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settembre 1997

 

Sommario

 

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Corsivo redazionale

Istruzioni per l'uso del servizio notarile

Giunta Federnotai

Il punto della situazione

Egidio Lorenzi

Definitivamente ratificato il nuovo contratto di lavoro per i


dipendenti

„Dalla redazione

Intervista a Enrico Maccarone, primo webmaster del


notariato italiano a cura di Domenico de Stefano

Fior del mal

Http://www.notariato.it

Benedetto Elia

Paternità virtuale

Massimo Caspani

L'articolo 28 va a sentenza: lettura dello statuto e reci 

Arrigo Roveda

procità - commento a Tribunale di Milano 17 giugno 1997

Antonio Mascheroni

L'effetto di prenotazione della trascrizione del contratto

preliminare - relazione al convegno di Mantova del 14


giugno 1997 (prima parte)

Egidio Lorenzi

Beni alienati negli ultimi sei mesi: quattro quesiti

interviste del lunedì

a cura di Pierluigi Scalamogna

Luciano Guarnieri

E' ancora attuale l'istituto dell'integrazione?

Remo Bassetti

Cronache dal futuro: la secolare questione della rotazio 

Notaio contro

ne delle cariche nel distretto di Fonterutoli

La conferma del certificato di destinazione urbanistica  


un contributo di Giulio Vitali

Esperienze

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza


di cui all'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Da leggere

a cura di Franco Treccani

attività sindacali

Sintesi del verbale Federnotai del 19 luglio 1997

Luciano Amato

Una svolta per la Consilp?

 

 

 

Corsivo Redazionale

Il documento che segue, intitolato Istruzioni per l'uso del servizio notarile, è il risultato di un lavoro commissionato dalla giunta di Federnotai alla redazione di FederNotizie. Più precisamente le "Istruzioni per l'uso" sono una parte della brochure che la giunta vuole allestire come presentazione del notariato nei confronti degli interlocutori con i quali, di volta in volta, viene ad avere a che fare. La brochure a sua volta fa parte del piano di comunicazione e immagine che Federnotai, anche in esito dei suoi primi due congressi, ha deciso di promuovere per cercare di rendere meno ampia la divergenza tra ciò che il notariato è convinto di essere e ciò che il largo pubblico è convinto che sia.

Lo spirito con il quale le "Istruzioni" sono state scritte è stato, perciò, quello di portare a conoscibilità esterna le "qualità" dell'attività notarile che l'utente ha ragione di attendersi.

Le "Istruzioni" non sono rivolte ai notai, non sono un galateo, né un'appendice del codice deontologico. Sono rivolte, quali indicazioni semplici, a coloro che usufruiscono del servizio notarile magari in modo occasionale e sporadico. L'intento è stato quello di mettere il pubblico in condizione di apprezzare le "qualità", consentendogli nel contempo di guardarsi dai "vizi" che, come in tutte le cose di questo mondo, possono intaccare anche le nostre prestazioni.

Non c'è una legge che faccia obbligo al notaio, ad esempio, di essere assicurato, di fare le ispezioni ventennali o di ricevere somme in deposito a garanzia dell'adempimento di obblighi da parte del venditore. Noi crediamo però che il notaio, di regola, debba fare tutto questo. Perciò, considerato che si deve andare incontro alle regole del mercato, abbiamo creduto e crediamo sia giunto il momento in cui l'utenza che ci giudica debba essere in grado di farlo a ragion veduta.

perseguimento di questi intenti richiede rigore e, cosa forse ancor più difficile, capacità di offrirsi al giudizio, disponibilità a farsi conoscere e mettersi in discussione. La divulgazione delle "Istruzioni" al di fuori della categoria, pertanto, non può avvenire prima che su di esse si sia formato un consenso sufficientemente diffuso.

Per queste ragioni la giunta di Federnotai, ha voluto che questo documento, già distribuito alle associazioni regionali e vivacemente discusso in occasione della assemblea dei delegati del 19 luglio, sia pubblicato su FederNotizie. L'aspettativa è che sulle "Istruzioni" e specialmente sui valori che esse sottendono, oltre che sulle singole indicazioni in esse contenute, si apra un dibattito adeguato al momento e alle sfide che il notariato ha davanti a sé.

 

 

 

ISTRUZIONI PER L'USO DEL SERVIZIO NOTARILE

 

L'ATTIVITA' DEL NOTAIO E' UN'ATTIVITA' PERSONALE

L'attività notarile consiste in un procedimento per la formazione di documenti che servono a rendere sicuro e certo che un contratto, o una dichiarazione, provengono da una certa persona, e che questa persona ha fatto quella dichiarazione o quel contratto con la piena consapevolezza degli effetti che ne derivano.

Il rapporto con il notaio inizia prima del momento della stipulazione dell'atto perché chi si rivolge a lui possa esporgli compiutamente la propria volontà ed avere i chiarimenti necessari. Inoltre, chi si rivolge al notaio, una volta conferito l'incarico professionale, può chiedere di avere in anticipo il testo del contratto o dell'atto che si deve sottoscrivere.

I documenti che il notaio predispone qualche volta sono documenti standard o in serie (ad esempio: mutui delle banche, vendite di case effettuate dal costruttore, procure, vendite di autoveicoli). Anche in questo caso il notaio non si limita ad autenticare le firme, madeve controllare che il contenuto del documento standard sia adatto alla situazione giuridica e alla volontà di chi Io sottoscrive. In particolare, quando il documento è predisposto da una delle parti (per esempio il mutuo da stipularsi con una banca) o da terzi (per esempio la procura predisposta da una agenzia di pratiche automobilistiche) il notaio deve richiamare l'attenzione delle parti sulle clausole che possono risultare particolarmente onerose.

Il notaio deve anche garantire la sua personale, costante ed effettiva disponibilità ad affrontare spostamenti anche disagevoli quando le circostanze lo richiedano.

L'IMPARZIALITA' DEL NOTAIO

Il notaio ha il compito di informare, con semplicità e completezza, le persone che si rivolgono a lui di tutti i loro diritti, affinché possano esigerne il puntuale rispetto, senza soggezioni né timori.

II notaio, per definizione, non può fare l'interesse di una delle parti a danno di altre e perciò non può, ad esempio, tacere l'esistenza di una ipoteca o di un privilegio sul bene che si compra oppure inserire nei patti di una società una clausola gravosa per uno dei soci senza illustrarne gli effetti. Tale dovere di imparzialità esiste anche quando il notaio è scelto da una delle parti (tale scelta spetta, di regola, a chi si fa carico di pagarne il costo).

LA CONSULENZA DEL NOTAIO

Il notaio, quale professionista esperto in determinati settori (trasferimenti immobiliari, successioni a causa di morte, atti societari, etc.) e quale soggetto investito dallo Stato di particolari attività obbligatorie nell'interesse della collettività (riscossione di tributi conseguenti agli atti che riceve, depositi e comunicazioni ai pubblici registri), una volta individuate le esigenze pratiche, consiglia agli interessati la soluzione migliore per realizzarle.

Quando, come spesso accade, lo scopo voluto può essere raggiunto in più modi, nel prospettare le diverse opportunità, il notaio assicura trasparenza e conoscibilità dei contenuti ed effetti dell'atto, nonché la piena informazione al cliente dei prevedibili costi, sia tributari che professionali.

E' doveroso per il notaio avvertire le parti:

dei pericoli che possono derivare da scelte condizionate dalla volontà di risparmio fiscale;

della inutilità economica di stipulare determinati atti (ad esempio, la donazione dai genitori ai figli dell'unico bene immobile di valore modesto);

della possibilità di rivolgersi ad altri uffici per il compimento di formalità per le quali il notaio non è indispensabile (ad esempio per la rinunzia all'eredità presso la Cancelleria della Pretura, o per le autocertificazioni presso le amministrazioni che le richiedono, etc.).

CHIAREZZA E COMPLETEZZA
DELL'ATTO NOTARILE

Il linguaggio impiegato negli atti notarili è talvolta di difficile comprensione. Ciò dipende, in parte, dalla necessità di utilizzare termini tecnici che non possono essere sostituiti. Pertanto il notaio, in ogni momento, è tenuto a dare risposta a qualsiasi richiesta di chiarimento.

Il problema della chiarezza e completezza della documentazione si pone soprattutto in relazione agli atti notarili che riguardano i beni immobili. Per questi atti, che costituiscono il titolo di proprietà di un bene, il notaio, a compimento dell'incarico, fornisce un fascicolo che deve contenere tutto quanto è necessario per conoscere i diritti che riguardano quel bene e le modalità particolari, se ve ne sono, che devono essere rispettate per la sua rivendita.

In ogni caso devono far parte di questi atti:

l'indicazione dei vincoli e dei limiti alla alienabilità del bene;

l'indicazione del precedente passaggio di proprietà e, possibilmente, l'elencazione dei passaggi di proprietà intervenuti negli ultimi vent'anni;

una chiara identificazione del bene venduto, possibilmente corredata da disegni comprendenti anche gli accessori (cantina, solaio, box, etc.).

Salvo casi del tutto eccezionali, non devono invece essere contenute in questi atti clausole che limitino il dovere del notaio di verificare che il bene venduto sia libero da ipoteche, pignoramenti etc..

I COSTI

Quanto viene corrisposto al notaio comprende sia la retribuzione della sua prestazione professionale, sia il rimborso delle imposte, tasse, diritti, etc. che la pratica comporta. Queste ultime anticipazioni possono essere (specie per le operazioni immobiliari) di importo molto elevato e il notaio, quando l'atto è stato stipulato, è obbligato a pagarle in proprio. Per questa ragione il notaio può rifiutare la propria prestazione se non gli vengono messe a disposizione le somme necessarie.

Il cliente ha diritto di conoscere il dettaglio analitico delle spese che il notaio abbia sostenuto nel suo interesse anche se nella fattura siano esposte sinteticamente. •

La richiesta di preventivi può essere soddisfatta con precisione solo quando il notaio possieda tutti gli elementi e tutta la documentazione necessaria per valutare la pratica. Va ricordato peraltro che, come per ogni altra prestazione professionale, il criterio del costo non è quello migliore per orientare la scelta.

I Consigli Notarili (organi locali di disciplina e di vigilanza sui notai), quando ne vengono richiesti, hanno il dovere di verificare la congruità delle parcelle dei notai.

I COLLABORATORI DEL NOTAIO

LA COLLABORAZIONE DEL NOTAIO
CON ALTRI PROFESSIONISTI

Spesso il notaio si awale di collaboratori ai quali è affidato anche il compito di intrattenere rapporti con le parti. Ciò deve awenire, però, sempre sotto la direzione e sotto la responsabilità del notaio al quale personalmente le parti possono in ogni caso rivolgere le proprie richieste.

Talvolta l'attività notarile si svolge a stretto contatto con quella di altri professionisti (commercialisti, geometri, ragionieri, awocati, architetti, ingegneri, etc.). Nelle operazioni immobiliari e nei trasferimenti di aziende è frequente anche l'intervento di mediatori.

In tutti questi casi resta immutato il diritto di scegliere il notaio. Va ricordato, infine, che è vietato al notaio avvalersi di procacciatori per acquisire clientela.

LA GARANZIA DEL RISULTATO

Il notaio garantisce la validità e l'efficacia dell'atto; non può garantire la convenienza economica dell'affare. Con l'ausilio del notaio possono essere stabilite garanzie particolari: ad esempio, può essere depositata presso il notaio una somma di danaro per estinguere un mutuo che grava sulla casa che si acquista o per assicurare l'adempimento di un obbligo. In particolare, acquirente e venditore possono chiedere al notaio di trattenere, in tutto o in parte, il prezzo di una vendita sino a che il notaio stesso non abbia eseguito tutte le verifiche successive che possono risultare necessarie.

Il notaio assume il rischio naturalmente insito in qualsiasi attività professionale che copre con adeguata assicurazione per la responsabilità civile. Qualora si verifichi un danno e sia accertato che esso dipende da colpa del notaio, i Consigli Notarili sorvegliano che egli non si sottragga ai propri obblighi di risarcimento.

 

 

 

Giunta Federnotai

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 

La nuova Giunta di Federnotai, ormai non più tanto nuova, ha sei mesi di vita ed è ora di fare il punto della situazione.

In questi sei mesi abbiamo discusso a lungo cercando di armonizzare e comporre i nostri punti di vista. Le nostre discussioni non hanno ancora dato vita ad un progetto completo, ma ne è emer-

sa una precisa linea di tendenza, che si può sintetizzare in tre parole: apertura verso l'esterno!

Lo scenario nel quale ci muoviamo è caratterizzato da una serie di offensive contro le libere professioni, contro il notariato in particolare, in nome della libera concorrenza; di qui gli attacchi al numero chiuso (rectius programmato), alle tariffe professionali, alle norme che regolano l'accesso alle professioni. E' un chiaro segnale della situazione l'ansia con la quale è stato seguito l'iter formativo della tabella delle sedi, oggi concluso con un modesto aumento del loro numero.

Il notariato è stato a lungo arroccato sulle sue posizioni, nel timore che uscire allo scoperto volesse dire puntare i riflettori su di noi e dare inizio ad una serie inarrestabile e imprevedibile di sgraditi cambiamenti.

Bisogna da ciò dedurre che non si vuole tenere conto delle nuove esigenze della società e dei suoi mutamenti che inevitabilmente ci coinvolgeranno?

Su un punto tutti noi aderenti a Federnotai siamo concordi: è difficile girare la boa dell'anno 2000 con una legge del 1913 difesa ad oltranza da una parte del notariato come se fosse un feticcio.

E' necessario quindi che il notariato e in particolare Federnotai, meno legata da lacci e lacciuoli degli organi istituzionali, intraprenda iniziative adeguate.

La strategia dell'apertura implica maggiore comunicazione sia all'interno della categoria notarile che verso il pubblico esterno, in particolare quello degli utenti; implica inoltre una maggiore disponibilità del notariato a mettere in discussione ed eventualmente modificare l'assetto della professione.

In questa direzione va soprattutto il dialogo intrapreso con le associazioni dei consumatori. I primi contatti sono stati segnati da una iniziale diffidenza, ma anche da curiosità; non abbiamo ovviamente conseguito risultati immediati, ma la strada che intendiamo seguire non può prescindere dal confronto con le rappresentanze degli utenti e dei cittadini.

Da questi primi contatti, utili per comprendere meglio le esigenze dai consumatori, è nata l'idea delle "istruzioni per l'uso del servizio notarile": sul testo che ne è scaturito - pubblicato in questo stesso numero di FederNotizie - le discussioni interne alla giunta sono state animate.

Le "istruzioni" non sono un nuovo codice deontologico, né un galateo per notai, ma indicazioni per il pubblico, ossia una corretta informazione all'utente dei suoi diritti e doveri nei confronti del notaio.

Una iniziativa di questo tipo non può che giovare al notariato.

Portare a conoscenza del pubblico le "qualità" del servizio notarile vuol anche dire consentirgli di guardarsi dai "vizi". Questa operazione richiede, da parte nostra, rigore, capacità di offrirsi al giudizio e disponibilità a mettersi in discussione.

Prosegue quindi in questa linea il lavoro per realizzare il piano di comunicazione già approvato dall'assemblea dei delegati. Il marchio di Federnotai è stato realizzato e la brochure informativa è in

fase di elaborazione e sarà pronta per il congresso nazionale di novembre.

Inoltre per affermare la presenza del notariato anche sugli organi di informazione è attivo un monitoraggio quotidiano che consente di rispondere o di intervenire ogni qualvolta se ne presenti la necessità (si veda la recente proposta di legge dei dottori commercialisti).

E' opportuno che queste iniziative siano adottate anche dalle associazioni regionali; alcune di essa hanno già iniziato collaborazioni con quotidiani locali.

La strategia dell'apertura informerà anche il terzo congresso di Federnotai: il tema verterà sul "territorio", per completare la trilogia iniziata con la forma e proseguita con la funzione. Ancora un volta, il tema del congresso cercherà di avere un respiro più ampio includendo le problematiche della libera concorrenza, dell'Europa e delle nuove tecnologie e più in generale dell'adeguamento della nostra categoria alle nuove esigenze sociali. Dalla necessità di favorire la coesione all'interno del notariato e più in generale a livello interprofessionale nascono le iniziative per collaborare con I'Ansco e per rivitalizzare la Consilp.

In questo momento storico di incertezza sul futuro assetto delle libere professioni, la Consilp è lo strumento necessario per dare finalmente anche ai liberi professionisti lo status di parte sociale, cioè di soggetto che le istituzioni dovranno consultare e delle cui esigenze dovranno tenere conto al pari di quelle di artigiani, commercianti, industriali.

Fin qui quello che avevo pensato di scrivere a tutto il giorno 18 luglio 1997, cioè sino al giorno prima dell'ultima assemblea. dei delegati tenutasi a Cascina Bergamina il 19 luglio.

L'assemblea, malgrado la piacevolezza del luogo e della bella giornata, ha lasciato ad alcuni di noi la bocca un po' amara: sono state presentate le "istruzioni per l'uso del servizio notarile" a le reazioni dei presenti hanno determinato nei componenti della Giunta una certa perplessità.

Le "istruzioni" sono il corollario della politica dì apertura all'esterno che la Federazione ha deciso di adottare dopo lunghi dibattiti e dopo due congressi dai quali è emersa chiaramente la volontà del notariato che in Federnotai si riconosce di voltare pagina, di non rimanere nascosti ed in silenzio, fingendo che la società sia immobile.

Ma è sufficiente che dalle astratte affermazioni di principio ci si cali nella realtà dei nostri studi e si constati che dovremo modificare alcune delle nostre abitudini (perché di questo si tratta e non di sostanza, in quanto non credo che nessuno di noi voglia un notariato formalista ed inutile, sacerdote di riti incomprensibili per i più) per farci ritornare precipitosamente indietro di almeno Se è vero che la trasparenza ed il rigore -di cui sono intessute le "istruzioni" già informano l'operato quotidiano di molti di noi, perché temiamo di renderle palesi?

Sulle "istruzioni" mi auguro si apra, su FederNotizie, un dibattito ampio e approfondito ed auspico che, in tutte le sedi regionali, le considerazioni siano attente e motivate con la raccomandazione, alle diverse associazioni di promuovere la partecipazione anche dei notai il cui nome, di norma, non appare su queste pagine.

Un'ultima annotazione: la comunicazione all'interno della categoria deve essere, in quanto comunicazione, bidirezionale.

La giunta è l'organo esecutivo degli indirizzi politici che provengono dalle associazioni regionali ed ha quindi bisogno della loro attenta e fattiva collaborazione.

Grazia Prevete

 

 

DEFINITIVAMENTE RATIFICATO
IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI

 

A questo numero di FederNotizie è allegato il testo definitivo del nuovo contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali che resterà in vigore fino al 30 settembre 1999.

Le trattative per il rinnovo del contratto scaduto fino dal 30 settembre 1995 sono state lunghe e complesse ed hanno richiesto numerosi incontri con le rappresentanze sindacali dei lavoratori susseguitisi tra l'aprile ed il dicembre 1996.

Il 19 dicembre 1996 si è raggiunta l'intesa sulla parte economica del contratto, resa nota ai nostri lettori con un allegato al numero di FederNotizie del gennaio 1997.

Sono seguiti ancora alcuni incontri per la messa a punto della parte normativa ed infine il 26 giugno scorso si è proceduto a ratificare il contratto presso il Ministero del Lavoro.

Il testo del nuovo contratto è stato integralmente pubblicato da "Il Sole 24 Ore" e da "Italia Oggi" nei primi giorni del luglio scorso e sono in vendita anche alcune pubblicazioni contenenti il testo stesso corredato da tabelle e riscontri.

Riteniamo tuttavia doveroso che il nostro giornale fornisca a tutti gli iscritti a Federnotai il testo integrale del contratto sia perché proprio essi sono direttamente e formalmente obbligati ad applicarlo (anche se, come è noto, il contratto finisce poi per avere, di fatto, un ambito di applicazione "erga omnes"), sia perché Federnotai ha partecipato molto attivamente alle trattative per il suo rinnovo rivelandosi in diverse occasioni come una delle 'organizzazioni determinanti per il superamento di certi "impasse" o per la stesura di articoli particolarmente complessi.

La parte più "sostanziosa" e praticamente importante del contratto è naturalmente quella economica già illustrata nel citato allegato al n.1/97 del

giornale e per la quale è prevista l'applicazione degli aumenti a partire dal gennaio 1997 e la corresponsione di una "una tantum" per la copertura del periodo di scopertura contrattuale.

La parte normativa è stata rivista con particolare attenzione per eliminare tutti i punti che avevano dato origine a difficoltà di interpretazione, per coordinare i richiami alle più recenti normative, per "ammodernare" tutta la struttura contrattuale, per rendere più praticabili gli strumenti bilaterali previsti per le relazioni sindacali, etc.

Più che illustrare le singole modifiche (che spesso sono di carattere molto tecnico e particolare e quindi da lasciar approfondire ai consulenti del lavoro), mi preme sottolineare che gli elementi essenziali (ferie, scatti, permessi, assenze, orario di lavoro, etc.) sono rimasti inalterati rispetto al contratto precedente, anche se spesso le formulazioni sono state riviste e migliorate.

Desidero infine richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 6 del nuovo contratto che testualmente recita: "...i titolari degli studi professionali sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo loro dipendente in servizio copia del presente contratto."

Uno dei modi per adempiere tale impegno è quello di fotocopiare il fascicoletto allegato a questo numero del giornale e distribuirne una copia per ogni dipendente (facendosene rilasciare una ricevuta scritta).

Egidio Lorenzi

 

 

 

Intervista a Enrico Maccarone
pirmo webmaster del notariato italiano

a cura di Domenico de Stefano

FN E' prassi iniziare l'intervista con qualche domanda di carattere più personale, per inquadrare il personaggio intervistato in una dimensione un po' più ampia del ruolo specifico che riveste.

Di Enrico Maccarone, lontano da cpu, ram e bit, che cosa si può dire?

R. E' difficile descrivere sé stessi: si è portati ad alterare la realtà esaltando gli aspetti positivi e magari tacendo quelli negativi.

Sicuramente sono un edonista: mi piace la vita e coglierne gli aspetti più piacevoli; sono un cultore dell'amicizia; adoro suonare la chitarra jazz (la mia prima e vera passione); per oltre 30 anni ho praticato il judo; mi piace viaggiare; adoro cucinare e godere della buona tavola (e si vede); quando ne ho tempo mi dedico alla fotografia ed alla camera oscura.

Per gli aspetti negativi . . . forse i conviene fare una intervista a chi è solito frequentarmi: sicuramente avrà di che raccontare.

FN Come è nata la tua passione per l'informatica? Come è iniziata questa avventura che ti ha portato ad essere il primo webmaster nella storia del notariato italiano?

R. Per mio carattere non ho mai utilizzato alcunché senza aver prima cercato di capirne le modalità ed i principi di funzionamento. Quando per la prima volta (oramai sono quasi 20 anni) mi avvicinai al mondo dell'informatica mi resi subito conto di essere di fronte ad un qualcosa che dovevo assolutamente dominare per evitare di restarne vittima: da ciò una competizione che ancora oggi mi vede in campo.

L'avventura Internet, che della mia passione per l'informatica è soltanto un aspetto, è nata sul finire degli anni '80, dopo una lunga frequentazione delle varie BBS Fidonet: una sorta di naturale "evoluzione telematica".

Nel settembre 1995 ho 'disegnato la mia prima pagina Internet per il Consiglio Notarile di Palermo, di cui faccio parte, e circa sei mesi dopo ho proposto con successo la stessa iniziativa al CNN. Tutto avrei immaginato, ma non che da una iniziativa nata per favorire la comunicazione e l'informazione all'interno della nostra categoria ne sarebbe derivato tutto ciò che oggi mi impegna su questo fronte.

Certamente non avrei immaginato, ad esempio, di dover studiare tutta la documentazione della Co-

munità Europea o della FBI in materia di sicurezza dei sistemi, o di privacy, o di lotta alla criminalità informatica, etc...

FN Quante delle ore di una tua giornata sono dedicate all'attività di webmaster?

R. Mediamente da tre a quattro ore al giorno, compresi il sabato e, spesso, la domenica.

Da una a due ore a fine mattinata, per l'aggiornamento dell'indirizzario e rinvio del notiziario quotidiano; il resto la sera tardi, attorno la mezzanotte, per la programmazione delle pagine, il disbrigo della corrispondenza, l'aggiornamento del sito, un po' di navigazione.

FN Vorresti spiegare in due parole in che cosa consiste il compito di un webmaster e la gestione di un sito come quello del CNN?

R. E' una attività molto variegata, sempre più impegnativa quanti più numerosi sono gli utenti del sistema ed il crescere delle informazioni disponibili in rete.

Un primo compito è certamente quello di gestire le mailing-list, tenendo aggiornate le liste degli utenti e l'indirizzario. L'arrivo di un nuovo utente comporta una preliminare attività di controllo - quanto meno sulla "credibilità" della richiesta di adesione - ed il successivo aggiornamento dei database di indirizzarlo e delle relative pagine Web.

Altro compito è quello di soddisfare tutte le richieste tecniche (per quelle "politiche" prowede il CNN) che provengono dai colleghi; o anche, più banalmente, quello di risolvere eventuali problemi tecnici incontrati nello smistamento della posta elettronica, in stretta collaborazione con i webmaster o i postmaster degli altri dominii interessati.

Non ultimo è il compito di monitorare costantemente la rete, sia per segnalare nuovi siti o servizi utili, sia per evidenziare iniziative che in qualsiasi modo possano interessare il notariato ed il mondo del diritto in genere.

Altro compito, molto gradevole, è quello di dialogare con i responsabili di altri Web site, sia nazionali sia esteri, per Io studio e la individuazione di iniziative e procedure di comune interesse.

E tutto ciò tacendo un aspetto estremamente rilevante: quello della strutturazione del sito e della programmazione delle pagine

FN Come gestore di questa nuova forma di comunicazione che rende assai facile lo scambio di opinioni e punti di vista, sei testimone e destinatario degli umori correnti. E' innegabile che, in questo momento, ruolo e funzione del notaio, per come siamo abituati a concepirli, siano messi in discussione. Sei d'accordo con quanti credono che si tratti, prevalentemente, di una questione di immagine oppure credi che dietro ad una certa diffidenza e insofferenza nei nostri confronti, ma anche dietro una certa insicurezza da parte nostra, ci siano motivi di sostanza? Quale ruolo pensi possa giocare, in questo frangente, l'abbraccio tra nota-fiato e informatica? R. Comunque la si voglia intendere, è certamente una "nuova" tecnologia messa a nostra disposizione e che di per sé non mette assolutamente in discussione né il ruolo né la funzione del notaio, tutt'altro.

Cercherò di essere molto sintetico.

In questo settore il vero potenziale nemico del notariato è il notariato stesso: innegabilmente noi offriamo sapere giuridico e competenza professionale. Ciò fino ad oggi abbiamo fatto usando carta e penna: da domani saremo chiamati a farlo anche per mezzo di strumenti telematici.

Non è questione di immagine, ma di marketing e di capacità: se avremo la bravura di "dominare" anche lo strumento telematico, allora sarà per noi facile continuare ad affermare la nostra leadership; in caso contrario sarà il mercato stesso a rivolgersi altrove.

Il mondo vuole e deve andare avanti, e non sarà certo il notariato italiano a fermarlo.

Lo sviluppo e la crescita di una adeguata cultura informatica del notariato (ed in maggior misura se ciò è accompagnato da minori o addirittura inesistenti analoghe spinte presso altre compagini professionali) ci porrà in grado di sostenere il confronto con altre categorie professionali molto più facilmente di quanto oggi accada.

Se tale principio è condivisibile, allora ciò che dobbiamo fare si risolve in una sola parola: investire. Investire in uomini e in strutture, diffondere adeguata cultura informatica ed approntare tutti gli strumenti necessari per l'esercizio della funzione notarile "anche" con mezzi telematici.

