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marzo 2009



Sommario

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Corsivo redazionale


Il giorno dopo (il saluto del Presidente uscente di Federnotai)

di Gennaro Fiordiliso

Adesso tocca a me (il saluto del Presidente entrante di Federnotai)

di Ezio Leotta

L’intervento del Vice Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato al Congresso di Firenze

di Paolo Setti



Argomenti


La svolta

di Franco Treccani

Il futuro del notariato tra mercato e tariffa

di Fabrizio Amato

Festival del diritto

di Mariachiara Tallacchini

Proposta per gli assegni di integrazione

di Luciano Guarnieri

Il notariato e i nuovi mezzi di comunicazione: una nuova sfida?

di Domenico Chiofalo

In tema di testamento biologico

di Gian Franco Condò

Osservazioni sui requisiti delle case di lusso

di Massimo Tofoni



Finestra sul cortile


Mappali senza cuore

di Lavinia Vacca



Società & Co.


Da una sentenza ad un articolo – “Delibere implicite ed attività notarile”

di Fabio Valenza



Notaio contro


Ricorrere contro le pretese infondate

di Piercarlo Mattea



Corrispondenza


Galeotto fu il closing e … FederNotizie

di (…Tizio Caietto…)

Congresso, maratona, crediti

di Riccardo Palella



Attività sindacali


Verbale dell’assemblea dei delegati del 24 gennaio 2009

a cura di Giovanni Liotta

 

 

 

 

 

Corsivo redazionale


 

Come avevamo semplicemente annunciato nel numero scorso, il 24 gennaio ha assunto le sue funzioni la nuova Giunta Esecutiva di Federnotai, che è così composta: Ignazio (detto Ezio) Leotta di Varese – Presidente; Romolo Rummo di Roma – Vice Presidente; Carlo Munafò di Saronno - Segretario; Lauretta Casadei di Orte – Tesoriere; Diomede Falconio di Napoli; Giovanni Liotta di Torino; Emanuela Lo Buono di Reggio Emilia; Marco Marchetti di Pavia; Luca Sioni di San Vito al Tagliamento.


Ospitiamo in questo numero gli indirizzi di saluto del presidente uscente e di quello entrante.

La nuova Giunta si è messa subito al lavoro e speriamo che non mancherà, fra l’altro, di utilizzare questo giornale per la più ampia informativa sul proprio operato. Così come questa Redazione non le farà mancare il proprio aiuto e, se del caso, la propria critica costruttiva.

Qualche considerazione desideriamo dedicarla alla Giunta uscente ed in particolare al presidente Gennaro Fiordiliso.

Crediamo sinceramente che Gennaro sia stato un ottimo presidente, caratterizzandosi in particolare per una grande apertura all’esterno sia nei rapporti con gli altri organi istituzionali del notariato (Consiglio Nazionale, Cassa, ma anche Fondazione, Notartel, Associazione Giovani Notai, Accademia del Notariato), con i quali i rapporti sono stati intensificati ed “istituzionalizzati”, sia e soprattutto con le associazioni sindacali degli altri professionisti, con i Sindacati dei lavoratori, con le associazioni dei consumatori e con la “politica” nel senso più ampio (Partiti, Istituzioni), sempre nell’intento di una informativa sul notariato e quindi di una difesa del suo ruolo e delle sue prerogative.

Ne è stato ottimo esempio il Congresso tenuto nel maggio del 2008, dove la presenza di tutte le componenti del notariato, delle istituzioni e della cosiddetta società civile è stata completa e di grande rilievo.

Federnotai in questo triennio (come è noto siamo rigorosissimi sul principio di rotazione delle cariche e non è mai possibile una rielezione), è stata maggiormente conosciuta, maggiormente rispettata, maggiormente ascoltata, e questo è un grande merito della Giunta e naturalmente in particolare del presidente che si è dedicato con un impegno davvero significativo e totale, con una spendita di tempo, entusiasmo, volontà davvero rimarchevoli.

Lo ringraziamo di cuore per quanto ha fatto per la Federazione ma anche e soprattutto per l’intero notariato e siamo comunque certi che l’esperienza maturata sarà ancora utilissima in altri ruoli ed incarichi.

==oOOo==


Cogliendo l’occasione della elezione di Ezio Leotta quale undicesimo presidente nazionale di Federnotai, vorremmo, una volta tanto, in questo corsivo … parlare di noi.

Ci sono infatti, oramai, intere generazioni di colleghi che magari leggono abitualmente questo giornale, conoscono perfettamente l’esistenza di Federnotai, la considerano un sodalizio affermato nel notariato, ne condividono, a volte, e ne contrastano, altre volte, le opinioni, ma di fatto non sanno nulla della sua origine.

Crediamo quindi non inutile svolgere qualche cenno “storico”.

E’ nel 1976 che sorge il problema della mancanza nel notariato di una libera associazione: sono in corso trattative sindacali per la formazione del primo contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli studi professionali e tutte le altre professioni (medici, avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri, dentisti, consulenti del lavoro, architetti e persino geologi) sono organizzate con una associazione sindacale che affianca gli Ordini e ciò anche per sfruttare la maggiore flessibilità e rappresentatività di una libera associazione rispetto alla rigidità normativa degli Ordini Professionali.

I rappresentanti del notariato dapprima operano attraverso singole procure conferite dai notai presso ogni distretto, ma subito ci si rende conto che in tal modo la rappresentatività generale è molto discutibile ed in particolare a Milano ci si convince a fondare una libera associazione sindacale. E’ il 28 novembre 1977 quando nasce la “Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia”. Per la verità c’era già stata qualche esperienza precedente (“Assonotai” a Napoli, “Sindacato Notari Italiani” a Genova), ma si era trattato di pionieri troppo “avanti rispetto ai tempi” che non erano riusciti a dare continuità al loro impegno ed alle loro intuizioni.

A Milano tuttavia ci si rende subito conto che l’occasione di far nascere nel notariato una libera associazione deve essere colta andando ben oltre la semplice necessità della trattativa per il contratto di lavoro ed alla neonata associazione viene subito dato, nello statuto, uno scopo amplissimo per la difesa degli interessi del notariato, come si direbbe oggi con espressione abusata, a 360 gradi.

E subito ci si mette all’opera per creare una rete nazionale: vengono rapidamente fondate analoghe associazioni regionali in Emilia-Romagna (15 aprile 1978), in Piemonte e Valle d’Aosta (29 aprile 1978), nelle Tre Venezie (31 marzo 1979), nel Lazio (28 maggio 1980) e qualche tempo dopo nelle Marche, in Calabria ed in Sicilia.

Frattanto, il 27 novembre 1978, insieme al vecchio Sindacato Ligure ed al Comitato Regionale Toscano (che aveva nel proprio statuto anche compiti “sindacali”) ed un poco “millantando” quelle associazioni che erano in corso di costituzione, era nata la “Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili – FEDERNOTAI”.

Come sempre avviene di fronte ad una iniziativa nuova, l’entusiasmo del gruppo di colleghi (una cinquantina) che vi si dedicavano era altissimo ed i contributi fioccavano, ci presentammo al primo Congresso Nazionale a Bologna (1980 crediamo o 1981) con un libretto informativo da distribuire a tutti gli intervenuti e (come abbiamo ricordato anche in un altro recente corsivo) ci fu in quella occasione addirittura una riunione notturna del Consiglio Nazionale per decidere se vietare tale distribuzione.

E poi realizzammo contributi in diverse materie che trasmettemmo ai Ministeri suscitando interesse, incontri, trattative.

Per il notariato di allora paludato, immobilista, gestito da persone che venivano elette (nel Consiglio Nazionale ed in particolare nei consigli distrettuali) praticamente a vita, tutto ciò era una novità dirompente, troppo nuova per non meritare di essere circoscritta, combattuta, isolata.

Ci si permetteva di parlare di rinnovo e di rotazione delle cariche, di notaio a fianco del cittadino nel contrastare atteggiamenti di sopruso della pubblica amministrazione, di notariato al servizio dei cittadini.

Erano affermazioni quasi “blasfeme” per quei tempi.

D’altro canto nei giovani (di spirito non di età) suscitavano invece entusiasmo ed impegno e quindi la Federazione in quegli anni era davvero un centro di creazione e di approfondimento di idee nuove ed esperienze nuove.

Nel maggio del 1988, usciva il numero 1 di questo giornale per farsi portatore e “distributore” di queste nuove idee e di questo impegno.

Quindi piano piano, attraverso battaglie, vittorie, sconfitte, delusioni, soddisfazioni, la Federazione si è via via affermata, fatta conoscere, fatta rispettare.

Questo giornale è oggi letto da oltre 3000 notai.

Ma tutto questo è una storia più recente, più conosciuta. Quello che volevamo una volta tanto ricordare erano gli esordi.

==oOOo==


In chiusura di questo corsivo del tutto “interno”, non vogliamo tuttavia far mancare una breve considerazione di politica generale del notariato.

Pensiamo alle più recenti e significative novità legislative: la gratuità dell’autenticazione delle surroghe, il rilascio dei certificati anagrafici da parte dei notai e l’ipotesi del deposito del prezzo fino alla trascrizione.

Nel momento in cui scriviamo è ancora tutto in divenire, tutto da chiarire, tutto da precisare e probabilmente anche da valutare criticamente.

Ma una riflessione si può comunque fare: pensate che il legislatore avrebbe potuto imporre una gratuità di prestazione a chiunque altro ? Senza considerare l’offerta, di puro effetto mediatico, da parte di alcuni avvocati di autenticare gratis appunto le surroghe, una norma di tal fatta è immaginabile proprio solo per i notai.

Ed anche le altre: il diventare “organo della anagrafe comunale” o depositario e garante del buon fine dei pagamenti, pensate sia immaginabile in capo a qualsiasi altra categoria che non sia il notariato ?

E allora rallegriamoci perché quel che conta sono i principi. Ci sarà qualche seccatura, qualche perdita di tempo, qualche mancato guadagno, ma queste piccole cose contribuiscono a ribadire alto e forte il principio che il notaio è un organo dello Stato di cui ci si può e ci si deve fidare.

E questo è quello che conta.


IL GIORNO DOPO

(il saluto del presidente uscente di Federnotai)



Nella vita tutte le esperienze, belle o brutte (e per fortuna!), hanno sempre una fine e tutte ci insegnano qualcosa se abbiamo l’umiltà di cogliere, tra le righe di quel vissuto, l’attimo o gli attimi veramente essenziali e le sensazioni positive che le hanno contraddistinte. Probabilmente questo è un modo di leggere propositivo, perché non si spegne nei polverosi ricordi di quello che è stato o poteva essere, ma, senza rimpianti, ci proietta con maggior convinzione, più serenità, più maturità verso quello che sarà, verso quello che la vita ci riserva.

Si è concluso il mio mandato alla Presidenza di Federnotai ed il lavoro della mia Giunta che si è spesa con un impegno veramente encomiabile; in tal senso vorrei, brevemente, riassumere, innanzi tutto per me stesso, i passaggi, gli incontri, le occasioni, ma, soprattutto, le opportunità (questa è la parola esatta) che mi sono state offerte. Certamente ci saranno altre possibilità per riflettere meglio, segnatamente sotto l’aspetto politico e con maggior dovizia di particolari, sugli avvenimenti che hanno caratterizzato questi ultimi tre anni, veramente difficili; mai si era visto un “attacco” al notariato così diretto e pericoloso (spesso si è tentato di mirare proprio alla “funzione”) e mai il notariato aveva risposto con tanto impegno politico e mediatico (giornali, radio, televisione, convegni); ma questo è un altro discorso anche se fondamentale per comprendere, o, quanto meno, giustificare l’indirizzo operativo svolto prevalentemente in “funzione esterna” dal Sindacato in questo periodo.

Oggi vorrei, appunto, accennare a tutti Voi alcune delle opportunità che ho avuto il piacere di cogliere e che ampiamente ripagano l’impegno (principalmente temporale) profuso.

Sicuramente la possibilità di conoscere tanti Colleghi in tante Regioni d’Italia, con tante realtà diverse ma tutte collegate da un filo conduttore (il notariato per la collettività, il notariato perno di qualità) ha rappresentato il momento più esaltante di questo incarico. Poter dialogare con Notai preparati ed attenti sulle singole tematiche, ascoltare relazioni scientifiche di assoluto valore (con un accumulo di punti da far invidia a Paolo Piccoli), conoscere le problematiche di alcuni Distretti rispetto ad altri, discutere in maniera amichevole di “politica del notariato” con molti Notai che non ricoprono incarichi ma che, comunque, hanno le loro legittime idee e convinzioni (siamo tutti allenatori della Nazionale di calcio) e che ti offrono, con la loro semplicità, preziosi spunti di riflessione; bene: tutto ciò, da un punto di vista morale, ti conferisce un patrimonio culturale e di sensazioni veramente notevole ed è quello che più ti manca col passare dei giorni (certamente non rimpiangi le audio o le video conferenze, il contatto e, quindi, l’arricchimento del rapporto umano si).

Ma con altrettanta sicurezza devo dire che non mi aspettavo da molti Organi Istituzionali Distrettuali e, soprattutto, dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa Nazionale del Notariato l’attenzione, l’affetto e la pazienza che mi hanno riservato (non so se sono cresciuti loro in sensibilità o Federnotai in credibilità: il risultato non cambia).

Attenzione perché ho sempre trovato interlocutori disponibili al confronto ed anche alle critiche, giuste o sbagliate che fossero, perché accomunati da una matrice di base che affonda le radici nel reciproco rispetto e nella assoluta buona fede degli intenti: questo da’ il senso della maturità e della responsabilità di chi oggi governa il notariato. Tutti, dico tutti, i Consiglieri Nazionali (Consiglio e Cassa), pur con diversità di vedute, hanno sempre considerato con molta attenzione le istanze rappresentate da Federnotai, le abbiamo valutate ed analizzate insieme; alcune sono state recepite, altre no: ma questo fa’ parte del gioco delle parti. Credo che ad ognuno di loro debba andare la gratitudine del notariato italiano.

Affetto perché soprattutto il contatto diretto con i Presidenti Nazionali Paolo Piccoli e Francesco Maria Attaguile (entrambi dotati di un “bel caratterino”) è stato, bontà loro, veramente ottimo. L’uno montanaro (Triveneto), l’altro marinaro (Sicilia), in più circostanze mi hanno testimoniato un grado di fiducia e di amicizia che andava ben oltre il normale rapporto formale dei rispettivi ruoli. In più occasioni (non solo culinarie, ed in Cassa, ad onor del vero, si mangia meglio che al Consiglio) abbiamo avuto il piacere di parlare in modo franco, sincero come tra veri amici, insieme ai quali, soprattutto in questi anni, ho vissuto molte preoccupazioni, momenti veramente difficili e ad alto rischio, attimi di soddisfazione. Credo che il riconoscimento (per me l’affetto) che tutti dobbiamo a Paolo e Francesco sia pari all’impegno che entrambi ancora quotidianamente profondono nell’interesse generale del notariato.

Pazienza, perchè ci sono state delle situazioni in cui Federnotai ha “dovuto piantare i piedi”, essere più rigida e critica nei confronti degli Organi Istituzionali, alla luce di eventi rispetto ai quali le risposte elaborate non ci sembravano adeguate alle singole situazioni (forse in alcuni casi è mancato il “coraggio di osare”), eventi rispetto ai quali chiedevamo maggior chiarezza e trasparenza, eventi rispetto ai quali chiedevamo maggior condivisione di responsabilità sia morali che gestionali. Anche in questi casi l’atteggiamento nel recepire le critiche è stato improntato ad una “paziente” ricerca di dialogo e di collaborazione, pari se non superiore alla “paziente” sopportazione nei confronti delle mie intemperanze (non poche) caratteriali.

E mi fermo qui, ripromettendomi di rendervi partecipi dei fruttuosi incontri che abbiamo avuto in sede di Assemblea dei Delegati con gli Amici della “Compagnia del Sigillo”, con il Consiglio Nazionale, con la Cassa Nazionale del Notariato, in unica tornata con i Presidenti dei Distretti Notarili di Torino – Gianfranco Re, di Napoli - Tommaso Gaeta e di Milano - in assenza di Miserocchi intervenne Nico de Stefano, con la Notartel in persona del Presidente Bruno Barzellotti e del Vice Presidente Orazio Ciarlo.

Un augurio, più che doveroso, profondamente sentito alla nuova ed ottima Giunta di Federnotai ed al suo Presidente Ignazio (Ezio) Leotta, del quale conosco le capacità, la grinta e la competenza; il notariato e Federnotai ne guadagneranno tantissimo in affidabilità e capacità di comunicazione (oggi veramente importanti ed indispensabili per tutti noi).

Non posso concludere queste brevi note senza ricordare, con gioia e veramente molto rimpianto, il fraterno e prezioso rapporto (che son sicuro continuerà con immutata intensità) con i Colleghi della mia Giunta Maria Luisa, Giorgia, Simona, Lorenzo, Romolo, Carlo ed Enzo, ai quali dico: semplicemente … grazie! (avrei detto “grazie di esistere” se non rammentassi il tono inequivocabilmente ironico con cui me lo ripetono sempre i miei familiari)

Certo, potreste dire che in queste righe c’è molto poco della “verve” di Federnotai (per intenderci un “tornando a casa” alla Grazia Prevete, ma non è detto che non lo farò); certo potreste dire che allora: son tutte rose e fiori; rispondo di no! Ma consentitemi di trattenere per me, all’interno dei miei più reconditi ricordi, in un momento così emotivamente significativo, quelle poche spine che mi hanno “punto” durante il mio viaggio come Presidente di Federnotai; e sinceramente, nel salutarVi tutti (attenzione, è possibile che non vi siate liberati definitivamente di me) posso concludere, apponendo un grande sigillo notarile di pubblica fede, che da questa bellissima esperienza ho “avuto molto più di quello che ho dato”.


Gennaro Fiordiliso






… ADESSO TOCCA A ME

(il saluto del presidente entrante di Federnotai)



In rigorosa osservanza al principio di alternanza nelle cariche, principio che Federnotai ha da sempre propugnato e osservato, nel corso dell'Assemblea dei Delegati tenutasi a Roma il 15 novembre scorso sono stato indicato per avvicendarmi a Gennaro Fiordiliso alla presidenza di Federnotai, e l'insediamento formale, come già comunicato da queste stesse pagine, è avvenuto nel corso della successiva assemblea tenutasi il 24 gennaio scorso.

Nel presentarmi attraverso Federnotizie in questa mia nuova veste, il primo pensiero è quello di un affettuoso saluto a Gennaro che mi ha preceduto in questa carica, e un sincero apprezzamento per il lavoro svolto da lui e da tutta le giunta uscente. Il mio non è un apprezzamento di rito: il compito della Giunta uscente è stato difficile ma essa è stata capace di dare una immagine equilibrata di Federnotai, e Fiordiliso ha svolto un importante e delicato compito di mediazione all'interno e all'esterno del notariato che, al di là della visibilità esterna, è stato colto ed apprezzato da chi è stato vicino alle recenti vicende del notariato. Affinché questo patrimonio di iniziative e di equilibrio non vada disperso mi muoverò in una linea di continuità con quanto fin qui è stato fatto, una continuità naturalmente caratterizzata dalla personalità mia e dalla giunta che ho il compito di guidare ma che si muoverà con l'obbiettivo preciso di rafforzare l'immagine di Federnotai come di una organizzazione al servizio degli interessi e delle aspettative di tutto il notariato.

All'indomani della mia elezione a Presidente di Federnotai su sollecitazione di Egidio Lorenzi ci siamo chiesti come comunicare ai lettori l'avvicendamento tra me e Gennaro.

Eravamo tutti e tre d'accordo sul fatto che il tutto dovesse svolgersi in maniera, per così dire, contestuale, nel senso che nello stesso numero del giornale venisse pubblicato il saluto di chi lasciava, tirando un po' le somme del lavoro fatto e il saluto di chi invece si accingeva a continuarne l'attività indicando un po' le linee del lavoro futuro con un probabile commento, una "prefazione" o "postfazione" della redazione.

Ci è sembrato inopportuno che ciò avvenisse prima dell'insediamento ufficiale, si decise quindi di rinviare il tutto a dopo il "cambio della guardia".

Questo mi ha consentito di evitare esternazioni ufficiali prima di aver assunto il nuovo ruolo, e soprattutto mi ha consentito di avere tempo a sufficienza per riflettere e presentare un lavoro ben fatto.

Ma mentre l'aver evitato premature esternazioni è stato saggio e mi è stato utile, l'aver avuto tempo a disposizione mi è stato di danno. Sì, perchè ho impiegato troppo tempo a interrogarmi su che cosa sarebbe stato utile dire, su cosa il lettore avrebbe avuto voglia di leggere e anche sulla forma, sul modo, con cui presentarmi: una lettera al giornale? un'analisi delle questioni attuali del notariato provando a indicarne percorsi e attività di impegno? un saluto alla vecchia Giunta? Per ognuna di queste teoriche alternative provavo insoddisfazione.

Riduttiva la lettera al giornale.

Inopportuna un'analisi "politica" prima di avere avuto tempo di confrontarsi sufficientemente con la Giunta e con i Delegati.

Troppo personale, col rischio di apparire retorico, un saluto alla vecchia Giunta.

Mi sono deciso allora a ragionare un po' da solo su tante cose, senza una scaletta da cui partire né una idea precisa a cui giungere. Ne verrà fuori forse un po' di tutto. Sarà soddisfacente? Lo capirò dopo, ma per fortuna, avrò tempo di rimediare.

E in questo ragionare da solo parto da una domanda che mi faccio da qualche mese a questa parte: chi me lo ha fatto fare? Non mi è stato facile rispondere e anzi la domanda così brutalmente posta mi appare sgradevole, inadeguata al ruolo. La domanda forse dovrebbe essere: perchè mi sono lasciato convincere? Posta la domanda così, in modo più pacato, la risposta, anzi le risposte, mi vengono più naturali e, senza un ordine di importanza, ne elenco alcune, le più vere, le più significative:

- perchè ho passione per il notariato;

- perchè talvolta nella vita senti anche l'esigenza di misurarti con le sfide difficili;

- perchè sento di avere un debito verso il notariato che mi ha dato tanto;

- perchè, con la stessa intensità, sento di avere un debito verso tutti coloro che (maestri o colleghi più esperti), con l'esempio del loro impegno, della loro passione, mi hanno fatto da guida e mi hanno consentito di raggiungere i risultati che ho conseguito;

- perchè in questi ultimi anni, difficilissimi per il notariato, ho visto l'impegno straordinario di molti colleghi che senza clamore, senza ostentazione, con sacrificio personale, anche senza ottenere risultati (e non per loro demerito) si sono spesi per una causa in cui credono;

- perchè, mi è stato detto, adesso tocca a me e, per farla breve, non ho voluto tirarmi indietro.

Certo il notariato sta attraversando, già da alcuni anni, un periodo veramente difficile, una difficoltà ancora più pesante perchè non nasce dal suo interno, non è dovuta a una crisi di ideali o di obiettivi che si possono sempre, purché lo si voglia, rinsaldare, individuare e perseguire. Il problema vero questa volta sta nel fatto che la difficoltà nasce da attacchi esterni, attacchi continui che provengono da più parti e che, proprio per questo, sono difficili da arginare, per di più essi tendono a indebolire e ad attaccare la funzione, con una insistenza, una forza che non è dovuta ad una coerenza di progetto alternativo, ma piuttosto è dovuta a subdole imboscate e vili atteggiamenti contro i quali poco hanno da rispondere coloro che sono abituati, per natura, al rispetto delle regole e della legalità.

In un quadro così difficile e quasi disarmante, bisognerebbe avere prudenza ad assumere responsabilità di rilievo, tuttavia, sarà anche che un po' incosciente lo sono sempre stato, sarà che in questo ruolo io ci credo, sta di fatto che mi ci impegnerò con tutte le energie di cui dispongo.

Io credo in questo ruolo, perchè prima e soprattutto, io credo nel notariato, nella sua capacità di svolgere il proprio ruolo e di adempiere alla propria funzione con lealtà, efficienza e senso dell'onore. Ma credere nel notariato non vuol dire accettarlo così come esso adesso si manifesta, crederci per me vuol dire impegnarsi perchè si affermi il notariato migliore, quello capace di fare il proprio dovere senza clamori e senza esibizionismi, un notariato che non guarda ai facili guadagni ma che si impegna quotidianamente per affermare un concetto elevato di pubblica funzione. Un notariato fatto di impegno verso la collettività, di rispetto per le istituzioni ma capace anche di rivendicare con forza il proprio ruolo, di non cedere sui principi della propria funzione, chiedendo anzi strumenti adeguati perchè gli sia consentito di svolgerla in maniera efficace ed elevata. Per far questo bisogna allora che da parte di tutti noi, e di ciascuno in base ai ruoli che ricopre, ed anche a prescindere da ruoli istituzionali, si trovi il modo di non accettare né di coprire situazioni imbarazzanti, ma al contrario si riesca a far emergere le storture e le devianze per emarginarle.

