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novembre 1998

NOVEMBRE 1998

Sommario

 

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Corsivo redazionale
 

 

 

 
Cassazione civile

Omessa esibizione di documenti richiesti dal consiglio notarile: e' illecito disciplinare

 

Riccardo Genghini
 

 
La pubblicità immobiliare informatizzata impossibile (e quella possibile) 

Angelo Gallizia

 

Il ruolo del notariato nell'informatica
 

 

 

 

 

Finestra sul cortile

 
Questa volta un balcone . . . di Lavinia Vacca 

 


 

 

 

 

Oroscopo di Paolo Ghiretti

 

 

 

 

 

Vittorio Muggia 

 

Pronti contro termine: appunti in tema di imposta di successione

 
 
Maria Nives Iannaccone Natura della quota di srl
Dalla redazione IRAP: rimborsi e ricorsi 
 
Interviste del lunedì a cura di Pierluigi Scalamogna
 
 
Esperienze "Accessione invertita" . . . per contratto 

 
  Trasferimento di azienda e comportamento antisindacale 
   
Notaio contro  Un contributo di Guido Roveda in tema di fondo patrimoniale su quota di s.r.l. 
   
  Un contributo di Massimo Ersoch in tema di rettifica unilaterale 
   
Utili da leggere  a cura di Franco Treccani 
   
Attività sindacali  Sintesi del verbale Federnotai del 19 settembre 1998 
   
  Novità in tema di contratto collettivo di lavoro (lavoro interinale e apprendistato) 

 

 

 

 

Corsivo redazionale

 

La legge 3 agosto 1998, n. 302, modificando il codice di procedura civile, ha introdotto la delegabilità ai notai di una parte degli atti del procedimento che conduce alla espropriazione forzata.

Sarebbe facile cadere nella tentazione di compiacersi di questa nuova patente di affidabilità che il Parlamento italiano ha attribuito alla nostra categoria, specialmente in un momento di sbandierata crisi delle professioni.

Sarebbe facile ma sarebbe un errore.

In primo luogo non pare corretto attribuire a questa nuova "prova di fiducia" il significato di una inversione di tendenza rispetto al tentativo - che, a ragione, da tempo ci preoccupa - di "depubblicizzazione" delle professioni a vantaggio di una loro attrazione nel comparto dell’attività di impresa. Se l’affidamento al notaio di atti già di pertinenza esclusiva del giudice venisse inteso, proposto e "vissuto" come momento di un più ampio processo di "privatizzazione" della amministrazione della giustizia risulterebbe, anche per noi, tutt’altro che rassicurante.

In secondo luogo, come tutte le riforme, anche questa dovrà essere gestita, sia dal centro che in periferia, con attenzione e lungimiranza.

La prima fase, quella che già stiamo attraversando, è certo molto delicata. Di qui a pochi mesi, infatti, si mostrerà concretamente, al di là degli annunci e dei proclami, il gradimento del notariato per queste nuove mansioni.

Siamo convinti che, prescindendo dalle difficoltà di carattere obiettivo (non sarà la delega al notaio a rendere meno frequenti o meno numerose le eccezioni del debitore escusso; non sarà l’intervento del notaio a rendere più appetibile l’acquisto di beni oggettivamente degradati) il successo di questa riforma dipenderà dalla quantità di funzione notarile che in questa attività ci sarà richiesto (e consentito) di spendere.

Se si tratterà di una attività che richiede un buon grado di professionalità (sintetizzabile in competenza giuridica specifica, responsabilità, precisione, celerità, terzietà) e a fronte di essa ci sarà riconosciuto un compenso di livello adeguato alla professionalità stessa, è prevedibile che la riforma abbia successo.

Fuori dai luoghi comuni, infatti, il notariato deve la propria fortuna alla capacità (o la propria disgrazia alla incapacità) di sviluppare e mantenere, per le materie e nei settori che gli sono affidati, competenza tecnica e capacità organizzativa di livello medio-alto.

In questi giorni viene richiesto a ciascuno di noi di dichiarare la propria disponibilità per questo nuovo tipo di incombenze. Sulla base delle elementari considerazioni testé esposte, ci sembra doveroso richiamare qui la necessità che siano al più presto resi disponibili tre elementi di conoscenza indispensabili per una scelta seria e ponderata: numero degli incarichi, modalità di assegnazione, misura dei compensi.

Non si deve temere di essere tacciati di venalità. Il fatto che, in questo momento, attorno al mondo delle professioni si aggirino gli inquietanti spettri di una concorrenza senza regole e di una imprenditorialità pura – come tale rivolta solo al profitto -, non è una buona ragione per cadere nell’errore di prendere queste nuove mansioni e mettercele addosso come un cilicio.

Non dobbiamo pensare di essere stati chiamati a fare un lavoro privo di spessore professionale al quale ci dobbiamo rassegnare in considerazione del "brutto momento" che stiamo attraversando. Dobbiamo pensare che questo non è altro che un campo nuovo, per coltivare il quale sarà anche necessaria l’acquisizione di qualche nuova tecnica, ma che richiederà da parte nostra l’impiego dei consueti strumenti: competenza giuridica specifica, responsabilità, terzietà, precisione, celerità. Questo è quello che abbiamo da offrire. Se serve siamo disposti a metterlo a frutto, non a svalutarlo.

Anche il modo di determinare i compensi merita attenzione. Non si può escludere, ed è anzi probabile, che quando queste righe saranno lette i giochi saranno fatti e sarà già stata approvata la "tariffa" per gli atti e le incombenze affidate al notaio nell’ambito della procedura espropriativa. Se, ancora una volta, fossimo di fronte a una congerie di onorari, diritti, indennità e rimborsi calcolati su elementi di scarso rilievo professionale come lo scritturato o il numero dei lotti, ci ritroveremmo a constatare, ancora una volta, come sia andata perduta l’occasione per segnare una svolta verso la giusta trasparenza: un obiettivo che, come da tempo andiamo dicendo e scrivendo, ci sembra meglio perseguito attraverso la previsione di un compenso omnicomprensivo correlato alla importanza della pratica, contemperato, se mai, dal riferimento al tempo impiegato.

Quanto alle modalità di distribuzione degli incarichi, dalla legge traspare con chiarezza una precisa e tassativa indicazione a favore di un principio di rotazione: "Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo . . . ".

Non dubitiamo che i presidenti dei tribunali vigileranno e che, insieme a loro vigileranno i presidenti dei consigli notarili, anche se ci preoccupa un poco l’affacciarsi di una tendenza (circolare ABI n.32/88 in CNN Notizie n. 187 del 12 ottobre 1998) a voler incanalare la designazione – che spetta al giudice - verso le "scelte" del creditore procedente.

D’altra parte, la locuzione "senza danno per l’amministrazione della giustizia" può giustificare solo qualche esclusione dovuta a ragioni gravi e specifiche, non può nascondere privilegi o favori.

Qualche attenzione meriterà anche la gestione in forma associata di questo servizio. E’ infatti probabile che, specie nella fase di avvio, mettere insieme più forze possa consentire un più celere apprendimento delle novità attraverso una più diffusa circolazione delle esperienze ed anche permettere l’approntamento a costi minori di mezzi e strutture, probabilmente necessari in considerazione della specificità degli adempimenti.

Le "estraneità" che questo nuovo servizio comporteranno rispetto alle consuetudini, alla attività ed alla stessa "clientela" dell’ufficio notarile potrebbero consigliare, specie nei primi tempi, una gestione associata.

A maggiore ragione è necessario che gli elementi di conoscenza di cui si diceva vengano al più presto resi disponibili per consentire di valutare se il numero degli incarichi prevedibilmente assegnabili e la loro remunerazione rendano o meno conveniente la creazione di strutture associative.

Nel presupposto di una maggiore efficienza organizzativa ed economica, ben vengano, dunque, le associazioni.

Come le vicende vissute nelle grandi città nel settore degli autoveicoli hanno dimostrato, sarebbe invece inutile, a nostro avviso, ricorrere ad esse, per mascherare una – vogliamo credere ipotetica - indisponibilità del notariato per un servizio che, per mancanza di "attenzione" da parte di chi è istituzionalmente designato a vigilare, fosse svilito ad attività di scarso profilo professionale, capace di dare soddisfazioni solo sul piano quantitativo.

 

 

 

 

 

OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI RICHIESTI DAL CONSIGLIO NOTARILE: E’ ILLECITO DISCIPLINARE

 

 

 

Da tempo andiamo sostenendo che il potere-dovere dei consigli distrettuali si deve sostanziare in una attività di monitoraggio che, senza iattanza e senza visioni preconcette, deve mettere in chiaro i comportamenti complessivi del notariato e dei notai. Essenziale per questo tipo di attività è la possibilità di acquisire le informazioni rilevanti attraverso riscontri generalizzati e non occasionali. Vitale per il monitoraggio è dunque il riconoscimento del dovere di ciascuno di fornire i dati e di esibire la documentazione richiesta dal consiglio notarile. La sentenza che pubblichiamo riveste, sotto questo aspetto rilevanza cruciale e, ove ve ne fosse bisogno, indica con chiarezza come non vi sia ormai più spazio per comportamenti rinunciatari da parte di chi, nell’interesse di tutti, ha il dovere di non guardare in faccia nessuno, tanto più ora che, anche secondo la Suprema Corte . . .

. . .al negar della fattura, tosto arriva la censura . . .

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE - 17 APRILE 1998 N. 6908 - RELATORE DOTT. ROBERTO PREDEN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del . . . , il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di . . . richiedeva al detto Tribunale l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti del notaio . . .:

1) per avere svolto illecita concorrenza, richiedendo corrispettivi inferiori a quelli previsti dalla tariffa; 2) per non aver prestato la dovuta collaborazione al Consiglio notarile, non fornendogli la documentazione richiesta al fine di accertare la fondatezza della suindicata contestazione.

Il tribunale, con sentenza del . . ., assolveva il notaio da entrambe le incolpazioni.

Pronunciando sull’appello del P.M., che aveva richiesto la riforma della sentenza, con i conseguenti provvedimenti di legge, la Corte d’appello di . . ., con sentenza del . . ., dichiarava il notaio colpevole dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 147 della legge 16.2.1913, n. 89 (legge notarile), limitatamente al secondo capo di incolpazione, in relazione alla norma deontologica prevista dall’art. A.4.1., lettera b), del Codice deontologico approvato con delibera del Consiglio Nazionale del notariato del 24.2.1994, per avere compromesso, oltre che la sua dignità e reputazione, il decoro ed il prestigio della classe notarile, avendo rifiutato di collaborare con il Consiglio notarile al quale è iscritto omettendo di esibire e trasmettere parte dei documenti legittimamente richiestigli per l’esercizio delle attribuzioni rimesse dalla legge al Consiglio notarile, e gli infliggeva la sanzione della censura.

Ha proposto ricorso per cassazione il notaio, formulando cinque motivi.

Non ha svolto difese in questa sede il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di . . .

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha replicato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 329, comma 2, 342, 164, comma 4, 163, n. 3, 346, 99 c.p.c., 135, 146, 147, 148 legge n. 89/1913, 112 c.p.c., 1362, 1325, 1346 c.c., 352 c.p.c., 157 legge n. 89/1913, 737, 742 c.p.c.

Deduce il ricorrente che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c. per omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, sollevata in riferimento alla mancata indicazione, da parte del P.M. appellante, della sanzione, tra le varie applicabili ai sensi dell’art. 147 della legge notarile n. 89/1913, che doveva essere irrogata.

1.1 Il motivo non è fondato.

La corte d’appello, procedendo all’interpretazione dell’atto di appello, ha invero escluso che fosse configurabile la eccepita nullità dell’atto medesimo, sul rilievo che nessuna incertezza sussisteva circa l’individuazione dell’oggetto delle richieste del P.M., inequivocamente rivolte all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, atteso che tale sanzione era stata espressamente richiesta in primo grado e che, nel sollecitare la riforma della decisione assolutoria del tribunale, il P.M. aveva riproposto i fatti contestati (con esclusione di un solo capo di incolpazione) negli stessi termini di gravità e ribadito le argomentazioni già svolte a sostegno della sua richiesta di condanna, così inequivocamente manifestando la volontà di conseguire l’accoglimento della richiesta di sospensione fatta in primo grado.

Ora, il riferito apprezzamento circa la individuazione dell’oggetto della domanda, come coincidente con quello dedotto in primo grado, si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto sorretto da congrua motivazione, e rende superflue le ulteriori argomentazioni svolte dalla corte territoriale per disattendere l’eccezione di decadenza ex art. 346 c.p.c., già superata dall’accertata riproposizione della domanda.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e con il quinto motivo, denunciando difetto di motivazione, il ricorrente censura la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha assolto il notaio dall’incolpazione di illecita concorrenza, per avere percepito compensi inferiori a quelli previsti dalla tariffa.

2.1 I due suindicati motivi sono inammissibili per difetto di interesse.

La corte d’appello ha invero adottato, in relazione al suddetto capo di incolpazione, una statuizione favorevole all’attuale ricorrente, che non ha quindi ragione di dolersi della pronuncia.

3. Il terzo motivo reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 147 L.N., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. A.4.1. lettera b), del Codice deontologico.

Deduce il ricorrente.

a) che la corte d’appello, dichiarando il notaio colpevole dell’illecito di cui all’art.147 L.N., in relazione alla norma deontologica prevista dall’art. A.4.1., lettera b), avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che il P.M., nell’attribuire al notaio la violazione del dovere di collaborazione disciplinato dalla suindicata norma deontologica, non aveva contestato la violazione dell’art. 147 L.N., sicché la corte d’appello ricollegando l’illecito di cui al Codice deontologico all’art.147 L.N., avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. ;

b) che l’art. 147 L.N. sanziona l’infrazione a norme generali di comportamento, che sia pregiudizievole per l'immagine pubblica del notaio, e, quindi, determini riflessi negativi sulla categoria professionale, mentre la condotta prevista dall’art. A.4.1., lettera b), del Codice deontologico non assume rilevanza esterna, nel senso suindicato, poiché è esclusivamente finalizzata a regolamentare i rapporti interni tra il notaio ed il Consiglio notarile, sicché non è idonea ad integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 147 L.N.

3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.

3.1.1. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., è sufficiente notare che la Corte d’appello si è limitata a qualificare, in termini di illecito disciplinare, il fatto contestato - consistente nel non avere il notaio prestato la sua collaborazione al Consiglio notarile omettendo di consegnare determinati atti che gli erano stati richiesti - ritenendolo inquadrabile nell’ambito della previsione dell’art. 147 L.N.

E non v’è dubbio che siffatto potere di qualificazione del fatto contestato spetti al giudice disciplinare. E’ invero al predetto giudice preclusa soltanto l’irrogazione di una sanzione disciplinare per fatti diversi da quelli contestati, vigendo in tema di procedimento disciplinare il fondamentale principio della necessaria correlazione tra accusa e fatti addebitati al notaio con il provvedimento di applicazione della sanzione (sent. n. 4866/94).

3.1.2. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il comportamento non collaborativo contestato al notaio integrasse l’illecito disciplinare previsto dall’art. 147 L.N.

La disposizione ora citata punisce con la censura o la sospensione il notaio che "in qualunque modo" comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, in tal modo delineando una ipotesi residuale di illecito disciplinare, suscettiva di essere realizzata, in difetto di espressa descrizione delle fattispecie vietate, da qualsiasi condotta idonea a ledere l’interesse protetto.

Al riguardo, questa S.C., con la sentenza n. 6680/96, ha avuto modo di statuire che la suindicata disposizione non può ritenersi lesiva del principio di legalità (sancito dall’art. 25 Cost.con riferimento alla materia penale, ma applicabile anche alla materia disciplinare quale fondamentale principio dello Stato di diritto: Corte cost. n. 100/1981) in quanto individua con chiarezza l’interesse che ritiene meritevole di tutela, e cioè la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato.

Ed ha ancora statuito, con la menzionata decisione, che il contenuto della detta condotta, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e quindi dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enuncleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, con riferimento all’attività notarile, anche dai "Principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24.2.1994.

Le disposizioni contenute nei suddetti Principi - la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Nazionale del notariato, al quale il compito di elaborare "principi di deontologia professionale" è stato espressamente affidato dall’art. 16 della legge 27.6.1991 n. 220, che ha sostituito l’art. 2, lettera f), della legge 3.8.1949 n. 577 - impongono invero regole di condotta volte a conformare il comportamento dei notai alle norme di etica professionale (sent. n. 9475/97).

Orbene, alla luce dei suindicati criteri, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che una condotta non conforme alla norma deontologica dettata dall’art. A.4.1., lettera b) dei suindicati principi, che prescrive il dovere di collaborazione del notaio nei confronti del Consiglio notarile di appartenenza, costituisce condotta lesiva del decoro e del prestigio della classe notarile sanzionabile ai sensi dell’art. 147 L.N.

E’ opportuno ricordare che la richiamata norma deontologica, inserita nell’art. A.4 dei principi di deontologia, concernente i "Rapporti professionali", dispone che il notaio è tenuto a prestare al Consiglio notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria, e stabilisce, in particolare, che il notaio è tenuto:

b1) a comunicare al Consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, sia nella sua generalità per limitati periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;

b2) nelle stesse condizioni di cui al punto b1), ad esibire o trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale.

Risulta in tal modo recepito in maniera formale tra i principi di deontologia, posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con l’organo, individuato nel Consiglio notarile, al quale la legge notarile attribuisce, tra l’altro, il compito della vigilanza alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri (art. 93, comma 1, n.1, L.N.). Ed è appena il caso di notare che, anche in difetto dell’espressa enunciazione della suddetta regola di comportamento, non potrebbe sussistere dubbio che la condotta omissiva o elusiva posta in essere dal professionista per sottrarsi alla vigilanza dell’Ordine sia eticamente disdicevole, siccome indicativa di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento.

Consegue che il suindicato principio di deontologia professionale vale ad integrare la generica formulazione del precetto dell’art. 147 L.N., nel senso che il comportamento del professionista il quale, in violazione della suddetta norma deontologica, si sottragga ai controlli dell’organo preposto alla vigilanza o tenda ad eluderli o a renderli difficoltosi, costituisce condotta tipica, eticamente riprovevole in quanto indicativa di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, idonea a ledere l’interesse tutelato dall’art. 147 L.N.

E non vale opporre che la norma deontologica in esame atterrebbe al rapporto interno tra notaio e Consiglio notarile, sicché la sua violazione non sarebbe idonea ad arrecare pregiudizio all’immagine pubblica del notaio e della classe notarile, tutelata dall’art. 147 L.N.

Osserva infatti il Collegio che il rapporto tra il notaio ed il Consiglio notarile attiene anch’esso alla vita pubblica professionale del notaio, atteso che a tal fine rilevano non soltanto i rapporti intrattenuti con la clientela, i colleghi, gli uffici pubblici e le istituzioni, ma anche quelli che si instaurano con l’Ordine ed in particolare con l’organo di vigilanza, in ragione della loro intima inerenza allo svolgimento della professione e dei riflessi che il rifiuto o la reticenza a prestare al detto organo una leale collaborazione possono determinare sull’immagine pubblica del professionista, e, di conseguenza, sul decoro ed il prestigio della classe alla quale appartiene, sicché il concreto atteggiarsi del detto rapporto assume rilievo ai fini dell’illecito di cui all’art. 147L.N.

4. Il quarto motivo reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. A.4.1., lettera b), del Codice deontologico, anche con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 93, 147, 127 ss. legge n. 89/1913, dell’art. 12 preleggi, ed infine della legge n. 675/1996 e del decreto legislativo n. 255/1997.

Sostiene in particolare il ricorrente:

a) che la norma racchiusa nell’art. A.4.1., lettera b), dei principi deontologici è assolutamente estranea alla "deontologia professionale" tutelata dall’art. 147 L.N.

b) che la previsione, nella detta norma, del dovere di collaborazione, qualora sia intesa, come la Corte d’appello ha inteso, in contrasto con il tenore letterale della norma, come finalizzata all’acquisizione da parte del Consiglio notarile di prove atte a suffragare presunte violazioni disciplinari, confligge con i principi posti dall’art. 2697 c.c.;

c) che l’interpretazione estensiva data dalla corte d’appello alla detta norma deontologica comporta la violazione delle norme che regolano la privacy (legge n. 675/1996; d.l.g.s. n. 255/97).

4.1. Il motivo va disatteso sotto ogni profilo, per le seguenti considerazioni.

4.1.1. Circa la prima censura, è sufficiente notare che la stretta inerenza della norma racchiusa nell’art. A.4.1., lettera b), dei principi di deontologia alla materia della "deontologia professionale" è già stata da questa S.C. ritenuta nell’esaminare il terzo motivo di ricorso (v. n. 3.1.2.), e non può che essere ribadita.

4.1.2. Sulla seconda censura, va rilevato che quanto osservato circa la portata della norma deontologica e sulla sua idoneità ad integrare nei sensi suesposti il precetto disciplinare dell’art. 147 L.N., come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello e precisato da questa S.C. (v. n. 3.1.2.), rende ultronee le ulteriori argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, e quindi inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza.

4.1.3. La terza censura, incentrata sulla pretesa violazione della legge n. 675/1996 e del relativo regolamento, senza indicazione alcuna delle specifiche violazioni di legge, è palesemente generica, e come tale inammissibile.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

 

 

LA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE INFORMATIZZATA IMPOSSIBILE (E QUELLA POSSIBILE)

 

1 - PREMESSA

 

E’ diffuso il luogo comune che la pubblicità immobiliare realizzata mediante il sistema tavolare sia qualcosa di molto lontano dal nostro costume (e sistema) giuridico.

Leggendo le nuove norme introdotte al fine di "razionalizzare" ed "automatizzare" la pubblicità immobiliare in Italia (con conseguente allineamento del catasto ai "dati" dei registri immobiliari), ci si accorge che le cose non stanno proprio così.

Per evitare che una cattiva riforma si trasformi in una pessima prassi giuridica, occorre dunque superare i luoghi comuni e cercare di andare alla radice della funzionalità e della necessità di una pubblicità immobiliare.

La nostra categoria ha grande interesse ad un sistema di pubblicità immobiliare efficiente, mentre sarebbe gravemente discreditata da un sistema incongruente come quello che si sta delineando in questo momento.

 

 

2 - PUBBLICITÀ SU BASE REALE E PUBBLICITÀ SU BASE PERSONALE (origini storiche)

 

Prima della gestione unificata della geotoponomastica da parte dello Stato, mediante uffici denominati "Catasto", non era possibile identificare in modo univoco e coerente gli immobili, in modo da potere procedere ad una loro indicizzazione. Infatti mentre è possibile indicizzare un dato come "foglio 1, mappale 2, subalterno 3" non è assolutamente possibile indicizzare un dato tipo "Appezzamento di terreno di forma irregolare della superficie di circa XXX mq, confinante a nord-ovest con proprietà Bianchi, a nord-est con via Positanesi d’America, a sud-est con proprietà Rossi e quindi con Mar Tirreno".

Di conseguenza tutti i sistemi di pubblicità preesistenti alla introduzione del catasto, erano indicizzati solo ed esclusivamente su base personale.

Alcuni paesi, in seguito alla introduzione del catasto (a partire dal momento in cui i dati in essi contenuti erano divenuti consistenti e sufficientemente congruenti, fra la fine del ‘700 e la metà dell’ ‘800) hanno preso atto del fatto che i dati catastali, indicizzati sia su base personale, sia su base reale, erano più idonei alla gestione di un sistema di pubblicità immobiliare, ed hanno esteso (con le dovute garanzie per i proprietari e per la certezza del commercio giuridico) i principi organizzativi del catasto anche agli uffici della pubblicità immobiliare.

Molti dei registri tavolari, dunque, sono oggi ancora organizzati su base nominale, invece che su base personale.

La differenza fra il sistema di pubblicità vigente in Italia e in Francia e quello tavolare (vigente ad esempio in Germania ed in Austria), non è (come spesso si crede) la base di indicizzazione principale (reale, invece che personale). La vera differenza fra i due sistemi è data dal fatto che il sistema tavolare ricava intrinsecamente (1) il dato identificativo dell’immobile, mentre la pubblicità immobiliare di tipo italiano e francese debbono ricorrere a informazioni estrinseche al sistema di pubblicità (vale a dire la descrizione del bene, i dati catastali ed i confini).

Tuttavia, come si vedrà più avanti, il legislatore italiano sembra considerare oramai il dato catastale come intrinseco al sistema di pubblicità immobiliare, senza però avere previsto quelle garanzie e quelle regole di funzionamento e di civiltà che (oltre un secolo fa) furono fatte proprie da tutti i sistemi di pubblicità che trattano il dato di identificazione immobiliare come una informazione intrinseca al sistema (2).

E’ storia recente, a tutti nota, la progressiva riduzione delle azioni di regolamento di confini, direttamente proporzionale alla più ampia e precisa utilizzazione negli atti notarili dei dati catastali aggiornati e la conseguente sanzione legislativa della necessità del dato catastale ai fini della piena opponibilità della trascrizione (Legge 27 febbraio 1985 n. 52).

3 - DEFINIZIONI

 

Due definizioni sembrano tecnicamente rilevanti per un tentativo di analisi approfondita della pubblicità immobiliare, de iure condito e de iure condendo (3).

 

 

3.1 - DEFINIZIONE DI CONSERVATORIA (servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio)

 

La Conservatoria (Servizio di Pubblicità Immobiliare) è costituita oggi da un archivio nel quale:

l'informazione è ricavata direttamente dall'ispezionante mediante la lettura dei documenti utili dell'archivio

anche i documenti precedenti all'ultimo sono potenzialmente informativi (storia ventennale, servitù) e sono quindi consultabili

l'intero testo dei titoli utili è disponibile

l'interazione informativa è fra trascrivente ed ispezionante

l'ufficio gestisce le procedure di ricerca ma non direttamente l'informazione, nei confronti della quale ha solo funzioni passive di conservazione

l'effetto pubblicitario deriva dai documenti esibiti dal trascrivente: essi sono la condizione necessaria e sufficiente al perfezionarsi della pubblicità.

3.2 - DEFINIZIONE DI CATASTO

Il Catasto è costituito da un registro nel quale:

l'informazione a disposizione dell'ispezionante è accertata dall'ufficio e da questo rappresentata su un documento (partita) fisicamente autonomo rispetto al titolo, il quale ha la sola funzione di input dei dati oggetto dell'attività accertativa dell'ufficio

i titoli non hanno rilievo dopo la voltura e dunque non sono consultabili

gli unici dati consultabili sono quelli risultanti dalla partita, quindi

l'interazione informativa è fra partita e ispezionante

l'ufficio gestisce in modo attivo i contenuti dell'informazione

l'effetto pubblicitario è il prodotto dell'interazione fra titolo e attività della pubblica amministrazione: i documenti del trascrivente sono condizione necessaria ma non-sufficiente al perfezionarsi della pubblicità.

 

Coerentemente alla diversa natura operativa del sistema (registro e non archivio di documenti) l'input dei dati nel Catasto assume caratteristiche non totalmente coincidenti con quello del Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Fermo l'identico presupposto che i dati debbono essere presenti nel titolo, qui il problema non è di estrarre le chiavi di ricerca del titolo portatore delle informazioni utili, ma di estrarre i dati che costituiscono le informazioni utili nella partita.

Ogni domanda di voltura, secondo la tipologia di negozio portata nel titolo provoca modificazioni nella partita catastale precedente all'atto stesso.

I casi possibili sembrano i seguenti:

sostituzione dell'intestatario (compravendita della piena proprietà o di quota);

aggiunta di uno o più intestatari (cessione di quota, cessione di usufrutto, cessione della n. proprietà, cessione del diritto di superficie e simili);

eliminazione di uno o più intestatari.

 

La realizzazione di queste modifiche integralmente testuali non si differenzia sensibilmente da quello della conservatoria, anzi, sembra presentarsi più semplice l'utilizzazione del sistema "taglia/incolla".

Il punto più delicato sembra essere l'indicazione delle quote, qui necessarie data la non consultabilità del titolo. Tali indicazioni devono quindi risultare (almeno implicitamente) dal titolo nella indicazione richiesta per la voltura catastale (4).

 

 

 

4 - DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE FRA IL SISTEMA DI PUBBLICITÀ OFFERTO DAL CATASTO E QUELLO OFFERTO DALLA CONSERVATORIA

 

Le più evidenti differenze (di diritto positivo) fra catasto e conservatoria, possono essere così schematizzate:

CRITERIO

CATASTO

CONSERVATORIA

TIPO

DI

PUBBLICITA’

Pubblicità notizia (fino alla L. 52/1985). Successivamente il dato catastale ha iniziato ad essere considerato dalla legge e dai regolamenti di attuazione sempre più un elemento intrinseco della pubblicità dichiarativa/costitutiva Pubblicità dichiarativa/costitutiva

TIPO

DI

ATTIVITA’

Aggiornamento sia sulla base di atti provenienti dalla autonomia negoziale, sia mediante atti di diritto amministrativo e/o tributario (5) (nonchè atti promananti dall’autorità giudiziaria) Aggiornamento solo sulla base di atti di autonomia negoziale (nonchè atti promananti dall’autorità giudiziaria)

QUALITA’ FORMALE DEL TITOLO

Aggiornamento sia sulla base di atti di parte dotati di fede pubblica, sia sulla base di atti di parte non negoziali privi di fede pubblica. Solo titoli dotati di fede pubblica

VARIAZIONI MATERIALI:

obbligo di aggiornamento dei dati

solo se trattasi di variazioni rilevanti fiscalmente:

obbligo di parte, mediante un tecnico abilitato. 
Nessun obbligo: le variazioni materiali che determinano acquisto a titolo originario non necessitano di essere trascritte per essere opponibili.

  
  
 

VARIAZIONI

GIURIDICHE:

obbligo di aggiornamento dei dati

solo quelle ritenute fiscalmente rilevanti (con esclusione delle ipoteche, delle servitù, dei privilegi, degli atti esecutivi e cautelari, dei diritti di godimento ultranovennali, nonché degli atti ad efficacia reale sospesa):

obbligo di parte (e/o del notaio solo nel caso in cui il titolo sia notarile).

