Redazione FederNotizie per tutti Quaderni Formulario Numeri Precedenti Contact Cerca Home
Inserti di FederNotizie Anticipazioni del numero in corso Anni 2011-2002 Anni 2001-1993 Anni 1992-1988

Motore di Ricerca

 

settembre 1999

SETTEMBRE 1999            download numero di settembre.doc 

 

 

Sommario    

  

Corsivo redazionale  
Grazia Prevete Gli irrinunciabili congressi
Cristina Castellani L'immagine reale di Federnotai
Remo Bassetti Qualità e controlli (verso il quarto congresso di Federnotai)
Gianluca Marzocchi Qualità della prestazione notarile e soddisfazione del cliente
Arrigo Roveda L’esclusione degli eredi del socio nelle società di capitali
Antonio Marsala Legittimazione all'intervento in assemblea da parte di soci di s.r.l. prima del deposito dell'atto di acquisto nel registro delle imprese
Massimo Ersoch Il programma informatico Assonoto e la funzione di Federnotai
Franco Bernardini Assonoto: programma informatico per studi notarili realizzato dall’Associazione Notai della Toscana aderente a Federnotai
Interviste del lunedì a cura di Nicola Dubini
Utili da leggere a cura di Franco Treccani
Esperienze Potere di delega da parte di genitori in nome di minore (partiam . . . partiamo)
Notaio contro un contributo di Arturo Brienza
  Fabbricato non ultimato e trattamento "prima casa"
Attività sindacali Sintesi del verbale Federnotai del 17 luglio 1999

  

   

 

 

Corsivo redazionale

In un rapido susseguirsi di notizie, a volte tempestose a volte rasserenanti e comunque nella stessa misura inattendibili, sul futuro delle professioni e degli ordini professionali, si avvicinano, per il notariato, due importanti appuntamenti.

Tra il 20 ed il 23 ottobre a Catania, assisteremo alla celebrazione del trentasettesimo Congresso Nazionale del Notariato.

Meno di un mese dopo, a Roma il 19 novembre, parteciperemo al IV congresso di Federnotai.

Solo all’apparenza i temi trattati, "Attualità e prospettive di un contributo del Notariato alla Giustizia Civile" per l’appuntamento catanese e "Garanzia di qualità della professione notarile" per l’intensa giornata di lavoro romana, possono risultare slegati.

Al congresso nazionale, nel solco di precedenti congressi (si pensi solo al più recente del 1997 che presentava "Il notaio istituzione garante dei diritti del cittadino e dell’interesse pubblico"), si cercherà presumibilmente di accreditare il notaio come professionista di qualità, per dimostrare la sua idoneità a coadiuvare la magistratura nello svolgimento di compiti giurisdizionali non contenziosi.

L’autoproclamazione di eccellenza della categoria notarile è caratteristica costante degli ultimi interventi dei nostri presidenti nazionali, rivolti all’esterno della categoria..

E non saremo certo noi a mettere in dubbio la correttezza di questa autoproclamazione, né la necessità che su questo tasto si batta in continuazione per fare in modo che i singoli notai siano e rimangano mattoni eccellenti di un edificio eccellente.

La qualità del notariato si fonda, è vero, sulla cultura dei singoli notai, sulla loro preparazione giuridica, sulla capacità di utilizzare questo patrimonio di conoscenze, con lo stesso inalterato impegno, siano in gioco interessi economici rilevanti oppure minimi, sulla fondamentale lealtà nei confronti dell’ordinamento che, per una volta tacendo sull’angoscia della questione prezzo-valore, fa sì che siano puntualmente rispettate ogni anno milioni di scadenze poste nell’interesse dello Stato.

La qualità del notariato, però, soffre se anche solo pochi dei mattoni che compongono il suo edificio perdono quella eccellenza che il concorso ha fotografato in un determinato momento.

Ferite troppo recenti e ripetute ce lo ricordano. Se anche queste ferite non fossero aperte, se anche fosse stato vero quanto a suo tempo pubblicamente affermato, "che non si ricorda, a memoria d’uomo di un altro caso di distrazione da parte del notaio di somme destinate al pagamento di imposte", ciò non di meno l’attenzione sul problema andrebbe mantenuta alta.

La qualità della prestazione notarile e del prodotto che ne consegue non è un problema individuale; riguarda il notariato nella sua interezza.

E’ questo il concetto che sta alla base delle battaglie sindacali che hanno portato alla gestione di un’assicurazione collettiva, alla richiesta di un’assicurazione obbligatoria e dell’istituzione di un fondo di garanzia.

Ora è giunto il momento di fare un ulteriore passo in avanti.

La qualità del notariato non può essere affidata alla fortunata coincidenza che la categoria sia composta da una somma di singoli che, mediamente, conservano un alto profilo culturale e morale durante tutto l’arco di tempo della vita professionale, al più garantendo ristoro per le vittime di qualche raro incidente di percorso (più spesso professionale che morale).

Le sempre più frequenti autoproclamazioni di eccellenza dei nostri organi istituzionali (necessarie - lo ribadiamo - e, ad oggi, non lontane dal vero) necessitano di un momento di verifica all’interno della categoria, per il quale giunge a proposito la discussione sul tema che sarà affrontato nel quarto congresso di Federnotai

Se si spende la moneta dell’eccellenza, bisogna essere sicuri di possederla oggi e di possederla anche in futuro, quando saremo chiamati ad onorare i nostri impegni in funzioni nuove (quali quelle di ausilio alla giustizia civile), tradizionalmente estranee alle nostre competenze.

Tale sicurezza può essere ragionevolmente acquisita con un sistema di controlli vecchio di quasi un secolo, fondato sulle ispezioni biennali, sui visti repertoriali e su un nebuloso potere di vigilanza dei consigli notarili?

Una risposta affermativa pare difficilmente argomentabile. E saremmo noi, a questo punto, a dubitare, per una volta, dell’opportunità di discutere un tema congressuale, come quello di Catania, che sfocia nell’assunzione di nuove funzioni, di rilevante valenza pubblica, senza che siano aggiornati i metodi per verificarne il corretto svolgimento.

Rispondere negativamente non significa "accreditare all’esterno l’idea di un notariato che non si sente sufficientemente sicuro", ma fornire in anticipo le risposte che una categoria matura deve dare alle istanze di una collettività pronta a riconoscere certe peculiari posizioni solo a fronte di un’efficiente sistema di garanzie poste nell’interesse della stessa collettività.

La riscrittura delle norme che riguardano i controlli è compito arduo.

Molto più arduo di quello affrontato nei congressi precedenti, perché assai meno esplorato.

Ancor più che i precedenti, il quarto congresso sarà un punto di partenza, un momento di raccolta delle idee della categoria, necessario per futuri approfondimenti.

Ma il tema dei controlli, seppure nuovo, è solo il retro di una medaglia il cui fronte, quello dell’eccellenza (o della qualità), è stato presentato, lucido e brillante, in occasione degli ultimi congressi.

E’ per dare e conservare valore a questa unica medaglia che stiamo lavorando, aperti, anzi desiderosi, del contributo critico di ciascuno, nella convinzione che questo lavoro possa e debba fondarsi su una straordinaria compattezza della categoria, interessata in ogni sua componente alla propria effettiva e trasparente valorizzazione.

Chi non comprendesse questa esigenza di unità e compattezza e, per miopia o egoismo, volesse dividere o mantenere divise le due facce della medaglia, deve essere disposto, sin da ora, ad assumerne apertamente la responsabilità.

   

 

 

GLI IRRINUNCIABILI CONGRESSI

La parola "congresso" evoca nella mia mente un quadro che Magritte forse non ha mai dipinto: piccoli uomini in nero e bombetta che confluiscono da varie direzioni verso un grande edificio bianco, a vetri, dal quale si dipartono fasci di luce.

Il congresso infatti è contemporaneamente luogo di confronto e di discussione all’interno della categoria e centro propulsore di messaggi verso l’esterno, verso la società civile e rappresenta l’essenza della politica di comunicazione intrapresa da alcuni anni da parte di Federnotai.

L’attività della Giunta, ormai agli ultimi mesi del suo mandato, si è svolta in questa duplice direzione in ogni iniziativa intrapresa in questi due anni e mezzo.

Il notariato trae le sue ragioni d’essere dalla società civile alla quale appartiene per la sua funzione di terzietà nel regolare gli interessi del mercato giuridico e da essa non può allontanarsi se non tradendo l’essenza stessa della sua funzione.

E se il notariato appartiene alla società civile, non può prescindere da stretti contatti con essa, mutandone gli aspetti migliori di democrazia e trasparenza.

Il Congresso di Federnotai costituisce uno dei pochi momenti di confluenza dei notai intorno ad un tema da discutere ed approfondire in modo il più possibile informale ed aperto a tutti, finalizzato ad una crescita collettiva della categoria e al tempo stesso all’inviare all’esterno forti segnali della vivacità e modernità del notariato.

E quale altro argomento può essere il tema centrale di un tale congresso se non la riflessione sulla nostra funzione e sul nostro ordinamento?

Non è possibile credere che la legge del 1913, elaborata in una epoca così diversa da quella attuale, non debba essere adeguata ai bisogni che la società esprime.

La rivoluzione copernicana a cui stiamo assistendo e cioè la centralità dei bisogni dell’utente sostituita alla centralità delle esigenze di chi presta servizi, non può non comportare una necessità di rimeditazione, di spostamento di ottica e quindi di modifica degli ordinamenti che disciplinano i prestatori di servizi.

Non ignoro che anche solo la definizione "prestatore di servizi" può far inorridire alcuni, ma se è vero che la funzione notarile mantiene la sua validità nei tempi è anche vero che i notai non devono soffrire per una terminologia che ai tempi si adegua.

Si è detto: i tempi difficili di transizione, di grande attenzione alle libere professioni, non consentono di presentarci all’esterno divisi, spaccati sul tema vitale. Dell’ordinamento del notariato. E’ il momento di non apparire, di non esporci.

Per chi ha letto il bel saggio di Marco Santoro "Notai" questa non è una novità: per il notariato non è mai il momento, la legge del 1913, già considerata inadeguata in allora dalla parte più attenta del notariato, non ha mai trovato il momento politico giusto perché i notai potessero metterla in discussione "apertis verbis".

Ma altro era la società del 1913 altro è la società della fine del millennio, ormai spesso più incentrata sull’apparire che sull’essere e per la quale la mancanza di immagine significa la non esistenza.

Dobbiamo pertanto imparare a convivere con le nuove regole: potrà anche accadere nuovamente che le notizie su di noi non escano esattamente come noi vorremmo e, anche se su questo è necessario prestare la massima attenzione, non dobbiamo sopravvalutare gli equivoci che possono scaturirne.

Importante è che i notai imparino a confrontarsi con le istanze della società e a inviare all’esterno messaggi univoci sulla vitalità della categoria e sulla sua duttilità nell’affrontare le nuove esigenze che la società presenta, ed allora gli equivoci saranno sicuramente minori.

La discussione è insita nella dialettica democratica, le opposte tesi servono a riflettere sui diversi aspetti di un problema, determinando un accrescimento culturale di chi alla discussione partecipa ed è compito degli organi istituzionali incoraggiare tutte le iniziative che portano a questo risultato e unificare le opposte tesi con una mediazione delle istanze emerse.

Il notariato non deve sopravvivere, ma deve cavalcare l’onda dei nuovi bisogni e delle richieste della società, perché ha tutte le caratteristiche necessarie per continuare a svolgere una funzione indispensabile, è solo necessaria una opera di adeguamento. E non credo che alcuno possa pensare che all’esterno è meglio apparire (o meglio non apparire) silenziosi, opachi, appiattiti, piuttosto che vitali, in discussione e rinnovamento.

La politica di Federnotai è andata, come dicevo prima, in questa direzione ormai da anni e non è possibile mutare la rotta che si è rivelata giusta.

Il successo delle nostre ultime iniziative con le associazioni di consumatori volte alla tutela dell’utente e alle risposte alle esigenze della società lo conferma.

In questo senso i congressi di Federnotai sono parte essenziale e quindi irrinunciabile della politica di comunicazione che è politica di crescita e consapevolezza del nostro ruolo e di apertura verso la società civile.

Il quarto congresso, che si terrà nel prossimo autunno "Garanzia di qualità della professione notarile" ha come tema centrale la qualità ed è il completamento necessario del cammino intrapreso da Federnotai anni orsono con il primo congresso, proseguito con il secondo ed il terzo, dei quali presuppone e porta a compimento i contenuti.

Federnotai rivendica l’orgoglio della categoria per il fatto di essere una delle prime professioni a interrogarsi e a promuovere la qualità del sistema notariato, così come è stata la prima professione a dotarsi di una assicurazione generalizzata, e di un fondo di garanzia, iniziative queste che lungi dal dimostrare debolezza sono indice di grande forza e dimostrano all’esterno come i notai, élite professionale, non temano di affrontare le nuove sfide che il terzo millennio delinea all’orizzonte.

Grazia Prevete presidente di Federnotai

   

 

 

L’IMMAGINE REALE DI FEDERNOTAI

 

Avevo sentito parlare dei notai come di una categoria piuttosto chiusa, abbastanza conservatrice, nell’insieme poco portata a confrontarsi col mondo esterno e questo, confesso, nonostante i miei non pochi anni di esperienza professionale, mi preoccupava un po’.

Ben presto ho dovuto ricredermi: ho colto immediatamente, nelle persone con le quali mi sono trovata a lavorare, una grande volontà di rompere gli schemi, di abbattere gli stereotipi non più rispondenti alla realtà e tuttavia duri a morire.

Una tensione verso un miglioramento complessivo dell’essenza del notariato e della percezione che se ne aveva all’esterno.

Questo era già il segnale di una buona partenza.

Certo, il tutto era ancora a livello embrionale, vagamente confuso, un "libro dei sogni" un po’ disordinato ma non per questo meno affascinante. D’altronde, ognuno deve fare il proprio lavoro: all’entusiasmo di chi avvertiva la necessità di coltivare al meglio la propria immagine nei confronti della collettività, era necessario accompagnare l’impegno e l’esperienza di una professionalità specifica.

Tuttavia qualche perplessità, qualche atteggiamento di diffidenza si percepivano talvolta in modo abbastanza palpabile; stati d’animo, d’altronde, comprensibili, nei confronti di una materia fino ad allora poco conosciuta.

Ma la circospezione iniziale è stata presto sostituita dalla consapevolezza che promuovere l’immagine - con la cultura della comunicazione - non significa costruire qualcosa di fittizio, bensì originare una percezione del reale non distorta, necessariamente rispondente al vero, indirizzata verso l’obiettivo che progressivamente ci si è dati e che si intende realizzare.

Una volta condiviso l’assunto che la cultura della comunicazione è anche la cultura dell’ascolto, dell’apertura, del saper percepire le attese del mondo esterno e saper cogliere i suoi orientamenti, era necessario dare risposte adeguate, coerenti con le esigenze della categoria ma anche e soprattutto con quelle dei cittadini.

Parallelamente era necessario stimolare il dibattito interno per definire gli obiettivi, per favorire lo sviluppo di un clima di partecipazione e coinvolgimento, per chiarire quale identità la professione volesse darsi, per rendere infine ciascuno consapevole del "nuovo corso" che il notariato, come tutte le altre professioni, si apprestava ad affrontare.

Questo percorso, iniziato con la realizzazione dei primi due congressi dedicati a ridiscutere la forma degli atti e la funzione notarile, affiancati da due indagini utili, la prima, a radiografare la realtà del notariato, e la seconda, a comprendere le attese dei cittadini, portava inevitabilmente alla ricerca di un confronto con i principali referenti esterni.

Sono stati innanzitutto sviluppati i rapporti con i media, grande cassa di risonanza per raggiungere i cittadini, destinatari ultimi - e più importanti - dei messaggi; ma è stato necessario anche sviluppare i contatti con le istituzioni pubbliche, ogni qualvolta si sia presentata la necessità di far conoscere anche le posizioni della rappresentanza sindacale del notariato; infine è stato gettato un ponte verso le associazioni dei consumatori, moderne portavoce delle aspettative, delle istanze e dei diritti dei cittadini.

Con le associazioni si è costruito nel tempo, parallelamente alla realizzazione dei due Vademecum sull’acquisto di un immobile e sui mutui ipotecari, un prezioso rapporto di collaborazione volto a fornire la giusta informazione ai consumatori.

Tutto ciò è indubbiamente servito ad aprire un rapporto diverso e più diretto tra notariato e società. Ne è sicura conferma l’intensificarsi di telefonate, richieste di documentazione e di informazioni alla segreteria romana di Federnotai.

Sempre con l’obiettivo di rendere più "informato" il rapporto con gli utenti del servizio notarile è stata realizzata la pubblicazione "Notaio e cittadini: un rapporto di fiducia" che ha riscosso un buon gradimento esterno e che, a mio avviso, dovrebbe diventare in futuro il "manifesto" non solo di Federnotai ma di tutto il notariato.

Gli stessi temi dei congressi si sono sempre più orientati verso una rivisitazione dell’ordinamento notarile, proponendo aggiornamenti e modifiche che tenessero conto delle esigenze della società attuale e che ad esse si adeguassero.

La politica di Federnotai e la comunicazione hanno in questi anni camminato fianco a fianco, interagendo verso obiettivi comuni, e questo è stato, a mio avviso, un elemento vincente e il segno della grande sensibilità di chi ha guidato la Federazione.

Credo che per Federnotai, al di là di qualche momento di crisi, inevitabile ogni qualvolta si affronta un cammino nuovo e impegnativo, cogliere i primi risultati tangibili sia motivo di soddisfazione e di compiacimento per l’opera intrapresa.

Tuttavia non minori dovranno essere la tensione e l’impegno per il futuro, per non mancare occasioni e per costruirle quando sarà necessario.

La comunicazione, si sa, ha tempi lunghi, e purtroppo bastano poche mosse sbagliate per distruggere quanto si è faticosamente costruito nel tempo.

Per questo è più che mai necessaria la partecipazione e attenta collaborazione da parte di tutti e di ciascuno: ogni professionista deve essere consapevole di rappresentare, in ogni momento, un fondamentale testimone e portavoce della categoria cui appartiene, della cui immagine deve sentirsi "calvinisticamente" responsabile.

 

Cristina Castellani - consulente per le relazioni pubbliche

della Giunta Federnotai

 

Chiamata a collaborare con la Giunta di Federnotai da diversi anni, Cristina Castellani rappresenta una discreta ma importante presenza ed un essenziale punto di riferimento nello svolgimento dell’attività di comunicazione della Federazione delle Associazioni sindacali notarili.

Con la sua collaborazione si sono tenuti i primi tre congressi nazionali ed è in corso di realizzazione il quarto, è nato Notaio e cittadini: un rapporto di fiducia, sono stati attivati e vengono coltivati contatti e collaborazioni con le principali testate giornalistiche di riferimento e con le associazioni dei consumatori che hanno dato luogo alla realizzazione dei Vademecum per l’acquisto della casa e per la richiesta del mutuo ipotecario.

Ancora a lei è dovuta la revisione del sito Internet (www.federnotai.it).

  

 

 

QUALITA’ E CONTROLLI (Verso il quarto congresso di Federnotai)

Gli argomenti della qualità e del controllo appaiono, nella realtà come nell’impostazione del congresso di Federnotai, indissolubili. Affrontare l’appuntamento congressuale puntando esclusivamente sulla qualità si risolverebbe in un discorso totalmente autoreferenziale e priverebbe di sostanza lo stesso concetto di qualità, che ha ragione di esistere solo dove si rileva una forma di riscontro e misurabilità, pur non intendendo quest’ultima in un’accezione rigorosamente matematica. Parlare esclusivamente di controlli significherebbe creare angoscia nella categoria, limitarsi a ipotesi di rafforzamento della vigilanza che potrebbero effettivamente intaccare la fiera autonomia che i notai giustamente rivendicano.

Collegare i due termini dovrebbe Invece risultare rassicurante per chi ha davvero a cuore il notariato e, a maggior ragione, per chi ne proclama la caratteristica di tertium genus, un crocevia tra esercizio di libera professione e svolgimento di funzione pubblica.

La più recente legislazione in materia di funzione pubblica (quando essa sia affidata a organi che siano diretta emanazione dello Stato) mai prescinde da regole volte ad assicurare trasparenza, da regole, cioè, che consentano di indagare l’operato della pubblica amministrazione per verificarne la correttezza. D’altronde, l’esercizio della libera professione presuppone l’individuazione di criteri oggettivi che, nel rispetto della personalità della prestazione, dimostrino la bontà delle procedure adottate. E basta uscire dai panni rivestiti durante le ore di lavoro per indossare quelli del resto della giornata per constatare che, come utenti, i notai considererebbero inaccettabile che venisse opposta, ad esempio dai medici o dagli avvocati, l’impossibilità di dimostrare la concreta inadeguatezza di un professionista nell’espletamento delle sue mansioni.

La duplicità notarile, pertanto, non può grossolanamente eludere (il problema) ed elidere (la verifica sul corretto svolgimento della professione e della funzione) ma deve anzi pretendere che proprio a mezzo di questa verifica vengano meglio fissati e definiti i caratteri delle peculiarità notarili, e in questo modo resi meglio conoscibili a un pubblico che troppo spesso li ignora e sottovaluta.

Se così non fosse, se cioè la prestazione notarile sfuggisse per sua natura (natura a questo punto diabolica) ad ogni verifica sulla qualità, non si comprenderebbe l’enfasi con la quale, solo pochi anni fa, gli organi istituzionali hanno salutato l’adozione del codice deontologico.

Lo schema che segue rappresenta l’iter logico che, secondo me, il quarto congresso di Federnotai potrebbe seguire (i singoli punti dovrebbero essere analizzati tutti). [n.d.w.m. Lo schema non è riproducibile in formato htm: cliccando sul link è possibile scaricarlo sul proprio computer. Mi scuso con l'autore.]

