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settembre 2001
N.B. L’assemblea dei delegati di FEDERNOTAI in data 14 luglio 2001 ha deliberato di distribuire con FederNotizie il questionario predisposto dall’associazione Campania, al fine di poter disporre del maggior numero possibile di indicazioni in ordine ai punti salienti della riforma dell’ordinamento territoriale del notariato.
Tutti i lettori sono pertanto invitati a compilare il questionario qui disponibile e a farlo pervenire entro il 20 settembre 2001 alla segreteria di FEDERNOTAI tramite fax al numero 06 3223086.
Sommario
download numero di settembre.doc
| Corsivo redazionale |
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| Giuseppe di Transo |
Riforma dell'ordinamento e riforma dell'organizzazione territoriale |
| Federico Tonelli |
Il prete del diritto |
| Egidio Lorenzi |
Lista sigillo: luci ed ombre |
| Remo Bassetti |
Il popolo della mailing list |
| Luigi A. Miserocchi |
Brianza al potere e politica del notariato |
| Fior del Mal |
Ritratto di un presidente |
| Arturo Brienza |
Super-D.I.A.: molto rumore per nulla |
| Tribunale di Milano |
Illecita concorrenza mediante l'utilizzo di organizzazioni esterne al notariato |
| Utili da leggere |
a cura di Franco Treccani |
| La stagione dei Goa |
Clausole vessatorie e specifica approvazione |
| Esperienze |
Scissione a favore della società posseduta |
| Attività sindacali |
Delibera dell'Associazione Lombardia |
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Sintesi del verbale Federnotai del 14 luglio 2001 (non presente) |
| Corrispondenza |
Lettera di Gea Arcella |
Corsivo redazionale
Chi avesse la pazienza di scorrere gli indici di quest’ultimo anno di FederNotizie potrebbe pensare che la redazione abbia dedicato un interesse forse eccessivo al tema del territorio.
A partire dal numero di luglio 2000 sul quale abbiamo pubblicato un intervento di Sabatino Santangelo ("Per mantenere i contenuti vanno mutate le forme") il tema del territorio è stato presente in ogni numero.
In apertura di questo numero pubblichiamo un interessante articolo di Giuseppe di Transo, "Riforma dell’ordinamento e riforma dell’organizzazione territoriale", ampiamente condiviso dalla redazione
Ed il prossimo numero di novembre , che si pone in uscita tra un’importante assemblea dei delegati di Federnotai, proprio dedicata a questo tema, ed il convegno indetto dal Consiglio Nazionale per la fine di novembre, a documentazione della prima ed in preparazione del secondo, potrebbe rafforzare la sensazione.
In realtà una tale conclusione è corretta solo in parte.
Il tema del territorio è importante come uno dei tasselli che devono comporre un organico e moderno disegno di ridefinizione di un ordinamento notarile inadeguato; in quanto tale deve essere collocato nella sua giusta dimensione, senza enfatizzare, in positivo o in negativo, gli eventuali esiti di un dibattito, che non è destinato a portare reali benefici se non collegato ad altre connesse ed importanti problematiche, quali quelle di una oggettivizzazione dei controlli, di una ridefinizione dei ruoli tra organi centrali e periferici di governo della categoria, di riscrittura delle norme deontologiche con maggior attenzione verso i fruitori del servizio, di ridefinizione delle regole sulla forma degli atti, etc.
Il nostro interesse si fonda in realtà sia sul tema in discussione sia sul metodo della discussione stessa e della formazione del processo decisionale, metodo che ci appare, per ciò che riguarda la nostra categoria, nuovo ed interessante.
Si è già avuto modo di criticare la "struttura debole" del documento consiliare che sui punti critici della riforma ha assunto una posizione meramente compilativa.
Peraltro tale scelta ha consentito e consente di sperimentare un dibattito che lo stesso Consiglio Nazionale sollecita al fine di "trarre le opportune indicazioni affinché la categoria possa, quando sarà il momento, sostenere in sede politica ed istituzionale una linea condivisa".
L’invito al dibattito è stato recepito da una categoria quanto mai attenta e partecipe ed è sfociato, come ci si poteva aspettare, in alcuni interventi articolati sulla stampa di categoria (pur nel silenzio, non sappiamo se deliberato o inerte, di "Attività"), in alcuni più sintetici spunti a disposizione di chi si affatica nella lettura della lista sigillo (alla quale sono dedicate altre riflessioni redazionali contenute in questo numero a firma di Egidio Lorenzi e di Remo Bassetti), ma soprattutto nell’attivismo di organismi intermedi quali consigli notarili e associazioni sindacali.
Diverse giornate di studio sono state organizzate per analizzare i problemi sul tappeto e, soprattutto, si è utilizzato un nuovo strumento di raccolta delle opinioni, il questionario, sulla cui importanza e sui significati del quale occorrerà tornare.
Un primo questionario è stato diffuso dal Consiglio Notarile di Milano raggiungendo, a livello locale, un numero di risposte ragguardevole.
Un secondo questionario, più articolato e complesso, è stato predisposto dall’attiva Associazione Sindacale della Campania ed è tale questionario che noi proponiamo allegato a questo numero, chiedendo a tutti coloro che ricevono questo giornale di compilarlo ed inviarlo via fax alla segreteria di Federnotai.
I prossimi mesi saranno quindi, per tutti coloro che a qualsiasi livello, si occupano di politica del notariato, di intenso lavoro.
Sarà necessario analizzare i dati dei questionari tenendo conto del numero delle risposte, della componente di interesse personale che può sottostare alle stesse, della disaggregazione dei dati a seconda della sede di provenienza di chi risponde.
Sarà necessario sintetizzare le opinioni che emergeranno dal dibattito di questi mesi.
Sarà necessario che la dirigenza di Federnotai sappia da ciò far emergere una propria linea politica che tenga conto delle opinioni della base, senza tuttavia rinunciare a porre sul tavolo istanze innovative e slegate dagli interessi di cassetta che servano da stimolo per una "riflessione di alto profilo caratterizzata . . . da cultura, capacità propositiva, disinteresse personale, solidarietà".
Sarà infine necessario che si vigili su ogni tentativo di insabbiamento del dibattito, sia esso celato da immancabili altre urgenze o priorità, dallo spazio che non può essere tolto agli interventi delle autorità, da consapevoli o inconsapevoli prolissità degli immancabili protagonisti di ogni congresso o convegno, campioni di emendamenti e distinguo.
Proprio a tal proposito giungono campanelli d’allarme dalla lettura del resoconto dell’adunanza consiliare del 18 maggio 2001.
Se il resoconto non inganna devono preoccupare le opinioni del consigliere Raiti "contrario all’ipotesi di dedicare uno spazio autonomo al problema del territorio perché tale circostanza potrebbe far assumere, di fatto, all’argomento un rilievo particolare e quindi far nascere nella categoria l’aspettativa di automatico adeguamento del CNN alle risultanze del convegno".
Così come sorprende che il consigliere toscano Andrea Pescatori, pur meno navigato di Raiti, sia attento a "non dare eccessiva enfasi all’avvenimento".
Opinioni queste peraltro contrastate da quelle di altri consiglieri, come il vice Presidente Pasqualis, il quale "propone di riservare la maggior parte del tempo stabilito per il convegno di categoria, al dibattito sull’assetto territoriale, concentrando quindi gli altri momenti in uno spazio assai limitato".
Nessuno pretende di assegnare al Convegno Nazionale una funzione di assemblea costituente o legislativa, ma non può nemmeno essere accettato che 20 consiglieri nazionali, eletti per lo più senza un confronto su obiettivi e programmi, possano decidere, in senso propositivo o immobilista, le sorti del notariato, avendo come obiettivo non quello dell’acquisizione del consenso della base, ma quello del minor condizionamento possibile, vivendo le altrui opinioni col fastidio del nobile che siede al tavolo di fianco al "parvenu".
L’essenza del movimento sindacale notarile risiede, di fondo, nel rifiuto di questa posizione, nella volontà di partecipare alle scelte politiche anche vivendo al di fuori delle istituzioni notarili, se necessario scavalcandone l’immobilismo.
Ed è su questo che ci si è scontrati e ci si scontrerà, a volte sentendosi incompresa minoranza, con chi, nelle istituzioni, ritiene che i "venti migliori" siano ciò che è necessario e sufficiente per attuare la politica del notariato.
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO E RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Il documento approvato dal Consiglio Nazionale sulla riforma dell’organizzazione territoriale costituisce un evento di estrema importanza.
L’attenzione mostrata per l’esigenza di aggiornare l’ordinamento costituisce un’autentica novità, le analisi sviluppate sono ampiamente condivisibili, ed anche le soluzioni prospettate si presentano assai vicine a quelle avanzate in occasione dei Congressi di Federnotai. Così pure va sottolineata la dichiarata volontà di allargare il dibattito a tutta la categoria, di ascoltare la voce dei Collegi, della base, di tutte le forze del notariato.
È quindi un clima nuovo quello che si è creato e in cui si apre la discussione; che - è a tutti evidente - si presenta articolata e complessa.
La questione preliminare, a mio avviso, è però quella di chiarire il senso che si vuole dare a questa riforma, cioè verso quale notariato ci si intende incamminare.
Ricordo brevemente che il dibattito riprende temi che da tempo impegnano larga parte del notariato, ma risponde anche, nell’immediato, ad una sollecitazione che proviene dai lavori prodotti negli ultimi anni dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dalla Commissione per la riforma degli ordini professionali. Si trovano così da un lato argomenti relativi all’esigenza di eliminare gli anacronismi imputabili ad una legge prossima a celebrare i suoi novant’anni, dall’altra temi più direttamente collegati all’evoluzione del concetto di concorrenza nell’ambito delle professioni.
Sono queste le valutazioni dalle quali muove l’idea di dare un nuovo assetto al rapporto notaio-territorio, nella consapevolezza delle specificità legate all’esercizio della pubblica funzione e, quindi, all’esigenza di garantire la copertura dell’intero territorio nazionale, e della necessità di avere di mira anzitutto il miglior funzionamento del servizio che prestiamo e, quindi, l’interesse pubblico.
Comincio allora col dire che cosa a mio avviso questa progettata riforma dell’organizzazione territoriale assolutamente non deve essere.
Innanzitutto non deve essere una risposta di comodo alle sollecitazioni che sono venute al notariato dal mondo esterno, una soluzione vista come un espediente per evitare guai peggiori.
Non deve neanche essere l’occasione per regolarizzare normativamente una liberalizzazione territoriale già di fatto in larga misura realizzatasi con l'approvazione del Codice Deontologico. È vero che l’attuale normativa sui recapiti, per molti aspetti insoddisfacente, ha di fatto realizzato una maggiore mobilità degli studi sul territorio, quasi raddoppiandone il numero; ma la riforma sarebbe ben poca cosa se volesse solo dare maggiore suffragio a quanto è accaduto, senza passare attraverso una riflessione più ampia.
Non deve essere, poi, una riforma che rappresenti un cedimento alle idee che vogliono spostare l’asse dell’equilibrio del notariato verso la libera professione a scapito della pubblica funzione. Il futuro del notariato resta rigorosamente ancorato alla sua dimensione pubblica. Sono assolutamente legato, come la maggior parte di noi, ad un’idea di notariato austero, responsabile, impegnato; sono convinto che il notaio è investito dell'ufficio di una magistratura privata ed è il depositario della funzione di garante della contrattazione privata, funzione che ha evidenti implicazioni di carattere sociale; il notariato è un’istituzione su cui lo Stato sa di poter contare. Ciò senza, ovviamente, negare la dimensione professionale della prestazione, la cultura che la contraddistingue, la personalità e l'infungibilità della prestazione.
Il traguardo verso cui punta il notariato nella sua crescita è quello di un equilibrio più avanzato delle due forze, pubblica funzione/libera professione, su cui si articola: un notaio, cioè, che sia più pubblico ufficiale ed allo stesso tempo più libero professionista.
Più in generale il progetto di una nuova organizzazione territoriale non può essere slegato da un disegno complessivo di riforma dell’ordinamento. Occorre cioè capire a quale notaio si riferiscano le proposte: se a quello dell’attuale ordinamento o invece a quello di un ordinamento riformato.
Le risposte sul progetto di riforma del territorio sono quindi strettamente collegate a quelle da dare sulle altre parti dell’ordinamento: funzione, forma degli atti, accesso, controlli, tariffa, deontologia.
Sulla funzione ricordo che dai lavori dei Congressi di Federnotai venne fuori un’idea fondamentale e – a mio avviso – attualissima: la funzione è essenzialmente pubblica ed è unitaria. Questo vuol dire che la prestazione notarile è caratterizzata dalla coesistenza di caratteristiche particolari ed ineliminabili, quali l’obbligatorietà, la terzietà, il controllo di legalità, la responsabilità, ma anche la funzione di adeguamento, la competenza professionale e la consulenza, il tutto riunito in un unicum in modo che non sia mai possibile scindere un momento dall’altro. Anche la consulenza, quindi, che dà il notaio nell'esercizio della sua attività non è quella di un qualsiasi tecnico del diritto, ma è una consulenza notarile.
La complessità di questa prestazione non trova oggi alcun riconoscimento nella nostra legge ordinatrice, rappresenta il risultato della nostra maturazione nel tempo, e deve essere recepita dall’ordinamento, per modo che non rappresenti – come ancora avviene – una qualità che, pur essendo quasi sempre presente, possa poi mancare nei singoli casi al di fuori di qualsiasi controllo e di un’adeguata tutela per i cittadini.
I corollari di questa definizione della funzione sono la descrizione della prestazione del notaio nelle attività che precedono e seguono la stipula, la completa equiparazione tra atti pubblici e scritture private autenticate (non potendo che essere unici in entrambi i casi la funzione prestata dal notaio e l’affidamento del cliente), il rafforzamento del contenuto documentale dell’atto (con l’obbligo nei trasferimenti immobiliari di dare conto degli accertamenti preliminari eseguiti, di indicare la provenienza ventennale e di rilasciare dopo ogni atto una sorta di relazione definitiva comprovante la situazione ipo-catastale dell’immobile, e con più spazio a controlli sostanziali che alla passiva ricezione di dichiarazioni di parte).
Ancora, si rende necessaria una riscrittura delle norme sulla funzione di adeguamento e sulla responsabilità, che tenga conto dell’organizzazione di cui oggi i nostri studi devono avvalersi, ma ribadisca la necessità che l’intera attività sia sempre diretta dal notaio ed a lui solo imputabile.
Sul tema dei controlli, occorre studiare l’introduzione di strumenti nuovi e più adeguati, che forniscano all'ordinamento ed agli utenti la garanzia della qualità del "sistema notariato". Oggi questo sistema si impernia soltanto sul "numero chiuso", meccanismo che sicuramente ha fin qui ben funzionato, ma – come è a tutti evidente – non può essere la sola garanzia della nostra qualità.
Tralascio qui di accennare alle modifiche che altre parti dell’ordinamento non meno essenziali attendono: quelle dell’accesso, in cui occorre studiare gli strumenti per mantenere le garanzie che il concorso notarile ha sempre dato di trasparenza e correttezza, sperimentando sistemi utili per accelerare i tempi, ma senza perdere di vista che le prove non possono mai riferirsi a conoscenze o qualità irrilevanti per l’esercizio della professione; quello della concorrenza, dove occorre ridefinire i confini di ciò che è lecito e di ciò che invece va vietato; quello della tariffa, da riscrivere con nuovi criteri di semplicità e di trasparenza; quello del Codice Deontologico, fondamentale strumento di autoregolamento della categoria.
Da quest'insieme viene fuori una figura di notaio ancorato alla tradizione, ma aperto al nuovo; nella consapevolezza, in ogni caso, che non dovremo mai fare riferimento ad una figura unitaria e monolitica, giacché anche nel nuovo ordinamento dovranno trovare spazio le diverse forme in cui si esplica l'attività: dal notaio dei piccoli centri a quello che presta abitualmente la sua attività per grossi gruppi societari.
In questo quadro generale la riforma dell'organizzazione territoriale trova il suo senso, quello cioè di reinterpretare il rapporto notaio-territorio, contemperando la funzione pubblica con le mutate condizioni sociali ed ambientali.
I principi ispiratori della riforma del territorio devono quindi essere:
- radicamento del notaio nella sede (luogo di conservazione degli atti, di reperibilità del notaio nei giorni di assistenza obbligatoria, di richiesta di copie, etc.);
- maggiore elasticità nella distribuzione degli studi per garantire una migliore risposta alle richieste della clientela ed offrire a questa più possibilità di scelta:
- necessità di garantire il servizio su tutto il territorio nazionale;
- necessità di assicurare che l’articolazione sul territorio non affievolisca il rapporto notaio-cliente e non sottragga al notaio il controllo dell’organizzazione.
E veniamo quindi all'esame delle proposte del Consiglio Nazionale.
Le questioni in discussione possono essere divise in tre gruppi: quello delle macrosedi e della riorganizzazione dei distretti; quello della facoltà di rogito; quello dell’apertura degli studi (principale e - eventualmente - secondari).
L'idea della macrosede nasce dal fatto che è concettualmente inammissibile, nella nuova organizzazione, che vi siano sedi con un solo notaio; è giusto, invece, che sia garantita sempre all'utente la possibilità di scelta. La macrosede abbraccia quindi un territorio più ampio, e ad esso viene affidato un certo numero di notai che, nell'ambito di quel territorio, possono liberamente fissare il proprio studio. Alle eventuali carenze nella prestazione del servizio che dovessero manifestarsi sopperiranno i Consigli Notarili, che potranno imporre la presenza in determinati giorni in luoghi non sufficientemente assistiti.
Per i Distretti Notarili è emersa l'esigenza che essi siano strutturati in maniera omogenea; Distretti troppo piccoli, infatti, si prestano alla critica di non garantire sufficientemente la democrazia interna, la rotazione delle cariche, l'esercizio della funzione disciplinare.
Quanto alla facoltà di rogito, la questione, se la si immagina svincolata dal problema della distribuzione degli studi, non può che avere soluzione nel senso dell'abrogazione della norma che sanziona con la nullità gli atti stipulati al di fuori dell'ambito del Distretto, norma collegata ad un contesto storico tanto diverso da quello attuale.
