Sommario
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| Corsivo redazionale |
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| Consiglio Nazionale |
Riflessioni sull’organizzazione territoriale del notariato |
| Andrea Sacchetti |
Territorio e riforma del notariato |
| Luigi A. Miserocchi |
I cento giorni del presidente (e del suo consiglio) |
| Federico Tonelli |
Gli esiti del questionario Federnotai (in formato .pdf) |
| Consiglio Notarile di Milano |
Gli esiti del questionario (in formato .pdf) |
Napoli e dintorni Relazioni di |
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Sabatino Santangelo |
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Lavinia Vacca |
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Giuseppe di Transo |
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Interventi di |
Paolo Becchetti |
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Francesco Gibboni |
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Riflessioni di |
Carlo Fragomeni |
| |
Gea Arcella |
| |
Andrea Bortoluzzi |
| Dalla redazione |
Rassegna della raccolta di FederNotizie in tema di territorio (scaricabile in formato .zip) |
| Corrispondenza |
Lettere di Andrea Pescatori, Francesco Paolo Amodio, Luigi Ferrigno, Luigi A. Miserocchi |
Corsivo redazionale
Dibattito doveva essere e dibattito è stato.
Quando, nel febbraio dell'anno scorso, varando il documento conclusivo dei lavori della Commissione Territorio, il Consiglio Nazionale del Notariato auspicava un dibattito vivace ed informato, due erano le riflessioni che i colleghi variamente impegnati nelle cose del notariato si scambiavano.
La prima esprimeva soddisfazione per un nuovo modo di operare dei vertici notarili che, prima di adottare decisioni politiche di interesse generale e non caratterizzate, come altre, da emergenza, ritenevano di sottoporre al vaglio della categoria le proposte sul tappeto, emancipandosi dalla cattiva abitudine di consegnare il materiale da discutere in prossimità di appuntamenti congressuali.
La seconda esprimeva invece preoccupazione per il contributo di una categoria che, negli ultimi tempi, aveva dimostrato interesse e partecipazione per i problemi politici della categoria in maniera alterna.
Questa preoccupazione si è via via affievolita mentre il dibattito prendeva quota sulla scia di interventi qualificati pubblicati dalla stampa di categoria, in virtù di numerosi incontri organizzati a livello locale e grazie a nuovi strumenti quali la lista sigillo (che proprio in questa occasione ha dimostrato i suoi peccati di gioventù dando spazio più a sfoghi emotivi che a ragionate riflessioni) ed i questionari (ai quali, prudentemente, va assegnato un significato di sondaggio di opinione e non di referendum su problemi che richiedono risposte articolate).
Riteniamo di poter dire che anche la nostra rivista ha svolto un ruolo importante nel processo di avvicinamento al Convegno di Roma.
Abbiamo lanciato il dibattito ormai da alcuni anni. Abbiamo sollecitato ed ospitato interventi a sostegno di tesi innovative o conservatrici.
Abbiamo diffuso un questionario le cui risposte hanno contribuito a formare il quadro delle opinioni che serviranno ad adottare le decisioni finali
Siamo stati presenti dove si è dibattuto sul tema e, quindi, soprattutto a Napoli, il 13 ottobre, nella giornata organizzata da Federnotai per cominciare a tirare le fila delle riflessioni svolte.
Abbiamo ritenuto di fare cosa utile a tutti coloro che si sono dati appuntamento a Roma per il 30 novembre ed il 1° dicembre, mettendo a loro disposizione questo numero speciale di FederNotizie che contiene gran parte del materiale sino ad oggi pubblicato e che potrà essere utile per una consultazione, durante i lavori di questi giorni.
Ma il compito più difficile è quello, che in queste colonne ci proponiamo di svolgere, di sintetizzare i risultati del dibattito e di elaborare le proposte che si vorrebbe veder adottate dal Consiglio Nazionale.
I temi posti sul tavolo dal documento del Consiglio Nazionale ci paiono, sostanzialmente, portare alla necessità di pronunciarsi su quattro questioni.
La ridefinizione del concetto di sede per superare quello attuale e farlo coincidere con un più largo ambito territoriale (la cosiddetta macrosede) e ciò al fine di garantire una miglior distribuzione del servizio e di introdurre un maggior grado di concorrenza.
La determinazione dell'ambito territoriale nel quale è consentito al notaio di esercitare il proprio ufficio.
L'individuazione dei limiti all'apertura di uffici secondari.
La riduzione del numero dei collegi notarili con creazione di collegi composti da un numero di notai tendenzialmente omogeneo.
Per questione di ordine, un ordine spesso smarrito nel corso del dibattito di cui diamo conto, è necessario tenere separato dai primi tre il quarto argomento, che non attiene all'organizzazione del territorio, ma al governo periferico del notariato.
Il dato essenziale del dibattito riguardo ai primi tre argomenti è dato dalla difficoltà, quasi dall'impossibiltà, di sviluppare il tema prescindendo da altri aspetti, non meno problematici, dell'ordinamento: quelli del disciplinare, della vigilanza, della deontologia e della concorrenza, intesa questa nei suoi aspetti patologici.
Il perché di tale confusione va, con ogni probabilità, ricercato nella lunga consuetudine di applicazione della legge del 1913, legge che descrivendo e disciplinando un notaio prevalentemente certificatore, omette di occuparsi della qualità dell'atto notarile, neppure introducendo surrettizie limitazioni quantitative. A tale lacuna si è cercato di porre rimedio in via interpretativa affidando alle norme che regolano il territorio, funzioni che non sarebbero loro proprie.
Ma tant'è di fronte ad un disegno riformista sufficientemente convincente, si è assistito ad un arroccamento della categoria che non può che essere spiegato con la preoccupazione di veder eliminate, in assenza di altre contemporanee modifiche dell'ordinamento, quelle norme che, a nostro avviso in modo del tutto insoddisfacente, hanno fatto da presidio ad un corretto svolgimento della professione.
Queste riflessioni sembrano riportare allo stucchevole dilemma tra la riforma globale dell'ordinamento ed interventi settoriali da introdurre sull'impianto della legge del 1913.
Gli scenari, però, sembrano oggi mutati in maniera tale da far optare, ancor più che in passato, per la prima soluzione.
Innanzitutto bisogna valutare che una riforma la quale recepisse il disegno che traspare dal documento consiliare, difficilmente avrebbe un fascino sufficiente a farle percorrere una corsia preferenziale, tra gli innumerevoli progetti portati all'attenzione del Parlamento.
Se si pone mente al difficile percorso seguito nelle ultime legislature dal progetto di riforma del disciplinare, considerando che questo ha un impatto esterno al notariato maggiore del tema del territorio, è facile concludere che sarebbero scarse le probabilità di veder ultimato il percorso parlamentare in un termine ragionevolmente breve.
Inoltre questa dovrebbe essere la legislatura nella quale vedrà la luce la legge quadro sulle libere professioni.
In questa legge dovrebbero essere contenute novità tali da richiedere sostanziali interventi sui singoli ordinamenti professionali.
Se a tali interventi si sommano quelli, indifferibili, per aggiustare una legge ormai impresentabile in molte sue parti (nel prossimo numero affronteremo l'argomento alla luce di due rinvii alla Corte Costituzionale ordinati dal Tribunale di Savona), appare chiara la necessità di mettersi al lavoro, subito e senza indugio, per scrivere interamente un nuovo ordinamento notarile.
E' nostro fermo convincimento, alla luce di queste due considerazioni, che adottare questa opzione, lungi dal poter essere considerata una delle solite notarili scelte che nascondono in realtà intenti gattopardeschi, porterà ad un più rapido ammodernamento della professione.
Poter affrontare tutti insieme i temi cruciali della professione, dovrebbe portare quella gran parte della categoria che oggi sembra restia al cambiamento a rivedere le proprie posizioni su questioni che ci vedono in qualche modo dissentire dagli esiti dei questionari che in questo numero speciale presentiamo.
A fronte di un sistema di vigilanza meglio articolato, potrà così trovare spazio una disciplina delle sedi che introduca:
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- una maggior concorrenza ed una più ampia facoltà di scelta dell'utenza;
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- una regolamentazione degli uffici secondari che, ferma restando la necessità di verificare che tali luoghi di esercizio dell'ufficio notarile siano sotto la direzione del notaio, consenta una maggior libertà di organizzare il lavoro;
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- un ripensamento di quelle posizioni, a dire il vero oggi assolutamente maggioritarie, che recano un grave pregiudizio alla dignità del notaio, impedendogli di esercitare le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, anche in presenza di un sistema che continui a garantire la capillare diffusione del servizio sul territorio nazionale e l'ancoramento del notaio alla sede.
A questo proposito, incidentalmente, ci pare giusto rilevare come non abbiano alcuna spiegazione logica le posizioni di coloro che intendono sganciare la competenza notarile dal distretto senza giungere all'ulteriore logica conclusione della competenza nazionale, quasi che il porre più ampi, ma non per questo più dignitosi confini, servisse ad accontentare ma non troppo le velleità espansionistiche di qualcuno.
Resta da esaminare, separatamente perché in realtà diverso, il quarto problema all'ordine del giorno, quello della riduzione del numero dei collegi notarili con creazione di collegi composti da un numero di notai tendenzialmente omogeneo.
Per capire i termini della questione è necessario ricordare alcuni accadimenti degli ultimi anni.
Il codice deontologico che ha visto la luce nel febbraio del 1994 ha espressamente auspicato il ricambio nelle cariche per i componenti dei consigli notarili.
E' a tutti chiaro, anche mediante la semplice osservazione della realtà, che la rotazione, indispensabile per un corretto ed imparziale esercizio della funzione di vigilanza, non può concretamente realizzarsi nei distretti di piccola dimensione.
Ancora.
Nel corso del 1997 il Consiglio Nazionale ha posto in essere un’indagine volta a verificare la "situazione della deontologia su tutto il territorio".
Nonostante ripetute richieste e solleciti ed un tentativo di semplificare il lavoro di risposta con l'invio di un questionario. 38 consigli su 101 (pari al 37,62%) non hanno dato alcun cenno di risposta, inducendo gli interpellanti a "preoccupate considerazioni: proprio i consigli notarili che dovrebbero essere protagonisti della attuazione del codice deontologico come unici titolari dei poteri di controllo disciplinare e della vigilanza sui notai del distretto, non possono mancare ad un obbligo espressamente previsto dal codice (punto a.4)".
Se si analizza poi questo dato si scopre che nessuno dei sei distretti composti da più di 112 notai ha omesso di rispondere (essendo Genova, con 112 notai il più importante dei negligenti).
Si scopre che solo 7 distretti su 26 composti da oltre 50 notai (pari al 26,92%) hanno omesso di rispondere, mentre se si esaminano i distretti composti da meno di 20 notai la percentuale sale drammaticamente al 68,75% (11 su 16).
Le conclusioni che ne discendono sono elementari.
Infine, su CNN News del 13 settembre 2001 è stata data notizia di una delibera adottata dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 6 e 7 settembre 2001 con la quale "ritenuto che ciascun Consiglio notarile, nell'ambito della propria autonomia, può adottare gli strumenti che ritiene più idonei allo scopo, e considerata la crescente esigenza del CNN di acquisire dati complessivi sullo svolgimento dell'attività notarile su tutto il territorio nazionale, ha riconosciuto il sistema di monitoraggio adottato in alcuni distretti notarili quale valido ed efficace strumento per il raggiungimento degli scopi suddetti. Inoltre, allo scopo di rendere omogenea su tutto il territorio l'acquisizione dei dati, ha deciso di predisporre uno schema di questionario, che sarà esaminato in una delle prossime sedute e che sarà quindi trasmesso ai Consigli notarili i quali, a loro volta, avranno la facoltà di ampliarne il contenuto".
Avremmo voluto dare maggior rilievo a questa notizia, con un commento che non avrebbe potuto essere che di piena adesione.
Visto il tema affrontato non possiamo che limitarci a considerare come il monitoraggio sia uno strumento efficace solo se si basa sull'esame di un numero di dati sufficiente all'elaborazione di statistiche attendibili.
E tale risultato, ancora una volta, non è realizzabile nei piccoli distretti.
Se quindi il Consiglio Nazionale crede ancora nella corretta applicazione del codice deontologico, se continua ad essere preoccupato per la latitanza di alcuni Consigli Notarili, se non vuole smentire la apprezzabilissime prese di posizione recentemente adottate sul sistema del monitoraggio, deve con urgenza dare corso ad una sostanziale riduzione del numero dei distretti, attraverso l'accorpamento di alcuni di essi con il procedimento previsto dall'articolo 3 della legge notarile, il quale, purtroppo, non consente di prescindere dal territorio delle Corti d'Appello, ciò che comporterebbe comunque la sopravvivenza di alcuni distretti di dimensioni inadeguate.
Questa sarebbe una riforma di facile e rapida applicazione (prescindendo dall'intervento del legislatore), coerente con la politica più recente del CNN, apprezzata da gran parte della categoria come dimostrano gli esiti dei questionari, sufficientemente slegata da altre delicate parti dell'ordinamento per poter essere portata a termine isolatamente.
In conclusione, un buon banco di prova per verificare le reali volontà riformatrici di un notariato che non ha lesinato energie per studiare un suo ammodernamento.
Riflessioni sull’organizzazione territoriale del notariato
Documento approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 9 febbraio 2001
SOMMARIO: 1. Perché una riforma.- 2. La situazione attuale.- 3. La sede.- 3.1. Ipotesi di modifica della definizione di sede.- 3.2. L’assistenza alla sede.- 4. Il ruolo dei Consigli distrettuali e i distretti.- 5. La facoltà di rogito.- 5.1. Uffici secondari fuori dalla sede.- 6. Associazioni e società professionali.- 7. Memorandum.
1. Perché una riforma.
Il Consiglio Nazionale - prospettando diverse, possibili soluzioni - propone all’attenzione e al dibattito della categoria una riflessione sulla riorganizzazione territoriale del notariato a cui sta dedicando da tempo il proprio impegno, nella convinzione che essa costituisca un aspetto decisivo per il futuro della professione.
Comunque lo si consideri, è ragionevole ritenere infatti che il tema avrà una scadenza di tipo legislativo piuttosto ravvicinata, poiché la riforma degli ordini professionali implicherà provvedimenti di riordino riguardanti ciascuna delle libere professioni. In quella sede è molto probabile che venga posta in discussione anche questa problematica che, come è intuitivo, tocca da vicino le esigenze del cittadino, obiettivi di carattere generale e coloro che a quell’attività si dedicano con competenza ed efficienza. Previsione, questa, che non deriva da immotivati timori o da un desiderio di cambiare a tutti i costi, ma che è suffragata sia dalle note, anche se non tutte condivisibili, pronunce dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, sia dal fatto che nell’elaborazione del disegno di legge governativo sulle professioni per ben due volte si è parlato indistintamente di competenza nazionale per poi riconoscere che la pubblica funzione giustifica un peculiare ordinamento a base territoriale.
D’altra parte non è chi non veda come, nel corso degli anni e dei decenni, la funzione notarile, intatta nella sua sostanza, connaturata di terzietà e di garanzia, si sia andata via via arricchendo di competenze, di modalità, di complessità. Le stesse aspettative dei clienti, della pubblica amministrazione e dell’ordinamento nel suo complesso hanno investito il notariato di esigenze nuove, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto il profilo della qualità e della responsabilità. La tecnologia informatica e telematica impone, poi, riflessioni diverse dal passato persino nel campo dell’indagine della volontà delle parti, se già è collaudata l’ipotesi di un consiglio di amministrazione in videoconferenza ed è ormai prossimo un verbale di assemblea tenuta con le stesse modalità.
Ciò non può costituire una sorpresa, poiché negli ultimi due o tre decenni è cambiato sotto i nostri occhi il Paese: antropologicamente, culturalmente, economicamente. Ad uno sviluppo sempre più dinamico e aggressivo ha corrisposto via via una maggiore mobilità, un più accentuato riferimento alle aree urbane, una maggiore disponibilità a gestire le relazioni in funzione delle proprie esigenze piuttosto che nel radicamento statico sul territorio.
Tutto ciò ha determinato significativi cambiamenti anche nella prestazione notarile: essa è ora molto più ampia di quella originaria; non soltanto per la capacità dei singoli notai e del notariato nel suo complesso di far fronte alle nuove esigenze con una professionalità crescente e con una disponibilità ad assumere con competenza ruoli sempre nuovi, ma anche perché la maggiore complessità delle relazioni sociali ha inevitabilmente riguardato il notaio, professionista che per la sua funzione pubblica è al tempo stesso garante del cittadino e degli interessi generali.
In pochi anni provvedimenti di carattere generale, norme di maggiore tutela e trasparenza nelle contrattazioni immobiliari e negli scambi di partecipazioni societarie, l’irrompere della società multietnica, i sempre più fitti rapporti con il diritto comunitario e con legislazioni di altri paesi in ragione dell’allargarsi degli scambi a livello mondiale, hanno mutato molti punti di riferimento dell’attività notarile.
Sono cambiati nel contempo - sia in ragione della diversa mobilità che del più diffuso benessere - alcuni aspetti delle modalità con le quali le prestazioni professionali vengono effettuate in alcune zone del Paese ove si vanno imponendo modelli più dinamici che comportano – nonostante la diversità di fondo con l’attività imprenditoriale – un nuovo tipo di confronto su temi come la concorrenza, l’informazione anche di carattere pubblicitario, la soddisfazione del cliente, la necessità di organizzarsi tecnologicamente in maniera sempre più moderna. E ciò anche se tale verifica non è mai mancata all’interno del notariato e delle professioni in generale, pur assumendo, nel tempo, metodologie diverse.
Non va, peraltro, neanche sottaciuta la limitata portata che il termine concorrenza può avere per professionisti, quali i notai, che sono investiti di una pubblica funzione e dai quali lo Stato e le istituzioni si aspettano soprattutto la preventiva verifica della legalità degli atti da loro ricevuti.
Tale situazione, oggetto di probabile ulteriore evoluzione, difficilmente consentirà di sostenere, nei confronti dell’opinione pubblica e della parte politica, l’adeguatezza di una struttura che preveda sedi con un solo notaio accanto a sedi con centinaia di notai, distretti di 16 notai accanto a distretti di 500 notai e divieti di rogito (nei giorni di mercato e festivi) che apparirebbero volti a tutelare unicamente il professionista. Una struttura che il proliferare dei recapiti nelle aree urbane ha spesso messo in crisi, in assenza di un sistema disciplinare efficacemente collegato con il codice deontologico.
Queste considerazioni - che la categoria non può non riconoscere come vere, impegnata com’è quotidianamente nel far fronte al mutamento epocale in atto - impongono al notariato non di difendere lo status quo, ma la necessità di intraprendere in proprio una coraggiosa riflessione su un intervento di riforma, per evitare che l’urgenza di cambiare porti chi ne ha la responsabilità in sede politica - quando verrà il momento - a scelte non sufficientemente meditate, con il rischio di stravolgere il sistema.
Una riflessione che non abbia come fine cambiamenti meramente organizzativi, ma un progetto capace di innestare su una struttura notarile utile al Paese, forte della propria tradizione di affidabilità e certezza, aspetti di maggiore adeguatezza al diverso tessuto sociale e culturale. Un progetto, cioè, capace di togliere alcune incrostazioni anacronistiche, che rischiano talvolta di essere percepite come preponderanti, per valorizzare gli aspetti di una professione modernissima nelle caratteristiche della propria prestazione, ridisegnandola sul territorio tenendo conto delle mutate esigenze del cittadino, delle imprese e della società nel suo complesso.
Tutto questo in un’ottica che deve guardare certamente alla salvaguardia di chi opera con impegno nel garantire che "il sistema notariato" mantenga nel Paese il prestigio e la considerazione che merita, ma che ha come punti di riferimento essenziali le esigenze del cittadino - cliente e gli interessi generali; e che pertanto non può in alcun modo fondarsi su elementi di autoreferenzialità per essere credibile e sostenibile.
Se il quadro delineato è condivisibile, la prima domanda da porsi è se per garantire il realizzarsi di quelle finalità di cui si diceva è indispensabile riprogettare una "territorialità" diversa da quella attuale e, nel caso di risposta affermativa, in che modo poter attuare una riforma che consenta di coniugare gli aspetti più positivi dell’essere la prestazione notarile radicata ad un certo ambito territoriale con l’interesse del cittadino ad avere comunque la prestazione del professionista di cui ha fiducia.
A questo proposito bisogna individuare il miglior profilo possibile di compatibilità tra la possibilità di una maggiore competizione professionale basata su competenza, capacità e dinamismo culturali e la necessità di assicurare al cittadino un agevole accesso all’attività professionale, anche in località periferiche, evitando che i non addetti ai lavori possano percepire l’organizzazione del notariato come strumento per proteggere le esigenze del solo professionista.
Occorre dunque affrontare il tema della sede e della assistenza ad essa, la competenza e le dimensioni dei distretti, il territorio su cui il notaio ha facoltà di rogito.
Ben sapendo che il notaio non è solo un professionista, e che l’esercizio della pubblica funzione richiede un radicamento territoriale che sia sufficientemente ampio da non creare rendite di posizione e tale da attuare e far percepire all’opinione pubblica un deciso passo avanti nel segno della modernità.
E tenendo in conto, inoltre, che una riorganizzazione territoriale non può prescindere dall’idea di notaio che la categoria pensa di poter proporre al Paese; un’idea peraltro ampiamente delineata e maturata negli ultimi congressi e che costituisce un punto di riferimento piuttosto consolidato.
Di fronte a queste esigenze il Consiglio Nazionale ha ritenuto di individuare e di affrontare le diverse problematiche proponendo alcune riflessioni sulle possibili soluzioni. Anche se al suo interno non manca l’opinione di chi ritiene che siano sufficienti aggiustamenti sulla morfologia di alcuni distretti e di alcune sedi. E ciò in considerazione del fatto che l’attuale situazione deriva dalla sedimentazione di tradizioni locali, esigenze geografiche e storiche di cui sarebbe difficile tenere conto in una riorganizzazione strutturale del rapporto tra notaio e territorio.
Mettere a disposizione un documento aperto, sintesi del lavoro istruttorio e della discussione sviluppatasi in Consiglio e capace di dar conto delle principali idee ed argomentazioni espresse, è parso infatti metodologicamente il modo migliore per facilitare la discussione attorno ai temi più rilevanti e allo sviluppo di alcune conseguenze delle diverse opzioni.
Su di esso dovrà avviarsi un ampio dibattito, dal quale il Consiglio Nazionale potrà trarre le opportune indicazioni affinché la categoria possa, quando sarà il momento, sostenere in sede politica ed istituzionale una linea condivisa.
2. La situazione attuale.
Prima di addentrarsi nelle proposte di modifica è utile richiamare in sintesi gli attuali riferimenti normativi che regolano il rapporto tra il notariato ed il territorio, fondati, come detto, sulla necessità di garantire il pubblico servizio il più diffusamente possibile, insieme all’opportunità di assicurare al notaio, in ragione della delicata funzione affidatagli e dei consistenti investimenti ad essa collegati, un adeguato status economico.
a) Distretto notarile.
Coincide di massima con la sede del tribunale civile e penale; i distretti riuniti sono considerati come unico distretto; in ogni distretto vi è un collegio di notai e un consiglio notarile (art. 3 legge notarile e art. 9 D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491); il collegio è formato dai notai residenti in ciascun distretto; in ogni collegio è costituito un consiglio notarile con sede nel luogo ove ha sede il tribunale (art. 83 l.n.); il notaio può recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto, sempre che ne sia richiesto (art. 26 l.n.); il notaio non può prestare il suo ministero fuori del territorio del distretto (art. 27 l.n.), l’atto ricevuto fuori distretto è nullo (art. 58 n. 4 l.n.) e il notaio è punito con la sospensione (art.138 l.n.) e la destituzione in caso di recidiva (art. 142 l.n.).
b) Sede notarile.
Il notaio deve aprire a pena di decadenza lo studio nella sede assegnatagli (artt. 24-30 l.n.), deve tenere nella sede atti, repertori, registri (art. 26 l.n.); nella sede il notaio può (e deve ex art. 27 l.n.) esercitare le sue funzioni che, nel distretto, può esercitare solo se richiesto; la residenza (sede) e il collegio devono essere indicati nell’atto (art. 51 l.n.); è vietato al notaio di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e di mercato nelle sedi cui siano assegnati non più di due posti di notaio (art. 14 R.D.L. 14/7/1937 N.1666 e art. 147 l.n. - art. 48 Regolamento - tabella e avviso da esporre allo esterno dello studio).
c) Controllo disciplinare.
Il consiglio notarile vigila sui notai del distretto (art. 93 l.n.); avvertimento e censura sono applicati dal consiglio notarile da cui il notaio dipende (art. 148 l.n.); ammenda, sospensione, destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del consiglio notarile da cui dipende il notaio (art. 151 l.n.).
d) Progetto di riforma del sistema disciplinare (all’esame del Parlamento).
In ogni regione, con sede presso il consiglio notarile del capoluogo, è costituita la Commissione Regionale di Disciplina "COREDI"; vengono considerate regioni uniche Valle d’Aosta e Piemonte, Molise e Abruzzo, Basilicata e Campania; il numero dei componenti la commissione varia col variare del numero dei notai della regione (6 fino a 250, 9 superiore a 250, 12 superiore a 400) .
La COREDI ha competenza su tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai; il procedimento disciplinare è di competenza della commissione nella cui circoscrizione si trova il distretto nel cui ruolo risulta iscritto il notaio; nel caso di distretti riuniti appartenenti a regioni diverse, la competenza è collegata a quella della corte d’appello di appartenenza.
Il processo potrà essere promosso dal procuratore della repubblica presso il tribunale in cui ha sede il consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio, dal presidente del consiglio, dal conservatore dell’archivio notarile competente. In secondo grado sarà competente la corte di appello del distretto in cui ha sede la COREDI e cioè la corte di appello del capoluogo regionale.
Ai consigli sono attribuite competenze in materia deontologica. Peraltro il disegno di legge recante delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali, prevede che il potere disciplinare venga esercitato da organi nazionali e locali con "competenza distrettuale".
e) Codice deontologico.
La materia è trattata ai punti a.2. e a.3..
I punti salienti sono:
la necessità che lo studio sia fornito di una struttura propria idonea a soddisfare le richieste di prestazioni notarili;
i consigli notarili devono vigilare affinché sia assicurata l’assistenza allo studio secondo le necessità locali (è previsto che i consigli impartiscano disposizioni sulla assistenza allo studio e propongano alla corte di appello giorni e orari di assistenza (cfr. il comma ottavo dell’articolo 26 l.n. in tema di delega ad altro notaio di tutte o parte delle funzioni, in caso di assenza);
è specificato (vedi l’art.26 l.n.) che nei giorni di assistenza il notaio "è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede ai casi in cui ne sia specificamente richiesto";
"è fatto divieto di tenere aperto altro studio oltre quello pertinente alla sede";
possibilità di ufficio secondario (recapito) e sue caratteristiche : unicità; "limitata organizzazione e netta sussidiarietà" da determinare tenendo conto della "accessorietà funzionale" e della "secondarietà economica" del recapito rispetto allo studio.
f) Conclusioni sulla situazione attuale.
Dalla sintesi esposta emergono alcuni punti fondamentali:
la sede coincide con un comune all’interno del cui territorio il notaio deve aprire il proprio studio;
territorio rilevante per l’esercizio della funzione notarile è tuttavia anche quello del distretto all’interno del quale si colloca la sede, nel caso in cui il notaio sia chiamato dalle parti a ricevervi un atto (con esclusione dei giorni festivi e di mercato);
il territorio del distretto rileva sia ai fini della facoltà di rogito, sia ai fini della organizzazione amministrativa (collegi, consigli), sia ai fini della competenza disciplinare (consiglio, tribunale);
il progetto del nuovo sistema disciplinare, istituendo la COREDI, staccherà la competenza disciplinare dall’organo distrettuale e dal tribunale per collegarla al territorio regionale nel quale si trova il distretto, salvo che la competenza - secondo il disegno di legge richiamato - resti a livello distrettuale.
3. La sede.
Venendo ad uno dei punti fondamentali dell’ipotesi di riforma, il Consiglio ritiene tuttora pienamente valida un’organizzazione del notariato che faccia riferimento al concetto di sede, intesa come ambito territoriale fondamentale a cui ancorare l’esercizio delle funzioni di ciascun notaio.
Il legame ad un territorio definito, infatti, è strettamente connesso all’esercizio della funzione notarile, come a quello di ogni altra pubblica funzione, sia per soddisfare la necessità di una costante presenza di servizio, sia in relazione ad una conoscenza più approfondita della cultura, della normativa e delle aspettative locali, sia in relazione ai vantaggi concreti derivanti agli utenti dall’avere l’ufficio notarile prossimo al proprio abituale contesto di vita e di lavoro.
Neppure in quei paesi nei quali si è scelto di sopprimere i limiti geografici per la competenza di rogito (venendosi a creare, così, la possibilità di un "notaio nazionale" come, ad esempio, in Francia e Olanda) si è soppressa la nozione di sede, ma, al contrario, la si è rafforzata (così in Francia, paese nel quale il notaio può avere un solo studio, quello presso la sua sede, anche se può ricevere atti in tutto il territorio del paese).
Sotto diversi profili, tuttavia, la nozione di sede può essere innovata, adeguandola funzionalmente alle esigenze di una più dinamica collocazione territoriale, a beneficio del cittadino e dello stesso notaio.
3.1. Ipotesi di modifica della definizione di sede.
Ciò che sembra rappresentare il primo elemento per una migliore organizzazione territoriale della professione è, quindi, la definizione di una nuova nozione di sede.
Il concetto attuale, infatti, viene ad essere definito prevalentemente sulla base della considerazione del servizio da prestarsi nei confronti di un numero determinato di persone e collocato per il suo esercizio nell’area geografica di un comune, sia esso una grande città o un piccolo paese. Si hanno così oggi sedi notarili la cui estensione corrisponde a quella di una metropoli ed altre di dimensioni estremamente limitate. Meglio sarebbe, in questa prospettiva, suddividere l’intero territorio nazionale in zone geografiche il più possibile omogenee, ferma restando, sotto questo aspetto tuttavia, l’attuale condizione della maggiori città e capoluoghi.
Le nuove aree che si verrebbero a individuare, determinate con criteri legati alle caratteristiche geografiche, di popolazione, di volume d’affari, ecc., comprendenti di norma più comuni (fino a raggiungere estensioni che si possono immaginare anche di 200.000 o 300.000 abitanti), costituirebbero una sede notarile, alla quale verrebbe assegnato un numero di notai proporzionato (in ipotesi nel medesimo rapporto di un notaio per ogni 8.000 abitanti oggi considerato dalla legge, così da raggiungere, ad esempio, un numero di 20 notai assegnati ad una sede che comprenda 5 comuni per un totale di 160.000 abitanti). L’utilità di una tale nuova demarcazione delle sedi consisterà nel fatto che nell’ambito territoriale considerato i 15 o 20 o 25 notai assegnati avranno libertà di stabilire il proprio studio in una località qualsiasi, nonché di trasferirlo liberamente all’interno dell’area stessa (previa comunicazione alle autorità competenti). Si dovrebbe favorire, così, un più agile adeguamento di "domanda" e "offerta" nella collocazione dei luoghi di esercizio dell’attività dei notai rispetto alle esigenze della popolazione e del territorio, non senza il correttivo rappresentato dal diritto-dovere del Consiglio notarile locale di imporre ai notai di fornire la propria assistenza in luoghi particolarmente disagiati in giorni predeterminati.
Diverso appare, invece, il caso delle maggiori città (in ipotesi quelle che da sole raggiungono una popolazione di 200.000 / 300.000 abitanti) rispetto alle quali, per quanto attiene alla nozione di sede, la situazione attuale può dirsi già equiparata a quella qui immaginata per l’intero territorio nazionale, costituendo, tali città, sin d’ora un ambito territoriale sufficientemente ampio per una "naturale" migliore distribuzione dei notai al suo interno.
Problemi collegati alla nuova definizione di sede sono quelli del luogo di apertura dello studio e della facoltà o meno per i notai della sede di avere uffici secondari (oltre allo studio) nel territorio della stessa.
Sul primo punto si ritiene che i notai assegnati alla sede possano scegliere il luogo dove aprire lo studio (inteso come attualmente, col deposito degli atti, ecc.) dandone comunicazione al consiglio notarile e trasferire il loro studio dopo un certo periodo di permanenza, sempre dandone comunicazione al consiglio notarile.
Quanto agli uffici secondari, sono emerse tre proposte:
a) i notai assegnati alla sede potranno aprire, ovunque nel territorio della sede, uffici secondari (l’obbligo di assistenza sarà evidentemente assolto anche attraverso la presenza in tali uffici secondari), dandone comunicazione al Consiglio notarile;
b) i notai assegnati alla sede potranno aprire, ovunque nel territorio della sede (o del distretto), un solo ufficio secondario, con assistenza obbligatoria ad esso in almeno 1 o 2 giorni la settimana (a seconda che la presenza nella sede sia richiesta per 4 o 3 giorni la settimana). Tale ipotesi trova la sua motivazione nella considerazione che il tempo richiesto per una corretta esplicazione della funzione - a cui è collegata strettamente l’indagine della volontà delle parti e la direzione del lavoro di redazione degli atti - mal si concilierebbe con l’apertura di più uffici. Inoltre l’obbligatoria assistenza nei giorni eletti impedirebbe il crearsi di situazioni instabili a danno del cittadino che non trovi più i riferimenti abituali;
c) i notai assegnati alla sede potranno aprire, ovunque nel territorio della sede (o del distretto), un solo ufficio secondario senza obbligo di assistenza.
Tutte le ipotesi prevedono l’attribuzione ai consigli di un potere correttivo inteso non come possibilità di influire sulla scelta effettuata dai notai, ma come potere di assicurare l’assistenza (di un certo notaio o con un turno di notai) a luoghi della sede non adeguatamente assistiti.
Va segnalata tuttavia anche l’opinione di chi ritiene che l’attuale nozione di sede continui a mantenere i suoi pregi sia perché ricollegata a criteri univoci e ben definiti (popolazione) sia perché l’ancoraggio a un comune ben determinato o ad una aggregazione di comuni (sedi aggregate) mantiene uno stretto rapporto con tutte le porzioni del territorio nazionale.
In questo quadro, secondo taluno, all’aggregazione di più comuni conseguirebbe l’eliminazione dell’unica titolarità della sede, secondo altri, essa potrebbe essere mantenuta.
Alla "limitata" mobilità del notaio all’interno del territorio di servizio non corrisponde, infatti, una altrettanta limitata mobilità del cittadino che – a mezzo di essa – potrebbe esercitare il suo diritto di scelta e – d’altra parte – vedrebbe altresì garantita una presenza notarile estremamente frazionata e costante su tutto il territorio.
Inoltre l’intervento correttivo del Consiglio notarile sarebbe necessario solo nell’ipotesi di inosservanza della norma di collegamento tra sede e comune e non a tutela di generiche esigenze di assistenza di non agevole definizione ed esercizio da parte dei Consigli.
3.2 L’assistenza alla sede.
Strettamente collegato con l’esigenza di servizio ad un determinato territorio (considerato elemento imprescindibile della pubblica funzione) è quello dei termini di assistenza obbligatoria alla sede, da definire senza dubbio in modo da garantire che la maggior parte dell’attività del notaio venga a coincidere con quella svolta presso il suo studio, con l’ovvia eccezione relativa agli atti da ricevere al di fuori di esso in ragione delle esigenze e delle richieste dei soggetti interessati (enti pubblici, istituti bancari, associazioni per gli atti relativi a veicoli, ad esempio).
I termini del dibattito svolto in proposito in seno al Consiglio sono stati molto ampi: si è passati dal considerare necessario fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero in ambito locale un numero minimo di quattro o cinque giorni di assistenza settimanale (in correlazione con il fatto che l’immaginato ampliamento del territorio della sede, in quei casi nei quali essa appare oggi più angusta, dovrebbe comportare una migliore collocazione geografica per ogni notaio, con minori esigenze di spostamento), fino alla possibilità di un numero minimo di tre giorni settimanali, scelti dal notaio interessato e comunicati al Consiglio distrettuale; scelta quest’ultima volta a favorire più libere modalità organizzative, nell’auspicio che ciò possa rappresentare uno stimolo al migliore approccio ad ogni realtà locale.
In ogni caso, tuttavia, resterebbe ferma la potestà del Consiglio distrettuale di intervenire nei casi in cui fosse necessario imporre la presenza in certi giorni di un notaio in un determinato luogo.
Non va trascurato il fatto, inoltre, che le questioni relative alla assistenza alla sede (e, sotto alcuni aspetti, anche quelle che si riferiscono alla sua delimitazione geografica) dovranno essere esaminate anche in relazione alla ampiezza del territorio nel quale ciascun notaio avrà facoltà di rogito, secondo quello che si dirà.
4. Il ruolo dei Consigli distrettuali e i distretti.
In questo quadro assume dunque ancora maggiore rilievo il ruolo di equilibrio e di coordinamento dei Consigli notarili distrettuali.
Ad essi spettano attualmente poteri di rappresentanza e di gestione del collegio, di amministrazione, di vigilanza - controllo - deontologia - disciplina.
Su quest’ultimo aspetto norma primaria in materia è l’art. 93 n.1 l.n. per la quale il Consiglio "vigila alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri". Peraltro anche il disegno di legge richiamato demanda loro l’esercizio di poteri disciplinari.
Il codice deontologico dal canto suo ha reso i Consigli notarili attori principali, strumento attraverso il quale il codice può trovare la sua effettiva applicazione.
L’articolo 93 l.n. e il codice deontologico attribuiscono ai consigli poteri molto ampi e penetranti: basti ricordare quelli in tema di determinazione dei giorni e degli orari di assistenza allo studio, di recapiti, di illecita concorrenza, di pubblicità, di rapporti interni, di assunzione dell’incarico.
Il progetto di nuovo sistema disciplinare (disegno di legge n. 2945 citato) prevede varie norme relative alla applicazione del codice deontologico da parte dei consigli notarili e, in particolare, prevede facoltà di ispezione agli studi ed esami di documenti.
Prevede inoltre: "Il Consiglio Nazionale del Notariato vigila sulla applicazione dei suddetti principi e regole da parte dei consigli distrettuali notarili e, se riscontra inadempimenti, propone al ministro della giustizia la adozione del provvedimento di cui all’articolo 95 della legge 16 febbraio 1913 n. 89" (scioglimento).
Si può ritenere quindi che l’attuale sistema Legge notarile - codice deontologico attribuisca ai consigli notarili poteri tali da consentire loro una efficace azione di educazione - prevenzione - repressione.
Tuttavia non sempre si è fatta da parte dei Consigli distrettuali sufficiente opera di approfondimento del codice deontologico; le delibere in materia di deontologia sono talora criticabili; l’applicazione della normativa è spesso limitata al problema dei recapiti.
Va inoltre segnalato il ruolo che potrebbero svolgere i Comitati regionali quali elementi di coordinamento sul territorio delle iniziative svolte dalla categoria in sede locale.
In questo quadro non vi sono dubbi circa la necessità di mantenere in capo ai distretti (oggi con funzioni organizzative, disciplinari e di delimitazione della facoltà di rogito) le attuali competenze amministrative e deontologiche, ritenendo tuttavia che le continue modifiche all’organizzazione giudiziaria, determinate sulla base di esigenze affatto diverse, possano giustificare anche una circoscrizione notarile autonoma, che potrà essere realizzata secondo un nuovo disegno territoriale derivante dalla definizione delle sedi e dei distretti, in ipotesi in parallelo alla diversa competenza introdotta dal progetto di nuovo sistema disciplinare.
Il Consiglio ritiene comunque che il ruolo e l’autorevolezza dei Consigli distrettuali potrebbero risultare migliorati - contribuendo a rendere ancora più incisiva l’azione formativa e deontologica - in una ristrutturazione delle dimensioni dei distretti e nella previsione di uno stretto legame con il Consiglio nazionale.
L’esame delle risposte al questionario inviato ai Consigli distrettuali ha evidenziato, sull’argomento, l’esistenza di diverse linee di pensiero: la prima, critica nei confronti dei piccoli distretti (mancanza di rotazione nelle cariche, difficoltà di organizzare idonee attività culturali, personalismi, ecc.); un’altra favorevole al mantenimento dei piccoli distretti (buoni rapporti personali, facilità nei controlli, ecc.); un’altra ancora favorevole ad una riforma tendente alla formazione di un numero di distretti inferiore a quello attuale, con dimensioni tendenzialmente omogenee per numero di notai e ampiezza di territorio entro l’ambito territoriale più ampio cui essi si riferiscono e quindi con la necessaria conseguenza che alla soppressione dei piccoli distretti si debba aggiungere una divisione dei più grandi (eccessivo numero di notai, difficoltà di controllo, etc.).
Dopo ampio dibattito in Consiglio nazionale la maggioranza ritiene auspicabile che i distretti siano di media dimensione, e che si debbano accorpare i distretti troppo piccoli, tenendo conto possibilmente dei confini territoriali tracciati dalla situazione attuale e dei riferimenti amministrativi, ipotizzando uno statuto speciale per quelli di troppo grandi dimensioni, come le grandi città.
Va segnalata anche la tesi secondo la quale il distretto si dovrebbe identificare con la provincia, per poter assicurare la presenza del notariato ovunque sono presenti tutti gli altri ordini professionali, organizzazioni politiche e sindacali, e la gran parte delle strutture della pubblica amministrazione basata su ogni capoluogo di provincia. Una diversa organizzazione porterebbe, secondo tale tesi, il notariato ad una carenza di rappresentanza nelle diverse sedi istituzionali locali, anche se va segnalato che la provincia è un ente "instabile" a causa delle continue richieste di nuove istituzioni e delle proposte di soppressione dell’ente provincia e che le provincie sono tra di loro eterogenee per ampiezza territoriale e rilevanza socio – economica, tanto da determinare, in taluni casi, ambiti territoriali troppo ridotti.
5. La facoltà di rogito.
Ipotizzati il nuovo sistema delle sedi e la ristrutturazione dei distretti, occorre affrontare il tema della facoltà di rogito e quello connesso dei recapiti.
Oggi il notaio, come già ricordato, può stipulare soltanto nel comune ove è incardinata la propria sede e - salvo nei giorni festivi e di mercato - in tutto il territorio del distretto qualora sia richiesto dalle parti. Può peraltro aprire un recapito nei limiti consentiti dal codice deontologico.
Ferma la convinzione, che qualunque riforma dovrà mirare ad ampliare la facoltà di rogito e mai a restringerla, tale risultato potrebbe essere senza dubbio realizzato nella ipotesi di ampliamento delle dimensioni dei distretti, che potrebbero arrivare - come già accennato - fino a comprendere l’intera regione, con una coincidenza di demarcazione territoriale tra gli aspetti organizzativo-amministrativi e la competenza di rogito. Questa ipotesi potrebbe consentire meglio la facoltà di movimento dei notai sul territorio, dando agli utenti il vantaggio derivante dalla concorrenza tra i professionisti, sia pure con le controindicazioni legate all’ampiezza dell’ambito interessato, alla maggiore difficoltà di controllo da parte dei Consigli, con il possibile correttivo rappresentato dalla individuazione di "aree intermedie".
Qualora invece si arrivasse alla conclusione di definire in modo autonomo competenze organizzative ed amministrative da una parte e facoltà di rogito dall’altra, questa potrebbe comunque essere estesa ad un territorio più ampio dell’attuale distretto (arrivando fino all’intera regione), potendo ciò comportare tuttavia, oltre alle già sopra accennate controindicazioni, anche il rischio di conflitti di competenze tra diversi distretti.
Terza ipotesi prospettata è quella del mantenimento della facoltà di rogito nell’ambito distrettuale (sostanzialmente conservato nelle attuali dimensioni) per radicare il notaio in un territorio non troppo esteso rispetto alla propria sede; soluzione che, è stato rilevato, coincide, in moltissime zone del Paese, con la attuale situazione.
5.1. Uffici secondari fuori dalla sede.
Ipotizzata la facoltà di rogito in una zona più ampia nei giorni liberi dall’assistenza al territorio della propria sede, si tratta di determinarne le modalità. E qui sono state prospettate diverse opinioni:
a) divieto di apertura di uffici secondari;
b) apertura di uffici secondari senza limitazione di numero;
c) apertura di uffici secondari esclusivamente nell'ambito di associazioni professionali;
d) apertura di uffici secondari con limitazione del loro numero.
a) Divieto di apertura di uffici secondari.
Prevede che il notaio possa recarsi nei giorni liberi da obblighi di assistenza alla sua sede in qualunque luogo della sua zona di rogito senza potervi costituire alcun ufficio o alcun punto di riferimento; con il recepimento delle norme deontologiche secondo cui "equivale al recapito la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato" e secondo cui la associazione tra notai non può essere strumento di elusione della normativa.
Un esame delle conseguenze di tale impostazione, con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni tra notai, porta tuttavia alla convinzione che essa non sia sostenibile. Non è infatti ipotizzabile impedire l’associazionismo all’interno della zona di rogito. Ora, se prevalesse il divieto di istituire uffici fuori della propria sede, coerenza vorrebbe che l’associazione tra notai non possa essere strumento di elusione della normativa. Il notaio associato non potrebbe perciò recarsi presso lo studio del suo socio e lì ricevere atti o clienti, non potrebbe sostituire (se non nell’ambito della normativa prevista dalla legge notarile) il suo socio, non potrebbe esservi che in misura molto ridotta quel reciproco sostegno, quella divisione del lavoro che da una associazione o da una società ci si dovrebbe aspettare.
Dunque, in tale ipotesi, se apparentemente vi sarebbe una maggiore libertà di associazione rispetto ad oggi per il riferimento ad una più ampia zona di rogito invece che al distretto, in realtà si attuerebbe una restrizione grave delle possibilità di svolgimento della professione notarile in forma associata.
b) Apertura di uffici secondari senza limitazione di numero.
Il notaio sarebbe libero di aprire quanti studi sussidiari voglia nell’intero territorio della zona di rogito, sia in associazione (con conseguente modifica della norma deontologica) sia come singolo.
