Sommario
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Corsivo redazionale |
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FederNotizie … per tutti |
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Verso il 7° Congresso Nazionale di Federnotai: “Il notariato e la società: un dialogo aperto” |
della Giunta di Federnotai |
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Intervista al Sottosegretario Melchiorre |
a cura di Domenico Chiofalo e Maria Nives Iannaccone |
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L’Antitrust contesta le tariffe ma anche le … non tariffe |
Consiglio Notarile di Milano |
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Argomenti |
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Giuristi ed economisti a confronto (tavola rotonda a Torino del 28 gennaio 2008) |
di Domenico Chiofalo |
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…Buono a sapersi (da una sentenza della Suprema Corte) |
segnalazione di Arrigo Roveda |
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Tabella rapida di consultazione per la certificazione energetica |
di Egidio Lorenzi e Mario Simone |
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Plusvalenza e decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in seguito ai trasferimenti immobiliari in sede di separazione personale e di divorzio |
di Michele Ferrario Hercolani |
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Finestra sul cortile |
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Mani di Fata |
di Lavinia Vacca |
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Dal Nebbiolo al Barolo |
di Roberto Milano |
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Società & Co. |
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Vendita di azienda con riserva di proprietà |
di Domenico de Stefano e
Barbara Elisa Focarete |
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Informatica per disinformati |
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Il formato, il notaio e zio Bill |
di Ugo Bechini |
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Utili da leggere |
a cura di Franco Treccani |
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Attività Sindacali |
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Verbale dell’assemblea dei delegati del 19 gennaio 2008 |
a cura di Romolo Rummo |
Corsivo redazionale
Quando si avvicina la scadenza della revisione periodica del numero delle sedi notarili, nel notariato sale la febbre e comincia la fibrillazione.
Naturalmente ciò è ben comprensibile: in un si-stema che prevede il numero programmato ed un legame diretto e stretto dell'attività al territorio, un aumento di posti (e sempre di un aumento finisce per trattarsi) determina uno sconvolgimento tutt'altro che irrilevante.
Troviamo quindi del tutto normale che in "lista si-gillo" da diversi mesi si siano molto infittite le co-municazioni in materia, con toni a volte apocalitti-ci; troviamo del tutto normale che ciascuno cerchi di "difendere" il proprio territorio; troviamo normale (nella sostanza, ma non nel metodo, come ab-biamo scritto) che durante l'ultimo Congresso Na-zionale sia stato presentato un ordine del giorno tendente a rivedere il sistema tradizionale di indi-viduazione dei posti in uno spirito, per così dire, perequativo; troviamo del tutto normale che ab-biano nuovo smalto ed attualità discorsi vecchi in-torno a tetti repertoriali, a numero massimo di atti stipulabili, a personalità della prestazione.
Del resto, anche in passato, la revisione tabellare ha sempre dato origine a discussioni di questo tipo. La differenza era solo che allora non c'era In-ternet e quindi le discussioni erano molto meno visibili, ma è sufficiente sfogliare i giornali di cate-goria ("Il Notaro" specialmente) per ritrovarne gli echi.
Spesso (addirittura quasi sempre) la revisione da-va poi origine a numerosi ricorsi con tempi lunghi di soluzione.
Verrebbe da dire: "niente di nuovo sotto il sole."
Oggi, invece, alcune novità importanti ci sono.
Anzitutto la revisione che si prospetta porterà pre-sumibilmente ad un aumento di posti in una per-centuale (intorno al 20%) molto elevata rispetto al solito. Inoltre presenta la caratteristica (unica cre-diamo nella storia) di essere stata non solo accet-tata o subita, ma proprio "richiesta", anche nel numero, dallo stesso Consiglio Nazionale, con motivazioni sulle quali non è certo qui il caso di ritornare, perché noi stessi le abbiamo, di massima, condivise.
Un'altra differenza di non poco rilievo nella politica di categoria è il fatto che si è venuta a creare una duplicità di posizioni (fra i colleghi, ma anche all'interno dello stesso Consiglio Nazionale) molto più marcata del solito e con esiti a volte inquietan-ti. Ed ancor più anomalo è il fatto che sembra es-sersi creata anche una duplicità di centri decisio-nali o comunque di indirizzo politico che invece, nella storia, non si era mai vista.
Ci riferiamo all'intervento nella politica di categoria che da qualche tempo è messo in campo dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazio-nale del Notariato.
Nella storia del notariato, il ruolo del Consiglio di Amministrazione della Cassa è stato sempre di ordine tecnico-amministrativo: nei Congressi Na-zionali il Presidente prendeva la parola per illu-strare in sintesi bilanci, entità delle pensioni, pro-spettive. E' vero che da quando le Casse profes-sionali sono state privatizzate, il ruolo dei Consigli di Amministrazione è divenuto più decisionale e determinante, ma sempre comunque per gli a-spetti amministrativi dell'Ente. Nei nostri Congres-si Nazionali si è comunque mantenuta la prassi di un intervento anche del Presidente della Cassa (cosa che non avviene nella grande maggioranza delle altre professioni) e di ciò certamente non ci lamentiamo.
Tuttavia, da alcuni anni, questi interventi si sono fatti sempre meno tecnici e sempre più politici.
Ora, che in materia di autoveicoli o di cancellazio-ni ipotecarie, la Cassa alzi alto il suo avvertimento circa lo scompenso che potrebbe crearsi nei pro-pri conti, è, oltre che legittimo, quasi doveroso, così come, in materia di aumento delle sedi, che la Cassa segnali l'eventualità di qualche rischio per i propri bilanci e per le proprie valutazioni at-tuariali, per effetto dell'età media che si abbasserà e delle possibili ricadute sulle integrazioni, è altret-tanto legittimo e forse doveroso. Del resto il Con-siglio di Amministrazione corre poi regolarmente ai ripari con l'aumento dell'aliquota contributiva.
Siamo peraltro assolutamente convinti che al Consiglio di Amministrazione della Cassa, e ad esso solo, spettino le scelte di politica amministra-tiva dell'Ente e che, in questo senso, gli spetti un ruolo politico nel notariato.
Quello che invece a noi appare meno comprensi-bile per le ragioni che diremo, è che ci si spinga ad interloquire sul come si debba tatticamente comportarsi di fronte all'antitrust od agli attacchi della politica e dei media; su alcune scelte strate-giche e politiche di Notartel e soprattutto sul co-me, sul dove e sul perché debbano allocarsi le nuove sedi che usciranno dalla revisione.
Per l'appunto, sul tema della revisione, l'intervento è stato piuttosto forte. In sede congressuale il di-scorso del Presidente del Consiglio di Ammini-strazione è stato pieno di riferimenti, di scelte, di suggerimenti e di moniti, anche in tema di tetto repertoriale, e nel prosieguo si è venuta a creare una tripartizione a proposito del metodo di alloca-zione delle nuove sedi: -il metodo che scaturisce dal cosiddetto sistema "circolare" (quello che si basa su una circolare ministeriale e che è stato adottato in tutte le più recenti revisioni); -un meto-do con qualche correzione perequativa scaturito dall'impegno di alcuni consiglieri nazionali e fatto proprio dalla grande maggioranza del Consiglio stesso ed -un metodo cosiddetto "Cassa" elabora-to su basi più "ideologiche" che matematico - scientifiche.
Noi crediamo che, specialmente in questo mo-mento così grave per il futuro del notariato, l'unicità di comportamento e di scelte strategiche sia assolutamente essenziale. Sarà dovere speci-fico del Consiglio Nazionale ascoltare molto atten-tamente le delibere, i suggerimenti, i rilievi e le cri-tiche dei Consigli Distrettuali (altri centri delegati alla politica del notariato, ma di rango minore, per così dire interno e non esternalizzabile); ascoltare molto attentamente i suggerimenti collaborativi di Federnotai (che in quanto libera associazione sin-dacale del notariato ha quasi il dovere di svolgere un ruolo di raccolta dei pareri della base e di pun-golo nei confronti delle istituzioni); ancora di a-scoltare molto attentamente il parere, i suggeri-menti, le critiche di tutti i notai (compresi, ben s'intende, il Presidente ed i Consiglieri della Cas-sa, che anzi, per essere più vicini ai problemi, sa-ranno ascoltati con una attenzione ancora mag-giore). Alla fine però spetterà solo al Consiglio Nazionale di operare al proprio interno le scelte, con totale democrazia, ma anche con totale auto-nomia e quindi di spendere all'esterno esso, ed esso solo, tali scelte (ben sapendo che l'ultima parola sarà comunque e sempre pronunciata dal Ministero della Giustizia).
Sarà poi compito di tutti i notai valutare attenta-mente l'operato dei singoli consiglieri e del consi-glio nel suo insieme, per confermare o togliere lo-ro la fiducia al momento della verifica elettorale.
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A richiesta del Presidente Gennaro Fiordiliso precisiamo che il presente corsivo rappresenta l'opinione del comitato di Redazione di FederNotizie: pertanto non è ascrivibile alla Giunta Nazionale di Federnotai, la cui azione politica è impegnata in una ampia attività di mediazione e confronto tra gli Organi rappresentativi di categoria, al fine di presentare, nel rispetto dei ruoli propri, un'immagine unitaria e coesa del notariato.
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Federnotizie… per tutti
Con questo numero prende avvio il progetto "FederNotizie … per tutti" che consiste nella predisposizione di una serie di documenti informativi distribuiti in allegato a FederNotizie su argomenti legati alla funzione nota-rile.