E proprio questa mi sembra essere la linea d'azione intrapresa dal CNN dopo il congresso di Stresa.

FN Credi che a questo appuntamento -l'abbraccio tra notariato e informatica - il notariato 'italiano, nelle sue diverse componenti (CNN, consigli distrettuali, singoli notai) possa giungere puntuale e sufficientemente preparato? R. Sono ottimista.

Il tempo e le circostanze giocano a nostro favore, e non credo si debbano avere problemi di puntualità.

Sul "sufficientemente preparato" ho qualche riserva: vi è una dipendenza eccessiva dalla volontà del singolo di adeguarsi o meno. Certamente sono molte le iniziative tese a fornire adeguata preparazione, ma tra i nostri colleghi vi è anche una grande diversità di atteggiamenti e di pensiero, cui certamente non possiamo fare violenza.

E se fossi io a sbagliare ??

FN Tu sei anche componente dell'AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione), vorresti spiegarci, in modo comprensibile anche ai non tecnici, quali aspetti della attività di questo ente riguardano il notariato? R. L'AIPA è nata nel 1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come Autorità indipendente con il compito di sovrintendere alla realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) facendo dialogare tra di loro tutti i sistemi informativi chiamati a farne parte.

A ciò essa sovrintende sia tecnicamente sia predisponendo tutte le relative norme regolamentari e legislative in genere da sottoporre al Governo per l'emanazione.

In tale attività essa si avvale dell'opera di personale interno, nonché di consulenti ed esperti, che operano di volta in volta all'interno di Commissioni appositamente costituite.

lo sono stato chiamato a far parte delle Commissioni che presso l'Al PA si occupano dì firma digitale, documento informatico, norme di sicurezza per sistemi di firma digitale e trasmissione di documenti informatici, tutela dei dati personali (privacy), sistema di interconnessione catasto -comuni - notai.

Bastano questi brevi accenni per far capire l'importanza di una qualsiasi forma di collaborazione Aipa-Notariato: se a ciò aggiungiamo la regolamentazione del mandato elettronico di pagamento, o la determinazione delle regole tecniche per la archiviazione ottica dei documenti, o il fatto che la rete del notariato è a tutti gli effetti dí legge considerata come facente parte della Rete Unitaria . . . il quadro è certamente completo.

FN Tra i vari aspetti della automazione dell'ufficio notarile, oggi sembra preponderante la necessità di attrezzarsi per il collegamento del proprio studio con l'esterno. Questa esigenza, sorta con la nascita del sito del CNN su Internet, riguarda ora la opportunità di ricevere quotidianamente il notiziario via etere o per posta elettronica. Dietro l'angolo si intravede la costruzione di una rete riservata ai notai tramite la quale collegare telematicamente lo studio notarile verso l'esterno per la esecuzione di visure e adempimenti. Che cosa è l'INTRANET e che cosa possiamo concretamente aspettarci da essa in termini di utilità sul piano del lavoro?

 

R. Volutamente sarò poco tecnico, e per ciò stesso poco preciso, ma spero di rendere il concetto. Internet (abbreviazione di Inter Net Working - lavorare tra reti) è la Rete delle reti: è aperta a chiunque, senza limitazioni, in modalità autogestita ed autogovernata; forse una delle massime espressioni di democrazia; è lei stessa a creare i propri standard.

lntranet è una rete "gestita", non visibile dall'esterno ma accessibile soltanto da coloro che ne hanno espressa autorizzazione.

Terzo concetto, poco noto, è quello di Extranet: una rete Intranet aperta verso Internet ed i cui utenti sono abilitati ad usare dell'una e dell'altra. Ciò che accomuna le diverse tipologie di reti è il protocollo di trasmissione (TCP/IP), il modo di collegare tra loro i diversi computer facenti capo alla rete e di consentire il dialogo tra gli stessi. I programmi sono esattamente gli stessi in tutti gli ambienti, ciò che cambia è il modo di gestire e proteggere il server centrale e le eventuali porte verso il mondo esterno.

Ho già detto che la rete Intranet del notariato fa parte della Rete Unitaria della P.A., con due immediate conseguenze:

- la necessità di gestirla osservando le regole tecniche dettate dall'AIPA

- la possibilità di collegare i server del Notariato a tutti gli omologhi della P.A.: in futuro sarà possibile, cioè, connettersi con gli uffici del Catasto, le Conservatorie, le Anagrafi, il PRA, il Registro delle Imprese, etc. . .

Cosa ci si possa concretamente aspettare è solo questione di fantasia, molta fantasia.

Siamo agli inizi della costruzione di un grande mosaico del quale, come si può ben capire, la distribuzione del notiziario costituisce solo un tassello importante, ma pur sempre un tassello.

FN E' rimasta come accantonata, da qualche tempo in qua, la questione che non poco ha fatto e fa soffrire i notai: quella della automazione interna del proprio studio. Non credi che ci sia il rischio di trovarsi spiazzati come chi vada all'attacco senza aver preparato vettovaglie nelle retrovie? Oppure, al contrario, si può sperare che il contatto diretto con l'esterno produca effetti positivi nella nostra capacità di gestire, anche all'interno dello studio, l'automazione d'ufficio?

R. Fino a poco tempo addietro il notariato era considerato un "non mercato" da parte delle software house di maggior dimensione, poiché estremamente specialistico, bisognevole di prodotti non esportabili verso altre realtà professionali, caraffe-

rizzato da un numero di utenti finali relativamente limitato.

In altri termini una fetta di mercato aggredibile soltanto da software house specializzate, con prodotti specifici, a costi decisamente sostenuti. Scrivere un software, e soprattutto un buon software, costa molto, e costa molto anche mantenerlo aggiornato e concorrenziale.

L'esperienza degli ultimi mesi, formata proprio sull'aver il CNN deciso la realizzazione della rete Intranet e sui grandi passi avanti fatti in tal senso, ha fatto guardare al Notariato con nuovo interesse, giustificato sicuramente dal fatto che molte software house vedono nella lntranet notarile il migliore e più immediato mezzo per aggredire di qui a breve il significativo mercato delle connessioni tra privati e pubblica Amministrazione e dello EDI (Electronic Data Interchange).

Ciò mi porta a pensare che entro breve tempo avremo significative novità anche nel settore della automazione di studio, e ciò non soltanto ad opera dei nostri abituali interlocutori.

FN Veniamo alle tue specifiche esperienze quale webmaster e, in particolare come "gestore" delle mailing-list. Vuoi spiegare, per chi non lo sapesse, che cosa sono e come funzionano?

R. Una Mailing List funziona press'a poco come un grande contenitore, un libro aperto sul quale tutti possono scrivere e dal quale tutti possono leggere.

Indirizzando un messaggio di posta elettronica (email) ad una mailing-list si ottiene il risultato di far recapitare tale messaggio a tutti coloro che risultano in quel momento iscritti alla lista: nel nostro caso, a tutti i notai muniti di indirizzo e-mail.

Lo stesso avviene per la risposta, e così via.

Per quanto ci riguarda, al momento attuale abbiamo tre mailing-list:

sigillo@relay.notariato.it notizie@relay.nctariato.it

i nfonot@re lay.nota riato.it

dedicate- alle discussioni, rispettivamente, su argomenti di interesse notarile in generale, di informazione notarile, di informatica notarile.

FN Queste tue esperienze sono state del tutto positive, oppure, secondo te, c'è qualche cosa che non va e deve essere corretto? E come?

R. Nella mia ottica, attualmente di alfabetizzazione telematica della categoria e di consentire lo svolgimento di un servizio di interesse comune, va bene così.

Anche in questo settore vale la regola generale di Internet: autogestione democratica.

Se qualcosa andrà cambiato, saranno gli stessi utenti a farlo, senza attendere l'intervento di chicchessia.

 

FN Per quanto ci riguarda, un vizio noi lo abbiamo avvertito nell'uso corrente delle mailing-list ed è quello di lasciarsi andare a domande - talvolta anche a risposte o interventi - che è eufemistico definire estemporanei. Sono comparse domande non degne di essere proposte all'esame orale di notaio. Ci sembra che si corra il rischio che, di fronte ai problemi, anziché documentarsi, studiare e riflettere, si "spari" la domanda ai colleghi confidando che qualcuno, tra monitor e tastiera, abbia casualmente aperto alla pagina giusta la legge di registro o il codice di procedura civile. Questo modo di fare non giova a nessuno, ma nuoce a tutti perché, probabilmente, tende a frustrare o a lasciare per strada qualche opportunità di approfondimento o di conoscenza diretta dei problemi. Non credi che tra i compiti del webmaster ci sia anche quello di indurre (non vorremmo dire imporre) ad una sorta di autodisciplina che preveda, ad esempio, di non proporre quesiti se non dopo avere messo a fuoco il problema almeno con le sue coordinate normative? Come pensi che si potrebbe fare?

R. Guai a quel webmaster che si permette di interferire: se guardi alle poche regole di "policy" che mi sono permesso di inviare in lista ti rendi conto che ho espresso un invito "di stile" al reciproco rispetto (tanto per scrivere qualcosa, mi si potrebbe obiettare), un invito a non inviare in lista files di particolare lunghezza e comunque senza averli precedentemente compressi, un invito a non sollecitare risposte immediate da parte mia (e ciò sia a causa del gran numero di e-mail che giornalmente mi arriva sia perché spesso sono fuori sede e quindi impossibilitato a rispondere in tempi brevi).

L'attuale momento, l'ho già detto, è finalizzato alla alfabetizzazione: si scriva ciò che si vuole, purché si scriva (e si risponda).

Saranno gli stessi utenti a estromettere di fatto dalla lista colui che scrive sciocchezze.

FN Uno dei pregi maggiori dei sistemi di comunicazione di cui andiamo parlando è certamente quello della tempestività. Ma come tutte le qualità, anche questa caratteristica, in determinate circostanze può tradursi in un difetto, o in un limite. Abbiamo notato che, forse proprio per ragioni di tempestività, è facile che, si inneschino polemiche e incomprensioni. Inoltre abbiamo notato che la proposta, lanciata in rete, di affrontare in modo propositivo temi per i quali sarebbe utile conoscere il parere di un buon numero di colleghi (contenuti della banca dati notarile, riforma del congresso, etc.) non ha destato interesse o, quantomeno, non ha trovato riscontro. Grande successo di pubblico sembrano suscitare, invece, in tale sede, argomenti spiccioli (chi deve firmare il

certificato di destinazione urbanistica? - come si vende un bene pignorato?) oppure quel modo di affrontare temi, anche di rilievo, che si limita al lamento o all'invettiva (a proposito di referendum, antitrust, etc.). Tu che cosa ne pensi e che cosa pensi dei rapporti tra questi mezzi di comunicazione e quelli tradizionali come le riviste di categoria "su carta"? R. Nessuno può pretendere di ricevere via e-mail un trattato sulla compravendita o un corposo commento a sentenza, ed il normale utente lo sa bene. Torno ancora a ripetere quanto già detto: si scriva, purché si scriva. Soltanto l'acquisita confidenza con il mezzo potrà in futuro metterci nelle condizioni di ben conoscere e dominare il mezzo stesso.

Per quanto riguarda le riviste "su carta" sarà scelta di mercato o politica decidere se mantenerle tali o farne pubblicazione "elettronica" su Web: la sostanza non cambia, ciò che cambia è soltanto il supporto.

Sono d'accordo nel sostenere che a volte la tempestività è più un difetto che un pregio, ma certamente diviene un pregio se per tempestività intendiamo la contemporanea distribuzione a tutti per via telematica. Per non parlare dell'aspetto economico: pubblicare una pagina Web ha un costo in ogni caso a non più di cinque zeri, ma inviare un plico a 5000 notai costa certamente svariati milioni.

FN E veniamo ad un aspetto delicato. Come primo webmaster, cioè come responsabile del sito Internet del notariato, ti è toccato anche il compito di intrattenere rapporti anche con soggetti esterni alla categoria che potendo accedere al sito - che è pubblico - hanno rivolto a te le loro domande o le loro lamentele. Che cosa ci puoi raccontare in proposito e come pensi che debba essere gestito politicamente il sito? Abbiamo visto, per esempio, che nel sito del notariato spagnolo vengono date indicazioni sul costo degli atti notarili, tu che cosa ne pensi?

R. Nei mesi scorsi è nato presso il CNN un gruppo di lavoro composto prevalentemente da Consiglieri nazionali con il compito di monitorare i contenuti "politici" del nostro sito.

A parte il normale aggiornamento (indirizzario, riferimenti normativi, fatti oggettivi in genere), ogni innovazione viene concordata preventivamente, in linea con gli indirizzi politici del CNN.

E ciò mi sembra logico: siamo in Internet, chiunque può accedere, il nostro è un sito istituzionale, etc... .

Non mi sembra che l'esempio spagnolo possa essere riproposto in Italia: un bel po' di anni di notariato sulle spalle mi hanno insegnato che non esistono mai due atti identici, e le generalizzazioni sono sempre dannose.

Nel diffondere notizie occorre fare sempre attenzione a non turbare equilibri, a non creare intromissioni inopportune, e nel nostro ordinamento un particolare ruolo è riconosciuto ai Consigli Distrettuali le cui prerogative verrebbero certamente lese da iniziative come quella spagnola.

Altro problema è quello delle notizie richieste da estranei: un fenomeno in realtà quasi del tutto scomparso e che definirei senza storia.

Laddove necessario, credo che il miglior sistema sia quello già adottato in passato: ricevuta la richiesta, ne informo i Consiglieri CNN via e-mail e formulo la risposta attenendomi alle loro istruzioni.

FN Tu sei stato protagonista di un'esperienza che ha fatto fare al notariato un notevolissimo passo avanti nella direzione della modernità. Ciascuno di noi te ne deve essere grato. Come dicevi, questa esperienza ti ha coinvolto e ha in qualche modo dato una misura diversa alla organizzazione delle tue giornate. Ovviamente prescindendo dalla tua persona, e se condividi la nostra idea che in attività come quella che tu hai svolto sino ad ora, non si possa prescindere dalla presenza responsabile di un notaio, che cosa ne pensi di quella vecchia idea, più volte proposta dal- sindacato, secondo la quale si vorrebbe che a chi si occupa di problemi di categoria, fosse riconosciuto il giusto compenso per l'energia, il tempo, la dedizione e l'intelligenza messi al servizio di tutti?

R. Vi ringrazio per i complimenti.

Sono d'accordo quando si afferma che non può in questa attività prescindersi dalla presenza responsabile di uno o più notai. Prova ne sia l'ottima esperienza fatta in tal senso dal notariato del Quebec, in Internet all'indirizzo:

http://www.notarius.com.

Del pari, sono d'accordo sui contenuti come sopra espressi della "vecchia idea" del sindacato. Proprio per l'esperienza fatta fino ad oggi ritengo impossibile continuare in questa attività così come fino ad oggi fatto, e cioè per puro spirito di categoria. Si tratta oramai di attività professionale a tempo pieno, destinata ad esserlo ancora di più se pensiamo ai compiti ed alle responsabilità che la normativa attuale (ed in tema di documento informatico e di tutela dati personali, la normativa di prossima emanazione) attribuisce ad un gestore dì rete.

Sono convinto che ben presto verranno assunte opportune iniziative.

FN Anche con te l'ultima domanda vuole essere l'occasione per riparare alla nostra insipienza. C'è qualche domanda che avresti voluto sentirti rivolgere e che abbiamo tralasciato?

R. Abbiamo parlato di tutto un po'.

Ciò che mi affascina dell'informatica è il suo "non avere confini" oltre che il suo divenire quotidiano. E poi, conserviamoci pure qualche argomento di discussione per il futuro. Sicuramente ci sarà di che parlare: crittografia; archiviazione ottica di documenti; tutela dei dati personali e conseguenti misure di sicurezza da adottare nei sistemi informativi degli studi professionali; trasmissione dati; pagamenti informatici . .

E tanto altro ancora.

FN Delle interviste che abbiamo fatto in questi ultimi due anni, questa è stata una delle più gradevoli. Non solo per la disponibilità dell'intervistato, ma anche perché il mezzo utilizzato (la posta elettronica, naturalmente) ha reso tutto più facile.

Quanto al contenuto, ci sembra che qualche divergenza di opinione resti "marcata".

Continuiamo a credere che la bontà, in sé, dello strumento telematico non debba far passare in secondo piano la qualità del contenuto delle comunicazioni che "viaggiano" con questo mezzo.

Siamo d'accordo che l'importante è comunicare ma oltre il "come" conta, secondo noi, anche il "che cosa" si comunica.

Ciò che qui si vuole segnalare non riguarda tanto le comunicazioni tra organismi e singoli notai. Da questo punto di vista, specie per quanto riguarda l'informazione sull'attività del CNN, si sono fatti passi giganteschi. Leggendo alcuni messaggi, è il rispetto dei singoli nei confronti della propria e dell'altrui professionalità che sembra essere carente.

Un segnale, reso palese dal esistenza delle mailing-list, al quale occorre, secondo noi, prestare attenzione.

 

fior del mal

HTTP://WWVV.NOTARIATO.IT

 

Tutto cominciò nel gennaio del '97 quando nel notariato italiano scoppiò la febbre di internet.

I "cybernauti" notai cominciarono a crescere a dismisura : 100 a fine gennaio, 300 a fine febbraio, 1.000 a maggio, 3.500 a fine luglio, 10.000 (compresi gli aspiranti notai) a fine dicembre. Costruttori disperati, bancari frustrati, commercialisti angosciati giravano invano da uno studio notarile all'altro per cercare un notaio qualsiasi disposto ad occuparsi dei loro lucrosi condomini, dei loro, un tempo ambiti, mutui ipotecari, dei loro verbali miliardari.

Invano. I notai erano troppo occupati a navigare. Cominciarono col visitare sempre più spesso il sito del CNN http://www.notariato.it : 5.000 visitatori a gennaio, 300.000 a giugno....10.000.000 a fine dicembre!

Continuarono aprendo nuovi siti per scommesse clandestine; tutto era nato da una idea apparentemente innocua : quella di scommettere sul numero di notai "abbonati ad internet" a fine dicembre '97; poi si passò a scommettere su quando le Commissioni dell'UINL avrebbero superato le 100, sul nome degli eletti nei Consigli notarili, sul numero delle nuove sedi nella revisione della tabella; le somme messe in gioco aumentavano vertiginosamente di giorno in giorno, molti colleghi sconfitti si rovinarono economicamente.

Il problema del notaio insolvente divenne di tragica attualità.

Il CNN, che contemplava con soddisfazione l'avvio promettente dell'antico "progetto etere", fu subito attaccato da ogni parte: tentò di correre ai ripari varando d'urgenza una "intranet notarile" e cessando, troppo tardi però, la pubblicazione di "Attività".

Ma quando si seppe che la maggioranza dei Consiglieri nazionali non solo non conosceva la differenza tra "windows 95" e "windows NT", ma usava persino nei propri studi obsoleti (tecnologicamente) programmi software di una ormai disusata software-house notarile, quando si sussurrò che l'"Amato Presidente", ormai tale senza contestazioni, credeva che il "Dos" fosse una nuova gara della combinata alpina, quando un Consigliere nazionale in un noto teatro cittadino parlò della aggiornabilità della memoria ROM, il prestigio dei Consiglieri nazionali scese al più basso livello.

I cyber-notai cominciarono a protestare, a chiedere, a inveire inviando milioni di e-mail al webmaster del CNN.

La svolta si ebbe però nel marzo del '98 quando i cybernauti imposero la preselezione informatica per gli aspiranti alle cariche istituzionali : gli esami teorico-pratici di telematica divennero severissimi; un numero sempre maggiore di Presidenze restò vacante.

Sempre nuovi gruppi di discussione si avviavano quotidianamente sulla intranet notarile; dieci nuovi mail-gate vennero istituiti solo per notai.

Si discuteva di tutto : di legge notarile, di società, di successioni, delle regole deontologiche da seguire nel caso di rapporti sessuali tra colleghi, sulla liceità per i notai di avere domini internet fuori dalla sede.

Nel gennaio del '98 cominciarono gli scandali. Misteriosi cybernauti, usando indirizzi internet non rintracciabili, iniziarono a diffondere sermoni di un ormai antico e insano profeta, tale Maledetto Elia, che aveva predicato nel deserto dell'hinterland milanese di una palingenesi del notariato, di una rinnovata età dell'oro della professione, delle fiamme eterne che attendevano tutti nell'inferno deontologico : la cosa, se da un lato irritò la maggioranza, dall'altro diffuse oscuri timori in altri e generò persino crisi mistiche (un notaio in un accesso di pauperismo giunse al punto di lasciare ai colleghi persino le vidimazioni iniziali!).

Poi cominciarono le delazioni : l'anonimo cybernauta, sicuramente un notaio perché a conoscenza di tutte le chiavi elettroniche necessarie per l'accesso ad "internot" come familiarmente era stata ribattezzata la intranet notarile, cominciò a svelare che dietro la sigla di Marco Peder, attivo partecipante ad un gruppo giovanile di discussione sulla sessualità, si nascondeva in realtà un'alta carica del _CNN.

La rivelazione, anche se sdegnosamente smentita, suscitò attonito clamore e causò una dura presa di posizione critica da parte del Notariato Belga, che chiese l'espulsione dell'Italia dall'Unione Internazionale del Notariato Latino.

Anche se la proposta non fu accolta dal Consiglio dell'Unione, la cosa gettò nel panico il notariato italiano tutto.

La sicurezza dei traffici giuridici notarili, che per 1'80% ormai si svolgeva in videoconferenza (anche per le assemblee straordinarie era prevalso l'orientamento del Tribunale di Milano affermato originariamente per i consigli di amministrazione), era ormai considerata a rischio.

Quando poi si diffuse un misterioso virus che toglieva automaticamente uno zero ai compensi notarili che ormai venivano pagati prevalentemente a mezzo internet, la rivolta contro gli organi istituzionali del notariato divenne incontenibile. Il misterioso cybernauta propose allora un rimedio estremo : l'abolizione del CNN e di tutti i Consigli notarili e la loro sostituzione con un Webmaster unico, supremo reggitore delle sorti del Notariato Italiano.

La proposta fu subito sponsorizzata entusiasticamente dal 98% dei notai italiani che, tutti, come un sol uomo, mandarono una e-mail.

W il webmaster unico! viva Mac.-.-.-.-.-.-.One (per chi non lo sapesse i criptici segni riportati nel linguaggio html di internet, integrati da una parentesi graffata rivolta a destra (o a sinistra?) simboleggiano una rosa informatica).

E Lui, bagnando le rose asci con una lacrima di commozione accompagnata da un sorriso non privo di ambiguità, inserì nel suo diario informatico

un file super criptato che all'incirca diceva "il primo scopo è raggiunto, adesso mi dedicherò a traguardi più importanti...."

Ancora una volta il misterioso cybernauta aveva trionfato nel

MAL

 

 

PATERNITÀ VIRTUALE

 

Mi è capitata tra le mani una indagine svolta dal demografo Antonio Golini, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo cui nell'Italia del 2050 il rapporto tra nascite e morti rischia di essere uno a quattro. Secondo l'autore si andrebbe inesorabilmente verso un modello di famiglia in cui un figlio unico avrà alle spalle almeno sei persone: due genitori, quattro nonni e, magari, uno o più bisnonni, visto l'innalzamento della vita media.

Per la prima volta i dati sul calo della natalità sono correlati ad una serie di fattori che permettono di stabilire un rapporto diretto tra la scelta di avere figli, da un lato, e lavoro, situazione economica e grado di istruzione dall'altro.

Senza voler addentrarmi nei meandri di una indagine così complessa, segnalo soltanto che la maggioranza dei giovani resta in famiglia sino ai trenta anni: addirittura il 38% degli uomini tra i 30 e i 34 anni ed il 16% delle donne continua a vivere con i propri genitori. Proprio come i notai che non sono disposti a nessun sacrificio (forse perché destrutturalizzati) per sistemarsi in una nuova casa, con nuove regole in sintonia con i nuovi tempi; in fondo nulla di nuovo sotto il sole.

La scienza conferma quello che empiricamente era visibile ormai da tempo.

Questa indagine ha tuttavia toccato le corde più profonde del mio cuore, forse più di quanto potessi pensare ed immaginare. Devo infatti confessare che non avevo mai avvertito né la vocazione, né lo struggente e languido bisogno di paternità.

"Non ho e non desidero né figli, né nipoti, né moretti veneziani, né edipi", forse perché, come direbbe con molta semplicità mia moglie, ho sempre

amato la mia libertà, la mia indipendenza, la mia unicità da cui scaturisce l'esclusività negli affetti familiari.

Per onestà intellettuale devo aggiungere che non ho mai aspirato ad "educare" gli altri ma molto più modestamente a migliorare me stesso e ho sempre pensato che esista una "paternità estrinseca", proiettata verso l'altro esterno a sé ed una "paternità intrinseca" a protezione del bambino che ciascuno porta in sé, funzionalmente destinata a valorizzare, proteggere e soddisfare i bisogni più semplici, naturali ed "affettivi" che gli uomini tendono normalmente a trascurare (solo quest'ultima "paternità" mi interessava).

Ero fermo nei miei convincimenti e come unica variabile consideravo la donazione. Nel mio intimo pensavo che quando la donazione offrirà maggiori garanzie (non soltanto sulla pecorella Dolly!) con i miei spermatozoi e con l'ovuletto di mia moglie potremmo mettere al mondo un figlio che non ci dia troppi grattacapi, adulto ed indipendente sin dalla nascita, identico a noi anche nei valori e negli ideali, docile, obbediente, accondiscendente, silenzioso, giocherellone come un cagnolino (ciò gli garantirebbe un roseo futuro nel notariato ndr.). Le mie granitiche certezze e le mie articolate teorie sull'argomento sono però crollate in ossequio al principio secondo cui la "teoria" serve soltanto a rendere difficile il facile mediante l'inutile.

Come è stato scritto, i teorici sono coloro che sanno già tutto ma non riescono a far funzionare nulla. Mi sono convinto, ormai da tempo, che nella vita è molto più utile lasciarsi andare ai sentimentie, magari, concedersi anche una "sana ignoranza"

Nella redazione di un importante quotidiano è riportato questo motto che a me è parso molto istruttivo: "vous n'avez pas obligatoirement besoin d'étre idiot pour travailler ici mais cela semplifie énormement les choses".

Avendo preso atto degli apocalittici scenari che potrebbero dischiudersi, in un futuro non troppo lontano a causa della denatalità, dopo accese dispute interfamiliari, laceranti dubbi, notti insonni funestate da incubi, attacchi di ansia non sempre gestibili, io e mia moglie abbiamo deciso di adottare un bambino. Con pazienza ci siamo sottoposti alle procedure di rito, defatiganti incontri e colloqui con psicologi e tecnici, esposizione delle nostre esigenze e dei nostri bisogni più nascosti; spiegazione sul perché e sul percome ci eravamo decisi al grande passo, stando ben attenti a spiegare che esso era stato prodotto dal nostro innato bisogno di donare amore.

Tempi lunghi ed interminabili, costellati da dubbi ed incertezze anche di carattere economico: con la crisi economica che si proietta così pesantemente sul nostro lavoro, con le incertezze che scaturiscono dall'indagine dell'antitrust, pensare ad un figlio mi metteva in profonda agitazione. Ormai però il dado era tratto e con la cocciutaggine che mi contraddistingue (degna sicuramente di miglior sorte!) ho perseguito sino in fondo il mio progetto.

Che giornata indimenticabile quella che ha segnato il primo incontro con mio figlio! Il cielo era terso, l'aria pulita, fresca e chiara, il tasso di inquinamento di Milano improvvisamente scomparso. E' di origine americana, discende da un ricco magnate americano di nome Bill; non parla la nostra lingua e utilizza un linguaggio frammisto a segni grafici che ci mette ancor oggi in serie difficoltà. Ci siamo subito resi conto che eravamo noi, un po' provincialotti che non sapevamo comunicare con lui ed abbiamo accettato di dismettere il nostro linguaggio fatto di sentimenti, gesti ed emozioni per assumere le modalità comunicazionali che nostro figlio (la cosa ancor mi offende!) ci imponeva sin dall'inizio.

