approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 7 dell’art.7, in data ..luglio 2001.
Tale approvazione definitiva aveva ed ha un senso, unicamente se si considera che il parere previsto al comma 6 del predetto articolo sia un parere non vincolante.
Quanto sopra è confermato dal comma 9 del medesimo articolo, ove si dice che …"il provvedimento di approvazione del piano attuativo ha valore di concessione edilizia….ove siano stati precedentemente acquisiti…..i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta."
Codesta Spettabile Amministrazione, si suppone a scopo cautelativo, ha proposto atto di opposizione al ricorso straordinario sopra indicato, per motivi di improcedibilità ed inammissibilità, oltre che di infondatezza nel merito, dimostrando di ritenere il ricorso stesso non solo tecnicamente e giuridicamente improponibile, ma anche di ritenere non vincolante, oltre che fuori termine, il parere dell’Ente Gestore del Parco.
Alla luce di quanto sopra la scrivente ritiene incomprensibile il ritardo nel rilascio della concessione edilizia richiesta, ritardo che danneggia unicamente la società qui rappresentata.
Per tali motivi la scrivente si trova costretta, al solo scopo di tutelare i diritti e gli interessi economici della società, a confermare che, alla scadenza di trenta giorni dalla presentazione della istanza precedente, anche ai sensi della Legge 241/90, provvederà a richiedere al suo legale, cui la presente è indirizzata per conoscenza, di inoltrare formale domanda per danni.
Ma, al di là della tutela degli interessi economici, preme alla scrivente far notare come il protrarsi del ritardo nel rilascio della concessione edilizia porrebbe la società qui rappresentata di fronte a due sole alternative:
a) attendere l’esito della vertenza amministrativa.
Questa soluzione, apparentemente rassicurante, ha invece dei risvolti decisamente negativi sia per la società XXX, sia per l’Amministrazione Comunale, in primo luogo perché non è dato di sapere con certezza la durata della vertenza, ed in secondo luogo perché il rifiuto al rilascio della concessione prima di detto esito potrebbe ben essere interpretato dall’Ente Gestore del Parco quale riconoscimento di un potere vincolante del suo parere.
b) richiedere la nomina di un Commissario ad acta, come previsto dall’art.8 della L.R. 23/97 e dall’art.2, comma 60, punto 6, della Legge 662/96.
Questa seconda soluzione, che avrebbe il vantaggio di garantire un risultato (anche negativo) in un tempo prefissato, sembra alla scrivente poco conveniente, in quanto introdurrebbe l’intervento di un terzo nei rapporti con codesta Spettabile Amministrazione, rapporti che invece sono sempre stati e dovranno sempre essere di reciproca collaborazione.
La scrivente, nella speranza che quanto esposto serva alla felice conclusione della pratica in oggetto, porge distinti saluti.
Conclusioni:
Alla luce del caso sopra esposto converrà forse che i preliminari di vendita, cui siamo chiamati talvolta a collaborare, siano sottoposti non alla condizione dell’approvazione dello strumento urbanistico, bensì alla condizione della concreta possibilità di esercitare lo "jus aedificandi".
Paolo Setti
LE VOLTURE TARDIVE
Da più parti giungono notizie di avvisi emessi dall'Agenzia del Territorio per l'applicazione di sanzioni conseguenti a tardiva presentazione delle domande di voltura catastale.
Nessun dubbio che la voltura catastale costituisca un adempimento che il notaio deve eseguire correttamente e tempestivamente, sempre che ciò gli sia consentito dalla realtà quotidiana degli uffici. E' a tutti noto che la storia recente della funzionalità degli uffici catastali non si distingue per efficienza, tempestività ed aggiornamento degli atti; pretendere dal notaio l'adempimento dei doveri professionali è lecito ma non quando una situazione di paralisi e di dissesto, avviata a soluzione solo con le procedure telematiche, impedisca il corretto assolvimento di quei doveri.Esigere comportamenti che trascendano le concrete possibilità operative contrasta con un principio che, chiudendo una lunga evoluzione nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, è sancito dal primo comma dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212):
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".
Tale principio impone ad entrambi i soggetti del rapporto, al di là di espresse regolamentazioni legislative, atteggiamenti leali, onesti, solidali, non capziosi e non contraddittori.
Il ricorso che segue intende riaffermare quei principi e recepisce alcuni contributi dei colleghi Faedda e Falchi che hanno vissuto la stessa esperienza e che qui vogliamo ringraziare.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
RICORSO EX ARTT. 18 D.Lgs. 472/97 e 19 D.Lgs. 546/92
Il sottoscritto dr. ARTURO BRIENZA (Codice fiscale BRNRTR47P18A666E), Notaio con studio in Milano Viale Andrea Doria n. 20,
premesso
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- che il 24 aprile c.a. è stato notificato al ricorrente un avviso di irrogazioni sanzioni n. 284956/02 del 2 aprile 2002 da parte dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Milano (doc.n.1);
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- che con il suddetto avviso è stata irrogata al ricorrente la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 643,10= per aver presentato n. 32 domande di voltura catastale, evidenziate in un elenco allegato, oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione degli atti così violando il disposto dell'art. 3 D.P.R. 650/72 (doc.n. 2);
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- che l'importo complessivo della sanzione essendo inferiore ad Euro 2.582,28= consente di stare in giudizio direttamente senza necessità di assistenza tecnica (art. 12, c.5^ D.Lgs. 546/92);
ciò premesso
il sottoscritto dr. Arturo Brienza propone impugnazione avverso il suddetto avviso per i seguenti motivi:
DIRITTO E MERITO
Violazione di legge e di circolare . L'art. 20 del D.Lgs. 472/97 dispone:
"L'atto di contestazione…ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.…"
La Circolare 17 aprile 2002 n. 2/T prende atto di tale disposizione e la riporta letteralmente :"l'atto di contestazione deve essere notificato, ai sensi dell'art. 20 primo comma, del D. Lgs. 472/97, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale" (doc.n.3).
Ne consegue che tutte le contestazioni sono illegittime perché effettuate oltre i termini previsti a pena di decadenza, così come risulta in modo diretto ed immediato dalle date evidenziate nell'elenco allegato all'avviso qui impugnato.
Tale illegittimità comporta la totale inesistenza dell'obbligo di pagare la sanzione.
Insussistenza delle violazioni per difetto dell'elemento soggettivo ovvero imputabilità della violazione all’attività della Pubblica Amministrazione e conseguente inapplicabilità delle sanzioni
Gli importi richiesti dall’Ufficio, per la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 3 DPR 26.10.1972 n. 650 di presentazione delle domande per le volture catastali all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla registrazione dell’atto, non sono comunque dovuti in quanto il ritardo è conseguente all’inattività della Pubblica Amministrazione e non può essere in alcun modo imputato al Notaio ricorrente.
Da molti anni, infatti, si verifica che gli atti presentati per la registrazione sono trattenuti dall’Ufficio del Registro (oggi Agenzia delle Entrate) per molto tempo: tuttora a Milano gli Uffici trattengono gli atti per molti mesi e vengano poi restituiti con i numeri e la data di registrazione (che è ovviamente quella di presentazione dell’atto!!).
Ne consegue che il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 3 D.P.R. 650/72, difficilmente può essere stato rispettato poiché l’atto da volturare non era ancora stato riconsegnato dall’Ufficio del Registro in tempo utile. Si tenga altresì conto delle seguenti circostanze ben note ai notai del distretto di Milano:
	a) l’Ufficio tecnico erariale ha sempre preteso che nella domanda di voltura fossero indicati i numeri di registrazione dell’atto rifiutando di accettare le domande di voltura con i numeri provvisori della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Ufficio del Registro;
b) il predetto Ufficio, a causa della cronica mancanza di personale, ha contingentato spesso la presentazione delle domande, rifiutando di accettare per ciascun studio notarile più di 5 domande per giorno.
In qualche caso l'Ufficio del Registro non ha mai restituito gli originali presentati perché gli sono stati…sottratti! E' quanto accaduto a Milano, e in altre città, il 5 gennaio 2000, allorché furono trafugati 4.178 atti originali, tutti ricostruiti a cure e spese dei notai e ripresentati all'Ufficio del Registro. (doc.n. 4)
Ma, come suol dirsi, la realtà supera la fantasia! Infatti gran parte di quegli atti sollecitamente ricostruiti dai notai e prontamente riconsegnati all'Ufficio, non sono stati ancora restituiti a distanza di 2 anni e 6 mesi circa.
Tale situazione di dissesto degli uffici finanziari ha costretto il legislatore ad intervenire direttamente per alleggerire il pauroso arretrato delle cancellerie addette alle esecuzioni immobiliari; qui le procedure si arenavano a causa dell'incapacità del catasto e della conservatoria di rilasciare le certificazioni ventennali da depositare nei fascicoli dell'esecuzione. Il problema è stato risolto con la delega ai notai delle procedure esecutive (Legge 3 agosto 1998 n. 302). Non vi è, evidentemente, prova più univoca dei ritardi degli uffici indicati e della loro incapacità a porvi rimedio.
Ad ulteriore riprova delle disfunzioni dell'Ufficio, si riferiscono alcuni casi significativi, facilmente riscontrabili dall'Ufficio stesso, tratti dall'esperienza professionale dell'ultimo periodo, e precisamente:
- domanda di voltura presentata per il Comune di Vimodrone sez. IV il 7 marzo 1980 nn. 157478: non ancora eseguita.
Ritardo anni: 22;
- Scheda di variazione 5 maggio 1979 n. 8246 Porzione B Comune di Milano lavorata su istanza del ricorrente solo il 2 maggio c.a.
Ritardo: anni 23;
- domanda di voltura catasto fabbricati di Milano n.115266 del 21 maggio 1986, eseguita il 28 novembre 1996.
Ritardo: anni 10;
- scheda di fusione e frazionamento n. 133582 del 13 maggio 1990, Comune di Cavenago di Brianza, in atti dall'11 ottobre 1999.
Ritardi anni: 9 (docc. sub.n. 5).
Oltre a queste sommarie annotazioni, che ci riserviamo di sviluppare in corso di giudizio, esiste presso gli uffici del Consiglio Notarile di Milano copiosa documentazione, relativa ai ritardi e agli inadempimenti di tutti gli uffici fiscali, consistente in inviti, solleciti, reclami, denunce, iniziative tese a richiamare l'attenzione dei responsabili su una situazione che ha creato gravi disagi al notariato e all'utenza (doc.n. 6).
E' chiaro che tale situazione ha condizionato pesantemente la funzionalità degli studi notarili che non possono, certo, normalizzare la loro attività, assorbendo l'arretrato in modo immediato ed automatico solo perché gli uffici dell'Agenzia hanno conosciuto anche alcuni momenti di funzionalità.
Infine le inadempienze dell’Ufficio del Registro sono state tali da intralciare anche l’attività d’altri organi della stessa Pubblica Amministrazione quali l’Archivio Notarile; spesso quest’ultimo ha dovuto rinviare o sospendere la propria attività ispettiva non essendo i notai rientrati in possesso degli originali in tempo utile per la loro presentazione all’ispezione…biennale! (doc.n. 7)
Ne consegue, dunque, che per una corretta applicazione dell'art. 3 DPR 650/72 il termine di trenta giorni deve decorrere dalla data di effettiva restituzione di ciascun atto presentato per la registrazione.
Pertanto è da escludere la responsabilità del ricorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 D. Lgs. 472/97 ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore") e dell'art 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi…qualora il suo comportamento (cioè del contribuente: ndr) risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".
Nullità del verbale di accertamento per eccesso di potere per carenza di motivazione poiché non contiene l'indicazione della data di effettiva restituzione di ciascun atto presentato alla registrazione; tale circostanza costituisce elemento essenziale per valutare la sussistenza reale delle contestate violazioni. Si è ampiamente documentato che l'Ufficio del Registro non ha mai effettuato la restituzione degli atti in tempo utile per poter presentare la domanda di voltura catastale.
Ancora oggi l'Ufficio del registro restituisce il Mod. 69, contenente gli estremi di registrazione, dopo alcune settimane nonostante il decentramento attuato con l'attivazione degli uffici zonali che avrebbe dovuto snellire l'attività. (Su questo punto vedasi "amplius" il precedente punto 2).
Violazione di legge per errata e falsa applicazione del 3^ comma dell'art. 3 (Obbligo delle volture catastali) del DPR 650/72 il quale recita testualmente: " Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce. .." (vedasi doc.n.2) Il successivo art. 12 (Sanzioni) del DPR 650/72 prevede che "coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 6, e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da euro 15 ad euro 61, sempre che non abbiano ottemperato all’invito loro rivolto di provvedere entro il termine improrogabile di trenta giorni all’eliminazione dell’irregolarità accertata a loro carico" (doc. n. 8).