Ogni collega potrà mettere questi documenti a disposizione dei propri clienti in studio o fotocopiando l'allegato o stampandolo direttamente dal sito di FederNotizie, che avrà un apposito link, dedicato al proget-to, nel quale verranno inseriti i documenti allegati alla rivista.
Il linguaggio utilizzato è volutamente semplice, di pronta ed immediata comprensione da parte di tutti.
Destinatari dell'iniziativa sono le persone che si rivolgono ad uno studio notarile per le esigenze più varie (acquisto di immobili, mutui, testamenti, ecc.), ma anche i professionisti e le imprese.
Il documento allegato a questo numero "Per chi compra casa" è un pro-memoria (che potrà anche essere consegnato ai clienti unitamente alle copie degli atti), in cui sono riportate alcune informazioni utili per l'acquirente di un immobile, dall'ICI alla detrazione degli interessi passivi del mutuo, dalla tassa sui rifiuti alla detrazione delle spese di ristrutturazione, ecc.
VERSO IL 7° CONGRESSO NAZIONALE DI FEDERNOTAI
"IL NOTARIATO E LA SOCIETA': UN DIALOGO APERTO"
Nel giugno del 1995 si celebrava il primo Con-gresso di Federnotai dal tema: "Il notaio garante di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini".
Quando si avvicina la conclusione del mandato della attuale Giunta arriva il 7° Congresso nazio-nale del Sindacato di categoria dedicato - con una sorta di continuità ideale - ancora ai rapporti tra notariato e società civile.
Ne è passata di acqua sotto i ponti, i tempi sono quasi radicalmente cambiati, ma quanta attualità in quel tema e nelle relazioni che accompagnaro-no il ricordato evento.
L'avvento della tecnologia ha modificato e, per molti versi, innovato la metodologia del nostro la-voro; le esigenze di un mercato globalizzato han-no accentuato la spinta liberista; è, in gran parte, mutato il sistema di vita e politico degli italiani; l'impegno di FEDERNOTAI, però, è rimasto inva-riato con un occhio vigile e - per alcuni versi - pro-spettico rispetto alle problematiche interne alla ca-tegoria, non disgiunto da uno sguardo attento alle esigenze del mondo esterno.
Lavoriamo, anche questa volta, su idee nate all'in-terno del notariato ma ci apriamo per confrontarci con quel macrocosmo politico-sociale, del quale siamo parte integrante, che dovrà approfondire le nostre riflessioni per trasformarle in regole com-portamentali.
Mai abbiamo avuto timore a discutere di temi ap-parentemente lontani dalle nostre "competenze", a tentare di anticipare i tempi della politica e delle stesse istituzioni notarili.
Quando la società cambia, la classe dirigente de-ve essere capace di dare risposte convincenti: non è possibile chiudersi al mutare dei tempi.
La legalità, le esigenze del mercato e la tutela del contraente debole, in un ordinamento moderno, devono coesistere. E la funzione antiprocessuale del notaio - di carneluttiana memoria - può e deve essere connotata anche di quel contenuto "socia-le" del quale tante volte ci siamo fatti portavoce.
Discutevamo di nuove regole sulla forma degli at-ti, di funzione, di miglioramento del servizio, di modernizzazione della prestazione notarile quan-do sembravano - ai più - temi slegati dalla nostra natura di pubblici ufficiali, delegati dallo Stato ad una condizione di immutabile terzietà.
Il legislatore ha continuato e continua ad avere fiducia in noi, anche in un mondo globalizzato, che con la telematica ha ridotto i tempi delle ne-goziazioni ed ha avvicinato sistemi giuridici carat-terizzati da regole processuali in conflitto tra loro.
In un contesto di cambiamenti epocali, di econo-mie stagnanti, di incapacità politica di dare rispo-ste ai problemi della gente - sempre più orientata verso una sopravvivenza appena dignitosa - le c.d. liberalizzazioni non rappresentano il rimedio miracoloso al male di vivere. Anzi, proprio in un simile contesto - nel quale impresa e famiglia sembrano incapaci di comunicare - di garanti si ha sempre più bisogno.
Non basta, però, limitarsi a ricordare gli indubbi meriti di una categoria da sempre disponibile a colmare - senza costi per la collettività - i ritardi cronici del pianeta giustizia e le "mancanze" degli apparati statali. Non appare sufficiente ribadire l'efficienza del servizio notarile, sconosciuta e dif-ficilmente percepibile più che comunicabile a colo-ro che con il "nostro mondo" hanno o avranno po-che possibilità di contatto.
Da ciò nasce la necessità di un dialogo aperto con la società. Di un confronto con i politici, l'Antitrust, la Confindustria, i magistrati, le associazioni sin-dacali dei lavoratori e di altri professionisti dell'a-rea legale.
Solo dalla conoscenza reciproca potranno emer-gere le caratteristiche comuni e le specificità dei ruoli, difficilmente fungibili.
L'autoriforma da sola non può superare le criticità - a volte enfatizzate per interessi particolari di chi mira a sostituire se stesso agli attuali garanti - del nostro servizio. Siamo i primi ad essere consape-voli della necessità di apportare correttivi al siste-ma, ma proprio per le conoscenze acquisite negli anni cerchiamo il confronto, per dare un contributo fattivo alla soluzione dei problemi.
Il Congresso del 16/17 maggio 2008 nasce con questi obiettivi, con la certezza che le proposte - sviluppate anche durante il dibattito previsto in en-trambe le giornate di lavoro - saranno attentamen-te vagliate dai tanti autorevoli interlocutori, "estra-nei" al notariato, che hanno assicurato la loro pre-senza.
Non siamo interessati alla sopravvivenza della specie, ma puntiamo al riconoscimento di un pre-ciso ruolo "sociale".
La specificità di FEDERNOTAI è sempre stata quella di attribuire una particolare attenzione al contenuto della prestazione notarile, letta anche in "chiave sociale", perchè - pur ribadendo il valore assoluto della cultura e della funzione notarile - lo stesso vada sempre migliorato ed attualizzato con il confronto e lo scambio di idee, per non deludere le aspettative e le risposte che da noi si attende la stessa società civile.
Un notariato sensibile e di qualità al passo con i tempi, elemento di spicco di un grande processo di riforma, interlocutore attento per gestire insieme alle varie componenti sociali e politiche e non su-bire, per essere coprotagonisti e non meri spetta-tori di un cambiamento generale, che riguarda tutti e rispetto al quale un "dialogo costante" a 360 gradi ci sembra - più che opportuno - indispensa-bile.
La Giunta di Federnotai
PROGRAMMA DI MASSIMA
(ancora soggetto a precisazioni e modifiche)
7° CONGRESSO NAZIONALE FEDERNOTAI
ROMA 16 - 17 MAGGIO 2008 TEATRO CAPRANICA
"IL NOTARIATO E LA SOCIETA': UN DIALOGO APERTO"
16 MAGGIO 2008
- 08,30 -11,00
Registrazione dei partecipanti
-11,30
Presiede ed introduce i lavori Carlo Munafò
Componente della Giunta Nazionale di FEDERNOTAI
-11,45
Interventi di saluto
- Adolfo de Rienzi - Presidente Accademia del Notariato
- Giancarlo Laurini - Presidente dell'Unione Internazionale del Notariato
- Francesco Maria Attaguile - Presidente della Cassa Nazionale del Notariato
- Paolo Piccoli - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
ore 13,00 PAUSA LUNCH
- 14,30
Apertura dei lavori
Gennaro Fiordiliso - Presidente Nazionale di FEDERNOTAI
-15,00
LIBERALIZZAZIONI E LEGALITA'
Incontro con politici ed esponenti della società civile
ore 16,30 coffee break
-17,00
LE SFIDE DEL NOTARIATO
I SESSIONE: LE PROPOSTE
- la tecnologia: Gea Arcella, notaio
- la prospettiva europea: Giovanni Liotta, notaio
- l'autoriforma e gli aspetti politici: Arrigo Roveda, notaio
-18,00
DIBATTITO
- 19,30
CHIUSURA LAVORI: Lorenzo Ferretto
Componente della Giunta Nazionale di FEDERNOTAI
ore 21,30 CENA
17 MAGGIO 2008
- 09,30
Presiede ed introduce i lavori: Romolo Rummo
Componente della Giunta Nazionale di FEDERNOTAI
- 09,45
LE SFIDE DEL NOTARIATO
II SESSIONE: LA FUNZIONE SOCIALE DEL NOTAIO
- gli effetti antiprocessuali dell'attività notarile: Diomede Falconio, notaio
- la certezza della legalità per la tutela del contraente debole: prof. Biagio Grasso
- lo sviluppo delle imprese tra tempistica degli atti societari e patti di famiglia: Federico Tassinari, notaio
ore 10,45 coffee break
- 11,15
ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONI
Tavola Rotonda con:
-FEDERNOTAI - Vincenzo Pappa Monteforte, Segretario Nazionale FEDERNOTAI
-ASS. NAZ. MAGISTRATI
-CONFPROFESSIONI
-ASS. SINDAC. AVVOCATI
-ASS. SINDAC. DOTT. COMMERC.
-CGL-CISL-UIL
(dodici interventi - 2 per ogni relatore- da 10 minuti cadauno)
- 13,15
DIBATTITO
- 14,00
CHIUSURA LAVORI
Gennaro Fiordiliso, Presidente Nazionale di FEDERNOTAI
INTERVISTA AL SOTTOSEGRETARIO MELCHIORRE
La dott.ssa Daniela Melchiorre, che dal maggio 2006 è Sottosegretario di Stato alla Giustizia del Governo Prodi, ci ha concesso l'intervista che segue e che pubblichiamo molto volentieri sottolineando gli importanti riferimenti alla legalità ed alla nostra funzione
1) Da giurista ed operatore del diritto, come ritiene si possa infondere nella collettività il rispetto del principio di legalità?