Questa strana seppur entusiasmante nuova situazione in cui sono venuto a trovarmi, mì ha riportato alla mente la storiella di quel pastore che avendo avuto la stalla distrutta da un incendio, ricoverò la sua capra ed il suo maiale nella sua stanza da letto. A chi inorridito gli chiedeva come si regolasse per il cattivo odore serafico rispose: la capra ed il maiale devono adattarsi.

Ed anche io e mia moglie ci stiamo adattando. La prima vera grande crisi l'abbiamo vissuta il giorno in cui la nostra piccola creatura si è ammalata. Abbiamo chiamato uno stuolo di tecnici . Ci si stringeva il cuore vedendolo con Io sguardo

"spento", insensibile ai nostri richiami ed ai nostri "input". Dopo test accurati ed analisi di laboratorio, sommessi e strazianti pianti notturni di noi genitori angosciati, è stata diagnosticata una specie di mononucleosi, morbillo, scarlattina o, più genericamente, una malattia virale: era stato aggredito da policromi e polimorfii virus che sono delle vere e proprie bombe ad orologeria che erano riusciti abilmente a mimetizzarsi nel corpo indifeso del bimbo. Mi sentii particolarmente colpevole perché, come mi spiegarono, ero stato talmente stupido e poco avveduto da nutrirlo con prodotti acquistati in via Ugo Bassi (famosa perché sede di Conservatoria e Registro) dove, storicamente, si annidano virus pericolosi, veri e propri lanzichenecchi, che distruggono tutto ciò che li circonda.

Mi hanno spiegato che il virus, ultima generazione di ceppi virali da sempre presenti in quella zona, determina scarsa volontà di lavorare, menefreghismo allo stato puro che "spegne" progressivamente la volontà di impegnarsi e di lavorare.

Per la guarigione della mia indifesa e docile creatura furono prescritti diversi preparati, nuovi e costosi che gli creavano dissenteria con terribili scariche diarroiche. Il loro nome resterà per sempre scolpito nella mia mente:

NORTON ANTIVIRUS 2.0 realizzato da symantec che riconosce e fa morire il virus prima che entri in circolo; non è mutuabile e costa lire 174.000; VIRUS SCAN VERSION 2.07 che colpisce i virus particolarmente deleteri; non mutuabile costa lire 138.000;

PC CILLIN 97 (una sorta di nuovo antibiotico); costa lire 220.000 e si usa con grandi difficoltà e non è mutuabile;

IBM ANTIVIRUS 2.5; costa soltanto 86.000 e sul mio bambino ha prodotto effetti molto modesti.

I medici mi hanno consigliato di proseguire periodicamente la cura immunologica e mi hanno spiegato che gli studiosi e gli sperimentatori stanno utilizzando tecniche euristiche, mutuate dalla intelligenza artificiale e dalla biologia molecolare per creare anticorpi in grado di individuare ed impedire qualsiasi intrusione.

Sono stato per molti giorni terribilmente preoccupato anche se, dopo un po' di cure, costanti ed amorevoli, la mia creatura si è "riaccesa".

lo e mia moglie ed anche tutti i nostri collaboratori siamo stati molto provati da questa esperienza e non ci siamo ancora completamente ripresi; amiamo a tal punto nostro figlio da porlo al centro dei nostri pensieri e della nostra vita anche professionale. Guardando al futuro mia moglie, come tutte le "premurose" madri italiane, concreta e pragmatica, è convinta che il nostro figliuolo, fra non molto, potrà aiutarla anche nei lavori domestici perché conoscerà i suoi costumi e le sue abitudini.

 

 

Infatti, secondo lei, la lavatrice e la lavastoviglie, grazie a nostro figlio, sceglieranno da soli il programma adatto e la quantità di acqua che serve; lo stereo ed il televisore proporranno canzoni e films che piacciono alla nostra piccola comunità. Quando ci servirà un'auto non andremo a cercarla ma, nostro figlio, ce la farà trovare per strada in base ai nostri gusti ed alle nostre disponibilità finanziarie.

Insomma il cuore pulsante della nostra casa sarà nostro figlio il quale non solo ha soppiantato la televisione, ormai inutile orpello, ma anche noi genitori perché riesce a far funzionare tutto da solo, apparecchi elettrici compresi. Siamo così felici ed entusiasti della nostra scelta da accogliere nella nostra casa soltanto coloro che hanno "figli" come noi e che coltivano i nostri stessi interessi; gli altri, a dir la verità, ci appaiono inadeguati, retrogradi ed un po' stupidi. Ho appreso che qui a Milano, uomini con i miei medesimi entusiasmi, hanno istituito una commissione per formare "nuovi padri" e per incentivare le adozioni.

Secondo me fra non molto, quelli diversi da noi, dovranno scomparire ed esisteremo solo noi che abbiamo scelto di mettere al mondo figli che non solo non ci fanno mai sentire ignoranti ma che, in tanti casi, ci fanno raggiungere la soglia dell'onnipotenza.

Attraverso i nostri "figli" perpetueremo l'italica tradizione "dell'agorà e poi del caffè", della gelateria, del circolo, del club, del barbiere, dei giardinetti, del dibattito che "prima aveva una sola b, poi ne ha avute due e adesso tre o quattro e che ha finito per sostituire, con un enorme alibi ideologico per false coscienze o coscienze inquinate, l'agorà ed il caffè nella discussione senza fine":

Da questo utilissimo dibbbbbbattito perpetuato per il tramite dei nostri "figli" traiamo elementi di soddisfazione e tranquillità poiché ci rendiamo conto che non è importante saper fare poche cose e impegnarsi a farle sempre meglio, ma che nella vita è sufficiente mistificarsi facendosi passare per pensatori, ideologi, politici ed esperti di qualche cosa.

Qualche giorno fa ad un amico retrogrado e senza figli che telefonicamente mi chiedeva dove fossi,

mi è capitato di rispondere: io sono in cielo, in terra ed in ogni luogo. Io sono immenso!

Udendo queste parole mia moglie, profondamente preoccupata, mi ha condotto di corsa in ospedale dove mi è stata diagnosticata la IAD (Internet Addiction Didorder) sindrome da onnipotenza, dimensione allucinatoria di sogno, che in Italia colpisce un "papà" virtuale su dieci.

Già nota negli USA (da dove proviene il mio bambino) è stata individuata nel nostro paese dai ricercatori dell'istituto di psichiatria e psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

E' stato dimostrato che i soggetti che come me esercitano la "paternità" per oltre due ore giornaliere, subiscono una alterazione dei meccanismi di formazione dell'identità adulta. Le "creature adottate", scrivono gli esperti, mettono in relazione la potenzialità dell'individuo con il concetto dell'onnipotenza, sviluppando una sorta di onnipotenza virtuale. Questo può portare ad una incapacità a relazionarsi in maniera adeguata con il mondo degli adulti e a privilegiare una dimensione onirica, sostitutiva della realtà.

I medici mi hanno spiegato che mi trovavo in una situazione complessa caratterizzata da assoluta dipendenza nei confronti di mio "figlio" come avviene per qualsiasi droga.

Ho iniziato una terapia disintossicante caratterizzata da gravissime crisi di astinenza. Di notte sognavo INVIM nelle divisioni, beni immobili pignorati, extracomunitari senza reciprocità e per molto tempo, come in un incubo, Marco Pannella che come un fantasma, richiedeva a titolo gratuito la mia collaborazione nella raccolta di firme per i suoi insopportabili referendum.

I medici mi hanno impedito di vedere anche per pochi minuti mio figlio. Ho cominciato allora a riprendermi; mentre scrivo, sono ancora convalescente, ma posso garantirvi che nel mio cuore e nella mia mente si è perfettamente consolidata la consapevolezza che la paternità virtuale, ad un uomo come me, fa più MAL che

BEN e detto Elia notaio in Milano

 

 

 

 

L'ARTICOLO 28 VA A SENTENZA
LETTURA DELLO STATUTO E RECIPROCITÀ

Nei numeri di maggio e di luglio di quest'anno, FederNotizie, sulla spinta di esigenze di attualità, si è occupata di problemi connessi all'applicazione dell'articolo 28 della legge notarile (Arrigo Roveda "Condizione di reciprocità e articolo 28 L.N.", maggio 1997, 141 e Massimo Caspani "Lettura dello statuto e art. 28 L.N.", luglio 1997, 194).

Il Tribunale di Milano, sezione I civile, con sentenza 12 giugno 1997, 6/97 not., si è pronunciato su ambedue le questioni, accogliendo le istanze del notaio per quanto riguarda il problema dell'omessa lettura dello statuto e respingendole per quanto riguarda l'articolo 16 delle preleggi.

Pubblichiamo quindi la decisione dei giudici milanesi con due brevi note di commento di Massimo Caspani ed Arrigo Roveda, per gli argomenti di rispettiva competenza.

 

TRIBUNALE MILANO - SEZIONE PRIMA CIVILE - 17 GIUGNO 1997 - RELATORE DOTT. ROBERTO BICHI

 

IN FATTO E IN DIRITTO

I fatti materiali posti alla base delle contestazioni del P.M. non sono oggetto di contestazione: essi emergono dalla relazione ispettiva di data 8.11.96 del Sovrintendente dell'archivio notarile di Milano.

Stante la ricorrenza delle condizioni che consentono il ricorso all'oblazione, attivata dal notaio con il pagamento delle somme previste, deve procedersi alla declaratoria di estinzione delle contravvenzioni di cui ai nn. 1 e 3; residua, quindi, la trattazione in ordine alla sussistenza, quale illecito disciplinare, delle condotte evocate ai nn. 2 e 4 dell'incolpazione.

il P.M. ha contestato la violazione dell'art. 28 L.N., sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'atto costitutivo di società, dell'oggetto sociale, descritto nello statuto; statuto richiamato nell'atto costitutivo quale sua "parte integrale e sostanziale".

Atteso che la norma posta alla base della contestazione trova applicazione nel caso in cui il notaio abbia ricevuto "atti ... espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico", deve ritenersi che l'incolpazione -ancorché, sul punto, non vi sia alcuna articolata esplicazione - richiami l'indirizzo giurisprudenziale che sussume nel concetto di atto espressamente vietato dalla legge, quello che sia viziato da causa di nullità.

La verifica del Tribunale, quindi, dovrà muoversi in tale prospettiva e, in esito a tale indagine, eventualmente considerare se la ritenuta invalidità possa determinare l'applicazione della richiesta sospensione ex art. 28.

Ritiene il Collegio che, invero, anche sulla base della più recente elaborazione giurisprudenziale (v. Corte d'appello di Trieste 28 maggio 1992, in Le società, 1668, 1992) possa escludersi, nella fattispecie, una causa di nullità dell'atto costitutivo (come, d'altra parte, si ricava indirettamente, dal-

l'avvenuta sua omologa da parte del Tribunale di Milano). Tale determinazione deriva da argomenti che traggono fondamento da inequivoche statuizioni del codice.

L'art. 2328 c.c. nel suo secondo comma (così pure l'art. 2518), indica che lo statuto della società, anche quando risulta da un atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo, cui va allegato; l'alt 2332, 1° comma, n. 5, c.c., avuto riguardo alle cause di nullità della società relative a carenze attinenti al suo momento genetico, prende in considerazione la "mancanza" dell'oggetto sociale "nell'atto costitutivo o nello statuto".

Sono indicazioni normative che precludono la possibilità di distinguere, ai fini della ricostruzione della volontà contrattuale, le norme contenute nell'atto costitutivo rispetto a quelle dello statuto, e manifestano l'erroneità della tesi, in ciò necessariamente risiede il presupposto dell'incolpazione, che solo nelle prime possono rinvenirsi gli elementi essenziali per una valida costituzione di società Entrambi i documenti contengono previsioni pattizie che ineriscono al medesimo unitario regolamento negoziale, tanto che il codice, come ora evidenziato, non solo riconosce il carattere integrante dello statuto (così da attribuirgli la stessa essenzialità ed efficacia dell'atto costitutivo), ma lo pone sul medesimo piano (alternativo), quale atto in cui rinvenire determinati elementi previsti a pena di nullità.

L'esclusione, quindi, dell'invalidità dell'atto, rende di per sé inapplicabile, nella fattispecie, il contestato art. 28.

Né può fondatamente prospettarsi la nullità dell'atto di costituzione della società, attraverso il richiamo dell'alt 58, nella prospettiva che lo statuto non sarebbe stato letto dal notaio, pur con dispensa delle parti. Infatti, tale facoltà è prevista espressamente dall'art. 51; neppure può ritenersi che il diverso regime della dispensa di lettura in riferimento all'atto, contenente il richiamo esplicito allo statuto come sua parte integrante, e allo statuto, possa influire sul diverso piano afferente l'effl-

 

cacia delle regolamentazioni contenute nello statuto stesso (efficacia, come detto, da individuarsi alla stregua delle norme sostanziali codicistiche sopra richiamate); d'altra parte, anche seguendo la prospettazione accusatoria, deve considerarsi che, comunque, l'espresso richiamo all'efficacia integrativa dello statuto è stata oggetto di lettura

alle parti, le quali, quindi, hanno formulato la dispensa avendo avuto consapevolezza della situazione.

Pertanto, la relativa incolpazione va dichiarata insussistente, giacché gli atti redatti non difettano di requisiti essenziali per la loro validità.

 

COMMENTO DI MASSIMO CASPANI

 

Le motivazioni che hanno portato il tribunale di Milano a dichiarare insussistente ('incolpazione del notaio che ha omesso la lettura dello statuto sono essenzialmente due e sostanzialmente condivisibili.

La prima motivazione è fondata sull'art. 2332 C.C.: nel caso in esame l'oggetto della società risultava specificato nell'atto costitutivo solo per rinvio allo statuto allegato ed è stato fin troppo facile per il tribunale rilevare come il n. 5 del primo comma dell'art. 2332 commini la nullità della società solo per "la mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante. . . l'oggetto sociale".

Da questa constatazione non può che discendere la considerazione che, escludendosi l'invalidità dell'atto, non trova comunque applicazione l'art. 28 L.N.

Personalmente avrei preferito che il tribunale evidenziasse con maggior forza il principio di conservazione della società che, a mio awiso, costituisce il vero substrato dell'art. 2332 C.C. e quindi provasse a risolvere gli inevitabili contrasti tra la norma citata ed il sistema delle nullità formali su cui è incardinata la legge notarile.

Ugualmente non trovo particolarmente convincente l'opinione dell'organo giudicante che attribuisce alla intervenuta omologazione una (seppure indiretta) valenza di patente per l'inesistenza di cause di nullità dell'atto costitutivo, ma questa argomentazione è già stata sufficientemente confutata da Mario Molinari e Paolo De Marchi negli scritti precedentemente apparsi su questa rivista (Il duplice controllo degli atti societari, FederNotizie, maggio 1997, 145)

La seconda motivazione fa esatta e puntuale applicazione dell'art. 51 L.N. al caso di specie; lo statuto, agli effetti della legge notarile, è un allegato come tutti gli altri e quindi la dispensa del notaio dalla sua lettura è sicuramente legittima, anche perché, secondo il tribunale, la omessa lettura non ha alcun riflesso sulla efficacia dello statuto, che resta regolata dall'art. 2328 C.C.

Poco felice appare invece il tentativo, pure operato dalla citata sentenza, di attribuire una qualche rilevanza alla clausola di stile mediante la quale è stata formulata la allegazione dello statuto, richiamato nell'atto costitutivo quale parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.

Sembra francamente eccessivo, infatti, ipotizzare che le parti, mediante tale clausola, raggiungano "consapevolezza della situazione".

Dalla sentenza in commento nascono considerazioni diverse.

Da un lato trova conferma l'opinione che sia frutto di un errore di prospettiva il tentativo di ricondurre nell'ambito dell'art. 28 L.N. una fattispecie come quella considerata, e l'errore di prospettiva è determinato dal fatto che la presunta contrarietà a norme imperative è stata intravista da quel particolare angolo visuale che è la legge notarile, che nel caso si dimostra parziale e quindi deformante.

Dall'altro lato, in termini più generali, trovo conferma anche dell'opinione (assolutamente personale) che l'aula del tribunale sia il luogo meno adatto in cui discutere e decidere questioni interpretative di questo tipo.

E' una affermazione banale e che può sembrare, in quanto fatta da notaio, anche interessata: quello che intendo dire è che, a mio awiso, l'attività di controllo svolta dal conservatore dell'archivio insieme con il presidente del consiglio notarile può rendere non necessario il ricorso a "poteri terzi" se riesce a risolvere preventivamente le controversie di interesse generale ed a fornire norme dí comportamento cui í singoli notai possano attenersi, magari anche attraverso la enunciazione preventiva di principi e "massime".

Conservatore e presidente hanno congiuntamente poteri, attitudini e conoscenze necessarie e sufficienti per evitare, in casi come questi, il ricorso ad una giurisdizione ordinaria già gravata da problemi maggiori e più gravi (e senz'altro meno particolari) e da cui il notariato non può fondatamente pretendere l'attenzione e l'approfondimento che siamo soliti dedicare alle questioni di diritto che ci interessano.

Non è un invito al consociativismo: è semmai un invito ad appropriarsi in modo pieno e significativo delle funzioni di controllo - inteso come indirizzo generale dell'attività notarile - che l'ordinamento affida a cOnservatore e presidente.

Per quanto concerne la seconda ipotesi in contestazione essa si appalesa fondata.

Essa concerne la redazione di atto di cessione di azienda a favore di un cittadino indonesiano e ciò in violazione dell'art. 16 preleggi c.c.

Va, infatti, rilevato che la condizione di reciprocità, al momento della stipula, non poteva ritenersi sussistente, atteso che l'accordo italo/indonesiano, ha assunto efficacia in Italia solo a seguito dell'approvazione della legge 9 dicembre 1994, n. 733, vale a dire in data successiva alla stipula dell'atto di cessione (accordo in cui non è rinvenibile, fra l'altro, alcuna efficacia sanatoria per atti pregressi).

Né, nella specie, assume rilievo la previsione di cui all'art. 10, L. 39/1990: questa autorizza il cittadino extracomunitario a svolgere attività lavorativa nel settore dell'artigianato e del commercio, a prescindere, se regolarizzato, dalle condizioni di reciprocità: ipotesi affatto diversa da quella qui in considerazione, poiché l'acquisto di complesso aziendale non è, quale atto necessario, ricondu-

cibile alla diversa e più limitata ipotesi di cui alla citata norma (svolgimento di attività artigianale o commerciale). Pertanto, deve ritenersi la responsabilità del notaio, il quale ha dato luogo ad un atto espressamente vietato dalla legge.

Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi precedente disciplinare, possono riconoscersi le attenuanti di cui all'art. 144 L.N. e, quindi, va irrogata la pena dell'ammenda nella misura di L. 2.000.

P.Q.M.

assolve il notaio dalle contravvenzioni di cui al capo 4, perché i fatti non sussistono;

dichiara estinte per oblazione le contravvenzioni di cui ai capi 1 e 3;

ritenuta la responsabilità del notaio per la contravvenzione di cui al capo 2, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 144 L N., irroga allo stesso la pena dell'ammenda nella misura di L. 2.000.

 

COMMENTO DI ARRIGO ROVEDA

 

La decisione in esame, sul punto del rapporto tra articolo 28 della legge notarile e articolo 16 delle preleggi, è in parte immotivata ed in parte motivata con una povertà di ragionamento imbarazzante per chi è costretto a commentarla.

Non una parola è spesa dai giudici per spiegare i motivi per i quali si è ritenuta vigente nel nostro ordinamento una norma, appunto l'articolo 16 delle preleggi, che buona parte della dottrina ritiene implicitamente abrogata da prevalenti disposizioni contenute nella Costituzione. Giova, a questo proposito ancora una volta ricordare i nomi di Paolo Barile ("Il soggetto privato nella costituzione italiana" Padova 1953, "Diritti dell'uomo e libertà fondamentali" Bologna 1984, nonché "Parere pro veritate sul quesito se debba considerarsi costituzionale o meno l'art. 16 delle preleggi, che sancisce il principio di reciprocità, visto in relazione all'acquisto di diritti ed all'assunzione di obblighi ed in specie all'acquisto di beni immobili effettuato da stranieri in Italia"), Antonio Cassese (Commentario della Costituzione a cura di Scialoja e Branca sub art. 10), Mario De Dominicis (voce "Stabilimento" in Enciclopedia del Diritto), A. La Pergola (Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale, Milano 1961) e Bruno Nascimbene, (intervento al Convegno di Genova sul diritto internazionale privato, tenutosi nel maggio 1996).

Neppure una parola è spesa dai giudici per giustificare il ragionamento che porta a ritenere una violazione dell'articolo 28, nella stipulazione di un atto in cui intervenga un cittadino di un paese in cui un nostro connazionale non può esercitare il medesimo diritto che lo straniero esercita in quell'atto. Eppure la tesi dell'assoluta inapplicabilità. dell'articolo 28 con riferimento a presunte violazioni dell'articolo 16 delle preleggi, è stata sostenuta non solo nel mio articolo apparso sul numero di maggio di questa rivista, ma anche in più autorevoli interventi (Rescigno "Gli acquisti in Italia dello straniero" in Rivista di diritto commerciale, 1983, I, pag. 167 e ss.).

Ancora, nemmeno una parola è stata spesa per esplicitare l'adesione ad una nozione di reciprocità di fatto o legislativa. Eppure ciò non era indifferente alla soluzione del problema, soprattutto se si considera che la dottrina prevalente ritiene che l'articolo 16 faccia riferimento alla reciprocità di fatto.

Il nucleo della decisione gira invece attorno alla marginale considerazione che "la condizione di reciprocità, al momento della stipula, non poteva ritenersi sussistente, atteso che l'accordo italo/indonesiano, ha assunto efficacia in Italia solo a seguito dell'approvazione della legge 9 dicembre 1994, n. 733, vale a dire in data successiva alla stipula dell'atto di cessione (accordo in cui non è rinvenibile, fra l'altro, alcuna efficacia sanatoria per atti pregressi)".

Prescindendo da ogni approfondimento sul fatto che l'accordo tra Italia ed Indonesia era stato sottoscritto a Roma il 25 aprile 1991, in epoca anteriore all'atto per il quale è stato fatto il rilievo; prescindendo altresì dalla

 

sussistenza o meno di una "sanatoria per atti pregressi" contenuta nel predetto accordo (che pure alterna espressioni al presente ed al passato prossimo nel descrivere gli investimenti protetti dal trattato), deve essere con sorpresa rilevato che dal provvedimento in esame non è dato ricavare quale sia la fonte normativa da cui sia possibile ricavare l'espressa violazione della legge commessa con l'atto incriminato.

Il Tribunale afferma che il trattato Italo - Indonesiano non era in vigore all'epoca della stipulazione dell'atto, ma non spende una parola per dimostrare che all'epoca non sussisteva, per il caso in esame, la condizione di reciprocità.

La mancata stipulazione di un trattato bilaterale non significa infatti insussistenza della reciprocità, né, in ragione della natura disciplinare del procedimento che ha dato luogo alla decisione può essere posto a carico del notaio l'onere di dimostrare la mancata violazione di una norma di legge e quindi, nella fattispecie, la dimostrazione della sussistenza, nel preciso istante di stipulazione dell'atto, della possibilità (di fatto se si aderisce all'opinione dominante in dottrina) per un cittadino italiano di acquistare un'azienda per il commercio ambulante in Indonesia.

E' noto infatti come il procedimento disciplinare di cui agli articoli 148 e ss. della legge notarile mutui parte della sua disciplina non dal processo civile, ma da quello penale (si pensi solo al fatto che si procede su istanza del Pubblico Ministero) e che in particolare al procedimento disciplinare debba essere applicato il principio "nullum crimen sine lege" (in questo senso espressamente Di Fabio in "Manuale di notariato").

E' pertanto onere del Conservatore dell'Archivio Notarile e del Presidente del Consiglio Notarile in sede ispettiva, del pubblico ministero in sede di promozione del procedimento disciplinare e del Tribunale in sede di applicazione delle pene, individuare l'illecito disciplinare commesso dal notaio.

E tale individuazione manca completamente nella decisione riportata.

Infine, brevi considerazioni sul punto in cui la decisione esamina il disposto dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1990 n. 39. Tale norma consente al cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia di esercitare "attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità" (nella fattispecie in particolare il cittadino indonesiano risultava iscritto al R.E.C. all'epoca dell'acquisto dell'azienda).

A giudizio del Tribunale di Milano tale norma non deve essere presa in considerazione "poiché l'acquisto di un complesso aziendale non è, quale atto necessario, riconducibile alla diversa e più limitata ipotesi di cui alla citata norma (svolgimento di attività artigianale o commerciale)".

In pratica, secondo i giudici, il cittadino extracomunitario può fare l'imprenditore commerciale, ma senza azienda.

E ciò non necessita di commenti ulteriori.

In conclusione, l'assoluta carenza dell'individuazione della norma violata, la mancanza di ogni motivazione su alcune fondamentali problematiche dell'istituto in esame e la sconclusionatezza dei pochi ragionamenti svolti impediscono di dare valore di precedente alla decisione pubblicata.

L'EFFETTO DI PRENOTAZIONE
DELLA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
relazione al convegno di Mantova dei 14 giugno 1997
prima parte

 

SOMMARIO

 

1 La trascrizione del contratto preliminare

2 Applicazioni tipiche e para-tipiche della trascrizione del contratto preliminare

3 L'articolo 2645-bis c.c.: l'effetto di prenotazione ed il principio di prevalenza

4 Paralisi del procedimento per fallimento del promittente. Altri ostacoli al principio di prevalenza

5 La prestazione notarne. In particolare: coincidenza di contenuti nei due contratti (preliminare e definitivo) al fine di conservare l'effetto di prenotazione

6 Problemi redazionali del contratto preliminare (e relativa nota di trascrizione)

7 L'oggetto della promessa di vendita di porzione di edificio futuro (e relativa nota di trascrizione)

8 II mutamento dei soggetti prima del (o nel) contratto definitivo

1 - La trascrizione del contratto preliminare

 

Le norme introdotte nel codice civile (e nella legge fallimentare) dal Decreto Legge 31 dicembre 1996 numero 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 numero 30 (in sintesi: legge 30) hanno determina- to una rilevante evoluzione' del sistema pubblici-

MARICONDA La trascrivibilità del contratto preliminare (in. Notariato 1995 pagina 338): l'Autore evidenziava che "questa forma più intensa di tutela dei diritti del promissario non costituisce uno strappo ma semplicemente una evoluzione del sistema, che già conosce la possibilità di prenotare gli effetti di una futura trascrizione (articolo 2652 c.c. in particolare)". Anche GABRIELLI (L'efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, in Studium Juris, 1997, pagina 456) rileva che il Legislatore del 1996 altro non ha fatto che portaretario immobiliare (articolo 2645-bis e corollari) ed una quasi-rivoluzione della tutela del credito del privato (articolo 2775-bis c.c. e corollari).

Esse si inseriscono nel sistema in un momento storico in cui il dibattito dottrinale sulla fisionomia dogmatica del contratto preliminare è vivace ed aperto. E' prevedibile che esso tragga nuovi stimoli dalla legge 30.

Da un lato è stato rilevato2 che lo schema tradizionale (contratto che obbliga le parti alla conclusione di un determinato contratto) è nella prassi poco utilizzato in forma pura. Il grado di anticipazione degli effetti è sempre più elevato e l'assetto degli interessi programmato dalle parti è spesso realizzato prima del contratto definitivo (si pensi alla consegna anticipata, ormai ricorrente, o al pagamento quasi integrale del prezzo, invero infrequente).

Sul piano concettuale taluni autori hanno affermato che l'atto conclusivo (il contratto definitivo) sia un nudo atto traslativo con causa esternai, altri che il preliminare debba qualificarsi come vero e proprio contratto di vendita con effetti obbligatorio

sino alle estreme conseguenze un processo già messo in moto dal suo predecessore del 1942.