Ne consegue che l’omissione dell'esecuzione della voltura è sanzionabile esclusivamente se ed in quanto vi sia stato l’invito dell’Ufficio alla regolarizzazione. Tale invito – espressamente previsto dalla norma – costituisce quindi una "condicio iuris" per l’applicabilità della sanzione.
Solamente trascorsi trenta giorni dall’invito a provvedere, senza che il soggetto abbia effettuato la voltura, il ritardo diventa omissione e si rende possibile applicare la sanzione.
Nei casi contestati dall’Ufficio del Territorio le volture sono state eseguite spontaneamente dall’obbligato, anteriormente all’ingiunzione e ciò rende illegittima l’applicazione della sanzione.
A questo punto si inserisce la recente Circolare n. 2/T del 17 aprile 2002 dell’Agenzia del Territorio, già citata (vedasi doc. n.3).
Nel capitolo 3^ dedicato alle "Modalità di contestazione e di irrogazioni delle sanzioni", al 5° capoverso si legge "Diversa è l’ipotesi, invece, dell’inosservanza dei termini temporali per l’assolvimento degli obblighi previsti a carico dell’utente.
Al riguardo la norma prevede che si dia immediatamente luogo ai provvedimenti di irrogazione della sanzione in quanto tale fattispecie non configura una irregolarità sanabile bensì un adempimento dovuto".
Su questa affermazione occorre però precisare che la circolare ignora una particolarità che al contrario è di rilevante e determinante valenza.
Infatti l’articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972 n. 650 sopra richiamato fa riferimento esplicito e testuale all'art. 3 che prevede esclusivamente l’obbligo di presentare le volture entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto; nell'art. 3, cioè, non ci sono altre irregolarità da sanzionare.
Conseguentemente anche per eliminare "l’irregolarità" della mancata presentazione della voltura nei termini previsti l’ufficio – prima di applicare le sanzioni – deve, a norma dell’articolo 12, rivolgere all’obbligato l’invito a adempiere.
Se non si accettasse questa interpretazione rimarrebbe da spiegare quale significato giuridico attribuire al richiamo dell’articolo 3 operato dall’articolo 12.
E poiché è principio consolidato ritenere che il legislatore abbia sempre voluto dare un significato ad una norma, non rimane che concludere nel senso sopra indicato.
La "sottigliezza" dell’Agenzia del territorio che afferma non essere il tardivo adempimento una "irregolarità", non trova alcun riscontro nella normativa in esame, a meno che – appunto – non si voglia ritenere che il richiamo all’articolo 3 sia stato fatto in modo avventato; essa inoltre contraddice, e di fatto lo abroga, il 1^ comma dell'art. 13 (Comunicazioni agli ordini e collegi professionali) del D.P.R. 650\72 il quale ribadisce che le irregolarità riscontrate devono essere segnalate "semprechè esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12…" e cioè entro il termine di 30 giorni dall'invito a provvedere (doc.n. 9).
Solo così acquista un preciso significato logico-sistematico il 2^ comma dell'art. 12 citato D.P.R. il quale dispone: "Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di voltura quanto durante la sua esecuzione". Tale disposizione, infatti, riferendosi a tutte le inadempienze di cui ai precedenti articoli, distingue correttamente:
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- le inosservanze da accertare e contestare al momento della presentazione della domanda di voltura, e cioè: la tardività della domanda;
- le inosservanze da accertare e contestare durante la lavorazione della domanda, e cioè: le irregolarità nella sua compilazione o nella formazione dei documenti allegati.
La citata circolare per stravolgere un collegamento sistematico così evidente e lineare, è costretta ad ipotizzare la fantasiosa categoria di "atto dovuto" da contrapporre alle irregolarità formali.
Non punibilità ai sensi della Legge 27 luglio 2000 n. 212 che all’articolo 10 comma 3 ha sancito la non punibilità di quei comportamenti che si traducono "in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta".
In attuazione di tale principio il Decreto Legislativo n. 32/2001 ha introdotto all’articolo 6 del decreto Legislativo 427/1997 un nuovo comma 5 bis il quale espressamente dispone che "non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo".
Per aversi violazione "meramente formale" le condizioni sopra indicate debbono – secondo la circolare ministeriale dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2001 n. 77/E (doc.n. 10)– sussistere tutte altrimenti si tratterebbe di "violazione formale" sanzionabile.
E non v’è dubbio che nella ritardata effettuazione della domanda di voltura i requisiti sussistano tutti contestualmente.
Ed una conferma si ha indirettamente dalla circostanza che al paragrafo 3.1 della citata Circolare Ministeriale si precisa che la natura "meramente" formale di una violazione è ravvisabile in quelle violazioni punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo.
Non c'è dubbio che l'attività dell'U.T.E. è diretta, principalmente, al classamento degli immobili al fine di attribuire agli stessi la base imponibile per l'applicazione di alcuni tributi (ad es.: Irpef, Ici); tuttavia una domanda di voltura ritardata non può incidere negativamente sulla determinazione della base imponibile. Quest'ultima è già stata attribuita dall'U.T.E. in epoca anteriore al trasferimento degli immobili, tanto che essa costituisce il riferimento necessario per il calcolo del valore fiscale dichiarato negli atti di trasferimento.
Inoltre l'assolvimento dei tributi calcolati sulla rendita catastale è disciplinato dalle normative tributarie di settore che prescindono dalle intestazioni catastali ed individuano autonomamente i soggetti passivi d'imposta, determinando altresì la base imponibile, il calcolo del tributo, le modalità di assolvimento, dell'accertamento e della riscossione. La tardività della domanda di voltura non altera alcun rapporto tributario proprio perché l'art. 3 del Dpr 650\72 non ha natura tributaria, risolvendosi in un precetto che integra i doveri professionali del notaio, così come reso evidente:
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- dal successivo art. 13 del Dpr 650\72 che impone agli uffici di segnalare le omissioni agli ordini professionali qualora abbiano carattere ricorrente;
- dal paragrafo 40 del D.M. 1^ marzo 1949 del Ministero delle Finanze che detta disposizioni in relazione alle domande di voltura ed ai passaggi intermedi non volturati e conclude affermando che le prescrizioni "...devono essere rigorosamente osservate, affinché sia conservata senza interruzione la storia dei passaggi agli effetti specialmente del rilascio dei certificati storici, che sono preordinati a molteplici fini civili" (doc.n. 11);
- dalla citata Circolare del 17 aprile 2002 n. 2/T che, nel Capitolo 3^, che considera la tardiva presentazione della domanda di voltura non una irregolarità sanabile bensì un adempimento dovuto ( vedasi doc.n.3).
Non v’è, dunque, dubbio che la tardiva presentazione della domanda di voltura:
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- non ha ostacolato l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria in quanto si tratta di atti già presentati alla registrazione, codificati ed inviati all'Anagrafe Tributaria (la cui banca dati è alimentata proprio dal Notaio tramite la compilazione del Mod. 69 che è prodotto in sede di registrazione unitamente a copia dell'atto);
- non ha alterato la base imponibile di qualsiasi imposta;
- non ha generato alcun debito d'imposta;
- non ha impedito il pagamento di qualsivoglia tributo.
L'onere di provare l'eventuale pregiudizio subito dall'Erario incombe all'Amministrazione in virtù delle consuete regole sull'onere probatorio.
La citata circolare 3 agosto 2001 n. 77/E al Cap. 3.1 correttamente conclude sul punto come segue: "Al riguardo si ritiene che gli uffici debbano valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo. Per effetto di quanto appena chiarito, si può verificare che violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo…non siano punibili essendo risultato in concreto che le stesse, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione delle medesime, non abbiano ostacolato l'azione dell'ufficio" (vedasi doc. n.10).
Violazione di legge per mancata applicazione dell'istituto della "continuazione" (D.Lgs. 472/97)
L'Agenzia del Territorio con la citata circolare 17 aprile 2002 n.2/T (vedasi doc.n. 3) ha rilevato, nel Capo 4^, che "Le disposizioni contenute nell'art 12 del d.lgs. 472/97 in tema di concorso di violazioni e continuazione si applicano alle sanzioni catastali, ove ne ricorrano i presupposti, in quanto compatibili con la peculiarità della materia".
Ne discende che grava sull'Ufficio l'onere di provare la inapplicabilità nel caso specifico dell'istituto della continuazione.
Si rende, invece, pienamente applicabile l’art. 12 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 che dispone:
"E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione"
L' Ufficio ha invece completamente ignorato tale disposizione, avendo applicato la sanzione prevista per la violazione del citato art. 3 DPR 650/72 per ben 32 volte!
* * *
per tutti questi motivi il sottoscritto dr. Arturo Brienza
C H I E D E
Che codesta Ill.ma Commissione Tributaria voglia:
in via di successiva, graduale e progressiva subordinazione:
a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'atto di contestazione, essendo stato notificato oltre il quinto anno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato dall'art. 3 citato D.P.R., e la conseguente insussistenza dell'obbligo di pagare le sanzioni (Capo 1 dell'esposizione);
b) accertare e dichiarare le sanzioni inapplicabili per carenza dell'elemento soggettivo (Capo 2 dell'esposizione);
c) annullare in ogni caso l'avviso per eccesso di potere e violazione di legge per i motivi di cui ai Capi 3,4, 5 e 6 dell'esposizione.
d) condannare l'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Milano alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento.
Utili da leggere
a cura di Franco Treccani
DIRITTO PUBBLICO
Una ‘pietra miliare’?
Nella rubrica "Il tema" sul n.3/2001 di "Diritto pubblico" (CEDAM, p.1011) D. Zolo (prof. ord. di filosofia del diritto nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze) propone una riflessione sull’approvazione a Nizza della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, giudicata da molti osservatori come un evento di eccezionale rilievo sia per l’originalità dell’organismo che l’ha preparata sia per le novità introdotte dal punto di vista normativo e istituzionale.
Allora si va davvero verso l’‘Europa dei cittadini’? Da un punto di vista storico-politico la Carta può essere intesa come il nucleo dell’identità politica degli Europei, l’emblema distintivo della loro civiltà: essa segna il passaggio dall’Europa del mercato all’Europa politica, dall’Europa degli Stati all’Europa dei cittadini. Da un punto di vista giuridico-istituzionale la Carta di Nizza segna l’inizio di un grande disegno costituzionale, è di fatto la prima parte della Costituzione europea e ad essa dovrà seguire in tempi brevi la seconda parte, quella relativa alla strutturazione istituzionale dello Stato di diritto europeo. Sembra quindi che la Carta costituisca una pietra miliare nella costruzione di un’Unione europea che assicuri a tutti i cittadini dell’Europa uno standard uniforme di civiltà, di democrazia e di protezione dei diritti individuali: una "cittadinanza europea".
Ma l’A. si pone degli interrogativi che sollecitano anche qualche nostra riflessione.
Qual è il ‘valore aggiunto’ di una Carta dei diritti che si sovrappone – e solo minimamente si aggiunge – ai contenuti normativi già presenti nei Trattati istitutivi delle Comunità europee, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nelle Carte sociali della Comunità e del Consiglio d’Europa, oltre che delle Costituzioni dei singoli Stati europei? La Carta sembra intervenire semplicemente ad accentuare un fenomeno di ridondanza normativa e giurisdizionale già piuttosto grave; si aggiunge alla pletora di fonti normative che è già all’origine del sovraccarico di ‘principi generali’ dell’ordinamento comunitario (a parte poi la delicata questione di genesi procedurale della stessa, cfr. p.1015). Con la Carta di Nizza si confermerebbe l’infelice tradizione del costituzionalismo europeo, che all’enfatico riconoscimento in documenti scritti della titolarità dei diritti (entitlement) non accompagna una corrispondente attenzione alla strumentazione applicativa necessaria per la loro concreta garanzia (endowement).
Ma v’è di più. Si domanda l’A.: quali sono di diritto fondamentali degli europei? Che cosa significa esattamente <<diritto fondamentali>> degli europei? Ci sono diritti che devono essere considerati ‘fondamentali’ – e in che senso? -, accanto a diritti non fondamentali, che come tali sono rimasti esclusi dalla Carta?
E ancora. …Che cosa significa che l’Unione europea si fonda sulla <<indivisibilità e universalità>> dei valori sottesi alla Carta dei diritti fondamentali, come dichiara il suo Preambolo?