Il principio di legalità rappresenta uno dei fon-damentali principi costituzionali su cui deve ba-sarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
Ritengo, in particolare, che i rappresentanti delle Istituzioni, in primis, debbano perseguire con coe-renza l'obiettivo di attuare il principio di legalità, in modo che l'intera collettività abbia modo di riscon-trare che ogni atto, sia di natura legislativa che amministrativa, è adottato nel rispetto delle rego-le.
In sostanza, credo che sia essenziale far sì che ogni individuo veda nell'agire dell'Amministrazione un esempio di legalità: perché ciò sia possibile, la P.A. deve prestare, tra l'altro, molta attenzione a non incorrere in episodi di eccesso di potere, il che si può verificare quando esso è esercitato di-screzionalmente nell'applicazione delle norme.
Un "fare" pubblico che rispecchi l'agire del "buon padre di famiglia" può, a mio parere, conferire, nel tempo, sempre maggior vigore a un "circolo vir-tuoso" che induca nei cittadini l'attitudine al rispet-to delle regole.
Ma il principio di legalità deve essere anche af-fermato ogni giorno dai soggetti cui lo Stato attri-buisce pubblici poteri, come i notai, pubblici uffi-ciali e liberi professionisti. Attraverso l'adempimento del dovere e l'applicazione costan-te delle norme, anche costoro possono, infatti, contribuire ad infondere sempre più nella collettivi-tà il valore del rispetto del principio di legalità.
Sono infine fermamente convinta che è sui giova-ni che bisogna puntare, investendo con decisione in azioni di educazione alla legalità che li aiutino a ritrovare senso e significato all'esistenza delle re-gole e al convivere civile.
2) Da più fonti si avverte l'esigenza di avviare un'azione di recupero del concetto di legalità rivolta ad ottenere una maggiore e migliore "condivisione delle regole" nel nostro Paese. Questa azione passa, nel lungo periodo, attra-verso un mutamento culturale profondo della società italiana che dovrebbe essere propizia-to, nel breve periodo dal recupero di ruolo di Parlamento, Governo e Magistratura. Passan-do ad una pragmatica analisi della situazione attuale, quale pensa possa essere il ruolo del-le professioni ed in particolare di quella foren-se per il funzionamento della Giustizia in Ita-lia?
Il complesso apparato della Giustizia italiana, nel-le sue diverse articolazioni, attraversa un momen-to difficile, in cui è possibile per i cittadini perdere fiducia nell'efficienza del sistema e nella risposta - che purtroppo spesso tempestiva non è - delle istituzioni alla domanda di giustizia nei settori civi-le, amministrativo, penale.
La confusione dei ruoli tra istituzioni, fenomeno cui stiamo assistendo in questi anni, non agevola, inoltre, il recupero di efficienza ed effettività dei vari procedimenti.
In questo contesto, valuto prezioso il ruolo che l'Avvocatura può avere per rendere migliore il fun-zionamento della "macchina giustizia".
L'avvocato che, nell'espletamento delle sue fun-zioni, tenga sempre a mente e metta in pratica i comportamenti ed i principi di deontologia profes-sionale cui sempre la sua azione dovrebbe essere ispirata, apporta di certo un contributo di rilievo.
Penso, ad esempio, ad un'attenzione e ad uno scrupolo particolari nella richiesta dei rinvii delle udienze.
Questa particolare cura da parte dei legali potreb-be contribuire a lenire un po' uno dei mali che af-fligge la giustizia italiana: quello della lunghezza eccessiva dei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ma ritengo anche molto importante il ruolo che il notaio può assumere nello svolgimento del pro-prio compito di risolutore dei conflitti in via antici-pata. In tale modo questo professionista può con-tribuire efficacemente ad un'opera di deflazione dei processi.
3) Quando ci si rende conto che la politica tende sempre più ad organizzare il gruppo so-ciale in forme bipolari (imprese/consumatori; contribuenti/evasori; egoisti/solidaristi; Sta-to/cittadini…) si avverte anche l'assoluto sfa-vore che incontrano agli occhi dei politici i co-siddetti "ceti intermedi" e comunque i soggetti che mantengono un'autonomia critica. Nel suo mondo di Giustizia c'è ancora spazio in futuro per le attività professionali e, se sì, per quante e per quali?
Ritengo decisamente di sì, con particolare riferi-mento a tutte quelle attività professionali che con-tribuiscono ad una modernizzazione ed a una sempre maggiore efficienza del sistema di offerta dei servizi.
Sono quindi persuasa del fatto che non solo vi sia lo spazio per le attività professionali nel mondo della giustizia - inteso in senso ampio - ma che tali attività siano essenziali al fine di mantenere e ga-rantire un giusto equilibrio tra l'aspirazione all'efficienza - che sta vivendo la Pubblica Ammi-nistrazione, con tutte le difficoltà che questa in-contra per sua stessa natura - e la maggiore agili-tà di intervento che possono garantire i professio-nisti.
4) Negli ultimi tempi di pari passo alla centrali-tà della economia e del mercato nei confronti delle relazioni sociali, si è andata affermando una forte connotazione "imprenditoriale" delle professioni che vengono descritte come aree nelle quali sono presenti sbarramen-ti all'accesso, standard qualitativi e di remune-razione del tutto ingiustificati. D'altra parte là dove si è assistito ad una proliferazione incon-trollata dei professionisti (medicina, avvocatu-ra, giornalismo) si assiste allo scadimento del-la qualità delle prestazioni e, al tempo stesso una significativa marginalizzazione (per non dire proletarizzazione) dei professionisti privi di entrature (o raccomandazioni) parentali, po-litiche o ambientali. Come giudica l'impatto delle liberalizzazioni sul mondo delle profes-sioni?
Concordo con le considerazioni che evidenziano come, di fatto, il sistema descritto - che oggi vie-ne proposto - trova il suo fondamento nel mondo anglosassone che assimila il profilo del professio-nista a quello dell'imprenditore.
Peraltro, molte disposizioni normative europee re-centi sembrano ricalcare questo modello.
Tuttavia ritengo prioritario - nel prevalente inte-resse del Paese - il mantenimento di una struttura ordinistica che punti, attraverso un ammoderna-mento del sistema, alla qualità dei servizi offerti agli utenti.
Penso sia opportuno evidenziare anche l'importanza sempre crescente in ambito europeo della tendenza alla liberalizzazione delle presta-zioni professionali.
Nel tempo sono state emanate diverse direttive comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in base alle quali un professionista che abbia conseguito la propria qualifica in uno Stato membro dell'Unione ha diritto di veder rico-nosciuta la qualifica stessa in un altro Stato mem-bro, a determinate condizioni.
Valuto importante fare almeno un cenno alla diret-tiva 2005/36/CE, recepita dall'Italia con il recente d.lgs. n. 206/2007, che ha sostituito integralmente tutte le direttive relative alle qualifiche professio-nali e che compie un ulteriore passo verso la libe-ralizzazione. Tale direttiva, comunque, non ri-guarda i notai, ma si rivolge a tutti gli altri profes-sionisti.
Posso comunque con fierezza affermare che da un esame delle diverse realtà dell'Unione Euro-pea emerge la particolare preparazione accade-mico-professionale e la qualificazione dei nostri professionisti, oltre che la perdurante ed essen-ziale centralità del ruolo degli ordini professionali nel garantire agli utenti la veridicità e la serietà delle diverse qualifiche.
5) Si parla spesso di accesso agevolato alle professioni; è possibile trovare un giusto equi-librio tra questa esigenza per i giovani e la me-ritocrazia (che dovrebbe quindi implicare una selezione seria, come sinonimo di garanzia della qualità)?
Sono profondamente convinta della necessità che l'accesso alle professioni sia subordinato al supe-ramento di una selezione seria ed effettiva, affin-ché la qualità e il merito possano prevalere in ogni ambito professionale, proprio nell'interesse dei cittadini.
Penso quindi che non soltanto non sia proficua, ma addirittura dannosa, un'eccessiva facilitazione delle condizioni di accesso agli albi per gli aspi-ranti professionisti.
6) Quale dovrebbe essere, secondo lei, l'atteggiamento degli ordini professionali in merito alla riforma che li riguarda?
Ritengo che gli ordini, in coerenza con il ruolo di garanti della serietà e della professionalità degli iscritti ai rispettivi albi e della professione che rap-presentano, debbano assumere un atteggiamento costruttivo, di partecipazione al tavolo dei lavori, proponendo misure di ammodernamento del si-stema.
In effetti i diversi ordinamenti professionali trovano le rispettive radici giuridiche spesso molto indietro nel tempo, per cui è facile constatare come le di-verse disposizioni normative in materia non sem-pre corrispondano agli interessi di tutti i cittadini.
Penso, quindi, sia utile formulare l'auspicio che intervenga una riforma che però non stravolga completamente il sistema: dovrebbe essere que-sto il denominatore comune per l'azione degli or-ganismi istituzionali e di quelli delle professioni.
7) E' sempre più al centro dei dibattiti la tutela del consumatore, che viene rapportata quasi sempre esclusivamente ai risparmi; secondo lei è questa la prospettiva corretta o bisogne-rebbe porre maggiore attenzione sulle garan-zie per i consumatori?