2 LOCATI Il preliminare ad effetti anticipati. Nota a sentenza di prossima pubblicazione sulla rivista I Contratti. 3 cfr. MARICONDA Il pagamento traslativo (in Contratto e Impresa, 1988, pagina 740) e CHIANALE Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà (in Rivista Diritto Civile, 1989, II, pagina 237): sembra rinnovarsi la antica scissione tra titulus e modus adquirendi. 4 DE NOVA (Il contratto - Torino 1993 pagina 56) rileva che la categoria italiana del contratto preliminare è parzialmente mentitoria, perché nasconde una vendita ad efficacia obbligatoria. Già in SACCO-DE NOVA (Il contratto, 1983, pagina 365) era affermata la tesi ormai dominante: il contratto definitivo ha una duplice causa, quella sua propria e la causa adimplendi rispetto alla obbligazione assunta con il preliminare. CASTRONOVO (La contrattazione immobiliare, 1987, pagina 99, atti del Convegno di Milano) presagiva che "allorché invece la legge prevederà la trascrizione del preliminare, sarà addirittura più coerente con l'intero sistema della trascrizione considerare il preliminare come un contratto con

 

o che concretizzi un tipo contrattuale innominato5. In giurisprudenza il primato del preliminare è apertamente affermato (Cassazione 18 novembre 1987 numero 8.486, che esamineremo al paragrafo 5) pur senza ulteriori prese di posizioni dogmatiche, anche se la tesi di Sacco e De Nova appare sottesa al ragionamento della Corte Suprema.

A mio avviso di fronte alla eterogeneità delle varianti concepibili dalla autonomia privata, è preferibile ritenere che il preliminare non muti la propria sostanza (connotata dagli effetti obbligatori tipici) anche se arricchito da autonomi patti accessoria.

In ogni caso avrà applicazione la normativa della legge 30.

Anche i seguaci di una delle teorie più avanzate, infatti, non potranno comunque metterla in dubbio ogniqualvolta il contratto preliminare, oltre ad eventuali elementi non tipici, contenga un "minimo comune denominatore": l'obbligazione alla "conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1-2-3-4 dell'articolo 2643".

Il sistema di protezione dell'acquirente delineato dal Legislatore con la legge 30 si attua su due piani': o il promissario ottiene l'esecuzione del preliminare (avvalendosi dell'effetto prenotativo) oppure se non vuole agire giudizialmente per l'esecuzione o non può conseguire l'esecuzione (articolo 72 ultimo comma legge fallimentare) ot-

causa traslativa pur se con effetti obbligatori e l'idea che il c.d. definitivo sarà diventato un contratto traslativo con causa esterna avrà pieno fondamento".

Ma la scelta del meccanismo pubblicitario operata dalla legge 30 (in termini di prevalenza del contratto definitivo sulle formalità intermedie: vedi paragrafo 3) non sorregge l'argomentazione proposta dal professor CASTRONOVO. La stessa Relazione al D.L. 669 definisce il contratto preliminare come "contratto sostanzialmente prodromico di una vicenda negoziale intesa al raggiungimento di effetti reali". 5 LUMINOSO La compravendita, 1991, pagine 8-31.

6 la Suprema Corte (Cassazione 23 aprile 1980 numero 2679) ha usato per la fattispecie la definizione di "preliminare complesso". Tale segnalazione ed un'ampia rassegna di opinioni si leggono nella monografia di DELFINI (Contrattazione immobiliare e sequenza preliminare-definitivo in Rivista del Notariato 1991, pagine 623 e seguenti). L'Autore evidenzia la contraddizione in termini insita nella locuzione usuale "contratto preliminare con effetti anticipati" non potendosi considerare anticipati gli effetti di un contratto che ancora non esiste.

7 GUIDO DE ROSA La trascrizione del contratto preliminare, Relazione (per ora inedita) al Convegno di Milano (San Babila - 21 aprile 1997).

tiene la "promozione" da chirografari a privilegiati dei suoi crediti8.

La presente relazione si limita ad analizzare il primo dei due settori, quello della pubblicità, in cui si è disposto un allargamento sostanziale delle fattispecie assoggettate al regime della trascrizione: è stato infatti ammesso al numerus clausus un nuovo gruppo9 di contratti con effetti obbligatori ("i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) dell'articolo 2643").

Altri commentatori hanno già esaurientemente illustrato il processo storico che ha portato a questa integrazione del sistema, la fredda accoglienza di taluni esponenti del mondo universitario (per tacere delle categorie professionali altrimenti interessate), le ragioni che ci inducono ad apprezzare le disposizioni del Decreto n. 669, quali perfezionate con la legge di conversione, ed a difenderne l'attecchimentow. E' nostro dovere oggi approfondire i contenuti delle nuove norme, essere all'avanguardia nell'interpretazione, con l'obiettività che ci compete, improntare infine i comportamenti operativi individuali in modo da esaltare la ratio delle norme stesse.

Gli interessi protetti sono infatti di alto rilievo sociale. L'acquirente della casa o del luogo di lavoro da tempo esigeva una tutela particolare, di carattere ordinario'', che gli offrisse quelle certezze sinora inesistenti nell'intervallo di tempo tra contratto preliminare e trascrizione del definitivo.

8 questo secondo piano è già stato esplorato da DE ROSA, PICCOLI, ed altri Autori. Particolarmente problematico è il coordinamento con l'articolo 2748 secondo comma c.c. ("i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente") sul quale vi è stata una autorevole presa di posizione del professor De Nova (ne ll Sole 24 Ore dell'8 maggio 1997).

9 in aggiunta alla locazione ultranovennale ed altre fattispecie già contemplate dall'articolo 2643 c.c. (numeri 8, 9 e 12).

° richiamo le relazioni di BORDIERI e di MARICONDA al recente congresso di Padova (13 maggio 1997). 11 nello scritto già citato alla nota 1 MARICONDA sottolineava che il rimedio suggerito dall'articolo 2652 n.2 2 codice civile (trascrizione della domanda giudiziale) era rimedio "del tutto eccezionale per una situazione di inadempimento già, verificatasi", non suscettibile di applicazione a mo' di "precauzione generale e diffusa che ne stravolgerebbe la funzione senza tuttavia assicurare il risultato voluto".

 

La stessa giurisprudenza raramente ha trovato nei principi di diritto lo spunto per un minimò di protezione a favore del promissario acquirente12 Il settore degli edifici in corso di costruzione è quello nel quale "più estesa e complessa è stata la patologia conseguente alla contrattazione preliminare, patologia che la nuova disciplina è in grado di contenere fortemente se non di eliminare del tutto"13. A tale settore sarà dedicata particolare attenzione nella presente relazione.

2 - Applicazioni tipiche e para-tipiche della trascrizione del contratto preliminare

 

Se obiettivo primario della nuova normativa è la protezione del compratore nel normale fisiologico intervallo tra i due momenti contrattuali (preliminare e definitivo), legato per lo più a problemi finanziari del compratore, dobbiamo immaginare che la prassi pervenga ad applicazioni altrettanto meritevoli di tutela, anche qualora tale intervallo sia brevissimo o addirittura costruito ad hoc.

Si pensi alla opportunità di prenotare gli effetti della trascrizione di una vendita "bruciante", in situazioni critiche (opportunità offerta nel sistema tavolare con l'annotazione di ordine di grado, disciplinata dall'articolo 53 e seguenti della legge tavolare, dopo la legge 29 ottobre 1974 numero 594): quante volte con il cuore in gola abbiamo stipulato e trascritto nell'arco di poche ore (magari

Di MAIO (La trascrizione del contratto preliminare, in Corriere Giuridico, 1997, numero 5, pagina 514) afferma che con la legge 30 si è concluso un lungo iter all'insegna della "normalizzazione del preliminare": esso diviene infatti un contratto normale, persino suscettibile di efficacia erga omnes. 12 anche in linea di fatto egli è considerato un mero detentore: al promissario acquirente che pure aveva ottenuto la consegna della cosa è stata recentemente negata la qualifica di possessore in buona fede (agli effetti dell'articolo 1148 c.c.: restituzione dei frutti civili dal momento della domanda giudiziale), in quanto per effetto del contratto preliminare "il rapporto instaurato con la cosa non può non ricondursi alla semplice detenzione" (Cassazione 27 febbraio 1996 numero 1533, annotata da LocA-ri, op. cit.). E ancora: "l'animus detinendi dell'accipiens è irrilevante ai fini dell'usucapione." (Cassazione 14 giugno 1996 numero 5500).

Ma esiste anche un precedente orientamento (Cassazione 13 luglio 1993 numero 7690 in Rassegna Diritto Civile 1994 pagina 626), più favorevole al promissario.

13 MARICONDA Contratto preliminare e trascrizione in Corriere Giuridico numero 2/1997, 129.

accettando depositi da svincolare dopo l'utile trascrizione o escogitando altre forme di garanzia per il compratore). Ora, con la trascrizione di un contratto preliminare, sarà possibile offrire tranquillità al compratore (ed a noi stessi) e semplificare l'assetto della vicenda contrattuale.

Si pensi alla vendita di un immobile già gravato da pignoramento o altre formalità pregiudizievoli: l'aspirante compratore potrà trovare adeguata tutela nella trascrizione del contratto preliminare, cui il definitivo farà seguito solo dopo la "pulizia" della posizione ipotecaria; eventuali somme anticipate dal promissario potrebbero godere del privilegio ora previsto dall'articolo 2775-bis c.c.

Si pensi infine a molte situazioni atipiche di contrattazioni do ut facias (ad esempio: Caio deve trasferire un terreno a colui che a titolo di corrispettivo costruisce una casa su altro terreno di proprietà di Caio): il preliminare trascritto in combinazione con un appalto tutela in modo bilanciato le aspettative di entrambi.

3 - L'articolo 2645-bis c.c.: l'effetto di prenotazione ed il principio di prevalenza

 

Dedichiamoci ora alla interpretazione delle nuove disposizioni.

Il primo problema, quello dell'ambito (limitato) delle nuove fattispecie, assoggettate a trascrizione (individuate nel primo comma dell'articolo 2645-bis c.c. con il richiamo dei soli numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2643 c.c.) è già stato affrontato da Raiti.

II secondo comma dell'articolo 2645-bis c.c. ("La trascrizione del contratto definitivo (...) prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante14 dopo la trascrizione del contratto preliminare") sancisce il primo effetto della trascrizione del contratto preliminare: l'effetto di prenotazione15.

La lettura della norma permette di stabilire alcuni punti fermi:

1) la trascrizione del contratto preliminare non ha effetti diretti sul piano pubblicitario (ha bensì effetti diretti di qualificazione dei crediti del promissario acquirente, i quali per il nuovo articolo 2775-bis

14 anche sulle iscrizioni in separazione (articolo 518 c.c.), ma soprattutto anche sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro gli eredi del promittente alienante che violassero l'obbligo di concludere il contratto preliminare; nel particolare caso esaminato al paragrafo 8 punto a.1 la trascrizione del preliminare è soffocata da una disposizione testamentaria del promittente.

15

anticipiamo questa definizione, proposta dalla stessa Relazione al D.L. numero 669/1996 ed accolta da tutti i primi commentatori.

 

c.c. "hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare");

essa assume rilievo ín combinazione con la trascrizione del contratto definitivo16 (o della sentenza che ne ha prodotto gli effetti ai sensi dell'articolo 2932 c.c.) poiché quest'ultima godrà di una retrodatazione di effetti alla data di trascrizione del contratto preliminare. L'opponibilità dell'acquisto ai terzi viene eccezionalmente anticipata rispetto alla data di trascrizione del contratto che determina tale acquisto.

essa ha infine_ un effetto riflesso di pubblicità notizia, atto a prevenire altre stipulazioni (preliminari o definitive) relative allo stesso bene. La dinamica adottata dal Legislatore è quella già prevista dall'articolo 2652 n.2 2 c.c. La trascrizione del contratto preliminare non assolve alla funzione tipica della trascrizione'', bensì opera su un piano preventivo come primo anello di un meccanismo pubblicitario complesso che si conclude con la trascrizione del contratto definitivo (o della sentenza ex articolo 2932 c.c.): questa seconda trascrizione gode della accennata retrodatazione di effetti, per cui prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni intermedie, che subiscono quindi ex lege una sorta di caducazione".

Questo principio di prevalenza è scalfito da una deroga testuale (articolo 2825-bis c.c.) quasi ovvia

16 molto acuta ed illuminante è la Relazione al D.L. 669/1996 la quale invita a considerare il contratto preliminare "come segmento di un procedimento che nasce con il preliminare (...) destinato a svilupparsi, per effetto della procedura prevista dall'articolo 2932 c.c., in un negozio ad effetti reali. E' tenendo conto dell'intera vicenda che si individua nel preliminare un contratto sostanzialmente prodromico di una vicenda negoziale intesa al raggiungimento di effetti reali. In altre parole la trascrizione del preliminare non opera autonomamente rispetto al momento della pubblicità del definitivo, ma determina una sorta di prenotazione, che varrà ai fini della pubblicità soltanto nel momento in cui la intera vicenda traslativa, nella completezza degli effetti reali, si sarà verificata". 17 nella relazione su La trascrivibilità del contratto preliminare (pubblicata dalla Rassegna Stampa, Bollettino di Informazione Triveneto, anno XXII, pagina 10, numero speciale per il Convegno di Padova su La trascrizione del preliminare) PICCOLI sottolinea che il Legislatore ha evitato di ricorrere alla "inefficacia" delle formalità successive (articolo 2644 c.c.) alla trascrizione del preliminare; ha invece disposto in termini di "postergazione" delle formalità successive rispetto alla trascrizione del contratto definitivo. 18 GABRIELLI, op. cit., preferisce la definizione "caducazione" (inefficacia successiva) a quella proposta da PICCOLI ("postergazione").

ma assai precisa nella terminologia: il contratto definitivo cede il passo a favore della "ipoteca iscritta a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio a sensi degli articoli 38 e seguenti del D. L.vo numero 385/1993 (...) limitatamente alla quota di debito che il promissario acquirente si sia accollata (...)".

Paolo Piccoli ha già acutamente analizzato la norma che appare scritta con il preciso scopo di circoscrivere la deroga.

Concludendo questo breve commento dei principii seguiti dal Legislatore nell'articolo 2645-bis c.c., è facile constatare che le aspettative del promissàrio acquirente alla conclusione del contratto sono privilegiate a scapito19 del promittente venditore (e questo aspetto è il bersaglio di una critica ricorrente che viene avanzata) ma ciò corrisponde ad una ratio superiore di tutela del soggetto più indifeso, tutela che già in embrione era presente nel nostro ordinamento (il più volte richiamato articolo 2932 c.c.), e che la politica legislativa ha ora ritenuto di anticipare e consolidare.

L'effetto di prenotazione è sancito comunque per un periodo di tempo limitato (non oltre tre anni: articolo 2645-bis secondo comma c.c.), per scongiurare ogni espediente contro la libera circolazione dell'immobile promesso.

Inoltre, ancor prima del termine di efficacia, "si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato" (articolo 2668 ultimo comma c.c.).

4 - Paralisi del procedimento per fallimento del promittente. Altri ostacoli al principio di prevalenza

Né l'inadempimento del promittente venditore, né la sua morte (come vedremo, sia pur con un margine di .problematicità per il caso del legato che abbia ad oggetto il bene promesso in vendita dal defunto) 'possono bloccare il completamento del procedimento e del meccanismo pubblicitario descritto nel paragrafo che precede.

In caso di fallimento, invece, il curatore (del promittente venditore) "ha la scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto" (articolo 72 legge fallimentare). La combinazione preliminare-definitivo può dunque legittimamente non completarsi, ad libitum del curatore del fallimento, poiché il legislatore non ha ritenuto di modificare il sistema della legge fallimentare; in compenso, per mantenere

19 la trascrizione a. carico del promittente ovviamente aggrava il danno che comunemente si verifica in caso di inadempimento del promissario, nelle more della cancellazione (prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2668 c.c.).

FederNotizie settembre 1997

 

240

un minimo di tutela al promissario acquirente la legge 30 gli ha accordato lo speciale privilegio previsto nel nuovo articolo 2775-bis c.c. ("magra" soddisfazione perché non gli è dovuto risarcimento del danno), circostanza che potrebbe indurre il curatore a dare esecuzione al contratto preliminare.

In conclusione il fallimento20 può interrompere il procedimento negoziale, al quale la legge 30 accorda tutela, e vanificare l'effetto di prenotazione. Secondo un noto Autore21 anche il pignoramento avrebbe il medesimo effetto interruttivo, e non consentirebbe al contratto definitivo di prevalere sull'azione del creditore proponente e degli insinuati.

L'autore trae argomento, in particolare dalla mancata modifica degli articoli 2914 numero 1 e 2915 comma secondo c.c.

Mi sembrano convincenti le repliche proposte da Guido De Rosa e Paolo Piccoli (nelle Relazioni più volte citate) a da altri Autori22: la lettera dell'articolo 2645-bis c.c. è chiara nello stabilire che la trascrizione del definitivo prevale su tutte le trascrizioni ed iscrizioni effettuate medio tempore, ed anche il pignoramento si esegue mediante trascrizione.

Non sembra pertanto che il pignoramento successivo alla trascrizione del contratto preliminare costituisca impedimento all'esplicarsi della prevalenza23.

Lo stesso professor Cian ha individuato un altro ostacolo che può venire a crearsi nel caso di preliminare avente ad oggetto porzione di edificio futuro: se il promittente alienante vende l'area prima di edificare, l'effetto di prenotazione può svanire.

20 • si

a si può chiedere se analoga patologia si verifichi in caso di liquidazione concorsuale di eredità beneficiata (dopo la morte del promittente venditore): non vi è alcuna norma o principio che consenta di ritenere che l'erede (o il curatore dell'eredità rilasciata) possa non adempiere al contratto preliminare, preferendo altre soluzioni più vantaggiose; né l'Autorità Giudiziaria (investita ex articoli 493/499 c.c.) potrà influire in tal senso, salvo che ricorra ipotesi di rescissione del contratto preliminare o altro rimedio legittimo in sede contenziosa.

21 CIAN (La trascrivibilità del contratto preliminare, in Studium Juris n.2, 1997, pagina 228) è stato il ?

2rimo commentatore della legge 30.

segnatamente GABRIELLI, L'efficacia prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, in Studium Juris, 1997, pagina 458.

23 vi vi sarebbe disparità di trattamento tra creditori fallimentari e creditori precedenti in sede di esecuzione individuale: secondo GABRIELLI non si tratta peraltro di discriminazione irragionevole, idonea a fondare un sospetto di illegittimità costituzionale.

Ci soffermeremo al paragrafo 7 su tale critica situazione.

Accenniamo, infine, ad un ultimo caso proposto dal Cian, quello della locazione ultranovennale trascritta medio tempore (nell'intervallo delle due trascrizioni del nostro procedimento), la quale non sarebbe spazzata via dalla retrodatazione della seconda trascrizione. Anche questa questione è approfondita da Paolo Piccoli e va risolta coordinando le disposizioni dell'articolo 1599 c.c. con il nuovo articolo 2645-bis c.c. secondo comma.

5 - La prestazione notarile. In particolare: coincidenza di contenuti nei due contratti (preliminare e definitivo) al fine di conservare l'effetto di prenotazione

 

Prima di affrontare questo tema specifico giova approfondire gli orientamenti della giurisprudenza sul rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo (argomento già impostato nel primo paragrafo).

Una non remota incisiva sentenza della Suprema Corte24 ha affermato che il preliminare è unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti, essendo il definitivo "un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare" (e ancora "lo strumento offerto dall'ordinamento alle parti per attuare quell'effetto traslativo" da esse pattuito per ragioni di bilanciamento e di garanzia).

Altre sentenze25 al contrario ritengono che il definitivo regoli il rapporto tra le parti facendo perdere effetto al precedente contratto preliminare. Ma la sentenza 8486/1987 è perentoria sul punto: "il c.d. contratto preliminare, lungi dall'essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall'assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente poiché si è nel campo della autonomia contrattuale, le parti sono libere di rego-

24 Cass. 18/11/1987 n. 8486 (in Foro it. 1988, I, pagina. 1606). La medesima sembra allinearsi alla tesi che nel contratto definitivo ravvisa un negozio solutorio (causa solvendi) piuttosto che un negozio a causa tipica (la causa della vendita). E' certo che questa disputa dogmatica sarà presto ravvivata, per cui giova ricordare la tesi prevalente in dottrina (SAcco/DE NOVA, Il contratto, 1983, pagina 365): il contratto definitivo ha una duplice causa, quella sua propria e la causa adimplendi rispetto al preliminare.

2 ne fa richiamo PICCOLI loc. cit. pagina 11.

lare come meglio credono i loro rapporti, all'infuori dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile26 il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti da! c.d. preliminare"

Sul piano operativo il notaio deve ricavare da tali orientamenti (anzi: da quelli più rigorosi) spunto di riflessione particolare. Anzitutto il contenuto del contratto preliminare va attentamente elaborato27, forse con cura maggiore di una vendita definitiva poiché l'accordo sostanziale nasce proprio nella fase preliminare.

In tema di accertamenti preliminari è opportuno ricordare che la giurisprudenza28 ha sancito la responsabilità professionale "del notaio che, richiesto di una consulenza in ordine ad un contratto preliminare da altrui o dalle parti predisposto, non prospetti all'acquirente la opportunità di effettuare le visure ipotecarie, al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli".

Tornando alla tecnica redazionale, ora che i due contratti (preliminare e definitivo) sono le componenti di un unico procedimento agli effetti pubblicitari, il problema della coincidenza dei contenuti dei due contratti in sequenza va tenuto in seria considerazione sin dal primo incontro delle volontà, perché sia certa la conservazione degli effetti di prenotazione collegati alla trascrizione del contratto preliminare.

Paolo Piccoli ha già impostato la sua trattazione dell'argomento individuando, in base all'articolo 2655 c.c., gli elementi essenziali della trascrizione, dei quali dovrà verificarsi la coincidenza: oggetto, soggetti, rapporto giuridico (la "convenzione" del "quadro A" della nota dí trascrizione).

 

26 •

 

già la Cassazione 9 aprile 1979 (in Foro it. Rep. 1979) affermava che la volontà di modifica deve espressamente risultare dal contratto definitivo.

27 lo schema di contratto pubblicato da FederNotizie (numero 2/1997) evidenzia numerosi problemi redazionali, offrendone soluzioni corrette anche in varie alternative. 28 Cassazione 18 ottobre 1995 numero 10.842, la quale aggiunge: "è, poi, evidente che incorre in una ancor più grave cólpa professionale (...) il notaio che addirittura taccia alla parte acquirente -che ne sia ignara- l'esistenza di ipoteche di cui è a conoscenza per avere redatto il relativo atto".

Più in generale "quando le parti si rivolgono al notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto da esse o da altri predisposto, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito".

L'oggetto (quello indicato nel "quadro B" della nota di trascrizione del preliminare) è da ritenere vincolante: l'effetto di prenotazione funzionerà solo per l'oggetto definito nella prima nota di trascrizione (e non per un eventuale box aggiunto in sede di contratto definitivo), ovvero per la parte minore29 trasferita con il contratto definitivo.

Nei casi critici il notaio dovrà a mio avviso tenere separata la negoziazione aggiuntiva (il secondo box o i mappali in più rispetto al contratto preliminare trascritto...).

Anticipando le conclusioni che proporrò in seguito, ritengo che una vera e propria coincidenza possa essere ritenuta indispensabile, per la conservazione dell'effetto di prenotazione, solo per l'oggetto della complessa fattispecie preliminare-definitivo.

Per i soggetti e per la "convenzione" in determinati casi può considerarsi sufficiente una documentata connessione.

I soggetti possono variare, ma solo in determinate situazioni tipiche30: un paragrafo successivo è dedicato a questo argomento.

Quanto alla vicenda contrattuale, tutto dipende dall'interpretazione che si può dare alla formulazione del secondo comma dell'articolo 2635 c.c. (quale emendato in sede di conversione del decreto legge) che equipara alla trascrizione del contratto definitivo quella "di altro atto che costituisce comunque esecuzione del contratto preliminare trascritto".

29 GABRIELLI (op. cit., pagina 461) giunge ad ammettere che "se, promessa la vendita della proprietà viene poi venduto, invece, soltanto l'usufrutto, potrebbe giustificarsi l'affermazione che il contratto traslativo concreta esecuzione parziale di quello preliminare e che quindi la trascrizione della costituzione di usufrutto sia opponibile a coloro che avessero trascritto od iscritto contro il costituente dopo la prenotazione di trasferimento di proprietà". 30 GIAN (op. cit., pagina 216) pur ammettendo la efficacia della trascrizione di un preliminare di vendita di cosa altrui, precisa che il contratto definitivo deve essere stipulato dal promittente (previa acquisizione del bene promesso) e non dal terzo titolare del bene se si vuole considerare l'effetto di prenotazione. Tale concezione si allinea con l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione 8 gennaio 1996 numero 51): solo dal momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa promessa in vendita è possibile sentenza di esecuzione specifica del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 2932 c.c., perché viene meno il fatto (l'altruità della cosa) che in precedenza impediva la sentenza traslativa con effetto immediato.

Di questo termine "altro atto" sono sinora state date un'interpretazione restrittiva ed un'altra più ampia.

Secondo la prima interpretazione31 il Legislatore non avendo usato il termine (a lui ben noto) "contratto" si è riferito ai soli atti giuridici in senso stretto: poiché il contratto definitivo ha le funzioni di atto di investitura reale, tale peculiare ruolo può essere assolto anche da un negozio unilaterale solutorio32 che ripete all'esterno (nel contratto preliminare) la propria causa.

E' certamente più accattivante l'altra tesi33 che propone di considerare "atto di esecuzione" di un preliminare di vendita anche la transazione o la permuta, sottolineando che queste fattispecie (e non ad esempio la donazione) hanno un collegamento negoziale stretto con il preliminare dato che assolvono alla medesima funzione solutoria della compravendita34 pur non essendo atti classificabili come puri e semplici contratti definitivi riproduttivi del contenuto del preliminare.

31 MARICONDA, Relazione inedita al Convegno di Padova, nella quale riecheggia il pensiero già espresso dall'Autore ne Il pagamento traslativo (Contratto e impresa, 1988, pagina 735). Vedi nota 3. 32 la duplice possibilità (contratto ed atto unilaterale solutorio) è proposta da DELFINI (L'efficacia della trascrizione del preliminare, nella rivista I Contratti, 1997, numero 2, pagina 183). L'autore sottolinea che la formulazione "ogni altro atto", che allude anche ad atti unilaterali, può ben integrare uno di quegli altri modi stabiliti dalla legge cui fa rinvio l'articolo 922 c.c. per l'acquisto della proprietà (in aggiunta al contratto).

La stessa lettura dell'articolo 922 c.c. già era data da BENArri (Il pagamento con cosa altrui in Rivista Trim. Dir. Proc. Civile 1976 pagina 480) evitando l'espediente formale di richiamare l'articolo 1333 c.c. per affermare la contrattualità del pagamento.

DE ROSA, Relazione inedita al Convegno di Milano; Piccoli, op. cit. pagina 13; Di MAIO, op. cit., pagina 517, con la precisazione che I' "atto diverso" deve essere chiaramente legato al preliminare e che la expressio causae assurge a requisito formale per la conservazione dell'effetto di prenotazione, secondo il suggerimento di CIAN (vedi nota successiva). 34 CIAN, La trascrivibilità del preliminare, in Studium Juris numero 2, 1997, pagina 221; a questo Autore devesi il suggerimento che l'atto di esecuzione contenga la c.d. expressio causae e cioè la dichiarazione dello scopo di dare attuazione al contratto preliminare, e gli estremi di questo. La tecnica di compilazione della nota di trascrizione, come vedremo nel paragrafo 9, conferma la necessità di un collegamento espresso dei due contratti..