E infine. Sulla base di quali criteri i redattori della Carta hanno compilato il catalogo dei diritti ‘vecchi’ e ‘nuovi’? C’è dietro a queste opzioni, una dottrina minimamente rigorosa dello ‘Stato di diritto’, che sostenga una coerente teoria dei diritti soggettivi? Sulla base di quali premesse teoriche sono stati selezionati come meritevoli di tutela alcuni ‘nuovi diritti’, mentre altre aspettative sociali sono state ignorate?
Si è secondo l’A. persa l’occasione per mettere ordine nella moltitudine dei diritti chiamati ‘fondamentali’, la cui estensione all’infinito solleva un’incontestabile aporia: se tutto è fondamentale, niente è fondamentale.
Ma la correttezza e la certezza dei traffici non dovranno essere presto o tardi inserite tra i diritti veramente fondamentali della futura Carta costituzionale europea, datane l’impostazione caratterizzata da tanto economicismo e garantismo? o continueranno a rimanere uno dei presupposti dell’ordine occidentale costituito, quantunque non istituzionalizzate e codificate?
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DIRITTO CIVILE
Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi.
(Il diritto privato europeo e le sue basi storiche)
La "Rivista di diritto civile" (I,703 – n.6/2001) pubblica questo articolo di R. Zimmermann (prof. ord. dell’Università di Regensburg) che merita di essere letto per il sapiente collegamento che opera tra storia giuridica e sistema civilistico, anche a motivo dell’ormai lenta conclusione a cui sono avviati tutti gli ordinamenti più o meno autonomi di diritto nazionale. L’A. rileva che ormai il diritto privato in Europa sta per riacquistare un carattere transnazionale, a seguito delle direttive emanate dal Consiglio dell’Unione Europea, dei case law della Corte Europea di Giustizia, dalla problematica scaturente dall’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale dei beni. Parecchie riviste giuridiche fanno a gara per guadagnare l’attenzione dei giuristi interessati allo sviluppo del diritto privato europeo ed una quantità di accademie internazionali sono occupate a redigere <<enunciati>> o <<principi>> sul contratto europeo, l’illecito civile o il trust. Stiamo vivendo in un’epoca di post-positivismo; la ristrettezza, ma anche la sicurezza di una codificazione nazionale (o del common law) è sempre più superata e ci stiamo movendo verso un nuovo ius commune. Questo nuovo ius comune dovremo costruirlo attorno a valori condivisi e metodi giuridici generalmente riconosciuti, come pure attorno a principi comuni e massime guida, e dovrà essere formato da giudici, legislatori e docenti (ndr. notai?) che agiscano in cooperazione gli uni con gli altri. Ma dal momento che, secondo le parole del Savigny, non vi è esistenza umana autonoma intermente isolata dal passato, non possiamo plasmare liberamente la nostra esistenza ivi compreso il nostro diritto: agiamo sempre e necessariamente <<in comunione indissolubile con tutto il passato>>, e, a meno che non vogliamo inconsciamente essere governati dal passato, dovremo esplorarlo per comprendere come siamo arrivati dove siamo. La comprensione del passato resta dunque il primo ed essenziale requisito per trovare le soluzioni più appropriate. Il diritto privato europeo esige secondo l’A. una combinazione di scienza comparatistica e storica.
Il punto focale delle osservazioni che l’A. svolge su vari istituti si fonda sulla connessione che unisce il presente al passato, sul collegamento concettuale tra storia del diritto e diritto comparato e sui legami esistenti tra civil law e common law. L’ius comune è riuscito ad avventurarsi oltre il diritto romano per mezzo del diritto romano (p.718) e ne costituiscono prova gli istituti della "restituzione per migliorie fatte su proprietà altrui", della "compensazione", del "contratto consensuale di vendita", della "vendita di genere", dei "vizi occulti", della "responsabilità nossale", istituti nei quali si è verificata una generalizzazione di concetti ripresa variamente nei diversi ordinamenti, non esclusi quelli di common law. Ciò prova l’esistenza di un collegamento razionale tra civil law e common law e costituisce il più importante requisito per la formazione di una scienza giuridica genuinamente europea. Riveste quindi grande interesse il constatare che tale collegamento razionale è già anche stato stabilito a livello pratico in un certo novero di sistemi giuridici <<misti>> (p.721). Questi costituiscono una prodromica <<terza famiglia giuridica>>, che prelude al componimento di quelle secolari preesistenti, in quanto già alcuni membri (quali l’Africa del sud e la Scozia) hanno provveduto a fornire una codificazione del loro diritto privato (come risulta in materia di conclusione del contratto per il tramite di offerta, accettazione e consenso; in materia di errore; di falsa esposizione di un fatto; di indebita influenza; di responsabilità aquiliana; di actio iniuriarum; di promessa unilaterale).
L’esame delle esperienze specifiche della <<terza famiglia giuridica>> non deve tuttavia "oscurare il fatto che oggi in Europa tutti i nostri diritti privati nazionali possono essere considerati come sistemi giuridici misti. Ad esempio "l’uso del concetto tassonomico di <<diritto delle obbligazioni>>, che negli ultimi anni ha guadagnato terreno in Inghilterra, prova l’adattamento produttivo di tale sapere romano. La stessa cosa è vera per i sistemi giuridici continentali. Nessuno di essi è rimasto <<puro>> nel suo sviluppo a partire dal medioevo. Tutti costituiscono una mescolanza di elementi diversi: diritto romano, diritto consuetudinario autoctono, diritto canonico, usi mercantili e dottrina giusnaturalistica…".
Un buon esempio di mescolanza di diritti nazionali e di interferenze sopranazionali e sovra-sistemiche, utile anche al notariato nelle sue vicende quotidiane, è costituito dalla storia dell’esecutore testamentario. Questo istituto, sconosciuto al diritto romano, fu creato dalla pratica legale che si sviluppò nella sinergia tra diritto romano, diritto canonico e diritto consuetudinario medievale di derivazione germanica (p.743). L’esecutore "continentale" è quasi altrettanto potente che nel diritto inglese, la differenza importante essendo che oltre Manica "finì per essere visto come un rappresentante del defunto e, alla fine, fu equiparato all’heres romano. Diversamente nel diritto europeo non vi era bisogno di coordinare la posizione dell’erede e dell’esecutore con riguardo alla proprietà. Nondimeno, l’esecutore inglese è radicato nel medesimo suolo storico del suo omologo continentale. Potrebbe essere ancora indicato, nel linguaggio dotto del medioevo, come heres fiduciarius. L’esecutore è oggi generalmente considerato come un trustee." Quindi il trust sembra piuttosto essere una variazione tipicamente inglese di un comune tema europeo.
E il diritto del trust è uno degli argomenti spesso avanzati per dimostrare il supposto spartiacque fondamentale tra civil law e common law.
Come si evince da queste considerazioni dell’A. le distanze tra i sistemi non sono così insormontabili ed in questo senso non si può che concordare con la sua conclusione che "il diritto romano può ancora servire come sottostante teoria generale del diritto privato europeo (p.763).
Una nuova cautela successoria per il terzo millenio
F. Angeloni (notaio e prof. associato di Istituzioni di diritto privato nell’Università di Urbino) nel breve articolo pubblicato su "Contratto e impresa" (ed. CEDAM) n.3/2001, pag.1014 si sforza di erodere il divieto dei patti successori (art.458 c.c.) cercando di rimanere nei limiti della legalità (ossia nell’osservanza del divieto per i legittimari di rinunciare all’azione di riduzione finchè vive il donante, sia con dichiarazione espressa, sia prestando assenso alla donazione). La cautela proposta, come dice l’A., consente, una volta apertasi la successione dell’ereditando, di precludere al legittimario consenziente l’esercizio dell’azione di riduzione, senza che il legittimario medesimo ponga in essere una vera e propria rinuncia previa all’azione di riduzione.
L’ipotesi proposta (Tizio vedovo e benestante, con tre figli, vuole disporre a favore dei primi due e pretermettere il terzo, consenziente ed abbiente) è certo un po’ particolare e si avvicina ad una caso di scuola, ma rende l’idea della fattibilità giuridica di quanto il nostro insigne collega si propone di realizzare. L’ingegneria giuridica (mutuo dal terzo a Tizio; novazione causale da obbligazione ex mutuo a obbligazione donandi causa; adempimento dell’obbligazione; testamento a favore dei primi due con preterizione del terzo e quindi azione di riduzione di quest’ultimo con necessaria imputazione ex se o imputazione della legittima ex art. 564 co.2 c.c.) è già arrivata al punto di poter contrastare o aggirare certi divieti solo "apparentemente" insuperabili, ora non resta al legislatore che prenderne atto ed agire di conseguenza.
DIRITTO COMMERCIALE
Procede l’opera dottrinale di sistematizzazione dell’art.32 della l.24 novembre 2000, n.340 ed inoltre quella volta all’individuazione delle responsabilità del notaio in ordine all’osservanza delle condizioni di legalità nella stesura degli atti e dei verbali societari. Dopo l’articolo "Dal controllo giurisdizionale al controllo notarile: legalità e stabilità degli atti" di G. Meo in Giur. comm., 2001, I, p.488 ss., si annotano i seguenti.
Dall’omologazione alla verifica notarile.
S. Fortunato, in Giur. comm., 2001, I, p.488 ss., nella relazione svolta in occasione di una tavola rotonda tenutasi a Bari il 16 giugno 2001 e organizzata dal Comitato Regionale dei consigli notarili distrettuali della Puglia, mette in evidenza che la riforma del sistema omologatorio degli atti societari: 1) dovrebbe avere carattere transitorio ("in attesa della riforma del diritto societario" come dice il legislatore); 2) ha una collocazione spuria (in quanto inserita in una legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi); 3) attiene, per le società di capitali, sia alla fase costitutiva (richiesta di iscrizione contestuale al deposito) sia alla fase modificativa (eventuale controllo ad opera del Tribunale, se richiesto); 4) rafforza l’obbligo di verifica a carico del notaio.
Secondo l’A., la filosofia che soggiace alla riforma mira a "ridurre gli interventi di controllo preventivo o successivo dell’A.G. sugli atti negoziali dei privati, relegandolo fondamentalmente alla fase contenziosa", mentre tende a mantenere un controllo (delle Autorità indipendenti) sugli atti costitutivi e sulle delibere modificative delle società quotate, società bancarie e assicurative (grandi imprese con ruolo strategico nell’economia del paese). Con questa modifica legislativa non si è di fronte ad una privatizzazione del controllo, ma ad una sostanziale eliminazione: il controllo giurisprudenziale non è stato sostituito dalla verifica "pur altamente professionale di legalità demandata dalla riforma al Notaio" (p.542), ma è stato semplicemente abrogato e reso del tutto eventuale.
E in cosa consiste la verifica del notaio?
Per la fase costitutiva il compito di verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge discende non dalla legge ablativa del procedimento omologatorio ma dalla L.N. richiamata nella legge di riforma, che commina una responsabilità al notaio solo nel caso in cui le condizioni di legge risultino manifestamente inesistenti. Dovrà quindi il notaio rilevare solo le nullità o anche i vizi di annullabilità? Secondo l’A. occorre rifarsi all’art.28 L.N. che "impediva ed impedisce al Notaio di ricever atti nulli, contrari all’ordine pubblico e al buon costume." E ove il Notaio abbia rogato un atto costitutivo di cui si avveda successivamente essere inficiato da vizi di nullità, può egli rifiutarsi di chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese? Non resta al notaio "che promuovere – quale interessato – un provvedimento cautelare che impedisca l’iscrizione e un giudizio di merito teso ad accertare la nullità dell’atto medesimo." E se l’atto fosse già iscritto? Si dovrebbe applicare allora l’art.2332 c.c..
Per la fase deliberativo-modificativa non parrebbe aver senso differenziare il ruolo e il contenuto della verifica notarile rispetto al momento costitutivo. Secondo l’A. vi è "un effetto di trascinamento della riforma sui residui poteri omologatori del Tribunale" (p.545).
Il sistema prospettato dalla riforma manifesta tuttavia alcune discrasie. Innanzitutto la verifica notarile non destinata a tradursi in atto di controllo formale condiziona il controllo (ex art.2189 c.c.) dell’Ufficio del registro delle imprese cui gli atti vengono presentati per il deposito (si tratta sempre di controllo di mera regolarità formale della documentazione prodotta, oppure si potrebbe pensare che pur non potendo il Conservatore rifiutare l’iscrizione in presenza della regolarità formale, dovrebbe comunque segnalare al Giudice del Registro il vizio sostanziale perché proceda alla cancellazione d’ufficio?). La medesima discrasia investe la responsabilità del notaio, che se pur risponde anche disciplinarmente quando abbia chiesto l’iscrizione di atti rogati o delibere verbalizzate per i quali risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, in realtà potrà paralizzare i risvolti patrimoniali della propria responsabilità professionale contrattuale o extracontrattuale con cospicue coperture assicurative o perfino escluderli a causa del concorso colposo di amministratori e soci committenti.
