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novembre 2004

      
Sommario

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Corsivo redazionale

 

Arrigo Roveda

Arrigo Roveda lascia la redazione di FederNotizie

Maria Nives Iannaccone

…e Maria Nives Iannaccone l’assume

Carlo Gaudenzi

Tariffa: nota sui lavori della Commissione Ordinamento Area C

Dalla redazione

La Cassazione interviene sulla Tariffa

Finestra sul cortile

Histoire d’L a cura di Lavinia Vacca

Società & C.

Uno statuto di S.R.L: connotata in senso personalistico a cura di Arrigo Roveda

Cesare Spreafico
Matteo Galante

Società sportive dilettentistiche: pronti, partenza ……via

Esperienze

Un annotamento particolare a cura di Paolo Setti

Dalla redazione

IRAP sì, IRAP no

Utili da leggere

a cura di Franco Treccani

Attività sindacali

Comunicazione della Giunta Federnotai

 

Sintesi del verbale Federnotai del 20 settembre 2004

 

Statuto Federnotai

 

 

 

 

Corsivo redazionale

 

Quest'anno il rientro dalle vacanze non è stato per noi dei più tranquilli; per fortuna anche il fatidico 30 settembre è passato senza proroghe e con pochi traumi. Se però, dopo aver tratto un sospiro di sollievo, ci guardiamo alle spalle, non possiamo non stupirci della mole di novità legislative che ci siamo trovati ad affrontare in pochi mesi, non più di un anno e mezzo.

Volendo accennare soltanto a quelle di maggiore portata, ricordiamo la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, e la relativa modifica dei procedimenti in materia di diritto societario, il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, il nuovo codice dei beni culturali, l'imprenditore agricolo professionale, l'ultimo condono edilizio, le novità in materia di mutui, la riforma fiscale, l'istituzione dell'amministratore di sostegno, le norme in materia di privacy e di sicurezza dei dati, senza parlare delle novità di carattere tecnico, ad esempio le evoluzioni applicative dell'unico.

Lo sforzo dell'intera categoria notarile è stato notevole e dovrà continuare ad esserlo, dal momento che si annunciano ulteriori novità; tra le altre la riforma del primo libro del codice civile, quella delle società di persone, quella della procedura fallimentare e la normativa in materia di tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire, che ha già costituito oggetto di delega al governo.

Quest'ultimo certamente è un argomento che merita grande attenzione perché si avverte l'esigenza di dare certezza al fenomeno, molto diffuso, della vendita di immobili ancora nella fase di progetto o in corso di realizzazione, senza alcuna garanzia per gli acquirenti della venuta ad esistenza del bene. Essendo il periodo necessario per la costruzione piuttosto lungo e trattandosi di un'attività che può comportare degli alti rischi di impresa, il pericolo per chi versa anticipi sul prezzo di vendita è notevole. Rientrano nella fattispecie tutte le possibili situazioni di crisi dell'impresa costruttrice, che impediscono l'ultimazione dei lavori; spesso si presenta il caso in cui essendo stati sospesi i pagamenti delle rate del mutuo, gli istituti di credito si rivolgono agli acquirenti che si trovano così ad onorare le obbligazioni assunte dal venditore pur di avere la casa promessa.

Ci troviamo quindi di fronte ad una normativa di carattere sociale che risponde ad una esigenza largamente sentita dagli acquirenti di nuove case. Possiamo soltanto sperare che le disposizioni contenute nel decreto di attuazione siano tali da non lasciare spazio a elusioni; le imprese costruttrici infatti vedranno aumentare i loro costi sia per procurarsi la necessaria garanzia bancaria o assicurativa sugli anticipi ricevuti, sia per il contributo al fondo di solidarietà che dovranno versare proporzionalmente al prezzo dichiarato. Pur ritenendo scontato che il maggior costo ricadrà sull'acquirente, ugualmente la diffusa usanza di non dichiarare il vero prezzo potrebbe ridurre la portata della novità o addirittura vanificarla.

Già nel 1996 accogliemmo come una positiva opportunità la trascrizione del preliminare, vedendovi una migliore tutela per la parte più debole della contrattazione immobiliare: l'acquirente. Purtroppo il risultato è noto a tutti ed è strettamente collegato all'anche troppo discussa questione del prezzo-valore. Ma siamo sicuri che quel fallimento sia tutto da addebitare a questo problema? o piuttosto non vi si sarebbe potuto sopperire facendo conoscere l'utilità della trascrizione del preliminare anche al grande pubblico o agli agenti immobiliari?

Anche se questa volta il notariato non è immediatamente interessato dalla novità normativa, tuttavia è forse possibile fare qualcosa per sollecitare la pubblica opinione sull'importanza della fase preliminare dell'acquisto. Pochi conoscono quanto sia utile, anzi prezioso, e a volte salvifico il preventivo controllo e consiglio del notaio; il pubblico è restio a rivolgersi a noi in quella fase preferendo ricorrere al mediatore immobiliare, con conseguenze spesso negative e con costi probabilmente superiori.

E qui viene spontanea una riflessione: se è vero che ogni professione ha le sue specificità e le sue competenze con la conseguenza che si rende difficile ogni paragone, è anche vero che non sempre è facile comprendere le notevoli differenze tra gli onorari pagati a noi e agli intermediari o altri consulenti, in sede di vendite immobiliari, e ciò sia con riferimento all'entità del pagamento, sia con riferimento alle sue modalità.

Quali notai, consapevoli del nostro ruolo di pubblici ufficiali, ci sentiamo, o dovremmo sentirci, in dovere di essere sempre trasparenti, di fornire preventivi alle parti, di cercare di illustrare e spiegare chiaramente le nostre parcelle, sia pure ciò nei limiti consentiti dalla complessità della nostra tariffa.

Tuttavia in certe occasioni non possiamo non provare una certa frustrazione, proprio perché sappiamo quanto è stato ed è lungo il periodo di formazione giuridica che ci ha portato a prestare il servizio che offriamo al cliente. Per non parlare della responsabilità che ci assumiamo ogni volta che mettiamo la firma in calce ai nostri atti.

Come porre rimedio a questo disagio? La risposta più spontanea e immediata sarebbe quella di dare agli altri, al pubblico, gli strumenti o meglio le chiavi di lettura necessarie per conoscere la differenza dei costi ma anche per comprendere la differenza di serietà e di preparazione tra i professionisti.

In realtà forse la soluzione più seria, corretta e lungimirante è da un lato quella di cercare di avvicinare le altre categorie professionali che operano nel campo immobiliare, aumentando la nostra presenza "ufficiale" ai loro convegni e congressi, partecipando a pubblicazioni delle loro categorie, in qualche modo agevolando una loro maturazione professionale. Dall'altro quella di renderci promotori di una normativa fiscale che renda possibile la detraibilità dalle imposte delle spese relative agli acquisti immobiliari e non soltanto ai finanziamenti inerenti la prima casa. Questa possibilità, che, come sappiamo, è recepita da altri sistemi fiscali, ad esempio quello statunitense, probabilmente aiuterebbe anche a risolvere quei nostri problemi interni per sopperire ai quali i Consigli Distrettuali fanno ricorso al monitoraggio. Infatti se fossero gli stessi clienti a esigere la fattura dagli esperti immobiliari, notai compresi, tutti potrebbero godere della maggiore correttezza degli altri.

Se è vero che lo slogan del Consiglio Nazionale da poco in carica è "comunicazione, comunicazione, comunicazione", dobbiamo cercare di farlo valere anche in questo campo e porci altresì l'ulteriore traguardo di far assumere un maggiore spessore politico al notariato. Infatti pur nella consapevolezza dell'esiguità dei nostri numeri rispetto a quelli di altri professionisti, non dobbiamo dimenticare come la nostra categoria si sia sempre resa disponibile alle richieste dello stato, anche sopperendo a carenze della pubblica amministrazione, e questo dovrebbe aiutarci ad assumere valore agli occhi dei nostri politici.

E ritorniamo al lavoro di aggiornamento e studio che ci ha visto impegnati così seriamente nell'ultimo anno: ne siamo usciti provati ma maggiormente coscienti delle nostre capacità di adeguamento e di aggiornamento.

E tutto questo deve essere fatto conoscere; su lista sigillo spesso vengono divulgati commenti pubblicati da giornali che auspicano alla eliminazione del notariato. Facciamo bene a indignarci e a dolercene, ma il nostro obiettivo deve essere quello di sentire rispondere a tali affermazioni dall'uomo comune, che quello che dice il Giavazzi di turno, è una assoluta sciocchezza, frutto della sua ignoranza. In altre parole dovremmo arrivare ad avere un'immagine pubblica tale da far sì che siano proprio i nostri clienti o potenziali clienti a difendere la nostra categoria riconoscendone i meriti e l'utilità, nella consapevolezza che l'abolizione della figura del notaio, su esempio del sistema anglosassone, renderebbe necessario il ricorso a consulenti di parte con costi molto maggiori e minori garanzie per i clienti.

E dopo l'estate abbiamo trovato anche un'altra novità.

Il consiglio nazionale ha deciso la costituzione di una camera di conciliazione di soli notai. Attendiamo di conoscere maggiori dettagli, e ci piacerebbe vedere l'iniziativa allargarsi anche ad una camera arbitrale. Ma probabilmente sarà più saggio attendere lo sviluppo di questa prima iniziativa per comprendere la ricettività del pubblico in materia. Inutile qui ripeterci che sappiamo di possedere tutte le caratteristiche professionali per poter egregiamente fare, in sede di tentativo di conciliazione, quello che ogni giorno ripetiamo nei nostri studi, cercando di placare litigiosità, di far ragionare le parti, di avvicinarle, di smussare le difficoltà della contrattazione, perché noi siamo perfettamente consapevoli del carattere di terzietà che ci caratterizza. Ma i clienti o potenziali tali ne sono a conoscenza? Al di là del risultato pratico della iniziativa, che temo troverà non poche difficoltà stante l'assoluta mancanza di tradizione e di cultura in materia, tuttavia anche questa è certamente un'opportunità da non perdere.In considerazione dell'importanza degli investimenti che si renderanno necessari per realizzare l'iniziativa della Camera di Conciliazione centrale e delle relative unità dislocate sull'intero territorio nazionale, sarà opportuno comprendere nelle previsioni di spesa anche una adeguata e massiccia campagna pubblicitaria idonea a far conoscere l'istituto della conciliazione ma soprattutto la capacità del notariato di rendersene protagonista.

 

 

ARRIGO ROVEDA LASCIA LA DIREZIONE DI FEDERNOTIZIE

Questo è il primo numero di FederNotizie, dopo più di quattro anni (era maggio del 2000), che non viene firmato da me quale direttore.

Per quattro anni quindi ho vissuto la straordinaria esperienza di dirigere un gruppo affiatato che, senza pause o sbandamenti, collaborava alla crescita di un giornale che ormai da anni arrivava sulle scrivanie degli iscritti al sindacato, puntuale nello stesso mese indicato sulla copertina.

Come semplici erano state le ragioni che mi avevano indotto ad accettare l'incarico, semplici sono state quelle che mi hanno indotto a passare la mano.

Allora la nomina a direttore aveva fatto leva sul desiderio di portare a concretezza, se non con i fatti perlomeno con lo scritto, le discussioni, le idee, le provocazioni, gli esercizi intellettuali che mi avevano affascinato nei primi anni di esperienza nel movimento sindacale.

Oggi la decisione di lasciare è dovuta alla volontà di evitare la ripetizione, la circolarità delle idee, l'accanimento su alcuni argomenti a dispetto di altri che, inevitabilmente, sentivo arrivare.

Più che subire il principio di rotazione nelle cariche, ne ho potuto constatare la sua ineluttabile necessità.

Mi pare impossibile conservare per un lungo periodo di tempo lo stesso entusiasmo, la stessa capacità di innovazione: coloro che ostinatamente continuano a ricoprire il medesimo incarico da tempo immemorabile viaggiano evidentemente lungo quel sottile confine che divide una personalità eccezionale capace sempre di ideare e realizzare nuovi progetti e la mediocrità di coloro che si ritengono i soli capaci di gestire una grigia normalità.

Nel momento dei bilanci non tocca certo a me giudicare la qualità di FederNotizie in questi anni, ma certo è che il giornale non è più lo stesso di quando ne ho preso la direzione e, soprattutto, di quando ho iniziato a frequentarlo.

Grazie ad una puntualità sconosciuta alle altre pubblicazioni notaril5 FederNotizie aveva in parte fondato il suo successo (non meno di 2.500 sono e sono stati i notai che ricevono il giornale) sulla capacità di intervenire su ogni novità con commenti e riflessioni tempestive che, pur lasciando ad altri il pregio dell'approfondimento, costituivano una guida indispensabile nel turbinio di un'attività di iperlegiferazione.

Naturalmente l'avvento della telematica, il varo di "CNN Notizie" e l'indiscusso successo, perlomeno sul piano della prima informazione, della lista sigillo, ha tolto, non tanto a FederNotizie quanto all'editoria cartacea, questa funzione di primo commento.

Nel periodo in cui il giornale è stato da me diretto, ma forse ancor più in quello precedente, la parte pratico scientifica del giornale ha dovuto così cercare e trovare nuovi spazi ed il giornale ha scelto di connotarsi con un taglio ancor più pragmatico.

Si è scelto così di privilegiare le esperienze del quotidiano, ma soprattutto un approfondimento dottrinale che passasse dallo studio dei problemi, direttamente alla loro applicazione negoziale, inaugurando così un metodo di lavoro ben presto fatto proprio anche da altre pubblicazioni.

Più conservativa invece è stata la gestione della parte politica del giornale, perché FederNotizie continua, incredibilmente, ad essere l'unico luogo aperto a contributi di politica notarile indipendenti dagli organi istituzionali.

E proprio questa riflessione mi spinge ad un analisi più ampia sullo stato di salute dell'editoria notarile, utile a comprendere quale possa essere in futuro il ruolo del nostro giornale.

Le pubblicazioni che ho preso in esame sono "Rivista del Notariato", "Vita Notarile", "Notariato" ed "Attività".

Del "Notaro" si sono da qualche tempo perse le tracce e nessuno dei redattori che pure lo riceveva regolarmente, lo riceve più.

Per "Rivista del Notariato" e "Vita Notarile" può essere fatto un discorso comune. Entrambe mantengono un impostazione tradizionale basata su dottrina e giurisprudenza, si disinteressano di politica del notariato, non fanno della puntualità e della regolarità di uscita il loro principale merito ed entrambe sembrano pericolosamente ripiegate su una raccolta di relazioni svolte a convegni e di scritti destinati ad altre pubblicazioni, piuttosto che su un vero e proprio progetto redazionale.

Se FederNotizie rischia di essere letta e poi gettata, le due riviste storiche del notariato rischiano di finire in libreria senza essere lette.

Non sono comunque il contraltare di FederNotizie.

Sicuramente più stimolante è l'ormai consolidato esperimento editoriale di "Notariato", pubblicazione sempre attenta alla scelta di argomenti di attualità, pronta a recepire idee nate altrove, puntuale nell'uscita, moderna nella veste resa ricca anche grazie agli introiti pubblicitari.

Giudizio condiviso tra le persone che abitualmente frequento nella categoria è che "Notariato" sia divenuto il supporto scientifico più idoneo alle attuali esigenze notarili.

Pur essendo pubblicazione a carattere prevalentemente scientifico, "Notariato" dedica alla politica notarile l'editoriale di apertura di ogni numero.

Perplessi lascia però la scelta redazionale di affidare, sempre e senza eccezioni, questi editoriali a persone vicine al Consiglio Nazionale o addirittura a consiglieri, se non al Presidente.

Ed il problema si intreccia a questo punto con quello di "Attività".

Scriveva Paolo Piccoli, in occasione del suo insediamento alla presidenza nazionale, riguardo "CNN Attività": "mi sembra, nei fatti, nonostante gli sforzi straordinari della sua redazione che ha prodotto una rivista di notevole qualità, sia arrivato al capolinea per il mutare stesso dei tempi e per il quale i costi sono ormai troppo elevati in relazione ai benefici".

Non è dato di sapere se una presa di posizione così netta avrà l'avallo del consiglio, ma certo è che, in questo momento, la rivista del consiglio non pare godere di molta salute.

Anche Attività ha sofferto e soffre di impotenza nei confronti delle accelerazioni telematiche della nostra vita professionale, impotenza accentuata dalla cronica mancanza di puntualità cui non ha posto rimedio il passaggio alla pubblicazione trimestrale.

E così Attività non serve a pubblicare i lavori delle Commissioni Studi, ma nemmeno può essere destinataria delle delibere a contenuto politico che devono essere fatte conoscere alla categoria in tempi assai più brevi.

Se poi coloro che, per ruolo istituzionale, dovrebbero dare ad essa i contenuti di approfondimento più importanti scelgono un'altra rivista (che, per inciso, raggiunge un numero di notai assai inferiore), il problema del futuro di Attività deve realmente essere affrontato senza falsi pudori.

Lo spazio "politico" di FederNotizie resta così immutato.

E' l'unico luogo dove chi ha qualche idea diversa da coloro che ricoprono cariche nelle istituzioni può esprimersi.

Non vedo pertanto nel futuro grandi stravolgimenti all'orizzonte.

Nelle mie previsioni FederNotizie continuerà ad avere una redazione che si esprime attraverso i propri corsivi, a volte urtando suscettibilità e mai deviando dalla propria strada solo per non urtarle, continuerà ad essere il luogo deputato ad ospitare le attività e le opinioni della giunta nazionale di Federnotai, senza che con essa debba necessariamente esserci identità di vedute, continuerà ad ospitare le opinioni di tutti coloro che riterranno di doversi esprimere per il suo tramite senza che la pubblicazione significhi adesione alle idee.

Il comune denominatore di questo contenitore deve continuare ad essere la sua funzione critica.

Arrigo Roveda

 

... E MARIA NIVES IANNACCONE L'ASSUME

A partire dal presente numero di FederNotizie, direttore del giornale sono io, Maria Nives Iannaccone, che qui scrivo, ancora un po' intimorita di succedere a colleghi che stimo moltissimo e dei quali ho potuto apprezzare la capacità organizzativa, la creatività e la volontà, creando qualcosa della quale tutta la redazione è orgogliosa.

Il mio primo pensiero va ai colleghi della redazione, che mi hanno accordato la loro fiducia; dopo diversi anni di lavoro in comune li conosco bene, so quanto siano preziosi e non posso che essere felice di poter continuare a collaborare con loro.

Intendo svolgere questo compito mantenendo lo spirito di concretezza e praticità che ha sempre animato questo giornale.

Il mio obiettivo continuerà ad essere quello di aiutare i notai nell'esercizio pratico dell'attività, di soddisfarne le esigenze più immediate e specificatamente notarili, di tenerli informati sulle iniziative sindacali in corso, e di aggiornarli su quelle nuove, di ricordare sempre al nostro sindacato che deve svolgere un ruolo di critica costruttiva e rappresentare uno stimolo alla più alta rappresentanza istituzionale del notariato.

So che la parola "sindacato" rimanda ad istituzioni socio-politiche non sempre amate o condivise da tutti, ma vorrei che anche attraverso FederNotizie se ne imparasse ad apprezzare l'impegno e a conoscerne i risultati.

La mia nomina è avvenuta in un momento di lavoro piuttosto anomalo, in un mese di settembre "societariamente" concitato, oserei dire incandescente, che ci ha impegnato tutti moltissimo, con la sgradevole conseguenza per un neo-direttore, di trovare minor linfa produttiva di quella su cui si sarebbe potuto contare altri anni, nel medesimo periodo. E' proprio in questi momenti che la solidarietà ed il contributo di tutta la redazione hanno mantenuto ed alimentato il mio entusiasmo per la nuova carica.

Auguro a tutti un buon lavoro ed una buona lettura.

Maria Nives Iannaccone

 

 

Tariffa: nota sui lavori della commissione ordinamento area c

FederNotizie continua a sollecitare ed ospitare contributi di commento ai lavori delle commissioni nominate dal vecchio consiglio per predisporre un progetto di riforma globale dell'ordinamento notarile.

Senza che ciò sia stato particolarmente pubblicizzato, le relazioni conclusive dei sei gruppi di lavoro sono consultabili attraverso l'home page di Notartel.

Dopo il commento di Gennaro Fiordiliso in tema di Territorio e quello di Giovanni Santarcangelo in tema di forma, è la volta di Carlo Gaudenzi commentare i lavori che hanno avuto per oggetto la Tariffa.

La redazione auspica un dibattito il più ampio possibile ed è pronta ad ospitare qualsiasi contenuto.

La pubblicazione non significa, naturalmente, adesione alle idee dell'autore.