8) Come pensa dovrebbe essere il giusto equi-librio tra libertà di mercato e sicurezza del mercato?
Ritengo opportuno rispondere congiuntamente a queste domande, visto il loro comune tenore.
Libertà di mercato e sicurezza di mercato sono entrambi concetti fondamentali, tra i quali deve sempre essere trovato un giusto equilibrio, nel senso di cercare in ogni modo di contemperare tutte le esigenze che vengono di volta in volta in gioco.
Deve certamente restare ferma la qualità dei ser-vizi offerta dai professionisti che non deve essere pregiudicata al ribasso da mere esigenze di mer-cato.
E poi devono restare impregiudicati tutti i mecca-nismi di sicurezza previsti dal nostro ordinamento per i trasferimenti di beni quali gli immobili. Ciò, a garanzia di tutti i cittadini ed in particolare dei con-traenti più deboli.
Al contempo andrebbe operata una riduzione dei costi per gli utenti ed una loro modulazione in re-lazione alle particolari situazioni in cui essi versa-no.
Quanto alle prestazioni dei notai e per restare all'esempio sopra formulato, penso che possano essere previste delle riduzioni negli onorari dei no-tai per atti stipulati da soggetti in situazione di dif-ficoltà economica o, perché no, dai giovani.
9) Abbiamo visto di recente quello che è suc-cesso con i mutui subprime. Un agente dell'FBI, partecipando ad un convegno, ha e-videnziato come le frodi immobiliari in genere ed ipotecarie in particolare, in alcuni Stati de-gli Stati Uniti ed in Canada comportino danni economici enormi, e che nei sistemi come il nostro (in cui i controlli sono molto seri) ciò non potrebbe mai accadere; perché, allora, secondo lei in Italia c'è la moda di voler impor-tare ad ogni costo il sistema anglosassone o americano?
Ritengo che il sistema anglosassone non sia il migliore. Noi dobbiamo essere fieri del notariato latino che ha sempre garantito la certezza dei rapporti giuridici, cosicché assistiamo ad uno scarsissimo contenzioso concernente gli atti stipu-lati dai notai.
Credo che di questo il notariato e, più in generale, il nostro Paese, possano andare fieri.
10) Come vede il ruolo del notaio nella società di oggi? E' ancora attuale? E se si perché?
Considero il ruolo del notaio di altissimo rilievo nella società odierna, oltre che di perdurante at-tualità, come ho detto prima anche in ragione del-la delicata ed essenziale funzione di garante del rispetto delle regole nei rapporti giuridici e di riso-lutore dei conflitti in via anticipata.
11) Ci sono aspetti del notariato che non co-nosceva e che l'hanno sorpresa?
Nel corso del convegno da me organizzato sulle diverse figure di donne giuriste, ho avuto modo di conoscere più a fondo il ruolo di mediazione svol-to dal notaio, con un peculiare accento sulle quali-tà insite alla natura femminile che ne arricchisco-no la figura professionale.
In effetti l'attività notarile si fonda sull'ascolto, sulla comprensione, sull'interpretazione della volontà delle parti.
Ed è proprio nella fase interpretativa della cura e dell'ascolto che la specificità femminile assume una valenza particolare, consentendo alla donna notaio di avvalersi di questa tipicità per svolgere con speciale attitudine un ruolo preventivo nella soluzione dei conflitti.
12) Lei ha organizzato un convegno a Roma sulle donne giuriste; quale ruolo riveste oggi la donna nel mondo delle professioni?
Sento di poter affermare con orgoglio che il Con-vegno "Noi, donne giuriste:esperienze a confron-to", tenutosi a Roma il 2 ottobre 2007 ha rappre-sentato una novità assoluta: infatti, ho riunito in-torno ad un tavolo giudici, avvocati e notai donne. Queste professioniste, che presentano peculiarità diverse, ma sono tutte accomunate dall'amore per il diritto, si sono messe così, per la prima volta, in relazione fra loro.
Ho pensato di creare un'occasione che permet-tesse di far dialogare le categorie delle professioni giuridiche e, in particolare, le donne giuriste, per-ché insieme possano lavorare per avviare le ri-forme necessarie affinché i temi della giustizia e quelli della professione siano affrontati anche dal punto di vista 'femminile'.
La donna ha delle peculiarità che possono diven-tare una ricchezza se portate nella professione. Penso, per esempio, alla sua straordinaria capa-cità di cura che, nell'esercizio delle sue funzioni, può esprimersi come cura dei diritti negati, cura del più debole nei rapporti giuridici, cura nel senso di un'attenzione 'in profondità' al proprio lavoro e a coloro cui è diretto, rifuggendo la freddezza e la lentezza della burocrazia che omologa le azioni e le decisioni e ponendo invece in essere interventi che nascono dal porsi in autentico ascolto dei soggetti e delle situazioni.
Occorre concentrare gli sforzi, inoltre, sul supe-ramento delle difficoltà che le donne incontrano nella crescita professionale e nel raggiungimento dei ruoli apicali nella magistratura e negli ordini professionali.
Ritengo sia indispensabile aiutare le donne ad esprimersi al meglio nelle loro attività professionali mediante una serie di strumenti concreti che con-sentano loro di vivere con serenità e col massimo impegno la loro carriera di magistrato e di liberi professionisti.
13) Quali sono le principali responsabilità che sente in relazione al ruolo di Sottosegretario di Stato?
Sento molto la responsabilità di rispondere a tutte le istanze che quotidianamente mi pervengono, sia in relazione alla delega di cui sono investita che per i bisogni dei cittadini che ogni giorno si rivolgono a me.
Ho un sogno nel cassetto: quello di portare a ter-mine la riforma della giustizia minorile, di cui mi occupo da tempo e che mi sta molto a cuore per l'importanza che riveste.
Anche attraverso una migliore offerta di giustizia nel delicatissimo mondo minorile si realizza, infat-ti, quella maggiore considerazione del principio di legalità di cui abbiamo parlato in questa intervista.
(a cura di Domenico Chiofalo - notaio in Malnate, e Maria Nives Iannaccone)
L'ANTITRUST CONTESTA LE TARIFFE
MA ANCHE LE …NON TARIFFE
Crediamo sia nota a tutti (se ne è molto parlato in lista) l'iniziativa del Consiglio Notarile di Milano definita "Comprar casa senza rischi". Si trattava della messa a disposizione da parte dei notai del distretto di un grande numero di colloqui gratuiti per informare gli utenti sulle problematiche legate alla compravendita di un immobile e sulla attività del notaio nella materia.
A seguito di una iniziativa - denuncia da parte degli avvocati (che consideravano violazione delle regole di mercato la gratuità dell'iniziativa), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto al Consi-glio chiarimenti in proposito. Ci pare interessante pubblicare l'intero carteggio.
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORREN-ZA E DEL MERCATO
Gli Avvocati Valter Militi e Giuseppe Pesce, rispet-tivamente Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e Coordinatore Area Nord dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, in proprio e nella superiore qualità, entrambi domici-liati per la carica presso la sede legale della As-sociazione in Roma via Tacito n.50, espongono quanto segue.
Da organi di stampa, i cui articoli in copia sono al-legati al presente ricorso, si è appreso che il Con-siglio Notarile di Milano, in collaborazione con le organizzazioni notarili regionali e nazionali, il Co-mune, la Provincia di Milano e le associazioni dei consumatori, ha organizzato un'iniziativa consi-stente nell'offrire agli utenti assistenza e consu-lenza preventiva gratuita sull'acquisto della prima casa per risolvere tutti i dubbi in materia di propo-ste d'acquisto, contratti preliminari, compravendi-te, tasse e imposte, costi dell'atto, stipula di un mutuo ipotecario.
In particolare, dall'articolo a firma di Chiara Cinti, pubblicato su Italia Oggi di Giovedì 25 ottobre 2007, a pagina 37 si apprende che numerosi notai aderenti al Consiglio Notarile di Milano, a partire dai primi di ottobre, "offrono la possibilità di stipu-lare gratuitamente il contratto preliminare di com-pravendita immobiliare" e che al riguardo si stan-no attrezzando anche i distretti notarili di Cassino, Cremona, Mantova, Bergamo Pavia e Lecco.
E' di tutta evidenza che la remunerazione del no-taio sarà legata alla stipula del conseguente atto notarile ed alla trascrizione dello stesso nella Conservatoria dei registri immobiliari in virtù del-l'esclusiva competenza attribuita ai notai nella qualità di pubblici ufficiali dall'art. 1 della legge no-tarile (Legge n. 89/1913), coordinata con gli artt. 1350 c.c. e 2643 e ss c.c.. A tale iniziativa, pre-sentata in data 24 ottobre 2007 e subito operativa, hanno aderito 267 studi notarili del distretto mila-nese presso i quali i consumatori tramite un sito internet, www.comprarcasasenzarischi.it oppure www.comune.milano.it, potranno fissare un ap-puntamento gratuito: sono infatti già disponibili dal 25 ottobre 2007 oltre circa 1300 appuntamenti presso gli studi notarili di Milano e della Lombar-dia, ed è stato tenuto un incontro pubblico tra cit-tadini, notai e rappresentanti dei consumatori il 7 novembre 2007 a Milano (vedi articoli su Italia Oggi e Sole 24Ore del 25.10.2007).