Si deve insomma partire dal concetto di qualità e, inevitabilmente, riportare in primo piano alcune nozioni emerse nei congressi precedenti, per le quali, considerata la pochezza del dibattito che ne è seguito, non c’è davvero il rischio della monotonia nella ripetizione.

Nel definire la qualità (che andrà analizzata a seconda che investa la procedura, l’atto finito o gli strumenti impiegati e mai in riferimento diretto al professionista sul piano squisitamente personale), si dovrà ricordare che essa in parte è qualità della prestazione notarile in senso stretto (e cioè il minimo garantito che nessun notaio potrà astenersi dall’offrire, pena un abbassamento collettivo della prestazione e quindi una inidoneità del singolo, transitoria o definitiva, a svolgere la funzione notarile) e in parte è qualità della prestazione individuale (ossia un quid pluris che ciascuno, in ragione della sua infungibilità - non è contestabile stante il carattere intellettuale della prestazione - aggiunge alla prestazione minima, e che si sostanzia in una differenza sul piano della organizzazione, della competenza e della diversificazione dell’offerta).

Un primo ordine di problemi da risolvere può essere sintetizzato nei seguenti interrogativi.

  1. In quali campi si può elevare la qualità della prestazione notarile, facendo in modo che gli utenti siano certi di ottenere, attraverso l’intervento del notaio, il risultato perseguito? (una prima indicazione potrebbe essere la sostituzione di dichiarazioni di parte con accertamenti diretti del notaio, sotto sua responsabilità; un’altra è l’abbreviazione dei termini per alcuni adempimenti).
  2. Quali caratteri infungibili, legati alla organizzazione e alla competenza del notaio, possono contraddistinguere (o contraddistinguono) la prestazione notarile?
  3. Quali dati possono far assumere informazioni interessanti sull’attività notarile (sull’atto, sulle procedure, sugli strumenti)?
  4. Quali dati sono assimilabili a quelli che emergono da un’attività imprenditoriale o da altra attività professionale? (nemmeno la prima comparazione deve risultare blasfema, ferma restando la legittimità della posizione di chi, al termine di un’indagine approfondita di questo tipo, ricavi la peculiarità totale della prestazione notarile).

Ammessa la possibilità di ricavare dei dati, diviene fondamentale determinarne l’utilizzazione.

Per quelli positivi, escludendo, nell’interesse del consumatore, che essi debbano essere taciuti, si deve scegliere se ipotizzare una certificazione non discrezionale da parte del consiglio notarile o ammetterne la diffusione pubblicitaria da parte del notaio interessato, salva la facoltà di verifica da parte del consiglio con applicazione di sanzione in caso di accertato mendacio.

Si arriva così al punto più delicato, quello di dati che sono obiettivamente negativi oppure lasciano sorgere un sospetto di negatività.

I dati incontrovertibilmente negativi devono condurre all’applicazione di una sanzione, anzi tali dati debbono diventare gli unici elementi che conducono all’applicazione di una sanzione. Pertanto al posto delle illiceità generiche del codice deontologico, che, in combinazione con l'anacronistica ed illiberale vaghezza dell’art. 147 può talvolta portare alla violazione del più elementare principio di legalità, vanno individuate violazioni specifiche e concrete che, obiettivamente provate, determinino l’applicazione della sanzione. Esse non possono riguardare il modo di essere della persona ma solo i suoi atti (il controllo va depurato però della pletora di formalismi, la cui violazione tendenzialmente non dovrebbe travolgere il negozio), la procedura o la organizzazione; le violazioni dovrebbero poi sempre scaturire da una lesione diretta dell’interesse pubblico anziché da una lesione dell’interesse della classe notarile.

La sanzione va ridotta a forme moderne, adeguate economicamente quando si tratti di pena pecuniaria (da estendere) oppure consistenti essenzialmente in una sospensione, più o meno ridotta dall’attività (attuata pubblicamente, non solo in senso di conoscenza nella cerchia dei notai). Vanno ovviamente abrogati i riti medievali e inutili previsti dalla normativa vigente (non sono d’accordo che parlare di controlli non includa parlare di sanzioni; il discorso sui controlli è un tentativo di accrescere il valore della prestazione notarile e rientra in un progetto culturale di ampio respiro; ma nulla esprime meglio delle attuali sanzioni il ritardo culturale del sistema notarile).

La maggior parte dei dati, specialmente quelli che non riguardano gli atti, non devono determinare una presunzione assoluta di cattiva condotta da parte del notaio (emblematicamente: applicazione di tariffe ridotte, numero particolarmente elevato di atti). Nondimeno, la constatazione di alcuni dati oggettivamente predeterminati (come i due di cui sopra) dovrebbe far scattare automaticamente un controllo che, in un'immagine del precedente congresso, abbiamo assimilato all'esame anti-doping.

Una parte dei dati appartenenti alle categorie a) e b) dello schema e altri che non vi rientrano dovrebbero invece essere resi conoscibili al pubblico. Qui il compito di chi si accinge a costruire il sistema deve essere non solo quello di individuare quali dati sia opportuno portare a conoscenza del pubblico, ma anche di predisporre un criterio di decodifica dei dati stessi (è chiaro che un numero eccessivamente superiore o inferiore alla media possa essere letto in due modi diametralmente opposti).

Infine il riferimento agli organi di controllo e vigilanza si ricollega a un altro tema interessante, riguardante il carattere interno od esterno degli organi medesimi. Probabilmente una migliore tenuta del sistema sarebbe assicurata dalla diversificazione delle funzioni tra gli organi, dalla loro composizione mista (interni ed esterni) e dalla obbligatoria rotazione della composizione stessa, in maniera che essi funzionino davvero come strumenti di autotutela per ogni singolo notaio. Si potrebbe anche ritenere che il nuovo organo disciplinare a composizione mista debba assolvere la funzione giurisdizionale; che al consiglio nazionale competa l’individuazione dei criteri di massima per l’esercizio della vigilanza e la diffusione dei dati; che ai consigli notarili competa l’attuazione concreta della vigilanza e della diffusione salvo l’esecuzione materiale dei controlli stessi che, a garanzia di maggiore terzietà (sia rispetto al notaio sia rispetto alla collettività), potrebbe essere svolta da un organo esterno.

Le ipotesi che precedono rappresentano una personale ed embrionale indicazione di sviluppo possibile del quadro sinottico che ho provato a tracciare. I lavori congressuali potrebbero tranquillamente condurre in mille direzioni diverse e, invero, non è neppure probabile che ogni interrogativo trovi una risposta netta. E’ indispensabile tuttavia, anche per continuare e concludere il percorso iniziato con i congressi precedenti, riconoscere che tutti questi aspetti possano legittimamente essere oggetto di discussione. E’ altrettanto necessario coniugare un’astrattezza colta (nell’individuare principi fondamentali) e una concretezza quasi brutale (con esempi che rendano tangibile, quasi….fisico, il concetto di qualità, sinora troppo etereo e innocuo). La scelta tra le varie alternative troverebbe una collocazione più efficace all’interno di un quadro normativo (del notariato, ma non solo) modificato, ma alcune innovazioni sarebbero già tonificanti all’interno della legislazione attuale.

Sicuramente la pluralità di posizioni non potrà che essere assai apprezzata da parte di Federnotai.

L’attuale gruppo direttivo dell’associazione tuttavia nutre la segreta speranza (a pensarci bene, neanche tanto segreta) che la linea ispiratrice di qualsiasi modello sia un notariato che, nello svolgimento della funzione pubblica, sia alternativo alla (e non supplente della) pubblica amministrazione.

Remo Bassetti notaio in Torino

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE NOTARILE E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Per gentile concessione di Noter, periodico edito dall'Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna, pubblichiamo la trascrizione, quasi letterale, di una relazione tenuta dal prof. Gianluca Marzocchi, docente di Marketing alla Facoltà di Scienze Statistiche di Bologna, al convegno organizzato dall'Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna, svoltosi a Riccione il 5 giugno 1999 e degli interventi che si sono succeduti.

CONVEGNO DEL 5 GIUGNO 1999

Buonasera a tutti voi. Vi ringrazio per essere qui. Ho un obiettivo fondamentale: non insegnare o trasmettere, ma stabilire un confronto. Il tema che tratterò è quello della qualità dei servizi professionali: lo farò attraverso alcune idee fondamentali.

La qualità dei servizi nasconde in realtà due temi distinti, qualità e servizi; li approfondirò ben consapevole che all’interno della vostra professione non è certo la prima volta che vi confrontate con simili argomenti. Consentitemi però di affrontarli con quel minimo di rigore che il mio ruolo mi impone. Parleremo molto concisamente di qualità e di servizi, dapprima separatamente, e successivamente tenteremo di declinarli in modo congiunto.

La qualità innanzitutto: io penso che se ne parli molto, la parola ISO 9000 compare su un numero fin eccessivo di prodotti. Cominciamo a fare i conti con un approccio che ritroveremo spesso, usato anche provocatoriamente, nel corso della mia relazione. Nascendo economista ( solo in un secondo momento mi trasferisco alla facoltà di Statistica) mi ritrovo esponente naturale della cosiddetta "sad science", o "scienza triste", vale a dire, appunto, l’economia. Veramente triste forse non lo è, però sicuramente l’economia si propone di analizzare gli eventi con un pizzico di disincanto, di cinismo, di andare a leggere i fatti sfrondandoli, per quanto possibile, dalle loro valenze etiche. Quando quindi ci troviamo a parlare di qualità e lo facciamo da un punto di vista economico non possiamo utilizzare l’accezione quotidiana del termine, dove qualità vuol dire "buona qualità".

Dal punto di vista squisitamente economico qualità vuol dire essenzialmente aderenza ad uno standard, e quindi dipendenza dal luogo in cui questi standard vengono definiti e dalle persone che hanno l’autorità per definirli. Questo vuol dire che se lo standard prevede che un determinato prodotto (es: una lampadina) presenti per motivi di obsolescenza pianificata una durata di 300 ore (prescindendo dal fatto che la tecnologia disponibile consentirebbe di farlo durare 3000 ore), se questo prodotto ne dura 1000, questo prodotto non è di buona "qualità". Questo è un primo concetto faticoso da accettare, quasi scivoloso sul piano etico (ne discende che un bene può essere di qualità modesta anche se il consumatore è contento del prodotto). In realtà, se qualità significa adesione ad uno standard, e lo standard concordato dalle associazioni dei produttori è di un certo tipo (per esempio 300 ore), chi produce lampadine di durata pari a 1000 ore sta in realtà fabbricando, in quest’accezione rigorosa, prodotti di scarsa qualità.

Va da sé che stiamo aprioristicamente assumendo che lo standard sia già stato definito. Non è questione di poco conto, perché evidentemente nel momento in cui andiamo a pensare alla definizione degli standard e al processo a cui questi standard sono fissati, si aprono due grandi strade. Possono essere basati su opinioni interne ai fornitori del prodotto o servizio, ovvero caratterizzarsi come standard endogeni: "Io decido quali sono gli standard ai quali mi atterrò". Parallelamente posso però pensare anche a standard di diversa natura, a standard esogeni. Cosa significa? Che essi non sono definiti all’interno del sistema di offerta, ma mutuati dall’esterno, definiti attraverso un confronto e una dialettica con realtà terze, prima fra tutte la popolazione dei clienti, utenti, fruitori, ovvero di coloro a cui i servizi sono diretti.

Quindi possiamo definire in modo autocratico i nostri criteri d’azione oppure possiamo costruire i nostri standard attraverso un confronto con chi sta davanti a noi, con chi fruisce della nostra offerta. Torniamo al punto di partenza: qualità come aderenza a degli standard. Non vorrei che qualcuno di voi abbia anche solo lontanamente ipotizzato che il mondo economico riservi tanta attenzione alla qualità o alla soddisfazione del cliente per un improvviso impeto di bontà insorto nella categoria degli imprenditori o dei produttori in senso ampio. Niente di tutto questo. Bontà ed etica sono concetti fondamentali, che rivestono un peso enorme nella vita di ciascuno di noi, ma che l’economia e le altre scienze di cui mi occupo giudicano impossibili da gestire con gli strumenti a loro disposizione (e quindi il problema viene lasciato ad altri, filosofi in primo luogo). Noi ci occupiamo della soddisfazione del cliente per motivi veramente bassi: sappiamo che la soddisfazione del cliente è la principale motivazione per cui il cliente continua a servirsi di noi, continua a ricomprare i nostri prodotti. Moltissime aziende richiedono attraverso questionari e numeri verdi notizie sulla vostra soddisfazione o meno. E’ avvenuto perché sono buone? Ovviamente no. L’importante è mantenere la clientela che già queste aziende hanno, e questa è la motivazione per cui si ritiene fondamentale, prima ancora di allargare il business, tutelare la clientela che già si rivolge a noi e verificare che essa sia soddisfatta. Come si può garantire la soddisfazione? Se è vero che la qualità percepita è adesione a degli standard, allora bisogna fare un passo in avanti: non essere convinti che il nostro modo di progettare un prodotto sia il migliore dei modi possibili.

Come professore universitario appartengo ad una categoria che in quanto ad endogenità di definizione degli standard non scherza, eppure ci stiamo pesantemente mettendo in discussione, e anche in questo caso per l’impatto congiunto di alcuni fattori ambientali: decremento demografico, disposti legislativi che hanno radicalmente cambiato l’entità dei finanziamenti alle università, nonché le rispettive modalità di assegnazione, oggi correlate al numero di studenti iscritti e laureati. Questo sta provocando un grosso cambiamento culturale nella classe docente: chi prima sosteneva che avrebbe gradito meno studenti per poter condurre meglio le proprie ricerche adesso è in prima a fila a parlare di soddisfazione del cliente. Si è creato un interesse contingente: non è che i miei colleghi siano più buoni di un tempo, è semplicemente accaduto che i mutati fattori ambientali hanno reso scarsa una domanda che prima era sovrabbondante. Oggi in Italia vi è un eccesso di offerta di istruzione superiore e quindi le Università hanno reagito mantenendo e fidelizzando la clientela. Infatti acquistare un cliente nuovo è molto più costoso che mantenere un cliente esistente: l’equazione secondo cui morto un cliente se ne ha un altro è falsa, empiricamente falsa.

La qualità percepita non è quindi astratta ma è riconducibile ad un numero finito di dimensioni, attributi. Per esempio, voi siete clienti di quest’albergo: se vi viene proposto un questionario di valutazione dell’albergo, non vi è dubbio che in una scala da 1 a 10 voi potreste valutare quest’albergo senza alcuna difficoltà. Se appena riflettete, vi rendete però conto che non avete effettuato una valutazione generale ed astratta dell’albergo, ma che il giudizio di ognuno sarà figlio di valutazioni su specifiche dimensioni del servizio: il bagno, la camera ecc.. Ciascuno di voi avrà individuato un numero finito di dimensioni sulla base delle quali fornire un giudizio complessivo sull’esperienza fatta.

Questo è un punto molto importante: cosa infatti significa "sono soddisfatto" ? E in base a che cosa? In base alle mie aspettative. Quindi non esiste un concetto di qualità assoluta, ma piuttosto un concetto legato al nostro sistema di aspettative. Cosa mi aspetto da un servizio? Noi non ridefiniamo ogni volta cosa ci aspettiamo da un servizio. Usiamo dei criteri: la nostra esperienza passata, il fatto (se ci riferiamo sempre all’albergo come esempio) che fosse un albergo di Riccione, a 4 stelle, dove eravamo già stati ecc.. Il sistema di aspettative con cui accediamo ad un servizio si confronta poi con le percezioni reali, scaturite dalla fruizione reale del servizio, ed è dal confronto tra questi due termini che scaturisce il giudizio conclusivo, la soddisfazione o la insoddisfazione.

L’importante è che ci convinciamo che la qualità non è un concetto etico, morale, ma una cosa molto più banale e più concreta: la differenza tra aspettative maturate ex ante e percezioni sviluppate ex post, durante il processo di fruizione del servizio o del prodotto.

Veniamo ora al secondo termine della nostra analisi: il servizio e la sua specificità.

Noi offriamo ai nostri clienti servizi: io di formazione, voi definiti in vario modo. Quale è la differenza tra un prodotto materiale (es. automobile) ed un servizio? La differenza fondamentale fra noi e Mercedes sta in un fatto: prima di tutto quello che facciamo noi è intangibile, non fa male se passa su un piede! In altre parole, non ha una struttura fisica (la laurea, la mia lezione).

Secondo elemento: voi avete mai avvitato un bullone della vostra auto? Io credo di no, tranne casi rari, nel nostro tempo libero non smontiamo l’automobile. Sapete perché vi faccio questa domanda? Perché invece questo è sistematicamente ciò che avviene per ogni tipo di servizio. Voi state partecipando alla mia relazione a livello intellettuale, nella vostra professione è fondamentale che il cliente partecipi al vostro lavoro, recandosi presso il vostro studio, reperendo materiale, dicendovi delle cose ecc.. Anche nel mio mestiere funziona così e io stimolo la partecipazione dei miei studenti. Ma perché lo faccio? Perché sono buono? Anche, ma non solo! Soprattutto perché so che la qualità della partecipazione didattica dei miei clienti e la qualità del mio servizio, sono la stessa cosa. Il servizio è quindi e soprattutto partecipazione del cliente alla erogazione del servizio.

Il terzo aspetto fondamentale si riferisce al fatto che per un prodotto è ormai certo, dati i processi produttivi altamente automatizzati e ottimizzati, che ogni esemplare è uguale ad un altro, e che quindi se un prodotto è di qualità anche gli altri esemplari fabbricati nella stessa linea produttiva sono di qualità (su questo semplice presupposto si basa il controllo statistico di qualità che insegniamo ai nostri studenti). Per quanto riguarda il servizio questo presupposto è continuamente negato. Tante cose cambiano nella fornitura di uno stesso servizio in momenti diversi.

Questi tre concetti sono importanti: intangibilità, partecipazione del cliente e variabilità (questi due fattori sono legati da un nesso causale). Trattandosi di esseri umani la variabilità è inevitabile, ma questo comporta che l’oscillazione nell’adesione agli standard sia alta, e il fatto che esista questa oscillazione rispetto alle aspettative fa sì che ci sia cattiva qualità.

Di questo non dobbiamo gioire: se mi avete ascoltato fin qui, infatti, vi siete resi conto che se per quanto riguarda l’albergo voi avete fruito di un servizio che era casualmente più alto del solito, voi avete maturato l’aspettativa che quello fosse lo standard dell’albergo e quindi oggi rimanete delusi. Quindi evidentemente il cliente abituale e quello occasionale hanno diverse percezioni; questo già ci suggerisce che nei confronti del nuovo cliente dobbiamo utilizzare un approccio differente.

Riprendo il concetto di tangibilità, che forse va un po’ spiegato. Parlavo prima di attributi chiave e cioè delle caratteristiche che compongono un prodotto (es. l’automobile). Noi siamo soliti considerare tre categorie di attributi: attributi ricerca, attributi esperienza, attributi fiducia.

I primi (attributi ricerca) si possono valutare prima di un acquisto: un buon esempio è dato da una penna a sfera. Posso stabilire a priori dei criteri e dei parametri che mi consentono di valutare e confrontare varie penne a sfera fra loro: paradossalmente posso comprare un’enorme quantità di biro, le confronto e ne scelgo una essendo assolutamente certo che questa è la migliore biro possibile.

La seconda categoria è quella degli attributi esperienza: esempio i ristoranti. Non si può applicare lo stesso metodo che abbiamo utilizzato con le biro (o le sedie ecc.) o comunque con oggetti valutabili prima dell’acquisto. Il ristorante è la classica categoria di bene valutabile solo dopo che ne ho usufruito. Ho degli indizi ma non sono sufficienti a stabilire interamente il mio giudizio. Dopo che ne ho usufruito posso invece affermare con sicurezza se sono soddisfatto oppure no. Tutto sarebbe facile se il mondo si riducesse a queste due categorie.

Noi facciamo invece riferimento ad una terza categoria, che non include quindi né i beni esperienza, né ricerca, bensì i beni fiducia, che non sono valutabili né prima né dopo l’acquisto. Apparteniamo agli erogatori dei servizi fiducia. Siamo in buona compagnia: cardiochirurghi, elettrauto ecc.. Cosa hanno in comune con le nostre professioni? Che i nostri clienti non sono in grado di valutarle prima dell’erogazione del servizio, ma neanche dopo, perché gli effetti della nostra attività sono valutabili soltanto a distanza di tempo. Questo è un punto nodale, perché se i nostri clienti non sono in grado di valutare il nostro operato prima dell’acquisto, ma neanche dopo, questa è una grossa questione. Esiste un divario di tempo, ma anche un gap culturale, per cui il cliente non può sindacare sul nostro operato perché spesso non ne ha gli strumenti. Partendo da tutta questa serie di parametri, è ora tempo di provare a fondere tutti i concetti che abbiamo trattato separatamente.

Dimenticavo: una caratteristica che tutti i servizi condividono è il cosiddetto sistema di erogazione. Noi pensiamo che il nostro cliente abbia una capacità discriminante pari alla nostra, e che quindi sappia distinguere le varie funzioni e competenze all’interno del servizio (impiegati, titolari ecc.): purtroppo non è così. Questo è fondamentale, perché altrimenti rischiamo di curare in maniera maniacale il servizio erogato dalla nostra persona proprio perché crediamo che il cliente da questa inferisca il suo giudizio, e invece lo inferisce da una quantità di cose che magari noi non curiamo (es. i ricevimenti dei professori, le segreterie ecc.).

Partendo da tutta questa serie di riflessioni, cosa significa potere offrire un servizio di qualità? Per rispondere mi manca un ulteriore elemento di analisi: gli errori che commettiamo nel distinguere fra ciò che riteniamo essenziale alla nostra professione e ciò che riteniamo complementare. Questa è una distinzione fondamentale per chi si occupa di gestione dei servizi, è la differenza tra servizio centrale e servizio periferico. Facciamo l’esempio del trasporto aereo: cos’è centrale e cos’è periferico in questo servizio? Essere trasportati da una città all’altra: questo è centrale. Ma il servizio non finisce qui perché fra i servizi periferici sono compresi i pasti a bordo, i check in, le sale d’attesa ecc.. Questi sono i servizi periferici che potrebbero anche essere eliminati senza togliere significato al tutto. E allora che cosa dobbiamo presidiare: la qualità del servizio centrale o quella del servizio periferico? Così come il cliente confonde tra noi e i nostri collaboratori, non si da il caso che questa distinzione così netta tra servizio centrale e periferico sia molto meno netta di quello che pensiamo?