Spesso gli atti giudiziari non vengono correttamente volturati, essendo di fatto lasciato alla diligenza del privato l’effettuazione di tutte le formalità
Atti negoziali traslativi di diritti reali immobiliari, nonché per alcuni casi di convenzione matrimoniale: obbligo della parte e del notaio.

tutti i casi in cui la trascrizione non esplica efficacia dichiarativa, nonché iscrizioni e annotamenti: onere della parte

 

Dallo schema (sicuramente perfettibile) sopra riportato è possibile ricavare le seguenti considerazioni:

la banca dati del catasto si preoccupa di aggiornarsi solo con riferimento alle fattispecie che vengono ritenute fiscalmente rilevanti (e neanche tutte: l’esclusione delle locazioni, della natura edificatoria dei terreni, dei fabbricati rurali -fino al 31.12.98- sono tutte evidenti lacune del sistema);

con riferimento alla discutibile nozione di fattispecie fiscalmente rilevanti, tuttavia la normativa in materia catastale (6) prevede sempre un obbligo di comunicazione a carico della parte (in quanto l’aggiornamento di un "registro" può essere solo garantito se tutte le informazioni rilevanti debbano essere comunicate entro un lasso di tempo definito);

la tempestività dell’aggiornamento del catasto è stata anteposta alla affidabilità dell’aggiornamento, per cui il livello di sicurezza formale della informazione è quantomeno inferiore a quello richiesto per l’aggiornamento delle conservatorie;

in catasto si procede al controllo (almeno in teoria) della legittimazione del richiedente ad apportare variazioni al dato pubblicato (in conservatoria, per il momento ciò non accade);

l’aggiornamento della banca del catasto dati avviene nel solo interesse della amministrazione finanziaria (non dei Comuni, non dei Cittadini), che hanno meri interessi legittimi in materia;

le conservatorie (che a dispetto del nome sono "archivi" e non "registri") (7), verifica(va)no solo la qualità formale del titolo da pubblicare. La la legge, infatti, non si pone(va) il problema di una consistenza e di una congruenza del dato pubblicato, limitandosi a richiedere la tempestività delle informazioni ritenute più rilevanti (trascrizione atti negoziali traslativi e la garanzia in tutti i casi della qualità formale del titolo).

Fino alla entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 52 nessuna legge esplicitamente prevedeva che i criteri di consultazione dei titoli dovesse essere necessariamente su base nominale. L’introduzione della meccanizzazione ha indotto paradossalmente ad escludere la consultazione su base reale dei titoli e delle note (art. 20 della citata legge 52/1985), rendendo non lecita (o giuridicamente irrilevante) una forma di accesso alle informazioni divenuta possibile grazie all’utilizzo degli elaboratori! Lo stesso articolo 20, tuttavia, lasciava spazio a diverse forme di accesso ai dati della pubblicità immobiliare in seguito alla attuazione dell’accesso telematico al Servizio di Pubblicità Immobiliare, senza però chiarirne il rilievo giuridico e la portata pratica.

L’art. 20 della legge 52/1985 è però oggi superato (anche se non espressamente abrogato) dall’art. 9 comma 12 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in con modificazioni in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale prevede che il conservatore "ai sensi dell’articolo 2674 del codice civile può rifiutare di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati di identificazione degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75" .

 

Per fortuna la legge subordina l’operatività di quanto sopra alla emanazione di un regolamento governativo che (anche in considerazione delle nuove norme in materia di firma digitale) non è stato mai emanato. Tale regolamento governativo avrà per oggetto l’attuazione dell’aggiornamento delle banche dati mediante interscambio dati fra catasto, comuni, conservatorie e esercenti la professione notarile. Di tutta questa complessa infrastruttura, l’unica parte esistente e funzionate -per il momento- è l’Intranet del Consiglio Nazionale del Notariato. (8)

Dalle considerazioni testè svolte emerge con chiarezza che:

due mezzi (catasto e conservatoria) in questo caso non fanno un intero! Vale a dire che non è possibile ricavare surrettiziamente un allineamento dei dati fra catasto e conservatoria, senza alcune (ineludibili, ma non sconvolgenti) riforme legislative (9);

la mutazione del nostro sistema di pubblicità (almeno sulla carta) è già avvenuta con le seguenti gravi lacune (10):

B.1 il rifiuto della trascrizione, come previsto dal citato art. 9 comma 12 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in con modificazioni in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, potrebbe essere sovente (11) la conseguenza di malfunzionamento del catasto;

B.2 le inefficenze della macchina amministrativa in una simile costruzione normativa si traducono in una espropriazione di fatto che colpisce (virtualmente) tutte le proprietà immobiliari in Italia. A fronte di un simile impatto nella sfera patrimoniale del singolo cittadino e delle singole imprese non può esservi un mero interesse legittimo (!) (12)

B.3 troppe fattispecie che incidono significativamente sulla regolare tenuta di un "registro" (13) delle proprietà immobiliari non sono soggette a un obbligo efficacemente sanzionato di pubblicità (in conservatoria: fusioni, scissioni, trasformazioni, cambiamenti di denominazione e/o sede; successioni mortis causa e relative accettazioni e rinunce; alcune mutazioni del regime patrimoniale della famiglia; ecc.; in catasto: servitù, diritti reali di garanzia, locazioni ultranovennali; ecc. (14)).

 

In sostanza occorre porre mano alla riforma di alcune norme che sono incompatibili con la regolare tenuta di un "registro" (15) della proprietà immobiliare. In difetto, è evidente che, pur rimanendo il sistema lacunoso ed altamente inaffidabile, poiché esso ha la pretesa di riuscire a quadrare in qualche modo il cerchio, la posizione del notaio nei confronti delle parti diviene decisamente insidiosa, se si pensa alle garanzie che la legge (e il mandato professionale) gli impongono di offrire alle parti di una transazione immobiliare.

Non promette bene, dunque, l'auspicata unificazione dei due sistemi, oggi, di fatto, perseguita attraverso l'unificazione degli input con l'utilizzazione della nota d'accesso alla Conservatoria anche per l'input del catasto, eliminando la richiesta di voltura (16) (17) .

La lettura delle norme riportate in nota si commenta da sola: si profilano scenari, a dir poco, preoccupanti, partendo da una notevole inconsistenza del dato delle conservatorie e da un mancato aggiornamento dei dati catastali che oscilla fra il 50 e il 20 per cento (a seconda degli uffici).

A queste considerazioni è possibile aggiungere quanto segue:

1. il nostro sistema di pubblicità immobiliare era già divenuto ibrido con la novella L. 27 febbraio 1985, n. 52, che ha reso imprescindibile l'indicazione nella nota (e dunque nel titolo) dei dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto (nuova formulazione dell'articolo 2826 cod. civ., modificato dall'articolo 13 della citata L. 52/1985);

2. il non aggiornamento del Catasto dipende da una serie di fattori riconducibili a due gruppi fondamentali di problematiche:

2.1. notevole divario normativo (18) fra i casi in cui è necessario procedere alla voltura catastale e i casi in cui è necessario procedere alla trascrizione, nonché in ordine ai soggetti tenuti a tali adempimenti. Un simile divario normativo deve essere superato (19) perché non è possibile tenere allineati i dati di due banche dati se le loro fonti di input sono disciplinate in modo così radicalmente diverso. L'unificazione delle banche dati può solo in parte compensare le storture derivanti da tale situazione normativa,

2.2. problemi strutturali e organizzativi degli uffici;

3. il giorno in cui esisterà un registro contenente dati aggiornati sulla situazione giuridica dei beni immobili, nessuno consulterà più l'archivio, anche se questo conservasse una valenza probatoria maggiore di quella riconosciuta dalla legge al registro. Tale supposizione è confermata dall'esperienza sviluppata in campo notarile:

3.1. in materia di utilizzazione diffusa delle visure camerali prima dell'introduzione del registro delle imprese,

3.2. dalla prassi di non consultare il BUSARL (benché la legge gli abbia conferito sino a tutto l’ottobre 1997 una essenziale funzione dichiarativa che la pubblicazione degli atti nel registro delle imprese non ha -quasi mai-),

3.3. dall'utilizzazione diffusa delle banche dati su protesti e fallimenti in luogo della visura presso le cancellerie competenti territorialmente (anche perché non è sempre agevole determinare la competenza del giudice in materia di fallimento).

 

Dai punti sopra schematizzati emerge la circostanza che in Italia la esatta identificazione di una proprietà immobiliare rientra sempre più nell’ambito del diritto amministrativo, rimanendo nel contempo sul piano civilistico un mero presupposto di fatto (come tale soggetto a perizia tecnica d’ufficio). Ciò non è accettabile qualora la normativa consideri il dato di identificazione catastale un elemento intrinseco al sistema, in difetto del quale viene meno la piena opponibilità di un atto traslativo di diritti reali immobiliari: non solo perche si tratterebbe di una evidente contraddizione in termini, ma anche perchè finirebbe con il divenire una inammissibile forma di espropriazione dei diritti del proprietario. Infatti tutti i sistemi che trattano il dato di identificazione immobiliare come dato intrinseco al sistema (sistemi tavolari) obbligano il proprietario ad intavolare i dati di formazione della particella tavolare (ed obbligano il catasto ad intavolare le variazioni di ufficio delle particelle, assoggettandolo a piena responsabilità civile per violazione di diritti -e non di interessi legittimi- in caso di errore o dolo).

 

 

 

5 - FUNZIONE DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE

 

 

 

In sintesi si è visto come in Italia, pur rimanendo il Servizio di Pubblicità Immobiliare (gestito dagli Uffici del Territorio) basato su un "archivio" di atti, la trascrizione non possa più esplicare la propria piena efficacia se il dato trascritto non è congruente "ai dati acquisiti al sistema", in quanto il dato catastale è trattato come un elemento intrinseco della pubblicità immobiliare, mediante una parificazione iuris et de iure. L’operatività di una simile rivoluzione (altro che abolizione dei servizi di cassa!) è rimessa ad un regolamento governativo.

Le considerazioni tecniche sviluppate nei paragrafi precedenti dimostrano come tale scelta sia figlia di una visione puramente burocratica del catasto e della conservatoria, che ignora la esistenza e la consistenza degli interessi e dei diritti coinvolti (sarebbe meglio dire travolti) da una riforma così concepita.

Le implicazioni delle riforme avviate consentono una valutazione di tipo politico. A meno di non inventare un sistema di pubblicità totalmente nuovo (il che sembra assai difficile configurare, né se ne conosce, nel diritto positivo degli altri paesi, un esempio):

il dato di identificazione degli immobili può essere estrinseco al meccanismo della pubblicità immobiliare (ed in tal caso non è essenziale) per l’esplicarsi degli effetti dichiarativi/costitutivi della pubblicità;

il dato di identificazione degli immobili è intrinseco al sistema (ed in tal caso è essenziale al pieno esplicarsi degli effetti dichiarativi/costitutivi della pubblicità); in tal caso però è anche necessario prevedere delle garanzie per il proprietario (20).

 

Nessuna critica è tuttavia convincente se non offre anche scenari alternativi (21).

Per comprendere la natura delle garanzie mancanti nel sistema così come delineato dalle nuove norme introdotte in Italia, occorre richiamare alcune fondamentali nozioni (22) relative ai mezzi semantici utilizzati al fine di realizzare un sistema di pubblicità (23).

La certezza dei sistemi di pubblicità legale è fondata sulla natura del titolo (copia autentica, originale autentico).

I dati della nota di trascrizione traggono quindi la loro qualificazione formale e sicurezza sostanziale solo dal fatto di essere identici a quelli presenti nel titolo, qui assistiti dall'attendibilità fino a querela di falso del titolo stesso.

La nota è costituita da:

dati fattuali e

dati informativi.

DATI FATTUALI

Consistono nella indicazione di soggetti a favore e contro, dei dati catastali e simili, tra i quali quelli che costituiscono le chiavi di ricerca del titolo.

I dati fattuali sono costituiti da alcuni dei dati variabili che caratterizzano ogni singolo atto ed i suoi specifici sottoprodotti e, come tali, sono esattamente identificati nelle procedure notarili per la confezione dei titoli.

Essi quindi possono essere automaticamente "marcati" da dette procedure con "etichette" univoche (se del caso non visibili, ma) utilizzabili dall'automa per l'estrazione, dal titolo, dei dati necessari alla ricerca nell'archivio (chiavi di ricerca) quindi per realizzare l'indicizzazione automatica del titolo stesso.

In altre parole, la nota può essere realizzata automaticamente, (quindi resa inutile) se, ma solo se, si rinuncia alla presenza nel testo della nota dei dati semantici codificati, i quali peraltro, anche oggi non sono utilizzati né utilizzabili per l'ispezione e neppure ai fini dell'opponibilità, data la loro non leggibilità in senso proprio (non sono lingua italiana) e la loro incompletezza (non sono tutti i dati opponibili).

L'estrazione dal titolo dei descrittori fattuali è realizzabile non solo mediante l'interazione fra software dello studio notarile e software del Servizio di Pubblicità Immobiliare, ma anche mediante indicazione, nel titolo mediante evidenziatori opportuni, dei dati fattuali costituenti chiavi di ricerca dei titoli.

In tutti i casi, la modalità di materiale scrittura dei descrittori deve essere conforme a principi legislativamente fissati e specificati medianti norme di fonte regolamentare.

DATI INFORMATIVI

Consistono in informazioni semantiche contenute nel titolo (natura del negozio, del diritto, del bene ed altre simili).

Paradossalmente la meccanizzazione della pubblicità legale ha reso impossibile la produzione automatica della nota (da parte degli studi notarili meccanizzati) mediante il trasferimento dal titolo alla nota di pezzi di testo, dato che la nota meccanizzata deve riportare alcuni dati (quelli semantici) mediante codici, non ricavabili dal testo mediante l'uso di elaboratori elettronici.

 

 

6 - CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA TAVOLARE

 

 

 

Il sistema tavolare presenta in sintesi le seguenti caratteristiche:

è un registro e non un mero archivio;

il dato di identificazione del terreno è sussunto dall’ufficio del catasto, responsabile della misurazione esatta del territorio (e dei confini amministrativi degli enti locali);

il dato identificativo del fabbricato (nonché dei terreni frazionati) (24) è reso intrinseco al sistema mediante un atto negoziale unilaterale di formazione (o modifica, frazionamento, fusione) della particella tavolare. Il dato amministrativo di identificazione della proprietà è (normalmente) (25) giuridicamente irrilevante se non fatto proprio (inserendolo con un atto negoziale ne sistema) dal proprietario (26) .

la modifica della ditta (ossia degli intestatari della partita tavolare) non comporta modifica del numero di partita (in ciò sembra divergere dalla gestione delle partite che attualmente avviene nei Catasti italiani);

dalla partita tavolare è possibile desumere la situazione giuridica di uno o più beni immobili (sistema tavolare su base reale) o di uno più soggetti (com)proprietari (sistema tavolare su base personale). La gestione delle partite tavolari su base reale o personale avviene anche nell’ambito di un singolo stato;

suddivide le informazioni in quattro quadri, uno relativo alla proprietà, uno relativo ai diritti reali di godimento, uno relativo alle servitù ed uno relativo ai diritti reali di garanzia (ha dunque un contenuto più ampio delle informazioni riportate nei registri catastali);

l'aggiornamento delle informazioni avviene mediante un sistema che coincide sostanzialmente con le operazioni di taglia, incolla, aggiungi tipiche dei Word Processors.;

le partite tavolari vengono create allo scopo di individuare una nuova proprietà (o un nuovo proprietario, nei sistemi tavolari su base personale): analogamente a quanto avviene in Catasto, nei registri tavolari vi è solo una proprietà (un proprietario, un gruppo di proprietari -pieni o nudi-) per ciascuna partita avente per oggetto uno o più beni;

la edificazione di nuove unità immobiliari non risulta nel sistema della pubblicità immobiliare, sino a quando il proprietario non stipula innanzi al notaio un atto (pubblico o scrittura privata) di identificazione delle nuove unità immobiliari, nonché di enunciazione della loro identificazione catastale (27). Il giudice tavolare in tali casi si limita a verificare la sussistenza delle prescritte autorizzazioni (comunali o provinciali) in materia urbanistica ;

negli atti di identificazione delle unità immobiliari è possibile enunciare vincoli di pertinenzialità, accessorietà e servitù future, con riferimento al caso di una eventuale futura divisione delle unità immobiliari facenti parte di una partita tavolare e persino predeterminare il contenuto di una futura divisione e di un futuro regolamento della comproprietà (per la parte avente rilevanza reale, quali la determinazione delle parti comuni, ecc.). Tali procedure sono di diritto civile nel caso della identificazione di fabbricati, mentre presuppongono una procedura amministrativa di misurazione e rilevazione geodetica per i terreni (28) ;

nel caso di pattuizioni particolarmente complesse (enunciative e/o traslative) è ammesso (in via eccezionale) il rinvio al titolo, che viene richiamato in modo puntuale nei registri tavolari, con l’indicazione degli articoli/patti la cui consultazione è necessaria per conoscere il contenuto dei patti;

la pubblicità ha efficacia costitutiva (nei sistemi di diritto germanico): ciò è conseguenza del fatto che negli ordinamenti di tipo germanico non è richiesta la forma notarile degli atti ai fini dell’intavolazione dei diritti reali su cosa altrui, essendo sufficiente la autenticazione della istanza di intavolzione (29). Nel sistema di tipo germanico, se fosse possibile eccepire la differenza fra il contenuto del titolo e quello della istanza di intavolazione, verrebbe meno l’affidabilità dei registri tavolari. Il modo migliore di rendere chiara a tutti la rilevanza della intavolazione (e la conseguente impossibilità di eccepire difformità fra titolo e formalità conseguenziale) consiste nella utilizzazione del negozio di trasferimento a causa astratta, tipico di tali ordinamenti. Tuttavia nel nostro ordinamento non è ammesso un negozio traslativo di diritti reali immobiliari suscettibile di trascrizione, senza avere la forma notarile. Il principio di causalità dei trasferimenti, unito al maggiore formalismo del nostro sistema rende superfluo nel nostro ordinamento il negozio traslativo a causa astratta e il controllo del giudice tavolare sugli atti notarili traslativi di diritti reali (in particolare sulla legalità sostanziale del titolo e sulla completezza formale dei documenti per ottenere l’intavolazione (30)). L’esperienza maturata nei distretti in cui in Italia è operativo il sistema tavolare, ha dimostrato la pratica compatibilità del sistema tavolare con i principi del codice civile italiano in materia di negozi dispositivi di diritti reali immobiliari, nonostante la diversità dei principi cardine dei due sistemi (31).

7 – CONCLUSIONI

 

Dalle considerazioni esposte è possibile ricavare le seguenti conclusioni:

Il sistema che si viene delineando in Italia è assai più limitativo della libertà individuale di un qualsivoglia sistema tavolare, privando il proprietario del potere di essere egli stesso (per quanto concerne la proprietà immobiliare urbana) a determinarne la identificazione giuridicamente rilevante e necessaria ai fini di un ordinato commercio giuridico.

Nel contempo il sistema non introduce ufficialmente un "registro" della proprietà immobiliare, né dichiara di volerlo in prospettiva fare. Gli oneri ed i limiti imposti (32) sembrano francamente eccessivi per finalità così limitate (33).

Occorre prevedere, analogamente a quanto previsto nei sistemi tavolari, che il dato identificativo rilevante giuridicamente sia inserito nei registri immobiliari dal titolare, a seguito di un procedimento amministrativo che deve rimanere (a tutela dei proprietari, dei notai e del sistema della pubblicità immobiliare) esterno al sistema della pubblicità immobiliare (34).

Occorre modificare alcune norme del codice civile in materia di obblighi ed oneri della pubblicità immobiliare (35).

E’ anomalo che la controparte del cittadino nella identificazione della proprietà immobiliare urbana sia l’amministrazione finanziaria (titolare di interessi assai limitati in materia di immobili (36)). Sembra molto migliorare una riforma (per ora) monca, ma che muove parzialmente nella direzione giusta: quella del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, articoli da 65 a 68)., stabilendo che il dato identificativo delle unità immobiliari urbane deve essere attribuito dai comuni in sede di rilascio della concessione edilizia (37) con effetti di notevole semplificazione burocratica (e crescita dell’affidabilità del sistema, nella lotta contro l’abusivismo edilizio).

Occorre prevedere in prospettiva la consultabilità dei registri immobiliari anche su base reale, ma solo dopo un non breve periodo di transizione (che, a seconda dei mezzi che si intende impiegare nella riforma della pubblicità immobiliare, può essere al limite di 20 anni (38)).

 

Non si tratta di modifiche rivoluzionarie, se paragonate a quanto già legiferato ed alle possibili conseguenze del sistema che si va delineando (39).

 

 

Riccardo Genghini notaio in Cinisello Balsamo

 

1) Al Paragrafo 6 (numeri 2, 3, 9 e 10) si schematizzerà come nei sistemi tavolari il dato identificativo immobiliare è reso intrinseco al sistema e le garanzie che ciò comporta per il sistema stesso, nonché per i proprietari.

2) V. nota precedente.

3) Le definizioni riportate nei paragrafi 3.1 e 3.2 sono state elaborate da Angelo Gallizia in "Allineamento automatizzato del Catasto", in CNN Attività, Speciale informatica, suppl. al n. 5 1997, pag. 44 e seg.. Si spera di averle trasposte senza travisarne il contenuto.

4) Nei sistemi giuridici con tradizionale indicizzazione anche su base reale (sistemi tavolari) l'atto negoziale contiene solitamente in chiaro le indicazioni relative alle modifiche da apportare alla partita tavolare (almeno come allegato): ciò per una evidente esigenza di certezza degli effetti (costitutivi e/o di opponibilità) dell'atto dispositivo di diritti reali immobiliari. Ne consegue che operando con tali elementari accortezze tecniche, la pubblicità immobiliare tavolare ha una immediatezza ed una totale dipendenza dal contenuto della negoziazione, alla stessa stregua dell'attuale sistema delle note di trascrizione. Il fatto evidenziato sopra al n. 6 del paragrafo 3.2, che il catasto produce una informazione giuridica di cui il titolo è un mero presupposto di fatto (necessario ma non sufficiente) è proprio una conseguenza del fatto che il catasto ancora tratta il proprio dato come una informazione estrinseca al sistema della pubblicità immobiliare (nonostante la chiara lettera delle norme richiamate nel paragrafo 4), senza riconoscere al cittadino/proprietario un pieno diritto alla esatta identificazione degli immobili.

5) Si vedrà fra breve con quali gravi controindicazioni.

6) Art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

7) V. le definizioni di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2.

8) Altro luogo comune da dimostrare, dunque, è che la legge italiana abbia optato per un sistema di pubblicità consultabile solo su base personale e che, se tale scelta sia esistita, essa sia ancora valida.

9) V. appresso il paragrafo 7, in particolare la nota 35.

10) Per fortuna fino ad oggi la normativa qui richiamata ed esposta è rimasta, come molte altre leggi in Italia, lettera morta.

11) Oggi nel 30% dei casi, in media.

12) Ed infatti nei sistemi ad indicizzazione anche reale (anche nei registri tavolari italiani) la intavolazione della identificazione delle unità immobiliari urbane è rimessa al proprietario, come onere condizionante la possibilità di trasferirne la proprietà con efficacia erga omnes.

13) V. la relativa nozione sopra nei paragrafi 3.1 e 3.2.

14) Tale evidente circostanza tuttora determina oscillazioni sensibili della giurisprudenza di merito (alla ricerca della giustizia del caso concreto) in ordine alla necessità del dato catastale ai fini del pieno esplicarsi degli effetti dichiarativi/costitutivi della pubblcità immobiliare.

Discorso a parte meriterebbero i casi di intestazione di diritti reali immobiliari ad associazioni ed altri enti di fatto.

15) V. la relativa nozione sopra nei paragrafi 3.1 e 3.2, nonché il paragrafo 7, in part. nota 35..

16) Ciononostante è iniziata la distribuzione (almeno del distretto di Milano) dell'ultima versione del programma della SOGEI "Nota 3.5" mediante il quale è possibile (solo in caso di perfetta corrispondenza della partita catastale agli attuali proprietari del bene oggetto di voltura) procedere in modo automatico alla voltura. Ciò costituisce una parziale e sperimentale applicazione di quanto previsto nel D.M. 19 aprile 1994, n. 701, articoli 1 e 2, che di seguito si riportano parzialmente.

Articolo 1. Documenti tecnici.

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 , e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.

Commi 2 - 3 - 4 - 5 (omissis)

6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno.

Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione.

Commi 9 - 10 - 11 - 12 (omissis)

Articolo 2. Volture.

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 .

2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.

3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.

4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.

5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 .

Articolo 3. Trasmissione in via telematica. (omissis)

Articolo 4. Aggiornamento. (omissis)

Articolo 5. Disposizioni generali. (omissis)"

17) Tali diversità hanno portato il gruppo di lavoro misto Consiglio Notarile di Milano / Ufficio del Territorio di Milano a rilevare la impossibilità di attuare un efficace allineamento dei dati Catasto - Conservatoria, sulla base delle procedure esistenti: l'utilizzazione di strumenti informatici non è in grado di appianare le divergenze prodotte da una eccessiva differenziazione dei casi in cui è obbligatoria una voltura, rispetto ai casi in cui è obbligatoria la trascrizione, nonché di superare i problemi derivanti da una radicale differenziazione dei soggetti tenuti ad effettuare tali adempimenti. In tal senso l'allineamento dei dati senza un allineamento delle normative appare una chimera raggiungibile solo ad un prezzo (anche inteso come costo) inaccettabili (sia per l'amministrazione, sia per l'utenza) ! Il lavoro necessario a livello di progettazione di software appare spropositato, rispetto alla qualità dei risultati raggiungibili. I tentativi che la SOGEI conduce in tal senso (con l'avallo dei responsabili del Ministero delle Finanze) non potrà sortire alcun effetto benefico per tali servizi, né per l'utenza e determinerà un aggravio di costi per l'amministrazione (supponendo che la SOGEI non svolga tale lavoro in modo gratuito) ed ha altresì il grave inconveniente di essere spesso mal coordinato con la normativa vigente. Peraltro gli standard proposti, i tracciati record delle note meccanizzate, i programmi di generazione delle note, non sembrano essere compatibili con gli standard attuali in particolar modo quelli elaborati dall'AIPA nella bozza (pubblicata su Internet al sito http//www.aipa.it) di norme tecniche attuative del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.

18) Più sopra esemplificato con riferimento alle fattispecie più comuni e rilevanti.

19) Vedi appresso la nota 35.

20) Garanzie che il nostro sistema giuridico già conosce, ma non le ha elevate a sistema ed a principio generale in materia di pubblicità (v. ad es. l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 e, per ulteriori considerazioni, appresso la nota 35).

21) Che si svilupperanno nel paragrafo 7.

22) Che saranno esposte ai paragrafi 5.1 e 5.2.

23) Angelo Gallizia, ibidem.

24) Nonché di tutte le modifiche fisiche alla consistenza della particella tavolare.

25) Una eccezione sono le rettifiche di ufficio delle misurazioni geocomputometriche, che però sono rilevanti solo se trascritte, con piena responsabilità della amministrazione nei confronti del cittadino in caso di danno causato da errore. Di conseguenza tali variazioni di ufficio avvengono praticamente sempre in contraddittorio con il proprietario, onde evitare strascichi contenziosi in seguito alla intavolazione delle variazioni di ufficio.

26) Naturalmente è sempre possibile che un dato venga rettificato o modificato in un procedimento giurisdizionale.

Il giudice tavolare, invece, non ha il potere di modificare d'ufficio il dato pubblicato, bensì il compito di verificare che le modifiche apportate da titoli dotati di fede pubblica alle informazioni pubblicate avvengano nel rispetto della procedura, sulla base di titoli formalmente idonei, nonché da parte di soggetti formalmente e sostanzialmente abilitati a farlo. Nel caso invece di titoli privi di fede pubblica, gli compete anche la verifica di legalità sostanziale del titolo da trascrivere

27) Per la precisione, in Germania ed in Austria non esiste la duplicazione (almeno sul piano concettuale) inutile di Catasto Urbano (gestito dall'Erario) e di Ufficio Tecnico del Comune (gestito degli enti pubblici territoriali, allo scopo di controllare l'urbanizzazione del territorio). Il dato di identificazione delle unità immobiliari urbane (ossia il subalterno) viene fornito dalla amministrazione che gestisce e controlla il territorio (a seconda dei casi il Comune o la Provincia) e sussunto dall'Erario direttamente mediante tali uffici. L'Erario gestisce solo il Catasto Terreni e fornisce in tal modo alle Amministrazioni locali la mappa unica generale di tutto il territorio dello Stato, cui esse devono fare riferimento, nel momento in cui esse vanno a riportare sulle proprie mappe (comunali o provinciali) nuovi fabbricati. Il controllo di regolarità urbanistica è il presupposto per il rilascio dei numeri di subalterno da enunciare nell'atto notarile di identificazione delle nuove unità immobiliari o negli atti di trasferimento degli immobili. In tali ordinamenti, dunque, non è possibile dare pubblicità legale ad un trasferimento di fabbricati non regolari sotto il profilo urbanistico (almeno al momento della loro edificazione).

28) La diversità (delle procedure di inserimento di terreni e fabbricati nel sistema della pubblicità immobiliare) si spiega per il fatto che nella edificazione (in genere) non vengono in considerazione diritti reali di terzi o i confini della proprietà. Nel frazionamento di terreni, invece, la attività di parcellizzazione può coinvolgere (per errore) i confini delle proprietà limitrofe.

29) Solo per la Auflassung (intavolazione) della proprietà (piena o nuda) il sistema tedesco richiede che il titolo cautante la intavolazione abbia la forma dell'atto notarile pubblico.

30) Il sistema di tipo germanico pospone l'intervento del notaio al momento della autenticazione della istanza di intavolazione (almeno per quanto concerne i diritti reali su cosa altrui), rispetto al sistema in vigore in Italia che lo antepone sempre al momento della redazione del titolo. Il sistema di tipo germanico non impone l'assistenza del notaio (o l'intervento del giudice) nella creazione di un titolo trascrivibile, ma pone a carico della collettività il costo del sistema di certificazione e verifica della trascrivibilità dei titoli (non notarili) attraverso la figura del giudice tavolare. In tutti i casi in cui il titolo da trascrivere è di provenienza notarile o giudiziale, il giudice tavolare non ha una funzione diversa da quella del nostro Conservatore dei Registri Immobiliari.

Il nostro sistema attribuisce al notaio (oltre che al giudice in sede contenziosa) tale funzione di controllo sulla legalità (formale e sostanziale) del titolo da trascrivere, imponendo (e facendo pagare) agli interessati l'intervento del notaio nella fase di creazione del titolo. Pertanto la figura del giudice tavolare non è da ritenersi essenziale ad un sistema tavolare, bensì è essenziale in un sistema tavolare a basso formalismo dei negozi causali cautanti la intavolazione.

Si può discutere sulla validità della scelta operata oltre cinquant'anni fa dal nostro legislatore (di adottare un sistema ad elevata garanzia formale dei singoli titoli ad efficacia reale), tuttavia è necessario avere chiaro che se si intende modificare tale scelta, non sembra si possa fare a meno di introdurre nel nostro ordinamento, oltre ai negozi traslativi a causa astratta (che sono la chiave di volta del funzionamento della pubblicità immobiliare in sistemi che riconoscono la trascrivibilità anche di negozi a forma non certificata) anche ad una figura analoga al giudice del registro tavolare (che esercita un controllo di legalità sostanziale sui titoli di provenienza non notarile o giudiziale).

E' evidente che si tratta di innovazioni che hanno un costo economico, organizzativo e sociale assai rilevante e che si giustificano solo ove sia appurato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il giudice tavolare sia in grado di svolgere meglio (più rapidamente, più economicamente, con maggiore certezza) quella funzione di verifica e di adeguamento che oggi è svolta in Italia esclusivamente dal notaio (e dal giudice, in caso di contenzioso). Poichè si è visto che la certezza del sistema di pubblicità immobiliare di tipo germanico non è in prima linea una conseguenza dell'attività del giudice tavolare, bensì dell'accesso alla informazione pubblicata su base reale (e non solo su base personale) non sembra che sia giustificata in questo momento una simile rivoluzione di tutti i principi che regolano il commercio immobiliare. Solo in seguito alla introduzione in Italia di un sistema di pubblicità immobiliare i cui dati di identificazione degli immobili siano intrinseci al sistema, sarà possibile riconsiderare (rivalutare) la funzione del notaio nella generazione dei titoli trascrivibili, iscrivibili, annotabili. Insomma, non vi è un nesso ontologico o causale fra funzione del notaio di tipo latino ed il sistema di pubblicità solo su base personale, per cui in nessun modo è da ritenersi che l'introduzione di un diverso e più completo sistema di pubblicità immobiliare possa sminuire la funzione del notaio.