Orbene, va rilevato che nel settore della consu-lenza in materia di proposte d'acquisto, contratti preliminari e compravendite immobiliari, opera la libera concorrenza di avvocati, commercialisti, no-tai, nonché laureati in materie giuridiche ed eco-nomiche, la quale risponde all'intento fatto proprio dal Decreto Bersani e successiva legge di con-versione n. 248/2006, di assicurare agli utenti u-n'effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato nell'ambito delle attività libero-professionali ed intellettuali, incenti-vando però al contempo il ruolo dell'Antitrust ai fini di una concreta tutela della concorrenza stessa.
Poste le superiori premesse in punto di fatto si osserva:
1) la nozione di impresa ai fini antitrust può essere integrata anche da entità che, secondo gli altri rami del diritto, non configurerebbero delle impre-se dal punto di vista giuridico-formale. In particola-re, atteso che la nozione di impresa cui occorre fare riferimento per l'applicazione della L. 287/1990 è quella risultante dal diritto comunita-rio, che si riferisce a tutti i soggetti che svolgano un'attività economica e, quindi, siano attivi su un determinato mercato, sono considerate imprese ai fini specifici della tutela della libera concorrenza anche gli esercenti le professioni intellettuali, dal momento che la loro attività consiste nell'offerta sul mercato dietro corrispettivo di prestazioni su-scettibili di valutazione economica ( T.A.R. Lazio, sez. I, 28/1/2000, n. 466; T.A.R. Lazio, Roma, I, 11 marzo 2005, n. 1809; T.A.R. Lazio, sez I, 17/5/2006, n. 3543).
Un analogo orientamento è stato di recente e-spresso dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, secondo cui, nell'ambito del diritto della concorrenza, con il termine impresa si designa qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nel forni-re prestazioni suscettibili di valutazione economi-ca su un determinato mercato (Corte Giustizia CE, 10 gennaio 2006, n. 222).
Pertanto, essendo indubbio che i notai - nello svolgimento della accessoria attività di consulen-za in ordine agli aspetti giuridici ed economici de-gli atti da stipulare - sono liberi professionisti che offrono servizi dietro corrispettivo ed esercitano attività economica (consistente nel fornire presta-zioni suscettibili di valutazione economica su un determinato mercato), gli stessi, ai fini dell'appli-cazione del diritto della concorrenza, svolgono at-tività imprenditoriale e sono soggetti al controllo della Autorità Garante.
2) La volontà espressa dai notai lombardi di com-portarsi sul mercato in un determinato modo, os-sia offrendo assistenza e consulenza gratuita nel settore anzidetto, ed anzi addirittura proponendo la stesura gratuita dei contratti preliminari di com-pravendita immobiliare, si sostanzia in una intesa tra imprese che ha per oggetto l'alterazione del gioco della concorrenza all'interno di una parte rilevante del mercato nazionale ai sensi dell'art. 2 della L. 10 ottobre 1990 n. 287.
Infatti, l'offerta di consulenza gratuita preordinata alla successiva stipula dell'atto pubblico di compe-tenza notarile, si sostanzia in un attività di iniziati-va promozionale scorretta che, esercitando una pressione sulla pubblica opinione, sulle pubbliche autorità e sul contraente privato, ha come scopo, o comunque come effetto, di falsare il gioco della concorrenza in tale settore, in quanto elimina in tal modo i concorrenti attivi nel medesimo mercato.
Va peraltro precisato che l' art. 2 della L. 10 otto-bre 1990 n. 287, nel vietare le intese tra imprese che abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato na-zionale o di una sua parte rilevante, ricomprende espressamente quelle che detto risultato perse-guano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti.
Nel caso di specie, è innegabile che la condotta posta in essere dai notai lombardi finisca indiret-tamente non nel fissare il prezzo di vendita di una prestazione ma addirittura per comportare l'offerta sottocosto (rectius: a costo zero) della prestazione stessa, ledendo il diritto degli altri professionisti di competere con essi perché impossibilitati ad offri-re le stesse prestazioni, nelle quali peraltro si so-stanzia gran parte della loro attività, alle medesi-me condizioni offerte da quest'ultimi ossia ad un prezzo non remunerativo per l'offerente.
3) In considerazione della posizione esclusiva dei notai nella qualità di pubblici ufficiali, riconosciuta ex lege nella stipula degli atti pubblici indispensa-bili per trascrizione degli stessi nei registri immobi-liari e/o delle imprese, per effetto della quale risul-tano riservatari di un ampio settore del mercato, l'iniziativa posta in essere dai notai lombardi con-figura anche un'ipotesi di abuso di posizione do-minante ai sensi dell'articolo 3 della L. 10 ottobre 1990, n. 287. La norma invocata mira infatti ad impedire che le eventuali posizioni dominanti di una o più imprese siano tali da togliere competiti-vità al mercato, ledendo la sua essenziale struttu-ra concorrenziale e quindi il diritto degli altri im-prenditori a competere con il dominante, nel sen-so cioè che la posizione dominante è "abusiva" quando viene esercitata per ostacolare l'effettiva concorrenza ossia quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo (in tal senso Cass. sez. I, n. 6368 del 2000; T.A.R. Sicilia Ca-tania, sez. III, 11 agosto 2004 , n. 2111).
Pertanto, ne deriva che le offerte gratuite di con-sulenza, oltre che della redazione dei contratti preliminari di acquisto immobiliare, da parte dei notai lombardi al pari degli "sconti "target", o "sconti obiettivo" costituiscono un abuso di posi-zione dominante, quando siano idonei a fidelizza-re i soggetti destinatari, sottraendoli di fatto ai concorrenti e riducendo il residuo grado di concor-renza conseguente alla presenza dell'impresa dominante" (Consiglio Stato , sez. VI, 19 luglio 2002 , n. 4001; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 di-cembre 2000 , n. 11485).
Nel caso di specie si tratta peraltro di una condot-ta consistente non nel praticare sconti che po-trebbero rispondere alla ormai riconosciuta libertà di negoziazione delle parcelle dei liberi professio-nisti, ma addirittura in un'offerta di prestazione professionale completamente gratuita, la quale può non solo ridurre il residuo grado di concorren-za nel settore di riferimento ma persino eliminarlo se si considera che iniziative analoghe a quella in tale sede considerata sono già in cantiere in altri distretti tra cui Cremona, Bergamo, Mantova, Pa-via e Lecco e che a fronte di un'offerta di assi-stenza e consulenza gratuita diventa eufemisti-camente difficile competere per i concorrenti attivi nel medesimo mercato assicurandosi un residuo bacino di utenza.
In particolare, si pensi alla prestazione di redazio-ne del contratto preliminare che costituisce una attività non riservata alla professione notarile e consentita anche ad altre professioni liberali (av-vocati, commercialisti etc..), per cui l'offerta gratui-ta di tale attività da parte dei notai viene espletata approfittando esclusivamente della loro riserva in materia di atti pubblici e scritture private autentica-te, indispensabili per la trascrizione nei pubblici registri delle convenzioni così stipulate, determi-nandosi in tal modo l'evidente condotta di abuso della posizione dominante nel settore degli atti publici idonea a falsare il mercato libero della contrattualistica preliminare.
4) Va infine ricordato che la proposta proveniente dai professionisti aderenti al Consiglio Notarile di Milano solo apparentemente si configura in favore del cittadino-conumatore, ove si pensi che l'attività svolta gratuitamente verrà a conseguire la sua re-tribuzione nella fase finale della stipula dell'atto pubblico, il cui costo finirà con il subire una varia-zione in aumento.
Tutto ciò premesso e ritenuto
Voglia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
respinta ogni contraria istanza, eccezione e dife-sa;
previa apertura del procedimento previsto dall'art. 12 della legge 10.10.1990 n.287, accertare l'esi-stenza, nella condotta dei notai lombardi in colla-borazione con le organizzazioni notarili regionali e nazionali, il Comune e la Provincia di Milano e le associazioni dei consumatori, delle infrazioni ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 10 ottobre 1990 n. 287, e conseguentemente, nell'ipotesi di accer-tamento positivo, ordinare la cessazione dell'at-tuazione e continuazione delle infrazioni stesse, affinché siano ripristinate nel mercato inciso dall'il-lecito le condizioni naturali in assenza di infrazio-ne.
In via cautelare, dato il periculum in mora, peraltro in re ipsa nell'ipotesi di abuso di posizione domi-nante (Corte appello Milano, 23 luglio 2005), do-vuto al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, derivante dalla diffusa convin-zione generata dalla condotta dei notai lombardi nella pubblica opinione e negli utenti, di pretende-re gratuitamente la prestazione concretizzatesi nell'attività di consulenza nel settore anzidetto e redazione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, a scapito di quanti svolgono la pro-pria attività proprio in tale settore, Voglia l'Autorità adita adottare ogni opportuna misura cautelare volta ad inibire con immediatezza tale condotta distorsiva della concorrenza.
Allega articoli Italia Oggi e Sole 24Ore del 25 ot-tobre 2007 e Unità del 3 novembre 2007.
Roma 15 novembre 2007
Avv. Valter Militi - Avv. Giuseppe Pesce
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORREN-ZA E DEL MERCATO
Al CONSIGLIO NOTARILE di Milano, Busto Arsi-zio, Lodi, Monza e Varese
Oggetto: richiesta di informazioni in merito all'iniziativa "Comprar casa senza rischi".
Con riferimento all'iniziativa "Comprar casa senza rischi", si chiede entro venti giorni dal ricevimento della presente comunicazione di illustrare l'iniziativa in oggetto nonché di precisare il nume-ro degli studi notarili che vi hanno aderito e se es-sa verrà realizzata anche da altri Consigli Distret-tuali.