Quali sono quindi le dimensioni chiave nell’offerta di un servizio? Emergono 5 dimensioni, 5 grandi aree che se opportunamente presidiate tendono a far percepire un servizio di qualità:

1) Affidabilità: vuol dire "fai quello che mi hai promesso di fare" ma anche "non farmi promesse su quello che non sei in grado di fare" perché altrimenti sei autolesionista, in quanto la clientela ridefinisce le proprie aspettative sulla base di quanto le viene promesso.

2) Capacità di risposta: ciò che valuto in maniera molto positiva è anche qualcuno che sa seguire nel momento di difficoltà, che non scompare quando ho bisogno di lui. Tutti siamo bravi a gestire i successi, però è importante essere vicino al cliente quando ha un problema.

3) Terza dimensione, molto bella, che mi piace molto ed a cui sono personalmente molto legato: rassicurazione, i clienti cercano rassicurazione. Non vi deve stupire, se è vero che i servizi hanno una forte componente di esperienza e di fiducia. E’ fondamentale che io, nel momento in cui il cliente vive l’ansia dell’acquisto di qualcosa che non può valutare prima, cerchi indizi di rassicurazione. E allora, in questo senso, è anche bello constatare, come diceva poc’anzi Federico Tonelli presentandomi, come gran parte di ciò che rappresenta la saggezza ed il sentire diffuso di una professione trovi sovente, in chi la studia con approccio scientifico, grande supporto. Certamente, vi sto dicendo che è fondamentale esibire quella lunga lista di lauree e diplomi dietro la vostra schiena. Ha un forte significato, non solo simbolico: è rassicurante. Ancora una volta, questa rassicurazione è particolarmente importante non sul vostro cliente abituale, non sull’impresa di costruzioni che lavora con voi da dodici anni e che vi valuta sulla base delle centinaia di transazioni effettuate con voi. È soprattutto il nuovo cliente, che sta gestendo l’acquisto della sua prima casa, a trovare in quella lunga serie di diplomi delle importanti rassicurazioni. Ma, attenzione, rassicurazione è anche cortesia. La cortesia è molto rassicurante, perché evidentemente significa che il fornitore del servizio è preoccupato più di me. Magari non è del tutto vero, però se voi vi fate percepire cortesi, certamente trasmettete rassicurazione.

4) Abbiamo finora parlato quindi di affidabilità, di capacità di risposta, di rassicurazione. Quarta dimensione: l'abito fa il monaco nei servizi? Si, assolutamente si. Questo è l’aspetto in qualche modo più curato, in particolare dagli ordini professionali. E’ un approccio assolutamente difendibile sul piano scientifico. Perché l'abito, la qualità del nostro studio, sono importanti? Ancora una volta perché il cliente non può e non potrà mai valutare a priori un bene fiducia, però cerca disperatamente delle inferenze, cerca disperatamente dei sostituti cognitivi, qualcosa che, in assenza della possibilità di valutare a priori, rassicuri sulla bontà della scelta compiuta. Siamo tutti d’accordo sul fatto che uno studio un poco periferico, un abito appena meno curato, non hanno alcuna relazione statistica con la qualità della nostra attività principale. Ma, ancora una volta, se affermiamo questo, stiamo commettendo il più grave degli errori.

5) Ah, la quinta dimensione, l’empatia. L’empatia non è simpatia: io non mi aspetto che il mio notaio sia simpatico. I miei amici li cerco, e li trovo, altrove. Poi, casualmente, a volte un notaio è anche amico. Voi avete degli amici, ma per loro siete amici, non siete notai. Dal professionista io non mi attendo comprensione umana, mi attendo però che mi ascolti. Ascoltare: questa è una cosa che tutti abbiamo ormai dimenticato, non sappiamo più fare. Ma i clienti adorano essere ascoltati. La letteratura sui notai non è molto ricca, ma la letteratura sulla qualità dei servizi medici è sterminata, anche perché, come ben sapete, nel Nord America sono erogati in un regime di concorrenza. Bene, uno dei fondamentali criteri alla base del giudizio di qualità è ascoltare il cliente: un bravo medico è il medico che ascolta. Si può obiettare che un buon medico è il medico che ti cura bene: sarà anche vero, ma purtroppo non sono in grado di valutare se mi cura bene. Me ne accorgerò tra vent’anni se mi cura bene, o forse fra dieci, o fra cinque: intanto so che mi ha ascoltato. Può sembrarvi sconsolante ciò che vi sto dicendo, però è vero. Ad oggi, la conoscenza scientifica di cui disponiamo ci dice che è vero.

Per concludere: se leggete trasversalmente queste cinque dimensioni, trovate che questa è forse la riflessione più breve e più profonda che io e la comunità scientifica cui appartengo ci permettiamo di lasciarvi qui oggi. Noi curiamo tantissimo la cosiddetta qualità tecnica del nostro operato, quella legata all’affidabilità, quella legata al servizio centrale, perché su quella siamo stati formati, quella ci hanno insegnato, su quella i nostri maestri hanno insistito. Ma esiste un’altra dimensione di qualità, che se riflettete è legata alle altre quattro dimensioni. Pensate che cos’è capacità di risposta, cos’è empatia, cos’è rassicurazione. Non sono dimensioni tecniche, non è necessario conoscere bene o benissimo i poderosi codici di cui un modesto esemplare, non certo in qualità, ma in termini di dimensione, abbiamo qui. Quello che emerge, e se volete è anche difficile da accettare, è che sulla dimensione puramente tecnica non saremo mai vincenti: non è differenziante. Se accettate un parallelo calcistico, ed è l’ultima cosa che dico, la qualità tecnica rappresenta la difesa. Potremmo discutere a lungo se è più importante la difesa o l’attacco, però è indubbio che la qualità tecnica rappresenti la difesa. È chiaro che con una cattiva difesa sono immediatamente fuori dal gioco, ma è altrettanto chiaro che se ho solo una buona difesa al massimo raggiungerò lo 0 a 0. Il fattore differenziante è la dimensione relazionale. Vi prego di pesare bene quello che sto dicendo: non sto affatto affermando che un buon sorriso compensa un errore nella stesura di un atto ("Mah, è molto simpatico, però ogni tanto si dimentica delle clausole…"). Non ho detto questo, non lo penso, se qualcuno ha inteso questo alzi la mano: mi correggerò immediatamente. Ciò che sto sottolineando è il rischio di commettere l’errore opposto, che anch’io ogni tanto commetto. Ma come, io sono tanto bravo, perché quello studente non mi ha valutato il massimo, nei giudizi di fine corso, ma mi ha valutato un po’ meno del massimo? Io sono bravissimo, sono preparatissimo, studio sempre, so tutto, mi aggiorno negli Stati Uniti: in realtà non basta. Primo punto, bisogna vedere se a quello studente tutto questo veramente interessa.. Secondo : dato e concesso che gli interessi, la domanda chiave diventa: mah, e poi? Tanto non è in grado di valutare la mia preparazione, è la mia etica che mi impone di essere preparato. Ma se io voglio offrire un servizio di qualità devo toccare tutti gli altri quattro aspetti. Devo essere empatico, capace di rispondere, rassicurante, e infine anche curato negli aspetti tangibili, poi potremo discutere. Questo è certamente un abbigliamento coerente con il mio uditorio qui ed adesso. E’ probabile che questo stesso abbigliamento possa essere percepito un po’ rigido dal mio studente ventiduenne che solitamente arriva con una spilla nel naso e due negli orecchi. E che io stesso, che in fin dei conti ho "solo" 39 anni, mi devo sforzare di non associare a comportamenti devianti: perché i miei studenti non sono devianti, sono bravissimi, anche se hanno una spilla nel naso. Vi ringrazio.

Professor GIANLUCA MARZOCCHI

Docente di Marketing alla Facoltà di Scienze Statistiche di Bologna

L’ESCLUSIONE DEGLI EREDI DEL SOCIO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

L’avvento ormai prossimo delle società professionali, il diffondersi sempre maggiore di tali società sotto forme in vario modo camuffate (società di engeneering, centri analisi, gabinetti medici, centri di elaborazione di dati contabili etc.) e l’avvento di nuove professionalità non regolamentate (informatici, creativi pubblicitari, organizzatori di congressi etc.) sono fattori che concorrono a far emergere nelle società di capitali una problematica societaria una volta ritenuta peculiare delle società di persone: l’infungibilità dei soci.

A tali esigenze possono dare risposta diversi strumenti statutari.

La clausola di prelazione che tuttavia costringe i soci, che desiderano evitare l’ingresso di soci indesiderati, ad investire nuovi capitali che possono risultare, nel caso di iniziative fortunate ed autofinanziatesi, anche insostenibilmente ingenti.

Le clausole di gradimento che, nelle società per azioni, non possono però prescindere da una motivazione non pretestuosa (1) e che, comunque, a giudizio della dottrina prevalente non può trovare applicazione nel caso di successione mortis causa (2) .

Le clausole di intrasferibilità per atto tra vivi nelle società a responsabilità limitata, considerate invece illegittime se previste per le società per azioni cui possono essere collegate, per ottenere il massimo del controllo sull’ingresso di nuovi soci:

le clausole di intrasferibilità della partecipazione per successione a causa di morte.

Le clausole in questione, limitatamente al caso di società a responsabilità limitata, sono considerate senza dubbio legittime da dottrina e giurisprudenza (3).

I dubbi, invece e sono molti, riguardano il meccanismo di soddisfacimento degli eredi del socio defunto all’interno dell’angusto spazio delimitato da una parte dal divieto dei patti successori e dall’altro dalla tutela dei creditori sociali.

Il divieto di disporre in vita della propria successione (art. 458) impedisce di ritenere ammissibili le cosiddette clausole di "consolidazione pura", cioè quelle che prevedono l’accrescimento della quota del socio defunto in capo ai superstiti, senza alcun beneficio per gli eredi (4).

All’intrasmissibilità della quota per causa di morte deve necessariamente conseguire la soddisfazione economica della posizione del socio defunto e quindi la liquidazione dei suoi eredi (5), liquidazione che, come affermato correttamente in giurisprudenza (6), deve garantire agli eredi "un bene magari diverso, ma comunque di valore non inferiore a quello di cui il de cuius era titolare" (7)

Per questo motivo devono parimenti essere considerate invalide quelle clausole che, premettendo l’intrasferibilità per successione, dispongono che la quota debba essere liquidata agli eredi del socio defunto secondo criteri predeterminati e palesemente punitivi.

La dottrina ha infatti da tempo evidenziato come solo la corresponsione di un giusto "prezzo" agli eredi del socio defunto possa trascinare la fattispecie in esame "al largo delle pericolose secche dei patti successori" (8) , con ciò contribuendo ad inquadrare il problema in esame come una questione meramente quantitativa.

L’invalidità della clausola di liquidazione per contrarietà al divieto dei patti successori dispositivi potrà pertanto essere ritenuta solo qualora i meccanismi predeterminati di calcolo della somma da liquidare producano una lesione quantitativa delle aspettative ereditarie, che si traduca non tanto nell’ottenere un bene diverso da quello che era nel patrimonio del defunto, ma un bene di valore inferiore.

Così sicuramente illegittima è la clausola che prevede la liquidazione sulla base del valore nominale, ma tale potrebbe essere ritenuta altresì, in determinati casi, quella prevedesse la liquidazione sulla base dei valori contabili di patrimonio netto.

Si pensi, ad esempio, all’apposizione di tale clausola ad uno statuto di una società immobiliare la quale abbia già al suo attivo immobili acquistati da molto tempo, iscritti quindi in bilancio ad un costo storico assai modesto.

I criteri per la liquidazione della quota, per non rischiare di incorrere nel divieto di cui all’art. 458 c.c., devono pertanto essere formulati in modo articolato a seconda della natura della società in questione (agli antipodi possono porsi le società professionali e, appunto, società con attività immobiliare "statica") ovvero essere rinviati alla decisione di un arbitratore (o collegio di arbitratori) di cui è sufficiente predeterminare il procedimento di nomina.

Certo può risultare difficile valutare quando una clausola di liquidazione possa essere ritenuta valida piuttosto che nulla, per effetto di una sottostima nella valutazione della quota. Il notaio dovrà allora adoperarsi perché la clausola sia formulata in modo da non violare, in astratto, i diritti degli eredi, ma l’ultima parola sarà lasciata al prudente apprezzamento del giudice (9).

Così impostato il problema del quanto, occorre dedicare una certa attenzione anche a quello del quando.

Nel silenzio dello statuto appare logico ritenere applicabile quanto dispone l’articolo 2437 c.c. in tema di recesso e cioè che la liquidazione della partecipazione debba avvenire con riferimento al "bilancio dell’ultimo esercizio" chiuso al verificarsi dell’evento morte (10).

In realtà tale meccanismo può anche rivelarsi insoddisfacente per società che tendono a distribuire con costanza gli utili, come ad esempio le società professionali.

Per queste società, al fine di un corretto equilibrio degli interessi in gioco, appare opportuno che lo statuto espressamente preveda la redazione di un bilancio straordinario riferimento alla data di morte del socio (11).

Nessuna questione si dovrebbe invece porre per l’individuazione del soggetto passivo dell’obbligo di liquidare.

Come ha correttamente affermato una recente decisione di merito (12) "la liquidazione agli eredi del socio defunto costituisce un debito sociale e come tale va iscritto al passivo della società". D’altra parte è già stato evidenziato (13) come il caso di corresponsione del valore della quota agli eredi da parte dei soci superstiti non sia collegabile ad un fenomeno di intrasmissibilità della quota sociale, ma presupponga, al contrario, il perfezionarsi di una devoluzione per successione.

E qui i problemi si spostano dal problema dei patti successori a quello dei rapporti tra i diritti degli eredi e quelli dei creditori sociali.

Proprio in ragione della tutela dei creditori sociali la giurisprudenza ha negato in passato che fosse consentito, a seguito della liquidazione del socio defunto, di ridurre il capitale in misura corrispondente al valore della quota liquidata (14), mentre più recentemente ha affermato che la riduzione del capitale sociale è ammessa, nella medesima ipotesi, solo quando, per effetto della liquidazione, il capitale si riduca in modo tale da rendere necessari i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c. (15).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, che si fonda sul principio secondo il quale le cause di riduzione del capitale sociale sono esclusivamente quelle tipizzate dalla legge, la liquidazione della quota determina "il consolidamento della quota in capo agli altri soci in misura proporzionale al valore delle quote già detenute" (16) e ciò in quanto la società la società a responsabilità limitata non può rendersi acquirente delle proprie quote (art. 2483 c.c.). Data pertanto una società con capitale di 30.000.000. e tre soci con partecipazioni paritetiche di 10.000.000., la morte del socio Walter provocherà l’accrescimento della sua quota in capo agli altri due soci che diverranno così soci con una quota di 15.000.000 ciascuno (17).

Tale impostazione è criticata in dottrina da chi evidenzia come il valore delle quote dei soci superstiti aumenti in termini relativi e non in valori assoluti. Di conseguenza "il valore delle quote dei soci superstiti, in mancanza di nuovi apporti, è destinato a restare invariato perché all’aumento della misura proporzionale di partecipazione fa da contrappeso la diminuzione dell’entità del patrimonio cui la partecipazione si riferisce" (18).

In sostanza, secondo la tesi esposta, si deve far applicazione degli stessi principi che la dottrina ritiene applicabili al caso di recesso del socio, quando a seguito della liquidazione del socio e del conseguente rimborso del conferimento effettuato, il capitale sociale, che dei conferimenti è l’unità di misura, deve necessariamente essere ridotto.

Più recentemente è stato evidenziato (19) come "il punto debole della tesi prospettata da dottrina e giurisprudenza sta nell’incapacità di rendere giuridica ragione dello scarto fra il valore dei conferimenti effettuati dai soci superstiti ed il valore nominale della quota di ciascuno di essi dopo la liquidazione agli eredi". Con l’accrescimento in capo ai soci superstiti si verrebbe a "spezzare il nesso necessario che deve incorrere fra valore nominale della quota e valore del conferimento, in quanto il primo aumenta senza che sia stata effettuata alcuna attribuzione patrimoniale ulteriore a tale titolo alla società, quindi senza che sia mutata la misura del conferimento di ognuno dei soci".

Le critiche mosse a questa concezione giurisprudenziale, che utilizza l’istituto dell’accrescimento per giustificare l’aumento del valore nominale della quota dei soci superstiti (20), sembrano cogliere nel segno, ma non si deve ritenere che l’adozione di tale opzione porti a conclusioni diverse da quelle cui porta l’opinione, a nostro giudizio più corretta, che andremo ad illustrare.

Alla luce delle considerazioni svolte sembra potersi affermare che la corretta tecnica di liquidazione degli eredi passi per la riduzione del capitale sociale in analogia a quanto unanimemente ritenuto, nel silenzio della legge, dalla dottrina e dalla giurisprudenza per il caso di recesso del socio (21) ed a quanto consentito, dall’articolo 2477 3° comma, per il caso di mancato pagamento delle quote e di insuccesso della vendita a rischio e per conto del socio moroso.

Ed in effetti agli eredi del socio defunto deve essere in primo luogo rimborsato il conferimento, se ed in quanto non consumato dalle perdite, e quindi l’incremento del conferimento stesso realizzato nel corso dell’attività sociale.

E se l’incremento è rappresentato dalle riserve, il conferimento è rappresentato dal capitale sociale: appare quindi logico che entrambi siano corrispondentemente ridotti.

Occorre a questo punto farsi carico del problema ulteriore e più difficile: quello di conciliare le aspettative degli eredi a quelle dei creditori che sono garantiti, in primo luogo, dal capitale sociale.

Si è già avuto modo di evidenziare come le ipotesi di riduzione del capitale sociale siano considerate, nel nostro ordinamento, tassative (22) e come tale tassatività non sia posta in discussione dal fatto che tra tali clausole siano previste anche le ipotesi di recesso del socio, in quanto pure esse tassative (23).

Il fondamento di tale tassatività è, naturalmente, posto nella tutela delle ragioni creditorie.

Pertanto qualora l’operazione di liquidazione della quota mediante riduzione del capitale sociale avvenga senza che i creditori subiscano danno, non appare ragionevole dubitare della sua legittimità.

Ed è questa l’ipotesi in cui la società abbia riserve disponibili sufficienti a liquidare integralmente la quota del socio defunto.

In questo caso, infatti, la società potrà deliberare una riduzione del capitale equivalente al valore nominale della quota del socio defunto, prelevare dalle riserve disponibili le ulteriori somme necessarie e quindi, contestualmente ricostituire il capitale all’importo preesistente (24).

La contestualità dell’operazione di riduzione ed aumento fa ritenere la stessa irrilevante per gli interessi dei creditori sociali, per i quali essa assumerà una valenza economica corrispondente ad una distribuzione di riserve disponibili e pertanto assolutamente neutra.

Ben più problematico il caso della società che, per poter procedere alla liquidazione, debba intaccare le riserve disponibili in quanto insufficienti alla ricostituzione il capitale sociale ovvero che non abbia affatto riserve disponibili.

Il conflitto tra eredi del socio e creditori della società pare qui inconciliabile.

Abbiamo in precedenza sottolineato come la giurisprudenza abbia, soprattutto in passato, visto con sfavore la riduzione del capitale sociale conseguente alla liquidazione degli eredi (25) e come invece la dottrina ritenga tale soluzione "ovvia" (26).

Ma se l’ovvietà appare veramente tale con riferimento ai principi contabili, non ci sembra che le ragioni dei creditori sociali possano essere a cuor leggero ignorate.

E’ stato a questo proposito osservato che "i creditori, i quali la clausola statutaria che vieti il trasferimento della quota per successione a causa di morte, potrebbero evitare di avere rapporti con la società, qualora temessero che la liquidazione della quota agli eredi di uno o più soci in futuro potrebbe mettere a repentaglio la soddisfazione dei loro crediti" (27).

Il ragionamento, seppur proveniente da fonte autorevole, non convince.

La previsione dell’intrasferibilità per causa di morte della quota, non è infatti necessariamente legata alla costituzione, ma può sopraggiungere durante la vita della società ed incidere sulla posizione di creditori, i cui rapporti con la società preesistono all’introduzione della clausola.

E se può essere vero che anche le delibere che, ai sensi dell’articolo 2437 richiamato dall’articolo 2494, legittimano il recesso del socio, possono sopraggiungere rispetto al rapporto che ha dato luogo al credito, deve anche essere sottolineato come il legislatore abbia particolarmente valutato l’interesse del socio a recedere, dettando a tutela di tale interesse norme inderogabili, mentre ha concesso una mera facoltà di prevedere l’intrasferibilità mortis causa della quota.

La liquidazione della quota comporta, nella fattispecie in esame, la restituzione del capitale di rischio a danno dei creditori sociali, minando alla base il fondamento stesso delle società di capitali. che si traduce, oltre che nel principio di intangibilità del capitale sociale, nel divieto, posto a carico dei liquidatori e penalmente sanzionato dall’articolo 2635, di ripartire l’attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Un tentativo di conciliare gli opposti interessi di creditori ed eredi del socio defunto è stato fatto da chi (28) ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina prevista per il caso di riduzione del capitale per esuberanza dall’articolo 2455 e cioè la possibilità, per il creditore di proporre opposizione entro tre mesi dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

In realtà i presupposti delle due fattispecie sono e soprattutto possono essere diversi.

Nel caso regolato dall’articolo 2445 il capitale è esuberante, eccessivo rispetto ad un’attività divenuta modesta e che si presuppone generare debiti sociali assai limitati. La legittimità della delibera viene verificata dal Tribunale e l’opposizione può trovare il suo fondamento esclusivamente nell’erroneità del presupposto.