Anche Federnotai sta vivendo un momento difficile, ma la sua è una situazione particolare, i suoi problemi non vengono da attacchi esterni ma da una, forse inevitabile, crisi di crescita.

Molte di quelle che sono state le battaglie storiche di Federnotai sono ormai affermazioni acquisite e introdotte, anche per legge, nell'ordinamento del notariato. Mi riferisco, in particolare, alla rotazione delle cariche adesso prevista per legge (almeno al livello nazionale), alla realizzazione (ormai agli albori di Federnotai) di una assicurazione generalizzata per la responsabilità civile del notaio e ora gestita dal CNN, all'intuizione (ormai molti anni fa) di allacciare rapporti con i consumatori e di curare e diffondere all'esterno una immagine del notariato più moderna e capace di percepire e tutelare interessi diffusi della collettività (attività ora gestita con mezzi più adeguati dagli organi istituzionali); ed anche l'aver ottenuto il riconoscimento della tassazione delle vendite immobiliari sul cosiddetto prezzo-valore. Tutto ciò, per un verso ha appagato Federnotai per l'impegno profuso e per l'altro verso ha determinato una crisi di crescita, quasi una difficoltà a ritrovare stimoli nuovi per il proprio impegno.

Va certamente riconosciuto che la situazione contingente ha imposto che l'impegno venisse indirizzato verso l'esigenza di difendere il notariato dagli attacchi esterni su una linea di condivisione delle iniziative degli organi istituzionali che, mentre a qualcuno è sembrato (in maniera ingenerosa) appiattimento, è stata invece dimostrazione della capacità di Federnotai di tramutare il proprio atteggiamento battagliero in atteggiamento anche di mediazione, di sostegno e di aiuto, di gioco di squadra, impegnandosi per dare all'esterno l'immagine di un notariato compatto.

Ma nonostante le attuali difficoltà, ed anzi proprio per questo, occorre ritrovare progetti nuovi ed autonomi, ambiziosi ma realizzabili, e questa forse è la vera sfida che Federnotai dovrà accettare nel prossimo futuro.

Sono certamente consapevole delle difficoltà che questa sfida porta con sé, ma sono anche consapevole che questo non è il momento di fermarsi, anzi bisogna trovare ideali ed obbiettivi che contribuiscano a determinare unità all'interno del notariato e compattezza all'esterno.

Per fare questo, per riuscire in questo intento, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti; anche, e forse soprattutto, dell'aiuto di quelli che non amano il sindacato ma che, ne sono convinto, non possono non riconoscersi nei suoi ideali più nobili. Serve l'aiuto che può anche manifestarsi nelle indicazioni, nel semplice suggerimento, negli stimoli intellettuali, e anche nella critica.

So per certo che da queste pagine non mi mancherà l'aiuto né, nella migliore tradizione sindacale, la critica; ma mi auguro di avere lo stesso aiuto e la stessa critica leale e costruttiva da tutti, anche da quelli che, fino ad ora, si sono tenuti distanti da Federnotai.


Ezio Leotta





L’INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE AL CONGRESSO DI FIRENZE



Questo intervento, svolto all’inizio dell’ultima giornata del recente Congresso Nazionale di Firenze, è tuttora inedito, non essendo stato pubblicato dal “CNN Notizie”.

A noi era piaciuto e ci pare meritevole di essere conosciuto anche dai colleghi che non erano al Congresso.



Parliamo sempre più spesso di sicurezza giuridica. Per noi, esperti di diritto e notai, è un concetto chiaro.

Dobbiamo peraltro chiederci se è un concetto altrettanto chiaro per altri protagonisti del mondo economico e sociale e per il cittadino.

Certamente il cittadino, quando viene nel nostro studio per acquistare un’abitazione, ci chiede di essere rassicurato nell’ambito del suo, e solo del suo, rapporto giuridico; quello di cui non può rendersi conto è che la sua sicurezza non potrebbe esistere se non fossero sicuri anche i rapporti giuridici degli altri, cioè se il sistema non fosse sicuro. Gli operatori del mondo economico e sociale, dal canto loro, hanno nei confronti della sicurezza giuridica un atteggiamento di diffidenza, dovuto al fatto che spesso la identificano con l’esistenza di norme di tipo burocratico. Per questo motivo vediamo sovente accomunare la parola “semplificazione” al concetto di assenza di regole; questa equivalenza è certamente sbagliata, ma non possiamo nemmeno fingere che il problema non esista. La vicenda delle quote di srl è emblematica in tal senso; al di là delle forze e degli interessi che si sono mossi per far approvare la nuova normativa, non va dimenticato che la medesima è passata sotto la spinta di una cosiddetta semplificazione. Ne deriva, e lo sappiamo con certezza, che questo valore, la sicurezza giuridica, non è percepito da tutti come necessario o indispensabile; alle volte non è percepito come tale dal potere politico, ed anche il comune cittadino e l’operatore economico, di fronte ad offerte di falso risparmio, sembrano di quando in quando ignorare di possedere un bene di tale portata.

Dobbiamo cercare di capire come fare per modificare questa situazione, cioè come far sì che la assoluta necessità di quella certezza dei diritti che noi propugnamo e di cui siamo garanti sia sentita e percepita come un’esigenza reale, e non come un presupposto di cui a volte ci si può persino dimenticare o anche omettere; e questo ben prima che il “valore sicurezza giuridica” vada perduto e venga poi giustamente rimpianto.

Eppure la sicurezza giuridica, nel nostro mondo politico ed economico, è e deve essere un bene comune a disposizione di tutti, senza alcuna distinzione, nel semplice rispetto delle regole; e quindi, di fatto, è un valore di democrazia.

Il notaio, pubblico ufficiale, che in forma tutelata assicura ai cittadini e a tutti i residenti regolari, l’accesso a due diritti fondamentali garantiti dalla nostra costituzione, il bene casa e il bene lavoro in una struttura collettiva, diventa nella realtà concreta un operatore ed un esecutore di democrazia. E ciò perché il diritto del cittadino viene tutelato ed attuato non solo come interesse del singolo, ma anche come valore collettivo.

Quanto ho detto non significa che in assenza di notaio non vi sia democrazia.

Certo la democrazia esiste anche nei paesi nei quali la figura del notaio di tipo latino sostanzialmente non è prevista.

Parlo evidentemente dei paesi di common law.

Sia i nostri ordinamenti, sia quelli di matrice anglosassone, sono esempi di democrazia imperfetta.

Anche in quel tipo di democrazia, quella ove vige il sistema di common law, l’accesso al bene casa può essere garantito.

Basta avere un po’ di soldi, meglio se tanti, un buon avvocato e una buona assicurazione.

Ma noi non viviamo in un paese di common law e quindi perché dovremmo buttare via quel bene che già abbiamo, la sicurezza giuridica, e che non costa nulla?

Ricordiamoci, e ricordiamo ai nostri interlocutori, che quando si parla di costo a livello sociale si parla di costo per la collettività, si parla di denaro pubblico; ebbene, la sicurezza giuridica che noi garantiamo, e che certamente i nostri clienti pagano, ha un costo sociale pari a zero, cioè non grava sulla collettività.

Torniamo alla questione iniziale: come fare per diffondere la consapevolezza della necessità di sicurezza giuridica, e far sì che questa diventi un’esigenza sociale?

Dobbiamo sicuramente continuare a difenderci dagli attacchi che subiamo ormai quasi quotidianamente, certi del fatto che difendendo noi stessi difendiamo anche un bene pubblico.

Possiamo forse fare anche qualcosa di più, o di diverso, cambiando un poco la prospettiva, l’ottica della nostra azione difensiva.

E questo attraverso due tipi di azione, una linguistica e l’altra di tipo tattico, vale a dire di luogo ove sviluppare il nostro intervento.

L’operazione linguistica consiste nel tradurre il concetto di sicurezza giuridica in termini accettati e riconosciuti dai nostri interlocutori.

E così parlando con soggetti politici occorre far presente che la sicurezza giuridica è un valore concreto, non astratto, perché assicura il libero e regolare scambio dei beni e ne consente l’esatta valutazione, e perciò si identifica con la “fiducia” nelle istituzioni, oltre che nel mercato; e ancora che in un momento storico in cui si ricomincia a parlare di rispetto delle regole, e a contestare il primato dell’economia rispetto al diritto, tutti gli operatori si devono sentire coinvolti in un percorso virtuoso, che, attraverso l’applicazione della giustizia sia preventiva sia giudiziale, deve far emergere la sicurezza giuridica come elemento qualificante di una società democratica nella quale “la fiducia” è il collante principale.

Quando invece ci troveremo a parlare con i cittadini la sicurezza giuridica andrà qualificata come “fonte di stabilità economica e sociale”, in grado di cooperare all’ordinato assetto dei rapporti individuali e generali, e come “protezione” dei beni e del loro valore.

Questa ottica diversa comporta il fatto di centrare l’attenzione non sul notaio, ma su ciò che il notaio assicura e che in realtà interessa all’interlocutore.

E’ un’operazione di tipo sociologico e culturale, che vuole tendere alla presa d’atto delle necessità da parte del cittadino e delle istituzioni.

E’ anche un’operazione a medio periodo e di tipo trasversale, che non si deve rivolgere necessariamente ad un tipo individuato di soggetto, ma che deve passare dall’uno all’altro sino a creare un’opinione diffusa.

E’ ancora un’operazione che possiamo, anzi dobbiamo fare tutti quanti noi, partecipando, al di fuori dei nostri studi, a tutte le attività sociali, a tutte le associazioni culturali o di volontariato, a tutte le manifestazioni che abbiano un impatto sociale o una possibilità di diffusione di pensiero e di opinioni.

Questo lavoro di inserimento nel tessuto sociale va fatto, lo ripeto, non sul luogo di lavoro, ma al di fuori dei nostri uffici, e potrà anche essere piacevole e gratificante.

Siamo in pochi, ma non poi così pochi; se una percentuale rilevante di noi, e molti già lo fanno, diventerà un punto di riferimento nelle associazioni, nei circoli, nei comitati, ed in molte iniziative locali, ponendosi ovunque come elemento di equilibrio: l’impatto che ne deriverà non potrà che esserci favorevole, perché noi possiamo spendere all’esterno una qualità che sinora abbiamo riservato alla nostra attività professionale e che gli altri ci invidiano: questa qualità è la nostra autorevolezza, che a sua volta deriva dalla nostra attitudine alla terzietà.

E’ nostro preciso dovere farne buon uso, e sono certo che ne faremo buon uso.

Tutto quanto ho detto sino ad ora riguarda quel che ciascuno di noi può e deve fare per modificare la percezione che gli altri hanno di noi.

Questo non deve farci pensare che i nostri problemi siano solo problemi di immagine, di percezione.

Al contrario i problemi sono reali, concreti e squisitamente economici: infatti abbiamo un numero rilevante di professionisti a noi attigui, che vivono un momento di crisi gravissima e che pensano di poter risolvere il loro disagio aggredendo le nostre competenze.

Noi sappiamo che sbagliano, che un allargamento di competenze, oltre a minare il sistema di sicurezza giuridica, nemmeno serve ad elevare il loro standard di vita, che le loro difficoltà nascono da una serie di errori soprattutto in tema di accesso.

Ma questa nostra consapevolezza, pur se esternata e magari condivisa da qualcuno, certamente non serve a risolvere il problema.

E nemmeno noi potremo risolvere il problema di altri; tale compito spetta alla politica ed al mondo economico delle professioni in generale.

Certo è che se verremo chiamati a collaborare in qualche maniera alla soluzione di questo disagio non solo economico, dovremo valutare le possibili soluzioni senza preconcetti e disposti a cooperare per un bene comune che sicuramente riguarda anche noi.

Questo Congresso ha affrontato tematiche di grande rilievo, sia interno sia esterno.

E’ successo, e questo è un bene, che si siano evidenziate posizioni differenti a dimostrazione della vivacità delle nostre discussioni.

Quello che conta è che il risultato dei nostri voti è stato comunque in linea con l’opera difficile che ci aspetta, e che ne siano venute indicazioni percorribili sia per la gestione della categoria sia per i rapporti con i cittadini, con le imprese e con la politica.

Se le nostre delibere congressuali si riveleranno aderenti alle esigenze sociali, ai principi di democrazia, all’interesse dell’utenza, avremo comunque fatto un buon lavoro.

Vi ringrazio.


Paolo Setti




Argomenti

 

LA SVOLTA



Il discorso del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, al XLIII Congresso Nazionale del Notariato tenutosi a Firenze dal 27 al 30 novembre 2008, riletto con un po’ d’attenzione, riserva qualche sorpresa e forse anche qualche insospettato spunto politico di rilevante interesse.

A mia memoria, che non è certo infallibile, mai il Consiglio Nazionale del Notariato si è dato una linea politica da perseguire di “ampio respiro”: sottolineo ripetutamente “di ampio respiro”. E non è detto che proprio tale asfittica e sterile assunzione di “prospettive generali ed unitarie” non sia una delle cause della vita tormentata nella quale si dibatte da lustri la quotidianità notarile, sia all’interno della categoria sia all’esterno (ossia nell’ambito della società in cui opera).

Intendiamoci bene.

Con questa notazione non mi prefiguro di avviare una qualsivoglia polemica o contestazione sulle politiche “settoriali” perseguite dal CNN: sono state e sono tutte scelte che approvo, sostengo e condivido da sempre, in totale sintonia con il nostro organo di vertice. Non contesto infatti né la politica sulle omologhe, né quella tariffaria, né la scelta dei GOA, né quella delle esecuzioni immobiliari, né dei recapiti, né in materia di deontologia, né sui protocolli, né sul prezzo-valore, né sulle nuove sedi, né su qualsiasi argomento specifico possa mai venire alla mente di ogni collega che va scorrendo queste righe.

Ciò che vorrei mettere in “serena” evidenza è l’assoluta e quarantennale disaggregazione di tali politiche, quasi tutte episodiche, temporali, oserei dire “pirotecniche” e molto spesso “tampone”, attuate dall’organo centrale di categoria. Contesto il modo disorientante con cui sono state attuate e vengono usualmente svolte, sia per obiettivi occasionali e disparati, sia per carenza di strategia unitaria, sia infine per le connotazioni a-sistemiche che le improntano, così da poter essere strumentalizzate dai vari gruppi di potere al fine di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica un’immagine lobbistica e conservatrice del ceto notarile, rappresentato e inteso solo come custode del suo lavoro di nicchia, come conventicola economica, come gretta consorteria e non già come associazione di pubblici ufficiali-professionisti.

In fondo al Notariato è sempre mancata una idealità così elevata da unificare tutte le politiche “settoriali”. E’ mancata una visione d’insieme unitaria tale da non far strillare all’attentato alla funzione l’intera categoria tutte le volte che taluni “atti” venivano “sfilati” dalla competenza notarile e tale anche da non far sentire in guerra questo “piccolo esercito professionale” nella umiliante prospettiva di accaparrarsi solo competenze aggiuntive, come fossero trofei da esibire (a chi?) o come fossero conquiste utili per riaffermare autoreferenzialmente la propria centralità nell’ordinamento statuale e la propria ragione di esistere nel contesto istituzionale.

Non ci si deve nascondere che, in quest’ottica, il Notariato ha ultimamente perso, in varie occasioni, di lucidità e non ha certo brillato per capacità di cogliere e soddisfare l’effettivo e reale interesse della società moderna e civile.

Ma va ampiamente giustificato, appunto per la diuturna mancanza di una lungimirante idealità politica.

La maggior parte dei Notai d’Italia, a queste idealità, apparentemente così poco “produttive”, non ha infatti mai avuto tempo di pensare!

A ben vedere, in estrema sintesi ed in ultimissima analisi, il Notariato sussiste sia per l’impossibilità delle persone di comprendere appieno la portata e le conseguenze di taluni formanti che utilizzano nelle reciproche relazioni (dal linguaggio agli istituti giuridici), sia per l’incapacità ancora molto diffusa -e, credo, imperitura- della “gente” di saper esprimere con chiarezza e compiutezza ciò che effettivamente vuole porre in essere, sia per la necessità dello Stato di governare e disciplinare il caso singolo senza ricorrere al magistrato, sia per l’opportunità dell’apparato amministrativo di poter fruire di dati sensibili socio-economico-giuridici, sia per l’esigenza della collettività di accreditare la “normazione dei singoli” come “evidenza/legge” pubblica. Motivazioni tutte che coincidono, grosso modo, con le altisonanti funzioni di documentazione, di interpretazione e di adeguamento da noi continuamente svolte.

I Notai lo sanno che il Notariato è un’istituzione di Civiltà, per giunta non statica ma dinamica. Ma non se ne sono mai curati fino in fondo.

Se ne sono resi conto solo nel terzo millennio, quasi sulla soglia della volontà di recessione culturale manifestata ultimamente dalla società, non essendosi mai preoccupati di far codificare il loro ruolo dal Costituente e dando per scontato che la loro funzione fosse un fatto quasi pre-istituzionale, un’esigenza antropologica e sociologica della comunità, un presupposto della relazione individuo-collettività organizzata. Così hanno continuato a parlare e a sussurrare tra loro di vocazione notarile, di ministero notarile, di figura quasi sacerdotale e per certi versi “sciamanica”, operante in modo “laico” – quasi magistratuale - nelle relazioni interpersonali, accettando solo e ad abbondanza un accreditamento legislativo ordinario da parte del potere politico.

Ma così ragionando e via via operando si sono allontanati dal contesto sociale nel quale sono richiesti quotidianamente di intervenire per esigenze singole e per fiducia generalizzata ed inoltre si sono estraniati da qualsiasi ragione politica, chiudendosi progressivamente in una sterile autoreferenzialità, senza preoccuparsi di attingere ad un accreditamento giuridico ordinamentale-generale, in spregio di tutti i potenziali ed infelici esiti che si sono puntualmente verificatii: incessanti aggressioni mediatiche, indifferenza collettiva, incalzante screditamento parlamentare. A questi “incauti professionisti” non rimane ora che tremare e deprimersi al minimo sconclusionato accenno parlamentare di ridimensionamento o addirittura di soppressione della funzione.

Forse a questo punto, per chiarire meglio il discorso, vale la pena di accennare almeno ad un esempio (una vicenda non troppo vecchia) i cui contorni sono in parte, ancora, in corso di definizione.

Prendiamo la legge n.310/’90 (ma potremmo assumere a paradigma anche la vicenda delle cancellazioni ipotecarie o altri esempi).

Quando fu introdotta dal Ministro Mancino non fu dettata né dall’ignoranza delle persone che si servivano di quegli strumenti giuridici per cui si richiedeva l’intervento notarile, né dall’incultura di chi gestiva quel tipo di transazioni, ma piuttosto dalla volontà politica di affidare a pubblici ufficiali le cessioni di quote e le cessioni di azienda per l’esigenza di tenere sotto controllo certi flussi monetari e finanziari che utilizzavano canali più moderni nel riciclare denaro di dubbia provenienza, in sostanza la legge fu dettata da esigenze di ordine pubblico. Ma se quel tipo di esigenza non fosse stata avvertita in quel dato momento storico o se in un successivo momento non la si avvertisse più, che si dovrebbe fare a livello politico delle cessioni di quote e delle cessioni di azienda? mantenerle affidate al “cancello” notarile o rimetterle a chi già prima le confezionava e le faceva sottoscrivere (più o meno diligentemente)? e se la classe politica decidesse di ritornare al passato, si dovrà gridare all’attentato all’attività notarile o si tratterà solo di una diversa e più aggiornata valutazione politica in ordine a quei flussi economico-finanziari di cui si andava dicendo? diversamente si dovrebbe sostenere che il mantenimento di tale competenza nell’ambito notarile è dovuto a ragioni di opportunità giuridico-amministrativa, ma non più a ragioni di ordine pubblico, forse alla diversa competenza richiesta per il corretto espletamento delle pratiche relative a quegli atti, sia per quanto concerne l’equilibrio degli interessi coinvolti, sia per quanto attiene a tutti gli ulteriori e successivi adempimenti, ma certo non più a problemi di flussi monetari per così dire impropri. Oppure, più semplicemente, si dovrebbe dire che il livello culturale giuridico della popolazione (forse anche il “senso dello Stato” dei cittadini) si è decisamente incrementato al punto tale che la classe politica non ravvisa più l’esigenza per la popolazione di dover “utilizzare” per simili transazioni un servizio dello Stato, ossia il pubblico ufficiale a ciò accreditato con espressa delega di potere.

Sulla “ragionevolezza” di taluni spostamenti di competenze, operati dal legislatore o dal Governo, si potrà non essere certo d’accordo, a motivo di una discrepante e diversa valutazione storica delle situazioni socio-economiche nazionali. Ma è fuor di dubbio che il professionismo notarile non può e non potrà se non accettare la decisione legislativa delle scelte operate dai politici. E’ comunque altrettanto fuor di dubbio che se le politiche “settoriali” del Notariato fossero illuminate da una visione complessiva e unitaria della funzione svolta (come più volte ribadito, storicamente dinamica e non statica), di certo il ruolo del nostro istituto non risulterebbe tanto precario ed eventuale come nelle vicende contingenti ed inoltre all’interno della categoria si verificherebbero molti meno conflitti, minori tensioni, deboli contrasti e insignificanti lacerazioni.

Nel corso degli ultimi trent’anni non ricordo un solo obiettivo politico extra-civilistico, extra-amministrativo ed extra-tributario, degno di concreta idealità (mi si passi l’ossimoro), prospettato dal Consiglio Nazionale del Notariato alla categoria e perseguito nel corso dell’intera consiliatura -ovvero anche in diverse successive consiliature- in modo compatto e unitario. Si è sempre trattato di atteggiamenti politici interni al ceto notarile, variamente interpretati, al più con risvolti amministrativi-tributari-sociali e quindi di politiche di “medio profilo”, di prospettive intese a valorizzare i modi esplicativi della funzione (atto pubblico e scrittura privata), di problemi tariffari spesso intrisi di interessi cripto-lobbistici, di “bassa politica” tra associazioni professionali oppure tra fazioni dello stesso gruppo in ordine alla dislocazione di competenze e sedi, tuttalpiù si è trattato di discorsi molto spesso confusi sulla funzione, ondeggianti tra la rigorosa salvaguardia della normativa vigente e le accattivanti e seducenti prospettive sociali o di mercato.

Anzi, nell’ultimo decennio si potrebbe dire che il Consiglio Nazionale ha perseguito una presunta vera politica di “ampio respiro” con atteggiamenti di assoluta retroguardia, cercando di smontare (tamponare) ansiosamente tutte le tesi avverse alla funzione notarile e di respingere affannosamente gli attacchi che, “apertis verbis” o in modo surretizio, venivano portati alla categoria da politici avversi o da gruppi professionali e di potere-economico contrari.

Per i giovani che nel corso degli anni sono entrati ed entrano a far parte del professionismo notarile non si è trattato e non si tratta, certo, di una prospettiva politica brillante. Ben si può capire come ogni nuovo notaio che si affacci alla “professione” e ogni professionista-pubblico ufficiale anche di “lungo corso” risulti via via scoraggiato e demotivato, finendo tendenzialmente con l’isolarsi (unica àncora di salvezza per l’agire ed il confronto politico-giuridico immediato, quotidiano, appare la “lista sigillo”) e col far parte per se stesso o, nella migliore delle ipotesi, col ricrearsi attorno una piccola cerchia di colleghi più o meno concordi, in una sorta di amicizia umiliata, talvolta disperata, senza dubbio depressa, sicuro specchio e rifugio per la condivisione di frustrazioni, amarezze, bofonchiamenti e disillusioni in una continua sofferta e subìta “svalutazione” della propria identità personale e sociale.

Ma le crisi sia globali, sia collettive, sia individuali non vengono inutilmente.

Così è capitato che nell’ultimo discorso pronunciato dal Presidente Piccoli al Congresso di Firenze, è balenato qualcosa di inusuale, di inavvertitamente grande: il timido e solo accennato tentativo di una svolta di “ampio respiro” nella politica del Consiglio Nazionale del Notariato.

Proviamo a rileggere insieme due periodi del suo discorso.

“Quanto all’Europa politica – che nel 2010 vedrà nuovamente un notaio italiano alla guida dei 21 notariati di diritto civile – si è espressa sempre chiaramente perché il Parlamento Europeo ha più volte accomunato il ruolo dei Notai a quello dei Magistrati quali tutori dello Stato di diritto.