31) La differenza principale sul piano giuridico fra il sistema tavolare italiano e quello tedesco sta nella rilevanza dell'usucapione e nei modi in cui essa deve essere fatta risultare, ai fini della opponibilità.

32) Si veda il numero precedente e tutta l'analisi critica svolta nei paragrafi 3 e 4.

33) Si vedano le considerazioni di cui al paragrafo 4, in particolare il numero 3 e sue sottopartizioni

34) Questa è la vera garanzia che offre il sistema tavolare al proprietario. L'importanza della funzione del giudice tavolare non va sopravvalutata, in quanto in tutto e per tutto analoga a quella dell'attuale conservatore.

35) In sostanza:

* occorre allineare il disposto degli articoli da 2643 a 2655 del codice civile al principio espresso dall'articolo 3 del citato D.P.R. 650/1972, della obbligatorietà entro un termine predefinito della trascrizione di tutti i titoli cautanti una modifica dei dati pubblicati dal Servizio di Pubblicità Immobiliare;

* occorre estendere le informazioni contenute nelle partite catastali includendovi tutte quelle che hanno rilevanza giuridica ed economica (servitù, diritti reali di garanzia, trascrizioni pregiudizievoli, ecc.; ma anche locazioni ultranovennali, natura edificabile di un terreno, esistenza di vincoli ambientali, storici, artistici, paesistici, ecc.);

* occorre estendere al notaio l'obbligo di trascrivere tutti gli atti (anche quelli la cui trascrizione non ha efficacia ai fini della opponibilità erga omnes) da lui formati (dunque anche accettazioni, rinunce ad eredità, atti modificativi delle persone giuridiche, ecc.);

* prevedere una più lieve imposizione indiretta su tutte le trascrizioni e gli annotamenti che non hanno efficacia traslativa/costitutiva (le attuali circa 900.000 lire richieste per la trascrizione e volturazione di un atto soggetto a imposte fisse sono francamente un onere insostenibile -incostituzionale- al fine di remunerare lo Stato per la gestione del Servizio di Pubblicità Immobiliare e catastale).

36) Essi sono solo relativi alla loro valutazione censuaria, escludendo tutti gli aspetti di tutela e gestione del territorio che sono di spettanza delle autonomia locali, in particolare i comuni.

37) Del resto nei paesi dell'Europa continentale è proprio l'amministrazione che è responsabile della gestione del territorio a gestire il censimento dei fabbricati urbani (o catasto urbano), nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni edilizie. Ciò avrebbe l'ulteriore vantaggio di rendere di fatto incommerciabili gli immobili totalmente abusivi ed irrilevanti giuridicamente le variazioni non autorizzate ai fabbricati, rendendo inutile l'attuale sistema di formalismi contenuti negli atti notarili (ed abolendo tutte le incertezze derivanti dal fatto che il notaio oggi ricava la descrizione dei fabbricati da una amministrazione che fornisce dati che possono essere anche relativi a manufatti del tutto abusivi!). Non si vuole certo impedire il rilevamento d'ufficio di fabbricati totalmente abusivi (peraltro assai di rado avvenuto su iniziativa del catasto); basterebbe stabilire che in catasto gli immobili rilevati d'ufficio abbiano un numero di subalterno diverso (usando, ad esempio, una numerazione a sei cifre o altra tecnica per rendere riconoscibile ictu oculi che la scheda catastale non è stata redatta dalla parte). Ciò che va assolutamente impedito è che l'attività di accertamento delle unità immobiliari urbane da parte della amministrazione finanziaria abbia immediata efficacia nell'ambito del sistema di pubblicità immobiliare.

Negli altri paesi europei il catasto terreni, invece è gestito in genere dallo stato, in quanto avente la funzione di definire gli ambiti di competenza territoriale delle autonomie locali e l'esatta identificazione dei confini nazionali. Che anche la gestione del catasto terreni sia stata delegata dal D. Lgs. 112/1998 ai comuni sembra un errore, che può avere effetti nefasti tutte le volte che si verificano lacune, sovrapposizioni e/o contestazioni fra due comuni in ordine alla estensione del proprio territorio (il che non è così raro!).

38) La consistenza e la affidabilità del dato pubblicato non può essere presunto dalla normativa (come in effetti accade), ma deve essere effettivamente verificato. In caso contrario si verificheranno situazioni così aberranti che si rimpiangerà l'obsoleto, inefficiente vecchio "archivio" di una volta (pazienza se poi continuerà a non essere possibile accertare la proprietà immobiliare di circa un quinto del patrimonio immobiliare nazionale, intestato a grandi enti e società).

39) Che forse meriterebbe un posto di particolare riguardo nella agenda del nuovo Consiglio Nazionale del Notariato e delle prossime riunioni del Sindacato!

 

IL RUOLO DEL NOTARIATO NELL'INFORMATICA NOTARILE

 

 

Mi propongo di richiamare l’attenzione sul fatto che, pur non risultando da alcuna norma che al notariato spetti una funzione di stimolo/controllo nei confronti della P.A., tuttavia è non solo opportuno ma necessario che il notariato continui a rivestire questo ruolo, tipico degli utenti finali, i quali meglio conoscono i problemi attuativi, più evidenti alla periferia che al centro e particolarmente rilevanti dove l’interazione fra diverse culture, la giuridica e l’informatica, ma anche la normativa e l’attuativa, mostra più chiaramente i suoi problemi.

Il ruolo di stimolo/controllo del notariato nei confronti della P.A ha dato infatti buoni frutti: oltre al sistema di preselezione informatica, inventato e realizzato dal notariato e subito adottato anche per il concorso per la magistratura, nella meccanizzazione della pubblicità legale il notariato ha un rilievo, che sarebbe più incisivo se il CNN meglio utilizzasse le risorse anche culturali di cui può disporre.

Va comunque riconosciuta al CNN la prontezza nel decidere e nel fare in tema d’INTRANET NOTARILE fra le cui utilità si pone l’interconnessione dei notai con la rete della P.A. ed in particolare con gli archivi della pubblicità.

Intranet notarile pone la P.A. in condizione d’avere un unico "cliente telematico" e quindi di non dover interconnettere ogni singolo notaio e gestirne i rapporti, problema che, in passato (vedi collegamento con il catasto) era sembrato irrisolvibile da parte della P.A..

L'interazione telematica degli archivi della pubblicità legale apre interrogativi giuridici: il sostituire l’opera dell’uomo con quella dell’automa implica fatalmente modificazioni non solo nelle procedure da informatizzare ma anche nelle procedure a monte ed a valle di quelle.

Ad esempio, le modalità di controllo delle formalità in sede d’ingresso negli archivi richiedono profonde modifiche, dato che l’interposizione di una procedura manuale, qual è quella dei Conservatori (del registro immobiliare e del registro imprese), fra gli studi notarili e gli archivi della pubblicità, entrambi informatizzati, fa prevedere ritardi incompatibili con i tempi dell’informatica vanificandone i vantaggi.

D’altra parte si tratta di procedure non meccanizzabili, data la rilevanza della comprensione del significato (semantico e pragmatico) dei testi in linguaggio naturale, comprensione notoriamente al di fuori delle possibilità del calcolatore.

Ma se si considera il contenuto effettivo di queste procedure di controllo – l’appartenenza del titolo ai tipi passibili di pubblicità, la validità formale e, secondo alcuni, sostanziale del titolo, e la corrispondenza nota/titolo - sembra evidente che tutto sarebbe facilmente risolvibile, affidando al solo autore del titolo la responsabilità dell’intera procedura, con la firma (digitale) della nota.

Anche indipendentemente dall’informatizzazione, non sembra sensata l’utilizzazione, costosa non solo in termini di tempo, di due operatori del diritto per il medesimo fenomeno (due giurisdizioni di fatto con identici fini e successive l’una all’altra).

Il principio di Occam (entia non sunt multiplicanda sine necessitate), cui si richiamano le considerazioni che precedono, sembra utilizzabile, nel dominio della pubblicità legale, anche al di fuori dei problemi telematici.

Mi riferisco in particolare all’inarrestabile svuotamento di senso e d'utilità della nota.

Pochi ormai possono, in buona fede, non rendersi conto del fatto che la nota può e deve contenere soltanto dati fattuali (nome dei soggetti a favore e contro, dati catastali degli immobili, formalità di provenienza – quest’ultimo dato oggi, inspiegabilmente, solo opzionale -); il caso Grosseto documenta i rischi della codificazione dei concetti.

Mi riferisco inoltre alla circostanza, conseguente, che i dati fattuali possono, con molteplici tecniche (ma non con i cosiddetti programmi interprete, di comprovata probabilisticità e conseguente limitazione di certezza), essere dall’automa del notaio identificati nel titolo, e da quello dell’archivio utilizzati come chiavi di ricerca dei titoli stessi adempiendo alla tradizionale funzione della nota.

Infine, sembra evidente che l’illeggibilità della nota formalizzata tolga ogni legittimazione, logica prima che giuridica, all’idea della pubblicità forte, che vuole la lettura umana della nota sostitutiva di quella del titolo.

Come si vede, si tratta di soluzioni elementari; la difficoltà sta nel necessario cambiamento della prospettiva concettuale tradizionale.

Si tratta di problemi giuridici, la soluzione dei quali non può essere utilmente attesa dall'esterno e neppure dalla P.A., spesso prigioniera, in mancanza di precise stimolazioni, della difesa, di corto respiro, di tradizionali funzioni e prerogative.

Se la tecnologia, quando, come nel caso di Intranet, è matura, si può – e si deve – comprare sul mercato; al contrario, la soluzione dei problemi giuridici va invece costruita e proposta dagli operatori del diritto, ed in particolare agli utenti finali delle procedure informatizzate.

Le idee guida di queste soluzioni devono essere chiare ben prima che le tecnologie siano poste in esercizio e mi sembra dunque che i tempi siano già stretti.

Non va, infatti, sottovalutato che ogni tecnologia va "configurata" sulla realtà sulla quale è destinata ad operare. Nel nostro caso si tratta di procedure che vanno, anche per motivi estranei all'informatizzazione, operativamente quindi normativamente, ristrutturate, operazione che deve precedere l’applicazione delle tecnologie.

Occorre evitare che si ripeta che errori concettuali d’impostazione siano evidenziati solo dall’esercizio delle procedure.

In particolare nella meccanizzazione delle Conservatorie, d’alcune incongruenze, ma non di tutte quelle con anticipo previste, ci si è ufficialmente resi conto solo in fase d’esercizio, con necessità d’interventi correttivi ex post e conseguenze negative per tutti.

Analogo discorso deve essere fatto per il Registro delle imprese dove il riconoscere anche giuridicamente che il luogo della pubblicità è il titolo importa notevolissime semplificazioni per l’ufficio e per gli utenti.

Sembra però che l'attenzione degli operatori del diritto che s'interessano d’informatica sia incentrata più sugli aspetti tecnologici d'attuazione che su quelli logici d'impostazione. L'interesse sulla tecnologia è, in buona parte, in sovrapposizione con le competenze degli informatici (ed, in verità, mal si attaglia alle competenze specifiche dei giuristi) e, come ben ha detto Vincenzo Zeno-Zencovich, (Convegno Caboto 98 — Venezia 26/2/98) ...è evidente..."quanto pericoloso sia l'innamoramento del giurista per le tecnologie; inseguendo le novità e tentando di domarle spesso dimentica la più preziosa delle doti, il buon senso…."

Per converso, il minor contributo dei giuristi agli aspetti sia d'architettura sia di logica rischia di abbandonare il nucleo qualitativo delle informatizzazioni all'esclusivo intervento degli informatici, necessariamente più attento agli aspetti quantitativi.

L'informatica notarile è ai suoi primi passi ed è difficile prevederne le evoluzioni.

E' dunque certo che ogni programma (compreso quello del CNN per l'informatica) deve guardare oltre le realizzazioni immediate: occorre stimolare la tensione, soprattutto culturale, verso altri e più lontani obiettivi; in questo senso gli strumenti anche organizzativi devono oggi essere modellati sugli obiettivi programmatici e non viceversa: occorre evitare di giocar sempre di rimessa, rischiando ogni volta il contropiede.

 

 

Angelo Gallizia notaio in Milano

Finestra sul cortile

 

 

 

. . .QUESTA VOLTA UN BALCONE

 

 

 

Ci ricasco ogni anno; giuro solennemente che non resterò mai più in studio (e soprattutto in sede) il mese di agosto e poi regolarmente me ne vado in ferie i primi di luglio o a settembre inoltrato. E resto qui nella pampa sconfinata che diventa questa cittadina in estate, sola con le mie impiegate (anch’esse recidive) sotto un sole cocente che schianterebbe un bue (. . . figurati una Vacca), senza uno straccio di cliente anche noioso, villano, risparmioso, accetteremmo qualsiasi cosa pur di venire fuori da quest’inedia mortale.

Far passare il tempo diventa un affare serio; quando si è poi aggiornati perfino con le volture catastali, uno comincia seriamente a pensare al suicidio.

No, almeno, non per stamattina: è arrivato "Attività", sia lodato il Signore (. . . non montatevi la testa: le lodi sono rigorosamente legate all’astenia agostana). Ci sono cose un po’ insolite in questo numero: ecco la foto di uno che somiglia a Sensini, ripreso mentre dà una capocciata al pallone; più in là si parla addirittura di Luiso. Possibile mai, il calciatore della macarena sulla nostra prestigiosa rivista?

Ma no, è il professor Francesco Paolo Luiso, processualista di chiara fama, che illustra i profili giuridici e la collocazione delle società nel diritto sportivo.

Beh, qui però non ci sono equivoci, qui si parla proprio di Reginella. La conoscete Reginella? È quella splendida canzone napoletana che Anna Magnani "recitava", più che cantare, con la sua voce roca e unica; quella che Murolo ha per anni porto al pubblico con la sua nonchalance da custode di infiniti gioielli, quella che sicuramente a tutti ha fatto ricordare un amore passato. E che ci fa Reginella col suo vestito scollato su Attività? Fa quello che ha sempre fatto e cioè la sciantosa, con la scusa di una firma digitale, pavoneggiandosi tra due spasimanti del calibro di Marmocchi e Miccoli. Potenza della canzone napoletana, che è comunque davvero una miniera inesauribile. Quando credi di aver ascoltato quasi tutto, scopri un’ennesimo pezzo, magari datato 1300, di cui non avevi proprio traccia, oppure, come è successo a me, che conoscevi sotto altre vesti.

Ricordate, ad esempio, la sigla del glorioso "Carosello"?

Bene, ascoltando i brani contenuti nella "Antologia Cronologica della Canzone Napoletana" di Roberto Murolo, ho scoperto che quelle note così simpaticamente rumorose appartengono ad una canzone di autore ignoto, probabilmente dei primi del 700, dal titolo "Pagliaccio", che con molte probabilità piccole compagnie di attori cantavano per invogliare il pubblico a partecipare ai loro spettacoli.

Nell’antologia di Murolo, purtroppo però, c’è un’altra canzone che non conoscevo, dove compare un notaio e vi appare nelle vesti solite, o meglio, in quelle che erano solite all’epoca, di individuo tutt’altro che brillante, quello che normalmente finisce gabbato e contento.

La canzone si intitola "Nu barcone" (un balcone) e l’hanno composta nel 1906 Ernesto Murolo e Vincenzo Valente.

Parla appunto di un balcone su cui una famiglia di furbissimi arrampicatori sociali stende al sole una camicia di lino, senza maniche, scollata, ornata di pizzo e con una grossa cifra rossa ricamata sul petto; forte dello choc e delle voglie che un indumento così osé provoca nei maschi dell’epoca, una tal Rosina, sfacciata proprietaria della camicia, prova a piazzare il colpo della vita incastrando il partito migliore e per raggiungere il suo scopo non si fa neppure scrupolo di soddisfare (in netto anticipo sui tempi) le voglie suscitate nei suoi repressi ammiratori. La furbastra ci prova prima con un medico, fingendo di essere malata, ma il dottore non abbocca (Murolo e Valente hanno conosciuto solo dottori intelligenti, i cretini sono venuti tutti dopo).

Sapete chi resta nella rete? Ma è evidente: il notaio a cui la spudorata fa credere che deve acquistare una casa e che finisce invece per sposarla. E come se non bastasse, lo scaltro cerusico di cui sopra, fa da compare alle nozze, laddove, nell’etimologia partenopea, "compare" ha un altro significato, molto più malizioso.

Conclusione, la figura del notaio cambia, la professione è rivoluzionata, i simboli atavici sono stati distrutti; eppure nei libri, nei racconti, nelle canzoni il notaio è rimasto quell’omino ingenuo, goffo, tontolone dei primi del Novecento.

Si parla tanto di rinnovare il nostro ruolo e le nostre funzioni, ma quanti secoli ci vorranno per cambiare la letteratura?

Lavinia Vacca notaio in Mesagne

 

 

OROSCOPO di Paolo Ghiretti

 

 

 

Ariete

Il passaggio di Marte e Sole nel quinto Campo in aspetto con le stelle cadenti vi procura ansia e inquietudine.

Timori e preoccupazioni si rincorrono nella vostra mente. Vi sta per scadere il patentino di notaio e dovete rinnovarlo.

Come domanda a piacere porterete i codici tributo ma vi sentite insicuri sulla condizione di reciprocità, perché non avete mai imparato la geografia.

Toro

Con il Sole spento e il Condizionatore acceso vi sentirete finalmente sollevati. Anche perché è in corso di emanazione il regolamento che disciplinerà le modalità di recesso dalla sciaguratissima associazione denominata NotarClub, alla quale, in un momento di demenzialità collettiva, vi eravate iscritti.

Se siete nati nella terza decade, dovrete rimettere a posto lo studio dopo il trasferimento di sede. Vi sentirete alleggeriti, perché durante il trasloco avete perso metà delle pratiche arretrate. Non c'è comunque ragione di affrettarsi. Avete completato fuori tempo massimo gli adempimenti burocratici connessi al cambio di sede e siete decaduti rovinosamente.

Gemelli

Approfittate di questo momento di effervescente vita sociale. La vostra candidatura a "tesoriere" del Consiglio Notarile non è stata accolta, ma in compenso siete stata nominata "paggetto".

Darete il vostro prezioso contributo al funzionamento dell'istituzione occupandovi dei rinfreschi e preparando personalmente la crema pasticcera per i krapfen.

Cancro

Qualche lieve contrarietà sul lavoro si scioglierà grazie al vostro atteggiamento gioviale e accattivante.

Sarete citati per danni per aver fatto uso - in sede di confezione di un testamento biologico - di ingredienti precotti e congelati.

A vostro discarico farete notare che il documento è stato stampato con una laser atossica al nero di seppia ed è stato sottoscritto dal testatore con zucchero caramellato privo di qualsiasi trattamento.

Leone

I nati nella prima decade si sentiranno confusi. Non riusciranno a spiegarsi come mai l'aver avuto per cinquant'anni paura del comunismo non valga ad allontanare l'incombente minaccia del sindacato dei capitalisti.

Date spazio alla vostra creatività. In particolare provate a dipingere.

Vergine

Con Marte e Sole nel quinto Campo e Venere in transito negli stessi gradi il momento astrale sarebbe favorevole ma voi avete buone ragioni per sentirvi depressi. Per pura distrazione, avete guarnito con la ceralacca il merluzzo bollito, dimenticando di sigillare la busta del testamento pubblico con la maionese.

Bilancia

Avete letto la relazione di sintesi al terzo congresso Federnotai e vi sentite, giustamente, allarmati. In particolare, ritenete che in questo preciso momento storico la simbiosi mutualistica che lega il notariato alla pubblica amministrazione non consenta alla categoria di abbandonare il delicato settore della timbratura dei francobolli (Ministero delle Poste), dell'appiccicatura dei ciceroni a madre e figlia (Ministero delle Pari Opportunità) e della punzonatura di extra-comunitari e immigrati clandestini (Ministero della Solidarietà Sociale).

Scorpione

Siete pungenti e sarcastici.

Per festeggiare un atto nullo che non è stato scoperto, un vostro collega di distretto vi ha invitato a fare una crociera in pattino. Siete in dubbio su cosa portarvi da leggere durante la vacanza. Deciderete, alla fine, di mettere nello zainetto il recente studio di Salvatore Tondo sul fondo patrimoniale, perché siete irresistibilmente attratti da quella prosa agile e scorrevole così attenta al linguaggio disinvolto delle nuove generazioni.

Sagittario

Mercurio nel quarto Campo sarà dissonante con Nettuno e potrà procurarvi un attacco d'asma accompagnato a problemi respiratori e ad un comprensibile stato di disagio. Sarete invitati ad un picnic in Catasto dove, per sbaglio, inghiottirete una planimetria.

Capricorno

Venere in Ariete con Miccoli nel quinto Campo alle prese con la dissonanza di Salvo vi hanno procurato un leggero nervosismo e qualche disturbo legato alla pressione. Mentre davate gli ultimi ritocchi al verbale di assemblea straordinaria, per un banale errore di manovra avete spremuto il tubetto della pasta d'acciughe invece del bianchetto, imbrattando orribilmente l'originale e compromettendo la riuscita della bagna cauda che stavate preparando per gli amici.

Acquario

Tutto procede bene. Dopo la straordinaria performance della pecora Dolly e dopo la replicazione di cinquanta topolini di laboratorio, gli scienziati preannunciano nuovi strabilianti sviluppi della bio-ingegneria. Sarà possibile clonare i notai, ma solo fra cinque anni. Euforia negli ambienti istituzionali: saranno eliminate le lungaggini della preselezione informatica. Cauta la reazione del Consiglio Notarile di Torino: la clonazione del Bassetti solleva delicate questioni di ordine giuridico ed etico.

Pesci

Vi sentite euforici per i grandi cambiamenti in vista. Nel quadro di una più intensa valorizzazione delle sinergie, il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato una convenzione con il Ministero delle Finanze, in forza della quale i notai dovranno provvedere personalmente alla derattizzazione degli scantinati delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, utilizzando uno speciale topicida elaborato dalla Sogei. In cambio di un consistente numero di talponi, i notai riceveranno virus di origine incerta, ma adeguati alla quantità e qualità dei loro computers.

 

"PRONTI CONTRO TERMINE"

 APPUNTI IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE

 

 

E' a tutti ben noto in che cosa consista l'operazione cosiddetta "pronti contro termine", onde non sarà indispensabile in questa sede diffondersi a descriverne particolareggiatamente le caratteristiche.

L'argomento, su cui si ritiene di qui proporre una rapida trattazione eminentemente pratica, concerne soltanto l'imposta di successione.

Il fondamento e l'interesse del tema in esame si ravvisano dunque essenzialmente in occasione dell'apertura della successione in pendenza del termine di esecuzione della vicenda economica "pronti contro termine" in essere tra il de cuius ed un istituto di credito, quando abbiano formato oggetto di tale rapporto - come per lo più suole accadere (e come qui si ipotizza) - titoli del debito pubblico, titoli di Stato o equiparati, esenti dall'imposta di successione a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346 dove è espressamente dichiarato che tali titoli "non concorrono a formare l'attivo ereditario".

La soluzione del problema presuppone la corretta qualificazione giuridica del negozio, o meglio dei negozi, in cui consiste per l'appunto l'operazione "pronti contro termine", che consentirà di stabilire se - alla data dell'apertura della successione - nel patrimonio del defunto debba considerarsi presente un credito nei confronti della banca (come tale soggetto al tributo successorio) ovvero debbano considerarsi presenti i titoli oggetto della contrattazione (come tali esenti dal tributo ex art.12 del D.Lgs.n. 346/1990).

La giurisprudenza non sembra particolarmente univoca a questo proposito: basti considerare che la sola giurisprudenza edita in argomento è rappresentata da due decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Torino (rispettivamente Sez.XV dell'11.7.1994, n. 816 e Sez. II del 22.7.1994, n. 360 (1)) le quali - a distanza di soli undici giorni - si sono pronunciate in senso diametralmente opposto l'una dall'altra.

L'Amministrazione finanziaria, a quanto consta, non ha avuto finora occasione di manifestare un proprio ufficiale atteggiamento sul punto, salvo l'ineccepibile affermazione, peraltro di carattere generale, contenuta nella Risoluzione n. 4/2730 del 5.2.1977, in cui si legge che "... ai fini dell'individuazione dei beni e diritti che concorrono a formare l'asse ereditario da assoggettare ad imposizione, non si può prescindere dalle norme di diritto comune con le quali il tributo successorio è intimamente connesso".

Nella pratica quotidiana si assiste alla persistente, quasi assiomatica, propensione dei singoli uffici del registro verso la soluzione più onerosa per il contribuente.

La dottrina, ancorchè abbastanza diversificata, sembra prevalentemente orientata a prediligere la soluzione più favorevole al contribuente optando per la tesi della effettiva appartenenza dei titoli esenti al patrimonio del cliente-acquirente (a "pronti") fino alla scadenza del termine pattuito, e quindi della non assoggettabilità dell'operazione all'imposta di successione nel caso di morte dell'acquirente medesimo in pendenza di tale termine (2).

Si tratta in sostanza di stabilire se l'acquisto "a pronti" e la contestuale vendita "a termine" si atteggino come identici negozi consensuali immediatamente idonei a produrre, entrambi, gli effetti reali loro rispettivamente propri (trasferimento del diritto di proprietà dei titoli) sia pure, il secondo, ad efficacia differita, o se, al contrario, soltanto il primo produca istantaneamente l'effetto reale voluto, mentre il secondo abbia invece natura soltanto obbligatoria e consista perciò nella mera obbligazione del cliente-acquirente di rivendere alla banca, ad una certa scadenza e ad un certo prezzo, quei titoli frattanto entrati nel suo patrimonio.

Non pare, ad avviso di chi scrive, che il preferire l'una o l'altra costruzione porti a conclusioni sostanzialmente diverse.

Invero gli effetti dell'operazione in esame riescono agevolmente disciplinati e convincenti anche considerando il secondo negozio (la vendita "a termine") altrettanto consensuale con effetti reali quanto il primo (l'acquisto "a pronti").

Il secondo negozio si differenzia infatti dal primo soltanto per la presenza di un termine che comporta il differimento non soltanto della semplice esecuzione (la materiale consegna dei titoli), ma pure dell'effetto reale suo proprio consistente nel trasferimento del diritto di proprietà, di guisa che i titoli oggetto della contrattazione restano in ogni caso, e fino al termine pattuito, di proprietà del cliente-acquirente.

In effetti, come è stato rilevato, "se i due effetti reali di segno opposto (ossia i due trasferimenti di proprietà a pronti e a termine) tra le stesse controparti si venissero a perfezionare contestualmente, la conseguenza giuridicamente inefficace che ne deriverebbe, sarebbe che nello stesso istante ciascuno e nessuno dei due contraenti verrebbe a conseguire la proprietà esclusiva dei titoli". (3)

In realtà accade, nella quotidiana pratica contrattuale (sicuramente utile e significativa anch'essa ai fini di questa disamina), che all'avvio di una operazione di "pronti contro termine" la banca immette nel deposito del cliente-acquirente i titoli che ne formano oggetto, particolareggiatamente descrivendoli nella loro specie, quantità, termine di durata, tasso di interesse, codice ABI, godimento ecc. e che tali titoli non usciranno da quel deposito se non alla scadenza del termine prestabilito.

In termini generali l'opinione largamente prevalente è dunque nel senso di considerare l'operazione di "p.c.t." come due distinti contratti di compravendita di cui il secondo (quello "a termine") si distingue dal primo solo per il differimento dei suoi effetti.

E, ad ulteriore e sicuramente non sospetto conforto delle conclusioni qui sostanzialmente ritenute preferibili (la caduta in successione non di un credito, ma dei titoli esenti), meriterà certamente di essere menzionata anche la descrizione che dell'operazione di "pronti contro termine" ha dato, sia pure a fini di imposizione diretta, lo stesso legislatore tributario con il comma 3-ter dell'art. 56 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) - comma aggiuntovi dall'art.1, lett.h) del DL. 29.6.1994, n. 416 convertito in Legge 8.8.1994, n. 503 - che così letteralmente dispone: "3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto ... "

Non deve dunque sorprendere

- che i più recenti e avvertiti modelli contrattuali di questo particolare tipo di operazione prevedano tutti espressamente (4) che "la vendita a termine ha effetti obbligatori, per cui i titoli oggetto dell'operazione restano nella proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito per la vendita medesima";

- e che le disposizioni operative interne di uno dei più importanti istituti di credito italiani (5) v precisino letteralmente - ed è verosimile che anch'esse siano ispirate dall'ABI come sopra - che "per le operazioni pronti contro termine poste in essere dal de cuius e non ancora concluse al momento dell'apertura della successione, si ritiene che gli eredi debbano indicare nella dichiarazione di successione i titoli oggetto dell'operazione; trattasi infatti di titoli, individuati per specie e quantità, temporaneamente acquistati dal defunto e depositati a suo nome presso la banca.

Restano esclusi da tale obbligo di dichiarazione i titoli che per Legge non concorrono a formare l'attivo ereditario, e cioè in particolare i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i BOT ed i CCT, gli altri titoli dello Stato, i titoli garantiti dallo Stato (ENEL, FERROVIE) o equiparati (obbligazioni emesse da BIRS, BEI, CECA ed EURATOM) e altri titoli dichiarati esenti da specifiche disposizioni di legge (quali ad esempio le cartelle fondiarie e le obbligazioni Opere Pubbliche emesse dall'Istituto sino al 31.12.1973)."

Ne consegue, concludendo, che - indipendentemente dalla ricostruzione giuridico-economica dell'operazione in esame (contratto consensuale accompagnato da contratto obbligatorio ovvero coppia di contratti consensuali di cui il secondo con effetto reale differito) - in caso di morte del cliente-acquirente in pendenza del termine pattuito con la banca, cadranno comunque in successione i titoli oggetto dell'operazione medesima.

Vittorio Muggia

 

 

1) Entrambe in Banca dati IPSOA, Quattro codici della riforma tributaria.

2) Cfr.ad es.: G.Arnao e F.Castelli, Imposta sulle successioni e operazioni "pronti contro termine", in Corr. Trib. n. 46/1993, pag. 3054 e ss.; Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1988, sub art. 1184 c.c.; Consiglio Naz.Notariato, Tassazione dei pronti contro termine nell'imposta di successione, St.29.1.1993, in Banca dati notarile (est. U. Friedmann); R. Paternollo, I "pronti contro termine" nell'attivo ereditario, in Corr.Trib. n.1/1994, pag.15 e ss.; Rivista del notariato - XLIX (nota alla suddetta decisione n. 360/1994 della Comm. Trib.di 1° grado di Torino), anno 1995, pag. 288 e ss.; G.Vasapolli e A.Vasapolli, I "pronti contro termine sui titoli di Stato sono esenti dall'imposta di successione, in Corr. Trib. n. 50/1994, pag. 3329 e ss.; cfr pure B.A.Elia, Le operazioni di "Pronti contro termine" tra fiscalità e diritto, in FederNotizie n. 5, settembre 1995, pag. 239 e ss.