Al contrario nella fattispecie in esame la riduzione del capitale può anche riguardare una società fortemente indebitata e la cui solvibilità può essere ulteriormente intaccata dalla liquidazione della quota.

Non si vede per quale motivo, in casi come questi, il creditore, magari tale per somma modesta, debba sostenere i fastidi ed i costi di una procedura contenziosa di opposizione (e sempre ammesso che abbia l’avventurosa fortuna di conoscere per tempo l’avvenuta iscrizione della deliberazione), al solo fine di impedire di sottrarre il capitale di rischio alla sua naturale destinazione.

In conclusione ritengo che la liquidazione della quota del socio defunto ai suoi eredi possa avvenire solo ed esclusivamente qualora la società abbia riserve disponibili di ammontare sufficiente a sopportare tale costo.

Del tutto diversa è l’ipotesi delle clausole che prevedono in capo ai soci superstiti il diritto di acquistare dagli eredi del socio defunto la quota di partecipazione da questi posseduta ad un prezzo di cui sono fissati i criteri di determinazione.

Tali clausole, ipotizzabili tanto per le società a responsabilità limitata quanto per le società per azioni, sono considerate legittime in dottrina ed hanno già da tempo superato il vaglio della giurisprudenza.

E’ il caso della nota sentenza di legittimità relativa alla clausola cosiddetta "D’Amico" che ha ritenuto la validità di una clausola così formulata "... in caso di successione sarà facoltà degli altri soci (o di coloro che tra di essi lo vorranno) acquistare dagli eredi le azioni entro un anno dalla successione per il valore risultante dal bilancio approvato, maggiorato del dieci per cento secondo certificazione del comitato di borsa o secondo valutazione del Collegio arbitrale" (29).

La decisione della cassazione consente di porre in rilievo con chiarezza alcune caratteristiche della fattispecie regolata da tale clausola:

- ciò che cade in successione sono le azioni e non un credito;

- la chiamata ereditaria (e quindi l’individuazione degli eredi) avrà la sua fonte nella legge o nel testamento, ma mai in un negozio tra vivi;

- al contrario è atto inter vivos, anche se con effetti post mortem (30), quello che fa nascere il diritto di opzione, diritto che deve ritenersi sottoposto alla reciproca condizione di premorienza;

- la posizione di soggezione al diritto di opzione sarà pertanto degli eredi, i quali, per effetto dell’accettazione da parte dei superstiti, trasferiranno a questi le azioni da essi acquistate per successione.

Pertanto, posto che la clausola in esame "non produce effetto alcuno sulla successione mortis causa del socio defunto" assumendo "una netta qualificazione di atto inter vivos" che non vincola in alcun modo "la libertà testamentaria del socio, il quale potrà liberamente designare il proprio successore nella proprietà delle azioni", deve concludersi che essa in nessun modo urta contro il divieto dei patti successori.

Tale conclusione è naturalmente condizionata al fatto che la clausola preveda un meccanismo di determinazione del giusto prezzo per gli eredi.

In caso contrario, infatti, secondo le argomentazioni sopra svolte, il meccanismo statutario costituirebbe il mezzo per aggirare tale divieto.

Questo in sintesi il panorama dottrinale e giurisprudenziale.

Il contributo ulteriore che si vuole portare è quello dell’individuazione di uno strumento contrattuale che, alla luce delle posizioni esposte, consenta di realizzare l’intento di impedire o limitare al massimo l’ingresso di nuovi soci limitando le possibili fonti di contenzioso.

A tal fine è necessario che vengano predisposte clausole statutarie nelle quali siano esplicitati:

- il momento cui far riferimento per determinare il valore della partecipazione da liquidare (ultimo bilancio approvato al momento dell’evento morte / bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso al momento della morte / bilancio straordinario redatto con riferimento a tale data);

- i criteri da seguire per la determinazione del valore (con particolare riferimento ai valori di avviamento o a quelli di beni iscritti a bilancio per valori inferiori a quelli di mercato) o, più semplicemente, quelli per nominare un esperto (o un collegio di esperti) che con funzioni di arbitratore proceda alla determinazione del valore;

- la data entro la quale devono essere pagati gli eredi del socio defunto con eventuale previsione di interessi;

- le modalità per procedere alla liquidazione della quota nel rispetto del principio di intangibilità del capitale sociale e la regolamentazione della fattispecie per il caso di riserve insufficienti a tale scopo.

Si ritiene di fare cosa utile agli operatori fornendo una traccia di tale clausola.

Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

In caso di morte di uno dei soci, l'organo amministrativo dovrà, entro quattro mesi da tale evento convocare un'assemblea straordinaria della società chiamandola a deliberare la liquidazione della quota del socio defunto sulla base di una valutazione effettuata da un esperto nominato di comune accordo da tutti i soci superstiti e dagli eredi del socio defunto o, in mancanza d'accordo, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dell’amministratore unico) dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano, sulla base di una situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del decesso.

L’accordo si considererà non raggiunto, con conseguente obbligo di chiedere la nomina al Presidente del Consiglio Notarile di Milano, qualora l’esperto di comune fiducia non sia stato nominato entro due mesi dal decesso del socio.

La delibera di liquidazione della quota potrà essere adottata solo se la società avrà a disposizione riserve disponibili sufficienti per corrispondere la somma come sopra determinata agli eredi.

Per procedere alla liquidazione delle somme dovute agli eredi, la società dovrà deliberare una riduzione del capitale sociale pari alla quota del socio defunto ed un suo contestuale aumento al precedente ammontare da attuarsi mediante passaggio di riserve a capitale ovvero, a pagamento, ma con contestuale ed integrale sottoscrizione e versamento.

Gli eredi devono comunque ricevere le somme ad essi dovute 20 giorni prima del decorso di sei mesi dalla data del decesso.

Nel caso in cui la delibera di cui sopra non venga adottata l’attività sociale proseguirà con gli eredi del socio defunto.

In questa ipotesi viene attribuito ai soci superstiti un diritto di opzione per l'acquisto, dagli eredi del socio defunto, della quota caduta in successione.

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro 6 mesi dalla data del decesso, ad un prezzo determinato sulla base della valutazione peritale di cui sopra.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione da parte di più di uno tra i soci superstiti l'acquisto si produrrà, a favore di ciascuno di essi, in proporzione al valore della quota da ciascuno posseduta.

Tra i problemi posti dalla fattispecie ne resta uno che pare inesplorato da dottrina e giurisprudenza: quello relativo al diritto di voto di pertinenza della partecipazione del socio deceduto.

Nessuna questione si pone per quegli statuti che prevedono unicamente il diritto di opzione in capo ai soci superstiti a somiglianza del caso D’Amico affrontato nel 1994 dalla Corte di Cassazione.

In questa ipotesi, poiché la partecipazione si trasmette agli eredi per successione, questi saranno legittimati a partecipare alle assemblee ed a votare sino a quando il diritto di opzione non sia stato esercitato.

Diversi i ragionamenti per il caso di liquidazione della quota agli eredi.

Si tende ad affermare in questo caso che ciò che cade in successione non è la quota, ma il credito.

Tale affermazione dovrebbe portare come conseguenza che gli eredi del socio defunto non entrano a far parte della società e non possono pertanto partecipare alle assemblee sociali successive al decesso del loro dante causa.

Tuttavia si è evidenziato come anche la giurisprudenza (31) e la dottrina (32) che paiono più liberali nel consentire la liquidazione della quota, negano che questa possa avvenire quando, per effetto della riduzione conseguente alla liquidazione, la società si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2447 c.c. e non abbia alternative rispetto allo scioglimento.

In questo caso soci superstiti ed eredi si trovano nella stessa identica situazione di aspettativa dell’esito della liquidazione. Pertanto non pare possibile escludere gli eredi dal diritto di voto, come appare incongruo che essi, perdano i diritti di socio per un tempo determinato, e li riacquistino successivamente, una volta accertata la impossibilità di procedere alla liquidazione.

Una riflessione in proposito è ancora acerba, ma equità vorrebbe che gli eredi potessero partecipare alle assemblee e votare sino a quando le operazioni di liquidazione non si siano completate.

Arrigo Roveda

 

 

1) Si riporta a questo proposito una massima redatta nel 1987 dal Tribunale di Milano "Non sono omologabili clausole di gradimento disciplinanti ipotesi di rifiuto che prescindano da obiettive esigenze della società o contemplino fatti irrilevanti per la compagine sociale" Raccolta sistematica degli orientamenti dei Tribunali di Milano, Brescia, Mantova in tema di omologazione di atti societari a cura del Comitato regionale Lombardo aggiornata al 31 dicembre 1997.

2) In questo senso si è espresso, in uno scritto di fondamentale importanza Ascarelli "Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie" in Banca Borsa e Titoli di Credito 1953, pag. 281 e ss. In senso conforme Corsi "Il fantasma delle clausole di gradimento" in Giur. Comm. 1986, I, 30; Rordorf nota a Trib. Milano 17 aprile 1989 e a Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157.

3) In giurisprudenza Trib. Napoli 28 gennaio 1998 in Notariato 1999 pag. 250; Trib. Verona 27 giugno 1989 in ocietà 1989 pag. 1157; Trib. Firenze 27 settembre 1988 in Riv. Not. 1988, pag. 1361; Trib. Napoli 21 ottobre 1983, in Società 1984, 677; Trib. Torino 19 gennaio 1948 in Foro It. 1948, I, 444.

In dottrina, tra gli altri: Rivolta "La società a responsabilità limitata" in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo pag. 212; Jaeger - De Nozza "Appunti di diritto commerciale" pag. 579, Milano 1989; Zanarone "Società a responsabilità limitata" in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano pag. 39; Santini "Società a Responsabilità limitata" in Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca pag. 118; Di Sabato "Manuale delle Società" Torino 591 ss.; Salafia "Liquidazione della quota agli eredi del socio di S.R.L." in Società 1987 pag. 904.

4) In questo senso, pacificamente, Cass. 16 aprile 1975 n. 1434 in Giur. It. 1976, I, 1, 59.

5) Devono essere tenute invece concettualmente distinte le clausole che prevedono, in capo ai soci superstiti, il diritto di acquistare la quota del socio defunto. Queste clausole presuppongono infatti la trasmissione ereditaria della quota, mentre nel caso contrario qui espressamente trattato ciò che cade in successione è il credito.

6) Trib. Firenze 27 settembre 1988 in Riv. Not. 1988, pag. 1360.

7) Nello stesso senso Cass. 16 aprile 1975 n. 1434 in Giur. It. 1976, I, 1, 59; Cass. 17 marzo 1951 n. 685 in Foro It. 1952, 1, 1479.

8) In questo senso Caravaglios "Morte del socio di s.p.a. e acquisto delle azioni da parte degli altri soci" in Società 1992, 11, 1529 e ss" e "Trasferimento di azioni e limiti del divieto dei patti successori" in Società, 1992, 9, 1187 e ss; nonché Racugno "Clausola di gradimento e circolazione mortis causa dei titoli azionari" in Giur. Comm. 1976, II, 791.

9) Soccorrono le illuminanti riflessioni, svolte in tema di clausole di prelazione, da Miserocchi in "Trasferimento e trasferibilità di azioni e di quote", Giornata di studio, Milano 30 settembre 1998, Giuffrè 1992.

10) In questo senso Ferrara - Corsi "Gli imprenditori e le società", Milano 1987, pag. 718; Rivolta "La società a responsabilità limitata" in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo pag. 212.

Altri autori, secondo un procedimento analogico meno convincente e che ha l’inconveniente di poter allontanare il distacco temporale tra il momento in cui il credito viene valutato e quello in cui viene ad esistenza, ritengono doversi far riferimento, in applicazione del disposto dell’articolo 2477 c.c., al "valore risultante dall’ultimo bilancio approvato". In particolare in questo senso Santini "Società a Responsabilità limitata" in Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca

11) Propende per tale soluzione, anche nel silenzio dello statuto sociale e sulla base di un’applicazione analogica dell’articolo 2289 c.c., Boero "Società di capitali e successione mortis causa" in Quaderni di Vita Notarile pag. 148 e seguenti.

12) Trib. Bologna 5 novembre 1998 in Notariato 1999 pag. 250.

13) Cfr. supra, nota n. 5.

14) Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157. Nello stesso senso Trib. Napoli 28 gennaio 1998 in Notariato 1999 pag. 250.

15) Trib. Bologna 5 novembre 1998 in Notariato 1999 pag. 250.

16) Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157.

17) In dottrina aderisce a questa opinione, pur manifestando alcune perplessità Salafia "Liquidazione della quota agli eredi del socio di S.R.L." in Società 1987 pag. 904.

18) Rordorf "Trasmissione agli eredi di quote sociali", nota a Trib. Milano 17 aprile 1989 e a Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157.

19) Maltoni "Intrasferibilità mortis causa della quota di S.R.L. e tecniche di liquidazione agli eredi" in Notariato 1999, 251 e ss.

20) Maltoni, nel commento citato nella precedente nota, evidenzia con puntualità come manchi "il presupposto concettuale necessario a cui la dottrina ricollega l’operatività del medesimo: ovvero una situazione di contitolarità dei diritti".

21) Mentre nelle società per azioni la liquidazione del socio receduto può avvenire anche con acquisto, da parte della società, delle azioni del socio receduto, nella società a responsabilità limitata, il divieto posto dall’articolo 2483, impone l’unica soluzione della riduzione del capitale sociale.

22) "Per effetto della disposizione dell’articolo 2357 bis del codice civile, la riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate allo scopo sul libero mercato, non può avvenire se le azioni da annullare siano state acquistate ad un prezzo superiore al nominale, e può avvenire solo per esuberanza. Non è ammessa la riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie al di fuori del caso sopra indicato", Orientamenti dei Tribunali del Veneto in materia di omologhe in Bollettino Informazione Triveneto, 20, 1995.

23) Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157.

24) Si faccia il caso della società di tre soci con quote uguali, capitale trenta e patrimonio netto novanta. Si presupponga che la liquidazione del socio defunto debba avvenire sulla base dei valori di patrimonio netto e quindi per un importo di trenta. Il capitale sociale sarà ridotto di dieci da trenta a venti; venti saranno prelevati dalle riserve disponibili per completare la liquidazione ed ulteriori dieci serviranno a ricostituire gratuitamente il capitale sociale all’originario importo di trenta. Il patrimonio netto sarà pertanto, a chiusura dell’operazione pari a sessanta.

25) Vedi sopra alla nota 10.

26) In questo specifico senso Rivolta "La società a responsabilità limitata" in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo pag. 214, ma anche i già citati Rordorf "Trasmissione agli eredi di quote sociali", nota a Trib. Milano 17 aprile 1989 e a Trib. Verona 27 giugno 1989 in Società 1989 pag. 1157 e Maltoni "Intrasferibilità mortis causa della quota di S.R.L. e tecniche di liquidazione agli eredi" in Notariato 1999, 251 e ss.

27) Salafia "Liquidazione della quota agli eredi del socio di S.R.L." in Società 1987 pag. 906.

28) Maltoni "Intrasferibilità mortis causa della quota di S.R.L. e tecniche di liquidazione agli eredi" in Notariato 1999, 258.

29) Cass. Sez. II 16 aprile 1994 n. 3609 in Società 1994, 9, 1185 e ss. con nota adesiva di Caravaglios, in riforma di App. Roma 28 aprile 1992, in Società 1992, 11, 1526 e ss, con nota contraria dello stesso autore.

30) Per un corretto inquadramento della categoria Giampiccolo "Il contenuto atipico del testamento", 1954.

31) Trib. Bologna 5 novembre 1998 in Notariato 1999 pag. 250.

32) Maltoni "Intrasferibilità mortis causa della quota di S.R.L. e tecniche di liquidazione agli eredi" in Notariato 1999, 251 e ss.

   

 

 

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DA PARTE DI SOCI DI S.R.L. PRIMA DEL DEPOSITO DELL'ATTO DI ACQUISTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

Lo spunto per questo piccolo studio nasce dalle esperienze di vita professionale quotidiana che possono portare a conseguenze a volte imprevedibili.

Tra queste il caso di una S.p.A., in corso di quotazione in borsa, che derivava dalla trasformazione di una S.r.l..

La compagine sociale che a suo tempo aveva deliberato la trasformazione da S.r.l. in S.p.A., era formata da soci che avevano rilevato la totalità delle quote dai vecchi soci nello stesso giorno dell'assemblea, con un atto stipulato dallo stesso notaio che aveva verbalizzato la delibera.

Il quesito che veniva posto riguardava, per l’appunto, l'eventuale nullità della delibera assunta da una compagine sociale formata da soci il cui titolo di acquisto delle quote non era ancora stato depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Come si può notare l'effetto, allora sicuramente non previsto, poteva avere conseguenze davvero dirompenti.

Tentando quindi di dare una risposta agli interrogativi in esame, cercheremo di analizzare la nuova procedura di acquisto delle quote sociali prevista dagli artt. 2479 e seguenti c.c.

Preliminare ad altre considerazioni è l’analisi della dottrina e della giurisprudenza relative alla fattispecie in esame nell'ambito normativo nel quale viene ad operare la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. e la relativa natura.

Come è noto la legge 12 agosto 1993, n. 310, con l’intento espresso di "prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite" e di "realizzare una maggiore trasparenza nei trasferimenti di capitali e nell’assetto proprietario di società" (1) ha vincolato al rispetto di nuove formalità ed oneri pubblicitari la cessione di partecipazioni e la composizione della base sociale delle società di capitali, nonché la cessione di aziende e di imprese agricole. (2)

Le disposizioni della legge n. 310/93 hanno modificato - in tema di società a responsabilità limitata - l’art. 2479 c.c. ed hanno aggiunto la norma dell’art. 2479 bis c.c. (in tema di trasferimenti mortis causa), introducendo, rispetto alla disciplina previgente, un iter procedimentale complesso richiesto ai fini di rendere opponibile alla società il trasferimento della quota e di consentire all’acquirente di acquisire la legittimazione all’esercizio di diritti sociali.

Le nuove norme non considerano tanto il profilo della circolazione delle quote da un punto di vista sostanziale, nella misura in cui le formalità previste rimangono estranee rispetto al perfezionamento del negozio traslativo (cfr. in tal senso Trib. Bologna 30.1.1997, in Le società, 1997, 932 e in motivazione): prevedono invece – come si è detto – una sequenza procedimentale che deve essere perfezionata al fine di poter ottenere, da parte del cessionario, l’iscrizione a libro soci. In assenza dell’esibizione di un valido titolo di trasferimento della quota, munito di autentica notarile e della prova dell’avvenuto deposito del titolo di trasferimento nel Registro delle Imprese, secondo il disposto dell’art. 2479, IV comma, gli amministratori della società a responsabilità limitata possono infatti (anzi devono!) rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci, iscrizione che – è superfluo dirlo – è condicio sine qua non rispetto all’esercizio dei diritti societari.

Questione assai dibattuta è quella in ordine alla natura attribuibile alla iscrizione dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese, previo deposito a cura del notaio autenticante, ai sensi dell’art. 2479 ultimo comma.

Tale iscrizione va, infatti, esaminata nella propria duplice prospettiva, da un lato, di strumento pubblicitario volto a rendere noto ai terzi l’avvenuto trasferimento della quota, dall’altro, di momento interinale della sequenza richiesta al fine di incardinare il socio nella compagine della società (come vedremo meglio in seguito). (3)

Per quanto attiene al primo dei due aspetti, va preliminarmente escluso che tale strumento pubblicitario abbia valore costitutivo e, cioè, che si ponga quale requisito per la perfezione del negozio traslativo della quota. (4) Che non si tratti di pubblicità costitutiva è, peraltro, confermato dal tenore letterale della norma del II comma dell’art. 2479 c.c. che prevede "l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma..." Ai fini della annotazione nel libro soci, è, quindi, sufficiente la esibizione del titolo e la prova del suo semplice deposito nell’ufficio del Registro delle imprese, mentre non è richiesta la conseguente iscrizione.

Sempre in ordine alla qualificazione della pubblicità di cui all’ultimo comma dell’art. 2479 c.c. si controverte se alla stessa debba attribuirsi natura dichiarativa ovvero di mera pubblicità-notizia.

La questione è assai dibattuta. (5)

La legge non fornisce, peraltro, alcuna indicazione che consenta di ritenere che la pubblicità nel Registro delle imprese sia volta a dirimere il conflitto fra più acquirenti della medesima quota. (6) Né la disciplina speciale di cui all’art. 2644 c.c. in materia immobiliare pare suscettibile di applicazione analogica.

Anche la tesi che vorrebbe ricondurre l’iscrizione del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata nel Registro delle imprese all’ambito della pubblicità commerciale di cui all’art. 2193 c.c. non pare maggiormente convincente se si considera che la norma dell’art. 2193 regola i rapporti tra l’imprenditore ed i terzi e non attiene, invece, ai rapporti dei terzi tra loro.(7)

In realtà è evidente che la pubblicità nel Registro delle imprese relativa ai trasferimenti di quote di S.r.l. non è deputata alla risoluzione di eventuali conflitti insorti tra più aventi causa dal medesimo titolare di una quota (conflitti che trovano composizione sulla base del principio generale prior in tempore potior in iure, mediante l’applicazione dell’art. 1376 c.c.): essa risponde, invece, più verosimilmente, alla ratio della legge 310/93 ed alle finalità di trasparenza cui la medesima si ispira, e quindi all’esigenza di rendere conoscibile la compagine sociale delle società a responsabilità limitata ed ogni eventuale mutamento della stessa.

Come si può evincere dalla disamina testé terminata, pare potersi concludere che la pubblicità del trasferimento delle quote sociali di S.r.l. nel registro delle imprese non abbia sicuramente natura costitutiva e che, indipendentemente dalla funzione della pubblicità stessa di cui si è già detto, sembrerebbe comunque condizionare l'iter procedimentale dell'acquisto della quota che troverebbe la sua conclusione nell'iscrizione nel libro soci.