Nel l'articolo di Carlo Gaudenzi, in particolare, numerosi sono gli spunti interessanti e condivisibili, ma le scelte di fondo dell'autore non convincono la redazione.

 

Prima di esaminare i punti della relazione del coordinatore sulle linee-guida di una nuova Tariffa va riconosciuto a priori come la Tariffa Notarile non possa, di fatto, tradursi in uno strumento non-macchinoso, non-trasparente, non-agevole per il rapporto con il Pubblico. Infatti i propositi di realizzare una Tariffa che:

1) assolva finalità di trasparenza e comprensibilità da parte del Pubblico (consociati, clienti, altri professionisti, ecc);

2) si relazioni con semplicità con gli Archivi Notarili (per i risvolti ispettivi e previdenziali);

3) funga da "pietra di paragone" tra gli stessi colleghi (problema della concorrenza);

4) sia di facile manovrabilità da parte del Ministero della Giustizia (per una applicazione uniforme sul Territorio Nazionale e per l'automatico aggiornamento economico nel tempo);

5) ed infine - con riferimento alle mille e più ipotesi di atti da confezionare - garantisca un reddito appropriato, in applicazione dell'equazione "alta qualità della prestazione-remunerazione adeguata"; ebbene, tutti tali propositi non possono conciliarsi con una normativa tariffaria semplice, snella e trasparente. Infatti molto profondi, tecnici e vari sono i presupposti ed i campi con i quali occorre fare i conti per predisporre una Tariffa che abbia dette qualità.

Tuttavia pur non concordando con la necessità di "cassare" l'attuale impianto Tariffario, e volendo porre mano ad una riorganizzazione della Tariffa più moderna (e soprattutto valida per almeno cento anni futuri), riteniamo che a monte di qualsiasi programma di lavoro sia necessario intendersi sulla natura della prestazione notarile finale ("fusione" di attività di Pubblica Funzione e Libera Professione).

Intendiamo dire che se, come pare, siamo tutti d'accordo nel ritenere che il Notaio sia il Pubblico Ufficiale al quale lo Stato affida compiti istituzionali per confezionare atti dotati di Fede Pubblica e a un tempo compiti di alta e specifica consulenza tecnico-scientifica, qualunque tipo di Tariffa, a nostro modesto parere, non può prescindere dai differenti canoni di valutazione remunerativa di dette due componenti.

Queste sono diverse sotto il profilo tariffario: la Pubblica Funzione vede nella sua remunerazione un corrispettivo "calmierato" (stante il "numero chiuso" dei Notai); la Libera Professione va remunerata per l'importanza della prestazione in sè e per "premiare" il livello di professionalità.

Entrambe vanno poi considerate (sempre per i riflessi tariffari) sotto il profilo della Responsabilità (patrimoniale, amministrativa, penale) collegata al compimento della prestazione.

Riteniamo, perciò, che in funzione di tale dualismo le remunerazioni, per trasparenza, devono evidenziare le distinte componenti di corrispettività.

Poste queste premesse si rileva che le linee-guida tracciate dal Relatore, pur tese a semplificare, non colgono nell'importante segno di mantenere nella trasparenza la differenza (che a nostro parere deve mantenersi) fra remunerazione per l'attività di Pubblica Funzione e per quella di Libera Professione.

Passando così al commento dei singoli otto punti, ed allo scopo di fornire, se del caso, alcuni suggerimenti, si può notare quanto segue.

Il punto 1 (estrema semplificazione) tende sia a portare chiarezza nella nebulosità dell'attuale normativa tariffaria che a modernizzare le voci da retribuire, e così immagina una composizione dei compensi tripartita:

a) una voce fissa indipendentemente dai valori della pratica per quelle attività che sono comuni a tutte quali ad esempio: adempimenti, scritturazione, rilascio copie, ecc.:

b) una voce che potrebbe rappresentare l'onorario vero e proprio quantificata in termini percentuali sui valori della pratica con radicale rimaneggiamento dell'attuale articolo 30;

c) una terza voce relativa al rimborso spese che potrebbe rimanere immutata nell'attuale sistema con l'aggiunta però del costo effettivo delle visure a detta percentuale.

La tripartizione appare condivisibile solo che (personalmente) la vedremmo strutturata in maniera parzialmente differente.

Cerchiamo di spiegarci: se a) b) e c) sono le voci da riportare in fattura, l'impianto va benissimo; se invece le voci a) b) e c) sono "l'impianto" della Tariffa stessa, occorrerebbe:

sub a): prestabilire una voce (differente) fissa almeno per tre tipologie di atti e cioè:

a1) per gli atti a cosiddetto onorario fisso;

a2) per gli atti a contenuto negoziale immobiliare (e "famiglie" di negozi giuridici similari);

a3) per gli atti di natura societaria.

Infatti la gestione degli adempimenti secondo tale tripartizione è effettivamente differente.

Se invece si vuole pervenire ad una voce fissa ed unica per tutte le gestioni di adempimenti, occorrerebbe ipotizzare un "costo medio" che, considerate indifferentemente tutte le formalità, sia remunerativo a sua volta dei costi (di personale e mezzi) necessari.

Infatti una considerazione ci pare fondamentale, e cioè che questa "voce" (adempimenti) deve remunerare i costi di personale e mezzi strumentali a ciò necessari.

sub b): proprio per riallacciarsi immediatamente alla considerazione testè fatta, in questa voce (onorario vero e proprio) bisogna considerare che viene retribuita l'attività del Notaio come (singolo) prestatore d'opera.

Questa voce deve cioè remunerare sia la responsabilità delle attività di Pubblico Ufficiale che quelle di Libero Professionista.

E' questa la voce relativa alla importanza della pratica, al decoro della professione e quindi quella che garantisce la dignitosa esistenza del Professionista.

Per quanto detto nelle premesse essa deve essere obbligatoria nella esposizione contabile e andrebbe composta da due "tronconi": uno per la Pubblica Funzione ed uno per la specializzazione tecnico-professionale e tecnico-giuridica. La proposta "fusione" dell'onorario graduale e del compenso dell'art.30 - proposta dal Relatore - non si concilia perciò con tale impostazione, mentre la loro distinzione serve a esporre al cliente quanto incida ciascuna delle due dette componenti professionali sulla parcella.

sub c): nulla da obbiettare sulla voce "rimborso spese" ed evidenziazione delle visure, salvo a ribadire che in tale remunerazione vanno considerate le spese della "struttura" (personale e mezzi).

Quindi, in chiave di riforma, questa componente, andrebbe forse meglio armonizzata con la voce sub a), se non unificata in quella.

Considerato il fluttuante costo di personale e mezzi ci si auspica che l'eventuale voce che remuneri tali spese non sia percentuale fissa, ma adeguabile nel tempo (ovvero previste in un minimo e massimo), in sintonia con l'aumento delle componenti del costo del lavoro, del personale dipendente e dei mezzi.

 

Relativamente al punto 2 (onorario di repertorio tendenzialmente coincidente con la somma esposta in fattura) pienamente condivisibile è il fine di evidenziare l'onorario di repertorio quale coincidente con la cifra esposta in fattura. Due considerazioni vanno invece fatte circa i riflessi per il prelievo a favore della Cassa Nazionale del Notariato dell'aliquota relativa:

1) non si può far discendere il versamento a favore della Cassa Nazionale del Notariato dal fatto che si è emessa una fattura: ciò perchè può ben capitare che un cliente sia inadempiente, e in tal caso mancherebbe il diritto della Cassa ad ottenere il versamento a proprio favore (il che non è ipotizzabile);

2) collegare il prelievo dell'aliquota a favore della Cassa alle fatture provocherebbe un obbligo di controllo degli Archivi Notarili anche al documento fattura, controllo che non è istituzionale in tale settore e che comunque comporterebbe un aggravio di lavoro per il Notaio per produrre l'ulteriore documentazione da sottoporre all'attività ispettiva.

Circa l'illecita concorrenza va considerato che spesso non è l'esposizione in fattura di onorari inferiori a quelli Tariffari la fonte del fenomeno: l'illecita concorrenza si è già consumata più a monte con altri sistemi tesi all'accaparramento in forma scorretta di clientela.

Senza dire che il fenomeno della sotto-fatturazione spesso non implica sotto-tariffazione, ed ancora che la fatturazione "piena" non contraddice l'illecita concorrenza se sussitono, a latere, altri sistemi che realizzano ugualmente la scorrettezza.

 

Relativamente al punto 3 (quantificazione degli onorari graduali in misura percentuale):

in linea di principio va detto che il sistema degli onorari graduali in misura percentuale appartiene al campo delle Libere Professioni (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, ecc) dove è libera la scelta del professionista. Per il Notariato (sistema di iscritti a numero chiuso) l'onorario codificato per scaglioni, è il bilanciamento di tale scelta "imposta" al consumatore.

Sicuramente il sistema degli scaglioni può essere "convertito" col sistema di percentuali a scalare, ma per una morbida progressività si dovrebbero graduare le percentuali sul valore dell'atto con aliquote di svariati decimali, nei valori più alti, proprio per evitare quell'effetto distorsivo che l'applicazione percentuale di per sè produce.

Senza dire che a valori medio-bassi (che forse rispecchiano la maggioranza del lavoro quotidiano notarile) il sistema della percentuale non regge anche perchè non si raggiunge equilibrio di remunerazione tra valori di atto minimi e massimi.

Riassumendo, il sistema di una percentuale decrescente che consenta un morbido adeguamento dell'onorario in ragione dell'aumento del valore di atto è matematicamente di difficile realizzazione, non equo per il cliente e non remunerativo per la maggior parte degli atti negoziali immobiliari.

Non condivisibile è poi il meccaniscmo dell'accordo con le parti in caso di atto che superi il massimo previsto dalla Tariffa: si ritiene infatti che il Notaio debba poter disporre di un autonomo strumento, obbligatorio per il cliente, proprio nei casi di super esposizione a rischi e responsabilità professionali legati ad atti di valore molto elevato.

E' chiaro che l'accordo è sempre auspicabile a certi livelli e già tuttora rappresenta il primo strumento di applicazione tariffaria (art.2233 c.c.), ma ciò non deve rappresentare l'unico mezzo per pervenire alla remunerazione di tali casi eccezionali.

Pertanto il sistema degli scaglioni può ancora trovare applicazione.

 

Relativamente al punto 4 (inderogabilità dell'onorario di tariffa) il principio della inderogabilità dell'onorario di tariffa può sicuramente ricevere delle eccezioni ed ovviamente la normazione tabellare di questa è opportuna. Peraltro tale "normazione" trova già pratico riscontro nella elaborazione delle tariffe da parte dei Consigli Notarili.

Non è invece condivisibile (ma solo per un problema di praticità) l'invio al Consiglio di tutte quelle fatture oggetto di eccezione: e ciò solo per non aggravare il Consiglio di esame di documenti. Analogo risultato può essere raggiunto con l'obbligo di inserire nella fattura una "dicitura" che richiami la normazione di Tariffa di carattere eccezionale; quindi in sede di monitoraggio si potrebbe evidenziare una "colonna" apposita (a fianco a quella dei ricavi lordi) nella quale indicare relativamente a tali eccezioni (col numero degli atti in oggetto) gli onorari che si sarebbero dovuti percepire in totale e quelli che invece si sono percetti per "benevolentia". Il Consiglio, senza dover essere investito di numerose carte, avrebbe così un elemento per valutare l'eventuale patologia della situazione in sede di esame dei dati del monitoraggio.

 

Relativamente al punto 5 (introduzione di una clausola di indicizzazione periodica) si potrebbe utilizzare il meccanismo di cui all'art.179 bis del c.p.c. introdotto dall'art,7 della L.302/1998 nel senso cioè di fare in modo che fin con il provvedimento ministeriale di emanazione della nuova Tariffa si contempli il meccanismo di revisione.

 

Relativamente al punto 6 (omologazione del costo degli atti ad onorario fisso e possibilmente graduale su tutto il territorio Nazionale) l'esperienza ha recentemente dimostrato che non è praticabile la omologazione di onorari fissi e graduali uniformi per tutto il territorio nazionale.

Troppe sono le variabili che incidono sulla formazione dei costi di studio, ancorate alle esigenze dell'ambiente in cui si opera.

E' vero che le grandi città offrono possibilità di maggior lavoro, ma proprio per questo il regime di naturale (e normale) concorrenza professionale che vi si instaura obbliga a potenziare al massimo la propria struttura sia in termini di personale e mezzi, che di aggiornamento professionale e specializzazione.

L'omologazione, quindi, dovrebbe prevedere un minimo ed un massimo per il Territorio Nazionale.

 

Relativamente al punto 7 (regolamentazione degli onorari per prestazioni non direttamente connesse alla Funzione Pubblica) si concorda con l'opinione della Commissione .

In realtà anche ora l'art.34 è una norma "cornice" nel senso che essa è riempita nei suoi contenuti dalla interpretazione ed elaborazione dei Consigli Notarili: detta normativa consente di liquidare un onorario (compenso) aggiuntivo, per remunerare quella attività non di Pubblica Funzione.

Esso viene stabilito con diversi meccanismi, tutti "normati" dal Consiglio Distrettuale. Data la varietà di ipotesi, vari principi dovrebbero essere previsti al riguardo:

a) un meccanismo pseudopercentuale (ad esempio dallo 0,20% allo 0,02% del valore della pratica) per tutti i casi di maggiore responsabilità professionale;

b) compensi prestabiliti per l'attività di organizzazione soprattutto telematica, dello Studio;

c) remunerazione per consulenze che fuoriescano completamente dall'attività di rogito con riferimento ad altre Tariffe professionali, ma soggetta a "calmierazione", sempre per il fatto che il Notariato è a numero chiuso.

 

Relativamente al punto 8 (pubblicità della Tariffa) appare condivisibile l'obbiettivo della pubblicità anche sul sito web: si nota che lo scopo di portare a conoscenza di qualunque utente del sito il costo degli atti con l'obbiettivo della trasparenza, già fin da ora è realizzabile ove anzicchè pubblicizzare l'intera tariffa si pubblicizzassero le sole colonne indicative degli scaglioni di valore dell'atto e quelle corrispondenti del relativo totale generale, secondo la "media" delle elaborazioni fattane dai Consigli Notarili, con l'avvertenza che i totali generali possono marginalmente cambiare a seconda delle località del Territorio Nazionale.

 

In estrema sintesi, per tutto quanto precede, piuttosto che riformare dalla basi l'attuale Tariffa, sembrerebbe più realizzabile - anche nell'immediato - una riforma nell'ambito delle attuali componenti tariffarie tesa alla trasparenza ed alla semplificazione anche normativa, ma salvaguardando l'autonomia delle fondamentali differenziazioni delle componenti di Pubblica Funzione (onorario) e di Libera Professione (compenso).

Carlo Gaudenzi notaio in Varese

 

 

Dalla redazione

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA TARIFFA

Nel numero di marzo abbiamo pubblicato, senza commento, la sentenza 19 novembre 2003 della Corte d'Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, ha mandato assolto il notaio incolpato di avere disapplicato, per difetto, i criteri elaborati dal locale Consiglio distrettuale per la determinazione degli onorari previsti dagli articoli 30 e 34 della tariffa notarile.

Respinta l'istanza di rimettere alla Corte di Giustizia Europea il giudizio in ordine alla legittimità delle determinazioni distrettuali in materia tariffaria, il fulcro sul quale si è basata la sentenza assolutoria è consistito nella asserita non obbligatorietà, per il notaio, delle maggiorazioni previste dagli articoli 30 e 34 in relazione a incarichi aventi ad oggetto contratti di vendita e relativo mutuo, tutte le volte che questi fossero privi di requisiti di straordinarietà ed eccezionalità.

La Corte d'Appello di Milano ha affermato, in particolare, che "l'ambito di tipicità di atti che per loro natura implicano ispezioni ipo-catastali volte ad accertare la libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita esclude autonoma fisionomia a quell'attività preparatoria e strumentale normalmente necessaria per il compiuto espletamento dell'opera commissionata e che non può trovare remunerazione aggiuntiva rispetto all'onorario dovuto per l'atto così concluso".

In altre parole: per le pratiche immobiliari, gli accertamenti preliminari sono dovuti, ma la loro esecuzione non determina una parimenti doverosa applicazione degli articoli 30 e 34. Pertanto il notaio che, in tali occasioni, disattendesse le indicazioni del Consiglio distrettuale non svolgerebbe, malgrado la esplicita contraria previsione del codice deontologico, attività di illecita concorrenza.

A distanza di qualche mese, torniamo sull'argomento. Il caso vuole che lo si possa fare sulla scorta di una nuova sentenza - questa volta della Suprema Corte - che, in relazione alla medesima fattispecie (avente per protagonista, peraltro, un diverso notaio), va di diverso avviso e riconosce come deontologicamente scorretto il medesimo comportamento.

L'autorità della Corte di Cassazione allevia indubbiamente il compito del commentatore. Tuttavia, anche prima che fosse pronunciata questa sentenza, non mancavano motivi per svolgere da un lato considerazioni critiche, dall'altro valutazioni politiche di più ampio respiro.

 

Sotto il primo profilo, con riguardo alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano, una osservazione, su tutte le altre, ci sembra vincente: se fosse vero, come sembra aver ritenuto il giudice milanese - che la tariffa c.d. ministeriale - la cui applicazione è tassativamente obbligatoria - comprende anche la remunerazione delle normali verifiche preliminari, quale sarebbe la corretta remunerazione del notaio nei casi di legittima rinunzia, da parte di tutti i contraenti, alle verifiche medesime?

 

E' però sotto il profilo della politica del notariato che le sentenze in rassegna meritano, in questa sede, la nostra attenzione in misura maggiore.

 

1. La difficoltà che la nostra tariffa incontra nelle aule di giustizia deve, ancora una volta, farci riflettere. Pare infatti di tutta evidenza che una rocambolesca sommatoria di onorari, diritti e compensi che deve tenere conto da un lato di preziose e prestigiose incombenze - come gli accessi o lo scritturato - dall'altro di opinabili concettualizzazioni - come "l'esame, oltre la normale indagine giuridica, di titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, la consultazione di dottrina e giurisprudenza, la tenuta di conferenze e colloqui, la redazione e presentazione di istanze e denunzie" dell'art. 30 e le "prestazioni preliminari, o strumentali all'esercizio della funzione medesima" dell'art. 34 - non possa resistere di fronte alla incontestabilmente moderna esigenza (della quale i cittadini nostri clienti, malgrado il nostro dispetto, sono portatori) di potere conoscere e verificare con sufficiente approssimazione l'onere complessivo che discende dalla prestazione di un servizio.

2. L'anacronismo della struttura formale della nostra tariffa, se a ridosso della riforma tributaria del 1973 poteva forse trovare giustificazione nella pia - per quanto inconfessabile - speranza di rappresentare una difesa nei confronti della incombente e ingombrante (allora vissuta come tale) trasparenza fiscale, si rivela oggi addirittura controproducente e contribuisce a mantenere attorno alla nostra professione quell'alone di esosità che una più coraggiosa chiarezza potrebbe contribuire a sfatare.

Chi di noi si sentirebbe ancora di affermare che esprimere il quantum debeatur con riferimento - almeno per la sua parte più rilevante - ad una aliquota percentuale sarebbe negativo o sminuente della nostra figura? Forse che qualcuno di noi sarebbe in eccessivo imbarazzo constatando che, raffrontate le aliquote (e il colore dei soldi cui esse si applicano), non è certo il notaio ad essere il più caro?

3. La improrogabile esigenza di adeguamento (non quantitativo ma normativo) della nostra tariffa discende poi dalla innegabile constatazione che è il codice deontologico la vera vittima delle sentenze che, come quella della Corte di Appello di Milano, considerano non vincolanti le prescrizioni degli articoli 30 e 34. Si legge infatti al paragrafo a31 del capo dedicato alla concorrenza che "Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza . . . a) La riduzione, non occasionale o persistente, del compenso complessivamente dovuto o la sua irregolare documentazione. Vi rientrano a titolo esemplificativo: la percezione o enunciazione di onorari, diritti, accessori e compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili. . .". Ma queste pagine chi le legge? Forse i presidenti dei consigli distrettuali! E forse nemmeno tutti!

4. Certo, modificare la struttura della nostra tariffa, per quanto necessario, non può essere sufficiente per migliorare e irrobustire la altrettanto indispensabile disciplina della concorrenza.

Anzi a noi sembra che trattare della tariffa con riferimento al problema della concorrenza sia in qualche modo riduttivo e, molto probabilmente, fuorviante. La tariffa, con i suoi connotati di vincolatività ed eteronomia, infatti, non ha la funzione di risolvere le beghe tra notai, bensì quella di consentire l'accesso al servizio e di assicurarne il livello qualitativo.