3) L.Sorgato, "Per i pronti contro termine si chiarisce il regime Iva", in "Il Sole-24 Ore", 9.10.1998, pag. 25.

4) in conformità alla Circolare ABI n.23 del 1°.8.1994 (risolutiva dei dubbi ancora persistenti nell'originaria interpretazione ABI del 29.7.1993, da ritenere infatti ormai superata).

5) Istituto Bancario San Paolo di Torino, Norme e direttive interne 1994: Operazioni pronti contro termine (Titoli obbligazionari italiani).

 

NATURA DELLA QUOTA DI S.R.L.

 

 

 

Il caso, riportato in questo stesso numero nella rubrica notaio contro, che ha visto il Giudice del Registro delle imprese di Milano pronunciarsi negativamente in ordine al ricorso di un notaio che aveva chiesto l’iscrizione di un atto avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale per una quota di società a responsabilità limitata, considerata alla stregua di bene mobile registrato, ha costituito lo spunto delle riflessioni che seguono.

Lo scopo è quello di ricordare alcune problematiche relative alla quota di s.r.l. ed in particolare alcuni casi relativi al "trasferimento" della quota, alla costituzione sulla stessa di diritti reali o di vincoli quali, ad esempio, proprio un fondo patrimoniale.

La legge 12 agosto 1993, n. 310, infatti, ha riacceso in dottrina annosi dibattiti, tra questi in particolare la vexata quaestio della natura di quota della s.r.l..

Non è questa la sede per esaminare tutte le tesi autorevolmente sostenute, nè ci si propone di trovare una soluzione alle numerose questioni sull’argomento, anche se può essere utile ricordare alcuni problemi di carattere generale, accennando in modo estremamente sintetico alle diverse opinioni della dottrina e della giurisprudenza.

I rimandi a studi più ampi renderanno possibile approfondire la materia.

CENNI ALLE TEORIE RELATIVE ALLA NATURA DELLE QUOTE DI S.R.L E SULLE POSSIBILI SOLUZIONI IN CASO DI CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI

A) bene mobile: questa tesi argomenta dall’art. 812 c.c., che qualifica come beni mobili tutti i beni che non rientrano nella categoria degli immobili, pur precisando che le peculiari caratteristiche della quota di s.r.l. non rendono tout court applicabili tutte le disposizioni legislative concernenti i beni mobili materiali (Biondi, Trasferimento di quote e funzione del libro dei soci nella s.r.l., in Banca, Borsa e titoli di credito, 1959, II, 226; Paolo Revigliono, Il trasferimento della quota di s.r.l. - Il regime legale, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 1998).

B) bene mobile immateriale: tesi autorevolmente sostenuta in dottrina, che prevale in giurisprudenza anche se precedentemente all’entrata in vigore della legge 310/93 (G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto commerciale diretto da Vassalli, Torino 1987, 521; Cass. 27 ottobre 1984, n. 640; Cass. 18 febbraio 1985, n. 1355; Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409);

Le sentenze sopra citate considerano l’iscrizione del titolo di acquisto nel libro dei soci assimilabile al conseguimento del possesso, quale momento al quale ricollegare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali: conseguentemente l’eventuale conflitto tra più acquirenti, verrebbe risolto dalla priorità della iscrizione nel libro soci;

C) diritto di credito: tesi che comporta la conseguente applicazione degli artt. 1260 c.c. e segg. in caso di trasferimento della quota (Rordorf, Opponibilità al creditore pignorante del trasferimento di quote di s.r.l. non trascritto nel libro soci, in Le Società 1985, 950; Cass. 29 agosto 1956 n. 3162;)

D) posizione contrattuale: in forza di tale teoria, in caso di trasferimento della quota, si renderebbero applicabili le norme sulla cessione di contratto (alcuni autori presumono il preventivo consenso degli altri contraenti dalla mancanza di norme statutarie di intrasferibilità: Santini, La società a responsabilità limitata, in Commentario al cod. civ. diretto da Scialoja e Branca, Bologna/Roma 1984; Galgano, Diritto Commerciale, Padova 1991 - vol. III, 442);

E) bene mobile registrato: tesi evidentemente emersa dopo la novella della legge 310 che, nel rendere applicabile in via analogica l’art. 2644 c.c., riesce a garantire maggiore certezza nelle vicende relative alla circolazione delle quote, risolvendo i conflitti tra più acquirenti con la priorità della iscrizione nel Registro delle Imprese (Ferri Giuseppe Junior, In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l., in Rivista diritto commerciale, 1994, I, 335 e segg.; G. Baralis, P. Boero, Le vicende delle quote di s.r.l. nella disciplina della legge 310/93, in Rivista di diritto commerciale, 1994, I, 304; Chiarloni, Il pignoramento di quote di s.r.l. si esegue ora tramite iscrizione nel Registro delle Imprese, in Giurisprudenza Italiana, 1995, IV, 153; nel senso di considerare il deposito quale titolo di preferenza nell’acquisto senza tuttavia arrivare ad accettare un mutamento della natura giuridica della quota, vedi A. Iannaccone, La doppia alienazione di quota di s.r.l.: criteri per l’individuazione del possesso prima e dopo la L. 310/93, in Rivista del Notariato, 1994, 1342 e segg.).

Naturalmente come sopra accennato, da ciascuna delle citate teorie discendono diverse modalità di soluzione al problema del conflitto tra più acquirenti; si ritengono pertanto applicabili di volta in volta l’art. 2644 c.c. (con conseguente prevalenza del primo trasferimento iscritto al Registro delle Imprese) o l’art. 1155 c.c. (priorità del possesso di buona fede collegato alla iscrizione nel libro soci), o ancora l’art. 1265 c.c. (priorità del credito per primo notificato al debitore, laddove l’iscrizione sul libro soci sarebbe assimilabile alla notificazione dell’atto portante cessione della posizione contrattuale o del credito). (Per una esposizione di tutte le tesi qui estremamente semplificate vedi anche Federico Tassinari, Conflitto tra acquirenti di diritti incompatibili relativi a quote di s.r.l., in Notariato, 1995 n. 6, 599 e segg. e Revigliono, op. cit. 9 e segg.).

Senza entrare nel merito del problema teorico della natura giuridica della quota, problema tutt’oggi ancora vivacemente dibattuto, ricordiamo la tesi sostenuta nella Circolare del C.N.N. del 16 dicembre 1993 "criteri applicativi della Legge 12 agosto 1993 n. 310" che, proprio in considerazione delle incertezze relative alla natura della quota di s.r.l. e della necessità di indicare comunque una norma che dia certezza alle parti, ritiene applicabile l’art. 1376 c.c. quale espressione del principio "prior in tempore potior in iure". Dal momento che la fattispecie acquisitiva della titolarità di una quota di s.r.l. e della legittimazione all’esercizio dei diritti ad essa inerenti, si realizza in una pluralità di atti ed in particolare in tre momenti distinti - atto "autenticato dal notaio", deposito nel Registro delle Imprese e iscrizione sul libro soci - il momento giuridicamente rilevante per la produzione degli effetti reali del trasferimento della titolarità della quota è quello in cui il consenso viene manifestato dalle parti nell’atto notarile avente data certa. Del resto la presente tesi costituisce l’applicazione di quel principio di carattere generale del nostro ordinamento giuridico che può sintetizzarsi nella massima "nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet."

 

 

REQUISITO DELLA FORMA DELL’ATTO NOTARILE

 

 

 

L’art. 2479 c.c. richiede che "l’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata" venga depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Questa normativa ha dato luogo a diverse considerazioni relative al requisito della forma; quella parte della dottrina che ritiene la forma richiesta ad substantiam (Massa-Felsani, In tema di forma di trasferimenti di quote di s.r.l., in Rivista di diritto commerciale, 1994, 309 e segg.; si veda anche Condò, La pubblicità nella legge 12 agosto 1993, n. 310, in FederNotizie, 1994, 267 e segg.), fonda tale convincimento sulle esigenze che hanno dettato la legge 310, e quindi sulla necessità di trasparenza degli strumenti pubblicitari, finalità certamente non realizzata qualora la forma di atto pubblico o autenticato fosse necessaria soltanto ai fini della iscrizione nel registro delle imprese e nel libro soci.

Altri (Revigliono, op. ult. cit.) argomentando invece dal principio generale della libertà della forma, ritengono che la norma in esame stabilisca soltanto un onere pubblicitario la cui mancanza quindi non permetterebbe il perfezionamento della fattispecie acquisitiva; ferma restando quindi la produzione di effetti tra le parti, qualora venisse posto in essere un atto di cessione carente della forma richiesta.

 

 

NATURA DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

 

 

Scartata quasi unanimemente dalla dottrina l’ipotesi di una semplice pubblicità-notizia (Baralis – Boero, op. ult. cit., osservano che l’art. 8, IV e V comma legge 580/93, nell’elencare i casi di pubblicità-notizia non annovera tra questi il trasferimento di quote di s.r.l.), prevale la tesi che si tratti di una pubblicità dichiarativa trovando applicazione la valenza indicata dall’art. 2193 c.c. "che è applicabile a tutte le ipotesi di pubblicità commerciale, (per tutti Revigliono, op. ult. cit., 146 e segg. dove si trova anche una ampia esposizione dell’argomento), con la duplice funzione positiva di presunzione di conoscenza di quanto iscritto nel registro e negativa di presunzione di ignoranza di quanto non vi risulta, (salvo prova contraria di conoscenza aliunde).

Questo brevissimo pro memoria, sicuramente troppo sintetico e carente stante l’ampiezza delle argomentazioni cui si è accennato, dovrebbe avere la funzione di introdurre alcuni casi particolari che possono interessarci più da vicino.

L’applicazione dell’art. 2479 c.c. è pacifica per i trasferimenti di quote di s.r.l. derivanti da vendite, permute, donazioni, conferimenti in società, divisioni, transazioni aventi effetti traslativi.

Nell’esercizio della nostra professione ci troviamo però di fronte anche ad altre situazioni che possono generare dubbi nella scelta dell’esatta applicazione delle norme, stante l’obbligo per il notaio del deposito nel Registro delle Imprese a sensi del IV comma dell’art. 2479 c.c..

E’ opportuno a questo punto fare ancora una breve riflessione.

Come è noto la legge 310/93 risponde a esigenze di ordine pubblico, al fine di "prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per attività illecite" (e quindi riciclaggio di proventi di attività criminose), nonchè in genere di reprimere fenomeni di malcostume fiscale e criminalità organizzata.

Il primo obiettivo che si poneva quindi il legislatore, con riferimento all’argomento in oggetto, era quello di stabilire delle norme che rendessero trasparente la composizione della compagine societaria. Per arrivare a questo scopo ha modificato la disciplina del trasferimento della quota utilizzando l’ufficio del notaio, ponendo a suo carico l’onere della pubblicità nel Registro delle Imprese, al fine di garantire la conoscibilità delle vicende relative alle quote di s.r.l.. Riteniamo sia essenziale avere presente questa esigenza di trasparenza per poter risolvere i casi dubbi, quelli cioè per i quali non è certa l’applicazione della disciplina dell’art. 2479 c.c..

L’art. 2188 C.C. stabilisce che il Registro delle Imprese è istituito "per le iscrizioni previste dalla legge" fissando così un principio di tassatività delle iscrizioni (confermato dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11).

Assume pertanto particolare rilevanza la dizione di "trasferimento delle quote " di cui al IV comma dell’art. 2479 c.c.. Laddove si intendesse per "trasferimento" unicamente la cessione della titolarità della quota con conseguente legittimazione all’esercizio degli inerenti diritti, è evidente che i casi di seguito riportati rimarrebbero fuori dalla portata della Legge 310/93. In realtà una interpretazione così strettamente letterale della norma porterebbe a snaturare tutto lo spirito della normativa che è tesa a rendere conoscibili e conosciuti coloro che di fatto esercitano i diritti sociali, coloro quindi che hanno potere all’interno della società; del resto accettando tale tesi restrittiva si arriverebbe a negare l’iscrizione di atti aventi natura dichiarativa quale la divisione, ignorandone l’effetto di attribuire in modo "esclusivo" la titolarità del bene. Si sostiene pertanto qui l’interpretazione già avanzata dal Consiglio Nazionale, che ricomprende nel termine trasferimento "qualsiasi negozio che comporti la possibilità di un soggetto di essere iscritto nel libro soci" quindi, aggiungeremo, qualsiasi modifica nella legittimazione ad esercitare i diritti di socio.

Molti dei casi di seguito esaminati presentano una "scissione" tra la titolarità della quota e la legittimazione all’esercizio dei diritti ad essa inerenti.

Per i titoli di credito questa possibilità è riconosciuta in modo esplicito negli artt. 1992 e 2023 c.c.: relativamente alle quote di s.r.l., riteniamo opportuno ricordare come la stessa disciplina dell’art. 2479 c.c. stabilisca diverse fasi per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva; in particolare il secondo comma mantiene (anche dopo le modifiche ex lege 310) una valenza autonoma al rapporto società-socio rispetto all’acquisto della titolarità che, secondo le norme di carattere generale, si trasferisce per l’effetto del consenso manifestato dalle parti. Tutto ciò non può che confermare la previsione e la validità di tale scissione anche per le quote di s.r.l..

Ricordiamo ancora come parte delle soluzioni di seguito indicate poggino sulla considerazione che la forma dell’atto notarile richiesta dal IV comma dell’art. 2479 c.c. non sia richiesta ad substantiam.

Passiamo ora ad esaminare i singoli casi.

 

 

TRASFERIMENTI FIDUCIARI

 

 

 

Viene qui considerato il caso in cui il fiduciante è titolare - proprietario della quota e la società fiduciaria è soggetto legittimato all’esercizio dei diritti inerenti la partecipazione sociale.

Ora se è vero che solo dall’iscrizione sul libro soci può derivare la legittimazione nei confronti della società ad esercitare tali diritti, tutte le varie ipotesi di "intestazione fiduciaria" dovranno ricondursi o meglio "partire" da un atto notarile e seguire le fasi successive del deposito nel Registro delle Imprese e della iscrizione nel libro soci.

Ricordiamo che un’autorevole dottrina ritiene che la legittimazione non possa costituire oggetto di una vicenda contrattuale autonoma, non ritenendo pertanto possibile trasferirla al di fuori dell’evento traslativo della proprietà o di altri diritti reali (vedi G. Di Chio, Società fiduciaria, in Novissimo Digesto Italiano, appendice VII, Torino 1987, 348 e G. L. Pellizzi, Sull’intestazione fiduciaria di azioni nominative, in Rivista Società, 1981, 622 - 624).

Solitamente infatti si pongono in essere due distinti negozi: il mandato ad acquistare la quota che, argomentando dal primo comma dell’art. 1706 c.c., dovrebbe determinare l’effetto di far acquistare automaticamente la titolarità della quota al mandante, e l’atto di acquisto stipulato direttamente dalla fiduciaria che verrà reso pubblico a sensi di legge. Qualora si aderisse invece alle tesi della natura di bene mobile registrato della quota di srl, si renderebbe applicabile il secondo comma dello stesso art. 1706 c.c. con conseguente obbligo per la società di "ritrasferire al mandante".

Il contratto di mandato conterrà quindi la regolamentazione della gestione inerente la partecipazione sociale: ad esempio anche la previsione di una intestazione a tempo determinato con l’obbligo di trasferire al mandante la legittimazione dei diritti inerenti la quota ad una data prestabilita o dietro semplice richiesta del fiduciante.

Qualora il fiduciante fosse già intestatario della quota, si renderebbe necessario porre in essere prima un atto notarile di cessione a favore della società fiduciaria, e poi una successiva cessione da quest’ultima al fiduciante fatta però senza le formalità previste dall’art. 2479 c.c.. Più delicato si profila il caso inverso, qualora cioè la fiduciaria intestataria, in adempimento del pactum fiduciae, dovesse "intestare" la quota al fiduciante, quota che a sensi dell’art. 1706 c.c., come sopra accennato, dovrebbe essere già di proprietà dello stesso fiduciante. In questo caso un atto di trasferimento della titolarità non avrebbe alcuna ragione d’essere; sarebbe necessario invece poter cedere soltanto la legittimazione. Acutamente (P. Revigliono, op. ult. cit., 277 e segg.) è stato osservato che "l’unica possibilità per il mandante fiduciante di ottenere la legittimazione, consiste nella iscrizione nel Registro delle Imprese e nel libro dei soci del mandato precedentemente intercorso con la società fiduciaria: tale iscrizione, unita a quella, precedentemente eseguita, del trasferimento avvenuto in favore della società fiduciaria esaurisce gli adempimenti idonei a rendere opponibile alla società l’acquisto della quota a favore del mandante, consentendo a quest’ultimo di conseguire la legittimazione all’esercizio dei diritti incorporati nella quota di cui era già titolare dal punto di vista sostanziale".

Soluzione validissima, nella pratica però si renderebbe necessario recuperare quel mandato fiduciario che oltretutto dovrebbe essere redatto nelle forme di cui al quarto comma dell’art. 2479 c.c..

Sarebbe forse più semplice stipulare, come di fatti nella pratica avviene, un nuovo atto notarile con l’intervento del fiduciante e della società fiduciaria, non per il trasferimento delle quote, ma al solo fine di palesare e risolvere il rapporto di pactum fiduciae già esistente (e con ciò mantenere quel minimo di riservatezza relativo alla data di costituzione del rapporto e ad altre condizioni, ad esempio economiche, del mandato).

Ma potrebbe proporsi anche un altro caso: quello in cui il fiduciante intendesse cedere a terzi la quota di cui è intestatario. Ancora una volta si dovrà ricorrere a più contratti: una scrittura privata per il passaggio della titolarità dal fiduciante alla società fiduciaria, in tal caso seguita da un atto notarile di cessione della quota dalla società fiduciaria al terzo, con relativi adempimenti di legge; una differente soluzione della fattispecie quale quella di cessione del mandato con stipula di una scrittura privata tra il fiduciante ed il terzo, il quale potrà decidere se mantenere la legittimazione alla società fiduciaria o palesare il pactum fiduciae con un atto notarile come nel caso sopra indicato, darebbe luogo a notevoli perplessità soprattutto di carattere fiscale.

 

 

PEGNO E USUFRUTTO DI QUOTA DI S.R.L

 

 

 

Non è questa la sede in cui trattare la ammissibilità o meno dell’applicazione analogica alla società a responsabilità limitata dell’art. 2352 c.c. con relativa previsione del voto a favore del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario. Ormai del resto sembra pacifico il prevalere della tesi che ne ammette la possibilità (vedi per tutti: Di Sabato, Manuale delle Società, Torino 1990, 635; Graziani, Diritto delle Società, Napoli 1962, 462; e in giurisprudenza di recente: Cass. 19 agosto 1996, n. 7614, in Giurisprudenza Italiana, 1997, I,1, 586 e segg.).

Pertanto si prescinde dall’altra questione sicuramente di ampia portata, ma che esula da queste brevi considerazioni, relativa al possesso della quota di s.r.l.; è evidente che chi considera che possa essere oggetto del possesso esclusivamente una cosa mobile "suscettibile di materiale apprensione", dubita anche della possibilità di costituire un pegno su tali quote stante le modalità di costituzione indicate dall’art. 2786 c.c. e la relativa necessità dello "spossessamento".

In realtà l’argomento è stato superato soprattutto con riguardo alla natura (ove si accolga tale tesi) di bene mobile o bene mobile immateriale della quota (con conseguente assimilazione del possesso con l’iscrizione nel libro soci come sopra indicato).

La costituzione del diritto di pegno o di usufrutto legittima il titolare all’esercizio dell’insieme dei diritti "inerenti" la quota; tra questi primo fra tutti il diritto di voto ma anche quelli di impugnare le delibere sociali o di denunzia ex artt. 2408 e 2409 c.c. o di ispezione dei libri sociali ex art. 2422 c.c.. Pertanto, affinchè tale legittimazione abbia effetto nei confronti della società, è necessario che la costituzione di pegno e di usufrutto sia iscritta sul libro soci e ciò anche qualora "per convenzione contraria" non fosse stato riconosciuto il diritto di voto in capo all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, non essendo questo l’unico dei diritti esercitabili.

Pertanto, volendo rispettare l’esigenza di trasparenza della legge (che sarebbe troppo facilmente superata dalla iscrizione sul libro soci di "teste di legno" prive poi di legittimazione ad agire che spetterebbe ad altri non "manifestatisi" nelle forme di legge) e volendo legittimare pienamente i diritti sia dell’usufruttuario che del creditore pignoratizio, per entrambe queste ipotesi non ci sembra possa prescindersi dall’atto notarile nelle forme indicate dall’art. 2479 c.c. e dagli adempimenti successivi.

Si accenna qui al caso di cessione del pegno: cambiando la titolarità del legittimato nei confronti della società sarà necessario sottoporre tale cessione alle formalità pubblicitarie previste dall’art. 2479 c.c.. Quid iuris qualora il debitore socio non presti il proprio consenso? L’art. 1263 c.c. secondo comma stabilisce "il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente il possesso della cosa ricevuta in pegno ......". Correttamente è stato considerato che in questo caso "il consenso del debitore costituisce un presupposto indispensabile perchè il cessionario del credito possa iscrivere la cessione nel libro soci" (P. Revigliono, op. ult. cit., 309; M. Agostini, Pegno di quota e obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, in FederNotizie, 246 e segg.).

Cessione dei beni ai creditori

Anche qui si realizza un caso di scissione tra la titolarità della quota e la legittimazione all’esercizio dei diritti ad essa inerenti.

Infatti l’art. 1979 c.c. prevede che "l’amministrazione dei beni ceduti spetta al creditore cessionario" con conseguente legittimazione di quest’ultimo all’esercizio dei diritti inerenti la quota; si renderà pertanto necessaria così come per i casi di pegno e usufrutto precedentemente visti, la piena applicazione dell’art. 2479 c.c. Quindi il contratto della cessio bonorum, per il quale è già richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1978 c.c.) dovrà essere autenticato (o ricevuto) dal notaio e sarà seguito dalla iscrizione nel Registro delle Imprese e nel libro soci.

Stesso discorso varrà pertanto relativamente alla cessione di beni prevista e regolata dall’art. 507 c.c. in cui si prevede la "consegna materiale" dei beni ereditari al fine di raggiungere lo scopo, essenziale per l’erede, di liberarsi da ogni responsabilità per i debiti inerenti l’eredità.

Pertanto l’atto di rilascio dei beni ai creditori ed ai legatari, per il quale sono già previsti numerosi adempimenti (che, se relativi ai beni immobili, rendono necessaria la forma di atto pubblico o autenticato dal notaio), qualora tra i beni figurassero delle quote di s.r.l., dovrà essere soggetto anche alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell’art. 2479 c.c.

Fusione

Si prevede sia l’ipotesi di una fusione per incorporazione nella quale l’incorporata possieda quote di s.r.l., sia il caso di fusione con costituzione di una nuova società, qualora una o entrambe le società fuse possiedano quote di s.r.l.

Come è noto ci troviamo di fronte a due interpretazioni del fenomeno (vedi per tutti Salerno Cardillo, Fusione delle società: successione universale o modificazione statutaria?, in Vita Notarile, 1986, 904 e segg.): secondo una parte della dottrina e secondo la giurisprudenza (Cass. 6 marzo 1987, n. 2381, in Riv. Giur. Lav., 1988, II, 153; Cass. 17 maggio 1978 n. 2385, Dir. Fall., 1979, II, 429), la fusione è assimilabile ad una "successione": pertanto nel caso in esame si verificherebbe una vicenda traslativa della titolarità e della relativa legittimazione, con conseguente necessità di darne conoscenza ai terzi ed alla stessa società delle cui quote si tratta, nelle forme di legge.

Secondo una seconda parte della dottrina (Simonetto, Trasformazione e fusione delle società, Commentario del Codice Civile a cura Scialoja e Branca, Bologna/Roma, 1976; Cottino, Diritto commerciale I, Padova 1986, 155 e segg.; Galgano, Diritto commerciale - l’imprenditore, Bologna 1991, 435 e segg.) la fusione sarebbe assimilabile ad una modificazione dell’atto costitutivo che pertanto non darebbe luogo ad un "trasferimento".

Anche però, seguendo questa seconda teoria, ci troveremmo comunque di fronte ad una modifica del "soggetto" titolare delle quote che cambierebbe i suoi dati identificativi; sembrerebbe pertanto ugualmente opportuno per rispondere a quelle esigenze di trasparenza più volte evidenziate, applicare la normativa in oggetto.

Rimane forse un dubbio di carattere pratico: è sufficiente il deposito dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese per considerare "assolto" l’onere a carico del notaio o sarà necessario un ulteriore deposito?

Malgrado l’autorevole parere negativo del C.N.N., riterremmo più corretta una iscrizione del "trasferimento", indipendente da quella della fusione e ciò non soltanto in considerazione della possibilità di dover adempiere le relative pubblicità in più Tribunali diversi, ma anche perchè, se si ritiene necessario adempiere gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 2479 c.c., è opportuno che tale formalità venga fatta in modo specifico, con il dovuto rilievo, potendo "sfuggire" nell’ampio contesto di un atto di fusione la indicazione che del patrimonio di una o di entrambe le società coinvolte nella vicenda, facciano parte anche quote di s.r.l..

Infine un accenno al caso di scissione.

E’ opportuno prendere in considerazione i due casi previsti dall’art. 2504 c.c.:

1) la cosiddetta "scissione totale" con conseguente estinzione della società che si scinde e trasferimento del suo patrimonio a più società già costituite o da costituire; in questo caso l’applicazione dell’art. 2479 c.c. appare indubbiamente necessaria:

2) la cosiddetta "scissione parziale" nella quale la società-madre sopravvive ma trasferisce parte del proprio patrimonio ad una o più società già costituite o da costituirsi.

Questo secondo caso darà luogo all’applicazione della normativa in esame qualora le quote di s.r.l. facciano parte del patrimonio fornito alle beneficiarie.

Fondo patrimoniale

Relativamente a questo istituto abbiamo già il parere espresso dall’VIII sezione del Tribunale di Milano a mezzo del suo Presidente dottor G. Tarantola, che ha offerto lo spunto per queste righe. E’ evidente che nel caso in esame assumono particolare rilevanza la natura della quota di s.r.l. ed il principio della tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese.

Anche senza voler risolvere la spinosa questione legata al primo punto, riteniamo che la quota di una s.r.l. sia un bene mobile "iscritto in un pubblico registro" così come indicato dall’art. 168 c.c., senza con ciò dover discutere sulla tassatività dell’elenco contenuto nell’art. 2683 c.c., e quindi bene che può costituire oggetto di un fondo patrimoniale.

Da quanto si è sinora esposto, relativamente alla seconda questione, viene qui accolta la tesi del C.N.N. sopra ricordata, che "allarga" il concetto di trasferimento di cui al IV comma art. 2479 c.c. al concetto di "negozio dal quale derivi una modifica del soggetto legittimato ad esercitare i diritti sociali". L’art. 168 c.c. stabilisce che "la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione" e, al terzo comma: "L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale".

Con la costituzione del fondo patrimoniale può operarsi quindi una modifica della proprietà (primo comma art. 168 c.c.) qualora la quota, prima della costituzione del fondo patrimoniale fosse stata di uno solo dei coniugi; ma anche qualora ciò non avvenisse si realizzerebbe sicuramente (III comma art. 168 c.c.) una modifica nella amministrazione della quota. Ferma restando la disposizione dell’art. 2347 c.c. II comma, che ritiene necessaria, in caso di comproprietà, la nomina di un rappresentante comune che eserciterà i relativi diritti, questo rappresentante potrebbe non essere più chi risulta socio nella costituzione del fondo patrimoniale, ma il coniuge che diviene comproprietario ex art. 168 I comma. Pertanto appare sicuramente corretto sottoporre l’atto di costituzione di fondo patrimoniale alla disciplina di cui all’art. 2479 c.c. quando, ai sensi dell’art. 168 c.c., ci sia un cambiamento nella "proprietà dei beni"; dubbio resta invece il caso in cui per diversa convenzione tra i coniugi, la proprietà della quota non subisca modifiche.

E’ evidente che si riapre in quest’ultimo caso il problema se un’interpretazione anche ampia del concetto di "trasferimento" del IV comma dell’art. 2479 c.c., possa ricomprendere il "vincolo" che verrebbe a crearsi sulla quota ex art. 169 c.c..

Sembrerebbe comunque corretto portare a conoscenza dei terzi i limiti alla disponibilità della quota stabiliti nella normativa indicata.

E’ vero che sarà il notaio incaricato di ricevere o autenticare l’atto di vendita (o costituzione di pegno), a richiedere le necessarie autorizzazioni, ma è anche vero che spesso l’accordo tra le parti viene fatto prima, ed è solo attraverso la pubblicità prevista che si può assicurare ai terzi la conoscenza della situazione giuridica della quota.

Non possiamo quindi condividere le ragioni esposte dal Presidente G. Tarantola nel caso sopra esaminato che sembrerebbero prescindere dalle finalità della legge 310/93 e dalle esigenze di trasparenza così spesso richiamate.

 

 

Maria Nives Iannaccone

RIMBORSI IRAP

 

 

L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia, raccogliendo la sollecitazione dei propri iscritti, perplessi di fronte a possibili profili di incostituzionalità dell’IRAP, ha seguito con interesse una iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Milano tesa a valutare la possibilità di instaurare procedure per il rimborso dell’imposta.

In seguito a questo interessamento, abbiamo a disposizione i testi delle istanze di rimborso e dei ricorsi da presentare alla competente Commissione Tributaria Provinciale che di seguito pubblichiamo.

 

 

***

CAMERA TRIBUTARIA DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ATTI DA COMPIERE PER CONTESTARE LA LEGITTIMITA’ DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

A) FASE AMMINISTRATIVA. Si suggeriscono i seguenti atti:

Istanza di rimborso dell’imposta versata (documento 1) Questa istanza va presentata dopo il versamento degli acconti IRAP di giugno e novembre 1998

Istanza di rimborso dell’intera IRAP relativa all’anno 1998 (documento 2) Questa istanza va presentata dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1998. E’ importante che la data di presentazione non sia oltre i 18 mesi dall’acconto (giugno 1998)

Si suggerisce questa procedura allo scopo di superare eventuali declaratorie di inammissibilità delle istanze sub 1, in quanto le stesse si riferiscono ad acconti e non ad una imposta già definitivamente maturata. Ciò anche se la nostra posizione è in punto di diritto, cioè l’imposta è incostituzionale per sé indipendentemente dal titolo (acconto/saldo) e dall’importo versato.

L’istanza sub 2 supera, comunque, l’eventuale declaratoria di inammissibilità delle istanze sui due acconti del 1997.