Resta da notare infine che l’attribuzione della personalità giuridica avviene ora con la sola garanzia propria della redazione di un atto pubblico notarile, nell’ormai secolare tendenza a rendere sempre più agevole l’accesso delle iniziative imprenditoriali alla limitazione della responsabilità.
Profili di responsabilità notarile.
G. Ferri jr., in Riv. soc., 2001, I, p.1422 ss., nella relazione tenuta durante la Giornata di Studio organizzata dal Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie a Padova il 5 maggio 2001, mette in evidenza che l’analisi del profilo della responsabilità notarile ai sensi dell’art.32 della l. n.340/’00 presuppone la precisazione dei doveri incombenti sul notaio ed inoltre che tali doveri possono essere ricostruiti solo a partire dalla funzione che il notaio è chiamato a svolgere dalla legge. Ciò comporta necessariamente per l’A la ricostruzione storica della normativa ed il confronto con il sistema previdente. La prima Direttiva C.E.(E.) in materia societaria, all’art.10, lasciava agli stati membri l’alternativa tra richiedere la stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico ovvero (quindi in forma equivalente da un punto di vista giuridico) sottoporre lo stesso al controllo omologatorio preventivo amministrativo o giudiziario. Nel sistema della direttiva l’atto pubblico, quindi, non svolgeva il ruolo consueto di forma dell’atto (genericamente probatorio), ma un ruolo procedimentale, di esito di un controllo e in particolare di un controllo notarile. A fronte di questo sistema il nostro ordinamento prevedeva sia l’atto pubblico sia il controllo del Tribunale: quindi, cumulativamente, entrambe le possibilità tra le quali la direttiva poneva un’alternativa. Anche nel sistema anteriore al notaio spettava comunque, in relazione all’atto costitutivo di una società, "un duplice dovere di controllo: quello, genericamente previsto per ogni atto pubblico, e proprio della funzione di pubblico ufficiale, sanzionato dall’art.28 l.n.; quello ulteriore di tipo omologatorio, avente cioè ad oggetto la conformità della organizzazione societaria (statuto ndr) al tipo legale prescelto, discendente dai doveri professionali e sanzionato dalla relativa responsabilità." (p.1425). Controllo di validità dell’atto il primo, controllo di <<legalità sostanziale>> (di conformità, nel prosieguo del testo) il secondo: controllo tipico dell’attività notarile il primo, controllo analogo a quello del giudice il secondo. "Il che non consentiva, (proprio alla luce del diverso momento, anteriore e, rispettivamente, successivo alla stipulazione dell’atto), di ravvisare una completa identità ma solo una analogia tra il controllo notarile ed il controllo giudiziario (che verteva più sull’iscrivibilità dell’atto e dunque sulla presenza di tutte le condizioni a tale fine richieste dalla legge).
Questa essenziale e utilissima introduzione al discorso della responsabilità serve a dar conto che l’avvenuta <<unificazione dei controlli>> in capo al notaio non rappresenta <<una soluzione di radicale rottura ed assoluta innovazione del sistema>> (P. Marchetti già nel 1984), quanto una sua evoluzione coerente alle indicazioni comunitarie. Perciò il controllo in fase di costituzione (che già spettava solo professionalmente al notaio), assume ancor più rilevanza per la legge professionale ed in particolare per il nuovo art.138-bis, in quanto ormai unico controllo procedimentale: infatti al controllo preventivo di insussistenza di cause di nullità ex art.2332 c.c. (momento <<interno>> all’attività di ricezione dell’atto pubblico di costituzione) si assomma il controllo successivo alla redazione dell’atto o del verbale modificativo, di sussistenza di tutte le condizioni di legge ex art.2411 c.c. (condizioni di iscrivibilità dell’atto o verbale). Quest’ultimo controllo non è venuto meno per la soppressione del co.3 dell’art.2330 c.c.. Si tratta eventualmente di individuare "a chi spetti": se residualmente al Tribunale (M. Stella Richter jr.), all’ufficio del registro delle imprese o al notaio. Quest’ultima alternativa che pare all’A. la più plausibile si risolve da un punto di vista operativo "in ciò: nel primo caso (competenza dell’ufficio ndr) il notaio dovrà provvedere comunque al deposito dell’atto, senza, tuttavia, richiederne contestualmente l’iscrizione…; mentre, nel secondo (competenza notarile ndr) solo dopo aver ottenuto tali autorizzazioni potrà depositare l’atto, richiedendone contestualmente l’iscrizione ai sensi del nuovo art.2330, 3° comma, c.c..". E’ evidente che il nuovo sistema "ha finito – secondo l’A. - per incidere altresì…sulla decorrenza del termine di cui all’art.2330, 1° comma, c.c.: il quale dovrà farsi in tali casi risalire al momento del verificarsi di tutte le (cioè dell’ultima delle) condizioni per l’iscrizione, momento, questo, che non necessariamente coincide con quello della stipulazione dell’atto costitutivo" o del verbale (ndr).
L’articolo, come si può forse cogliere da queste brevi note recensive e riduttive è comunque ricco di spunti riflessivi e merita una attenta riflessione.
DIRITTO NOTARILE
Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali
Nell'aprire la Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (CEDAM, 2002, I, 361) compare uno scritto di N. Lipari (prof. ord. dell'Università <<La Sapienza>> di Roma) che non si può lasciar passare sotto silenzio, nè per l'estensore, nè e tanto meno per il contenuto.
Il testo prende le mosse da un vecchia polemica di trent'anni fa (rinverdita poi da N. Irti negli anni novanta), intercorsa tra l'A. e gran parte della categoria notarile non escluso il Consiglio nazionale del notariato, derivante da un sua conferenza madrilena, nella quale aveva sostenuto che "fosse giunto il momento per intendere il notaio non più semplicemente come mero registratore delle dichiarazioni negoziali delle parti (un documentatore e nulla più), ma come strumento essenziale (e necessario per gli atti che passano attraverso il suo ministero) di quel processo interpretativo che esige come suo primo postulato l'affermazione del principio di uguaglianza, inteso come superamento concreto (e non meramente nominale) delle sperequazioni operanti nella realtà dei rapporti economici.".
Ora all'A. sembra di nuovo giunto il momento per un ripensamento generale della funzione notarile, che non può più essere esclusa da un controllo di legalità riferito all'ambito complessivo di efficacia dell'atto, così da non ridurre il notaio a semplice traduttore delle intenzioni delle parti in linguaggio giuridico, ma da raccordarne l'intervento agli esiti del rapporto che dall'atto prendono vita.
Questa conclusione appare tanto più evidente ove si consideri, sempre secondo l'A., che il contratto tende a diventare fonte di diritto, nel senso che la sua vincolatività non si impone (solo, n.d.r.) alla luce di una regola legale che lo sovrasta, ma opera (anche, n.d.r.), per così dire per virtù propria, in forza dell'autoproduzione delle norme ad opera dei suoi stessi destinatari (cfr. Roppo, Il contratto e le fonti del diritto in Contr. e impresa, 2001, 1083 ss.). Oggi non si è più di fronte ad una lex mercatoria che si va costruendo attraverso sedimentazioni successive (secondo lo schema proprio della consuetudine), ma semmai a regole create dai nuovi <<mercanti del diritto>>, prodotte dalle stesse imprese che sono protagoniste delle grandi transazioni economiche.
Diventa quindi decisivo individuare i criteri giuridici in forza dei quali ciascun contratto può essere ricondotto entro il panorama generale dell'ordinamento.
Il processo di modifica della funzione del contratto (che non si pone più semplicemente come strumento di sistemazione e organizzazione degli interessi individuali in ordine a beni preesistenti alla manifestazione di autonomia, ma spesso si esprime come modo di creazione del bene attraverso la dichiarazione di volontà, essendo sempre più la ricchezza legata non a cose materiali) è causa del venir meno di antichi postulati: come la coincidenza tra i soggetti autori del consenso ed i destinatari degli effetti contrattuali; come pure la necessaria irrilevanza del contratto nei confronti dei terzi.
Ne consegue pure che lo stesso concetto di invalidità del contratto cambia registro, posto che si tratta di valutare di volta in volta l'incidenza dell'atto alla stregua degli interessi incisi (mancando il metro di riferimento, perde infatti rilevanza l'alternativa atto vietato/atto sanzionato da nullità).
"In questa oscillazione del contratto tra fonte del diritto e oggetto di una disciplina discendente da fonti esterne si colloca all'inizio di questo nuovo millennio il difficile ruolo di coloro (e fra questi in primo luogo i notai) che sono chiamati a versare nel vaso dell'atto documentato il magma della determinazione volitiva, dando forma ad un contenuto che talora può apparire condizionato da paradigmi esterni, talaltra si esprime come forza autonomamente capace di produrre effetti (pag.365).". In quest'ottica risulta insufficiente adeguare il contratto ad opera dell'interprete ai parametri costituzionali (al principio di solidarietà ex art.2 cost. o alla socialità ex art.41 cpv. cost.), ma occorre attribuire alla funzione notarile un ruolo ancor più pregnante di "garante della conciliabilità tra ciò che i contraenti hanno pattuito e i fini complessivi dell'ordinamento implicati dagli interessi di coloro che, pur estranei alla pattuizione ne subiscono tuttavia gli effetti (non sempre soltanto riflessi, ma anche diretti - basti pensare come già dal lontano 1975 le norme sulla comunione legale hanno inciso in tal senso, n.d.r.). Nessuna valutazione giuridica del contratto è ormai possibile se non nella prospettiva di una unità complessiva degli interessi dei soggetti (Stato e singole amministrazioni comprese, n.d.r.) che a quella dimensione giuridica fanno riferimento rapportandovi i propri modelli di comportamento. "Altrimenti si corre il rischio di consumare, sotto il nome del mercato, una nuova vittoria di quella logica della forza, per neutralizzare la quale si è imposto da sempre il valere del diritto come valore (pag.367).". Pertanto anche il controllo di legalità operato dal notaio esige non più un raffronto tra contenuto del contratto e parametro legale, ma una verifica a posteriori con riferimento al modo in cui gli effetti di quell'atto hanno inciso su sfere di interesse che l'ordinamento non può non tutelare."Il contratto della società globalizzata è un contratto in cui l'esigenza della flessibilità fa premio sui valori della certezza e della stabilità (pag.368)," con la conseguenza che "il paradigma della nullità successiva, che era considerato eccezionale, diventa costante criterio di riferimento del sistema". "L'epoca che stiamo vivendo segna ormai il passaggio da una fase in cui il paradigma del codice era considerato l'unico parametro interpretativo idoneo a fornire le tecniche e le categorie logico-giuridiche attraverso le quali si potesse (e si dovesse) interpretare il fenomeno dell'invalidità contrattuale, ad altra fase caratterizzata, invece dalla relativizzazione di tale paradigma e dalla frantumazione del metodo interpretativo che ne rappresentava il prodotto (pag.369).". L'analisi del singolo caso si va sostituendo alla visione astratta ed unificante dell'invalidità contrattuale. "Questa sostituzione è maturata nella convinzione che, per ogni valore riconosciuto dall'ordinamento, il legislatore possa delineare una (ipotesi di) nullità, o meglio la (ipotesi di) nullità che meglio realizzi la protezione che la comunità giuridica intende assicurare al valore stesso.". Così, nel momento in cui, anche in chiave di nullità, l'ottica giuridica si sposta sul piano dell'interesse programmato, "valutato non solo in una dimensione soggettiva ma anche oggettiva, non si pone più un problema di valutazione delle nullità in vista della <<uniforme e omogenea staticità della fattispecie>>", il giudizio sulla concreta incidenza dell'atto nel sistema complessivo dell'ordinamento esige di essere proiettato "in una prospettiva necessariamente mutevole di funzionalizzazione al tipo e alla natura della operazione economica sottesa (Scalisi). Si riconosce, cioè, <<l'insufficienza del consenso>> a costituire, in ogni caso, misura ad un tempo formale e di sostanza, della proporzione dell'assetto di interessi posti dalle parti col regolamento contrattuale (pag.370).".
A questa modifica del tradizionale modello di nullità di derivazione codicistica si è venuta accompagnando una progressiva indistinzione tra regole di validità e regole di comportamento implicanti responsabilità (vedansi ad esempio la disciplina delle nullità degli atti in violazione della normativa antitrust; l'art.3 n.4 l.25.10.1987 n.67 sull'editoria; l'art.15 n.2 l.6.8.1990 n.223 sulle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo; l'art.127 co.2 d.lgs.1.9.1993 n.385 in materia bancaria e creditizia).