A suffragare la tesi esposta sono state formulate le seguenti considerazioni:
- il divieto di aprire uffici secondari al di fuori della "sede" - accompagnandosi con la facoltà data al notaio di operare senza limitazioni in tutto il territorio di rogito nei giorni liberi dall'obbligo di assistenza alla sede - potrebbe dare luogo alla apertura clandestina di tali uffici, anche stabilmente organizzati, presso altri professionisti, o agenzie immobiliari o comunque presso compiacenti prestanome. Ciò porterebbe a fenomeni deteriori sotto il profilo etico-deontologico, ad una diffusa inosservanza delle norme legislative, ad una situazione comunque dannosa per l'immagine professionale e per un corretto esercizio dell'attività; si verrebbero a manifestare, in definitiva, gli aspetti più deteriori del "recapitismo" che tanto hanno interessato la deontologia notarile sin dalla emanazione dell'attuale legge professionale;
- l'esistenza di uffici secondari non è di per sé fonte di situazioni illecite o dannose per l'esercizio della professione e per il rispetto delle norme deontologiche; importante è che tali situazioni siano conosciute dai consigli notarili, cui dovranno essere forniti gli strumenti normativi per esercitare un penetrante controllo ed intervenire ove del caso;
- certamente il recapitismo ha dato origine anche a fenomeni deteriori, in specie per quanto riguarda la creazione di posizioni di privilegio ed a disfunzioni nel naturale meccanismo di ricambio tra notai giovani ed anziani, e tra periferia e centro. Non sempre tuttavia esso ha costituito soltanto espressione di concorrenza illecita a danno dei legittimi titolari delle sedi notarili; talvolta esso ha anche permesso una più equa distribuzione dell'attività tra i notai, favorito le aspirazioni e soddisfatto le esigenze dei colleghi, specie più giovani, titolari di sedi disagiate; permesso all'utenza di fruire di un servizio più articolato e con maggiore possibilità di scelta del professionista di cui servirsi; in taluni casi esso è stato favorito dalle mutate condizioni socio-economiche e dalla maggiore facilità di movimento sul territorio, dalla concentrazione delle attività economiche e della pubblica amministrazione nei maggiori centri abitati ed in specie nei capoluoghi di provincia (vedasi ad esempio, nell'arco degli ultimi decenni, la scomparsa di uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e di quella della giustizia).
c) Apertura di uffici secondari esclusivamente nell'ambito di associazioni professionali.
Tale impostazione consentirebbe al notaio della sede X e al notaio della sede Y, tra loro associati, di rogare ciascuno nella sede dell’altro nei giorni liberi da obblighi di assistenza. Essa costituirebbe un incentivo all’associazionismo per quei notai che abbiano interesse a svolgere in modo più intenso e più organizzato la loro attività fuori della propria sede nei giorni liberi da obblighi di assistenza; consentirebbe una assoluta trasparenza, identificabilità e controllo delle associazioni e dei luoghi e dei giorni in cui i notai associati possono esercitare la loro attività; avrebbe il vantaggio di non moltiplicare i luoghi di esercizio della attività notarile.
Tuttavia tale ipotesi verrebbe a creare una situazione di disparità – forse non sostenibile sul piano normativo - a carico di chi, per le più svariate ragioni (anche caratteriali, o dipendenti da fattori non derivanti dalla volontà dei soggetti) non voglia o non possa associarsi con altri colleghi, vedendo così limitate le proprie scelte circa l'organizzazione dell'attività sul territorio.
d) Apertura di uffici secondari con limitazione del loro numero.
Si è infine proposto di limitare ad uno solo l’ufficio secondario istituibile oltre allo studio notarile. Ipotesi, questa, che ha la sua motivazione positiva nella considerazione che il tempo richiesto per una corretta esplicazione della funzione – a cui è collegata strettamente l’indagine della volontà delle parti e la direzione del lavoro di redazione degli atti – mal si concilierebbe con l’apertura di più uffici.
Tuttavia tale ipotesi, secondo altri, una volta ammessa la possibilità di mantenere uffici secondari fuori dalla sede, potrebbe essere ritenuta artificiosa e limitativa di una maggiore "offerta notarile".
6. Associazioni e società professionali.
Questo ordine di ragionamenti impone infine di prendere in considerazione il tema delle associazioni e delle società professionali.
Tema vieppiù di attualità perché la sempre maggior difficoltà e complessità della prestazione professionale, la preparazione e l’efficienza maggiori che quotidianamente ci vengono richieste, l’esigenza di prospettare al cliente servizi sempre più complessi, spingono sempre più ad una organizzazione professionale articolata e con diverse specializzazioni, per la quale in molti casi il singolo non è più sufficiente.
Su questo argomento, fatto salvo che ognuno deve poter organizzare il proprio lavoro come preferisce, il Consiglio ritiene che l’evoluzione dell’economia e della professione renda sempre più auspicabile la costituzione di associazioni e di società entro i limiti territoriali posti dalla legge alla facoltà di rogito – ferma restando l’esigenza di garantire la peculiare funzione pubblica e la responsabilità personale del notaio – e che il favore nei confronti delle forme associative vada perseguito anche attraverso una idonea impostazione legislativa.
L’argomento dello svolgimento dell’attività professionale in forma associata richiederà un ulteriore approfondimento specifico, anche in relazione alla riforma delle attività professionali in corso di approvazione dal Parlamento.
7. Memorandum.
Riassumendo la riflessione riguarda i seguenti punti:
1) possibile istituzione di sedi che comprendano più comuni limitrofi, a cui assegnare un certo numero di notai in relazione a volume d’affari, numero di abitanti, conformazione geografica, possibilità di collegamenti;
2) apertura dello studio notarile in qualsiasi luogo della sede;
3) facoltà di cambiamento del luogo dello studio;
4) poteri correttivi e di indirizzo dei Consigli a garanzia della copertura del servizio notarile su tutto il territorio;
5) revisione dell’ambito dei distretti con la creazione di distretti di medie dimensioni e rafforzamento dei poteri dei Consigli;
6) a) obbligo di assistenza alla sede per tre o quattro giorni alla settimana fissati dal notaio e comunicati al Consiglio distrettuale;
b) alternativamente nessun obbligo di assistenza alla sede e libertà di rogito in tutto il distretto;
c) alternativamente facoltà di aprire nel distretto un solo ufficio secondario a cui prestare assistenza per due giorni alla settimana;
7) divieto (sanzionato deontologicamente) di ricevere atti fuori del territorio della sede nei giorni di assistenza ad essa;
8) facoltà di rogito in una zona più ampia (distretto, zona intermedia o regione) nei giorni non di assistenza alla sede;
9) facoltà di aprire uffici sussidiari (uno o più a seconda dell’ipotesi scelta);
10) costituzione di associazioni e di società nell’ambito dei limiti territoriali posti dalla legge alla facoltà di rogito, ferma la responsabilità personale del notaio.
Come si può notare, i punti nodali, al di là della necessità di approfondire i criteri per l’individuazione del territorio delle sedi e le dimensioni ottimali dei distretti, non sono di poco conto poiché sono costituiti dalla definizione dell’ambito territoriale in cui sarà consentita la facoltà di rogito e la facoltà di aprire uffici secondari fuori dalla propria sede da parte del notaio.
Vi è tuttavia un elemento a nostro favore: una forte, diffusa consapevolezza che un intervento riformatore è necessario, che occorre cambiare (partendo dai punti positivi della situazione attuale e nel confronto attento con le opinioni della categoria) per far trovare pronto il notariato all’appuntamento, quando sarà necessario, pur nella difficoltà di individuare soluzioni equilibrate e tali da preservare la funzione nella sua integrità ed il ruolo sociale e professionale dei notai.
Altre intuizioni, talvolta faticosamente accettate, hanno segnato positivamente il cammino recente del notariato, consolidandone prestigio e capacità di presenza. Intuizioni spesso coraggiose, i cui risultati, come spesso accade, potevano essere verificati soltanto dopo aver accettato la sfida ed averla affrontata.
E’ con lo stesso spirito di totale compattezza quanto ai propri intenti e di profonda fiducia nella capacità di riflessione della categoria - nonostante interrogativi e timori siano sempre possibili nel momento delle grandi scelte e il paesaggio abitudinario appaia più rassicurante - che il Consiglio nazionale affida ai notai italiani l’approfondimento di questi temi: con la certezza che sarà possibile ancora una volta volare alto e che al termine del dibattito il notariato tutto saprà dimostrare equilibrio, saggezza, capacità di adattamento, nuova vitalità progettuale per assicurarsi adeguata funzione in un mondo destinato a cambiare nei prossimi anni assai più di quanto abbiamo fin qui sperimentato.
TERRITORIO E RIFORMA DEL NOTARIATO
Il Convegno convegno di Napoli organizzato da Federnotai sul tema del "Territorioterritorio" ha indubbiamente riscosso un favore che va al di là delle stesse aspettative di chi ha contribuito alla sua organizzazione.
Ne sono riscontro il numero delle presenze di colleghi affluiti da tutto il territorio nazionale; il livello di attenzione dei partecipanti all'assemblea testimoniato dalla costanza delle presenze durante la pur lunga sessione di lavori; il livello qualitativo delle relazioni introduttive e dei contributi degli intervenuti; la significativa presenza di diversi Consiglieri consiglieri Nazionali nazionali e comunque, di molti Colleghi colleghi che su diversi fronti operano da anni nell'interesse della Categoriacategoria.
Tutto ciò costituisce motivo di legittima soddisfazione per la nostra organizzazione e per chi, come giustamente sottolinea Giuseppe Di Transo, ha mosso i primi passi verso un dibattito interno che investiva il ruolo sociale, la funzione e l'organizzazione del Notariatonotariato; e questo in tempi in cui l'atteggiamento di parte della Categoria categoria e dei suoi Organi organi Istituzionali istituzionali si attestava su posizioni di intransigente chiusura.
Dobbiamo dare peraltro atto al precedente ed all'attuale Consiglio consiglio Nazionalenazionale, di aver recepito, anche sull'onda di pressioni esterne che sono arrivate a porre in dubbio gli stessi criteri identificativi non solo della nostra, ma di tutte le libere professioni, l'opportunità di avviare un confronto con la Categoria categoria cui soggiace in effetti la necessità e la ineludibilità storica di un processo di revisione del nostro Ordinamentoordinamento.
Mi risparmio e Vi vi risparmio in questa sede l'elencazione delle tante ragioni che muovono coloro che nella piena consapevolezza della difficoltà e lungi dal volere il nuovo per il nuovo, ritengono inadeguato, ed in quanto tale pericoloso per tutti noi, il mantenimento indefinito dell'attuale quadro normativo della professione. Basterebbe rimandare i lettori al primo capitolo del documento che il Consiglio consiglio Nazionale nazionale ha approvato sull'Organizzazione sull'organizzazione Territoriale territoriale del Notariato notariato per trovarvi, sia pure solo abbozzate, considerazioni anche di natura sociologica talmente incontestabili da rasentare il limite dell'ovvietà.
Vorrei invece soffermarmi su alcune opinioni espresse durante il Convegno convegno di Napoli.
Il collega Falconio, in uno degli interventi più aperti verso una riforma dell'organizzazione territoriale del Notariato notariato ed argomentando in favore di subitanei provvedimenti ad hoc, ha affermato che il miglior sistema per non fare una riforma è rinviarla ad una riforma globale.
L'intervento di Paolo Becchetti, collega come noto già parlamentare, riportato in queste pagine, è di segno esattamente opposto: "Credo sia pericoloso fare fughe in avanti per anticipare la riforma delle libere professioni e quella dell'ampiezza territoriale della funzione è una fuga in avanti". "Nella riforma delle libere professioni saranno affrontate questioni che sono di rilievo decisivo anche per l'espansione territoriale della funzione e cioè la deontologia, la tariffa, l'accesso, la pubblicità ed altre questioni".
Da quest'ultimo passo emerge ancora quella che è stata quasi una costante in tutti i contributi alla discussione; il legame indissolubile che esiste tra un tema fondante quale quello del territorio e altri aspetti che identificano la nostra attività professionale, a loro volta concatenati inscindibilmente ad altri settori di problematica .
A dire il vero non sono pochi coloro che, preso a malincuore atto che qualche aggiustamento è inevitabile, prediligono una politica di cambiamenti per piccoli passi, di aggiustamenti progressivi, magari operati emergenza per emergenza, decreto legge per decreto legge, per far fronte a pressioni di questo o quello orientamento politico, all'insegna della passività e del quieta non movere, per quanto possibile.
Questo d'altronde è ciò che è stato fatto finora non senza saggezza e tra mille difficoltà. Resta però da chiedersi per quanto alla luce della Normativa normativa Comunitaria comunitaria e della legislazione futura che investirà il settore delle libere professioni sarà possibile allontanare nel tempo un punto di rottura che, se raggiunto, farà inevitabilmente collassare l'intero sistema. E se sia necessario attendere quel momento per verificare il nostro ruolo alla luce delle indicazioni che provengono dalla Categoriacategoria.
La nostra posizione al riguardo è, in coerenza con le risultanze del terzo Congresso congresso Federnotai, del tutto chiara.
La legge del 1913 che ha dato luce al tipo di Notariato notariato che conosciamo, è una legge di grande equilibrio, maturata in anni di lavoro attento e curato nei particolari, si direbbe con la precisione di un miniaturista. Non è infatti certo un caso che gran parte dell'impianto originario sopravviva da quasi novant'anni.
Riteniamo tuttavia che operare su un tessuto così precostituito ed in alcuni tratti, va riconosciuto, ormai logoro, possa causare crisi di rigetto assai pericolose per l'intero corpo normativo che regola il Notariatonotariato.
Nel corso del Convegno convegno di Napoli, è nato per due volte un applauso spontaneo della platea in occasione di altrettanti passaggi dei relatori critici in ordine alle disfunzioni verificatesi dopo l'introduzione della preselezione informatica al Concorso concorso Notarilenotarile.
Due punti assolutamente secondari all'introduzione di questa riforma, importante, ma non certo centrale per l'ordinamento del Notariatonotariato, si sono rivelati pure così spinosi da creare seri imbarazzi nell'articolazione di un momento qualificante per l'accesso alla professione.
E' bastato cioè che il Ministero decidesse di divulgare le risposte ai quesiti e che non si sia tenuto conto della tempistica dei ricorsi, perchè una riforma ottimamente ispirata da principi condivisi praticamente da tutti, desse segni di grave squilibrio.
Per quanto concerne il dibattito interno, la consapevolezza della necessità dei cambiamenti si scontra nei fatti in primo luogo con la constatazione che l'attuale quadro normativo, decennio dopo decennio, ha fatto indubbiamente assurgere il Notariato notariato a posizioni di grande rilievo nella società; in secondo luogo con il conseguente timore, comune a molti di noi, di uscire per così dire allo scoperto ed affrontare nel sociale un dibattito in ordine a nostre posizioni di ingiustificato privilegio, peraltro tutte da dimostrare.
Il timore, o la paura di cambiare che dir si voglia, non rappresenta peraltro un male in sè quando genera prudenza nell'azione.
Lo è invece indubbiamente quando induce alla paralisi pressochè completa.
Va ancora tenuto conto, per quanto ovvio, che il dibattito della Categoriacategoria, su punti salienti del nostro ordinamento quale l'organizzazione territoriale non genera, come è di tutta evidenza, anche ove le risultanze siano fatte proprie dai nostri Organi organi Istituzionaliistituzionali, pedisseque riforme parlamentari che vadano necessariamente nel senso da noi indicato.
Sarebbe peraltro grave mancare di progettualità e farsi cogliere del tutto impreparati alle novità.
Siamo convinti che gli ultimi Consigli consigli Nazionali nazionali abbiano intrapreso la strada giusta: è quella che passa per il dibattito interno, aperto al contributo di tutti.
Riteniamo che vadano analizzate con attenzione e rispetto tutte le posizioni, con particolare riferimento a quelle per così dire più conservatrici.
D'altra parte è bastato ascoltare a Napoli l'intervento di Gibboni, che ha espresso in tema di territorio le perplessità di quanti nella commissione istituita dal Consiglio consiglio Nazionale nazionale hanno sottoscritto una relazione minoritaria e nella sostanza contraria ad ogni cambiamento per rendersi conto della serietà delle perplessità avanzate.
E' altrettanto vero peraltro che le istanze di cambiamento rappresentate nell'intervento di Sabatino Santangelo hanno, magari anche solo parzialmente fatto riflettere molti di coloro che restano attestati in difesa dello status quo.
Sono peraltro motivazioni con particolare riferimento alla competenza "Nazionalenazionale" del Notaio notaio cui sottende nella fattispecie una visione del Notaio notaio " consulente dell'impresa" che attiene ad una configurazione della funzione che, seppure di grande spessore, non è nei fatti condivisa da molti.
Ci rendiamo conto, in altri termini, di come un particolare settore della discussione in atto in merito alla organizzazione territoriale del Notariatonotariato, quello dell'allargamento delle competenze su base regionale o Nazionalenazionale, come emerge con altre sfumature anche dalla relazione di Lavinia Vacca, finisca inevitabilmente per investire la definizione della stessa funzione Notarilenotarile, almeno sotto il profilo dell'annosa tematica rappresentata dal dualismo dei ruoli di Pubblico pubblico Ufficialeufficiale, o meglio , come è stato chiarito, di soggetto incaricato di un Pubblico pubblico Ufficioufficio, e di libero professionista - consulente privato.
Una problematica questa, che non può non investire dunque, almeno parzialmente, il dibattito sull'Organizzazione sull'organizzazione Territorialeterritoriale.
Ed una ulteriore prova della stretta interconnessione esistente tra i diversi settori di riforma.
Va peraltro detto con chiarezza, che le posizioni espresse da Giuseppe Di Transo ed indicate in questo stesso numero di Federnotizie FederNotizie in ordine a macrosede, uffici secondari e ristrutturazione dei Distrettidistretti, sia per le motivazioni addotte che per soluzioni proposte, sono quelle che rispecchiano e riassumono in linea di massima la posizione della Giunta giunta di Federnotai e quelle che sosterremo nelle occasioni di dibattito.
Per quanto concerne l'estensione della competenza di rogito al di fuori del Distretto distretto di appartenenza, non riteniamo se ne possa discutere separatamente dalla definizione non solo e non tanto di problematiche deontologiche di dubbio respiro, quanto del Ruolo ruolo e della Funzionefunzione; con gli inevitabili riferimenti alle regole che concernono l'accesso ed il numero chiuso, che, pur non trovando a nostro modo di vedere, la sua loro giustificazione sostanziale nell'attuale organizzazione territoriale, è sono da molti ritenutoritenute, anche all'esterno della categoria, come strettamente connesso connesse proprio alle attuali regole di competenza.
Nel ribadire peraltro che di tutti i punti toccati dal dibattito quello dell'accorpamento dei Distretti distretti Notarili notarili su base più omogenea è l'unico che non necessita di una riforma legislativa, essendo già disponibili gli strumenti tecnici per realizzarlo, strumenti che auspichiamo vengano presto attivati. Riteniamo che vada nella direzione migliore una riforma conseguente alle stesse indicazioni di massima che emergono dalla relazione approvata dal C.N.N. e dunque :
A) un'organizzazione territoriale che assegni un numero di almeno quindici Notai notai ad ogni macrosede con la libertà di istituire e variare la sede liberamente e con il conseguente monitoraggio dei Consigli consigli Notarili notarili per garantire la copertura di tutto il territorio. Condividiamo peraltro le preoccupazioni di chi suggerisce che la cosiddetta macrosede faccia riferimento ad enti territoriali già definiti (ad esempio facendo coincidere il territorio della macrosede con quello di una o più province).
B) Limitazione della possibilità di aprire uffici secondari nell'ottica di garantire una effettiva assistenza a tutto il territorio della macrosede, in vista di esigenze della collettività, o strettamente nell'ambito di associazioni professionali.
Chiarito quanto sopra, va peraltro ribadita la nostra contrarietà a qualsiasi attività di tipo legislativo che regoli l'organizzazione territoriale separatamente dal resto delle problematiche inerenti la professione.
Se può essere comprensibile l'osservazione sopra riportata di chi sostiene che il modo migliore per non fare una riforma è quello di rinviarla ad una riforma globale, è anche vero che il problema dell'organizzazione territoriale non è l'ultimo ma neanche il primo di quelli che affliggono un Notariato notariato che dà segnali di crisi di identità.
Una crisi di identità peraltro che potrebbe potenzialmente subire una ulteriore accelerazione in conseguenza delle nuove attribuzioni legislative in materia di regolamentazione delle professioni attribuite alle Regioni.
L'osservazione di Paolo Becchetti cui non difetta esperienza specifica (e col quale peraltro sono in totale disaccordo per quanto concerne le sue considerazioni su Asnodim, esposte in sintesi su questo numero, forse dettate da posizioni di carattere personale) , in ordine al fatto che il futuro del Notariato notariato si giocherà insieme al futuro delle altre libere professioni, è di grande saggezza.
Ma sarà saggio arrivare preparati al momento dei cambiamenti.
Sarà in discussione tutto: tariffe, pubblicità e regole di deontologia, criteri di concorrenza, accesso e numero chiuso, organizzazione territoriale, Ruoloruolo, Funzione funzione e attribuzione di competenze, regole operative.
E' importante dunque interrogarci e capire dove andare, se possibile mettendo da parte intolleranze e sospetti spesso derivanti dall'essere chiusi, per uno storico eccesso di individualismo, su posizioni spesso troppo personalistiche.
E' altrettanto importante capire che già adesso il mercato chiede al Notariato notariato risposte a bisogni diversi ed assai articolati; diversi da regione Regione a regioneRegione, in forza di differenti articolazioni della economia Nazionalenazionale, diversi tra città e provincia in relazione a problematiche dissimili dal punto di vista anche sociologico; diversi in relazione al tipo di clientela, al tipo di affari trattati e diversi anche in relazione alle disomogenee aspirazioni personali dell'Uomo dell'uomo Notaionotaio.
Questa diversità, anche tra di noi, rappresenta una forte ricchezza per il Notariato notariato e costituisce di per sè la migliore risposta per il superamento di posizioni di chiusura che sono il più grave freno nell'avvio di un dibattito aperto e sereno, e soprattutto senza preconcetti.
Chiediamo pertanto al Consiglio consiglio Nazionale nazionale di proseguire nell'approfondimento con la Categoria categoria sul tema dell'Organizzazione dell'organizzazione Territorialeterritoriale; attendiamo che si apra la discussione sull'accesso e su tutti gli altri aspetti dell'Organizzazione dell'organizzazione Notarilenotarile, preparata dai lavori di nuove commissioni da istituire.
Riteniamo che questi contributi, ad iniziare da quelli sul Territorioterritorio, vadano subito messi a frutto e che sia istituito, subito, un gruppo di lavoro di cui facciano parte anche studiosi di settori contigui al nostro; che si elabori una complessiva riforma dell'ordinamento tenendo conto delle indicazioni della Categoriacategoria, con grande cura, tempi adeguati, equilibrio, e nessuno spazio alle improvvisazioni; aspettando i tempi maturi della politica per dare al Notariato notariato le regole moderne di cui ha bisogno.
Ma non più nei corridoi parlamentari, tra furbizie e strizzatine d'occhio di cui la società non mostra francamente di avere più bisogno.
Se è vero che tante riforme sono state abbozzate e tentate negli anni, con risultati modesti, è pur vero che sarebbe gravissimo non avere la lungimiranza che occorre per sapere cogliere il nuovo.
Andrea Sacchetti presidente di Federnotai
I CENTO GIORNI DEL PRESIDENTE (E DEL SUO CONSIGLIO)
Tradirò un segreto.
Quando fu nota la composizione del nuovo CNN e il suo organigramma molti sentenziarono che la nuova Consiliatura sarebbe stata di basso profilo.
I motivi:
- erano simultaneamente cessate due personalità indiscutibilmente di rilevante statura, Gennaro Mariconda e Paolo Piccoli, tanto diversi e così felicemente complementari, che da Presidente e da Vice Presidente avevano tracciato la linea politica del Consiglio;
- il cessato Consiglio aveva raccolto il frutto dell’effetto annuncio, ponendo all’attenzione del notariato nazionale i problemi dell’accesso e quelli del territorio, ma lasciandoli irrisolti in "spinosa" eredità ai posteri;
- si era vissuta una irripetibile stagione di consonanza tra politici al potere e organi istituzionali del notariato che aveva dato ottimi frutti, ma che ormai era irrimediabilmente finita in un momento in cui al governo del Paese salivano forze del tutto diverse che intendevano accelerare il processo di "deformalizzazione" e di "deregulation" della società italiana;
- il brillante annuncio dell’avvenuta stipulazione della polizza responsabilità civile per tutti i notai aveva già presentato il suo conto esoso, obbligando il Consiglio a rinnovare la polizza a condizioni tanto onerose da far sì che, "rebus sic stantibus", decorsi diciotto mesi il CNN si sarebbe trovato senza neppure i fondi per pagare gli stipendi dei propri dipendenti, senza potere chiedere un maggior contributo alla categoria;
- erano ormai anni che il CNN evitava di prendere posizione su temi "delicati" quali quelli del "monitoraggio", della diversità macroscopica delle tariffe nelle diverse zone, sulla differente resa dichiarata dei repertori da zona a zona e questo silenzio si stava facendo oggettivamente imbarazzante (indifferenza o connivenza?);
- si usciva da un concorso che a torto o a ragione aveva lasciato ombre su qualche componente del precedente organo istituzionale con polemiche e diffidenze non del tutto sopite;
- il cessato Presidente aveva rifiutato di aprire un costruttivo dialogo con i Presidenti dei Consigli notarili che chiedevano maggiore considerazione per le loro richieste rivendicando orgogliosamente, ma forse antistoricamente, il ruolo di organo esponenziale del CNN, ruolo che nessuno del resto aveva mai voluto disconoscere.
Sembrava insomma che il caso e la precedente Consiliatura avessero servito al nuovo Presidente e ai nuovi consiglieri un "plateau" di problemi veramente indigesto, soprattutto se condito con le altre questioni che quotidianamente si presentano (dalla firma digitale alla informatizzazione del modello unico e delle formalità societarie ecc.).
Date queste premesse mi sembra necessario applicare al nostro mondo la regola che vuole che gli organi istituzionali vengano giudicati sulla base di ciò che hanno fatto e dell’immagine che hanno lasciato dopo i primi cento giorni dal loro insediamento: se qualcuno assume una carica deve sapere cosa vuole fare, deve conoscere il modo per realizzarlo, deve sapere attuarlo in tempi brevi, perché … a lungo andare … siamo tutti morti.
In un mondo in cui le critiche alle idee professate sono spesso prese come ingiurie a chi le professa, in cui ci si preferisce dilungare sulle cose ovvie e tacere di quelle "controverse", in cui i giudizi positivi sono presi come manifestazioni di servilismo (anche perché chi si astiene dal criticare e dall’irridere non appare credibile nel lodare), in cui chi occupa cariche istituzionali non vuole mai esporsi, il pretendere di dare giudizi sui primi cento giorni della presidenza Mascheroni può sembrare scelta avventata e pericolosa.
A me sembra invece doverosa e necessaria.
Molte cose mi sono piaciute di questi cento giorni:
- la maggiore (rispetto al passato) analiticità dei verbali delle riunioni consiliari che, debitamente e tempestivamente divulgati, hanno consentito di comprendere l’andamento dei lavori consiliari e le posizioni dei singoli consiglieri;
- l’attenzione che è stata riservata alle proposte formulate dalla riunione dei presidenti dei consigli notarili tenutasi a luglio a Roma;
- la lettera con la quale Antonio Mascheroni, anche a nome del Consiglio, ha riproposto il tema della riforma del territorio, che sembrava essere stato accantonato nell’ultima parte della vecchia consiliatura, senza enfasi e senza retorica, richiamando i consigli al loro dovere di aprire una discussione all’interno della categoria di accertare le opinioni dei colleghi a mezzo riunioni e/o a mezzo appositi questionari, perché il Consiglio dovrà poter dire che ha ascoltato tutti quelli che avevano qualcosa da dire anche se, decidendo, dovrà scontentare qualcuno perché decidere vuol dire scegliere tra opinioni inconciliabili;
- la capacità di abbinare la approvazione di una tariffa in euro con un aumento della tariffa "repertoriale" che, se non potrà, perché i tempi non lo consentono, portare ad aumento rilevante del costo della prestazione notarile, risolverà il problema economico del CNN;
- l’avere posto il problema dell’assicurazione responsabilità civile al centro dell’attenzione del Consiglio per introdurre riforme ormai improcrastinabili;
- l’avere preso posizione sul tema veramente spinoso del monitoraggio invitando tutti i consigli ad attuarlo e, si noti bene, sia a scopo di controllo sia a scopo di conoscenza, con elaborazione da parte del CNN di un questionario tipo minimale, con ciò aprendo la strada all’ulteriore problema della relativa uniformazione delle tariffe in concreto applicate sul territorio e della relativa uniformità dei comportamenti fiscali.
Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi della categoria, ma quanto realizzato in questi cento giorni è più di quello che altri Consigli hanno fatto in intere consiliature.
Stupisce una cosa: perché di fronte a decisioni tanto importanti il notariato ha tenuto un imbarazzato silenzio?
Quella che possiamo considerare "la piazza" del notariato (la lista sigillo per intenderci) di fronte alla delibera sul monitoraggio ha taciuto, preferendo dilettarsi in polemiche quisquiliari e non rispondendo neppure alle provocazioni di chi rimarcava questo innaturale silenzio su una delibera "storica" dell’organo esponenziale .
Tanto ci si accanisce in lista su considerazioni ovvie su casi singoli tanto si tace quando si cercano rimedi di carattere generale!!
Mi viene un dubbio: non sarà che, più o meno inavvertitamente, abbiamo nominato un Presidente e un Consiglio migliori di quelli che ci meritiamo?
Luigi A. Miserocchi
Federico Tonelli - Gli esiti del questionario Federnotai (in formato .pdf)
Consiglio Notarile di Milano - Gli esiti del questionario (in formato .pdf)
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
INTERVENTO DI SABATINO SANTANGELO
Già in altra occasione, ho avuto modo di iniziare un mio intervento facendo riferimento a dichiarazioni di un Roveda: la prima volta era Guido, mio vecchio e lucido amico, ora è il più giovane, ma non meno valoroso Arrigo, il quale volendo porre una datazione alla comparsa sul tavolo della discussione del tema della competenza nazionale, indica il terzo congresso di Federnotai. Per carità, io tengo nella massima considerazione la Federnotai, come in diverse occasioni ho avuto modo di manifestare; e a Federnotai riconosco il merito di aver riproposto questo problema determinando una presa di coscienza a cui ha fatto seguito un rilevante dibattito. Ma la nascita dell'idea (forse per molti malaugurata) è ben più antica ed è collocabile all'inizio degli anni '70, e quello che più conta, è che essa faceva parte di quel pacchetto di proposte che allora indicai come "la nuova frontiera".
I vecchi forse ricordano, ma i giovani di certo non sanno: quel pacchetto determinò per me non pochi problemi ed in particolare non poche intolleranze; fui più volte privato della parola in varie sedute plenarie di congressi nazionali e fui addirittura accusato "di voler abbattere l'impero dall'interno". E di quel pacchetto uno degli argomenti che maggiormente sgomentava, e vedo che ancora sgomenta, era costituito proprio dall'aspirazione ad una competenza nazionale.
Ora, dopo trent'anni, i tempi e gli uomini sono cambiati e sono cambiati anche i notai, che sono divenuti più tolleranti verso chi la pensa in modo diverso dai vertici dell'istituzione e dalla maggioranza degli appartenenti alla categoria, anche perchè si è visto che attuando i punti di quel pacchetto, il notariato non è crollato, anzi ha avuto qualche beneficio, se non in termini di cassetta, certamente in termini di dignità e di riconoscimento di un ruolo particolarmente elevato, non disgiunto da una ampia considerazione di competenza tecnico-scientifica.
Non è caduto il notariato sotto i colpi delle vendite all'asta, né sotto quelli delle omologazioni e non cadrebbe sotto i colpi delle convenzioni non litigiose di separazione e divorzi, né sotto quelli dell'attribuzione di alcune competenze in tema di controlli su patrimoni di incapaci o su patrimoni separati. E a mio avviso - ma di questo dobbiamo parlare oggi - non cadrebbe nemmeno se al notaio, pubblico ufficiale e libero professionista, fosse riconosciuta - come accade per tutti gli altri liberi professionisti italiani - la competenza nazionale.
Fatta questa rivendicazione di paternità, nascosta sotto l'impudico manto di una corretta indicazione di date, possiamo occuparci del problema di fondo che, se ho ben capito, continua a togliere il sonno a molti colleghi.
In via introduttiva due precisazioni:
la prima: non tratterò il tema della competenza nazionale partendo da analisi storiche o giuridiche delle norme del '13 che ancora disciplinano l'argomento, perché questo è stato fatto molto dettagliatamente e correttamente da Arrigo Roveda in uno scritto su Federnotizie. La trattazione a cui mi riferisco richiama le radici storiche dell'ancoraggio della competenza alla sede e al distretto; i problemi connessi alla correttezza e alla concorrenza; l'analisi della legalizzazione come sistema di superamento dell'incertezza; la necessità di assicurare la distribuzione del servizio su tutto il territorio nazionale; il recapitismo; la figura del notaio artigianale e di quello industriale ecc.-. Talchè chi volesse approfondire l'argomento, altro non dovrebbe fare che leggere l'articolata ricostruzione di Roveda.
La seconda avvertenza riguarda invece le Riflessioni che sull'argomento ha elaborato il Consiglio Nazionale. Un bel lavoro, scritto in buon italiano, con una premessa a larghe tese ed una conclusione un po’ rachitica. Il lavoro mi è apparso appunto come un grande sombrero su una piccola testa, con un viso insignificante. Il problema (e così chiarisco subito qual é la mia idea sull'argomento) non è fra sede e distretto, oppure fra provincia e regione, come limiti alla competenza; non è un problema di minidistretto o di maxidistretto; non è un problema di minore o maggiore numero di consigli notarili e di consiglieri che a seconda delle scelte saranno più o meno numerosi e più o meno contenti del loro modesto potere; e non è nemmeno un problema disciplinare nel senso dei controlli o dei meccanismi da adottare per ottenere una migliore funzione sanzionatoria per colpire gli immancabili reprobi. Il mio problema è un altro ed è del tutto diverso. Il mio problema è quello del riconoscimento di un ruolo in un'aura di dignità intellettuale e professionale pari a quella di tutti gli altri liberi professionisti italiani, in contrapposizione ad una configurazione, come l'attuale, che ci vede liberi professionisti dimezzati.
Qui non è solo questione di "titolo professionale": il notaio è tale su tutto il territorio nazionale nel senso che può fregiarsi del titolo ovunque. Qui è questione di "funzione professionale", che per i notai, secondo l'attuale normativa, comporta l'impossibilità di stipulare fuori dal distretto di appartenenza. Laddove l'avvocato è tale ovunque e ovunque può svolgere la sua funzione; ed è bene ricordare che se fino a qualche anno fa esisteva una limitazione al potere di rappresentanza ancorata alla figura del procuratore legale, anche questa impostazione, considerata arcaica e antieuropeistica, è caduta, trascinando con sé la c.d. territorializzazione dell'attività degli avvocati, che oggi quindi rappresentano, assistono e difendono su tutto il territorio nazionale. Così è pure per i commercialisti che o difendano contribuenti, o redigono denunzie dei redditi, o svolgano funzioni di controllo societario, vuoi nella forma del vecchio collegio sindacale vuoi in quella di vigilanza della Draghi, non hanno alcuna limitazione territoriale.
A questo punto sono certo che se mi fermassi un solo attimo sarei sommerso dalla notazione o meglio dall'urlo: ma noi siamo pubblici ufficiali! Ovviamente non l'ho dimenticato. Ma dovete consentirmi di parlare di questo fra un momento.
Ora mi interessa sottolineare che, nella prospettiva enunciata, con lo studio del Consiglio Nazionale, a cui per qualche verso pure riconosco una certa utilità, non si raggiunge nessun risultato perchè maxidistretto o minidistretto il principio della limitazione della funzione resta immutato.
Ma c'è di più. Che senso ha fare - come si sostiene nelle Riflessioni - un più ampio distretto (fino a comprendere l'intera regione) e negare il passo successivo. Si risponde che nell'ipotesi di competenza territoriale troppo ampia, diverrebbe problematico il controllo sull'operato del notaio.
Ma che sciocchezza è mai questa!
Se, in sede di competenza nazionale un notaio si comportasse in modo non conforme alle norme, alle regole del codice deontologico, o all'etica in genere, il Consiglio Notarile del luogo nel quale la scorrettezza è stata commessa e rilevata, dovrebbe essere obbligato a fare la segnalazione al consiglio di appartenenza, che a sua volta dovrebbe agire in modo non dissimile da come agirebbe se la medesima mancanza fosse stata commessa nel distretto di appartenenza.
Il tema della competenza nazionale si può trattare in due modi: in una visione futuristica di assetto della professione e quindi con riferimento alle società tra professionisti, oppure - tout court - come superamento, aggiornamento e miglioramento degli assetti attuali disciplinati dalla legge del '13.
Per rendere più concreto e diretto il discorso credo sia preferibile partire da questa seconda impostazione.
Il nostro è un mestiere "nazional-popolare"; sia chiaro lo dico in senso assolutamente elogiativo ed eufemistico. Voglio intendere con questo che al notaio si rivolge almeno una volta nella vita qualunque cittadino italiano, quale che sia la fascia sociale di appartenenza economica. Per il notaio non vige quel brocardo popolare che in alcuni paesini ancora si sente: "nella mia vita non ho mai firmato una cambiale e non ho mai messo piede nello studio di un avvocato". Per il notaio questo principio non vale. A lui ci si avvicina senza vivere l'incontro in modo angoscioso. E' quindi giusto che il notaio sia capace di ascoltare tutti e di soddisfare qualunque esigenza, piccola o grande che sia. Così com'è giusto che egli sia capillarmente presente su tutto il territorio nazionale. E questo continua ad essere giusto anche oggi che spostarsi è divenuto molto facile. Anzi in questo senso l'attuale disciplina sede-distretto, a mio avviso, è e resta la migliore. Ma - come dicevo - non può negarsi che qualche cosa è pure cambiata nel mondo e nel notariato. Innegabilmente quel notaio che ha l'obbligo di assistere tutti deve anche assistere imprese, imprenditori e grandi clienti i quali, proprio per la dovizia dei mezzi di cui dispongono, hanno vasti campi di azione, che possano spaziare dalle Alpi a Lampedusa. E' giusto allora che nello staff consulenziale di cui dispongono le grandi imprese e nel quale - grazie a Dio - si incominciano a vedere stabilmente anche i notai, tutti i professionisti debbano potersi esprimersi al pieno delle loro capacità e competenze e con assoluta totalità di resa e quindi anche al notaio dovranno vedersi riconosciuti tutti i poteri e le facoltà professionali che gli competono: la consulenza, le scelte operative, la preparazione degli atti e la possibilità di stipularli.
Tutto questo, però, non è vero. Non è vero perchè il notaio la sua opera non la può concludere ogni qual volta sia necessario, per qualunque causa, spostarsi fuori dai confini del distretto di appartenenza. In questi casi, quindi, è costretto a fermarsi all'attività consulenziale e preparatoria. Per la stipulazione dell'atto, invece, dovrà rivolgersi ad altri, poichè è un professionista dimezzato. Deve rivolgersi ad altri per la stipula, in quanto esiste una limitazione territoriale alla competenza.
Ma vi rendete conto della gravità di quest'affermazione? Rivolgersi ad un collega può significare due cose: o si dovrà dire al cliente che deve conferire un nuovo incarico ad un altro notaio e quindi deve duplicare i costi, allungare a dismisura i tempi, discutere di nuovo i contenuti del contratto, attendere un'altra stesura e finalmente stipulare; oppure significa, pregare il collega di leggere e firmare senza nulla sapere e nulla capire; sostanzialmente una sorta di falso, poichè chi stipula un atto pubblico implicitamente afferma, pur senza dirlo, di aver svolto quella miriade di attività prodromiche alla sottoscrizione (dall'indagine delle volontà, all'adeguamento fra fatto e diritto, dalle scelte giuridiche ad ogni tipo di accertamento). Pregando il collega in realtà si determina una specie di "fattispecie a formazione progressiva" che ha alcune fasi immorali ed altre illegali. Ma è serio tutto ciò? E in nome di quale beneficio questa costante scorrettezza dovrebbe essere perpetrata? Perchè, badate, il fenomeno è molto più frequente di quanto si creda. Sempre più spesso infatti la decisione degli investitori (specie esteri) è quella do voler concludere, qualunque sia il luogo dell'investimento, nella sede della loro rappresentanza, sia essa diretta o mediata da grossi studi legali. E questo accade assai di frequente anche nelle fasi conclusive di importanti operazioni societarie intragruppo specie in tema di conferimenti, fusioni e scissioni, dove la sede della controllante (spesso formalmente estranea al procedimento) attrae l'intera operazione. Per non parlare del vecchio problema dei grossi finanziamenti bancari che, ancora oggi (ma meno del passato) vengono conclusi non nella sede naturale, ma presso quella delle direzioni generali. E per concludere sul punto fatemi ricordare qui l'ignominia delle sedi solo formali di grosse società, sedi mantenute in certe zone unicamente come specchietti per le allodole (dove le allodole sono i sindacati e il piccolo potere dei politici locali) e che invece tutto richiamano e tutto concludono presso gli uffici della presidenza, ovviamente collocati in tutt'altra zona.
Ma, di grazia, che cosa ottiene di più l'utenza da questo dimezzamento delle nostre capacità operative. Dopo aver assistito il cliente nelle trattative, dopo aver effettuato ogni inquadramento, adeguamento e scelta, assumendone qualunque responsabilità, improvvisamente, per un'antica legge (oggi del tutto fuori tempo poichè legata alla difficoltà di spostarsi sul territorio) gli viene sottratta la fase conclusiva senza alcuna ragionevolezza.
Ma i francesi, gli olandesi e gli austriaci, fossero più ... sciocchi di noi! Proprio i francesi e gli austriaci che in fatto di organizzazione pubblica e delle sue articolazioni ne sanno certamente di più, avendo inventato le strutture portanti dello stato moderno.
Mi hanno raccontato che in Consiglio Nazionale quando si è parlato della normativa per la dismissione degli immobili pubblici e si è letto che sarebbero stati incaricati ufficiali roganti, alcuni consiglieri si sono ribellati, mentre altri sono rimasti freddi e qualcuno ha detto: ma questo è un problema che tocca solo i notai romani.
Brutto episodio.
In certi momenti, però, sembra proprio che abbia ragione Andreotti: a parlar male si fa peccato, ma qualche volta si indovina. E mi viene allora di immaginare, ma subito scaccio questo pensieraccio, che la competenza nazionale è avversato da chi teme che nelle città grandi e ricche possano far capolino altri colleghi. Mi ripugna questa ipotesi. Ma effettivamente, non trovando spiegazioni logiche, un pensiero di questo genere capisco che possa affiorare.
A questo punto qualcuno mi deve spiegare come si concilia il principio dell'assistenza alla clientela che ha affari in varie parti d'Italia, con l'impossibilità di seguire il proprio cliente. Delle due l'una: o mi dite che al notaio non compete la consulenza, l'adeguamento, le scelte, la creatività, ecc. e che quindi tutto ancora oggi è solo certificazione; oppure deve essere cassato il limite alla competenza territoriale, poichè certamente nella legge del '13 non v'è alcun riferimento o traccia, anche labile, ad un'ipotesi di "imprimatur" che un notaio possa porre su atti di un collega. C'è ancora un'ulteriore affermazione di principio da fare: si deve avere il coraggio di dire che non è vero che i cittadini italiani hanno il diritto di rivolgersi a qualunque notaio, secondo personali criteri di scelta basati sulla stima e sulla fiducia; se la negoziazione deve concludersi necessariamente in un luogo determinato che non coincide con il distretto del proprio notaio il cittadino non può rivolgersi al professionista che avrebbe scelto ma deve far capo necessariamente ad un notaio sconosciuto, abilitato per quel luogo.
Dice Peppe Di Transo, mio buono e stimabile amico (anche se non ho capito molto bene dove vuole arrivare), "anche la consulenza che dà il notaio non è quella di qualsiasi tecnico del diritto, ma è una consulenza notarile". Che vuol dire questo. Che è più scadente? Che è limitata? Che non può mai arrivare fino in fondo? Che il notaio è più modesto di altri professionisti? Perchè il dubbio che resta è questo: qual'è il motivo per il quale il notaio, dopo aver fornito la propria consulenza (non inferiore a quella di nessun altro) e dopo aver conseguenzialmente impostato e condotto su piano professionale tutto un affare, nella fase conclusiva deve essere sostituito. Francamente non mi è chiaro, ma non credo che sia chiaro a nessuno di quelli che hanno affrontato il problema senza riserve e con purezza di cuore. E non deve essere chiaro nemmeno ai miei giovani amici e valentissimi colleghi Ubaldo La Porta e Gennaro Fiordiliso se con dovizia di intelligenti argomentazioni hanno insistito su tesi che vanno nel verso dell'eliminazione delle limitazioni territoriali.
Credo di aver involontariamente contribuito a determinare una ancora maggiore diffidenza verso la competenza nazionale allorchè, con l'articolo pubblicato su FederNotizie, ho unito questo argomento con quello della partecipazione alle società multidisciplinari. Ho il dubbio di aver indotto qualcuno a ritenere che i due argomenti fossero necessariamente agganciati. Allora faccio una proposta. Scordiamoci delle nuove tecniche contrattuali, delle conflittualità negoziali fra paesi di civil law e di common law, delle difficoltà connesse alle nostre ossessive tipicità (dei diritti reali, dei tipi contrattuali, delle trascrivibilità, ecc.), del nuovo modo di estrinsecazione e esplicazione delle professioni legali e di tante altre cose. Immaginiamo di essere immuni da tutto questo. Di essere un microsistema professionale perfetto e inattaccabile dal globalismo dei mercati e concentriamoci sulla sola competenza nazionale, cercando di capire quali sono le vere controindicazioni.