B) FASE CONTENZIOSA :

Dopo la presentazione delle istanze sub A, si possono verificare due ipotesi :

L’amministrazione oppone un diniego espresso. In tale caso occorre, entro sessanta giorni dalla notifica del diniego, adire la commissione tributaria

L'amministrazione non risponde. In tale caso occorre, passati 90 giorni dalla notifica della istanza di rimborso, adire la commissione tributaria

Anche in questo caso sono stati predisposte due bozze, sostanzialmente identiche, se non per il riferimento la prima agli acconti e la seconda al saldo.

 

 

***

ISTANZA DI RIMBORSO PER GLI ACCONTI

 

 

 

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI . . .

Oggetto : istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73 relativo alla IRAP corrisposta nell’anno 1998.

Il sottoscritto ……………………………nato a ………………………………. il ……………………………….. residente in ……………………… Via ……………….n. …………. codice fiscale n. .……………

PREMESSO

A – di aver versato in data ………… mediante (dati del versamento) l’importo di L. …………a titolo di acconto dell’IRAP dovuta per l’anno 1998 (cfr. doc. I)

B – che il tributo al quale il versamento si riferisce è da considerarsi illegittimo per violazione dei seguenti articoli della Costituzione Italiana: 3, 35, 53, 76 e 77.

In particolare:

viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto illegittimamente equipara l’esercizio di arti e professioni all’esercizio di impresa (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 23 febbraio 1980 ), nonché per avere illegittimamente assunto, quale indice di capacità contributiva, il semplice "esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi" (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1972 ).

Viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto aggrava il prelievo tributario in capo ai percettori di reddito di lavoro autonomo, in contrasto con l’art. 143 comma I della legge delega che recita espressamente: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare …………..al fine …………… di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo … nel rispetto dei principi Costituzionali … uno o più decreti legislativi …"

Viola l’art. 35 della Costituzione in quanto non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia esso dipendente sia parasubordinato, favorendo l’investimento in beni strumentali a scapito dell’investimento nel fattore lavoro.

Viola nuovamente l’art. 53 della Costituzione in quanto può, per la sua indeducibilità dall’IRPEF, arrivare a colpire contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Viola nuovamente l’art. 3 della Costituzione in quanto, avendo l’IRAP sostituito il contributo al servizio sanitario nazionale, di cui tutti fruiscono, e che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, pone un tale onere solo su alcune categorie di cittadini (cfr. sentenza della Corte Costituzionale 3 dicembre 1987, n. 431).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto CHIEDE Che codesta Amministrazione Finanziaria voglia disporre il rimborso di quanto sopra sub premessa A oltre agli interessi di legge.

Allegato ut supra.

(data)

(firma)

 

***

ISTANZA DI RIMBORSO PER IL SALDO

 

 

 

 

 

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI . . .

Oggetto: istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73 relativo alla IRAP corrisposta nell’anno 1998.

Il sottoscritto ………………………….. nato a …………………….il…………… residente in ………………… Via ……………………n………..codice fiscale n……………..

PREMESSO

a - di aver versato in data ………….. mediante (dati del versamento) l’importo di L. ……….. a titolo di saldo dell’IRAP dovuta per l’anno 1998 (cfr. doc. 1)

b - che il tributo al quale il versamento si riferisce è da considerarsi illegittimo per violazione dei seguenti articoli della Costituzione Italiana: 3. 35. 53. 76 e 77.

In particolare:

viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto illegittimamente equipara l’esercizio di arti e professioni all’esercizio di impresa (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 23 febbraio 1980), nonché per avere illegittimamente assunto, quale indice di capacità contributiva, il semplice "esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi" (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1972).

viola gli art. 76 e 77 della Costituzione in quanto aggrava il prelievo tributario in capo ai percettori di reddito di lavoro autonomo, in contrasto con l’art. 143 comma 1 della legge delega che recita espressamente: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare ……… al fine……….. di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo … nel rispetto dei principi Costituzionali …. uno o più decreti legislativi ….."

viola l’art. 35 della Costituzione in quanto non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia esso dipendente sia parasubordinato, favorendo l’investimento in beni strumentali a scapito dell’investimento nel fattore lavoro

viola nuovamente l’art. 53 della Costituzione in quanto può, per la sua indeducibilità dall’IRPEF, arrivare a colpire contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte dirette

viola nuovamente l’art. 3 della Costituzione in quanto, avendo l’IRAP sostituito il contributo al servizio sanitario nazionale, di cui tutti fruiscono, e che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, pone un tale onere solo su alcune categorie di cittadini (cfr. sentenza della Corte Costituzionale 3 dicembre 1987, n. 431).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto CHIEDE

Che codesta Amministrazione Finanziaria voglia disporre il rimborso di quanto sopra sub premessa A oltre agli interessi di legge.

Allegato ut supra.

(data)

(firma)

 

***

RICORSO CONCERNENTE GLI ACCONTI

 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI . . .

Ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione Finanziaria, sull’istanza di rimborso dell’IRAP (anno 1998).

. . . . . . . . . . . . . . .

- ricorrente -

Direzione Generale delle Entrate

Sezione Staccata di . . .

- resistente -

Il sottoscritto …………………………….. nato a ………………………. il………………………………. residente in ………………………….Via ………………………..n……….codice fiscale n. …………………..

[è necessaria l’assistenza in giudizio da parte di un difensore abilitato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992]

ed elettivamente domiciliato presso……………………… in ………………………..Via ………………….n………

 

 

RICORRE

 

 

 

avverso il silenzio-rifiuto del Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di . . . in relazione all’istanza proposta con atto notificato il ……………….per i seguenti motivi, salvo altri ai sensi dell’art. 24, secondo comma, D.Lgs n. 546/1992.

 

 

IN FATTO

 

 

 

In data………………….il ricorrente ha versato la somma di Lire …………….. a titolo di acconto dell’IRAP, dovuta per l’anno 1998 (cfr.doc. I)

Con istanza del ………………….il ricorrente ha chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi di legge, eccependo l’illegittimità del prelievo IRAP per violazione dei principi di cui agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione (cfr. doc. 2).

 

IN DIRITTO

 

 

 

Il silenzio opposto dall’Ufficio è illegittimo ed il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto per i seguenti motivi :

2) L’IRAP

2.1 Con la Legge 662/1996 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento della Finanziaria 1997 è stata istituita l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), un’imposta di nuova concezione, sconosciuta ai sistemi fiscali dei Paesi Ue, e forgiata sulla base di un consimile balzello adottato solo in due Stati degli Stati Uniti d’America.

2.2 L’IRAP non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni: reddito-entrata, reddito-prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce uno speciale – ipotetico – indice di capacità contributiva che viene individuato "nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi" (definito anche più semplicemente come vap: valore aggiunto prodotto) – Art. 3, comma 144, lettera c) della citata legge 662/1996.

2.3 In altri termini, l’IRAP è un’imposta che assoggetta a tassazione il semplice possesso (o dominio) dei fattori produttivi organizzati dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo, in capo a colui che di tali fattori è il dominus.

2.4 Il legislatore con l’IRAP ha inteso sostituire alcuni prelievi anteriori fra cui, in particolare, l’imposta patrimoniale e l’imposta locale sul reddito, alla quale ultima erano – in origine – soggetti anche i proventi da lavoro autonomo, sottratti successivamente a questo tributo, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale (cfr., in particolare, la decisione 25.3.1980, N. 42).

2.5 Con l’istituzione dell’IRAP il Legislatore Delegante ha poi posto in essere, contro ogni evidenza giuridica e di fatto, una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo, che i canoni fondamentali del nostro ordinamento giuridico rifiutano. Ma v’è di più. Il Legislatore Delegato con il D. Lgs 15.12.1997, n. 446 emesso in esecuzione della delega, ha ulteriormente e volutamente aggravato la condizione fiscale dei lavoratori autonomi, assoggettandoli alla medesima aliquota IRAP (4.25%) prevista per le imprese (già soggette ad ILOR ed a Imposta Patrimoniale).

2.6 L’IRAP attua, inoltre, una discriminazione qualitativa a danno del fattore lavoro non consentendo la deducibilità (Art. 11, I comma lett. c.) dalla base imponibile del tributo, del costo dei lavoratori subordinati (e di quelli parasubordinati: collaborazioni coordinate e continuative); discriminazione pure in contrasto con i valori costituzionali che assegnano al lavoro un ruolo di preminenza e di conseguente massima tutela.

2.7 Infine, l’IRAP è un’imposta indeducibile dal reddito, soggetto ad IRPEF, del professionista / lavoratore autonomo, pur avendo l’IRAP stessa quale presupposto impositivo "l’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi" (Art. 3, comma 144, lettera b).

Si riporta, in merito, quanto scritto da autorevole dottrina: "Anche per le imposte, in sostanza, deve valere il principio di inerenza attualmente espresso dal comma 5 dell’art. 75 del Tuir secondo il quale le spese e i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Alla stregua di tale principio non è lecito dubitare della inerenza (quindi della deducibilità) dell’IRAP, imposta che, come si è visto, colpisce l’esistenza di fatti e situazioni (i singoli fattori della produzione) in assenza dei quali i ricavi tassabili non possono nascere."

 

3. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’IRAP PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI ARTICOLI 3. 35. 53. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE.

 

3.1 Incostituzionalità dell’IRAP per il lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (Art. 3 e 53 Cost.)

3.1. (a) L’incostituzionalità del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 emesso in esecuzione della delega contenuta nella Legge 662/1996 deriva dall’avere illegittimamente equiparato l’esercizio di arti e professioni all’esercizio di impresa mentre tali attività sono diverse e distinte nella loro essenza e nella disciplina di ogni tributo.

I redditi di lavoro autonomo hanno la propria fonte nel lavoro ancorché intellettuale e non nella organizzazione di capitali e di lavoro come sono quelli di impresa.

Tale diversità è stata altresì espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale allorquando, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’ILOR sui redditi di lavoro autonomo, ha affermato che "…la presenza di una zona grigia, intermedia fra i redditi sicuramente lavorativi, non toglie che - sul piano normativo - altro siano il lavoro autonomo in genere e le libere professioni in specie, altro le attività peculiari delle imprese commerciali". Ed ancora: "Precisamente dall’art. 2238 cc si ricava però, con certezza, che il libero professionista come tale non è un imprenditore. E ne danno larghissima conferma il carattere personale delle prestazioni ex art. 2232 cc, le caratteristiche forme e misure di compenso che in proposito impone l’art. 2233 cc, il diverso rischio che grava sull’imprenditore, rispetto al prestatore d’opera intellettuale" (Sent. Corte. Cost. n. 42 del 23.2.1980).

3.1. (b) L’incostituzionalità dell’IRAP, sempre con riguardo ai redditi di lavoro autonomo che si vuole assoggettare ad una disciplina tributaria diversa da quella del lavoro dipendente, deriva anche dall’avere illegittimamente assunto, quale indice di capacità contributiva, il semplice "esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi". Ciò comporta la violazione di quel principio di uguaglianza tributaria, per cui la Corte Costituzionale ha affermato "che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale", attuando in tal modo l’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. (Sent. Corte Cost. n. 120 del 1972 ).

3.2. Incostituzionalità per eccesso di delega: Artt. 76 e 77 Costituzione.

L’art. 143 comma 1 della legge delega recita espressamente: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare ………… al fine ………….di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo…… nel rispetto dei principi Costituzionali … uno o più decreti legislativi ……. "

E’ di lampante evidenza che la struttura del tributo, così come articolata nel D. L.vo di attuazione, viola clamorosamente il contenuto della legge delega, esponendosi così a censura di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 76 e 77.

Sempre sotto tale profilo si deve rilevare la sostituzione di tasse ed imposte previamente deducibili (contributo per il servizio sanitario nazionale, tassa sulla partita IVA, ICIAP) con un tributo del tutto indeducibile dalle imposte sui redditi.

3.3. Incostituzionalità dell’IRAP per violazione del principio di tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione).

L’art. 35 della Costituzione recita testualmente: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Anche in questo caso è evidente la violazione costituzionale perpetrata dalla legge istitutiva del nuovo tributo, posto che non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia esso dipendente sia para-subordinato, favorendo pesantemente l’investimento in beni strumentali a scapito dell’investimento nel fattore lavoro.

3.4. Incostituzionalità dell’IRAP per violazione dell’art. 53 della Costituzione.

L’IRAP non tiene in alcun conto la capacità contributiva del soggetto in quanto, in astratto, può arrivare a colpire contribuenti che non hanno prodotto redditi tassabili ai fini delle imposte dirette; è di tutta evidenza che un soggetto che arriva al pareggio fiscale in presenza di costi assoggettabili ad IRAP, sconta questo tributo in totale assenza di reddito e, quindi, di capacità contributiva.

3.5. Incostituzionalità dell’IRAP per violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge Art. 3 della Costituzione.

La sostituzione del contributo al servizio sanitario nazionale, che precedentemente gravava su tutti i contribuenti, con il tributo di nuova istituzione, che colpisce soltanto alcune categorie di cittadini, determina che il costo di un servizio di cui tutti usufruiscono è invece sopportato solo dalle categorie incise dalla nuova imposta.

Al proposito si ricorda che la Corte Costituzionale (sentenza 3 dicembre 1987 n. 431) aveva invitato il Governo a parametrare il costo di tale servizio a un sistema sostanzialmente assicurativo, auspicando "un rapporto adeguativo, certo, omogeneo e concreto fra prestazioni e contribuzioni".

Tutto ciò è completamente disatteso dal nuovo tributo che trasforma in imposta reale senza massimali e solo a carico di alcuni soggetti contribuenti un importo che avrebbe dovuto avere natura di corrispettivo di un servizio e ad esso parametrato.

Per i sopra indicati motivi il sottoscritto ricorrente

 

 

CHIEDE

 

 

 

- che codesta Commissione Tributaria Provinciale, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni d’illegittimità costituzionale prima esposte, e conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiari in accoglimento del presente ricorso, il diritto al rimborso della somma di Lire ……………, con gli interessi come per legge e vittoria delle spese di giudizio.,

- annulli di conseguenza il silenzio – rifiuto e condanni l’Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo, con gli accessori.

Si deposita :

 

1) Copia della quietanza di versamento IRAP in data ………….

2) Copia della istanza di rimborso (e relativa ricevuta di presentazione)

3) Copia della ricevuta di presentazione/spedizione del presente ricorso all’Ufficio

 

(data)

(firma)

 

***

RICORSO CONCERNENTE IL SALDO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI . . .

 

 

 

Ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione Finanziaria, sull’istanza di rimborso dell’IRAP (anno 1998)

…………………………………..

- ricorrente -

Direzione Generale delle Entrate

Sezione staccata di . . .

- resistente -

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………….. il …………….. residente in …………………. Via …………………….n. ……….

Codice fiscale n ……………………………..

[è necessaria l’assistenza in giudizio da parte di un difensore abilitato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992]

ed elettivamente domiciliato presso ……………………………….in ………….. Via …………………… n. …

 

 

RICORRE

 

 

 

avverso il silenzio-rifiuto del centro di Servizi delle Imposte Dirette e Indirette di . . . in relazione all’istanza proposta con atto notificato il ………….per i seguenti motivi, salvo altri ai sensi dell’art. 24, secondo comma, D.Lgs n. 546/1992

 

 

IN FATTO

 

 

 

1.1 Il ricorrente ha versato la complessiva somma di Lire ………………… a titolo di IRAP, dovuta per l’anno 1998 (cfr.doc. 1, 2, 3) e precisamente:

in data ……………. L. …………. a titolo di primo acconto

in data …………… L. ………….a titolo di secondo acconto

in data ……………..L: …………..a titolo di saldo

 

1.2 con istanze del (precisare tutte le istanze presentate, sia per gli acconti che per il saldo) il ricorrente ha chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi di legge, eccependo l’illegittimità del prelievo IRAP per violazione dei principi di cui agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione (cfr. doc. 2).

 

 

IN DIRITTO

 

 

 

Il silenzio opposto dall’Ufficio è illegittimo ed il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto per i seguenti motivi:

2. L’IRAP

2.1 Con la Legge 662/1996 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento della Finanziaria 1997 è stata istituita l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), un’imposta di nuova concezione, sconosciuta ai sistemi fiscali dei Paesi Ue e forgiata sulla base di un consimile balzello adottato solo in due Stati degli Stati Uniti d’America.

2.2 L’IRAP non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni: reddito-entrata, reddito-prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce uno speciale – ipotetico – indice di capacità contributiva che viene individuato "nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi" (definito anche più semplicemente come vap: valore aggiunto prodotto) – Art. 3, comma 144, lettera c) della citata legge 662/1996.

2.3 In altri termini, l’IRAP è un’imposta che assoggetta a tassazione il semplice possesso (o dominio) dei fattori produttivi organizzati dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo in capo a colui che di tali fattori è il dominus.

2.4 Il legislatore con l’IRAP ha inteso sostituire alcuni prelievi anteriori fra cui, in particolare, l’imposta patrimoniale e l’imposta locale sul reddito, alla quale ultima erano – in origine – soggetti anche i proventi da lavoro autonomo, sottratti successivamente a questo tributo, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale (cfr., in particolare, la decisione 25.3.1980, n. 42).

2.5 Con l’istituzione dell’IRAP il Legislatore Delegante ha poi posto in essere, contro ogni evidenza giuridica e di fatto, una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo che i canoni fondamentali del nostro ordinamento giuridico rifiutano. Ma v’è di più. Il Legislatore Delegato con il D. Lgs 15.12.1997, n. 446 emesso in esecuzione della delega, ha ulteriormente e volutamente aggravato la condizione fiscale dei lavoratori autonomi, assoggettandoli alla medesima aliquota IRAP (4.25%) prevista per le imprese (già soggette ad ILOR ed a Imposta Patrimoniale).

2.6 L’IRAP attua, inoltre, una discriminazione qualitativa a danno del fattore lavoro non consentendo la deducibilità (Art. 11, I comma lett. c.) dalla base imponibile del tributo, del costo dei lavoratori subordinati (e di quelli parasubordinati: collaborazioni coordinate e continuative); discriminazione pure in contrasto con i valori costituzionali che assegnano al lavoro un ruolo di preminenza e di conseguente massima tutela.

2.7 Infine, L’IRAP è un’imposta indeducibile dal reddito, soggetto ad IRPEF, del professionista/lavoratore autonomo pur avendo l’IRAP stessa quale presupposto impositivo "l’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi" (Art. 3 comma 144, lettera b).

Si riporta, in merito, quanto scritto da autorevole dottrina: "Anche per le imposte, in sostanza, deve valere il principio di inerenza attualmente espresso dal comma 5 dell’art. 75 del TUIR secondo il quale le spese e i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Alla stregua di tale principio non è lecito dubitare della inerenza (quindi della deducibilità) dell’IRAP, imposta che, come si è visto, colpisce l’esistenza di fatti e situazioni (i singoli fattori della produzione) in assenza dei quali i ricavi tassabili non possono nascere.

3. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’IRAP PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI ARTICOLI 3. 35. 53. 76 e 77 DELLA COSTITUZIONE.

3.1 Incostituzionalità dell’IRAP per il lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (Artt. 3 e 53 Cost.)

3.1 (a) L’incostituzionalità del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 emesso in esecuzione della delega contenuta nella Legge 662/1996 deriva dall’avere illegittimamente equiparato l’esercizio di arti e professioni all’esercizio di impresa mentre tali attività sono diverse e distinte nella loro essenza e nella disciplina di ogni tributo.

I redditi di lavoro autonomo hanno la propria fonte nel lavoro ancorché intellettuale e non nella organizzazione di capitali e di lavoro come sono quelli di impresa.

Tale diversità è stata altresì espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale allorquando, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’ILOR sui redditi di lavoro autonomo, ha affermato che "… la presenza di una zona grigia, intermedia fra i redditi sicuramente lavorativi, non toglie che – sul piano normativo – altro siano il lavoro autonomo in genere e le libere professioni in specie, altro le attività peculiari delle imprese commerciali". Ed ancora: "Precisamente dall’art. 2238 c.c. si ricava però, con certezza, che il libero professionista come tale non è un imprenditore. E ne danno larghissima conferma il carattere personale delle prestazioni ex art. 2232 cc., le caratteristiche forme e misure di compenso che in proposito impone l’art. 2233 cc, il diverso rischio che grava sull’imprenditore, rispetto al prestatore d’opera intellettuale" (Sent.Corte Cost. n. 42 del 23.2.1980).

3.1 (b) L’incostituzionalità dell’IRAP, sempre con riguardo ai redditi di lavoro autonomo che si vuole assoggettare ad una disciplina tributaria diversa da quella del lavoro dipendente, deriva anche dall’avere illegittimamente assunto, quale indice di capacità contributiva, il semplice "esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi". Ciò comporta la violazione di quel principio di uguaglianza tributaria, per cui la Corte Costituzionale ha affermato "che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale", attuando in tal modo "l’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza" (Sent. Corte Cost. n. 120 del 1972).

3.2 Incostituzionalità per eccesso di delega: Artt: 76 e 77 Costituzione.

L’art. 143 comma I della legge delega recita espressamente: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare …….. al fine …….. di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo….. nel rispetto dei principi Costituzionali …. uno o più decreti legislativi …."

E’ di lampante evidenza che la struttura del tributo, così come articolata nel D. L.vo di attuazione, viola clamorosamente il contenuto della legge delega, esponendosi così a censura di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 76 e 77.

Sempre sotto tale profilo si deve rilevare la sostituzione di tasse ed imposte previamente deducibili (contributo per il servizio sanitario nazionale, tassa sulla partita IVA, ICIAP) con un tributo del tutto indeducibile dalle imposte sui redditi.

3.3 Incostituzionalità dell’IRAP per violazione del principio di tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione)

L’Art. 35 della Costituzione recita testualmente: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" Anche in questo caso è evidente la violazione costituzionale perpetrata dalla legge istitutiva del nuovo tributo, posto che non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia esso dipendente sia para-subordinato, favorendo pesantemente l’investimento in beni strumentali a scapito dell’investimento nel fattore lavoro.

3.4 Incostituzionalità dell’Irap per violazione dell’art. 53 della Costituzione

L’IRAP non tiene in alcun conto la capacità contributiva del soggetto in quanto, in astratto, può arrivare a colpire contribuenti che non hanno prodotto redditi tassabili ai fini delle imposte dirette: è di tutta evidenza che un soggetto che arriva al pareggio fiscale in presenza di costi assoggettabili ad IRAP, sconta questo tributo in totale assenza di reddito e, quindi, di capacità contributiva.

3.5 Incostituzionalità dell’Irap per violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge Art. 3 della Costituzione.

La sostituzione del contributo al servizio sanitario nazionale, che precedentemente gravava su tutti i contribuenti, con il tributo di nuova istituzione, che colpisce soltanto alcune categorie di cittadini, determina che il costo di un servizio di cui tutti usufruiscono è invece sopportato solo dalle categorie incise dalla nuova imposta. Al proposito si ricorda che la Corte Costituzionale (sentenza 3 dicembre 1987 n. 431) aveva invitato il Governo a parametrare il costo di tale servizio a un sistema sostanzialmente assicurativo, auspicando "un rapporto adeguativo, certo, omogeneo e concreto fra prestazioni e contribuzioni".

Tutto ciò è completamente disatteso dal nuovo tributo che trasforma in imposta reale senza massimali e solo a carico di alcuni soggetti contribuenti un importo che avrebbe dovuto avere natura di corrispettivo di un servizio e ad esso parametrato.

Per i sopra indicati motivi il sottoscritto ricorrente, previa riunione al presente ricorso, per economia processuale, dei precedenti presentati in data …….. e in data………..

 

 

CHIEDE

 

 

 

che codesta Commissione Tributaria Provinciale, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni d’illegittimità costituzionale prima esposte, e conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiari in accoglimento del presente ricorso, il diritto al rimborso della somma di Lire …………………….. con gli interessi come per legge e vittoria delle spese di giudizio.

Annulli di conseguenza il silenzio – rifiuto e condanni l’Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo, con gli accessori.

Si deposita :

1) Copia della quietanza di versamento IRAP in data ……….

2) Copia della istanza di rimborso (e relativa ricevuta di presentazione)

3) Copia della ricevuta di presentazione/spedizione del presente ricorso all’ufficio.

(data)

(firma)

Interviste del lunedì

a cura di Pierluigi Scalamogna

ART. 2486 C.C. - ART. 2364 co. 2 C.C.

S.r.l. - termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria

Tribunale di Milano

E' stata sospesa l'omologa di un atto costitutivo di s.r.l. il quale prevedeva che, "data la struttura della società, la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono", l'assemblea per l'approvazione del bilancio potesse essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si tenga presente che, nel caso di specie, la società risultava costituita da tutte persone fisiche italiane e l'oggetto sociale era un normale oggetto immobiliare.

Correttamente il tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile la fissazione, per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di un termine semestrale quale previsione generale ed astratta, in quanto contrastante con quanto previsto dall'art. 2364 co. 2 c.c..

In argomento il tribunale di Bologna ha comunicato nel luglio 1997 la seguente massima:

"Non è omologabile lo statuto il quale, pur espressamente individuando ex art. 2364 c.2 c.c. il termine maggiore nel limite normativo dei sei mesi per l'approvazione del bilancio, ometta di prescrivere che il riscontro delle "particolari esigenze" richiedenti il superamento dei quattro mesi ordinari sia almeno enunciato dall'organo amministrativo (con apposita delibera o atto equipollente conoscibile dai soci) prima della scadenza del termine ordinario, pur non necessitando che lo statuto specifichi quali siano le circostanze evocate dalla norma, la cui indicazione appare dunque compatibile con la responsabilità dell'organo gestorio e le esigenze di controllo dell'assemblea; è comunque legittima la clausola con cui i soci, limitando la discrezionalità degli amministratori, vincolino questi ultimi a motivare la ricorrenza delle "particolari esigenze" esponendo nello statuto le categorie di riferimento (ad es. inoltro dei bilanci delle società partecipate) ovvero predeterminino la scadenza (ad es. non oltre dieci giorni prima del quadrimestre) entro cui tale potere di differimento deve essere esercitato".

ART. 2447 C.C.

Assemblea straordinaria di S.p.A. - copertura perdite - "utilizzo" di finanziamento effettuato da socio

Tribunale di Milano

E' stata sospesa l'omologa di una delibera di assemblea straordinaria di S.p.A., avente ad oggetto la copertura di perdite ex art. 2447 c.c., nella quale parte delle perdite risultavano coperte mediante "utilizzo di parte del finanziamento" effettuato da un socio a favore della società.

A parere del tribunale è necessario precisare che per "utilizzo del finanziamento" si intende "rinuncia al credito" da parte del socio che ha effettuato il finanziamento stesso.

Il credito da finanziamento costituisce un diritto individuale del socio e, come tale, disponibile solo da questi. Coerentemente, quindi, il tribunale richiede che dal verbale di assemblea risulti chiaramente che l'atto dispositivo del diritto di credito, finalizzato a coprire le perdite, provenga dal solo soggetto che possa disporre di detto credito e, cioè, dal socio finanziatore.

Nel caso in esame, peraltro, l'assemblea risultava essere totalitaria e la delibera veniva assunta all'unanimità. Da ciò si sarebbe potuto forse dedurre implicitamente il consenso del socio finanziatore uti singulus; formalmente, peraltro non può non convenirsi con il tribunale che una cosa è la delibera assembleare, inclusa la manifestazione del proprio voto all'interno di essa (delibera che non può di per sé assolutamente incidere su, né tantomeno disporre di diritti individuali dei soci), ed altro è la manifestazione negoziale di volontà del singolo volta a disporre di un proprio diritto.

ART. 2486 C.C.

S.r.l. - quorum deliberativo - unanimità - inammissibilità

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa dell'atto costitutivo di una S.r.l. nel quale, con riguardo all'assemblea, dopo aver fatto riferimento all'art. 2486 c.c., si prevedeva che "Per deliberare validamente in materia di variazioni sul capitale sarà tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 100% del capitale sociale".

Il tribunale conferma ancora una volta il proprio orientamento contrario all'ammissibilità di clausole statutarie che stabiliscono l'unanimità per le deliberazioni delle assemblee delle società di capitali, atteso che il concetto di "maggioranza" cui le vigenti norme fanno riferimento, è antitetico a quello di "unanimità".

Parte della dottrina. al contrario, sottolineando le distinzioni tipologiche tra S.p.A. ed S.r.l., ritiene ammissibile per la S.r.l. la previsione statutaria di delibere all'unanimità, specie se limitata a delibere specifiche, come nel caso in esame.

ART. 2475 C.C. - ART. 188 D.Lgs. 24.2.1998 n.58

S.r.l. - Denominazione sociale - Uso della parola SIM. - Illegittimità

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa dell'atto costitutivo di una S.r.l. denominata "SIM.CLA. S.r.l.", avente un oggetto "commerciale", ritenendo che l'uso del termine SIM. nella denominazione fosse in contrasto con la previsione di cui all'art. 188 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58. Ai sensi di tale norma "L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV".

La preoccupazione del tribunale appare eccessiva nel caso di specie. La società in oggetto, infatti, risulta costituita da due persone fisiche e la denominazione sociale deriva dall'utilizzo delle prime tre lettere dei rispettivi nomi dei soci (Simone e Claudio).

Il divieto di abuso di denominazione di cui alla citata norma trova applicazione solo nel caso in cui la denominazione sia idonea a trarre in inganno "sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento", il che non parrebbe, avendo la società per oggetto il commercio di telefoni cellullari.

Per la cronaca l'atto costitutivo è stato infine omologato previa rettifica della denominazione, da cui sono stati eliminati i punti ...

ART. 2487 C.C.

S.r.l. - amministrazione pluripersonale non collegiale - inammissibilità

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa di una delibera di assemblea straordinaria di S.r.l. che, modificando l'articolo relativo all'amministrazione della società, prevedeva che la stessa potesse essere amministrata, oltre che da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, anche "da due amministratori sia congiuntamente, sia disgiuntamente".

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento secondo cui il principio collegiale è inderogabile in materia di società di capitali, per cui più amministratori costituiscono necessariamente un consiglio di amministrazione. A parere del tribunale, pertanto, deve intendersi inammissibile nelle società di capitali l'amministrazione pluripersonale non collegiale sia essa congiuntiva o disgiuntiva. Si sottolinea peraltro che di contrario parere, con riguardo alle sole S.r.l., risulta essere parte della dottrina (Rivolta, Calandra Bonaura, Zanarone, Di Sabato), in considerazione del mancato richiamo dell'articolo 2380 c.c. (il quale per la S.p.A. stabilisce che quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione) da parte dell'articolo 2487 comma 2° c.c. (mancato richiamo che la tesi contraria ritiene attribuibile ad un mero difetto di coordinamento).

ARTT. 2484 C.C.

S.r.l. - Convocazione dell'assemblea - termini

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa di un atto costitutivo S.r.l. nel quale, con riferimento alla convocazione dell'assemblea, si prevedeva che "in caso di particolare urgenza l'assemblea è convocata con telegramma spedito ai soci almeno 48 ore prima dell'adunanza".

Il Tribunale ha ritenuto eccessivamente breve il termine di 48 ore previsto per la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo telegramma, seppure in presenza di casi di particolare urgenza. A parere del Tribunale, infatti, "l'avviso di convocazione dell'assemblea [ delle S.r.l.] deve pervenire ai soci in tempo per consentire agli stessi l'utile partecipazione alla riunione" (Massima del luglio 1997).