Nel campo delle professioni in genere e nel nostro in particolare, la concorrenza svolge peraltro funzione analoga, solo se sia contenuta in confini razionali. Il difetto di concorrenza potrebbe infatti portare ad abusi da parte del pubblico ufficiale e, attraverso lo scadimento dell'aggiornamento del professionista, alla perdita di qualità della consulenza. D'altra parte una concorrenza senza limiti porterebbe facilmente alla (s)vendita della pubblica fede.

Altri, e diversi dalla tariffa, sono le "armi" che verremmo vedere scendere in campo per regolare la concorrenza tra notai: il ridimensionamento dei distretti, un sistema disciplinare efficiente nelle sanzioni e nelle procedure . . .

Ma queste sono altre storie.

 

Svolgimento del processo

 

Con provvedimento del 23 novembre 2002 il Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo irrogava la sanzione disciplinare della censura al Notaio A.A., cui contestava lo svolgimento dell'attività di illecita concorrenza per avere lo stesso emesso, nel mese di ottobre dell'anno 2001, sessantadue fatture indicanti come onorario delle sue prestazioni un importo ridotto rispetto a quello previsto dalla tariffa professionale.

Il ricorso in appello del notaio, proposto ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, della legge n.89 del 1913, era rigettato dal tribunale di Bergamo con sentenza pubblicata il 3 aprile 2003.

Il tribunale considerava che il provvedimento disciplinare era stato assunto nel rispetto del contraddittorio, avendo il Consiglio Notarile basato la decisione su circostanze e fatti ritualmente contestati con riferimento agli atti ricevuti dal notaio nel mese di ottobre 2001 e che le giustificazioni fornite dall'incolpato non intaccavano la legittimità della sanzione inflitta.

La sentenza rilevava che le visure ipotecarie e catastali costituiscono attività costituiscono attività del notaio distinta sia rispetto alla normale indagine giuridica, sia rispetto all'esame di documentazione particolarmente complessa e che per essa agli art. 30 e 34 della tariffa notarile prevedono un apposito compenso.

Dalla essenziale doverosità di detta attività in materia di trasferimenti immobiliari, indispensabile anche nelle ipotesi nella specie indicate, il tribunale faceva derivare che l'avere il notaio indebitamente omesso di compierla aveva, di riflesso, comportato la riduzione degli onorari e dei diritti in modo ripetuto e continuato, il che rappresentava, di per sé, una forma di illecita concorrenza, sanzionabile ai sensi dell'articolo 147 della legge notarile.

Il giudice del merito, inoltre, riteneva che era documentalmente smentito il fatto che il notaio avesse adottato il medesimo censurato criteri di determinazione degli onorari per tutti gli atti da lui redatti, dato che per altri rogiti, di natura cosiddetta seriale, era stato esposto il compenso conforme a tariffa, comprensivo anche del compenso per le visure.

Conclusivamente il tribunale stabiliva che il fatto di non avere eseguito prestazioni dovute si era tradotto in una attività di concorrenza vietata ai sensi della norma del citato art. 147.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il notaio A.A., che affida l'impugnazione, che illustra anche con memoria, a tre mezzi di doglianza, che il consiglio notarile distrettuale di Bergamo contrasta con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

con il primo motivo di impugnazione .-deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 30 e 34 della tariffa notarile e 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.- il ricorrente assume che il giudice del merito avrebbe errato sia nel ritenere che l'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali costituisce attività giuridica distinta dalla normale indagine giuridica che deve essere compiuta per la redazione dell'atto e sia nell'affermare che le visure medesime rappresentano una doverosa attività del notaio.

Assume che l'obbligo del notaio di procedere preventivamente alle visure in questione non è subordinato ad uno specifico incarico della parte interessata, ma rientra nei suoi doveri e compiti professionali, dai quali egli può essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, per concorde ed espressa dispensa delle parti.

Ne deduce che l'attività di visura rientrerebbe nella normale indagine giuridica, specie quando essa consiste nel mero aggiornamento di precedenti visure, nel qual caso non si applica l'art. 30 della tariffa notarile.

Aggiunge che le voci, di cui si compongono le tariffe professionali, non sono indice di doverosità delle prestazioni professionali rappresentate, ma si limitano a fornire i criteri uniformi per la determinazione del compenso in rapporto all'attività realmente svolta.

Osserva che, in base alla disciplina degli art. 80 e 147 della legge notarile, la rigidità e la inderogabilità della tariffa comportano non solo il divieto di immotivate riduzioni dell'onorario, ma anche quello di immotivate maggiorazioni.

La censura non può essere accolta, giacché non è fondata la tesi secondo cui l'attività del notaio relativa alle visure ipotecarie e catastali rientri nella normale indagine giuridica, che il professionista è tenuto a compiere, e che essa debba essere compensata, ai sensi dell'art. 30 della tariffa, solo quando le visure medesime siano indispensabili per un'attività che va oltre la normale indagine giuridica.

Al riguardo, rileva questa Corte che bisogna, anzitutto, premettere che costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., n.8470/2002; Cass., n. 547/2002; Cass., n. 10493/99; Cass., numero. 5946/99) che rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali ed ipotecarie lo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espressa esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o per altre ragioni.

Detto obbligo, inoltre, deriva in base alla disciplina di cui all'art. 4 del DPR n. 640 del 1972, che richiede che alle domande di voltura siano acquisiti i certificati catastali, ed all'art. 14 della stessa legge, che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura.

L'obbligatorietà delle visure, consistenti nell'attività di verifica catastale e ipotecaria per accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile, richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne tutti i dati relativi, la suddetta attività necessariamente deve tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto, indagine questa che, perché sia coerente ed accuratamente compiuta, logicamente suppone che siano già venute le indispensabili e strumentali visure, sui cui dati essa viene prevalentemente a fondarsi.

Non è possibile, pertanto, aderire alla distinzione, che il ricorrente prospetta, tra l'acquisizione originaria dei dati ipotecari e catastali ed il successivo loro aggiornamento, per fondare la tesi che l'aggiornamento sia da ricomprendere nella normale indagine giuridica e che per esso, a differenza che per le visure originarie, non spetti relativo compenso.

Come ha rilevato il P.M., infatti, non è dato distinguere tra visure ed aggiornamenti, poiché questi altro non sono che visure ulteriori, necessarie, allo stesso modo di quelle in precedenza compiute, a fornire l'attuale situazione della proprietà immobiliare che, comunque, è d'obbligo conoscere prima della redazione dell'atto.

Né è lecita la distinzione, che lo stesso ricorrente propone con la memoria integrativa, del diverso scopo cui sarebbero indirizzate le visure originarie e quelle successive, poiché non è dato cogliere quale sarebbe detto diverso scopo, visto che neppure il ricorrente non indica, e poiché non si vedono le ragioni per le quali il compimento della medesima sostanziale attività debba essere assoggettata, quanto al compenso del professionista, ad un trattamento differenziato che non trova nella tariffa il referente della corrispondente giustificazione.

In realtà, la previsione di cui all'art. 10 del D. M .27 novembre 2001 (sulla determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, dell'indennità e dei compensi spettanti e notai) contiene l'indicazione letterale e specifica per la quale -in tema di prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria -spetta al notaio un compenso, ragguagliato al valore della pratica, per l'esame di " titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa ", attività che la previsione tariffaria considera in aggiunta alla normale indagine giuridica.

Non vi è dubbio, perciò, che, ai sensi del predetto art. 30, al notaio spetti autonomo compenso per le visure ipotecarie e catastali, che, in modo emblematico e normalmente esaustivo, realizzano l'attività di consultazione, esame ed acquisizione di dati dei pubblici registri immobiliari.

Si aggiunga che il secondo comma dello stesso art. 30, laddove stabilisce che i compensi per le attività del notaio indicati nel primo comma non posso eccedere complessivamente il triplo della misura prevista, tra l'altro, dall'art. 19, quarto comma, della tariffa medesima, offre altra esplicita conferma del fatto che l'esame di registri pubblici è quello concernente anche i registri della pubblicità immobiliare.

Di conseguenza, non è censurabile la statuizione del giudice del merito che, nel contesto della suddetta disciplina inderogabile degli onorari, ha ravvisato, a norma del secondo comma dell'art. 147 della legge notarile, l'ipotesi della illecita concorrenza per la riduzione degli onorari e dei diritti notarili, realizzata mediante l'omissione di una attività doverosa al fine di non attribuirne l'obbligatorio costo alle parti contraenti.

Sul punto il giudice del merito si è uniformato all'indirizzo interpretativo di questa Corte (Cass., n. 8803/2001) per il quale la riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sé una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 della legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la precisazione che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, essendo peraltro irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore loro riservato.

Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. nonchè l'inesistente, apparente perplessa motivazione della sentenza impugnata- il ricorrente lamenta che il giudice del merito avrebbe adottato a sostegno della decisione argomentazioni inconsistenti ed inidonee a farne intendere la ratio decidendi.

Assume testualmente che il tribunale di Bergamo " avrebbe mostrato in una parte della decisione di prescindere assolutamente dal considerare le concrete modalità esplicative della prestazione professionale assunta quale computata tariffa di illecita concorrenza, in altra parte fondato proprio sulle medesime il proprio convincimento, adottando un criterio non conformi ai principi giuridici di logicità e coerenza, considerato che tali concrete modalità esplicative non costituivano dimostrazione delle argomentazioni teoriche svolte inizialmente dall'organo giudicante ".

La censura (che, comunque, non presente il carattere della richiesta specificità, limitandosi essa prospettare una generica erroneità della decisione) deve ritenersi inammissibile in quanto circoscritta la denuncia di un vizio di motivazione non apprezzabili in termini di insanabile contraddittorietà od in via apparenza delle argomentazioni svolte.

Nel procedimento disciplinare notarile, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione non è previsto dalla norma dell'articolo 156, primo comma, della legge notarile, che circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai casi di incompetenza e violazione o falsa applicazione di legge, essendo esso perciò, consentito, a norma dell'articolo 111 Cost. nei soli casi di motivazione inesistente, apparente o perplessa (Cass., n. 3143/2000; Cass., n. 5084/97, la quale, nella specie, deve assolutamente essere esclusa).

Con il terzo motivo di impugnazione-deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt.111 Cost., 148 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e 267, terzo comma del RD 10 settembre 1964, numero 1326, in relazione all'articolo 360, n.3, cod.proc.civ. -il ricorrente denuncia che non vi sarebbe stata puntuale contestazione dell'addebito nell'ambito del procedimento disciplinare, perché, pur avendo il Consiglio Notarile a lui richiesto giustificazione in ordine a sessantadue fatture emesse nel mese di ottobre dell'anno 2001, aveva irrogato la sanzione in rapporto a comportamenti non contestati con la lettera di avvio del procedimento medesimo.

Aggiunge che la sanzione disciplinare sarebbe stata applicata in virtù di altri e diversi comportamenti, già oggetto di precedenti procedimenti disciplinari che non avevano comportato l'irrogazione di alcuna pena.

Il motivo non è fondato.

Premesso che deve ribadirsi che nel procedimento disciplinare a carico del notaio il fondamentale principio della correlazione tra l'accusa ed i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio impedisce la irrogazione della sanzione per fatti diversi da quelli contestati, essendo, comunque, consentito al giudice il potere di qualificazione del fatto contestato (Cass. 6908/98; Cass., n.4866/94), osserva questa corte che, nella specie, il giudice del merito ha chiarito che, pur avendo il Consiglio Notarile nella comunicazione in data 3 ottobre 2002 indicato una serie di comportamenti addebitabili come illeciti disciplinari, la contestazione, in virtù della quale era stata poi inflitta la sanzione aveva riguardato soltanto la questione dei compensi relativi alle fatture emesse per gli atti ricevuti nel mese di ottobre dell'anno 2001.

Non sussiste, perciò, la dedotta violazione della corrispondenza tra addebito e fatti contestati onde non occorre aggiungere anche che la complessiva difesa dell'incolpato ha avuto ad oggetto proprio la contestazione di cui innanzi.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M

La corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1100 (millecento), di cui euro 1000 (mille) per onorari .

Roma, 18 marzo 2004

 

 

Finestra sul cortile

HISTOIRE D'L

Dicono che la fedeltà sia un valore in via di estinzione; si tradisce, con sempre maggiore frequenza e leggerezza, un amico, un amante un ideale, un principio. Se è davvero così, merita ancora più risonanza la fedeltà, unica, che lega un determinato tipo di cliente (anzi, è più esatto dire, un vettore di clienti) ad un notaio. Dal costruttore che nicchia quando deve stipulare con un professionista scelto dall'acquirente, alla concessionaria che impone il notaio davanti al quale (.. davanti mo' .. non sempre...) firmare il passaggio, all'Istituto di credito che - ahimè - tra le condizioni del mutuo inserisce anche "il notaio della Banca", c'è una ricca serie di soggetti che, pur non avendo giurato amore eterno, nè sottoscritto formali documenti, donano se stessi (e la loro struttura) al fortunato notaio. Per gli ostinati, i retinenti, i contrari, i contestatori dei fedeli ad oltranza, i quali decidono di imporre le loro scelte, il cammino è tutto in salita.

Più ardua ancora diviene, a quel punto, la strada per il notaio prescelto: documenti esibiti col contagocce e magari in fotocopia quando occorrono copie autentiche; ricerche faticose in catasto per ricostruire storie perfettamente note alla parte recalcitrante e poi appuntamenti saltati, rinvii, sgarbi. Ostruzione a 360 gradi, insomma, in luogo di (una pur minima) collaborazione.

Ma il peggio non è questo; il peggio arriva al momento topico della stipula. Chissà mai per quale oscura esigenza psicologica il contraente recalcitrante, quello che proprio non ci voleva stare, il forzato al tradimento, assume un atteggiamento di sfida, tirando fuori dal suo animo tutta l'ironia di cui è capace, a volte condita da una buona dose di maleducazione. E fanno quasi tutti così: che si tratti di un uomo o di una donna, di un intelligente o di un tonto, di un ricco o di un povero, di un dotto o di un incolto, l'atteggiamento è uguale: sorriso mellifluo stampato sulle labbra, risposte gelide a qualunque domanda e soprattutto ironia, ironia spruzzata a piene mani su ogni pagina dell'atto. All'inizio pensavo fosse un atteggiamento di difesa tipico di chi, sentendosi a disagio per avermi tanto ostaggiato, si rifugiasse nel sarcasmo per mascherare il proprio malessere.

Ma non è così ed il motivo per cui racconto la storia che segue è che vorrei essere aiutata a capire la ragione di questo assurdo comportamento.

Mi ero già accorta che la Banca X veicolava tutti i suoi mutui verso altri studi; la conferma mi giunse da un mio vecchio ed affezionato cliente il quale mi raccontò della lotta che aveva dovuto sostenere per imporre il mio nome.

All'epoca la banca era retta da un direttore molto capace e anche molto diplomatico; ragion per cui quando era "costretto" ad incontrarsi con me non lasciava trasparire il disappunto. Il suo successore, che ha ovviamente continuato a sostenere l'anomala istituzione del "notaio di fiducia della banca", non è assolutamente all' altezza del primo per ciò che riguarda il savoir faire e, credo, neanche per il resto.

Ho avuto la (s)ventura di incontrarmi con costui per ben due volte in quindici giorni. Dev'essere stata questa allucinante frequenza che ha fatto saltare i nervi e il controllo al fedele seguace. "Passi per un mutuo ogni due o tre anni, ma uno ogni due settimane è inaccettabile" deve aver pensato.

Supero in maniera quasi indenne il primo atto; la mutuataria è una delle mie più care amiche, nonchè un tostissimo avvocato, con lei la storiella del "notaio della banca" non solo non attacca, ma anzi può essere foriera di qualche problema. La stipula si svolge in un' atmosfera gelida, a tratti addirittura scortese, con qualche ultimo, disperato e assurdo tentativo di boicottarne la riuscita, come quello di fornirmi un piano di ammortamento stampato la settimana precedente (appuntamento poi saltato) contenente dati diversi da quelli del contratto.

Al secondo mutuo, che riguarda direttamente una delle mie impiegate, salta, non dico la cortesia, ma addirittura ogni forma di buona educazione.

La lettura dell'atto ha luogo nella stanza del direttore che ospita una seconda scrivania con annesso un secondo funzionario ed un secondo telefono; sottolineo questo perchè, mentre io leggo l'atto, non solo il direttore risponde a tutte le telefonate che gli passano, ma anche il suo vice intreccia interessanti conversazioni a voce alta all'altro apparecchio.

Il fastidio è continuo, il disturbo enorme, l'attenzione (della Banca) inesistente. A quel punto qualsiasi notaio (anzi qualsiasi persona), anche il più paziente, avrebbe almeno interrotto la stipula esigendo rispetto. Ma io non lo faccio. Non sono nè pazza, nè vigliacca; ho solo deciso, di botto, senza averlo minimamente meditato prima, di "toccare il fondo" della situazione. Voglio vedere fino a che punto può arrivare l'ostilità, che non ha nessuna causa fondata, di un essere umano verso un altro essere. Io quest'uomo che mi sta di fronte (il direttore) non l'ho mai conosciuto. Lo guardo: è giovane, ma già pressocchè calvo, tarchiato, con due occhi gelidi.

Perchè mai - mi chiedo - perchè mai uno con cui non ho mai avuto nessun tipo di contatto deve avercela così tanto con me da comportarsi in maniera così ignobile?

Continuo imperterrita la lettura; c'è lo squillo improvviso di un cellulare, è quello del direttore che addirittura inizia una conversazione privata chissà se con la moglie o con un amico.

La mamma della mutuataria mi guarda incredula e, immagino, profondamente delusa; i suoi occhi esprimono tutta la meraviglia per la mia totale mancanza di ribellione. Ma ormai ho deciso così, devo arrivare in fondo; voglio vedere fin dove arriverà il tracotante seviziatore. Per un attimo riesco anche a divertirmi; la parola seviziatore, nonchè la mia totale passività, mi fanno venire in mente, chissà mai perchè, Histoire d' O, quel racconto di perversioni (divenuto poi un film) in cui una ragazza, volendo toccare il fondo dell'amore/annientamento, lasciava che le facessero ogni specie di tortura.

 

Ehi, - mi dico - ma sei scema? sei qui a leggere dei rilevamenti alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles e ti senti Corinne Clery? . . .

Ad un certo punto il bancario si alza e si allontana senza dare nemmeno una spiegazione; l'ultimo articolo del contratto lo leggo solo ai mutuatari.

Non so bene cos'è successo dopo; era la prima volta che venivo seviziata.

Devo aver raccolto le carte, le penne... Ricordo bene invece, quando sono uscita dalla banca, la sensazione di calore (finalmente) del sole sulla pelle, la luce fortissima del pomeriggio estivo e la soddisfazione, sì, non vi sembri strano, la soddisfazione per non aver reagito. Solo così sono riuscita a far venire fuori completamente l'assurda crudeltà di chi aggredisce un altro essere umano senza alcun motivo. Mentre guidavo verso lo studio ho immaginato il compiacimento del "torturatore" per avermi così umiliata e magari il gusto con cui avrà raccontato l'accaduto "al notaio di fiducia della banca". Ma io non mi sento umiliata; non è lui che ha vinto. Sono io che mi sono servita di lui: per vedere fin dove può giungere l'inutile cattiveria di un uomo stolido. Cosa ci ha guadagnato? ha raggiunto uno scopo? e quale? e il mio collega, quello cui lui è così fedele, gli avrà dato lo zuccherino per ricompensarlo? E' lui che deve sentirsi umiliato; per la sua miseria umana.

Mentre parcheggio decido che ora basta: non voglio più pensare a questa storia.

Domani è sabato; quasi quasi mi rileggo Historie d'O.....

Lavinia Vacca notaio in Mesagne

 

 

Società & C.

UNO STATUTO DI S.R.L

CONNOTATA IN SENSO PERSONALISTICO

Scrivevo nel maggio del 2003, pochi mesi dopo la pubblicazione del D.Lgs 6/2003: "L'incredibile numero di variabili che la riforma rende possibile introdurre in uno statuto ha fatto immediatamente pensare che la costituzione dovesse passare dalla produzione in serie o dal "pret a porter" all'alta sartoria."

Un anno e mezzo più tardi ritengo che in linea di massima la previsione possa dirsi realizzata.

Se, infatti, per le società per azioni si è assistito ad una certa standardizzazione delle scelte ed al rifiuto sostanziale degli elementi di novità offerti dai sistemi di amministrazione monastico e dualistico (secondo fonti riportate da "Il sole 24 ore" ad agosto 190 erano le società che avevano adottato il sistema di amministrazione monistico e 44 quelle che avevano adottato il sistema dualistico), nelle società a responsabilità limitata le scelte si sono rivelate assai meno conservative e le richieste, soprattutto in tema di speciali diritti e di circolazione delle partecipazioni, sono state le più svariate; ciò anche se il sistema di default proposto dal legislatore continua, pur in presenza di un'estesissima area di derogabilità, ad esercitare un certo fascino.