Per questo, signor Ministro, mi chiedo se in vista di una riforma del titolo IV parte II della Carta Costituzionale non dovrebbe trovare tutela esplicita il valore costituzionalmente garantito della sicurezza giuridica preventiva quale uno dei diritti fondamentali del cittadino e pilastro dell’ordinamento.

Per questo abbiamo titolo per esigere che qualsiasi riforma avvenga soltanto a seguito di una attenta analisi di sistema e non di iniziativa estemporanee, parziali e pericolose.”

E bravo Paolo!

Questa volta hai battuto un colpo grosso davanti al Signor Ministro (come tutti “rispettosamente lo appellano”) ed hai avuto il coraggio di “allargarti” a tempo debito ed a ragion veduta!

E’ ora che il Consiglio Nazionale del Notariato si dia un obiettivo politico costituzionale, ossia di ampio e vero respiro, generale e unificante.

E’ tempo ormai di abbandonare le battaglie di retroguardia, la reverenza istituzionale, il timore di agire sopra le righe (magari con scioperi e prese di posizione troppo eclatanti), la paura infine della soppressione della funzione. E’ tempo di accreditare una immagine dell’attività notarile non solo semplicemente sociale, ma prima di tutto e soprattutto politico-istituzionale.

E’ tempo di crescere in Civiltà giuridica.

Credo che con i politici, notoriamente sensibili ai voti, alle ri-elezioni, ai flussi economici, alle simpatie e soprattutto alla gestione del potere clientelare, occorra sì tenere una linea di comportamento deferentemente attenta, ma anche e soprattutto fermamente convinta del rispetto dovuto da qualsiasi cittadino (villico o parlamentare che sia) ad ogni Istituzione non soggetta a candidatura ed alla mutevole opinione collettiva.

Individuata quindi la vera matrice assiologica sottesa ad un’Istituzione (Valore), ravvisatane l’importanza storica e la rilevanza economica sovra-individuale e sovra-collettiva, si tratta di focalizzare esattamente la collocazione di quel Valore nel contesto del sistema ordinamentale e di perseguirne la realizzazione come obiettivo politico a favore non solo della categoria ma della intera società civile nazionale.

Forse la svolta nella politica di ampio respiro del Consiglio Nazionale del Notariato si è finalmente concretizzata proprio in questo Congresso di Firenze.

Non è cosa da poco.

In ogni caso si deve non solo manifestare, ma tributare un significativo plauso ad un Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato che per la prima volta nel discorso di apertura di un Congresso, avanti ad una autorità politica e di governo, ha sia pur timidamente avanzato l’ipotesi dell’inserimento della funzione notarile nella Carta Costituzionale del Paese.

Non è un evento da trascurare e lasciar scorrere in secondo piano, ma deve essere ripreso e sottolineato con forza.

L’inserimento costituzionale dell’Istituzione Notariato deve divenire e costituire un obiettivo unificante e prioritario dell’intera categoria.

E’ occorso del coraggio per avanzare una simile proposta e soprattutto è stato necessario scrollarsi di dosso con orgoglio, in un momento tanto delicato, tutti i sensi di colpa (economici) e le frustrazioni (professionali) che attanagliano il Notariato, in modo tale da poter evidenziare in poche parole l’esigenza di una fondamentale e primaria chiarezza istituzionale, da confutare d’un colpo oscillanti dottrine sulla funzione, da rivendicare d’un tratto l’importanza sociale maturata dalla categoria nel corso di una incrollabile fedeltà (e lealtà?) durata decenni.

In sostanza il nostro Presidente ha riassunto in poche parole una nuova idealità politica, che – maturata ormai come convinzione - dovrebbe trovare in ogni relazione di apertura dei Congressi Nazionali, che (forse) si succederanno nel tempo, una sorta di resoconto sul suo stato di avanzamento, sia per quanto attiene al perseguimento dell’obiettivo (azione) sia per quanto concerne il riscontro politico (re-azione).

Non si tratta più per la categoria di interrompere, tamponare o bloccare impossibili ed antistorici fenomeni di presunta erosione di competenze.

Si tratta piuttosto di legittimare definitivamente un’Istituzione di Civiltà e di fenomenologia socio-giuridico-economica.

La terzietà del Notariato è necessaria e sufficiente sia per il farsi del Diritto, sia –ed ancor più- per l’evolversi della Giustizia (anche se in questo versante, da ultimo, la categoria non ha certo brillato, forse non per colpe solo sue).

E non credo che per suffragare queste affermazioni sia necessario scomodare la filosofia del diritto (A. Kojève, Linee di una fenomenologia del diritto, ed. Jaca Book, 1989, p.199), la scienza politica (P.P. Portinaro, Il terzo, ed. Franco Angeli, 1986, p.161), la scienza economica e della finanza (R.J. Shiller, Finanza shock, ed. Egea, 2008, p.89) o la sociologia (G. Simmel, Sociologia, ed. Comunità, 1998, p.90; P.P. Donati, Teoria relazionale della società, ed. Franco Angeli, 1998, p.170-171).

Occorre però, prima di tutto, sgombrare il campo in ordine alla chiarezza istituzionale che si impone.

E’ essenziale aprire un serio ed approfondito dibattito nel nostro ristretto ambito ed anche in quello accademico per capire se l’orientamento migliore e più condiviso di questa politica “costituzionale/ordinamentale” (se si vuole connotarla con una aggettivazione sintetica da tempo auspicata in FederNotizie: cfr. n.1/1990 p.38; n.6/1990 p.30; n.1/1993 p.21; n.4/1996 p.151; n.2/2004 p.54; n.5/2007 p.179ss e n.6/2007 p.216ss; n.4/2008 p.141-) sia rappresentato dall’inserimento del Valore della “sicurezza giuridica degli affari e dei traffici” nella sola rivisitazione dell’art. 41 (come proposto da D. Falconio nel Convegno di Roma), ovvero in un richiamo alla funzione nel Titolo III Sezione III della Costituzione, o farne cenno nel complesso intarsio del Titolo IV Sezione II della nostra Carta fondamentale (come sostenuto dal nostro Presidente), o infine nei tre diversi ambiti della legge istitutiva nazionale:

nella PARTE PRIMA, Titolo III (sui rapporti economici) e segnatamente nell’art. 41, quale riaffermazione dell’esigenza di ogni cittadino di poter compiere singoli affari con la certezza che la sua iniziativa economica non solo è libera, ma d’ora in poi è sostenuta da tutto l’apparato amministrativo nazionale con un sistema di pubblicità che ne garantisce la costante ed assoluta valenza nel tempo;

nella PARTE SECONDA, Titolo III, Sezione II (art. 97), già di per sé sufficiente ovvero Sezione III (ampliamento dell’art.99) per quanto attiene al Consiglio Nazionale del Notariato;

nella PARTE SECONDA, Titolo IV, Sezione II (ampliamento dell’art.101, comma 2) per quanto attiene alla soggezione alla legge.

In sostanza: l’inserimento del predetto Valore (della certezza e della sicurezza giuridica degli affari) deve essere collocato nel PARTE PRIMA o nella PARTE SECONDA della nostra Costituzione e se nella PARTE SECONDA, nel Titolo III o nel Titolo IV della nostra Carta fondamentale?

E’ una domanda che potrebbe portare ad una spaccatura verticale del Notariato, che da sempre si divide in due componenti, una più attenta ad un ruolo giudicante e magistratuale (scrupolosa e tendenzialmente rigida applicatrice della legge) ed una più sensibile ad una logica governativa-esecutiva (sensibilmente vicina al mercato, ai traffici ed all’amministrazione).

Due anime egualmente importanti della categoria e che molto spesso si combattono in campo aperto, con duri fendenti ed accuse reciproche, con molte e continue incomprensioni, superate soltanto dal costante unanime desiderio di attribuire certezza e sicurezza ad ogni operazione economica.

Nella prospettiva unitaria della categoria, la rivisitazione dell’art. 41 Cost. potrebbe costituire l’esito più semplice ed appagante dell’inserimento costituzionale della funzione notarile, senza sbilanciamenti verso la prospettiva magistratuale (art.101, comma 2, Cost.) e senza sottolineature a sfondo governativo (art.99 Cost.).

Ma l’inserimento costituzionale del Valore della certezza e della sicurezza giuridica degli affari deve inoltre comportare una definitiva presa di posizione e chiarificazione in ordine al rapporto tra il Valore stesso, l’istituto della pubblicità ed i reati contro la fede pubblica (da ritenersi ormai pacificamente reato non mono-offensivo ma pluri-offensivo), con la conseguente definitiva eliminazione di qualsiasi fraintendimento tra svolgimento di una pubblica funzione e qualsivoglia adempimento di servizio pubblico.

L’auspicata ed attesa affermazione costituzionale di questo Valore (della certezza e sicurezza degli affari “e dei traffici”) comporta il corollario che la delega della funzione dell’attribuzione della pubblica fede -necessario presupposto per la realizzazione del Valore stesso- avvenga nello Stato e ad opera dello Stato(-legislatore) per il tramite solo ed esclusivamente di un pubblico ufficiale, cui si riconosce da parte dell’intero ordinamento in modo inconfutabile ed irrefutabile il ruolo di pubblico ufficio all’uopo competente, con le conseguenze civili, penali e amministrative che ciò comporta. L’accesso ai Pubblici Registri, che lo Stato ritiene di istituire ai fini della predetta sicurezza e certezza degli affari, non può avvenire ad opera di chiunque (quivis de populo) tramite invio di comunicazioni, notizie o informazioni sui beni o sui rapporti giuridici cui ineriscono quegli stessi Registri Pubblici. Solo ad un pubblico ufficiale, debitamente selezionato per capacità tecnico-giuridiche e morali può competere quel servizio di aggiornamento dei Registri cui concretamente ed esecutivamente attendono persone dipendenti dallo Stato stesso. Non deve potersi più verificare che un dirigente/impiegato di una qualsivoglia banca, sia pur stimato, competente e comunque responsabile, possa liberamente intervenire ad esempio sui Pubblici Registri Immobiliari per sancire la cancellazione di una formalità iscritta da un pubblico ufficiale (le non facili rettifiche dei vari errori sono già in corso ad opera del Notariato). Non tanto per una insussistente o presunta “incompetenza” del funzionario stesso, quanto per una effettiva e reale credibilità, certezza e sicurezza dello stesso sistema di tenuta dei Registri Pubblici.

Dirò di più.

Non credo sia assolutamente sconveniente sostenere che gli stessi Pubblici Registri dovrebbero essere custoditi ed aggiornati non da dipendenti statali, ma da una categoria professionale-istituzionale terza, una sorta di magistratura pacifica, come il Notariato, a garanzia dell’imparzialità della loro tenuta e della corretta applicazione della legge, sia nell’interesse dei cittadini, sia nell’interesse dello Stato che ne ha sancito l’importanza e la credibilità. Non altrimenti le esigenze sociali potrebbero essere segnalate all’Amministrazione con maggiore tempestività, insistenza ed esaurienza, se non tramite un’Istituzione terza che vigili attentamente su ogni tentativo di prevaricazione e di sopraffazione dell’una parte sull’altra e viceversa (e la vicenda da ultimo dell’impostazione patrimoniale anziché reddituale del catasto, -disdegnata dal Notariato-, insegna non poco in ordine al rapporto tra categoria professionale terza e società!).

D’altro canto la stessa Istituzione già provvede –quasi sempre a suo rischio e pericolo- all’immediata applicazione nei confronti dei soggetti di diritto di ogni normativa in conseguenza della sua semplice emanazione.

Infine non si può trascurare il fatto che l’accreditamento costituzionale del Notariato potrebbe creare un definitivo varco a favore dello Stato per lo svolgimento in forma gratuita di taluna parte dell’attività notarile.

Al Consiglio Nazionale non resta ora che perseguire con costanza e fiducia la strada aperta da questa significativa svolta, utilizzando ogni strategia e strumento per raggiungere l’obiettivo.

L’alternativa per la categoria non potrebbe essere se non il riassorbimento “carneluttiano” del Notariato nel professionismo forense, come sezione di particolare e qualificata competenza contrattuale (fatta salva la Cassa!).

Ad ognuno di noi l’inevitabile scelta.


Franco Treccani





  



IL FUTURO DEL NOTARIATO TRA MERCATO E TARIFFA



Nutro la massima ammirazione per i colleghi che approfondiscono problematiche giuridiche di elevata difficoltà, a volte spaccando il capello su argomenti estranei alle nostre tradizionali competenze, contribuendo così a disegnare il nostro futuro di tuttologhi, e in quanto tali, si spera, ineliminabili. Si tratta di una "fissa" ricorrente: rammento bene che, molti anni fa, i panni del notaio certificatore andavano stretti ai migliori di noi, che propendevano per il notaio giurista, grande professionista più che pubblico ufficiale di complemento.

E anche oggi c'è chi sostiene che sia nostro dovere, se non padroneggiare, almeno masticare materie tipiche di attività professionali "contigue", specialmente degli avvocati e dei commercialisti; ne consegue l'invito reiterato, quasi martellante, a studiare appostazioni di bilancio, delibere di assemblee ordinarie, e questioni similari. Il bello è che analoghe invasioni di campo vengono continuamente promosse, ai nostri danni, proprio da esponenti di quelle categorie professionali, in nome di una malintesa solidarietà economica, e di una sostanziale equiparabilità delle materie di rispettiva competenza. Non è che le tendenze attuali configurino ipotesi di "difesa preventiva"?

Ma anche se così fosse, temo fortemente il fallimento dell'intento, come è successo in passato, quando al mantello a ruota si è preferita la toga del giurista.

Non voglio negare che ci sia stata una crescita, anche vistosa, nella preparazione delle nuove leve del notariato: ma sono sicuro che essa si sarebbe comunque verificata, di fronte alla sostanziale immodificabilità – almeno fino a ieri - della tabella delle sedi notarili, accompagnata dall'enorme aumento dei partecipanti al concorso per esame. Tuttavia, l'adesione acritica al modello della libera professione ha rese evanescenti le differenze tra la nostra attività e quella degli altri professionisti, inducendoci ad alleanze difensive delle quali, per vari versi, abbiamo avuto occasione di pentirci e da cui adesso stiamo cercando di liberarci.

Così stando le cose, io da molto tempo non riesco ad approfondire, anzi nemmeno ad affrontare, nessun problema giuridico, se non quelli imposti dalla routine quotidiana: e già questi mi sembrano abbastanza impervi. L'unico tema che mi (pre) occupa, invece, è quello della politica del notariato, e della nostra sopravvivenza (non si diceva "primum vivere"?), a cui desidero che anche la nostra Rivista dedichi tutte le energie e lo spazio disponibili.

Si badi: non voglio escludere che finanche le finestre sul cortile influiscano, magari in modo indiretto, sul tema della politica del notariato; ma mi sembra necessario che gli sforzi maggiori vengano dedicati ai temi della funzione, dei fini, in una parola della politica del notariato.

Il momento non è inadatto.

Fino ad alcuni mesi fa eravamo braccati, oltre che dai componenti delle categorie più prossime, da un legislatore prevenuto e da una gogna mediatica incessante che contava su autoproclamatisi esperti di problemi socio-economici, troneggianti sulle prime pagine di quotidiani a diffusione nazionale e sulle tribune televisive più disparate (ci sono stati risparmiati, per adesso, il Grande Fratello e l'isola dei Famosi). Così come è successo alle banche, accusate (non sempre a torto) di tutti i mali dell'economia, e colpite da norme di legge punitive che hanno provocato ai loro danni, con scarsa logica, se non con scarsa aderenza ai principi costituzionali e all’equità, costi e riduzioni di utili, che rischiano di provocarne il tracollo, a un certo punto si sono tutti gettati addosso ai notai, accusati, anche infondatamente, di arricchimento ingiustificato rispetto ad altre componenti dell'economia, e vittime dei pregiudizi più disparati, il peggiore dei quali - ahimé, non contrastato a sufficienza dai nostri organi istituzionali, e nemmeno dai noi stessi, che forse non ci crediamo - è la (percezione della) sostanziale fungibilità della prestazione notarile, esaltata, per di più, dalla meccanizzazione delle procedure ipotecarie prima e successivamente catastali, camerali, eccetera.

Ciò ha indotto, nella generalità delle persone, l'idea sbagliata che un notaio valga l'altro, sia in considerazione dell'estrema severità del concorso per esame (ma, così facendo, appiattendo il primo classificato sull'ultimo), sia - nei singoli casi concreti - immaginando l'attività del notaio sostanzialmente limitata alla compilazione dell'atto sulla scorta di schemi predisposti, nei quali debbono essere semplicemente inseriti i "dati variabili", e alla successiva stesura, schiacciando in sequenza una serie di tasti, dei cosiddetti sottoprodotti (trascrizioni, volture, ecc.). Se fosse davvero questa la nostra attività, non avrebbe senso alcuna difesa della fortezza Bastiani: qualsiasi impiegato, anche pubblico, potrebbe infatti provvedere alla bisogna anche meglio di noi.

Però, che strano destino è il nostro! Siamo probabilmente i soli ad essere percepiti come assolutamente intercambiabili: i nostri clienti si rivolgono normalmente (e cioè tutte le volte che non vengano "pilotati" da organizzazioni o centri o gruppi o partiti…), per qualsiasi loro necessità, a persone di cui si fidano: scelgono intuitu personae - mantenendo i rapporti con loro con carattere di stabilità nel tempo - l'avvocato, il medico di base e, ancor più, lo specialista, il tipografo, il podologo, finanche il barbiere (o il parrucchiere). Ma, perbacco, gli antichi acquistavano gli schiavi scegliendoli al mercato, Napoleone Bonaparte passava in rivista i soldati, spesso riconoscendoli per nome e nelle famose case, almeno fino al 1957 (ma anche dopo...), i clienti operavano sempre delle scelte tra le "figure professionali" disponibili.

E il notaio? Oggi viene scelto, quasi sempre, soltanto in funzione del costo. Il codice deontologico, altra geniale nostra invenzione, più che consentire, impone al notaio di rispondere alle richieste di "preventivi". Tale disposizione, che tendeva ad evitare (ma guarda l'eterogenesi dei fini!) il "sopratariffa", cioè l'approfittamento dell’ingenuità del cliente più sprovveduto, serve ai nostri giorni soltanto a dar corpo alla guerra al ribasso, nella quale vince non il migliore, ma l'ultimo ad essere interpellato, purché riduca le sue pretese rispetto al preventivo di importo inferiore tra quelli già raccolti.

Ecco che si sostanzia l'idea, espressa non molto tempo fa dal reggente della mia Agenzia del Territorio, secondo cui i peggiori nemici dei notai sono i notai.

Pessimi sono appunto quelli che hanno approfittato della recente ubriacatura, secondo cui l'assoggettamento dell'attività notarile (sbrigativamente incasellata nella libera professione) al controllo dell'Autorità "antitrust", e l'eliminazione delle tariffe minime, favorirebbe la concorrenza, a tutto beneficio dei clienti - consumatori.

Non voglio nemmeno provare a confutare una simile conclusione, perché respingo il presupposto stesso dell'estensione ai notai della normativa in discorso; bisogna tuttavia osservare che la situazione da me lamentata ben potrebbe determinare, anche a carico degli stessi soggetti che si propone di tutelare, danni assai più gravi di quelli che intenderebbe evitare, tanto più perché possono emergere a grande distanza di tempo dalla prestazione.

E' necessario allora, a mio avviso, ridare ai Consigli Distrettuali gli strumenti adatti a contrastare gli atteggiamenti spregevoli dei colleghi intenti a svendere il notariato, vuoi per conquistare maggiori "fette di mercato", anche attraverso il ricorso a pratiche commerciali (dumping, marketing; tutto fa brodo), se non addirittura "industriali" (i famosi "attifici", grazie a cui la figura del notaio si appanna, finendo per divenire l'ectoplasma col quale il peggiore immaginario popolare ci identifica), vuoi per affermarsi rapidamente in una nuova sede e in un nuovo distretto, fissando parcelle irrisorie, sufficienti appena, in certi casi, a coprire spese già ridotte al minimo.

Già si sono levate, nella categoria, autorevoli voci favorevoli al ripristino di tariffe minime obbligatorie per i notai, se non come professionisti, ma in quanto pubblici ufficiali. E’, questa, la strada obbligata, se vogliamo sopravvivere: ci sono sempre stati, e ci saranno sempre, gli arrembanti a suon di ribassi; però, almeno i Consigli potrebbero provare, come hanno fatto egregiamente fino a due anni fa, ad erigere qualche argine al malcostume.

Si è obiettato da taluno che le tariffe, se ripristinate, possano essere, in nome di una malintesa tutela del consumatore, fissate a livelli troppo bassi perché siano realmente remunerative. Il pericolo c'è, specialmente oggi che la demagogia è perennemente in agguato, non costando nulla al demagogo, ma offrendogli, anzi, indubbi crediti tra gli appartenenti alle categorie avvantaggiate, assai più numerosi rispetto a quelli delle categorie danneggiate: come giustificare, altrimenti, le cervellotiche riduzioni di onorari (prima del venti, poi del trenta per cento) accompagnate all'opzione "prezzo-valore", anche quando non spettino all’acquirente le agevolazioni fiscali per la prima casa? E che cosa pensare (anche noi sappiamo farci del male da soli) delle profferte suicide di autenticazione gratuita degli atti relativi ad autoveicoli, o portanti consenso alla cancellazione di ipoteche, purché non ce ne fosse sottratta la competenza esclusiva, o degli atti di surroga dei mutui ipotecari, per non parlare degli incombenti testamenti biologici?

Comunque, se si potesse conseguire il risultato della reintroduzione di una tariffa minima, "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" (art. 2233 comma 2 cod. civ.), e "in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa" (art. 36 Cost.): già l’applicazione di tali principi dovrebbe tenerci al riparo da importi troppo esigui.

Vorrei però osservare, a proposito di tariffe irrisorie, che ci è rimasta (per ora) la competenza, sia pur concorrente con quella di altri pubblici ufficiali, a levare i protesti cambiari (e per fortuna non si sentono più le lamentazioni dei soloni che rifuggivano con ribrezzo dai colleghi trapassisti e cambialari): è solo grazie all'intuizione del Consiglio Nazionale del tempo, specialmente - se non ricordo male - del mio Consigliere di zona Francesco Gibboni, che noi notai siamo beneficiari, in modo assolutamente pacifico, dell'integrazione della tariffa ufficiale dei protesti (i cui importi sono realmente irrisori ed antieconomici) rappresentata dalla voce "gestione titoli e servizio", di portata tale da equilibrare i costi di tale attività, che avremmo dovuto altrimenti abbandonare.

Una qualsiasi tariffa minima per gli atti notarili potrebbe essere, come è già avvenuto in passato, integrata dalle apposite delibere dei nostri organi istituzionali, in modo tale da garantire la qualità del servizio e, contemporaneamente, porre fine agli episodi più vistosi di concorrenza al ribasso: si è pacificamente operato in tal senso a proposito degli onorari ridotti a metà per i mutui fondiari, in relazione a cui le tariffe globali approvate dai Consigli Distrettuali hanno determinato importi complessivi appena inferiori a quelli per i mutui ipotecari “normali”, sulla scorta della considerazione che la riduzione degli onorari non doveva applicarsi alle relazioni notarili preliminare e definitiva, né ai diritti. E lo stesso, sostanzialmente, è valso per gli atti di vendita di terreni agricoli con richiesta di agevolazioni per la piccola proprietà contadina o per i territori montani.

Nel Sud si dice che chi è sazio non crede a chi è digiuno. Non vorrei che il mio allarme per una situazione che mortifica non solo la tasca, ma la stessa dignità del notaio nei confronti di clienti insaziabili, non trovasse eco in zone del Paese che godano di condizioni economiche più favorevoli. La crisi economica globale farà presto scoprire, anche ai colleghi ancora immuni, i danni provocati dallo sconsiderato ricorso al mercato. I clienti (oggi autodefinitisi consumatori) impiegheranno poco, specialmente con l’impulso delle associazioni nazionali dei consumatori, ad organizzarsi sul web per cercare il notaio che offra il “prodotto” al costo minore, e a convogliare su di esso la massa degli utenti, come le mandrie dei bufali nel vecchio Far West. Quel giorno stesso, ci sarà il notaio (o il gruppo di notai) vincitore, a cui andrà la palma dell’”amico dei consumatori”. Gli altri, per non soccombere, dovranno disperatamente cercare di fare ancor meglio, cioè abbassare ulteriormente le pretese, raschiando il fondo del barile, o addirittura sfondandolo, rinunciando magari alle indagini ipotecarie (tanto, c’è l’assicurazione che paga) e a chi sa cos’altro.

Quello che ne scaturirà, però, non sarà il notariato, ma al più un notariato taroccato, che non servirà neppure a chi se ne servirà.