Cominciamo con la pubblica funzione, da cui qualcuno ha certamente pensato che volessi sfuggire.
Bene, siamo depositari di una pubblica funzione. Si è scritto che questa caratterizzazione di per sè ci àncora ad un area circoscritta e ci impedisce una competenza nazionale; questo accadrebbe perchè si tratta di un indefettibile principio ricavabile dal nostro sistema positivo. A me pare che non sia così.
Ma per poter indagare a fondo l'argomento è opportuno partire da un raffronto fra depositari diversi della pubblica funzione e cioè fra i notai da una parte e i pubblici funzionari dall'altra.
Per questi ultimi il principio della competenza è fortemente circoscritto perchè subisce tre limitazioni: non possono agire al di fuori del territorio loro assegnato, non possono agire che per beni ricadenti in tale territorio, non possono agire se non con riferimento a soggetti residenti nello stesso territorio. Per il notaio invece la competenza è già generale, solo che può essere esercitata unicamente nel distretto di competenza. Quindi i notai possono agire per e su beni ovunque posti e verso soggetti di qualunque nazionalità e residenza. In questo senso allora la competenza del notaio, diversamente da quella di altri, è già "nazionale", la funzione del notaio si esplica "erga omnes" ed ha effetti ultraterritoriali.
Si dice che, sia nell'uno sia nell'altro caso (cioè notai e pubblici funzionari), le limitazioni trovano la loro ratio nella necessità di assicurare la capillarietà della funzione e quindi la presenza degli addetti su tutto il territorio nazionale.
Da questo si ricava quindi che mentre per le altre pubbliche funzioni le limitazioni sono poste a vantaggio ma anche contro i cittadini che dovranno subirle spostandosi nei luoghi di residenza per l'esercizio di alcuni loro diritti e facoltà, la limitazione alla competenza territoriale del notaio (così solitamente si dice) è posta solo "contro" il notaio, per costringerlo ad assistere la sede, laddove gli utenti possono rivolgersi a qualunque notaio di propria scelta così come accade per ogni altro professionista. In realtà, però, questo è solo parzialmente vero perchè, come tutti sappiamo, se la conclusione della negoziazione, per sopraggiunte necessità, dovesse richiedere uno spostamento del notaio, questo non sarebbe possibile; quindi anche il cliente subirebbe gli effetti negativi della limitazione della competenza. Facciamo allora una riflessione.
Se il servizio fosse capillarmente assicurato e mantenuto su tutto il territorio anche nel caso in cui la competenza fosse nazionale, bisognerebbe concludere che la limitazione è inutile. Immaginiamo per un solo momento una competenza nazionale, fermi rimanendo però tutti gli assetti attuali e quindi: l'obbligo di assistenza alla sede nei giorni fissati, l'appartenenza al distretto, la conservazione degli atti nell'archivio del distretto di appartenenza, il collegamento fra l'ufficio del registro e la sede di appartenenza, la dipendenza disciplinare com'è o come vorrà essere disciplinata, la deontologia ecc., quali sarebbero a questo punto le controindicazioni? A me pare che non cambierebbe proprio nulla, poichè sarebbe solo un problema degli utenti, i quali, volendo rivolgersi ad un notaio lontano, facendolo spostare dalla sua sede, dovranno sobbarcarsi al fastidio di avere rapporti con un altrettanto lontano ufficio del registro o archivio notarile. Solo questo e nient'altro.
Qualcuno ha affermato che la competenza limitata costituisce la sentinella armata contro il numero chiuso e che quindi se cadesse questo argine tutti i cittadini italiani diverrebbero notai. Amici miei, il numero chiuso (che ovviamente non ha nulla a che vedere con l'ampliamento del numero dei posti) ha un solo incrollabile baluardo rappresentato dalla delega della pubblica funzione. In nessun caso sarà possibile l'eliminazione del numero chiuso fino a che esisterà la delega, poichè non è pensabile che essa venga concessa senza che il delegante accerti l'esistenza di certe caratteristiche nel delegato. Ci dovrà quindi sempre essere uno sbarramento e quindi una prova di capacità tecnica. Allora non è un problema di numero chiuso ma di rischio di un indiscriminato aumento del numero dei posti, che purtroppo sconsideramente qualcuno ciclicamente ripropone e rispetto al quale l'ampliamento della competenza territoriale non ha alcuna influenza, nè positiva, nè negativa. Se un giorno un proponente d'ampliamenti riuscisse a dimostrare la bontà del suo assunto e di ciò si convincesse il Parlamento, non ci sarebbe nulla da fare; sarebbe un bruttissimo giorno e tale rimarrebbe sia che fossimo detentori di competenza limitata, sia illimitata. Il numero dei posti infatti si basa su indici ragionevoli che non mutano se cambia l'estensione della competenza.
Altro spauracchio che si sventola continuamente contro la competenza nazionale è la concorrenza. "Immagina cosa accadrebbe se si sancisse questa modifica; sarebbe una guerra". Ma allora ha ragione l'Antitrust; abbiamo paura di una corretta e libera concorrenza e quindi preferiamo le sicure mura del distretto. Allora non è vero che ci offende l'accostamento all'attività di impresa che fa l'Antitrust; ci preoccupa che altri possano entrare nelle mura domestiche. Ebbene se la concorrenza preoccupa rispetto alla competenza nazionale, allora si pongano limitazioni di ogni genere, divieti assoluti di aprire studi, sanzioni pecunarie gravi e gravissime, sospensioni, destituzioni e quant'altro si dovesse ritenere giusto. Il tema non è quello di poter aprire uno o dieci studi in tutta Italia, ma è di principio. Un "grande notaio", pari ad un grande avvocato, ad un grande architetto, ad un grande medico, non esisterà mai fino a quando non potrà essere chiamato in ogni parte del Paese, così come appunto accade per gli avvocati, i medici, gli architetti ecc.-. E, attenzione, non è vanagloria, ma, da un lato, è il bisogno di ottenere il riconoscimento che si deve ad un professionista il quale con proprio sacrificio si è affrancato lentamente dal ruolo del puro certificatore in cui lo Stato Unitario l'aveva trovata nelle realtà locali pre unitarie, conquistando una posizione tecnico-scientifica, a dir poco, paritaria rispetto alle altre professioni legali, e, da altro lato, è l'unico mezzo per far crescere, in un sano spirito emulativo, il desiderio di migliorare se stessi e quindi la qualità generale. Ma vi pare possibile che esistono colleghi che per tutta la vita non aprono più un libro o un repertorio di giurisprudenza, avendo come massimo livello consulenziale e di aggiornamento normativo, dottrinario e giurisprudenziale l'ufficio del registro e l'archivio notarile? I più avveduti, ad ogni novità, attendono il vademecum del consiglio, sia esso nazionale o distrettuale.
Ed ora per chiudere, poche battute sulle società multidisciplinari di cui credo di aver parlato diffusamente nel mio articolo su FederNotizie e a cui rinvio. Sull'argomento voglio però fare innanzitutto una precisazione. Quando mi sono riferito genericamente alla multidisciplinarietà, qualcuno (ed in particolare Miserocchi), ritenendo che auspicassi una multidisciplinarietà assoluta, cioè rivolta a qualunque tipo di professionisti, mi ha posto una serie di domande, giustamente retoriche, su alcuni tipi di connubi spuri, invitandomi a dire che cosa ne pensassi. Miserocchi ha ragione. Le ipotesi che lui ventila sono inaccettabili; ma per la verità io (e qui evidentemente sono colpevole di poca chiarezza) intendevo riferirmi solo ad una multidisciplinarietà in ambito di professioni squisitamente legali e quindi solo tra avvocati e notai, o, al più, con i commercialisti (ed anche su questa specifica ipotesi c'è molto da pensare). Debbo però dire che tutto questo con una lettura, non dico benevole, ma meno preconcetta, del mio scritto, si poteva anche comprendere; così come credo sia chiaro che a mio avviso (ma su ciò ritengo non esistano dissonanze nell'ambito della categoria) vada esclusa e combattuta qualunque ipotesi di intromissione di capitali di soggetti non partners professionali.
Proviamo ora a verificare con poche battute perchè il problema delle società multidisciplinari si intreccia con quello della competenza nazionale. Dell'esistenza di nuove metodiche di impostazione contrattuale, molto lontane dai nostri modi tradizionali, siamo tutti a conoscenza. Questi nuovi sistemi imposti dalla necessità di far convivere realtà ed esperienze giuridiche diverse nell'incontro negoziale, stanno enormemente diffondendosi e spesso vengono usate anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno. In altre parole sempre più frequentemente vengono alla nostra attenzione lunghi ed elaborati contratti stilati con l'intento di disciplinare ogni particolare, anche quelli che alla luce delle codificazioni continentali sarebbero inutili; particolari che divengono però indispensabili per ottenere la sintesi degli interessi di soggetti appartenenti a sistemi positivi diversi. Tutto questo, innanzitutto, mette in crisi i nostri rigidi principi di tipicità, obbligandoci ad essere aperti a forme contrattuali nuove rispetto alle quali dobbiamo essere del pari aperti sul problema del giudizio meritevolezza degli interessi. A me pare che nessuna esperienza professionale, meglio di quella notarile, possa dare risposta a queste nuove richieste e a queste rinnovate forme di impostazione contrattuale. Eppure sono convinto che stia accadendo esattamente il contrario: proprio i notai rischiano di rimanerne fuori, con il pericolo di essere ricacciati nell'ambito della pura certificazione. Mi spiego. Di fronte ad esperienze negoziali sempre più allargate, non solo in senso economico, nell'ambito delle quali si incontrano aziende, anche medie o piccole, di varia nazionalità, è sorta l'esigenza di creare studi capaci di assicurare l'assistenza in tutte le fasi e per tutti i segmenti degli affari che nascono da tali incontri. Ovviamente il fenomeno è in via di costante ampliamento e - quello che più conta - non solo per soddisfare esigenze della clientela estera (comunitaria o extracomunitari che sia) ma anche la clientela nazionale, che sempre più si avvale di queste strutture specie in ambiti imprenditoriali. Il problema è ora quello di stabilire come si inserisce in tale meccanismo il notaio per svolgere la parte professionale di sua specifica competenza. Se in questi nuovi meccanismi di organizzazione professionale (per dirla in breve: in questi mega studi) sono presenti soggetti capaci di assicurare una buona competenza in ogni settore, e quindi anche per quanto concerne le tecniche contrattualistiche, ditemi, di grazia, noi che fine faremo.
Se dunque in queste mega strutture ci sarà chi, non notaio, è capace di impadronirsi anche della fase di realizzazione contrattuale, a noi non può restare altro che la certificazione, in termini di autentica di firma. A questo punto non ci sarà molta differenza fra la funzione a cui saremmo chiamati e quelle del "notary public". E' un bel dire: ma noi avremo sempre il "controllo di validità" sulla scrittura privata che ci viene ammannita. Figuriamoci!
Tutto questo credo di averlo detto un po’ meglio nell'articolo su FederNotizie, ma spero che anche oggi sia riuscito a farmi capire.
Lo so, mi potete obiettare due cose: innanzitutto che il fenomeno è lontano dal punto di crisi e quindi non è vero che l'avvocatura si stia tutta trasformando in megastudi; in secondo luogo c'è il problema della terzietà.
Sulla prima obiezione rispondo che questo fenomeno, da coniugarsi con la discesa sempre più frequente in Italia di studi esteri è in grande crescita; pensate che a Napoli, area notoriamente ad economia depressa, ne esistono già due e altri ne stanno arrivando. Immagino quindi che nelle aree imprenditorialmente floride, questi studi siano già numerosissimi. A mio avviso, quindi, tempo dieci, quindici anni, i megastudi faranno il pieno e inizierà lo svilimento degli studi professionali artigianali e in particolare lo svilimento contenutistico della nostra professione, che nelle in città accentuerà la funzione certificatoria e in provincia tornerà nuovamente nel ruolo della consulenza familiare, nobile, per carità, ma insufficiente a mantenere gli standard che avevamo fin qui raggiunto. Qualche prima casa, qualche consiglio in tema successorio e un po’ di piccola proprietà contadina. Tutto qui; perchè anche il filone della consulenza in tema di imposte indirette inaridirà in quanto quelle ancora esistenti, come tutti sappiamo, avranno vita breve.
Sul secondo punto, la terzietà, ho anch'io mille dubbi e non considero affatto soddisfacente e conclusivo quanto ho affermato in argomento su FederNotizie. Ma si può dire di più e meglio e mi auguro che a Roma ci sia un risolutivo apporto di idee su questo punto spinoso.
A me oggi interessa sottolineare che il problema esiste, che è allarmante e che i tempi per un'adeguata soluzione sono molto stretti.
Ma perchè questo problema della partecipazione a società multidisciplinare avvocati-notai si intreccia con quello della competenza nazionale? Perchè sarebbe assolutamente ridicolo immaginare di proporre ad una società multidisciplinare con vocazioni internazionalistiche, nella quale tutti i partners girano per l'Italia, per l'Europa ed oltre, e i notai fossero costretti nei confini del distretto, maxi o mini che sia. Diciamolo francamente, per noi sarebbe una limitazione mortificante e per i partners una inutile presenza da respingere. Molto meglio per loro un notaio che autentichi le firme, da assoldare zona per zona, come avviene ora.
Scusatemi se ho parlato un pò troppo, Ma a mio modo di vedere, sono argomenti che influenzano fortemente l'avvenire del notariato. Ecco perchè ho invitato ed invito ancora tutti noi a riflettere in modo non superficiale.
Sabatino Santangelo notaio in Napoli
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
RELAZIONE DI LAVINIA VACCA
Nello scrivere queste brevi note non ho potuto fare a meno di ripensare alla mia tesi di laurea; l'argomento era "La certezza del diritto ed il ruolo del giudice nell'interpretazione della legge". Mi sarebbe piaciuto molto rileggere quanto scrissi all'epoca, purtroppo però non mi è stato possibile perchè la tesi sparì tra i baci e le congratulazioni di rito, sottratta chissà se da uno studente pigro o da un procacciatore di tesi svolte (E' così, visto che mi sono laureata proprio in questa bellissima città, la cartolina oleografica che affligge da sempre noi napoletani "pizza, sole, mandolini e ladruncoli" sembrerebbe rispettata).
Di quella tesi ricordo vagamente solo che non riconoscevo al giudice un largo margine nell'interpretazione delle leggi, preferendo sempre restare il più possibile legata al dettato normativo.
Adesso mi ritrovo a parlare invece del ruolo del notaio; siamo di nuovo a Napoli, io sono di nuovo su una posizione "restrittiva", l'unica cosa diversa è .... che certamente nessuno mi sottrarrà la relazione.
La parola "restrittiva" che ho appena usato in realtà non rende affatto bene quello che vuole essere il mio pensiero; "restrittivo" spesso sta per "illiberale" e non è certo questo il mio intento. Ancorare il notaio al suo attuale territorio non vuol dire rifiutare la realtà, il progresso, il futuro, ma solo evidenziare l'utilità di un legame importante, difendere le tradizioni purchè valide, evitare l'omologazione obbligatoria ad altre categorie professionali da un lato, al notariato di altre nazioni dall'altro.
Se c'è una cosa da cui dissento quasi sempre è proprio l'uniformarsi indiscriminato ad altre realtà. "Perchè tutti i professionisti italiani possono operare nell'intera nazione ed i notai no?"
Perchè il notaio è un professionista particolare, perchè è diverso il suo compito, perchè ha un ruolo che non ha nulla a che vedere con un architetto o un commercialista; ha una funzione pubblica, a voler essere un po' retorici si può dire che il notaio è un "frammento dello Stato" e i vari rami dello Stato di solito svolgono la loro attività su spazi delimitati.
Se lo si vuole uniformare agli altri professionisti, lo si spogli della funzione pubblica.
Sempre più spesso però negli ultimi anni è successo il contrario: sono stati infatti affidati al notaio nuovi compiti che hanno rafforzato questa caratteristica: collocandosi al posto del giudice nel giudizio di omologa della società, nelle procedure esecutive, nell'amministrazione ordinaria della giustizia, se ne è esaltata proprio la funzione pubblica, legandolo ancor più al suo territorio.
E' innegabile d'altronde che la funzione pubblica è uno dei bisogni della società: non a caso si è parlato di recente della possibilità di affidare al notaio anche le separazioni tra i coniugi e mi sembra decisamente giusto, considerando che la materia relativa, il diritto di famiglia cioè, costituisce uno dei punti fondamentali della nostra preparazione scientifica.
E' stato detto che le sedi - come sono ora - sono un feudo comodo e acquitrinoso dove la mancanza di concorrenza fa sì che i notai vegetino senza migliorare mai.
Chi l'ha detto ha fatto finta di non conoscere il mondo in cui vive; non esiste nessun Distretto talmente piccolo dove non ci sia il collega che scalpita per emergere e accaparrarsi il maggior numero possibile di atti, sia nella maniera più facile e sleale, cioè stariffando o elargendo mance ai procacciatori, sia in quella più nobile e cioè studiando, aggiornandosi e offrendo soluzioni al cliente in linea con le disposizioni legislative più nuove e più idonee.
Dove c'è un gruppo di notai, c'è un gruppo di concorrenti; di diverso c'è solo la maniera in cui questa concorrenza si svolge.
E' pur vero che operando sempre negli stessi luoghi si affrontano, professionalmente parlando, quasi sempre le medesime tematiche, così io che opero nel Distretto di Brindisi - zona prevalentemente rurale - difficilmente mi potrò occupare della "fusione di una S.p.A. che comporti il trasferimento di prestito obbligazionario ad una società non per azioni", ma se mi sposto a Foggia, o a Lecce non è che la situazione cambi molto per ciò che riguarda l'ampliamento della mia cultura giuridica. Diverso sarebbe se a Brindisi alternassi Milano, o Roma o Bologna, ma che senso avrebbe (e che fatica sarebbe) lavorare sistematicamente quattro giorni a Brindisi e uno a Milano?
Nel lavoro del notaio, almeno come lo intendo io c'è una sorta di "continuità" che fa sì che esso non si esaurisca in una prestazione e stop.
Essere presenti un solo giorno all'altro capo della penisola o comunque in un luogo diverso dalla sede ufficiale, fa sì che si debba necessariamente dipendere da un "equipe" di collaboratori che parla con la gente, analizza i documenti e le problematiche, prepara gli atti e poi li fa trovare pronti per la lettura sul tavolo, assieme al cliente, il quale ultimo avrà, a quel punto, tutto il diritto di dire (come spesso avviene) "il notaio? ah sì, è quel tizio che ha letto tutta una roba astrusa e in dieci minuti si è beccato un sacco di soldi".
Già nelle riflessioni pubblicate qualche mese fa su FederNotizie ho raccontato di persone di Mesagne (il paese dove lavoro) che usano acquistare l'abitazione ai figli iscritti nelle Università del centro-nord. Costoro mi raccontano che nei grossi studi dove normalmente li pilota l'agenzia che ha procurato loro l'acquisto, non hanno modo di avere un incontro preliminare col notaio; è tutto delegato a figure di contorno, segretarie, dottori, praticanti eccetera. Quando non hanno delle risposte soddisfacenti da questi collaboratori vengono nei nostri studi ad informarsi e a chiedere pareri.
Non mi sembra giusto, nè corretto, che debba svolgere io, o un collega della zona, il compito di chi poi a quella compravendita darà pubblica fede. Anche perchè il cliente, per sua natura, è ingrato. Del notarone impegnato dirà, come ho sottolineato prima, che in dieci minuti ha guadagnato tanto, ma non confesserà mai (neanche ne darà la giusta pubblicità) che c'è un altro notaio che ha perso molto più di dieci minuti, senza aver guadagnato assolutamente nulla. E purtroppo, come avviene nella cronaca, è sempre la cattiva notizia che viene "strillata", quella buona non risalta.
Il disegno riformatore del CNN prevede sanzioni deontologiche a carico di coloro che ricevono atti fuori del territorio della loro sede (anzi di quella che dovrebbe diventare la macrosede) nei giorni di assistenza ad essa, che dovrebbero essere quattro. Ci sono però delle eccezioni che riguardano gli atti di enti pubblici o di istituti bancari o comunque di soggetti per i quali la stipula va obbligatoriamente effettuata presso i loro uffici.
Mi pare un sistema macchinoso e pericoloso che apre la stura ad una serie di discussioni, dispute, richieste di controlli e diatribe varie fra colleghi e colleghi, nonchè fra notai e Consigli, ai quali viene devoluto il controllo del traffico.
Confesso che io non ho una gran fiducia nell'operato dei Consigli, nelle capacità degli stessi di esercitare un controllo effettivo, efficace e "super partes". Troppi interessi in comune. Non è possibile che il sorvegliante ed il sorvegliato abbiano le stesse esigenze e le medesime aspirazioni. Nè credo al miracolo del notaio che, divenuto consigliere, assume l'aspetto celestiale del Cardinale una volta eletto Papa.
Bisognerebbe creare degli organi di controllo composti da uomini meno coinvolti nell'attività e anche meno coinvolti nei rapporti interpersonali. Diventa difficile, infatti condannare l'amico o comunque dare torto al collega di una vita; non tutti hanno l'animo di affrontare l'inevitabile disagio che ne scaturisce.
D'altro canto è fondamentale che i componenti di tali organi siano perfettamente a conoscenza, oltre che delle norme regolamentari, anche del cuore del nostro lavoro, del modo in cui esso si svolge, delle situazioni che si possono creare e che ti portano a fare una scelta anzichè un'altra, insomma che siano un po' notai. E allora? Non è facile.
Tornando al discorso di prima, cioè alla facoltà di stipulare fuori dalla propria sede anche nei giorni di assistenza ad essa, trovo anche strano che l'eccezione consentita abbia un carattere soggettivo (riserva a favore di enti e banche) e non oggettivo, legata cioè ad un tipo particolare di atto. Esempio classico: l'atto mortis causa.
Insomma, per fare un mutuo mi si aprono le barriere deontologiche, per raccogliere le ultime volontà di un mio vecchio cliente che sta morendo nell'ospedale di un'altra città, no.
Il disegno riformatore prevede che, nell'ambito della macrosede, il notaio ha la facoltà di aprire quello che sarà "lo studio" principale in un luogo qualsiasi; anche qui la scelta sarebbe comunque sottoposta ad un "potere correttivo" dei Consigli; facile immaginare che gli studi si concentrerebbero tutti nei centri più importanti e più appetiti della macrosede, con i paesi minori che, mentre ora hanno comunque un loro titolare di sede, resterebbero sicuramente privi di assistenza, con la conseguenza, a mio avviso assai nefasta, della proliferazione nonchè della consacrazione di tutto un sottobosco di persone che già ora ci sostituiscono molto spesso, provocando una serie di danni, ma che in seguito, non esistendo un notaio cui il cliente può fare riferimento con fiducia, richiameranno a sè tutti gli sprovveduti in cerca di un consiglio. Mi riferisco a tutti quei geometri che, avendo forse capito che accatastamenti e frazionamenti non sono il loro forte, si offrono per denunce di successione nelle quali l'entità del disastro si vede solo quando la denuncia arriva sul nostro tavolo; a quei ragionieri che preparano (e si fanno ben pagare) statuti incredibili in base ai quali le sedi sociali sono sotto un albero di ulivo (non sto scherzando, mi è capitato sul serio) e per quanto riguarda gli scopi sociali è previsto tutto, dalla realizzazione di creme di bellezza alla pesca d'altura, all'intermediazione immobiliare; a quelle "agenzie di affari" che già adesso redigono preliminari tutti a vantaggio di una parte, imponendo alla controparte più debole e sprovveduta clausole capestro; a quei tanti, troppi laureati in Giurisprudenza che non sono riusciti a trovare una loro strada e sbarcano il lunario mettendo a frutto quelle nozioni, chiaramente generiche, che a suo tempo appresero all'Università.
Questi soggetti prenderanno il nostro posto, ascolteranno, consiglieranno ed infine esibiranno il risultato della loro approssimazione.
Il notariato degli altri paesi.
Ho detto già prima che io molto raramente mi lascio tentare dall'emulazione di sistemi di vita e di lavoro diversi dal mio, se ritengo che esso sia giusto e soddisfacente.
Credo che i paesi siano fondamentalmente diversi tra di loro; ciascuno ha i suoi valori, la sua storia, i suoi eroi, i suoi idoli.
Per fare un esempio magari sciocco, è risaputo che gli inglesi stravedano per la Regina Madre; a me sembra una stramba vecchietta che, a 101 anni, gira ancora con la veletta rosa e le piume turchine di una vita lunga e fortunata, a cui un cognato, che forse si è inventato un amore impossibile per allontanarsi da un ruolo che non gli si confaceva, ha consegnato un trono per il quale non mi pare si sia sacrificata particolarmente. Eppure gli inglesi la adorano.
In Francia ed in Olanda il notaio può esercitare - con vari limiti - le sue funzioni in tutto il territorio. Benissimo, hanno scelto così, va bene così. Ma non perchè l'hanno scelto loro dobbiamo necessariamente farlo noi. Fra l'altro non credo ci sia una statistica da cui possa argomentarsi che il notariato francese o olandese funzioni meglio di quello italiano.
E comunque se proprio di adeguamento ai modelli europei dobbiamo parlare, perchè non proporre invece l'abolizione di alcuni residuati bellici della nostra legge 16 febbraio 1913, N. 89 che di sicuro (almeno spero) non sono contemplati dal notariato di altri paesi? Prendiamone uno: l'art. 137 della Legge prevede fra l'altro l'ammenda per mancata applicazione di quanto indicato al N. 8 dell'art. 51 e cioè "menzione della lettura dell'atto, innanzi ai testimoni, se essi sono presenti".
L'assurdo ovviamente non sta tanto nella sanzione, ma nei suoi effetti successivi; infatti l' art. 138 della legge al punto 5 prevede, per la recidività di quel tipo di contravvenzione, addirittura la sospensione; come dire: la prima volta uno schiaffetto, la seconda, trenta frustate sulla pubblica piazza.
Tale carenza viene equiparata alla mancata conservazione degli atti o al ricevimento di essi prima della vidimazione del repertorio oppure all'intralcio e all' opposizione all'ispezione. Tutte cose, direi, un tantinello più gravi della mancata citazione della lettura resa innanzi ai testimoni che comunque ci sono e sottoscrivono.
Queste davvero erano norme ammissibili per il notaio dell'800, quello che col medico ed il farmacista rappresentava l'elite di ogni paese, ma il professionista di oggi può rimanere al palo per un formalismo eccessivamente esagerato anche nelle parole?
Dunque, alla mia posizione "restrittiva" sul territorio se ne contrappone un'altra totalmente antitetica su altri fronti, che auspica un alleggerimento ed uno sfoltimento di tanti bizantinismi, affinchè possiamo lavorare sempre con dignità e coscienza, ma senza l'assillo di esasperati formalismi ormai obsoleti.
Lavinia Vacca notaio in Mesagne
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
RELAZIONE DI GIUSEPPE DI TRANSO
La proposta di riforma della nostra organizzazione territoriale approvata dal CNN raccoglie recenti sollecitazioni del mondo politico, ma allo stesso tempo si ricollega al dibattito che ci impegna da tanto tempo sulla riforma dell’ordinamento, che denunzia ormai tutti i limiti della sua età.
Come sapete, attualmente il territorio rileva sotto due aspetti: comune e distretto, ossia:
- il comune è l’ambito nel quale il notaio deve aprire il proprio studio ed è obbligato ad eseguire la prestazione;
- il distretto, la dimensione territoriale più importante, delimita la facoltà di rogito (e quindi anche la possibilità di aprire un recapito), e costituisce il riferimento per l’organizzazione amministrativa e per la competenza disciplinare (questa destinata probabilmente a breve a trasferirsi a livello regionale).
L’attuale normativa è evidentemente riferita ad una società in cui la mobilità era estremamente difficile.
La richiesta delle nostre prestazioni sul territorio si è talmente modificata che la rigidità di quella normativa darebbe luogo a non pochi inconvenienti, se non fosse temperata dalla diffusione dei recapiti, espediente forse non molto elegante, che il notariato – con qualche ipocrisia – ha tenuto in piedi e che ha finito col funzionare da comodo ammortizzatore.
Ha ancora senso, oggi, pensare ad una sede incardinata in un comune che conti poche migliaia di persone oppure milioni di abitanti? e che il notaio vi debba stare inchiodato, potendo solo eccezionalmente ricevere atti altrove o – col recapito – istituire uffici minori fuori del comune ma con pesanti limitazioni? Ha ancora un senso pensare che gli atti ricevuti al di fuori dell’ambito del distretto siano sanzionati dalla nullità? quale interesse viene garantito in questo modo?
Anche l’organizzazione dei distretti, organo fondamentale per la gestione amministrativa e per l’attività di controllo, risente della rigidità collegata ad una dimensione territoriale riferita ad esigenze e ad epoche diverse; con la conseguenza che alcuni distretti sono sproporzionatamente grandi, ed altri esageratamente piccoli; e con inevitabili disomogeneità che non giovano al notariato: dalla democrazia interna, alla possibilità di ricambio, all’effettività del controllo disciplinare.
Proviamo allora a ragionare in termini diversi; e proviamo a farlo sforzandoci di guardare il problema dall'esterno del notariato e non - come siamo soliti fare - dal nostro interno o, peggio ancora, ciascuno di noi dal suo studio.
La mobilità va vista come uno strumento idoneo ad offrire alla clientela una maggiore scelta, e quindi a consentire che si esprima una sana concorrenza. Permette, infatti, alla clientela di scegliere nell’ambito di una molteplicità di professionisti, che – dal canto loro – sono stimolati ad essere competitivi ed a non adagiarsi su comode rendite di posizione. Il contrario della mobilità è l’idea della monosede, interpretata in senso degenerativo come una sorta di riserva di caccia del notaio.
La mobilità è, quindi, in questo senso un valore positivo. Il notaio, però, non è "solo" un libero professionista; i notai hanno la delega di una funzione pubblica.
Stiamo attenti a non cadere nella tentazione dell’ubriacatura liberista, di cui la società nell’attuale fase storica sembra sentire la seduzione; un liberismo spinto, comunque, è inconciliabile con l’essenza del notariato. Non credo che dovrò spendere molte parole per convincervi che l’idea di un notaio senza sede, con libertà di stabilimento su tutto il territorio nazionale, verrebbe meno alle sue caratteristiche fondamentali e non riuscirebbe ad adempiere la sua funzione; che garanzia potremmo offrire? come si potrebbe disciplinare l’obbligatorietà della prestazione?
Ma, se non è pensabile una liberalizzazione totale, e se il sistema attuale sembra inutilmente ingessato, quale può essere una distribuzione territoriale adeguata ai tempi? Se lo pensassimo oggi, senza prevenzioni e riserve mentali, come potrebbe costruirsi il disegno di un’organizzazione che rispondesse veramente alle esigenze di una società moderna, senza perdere nessuna delle qualità che gelosamente vogliamo custodire?
Proviamo anzitutto a definire quali sono i vincoli che vanno rispettati. Credo che possiamo così elencarli:
- radicamento del notaio nella sede
- necessità di garantire il servizio su tutto il territorio nazionale
- disciplina dell’ambito di operatività della prestazione obbligatoria;
- necessità di assicurare che l’articolazione sul territorio non affievolisca il rapporto notaio-cliente e non sottragga al notaio il controllo dell’organizzazione.
La sede: non è pensabile l’esercizio dell’attività senza un "luogo" di riferimento. La sede è il luogo dove il notaio è reperibile nei giorni di assistenza obbligatoria, il luogo ove vengono conservati gli originali, dove vengono richieste le copie, dove viene richiesta la pubblicazione dei testamenti, etc.. Non contraddice il concetto di sede la previsione di una facoltà di rogito riferita ad un’area più estesa, anche – credo – per tutto il territorio nazionale.
La sede, allora, non necessariamente deve essere determinata entro un comune, ma potrebbe essere fissata liberamente a scelta del notaio entro un ambito territoriale più ampio. Si potrebbe quindi immaginare una ripartizione territoriale interamente nuova, con l’istituzione di "macro-sedi", ossia di aree territoriali più ampie a ciascuna delle quali venisse assegnato un certo numero di notai (ad esempio 10-15). Nell’ambito di queste aree ciascun notaio potrebbe fissare liberamente lo studio, e saranno le esigenze della clientela a determinare, in maniera elastica, la più razionale distribuzione degli uffici. Per il caso che emergano disfunzioni, i Consigli Notarili potranno esercitare un potere di correzione, imponendo l’assistenza in Comuni disagiati e che risultassero non assistiti.
In questa nuova organizzazione sarà necessario fissare un criterio territoriale che ribadisca e al contempo delimiti l’obbligatorietà della prestazione, che della funzione è uno dei cardini insostituibili, e che andrà probabilmente individuato con l'area della macrosede. Questo argomento può sembrare di minore rilievo, ma dobbiamo stare attenti a non dimenticarcene.
L'ultimo dei punti che ho indicato merita qualche parola in più. È a tutti chiaro che il rischio più grande è che la liberalizzazione finisca con lo scardinare il rapporto del notaio con la sua clientela, che senz'altro nel corso degli anni si è venuto affievolendo. Pensare che questo rapporto possa oggi riproporsi allo stesso modo che in passato non ha senso; sono cambiate le esigenze cui dobbiamo fare fronte, è cambiata l'organizzazione dei nostri studi, è cambiata anche la nostra clientela.
Resta però la necessità di assicurare che il notaio sia e resti il dominus dell'atto, che il rapporto con i clienti non si perda per strada. Il notaio deve avere la piena ed assoluta responsabilità dell'organizzazione dello studio, che deve essere lo strumento operativo nelle sue mani (e non viceversa).
Anche il lavoro che ecceda certi livelli numerici in un singolo studio è pericoloso, ma nessuno dubita della necessità di imporre regole che impediscano una proliferazione incontrollata degli studi. Occorre quindi un limite, non solo e non tanto alla facoltà di rogito, che può avere ambiti più estesi se riferita alla richiesta di prestazioni eccezionali, ma alla possibilità di impiantare studi secondari.
È qui, in effetti, che si presentano le questioni più complesse; anche perché non vi è una sola soluzione concettualmente possibile. Se ci riflettiamo, possiamo immaginare più scenari alternativi, ognuno dei quali potrà rispondere alle finalità della riforma, sempre che gli obiettivi perseguiti siano chiari e condivisi dalla categoria, e sempre che si apprestino strumenti adeguati di controllo ed efficaci poteri disciplinari.
Potremmo quindi immaginare soluzioni che vanno dal divieto assoluto di aprire studi secondari (che potrebbero sembrare non più necessari in una situazione in cui è consentito al notaio di fissare liberamente il suo ufficio nell’ambito della macrosede), alla possibilità di aprirne soltanto nell’ambito della macrosede (con – o senza – un limite numerico), o ancora alla possibilità di aprire studi secondari in associazione con altri colleghi.
Non mi sfugge, ovviamente, che le decisioni che si prenderanno su questa questione determineranno le conseguenze più rilevanti sotto il profilo della nostra organizzazione e del nostro lavoro.
L’ipotesi di lavoro
Se queste sono le coordinate, la soluzione possibile si articola su questi punti:
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- facoltà di rogito nazionale
Una volta ammesso come non trovi più giustificazioni l’attuale limitazione all’ambito del distretto, non vi è ragione per scegliere soluzioni intermedie; l’atto ricevuto dal notaio, richiesto al di fuori dell’ambito di "obbligatorietà", non ha ragione di essere nullo. Non vi è ragione per mortificare la professionalità del notaio, spogliandolo delle sue facoltà quando supera i confini del distretto.
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- ristrutturazione dei Distretti notarili secondo criteri di omogeneità (con un numero di notaio che potremmo indicare in 200 per ogni distretto, tranne le specificità di alcune zone come la Sardegna);
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- istituzione della macrosede (con un numero di notai per ciascuna sede non inferiore a 15);
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- divieto di apertura di uffici secondari, o limitazione alla possibilità di aprirne soltanto nell’ambito della macrosede.
Diffido di una diffusione incontrollata degli studi secondari, specie se lontani dalla sede, perché mi sembra che è qui che maggiormente si rischia di perdere il controllo del rapporto notaio-cliente e dell’organizzazione di studio. Quanto alle associazioni tra notai, credo che sia possibile introdurre in questo caso deroghe, ma solo adottando limiti precisi: ad esempio nel senso che siano consentite associazioni soltanto tra notai appartenenti allo stesso Distretto, o che le associazioni non possano comprendere più di un determinato numero di notai, e con una disciplina particolare per le associazioni che abbiano oggetto limitato ad un determinato tipo di attività.
Queste sono le conclusioni di una riflessione serena sulla questione, cioè su come dare alle norme sul territorio un assetto più moderno; e sono poi quelle cui giunse Federnotai nel suo 3° Congresso, e sostanzialmente le stesse approvate dalla relazione del CNN; e non (o non tanto) perché ci abbiano copiato, quanto perché, se i dati sono quelli, la soluzione non può che essere questa.
Tutto bene quindi? siamo tutti d’accordo con la proposta che il CNN sottopone alla nostra riflessione? Sì e no. La risposta è complessa.
Devo anzitutto esprimere un apprezzamento forte per il CNN, che, dopo un travaglio interno assai lungo, ha maturato una scelta non facile. Non è necessario andare lontano con la memoria per ricordare il tempo in cui sulla riforma dell’ordinamento si costruì un muro di silenzio, additando come pericolosi i pochi che cercavano di continuare a mantenere aperta la discussione. Chi ha partecipato alle discussioni di questi anni sa a cosa mi riferisco.
Finalmente si parla di riforma, si respira un clima nuovo, si comprende che questo argomento deve entrare in tutte le nostre discussioni.
Il CNN ha approvato quasi all’unanimità un elaborato in cui si indicano le linee di una riforma profonda dell’organizzazione del notariato, che mette in discussione situazioni ed abitudini consolidate, e lo ha portato all’attenzione di tutta la categoria. Non possiamo che salutare con soddisfazione un evento che segna (o potrebbe segnare) l’inizio di una importante stagione di riforme.
Se questa proposta – non c’è bisogno di analizzare le risposte al questionario per rendersene conto – è stata accolta con una certa diffidenza, questo è dovuto in gran parte al fatto che, nonostante l’impegno profuso da Federnotai con le sue poche risorse, la stragrande maggioranza dei colleghi non ha mai avuto occasione di riflettere e meditare su questi temi.
Ma c’è anche dell’altro. Anche tra i colleghi più avveduti e più desiderosi di innovazioni si avvertono forti perplessità. La preoccupazione più diffusa riguarda la tenuta del sistema di deontologia in presenza di una maggiore mobilità degli studi. In effetti la rigidità dell’organizzazione territoriale ha fin qui supplito alla carenza e all’insufficienza degli strumenti di controllo dell’attività; anche se è evidente che questa funzione di supplenza è assolutamente impropria. Le due materie sono e devono restare distinte, ma la modifica dell'una senza il rafforzamento dell'altra è un'avventura pericolosa.
So che rischio di ripetermi, ma la verità è che l’ordinamento è vecchio in tutte le sue parti. Non saranno Distretti omogenei e macrosedi a farci recuperare questo ritardo. I rimproveri, non tutti infondati, che ci vengono mossi dal mondo esterno ci dovrebbero indurre ad una riflessione e ad un’autocritica ben più profonde; il notariato moderno può avere un ordinamento migliore. Occorre quindi un disegno riformatore che abbracci tutto l’ordinamento; ed è in questi termini, infatti, che era stata elaborata la proposta di Federnotai.
Una riforma parziale, poi, stenta ad armonizzarsi con le restanti parti dell'ordinamento; come è successo già in passato, le intenzioni di chi progetta la riforma possono risultare alla prova dei fatti completamente stravolte. Questo può essere particolarmente vero per una riforma del territorio svincolata da una riforma dei controlli e del disciplinare, perché in tal modo la riforma potrebbe essere letta, o potrebbe rappresentare, un pericoloso cedimento verso una deriva di liberalizzazione territoriale senza regole.
E ancora: la riforma nei termini esposti apporta ben pochi benefici alla collettività. L’unica circostanza significativa potrebbe essere quella della facoltà di rogito nazionale, che peraltro risulterebbe interessante per una quantità di utenti assolutamente marginale (e per un’altrettanto modesta quantità di notai). L’opinione pubblica aspetta invece una risposta adeguata su temi più importanti e più scottanti, che vanno dall’accesso, al numero chiuso (o programmato), alla trasparenza delle tariffe, al coraggio di dismettere competenze che continuano ad ancorare il notariato al suo medioevo di certificatore buono per qualsiasi cosa (mi riferisco, ovviamente, a vendite di auto e protesti).
Allora qual è la strategia giusta del notariato in questo momento? Io credo che occorre agire su tre fronti:
- lavorare sulla riforma del notariato come progetto globale; il CNN deve portare a compimento il lavoro intrapreso ed affrontare gli anacronismi e i ritardi di tutte le parti dell'ordinamento, individuando problemi e soluzioni; il lavoro, se vi è la volontà politica, potrà essere compiuto in un tempo ragionevolmente breve: anche utilizzando il materiale elaborato nella felice stagione dei Congressi di Federnotai;
- rafforzare la presenza del notariato nel dibattito politico, portando a termine le battaglie che si sono condotte e si stanno conducendo su prezzo/valore, azione di riduzione, etc., ed allargando i collegamenti con le associazioni di consumatori e con i media;
- istituire da subito un moderno sistema di controlli della qualità, utilizzando gli strumenti di autoregolamento contenuti nel codice deontologico.
Qual è in questa fase il ruolo di Federnotai? Quello di sempre: allargare gli spazi e le occasioni della discussione; allontanare le paure; vigilare perché l’attenzione su questi temi non venga meno, e non prevalgano quelli che continuano a ritenere che la cosa migliore sia lasciare sempre le cose come stanno.
Non so se questa riforma si farà; anche perché non spetta al CNN il potere di legiferare.
Quello che noi chiediamo, e su cui vigileremo, è che non si ritorni indietro, che questa non sia l’ennesima occasione persa, che il dibattito all’interno della categoria resti aperto e coinvolga un numero sempre più elevato di colleghi, che insomma finalmente quel coraggioso progetto di riforma che aspettiamo da tanto tempo veda la luce.
Giuseppe di Transo notaio in Napoli
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
INTERVENTO DI PAOLO BECCHETTI
La vicenda politico - culturale della organizzazione territoriale del Notariato e della competenza concernente la facoltà di rogito e l’ambito territoriale di questa competenza è questione da tempo dibattuta nel Notariato.
Tanto questo è vero – ed è già stato ricordato – che il Consiglio Nazionale del Notariato ha istituito una apposita Commissione per dettare le linee guida della eventuale riforma del rapporto tra il Notaio ed il territorio e nel febbraio 2001 il C.N.N. ha approvato un documento che tutti ben conoscono e che è inutile qui illustrare nei suoi contenuti.
Lo studio del C.N.N. ha deluso coloro che si aspettavano che fosse partorito addirittura un articolato normativo e ha deluso chi si aspettava che il C.N.N. prendesse posizioni più nette sulle varie questioni ed in particolare su quella dell’ampiezza territoriale della facoltà di rogito (regionale o in tutto il territorio nazionale).
Certamente si è ripreso quel dibattito che Gennaro Mariconda ha auspicato fosse di alto profilo, capacità propositiva, disinteresse personale, solidarietà.
Il questionario, le varie prese di posizione ed il Convegno odierno credo rispondano a questo appello, sia pure sfrondato da elementi pedagogici non proprio necessari: è ovvio che il dibattito è tale se vi è alto profilo e disinteresse personale altrimenti è un'altra cosa.
Le mie opinioni in proposito sono caratterizzate da forti perplessità per ragioni:
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- di politica generale tout court e di clima politico;
- di politica del Notariato;
- di prospettiva generale sul futuro del Notariato nella grande famiglia delle libere professioni.
Vediamo il primo profilo del quale credo di poter dare testimonianza per i sette anni trascorsi in Parlamento. Debbo dire che nonostante qualche trionfalismo di troppo, il clima politico generale e le opinioni di molti influenti parlamentari di tutti i gruppi politici, in maniera molto trasversale, non sono favorevoli ai Notai ed al Notariato. Non è questo Governo o il Precedente: è proprio il clima generale.
Molte di queste posizioni sono frutto di banali luoghi comuni, di stereotipi culturali, di disinformazione sulla reale qualità ed efficienza del lavoro notarile nel sistema ordinamentale in cui esso opera. La prima cosa che mi chiede qualche collega parlamentare è se sono tornato a fare soldi. Vi risparmio la mia risposta. Qualche altro incolto evoca il sistema anglosassone.
Bisogna smantellare quel confronto ridicolo con le esperienze anglosassoni dove il notaio è certificatore, ma il cittadino deve andare dal Sollicitor o dal Barrister: prendi uno e paghi due. Da noi paghi uno e prendi due (contratto e pubblica fede).
Queste posizioni sono le più sciocche, ma quelle meno pericolose perché facilmente fronteggiabili: tuttavia fanno massa d’urto.
Altre posizioni, invece, sono le più pericolose e sono quelle che hanno registrato negli ultimi anni invadenza del Notariato in territori contigui già appannaggio di altre professioni o di altre pubbliche funzioni. Mi riferisco alla Legge Mancino (cessioni di aziende e partecipazioni sociali), mi riferisco alle esecuzioni immobiliari, alla vicenda dei G.O.A. e da ultimo, a quella delle omologhe societarie, vicende che ho elencato con semplificazione titolistica, proprio perché tutti comprendiamo di cosa sto parlando.
Queste posizioni dentro il Parlamento sono aggressive e sempre in agguato.
E con ciò, dunque, sono entrato nel secondo profilo, quello della politica del Notariato.
All’amico Falessi, che presiede l’ASNOL del Lazio, ho scritto che declinavo l’invito ad occuparmi del problema dell’organizzazione territoriale del Notariato, perché non condividevo questo atteggiamento un po’ furbesco, questa politica del mordi e fuggi, con la quale il Notariato occupa spazi, spesso pesta i piedi ad altre categorie o altre professioni e sta sempre in bilico tra la botte piena (la pubblica funzione) e la moglie ubriaca (la libera professione).