Le questioni più complesse, in effetti, sono quelle collegate all'apertura della studio, all'obbligo di prestarvi assistenza in un determinato numero di giorni e - soprattutto - alla possibilità di aprire studi secondari. Su questo punto anche la proposta del Consiglio Nazionale non prende una posizione definitiva, ma si limita ad avanzare un ventaglio di ipotesi, che vanno dal divieto assoluto di aprire studi secondari, alla possibilità di aprirne soltanto in associazione con altri colleghi, a quella di aprirne nell'ambito della macrosede o invece in un ambito territoriale più ampio.
Non esiste un'unica soluzione possibile, ma quello che bisogna assolutamente tenere presente è che la soluzione prescelta non deve contraddire l'esigenza di mantenere ben saldo il rapporto notaio-cliente, e di assicurare che l'organizzazione dello studio sia lo strumento operativo del notaio e non viceversa. È quindi qui che si dovranno prendere le decisioni più delicate; senza ignorare, comunque, che qualunque soluzione si scelga, dovrà sempre essere integrata da un sistema idoneo di controlli, giacché il pericolo di smarrire per strada la personalità della prestazione non è collegato soltanto alla moltiplicazione degli studi, essendo ben presente anche laddove si sia in presenza di una struttura unica ma assolutamente sovradimensionata.
La mia opinione è che la sede debba mantenere il ruolo di riferimento fondamentale del notaio sul territorio, con obbligo di assistenza per 2 o 3 giorni settimanali; che il notaio debba avere piena libertà di fissare il suo studio nell'ambito del territorio della macrosede cui è assegnato, salvo i poteri dei Consigli di intervenire per far fronte a specifiche esigenze; che debba essere ribadita l'obbligatorietà della prestazione del notaio nel solo ambito del territorio della macrosede; che debba cadere la sanzione di nullità per gli atti stipulati fuori Distretto e che quindi il notaio, se chiamato, possa esercitare la sua attività anche al di fuori dell'ambito della macrosede.
Quanto agli uffici secondari, la soluzione più opportuna è a mio avviso quella di consentirli senza limitazioni nel solo ambito del territorio della macrosede. Non credo, invece, che dovrebbero essere consentite deroghe per le associazioni tra notai; oppure, se dovesse prevalere la tesi contraria, ritengo comunque che bisognerebbe adottare precisi limiti: ad esempio nel senso che siano consentite associazioni soltanto tra notai appartenenti allo stesso Distretto, o che le associazioni non possano comprendere più di un determinato numero di notai, con una disciplina particolare per le associazione che abbiano oggetto limitato ad un determinato tipo di attività.
Una riforma così articolata non rischierà, come qualcuno teme, di sgretolare il rapporto del notaio col territorio, ma gli darà soltanto un assetto più moderno e funzionale.
Concludo quindi coniugando insieme ottimismo e preoccupazione; sono preoccupato che la riforma possa essere progettata al di fuori di un disegno complessivo forte, e senza aver costruito gli strumenti normativi e di controllo che garantiscano il conseguimento dei fini perseguiti, perché se ciò avvenisse si potrebbero anche avere più guasti che vantaggi e la riforma potrebbe anche rivelarsi un fallimento; sono ottimista perché sono convinto che il nuovo clima che si va creando ci aiuterà ad uscire dalla logica dell'immobilismo che per tanto tempo ci ha paralizzato ed a trovare la capacità di elaborare un progetto completo, adeguato ai nostri tempi e alle tradizioni e alla cultura del notariato.
Giuseppe di Transo notaio in Napoli
IL PRETE DEL DIRITTO
Nel 1908 Max Weber pubblicava un saggio intitolato "Etica protestante e spirito del capitalismo", destinato a diventare un classico della sociologia. In esso teorizzava che l'etica protestante, in particolare nella sua versione calvinista, aveva creato le condizioni sociali le quali avrebbero poi favorito lo sviluppo e la crescita del sistema economico capitalistico.
Le ragioni a sostegno di questa tesi sono troppo complesse per essere qui esaminate, ma è utile sottolineare l'assunto ultimo alla base dell'intuizione: la religione dominante in un contesto sociale, orientando la visione non solo filosofica ma anche morale e sociale dei membri del gruppo, contribuisce in modo decisivo a plasmare l'ambiente politico ed economico del luogo.
L'uomo, anche nel suo agire economico, non opera infatti in modo freddamente razionale, e non è indifferente al complesso di valori interiorizzati nella sua formazione, che costituiscono il metro di valutazione di condotta dell'ambiente in cui si trova.
Che c'entra questo con il notariato? C'entra eccome, perchè, come spero di riuscire a spiegare, sono convinto che la funzione del notaio trovi la propria radice e ragion d'essere proprio nel clima culturale esistente nei paesi di religione prevalentemente cattolica.
L'idea non è nuova. Già un nostro collega, Cesare Licini, in un lucido articolo pubblicato su "Attività" ha sostenuto, sul filo di questa tesi, che la professione del notaio non esiste nei Paesi anglosassoni proprio in quanto la cultura dominante in quei Paesi è di stampo puritano-calvinista, basata sulla responsabilità individuale. Da ciò deriva un maggior grado di fiducia interpersonale ed affidabilità degli interlocutori in ambito economico che renderebbe superfluo il sistema di certificazione e controllo preventivo svolto dal notaio, il cui ruolo di garante si giustificherebbe proprio per il basso grado di fiducia nel prossimo esistente nei Paesi cattolici.
La mia tesi si spinge oltre: quella del notaio "latino" non solo è una professione tipica dell'ordinamento di un Paese cattolico, ma mutua molti dei suoi modi di essere e di operare proprio dalla visione cattolica dei rapporti tra il fedele (il cittadino) e la Chiesa (l'Autorità statale).
Per rendere più sinteticamente l'idea, penso che il notaio sia il sacerdote (laico, ma di stampo cattolico) del diritto.
Vediamo il perchè.
A noi tutti hanno insegnato che compito primario del notaio è "indagare la volontà delle parti e adeguarla all'ordinamento". Il notaio è quindi il custode dell'ortodossia, unico interprete della volontà della legge nell'attività negoziale privata e, cosa molto significativa, intermediario necessario per ottenere determinati risultati giuridici (es. trascrizione, iscrizioni al Registro Imprese, ecc.) che i privati non potrebbero altrimenti conseguire.
Sappiamo che proprio la critica ad analoghe caratteristiche del sacerdozio cattolico furono all'origine della Riforma protestante: Lutero negò che l'interpretazione delle Scritture fosse prerogativa esclusiva del ceto sacerdotale, tradusse la Bibbia in tedesco (contribuendo meritoriamente all'alfabetizzazione di massa dei popoli protestanti), e soprattutto contestò che il rapporto con Dio dovesse essere necessariamente "intermediato" dal ministro del culto.
I pastori protestanti sono appunto solo dei "pastori di anime", sostanzialmente delle mere guide spirituali la cui forza di persuasione non riposa nel potere di distribuire sacramenti.
Non è facile perciò concepire, per un protestante, che una propria volontà negoziale, per produrre determinati effetti, debba essere "indagata" (termine già di per sè inquisitorio) da un terzo soggetto che la deve poi "adeguare" all'ordinamento, sul presupposto implicito che non sia sufficiente la capacità e la responsabilità individuale a garantire la liceità dei regolamenti negoziali.
Lo stesso ruolo di "mediazione sociale", tipico del notaio, reso possibile dalla sua terzietà e dalla sua qualifica di pubblico ufficiale, è difficile da comprendere in un ambiente protestante, in cui è assente il concetto di "bene comune" così caro alla dottrina sociale cattolica, e nel quale il conflitto non solo viene accettato, ma anzi valorizzato a tutti i livelli come espressione di libertà e modo primario di selezione della soluzione più giusta.
Ancora ..... Il divieto di svolgimento di altre professioni a carico dei notai di quasi tutti i Paesi cattolici ricorda strettamente l'obbligo di celibato del sacerdote cattolico. Entrambi sono a garanzia della terzietà e del sufficiente "distacco" dalle passioni mondane delle due figure. Il pastore protestante ha un "ruolo" inferiore, e infatti può sposarsi, proprio come il notaio nel Paesi protestanti può svolgere la professione di avvocato, "consigliere giuridico" sì, ma, per definizione, di parte.
In molti Paesi a religione mista (Germania, Svizzera), a differenza dei Paesi di religione cattolica, non a caso sono compresenti le due diverse modalità di svolgimento della professione notarile.
Non è poi negabile che l'attività notarile classica si estrinseca attraverso una attività fortemente "ritualizzata".
La lettura dell'atto pubblico - che viene rogato "a ministero" (si noti il termine) del notaio - ricorda moltissimo la recita di una messa, anche nella percezione dei clienti, che non mancano di farlo rilevare e che, come i fedeli, dimostrano di apprezzare le messe ...... brevi.
I clienti poi, come i fedeli cattolici sino all'ultimo Concilio, svolgono un ruolo tendenzialmente "passivo" nella lettura dell'atto, momento in cui il protagonista principale è il notaio, mentre i fedeli protestanti sono da sempre, coi canti e le letture da loro introdotti e solo da poco "importati" dalla Chiesa Cattolica, più partecipi del rito della loro messa. Va da sè che il notaio latino sia molto geloso dei suoi rituali e delle sue formule, rivendichi a sè la funzione di artefice dell'atto, sia poco propenso a distribuire preventivamente le minute preparatorie e, molto spesso, non sia tanto attento a scrivere il testo contrattuale in modo facilmente comprensibile per i clienti.
Alla ritualità sono connessi determinati effetti giuridici, ad es. l'efficacia di titolo esecutivo, che a sua volta si esplica con l'apposizione di un'aulica intimazione formale.
Non è un caso che il codice deontologico individui nell'atto pubblico la modalità tipica dell'esercizio della professione notarile, come non è un caso che proprio l'atto pubblico sia andato in crisi, a favore della più elastica scrittura privata autenticata, nella zone più laicizzate del Paese, come la Lombardia.
Quanto alla distribuzione dei notai sul territorio, non si può negare che il sistema attuale ricorda molto da vicino l'assetto basato sulle "parrocchie", con tutte le connesse problematiche di ripartizione di risorse tra le parrocchie "ricche" e quelle "povere".
Nonostante si cerchi di affermare il contrario, infatti, la ragione del riconoscimento sociale del notaio risiede soprattutto nella potestà delegata, cioè nella "investitura" più che nel suo valore professionale personale. Anzi, è proprio a dimostrazione di ciò che ancor si legge, nel vigente codice deontologico, che un notaio commette un illecito disciplinare qualificandosi come particolarmente esperto in una particolare materia: un notaio è notaio e basta, senza attributi. Ogni tentativo di differenziazione nuocerebbe alla logica per cui l'efficacia del rogito notarile deve essere uguale in tutto il territorio, senza distinzione. Un sacerdote può essere un buon predicatore, ed avere perciò più fedeli alla messa (e più offerte nel cestino), ma non può mettere in dubbio che la sua eucarestia o la sua confessione abbia più validità di quella di qualsiasi altro sacerdote ...
Entrati in questa logica, si capiscono benissimo anche tanti modi di essere del notariato moderno, che pure essendosi sviluppati in tempi più recenti, hanno la loro radice in quanto sin qui esposto.
Si capisce cioè perchè le elezioni di tutti gli organi direttivi della categoria, sia a livello locale che centrale, assomiglino più a un conclave che a una libera elezione competitiva, perchè la Cassa Nazionale del Notariato eroghi le sue prestazioni più secondo il bisogno che secondo la contribuzione - quasi fosse l'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero - perchè i dirigenti del notariato a livello nazionale, forti della consapevolezza che la legittimazione della funzione notarile viene dall'alto e non dal consenso popolare, siano molto attenti ai rapporti con le istituzioni e poco con il pubblico.
Spostando poi l'accento sulla percezione sociale del ruolo del notaio, mi sembra che quanto sin qui esposto trovi conferma.
In un fortunato show televisivo di Renzo Arbore di qualche anno fa, che riproduceva, in chiave comica, i quiz che imperversano nei palinsesti di tutte le reti, tutti noi ricordiamo che, tra le altre macchiette, c'era anche quella del notaio, rappresentato come un amabile vecchietto silenzioso e un po' assente (forse anche un po' tonto), il cui unico contributo consisteva nell'essere interpellato di tanto in tanto con la domanda: "Notaio, conferma?", cui invariabilmente rispondeva "Confermo".
Si trattava evidentemente di una caricatura, ma era una caricatura riuscita, visto che tutti noi notai siamo stati per qualche anno perseguitati da parenti ed amici con la domanda-tormentone: "Notaio, conferma?".
Posto che tutte le caricature hanno successo se ed in quanto contengano, in forma esasperata, alcuni dei tratti tipici del personaggio originale, possiamo supporre che, in effetti, nell'immaginario collettivo il notaio di Renzo Arbore rappresentava davvero la figura socialmente tipica del notaio.
A noi ciò può sembrare avvilente ma, a ben guardare, non lo è, perchè il notaio di Renzo Arbore sottolinea sì i punti di debolezza del nostro ruolo, ma evidenzia anche i suoi punti di forza.
E' vero infatti che il notaio viene descritto come una figura passiva, estranea all'azione, sulla quale non ha alcuna influenza, e quindi non certo come un personaggio accattivante; è però anche vero che viene chiamato in causa nei momenti più critici e, soprattutto, che la sua autorità è indiscussa e, di fatto, non appellabile, quasi come il mitico "uomo del monte" di un'altra fortunata serie di spot televisivi, che con il suo "sì" dava il via all'azione ed esprimeva un carisma quasi sovrumano.
Questo è il nucleo essenziale, il valore aggiunto dell'attività del notaio nei suoi più classici ambiti di attività (immobiliare e successorio).
"L'ha detto il notaio" è una frase che tante volte abbiamo sentito ripetere dai nostri clienti, e il tono di definitività con cui viene pronunciata sappiamo che dipende dal fatto che alla parola del notaio viene riconosciuto socialmente un credito che quella di altri professionisti, altrettanto qualificati in campo giuridico, non ha.
Sappiamo anche che, agli occhi dei clienti, questo non dipende tanto dalla preparazione tecnica, quanto dalla imparzialità del ruolo e dalla veste di pubblico ufficiale che rivestiamo nell'esercizio delle nostre funzioni.
I clienti, soprattutto i più sprovveduti, chiedono istintivamente al notaio di farsi carico dei problemi connessi alla transazione cui sono interessati e, di fatto, di rendersi garante del risultato.
E' un dato di esperienza che il notaio ansioso, pronto ad illustrare minuziosamente ai clienti i rischi connessi all'affare che stanno intraprendendo, non fa un buon servizio, e non è neppure apprezzato dai clienti stessi, cui trasmette inevitabilmente il proprio disagio psicologico.
Un simile notaio abdica alla sua funzione essenziale, che è appunto quella di valutare nel caso concreto, per conto del cliente, i rischi reali che corre, sottolineandogli quelli effettivi e tranquillizzandolo su quelli improbabili; spesso è anche un ipocrita, perchè in molte circostanze l'enunciazione pedante di tutte le più catastrofiche eventualità serve non per avvertire il cliente del rischio, ma per salvaguardare il notaio dal rischio che il cliente un giorno lamenti di non essere stato messo in guardia (esemplari, in questo senso, le dichiarazioni di dispensa dalle visure).
In definitiva, nella psicologia del cliente la parola del notaio e la connessa ritualità è più assimilabile ad una benedizione o ad una assoluzione che ad un parere tecnico, come invece si chiederebbe ad un avvocato o a un commercialista, confermando così ancora una volta la funzione quasi sacramentale da noi svolta.
Dirò di più: il credito di cui godiamo spesso è eccessivo rispetto alle reali garanzie che siamo in grado di fornire ai clienti, che si illudono che la nostra attività professionale possa sollevarli da ogni rischio connesso all’acquisto.
In materia urbanistica, ad esempio, non abbiamo reali strumenti per verificare la regolarità degli immobili oggetto dei nostri atti, ma sappiamo benissimo che i nostri clienti si illudono del contrario, convinti che le menzioni urbanistiche che obbligatoriamente inseriamo negli atti siano oggetto di verifica sostanziale.
Non avendo la forza di imporre come obbligatoria una perizia tecnica (impopolare per i costi che avrebbe comportato), si è infatti, come noto, preferita una soluzione più pragmatica: si è difesa l'interpretazione minimalista per cui le menzioni urbanistiche sono esclusivamente dichiarazioni della parte alienante, senza responsabilità diretta del notaio se non in casi di dolo o colpa grave, e si è sostenuta la tesi della nullità dell'atto solo per mancanza formale delle menzioni e non per falsità sostanziale. Mi chiedo però quanti clienti-acquirenti abbiano chiara in mente questo sottile distinguo che li lascia di fatto in balìa della buona fede del venditore.
Queste considerazioni mi permettono di introdurre l'ultima riflessione.
Il notaio non solo è un professionista di stampo "cattolico", ma opera in un ordinamento che ovviamente nel suo complesso è improntato a caratteri derivati dalla visione cattolica della vita e dei rapporti tra gli uomini.
La dottrina cattolica è fortemente basata sul perdono e la riconciliazione, attraverso il Sacramento della Confessione e la pratica delle Indulgenze, che in alcune epoche storiche è stata gestita come un autentico business (fornendo così uno dei principali pretesti per lo scisma di Lutero, come sappiamo).
Non stupisce quindi che il nostro Paese, geograficamente il più vicino alla Santa Sede, sia la patria dei condoni e delle sanatorie, delle scarcerazioni facili e della tolleranza verso ogni forma di indisciplina, da quella stradale a quella fiscale.
E' incredibile notare come, anche a livello giornalistico, molto spesso viene chiesto ai parenti delle vittime dei più atroci delitti, talvolta anche a breve distanza di tempo dal fatto, se siano disponibili a perdonare i colpevoli, quasi che, non facendolo, diventassero loro gli infami.
Il "buonismo" dominante ha degli indubbi risvolti positivi e nobili quando ci fa essere un popolo tollerante, schierato in prima linea contro il razzismo, la pena di morte ed a favore della remissione dei debiti dei Paesi più poveri, ma ha anche delle gravi controindicazioni.