Sull'argomento appare utile riportare integralmente la motivazione del Tribunale di Milano alla massima sopra citata:

"motivazione: L'art. 2484 c.c. fissa il termine minimo di otto giorni per la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione; non indica invece un termine minimo per il ricevimento di questa raccomandata. L'esigenza di un termine minimo è richiamata per implicito da alcune disposizioni, dettate in relazione a delibere di particolare importanza (quindici giorni per la delibera di approvazione del bilancio ex art. 2429, comma 3, c.c.; otto giorni per la delibera di copertura delle perdite ex art. 2446 comma 1, c.c.). Per giurisprudenza costante si richiede però che in relazione ad ogni tipo di delibera la raccomandata contenente l'avviso debba essere recapitata al socio in tempo utile per consentirgli di partecipare alla riunione. Poiché l'art. 2484 c.c. fa salva ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo, si ritiene costituisca una corretta applicazione di questa norma una clausola che indichi il termine minimo di cinque giorni per il ricevimento dell'avviso. Ove sussista e sia rispettata una simile previsione, si ritiene che la mancata osservanza del termine minimo di otto giorni per la spedizione dell'avviso non contrasti con la disposizione in esame, che è finalizzata ad assicurare al socio un termine utile per informarsi e documentarsi sull'oggetto della riunione. Si ritiene inoltre legittima la clausola che preveda per la spedizione dell'avviso la scelta di un sistema di comunicazione diverso dalla raccomandata, purché assicuri il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione (ad esempio il fax), con la precisazione che questo sistema deve trovare riscontro in dati di riferimento riportati a libro soci".

ART. 2484 C.C. - ART. 2367 C.C.

S.r.l. - Assemblea - Convocazione ad opera dei soci - inammissibilità

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa di un verbale di assemblea straordinaria di S.r.l. che, modificando l'articolo di statuto relativo alla convocazione dell'assemblea, prevedeva che l'assemblea stessa potesse essere convocata, oltre che dall'organo amministrativo, anche direttamente "dai soci titolari di quote rappresentanti più della metà del capitale".

Il Tribunale ritiene che la competenza alla convocazione di assemblee nelle S.r.l. spetti esclusivamente all'organo amministrativo e che la stessa non possa essere riconosciuta direttamente a soci o gruppi di soci. A conferma di ciò starebbe il richiamo all'articolo 2367 c.c. effettuato dall'articolo 2486 c.c., secondo cui i soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale possono solamente richiedere che l'assemblea venga convocata dagli amministratori (o in loro vece dai sindaci, o in difetto dal Presidente del Tribunale).

Si fa presente, peraltro, che secondo una parte della dottrina, la possibilità di attribuire anche a soci o gruppi di soci la legittimazione a convocare direttamente l'assemblea della S.r.l., troverebbe conferma nell'articolo 2484 c.c. che in tema di convocazione fa salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo.

 

Esperienze

 

"ACCESSIONE INVERTITA" . . . PER CONTRATTO

 

 

 

 

Non è infrequente che, anche per malintesa parsimonia, i comproprietari di un’area, prima della edificazione, tentino di regolare con scritture private i reciproci diritti rinviandone ad un successivo atto pubblico "divisionale" la sistemazione definitiva. Capita così che, "strada facendo", le cose si complichino e che, magari dopo anni, le parti vengano a trovarsi in una situazione che, stante il principio dell’accessione, diviene veramente complesso districare.

Con l’ambizione di essere di aiuto per affrontare situazioni di questo tipo, la rubrica Esperienze ospita in questo numero un atto che, nella complessità, potrebbe essere una soluzione di casi tutto sommato non infrequenti.

 

 

RIPETIZIONE IN FORMA IDONEA PER LA TRASCRIZIONE DI SCRITTURA

PRIVATA DI VENDITA - TRANSAZIONE - DIVISIONE

sono presenti:

Società "Alfa" con sede in ..., capitale sociale L. ..., iscritta presso il Registro delle Imprese di ... al n. ..., cod. fisc. ... , qui rappresentata dal signor ... munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti patti sociali, nel prosieguo denominata, in breve, "Alfa";

Carlotta

Francesco e Francesca

Persone della cui identità personale io notaio sono certo le quali premettono che:

- con scrittura privata in data ... , registrata all'ufficio del registro di ... in data ... al n. ..., la società "Alfa" e la signora Carlotta hanno venduto ai signori Francesco e Francesca la quota di comproprietà pari a 334/1000 dell'area edificabile della superficie di 185 metri quadri, sita in comune di ... distinta nel Catasto Terreni di detto comune come segue:

foglio ..., particella numero ... ., Ha ...

- per effetto della predetta vendita, detta area è divenuta di proprietà delle parti qui sottoscritte nelle seguenti misure:

"Alfa" 387/1000;

Carlotta 279/1000;

Francesco e Francesca 334/1000;

- per l'accesso dalla strada provinciale n. ... e per il passaggio delle condutture degli impianti di acqua, luce, telefono e fognatura, con la medesima scrittura privata è stata costituita, a favore di detta area, servitù di passo pedonale e carraio, nonché‚ di passaggio di condutture a carico della particella numero ... (di proprietà della società "Alfa" e della signora Carlotta);

- in forza di concessione edilizia rilasciata dal comune di ... in data ... n.ro ... di prot., pratica edilizia n.ro ... e successive concessioni di variante n.ri ... , a seguito delle quali in data ... è stata presentata al Sindaco del Comune di ... la richiesta di abitabilità e agibilità, sull'area predetta, identificata con la particella numero ... del foglio ..., è stato realizzato un edificio, di tre piani fuori terra con un piccolo vano tecnico al piano cantinato, costituito da tre unità immobiliari;

- detta edificazione è stata effettuata interamente a spese della società "Alfa" e dei signori Francesco e Francesca, e precisamente a spese dei signori Francesco e Francesca in proporzione alla loro quota di comproprietà mentre la società "Alfa" ha sostenuto anche le spese che sarebbero state di competenza della signora Carlotta la quale non ha partecipato in alcun modo alle spese per l'edificazione;

- per effetto di quanto disposto dall'art. 934 del codice civile, la proprietà del fabbricato compete alle parti qui sottoscritte nelle stesse percentuali sopra indicate in relazione alla proprietà del suolo;

- per effetto di quanto disposto dall'art. 936 (2° e 4° comma) del codice civile, la signora Carlotta è tenuta al pagamento, per la quota di sua competenza, del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera oppure dell'aumento di valore recato al fondo cioè del valore dell'edificio realizzato;

- le parti intendono confermare e riprodurre in forma idonea per la trascrizione e la voltura catastale la vendita in data ... sopra citata;

- la signora Carlotta e la società "Alfa" intendono prevenire la lite che potrebbe sorgere tra loro in seguito alla edificazione realizzata a spese della società "Alfa", anche per la parte che sarebbe stata di competenza della signora Carlotta, e pertanto intendono transigere su quanto sopra facendosi reciproche concessioni tra le quali il riconoscimento in capo alla società nella misura di 666/1000 della proprietà del fabbricato;

- la società "Alfa" e i signori Francesco e Francesca intendono por fine alla comunione tra essi esistente assegnandosi in proprietà esclusiva porzioni dell'edificio realizzato in ragione dei rispettivi diritti.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra intervenute e rappresentate, convengono quanto segue.

IN PRIMO LUOGO

La società "Alfa" come sopra rappresentata, la signora Carlotta e i signori Francesco e Francesca, confermano in ogni sua parte la scrittura privata in data ..., registrata a ... il giorno ... al n.ro ... , citata in premessa e che in originale si allega sotto la lettera "A".

In relazione ad essa in particolare:

1) confermano che la Società "Alfa" e la signora Carlotta hanno venduto ai signori Francesco e Francesca, che hanno accettato ed acquistato in parti uguali ed indivise, la quota di comproprietà pari a 334/1000, di cui 194/1000 la società "Alfa" e 140/1000 la signora Carlotta, dell'area sita in comune di ..., strada provinciale n. ..., distinta nel catasto terreni del Comune di ... come segue:

Foglio ..., particella numero ..., Ha ... .

Confini:.. .

2) confermano che si è costituito diritto di servitù a carico della particella numero … e a favore della particella numero ... per il passaggio pedonale e carraio e per il passaggio degli impianti di acqua, luce, telefono e fognatura;

3) confermano che la vendita è stata convenuta per il prezzo, stabilito a corpo, di L. ... di cui L. ... oltre l'IVA, per la vendita dalla società e L. ... per la vendita dalla signora Carlotta, somme che i venditori confermano di avere interamente riscosso dagli acquirenti;

4) i venditori confermano le garanzie di legge e in particolare garantiscono la piena ed assoluta proprietà e disponibilità dell'immobile venduto e la sua libertà da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà e oneri reali in genere;

5) i venditori confermano la rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale;

6) le parti confermano che fra venditori e acquirenti non sussistono vincoli di coniugio né di parentela in linea retta, quali previsti dall'art. 26 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986;

7) con riferimento a quanto indicato nell'art. 2659 cod. civ., dichiarano:

- la signora Carlotta di essere ...;

- i signori Francesco e Francesca di essere ...

8) Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, i venditori dichiarano che l'area di cui sopra ha tuttora la destinazione urbanistica che risulta dal certificato che, rilasciato dal Comune di ... in data ..., si allega al presente atto sotto la lettera "B" – conforme a quello allegato alla scrittura privata qui confermata- e che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici di detto Comune, dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi, relativamente al terreno in oggetto.

Per quanto possa occorrere, le parti dichiarano inoltre che l’edificio ora esistente sull'area in oggetto è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal comune di ... in data … n.ro ... di prot., pratica edilizia n.ro ... e successive concessioni di variante n.ri ..., protocollo n.... e ..a seguito delle quali in data ...è stata presentata al sindaco del Comune di ...la richiesta di abitabilità e agibilità.

IN SECONDO LUOGO

La signora Carlotta e la società "Alfa", al fine di regolare i loro rapporti conseguenti alla edificazione della particella numero ... di cui sopra, realizzata a spese della società "Alfa" anche per la parte che sarebbe stata di competenza della signora Carlotta, in considerazione del fatto che per effetto della edificazione la signora Carlotta è divenuta proprietaria del fabbricato per la quota di 279/1000 ed al tempo stesso debitrice nei confronti della società "Alfa" di quanto da essa speso per la edificazione di quanto corrispondente a detta quota, e quindi al fine di prevenire la lite che potrebbe derivarne per la determinazione dei rispettivi diritti ai sensi dell'art. 936 del codice civile, transigono su quanto sopra facendosi reciproche concessioni e pertanto:

a) la signora Carlotta trasferisce alla società "Alfa", che come sopra rappresentata accetta ed acquista, la quota di comproprietà, pari a 279/1000 dell'area in comune di ..., distinta in Catasto Terreni con la particella numero ... del foglio ... della superficie di mq. ..., con il sovrastante fabbricato consistente in un'officina al piano terreno, un deposito e magazzino al primo piano e un appartamento ad uso abitazione al piano secondo con annesso locale lavanderia al piano terreno, con accessori comuni, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto comune in base alla scheda di denuncia presentata all'U.T.E. di ... in data ... n. ... di prot. come segue:

Fg. …, mapp. … , sub. ..., strada provinciale ... n. …, P. T, z.c. U, cat. ..., R.C.L. ... (l'officina);

Fg. ..., mapp. ..., sub. ..., strada provinciale ... n. … , P. 1, z.c. U, cat. C/2, cl. 3, mq. ..., sup. cat. mq. …, R.C.L. ... (il deposito/magazzino);

Fg. … , mapp. … , sub. …., strada provinciale …n. … , P. 2, z.c. U, cat. A/3, cl. 3, vani ... , sup. cat. ..., R.C.L. …(l'appartamento);

precisandosi che con il foglio …, particella numero …, sub. 1 sono identificati i beni comuni non censibili;

b1) la società "Alfa", come sopra rappresentata, versa alla signora Carlotta, che ne rilascia corrispondente quietanza, la somma di L. ..., corrispondente al valore dell'area per la quota di 279/1000;

b2) la società "Alfa" rinunzia al proprio credito nei confronti della signora Carlotta, transattivamente determinato in L. ..., consistente nel diritto di essere da questa indennizzata, ai sensi dell'art. 936 2° comma del codice civile, delle spese fatte per i materiali e la mano d'opera impiegati per l'edificazione ovvero in misura pari all'aumento di valore recato al fondo.

Per effetto di quanto qui convenuto le parti reciprocamente riconoscono di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per effetto della edificazione del fabbricato insistente sull'area di cui alla particella numero ... del foglio … del comune di ... e pertanto rinunziano a qualsiasi azione di danno o risarcimento che da tale edificazione avesse potuto derivare.

Le parti dichiarano, a fini fiscali, di attribuire alla quota di comproprietà trasferita il valore di L. ..., comprensivo del valore - pro quota - dell'area e del fabbricato su essa insistente.

La transazione (con il consenso, per quanto possa occorrere, dei signori Francesco e Francesca, quali comproprietari, per la quota di 334/1000 del bene in oggetto) è convenuta tra le parti sotto l'osservanza dei seguenti patti:

1) La quota immobiliare in oggetto è trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e passive ben note alle parti.

2) La parte alienante presta le garanzie di legge e in particolare garantisce che la quota trasferita è tuttora di sua libera ed assoluta proprietà e disponibilità, completamente esente da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà, oneri reali in genere;

3) Le parti, in considerazione del fatto che la società "Alfa" ne ha avuto la detenzione per il corrispondente periodo, convengono che ogni diritto ed ogni obbligo relativo al fabbricato esistente, per la quota oggetto di transazione, faccia capo alla società "Alfa" a far tempo dalla venuta ad esistenza del fabbricato con i conseguenti effetti utili ed onerosi.

4) La parte alienante rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

5) Con riferimento a quanto indicato nell'art. 2659 cod. civ., la signora Carlotta conferma di essere coniugata in regime di separazione dei beni.

6) Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte alienante conferma che:

- la costruzione del fabbricato oggetto di transazione è stata effettuata in base alla concessione edilizia rilasciata dal comune di ... in data … n.ro ... di prot., pratica edilizia n.ro ... e successive concessioni di variante n.ri ..., protocollo n. ... e ... a seguito delle quali in data ... è stata presentata al Sindaco del Comune di ... la richiesta di abitabilità e agibilità.

IN TERZO LUOGO

Premesso che, in dipendenza di quanto sopra convenuto, la società "Alfa" (per 666/1000) e i signori Francesco e Francesca (per 334/1000) sono comproprietari del fabbricato in comune di ... insistente sull'area distinta nel Catasto Terreni di detto comune con la particella numero …del foglio …, costituito da tre unità immobiliari poste su tre piani più un piccolo vano tecnico al piano cantinato, e che intendono uscire dal regime di comunione assegnandosi singole porzioni di valore corrispondente ai rispettivi diritti;

LOTTO "A"

I signori Francesco e Francesca assegnano alla società "Alfa", che come sopra rappresentata accetta, le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sopra descritto:

- un'officina al piano terreno e un deposito e magazzino al primo piano, con accessori comuni, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto comune in base alla scheda di denuncia presentata all'U.T.E. di ... in data ...n. ... di prot. come segue:

Fg. … , mapp. ..., sub. ..., strada provinciale ... n. … , P. T, z.c. U, cat. D/7, R.C.L. ... (l'officina);

Fg. …, mapp. …, sub. ..., strada provinciale … n. ..., P. 1, z.c. U, cat. C/2, cl. 3, mq. 135, sup. cat. mq. 127, R.C.L. ... (il deposito/magazzino);

precisandosi che con il foglio . . ., particella numero . . , sub. 1 sono identificati i beni comuni non censibili.

Per la migliore identificazione di dette unità le parti fanno riferimento alle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D" dandosi atto che tali planimetrie hanno valore puramente indicativo per quanto riguarda misure e dimensioni.

Le parti dichiarano che il valore del suddescritto lotto è di L. ...

LOTTO "B"

La società "Alfa", come sopra rappresentata assegna ai signori Francesco e Francesca che accettano, la seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sopra descritto:

- un appartamento ad uso abitazione al piano secondo con annesso locale lavanderia al piano terreno, con accessori comuni, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto comune in base alla scheda di denuncia presentata all'U.T.E. di ... in data ... n. ... di prot. come segue:

Fg. ..., mapp. ..., sub. ... , strada provinciale … n. .., P. 2, z.c. U, cat. A/3, cl. 3, vani 5, sup. cat. 88, R.C.L. ... (l'appartamento);

precisandosi che con il foglio ..., particella numero ..., sub. 1 sono identificati i beni comuni non censibili.

Per la migliore identificazione di detta unità le parti fanno riferimento alla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "E" dandosi atto che tale planimetria ha valore puramente indicativo per quanto riguarda misure e dimensioni.

Le parti dichiarano che il valore del suddescritto lotto è di L. ...

Le parti dichiarano in L. ... il valore complessivo dei beni divisi e poiché‚ le porzioni di fatto assegnate corrispondono alle quote di diritto spettanti a ciascun condividente non si fa luogo a conguagli di sorta.

I condividenti pertanto dichiarano di nulla avere reciprocamente a richiedersi in dipendenza della comunione esistente fra essi fino ad oggi relativamente agli immobili in oggetto e rinunciano reciprocamente l'uno a favore dell'altro a qualsiasi diritto di ipoteca legale.

Le parti prestano reciproche garanzie ai sensi di legge dichiarando che gli immobili oggetto del presente atto sono liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali in genere.

Rimangono di proprietà comune: tutte le parti dello stabile in oggetto che siano adibite all'uso comune per legge o per destinazione.

In particolare sono comuni: - vano contatore; - locale pompe ascensore; - l'ascensore; - la scala e l'ingresso pedonale; - il tetto; - il sedime del fabbricato.

A dette parti comuni i condividenti partecipano, sia per quanto riguarda la comproprietà, sia per quanto riguarda le spese di gestione e manutenzione, in ragione di:

Francesco e Francesca 334/1000

la società "Alfa" 666/1000.

Secondo quanto previsto dall'art. 2659 cod. civ., i signori Francesco e Francesca confermano di essere coniugati in regime di separazione dei beni.

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, i condividenti confermano che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari assegnate è stata effettuata in base alla concessione edilizia rilasciata dal comune di ... in data ... n.ro ... di prot., pratica edilizia n.ro ... e successive concessioni di variante n.ri ..., protocollo n. … e ... a seguito delle quali in data ... è stata presentata al Sindaco del Comune di ... la richiesta di abitabilità e agibilità.

Convenzioni e dichiarazioni comuni ai tre luoghi

Spese, imposte e tasse dipendenti e conseguenti dal presente atto si convengono ad esclusivo carico della società "Alfa" che tutte se le assume, fatta eccezione per l'INVIM relativa al trasferimento immobiliare di cui al secondo luogo, che, per legge, è a carico dell'alienante, signora Carlotta.

Ai fini della registrazione del presente atto le parti danno atto che:

- la ripetizione in forma idonea per la trascrizione, di cui al primo luogo, sconta le sole imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in quanto la scrittura privata qui allegata sotto la lettera "A" ha già scontato l'imposta di registro in misura proporzionale e l'INVIM;

- la transazione, di cui al secondo luogo, sconta l'INVIM nonché le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, e quella di registro con l'aliquota prevista dall'art 1 della parte prima della tariffa allegata al DPR 131/1986, calcolate sul valore del bene immobile trasferito ai sensi dell'art 29 del citato DPR 131/1986;

- la divisione, di cui al terzo luogo, sconta l'imposta di registro con l'aliquota prevista dall'art. 3 della parte prima della tariffa citata e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le parti dichiarano che intendono avvalersi, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, delle disposizioni contenute nell'art. 12 del D.L. n. 70 in data 14 marzo 1988 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13 ter del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990 , n. 165, le parti da e ammonite a’ sensi di legge, dichiarano che il reddito fondiario delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto non è stato dichiarato, pro quota, nelle loro rispettive ultime dichiarazioni dei redditi, per le quali, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione in quanto il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in oggetto era in fase di costruzione per tutto il periodo di imposta relativo.

Soluzione alternativa e più conveniente dal punto di vista fiscale rispetto a quella proposta è quella di fare seguire alla ripetizione uno "stralcio divisionale" per Francesco e Francesca e, quindi, la transazione tra Carlotta e la società.

In presenza di valori non elevati, la soluzione proposta è stata adottata per coinvolgere nella divisione tutti e solo i partecipanti alla comunione sull’edificio disciplinando in tal modo in maniera più "penetrante", anche se implicita, i rispettivi diritti.

TRASFERIMENTO DI AZIENDA E COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

 

 

 

 

Quale contributo alla diffusione di conoscenze in tema di trasferimento di azienda, pubblichiamo Il testo di una lettera dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano a proposito della necessità, sancita dall’art 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, di comunicare preventivamente per iscritto il trasferimento delle aziende che occupano più di quindici lavoratori anche in ipotesi per le quali si potrebbe essere propensi a considerare il "trasferimento" implicito.

Oggetto: Trasferimento d’Azienda Art. 47 legge 428/1990

La giurisprudenza italiana, con orientamento ormai costante, ha dato una più ampia interpretazione del concetto di "trasferimento d’azienda" estendendo la procedura prevista dall’art. 47 ad un numero maggiore di fattispecie.

Il trasferimento di azienda si configura in ogni ipotesi in cui si realizzi una sostituzione nella titolarità della impresa, o di singole unità produttive, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato e quindi anche nel caso di fusioni o incorporazioni di società.

Anche nelle ipotesi di scissione (art. 2504 septies c.c.) la dottrina prevalente1 e la giurisprudenza2 ritengono applicabile la procedura di cui all’art. 47 e tale orientamento appare conforme alle direttive comunitarie in materia.

Poichè il mancato espletamento della procedura sindacale di cui all’art. 47 costituisce condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28, Legge 300/1970, l’Associazione, in considerazione della interpretazione estensiva suddetta, consiglia le aziende associate di espletare la procedura di cui all’art. 47.

1 Santoro Passarelli – "Il trasferimento d’azienda rivisitato" p. 466. - Morano - "Prime osservazioni in tema di scissione" in Le Società 1991, p. 1316. - Afferni - "Commento al DL 16.1.1991 n. 22" in Corr. giur. 1991 p. 407.

2 Pretura MI, 31 luglio 1997

 

Notaio contro

IL RICORSO

AL GIUDICE DEL REGISTRO DI MILANO

c/o Cancelleria Civile - Ufficio Giudice Registro delle Imprese

RICORSO

 

 

 

Il notaio Guido Roveda con sede in Milano

premesso

- che con suo atto … …1997 n. … di repertorio i coniugi … e … costituivano un fondo patrimoniale a' sensi dell'art. 167 C.C., al quale la sola signora … destinava, tra l'altro, la quota di lire 7.250.000. di partecipazione al capitale sociale della "…SRL", con sede in …, col capitale sociale di lire 20.000.000., versato, codice fiscale - Partita Iva …, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di … al n. …(Tribunale di …), di sua proprietà;

- che, in conformità a quanto previsto dal Codice, i coniugi convenivano che la quota restasse di proprietà della sola signora …., che per la sua alienazione non occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione giudiziale e che il possesso e il godimento della quota si trasferissero al fondo con effetto immediato;

- che, nei termini di legge (domanda … 1997, protocollo n. …), il sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese;

- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento datato …1998, prot. …, provvisorio …, pervenuto il …1998, comunicava al notaio il rifiuto dell'iscrizione per queste specifiche ragioni:

- in primo luogo "perché l'atto di destinazione di quote di S.R.L. a favore di un fondo patrimoniale non rientra tra i casi di trasferimento di quote per atto tra vivi o per successione a causa di morte per i quali l'art. 2479 C.C., così come modificato dalla L. 310/93, prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese";

- in secondo luogo perché nel caso di specie non avviene comunque un trasferimento delle quote di S.R.L. in quanto la proprietà delle quote stesse resta in capo alla signora …;

- infine "perché ai sensi dell'art. 2188, c. 1 C.C. il Registro delle Imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge (principio di "tipicità"), e che l'iscrizione del vincolo di destinazione a fondo patrimoniale non è stabilita da alcuna norma".

Ciò premesso

chiede che sia ordinata l'iscrizione del predetto atto per queste ragioni.

Il fondo patrimoniale è stato introdotto nel Codice Civile dalla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).

Esso prevede la possibilità, per uno o per entrambi i coniugi o per un terzo, di destinare determinati beni per i bisogni della famiglia.

La proprietà dei beni spetta ai coniugi salvo diversa intesa.

Sui beni si costituisce un "vincolo di destinazione" e la loro amministrazione è soggetta a particolari regimi.

I frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'art. 167 prevede che possano essere costituiti in fondo patrimoniale beni immobili o i mobili iscritti nei pubblici registri o i titoli di credito.

Per tutti questi beni la legge prevede che il vincolo di destinazione venga trascritto negli appositi registri o annotato sui titoli (art. 2647 C.C. per gli immobili e art. 1685 C.C. per i mobili, mentre l'annotazione sui titoli di credito è prevista dallo stesso art. 167 C.C.).

La ragione per cui la legge impone questa pubblicità è del tutto evidente.

Naturalmente la legge di riforma del diritto di famiglia non poteva prevedere la pubblicità nel Registro delle Imprese della destinazione a fondo patrimoniale di quote di partecipazione in S.R.L. e ciò non solo perché il Registro delle Imprese non era ancora stato istituito, ma perché non era ancora entrata in vigore la cosiddetta Legge Mancino (310/93) che, per la cessione delle quote o la costituzione di diritti sulle stesse, ha imposto l'iscrizione nel Registro allora tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e, oggi, nel Registro delle Imprese.

Non pare invece avere rilievo l'osservazione che fa il Conservatore del Registro delle Imprese secondo il quale, non rientrando l'atto di destinazione di quote a fondo patrimoniale "tra i casi di trasferimento delle quote per atto tra vivi o per successione a causa di morte" non sarebbe possibile l'iscrizione perché trascura tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli alla disponibilità, che non sono "trasferimenti" ma che vanno sicuramente trascritti (costituzione del diritto di usufrutto, costituzione di pegno, sequestro, pignoramento, etc.).

Senza pregio l'ulteriore osservazione che, siccome nel caso di specie, la proprietà rimane in capo al costituente il fondo non avverrebbe "un trasferimento" perché, come spiegato quel che nasce in questo caso è un vincolo di destinazione che il sistema richiede sia portato a conoscenza dei terzi.

Sulla "tipicità" degli atti che possono essere iscritti si osserva solo che qui si tratta di adeguare ai principi del diritto una normativa semplicemente lacunosa, operando, con una semplice operazione di interpretazione estensiva, un allargamento delle ipotesi regolamentate.

Semmai, per concludere, il Conservatore poteva sollevare l'eccezione della natura del bene "quota", cioè se esso sia da considerare "bene mobile" e, quindi, "bene mobile registrato", solo bene, quest'ultimo, che sia possibile destinare a fondo patrimoniale.

Che il bene, se bene, sia da inquadrare tra i beni registrati, pare proprio non potersi dubitare dopo l'entrata in vigore della Legge Mancino che vuole, per tutte le vicende giuridiche interessanti la quota, la loro pubblicità nel Registro delle Imprese.

Che poi la quota sia "bene" o complesso di diritti o universitas iuris la dottrina è impegnata da decenni a stabilirlo.

Quel che è certo è che la dottrina che sostiene la sua natura di "bene" non è certo secondaria (per tutti Biondi "Osservazione circa la natura giuridica delle quote di società a responsabilità limitata", in Banca-Borsa 1957, I, 543; Ferri, "Le Società, 498; anche Cass. 12.12.86, n. 7409, in Giur. Comm. 1987, II, 741) ma, soprattutto è la legge, fiscale e civile, che ormai definitivamente è orientata a considerarla "bene".

La quota di S.R.L. è infatti oggetto di compravendita, di costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia, di sequestro, di pignoramento, etc. ed il suo trasferimento è capace di produrre redditi tassabili (capital gain).

Per concludere non pare da condividere nessuna delle motivazioni addotte dal Conservatore per rifiutare l'iscrizione dell'atto in questione, mentre a favore della sua pubblicità a mezzo del Registro delle Imprese militano ragioni giuridiche e di opportunità (trasparenza degli atti e tutela dei terzi).

f.to: notaio Guido Roveda

Si allega:

- copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale …

- originale della ricevuta di deposito al Registro delle Imprese del predetto atto;

- originale del provvedimento di rifiuto emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese

 

 

 

IL PROVVEDIMENTO

TRIBUNALE DI MILANO

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

 

 

Letto il ricorso presentato il 10.6.1998 dal notaio Guido Roveda contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, col quale è stata rifiutata l’iscrizione della costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 C.C. sulle quote della ... Srl di proprietà di …. e di …., osserva quanto segue.

L’art. 2188 C.C. al primo comma prescrive che l’iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge e il principio di tassatività delle iscrizioni e dei depositi è ribadito dall’art. 11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995, n. 581, che richiede l’accertamento "delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione" e dall’art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede l’accertamento della "corrispondenza dell’atto di cui si chiede il deposito all’atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge".

Le modifiche apportate all’art. 2479 C.C. dalla legge 12.8.1993, n. 310 riguardano il solo regime di trasferibilità delle quote, tra vivi e per successione a causa di morte, non si riferiscono invece a tutte le vicende che possono riguardare la proprietà o il possesso delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Non sembra dunque condivisibile la tesi secondo la quale ogni provvedimento avente ad oggetto le quote di una srl debba essere iscritto nel registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi 6.11.1995 in Giur. It. 1996 II 10).

Se è vero infatti che tra le finalità della cd legge Mancino vi è quella di approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata, impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro soci prescritta dall’art. 2493 C.C. e, dall’altro lato, che non possa essere ammessa un’estensione analogica alle forme di pubblicità, sia per l’esigenza di certezza e trasparenza delle informazioni societarie, sia per la riservatezza che l’ordinamento tutela anche attraverso la tassatività delle deroghe.

L’opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994 pag. 1061) e sostenuta tra gli altri dal giudice del registro di Bologna il 26.10.1995 (in Giur. Comm. 1997 II pag. 477, in relazione all’ipotesi di costituzione di pegno sulla quota), oltre a contraddire al principio di tassatività, costringe ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l’iscrizione di un vincolo sulle quote: l’art. 2479 C.C. indica infatti questo soggetto nel notaio, che potrebbe però non intervenire in alcuni casi, come nei provvedimenti di sequestro; potrebbe forse essere legittimato all’iscrizione l’amministratore della società, che ha l’obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone a questo soggetto né l’obbligo di chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese dei vincoli sulle quote né quello di far precedere questa iscrizione all’annotazione sul libro soci.

Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova, lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto questo profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad eseguire iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di occasionali interessati, con possibilità di mancate iscrizioni dei vincoli e soprattutto di provvedimenti di cancellazione degli stessi.