In tal modo da un lato i più avveduti tra i Notai sgomitano culturalmente per far si che il Notaio non resti impaniato e confinato nella funzione di "certificazione"; dall’altro vi è una politica del Notariato che fa discendere dalla "funzione di certificazione" quella più pregnante di "controllo di legalità" e da quest’ultima un ruolo del Notaio che lo rende disponibile ad ogni supplenza alle carenze della pubblica amministrazione: donde le esecuzioni, i G.O.A., ecc.
Per altro verso il target della creatività, che è il discrimine tra certificatore e giurista, è l’aspirazione forte del Notaio libero professionista e non si è vista negli ultimi tempi alcuna azione di reale valorizzazione del Notaio libero professionista, giurista di primo piano, esclusa la vicenda delle omologhe societarie che pure si pone sullo spartiacque e sul crinale di discrimine tra funzione di consulenza e di garanzia per le parti private (e quindi attività di giurista) e l'altra funzione di supplenza alla magistratura.
Se dunque oggi sono qui a parlare di territorio, non lo faccio per l'"AN" ma per il "QUANDO" e il "QUOMODO". E per di più bisogna evitare di essere un giorno bosco ed un giorno riviera rispetto alla normativa europea del trattato in tema di apertura del mercato di liberalizzazione e di libero accesso professionale in tutto il territorio U.E.
A me non pare serio enfatizzare la inapplicabilità di quelle norme a chi, come il notaio, è portatore di funzione pubblica e poi approcciare questioni tipiche delle libere professioni senza vincoli di pubblica funzione.
E vengo al terzo profilo delle mie perplessità con una affermazione secca, a spiegare la quale le angustie del tempo di questo intervento sono un "impedimento – impediente".
Se continua la politica delle scorciatoie, delle furbizie, dei distinguo (se e quando conviene) dalla grande madre che è la famiglia delle libere professioni e se qualcuno pensa di anticipare, prevenire, aggirare il grande affresco che sarà (quando ci sarà) la riforma delle professioni liberali in un sistema binario (professioni regolamentate per la protezione di interessi costituzionalmente rilevanti e professioni non regolamentate, per semplicità lessicale), se così è, credo si stia compiendo un errore grave che ci metterebbe contro tutte le altre professioni che pure dibattono i loro problemi ma non escono dalla riforma in fieri.
Ecco queste sono le premesse politiche e metodologiche dalle quali parto per esprimere il mio personale avviso sulla doppia vicenda (perché di doppia vicenda si tratta!) e di due vicende meno collegate fra loro di quanto si voglia ritenere e cioè:
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- della organizzazione territoriale del Notariato (appartenenza a un distretto, assistenza alla sede, conservazione degli atti, competenza degli archivi, competenza degli uffici tributari, dipendenza disciplinare ed altro);
- dell’ampiezza territoriale della facoltà di rogito.
Il primo tema mi pare di scarso interesse ed aperto a diverse soluzioni tutte teoricamente accettabili e valide, a nulla rilevando ad esempio se i distretti debbano essere di 200 o 300 Notai, se l’assistenza alla sede debba essere prestata 2 o 3 o 4 giorni e così via.
La seconda questione è invece il vero "focus" di interesse: sta qui, come dicono i cacciatori, il lepre.
Certo i fautori del Notaio Nazionale, del Notaio Regionale, del Notaio partner di formule associative o societarie interdisciplinari, e gli opposti fautori del Notaio di Sede tendono un po’ troppo ad innamorarsi delle proprie tesi ed a volte evocano argomentazioni e vicende che già oggi trovano soluzioni corrette nella informatica e nella tecnologia oppure le troverebbero, le soluzioni, nella corretta applicazione di regole deontologiche.
Ne consegue che le esigenze di modernizzazione, di internazionalizzazione, il "diritto di sequela" del notaio rispetto al contratto ed alle esigenze dell’impresa che si fanno vieppiù multidisciplinari, sono esigenze reali che meritano risposta ed è giusto porsi la seguente domanda:
se adesso il negozio giuridico può andare verso il Notaio ovunque si trovino i beni e i diritti da regolamentare, perché il Notaio non può andare dove il negozio giuridico e la regolamentazione degli interessi lo richiedono e ne richiedono l'intervento?
Ne consegue, però, che anche meritano rispetto le opinioni di quelli che considerano valori ineludibili le radici storiche dell’ancoraggio alla sede, la correttezza nella concorrenza, la notorietà e la "riconoscibilità" del Notaio in un territorio limitato, la distribuzione uniforme della funzione su tutto il territorio nazionale, la ricchezza sociale e solidale rappresentata dal fatto che esistono diversi tipi di Notaio, "l’artigiano" e "l’industriale", "il contadino" e "l'immobiliare". E meritano rispetto le opinioni di quelli che temono il pericolo di un Notaio che rischia di divenire subalterno in organizzazioni pluriprofessionali. Dunque opinioni rispettabili ma una pacchia per il retore, che potrebbe sostenere l'una o l'altra tesi con argomentazioni parimenti efficaci e valide.
Non è atteggiamento pilatesco il mio se affermo di sottoscrivere con forza quanto dice Roveda che pure mi pare favorevole al Notaio a competenza nazionale.
Il Notariato, ha detto Roveda, non ha mai ritenuto di affrontare il problema di "quanto" è possibile essere Notaio e "quale" è il Notaio a giusta dimensione etica, affaticandosi a litigare sul "dove" è possibile essere Notaio.
E’ stato detto, credo da Fiordiliso, che la delega della pubblica funzione non giustifica una limitazione alla competenza territoriale. Mi domando e domando: perché tutta la funzione giurisdizionale è permeata in maniera forte dalle esigenze della competenza territoriale? Quella funzione, la giurisdizionale, è la più contigua a quella affidata ai notai, la pubblica fede, il controllo di legalità che, altrimenti, rischia di essere una categoria dello spirito e non della funzione, lo "ius edicere" in funzione di prevenzione delle liti.
Non è infine atteggiamento pilatesco se, anziché prendere posizione forte sul tema della ampiezza territoriale della funzione di rogito, io preferisco ricordare a tutti quale sarà ineluttabilmente la posta in palio.
La posta in palio sarà il numero chiuso, quello che noi chiamiamo con eufemismo "numero programmato" ma che tutti nell’immaginario collettivo considerano un numero chiuso. Quando il Notaio avrà competenza nazionale, la disciplina dell’assistenza alla sede sarà una fragile difesa all’apertura del numero e sarà un argine di cartone per evitare un concorso – esame più facile, meno selettivo, un vero e proprio sbracamento! Altro che i danni della preselezione e non è qui il luogo per parlarne. Altro che i danni di quell'esperienza di collettivizzazione della professione che è stata finora l'ASNODIM mentre alcuni notai hanno l'esclusiva, loro sì, di una riserva di caccia con le grandi imprese possedute dal Tesoro.
Io credo che oggi vi siano molti strumenti per soddisfare le esigenze evocate a sostegno ell’ampliamento della facoltà di rogito: le tele-video conferenze, il contratto telematico ecc.
Anche il fatto che Francia, Olanda ed Austria, con varie articolazioni, abbiano il Notaio a competenza nazionale quando in Germania, Spagna, Belgio, Grecia ecc. il Notaio "ha" un territorio limitato è un argomento debole, perché l'ampiezza territoriale della facoltà di rogito non è questione svincolata dal contesto socio - culturale in cui si innesta, contesto diverso in ciascun paese.
Dunque e concludendo credo che:
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- sia pericoloso fare fughe in avanti per anticipare la riforma delle libere professioni e quella dell'ampiezza territoriale della funzione è una fuga in avanti. Con la riforma federale la disciplina delle professioni è divenuta materia di legislazione concorrente ( Stato e Regioni) ai sensi del novellato art. 117 Cost.: un po' di prudenza oggi non guasta;
- sia sempre cosa buona e giusta studiare i problemi senza innamorarsi troppo di soluzioni che meritano molti riscontri; gli avvocati hanno il problema del part-time, i commercialisti ed i ragionieri quello dell'ordine unificato, i geometri, gli ingegneri e gli architetti hanno il problema della progettazione di opere in cemento armato e quello delle lottizzazioni e chi più ne ha più ne metta;
- territorio e numero programmato stanno insieme e cadrebbero insieme (simul stabunt ecc. diremmo noi giuristi);
- il C.N.N. non poteva produrre un articolato normativo ma solo un canovaccio didascalico e pedagogico su cui tutti dobbiamo ragionare;
- approfondire il "quanto" ed il "come" dell’essere Notaio mi pare questione più urgente e vitale che non il "dove".
Chiudo con una domanda: dal 1993 i Notai fanno gli affitti ed i trasferimenti di aziende ed i trasferimenti di partecipazioni societarie! Al di là del controllo formale sulla esistenza della ex licenza di commercio o della autorizzazione all’esercizio, al di là del controllo sul libro soci per verificare l’esistenza di pegni sulle quote, al di là di questi controlli, quanti Notai hanno letto i bilanci, verificato le attrezzature aziendali, l’esistenza di riservato dominio, i leasing, i libri contabili, insomma come abbiamo fino ad oggi svolto quella funzione di garanzia, di controllo di legalità, di qualità della prestazione ed in una parola come abbiamo colmato quella "asimmetria informativa" che legittima l’attribuzione di funzione e il permanere del sistema ordinistico?
Se e finché esiste la asimmetria informativa, che è tanto più forte quanto più è debole il tessuto economico e socio culturale in talune zone del paese rispetto ad altre, se e finché così è, vi sono molte buone ragioni per continuare a discutere senza fretta ed attendere la riforma delle professioni fortemente ancorati e solidali con quel mondo che è una grande storia di autonomia, libertà, indipendenza e cioè il mondo delle libere professioni.
Se e finché esiste asimmetria informativa si legittima - anzi si impone- l'esistenza di un sistema ordinistico nel quale il notaio esiste a pieno titolo e vi si colloca sia quale libero professionista, sia quale delegato di una pubblica funzione da offrire su tutto il territorio in maniera adeguata, cioè con numero programmato.
Ma in un sistema ordinistico ed in estrema sintesi noi dobbiamo prendere atto, traendone ogni conseguenza, che la delega della pubblica funzione per un verso arricchisce le potenzialità del Notaio libero professionista ma, per altri versi, le imbriglia e le incanala dove le esigenze di pubblico interesse, il controllo di legalità e quanto ne consegue finiscono fatalmente per costringerle.
Non è dunque l'essere pubblico ufficiale ma l'essere delegatario di una funzione pubblica che lega il Notaio al territorio. L'argomentazione di Sabatino Santangelo è suggestiva, ma è bizantina e non è vero che non è vero che la funzione pubblica leghi ad un dato territorio, anzi è proprio vero !
Nella riforma delle libere professioni saranno affrontate questioni che sono di rilievo decisivo anche per l'espansione territoriale della funzione e cioè la deontologia, la tariffa, l'accesso, la pubblicità ed altre questioni.
Questa è la nostra casa, e dopo quella riforma che sarà una riforma di principi ed una legge quadro, sarà possibile affrontare con serenità la questione del territorio e molte altre che pure sono sul tappeto. A riflettori spenti.
Paolo Becchetti notaio in Civitavecchia
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
INTERVENTO DI FRANCESCO GIBBONI
Ringrazio anzitutto gli organizzatori per l’invito, che mi è stato rivolto, a prendere la parola in quest’Assemblea Nazionale dei Delegati della Federnotai. Probabilmente, la ragione per la quale sono stato invitato si ritrova non tanto nella circostanza di essermi io, a suo tempo, occupato specificamente, quale consigliere nazionale, del problema di un’eventuale riforma dell’organizzazione territoriale del notariato, quanto piuttosto nella posizione "controcorrente" da me assunta nell’ambito dell’apposita Commissione Territorio.
Vorrei, in esordio, ricordare che il documento denominato "Riflessioni sull’organizzazione territoriale del notariato", approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 9 febbraio 2001, rappresenta il punto finale di un percorso iniziato nel settembre del 1999, con l’istituzione di una commissione consiliare (la "Commissione Territorio", appunto) cui era stato affidato il compito di elaborare un progetto di riforma della distribuzione dei notai sul territorio.
La Commissione Territorio, per la verità, aveva ultimato i suoi lavori fin dal maggio del 2000, licenziando una relazione di sintesi elaborata dal suo presidente (e Vice-Presidente del Consiglio Nazionale), notaio Paolo Piccoli. La "Relazione Piccoli" venne approvata da tutti i componenti della Commissione, fatta eccezione di chi vi parla che, non condividendone il contenuto, presentò un documento critico all’epoca definito, forse enfaticamente, "Relazione di minoranza", pur essendo solo … "unipersonale".
Nella mia "Relazione" critica tentai soprattutto di evidenziare le diffuse "debolezze" e incongruenze del disegno riformatore che a me sembrò troppo condizionato da pressioni provenienti dall’esterno e, probabilmente, anche piegato all’esigenza di lanciare una "novità" a tutti i costi (finanche sotto il profilo lessicale e terminologico con il ricorso al neologismo "macrosede"), piuttosto che ispirato da un’effettiva necessità di rivisitare l’organizzazione territoriale del notariato la cui attuale configurazione, indubbiamente, soffre di carenze e disfunzioni e abbisogna di essere migliorata ed adeguata ai tempi nuovi, ma ciò andava fatto (e va fatto) nel solco di una identità originaria che, a mio modo di vedere, deve essere preservata se non addirittura accentuata nei suoi profili fondamentali connaturati alla funzione pubblica esercitata.
Osservai, in tale mio documento, che il concetto di "macrosede" - che costituiva la novità assorbente l’intera riorganizzazione del territorio notarile - era inappagante perché privo di un’adeguata e concreta analisi del territorio e sul territorio, e delle sue diverse realtà, soprattutto di natura socioeconomica. Rilevai ancora che il progetto di riforma delineato dalla maggioranza dei consiglieri/commissari aveva di fatto spostato la sua portata dal piano della riorganizzazione territoriale del notariato a quello della sua trasfigurazione professionale dal momento che - nonostante i conclamati, contrari propositi iniziali ed eccedendo la stessa "delega" ricevuta dal Consiglio Nazionale, che era limitata all’elaborazione di un’ipotesi riorganizzativa del "territorio notarile"- la figura e l’identità del notaio tradizionalmente intese uscivano, dal documento di maggioranza, di fatto stravolte e snaturate non solo dall’eccessivo ampliamento della competenza di rogito, che avrebbe inevitabilmente reciso il radicamento del notaio sul territorio, ma soprattutto dalla possibilità per i notai - prevista dall’originaria "Relazione Piccoli" ma stralciata poi dal documento successivo approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato - di costituire associazioni e società interprofessionali operanti addirittura su tutto il territorio nazionale. Le società e associazioni interprofessionali con partecipazione notarile, osservai, avrebbero assestato il colpo di grazia finale al quella "terzietà" della funzione notarile già oggi troppo spesso traballante in dipendenza dell’aggressività condizionante di certa clientela "forte" (soprattutto banche e agenzie di affari di vario genere) che attenta quotidianamente al nostro ruolo fondamentale proteso ad un corretto componimento dei confliggenti interessi delle parti.
Non occorre essere dotati di fertile fantasia per immaginare la franchezza dei toni che caratterizzò la discussione allorquando le due relazioni, quella di maggioranza e quella "unipersonale", arrivarono sul tavolo del Consiglio Nazionale ove si registrarono significativi ribaltamenti di maggioranze.
Ultimato l’esame delle due relazioni, si arrivò, a conclusione dei lavori, ad una soluzione, a mio parere insoddisfacente, che "degradò" l’originario impegno di elaborazione di un "progetto finito" a mere "riflessioni sull’organizzazione territoriale del notariato" da affidare al vaglio della categoria e, soprattutto, al successivo Consiglio Nazionale.
Passo quindi, mantenendomi sulle generali e senza addentrarmi eccessivamente nei dettagli, a un brevissimo excursus dei principali punti critici relativi alla cosiddetta macrosede e alla facoltà di rogito estesa.
LA MACROSEDE
La macrosede, anche dopo gli "aggiustamenti" apportati nel corso del dibattito consiliare, continua ad essere, a mio parere, un’entità sfuggente, probabilmente sconosciuta ai suoi stessi fautori; un concetto vago e generico, addirittura incerto nei suoi stessi confini territoriali. L’estensione della macrosede non risulta, infatti, ben definita, né sono stati fissati e delineati i concreti parametri e le linee di demarcazione che dovrebbero dar vita a questa nuova entità. Nelle Riflessioni approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato si parla di un ambito territoriale massimo di 2/300 mila abitanti, con 15/20/25 notai (praticamente quelli che oggi compongono i piccoli distretti che rappresentano però la "bestia nera" dei riformatori i quali vorrebbero cancellarli dalla carta geografica notarile con un semplice tratto di penna), ma non si fa cenno alcuno, in tale documento, all’ambito territoriale minimo. In Commissione Territorio furono ipotizzate anche macrosedi con 4/5 notai. E’ facile osservare che, almeno sotto quest’aspetto, la confusione regna sovrana in quanto è intuitivo che ci troviamo di fronte a realtà diverse, essendo una macrosede composta da 5 notai cosa ben differente da una macrosede di 15 /25 notai. A mio parere, una proposta di riforma non può lasciare privi di approfondimento proprio questi aspetti-cardine che la dovrebbero caratterizzare. Né è pensabile che una proposta di tale portata - in presenza di realtà locali tanto complesse e variegate quali sono quelle italiane - possa prescindere dal tener conto dell’organizzazione burocratico-amministrativa dello Stato e non debba essere preceduta da una approfondita analisi socioeconomica del territorio, nonché da indagini demografiche affidate ad esperti e specialisti del settore; analisi e indagini magari effettuate "a campione", solo in alcune zone ma "significative" per verificarne la fattibilità con proposte concrete. E’, secondo me, inconcepibile ragionare in termini di: "Riformiamo e poi si vedrà!" E’ come se un ingegnere progettasse "a tavolino" una certa opera senza calarsi nella realtà concreta e senza munirsi, preventivamente, di una analisi geologica per verificare se il terreno riuscirà a "reggere" la costruzione.
Il progetto di riforma prevede che, nell’ambito della macrosede, il notaio potrà aprire lo studio in qualsiasi luogo, indipendentemente dall’esistenza o meno di altri studi o uffici sussidiari. Tale facoltà sarebbe temperata solo da un limitato "potere correttivo" dei consigli notarili. E’ facile pronosticare che una siffatta norma provocherà inevitabilmente la "concentrazione" degli studi nel centro o nei centri più importanti della macrosede, dove maggiore è il volume degli affari, con conseguente abbandono dei centri minori, più disagevoli ed improduttivi, che resterebbero praticamente privi di assistenza notarile, con il rischio concreto che lo spazio lasciato libero dai notai sia occupato da altri. Si arriverebbe così alla situazione paradossale che una proposta di riforma (quella della macrosede, appunto) pensata per essere presentata, soprattutto all’esterno, come finalizzata ad assicurare la "copertura" del servizio notarile all’intero territorio nazionale, finisca con il determinare la "scopertura" di zone che risultano invece attualmente coperte da tale servizio, con la penalizzazione proprio di quei cittadini e di quegli utenti del servizio notarile che il riformatore assicurerebbe invece voler favorire.
E ciò senza considerare che una riforma del genere non sarebbe capita proprio all’esterno della categoria dove si obietterebbe facilmente che se i notai riconoscono l’esistenza di zone non coperte dal servizio notarile, ebbene per tali zone occorre istituire nuove sedi notarili e quindi aumentare i posti di notaio (come del resto, con una certa coerenza, prevedeva anche l’originaria "Relazione Piccoli"), piuttosto che ricorrere all’espediente della macrosede che, di fatto, finisce con l’assicurare solo maggiori "agi" ed opportunità di guadagno ai notai e non rende certo un migliore servizio notarile alla collettività, con buona pace di quel "servizio pubblico" e di quella "pubblica funzione" cui la categoria ricorre compatta ogni qualvolta le fa comodo.
Solo un cenno fugace, poi, al cosiddetto "potere correttivo" di cui dovrebbero essere dotati i consigli notarili per assicurare l’assistenza alle zone della macrosede non adeguatamente coperte. Un siffatto potere, a mio avviso, non sarebbe facile da riempire di contenuti, dal momento che esso, se troppo limitato, rischierebbe di rivelarsi del tutto inefficace ed insufficiente, se troppo ampio e "discrezionale" potrebbe dar luogo a provvedimenti arbitrari mirati a "emarginare" e danneggiare, per ragioni di cassetta, colleghi troppo "scomodi".
Il progetto di riforma – dopo avere messo da parte l’originaria proposta, pure avanzata da qualcuno, di far leva sulla validità degli atti, introducendo ulteriori cause di nullità, come se quelle tuttora esistenti non fossero bastevoli – prevede ora sanzioni deontologiche a carico di quei notai che ricevono atti al di fuori del territorio della macrosede nei giorni di assistenza ad essa (si badi bene: nello spazio dell’intera giornata fatta di 24 ore e non solo durante le ore di assistenza), con alcune eccezioni per gli atti di enti pubblici ed istituti bancari la cui stipula deve essere effettuata necessariamente al di fuori del territorio della macrosede. Viene così a delinearsi un sistema tortuoso e complesso di norme che sanciranno divieti e limitazioni, sanzionati disciplinarmente, e relative eccezioni; un sistema che spingerà inevitabilmente a ricercare meccanismi ed espedienti per la sua elusione, al limite della legalità, quando non integralmente illeciti. E’ facile prevedere che da subito si apriranno falle nel sistema, considerato che il notaio è, comunque, obbligato, quando ne sia richiesto, a prestare il proprio ministero e non è escluso che una norma del genere possa rivestire addirittura profili di incostituzionalità. La multiforme e imprevedibile realtà e la fertile fantasia dei notai faranno il resto, con la conseguenza che i Consigli Notarili saranno perennemente impegnati a vigilare, contabilizzare, valutare ed, eventualmente, sanzionare scorrerie e incursioni "extra moenia" nei giorni vietati. Ne nascerà un contenzioso enorme. Si pensi, solo per fare un esempio banale, ai contratti di vendita che vengono stipulati contemporaneamente ai mutui. L’eccezione prevista per i mutui da stipularsi necessariamente presso istituti bancari al di fuori della macrosede varrà anche per le vendite collegate?
LA FACOLTA’ DI ROGITO ESTESA
Una facoltà di rogito troppo "estesa", in territori vasti e con un gran numero di abitanti (quali sarebbero appunto le grandi regioni), in territori che potrebbero addirittura comprendere più distretti notarili (tra i quali non si può escludere l’insorgere di conflitti di vario genere), comporterà inevitabilmente lo sradicamento del notaio da un territorio conoscibile e capace di essere correttamente ed adeguatamente servito e segnerà, di conseguenza, la fine del cosiddetto "numero chiuso" o "programmato". Una norma che introducesse una tale facoltà non recherebbe nessuna pratica utilità e nessun effettivo vantaggio alla generalità dei cittadini e degli utenti del servizio notarile i quali, anzi, si vedrebbero solo penalizzati di disagi e difficoltà nel momento in cui, ad esempio, anche solo per richiedere e ottenere la copia autentica di un atto o per recarsi presso gli uffici finanziari competenti per territorio, sarebbero costretti a sobbarcarsi a centinaia di chilometri. E ciò senza considerare che le distanze enormi annullerebbero di fatto, completamente, i preliminari, consueti e necessari contatti e colloqui con il notaio, finalizzati all’indagine sulla volontà delle parti espressamente richiesta dalla legge. Diciamocelo con franchezza: l’ampliamento della competenza di rogito non soddisfa alcun bisogno della grandissima parte dei cittadini (e neanche della grandissima parte dei notai, che hanno ben altri problemi), ma solo bisogni e interessi marginali di pochi per i quali non si fanno né le leggi né le riforme, dovendo le une e le altre fondarsi su interessi di carattere generale e non essere ispirate da convenienze particolari. E’ stato acutamente osservato che, a memoria di notaio, non si è mai visto o sentito un utente del servizio notarile contrariato per non avere potuto servirsi del notaio di propria fiducia perché questi esercitava in un distretto diverso da quello in cui egli risiedeva, mentre si sentono frequentemente le lamentele di persone irritate per non aver potuto scegliere il proprio notaio di fiducia in quanto era stato loro imposto un diverso notaio. Questo è un problema vero e reale!
Sicché, a mio parere, una norma che ampliasse eccessivamente la facoltà di rogito – al di là delle buone intenzioni dei suoi proponenti – finirebbe, oggettivamente, solo con il favorire ed incentivare la proliferazione di studi dalle dimensioni "ministeriali", impiantati con logiche da "catena di montaggio"; studi dai repertori miliardari, nei quali il notaio assumerebbe prevalentemente il ruolo di responsabile esterno cui compete il "rischio" derivante dall’"assemblaggio" delle diverse mansioni espletate dai suoi collaboratori e dai suoi "corrispondenti locali" disseminati su tutto il territorio, diventando una presenza evanescente (da apparizione "taumaturgica" rivelata solo nell’attimo fuggente della firma da apporre al contratto) e dismettendo, così, definitivamente, i contatti con le parti sia per quelle indagini delle volontà che sarebbero affidate esclusivamente ad altri, sia per quel dovere di consulenza e di informazione che costituiscono l’essenza della funzione notarile.
Una norma del genere determinerebbe inoltre, inevitabilmente, un abbassamento del "livello di guardia" e del controllo di legalità affidato ai notai, agevolando così la loro sudditanza al potere economico, dal momento che i grossi gruppi imprenditoriali, finanziari e bancari, quali contraenti forti, si cingerebbero di uno stuolo di notai cosiddetti "di fiducia", sostanzialmente alle loro dipendenze economiche, imponendoli sulla piazza ai loro clienti (e, a tal proposito, i guasti prodotti dall’esperienza francese dopo l’introduzione della competenza di rogito "nazionale", dovrebbero pur insegnarci qualcosa!).
Una norma del genere, insomma, sempre al di là delle buone intenzioni dei suoi fautori, segnerebbe assieme all’affievolimento dei "controlli" sulla categoria, determinato dai vasti spazi nei quali il notaio potrebbe operare, anche il trionfo e l’istituzionalizzazione di due particolari figure di notaio: quella del notaio globe-trotter e quella del notaio-imprenditore-industriale che tanto danno arrecano all’immagine (e non solo all’immagine) del notariato. In buona sostanza, una norma siffatta finirebbe con l’incrementare non la "concorrenza" buona e nobile, quella fatta di impegno professionalmente qualificato e di costante aggiornamento culturale, ma la concorrenza peggiore, cioè quella fatta di comportamenti superficiali e compiacenti, di prestazioni rapide ed "economiche", di sottotariffazioni, di "dazioni ambientali" e di elargizioni di vario genere. A tal proposito, appare di poco pregio eccepire, come pure taluno ha fatto, che questo non sarebbe un problema ricadente nel "territorio", ma solo un problema di deontologia ricadente negli aspetti patologici di comportamenti scorretti, da stroncare e sanzionare con l’ausilio di un "disciplinare" finalmente efficiente. A tale obiezione si potrebbe agevolmente rispondere che, a fronte di una normativa che non fa da deterrente a comportamenti illeciti, ma addirittura li favorisce o li sollecita allentando di fatto i controlli, non c’è disciplinare, per quanto efficace, che possa tenere e che, in ogni caso, il buon legislatore è quello che crea norme mirate a prevenire comportamenti illeciti piuttosto che a reprimerli successivamente.
UNA DOMANDA FINALE
Al termine di questo necessariamente breve excursus vorrei concludere il mio intervento con una citazione e una domanda conseguente.
La citazione è tratta da un articolo scritto da un illustre notaio, per così dire di "parte avversa", Luigi Augusto Miserocchi, articolo significativamente intitolato "La riforma del Territorio: c’era del nuovo…" e pubblicato nel n.3/2001 di Federnotizie. La citazione è la seguente:
" […] lo scontro sul territorio più che un problema di opinioni è uno scontro di interessi tra notai che operano in zone tanto diverse, tra coloro che si sono trovati ad operare nei grandi distretti e nelle grandi città senza il riparo del limitato territorio del distretto e della sede e chi è cresciuto in un ambiente protetto a cui non si sente di rinunziare per un pericoloso salto nel buio; […]"
Probabilmente c’è del vero in queste autorevoli parole. Perciò mi domando e oso chiedervi:
"Se gli interessi che ispirano gli avversari di una radicale riforma del territorio sono proprio quelli disvelati e denunziati dal notaio Miserocchi, orbene quali sono gli interessi che ispirano e muovono i fieri propugnatori della riforma stessa?"
Attendo lumi e vi ringrazio per l’attenzione.
Francesco Gibboni Consigliere Nazionale
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
RIFLESSIONI DI CARLO FRAGOMENI
Nell'agiografia classica Gabriele è l'Arcangelo che, sotto le grandi ali spiegate, protegge e guida il piccolo e timorato Tobiolo per ricompensarlo del suo affetto filale. E' noto infatti che Tobiolo era stato prodigo di sollecitudine prendendosi cura di suo padre Tobia, da quando questi aveva perduto la vista.
Nel significato iconografico, l'immagine denota timore e speranza e ci riporta ai sentimenti di insicurezza e dipendenza propri di questi giorni in cui il notariato è chiamato a pronunciarsi su questioni più grandi ma non divine e, dissimulando le sue ansie, si sforza di procedere, con prudenza, possibilmente cercando la protezione di un arcangelo che lo conduca per mano, rassicurandolo.
Nel pre-convegno di Napoli sul territorio, del 13 Ottobre, è emerso, fra gli altri, un dato sconcertante; il dato è che su un sondaggio di circa 460 notai, 68 su 100 hanno detto no al progetto di riforma; ciò significa che quel 68% vuole una sola cosa inequivocabilmente: che tutto resti come prima e che nulla si tocchi nel timore che, toccandolo, il sistema rovini e si sbricioli.
E' il contrario di quello che scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa!
Questo comportamento denuncia l'ingiusta psicosi secondo cui il notariato è vissuto quasi come una colpa; che la società lo tollera e saprebbe anche farne a meno, consapevole com'è della incongruenza di status, della discrepanza tra considerazione sociale e valenza delle funzioni.
Incongruenza che diventa contrasto quanto più si enfatizza l'aspetto pubblicistico della funzione, quello cioè che fa perno sul ruolo di certificatore, custode della pubblica fede e dispensatore di certezze giuridiche.
A dare più corpo a questa perniciosa ed univoca interpretazione non può aver fatto bene la serie degli ultimi provvedimenti attributivi di competenza non squisitamente notarili in ambiti estranei alla funzione propria. Con questa operazione di immagine, si è voluta mettere in luce la visibilità del notariato, vuoi per una esigenza strategica , nel perenne momento di emergenza politica, vuoi per la forte seduzione che il notariato subisce quando è in questione l'elemento esteriore e formale della sua funzione, basso-continuo che assicura il suono dell'orchestra, ma toglie spazio ai solisti. Senza parlare del danno che questa vera psicosi da eliminazione, può arrecare a tutta la categoria, segnatamente ai giovani notai, dei quali purtroppo dobbiamo denunciare, in quanto risulta dal sondaggio, lo scarso senso di appartenenza, la poca consapevolezza di professionista, che si riverbera in una sciatteria etica e sintomaticamente finanche in una trasandatezza personale.
Allora proviamo a capire perché succede questo, perché questa seduzione dell'immagine, dell'apparire.
Se rileggiamo la nostra storia anche attraverso il regesto di Marco Santoro, si vede da dove veniamo e qualè l'origine del notariato italiano.
Da un lato i notai certificatori, dall'altro i giuristi veri e propri; due plotoni che si fronteggiano senza dialogare; da una parte i delegati dello Stato a pubbliche funzioni, dall'altra gli operatori del diritto che penetrano la realtà e creano la norma giuridica.
Della professionalizzazione del notaio non c'è traccia.
Mai letto di una sua partecipazione a quel processo di mobilità sociale collettiva di adattamento ai tempi. Piuttosto conservazione dei valori propri di una occupazione del passato.
La legge notarile nasce come l'epitome dello schema e della forma scritta. Essa sta alla legge sostanziale come la forma alla sostanza, il grumo schiumoso, al mare profondo.
Le leggi sono predisposte dai giuristi e poi affidate alla esecuzione dei notai in quanto certificatori e dispensatori del crisma della legalità alle pattuizioni private.
Questo rapporto tra diritto sostanziale e legge notarile, ha potuto fin qui sussistere con discreto equilibrio, ma ora l'equilibrio si è logorato e l'armonia tra i due sistemi comincia a sdrucirsi.
Da pochi anni a questa parte, mentre il codice civile ha subìto una serie di rivisitazioni ed il corpus delle leggi in materia privata é stato rinovellato più volte, più volte la legge notarile è rimasta formidabilmente indelibata come una bellissima zitella.
Ai due sistemi non è più dato di procedere di conserva, in un rapporto di complementarietà, perché si è creato sia in Italia che in Europa un ingorgo di impulsi giuridici che non riesce più a trovare definizione sistematica nell'ambito degli attuali schemi.
Si veda, per tutti, l'esperienza del trust che preme, come il nemico, alle porte delle conservatorie, senza ricevere giusto diritto di asilo.
Nel progetto del nuovo codice civile europeo, si ventila l'abolizione della causa quale elemento sostanziale del contratto e questo evidenzia ancor meglio quali saranno le prossime norme di riferimento della legge notarile avvezza a dialogare con uno stantio ed ingenuo numero chiuso di diritti reali.
Occorre dunque capire che, se fino ad ora la legge del 1913 ha potuto combinarsi in qualche modo con le innumerevoli edizioni della legislazione in materia di diritto privato, presto essa dovrà confrontarsi con una legislazione moderna che della forma fa sempre più economia, anche grazie al fatto che è mutato il profilo nazional-popolare dell'utenza del notaio.
Qui risiede l'esigenza e l'urgenza di una riflessione.
Qui si inserisce il nuovo ruolo ed il nuovo spazio per il notaio che, al pari di altri professionisti del diritto, si vuole a pieno titolo partecipe della formazione dei rapporti giuridici sostanziali, nell'ottica di un pragmatismo moderno, che governi i rapporti patrimoniali e ne metta a nudo le strutture, senza imbrigliarle in rituali anchilosati .
Ancor prima di discutere di macro-sedi o di piccoli o medi distretti, che ben vengano, parliamo, senza radicalizzazioni, ma parliamo delle necessità di un confronto e fin dal 30 Novembre prossimo. Senza nulla di precostituito, pur di colmare l'estremo ritardo con cui si giunge al dibattito.
Non ha prezzo l'intelligenza del notaio, che, se vuole, sa fare del suo cervello l'anima di una professione modernamente intesa. Ma non dimostra di avere coraggio il notaio che cerca alibi nel panico e che affida la sua salvezza alle retroguardie.
Occorre una inversione di tendenza, occorre più coralità e slancio, più consapevolezza di sé e fortezza d'animo. Perciò bene ha fatto il Consiglio Nazionale a volere un dibattito sul punto. Questo è senso di responsabilità, estremo e plausibile tentativo di sottrarsi alla seduzione dell'effimero per affrontare problemi concreti.
Carlo Fragomeni notaio in Frosinone
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
RIFLESSIONI DI GEA ARCELLA
Seguo da tempo il dibattito sul territorio ed avendo già espresso la mia opinione in favore di una riforma territoriale che preveda la facoltà di rogito estesa a tutta la nazione, pensavo di astenermi dallo scrivere ancora; poi, tramite la lista sigillo, è arrivato il messaggio di Enrica di Petrillo "territorio e deontologia: che malinconia VOTO CONTRO" con la messe di adesioni che ha scatenato, e tutto ciò mi ha stimolato ulteriori riflessioni che vi sottopongo in forma di lettera aperta.
Tutti gli interventi degli ultimi tempi legano il tema del territorio a quello dell'illecita concorrenza, anche la sintesi di L.A. Miserocchi sui dati del questionario lanciato dal Consiglio Notarile di Milano va in questa direzione.
Spesso la risposta data al quesito su quale riforma territoriale vorremmo è innegabilmente e fortemente influenzata dalle quotidiane violazioni deontologiche ed alle norme sull'illecita concorrenza con cui ogni giorno ci scontriamo.
Credo che però i due temi, seppur connessi, siano obiettivamente distinti: il primo attiene ai rapporti con la clientela, ovvero a quale tipo di servizio vogliamo offrire all'utenza, l'altro riguarda i rapporti tra colleghi ed i controlli che noi tutti siamo disposti ad accettare sul rispetto delle regole.
Ora fare in modo che il "territorio" regoli in via diretta i rapporti tra i colleghi mi sembra una forzatura. Se è questo quello che vogliamo, allora paradossalmente la riforma da fare è un'altra: sulla scorta dell'art. 21 c.p.c. stabiliamo che i contratti aventi per oggetto beni immobili o società aventi una data sede possono essere stipulati solo e unicamente dal notaio avente la stessa sede, scusate il bisticcio ma penso di essermi spiegata.
In fondo è sostenibile: basta accentuare il ruolo di pubblico ufficiale e stabilire così una perfetta rispondenza della facoltà di rogito al criterio della competenza per territorio resa obbligatoria, a questo punto, per l'utenza.
Certo bisognerà regolamentare cosa succede nelle sedi a cui siano affidati più notai, come ripartire equamente i carichi di lavoro, ma sono sicura che una soluzione si troverebbe.
Tutti d'accordo allora?
Io no: che ne sarebbe del nostro ruolo di liberi professionisti, dell'intuitus personae, della libera scelta del cliente, chi sarebbe più spinto all'aggiornamento professionale, soprattutto dedicheremmo ancora tutti incondizionatamente il nostro tempo a colloquiare con le parti, a consigliarle e guidarle quando di fatto qualunque fosse il nostro comportamento sempre da noi sarebbero obbligate a venire?
Certo avremmo un notaio fortemente radicato sul territorio, che conosce a perfezione gli usi e costumi locali dei vari uffici con cui necessariamente dobbiamo confrontarci; nel tempo, poi, forse avremmo un notariato regionale che si muoverà sicuro tra la nascente legislazione delle singole regioni, ma che avrà forse abdicato totalmente a quel ruolo di garante di un'applicazione uniforme del nostro diritto civile e tributario.
Il notariato rappresenta l’esempio ante litteram di uno svolgimento in forma privata di pubblica funzione secondo criteri di economicità ed efficienza, ed è proprio il suo connotato di professione liberale, il doversi continuamente confrontare con gli altri colleghi che lo ha fatto crescere dal punto di vista della preparazione giuridica e che ha impedito il facile appiattimento della nostra categoria sulle croniche deficienze del nostro apparato burocratico: credete veramente che se fossimo stati solo dei pubblici ufficiali tutto ciò sarebbe accaduto? Senza allontanarci troppo da noi, vi siete mai informati su quanto tempo occorra per una normale cancelleria civile del Tribunale per registrare e trascrivere una sentenza che abbia effetti su beni immobili? Il più delle volte, se non è la parte ad attivarsi, tali adempimenti, soprattutto quelli pubblicitari, rimangono praticamente negletti.
Ma ora un altro cambiamento radicale sta avvenendo sotto i nostri occhi: la recente legge di modifica costituzionale ha ampiamente innovato l’art.117 della Costituzione affidando alle regioni moltissime materie in cui esse avranno la potestà legislativa diretta, salvo che per i principi fondamentali riservati alla legislazione statale.
Qualunque decentramento, sia legislativo che amministrativo, necessita di contrappesi a livello centrale onde impedire il disgregamento dell’unità nazionale e noi come vorremo svolgere la nostra pubblica funzione: quali garanti dell’unità dello Stato e del suo diritto o come alfieri del federalismo regionale?
Ma anche siamo sicuri che nel tempo la nostra limitazione di competenza, unico esempio tra le professioni legali a rilevanza costituzionale, non si trasformi in un boomerang che porti ad una regolamentazione regionale della nostra funzione rompendo l’unità della categoria? Qualche breccia qua e là si è aperta, ad esempio in tema di accesso, e il sopraccitato art 117 Cost. inserisce laconicamente le "professioni" tra le materie a legislazione concorrente ( v. sul punto "Il Sole 24 Ore" del 13 ottobre 2001: "Negli Albi fa breccia il federalismo").
Qualsiasi riforma si voglia fare non può prescindere da queste valutazioni e quindi la domanda è: quale notariato vogliamo per il futuro, se vogliamo chiuderci ciascuno nella sua sede inviolabile e ben difesa o se vogliamo aprirci al confronto e vogliamo assumerci il compito di esser collante, forza uniformatrice oltre che adeguatrice del nostro diritto.
Tutto questo non significa assenza di regole anzi personalmente penso che il ripensamento della nostra professione (rectius funzione) passi necessariamente da una reale definizione di "come " è possibile rendere il nostro ministero, evitando concentrazioni di lavoro abnormi che spersonalizzano completamente la prestazione notarile e quindi fissando dei limiti alla nostra attività.
Se si volesse intraprendere questa strada, fatta una esplicita equiparazione degli obblighi notarili nei confronti delle parti sia nel caso di redazione di un atto pubblico che di una scrittura privata, penso che sia fuorviante porre un limite unico strettamente legato alla quota repertoriale annuale; meglio sarebbe fissare una griglia di limiti superati uno o due dei quali scatterebbe l’obbligo per il notaio di adeguarsi o di associarsi o, quanto meno, l’assoggettamento ad un diverso e più penetrante sistema di controlli sull’effettività e personalità della prestazione e sul rispetto delle norme della legge notarile.
Personalmente ritengo anche che il sistema dei limiti dovrebbe basarsi, se non esclusivamente, quanto meno prevalentemente sui dati repertoriali, gli unici che nella loro fredda imparzialità offrono criteri obiettivi di valutazione del nostro operato.
Il bivio che abbiamo di fronte non è di poco conto: dobbiamo scegliere avendo ben presente che nessuna scelta è indolore e soprattutto, se portata alle sue logiche conseguenze, porta a due modelli di notariato molto diversi e tra loro non sempre compatibili.
Gea Arcella notaio in Pordenone
Napoli e dintorni
Il 13 ottobre 2001 si è svolta a Napoli un’assemblea allargata, molto allargata, dei delegati Federnotai per fare il punto sul dibattito in corso.
Sia durante lo svolgimento dei lavori sia nei giorni successivi, numerosi sono stati gli spunti offerti.
Pubblichiamo quelli a nostra disposizione rilevando che, tra quelli mancanti, era di particolare interesse quello di Ubaldo La Porta, le cui idee, peraltro, sono espresse in un suo articolo pubblicato sull’ultimo numero di attività.
RIFLESSIONI DI ANDREA BORTOLUZZI
Su che cosa l'uomo baserà l'economia del mondo che vuol governare? Sul capriccio di ogni singolo? Che confusione! Sulla giustizia? Non la conosce.
Blaise Pascal, Pensieri
Per un notariato extra territoriale.*
Povero di idee e di contenuti. Evanescente. Sono questi i predicati che tornano alla mente leggendo il documento approvato il 9 febbraio 2001 dal Consiglio Nazionale del Notariato titolato "Riflessioni sull'organizzazione territoriale del notariato" e che ritiene imprescindibile, quale segno di adeguamento ai tempi, una riforma dell'ordinamento notarile che si basa essenzialmente su una rivisitazione degli assetti territoriali dell'azione professionale.
Dove vanno le professioni?.
Sul numero di Maggio - Giugno 1999 di Reset replicavo vivacemente su quella rivista - La riforma delle professioni liberali. Una risposta alle tesi di Giacinto Militello- alle argomentazioni di Giacinto Militello, allora componente della Autorità Garante della concorrenza e del mercato che faceva apparire il mondo professionale tenuto per le dande della autoreferenzialità corporativa e di quella politica e del tutto inadatto a fronteggiare le parole d'ordine della globalizzazione, "rischio" e "flessibilità".
Le professioni per Militello rappresentavano sacche di ingiustificato monopolio, in un ambito di governo dell'economia orientato al mercato, un monopolio che si traduceva in costi e inefficenze.
Con grande sorpresa vedo che le argomentazioni di Militello sono fatte - non sono certo le diversità lessicali a riuscire utili ad un distinguo- proprie dal Consiglio Nazionale del Notariato per trarre argomenti favorevoli alla prospettata riforma.
Così mi occorre riprendere - e aggiornare- le mie tesi- per muovere una, credo, fondata critica al documento.
Una premessa innanzi tutto.
Quelle di Militello e del Consiglio Nazionale del Notariato sono argomentazioni giuridiche o economiche?
Gli argomenti favorevoli alle tesi riformiste sono giuridici e non economici.
Appartengono alla sociologia - o al più - alla politica del diritto.
Essi vogliono sottoporre a verifica quali siano i rapporti tra costume, consuetudine e regola in che si sostanziano i comportamenti sociali e le norme quali promulgate secondo una procedura che legittima le regole sociali ovvero le fissa con un atto d'imperio quale espressione della volontà del legislatore.
Si tende ad affermare" il mercato globalizzato esige flessibilità e rischio. Flessibilità e rischio sono propri della attività di impresa. Le professioni intellettuali non hanno ragione d'essere perchè non sono funzionali nè strumentali al mercato.
Il regime delle libere professioni intellettuali urta contro i costumi e le consuetudini del mercato.
La "lex mercatoria" ha sancito la riduzione delle libere professioni a impresa.
Si chiedono dunque "ora e subito" provvedimenti legittimanti una tal sanzione consuetudinaria ovvero la consacrazione normativa di una tal sanzione secondo le regole procedurali proprie della produzione normativa.
Ma come è disciplinata oggi la figura del libero professionista intellettuale?