Appare ora quindi evidente come il legislatore, al fine di rafforzare la perseguita trasparenza dei trasferimenti di quote di S.r.l. mediante l'obbligo del deposito nel registro delle imprese, abbia subordinato l'iscrizione nel libro soci a tale deposito venendo così a condizionare l'esercizio dei diritti stessi del socio all'adempimento richiesto; sembrerebbe però che l'utilizzo dell'effetto sanzionatorio da parte del legislatore tenderebbe più a privare il socio della sua legittimazione all'esercizio dei suoi diritti in caso di omesso deposito, che non a condizionarne l'esercizio sino all'avvenuto deposito stesso, non avendo voluto subordinare l'iscrizione al libro soci all'effettiva iscrizione ma essendosi accontentato del mero deposito.

Sembra opportuna, a questo punto, una breve riflessione. Se prendiamo in ipotesi il caso di una S.r.l. le cui quote sono state per intero trasferite ad una nuova compagine sociale, una lettura rigorosa della norma ci porterebbe a concludere che l'assemblea stessa o dovrà funzionare con il voto favorevole dei vecchi soci oppure non potrà funzionare.

Mi sembra del tutto evidente che una lettura formale non possa far arrivare alla conclusione che i vecchi soci, sostanzialmente ormai non più titolari di alcun diritto, possano esercitare il diritto di voto in luogo di altri, proprietari della quota; sembra però altrettanto insostenibile che ogni volta che ci si venga a trovare in presenza di cessioni di quote sociali di riferimento, di fatto si inibisca automaticamente il funzionamento dell'assemblea sino al deposito dell'atto di trasferimento delle quote nel registro delle imprese e alla conseguente iscrizione a libro soci dell'avvenuto trasferimento stesso.

Le considerazioni che precedono ci debbono quindi portare alla ricerca di altre chiavi di lettura della normativa in esame.

La superiore analisi ci porta a considerare come l'intera vicenda del trasferimento di quote della S.r.l. risulti caratterizzata dalla presenza di più atti posti in regolare successione: la stipulazione dell'atto di trasferimento della quota nella forma prevista dalla legge, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese e la successiva iscrizione nel libro soci.

E' chiaro come tutti questi atti siano preordinati al perseguimento del fine della trasparenza, condizionando la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del nuovo acquirente della quota di S.r.l. .

Questa legittimazione non nasce però dall'ultimo atto della serie, ma dall'insieme di tutti gli atti che compongono l' "iter procedimentale complesso" il tutto secondo le modalità tassativamente previste dal legislatore.

Si può pertanto affermare che l'acquisto della legittimazione sociale sia l'effetto naturale che consegue alla compiuta ed integrale realizzazione degli adempimenti formali e pubblicitari voluti dall'art. 2479 c.c.: si tratta però di stabilire se sia anche tassativo rispettarne la sequenza. (8)

L' "iter procedimentale complesso" è caratterizzato quindi dal fatto che gli atti di cui si compone, benché siano tutti tali da incidere sulla nascita e lo svolgimento di un medesimo rapporto e siano destinati a produrre il medesimo effetto giuridico finale, sono ciascuno di essi dotati di una propria individualità giuridica, nel senso che ciascuno di essi è dotato di una piena autonomia e produce un effetto a sé, pur se collegato a quello che scaturisce da un altro atto del procedimento.

A questo punto è opportuno ritornare sulla funzione di due di questi atti che compongono l' "iter procedimentale complesso": l'iscrizione nel registro delle imprese (rectius il deposito per l'iscrizione) e l'iscrizione nel libro soci.

La funzione del primo assume una rilevanza generale che si concretizza nell'interesse generale alla conoscenza del fatto giuridico ed economico da parte dei terzi; la funzione del secondo non assume alcuna rilevanza generale in quanto si concretizza esclusivamente nella regolamentazione, relativamente ai trasferimenti delle quote, dei rapporti fra i soci e la società, a nulla rilevando i rapporti con i terzi.

Muovendo da questi presupposti, autorevole parte della dottrina (9) ritiene che, non essendo coincidenti i due interessi, quello della società alla iscrizione del trasferimento nel libro dei soci potrà essere regolato anche in deroga all'art. 2479 c.c. II c., nel senso cioè "di non subordinare in modo esclusivo l'opponibilità alla società dell'acquisto della quota alla sua iscrizione al libro soci".

Tale regolamentazione dovrà essere pattizia e pertanto la stessa dottrina ritiene che "possa essere stimata legittima una clausola statutaria che consenta alla società di ammettere l'acquirente delle quote del suo capitale all'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi ancor prima della sua iscrizione nel libro dei soci, ma solo dopo . . . aver avviato il procedimento che necessariamente condurrà al suddetto deposito, come per esempio nel caso in cui fosse stata già richiesta ed ottenuta da un notaio l'autenticazione delle sottoscrizioni relative all'atto di cessione, dato che il notaio è obbligato per legge (anche dall'immanenza della sanzione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2626 c.c.) ad eseguire il predetto deposito".

Sempre secondo tale parte di dottrina si ritiene che in tal caso il presidente dell'assemblea debba fare menzione, o nel verbale stesso od in un documento separato prodromico all'assemblea stessa, dell'esercizio da parte di esso presidente della facoltà statutaria di ammettere all'esercizio di voto il nuovo socio in base alla semplice esibizione del titolo di acquisto.

Ad avviso di chi scrive, le precedenti conclusioni ci possono portare ad ulteriori orizzonti nella lettura della normativa in esame, anche in considerazione del fatto che ovunque si parli di "irregolarità" dell'iscrizione del trasferimento nel libro soci effettuata dall'amministratore in assenza del rispetto degli oneri di forma e di pubblicità, il termine "irregolare" non individua mai con sufficiente determinazione la natura della patologia.

Se è vero che l' "iter procedimentale complesso" previsto dall'art. 2479 c.c. sia ugualmente rispettato pur invertendo l'ordine di alcuni atti che lo compongono in base ad una regolamentazione pattizia statutaria, non si vede perché non si possa sostenere che questa inversione possa avvenire anche in base allo spostamento dell'onere della responsabilità dal notaio agli amministratori.

Come abbiamo più volte detto l'iter procedimentale di cui all'art. 2479 c.c. è stato voluto dal legislatore al fine di ottenere la trasparenza dei trasferimenti di quote di S.r.l. che, alla bisogna, ha posto l'onere della pubblicità nel registro delle imprese a carico del notaio stipulante l'atto di acquisto - onere rafforzato, come si è visto, dalle sanzioni contenute nell'art. 2626 c.c.; il legislatore ha stimato pertanto sufficiente al coronamento degli interessi sociali perseguiti, la previsione di un obbligo di pubblicità nel registro delle imprese da parte del notaio sanzionato in caso d'inadempienza.

Orbene è opportuno domandarsi se il notaio sia l'unico legittimato a richiedere l'iscrizione del trasferimento della quota nel registro delle imprese o se altri soggetti siano ugualmente legittimati. Nel silenzio della norma, al proposito nulla prevede l'art. 2479 c.c., pare che un'estensione interpretativa analogica dell'art. 2330 c.c. II c. sia plausibile.

Tale norma, pur ponendo a carico del notaio l'onere del deposito nel registro delle imprese dell'atto costitutivo, al secondo comma prevede indirettamente una legittimazione alternativa in favore degli amministratori o di chi abbia interesse (i soci) in caso di inerzia da parte del notaio.

In mancanza pertanto di una espressa previsione normativa sembra logico colmare la lacuna legislativa con il dettato dell'art. 2330 c.c. .

Effettuato questo passaggio interpretativo, si può sostenere che l'amministratore a cui viene esibito il titolo di acquisto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e quindi idoneo ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, possa a suo libero arbitrio ammettere il nuovo socio all'esercizio del diritto di voto, previa iscrizione al libro soci e fermo restando a questo punto l'insorgere anche in suo capo dell'onere del deposito al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Ferma considerando pertanto la funzione dei due tipi di iscrizione, dal punto di vista meramente interno sembra che questa possibilità non possa comunque ledere alcun diritto delle parti e nulla aggiunga al problema di un eventuale conflitto fra più acquirenti, posto che, come già detto, non si può attribuire all'iscrizione un ruolo parallelo a quello dettato dall'art. 2644 c.c. in tema di pubblicità nei registri immobiliari e quindi l'anteporre l'iscrizione nel libro soci al deposito nel registro delle imprese in questo caso nulla cambi.

La funzione pubblica della "trasparenza" sembra comunque rispettata avendo dato inizio a quell' "iter procedimentale" che troverà il suo coronamento nell'iscrizione nel registro delle imprese, essendosi venuto a costituire in questo modo un secondo onerato all'adempimento del deposito: l'amministratore a fianco del notaio.

Sembra però che, anche in questo caso, qualora l'ammissione al diritto di voto avvenga direttamente in assemblea, il presidente della stessa debba essere necessariamente l'amministratore perché è lui che, come abbiamo potuto dedurre, è alternativamente legittimato al deposito del titolo nel registro delle imprese; in questo caso il presidente/amministratore dovrà dare atto nel verbale od in un atto separato, di questa ammissione "risolutivamente condizionata" al deposito nel registro delle imprese.

In conclusione sarà opportuno valutare la sorte delle delibere assembleari alle quali abbiano partecipato dei soci che non erano ancora stati ammessi al diritto di voto.

Preliminarmente occorrerà valutare il "peso" del voto del socio de quo, poiché è solamente nel caso in cui sia influente nella formazione della maggioranza assembleare che il problema si porrà, in caso contrario la sua ininfluenza non graverà in alcun modo sulla validità della delibera.

Al riguardo, sia in dottrina che in giurisprudenza sono state prese in considerazione diverse possibilità di classificazione arrivando a sostenere la nullità, l'annullabilità o l'inesistenza; per quanto riguarda la nullità, le opinioni convergono nel ritenere la portata del dettato normativo dell'art. 2379 c.c. estremamente rigida e pertanto applicabile unicamente all'impossibilità ed all'illiceità dell'oggetto della delibera; per quanto riguarda invece l'annullabilità le opinioni convergono nel ravvisare nella formazione illegittima della volontà assembleare un procedimento contrario alla legge rientrante nella generale previsione normativa di cui all'art. 2377 c.c.; per quanto riguarda infine l'inesistenza, secondo prevalente dottrina, la stessa sussisterebbe ogni qual volta la delibera sia assunta da una compagine sociale priva di legittimazione non potendosi in questo caso ricondurla alla società.

La corte di appello di Milano si è pronunziata in merito (21 luglio 1992 (10) ) ritenendo che "se la maggioranza espressa in favore della deliberazione coincide con quella legale ma non con quella statutaria, l'invalidità della deliberazione deve comprendersi nella categoria dell'annullabilità e non in quella dell'inesistenza, perché in presenza di una maggioranza deliberativa corrispondente a quella legale ma non a quella statutaria non è possibile disconoscere come esistente sul piano strutturale l'atto deliberativo e di imputarlo alla società".

Tale riflessione conclusiva dovrà portare il notaio alla massima attenzione nella valutazione del peso del voto del socio non ancora legittimato all’intervento in assemblea, anche in previsione di un futuro ipoetico trasferimento di competenza relativa all’omologa dell’atto in capo al notaio stesso.

Antonio Marsala notaio in Sesto San Giovanni

Federica Nodari avvocato del Foro di Milano

 

1) Come si legge nella Relazione che accompagnava il progetto di legge.

2) Si veda sul tema MASSIMO FELICE ABBATE, Riflessioni ed approfondimenti sull’applicazione della legge 12 Agosto 1993, n. 310, in Vita not., 1993, 1576 ss.

3) In tal senso LICINI, Commento alla legge 12 agosto 1993, n. 310, in Le nuove leggi civili commentate 1996, p.11. Cfr anche REVIGLIONO, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, Milano, 1998, 146 ss.

4) In tal senso REVIGLIONO, op. cit., 146

5) Per un quadro dei vari orientamenti dottrinali REVIGLIONO, op. cit., p. 142/174.

6) In tal senso FERRETTI, Un altro passo verso la trasparenza degli assetti proprietari: prime note di commento ai profili societari della legge 12 agosto 1993, n. 310, in Banca Borsa, 1994, I, 227

7) Sul tema cfr. CENNI, L’iscrizione nel registro delle imprese e la doppia alienazione di azienda e di quota di S.r.l., in Contr. e impr., 1996 p. 481ss.; REVIGLIONO, op. cit., 163 ss.

8) P. Revigliono, in "Trasferimento della quota di S.r.l. - Profili procedimentali e pubblicitari" P.gfo 12

9) SALAFIA "Circolazione delle quote di S.r.l. ed opponibilità alla società" in Le Società n. 9/1998.

10) In Le Società 1993, pag.

   

 

 

IL PROGRAMMA INFORMATICO ASSONOTO E LA FUNZIONE DI FEDERNOTAI

 

L’Assonotai della Toscana ha realizzato un programma informatico in Windows da mettere a disposizione dei notai italiani. Il programma è stato sviluppato con tecniche avanzatissime, è stato costruito sulla base di analisi di piani studiati e predisposti da notai sui flussi di lavoro di un ufficio medio. Con gli stessi criteri è stata costruita la struttura per gestirlo ed aggiornarlo telematicamente.

La realizzazione ha puramente scopi istituzionali: è stata pensata e voluta esclusivamente per ragioni di politica notarile. Nel presentare questo programma sulle colonne di FederNotizie, mi sia consentita una breve digressione sui compiti e la funzione politica di Federnotai e una carrellata retrospettiva sull’informatica notarile, argomenti ineluttabilmente connessi.

A mio giudizio, Federnotai ha il compito di svolgere quelle attività politiche e di servizi, che gli appartenenti alla categoria non possono né finanziariamente né organizzativamente gestire singolarmente. Ciò vale per la rappresentanza a livelli istituzionali, gli studi di problematiche di tutela corporativa, lo studio e la realizzazione di servizi che richiedono investimenti di somme considerevoli, l’intervento di commissioni di notai specialisti e di tecnici, il contrattare con il peso di un numero rilevante di interessati uniti in un'unica parte.

Precipue di questa funzione sono la rappresentanza della categoria nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con i sindacati dei dipendenti degli studi; l’approfondimento delle varie problematiche previdenziali e mutualistiche, in particolare quelle della Cassa Nazionale del Notariato. Ma non meno vitale è la funzione di rilevare in un’ottica pragmatica, data la possibilità di contatto quotidiano con i notai che hanno le associazioni regionali, le istanze di evoluzione della funzione notarile, sia sul piano della deontologia che sul piano legislativo, sintetizzarle, nel rispetto delle varie anime e modi di svolgere la funzione proprie di ogni realtà locale e funzionale della categoria, e di comporle in proposte da offrire all’attenzione dei nostri organi istituzionali perché le traducano in azioni politiche. Molte delle più importanti innovazioni adottate dalla nostra Cassa Nazionale, ma anche della funzione notarile, sono il frutto degli studi e delle proposte di Federnotai. Gestire la politica del notariato è compito esclusivo dei nostri organi istituzionali, ma Federnotai ha il dovere di elaborare proposte, dopo averle vagliate e discusse democraticamente e pubblicamente con i suoi associati. Importanti sono stati anche gli studi e le proposte evidenziate dai recenti tre congressi nazionali di Federnotai. Hanno trattato i temi fondamentali di un’auspicabile riforma del nostro ordinamento nell’ottica del servizio da prestare alla collettività prima che in quella corporativa. Nelle relazioni e negli interventi sono state espresse tutte le varie anime del notariato e l’esperienza dei contatti sempre più approfonditi e ampliati che Federnotai ha sviluppato con le associazioni dei consumatori. Vitale sarà il tema del prossimo Congresso: la garanzia della qualità della prestazione notarile e le strutture per l’aggiornamento professionale. E’ la problematica conclusiva dell’indagine sulla funzione notarile svolta dai precedenti Congressi. E’ un corollario ineluttabile. Questo tema può apparire, come i precedenti , un tema scomodo e difficile da trattare. Può far pensare che il notariato dubiti della qualità del servizio prestato. E’ il contrario. Si prospettò la stessa obiezione quando proponemmo per esempio l’assicurazione obbligatoria. Siamo talmente sicuri della qualità della prestazione notarile che discuterne per migliorarla e renderla più percepibile e trasparente può solo ampliarne e fortificarne l’immagine. Siamo una delle poche categorie che si rimette in discussione in ogni occasione, proponendoci come apripista di innovazione di grande valore. Dalla creazione della cassa per la previdenza e l’assistenza sino alla preselezione informatica, all’assicurazione obbligatoria ed al fondo di garanzia. Strutture che in seguito sono adottate da altre categorie.

L’argomento centrale vincente per l’affermazione di ogni servizio nel mercato globalizzato è quello delle certezza e della verificabilità trasparente della sua qualità, ma soprattutto della sicurezza del suo adeguamento alle variazioni imposte dall’evoluzione. Da un’indagine del Censis risulta che non è più la fiducia personale, ma la qualità complessiva della prestazione che induce il cittadino a rivolgersi ad un professionista. Non ci si può sottrarre al confronto. Negli ultimi tempi tutte le categorie professionali sono impegnate nel creare strutture che assicurino un aggiornamento continuo dei loro iscritti, lo verifichino e certifichino, con terzietà e trasparenza, addirittura affidando questo incarico ad organismi esterni alla categoria. Alla nostra categoria sono stati affidati nuovi compiti. Ciò dipende dal fatto che gestiamo un pubblico ufficio, ma non siamo lontani dal vero se pensiamo che in questa scelta abbia giocato la sua parte una presunzione positiva in ordine alla preparazione e qualità del notariato. Dobbiamo mantenere questo vantaggio adeguandoci a quanto fatto dalle altre categorie. Anzi possibilmente facendo di più e di meglio come è nelle nostre tradizioni. Altrimenti verremo superati e certamente torneremo indietro. Tutto ciò è impossibile se non chiariremo tra di noi le relative problematiche anche pubblicamente. Certo dobbiamo farlo con equilibrio e sagacia. In particolare si deve evitare di creare situazioni che possano ingenerare ritorni non voluti.

Fulcro delle realizzazioni operative sono le assicurazioni collettive e l’assistenza informatica. Gli organismi collettivi si interessano delle relative problematiche malvolentieri. Infatti quando ci si occupa di realizzare servizi scattano appetiti e si vanno a scontrare interessi enormi. Si corre il rischio di avere a che fare con persone che si impegnano solo per un tornaconto personale. D’altra parte il rischio di sbagliare, soprattutto, se si spendono soldi altrui, è una responsabilità grave. L’unica regola per muoversi in sicurezza è di lasciarsi dirigere dalla stella polare dell’interesse della categoria.

Nell’ambito Federnotai l’assicurazione obbligatoria e la realizzazione del programma informatico sono stati sperimentati nella regione Toscana. Oltre un centinaio di notai toscani stipularono una polizza collettiva e l’esperienza fu offerta a Federnotai per la stipula del contratto nazionale.

L’Assonotai, l’associazione dei notai della Toscana, ha messo a punto un programma informatico istituzionale che mette a disposizione dei notai italiani.

Forse il servizio informatico è ora il più importante. Non solo in quanto le proposte e l’esperienza di Federnotai in materia assicurativa sono state recepite dal CNN, che ha creato la polizza obbligatoria nazionale, ma perché sulla informatizzazione si gioca in buona parte la sopravvivenza del notariato.

Il problema dell’informatizzazione nacque nei primi anni settanta. Io fui folgorato sulla "Via dell’Informatica" dall’entusiasmo di Duccio Marzocchi da Grosseto, che mi portò a Milano a conoscere Angelo Gallizia. Questi stava creando un programma completo per l’ufficio notarile, avvalendosi della collaborazione di studiosi di matematica e di tecnici della materia. Quella esperienza incontrò non poche difficoltà anche perché si avvaleva di un elaboratore remoto e ciò faceva dipendere l’operatività del sistema dalla disponibilità delle linee telefoniche, allora molto precaria. Eppure quell’esperienza fu molto importate, perché ci fece rendere conto che l’informatica sarebbe ineluttabilmente divenuta il "ferro del mestiere del notariato". Divenuto Giovanni Badini presidente del Consiglio Nazionale, riuscimmo a "folgorare" anche lui. Si creò una commissione informatica del consiglio e si impose il tema dell’importanza della nuova cultura tecnica quale motivo centrale del congresso di Riva del Garda del 1976. Trasmettere il messaggio della importanza dell’informatica per la politica del notariato fu un’impresa difficile. Il Congresso dette mandato al Consiglio Nazionale di impegnarsi solo nello studio e nella realizzazione dell’automatizzazione degli archivi pubblici e non di quella dello studio notarile. Si pensò che automatizzare il processo di formazione degli atti potesse essere pericoloso! Fu presentato il programma di Gallizia, ma l’esperimento riuscì in maniera poco brillante, in quanto quel giorno funzionavano male le linee telefoniche! Questa evenienza fu la conferma che l’informatica dello studio dovesse essere realizzata non con un cervellone centralizzato ma attraverso piccoli cervelli elettronici che gestissero i singoli studi. Per realizzare il programma degli studi costituimmo la mitica Cooperativa ANSCO. Ma non riuscimmo nell’intento. Una grande industria italiana, produttrice di macchine per ufficio, interpellata da noi, rispose che era un’utopia realizzare un programma così complesso per un così piccolo numero di utenti.

Perciò finanziammo una piccola impresa informatica che condivideva la nostra strategia ed aveva le risorse tecniche per realizzare il progetto. Con la collaborazione di un eccellente gruppo di colleghi, mettemmo a punto quel programma che per quasi un ventennio ha supportato le necessità operative dei nostri studi.