Si chiede in particolare di precisare se oltre alla consulenza gratuita era possibile stipulare gratui-tamente anche il contratto preliminare di compra-vendita immobiliare.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, è possibile indicare le informazioni e i documenti o le parti degli stessi per i quali si ritiene debba essere sal-vaguardata la riservatezza, specificando le moti-vazioni che giustificano la richiesta.
In tal caso, al fine di consentire un'adeguata tutela del diritto di riservatezza, si prega di fornire le in-formazioni riservate separatamente in allegato al documento principale.
Al riguardo, si invita a formulare l'eventuale richie-sta di riservatezza contestualmente alla comuni-cazione delle informazioni cui tale richiesta fa rife-rimento.
Per qualsiasi comunicazione relativa al caso in oggetto, si invita a citare il riferimento: …. Le co-municazioni potranno essere inviate anche tramite fax al numero ……
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibi-le rivolgersi a …
Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del decre-to legislativo n. 196/03.
Il Responsabile della Direzione
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO - BUSTO ARSIZIO - LODI - MONZA E VARESE
1. L'INIZIATIVA "COMPRAR CASA SENZA RI-SCHI: STUDI NOTARILI APERTI": GENESI E RATIO
L'iniziativa "Comprar casa senza rischi: studi nota-rili aperti" (di seguito, "Iniziativa") è stata concepita nella Primavera-Estate 2007 per dare una rispo-sta ad un molteplice ordine di esigenze fortemen-te sentite dal Consiglio:
In primo luogo, promuovere una corretta immagi-ne della figura del Notaio e del suo rapporto con i cittadini, che definisse con chiarezza un ruolo troppo spesso erroneamente percepito come di puro vaglio di legittimità dell'atto, quando non di mera esazione tributaria per conto dello Stato e/o di deposito e registrazione delle scritture presso i pubblici uffici. In coerenza con quella missione di-vulgativa che il Notariato da sempre ha posto al centro del proprio agere (cfr. All. 1), si percepiva la necessità di enfatizzare l'opera di consulenza preventiva che il Notaio è per definizione tenuto a prestare - gratuitamente - a favore di coloro che (specie, ma non solo, nell'ambito immobiliare) sti-pulano negozi a suo ministero;
- secondariamente, venire incontro alle sempre più frequenti richieste di aiuto ed assistenza a-vanzate dai consumatori e dalle rispettive asso-ciazioni di categoria in ordine all'esplosivo tema del rialzo dei tassi di interessi, che pone un nume-ro sempre crescente di mutuatari di fronte al ri-schio, purtroppo drammaticamente concreto dopo la crisi mondiale dei subprime mortgages, di veder escussa la garanzia ipotecaria concessa sull'abitazione acquistata. In particolare, già a par-tire dall'inizio del corrente anno, diversi Notai ave-vano segnalato al Consiglio - confermando una percezione diffusa tra i vari operatori del settore - il progressivo aumentare di situazioni nelle quali l'acquirente non era più in grado di far fronte alla rata di mutuo contratto laddove il saggio di inte-ressi fosse stato convenuto su base variabile;
- in terzo luogo, sensibilizzare l'interesse dei po-tenziali acquirenti/venditori di immobili sulla ne-cessità di valutare con attenzione le numerose modifiche (giuridiche e fiscali) che, nel corso dell'ultimo biennio, hanno profondamente innova-to lo scenario normativo delle compravendite, sol-levando non poche perplessità applicative sia tra gli 'addetti ai lavori', sia tra gli stessi cittadini: in primis, la tematica del c.d 'prezzo-valore' . A que-sto proposito, è appena il caso di segnalare come, nel settore delle compravendite immobiliari e a di-spetto della rilevanza degli investimenti richiesti, è frequente che il consumatore si affidi alla consu-lenza di mediatori o intermediari che, per quanto conoscitori della prassi, quasi mai vantano una formazione prettamente giuridica;
- in quarto ed ultimo luogo, ma certamente non da meno, offrire ai cittadini una visione dinamica e moderna del Notariato, che smentisse nei fatti molti dei falsi assunti posti alla base dei progetti di riforma degli ordini professionali; atteso che tali progetti di riforma, per alcuni versi ineludibili ed assolutamente condivisibili, sovente si contraddi-stinguono per un'acritica ed indiscriminata messa in stato di accusa - in pari grado - di tutte le cate-gorie.
Per dare soddisfazione a questa esigenza, nel Novembre 2007, si è pertanto ritenuto importante lanciare una campagna di informazione sulla 'e-mergenza casa', rivolta a quei cittadini che si ap-prestavano a contrarre/rinegoziare un mutuo ov-vero ad acquistare un immobile. Con un obiettivo ed una modalità chiari, proprio in ragione di quan-to appena esposto: l'obiettivo, dare un primo in-quadramento sulle principali problematiche del mondo immobiliare; la modalità, coinvolgere a pieno titolo le istituzioni pubbliche e le associazio-ni dei consumatori.
Il Consiglio ha quindi divisato l'Iniziativa, da rea-lizzarsi attraverso due principali, ancorchè con-vergenti, tipologie di eventi, le (a) cc.dd. "Relazio-ni-Chiaccherate" e (b) il c.d. progetto "Prenota il tuo Notaio" (cfr. la brochure qui allegata sub All. 2):
(a) "Relazioni-Chiaccherate": l'Iniziativa doveva anzitutto sostanziarsi in uno o più incontri pubblici (ca va sans dire, gratuiti), da tenersi alla presenza delle associazioni dei consumatori e dei giornali-sti, nel corso dei quali i Notai avrebbero risposto ai quesiti posti dai cittadini. Tali incontri, "assolu-tamente informali", dovevano dare la possibilità agli utenti "di ascoltare liberamente e soprattutto porre ai notai ogni genere di domanda riguardo a proposte d'acquisto, contratti preliminari, compra-vendite, profili fiscali, tassazione e costi";
(b) "Prenota il tuo notaio": inoltre, si prevedeva una sorta di 'sportello' temporaneo grazie al quale i cittadini interessati avrebbero potuto fissare un appuntamento con un Notaio (aderente all'Iniziativa) onde ottenere, anche in questo caso gratuitamente, un'iniziale consulenza su tali tema-tiche: "I cittadini possono usufruire di 30 minuti di consulenza preventiva gratuita presso lo studio di un notaio del distretto di Milano. Nel tentativo di creare tra utenti e notai un rapporto diretto, sarà possibile ottenere consigli su come comprare una casa, come contrarre un mutuo ipotecario, per va-lutare le soluzioni migliori e seguire, passo dopo passo, la formazione e la 'messa in sicurezza' di un progetto di compravendita immobiliare".
Per tutta la durata dell'Iniziativa era prevista la di-stribuzione di una serie di documenti e guide rea-lizzate dal Consiglio Nazionale del Notariato e da ben 11 Associazioni dei Consumatori, onde dif-fondere, con linguaggio essenziale e comprensibi-le, le informazioni necessarie al cittadino per l'ac-quisto di una casa e alla stipula di un mutuo .
A testimonianza della meritevolezza dell'Iniziativa, questa ha trovato pronta adesione da parte delle principali associazioni dei consumatori e del Co-mune di Milano che, con l'Assessore alla Casa, Ing. Gianni Verga, ha manifestato da subito un profondo interessamento. L'Iniziativa ha infine ot-tenuto il patrocinio della Provincia di Milano e del-la Regione Lombardia (Assessorato alla Casa e Opere Pubbliche).
2. LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
Raccolte le precitate manifestazioni di supporto e patrocinio, la realizzazione dell'Iniziativa si svol-geva come in appresso descritto:
- verso la fine di Ottobre 2007, il Consiglio sonda-va la disponibilità (del tutto volontaria) dei propri iscritti a sostenere 5 incontri (di circa 30 minuti ciascuno) nell'ambito del progetto "Prenota il tuo Notaio". Dei circa 490 professionisti iscritti nel Di-stretto Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, confermavano l'adesione all'Iniziativa 267 Notai (tale numero, moltiplicato per 5 incontri, avrebbe reso possibile circa 1.300 incontri nell'ambito dell'Iniziativa);
- il 24 Ottobre 2007, si teneva a Palazzo Marino (sede del Comune di Milano), una conferenza-stampa di presentazione. Insieme al Segretario del Consiglio, Dott. Domenico de Stefano, ed al Presidente del Comitato Regionale Notarile, Dott. Franco Panzeri, intervenivano l'Ing. Gianni Verga (come detto, Assessore alla Casa del Comune di Milano) e la Dott.ssa Angela Alberti (Responsabile Adiconsum Lombardia). All'uopo invitati, tra i pre-senti vi erano anche rappresentanti di Assoutenti (Dott. Brunelli); Cittadinanza Lombardia (Dott. Scaramu); Federconsumatori (Dott. Trefiletti ) e ADOC (Dott. Buongiovanni - Presidente). In quell'occasione, l'Assessore alla Casa del Comu-ne di Milano così significativamente si esprimeva (cfr. comunicato-stampa qui allegato sub All. 5):
"All'interno dell'ampio processo di trasparenza e aiuto al cittadino, l'Amministrazione comunale si è resa disponibile per condividere questa importan-te iniziativa dei notai, che vuole svolgere azione di assistenza preventiva rispetto a compratori per quanto riguarda i mutui. Con questa iniziativa si vuole ridurre il rischio che il risparmiatore veda sfumare i propri sacrifici per effetto di operatori senza scrupoli";
- il 7 Novembre 2007, sempre a Milano, veniva quindi organizzato l'incontro pubblico "Relazioni-Chiaccherate". All'evento, moderato dal giornali-sta Antonio Lubrano, interveniva quale relatore, oltre ad alcuni Notai, Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Durante l'incontro, alla presenza di circa 300 cittadini, ve-nivano affrontate le già elencate tematiche relative alle operazioni immobiliari (tra le quali, ovviamen-te, preponderante interesse era dalla platea mani-festato per il problema dei mutui) (cfr. la locandina allegata sub All. 6).