E l’ultimo è pregato di spegnere la luce.


Fabrizio Amato






FESTIVAL DEL DIRITTO



I festival culturali, che coniugano l’intento di avvicinare il pubblico a specifici ambiti intellettuali o creativi con forme di intrattenimento in sintonia con il tema prescelto, sono ormai diventati una modalità riconosciuta ed epistemologicamente legittima di disseminare conoscenze e stimolare dibattiti, in particolare nelle società democratiche, dove il rapporto con il pubblico sta acquisendo una specifica connotazione “civile” e “civica”. Così, per esempio, non è un caso se tanti festival sono stati dedicati, anche nel nostro paese, alla scienza, la cui corretta comunicazione ai cittadini viene avvertita come un importante fattore di evoluzione sociale.

Ma il festival dedicato al diritto, che si è svolto a Piacenza dal 24 al 28 settembre 2008 – sotto la direzione scientifica di Stefano Rodotà, e in collaborazione con la municipalità piacentina, la casa editrice Laterza, l’Università Cattolica di Piacenza, il Consiglio Nazionale del Notariato e numerosi altri attori istituzionali o mediatici – rappresenta un’interessante novità. Infatti, l’idea di “divulgare” il diritto è piuttosto inedita per chi sia cresciuto nella tradizione secondo cui il diritto non riconosce “l’ignoranza” se non come eccezione, nel senso che formalmente la divulgazione coincide con la “pubblicazione” degli atti normativi. In realtà, come è noto, questo tipo di certezza giuridica ha ricevuto ridefinizioni almeno parziali (Corte Cost. 364/88), mentre sono parallelamente cresciute due esigenze di “conoscenza” e “informazione” di genere diverso: da un lato la necessità sociale di costruire e disseminare una “cultura della legalità” e del rispetto delle regole, dall’altro la ricerca istituzionale di nuove forme di “legittimazione” delle regole che ci governano o, meglio, dalle quali “desideriamo” essere governati (solitamente espresse con il termine “governance”).

Le “Questioni di vita” – i legami vecchi e nuovi che il diritto intrattiene con la vita, come bios e come esistenza – sono state il prisma attraverso cui il primo Festival del diritto ha guardato ai diritti e ha cercato di rispondere al “bisogno” di diritto e di cultura giuridica nella costruzione condivisa della stabilità sociale.

Nelle quattro intense giornate di incontri, lectures, seminari e dibattiti che hanno animato il centro storico della città emiliana, giuristi, filosofi, avvocati, magistrati e notai si sono confrontati con temi e problemi che hanno spaziato dai diritti fondamentali e dalle carte costituzionali al linguaggio del diritto come strumento di comunicazione, dalla criminalità mafiosa come rifiuto dell’ordine giuridico statuale e della cultura della legalità al diritto del lavoro e dell’immigrazione, dalle visioni giuridiche del matrimonio e delle “coppie” a quelle “delle” famiglie. In questa cornice, e con lo specifico intento di mostrare la continuità che esiste nei sistemi giuridici fra tutte le questioni di vita, un’attenzione particolare hanno ricevuto i temi della vita che più direttamente si confrontano con l’evoluzione tecnoscientifica: le tecnologie riproduttive, le disposizioni di fine vita, i rapporti giuridici e umani tra medico e paziente, l’impiego della conoscenza e delle prove scientifiche nelle corti, la brevettabilità degli organismi viventi, il passaggio dall’umano al “post-umano” (l’ibridazione tra esseri umani e macchine).

La volontà degli organizzatori, ben espressa dalla pluralità delle voci presenti, ha inteso favorire i dubbi e la problematizzazione delle “questioni di vita” più che fornire risposte certe. Un tratto ha però avvicinato molti relatori, anche al di là delle posizioni sui valori in gioco: la rivendicazione del ruolo del diritto e delle sue procedure rispetto ad altre forme di decisione pubblica; per esempio, rispetto al ruolo di cui la “bioetica istituzionalizzata “è stata rivestita e investita, in quanto sapere esperto”, di sostituto tecnocratico per i dibattiti pubblici e addirittura parlamentari. Alla logica dei comitati di nomina governativa, che esprimono pareri in nome di posizioni precostituite, prive di ogni rappresentatività, e in assenza di regole procedurali per la formazione del giudizio, il diritto – nelle società che si richiamano allo Stato di diritto – contrappone le libertà individuali fondamentali, i valori della proceduralità e della forma, la trasparenza delle procedure, i legami con una legittimazione sociale di tipo democratico. Questioni di vita e di diritto, dunque, e questioni di vitalità del diritto – contro la “gouvernamentalité”, le tecnologie del potere descritte e paventate da Michel Foucault.

Dalla “lezione prima” di diritto proposta in apertura del festival dallo storico del diritto Paolo Grossi, teorico della genesi “spontanea”, consuetudinaria delle regole, come forma (oggi rinnovata) di sperimentazione sociale del diritto, fino alla relazione conclusiva di Stefano Rodotà sul nostro “futuro-già-presente” di integrazione tra l’umano e l’artificiale, sono sempre le garanzie delle regole giuridiche ad apparire invariabilmente quale strumento insostituibile nella vita associata, pur di fronte ai possibili riduzionismi della tecnica – per esempio nella riduzione dei processi cognitivi e volitivi ai meccanismi studiati dalle neuroscienze.

Di fronte alla progressiva transizione verso il post-umano e all’attrazione del corpo verso il mondo degli oggetti, Rodotà ha invitato a interrogarsi intorno al senso che vanno assumendo la dignità e l’uguaglianza, e sul destino di vecchi e nuovi diritti fondamentali.

In Germania nel 2008, ha ricordato Rodotà, la Corte costituzionale ha deciso sull’articolo di una legge che autorizzava la perquisizione dei personal computer da parte delle autorità di polizia, per investigarne i contenuti anche all’insaputa dell’interessato. I giudici tedeschi hanno dichiarato incostituzionale la norma, affermando che esiste un nuovo diritto fondamentale della personalità, che consiste nella libertà e riservatezza dell’apparato informativo di cui ciascuno dispone, e che si estende ormai alle protesi di “pensiero” extracorporeo.

Nel complesso panorama dei nuovi diritti legati alla vita, l’iniziativa del Consiglio nazionale del notariato sul living will, il “testamento di vita”, è riuscita a esprimere e a coniugare la capacità di adattamento e di plasticità del diritto rispetto alla trasformazione della società con la capacità che un antico ruolo professionale può rivelare nel fare propri nuovi significati civili. Nel corso dell’incontro si sono fronteggiate e misurate non solo visioni diverse dell’individuo ma anche differenti concezioni di “atti formali”: da un lato le ragioni valoriali e giuridiche a favore di un vero e proprio testamento biologico, inteso come atto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti di sostegno delle funzioni vitali, dotato di immediata efficacia normativa; dall’altro gli argomenti più inclini a direttive anticipate, disposizioni indicative delle preferenze dell’interessato, solitamente affidate a un terzo “rappresentante” e non immediatamente vincolanti per il personale medico.

Il pubblico, meglio i cittadini, hanno manifestato un vivace e attento interesse per il “diritto” così declinato. La capacità dei “non esperti” di porre domande e di inquadrare problemi, anche attraverso il tentativo di far propri il sapere e la forma mentis giuridici, ha costituito il migliore indizio del fatto che la ricostituzione delle basi di legittimità della democrazia debba passare da un rinnovato contratto sociale tra i cittadini e le istituzioni, e da concetto più esteso e partecipato di cittadinanza, che si estenda anche a scelte sociali finora riservate agli “esperti” (come, per esempio, quelle sulla tecnoscienza). L’attenzione che il legislatore dovrebbe porre nel rendere accessibile il linguaggio del diritto – è stato ricordato da più parti nel corso del festival – è una parte importante del ruolo formativo che il senso delle regole saprà svolgere nel fornire le coordinate entro le quali la società possa pacificamente discutere le proprie questioni di vita.

La dolorosa vicenda di Eluana Englaro – che invece di essere accompagnata da un condiviso senso di pietas, si è chiusa sullo sfondo di uno scontro devastante e nell’ideologia della prevalenza della politica sul diritto - si propone anche come tragico emblema dei rischi che i poteri dello Stato corrono quando si allontanano dai limiti che ne legittimano il regolare e regolato esercizio.


prof. Mariachiara Tallacchini



 


PROPOSTA PER GLI ASSEGNI DI INTEGRAZIONE



Nel mio precedente intervento (Federnotizie n. 6 Novembre 2008) rilevavo che l'attuale consigliatura si perde nei problemi assistenziali e non affronta gli snodi sostanziali.

Vorrei ora entrare nel merito di questa critica affrontando il problema relativo agli assegni di integrazione, anche in merito ai rilievi evidenziati dal Presidente della Cassa nell'intervista sul n.3/2008 del Bollettino della Cassa, in previsione del Congresso di Firenze.

Questa intervista ed il successivo intervento al Congresso del Presidente della Cassa evidenziano con sufficienza la grande importanza attribuita dell'attuale consigliatura agli assegni di integrazione, a tal punto da giustificare una deroga al sistema circolare per la revisione della tabella.

Io ribadisco da anni che l'istituto della integrazione non è molto rilevante per il notariato e non richiede tutta questa perdita di tempo e di attenzione, poichè le cosiddette sedi disagiate costituiscono un problema molto marginale e la richiesta di questi assegni maschera il più delle volte delle scelte di non lavoro e scarso impegno professionale e pertanto l'istituto non va agevolato.

Ciò premesso, voglio comunque considerare la tesi contraria alla mia, quella cioè che sostiene che l'integrazione va difesa ed incrementata.

A questo punto dobbiamo distinguere l'oggetto e le finalità sostanziali della nostra Cassa, distinguendo soprattutto le attività di previdenza da quelle di assistenza.

Il che comporta che il patrimonio destinato alla previdenza non può e non deve essere intaccato nè messo in pericolo da problemi assistenziali, i quali secondo alcuni sarebbero in considerevole aumento.

Il patrimonio della Cassa è destinato alla previdenza e va ristabilito il circolo virtuoso degli incrementi patrimoniali destinati all'aumento delle pensioni.

Tutto ciò che viene destinato alle integrazioni va sottratto alle pensioni. Ed il patrimonio della Cassa non naviga in acque tranquille.

Se vogliamo tuttavia raggiungere l'obiettivo di garantire ed eventualmente incrementare gli assegni di integrazione dobbiamo prendere in considerazione un contributo obbligatorio sui redditi notarili più elevati.

Dobbiamo ritornare alla logica del Regio Decreto 9 Novembre 1919 n.2239, istitutivo della nostra Cassa, quando a guerra finita ed al fine di solidarizzare con i più bisognosi venne costituito un fondo destinato ad integrare i redditi professionali insufficienti a condurre una decorosa esistenza ed a tutela del sistema basato sulle sedi obbligatorie da coprire sull'intero territorio nazionale.

Il contributo obbligatorio supplettivo non verrebbe più considerato punitivo nei confronti dei redditi notarili più elevati, nè come misura deontologica della funzione notarile, bensì quale strumento di aiuto solidaristico alla categoria da parte dei più abbienti ed a favore dei meno abbienti.

Un contributo di tal genere non sarebbe in contrasto coi principi previdenziali in quanto non destinato alla previdenza e dovrebbe essere destinato ad un fondo separato (simile al contributo di maternità) diretto esclusivamente alla corresponsione degli assegni di integrazione.


Luciano Guarnieri

 

 

 

 

IL NOTARIATO E I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE:

UNA NUOVA SFIDA?



Tutto il mondo è stato travolto dal fenomeno Obama. Gli esperti di comunicazione considerano la campagna elettorale dell’attuale Presidente degli Stati Uniti (piaccia o non piaccia) un epocale spartiacque rispetto al passato. Mai nessuno aveva “invaso” in modo così trasversale il mondo della comunicazione. Qualsiasi notizia, evento che riguardasse Obama veniva diffusa in tempo reale su tutti i principali canali del web per poi finire sulle tv e sui giornali di tutto il mondo. Basta visitare il sito di Barack Obama (www.barackobama.com) e navigare un po’ per trovarsi nella sezione ”Obama everywhere”: ci sono sedici “brutte parole”; alcune, ormai, più o meno, note (Facebook, Youtube, Myspace, Linkedln) altre, per ora, poco familiari (Flickr, Twitter, Digg, MyBatanga…). Si tratta degli strumenti che hanno contribuito in modo determinante alla vittoria dell’attuale Presidente e attraverso i quali sono stati raggiunti, in tempo reale, con un semplice click, milioni e milioni di cittadini di tutto il mondo e di tutti gli strati sociali. ”Obama ovunque”!

Ormai, queste modalità di comunicazione, attraverso l’utilizzo dei c.d. social network (o social forum), sono diventate di dominio pubblico; il web fa sì che la tv e la carta stampata siano sempre in ritardo. Un ulteriore recente esempio di casa nostra lo ha fornito il Ministro Gelmini: le materie d’esame per le scuole superiori sono state comunicate su Youtube e la notizia si è diffusa alla velocità della luce.

Da un po’ di tempo seguo con attenzione e curiosità questi fenomeni per capire se esistano margini di utilizzo anche per il notariato, da sempre orgoglioso di anticipare i tempi e di cavalcare i mutamenti della società. Spero che si continui con questo atteggiamento.

Le possibili applicazioni sono davvero tantissime e, recentemente, il dibattito su uno di questi strumenti ha coinvolto direttamente anche i notai, grazie all’iniziativa di alcuni colleghi (Gabriele Sciumbata, Lorenzo Cavalaglio, Federico Alcaro). E’ stato, infatti, creato su Facebook un gruppo riservato “Notai d’Italia” con il chiaro fine di fornire uno strumento, ad uso meramente interno (così come il “forum” ideato dal collega Enrico Maccarone), di confronto e di discussione fra colleghi diverso (ma, se ho capito bene, non alternativo) dalla “lista sigillo”. Vuole, forse, essere un esperimento (a mio modo di vedere) perfettamente riuscito, da mettere a disposizione della categoria e, anche, di Notartel.

Il dibattito e il seguito che si è creato attorno a questa iniziativa ha mostrato ancora una volta come il notaio, oggi, non è più mantello a ruota, timbri, ceralacca, penne con inchiostro indelebile “inderogabilmente nero”, ma è un professionista calato nella realtà di tutti i giorni, sensibile come chiunque ai mutamenti di costume. Tale fermento ha accelerato alcune mie riflessioni sulle potenzialità di questi nuovi strumenti per il notariato, non solo in un’ottica di comunicazione interna, ma soprattutto come apertura verso l’esterno.

Uno dei nostri problemi principali è sempre stato quello della percezione della nostra professione da parte della società (basterebbe rileggersi i sondaggi Doxa dell’anno scorso): uno dei nuovi compiti del notariato è stato ed è quello di mutare in meglio questa percezione in tutti i modi possibili. La strada intrapresa è senz’altro quella giusta, ma credo che sia arrivato il momento di fare un sensibile balzo in avanti, con tutti i rischi che, ovviamente, ne possono derivare: potremmo provare a spiegare chi siamo e cosa facciamo, fornire informazioni, pubblicizzare iniziative, distribuire guide, spiegare come fare un testamento e tanto altro, senza il rischio di non trovare spazio sui giornali, ma rivolgendoci direttamente ai cittadini, pubblicando una pagina su Facebook o Myspace, o diffondendo video su Youtube.

E’ chiaro che l’utilizzo improprio di questi mezzi può creare dei danni enormi; una notizia sbagliata o un messaggio frainteso può rovinare mesi di lavoro e peggiorare la percezione nei nostri confronti. E’ ovvio, quindi, che tali iniziative di carattere esterno non dovrebbero in alcun modo essere intraprese singolarmente o, ancor peggio, per “promozione personale”, ma dovrebbero essere gestite solo con l’aiuto di professionisti e con un minimo di “istituzionalità”.

Credo che sia ancora presto per il CNN o per i singoli Consigli notarili avventurarsi in queste iniziative, mentre Federnotai (o una delle associazioni regionali) può essere il soggetto più indicato per sperimentare, con le dovute precauzioni, questi strumenti: è, comunque, una libera associazione (rappresentativa di tantissimi notai e, quindi, riconducibile al “notariato” e non a singoli notai), sempre (quasi) all’avanguardia e che ha spesso ricoperto il ruolo di ”pioniere” del notariato. Avanti con questa nuova sfida!


Domenico Chiofalo, notaio in Malnate


 

 

 

 

IN TEMA DI TESTAMENTO BIOLOGICO



Naturalmente in Redazione (come dovunque in Italia di questi tempi e su questi temi) esistono posizioni anche molto diverse da quella dell’Autore di questo articolo. Tuttavia questo intervento, anche molto tecnico e preciso, seguito dal testo della proposta di legge, ci è parso comunque utile per approfondire l’argomento e suscitare discussione, comunque la si pensi



Il progetto di legge, presentato in commissione sanità del Senato dal relatore Raffaele Calabrò del PDL, sulle condizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) (testo qui riportato in calce), lo ritengo peggio di quanto la parte più progressiva della società italiana, maggioritaria sul tema specifico, temeva.

La proposta di legge è divisa in tre parti: gli artt. 1, 2, 3 e 4 regolano fattispecie che nulla hanno a che vedere con il testamento biologico e di portata generale, gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 regolano la materia del testamento biologico, l’art. 10 contiene le disposizioni finali.

Art. 1

Comma 1

Il comma può essere tradotto in un obbligo di vita a qualunque costo fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578. Non la morte come pena ma la vita come pena.

Una simile ipotesi è confermata da successive norme della proposta di legge.

Comma 2

Richiama gli artt. 2, 13, 32 della Costituzione, ma introduce alcuni concetti che rendono meno chiaro il limpido disposto di essi: perché dire che la Repubblica tutela la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina quando l’art. 32 dice, invece e in modo molto più ampio, la legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana?

Comma 3

Cosa può significare la “salvaguardia della persona umana” quando la Costituzione parla di rispetto della persona umana?

Comma 4

Contiene l’affermazione di alcuni principi fondamentali nel pensiero del legislatore: ai cittadini la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

A mio avviso, nonostante la forma e il tono che pretendono di dare alle norme fin qui esaminate un rango quasi costituzionale, evidenti sono già i primi tradimenti della carta costituzionale: i diritti diventano obblighi, l’art. 32, pur citato espressamente, sembra violato, così come l’art. 2 se solo si accetti che nei diritti inviolabili dell’uomo vi siano autonomia, autodeterminazione, libertà.

Comma 5

Accettabile il principio del consenso informato, peraltro già acquisito nel sistema e nel codice deontologico medico; non si vede però il senso della partecipazione del paziente alla identificazione delle cure mediche più appropriate: un conto è parlare di medico che, sapendo, informa, e di paziente che, non sapendo, valuta quanto il medico gli dice e dà o nega il suo consenso; altro conto è parlare di un’assurda partecipazione del paziente a identificare le cure più appropriate e, ancora più assurdo, è parlare di alleanza terapeutica ovviamente solo allo scopo di attribuire ad essa peculiare valore proprio (!) nella fase di fine vita con le conseguenze che verranno indicate più avanti.

Art. 2

Comma 1

Nessun aiuto a sciogliere i dubbi su cosa si debba intendere oggi per eutanasia; anzi, parlando di condotte omissive, viene subito da pensare alla sospensione delle cure, terapie e trattamenti sanitari definiti come accanimento terapeutico. Un radicale passo indietro anche sull’accanimento terapeutico?

Comma 2

Sembra allontanare il timore sopra espresso.

La non attivazione o disattivazione è vietata al medico con riferimento ai trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente; a contrario si può ritenere che il divieto al medico non sussista quando si tratti di trattamenti straordinari e non proporzionati.

La norma pone però un pesantissimo limite all’art. 32, comma II della Costituzione ed è, quindi incostituzionale: è evidente il fatto che se il medico non può sospendere i “trattamenti ordinari”, il soggetto in moltissimi casi non potrà vedere attuato il suo rifiuto alle cure. In altre parole la donna che, affetta da cancrena, ha rifiutato l’amputazione ed è morta, non potrebbe, dopo l’approvazione della legge, vedere attuato il suo rifiuto, verrebbe amputata e vivrebbe.

(si veda però l’art. 5, comma 4: evviva la sistematicità!).

Art. 3

Comma 1

Conferma la possibilità di sospendere terapie che costituiscano accanimento terapeutico. La dizione “soprattutto” lascia intendere che la condizione di morte prevista come imminente non costituisce elemento necessario della fattispecie.

La dizione o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo anticipa quanto previsto dall’art. 5, comma 6.

Comma 2

Sia dal comma 1, sia dal comma 2, deriva che una facoltà del paziente di richiedere la sospensione dell’accanimento terapeutico o perché è capace di intendere e volere o perché ha steso un testamento biologico in tal senso, diventa un divieto per il medico anche contro la volontà del paziente: e l’alleanza terapeutica!?

La chiusa del comma 2 è del tutto inaccettabile da un punto di vista tecnico-giuridico: palese è la contraddizione tra il parlare di divieto di accanimento terapeutico e il parlare di attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni (?) di chi le richiede o le pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

Come va oggi definita l’eutanasia?

La sospensione delle cure perché si traducono in accanimento terapeutico, non implica, in qualche modo, abbandono terapeutico?

Art. 4

Mi sembrano corrette le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Mi sembra, però, che l’alleanza terapeutica di cui si parla nell’art. 4 e poi nell’art. 7, comma 4, sia cosa diversa da quella prevista nell’art. 1, comma 5; non capisco (o lo capisco fin troppo bene) perché possa essere revocato il consenso e non il dissenso; compare al comma 7 un nuovo concetto di trattamenti sanitari in pregiudizio della vita.

La dizione salvo i casi previsti dalla legge non fa venir meno il divieto al medico previsto dall’art. 2, comma 2.

Art. 5

Comma 1

Parla di orientamento e non di volontà.

Comma 2

Di nuovo si parla di orientamento, non si capisce affatto il riferimento al medico curante. E’ evidente la contraddizione col divieto al medico previsto dall’art. 2, comma 2.

Comma 3

Appare accettabile anche se il concetto di accanimento terapeutico, assume malamente una configurazione da norme tra loro separate; si parla di accettare o meno trattamenti sanitari che …avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico: la norma sembra offrire “un’apertura” con la dizione potenziale; si pone in contrasto con l’art. 3, commi 1 e 2 che parlano di divieto di accanimento; offre effettivamente un’apertura nel senso che il paziente può richiedere al medico di porre in essere trattamenti considerati accanimento terapeutico.

Comma 4

Apprezzabile la possibilità di rinunciare a trattamenti sanitari altamente invasivi e invalidanti.

Comma 5

E’ una precisa scelta che può essere o meno condivisa ma che, nel contesto, può essere accettata con le precisazioni già fatte all’art. 2, comma 1.

Comma 6

Si entra nei punti più rilevanti della proposta di legge sui quali il mio dissenso è radicale.

Andrebbero approfondite le differenze che vi sono tra alimentazione e nutrizione; alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente va riferito ad alimentazione e idratazione forzate e artificiali; si potrebbe anche accettare che alimentazione e idratazione siano in sé forme di sostegno vitale ma del tutto assurdo è affermare, in modo tanto apodittico quanto infondato, che alimentazione e idratazione siano fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze: ma chi, medico o non medico, si è mai sognato di lasciarsi andare ad una simile affermazione; a meno che idratazione a alimentazione si debbano ritenere fisiologicamente destinate ad alleviare non le sofferenze ma la sofferenza della fame e della sete…quando vi sia e sia percepibile dal paziente.

Questi casi non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Da una simile dizione deriva la nullità della disposizione che violi la norma e l’applicabilità dell’art. 28 Legge Notarile per il notaio che una simile disposizione inserisca nel testamento biologico.

Ma che dire nel caso in cui un soggetto, pur incapace di intendere e di volere, pur in condizioni terminali, sia in grado di nutrirsi autonomamente?

Può rifiutare alimentazione e idratazione “normali” attraverso le DAT?

Comma 7

La norma presuppone la ricorrenza dello stato vegetativo (non dello stato vegetativo permanente), non contempla alcun altro caso patologico a cui collegare l’efficacia delle DAT stesse.

Ma vi sono casi di incapacità di intendere e di volere e di stati terminali che non costituiscono stato vegetativo cui ben potrebbe provvedere il testamento biologico, o tutti questi casi possono essere fatti rientrare nel concetto di accanimento terapeutico? Il dubbio è confermato dal collegamento stato vegetativo - incapacità di comprendere le informazioni.

La volontà d eliminare ogni valenza al testamento biologico, anche se espressa in modi ipocriti, appare palese; il contrasto con le norme del comma 2 e 4 del medesimo art. 5, altrettanto palese.