Per un’esperienza scioccante nella quale incappammo, in Toscana ci dovemmo rendere conto che gli scenari stavano cambiando. Presi dall’entusiasmo informatico, ottenemmo dal "Ministero delle Finanze" di telematizzare le Conservatorie informatizzate della Toscana: significava fare le visure e trasmettere gli atti e le note in tempo reale! Per sensibilizzare i colleghi tenemmo un convegno a Firenze, con l’intervento dei tecnici del Ministero e della Sogei. Nell’occasione, però, rimanemmo sbigottiti nel renderci conto che pochi erano i colleghi attrezzati per svolgere il servizio. Ancora di più rimanemmo male quando i ministeriali proposero di farci fare le visure e trasmettere gli atti attraverso le Banche, che già erano dotate di strutture informatiche. Decidemmo di cancellare tutto. Ma ci rimase la profonda preoccupazione per quanto sarebbe potuto accadere se la amministrazione pubblica avesse deciso di avviare la telematizzazione degli archivi pubblici. Poteva accaderci quanto era accaduto alle Cancellerie Commerciali: il Registro delle Imprese è stato trasferito alle Camere di Commercio in quanto dotate di una struttura informatica. Dovevamo dotarci di programmi ed attrezzature per affrontare le nuove tecnologie. Sarebbe stato più facile andare sulla Luna a piedi che lavorare in rete con i programmi e le macchine di cui eravamo dotati.

Interpellati, i nostri fornitori ci dissero che avrebbero continuato ad utilizzare il programma in DOS, e che per il momento non ritenevano di fare investimenti per realizzare quello in Windows.

Ci rivolgemmo allora al Consiglio Nazionale. Ci fu risposto che non era suo compito istituzionale realizzare un programma. Si trattava se mai di una funzione tipica di una associazione sindacale o di una cooperativa di servizi.

Dato lo scenario che ci era apparso, dopo aver avvertito Federnotai, che ci delegò a studiare ed affrontare il problema, l’Assonotai decise di tentare la realizzazione del programma e di tenere delle lezioni di alfabetizzazione informatica per i notai ed i dipendenti degli studi.

Dovemmo fermarci per circa un anno, in quanto il Consiglio Nazionale comunicò che ci aveva ripensato, affidando la realizzazione globale della problematica informatica ad una grande impresa. Ma quando ci fu comunicato che l’impegno del Consiglio si fermava allo studio e la realizzazione della rete telematica del notariato (si costruiva il tetto e si lasciava ad altri di costruire le fondamenta) con un grave ritardo, decidemmo di ripartire.

Tra le molte offerte che ci furono presentate, quasi tutte superavano il miliardo, con l’ausilio del nostro consulente tecnico, scegliemmo l’offerta presentata dalla Visual System di Pisa. Il costo era francescano (L.80.000.000) ma comportava il nostro impegno personale a fornire le analisi necessarie ed a testare il programma.

La consegna sarebbe dovuta avvenire entro il termine di circa un anno dalla stipula del contratto, che fu siglato il 1 novembre 1997. Al costo si doveva aggiungere una pari somma per sovvenire ai corrispettivi dovuti al nostro consulente ed al suo studio per l’assistenza alla stipula del contratto, per i collaudi degli stati di avanzamento, per l’Iva da pagare sulle fatture di tutte le operazioni ed alle spese per ospitare le riunioni dei colleghi che hanno steso le analisi e dei tecnici che dovevano recepirle traducendole in linguaggio di programmazione. Per prima cosa ci sarebbe stata fornita la fase che va dalla repertoriazione allo sviluppo automatico di tutte le formalità conseguenti l’atto sino alla fatturazione. Questo per favorire quei colleghi, la maggioranza, che predispongono gli atti con la video scrittura e rimettono i dati per creare le formalità su note informatiche da trasferire in dischetti. Abbiamo dovuto aspettare un anno per vederci consegnare il primo stadio. E’ stato testato e funziona molto bene. Recentemente ci è stato consegnata la parte per la predisposizione dell’atto, sia con una procedura libera che con una guidata. Si consente in ogni modo di riformulare con semplicità i testi a proprio uso e consumo. Automaticamente i dati degli atti si trasmettono nel repertorio e quindi nelle formalità da produrre. Il notaio può seguire dal suo monitor la pratica, da quando entra nello studio a quando è terminata. Il programma, una volta indicato il tipo di atto che si deve creare, traccia il percorso delle formalità preventive e successive alla stipula e detta i termini dell’esecuzione. L’ultima fase consegnataci è presso gli studi del garante per il collaudo e di alcuni notai per essere testato. In breve tempo il programma sarà funzionalmente inseribile in ogni studio. Il programma è predisposto per essere collegato con quelli della contabilità (il programma di base arriva sino all’emissione della fattura) e per la predisposizione automatica delle denunce di successione. E’ stata fornita alla ditta l’analisi per predisporre un programma per il servizio cambiario, che però non è stato ancora sviluppato.

Il programma, come ho detto, è stato realizzato per fini politici istituzionali. E’ a disposizione di tutti i colleghi che vorranno usufruirne. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che un programma deve essere in continuazione implementato. Più sono i fruitori, maggiore è la loro qualificazione e più il programma migliora. Perciò chiediamo a tutti i volenterosi di volerlo testare. Per la Toscana la Visual System ha l’esclusiva della manutenzione e dell’aggiornamento. Il contratto ha cadenza annuale. Per le altre regioni l’impresa ha un diritto di prelazione o quello di avere un compenso per l’addestramento e l’installazione.

A livello di Federnotai si è pensato di creare un collegamento tra la ditta produttrice ed i consulenti informatici di ogni Regione per consentire di avere un servizio di manutenzione efficiente.

Il programma è fornito gratuitamente. Chiediamo solo un contributo di L.1.000.000 per pareggiare le spese incontrate. Chiederemo un piccolo contributo aggiuntivo solo se non riusciremo a coprire tutte le spese. La richiesta di adesione deve essere inviata ad Assonotai Toscana (Via dei Renai n.23, Firenze), accompagnata dal contributo di cui ho detto. Ciascuno dovrà poi corrispondere direttamente alla impresa quanto dovuto per l’addestramento e l’installazione del programma, che è molto semplice, in quanto è contenuto in CD ROM. Certo è necessario che lo studio sia attrezzato con macchine in grado di far girare un programma avanzato.

Ulteriori dettagli e specifiche sono contenuti nell’articolo di Franco Bernardini in questo stesso numero di FederNotizie.

L’impegno è stato immane, ma il programma è stato realizzato. Ciò ha un significato soprattutto politico. Anche se per assurdo nessuno dovesse usufruire del programma, il solo fatto della sua esistenza ci dà la certezza vitale di essere in grado di rispondere a qualsiasi incarico della pubblica amministrazione. In occasione di una riunione tenutasi al Consiglio Nazionale con i nostri fornitori, alla richiesta volta a questi di impegnarsi nel realizzare i programmi necessari alle esigenze dei servizi che ci verranno affidati, qualcuno ha risposto che quei programmi potrebbero richiedere investimenti di tale entità da non consentire ritorni di utile da parte di un piccolo mercato quale è quello dei notai. Le grandi imprese per questa ragione si sono sistematicamente rifiutate di creare programmi per il notariato. Se alla stessa conclusione arrivassero anche quelle specializzate nel settore notarile, che fine faremmo?

Massimo Ersoch notaio in Firenze

   

 

 

ASSONOTO: PROGRAMMA INFORMATICO PER STUDI NOTARILI REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NOTAI DELLA TOSCANA ADERENTE A FEDERNOTAI

 

FUNZIONALITA’ DEL PROGRAMMA

La prima parte del programma sviluppata riguarda la "Post-Produzione". Questa riguarda la definizione di tutti i dati per passare gli atti a repertorio e quindi produrre automaticamente i vari adempimenti che seguono la messa a repertorio di un atto, nonché le varie stampe, dischetti o trasmissioni telematiche.

In particolare qui di seguito si elencano le varie funzionalità:

      • Gestione della sicurezza in ingresso nel sistema
      • Gestione dei dati di base del sistema
      • Gestione repertorio
      • Servizio autoveicoli
      • Ricerche incrociate sul repertorio
      • Gestione degli adempimenti conseguenti l'atto
      • Stampa giornaliera e mensile del Mod. 9 (Repertorio)
      • Stampa del Mod. 69 (registro) con anteprima editabile
      • Stampe di tutti i dati di un atto (parti, immobili, adempimenti...)
      • Predisposizione dei dati per l'integrazione con Sogei (trascrizione, iscrizioni ed annotazioni)
      • Predisposizione dei dati e produzione del supporto magnetico per il Registro delle Imprese
      • Rilevazione trimestrale ISTAT degli atti
      • Rilevazione quadrimestrale degli atti per l'ufficio del registro
      • Calcolo e stampa dell’INVIM
      • Calcolo e stampa delle notule
      • Stampa dell'indice obbligatorio

La seconda parte realizzata riguarda la gestione delle pratiche e la predisposizione nonché la redazione degli atti e l'eventuale passaggio a repertorio degli atti redatti.

In particolare qui di seguito si elencano le varie funzionalità implementate.

GESTIONE DELLA PRATICA

      • Gestione degli adempimenti preliminari per la stipula degli atti
      • Definizione dei dati della pratica
      • Gestione dei contatti dello studio con la clientela
      • Definizione delle anagrafiche inerenti la pratica (fisiche, giuridiche, . . . )
      • Definizione e gestione degli atti da redigere

REDAZIONE DEGLI ATTI

      •  Creazione di schemi base per la redazione degli atti
      • Redazione (libera o guidata da autocomposizione) di un atto basato su schema base o su schema libero
      • Recupero ed interscambio dati con le pratiche
      • Anteprima di stampa ed export dell'atto su MS-Word
      • Repertoriazione di un atto in redazione

PARTI ACCESSORIE

La convenzione stipulata prevede una serie di programmi accessori necessari all'attività dello studio notarile o ad essa complementari. Questo lo stato di realizzazione delle parti accessorie.

Gestione delle successioni.

L'Assonotai ha esaminato un programma che gestisce l’intera problematica delle denunce di successione. Il costo del programma, sviluppato sulla stessa piattaforma del programma Assonoto, è di circa Lire 650.000. Si potranno ottenere condizioni particolari qualora vi sia una adesione di tutti gli associati. Aggiunge ad un’ottima gestione di stampare la modulistica a partire da fogli bianchi (stampa modello e dati) con l'autorizzazione ministeriale.

Gestione della contabilità.

Il progetto prevede l'integrazione del programma Assonoto con programmi di contabilità ritenuti validi sia per caratteristiche tecniche, assistenza e diffusione sul territorio. La scelta di non far sviluppare un apposito programma di contabilità alla Visual System trova le sue ragioni nella elevata specializzazione necessaria per produrre un tale programma e nella diffusione di buoni prodotti assistiti e a costi minimi. L'Assonotai ha pertanto avviato contatti con una serie di case produttrici di software per la gestione della contabilità e sta esaminando i prodotti.

      • In particolare sono in fase di valutazione i seguenti:
      • Ad Hoc della TAM
      • Esatto della ESA Software
      • abx della TEAM SYSTEM
      • Picam 2000 della OLIDATA Bridge della Buffetti

 

Recupero archivi.

E’ prevista la possibilità di recuperare gli archivi delle precedenti procedure informatiche utilizzate dalle maggiori imprese fornitrici di programmi.

Servizi

La Visual System è impegnata a svolgere l’assistenza per l'installazione del programma, l’addestramento sull'ambiente Windows e sul programma stesso e l'assistenza del sistema informatico nel suo complesso, anche come formatrice di eventuali terze strutture, previo accordo sulle royalty assegnatele, così da consentire da vicino l'adeguato supporto agli studi notarili. Questa formazione viene inoltre garantita non solo dal fatto di essere i creatori del prodotto, ma anche in quanto all'interno della Visual System sono presenti tecnici riconosciuti a livello mondiale grazie alle loro certificazioni Microsoft MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) e MCT (Microsoft Certified Trainer) e che quindi sono in grado in breve tempo di formare skill sul posto.

La manutenzione e l'aggiornamento del software sarà curato dalla Visual System che provvederà tempestivamente ad effettuare aggiornamenti necessari e la creazione di future release del prodotto. L’analisi degli aggiornamenti sarà fornita da una commissione di colleghi che verrà all’uopo designata.

Prerequisiti

Per il funzionamento del programma Assonoto sono richiesti una serie di prerequisiti minimi, sia per il tipo di software di rete sia per la configurazione dei personal computer. Ogni studio potrà liberamente acquistare le attrezzature dove meglio ritiene, fatto salvo il rispetto delle indicazioni tecniche fornite e dall'Assonotai tramite la Visual System.

In generale:

Software di rete

      • server: MS-BackOffice 4.0 o sue parti (MS NT Server, MS-SQL Server, MS-Exchange Server) a seconda dei bisogni.
      • client: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 o Windows 9.x

Software di base PC

      • Microsoft Office 97 Professional

Caratteristiche minime PC

      • processore Pentium II con 64 Mb di RAM

Stampanti:

      • si richiede l'utilizzo di stampanti con tecnologia Laser e/o a getto di inchiostro A3/A4. L'utilizzo di stampanti ad impatto è in fase di valutazione. Nei limiti consentiti dalla normativa notarile e della tecnologia, si cercherà di permettere l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante.

Sarà, caso per caso, valutata la possibilità di utilizzare personal computer e dispositivi esistenti con caratteristiche inferiori a quelle consigliate.

I servizi concordati prevedono la manutenzione e configurazione del parco macchine secondo le caratteristiche specifiche dello studio notarile, nonché la manutenzione e configurazione della rete locale già installata.

L'installazione in sede di eventuali nuovi personal computer ed accessori acquistati dallo studio notarile nonché la loro eventuale installazione in rete.

La società Visual System, o terze strutture dirette e coordinate da Visual System, provvederanno a configurare nonché a fornire assistenza per l'uso di personal computer, monitor, stampanti ed eventuali accessori curando, per conto dello studio, se richiesta, la riparazione presso i relativi centri autorizzati delle case costruttrici. Pertanto la Visual System non fornirà servizio diretto di riparazione.

Per una eventuale assistenza telematica potranno essere attivati, se richiesti dal Notaio, dei servizi di assistenza remota direttamente gestiti da Visual System o da altre strutture di cui al punto precedente.

Il sito Internet dal quale è possibile accedere al progetto Assonoto è: www.visualsystem.it


Franco Bernardini notaio in Prato

  

 

 

Interviste del lunedì

a cura di Nicola Dubini

 

Limiti alle modifiche del prestito obbligazionario e approvazione degli obbligazionisti a maggioranza.

Fino a che punto può spingersi l’assemblea dei soci nel modificare le condizioni di un prestito obbligazionario?

La successiva approvazione degli obbligazionisti costituisce sempre autorizzazione per qualsiasi modifica assunta dai soci?

Gli obbligazionisti possono approvare a maggioranza la modifica delle condizioni del prestito?

Il legislatore stabilisce con chiarezza i limiti all’emissione delle obbligazioni e contempla rigidi parametri di rispetto di tali limiti nel corso della vita del prestito (artt. 2410, 2412 c.c.). Ammette senz’altro la possibilità di modificare le condizioni del prestito e non fissa alcun limite alle modifiche, fatta salva l’approvazione da parte degli obbligazionisti.

E’ proprio l’assemblea degli obbligazionisti a costituire l’unico limite alle modifiche che i soci possono adottare rispetto a un prestito in essere. Non solo, ma ciò che è più importante è che il legislatore non richiede l’unanimità dei consensi degli obbligazionisti per l’approvazione di una modifica del prestito, modifica banale ovvero essenziale che sia. Di sicuro conforto in questo senso è l’art. 2416 c.c. che consente agli obbligazionisti di impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. L’impugnativa investe non già la delibera modificativa assunta dall’assemblea, bensì la deliberazione degli stessi obbligazionisti.

Il Tribunale di Milano (n.ro 11479/99) ritiene legittima la deliberazione dei soci di una S.p.A. con la quale si interviene su un prestito esistente, modificando in modo incisivo alcuni tra gli elementi più significativi dello stesso.

L’assemblea dei soci nella fattispecie concreta delibera:

- la proroga della durata del prestito dal 31.12.2000 al 31.12.2015;

- la riduzione del tasso di interesse dal 8% al 3.33% a partire dalla data della deliberazione;

- la modifica del prestito da ordinario a convertibile;

- l’emissione di un ulteriore prestito convertibile di pari importo;

- l’adozione di un regolamento unitario per i due prestiti;

- il rimborso in unica soluzione alla scadenza.

A corredo del ricorso per l’omologa il notaio presenta il verbale dell’assemblea degli obbligazionisti, che, a maggioranza, approva le modifiche apportate al prestito. Il timore che un obbligazionista si trovi danneggiato da una modifica, che in buona sostanza cambia i termini economici della operazione, non è un motivo sufficiente per il Tribunale per sospendere o rigettare l’omologa.

 

Perdite superiori al capitale sociale e trasformazione in società di persone.

L’art. 2447 c.c. ammette la trasformazione della società con perdite superiori al terzo del capitale sociale e tali da ridurlo al disotto del minimo legale. Il problema è stabilire se contestualmente alla deliberazione di trasformazione l’assemblea dei soci debba deliberare la copertura in tutto o in parte delle perdite. Nel caso di trasformazione in società di persone commerciali si affievolisce l’interesse alla contestuale copertura delle perdite in quanto subentra la responsabilità illimitata dei soci. Ciò è vero nel caso di trasformazione in S.n.c. ma è più difficilmente sostenibile in caso di trasformazione in S.a.s. Infatti i soci con mezzi patrimoniali potrebbero mettersi al riparo assumendo la qualifica di accomandanti lasciando la responsabilità illimitata a soci sforniti di tali mezzi. Pertanto è dimostrata la delicatezza del problema della contestuale copertura delle perdite, che non trova risoluzione automatica nella trasformazione in società di persone.

Il Tribunale di Verona (n.ro 756/99) omologa la trasformazione in accomandita semplice di una S.p.A. con capitale di Lire 200.000.000 senza la contestuale copertura delle perdite di oltre 400 milioni osservando quanto segue.

Ritenuto che la società istante, preso atto dell'esistenza di perdite di importo superiore al capitale sociale ha deliberato in unica assemblea straordinaria totalitaria la trasformazione in società in accomandita semplice;

ritenuto che nonostante il contrario avviso di parte della giurisprudenza (Cass. Civ. 18-02-1992, Riv. pen. economia, 1992, 575; App. Brescia, 30-03-1990, Dir. fallim., 1990 II, 1083; Trib. Genova, 25-02-1987, Società, 1987, 740) sia omologabile la delibera di trasformazione in società di persone adottata da società di capitali il cui capitale risulti ridotto a zero per perdite (in tal senso cfr. Trib. Verona, 27-09-1985, Foro it. 1986, I, 2051; Trib. Napoli 2 ottobre 1997, Società 1997, 12 inserto; Trib. Alba 22 aprile 1998, Società, 1998, 1438; Trib. Milano, raccolta massime 5 ottobre 1998);

ritenuto infatti che ai sensi dell'art. 2447 c.c. la perdita del capitale comporta l'obbligo della copertura o della trasformazione; che l'ipotesi di sopravvivenza della società sia vista con favore dal codice non solo allorquando si rimanga all'interno del genere società di capitali, adottando un tipo normativamente compatibile con il capitale residuo, ma anche quando si deliberi la trasformazione in società di persone, ciò al fine precipuo di consentire la prosecuzione delle attività economiche esistenti;

ritenuto, in questa prospettiva, che la totale perdita di capitale non ha rilievo alcuno nella vita di una società di persone, non dovendosi aver riguardo alle norme che regolano la costituzione, ma a quelle che disciplinano la prosecuzione dell'attività;

ritenuto che la trasformazione non pregiudica i creditori sociali, maggiormente tutelati dalla sopravveniente responsabilità illimitata dei soci, che lascia anche presumere la sussistenza di prospettive di sviluppo dell'attività;

rilevato pertanto che l’atto è omologabile

P.Q.M.

ordina la registrazione dell’atto.

 

Estromissione di un socio. Obbligo statutario di cedere le azioni in caso di offerta di acquisto di terzi.

Il notaio, pur con qualche pudore, potrebbe affermare di conoscere quasi tutto in materia di dottrina e giurisprudenza sulle clausole di prelazione o di gradimento e sui diversi interessi che caratterizzano il dibattito. Ricordo al riguardo la posizione assunta recentemente dalla giurisprudenza che, ribaltando una prospettiva consolidata, ha iniziato ad evidenziare la necessità che un socio non resti prigioniero della sua stessa partecipazione alla società. Cosa accade, invece, nel caso in cui si realizzi una operazione ovvero si predisponga uno strumento potenzialmente rivolti a far cessare tale partecipazione per una causa estranea al socio ?

Mi riferisco a due distinte ipotesi. La prima è il particolare meccanismo che talvolta si utilizza nella copertura delle perdite, che rende molto oneroso, per il socio che non partecipa alla deliberazione, restare in società. La seconda è una clausola statutaria che obbliga il socio a vendere in caso di offerta di acquisto a particolari condizioni.

La prima fattispecie, di cui si è occupato il Tribunale di Milano (n.ro 11733/97), è una operazione di copertura perdite di Lire 63.864.825 mediante azzeramento del capitale di una S.r.l. e sua ricostituzione all’importo originario di Lire 30.000.000, oltre al versamento di un sopraprezzo di Lire 150.000.000 da utilizzare in parte per la copertura delle perdite residue. La deliberazione è adottata con il voto favorevole di due dei tre soci (titolari di Lire 21.000.000).

Il sopraprezzo (Lire 5.000 per ogni Lire 1.000 possedute) è assai più elevato della somma necessaria ai soci sottoscrittori per coprire le perdite eccedenti il capitale sociale una volta azzerato quest’ultimo (Lire 33.864.825). Infatti è una somma di importo idoneo a scoraggiare il socio - che non ha provveduto contestualmente agli altri soci a sottoscrivere l’aumento del capitale che gli compete (per Lire 9.000.000) - a sottoscrivere, per far salva la sua partecipazione, versando un sopraprezzo di Lire 45.000.000.