In quella sede, venivano installate alcune posta-zioni internet dalle quali i cittadini interessati pote-vano prenotare un incontro con uno dei 267 Notai aderenti al progetto "Prenota il tuo Notaio". Paral-lelamente, veniva predisposto dal Consiglio un sito internet (www.comprarecasasenzarischi.it) al fine di rendere disponibile le richieste di incontro anche on-line e comunque con l'obiettivo di dare massima visibilità all'Iniziativa;
- nei giorni tra il 12 Novembre e il 30 Novembre 2007, si tenevano gli incontri tra i Notai ed i citta-dini che si erano a tal fine prenotati. Secondo i da-ti in possesso del Consiglio, venivano effettiva-mente tenuti 626 incontri;
- l'Iniziativa terminava il 30 Novembre 2007 , ri-scuotendo un buon successo e l'apprezzamento dei movimenti dei consumatori e delle istituzioni. A mero titolo esemplificativo, si allegano alla pre-sente le lettere trasmesse al Consiglio dal giorna-lista Antonio Lubrano, dall'Assessore alla Casa del Comune di Milano, dal Presidente del Movi-mento Difesa del Cittadino e dal Responsabile A-diconsum Lombardia, nelle quali si auspicano an-che per il futuro iniziative simili (cfr. All. 7 e 8, 9 e 10).
3. GLI INCONTRI TRA I NOTAI ED I CITTADINI NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA: I TEMI TRAT-TATI
Gli argomenti maggiormente trattati nel quadro dell'Iniziativa sono stati essenzialmente:
- analisi dei costi di una operazione immobiliare, sia per imposte sia per onorari notarili
- analisi del trattamento tributario
- determinazione della base imponibile: prezzo - valore
- agevolazioni prima casa
- credito di imposta
- tassazione delle plusvalenze
- aspetti di pianificazione finanziaria all'interno del-la famiglia (finanziamento dei genitori a giovani acquirenti - coacquisto da parte di coppie di nu-bendi o di coppie di fatto)
- aspetti di pianificazione successoria (c.d. inte-stazione della casa ai figli - regolamentazione del diritto di godimento per il superstite all'interno del-le coppie di fatto)
- importanza delle verifiche ipotecarie, catastali, urbanistiche, condominiali
- strumenti di tutela e di garanzia per la gestione del rischio legato alla restituzione degli acconti da versarsi prima del trasferimento della proprietà
- disciplina dell'acquisto da costruttore "sulla car-ta".
Per quanto riguarda il profilo dei contratti prelimi-nari di compravendita, visto che di questo pare dolersi l'AIGA nell'esposto depositato avanti co-desta On. Autorità, si precisa che l'Iniziativa non aveva ad oggetto (nè avrebbe potuto, date le sue finalità e modalità) la redazione o stipula di alcun atto, preliminare o definitivo che fosse. Si ribadi-sce che il senso dell'Iniziativa era solo quello di dare una prima, generale, informativa su alcune tematiche afferenti il settore immobiliare. Sia in proposito sufficiente osservare come:
(a) nella stessa brochure illustrativa (cfr. All. 2), il linguaggio utilizzato non dava adito ad alcun dub-bio circa il carattere assolutamente preliminare ed informale degli incontri e della consulenza presta-ta. E' ovvio che il cittadino era libero di formulare domande anche sulla stipula del contratto prelimi-nare, ma - lo si ripete - l'Iniziativa non prevedeva (nè direttamente, nè indirettamente) l'assunzione da parte del Notaio di alcun impegno alla stipula di qualsivoglia negozio (a pagamento o gratuito che fosse);
(b) onde valutare il riscontro dell'Iniziativa presso i consumatori, il Consiglio aveva consegnato ai No-tai delle Schede Informative statistiche. Come ri-sulta dal fac-simile qui allegato, non soltanto non si faceva alcun riferimento alla stipula di contratti, ma appare nuovamente palese la natura preventi-va della consulenza prestata nel quadro dell'Iniziativa (cfr. All. 11).
Ciò posto, a completamento di quanto qui rappre-sentato 'in fatto' e ferma ogni più ampia contesta-zione in relazione a quanto descritto da AIGA nel proprio esposto, si ritiene doveroso - per un'evidente questione di onorabilità prima ancora che per tuziorismo difensivo - replicare ad alcune gravi e mendaci affermazioni ivi contenute:
- a pag. 3, si accusa questo Consiglio di aver po-sto in essere l'Iniziativa "esercitando una pressio-ne sulla pubblica opinione, sulle pubbliche autorità e sul contraente privato" (sic !). Premesso che l'associazione denunciante si guarda bene dal fornire il benchè minimo elemento di prova a so-stegno di un'accusa così infamante (specie per un organismo rappresentativo di una categoria com-posta da soggetti che rivestono una funzione pubblicamente riconosciuta), lo scrivente Consi-glio nega nel modo più assoluto tale circostanza, che non soltanto è totalmente falsa ma stravolge finanche lo spirito e la trasparenza con il quale l'iniziativa è stata organizzata. Si pone ancora una volta l'accento sul fatto che tanto le associazioni dei consumatori quanto le istituzioni pubbliche hanno fattivamente contribuito alla realizzazione dell'Iniziativa ed hanno mostrato sincero apprez-zamento per la stessa, appoggiandola sin dal suo nascere;
- a pag. 5, l'AIGA sostiene ulteriormente che "la proposta proveniente dai professionisti aderenti al Consiglio .... solo apparentemente si configura in favore del cittadino-consumatore, ove si pensi che l'attività svolta gratuitamente verrà a conseguire la sua retribuzione nella fase finale della stipula dell'atto pubblico, il cui costo finirà con il subire una variazione in aumento". L'Iniziativa prevedeva una consulenza preventiva gratuita che, come già detto, da sempre il Notaio offre e che non è in al-cun modo soggetta a 'recupero' in sede di even-tuale stipula di un atto. Alle corte: non era, nè è, prevista alcuna variazione o corresponsione di somme - diretta o indiretta - in relazione a tale consulenza.
4. CONSIDERAZIONI 'IN DIRITTO' SULL'ESPOSTO
Preliminarmente, non si può non manifestare un certo stupore di fronte all'evidente strumentalizza-zione che dell'esposto è stata fatta da parte dell'associazione denunciante, nell'evidente ricer-ca di una facile ribalta mediatica. Quale che sia la motivazione sottesa, riesce tuttavia difficile condi-videre la diffusione alla stampa di una copia del documento depositato avanti codesta On. Autori-tà; specie se posta in essere da un organismo ri-spettabile e rappresentativo della professione fo-rense quale l'AIGA che, proprio per questo, do-vrebbe rifuggere ogni forma di spettacolorizzazio-ne della giustizia, in qualunque sede e forma.
Si è costretti altresì a rappresentare un evidente disagio nel replicare, perlomeno secondo precise categorie tecnico-giuridiche, alle considerazioni contenute nell'esposto di AIGA. Se da un lato è chiaro il timore dei giovani avvocati di vedere altre professionisti bagnarsi nel loro "bacino di utenza" (per citare l'infelice espressione utilizzata da AIGA a pag. 4 dell'esposto), del tutto oscura è l'ipotetica theory of harm che, sotto un profilo strettamente antitrust, deriverebbe dall'Iniziativa. La scansione delle affermazioni della denunciante, a mo' di letto di Procuste, ora dell'Art. 2 ora dell'Art. 3 della L. 287/1990, non lascia trasparire nulla al riguardo, se non una costruzione giuridica che si ha fran-camente difficoltà a conciliare con l'esperienza antitrust nazionale e comunitaria. L'elencazione della giurisprudenza, poi, è una collezione di casi del tutto inconferenti alla fattispecie in esame; al-meno, è bene precisarlo, se ci si colloca nella prospettiva dell'applicazione del diritto antitrust. Va ovviamente da sè che se - come si ritiene ri-spettosamente - obiettivo dell'azione dell'AIGA è l'autoreferenziale difesa corporativa dei giovani avvocati in una prospettiva extra-legem (che nulla ha a che vedere, in questo caso, con la tutela del-la concorrenza), ciò sia legittimo ma la sede ap-propriata per tale difesa non possa certo essere codesta On. Autorità.
Tra l'altro, è perlomeno paradossale che, proprio nel momento in cui una categoria professionale decide di venire incontro alle esigenze rappresen-tate dai cittadini, con un progetto innovativo con-certato con le stesse associazioni dei consumato-ri, non solo le si neghi merito, ma, addirittura, si voglia 'colorare' una tale iniziativa di illegittimità. A fortiori, se si pone mente al fatto che proprio l'Avvocatura ha recentemente intrapreso progetti simili di consulenza gratuita (si vedano le campa-gne di consulenza gratuita offerta dagli avvocati della Lombardia, cfr. All. 12; ovvero il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla redazione gra-tuita del testamento biologico, cfr. All. 13) !