Il regime legale delle professioni intellettuali quale disegnato dal Codice Civile porta con sè i segni evidenti di quella "realtà equivoca, slabbratissima" come scrive Paolo Grossi che fu l'esperienza del corporativismo autoritario del periodo fascista, tanto che per l'illustre storico del diritto "parlare di corporativismo fascista sembra quasi una combinazione di contrari posto che tali sono autoritarismo e pluralismo" .Il libro sesto del Codice civile, intitolato al lavoro, reca l' inconfondibile impronta del Guardasigilli Alfredo Rocco e rivela bene lo sforzo dello statalista di devitalizzare le espressioni pluralistiche ergendosi a documento fedele della versione - e deformazione - autoritaria di un ordinamento corporativo.
Basta leggere l'art.2229 del Codice Civile: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi,la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente". Emerge qui in tutta la sua espressività lo Statualismo dei contenuti del Codice Civile.
Quella delle libere professioni è una "libertà vigilata".
E' la legge dello Stato che fissa quali siano le professioni intellettuali protette ovverosia riconosciute per la loro rilevanza sociale. Le professioni intellettuali protette sono rette per autonomi statuti,gli ordinamenti professionali, anch'essi riservati al la legge, statuti la cui osservanza è demandata agli organi corporativi,s otto la vigilanza dello Stato. Siamo ben lontani dalla "democrazia collettiva", dalla" Korpershaft" quale delineata da Ugo Sinzeihmer profeta del progetto socio-giuridico della costituzione di Weimar, e ben più vicini all'idea di ordine statale liberale di Adam Smith, quale enunciata nella sua Teoria dei sentimenti morali, secondo la quale" ogni stato indipendente è diviso in molti diversi ordini e società, ognuno dei quali ha i suoi particolari poteri, privilegi e immunità tutti questi diversi ordini e società dipendono dallo stato, al quale devono la loro sicurezza e protezione. Il fatto che siano tutti soggetti allo stato e che la loro esistenza sia subordinata alla sua prosperità e alla sua conservazione è una verità riconosciuta anche dal più parziale dei membri di ciascuno di essi" .
Gli ordini professionali, così come disegnati nel Codice civile, sono dunque espressione dello stato, autonomamente organizzati ma soggetti al suo controllo.
Il professionista intellettuale facente parte di una corporazione protetta è dunque dotato di prerogative pubbliche, di " munus publicum" in quanto nell'esercizio delle sue funzioni soddisfa esigenze di interesse collettivo. Egli è organo di un istituto intermedio tra cittadino e stato, tra "constituency economica" e "constituency politica". Usando delle espressioni del Goethe de Le affinità elettive è un "membro intermedio atto a collegare parti che reciprocamente si respingano" e per l'economista Tommaso Padoa- Schioppa organo di un istituto che può "portare a equilibri più efficenti di quelli realizzabili dal mercato o dalle pubbliche istituzioni".
Di tanto non si occupa la disciplina delle professioni intellettuali interna ispirata ai principi prevalentemente economici di matrice comunitaria propri del Trattato di Maastricht fondativi di una "politica economica condotta conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza".
Il diritto comunitario quale altra delle componenti della nostra costituzione economica, tende a ignorare i valori e i principi meta-economici propri dello Stato liberale smithiano quale delineata nella Teoria dei sentimenti morali, su cui si fonda la concezione, propria del Codice Civile, delle professioni intellettuali.
Tende a delineare strumenti funzionali alla implementazione di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Così l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Giustizia contenuti nella" leading decision" Hoefner/Elser/Mercatron, ritiene non applicabili i criteri distintivi propri del Codice Civile tra le figure del libero professionista e l'imprenditore. Anzi ritiene che ai fini del diritto della concorrenza una tale distinzione neppure si ponga. Il libero professionista è, ai fini della regolamentazione della concorrenza, un imprenditore.
Su questa scia si pone la decisione della Corte d'Appello di Torino 11 luglio 1998 n. 791 ,che considera gli Ordini professionali ai fini del diritto della concorrenza "libere associazioni" escludendo il potere di tariffazione dell'Ordine forense.
E così anche l'art.24 della c.d. "Legge Bersani" che enuncia il principio della legittimità della costituzione di società tra professionisti, abrogando il divieto posto dagli artt.1 e 2 della legge 1815 del 1939,e la conseguente istituzione legislativa di un nuovo "tipo" societario, la società tra avvocati, anche in recezione di una direttiva CEE diretta a facilitare la professione di avvocato.
L'attuale quadro di riferimento normativo riguardante le professioni intelletuali è dunque ampiamente contraddittorio.
Da una parte stanno le disposizioni del Codice Civile che delineano una concezione delle professioni protette connotata dai requisiti della esclusività e dunque, per dirla con Natalino Irti, dell’esercizio di " poteri sottratti al principio della lotta e al rischio della soccombenza", che sono espressione dello Stato per il tramite della funzione d'interesse collettivo che assolvono, funzione che giustifica la vigilanza dello stato e il riconoscimento di" un munus publicum" a chi quelle funzioni esercita. Dall'altra stanno le direttive Comunitarie, le decisioni della Corte di Giustizia, taluni provvedimenti legislativi interni e decisioni giurisprudenziali prese in applicazione di quelle della Corte di Giustizia,che in applicazione dei principi di libertà concorrenziale ,e di altrettanto libero accesso alla professione,sposano la tesi di una imprescindibile "imprenditorializzazione" delle professioni intellettuali,e dunque,sempre per dirla con Irti,scegliendo il regime di economia di mercato, sono espressione della volontà dello stato di "fronteggiare un potere(o contro potere)economico rendendolo instabile e insicuro. Di volerlo immerso nella lotta ed esposto al pericolo continuo dell'insuccesso".
Quelle appena delineate e di cui abbiamo messo in risalto la contraddittorietà non sono le sole disposizioni che interessano le professioni intellettuali.
Ve ne sono altre, e sono una nutrita serie, che lo stato, al di fuori di qualsiasi direttiva o decisione comunitaria, va prendendo, per risolvere i problemi causati dai suoi fallimenti nella gestione della cosa pubblica , e dalla urgenza della giuridica disciplina dei nuovi beni e dei nuovi rapporti giuridici del mercato.
Alle professioni protette vengono demandate una serie di funzioni che erano proprie dello Stato(in esemplificativo elenco: incombenze in materia urbanistico edilizia-interventi edilizi minori, abitabilità e agibilità -, in materia fiscale- dalla imputazione e trattamento di dati catastali, alla pubblicità immobiliare e di impresa, dalla registrazione degli atti, alla redazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi n materia di giurisdizione volontaria e contenziosa - dal controllo di legalità degli atti societari, alla espropriazione esecutiva immobiliare, alla istituzione delle Sezioni Stralcio)e alle professioni protette vengono affidate prerogative proprie dello Stato medesimo in rapporto al controllo sulla privata attività (la tipizzazione del contratto è stata progressivamente abbandonata, così come il ricorso alla sua funzionalizzazione.
Attraverso le prescrizioni di forma si tende ad affidare ai professionisti il controllo sulla congruità dell'assetto di interessi perseguito dai privati nei loro rapporti).
Alle contraddizioni già sopra emerse se ne aggiungono dunque di nuove.
Tali contraddizioni non sono causate solo alle diverse fonti normative, "costituency politica" interna per il Codice Civile, "costituency economica" comunitaria, per le statuizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,di talune decisioni giurisprudenziali e di taluni disposizioni speciali.
Anche il legislatore interno appare attento alla "costituency economica".
Ma la produzione normativa di quest'ultimo è di segno diametralmente opposto a quella comunitaria di matrice economica.
La scelta non è quella di "imprenditorializzare "il professionista per rendere la sua figura compatibile col mercato ma di affidare al professionista il compito di perseguire obiettivi volti a colmare le lacune proprie dei fallimenti dello stato nei rapporti col mercato - l'affidamento ai professionisti di funzioni - cerniera tra stato e mercato - quando non di dare giuridica disciplina agli assetti d'interessi propri del mercato mediante il controllo di meritevolezza - l'affidamento al professionista del ruolo di garante della conformità all'ordinamento degli accordi contrattuali.
Dell'ordinamento fanno parte i diritti fondamentali quali fissati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che come scrive Stefano Rodotà rendono" evidente una scelta che introduce una discontinuità rispetto al modello affidato unicamente alle logiche di mercato "in particolare modo quelli contenuti dal Preambolo che recita" L'Unione si fonda sui valori condivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto". Ed è certo, per usare le parole di Rodotà che "l'idea dei diritti evoca irresistibilemnte la necessità di istituzioni che ne garantiscano la concreta attuazione".
Il legislatore nazionale ha fatto, per taluni aspetti della applicazione dei principi della Carta, le sue scelte istituzionali, affidando alle professioni intellettuali i compiti di cui si è appena detto.
L'attuale quadro normativo delle attività professionali è connotato dunque da una profonda contraddittorietà.
Contraddittorietà che certo sconfessa la pretesa univocità della scelta della imprenditorializzazione delle professioni intellettuali protette ovvero della loro mercantilizzazione, che è l'assunto su cui si fondavano le considerazioni di Militello e si fondano quelle del documento del Consiglio Nazionale del Notariato e che il legislatore interno tende a conciliare mercè l'affidamento di nuovi compiti alle professioni intellettuali, rendendo compatibili le esigenze del mercato odierno ,globale e post-fordista e il fondamento etico razionale delle scelte giuridiche collettive proprio di uno stato liberale.
Una scelta in certo modo rispettata dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia nella causa C-35/99 relativa alla compatibilità delle tariffe professionali e dei loro meccanismi di approvazione con le disposizioni comunitarie che regolano la concorrenza, sollecitata dal Pretore di Pinerolo.
Secondo l'avvocato generale uno stato membro può ben adottare una misura legislativa o regolamentare non conforme alle regole in materia di concorrenza(art.10 e 81 CE), come quella di fissare minimi e massimi tariffari sulla base di un progetto redatto da un ordine professionale, purchè la misura di stato corrisponda ad uno scopo legittimo di interesse generale e sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito e a patto altresì che lo stato eserciti la sua vigilanza-controllo reale- sulla tariffa proposta dall'ordine professionale.
Il professionista notaio.
Se questo è il quadro normativo delle professioni intellettuali,guardando alla disciplina della figura professionale notarile vengono ad accentuarsi i profili di collettivo interesse della funzione professionale.
Il notaio non è solo dotato di prerogative pubbliche perchè nell'esercizio della professione soddisfa esigenze collettive come nel caso delle altre professioni intellettuali.
Egli è investito di una pubblica funzione da parte dello Stato alla cui autorità è direttamente soggetto.
Purtuttavia conserva nella sua attività le prerogative proprie del professionista intellettuale.
Le sue pubbliche funzioni vengono esercitate con propria autonoma dotazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione gerarchica.
Il notaio è dunque una pubblica autorità esercente in privato le sue funzioni.
E in tale esercizio ora è chiamato, come nel caso degli atti negoziali, a farsi coautore dell'atto nella prospettiva della sua giuridica rilevanza, ora a svolgere, come nel caso delle verbalizzazioni assembleari, una attività di giuridica documentazione di una fattispecie procedurale tipizzata.
Non è dunque soltanto mero certificatore, scriba culto, ma giurisperito chiamato a formalizzare l'asserto contrattuale dei privati.
Della duplice funzione pubblica, certificatoria, e privata, di adeguamento mediante indagine della volontà delle parti, ho scritto diffusamente altrove.
Quello che qui mi interessa è di sottolineare come il bilanciamento degli opposti interessi dello stato e del mercato sia consustanziale e da sempre alla attività notarile.
Ogni prospettiva riduzionista della attività professionale, tesa a privilegiare uno solo degli aspetti della sua funzione, ora quella pubblica di certificatore, ora quella privata di giurisperito, fa venir meno la peculiarità delle funzioni professionali proprie del notaio.
Perchè una riforma della organizzazione territoriale?
Le motivazioni che stanno alla base della riforma della organizzazione territoriale del notariato si collocano sul versante della concezione imprenditoriale o mercantile della professione e su quello di un riduzionismo volto a privilegiare, delle due facce della funzione notarile, quella privata di giurisperito.
Non altre se non quelle di corrispondere alle mutate esigenze del mercato sono le motivazioni che spingono a pensare a nuovi assetti della organizzazione territoriale del notariato.
La riorganizzazione territoriale è considerata l' obiettivo minimo da perseguire per corrispondere alle minacciate pretese della "costituency politica" della imprenditorializzazione della professione notarile.
Un obiettivo il cui perseguimento consente pure la legittimazione di talune prassi che i Consigli Notarili non hanno potuto o voluto fronteggiare, e che sono "de facto" tollerate creando all'interno del monopolio corporativo forme di concorrenza prive di qualsiasi regola istituzionale o deontologica che sia, in virtù della marginalizzazione progressiva della regole vigenti. Marginalizzazione che, come scrive Habermas rafforza "la tendenza verso un discutibile orientamento al consenso. E sembra spogliare il diritto contemporaneo della sua classica veste coercitiva". Non è un caso che sulla delicata questione della prospettata riforma della organizzazione territoriale del notariato, che tende ad introdurre principi di concorrenza", "intra moenia" di una corporazione monopolistica", uno dei Consigli Notarili più rappresentativi, quello di Milano, abbia proposto una sorta di referendum informatico, ricorrendo alla "Lista sigillo "della RUN.
Tutto ciò si iscrive nell'ambito di quella che viene definita la deformalizzazione del diritto, deformalizzazione che si basa sulla indagine sociologica che enfatizza la sua occasionalità marginale e cioè il salto che separa la "lettera" formulata nei programmi di legge dai loro reali effetti sociali e che sempre per usare le parole di Habermas, "finisce per aprire le porte all'irruzione di inconciliabili - perchè intrinsecamente irrazionali - orientamenti materiali di valore. Ed è fin troppo fondato il sospetto che, in questo scontro tra scelte di valore non ulteriormente razionalizzabili, finisca per affermarsi nella realtà proprio l'interesse più sopraffattorio".
In verità il diritto si fonda sul contenuto morale implicito nelle sua qualità formali.
Qualità formali che si avvalgono del linguaggio in senso descrittivo e dunque argomentativo critico e dunque razionale nel farsi della norma - ho al proposito usato lo schema linguistico Saussuriano della forma come segno fatto di codice e prassi- per tradursi nella prescrittività del risultato di un tal procedimento, la norma posta-e al proposito mi sono rifatto al messaggio dello schema linguistico Saussuriano,o al mito di quello Barthesiano-.
Insomma vale anche per i diritto l'asserto Kantiano per cui "ciò che vale in teoria in virtù di certi principi di ragione, vale anche nella pratica".
In verità vi è ben poco sostegno, non tanto teorico, quanto empirico per un profondo scetticismo sull'uso delle norme.
Chi si arrende alla loro inapplicabilità sostituisce" un sentimentalismo di natura elevata con un sentimentalismo di natura infima, un vuoto pregiudizio mascherato da duro realismo" come mi suggerisce Amartya Sen.
Natalino Irti ammonisce che "le cose non accadono per misteriosa e indecifrabile necessità" .E che il giurista "ha il dovere di rammentare che le forme spaziali dell'economia derivano tutte, o furono consentire e secondate da norme interne e internazionali, ossia da decisioni politiche". Economia di mercato, libertà di circolazione di merci capitali lavoro, erezione di uno spazio senza frontiere interne, unicità della moneta europea e consimili fenomeni furono oggetto di scelta. Su di essi si esercitò la responsabile libertà delle decisioni politiche. Chi denuncia la crisi o la fine della politica - della politica che pure ha scelto e deciso- aspira in realtà ad un altra politica. Non si tratta di mancanza e presenza, ma di due diverse e discordi presenze".
La indaginosità sociologica coniugata allo scetticismo sulla applicabilità delle leggi e delle regole vigenti, di matrice milanese, predica la politica della assenza.
La scelta della riforma territoriale nasce sospesa nel vuoto, sganciata da ogni volontà.
Anche il documento del Consiglio Nazionale del Notariato si limita a prendere atto dell'accaduto essendo la sua accidentalità causa stessa di autolegittimazione.
Per un notariato extra-territoriale.
Così come è stata presentata la riforma dell'organizzazione territoriale del notariato si presta da una parte a dar credito ad una concezione solo imprenditoriale o come abbiamo già detto, mercantilistica, della professione, da quell'altra a legittimare una prassi nell'esercizio territoriale della professione venutasi a creare illegittimamente, a causa della mancata azione di contrasto mediante applicazione della legge e del codice deontologico vigente.
La scelta di deteritorializzare la professione anche istituendo una competenza di rogito nazionale, ha, come già abbiamo detto il devastante effetto della introduzione di un principio, quello del libero mercato, prescindendosi da qualsiasi riferimento(e pensando ad una proposta avanzata da giuristi ciò appare quanto meno singolare),ad un apparato di disciplina, normativo e deontologico che sia.
Il notaio può, secondo questo principio, svincolarsi dalla logica monopolistica propria di una protezione protetta, pur continuando ad invocarne le prerogative di status.
Una concorrenza, quella disegnata con disarmante candore dal C.N.N. e suffragata da autorevoli prese di posizione anche di parte sindacale ,che si affiderebbe alla mano invisibile del mercato ,in assenza di qualsivoglia mediazione istituzionale o etica.
Che questa possa apparire come una radicale scelta di campo tesa a privilegiare la concezione di un notariato composto da privati giurisperiti orientati al mercato è tanto vero che la parte della categoria più tradizionalista si è ritenuta autorizzata a correre ai ripari criticando uno studio, più che condivisibile della Commissione Deontologica del C.N.N., tesa a giustificare la facolta dell'esercizio della attività di consulenza da parte del notaio, corroborando ed esaltando la peculiarità della sola sua funzione certificatoria e dunque di appartenente alla pubblica amministrazione dello stato.
In verità di siffatte posizioni così radicali il notaio non crediamo abbia alcun bisogno.
A cinquant'anni dal lavoro di scavo Carneluttiano che del notaio ha enfatizzato la funzione certificatoria e di adeguamento quale "giudice tra paciscenti" ,il dibattito odierno rischia far fare alla categoria un salto all'indietro e, mi pare, anche al buio.
Se le libere professioni intellettuali sono chiamate a nuove funzioni dal ponte gettato tra "costituency politica" ed "economica", come abbiamo sottolineato, il notariato non può che enfatizzare la sua posizione antica di raccordo tra pubblico e privato.
Che come mi è occorso di scrivere si compendia nella sua arte di dar giuridica forma agli assetti dei privati mediante l'atto pubblico o di sovrapporre alla appropriazione del contratto propria della sottoscrizione della privata scrittura, la sua sottoscrizione munita del sigillo dello stato, come appropriazione dello stesso da parte della collettività mediante la scrittura privata autenticata.
Un'arte che non viene meno anche nella attuale forma di contrattazione a distanza o" inter absentes" mediata dalle forme di comunicazione tecnologica che le disposizioni legislative ultime affidano a rigide prescrizioni formali compatibili con l'esercizio della funzione notarile, come mi è occorso di dimostrare in più di uno scritto.
D'altro canto la mera constatazione della presunta inefficacia della legge e del codice deontologico vigente a contrastare una prassi che viene accreditando una concezione sempre più mercantilistica della professione sembra confondere causa ed effetti.
In verità quella messa in atto da molti Consigli Notarili, deputati alla applicazione delle regole in materia, sembra un palese caso non solo come abbiamo detto di deformalizzazione ma anche di "ingiustizia passiva".
Che si configura come omissione di vigilare a che le regole della giustizia vengano rispettate e sostenere attivamente i rapporti informali da cui dipende l'ordinamento repubblicano e che l'ethos di tale comportamento prescrive.
"L'uomo passivamente ingiusto - dice Judith Shklar nel suo "I volti dell'ingiustizia" - è indifferente a quanto accade intorno a lui. Se è un pubblico ufficiale così facendo commette una colpa molto grave, analoga a quella del tiranno che passa sotto silenzio l'ingiustizia ignorandola".
E ricorda l'appassionata condanna espressa dal giudice Brennan nel caso DeShaney:" L'inazione può configurarsi come un abuso di potere nè più ne meno dell'azione; quando uno stato, dopo essersi accollato un servizio vitale, lo abbandona, può dar luogo ad una vera e propria vessazione".
La mercantilizzazione della professione non è la causa del mancato controllo di molti Consigli Notarili.
E' vero il contrario.
E' la conseguenza di un omesso controllo, di una omessa vigilanza.
E' l'effetto di una ingiustizia passiva.
La omessa applicazione della legge e del codice deontologico è stata tanto più ingiusta in quanto non ha neppure consentito la loro evoluzione e/o adeguamento attraverso la pratica interpretativa.
La riforma della organizzazione del notariato che si fonda su una ingiustizia, sia pure passiva, ribadisce il significato di una scelta che si allontana pericolosamente dalla giustizia come equità, dall'ideale della ragione pubblica.
Quella che Rawls chiama dovere di civiltà dei giudici, dei legislatori, dei capi di governo e degli altri funzionari pubblici e chi li obbliga ad agire" sulla scorta dell'idea di ragione pubblica e a spiegare ai cittadini le loro ragioni a sostegno di questioni politiche fondamentali nei termini della concezione politica della giustizia che considerano più ragionevole". "L'ideale di ragione pubblica di popoli liberi ed eguali viene realizzato, o soddisfatto, ogni volta che capi di governo e legislatori, gli altri funzionari pubblici agiscono nell'osservanza dei principi del diritto dei popoli".
Non è invero ravvisabile alcuna ragione pubblica a sostegno di una riforma che si presenta come acritica recezione della sorpassata lettura Smithiana del ciclo economico fatto di egoismo e mercato e cristallizzazione degli esiti ultimi di un fallimento istituzionale voluto, di una ingiustizia passiva.
Ragione pubblica che anzi presiede a quella duplicità di istanze pubbliche e private in cui si incarna la funzione notarile e che l'assomiglia ad un" bene pubblico".
Nel caso dei" beni pubblici", il significato dei meccanismi di mercato basati sull'interesse egoistico viene posto seriamente in dubbio.
Il sistema di mercato funziona tramite l'assegnazione di un prezzo ad una merce e l'allocazione fra i consumatori si realizza attraverso le rispettive disponibilità a pagare al prezzo corrente.
Quando si raggiungono i "prezzi di equilibrio", si ottiene l'uguaglianza tra domanda e offerta per ciascuna merce. Invece, nel caso dei beni pubblici, l'utilizzazione è - interamente o quasi - non competitiva, e il metodo di attribuire il bene a chi offre di più non ha grandi meriti. Invece, l'allocazione ottima delle risorse richiederebbe un confronto tra i costi di produzione e i benefici collettivi e in questa circostanza il meccanismo di mercato basato sulla massimizzazione del profitto, non funziona adeguatamente.
E' un paradosso che nell'ottica dei "beni pubblici", mentre sotto il profilo dell'organizzazione produttiva privata ci si orienta per il ricorso a valori diversi dal profitto - e segnatamente alla sensibilità sociale- e sotto il profilo della produzione di merci private si tende a enfatizzarne la pubblica valenza dovuta a motivazioni diverse dall'interesse egoistico, proprie di ciascuna persona che contribuisce al successo globale di una impresa, il notariato rincorra la prospettiva riduzionistica della mercantilizzazione della professione.
Della sua riduzione a bene privato.
Se,come è vero,la funzione notarile rappresenta un "bene pubblico" allora non ha senso pensare al sistema di mercato, alla ricerca di un "prezzo di equilibrio", quale mezzo per una migliore allocazione delle risorse.
E' proprio la logica di mercato che va combattuta e che come detto non si è voluto o saputo combattere con gli strumenti legislativi e deontologici disponibili.
La globalizzazione dell'economia rappresenta un potente strumento per la riappropriazione da parte del notariato di quel ruolo di cerniera tra privato e pubblico ,tra tempo della comunicazione e spazio dei rapporti sociali, tra mercato e comunità, che gli è proprio.
Questo comporta un impegno imponente sul piano dell'aggiornamento scientifico.
Si tratta di diventare protagonisti e non meri recettori delle nuove tecniche di comunicazione linguistica adattandone i processi, il software, alle opzioni giuridiche.
Si tratta, in campo giuridico, di abbandonare il campo tranquillizzante dei tipi per passare alla pratica della interpretazione del vissuto relazionale in base ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Si tratta di tener fermo quel dovere di indagare l'uomo e la sua volontà che è tipico della professione e che nulla ha a che fare con l' inseguire il mercato.
Si tratta di farsi tramite tra esigenze concrete e visibili dell'uomo e quelle spersonalizzate e eradicanti del mercato.
Anche assumendo funzioni e ruoli che i tradizionalisti potrebbero concepire come atipici e che si fondano sulla qualità del nostro essere giurisperiti, sulla terzietà tipica dell'esercizio delle nostre funzioni.
Un notaio extra-territoriale per quanto concerne la qualità e la capacità di esercitare le sue funzioni ma profondamente legato al territorio quale luogo del loro esercizio.
Tutto questo obbliga a rimeditare l'attuale sistema di accesso alla professione; a progettare il sistema di un imprescindibile percorso di formazione e aggiornamento; a progettare un sistema di controllo della qualità della prestazione che possa attivare la disicentivazione di forme di accaparramento.
Il nostro lavoro ha come oggetto il mercato.
Il mercato è per noi un oggetto linguistico, non un metalinguaggio.
Ciò che implica di conoscerene i meccanismi.
Il mercato non ha come oggetto la nostra attività professionale.
Ciò che implica che i nostri meccanismi debbano essere conosciuti dal mercato a mezzo di iniziative di sensibilizzazione e informazione da parte della categoria.
C'è molto da fare e si fa molto poco.
E quel poco lo si fa imboccando strade sbagliate come quelle della riforma del territorio
Che appare errata anche pensando al nudo e crudo "tatticismo politico che potrebbe averla ispirata.
Basta leggere il paragrafo III.6 della "Analisi" al documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 intitolato "La liberalizzazione degli Ordini professionali".
Che impegna il governo a massimizzare il livello qualitativo della prestazione professionale; a massimizzare il livello di garanzie per l'utente; a rendere il sistema delle professioni più efficente e competitivo. Tutto ciò tenuto conto della complessità di una regolamentazione che si proponga tali obiettivi "particolarmente in un contesto caratterizzato dalla presenza di asimmetrie informative e dalla possibile natura di bene pubblico di alcuni servizi professionali".
"Competitività nella qualità" avendo presente che le regole del mercato non funzionano in riguardo a "beni pubblici".
La cautela governativa appare scoraggiata dalla imprudente intraprendenza notarile in tema di territorio!
Che sconfessa, sul piano tattico, l'adagio Smithiano secondo la quale la parzialità degli ordini nell'accettare diminuzione di privilegi e poteri riesce utile perchè tende a "mantenere l'equilibrio stabilito tra diversi ordini e società in cui è diviso lo stato e ,anche se a volte sembra impedire cambiamenti che ad un dato momento appaiono popolari o in voga, in realtà contribuisce alla stabilità e alla permanenza dell'intero sistema".
Al di là e al di fuori dell'atteggiamento tattico sta il molto da fare per corroborare l'idea della nostra professione quale "bene pubblico", per la promozione di un notariato "extra-territoriale".
Se una tale corroborazione non riuscisse perchè agli scopi ragionevoli si intendono anteporre cinismo ed egoismo, allora potremmo, parafrasando Kant, non tanto chiederci perchè il notaio esista, che è poca cosa, quanto che valore abbia mai per gli esseri umani vivere su questa terra.
Andrea Bortoluzzi notaio in Busto Arsizio
RASSEGNA DALLA RACCOLTA DI FEDERNOTIZIE
Nel corso degli ultimi due anni FederNotizie ha promosso ed ospitato un continuo dibattito sul tema del territorio.
Per poter agevolare una discussione informata riteniamo utile riproporlo ai lettori,
Giugno 1998
L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL NOTARIATO
RELAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE NOTAI DELLA LOMBARDIA
CONSIDERAZIONI GENERALI[1]
Il tema affidato al Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale Lombarda è stato in passato considerato come centrale rispetto alle problematiche che investono il rapporto tra notariato e concorrenza.
La norma in bianco contenuta nell’articolo 147 della legge notarile è stata spesso riempita, sia in sede disciplinare che in sede giurisprudenziale, con riferimento a fattispecie di concorrenza illecita che si sviluppano prevalentemente intorno al tema dei recapiti.
Tema che ha trovato altresì ampio spazio nelle trattazioni dottrinali, nei dibattiti congressuali ed, infine, nell’elaborazione dei principi di deontologia professionale[2].
Tuttavia, in sede di riscrittura dei principi che regolano il predetto rapporto tra notariato e concorrenza, si è reso evidente che la centralità del tema non poteva essere conservata.
A tale riflessione si è giunti sulla base di un quadro di riferimento ideologico che può anche non essere condiviso, ma che è il quadro di riferimento proprio del legislatore comunitario, che pare essere adottato oggi dal legislatore italiano, per quanto consenta di parlare di quadro una serie di provvedimenti non del tutto coerenti[3].
Il tutto rafforzato dalla considerazione che questo quadro, che è facile qualificare come mercantilista e liberista, si va affermando in un momento storico in cui forze tradizionalmente mercantiliste e liberiste sono all’opposizione, ciò che fa pensare come un futuro mutamento politico non potrà che far proseguire nella direzione intrapresa.
Il problema che pare essere centrale in questo specifico periodo storico è quello della assimilazione tra professione ed impresa e quindi della paventata, da parte dei professionisti, applicazione delle regole della concorrenza tipiche dell’impresa anche alle libere professioni.
La questione, posta in questi termini, rischia di essere male affrontata.
Anche per tale motivo pare opportuno premettere un breve ragionamento svolto da Francesco Galgano, in un articolo apparso alcuni mesi fa su Italia Oggi.
“La qualificazione come impresa dell’attività dei professionisti intellettuali non comporta, di per sé, la necessaria rimozione di ogni barriera all’accesso della professione. Barriere quanto mai rigorose regolano l’accesso ad attività bancarie e assicurative, quelle delle società finanziarie, delle SIM, delle società di revisione contabile e così via”.
Nello specifico esame del problema dell’accesso alle professioni, Galgano parte dal presupposto dell’irrilevanza della qualificazione dell’attività tipica delle professioni come attività d’impresa.
Parte cioè da un presupposto del tutto diverso rispetto a quella da cui muove Gennaro Mariconda in un suo intervento apparso su CNN Attività[4].
Colpiscono le riflessioni di Mariconda quando mostra preoccupazione per il fatto che l’attuale situazione spinga l’attività delle professioni liberali “verso forme di organizzazione che sono lontane dalle sue radici, dalle sue tradizioni e dalle sue ancora permanenti funzioni e che invece sono tipiche dell’impresa commerciale”, con la conseguente tentazione di applicare alle professioni “alcune regole come, ad esempio, la libertà di concorrenza .... che sono tipiche della attività di impresa, ma che sono lontanissime dalla funzione della professione”.
Attaccarsi ai valori della tradizione, come fa, anche in altri punti del suo scritto, Mariconda, significa prestare il fianco alle facili critiche di chi facilmente fotografa come nel corso degli anni le strutture dei professionisti (meno quelle dei notai, più quelle di altri, come dimostrano le società di engeneering e quelle di elaborazione dati che nascondono studi di commercialisti), ma anche il modo di lavorare e di reperire la clientela siano scivolati verso criteri di spiccata imprenditorialità.
Ma anche questo sarebbe un modo scorretto di ragionare.
L’esame dei rapporti tra professioni e regole della concorrenza deve essere liberato dagli eccessivi dogmatismi di cui sembra essere prigioniero Mariconda, e che pure emergono da altre posizioni espresse dal notariato, sia in forma ufficiale, sia nei dibattiti che animano le nostre mailing list.
Altri dovrebbero essere i punti di partenza.
Le professioni non sono omogenee tra loro.
La concorrenza non è un concetto unitario, ma una somma di regole la cui compatibilità, non tanto con le professioni, ma con ciascun singolo settore economico, sia la sua provenienza storica di origine professionale o imprenditoriale, deve essere verificata caso per caso, avendo come obiettivo quello di una maggior funzionalità nella prospettiva dell’interesse pubblico e quindi non esclusivamente, se non in modo indiretto, di quello dell’utente - consumatore.
Parafrasando la nozione di impresa che emerge dalla legislazione comunitaria[5] pare non discutibile che il notaio sia un soggetto che propone, dietro compenso, un servizio all’interno di un mercato di riferimento: diventa quindi difficile fondare le proprie ragioni di estraneità al mercato esclusivamente su questioni definitorie, sui valori della tradizione o su ragioni storiche.
In una parola, pur essendo assolutamente chiare e distinguibili le origini storiche di imprese e professioni, e pur essendo ancora attuale, perlomeno a livello descrittivo, la distinzione tra i due settori dell’economia, è altrettanto evidente e positivamente affermato, come non ha mancato di chiarire Galgano, che possano esserci attività economiche d’impresa il cui esercizio, in ragione di un pubblico interesse, impone deroghe alle regole della concorrenza consistenti in limitazioni all’accesso e nell’esercizio di ferrei controlli.
Limitazioni e controlli che possono essere maggiori rispetto a quelli connessi a professioni, il cui esercizio tocca interessi di minor rilevanza sociale.
L’approccio di questa relazione sarà pertanto imperniato sullo specifico della nostra categoria e, conseguentemente, si cercherà di sviluppare il ragionamento senza farsi condizionare da aprioristici inquadramenti dogmatici, verificando, di volta in volta, se l’applicazione della regola sia funzionale ad una maggior pubblica utilità del servizio rispetto ad una sua eliminazione o diversa formulazione.
E non è difficile individuare la specificità notarile, oltre che in moltissimi altri aspetti secondari, in un punto fondamentale.
La prestazione notarile è richiesta e pagata da un soggetto che non è il suo unico destinatario: a fronte di ogni incarico ricevuto, il notaio svolge compiti per altri soggetti privati e, soprattutto, su incarico pubblico.
Poiché, pertanto, esistono soggetti che subiscono la scelta del notaio, è chiaro come debba essere garantito dall’ordinamento che la prestazione notarile sia caratterizzata da una prestabilita, irrinunciabile ed elevata qualità minima, idonea a tutelare gli interessi di chi non ha a sua difesa lo strumento della scelta del fornitore del servizio[6].
Emerge quindi la centralità della nozione di qualità e, contemporaneamente, quella degli strumenti per assicurarla.
E’ evidente che il primo strumento per ottenere la qualità della prestazione è avere la qualità del professionista e che tale risultato non può che essere ottenuto (lo dimostrano anche le scelte effettuate in settori di impresa tradizionale) che attraverso controlli sull’accesso.
Ciò per evidenziare che il concetto di concorrenza riferito a settori di attività economiche di particolare e predeterminato interesse pubblico (e quindi il concetto di concorrenza applicato al notariato) non significa concorrenza tra un numero indeterminato di soggetti, ma tra un numero di soggetti controllati a monte da un meccanismo volto a garantire esclusivamente un interesse pubblico.
In questa luce appare particolarmente condivisibile quanto scritto da Giuseppe De Rita su “Il Sole - 24 Ore” del 28 gennaio 1998, intervenendo proprio sul tema del rapporto tra professioni e mercato.
“Non è quindi l’accesso che va liberalizzato - anzi sarebbe opportuno selezionare ancora di più e meglio le caratteristiche di chi accede agli Albi - ma la possibilità di competizione una volta entrati nel mercato.”
IL TERRITORIO NELLA NORMATIVA VIGENTE
Veniamo quindi allo specifico del nostro tema.
La normativa che attualmente regola l’organizzazione territoriale del notariato, sparsa tra legge notarile, regolamento e legislazione speciale sopravvenuta, non si sviluppa in modo organico.
Tuttavia la lettura di tali norme consente di ricostruire con sufficiente precisione il disegno coerente del legislatore, enucleandone i punti salienti.
· La preoccupazione principale del legislatore dell’epoca era quella di garantire lo svolgimento del servizio notarile su tutto il territorio nazionale. Ne sono prova le norme che stabiliscono il numero e l’ubicazione delle sedi, quelle sull’obbligo di assistenza alla sede, quelle sui permessi d’assenza ed altre ancora.
· Altre norme ponevano e pongono limitazioni di competenza il cui fondamento può essere trovato nell’estrema difficoltà di verificare se un soggetto si fregiasse, legittimamente o meno, della qualifica di notaio al di fuori del territorio entro il quale, presumibilmente, l’attribuzione di tale qualifica era notoria. Ci si riferisce, naturalmente, alla norma che vieta di prestare il proprio ministero al di fuori del distretto, ma anche alla norma, ormai dimenticata perché abrogata da più di quaranta anni, che prescriveva la necessità di legalizzare gli atti notarili per una loro utilizzazione fuori dal distretto (art. 73 L.N.).
· L’intero sistema dei controlli, della vigilanza e dell’organizzazione del notariato è poi fondato, tramite il sistema dei distretti e delle corrispondenti competenze degli archivi notarili, sulla distribuzione dei notai sul territorio.
· Infine, e solo marginalmente, si riscontrano anche disposizioni legate al territorio che mostrano di interferire con le problematiche legate alla concorrenza. In particolare possono essere ricordati l’articolo 4 L.N. nel punto ove prescrive che “il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli” e, posteriore alla legge notarile, l’art.14 del R.D.L. 14 luglio 1937 n.1666 (nel testo modificato dalla legge di conversione 20.12.1937 n. 2358), che vieta al notaio di esercitare le funzioni, anche se richiesto, nei giorni festivi e di mercato in sede notarile, ovviamente non propria, alla quale siano assegnati non più di due posti, se almeno uno dei notai titolari vi abbia "permanente dimora" (salve eccezioni nell'articolo stesso previste)[7].
Il fondamento di questa normativa e quindi l’attualità delle specifiche esigenze che ne stavano alla base sarà verificato nelle prossime pagine.
Appare però necessario ribadire che le vigenti regole attinenti l’organizzazione territoriale del notariato, non solo non esauriscono la loro funzione in una regolamentazione della concorrenza tra notai, ma anzi, pur essendo state studiate ed interpretate prevalentemente in questa prospettiva, avevano e conservano ben altre ragioni d’essere.
Pertanto, pur essendo il tema della concorrenza centrale nell’economia del terzo congresso di FederNotai, la nostra analisi e le nostre proposte non si limiteranno a questo specifico aspetto, ma riguarderanno l’intera organizzazione territoriale del notariato.
In particolare saranno affrontati i problemi della distribuzione del servizio, dei limiti alla competenza, della divisione in collegi ed, infine, quello della pluralità di uffici.
ATTUALITA’ DEL CONCETTO DI SEDE
Abbiamo notato come la rilettura delle norme dell’ordinamento notarile consenta di individuare la principale ragione dell’attuale configurazione dell’organizzazione territoriale nella esigenza di assicurare il pubblico servizio su tutto il territorio nazionale (anche per l’inscindibile collegamento con gli uffici periferici della Pubblica Amministrazione).
Questa esigenza è oggi indubbiamente meno sentita, in relazione al notevole sviluppo avuto dai mezzi di comunicazione ed alla conseguente maggior facilità di raggiungere il centro dalla periferia, la sede dalle località prive di ufficio notarile.
Nonostante ciò permane un interesse pubblico ad una capillare diffusione del servizio notarile sul territorio e ciò soprattutto in relazione agli atti minori che non giustificano spostamenti dispendiosi in tempo e denaro.
Occorre quindi controllare se, ed in quale misura, una liberalizzazione dell’organizzazione territoriale, riuscirebbe a garantire quella capillarità della presenza del servizio notarile che l’attuale normativa è riuscita ad ottenere.
La conformazione geografica del nostro paese, la sostanziale disomogeneità del suo sviluppo economico, la concentrazione della popolazione attorno a grandi aree urbane sono dati da cui pare impossibile prescindere nell’immediato futuro.
Alcune sedi notarili da anni sono considerate sedi di passaggio: vengono occupate temporaneamente da notai di prima nomina, per essere rapidamente abbandonate alla prima occasione di trasferimento.
E ciò nonostante il notaio assegnato sovente non dedichi all’assistenza della sede più del tempo strettamente necessario per adempiere agli obblighi di legge, cercando e trovando altrove fonti di reddito.
E’ presumibile, se non certo, che una radicale riforma dell’organizzazione territoriale, la quale portasse ad un libero stabilimento dei notai nel territorio nazionale o anche solo nel territorio distrettuale, provocherebbe un sostanziale abbandono del servizio in molte parti del paese con evidenti disagi per l’utenza periferica.
Ne’ tali disagi potrebbero essere ovviati con un estensione dell’obbligo di prestare il proprio ministero, anche al di fuori dell’ambito territoriale assegnato, in quanto non è ipotizzabile, essendo altamente anti economico e, quindi, conseguentemente, oneroso per l’utenza, che un qualunque notaio operante al di fuori di un dato ambito territoriale possa essere obbligato a spostamenti per atti anche di scarsa rilevanza economica.
E’ quindi ancor oggi auspicabile una conservazione, almeno nelle sue linee essenziali, dell’attuale sistema di distribuzione sul territorio, basato su una sede assegnata per concorso nella quale radicare il centro dell’attività e nella quale, obbligatoriamente, prestare, in via prevalente, il proprio ministero (nei giorni e coi criteri stabiliti dal Consiglio notarile).
Conforta, al proposito, sapere che una impostazione di questo genere è condivisa anche da uno studioso del calibro di Sabino Cassese per il quale “è evidente che, quando si tratti di professioni liberali che comportino l’esercizio di funzioni pubbliche, lo Stato debba assicurare una uniforme ed omogenea distribuzione di tale funzione, senza lasciare zone scoperte, ma anche senza una offerta eccessiva”[8].
Ciò che dovrebbe essere invece rivisto, sempre allo scopo di meglio garantire la diffusione e quindi l’accesso al servizio, è il concetto di sede.
Questa dovrebbe coincidere non più con un Comune o con una frazione di Comune, ma con un territorio formato da uno o più Comuni.
All’interno di questo territorio dovrà essere stabilito l’ufficio nel quale sono depositati i documenti inerenti l’esercizio della funzione che la legge faccia obbligo di conservare. Ma all’interno di questo territorio ed al di fuori del proprio ufficio il notaio sarà obbligato a recarsi ogni volta ne sia richiesto per motivi di età, di salute o anche di opportunità del richiedente.
In ciascun territorio sede di ufficio notarile, dovranno essere insediati effettivamente (senza possibilità cioè che per effetto di vacanze ciò non si verifichi) più notai.
Perché gli scopi perseguiti con il vigente ordinamento, che si ritengono ancor oggi attuali, siano realmente soddisfatti è necessario infatti che le sedi notarili non siano scoperte per vacanza, per impedimento del notaio o anche solo per un legittimo periodo di riposo dello stesso[9].
Ed anche in tali casi è auspicabile che continui ad essere garantita all’utenza una possibilità di scelta.
Per questi motivi il numero di notai minimo per ciascuna sede potrebbe essere stabilito in cinque.
Ciò in quanto appare opportuno, fin tanto che - si spera il più tardi possibile - la prestazione notarile non divenga fungibile, assicurare all’utenza un diritto di comoda scelta, senza costringere a spostamenti coloro che ritengano, per qualsiasi motivo, di fiducia o anche solo di fantasia, di non doversi affidare al loro unico notaio naturale o comunque ad un notaio naturale scelto per ragioni residuali.
Infine occorre dare ragione ai sostenitori dei valori della concorrenza, quando evidenziano come la presenza di più soggetti a parità di condizioni sullo stesso settore di mercato stimoli la competizione e quindi, ecco l’aspetto positivo, il miglioramento della preparazione e, conseguentemente, della prestazione.
L’esperienza delle monosedi confrontata con quella delle sedi con numerosi notai conferma sostanzialmente questa opinione.
LA COMPETENZA TERRITORIALE
IL NOTAIO NAZIONALE
Se le ragioni che presiedono alla regolamentazione della distribuzione degli uffici notarili sul territorio, trovano anche oggi, come nel 1913, una loro fondata giustificazione, più arduo è invece riscontrare l’attualità del divieto di prestare il proprio ministero al di fuori del distretto e la conseguente nullità degli atti stipulanti in sua violazione.
Per cercare di ricostruire il fondamento storico di tale divieto, può essere d’aiuto la lettura della già citata norma della legge notarile, oggi abrogata: l’articolo 73 che prescriveva la necessità di legalizzare gli atti notarili per una loro utilizzazione fuori dal distretto[10].
Pare potersi affermare con sufficiente certezza che la limitazione della competenza territoriale è storicamente legata all’incertezza, ancora una volta dipendente dalle difficoltà di comunicazione che preoccupavano il legislatore del 1913, sulla provenienza di un atto notarile.
Evidentemente, a quell’epoca, si riteneva difficile stabilire se un certo soggetto operante fuori dal distretto fosse o meno notaio e quindi, limitando l’ambito di competenza territoriale, si riteneva di dare maggior certezza all’atto notarile.
Difficile invece pensare, come potrebbe fare un interprete che sacrificasse lo strumento storico, che la limitazione territoriale trovasse una sua ragion d’essere in un’equa distribuzione del lavoro tra i notai e ciò in quanto le più volte ricordate difficoltà di spostamento tra distretti rendevano sicuramente improduttiva un’attività organizzata in un ambito territoriale vasto.
Il collegamento tra organizzazione territoriale ed equa distribuzione del lavoro o, se si legge l’altra faccia della medaglia, tra organizzazione territoriale e concorrenza illecita attiene ad una successiva fase, propria di una società più evoluta, nella quale persone e diritti circolano con maggior celerità, e, principalmente, ad un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dei recapiti.
Ma di questo aspetto dovremo necessariamente tornare ad occuparci.
Le ragioni su cui storicamente si fondavano le limitazioni territoriali sono oggi, come già visto, completamente superate.
Ancor più anacronistica è poi la sanzione correlata alla violazione di tale divieto. Infatti, la nullità dell’atto, comminata dall’art. 58 L.N., colpisce principalmente le parti dell’atto che, in ipotesi, avrebbero potuto essere ignare della violazione della legge e, solo in seconda battuta, il notaio, per effetto del disposto dell’art. 138 L.N.
Secondo l’impostazione generale che si è cercato di seguire, una volta chiarito il superamento delle ragioni storiche che presiedevano al divieto, non dovrà essere verificato se ve ne sono per sopprimerlo, ma piuttosto se esistono altri e diversi motivi per mantenerlo.