Art. 6

Comma 1

Ma c’è davvero bisogno di dire che le DAT non sono obbligatorie!?

Affermare che le DAT non sono vincolanti (si presume per i medici) è gravissimo e ne mina alla base l’efficacia.

La dizione le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)… sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato… sono raccolte esclusivamente da un notaio… dimostra l’ignoranza di chi stende le proposte di legge: è infatti evidente che sarebbe sufficiente parlare di scrittura privata autenticata da notaio.

Ridicolo, semplicemente ridicolo, che alla stesura delle DAT debba intervenire un medico.

Ma che può fare il medico che non sa cosa potrà succedere al soggetto interessato; quale informazione medico clinica può dare se non le più generiche; perché considerare i cittadini dei perfetti idioti incapaci di provvedere autonomamente, perché svalutare l’intervento del notaio che, sia pure gratuitamente!, potrebbe dare sufficienti informazioni?


A quando una norma che imponga la stesura del testamento (non biologico!) con l’assistenza di un professionista?

Comma 2

Demenziale prevedere che il notaio debba attestare che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione, demenziale ritenere che il medico possa informare di tutte, si suppone, le possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita.

Comma 3

Ma che senso ha? Chi giudicherà che le DAT sono formulate in modo chiaro, perché dire che devono essere manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa quando c’è già la previsione del comma 1, anche se pessimamente formulata?

Comma 4

Ogni decenza è superata.

I cittadini italiani, tutti, sono perfettamente idioti, non sono in grado di decidere autonomamente se revocare o meno le DAT stese; si presume, tanto idioti sono, che allo scadere del triennio avrebbero revocato le DAT e, quindi, esse perdono efficacia.

Le DAT possono essere però rinnovate (e ci mancherebbe altro), per cui il cittadino, scaduto il triennio, sarà obbligato a tornare dal notaio, a convocare il medico ed eventualmente il fiduciario.

Troppo evidente è la speranza di una dimenticanza, troppo evidente che il cittadino di fronte a simili complicazioni rinuncerà al testamento biologico.

Mi rifiuto di credere che una previsione simile possa essere approvata e la ritengo indegna di qualsiasi discussione.

Comma 5

Perché mai la revoca non deve avere la stessa forma delle DAT?

Comma 6

Va bene.

Comma 7

Può essere accettato anche se la formulazione potrebbe essere migliorata.

Art. 7

Comma 1

Emerge che le DAT possono essere una pura e semplice manifestazione di volontà (?) del soggetto o contenere anche la nomina di un fiduciario.

Si parla inizialmente non di orientamenti, come precedentemente fatto, ma di intenzioni, per dire poi, che il fiduciario, che deve operare secondo le intenzioni espresse nelle DAT, che deve far conoscere le intenzioni stesse, deve poi contribuire a realizzarne le volontà.

Ma chi scrive le leggi?

Comma 2

Valgono le osservazioni fatte a proposito della scrittura privata autenticata, il notaio autenticherà anche la sottoscrizione del fiduciario.

Ma non sarebbe bene dire che il fiduciario deve emettere una espressa accettazione dell’incarico?

Così i soggetti della DAT diventano tre!

Comma 3

L’impegno del fiduciario ad agire nell’esclusivo migliore interesse del paziente, dovrà risultare nelle DAT.

Comma 4

L’alleanza terapeutica viene estesa al fiduciario.

Va sottolineato che il fiduciario si deve impegnare a garantire che si tenga conto delle indicazioni contenute nelle DAT (orientamenti, intenzioni, indicazioni, volontà!) a conferma del carattere non vincolante di esse.

Comma 5

Si può ritenere che l’impegno a vigilare perché al paziente vengano somministrate le terapie palliative potrebbe prevalere sulla “volontà” del soggetto che abbia rifiutato nelle DAT tali terapie (art. 32, II comma, Costituzione).

Purtroppo si parla incidentalmente di cure palliative invece di incentivare l’uso di esse in Italia.

Comma 6

Anche l’impegno del fiduciario a verificare che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia, dovrà essere espresso nelle DAT.

Altro obbligo e responsabilità per il fiduciario che si presume in grado di identificare le forme di eutanasia non solo esplicita ma anche surrettizia!

E’ evidente la volontà di scoraggiare in ogni modo il testamento biologico: chi si assumerà l’incarico di fiduciario che, invece di essere semplicemente colui che porta a conoscenza dei medici il testamento biologico, viene caricato di enormi responsabilità?

Comma 7

Altra norma contro il testamento biologico.

Se è accettabile che il fiduciario possa rinunciare all’incarico nei confronti del fiduciante capace, del tutto inaccettabile è che la rinuncia possa intervenire proprio nel momento in cui l’incarico dovrebbe essere svolto, che essa sia formulata non al fiduciante divenuto incapace, ma al medico responsabile del trattamento sanitario.

Proprio nel momento del massimo bisogno il paziente potrà essere privato dell’assistenza del fiduciario che, terrorizzato dalle responsabilità, decida di rinunciare all’incarico.

Un possibile rimedio potrebbe essere la nomina di più fiduciari con la previsione che, nel caso in cui uno di essi non possa o non voglia svolgere l’incarico, esso possa essere svolto da un altro.

Art. 8

Comma 1

Parla di volontà e non più di orientamenti, intenzioni, indicazioni.

Ma le volontà non sono vincolanti per il medico che dovrà solo prenderle attentamente in considerazione e, sentito il fiduciario, dovrà annotare nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

Incredibile: le motivazioni per cui il medico non intende seguire le volontà del soggetto non devono essere annotate nella cartella clinica!

Un’altra norma diretta, ipocritamente, a negare efficacia al testamento biologico.

Comma 2

La norma è chiaramente orientata in un senso ben preciso.

Comma 3

Sembra accettabile.

Comma 4

Sembra accettabile.

Qui emerge, ma con riferimento solo al caso contemplato dello sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifico e terapeutiche, la necessità di motivazione delle ragioni per cui le DAT vengono disattese.

Comma 5

Che senso ha il meccanismo previsto se poi il parere del Collegio di medici non è vincolante per il medico curante? Che senso ha di parlare di convinzioni personali, sia pure di carattere scientifico e deontologico?

Concludendo.

Una proposta di legge pessima anche per le modalità redazionali.

Non si illudano i notai che dagli artt. 6 e 7 della proposta di legge risulti un apprezzamento del notaio da parte del legislatore.

In realtà l’intervento del notaio è visto come un ulteriore ostacolo alla utilizzazione e all’efficacia del testamento biologico.

Il comma 1 dell’art. 6 costituisce un obbligo di forma che, se violato per esempio da una scrittura olografa, porterà alla nullità o all’annullabilità o all’inefficacia delle disposizioni; l’intervento del notaio esclude che nel testamento biologico possano essere inserite disposizioni contra legem che, invece, potrebbero essere inserite in una scrittura privata che potrebbe poi formare oggetto di una controversia giudiziaria; nessun ruolo di assistenza e di informazione è attribuito al notaio in ciò totalmente esautorato dall’intervento obbligatorio del medico; pesanti e non accettabili controlli sono addossati al notaio.

Ritengo che il Consiglio Nazionale del Notariato debba prendere una posizione non solo sui contenuti della proposta di legge ma anche sul ruolo attribuito al notaio.


Gian Franco Condò


 


SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095 e 1188 IN DATA 27 GENNAIO 2009


Art. 1 (TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)

1.La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2.La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

3.La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.

4.La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

5.La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

Art. 2 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO)

1.Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

2.L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

Art. 3 (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)

1.Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

2.Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, perloro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

Art. 4 (CONSENSO INFORMATO)

1.Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2.L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3.L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4.E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamentosanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5.Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6.In caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso.

7.Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore.

8.Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica.

Art. 5 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

1.Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2.Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3.Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

4.Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari ditrattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.

5.Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

6.Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fonirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

7.La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

Art. 6 (FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)

1.Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

2.Il notaio ne certifica l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.

3.Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa.

4.Salvo che il soggetto sia divenuto incapace,la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

5.La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

6.La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

7.In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione.

Art. 7 (FIDUCIARIO)

1.Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.

2.Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

3.Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4.Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

5.Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

6.Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

7.Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 8 (RUOLO DEL MEDICO)

1.La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

2.Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3.Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale

4.Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.

5.Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Art . 9 (AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA)

1.In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo sentito il medico curante.

2.L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3.Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 10 (DISPOSIZIONI FINALI)

1.Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.E` istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.

3.L’archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.

4.Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d’intesa con il presidente del consiglio del notariato, (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

5.La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo

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OSSERVAZIONI SUI REQUISITI DELLE CASE DI LUSSO



Le caratteristiche delle case di lusso sono dettate dal D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969 n. 218.

Tale D.M. si compone di 8 articoli. Sono di lusso: secondo l’art. 1):

“Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a <<ville>>, <<parco privato>> ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come <<di lusso>>.”;

secondo l’art. 2):

“Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.”;

secondo l’art. 3):

“Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 23 m.c. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.”;

secondo l’art. 4):

“Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.”;

secondo l’art. 5):

“Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale, e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area scoperta..”;

secondo l’art. 6):

“Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).”;

secondo l’art. 7):

“Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.”;

secondo l’art. 8):

“Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.” .

E’ fondamentale precisare che detto D.M. è stato emanato in attuazione dell’art. 13 della Legge 2 luglio 1949 n. 408 - cosiddetta Legge Tupini. L’art. 13 è inserito nel Titolo II di detta Legge intitolato “Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione.”.

Le agevolazioni previste dall’art. 13 sopra citato consistevano nell’esenzione per 25 anni dall’imposta sui fabbricati e relative sovrimposte dalla data della relativa abitabilità.

Tutte le leggi che prevedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa – iniziando dalla cosiddetta Legge Formica del 1981 in poi – e le circolari applicative delle leggi stesse, quando trattano delle condizioni oggettive per l’applicazione delle agevolazioni da esse previste e disciplinate e cioè delle caratteristiche delle case di abitazione, fanno una semplice relatio a tale D.M. del ’69, senza in alcuno modo interpretarlo, né con lo strumento dell’interpretazione autentica, né a livello di semplice interpretazione applicativa.

Alla luce di queste considerazioni si può affermare che è opportuno interpretare la disciplina contenuta nel D.M. 2 agosto 1969 N. 1072 in base alla ratio ispiratrice della Legge Tupini del ’49 piuttosto che in base a quella delle leggi agevolative per l’acquisto della prima casa, che si sono susseguite nel tempo.

La maggior parte degli articoli di cui si compone il D.M. del ’69 prende in considerazione - ai fini dell’esenzione per 25 anni dall’imposta sui fabbricati e relative sovrimposte dalla data della relativa abitabilità - le caratteristiche dell’edificio e non della singola unità immobiliare.

In particolare le caratteristiche della singola unità immobiliare vengono disciplinate dal D.M. in oggetto per un evidente criterio di equità, e cioè per non concedere l’esenzione venticinquennale a singole unità immobiliari che, pur inserite in un edificio “non di lusso”, avessero caratteristiche tali da farle ritenere abitazioni di lusso.

Il D.M. 2 agosto 1969 N. 1072 delinea – alla luce della sopra esposta ratio legis e secondo i criteri socio-economici del 1969 – otto ipotesi di abitazioni di lusso.

Sono fattispecie che riguardano ora abitazioni singole – articoli 1, 2, 4 e 5 – ora abitazioni inserite in un fabbricato composto da altre unità immobiliari – articoli 3 e 6 – ora, da ultimo, indifferentemente considerate come singole o come inserite in un fabbricato composto da altre unità immobiliari – articoli 7 e 8 -.

Secondo l’art. 4), ad esempio, l’esistenza di una piscina di almeno 80 mq. di superficie o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. è sufficiente a rendere una abitazione di lusso, a prescindere dalla superficie utile dell’abitazione stessa, o dall’estensione del giardino pertinenziale.

Ancora, la circostanza che le abitazioni siano state realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a <<ville>>, <<parco privato>> ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come <<di lusso>> è, secondo l’art. 1, di per sé sufficiente a qualificarle come di lusso, a prescindere da qualsiasi ulteriore caratteristica intrinseca, ivi compresa quella relativa alla superficie utile dell’abitazione e così di seguito.

L’Amministrazione finanziaria sostiene invece che il superamento del limite di 240 mq. di superficie utile complessiva (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), limite previsto dall’art. 6 per le “singole unità immobiliari”, sia di per sé sufficiente a qualificare qualsiasi abitazione (intero fabbricato o singola unità immobiliare) come di lusso.

Detta interpretazione non può essere condivisa sia per quanto sopra esposto sia per le seguenti argomentazioni:

A) Il D.M. del 1969 è preceduto da due Decreti, dei quali il D.M. 4 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 febbraio 1962, è ancora in vigore per le abitazioni la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° settembre 1967 e il D.M. 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1950, non più in vigore.

Da un’analisi comparata di tali decreti si evince che le ipotesi per le quali un fabbricato potesse essere considerato di lusso a prescindere dalle caratteristiche intrinseche delle abitazioni - che dovevano risultare in modo concorrente in numero di cinque – erano solamente tre nel D.M. del 1950 e due nel D.M. del 1961, e precisamente:

per il D.M. del 1950:

“1) le case costruite nelle aree di piano regolatore destinate a ville signorili e parco privato;

2) le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a mq. 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala;

3) le case con tre o più piani le cui unità immobiliari (appartamenti) abbiano ciascuna per almeno 2/3 del loro numero, una superficie utile netta superiore a mq. 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala;”;

per il D.M. del 1961:

“1) le case costruite nelle aree di piano regolatore destinate a ville signorili e parco privato;

2) le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a mq. 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala;”.

Nel terzo D.M., quello del 1969, le ipotesi per le quali un fabbricato potesse essere considerato di lusso a prescindere dalle caratteristiche intrinseche delle abitazioni - che dovevano risultare in modo concorrente in numero maggiore di quattro – sono ben sette.

Ciò ad avviso dello scrivente sta a dimostrare uno sforzo da parte del Ministero nell’individuare un maggior numero di singole ipotesi astratte di fabbricati o di singole unità immobiliari (appartamenti) ricorrendo le quali gli stessi devono considerarsi di lusso

Ognuna di tali ipotesi è di per esaustiva e deve essere applicata alla singola fattispecie considerata da ogni articolo del D.M., a seconda che si tratti di intero fabbricato o di singola unità immobiliare (appartamento) non essendo corretto applicare, in assenza di una esplicita precisazione della norma stessa, la previsione astratta contemplata in un articolo ad un’altra previsione astratta contemplata in un altro articolo del medesimo D.M.

Le norme, nella loro astrattezza, comportano spesso una demarcazione netta tra l’ipotesi presa in considerazione dalla norma stessa e tutte le variabili che non vi rientrano; nel caso dei decreti ministeriali in questione per di più come rimedio al rischio - sempre ricorrente in caso di astrattezza - di non estendere la disciplina a tutte le sfaccettature della realtà vi è la previsione delle caratteristiche intrinseche di ogni casa o singola unità immobiliare (Art. 4 del D.M. 7 gennaio 1950, Art. 3 del D.M. 4 dicembre 1961 e Art. 8 del D.M. 2 agosto 1969, che rinviano ciascuno alle tabelle ad essi allegate).

B) In generale, il termine “unità immobiliare” può riferirsi a qualsiasi bene immobile, compreso un appezzamento di terreno. Tuttavia, da una lettura complessiva del D.M. in oggetto si evince che l’espressione “singola unità immobiliare” è usata, da un lato, per distinguere l’ipotesi disciplinata dall’art. 6), che lo utilizza, e cioè l’ipotesi dell’unità immobiliare inserita in un fabbricato composto da altre unità immobiliari, dalle ipotesi disciplinate dagli articoli 1), 2), 3), 4) e 7) nei quali si utilizza il termine - che deve considerarsi, questo sì, termine di genus - “abitazione” utilizzato di volta in volta per individuare sia interi fabbricati ad uso abitativo, sia appartamenti singoli; dall’altro lato e soprattutto l’espressione “singola unità immobiliare” è utilizzata in contrapposizione evidente al termine “case” … “costituenti unico alloggio padronale” utilizzato nell’art. 5) del Decreto medesimo (anche nel D.M. del 1950 come si è visto il termine unità immobiliari è equiparato ad appartamenti “3) le case con tre o più piani le cui unità immobiliari (appartamenti) ….”).

A conferma di quanto sopra sostenuto il Decreto in oggetto, quando prevede all’art. 8) – l’ultimo - che sono di lusso le abitazioni che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al decreto medesimo, specifica che tale ultima previsione si riferisce sia alle case, sia alle singole unità immobiliari (“Le case e le singole unità immobiliari …”) . Non solo, in calce alla tabella allegata al Decreto – e prima del visto del Ministro per i lavori pubblici Mancini - vi è il seguente Nota Bene molto esplicito e significativo:

“N.B. – Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).” Nel quale, come appare evidente, il termine “singola unità immobiliare” è interpretato dal Ministero stesso come sinonimo di appartamento.

Ancora: le lettere “o” e “p” della tabella delle caratteristiche allegata al Decreto usano il termine “unità immobiliare” riferendosi in modo incontrovertibile ai singoli appartamenti:

“o. Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.”.

“p. Campo da tennis quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.”.

C) Un altro argomento di non poco rilievo è la considerazione che se l’art. 6 del Decreto in oggetto fosse norma di chiusura – come implicitamente ritiene l’Amministrazione finanziaria -, applicabile sia alle case unifamiliari, sia alle unità inserite in un edificio comprendente più unità immobiliari, risulterebbe di conseguenza che con la previsione dell’art. 5 - “Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale, e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta..” - si sia voluto disciplinare un’ipotesi veramente residuale e cioè l’ipotesi di case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200, ma inferiore a mq. 240.

D) Dal punto di vista socio-economico, inoltre, è plausibile argomentare che, essendo negli anni sessanta frequente l’esistenza di case unifamiliari destinate a famiglie numerose - case il più delle volte di scarsa qualità sia per i materiali usati, sia per la loro ubicazione -, la qualifica di lusso delle case costituenti un unico alloggio padronale dipendesse dal fatto che pertinenziali alle stesse vi fosse una area destinata a giardino, a parco ecc. di notevole superficie (oltre sei volte la superficie coperta). Fermo restando che potessero risultare di lusso anche le case unifamiliari non dotate di tali pertinenze ricorrendo oltre quattro delle caratteristiche contenute nella tabella allegata al D.M. in oggetto, ovvero ricorrendo le altre caratteristiche di lusso previste nei restanti articoli 1, 2, 3, 4 e 7.

In quell’epoca – ed ancora oggi – invece la “singola unità immobiliare” (leggasi appartamento) inserita in un edificio comprendente più unità immobiliari e di superficie superiore a mq. 240 era considerata per ciò solo abitazione di lusso, sul presupposto socio-economico esattamente contrario all’ipotesi di cui all’art. 5, e cioè che fosse ben raro che un appartamento di superficie utile così consistente non fosse di lusso.


Massimo Tofoni – notaio in Milano



 


Finestra sul cortile



MAPPALI SENZA CUORE



Un bravo geometra, di quelli che hanno sempre le carte in ordine, garbato, educato e preciso nel suo lavoro, mi chiede se posso occuparmi di un atto per alcuni suoi clienti un po’ disagiati. C’è una mamma, vedova -mi precisa il tecnico- che deve donare dei beni ad un figlio non vedente e ad una figlia. Le condizioni di salute della signora non sono eccellenti e, unite all’handicap del figlio, rendono necessario un intervento “a domicilio”. Non ci sono problemi; il paese dove la famiglia vive è vicinissimo alla mia sede, per cui, pochi giorni dopo la richiesta, parto alla volta della residenza indicata. Scendendo dall’auto noto subito, a pochissima distanza dalla casa dove sto per entrare, un manifesto funebre e considero ancora una volta, con la mia collaboratrice, la terribile abitudine di questi paesi di attaccare i manifesti ai portoni delle case colpite dal lutto e di lasciarli lì per mesi.

Entriamo nell’abitazione e subito sento un morso allo stomaco. Nella minuscola cucina/tinello, dove dovrò leggere l’atto, c’è un caminetto acceso, accanto a cui sono seduti il figlio cieco, rigido, immobile, e la madre, una vecchina di quelle che non si vedono più neanche da queste parti. Tutta vestita di nero, abito lungo quasi fino al polpaccio, i capelli più bianchi che grigi legati a crocchia sulla testa e tenuti fermi da forcine ormai introvabili in qualunque tipo di spaccio. Siamo in tanti in quella stanza, oserei dire siamo in troppi; tra testimoni, assistenti, geometra e parti formiamo già un bel numero, ma al folto gruppo si aggiunge, inaspettatamente, una coppia di signori entrati quasi in contemporanea con me ed ai quali vengono subito offerte due sedie accanto alla vecchina. La donna, con pastrano rosato che ha visto tempi migliori, siede impettita e silenziosa, mentre il marito, ugualmente diritto e solenne, rivolgendosi alla donante esclama “…e se ne è andato Vituccio…”

La risposta della vecchina è un lungo sospiro.

Ma chi sono questi due e perchè stanno qui? È evidente comunque che sono in imbarazzo; oltre tutto (scusate la presunzione, ma la cosa è evidente) mostrano quel disagio unito al tentativo di agire compito che si tiene di fronte all’autorità costituita. Guardo il geometra, che capisce al volo. Cinque minuti dopo i signori, salutati rispettosamente tutti i presenti, vanno via. Inizio la lettura, come sempre scandisco bene i dati anagrafici e lo stato delle parti che, normalmente, annuiscono a mo' di conferma. Alla parola “vedova” però la donante non annuisce e mi guarda confusa. Non ne capisco il perchè e richiedo “lei è vedova, vero?”

“Si” confermano in coro praticamente tutte le altre persone presenti, ma non lei. Non faccio in tempo a passare alla descrizione dei beni donati che un altro signore si materializza nella stanza (da queste parti le porte blindate o comunque le serrature di sicurezza evidentemente non hanno mercato) e senza tenere in alcun conto la pletora di persone che già riempie lo stanzino, dice rivolgendosi alla vecchietta “Concettì, e se ne è andato pure Vituccio..”

Di nuovo! Ma chi diamine è questo Vituccio? Dov’è andato? E soprattutto perchè lo vengono a dire tutti a lei?

La signora Concettina fa un altro lungo sospiro, il geometra interviene nuovamente e anche questo visitatore viene allontanato. Arriviamo alle firme; mentre la mia impiegata indica alle parti il rigo preciso dove esse devono sottoscrivere, lo sguardo mi va sulla mensola sopra il caminetto. Ci sono due orologi: uno di evidente, scarsissimo valore, ma funzionante, ed una vecchia sveglia che segna le sette e venti di chissà quale giorno. Forse sono un po’ impicciona, ma non riesco a non chiedere come mai quella sveglia, ormai inutile, troneggi sulla mensola accanto all’altro orologio. “L’ho tenuta cinquant’anni” mi spiega la vecchina “era un regalo di matrimonio. Non la butterò mai; si è fermata proprio quando…”. La signora non finisce il racconto perchè la figlia, con fare imperioso, mi chiede come mai la donazione non comprende un tal terreno di cui, però, non si era mai parlato prima.

L’atto è completato; raccolgo fogli, penne, cartella e mi avvio all’uscita con la mia collaboratrice ed il geometra. Non so perchè ma quella casa, quella famiglia mi fanno sentire a disagio. Esco frettolosamente, ma non tanto da non accorgermi di un ennesimo visitatore, che era rimasto fuori, in attesa, il quale appena infilata la porta d’ingresso si lascia andare alla solita esclamazione “… e se n’è andato Vituccio”.

“Ma si può capire chi è questo Vituccio?” chiedo al geometra. “Come… ma è il marito,no? È morto una settimana fa. Non vede che c’è ancora il manifesto?” Mi giro e guardo quell’avviso funebre già notato all’inizio, posto tre portoncini più in là rispetto a quello attraverso cui sono entrata io.

“E’ deceduto oggi alle ore sette e venti Vito T. Lo piangono la moglie Concetta, i figli, i nipoti tutti…”

Ho una voglia pazza di strozzare il geometra. Come, mi porti in una casa dove si è appena consumata una tragedia e non me lo dici? Ecco chi erano tutte quelle persone. Visite di condoglianze. Ed io ad insistere sullo stato di vedova della vecchina, sulla sveglia bloccata, su mille cose sciocche. Che figura! Loro non sanno che io non ero a conoscenza della cosa; avranno pensato che sono proprio una persona dura ed insensibile.

Accidenti al geometra! Stavolta tutta la sua precisione su mappali e condoni s’è arenata sullo scoglio dell’umanità.

L’insensibile è lui, ma le parti, purtroppo per me, non lo sapranno mai.


Lavinia Vacca






Società & Co.