Peraltro non si è dato di sapere quanto il successo del modello di default sia dovuto ad una sua reale rispondenza alle esigenze dell'impresa, o piuttosto ad una certa pigrizia degli operatori del diritto che preferiscono standardizzare le loro consulenze ed i loro atti su modelli collaudati e meno dispendiosi in termini di studio e ricerca.

Nel presentare questa ipotesi di statuto connotato in senso personalistico non si può comunque prescindere dal sottolineare che il documento che segue non è affatto uno schema di statuto, né tanto meno uno statuto standard, ma esclusivamente una simulazione di accordi intervenuti tra quattro soci di fantasia. Si è quindi ipotizzato che siano tutti architetti e che intendano costituire una società di progettazione connotata, in relazione al peculiare oggetto, da un fortissimo intuitus personae.

Due di essi Rossi e Bianchi sono i soci "anziani", architetti di fama, e si riservano, ciascuno, il 40% del capitale sociale mentre gli altri due, Verdi e Neri, sono loro giovani collaboratori che gli anziani intendono fidelizzare attraverso lo strumento societario.

I soci "giovani" sono consci della subalternità della loro posizione sociale, che intendono controbilanciare impedendo agli "anziani" di coinvolgere nella società altre persone contro la loro volontà.

Tutti peraltro desiderano garantirsi un diritto di exit per evitare di essere costretti a lavorare con soggetti coi quali i rapporti si sono deteriorati.

Infinite altre avrebbero potuto essere le simulazioni e quella fatta è una scelta arbitraria.

Per un documento più completo, una sorta di "biblioteca di clausole" rinvio a "I nuovi modelli statutari di società per azioni e a responsabilità limitata" (G, Condò, G. De Marchi, M. De Paoli, D. de Stefano, R. Genghini, M. N. Iannaccone, A. Pellegrino, A. Roveda, A. Santus, IPSOA novembre 2003).

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"Architetti Rossi e Bianchi s.r.l.".

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto:

- lo studio, la progettazione e l'esecuzione, diretta ed indiretta, di opere edilizie di qualsiasi genere, nonché gli studi e la progettazione urbanistica;

- lo sviluppo di consulenze, studi e ricerche in campo tecnico, economico ed amministrativo connesso con le realizzazioni edilizie e la pianificazione urbanistica;

- - l'assunzione e la concessione di appalti e subappalti sia pubblici che privati.

L'entrata in vigore della riforma può essere l'occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire negli oggetti sociali analitiche, quanto inutili, clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma contenuta nel precedente art. 2384-bis Codice civile, richiamato dal precedente art. 2487 Codice civile.

Negli oggetti sociali simili a quello proposto si era soliti inserire una previsione in negativo quale "E' espressamente esclusa ogni attività prevista dagli artt. 1 e 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815". Tale previsione, già assolutamente inutile in passato, lo è ancor di più oggi che negli atti costitutivi deve essere indicata "l'attività che costituisce l'oggetto sociale".

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in (…..), via (…..).

La novità costituita dal fatto che, ai sensi dell'art. 2463 n. 2 c.c., è ora sufficiente indicare nello statuto unicamente il comune e non anche l'indirizzo, non deve far dimenticare che proprio l'indirizzo può costituire per qualche socio un elemento degli accordi degno di assumere valenza statutaria. Nel nostro caso tale valenza può essere data dal fatto che uno dei fondatori intende legare la sede sociale al luogo "storico" della propria attività al fine di conservare un maggior collegamento tra la clientela e la propria persona.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che i soci si vogliono garantire un diritto di uscita dalla società, appare più opportuno prevedere una durata a tempo indeterminato.

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro (…..)

5.2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Non pare opportuno prevedere, per società con queste caratteristiche, la possibilità di aumentare il capitale sociale con offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481-bis).

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi, nonché la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati o di garanzia sulle stesse, sono possibili solo col consenso di tutti i soci espresso nelle forme previste dall'articolo 2470 c.c.

Da tale previsione consegue il diritto di recesso per ogni socio. Tale diritto potrebbe essere "neutralizzato" per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Seppure la norma (art 2469) faccia riferimento unicamente al trasferimento delle partecipazioni, non è dubitabile che analoghe limitazioni possano essere poste anche per le costituzioni o i trasferimenti di diritti reali limitati e di garanzia.

Articolo 8

Morte del socio

8. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto se questi vi acconsentano;

- per la procedura e la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione della partecipazione si applica il successivo articolo 11.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 35, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

In una s.r.l. di stampo personalistico si è ritenuto opportuno regolare la circolazione mortis causa delle partecipazione sulla base della disciplina prevista dal codice per le società di persone.

Si ritiene pertanto opportuno e sufficiente rinviare alla dottrina ed alla giurisprudenza consolidatesi sull'argomento.

Per quanto riguarda le modifiche e precisazioni proposte si ritiene utile rammentare che la decisione di continuare la società con uno solo o con alcuni degli eredi presuppone un accordo di tipo divisionale tra gli eredi stessi, mentre è del tutto intuitivo il rinvio alle norme, di legge e statutarie, sul recesso per quanto riguarda i criteri per la liquidazione della partecipazione.

Resta da esaminare il problema relativo alla necessità di un consenso degli eredi per il perfezionamento dell'acquisto mortis causa della partecipazione sociale.

Si ritiene che l'art. 2284 c.c. presupponga il consenso degli eredi per la continuazione del rapporto sociale in quanto essi assumono una responsabilità illimitata, ciò che è confermato dall'art. 2322 che prevede la trasmissibilità per successione della quota del socio accomandante.

Da tale considerazione discende che il consenso degli eredi non sarebbe necessario, qualora i soci abbiano deciso la continuazione con tutti gli eredi stessi, nel caso di successione in una partecipazione di s.r.l..

Si rifletta tuttavia sul caso concreto per notare come, se non si prevedesse in statuto il consenso degli eredi per la prosecuzione del rapporto sociale, gli eredi stessi entrerebbero a far parte della società per poi, immediatamente, esercitare un diritto di recesso, procedimento questo che è, in tutta evidenza, antieconomico.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento ed ha effetto per l'intera partecipazione del socio receduto.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Nell'ipotesi in esame il diritto di recesso discende, a prescindere dall'adozione di decisioni dei soci che. nelle ipotesi elencate dall'articolo 2473 c.c., dovrebbero essere assunte col consenso di tutti i soci ai sensi del successivo art. 23, dalla previsione di una durata indeterminata e dalle limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste dagli articoli 7 e 8 dello statuto sociale.

Deve essere evidenziato come, nella prima ipotesi (e cioè quella del recesso a seguito dell'indeterminatezza della durata) la norma disponga che il recesso possa essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, mentre nella seconda ipotesi non si parli di alcun preavviso.

Pertanto, considerato il fatto che il diritto di recesso si manifesta qui come un diritto potestativo esercitabile senza necessità di particolari presupposti, si è ritenuto corretto non prevedere alcun preavviso e pertanto considerare il recesso come esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, fermi restando i tempi per la liquidazione della quota stabiliti nel successivo articolo 11.

E' consigliabile esplicitare che il recesso "ha effetto per l'intera partecipazione del socio receduto" ed escludere così l'ammissibilità del recesso parziale, al fine di evitare uno dei numerosi dilemmi interpretativi causati dall'asimmetria tra la disciplina dettata per le società per azioni e quella contenuta nell'art. 2473 per le s.r.l., dilemmi che si sostanziano nell'incerta applicabilità analogica di norme previste nella più analitica disciplina delle s.p.a. (principalmente angoscia il dubbio sull'estensibilità alle s.r.l. della norma che commina nullità per le clausole volte a rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso).

Articolo 10

Esclusione

10.1 Sarà escluso dalla società il socio:

- al compimento del 65° anno di età;

- che sia stato radiato dall'ordine degli architetti.

10.2 Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Le ipotesi di esclusione elencate nella disposizione statutaria che si commenta sono state scelte in relazione al fatto che esse evidenziano i diversi motivi che possono ad essa sottostare.

Evidentemente il primo motivo è, in una società che si fonda sul lavoro del socio, fisiologico ed anzi potrebbe far pensare a dei criteri liquidativi di tipo premiale (il problema sarà accennato nel commento dell'art. 12), mentre il secondo è caratterizzato da una palese natura sanzionatoria.

Ciò serve a sottolineare come l'espressione "giusta causa" utilizzata dall'articolo 2473 bis c.c., possa trarre in inganno il giurista di formazione civilistica portandolo automaticamente a ragionare in termini di inadempimento.

Ed in effetti i primi interventi che toccano specificamente il tema dell'esclusione si soffermano più che altro su ipotesi di inadempimento al contratto sociale, soprattutto al fine di richiamare l'attenzione sull'aggettivo "specifiche" anche in relazione alla giurisprudenza onoraria consolidata (per il Tribunale di Milano "negli statuti delle società cooperative, anche le ipotesi di esclusione e decadenza devono riferirsi a casi specifici (non appaiono quindi legittime, ad esempio, clausole, sovente introdotte negli statuti, facenti riferimento alla "impossibilità di partecipare agli scopi sociali" e alla "indegnità" del socio, senza specificazione alcuna) - massima del 1982 - e "i casi di esclusione di un socio [di società cooperativa], diversi da quelli contemplati dagli articoli 2524, 2286 e 2288 c.c., debbono essere stabiliti nell'atto costitutivo (art. 2527, comma 1, c.c., in relazione anche al disposto dell'art. 2518, n. 8, c.c.). La relativa previsione deve rispondere ai requisiti di validità di ogni negozio e, in particolare, non deve essere contraria a norme e principi imperativi e non avere causa illecita od oggetto indeterminato o indeterminabile - massima del 1982.

Qui preme invece evidenziare come in una s.r.l. connotata fortemente in senso personalistico le ipotesi di esclusione per giusta causa possano prescindere da un inadempimento del socio.

E' il caso, ipotizzato, del compimento di una determinata età per una società che si fonda sull'apporto lavorativo dei soci, così come può essere quello dell'elezione a cariche politiche di un socio di una società che produce servizi destinati alla pubblica amministrazione e che dall'elezione può ricavare imbarazzi di natura etica.

Deve anche essere ricordato che le ipotesi statutarie di esclusione (un ipotesi legale è prevista dall'art. 2466 per il caso di mancata esecuzione dei conferimenti), possono essere di tipo automatico (e quelle riportate nell'articolo in commento appartengono a questa categoria) oppure facoltativo, presupponendo queste ultime una delibera di un organo sociale che potrebbe non essere adottata anche in presenza dei presupposti statutari.

Nel primo caso l'esclusione opera di diritto sin dal giorno del verificarsi della sua causa ed un eventuale delibera avrebbe una funzione di semplice accertamento preliminare alla determinazione del valore di liquidazione: in quanto tale la delibera è sicuramente di competenza dell'organo amministrativo.

Nel secondo caso invece la delibera ha natura costitutiva ed è pertanto opportuno, nel silenzio della legge, regolamentare dettagliatamente in statuto la competenza a deliberare l'esclusione, i quorum ed il procedimento.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

9.3 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto od escluso in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati.

Per la determinazione del valore della società, e conseguentemente della partecipazione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

UTX -1 UTX-2 UTX-3

V = (______ + ________ + ________) x 3%

PNX-1 PNX-2 PNX-3

Valore della società = PN + PN x V

P.N. = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

UT.x-1 = Utile netto dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato;

UT.x-2 = Utile netto dell'esercizio relativo al penultimo bilancio approvato;

UT.x-3 = Utile netto dell'esercizio relativo al terzultimo bilancio approvato.

Qualora l'esercizio non presenti utile ma perdita, UTX sarà calcolato zero.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

9.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di efficacia del recesso o da quella in cui si è verificata la causa di esclusione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Raramente l'attività di un legislatore chiamato a regolare ex novo una materia complessa come il diritto societario è esente dalle critiche degli addetti ai lavori e spesso tali critiche risultano ingenerose, non tenendo conto della complessità del lavoro di riforma. Tuttavia è difficile non accodarsi al coro di lamentazioni mosse nei confronti della formulazione del nuovo articolo 2473 c.c. nel punto, 3° comma, nel quale si fissano le regole per il rimborso del socio receduto, dimostrando una scarsa dimestichezza del legislatore con la pratica.

La norma prevede che il "rimborso della partecipazione" avviene "in proporzione del patrimonio sociale" e che esso (patrimonio) è "determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso".

Purtroppo però le s.r.l., specialmente quelle connotate in senso personalistico, non hanno affatto un valore di mercato, perché non hanno proprio mercato.

Gli esempi sono lampanti per i casi di attività ad alto contenuto intellettuale o per quelle di carattere artigianale dove il valore della società è dato dalle capacità del socio che vi lavora e svanisce pertanto con l'uscita dalla società dello stesso.

Ed ancora ben poco senso ha sostenere che il rimborso della partecipazione debba essere quantificato sulla base di una semplice proporzione matematica (valore di una partecipazione pari al 2% = Patrimonio x 2%) ignorando ciò che è noto a qualsiasi esperto di materie giuridiche ed economiche e cioè che il valore di una partecipazione di minoranza è ben diverso da quello di una partecipazione di controllo.

Ed allora è necessario che, nella stesura di uno statuto, si ponga attenzione a disciplinare i criteri di liquidazione della quota, tenendo conto delle peculiarità della società, della politica di distribuzione degli utili che si prevede di seguire e dei limiti di derogabilità della norma in esame.

A questo proposito non pare dubitabile che, nello statuto, sia lecito ed anzi opportuno, riempire il vago concetto di valore di mercato utilizzando uno dei metodi noti alla tecnica aziendalistico.

Si può pertanto pensare di utilizzare il metodo patrimoniale (adatto a valutare il patrimonio di società fondate sul lavoro dei soci nelle quali si prevede una totale, o quasi, distribuzione degli utili), il metodo reddituale (utile a calcolare l'avviamento) o il metodo misto (quello utilizzato nella clausola proposta). Si può anche pensare di accogliere il suggerimento del legislatore (art. 2437-ter 3° comma) ed indicare "gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica".

Fino a qua si rientra nell'applicazione della norma, mentre ben più difficile è indicare i margini di derogabilità della stessa, trovando una risposta alle seguenti domanda.

E' ammissibile prevedere un "premio di maggioranza" per la liquidazione della quota del socio di maggioranza?

E' possibile prevedere dei criteri di liquidazione che stabiliscano il rimborso in misura inferiore al valore di mercato, peggiorando così la posizione del socio?

E' possibile determinare il valore di mercato in misura superiore a quanto deriva dall'applicazione di uno dei metodi di valutazione in uso presso gli aziendalisti?

E' possibile, all'interno dello statuto, prevedere due distinti criteri di determinazione del valore, ad esempio per recesso ed esclusione.

Per motivi di spazio rinviamo la trattazione di questi spinosi argomenti ad uno dei prossimi numeri di FederNotizie.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società è amministrata dai soci Rossi e Bianchi con poteri congiunti. Il diritto ad amministrare la società non è trasmissibile a successori o aventi causa.

12.2 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

In virtù di quanto previsto nel successivo articolo 23, nella fattispecie, viene risolto in negativo il problema della modifica degli speciali diritti ad amministrare, qui considerati come diritti personali.

Ciò non significa che analoga risposta debba essere data anche in termini generali.

La questione è evidentemente collegata al problema relativo alla possibilità di creare diverse "categorie di quote".

Ad una soluzione restrittiva sembrerebbe portare la relazione ministeriale nel passo che si riporta: "si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbero una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma lettera a), art. 3 della legge di delega, dall'altro consentire con il quarto comma dell'art. 2468 Codice civile che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili".

Qualora si aderisse ad un tesi più liberale (più consona allo spirito della riforma, complessivamente orientato alla massima autonomia negoziale) e si considerassero cedibili unitamente alla partecipazione i diritti attribuiti ex art. 2468 Codice civile, sarebbe consigliabile prevedere le modalità di trasferimento del diritto, se cioè essi seguono l'intera quota di partecipazione sociale o una sua parte. Potrebbe anche prevedersi a carico del socio a cui sono attribuiti particolari diritti un obbligo a non costituire sulla partecipazione da lui posseduta diritti di usufrutto o di pegno, cosi come è opportuno regolare anche i casi di cessazione della partecipazione del socio al quale sono attribuiti particolari diritti.

Si ricorda inoltre la disposizione dell'art. 37 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5, che prevede che gli atti costitutivi delle s.r.l. possono contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Articolo 13

Cessazione degli amministratori

13. Qualora, per qualsiasi causa venga a cessare uno dei due amministratori decade anche il secondo il quale deve, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di un amministratore la società si troverà in una situazione di stallo superabile solo con l'accordo di tutti i soci. In mancanza di accordo si rientrerà nelle ipotesi i cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2484 c.c., con conseguente scioglimento della società

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo - Suoi ausiliari

14 Gli amministratori hanno tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Si ricordi come, vigente l'attuale sistema, la giurisprudenza si sia più volte espressa per la illegittimità delle disposizioni che limitassero eccessivamente l'esercizio del potere dell'organo amministrativo svuotandolo di fatto della funzione che gli è riservata dalla legge; di conseguenza venivano considerate illegittime le disposizioni che devolvevano all'assemblea ordinaria la determinazione del contenuto dei poteri gestori, in quanto la modifica degli stessi, successiva all'atto costitutivo, veniva considerata di competenza dell'assemblea straordinaria.

Ora tutte queste argomentazioni sembrano avere perso di pregnanza perchè il legislatore ha voluto rendere meno netta la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori stante la struttura fondamentalmente personalistica del tipo societario. Potrebbe restare aperta la questione se spetta alla competenza dell'assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, la decisione di stabilire dei limiti ai poteri degli amministratori.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 La rappresentanza della società compete disgiuntamente a ciascun amministratore, fermo restando il disposto dell'articolo 13.

Una chiara distinzione deve essere fatta tra poteri di amministrazione e poteri di rappresentanza. Nella fattispecie in esame è stato ipotizzato che il momento decisionale fosse caratterizzato da un necessario coinvolgimento di entrambi gli amministratori, mentre "la spendita del nome" potesse essere fatta, per esigenze pratiche, disgiuntamente, restando confinate ai rapporti interni le "irritualità" del procedimento decisionale.

La situazione è evidentemente paradossale e troverà pochi riscontri nella realtà, tuttavia la simulazione serve ad evidenziare la netta separazione tra il momento della decisione e quello della rappresentanza.

Testualmente Angelo Busani, nel suo "S.r.l." edito da Egea, contempla una possibile "attribuzione della rappresentanza a ciascun amministratore congiunto (fermo restando che la decisione va assunta congiuntamente da coloro cui è attribuita appunto l'amministrazione congiuntiva)".

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 17

Collegio sindacale

17.1 La società può nominare il collegio sindacale.

17.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

17.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

17.4 Al collegio sindacale si applicano comunque le norme previste per lo stesso in materia di S.p.a.

Articolo 18

Controllo contabile

18.1 La società può affidare il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.2 Nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma c.c., il controllo contabile spetta al revisore, salvo che (compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma c.c.) sia stato attribuito, in sede di nomina, al collegio sindacale. In quest'ultimo caso, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.3 Si applicano al soggetto che effettua il controllo contabile le norme previste per lo stesso in materia di S.p.a.

Articolo 19

Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono in forma assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto,

19.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

19.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

19.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Si ponga particolare attenzione, nel caso di società amministrate da più amministratori, congiunti o disgiunti, che non costituiscono un consiglio a non lasciare in statuto la presidenza dell'assemblea in capo ad un inesistente presidente.

Articolo 21

Deleghe

21 I soci devono intervenire in assemblea personalmente. Non è ammesso l'intervento per delega.

Anche questa scelta, del tutto opinabile, serve a rafforzare i connotati personalistici della società.

Articolo 22

Verbale dell'assemblea

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 20.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Quorum costitutivi e deliberativi

23.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale, fatta eccezione per le decisioni di modifica dell'atto costitutivo o relative ad operazioni straordinarie, che devono essere assunte col consenso di tutti i soci.

23.2 3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Del tutto opinabile e senza particolari significati la scelta di non prevedere, per favorire una effettiva discussione tra soci, le procedure di consultazione scritta e consenso scritto.

Uno dei punti centrali per verificare fino a che punto possa spingersi l'autonomia negoziale in direzione personalistica è, invece, l'ammissibilità di una clausola che preveda l'unanimità per tutte o alcune le decisioni dei soci.