Il rigore assoluto nell'affermazione dei principi infatti, invece di essere temperato da una visione pragmatica dei problemi, si coniuga con una tolleranza quasi illimitata nei confronti delle devianze.
Anche qui nulla di nuovo: invece di ammettere il divorzio, l'atteggiamento tipico della Chiesa Cattolica consiste nella riaffermazione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, accompagnato da una estrema larghezza di maniche nella concessione dell'annullamento del matrimonio canonico: fermi sui principi, indulgenti con i comportamenti.
Se il perdono del "figliuol prodigo" è un progresso enorme di civiltà sul piano morale e religioso, purtroppo, trasportato sul piano civile, è fonte di gravi abusi, perchè crea un autentico esercito di aspiranti "figliuoli prodighi", che violano in modo preordinato le norme giuridiche e sociali, confidando a priori nell'inevitabile perdono.
Lo scarso rispetto delle regole diventa perciò un fenomeno di massa, che mette in grave imbarazzo il ruolo del notaio, chiamato per la sua funzione ad essere fedele interprete dei precetti legali, ma dovendo inevitabilmente fare i conti con siffatta realtà.
Hanno origine così alcuni atteggiamenti necessariamente ambigui dei notai, che potremmo definire "gesuitici" (ahimè, nel senso deteriore del termine).
Molte delle "scritture private" che vengono stilate a margine degli atti notarili, pur essendo divenute socialmente tipiche e come tali generalmente accettate, sono controdichiarazioni rese per fini elusivi di norme civili o fiscali, tali spesso da creare imbarazzo ai notai più diligenti.
La stessa abusata formula per cui il notaio deve consigliare la via per ottenere la "giusta minor tassazione" è un'amabile eufemismo per coprire la scomoda realtà, nella quale, come diceva Churchill, "agli occhi dei contribuenti le uniche tasse giuste sono quelle che pagano gli altri".
Il problema raggiunge l’acme quando si tratta di affrontare la questione quotidiana di quale prezzo indicare negli atti di compravendita immobiliare: qui, come si suol dire, la situazione in cui si viene a trovare il notaio è tragica ma non seria.
Un legislatore ottuso, nell’intento di far salvo, con dubbi esiti, un maggior gettito fiscale, impone un obbligo (di dichiarare il prezzo effettivo), garantendo però nel contempo l’impunità di fatto per chi lo vìola (dichiarando il minimo catastale).
Si produce in questo modo un devastante effetto diseducativo del cittadino-contribuente, inducendo alla violazione delle norme anche soggetti che mai lo avrebbero fatto per loro indole naturale, come gli innocui vecchietti costretti in occasione dell’acquisto o della vendita della casa a girare con una valigetta piena di "verdoni" come fossero narcotrafficanti.
Il notaio sa, anzi spesso gli viene richiesto un qualificato parere su cosa scrivere in atto e come effettuare i pagamenti "per stare tranquilli" (o addirittura, come dicono alcuni clienti "per essere in regola"), ma, per il perverso meccanismo sopra descritto, ufficialmente non deve sapere, o comunque sarebbe considerato dagli stessi clienti un pazzo o un incompetente se desse l'unico consiglio che la legge gli consentirebbe.
Provate a spiegare tutto questo a un americano, così come è successo a me, e, ammesso che riesca a credervi, vi accorgerete dalla sua espressione della distanza culturale che vi è tra le due mentalità.
Federico Tonelli notaio in Casalecchio di Reno
LISTA SIGILLO: LUCI ED OMBRE
In via preliminare, è forse opportuno, per i circa 1800 colleghi che ancora non sono collegati alla RUN (Rete Unitaria del Notariato), spiegare brevemente che cosa sia la "lista sigillo"; serve forse anche agli altri per fare un po’ il "punto della situazione".
Diamo tuttavia per scontato che tutti sappiano che cosa sia la posta elettronica e come funzioni il sistema delle E-mail.
Dunque la "lista sigillo" è un gruppo di indirizzi che contiene, salvo pochissime eccezioni di cui diremo in seguito, tutti i circa 3900 notai ad oggi iscritti alla RUN e pertanto ogni volta che un collega scrive una E-mail indirizzandola alla "lista sigillo" egli la invia in un attimo e contemporaneamente a tutti i circa 3900 destinatari. Il tutto (lo ribadiamo per i famosi 1800) in maniera molto semplice, molto informale, poco costosa.
Questa possibilità di "dialogare" per via postale molto rapidamente in un numero così elevato di partecipanti offre, evidentemente, delle potenzialità molto interessanti e nuove.
E difatti (limitandoci agli aspetti pratici della nostra "lista sigillo" senza ragionamenti sociologici sulla posta elettronica in generale) essa ha avuto un grande successo perché:
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- è oggettivamente molto utile e rassicurante "raccontare" alla lista un proprio problema giuridico-pratico (e tutti sappiamo quanti ne abbiamo quotidianamente) ed attendere fiduciosamente le risposte dei colleghi che magari si sono già imbattuti in questione analoga o hanno comunque particolarmente approfondito l’argomento;
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- è il miglior mezzo per coinvolgere la "base" nei problemi della "politica del notariato": infatti non c’è convegno, non c’è congresso, non c’è questionario, non c’è articolo su riviste di categoria, che possa raggiungere così capillarmente (e tutti insieme) così tanti notai, suscitando dibattiti ed interventi;
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- è un modo efficace e rapido per scambiare notizie pratiche, segnalare incontri (notarili o anche ludici), chiedere indirizzi, indicazioni e quant’altro;
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- è, o può diventare (dipende dall’uso che se ne fa e con ciò cominciamo ad avvicinarci al centro del problema di cui dibatteremo in seguito) anche uno spazio aperto da utilizzare in maniera del tutto svincolata ed "anarchica" inviando o sollecitando discussioni su argomenti i più vari, raccontando barzellette, sostenendo tesi di politica generale, scambiando invettive, litigando in rete e così via, esagerando.
Ha avuto tanto successo che oggi comincia a soffrire dei problemi tipici dell’eccessivo ingrandimento. Una recente indagine statistica ha rivelato che i messaggi, in questo periodo, sono una media di 40 al giorno e vanno continuamente intensificandosi; il che significa, per chi non scarica la posta tutti i giorni (o addirittura più volte al giorno) o, peggio, per chi va in vacanza per 20/30 giorni, trovarsi la casella ingolfata da un numero elevatissimo di messaggi che creano non pochi problemi di tempo per lo scarico e la lettura. Tralasciamo qui volutamente di parlare di tutti i mezzi tecnici pur possibili per selezionare per tipo o per mittente i messaggi, eliminarli prima di leggerli, inviarli a sottocaselle e così via, perché sono argomenti che non incidono sulla sostanza dei ragionamenti che vogliamo fare. Pensiamo a un notaio che in realtà la posta la vuol leggere tutta perché ogni tanto trova qualcosa che lo interessa e che non vuol mancare.
Ed allora, recentemente, abbiamo cominciato ad assistere alla richiesta, da parte di alcuni colleghi, di essere cancellati dalla lista: si tratta evidentemente di persone che sono esasperate da questa quantità di messaggi e preferiscono rinunciare a tutto piuttosto che sottoporsi alla fatica della lettura e della ricerca di quel "poco" che interessa.
La stessa recente indagine statistica ha peraltro rivelato anche alcuni interessanti elementi: per esempio abbiamo scoperto che coloro che utilizzano attivamente la lista scrivendo anche solo un messaggio sono relativamente pochi (circa il 12% degli iscritti) e che un numero molto limitato di colleghi (circa l’1,5 %) monopolizza di fatto la lista scrivendo circa il 56% dei messaggi totali.
Al contrario abbiamo scoperto che (come si vede anche "ad occhio") se il numero dei partecipanti attivi si incrementa continuamente, quando fossero anche solo il 40 – 45 % del totale degli iscritti, il numero dei messaggi giornalieri sarebbe tale (circa 150 al giorno) da risultare assolutamente inaccettabile ed ingestibile.
Ed allora già da tempo si è cominciato a discutere sul futuro della lista e soprattutto sulle possibilità di una sua "regolamentazione": sostanzialmente gli interventi sull’argomento si possono raggruppare in due grandi gruppi: da un lato i sostenitori della assoluta "anarchia" della lista, che affermano che la sua forza, il suo successo stanno proprio nel non avere regole rigide, nel permettere l’assoluta libertà di espressione, e così via; dall’altro lato coloro che in nome di una maggiore gestibilità dello strumento invocano regole precise che ne limitino l’uso a temi ed argomenti strettamente giuridico-notarili, sfrondando tutti i messaggi di altro genere.
A noi è parso interessante fare un’altra ricerca sulla base dei dati ricavati dal monitoraggio più volte citato e scoprire così che dei primi 30 fruitori della lista (cioè dei 30 colleghi che hanno inviato – nel periodo preso a campione - il maggior numero di messaggi) ben 21 hanno una sede con un numero di notai assegnati inferiore a 10 (ed in particolare 5 sono monosedi); 6 hanno una sede con un numero di notai assegnati fra 10 e 40; e solo 3 hanno sede in città di una certa importanza (rispettivamente da 63, da 72, da 243 posti assegnati).
Scorrendo poi l’intera lista dei 355 notai che hanno inviato – sempre nel periodo preso a campione – almeno un messaggio, si scopre che quelli che hanno sede nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli per intenderci) sono pochissimi.
Ci pare di poter trarre da questi numeri qualche considerazione: la lista sigillo si è rivelata uno straordinario strumento di colleganza, di scambio di opinioni e di "sensazioni" tanto più utilizzata e "sentita" quanto più il collega è "isolato" e "solo".
Nelle grandi città le occasioni di "colleganza" sono infatti certamente molto superiori: prendiamo Milano ad esempio solo perché ne conosciamo la realtà meglio delle altre grandi città: a Milano tutti i lunedì sera si riuniscono circa 20 notai componenti del comitato direttivo dell’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia; tutti i martedì mattina si riuniscono altri 11 notai componenti il locale Consiglio Notarile; tutti i martedì sera si riuniscono altri circa 10 notai componenti la redazione di FederNotizie; una volta al mese, in un grande teatro, si riuniscono tutti i notai del distretto per una riunione di aggiornamento; alla Scuola di Notariato si alternano e si incontrano circa altri 30 o 40 notai; ogni due mesi si riunisce il Comitato Regionale Lombardo, il quale una o due volte all’anno organizza un convegno per tutti i notai della Regione, etc., etc.
Ed in queste varie riunioni la maggior parte del tempo è dedicata al lavoro specifico di ciascun organismo (perlopiù di tipo "giuridico-notarile" o di "politica del notariato") ma qualche ritaglio è dedicato a chiedere opinioni ai colleghi sui propri problemini specifici, qualche ritaglio per scambiare notizie amene, qualche altro ritaglio per … raccontare barzellette, etc.
Insomma esattamente quello che succede sulla lista e che tendono a fare soprattutto quei colleghi per i quali quelle occasioni che abbiamo elencato sono molto minori se non, a volte, quasi del tutto mancanti.
L’aver "stanato" i notai più isolati ed averli portati fino nel cuore dei problemi della categoria, l’averli "recuperati" alla politica del notariato, l’avere rafforzato la colleganza in tutti i sensi ed a tutti i livelli, questo è il grande merito della lista sigillo che non si deve disperdere.
Concludiamo quindi affermando che noi siamo del tutto favorevoli a mantenere la lista sigillo nella sua attuale conformazione considerandola uno straordinario mezzo di collegamento che è e deve sempre più diventare una ricchezza del notariato, che una volta di più lo distingue dalle altre professioni per una più intensa colleganza, conoscenza e reciproca assistenza.
Altro discorso è invece quello della opportunità, comunque, di una più forte autoregolamentazione nell’uso della lista (la cosiddetta netiquette) e quindi della raccomandazione a tutti i colleghi di evitare messaggi inutili.
In fondo basterebbe che ogni volta, prima di schiacciare il bottoncino "invio", ciascuno si fermasse un attimo a pensare: "E’ veramente un messaggio da inviare a tutti i 3900 o non è forse uno di quelli (del tipo "Grazie Mario …") da inviare solo all’interessato ?" – "Se 3900 colleghi mi inviassero un messaggio del tipo di quello che sto inviando, invece che nervoso ed esasperato, sarei contento ed interessato ?" – "Il messaggio che sto per inviare contiene almeno un aspetto che potrebbe in qualche modo interessare almeno … 10 dei 3900 destinatari ??",
… e schiacciare il bottone solo se si è risposto "si" a tutte tre le domande.
Egidio Lorenzi
IL POPOLO DELLA MAILING LIST
Mi sembra peculiare del notariato esagerare alcuni suoi meriti per trascurarne altri, non meno significativi. Tra questi secondi non esiterei a inserire la mailing list della Run, che anzi, sotto certi profili, è la novità di maggiore spessore che mai la categoria si sia autonomamente inventata.
Come sa chi quotidianamente vede il server intasato di messaggi, qualcuno profonde attorno alla comunicazione in rete un entusiasmo a dir poco torrenziale. In certe "incontinenze digitali" si ritrova lo spirito del popolo dei fax, che all’inizio della diffusione di quella tecnologia delegava alle redazioni dei quotidiani il compito di divulgare le sue prese di posizione sui destini del pianeta, o, sotto un altro profilo, degli ascoltatori di Radio radicale, ai quali l’emittente pannelliana lasciava talvolta i microfoni ininterrottamente a disposizione affinchè sfogassero i propri umori senza inibizioni e sotto la copertura dell’anonimato (questo è un punto di differenza, visto che la nominatività è una condizione tecnica, ma anche talvolta una molla psicologica, dell’intervento in lista).
Il rincorrersi dei pensieri quotidiani di alcuni habitués dipana avvincenti trame di telenovelas, nelle quali, in uno con dotte dissertazioni giuridiche e citazioni filosofiche, si intrecciano rocambolesche inimicizie, profferte di eterna fratellanza, colpi di scena e intrighi (ma cosa aveva fatto Miccoli a Salvo, per giustificare un odio come quello di Iago per Otello? Perché Pappalardo non risponde più a tutti i quesiti, come faceva il celebre Inardi a Rischiatutto? Tutti quelli che si scambiano continue effusioni e reciproci complimenti per la vivacità della reciproca intelligenza, che in un contesto mondano potrebbero essere fraintesi come ammiccanti tentativi di rimorchiare, si sono mai incontrati? Se ciò avvenisse si piacerebbero? O rimarrebbero delusi? Gli stakanovisti che nelle ore notturne (rivelate dai messaggi) hanno ancora voglia di discettare su temi notarili lo fanno davanti a un bancone nello scenario solitario e hopperiano di un internet-bar newyorkese? Podetti, Bassi, Sechi, Lenzi: esistono veramente o si tratta di nomi di comodo e di battaglia, tipo Luther Blisset, dietro i quali si celano intere organizzazioni che si servono della rete come campo di azione?
In effetti, le statistiche indicate da Egidio Lorenzi gettano un’ombra di dubbio sulla dimensione di massa della rete: 44 notai da soli costituirebbero oltre il 50% di coloro che inviano messaggi e se prendiamo i 5 più prolifici viaggiamo già oltre il 10% del totale. Mi vengono in mente quelle cifre che dimostrano che una decina di miliardari possiedono più del reddito di settanta nazioni africane. Ma mi sembra che una lettura tanto riduttiva sarebbe ingenerosa. Credo che una buona metà degli studi utilizzi la lettura della posta e consideri plausibile l’eventualità di affidare ad essa il messaggio in bottiglia di un soccorso professionale.
In questo vi sono numerosi elementi positivi.
Cominciamo col dire che non mi risulta esistano strumenti analoghi tra le altre categorie ( e di questo il notariato dovrebbe farsi vanto all’esterno). Non ci sono medici che dissolvano gli ultimi dubbi sedendosi davanti al computer fuori dalla sala operatoria, né ingegneri che ricorrano a simile supporto prima di firmare il progetto. Qualcosa esiste tra gli avvocati, ma si tratta di liste di piccole dimensioni, che accomunano gli utenti per un qualche dato (ad esempio anagrafico), e che si inseriscono, pertanto, in un quadro di competizione interna alla categoria. Come dire: cari sottoquarantenni rampanti, aiutiamoci tra noi, scambiamoci informazioni e potremo contrastare i colleghi più esperti e potenti. Fra i notai, invece, la lista ha un senso solo quale strumento di beneficio per tutta la categoria e crea una sorta di solidarismo delle competenze che, direttamente, allevia le preoccupazioni del notaio indeciso ma indirettamente avvantaggia i clienti, aumentando le probabilità che le stipule siano adeguatamente ponderate.
Con la lista, per la prima volta, emerge una vera giurisprudenza notarile. Ciò che normalmente rimane occultato nella semplice lettura dell’atto, il procedimento di valutazione sulla liceità o l’idoneità funzionale, viene portato alla luce, creando dei precedenti pubblici e inevitabilmente delle prassi. Significativo (e responsabilizzante) è che esse nascano, per così dire, dal basso e non siano l'elaborato di una commissione studi, che è da considerarsi più un ombrello protettivo che un fattore di trasformazione creativa della contrattualistica.
Oltre che nei dilemmi della tecnica giuridica, il notaio della lista viene trascinato, grazie ai dibattiti, nel cuore della professione, nella politica del notariato. Prima della lista le uniche sedi di discussione sulla collocazione storica del notariato erano le riunioni del sindacato. Benchè una buona percentuale di e-mail resti ingolfata, con serafica immutabilità, in una sterile autocelebrazione del notariato, la lista è ora l’autentica sede della coscienza politica notarile, il luogo nel quale ci s’interroga seriamente sulla funzione e sul futuro del nostro mestiere.
La lista costituisce altresì un fattore di ammodernamento e sprovincializzazione sotto due importanti aspetti. Uno è l’uso del mezzo tecnologico: i notai vi si muovono con buona disinvoltura e ciò contribuisce a incrinare l’immagine di ala conservatrice dello schieramento professionale e di aggregazione impreparata a confrontarsi con le mutate istanze sociali. L’altra è il tono informale, talora goliardico e amichevole delle comunicazioni che manda in soffitta un’immagine pesante del ruolo, per il quale il notaio deve essere in un certo senso scisso dall’uomo. Nella trasparenza con cui alcuni mostrano alla lista una personalità colorita o stravagante, proprio nel momento in cui sono impegnati nel lavoro, c’è l’abbandono di un clichè che rendeva ingessati anche i rapporti tra i colleghi.