Appare pertanto infondata tutta la motivazione del ricorso, che si basa sul presupposto che vadano "sicuramente trascritti nel registro delle imprese tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli di disponibilità". Va soltanto aggiunto che nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 C.C. la tesi dell’iscrivibilità del vincolo non può neppure far perno sulla disposizione dell’art. 2806 C.C., che secondo alcuni non riguarderebbe soltanto la forma del negozio costitutivo del diritto oggetto di pegno ma la stessa disciplina dell’efficacia del negozio nei confronti della società e dei terzi.

PQM

Visto l’art. 2189 terzo comma C.C.,

respinge il ricorso;

si comunichi.

Il Presidente

Notaio contro

 

IL RICORSO

RICORSO A SEGUITO DI TRASCRIZIONE CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 2674 BIS E 113 TER DISP. ATT. C.C.

AL TRIBUNALE DI FIRENZE

RICORRONO

XXX…, nato a …. Il …. e domiciliato ai fini del presente ricorso in …, ed il notaio Massimo Ersoch con studio in Firenze. . . , contro la riserva opposta in data 6 novembre 1997 dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze in sede di trascrizione dell’atto autenticato dal detto notaio il . . .

FATTO

- in data … 1958 con atto ricevuto dal notaio . . . di Firenze, rep. …/fasc….,registrato a Firenze il giorno … 1958 al n. …, vol. … e trascritto a Firenze il … 1958 al vol. … art. …, il signor XXX per la nuda proprietà e la signora YYY, nata a … il giorno … 1899 per l’usufrutto, ebbero ad acquistare dalla società "…" a responsabilità limitata, con sede in …, oggi estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, porzione di più ampio fabbricato di vecchia costruzione, posto in Firenze, …, e più precisamente appartamento ad uso civile abitazione sito al piano settimo superattico con ingresso al piano sesto sottostante, composto da . . .

- in tale atto mentre la porzione di immobile è esattamente descritta nella sua ubicazione, consistenza e confini così come è puntualmente graficamente descritta nella pianta allegata all’atto, per mero errore materiale fu catastalmente descritta come segue :

- "rappresentata al Vigente Catasto Fabbricati di Firenze in sezione F dalla particella 1398, subalterno 8 e al Nuovo Catasto nel foglio 160 dallo stesso numero particellare in quanto centro urbano con lo stesso subalterno 8. Il quartiere come sopra compravenduto sarà pertanto rappresentato al Vecchio e al Nuovo Catasto rispettivamente in sezione F e nel foglio 160 dalla citata particella 1398 e con quel subalterno che sarà assegnato a seguito dell’accampionamento del fabbricato", cioè fu erroneamente indicato come rappresentato, invece che nel foglio di mappa 165, nel foglio di mappa 160, che rappresenta un’altra zona della città.;

- per l’evidenza del macroscopico errore materiale, il N.C.E.U. ha correttamente intestato l’appartamento agli acquirenti, alla partita …, come subalterno 23 del mappale 340 del foglio 165;

- l’usufruttuaria signora YYY è deceduta il giorno … 1978 e pertanto l’usufrutto si è riunito alla nuda proprietà ;

- il signor XXX ha promesso in vendita l’appartamento ed il notaio che deve stipulare l’atto pretende che venga corretto l’errore formale di cui sopra, per cui da una mancata trascrizione dell’atto correttivo può conseguire al signor XXX un gravissimo danno, in quanto egli ha acquistato a sua volta un immobile che dovrà pagare con il prezzo della vendita di cui si deve correggere la descrizione catastale formale;

ciò premesso ne discende il dovere del signor XXX di correggere l’atto sopra citato, per quanto attiene la descrizione catastale dell’immobile, anche se, essendosi ad oggi compiuto il ventennio dalla data dell’acquisto, regolarmente trascritto, si è comunque ormai verificato anche l’acquisto a titolo originario per usucapione in capo al Signor XXX dell’immobile in oggetto.

Tra l’altro l’ultima modifica portata dall’art. 13 della novella L. 7 febbraio 1985 ha statuito che (art. 2826 c.c.) l’immobile deve essere identificato oltre che con la sua ubicazione e consistenza dai dati catastali e non più da almeno tre confinanti.

Per questo il signor XXX ha cercato di mettersi in contatto con la società venditrice che aveva fornito i dati per la stipula dell’atto di vendita. Purtroppo però ha appreso che la società è stata estinta e cancellata. Pertanto la dovuta correzione può essere apportata solo con un atto unilaterale dell’acquirente.

Così con il citato atto autenticato dal notaio Massimo Ersoch di Firenze il … 1997 rep. …, il signor XXX ha convenuto di correggere la descrizione catastale del più volte citato atto come segue:

- "rappresentata al Vigente Catasto Fabbricati di Firenze in sezione F dalla particella 1398, subalterno 8 al Nuovo Catasto nel foglio 165 dallo stesso numero particellare in quanto centro urbano con lo stesso subalterno 8 .

Il quartiere come sopra compravenduto sarà pertanto rappresentato al vecchio e al Nuovo Catasto rispettivamente in sezione F e nel foglio 165 dalla citata particella 1398 e con quel subalterno che sarà assegnato a seguito dell’accampionamento del fabbricato.".

L’atto correttivo sottoscritto dal signor XXX, debitamente autenticato e registrato come sopra detto, è stato quindi presentato per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 del c.c. dal sottoscritto notaio autenticante. Il Conservatore dei Registri Immobiliari ha eseguito la relativa formalità con riserva, ai sensi dell’art. 2674 bis, in data … 1997, ritenendo, ai sensi del detto articolo, che emergessero gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell’atto, ma non motivando assolutamente l’atto amministrativo posto in essere.

Pertanto, ai sensi del secondo comma del detto articolo e dell’art. 113 ter norme di attuazione del c.c., i sottoscritti, pur non essendo stati messi in grado di conoscere i motivi del comportamento del Conservatore, ricorrono al Tribunale di Firenze perché confermi la trascrizione effettuata per i seguenti motivi:

DIRITTO

Innanzi tutto è illegittima la riserva apposta dal Conservatore senza motivarla. Il Conservatore nell’eseguire una formalità pone in essere un atto amministrativo, che per principio generale, soprattutto se trattasi di un atto di natura ostativa, deve essere motivato.

Inoltre è grave l’atteggiamento assunto dal Conservatore perché un identico atto è stato presentato per la trascrizione dal sottoscritto notaio il 26 ottobre 1994 e contro il rifiuto del Conservatore il Presidente del Tribunale di Firenze ha ordinato la trascrizione con sua decisione del 26 luglio 1995 e la trascrizione è stata effettuata in data 15 marzo 1996 al numero 5510 . Si unisce copia della detta decisione.

Non solo, ma per un caso avente la stessa ratio in data 22 dicembre 1967, il Presidente del Tribunale (la decisione è riportata dalla Rivista del Notariato dell’anno 1978 alla pagina 912 e seguenti) ha ordinato al Conservatore pro-tempore la trascrizione di un titolo unilaterale portante la correzione della data di nascita di una delle parti: un elemento oggettivo ed estrinseco all’atto di vendita che poteva essere corretto con un atto bilaterale delle parti, ma che è sufficiente, per le ragioni di diritto sopra esposte, correggere con una dichiarazione unilaterale.

Si fa riferimento a tali decisioni ed ai ricorsi svolti rispettivamente dal notaio Giacobbe e dal notaio Ersoch, per evitare di appesantire il presente ricorso con ingombranti citazioni di dottrina e di giurisprudenza.

Comunque i motivi più rilevanti attengono alla funzione del Conservatore. L’art. 2674 bis c.c. gli concede infatti il potere di eseguire la trascrizione con riserva esclusivamente "quando emergono gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto".

Nel caso specifico il titolo è una scrittura privata con sottoscrizione autenticata prevista come titolo idoneo per la trascrizione appunto dal detto articolo. La norma non distingue, e non potrebbe farlo, tra atto bilaterale ed atto unilaterale.

Di più sia il preciso tenore letterale della norma, come lo spirito della stessa, portano ad escludere che il Conservatore abbia il potere di indagare e di rifiutare la trascrizione di un atto formalmente idoneo: deve trascrivere anche un atto perennemente nullo purché formalmente idoneo a norma dell’articolo 2657 c.c. essendone la trascrivibilità presupposta dall’art. 2652 n. 6 del c.c.. Le conseguenze dell’eventuale inefficacia della trascrizione eseguita rimangono a carico del richiedente (Cass. 23 aprile 1980, n. 2671, Riv. Not. 1980, 1597).

Sarebbe poi un errore di fondo, errore nel quale il Conservatore incorse in occasione del precedente rifiuto superato dalla decisione di cui sopra, è quello di pretendere che l’atto di correzione debba essere tra quelli regolati dall’articolo 2643.

Quest’articolo indica quali siano gli atti soggetti a trascrizione aventi natura negoziale. L’atto di correzione non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza.

La norma che ne prevede la trascrizione è l’articolo 2654.

Questa norma prevede che debba essere reso pubblico ogni altro "atto" o provvedimento che produca, in relazione ai beni immobili od ai diritti immobiliari, taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643. Una formulazione diretta proprio ad ampliare il dovere di trascrivere ogni tipo di atto che possa incidere sulla pubblicità immobiliare, anche quelli unilaterali, a differenza che nel dettato dell’art. 2643 dove sono state usate sia la dizione contratti come quella di atti.

Il legislatore con la più ampia dizione ha voluto includere nella categoria "atti soggetti alla trascrizione" ogni tipo di atto, comprese le dichiarazioni di scienza o di verità necessarie e dovute per segnalare correzioni inerenti gli elementi essenziali della pubblicità immobiliare.

L’atto correttivo di una descrizione tecnicamente oggettiva come quella catastale può essere fatto anche unilateralmente da una parte interessata.

Diviene necessariamente l’unico atto giuridicamente idoneo allo scopo in una fattispecie come quella in esame, nella quale una delle parti non esiste più.

L’errore deve essere corretto nell’interesse primario della certezza della pubblicità immobiliare per il danno che può derivare dall’indicazione erronea sia alle parti come ai terzi e la correzione può conseguire solo da una dichiarazione di scienza unilaterale dell’acquirente. Chi è tenuto ad effettuare la correzione deve solo fare la dichiarazione, l’effetto è determinato dalla legge.

D’altra parte non avrebbe nessun valore giuridico nemmeno l’eventuale affermazione da parte del Conservatore che la rettifica unilaterale influisce nella sfera giuridica dell’altra parte e dei terzi.

L’immobile rimane lo stesso e dopo la rettifica immutata è la sua situazione giuridica. La veridicità del dichiarato rimane immutata. Le parti hanno l’obbligo di dichiarare l’esatta descrizione catastale dell’immobile, un dato oggettivo risultante da un archivio pubblico prima dell’atto di vendita ed immutabile a posteriori con la dichiarazione di una parte. La descrizione catastale, pur essendo essenziale per individuare l’immobile, è un dato oggettivo estrinseco all’atto. Si tratta di un errore inerente la regolarità tecnica dell’atto non di un errore su di un elemento di efficacia dell’atto. Di qui la non necessità della bilateralità dell’atto correttivo di tale dato. I terzi o l’altra parte non potrebbero mai essere danneggiati dall’atto correttivo.

Al più l’altra parte potrebbe solo, a sua volta, data l’oggettività del dato da correggere emettere un’identica dichiarazione. Da quell’obbligo discende il dovere per la parte di correggere, anche unilateralmente, l’errore nella dichiarazione di scienza fatta nel descrivere catastalmente l’immobile.

Non solo ma si tratta anche di un atto necessario per evitare le conseguenze dannose che possono conseguire dall’errore di scienza commesso. Per questa ragione la legge riconosce il potere di eliminare la situazione dannosa con una sua dichiarazione emessa anche unilateralmente, purché nelle forme previste per gli atti da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tra l’altro la pianta che descrive esattamente l’immobile è contenuta nel titolo ed il terzo non conosce giuridicamente che quanto è riportato nella nota, anche se nella stessa si faccia riferimento al contenuto del titolo.

Si uniscono il certificato catastale, copia dell’atto e della nota di trascrizione, con in calce la dizione "formalità accettata con riserva". E delle precedenti decisioni del Presidente del Tribunale di Firenze del 22 dicembre 1967 riportata dalla Rivista del Notariato e del 24 luglio 1995 riportata in FederNotizie, 1996, pag.125.

 

 

IL PROVVEDIMENTO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

II° sezione civile

Letto il ricorso presentato da XXX e visto il parere del P.M., sentite le parti,

rilevato che non è dato capire, dal tenore del provvedimento del Conservatore, quali siano i gravi e fondati dubbi relativi alla trascrivibilità dell’atto;

rilevato che discende dagli atti depositati che il bene compravenduto di cui si discute venne descritto catastalmente in modo erroneo … poiché il foglio fu indicato al n. 160 mentre trattasi del foglio n. 165.

Rilevato che tale errore fu riconosciuto anche dal catasto il quale rettamente intestò il bene agli acquirenti;

osservato che l’atto di cui si chiede la trascrizione rientra negli atti di cui all’art. 2645 c.c. poiché comunque relativo ad un trasferimento immobiliare;

che pertanto non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno determinato il Conservatore alla trascrizione con riserva;

P.Q.M.

Ordina al Conservatore dei RR II di Firenze di procedere alla trascrizione senza riserva dell’atto di … del …1997, sottoscritto da XXX.

Firenze 26 gennaio 1998

Il Presidente

Utili da leggere

a cura di Franco Treccani

 

La rubrica è stata in silenzio per due numeri della nostra rivista.

Durante questo periodo ho provveduto a variare la partizione della rubrica, che d’ora in poi dovrebbe risultare assolutamente stabile.

Mi auguro che la nuova scansione logica degli argomenti faciliti sia la raccolta sia la lettura.

f.t.

 

A) BENI

DIRITTO PUBBLICO-AMMINISTRATIVO

Beni pubblici e virtù private

G. M. Mozzoni Crespi sul n.4/’98 di "MicroMega" (pag. 95) propone una riflessione sulla violazione sistematica delle leggi sul paesaggio e dopo aver magnificato l’intraprendenza e le capacità del FAI (che tuttavia ha costantemente bisogno di iniezioni di liquidità oltre che da parte della signora Marella Agnelli anche da parte di almeno 60.000 soci), se la prende abbastanza fermamente con il fisco, ottuso con chi investe sui beni culturali.

Dice: "Per una realtà come la nostra, che ha a che fare quotidianamente con la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici storici, non di poco conto è il peso dell’Iva al 20%, che scende ambiguamente al 10% quando si parla di <<interventi di restauro e di risanamento conservativo>>" Capita, però, che in uno stesso edificio, vincolato ai sensi della 1089/1939, il restauro degli intonaci possa godere della riduzione dell’Iva al 10%, mentre il rifacimento di un tetto sia classificato come manutenzione straordinaria." …Occorre inoltre "pensare a quanto modesto sia il livello di esenzione fiscale previsto dalla 512/1982 per i privati che vogliano contribuire alla conservazione dei beni culturali. Una legge concepita con ottime intenzioni, ma che non dispone a tutt’oggi di un regolamento applicativo. Così come stupefacente è il modo in cui lo Stato tratta chi, ricevuto in eredità un bene monumentale, desideri donarlo, per esempio, a un’istituzione come il FAI perché impossibilitato a sobbarcarsi le spese di manutenzione. Ebbene, se questo potenziale donatore si azzardasse a fare un passo del genere prima di cinque anni dal ricevimento dell’eredità, verrebbe punito col pagamento delle tasse di successione!".

Mi domando: ma il Notariato in ordine a tutte le problematiche relative ai beni culturali (elenco dei beni, regolamenti attuativi di leggi, esenzioni e sanzioni ecc.) che cosa sta facendo?

Inoltre riguardo ai cosiddetti "scempi urbanistico-ambientali" che si riscontrano in ogni paese e città italiani, a nessuno di noi è mai passato per la mente di chiedere (o far chiedere da qualche PM) agli amministratori locali che fine fanno le cosiddette monetizzazioni degli standard urbanistici (che riportiamo costantemente in tutte le nostre convenzioni)?

DIRITTO CIVILE

Trasferimenti di azienda e sicurezza delle contrattazioni

Il tema è di stretta attualità, considerato anche il pregevole lavoro diffuso dall’Ufficio Studi del CNN.

U. Morello sul n.1/’98 di "Contratto e impresa" (Cedam) a pag. 91 svolge un’ampia trattazione dell’argomento, mettendo in luce problemi tuttora irrisolti e comparando la normativa italiana con quelle di "common low" e francese. L’intento dell’A. è di "affrontare soltanto alcuni problemi che assumono un particolare rilievo in ordine alla validità degli atti che si compiono, alla consapevolezza del venditore e del compratore di azienda dei diritti e degli obblighi che discendono dal contratto, alle garanzie che debbono essere disposte per assicurare al compratore la tutela dei suoi investimenti e la realizzazione dei suoi programmi: cioè …alla sicurezza delle contrattazioni e alla tutela del contraente meno informato o meno protetto."

Premesso che il trasferimento di un’azienda (o ramo) può essere conseguenza di una singola operazione o di un’operazione più ampia (indiretta), si rileva giustamente che il quadro normativo (le fonti) "è abbastanza scarno" e causa di dubbi di notevole rilievo: infatti le principali norme di riferimento del c.c. (artt.2555-2562) "non disciplinano se non talune conseguenze di diverse operazioni contrattuali (pag. 93)". Il fondamento storico di queste norme sta nelle due diverse teorie sottese all’istituto: la teoria atomistica (che considera l’azienda come somma di singoli beni e distingue quindi tra successione di impresa e trasferimento d’azienda) e la teoria universalistica (che considera l’azienda come universitas iuris e non distingue tra i due fenomeni del trasferimento e della successione).

Nella codificazione del ’42 ha prevalso la seconda tesi e quindi le norme emanate assolvono ora a tre funzioni:

a - legittimano contratti che unitariamente trasferiscono beni, debiti, crediti e contratti come un tutto unitario;

b - stabiliscono che, in mancanza di una espressa indicazione delle parti, il trasferimento riguarda tutti i beni dedicati all’attività;

c - il giudice soltanto è competente a stabilire se le parti hanno voluto trasferire un’azienda o singoli beni determinati.

Diverso è l’approccio al fenomeno nei sistemi di "common law", dove le parti possono liberamente scegliere se attuare un "sale of assets" (trasferimento di beni) o un "sale of business" (trasferimento di azienda).

Le nostre norme codicistiche (fortemente "dirigiste", cfr. pag. 96) risultano ora non più adeguate a risolvere operativamente alcuni dei molti problemi che un trasferimento di azienda di solito comporta.

- Uno dei problemi tuttora discusso è "accertare se le parti abbiano posto in essere un trasferimento di azienda o un semplice trasferimento di beni (di cespiti): il giudice può interpretare un contratto nell’uno o nell’altro modo per riaffermare la responsabilità dell’acquirente o escludere i vantaggi fiscali che possono derivare all’acquirente. Ciò comporta ovviamente un rischio di destabilizzazione delle contrattazioni.

- Un problema ulteriore e molto delicato attiene alla responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’azienda ceduta. Il nostro sistema ha regole che garantiscono "fortemente (forse eccessivamente) i creditori dell’alienante" (ex art.2560 co.2 cc. l’acquirente può rispondere per rapporti di lavoro, debiti contabilizzati, IVA, IRPEF, ILOR, INVIM, leasing. ipoteche, pignoramenti, accertamenti fiscali, ecc.). "E’ quindi necessario accertare di volta in volta se risponda solo il venditore o anche il compratore" (pag. 100). Il quadro che ne risulta lascia trasparire uno scenario "abbastanza inquietante per il compratore di azienda: anche se la sua responsabilità è meno ampia di quella a cui può andare incontro un acquirente di quote o azioni…i problemi che deve fronteggiare e le responsabilità e i danni che può subire sono assai rilevanti e, sovente, egli non è in grado di prevedere le aree di rischio. Vi è quindi, contrariamente ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, una palese violazione del principio di affidamento."

L’A. sostiene tuttavia che questa eccezione alla tutela dell’affidamento è infondata, perché una lettura dell’art. 2560 co.2 c.c. come norma derogabile, non sembra astrattamente ingiustificata, anche se la dottrina e la giurisprudenza dominanti sono diversamente orientate. Le ragioni che dovrebbero indurre a tale interpretazione si fondano su considerazioni sistematiche attuali e sulla necessaria omogeneità tra diversi sistemi in un’economia ormai globalizzata.

Qui si inserisce un excursus interessante sui sistemi di common law (che adottano modelli di trasferimento analitici lasciando ampio spazio all’autonomia privata) e sul sistema francese (garantista nei confronti dell’acquirente, con menzioni testualmente richieste nell’atto, tassazione pesante -16,60%-, pubblicità complessa).

- Un ultimo problema esaminato che pure sorge dalla normativa italiana attiene ai trasferimenti di azienda effettuati da una società in stato di insolvenza o soggetta a procedura fallimentare (vendita da parte del curatore).

Per i pratici, due conclusioni infine meritano un cenno: 1 - "seguire una prassi più analitica (pag. 122)" nella stesura dei contratti (almeno per le menzioni essenziali e per la regolamentazione delle garanzie); 2 – dopo l’emanazione della legge (cd. Mancino) N. 310/’93, l’art.2556 co.1 c.c. vale ancora come legge generale (pag. 114) e quindi per i trasferimenti è richiesta solo la forma scritta "ad probationem" (fatto salvo il caso in cui vi siano immobili nel patrimonio aziendale) e la pubblicità è richiesta solo per l’opponibilità ai terzi (restando quindi validi i trasferimenti fatti anche per scrittura privata non autenticata).

 

 

DIRITTO COMMERCIALE

Quote di s.r.l.: circolazione, anticipazione della efficacia della cessione e titolarità dei diritti societari.

V. Salafia nel n. 9 de "Le Società" (Ipsoa) a pag. 997 sostiene che in caso di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, nelle more del procedimento previsto dalla legge per l’annotazione sul libro soci, il diritto di voto può essere riconosciuto dal presidente dell’assemblea a chi provi di essere acquirente esibendo copia dell’atto notarile di acquisto delle quote.

La conclusione si fonda sull’assunto che la società nel proprio atto costitutivo potrebbe introdurre clausole che consentissero al cessionario delle quote di far valere i propri diritti societari indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro soci ed in forza solo del titolo di acquisto, ma nella prospettiva del compimento futuro delle formalità per l’iscrizione dell’acquisto nel libro soci ("solo dopo aver ottemperato all’obbligo del deposito dell’atto di acquisto nel registro delle imprese", pag. 1000). L’iscrizione quindi non assolverebbe più la funzione di pubblicità interna dell’acquisto delle quote ai fini dell’opponibilità alla società, ma solo quella complementare di contribuire alla scrittura della storia del capitale sociale (pag. 998).

Per raggiungere questo risultato V. Salafia sostiene la derogabilità del secondo comma dell’art. 2479 c.c..

Se non ho capito male il ragionamento, si tratta ancora di dover aspettare il deposito dell’atto di cessione nel registro delle imprese. Come se nessuno sapesse che - di fatto - una volta depositato l’atto nel registro delle imprese, l’iscrizione dell’acquisto nel libro soci costituisce una semplice e banale formalità che, nel contesto di un ristretto ambito di soci, avviene quasi simultaneamente. Allora il vero problema mi sembra costituito dal deposito nel registro delle imprese e non tanto dall’iscrizione nel libro soci. Qual è, in vero, la reale funzione di quel deposito? Si tratta di pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa o pubblicità costitutiva? E se si tratta di una delle prime due, una volta che si faccia viaggiare il socio della s.r.l. con la copia del titolo di acquisto in tasca, a che "pro" attendere il deposito nel registro imprese?

DIRITTO TRIBUTARIO

Brevi riflessioni sulla nuova disciplina fiscale del conferimento di azienda

Il dr. P. Fabbrocini sul n. 3/’98 di "Diritto e pratica tributaria" (Cedam) a pag. 740/I analizza questo fenomeno, che, anche a seguito della emanazione del D. Lgs. 8.10.1997, N. 358, trova sempre maggior riscontro nella pratica.

Poco sopra, in questa rubrica, si è accennato al trasferimento di azienda. Qui viene invece proposto il tema del conferimento di azienda, che rientra nella logica della concentrazione e quindi della riorganizzazione del funzionamento aziendale.

La concentrazione non trova definizione nel nostro ordinamento giuridico, ma la dottrina la considera "come una macrocategoria di operazioni al cui interno si possono ricomprendere esemplificativamente i conferimenti di aziende o di rami di aziende, l’acquisizione di partecipazioni azionarie e gli scambi azionari, nonché la fusione e la scissione" (pag. 742).

Peculiarità del conferimento è sempre la sopravvivenza del soggetto conferente (pag. 743), il quale coesiste con il soggetto conferitario, anche quando quest’ultimo è di nuova costituzione. Il conferimento di azienda attiene quindi al più ampio fenomeno dei "beni", mentre fusioni, scissioni e scorpori attengono ai soggetti (pag. 744).

Il Ministero delle Finanze ha per lo più fatto coincidere il concetto di concentrazione con quello di conferimento; mentre la dottrina predominante (Belviso) considera la concentrazione come un genus ed il conferimento come una species, continuando ad operare distinzioni in ordine a questi fenomeni proprio sulla scorta della prevalenza del dato soggettivo rispetto a quello oggettivo-reale (beni) o viceversa. E’ da segnalare, al proposito, un’evoluzione dottrinale (Esposito) che va nel senso ministeriale in quanto inquadra tutte le operazioni c.d. straordinarie in un ambito sostanziale (modificativo dell’originario contratto sociale), nel quale il ruolo centrale è svolto dall’attività esercitata e dalle sue forme di organizzazione, superando, in tal modo la prospettiva formalistica nella quale il punto di riferimento era il soggetto. Questa tesi – non condivisa dall’A.- deriva dalla concezione secondo cui "le società e le persone giuridiche in genere, non sarebbero soggetti di diritto al pari delle persone fisiche ma semplici discipline di attività e beni appartenenti a più persone fisiche.

Dopo queste considerazioni si passa alla valutazione dell’aspetto più propriamente fiscale e viene precisato che, prima del D. Lgs. N.358/’97, la disciplina dei conferimenti d’azienda era modellata esclusivamente sulla fattispecie della cessione a titolo oneroso (ovviamente non sinallagmatica, in quanto il conferente riceve partecipazioni che gli permettono di non rompere ogni legame col bene ceduto). Pertanto, secondo lo schema normativo contenuto nel t.u.i.r., se la società conferente riceve una partecipazione di valore superiore al patrimonio netto contabile dell’azienda conferita, risultante dall’ultimo bilancio, si realizza una plusvalenza. La società conferitaria iscrive i cespiti (facenti parte dell’azienda conferita) a valore di mercato e riprende il processo di ammortamento dal principio. Questo regime si applica tuttora ai conferimenti in natura aventi ad oggetto beni che non formano un’azienda e per i conferimenti di aziende non rientranti nell'ambito applicativo degli artt.3 e 4 del nuovo D. Lgs.

Prima di passare in rassegna la nuova disciplina fiscale e le nuove configurazioni contabili che da esse derivano (alle quali testualmente si rimanda), viene affrontato il problema del perché tassare i conferimenti di azienda. Nei trasferimenti di cespiti ed attività estranee all’impresa e nell’autoconsumo si riscontra una cesura tra patrimonio personale e patrimonio aziendale, la fine di un ciclo fiscale, non c’è (o non c’è più) legame con i beni che compongono l’azienda (come nel caso di trasferimento della società all’estero per quanto attiene al rapporto territoriale). Nel conferimento di azienda, invece, il soggetto conferente non rompe ogni legame con i beni che compongono l’azienda in quanto riceve del soggetto conferitario beni (quote, azioni ecc.) rappresentativi di quanto conferito. La dottrina aveva pertanto già da tempo "sostenuto l’esigenza di una estensione del regime della neutralità fiscale prevista per le fusioni e le scissioni anche per i conferimenti". Nella fusione e nella scissione, pur verificandosi un trasferimento di complessi aziendali da un soggetto all’altro, i soggetti sostanzialmente interessati all’operazione sono i soci, per cui non vi è alcun mutamento nel centro di imputazione della capacità contributiva: in pratica a seguito di tali operazioni, non si conclude il ciclo fiscale dei beni relativi all’impresa. Le stesse considerazioni sono state svolte in ordine ai conferimenti di azienda...(cfr. pagg. 750-751)." Una delle principali novità introdotte dal D. Lgs. N. 358/’97 (che si applica nell’esercizio di attività commerciali) consiste nello stabilire un legame tra la rivalutazione operata dalla conferitaria e la plusvalenza tassata in capo alla conferente: perciò quando la conferitaria prenderà in carico i cespiti provenienti dalla conferente secondo gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti in capo a quest’ultima, non si farà luogo alla tassazione di alcuna plusvalenza.

 

 

RELIGIONE

Il dono profetico dello Spirito Santo

Nel n. 3558/’98 de "La Civiltà Cattolica" l’editoriale, che reca tale titolo, sembra aver poco a che vedere con il diritto anche se, in termini culturali generali, attiene senza dubbio a materia di interesse collettivo.

Dopo aver affermato che la salvezza cristiana è opera di tutta la Trinità, l’editoriale mostra che tutta la vita cristiana è sotto la mozione dell’influsso dello Spirito Santo. Infatti Egli aiuta l’essere umano a compiere l’atto di fede; opera la rinascita battesimale e infonde nel battezzato le virtù soprannaturali della fede, della speranza e della carità. E’ donato nel sacramento della confermazione, per il cui tramite il battezzato riceve il dono "profetico" dello Spirito Santo che lo abilita ed impegna ad essere testimone di Cristo nel mondo.

Nella nostra realtà quotidiana di miseri cultori del diritto notarile, l’argomento rileva soprattutto in tema di elezioni in seno al CNN. Questa rivista giungerà sicuramente sui tavoli dei notai dopo che i giochi elettorali nazionali saranno già conclusi. Ci auguriamo che il "dono profetico" che taluno dei nostri Consiglieri Nazionali presume di aver ricevuto, non sia gelosamente posseduto come un’esclusiva personale, come un privilegio carismatico, ma sia devoluto come dono comunitario alla umile e proficua condivisione tra consigliere e consigliere, tra centro e periferia, tra presunti superiori e supposti inferiori, tra cultori dei massimi sistemi politici e banali applicatori alle fattispecie concrete.

 

B) PERSONE E SOGGETTI

DIRITTO COMMERCIALE

Società cooperative: esigenze e prospettive di riforma.

L.F. Paolucci sul n.9 de "Le Società" (Ipsoa), pag. 1005, propone il tema della riforma della normativa in materia di società cooperative, che costituisce un argomento ed un settore che il Notariato dovrebbe costantemente monitorare (brutto termine, ma assai sintetico) e sottoporre all’attenzione dei competenti organi ministeriali in forma di modifiche propositive e finalizzate all’omogeneità e coerenza del sistema normativo commerciale.