E’ necessario perciò verificare se la libera circolazione dei notai sul territorio nazionale, possa provocare uno scadimento della qualità della prestazione, tale da sacrificare il naturale diritto del cittadino di scegliere, avendone valutato costi e benefici, un notaio di altro distretto cui affidare un atto che necessariamente deve stipularsi in un determinato luogo. E ciò sia in ragione della sua notoria competenza in un particolare settore, sia in ragione di altre meno nobili motivazioni.
Le ragioni generalmente addotte per negare l’opportunità dell’ipotesi notaio nazionale sono sostanzialmente imperniate sulla necessità di porre dei paletti, che favoriscano la conservazione di un notariato artigianale ed impediscano la deriva verso un notariato industriale.
L’ipotesi del notaio nazionale suggerisce ai perplessi immagini di carte intestate, simili a quelli degli studi legali specializzati in diritto internazionale, con indirizzi nelle maggiori città, con un lungo elenco di notai associati, aperto da un nome altisonante che magari funge da mero catalizzatore di clientela o, al più, da organizzatore del lavoro altrui, con notai principali e notai dipendenti, con un sostanziale distacco tra persona che riceve l’incarico e persona che, pur sempre notaio, lo svolge.
Suggerisce, appunto, l’immagine di un notariato industriale, di un lavoro distribuito su pochi uffici, grandi ed organizzati.
Pone il problema, delicatissimo e centrale, del rapporto tra quantità e qualità.
Ma un ragionamento in questi termini è viziato.
La soluzione in termini liberali piuttosto che restrittivi del problema della competenza territoriale ha risvolti assolutamente marginali sulla connotazione artigianale od industriale del notariato.
Più vicina al cuore del problema è l’alternativa tra avere o meno più d’una struttura organizzata per lo svolgimento della propria attività.
Una scelta restrittiva, collegata alla competenza nazionale, relegherebbe le ipotesi di rogito al di fuori del distretto ad eventi statisticamente marginali, essendo antieconomico per il notaio spostarsi sul territorio nazionale per stipulare singoli atti organizzati e preparati presso la propria sede (eccezion fatta per atti assolutamente straordinari, per i quali però la competenza nazionale garantisce all’utenza, che nella fattispecie sarà normalmente una grande impresa, una scelta più ampia e spesso necessaria proprio a ragione della straordinarietà della prestazione).
Il collegamento alla competenza nazionale di una scelta liberale, e quindi la legittimità dell’apertura di più uffici su tutto il territorio, non darebbe luogo ad uno scenario diverso rispetto a quello dell’apertura di più uffici su un territorio più limitato.
Per sviscerare il problema occorre non nascondersi dietro sottili paravento e rendere espliciti i motivi che rendono a molti più accettabile l’idea di un notariato artigianale: la concentrazione di un gran numero di atti in capo ad uno stesso soggetto provocherebbe tendenzialmente un’affievolirsi della personalità della prestazione e quindi lo scadimento della qualità della stessa.
Non è questa la sede per verificare se l’assunto sia vero.
Ai fini dell’indagine compiuta in questo capitolo è, infatti, sufficiente controllare se la facoltà di organizzare più uffici avrebbe impatto diverso su un notariato a competenza nazionale o distrettuale in termini di accentramento quantitativo del lavoro su pochi soggetti.
Ragionando su una realtà nota all’associazione cui è stato affidato questo tema[11] si può verificare come una libertà di organizzare più uffici in un ambito territoriale simile a quello di un attuale distretto medio grande, produca effetti non dissimili dalla libertà di organizzare uffici sull’intero territorio.
Il fenomeno della concentrazione del lavoro è già da tempo in atto ed è in corso di aumento[12].
L’analisi di tale fenomeno consente di affermare che tale concentrazione si verifica agendo su settori dell’attività che consentono una certa ripetitività: mutui ipotecari, vendite di immobili in serie, vendite di piccole aziende etc. Non si verificano invece concentrazioni per fattispecie pure redditizie, ma che non hanno il connotato della ripetitività: atti di società, sistemazioni familiari etc.
Da tale considerazione emerge che coloro che ricercano la dimensione industriale dell’ufficio, non avranno necessità di organizzare strutture nei principali centri dell’economia del paese, ma ben potranno ottenere lo scopo desiderato senza allontanarsi dal distretto di competenza.
Se pertanto è vero che le concentrazioni di lavoro si verificano e si ottengono più sulle operazioni medio piccole che sulle grandi, sarà più produttivo (o quantomeno parimenti produttivo) aprire tre uffici a Milano, Monza e Legnano, piuttosto che a Milano, Roma e Torino[13].
Nè, data la facilità di spostamento tra grandi centri, potrà essere sostenuto in modo convincente che il notaio titolare conserverebbe maggior controllo su un ufficio sito nel distretto, piuttosto che su uno sito in luogo più distante.
In conclusione non paiono essere configurabili valide ragione per conservare il divieto di stipulare atti al di fuori di un territorio prestabilito.
I COLLEGI NOTARILI
Nei due capitoli precedenti si è configurata un’organizzazione ancora basata sul concetto di sede (seppur definita non come Comune, ma come circoscrizione di competenza) e svincolata da limiti di competenza per territorio.
E’ ora il momento di affrontare il tema della dimensione dei collegi notarili.
Esula dal tema affidato ogni riferimento alla competenza per materia ed anzi la competenza funzionale stabilita dal vigente ordinamento verrà utilizzata come presupposto per le scelte che si prospetteranno.
Così come esula il delicatissimo problema dell’opportunità di configurare una subordinazione gerarchica tra organi nazionali ed organi periferici.
Ambedue questi temi dovranno però essere affrontati nel nostro viaggio verso un nuovo ordinamento.
Attualmente i notai sono suddivisi in Collegi Notarili il cui ambito coincide esattamente con la competenza territoriale dei notai iscritti.
Una volta sostenuta la competenza nazionale, perde di significato il concetto attuale di distretto e, in ipotesi, si potrebbe ragionare in termini di collegio unico nazionale.
Tale ipotesi, oltre che contrastare con quanto avviene per la maggioranza delle altre professioni (che hanno competenza nazionale, ma sono divise in collegi territoriali), finirebbe per indebolire di fatto la struttura dei controlli e l’attività di vigilanza che sono invece imprescindibili per il notariato.
Occorre quindi verificare quale sia la suddivisione territoriale ottimale dei collegi.
Per fare ciò è necessario riepilogare quali siano le principali funzioni dei Consigli Notarili e cioè.
La funzione di vigilanza.
Descritta nell’art. 93 L.N. (vigilanza “alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri”), spesso intesa in senso passivo e recentemente oggetto di un tentativo di rivitalizzazione basato su analisi statistiche dei dati economici del distretto.
La funzione consultiva.
Pure descritta all’art. 93, per cui il Consiglio Notarile “emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato”.
La funzione di giurisdizione domestica.
Ne parla l’art. 148: “Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
La promozione dell’azione disciplinare per le ipotesi più gravi.
Si veda l’art. 265 R.N.: “Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all'applicazione di pene superiori a quelle dell'avvertimento e della censura, il presidente del Consiglio notarile ne da` immediatamente notizia al pubblico ministero, agli effetti dell'art. 152 della legge”.
La funzione ispettiva.
Spesso si dimentica che l’esecuzione della ispezione biennale sugli atti e sui repertori dei notai spetta al Presidente o a consigliere da esso delegato, unitamente al conservatore dell’archivio notarile.
La funzione di promozione dell’aggiornamento professionale degli iscritti.
Pur normativamente non prevista, è di fatto una di quelle più importanti e che assorbono molte delle energie dei consigli.
E’ stato spesso sottolineato, e non solo nei discorsi di circostanza, che chi ricopre incarichi istituzionali nel notariato, rende, di fatto, un servizio all’intera categoria.
Ma è altrettanto vero che, proprio a ragione delle competenze attribuite, il ricoprire tali incarichi, specie se per lunghi periodi di tempo e specie se in piccoli distretti, attribuisce un vero e proprio potere, il cui esercizio può essere fonte di privilegi.
Per questo motivo il progetto di riforma del sistema disciplinare tende ad allargare, su base regionale, la competenza degli organi di giurisdizione domestica[14].
E per questo motivo il codice deontologico ha recepito una vecchia istanza sindacale auspicando il ricambio nelle cariche dei consigli notarili.
In una prospettiva di riforma è quindi auspicabile una totale revisione degli attuali collegi.
La nuova ripartizione geografica dei collegi dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri.
Suddivisione in collegi composti da un numero di notai il più possibile omogeneo tra loro, nel rispetto di peculiarità geografiche del territorio.
La competenza nazionale fa infatti venire meno l’esigenza di legare il collegio ad un particolare ambito territoriale.
L’esperienza dell’attuale legge notarile ha messo in rilievo come l’operare in distretti di diverse dimensioni, sia la causa principale dell’esistenza di notariati diversi tra loro. Illumina a questo proposito una riflessione di Luigi Augusto Miserocchi, che esaminando la situazione del grande distretto da lui presieduto sostiene: “Esiste nel notariato un modello opposto: quello dei piccoli distretti, con pochi notai iscritti, nei quali la ripartizione del lavoro avviene su basi prevalentemente territoriali, distretti che costituiscono, per il solo fatto di esistere, una difesa contro la libera concorrenza. Sicuramente anche questo modello ha i suoi lati positivi, però esso spesso porta alla mancanza di stimoli per l’aggiornamento professionale e comunque talora indulge ad una prestazione meno tempestiva e meno capace di adeguamento al mutare della realtà economica”.
La maggior parte dei problemi evidenziati sarebbe di fatto superato dalla competenza nazionale, ma il crearsi di distretti di diverse dimensioni contribuirebbe comunque a creare disparità tra notai che operano in distretti piccoli o in distretti grossi.
Suddivisione in collegi composti da un numero di notai iscritti non inferiore a trecento. L’esperienza dimostra come il corretto funzionamento dei consigli notarili possa aversi solo in presenza di un effettivo rispetto del principio di rotazione.
Molteplici sono gli svantaggi connessi al reiterarsi delle cariche in capo alle stesse persone.
L’appassirsi delle innovazioni sulle posizioni consolidate di chi da tempo ricopre la stessa carica.
L’affievolirsi delle energie e degli entusiasmi.
Il mancato coinvolgimento di gran parte della categoria nell’attività politica della stessa.
Il crearsi di posizioni di privilegio (legate al prestigio della carica) distorsive dei meccanismi della concorrenza.
Il rischio di personalismi, con conseguente utilizzo strumentale dei poteri di vigilanza e disciplinare a danno di singoli iscritti.
Un effettivo rinnovo delle cariche (senza pregiudizio in termini di qualità degli eletti), anche a causa di una indiscutibile ritrosia di parte della categoria a ricoprire incarichi istituzionali, può essere garantito solo da un numero ampio di eleggibili.
Lo dimostrano le ripetute vicende elettorali anche successive all’emanazione del codice deontologico: il principio di rotazione, salvo casi di straordinarie cancrene, ha trovato applicazione nei grandi distretti ed è rimasto lettera morta in quasi tutti quelli piccoli.
Se ciò è in parte dovuto al fatto che alla posizione di consigliere, e soprattutto a quella di presidente, è collegata nel piccolo distretto maggior potere, non si può negare che il problema sia anche dovuto ad una mancanza di disponibilità da parte degli eleggibili. Inoltre, la suddivisione in piccoli distretti potrebbe dar luogo alla formazione di cartelli tra notai che attuando, per il tramite di consigli notarili conniventi, controlli e vigilanza in modo più blando potrebbero dar luogo ad un esercizio della funzione di tipo locale, esercitando in tal modo una concorrenza illecita nei confronti di notai iscritti a collegi limitrofi e per questo sottoposti a controlli e vigilanza di diverso tenore.
Infine, si deve ritenere che la funzione di aggiornamento possa essere svolta con maggior efficacia se distribuita tra un più ampio numero di soggetti.
Suddivisione in collegi composti da un numero di notai iscritti non superiore a quattrocento (salvi i casi di peculiarità geografiche come quello, già ricordato, della Sardegna).
Abbiamo cercato di evidenziare le problematiche connesse a collegi con un basso numero di iscritti.
Minori, ma pur sempre rilevanti i disagi dovuti ad un alto numero di iscritti.
Avendo voluto porre la qualità al centro del rapporto tra notariato e concorrenza, acquista particolare significato l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo.
Se oggi queste funzioni sono compresse tra lo strumento formale delle ispezioni biennali ed una loro visione passiva (limitantesi cioè all’attesa di un esposto fatto da un cittadino o da un altro collega), sarà necessario procedere ad una loro espansione attraverso nuovi e diversi strumenti (si pensi, ad esempio, al monitoraggio dei sinistri denunciati per ottenere la copertura assicurativa dei danni causati nell’esercizio dell’attività ed alla possibile rilevanza disciplinare di una serie di sinistri causati da un ripetuto identico comportamento negligente)[15].
L’effettività della vigilanza e del controllo può però ridursi se aumenta il numero dei soggetti (e quindi delle prestazioni) che ne sono soggetti. Ciò non significa che il numero massimo proposto sia da considerare insuperabile. Significa solo che in una fase di sperimentazione di nuovi controlli è prudente lavorare su un numero gestibile di soggetti.
L’UFFICIO OLTRE LA SEDE
A questo punto non è più possibile rinviare l’esame del problema che più d’ogni altro ha fatto discutere e farà discutere.
E’ legittimo che il notaio, oltre all’ufficio aperto obbligatoriamente nel territorio della sede assegnata, organizzi uno o più altri uffici in altro luogo?
Ricordiamo il quadro sin qui delineato.
1. Il notaio ha una sede, assegnata per concorso, costituita da un ambito territoriale nel quale deve obbligatoriamente aprire una struttura organizzata (ufficio); all’interno di questo ufficio deve custodire i documenti inerenti l’esercizio della funzione che la legge gli faccia obbligo di conservare.
2. Il notaio deve svolgere la propria attività prevalentemente nella sede assegnata (nei giorni e coi criteri stabiliti dal Consiglio notarile). All’interno del territorio della propria sede, anche pertanto al di fuori del proprio ufficio, il notaio sarà obbligato a recarsi ogni volta ne sia richiesto per motivi di età, di salute o anche di opportunità del richiedente.
3. Il notaio, pur iscritto ad un collegio notarile con un prestabilito ambito territoriale, ha facoltà di rogito in tutto il territorio nazionale.
Si è anche già sostenuto essere indifferente, nel caso si consentisse l’apertura di più uffici, che questi siano aperti in un ambito territoriale esteso o delimitato.
Gli ulteriori sviluppi del ragionamento non possono prescindere dalle premesse da cui, già alcuni mesi fa, muoveva Giuseppe Di Transo guidandoci nell’impostazione di questo congresso.
“Dobbiamo abituarci ad un diverso significato del termine concorrenza, frutto di una rivoluzione culturale che pone al centro del sistema il cittadino in quanto utente e fruitore dei servizi. La concorrenza così non è più, secondo quanto siamo abituati a considerare, un’attività da condannare come illecita, o comunque - anche al di fuori dei casi di illiceità - da sottacere e da nascondere: è invece il carburante stesso dell’attività professionale. Soprattutto la concorrenza non attiene più al rapporto tra un notaio e gli altri notai, ma al rapporto tra il notaio (o i notai) e gli altri utenti; dalla centralità della concorrenza vietata si passa quindi non solo a quella della concorrenza lecita, ma addirittura della concorrenza dovuta: ogni professionista ha il dovere di essere concorrenziale, e questo dovere rappresenta il corrispettivo simmetrico del diritto alla concorrenza che spetta agli utenti. In quest’ottica possiamo ora serenamente affrontare questo tema, non senza considerare che tutti noi agiamo continuamente in regime di concorrenza, che la concorrenza è esattamente il mare in cui ci muoviamo ed operiamo. Ogni cliente viene da noi perché ci ha scelto, e questa scelta è esattamente determinata dalla capacità e dalle modalità con cui abbiamo saputo proporci sul nostro mercato.”
Se queste sono le premesse condivise bisogna conseguentemente accettare che, una volta raggiunto l’obiettivo della qualità della prestazione è indifferente per l’utente che essa sia svolta con utilizzo di uno o di più uffici organizzati e che l’eventuale norma limitativa deve trovare una sua ragion d’essere in termini di conseguimento della qualità.
Tutte le ragioni prospettate a favore di una limitazione all’apertura di più uffici organizzati si incentrano attorno alla difesa di un notariato artigianale, attaccato ai valori della personalità della prestazione.
E’ un notariato cui sono legati molti di noi, consciamente o inconsciamente.
Ma è necessario trovare il coraggio di affermare che la scelta di direzione verso un notariato industriale o verso un notariato artigianale, non è una scelta rilevante sul piano dell’organizzazione territoriale, ma è una scelta rilevante esclusivamente sul piano dei numeri.
Per esemplificare sulla realtà attuale: è più industriale un notaio che percepisce, avendo una sola struttura organizzata, onorari repertoriali per un miliardo all’anno, ovvero un notaio che, utilizzando sede e recapito, percepisce onorari in media con quelli del distretto?[16]
Bisogna evitare di aggirare ancora una volta una questione rimasta troppo a lungo inevasa e ciò tenendo comunque fermo che nessuno attualmente pensa ad una ripartizione organizzata del lavoro, che costituisce una “mera ed assurda finzione” “il principio della fungibilità ed assoluta intercambiabilità tra gli appartenenti a qualsiasi categoria, ed in special modo alla nostra”[17] e che la sperequazione del lavoro “nasce essenzialmente dal fatto che nel nostro distretto la figura del notaio è di fatto la figura di un professionista solo in parte legato al territorio e che acquisisce il lavoro in funzione dei suoi contatti personali e del fatto di essere conosciuto dalla clientela”[18].
La domanda cui bisogna dare risposta senza nascondersi dietro ipocriti pudori è la seguente:
al di sopra di una certa quantità di lavoro è ancora possibile garantire la personalità e la qualità della prestazione?
Se la risposta dovesse essere affermativa occorrerebbe abdicare a qualsiasi regolamentazione che, surrettiziamente, tenda a favorire una omogenea ripartizione del lavoro o comunque ad impedire concentrazioni in capo a pochi soggetti.
Se la risposta dovesse essere negativa (e lo è per quanto ci riguarda, ma per una risposta definitiva occorrerà attendere l’esito del congresso), dovranno essere cercate soluzioni diverse rispetto a quelle tradizionali.
Abbiamo già più volte evidenziato come, fino ad oggi, le problematiche inerenti la concorrenza e quelle inerenti l’organizzazione territoriale si sono incrociate con frequenza tale da far ritenere che le seconde fossero il principale aspetto delle prime.
Ma tale incrocio era dovuto alla malintesa nozione della concorrenza come rapporto tra notaio e notaio, tra notaio titolare di sede e notaio che in tale sede apriva un recapito o, solamente, si recava abitualmente a stipulare.
Se tale prospettiva deve essere abbandonata, a favore di una prospettiva di centralità dell’utenza, non potranno trovare più spazio tutte quelle regole limitative della concorrenza tra notai, che non trovano giustificazione nell’interesse dell’utenza o nel superiore interesse pubblico.
Ed allora, se si ritenesse che un’eccessiva concentrazione di lavoro in capo a pochi soggetti dovesse comportare l’affievolirsi della personalità della prestazione con conseguente diminuzione di qualità della stessa, occorrerà non agire più su meccanismi indiretti e strumentali, ma capire con quali mezzi intervenire per correggere il fenomeno.
Sulla questione il comitato direttivo dell’associazione lombarda ha discusso approfonditamente per concludere che non è in alcun modo configurabile una soluzione che limiti la competenza notarile ad un determinato numero di atti calcolato su parametri ricavabili dalle medie repertoriali nazionali o distrettuali.
Non è pensabile che un notaio cessi di essere tale per un periodo dell’anno nel caso di splafonamento del tetto prestabilito.
Piuttosto, lo svolgimento di un lavoro eccessivo rispetto alle medie deve far scattare meccanismi automatici di controllo mirati, in modo incisivo, alla verifica della personalità e della qualità della prestazione.
Ma questa, della vigilanza e dei controlli, è un’altra storia.
Che speriamo di raccontare in un prossimo congresso.
Luglio 2000
PER MANTENERE I CONTENUTI VANNO MUTATE LE FORME
Pur se attratto da altra politica, sento la necessità, dopo molti anni di ritornare sulla nostra stampa per aprire un dibattito franco ed ampio su quanto sta accadendo intorno a noi. E lo faccio chiedendo ospitalità a FederNotizie, molto attenta alle mutazioni della nostra professione.
A me non serve invocare il terzo millennio per auspicare o minacciare mutamenti epocali; a me servono solo i prossimi dieci anni, poichè è in un ambito temporale di così misera ed umana dimensione che il notariato dovrà effettuare la sua “prova di resistenza”; dimostrare cioè a se stesso e ai terzi di essere in linea col tempo presente, nella forma e nella sostanza. Non intendo riferirmi alla sopravvivenza della istituzione che, come credo di aver dimostrato con ragionevole logicità in altre occasioni (vedi da ultimo il convegno di Gaeta del 1998), non corre alcun pericolo. Credo anzi che il nuovo modo di essere del mercato premi aspetti pubblicistici e certatori del nostro mestiere. Il punto però è proprio questo. E' sufficiente, è soddisfacente, è auspicabile, una sopravvivenza che assicuri solo uno degli aspetti che caratterizza il notariato? O non è invece indispensabile preservare anche gli aspetti contenutistici e culturali? Ecco questo è all'incirca il tema del dibattito che intendo aprire e nel cui ambito si inseriscono una serie di altri problemi, pure essi abbisognevoli di soluzione. In altre parole c'è il rischio che a fronte della conferma delle funzioni originarie, pur se rinnovate nei modi di espressione, possa esserci la perdita delle aree di intervento maggiormente qualificate, conquistate negli ultimi cinquant'anni. Per trattare questo problema è necessario discutere di meccanismi negoziali, di confronto fra sistemi, di competenza per territorio e di altro ancora.
Credo sia giusto partire dalle nuove metodiche di impostazione contrattuale, molto lontane dai nostri modi tradizionali, che sempre più si fanno strada per disciplinare i rapporti tra privati. Questi nuovi meccanismi, dapprima imposti per le necessitá scaturenti dall'incontro fra sistemi giuridici diversi stanno oggi avendo una certa fortuna anche in presenza di rapporti che ben potrebbero essere disciplinati con le antiche tecniche. Com'è noto vengono sempre più frequentemente all'attenzione dei notai lunghi ed elaborati contratti, molto dettagliati e puntigliosi, stilati con l'intento di disciplinare particolari che alla luce della nostra tradizione giuridica appaiono inutili. Contratti nei quali si parte da indici e da glossari, e si arriva alla disciplina di elementi che sembrano di insignificante dettaglio; nei quali sono pure indicate le norme per l'interpretazione e le norme di comportamento da osservare nella fase effettuale e dell'esecuzione. Come dicevo il fenomeno trae origine dalla necessità di rendere compatibili sistemi diversi di autoregolamentazione degli interessi, secondo rispettivi ordinamenti positivi.
Dall'incontro della differenti esperienze (aree che possono contare per ogni riferimento su codificazioni e aree che, prive di specifiche normazioni, necessitano di dettagliate regolamentazioni di ogni singola fase del rapporto) sorge la necessità di rendere certo ed intellegibile, non solo la disciplina di ciascun segmento negoziale, ma anche gli effetti di esso, nonchè i comportamenti in presenza dei quali talí effetti si producono. E' evidente che dall'incontro scontro fra le diverse formazioni giuridico-culturali non possa avere la prevalenza quella metodologia che fa capo ad esperienze codicistiche, non essendo ragionevole pretendere nè la conoscenza delle normative nazionali da parte di stranieri, nè la capacità di comprendere contenuti negoziali estranei alla tradizione culturale da parte dei titolari del rapporto.
Questo il fenomeno. Vediamo ora quali sono i riflessi dell'utilizzazione di queste nuove forme e quali sono quindi le conseguenze che esse portano nell'ambito della nostra attività, specie tenuto conto che il metodo si va estendendo anche ad ipotesi di solo diritto interno e che quindi la novità si avvia a divenire sistema.
La prima conseguenza per quanto concerne atti con partners esteri, comunitari o non, è certamente rappresentata dalla necessità di accellerare al massimo una disciplina che tenga in debito conto le diversità e fissi criteri unificanti di redazione contrattuale compatibili con esse. Una siffatta disciplina dovrà comportare in sede interna innanzitutto l'eliminazione del principio di tipicità dei negozi e, quel che più conta, della loro rigida enumerazione. L'incontro nell'ambito dei nuovi mercati dovrà essere regolato da principi di meritevolezza “universali", temperati da criteri altrettanto universali di liceità, da individuare non nell'ambito delle legislazioni nazionali ma di principi sovrannazionali. Solo così potrà ottenersi, pur nel rispetto delle regole che governano le rispettive aree territoriali, una unicità di comportamento. Non senza considerare che con un simile sistema si evitano tentativi di conquista di primati fra il blocco dei paesi portatori del principio delle codificazioni e quelli dei paesi della giurisdizionalizza- zione.
A me pare che nessuna organizzazione meglio del notariato possa e debba tentare questa elaborazione e strutturazione di principi, modelli e discipline di possibile comune utilizzazione, europea ed extraeuropea. Il notariato italiano, ricco delle sue organizzazioni e delle sue esperienze internazionali, deve porsi come momento di impulso e di coagulo, proponendo soluzioni che possano poi essere utilizzate dalle strutture politiche nazionali deputate all'assunzione delle decisioni.
C'è ora da domandarsi che cosa accadrebbe se i notai non fossero disponibili a questi nuovi sistemi di espressione, specie se si tiene conto della loro sempre più frequente utilizzazione interna, utilizzazione che, proprio per non essere di uso comune fra i notai, prefigura preoccupanti intromissioni. Se quindi i notai non riuscissero o non volessero con prontezza abbandonare i comodi e protettivi schemi tradizionali e si negassero all'utilizzazione dei nuovi meccanismi, se tutto questo rinnovarsi di forme e di contenuti non trovasse la categoria pronta, quali sarebbero le conseguenze? Non credo che ci siano molti dubbi. Rischieremmo di essere ricacciati indietro di una cinquantina di anni, perdendo terreno in termini di settori di competenza, in termini di qualità e in termini di credibilità culturale. In altre parole si correrebbe il rischio di essere tagliati fuori dalla sfera di formazione dei contratti per essere nuovamente costretti nell'antico club dei certificatori. Non più quindi giuristi esperti della disciplina del contratto, della sua “costruzione", della normazione del rapporti privati, ma semplici controllori della legalità di documentazioni contrattuali preconfezionate. E preconfezionate in modo non dissimile rispetto a quanto accadeva negli anni bui del notaio “copista”, ruolo dal quale ci siamo affrancati molto faticosamente nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, appropriandoci faticosamente di ciò che legittimamente ci apparteneva. Ma quella appropriazione fu accompagnata da due fenomeni assai favorevoli. Il primo rappresentato da una forma di specializzazione spontanea, sorta in tema di fiscalità indiretta e in materia societaria, settori ai quali la generalità dei giuristi si avvicinava con diffidenza. Il secondo costituito dal considerevole allargamento dell'attività propria degli avvocati, che si determinò con il contenzioso in tema di locazioni, con l'istituzione del TAR, con il nuovo rito del lavoro, con l'introduzione del divorzio. Fummo quindi di fronte a condizioni oggi irripetibili a cui vanno aggiunte in negativo due circostanze. Una costituita dall’aumento dei numero degli avvocati a cui consegue una caccia sempre più accanita di nuove acquisizioni professionali; e non v’è dubbio che la preda più ambita, per dignità di contenuto e rilevanza di remunerazione, non può che essere il contratto; ciò specie se si considera che la materia un tempo rientrava nel confine di loro appartenenza e per lungo periodo è stata rivendicata. La seconda, rappresentata dalla possibilità che hanno gli avvocati di stringe- re rapporti di collaborazione con colleghi esteri, attraverso gemellaggi che danno vita a megastudi con un tale numero di nomi in carta intestata da far pensare ad una grande azienda; studi attraverso cui si determinano scambi di lavoro e si garantiscono presenze sui rispettivi territori. E' di palmare evidenza che il discorso più frequente, e per molti aspetti più facile, è proprio quello contrattualistico, perchè più direttamente collegato all'internazionalizzazione dei mercati. Ecco perchè il punto su cui si deve concentrare la nostra attenzione diventa questo, perchè è qui che risiede il nucleo centrale del rischio. Sia chiaro, studi c.d. internazionali (intendendosi per tali quelli gemellati con studi stranieri o studi italiani con presenze all'estero) sono sempre esistiti; ma in Italia erano enumerabili su una mano sola e, quel che più conta, gestivano grandi ma pochi affari, solitamente di rilevanza extranazionali. Oggi la realtà è completamente diversa, da un lato c'è il costante e quotidiano tentativo da parte di tutti gli stati dell'Unione Europea, ed anche di stati ad essa estranei, di attirare investimenti nei propri paesi (e l'Italia, specie per il Sud, almeno nelle intenzioni, è in testa a questa pattuglia) e dall'altra c'è il fenomeno, da considerarsi ormai ordinario, degli incontri contrattuali con vari contenuti, tra aziende medie e piccole di diversa nazionalità; incontri prima d'ora sostanzialmente inesistenti. Tutto questa riferendoci al solo settore degli investimenti, nel quale va ricompresa sia la fase dell'insediamento, sia quella dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie.
Ora se si considera che gli studi c.d. internazionali sono in condizione di assicurare l'assistenza in tutte le fasi del procedimento di insediamento dal reperimento di partners, alla scelta del tipo societario, alla ricerca delle aree, fino ai finanziamenti, il vero nostro problema é quello di stabilire come il notaio si inserisce in questa meccanismo per svolgere la parte professionale di sua specifica competenza.
A me pare che si debba riconsiderare con ponderata riflessione la possibilità di creare aggregazioni interdisciplinari in forme societarie. Sono lucidamente consapevole dei rischi che un tale tipo di compagine può comportare, ma ritengo che la fissazione di precisi paletti protettivi possa creare solidi e duraturi argini, capaci di evitare sia intromissioni di soggetti non graditi, sia finalizzazioni extraprofessionali inquinanti. Quello che va evitato, ma su questo non credo ci siano concrete dissonanze nell'ambito della Istituzione (e se esistessero andrebbero combattute e vinte), è la partecipazione di capitale non professionale, cioè l'intromissione in società di soggetti che non siano professionisti del settore.
La prima necessità da soddisfare, quindi, è quella di ottenere una chiara regolamentazione normativa in tema di società tra professionisti di diversa formazione culturale ma appartenenti alla stessa area disciplinare, al fine di valutare la possibilità che il notaio possa divenire un normale partner di queste future strutture interdisciplinari, con parità di diritti, di doveri, di prospettive.
E' evidente che esiste un altro sistema, rappresentato dal c.d. accordo di collaborazione, spesso espresso ma più frequentemente tacito, che lega il singolo notaio ad uno di questi studi. Un tale tipo di accordo è però ricco di insidie. Innanzitutto rischia di creare una sorta di inaccettabile equiparazione fra i notai continentali e quelli di oltre oceano dove il «notary public» viene assoldato (ad ore o per l'intera giornata) e stabilmente ospitato nello studio per tutte le necessità autenticatorie del quotidiano. Non sembri azzardato o irriverente per i notai di tipo latino questo accostamento con professionisti di tutt'altra estrazione e tradizione, a cui ci uniscono solo legami nominalistici, perchè il tipo di rapporto enunciato, e a cui si potrebbe guardare con interesse anche da noi, porta esattamente ad una concezione subalterna della funzione, che per necessità di cose finirà per essere più simile a quella anglosassone che a quella europeo-continentale. Il motivo è di tutta evidenza. In uno studio dove il notaio è “assoldato”, senza alcun spazio proprio, nel quale peraltro esistono le forze-lavoro capaci di far fronte, sia ad ogni necessità nel processo produttivo professionale, sia al soddisfacimento completo dell'articolata gamma delle richieste della clientela, come può ragionevolmente immaginarsi che possa venir riservata ad un esterno alla struttura (cioè al notaio) la complessa e specialistica area dei contratti? Specie se si tiene conto che si tratta di un settore ove è assoluta la costante necessità di collegamenti e di scambi con altri soggetti interni allo studio. Francamente a me appare impensabile. Ed allora molto più plausibile si rivela l'ipotesi di una sorta di dipendenza e/o di collegamento limitato alla mera funzione autenticatoria.
Ecco dunque perchè è indispensabile studiare una forma di partecipazione paritaria con altri giuristi, in una struttura nella quale al notaio competa lo spazio suo proprio di specialista del contratto e quindi di redattore privilegiato. Ciò proprio tenendo conto che saranno solo queste strutture composte e polivalenti a soddisfare e gestire d'ora in avanti le necessità di una clientela caratterizzata dalla diversità della provenienza, della diversità della cultura e dalla molteciplítà delle esigenze.
Personalmente ritengo che non vi sia altra strada per reggere il passo con professioni consorelle che vanno rinvigorendo l'acculturamento tecnico e si riattrezzano per superare quel gap che per circa cinquant'anni ci ha consentito di avere nell'ambito del nostro settore di competenza una posizione di prestigio e di privilegio insieme. E ormai appare chiara anche un'altra cosa: solo l'unione consente la completezza qualitativa e quantitativa della prestazione, cosi come oggi viene richiesta dalla clientela.
Purtroppo c'è di più. Quel settore fino ad oggi considerato "sufficientemente" notarile, rappresentato dalla fiscalità indiretta, si va esaurendo; da un lato, si è infatti svilita la materia e dall'altro, ristretto il suo campo di azione. Non si dimentichi che l'INVIM è di fatto già scomparsa, che sempre più frequentemente si parla della eliminazione dell'imposta di successione, che si comincia a ventilare l'eliminazione anche dell'imposta di registro. Orbene questo sarà per noi un altro duro colpo, perchè significherà perdere uno dei baluardi di difesa a quella competenza contrattuale esclusiva che era tale anche per l'incompetenza in tema di imposizione indiretta da parte di altri; ció specie se si considera che le scelte di diritto sostanziale sono state e tuttora sono costantemente influenzate dalla imposizione fiscale. Tutto questo ha impedito nel fatti che anche una buona conoscenza civilistica potesse essere messa a frutto per la mancata conoscenza dei meccanismi tributari capaci di maturare i profili di diritto sostanziale. Di qui un esclusivismo quasi assoluto che è durato più di cinquanta anni.
Ma l'analisi non può concludersi a questo punto. C'è necessità di approfondire un ulteriore aspetto strettamente collegato al primo, specie per quanto concerne il mondo delle imprese.
AIlo svilimento della imposizione indiretta riscontro (con un progressivo incremento di rilevanza che in modo massiccio parte dalla riforma del '72) l’ampliamento delle interferenze delle imposte dirette, specie in sede societaria e aziendale, settore nel quale - va detto con coraggiosa onestà - il notariato non si è particolarmente impegnato, poichè non ha intuito con tempestività che a fronte della riduzione dell'attività in materia immobiliare cresceva quella relativa alle imprese e che l’intervento professionale nel settore delle imprese era ed è integralmente pervaso dalla necessità di un'approfondita conoscenza dei meccanismi fiscali diretti. Con questa notazione intendo sottolineare che anche qui c'è l'insidia della interdisciplinarietà degli studi, capaci di coprire anche quest'arca, col rischio di tornare, pure in tema societario, a quella esecratile prassi del verbale preconfezionato, di cui ancora da qualche parte si attesta l'esistenza.
Quale dunque la morale da trarre da questa articolata riflessione? La morale non può che essere una. Bisogna attrezzarsi, aggiornarsi, prendere atto che le tecniche contrattuali non sono più quelle che ci sono state tramandate e dalle quali ci siamo sentiti protetti per molti anni; che si sono modificate le metodologie di rendere la prestazione e che si è modificata l'estensione ed il contenuto di essa. La domanda, infatti, non è più seg-mentata e frazionata e come tale soddisfacibile da singoli e diversi professionisti a seconda delle specificità di ognuno; oggi è unica, complessa e complessiva. Per poter quindi fare la nostra parte (conservando quell'esclusivismo di creatività contrattuale che costituisce il discrimine tra il certificatore e il giurista) credo che non si possa sfuggire alla logica della globalità, che per noi significa far parte di strutture interdisciplinari. Le attività produttive e di scambio espresse dalle imprese hanno - pur se nel limitato settore dei contratti- esigenze nuove che il notariato non può assolutamente soddisfare da solo. L'internazionalizzazione del mercato crea commistioni di partecipazioni che richiedono la conoscenza di normative e di tecniche nuove, normative e tecniche che vanno metabolizzate con rapidità. L'istituzione deve perciò approntare ogni mezzo materiale e scientifico perchè questa metabolízzazíone avvenga in tempi rapidissimi, in modo corretto e completo e senza discrimínazioni. Se tutto questo non verrà realizzato in tempo utile (e siamo già in forte ritardo) c’è il rischio di essere ricacciati in quel cunicolo di servaggio dal quale l'istituzione cinquant'anni fa si affrancò con grande dignità e ricchezza di risultati.
Ma per poter evitare che questo accada e conservare nel contempo inalterata la dignità del ruolo, deve concorrere un’ulteriore circostanza senza la quale sarebbe impossibile conseguire quelle condizioni di parità necessarie per essere parte di strutture multidisciplinari.
Di certo queste condizioni di parità non sono realizzabili se si mantiene fermo l'attuale sistema di competenza territoriale che limita l'operatività dei notai all'ambíto del distretto di appartenenza. Appare quindi indispensabile una modificazione immediata della competenza territoriale nel senso che alla immobilità distrettuale sia sostituita la mobilità sull'intero territorio dello Stato, così come accade per ogni altro professionista. Se il notato infatti non potesse svolgere il proprio ruolo secondo le esigenze degli affari, se dovesse denunciare la propria impossibilità a proseguire nel momento in cui fosse necessario concludere in un luogo diverso dalla zona di competenza, sarebbe evidente la sua sussidiarietà e conseguentemente la impossibilità di appartenere ad una struttura in condizione di assoluta parità, non solo intelletuale, con i partner dello studio.
Francamente non mi sono mai stati chiari i motivi che hanno indotto e ancora oggi inducano taluni a resistere e a contrastare caparbiamente questa estensione della competenza territoriale, da me proposta trent'anni fa. Partendo dal presupposto che non si voglia mettere mano a nessuna stra- volgente mutazione, che non chiedo e che peraltro non sarebbe necessaria, va detto che si può pervenire alla modifica auspicata lasciando sostanzialmente inalterata l'attuale sistema: appartenenza al distretto, assistenza alla sede, con- servazione degli atti, competenza degli archivi, competenza degli uffíci del registro, dipendenza disciplinare e quant'altro. In altre parole tutto potrebbe restare cosi come oggi è disciplinato. La modifica consisterebbe solo nell'abrogare il secondo comma dell'art. 27 ed alcune norme del Regolamento ad esso collegate.
Non intendo abusare della pazienza dei lettori riproponendo il tema della competenza nazionale in tutta la sua estensione logica, storica e giuridica. Ho avuto la fortuna di imbattermi in un lavoro che considero eccellente (dovuto ad Arrigo Roveda e pubblicato sulle pagine di questa Rivista nel gennaio del 1998) nel quale l'argomento è trattato in ognuno dei suoi molteplici aspetti. Radici storiche dell'ancoraggio alla sede e al distretto; problemi di correttezza e di concorrenza; notorietà della qualifica e necessità della legalizzazione come sistema di superamento dell'incertezza, necessità di assicurare uniformità ed omogeneità nella di- stríbuzione della finzione su tutto il territorio nazionale senza lasciare zone scoperte; superamento del concetto di assenza della sede; esame critico dell'attualità del divieto di prestazione al di fuori del distratto e della conseguente sanzione della nullità; superamento del concetto legato alla conservazione di un notaio artigianale in contrapposizione ad un presunto notariato “industriale” che potrebbe apparire favorito dall'assenza di limitazioni alla competenza territoriale, come se non esistessero già oggi con l'attuale sistema esecrante ipotesi di megastudi di soli notai. Sono questi i temi indagati da Roveda con riflessioni in massima parte condivisibili, pur se mi pare di poter dire che la propensione dell'A. all'estensione nazionale deve cogliersi più dal contesto che da precise indicazioni, mancando una esplicita presa di posizione. E questo è forse da ascriversi al fatto che il lavoro mi pare fosse destinato ad un dibat- tito congressuale a me sfuggito, dal quale probabilmente si voleva che scaturissero le conclusioni pure adombrate. Posso quindi astenermi dal trattare funditus l'argomento, limitandomi solo ad alcune considerazioni.
Innanzitutto intendo tornare sul discorso iniziale per confermare che a mio modo di vedere è incocepibile una possibilità di inserimenti in strutture interdisciplinari se non vi è lo stesso tipo di mobilità fra i professionisti aderenti. Se cosi non fosse vi sarebbe innanzitutto un obbligo di abbandono nella fase conclusiva, spesso la più delicata, ogni qual volta questa dovesse concretarsi “fuori sede”; ma quel che più conta mancherebbe al ruolo una dignità complessiva (posseduta invece da ogni altro professionista) tale da renderlo beneaccetto ed utile in un tale tipo di struttura. Perchè, diciamolo con franchezza, fino a quando il notaio non potrà essere chiamato da un capo all'altro della penisola (e perché no, d'Europa se questo dovesse divenire possibile), non potrà mai aspirare alla qualifica di “grande professionista”, nell'accezione che a questa locuzione si dà nell'immaginario collettivo.
Ma quale sarà mai la ragione di questa antistorica discriminazione fra i notai da una parte e tutti gli altri professionisti dall'altra? Non certo la delega della pubblica funzione, poiché nulla in essa giustifica la limitazione di competenza. Anzi bisognerebbe ragionevolmente affermare che a concorso nazionale deve corrispondere competenza na- zionale; in caso contrario si potrebbe ben tornare al vecchio metodo del concorso per Corte d'appello, cosi com'era prima del '28; e nel discorso federalista che in questi giorni è in primo piano e che si concretizzerà in cospicue deleghe alle Regioni, si potrebbe addirittura lanciare, per solo amore di polemica, l'idea dei concorsi regionali; servirebbero almeno per elminare lo sconcio della preselezione, diretta a premiare l'imbecillità mnemonica, e l'abominia dei concorsi svolti da persone assolutamente inidonee, incapaci di "indagare" la preparazione reale e profonda dei candidati attraverso temi “seri” e “difficili” nei contenuti giuridici e non nelle banali formalità notarili e casistiche di "bassa cucina" che sicuramente non contribuiscono a selezionare professionisti veramente preparati. Se bisogna affondare tornando ad un notaio certificatore, tanto vale tornarci senza sforzo con un concorso regionale che si limiti ad accertare la conoscenza dei codici, come appunto vuole la preselezione e l'attuale inadatto concorso nazionale che va via via regredendo da qualche anno a questa parte. Se, messe da parte queste provocatorie affermazioni, si può ragionevolmente concordare che non è la delega di pubbliche funzioni ad impedire la competenza nazionale, allora vanno indagati gli altri ipotetici impedimenti. Tale non sono certamente la distribuzione e l'obbligo di assistenza alla sede che nel mio disegno rimarrebbero inalterate. Non la competenza degli uffici fiscali, dei controlli dell'Archivio e del deposito degli atti, che del pari rimarrebbero cosi come oggi regolati. Non i controlli disciplinari che pare non richiederebbero modificazione alcuna. Che cosa allora? Forse una ragione c'è; la possibilità di poter contare su una "riserva di caccia"! Ma se la limitazione dovesse essere letta solo in questa chiave si dovrebbe concludere che probabilmente l'Antitrust ha ragione. invece sappiamo tutti che ha torto; e questo torto va amplificato dando prova che i notai sono pronti ad affrontare la concorrenza nell'ambito e nelle forme professionali a trecentosessanta gradi, riconoscendo a tutti i cittadini italiani la facoltà di rivolgersi a qualunque notaio, ottenendo di essere “serviti” in ogni luogo da ciascuno di noi, senza dover essere costretti a rivolgersi al notaio di zona, o a trasferirsi lì dove risiede il notalo di fiducia.E Poichè è a tutti noto che questo non accade, si è costretti ad assistere alla perversione del fenomeno, il notaio di fiducia predispone e quello di zona pone l’imprimatur. Ma a persone ragionevoli tutto questo può apparire logico? A me appare solo frutto di ragionamenti contorti e di indagini superficiali. Misuriamoci invece; apriamoci ad una concorrenza fatta di qualità e di capacità; poniamo se del caso paletti regolamentari ma non ci chiudiamo in logiche antistoriche e conservatrici che non portano a nulla, tant'è vero che l'Italia pullula di megastudi con repertori di molte centinaia di milioni e non poche volte di miliardi, con buona pace della concorrenza e della conservazione del lavoro nelle zone di appartenenza. Di un altro problema è però indispensabile discutere, collegato non al tema della competenza nazionale (che, pur se qui inserito in una più ampia riflessione, ha vita e rilevanza autonoma) ma alla postulata questione della confluenza in strutture interdisciplinari. Purtroppo qui un ostacolo da superare c'è ed è rappresentato dalla terzietà, da cui siamo onorati e onerati e che fino ad oggi non è stata mai posta concretamente in discussione nè da noi, nè da altri. Si tratta quindi di un "bene" sacro che va in ogni modo salvaguardato, anche a conto di rinunziare ad altro. Prima però va fatta un'indagine a tutto campo. Il vero problema, dunque, è questo, come si concilia la nostra terzietà con un eventuale principio di appartenenza ad una struttura? In altre parole: si può credere alla nostra neutralità se uno di quelli che richiedono la nostra prestazione ha lo stesso marchio di appartenenza del notaio incaricato? L'altro crederà ancora alla nostra neutralità?