Tra i messaggi della lista uno spazio consistente occupano quelli che, in analogia con il metalinguaggio, potremmo definire di metalista, ossia della lista che parla di se stessa.
I tre principali flussi sono così riassumibili: 1) la lista deve essere accessibile ai soli notai? Nei toni accesi e astiosi che la discussione assume si potrebbe anche formulare come: "è giusto che anche gli impiegati o i praticanti mettano le loro manacce sulla nostra corrispondenza?" 2) possiamo discutere liberamente o dobbiamo essere memori dello slogan "taci, il nemico ti ascolta" e evitare le affermazioni politicamente più sconvenienti, che un domani (specie se si risponde in senso estensivo al punto 1) potrebbero essere utilizzate contro di noi? 3) si può scrivere tutto quello che passa per la testa o ci si deve limitare a comunicazioni di stretta utilità professionale?
Ciclicamente questi dibattiti si ripropongono e le singole posizioni appaiono fortemente consolidate.
Servirsi del personale per mandare comunicazioni in lista mi pare essenzialmente una questione di scortesia: si interrogano i colleghi, chiedendo quindi di dedicarci del tempo, ed è inammissibile che non se ne trovi del proprio neppure per formulare la domanda. Meno convincente mi sembra invece la questione dell’invasione di campo per motivi di sicurezza, dato che al notaio non potremmo impedire di leggere la posta ad alta voce, di raccontarne il contenuto ai praticanti tanto per passare il tempo o di parlare nel sonno o persino agli amici per farsi quattro risate. Non è mica la massoneria, col suo vincolo di segretezza. Qualsiasi comunicazione scritta corre fisiologicamente il rischio di incappare in lettori diversi dal destinatario. D’altronde non mi pare che qualcuno abbia ammesso coinvolgimenti del notariato nelle stragi dell’Ira e l’estraneo che dovesse leggere un notaio critico (o, peggio, criptico) anche verso l’ordinamento che lo riguarda non potrà che lodare lo spirito d’indipendenza degli appartenenti alla categoria.
Più stimolante è il problema del contenuto tecnico dei messaggi. Frequentemente qualcuno si lamenta di non voler perdere tempo e mostra di volere utilizzare i colleghi come un massimario. Non capisce costui che intanto si può decidere di aiutare un collega in quanto maturi uno spirito di appartenenza e vicinanza che non sarebbe mai alimentato dal semplice fatto di avere vinto entrambi il concorso. Per questo che un complessino jazz si formi utilizzando la lista sigillo (oltre a essere in sé meritorio) serve, se si riesce a non avere la vista troppo corta, anche a invogliare a rispondere quando qualcuno chiede quale sia il regime patrimoniale dei coniugi in Burundi (e se si applichi sia ai tutsi che agli hutu). Mi rendo conto che il ritardo di tre giorni nella lettura provoca alluvioni di e-mail difficilmente gestibili, ma sarebbe giusto qualificare tale ingombro non alla stregua di un inconveniente meccanico per il quale premere Alt e Ctrl ma, nella peggiore delle ipotesi, come uno dei tanti rovesci della medaglia delle interazioni umane, dalle mani sudaticce nella fase dei saluti alla fila dal panettiere (ognuno poi divergerà nel considerare opportune o ridondanti le comunicazioni. Personalmente non amo quelle che si sostanziano nel dire "sono d’accordo" a margine di settanta righe di un’altra risposta).
La diversa impostazione ideologica sulla lista è facilmente riscontrabile nella diversa accoglienza riservata a due iniziative, entrambe accomunate dalla volontà di trarre dall’anarchia della lista un organismo in qualche modo unitario e con una sua autorevolezza paraistituzionale. In una prima, Cristina Sechi ha promosso una raccolta di firme (digitali) per richiedere alla commissione studi del Consiglio Nazionale un parere sulla trascrizione tacita di eredità. Le adesioni sono state abbondanti e non si sono riscontrate obiezioni di principio. In una seconda, il Consiglio notarile di Milano ha proposto un questionario-referendum sulla riforma del territorio, e qui diffidenza e critiche sono immediatamente fioccate. Eppure le due iniziative sono identiche nel modo di considerare la lista, nell’attribuirle un "peso politico" che, se arriva a dettare i tempi e i temi alla commissione studi, contiene una capacità di pressione e mobilitazione sul notariato istituzionale, che può essere utilmente spesa anche per indirizzare il dibattito politico. Probabilmente una base vera, transdistrettuale, più visibile degli organi che dovrebbero rappresentarla e che troppe volte hanno finito per eliderla, è una prospettiva ancora difficile da digerire.
Eppure il futuro è lì. Al di là della necessità di familiarizzare con l’informatica per effettuare gli adempimenti presso la pubblica amministrazione, i notai hanno incorporato meglio di altri la svolta digitale perché covavano desideri di partecipazione e scambio a lungo repressi.
Remo Bassetti notaio in Torino
BRIANZA AL POTERE E POLITICA DEL NOTARIATO
Soffia sull’Italia di oggi un vento del nord se è vero che milanese è il nuovo presidente del Consiglio e lombardi sono otto Ministri, tra cui quello di giustizia, ingegnere lecchese.
Soffia sul Notariato lo stesso vento del nord se è vero che mai era accaduto prima che i due concorrenti alla Presidenza del CNN fossero un Milanese – Brianzolo e un Veneto – Veneziano e che la segretaria del CNN, romana di sede, proclamasse la sua aspirazione ad essere considerata svedese.
Non c’è dubbio che questo vento del nord nasca anzitutto dal rigetto di decenni di discorsi sontuosamente retorici, finalizzati a coprire decisioni prese in ombrosi corridoi, mirati a conciliare il diavolo e l’acquasanta, ad ottenere il consenso di tutti non prendendo mai posizioni nette sui temi "delicati", accantonando i veri problemi interni alla categoria, negandoli o ignorandoli.
Non si creda però che io qui voglia fare del campanilismo: quale Presidente del Consiglio notarile di Milano conosco troppo bene i fasti e i nefasti del mio Distretto e in troppe sedi li ho denunziati per potere essere considerato il paladino del "milanese è bello".
Se il "vento del nord" si riducesse a questo, se si limitasse a dare soddisfazione personale ad alcuni a scapito di altri, se generasse solo "amene" battute sul nuovo asse instauratosi tra Arcore, Monza e Lecco sarebbe una ulteriore occasione persa.
E’ necessario che questo "vento del Nord" si incanali in un programma, in idee precise e innovative, se possibile in una linea politica.
Non avendolo fatto altri provo ad espormi con qualche riflessione personale.
Non c’è dubbio che negli ultimi decenni il notariato abbia saputo esprimere dei Consiglieri nazionali di alto livello e che questi abbiano saputo nominare Presidenti di elevato profilo scientifico, morale e politico.
Gli interessi e l’immagine della categoria sono stati difesi al meglio: la pianta coltivata per decenni ha dato i suoi frutti migliori con l’ultima Consiliatura e il riconoscimento del nuovo ruolo del notariato in materia di società è stato l’ultimo e più importante risultato raggiunto. Altrettanto importante è stata la capacità dimostrata (anche se pagata a caro prezzo) di tenere unita la categoria evitando contrapposizioni radicali, come accaduto in altre professioni con risultati nefasti, e di questo va dato merito a tutti i passati Presidenti e in particolare a Giancarlo Laurini.
E’ però mancata fino ad ora la volontà e/o la capacità politica del CNN di orientare, indirizzare e cercare di controllare la categoria.
E’ ben vero che la vigente legislazione notarile demanda questo compito in esclusiva ai Consigli notarili e ai loro Presidenti, sui quali il CNN non ha alcun potere gerarchico, ma se non ci si fosse limitati a qualche erudita lezioncina di "diritto notarile" e ci si fosse posto il problema politico, non saremmo, come siamo ora, all’anno zero.
Tre sono i temi tra di loro collegati su cui a livello nazionale c’è stato un "clamoroso silenzio" : il c.d. monitoraggio, la disparità macroscopica delle tariffe in concreto applicate nei diversi Distretti con richieste di onorari in alcune zone doppi e tripli rispetto ad altre per prestazioni identiche, i diversi rapporti tra repertori e redditi dichiarati.
A questo e ad altro ci si riferisce con l’antica espressione "l’Italia è lunga e i modi di fare il notaio sono tanti": ma a furia di ripetere questo ritornello non ci si è accorti che la sempre maggiore circolazione di persone e di informazioni, l’affermarsi di organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale, il crescere di una diversa mentalità da parte del "consumatore" e dell’"impresa" rendono tutto il territorio nazionale un unico "mercato".
L’esperienza della lista sigillo dimostra la rapidità con cui le informazioni circolano e talune richieste dell’Amministrazione Finanziaria finalizzate a raccogliere dati per "studi di settore" dimostrano in quale direzione vanno i tempi.
Di fronte a questi problemi l’intervento "politico" del CNN è totalmente mancato : eppure i Consiglieri e i Presidenti questi problemi li hanno sempre saputi e forse statistiche imbarazzanti si trovano "dimenticate" in qualche cassetto di via Flaminia.
Se qui accenno a queste "spine" del notariato non lo faccio per "moralismo" (chi è senza peccato… con quel che segue) e neppure per recriminare nei confronti di altri distretti o di altri presidenti, ma solo per porre un problema politico difficile, ma non rinviabile: i tempi impongono che nei suoi comportamenti "concreti" il notariato operi in un’ottica nazionale, senza più illudersi di potersi rinchiudere in minuscole repubbliche indipendenti.
Il CNN al riguardo deve elaborare una linea politica, secondo me obbligata, e che si deve articolare in questi punti:
promuovere la riduzione del numero dei distretti e la loro "omogeneizzazione" unitamente al rafforzamento del ruolo dei Consigli e dei loro Presidenti;
attribuire da un lato alla riunione dei Presidenti (opportunamente smagrita) un ruolo politico e dall’altro rivendicare un diritto del CNN di intervenire sui comportamenti dei Presidenti e dei Consigli, promuovendo una seria e "delicata" raccolta dei dati "sensibili" da gestire in un primo momento in via riservata e da utilizzare poi per reprimere le situazioni di macroscopica devianza;
superare quell’ottica politicamente miope con la quale ex Presidenti negavano un ruolo politico alla riunione dei Presidenti dei Consigli notarili rivendicando al CNN un ruolo di organo esponenziale della categoria, che non tollera pareri neppure consultivi. Questo ruolo, che nessuno contesta, non vorrei che finisse per somigliare troppo al "potere" di quel padre di famiglia che comandava in quanto era lui a stabilire quale opinione la famiglia dovesse avere sulla politica estera, sull’ambiente ecc. mentre la moglie si limitava a occuparsi dei problemi minori (come spendere le entrate della famiglia, a che scuola mandare i figli, dove fare le vacanze ecc.),
intervenire sulla base dei dati raccolti non per eliminare d’un colpo le disparità, ma per gradualmente ridurle, riportandole entro limiti "presentabili" e "difendibili" all’esterno;
dare in definitiva un segnale forte (il primo in tanti anni) e fare capire che certi comportamenti posti in essere a livello locale se tutelano precisi interessi particolari determinano danni gravissimi a livello nazionale.
La cortesia del lettore vorrà esimermi almeno in questa sede dal fornire istruttive e clamorose esemplificazioni di fenomeni più diffusi di quanto non si creda.
E’ un compito tanto più difficile, quanto più negletto fino ad ora, ma oggi, in presenza di una sempre maggiore circolazione delle informazioni, è un impegno politico non differibile.
Se è vero che in certi distretti "piccolo" è bello occorre vedere per chi e occorre evitare che il bene degli uni si traduca nel male degli altri.
Luigi A. Miserocchi
Presidente del Consiglio notarile di Milano
Fior del Mal
RITRATTO DI UN PRESIDENTE
Aspetto con impazienza l’autunno. Sogno quelle inutili riunioni che si terranno in Lombardia e in tante altre Regioni per ripetere infinite volte i soliti argomenti a favore e contro la Riforma del territorio, per vedere come i Consiglieri nazionali presenti riusciranno, secondo la felice indicazione di Concetta Priore, "ad indirizzare garbatamente la categoria verso la soluzione prescelta ed indicata dalla Commissione Territorio nella sua relazione finale".
Ma soprattutto attendo con impazienza il momento in cui Lui, prototipo dei presidenti tradizionalisti dei piccoli distretti, Presidente della Repubblica di Crema e Cremona, Signore di Pandino e di Truccazzano, si alzerà nel corso della Riunione ed ergendosi in tutta la Sua statura tanto più elevata moralmente quanto più limitata fisicamente, con parole già entrate nella storia, ci dirà che "Piccolo è bello! Nel mio Distretto composto da 30 notai, c’è accordo tra tutti sulla spartizione del lavoro, sul rispetto delle tariffe, su un ragionevole livello di fatturazione. Funziona persino l’associazione per gli autoveicoli ed i protesti."
Ci chiederà accoratamente conto della intenzione di sopprimere questa oasi felice.
Incorrerò, già lo so, in uno sdoppiamento della vista e lo vedrò in due diverse vesti. Mi sembrerà una figura magra, alta, longilinea, di nero vestita, con un collare bianco a pieghe seicentesco e gli sbuffi alle maniche, vedrò in Lui il Candide di Voltaire che, contemplando il suo orto, e, perché no, il suo giardino ben ordinato concludeva, con filosofica coerenza, che "questo è il migliore dei mondi possibili".
Ma nello stesso tempo lo vedrò sontuosamente abbigliato, imponente nella Sua mole, temuto e riverito dai cortigiani, con al fianco "Madame". Mi sembrerà un "Re", quel Luigi che, comprendendo che il mondo stava inarrestabilmente cambiando, e non volendo accettare mutamenti, lucidamente prevedeva "dopo di me il diluvio".
Proverò tanta tenerezza e tanta simpatia per Lui, tanta che non avrò l’animo di contraddirlo. Mi limiterò con affetto a chiedere alla Commissione Studi Storici del CNN di dedicargli una monografia.
Non saranno soldi spesi
MAL
SUPER - D.I.A.: MOLTO RUMORE PER NULLA
Di recente nella lista sigillo sono state segnalate due sentenze della Cassazione Penale che non solo hanno creato un giustificato allarme, peraltro da ridimensionare alla luce delle considerazioni che seguono, ma hanno anche richiamato l'attenzione sul delicato mutamento istituzionale in atto.
La Cassazione si è occupata in particolare dell'art. 4 della Legge Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22. [Il notariato lombardo, molto prima di quest’intervento giurisprudenziale, aveva provato disagio nei confronti dell'art. 1 della stessa legge che consente di costruire nuovi parcheggi pertinenziali ad unità "residenziali e non, posti anche all'esterno del lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari…purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122…". In realtà la norma regionale avrebbe dovuto più correttamente usare l'espressione "in difformità all'art. 9 della legge…"; infatti il richiamo alla disposizione statale è inconcludente poiché i "paletti" imposti sono ampiamente superati. Inoltre il contrasto tra le due norme paralizza l'attività del notaio che potrà legittimamente rifiutare il suo ministero; infatti la sanzione della nullità, prevista da una legge dello Stato, colpisce direttamente sia l’atto di vincolo pertinenziale sia gli atti dispositivi dei parcheggi. [1]
E' evidente che questa legge è l'infelice frutto di un contrasto politico radicalizzato; essa è stata usata per rivendicare un nuovo ruolo delle regioni ma, per il momento, è e rimane in contrasto con i vigenti principi generali dell'ordinamento statale (art. 117 della Costituzione)]. [2]
Occupiamoci, ora, delle problematiche sollevate dall’art. 4.
Qual è la posizione del notaio nei confronti di un procedimento amministrativo sospettato di incostituzionalità? Può il notaio rifiutare di ricevere atti relativi ad immobili di nuova costruzione edificati in forza di una super-d.i.a.?
La risposta è negativa; [3] infatti siamo in presenza di un vizio formale che colpisce il procedimento amministrativo e non l’atto; tuttavia di fronte a casi così emblematici il notaio dovrà usare tutti quegli accorgimenti che la prudenza e la diligenza professionale gli suggeriscono.
E' opportuno riportare qui di seguito il testo di quelle sentenze che si sono occupate dell'art. 4 legge Regione Lombardia 22/99. [4]
Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 gennaio 2001 n. 204
"…..sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sondrio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Sondrio in data 28.07.2000 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile disposto dal GIP in data 13.07.2000 nella disponibilità di T.G., nato a…….., indagato per il reato di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985;
Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza;
osserva
Con ordinanza 28.07.2000 il Tribunale del riesame di Sondrio annullava il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile nella disponibilità di T.G., indagato per il reato di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985, rilevando che non era configurabile l’ipotizzato reato di costruzione senza concessione edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 22/1999 che aveva sostituito per l’opera de qua il regime concessorio con quello della denuncia di inizio di attività, regolarmente eseguita.
Proponeva ricorso per cassazione il p. m. denunciando violazione di legge con riferimento all’estensione della disciplina della denuncia di inizio attività, prevista dalla legge n. 662/1996 per interventi edili di modesta rilevanza, alla generalità degli interventi edilizi in violazione del dettato costituzionale di cui all’art. 117 e dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che esclude l’applicazione di tale istituto ad opere che devono essere oggetto di concessione edilizia.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è fondato.
Il giudice del riesame ha applicato, nel caso in esame, la normativa della Regione Lombardia di cui alla Legge n. 22/1999 aventi ad oggetto il “recupero di immobili e nuovi parcheggi, norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia” ritenendo, con l’erronea lettura dell’art. 4, che per le opere eseguite dall’indagato (sbancamento di terreno per l’impostazione delle opere murarie di fondazione per un edificio da realizzare ex novo) non operi il regime concessorio perché sostituito con quello della denuncia di inizio attività.
Ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico non consentono, però, di accedere a tale interpretazione poiché la norma che non disciplina in maniera organica la materia delle denuncia di inizio attività urbanistiche, enuncia espressamente i principi cui intende ancorarsi nell’esercizio della potestà legislativa prevista dall’art. 117 Cost. che impone il rispetto di quelli fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
E’ stato richiamato, infatti, quello stabilito dall’art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 2 della legge n. 537/1993, secondo cui per le concessioni edilizie l’atto di consenso non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, nonché quello previsto dall’art. 2 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che restringe l’ambito di applicazione dell’istituto agli interventi edili di minor rilievo, tutti specificamente elencati, sicché l’attribuzione della facoltà di denuncia a tutti gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 6/38573 del 25 Settembre 1998, avente ad oggetto “Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali”, purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica, deve essere convogliata nell’alveo dei principi fondamentali della legislazione urbanistica statale, puntualmente riconosciuti dal legislatore regionale, considerato, altresì, che l’istituto della d.i.a. non è stato organicamente disciplinato con riferimento all’intera materia urbanistica, ma precipuamente richiamato per le attività di recupero di immobili e di realizzazione di nuovi parcheggi e che l’espressione “tutti gli interventi edilizi” ha la portata limitativa impressa dalla specifica menzione degli interventi di cui al precedente comma 2.
Pertanto, essendo possibile una lettura adeguatrice della norma in questione in conformità al suo significato letterale ed alla sua ratio, non sorge alcuna questione di legittimità costituzionale.
In generale, nel procedimento incidentale non è consentita l’indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, perché attinente al merito, ma la c.d. buona fede è rilevabile quando emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente, dato non riscontrabile nella fattispecie perché l’interessato, attesa la natura e consistenza dell’intervento edilizio commissionato, era tenuto ad acquisire, con diligenza e particolare approfondimento, informazioni di conoscenza della esatta portata dei precetti normativi regionali, che, in materia edilizia, riguardo agli interventi che richiedano il rilascio della concessione, non possono derogare dai principi fondamentali dell’ordinamento statale.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, sicché rivive la misura cautelare disposta dal GIP.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata."
Corte di Cassazione, sez. III penale, 25 Gennaio 2001, n. 26
"….Sul ricorso proposto dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso l’ordinanza del Tribunale di Sondrio in data 28.07.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Favalli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
Ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Sondrio emetteva decreto di sequestro preventivo di un cantiere appartenente a S.L. per violazione dell’art. 20 lettera b), legge n. 47/85;
Ritenuto che il Tribunale del riesame di Sondrio annullava il predetto provvedimento con Ordinanza del 28.07.2000, ritenendo che, nel caso in esame, l’interessata aveva regolarmente denunciato l’inizio dei lavori per un’opera non bisognevole di concessione alla luce della normativa regionale;
Ritenuto che il ricorso proposto dal P.M. davanti a questa Corte merita accoglimento, perché le opere sequestrate (fondazioni e pilastri per un capannone industriale) comportano una innegabile modificazione del territorio, rilevante ai fini della normativa urbanistica nazionale, sanzionata penalmente;
Ritenuto che la normativa regionale nel settore può svolgere un ruolo integrativo, ma non sovrapporsi a quella nazionale, estendendo le tipologie di opere sottratte alla concessione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’Ordinanza impugnata."
Approfondiamo, ora, l’analisi dell’articolo 4 della Legge Regione Lombardia; questa norma ha introdotto la seguente disciplina:
- al comma 1 ha stabilito che la d.i.a. è disciplinata sulla base dei principi di cui all’art. 4 della legge 4 dicembre 1993 n. 493;
- al comma 2 ha stabilito che in coerenza con gli stessi principi sono subordinati a d.i.a.:
a - gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b - gli interventi già sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla legislazione vigente;
al comma 3 ha stabilito che la d.i.a. si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998.
Questo allegato elenca le seguenti tipologie di interventi:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
sopralzo, ampliamento e demolizione;
ricostruzione edilizia;
nuova edificazione.
La norma, qui sintetizzata, realizza due "strappi istituzionali", avallati dal Governo precedente che non ha sollevato il conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale.
Il primo strappo è rappresentato dalla obbligatorietà della d.i.a. che, invece, la normativa statale configura come facoltativa o alternativa all’autorizzazione.
La novità dirompente è rappresentata dal 3^ comma che estende la d.i.a. ( così ribattezzata in super-d.i.a.) a tutti gli interventi edilizi individuati nel citato allegato.
La Cassazione anziché sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 della Costituzione, questione che il commissario di governo avrebbe dovuto sollecitare a suo tempo, evidenzia una sorta di ipocrisia legislativa poiché la norma, pur dichiarando di ispirarsi nel 1^ e nel 2^ comma ai principi dell’ordinamento statale, sovverte quei principi nel successivo 3^ comma; la Cassazione, quindi, adotta una "lettura adeguatrice" affermando che proprio quel richiamo ai principi generali indica la chiave di lettura della norma che deve essere interpretata nei limiti espressamente e consapevolmente richiamati; ne discende, pertanto, l’impossibilità di estendere la d.i.a. agli interventi di nuova edificazione soggetti, invece, a concessione.
La super-d.i.a., conclude la Cassazione, è talmente estranea all’ordinamento che è impossibile per l’interessato non rendersi conto della necessità di richiedere una concessione.
Le sentenze lasciano perplessi solo su quest’ultimo passaggio della responsabilità penale; infatti gli interessati hanno in ogni caso conformato la loro condotta ad una norma di legge vigente. Le sentenze riportate, anche se formalmente corrette e condivisibili, lasciano, pertanto, un profondo senso di amarezza poiché il sistema non è stato capace di gestire il passaggio al “nuovo” ed è andato “in corto”, scaricando le inevitabili tensioni e contraddizioni su inconsapevoli cittadini che avevano agito nella legalità ignorandone la pericolosa fragilità. Come dire: condannati perché hanno rispettato la legge!
La vicenda pone anche alcuni problemi operativi per il notaio incaricato di ricevere un atto relativo ad immobile costruito in forza di una super-d.i.a.; quali accorgimenti adottare per tutelare l'acquirente? (s’intende: da possibili sanzioni amministrative essendo personale la responsabilità penale).
Il problema deve essere ridimensionato con un doppio ordine di considerazioni.
Innanzi tutto occorre far capo all'art. 11 della legge 47/85 (che corrisponde all'art. 38 T.U. dell'edilizia, in corso di pubblicazione in G.U.) che dispone:
" In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale…..".
La norma [5] realizza una particolare applicazione del principio dell'autotutela, che consiste in una potestà dell'amministrazione di revocare il provvedimento emesso a seguito di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico.
In materia urbanistica è assolutamente costante l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa che può essere così sintetizzata: a costruzione iniziata, non è sufficiente un qualsiasi vizio di legittimità per annullare il provvedimento o il procedimento. Occorre che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale, di cui deve essere fatta espressa menzione nel provvedimento di ritiro. L'interesse pubblico non è quello generico ed astratto del ripristino della legalità, ma va individuato nello specifico pregiudizio che viene a subire l'assetto urbanistico. [6]
Dunque l'art. 11 applica un principio generale ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa; la norma tutela la cosiddetta buona fede o affidamento dell'avente diritto che ha confidato in un provvedimento o in un procedimento apparentemente valido ed efficace; la norma allo stesso tempo pone un limite di tutela alla "buona fede urbanistica" che è quello della riconoscibilità della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali e particolari. Se questo limite è rispettato, la rimozione dei vizi procedurali avverrà senza applicazione di sanzioni.
La disposizione può abbracciare senza difficoltà anche i provvedimenti di annullamento di atti posti ad un livello inferiore (autorizzazione) o alternativi (d.i.a.): non sussistono ragioni preclusive per un'applicazione analogica od estensiva a procedimenti relativi ad interventi "minori" o equivalenti.
Poiché l'amministrazione è tenuta a conformare l'esercizio della pubblica funzione ai principi della trasparenza, dell’imparzialità, dell'efficienza e della ragionevolezza, ne deriva che un provvedimento di ritiro od annullamento di una super-d.i.a., emanato in adesione all'indirizzo giurisprudenziale riferito, dovrà essere contestualmente accompagnato da una concessione edilizia opportunamente e preventivamente istruita con l'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della commissione edilizia, parere che è sempre assente nella d.i.a.: l’eliminazione dei vizi delle procedure, non imputabili al soggetto privato, è preciso dovere-onere dell’amministrazione, che deve provvedere non solo negativamente ma anche positivamente, e alla quale è preclusa l'applicazione di qualsiasi sanzione. [7] Tenuto conto, peraltro, che l'amministrazione è vincolata tuttora ad una norma vigente, anche se sospettata d’incostituzionalità, difficilmente è ipotizzabile un atto di ritiro o d’annullamento.
Il secondo ordine di considerazioni riguarda un’eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della norma regionale, dichiarazione improbabile stante il nuovo clima politico. Questa dichiarazione non ha alcun effetto retroattivo sui procedimenti "esauriti" e, cioè, già conclusi con il rilascio (silente o espresso) del certificato di abitabilità; potrebbero esserci conseguenze negative solo sui procedimenti abilitativi "pendenti" e, cioè, sugli immobili non ultimati. In quest'ultima ipotesi, però, l’amministrazione ha l’obbligo, come accennato, di procedere a singoli atti di ritiro e di rinnovazione contestuali. [8]
E' da escludere, in conclusione, qualsiasi profilo di nullità degli atti; ma di fronte a situazioni così paradossali, il notaio dovrà comunque avere la massima diligenza nel ricevere atti di trasferimento d’immobili di nuova costruzione, edificati in virtù di una super-d.i.a.
Pertanto nel caso d’alienazione di un nuovo manufatto realizzato in forza di una super-d.i.a. il notaio dovrà:
farsi consegnare copia della "dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato…che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie" (art. 4, 11^ comma legge 493/1993);
farsi rilasciare dal progettista un’attestazione circa l’inesistenza di vincoli pregiudizievoli all’utilizzo della d.i.a.;
farsi consegnare il certificato di collaudo finale rilasciato dal progettista che attesti la conformità dell'opera al progetto approvato (art. 4, 11^ comma legge 493/1993);
farsi consegnare identica dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori (art.4, D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425);
verificare l'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
richiedere una certificazione rilasciata dall'amministrazione attestante che nel termine di venti giorni dalla presentazione della d.i.a. non è stato emesso "l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni" (art. 4, 15^ comma legge 493/1993);
farsi consegnare il certificato di abitabilità/agibilità emesso dall'amministrazione, ovvero verificare che si siano verificati i presupposti per la formazione del silenzio-assenso (art. 4 D.P.R. citato);
menzionare gli estremi della super-d.i.a. e dei documenti sopra elencati;
regolamentare le eventuali spese di rimozione dei vizi formali delle procedure amministrative, qualora si tratti di immobili per i quali manchi ancora il certificato di abitabilità.
Tutta questa problematica è, tuttavia, in evoluzione ed è destinata a dissolversi; infatti il T.U. sull'edilizia, ancora in corso di pubblicazione al momento di andare in stampa, amplia il raggio di azione della d.i.a. (art. 22) che resta facoltativa ma non utilizzabile per gli interventi indicati nell'art. 10 (tra cui la nuova costruzione); inoltre il disegno di legge "100 giorni", che continua a qualificare la d.i.a. come facoltativa, la estende:
alle ristrutturazioni edilizie;
agli interventi sottoposti a concessione, purché puntualmente disciplinati dagli strumenti urbanistici;
ai sopralzi, alle addizioni, agli ampliamenti.
Il disegno di legge viene sostanzialmente incontro alle richieste di quelle regioni (Lombardia e Toscana) che avevano legiferato forzando la cornice istituzionale "dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
Peraltro il disegno di legge prevede che siano le regioni a stabilire quali debbano essere gli interventi soggetti a concessione o autorizzazione; si ribaltano i principi poiché, pur rimanendo la d.i.a. facoltativa, il regime concessorio degli interventi è rimesso alla scelta del legislatore regionale e non più di quello statale. [9]
Anche in questa vicenda si deve purtroppo rilevare che la disciplina urbanistica continua ad essere molto instabile; la sua mutevolezza è il frutto d’interessi di settore che hanno prodotto e producono infiniti danni al territorio, bene unico, limitato e non riproducibile
Arturo Brienza
[1] Per una recente ricognizione delle problematiche connesse alla legge 122/89 si rinvia a: CROSETTI, Parcheggi pertinenziali: recenti evoluzioni giurisprudenziali, in Riv. Giur. Edil., 2001, II, 545.
[2] Analoghe problematiche sembrano emergere dalla Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52.
[3] Scrive testualmente Boero: “Una recente dottrina (ANGELONI, La responsabilità, 69 ss.), sviluppando spunti già più volte elaborati in passato, e valorizzando la similitudine tra l’attività notarile e quella giurisdizionale (sulla quale v. per tutti la fondamentale opera di MORELLO-FERRARI-SORGATO, L’atto notarile, 339 ss.), ha sostenuto che il notaio sia legittimato a proporre questione di legittimità costituzionale, “quando nella esplicazione della sua funzione si trovi ad applicare disposizioni o norme rispetto alle quali nutra un non manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale e quando egli debba comunque applicare le disposizioni o le norme in questione per la formulazione del giudizio di ricevibilità dell’atto”. Ciò potrebbe comportare una sospensione della procedura che sfocia nella stipulazione dell'atto, e quindi, di conseguenza, un temporaneo rifiuto del suo ricevimento, eventualmente determinato anche soltanto dalla problematica di legittimità costituzionale. La tesi, per quanto suggestiva, non pare, de iure condito, fondata, neppure alla luce dell’interpretazione estensiva dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 226 del 18 novembre 1976 (in Giur. Cost., 1976, 1822, riportata anche in ANGELONI, La responsabilità, 72 ss.). Nonostante tutti gli sforzi che si possano fare per dimostrare il contrario, resta il fatto che il notaio non può considerarsi un’”autorità giurisdizionale” di fronte alla quale penda un “giudizio”, come richiede l’art. 23 cit. per la proponibilità della questione: non è sufficiente, a tal fine, porre in rilievo l’indubbia caratteristica di terzietà dell’attività notarile, per arrivare a sostenere la sussistenza di una funzione di cui mancano le principali connotazioni oggettive e soggettive.
Boero, La legge notarile commentata, Vol. I, pag. 168, Torino 1993.
Si tenga anche presente che gli atti, i provvedimenti e i procedimenti amministrativi sono assistiti da presunzione di legittimità e che solo il giudice ordinario può disapplicarli senza annullarli: VIRGA, Diritto Amministrativo, Vol. 2, 94 e 241, Giuffrè, Milano 1987.
[4] Il testo dell'art. 4 è il seguente:" Principi e ambito di applicazione.
1. La denuncia di inizio attività è disciplinata dai successivi articoli sulla base dei principi di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).
2. In coerenza con i principi indicati al comma 1 sono subordinati a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all’art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, nonché quelli sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla legislazione vigente, ferma restando la possibilità di usufruire della procedura prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/38 573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto “Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali”, purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale; nei casi in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento va effettuato nelle modalità previste dalla vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla normativa vigente."
[5] Essa riproduce testualmente la disposizione contenuta nell’art. 15, 9^ comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[6] Per la giurisprudenza più recente si veda: Consiglio di Stato 1 agosto 1983 n. 342 in Giust. Civ. 1983, I, 3125; 2 febbraio 1995 n. 187 in: Il Foro It., 1996, III, 146; 15 dicembre 1995 n. 1728 in: Riv. Giur. Edil. 1996, I, 116; 10 marzo 1999 n. 229 in: Il Consiglio di Stato, 1999, I, 428. In dottrina si veda: CACCIAVILLANI, Limiti dell'annullabilità della concessione edilizia, in Giust. Civ. 1983, I, 3136; SANDULLI M.A., Commento art. 11 legge 47/85, Le nuove leggi civili commentate, 1985, 1069; CHIERICHETTI, L'annullamento d'ufficio della concessione edilizia nella giurisprudenza, in: Riv. Giur. Urb., 1994, I, 247.
[7] Non appare convincente l'inquadramento del problema nell'art. 13 della legge 47/85 che presuppone interventi edilizi effettuati senza concessione e senza autorizzazione ovvero in difformità; così pure non è accettabile l'ipotizzare la disponibilità dell'amministrazione "ad emettere un documento nel quale si esprima un giudizio di congruità sulla procedura urbanistica seguita". Questo documento è al di fuori di qualsiasi logica del sistema e, pertanto, difficilmente conseguibile (Denuncia di inizio attività e legislazione regionale, Studio n. 3462 del Consiglio Naz. Notariato).
[8] Per maggiori dettagli sugli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale si veda: PALADIN, Diritto Costituzionale, 764, Cedam Padova 1991; MARTINES, Diritto Costituzionale, 588, Giuffrè Milano 1992.
[9] Il testo non ufficiale della norma che qui interessa è il seguente:
" Denuncia di inizio attività.
1) In anticipazione rispetto alla entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere operati, in base a semplice denuncia di inizio attività:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati dai piani attuativi che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
2) Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
4) E’ fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”
Illecita concorrenza mediante l’utilizzo di organizzazioni esterne al notariato
La sentenza di primo grado, suscettibile di essere riformata in appello, non interessa certo per il caso specifico, bensì per il fatto che questa decisione costituisce la conferma che "certi rapporti" non sono indimostrabili.
Il Consiglio notarile, nell’ordinaria attività di monitoraggio, rileva che l’ammontare del repertorio ed i ricavi di un notaio e il loro andamento nell’arco di due anni presentano "macroscopiche devianze" rispetto ai parametri medi del distretto. Al notaio viene richiesta l’esibizione di documentazione contabile dal cui esame emerge la corresponsione di somme ingenti ad una società di servizi e ad un terzo, in precedenza già coinvolto in un procedimento disciplinare a carico di un altro notaio. Alla rimessione degli atti al Tribunale fa seguito la sentenza che di seguito pubblichiamo.