Per gli operatori, vigente la vecchia disciplina, uno dei punti fermi era costituito da una massima del Tribunale di Milano del 1976 per la quale "Si reputano nulle le clausole statutarie che stabiliscono l'unanimità per le deliberazioni delle assemblee delle società di capitali, atteso che il concetto di "maggioranza" cui le vigenti norme fanno riferimento, è antitetico a quello di "unanimità".

Peraltro tale affermazione, sebbene avesse dato origine ad una prassi notarile di tipo prudenziale, non era pacificamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sul punto si veda l'esauriente rassegna riportata in nota 50 a pag. 282 da Federico Magliulo in "La riforma della società a responsabilità limitata" di Caccavale, Magliulo, Maltoni e Tassinari).

Le motivazioni su cui si basavano le opinioni di chi optava per la soluzione negativa erano quelle "(a) dell'essere ciò di ostacolo all'operatività della società e (b) dell'essere il principio di maggioranza connaturato alla natura collegiale delle decisioni" (cfr il commento alla massima n. 33 redatta dalla Commissione istituita presso il Consiglio Notarile di Milano).

Sotto il vigore della nuova normativa l'opinione è stata ripresa da Magliulo (op. cit. pag 281 e ss.) che, pur dando atto della difficoltà della soluzione del problema, sostiene che "parallelamente al principio dell'autonomia dei soci, nel sistema della riforma si profila anche un altro principio, diretto a valorizzare i poteri della maggioranza rispetto alle posizioni individuali dei singoli soci, al fine di privilegiare l'interesse, di rilevanza pubblica ed in quanto tale sottratto alla disponibilità delle parti, alla operatività della società", concludendo che, tra i due principi, debba prevalere il secondo, essendo il primo posto allo scopo di favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese, mentre una deroga al secondo, presa in forza del primo, frustrerebbe proprio questa finalità.

E tuttavia la soluzione non convince.

La situazione di stallo in una società non discende esclusivamente dall'applicazione della regola dell'unanimità, ma in infinite altre situazioni.

Non diversa da quella in esame è l'ipotesi di una società nella quale lo statuto preveda che le decisioni dei soci siano adottate col voto favorevole di una parte del capitale sociale superiore a quella che si ottiene sottraendo alla totalità dei voti, quelli di pertinenza del socio di minoranza (magari con il rafforzamento di una previsione di intrasferibilità della partecipazione).

Si è in questi casi (quattro soci al 25% e quorum dell'80% o due soci rispettivamente al 51% ed al 49% e quorum di 2/3, ma anche nella più classica delle ipotesi e cioè quella di due soci al 50%) di fronte ad un'unanimità di fatto che non merita di essere trattata diversamente rispetto all'unanimità prevista per statuto.

Altri argomenti a favore sono dati:

- dall'esistenza di una norma (art. 2484 n. 3 c.c.) che espressamente prevede l'ipotesi di impossibilità di funzionamento dell'assemblea;

- dalla "previsione legale di delibere unanimi per la modifica (nonché, implicitamente, per la introduzione e per la soppressione) di diritti particolari del socio (art. 2468, comma 4)" " (cfr ancora il commento alla massima n. 33 redatta dalla Commissione istituita presso il Consiglio Notarile di Milano);

- -dall'esistenza di altre possibili ipotesi di stallo operativo della società, introdotte proprio dalla riforma, ed in particolare all'ipotesi di amministrazione congiuntiva prevista dall'art. 2475 c.c. (la ricordata norma contenuta nell'art. 37 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5, per il deferimento ad uno o più terzi dei contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società costituisce una mera facoltà);

- dalla differenza che esiste tra la disciplina delle s.p.a. (che prevede l'inderogabilità dei quorum per l'adozione di delibere essenziali per il funzionamento della società art. 2369, comma 4 c.c.) e quella delle s.r.l. nella quale tale inderogabilità non è ribadita.

Deve quindi concludersi che, nelle s.r.l., il principio maggioritario non costituisce un dogma e che le pertanto sia legittima una clausola statutaria come quella ipotizzata.

In senso conforme si possono richiamare Franco Salerno Cardillo "Le decisioni dei soci nelle s.r.l." e Giuseppe Restio "Il sovrano in esilio" entrambi in Studi e Materiali del CNN - Supplemento al n. 1/2004, Lorenzo Salvatore, "L'organizzazione corporativa della nuova s.r.l." in Contratto Impesa 2003 pag. 1358 ed Angelo Busani op .cit. pag. 550, nonché la ricordata massima n. 33 redatta dalla Commissione istituita presso il Consiglio Notarile di Milano, che, per comodità si riporta:

"Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l'unanimità dei soci per l'adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari".

Articolo 24

Bilancio e utili

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il (..…) di ogni anno.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salvo diversa decisione dei soci, verranno ripartiti come segue:

Per gli esercizi 2005 e 2006:

a) ai soci Rossi e Bianchi in misura pari al 45% ciascuno;

b) ai soci Verdi e Neri in misura pari al 5% ciascuno.

Per gli esercizi 2007 e 2008 in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale sociale.

Per gli esercizi successivi:

c) ai soci Rossi e Bianchi in misura pari al 35% ciascuno;

d) ai soci Verdi e Neri in misura pari al 15% ciascuno.

I diritti di cui sopra sono attribuiti ai soci singolarmente e quindi non sono trasmissibili.

24.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Si rinvia a quanto detto in tema di speciali diritti ad amministrare e si sottolinea quanto, in sede di prima applicazione della riforma, quello degli speciali diritti agli utili sia stato un fertile terreno di sperimentazione, che ha consentito di portare alla luce accordi parasociali di difficile pratica attuazione.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società di persone.

La disposizione finale di uno statuto di s.r.l. passa dall'essere una clausola di stile un po' sciocca ("per quanto non previsto si fa riferimento alla legge") ad una scelta di fondamentale importanza.

Si è ricordato in apertura come il contenuto di uno statuto di s.r.l. possa essere il più vario, potendosi connotare il modello societario in senso personalistico o capitalistico con infinite sfumature. Peraltro è facile ipotizzare che, in alcuni casi ed in fase di prima applicazione, la giurisprudenza continuerà a risentire di un effetto di trascinamento conseguente al fatto che la vecchia s.r.l. era disegnata sul modello di una piccola società per azioni.

Diventa quindi importante esplicitare il modello di riferimento (s.p.a. o società di persone) che l'interprete, e quindi il giudice, deve seguire per integrare le lacune dello statuto e della legge. Modello che nel nostro caso non potrà che essere quello della società di persone.

Arrigo Roveda

SOCIETA' SPORTIVE DILETTENTISTICHE: PRONTI, PARTENZA…….VIA

SPUNTI OPERATIVI

Il settore sportivo è stato oggetto, nel tempo, di differenti interventi da parte del legislatore, dettati in parte per mettere ordine al sistema, ed in parte per incentivarne lo sviluppo soprattutto tramite la leva fiscale.

Le esigenze di ordine giuridico e quelle fiscali in un qualche modo sono sempre correlate. Un dato comune è infatti dato dalla circostanza che determinati trattamenti tributari di favore sono concessi solo a fronte dell'adozione di una determinata forma, forma reputata ideale per una gestione ordinata dell'intero settore sportivo.

Il punto di partenza per parlare di Enti sportivi è una realtà variegata, nelle forme e nelle esigenze. Trascurando le sovrastrutture e la loro forma giuridica, gli enti che si occupano di attività sportiva racchiudono diverse esperienza, si va dalla struttura associativa pura, in cui un gruppo di amatori di una determinata disciplina si "autotassano" al fine di svolgere in comune la propria attività, alla realtà sportiva più legata allo spettacolo, in grado di raccogliere pubblico e sponsorizzazioni e, eventualmente capace di pagare il personale di supporto ed i propri atleti.

All'interno si collocano una serie di esperienze difficilmente catalogabili che passano dall'offerta agli associati di prestazioni collaterali funzionali all'attività sportiva (ad esempio l'ora di lezione ad un circolo tennistico) o semplicemente complementare (il bar del circolo tennistico), tutte comunque collegate strettamente all'attività sportiva ed in un qualche modo funzionalmente ed economicamente collegato a queste.

Una prima fase della tutela dell'attività sportiva intendeva un disegno di fondo volto a distinguere tra il settore professionistico ed il settore dilettantistico.

Da diversi anni il settore professionistico è stato oggetto di interventi legislativi, e da ultimo dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586. La forma giuridica individuata come ideale è stata quella della società di capitali, dal principio senza scopo di lucro e da ultimo con scopo di lucro .

Solo di recente l'interesse del legislatore si è spostato all'attività dilettantistica. Un tempo essa era considerata solo una parte della galassia associativa e come tale rientrava nel piano di riordino degli enti associativi (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460). In tale fase non è parso necessario distinguere tra l'associazione "ordinaria" e l'associazione "sportiva" nel presupposto che la collocazione naturale dell'attività sportiva pareva quella associativa. Successivamente il proprium dell'attività sportiva è stato individuato nella prossimità con l'attività proprie dello spettacolo.

La forma associativa come collocazione naturale dell'attività sportiva derivava dall'assenza del fine di lucro, carattere connaturato alla realtà associativa cui il legislatore assegna particolare rilevanza al fine del riconoscimento dei regimi fiscali agevolati.

Non trattandosi di attività riservata, restava comunque ferma, la possibilità di creare realtà "imprenditoriali pure" con oggetto sportivo (dilettantistico e non professionistico se non coi requisiti della legge 91/1981) in grado di operare in tale settore seppur senza godere di alcun regime fiscale agevolato.

Il legame tra scopo di lucro e attività sportiva è alla base della storia legislativa dello sport professionistico. Già prima della legge di riordino n. 91/1981 e ancora di più con quella, veniva esclusa la possibilità di trarre profitto dal risultato economico delle società operanti nel settore sportivo: tutti gli utili dovevano essere reinvestiti in attività sportiva. Abbandonata questa impostazione (illusione ?) iniziale, molto più realisticamente il legislatore ha "legittimato" il profitto nel settore professionistico eliminando il vincolo di destinazione degli utili ed abrogando la loro non distribuibilità (legge n. 586/1996) determinando l'evoluzione dello sport professionistico verso un modello capitalistico puro.

Con la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria del 2003) il mondo sportivo dilettantistico si apre alla realtà delle società di capitali; in virtù del disposto dell'articolo 90 commi 17 e 18 gli enti che perseguono attività sportiva dilettantistica possono costituirsi nella forma di società di capitali. L'utilizzazione di tale schema causale non è tuttavia completo in quanto per la società sportiva dilettantistica è prevista l'assenza di file di lucro, sul modello della prima fase delle società sportive professionistiche.

Si ripropone in tale settore il dibattito sorto successivamente alla legge 91/1981, utilizzata da parte della dottrina commercialista a sostegno delle argomentazioni tendenti a ridurre il ruolo dello scopo di lucro nel più ampio discorso riguardante il profilo causale delle società di capitali, a favore di un maggiore rilievo per l'esercizio dell'attività economica come gestione efficiente del capitale. Una tale impostazione derivava dalla semplice considerazione che lo schema delle società di capitali veniva integralmente adottato, seppur la normativa speciale prevedeva il divieto di sfruttarne il risultato economico.

Nella prima versione della società sportiva dilettantistica, risultante dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 90, era previsto a completamento della legge l'emanazione di uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di definire gli elementi da inserire negli statuti, nonché le modalità per ottenere il riconoscimento "sportivo". Ad avviso di parte della dottrina, proprio la mancata emanazione dei regolamenti rendeva la disposizione di legge non immediatamente applicabile. Le argomentazioni che portavano a concludere per tale interpretazione tenevano conto della circostanza che i regolamenti avrebbero dovuto stabilire "le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del Coni o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche su base regionale". Così la disciplina in discorso poteva essere applicata solo verso realtà riconosciute dall'ordinamento sportivo, riconoscimento, che stante l'assenza di "istruzioni ufficiali" non poteva comunque essere ottenuto. Così posta la questione non si ritenevano costituibili società sportive dilettantistiche prima dell'emanazione dei regolamenti.

Peraltro, accanto a tale impostazione, permaneva una impostazione più liberale, volta a distinguere il piano civilistico da quello tributario. Dal primo punto di vista la legge ammette espressamente la legittimità della società priva dello scopo di lucro, mentre, sino all'emanazione dei regolamenti restava in dubbio solo la fruibilità del regime tributario agevolato, in conseguenza di ciò nulla ostava alla costituzione ed iscrizione di una società sportiva dilettantistica .

La vicenda normativa iniziale era pertanto di dubbia applicazione in quanto a distanza di un anno e mezzo dalla sua emanazione i regolamenti non erano ancora stati emanati.

Con la legge 21 maggio 2004 n. 128 i commi 17 e 18 dell'articolo 90 della legge 289 del 2002 sono stati riformulati e sono stati aggiunti i commi 18bis e 18 ter. Dal raffronto tra la vecchia e la nuova versione dell'articolo 90 è possibile ora individuare direttamente i requisiti della società sportiva dilettantistica e le condizioni della sua costituzione, nonché del relativo riconoscimento, superando pertanto il problema dei regolamenti.

In primo luogo si deve osservare che il comma 17, immutato per il resto, integra il punto "c" che riguarda le società di capitali, risolvendo un dubbio interpretativo sorto in relazione alla prima versione :non è più dubbio che la società sportiva dilettantistica possa assumere la forma della società cooperativa.

Le novità maggiori risultano tuttavia dalla riformulazione integrale del comma 18.

La formulazione precedente rinviava ai regolamenti i quali dovevano disciplinare nel dettaglio i seguenti aspetti :

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa` e delle associazioni sportive dilettantistiche, (…);

b) le modalita` di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu` Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita` di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo

Nel dettagliare il contenuto degli statuti i regolamenti si sarebbero dovuti attenere ai seguenti principi:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attivita` sportive dilettantistiche, compresa l'attivita` didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita` sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa` e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuita` degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa` e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa` o l'associazione intende affiliarsi.

Con la riformulazione la legge si occupa direttamente del contenuto dell'atto costitutivo, non rinviando più a fonti esterne. La forma individuata è la forma scritta, ma non pare dubbio che nel caso di società di capitali valgano le ordinarie norme dettate per questo genere di società.

Il nuovo comma 18 prevede che lo statuto debba contenere:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Le differenze di impostazione sono notevoli. A prescindere dal punto a) che è una ripetizione di quanto dettato dal comma 17, il punto b) appare più puntuale nella definizione dell'oggetto sociale, seppur nella sostanza non sembra mutare nulla. Il precedente punto 2 è sostituito dalla lettera "e". La differente impostazione lascia intendere una maggiore riflessione del legislatore che, nel preferire enti "democratici" (al pari dei precedenti interventi nel settore associativo), coglie tuttavia le peculiarità delle società di capitali, dove il concetto di democrazia, deve essere considerato tenendo conto del fattore determinante del capitale.

I punti "c", "f" e "g" appaiono dettagli tecnici peraltro superflui nella disciplina delle società di capitali, mentre il punto "h" riproduce, immutato il precedente punto 6.

Maggiore attenzione merita la nuova formulazione del punto "d" rispetto al precedente punto 1). In luogo della generica previsione dell'assenza di fine di lucro è prevista la specifica previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Questa previsione è inserita specificamente per le società di capitali; il legislatore non ha ritenuto sufficiente il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio residuo, in quanto la vita della società di capitali presenta momenti in cui indipendentemente da utili o liquidazione i soci possono entrare in possesso di risorse della società. A parte l'ovvia considerazione che la distribuzione di riserve equivale a distribuzione di utili, il riferimento è alle operazioni di aumento gratuito, riduzione reale del capitale sociale e agli eventuali recessi o esclusione del socio. Nessun dubbio che la disciplina, risultante anche dalla riforma del diritto societario, si applichi integralmente, tuttavia il proprium delle società sportive dilettantistiche deve integrarsi con le previsioni astratte.

In buona sostanza si deve ritenere che nessuna delle quattro operazioni sopra menzionate sia da escludersi a priori, tuttavia l'adozione o l'attuazione delle stesse non potrà avvenire distribuendo ai soci i risultati economici della gestione e di ciò si dovrà tenere conto nel valutarne la legittimità.

Il discorso legato agli aumenti e riduzioni del capitale è strettamente legato alla legittimità delle clausole che integrano il punto "h" sopra menzionato disponendo la restituzione del conferimento. La presenza di una tale clausola, ove ritenuta legittima, può determinare l'illegittimità delle operazioni sul capitale se esse si rivelano, ad operazioni concluse, un modo per distribuire surrettiziamente gli utili.

Nella riduzione reale dovrà poi escludersi la distribuzione ai soci, mentre nell'ambito del recesso dovrà aversi particolare attenzione a tutti quei caso in cui non siano direttamente i soci "superstiti" a liquidare la quota del socio receduto in quanto si opererebbe comunque con risorse della società. Analoghe considerazioni dovranno effettuarsi in ordine all'esclusione e alle limitazioni dei trasferimenti mortis causa ove le norme statutarie facciano riferimento a particolari modalità di liquidazione della quota del socio deceduto.

Nessun ostacolo, salvo quanto si dirà oltre per particolari regimi agevolati, per quanto concerne la cessione delle quote (e conseguentemente le modalità di recesso ed escusione in cui i rimanenti soci si rendono acquirenti delle quote del socio receduto) in quanto non si attua una restituzione di risorse della società e, ragionevolmente, nella determinazione del prezzo, che potrà anche essere superiore al valore nominale, si terrà conto delle caratteristiche sopra dette.

In materia di Organo Amministrativo si evidenzia che non è più fatta alcuna menzione alla gratuità degli incarichi amministrativi e da ciò si deve dedurre che per gli amministratori delle società sportive dilettantistiche valgano le regole previste per gli amministratori delle società di capitali ordinarie. Quanto invece al divieto specifico per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive, prima oggetto del punto 4) ora è oggetto di un più dettagliato comma 18 bis.

Altro punto rilevante è la circostanza che non è stato ripetuto l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa` o l'associazione intende affiliarsi, prima espressamente contemplato.

Ad una prima osservazione potrebbe sembrare che l'affiliazione ad uno degli organismi sopraccitati, conformandosi alle relative regole non sia più essenziale, salvo il riferimento del comma 18 bis in materia di Amministratori, unico punto che esplicitamente contempla il CONI . Tuttavia con la legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione al Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, articolo 7, si conferma che il CONI e' l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Al fine di coordinarlo con il citato articolo 90 la legge 186/2004 dichiara applicabili tali disposizioni solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

 

PROFILI FISCALI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 dispone:

"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società di capitali senza fine di lucro".

Quali norme agevolative previste per associazioni sono applicabili alle società di capitali senza fine di lucro?.

La circolare 21/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003 ha fornito talune prime sommarie, ma preziose indicazioni.

Applicazione alle società dell'art. 148 (Enti di tipo associativo) Tuir

Per comprendere al meglio la portata della norma è bene delineare sommariamente le modalità di tassazione degli enti di tipo associativo.

L'art. 143 (reddito complessivo) del novellato Tuir stabilisce che gli enti non commerciali determinano la base imponibile sommando i redditi fondiari, di capitale, di impresa commerciale e diversi ovunque prodotti. Il reddito di ciascuna categoria è determinato secondo le proprie regole. Per esempio i redditi fondiari sono determinati sulla base di reddito catastale presunto, i redditi di impresa sono determinati secondo un principio di competenza e via dicendo.

Alla base imponibile così determinata è applicata l'Ires (ex Irpeg).

Per determinare il reddito di impresa commerciale, solitamente il più rilevante tra i redditi conseguiti, l'associazione deve contrapporre i ricavi derivanti da attività commerciale ai costi inerenti. Restano esclusi da tassazione, in base al citato art. 148 nuovo Tuir, i proventi derivanti dall'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali.

Sono invece considerati commerciali, per presunzione assoluta, in base al dettato del comma quarto dell'articolo 148, comma 4, del Tuir:

- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita

- le somministrazioni di pasti

- le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore

- le prestazioni alberghiere di alloggio, di trasporto e di deposito

- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali

- la pubblicità commerciale

- le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

La tassazione delle società di capitali avviene secondo le disposizioni dell'art. 81 del Tuir: il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le regole del capo II Sezione I del Tuir. Per brevità si può sostenere che il reddito è determinato dalla contrapposizione tra ricavi e costi secondo un principio di competenza economica (principio alternativo al principio di cassa).

Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali svolgono attività commerciale e sono riconducibili nell'ambito dell'art. 73 comma 1 lettera a) del Testo unico Imposte sui redditi - D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente dal 1 gennaio 2004. L'assenza del fine di lucro non incide sulla natura commerciale del reddito prodotto.