Le considerazioni svolte all'inizio di questo paragrafo devono indurre a prudenza l'interprete. L'espressione originale del terzo comma, nel D.L. 669 ("altro atto che, anche a diverso titolo, costituisce adempimento" del preliminare), sulla quale avevano lavorato i primi commentatori, è stata variata e non vi è una spiegazione ufficiale di tale emendamento.

Nei casi critici le parti dovranno essere rese edotte del pericolo di perdere l'effetto di prenotazione, in caso di non coincidenza della "convenzione" definitiva con quella prevista nel preliminare.

E' stato prospettato anche il caso di un contratto preliminare sotto condizione sospensiva cui faccia seguito un definitivo incondizionato (ipotesi del preliminare subordinato al rilascio di una concessione edilizia35 e di stipulazione del definitivo prima dell'evento dedotto in condizione e senza subordinazione degli effetti). L'effetto di prenotazione non va perduto perché nel contratto definitivo manca, è vero, un elemento, ma trattasi di elemento accidentale, non essenziale, ed a beneficio del promissario acquirente.

Analogamente deve ritenersi possibile un contratto definitivo sotto condizione sospensiva (ad esempio l'esercizio della prelazione da parte dello Stato) ancorché tale prelazione non fosse considerata nel contratto preliminare. Considerando che il preliminare sarà in avvenire opera del notaio, per essere trascritto, pensiamo che tale ipotesi di dimenticanza non debba verificarsi, fatta salva l'ipotesi di vincoli accertati in un secondo tempo.

E' invece da escludere la possibilità di inserire nel contratto definitivo la riserva di nomina del contraente (articolo 1401 c.c.) se tale facoltà non era prevista nel contratto preliminare36. Si tratterebbe infatti di un espediente inteso ad estendere l'effetto di prenotazione oltre il proprio ambito naturale. La clausola di riserva (nel definitivo) non sarebbe ovviamente illecita, bensì inutile per la conservazione dell'effetto di prenotazione.

Antonio Mascheroni notaio in Monza continua

 

 

35

DE ROSA loc. cit.

36

 

l'ipotesi è proposta nello schema di preliminare pubblicato su FederNotizie numero 2/1997, pagina 60, nota 8.

 

 

BENI ALIENATI NEGLI ULTIMI SEI MESI:
QUATTRO QUESITI

 

Spett. DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Servizio 1° - Div.1A (Affari Giuridici e Contenzioso tributario) via Manin, 25

20121 MILANO MI

OGGETTO: Imposta sulle successioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346) Beni alienati negli ultimi sei mesi

AI sottoscritto notaio - anche per il corretto svolgimento delle proprie prestazioni di assistenza e consulenza professionale (non disgiunte da una rilevante connotazione di "pubblica funzione") - interesserebbe conoscere l'atteggiamento e il pensiero di codesta Spett. Direzione Regionale circa alcune possibili implicazioni, qui di seguito esemplificate, che potrebbero verificarsi, quanto ad imposta sulle successioni e accessori, relativamente alla fattispecie "Beni alienati negli ultimi sei mesì'.

Particolarmente, a titolo di necessaria premessa finalizzata a correttamente inquadrare l'argomento:

L'art. 10 del D.Lgs. n.346/90 dispone che "Si considerano compresi nell'attivo ereditano i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi" .

L'art. 29 dello stesso D.Lgs. dispone che

"Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

;

la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'ari 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

O gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte ... con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione:

 

ft

 

Sembra potersi pianamente e agevolmente arguire come il legislatore abbia considerato e trattato i beni e diritti che sono effettivamente e realmente compresi nell'attivo ereditario - dei quali deve essere fatta risultare nella dichiarazione la descrizione analitica con l'indicazione dei rispettivi valori [lettera c)] - diversamente da quelli che, solo presuntivamente, ex art. 10, vi si considerano compresi - dei quali devono invece soltanto essere fatti risultare gli estremi degli atti di alienazione, con l'indicazione dei relativi corrispettivi [lettera d)].

Si può e si deve rilevare infatti al proposito che, se gli atti di alienazione di cui all'art. 10 fossero davvero da considerare fatalmente e ineluttabilmente "tamquam non essent" (fino al punto di far materialmente rientrare, fisicamente e giuridicamente, nell'asse ereditario i beni alienati), come da taluno si opina, si verificherebbero le seguenti sorprendenti anomalie:

la lettera d) dell'art. 10 risulterebbe del tutto superflua in quanto assorbita dalla ben più pregnante e descrittiva prescrizione della precedente lettera c) di cui verrebbe a rappresentare un incomprensibile e inutile (anche perché poco significativo) doppione: ma all'interprete non è mai consentito di concludere l'analisi di una norma di legge nel senso di constatarne l'inutilità !

i beni oggetto delle alienazioni a titolo oneroso ínfrasemestrale sarebbero legittimamente da assoggettare non soltanto al tributo sulle successioni, ma pure all'imposta ipotecaria, a quella catastale e all'INVIM (o, oggi,

 

alla cosiddetta I.S.INVIM): ma neppure il più audace e solerte cultore delle ragioni erariali oserebbe affermarlo !

3) non potrebbe procedersi ad una o ad altra delle deduzioni di somme o valori previste dal comma 3 dell'art. 10, deduzioni che postulano - pena l'incomprensibilità della norma - la presuntiva persistenza nell'attivo ereditario non già dei beni alienati bensì soltanto del loro valore (rectius: controvalore) che si assume ancora non speso dal de cuius al momento del decesso'; tant'è vero che se, invece, fosse stato speso dal de cuius per l'acquisto d'un bene soggetto ad imposta, quel controvalore non risentirebbe della presunzione in esame (né riuscirebbe facile immaginare l'operazione consistente nella deduzione di somme o valori se non da somme o valori, anzi controvalon): anche qui l'interprete non potrà constatare l'incomprensibilità della norma !

Ed ecco dunque, richiamate e naturalmente considerate tutte le suespresse riflessioni introduttive, i quesiti che il sottoscritto notaio si pregia formulare a codesta Spett. Direzione Regionale, quesiti che solo apparentemente si differenziano tra loro, giacché - sostanzialmente - non rappresentano che alcune diverse angolazioni visuali di un solo fenomeno tributariamente significativo: quello, appunto, che in materia successoria concerne i "Beni alienati a titolo oneroso negli ultimi sei mesi'.

Quando il dichiarante abbia fatto correttamente e fedelmente risultare dalla dichiarazione [in scrupolosa conformità a quanto prescritto dalla suindicata lettera d) dell'art. 29] "gli estremi degli atti di alienazione di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi", è immaginabile che l'Ufficio del registro possa asserire di avervi ravvisato incompletezze o infedeltà suscettibili di rettifica e conseguente liquidazione di maggiore imposta con interessi moratori (ex art. 34) e pena pecuniaria (ex art. 51) ?

Ancora, sempre nel quadro e nel filone analitico della normativa in esame, se oggetto dell'alienazione infrasemestrale a titolo oneroso fosse una nuda proprietà (con riserva di usufrutto), è immaginabile che l'Ufficio del registro oltre a considerare tale nuda proprietà (e non il suo solo valore o, meglio, controvalore) "compresa" nell'attivo ereditario, grazie alla presunzione legale dell'art. 10, possa spingersi fino a presumere

mediante reiterazione o "raddoppio", praeter o contra legem questa volta (la presunzione è infatti strumento eccezionale e quindi di uso circoscritto e limitato in base ai principii), del già utilizzato procedimento presuntivo - anche il ricongiungimento di essa all'usufrutto riservatosi dall'alienante defunto, per provocare così, con questa insolita ...consolidazione "invertita", l'assoggettamento alla tassazione successoria della, in tal guisa rigenerata, piena proprietà ? e, quasi non bastasse, addebitare poi agli eredi - che pur di quella alienazione avessero fatto corretta e fedele menzione nella dichiarazione indicandone gli estremi e il relativo corrispettivo

la rettifica della dichiarazione e la conseguente liquidazione di maggiore imposta con interessi moratori e pena pecuniaria ?

[A titolo di riflessione, che qui affiora esclusivamente "ratione materiae" e per mera affinità concettuale, ancorché non proprio attinente al quesito in esame, merita ricordare come il legislatore non ignori affatto, anzi ben conosca, il fenomeno della ricostituzione della piena proprietà: cfr. infatti - in tema di coacervo in fine al comma 4 dell'art. 8 - l'attualizzazione del valore delle donazioni, da riferirsi alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto.

Sembra allora del tutto legittimo supporre che, se il legislatore avesse voluto utilizzare analogo criterio anche per le vendite infrasemestrali di nuda proprietà con riserva di usufrutto, ben l'avrebbe potuto disporre esplicitamente, dispensando quindi gli Uffici del registro da inopinate e zelanti (ma francamente inammissibili) esercitazioni di supplenza od integrazione al potere legislativo tese ad owiare a supposte lacune ...

Non senza ragione si ritiene infatti che la legge "ubi voluit dixit ..." ]

Tale è, per l'appunto, il principio ispiratore e regolatore di questa presunzione di legge, codificato e non derogabile neppure dal legislatore delegato (figuriamoci poi dall'Ufficio del registro..!), quale si trova espressamente enunciato nell'art.8, n.4, della Legge 9.10.1971, n.825 di delega parlamentare per la riforma tributaria, come tale fonte ed imprescindibile essenza anche del T.U. n.346/1990 che vi è costituzionalmente radicato e vincolato.

 

Come può qualificarsi (complementare o suppletiva ?) la maggiore imposta richiesta, successivamente a quella liquidata e riscossa in via principale, non a causa o per effetto del reperimento di ulteriori elementi o cespiti tassabili non dichiarati, né di maggiori valori emersi dall'esperimento di un procedimento di valutazione, né di altri fatti o circostanze volontariamente occultati dal contribuente alla conoscenza dell'Ufficio, bensì solo e soltanto a seguito del sopraggiunto utilizzo, da parte dell'Ufficio, di un diverso e nuovo criterio di determinazione dell'imponibile che l'Ufficio stesso - a ragione o a torto - abbia ritenuto più aderente al dettato normativo di quello originariamente utilizzato in occasione della liquidazione dell'imposta principale ?

[Per la corretta risposta a questo quesito, è di fondamentale ed essenziale rilevanza postulare che la maggiore imposta qui ipotizzata, e di cui si chiede una esatta definizione, scaturisca solo e soltanto da elementi, cespiti e valori tutti già contenuti e presenti nella dichiarazione di successione e da essa tutti rilevabili e perciò tutti già noti, conoscibili, e a disposizione dell'Ufficio sin dal momento dell'originaria liquidazione dell'imposta principale2].

Da ultimo, quale ovvio corollario della risposta al precedente quesito, è immaginabile che possano venir addebitati interessi moratori sulla maggiore imposta che fosse richiesta in base agli ivi indicati presupposti ? e potrebbe venire contestualmente comminata al contribuente una pena pecuniaria ? e potrebbe essere pretesa una riscossione in pendenza di giudizio nel caso di impugnazione ?

Il sottoscritto ben percepisce come le domande qui formulate possano apparire, in qualche misura, anche ripetitive l'una dell'altra (già s'è detto infatti che questi quesiti non sono sostanzialmente che diverse angolazioni visuali di uno stesso fenomeno), ma la stretta connessione tra loro e l'insistita ricerca della necessaria chiarezza troverà sicuramente indulgente e comprensiva accoglienza da parte della Spett. Direzione Regionale destinataria della presente.

In attesa di cortese riscontro, e con distinta osservanza

Egidio Lorenzi, notaio in Milano

 

2 Il sottoscritto ritiene che la fattispecie qui ipotizzata e sottoposta al giudizio della Spett. Direzione Regionale destinataria della presente, altra non sia che quella descritta e disciplinata dall'art. 33, comma 2 del T.U. n.346/90 secondo cui - non vertendosi nei casi di irregolarità, incompletezza o infedeltà della dichiarazione ex art. 32 - in sede di liquidazione l'Ufficio semplicemente "provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo (purché realmente di errori si tratti, beninteso! n.d.r.) commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile ... "

t:interviste del lunedì

 

a cura di Pierluigi Scalamogna

 

NUOVE MASSIME ELABORATE DALLA VIII SEZIONE CIVILE
DEL TRIBUNALE DI MILANO
IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE DI ATTI SOCIETARI1

 

RAGIONE SOCIALE

 

Non è consentito inserire nella ragione sociale espressioni del tipo "invest" o "banca" a società che non svolgano, rispettivamente, attività di investimento in prodotti finanziari o di istituto di credito.

 

Spesso la ragione sociale contiene espressioni che non hanno alcun riferimento all'oggetto sodale.

Il legislatore si è preoccupato di evitare che queste espressioni possano ingannare il mercato nel caso di attività che richiedono particolare trasparenza per la fiducia che si ripromettono di ottenere tra il pubblico. Pertanto è illegittimo (e comporta persino responsabilità penali) svolgere attività di raccolta dati sotto il nome di "banca", per il disposto dell'art. 133 DLGS 1.9.1993 n. 385 e svolgere attività di investimento estranea ai valori mobiliari sotto il nome di "impresa di investimento" o simili, per il disposto dell'art. 40 DLGS 23.7.1996 n. 415.

OGGETTO SOCIALE

Non è legittimo inserire contemporaneamente nell'oggetto sociale l'esercizio in proprio di attività commerciale e la mediazione sull'attività che si intende esercitare.

 

La massima è superflua se si considera che l'incompatibilità tra esercizio del commercio in uno specifico settore merceologico e attività di mediazione in quello stesso settore è prevista dall'art. 5 comma 3 della legge 3.2.1989 n. 39. Si ritiene però opportuno pubblicarla per richiamare l'attenzione su una disposizione di legge spesso non rispettata, con conseguente necessità di rettifiche degli atti.

OBBLIGAZIONI

 

Per valutare la capienza del capitale, occorre tener conto dei prestiti risultanti nell'ultimo bilancio approvato, anche se sia data notizia dell'avvenuta estinzione degli stessi tra l'approvazione di quel bilancio e la delibera di emissione del nuovo prestito.

 

Il prestito obbligazionario è garantito dal versamento del capitale: gli azionisti sono dunque i primi garanti degli obbligazionisti e non possono esigere il loro credito verso la società fintanto che questi non siano soddisfatti. Poiché il primo comma dell'art. 2410 richiede che il capitale risulti versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, non hanno rilevanza i movimenti che a questo sono sopravvenuti. Ne deriva che non è sufficiente attestare l'estinzione di un prestito indicato in bilancio per sostenere l'attualità della copertura del nuovo prestito: la variazione della posta passiva può rilevare soltanto se vengano evidenziate le variazioni delle altre poste di bilancio, e in particolare quella delle poste attive, e dunque l'emissione del prestito appare legittima soltanto se accompagnata dall'approvazione di un bilancio più recente, dal quale risulti espunta la voce relativa al precedente prestito.

Il principio è già stato enunciato in una massima del 1985, ma va ribadito per fare il punto sui contrasti sorti in occasione dell'applicazione dell'art. 3 comma 114 della legge n. 549/1995.

Per evitare le pregiudizievoli conseguenze fiscali di questa norma, inserita nella finanziaria di fine anno, le società che avevano fatto ricorso a prestiti obbligazionari a tassi elevati ( in prevalenza sottoscritti dai soci) hanno approvato l'estinzione di questi prestiti e l'emissione di nuovi prestiti a tassi ridotti, insistendo perché venisse ritenuta sufficiente l'attestazione degli organi di gestione e

In corsivo la massima, in caratteri normali il commento del Presidente della VIII sezione, dott. Giuseppe Tarantola.

di controllo dell'effettiva capienza del nuovo prestito, o perché i titoli in circolazione erano stati semplicemente sostituiti o perché erano stati rimborsati e l'importo era stato nuovamente impegnato nella nuova sottoscrizione. Questa attestazione non è stata ritenuta sufficiente perché non prevista dalla norma e per la difficoltà di effettuare i necessari controlli sulla veridicità della stessa.

La garanzia ipotecaria offerta nel caso di insufficiente capienza del capitale deve riguardare l'intero ammontare del prestito che si vuole emettere.

 

Le varie ipotesi elencate nel secondo comma dell'art. 2410 costituiscono casi eccezionali che, secondo il legislatore, consentono di derogare al principio della garanzia del capitale. Sono quindi casi che non possono essere estensivamente interpretati. La garanzia con ipoteca sui beni immobili della società è estesa all'intero ammontare del prestito che si vuole emettere e non sulla sola eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale, come invece è previsto per la garanzia con titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato. La differenza di disciplina, che risulta dal preciso testo legislativo, è giustificata dal fatto che i titoli di Stato sono facilmente realizzabili alla scadenza del prestito, al contrario dell'ipoteca, che può avere tempi lunghi e deve quindi tener conto delle pretese di danni o di maggiori interessi da parte dei creditori.

AMMINISTRATORI

 

E' legittima la clausola che preveda la possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito.

 

Le riunioni del consiglio di amministrazione devono rispondere alle esigenze di rapidità di intervento operativo imposte dal mercato. E' dunque legittima la convocazione del consiglio in termini brevissimi, per via telefonica e telematica. E' però inevitabile che alcuni consiglieri, e in particolare quelli di maggior peso ed esperienza, non abbiano il tempo materiale di recarsi in un unico luogo di incontro. La tecnologia telematica offre oggi la possibilità di creare in via virtuale tutte le condizioni di una conferenza reale e, per evitare la perdita di qualificate professionalità, sembra legittimo autorizzare l'uso di questi nuovi mezzi di comunicazione. Va soltanto precisato che devono essere assicurati i fondamentali diritti di partecipazione, che sono costituiti: dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il presidente e il segretario; dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli

altri capi del video; dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ASSEMBLEE

 

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve pervenire ai soci in tempo per consentire agli stessi l'utile partecipazione alla riunione.

 

L'art. 2484 fissa il termine minimo di otto giorni per la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione; non indica invece un termine minimo per il ricevimento di questa raccomandata. L'esigenza di un termine minimo è richiamata per implicito da alcune disposizioni, dettate in relazione a delibere di particolare importanza (quindici giorni per la delibera di approvazione del bilancio ex art. 2429 c. 3; otto giorni per la delibera di copertura delle perdite ex art. 2446 c. 1) . Per giurisprudenza costante si richiede però che in relazione ad ogni tipo di delibera la raccomandata contenente l'avviso debba essere recapitata al socio in tempo utile per consentirgli di partecipare alla riunione. Poiché l'art. 2484 fa salva ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo, si ritiene costituisca una corretta applicazione di questa norma una clausola che indichi il termine minimo di cinque giorni per il ricevimento dell'avviso. Ove sussista e sia rispettata una simile previsione, si ritiene che la mancata osservanza del termine minimo di otto giorni per la spedizione dell'avviso non contrasti con la disposizione in esame, che è finalizzata ad assicurare al socio un termine utile per informarsi e documentarsi sull'oggetto della riunione. Si ritiene inoltre legittima la clausola che preveda per la spedizione dell'avviso la scelta di un sistema di comunicazione diverso dalla raccomandata, purché assicuri il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione (ad esempio il fax), con la precisazione che questo sistema deve trovare riscontro in dati di riferimento riportati a libro soci.

Non è legittima la clausola che consenta l'espressione segreta del voto, neppure in occasione della scelta dei componenti del consiglio di amministrazione.

 

Per principio consolidato, non si ritiene legittima l'espressione in assemblea di un voto segreto perché ne deriverebbe l'impossibilità di individuare i soci legittimati all'impugnazione o al recesso e quelli operanti in conflitto di interesse. Questo principio è valido anche in caso di votazione dei componenti del consiglio di amministrazione perché le "norme particolari" alle quali si riferisce il primo comma dell'art. 2368 riguardano le modalità

dell'esercizio del voto (ad es. il voto lista), che deve però essere sempre palese, per non violare le esigenze di legittimazione e di trasparenza sopra indicate.

OPERAZIONI SUL CAPITALE

 

Non è consentito distribuire utili risultanti da una situazione patrimoniale di periodo.

In caso di coperture perdite, l'intervento sul capitale deve comprendere anche il risultato negativo della situazione patrimoniale aggiornata. Non può invece essere distribuito l'eventuale utile di periodo. La differenza è giustificata dal fatto che, mentre le perdite non possono essere frazionate, gli utili diventano disponibili al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2433, rappresentando, fino a questo momento, un'entità contabile e non giuridica. Per questo stesso motivo si ritiene che l'utile di periodo non possa neppure essere utilizzato a parziale copertura delle perdite.

FUSIONE E SCISSIONE

E' consentito introdurre al progetto soltanto le modifiche rese necessarie da disposizioni di legge o da situazioni di fatto che non pregiudichino l'affidamento creato nei soci e nei terzi.

 

Oltre alle modifiche disposte da norme imperative e a quelle imposte in sede di controllo omologato-rio, si ritiene che siano consentite modifiche al progetto depositato, purché non ledano l'interesse dei soci e dei terzi: tra queste, lo spostamento di data della situazione patrimoniale, in considerazione del fatto che una situazione più aggiornata offre maggiori garanzie.

Va segnalato che sono state sottoposte al giudizio di questo Tribunale numerose situazioni in relazione alle quali si dubitava fossero intervenute circostanze che richiedevano una rinnovazione dell'intera procedura di fusione. Il dubbio è stato risolto in senso negativo in tutti quei casi in cui il progetto originale contenesse tutti gli elementi utili per la delibera di fusione: e cosi si è ritenuta omologabile la delibera, senza necessità di determinare il rapporto di cambio, nel caso in cui il progetto prevedesse che al momento della delibera, l'incorporanda sarebbe stata interamente posseduta oppure quando, in caso di fusione tra più società il progetto prevedesse la possibilità che la fusione venisse realizzata anche tra alcune soltanto delle società interessate.

 

"Non è necessario sottoporre al controllo di legittimità del Tribunale l'atto di fusione (o di scissione)

quando lo stesso contenga l'atto di costituzione della società risultante"

 

La contraria massima enunciata il 27.3.1996, oltre a presentare notevoli inconvenienti pratici, derivanti soprattutto dai diversi orientamenti seguiti da altri Tribunali interessati alla stessa operazione e dalla possibilità di differenti valutazioni effettuate in tempi diversi sulla stessa operazione dall'autorità di controllo, trovava fondamento giuridico nella qualificazione del fenomeno come costitutivo del nuovo ente: si era infatti osservato che l'intervento di omologa era indispensabile per accertare l'esistenza delle condizioni di legittimità della costituzione della nuova società risultante dalla fusione o dalla scissione. Questa qualificazione è stata recentemente rivista dal Tribunale, con l'adesione alla ricostruzione del fenomeno come modificazione dell'atto costitutivo delle società che partecipano alla fusione (e a maggior ragione alla scissione). Ne deriva che l'esame dello statuto della nuova società deve awenire in fase di omologa della delibera di fusione (o di scissione) e l'atto di fusione (o di scissione), che è opera dei soli soggetti delegati all'esecuzione della volontà assembleare, deve semplicemente essere depositato ai sensi dell'art. 2504 c. 2 (e 2504 novies c. 4). Da questa nuova impostazione discende anche che una società per azioni con socio unico potrebbe scindersi con creazione di una nuova società per azioni, owiamente con socio unico, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2332 n. 8.

 

In caso di emissione di obbligazioni contestuale ad una delibera di fusione, la capienza del capitale va determinata sulla base del nuovo capitale, purché questo non ammonti a cifra superiore alla sommatoria dei patrimoni netti delle società partecipanti alla fusione.

 

E' già stato rilevato con una massima del 1984 che, per attestare la capienza del capitale a servizio del prestito, non è necessario procedere all'approvazione di un nuovo bilancio quando sia intervenuto un aumento gratuito del capitale, e ciò perché si è semplicemente proweduto ad una destinazione a capitale di poste del patrimonio netto già risultanti a bilancio. In applicazione di questo principio, contestualmente ad una delibera di fusione è possibile deliberare l'emissione di un prestito della società incorporante nei limiti del nuovo capitale risultante, purché questo capitale non ecceda la somma delle poste indicate a patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione.

 

"Nel caso di fusione inversa, agli azionisti della società incorporata devono essere attribuite pro quota le azioni proprie dell'incorporante"

 

In caso di fusione non si applica il disposto dell'art. 2357 C.C. e pertanto le azioni proprie risultanti dalla fusione inversa devono essere annullate e convertite in azioni da assegnare ai soci dell'incorporata.

"Nel caso di fusione o di scissione con effetti differiti dopo la scadenza dell'esercizio, gli adempimenti fiscali e di bilancio delle società estinte sono a carico della società beneficiaria; ove più società partecipino alle operazioni di fusione o scissione, è opportuno che il progetto indichi la società che si assume quest'onere, non essendo ammissibile che il bilancio delle società estinte non sia depositato o sia smembrato secondo le diverse componenti trasferite alle diverse società"

 

Proprio perché fusione e scissione sono fenomeni di modificazione della società, gli obblighi che gravano sulle società che cessano di esistere si trasferiscono a quelle che traggono benefici dall'operazione. E costantemente ammesso che le delibere di fusione e scissione, come tutte le altre delibere societarie possono prevedere un termine ultrattivo di efficacia e gli operatori normalmente fissano questo termine alla prima scadenza dell'esercizio sociale successiva alla delibera di fusione o scissione. Accade pertanto che i bilanci delle società conferenti o scisse, nei casi di fusione e scissione con estinzione di queste società, devono essere redatti e presentati in epoca in cui risultano estinte. Gli adempimenti devono dunque essere eseguiti dalle società conferitarie o beneficiarie, che dovranno tener conto della situazione esistente prima del termine di efficacia della trasformazione. Per evitare contestazioni o incomprensioni, con implicazioni di carattere penale, nel progetto di fu-

sione o scissione è opportuno venga indicato, in caso di più società risultanti, quale società si assumerà l'onere di questi adempimenti.

LIQUIDAZIONE

 

"Non è legittimo procedere a riduzione parziale delle perdite in fase di liquidazione"

 

Nelle massime del 27 marzo 1996, nella parte riservata alle operazioni sul capitale, dopo aver richiamato l'attenzione sul corretto concetto di "perdita" è stata segnalata la possibilità di ridurre il capitale per perdite anche in fase di liquidazione. Nella parte riservata alla liquidazione si è trattato il problema delle possibili modifiche statutarie finalizzate alla riduzione delle spese di gestione. I due argomenti sono stati indebitamente collegati, traendo l'errata convinzione che il Tribunale consenta la parziale copertura delle perdite in fase liquidatoria, purché l'operazione venga finalizzata ad eliminare spese, e innanzitutto quelle dei compensi per il Collegio Sindacale. Sembra quindi opportuno ribadire che non è consentito, neppure in fase di liquidazione, ridurre il capitale per coprire soltanto parzialmente le perdite esistenti. La giurisprudenza attuale del Tribunale si pone quindi in una posizione intermedia tra coloro che sostengono che in fase di liquidazione ogni operazione sul capitale sarebbe vietata perché gli artt. 2446, 2447 presuppongono una società in piena attività e non in stato di scioglimento e coloro che ritengono che le operazioni sul capitale, in quanto dirette o a procurare liquidità o a eliminare un debito verso i soci, sono compatibili con gli scopi liquidatori.

 

E' ANCORA ATTUALE L'ISTITUTO DELL'INTEGRAZIONE ?

 

Nell'ambito della generale riforma dell'ordinamento si deve porre, a mio avviso anche la questione di una radicale riforma, se non l'abolizione dell'istituto della integrazione.

Il bilancio consuntivo della Cassa al 31.12.1996, recentemente approvato, vede lievitare la posta in bilancio per l'integrazione sino a L. 3.012.922.696. I notai che hanno usufruito della integrazione nel 1995 sono 192. La loro distribuzione, quanto ai distretti più grandi, è la seguente:

 

Bologna O
Firenze 1
Genova 5
Milano 4

Napoli 3

Palermo 18

Roma 55

Torino O

 

Per il 1996 il numero delle richieste di integrazione già pervenuto alla Cassa è di 326.

L'importo del massimale integrabile è di L. 41.498.595.