Frutto ancora non del tutto maturo dell’attività di monitoraggio, questa pronuncia conferma che il luogo comune della indimostrabilità delle transazioni indecorose può essere superato, se lo si vuole.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. V CIVILE - 3 MAGGIO 2001 - RELATORE D.SSA MARIA TERESA BRENA
PREMESSO
Rilevato che ai sensi degli art. 147, 151 e 152 L.N. il P.M. chiedeva l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro nei confronti del notaio XXX per l’incolpazione di cui in atti,
- che all’udienza camerale si costituiva il notaio mediante procuratore, depositando memoria e fascicolo di parte contenente i documenti di cui all’elenco in atti,
- che all’esito della discussione il P.M. insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione della sospensione e nella richiesta di mancata applicazione delle attenuanti generiche disciplinari di cui all’art. 144 L.N.,
- che la parte a sua volta insisteva nelle proprie conclusioni: in via preliminare di dichiarazione di nullità del procedimento ed in particolare della richiesta di applicazione della sospensione disciplinare, in via subordinata nel merito di rigetto della stessa, ed in via di ulteriore subordine chiedeva la derubricazione del provvedimento alla sanzione dell’ammenda o della censura previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
- che la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene contestata al notaio XXX, secondo quanto formulato dal P.M. nella sua richiesta di applicazione della sanzione della sospensione . . ."la violazione degli artt. 147 L.N. e 14 R.D.L. n. 1666/37 in relazione all’art. a.3.1. lett. b) del Codice Deontologico del 94, per avere con il suo comportamento compromesso la sua dignità e reputazione unitamente al decoro e al prestigio della classe notarile, avendo abdicato ai doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale delegando al dott. JJJ e alla società di servizi YYY sas parte delle sue attribuzioni, riconoscendo agli stessi complessivamente un compenso di circa 434 milioni su un netto imponibile di circa 850 milioni, con ciò ponendo in essere illecita concorrenza per esercizio di attività a mezzo di organizzazioni esterne al notariato . . . "
Con il primo motivo la parte eccepisce la nullità della contestazione perché generica, in quanto si dice, non vengono espressamente indicati dal P.M. gli atti o le funzioni che sarebbero state trasferite dal notaio al dott. JJJ o alla società YYY sas e che avrebbero comportato l’abdicazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale.
Tale doglianza, non può essere accolta, perché da un'attenta lettura del capo di imputazione emerge chiaramente che quello che viene contestato al notaio XXX è l’aver posto in essere attività di illecita concorrenza mediante l’utilizzo di organizzazioni esterne al notariato, nella fattispecie il dott. JJJ e la società YYY sas, utilizzandole come "procacciatori di affari", attività espressamente vietata sia ai sensi dell’art. 14 del R.D.L. che dell’art. a.3.1 lett. b) del Codice deontologico puntualmente richiamati nella rubrica del capo di incolpazione ed esplicitati nell’ultima parte narrativa del capo stesso, con tale condotta compromettendo la sua dignità ed il decoro e prestigio della classe notarile in violazione dell’art. 147 L.N. che prevede a sua volta anche l’ipotesi dell’illecita concorrenza.
Quindi contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’addebito che viene mosso non è tanto quello di aver abdicato alle proprie funzioni mediante delega delle stesse a soggetti non abilitati a svolgerle, anche perché questo tipo di contestazione coinvolgerebbe ipotesi del tutto diverse anche di carattere penale, quanto attraverso l’utilizzo in modo sistematico e continuativo della collaborazione del dott. JJJ e della società YYY sas realizzata appunto con le modalità sopra indicate, l’aver posto in essere l’attività di concorrenza sleale.
D’altra parte, secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, nel valutare l’idoneità della contestazione e la correlazione tra accusa contestata e sentenza, stante anche l’affinità del procedimento disciplinare al procedimento penale vero e proprio, occorre anche fare riferimento ai fatti che sono stati oggetto di specifica contestazione nell’ambito del procedimento disciplinare (Cass 18 maggio n. 4866/94) e si richiede soltanto la precisazione compiuta nella richiesta dal P.M. dell’illecito disciplinare ascritto al notaio.
Nel caso di specie, il P.M. nella sua richiesta ha fedelmente riportato dopo il capo di incolpazione anche tra virgolette tutti i fatti contestati in via disciplinare, pertanto è stato pienamente rispettato il principio del diritto di difesa.
Venendo ora alla valutazione degli elementi di prova offerti a sostegno dell’accusa, si rileva quanto segue.
Nel corso dell’attività di monitoraggio sul comportamento dei propri iscritti, il Consiglio notarile di Milano rilevava con riferimento agli anni '98 '99 nei confronti del notaio XXX macroscopiche devianze rispetto ai parametri stabiliti a cura del Consiglio medesimo, formati con riferimento alle medie distrettuali, circa gli ammontari repertoriali ed i ricavi lordi e netti.
In particolare – si tratta di dati non contestati – era emerso che per il '98 l’ammontare repertoriale complessivo era pari a . . . milioni circa, con reddito lordo di circa . . . milioni e netto di lire . . . a fronte di medie distrettuali molto maggiori (ricavi lordi di lire . . . e netti di lire . . . ), ed a seguito dell’esame della documentazione prodotta da XXX su espressa richiesta del consiglio, si era verificato che per il '99 tali dati erano notevolmente mutati nel senso che l’ammontare di repertorio passava da . . . milioni a . . . milioni di cui . . . conseguiti presso il recapito di . . . e soprattutto il ricavo lordo passava da lire . . . circa a lire . . . .
Altresì l’esame dei registri contabili aveva accertato l’emissione a partire dal mese di gennaio '99 fino al dicembre dello stesso anno di ben 12 fatture per complessivi . . . milioni circa a favore del dott. JJJ, soggetto operante nel comune di . . . dove aveva tra l’altro ricoperto la carica di consigliere comunale, nonché sempre nello stesso arco di tempo di altre 14 fatture per complessive . . . milioni circa, a favore della YYY sas per prestazione di servizi a scadenza pressoché mensile.
Ancora, è pacifico che XXX dal . . . '98 sia subentrata al notaio MMM deceduto in data . . . prendendo possesso del suo studio in . . . e che allo stesso sia stata applicata dal Consiglio Notarile la sanzione della censura confermata dal Tribunale con sentenza del . . ., impugnata davanti alla Corte di Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l’appello, decisione ricorsa in Cassazione che ha rigettato il gravame, per "avere compromesso la propria dignità e reputazione ed il decoro e il prestigio della classe notarile e per aver fatto concorrenza ai colleghi servendosi dell’opera di un procacciatore di affari – il dott. JJJ - e di altri richiami non consentiti, in particolare l’organizzazione di più studi"
E’ stato anche documentalmente provato che XXX aveva comunicato al Consiglio Notarile di aver aperto un recapito in . . . in via . . . presso la sede della YYY sas mentre invece la collaborazione con la predetta società e con il dott. JJJ è risalente quanto meno al gennaio di quell’anno come provano le fatture emesse a partire da tale mese, quindi la comunicazione è stata fatta con grave ritardo.
Quanto ai rapporti instaurati con i predetti soggetti, XXX, sia in sede disciplinare che in camera di consiglio, ha riconosciuto di aver utilizzato la collaborazione degli stessi precisando con lettera indirizzata al Consiglio del 24.07.00, quanto a JJJ trattandosi di soggetto laureato in giurisprudenza con notevole esperienza tanto nel settore immobiliare e societario, di avergli affidato l’istruttoria delle pratiche più complesse, lo studio dei casi particolari, l’aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale, nonché il coordinamento tra le impiegate dello studio e la società di servizi, e che nel compenso allo stesso corrisposto è compreso in via forfettaria anche l’affitto e le spese condominiali della sede del recapito di . . ., quanto alla società di servizi, che il compenso pagato tiene conto che le prestazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo di apparecchiature, software, strumenti e macchinari della società stessa.
Infine, risulta anche, che la conoscenza con i predetti è avvenuta nel corso di un incontro presso lo studio del notaio MMM prima del suo decesso verso la fine dell’anno '98.
In sua difesa il notaio ha precisato inoltre che l’incremento innegabile del suo fatturato per l’anno '99 è dovuto ad insieme di elementi che ha indicato: 1) nell’aumento dell’introito della cassa cambiali che è stato di circa mezzo miliardo, 2) nell’ampliamento della struttura dello studio che ha comportato l’assunzione sia pure a tempo determinato di ulteriori dipendenti fino ad un massimo di dieci per un certo periodo, con costi pari a lire . . . per l’anno '99, infine ha rilevato l’assoluta congruità del compenso corrisposto a JJJ da considerare al pari di un qualsiasi collaboratore professionista che in base ai parametri del c.c.n.l. percepirebbe comunque un compenso annuo di lire. . ., a cui, se vanno aggiunti gli oneri previdenziali ecc., si arriva alla cifra di lire . . . quindi tenuto conto anche delle spese di affitto che si è detto erano ricomprese nella somma versata a suo favore, risulta la non anomalia della stessa.
Nulla ha detto invece circa le somme versate a favore della YYY sas.
Alla luce degli elementi di prova sopra indicati, e tenuto conto delle osservazioni della difesa, questo Tribunale ritiene che sussistano gli estremi degli addebiti disciplinari contestati, e quindi il notaio vada condannato alla pena disciplinare richiesta.
Infatti l’art. a.3.1. lett. b) del codice deontologico, espressamente configura come ipotesi di illecita concorrenza il servirsi dell’opera di procacciatori di clienti o l’utilizzazione di situazioni equivalenti.
Nel nostro caso siamo di fronte alla situazione equivalente che, dice il codice deontologico, si può verificare nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per accaparrarli; in questi casi l’esistenza dell’accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie è già di per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione precostituita. Vi possono rientrare a titolo esemplificativo il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti ecc.
Ora è innegabile che XXX si sia servito della medesima struttura utilizzata dal MMM dallo stesso presentatagli, pur sapendo che egli aveva riportato la sanzione della censura, e nonostante che il consigliere . . . l’avesse messo in guardia, quando gli aveva comunicato la sua intenzione di aprire il recapito in . . . dall’utilizzare organizzazioni esterne.
D’altra parte la stessa scansione temporale dei fatti indica inequivocabilmente che il notaio pur non avendo potuto instaurare un rapporto di fiducia con il JJJ e la YYY sas avendoli conosciuti a fine '98, già dal gennaio '99 ha cominciato ad avvalersi della collaborazione stabile degli stessi, con ciò continuando quell’opera che era già stata sanzionata nei confronti del suo predecessore.
E’ evidente anche, che la comunicazione tardiva dell’apertura del recapito è stata fatta per sanare una situazione disciplinarmente perseguibile, che già aveva i connotati della stabilità e continuatività, infatti non è credibile il notaio laddove afferma che i compensi al dott. JJJ cominciavano da gennaio '99 in quanto riguardavano i canoni di locazione comunque da corrispondere in funzione dell’apertura del recapito, perché non si spiegano le somme versate nello stesso periodo alla YYY sas di importo anche maggiore, se non alla luce di una collaborazione a tutti gli effetti ormai stabilizzata.
Ancora, venendo all’esame dei dati contabili è innegabile che l’aver pagato circa trecento milioni alla YYY sas nell’arco di un solo anno per prestazioni che nelle fatture vengono indicate come compensi per diritti, spese per duplicazioni, stampa fotocopiatura e fascicolazione di testi, compilazione modulistica e presentazione pratiche presso i competenti Uffici, Tribunali, Conservatorie, CCIA è assolutamente sproporzionato e non credibile, ed invece se unito al dato contabile successivo costituito dal compenso pagato al JJJ di lire . . . circa trova logica spiegazione nel costituire la retribuzione data ad una struttura esterna al notariato che ha lavorato sul mercato della clientela, procacciando la stessa. La difesa ha insistito nell’affermare che il raffronto tra l’anno '98 e '99 va fatto tra i due ricavi lordi (. . . milioni circa e . . . circa) e non sulla base del compenso versato di lire . . . milioni circa ai due soggetti di lire . . . ed il ricavo netto del notaio di lire . . .
Sul punto la stessa ha ragione ma anche volendo fare tale raffronto, è indubbio che grazie alla conoscenza del JJJ e della YYY sas il ricavo lordo è aumentato quanto meno del 400% anche togliendo l’introito della cassa cambiali pari a lire . . .
Tutti questi elementi unitamente al grave precedente costituito dal MMM non possono non portare ad un giudizio di colpevolezza a carico di XXX.
E’ proprio per questi motivi che si ritiene non siano applicabili al notaio le circostanze attenuanti generiche disciplinari, pur trattandosi di soggetto "incensurato", perché con il suo comportamento ha scientemente ricreato quella situazione contraria al decoro della professione – illecita concorrenza - con danno ai suoi colleghi, che era già stata stigmatizzata per il suo predecessore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento alla richiesta del P.M., applica al notaio XXX la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro.
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a cura di Franco Treccani
DIRITTO PUBBLICO Il precedente tra certezza del diritto e libertà del giudice: la sintesi nel diritto vivente
La profluvie di massime (del Consiglio Notarile di Milano, di Roma, di Napoli, di Torino, di altri vari Consigli riuniti) che si sta abbattendo sul notariato a seguito dell’abolizione del procedimento di omologazione, apre per il pratico e per il teorico un interrogativo di non poco momento.
Che valore hanno queste massime? Costituiscono semplici orientamenti privi di qualsiasi rilevanza giuridica oppure veri e propri precedenti (giuridici e non giurisprudenziali)? Hanno una qualche collocazione nel sistema delle fonti?
Lo spunto di riflessione viene da una saggio di M. Cavino (dottorando di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università statale di Milano) che riproduce la comunicazione dallo stesso tenuta nell’ambito del seminario Il valore del precedente nell’ordinamento italiano:stare decisis?, svoltosi ad Alessandria il 17 aprile 2000, riprodotta in Diritto e società, CEDAM 2001, 159. E’ vero che l’Autore argomenta in materia giurisprudenziale, ma nulla vieta a noi pratici di spostare l’attenzione sulla vicenda delle massime che da poco tempo ci occupa, con alterni atteggiamenti consiliari (da chi tace, mantenendosi nel riserbo più assoluto, a chi quasi ormai periodicamente sforna massime, semi-sentenze, a livello para-giurisprudenziale). Dice giustamente M. Cavino (pag.162) che "l’esclusione dal novero delle fonti del diritto non significa necessariamente negare una natura "istituzionale" al valore del precedente..." e soggiunge che "in questo processo di istituzionalizzazione del valore del precedente giudiziario (per noi semplicemente giuridico, NdR) in Italia la dottrina del diritto vivente ha sicuramente giocato un ruolo significativo. Essa attribuisce, nella pluralità di significati impressi in una disposizione legislativa, un valore preminente a quello espresso da un costante ed omogeneo orientamento giurisprudenziale. E in ciò consiste la prima difficoltà derivante proprio dalla necessità di individuare criteri idonei a riconoscere un orientamento giurisprudenziale (ribadisco, per noi, semplicemente giuridico) sufficientemente omogeneo e costante.". Prosegue l’A.: "La dottrina costituzionalistica registra sostanzialmente due impostazioni. Secondo la prima può parlarsi di un orientamento giurisprudenziale capace di produrre diritto vivente dopo una serie consistente ed omogenea di decisioni (per noi, atti e/o verbali, NdR.), a prescindere dal livello dell’autorità che le abbia pronunciate: non si attribuisce cioè particolare importanza <<al grado giurisprudenziale dell’interprete, importando piuttosto il grado di adesione ad una data scelta ermeneutica>>." E ciò significherebbe che anche il Notariato ha sufficiente autorità per contribuire alla nascita di orientamenti e precedenti giuridici. Infatti "può esserci diritto vivente anche quando si siano pronunciati solo giudici di merito e non ancora quelli di legittimità, non importando quindi che nella serie di decisioni trovino spazio quelle delle supreme magistrature. La seconda impostazione attribuisce invece un valore centrale alla giurisprudenza delle magistrature supreme ritenendo che solo dopo che queste si siano attestate su posizioni stabili, anche interagendo con i giudici di livello inferiore, si possa distinguere una regola di diritto vivente.".
La istituzionalizzazione del posto del precedente giudiziario/giuridico operata dalla dottrina del diritto vivente non conduce a risultati di poco rilievo se la legittimità costituzionale e quindi la stessa sussistenza nell’ordinamento di una norma legislativa possono da esso dipendere.
La ragione per cui sia possibile assegnare un posto al precedente, ovvero perché i precedenti siano dotati di un plusvalore sta per l’A. nella certezza del diritto che i precedenti assicurano. Il livello di prevedibilità delle conseguenze giuridiche di una condotta o di un fatto, rappresenta, da sempre, un criterio per valutare la capacità di un ordinamento di assicurare la certezza del diritto.
La dottrina dello stare decisis e quella del diritto vivente si pongono su due piani diversi: nella prima il valore del precedente viene considerato a priori, mentre nella seconda a posteriori.
In una di queste ipotesi si deve comunque ricadere.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO FAMILIA Rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa
Questo piccolo spazio dedicato al diritto privato viene in questo numero occupato dalla nascita della nuova rivista Familia edita per i tipi della Giuffrè. Con la consueta stringatezza, al limite della "brevilo quentia" tacitiana spesso non lontana dalla scorbuticità, ma sempre con l’intento di fornire un riflessione utile per il notariato, si considera soddisfacente il taglio nazionale e comparato (estero) dato alla materia e si plaude all’editore e alla redazione che, per la prima volta dopo tanti anni, affrontano direttamente un istituto socio-giuridico di fondamentale rilievo sociale su una rivista monografica (molte volte articoli sul tema - per la passione del compianto prof. A. Trabucchi - comparivano sulla Rivista di diritto civile, CEDAM). Oggi finalmente è nato uno spazio di riferimento ben preciso.
In dottrina compaiono nomi significativi:
Cesare Massimo Bianca, Dove va il diritto di famiglia;
Giovanni Gabrielli, Rapporti familiari e libertà di testare;
Maria Claudia Andrini, Forma e pubblicità delle convenzioni matrimoniali e degli accordi di separazione tra coniugi;
Lucilla Gatt, Beni personali dei coniugi e liberalità;
Luigi A. Scarano, La casa familiare.
Nell’osservatorio sull’Europa:
Susanna Ferrari, La riforma austriaca del diritto matrimoniale;
Maria-Giovanna Cubeddu, La legge tedesca sulla limitazione della responsabilità del minore;
Nicola Everitt, Some remarks on the recent developments of divorce law in the Republic of Ireland and England;
Mila Trezza, Il progetto <<Roma III>>: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio.