Di fronte ad una realtà di questo tipo si sono venuti modificando anche i ruoli professionali. Non è quindi più sufficiente limitarsi a chiedere al notaio una valutazione della fattispecie posta al suo esame, in chiave di costituzionalità (come ipotizzato trent'anni fa dall'A.) o peggio di legalità formale, ma gli si dovrà riconoscere la necessità di interpretare il <<diritto vivente>> e quindi di intendere la portata del precetto in funzione di indici desumibili dal concreto atteggiarsi dell'esperienza. Il riferimento al concetto di nullità (ex art.28 l.n.) non è più risolubile alla stregua di equilibrismi esegetici interni al suo dettato, perchè inserito nel quadro di un sistema "che non riconduce più la qualificazione radicalmente negativa sotto il generico ombrello della tutela di un interesse generale, ma prevede tutta una serie di norme cogenti poste a tutela di una parte o di una categoria di soggetti" (pag.374) ed impone necessariamente un controllo incidente sul contenuto del contratto. La teoria del contratto si colloca ormai (dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 19 ottobre 1993 (in Nuova giur. civ. comm., 1995, I,197) ad una svolta estremamente significativa, "perchè il giudizio di legalità riferito all'atto di autonomia sempre più chiaramente si innerva su di una valutazione del suo contenuto in funzione di un equilibrio (normativo ed economico) delle posizioni dei contraenti, valutato non più (come era nella logica del codice) in funzione di sopravvenienze o comunque sulla base di disposizioni imperative legate a specifiche finalità di politica economica (equo canone, prezzi imposti), bensì in funzione di un metro di giudizio ben più elastico, affidato nella sua concreta rilevanza alla valutazione del giudice chiamato a realizzare (e quindi non necessariamente a sanzionare) un riequilibramento del contratto concluso in condizioni socialmente patologiche.
Di tutto questo il notariato non può non tenere conto, se vuol mantenere un senso alla sua funzione.
SOCIOLOGIA GIURIDICA
Istituzioni deboli e domande forti
M. Cammelli (insegna Diritto amministrativo all’Università di Bologna) pubblica un articolo sul n.1/2002 de il Mulino (p.5) estremamente rarefatto nell’analisi, ma anche terribilmente concreto nella sintesi. "Il punto centrale da cui nuove (e intorno a cui ruota) il discorso è costituito dalla tensione tra crescente bisogno delle istituzioni sul terreno delle identità collettive espresso dalla società, e manifesta insufficienza del sistema istituzionale, con il conseguente aprirsi di un vuoto, nel quale cadono molte delle richieste avanzate".
Secondo l’A., l’attenzione va rivolta alle istituzioni e alle dinamiche attuali che concorrono alla debolezza della loro risposta. Di queste, quelle che più meritano di essere sottolineate sono almeno tre: la difficile convivenza tra poteri nuovi a identità debole e poteri tradizionali rimasti privi della precedente legittimazione; i profondi effetti sul sistema istituzionale indotti dall’affermarsi del bipolarismo; l’avvio, ormai irreversibile, di un vasto decentramento istituzionale privo di guida e di attori.
Anche la funzione notarile mi sembra già da tempo coinvolta in questa vicenda di vuoto istituzionale che l’A. mette in bella evidenza, quantunque da molte parti si avverta ormai l’insofferenza della situazione creatasi e l’intollerabilità della permanere in un simile stato di fatto.
POLITICA DEL DIRITTO
Sulla giustizia e dintorni.
Sul n.1/2002 di MicroMega, p.25-74, viene riportato un "dialogo" tra A. Tabucchi e F.S. Borrelli che sfiora e interpella quasi continuamente ogni notaio e il notariato per tre pagine (p.34, 35 e 36).
In questo colloquio-dialogo i due "pubblicisti" ripercorrono, incalzandosi con domande, la vicenda tuttora aperta di Tangentopoli e la configurano quasi concordi (p.34-36) come "un tentativo di restaurazione" e di "ri-creazione di una coscienza della legalità". Cosa ne è rimasto? Cosa si può fare?
Borrelli dichiara di volersi vietare riflessioni pessimistiche, ma non può non constatare che l’italiano medio ha una coscienza civica molto difettosa, molto spugnosa, molto facilmente comprimibile o certe volte addirittura soltanto pretestuosa: "che l’italiano medio (notariato incluso ndr) privilegi il rapporto personale, il rapporto diadico piuttosto che il rapporto con la collettività costituita (ordinamento ndr) cui appartiene e quindi manchi della consapevolezza di un certo corpo di regole che devono governare tutto un tessuto, non soltanto un canale o due o tre canali, o una piccola costellazione di cui si fa parte, ma tutto un universo con cui bisogna rapportarsi, questo sì, non c’è dubbio."
L’Italia, incalza Tabucchi, sta forse perdendo o ha già perso una buona occasione?
Secondo Borrelli si è dapprima assistito ad una "esplosione di soddisfazione" che ha coinvolto buona parte della popolazione italiana (in fondo "l’italiano spesso guarda con una certa diffidenza alle cose della politica, ma il suo atteggiamento è ambiguo: per lui i politici sono in genere dei profittatori, però poi si sottomette volentieri al latrocinio, spesso lecca i piedi ai politici e cerca di trarne vantaggi. Però il momento in cui li vede crollare nella polvere ha quasi un senso di liberazione, di soddisfazione…"), ma poi quando il cittadino medio si è reso conto che non era questione soltanto delle teste dei segretari e notabili politici e che "la magistratura cominciava a ficcare il naso nelle questioni delle concessioni edilizie, delle licenze di commercio, delle verifiche fiscali, del servizio sanitario nazionale, (delle compravendite, del sistema del credito ecc. ndr), dove l’operatore economico, il cittadino erano complici di distorsione, di aggiustamento, e quindi di corruzione, e quando si è capito che l’azione dei magistrati voleva entrare più nel particolare della vita quotidiana dell’italiano medio", allora la gente ha cominciato a dire: "ma che cosa vogliono?, ma ci lascino campare, almeno nei nostri affari quotidiani!
L’italiano medio è abituato alla piccola raccomandazione, alla strizzata d’occhio, il vigile urbano che va a fare l’ispezione ai mercati e se ne torna a casa con la borsa di plastica piena di omaggi, cose così. Ora non voglio criminalizzare nessuna categoria in particolare, per carità."…
E’ vero, come ha rilevato qualche editorialista, che l’uso politico del diritto e della legge comporta la strumentalizzazione della giustizia al fine di creare o ri-creare un ordine nuovo e ciò configura fenomeni di giustizia ideologica, di giustizialismo partitico, ma si doveva aspettare il pensionamento di un magistrato inquirente per sentirsi interpellati da una qualche responsabilità?
Notaio contro
FONDO PATRIMONIALE SU QUOTE DI S.R.L.
Sul numero di marzo del 1998 veniva pubblicato un ricorso di Guido Roveda, presentato avverso il rifiuto all’iscrizione opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese ad iscrivere un atto costitutivo di fondo patrimoniale avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata.
Veniva altresì pubblicato il testo del provvedimento del Giudice delle Imprese di Milano che respingeva il ricorso.
Avuto sentore di un possibile cambiamento di opinione del giudice è stato presentato nuovo ricorso, per la revoca del decreto di rigetto e, alla fine, l’atto costitutivo del fondo è stato finalmente iscritto.
Al Giudice del Registro delle Imprese di Milano
RICORSO
Il notaio Guido Roveda di Milano
premesso
- che con suo atto 4 dicembre 1997 n. 82599/18373 di repertorio i coniugi XXX E YYY costituivano un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 del codice civile, al quale la sola XXX destinava, tra l'altro, la nuda proprietà della quota del valore nominale di lire 3.200.000 di partecipazione al capitale sociale della "Alfa S.R.L.", con sede in Milano;
- che i coniugi convenivano che la signora XXX restasse la sola titolare della nuda proprietà della quota sociale e che per la sua alienazione non occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione giudiziale;
- che, nei termini di legge (domanda 29 dicembre 1997, protocollo n. 9700275554), il sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese;
- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento datato 2 giugno 1998, prot. 063773, pervenuto il 5 giugno 1998, comunicava al notaio il rifiuto dell'iscrizione;
- che il sottoscritto notaio presentava ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di Milano contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese in data 10 giugno 1998 Cron. 24/98;
- che il Giudice delle Imprese rigettava il ricorso con decreto 8 luglio 1998 (n. 24/98 reg.),
ciò premesso chiede
che sia revocato il menzionato decreto 8 luglio 1998 (n. 24/98 reg.)
e che sia ordinata l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della costituzione del predetto fondo patrimoniale avente ad oggetto la menzionata quota sociale,
oltre che per le ragioni già esposte nel precedente ricorso (allegato), per l'autorevole recente opinione dottrinale (Giuseppe Tarantola, Giurisprudenza Commerciale, 1999/I pagina 671 e seguenti) secondo la quale i vincoli reali sulle quote sociali (e in questa categoria rientra evidentemente anche il fondo patrimoniale, vincolo di destinazione di un bene) sono suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese.
Tribunale di Milano
Il Giudice del Registro delle imprese letto il ricorso del notaio dott. Guido Roveda, diretto ad ottenere la revoca del decreto di questo giudice del 9.7.1998 (n.25198) col quale era stato respinto il ricorso dello stesso notaio contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto all'iscrizione della costituzione di un fondo patrimoniale sulle quote di Alfa S.r.l intestate a XXX,
premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore del Registro nella nota dei 20.3.2001, non appare necessario venga richiesta nuovamente l'iscrizione dell'atto, sanzionata dal ritardo, in quanto non si tratta di una nuova istanza ma della richiesta di revisione di un provvedimento emesso dal giudice del registro;
ricordato che i provvedimenti di questo giudice, come ogni altro provvedimento di volontaria giurisdizione, non costituisce giudicato ma può essere sempre sottoposto a riesame e ad eventuale revoca,
considerato che l'iscrizione dei vincolo del fondo patrimoniale, previsto dall'art. 167 C.C., produce effetti reali e richiede l'intervento dei notaio a maggior tutela dei diritti dei terzi;
rilevato che il convincimento espresso nel provvedimento del 8.7.1998 non tiene conto di motivazioni, recepite in successivi provvedimenti di questo stesso giudice e del Tribunale di Milano, che evidenziano la necessità di procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote di società a responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento dei fini di trasparenza e pubblicità che sono alla base dell’istituzione del Registro delle imprese
rilevato in particolare che può essere esteso in via analogica il procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte dei titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell’impresa sociale e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio,
PQM
visto l'art. 2189 C C.,
revoca il provvedimento n. 25, emesso in data 8.7.1998-1
ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di XXX di lire 58.330.000 in piena proprietà e di lire 175.000,000 in nuda proprietà di Alfa S.r.l. (n. 8259911837-) del 4.12.1997 dott. Guido Roveda, si comunichi.
Milano 5 Maggio 2001
La stagione dei Goa
CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE
TRA TRATTATIVE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30/11/1994, il signor PP conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Asti la signora BS, esponendo che la convenuta si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte mediante l’accettazione della proposta d’acquisto del 12/10/1994 formulata dal PP in relazione all’immobile di proprietà della BS, sito in .. Via., e chiedendo la condanna al versamento della somma di Lit. 26.000.000 corrispondente al doppio della caparra versata dall’attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, somma a cui dovevano detrarsi Lit. 13.000.000 già restituite all’attore. In via subordinata l’attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni dallo stesso subiti e da quantificarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 23/02/1995, BS contestando in tutto l’avversa narrativa e chiedendo il rigetto delle domande dell’attore per motivi di fatto e di diritto.
In corso di giudizio le parti si scambiavano memorie istruttorie; escussi i testimoni ed effettuato senza esito il tentativo di conciliazione dopo che la causa era stata trasmessa alla sezione Stralcio, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni definitive di cui in epigrafe .
Motivi della decisione
La domanda attorea non merita accoglimento.
Dall’analisi dei documenti prodotti dalle parti, e dalle risultanze probatorie emerge che le trattative tra le parti si sono sempre svolte tramite un mediatore (sig. L.) e che attore e convenuta non hanno mai avuto occasione di avere contatti diretti tra di loro sino al momento dell’incontro previsto per la sottoscrizione del contratto preliminare. In quella sede dunque, è emerso in maniera evidente che ciascuno dei contraenti aveva espresso la propria adesione nei confronti di un articolato contrattuale parzialmente diverso, soprattutto in relazione alla clausola disciplinante il possesso dell’immobile.