Il Tribunale di Milano non ritiene legittima siffatta operazione in quanto il sopraprezzo è richiesto per perdite future e rappresenta per il socio assente un onere tale da favorirne l’estromissione dalla società. Il Tribunale, quindi, subordina l’omologa ad un atto integrativo ove i soci riducano l’ammontare del sopraprezzo e sottoscrivano l’intero aumento del capitale sociale, compresa la parte spettante al socio assente, con un sopraprezzo pari alle perdite eccedenti il capitale sociale. Il tutto sotto la condizione risolutiva della sottoscrizione da parte del socio assente della sua parte di aumento del capitale con sopraprezzo ridotto a Lire 10.161.000.

Della seconda fattispecie si occupa il Tribunale di Crema (n.ro 421/99). Si tratta di una delibera assunta all’unanimità dai soci di una S.p.A. ad integrazione del patto di prelazione presente nello statuto. L’assemblea modifica lo statuto introducendo il seguente obbligo a carico dei soci.


"In caso di offerta da parte di terzi non soci di acquisto di tutte le azioni costituenti il capitale sociale, i soci sono obbligati a cedere le proprie azioni se tale offerta sia ritenuta vantaggiosa dal voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno l’85% del capitale. L’offerta di acquisto dovrà pervenire al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. indicante il prezzo di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare una assemblea ordinaria per deliberare sull’offerta di acquisto.

Il socio dissenziente potrà comunque far determinare il valore delle azioni da un Arbitro, che si designa fin da ora nel Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crema o altra persona da questi nominata, mediante sua richiesta da far constare nel verbale dell’Assemblea, ovvero se assente mediante lettera raccomandata A.R. da spedire al Consiglio di Amministrazione nei 30 gg. dalla data dell’assemblea medesima.

L’Arbitro dovrà determinare il valore aziendale della società e il socio dissenziente avrà diritto, ove tale valore sia superiore al prezzo di acquisto offerto, di vendere le proprie azioni ad un prezzo pari alla quota proporzionale del valore aziendale come sopra determinato da imputare alle azioni del socio dissenziente".

Il Tribunale di Crema omologa l’atto non ritenendo necessaria la previsione di accorgimenti particolari a tutela delle ragioni del socio di minoranza dissenziente, in quanto tali ragioni sono già di per sé soddisfatte dall’impianto della clausola.

 

Assegnazioni agevolate e riduzione del capitale per esuberanza.

Ci siamo lasciati alle spalle le assegnazioni agevolate di cui alla Legge 449/1997, che già si sussurra una ulteriore proroga delle agevolazioni. A parte le implicazioni strettamente fiscali, è interessante verificare lo strumento giuridico utilizzato per realizzare il risparmio di imposta.

Ciò è vero soprattutto in caso di riduzione del capitale per esuberanza, in quanto la verifica consente di ripassare questa complessa fattispecie.

Il Tribunale di Milano è tornato recentemente ad occuparsi, nel caso concreto, di assegnazioni agevolate dopo averne tracciato principi generali largamente condivisibili. Secondo il Tribunale "la normativa fiscale è inidonea ad introdurre deroghe non esplicite a norme di diritto societario".

La Legge n. 449/1997 presenta come novità principale la possibilità di assegnare i beni senza transitare necessariamente dalla liquidazione della società.

Ciò ha chiamato i notai a verificare la struttura giuridica da utilizzare per soddisfare il requisito della causa dell’assegnazione. Infatti pur ammettendo che la legge fiscale costituisca un valido rifugio per difendere la tenuta (fiscale?) della assegnazione è anche vero che è difficile sostenere che la legge rappresenti la causa del negozio giuridico. Però la ricerca di strumenti causali idonei non consente, come ha sottolineato il Tribunale di Milano (massime del 5.10.1998), di discostarsi dalle fattispecie tipiche disciplinate dal legislatore. In sostanza non viene tollerata un’assegnazione ai soci estranea a qualsiasi configurazione normativa.

Uno degli strumenti tipici utilizzabili è la riduzione del capitale per esuberanza. Probabilmente si tratta del miglior mezzo per assegnare un bene sociale, nel rispetto del requisito della causa, nell’ambito del negozio assegnazione. Questo strumento però presenta due ordini di inconvenienti. Il primo è il differimento di tre mesi dell’esecuzione della riduzione (artt. 2306 e 2445 c.c.), che impone di programmare l’operazione con netto anticipo. Il secondo è la verifica dell’esistenza dei presupposti della esuberanza.

Per poter risolvere congiuntamente i due problemi si potrebbe pensare a una assegnazione eseguita prima della deliberazione di riduzione del capitale, che diventa esuberante proprio in virtù della deliberata o avvenuta assegnazione.

Tuttavia il Tribunale di Milano (n.ro 10621/99) ha sospeso un’operazione così congegnata.

In data 11 giugno 1999 l’assemblea della società Alfa S.p.A. ha deliberato:

- (in sede ordinaria) di procedere all’assegnazione agevolata ai soci, ai sensi della Legge 449/1997, del patrimonio sociale costituito da azioni della società Beta S.p.A.

- (in sede straordinaria) di ridurre il capitale sociale in conseguenza di quanto sopra deliberato, mediante proporzionale annullamento di parte delle azioni dei soci; di nominare un liquidatore autorizzandolo ad effettuare l’assegnazione deliberata.

Il Tribunale di Milano ha motivato la sospensione come segue.

"La riduzione del capitale per esuberanza, che deve essere dimostrata, è il presupposto dell’assegnazione dei beni ai soci e non viceversa. Quando l’assegnazione è agevolata la legittimità deve essere verificata con maggior rigore. In ogni caso non si reputa legittima la riduzione del capitale per esuberanza contestualmente ponendo in liquidazione la società".

In sostanza il Tribunale non ammette tra i presupposti della esuberanza l’assegnazione che invece si configura come modalità di esecuzione della riduzione.

   

 

 

Utili da leggere

a cura di Franco Treccani

 

DIRITTO CIVILE

La clausola generale di buona fede.

Le tesi illustrate da A. Riccio nell’articolo "La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale" in Contratto e impresa., 1999, 21 ss., sono principalmente sostenute dalle argomentazioni espresse dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2.11.1998 N.10926 (in Foro it., 1998, 1, c.3081) di cui vale la pena riportare i passi più significativi: "…la clausola del contratto di leasing che fa gravare sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna viola il principio dell'esecuzione del contratto seconda buona fede ed è pertanto invalida" ed ancora "la nullità di tali clausole deriverebbe dal contrasto in cui le stesse si pongono rispetto all'obbligo del concedente di eseguire in buona fede il contratto (art. 1375 c.c.) e quindi di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore."

Forte di questa massima e della recente produzione legislativa allineata con i principi espressi dalla sentenza (vengono citate la legge sull'usura, N. 108/’96; quella sulle clausole vessatorie, N.52/'96; quella sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti N.281/'98 ed infine quella sulla subfornitura N. 192/'98) l'Autore ritiene che il dibattito sulla clausola generale di buona fede abbia raggiunto determinati capisaldi:

- 1) il principio di buona fede costituisce una fonte di integrazione del contenuto del contratto;

- 2) di conseguenza esso si pone come un limite all'autonomia privata;

- 3) la violazione degli articoli 1175, 1337, 1375 c.c. comporta l'invalidità della relativa clausola contrattuale in quanto non realizza interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

L'importanza del principio della buona fede nella teoria generale del contratto è innegabile, forse però leggendo la manualistica tradizionale sembra che i risultati cui è pervenuta la dottrina siano meno univoci e certi di quanto l'Autore sostenga. Pare ancora da verificare se la buona fede attenga al contenuto del contratto od al suo momento esecutivo e soprattutto quali siano le conseguenze della sua violazione: nullità della clausola e del relativo contratto, risoluzione o semplice risarcimento del danno?

Di conseguenza anche le affermazioni dell'Autore potrebbero essere riviste come segue:

1) la buona fede non è elemento integrativo del contratto (l'articolo 1375 c.c. parla solo della legge e in mancanza degli usi e dell'equità), ma un criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti;

2) di conseguenza esso non costituisce un limite all'autonomia privata (essi sono unicamente le norme imperative, l'ordine pubblico ed il buon costume);

3) e quindi la sua violazione non è causa di invalidità, ma di semplice risarcimento del danno o a tutto concedere di risoluzione del rapporto.

Il dibattito è sicuramente aperto. Vero è che la sentenza della Cassazione sembra dare piena ragione alle tesi dell'Autore.

 

Uso della lingua straniera nel testo contrattuale.

L'articolo di Carlo P. Cicala pubblicato sul n.2/99 di Contratto e Impresa alle pagine 178 ss., si apre con un’affermazione importante: "la libertà di scelta linguistica, nei limiti in cui costituisce un corollario della libertà del mercato, è espressione del sistema costituzionale in cui l’Italia oggi si colloca." Libertà di mercato, quindi, vuol anche dire libertà di scegliere con quale lingua operare sul mercato. La nostra normativa difficilmente regolamenta direttamente l'uso della lingua nel contratto. Si potrebbe pensare che il concetto di lingua rientri in quello di forma, ma cosi non è perché‚ un atto scritto "non perde il suo carattere formale per il fatto di essere stato scritto in una lingua diversa da quella nazionale."

Da diverse disposizioni legislative (fra cui piace ricordare, oltre alla disciplina specifica dell'atto notarile, anche l"art. 11 della legge di registro) risulta infatti che in questi casi il legislatore richiede unicamente una traduzione in italiano del documento redatto in lingua straniera, traduzione che si rende necessaria solo per agevolare la circolazione del documento e non per confermare la validità. Forma e lingua sono dunque concetti ben distinti e questo implica inoltre che agli accordi sull'utilizzo della lingua non sia applicabile l'art. 1352 c.c. La scelta della lingua con cui rivestire il testo contrattuale (sempre consentita con l'unico limite dovuto all'interpretazione restrittiva dell'art.54 L.N.) costituisce un tipico esempio di contratto normativo la cui piena efficacia può trovare un qualche ostacolo solo nella disciplina delle clausole vessatorie ove (naturalmente) ne ricorrano i presupposti. Un impulso significativo alle discussioni sull'uso della lingua nel contratto sarà dato dall'introduzione della normativa sulla cosiddetta "multiproprietà immobiliare" in adempimento della direttiva 94/47/CE. Oltre a prevedere particolari obblighi relativamente alle informazioni precontrattuali, l'art.3, I comma, del d.Lgs. n. 427/'98 dispone che: "Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue di cui egli è cittadino, purché‚ si tratti di lingue ufficiali dell'Unione Europea." Tale normativa può sembrare ad una prima lettura che costituisca un irrigidimento del legislatore sulla questione della scelta della lingua nel contratto, soprattutto se si considera che la direttiva comunitaria non imponeva necessariamente il ricorso alla lingua nazionale. Va tuttavia maggiormente sottolineata la novità dell'obbligo di accompagnare il testo italiano con una traduzione avente i requisiti sopra esposti. Questo comporterà anche nuovi problemi in caso di difformità fra testo italiano e traduzione e porrà nuove domande: a chi dovrà essere demandata la traduzione? Con quali modalità? Con quali tempi?

 

L’accettazione delle persone giuridiche.

Dopo l'abrogazione dell'art.17 c.c., le persone giuridiche devono accettare con beneficio d'inventario? si chiede Paolo Carbone, dottorando di ricerca dell'Università di Napoli, sul primo numero del 1999 di Contratto e impresa alle pagine 61 e seguenti. Per rispondere alla domanda che si è posto, l'Autore si interroga sulla ratio dell'abrogato articolo e sul suo rapporto con l'art. 473 c.c..

Il problema si snoda attraverso un ulteriore quesito: l'abrogazione dell'art.17 c.c. autorizza l'interprete a ritenere venute meno anche le altre forme di controllo predisposte dal legislatore riguardo agli enti morali (principalmente gli articoli 600, 786 e 473 c.c.) oppure no? De iure condito parrebbe doversi dare risposta negativa, come confermano la legge N. 266/1991 sul volontariato e la legge N. 367/1996 sulla trasformazione dei teatri lirici in fondazioni di diritto privato in cui le deroghe rispetto al sistema generale delle persone giuridiche sono espressamente limitate quanto alla prima normativa agli articoli 600 e 786 c.c., quanto alla seconda all'art.17 c.c. per l'accettazione di donazioni ed eredità. Riguardo all'art.473 c.c. è da chiedersi quale sia la sua ratio. Se esso è stato dettato unicamente per permettere una valutazione analitica del patrimonio che le persone giuridiche vanno ad acquisire solamente al fine di evitare il pericolo della cosiddetta "manomorta", allora si potrebbe ritenere che esso sia stato travolto dall'abrogazione dell'art.17 c.c.

Viceversa, se si ritiene che l'accettazione beneficiata con il relativo inventario sia imposta alla persona giuridica anche per un suo vantaggio, per evitarle così degli acquisti ultronei rispetto al proprio scopo ideale, allora andrebbe confermata la vigenza dell'art.473 c.c. nel sistema. In questo ultimo caso, tuttavia, non si spiegherebbe perché‚ il legislatore non abbia rimesso alla volontà degli organi della persona giuridica la scelta di optare o meno per l'accettazione beneficiata. E’ questo‚ uno degli argomenti che fanno propendere l'Autore per un superamento dell'art.473 c.c. ritenuto oramai un semplice residuo storico.

 

DIRITTO COMMERCIALE

Società per azioni

Sul n.1/’99 della Rivista delle società, p. 89, viene riportata una relazione del prof. G. Visentini, tenuta il 1° febbraio 1999 alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, sulla "Teoria della personalità giuridica ed i problemi della società per azioni". L’argomento è di stretta pertinenza commerciale-civilistica, ma data la trattazione dottrinaria generale svolta ci sembra ascrivibile decisamente all’ambito istituzionale civile.

Per i pratici che da tempo hanno abbandonato la riflessione sull’origine degli istituti e sui loro cardini, la lettura di quest’articolo costituirà una piacevole rivisitazione ed uno stimolo per un fruttuoso ripensamento.

 

Società cooperative piccole

P. Abbadessa sul n.1/’99 della Rivista delle società, p. 201 propone delle prime riflessioni su "L’assemblea amministratrice nelle piccole cooperative".

Un tema attuale che continua a suscitare diversi problemi anche nei pratici (come risulta dalle non infrequenti e-mail inviate alla lista). L’articolo si impone per stringatezza, lucidità e chiarezza.

Di principi:

1 - "la norma…non prevede un sistema surretizio di unione personale fra assemblea dei soci e consiglio di amministrazione…il potere di amministrazione è affidato all’assemblea come tale e…l’organo amministrativo è realmente soppresso";

2 - "all’assemblea continueranno ad applicarsi le comuni regole di funzionamento fatta eccezione per le deroghe conseguenti alla soppressione dell’organo amministrativo";

3 - "…la traslazione dei relativi poteri alla assemblea non può significare totale abrogazione della disciplina di garanzia della funzione amministrativa".

Di casi pratici:

- "l’assemblea non potrà designare al proprio interno un amministratore delegato";

- "tutti i suoi deliberati saranno raccolti nel libro prescritto dall’art. 2421 n. 3, non essendovi motivo per istituirne altro";

- "il socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio";

- "il potere di convocazione dell’assemblea non potrà che transitare in capo al presidente";

- "potranno assumere la qualità di soci soltanto soggetti rispetto ai quali non sussistono le condizioni di ineleggibilità ad amministratore stabilite dall’art.2382 cc." (diversamente l’A. prospetta un ampliamento delle ipotesi di esclusione di diritto);

- "ai componenti dell’assemblea si applicherà anche il regime pubblicitario disposto dagli artt. 2383 co. 4 e 2385 co. 3 cc. riguardo alla nomina ed alla cessazione degli amministratori";

- dubbia resta l’applicabilità ai componenti della assemblea della disciplina del conflitto di interessi degli amministratori (artt. 2391 e 2631 cc.) in luogo di quella dei soci (art. 2373 cc.).

Uno studio che dovrebbe riuscire a fugare gran parte delle esitazioni notarili anche in ordine alla stesura degli statuti.

 

Omologazione

Le sentenze della Sez.1 della Suprema Corte (29 agosto 1995 n. 9066 e 12 giugno 1996 n. 5416) costituiscono lo spunto per M. De Mari (dottorando di ricerca) per affrontare il tema de "L’incidenza dell’omologazione sugli effetti delle deliberazioni modificative dell’atto costitutivo" sul n. 1/’99 della Rivista di diritto civile, II, 61.

L’argomento è di viva attualità anche nel mondo notarile, che da tempo si dibatte tra fautori e detrattori dell’assunzione della funzione omologatoria.

 

SOCIOLOGIA E POLITICA

Leggi e giustizia.

M. Travaglio (giornalista de La Repubblica) nell’articolo "Leggi su misura e giustizia privata" a pag.185 del n.3/99 di MicroMega traccia un quadro sconfortante della legislazione italiana nel corso degli anni 1984-1999, stigmatizzando il progressivo radicarsi di una giustizia privata e di leggi sempre più su misura, che tuttavia nell’era del liberismo selvaggio non costituiscono – secondo l’Autore – alcunché di scandaloso. Il Nostro non va forse preso ad esempio di sincera e distaccata obiettività nel giudizio, però sottolinea un problema (la giustizia privata) che in tempi di concorrenza e riforma degli ordini professionali potrebbe indubbiamente coinvolgere anche l’attività notarile, sollecitando tendenze corporative, "autarchiche", difensiviste ad oltranza, soprattutto in un momento in cui la categoria si trova impreparata o scarsamente convinta (nonostante i proclami di eccellenza) nel difendere le "buone e civili ragioni" della propria esistenza culturale e sociale, prima che professionale.

Forse una scorsa al campionario di "leggi private" contenuto nell’articolo vale la pena di darla per convincersi di non farsi trascinare nel gorgo di una simile (o potenzialmente simile) politica della giustizia.

 

La sinistra delle regole.

G. Bocca a pag. 60 del n.2/99 di MicroMega affronta un tema che è stato sfiorato dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato nell’ultimo congresso del notariato a Roma: il tema della "deregulation". Il noto giornalista, diversamente dal nostro Presidente, sostiene l’esigenza di una nuova "regulation", di un ritorno alle regole, "a un minimo di ordine, di freno, di progetto nello scatenarsi degli <<spiriti animali>> del neocapitalismo che nel fallimento del comunismo vede l’autorizzazione a un’espansione continua, divorante, caotica.".

A questo punto credo che anche l’apolitico (?) notariato stenti un poco a ritrovarsi nei ragionamenti di una certa parte politica.

Può darsi che il capitalismo ed il liberismo abbiano perso l’idea del "bene comune, delle mediazioni fra forti e deboli, fra vincenti e perdenti" e che la deregulation sia "congenita alla destra" come sostiene G. Bocca, ma resta sempre da chiedersi chi stabilisca qual è il "bene comune": Bocca, Visco o Milosevic?

   

 

 

Esperienze

POTERE DI DELEGA DA PARTE DI GENITORI IN NOME DI MINORE (PARTIAM . . . PARTIAMO)

 

Il caso di seguito esposto appare quasi banale dal punto di vista del buon senso, ma è al contrario problematico sotto il profilo strettamente giuridico, anche per eventuali implicazioni relative ai controlli dell'Archivio Notarile.

In giugno due genitori, esercenti la potestà sui due figli minori, ottengono dal Giudice Tutelare l'autorizzazione ad acquistare in nome e per conto dei minori medesimi un appartamentino al mare.

L'atto notarile dovrà essere stipulato nel mese di luglio.

Ai primi di luglio i due genitori, per un improvviso e inderogabile impegno, sono costretti a partire per l'estero, e si recano di corsa dal notaio per rilasciare una procura che consenta al nonno dei minori di stipulare in loro vece, in nome dei minori stessi.

Al notaio vengono dei dubbi sulla legittimità di tale procura, in base al disposto dell'art.321 c.c., che prevede la nomina di un curatore speciale per il caso che i genitori non possano o non vogliano compiere uno o più atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli.

E' ben vero che nel caso in oggetto la situazione è certamente diversa da quella ipotizzata dalla norma citata, che prevede l'intervento di un soggetto diverso dai genitori (il figlio, un parente, il Pubblico Ministero), il quale, ritenendo l'operazione necessaria o utile, chiede al giudice di valutarne il merito ed eventualmente di autorizzarlo a compierla.


Nel caso esaminato, invece, l'operazione è già stata valutata positivamente sia dai genitori, sia dal giudice tutelare, ma sono sopraggiunti ostacoli alla sua pratica esecuzione.

Il notaio consulta colleghi e dottrina e ne ricava uno sconfortante aumento dei suoi dubbi.

La tesi negativa peraltro gli sembra insormontabile:

la procura, seppur sottoscritta dai genitori, sarebbe atto immediatamente imputabile ai minori, per il quale manca la necessaria autorizzazione.

Tale tesi negativa è autorevolmente sostenuta dal Capozzi (in Riv. Not. 1968, 279 ss.).

Il notaio pertanto decide di percorrere la via più sicura per lui e per il collega che dovrà stipulare l'atto di acquisto, e predispone immediatamente un nuovo ricorso ex art.321 c.c., sottoscritto da entrambi i genitori, per la nomina del nonno quale curatore speciale.

Il Giudice Tutelare in data 8 luglio......"visto il provvedimento emesso in data 23 giugno...ritenuto che nei precisi limiti di tale provvedimento autorizzativo i ricorrenti, impossibilitati ad essere presenti alla stipula dell'atto, possono rilasciare procura

dichiara

non luogo a provvedere......" .

Il problema giuridico-pratico sembra così risolto: la procura potrà essere rilasciata dai genitori in esecuzione del provvedimento negativo, che esplicitamente li autorizza.

Il guaio è che nel frattempo i genitori sono davvero partiti.

Notaio contro

 

Dr. ARTURO BRIENZA

Notaio

Milano lì, 3 dicembre 1998

Spettabile

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.P.A.