Nella parte relativa alla giurisprudenza compiano poi alcune sentenze della Suprema Corte con note di G. Ferrando, S. Landini e L. Balestra rispettivamente in tema di Crisi coniugale e accordi intesi a definirne gli aspetti economici, Accettazione dell’eredità e prescrizione, Società di fatto e impresa familiare.
Gli argomenti – come si è potuto constatare scorrendoli - sono di quotidiano interesse per il notariato, che è costantemente chiamato ad intervenire nell’applicazione del diritto di famiglia sia per le intestazioni immobiliari di futuri coniugi, sia per convenzione prematrimoniali e matrimoniali, sia per l’applicazione degli istituti della comunione e della separazione dei beni, sia in materia successoria, sia per i mai sopiti tentativi di superare i patti successori.
Si auspica che l’angolatura della rivista in materia prosegua sulla scorta del primo numero, non focalizzando il proprio punto di osservazione alle mere vicende patologiche familiari, ma continuando a spaziare – come in avvio - in una prospettiva giuridica nazionale ed internazionale e, perché no, anche sociologico-politica. Trust. Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro – VI
Ancora due interventi in una materia quasi per tutti ostico che comunque non si è già disposti ad affrontare con attenzione ed accogliere con benevolenza, quantunque i tempi sembrino ormai maturi per doverlo fare.
Si ricorda al proposito il quaderno n.12 di FederNotizie (allegato al numero di maggio 2001) e si segnala ora innanzitutto questo contributo del dr. F. Risso, Notaio in Genova, pubblicato sul n.3 di "Trusts e attività fiduciarie", IPSOA 2001, che riproduce l’intervento svolto oralmente dall’Autore al convegno "La responsabilità del notaro nella redazione di atti di trust", Milano 20 gennaio 2001.
Il saggio parte dalla premessa che la ratio dell’articolato della Convenzione dell’Aja (1.7.1985) consiste nel "favor validitatis" per il trust convenzionale, sulla base di chè arriva ad affermare che la portata dell’art.13 della Convenzione è tale da consentire agli Stati di sanzionare la scelta della legge applicabile al trust allorchè risulti che essa è stata effettuata non secondo ragionevolezza o bona fide, bensì solo al fine di sottrarre abusivamente la situazione alle norme sanzionatorie dell’ordinamento. Quindi sì al trust interno, ma sì anche alla caducazione degli effetti segregativi caratteristici.
Poi il discorso si sposta sulle funzioni e sulla responsabilità del notaio in materia di trust, che secondo l’A. non è dissimile rispetto ad altri istituti per il fatto che la legge regolatrice del trust sia straniera. Il notaio dovrà indagare la volontà delle parti; predisporre ed utilizzare i mezzi a sua disposizione perché il risultato voluto sia raggiunto (con una diligenza maggiore, perché è un pubblico ufficiale); essere garante e responsabile della legalità e della certezza verso i clienti e verso i terzi. Il notaio è tenuto innanzitutto a conoscere l’esistenza del trust come istituto; a conoscere l’insieme delle norme anche di diritto internazionale vigenti e quindi anche il testo della Convenzione dell’Aja ed è infine responsabile se non prospetta alle parti l’utilizzabilità del trust, specie se costituisce uno degli strumenti più idonei o l’unico per raggiungere il risultato voluto dalle parti.
Tuttavia al notaio che rifiuti il proprio ministero adducendo l’ignoranza della legge straniera regolatrice del trust non può essere imputata la violazione dell’art.27 della L.27.2.1913, n.89.
Il notaio può invece essere responsabile, quando propone di risolvere il caso con il trust, in certe ipotesi:
se il cliente decide di non risolvere il suo caso con il trust, il notaio non avrà ovviamente responsabilità;
se il cliente vuole risolvere il suo caso con il trust bisogna distinguere:
--------se il notaio non si ritiene esperto in materia e indirizza il cliente ad altri, non assume responsabilità,
--------se il notaio accetta l’incarico pieno, bisogna ulteriormente distinguere:
---------------se si fa carico personalmente della redazione dell’atto istitutivo, assume responsabilità;
---------------se si serve di un esperto per la redazione dell’atto o per la scelta della legge, bisogna infine distinguere:
-----------------------se l’esperto è scelto autonomamente dal notaio, il notaio si assume la responsabilità;
----------------------se l’esperto è scelto dal cliente o dal notaio con il consenso del cliente, il notaio si assumerà la responsabilità connessa alla verifica della legittimità dell’atto secondo la legge italiana ma per il resto la sua responsabilità sarà attenuata secondo il grado di coinvolgimento dell’esperto.
Anche nel caso di utilizzo di scritture private autenticate il notaio sarà almeno deontologicamente obbligato a comportarsi come se si trattasse di atto pubblico, nonostante che per l’eventuale comportamento omissivo non assuma in tale ipotesi responsabilità civili.
Da ultimo l’A. si pone il problema della verifica da parte del notaio della persona che si dichiari trustee di un trust (nel qual caso trattandosi di negozio gestorio non risultano applicabili le norme relative alla procura e alla rappresentanza, ma dovrà essere indagata la reale appartenenza al trust dei beni e dei diritti che si vogliono trasferire) ed il problema dell’assunzione delle funzioni di trustee o di guardiano da parte di un notaio (ipotesi plausibile e possibile sempre che non si verifichi in sede di stipulazione, contrastando in tal caso con l’art.28 n.3 L.n.). Di contro non si può tacere l’autorevole voce di P. Schlesinger in Notariato, IPSOA 4/2001, 337, (che auspica una novella per il Trust proponendo perfino nel corso dell’articolo il testo di una norma pseudo-codicistica), secondo il quale non è ammissibile che "si possa oggi procedere alla costituzione di un trust da assoggettare al diritto italiano…", non apparendo "sufficiente invocare al riguardo il principio che riconosce ai privati la massima libertà negoziale (art.1322 c.c.)".
DIRITTO CIVILE
Sistemi di comunione dei beni e sistemi di separazione
Ancora oggi a distanza di venticinque anni dall’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n.151 capita molto spesso di essere richiesti di taluni chiarimenti (in materia successoria, in materia societaria, in materia immobiliare ecc.) in ordine alla scelta del regime di separazione e comunione legale dei beni.
Si segnalano due conversazioni, una di tipo sintetico, generale, comparatistico e l’altra di tipo analitico, specifico e tecnicistico.
- A. Fusaro ( prof. ass. dell’Università di Genova) ha tenuto a Brisbane nei giorni 9-13.7.2000 una relazione dal titolo "Systems of community property and separation of ownership", riportata su Rivista di diritto civile, CEDAM, II,99, nella quale afferma che "la distinzione tra comunione e separazione dei beni sta gradualmente perdendo peso (pag.103)". Nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi è centrale la contrapposizione dei sistemi che adottano un regime speciale rispetto a quelli che ne appaiono privi: i primi compongono l’area di vigenza della comunione dei beni, mentre i secondi quelli della separazione. Nel comparto della comunione dei beni si trovano:
la comunione universale (la più ampia, in quanto riguarda gli acquisti effettuati da ciascun coniuge a qualunque titolo durante il matrimonio ed anche anteriormente);
la comunione dei mobili e degli acquisti, oppure la comunione solo degli acquisti (meno ampia della precedente, in quanto esclude gli immobili già posseduti al momento delle nozze, quelli ricevuti per donazione e successione ed i mobili di uso personale);
la comunione differita (ancora meno ampia delle precedenti, in quanto si concretizza in ipotesi che combinano variamente l’operatività di regole d’impronta separatista durante il matrimonio, con la spartizione finale dei beni o del loro controvalore pecuniario).
La comunione è in vigore nei sistemi dell’Europa continentale ed in alcuni stati americani, mentre gli altri, con l’Inghilterra ed il mondo di common law in genere, compongono il cuore dell’area di separazione.
Per giudicare sulla convergenza o divergenza dei sistemi l’A. suggerisce di fissare l’attenzione non tanto sullo statuto proprietario durante il matrimonio, quanto sull’assetto del potere di amministrazione e quindi sulla distribuzione in sede divorzile ed ereditaria. Si constata – a suo avviso - una sorta di convergenza graduale tra le due aree, siccome i sistemi di comunione dei beni contemplano crescenti margini di libera disponibilità dei cespiti, mentre quelli a separazione tendono verso una distribuzione finale, specie in caso di divorzio.
- L’altro scritto rivela invece una esasperazione quasi bizantina nell’indagine sull’espansione applicativa dei sistemi di comunione o separazione, cerca di rispondere a domande non infrequenti nei nostri studi professionali. M. Tanzi (ricercatore dell’Università di Roma "La Sapienza") nello stesso numero della Rivista di diritto civile, II, 53, argomenta "In tema di beni <<relativi>> a beni personali nel regime di comunione legale" (intervento svolto al Convegno organizzato dal Comitato dei Collegi Notarili della Sardegna a Cagliari il 19-20.1.2001), ponendosi il problema della determinazione del regime di appartenenza dei beni di cui ciascun coniuge si serve per esercitare il diritto sui suoi beni personali (ad esempio: se compero una scala per raccogliere le pere del mio albero - pag.54 - ; ma anche: se effettuo degli acquisti per amministrare e godere una bene produttivo come un fondo rustico - pag.57 -) . A favore della comunione giocano gli articoli 177, 195 e 219 c.c.; contro gli artt.185 e 217 c.c.. Nella scelta tra "comunione immediata" (pag.55), beni personali e comunione de residuo, l’A. propende per l’esistenza di un quarta categoria (pag.56), quella appunto dei "beni <<relativi>> ai beni definitivamente personali di cui all’art.179 cc..Si tratta di beni che:…non possono comunicare la loro natura di beni personali secondo il meccanismo previsto dalla lett. f dell’art.179; in quanto personali non entreranno in comunione se sussistenti al momento dello scioglimento di questa.
DIRITTO COMMERCIALE
La responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito
Il prof. B. Inzitari in "Banca Borsa Titoli di credito", Giuffrè 2001, I, 266, interviene su un tema di grande attualità per il notariato, perché di certo a tutti sarà capitato in tempi recenti di stipulare atti di compravendita per comunitari ed extra-comunitari seguiti da finanziamenti bancari per importi pari o superiori al valore della compravendita o addirittura del bene finanziato. Credo che nessuno di noi abbia stipulato a cuor leggero e per giunta si sia sforzato di spiegare alle parti le ragioni giuridiche e fiscali, quindi di opportunità, che avrebbero dovuto indurre le parti a denunciare in sede di compravendita valori reali, ma credo anche che i risultati non sempre saranno stati pari all’apprensione con cui si sono conclusi i contratti. Se questa prassi per così dire "generosa" si consolidasse come si potrebbe sospettare dalla sempre maggior diffusione ed omogenizzazione dei comportamenti bancari, varrebbe la pena di effettuare una segnalazione all’Ufficio di vigilanza della Banca d’Italia per appurare l’incidenza percentuale di simili erogazioni "liberali" rispetto alle disponibilità bancarie, per appurare – come giustamente afferma il prof. Inzitari – se i danni creati al sistema non sono anche maggiori rispetto all’abuso del credito.
L’articolo in questione getta un luce sinistra sul comportamento degli Istituti di credito che con facilità erogano finanziamenti della portata sopra detta (§4) e riconosce a carico degli Istituti stessi ben precise ed estese responsabilità (§7), anche se – per amor del vero - il discorso dell’Autore è più rivolto alla concessione di credito alle imprese che non ai privati. Tuttavia l’articolo è rilevante, chiaro e preciso, soprattutto per sensibilizzare la nostra categoria di fronte ad un problema che si manifesta non privo di incognite (responsabilità?) anche per noi. Il contratto di sale and lease back e il divieto di patto commissorio
Sempre più frequente, come già segnalato altra volta, è il ricorso da parte dei clienti all’istituto del sale and lease back a fini di finanziamento ed oggi, a governo rinnovato, le prospettive di utilizzo si presentano ancora più frequenti ed usuali. Torna pertanto utile leggere questo breve articolo di Ilaria Riva (?) su "Contratto e impresa", CEDAM 2001, 300, che nella parte conclusiva fornisce un spunto significativo per superare quel divieto di patto commissorio che il lease back finisce sempre nelle contrattazioni per lasciar supporre e paventare. L’Autrice nella parte terminale dello scritto (pag.323) fa presente che il ricorso all’operazione di lease back da parte della società di leasing dovrà avvenire con estrema cautela: "a fronte del vantaggio di pattuire condizioni contrattuali il più possibile vantaggiose, in connessione con l’intento lucrativo che muove ogni società finanziaria, si pone il pericolo di una dichiarazione di nullità del contratto per frode alla legge (patto commissorio, art.2744 c.c., NdR), pericolo ancora più elevato allorquando l’operazione si svolge con una controparte in difficoltà economica. In presenza di tali circostanze, l’unica strada percorribile per assicurare la validità del contratto, risulta essere l’inserimento di una clausola conformata sullo schema del c.d. "patto marciano"", che consenta di determinare a posteriori, ossia al termine del rapporto, se le prestazioni risultino economicamente sbilanciate, attraverso una stima del bene oggetto di garanzia, onde consentire la validità del trapasso se il valore del bene sia equiparabile al valore del credito inadempiuto o quantificare il maggior costo che dovrebbe sopportare il creditore (società di leasing, NdR) per ottenere l’acquisizione del bene (pagando un prezzo aggiuntivo al debitore). La previsione di una valutazione a posteriori del valore del bene, consente un giudizio di effettività delle poste economiche in gioco, eliminando l’alea presente all’atto della stipula e un conseguente riequilibrio delle prestazioni sinallagmatiche. Il controllo degli atti societari per l’iscrizione nel registro delle imprese
A. Pavone La Rosa (prof. ord. dell’Università di Catania) non vede di buon occhio l’eliminazione del controllo omologatorio in materia societaria (L.340/2000) e non dissimula la sua opinione per quanto garbatamente esposta nell’omonimo articolo apparso sulla Rivista di diritto civile, CEDAM 2001, II, 181. I motivi di tale dissenso sono da ricondurre innanzitutto al provvedimento normativo assai discutibile nel suo iter formativo (il legislatore era consapevole dell’esistenza di un programma di riforma del diritto societario, inoltre ha inserito una norma di tale portata in un "zibaldone") e nel suo contenuto (non consente al notaio di adire direttamente l’autorità giudiziaria ed inoltre consente a ciascun socio, a spese della società, di promuovere il giudizio omologatorio).
Ma nonostante le espressioni di stima rivolte al valore professionale dell’opera del notaio, in realtà sussiste nell’A. un sostanziale pregiudizio di disistima verso l’operato del notaio giurista, abilmente mascherato dietro una sostanziale ed obiettiva - a suo dire - differenza di peso tra i due sistemi di controllo: giudiziale e notarile. L’uno avveniva (ed avviene ancora per certa parte) nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione con doppio grado, che comportava una ufficialità di posizioni, contribuenti al dibattito scientifico ("Le pronuncie giurisprudenziali emesse in sede di omologazione hanno goduto e godono di piena <<ufficialità>>, essendo esse largamente pubblicate in raccolte giurisprudenziali in materia <<onoraria>> e, più in generale, nelle riviste giuridiche del nostro settore disciplinare. Ciò ha comportato e comporta uno stimolo al dibattito dottrinale, con la conseguente possibilità di una maturazione e convergenza di orientamenti, alla cui formazione concorre l’apporto di tutti gli studiosi."). L’altro controllo (notarile) sarebbe privo di tale ufficialità e trasparenza.
Forse all’A. non sono ancora pervenuti tutti gli orientamenti di cui si diceva all’inizio di questa rubrica, o forse l’interpretazione di questo tipo di giuristi non Gli sembra confacente al pensiero dottrinario quanto quella spesso immotivata (sempre in sede omologatoria) della magistratura.
Ma non meno gravi e tormentosi sono gli interrogativi che la nuova disciplina degli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali solleva al Nostro se valutata in una più ampia prospettiva afferente al generale regime della pubblicità commerciale. L’A. sostiene infatti che l’ufficio del registro delle imprese è investito del compito di controllare non solo la regolarità formale, ma anche la validità sostanziale degli atti dei quali è richiesta l’iscrizione. Depongono in tal senso: l’art.2189 co.2 del c.c.; il regolamento di attuazione della norma istitutiva del registro delle imprese (art.11 co.6° lett. "c" d.p.r. n.581/1995); la giurisprudenza in materia onoraria; recenti previsione normative (iscrivibilità delle società semplici anche verbalmente stipulate; iscrivibilità delle società tra avvocati – d.lgs. 3.2.2001).
Qual è allora il senso da attribuire all’art.32 della L.340/2000?
DIRITTO NOTARILE
Forme e volti del notariato
A. Fusaro (prof. ass. dell’Università di Genova) sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè 2001, II., 455, in un breve scritto riproducente la relazione tenuta al convegno "Funzioni e compiti del notaio nel sistema del l’Unione Europea", organizzato a Genova dal locale Consiglio notarile il giorno 11.3.2000, prende lo spunto da un articolo apparso il 9.9.1984 sul Guardian (pesantemente critico nei confronti del notariato transalpino) per effettuare un indagine di diritto comparato sulla nostra professione.
Lo scritto è pregevole per sinteticità e completezza di indagine storica e comparatistica ed offre al lettore una panoramica originale del notariato nel mondo della civil law e della common law con riferimenti storiografici del tutto interessanti (come la prescrizione giurisprudenziale e non legislativa che sin dal 2.11.1890 connotava il notariato francese per il <<devoir de conseil>> che impone al notaio di informare le parti sulla portata giuridica, fiscale e patrimoniale dei loro impegni – pag.456).
La prima indagine è infatti rivolta al notariato francese, poi lo sguardo si allarga a quello belga, olandese, quindi tedesco, infine inglese ed americano e non trascura anche il problema della formazione e dell’accesso alla professione.