Dall’analisi dei documenti sottoscritti autonomamente da ciascuna delle parti si evince dunque che non vi fu mai la predisposizione di un testo comune; anzi dal tenore letterale del fax inviato dalla convenuta emerge la disponibilità a contrattare sul prezzo, ma non certo l’accettazione. Non vi risulta alcun accenno quanto alle altre clausole, che quindi rimangono quelle che lette ed approvate da ciascuna parte rispettivamente sulla proposta irrevocabile e sul contratto di mediazione.
La giurisprudenza consolidata, nel distinguere la nozione di trattativa, da quella di conclusione, ha elaborato tre schemi alternativi:
1) la differenza fra "trattativa" e "conclusione" è una questione di fatto, poiché verte sulla volontà delle parti (Cass. 24/02/1975, n. 721; Cass. 17/04/1970, n. 1098);
2) si ha conclusione solo quando le parti abbiano definito tutti i punti principali e secondari che debbono essere regolati (Cass. 18/06/1975, n.2423; Cass. 20/01/1979, n.457; Cass. 07/01/1993, n.77);
3) si ha conclusione allorché siano definiti tutti i punti essenziali (Cass. Lav. 28/03/1980, n. 205; Cass. 06/06/1983, n. 3853).
La clausola, inserita alla lettera b) del contratto di mediazione concluso dalla Sig.ra BS, secondo la quale, la venditrice avrebbe consegnato le chiavi dell’immobile all’acquirente, a fronte del versamento dell’intero prezzo della vendita anteriormente al rogito, appare essenziale alla conclusione del contratto, almeno per la convenuta che espressamente la ha pattuita con il mediatore L..
Il possesso attivo e passivo dell’immobile dalla data dell’atto notarile risultava, inoltre, chiaro per essere il contenuto della clausola E) della proposta irrevocabile sottoscritta dal PP.
E’ pur vero che anche per l’attore risultava essenziale la condizione di poter utilizzare l’appartamento prima della data pattuita, al punto da farla inserire a mano all’atto di sottoscrizione della proposta stessa.
Anche attraverso l’escussione dei testi, è emerso in maniera evidente come le parti non abbiano raggiunto l’accordo sul contenuto di una condizione fondamentale, tale da apparire essenziale ai fini della conclusione del contratto (talmente importante che senza di questa nessuna delle parti sarebbe addivenuta alla conclusione del contratto).
Va considerato come a nulla valga il fatto che la convenuta abbia inviato all’Immobiliare un fax nel quale accettava come corrispettivo della vendita la cifra di Lit. 130.000.000.
Invero, a tale proposito, la giurisprudenza meno recente, ma consolidata, afferma che l’accettazione e la proposta debbono trovarsi in una correlazione oggettiva: ossia l’accettazione deve riferirsi al testo cui si riferisce la proposta (Cass 07/01/1993, n. 77 secondo cui "L’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 1326 c.c., per la quale una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario" ).
Devesi rilevare come, nel caso di specie, la conformità tra proposta ed accettazione non sia ravvisabile, non avendo alcuno dei probabili contraenti potuto analizzare il testo contrattuale, né predisposto da una sola parte, né tantomeno da entrambe.
La Suprema Corte, al riguardo, si è espressa affermando che , qualora le trattative procedano attraverso uno scambio di corrispondenza, per stabilire quando il contratto è concluso deve aversi riguardo all’ultima proposta ed all’ultima accettazione, e ben può identificarsi l’ultima proposta in un documento riepilogativo sottoscritto da una parte e l’ultima accettazione nella firma appostavi in calce dalla controparte (Cass. Sez. Un., 25/05/1976 n. 1877).
Condiviso detto orientamento, ed alla luce di quanto detto, deve ritenersi non intervenuta la conclusione del contratto, non essendovi stato l’incontro di proposta ed accettazione.
Se il contratto non è mai stato concluso, non può domandarsene la risoluzione, e nondimeno il risarcimento per inadempimento.
Neppure può accogliersi, a parere di questo giudice, la richiesta avanzata da parte attrice della somma di Lit. 26.000.000, (da cui detrarsi Lit 13.000.000), costituente il doppio della caparra.
La somma versata dal PP per l’acquisto dell’immobile, non costituiva infatti caparra confirmatoria, ma semplice anticipo del prezzo, con la conseguenza che la BS si è liberata da ogni obbligazione nel momento in cui, stante la mancata conclusione del contratto di vendita, ha restituito quanto ricevuto.
Ed invero, conformemente al principio affermato dalla Suprema Corte, va rilevato che il versamento al mediatore di un acconto sul prezzo da parte di colui che sottoscriva una proposta di acquisto del bene non può avere, quali che siano state le espressioni usate dalle parti per definirne la funzione, la natura giuridica e gli effetti di una caparra confirmatoria, potendosi questa inserire soltanto in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambe le parti, dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all’adempimento sia per il soggetto che dà che per quello che riceve (Cass. Civ., III, 1/04/1995, n. 3823).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in persona del Giudice Istruttore
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Definitivamente pronunciando in contraddittorio di PP e BS sulla domanda proposta da PP, respinge la domanda attorea dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento dalla convenuta in relazione alla controversia de quo.
Condanna inoltre parte attrice a rifondere alla convenuta le spese della lite che si liquidano in complessive lire 3.674.000, di cui lire 1.300.000 per diritti, lire 2.000.000 per onorari, lire 129.000 per esposti imponibili e lire 245.000 per esposti non imponibili, oltre pesi di legge sulle voci soggette.
Asti, 2 febbraio 2001
Il G.I.
Marilena Cantamessa
Attività sindacali
ICI E NOTAI
PROTOCOLLO DI INTESA
Tra: A) COMUNE DI MILANO
Rappresentato dai Dirigenti preposti ai Settori Finanze e oneri tributari, Anagrafe e Stato Civile e Informatica e telecomunicazioni; di seguito denominato "il Comune";
e B)- ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA, con sede in Milano via Scarpa n.1, rappresentata dal suo presidente notaio Ignazio Leotta, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 31 luglio 1955; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO con sede in Roma via Flaminia 160, rappresentato dal suo presidente Notaio Antonio Mascheroni nato a Milano il 17 agosto 1930; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO con sede in Milano via Locatelli 5, rappresentato dal suo presidente Notaio Luigi Augusto Miserocchi, nato a Gravedona (CO) il giorno 8 marzo 1943; NOTARTEL S.P.A. con sede in Roma, via Flaminia 162, rappresentata dal suo consigliere di amministrazione Notaio Antonino Ferrara nato a Sciacca (AG) il 28 luglio 1954
PER UNA IPOTESI DI CONNESSIONE TELEMATICA
Premesso:
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- che la necessità di acquisizione di dati da parte degli esercenti la professione notarile e le amministrazioni pubbliche è in continua crescita;
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- che allo stato attuale esiste già la possibilità giuridicamente valida ed efficace di sostituire alla documentazione cartacea documenti informatici ;
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- che è sempre crescente l'esigenza di fornire ai cittadini informazioni e servizi di qualità in tempi sempre più brevi, a tal fine utilizzando le risorse messe a disposizione dalla tecnologia;
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- che è interesse della P.A. locale aprirsi alla collaborazione più ampia con le organizzazioni professionali che, nell'ambito delle proprie specificità, avvertono l'esigenza di sperimentare servizi innovativi di comune interesse, anche in coerenza con il piano di azione di e-government predisposto nel giugno dell'anno 2000 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative;
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- che occorre tenere in debito conto l'esigenza di tutelare la sicurezza dei flussi informativi, nel rispetto delle norme di settore;
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- che la condivisione delle banche dati genera un sicuro vantaggio per i Cittadini e per l'Amministrazione Comunale nella erogazione di servizi innovativi di qualità che possono ridurre - e nel tempo eliminare - i disagi provocati alla cittadinanza dal disallineamento dei dati legati a soggetti e ad oggetti, assicurando una maggiore certezza nel flusso delle entrate;
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- che in particolare una criticità dei dati inseriti nelle denunce deriva dal fatto che sono frutto di autodichiarazioni o, comunque, dichiarazioni sostitutive espresse dai Cittadini che possono incorrere in errori di trascrizione od omissione dei dati relativi agli immobili dichiarati.
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- Che a questo va aggiunto il rischio di ulteriori errori che possono derivare dalla successiva attività massiva di Data-Entry delle denunce presentate;
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- che per poter ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti descritti è stata considerata l’opportunità di realizzare un’applicazione Web in grado di gestire il caricamento delle denunce, effettuato direttamente dagli uffici dei Notai in occasione del trasferimento di un immobile;
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- che in quest’ottica, è stata richiesta dal Comune un’analisi progettuale al Siatel e alla Società Engineering per l’individuazione di un’idonea infrastruttura tecnologica e per la fornitura di specifici moduli software che hanno già sviluppato per altri Comuni italiani, personalizzati secondo le esigenze del Comune ed in grado di gestire - su Web - le dichiarazioni ICI dei contribuenti, effettuate dagli uffici dei Notai;
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- che detto specifico modulo software dedicato alla trasmissione dei dati delle dichiarazioni ICI verrà realizzato anche secondo le modalità concordate dai Notai tramite l’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, il Consiglio Nazionale del Notariato e la Notartel s.p.a., con i rappresentanti del Settore Finanze e Oneri Tributari e del Settore Informatica e telecomunicazioni;
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- che l'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ritiene utile una collaborazione quanto più ampia ed efficace possibile tra la Pubblica Amministrazione e la categoria notarile, nel rispetto delle rispettive funzioni e competenze;
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- che l'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia nell'ambito delle proprie competenze, ha confermato al Comune la propria disponibilità manifestando altresì l’interesse a che i singoli notai possano accedere direttamente per attività di pubblica utilità o su consenso dei soggetti interessati alle dichiarazioni sostitutive, ai fini di controllo (art. 71, DPR 445/2000) ai dati in possesso del Comune di Milano necessari per un migliore svolgimento dell'attività notarile (dati anagrafici – dati riguardanti la validità e veridicità della carta di identità rilasciata dal Comune di Milano – dati di Stato civile registrati in banca dati anagrafe - documentazione urbanistica ecc.), il tutto nel rispetto delle normative vigenti e delle disponibilità obiettive dell'organizzazione della P.A., in particolare avvalendosi delle norme di semplificazione di cui al Testo Unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia di documentazione – DPR 28.12.2000, n.445
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- che il Comune ritiene di poter in linea generale accogliere la richiesta di accesso in sola consultazione di alcune banche dati secondo modalità operative che saranno successivamente concordate, nel rispetto della normativa vigente per ognuna di esse, ed in particolare per i dati dei servizi demografici la cui consultazione dovrà essere limitata alle posizioni singolarmente necessarie;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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- il Comune, l’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ed il Consiglio Nazionale del Notariato daranno ampia informazione ai contribuenti sulla possibilità di utilizzare la trasmissione telematica delle dichiarazioni ICI;
- ogni notaio, in sede di stipula di atti relativi a trasferimenti dei diritti su immobili situati nel Comune di Milano, fornirà ai propri clienti un modulo in cui verranno descritti i vantaggi della trasmissione telematica delle dichiarazioni ICI, modulo che verrà riconsegnato al Notaio appositamente sottoscritto dal cliente;
- I Notai, previo rilascio di apposito PIN (codice identificativo), in quella occasione compileranno telematicamente la denuncia ICI tramite l’applicazione web fornita dallo stesso Comune. La denuncia trasmessa a seguito di tale autorizzazione si intende validamente presentata dal soggetto tenuto a norma di legge;
- la compilazione e trasmissione della denuncia sarà gratuita fino a cinque immobili;
- il Comune rilascerà informaticamente una ricevuta al notaio che attesti la regolarità dell’avvenuta trasmissione;
- Il Comune di Milano consente al Consiglio Nazionale del Notariato, e suo tramite ai Notai in esercizio su tutto il territorio nazionale, di consultare i propri archivi informatici limitatamente alle basi dati relative a tributi comunali (ICI, TARSU, TOSAP) e alle risultanze del SIPO "Sistema Informativo della Popolazione" per quanto consentito dalla legge;
- Le altre banche dati che verranno rese disponibili nell'ambito della rete civica del Comune di Milano (urbanistica ed edilizia, servizi socio-sanitari, etc.) potranno essere oggetto di una successiva fase di collegamento telematico, previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e delle norme speciali vigenti per le singole banche dati;
- La consultazione sarà gratuita, restando a carico di ciascun chiamante il costo della connessione attraverso protocolli TCP/IP o altri protocolli da convenirsi in sede di specifiche tecniche.
- I programmi e le maschere di consultazione delle diverse banche dati comunali saranno forniti dal Comune.