DA UNA SENTENZA AD UN ARTICOLO

“Delibere implicite ed attività notarile”



Cass., Sezioni Unite, 29 agosto 2008, n. 21933 – Pres. Carbone – Rel. Salmè – P.M. Nardi – M.M. (avv. Galoppi) c. Copharm s.r.l. (avv. Meneghini, Barbagelata)

Società di capitali – Amministratori – Compensi – Approvazione implicita – Inammissibilità

Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., qualora non sia stabilita all’atto della nomina, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2366 cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

…Omissis …


Delibere implicite e attività notarile

La decisione di Cass., Sezioni Unite, 29 agosto 2008, n. 21933.

La Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 21933 del 29 agosto 2008, ha risolto un contrasto di giurisprudenza in tema di possibile valore deliberativo implicito dell’approvazione assembleare del progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo della società.

L’esame della decisione offre l’occasione per una verifica più ampia delle ipotesi in cui, nell’attività notarile di verbalizzazione delle delibere assembleari, possa ricorrere, almeno in astratto, un valore deliberativo implicito di determinate decisioni, relativamente ai presupposti, previsti dalla legge o desumibili in via di interpretazione, delle decisioni medesime, allo scopo di appurare la necessità o meno di adottare (e, conseguentemente, di verbalizzare) una espressa delibera in ordine a tali presupposti. I precedenti di legittimità in conflitto sono costituiti, da un lato, da Cass., 30 marzo 1995, n. 37741 e, dall’altro, da Cass., 27 febbraio 2001, n. 28322. In posizione intermedia si colloca Cass., 17 maggio 2007, n. 114903.

Se, infatti, da un lato, per Cass., n. 3774/1995, il compenso degli amministratori può essere inserito in bilancio in quanto sia stato deliberato dalla assemblea con un’autonoma decisione, che non può essere implicita nella approvazione del bilancio stesso, dall’altro, per Cass., n. 2832/2001, l’approvazione del bilancio, nel quale figuri iscritta la voce relativa al compenso degli amministratori ha valore giuridico di approvazione e ratifica dell’operato dell’organo amministrativo, che si sia attribuito tale compenso, senza che l’assemblea lo abbia previamente deliberato, in quanto l’approvazione del bilancio costituirebbe manifestazione di volontà specificamente diretta all’approvazione di tale attribuzione, perché non costituirebbe una mera presa d’atto di dati contabili, ma rappresenterebbe un atto di appropriazione del rapporto da parte della società e, pertanto, una ratifica.

Per l’orientamento intermedio, costituito da Cass., n. 11490/2007, allo scopo di valutare la possibilità di sanare l’autoattribuzione di compensi da parte dell’amministratore, non preventivamente deliberata dall’assemblea, mediante delibera di approvazione del bilancio, è necessario che, in concreto, siano indicati gli elementi probatori, dai quali risulti che la specifica spesa era stata acquisita al bagaglio istruttorio della delibera relativa al bilancio.

Al primo orientamento può ricondursi anche Cass., 9 giugno 2004, n. 108954, per la quale, poiché il bilancio ha la funzione di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, la delibera di approvazione non comporta automaticamente – in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno, sul quale l’assemblea è stata convocata – l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione che accompagna il progetto di bilancio.

Al secondo orientamento, invece, appartiene Cass., 20 dicembre 2005, n. 282435, che richiama espressamente il principio affermato da Cass., n. 2832/2001, mentre all’orientamento intermedio possono ricondursi Cass., 21 novembre 1983, n. 69356 e Cass., 9 dicembre 1983, n. 72967.

Per Cass., n. 6935/1983, infatti, la delibera di approvazione del bilancio, in cui sia incluso il debito per canoni di locazione stipulata da soggetto, poi nominato amministratore della società, in epoca antecedente alla costituzione, può valere come atto di appropriazione e ratifica di tale rapporto da parte della società, non tout court, ma soltanto ove sia provata la conoscenza dell’instaurazione del rapporto locativo da parte dell’assemblea, mentre per Cass., n. 7296/1983 può essere anche tacitamente ratificato l’atto posto in essere dal rappresentante di un ente, che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitigli, con la precisazione che, per configurare la ratifica tacita, è necessario che la volontà dell’assemblea sia accertata chiaramente, non essendo sufficiente l’iscrizione dell’obbligazione in bilancio.

Le Sezioni Unite, con la recente decisione, n. 21933/2008, risolvono il conflitto attraverso un percorso logico argomentativo, che parte dall’affermazione del carattere imperativo della norma di cui all’articolo 2389 cod. civ., che riserva all’assemblea la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori, ove gli stessi compensi non siano stabiliti all’atto della nomina, in quanto norma dettata anche nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività commerciale ed industriale del Paese8.

Affermato il carattere imperativo della norma di cui all’articolo 2389 cod. civ., la decisione in esame evidenzia la diversa natura della delibera di approvazione del bilancio, prevista tra le materie di competenza assembleare al n. 1) del primo comma dell’articolo 2364 cod. civ., e della delibera di determinazione del compenso degli amministratori, prevista, sempre tra le materie di competenza assembleare, al n. 3) del primo comma del medesimo art. 2364 cod. civ.

Ed infatti, mentre la prima delibera è diretta a controllare la regolarità del prospetto contabile predisposto dagli amministratori con funzione rappresentativa dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione e precipua finalità informativa verso i soci e verso i terzi, la seconda delibera ha un carattere ed una finalità non informativa, ma dispositiva, avendo la funzione di determinare o “stabilire” il compenso, tanto è vero che, poiché il bilancio deve, in ogni caso, contenere la posta relativa al compenso degli amministratori, ove si ritenesse che la delibera di approvazione del bilancio comporti un implicita determinazione del compenso degli amministratori, le norme, di cui agli articoli 2364, 1° co, n. 3) e 2364 cod. civ., sarebbero del tutto inutili.

Le Sezioni Unite, a questo punto, dimostrano di voler considerare, nel loro percorso argomentativo, anche l’orientamento intermedio sopra riportato, affermando che, anche a volere ipotizzare, sia pure soltanto in astratto e sul piano generale, la possibilità di ravvisare, in una deliberazione dell’assemblea avente un determinato oggetto, un’implicita approvazione di una deliberazione avente oggetto diverso, sarebbe comunque necessaria la prova che, approvando il bilancio, l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere, non potendo essere, invece, sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione.

Anche l’orientamento intermedio non supera, tuttavia, il vaglio delle Sezioni Unite, che hanno ritenuto decisivo l’argomento per il quale l’ammissibilità (di delibere tacite, nelle quali, cioè, la volontà dell’assemblea si manifesta per facta concludentia e) di delibere implicite (il cui contenuto presuppone necessariamente quello di distinte deliberazioni) si pone in diretto contrasto con le regole di formazione della volontà della società, in particolare con l’art. 2366 cod. civ., che afferma la necessità, salvo che la legge disponga diversamente (cfr. art. 2393, co. 2°, cod. civ.), della previa indicazione, nell’ordine del giorno, degli argomenti, sui quali deliberare, al duplice scopo di rendere edotti i soci in ordine agli argomenti, sui quali essi dovranno deliberare, in modo da consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti9.

Rimane, ovviamente e conseguentemente, salva, per le Sezioni Unite, la possibilità che accanto (e oltre) all’approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, ma, in questo caso, deve sussistere la prova che l’assemblea, convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Delibere implicite e delibere ad effetto legale tipico ulteriore.

Diverso dal tema delle delibere tacite e delle delibere implicite è quello delle delibere ad effetto legale tipico ulteriore, di cui costituisce rilevante esempio quello previsto e disciplinato dall’articolo 2393, co. 4°, cod. civ., per il quale “la deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale”10.

Ed infatti, mentre il concetto di delibera tacita richiama quello di manifestazione della volontà assembleare per facta concludentia, e quello di delibere implicite riguarda un presupposto deliberativo necessario di altre decisioni, nel caso di delibere ad effetto legale tipico ulteriore, non si tratta, né di una volontà assembleare tacita, perché l’effetto è previsto direttamente dalla legge a prescindere dalla prova della sua conoscenza e volontà da parte dell’assemblea, né di un presupposto o di una conseguenza logicamente necessari e, pertanto, impliciti di una determinata deliberazione, in quanto l’effetto tipico ulteriore è previsto dalla legge, non in ogni caso, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, la cui individuazione è, e rimane soltanto, una questione di politica legislativa.

Così, nel caso previsto e disciplinato dall’articolo 2393, co. 4°, cod. civ., la dottrina ha affermato che la norma soddisfa l’esigenza cautelare di evitare che permanga in carica e continui a gestire la società l’amministratore, contro cui l’assemblea delibera di esercitare l’azione di responsabilità, ma che la subordinazione dell’effetto di revoca automatica all’adozione della delibera di promuovimento dell’azione di responsabilità con una significativa frazione del capitale sociale si giustifica per compensare la limitazione del diritto dei soci alla preventiva informazione sulle materie oggetto di decisione assembleare, limitazione questa inevitabilmente determinata proprio dall’automatismo della revoca11.

Delibere implicite e riduzione del capitale sociale per perdite.

E’, invece, certamente inerente all’argomento delle delibere implicite, la tematica dei rapporti tra la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e la relazione sulla situazione patrimoniale della società, predisposta dagli amministratori, di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ., in tema di società per azioni, ed agli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ., in tema di società a responsabilità limitata.

Con riguardo a questa tematica, occorre porre e dare risposta, almeno, a tre interrogativi.

In primo luogo, occorre, infatti, chiedersi se la riduzione del capitale per perdite (obbligatoria o facoltativa), nei casi previsti dagli articoli da ultimo citati, presupponga necessariamente, non solo la predisposizione, da parte dell’organo amministrativo, della relazione sulla situazione patrimoniale della società12, ma anche l’approvazione di questa da parte dell’assemblea.

In secondo luogo, nel caso che il primo interrogativo abbia avuto risposta positiva, occorre domandarsi se tale approvazione assembleare debba essere necessariamente espressa o possa anche ricavarsi per implicito dalla (logicamente successiva) delibera espressa di riduzione del capitale sociale per perdite.

In terzo luogo, sempre nel caso che il primo interrogativo abbia avuto risposta positiva, occorre domandarsi se sia necessario, per la regolarità della delibera, che l’ordine del giorno di convocazione dell’assemblea contempli, espressamente e distintamente, l’approvazione della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e l’eventuale riduzione del capitale sociale per perdite, o se sia sufficiente un ordine del giorno sintetico, che faccia, ad esempio, riferimento all’adozione delle delibere e dei provvedimenti previsti dagli articoli da ultimo citati.

Con riguardo al primo degli interrogativi sopra posti, la risposta positiva si impone in considerazione dell’esigenza, risultante dal dato normativo (cfr. art. 2446, co. 2° e art. 2482-bis, co. 4°, cod. civ.), che la riduzione del capitale avvenga “in proporzione delle perdite accertate”13.

Non può costituire argomento contrario a tale conclusione il fatto che, peraltro solo per le società a responsabilità limitata, l’articolo 2482-bis, co. 2°, seconda parte, cod. civ., preveda la possibilità che l’atto costitutivo disponga diversamente in ordine al preventivo deposito della relazione degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Ed, infatti, la dottrina ha chiarito come la possibilità che l’atto costitutivo disponga diversamente non possa essere riferita alla derogabilità all’obbligo di portare la relazione e le relative osservazioni a conoscenza dei soci, quanto piuttosto alle modalità di comunicazione delle informazioni contenute in tali documenti14.

Con riguardo al secondo interrogativo, riteniamo che possa, in questo caso, conservare valore quell’orientamento intermedio della giurisprudenza di legittimità, sopra esposto nel corso dell’esame della recente decisione del Supremo Collegio a Sezioni Unite.

Ed, infatti, mentre nel caso deciso dalla Suprema Corte si trattava di delibere, quella di approvazione del bilancio e quella di determinazione del compenso degli amministratori, non omogenee ed anzi differenti, quanto a natura giuridica ed efficacia, nel caso della riduzione del capitale sociale per perdite, le due delibere sono legate da un nesso inscindibile15, costituendo l’una, quella di approvazione della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, lo strumento necessario per l’accertamento delle perdite nella loro effettiva consistenza e, pertanto, il presupposto imprescindibile dell’altra, quella di riduzione del capitale sociale, di guisa che non si richiede per la validità della riduzione una delibera espressa di approvazione della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, ma è sufficiente la prova che l’assemblea abbia esaminato e discusso la relazione sulla situazione patrimoniale, esprimendo, quindi, un voto pienamente consapevole in ordine alla riduzione del capitale sociale per perdite16.

Si può, in ogni caso, osservare come rientri, senza alcun dubbio, nella competenza e nella funzione del notaio verbalizzante17, l’adozione di una tecnica redazionale e, prima ancora, un’attività di stimolo al presidente dell’assemblea, volta a far emergere chiaramente il primo momento deliberativo della riunione, imprescindibile presupposto della riduzione di capitale per perdite, in quanto, della stessa, momento logicamente precedente e necessario.

Con riguardo al terzo interrogativo, l’intima connessione esistente tra i due momenti deliberativi, quello di approvazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società, e quello di riduzione del capitale per perdite, rende sufficiente un ordine del giorno sintetico, formulato con riferimento alle delibere ed ai provvedimenti di cui agli articoli sopra menzionati18, sia perché il richiamo a tali articoli realizza al massimo la finalità di rendere edotti i soci degli argomenti sui quali deliberare, sia perché non è possibile prevedere ex ante quale sia il contenuto del secondo momento deliberativo, potendo l’assemblea, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, ma che non intacchino il minimo legale, deliberare di ridurre (facoltativamente) il capitale in proporzione alle perdite accertate, ovvero deliberare di attendere l’esercizio successivo, ed, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che intacchino il minimo legale, potendo deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione regressiva della società o ancora, in mancanza della ricostituzione del capitale o della trasformazione, prendere atto dello scioglimento della società ex art. 2484, co. 1°, n. 4), cod. civ.19, eventualmente con l’adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 2487 cod. civ.

Delibera di fusione e situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ.

Accertata la natura del rapporto di intima connessione deliberativa esistente tra la relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e la riduzione del capitale sociale per perdite, proseguendo nell’indagine relativa alle ipotesi di delibere implicite riguardanti l’attività notarile, occorre chiedersi e verificare se analogo rapporto di intima connessione deliberativa esista tra la delibera di fusione e la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 quater cod. civ.

Per rispondere a tale ultimo interrogativo, occorre indagare la funzione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ.

La dottrina prevalente afferma che la funzione della situazione patrimoniale è quella di fornire informazioni ai soci ed ai terzi, inclusi i soci delle altre società partecipanti ed i creditori delle società coinvolte20: questi ultimi, in particolare, potranno acquisire informazioni aggiornate circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice, ed altresì sul livello di patrimonializzazione ed indebitamento delle altre società partecipanti, al fine di valutare la convenienza di un’eventuale opposizione ex art. 2503 cod. civ.21

Se la finalità informativa della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ. fosse rivolta soltanto all’esterno, verso i terzi ed i creditori, come ritiene una parte della dottrina22, non si porrebbe nemmeno il problema di verificare l’esistenza di un rapporto di intima connessione deliberativa tra la delibera di fusione e la situazione patrimoniale di cui all’articolo appena citato.

La situazione patrimoniale in esame svolge, tuttavia, una funzione informativa anche verso i soci, nella misura in cui gli stessi sono interessati a valutare – anche attraverso l’esame di tale situazione patrimoniale – l’equità del rapporto di cambio e la convenienza economica e finanziaria della fusione23, ma, sotto questo profilo, la dottrina più attenta ha osservato che maggiormente significative sono le informazioni contenute nelle relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti, di cui, rispettivamente, agli articoli 2501 quinquies e sexies cod. civ., in quanto la situazione patrimoniale, essendo redatta sulla base di valori storico-contabili, non può rappresentare appieno il valore corrente delle società partecipanti alla fusione, essenziale al fine di determinare equamente il rapporto di cambio24.

Da questo punto di vista, si comprende come la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ., a differenza di quella prevista nell’ambito del procedimento di riduzione del capitale sociale per perdite, non ha la funzione di consentire all’assemblea, attraverso la sua approvazione, di accertare la corrispondenza a verità di una rappresentazione dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, accertamento questo costituente l’antecedente logico di una conseguente delibera, ma, anche rispetto ai soci, ha una finalità meramente informativa, nel senso che contribuisce, insieme ad altri più significativi documenti, quali la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, a fornire ai soci un insieme di informazioni, allo scopo di consentire agli stessi, non un accertamento, ma una valutazione in ordine all’equità del rapporto di cambio ed alla convenienza economica e finanziaria della fusione proposta.

Si tratta cioè, non di accertare la regolarità e corrispondenza a verità della situazione patrimoniale, ma di valutare la convenienza del progetto di fusione sulla base anche delle informazioni provenienti dalle situazioni patrimoniali, predisposte dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

Si può, pertanto, condividere l’affermazione di quella dottrina, per la quale la redazione della situazione patrimoniale è compito dell’organo amministrativo e non è richiesta approvazione assembleare25.

Delibere implicite e trasformazione di società in liquidazione.

Non si può parlare di delibera implicita neppure nel caso di trasformazione di società in liquidazione, nel senso che tale delibera non implica necessariamente una revoca dello stato di liquidazione, in quanto, come è stato affermato in dottrina, la trasformazione assume un carattere neutrale rispetto allo stato dell’impresa sociale26.

La trasformazione può, infatti, risultare funzionale, sia ad una più agevole liquidazione del patrimonio, conformemente ad una politica di abbattimento dei costi e di semplificazione dell’assetto organizzativo, sia ad una ripresa dell’attività operativa in seguito ad un risanamento mediante ristrutturazione degli assetti societari ed al cambiamento in un modello potenzialmente più rispondente alle esigenze concrete27.

Ed infine, ammessa dal d.lgs. 6/2003 la possibilità di una prosecuzione temporanea dell’attività d’impresa da parte della società in liquidazione, si può ipotizzare anche la necessità o l’opportunità di deliberare la trasformazione dell’ente in un tipo più idoneo all’attività, il cui esercizio provvisorio sia stato consentito ai liquidatori dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2487, co. 1°, lett. c), cod. civ.28

Ne consegue che, se si intende deliberare, insieme alla trasformazione del tipo societario, anche la revoca dello stato di liquidazione, occorre adottare due espresse29delibere, nel rispetto di tutte le regole procedimentali previste per ciascuna di esse30, e ciò non perché non siano ammissibili delibere societarie implicite31, ma semplicemente perché la delibera di trasformazione di una società in liquidazione, essendo perfettamente compatibile con lo stato di questa (cfr. art. 2488 cod. civ.), non implica affatto, né presuppone, la revoca della liquidazione32.

Delibere implicite e procedimento di fusione.

Non dovrebbe residuare spazio per ipotizzare delibere implicite neppure nell’ambito del procedimento di fusione e ciò, non in quanto non sia possibile che in conseguenza e per effetto, o anche semplicemente in funzione, della fusione vengano a prodursi ulteriori, o, meglio, diverse33 modifiche statutarie, ma semplicemente perché tali modifiche, come l’aumento del capitale sociale, il trasferimento di sede, la modifica della denominazione sociale, la stessa trasformazione del tipo sociale delle società partecipanti all’operazione, devono risultare chiaramente ed espressamente dal progetto di fusione, che, ai sensi dell’articolo 2501 ter, n. 2), cod. civ., deve indicare “le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione”.

A ben vedere, peraltro, la tematica delle delibere implicite può riguardare anche il procedimento di fusione, non sotto il profilo della loro ammissibilità – risolto, come si è visto, negativamente dall’articolo 2501 ter, n. 2), cod. civ. – ma sotto il profilo degli effetti.

Si deve, innanzi tutto, affermare che una eventuale delibera di approvazione di un progetto di fusione non chiaro, in quanto non indichi le modifiche statutarie derivanti dalla fusione, non può considerarsi presa in conformità della legge e, pertanto, è impugnabile, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 2377 cod. civ., con la possibilità di chiederne la sospensione, ai sensi dell’articolo 2378 cod. civ., e gli stessi creditori sociali possono interporvi opposizione34, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 2503 cod. civ., con l’effetto di impedire la stipula dell’atto di fusione, salva la possibilità che il tribunale, o ritenendo infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti, o semplicemente per le idonee garanzie prestate dalla società opposta, disponga che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Fatta questa necessaria premessa, occorre osservare che, in considerazione del disposto dell’articolo 2504 quater cod. civ., per il quale, eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma dell’art. 2504 cod. civ., l’invalidità della fusione non può essere più pronunciata35, salva la tutela risarcitoria, di cui al secondo comma dello stesso articolo 2504 quater cod. civ., si rende necessario verificare le conseguenze effettuali, sulla struttura e lo stato della società risultante dalla fusione o incorporante, delle delibere di fusione adottate mediante approvazione di un progetto di fusione non chiaro quanto alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione medesima.

Delibere implicite e fusione di società in liquidazione.

La questione può rilevare, ad esempio, in caso di fusione, cui partecipino società in liquidazione, che non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo36, partecipazione, quest’ultima, consentita, com’è noto, dall’articolo 2501, co. 2°, cod. civ.

E così, ove non possa ricavarsi dal progetto di fusione alcuna indicazione utile sullo stato, di liquidazione o di piena operatività, della società risultante dalla fusione o incorporante, potranno soccorrere alcuni criteri di interpretazione oggettiva, che proveremo qui di seguito ad indicare, senza che ciò possa considerarsi indice della ammissibilità, in questo ambito, di delibere societarie implicite.

Ad esempio, in caso di fusione, cui partecipino soltanto società in liquidazione, la società risultante o incorporante, in mancanza di una espressa previsione di revoca della liquidazione contenuta nel progetto di fusione, non potrà che trovarsi anch’essa in stato di liquidazione37.

Nel caso di fusione tra una società incorporante pienamente operativa ed una società incorporata in stato di liquidazione, in mancanza di indicazioni di segno contrario ricavabili dal progetto di fusione, la società incorporante continuerà ad essere pienamente operativa anche a seguito del perfezionarsi del procedimento di fusione38, che, quindi, comporterà oggettivamente39 anche la revoca dello stato di liquidazione della società incorporata40, sempre che nessuno dei suoi creditori abbia frapposto opposizione alla fusione, nel medesimo termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 2503 e 2487 ter, co. 2°, cod. civ.41, anche solo sotto il profilo dell’opposizione alla revoca della liquidazione.

Nel caso di fusione tra società incorporante in stato di liquidazione e società incorporata pienamente operativa, in mancanza di indicazioni di segno contrario ricavabili dal progetto di fusione, la società incorporante continuerà ad essere in stato di liquidazione anche a seguito del perfezionarsi del procedimento di fusione, che, quindi, comporterà oggettivamente anche la messa in liquidazione della società incorporata42.

Nel caso, infine, di fusione per unione di una società pienamente operativa con una società in stato di liquidazione, in mancanza di indicazioni diverse risultanti dal progetto di fusione, assumerà valore decisivo, al fine di stabilire lo stato, pienamente operativo o di liquidazione, della società risultante dalla fusione, la denominazione sociale assunta dalla stessa, a seconda, cioè, che alla denominazione sia aggiunta o meno l’indicazione trattarsi di società in liquidazione, conformemente al disposto dell’articolo 2487 bis, co. 2°, cod. civ.43

Delibere implicite e fusioni eterogenee.

Sempre rimanendo nel campo delle fusioni, può accennarsi alla tematica delle fusioni eterogenee solo per ribadire, anche in queste ipotesi, la non ricorrenza di fattispecie deliberative implicite, in quanto dal progetto di fusione dovrà risultare l’indicazione della modifica statutaria comportante la trasformazione del tipo sociale (da società di persone a società di capitali e viceversa) di una o più delle società partecipanti.

Rimane, invece, ancora aperta la discussione44 sull’ammissibilità di fusioni fra enti per i quali sia ammessa la trasformazione eterogenea, ritenendo una parte della dottrina ammissibili tali fusioni comportanti mutamento di scopo per uno o più degli enti partecipanti, a condizione che la decisione sia assunta con le maggioranze e nel rispetto delle stesse limitazioni previste per la corrispondente trasformazione45, mentre altra parte della dottrina ritiene necessaria la preventiva trasformazione degli enti partecipanti alla fusione, in modo da renderne omogeneo lo scopo46.