Il reddito delle società di capitali, in via di principio, è determinato secondo le disposizioni del Titolo II capo II del Tuir riguardante la tassazione delle società di capitali. I compensi percepiti dovrebbero sempre essere ricompresi tra i proventi commerciali e pertanto dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito imponibile indipendentemente dalla provenienza dei compensi percepiti.

Contrariamente a questo principio la citata circolare ministeriale afferma che risulta applicabile alle società sportive dilettantistiche quanto previsto dall'art. 111 comma 3 del Tuir - vecchia formulazione, ora trasposto nell'art. 148 del Tuir. Trattasi di norma con finalità chiaramente agevolative che può suscitare parecchio interesse negli operatori del settore.

La norma, al comma terzo, stabilisce che "… non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".

Pertanto la norma esclude la commercialità e di conseguenza la assoggettabilità ad imposizione delle prestazioni effettuate dalle associazioni sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di:

a) Propri associati

b) Altre associazioni che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale

c) Associati delle associazioni di cui al punto b

d) Tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali

L'articolo in esame fa riferimento a prestazioni erogate nei confronti di iscritti, associati e partecipanti. Poiché l'articolo in esame è rivolto a associazioni, consorzi ed altri enti di tipo associativo in genere, si ritiene che, stante la pluralità di destinatari della norma, il termine "iscritto" vada riferito alle associazioni politiche, sindacali o di categoria, mentre il termine partecipanti debba ricollegarsi ai componenti di un consorzio.

Solo il termine associato pare poter essere applicato alle associazioni e di conseguenza alle società sportive dilettantistiche.

Riassumendo si può concludere che non concorrono a formare base imponibile, anche per le società di capitali, le prestazioni effettuate in conformità delle proprie finalità istituzionali nei confronti dei propri soci.

Per godere di tali norme agevolative la società deve integrare le clausole previste dal comma 18 dell'art. 90 legge 289 del 2002 con quelle previste dall'art. 148 comma 8 del novellato Tuir.

In base all'art. 148 lo statuto deve prevedere le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire utili o avanzi di gestione (già indicato alla lettera d dell'art. 90 legge 289).

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento ad enti con finalità analoghe (lettera h art. 90 legge 289)

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo (lettera e)

d) Obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario (lettera f)

e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi (ancora lettera e)

f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (non prevista da legge 90).

Solo la previsione della lettera f pare non compresa tra le clausole già richieste dalla legge 289/2002 e pertanto, a stretto rigore bisognerebbe ritenere che la società sportiva dilettantistica che voglia godere delle agevolazioni di cui alla legge 398 debba inserire oltre agli elementi previsti dal più volte citato art. 90, altresì una apposita clausola che stabilisca la non trasmissibilità della quota . Questo elemento non sembra tuttavia privo di conseguenza.

In materia di S.p.A. l'articolo 2355 bis prevede che lo statuto può vietare per un periodo non superiore a cinque anni il trasferimento delle azioni, mentre ordinariamente può stabilire limiti alla circolazione delle azioni. Tali limiti vengono normalmente individuati nelle clausole di prelazione e di gradimento che non possono tuttavia tradursi nella "in trasmissibilità". Se ne dovrebbe dedurre che la società che voglia godere delle agevolazioni di cui alla legge 398 non possa costituirsi nella forma di S.p.A.. La conclusione lascia perplessi: un intero tipo sociale rimane escluso dalle principali e più appetibili tra le agevolazioni richiamate dall'art. 90, riferito invece più genericamente alle società costituite in forma di società di capitali.

Anche per le società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica la tematica non è semplice: non può non tenersi conto della rilevanza dell'articolo 2469 del codice civile. Inserire l'intrasmissibilità della quota nello statuto comporta infatti necessariamente il riconoscimento del diritto di recesso in capo al socio che voglia uscire dalla società. Rinviando ad altre trattazioni in ordine alla ratio del recesso, appare pacifico che ordinariamente contemperi le esigenze del socio e quelle della società: la seconda mantiene la compagine stabile ed il primo non ne è prigioniero. Tuttavia l'intrasmissibilità qui ha esigenze fiscali e si è già evidenziato la delicatezza della materia del recesso in questo tipo sociale.

L'articolo 2473 ultimo comma prevede diversi modi di liquidazione della quota del socio recedente, tuttavia l'utilizzo delle riserve disponibili deve essere a priori scartata in quanto concluderebbe una indiretta distribuzione di utili. L'acquisto proporzionale da parte degli altri soci o da un terzo da questi individuato non sarebbe possibile alla luce della clausola di intrasmissibilità, che qui ha ragioni fiscali e non di tutela degli altri soci, specie in relazione alla individuazione del terzo eventuale acquirente.

In merito alla riduzione del capitale valgono le perplessità sopra evidenziate, che ancora una volta dipendono dall'inserimento in statuto di una disposizione quantomeno dubbia, quale quella della restituibilità del conferimento. Lo scioglimento della società e la sua liquidazione a fronte di un recesso, ultima opzione rimasta, oltre a sembrare eccessiva, non soddisfa il fine per cui è concesso al socio il diritto di recedere in quanto il risultato della liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi e non al socio.

A ciò deve aggiungersi che le eventuali clausole di consolidazione in capo agli altri soci della quota del socio receduto, pur potendo ben accordarsi con il fine fiscale della norma, evidentemente tagliata su misura per le associazioni, mal si conciliano con le società capitalistiche, dove l'assenza del fine di lucro non sembra condizione sufficiente per eliminare ogni problema di arricchimento ingiustificato.

Posta in questi termini, resta il dubbio che la questione dell'intrasmissibilità della quota nasca da un difetto di coordinamento tra la nuova disciplina ed una disciplina precedente che non contemplava le caratteristiche proprie delle società di capitali. Il legislatore avrebbe dovuto anche qui mostrare la sensibilità mostrata in relazione alla pretesa democraticità degli enti sportivi.

A fronte tuttavia del dettato normativo, e della circolare che mostra di non preoccuparsi di tale questione, rimane il dubbio se ritenere tale norma inapplicabile alle società di capitali ovvero farsi carico dei problemi di coordinamento con la disciplina propria di queste ultime.

 

Agevolazioni di cui alla legge 398/1991

Le società sportive dilettantistiche in base alle indicazioni l'art. 90 della legge 289/2002 hanno la facoltà di applicare le disposizioni agevolative previste dalla legge 389 del 1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e successive modificazioni.

L'applicazione del regime previsto dalla legge 398 è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo precedente, proventi di natura commerciale per un importo superiore 250.000,00 euro. Non si tratta di una franchigia ma di una vera e propria condizione per beneficiare di tale agevolazione. Solo chi ha proventi commerciali inferiori ad euro 250.000 può applicare il regime.

Imposte sui redditi

In base a tale norma il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Va sottolineato come il coefficiente di redditività vada applicato solo ai proventi commerciali. Restano pertanto esclusi da imposizione i proventi qualificati come non commerciali.

Sono esclusi dall'ammontare dei proventi indicati nel comma 2 lettere a e b dell'art. 25 della legge 133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato. Ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle Finanze (Limite determinato attualmente in euro 51.645,69) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi realizzata in conformità all'art. 108 comma 2 bis lett a del Tuir.

Quindi qualora la società sportiva svolga attività commerciali, come per esempio la somministrazione di alimenti in occasione di eventi sportivi, i compensi precepiti sono esclusi da tassazione per euro 51.645,69 limitatamente a non più di due eventi l'anno.

La tassazione avviene riferendosi unicamente all'entità dei proventi commerciali conseguiti. Non rilevano in alcun modo i costi sostenuti dalla società.

Pertanto la società potrebbe ritenere più conveniente optare per il regime ordinario di tassazione Ires qualora ritenga che la contrapposizione tra costi e ricavi determini una tassazione Ires inferiore alla tassazione forfetaria derivante dall'applicazione della legge 398.

 

Imposta sul valore aggiunto

Le associazioni dilettantistiche e le società sportive che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398 applicano per tutti i proventi le disposizioni dell'art. 74 sesto comma del DPR 633 del 1972.

L'art. 74 sesto comma stabilisce che agli effetti della determinazione dell'iva, la detrazione è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

In caso di fatturazione di operazione ove l'imponibile sia 100 e l'iva applicata sia 20 la società in sede di liquidazione dell'iva deve versare un importo pari a 10 indipendentemente dall'Iva detraibile sulle fatture d'acquisto registrate.

La norma prevede alcune specifiche percentuali di detrazione:

- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizata in un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

- Per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione la detrazione compete in misura pari ad un terzo.

 

Compensi corrisposti a sportivi dilettanti

Assai vantaggioso è il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a sportivi dilettanti previsto dalla legge 133 del 1999 e dall'art 67 del Tuir.

Destinatari della norma sono sia gli sportivi dilettanti sia quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese nei confronti di società sportive di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale.

Per esempio rientrano tra le prestazioni di carattere amministrativo lo svolgimento di compiti tipici di segreteria quali, ad esempio. La raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

I compensi erogati a sportivi dilettanti non sono assoggettati a tassazione fino ad un ammontare di euro 7.500,00. Gli importi superiori ad euro 7.500,00 sono assoggettati ad una ritenuta Irpef pari al primo scaglione Irpef (attualmente il 23%) e alle ritenute corrispondenti alle addizionali regionali e comunali dovute dal percipiente. I compensi oltre 7.500,00 e fino a euro 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Oltre 28.158,28 i compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Quindi se il reddito dello sportivo dilettante è inferiore ad euro 7.500,00 non è soggetto ad alcuna imposta.

Se il reddito è superiore ad euro 7.500,00 ed inferiore a 28.158,28 euro il compenso è assoggettato a ritenuta, a titolo di imposta, pari al primo scaglione Irpef (attualmente 23%) e alle addizionali regionali e comunali. Null'altro è dovuto dal percipiente in sede di dichiarazione su questa tipologia di reddito.

Se il reddito è superiore ad euro 28.158,28 il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta, nella misura indicata nel periodo precedente, il compenso erogato. Trattasi però di ritenuta a titolo d'acconto: il percipiente deve indicare in dichiarazione il reddito e le ritenute subite. Tale reddito sommato alle altre categorie di reddito determinerà la base imponibile irpef complessiva.

Tale tipologia di contratto di lavoro è sottratto agli adempimenti e obblighi di contribuzione Inps e Inail.

 

Certificazione dei compensi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

In base al Dpr 13 marzo 2002 n.69 ha previsto che le società sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno SIAE.

Il Dpr consente alle società di sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali.

 

IRAP - Esclusione compensi a sportivi dilettanti.

La società sportiva che applica la legge 398 determina il valore della produzione netta - base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive aumentando il reddito calcolato in base alla legge 398 (ovvero 3% dei proventi commerciali oltre plusvalenze patrimoniali) delle retribuzioni sostenute per personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e dei compensi per prestazioni di lavoro occasionale.

L'art. 90 comma 10 ha modificato l'art 17 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, recante le modalità di determinazione dell'imposta sopra delineate, stabilendo che, per i soggetti che beneficiano della legge 398/1991, non sono assoggettati ad Irap i compensi corrisposti a sportivi dilettanti.

 

La società sportiva che determina il reddito Ires in via ordinaria determina la base Imponibile contrapponendo

-ai ricavi classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile

- la somma di quelle voci di costo classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese di personale dipendente.

L'art. 5 comma 2 della legge 289 del 2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b) n.2, del decreto legislativo n.446 del 1997. In base a tale modifica non sono più compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 81 comma 1, lettera m) del Tuir.

La norma consente alle società sportive dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge 398 del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap e le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del Tuir.

Quindi in ogni caso il compenso erogato a sportivi dilettanti ed assimilati non è soggetto ad Irap.

 

Agevolazioni concernenti le spese di pubblicità

L'art 90 comma 8 della legge 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro corrisposti a società sportive dilettantistiche nel limite di annui 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità".

Si dirime in tal modo il dubbio interpretativo sulla natura di tali compensi che potrebbero essere altrimenti considerati come spese di rappresentanza, deducibili nel limite di un terzo del proprio ammontare.

 

Erogazioni liberali.

L'art. 90 comma 9 lettera a) ha modificato la lettera i-ter stabilendo che le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di società sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione pari al 19% della somma erogata nel limite di euro 1.500,00.

Va inoltre ricordato come l'art. 78 del Tuir prevede una detrazione analoga per i soggetti Ires - Società di Capitali.

Cesare Spreafico notaio in Bobbio

Matteo Galante dottore commercialista

 

 

 

Esperienze

UN ANNOTAMENTO PARTICOLARE

Caso:

Il Signor (figlio) stipula con la Banca un mutuo per ristrutturare la casa dei Signori (genitori), i quali intervengono all'atto per prestare la garanzia ipotecaria, e subito dopo donano il medesimo immobile al figlio stesso.

I due atti vengono presentati all'Ufficio del Territorio in pari data, e numerati secondo il loro ordine logico e temporale (prima il mutuo e poi la donazione), ma caso vuole che la formalità di iscrizione dell'ipoteca segua di cinque numeri quella di trascrizione.

Il risultato è che l'iscrizione appare effettuata contro soggetti che, ai fini della pubblicità immobiliare, non risultano più proprietari.

Tra le varie soluzioni possibili, chi scrive ha scelto di far prestare al Signor (figlio e donatario) una sorta di rinuncia agli effetti preclusivi di cui all'art. 2644 c.c., secondo comma, sulla base del testo che qui si trascrive:

"ATTO DI DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DI TRASCRIZIONE

Il sottoscritto…

premesso

A) - che il sottoscritto medesimo ha contratto un mutuo fondiario con la … stipulato dal Notaio .. in data .. al n. … rep., con garanzia ipotecaria offerta dai suoi genitori, proprietari dell'immobile;

B) - che in pari data, in forza di successivo atto n. …rep. a rogito medesimo Notaio, il sottoscritto ha ricevuto in donazione dai propri genitori Signori…una casetta in Comune di … con accesso da Via …, e precisamente l'immobile come sopra offerto in garanzia alla Banca;

C) - che l'ipoteca relativa al mutuo andava iscritta prima della trascrizione della donazione;

D) - che le due formalità sono state presentate in pari data e precisamente il … e che per un mero disguido la trascrizione è stata effettuata prima dell'iscrizione;

E) - che l'art. 2644 c.c. - primo comma - esplicita il principio per il quale gli atti soggetti a pubblicità immobiliare non hanno effetto riguardo ai terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atti anteriormente trascritti o iscritti, e pertanto disciplina l'eventuale contenzioso tra più aventi diritto da un medesimo soggetto;

F) - che peraltro il sottoscritto non può essere considerato un "terzo" relativamente agli effetti di cui al 1° comma dell'art. 2644 c.c., essendo stato parte del contratto di mutuo, e che pertanto il sottoscritto medesimo riconosce che comunque l'iscrizione a carico dei suoi donanti, pur se eseguita con un numero progressivo generale successivo a quello della trascrizione sopraindicata, ha efficacia anche nei suoi confronti;

G) - che il secondo comma dell'art. 2644 c.c. regola gli effetti della trascrizione per la parte contraente, e stabilisce che, seguita la trascrizione, non può avere effetto nei suoi confronti alcuna trascrizione o iscrizione relativa al suo dante causa, ancorchè nascente da titolo di data anteriore;

H) - che appare a maggior ragione opportuno, per la tutela della buona fede e per il rispetto delle generali regole di comportamento, far risultare espressamente l'efficacia dell'iscrizione relativa al mutuo nei confronti del sottoscritto, e quindi appare opportuno rinunciare all'effetto preclusivo di cui al 2° comma del predetto art. 2644 c.c.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, trattandosi di diritto disponibile, come anche riconosciuto dalla Suprema Corte con sentenza 78/46, dichiara di rinunciare all'effetto di cui al 2° comma dell'art. 2644 c.c. relativamente alla trascrizione in data …n. … e pertanto dichiara di accettare che abbia effetto nei suoi propri confronti, oltre che nei confronti dei suoi danti causa, l'iscrizione in data … n. ….

Il sottoscritto pertanto riconosce espressamente che nei suoi confronti la trascrizione in data … n. … è inefficace e autorizza espressamente l'annotazione di inefficacia a margine della predetta formalità, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo."

 

Il principio su cui si basa l'atto sopra riportato consiste nel fatto che gli effetti della trascrizione creino una situazione di diritto, disponibile da parte del titolare interessato.

Quanto sopra si evince da una lettura anche semplice del testo normativo (…non può avere effetto contro colui che ha trascritto….), e viene esplicitamente affermato dalla sentenza della Cassazione, Sez. II, 7 gennaio 1978 n.46, in Giust. Civ. Mass. 1978, 20).

La Suprema Corte si era occupata di un caso di servitù reciproche di passaggio nascenti da titolo non trascritto. L'acquirente di uno degli immobili interessati aveva, coevamente ma separatamente dal suo titolo di acquisto, dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza della servitù e di voler subentrare nei relativi rapporti, ma aveva successivamente invocato la mancanza di trascrizione del titolo costitutivo della servitù stessa, evidentemente al fine di negare il passaggio per quanto lo riguardava.

Di qui la massima che si riporta integralmente:

" Se è vero che la trascrizione, quale forma di pubblicità di determinati atti al fine di rendere opponibili al terzo i diritti da essi nascenti, non ammette equipollenti, nel senso che non ammette forme di pubblicità o di conoscenza diverse, di cui il terzo debba subire le conseguenze indipendentemente dalla sua volontà, ciò però non esclude che, vertendosi in materia di diritti sostanziali di cui la parte privata è titolare, il terzo interessato possa efficacemente, con propria dichiarazione esplicita e non equivoca, rinunziare a far valere la mancanza di trascrizione."

a cura di Paolo Setti

 

Dalla redazione

IRAP SI, IRAP NO

Sino dalla sua istituzione l'IRAP è stata un tributo profondamente controverso e discusso, con ar-gomentazioni di varia indole, specie per quanto riguarda la sua applicabilità, ora convintamente asserita ora altrettanto convintamente negata, agli esercenti arti e professioni, suscitando perfino gravi sospetti di incompatibilità costituzionale.

Tali sospetti sono poi stati naturalmente negati dal Giudice delle Leggi che tuttavia, con le abituali sue raffinate disquisizioni, ha agilmente glissato sul merito del problema, dirottandone la soluzione - caso per caso - al Giudice tributario.

Il quale Giudice tributario si è reiteratamente e variamente espresso a proposito del professionista in genere e del notaio in ispecie, discettando particolarmente sulla maggiore o minore rilevanza dell'aspetto qualitativo e quantitativo dell'"autonoma organizzazione" dell'attività, sulla assimilabilità o meno dell'attività professionale all'attività di impresa, sulla sussistente o non sussistente iscrizione ad un albo professionale, sulla fungibilità o meno dell'attività personale del professionista e su altro ancora.

Fatto sta che la prevalente giurisprudenza tributaria sembra ora orientata, sul punto, a negare la soggettività passiva IRAP del professionista: cfr., ex pluribus, Comm.Trib.Prov. di Alessandria, n.229 del 23.1.2002, Comm.Trib.Prov. di Lucca, n.357 del 44.4.2003, Comm.Trib.Reg. dell'Emilia Romagna, n.11 del 13.3.2003 e n. 320 del 2.4.2003, Comm.Trib.Reg. della Toscana, n.15 del 28.5.2003, Comm.Trib.Reg. del Lazio, n.50 del 17.7.2003 ecc.

Anche la decisione della Comm.Trib.Prov. di Milano, n.92 del 15.4.2004, qui proposta all'attenzio-ne del lettore, si allinea all'indicato prevalente indirizzo giurisprudenziale utilizzando anch'essa l'ar-gomento, su cui già si era radicata la Comm.Trib.Reg. della Lombardia, n.9 del 24.2.2004 (medico), della tassativa indispensabilità e non fungibilità della persona del professionista (notaio, in questo caso) nell'espletamento della propria funzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno di elementi c.d. "organizzativi" quali collaboratori, dipendenti e cespiti strumentali.

Pur non ritenendo del tutto convincenti le argomentazioni della Commissione milanese, ci piace rilevare che essa, se non altro con le sue conclusioni, sostanzialmente concorre all'auspicata abrogazione dell'IRAP per via giurisprudenziale, vista la pervicace riluttanza del legislatore ad operare secondo la sua fisiologica funzione.

 

Commissione tributaria provinciale di Milano sezione 40

OMISSIS

Entrando " in medias res", la sezione giudicante rileva quanto segue.

Nella maggior parte dello svolgimento della pro-pria professione, il notaio ricopre funzioni di pub-blico ufficiale, attività che non può delegare in al-cun modo a terzi.

Infatti, avendo il compito di ricevere atti tra vivi (ad esempio compravendite immobiliari) o di ultima volontà (testamenti), di attribuire loro pubblica fe-de, di conservarli, di rilasciarne copia, o estratto, deve essere in prima linea a svolgere e ad assu-mere le responsabilità di tutto questo.