Un primo inquadramento di questo problema nel problema può farsi ponendo la terzietà tra gli imperativi categorici che accompagnano la funzione e che si acquisisce nel momento stesso dell'investitura. Ma in un mondo cosi distratto e sordo alle imposizioni etiche, si può credere al notaio terzo per definizione? E si può credere che egli avrà la forza di conservare questa caratterizzazione anche se è inglobato in una struttura multidisciplinare?. Ritengo che attraverso questa strada non si raggiunga alcun risultato.
Del pari ricca di insidie appare la via dell'affermazione normativa dell'obbligo di terzietà; l'etica non si impone, e la nostra neutralità altro non è che un modo di essere della nostra etica. Anche di qui quindi non si va da nessuna parte.
Proviamo allora a sezionare la terzietà. Com'è nato quella notarile non è bilaterale, ma trilaterale. Deve cioè sussistere non solo nei confronti delle parti In contrapposizione d'interesse ma anche nei confronti dello Stato, verso cui si aggiungono anche i doveri di lealtà e di fedeltà. Orbene il rispetto della terzietà verso lo Stato, nel senso che pur nel rispetto delle leggi il notaio debba tenere di mira gli interessi delle parti, senza farsi schiacciare da burocratici e servili atteggiamenti verso il delegante è a mio avviso sia che permanga il principio dello studio monodisciplinare, sia che si faccia parte di una struttura multidisciplinare.
Allora cominciamo col dire che gli Interessi di colui che ci conferisce la delega possano essere soddisfatti in entrambi i casi, senza rischi. Più difficile appare invece l'affermazione della neutralità verso le parti, specie se si tiene conto che in una lettura niente affatto errata questa neutralità non è il frutto di una scelta dell'Istituzione o del suoi componenti quasi a volerne celebrare il livello etico, ma un obbligo di legge, in quanto, essendo al notaio delegate funzioni appartenenti allo Stato, poichè non è concepibile che esso Stato non sia terzo, terzo deve essere chi quella delega riceve.
Cosi siamo però tornati all'affermazione normativa dell'etica, principio che pur avendo innegabili risvolti di verità non è sufficiente a far in modo che i terzi, o meglio i fruitori, fideisticamente ci credano.
E allora l'unica via per conservare una terzietà credibile da spendere sul mercato con una perfetta aderenza a quella via normativa che abbiamo ritenuto non sufficiente è la neutralità che nasce dalla fiducia nella tenuta complessiva del "corpo" dell'istituzione, che deve quindi apparire compatto nel rispetto assoluto del principio, e tale compattezza deve manifestarsi sia nei comportamenti quotidiani dei singoli aderenti, sia in una sorta di "garanzia" che I'istituzione deve offrire in termini di credibilità verso l'esterno e di severità all'interno per ogni ipotesi di devianza al principio. Solo se l'istituzione ed ogni suo aderente saranno capaci di mantenere gli attuali livelli di terzietà anche quando fosse possibile far parte di studi interdisciplinari, l'appartenenza a strutture multiple potrà essere vissuta dai fruitori senza preoccupazione. Per la verità va detto che il problema, pur se di radicale importanza, per certi versi può essere sdrammatizzato se ci si sofferma a considerare che è più teorico che pratico. Mi spiego. Quando un notaio appartenente ad una struttura interdisciplinare parteciperà alle trattative per definire una negoziazione avrà modo di sedere ad un tavolo con altri professionisti che stanno dalla stessa sua parte, ma anche con professionisti dell'altra parte. Sarà in questa sede che il notaio dovrà dar mostra di una neutralità "ragionata" cioè di una neutralità reale nella fase acuta della composizione degli interessi, dove dovrà solo assicurare la presenza silenziosa necessaria per poter contribuire alla successiva scelta dei mezzi tecnico-giuridici utili per arrivare alla composizione degli interessi. In questa fase il notaio dovrà guardarsi dall'intervenire sugli aspetti di puro merito della fattispecie, riservando il suo sostanziale intervento alla seconda fase che sarà quella squisitamente tecnica della scelta del mezza giuridico e della stesura del contratto. E' evidente che se il ruolo sarà stato speso con correttezza, il notaio avrà già acquisito nel corso della trattativa la fiducia della controparte, nonostante l'appartenenza di cui è portatore. E se anche nell'altra squadra ci sarà un notaio, tanto di guadagnato, poichè sarà un problema assolutamente secondario stabilire alla fine quale dei due notai avrà l'onore e l'onere della redazione formale, essendo già salvo il ruolo di giurista ed ogni altro aspetto collegato alla spendita della sua professionalità.
Ecco, questo potrebbe essere l'iter da seguire nella riflessione sulla complessiva tematica, che resta aperta ad ogni sincero contributo.
Non mi innammoro mai delle mie tesi, e sono quindi pronto ad emendarle ed anche a cestinarle, ma vivaddio pretendo che di argomenti cosi rilevanti si discuta adeguatamente e pretendo che lo facciano innanzitutto gli organi esponenziali della categoria, istituzionali o associazionistici che siano, poichè sono questi i problemi reali che vanno affrontati per evitare che il notariato torni ad essere solo una attività certatoria.
D'altra canto il problema degli autoveicoli insegna; si poteva evitare che fossero altri ad avvertire la necessità di una eliminazione che, dall'interno, avevo chiesto trent'anni fa; se lo avessimo fatto, avremmo evitato all'istituzione di finire per circa mezzo secolo sui giornali in conseguenza delle nefandezze che hanno costantemente accompa- gnato quel servizio.
La richiesta conclusiva mi pare quindi evidente: discutiamo!
Sabatino Santangelo notaio in Napoli
Settembre 2000
NOTARIATO: CONTENUTI, FORME, CONCORRENZA
E … DISCUSSIONI:
DUE RISPOSTE A SABATINO SANTANGELO
C’è nel notariato del 2000 una nuova volontà di discutere con chiarezza, concretezza e realismo di problemi vecchi e nuovi fino ad ora taciuti o trattati in modo retorico e mistificatorio.
C’è una diversa apertura a discutere e ad accettare “novità” che fino a poco tempo fa non si potevano neppure proporre alla categoria senza essere messi a tacere in malo modo.
In questo “vento di novità” si inserisce bene l’articolo di Sabatino Santangelo intitolato “Per mantenere i contenuti vanno mutate le forme“ pubblicato su “FederNotizie” del luglio 2000.
La lunga riflessione dell’Autore porta a questa testuale conclusione:
“Bisogna attrezzarsi, aggiornarsi, prendere atto che le tecniche contrattuali non sono più quelle che ci sono state tramandate e dalle quali ci siamo sentiti protetti per molti anni; che si sono modificate le metodologie di rendere la prestazione e che si è modificata l’estensione ed il contenuto di essa. La domanda, infatti, non è più segmentata e frammentata e come tale soddisfacibile da singoli e diversi professionisti a seconda delle specificità di ognuno; oggi è unica, complessa e complessiva. Per poter quindi fare la nostra parte (conservando quell’esclusivismo di creatività contrattuale che costituisce il discrimine tra il certificatore e il giurista) credo che non si possa sfuggire alla logica della globalità, che per noi significa far parte di strutture interdisciplinari. Le attività produttive e di scambio espresse dalle imprese hanno – pur se nel limitato settore dei contratti - esigenze nuove che il notariato non può assolutamente soddisfare da solo. L’internazionalizzazione del mercato crea commistioni di partecipazioni che richiedono la conoscenza di normative e di tecniche nuove, normative e tecniche che vanno metabolizzate con rapidità. L’istituzione deve perciò approntare ogni mezzo materiale e scientifico perché questa metabolizzazione avvenga in tempi rapidissimi, in modo corretto e completo e senza discriminazioni. Se tutto questo non verrà realizzato in tempo utile… c’è il rischio di essere ricacciati in quel cunicolo di servaggio dal quale l’istituzione cinquant’anni fa si affrancò con grande dignità e con ricchezza di risultati.
Ma per poter evitare che questo accada ….deve concorrere un ulteriore circostanza senza la quale sarebbe impossibile conseguire le condizioni di parità necessarie per essere parte di strutture multidisciplinari.
Di certo queste condizioni di parità non sono realizzabili se si mantiene fermo l’attuale sistema di competenza territoriale che limita l’operatività dei notai all’ambito del distretto di appartenenza.”
Quindi l’Autore conclude “Non mi innamoro mai delle mie tesi e sono quindi pronto ad emendarle…”
“La mia richiesta conclusiva mi pare quindi evidente: discutiamo!”
Raccolgo la richiesta dell’Autore, nel senso di ampliare i termini del dibattito che nella prospettazione di cui sopra a me pare angusto e lo faccio proponendo provocatoriamente (ma non troppo) alcuni casi in parte ipotetici, in parte reali sicuramente fuori dai confini del deontologicamente lecito oggi, ma su cui occorre confrontarsi in una prospettiva di profonda riforma delle “regole” del notariato.
IPOTESI (A)
Per soddisfare le esigenze del mercato che chiede servizi “globali” “chiavi in mano” un gruppo di “professionisti” e di “operatori” intende associarsi per offrire una assistenza completa per la dismissione di rilevanti patrimoni immobiliari di enti pubblici, privati, società, banche, assicurazioni ecc.
Quindi intende integrare le competenze di periti estimatori, di geometri, di pubblicitari, di tributaristi, di legali e di notai (i quali ultimi dovranno preparare schemi contrattuali per acquisire gli incarichi, bozze per l’offerta in vendita degli immobili, compromessi, rogiti di vendita, atti di mutuo con banche ecc.).
IPOTESI (B)
Un gruppo di professionisti, di pubblicitari, di esperti di software intende offrire alle Banche un servizio completo di gestione in outsourcing dei mutui ipotecari e intende integrare nella struttura anche uno o più notai che lo assista in tutti i passaggi dalla stesura degli accordi con le Banche alla stipula dei mutui.
IPOTESI (C)
Un gruppo di agenti immobiliari per contrastare la concorrenza di grosse organizzazioni intende associarsi ed associare legali, commercialisti e notai per la consulenza contrattualistica e per la stipula degli atti di vendita e di mutuo il tutto in un rapporto “trasparente”.
Di fronte a questi casi mi domando se queste ipotesi siano molto diverse da quelle prospettate da Sabatino Santangelo e, se sì, in che cosa differiscano.
La differenza sembra risiedere nel fatto che qui si creano associazioni anche con soggetti dotati di “professionalità” non sempre “codificate” in professioni iscritte agli albi e che vi è una apertura verso professionalità non ancora protette da “ordini” ovvero che talora vengono prestati servizi di natura genericamente economica e non prettamente professionale (ma è una differenza significativa nell’ottica del mercato globale?).
Sicuramente “de iure condito” queste fattispecie sono deontologicamente scorrette, ma nella nuova prospettiva delineata da Sabatino Santangelo come vanno considerate?
Sono tutte da rifiutare e condannare o sono da considerare almeno in parte lecite e, se sì, in base a quale criterio di discriminazione, visto che in definitiva il principio della terzietà del notaio deve ritenersi in buona sostanza un limite superato?
Che cosa pensa il notariato di queste ipotesi?
Dibattiamo, dibattiamo…
Luigi A. Miserocchi
Presidente del Consiglio Notarile di Milano
A Sabatino Santangelo riconosco la lucida capacità di analisi che ne fa coscienza critica avanzata del notariato italiano.
Egli è come pochi capace di guardare avanti e di interpretare i segni dei tempi, come un capitano che dalla sua nave scruti l'incresparsi delle onde o il cambiare del colore dell'orizzonte per capire se arriva il temporale e quali vele e a quali terzaroli metter mano.
Ancora una volta, nel suo scritto su Federnotai, prende di petto il futuro del notariato e ci ammonisce: le scelte di cambiamento devono essere rapide, se già non siamo in ritardo rispetto alla globalizzazione in atto.
Come dunque non accogliere il suo invito: discutiamone. Discutiamone dunque, anche perché, sia personalmente sia come componente del Consiglio Nazionale, sono assolutamente convinto che i cambiamenti vadano assecondati, anticipati se possibile, mai subiti e che solo innestando via via le innovazioni sul solido ceppo della nostra tradizione sarà possibile preservare l'integrità della funzione.
Una funzione che ha una importanza ancor più rilevante in un paese come il nostro, nel quale l'efficienza del notariato e la sua affidabilità hanno spesso dovuto supplire all’incapacità della pubblica amministrazione di far fronte ai propri compiti.
Tino Santangelo richiama l’attenzione sulla rivoluzione che riguarda l’economia mondiale e che sconvolge mercati e modalità organizzative per lungo tempo consolidate e sui flussi migratori che in pochi anni hanno modificato tutti i punti di riferimento.
E’ una rivoluzione che tocca anche noi, come cittadini e come professionisti, e lo vediamo nella vita di tutti i giorni, anche nei centri meno grandi del nostro paese, ove sempre più spesso ci troviamo di fronte a problematiche relative a cittadini di paesi lontanissimi, con la difficoltà di conoscere norme matrimoniali e patrimoniali dei paesi d'origine, a dover applicare norme di diritto internazionale privato. Sempre più siamo chiamati a confrontarci con istituti, clausole ed abitudini che vengono da sistemi diversi dal nostro.
In questo senso è indubbio che sempre maggiore sarà la spinta ad una uniformità contrattuale, e che sul tema della integrazione delle culture e dei sistemi giuridici il notariato - sempre in prima linea di fronte ai mutamenti significativi del costume e del diritto - sarà presto chiamato, non solo nell’ambito degli organi di categoria nazionali ed internazionali, ad impegnarsi a fondo.
Inoltre dovrà essere intensificato lo sforzo per individuare un sistema che consenta una rapida circolazione degli atti, in primo luogo all'interno dell'Unione Europea, per evitare che elementi di garanzia, di certezza e di legalità possano essere interpretati o vissuti dal mondo economico e dalle imprese come momenti di freno ed orpelli da eliminare perché dannosi alla libera esplicazione economica.
Ma il punto centrale su cui Sabatino Santangelo pone l'accento è quello delle forme organizzative del notariato e qui egli mi trova totalmente d'accordo quando afferma che limite insuperabile di tutela è l'esclusione del capitale non professionale dalle società tra professionisti, anche costituite tra notai.
Mi trovo d'accordo anche sul fatto che si debba discutere attentamente la possibilità di strutture interdisciplinari. Abbiamo già alcuni esempi di questo genere in Europa: in Olanda da tempo notai, avvocati, commercialisti, sono soci di strutture unitarie ove la terzietà viene assicurata sia attraverso la piena coscienza del proprio ruolo da parte dei notai, sia attraverso regole deontologiche e sanzioni rigorose che mantengono altissimo il livello di guardia della categoria.
Certo, l'argomento suscita interrogativi, a volte angosciosi, perché ognuno di noi vede e teme maggiormente il lato patologico del notariato, come suscita perplessità ed interrogativi la proposta di ampliamento della competenza di rogito territoriale, pur nella garanzia della tradizionale assistenza alla sede. Ma non è un buon motivo per eludere oltre la riflessione.
Di tutti questi temi ha discusso a lungo la commissione territorio del Consiglio Nazionale del Notariato e certamente la categoria avrà modo di dibattere sui suoi risultati istruttori, una volta recepiti dal Consiglio Nazionale.
L'apertura di dibattito promossa da Sabatino Santangelo è tuttavia utile fin d'ora per ipotizzare una strategia che non sia solamente difensiva, tutta tesa ad evitare erosioni alle funzioni esclusive e a “limitare i danni”.
E’ evidente che a ciascuno di noi farebbe comodo soprattutto lo status quo e molti temono che ogni cambiamento determini un peggioramento della situazione.
Ma il rischio è che il giocare sulla difensiva, non affrontare i problemi che la globalizzazione e la modernizzazione del Paese pongono con urgenza, possa farci trovare culturalmente e organizzativamente impreparati alle nuove esigenze dell’economia e della società ed aprire scenari imprevedibili.
Paolo Piccoli già Vice Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
Novembre 2000
BOLOGNA, NOTARIATO E TERRITORIO
Il Congresso di Bologna non sarà ricordato tanto per i temi all’ordine del giorno, quanto per l’annuncio ufficiale delle linee guida che il C.N.N. sembra volere seguire nella annunciata riforma del rapporto notaio-territorio.
Paolo Piccoli, nella sua qualità di vice presidente del CNN, su espressa delega di Gennaro Mariconda, e quindi in veste ufficiale, ha informato l’assemblea plenaria:
a) che la Commissione incaricata di fornire gli indirizzi da seguire per la riforma dell’ordinamento relativamente al rapporto notaio-territorio ha concluso i lavori;
b) che il documento elaborato, che dovrà essere discusso dal CNN, prevede:
- che la ripartizione territoriale dovrà coprire l’intero territorio nazionale e che quindi la sede non dovrà più coincidere con il territorio di un singolo comune;
- che occorre superare la realtà della sede monocratica per passare alla c.d. “macrosede” che può aggregare più comuni e alla quale devono essere assegnati più notai (il numero non è determinato, ma si pensa ad almeno cinque) in modo da consentire una sana concorrenza tra più titolari della sede;
- che il numero dei Distretti va diminuito e che le loro dimensioni vanno rese meno disomogenee: quindi i Distretti troppo grandi andranno divisi, quelli troppo piccoli unificati;
- l’obbligo di assistenza alla sede va ampliato estendendo i giorni di assistenza obbligatoria alla sede e cercando di farli osservare;
- il recapito (inteso come stabile organizzazione fuori dalla macrosede) deve essere ammesso, nell’ambito del Distretto, a condizione che la presenza del notaio si verifichi in giorni diversi da quelli in cui vi è l’obbligo di assistenza alla sede;
- la facoltà di rogito non deve più essere limitata al territorio del Distretto, ma andrà ampliata al territorio della Regione.
L’ampiezza e l’importanza del tema mi induce a trattarne un questa sede, il rispetto per la pazienza del lettore a limitarla ad alcune considerazioni preliminari ad una discussione che non mancherà.
Anzitutto mi sembra da condividere il metodo seguito.
La difficoltà del tema, la diversità di opinioni esistenti all’interno della categoria e soprattutto gli interessi coinvolti hanno indotto il CNN a rivendicare il proprio ruolo, nominando una commissione composta di soli consiglieri nazionali, che hanno lavorato “in segreto”, senza condizionamenti.
I risultati andranno discussi dal Consiglio nazionale collegialmente e solo dopo tale approvazione saranno distribuiti alla Categoria per essere sottoposti a giudizio.
I notai si troveranno quindi a dibattere sulla base di proposte organiche evitando polemiche frammentarie e ormai datate.
Spiace solo che il documento, parto travagliato della commissione , nasca già “orfano” in quanto il Consiglio che lo farà proprio sta in larga parte per decadere e quindi l’”orfano” dovrà sperare di essere adottato dal nuovo Consiglio Nazionale.
Se si fosse provveduto con maggiore tempestività e a tempo debito, l’attuale CNN avrebbe potuto guidarne almeno i primi passi; così i Male intenzionati potranno dire che l’attuale Consiglio ha lasciato, più o meno volutamente, ai nuovi Consiglieri una eredità avvelenata, sicuramente difficile da gestire.
Ma il meglio è nemico del bene e sarebbe ingeneroso non considerare la difficoltà del compito e l’enorme lavoro che l’attuale Consiglio ha svolto in tanti settori.
La discussione che seguirà alla pubblicazione dei lavori della Commissione sarà senz’altro vivace, ma, a mio avviso, difficilmente potrà risultare decisiva.
Troppi gli interessi, troppe le diversità di opinione, soprattutto all’interno del notariato sono sempre mancate le strutture per potere giungere alla formazione di una volontà della “maggioranza”.
I Congressi, le riunioni plenarie, le riunioni dei vari Presidenti finora sono solo servite a formulare voti unanimi e come tali scontati ed inutili, mai a chiarire il reale sentire, sui problemi che dividono, di una maggioranza che non si sa come contare.
Non resterà che affidarci alla “saggezza” e alla “rappresentatività” della maggioranza dei Consiglieri Nazionali.
Di una ampia discussione, mirata a rilevare comunque gli “umori” della categoria, non si potrà comunque fare a meno.
Nel giudizio sulle proposte del CNN occorrerà inoltre limitarci ai principi generali per lasciare ad una autorità imparziale la concreta attuazione.
Non è corretto, come ho già sentito a vari ed autorevoli livelli, subordinare il proprio giudizio alla sorte prevista per il proprio distretto o peggio per la propria sede.
La discussione andrà affrontata con equilibrio e serenità senza eccessivi toni polemici e bisognerà che ciascuno si sforzi di comprendere le ragioni delle tesi contrarie.
In particolare mi sembra doveroso riconoscere che l’attuale “assetto territoriale” del notariato è indifendibile: troppa e irragionevole è la differenza tra Distretti grandi come regioni con 500 notai e Distretti piccoli come “riserve di caccia”, troppa la differenza tra sedi il cui territorio conta milioni di abitanti e sedi con poche migliaia di anime.
Troppa infine la confusione e l’ambiguità della normativa in tema di recapiti, troppo diversi i modi di applicazione e di disapplicazione della normativa vigente.
L’attuale sistema territoriale del notariato era un sistema già vecchio nel 1913 ed è oggi impresentabile. Quindi il difendere l’esistente è impresa disperata e oscurantista.
Bisogna però riconoscere che la preoccupazione di fondo che induce molti colleghi a difendere. l’attuale assetto territoriale ha un suo fondamento Come può il notaio svolgere il suo ruolo di pubblico ufficiale, in qualche modo garante della legalità, in una situazione di esasperata concorrenza e di intrinseca debolezza nei confronti della clientela?
Un nuovo ordinamento territoriale del notariato diffonderà sempre più la concorrenza all’interno della categoria e generalizzerà a livello nazionale problemi che oggi si pongono in modo acuto nei grandi distretti e soprattutto nelle grandi città.
La libera concorrenza funziona in presenza di un ordinato sistema di regole, altrimenti il mercato si trasforma in anarchia.
Ma se fare le “regole” non è difficile, ben più arduo è farle osservare. Tutti coloro che ipocriti non sono sanno che una parte non trascurabile delle regole dettate dall’ordinamento del notariato, dal codice deontologico e … dai codici sono di fatto largamente disattese e sanno che finora a tutti i livelli istituzionali si è fatto troppo poco per farle osservare.
E allora bisogna riconoscere che l’attuazione di un nuovo ordinamento territoriale del notariato deve accompagnarsi ad una rinnovata attenzione per la formulazione e l’applicazione delle “regole”, che andranno modernizzate, eliminando divieti e formalità storicamente superati e come tali inapplicabili. Ma le “regole” alleggerite e modernizzate bisognerà poi riuscire a renderle effettive e ciò non può farsi con la retorica del “cuore deontologico”, ma dimostrando nei fatti che certi comportamenti non restano senza adeguata sanzione.
Di qui la necessità di riuscire a fare approvare il nuovo disciplinare.
Ma bisogna fin d’ora rilevare che l’istituzione di un “tribunale disciplinare regionale” in qualche modo domestico non risolve affatto il problema. Le difficoltà riguardano da un lato l’acquisizione degli elementi probatori dall’altro la scarsa volontà di molti organi istituzionali di svolgere tale ingrato compito.
Nel sistema attuale (e così nell’ordinamento futuro) tale dovere-potere è stato attribuito ai Consigli notarili che, diciamolo pure con sincerità, non sempre funzionano; comunque i comportamenti sono molto difformi a seconda delle zone.
Se questo è vero bisogna rafforzare i poteri e l’autorità dei Consigli notarili.
A questo proposito a me sembra che staccare la competenza di rogito dal Distretto per estenderla a livello regionale indebolisca e delegittimi i Consigli e può creare conflitti tra i Consigli stessi.
Se si vuole affermare una competenza di rogito regionale bisogna giungere a Consigli notarili regionali, altrimenti si deve abbandonare l’idea di una competenza regionale,
Infine il CNN deve assumersi il compito e la responsabilità di indirizzo e di controllo nei confronti dell’attività dei Consigli distrettuali, cosa oggi non prevista legislativamente e non voluta a livello politico.
I tempi cambiano e in un mondo sempre più globale o meglio sempre meno “provinciale” anche queste posizioni devono essere riviste.
Luigi A. Miserocchi notaio in Milano
DIBATTITO SULLE PROSPETTIVE DEL NOTARIATO:
TERRITORIO E ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI
CONTRIBUTO DI UBALDO LA PORTA
Cari colleghi,
è in forma di lettera aperta che voglio offrire un personale contributo al dibattito cui Tino Santangelo ha invitato, dalle pagine di Federnotizie (n.4 – luglio 2000), con lo spessore culturale che sempre ne connota gli interventi, l’intera categoria, sul futuro del notariato, perché lo stile della lettera, troppo spesso dimenticato, riesce, talvolta, ad arrivare fin dove l’elaborazione del saggio non arriva.
Ed è con la serenità dello stile epistolare che voglio riprendere le sue considerazioni.
Il piano del dibattito è molto alto e l’invito di Santangelo tanto impegnativo quanto, ormai, irrinunciabile per chi realmente voglia guardare al futuro della nostra professione come si deve. Le trincee vanno abbandonate, colleghi; occorre uscire allo scoperto ed affrontare le mutate realtà a viso aperto, con il coraggio di chi sa rivendicare un ruolo di primissimo piano nell’evoluzione delle relazioni economico-commerciali, sempre meno chiuse entro rassicuranti confini nazionali.
Occorre contribuire alla costruzione di un notariato nuovo e coraggioso, che sappia interpretare le mutate esigenze della società economica e sappia farsi interprete privilegiato delle nuove tecniche di contrattazione e di evoluzione delle tradizionali figure giuridiche entro le quali veniva offerto rifugio e protezione agli interessi privati.
I temi affrontati da Tino Santangelo nel suo intervento sono quelli che bisogna affrontare insieme. La sua capacità di riflessione non ne ha trascurato alcuno e tutti, tra loro, mi appaiono necessariamente collegati.
Da qualche parte occorre, tuttavia, iniziare ed il punto di partenza di qualunque riflessione mi pare debba essere quello, anche metodologicamente prioritario, della capacità di contribuire alla comprensione ed alla elaborazione di nuovi schemi contrattuali.
Chi, tra i lettori, segue con maggiore attenzione l’approfondimento dei temi di teoria generale del contratto, ricorderà come, giovane dottore in giurisprudenza, denunciai, a proposito del contratto autonomo di garanzia, fin dall’inizio del decennio scorso, una temibile “ossessione per la tipicità” che, devo dire, ancora oggi, affligge molti collegi giudicanti, sia di merito che di legittimità. La via di uscita del contratto tipico, in un sistema come il nostro, più orientato ad una legislazione per “casi e fattispecie” che ad una produzione normativa per clausole generali, è decisamente troppo comoda per non essere praticata e si offre con generosità non soltanto ai giudici ma, molto spesso, anche a noi.
Pigrizia intellettuale, riottosità ad interpretare il nuovo, incapacità di offrire idonee collocazioni formali agli interessi privati quando questi si atteggino in maniera più complessa degli schemi tradizionali dello scambio, lasciamole ai giudici, colleghi cari, riappropriandoci del ruolo che ci compete!
Non lasciamoci sfuggire dalla penna il solito contratto di compravendita, ma cerchiamo di offrire all’utente le risposte che cerca!
Devo dire subito che il problema pone una questione di carattere culturale, come esattamente Santangelo ha sottolineato: la riappropriazione prepotente di un ruolo che ci appartiene deve diventare la nostra parola d’ordine per l’immediato futuro. Il ruolo è quello del giurista esperto di contrattualistica, tradizionalmente impegnato nella ricerca della forma giuridica in cui tradurre l’assetto di interessi sostanziale.
Lo stimolo più significativo viene proprio dalla “internazionalizzazione” dei rapporti economici e commerciali, che impone il superamento di barriere formali e di ostacoli tipologici che possono tenerci fuori dall’evoluzione del sistema contrattuale globale. Ecco allora che il problema del superamento della tipicità si rivela in tutta la sua ponderosità. Due i dati: uno normativo (la consolidata politica legislativa per casi e fattispecie e la puntuale disciplina di una molteplicità di contratti tipici che, certamente, ingessa il sistema a presunto vantaggio di una ormai chimerica certezza del diritto), l’altro culturale (un conseguente atteggiamento di appiattimento sullo schema legale, che ha sempre distinto l’attività interpretativa e ricostruttiva degli interessi privati).
Se sul primo dato nulla possiamo fare, sul secondo possiamo e dobbiamo incidere con decisione.
Dobbiamo, in maniera convinta e convincente per chi richiede il nostro intervento, contribuire all’evoluzione della prassi contrattuale, ricercando quelle soluzioni che meglio sappiano offrire risposta alle esigenze dell’operatore economico, senza il timore di “creare” la novità e rifuggendo dalla tipizzazione ossessiva, spesso raggiunta al costo inaccettabile di compressioni insostenibili dell’assetto causale del contratto tipico o della duplicazione della disciplina privata tra l’atto che appare ed il reale “voluto”. Se vogliamo progredire, ma, forse, anche soltanto sopravvivere, non possiamo più suggerire “controdichiarazioni”; dobbiamo elaborare schemi e soluzioni moderne e “vere”, che assicurino, con la forza dell’atto pubblico, la disciplina concretamente occorrente alla migliore tutela dell’interesse delle parti.
Per fare questo abbiamo a disposizione strumenti normativi che, probabilmente, non siamo stati sempre abituati ad utilizzare: le norme costituzionali, innanzitutto, le quali, nel fissare i criteri guida delle relazioni economico patrimoniali e nel disegnare i connotati essenziali della proprietà e della cooperazione devono offrire sicuri e costanti punti di riferimento per l’attività di elaborazione contrattuale; quindi i principi della tutela del credito e della libera circolazione dei beni ed infine, ma non ultime, le clausole generali di buona fede e correttezza. Ma l’estensione culturale deve essere ancora più ampia, fino ad arrivare alla conoscenza dei principi uniformi di disciplina dei contratti commerciali internazionali, nel tentativo, arduo e stimolante, di armonizzazione di sistemi giuridici spesso molto distanti tra loro.
Vorrei dire, cari colleghi, che proprio il notariato, se saprà accettare la sfida e saprà interpretare fino in fondo il ruolo che gli compete, per preparazione e dignità storica, potrà essere il tratto di unione essenziale nell’opera di omogeneizzazione del diritto contrattuale internazionale, offrendo il contributo di conoscenze e di esperienza di cui siamo portatori, per consentire regolarità e certezza nelle contrattazioni, anche con riferimento a quelle tradizionalmente estranee alla “competenza notarile”.
E vengo subito all’altro tema toccato da Santangelo nel suo articolo. La “tradizionale competenza notarile”, l’evoluzione della contrattazione, e lo spazio da occupare.
L’auspicio e l’invito è quello alla migrazione dalla “certificazione” alla “creazione” del contratto, che, sono d’accordo con Tino, diventa l’unica strada percorribile per resistere alle sortite politiche riduzionistiche o addirittura, abolizioniste. Perché ricorrere al notaio soltanto, o prevalentemente, nella contrattazione immobiliare e nell’attività di verbalizzazione delle decisioni societarie? Perché vederlo come una fastidiosa ed ineliminabile “forca caudina” da attraversare malvolentieri? Tanto ci sono gli avvocati che preparano il contratto!
La via è quella della riaffermazione del ruolo di artefici del regolamento negoziale; di creatori della norma contrattuale. Sono d’accordo con Santangelo quando afferma che gli spazi tradizionali di intervento del notaio, come quello della fiscalità indiretta, si vanno riducendo; sono d’accordo con lui quando afferma che la ricerca di nuovi spazi di competenza va orientata verso quegli schemi di relazioni economico-giuridiche sempre precluse, di fatto, all’intervento del notaio (ma quasi per una sua tacita rinuncia ed un suo ripiegamento). Sono d’accordo in pratica su tutto. Ma sono d’accordo, innanzitutto, sull’idea dell’atteggiamento da tenere verso il nuovo. Accoglienza, disponibilità, affermazione della propria assoluta competenza ad individuare regolamenti e soluzioni praticabili.
Per fare questo occorre un notaio nuovo, ma forse soltanto meno vecchio. Un notaio più vicino al giurista che al “pratico”, un notaio più aggiornato ed attento, meno rintanato nella sua piccola ed asfittica sede.
Diventa necessario, allora, affrontare, come fa Santangelo con grande acume, gli altri temi: la formazione; la partecipazione a strutture associate interprofessionali e la competenza territoriale.
Quale formazione, amici miei, quella del “patentino della memoria”? La preselezione informatica ci riporta con la memoria agli odiati esami per la patente di guida, quando capacità da “formula uno” venivano spesso mortificate da un’incapacità di memorizzare “sensi unici” e “precedenze”, suggerendo ai più bravi di scegliere comunque l’ “esame orale” piuttosto che i “quesiti a risposta multipla”, perché si temeva sempre (legittimamente) di sbagliarne qualcuno.
Che oggi il sistema di accesso alla professione non sia perfetto è riconosciuto da tutti, ma che sia totalmente da ripensare è forse detto da pochi, sebbene molti lo pensino. Non possiamo voler formare un notaio che ricordi esattamente che cosa accade nel caso di “usufrutto del gregge” quando una pecora muore ma che non riesce, poi, a costruire un regolamento negoziale in maniera dignitosa, né possiamo sacrificare all’altare della memoria più bieca intelligenze vivaci e produttive, incapaci di incorporare l’intero codice civile e qualche legge speciale. Se non punisce i migliori, comunque, la preselezione informatica li costringe a defatiganti sforzi mnemonici che, spesso, minano la preparazione di base, alterando il corretto metodo di approccio allo studio.
Occorre rivedere la formazione, puntando più in alto, attraverso la maggiore qualificazione dei corsi di laurea e l’orientamento all’attività professionale che il nuovo sistema universitario sembra poter consentire. Anche in questo caso molto dipenderà dai docenti universitari e dalla loro capacità di affrontare la riforma in atto senza appiattirsi sui vecchi schemi e sulle tradizionali forme di comunicazione didattica. Uno dei primari obiettivi del nuovo sistema universitario è la formazione di capacità lavorative pronte al mondo del lavoro fin dal giorno successivo alla laurea di base (tre anni). Perché l’obiettivo sia raggiunto non bastano mutamenti lessicali ma occorrono radicali trasformazioni culturali innanzitutto nel corpo docenti.
Se questa è la via, anche il notariato deve guardare con attenzione a ciò che accade nell’università, perché anche da ciò dipende il nostro futuro e la sua qualità. Deve riguadagnare spazi propri nell’università e nella ricerca, interloquendo con l’università in maniera decisa nella fase di determinazione dei nuovi corsi di laurea ed offrendo “personale” di alto livello alle costituende scuole di specializzazione post-laurea, partecipando attivamente e con grande qualificazione professionale alla formazione delle “giovani leve”.
Deve, forse, lasciare per strada qualche “soldino” oggi, per poter consentire, domani, la migliore evoluzione dell’intera categoria.
Soltanto un notaio più vicino al giurista e, perciò, meno relegato entro i tradizionali ed odiosi spazi di competenza, potrà competere ad armi pari con avvocati che assomigliano sempre meno ai “paglietta” che certa deprecabile tradizione ci ha consegnato e che, specie negli ultimi decenni, hanno autorevolmente riconquistato enormi spazi nell’ambito delle attività stragiudiziali (e, principalmente, in quelli della consulenza contrattuale e societaria). Anche la professione forense ha i suoi problemi, soprattutto per quanto concerne l’accesso e la qualificazione professionale, ma si va attrezzando. Il notariato deve sfruttare il vantaggio temporale che ha rispetto agli altri professionisti-giuristi, esaltando una più antica tradizione di cultura giuridica e professionalità maturata nel tempo. L’errore da non commettere è, come sempre, quello di “sedersi sugli allori”. Rendite di posizione, cari colleghi, non ve ne sono più.
La riconquista (o la conquista) di spazi nel settore della consulenza contrattuale e societaria (per restare a ciò che tradizionalmente ci vede in prima linea da sempre) ha, tuttavia, dei costi. Qualche rinuncia, ad esempio, ad attività meramente certificative, nelle quali, a torto, si continua ad identificare il notaio. Il colloquio con le imprese deve essere diretto, senza intermediari. Sappiamo e possiamo dare all’imprenditore l’assistenza giuridica che occorre; ma, a questo punto (ed ecco l’altro importante tema toccato sapientemente da Tino), non possiamo essere soli nel nostro studio.
L’assistenza professionale che oggi chiede l’imprenditore al professionista intellettuale è un’assistenza globale, che sappia offrire risposte alle più varie esigenze dell’operatore economico. E in tale attività di assistenza il notaio deve entrare direttamente ed a pieno titolo. Deve poter offrire al “cliente” il proprio bagaglio di cultura e di esperienza, che, nel frattempo, devono essere sempre più raffinate, senza restare l’ultimo anello della catena, al quale, inevitabilmente (e con un certo fastidio) bisogna ricorrere per “autenticare le firme” in calce ad un contratto o per far verbalizzare il contenuto di una deliberazione assembleare “prestampata”.
Tutto questo, come si intuisce, dipende da noi. Siamo noi a dover cambiare l’approccio alla professione e pretendere di partecipare al processo di determinazione della forma giuridica entro la quale tradurre il regolamento di interessi privato. Per fare questo dobbiamo conoscere ancora meglio il contratto e la sua disciplina, dobbiamo fare i conti in maniera seria con l’internazionalizzazione dei rapporti di diritto privato e, quindi, con la confluenza di sistemi diversi nello specifico contratto, dobbiamo sforzarci per comprendere fino in fondo i meccanismi delle operazioni societarie, anche sotto il profilo finanziario e della fiscalità diretta. Ma soprattutto, non potendo pretendere onniscienza, dobbiamo essere presenti in strutture associative interprofessionali che riescano a coprire, attraverso il confronto tra le diverse esperienze professionali, la vasta gamma di questioni che l’attività imprenditoriale chiede di affrontare e risolvere. Ciò si tradurrà in una partecipazione paritaria con altri e diversi professionisti all’attività di consulenza, che ci dovrà vedere umili nell’approccio e desiderosi di conquistare “sul campo” una posizione di privilegio, che non possiamo più ritenere consegnataci a vita, per investitura “divina”.
A nessuno di voi, cari notai lettori, può a questo punto sfuggire ciò che a Tino Santangelo è apparso subito chiaro. Come si concilia questo (speriamo nuovo) ruolo del notariato con la tradizionale terzietà, derivanteci dalla strana commistione tra libera professione ed ufficio pubblico di cui siamo pur orgogliosamente portatori?
Il problema non può rimanere, a mio avviso, soltanto etico o deontologico, ma deve trovare punti di riferimento giuridici che non possono essere obliterati.
La scissione tra i due aspetti deve, probabilmente, essere rimarcata: da un lato il notaio che esplica attività relative all’ufficio pubblico cui è preposto, attraverso la certificazione, l’attestazione e l’attribuzione di pubblica fede ai fatti giuridici accaduti in sua presenza (utilizziamo sempre l’atto pubblico, per favore, ad assumiamoci, in pieno tutte le nostre responsabilità); dall’altro il libero professionista che svolge la propria attività di consulenza, legato al cliente da un contratto d’opera intellettuale. Si tratterebbe, insomma, di rimarcare meglio una duplicità di aspetto professionale che non è certo una novità e che, comunque, correntemente sperimentiamo anche nella conclusione della più banale compravendita. Il nostro cliente è l’acquirente; è l’acquirente che ci sceglie per essere tutelato e verso l’acquirente rispondiamo, per così dire, due volte: in qualità di pubblici ufficiali (ed in tale qualità rispondiamo pure verso il venditore) ed in qualità di “professionisti incaricati”. Se sappiamo tutelare le ragioni dell’acquirente senza perdere di vista la nostra terzietà (cose, soltanto in apparenza, incompatibili) e senza che il venditore avverta l’esigenza di farsi assistere da altro professionista dinanzi al notaio, lo stesso sapremo fare nella struttura associativa, quando, accanto alla prestazione d’opera intellettuale, propria della consulenza, verrà richiesto anche il nostro ministero pubblico. E’ l’equilibrio che abbiamo sempre avuto che ci consentirà di far convivere serenamente i due aspetti della nostra professione. La consulenza, contrattuale o societaria, sarà orientata alla determinazione di un regolamento di interessi affermato nella legalità e nella certezza delle conseguenze giuridiche per tutte le parti contraenti. La nostra cultura e la nostra formazione ci impediranno “consulenze orientate”, i cui risultati, alla fine e spesso, non sono destinati a durare ed a resistere vittoriosamente alle impugnative. Sarà un contratto o una questione societaria disciplinata e regolata nell’interesse del “cliente” ma non in danno della controparte, nella difficile, impegnativa e stimolante ricerca di un equilibrio costante tra le ragioni di una parte e le ragioni dell’altra, nella composizione sistematica più armonica. Lo sapremo fare, colleghi, perché già lo facciamo.
Proprio questa nostra formazione culturale ci aiuterà a conservare, nell’ambito di strutture associative interprofessionali (entro le quali, ed è a questo punto evidente, è bene che non entrino “soci di solo capitale”), un ruolo di discreta autonomia ed una posizione di libertà che ci permetteranno di svolgere al meglio la nostra prestazione professionale.
Ma se si condivide che questo possa essere il futuro bisogna rinunciare a qualche “protezione normativa”. Primo fra tutti l’ombrello della competenza territoriale. Sono ancora d’accordo con Santangelo quando afferma che se il notaio “dovesse denunciare la propria impossibilità a proseguire” la prestazione offerta “nel momento in cui fosse necessario concludere” l’atto giuridico “in un luogo diverso dalla zona di competenza, sarebbe evidente la sua sussidiarietà e conseguentemente la impossibilità di appartenere ad una struttura in condizione di assoluta parità, non solo intellettuale, con i partners dello studio”. La libertà di movimento sul territorio nazionale ed oltre diventa condizione essenziale per la produzione del mutamento, ove si accetti che avvenga nella direzione qui indicata. Gli affari vanno seguiti dove sono e l’impresa, anche in un’ottica di sana libertà concorrenziale, deve poter scegliere il meglio, anche nel notariato, senza che la decisione possa essere inquinata da condizionamenti esterni ed effimeri quanto quelli della competenza per territorio.
E’ ciò che già accade per le grandi imprese, più libere di muoversi, senza sopportare gravosi costi, su tutto il territorio nazionale, ma è ciò che deve accadere anche per le piccole e medie imprese, che spesso scontano arretratezze provinciali o locali nell’attività di consulenza, che si riflettono negativamente sulla qualità del servizio loro offerto.
Se il notariato é veramente ciò che afferma di essere; se vuole sul serio rivendicare un ruolo di primo piano tra le professioni giuridiche, non può tenere posizioni di retroguardia, restando fermo a difendere baluardi che appaiono francamente ingiustificati e prestano il fianco agli strali di chi, con troppa disinvoltura, di questa “scomoda” professione sta facendo tanto per liberarsi.
Il ruolo del notaio nella società e nell’esperienza giuridica resta fondamentale. Resta fondamentale che sia svolto da soggetti attentamente selezionati e depositari di pubblica fiducia; resta fondamentale che sia svolto in regime di soggezione diretta all’autorità statale e di controllo da parte di organi sovraordinati. Assicurare la legalità nello svolgimento delle attività di diritto privato significa assicurare ed incrementare la sicurezza e la regolarità dei traffici commerciali; significa diminuire sensibilmente il contenzioso; significa garantire le ragioni del credito e dell’economia, a tutto vantaggio della produzione della ricchezza. Un’attività come quella notarile, pertanto, avvantaggia l’intera compagine sociale e non può essere svolta da “chiunque”.
Sta a tutti noi, cari colleghi; continuiamo a discutere ed affrontiamo i problemi con la serietà che ci connota, denunciando carenze e limiti, ma riconoscendo pure che gli sforzi fatti negli ultimi dieci anni vanno in una direzione positiva. Da quel punto bisogna partire, però, per andare oltre, senza pregiudizi e con coraggio.
Ubaldo La Porta notaio in Milano
CONTRIBUTO DI GIOVANNI LIOTTA
Il recente intervento di Sabatino Santangelo su FederNotizie di luglio 2000 nonché il numero 2/2000 di Attività affrontano il tema, da lungo tempo dibattuto, del futuro della professione notarile e stimolano ad un dibattito all'interno della categoria con l'auspicio di una riforma della medesima.
Sebbene eserciti l'attività da meno di un anno, e non disponga, pertanto, di una consolidata esperienza professionale notarile ma solo di qualche anno di pratica (attiva) svolta prima di superare il concorso, sento l'esigenza di svolgere alcune riflessioni; molte delle considerazioni svolte nei suddetti articoli sono state da me (e da alcuni colleghi oggi notai come me) espresse in discussioni interminabili con colleghi di parere opposto e fa piacere che finalmente, pubblicamente e autorevolmente, in più sedi si prenda coscienza dei limiti attuali dell'ordinamento notarile.
I possibili settori di riforma e di intervento sono molteplici a cominciare dal sacro dogma della competenza territoriale del Notaio.
Sabatino Santangelo evidenzia la discutibilità attuale di un tale vincolo all'esercizio dell'attività; ne condivido il contenuto e mi preme approfondire in qualche misura il tema. Da più parti, infatti, all'interno del notariato si continua a difendere l'attuale normativa sulla competenza territoriale talvolta con considerazioni di merito, talaltra più per difendere interessi di bottega o riserve di caccia, o forse per timore del nuovo, che per reale convinzione. Quello che io da tempo mi chiedo è: siamo sicuri che la competenza territoriale vada strenuamente difesa per la sopravvivenza stessa della categoria? Siamo convinti che il notaio possa esistere solo se continua a essere un pubblico ufficiale - libero professionista, quando opera nel distretto e nessuno o quasi (professionalmente e giuridicamente parlando) quando è fuori dal distretto? A me sembra di no.
Non voglio credere che la nostra utilità quali professionisti esperti di diritto si giustifichi e trovi la sua ragione di essere solo se l'articolo 27 della legge notarile rimane tale e quale nei secoli.
E' come se, su un piano classificatorio, dicessimo che come esistono enti pubblici territoriali ed enti pubblici non territoriali, esistono libere professioni (difendiamo sempre questo ruolo anche con le recenti spinte pubblicistiche) "territoriali" - il notariato - e libere professioni "non territoriali".