Spettabile

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Spettabile

ASSOCIAZIONE SINDACALE NOTAI LOMBARDIA


Oggetto: CANCELLAZIONI IPOTECARIE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE


In data 16 novembre c.a. ho autenticato le sottoscrizioni di un Vs rappresentante in calce a n. 4 cancellazioni ipotecarie per le quali mi è stato richiesto il versamento di lire 100.000 per ogni pratica a titolo di "spese" (si allegano fotocopie dei giustificativi rilasciati).

La mia richiesta di chiarimenti in merito a tali "spese" è stata soddisfatta con il richiamo ad una delibera dell’Istituto di circa un anno prima; le mie ulteriori contestazioni sono state troncate con l’alternativa "o paga o non si stipula". Avendo assunto un incarico nei confronti dei clienti che avevano già pagato e che avevano urgenza di liberare l’immobile, sono stato costretto a pagare.

Tuttavia contesto radicalmente la legittimità di tale pretesa e Vi richiedo l’immediata restituzione dell’importo di lire 400.000, poiché:

a) tutte le cancellazioni sono relative a vecchi mutui le cui condizioni contrattuali non prevedevano alcun onere a carico del cliente per la cancellazione dell’ipoteca;

b) la cancellazione dell’ipoteca è un atto dovuto da parte del creditore soddisfatto (art. 1200 C.C.);

c ) solo le spese dei pagamenti sono a carico del debitore (art. 1196 C.C.) ;

d) la delibera dell’Istituto è un atto interno che non può modificare in modo unilaterale un contratto che è per natura bilaterale ;

e) la delibera dell’Istituto non soddisfa alcun requisito di trasparenza e pubblicità poiché mai portata a conoscenza dei clienti e tantomeno del Collegio Notarile; si chiede, pertanto, di fornire la prova di aver soddisfatto a tali esigenze di trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ) ;

f) la delibera dell’istituto configura una tardiva e surrettizia clausola vessatoria ( artt. 1469 bis C.C. e seguenti), come tale essa è inefficace.

Infine i giustificativi di spesa rilasciati non sono corretti neanche sotto un profilo formale e fiscale, poiché:

      • se le "spese" si riferiscono ad anticipazioni da Voi sostenute (ad es. costo per la consegna di copia autentica di una delibera o di una procura), dovete documentarle. Tale eventualità è però da escludere poiché ero già in possesso dei documenti relativi ai poteri di firma e, quindi, nulla è stato da me richiesto e nulla mi è stato consegnato;
      • se le "spese" si riferiscono ad attività svolte al di fuori degli obblighi contrattuali, legali ed istituzionali occorre specificare il tipo di attività svolta ed "ivare" gli importi poiché costituiscono corrispettivi.

Chiedo dunque non solo la restituzione immediata della somma di lire 400.000 ma anche che l’Istituto riveda la posizione qui contestata (che non onora la tradizionale e rinomata serietà e professionalità dell’Istituto medesimo), revocando al più presto la delibera in questione e dandone comunicazione sia allo scrivente sia agli organismi in indirizzo.

Distinti saluti.

notaio Arturo Brienza

 

 

SANPAOLO IMI

Milano, 29 Gennaio 1999

Raccomandata R.R.

Egr. Notaio Dr. ARTURO BRIENZA

e p.c.

Spettabile

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Spettabile

ASSOCIAZIONE SINDACALE NOTAI LOMBARDIA


Oggetto: Spese di cancellazione ipotecaria per operazioni di mutuo fondiario e/o a medio/lungo termine.


Facciamo riferimento alla Sua del 3 dicembre u.s., pervenutaci il 14 dello scorso mese, sul cui contenuto non possiamo concordare ed a riscontro della quale provvediamo alle relative puntualizzazioni.

Preliminarmente riteniamo di dover dissentire da quanto da Lei riferito in merito al comportamento che gli addetti all’Ufficio avrebbero tenuto relativamente alla vicenda in discussione: è infatti costume radicato nell’Istituto avere sempre un comportamento responsabile, attento e rispettoso delle necessità e delle esigenze dei propri clienti, ovviamente salvaguardando nello svolgimento della propria attività le necessarie cautele ed attenzioni imposte sia dalle norme di legge che dalle disposizioni interne.

Sempre a tale riguardo ci permettiamo di evidenziare che l’Ufficio in questione non ha mai assunto atteggiamenti scorretti o ingiustificatamente forzati, del tipo di quelli da Lei ipotizzati, e che lo stesso Ufficio non è stato mai oggetto di alcuna lamentela al riguardo: anzi, proprio diversi Suoi colleghi hanno spesso avuto occasione di apprezzarne la professionalità e la disponibilità sempre dimostrata nell’ambito della quotidiana attività.

In secondo luogo riteniamo di dover osservare che le diverse puntualizzazioni da Lei formulate nella richiamata Sua del 3/12 non appaiano pertinenti o comunque giustificabili in relazione all’argomento in questione.

Infatti è certamente vero che la cancellazione dell’ipoteca da parte del creditore ipotecario sia un atto dovuto allorquando le ragioni creditorie siano state integralmente e definitivamente soddisfatte: non vediamo tuttavia a che titolo venga ricordata all’Istituto questa norma di legge, non avendo mai l’Istituto opposto alcun rifiuto a dar corso alle richieste di cancellazione di formalità iscritte a garanzia di debiti estinti.

Inoltre, le ulteriori considerazioni da Lei svolte circa il percepimento delle spese di cancellazione richieste dall’Ufficio preposto ed il riferimento ad una "delibera" dell’Istituto non appaiono a nostro avviso correttamente riferibili a quanto in argomento e ci sembrano probabilmente frutto di un equivoco: le somme richieste dall’Istituto non sono altro che spese amministrative che la Banca ritiene di dover percepire per l’attività svolta dai propri Uffici interni per quanto in argomento.

Nulla a che vedere quindi con clausole "vessatorie" ex art. 1469 bis c.c. dalle quali possa derivare "un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi contrattuali a carico del consumatore", situazione quest’ultima che non può assolutamente – neanche astrattamente – configurarsi nel caso in esame concretizzantesi, come sopra precisato e come più volte riferitoLe, nel mero percepimento di spese amministrative reclamate dalla Banca per tale attività, al pari di analoghe spese e/o commissioni percepite per gli altri servizi svolti dalla Banca.

Diversamente, si dovrebbe pensare che siano "vessatorie" anche ad es. tutte le eventuali spese amministrative che fossero reclamate dagli studi professionali nell’esecuzione degli incarichi loro conferiti.

Le spese in argomento, autonomamente determinate da ogni singola Banca, sono richieste per le operazioni in oggetto secondo modalità ed importi rimessi alla valutazione delle Banche medesime; talune sono solite percepire tali somme sin dal momento della estinzione del finanziamento, altre – come l’Istituto – chiedono il loro versamento solo nel momento in cui venga eventualmente richiesta la formale cancellazione dell’ipoteca.

Quest’ultima formalità infatti – come a Lei noto – può essere del tutto non necessaria, ed infatti molto spesso non viene richiesta dal debitore e/o dagli eventuali terzi interessati, i quali ritengono del tutto cautelante la espressa conferma della Banca dell’avvenuta estinzione di ogni ragione di credito nascente dal finanziamento garantito dalla ipoteca della quale la Banca stessa precisi i relativi estremi, consci della circostanza che in tal modo l’ipoteca è del tutto vuota di ogni significato economico e che al decorso del ventennio verrà automaticamente meno anche formalmente.

Quanto infine alle norme sulla trasparenza cui Ella fa riferimento, Le confermiamo che l’Istituto ha reso noti tali oneri con le opportune forme di pubblicità previste dalla relativa normativa, oltre che nell’ambito dei relativi contratti di finanziamento, sin dal momento dell’entrata in vigore della Legge 17/2/1992 n. 154 sulla Trasparenza Bancaria nonché della Legge 19/2/1992 n. 142 sulla Tutela del Consumatore, ossia ben prima dell’entrata in vigore della normativa dettata dal Nuovo Testo Unico della Legge Bancaria (decr. leg.vo 1/9/1993 n 385) cui Ella fa riferimento nella richiamata Sua.

E’ pertanto evidente che le spese in questione, relative a finanziamenti stipulati numerosi anni prima dell’entrata in vigore della normativa sopra richiamata (rispettivamente nel 1964 – 1979 – 1988 e 1991), non potevano ovviamente essere formalmente enunciate nei relativi contratti: peraltro a prescindere da tale considerazione, Le segnaliamo che – al momento del pervenimento delle richieste in questione (evase in tempi rapidissimi – 3 su 4 appena pochi giorni dopo il loro pervenimento – in considerazione della particolare urgenza rappresentata dallo Studio) - gli stessi oneri risultavano comunque pubblicizzati nelle Filiali dell’Istituto mediante gli appositi avvisi sintetici e fogli informativi previsti in materia.

Infine, Le ribadiamo che la richiesta della corresponsione delle spese in argomento è stata indirizzata a Lei quale unico interlocutore dell’Istituto nelle operazioni in argomento nonché quale professionista incaricato delle pratiche da parte dei mutuatari con i quali l’Istituto non aveva ormai più rapporti essendo stati estinti i relativi mutui : anche se superfluo, evidenziamo inoltre, ad ulteriore riscontro della Sua, che le spese in questione, al pari di ogni importo percepito dall’Istituto a titolo di commissioni o di analoga natura, sono ovviamente assoggettate ai relativi oneri fiscali da parte dei competenti Uffici dell’Istituto.

Dobbiamo pertanto ribadire che l’Istituto – per le ragioni sopra esposte – non può prendere in considerazione la Sua richiesta, riconfermandole di aver operato con la usuale serietà e professionalità che, con nostra soddisfazione, vediamo da Lei riconosciute.

Confidando nella esaustività della presente ed augurandoci che i reciproci rapporti professionali siano sempre caratterizzati da quella trasparenza e chiarezza che li ha fino ad ora sempre contraddistinti, Le inviamo i migliori saluti.

Istituto Bancario San Paolo di Torino – IMI SPA

Consulenza Legale

Area Milano

 

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA

Milano 5 marzo 1999

Spett.le

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

OGGETTO: spese di cancellazione ipotecaria

Con riferimento all’oggetto, la scrivente Associazione ha ricevuto per conoscenza sia la lettera del 3 dicembre 1998 del notaio dr. Arturo Brienza, nostro iscritto, sia la risposta del 29 gennaio u.s. data all’interessato da Codesto Istituto.

Riteniamo di dover esprimere la totale nostra solidarietà al notaio dr. Brienza, non condividendo né il merito delle argomentazioni addotte dall’Istituto né la metodologia seguita da quest’ultimo nel richiedere le "spese" di cui è questione.

Rimane fermo il nostro convincimento che dette spese, fatta salva ogni riserva sulla loro legittimità, comunque non potevano e non dovevano essere richieste al notaio, all’ultimo momento ed in sede di stipula degli atti, non fosse altro per il fatto che il notaio è e rimane assolutamente estraneo ad ogni rapporto economico intercorrente tra banca mutuante e mutuatari.

Per quanto ci concerne e per le ragioni suesposte, ci corre obbligo di invitare codesto Istituto ad astenersi per il futuro dall’indirizzare analoghe richieste di spese direttamente al notaio.

Distinti saluti.

notaio dr. Nicola Maienza

Presidente dell’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia

   

 

Notaio contro

FABBRICATO NON ULTIMATO E TRATTAMENTO "PRIMA CASA"

Ultimamente, nel quotidiano e multiforme affollarsi di messaggi di posta elettronica, si è più volte ripresentata anche la non nuova questione della spettanza o non spettanza del trattamento tributario c.d. "prima casa" (registro, ipotecaria e catastale) alle unità immobiliari che, al momento del trasferimento, risultino ancora in corso di costruzione.


Potrà allora essere utile proporre all’attenzione dei colleghi interessati, non meno che a quella dei loro rispettivi uffici del registro, la ineccepibile e ben argomentata risposta – qui di seguito riprodotta - che la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ha fornito, su richiesta dei contribuenti, ad un ufficio del registro (e alla Direzione Centrale del Ministero):

 

M I N I S T E R O DELLE F I N A N Z E Milano, [ data imprecisa ] 1998

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

PER LA LOMBARDIA

AL MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Direzione Centrale per gli affari

giuridici e per il contenzioso tributario

ROMA

SERV. I DIV. I

PROT. 30832/98

e, p.c. ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DI

ZOGNO

(rif. nota n. 369 del 28.04.1998)

OGGETTO: Registro – Agevolazioni relative all’acquisto della c.d. "prima casa" – Atto reg. il ........ , n. ... – M.F.S. – C.D. – Quesito.

Con nota in data 23.03.98 i contribuenti nominati in oggetto hanno chiesto di conoscere se le agevolazioni previste dalla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 siano applicabili anche al caso in cui venga acquistato un fabbricato in corso di costruzione.

Interessato dalla scrivente, il competente Ufficio del Registro ha espresso al riguardo parere negativo sulla base della contrastante giurisprudenza dei giudici di merito venutasi a formare in materia.

Sulla controversa questione si è, invero, pronunciata anche la Suprema Corte.

Con sentenza n. 7259 del 28.6.95, Sez. I, la citata Corte, con riferimento alla L. 168/82, non ha ravvisato motivi per intendere restrittivamente la fattispecie delineata dal "legislatore, come riferentesi, cioè, alla sola ipotesi dell’immobile già costituente casa di abitazione".

Tale interpretazione, sempre secondo la Corte di Cassazione, non sarebbe coerente con il fine voluto dal legislatore di agevolare l’acquisizione di case di abitazione da parte di soggetti "sprovvisti ed aventi specifiche caratteristiche reddituali" soprattutto nei casi, del tutto comuni, dell’acquisto di un immobile non ancora ultimato.

Ciò posto, questa Direzione ritiene che l’interpretazione fornita dalla Cassazione sia condivisibile anche alla luce delle nuove disposizioni recate in materia dalla citata nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 131/86, e dal punto 21) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72.

La predetta ultima norma prevede, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.8.69, ancorchè non ultimate, e purchè rimanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni richieste dalla più volte citata nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Stante la stretta connessione tra le due riferite disposizioni, si ritiene che anche per l’imposta di registro possa concedersi l’agevolazione nel caso di immobile non ancora ultimato, salva la dimostrazione a carico del contribuente - a fabbricato ultimato – della sussistenza delle caratteristiche non di lusso della casa di abitazione acquistata con le agevolazioni.

Il diverso trattamento tributario, per la medesima fattispecie, non sembra giustificabile a seconda che l’operazione sia soggetta a I.V.A. o ad imposta di registro.

Come evidenziato, peraltro, da Codesta Direzione Centrale, nella circ. 2.3.1994, numero 1/E-IV-8-480, l’obiettivo perseguito dal legislatore con le disposizioni di cui al D.L. 23.1.93, n. 16, conv. con modd. nella legge 24.03.93, n. 75, "è stato quello di allineare, sia ai fini dell’I.V.A. e dell’INVIM, sia ai fini degli altri tributi indiretti, il trattamento tributario degli atti di trasferimento delle unità immobiliari idonee ad abitazione e, nel contempo, di individuare requisiti comuni in presenza dei quali è possibile usufruire del trattamento agevolato".

Trattandosi di una questione di carattere generale, si prega Codesta Direzione Centrale di far conoscere il proprio parere al riguardo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(dr. Angelo BISESTI) f.to

   

 

Attività sindacali

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 17 LUGLIO 1999

 

Si è riunita il diciassette luglio, alle ore undici, a Verderio Inferiore - Cascina Bergamina, l’assemblea dei delegati di Federnotai.

Sono presenti: Varlese, Bissatini, Fragomeni e Pocaterra per il Lazio, Macchiarelli e Di Iorio per la Campania, Marchetti e Mauri per la Lombardia, Bassetti e Prevete per il Piemonte, Grilli per la Liguria, Bidello e Gialanella per il Triveneto, Bernardini ed Ersoch per la Toscana, Tonelli, Dalla Rovere ed Henzel per l’Emilia Romagna.

Sono presenti inoltre i notai lombardi Amato, de Stefano, Iannacone, Lorenzi, Guido Roveda e Arrigo Roveda, Somma, Schettino.

Prevete relaziona sul felice esito del vademecum sul mutuo e sulla presentazione dello stesso in collaborazione con l’associazione consumatori. L’iniziativa ha avuto risonanza e Prevete è stata anche lungamente intervistata dal GR Economia. Essa consolida definitivamente gli ottimi rapporti con le associazioni consumatori, che devono considerarsi un positivo risultato della attività di questa giunta. L’assemblea delibera la distribuzione del vademecum a tutte le associazioni, a settembre , affinché si possa dare ad esso la massima divulgazione.

Prevete passa quindi a illustrare lo studio affidato da Federnotai a un docente di diritto comparato. Esso costituirà una preziosa banca dati a disposizione dell’associazione. Grilli espone l’andamento dell’incontro della Commissione Informatica, che si è svolto a ranghi particolarmente ridotti. Si trattava di dare un giudizio sul programma varato dai colleghi toscani. Il parere è complessivamente positivo, ma si tratta di un programma ancora di difficile utilizzazione. Il tentativo è meritevole ma è prematuro parlare di una sua adozione da parte di Federnotai. Ersoch e Bernardini patrocinano la bontà già attuale del programma, pur riconoscendo la necessità di perfezionamenti. Prevete ripropone l’idea di impegnare le associazioni regionali a ricercare case di software che realizzino il supporto: sarebbe questa una formula di sostegno adeguata ma che prescinderebbe da una, forse inopportuna, etichetta di Federnotai. Secondo Amato è giusto dare visibilità a questo programma, farne conoscere l’esistenza e il percorso. Lo stesso Amato ed Ersoch ritengono che un buon programma informatico potrebbe risultare anche un elemento aggregativo. Come promozione e informazione, convengono tutti, si potrebbero utilizzare anche FederNotizie e il sito internet di Federnotai.

Si passa al tema del Congresso di Federnotai. Prevete legge la lettera di dimissioni di Di Transo da coordinatore del gruppo di lavoro e spiega sinteticamente i fatti che l’hanno provocata; rivendica il ruolo di Federnotai nel favorire la circolazione di idee necessaria alla categoria.

Di Iorio chiede quale sia la posizione della Giunta. Prevete e Bassetti confermano con decisione la volontà di svolgere egualmente il congresso, e trovano incredibile che qualcuno avversi oltre che i contenuti, la stessa opportunità di discuterli.

Bidello informa che la base del Triveneto è favorevole all’argomento scelto per il congresso e conferma l’appoggio alla giunta.

Varlese precisa che nell’associazione laziale esistono riserve e prudenze, e che, anche facendo tesoro dell’esperienza dello scorso anno, ci si prepara a vivaci discussioni; ma non certo a contestare l’opportunità di svolgere il congresso. Dalla Rovere sostiene che va solo evitato di far apparire come un blocco monolitico il sindacato. Somma fa notare che la vera cattiva pubblicità al notariato la fanno alcuni eventi recenti, a margine soprattutto del concorso notarile. Bernardini afferma che se i difetti della categoria venissero portati all’esterno la categoria non potrebbe che ricavarne giovamento. Secondo Fragomeni la decisione di Di Transo nasce dalla consapevolezza della fragilità della base. Il punto saliente è allargare la base e quindi il sostegno. Ritiene pertanto che non bisogna fermarsi, anche se l’argomento della qualità e dei controlli è forse prematuro. Mauri, a nome dell’associazione lombarda, esprime appoggio alla giunta e ritiene indispensabile la discussione interna al notariato. Amato propone una delibera che inviti Di Transo a ritirare le dimissioni. Arrigo Roveda esprime l'opinione che con o senza Di Transo, il congresso vada portato fino in fondo. Di Iorio, pur riconfermando la fiducia nell’azione della giunta, esprime dubbi sul congresso, che rischia di risultare decapitato nell’organizzazione. Suggerisce un breve spostamento di tempi. Guido Roveda completa la ricostruzione dei fatti che hanno preceduto le dimissioni di Di Transo ed esprime l’opinione che sarebbe assurdo e fallimentare per il sindacato rinunciare al congresso per ragioni esterne.

Dopo la pausa pranzo, alcune considerazioni generali di Guido Roveda precedono una proposta sulla quale Di Iorio invita a deliberare: nomina di Arrigo Roveda a coordinatore; nomina di un Comitato Scientifico presieduto da Guido Roveda; congresso nella data prescritta o in quella, leggermente diversa, indicata dal Comitato Scientifico; proroga della giunta in caso di slittamento del Congresso.

Arrigo Roveda declina l’invito. Amato ipotizza una responsabilità diretta della giunta. Bassetti e Marchetti non ritengono positivo che la giunta accentri la direzione tecnica, oltre a quella politica, del congresso.

Dopo vari interventi, la giunta propone il nome di Fragomeni. Fragomeni accetta a condizione di ricevere ampia collaborazione, anche dalla giunta.

Guido Roveda non ritiene di impegnarsi nella organizzazione ma porterà al Consiglio Nazionale il suo parere sulla necessità di favorire il Congresso, riservandosi, in caso contrario, di portare comunque il suo punto di vista.

L’assemblea delega alla Giunta il compito di indirizzare un messaggio a Di Transo che contenga l’opinione che egli avrebbe fatto bene ad esporre di persona, a Cascina Bergamina, fatti e conclusioni, la sensazione che egli non abbia colto la sostanziale compattezza del sindacato in quest’occasione, forse anche per colpa del sindacato stesso; un sentito ringraziamento per il lavoro sin qui svolto, come sempre generoso e di altissimo livello intellettuale; il rispetto della sua decisione, del resto manifestata con la consueta fermezza; l’invito a continuare a collaborare alla realizzazione del congresso, sia pure senza la qualifica di coordinatore.

Si passa alla relazione di Pocaterra sulla Consilp. Egli informa che sono venute meno tre organizzazioni ma vi sono state nuove richieste di adesione; che la crisi più grave è con gli avvocati ed è emersa per una questione di ripartizione di posti nella giunta; fa il punto sull’evoluzione della legge sulle professioni e sulla volontà del governo di fare capo a un interlocutore unico.

L’assemblea viene chiusa alle ore sedici e trenta.

a cura di Remo Bassetti