Nato a tutela della funzione notarile, e cioè per consentire ai notai destinati a sedi disagiate ed improduttive di conseguire un reddito decoroso e al contempo prestare assistenza a sedi che, comunque, non potevano essere private della pre-

senza della pubblica funzione notarile, l'istituto della integrazione sembra abbia fatto il suò tempo. Alle soglie del 2000, nella attuale situazione dei trasporti e delle comunicazioni, sedi veramente improduttive non esistono più e qualora ne esistessero dovrebbero essere eliminate in occasione della revisione decennale della tabella.

Per í notai dí prima nomina sarebbe opportuno sostituire l'integrazione con la concessione di un prestito destinato ad essere restituito quando il mutuatario avrà conseguito un determinato ammontare di repertorio o di reddito.

Mi sembra del tutto insostenibile che, non possa valere anche per l'ordine notarile, quale ordine di liberi professionisti, la regola per cui chi non può o non vuole conseguire un determinato reddito deve necessariamente trovare una soluzione nell'ambito della professione (trasferimento ad altra sede) oppure rinunciare alla professione per evidente inidoneità.

Non è mia intenzione disconoscere che esistano alcuni casi personali, del tutto degni di rispetto, nei quali l'integrazione rappresenta il temperamento di vere e proprie disgrazie, ma resta il fatto che, oggettivamente, l'istituto dell'integrazione si presta troppo spesso ad essere utilizzato, in misura abnorme, in termini assistenziali e cioè al fine di conseguire una specie di pensione anticipata da parte di coloro che non hanno bisogno di un elevato reddito,. La carenza di un efficace controllo da parte di alcuni consigli distrettuali rischia di giustificare e convalidare il manifestarsi di abusi.

Non è più pertinente, mi sembra, neppure l'opportunità di mantenere in vita l'integrazione per la sua specificità al fine di differenziare la categoria notarile dalle altre categorie professionali e quindi a tutela dell'indipendenza della nostra Cassa di Previdenza.

La battaglia dell'indipendenza della Cassa è stata vinta su altri fronti ed ora va tutelata anche con la riforma di quegli istituti che non sono più funzionali alla categoria.

Venuta meno (e i numeri lo dimostrano) la finalità di consentire l'esercizio della funzione notarile in luoghi inaccessibili, l'integrazione potrebbe esserci rinfacciata come un privilegio per i notai che beneficiano.

Non voglio neppure prendere in considerazione l'ipotesi della abolizione del numero chiuso. Considero invece realistico, per il prossimo futuro, un consistente aumento del numero dei notai. In questo caso la tendenza, già manifestatasi, di sfruttare in senso assistenziale l'integrazione potrebbe portare l'istituto ad una tale progressiva espansione da mettere in pericolo l'intero impianto previdenziale della nostra Cassa.

Ricordiamo che ogni lira destinata alla integrazione, o va sottratta alle pensioni, oppure deve essere coperta con nuovi contributi.

La categoria notarile deve rivedere tutti quegli istituti che non sono più in sintonia con una visione moderna del notariato, col principio della libera concorrenza, con la mentalità diffusa che imputa comunque alla categoria notarile una serie di privilegi, quale potrebbe essere considerato l'istituto della integrazione avendo perduto il suo specifico carattere originario.

Bisogna anche ammettere che è difficile intravedere quale interesse generale della categoria l'istituto della integrazione riuscirebbe oggi a tutelare.

Tale interesse generale non può essere certo quello di garantire ad un esiguo gruppo di notai di sottrarsi al dovuto e necessario impegno per assicurarsi un congruo guadagno.

Abbiamo già detto che l'interesse generale di assicurare ai più giovani un dignitoso inizio di carriera può essere assicurato mediante concessione di prestiti mirati a consentire la apertura dell'ufficio, prestiti che dovranno però essere restituiti alla Cassa in epoche successive, quando il giovane avrà conseguito col duro lavoro il meritato guadagno.

Nell'attesa della riforma dell'istituto, al fine di contrastare i molti abusi che si manifestano nella categoria, sarebbe opportuno che il Consiglio di Amministrazione della Cassa provvedesse, come è in sua facoltà, alla diminuzione degli importi da corrispondere ai notai integrati mediante la riduzione dal 35% al 20% della quota dell'onorario medio nazionale.

Solo la lucida volontà di adeguare la categoria alle sfide della modernità e della efficienza, ed il rispetto dei valori più profondi del notariato quali sono laboriosità e professionalità, potranno - almeno lo spero - preservarci da sgradite sorprese.

Smettiamola di piangerci addosso e offriamo all'esterno - oltre che all'interno - l'impianto istituzionale di una professione che trova nella sua adeguatezza ai tempi le ragioni del suo successo e della sua legittimità.

Luciano Guarnieri notaio in Milano

 

CRONACHE DAL FUTURO:
LA SECOLARE QUESTIONE DELLA ROTAZIONE
DELLE CARICHE NEL DISTRETTO DI FONTERUTOLI

 

Quando da ragazzo pensavo al Duemila, me lo immaginavo popolato di androidi, alieni, astropíste spaziali, prodigi cibernetici, aiutato in ciò dai libri di Asimov e dai film di fantascienza. Ora che da anni abbiamo messo alle spalle quella fatidica meta, sorrido a constatare che i costumi e gli affanni umani sono sempre i medesimi e comincio a credere che questo terzo millennio, pur nella ricchezza della sua crescente tecnologia, faticherà a recidere il cordone ombelicale che lo lega a quello precedente. Anche per i notai (che proprio in settimana attendono con ansia l'esito di un disegno di legge in cui si propone di aumentare le sedi notarili in ragione di una per ogni trentacinque abitanti e duemila cyborg virtuali: forse l'unica vera novità, accanto a quell'altra recente richiesta governativa di estendere il potere dí autenticazione anche ai dentisti) i problemi sono sempre gli stessi, pure all'interno della categoria. Cosi mi trovo, inviato da FederNotizie, a Fonterutoli, che fa distretto assieme a Quercegrossa, per andare a intervistare il presidente del locale consiglio notarile il quale, in barba al dovuto criterio di rotazione, è stato rieletto per la ventitreesima volta e si accinge ad iniziare il sessantasettesimo anno consecutivo di direzione del distretto. Sarà forse quest'impegno che lo mantiene sempre giovane e in forma, sostanzialmente immutato negli anni, ancora in fondo semplice nell'abbigliamento se non fosse per quel vezzo della corona di oro massiccio dalla quale non si separa mai; specialmente quando è nel suo bello studio, movimentato alle pareti da qualche quadro e da tantissime censure di colleghi, anch'esse incorniciate e che rappresentano - a suo parere - la fedele testimonianza della sua tensione idealistica e fortemente morale.

Piermario Imperatore mi accoglie sorridente da dietro la sua scrivania.

- Prego, prego, avanti. Come va? Cosa posso offrire? Un aperitivo? Una tiratina di sigillo? Una censuretta?

- Grazie, nulla.

- Davvero? Neanche una censuretta?

- No, veramente.

- Si accomodi. Mi scusi se resta inchiodato alla poltrona... voglio dire, scusi se non mi alzo. Sa, una piccola lombalgia...D'altronde i medici non sono più quelli di una volta, l'ho scritto a chiare lettere nella mia relazione annuale. L'ha letta?

- Ecco, io...

-Quello sui medici era il passaggio prima di quello in cui ne dicevo quattro sul Fondo Monetario e do-

po le pregevoli, ancorché critiche, mie considerazioni sul governo filippino.

 

Stiamo parlando della relazione annuale all'assemblea notarile, vero?

E di che altro se no? L'ha letta su "L'Eco di Panzana"?

- Temo mi sia sfuggita.

- Che peccato.

- Cercherò di rimediare. Ma oggi vorrei parlare d'altro: sono qui per discutere di deontologia. Imperatore si illumina in volto.

- Aha, bene, benissimo. Come parlare di Rinascimento a Firenze, di panforte a Siena, di nebbia a Dublino. Mi dica, mi dica....

- Ecco, vorrei affrontare con lei il tema della rotazione delle cariche.

Imperatore appare improvvisamente distratto. Gioca nervosamente con alcuni oggetti sulla scrivania. Provo a ripetere l'argomento e lui comincia a scuotersi.

- Emh...forse vuol dire la dotazione delle cariche...Ah, no...ho capito...la rottamazione delle cariche, quella possibilità di riconsegnare la carica vecchia per prenderne una nuova con una minima

- Nessuna rottamazione. Parlo proprio di rotazione. Vede, se apre il codice deontologico è qui a pagina...

- Che strano, che strano. Deve esserci un errore di stampa. Sul mio non c'è, non c'è. No, proprio no, non c'è.

- Beh, comunque se ne è parlato tanto. Si tratta di un criterio idoneo a garantire la funzionalità dei distretti, la partecipazione della base e dunque la democrazia.

- Ah no!- salta come punto sul vivo ImperatoreDemocraiia un bel niente. Ecco, si, ora mi ricordo cosa ne penso: è un principio antidemocratico. La gente mi vuole rieleggere e ciò le viene proibito? Sissignore, io continuo a fare il Presidente, oltre che per encomiabile spirito di sacrificio e di servizio, anche per una ragione di democrazia. La rotazione delle cariche contraddistingue tutti gli enti antidemocratici.

- Ma se è anche sulla Costituzione americana....

- Si? Beh, ma....sulla Legge notarile non c'è. Ecco. Di quand'è la Costituzione americana?

- Del 1789.

- Bene, la Legge notarile è del 1913. Quindi è successiva, quindi l'ha abrogata.

- Come!,La Legge notarile ha abrogato la Costituzione americana?

 

Sissignore! Cioè, magari non tutta, solo in parte. - Scusi, ma la Legge notarile...

- Parlare di Legge notarile qui è come parlare del Tevere a Roma, delle scarpe a Varese, dei piccioni a Venezia...Mi risponda su una cosa lei - mi dice stringendomi il braccio e assumendo un cipiglio severo e solenne - Ha mai visto se c'è una firma in fondo alla Legge notarile?

- Una firma?

- Si, si, da chi è firmata la Legge notarile?

- Ma non lo so, non ci ho fatto caso...immagino il Re o il guardasigilli...

Fuoco, fuocherello, fuochissimo... Giovanotto -stringendomi ancora di più il braccio - Sono modesto, riservato - E poi sorridente, con gli occhi socchiusi - Non mi faccia dire altro.

Superato un attimo di perplessità, provo a incalzarlo infervorato.

- Mi ascolti. Chi esercita le funzioni di presidente si trova in una condizione di vantaggio sugli altri colleghi e non è giusto che la perpetui. E non è nemmeno dignitoso l'attaccamento al potere. E poi io so che lei attribuisce alla carica di presidente facoltà persino eccessive, che ritiene che i colleghi le debbano rispetto particolare e deferenza, che siano compressi nella loro libertà di espressione. E sia, è il suo pensiero: ma come possiamo considerarlo onestamente imparziale se lei non si trova mai nella condizione di subirli quei poteri? Lo sa cosa dice Rawls? Che quando si discute delle regole di giustizia in un sistema, è necessario che tutti siano avvolti in un velo d'ignoranza, che non conoscano quali saranno i posti che andranno ad occupare in quel sistema perché. . . ma cosa fa?

Imperatore si è impossessato di carta e penna e ha incominciato freneticamente a scrivere. - Bene, bene, bene. Come mi ha detto che si chiama quel collega? Rawls? Una bella segnalazione al P. M. non gliela toglie nessuno.

Nel dire questo mi fa un cenno con la testa e mi accorgo che alle sue spalle ci sono tre cassette della posta, con su scritto in ordine: "per la città", "per il p.m", "altre destinazioni".

- Ma guarda se si deve delegittimare così il Presidente del consiglio notarile. Allora: Rawls... r come rinuncia all'eredità...a come accettazione dell'eredità...eh, eh...il velo d'ignoranza? E noi: zacchete (fa il gesto di imbucare la lettera). Mi aiuta con lo spelling?

- Guardi, non vorrei deluderla, ma Rawls non è un notaio...

- Certo, certo non è un vero notaio. Se no non andrebbe in giro a dire queste porcherie. Sa, ci sono notai e non-notai e...

- Ma non è un non-notaio, è uno che non è notaio. Come glielo debbo spiegare? Non ha fatto il concorso...

- Benissimo, bene...un abusivo (sta ripiegando la lettera di segnalazione in quattro parti). Abusivo? E noi: zacchete (è lì lì per infilarla nella buca)

Voglio dire, non fa il notaio, fa il filosofo.

- (arrestandosi con la mano vicino alla buca) Il filosofo?

- Si, non c'entra niente coi notai.

Una smorfia di delusione si dipinge sul volto di Imperatore mentre mestamente appallottola il foglio. - Ah, vabbè. Sarà per un'altra volta.

- Si, ma involontariamente mi ha aiutato ad introdurre un altro aspetto legato alla rotazione. Noi riteniamo che se uno fa il presidente troppo a lungo, a parte l'eventualità che perda un po' la testa, egli impone una sua visione della deontologia che non necessariamente è l'unica e magari nemmeno la migliore. Mi permetta di dirle che certe decisioni del consiglio notarile di Fonterutoli e Quercegrossa hanno lasciato perplessi.

- E perché mai? A cosa si riferisce?

- Mah, basta leggere sulla parete. Uno censurato perché non le aveva fatto gli auguri di Pasqua, uno perché aveva tossito sguaiatamente in assemblea, uno perché si era rifiutato di passarle una mano di vernice nello studio..

- E allora? lo non vedo il problema.

- Ma insomma! E quel collega che falsificava i documenti nemmeno una sanzione.

- E' male informato. Gli è stata inflitta un'ammenda di 1.3 Ecu. Il consiglio è stato fermissimo.

E quello di cui parlava il giornale ieri l'altro? - Che cosa ha fatto? Si è solo alterato con i clienti. - Ma se ha sgozzato un'intera famiglia!

- Guardi, il consiglio è stato fermissimo sempre e lo sarà anche stavolta: non escludo una censura, non la escludo. Ma poi senta: ha fatto caso se il codice deontologico è firmato? Eh? Ci ha fatto caso?

Firmato?

- Si, al fondo? Chi lo ha firmato?

- Ma non lo so, sarà stato...

Imperatore mi riafferra il braccio con il volto paonazzo, la faccia tesa torna ad un certo punto a distendersi ed allenta la presa mentre socchiude gli occhi:

Non mi faccia dire altro.

 

Si volta quietamente ma quando l'occhio incontra le censure incorniciate, Imperatore comincia a cantare come un ossesso.

- Cadran, cadran i perfidi, come locuste, locuste al suolo...

- Conosce Nabucco?

- Chi?

- Queste parole le ha prese da Nabucco. Imperatore si risiede di scatto e inferocito ricomincia a scrivere, gettando di tanto in tanto uno sguardo libidinoso verso le cassette della posta. - Bene, bene, si scopiazza il presidente del consiglio notarile, eh? E noi: zacchete ( sempre il ge-

 

sto di imbucare) Mi aiuti: n come novazione, a come...

- Temo sia sorto un altro equivoco.

- Ho capito va' (riappallottola irritato).

E' ora di andare e ormai comprendo che non riuscirò mai a cavare un ragno dal buco col notaio Imperatore. Dopo un rapido saluto di congedo, Imperatore mi richiama con un "senta" quando ho

quasi richiuso la porta alle mie spalle. Mi riaffaccio nella stanza e lui è curvo su un foglio, la penna nella mano destra:

- Come mi ha detto che era il suo cognome, caro collega?

Remo Bassetti notaio in Torino

Notaio contro

LA CONFERMA DEL CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA

 

Può un certificato di destinazione urbanistica essere oggetto di conferma da parte del Comune competente una volta decorso il termine di un anno dal suo rilascio e così prorogato nella sua utilizzabilità ai fini dell'allegazione ex articolo 18 legge 47/1985?

Il quesito non è irrilevante, se si considera che la conferma del certificato scaduto, in termini di tempi e spese, è senz'altro meno dispendiosa del rilascio di un nuovo certificato.

Al quesito risponde positivamente il Presidente del Tribunale di Sondrio, in esito a ricorso presentato ai sensi degli articoli 113-bis disp. att. cod. civ. e 745 cod. proc. civ., contro il rifiuto opposto dal Conservatore alla richiesta di trascrizione di un atto portante trasferimento di terreni con allegati certificati di destinazione urbanistica scaduti e confermati dal Comune.

Non del tutto soddisfacente tuttavia la motivazione del provvedimento, che se da un lato fa proprio il punto nodale del ricorso - e cioè l'affermazione per la quale la conferma del certificato "non può non essere equiparata . . . al rilascio di un nuovo certificato avente lo stesso contenuto" (affermazione condivisa anche dal Consiglio Nazionale del Nota-dato con parere 6 febbraio 1997 a firma dott. Antonio Ruotolo) - lascia tuttavia aperte alcune altre questioni che ben potevano essere invece affrontate e risolte.

Tralasciando per il momento la questione inerente l'imposta di bollo di cui al ricorso, che ha comunque avuto un suo epilogo di cui più oltre si dirà, il provvedimento non entra infatti nel merito di due questioni sollevate dalla motivazione del rifiuto di trascrizione, e cioè: 1) se sia possibile per il Conservatore assumere a motivazione del rifiuto di trascrizione presunte irregolarità commesse dal Comune nella procedura di rilascio (o conferma) del certificato di destinazione urbanistica; 2) se la conferma del certificato di destinazione urbanistica

"priva di registrazione al protocollo" sia o meno conforme a legge.

Sul primo punto l'occasione era propizia per ribadire che l'esame del Conservatore deve limitarsi ai requisiti estrinseci del titolo indicati dall'art. 2674 comma 1 cod. civ., senza in particolare potersi addentrare in valutazioni circa la regolarità dei procedimenti formativi del documento o dei suoi allegati: chiarissimo in tal senso l'art. 2674 citato, in particolare il comma 2, per il quale "in ogni altro caso" non previsto dal comma precedente il Conservatore non può rifiutare la formalità richiesta.

Sul secondo punto il provvedimento del Presidente del Tribunale nella parte conclusiva della motivazione, là dove afferma che a nulla rileva che la conferma "sia priva di registrazione al protocollo, trattandosi di mera irregolarità formale, sempre sanabile", sembra poi dare per scontata una non conformità a legge della conferma così effettuata che rimane invece tutta da dimostrare.

Alcune osservazioni quindi sullo svolgimento del procedimento.

Ad una prima udienza sia il notaio che il conservatore (ma solo quest'ultimo doveva essere sentito) sono stati convocati avanti al Collegio, il quale tuttavia, in via preliminare, avvedendosi che il ricorso era stato indirizzato al "Presidente del Tribunale", afferma la propria incompetenza e la competenza funzionale del Presidente stesso ex art. 745 cod. proc. civ.; il Presidente del Tribunale, investito della questione, emette quindi il proprio provvedimento di accoglimento, ma senza la preventiva audizione del conservatore richiesta dall'articolo 745 ultimo comma citato.

Infine la questione del bollo, giustamente ritenuta irrilevante dal Presidente del Tribunale ai fini della trascrivibilità dell'atto.

A trascrizione avvenuta il Conservatore richiede al competente Ufficio del Registro di provvedere alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo della

 

 

conferma apposta in calce ai due certificati di destinazione urbanistica, ritenendo evidentemente non applicabile al caso di specie l'art. 13 comma 3 n. 4 del D.P.R. 642/72 ("con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 4) la dichiarazione di conferma del contenuto di un atto").

Di contrario avviso l'Ufficio del Registro, rilevato che tra l'originario rilascio dei certificati (18 febbraio e 20 maggio 1995) ed il loro rinnovo (6 giugno 1996) l'imposta di bollo era passata da lire 15.000 a lire 20.000, ha richiesto soltanto l'adeguamento al nuovo importo.

Giulio Vitali notaio in Morbegno

 

IL RIFIUTO

 

UFFICIO DEL TERRITORIO - SONDRIO

Il sottoscritto . . . Gerente Vicario dell'Ufficio del Territorio di Sondrio, Servizi di Pubblicità Immobiliare, vista la scrittura privata autenticata in data ... rep. n. . . del notaio Vitali Giulio di Morbegno, rifiuta l'esecuzione della formalità di trascrizione per i motivi in appresso indicati:

1) E' stata allegata la certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di . . . in data ... prot. n. . . . ed in data . . . prot. n , scaduta per legge ed irritualmente rinnovata il . . . senza registrazione nel protocollo del Comune di . . . e senza pagamento dell'imposta di bollo sulle richieste e sul rilascio.

Infatti, l'articolo 18 della Legge 28/2/85 n. 47 dispone che gli atti tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono NULLI e NON POSSONO ESSERE NE' STIPULATI NE' TRASCRIT-11 nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato conserva la validità per. UN ANNO dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici.

La Legge 47/85 non prevede, assolutamente, la possibilità di prorogare la validità temporale della certificazione. La modalità di rinnovo della certificazione è avvenuta con la elusione delle imposte di bollo dovute e sulle richieste e sulla certificazione nuova, non essendo prevista dalla legge la conferma di una certificazione scaduta .

Si consideri, inoltre, che il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è da considerarsi atto pubblico del Sindaco e come tale soggetto al rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge.

Per i motivi sopra esposti si rifiuta la formalità ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/85.

SERVIZIO PUBBLICITA IMMOBILIARE IL GERENTE VICARIO

 

IL RICORSO

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SONDRIO Ricorso ai sensi artt. 113-bis disp. att. codice civile e 745 codice procedura civile avverso rifiuto di trascrizione

Il sottoscritto Giulio Vitali, notaio in Morbegno, presenta

RICORSO

ai sensi artt. 113-bis disp. att. codice civile e 745 codice procedura civile, contro il rifiuto di trascrizione opposto in data ... dall'Ufficio del Territorio di Sondrio Servizio di Pubblicità Immobiliare (allegato A) alla domanda di trascrizione presentata, per la permuta immobiliare di cui alla scrittura privata autenticata al n. . . di proprio repertorio del ... (allegato B).

A tal fine espone quanto segue

FATTO

Al citato atto di permuta sottoscritto in data ... , avente per oggetto terreni in Comune di . . ., venivano allegati, in relazione al disposto dell'articolo 18 commi 2 e 3 legge 28 febbraio 1985 n. 47

(cosiddetta legge sul condono edilizio), due certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di . . . l'uno il ... e l'altro il . , e quindi entrambi oltre un anno prima della data dell'atto; stante il disposto del comma 3 del citato articolo 18 legge 47/85, entrambi i certificati erano stati previamente integrati dal Comune con la seguente dicitura apposta sul retro dell'ultimo foglio:

"Si confermano i dati contenuti nel presente C.d.U., consta di n. 2 pagine;

IL TECNICO COMUNALE IL SINDACO dicitura seguita dal timbro tondo del Comune.

Nel contesto dell'atto, sempre in relazione al disposto dell'articolo 18 commi 2 e 3 legge 47/85, veniva poi inserita la dichiarazione che qui di seguito testualmente si riporta:

"Ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" i certificati di destinazione urbanistica del Comune di . . . entrambi del . . . (conferma certifi-

 

catí ín data . . . , prot. n. . . ., e in data . . . , prot. n.

L'atto, dopo essere stato registrato presso l'Ufficio del Registro di Morbegno il . . . al n. . . . , veniva presentato per la trascrizione al competente Ufficio del Territorio di Sondrio il successivo . . . ., trascrizione che veniva tuttavia rifiutata con il provvedimento allegato al presente ricorso sotto A.

MOTIVI DEL RICORSO

Il rifiuto opposto alla richiesta trascrizione, così come argomentato nel provvedimento allegato, sembra riconducibile essenzialmente a tre diversi ordini di motivazioni:

1 - irregolarità della conferma apposta in calce ai due certificati di destinazione urbanistica del Comune di . . . in data . . . sotto il profilo dell'imposta di bollo;

2 - irregolarità della conferma stessa sotto il profilo delle modalità dell'azione amministrativa;

3 - inidoneità della conferma a soddisfare i requisiti di forma prescritti a pena di nullità ed intrascrivibilità dall'articolo 18 legge 47/85, ed in specie di quanto disposto dal comma 3, in base al quale il certificato "conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici".

Con riguardo a tali motivazioni il sottoscritto osserva quanto segue:

1 - Irregolarità sotto il profilo dell'imposta di bollo Si sostiene nelle motivazioni del rifiuto che utilizzando un certificato confermato dopo la scadenza si avrebbe "elusione della imposta di bollo dovuta e sulla richiesta e sulla certificazione nuova". Al riguardo il sottoscritto osserva quanto segue. Ai sensi dell'articolo 19 d.p.r. 642/1972 (portante disciplina dell'imposta di bollo), così come sostituito dall'articolo 16 d.p.r. 955/1982, il documento eventualmente non in regola con le disposizioni sul bollo non può essere rifiutato dal funzionario o dipendente dell'Amministrazione dello Stato cui sia prodotto, salvo obbligo di farne invio al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione ai sensi del successivo articolo 31.

Il solo articolo 19 d.p.r. 642/1972 è quindi di per sé sufficiente a rendere irrilevante tutto quanto addotto con riguardo all'imposta di bollo nelle motivazioni del rifiuto.

Il sottoscritto ritiene tuttavia opportuno aggiungere al riguardo due osservazioni.

In primo luogo allo scrivente sembra illogica l'affermazione secondo la quale utilizzando un certificato scaduto e confermato si avrebbe "elusione" (?) dell'imposta di bollo "e sulla richiesta e sul nuovo certificato": così facendo infatti si inverte indebitamente il rapporto di consequenzialità logica che vi dev'essere tra la creazione di un documento ed il suo assoggettamento ad imposta di bollo, in quanto la necessità del documento, così

come della domanda eventualmente necessaria per ottenerlo, non può certo essere determinata dall'esigenza di natura fiscale di assolvervi l'imposta; e quindi se il documento viene posto in essere, dovrà scontare l'imposta, se invece in quanto non necessario non viene posto in essere, mancherà semplicemente il presupposto impositivo e non si potrà certo parlare di "elusione".

In secondo luogo l'articolo 13 comma 3 dello stesso d.p.r. 642/1972 stabilisce che "con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: ... 4) la dichiarazione di conferma ... del contenuto di un atto": dal che deriva, ritiene il sottoscritto, che i certificati nel caso di specie uti:- lizzati con conferma in calce del Comune sono in sé e per sé del tutto regolari sotto il profilo dell'imposta di bollo.

2 - Irregolarità sotto il profilo delle modalità dell'azione amministrativa

Si sostiene poi nelle motivazioni del rifiuto che la certificazione urbanistica sarebbe stata irritualmente rinnovata senza registrazione del protocollo; si sostiene ancora che la legge 47/85 non prevede assolutamente la possibilità di prorogare la validità temporale della certificazione e si conclude affermando che "il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è da considerarsi atto pubblico del Sindaco soggetto ai requisiti di forma previsti dalla legge".

Ai sensi dell'articolo 2674 codice civile, l'esame che il Conservatore dei Registri Immobiliari può e deve compiere ai fini dell'eventuale rifiuto delle note e dei titoli presentati per la trascrizione ha un ambito ben circoscritto; l'articolo 2674 codice civile può poi trovare integrazione di volta in volta in leggi speciali, e nel caso di specie deve senz'altro leggersi così come integrato dall'articolo 18 legge 47/85, ma anche così facendo il sottoscritto ritiene che l'esame. del Conservatore dei Registri Immobiliari non possa spingersi fino a poter assumere come motivazione del rifiuto di trascrizione le presunte irregolarità commesse da un ente pubblico nella formazione di un documento necessario ai fini della validità dell'atto presentato per la trascrizione.

Di qui il passo sarebbe infatti breve ad ammettere un sindacato del Conservatore sulle procedure amministrative che sottostanno a tutti gli atti soggetti a trascrizione nei quali siano coinvolte pubbliche amministrazioni, il che risulterebbe sovversivo di un sistema dí controllo dell'azione amministrativa che ha ben diverse competenze.

Ma il sottoscritto ritiene che, così come già per le censure relative all'imposta di bollo, le motivazioni del rifiuto relative all'irregolarità dell'azione amministrativa siano infondate anche nel merito.