- I contraenti sono soggetti aventi diritto alla connessione RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione).
- Le parti si danno atto che il supporto telematico per il conseguimento delle finalità del presente protocollo d'intesa sarà assicurato dal Settore Informatica e TLC, per il Comune, e Notartel s.p.a. con sede in Roma, per il Consiglio Nazionale del Notariato, i quali operano in ambiente di garantita sicurezza informatica consentendo l'accesso ai propri sistemi informativi solo ed esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati ed aventi diritto.
- Il Settore Informatica e TLC e NOTARTEL s.p.a. definiranno i protocolli tecnici e quant'altro tecnicamente necessario per l'avvio della procedura.
- Le parti concordano di definire successivamente i termini e le modalità della trasmissione dei dati da parte dei notai così come le modalità della consultazione degli archivi e dei dati resi disponibili dal Comune anche ad esito di una prima fase di sperimentazione.
- I notai si impegnano, dal momento in cui avranno a disposizione i dati di cui sopra a non richiedere ai propri utenti certificati rilasciati dal Comune di Milano, bensì le relative dichiarazioni sostitutive così come previsto dall’art. 71 DPR 445/2000, al fine di semplificare l’accesso alle procedure da parte dei cittadini interessati con sgravio di onere di tempo e costi per le richieste ai vari sportelli.
Attività sindacali
VIRIBUS UNITIS
L'importanza del protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e l'Associazione sindacale dei notai della Lombardia, il C.N.N., il Consiglio Notarile di Milano e la Notartel non ha bisogno di essere sottolineata: già la stampa nazionale ha dato notizia del documento e da tempo nei nostri ambienti se ne conoscevano i contenuti.
Il compiacimento per il risultato conseguito va però al di là dell'oggettiva rilevanza dell'intesa, e delle ricadute positive sull'operatività quotidiana del nostro lavoro.
La brillante iniziativa di Ignazio Leotta, il cui dinamismo quale Presidente dell'Assonotai Lombarda ha contribuito non poco a rivitalizzare l'associazione al suo interno e promuoverne l'attività esterna, ha trovato questa volta interlocutori disponibili e attenti non solo all'esterno del notariato (cosa già difficile) ma anche al suo interno.
Per una volta, insomma, non ha vinto quella che gli americani chiamano la "sindrome del nih (not invented here)", ossia quell'atteggiamento mentale per cui spesso nei rapporti tra organi, enti o anche semplicemente persone, qualunque idea, anche la migliore, se non proviene da se stessi o dall'organo o funzione a cui si appartiene viene immediatamente scartata, o semplicemente ignorata, per il banale motivo che è stata proposta da altri.
E' la sindrome ben nota a tanti impiegati che sanno che per far approvare una loro iniziativa bisogna ingannare il capo-ufficio facendogli credere di essere lui ad averla promossa.
Anche l'ambiente notarile non fa eccezione al proposito: non sono lontani i tempi in cui questa rivista era da alcuni autorevoli membri degli organi direttivi del notariato soprannominata "FederNequizie", il sindacato additato come un covo di pericolosi sovversivi, qualunque osservazione critica presa come un'offesa alla Patria e qualsiasi iniziativa sindacale bollata come dannosa o, al più, irrilevante (salvo farla silenziosamente propria, a distanza di qualche anno).
Ebbene, questa volta tali piccole gelosie da piccoli uomini non hanno condizionato la positiva conclusione di un accordo che solo con il consenso di tutti gli organi di governo notarili locali e nazionali poteva essere raggiunto.
Credo che sia indiscutibile e indiscussa la ricaduta positiva in termini di efficienza amministrativa, ma anche e soprattutto di immagine, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini in generale, cui si rende un servizio in più, senza oneri aggiuntivi.
Non c'è modo più efficace e diretto di questo per qualificare la funzione notarile nell'immaginario collettivo dei cittadini, per quanti sforzi si possano profondere in altri strumenti di marketing.
Un sincero plauso quindi al collega Leotta per il brillante risultato conseguito ed in generale all'inedito quartetto siculo-lombardo che lo ha reso possibile, con l'auspicio che l'accordo faccia da apripista ad analoghe iniziative sull'intero territorio nazionale.
Rimane solo un'incognita. La riuscita dell'iniziativa deve fare i conti con un convitato di pietra, dalla cui buona volontà dipende la sua applicazione: il notaio medio.
C'è da sperare che la "base" del notariato, normalmente maggioranza "silenziosa" (tranne quando si parla di tariffe, competenze o territorio), si dimostri all'altezza del compito e della propria classe dirigente.
Vorrei essere ottimista, ma ho qualche preoccupazione al proposito: in un mondo in cui qualunque produttore di beni e servizi si scervella quotidianamente per escogitare nuove utilità da fornire ai propri clienti, troppe volte ho visto nelle assemblee notarili storcere il naso nei confronti di qualsiasi riforma che comporti un qualche pur minimo aggravio di adempimenti da parte del notaio. Perfino evidenti semplificazioni incontrano ostacoli per il solo fatto che incidono su prassi consolidate che cervelli sclerotizzati non vogliono modificare.
Ho prova quotidiana che il "vademecum per il mutuo ipotecario" e il "promemoria fiscale per l'acquirente di immobili", in mano a tutti gli iscritti, viene distribuito da pochissimi colleghi ai propri clienti, anche se permetterebbe di fare bella figura con il costo di una fotocopia.
Abbiamo anche ricevuto la giusta protesta di un cliente cui il notaio si è rifiutato di formulare una banale dichiarazione per attestare, ai fini della detrazione IRPEF, quanta parte dell'unica fattura fosse riferita alla vendita e quanta al mutuo.
Evidentemente c'è una parte di notariato che ritiene che la legittimazione alla propria esistenza non vada conquistata sul campo, ma sia una pura grazia ricevuta, fidando sulla buona disposizione (o sulla disattenzione) del ministro di turno, e giocando esclusivamente in difesa, protetti dall'italico "stellone" o dall'acquasanta, come la nazionale del Trap.
Federico Tonelli notaio in Casalecchio di Reno
Attività sindacali
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 13 LUGLIO 2002
Sono presenti per la giunta il Presidente Andrea Sacchetti, Marina Varlese, Angelo Colangeli, Mario Gialanella, Gennaro Fiordiliso
Sono presenti:
Bidello, Ferretti, Falessi, Muggia, Somma, Bellelli, De Stefano, Amato, Prevete, Pappa Monteforte, Fiengo, Leotta, Cesati, Condò, Guarnieri, Iannaccone, Roveda, Schettino.
Il Presidente Sacchetti chiarisce che la mancata indicazione all'ordine del giorno del rinnovo della Giunta, è stata dettata dall'esigenza di non replicare il contenuto dell'ultima assemblea dei delegati, ma chiarisce che non ci sono preconcetti nell'affrontare nuovamente l'argomento.
Ferretti chiede un resoconto del congresso tenutosi a Roma.
Sacchetti riferisce sul congresso e sull'obiettivo perseguito e raggiunto di recuperare rapporti con organi istituzionali e nel contempo con frange del notariato che si sentono meno "contro". Tutto ciò è ovviamente avvenuto a spese di posizioni di rottura che nel passato hanno prodotto anche buoni risultati.
Riferisce sui costi del congresso e sugli apporti delle sponsorizzazioni. Informa sui riconoscimenti ottenuti anche da parte del Presidente Mascheroni. Riferisce sui rischi che FN ha voluto correre invitando personalità "scomode". Ci sono state buone coincidenze ed una buona organizzazione. Gli articoli pubblicati sono stati positivi e positivi sono anche gli esiti successivi con articoli e servizi televisivi.
Ritiene che bisogna continuare a sostenere i rapporti con i consumatori ma ritiene anche che bisogna unire a questo una attività di "immagine" condotta da una seria agenzia con buoni contatti che consenta di portare all'esterno il significato della nostra professione.
Il congresso ha avuto anche frutti politici, l'ABI infatti ha proposto una commissione congiunta. Il congresso ha quindi avuto lo scopo di far conoscere l'attività ed i problemi che incontra il notariato. Questa proposta potrebbe collegarsi all'attività già iniziata con le associazioni dei consumatori sulla trasparenza dei mutui.
Le cose da fare sono molte ed anche complesse. C'è bisogno nella nuova giunta di persone non solo "generose" nella loro dedizione all'attività di FN ma anche con competenze differenziate. Bisogna dare continuità politica a FN e riallacciarsi a quanto fatto dalle precedenti giunte. Il lavoro dei prossimi tre anni sarà molto importante e non si può ignorare che da un lato la posizione degli organi istituzionali ha diminuito la necessità da parte di FN di assumere posizioni "contro" o di "rottura", dall'altro la lista sigillo ha mutato profondamente il modo di comunicare e il modo di fare politica.
FN non può essere il punto di riferimento di tutti i notai, potrebbe quindi diventare una "corrente" nell'ambito del notariato insieme ad altre. Il mandato alla nuova giunta deve sottintendere una risposta sulla nostra identità e sulla nostra direzione. Nonostante le candidature già avanzate da parte di Egidio Lorenzi e Gennaro Fiordiliso, oggi forse è fuorviante parlare di persone rispetto alla priorità di dare risposta su identità e direzione di FN.
Altre risposte sono da dare sullo strumento di comunicazione di FN e sulla possibilità di creare delle redazioni locali che confluiscano in FederNotizie.
Interviene Leotta che considera il discorso affatto nuovo. Ribadisce che FN non ha mai cercato il consenso dei grandi numeri, quindi non deve cambiare per diventare una corrente di pensiero. La giunta attuale ha concluso il suo mandato con un congresso che ha cambiato la tradizione dei congressi di FN. La funzione del sindacato è quella di fungere da stimolo: un sindacato di idee partite prima ancora che le stesse maturino anche se la conseguenza è di non avere spesso il consenso che si desidererebbe. Ritiene che non si possano dare mandati alla nuova giunta ma solo indirizzi e la nuova giunta deve dare garanzia sulla capacità di saper cogliere idee e poi attuarle avendone la capacità organizzativa. La disponibilità della Lombardia è sempre esistita e non è mancata alla giunta attuale per disinteresse ma solo per necessità di riorganizzazione interna. Sono ad oggi maturate nuove disponibilità e responsabilità, peraltro anche sollecitate. La risposta della Lombardia ha anche preso in considerazione le varie realtà regionali e l'esigenza di creare una linea di continuità con il passato, proponendo personalità che già in passato si erano impegnate. Il progetto è stato fatto quindi circolare. Per questo motivo non è stato gradito l'orientamento emerso nell'ultima riunione dei delegati: pregiudiziale alla posizione di guida della Lombardia pur richiedendone l'intervento.
Leotta ritiene che la vitalità della Lombardia debba diventare patrimonio comune e che non debba essere percepita come forza prevaricatrice.
Interviene Sacchetti il quale chiarisce che non ci sono pregiudiziali ed invita a riflettere sul cambiamento degli scenari. Situazioni quali CONSILP e la nascita di nuovi canali di comunicazione quali Lista Sigillo, comportano la necessità di riflettere sul nuovo ruolo di FN.
Condò chiede chiarimenti sulla raffigurazione della lista sigillo quale soggetto politico e chiarisce che FN è sempre stata rappresentanza di una parte e non di tutto il notariato.
De Stefano suggerisce di non dimenticare che i notai sono meno di cinquemila e quindi immaginare correnti significa immaginare energie e numeri che non ci sono. Il ruolo della lista sigillo si è "chiarificato", c'è stato un momento di più netta politicizzazione che però sembra di recente venuto meno.
Il luogo della politica del notariato è rappresentato da FN che agisce sui due livelli del confronto interno di idee e poi confronto esterno. FN deve essere quindi luogo di creazione e di confronto di idee. E' quindi necessario che oggi si arrivi ad un chiarimento: la nuova giunta come fucina di idee ed iniziative concrete o invece, per necessità di consenso o paura del confronto, organismo che viaggia sugli stessi criteri del Consiglio Nazionale. FN e CNN non debbono essere necessariamente in contrasto ma i modi di fare politica non sono e non possono essere uguali. FN non deve essere neanche per sbaglio il luogo dove ci si forma, si acquisisce visibilità per poi confluire negli organi istituzionali. L'unico modo per evitarlo è fare in modo che FN non scimmiotti mai la politica del CNN perchè in questo modo il sindacato diventa inutile.
Interviene Sacchetti il quale ritiene che il luogo in cui si elaborano le idee sono le riunioni di giunta e le assemblee dei delegati ma sottolinea che le varie riunioni hanno perso smalto. Ritrovare capacità e luoghi per sviluppare le idee è una bellissima aspirazione ma non è facile con i tempi e i luoghi delle nostre riunioni.