Sostiene giustamente l’autore che gli sviluppi legislativi (L. 19.3.1983, n.72; L. 8.11.1991, n.381; L. 31.1.1992, n.59; L. 7.8.1998, n.266) che hanno toccato negli ultimi anni l’organizzazione e la struttura delle cooperative hanno lasciato ancora aperti molti spazi e molti problemi:

la definizione di un nuovo concetto di mutualità (cui inerisce il problema del metodo cooperativo e quello, per i soci, dei vantaggi cooperativi . i ristorni ,infatti, non sono ignoti solo nel settore edilizio, creditizio ed assicurativo);

il controllo dell’operato dell’organo amministrativo (per il quale si avverte la necessità di sviluppare gli strumenti attualmente già previsti - ad es. dall’art.1 L. 59/’92: diritto di esaminare il libro verbali del c.d.a. e del comitato esecutivo su richiesta di almeno 1/3 dei soci - che, allo stato della normativa risultano assolutamente insufficienti, stante l’assoluta genericità degli statuti sociali);

i rapporti tra cooperative e società di capitali in una prospettiva di gruppo.

Ma prima di tutto ancora si pone il problema pratico di una riorganizzazione delle fonti legislative che possa consentire un approccio alla materia meno faticoso e con meno dubbi.

Non dimentichiamo poi che in Italia l’unica forma di attività societaria, consentita a tutti senza discriminazione di nazionalità e prescindendo dalla reciprocità, è quella cooperativa. Cerchiamo almeno di operare giuridicamente in modo tale che l’attuale approssimazione normativa non si manifesti anche in questa materia nella sua più eclatante insufficienza, adoperandoci perché lo svolgimento dell’attività economica da modelli postindustriali e post-fordisti non approdi a condizioni post-civili.

Piccole società cooperative

G. Capo nel n. 25.3/’98 della "Giurisprudenza Commerciale" (Giuffrè) propone un’analisi dettagliata di questo nuovo tipo di società nell’articolo "Piccole società cooperative e grandi illusioni: riflettendo sull’art. 21, L. 7 agosto 1997, n.266".

Il testo si segnala per la precisione e puntigliosità dell’analisi normativa e dei raffronti.

Tralasciamo pure la tortuosa ed angosciante storia della nascita di questo tipo societario (già per altro stigmatizzata negativamente anche nel corso di queste brevi recensioni, cfr. FederNotizie n. 5/97, 261), per passare piuttosto al §3 (pag. 450/I) nel quale l’autore mette a confronto il tipo di cooperativa "ordinaria" e quello nuovo e quindi, nel prendere in considerazione il profilo soggettivo ed il profilo organizzativo, afferma espressamente: "Intesa a dar vita ad un autonomo tipo sociale o comunque ad un sottotipo qualificato di società cooperativa, la legge configura dunque un modello organizzativo la cui originalità rispetto alla società cooperativa – di là dalla denominazione – risiede essenzialmente nelle composizione soggettiva, integrata esclusivamente da persone fisiche, in numero non inferiore a tre, né superiore ad otto . . . e solo eventualmente nei profili strutturali, dal momento che è ammissibile, ma non necessaria, l’attribuzione del potere di amministrazione all’assemblea . . . e che – sussistendo determinati presupposti – può farsi a meno del collegio sindacale, la cui nomina è, diversamente, essenziale . . .". Per quanto concerne il profilo della responsabilità per le obbligazioni sociali (limitata o sussidiaria multipla, illimitata), afferma che non sussistono differenze. Quanto Per quanto afferisce al profilo funzionale, i due tipi di cooperativa presentano caratteri omogenei, essendo entrambe deputate al perseguimento dello scopo mutualistico, quantunque la "piccola cooperativa" non sembri poter operare nei settori bancario e assicurativo, a motivo del suo modesto profilo dimensionale.

Nel §4 viene più dettagliatamente presa in considerazione la composizione soggettiva e forse l’affermazione di maggior rilievo si riferisce al fatto che la piccola cooperativa "ferma restando la semplificazione dei meccanismi operativi", in concreto può essere dotata "di un capitale più ingente di quello di una cooperativa "ordinaria". . . . Dunque, la piccola cooperativa può "tenere" il mercato ed essere competitiva nella stessa misura in cui lo sono le cooperative "ordinarie"".

Nel §5 vengono presi in considerazione gli organi sociali. L’assemblea, il collegio sindacale (facoltativo nei limiti dell’art. 2488 cc.) e l’organo amministrativo. Ai pratici (che devono poi strutturare gli atti costitutivi) si potrebbe suggerire una composizione degli organi inversa rispetto a quella proposta dall’autore e cioè: a) la sola assemblea (che funge sia da organo deliberativo che amministrativo nella persona del Presidente) senza altri organi collaterali; b) l’assemblea affiancata da un organo amministrativo (c.d.a. o A.U.) senza collegio sindacale; c) l’assemblea (con il Presidente come rappresentante) affiancata dal collegio sindacale; d) l’assemblea affiancata sia da un organo amministrativo (c.d.a. o A.U.) sia dal collegio sindacale.

Nei §§6-7 vengono evidenziate le difficoltà scaturenti dalla apparente semplificazione del rinvio dei poteri organizzativi e gestorii all’assemblea. Non tutte le norme disciplinanti gli usuali organi della cooperativa ordinaria (assemblea e c.d.a.) risultano facilmente applicabili alla piccola cooperativa (per es.: le deleghe per l’esercizio di funzioni amministrative in seno al c.d.a.; la convocazione dell’assemblea; il conflitto di interessi nell’assemblea e nel c.d.a.; cause di ineleggibilità e decadenza; responsabilità degli amministratori – cfr. pagg.457-459). Forse negli atti costitutivi delle piccole cooperative, specie ad organo unico, sarà opportuno prevedere una disciplina di funzionamento più dettagliata, onde evitare le incertezze interpretative derivanti dalla genericità della legge.

Nel §8 viene in considerazione il collegio sindacale, che può essere composto da non soci (diversamente dalla cooperativa ordinaria, ex 2535 cc.).

Nel §9 si parla poi della trasformazione da piccola cooperativa in cooperativa ordinaria. Si pongono anche qui in evidenza problemi interpretativi. Poiché se la legge vuol significare che con l’ampliamento della base sociale (al nono socio) la società deve trasformarsi, non rimane facile stabilire la scansione temporale delle fasi dell’operazione (prima l’ingresso o la trasformazione?), in considerazione della presumibile sanzione dello scioglimento (già comminata per la riduzione al di sotto dei tre soci) e dell’impossibilità della trasformazione in altro tipo sociale.

Analoga trasformazione (in senso inverso) viene ipotizzata per la riduzione dei soci della cooperativa ordinaria al di sotto dei nove, anche se in questo caso pare certo che si debba prima rimborsare o comprare le quote dei soci uscenti e poi trasformare la società.

Nel §10 vengono prospettate le ipotesi di fusione e scissione che, se pure in casi molto limitati ed anche se non legislativamente previste, potranno senza dubbio verificarsi: sia che il risultato dell’operazione sia una piccola cooperativa sia che ne derivi una cooperativa ordinaria.

Di dubbia legittimità (come già ora per le cooperative ordinarie) la cosiddetta fusione eterogenea.

Nel §11 si prospettano i settori di attività, che – escluso per legge quello bancario – dovrebbero prevalentemente essere relativi alla produzione, al lavoro e ai servizi, non essendo peraltro previste preclusioni se non quelle dettate dal numero dei soci.

Nel §12 da ultimo si parla dei percorsi evolutivi della cooperazione e si conclude stigmatizzando il fatto che la disposizione normativa che prevede le piccole cooperative non sia una norma del tutto felice, in quanto per certi aspetti ambigua, monca e contraddittoria. Ne emergono ancora una volta due anime della cooperazione: l’una - quella delle cooperative ordinarie - legata all’essenza originaria della mutualità intesa come gestione di servizio; l’altra che si fa più generalmente interprete delle economie degli associati.

SOCIOLOGIA

Professore e presidente

Il tema ci riguarda da vicino. Vengono subito in mente tanti nostri stimatissimi colleghi di Roma e di Milano (senza offesa alcuna per quelli delle altre città).

"L’Italia è davvero governata da professori universitari?", si domanda R. Simone (professore di linguistica generale nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma "La Sapienza") sul n. 4/’98 de "il Mulino". La risposta è inequivocabilmente: si. E non possiamo dargli torto, se pensiamo anche alle nostre piccole vicende domestiche (di incarichi, scadenze, rinnovi ecc.). Si è creato un partito dei professori, una corporazione universitaria (pag. 644) che gestisce l’economia pubblica, para-pubblica e professionale italiana. Tra le università le prime posizioni spettano alla Bocconi e alla Cattolica di Milano, alla Sapienza di Roma ed a Pisa. L’esemplificazione è quasi infinita. Avvocati, tributaristi, commercialisti, medici (cui è attribuito il primato storico) , ingegneri, architetti, urbanisti, giornalisti, giudici, consulenti bancari, assicurativi, finanziari ecc.: è una lista impossibile a redigersi in modo completo.

Perché proprio i professori? …perché lo stato giuridico dei professori in Italia è generico e dove i doveri (ad es. in termini di tempo, - ricordiamo anche per noi l’obbligo di presenza in sede per due soli giorni alla settimana -) sono minimi e maneggiabili a piacere, tutto il resto è diritto (pag. 645).

Perché sono così richiesti? …hanno una particolare competenza.

Risposte ovvie. Il vero motivo però sta nella visibilità personale, in quanto lo status universitario assicura loro la varietà dei privilegi che aumentano la loro visibilità pubblica e li portano naturalmente a contatto con le fonti del potere. La categoria si assicura uno straordinario vantaggio competitivo: rispetto ai colleghi professori, infatti, le persone esterne sarebbero, alla fine dei conti, degli "sconosciuti". Il potere politico ed accademico, essendo detenuti in misura notevole dalla medesima categoria di persone, possono invece intendersi meglio (Ndr.: è forse non poco doloroso ricordare qui la capacità di "mediazione" auspicata e richiamata nelle premesse della nostra deontologia). In più nel nostro paese l’amministrazione dello stato non è in grado di formare specialisti e tecnici di amministrazione indipendenti e capaci ed è perciò costretta a ricercarli fuori del proprio ambito.

Il proliferare dei PPP (come li qualifica l’autore in forma scherzosa) crea una varietà di conseguenze negative:

classi sociali nell’università: professori "plebei", "borghesi" e "patrizi" (pag. 648);

fratture serie tra una facoltà e l’altra;

conversione della presenza universitaria in politica accademica;

degradazione dell’università a supporto personale (trascuratezza nel rapporto con gli studenti; impiego privatistico del ruolo; pagg. 649-650).

Perché i PPP fanno anche i professori, quando potrebbero tranquillamente fare i professionisti…guadagnando gli stessi redditi e conseguendo lo stesso potere (come accade in molti altri paesi)? Lo status accademico è indispensabile al PPP come leva da adoperare sia presso i suoi colleghi non accademici (che hanno di solito un’idea piuttosto vaga di quel che si fa nell’università), sia e soprattutto, presso i suoi committenti professionali (pag. 651). Il PPP è un’impresa in senso proprio! Ha avviamento, clientela, collaboratori: un’organizzazione. Ma tutto il capitale di avviamento (finanziario, culturale, di immagine) su cui conta per il suo impianto gli è stato conferito dall’università, cioè a spese e a carico dello stato. E l’università non richiede indietro nulla di quel che ha corrisposto a questo "one man industry".

Seguono infine alcuni modelli per risolvere il problema.

La lettura di questo piacevolissimo ed anticonformistico articolo scritto probabilmente da un professore "plebeo", ci ha confortato perché in sintonia con un modo di sentire che abbiamo da tempo avvertito anche nel nostro ambito. Chissà se questa riflessione, svolta da un docente (e quindi dall’altra parte della barricata), potrà costituire l’inizio di una svolta?.

 

 

C) ATTIVITA’

SOCIOLOGIA

La colpa è sempre del diavolo

P. Pombeni (che insegna Storia comparata dei sistemi politici europei nell’Università di Bologna) nel n. 2/’98 de "Il Mulino" confida di non credere nel teorema della storia d’Italia come corruzione perenne (come ha asserito il P.M. di Milano G. Colombo) e si becca dell’"orbo" e/o del "furbo" da Curzio Maltese su "Repubblica".

Vicenda, questa, di per sé poco significativa, se non fosse che l’A. ne ricava alcune considerazioni che si attagliano anche alle vicende interne del Notariato.

Per esempio: è da quando esiste l’Italia unita (pag. 214) che le nostre debolezze nazionali sono attribuite da una parte consistente delle classi al potere a qualche "diavolo" (o "capro espiatorio") che non si è riusciti ad esorcizzare.

La domanda che allora viene in mente all’"orbo" Pombeni è: ma si può continuare a vivere così?

L’A. si prova a smontare questo modo di usare la storia nei successivi brevi paragrafi ("L’ambiguità di una storia" e "Per trovare un patrimonio comune"). Quando si hanno due (o più) componenti diverse e compresenti in un certo contesto storico (vedasi CNN e Federnotai), esse non sono leggibili come un dato benigno e uno maligno, ma come due forze che si contendono il campo e che incidono (entrambe) su tutti gli attori e sullo stesso scenario, senza che l’una riesca veramente a elidere l’altra. Il problema serio (pag. 218) che si pone alla riflessione della cultura politica è dunque quello di recuperare il senso della complessità del nostro passato.

Perciò l’A. auspica che "la nostra cultura riscopra il crociano <<perché non possiamo non dirci…>> ecc. . . .

A questo punto mi sorge un dubbio. Siamo sicuri che l’interminabile ricerca del "bene comune" e di un "patrimonio comune" (epigoni ancora oggi ineliminabili di una mentalità mercantilistico-utilitarista) non finisca col dover trattare sempre, surrettiziamente e diabolicamente, come propri sudditi il "senso della complessità" e lo "spirito della storia", imponendo quindi un’inevitabile criminalizzazione (di una parte) e poi l’individuazione di un necessario capro espiatorio?

RELIGIONE

Lo Spirito Santo

Nel n. 3557 (5.9.1998) de "La Civiltà Cattolica" compare un articolo di G. Marchesi S.J. intitolato "Lo Spirito Santo e Gesù Cristo", che varrebbe la pena di leggere quanto meno come approfondimento di un concetto caro ai cultori del diritto: la persona. Chi è lo Spirito Santo? Come si può parlare di Lui che mai si è rivelato personalmente?

Nell’anno pre-giubilare, dedicato soprattutto alla meditazione della terza Persona della Trinità, l’autore riflette anzitutto sullo Spirito come Colui che è "lo Sconosciuto al di là del Verbo" (Hans Urs von Balthasar in "Spiritus Creator. Saggi Teologici" III, Brescia, Morceliana 1972, 91-100), ma che ci fa conoscere, con la sua luce, il mistero del Padre e del Figlio incarnato, Gesù Cristo. Sottolineando l’inseparabilità tra lo Spirito e Gesù, l’A. pone particolare attenzione nel dimostrare come l’uomo-Gesù di Nazaret è il Cristo, il Salvatore Universale, proprio in quanto Egli è il Consacrato dallo Spirito Santo non solo nel battesimo, ma fin dall’incarnazione del Verbo e nel suo concepimento verginale.

Per i cultori del diritto dovrebbe risultare abbastanza curiosa e intrigante questa tradizione millenaria di chiamare con il termine di Persona uno "Sconosciuto al di là del Verbo". E se per nostra libera scelta non ci riesce ancora di dedicare attenzione ad un rapporto (escatologico) che da sempre spontaneamente urge nell’intimo di ognuno, potrebbe sempre essere interessante riuscire a capire come e dove porti la "personificazione" dello "spirito" sotteso ad ogni parola, ad ogni discorso, ad ogni azione . Si tratta di sollecitazione e suggestione attinenti al concetto di "senso" che, senz’altro, potrebbero essere foriere di una maggiore comprensione e riconoscibilità di questo sempre difficile termine di riferimento, anche nei moderni nostri rapporti mass-mediatici.

 

 

D) ISTITUZIONI – ISTITUTI

E) PROCEDIMENTI E PROCESSI

DIRITTO CIVILE - COMMERCIALE

Per un nuovo sistema di controllo sugli atti societari

D. Baesi e P. Zanelli nel n. 1/’98 di "Contratto e impresa" (Cedam) a pag. 40 nel §4 ripropongono un tema già diverse volte preso in considerazione su questa rivista e si domandano "se sia opportuno mantenere così com’è il controllo di legalità svolto in sede di giurisdizione volontaria nei confronti degli atti societari o se non sia arrivato il momento di proporre nuove soluzioni per alleggerire i compiti del Tribunale".

Rilevano gli autori "come il controllo notarile risulti parzialmente sovrapposto a quello svolto dal tribunale (successivo …ripetitivo e superfluo)" ed ipotizzano che "si potrebbe arrivare …alla eliminazione del sindacato di legittimità dell’autorità giudiziaria, a favore di un più approfondito controllo del notaio".

Ciò comporterebbe la necessità di attribuire al notaio "una autonomia decisionale maggiore di quella che oggi la legge gli riconosce".

Gli autori distinguono le ipotesi degli atti costitutivi da quelli modificativi.

Per i primi sarebbe sufficiente comunque l’attività del notaio, sanzionata com’è dal n.1 art.28 della L.N., salvo però doversi "stabilire preventivamente norme inderogabili di attribuzione delle competenze" così da garantire "maggiore imparzialità ed una più equa distribuzione tra gli studi degli atti societari". (sic!)

Per i secondi, avendo il notaio il dovere di verbalizzare e concretizzandosi la sua attività in una mera documentazione (attività certificativa), non risultando applicabile il famigerato n.1 art.28 L.N., i nostri ipotizzano un eventuale controllo dell’ufficio del registro delle imprese.

Per saltare dalla padella nelle braci!

Attività sindacali

 

 

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 19 SETTEMBRE 1998

 

 

 

 

 

Il giorno diciannove settembre, a Roma, presso la sede, alle ore nove e trenta, si è riunita l’assemblea dei delegati di Federnotai.

Sono presenti: Bernardini per la Toscana, Biondi per le Marche, Tonelli e Brunetti per l’Emilia Romagna, Bidello e Gialanella per il Veneto, Marchetti e Rottoli per la Lombardia, Prevete e Bassetti per il Piemonte, Lopez per la Calabria, Cabiddu e Falchi per la Sardegna, Corsaro per la Sicilia, Macchiarelli e Di Iorio per la Campania, Bissatini e Fragomeni per il Lazio.

Il presidente Prevete introduce il nuovo Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Paolo Pedrazzoli, venuto a salutare l’associazione sindacale, e gli accenna delle questioni di sua competenza che maggiormente stanno a cuore a Federnotai: la previdenza integrativa, una maggiore comunicazione con la base, una sensibilizzazione della stessa attraverso una giornata di studio, il problema della maternità, la disponibilità di una nuova sede.

Pedrazzoli prende la parola ed informa che è in corso un confronto con le altre casse, nel quale si tocca con mano la diversità in alcuni punti della Cassa Notarile, come l’esistenza di un principio solidaristico e il peggioramento del rapporto tra soggetti in esercizio e soggetti a riposo.

A favore della Cassa del Notariato gioca l’ottima consistenza del patrimonio che, tuttavia, nella parte immobiliare va razionalizzato evitando le dispersioni periferiche e gli sprechi di gestione che comporta.

Per il patrimonio mobiliare preannuncia, nel breve periodo, un’azione di disinvestimento, dopo gli ottimi frutti raccolti nel corso del primo semestre.

In progresso, quest’anno, è anche il gettito contributivo, aumentato del dieci per cento. E’ all’esame il modo di far partecipare al gettito anche le procedure immobiliari appena assegnate alla categoria.

Circa la previdenza integrativa, Pedrazzoli assicura l’interesse della Cassa per un fondo complementare di pensione che però è pensabile solo con l’unione tra un gruppo di partecipanti assai maggiore dei soli notai.

Sulla maternità la Cassa attende il deposito della sentenza di Cassazione, favorevole alle ricorrenti: l’intento è di non resistere a tale sentenza e di prendere decisioni improntate a un criterio di equità, fermo restando che in prospettiva futura deve essere pensato un tetto per le indennità. Corsaro e Lopez intervengono a commentare la dubbia compatibilità del tetto con la normativa vigente, ciò che impone una modifica chiara del quadro legislativo. Viene quindi introdotto Pocaterra, rappresentante dei notai presso la Consilp, che all’interno di essa ha assunto le funzioni di segretario. Pocaterra relaziona circa il notevole salto di qualità che sta facendo la Confederazione, la quale in pochi mesi si è garantita visibilità, tanto da rendere pensabile che essa arrivi a costituire il quarto polo della concertazione. Ed è attualmente in ballottaggio con il CUP per le rappresentanze dell’Italia nella Confederazione Italiana delle Professioni.

Tra le varie iniziative, che Pocaterra narra e commenta, viene ricordata anche la sottoscrizione del testo dell’accordo sul lavoro interinale.

Pocaterra sottolinea la necessità di seguire con attenzione questo sviluppo della confederazione, magari già partecipando al convegno nazionale che si svolgerà a Vicenza il 9 e il 10 ottobre. Chiede infine la preparazione di qualcuno che possa in seguito avvicendarlo nella Consilp.

Bidello, nell’esprimere la sua soddisfazione per il fatto che la Consilp abbia ripreso a funzionare, chiede maggiori ragguagli sull’attuale presenza di Pocaterra e Bissatini presso la Consilp e lamenta la mancanza di comunicazione, da parte di Federnotai, sull’attività della Consilp. I membri della Giunta ribadiscono che la rivitalizzazione della Consilp è cosa recentissima. Secondo Bidello alcuni spunti per la Consilp, in particolare quello sull’Irap, debbono provenire dall’assemblea di Federnotai. Chi sta in Consilp dovrebbe spendere la voce di Federnotai, non parlare a titolo personale. Risulta da una breve discussione che l’Irap è un problema sentito e Prevete propone di metterlo all’ordine del giorno di una successiva assemblea, assumendo informazioni statistiche e ascoltando i richiami della base.

Tonelli ritiene che lo sviluppo di Consilp sia pericoloso e che, per le diversità dagli altri sindacati professionali, alla categoria possa essere più vicino e funzionale il CUP. In seno ad altre associazioni professionali c’è una posizione negativa nei confronti degli ordini e questo è contrario agli interessi dei notai. Da un veloce giro di opinioni emerge l’opinione che, in ogni caso, sia indispensabile la partecipazione attiva all’interno della Consilp.

Di Iorio informa che a Napoli, nonostante numerosi tentativi, non è riuscito a far sentire la voce dei notai presso la Consilp. Troise ribadisce la soddisfazione per i progressi della Consilp, ma anche la necessità che i notai presenti nella Consilp agiscano in funzione dell’orientamento politico del sindacato.

Bissatini rileva che la velocità con cui la Consilp assume le decisioni è incompatibile con i tempi di decisione di Federnotai.

Non è pensabile, aggiunge Bassetti, che il rappresentante di un organo si informi, una volta convocato, su cosa fare. Semmai di indirizzi nuovi, maturati all’interno di Federnotai, va sollecitata la promozione al rappresentante presso Consilp.

Bissatini presenta le modifiche tecniche da apportare allo Statuto per rispondere ai requisiti ONLUS. Prevete spiega un’ulteriore modifica, legata essenzialmente a procedure elettorali e ineleggibilità, e chiede di diffonderla in questi mesi all’interno delle associazioni locali, per deliberare in merito. Già a novembre, comunque, si dovrà procedere alle modifiche tecniche già predisposte.

Prevete passa all’argomento dei rapporti con le associazioni. Lamenta prima di tutto la mancanza di collaborazione e respinge le critiche sul ritardo nella convocazione, che è stata regolarmente diramata benché la data sia fissata inderogabilmente da vari mesi.

Bassetti illustra l’intento della Giunta di collaborare alla rivitalizzazione delle associazioni mediante le giunte itineranti, precisando però che le associazioni devono far sì che l’incontro non sia con i soliti volti.

Bernardini ritiene che la colpa sia della base medesima che non si fa coinvolgere da quello che non è un suo interesse economico immediato. Biondi conferma le difficoltà di coinvolgimento attivo anche nelle Marche, dove c’è una crisi di partecipazione.

Marchetti fa notare che la crisi investe anche gli organi istituzionali che riuniscono l’assemblea una volta all’anno e con poche presenze.

Tonelli constata che ora che il CNN comincia a offrire servizi prima offerti dal sindacato, è inevitabile un’emorragia di iscritti.

Secondo Marchetti si deve riscoprire anche un ruolo culturale del sindacato.

Il tesoriere Bissatini fa una breve relazione sulla situazione di cassa, lamentando un ritardo di quattro mesi nel versamento delle quote da parte di alcune associazioni.

Lopez lamenta l’inadempienza di Sintesi in merito alla sicurezza sul lavoro. Anche Cabiddu si associa. Prevete invita Lopez e Cabiddu a prendere contatti con Marchetti e Pennazzi, delegati ai rapporti con Sintesi, in vista, eventualmente, anche di recessi da contratti e convenzioni.

a cura di Remo Bassetti

Attività sindacali

NOVITA’ IN TEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

 

Lo scorso 30 luglio è stato sottoscritto da CONSILP - CONFPROFESSIONI (di cui fa parte anche FederNotai) e dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti un Protocollo di Intesa il cui testo riportiamo integralmente.

Le principali novità possono essere così sintetizzate.

LAVORO INTERINALE

La materia è disciplinata dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Sotto la criptica aggettivazione "interinale" si nasconde la possibilità (ora estesa agli studi professionali) di utilizzare prestazioni di lavoro temporaneo.

Tale facoltà può essere esercitata, per quanto riguarda i casi che più ci possono interessare:

- nel caso di sostituzione di lavoratore assente (ad esempio per maternità) salvi i casi elencati nel comma 4 dell’art. 1 della predetta legge;

- adempimenti di pratiche o di attività a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;

- punte di più intensa attività non prevedibili;

- sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.

Il ricorso al lavoro temporaneo è escluso per i lavoratori inquadrati al IV e V livello e non può comunque superare il 15% mensile dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Per la fornitura dei servizi di lavoro temporaneo ci si può rivolgere esclusivamente a società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro (art. 2 legge 196/97).

APPRENDISTATO

Il protocollo ha altresì modificato alcuni articoli del contratto collettivo in tema di apprendistato elevando le età minime e massime per l’assunzione di apprendisti, modificando alcune percentuali per il calcolo della paga base ed allungando il periodo del rapporto per le qualifiche comprese nel terzo livello.

PROTOCOLLO D’INTESA

Il giorno 30 del mese di Luglio 1998 in Roma

tra

la CONSILP-CONFPROFESSIONI rappresentata dai sigg. Gaetano Stella, Virgilio Baresi e Antonino Rando, Maurizio Buonocore, Giovanni Pocaterra, Daria Bottaro, Ezio Cotrozzi e Bruno Di Franco

La CONFEDERTECNICA rappresentata dai sigg. Andrea Maniscalco, Carlo Daniele, Enrico Sermonti e Antonio Rompato

e

la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL rappresentate dai sigg. Piero Marconi, Ioli Artemigia, Mario Marchetti, Luciana Cirillo e Paolo Poma

si è stipulato il seguente accordo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196

Art. 1 – Casi di ammissibilità del lavoro interinale

Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. A) della legge 24 giugno 1997, n. 196 i titolari di Studi Professionali possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:

1. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;

2. punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi degli studi professionali e con gli istituti già definiti dai CCNL vigenti;

3. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti ed attrezzature dello studio;

4. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

5. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Igs 626/94;

6. sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.

Art. 2 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale.

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma quarto della legge n. 196/97 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti ai livelli V, IV.

Art. 3 - Percentuale di lavoratori assumibili.

I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all’art. 1 del presente accordo, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nello stesso studio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.

In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.

Art. 4 - Rinvio alle leggi.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

 

 

Dichiarazione congiunta

In conformità a quanto previsto nella Parte Seconda Titolo I (Sfera di applicazione) art. 14 del CCNL 19/12/1996 (CONSILP–CONFPROFESSIONI) e del CCNL 14/5/1996 (CONFEDERTECNICA), le parti si danno atto che le norme di cui al succitato articolo sono inscindibilmente collegate con le altre disposizioni contenute nei sopracitati CCNL.

Art. 5 - Apprendistato

Le parti, con il presente accordo, hanno inteso armonizzare quanto definito in tema di apprendistato dal CCNL 19/12/96 (CONSILP-CONFPROFESSIONI) e dal CCNL 14/5/1996 (CONFEDERTECNICA) con la L.196/97, procedendo alla modifica degli articoli sottoindicati.

Art. 21 – ETA’ PER ASSUNZIONE

Art. 25 LETTERA B – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Art. 28 TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 29 DURATA DELL’APPRENDISTATO

ART. 21 ETA’ PER ASSUNZIONE (SOSTITUITO INTEGRALMENTE)

Possono essere assunti, come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui gli obiettivi n.1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2881/93 del consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 428, e successive modificazioni.

ART. 25 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (SOSTITUITA INTEGRALMENTE LA LETTERA b)

b) Di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per non più di otto mesi l’anno per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

ART. 28 - TRATTAMENTO ECONOMICO (MODIFICATO IL 2° CAPOVERSO LETTERA a )

- agli apprendisti del III livello spetta l’80% della paga base tabellare per i primi 6 mesi, il 90% per i 6 mesi successivi e il 100% a partire dal 13mo mese.

ART. 29 - DURATA DELL’APPRENDISTATO (MODIFICATO IL I° CAPOVERSO)

Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello Super e nel IV livello.

NOTA VERBALE

Anche in ottemperanza all’impegno previsto al Titolo V (MERCATO DEL LAVORO) art. 10 del CCNL 19/12/1996 (CONSILP-CONFPROFESSIONI) e del CCNL 14/5/96 (CONFEDERTECNICA ), le parti si danno atto, di aver adempiuto, con la presente regolamentazione, alla fase di applicazione della Legge 24-6-97 n. 196.

Conseguentemente esse si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1998 al fine di procedere alle opportune verifiche.

 

Roma 17 aprile 1998

 

Spett.le

DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO

Loro Sedi

ASSESSORATO REG.LE

LAVORO – PALERMO

- Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

Via di Donota, 2 – Trieste

 

Oggetto: Regolamentazione dei CFL per i dipendenti degli Studi Professionali. - Protocollo aggiuntivo ai CCNL "Studi Professionali" Consilp Confprofessioni del 19/12/1996 e Confedertecnica del 14/51996 - Art. 3, co 3 L. 863/84 e successive modificazioni.-

Provincie Autonome di Trento e Bolzano

- CONSILP -

Conf.ne Sindacale Italiana Libere Professioni

- CONFPROFESSIONI -

Palazzo di Giustizia-

Via Cavour - 00183 ROMA

In data 19/3/1998 è stato presentato a questo Ministero per il recepimento, il protocollo aggiuntivo ai CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali sui contratti di formazione lavoro, siglato in data 12/2/1998 dalla Consilp-Confprofessioni , dalla Confedertecnica e dalle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in attuazione della L. 863/84 art. 3 co. 3 e successive modificazioni.

Il Sottocomitato delegato dalla Commissione Centrale per l’impiego nella seduta del 16/4/1998 ha espresso (ai sensi dell’art. 3 della legge 863/84 e successive modificazioni) parere favorevole.

Si comunica pertanto l’avvenuto recepimento del predetto accordo che si invia in copia per gli adempimenti di competenza di codeste Direzioni Regionali.

Il direttore generale