Sarebbe inutile tentare di ripercorrere anche brevemente tutte le peculiarità dei notariati europei continentali e le considerazioni sui certificatori anglosassoni e transcontinentali quali esposti dall’A, vale forse invece la pena di ricordare la conclusione dell’indagine, dove, nel richiamare alla diversità dei sistemi e nel raccomandare cautela prima di esprimere giudizi su figure estrapolate dagli ordinamenti da cui scaturiscono, ci si rifà ad una risoluzione del 18.1.1994 del Parlamento europeo nella quale si evidenziava come il sistema di notariato latino al di là delle differenze nazionali sia caratterizzato "da una serie di elementi praticamente comuni, i principali dei quali sono sintetizzabili come segue: delega parziale della sovranità da parte dello Stato affinchè possa essere assicurato il servizio pubblico dell’autenticazione delle convenzioni e della prova; attività indipendente esercitata nel quadro di una carica pubblica sotto forma di libera professione (ad eccezione del Portogallo e del Land Baden Wuerttemberg, nonché del sistema del tutto particolare del Regno Unito) ma soggetto al controllo dello Stato – o dell’organo statutario che le pubbliche autorità hanno incaricato di tale compito – per quanto attiene all’osservanza delle prescrizioni dell’atto notarile, alla tariffazione regolamentata e imposta nell’interesse dei clienti, all’accesso alla professione o all’organizzazione della medesima; funzioni preventive rispetto a quella del giudice, con eliminazione o riduzione dei rischi di controversie; ruolo di consulenza imparziale".
Gli spunti per riflettere sulle varie problematiche che affliggono il notariato ai giorni nostri, sono di notevole portata.
SOCIOLOGIA E POLITICA
Capitalismo contro capitalismo (Dieci anni dopo)
M. Albert (fa parte del Consiglio della Politica monetaria della Banque de France) sul n.3/2001 de Il Mulino, pag.383, propone una riflessione che, se il notariato non dovesse tendenzialmente sempre chiudersi in una dimensione microeconomia (ma riuscisse a prospettarsi e proiettarsi anche scenari macroeconomici), potrebbe senza dubbio risultare interessante e utile per rimeditare, prendendone coscienza, sul significato di vicende ed operazioni nelle quali siamo quotidianamente implicati (si pensi alle stock options, alle dismissioni dei patrimoni immobiliari degli enti, alla situazione del nostro personale impiegatizio ed ai contributi che mensilmente versiamo, ecc…)
Secondo l’A. il capitalismo contrapposto al comunismo sembrava quasi unitario. In realtà è multiforme e complesso. Non è un’ideologia, ma una pratica. Tende ad una bipolarità fra due grandi modelli: quello <<neo-americano>> (praticato in America e nei paesi di cultura anglosassone, che si fonda sul successo individuale, sulla rendita finanziaria a breve termine e sulla vasta eco che tale successo ha nei media) e quello <<renano>> (praticato in Germania, Svizzera, Benelux, con molte varianti nell’Europa del Nord, che valorizza il successo collettivo, il consenso e le problematiche di lungo periodo). Oggi la vittoria del modello neo-americano può essere considerata completa, ma è comunque necessario considerare anche l’ipotesi della convergenza di questi due modelli (pag. 384).
Il trionfo del capitalismo ne ha rivelato il dualismo, che si estende sul piano macroeconomico (vedansi tra i due blocchi di Paesi la differenza di volume della spesa pubblica rispetto al Pil e della spesa sanitaria), sul piano meso-economico (vedansi tra i due blocchi di Paesi la differente struttura e funzionamento del settore finanziario con la preponderanza dei mercati dei capitali nell’uno e dei finanziamenti bancari nell’altro) e sul piano microeconomico (vedasi la diversità di organizzazione interna dell’impresa: che è proprietà esclusiva degli azionisti e costituisce l’incarnazione del principio di corporate governance nel blocco anglosassone, mentre nel blocco renano è un’istituzione, non è solo cioè proprietà privata, ma istituzione pubblica che ha come missione di soddisfare simultaneamente e nel miglior modo possibile in ordine di priorità gli interessi di clienti, fornitori, dipendenti, azionisti, comunità sociale in cui opera).
Il 2000 ha segnato la vittoria del modello anglo americano e il requiem renano, soprattutto in termini di occupazione (è ormai opinione generalizzata che è meglio un impiego poco pagato all’anglosassone - NdR.: il Notariato ne sa qualcosa - che nessun impiego, nonostante questa disoccupazione sia meglio indennizzata soprattutto in Europa. Nell’Europa continentale ci si trova sempre più in presenza di un’economia sociale che porta a delle esclusioni. Al contrario, gli Stati Uniti praticano una politica relativamente asociale volta alla creazione di impiego e di ricchezza, che porta a una società meno dualista) e di sistema finanziario (nel capitalismo renano la banca si comporta come una mutua e tende a non discriminare il trattamento – spreads - verso i clienti; mentre nel capitalismo americano la banca si inchina alla borsa in quanto il grosso dei finanziamenti viene veicolato dai mercati). L’Europa cerca un equilibrio fra tre lati di un triangolo: democrazia, economia di mercato, coesione sociale (pag.389). Gli altri continenti non si interessano che a due lati del triangolo: l’America, alla democrazia ed al mercato; l’Asia, alla coesione sociale ed al mercato. Le due forze principali della costruzione europea sono il mercato unico (circolazione di beni, servizi, persone e capitali) e la moneta unica. Tuttavia in Europa non c’è ancora un capitalismo compiuto. Il capitalismo italiano, quasi esclusivamente familiare e chiuso come quello tedesco, è in piena trasformazione ma su basi principalmente nazionali. Per queste ragioni secondo l’A. si è in presenza di una corrente irresistibile che mette in causa le caratteristiche essenziali del capitalismo renano. Anche lo Stato per ragioni di efficienza interna e di concorrenza internazionale, s’inchina davanti al mercato.
L’ipotesi di una convergenza di modelli, sembra di capire che secondo l’A. si stia già verificando con il rafforzamento per l’Europa dell’economia di mercato (con l’affievolimento di privilegi in materia di lavoro e l’attenuazione dell’incidenza del valore della socialità in economia) e per l’America con una maggior coesione sociale (introducendo nel sistema elementi di tutela contro l’impoverimento indotto dall’arricchimento e dalla sopraffazione indiscriminati di singoli individui).
E il notariato nei rapporti con il sistema bancario-finanziario e nell’applicazione microeconomica del prezzo-valore verso quale capitalismo pende?
La stagione dei Goa
CLAUSOLE VESSATORIE E SPECIFICA APPROVAZIONE
Non si ritiene soddisfatto il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dal secondo comma dell’articolo 1341 c.c. nel caso l’approvazione riguardi tutte indistintamente le clausole del contratto alcune delle quali non possono in alcun modo essere considerate "vessatorie"
Con atto notificato in data 23/2/1994, la Compuservice 02 di G. Gastaldi esponeva:
- che, con contratto stipulato in data 24/9/1989, l’Università degli Studi di Milano le aveva affidato la manutenzione delle apparecchiature dei computer dislocate nelle aule del settore didattico di via Celoria n. 20;
- che la convenuta comunicava tardivamente, rispetto ai termini concordati, la propria volontà di sciogliere il contratto e che, di conseguenza, era tenuta a versare il corrispettivo relativo al periodo 1 settembre 1993 - 30 giugno 1994.
Conveniva pertanto in giudizio l’Università degli Studi di Milano e concludeva affinché il Tribunale la condannasse al pagamento del corrispettivo del contratto di manutenzione in oggetto, relativamente al periodo 1 settembre 1993 - 30 giugno 1994.
Si costituiva la parte convenuta, la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree, contestando la mancata approvazione per iscritto della clausola di tacita rinnovazione del contratto.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
All’esito dell’istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Fallito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 13, L. 276/’97, avendo le parti concordemente rinunciato al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all’udienza del 6/4/2001 la causa veniva assegnata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Ritiene questo giudice che le domande formulate dalla parte attrice non meritino accoglimento.
La questione può e deve essere risolta sulla base di una corretta individuazione del concetto di "specifica approvazione per iscritto" di cui all’articolo 1341, 2° comma C.C.
Non è infatti posto in discussione che al contratto in essere debba essere applicato l’articolo 1341 C.C. e che la clausola della cui efficacia si discute rientri tra quelle di "tacita proroga o rinnovazione del contratto".
Si discute in effetti di una clausola (rubricata con il n. 11) che così recita: "Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo se non verrà disdetto da una delle parti 60 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata".
Essendo, nella fattispecie, la disdetta datata 22 luglio 1993 la parte attrice sostiene che la convenuta fosse tenuta a versare il corrispettivo relativo al periodo dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1994 in virtù della specifica approvazione per iscritto della clausola sopra riportata.
Replica la parte convenuta che non può parlarsi di specifica approvazione per iscritto quando, come nel contratto in esame, l’approvazione per iscritto riguardi tutte indistintamente le clausole del contratto.
Le argomentazioni della parte convenuta meritano accoglimento.
La specifica approvazione per iscritto serve a richiamare l’attenzione del contraente che non ha predisposto le condizioni generali del contratto, sui rischi potenziali di certe categorie di clausole.
E’ chiaro come tale funzione non possa realizzarsi quando siano specificamente approvate tutte, nessuna esclusa, le clausole del contratto, comprese quelle che non possono in alcun modo essere considerate "vessatorie". Nel contratto in esame, in particolare, molte delle clausole approvate specificamente, in nessun modo possono essere fatte rientrare tra quelle di cui all’articolo 1341, 2° comma C.C.
Le conclusioni raggiunte sono condivise sia da autorevole opinione dottrinale che dalla giurisprudenza.
Pertanto le domande proposte in giudizio dalla Compuservice 02 non possono essere accolte e vanno integralmente respinte.
Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.
Consegue alla soccombenza la condanna dell’attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
- P. Q. M. -
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande proposte dalla Compuservice 02 di G. Gastaldi nei confronti della convenuta Università degli Studi di Milano;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la società attrice a rifondere alla Università degli Studi di Milano le spese processuali, che liquida nella misura complessiva di £. 500.000 per esborsi, £. 1.000.000 per diritti, £. 1.500.000 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano 20 luglio 2001
Il Giudice Onorario Aggregato
Dr. Arrigo Roveda
Esperienze
SCISSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSSEDUTA
Si dà il caso di scissione parziale a favore di società preesistente interamente posseduta dalla società scissa. Oggetto di trasferimento, insieme al ramo aziendale scisso, sono anche tutte le azioni della società beneficiaria secondo il seguente schema:
download schema.doc
Dopo la scissione la società beneficiaria si troverebbe ad essere titolate di tutte le proprie azioni.
Per il caso di fusione c.d. inversa (le azioni della incorporante sono interamente possedute dalla incorporata si veda in FederNotizie – settembre 1996 pag. 218) nel quale si verifica analoga situazione, massima del Tribunale di Milano del 1997 recita:
Nel caso di fusione inversa, agli azionisti della società incorporata devono essere attribuite pro quota la azioni proprie dell'incorporante.
Motivazione. In caso di fusione non si applica il disposto dell'art. 2357 c.c. e pertanto le azioni proprie risultanti dalla fusione inversa devono essere annullate e convertite in azioni da assegnare ai soci della incorporata.
Analoga motivazione potrebbe valere per il caso di scissione parziale avente ad oggetto (tra l'altro) tutte le azioni della beneficiaria dando luogo ad un orientamento del tipo:
Nel caso di scissione, a favore di beneficiaria preesistente, che comporti il trasferimento dalla scissa alla beneficiaria, tra l'altro, di tutte le azioni della beneficiaria, agli azionisti della società scissa devono essere attribuite pro quota la azioni proprie della società beneficiaria.
Il presidente
Ignazio Leotta
Attività sindacali
DELIBERA DELL’ASSOCIAZIONE LOMBARDIA IN TEMA DI ACCESSO
Il Comitato Direttivo dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia nella sua riunione del 2 luglio 2001, vista la nomina della Commissione Esaminatrice del Concorso Notarile indetto con D.M. 29.12.2000, ha deliberato di esprimere a tutti i componenti della Commissione, ed in particolare ai componenti notai, il vivo apprezzamento per la disponibilità da essi manifestata unitamente all'augurio di buon lavoro per il delicatissimo compito che essi hanno assunto e che si accingono a svolgere.
Lo stesso Comitato ritiene:
- che il tema dell'accesso è uno degli aspetti più importanti e delicati dell'ordinamento di qualunque professione e della nostra in particolare;
- che nel momento attuale (anche per la risonanza che ultimamente si è avuta sugli organi di informazione) il tema dell'accesso al notariato ha assunto contorni di tale delicatezza da richiedere il massimo della riflessione, attenzione e trasparenza nel gestire ogni fase del suo realizzarsi;
- che il concorso, in tutte le sue fasi e procedure, rappresenta oggi l'aspetto più importante e significativo del sistema dell'accesso;
- che la prima delicata fase del concorso consiste nella nomina della Commissione Esaminatrice;
- che la nomina della Commissione, pur essendo di competenza ministeriale, è il risultato di una scelta tra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- che nell'individuare i notai da inserire nella rosa da sottoporre al Ministero, non basta avere la massima attenzione e sensibilità, ma occorre che l'attenzione e la sensibilità si manifestino all'esterno, a conferma dell'importanza che si attribuisce a tale fase dell'accesso.
Pertanto, nella convinzione che la trasparenza non può che accrescere l'efficacia della singola decisione e il prestigio dell'organo che tale decisione assume, e con l'ovvia, ma doverosa, premessa del rispetto per le prerogative del Consiglio Nazionale del Notariato e dei Suoi Organi, questo comitato
C H I E D E
di conoscere quali sono i criteri che il Consiglio Nazionale del Notariato segue per l'individuazione dei notai da proporre al Ministero per la nomina delle commissioni esaminatrici.
Corrispondenza
Ho letto con grande interesse gli articoli dei colleghi Roveda, Fiordilisio e Vacca sull’ultimo numero di FederNotizie ed i resoconti del convegno Notam inviatici in lista dall'ottimo Ricciardi, ho risposto al questionario del Consiglio Notarile di Milano e dopo lunga riflessione ho deciso di manifestare in lista il mio pensiero, scusatemi se sarò un pò lunga ma l'oggetto della mail è chiaro e i non interessati potranno cestinarla subito.
La mia personale adesione va a quanto scritto e proposto da Roveda e Fiordilisio ed in generale a quanto sostenuto da Federnotai mentre, anche se invidio fortemente la grazia con cui scrive, non sono per niente d’accordo su quanto detto dalla collega Lavinia.
Anch’io sono di origine campana, ma contrariamente a lei vivo al nord in un distretto piccolo anche se fortemente industrializzato, e forse proprio per la mia origine meridionale sono anch'io abituata a parlare direttamente col cliente, a fargli da consulente e qualche volta anche da psicologo, ed anche quando tratto di un'operazione societaria di qualche rilevanza non per questo smetto di essere me stessa, e continuo a dialogare in prima persona con amministratori sindaci ed azionisti.
Perché ampliare la facoltà di rogito dovrebbe voler dire smettere di fare il notaio in questo modo? Perché se io sono abituata a trattare senza intermediari con i miei clienti dovrei improvvisamente cambiare solo perché la mia competenza non mi relega più in una piccola provincia ma mi proietta su tutto il territorio nazionale? Io penso che l’utenza dovrà scegliere: se vuole un certo tipo di notaio con cui parlare e forse anche confidarsi verrà a cercarmi, mentre se vuole solo qualcuno che gli faccia risparmiare 100.000 lire cercherà al supermarket del notariato; ma questo, date le odierne possibilità di movimento, può farlo anche adesso spostandosi di qualche chilometro da una sede all'altra, e purtroppo molto spesso già ora non ha bisogno neanche di cambiare distretto. Il senso della competenza nazionale per me è che se un mio cliente, quello vero, affezionato che si fida e mi apprezza soprattutto quale suo consulente e non quale mero certificatore, vuole portarmi con se per una stipula importante al di fuori del distretto al quale appartengo, può farlo. Finalmente!
Come moglie di un avvocato lo vedo continuamente: il bacino di utenza di mio marito è comunque quello naturale del posto dove è nato e cresciuto, in cui ha il suo studio e ove è iscritto al competente Ordine territoriale, ma se un suo cliente ha un problema in un qualsiasi Tribunale d’Italia, o anche d’Europa, può dirgli "Avvocato mi segue lei, è vero?" e mio marito è più volte andato anche in Tribunali lontani, ovunque il suo cliente richiedesse la sua opera professionale, seguendo personalmente la vicenda senza doverla affidare necessariamente ad un collega di fuori che, contattato occasionalmente, non ha la stessa visione d’insieme del problema che può avere lui come legale di fiducia.
Diverso è, secondo me, il problema dell’ufficio secondario, quello sì foriero di possibile concorrenza non sempre trasparente, in cui il notaio d’assalto "elicottero munito" può organizzare i suoi "affari", perché non più di pubblica funzione si tratta ma di mercimonio della professione, tutti basati su un’applicazione della tariffa a dir poco spregiudicata o su legami inconfessati ed inconfessabili con banche, imprenditori ed agenzie. Qui ancora una volta sono d’accordo con Roveda: chi vuole avere un ufficio secondario fuori dalla sua sede o macro sede deve farlo associandosi con un collega del luogo in cui intende aprire il recapito: sarebbe così possibile evitare operazioni solo di accaparramento di clientela da parte degli intraprendenti, vi sarebbe un controllo incrociato tra i due distretti di appartenenza degli associati qualora siano diversi, vi sarebbe, perché negarlo, una indiretta redistribuzione del reddito prodotto nella sede o nel distretto non propri a favore del collega titolare della sede associata.
Un’ultima riflessione sempre suggeritami da quanto scritto da Roveda: vi ricordate quando i medici della mutua ora medici di base, non avevano limite negli assistiti? C’erano medici con migliaia e migliaia di pazienti e medici con qualche decina di mutuati, - per tutti vedasi il film di Sordi "il medico della mutua" -, poi la sanità pubblica ha posto un tetto massimo di pazienti proprio sul presupposto che oltre un certo limite la prestazione medica era svilita o di fatto impossibile: perché non fare anche in ambito notarile qualcosa di si
mile? Anche qui il correttivo potrebbero essere le associazioni professionali, ma certamente sarebbe un elemento di trasparenza fissare un limite oltre il quale la prestazione così come definita dalla nostra legge professionale è di fatto impossibile.
Meditate gente meditate.
Gea Arcella notaio in Pordenone
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