Di Stefano chiarisce che i luoghi sono le associazioni regionali e che è un difetto pensare di poter svolgere questa funzione dal centro. Nel programma della nuova giunta c'è la diffusione delle idee nelle associazioni regionali.
Intervenendo poi su FederNotizie e sulle redazioni regionali ritiene che il giornale non diventa nazionale solo perchè ci sono varie redazioni regionali.
La diffusione delle idee a livello regionale ha visto carente qualsiasi giunta.
Interviene Arrigo Roveda il quale ritiene che Diners e Prontobollo hanno assorbito molte energie della giunta attuale che ha dovuto affrontare problemi organizzativi e finanziari. Ma in questo modo il dibattito finisce per affievolirsi. Il "modello Lombardia" che consente di scaricare all'interno di una organizzazione forte i problemi organizzativi, può consentire di riportare a volare alto le assemblee dei delegati.
Secondo Prevete rincorrere una partecipazione paritaria in tutt'Italia è velleitario. Le idee si svilupperanno laddove si sviluppano e FN avrà il compito di diffonderle. Bisogna quindi dismettere l'idea di rappresentare tutti i notai. Ritiene che le assemblee dei delegati siano diventate noiose.
Bidello interviene e ricorda di far parte di FN da vari anni. L'associazione Veneta è numericamente forte ma non ha creato grandi idee; alcune associazioni funzionano meno, altre di più ma molti mutamenti accadono nel tempo. L'importanza di FN deve essere quella di rappresentare la base a differenza degli organismi istituzionali. Il fatto che siamo qui riuniti è comunque segno di vitalità. Il congresso ha rappresentato un momento di confronto e non di ricerca del consenso ed è stato anche evolutivo in quanto ha portato a confrontare le idee con il mondo esterno. Ritiene che se la giunta attuale non avesse parlato di servizi noi non saremmo più qui e non avremmo più avuto il luogo per parlare di idee. Dobbiamo trovare persone in grado di rappresentarci. La Lombardia ha la fortuna di avere Milano come centro di raccordo mentre il Veneto paga il prezzo di avere sedi molto disseminate.
Sacchetti si dichiara soddisfatto dell'interesse che suscita il rinnovo della giunta soprattutto se si paragona il momento attuale con l'atmosfera di disimpegno generale che caratterizzò la nomina della vecchia giunta. Replica a Grazia Prevete sulla vitalità di associazioni regionali che apparentemente sembrano non estremamente organizzate ma in realtà generano vistosi fenomeni politici.
Ferretti auspica un sindacato molto rappresentativo e nel contempo molto innovativo. Ritiene che il sindacato non debba entrare in contrasto con la lista sigillo o fenomeni similari in quanto ci sono persone che portano avanti discorsi politici di spessore e comunque gli sembra di cogliere in lista sigillo un'aria di opposizione a FN.
Interviene Amato il quale ritiene che anche tra dieci anni ci sarà bisogno che qualcuno spieghi nuovamente cosa è FN.
Secondo Gialanella la giunta attuale così come lascia in eredità una discreta organizzazione può lasciare in eredità una linea politica, anche tenendo conto delle più recenti modifiche statutarie.
Secondo Falessi le associazioni più organizzate risultano sicuramente le più propositive ma va attuato un principio di redistribuzione degli incarichi su base regionale.
Interviene Somma il quale chiede informazioni sugli iscritti.
Prende la parola Fiordiliso il quale ritiene che la mancanza di Lorenzi alla riunione gli impedisce di intervenire sul punto. Tuttavia non condivide la differenziazione tra notariato elitario e notariato alla ricerca di consensi.
Bellelli ricorda che quando fu eletto Sacchetti nessuno voleva assumere la carica di Presidente. Oggi la situazione è cambiata al punto tale che si è creata una vivace discussione sulla successione alla carica di Presidente.
Secondo De Stefano la politica attuale della giunta va cambiata perchè c'è il rischio di un appiattimento in cono d'ombra rispetto alla politica del CNN.
Sacchetti replica sul punto e ritiene che l'attenzione alla forma non significa disinteresse alla politica del sindacato.
Amato esprime perplessità per il fatto che per la prima volta la giunta entra così fortemente nel meccanismo elettivo della giunta futura. Non è poi favorevole a costituire un precedente di rielezione nella nuova giunta di un membro della vecchia giunta in quanto si istaurerebbe un meccanismo perverso. Bisognerebbe quindi avere il coraggio di apportare modifiche statutarie.
Interviene sulla lista sigillo ritenendola non un "soggetto" ma un "mezzo" attraverso il quale gente che prima non si esprimeva a livello politico ora ha la possibilità di farlo. Tuttavia nota che la maggior parte degli interventi sono non politici ma attinenti alla professione. Ares è un soggetto volutamente destrutturato ma il suo ruolo è ancora tutto da definire.
Prevete afferma che il congresso non le è piaciuto. Ritiene il congresso il luogo in cui i notai parlano e confrontano le proprie idee mentre in questo congresso non c'erano idee ma solo vetrina. La linea politica sembra appiattita sulla ricerca del consenso istituzionale e ritiene preoccupante l'intervento della vecchia giunta nelle elezioni della nuova.
Pappa Monteforte commenta sulla abbondanza di giudizi sull'operato delle vecchie giunte e sulla assenza di proposte sulla linea politica futura e ritiene che non si può parlare di candidature alla presidenza senza parlare di linea politica. Rileva poi la paura di cercare il consenso, ritiene che la giunta debba essere espressione nazionale mentre ritiene che sia negativo monopolizzare i vari ruoli in una unica regione.
Interviene Arrigo Roveda il quale suggerisce di abbandonare le questioni geopolitiche e ritiene che è assurdo negare la presidenza alla Lombardia perchè in Lombardia c'è FederNotizie. Sostiene che debba esserci una correzione politica. Commenta sull'atmosfera del congresso poco "familiare" e rileva l'assenza di persone che fanno parte della storia di FN. Ritiene che FN abbia bisogno di tornare ad assumere una forte personalità a cui unire un grande spirito organizzativo.
Secondo Colangeli occorre un sindacato unitario articolato su basi regionali. Un sindacato di corrente indebolirebbe FN perchè si corre il rischio di creare vari correnti all'interno del sindacato stesso, disperdendo così le energie. Commenta poi che la credibilità di FN non era poi così integra dal momento che nessuno voleva entrare a far parte della giunta attuale.
Prevete ribatte che FN stava morendo per troppo successo; le cose andavano così bene che tutti se ne disinteressavano.
Condò non apprezza le distinzioni che stanno venendo fuori e ritiene che se nascessero altri sindacati ciò sarebbe positivo. I candidati devono proporre il loro programma e sulla base degli stessi verranno scelti democraticamente.
Leotta ritiene che quando ci sono candidati così forti colui che viene scelto deve creare la propria squadra.
Secondo Guarnieri l'attuale giunta nasce da una crisi di consenso. La Lombardia che si era estraniata ha fatto un esame di coscienza ed ha preso una posizione; quindi la candidatura lombarda nasce da questo esame e non si può sostenere che le candidature si equivalgono.
Secondo Iannaccone tutti crediamo nel miglioramento; bisogna quindi prendere atto delle forze riunite intorno a questo tavolo ed alle stesse attingere ma è necessario conoscere i programmi.
Bidello sostiene che va affrontato il problema formale della candidatura di un membro della vecchia giunta.
Sacchetti propone di fissare un calendario di riunioni che consentano il più ampio confronto.
Fiengo chiede le ragioni dell'atteggiamento assunto dalla Lombardia nella nomina della giunta attuale e ritiene sia giusto pensare ad una sinergia anche dopo le elezioni.
Risponde Roveda il quale chiarisce che la presenza dei notai lombardi in vari settori e l'impegno su più fronti ha fatto si che la Lombardia non fosse pronta ad assumere un impegno in FN.
Fiordiliso non entra nel merito dei programmi per impossibilità di un confronto sul tema, tuttavia chiarisce che non ama il discorso sulla Lombardia nè è interessato a discorsi sulla geopolitica. Ritiene che la forza vitale vada presa laddove si manifesta. La tradizione sindacale della Lombardia è patrimonio di tutti e come tale va utilizzata. Riagganciarsi alla tradizione non significa rottura con la giunta attuale e ritiene che se da una parte il consenso non vada ricercato a tutti i costi dall'altra sia giusto trarre soddisfazione dal consenso ottenuto.
La giunta attuale non ha soltanto fronteggiato il quotidiano, il questionario sul territorio è stato un forte strumento di sensibilizzazione ed il convegno di Napoli è stato un atto politico. Non comprende perchè quando si verifica coincidenza con il Consiglio nazionale bisogna parlare di appiattimento. Gli interventi al convegno di Roma sono stati importanti e non si può parlare di appiattimento in un convegno in cui sono intervenute personalità "scomode" come Giuliano. Il comportamento e l'azione di FN si adattano comunque al contesto in cui ci si muove senza che questo significhi appiattimento. Ritiene inoltre che la rappresentatività da parte di FN dei propri iscritti non vada trascurata. La discussione di oggi rappresenta comunque un momento di vitalità e si dichiara disponibile a ritirare la propria candidatura se ciò può comportare una spaccatura all'interno di FN. La capacità dell'assemblea dei delegati è fare in modo che le diverse personalità dei candidati vengano messe efficacemente al servizio di FN.
Secondo Sacchetti è interesse di tutti non radicalizzare le posizioni. Ritorna sull'argomento congresso e informa che la cassa di FN ha retto bene l'impatto; 1600 iscritti con i loro versamenti annuali consentono un buon equilibrio economico.
Amato chiede spiegazioni sulla rinuncia da parte di FN, fatta ad inizio d'anno, all'attuazione di alcuni progetti per problemi economici. Sacchetti replica facendo riferimento al raddoppio delle quote associative e alla effettività delle iscrizioni. Informa sui risparmi economici attuati anche relativamente ai rimborsi spese dei membri della giunta e rileva che l'assenza di contratti di collaborazione onerosi ha consentito di muoversi con una discreta agilità.
Stefania Averni riferisce sulla situazione contabile e sulla situazione degli iscritti ed anticipa che a settembre sarà pronto un bilancio consuntivo post-congressuale.
Leotta ritiene che la giunta non può gravarsi del compito di monitorare gli iscritti. E' un compito a cui devono provvedere i presidenti delle associazioni regionali.
Averni relaziona sugli iscritti nell'anno 2000 regione per regione.
Secondo De Stefano non si può non sapere quante sono le entrate perchè non si sa quanti sono gli iscritti; chiede quindi di conoscere le entrate e vuole conoscerle per motivi di peso politico perchè laddove il movimento politico non c'è non ci può essere peso politico. Roveda ritiene legittima la richiesta.
Guido Roveda interviene e sottolinea la differenza tra numero degli associati e numero di abbonamenti a FederNotizie.
Occorre molta energia per attuare un processo di ricognizione e di riorganizzazione, occorre quindi sollecitare nuove partecipazioni. Bisogna rompere gli stereotipi su FN e risolvere la mancanza di comunicazione a livello locale. Il sindacato deve produrre documenti e proposte. Suggerisce alcuni temi di approfondimento quali la funzione pubblica già discussa a Catania, l'accesso alla professione, i nuovi strumenti di qualificazione professionale, il diritto europeo. Inoltre la nuova giunta deve avere al centro dei suoi obiettivi la vicinanza all'utente del prodotto notarile.
Ritiene necessario pensare un progetto di riforma della organizzazione territoriale del sindacato.
Quindi la nuova giunta dovrà essere scelta sulla base di un programma ed il presidente per quanto valido deve scegliersi una squadra valida.
Secondo Amato l'attività di comunicazione di FN deve essere rivolta ai suoi iscritti. Oggi gli iscritti hanno notizie da FederNotizie ma non hanno notizie sulla vita dell'associazione locale. Si potrebbe usare il sito internet a questo scopo oltre che per comunicazioni del presidente agli iscritti.
Ferretti ritiene che se non funzionano le associazioni regionali non può esserci efficienza a livello nazionale.
Secondo Prevete l'attuale struttura territoriale va rivista.
Secondo Condò forse va pensato un salto importante eliminando le associazioni regionali.
Fiordiliso esprime perplessità sulla "misurazione" dell'efficienza che non sempre può essere collegata ai numeri.
Leotta ritiene che comunque manca un travaso di esperienze da una associazione all'altra.
Secondo Sacchetti bisogna ridiscutere l'assetto territoriale per evitare di creare un organismo macrocefalo ma senza gambe.
a cura di Marina Varlese
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