La presenza di eventuale forza lavorativa nello studio, vale a dire impiegati o collaboratori di qualsiasi tipo (da fattorini a praticanti aspiranti no-taio) non fa venir meno la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato ai fini IRAP.

Anche l'utilizzo di cespiti (che nell'ufficio notarile sono rappresentati da computer, fax, mobilio ed altro) con la forza lavorativa sopra citata non co-stituisce organizzazione vera e propria.

Il sigillo notarile ed il repertorio degli atti, strumenti tipici della professione di notaio, sono elementi "ad personam" mai trasferibili a terzi.

Nello svolgimento di tale professione, non esiste alcuna organizzazione vera e propria, se pure il notaio spesso sia coadiuvato, per l'esercizio del-l'attività, da personale e da strutture talvolta all'a-vanguardia (computer con software sofisticati, macchina da scrivere velocissime ed altro).

Se pure tutto questo sia presente nello studio pro-fessionale di un notaio, ciò non rappresenta attivi-tà organizzata.

Con il concetto di organizzazione si vuol coordina-re i vari elementi che costituiscono "un insieme" in modo che questi, integrati reciprocamente, con-corrano alla realizzazione di un fine comune che è la determinazione di un reddito.

Nel caso in esame non si costituisce quell'insieme sopra citato, in quanto, nello svolgimento della professione la presenza del notaio è indispensabi-le, senza la quale nulla si può fare. E' un'attività che priva dell' "autonomia organizzata", elemento invece richiesto dall'art. 2 del documento legislati-vo istitutivo dell'imposta.

Anche se nella stesura e nella preparazione degli atti il notaio si avvale pure della collaborazione di terzi (impiegati e praticanti), tutti gli atti devono essere stipulati dal notaio stesso.

Né è la prova che quando il notaio è assente dallo studio, per qualsiasi motivo, nessun atto viene sti-pulato. Pertanto tutto questo dimostra che, senza la presenza del notaio, nello studio notarile nulla si può fare. La corporea fisicità del notaio nell'uffi-cio costituisce inequivocabilmente l'unico ed inso-stituibile presupposto dell'attività professionale in essere che, in assenza del notaio stesso cessa, di essere e muore.

Ritenuto comunque, anche secondo l'ormai con-solidata giurisprudenza sull'argomento, fondato il ricorso presentato da parte attorea, in considera-zione soprattutto dell'autorevole interpretazione della Consulta, espressa nella sentenza n.156 del 5 maggio 2001, a proposito del punto concernente l'organizzazione dell'attività lavorativa, e cioè la considerazione che "...... mentre l'elemento orga-nizzativo è connaturato alla nozione stessa di im-presa, altrettanto non può dirsi per quanto riguar-da l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possi-bile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di capitali o lavoro altrui ", ed eviden-ziando come la professione notarile del contri-buente fosse fondata unicamente sull'attività intel-lettuale dello stesso e sulla specifica competenza da lui acquisita, tanto che la presenza del profes-sionista costituisce l'unico ed insostituibile pre-supposto dell'esistenza stessa dell'attività, ren-dendo accessoria e non supplementare alla stes-sa, ogni forma di struttura organizzativa.

 

La sezione giudicante, tutto ciò premesso, giudica fondato e, quindi, accoglibile il ricorso presentato, per ine-sistenza del presupposto di imposta previ-sto dall'art. 2 della citata normativa istitutiva dell'IRAP e ordina il rimborso di complessivi euro 25.123, 23= oltre interessi maturati e maturandi, a favore del contribuente svol-gente l'attività di notaio.

Sussistono, inoltre, a detta del Consesso giudi-cante, giuste motivazioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Il Collegio

p.q.m.

accoglie il ricorso e ordina il rimborso di quanto pagato (euro 25.123,23=), oltre interessi maturati e maturandi. Spese compensate.

 

Il presidente rel. est.

Dott.ssa Anna Maria Zamagni

 

Milano, 22 marzo 2004

Utili da leggere

DIRITTO PUBBLICO

La cultura giuridica dagli anni sessanta ad oggi.

L'intervento del prof. S. Cassese (Ord. dell'Univ. <<La Sapienza>> di Roma) alla Giornata di studi in onore di Alberto Asor Rosa su <<Le culture in Italia dagli anni Settanta ad oggi>>, organizzata dal Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari della citata Università, dal Comune di Roma e dall'editore Giulio Einaudi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il 6.10.2003, riportato nel numero 2 della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (ed. Giuffrè, 2004, 371), merita una rapida citazione per la sintesi nella quale si produce e per le conclusioni che restituiscono dignità e valore ai diversi settori del diritto (compreso il nostro).

Esordisce l'A. osservando che "intorno alla metà del secolo XX, la cultura giuridica dava segni di malessere, ma continuava a disegnare le sue costruzioni formali ed astratte, nel segno della continuità.". Intorno agli anni cinquanta "ci si era cominciati a interrogare sulla crisi del diritto, una crisi che non riguardava solo la legge e le istituzioni, ma colpiva anche la cultura giuridica. Questa cominciava a rendersi conto che nel diritto costituzionale erano scritte le teste di capitolo di tutte le discipline. Esse dovevano muovere, dunque, dalle norme costituzionali e perdere l'antica separatezza per settori, tra di loro impermeabili. Tuttavia, i giuristi, da buoni conservatori, registravano i cambiamenti, lamentavano la crisi, ma operavano nel segno della continuità."

Continuità:

- nella concezione del diritto (inteso come corpo di norme poste dal legislatore, distanti, da rispettare e far rispettare: in ciò potendosi ravvisare una componente scientifica, il positivismo, e una ideologica, il democratismo);

- nel metodo (quello sviluppato per il diritto privato dalla scuola tedesca definita <<storica>> e poi importato in tutti gli altri rami del diritto e caratterizzato da due elementi, uno negativo, la chiusura tematica e disciplinare, l'astrazione dalla storia, la prevalenza dei dogmi sulle norme nel processo di determinazione delle regole ed uno positivo, l'alta formalizzazione propria delle scienze della natura e non di quelle storiche, dello spirito, del caso singolo);

- nei modi di organizzazione (chiusa nella sua specializzazione, con propri editori, assenza di partecipazione ai dibattiti pubblici, rigida gerarchia tra teoria e pratica, riproduzione del sapere e di insegnamento molto tradizionali).

Con l'avvento poi 1) del disgelo costituzionale, 2) della forza liberatoria del '68 e 3) della scoperta della cultura anglosassone, l'edificio così asettico e separato ha manifestato le prime crepe (fattori interni al diritto i primi due ed esterno il terzo).

"Per i giuristi tutto questo ha avuto conseguenze importanti: ha spostato l'accento dal comando al consenso, ha trasferito l'interesse dalla decisione ai modi in cui questa si prende (e quindi al procedimento), ha trasformato il giurista-interprete in giurista.riformatore…si sono affermati i movimenti per il diritto, il linguaggio giuridico è penetrato nel linguaggio comune, sulle prime pagine dei giornali si sono cominciati a discutere problemi giuridici. Grazie a ciò, il ruolo sociale dei giuristi-studiosi è cambiato. Essi sono scesi dalla cattedra universitaria ed hanno svolto compiti inediti. Il movimento ha trascinato anche i magistrati, che, però, l'hanno sfruttato a scopi corporativi. Gli avvocati, invece, ne sono rimasti lontani, ed ancora oggi sono come imbalsamati (pag.373)".

Così la cultura giuridica, da scienza settoriale e chiusa è divenuta partecipe di tendenze più generali.

Una concezione più aperta del diritto ha consentito di prestare attenzione:

- ad altre fonti, dalle sentenze ai contratti, al soft-law, agli atti amministrativi, alle prassi";

- "alle procedure e alla partecipazione alle procedure";

- alla pluralità dei metodi, per cui "la rigidità del metodo logico-giuridico si è andata attenuando sotto la pressione del realismo" (francese e americano), con la conseguenza che oggetti diversi vanno studiati con metodi diversi e quindi "il giurista-analista userà un metodo, il giurista-interprete un altro, il giurista-costruttore un altro ancora";

- a nuovi temi quali "la democrazia referendaria e quella elettronica, la bioetica, l'ecologia, l'organizzazione reticolare, le forme alternative di risoluzione dei conflitti, le regioni", il giornalismo giuridico;

- all'associazionismo disciplinare ("costituzione di società di studiosi dei diversi settori giuridici"; "riviste, intorno alle quali si raccolgono gli studiosi non isolati, che cercano, in qualche modo, di fare tendenza e di aumentare il loro peso".

Al notariato la sua riflessione, in merito (quantunque, a chi annota, la vicenda del giurista-notaio non appaia tanto avulsa dall'evoluzione prospettata - salvo l'associazionismo per ovvi motivi - e così negativa come per altri settori!).

"Tutti i rami del diritto sono stati influenzati da questi cambiamenti", anche se a parere dell'A. "minor sviluppo hanno avuto nell'ultimo quarantennio le scienze privatistiche. La civilistica, dopo gli studi di Salvatore Pugliatti, si è concentrata nello studio delle nuove province. I maggiori dibattiti generali sono quelli sulle società intermedie, di cui è stato protagonista Pietro Rescigno; quelli sulle clausole generali, di cui è stato protagonista Stefano Rodotà; quelle sulle codificazioni, di cui è stato protagonista Natalino Irti. Quella commercialistica, dopo le ricerche di Tullio Ascarelli, si è esaurita nell'esame minuto delle nuove discipline (ad esempio attività finanziarie" e tipi societari Ndr).

Prosegue l'A. constatando come la ricerca di nuove direzioni presenti non poche ambiguità, così:

- la perdita del monopolio nel metodo logico-giuridico ha comportato l'errare per campi estranei, senza rigore e quindi il realismo è divenuto spesso descrittivismo con scarsi risultati;

- la cultura giuridica ha perso di unitarietà ed è quindi caratterizzata da frammentazione e da variegazione di produzione editoriale;

- "l'eclettismo predominante e la preferenza per uno stile medio hanno consentito la penetrazione nella cultura giuridica di miti ed ideologie, quali quelli della centralità del Parlamento, della democrazia referendaria, dell'infinita espansione dei diritti e della democrazia;

- l'associazionismo dei cultori del diritto, segno di vitalità, è anche sintomo di debolezza (ancora maggiore a causa dell'assenza di scuole, dove si possano addestrare le nuove leve - pag.377 -");

- "la cultura giuridica, dagli anni '60 in poi, si pone il problema della riqualificazione della democrazia. Ma, pur avendo ristabilito un dialogo con le altre culture, ne ignora tutti gli apporti. Ad esempio non discute i concetti di accessibilità e di autorità, di cui si sono interessati i filosofi (ad esempio, Giulio Preti)."

Le riflessioni dell'A., che "hanno preso le mosse dalla cultura giuridica", si concludono "con la constatazione che occorre, per il futuro, parlare piuttosto delle culture giuridiche al plurale. Tanto più che la "frantumazione in più culture è agevolata dalla europeizzazione e dalla globalizzazione. In molti settori del diritto, i temi di ricerca degli studiosi italiani sono gli stessi di quelli tedeschi, olandesi, francesi, inglesi, ecc. La formazione di un sistema giuridico composto, con un diritto comune (europeo) al quale si affiancano diritti particolari (nazionali e regionali) produce conseguenze simili a quelle sperimentate nel diritto medioevale: le scuole divengono multinazionali, le tematiche comuni, la lingua unitaria (ora l'inglese, non il latino)".

Il notariato non potrà non tener conto di queste considerazioni e dovrà farne tesoro se vorrà trovare orientamenti proficui per il suo futuro.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DIRITTO CIVILE

Sul rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina del contratto.

Lo scritto del prof. Emanuele Lucchini Guastalla (prof. straord. dell'Univ. di Bergamo) destinato agli Studi in onore di Piero Schlesinger si compone di una prima ed una seconda parte pubblicate rispettivamente sui n.ri 2 e 3 della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (ed. Giuffrè, 2004, 379 e 821) e merita attenzione da parte del notariato per l'ampia visione di sintesi e la chiarezza con cui viene affrontato un tema vasto e difficile com'è, per l'appunto, quello del rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina del contratto. Il notariato, sempre in prima linea nell'affrontare l'adeguamento del caso singolo alla tipologia contrattuale, non può che trarre beneficio e conforto da lavori di questa fatta, che confortano l'applicatore del diritto nello studio costante anche della parte generale del contratto, spesso trascurata ed avversata da normative e decisioni giurisprudenziali tipizzanti sempre più "aggressive".

Qui si utilizzeranno in parte le parole dello stesso A., contenute nel paragrafo conclusivo, per dare sintetico conto della sua approfondita e puntuale disamina, senza con ciò voler in alcun modo sminuire il contenuto del pregevole scritto.

Il rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina dei contratti si rivela assai più complesso di come prima facie potrebbe apparire, non fosse altro perché già nell'ambito della stessa parte generale vi sono norme che possiedono un grado di generalità assai diverso.

Alcune di esse sono, infatti, suscettibili di un'applicazione effettivamente generalizzata (ovvero si rivelano applicabili ad ogni contratto): si tratta, per lo più di norme che esprimono principi fondamentali del diritto dei contratti quali, ad esempio, quello della patrimonialità del rapporto che il contratto sia diretto a regolare o quello della buona fede.

Altre disposizioni, invece sono applicabili a (ovvero sono dirette a regolare) solo una determinata categoria di contratti: i contratti a prestazioni corrispettive (cui si riferiscono gli istituti della caparra, della cessione del contratto, etc.), i contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita (per i quali è dettato il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta), i contratti ad effetti reali (artt. 1376 ss. c.c.), i contratti dei consumatori (ai quali è dedicato l'intero capo XIV-bis del titolo nel quale è dettata la disciplina del contratto).

Vi sono poi norme - sempre contenute nella parte generale - che sono destinate a trovare applicazione (non più in riferimento a particolari categorie di contratti, bensì) nei confronti di specifiche figure contrattuali generali: è il caso del contratto per persona da nominare o del contratto a favore del terzo.

Infine, esistono svariate ipotesi in cui il rapporto regola-eccezione intercorre tra norme contenute all'interno della stessa parte generale. In altre parole nella stessa parte generale, vi sono norme destinate a regolare una determinata categoria di contratti che, al loro interno, prevedono eccezioni (o deroghe) a regole suscettibili di un'applicazione non limitata ad una specifica tipologia contrattuale (generale). E' il caso della normativa dei contratti stipulati con i consumatori, che prevede regole che derogano a norme dettate dal legislatore per ipotesi più generali: si può ad esempio ricordare che la clausola penale manifestamente eccessiva riceve un trattamento diverso a seconda che il contratto sia o meno qualificabile quale contratto del consumatore; che la caparra penitenziale, a differenza di ciò che le parti possono generalmente disporre, deve seguire il principio della reciprocità (o della bilateralità) nei contratti stipulati con i consumatori, etc.

Vi sono anche le norme che riguardano i contratti aleatori e che escludono che determinati istituti della parte generale possano ad essi applicarsi (art.1448, comma 4°, c.c.; art.1469 c.c.), così come altri principi generali non si applicano a determinate categorie contrattuali: è sempre la parte generale sul contratto, infatti, a disporre la non retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione, del recesso e della risoluzione con specifico riferimento alla categoria dei contratti contraddistinti dall'elemento della durata (art.1360, comma 2°; art.1373, comma 2°; art.1458, comma 1°, seconda parte, c.c.).

Non meno frequenti sono anche le disposizioni della parte speciale che, in riferimento a determinati tipi contrattuali, specificano (e, più raramente integrano) disposizioni contenute nella parte generale.

Sulla scorta di queste considerazioni, ampiamente esemplificate e documentate, l'A. perviene alla conclusione che la stessa parte generale "non pare suscettibile di essere ricondotta ad unità e che il rapporto parte generale-parte speciale della disciplina dei contratti appare rivestire caratteri di tale eterogeneità da dover indurre a concludere che ogni tentativo teso a fornirne una definizione (o a individuare una qualsiasi categoria ordinante) sia destinato a fallire o a fornire una soluzione imperfetta. …La complessità del rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina dei contratti non deve, tuttavia, indurre l'interprete a ritenere che la parte generale si trovi in fase di "declino", ormai avviata verso un inesorabile "tramonto". Al contrario, la varietà e la complessità del rapporto parte generale-parte speciale non mette affatto in dubbio l'opportunità della presenza di una parte dedicata alla disciplina del contratto in generale, la quale conserva intatta ben più di una preziosa funzione che una normativa incentrata esclusivamente su una disciplina per tipi non riuscirebbe ad assolvere. …A ciò si aggiunga che la parte generale non solo è destinata a svolgere l'utile funzione di regolare l'ampia categoria dei contratti innominati, ma in essa sono contenuti principi che possono trovare applicazione diretta pure in relazione ai singoli tipi contrattuali o, quantomeno, a costituire un'utile guida per l'interprete in quelle ipotesi in cui la disciplina del tipo, rivelandosi non proprio cristallina, dia luogo a dubbi interpretativi. La parte generale del contratto, dunque, non va affatto considerata un inutile orpello, un "ramo secco" da sfrondare non appena se ne prospetti l'opportunità; al contrario, la parte generale si presenta come una necessità all'interno del diritto dei contratti, poiché solo con essa si riesce ad eliminare - o quantomeno ad attenuare in modo sensibile - quella frammentarietà, difficilmente gestibile, che inevitabilmente caratterizzerebbe una normativa del contratto costruita unicamente su una disciplina per tipi.".

DIRITTO COMMERCIALE

Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario

E' indubbiamente lodevole e degno di menzione lo sforzo di inquadramento sistematico operato dal dr. Marco Cian (ricercatore presso l'Univ. di Padova) sul n.4 della Rivista delle società (ed. CEDAM, 2004, p.759 ss.) relativamente al tema dell'invalidità e dell'inesistenza delle deliberazioni assembleari.

L'argomento è estremamente delicato per quanto attiene agli operatori del diritto come i notai, i quali sono tenuti all'osservanza dell'art.28 della L.89/'13 e sono anche sempre esposti al tentativo ..."criminalizzante" degli Archivi Notarili nel corso delle famigerate ispezioni biennali. L'individuazione e la precisazione delle citate categorie giuridiche nella riforma delle società riveste quindi un'importanza "liberatoria" per il comportamento dei singoli operatori, tanto più quando risponde ad un inquadramento sistematico e preciso delle fattispecie proposte.

Non è agevole riassumere uno scritto che si inerpica tra le argomentazioni dottrinarie delle categorie dell'invalidità e dell'inesistenza e affronta il sistema degli artt.2377 e 2379 c.c. (per le s.p.a.) e dell'art.2479-ter c.c. (per le s.r.l.), ma se ne deve dar conto per la serietà dell'indagine e delle conclusioni.

DIRITTO TRIBUTARIO

Agevolazioni fiscali e costituzione

Le considerazioni del dr. R. Galiero (dell'Univ. Cattolica di Milano) riportate sul n.4 di "Diritto e pratica tributaria" (ed. CEDAM, 2004, p.723 ss.) rivestono una significativa utilità per il notariato in relazione all'inquadramento sistematico del problema prezzo-valore nei trasferimenti a titolo oneroso. Ormai non si può nascondere che non solo il contribuente, ma anche il professionista-pubblico ufficiale, consideri usualmente il disposto dell'art.52 (rettifica del valore degli immobili e delle aziende) del d.P.R. n.131/'86 come norma agevolativa ai fini della dichiarazione del corrispettivo di contratto in sede di alienazione a titolo oneroso. E ammesso pure che l'articolo ora richiamato configuri una norma agevolativa, da tanto (se pur assurdo) scaturisce l'utilità della lettura di questo scritto che, in primis, pone in evidenza come le agevolazioni, quale strumento tributario per il perseguimento di finalità politiche, economiche e sociali, sono già di per sé oggetto di ampio dibattito tra la dottrina, che ricerca la loro ammissibilità e legittimità all'interno della Costituzione e, poi, rileva come le agevolazioni, allo stesso modo degli altri tributi, sono soggette al rispetto dei vincoli formale e sostanziale (principio di legalità, principio di capacità contributiva, principio di uguaglianza) posti dalla Costituzione.

Dal che dovrebbe quanto meno ingenerarsi in tutti gli organismi parlamentari, ministeriali e professionali il convincimento di una disciplina molto più stretta e marcata del fenomeno richiamato, oltre che di una applicazione estremamente rigorosa del dettato normativo.