Nel rifiuto di trascrizione si sottolinea la mancata registrazione della conferma nel protocollo del Comune: a quanto il sottoscritto ha avuto modo di

accertare, l'utilizzo del protocollo nel rilascio dei certificati di destinazione urbanistica per quanto corrisponda ad una prassi diffusa non trova fondamento in alcuna norma di legge; se così è la mancata registrazione a protocollo non può dar luogo ad illegittimità alcuna. Ma a ben vedere la mancata registrazione a protocollo nel caso di specie ha una sua precisa logica: se il protocollo è infatti uno strumento di classificazione di documenti finalizzato alla loro più agevole individuazione ed archiviazione, non ha senso procedere ad una autonoma registrazione a protocollo in relazione ad una dichiarazione di conferma apposta in calce ad un documento già munito di un proprio numero di protocollo.

Si sostiene poi nella motivazione del rifiuto di trascrizione che non è prevista dalla legge la conferma di una certificazione scaduta, ma il sottoscritto non vede che necessità vi sia di una previsione in tal senso: un certificato di destinazione urbanistica altro non è che una dichiarazione del Comune contenente le prescrizioni urbanistiche vigenti in relazione a un certo terreno, una sorta di estratto dello strumento urbanistico, un atto ricognitivo che, in quanto tale, non incide su interessi o diritti, e che non si vede quindi perché non possa essere oggetto di conferma laddove gli strumenti urbanistici non abbiano nel frattempo subito modificazioni.

E d'altronde manca nelle motivazioni del rifiuto qualsiasi riferimento alle norme che si assumono violate, tanto che l'ultimo periodo delle motivazioni stesse ("Si consideri, inoltre, che il rilascio del certificato ... è da considerarsi atto pubblico del Sindaco e come tale soggetto al rispetto dei requisiti di forma previsti della legge") al sottoscritto risulta con riferimento al caso di specie di oscuro significato.

3 - Inidoneità della conferma a soddisfare i requisiti di forma prescritti a pena di nullità ed intrascrivibilità dall'art. 18 legge 47/85

E' questo il punto fondamentale della questione, ed al riguardo nelle motivazioni del rifiuto, richiamando il contenuto dell'articolo 18 legge 47/85, si sottolinea la prescrizione del terzo comma secondo periodo della norma, in base alla quale il certificato "conserva validità per un anno dalla data di rilascio", osservando poi che la legge 47/85 non prevede la possibilità di 'prorogare la validità temporale della certificazione.

Se è vero che la norma non prevede, certamente la stessa neppure vieta od esclude, ed il sottoscritto ritiene che la conferma del contenuto del certificato scaduto, così come operata nel caso di specie, sia del tutto equiparabile, sia per natura propria che per funzione assolta, ad un nuovo certificato, e quindi idonea a soddisfare i requisiti di forma di cui all'articolo 18 legge 47/85.

Proponendosi di dare dimostrazione a tale affermazione, il sottoscritto ritiene preliminarmente opportuno ripercorrere il testo del più volte citato articolo 18 legge 47/85 nella sua interezza.

La norma è volta a prevenire il fenomeno della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: a tal fine essa al comma 1 dà la definizione della fattispecie "lottizzazione abusiva", la quale, recita la norma, può avvenire anche attraverso "il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti" a scopo edificatorio; ai commi da 2 a 4 la norma prevede e disciplina poi l'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica; al comma 5 impone che i frazionamenti catastali siano depositati presso il Comune competente prima dell'approvazione da parte dell'U.T.E.;

al comma 6 prevede che gli atti portanti trasferimento di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati siano trasmessi a cura del pubblico ufficiale rogante o autenticante al Comune competente entro trenta giorni dalla registrazione; ai commi 7, 8 e 9, la norma prevede poi l'adozione da parte del Sindaco che accerti l'effettuazione di lottizzazioni non autorizzate di un'ordinanza di sospensione, la quale comporta l'immediata interruzione delle opere in corso, il divieto di disposizione dei suoli (sanzionato dopo la trascrizione del provvedimento con nullità espressa al comma 9) e, se non interviene revoca del provvedimento nei novanta giorni, l'acquisizione delle aree al patrimonio disponibile del Comune; infine il comma 10 della norma porta abrogazione di una precedente disposizione di legge ed il comma 11 prevede deroghe all'applicazione della disciplina finora esposta per particolari categorie di atti (divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e parenti in linea retta, etc.).

Comunemente si ritiene che il legislatore con la norma in esame, dopo aver definito la fattispecie "lottizzazione abusiva" ponendo così fine ai numerosi contrasti interpretativi insorti in precedenza, si sia poi preoccupato di fornire ai Comuni strumenti idonei ad accertare il fenomeno (deposito frazionamenti catastali e trasmissione atti aventi per oggetto trasferimenti di terreni con allegato certificato di destinazione urbanistica), e quindi strumenti sanzionatori idonei a reprimerlo (ordinanza di sospensione e acquisizione delle aree al Comune).

In tale contesto più specificamente si ritiene che l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, imposta a pena di nullità ed intrascrivibilità dell'atto, abbia la funzione di fornire, innanzitutto alle parti, ma soprattutto al Sindaco cui l'atto stesso sarà poi trasmesso ai sensi del comma 5, uno strumento che meglio consenta di valutare se si sia in presenza o meno di un fenomeno di lottizzazione abusiva, e ciò ai fini dell'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione di cui al successivo comma 7.

 

 

Un requisito di forma imposto quindi con la finalità di dare al Sindaco un'informazione tempestiva e completa ai fini della prevenzione e repressione del fenomeno lottizzatorio, e val la pena di ricordare che in tale ottica, considerata comunque assolta tale finalità, si è perfino ritenuto che l'allegazione del certificato possa essere sostituita da dichiarazione equipollente (Presidente Tribunale Palermo 25 luglio 1985, decr.) e che, così come da prassi corrente, il certificato possa essere allegato in copia autentica anziché ín originale (Consiglio Nazionale del Notariato parere 1 febbraio 1991, Est. Santarcangelo).

Tornando alla fattispecie in esame, il sottoscritto ricorrente ritiene sia a questo punto agevole dimostrare che la conferma del certificato scaduto sia, come sopra affermato, tanto per natura propria che per funzione assolta del tutto equiparabile ad un nuovo certificato.

Ed infatti in cosa consiste, per sua natura, una dichiarazione quale quella apposta in calce ai due certificati scaduti utilizzati nel caso di specie ("Si confermano i dati contenuti nel presente C.d.U.") se non in un nuovo certificato che, attraverso un meccanismo di relatio formale, assume il suo contenuto dal precedente scaduto? In cosa ne differisce quanto alla sostanza?

Certo cambia la tecnica redazionale, coerentemente ad una comprensibile esigenza di economia di attività e tempi, ma il contenuto, così come richiamato dalla conferma, è Io stesso che avrebbe avuto il nuovo certificato.

Da quanto sopra al sottoscritto deriva la convinzione che la conferma, così come operata dal Comune, sia del tutto equiparabile ad un nuovo certificato e in quanto tale idonea a soddisfare le prescrizioni di forma di cui all'articolo 18 legge 47/85.

Ciò sotto il profilo formale.

Ma anche considerando la funzione che la norma ultima citata attribuisce all'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, così come sopra

 

IL PROVVEDIMENTO

 

individuata, e quindi la ratio legis della prescrizione formale, non si può che giungere ad analoghe conclusioni.

Ed infatti, se funzione dell'allegazione è quella di fornire al Sindaco una certificazione del Comune circa le prescrizioni urbanistiche del terreno oggetto di trasferimento datata non oltre un anno prima dell'atto (salva integrazione con dichiarazione del-l'alienante o di uno dei condividenti attestante che non siano intervenute successivamente al rilascio modificazioni degli strumenti urbanistici) con finalità di prevenzione e repressione del fenomeno lottizzatorio, alla medesima funzione con identica efficacia assolve l'allegazione di un certificato rilasciato oltre un anno prima ma poi confermato nel contenuto nel corso dell'anno stesso.

Concludendo, in ragione di quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene che le motivazioni del rifiuto di trascrizione qui impugnato nei loro riferimenti all'articolo 18 legge 47/85 rispondano ad un inaccettabile formalismo rigoristico, fine a sé stesso ed incapace di cogliere la ratio della norma, e pertanto debbano essere considerate inidonee a legittimare il rifiuto.

PER I MOTIVI SOPRAESPOSTI

il sottoscritto chiede che il Presidente del Tribunale di Sondrio, ritenute infondate le motivazioni del rifiuto impugnato ed illegittimo il rifiuto medesimo, ordini all'Ufficio del Territorio di Sondrio - Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione dell'atto di permuta immobiliare autenticato nelle firme in data ... al n. . . . di repertorio, così come già richiesto con nota di trascrizione presentata in data . . . .

Si allegano in visione:

rifiuto di trascrizione;

atto di permuta immobiliare.

Restando a disposizione per ogni eventuale integrazione fosse ritenuta necessaria od opportuna. Con ossequio.

Morbegno, . (Giulio Vitali)

Il Presidente del Tribunale di Sondrio, letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata fissa per la comparizione delle parti avanti al Tribunale di Sondrio, in Camera di Consiglio, l'udienza ... domandando al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto al Conservatore dei RR. Il. - Ufficio del Territorio di Sondrio - entro il . .

Nomina relatore il dottor . .

Sondrio, 3-2-1997 II Presidente

TRIBUNALE DI SONDRIO

Addì . . . , avanti al collegio composto dai seguenti magistrati . . .

Nel ricorso di volontaria giurisdizione n. . . . presentato da Vitali Giulio per ottenere l'ordine all'ufficio del territorio di Sondrio di trascrivere atto di permuta immobiliare, sono comparsi:

- notaio Giulio Vitali il quale deposita: parere del consiglio nazionale notariato sulla vicenda e chiede procedersi alla trascrizione.

FederNotizie settembre 1997

258

E' presente altresl il "conservatore" . . . che deposita dichiarazione comune.

Il tribunale, preliminarmente, ritenuto che il procedimento di cui agli artt. 113 bis comma 1 c.c., disp. att. e 715 c.p.c., avente ad oggetto il ricorso avverso il rifiuto del conservatore di ricevere la nota di trascrizione presentata dal notaio Vitali Giulio, è demandato alla competenza funzionale del presidente del tribunale (confronta 16 luglio 1984 Foro Italiano 1984, 3029).

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine al ricorso suddetto manda alla cancelleria di trasmettere il presente fascicolo al presidente del tribunale per quanto di competenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

letto il ricorso in data . . . presentato dal Notaio Vitali Giulio di Morbegno contro il rifiuto di trascrizione apposto in data . . . dall'Ufficio del Territorio di Sondrio - Servizio di Pubblicità Immobiliare alla domanda di trascrizione presentata per la permuta immobiliare di cui alla scrittura privata autenticata al n. . . . di rep.; ritenuto che il rifiuto suddetto non è fondato per i seguenti motivi

la conferma apposta in calce ai due certificati di destinazione urbanistica dal Comune di . . . in data . .è sostanzialmente valida anche se può esservi dal punto di vista formale violazione della legge sul bollo (per la quale è possibile la regolarizzazione trasmettendo gli atti all'ufficio del Registro competente);

la legge 47/85 non prevede, ma neppure vieta, la possibilità di prorogare o comunque, come nella fattispecie, di confermare la validità della certificazione già rilasciata;

la conferma del certificato scaduto non può non essere equiparata, dal punto di vista sostanziale, al rilascio di un nuovo certificato avente lo stesso contenuto, a nulla rilevando che sia priva di registrazione al protocollo, trattandosi di mera irregolarità formale, sempre sanabile

P.Q.M.

Visti gli artt. 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.

ordina

all'Ufficio del Territorio di Sondrio - Servizio Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione dell'atto di permuta immobiliare autenticato nelle firme in data...al n. . . di repertorio, così come richiesto con nota di trascrizione presentata in data . . . , oggetto del rifiuto impugnato col presente ricorso.

Sondrio 4 - 3 - 1997

IL PRESIDENTE

 

£sperienze

 

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DI
CUI ALL'ART. 57 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, n. 413

 

IL FATTO

Con atto in data 27 settembre 1993, registrato in data 6 ottobre 1993 viene costituita una società in accomandita semplice con contestuale conferimento di azienda gestita nella forma di impresa familiare. Il conferimento dell'azienda comporta il trasferimento della proprietà di una porzione immobiliare. In data 14 dicembre 1995 l'ufficio del registro rettifica il valore finale dichiarato, emettendo avviso di accertamento notificato alle parti in data 19 e 22 dicembre 1995.

LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE
NEL RICORSO
L'avviso di accertamento è nullo in quanto notifi-
cato dopo la scadenza del termine di decadenza.
L'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per
l'accertamento, la liquidazione e la riscossione

dell'imposta Invim e per i relativi termini di decadenza e prescrizione, rimanda alle disposizioni relative all'imposta di registro.

L'art. 52 comma 2 del T.U. sull'imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che l'avviso di accertamento di valore deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale (e quindi dalla data di registrazione).

L'imposta Invim è stata riscossa in occasione della registrazione dell'atto e quindi in data 6 ottobre 1993 mentre l'avviso di accertamento, emesso in data 14 dicembre 1995, è stato notificato in data 22 dicembre 1995 e in data 19 dicembre 1995. Evidente è pertanto la intempestività dell'avviso di accertamento.

Per ragioni di economia processuale merita di essere confutata, prima che sia eccepita, l'inac-

 

 

cettabile applicazione, al caso de quo, dell'art. 57, 2° comma della L. 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 4, lettera m) del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale norma, per la parte che qui interessa, stabilisce che per alcune imposte, tra le quali l'Invim, "sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive".

Di tale norma è stata data un'interpretazione assai ampia nel senso che si vorrebbe applicare la disposizione sopra richiamata anche ai rapporti tributari nascenti da atti registrati successivamente alla entrata in vigore della norma stessa (1° gennaio 1992).

Siffatta interpretazione può e deve essere respinta per evidenti ragioni sia di ordine logico che di carattere testuale.

Poiché "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole" (art. 12 delle preleggi), bisogna riconoscere che non è concepibile la sospensione di un termine, tanto più se di decadenza, di cui non è ancora iniziata la decorrenza. Dire che un termine è sospeso presuppone che tale termine sia in corso: orbene, quando tale norma entrò in vigore (gennaio 1992), l'atto che ha dato luogo al provvedimento impugnato non era stato ancora stipulato (27.9.1993) né registrato (6.10.1993) né era stato effettuato quel pagamento dell'imposta principale (6.10.1993), dal quale la legge (art. 52 DPR 131/1986 sopra citato) fa decorrere il termine biennale di decadenza per l'attività di accertamento dell'ufficio.

Altro argomento, pure di natura letterale, che porta all'esclusione della proroga temporale al caso de quo, consiste nel testuale riferimento della sospensione all'accertamento e alla riscossione delle imposte complementari e suppletive. Fattispecie che presuppongono il pagamento di un'imposta principale e quindi l'esistenza di un atto registrato.

Anche sul piano logico (l'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 delle preleggi) l'interpretazione avversata risulta inaccettabile.

L'art. 57 della legge 413/91 di cui si discute, infatti, è collocato nel Capo III del Titolo VI che si intitola "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie".

Lo scopo delle norme è dichiarato: l'intenzione del legislatore, nel sospendere termini per l'accertamento e la riscossione, è quella di consentire all'amministrazione finanziaria di soprassedere nelle proprie doverose attività di accertamento e riscossione là dove al contribuente è con-

cessa l'opportunità di definire in via breve (c.d. condono) situazioni tributarie pendenti.

E la ragione di ciò è evidente: è inutile che l'ufficio proceda ad atti che potrebbero essere poi vanificati dall'istanza di "condono" del contribuente. E' pacifico però che l'atto che ha dato luogo all'accertamento impugnato, essendo stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della legge 413/1991, non poteva essere "condonato". Né si comprende perché la disposizione dell'art. 57 dovrebbe avere l'effetto di aggravare, fuori da ogni criterio logico, la posizione di quei contribuenti che, come i ricorrenti, non potevano avvalersi della "definizione agevolata" (c.d. "condono").

Non è chi non veda come l'interpretazione avversata susciterebbe perfino profili di illegittimità costituzionale della norma (ex art. 3 della carta fondamentale) in quanto si determinerebbe l'applicazione della medesima disciplina (proroga di un termine legale posto a carico dell'amministrazione) a situazioni sostanzialmente e radicalmente diverse (rapporto tributario condonabile e rapporto tributario non condonabile).

LA DECISIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - SEZ. XXVI - 3 MARZO -15 APRILE 1997 - RELATORE-ESTENSORE GIUSEPPE BIANCA

Con tre ricorsi proposti il 5.2.1996 i Signori . . . e la società . . . hanno impugnato gli avvisi di accertamento notificati il 19 e 22.12.1995 dall'Ufficio del Registro di ... , con i quali è stato rettificato da L. ... a L. . . . ai fini Invim il valore finale di una porzione immobiliare .... conferita nella costituzione della società . . . come da atto registrato al n. . . del 6.10.1993.

I ricorrenti eccepiscono che gli atti impugnati sono nulli in quanto sono stati notificati intempestivamente oltre il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 52 - 2°c. DPR 131/1986 e che non può sostenersi la sospensione del termine decadenziale in base all'art. 57 - 2°c. L.413/1991, in quanto riferita agli accertamenti condonabili in applicazione della stessa legge 413/1991.

Inoltre i ricorrenti eccepiscono che gli avvisi di accertamento impugnati sono nulli per mancanza di motivazione e richiamano in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU..

Si chiede che l'atto impugnato sia dichiarato nullo. Con la memoria illustrativa depositata il 7.2.1997 i ricorrenti, rappresentati dal Dott. ... producono il certificato catastale comprovante che il valore dichiarato è superiore a quello attribuibile catastalmente e ribadiscono í motivi e la domanda del ricorso, chiedendo altresì la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

Con separata istanza depositata il 3.2.1997, i ricorrenti chiedono che la trattazione dei ricorsi avvenga ín pubblica udienza, aí sensí dell'art. 33 1°c. D. Lgs. 546/1992, nonché la riunificazione dei ricorsi stessi, ai sensi dell'art. 29 del citato D. Lgv..

L'istanza è stata spedita all'Ufficio con raccomandata del 7.2.1997.

Con le controdeduzioni depositate il 21.2.1997 l'Ufficio del Registro di . . . ha sostenuto la legittimità del proprio operato sulla base di quanto disposto dell'art. 57 - 2°c. L. 413/1991, nonché dell'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con la circolare 89/e del 14.6.1994, chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza è comparso il Dott. . . . , in rappresentanza dei ricorrenti. Non è comparso il rappresentante dell'Ufficio, benché sia stato convocato. La Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti di ritualità e di tempestività del ricorso, ai sensi degli artt.15 e 16 DPR 636/1972, rileva che l'eccezione concernente l'intempestività delle notifiche degli avvisi di accertamento impugnati si appalesa fondata.

Infatti osserva la Commissione che, nella originaria formulazione, la L. 413/1991 non sospendeva i termini per procedere all'accertamento relativamente ai tributi de quibus,. prevedendo l'art. 57 unicamente la sospensione dei termini per la riscossione. Coerentemente l'art. 53 non sospendeva i termini per ricorrere contro gli avvisi di accertamento. La L. 75/1993 ha inciso su entrambe le disposizioni introducendo il comma 12° ter all'art. 53, in base al quale sono sospesi i termini per ricorrere contro gli accertamenti (previsti al comma 7°) per i quali alla data di entrata in vigore della L. 413/1991 i termini erano ancora "aperti" ed era possibile presentare una domanda di condono.

Di conseguenza il contribuente che deve decidere se fare o meno il condono, non viene pregiudicato nei propri diritti. Modificando in parte il secondo periodo del comma 2° dell'art. 57, si sospendono anche i termini degli accertamenti riguardanti i tributi in esame.

Orbene, un'elementare esigenza di razionalità giuridica deve portare a ritenere limitata agli atti condonabili la sospensione dei termini dei relativi accertamenti.

In tal senso non rileva davvero che il secondo periodo del comma 2° non riproduca l'espressa limitazione alla condonabilità del tributo. Si tratta, infatti, di un medesimo comma e la ripetizione sarebbe superflua. Oltre a questo aspetto di lessicalità (comune e giuridica) va detto che quello sulla "condonabilità" deve essere inteso come un limite implicito, nel senso cioè di un requisito che integra la ratio legis di una normativa di jus singulare (qual è quella sul condono) e che deve essere interpre-

tato coerentemente ai principi specifici che lo ispirano.

Ed ín questo senso sospendere termini per l'accertamento, anche se riferiti ad atti in relazione ai quali il contribuente non può chiedere la definizione agevolata, non ha razionalità giuridica complessiva, perché si risolverebbe in un privilegio concesso unicamente all'Amministrazione finanziaria.

E invece più coerente all'intero sistema ritenere che come al cittadino, con la stessa L. 75/1993, introducendo il comma 12° ter all'art. 53 della L.413/1991, è stato allungato lo spatium

randi sull'utilità o meno di ricorrere (ma senza alcuna modifica dei termini indicati al comma 2° dell'art. 53), agli Uffici finanziari è stato attribuito un maggior periodo di tempo per valutare se rettificare i valori dichiarati negli atti che potevano essere oggetto di condono.

La maggiore ampiezza del termine (31 dicembre 1993) rispetto a quello (31 marzo 1993) concesso al privato, può trovare giustificazione nel maggiore impegno che grava sugli Uffici.

La generalizzata sospensione dei termini per l'accertamento, ove fosse riferita anche agli atti non condonabili, si risolverebbe in un privilegio dell'Amministrazione finanziaria, che non trovando correlazione in un corrispondente diritto del contribuente, finirebbe con non avere alcuna coerenza con la complessiva razionalità della legge.

Da notare infine che, in riferimento all'art. 32 della L. 516/1982, la cui prima lettura poteva portare a ritenere che tutti termini per ricorrere fossero stati sospesi, la Corte di Cassazione (sentenza 10.12.1993 n. 12175) ha statuito che ciò valeva unicamente per le controversie in astratto definibili con il condono. Così affermando un ricollegamento tra sospensione dei termini per impugnare o ricorrere (in quel caso) e condonabilità.

P.Q.M.

La Commissione annulla gli accertamenti; spese compensate.

 

 

 

 

 

utili da leggere

 

a cura di Franco Treccani

DIRITTO CIVILE - TEORIA GENERALE Negozio di accertamento

Potete forse immaginare la casistica notarile interessata da questo tipo di atto. Comunque G. Manzini ce la riassume nell'articolo a pag. 1427 ss, parte I", fascicolo n.6/1996, della Rivista del Notariato: può un notaio ricevere un atto bilaterale di accertamento dell'awenuta usucapione? può un notaio ricevere un atto col quale i coniugi in comunione legale fissano la titolarità di determinati beni la cui proprietà è incerta?

Certo vi interessa la conclusione di pag. 1441. Operate con PRUDENZA.

La tesi prevalente è nel senso di una generale prudenza nella redazione dei verbali di constatazione (che non è da considerarsi obbligatoria ai sensi dell'art. 27 L.N.) ed alla medesima conclusione – secondo l'autrice – deve pervenirsi in ordine alla soluzione positiva dei quesiti proposti. Bisogna fare attenzione a che il negozio di accertamento bilaterale non venga utilizzato per realizzare di fatto un intento traslativo, oppure venga utilizzato per sopperire ad un titolo nullo.

In secondo luogo vi è il pericolo di invadere il campo riservato all'autorità giudiziaria (con la violazione dell'art. 28 L.N. come ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Brescia poi cassata).

Però qualche spazio di azione sussiste. Penso che presto ci proverò per evitare ai clienti l'assurdo e spesso oneroso e defatigante iter della causa di usucapione. In questo campo occorrerebbe davvero uno sforzo del notariato per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini (sprovveduti, stupidi, banditi o intelligenti. Per la catalogazione confronta C.M. Cipolla, Allegro ma non troppo, ed. Il Mulino 1988, p.57).

DIRITTO COMMERCIALE - SOCIETA' Piccole società cooperative.

Che fine hanno fatto le piccole società cooperative (D.L. 2.10.1995, n.416, art. 14)?

Leggete a pag. 1425 del fascicolo 5-6/1996, della Rivista delle Società.

Ce n'è per tutti: per i politici che hanno tentato di soppiatto l'introduzione di un nuovo istituto per motivi evidentemente opportunistici; per il legislatore che ha demenzialmente reiterato decreti senza mai convertirli in legge; per i notai che hanno superficialmente redatto atti (omologati!) di costituzione di piccole società cooperative sulla scorta di decreti legge (anche se gli atti "restano validi": cfr. arti , comma 2, 3 e 4 della L.28.11.1996, n.608); per i giudici che hanno avallato la conformità degli atti e disposizioni normative di dubbia esistenza; infine per chi si troverà a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici con simili soggetti (cfr. la e-mail del 23.5.1997 del collega F. Rossi che già incomincia a trovarsi in qualche difficoltà).

Società a responsabilità limitata

 

Agile sunto (7 paragrafi) dello status quaestionis in materia è a pag. 675, parte IP, del n.6/1996, della Rivista di diritto civile (la precedente sintesi è a pag. 225, 11^, 1985 stessa Rivista) ad opera di O. Cagnasso (Prof. ord. all'Università di Torino) e M. Irrera (Ric. all'Università di Torino).

Nel n. 1 si constata il rilancio dell'utilizzo della srl e si sottolinea l'accentuata autonomia che dottrina, giurisprudenza e potere legislativo vanno riconoscendo al modello sociale della srl rispetto alla spa (in specie Zanarone in Giur. Comm., 1995, I, p.427 ss. coglie la differenza tra le due in un regime giuridico tendenzialmente dispositivo per le prime e imperativo per le seconde). Si ripropone in prospettiva per le srl un modello "aperto", adattabile ad una pluralità di esigenze sul presupposto di una disciplina flessibile (si pensi a quanto recentemente previsto dalla L.20.5.1997 n.133 per srl artigiane).

Nel n. 2 si tratta della srl unipersonale (D. Lgs. 3.3.1993, n.88), constatando che l'assemblea, in assenza di normativa particolare per il funzionamento degli organi, si riduce ad una "parodia di se stessa" (Cottino, Oppo) e che la novella ha introdotto una fattispecie a contenuto variabile (da uni-personale per origine a pluripersonale per cessione di frazione di quota e poi viceversa). Si pone l'accento sui conferimenti ex art. 2476 cc. (il capitale deve essere interamente liberato sia in sede di costituzione che di aumento, pena la non-omologazione e la nullità) e sulla pubblicità ex art. 2250 cc. (con obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza che si è in presenza di un unico socio) tanto ab origine quanto per sopraggiunta fattispecie unipersonale. Vengono poi commentati l'art. 2497 cc., co. 2, (sulla responsabilità illimitata dell'unico socio in caso di insolvenza) e l'art. 2490-bis cc. (in tema di contratti e operazioni tra srl e unico socio, che devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o risultare da atto scritto). Infine viene tracciata una breve sintesi di dottrina.

Nel n. 3 si indicano le attività precluse (con indicazione dei provvedimenti normativi di riferimento): l'attività bancaria; l'attività finanziaria; l'attività di intermediazione finanziaria; l'attività assicurativa (mentre risultano consentite: l'attività di mediazione assicurativa con capitale minimo di duecento milioni ex art. 5 L.28.11.1984, n.792 ed ormai anche l'attività artigiana, quantunque nel testo risulti ancora denegata per l'assoluta novità della norma ora introdotta).