Nelle prime il territorio è essenziale al punto che senza di esso non può esistere il notaio; nelle seconde tale ontologico legame con la professione, al punto da giustificarne l'esistenza stessa, non c'è.
Senza voler esagerare nell'inquadramento suddetto, il punto è che o siamo utili al sistema economico giuridico in quanto forniamo prestazioni intellettuali, servizi, consulenze che altri non saprebbero fornire con eguale efficacia o non lo siamo, e allora, prima o poi, come per tutte le cose, saremo sostituiti o ci trasformeremo in qualcosa di totalmente diverso e non voluto.
Il vero è, forse, come da altri osservato, che l'attuale competenza territoriale può spiegarsi in altro modo. Il notaio esercita pubbliche funzioni e garantisce un servizio, in molti casi (troppi per qualcuno) non fungibile da altri; all'epoca dell'emanazione della legge notarile, il sistema dei trasporti e delle comunicazioni, i mezzi di scrittura erano tali che solo aggiungendo all'obbligo di assistenza alla sede il limite territoriale si garantiva la continuità nel servizio e, al contempo, potendo operare fuori dalla propria sede, sia pur in ambito ridotto, la remuneratività della professione. E nella medesima ottica si spiega, in parte, anche il sistema dei permessi.
Oggi i nuovi mezzi di trasporto e comunicazione, la tecnologia informatica, la firma digitale, rendono sempre più anacronistico il quadro normativo.
La continuità del servizio, il rapporto con la sede, la presenza sul territorio, in altre parole il complesso problema dell'assistenza alla sede, possono essere garantite anche senza la limitazione territoriale. Specie se dei giorni di assistenza alla sede e della continuità della prestazione notarile si controlla l'effettività e si sanziona (in modo proporzionato e non esagerato) la violazione.(1)
E qui entra in gioco un altro delicato tema, quello della riforma del sistema disciplinare. Anche di ciò si parla da tanto tempo, si auspica la riforma ma nei fatti, forse, si spinge poco o non abbastanza per sostenere il necessario iter parlamentare.
Eppure i profili di riforma sono molti sia sul piano delle fattispecie sanzionate che su quello della procedure e delle sanzioni. Da un lato, infatti, come osserva, per esempio Pietro Boero nel suo commento alla legge notarile, esistono, casi in cui la sanzione è inutile o eccessiva tenuto conto dell'effetto (magari si tratta di una secondaria violazione solo formale) prodotto. Dall'altro esistono comportamenti ben più dannosi non sanzionati. E, sul piano procedurale e sanzionatorio non sempre le modalità operative o il tipo di sanzione sono efficaci in un ottica punitiva e preventiva. Solo per inciso, si può, peraltro, notare che sarebbero anche altre le norme dell'intero ordinamento notarile che rispondono a inutili prescrizioni di forma prive ormai di reale utilità, come la condizione dei comparenti o certe menzioni previste da leggi fiscali che, molto spesso, è arduo rispettare (come nel caso degli estremi di registrazione di un atto che solo recandosi in archivio - e pagando la visura - si riesce ad ottenere). Il fatto è che non di rado il notariato studia ipotesi di riforma, prepara progetti di legge, spende energie, ma più con finalità difensive, in caso di scontro o di pericoli per la categoria che con reale finalità attuativa.
Ciò, è ovvio, non sempre.
Bisogna anzi riconoscere che negli ultimi tempi la capacità di intervento del notariato sul piano politico è notevole.
Lo dimostrano le presenze politiche ai Congressi di Roma e Catania, gli interventi sulla stampa e, sul piano strettamente normativo, le nuove competenze e la riforma del concorso (1). Resta, però, il fatto che, come segnalato anche dal sindacato, occorre fare di più per migliorare l'immagine esterna del notariato. E' vero che "l'immagine non è tutto", ma troppo spesso il pubblico degli utenti non percepisce appieno l'attività vera e propria del notaio.
Occorre muoversi su due fronti: da un lato sul piano interno (e qui torna in gioco il disciplinare) sanzionando quei comportamenti superficiali e spersonalizzanti di alcuni notai che vedono il cliente il tempo stretto della lettura dell'atto già stampato in foglio uso bollo, dando l'idea che, per ogni atto, "basta schiacciare un tasto" è tutto è pronto; da un altro lato, sul piano esterno, occorre promuovere campagne informative e di immagine che spieghino sempre più i contenuti intellettuali della professione (come in parte ha fatto Ferdernotai).
Il che è quello che, sempre più spesso, fanno altre professioni intellettuali, le quali, dopo qualche anno di crisi, come ancora opportunamente osservava Sabatino Santangelo, si stanno riorganizzando e stanno recuperando terreno nella considerazione collettiva rispetto al notariato, che rischia sempre più la emarginazione.
Tale profilo consente di affrontare l'ultimo aspetto su cui intendo soffermarmi in queste brevi riflessioni. Avvocati e commercialisti hanno da tempo compreso, in varia misura, che, in parte per una americanizzazione delle attività professionali, in parte per l'aumento delle relazioni internazionali (2), in parte per l'ipertrofia legislativa, il singolo non è più in grado di far fronte, con reale competenza, a tutti i settori in cui è richiesto il suo intervento.
Ecco che si moltiplicano gli studi associati anche tra soggetti di stati diversi (chi non ha visto fax di studi legali o tributari con i nomi, forse, anche delle segretarie), che sono in grado di offrire una risposta adeguata alla sempre crescente multidisciplinarietà richiesta nell'attività.
Occorre prendere atto che, come singoli non sempre si è in grado di essere esperti quanto basta in tutti i settori in cui operiamo o in cui produrranno effetti i nostri atti e che solo lo strumento dell'associazione consente di far fronte a ciò.
Solo con studi associati si può tentare di evitare o la tendenza a rifiutare atti perché di quella materia "lo studio non si occupa" (per esempio successioni o vendite di edilizia residenziale pubblica) (4), o, ancora una volta la spersonalizzazione; non di rado il notaio del grosso studio vorendo l'associazionismo il notariato è in grado di offrire, probabilmente, più efficienza e meno spersonalizzazione. Certo non si vuol dire che si farà l'atto con due o più notai a seconda della specializzazione, ma che il cliente potrà meglio essere soddisfatto dal "sistema notariato". Purtroppo, però, almeno finora, la tendenza ad associarsi è piuttosto limitata nel notariato a differenza delle altre libere professioni. E ciò rischia di farci emarginare sempre più dai traffici e ridurci a esecutori di scelte fatte dal pool di avvocati e/o commercialisti che riescono a spaziare dal diritto civile al diritto tributario e in specie alla fiscalità diretta. Eppure non solo i fatti, ma anche la normativa spinge all'associazionismo.
Si pensi al Geie (e alle riflessioni di qualche tempo fa su Giurisprudenza Commerciale di Marocco e Morano). Anzi, per chiudere e ricondurmi alle considerazioni iniziali, chissà che proprio il mezzo associazione non sia la chiave di volta per superare senza grossi traumi il tema della competenza territoriale e non farci ascoltare la battuta che, per questo nostro limite ontologico, un giorno non leggeremo sul giornale che un collegato "omnibus", o l'antitrust o una direttiva comunitaria ci hanno mandato, forzatamente a casa.
Basterebbe ben poco: "è abrogata la legge n. 89 del 1913 e le funzioni notarili sono esercitate da....." avvocati o figure simili. Chissà, cioè, per concludere, se solo come ipotesi per stimolare il tema, e come avevo provocatoriamente detto in un incontro sul tema accesso e territorio a Palermo coordinato da Piccoli, Roveda, Rocca e Grimaldi, non si possa superare il limite territoriale, almeno in parte, modificando l'articolo sulle associazioni tra notai e consentirle anche fra notai di diversi distretti. Salvo ulteriori approfondimenti ciò (in parallelo per certi versi con la domiciliazione per gli avvocati) potrebbe ampliare l'ambito operativo di attività, favorirebbe ulteriormente l'associazionismo; ampliata la competenza solo in tal caso, eviterebbe o ridurrebbe il rischio di apparizioni e sparizioni fuori dal distretto.
Giovanni Liotta notaio in Augusta
(1) Del resto se, almeno per quella che è la ricostruzione fatta con il codice deontologico, è lecito il recapito, con gli attuali mezzi di comunicazione e scritturazione non vedo molte differenze se il recapito un notaio di Roma lo apre a Formia o a Fregene; il tempo di percorrenza e quindi la "distanza" dalla sede, se si ritiene rilevante questo parametro per l'assistenza alla sede, è simile) (2)Tema molto delicato e oggetto di scontro all'interno e all'esterno della categoria; probabilmente, almeno in teoria e per i nostri costumi, la soluzione scelta - la preselezione - sia pur perfettibile, appare oggi lo strumento di più immediato impiego per garantire un concorso all'anno ed evitare nei praticanti attese eccessive per l'espletamento del concorso. E' noto, però, che il caos che ormai investe tutti i concorsi pubblici per i ricorsi sta di fatto vanificando il fine di garantire il risultato perseguito. Purtroppo la giusta esigenza di trasparenza nello svolgimento dei concorsi, che consente maggiori spazi ai ricorsi e al controllo sulle commissioni esaminatrici e sulle regole concorsuali, viene spesso a trasformarsi in tentativo di incidere, con decisioni che sembrano più politiche che giuridiche, sulle spinte per rompere il numero programmato di certe professioni. E' evidente, allora, il ruolo decisivo che assume un Consiglio Nazionale forte e attento - come pare che stia accadendo anche se non sempre i praticanti lo percepiscono - e una categoria unita che tenga conto del ruolo politico, appunto, di certi interventi della magistratura.
(3) In tale contesto è lodevole l'iniziativa dell'Unione Europea di favorire anche tra professionisti, con il programma Grotius, gli scambi internazionali finora promossi solo fra universitari con i programmi Erasmus e Socrate e, del pari lodevole, è la promozione fattane dal CNN. Purtroppo, però, il reale funzionamento di tali programmi tra i professionisti è legato anche a misure di sostegno e a interventi normativi direttamente promossi dal CNN. Infatti, io stesso, avendo una buona conoscenza della lingua spagnola, avevo fatto domanda per recarmi in Spagna; alla prova dei fatti, però, ho dovuto rinunciare all'ultimo momento, fondamentalmente, per tre ragioni: a) il regime dei permessi non è, ovviamente, pronto a tale evenienza; b) non è facile trovare un collega che ti sostituisca per circa trenta giorni, specie se sei tra i Notai che svolge (e non per scelta) il servizio protesti c) il dato economico: posso non preoccuparmi del fatto che con l'assenza non guadagnerò per un certo periodo e che il finanziamento UE è minimo, ma non è facile, almeno per chi è in attività da poco, dover, nel frattempo sostenere tutte le spese fisse di studio. In questo senso, in un'ottica lungimirante, se è vero che l'internazionalizzazione dei rapporti è già una realtà con cui confrontarsi, il CNN o la Cassa potrebbero pensare a qualche intervento. I rapporti internazionali tra Notai si rinsaldano oltre che con i convegni o con gli incontri dell'UINL, che avviene 'tra le alte sfere', anche e soprattutto con tali scambi, come dimostrano a livello più basso i citati programmi universitari.
CONTRIBUTO DI GIUSEPPE SERPI
Ho letto con il consueto interesse il lungo intervento di Sabatino Santangelo dal titolo “Per mantenere i contenuti vanno mutate le forme” comparso sul numero di luglio di FederNotizie e le prime risposte di Miserocchi e di Piccoli pubblicate sul numero di settembre.
Concordo in via di massima con gli scenari disegnati da Santangelo in cui si svolgerà negli anni a venire non solo la nostra professione ma tutta l’attività professionale in genere, anche se tali scenari si realizzeranno e in parte si sono già realizzati in poche grandi città o aree metropolitane, ma non riguarderanno per molto tempo altre aree, di estensione probabilmente assai maggiore, in cui la nostra professione continuerà a svolgersi in modo non molto dissimile da come si è svolta finora.
Non concordo invece su almeno una conclusione e cioè che la logica della globalizzazione e quindi della necessità di fornire risposte a una domanda di assistenza professionale non più segmentata e frammentata (e quindi soddisfacibile da singoli e diversi professionisti) ma unica, complessa e complessiva, comporti la conclusione che anche il notaio debba far parte di strutture interdisciplinari, sia pure come tecnico di spicco soprattutto in materia contrattuale.
A me sembra che sia necessario difendere con tenacia e risolutezza ciò che costituisce lo specifico della nostra professione e cioè quello di esercitare in via privatistica una funzione pubblica di certificazione: l’esercizio di tale funzione non può che avvenire in condizioni di assoluta indipendenza e imparzialità, come richiesto anche dalla Costituzione (art. 97) e previsto da uno degli articoli fondamentali della nostra legge professionale (art. 28, n. 2 e 3) che non a caso coincide in gran parte con quanto stabilito dall’art. 51 c.p.c. per i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi a tutela del principio della sua imparzialità.
A questa specifica funzione del notaio è d’altro canto collegato il suo obbligo di prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto (art. 27 L.N.).
A me sembra che inevitabilmente l’inserimento del notaio in una struttura interdisciplinare metta in serio pericolo o addirittura necessariamente pregiudichi la sua imparzialità, come risulta chiaramente dagli esempi concreti riportati da Miserocchi nel suo intervento già citato: non è chi non veda infatti che se il ministero del notaio costituisce un tassello di una prestazione professionale complessiva fornita anche da altri professionisti a lui legati da rapporti associativi ed economici, rischia di essere gravemente condizionato.
L’indipendenza e l’imparzialità del notaio sono anche indispensabili per garantire la funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme dell’ordinamento, anche costituzionale, attraverso il filtro dell’art. 28.
Questa funzione di adeguamento, che si traduce in sostanza nel trovare la soluzione più corretta dal punto di vista giuridico e tributario per la realizzazione dell’intento economico o anche non patrimoniale delle parti, è la maggiore conquista del notariato italiano in questo secondo dopoguerra: temo che tale conquista venga rapidamente vanificata attraverso l’inserimento dell’attività notarile in una struttura interdisciplinare, in cui a questa funzione ambirebbero varie componenti professionali; ciò comporterebbe il rapido scadimento del ministero notarile ad attività di pura e semplice certificazione dell’autenticità delle firme apposte dalle parti ad atti da altri predisposti, in perfetta aderenza a quanto avviene nel diritto anglosassone, e il nostro unico segno di distinzione consisterebbe probabilmente nell’avere, nella carta intestata con l’indicazione di decine di professionisti associati o nel sito web, accanto al nostro nome, l’indicazione “notary public”.
Che questo timore non sia infondato è dimostrato a mio avviso da quanto sta avvenendo nei primi casi di applicazione del trust in Italia e nella pretesa di altri professionisti legali di farci autenticare o ricevere atti costitutivi di trusts già completamente preconfezionati: è esattissima la rivendicazione di Condò, nel suo intervento al convegno sul “Trust e responsabilità del notaio” tenutosi il 18 marzo u.s. a Milano e riprodotto sull’ultimo numero di Attività, del compito pur sempre spettante al notaio di esprimere il giudizio finale sulla legittimità e liceità dell’atto, in quanto egli firmandolo ne assume la piena responsabilità.
E’ alla indipendenza e imparzialità della nostra funzione, d’altro canto, che dobbiamo la recente attribuzione ai notai di importanti e qualificate funzioni in materia di processo esecutivo, di funzioni giurisdizionali come Giudici onorari aggregati e, in un futuro che sembra ormai prossimo, del pieno controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali a seguito della soppressione o radicale riduzione del procedimento di cosiddetta “omologazione” giudiziaria.
E’ infine sempre alla indipendenza e alla imparzialità del nostro ministero che è strettamente collegata quella nostra funzione che è stata felicemente qualificata “antiprocessualistica”: nostro peculiare compito è, infatti, nel costruire il regolamento degli interessi delle parti che a noi si rivolgono, prevederne e valutarne e regolarne tutte le implicazioni e conseguenze in modo da non lasciare zone di ambiguità e di indeterminatezza dalle quali potrebbe nascere un contenzioso.
A tale proposito mi piacerebbe che l’Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato o la stessa Associazione sindacale si facessero promotori di un serio studio (e le attuali raffinate tecniche statistiche lo permetterebbero) che, raffrontando il sistema anglosassone con il sistema del notariato latino, mettesse in rilievo il maggior costo, sia in termini di consulenza preventiva sia in tema di contenzioso, del primo rispetto al secondo, nel generale campo della tutela giuridica del cittadino. Sarebbe, tale studio, la migliore risposta a quei desolanti interventi non solo dei quidam de populo che scrivono lettere ai giornali, ma di politici investiti di altissime responsabilità di governo, che si chiedono a che cosa serva il notaio, e perché un semplice laureato in giurisprudenza non ne possa svolgere le funzioni.
Con le considerazioni che precedono non voglio certo assumere la veste di difensore d’ufficio dell’attuale struttura organizzativa della professione, ancora in grandissima parte fondata sullo studio singolo, anche se ritengo che tale struttura sia ancora perfettamente valida per gran parte del territorio italiano.
Senza dubbio nei maggiori centri d’affari, nelle città metropolitane, la creazione di strutture associative appare sempre più necessaria per almeno due ragioni: la prima è che nelle stesse materie di competenza notarile che fino a pochi anni fa costituivano un settore specializzato rispetto alle altre professioni affini alla nostra, la rapida evoluzione e frammentazione legislativa e la internazionalizzazione richiedono ora una specializzazione nella specializzazione (basti pensare soprattutto al campo societario o comunitario) e quindi l’apporto di più competenze notarili; la seconda è che le spese di gestione degli studi per affitti e personale e le spese di investimento, soprattutto nelle tecnologie informatiche, sono ormai difficilmente sostenibili dallo studio singolo.
Ciò però che mi preme qui mettere in rilievo è che la struttura associativa deve riunire esclusivamente notai, se se ne vuole garantire la indipendenza; naturalmente sarà possibile usufruire, nell’ambito di tali studi associati, di apporti professionali diversi, di commercialisti, di avvocati, di tecnici, ma occorre che alla fine sia il notaio il dominus finale e il responsabile ultimo della prestazione professionale.
Mi preme fare un’ultima notazione: in questi ultimi anni riscontro in parte della nostra categoria e in particolare in alcuni dei suoi più prestigiosi esponenti, come un’ansia di rincorrere sempre nuove competenze, nuove mete, nuovi traguardi, certo prestigiosi e gratificanti: non vorrei però che ciò mettesse un po’ in ombra ciò che considero il nucleo più fondante della nostra professione, cioè il concetto di “servizio” (“ministero” lo definisce il codice civile, distinguendolo dalle altre professioni nell’art. 2956); forse dovremmo recuperare una maggiore disponibilità nell’ascoltare le persone anche in sede di istruttoria della pratica, nel rendere meno frettolose le stipule dei nostri atti, nel non mostrarci infastiditi se dobbiamo recarci a ricevere la procura o il testamento a domicilio o in ospedale o a stipulare un piccolo mutuo in una lontana agenzia bancaria. Mi sembra cioè importante recuperare quel rapporto umano (soprattutto con la cosiddetta parte “debole” del negozio che ci chiede di essere rassicurata e tutelata) che ha sempre costituito la ragion d’essere e il valore sociale della nostra professione.
Giuseppe Serpi notaio In Milano
CONTRIBUTO DI ALESSANRO DE CICCO
Aderisco all'invito di Tino Santangelo a discutere sulle prospettive del notariato dopo aver divorato uno dopo l'altro il suo articolo e l'intervento epistolare di Ubaldo La Porta.
La prima reazione è un'euforica adesione assoluta alle tesi degli Autori, dettata certamente non solo dalla concretezza degli argomenti sostenuti ma anche dalla logicità del meccanismo concettuale che li sorregge e dalla genuina passione che trasuda da ogni singola battitura.
A riflettere meglio, però, un'ombra di perplessità si insinua nel mio animo, mostrando sempre più i suoi connotati man mano che razionalmente pongo le prospettive di riforma avanzate da Santangelo e La Porta in un'ottica protezionistica di fronte a quel refolo riformista (se non abrogazionista) che da più lati sempre più spesso si alza nei confronti del notariato.
Intendiamoci, sono senz'altro in piena sintonia con l'esigenza di un maggiore contenuto di "scientificità" nell'ambito del nostro operato, sianella fase della genesi contrattuale sia in quella, alla prima senz'altro legata, della prevenzione di ipotesi patologiche nell'ambito della regolamentazione degli interessi fra privati. E sono senz'altro d'accordo con Santangelo e La Porta circa l'esigenza di abbandonare quanto più è possibile l'angusta ombra dell'attività certificativa a favore di quella della programmazione contrattuale, assumendo la responsabilità del contenuto proprio del contratto "costruito" da noi stessi in ossequio alle esigenze dei nostri assistiti.
A ciò dobbiamo pervenire armandoci di coraggio e con la serenità che solo il professionista serio può avere dentro di sè, ricco com'è dei suoi contenuti. Peraltro a discapito ed in controtendenza ad un atteggiamento sempre più conflittuale che proviene dall'esterno nei nostri confronti e che potrebbe favorire atteggiamenti prudenziali capaci, però, di minare il valore stesso della nostra prestazione. Non sono invece d'accordo con un certo atteggiamento di sistematica demonizzazione dell'attività certificativa che sembrerebbe trasparire dagli interventi di Santangelo e La Porta e che comunque sembra pervadere un settore del nostro notariato, quasi che si opponesse un notariato di serie "A" ad un notariato di serie "B".
A parte il rilievo storico dell' attività certificativa, sicuramente diretta conseguenza della "storicità" della nostra legge professionale, mi sembra imprudente e sbagliato voler a tutti i costi perdere questo ruolo, legato com'è alla nostra natura di Pubblici Ufficiali.
Certamente è da condannare chi utilizza il ruolo di "certificatore" nell'ambito dell'attività contrattuale, sminuendo il proprio ruolo, rendendo anonimo l'autore dell'assetto di interessi e svilendo, in ultimo ordine, la classe notarile. Non mi sembra invece da condannare chi utilizzasse l'attività certificativa in maniera "propria", nell'ambito di un settore negoziale in cui il nostro intervento è istituzionalmente richiesto in una chiave certificativa. Premesso che per le mie vicende professionali non mi occupo sistematicamente di compravendite di autoveicoli, ma non mi rifiuto le rare volte che me lo chiedono, non mi sembra che svilisca la propria categoria chi fornisce la propria prestazione professionale per autenticare, ad esempio, le firme nelle compravendite di autoveicoli; semmai la svilisce chi si rifiuta sistematicamente per un pregiudizio concettuale o chi svolge tale attività con metodi "industriali" sottraendola al proprio controllo personale e immergendo il tutto in un enorme lago di "falso ideologico".
A tal uopo, le reazioni entusiastiche che si sono levate alla luce del progetto di legge che priva il notariato di tale settore di competenza, attribuendo corrispondenti poteri ad altri .... servitori (come noi) dello Stato, non sembrano a mio avviso scorgere che tale legge, se mai verrà approvata in Parlamento, potrebbe essere il sintomo dell'erosione della valenza pubblicistica della nostra professionalità agli occhi della opinione pubblica, solo formalmente compensata dalla delega di attribuzioni nell'ambito del processo esecutivo (meno vicino alla gente; ma poi, le vogliamo contare le deleghe effettivamente attribuite?) o con la convocazione nei G.O.A. (ultimo tentativo in ordine di tempo di salvare il "sistema giustizia").
Il tutto, per altro, senza tener conto che in certe zone meno ricche economicamente, caratterizzate da traffici minori, talune prestazioni notarili ritenute erroneamente talvolta di serie "B" (autoveicoli, protesti etc.), gestite con grande professionalità, sono un servizio di concreto aiuto alla collettività ed una decorosa fonte di sostentamento per il notaio.
Ciò che si deve evitare, a mio avviso, allora, è l'imposizione alla collettività nelle materie di minore valore economico della prestazione professionale notarile, consentendo, dove il rischio dell'errore ha una minore incidenza sociale, l'alternatività fra l'accesso diretto e personale del cliente al pubblico ufficio e l'utilizzo della prestazione notarile, un po' come già oggi avviene per le vidimazioni dei libri sociali o per i depositi di firma in materia societaria.
Questo consentirebbe alla collettività la fruizione della prestazione notarile in perfetta libertà, senza il peso, più psicologico che reale, di un vincolo che a molti profuma tanto di "gabella" imposta dallo Stato.
Tornando alle tematiche connesse all'esigenza di modernizzazione della nostra professione, altri temi sono comuni agli articoli di Santangelo e La Porta: riforma dei sistemi di accesso alla professione, eliminazione dei limiti territoriali e rapporti con le strutture multidisciplinari e polispecialistiche care all'esperienza professionale internazionale.
Fra le righe dell'articolo di Ubaldo La Porta, e nella mente di molti, avanza prepotente l'idea che il sistema di preselezione, così com'è, non va.
E questo nessuno può negarlo!
Ciò che è discutibile è lo "step" successivo, cioè la conseguenza, infarcita di ideologia, che da tale osservazione inconfutabile si fa discendere: aboliamo la preselezione!
Indubbiamente Ubaldo la Porta ha ragione nel dire che il concorso deve essere vinto solo da chi dimostra di avere una preparazione, una cultura giuridica tale da poter accedere al notariato. Ma le esperienze degli ultimi vent'anni dimostrano che l'esperienza concorsuale anteriforma era insostenibile, soprattutto per quei candidati più preparati.
In primo luogo, infatti, i tempi di correzione dei temi (e quindi di svolgimento del concorso), erano talmente dilatati da non essere sostenibili da tutti, e le "sirene" rivolte da altre professioni ai più bravi spesso erano talmente allettanti da risultare irresistibili, almeno di fronte all'incertezza più assoluta che l'esperienza della pratica notarile trasmetteva.
Infine proprio la vecchia formula concorsuale metteva i commissari in una condizione di assoluto stress e frustrazione, imponendo ritmi e sistemi di correzione in cui, è evidente, era propio il candidato "bravo" a rischiare di più (quanti di noi conoscono compagni di studio bravissimi che inspiegabilmente non ce l'hanno mai fatta!!).
Allora non dobbiamo dimenticare che l'introduzione della preselezione trovava la propria ragion d'essere proprio nell'esigenza di selezionare i concorrenti, nell'eliminare quelli assolutamente non adeguatamente preparati, secondo l'unico metodo non casuale ma scientifico: "il test". Altri metodi che non siano la riffa, la conta e la morra cinese non ce ne sono!!
Vuol dire che al candidato "intelligente" chiederemo anche uno sforzo mnemonico, compensandolo con una correzione più serena e con tempi di correzione e di svolgimento più "umani", sempre che non ci si voglia....suicidare con regolamenti scritti male, o non scritti, che prestano il fianco a ricorsi strumentali e pretestuosi (pur se legittimi!). Ma questa è un'altra storia.
Sono assolutamente d'accordo con Tino Santangelo quando sostiene l'antistoricità del vincolo territoriale imposto all'esercizio della nostra professione, sempre più evidente alla luce dell' invasione di studi internazionali legali, commerciali e di revisione che il nostro sistema subisce quotidianamente.
E' assolutamente ridicolo che i nostri clienti possono avere da altre espressioni professionali l'assistenza richiesta in maniera tale che da un'unica sede si irradia una copertura presente in ogni meridiano e parallelo del globo e noi, nel nostro piccolissimo mondo, continuiamo ad essere limitati dal vincolo territoriale.
Nel momento in cui la specializzazione nei vari settori risulta ormai essere il metro scientifico di scelta del professionista, innalzando il tasso minimo di "fiducia" che è alla base del rapporto cliente - professionista, è assolutamente allucinante che nell'ambito del conferimento dell'incarico al notaio debba valere in primis il requisito territoriale!!! E' allora auspicabile l'eliminazione di tali barriere medioevali, pur se accompagnate da un'adeguata disciplina di controllo deontologico, non più legata al Consiglio distrettuale ma da immaginarsi su tutto il territorio nazionale, onde evitare quegli .... eccessi di euforia che l'improvvisa libertà di concorrenza potrebbe creare in più d'uno di noi! Questo nuovo sistema ci consentirebbe di misurarci su un territorio più vasto in termini di piena concorrenza (la quale non ha mai fatto male al servizio concretamente prestato alla collettività) e di assistere i nostri clienti, almeno sul territorio nazionale, in maniera assolutamente globale.
Certamente non potremmo paragonare la qualità della nostra prestazione a quella globalmente offerta da talune strutture polispecialistiche introdotte da noi sulla base dell'esperienza americana o anche europea.
Ma effettivamente credete che il mercato ci porrà in concorrenza con queste strutture?
Io francamente rimango dell'avviso che la nostra professionalità è qualitativamente differente da quella di avvocati e commercialisti, tendendo ad un risultato diverso o che almeno dovrebbe essere ontologicamente diverso.
Noi non dobbiamo dimenticare di essere Pubblici Ufficiali, oltre che liberi professionisti, e che la nostra prestazione deve mirare non solo a creare un assetto di interessi il più conforme possibile alle esigenze delle parti, ma anche al pieno rispetto delle norme poste nell'interesse della collettività. Nell'ambito di un conflitto di interessi noi non saremo (o non dovremmo mai essere) il notaio di una parte, ma delle parti, anche se poi concretamente una sola ci paga l'onorario. Diversamente quei professionisti che non riuniscono in sè anche la natura di pubblici ufficiali, i quali tanto più sono apprezzati quanto più tutelano compiutamente gli interessi del proprio assistito anche con sistematico raggiro delle leggi.
Ed allora mi sembra assolutamente un suicidio per la nostra categoria auspicare, come fanno Tino Santangelo ed Ubaldo La Porta, forme associative con tali strutture, almeno fino a quando tale fenomeno associativo ci imponga un coinvolgimento in consulenze di parte che nulla hanno di notarile e che poi concretamente, non prendiamoci in giro!, ci impedirebbero di essere terzi nella fase ultima di stipula.
La terzietà è l'anima della nostra professionalità e mi sembra un non senso reagire alle irragionevoli spinte riformiste o abrogazioniste andando a minare all'interno della nostra stessa categoria l'elemento di maggior distinguo con altre professionalità che, per il resto, si sovrappongono per campo di applicazione alla nostra.
Sono fermamente convinto che l'unica vera ragione di esistere del notariato, di fronte alla sempre più costante crescita della preparazione media e del campo di applicazione delle altre professioni sta non solo, come giustamente dice Ubaldo La Porta, in un'altrettanto costante crescita delle nostre capacità scientifiche, ma anche e soprattutto nell'esaltazione delle caratteristiche salienti delle nostre qualità di Pubblici Ufficiali.
Se sapremo trasmettere alla collettività questa nostra essenza non saremo travolti dai venti riformisti, altrimenti smettiamola di chiamarci notai e mettiamoci a fare consulenze.
Alessandro De Cicco notaio in Pioltello
CONTRIBUTO DI GENNARO FIORDILISO
L’affetto e la stima che nutro per Sabatino Santangelo determinano in me un approccio condizionato alla lettura, anche critica, dei suoi articoli (ahimè purtroppo pochi e sempre meno frequenti) tale da non poter non valutare in positivo quanto da lui generalmente sostenuto; ma ritengo, senza ombra di dubbio, che l’ultimo suo, pubblicato su FederNotizie, rappresenti un piccolo manuale di politica del notariato e di intelligenti provocazioni sulle quali bene farebbero gli Organi di categoria ad aprire, negli opportuni contesti, un serio confronto.
Una volta tanto i temi affrontati sono, nel loro insieme, di così largo respiro e mirati al processo di evoluzione del Notariato come funzione e, quindi, come professione che sicuramente non possono inaridirsi in sterili dibattiti interpersonali, ma certamente trovano la loro giusta collocazione nelle sedi istituzionali.
Ciò non toglie che la lettura dell’articolo suscita in ognuno di noi riflessioni e sensazioni così forti, per l’intensità dei contenuti, che il tutto merita un approfondimento di premessa lasciando poi che siano altri ed in altri luoghi a raccogliere l’appello conclusivo del “discutiamo!”.
Per inciso mi sembra doveroso sottolineare che condivido in pieno gli argomenti e le conclusioni dell’Autore. Probabilmente non occorrono neanche i prossimi dieci anni per attuare quei mutamenti epocali che iniziati, forse, con la funzione specifica del controllo sul territorio previsto dalla Legge 47/85, proseguendo con le più recenti normative riguardanti l’introduzione dei G.O.A. ed il processo di esecuzione (Legge 302/98) troveranno una realizzazione importante ed immediata con la riforma del diritto societario (problema omologhe peraltro con spunti fortemente critici del Presidente Salafia), la riforma delle libere professioni, il nostro nuovo disciplinare.
Così come le nuove metodiche di impostazione contrattuale, con particolare evidenza alla partecipazione agli atti di partners esteri, denunciano i limiti evidenti dovuti alla tipicità dei negozi, ancorati a vecchi schemi operativi relativi, anche da un punto di vista economico, ad un mercato oramai superato e non più rispondente ad una richiesta di prestazioni che cambiano e si evolvono. Sicuramente una risposta qualificata a queste nuove esigenze può essere offerta da strutture interprofessionali o, meglio ancora, da aggregazioni interdisciplinari in forma societaria, a cui il Notaio possa partecipare con “pari dignità”. Qualche dubbio l’avrei, a tal proposito, sulla terzietà del Notaio facendo egli parte di un pool di professionisti che lavorano su mandato di una parte; conciliare questa appartenenza con quella funzione, che è propria del Notaio, di equidistanza tra le parti di un contratto disciplinata, in tal caso, solo dalla sua coscienza deontologica, mi lascia un attimo disorientato (non tanto, invece, la presenza di due Notai al tavolo delle trattative, quasi un confronto all’americana).
Comunque, mentre seguivo affascinato la lettura di questi argomenti che mi entusiasmavano come professionista per la loro intrinseca coerenza e per la loro nitida progettualità, mi sono fermato un attimo a riflettere apparendo il tutto improvvisamente estraneo per contenuto e dialettica a me Notaio del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.
Mi trovo oggi a leggere di possibilità di creare strutture associative interprofessionali, possibilmente con proiezioni internazionali, in grado di elaborare contratti retti da nuovi principi quali quello della liceità (in tal senso vedi anche quanto affermato dal prof. Pietro Perlingieri all’ultimo convegno di Gaeta) quando pochi giorni fa ho redatto una vendita di veicolo per atto pubblico con la presenza dei testimoni perché la venditrice era analfabeta. Mi domandavo con quale coraggio e quante possibilità di successo avrei potuto chiedere al mio carissimo amico Avvocato Franzo Grande Stevens di aprire con me uno studio associato a Sessa Aurunca, non potendomi associare io presso il suo studio a Torino (ipotesi questa tanto più remota quanto più emblematica).
Mi sono, allora, chiesto fino a che punto sia giusto proporre una riforma articolata del Notariato prima di aver creato le basi affinché tutti i Notai in questa riforma si vedano realizzati ed alla stessa partecipino con eguali interessi e contributi di idee.
Fino a quando avremo, per i motivi di cui in seguito, un Notariato diviso che cammina a due velocità ( spesso in sintonia e dipendenza con i diversi processi di accelerazione della nostra economia) non potremo coinvolgere mai l’ intera categoria in un processo di trasformazione che si fonda su realtà territoriali così disomogenee.
I motivi fondamentali che determinano una distinzione così evidente (perché netta è la differenza di tipologia e problematiche contrattuali tra le varie aree geografiche) sono collegati all’attuale sistema di competenza territoriale.
L’eliminazione, o una ulteriore elaborazione, del vincolo della competenza territoriale, prima ancora di porre il Notaio in una condizione di assoluta parità con i partners dello studio, cioè con gli altri professionisti, serve essenzialmente a restituire (caro Tino) pari dignità a tutti i Notai in campo nazionale. E’ questa l’ottica giusta sulla quale iniziare a lavorare; riequilibrare, con le dovute attenzioni per la funzione di pubblico ufficiale, la posizione e la potenzialità di ogni singolo Notaio affinché egli possa, in virtù delle sue attitudini e delle sue capacità, avere la possibilità di esprimersi, alla pari con gli altri colleghi, in uno scenario di lavoro di dimensione nazionale (e perché no, in un prossimo futuro, anche europeo) fornendo di più e meglio il proprio lavoro di consulenza ed assistenza alla sua clientela, spesso dallo stesso iniziato ma portato a termine, per i detti limiti, da altri colleghi.
Non si può elaborare un unico scenario di riforme senza cadenzare i tempi e porre le premesse affinché le stesse interessino omogeneamente la categoria nella sua interezza. L’opportunità di consentire a tutti i Notai di svolgere un’ampia tipologia di lavoro che, innegabilmente allo stato attuale, è legata a specifiche realtà territoriali, rappresenta il presupposto logico per poter seriamente discutere di una revisione qualificata della nostra attività, alla luce anche di quanto si è legittimamente e meritoriamente conquistato in questi ultimi anni. Che questo risultato venga ottenuto con l’eliminazione della competenza territoriale, con l’istituzione di macro-sedi, o con qualsiasi altra forma che consenta di operare fuori Distretto, sinceramente mi interessa poco o, direi meglio, è un atto politico di competenza istituzionale; l’importante è che venga realizzato.
Se così non fosse tutto il potenziale di idee ed i contenuti espressi anche recentemente da altri colleghi servirebbero a segnare maggiormente una difformità già oggi molto marcata tra due modi diversi di essere e di vivere del Notariato. Se alcune o tutte delle auspicabili innovazioni si andassero a concretizzare sull’attuale struttura della categoria si accentuerebbe ancor più il divario operativo attualmente esistente a chiaro vantaggio delle grandi strutture nei grandi centri depositari, in via esclusiva, del processo di internazionalizzazione e di globalizzazione dei mercati industriali e finanziari, che rappresentano il motore trainante di qualsiasi forma ed espressione della contrattualistica avanzata.
In conclusione, sperando anch’io che non si badi a curare il “proprio orticello” per svilire notevoli risorse professionali e soffocare riforme lungimiranti, auspico che chi di competenza, recepita la premessa, approfondisca e sviluppi le tematiche contenute nell’articolo “Per mantenere i contenuti vanno mutate le forme”, al cui Autore rivolgo un personale ringraziamento.
Gennaro Fiordiliso notaio in Sessa Aurunca
Gennaio 2001
C’E’ DEL NUOVO . . . IN DANIMARCA
C’è del nuovo nel notariato: il dibattito ormai aperto sulla riforma del sistema territoriale, sulla ammissibilità di associazioni tra notai ed altri professionisti, sui limiti della concorrenza, la apertura al dibattito e al confronto degli organi istituzionali (CNN, Presidenti di Consigli notarili, Riunioni di Presidenti di Consigli notarili e di Comitati regionali) mostrano un notariato convinto della necessità di cambiare, anche se diviso sulle strade da prendere.
Chi ricorda il rigetto suscitato nel notariato e nel CNN dal tentativo di una parte di Federnotai di avviare un dibattito sulla riforma del rapporto tra notariato e territorio basato su una “relazione” elaborata da “pochi” a Milano e presentata da Arrigo Roveda come base di discussione, chi non ha dimenticato come sulla base di strumentali pretesti formali non si sia allora voluto neanche aprire un dibattito sul tema, stenta a credere che da quel momento siano passati solo pochissimi anni.
Questo va detto non per rivendicare inutili primogeniture o per innescare futili polemiche, ma per far capire quanto rapido sia stato il cambiamento di mentalità.
Ha ragione Gennaro Mariconda di dire che le proposte vanno fatte nel momento giusto, ma occorre aggiungere che allora era il notaio medio ad essere in ritardo sui tempi, vivendo beato nel suo mondo di “Peter Pan”, cullandosi nell’illusione che il suo angolino caldo non avrebbe subito gli spifferi freddi del vento del cambiamento e che forse era dovere degli organi istituzionali fare di più per favorirne un più tempestivo, anche se doloroso, risveglio.
Ancora oggi sembra che il CNN sia più consapevole della necessità di cambiare di quanto non lo sia il notaio medio, sia più aperto al mondo esterno di quanto non lo sia la maggioranza dei notai, tanto che alcuni incalliti tradizionalisti, quali ad esempio l’amico Onofrio Bottaro, invocano a gran voce l’intervento della “base”.
La realtà è che chi fa parte di certi organi di categoria finisce per trovarsi in una posizione sopraelevata che gli consente di vedere meglio quanto succede intorno e all’interno della categoria e quindi di capire prima il cambiamento del mondo che ci circonda e del nostro mondo: questo succede ai consiglieri nazionali e ai componenti di alcuni consigli notarili di grandi dimensioni sul cui tavolo istituzionale giunge tutta una serie di informazioni, di notizie, di “sensazioni” che non sempre è facile “trasmettere” a tutti i colleghi.
A chi ha sempre sostenuto la necessità di abbandonare una retorica notarile finalizzata solo a nascondere i problemi, ad evitare di affrontare quelli più difficili e spesso ingrati, a nascondere sotto il tappeto l’inevitabile zavorra che l’operare nel mondo reale produce, al solo fine di governare con un inutile “unanimismo”, a chi ha sempre cercato di modernizzare il notariato anche con lo strumento della dissacrazione, questo “nuovo corso” non può non piacere.
C’è però il pericolo che la discussione che si sta aprendo assuma toni sbagliati tali da screditarla e renderla sterile (e questo è un pericolo che oggi non possiamo permetterci): occorre evitare nella discussione di volare troppo basso (di ragionare cioè solo in funzione della conservazione del proprio Distretto e della propria Sede) e di volare troppo alto (sproloquiando sul notaio pubblico ufficiale o sul notaio consulente, quasi non fosse ormai acquisito che il notariato potrà continuare ad esistere solo amalgamando le due anime).
La discussione in altri termini dovrà essere dedicata a temi generali, ma non generici e dovrà cercare di cogliere il nesso esistente tra temi apparentemente lontani quali quelli del rapporto notaio-territorio, della concorrenza, dello associazionismo con altri professionisti, del maggiore o minore formalismo dell’atto, della maggiore o minore personalità della prestazione.
Per cercare di non predicare bene e razzolare male mi provo ad introdurre un tema generale, ma non generico : quello del modello organizzativo e sociale del notariato.
Il notaio oggi è un “professionista” molto diverso dall’avvocato, dal commercialista e dagli altri professionisti perché fa parte di una categoria nella quale le differenze economiche, sociali e culturali tra i “primi” e gli “ultimi” sono molto meno marcate che nelle altre professioni; il notariato come è oggi organizzato ha assicurato a tutti i suoi membri uno status di buon livello e ha “limato” le possibilità di coloro che nella professione hanno dimostrato di avere una marcia in più: questo è stato possibile sulla base dei principi a cui è stata ispirata l’organizzazione della Cassa del Notariato che con l’istituto della integrazione e con l’attribuzione di una pensione svincolata dai contributi versati ha dato una notevole spinta verso la perequazione.
Ma questo è stato possibile anche attraverso il sistema territoriale adottato che, limitando la competenza di rogito al distretto, moltiplicando a dismisura il numero dei distretti, lasciandone sopravvivere molti anche microscopici, difendendo ad oltranza la “sede” ha creato “riserve protette” per coloro che non volevano affrontare le acque agitate della concorrenza.
Ma anche l’affermazione del principio della necessaria “personalità” della prestazione, se da un lato limita la possibilità di “stipula” dei più intraprendenti, dall’altro tutela i più; infine l’esasperato e talora inutile formalismo dell’atto e il mancato riconoscimento della possibilità di trasferire l’avviamento dello studio tendono in buona sostanza a quest’ultimo fine.
In conclusione se il notaio è tra i professionisti quello il cui livello medio è il più alto, sicuramente ai livelli più elevati non può competere con lo status dei più importanti tra gli avvocati o i commercialisti.
A fronte di questa realtà è prevalso un modello organizzativo dello studio notarile non piccolissimo come quello di tanti altri professionisti che stentano a sbarcare il lunario, ma neppure troppo grande come quello di taluni “principi” del foro o della “consulenza”, basato soprattutto su personale d’ordine e con la quasi assoluta mancanza di personale di livello capace di un lavoro autonomo o capace di organizzare settori dell’attività notarile.
Questo modello sociale e organizzativo è però oggi in crisi soprattutto nei grandi distretti.
Infatti:
a) il non disporre di personale direttivo di sufficiente livello professionale costringe il notaio ad occuparsi in modo ossessivo del quotidiano funzionamento dello studio impedendogli o rendendogli difficili i sempre più necessari aggiornamenti anche culturali;
b) il non potere delegare ad altri l’apprendimento delle novità che quotidianamente il legislatore e la pubblica amministrazione vanno sfornando costringe il notaio a cimentarsi con mondi che spesso gli sono estranei (vedasi ad esempio quello dell’informatica, non potendosi permettere lo studio notarile medio la figura di un responsabile del sistema informatico sempre presente in studio);
c) la presenza in studio di un solo notaio rende impossibile soddisfare la richiesta di una parte della clientela (quella più importante) di avere a disposizione una struttura operante almeno 5 giorni alla settimana per tutti i dodici mesi dell’anno e abbastanza elastica da gestire flussi di lavoro spesso molto intensi, ma anche molto discontinui;
d) il costo del mantenimento di una struttura sia pure limitata in un esercizio della professione ancora artigianale è comunque assai rilevante e crea notevoli diseconomie di scala; ciò genera nel professionista una continua ansia, dovuta anche alla variabilità dei flussi di lavoro, e una intrinseca debolezza nel rapporto con il cliente più importante che troppo spesso lo porta ad essere eccessivamente arrendevole;
e) la concentrazione di molti dei soggetti economici più importanti porta a dover trattare con entità economicamente sempre più potenti che da un lato chiedono interlocutori sempre meno numerosi, ma di dimensioni adeguate e dall’altro pretendono di imporre loro al notaio i modelli organizzativi e di comportamento.
A tutto ciò si deve aggiungere che tutti gli schemi normativi sopra citati, nei grandi distretti e nelle grandi città, sono ormai “saltati”.
La sede non difende più il notaio, la asserita necessaria “personalità” della prestazione notarile è impossibile da verificare, comportamenti disinvolti e spregiudicati sono difficili da combattere in modo effica