"Le agevolazioni fiscali, dice infatti l'A., possono essere considerate una modalità di spesa del sistema tributario ed espressione della funzione extrafiscale delle norme tributarie (cfr. n.6: In dottrina si distinguono i casi in cui si verificano vere e proprie spese fiscali dai casi in cui si crea il fenomeno di erosione della base imponibile o dell'imposta per evitare di assimilare erroneamente il concetto di erosione con quello di agevolazione. Si distingue il concetto di erosione, cioè agevolazioni strutturali, da quello di agevolazione tributaria vera e propria, cioè agevolazioni non strutturali.). L'imposizione extrafiscale individua la possibilità di utilizzare lo strumento tributario in vista del perseguimento di finalità diverse da quelle fiscali, di finalità economiche, sociali e politiche nel quadro di quella concezione della Finanza funzionale o attiva che consente di arrivare ad una regolamentazione dell'attività finanziaria e tributaria ispirata ai principi democratici e di solidarietà sociale accolti nella Costituzione. Intesa la Costituzione come orientata verso la programmazione finanziaria e tributaria, si sancisce quel <<profondo nesso che intercorre tra imposizione, complesso fenomeno finanziario e Costituzione>>…Porre infatti il problema dei fini extrafiscali in ordine alla legislazione tributaria significa per la dottrina affrontare il problema della concezione finanziaria accolta nella nostra Costituzione ed, in questo quadro, risolvere positivamente il problema dell'ammissibilità e legittimità dell'uso extrafiscale dello strumento tributario ed avviare quindi una ricerca intorno ai principi costituzionali che sanciscono i limiti ed i contenuti, cui il legislatore tributario deve attenersi nel perseguimento dei suoi obiettivi di politica fiscale attraverso il potere di imposizione.".

a cura di Franco Treccani

 

 

 

 

Attività Sindacali

COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA DI FEDERNOTAI

La Giunta di Federnotai, in relazione alla missiva del notaio Pappa Monteforte di Napoli pubblicata sul numero 5 di settembre 2004 di FederNotizie, ritiene che la vicenda debba suscitare qualche riflessione nella convinzione che il notaio, anche se delegato dall'Autorità Giudiziaria, conserva tuttavia autonomia di giudizio e di funzione.

Ci si augura pertanto che le Autorità competenti, poste a conoscenza della vicenda, intervengano a tutela dell'attività notarile poiché, alla luce di quanto riportato, non solo si evidenzia una chiara lesione di immagine del notaio delegato, ma, più in generale, una grossa mortificazione per tutta l'attività notarile delegata.

Mortificazione ancor più ingiusta in quanto in palese contrasto con la grande disponibilità dimostrata ed il notevole impegno profuso dai notai per il superamento della crisi della giustizia civile.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DEL 20 SETTEMBRE 2004

 

L'assemblea si apre alle ore 10,30 circa, A Roma presso la sede di via Flaminia n. 158.

Sono presenti:

per la Calabria: Lopez;

per la Campania: Di Iorio, Fiordiliso, Pappa Monteforte;

per l'Emilia: Auriemma;

per il Lazio: Rummo, Bellelli, Giuliani;

per la Liguria: Ceri;

per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti, ed inoltre Cesati e Roveda;

per le Marche: Colangeli;

per il Piemonte: Prevete;

per la Sardegna: Falchi, Garau;

per la Toscana: Ersoch;

per il Triveneto: Bidello, Finelli, Rasulo.

 

Apre la riunione il Presidente Lorenzi, che propone di tenere a Milano, anziché a Roma, le riunioni di novembre di giunta e di delegati, per consentire la partecipazione ad un convegno sulla riforma del diritto societario.

Indi il Presidente annuncia il cambio di direttore della nostra testata FederNotizie, e precisa che ad Arrigo Roveda è subentrata Maria Nives Iannaccone, rilevando peraltro che la Giunta auspica, per il futuro, un maggiore scambio di opinioni con Federnotai, pur nella riconosciuta autonomia del comitato di redazione e dell'editore della testata medesima.

Arrigo Roveda prende atto della critica, cui riconosce una fondatezza sostanziale, auspicando peraltro una maggiore attenzione al giornale da parte delle associazioni regionali, delle quali lamenta lo scarso contributo.

Indi il Presidente rammenta che la collega Lopez, presente all'assemblea, è stata nominata Sindaco della Cassa Nazionale; fatto importante, dovuto agli indubbi meriti della neo eletta, ma che va anche visto come un successo dell'attività di Federnotai.

La collega Lopez al riguardo rammenta la necessità che Federnotai sia sempre attenta in occasione di nomine e cooptazioni nell'ambito delle cariche istituzionali.

Lorenzi espone quindi lo stato del pagamento delle quote da parte delle associazioni regionali, e rammenta alle medesime la disponibilità di Federnotai a effettuare, a loro favore, versamenti e contributi a fronte di iniziative locali, che propagandino il nome della Federazione.

 

Vengono quindi trattati i seguenti argomenti:

CONSILP

Il primo argomento in questione è il contratto collettivo di lavoro.

Il Presidente rammenta i due punti qualificanti in materia, e cioè l'assenza di "una tantum" e la "contrattazione regionale di II° grado.

Il primo punto è stato ottenuto concedendo in cambio l'inizio della cassa integrativa sanitaria, ed è da considerarsi un successo della trattativa.

Sul secondo punto il Presidente fa rilevare che la contrattazione decentrata di secondo grado potrà aver luogo solo là ove nella singola regione esista una Consilp locale esattamente corrispondente a quella nazionale sotto il profilo della rappresentatività professionale; in poche parole la Consilp nazionale avrà la possibilità di gestire o non gestire tale trattativa a seconda delle sue esigenze e volontà.

Nonostante tale arma di riserva i dottori commercialisti, i giovani dottori commercialisti e gli avvocati sono tuttora in una posizione di disaccordo, e si sono rifiutati di sottoscrivere il contratto, malgrado l'evidente imbarazzo per i loro associati e malgrado tutti i pazienti tentativi di convincimento effettuati dal collega Sacchetti.

Da ultimo il Presidente ricorda le date dei prossimi appuntamenti, che sono il 7 ottobre 2004 per il rinnovo dello statuto di Consilp ed il giorno 11 novembre 2004 per il rinnovo delle cariche, ed illustra brevemente le problematiche connesse, rammentando quanto già relazionato nelle precedenti assemblee dei delegati.

 

CONGRESSO DI FEDERNOTAI

Il Presidente precisa ai delegati che la data ufficiale del prossimo congresso di Federnotai è stata determinata nei giorni 11 e12 marzo 2005.

Il titolo sarà presumibilmente "LA CERTEZZA DEI TRASFERIMENTI: PROPOSTE DEL NOTARIATO"

 

STATUTO FEDERNOTAI

Lorenzi illustra ai presenti la proposta della Giunta, fatta circolare prima della riunione, e spiega che l'intento perseguito, abbandonando il precedente atteggiamento di neutralità, è quello di conciliare le tensioni che l'argomento ha fatto emergere tra alcune associazioni regionali.

La modifica proposta dalla Giunta introduce, come da tutti voluto, il principio di rappresentatività in funzione del numero degli iscritti alle singole associazioni, e nel contempo riduce le categorie a tre sole, limitando pertanto una eventuale sperequazione, quanto a numero di delegati aventi diritto al voto, tra le associazioni medesime.

Prende la parola Cambareri, il quale, dopo una breve analisi storica sulle riunioni precedenti, ribadisce il concetto che, a suo parere, una riforma dello statuto di Federnotai può avere un senso solo se introduce appieno il principio di rappresentatività, e dichiara che la proposta della Giunta rappresenta una sconfitta sindacale.

Il Presidente ribatte che la proposta della Giunta può piacere o non piacere, ma che certamente il grado di democraticità di un organo non si valuta in base agli scaglioni che determinano il numero dei delegati da eleggere.

Precisa ancora il Presidente che la Giunta ha ritenuto suo preciso dovere intervenire nella discussione, al fine di evitare i forti contrasti verificatisi in precedenza, e che ha deciso di attribuire alla vicenda un chiaro significato politico, nel senso che una mancata approvazione della proposta in discussione sarebbe appunto vissuta come un venir meno della rappresentatività nei confronti delle singole associazioni.

Segue una vivace discussione cui prendono parte vari delegati.

Si decide quindi di mettere ai voti la proposta della Giunta, per singoli articoli di modifica dello statuto.

La modifica dell'art.13 dello statuto viene approvata a maggioranza, con l'astensione di Lopez, Fiordiliso, Prevete e Bidello, e con il voto contrario di Cambareri, Cesati e Roveda.

La modifica dell'art.7 viene approvata a maggioranza, con il voto contrario di Giuliani.

La modifica degli articoli 15 e 16 viene approvata all'unanimità.

Il nuovo statuto di Federnotai sarà pertanto riportato in calce al presente verbale, nel testo aggiornato ove le modifiche deliberate saranno evidenziate in grassetto.

 

Prende poi la parola Finelli per informare i presenti che un decreto legge avrebbe introdotto, nell'ambito del concorso per magistratura, il principio di non far ripetere l'esame di preselezione a coloro che l'hanno già superato una volta, e propone di cercare di ottenere la stessa cosa anche per il concorso notarile.

Da ultimo Cambareri riferisce sull'iniziativa lombarda per la formazione del personale degli studi notarili: si tratta di corsi per dipendenti sia esperti sia inesperti, gestiti da notai, da informatici e da funzionari di pubblici uffici, totalmente gratuiti in quanto pagati con sovvenzioni pubbliche.

La prima tornata di tali corsi ha ottenuto un grado di consenso molto elevato.

 

A questo punto si chiude la discussione.

Sono le ore 14,30

STATUTO DI FEDERNOTAI

 

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

 

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata: "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI", in breve "FEDERNOTAI".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Assemblea dei Delegati ha facoltà di trasferire altrove la sede e di istituire una sede amministrativa presso il Presidente o il Segretario pro-tempore.

Articolo 3

La Federazione ha come scopo:

* la rappresentanza sindacale in sede nazionale ed internazionale degli iscritti alle Associazioni aderenti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della categoria notarile, nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati di altri ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, Ministeri, organismi istituzionali e non.

A tal fine potrà:

* stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere;

* stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti ed organismi pubblici e privati, associazioni professioni ed interprofessionali, sindacati, ordini professionali, sia in sede nazionale che internazionale;

* promuovere, coordinare e valorizzare iniziative a carattere nazionale ed internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario ed amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;

* divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative e regolamentari fra le Associazioni aderenti.

La Federazione può aderire ad organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali, anche interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri.

 

PATRIMONIO - QUOTE ED ESERCIZI SOCIALI

 

Articolo 4

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

* tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti;

* fondi di riserva comunque costituiti:

* contributi, erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate della Federazione sono costituite:

* dalle quote associative e da contributi speciali delle associazioni aderenti;

* da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Articolo 5

Le quote sono ordinarie o straordinarie. Il pagamento della quota ordinaria è annuale.

La quota associativa viene determinata, per ciascuna Associazione aderente, sulla base del numero dei Notai iscritti alle singole Associazioni. La quota associativa che ciascun aderente deve annualmente versare alle singole associazioni è deliberata dall'Assemblea dei Delegati entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Articolo 6

La durata della Federazione è illimitata.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva provvederà alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare, per l'approvazione, all'Assemblea entro il mese di marzo; l'Assemblea provvederà anche a determinare l'entità della quota associativa. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ASSOCIATI

 

Articolo 7

Possono essere associate alla Federazione le Associazioni Notarili Sindacali e qualsiasi altra associazione notarile comunque denominata, purché sufficientemente rappresentativa ed organizzata su base territoriale che abbia tra i propri scopi la tutela dei diritti e degli interessi della categoria in generale ed i cui fini non siano in contrasto con quelli della Federazione.

Qualora non sia effettivamente più attiva una Associazione Notarile Sindacale precedentemente aderente, le funzioni organizzative saranno provvisoriamente svolte dalla Federazione a mezzo della Giunta, sino alla ricostituzione della Associazione. In tal caso i notai che avrebbero dovuto aderire ad una di dette associazioni, potranno, su delibera della Giunta, essere aggregati ad una delle associazioni più vicine per territorio ed a tutti gli effetti verranno considerati aderenti a tale associazione fino alla suddetta ricostituzione.

Articolo 8

Ogni Associazione che intenda far parte della Federazione deve inviare al Presidente della Federazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dallo statuto e da una dichiarazione comprovante il numero degli iscritti e la composizione degli Organi Direttivi, obbligandosi ad aggiornarla annualmente. Sulla domanda decide la Giunta Esecutiva a scrutinio segreto e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'Associazione richiedente ed ai Delegati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Contro la decisione della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso all'Assemblea dei Delegati con le modalità e nei termini di cui all'art. 10.

Articolo 9

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume formale obbligo di osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e deliberazioni degli organi della Federazione.

Articolo 10

La qualità di associato si perde:

* per estinzione dell'Associazione;

* per recesso;

* per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Federazione; il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio della Federazione né la restituzione delle quote versate. Il recesso ha effetto immediato, salvo l'obbligo dell'Associazione recedente al pagamento della quota federativa e di quant'altro dovuto alla Federazione, se già deliberato al momento del recesso. L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dalla Giunta Esecutiva, in seguito a morosità, altra grave inadempienza agli obblighi di statuto, a gravi azioni od iniziative in contrasto con l'attività della Federazione o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione. L'Associazione ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea dovrà essere all'uopo convocata non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. L'Assemblea ordinaria annuale dovrà comunque deliberare sugli eventuali ricorsi pendenti. Il provvedimento di esclusione diviene definitivo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta Esecutiva senza che sia stato proposto ricorso all'Assemblea, o dalla decisione assembleare che delibera inappellabilmente in merito.

Articolo 11

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

 

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

 

Articolo 12

Sono organi della Federazione:

a. l'Assemblea dei Delegati;

b. la Giunta Esecutiva;

c. il Presidente;

d. il Segretario;

e. il Tesoriere.

 

L'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE

 

Articolo 13

L'assemblea dei delegati è composta dai Presidenti delle Associazioni aderenti - delegati effettivi di diritto - ed eventualmente da un'altro o più altri delegati designati da ogni associazione, il cui numero viene determinato in base ai notai iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa.

A ciascuna associazione, pertanto, compreso il Presidente, spetterà:

- 1 delegato fino a 40 iscritti;

- 2 delegati fino a 100 iscritti, oppure se i notai iscritti -anche se minori di tale numero- rappresentano almeno il 50% degli iscritti a ruolo nella Regione;

- 3 delegati oltre 100 iscritti, oppure se i notai iscritti -anche se minori di tale numero- rappresentano almeno il 75% degli iscritti a ruolo nella Regione.

Le nomine dei delegati vanno fatte da ciascuna associazione al momento delle elezioni regionali alle cariche; i delegati rimarranno tali per il periodo previsto per la loro carica e per lo stesso periodo verrà tenuto fermo il numero dei delegati nominati da ciascuna associazione.

I delegati potranno essere sostituiti e i sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per il sostituito.

Le nomine e le sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente alla segreteria della Federazione.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto, che non è delegabile. In caso di impedimento di uno o più delegati, il Presidente della propria Associazione potrà designare, per iscritto e per singole assemblee uno o più delegati occasionali in sostituzione, con diritto al voto.

Articolo 14

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in via ordinaria e straordinaria a seconda delle delibere sottoposte alla sua approvazione, e precisamente:

IN VIA ORDINARIA:

a) almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per deliberare:

* l'approvazione delle linee programmatiche generali proposte dalla Giunta Esecutiva;

* l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;

* la misura e le modalità di versamento delle quote e dei contributi associativi ed il calendario delle riunioni bimestrali;

b) ogni bimestre solare per deliberare sugli argomenti di volta in volta sottoposti alla sua attenzione sulla base di un ordine del giorno approntato dal Presidente e previamente comunicato alle Associazioni aderenti ed ai Delegati a cura del Segretario; c) ogni tre anni per procedere all'elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Esecutiva;

IN VIA STRAORDINARIA:

su richiesta della Giunta Esecutiva o di almeno un quarto delle Associazioni aderenti per deliberare:

* l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;

* l'adesione ad altri Enti o Associazioni nazionali od internazionali;

* sui ricorsi proposti ai sensi degli artt. 8 e 10;

* su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Delegati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. Le votazioni si fanno a scrutinio palese per alzata di mano, salva diversa volontà dell'Assemblea. La nomina della carica avviene a scrutinio segreto. Le Assemblee ordinarie bimestrali si riuniscono sulla base del calendario annualmente approvato. Ulteriori eventuali Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva mediante avviso inviato, con qualsiasi mezzo purché documentabile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

LA GIUNTA ESECUTIVA

 

Articolo 15

La Giunta Esecutiva è composta da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove, compreso il Segretario.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica per un triennio; il Presidente ed il Segretario non sono immediatamente rieleggibili; gli altri membri sono rieleggibili consecutivamente solo per un triennio.

I membri della Giunta dovranno astenersi da qualunque intervento propagandistico relativo alla formazione della Giunta successiva.

L'Assemblea elegge fra i Delegati effettivi il Presidente e gli altri componenti della Giunta Esecutiva previa determinazione del numero, scelti possibilmente con criteri geografici tali da garantire una adeguata ripartizione dei componenti fra le varie Associazioni aderenti.

L'Assemblea inoltre, su designazione del Presidente, nomina il Segretario, che potrà essere scelto anche tra i non delegati, purché iscritto ad una delle Associazioni aderenti.

La Giunta Esecutiva elegge poi nel suo seno uno o più Vice Presidenti. La Giunta Esecutiva può deliberare di affidare le funzioni di Tesoriere al Segretario ovvero ad uno dei membri della Giunta.

Il componente di Giunta che durante il triennio perde la qualifica di delegato, ad eccezione del Presidente e del Segretario, decade dalla carica di membro della Giunta.

Essa ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, ad eccezione di quelli attribuiti all'Assemblea, attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, delibera sulle domande di adesione, sulle sospensioni e sulle esclusioni, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, dispone l'organizzazione ed i servizi della Federazione, assume il personale e ne fissa i compensi.

Alla scadenza del triennio ove l'assemblea dei delegati alla prima riunione non addivenga per qualsiasi motivo alla nomina della nuova Giunta, la stessa si intenderà composta pro tempore dai presidenti delle Associazioni aderenti e le funzioni di Presidente della Federazione saranno ricoperte dal più anziano di età.

Articolo 16

La Giunta Esecutiva è convocata su iniziativa del Presidente o di uno dei Vice Presidenti ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti, mediante avviso comunicato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione; per la sua validità è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi ed in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. In caso di urgenza saranno valide le deliberazioni assunte con voto espresso e comunicato al Segretario a mezzo telefax. In caso di mancanza, per qualunque causa, di uno o più componenti la Giunta Esecutiva, l'Assemblea dei Delegati provvederà alla sostituzione alla successiva riunione; in tal caso il membro o i membri così nominati durano in carica fino alla scadenza della Giunta Esecutiva.

In caso di mancanza della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva, deve essere convocata l'Assemblea dei Delegati per l'elezione di una nuova Giunta.

 

IL PRESIDENTE

 

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della stessa; in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono demandate al più anziano per età dei Vice Presidenti in carica. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta Esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni che gli fossero attribuite dagli organi della Federazione. Il Presidente conserva il diritto di voto sia in Assemblea sia in Giunta Esecutiva, anche se non più Delegato.

 

IL SEGRETARIO - TESORIERE

 

Articolo 18

Il Segretario-Tesoriere dirige i servizi e l'ufficio di segreteria; partecipa con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta Esecutiva, ne redige e conserva i verbali, cura la contabilità e l'amministrazione del patrimonio, incassa le quote e tutte le entrate; provvede, previa delibera della Giunta e dell'Assemblea, ai pagamenti; apre e chiude c/c bancari e libretti, movimenta gli stessi facendo prelevamenti nei limiti delle disponibilità attive; predispone i bilanci; coadiuva il Presidente; per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell'ausilio di uno o più membri della Giunta Esecutiva. Nel caso in cui la Giunta abbia deliberato di affidare ad uno dei suoi componenti le funzioni di tesoriere, a quest'ultimo sono demandati i compiti ed i poteri propri della funzione stessa.

Articolo 19

Tutte le cariche sono gratuite ma è dovuto il rimborso delle spese incontrate per la carica, purché documentabili.

 

SCIOGLIMENTO

 

Articolo 20

In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea, in seduta straordinaria e con la maggioranza indicata, nominati i liquidatori, determina le modalità della liquidazione. Il patrimonio eventualmente residuato al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati che approva il bilancio finale di liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CLAUSOLA ARBITRALE

 

Articolo 21

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le Associazioni aderenti o fra queste e la Federazione od i suoi organi in merito ai rapporti associativi sarà rimessa ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

 

RINVIO

 

Articolo 22

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.