A seguito e per effetto dei nuovi articoli 2545 decies e undecies, cod. civ., che consentono la trasformazione delle società cooperative a mutualità non prevalente in società lucrative, attraverso la devoluzione del patrimonio, dedotti capitale versato e rivalutato e dividendi non ancora distribuiti fino al limite del nuovo capitale minimo, in base a perizia giurata di un esperto designato dal tribunale, si ritiene, invece, ammissibile, nel rispetto delle maggioranze e delle procedure previste dagli articoli da ultimo citati, anche la fusione di una società cooperativa a mutualità non prevalente in una società lucrativa47, senza che, anche in questa ipotesi, possa parlarsi di delibera implicita, mentre rimane ferma la preclusione della partecipazione di società cooperative a mutualità prevalente a fusioni ad esito “egoistico”, conformemente alla ratio della previsione normativa, di cui all’art. 14, legge 17 febbraio 1971, n. 12748.

Delibere implicite e fusioni di società sottoposte a procedure concorsuali.

Con riguardo, infine, alle fusioni, cui partecipino società sottoposte a procedure concorsuali, oggi ritenute possibili, stante la soppressione dell’espresso divieto contenuto nel previgente art. 2501, co. 2°49, e sempre che non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura (arg. ex art. 2499 cod. civ., dettato sui limiti alla trasformazione)50, parte della dottrina ha ritenuto di poter ravvisare una duplice valenza51 nel progetto di fusione per incorporazione di una società fallita in una società in bonis, in quanto tale progetto varrebbe anche, almeno per la società fallita, quale proposta di concordato fallimentare con assunzione da parte di un terzo (la società in bonis).

Conseguenza di tale ricostruzione sarebbe, da un lato, la possibile rilevanza di un valore deliberativo implicito, almeno per la società fallita, della delibera di fusione, nel senso che, approvando il progetto di fusione per incorporazione in una società in bonis, l’assemblea della società fallita verrebbe, anche, implicitamente, ad approvare una proposta di concordato fallimentare con assunzione da parte di un terzo, e, dall’altro, l’applicabilità alla società fallita della disciplina fallimentare sul voto del concordato (cfr. art. 127 legge fall.), sul potere di opposizione dei creditori con atto notificato al curatore e sul giudizio di omologazione (cfr. art. 129 legge fall.)52.

A parte la considerazione, che, a seguito delle modifiche apportate alla legge fallimentare dalla riforma, di cui alla legge 12 maggio 2005, n. 80; d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la proposta di concordato di società di capitali o di cooperative, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, non è più approvata dall’assemblea straordinaria, ma è semplicemente deliberata dagli amministratori53, salva, in ogni caso, la necessaria verbalizzazione notarile ed il controllo di legittimità di cui all’art. 2436 cod. civ. (cfr. art. 152 legge fall.), si può osservare che gli effetti di una fusione per incorporazione di una società fallita in una società in bonis non sono identici a quelli di un concordato fallimentare con assunzione da parte di un terzo.

Ed infatti, da un lato, la società in bonis incorporante risponde di tutti i debiti della società fallita illimitatamente con tutto il suo patrimonio e non soltanto in una qualche misura percentuale concordata e, dall’altro, la non risolubilità della fusione, a seguito dell’inadempimento, da parte della società in bonis incorporante, dei debiti della società fallita incorporata, dipende, non dal fatto che si tratta di un concordato con assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo e con liberazione immediata (cfr. art. 137, co. 7°, legge fall.) del debitore (che, peraltro, compenetrandosi nella società incorporante, continua ad essere obbligato nell’ambito della nuova struttura societaria), ma proprio dall’effetto tipico di irreversibilità della fusione, una volta che sia divenuta pienamente efficace.

D’altra parte, l’applicabilità alla società fallita della disciplina fallimentare sul voto del concordato, sul potere di opposizione dei creditori con atto notificato al curatore e sul giudizio di omologazione potrebbe giustificarsi, non per la identità degli effetti delle due fattispecie, ma per il carattere imperativo della disciplina del fallimento nell’interesse della massa dei creditori, la cui tutela non può incontrare modifiche a seconda del tipo di iniziativa, in concreto, assunta dalla società fallita.

Si può, pertanto e conclusivamente, affermare che, se gli effetti legalmente prodotti non sono identici a quelli derivanti da una diversa delibera espressa di concordato con assunzione, anche nell’ipotesi di incorporazione di società fallita in società in bonis, non può riscontrarsi l’esistenza di una delibera implicita.


Fabio Valenza – notaio in Parma




Notaio contro



RICORRERE CONTRO LE PRETESE INFONDATE



La pretesa, da parte delle Agenzie delle Entrate, di più imposte fisse per atti ritenuti plurinegoziali, ma senza contenuto patrimoniale, merita - a mio avviso - particolare attenzione da parte del notariato ed offre un'occasione da non perdere.

Sotto il profilo teorico, ai pregevoli lavori presenti da tempo in Banca Dati Notarile, si sono aggiunti due recenti ottimi studi: 23 maggio 2008 n. 144-T a firma Giampiero Petteruti e 21 novembre 2008 n. 238-T redatto da Barbara Denora.

Personalmente credo che il notariato, in persona dei singoli notai, possa e debba farsi, in qualche modo, difensore civico dei contribuenti in questa che è, per certi aspetti, una battaglia di civiltà giuridica.

Sul piano operativo credo non valga la pena di lottare più di tanto contro la tassazione multipla delle cessioni di quote di srl, liquidata in base al numero di cessioni contenute nell'atto, tassazione senza dubbio sgradevole, ma che può trovare anche plausibili motivazioni a favore.

Riterrei invece prioritario, oltre che foriero di più probabili esiti favorevoli, contrastare con la massima determinazione la tassazione multipla di rinunce, accettazioni, acquiescenze, procure, revoche e simili, che riguardano più soggetti. Qui gli argomenti giuridici e logici mi sembrano piuttosto solidi, suscettibili di trovare accoglienza presso le Commissioni Tributarie.

Personalmente ho depositato un ricorso, per moltiplicazione d'imposta in un caso di acquiescenza plurima a testamento, e sto per presentarne un altro per una rinuncia plurima ad eredità.

Credo che, per mettere insieme una "massa critica" di contenzioso ed agevolare il lavoro di ciascuno di noi, dovremmo condividere i testi dei ricorsi per le varie fattispecie, servendoci della Lista Sigillo, affinché ciascuno possa trarre profitto dalle esperienze e competenze altrui.

Il risultato da perseguire, a mio avviso, è non solo il maggior numero possibile di pronunce favorevoli in sede contenziosa, ma l'emanazione, magari proprio sotto la spinta di tale contenzioso, di un provvedimento legislativo, che definisca una volta per tutte la questione nel senso da noi auspicato.

Da tutto ciò, come avvenne a suo tempo per il prezzo-valore, dovremmo poi cercare di trarre il maggior giovamento possibile in termini di ritorno d'immagine (Il notaio sopra le parti, dalla tua parte).

Per ragioni che non occorre spiegare, si tratta di una battaglia nella quale i nostri organi istituzionali dovranno restare in seconda linea, mentre i singoli notai possono esporsi senza remore.


Piercarlo Mattea – notaio in Lodi



 

 

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI

* * * * * * * * *

RICORSO CONTRO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LODI IN DATA ……. (CODICE ATTO ………..) RELATIVO ALL'ATTO IVI REGISTRATO IL … AL N. ….

* * * * * * * *

Il sottoscritto Notaio Dott. PIERCARLO MATTEA, con studio in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47 (codice fiscale MTT PCR 54R06 E648O), espone quanto segue:

FATTO

1. Con atto stipulato dal sottoscritto Notaio in data ………. n. [NNNN] di repertorio, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Lodi in data ……………… al n. …………, è stato pubblicato il testamento olografo del defunto signor [NOME E COGNOME DEL DE CUIUS].

2. Nel contesto del medesimo atto il coniuge ed i figli del de cuius hanno dichiarato di prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie.

3. L'atto è stato registrato con il versamento di un'imposta fissa, nella misura di legge, pari a euro 168,00.

Con l'avviso di liquidazione che qui s'impugna, l'Agenzia delle Entrate di Lodi ha osservato che "l'acquiescenza non è necessariamente derivante né susseguente alla pubblicazione del testamento e si configura pertanto come negozio a sé stante. Inoltre gli eredi non sono obbligatoriamente né doverosamente obbligati tutti all'accettazione dello stesso e pertanto la accettazione o meno in capo ad ognuno degli eredi si configura anch'essa come azione autonoma. Ne discende quindi che l'atto è soggetto a tante tasse fisse quanti sono gli acquiescenti. Riferimenti normativi: Art. 11 Tariffa D.P.R. 131/86; Art. 21 D.P.R. 131/86."

Il sottoscritto Notaio ricorrente ritiene infondate le osservazioni formulate dall'Agenzia e le conseguenti pretese tributarie, per le motivazioni che qui si espongono.

DIRITTO

Come risulta dalle osservazioni sopra riportate, l'Agenzia delle Entrate sostiene due tesi fra loro ben distinte, non necessariamente connesse.

La prima è che l'atto contenente pubblicazione di testamento e contestuale acquiescenza allo stesso sconta un'imposta fissa per la pubblicazione ed un'altra per l'acquiescenza; la seconda è che, per l'acquiescenza, l'imposta fissa non è una sola, ma sono tante quanti sono i soggetti che prestano acquiescenza.

- 1 -

Contestazione della prima tesi dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale l'atto contenente pub-blicazione di testamento e contestuale acquiescenza allo stesso sconterebbe l'imposta fissa sia per la pubblicazione sia per l'acquiescenza.

La tesi sopra riportata sembrerebbe trovare conferma nel tenore dell'art. 21 D.P.R. 131/86, peraltro invocato dall'Agenzia quale esclusivo supporto normativo, che recita: "Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto."

In realtà la lettura della norma non è così pacifica. Non c'è dubbio, beninteso, che l'atto contenente più disposizioni autonome di carattere patrimoniale (ad esempio vendita e donazione), soggette ad imposta in misura proporzionale, vada tassato scomponendo le singole disposizioni come se fossero contenute in atti distinti. Ma quando si tratta di negozi che scontano la sola imposta fissa, la prospettiva cambia.

Alla funzione dell'imposta intesa come prelievo, a fronte della manifestazione di capacità contributiva, peculiare della tassazione in misura proporzionale, si sostituisce quella di tributo (cosiddetta "tassa d'atto"), che configura il corrispettivo per un servizio reso dall'Amministrazione: la registrazione, appunto, con tutte le implicazioni, anche di natura pubblicistica, insite in tale servizio (attribuzione di data certa, conservazione, rilascio di copie eccetera).

In altre parole, quando si tratta di atto da registrarsi ad imposta fissa, s'individua, com'è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, una scelta di politica tributaria del legislatore, nel senso di attuare un "arretramento" della pretesa fiscale dell'Amministrazione che, a fronte dell'assenza di una manifestazione di capacità contributiva, circoscrive e limita il prelievo alla mera funzione remunerativa del servizio reso.

In sostanza, viene fatta prevalere l'unicità dell'operazione di registrazione, dalla quale può agevolmente discendere l'unicità dell'imposta fissa, pure in presenza di atto che veicoli una pluralità di negozi, purché non aventi contenuto patrimoniale.

Quanto sopra può anche essere desunto, a contrario, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 225/E del 5 giugno 2008, ove l'Amministrazione, per il caso di più cessioni di quote di s.r.l. contenute in unico atto, si esprime per la pluralità d'imposte fisse. Non può seriamente dubitarsi che dette cessioni di quote costituiscano manifestazioni di capacità contributiva.

Nel caso sul quale verte il presente ricorso, che è invece del tutto privo di contenuto patrimoniale, l'arretramento della pretesa fiscale verrebbe di fatto vanificato da un moltiplicarsi d'imposte fisse, la cui attuale misura, pari a euro 168,00, risulta tutt'altro che irrilevante.

- 2 -

Contestazione della seconda tesi dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale l'atto contenente ac-quiescenza a testamento sconterebbe tante imposte fisse quanti sono i soggetti che prestano ac-quiescenza.

Se la prima tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate necessita, ai fini della contestazione, di un qualche sforzo interpretativo e dialettico, la seconda appare davvero paradossale e trova la propria condanna nel momento stesso in cui viene enunciata. A chi pretende di scomporre un atto di acquiescenza a testamento in tanti atti quanti sono i soggetti che prestano acquiescenza viene spontaneo, senza polemica, rivolgere la seguente domanda:

«Perché, quando si registrano vendite immobiliari soggette a I.V.A., e quindi tassate con imposta di registro in misura fissa, non si applicano tante imposte fisse quanti sono gli acquirenti? Se l'acquiescenza a testamento da parte di ciascun erede viene tassata come atto autonomo, perché non dovrebbe esserlo anche l'acquisto di ciascun compratore per la propria quota?»

Non c'è dubbio che potrebbero effettuarsi acquiescenze separate, così come i compratori di un immobile da impresa potrebbero acquistare le rispettive quote in tempi diversi. Ma allorché l'acquisto immobiliare è contestuale, l'unicità del negozio non è messa in dubbio da alcuno. Non è dunque stravagante, sul piano logico, considerare la contestuale acquiescenza, da parte di più soggetti, al medesimo testamento come negozio plurimo agli effetti tributari?

E' di agevole percezione che l'acquiescenza a testamento, allorché viene resa da più soggetti nello stesso atto, assume valenza molto diversa rispetto ad acquiescenze rese separatamente, in quanto l'inserimento nel medesimo documento produce effetti che ricadono simultaneamente sia sull'eredità, sia su ciascuno dei soggetti ad essa chiamati, venendosi pertanto a configurare una fattispecie non di negozi collegati, bensì di unico negozio complesso, fattispecie che la stessa Amministrazione, anche nella sopra citata Risoluzione n. 225/E del 5 giugno 2008, ha ritenuto soggetta a singola imposizione.

In realtà, la causa dell'atto di acquiescenza a testamento sottoscritto contestualmente da più soggetti non risiede tanto nella somma delle singole volontà individuali di prestare acquiescenza, ma nell'unica volontà, condivisa da tutti i soggetti, di ottenere l'effetto che deriva dalla loro simultanea acquiescenza. Ovvero, ciascun soggetto presta acquiescenza perché, nello stesso momento, la prestano anche gli altri.

Non c'è dubbio che si tratti di negozio fiscalmente inquadrabile in un contesto unitario, incarnato dall'unicità del soggetto testatore, alla sistemazione della cui eredità, anche con intento antiprocessuale, è finalizzata l'acquiescenza resa in unico documento.

Aggiungiamo, solo per completezza, che le argomentazioni svolte in precedenza, a contestazione della prima tesi sostenuta dell'Agenzia delle Entrate, risultano pertinenti pure se applicate a questa seconda.

Unicità del servizio di registrazione reso dall'Amministrazione e arretramento della pretesa fiscale alla mera funzione remunerativa di detto servizio sono aspetti presenti anche qui, con l'aggiunta di un dato quantitativo, tutt'altro che irrilevante. Se già appare incongruo il raddoppio dell'imposta, a fronte di atto di pubblicazione e di contestuale acquiescenza, il voler moltiplicare l'imposta in base al numero delle persone che prestano acquiescenza provoca conseguenze inique ed aberranti, anche in relazione al principio costituzionale di uguaglianza.

Non si vede perché una famiglia numerosa, per prestare acquiescenza ad un testamento (atto socialmente rilevante, privo di contenuto patrimoniale), dovrebbe spendere di più, magari molto di più, rispetto ad una famiglia composta di pochi membri o addirittura di uno solo.

Il fatto che, agli effetti tributari, occorra riferirsi all'unicità del soggetto defunto e non alla più o meno ampia platea di soggetti nominati nel testamento, in un contesto di rapporti "normali" fra Contribuenti ed Amministrazione, dovrebbe essere un dato di elementare civiltà, non bisognoso di alcuna dimostrazione.

Tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Notaio ricorrente

CHIEDE

che Codesta Ill.ma Commissione Tributaria, respinta ogni contraria istanza, voglia:

a) In via principale dichiarare l'infondatezza, per le ragioni sopra esposte, di entrambe le pretese sostenute dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, e cioè:

- che l'atto contenente pubblicazione di testamento e contestuale acquiescenza allo stesso sconterebbe l'imposta fissa sia per la pubblicazione sia per l'acquiescenza;

- che l'atto contenente acquiescenza a testamento sconterebbe tante imposte fisse quanti sono i soggetti che prestano acquiescenza;

e pertanto annullare integralmente l'avviso di liquidazione dell'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lodi in data …………… (codice atto ….) relativo all'atto ivi registrato il …. al n. ….

b) In via subordinata dichiarare comunque infondata la seconda pretesa dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, in quanto l'acquiescenza ad unico testamento da parte di più soggetti non configura, agli effetti fiscali, pluralità di negozi e pertanto non rientra nella previsione di cui all'art. 21 D.P.R. 131/86;

e pertanto annullare in parte, limitatamente a tale aspetto, il predetto avviso di liquidazione dell'imposta.

c) In ogni caso con vittoria di spese.

d) Si richiede la trattazione in pubblica udienza.

Allegati:

A - Copia del provvedimento impugnato: avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lodi in data …………….

B - Copia autentica dell'atto …………… n. [NNNN] di repertorio a rogito del sottoscritto Notaio ricorrente, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Lodi il … al n. ….

Con osservanza

Lodi, ………………..

Notaio Dott. Piercarlo Mattea _______________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DEL PRESENTE ESEMPLARE DEL RICORSO ALL’ORIGINALE

Il sottoscritto Dott. PIERCARLO MATTEA Notaio in Lodi attesta, ai sensi dell’art. 22, comma 3. del D.Lgs. 546/92, che questo esemplare del ricorso è conforme all'originale consegnato all’Agenzia delle Entrate di Lodi in data ………………, di cui si unisce copia della ricevuta di presentazione.

Lodi, ……………







 







Corrispondenza



GALEOTTO FU IL CLOSING E … FEDERNOTIZIE



Gentile Notaio Roveda,

mi permetta anzitutto di scusarmi per l'intrusione dal momento che non ci conosciamo, ma avevo bisogno di scriverle due righe per ringraziarla e chiederle una piccola grande cortesia. Sono sicuro che si starà chiedendo cosa mai possa spingere una persona normalmente costituita a ringraziare un notaio che neanche conosce, perciò la finisco subito con i convenevoli e arrivo al dunque.

Lavoro in un fondo di private equity e qualche mese fa, alla vigilia del mio primo closing, un commercialista con il quale avevo collaborato mi ha inviato un suo simpatico scritto sull'argomento. (ndr: in FederNotizie – “Finestra sul cortile” - maggio 2008 – pag. 128).

Tanto mi piacque la caricatura di quel mondo in cui lavoravo da un po' di tempo, che la pubblicai su un sito internet (citando il suo nome, si intende - http://www.cyberdany.com/blog/?p=1554 ). Dopo qualche settimana, una mia grande cotta di gioventù, aspirante notaio, che all'epoca si stava preparando per i quiz di preselezione, finì su quel sito cercando non so cosa. Ne nacque tra me e lei un simpatico scambio epistolare sull'incompetenza degli investitori finanziari (che io chiamo pragmatismo) e il capriccioso puntiglio notarile (che lei chiama affidabilità). Da cosa nasce cosa e ci siamo ritrovati di nuovo uniti per merito di un intermediario d'amore decisamente sui generis.

Nel ringraziarla per il suo ruolo di involontario Galeotto, vorrei chiederle un insolito favore. A mo' di simpatico ricordo, per San Valentino vorrei regalare all'aspirante pubblico ufficiale (ha il concorso a marzo) una copia di quello scritto con la firma autografa dell'autore e il suo sigillo. Vista l'irritualità della richiesta, non credo che il notariato abbia previsto una tariffa minima per questo genere di atto, ma le potrò se non altro dar credito di una gran riconoscenza e la promessa di officiare da lei tutti i miei closing quando un giorno avrò una posizione più ai vertici del fondo in cui lavoro (rimborseremo prontamente tutte le imposte che dovrà anticipare per il closing!).

Spero che potrà aiutarmi in qualche modo. Io comunque le faccio i complimenti e la ringrazio per quel suo piccolo pamphlet sul closing.

Saluti.

(…Tizio Caietto…)






CONGRESSO, MARATONA, CREDITI



Invio un breve mio scritto, relativo a quanto accadutomi a Firenze, in occasione del Congresso nazionale tenutosi nei giorni 27 - 28 29 e 30 novembre scorso, congresso al quale ho partecipato con sincero trasporto e dedizione, tutti i giorni in cui sono stati trattati i temi cruciali che investono oggi la Categoria, ho preso parte, con discussione e scambi di opinioni con altri colleghi, a tutte le sedute fino alla loro conclusione avvenuta il sabato 29 novembre.

La sera di detto sabato, penultimo giorno del Congresso, in cui, comunque, erano stati esauriti tutti i temi congressuali con conseguente fine dei lavori, al rientro nel mio albergo "Hotel Villa Betania", peraltro molto distante da Fortezza da Basso, sede congressuale, sito nel Viale del Poggio Imperiale, sono stato informato dal personale dell'albergo stesso, di lasciare il giorno seguente, domenica 30 novembre, di mattina presto e prima che iniziasse la gara podistica "maratona" alle ore 8,00 con durata prevista fino alle ore 14,00, con conseguente paralisi della città, lungo il percorso sul quale avrebbe dovuto svolgersi.

Tale paralisi avrebbe avuto, come conseguenza la impossibilità assoluta di poter prenotare un taxi, con destinazione l'aeroporto di Peretola, in quanto i taxi stessi, chiamati a telefono, rispondevano che non accettavano prenotazioni, perché non erano sicuri di rispettare l'ora della prenotazione.

Allarmato da quanto dettomi, il mattino seguente, prima delle 8,00, ho richiesto telefonicamente il taxi, il quale mi ha ribadito che non avrebbe potuto accettare la prenotazione per un certo orario dopo le 8,30, ma sarebbe venuto solo in quel momento e non dopo.

Ovviamente ho accettato, ma ho aspettato, ugualmente due ore buone l'arrivo della vettura con la quale ho potuto raggiungere l'aeroporto di Firenze - Peretola per imbarcarmi sull'unico volo per Palermo delle ore 13,00.

Sono sicuro che quanto accaduto a me sia accaduto ad altri colleghi lontani dalla loro città.

Ho avuto modo, però, di constatare, in un secondo momento, tramite la Fondazione, da me interpellata telefonicamente, che i crediti relativi alla mia partecipazione al Congresso, non mi sarebbero stati concessi, perché non ero stato presente alla seduta plenaria di domenica mattina 30 novembre.

Per quanto sopra esposto, prego FederNotizie di pubblicare nella prossima edizione del giornale, questa mia vicenda, onde sensibilizzare i vertici del Notariato ed in particolare il Presidente Piccoli a riconsiderare il mio caso, come, sicuramente, quello di tanti altri colleghi, caduti nel medesimo errore, non per colpa propria, ma soprattutto a causa di una differente, quanto penalizzante inferiorità nella utilizzazione di strutture pubbliche di trasporto.

In attesa di leggere questa mia sulla prossima edizione del giornale, invio i miei più cordiali saluti.


Sciacca, 27 gennaio 2009


Riccardo Palella – notaio in Sciacca



  


Attività sindacali



VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DEL 24 GENNAIO 2009



Roma, presso la sede di Federnotai, in via Flaminia n. 158

L’assemblea inizia alle ore 11 circa.

Oltre a Fiordiliso e Leotta, sono presenti:

dalla Campania: Pappa Monteforte;

dall’Emilia Romagna: Lo Buono, Manzini e Tavolazzi;

dal Lazio: Bellelli, Casadei, Fortini, Pennazzi Catalani, Perna e Rummo;

dalla Lombardia: Ajello e Marchetti;

dalle Marche: Colangeli e De Angelis;

dal Triveneto: Bidello, D’Argenio e Sioni;

dal Piemonte: Liotta.

E' presente anche Lorenzi quale Direttore di Federnotizie .

Apre la riunione il Presidente uscente Fiordiliso che ringrazia tutti i presenti e la sua Giunta per l’impegno dei tre anni appena trascorsi, ricorda il lavoro di squadra fatto e auspica che la nuova Giunta possa fare altrettanto con in mente sempre la convinzione che, sottolinea, “siamo Federnotai”, parafrasando quanto è stato detto al Congresso circa l’essere e non il “fare” i notai. Come gesto di definitivo passaggio alla nuova Giunta consegna le chiavi delle sede al nuovo Presidente Leotta.