Nel n. 4 si fa il punto sulla quota sociale, la cui natura viene definita come di bene immateriale iscritto in pubblici registri (argomentando dall'art. 2479, co. 4, cc. modificato dalla L.12.8.1993, n. 310-Mancino). Si afferma che la sottoscrizione autenticata è prevista come forma c.d. integrativa (non ad substantiam) e la pubblicità è di tipo dichiarativo (non già notizia). Si conferma l'applicazione delle disposizioni sul trasferimento anche alle ipotesi di pegno e di usufrutto di quota. Si ribadisce che la giurisprudenza (di merito) ha confermato la possibilità di istituire quote privilegiate dotate di diritti e obblighi particolari. Con riferimento all'art. 2479 cc. (trasferimento della quota) si ritengono lecite la clausole statutarie sia quelle che limitano il trasferimento delle quote sia quelle che vietano il trasferimento, sia quelle di mero gradimento. Infine si parla di espropriazione e di sequestro della quota (con minore interesse per il notariato).

Nel n. 5 si verte in tema di assemblea ed amministratori. Viene precisato che gli otto giorni di cui all'art. 2484 cc. si computano dalla spedizione e non dal ricevimento. I quorum dell'art. 2486 cc. possono essere ridotti al limite minimo della maggioranza semplice degli intervenuti ed al limite massimo superiore ai 2/3 del capitale senza poter giungere a richiedere l'unanimità dei consensi. Il diritto a partecipare all'assemblea anche se l'iscrizione a socio è avvenuta lo stesso giorno dell'assemblea non richiamandosi l'art. 2370 cc. L'amministrazione può essere a tempo indeterminato e tra due amministratori anche congiuntiva (non richiamandosi l'art. 2380 co. 2 cc.).

Nel n. 6 il discorso si sposta sul collegio sindacale (art. 2488 cc.)

Nel n. 7 si tratta della disciplina residua: inapplicabilità dell'art. 2443 cc. (delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale); applicabilità dell'art. 2441, co. 1 cc. (nella sua formulazione originaria prima dell'attuale versione) e inapplicabilità del co. 2 (pubblicità sul BUSARL dell'opzione

per l'aumento di capitale) per mancato richiamo da parte dell'art. 2495.

Consorzi e società miste tra enti pubblici e privati Via Internet è giunta l'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 2.5.1997, che ha rigettato l'istanza di omologazione dell'atto costitutivo della "PIACENZA SVILUPPO spa", nella quale il Comune di Piacenza (mediante conferimento di immobili) partecipava per il 90% del capitale con l'intento, tuttavia, di cedere successivamente ad una società privata parte delle proprie azioni perdendo la proprietà maggioritaria. Il problema solle-

vato dall'ordinanza mi ha richiamato un'interessante articolo (tra l'amministrativo e il civile) contenuto nel fascicolo n.23.6/1996, della Giurisprudenza Commerciale (pag. 880 ss.), in cui G. Caia analizza le aziende speciali (art. 23 L. n.142/'90; art. 5, co. 8-bis, L. n.437/'95), individuando in questo concetto il "genus" (pag. 882) di due "species" particolari: le aziende speciali semplici e consorziali (pag. 889). Tra le diverse figure associative pubbliche, G. Caia distingue tre tipi di consorzi tra enti locali (pag. 882): per l'esercizio di funzioni, per la gestione di servizi sociali, per la gestione dei servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (tutti denominati "consorzi-azienda" a differenza dei tipi generali di consorzi tra Comuni e Province). Essi hanno carattere di impresa (ex artt. 2082 e 2093, co. 1, cc.) e sono dotati di "autonomia imprenditoriale" (in quanto enti pubblici economici, per giurisprudenza amministrativa).

L'autore sottolinea poì la capacità privatistica delle persone giuridiche pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez.Vl, 12.3.1990, n.374): "la capacità dell'ente pubblico si ricollega alla qualità di soggetto giuridico, cioè alla potenziale destinatarietà degli effetti giuridici di un ordinamento, da cui non può che derivare una pienezza di capacità". Donde anche la legittimazione a porre in essere contratti tipici ed atipici, previa l'osservanza delle condizioni finalistiche, economiche, negoziali, territoriali (che rappresentano potenziali vincoli di sostanza per l'azione delle aziende speciali). Senza dubbio le aziende potranno partecipare a consorzi privatistici (art. 2602 cc.) e società consortili (art. 2615- ter cc.) trattandosi di "moduli non principali (ma secondari, strumentali o integrativi), che possono concorrere all'espletamento dei servizi pubblici o che possono svolgere attività ad essi complementari o collegate" (pag. 897-898).

Ma quid iuris se alcuni imprenditori privati producessero, tramite consorzio, energia elettrica ed un Comune, non dotato di azienda speciale (neppure per le lampade votive!), fatti i debiti calcoli di convenienza, volesse entrare in percentuale minoritaria a far parte della compagine consortile privata?

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Legalizzazione ed apostille

Merita un plauso il lavoro di Paolo Piccoli (e compagnia) sullo status quaestionis, contenuto nel fascicolo n.6/1996 della Rivista del Notariato. Finalmente sappiamo con chiarezza che, "tenendo conto delle convenzioni bilaterali in essere (Convenzione dell'Aja 5.10.1961 che ha soppresso la formalità della legalizzazione per sostituirla con l'apostille; Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 che ha soppresso la legalizzazione e l'apostille per l'esecuzione di decisioni giurisdizionali in materia civile e commerciale; Convenzione europea di Bruxelles dei 25.5.1987 che ha soppresso legalizzazione ed apostille in tutti i Paesi dell'Unione per ogni tipo di atto), l'esenzione da legalizzazione e da apostille riguarda ogni atto notarile formato in Italia, Austria, Francia, Germania, Danimarca e Belgio (quest'ultimo ha ratificato la convenzione in data 18.4.1997).

Sono soggetti a sola apostille gli atti notarili provenienti da e per Italia, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna.

Per quanto concerne la trascrizione ed iscrizione degli atti nei registri immobiliari vengono evidenziati tre regimi:

libertà di deposito nel registro immobiliare di atti ricevuti all'estero (Belgio, Grecia);

deposito obbligatorio preventivo dell'atto nella raccolta degli atti di un notaio dello Stato nel quale si trova l'immobile (Francia, Italia);

recepimento dell'atto che opera il trasferimento del diritto reale e sua trascrizione riservati al notaio nazionale (Germania, Paesi Bassi).

In merito alla circolazione dell'atto estero nei singoli Stati dell'Unione europea si rileva che non esiste un principio che sancisca la libera circolazione degli atti nell'ambito dell'Unione, a motivo delle singole legislazioni vigenti negli Stati e dei diversi "registri" di pubblicità (con differenti modalità operative e differenti effetti legati alla pubblicazione).

Insomma un articolo da tenere sempre presente.

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Professione

Francesca Fabbri e Nicola Rossi sul n.1/1997 de Mulino nell'articolo "Caste, non classi. Una società immobile", trattando delle professioni, a pag. 114, sostengono che "i mercati dei servizi professionali sono caratterizzati ... dalla delega esclusiva a organizzazioni di categoria (legalmente riconosciute) delle funzioni di regolamentazione. In particolare, ciò implica, da un lato, diritti più o meno esclusivi nella definizione dei meccanismi di entrata, nella fissazione delle tariffe e nella diffusione di informazioni pubblicitarie e, dall'altro, la possibilità per le categorie di estrarre rendite dal mercato il cui funzionamento le stesse categorie contribuiscono a determinare.

Non a caso, le pratiche restrittive della concorrenza poste in essere da ordini e collegi professionali hanno indotto l'Autorità garante della concorrenza

del mercato ad aprire un'indagine conoscitiva sulle cosiddette professioni protette.

In questo contesto, i fenomeni di ereditarietà occupazionale finiscono per essere permessi se non incentivati dal sistema di autoregolamentazione e, lungi dall'essere forme di trasmissione intergenerazionale del capitale umano, costituiscono forme indebite di trasmissione intergenerazionale di posizioni di rendita.".

Cosa ne dite?

Certo N. Rossi (docente di Economia politica a "Tor Vergata" e consigliere di D'Alema) non poteva discostarsi da quanto già sostenuto a pag. 48 di "Meno ai padri più ai figli" (Il Mulino, 1997 ), dal suo improbabile neo-egualitarismo.

Certo M. Scheler (filosofo tedesco 1874-1928 in "Die christliche Líebesidee und die gegenwartige Welt" ed. Logos 1985 pagg. 98-99) con la sua idea di "ceto" e di "spirito di ceto" non si troverebbe d'accordo, ravvisando in queste critiche ad uno stato sociale immobilista, più una volontà conservatrice che innovativa. "Il ceto ha anche un onore

una coscienza, la classe un interesse comune. La classe ha solamente i diritti che si guadagna lottando, mentre i diritti del ceto derivano da reciproci accordi interni con altri ceti e con lo Stato." Certo C. Schmitt con la sua "La tirannia dei valori" (3A ed. 1996, Pellicani) bollerebbe entrambi di utilitarismo economicistico (cfr. pag. 60: "i valori per quanto alti e santi, come valori, valgono sempre e soltanto per qualcosa e per qualcuno" ... e ancora a pag. 70 "per la logica del valore deve sempre valere, che per il valore supremo il prezzo più alto non è troppo alto, e deve essere pagato.).

Al di là di questa sotterranea disputa tra i valori dell'uguaglianza e della mobilità, sarebbe interessante effettuare un'indagine, tramite le scuole di notariato, sugli "homines novi" della professione (sull'effettivo ricambio generazionale) e quindi an-

che sulla funzione sociale che a questo proposito rivestono le scuole.

Professione e scienza giuridica

 

La nostra categoria (unitamente a quella dei giudici) riceve finalmente un vivo apprezzamento nell'articolo "Scienza giuridica e legislazione nell'esperienza attuale del diritto" di P. Grossi (prof. ord. all'Università di Firenze) nel n.2/1997 della Rivista di diritto civile. Si sostiene che la scienza giuridica è stata esiliata dalla civiltà moderna ed il diritto è diventato quello che prima non era, è diventato legge. Mentre nell'esperienza medioevale e per tutto l'antico regime il diritto era stato una realtà complessa, che emergeva in una infinita pluralità di usi e che maestri, giudici, notai si incaricavano di ordinare (sic! a pag. 176).

Mi sono sentito rinascere.

Secondo P. Grossi si è perso di vista il carattere essenziale e connaturale al diritto di essere soprattutto ordinamento, di costituirsi a ordine della incandescenza del sociale, e, in questo invasamento per un sistema chiuso di norme generali e astratte (legalismo), si è verificato lo scollamento tra sociale e giuridico.

Nei due secoli che ci stanno alle spalle . . . scienziati, giudici, notai sono stati estromessi dal meccanismo produttivo del diritto. Bisogna recuperare una deciso pluralismo extralegislativo (pag. 180181). Occorre recuperare una maggior coscienza del nostro ruolo nella società. Ruolo attivo e propulsivo di interpreti-applicatori (pag. 182).

Grazie di cuore P. Grossi! Oggi lavoro meglio. Mi sento meno sfruttatore.

 

FILOSOFIA DEL DIRITTO

 

Equità

 

Mi piace chiudere questa rassegna di spunti e riflessioni tratti da riviste di recente pubblicazione con il richiamo al dibattito sull'equità, che si sta svolgendo a distanza tra Vittorio Frosini (in Riv. dir. civ., 1996, I, p.190 - "Il giudizio di equità e il giudice di pace") e Francesco Galgano (in Contr. e impr., 1996, n. 2, pag. 401 – "Dialogo sull'equità fra il filosofo del diritto e il giurista positivo").

Il punto di disaccordo tra i due sta nel fatto che a parere di Galgano "il giudizio secondo equità è pur sempre un giudizio secondo regole preesistenti al

giudizio, non già, come sostiene Frosini, secondo criteri che maturano nella mente di chi giudica solo nel momento in cui egli conosce il fatto, idonei solo a risolvere quella specifica controversia, inidonei a fare da precedente per altre controversie. La regola di equità, insomma, non è una regola creata da chi giudica, ma è una regola trovata. Solo che non viene trovata, come accade nel giudizio secondo diritto, in una fonte di diritto positivo, ma in . . . " valori oggettivi, già emersi nel contesto sociale di cui si tratta, ma non ancora tradotti in termini di legge scritta (n.d.r. Cass., 11.11.1991, n.12014)". Mentre è nettamente da respingere (n.d.r. secondo la Cassazione ed anche per Galgano) la tesi di un giudizio di equità come giudizio non giuridico, basato sull'intuizione soggettiva del gíudícante, che trova nella propria coscienza la regola non scritta per risolvere il singolo caso."

E ancora "il diritto scritto e l'equità non sono affatto due ordinamenti contrapposti. (Va) escluso il carattere soggettivo e particolare della regola di equità (non preesistente alla materia esaminata, ma creata in funzione del caso singolo), e ritenuta, invece, l'equità racchiusa nell'ambito dei valori positivi formatisi nella società in generale o nella comunità a cuí appartengono í litiganti.""

Mi sorge un sospetto. Ma l'Equità che non veda più alcuna sua potenziale contrapposizione al Diritto, non è già forse una definitiva omologazione della propria coscienza-identità alla legge?

E l'enunciazione di un prezzo, ancora (?) e nonostante tutto libero, a fronte di valori "predefiniti", non costituisce forse la manifestazione di un'equità (notarile) che racconta la coscienza dell'alterítà del singolo rispetto allo strapotere omologante dell'alterità dello Stato?

Non so se propendere per l'anima minimalista di Galgano o per l'anima idealista di Frosini!

 

E voi? .. Talvolta mi sembra che nel solo senso del limite sussista l'anima dell'Equità.

 

 

 

attività sindacali

 

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI DELEGATI DEL 19 LUGLIO 1997

 

L'assemblea di Federnotai del 19 luglio 1997 si è tenuta, secondo tradizione .e grazie all'ospitalità di casa Roveda, nella rassicurante e plurisecolare ombra degli alberi di Cascina Bergamina.

I PRESENTI (tra delegati aggregati e infiltrati): per la Lombardia: de Stefano, G. Roveda, A. Roveda, Lorenzi, Amato, Guarnieri, Urti, Tabacchi, Ricci, Rottoli, Setti, Marchetti, Somma; per la Sardegna: Maniga e Cabiddu; per la Sicilia: Saggio, Vigneri e Pusateri; per il Piemonte: Prevete e Bassetti; per la Liguria: Grilli e Mariotti; per il Lazio: Bissatini, Berionne, Porceddu e Piccinetti; per la Campania: Macchiarelli e Di lorio; per la Toscana: Ersoch; per il Triveneto: Todeschini e Bidello; per l'Emilia-Romagna: Gori, Montalti e Tonelli; per le Marche: Biondi.

CONSILP, CHE FARE? Dopo una breve relazione di Prevete sui contatti e gli incontri della Giunta, Lorenzi e Amato riferiscono sulla Consilp, in seno alla quale è stato nominato un direttivo provvisorio.

E' ancora in questione il limite oltre il quale è opportuno che Federnotai continui a essere trainante nei confronti di tale organismo. Todeschini afferma la necessità assoluta della rivitalizzazione di un ente rappresentativo delle professioni. Setti ritiene opportuna una modifica di Consilp, partendo dal presupposto che alcuni rappresentanti di categorie professionali rappresentano in realtà solo sé stessi. Il pagamento delle quote associative e il peso dei voti andrebbero determinati per quella che è l'effettiva rappresentatività. In altre parole, chi ha una proporzione più alta tra ìl numero degli associati e il numero di iscritti all'ordine deve "pesare" più degli altri.

BILANCIO - Bissatini informa sull'andamento delle entrate, con particolare riferimento al contributo del broker Nikols. Ricorda che molte associazioni sono in colpevole ritardo nel pagamento delle quote.

TERZO CONGRESSO FEDERNOTAI - Prevete informa che l'orientamento della Giunta per il Congresso è di proseguire nel progetto di una riforma ,dell'ordinamento, occupandosi del territorio, ma inserendo tale argomento in un tema dal respiro più ampio che viene individuato nella concorrenza. Bassetti espone un primo abbozzo sulla struttura e sul contenuto, sui quali scriverà prossimamente su FederNotizie. L'idea viene complessivamente bene accolta. A. Roveda e Vigneri sarebbero anzi

propensi a mettere la concorrenza più nettamente al centro del congresso, a costo di sacrificare qualcosa sul territorio. Roveda stesso riconosce però che tale aspetto, per il notariato, è il presupposto di qualsiasi discorso sulla concorrenza. Un particolare monito viene rivolto con diverse sfumature da Maniga, Ersoch, Gori e Guarnieri sulla necessità di non perdere di vista un adeguato obiettivo strategico. Si delibera di comporre una prima commissione di studio sul tema congressuale. Le associazioni dovranno provvedere a comunicare i nomi dei membri entro il 15 settembre. La commissione sarà presieduta da Giuseppe Di Transo.

INFORMATICA - Grilli fa il punto sugli sviluppi della politica informatica di Federnotai, che però nell'ultimo mese non ha fatto grandi passi avanti, per via di un'indisposizione del consulente Bernardi. Informa sulle novità emerse dalle riunioni della Commissione informatica del CNN, della quale fa parte, assieme a Lorenzi. Piccinetti prende spunto per raccontare quali sono state le difficoltà insorte per la banca dati in relazione al "sistema etere", legate sostanzialmente a un non preciso calcolo iniziale delle ore di collegamento, con conseguente vertiginoso aumento dei costi del canone.

Grilli, Amato e de Stefano annunciano che a settembre inizierà la realizzazione del sito web FerderNotizie/Federnotai che dovrebbe essere operativo per la fine dell'anno e ne anticipano fugacemente qualche contenuto.

Porceddu domanda: cosa intende fare la Giunta rispetto ai programmi di informatica notarile? Lorenzi risponde che la commissione informatica di Federnotai è allineata sulla posizione del CNN e che pertanto non è il momento né per varare né per tarare programmi per la gestione degli studi notarili, dato che attualmente non sono conoscibili gli standard operativi su cui i programmi stessi dovrebbero operare. Grilli conferma che il problema non è tanto fare un programma quanto gestirlo e che comunque, in prospettiva, per i notai più che fare un programma da sé, è preferibile lasciare il campo alla libera concorrenza tra le case di software, portandole verso l'adozione di standard uniformi e di trasparenti.

PANNELLA E DINTORNI - La Giunta ha fatto circolare prima della riunione alcuni testi fra i quali: 1) articolo, inviato al "Sole 24ore", di risposta alla proposta dei dottori commercialisti. - 2) ipotesi di lettera da mandare a Pannella, aggressiva - 3) ipotesi di lettera da mandare a Pannella, soft. Berionne, aprendo le danze a proposito del primo, propone una riflessione sull'ultimo capoverso, che contiene una mortale stilettata nei confronti dei commercialisti, i quali, invece, non avrebbero mai preso posizione frontale contro i notai. A parere di A. Roveda il difetto dell'articolo è che ricalca l'impostazione di analogo, precedente, poco proficuo articolo di Laurini. Da G. Roveda un colpo di scena: il disegno di legge è stato ritirato. Da ciò, secondo lui, l'opportunità di riscriverlo con un taglio diverso, meno direttamente polemico, ma altrettanto netto. Bissatini denuncia la continuità dell'arrembaggio dei commercialisti alle competenze notarili, che non consente altri indugi. Vigneri proclama che la categoria deve astenersi dai corpo a corpo. Bassetti, precisando che in tal modo introduce anche il tema della lettera a Pan-nella, sostiene che, al di là dell'apprezzamento o meno dei toni delle singole lettere, bisogna rispondere a due domande di fondo che inevitabilmente condizionano l'approccio a iniziative di questo tipo: 1) la politica di autovelamento del notariato va bene così come è o non è che questa stessa politica, magari pagante per anni, segni il passo e sia proprio la ragione del crescere degli attacchi esterni? 2) se questa politica è quella giusta, esistono margini per un'azione sindacale esterna che non sia un appiattimento sulle posizioni del Consiglio Nazionale? Tonelli si dichiara d'accordo con la politica dell'intervento dietro le quinte e afferma che l'atteggiamento della categoria notarile, ad oggi produttivo di risultati soddisfacenti, va perpetuato per come è sempre stato. Ersoch ripropone un suo noto aneddoto relativo ad un convegno al quale partecipava con i dottori commercialisti, con il quale li ha convinti sull'utilità sociale e la funzione pubblica del notaio. Il dibattito a più voci evidenzia due posizioni nettamente distinte in seno all'assemblea. La Giunta, pur essendo propensa ad una maggiore visibilità e determinazione, rimette intanto le due iniziative in corso alla decisione dell'assemblea, che delibera di non mandare la lettera a Pannella e di ritirare l'articolo, ammesso che ciò sia ancora possibile, visto che ne è già programmata la pubblicazione sulla pagina "Norme e Tributi" del martedì successivo.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI - Piccinetti relaziona sul lavoro, secondo lei deludente, della commissione del CNN per la riforma del congresso.

DESCO - Un momento di convergenza in un'assemblea alla quale non ha fatto certo difetto il pluralismo. Molto interessanti le proposte dei piatti freddi. La scheda: portate 16/20, l'ambiente 19/20, la cantina 13/20.

CNN - Guido Roveda racconta tutte le novità provenienti dalle recenti riunioni del CNN di cui fa parte. Esse sono anche contenute in uno scritto riassuntivo che egli invia encomiabilmente agli associati lombardi.

ISTRUZIONI PER L'USO - Prevete introduce le istruzioni per l'uso del servizio notarile, il lavoro della redazione di FederNotizie che, nelle intenzioni della Giunta, sarebbe destinato alla divulgazione esterna. Sarebbe improprio parlare dí un'accoglienza entusiasta. Ciò che in particolare suscita rigetto è il riferimento alla disponibilità del notaio di fornire, se ciò gli viene richiesto, una bozza dell'atto, prima della stipula. La questione è evidentemente di principio poiché i dissidenti precisano che mai si rifiuterebbero di fornire una bozza dell'atto. Quasi tutti esprimono un'opinione e la bozza si rivela un argomento caliente. Secondo Berionne con questo vademecum il controllo sulla validità della prestazione notarile viene fatto dal pubblico e ciò non è opportuno; secondo Porceddu le "istruzioni" rischiano di diventare una fonte di conflittualità; secondo Tonelli il cliente che leggesse le istruzioni perderebbe la fiducia nel notaio, al quale egli è abituato ad affidarsi ciecamente nell'incoscienza dei pericoli patrimoniali; secondo lui, inoltre, la consegna della bozza equivale alla consegna della radiografia dal medico al cliente prima della visita. La fondatezza dell'esempio e, più in generale, delle critiche e delle preoccupazioni, viene contestata da Saggio, Prevete, Bassetti, Amato, A. Roveda, ma soprattutto da de Stefano. I difensori del documento ricordano che esso è connesso alla politica di immagine e comunicazione e tende a rendere al pubblico comprensibili le mansioni notarili. Dalla parte degli oppositori alle istruzioni, si registrano varie posizioni: tra quelle intermedie: la trasformazione degli obblighi del notaio in diritti del cliente o la predisposizione di un vademecum, che non entri nello specifico degli adempimenti che il notaio è tenuto a compiere. Tale iter non viene da altri ritenuto efficace. La decisione conclusiva è nel senso di fare circolare il documento all'interno della categoria, a partire dalla pubblicazione su FederNotizie, perché il dibattito, che a giudicare da questa assemblea, si annuncia vivace, ne orienti definitivamente la stesura e l'utilizzo.

a cura di Remo Bassetti

 

 

UNA SVOLTA PER LA CONSILP?

 

Lo scorso 26 giugno, come è noto, è stato firmato presso il Ministero del Lavoro il nuovo Contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali. Come è altrettanto noto, questo risultato va ascritto al lavoro congiunto svolto dai rappresentati delle tre maggiori organizzazioni sindacali dei dipendenti e di una commissione tecnica creata nell'ambito della Federazione Sindacale Italiana Libere Professioni, in breve CONSILPConfprofessioni, cui anche Federnotai aderisce.

CONSILP è un organismo nato circa trent'anni fa ma, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé assai poco, a causa di una crisi di uomini e di idealità di non facile spiegazione e di ancor più difficile soluzione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: a differenza delle altre componenti sociali "datoriali", ben rappresentate da Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio, le libere professioni sono risultate completamente assenti da tutte le più importanti scelte di politica economica e sociale effettuate dai Governi che si sono succeduti; neanche il tanto reclamizzato passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha prodotto un significativo mutamento di questo stato di cose. C'è di più: in un'epoca in cui le relazioni tra il Governo e le "parti sociali" sono sempre più fondate sulla "concertazione", cioè sul confronto tra gli obbiettivi perseguiti dalla compagine governativa e le esigenze, e quindi le disponibilità, delle rappresentanze sindacali, tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, i liberi professionisti sono stati sistematicamente esclusi da ogni forma di consultazione. L'esempio più eclatante è stata la loro mancata convocazione alla firma del protocollo del 3 luglio 1993, un accordo in qualche modo storico, mediante il quale è stata quasi inaugurata la nuova linea di concertazione alla quale accennavo prima.

Le cause di questa situazione - che costringe i liberi professionisti (si tratta, va ricordato, di circa 1.500.000 persone, le quali danno lavoro, secondo recenti stime, ad oltre 5.000.000 di dipendenti) in un ruolo del tutto insoddisfacente e per niente commisurato all'importanza che meritano - vanno rintracciate da un lato in un atteggiamento culturale "esterno" assai difficile da sradicare, secondo cui si tratta di categorie protette, ad alto reddito, con diffusa elusione o addirittura evasione fiscale, per certi versi "parassite"; d'altro canto, proprio l'estrema debolezza delle loro rappresentanze sindacali ha fatto sì che questi luoghi comuni diventassero così radicati nella coscienza sociale. Vi è poi, a mio awiso, un ulteriore elemento da non sottovalutare, e cioè la estrema disomogeneità delle categorie professionali, che vanno dai

geologi agli avvocati, dagli architetti ai consulenti del lavoro, solo per citarne alcune; l'estrema diversità di esigenze e di aspettative, unita alla frequente litigiosità interna (ne sappiamo qualcosa noi notai, bersagliati da proposte di legge spesso provenienti da categorie professionali a noi molto vicine, come quella recentissima dei dottori commercialisti) hanno determinato un ulteriore fattore di debolezza, ben sfruttato dalle altre parti sociali e, in più occasioni, dallo stesso Governo.

In questo quadro si inserisce un tentativo, forse il più deciso e convinto da molti anni a questa parte, di far compiere alla CONSILP un salto di qualità; di questo tentativo Federnotai è uno degli attori principali, pur essendo consapevole delle difficoltà apparentemente insormontabili che si frappongono al successo di questa iniziativa. Il Consiglio Generale della CONSILP (l'organo assembleare che ne decide le linee politiche, la cui realizzazione è demandata ad un organo esecutivo attualmente denominato Segreteria Generale) ha nella sua ultima riunione del 4 luglio 1997 approvato un progetto di rinnovamento profondo delle strutture, dei programmi, della stessa attività della Federazione. Da questo progetto, dovuto ad una commissione appositamente nominata nello scorso mese di aprile e che è stata coordinata e direi "trascinata" da Egidio Lorenzi, già segretario nazionale di Federnotai, è scaturito un nuovo vertice a cinque, nel quale sono stati affiancati ai due cosegretari, un dottore commercialista e un awocato (organo di transizione che ha negli ultimi tre anni retto le sorti della CONSILP), tre nuovi componenti, in particolare un ragioniere commercialista, un revisore contabile e l'autore di questo articolo. La nuova Segreteria, a cui è stato affidato un mandato a tempo, fino al 15 gennaio 1998, dovrà attuare la riorganizzazione della Federazione e sottoporre al Consiglio Generale un progetto definitivo, contenente anche una profonda revisione dello Statuto. A questo compito, reso ancor più difficile dalle urgenze che incalzano (una imminente riunione con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissata per il 31 luglio, la concreta prospettiva di una riunificazione con la Confedertecnica, Federazione delle professioni "tecniche" staccatasi dalla CONSILP circa tre anni fa, ed altri ancora) si accinge la neo eletta Segreteria.

La sfida è stata lanciata; nei prossimi mesi vedremo se ci sono concrete possibilità che essa venga raccolta. Il futuro di CONSILP è appena incominciato.

Luciano Amato