Segue da parte di Leotta il ringraziamento a Fiordiliso e alla sua Giunta per quanto fatto e nel cui solco si continuerà e la comunicazione dei componenti della nuova Giunta con i rispettivi ruoli, anche a seguito della prima riunione appena conclusasi e dopo un incontro informale di ieri. Il numero complessivo è nove: Leotta, Rummo (Vice Presidente), Munafò (Segretario), Casadei (Tesoriere), Falconio, Lo Buono, Liotta, Marchetti e Sioni. Ricorda come essa sia il frutto di uno scambio di idee, a volte vivace ma costruttivo, in particolare con la Campania e il Triveneto e data la modalità di formazione crede che il gruppo sia già ben affiatato e motivato. Comunica le prossime riunioni dell’Assemblea dei Delegati: le prime due a Roma il 14 marzo e il 9 maggio, la terza a Cascina Bergamina il 4 o l’11 luglio, in base alla disponibilità degli ospitanti colleghi Roveda. Si sofferma poi sulla linee che si propone di seguire nel triennio. In particolare a) fermo il lavoro collegiale si cercherà di individuare aree permanenti di attività ripartendo compiti e responsabilità tra i vari componenti di giunta; b) si interverrà ancora sullo storico problema delle associazioni poco o nulla operative; a tal proposito anticipa l’idea di un convegno - o simili iniziative - itinerante su temi di stretta rilevanza sindacale; c) si garantisce l’impegno non solo su temi di politica notarile ma anche di tradizione prettamente sindacale e che le emergenze a tutti note non hanno reso possibile; d) si manterranno i rapporti con Confprofessioni. Su questo tema precisa che – ferma l’importante presenza di Fiordiliso come revisore dei conti – l’obiettivo è migliorare i rapporti pur nel rispetto dei rispettivi ruoli e interessi e di operare anche a livello regionale. Affronta il tema FederNotizie e ribadisce, pur nella autonomia della redazione, che vi è il reciproco impegno, confermato anche da Lorenzi, non solo a conoscere in anticipo il contenuto degli articoli per eventuali precisazioni politiche ma anche ad avviare una rubrica in cui la giunta intervenga direttamente ad esprimere la propria posizione. Promette il massimo sforzo, date le origini sue e di altri componenti la Giunta, per una ricomposizione della spaccatura nord sud nonché la volontà di ricercare sempre la fiducia dei delegati. Immagina un gruppo di saggi del sindacato per una revisione dello Statuto. Conclude comunicando che la Giunta ha deciso di chiedere formalmente l’adesione del Sindacato all’Accademia del notariato con un contributo adeguato e ringrazia per il saluto il collega De Rienzi presente per un certo tempo all’assemblea.

Rummo invita a interventi sullo Statuto discussi gradualmente, pur concordando con altri (Fiordiliso, Pappa Monteforte) sulla necessità di non perdere la visione d’insieme. Invita in particolare a modificare la regola che impedisce a Presidente e Segretario uscenti di avere un ruolo attivo nella formazione e composizione della Giunta successiva. Pappa Monteforte, insieme a Rummo, ribadisce come sia essenziale non annacquare tuttavia il principio sotteso a tale regole, quello della rotazione delle cariche. Nel suo ruolo di Tesoriere uscente Rummo chiede ai delegati presenti di comunicare in tempo utile per la prossima assemblea il numero esatto degli iscritti; analoga richiesta farà alle altre associazioni.

Si apre una discussione su quanto detto da Leotta nonché su comunicazioni o suggerimenti dallo stesso richiesti ai delegati.

Bidello concorda sull’opportunità di individuare aree di azione anche con deleghe e sulla necessità di operare con sollecitudine e con il massimo sforzo sulle associazioni da rivitalizzare. Si sofferma sul lavoro positivo che il Triveneto ha da tempo avviato con l’articolazione regionale di Confprofessioni e, agganciandosi a quanto detto da Leotta sui temi “sindacali”, anticipa che si sta organizzando un convegno proprio sul tema dell’associazionismo sindacale a partire dalla esperienza del Triveneto. Sullo Statuto, ferma la condivisione di quanto detto da Rummo, auspica che si riaffronti il tema della rappresentatività, non pienamente accolto nell’ultima revisione. Infine, sempre sul tema delle battaglie e tematiche sindacali, ricorda l’opportunità di ripartire con la ricerca di nuove convenzioni e, su un piano generale (e sul punto anche Leotta), propone di ricercare una migliore integrazione con l’Associazione Giovani Notai e di avviare contatti con Unic@.

Prende la parola Lorenzi che ribadisce i complimenti già fatti a Fiordiliso e alla sua ottima Giunta in occasione del prossimo corsivo e che FederNotizie è ben lieta di una rubrica permanente del tipo “La Giunta informa”. Sul tema dei rapporti tra la rivista e Federnotai precisa che FederNotizie e la redazione si ritengono espressione dello spirito del Sindacato, pur se talora ragioni di tipo giornalistico possono spingerli a “pungolare” la Giunta o il suo Presidente.

Bellelli riferisce dell’interessante e proficuo convegno di Fossanova organizzato dai Consigli di Frosinone, Latina e Viterbo al quale hanno partecipato illustri personalità istituzionali, oltre al Presidente del Cnn e ad altri Consiglieri. In particolare sottolinea l’apprezzamento per la presenza non passiva o di mera cortesia del Ministro Calderoli, mostratosi attento al notariato. Propone che si formino gruppi di lavoro su singoli temi per elaborare proposte e che quale direttore dell’Ipfan incontrerà i rappresentanti di Unic@.

Leotta informa che la Giunta farà quanto necessario per non disperdere il rapporto anche con il Ministro Calderoli. Nel ricordare la partecipazione della Giunta al prossimo convegno del 16 febbraio organizzato dall’Accademia del notariato con esponenti della Corte Costituzionale e in prosecuzione ideale di analoga iniziativa dell’associazione campana, sottolinea l’importanza condivisa dai delegati, dei rapporti con i magistrati e la Magistratura.

Pennazzi Catalani interviene anche per sottolineare l’utilità per il Sindacato di rapportarsi con Confindustria e le sue articolazioni locali nonché con altri soggetti vicini al notariato quali, come detto da altri, gli impiegati dei notai e gli ex praticanti. Ciò consente di accrescere in modo esponenziale il bacino e il numero di soggetti legati al notariato il che è utile, precisa, allorché si tratta di presentare le nostre istanze alla politica.

Colangeli informa che il collega Montali è il nuovo Presidente delle Marche e da notizia di un convegno che la sua associazione sta organizzando sul tema del deposito a mani del notaio del prezzo delle compravendite.

Fiordiliso, in chiusura della riunione, nel ribadire il suo in bocca al lupo alla nuova Giunta, invita i delegati e le loro associazioni, in specie quelle più strutturate, ad incrementare il numero di iniziative.

La riunione si chiude alle ore 13,30.


(a cura di Giovanni Liotta)



 


1 In Società, 1995, p. 1180 ss., con nota di Zucconi.

2 In Società, 2001, p. 1064 ss., con nota di Civerra.

3 In Società, 2007, p. 1103 ss.

4 In Società, 2004, p. 965 ss.

5 In Società, 2006, p. 447 ss.

6 In Giur. Comm., 1984, II, p. 554 ss., con nota di Jachia.

7 In Giur. Comm., 1984, II, p. 343.

8 Il carattere pubblico dell’interesse tutelato dall’articolo 2389 cod. civ. sarebbe confermato, secondo la decisione in commento, anche dalla potenziale rilevanza penale della sua violazione, secondo la valutazione operata tempo per tempo dal legislatore, come è dimostrato dal fatto che la percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea era prevista dall’articolo 2630, co. 2°, n. 1, cod. civ., poi abrogato dall’art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, come delitto che non poteva certo essere scriminato dall’approvazione del bilancio successiva alla consumazione.

9 Sul tema, cfr. Fabrizio, Impugnativa delle delibere assembleari di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione, in Società, 2006, 485 ss.; Minniti, Convocazione delle assemblee e vizi delle delibere, in Dir. e giust., 2004, n. 10, p. 62ss./Inserto; C.Pasquariello, Il principio di correttezza applicato alle delibere assembleari: l’abuso della regola di maggioranza al vaglio dei giudici, in Giur. Comm., 2002, II, p. 129 ss.

10 Sulla tematica dell’azione sociale di responsabilità, cfr., anche per riferimenti, Valenza, Mala gestio per conflitto di interessi e transazione della società con altro coobbligato, in Società, 2008, p. 190 ss.

11 Cfr. Tomasi, sub art. 2393, in Maffei Alberti, Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2007, pp. 534-535.

12 Secondo la prevalente dottrina la relazione sulla situazione patrimoniale della società va redatta con i criteri del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 ss. cod. civ.; cfr., in dottrina, nel senso trattarsi di un vero e proprio bilancio infraannuale, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società, a cura di Olivieri, Presti e Vella, Bologna, purchè recente, cfr., anche per riferimenti di dottrina e giurisprudenza, Benassi, sub art. 2446, in Maffei Alberti, Commentario 2004, p. 246; Campobasso, Manuale di diritto commerciale, 2^ ed., Torino, 2004, p. 307, e, in giurisprudenza, Cass., 5 maggio 1995, n. 4923, in Giur. Comm., 1996, II, p. 354; App. Milano, 19 settembre 2000, in Giur. It., 2001, p. 1202. Parte della dottrina ritiene, peraltro, che sia sufficiente la presentazione di un bilancio semplificato, privo del conto economico: cfr., in tal senso, Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm., 1982, I, p. 824; contra, di recente, Carola, in Società, 2006, p. 1494. Sulla possibilità che la situazione patrimoniale possa essere sostituita dal bilancio di esercizio, breve, cit., p. 905.

13 Cfr. Kustermann, Delle società. Commentario, s.l., ma Milano, 1988, p. 596; Nazzicone, sub art. 2446, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, s.l., ma Milano, 2004, p. 894.

14 Cfr. Pinnarò, sub art. 2482 bis, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 3, p. 213; Pinna, sub art. 2482 bis, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, III, pp. 2120-2121.

15 Evidenzia chiaramente il nesso inscindibile e l’omogeneità dei due momenti deliberativi, Kustermann, op. cit., p. 591, per il quale “la riduzione per perdite è la constatazione oggettiva che le perdite hanno eroso il capitale, che quindi non è più quello originario. La riduzione è quindi accertamento e conseguente adeguamento degli atti sociali ad una diversa situazione di fatto”.

16 Per una ipotesi di approvazione, chiara pur se implicita, della situazione patrimoniale posta a base della riduzione per perdite, cfr. Avanzini, Iberati, Lovato, Formulario degli atti notarili 2008, Torino, 2008, p. 839: “Dopo breve discussione, l’assemblea, con votazione unanime espressa per alzata di mano secondo l’accertamento fattone dal Presidente, delibera: a) di ridurre il capitale sociale da euro 4 milioni ad euro 2 milioni mediante riduzione del valore nominale di ciascuna delle 400.000 azioni costituenti il capitale sociale da euro 10 ad euro 5, e ciò a totale copertura della perdita di euro 2 milioni emergente dalla situazione patrimoniale presentata dal Consiglio di Amministrazione; …”; per una ipotesi di approvazione espressa, cfr. Atti societari. Formulario commentato, a cura di Vincenzo Salafia, s.l., ma Milano, 2005, p. 662: “L’assemblea, con votazione …, all’unanimità delibera a) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del … che si allega al presente atto sotto la lettera “B”; b) di coprire la perdita risultante dal bilancio ed ammontante ad E. … come segue: …”. Non di delibera di approvazione implicita, ma di delibera di approvazione sottintesa, parla Busi, S.p.a. – s.r.l., operazioni sul capitale, Milano, 2004, p. 448, evidenziandone l’inscindibilità rispetto alla delibera di ricostituzione del capitale.

17 L’art. 2436 cod. civ., con la conseguente riserva di competenza notarile, deve essere applicato anche quando, ai sensi del secondo comma dell’art. 2446 cod. civ., la riduzione venga deliberata, in seguito a rinvio a nuovo cui non sia seguita una riduzione delle perdite, dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza che approva il bilancio, ed infatti, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, che ha introdotto l’art. 111 terdecies disp. att. cod. civ., “la deliberazione prevista dal comma 2° dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice”. Eguale richiamo all’articolo 2436 cod. civ. è fatto dall’ultimo comma dell’art. 2446, che prevede la possibilità che lo statuto, nel caso di società con azioni senza valore nominale (ma, per le società a responsabilità limitata, cfr. il rinvio che l’art. 2482 bis cod. civ. fa 2004, p. 448, evidenziandone l’inscindibilità rispetto alla delibera di ricostituzione del capitale.

18 Cfr., in tal senso, Benassi, sub art. 2446, in Maffei Alberti, Commentario breve, cit., p. 904; Busi, op. cit., pp. 462-463.

19 Cfr. Busi, op. cit., p. 489, per il quale gli amministratori non possono, con l’ordine del giorno, limitare la libertà dell’assemblea indicando solo una delle possibili alternative previste dal legislatore.

20 Cfr. C. Santagata, Le fusioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 7/1, Torino, 2004, p. 309; Magliulo, La fusione delle società, s.l., ma Milano, 2005, p. 131.

21 Cfr. Tamburini, sub art. 2501 quater, in Maffei Alberti, Commentario breve, cit., p. 1199;

22 Cfr. Artale, sub art. 2501 quater, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, cit., p. 1294.

23 Cfr. Tamburini, op. cit., p. 1199.

24 Cfr. C.Santagata, Le fusioni, cit., p. 313; Cacchi Pessani, in Commentario alla riforma delle società, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, p. 562; Tamburini, op. cit., p. 1199.

25 Cfr. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni, in Riv. Not., 1991, 33; Cacchi Pessani, op. cit., p. 571; Magliulo, op. cit., p. 132; contra C.Santagata, op. cit., p. 321, per il quale il rilievo che la situazione patrimoniale sia atto degli amministratori “non significa affatto che l’assemblea non possa e debba esaminare la situazione patrimoniale: negare che ricorra, nella specie, un’approvazione implicita implica altresì l’illazione che, trattandosi di argomento estraneo all’ordine del giorno, i soci non potrebbero neppure discuterne, né gli amministratori fornire chiarimenti sia spontanei sia richiesti dai soci stessi”. L’argomento, tuttavia, prova troppo e non sembra convincente, in quanto la discussione dei soci sul progetto di fusione e, particolarmente, sul rapporto di cambio avviene, certamente, sulla base di un insieme di informazioni, ricavate anche dalla situazione patrimoniale, ma ciò non è sufficiente per potere affermare che l’assemblea, approvando il progetto di fusione, approvi anche, implicitamente, quei documenti, dai quali i soci hanno potuto ricavare quelle informazioni, in quanto da quei documenti, certamente, non deriva una automatica ed oggettiva valutazione del progetto di fusione e del rapporto di cambio.

26 Cfr. Granatiero, sub art. 2488, in Maffei Alberti, Commentario breve, cit., p. 1112; Paciello, in Abriani, Calvosa, G.Ferri jr., Giannelli, Guerrera, Guizzi, Motti, Notari, Paciello, Regoli, Rescio, Rosapepe, M.Stella Richter jr., Toffoletto, Diritto delle società. Manuale breve, 2^ ed., Milano, 2005, p. 446.

27 Cfr. Granatiero, sub art. 2488, in Maffei Alberti, Commentario breve, cit., p. 1112; Guerrera, in Abriani, Calvosa, G.Ferri jr., Giannelli, Guerrera, Guizzi, Motti, Notari, Paciello, Regoli, Rescio, Rosapepe, M.Stella Richter jr., Toffoletto, Diritto delle società. Manuale breve, cit., p. 408 , e, in giurisprudenza, App. Milano, 6 ottobre 2000, in Giur. It., 2001, p. 1679.

28 Cfr. Granatiero, sub art. 2488, in Maffei Alberti, Commentario breve, cit., p. 1114.

29 Cfr. Guerrera, in Abriani, Calvosa, G.Ferri jr., Giannelli, Guerrera, Guizzi, Motti, Notari, Paciello, Regoli, Rescio, Rosapepe, M.Stella Richter jr., Toffoletto, Diritto delle società. Manuale breve, cit., p. 408 .

30 E’, peraltro, possibile che la delibera di trasformazione, anche se autonoma, sia condizionata al prodursi della piena efficacia della revoca dello stato di liquidazione, dovendosi, in questo caso, operare una iscrizione condizionata della delibera di trasformazione.

31 Anche nell’ipotesi in cui la trasformazione venga deliberata nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 2447 cod. civ., non può parlarsi di delibera implicita in quanto il superamento della situazione di crisi costituisce proprio la finalità – chiaramente espressa dal legislatore – di quei provvedimenti e, quindi, dell’ordine del giorno che ad essi faccia riferimento.

32 Sembra ipotizzare che la trasformazione “comporti implicitamente una revoca dello stato di liquidazione”, Maltoni, in Maltoni e Tassinari, La trasformazione delle società, s.l., ma Milano, 2005, p. 17, anche se poi evidenzia “la necessità che la deliberazione di trasformazione di società in liquidazione dia chiaramente conto di quale deve essere l’effetto dell’operazione rispetto allo stato liquidativo”: Id, op. cit., pp. 17-18.

33 Le modifiche statutarie cui si fa riferimento sono quelle al servizio della fusione, o dal punto di vista oggettivo, come nel caso dell’aumento di capitale della società incorporante al servizio del rapporto di cambio, o dal punto di vista soggettivo, come nel caso del trasferimento di sede o del mutamento della denominazione sociale, previsti dal progetto di fusione proprio in funzione della nuova configurazione organizzativa risultante dall’attuazione dell’operazione. Scrive molto bene C.Santagata, op. cit., p. 159, che “l’effetto specifico di ciascuna modificazione statutaria non è alla singola società, nelle sue peculiari specificità, ed in vista dell’integrazione di tutte) sono necessarie al fine di realizzare l’adeguamento dello statuto di ciascuna di esse al programmato statuto che vigerà nella società incorporante o risultante dalla fusione”. Esulano, invece, dall’ambito della fusione tutte quelle modifiche, che, pur adottate contestualmente all’approvazione del progetto di fusione, non siano dallo stesso previste e non possano considerarsi funzionali all’attuazione della fusione, e che quindi avranno effetto sin dal momento della iscrizione della relativa delibera e non con l’attuazione della fusione. Anche di queste modifiche cosiddette autonome potrà, tuttavia, di volta in volta, accertarsi l’esistenza di un collegamento, come nel caso in cui una determinata modifica sia decisa in vista della fusione, anche se la sua mancata attuazione non impedisca comunque l’attuazione della fusione secondo le modalità programmate o come nel caso della fusione condizionata, in cui una progettata fusione sia, appunto, condizionata alla decisione o attuazione di una data modificazione o operazione gestoria; su queste ipotesi, cfr. C.Santagata, op. cit., pp. 161-162, testo e nota 119.

34 Il presupposto della facoltà di opposizione dei creditori rimane, comunque, legato all’esistenza di un pericolo di pregiudizio, per le ragioni dell’opponente, derivante dalla programmata fusione, come risulta chiaramente dall’ultimo comma dell’art. 2445 cod. civ., richiamato dall’ultimo comma dell’art. 2503 cod. civ., di guisa che non sembra possibile configurare l’opposizione, di cui all’art. 2503 cod. civ., alla stregua di un mezzo di impugnazione della delibera di fusione, attraverso il quale far valere, da parte del creditore opponente, un vizio della delibera medesima; cfr, in tal senso, Magliulo, op. cit., p. 238; Artale, op. cit., p. 1311; contra Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, p. 473, e, in giurisprudenza, Cass., 5 marzo 1991, n. 2321, in Società, 1991, p. 1039.

35 Ovviamente l’effetto sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese non riguarda le modifiche statutarie, che, pur adottate contestualmente all’approvazione del progetto di fusione, non siano dallo stesso previste e non possano considerarsi funzionali all’attuazione della fusione; cfr., in tal senso, Magliulo, op. cit., p. 354.

36 Il limite che non abbia avuto inizio la distribuzione dell’attivo non si applica, peraltro, alle fusioni cui non partecipino società azionarie, in virtù del disposto dell’art. 2505 quater cod. civ.

37 Cfr. Magliulo, op. cit., p. 44; Serra e Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994, p. 17; Guerrera, in Abriani, Calvosa, G.Ferri jr., Giannelli, Guerrera, Guizzi, Motti, Notari, Paciello, Regoli, Rescio, Rosapepe, M.Stella Richter jr., Toffoletto, Diritto delle società. Manuale breve, cit., p. 419; Notari, Osservazioni sulle nuove massime del Tribunale di Milano in tema di omologazione degli atti societari, in Riv. Soc., 1995, p. 259, testo e nota 13; contra C.Santagata, op. cit., p. 33, per il quale “pur ammettendosi che possono partecipare alla fusione società tutte in liquidazione, non è ammissibile che, all’esito, risulti una società destinata alla dissoluzione”, e, limitatamente alla fusione propria, Marchetti, op. cit., p. 19, per il quale “l’unica ipotesi nella quale la fusione implica necessariamente la revoca (o meglio il superamento…)” dello stato di liquidazione è quello della fusione propria di società in liquidazione essendo “evidente che una società non può nascere già in liquidazione”.

38 Sempre che il patrimonio netto della società incorporante sia in grado di assorbire le eventuali perdite della società incorporata, senza determinare nella società derivante dalla fusione la situazione di prevista dall’art. 2447 cod. civ.; cfr., sul punto, Magliulo, op. cit., p. 45, testo e nota 39.

39 Cfr. C.Santagata, op. cit., p. 32, per il quale “non è necessaria la previa delibera di revoca della liquidazione: varrà ad eliminare la causa di scioglimento la stessa attuazione degli effetti della fusione in virtù del progettato inserimento della (o delle) società nel più vasto organismo …”.

40 Parla di revoca “implicita nella delibera di fusione seguita dalla sua attuazione”, Magliulo, op. cit., p. 45; contra Guerrera, in Abriani, Calvosa, G.Ferri jr., Giannelli, Guerrera, Guizzi, Motti, Notari, Paciello, Regoli, Rescio, Rosapepe, M.Stella Richter jr., Toffoletto, Diritto delle società. Manuale breve, cit., p. 419, per il quale “la revoca deve essere invece preventivamente deliberata allorquando la fusione è … destinata a consentire la ripresa, in nuove forme, dell’attività economica della società”.

41 Evidenzia la sostanziale identità di disciplina, Magliulo, op. cit., pp. 46-47.

42 Cfr. Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991, I, secondo cui “l’ipotesi sembra praticabile, fermo restando che la società incorporata vedrà il suo patrimonio soggetto al regime di liquidazione della incorporante”.

43 Cfr. Magliulo, op. cit., p. 44, per il quale la circostanza che la fusione sia attuata nella forma della fusione per unione, anziché in quella della incorporazione, non può giustificare una conclusione diversa, poiché, anche in tale ipotesi, la fusione, quale fenomeno meramente modificativo, “presuppone una totale continuità con le strutture societarie preesistenti”.

44 Cfr., in tal senso, Tamburini, sub art. 2501, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, IV, p. 2514.

45 Cfr. Serrao d’Aquino, sub art. 2501, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 3, p. 413 ss.; cfr., inoltre, Consiglio Notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, s.l., ma Milano, 2007, p. 164, massima n. 52, per la quale “è legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea, a condizione che, nell’ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione)”, particolarmente in motivazione, nella parte in cui si afferma che, dovendosi eseguire, in ogni caso di fusione/scissione eterogenea, ai sensi dell’art. 2500, comma 3, cod. civ., la pubblicità propria della corrispondente trasformazione, “tale adempimento costituisce mezzo ineludibile per eseguire, nello stesso tempo, la pubblicità richiesta per la deliberazione di fusione/scissione”. Ciò, peraltro, non equivale ad affermare, nelle fattispecie considerate, l’esistenza di una delibera implicita, relativa alla corrispondente trasformazione eterogenea, in quanto, sia il mutamento dello scopo e del tipo, sia l’unificazione delle strutture, costituiscono momenti inscindibili, ed a pari titolo qualificanti, dell’unitario programma negoziale, espressamente deliberato dai competenti organi degli enti partecipanti.

46 Cfr. Bellezza-Gubitosi (a cura di), La nuova disciplina del diritto societario, 2003, p. 384. Posizione intermedia è quella di chi ritiene ammissibili fusioni eterogenee con enti non societari a condizione che gli stessi siano già soggetti a pubblicità nel Registro delle imprese: cfr., in tal senso, C.Santagata, op. cit., p. 101 ss.

47 Cfr., per tutti, Serrao d’Aquino, op. cit., p. 412.

48 Cfr., per tutti, De Falco, sub art. 2501, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, cit., p. 1277.

49 Cfr. Serrao d’Aquino, op. cit., p. 415.

50 Cfr. De Falco, op. cit., p. 1278.

51 Cfr. Serrao d’Aquino, op. cit., p. 418.

52 Cfr. Serrao d’Aquino, op. cit., p. 418.

53 La competenza a deliberare fusione e concordato potrebbe, peraltro, tornare a coincidere nell’organo amministrativo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2505, co. 2°, cod. civ.