Ciò premesso, lette le accuse formulate dall'AIGA in relazione all'Iniziativa, e per puro scrupolo di difesa, si osserva, ancorchè in modo assoluta-mente sintetico, quanto segue:
- stando alle asserzioni di AIGA, si determinereb-be una supposta violazione dell'Art. 2 L. 287/1990 perchè l'Iniziativa sostanzia un'intesa tra "i notai lombardi (...) in collaborazione con (..) il Comune e la Provincia di Milano e le associazioni dei con-sumatori" (cfr. pag. 5 esposto), finalizzata ad una "offerta sottocosto" (pag. 4 esposto) di prestazioni professionali, "ledendo il diritto degli altri profes-sionisti di competere con essi perchè impossibili-tati ad offrire le stesse prestazioni ... alle medesi-me condizioni offerte da questi ultimi" (pag. 4 e-sposto).
Se ciò fosse vero, non è dato capire per quale motivo ed a che titolo le istituzioni pubbliche e le associazioni dei consumatori si sarebbero rese responsabili di una tale violazione antitrust; nè si indica quale tipologia di intesa sarebbe mai stata posta in essere (e tra chi in concreto), considerato che ciascun Notaio ha aderito autonomamente e spontaneamente all'Iniziativa.
Nè si ravvisa quale sarebbe l'oggetto e l'effetto restrittivo della presunta intesa, trattandosi di un progetto gratuito condiviso con i consumatori per offrire loro una prima assistenza in una congiuntu-ra economica non facile. Proprio per la finalità che la ispiravano, l'Iniziativa non poteva che esser re-sa gratuitamente, come del resto confermato dai già citati progetti similmente intrapresi dall'Avvocatura;
- quanto al presunto abuso di posizione dominan-te sub Art. 3 L. 287/1990, non si capisce, qui pure, quale ne sarebbe stato lo scopo. Ammesso e non concesso che si possa individuare un mercato nel quale una posizione dominante sia detenuta dai Notai (individualmente ?; collettivamente ?; in quale ambito ?, solo a voler tracciare alcune delle difficoltà giuridico-concettuali, ovviamente ignora-te dall'esposto, con le quali si scontrerebbe la tesi di AIGA):
- questi ne avrebbero abusato a quale fine ?
- se la prestazione è stata resa gratuitamente dal soggetto in posizione dominante, di quale 'abuso' si duole l'AIGA ?
- forse che si vuole affermare in diritto il principio per cui nessuna iniziativa - anche solo tempora-nea - può essere fatta gratuitamente ? E che quindi ciò che AIGA va oggi cercando presso co-desta On. Autorità è un provvedimento con il qua-le si inibisca pro futuro ogni iniziativa di questo genere ?
- forse che si vuole affermare che, ai fini dell'insussistenza dell'abuso, i Notai dovevano farsi pagare gli appuntamenti?
L'unica certezza nell'esposto è che, per AIGA, il cittadino dovrebbe pagare sempre e comunque le sue consulenze?
Per tutto quanto precede, il Consiglio confida che codesta On. Autorità non dia ulteriormente corso all'istanza presentata da AIGA.
Argomenti
GIURISTI ED ECONOMISTI A CONFRONTO
(tavola rotonda a Torino del 28 gennaio 2008)
Il notariato ha certamente bisogno di iniziative come quella di Torino del 28 gennaio 2008 orga-nizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con il Comitato Amici del Collegio Universitario Internazionale di Torino sul tema: "SUBPRIME: FRODI IPOTECARIE E SICUREZ-ZA GIURIDICA".
Ho assistito a un dibattito al quale non sono abi-tuato e di fronte al quale sono rimasto, all'inizio, un po' perplesso.
In genere frequentiamo convegni nei quali (anche quando non siamo d'accordo) parliamo fra di noi utilizzando lo stesso linguaggio.
A Torino, invece, i relatori erano un manager d'azienda, studiosi di economia, professori, anche d'oltreoceano, e, unico notaio, Eliana Morandi.
L'impatto è stato molto forte: ho subito notato un approccio totalmente diverso dal mio nell'affrontare i problemi.
In particolare è stata molto interessante l'analisi delle cause della crisi dei mutui subprime e dei possibili rimedi effettuata dal prof. Eugenio Bar-cellona.
Secondo la sua ricostruzione, la crisi economica prodotta dall'esplosione dei mutui subprime non nasce direttamente dalla mancanza di controlli da parte delle Banche della situazione economica e finanziaria dei propri debitori, ma deriva dalla faci-lità per le Banche, a fronte della riscossione di una commissione, di cartolarizzare i propri crediti, che sono stati, quindi, immessi nel mercato finan-ziario, provocando un danno a catena.
La facilità di cartolarizzazione sarebbe da imputa-re alle Agenzie di Rating, incaricate di dare un vo-to di qualità del credito, che, troppo facilmente, hanno assegnato la c.d. AAA (ossia un voto molto alto), rendendo appetibile per il mercato quel pro-dotto finanziario.
Con questo meccanismo la Banca non ha alcun interesse ad effettuare i controlli, in quanto sa già che non sopporterà alcun rischio d'impresa, tra-sferendolo sul mercato.
In questa prospettiva, la soluzione proposta dal-l'economista è di responsabilizzare le Agenzie di Rating: se queste valuteranno correttamente il credito e, quindi, daranno un voto basso ai crediti a rischio, automaticamente sarà più difficile piaz-zarli sul mercato; le Banche, quindi, staranno più attente.
La conclusione: la cura è rappresentata dal "Mer-cato" e dalle sue regole.
E' evidente come l'approccio al problema è asso-lutamente rovesciato rispetto al giurista: non si pensa di introdurre delle regole giuridiche di con-trollo direttamente alla base (mutui), ma si parte dal presupposto che una corretta valutazione e-conomica del prodotto finanziario costringa le Banche, senza che lo imponga alcuna norma, ad essere più rigorose.
Ma salta subito all'occhio la fragilità dell'argomento se solo si considera che le Agen-zie di Rating sono commissionate da coloro che immettono i prodotti nel mercato e, che, quindi, la loro valutazione nasce dopata.
Il prof. Ugo Mattei ha giustamente osservato che l'economista, spesso, vede il giurista come fumo negli occhi, mentre, un controllo giuridico all'inizio del processo economico può evitare tutti gli effetti distorsivi e che sarebbe, quindi, auspicabile un atteggiamento "paternalistico" in certi settori fon-damentali per evitare conseguenze economiche dannose.
Credo che noi dovremmo abituarci ad ascoltare e a confrontarci con gli economisti per capire il loro linguaggio e per essere preparati a rispondere adeguatamente alle istanze che dal mondo dell'e-conomia provengono, con argomenti che possano essere compresi da quello stesso mondo.
Un altro aspetto mi ha colpito e fatto ragionare: i giuristi stanno facendo uno sforzo notevole per comprendere le ragioni dell'economia, approfon-dendo sempre di più l'analisi economica del dirit-to, mentre gli economisti (come il prof. Eugenio Barcellona) continuano a non occuparsi, né a preoccuparsi di capire il nostro linguaggio, nè di cercare un approccio giuridico ai problemi (credo, ahimè, in assoluta buona fede).
Il mio auspicio è che cominci al più presto anche l'analisi giuridica dell'economia per trovare un punto d'incontro.
Domenico Chiofalo - notaio in Malnate
… BUONO A SAPERSI
(DA UNA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE)
Riportiamo alcuni stralci della sentenza n. 19160 / 07 del 21 giugno 2007 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Nel suo insieme non si tratta di una sentenza di particolare interesse giuridico, ma ci pare opportuno segnalarne alcuni passaggi per gli aspetti pratici rilevanti per il nostro lavoro quotidiano.
… Con atto notificato in data … il signor XX con-veniva avanti al Tribunale di Udine la società YY chiedendo l'annullamento della delibera dell'assemblea straordinaria del … nella parte in cui aveva modificato gli artt. 12 e 21 dello statuto.
Il primo (art.12) in quanto prevedendo che l'assemblea è presieduta dal Presidente del con-siglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento dello stesso, da altro consigliere a tal fine incaricato dal consiglio, viola l'art. 2371 C.C. il quale prevede invece che l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitu-tivo o in mancanza da quella designata dagli in-tervenuti; il secondo (art. 21) riguardante la nomi-na dei sindaci, in quanto, prevedendo il diritto del consiglio di amministrazione di presentare una li-sta di candidati per l'elezione del collegio sindaca-le, viola l'art. 148 comma 2 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 che attribuisce ai soci di minoranza il diritto di eleggere un membro effettivo del collegio sin-dacale.
… rilevava la Corte d'Appello per quanto riguarda l'art. 21 dello statuto che correttamente il Tribuna-le aveva ritenuto che detta previsione, così come modificata, attribuendo al consiglio di amministra-zione il diritto di presentare una propria lista di candidati sindaci, avrebbe potuto comportare l'integrale copertura dei seggi disponibili, pregiu-dicando il diritto dei soci di minoranza di ottenere l'elezione di un loro candidato in violazione dell'art. 148 comma 2 del D.Lgs. n. 58 del 1998. Riteneva poi che l'ulteriore modifica dell'art. 21 da parte della società nei termini indicati dal Tribuna-le con la sentenza impugnata non avrebbe potuto comportare la cessazione della materia del con-tendere ai sensi dell'art. 2377 u.c. C.C., trattando-si piuttosto di acquiescenza parziale alla sentenza che doveva essere esaminata ugualmente in rela-zione all'appello incidentale ed alle spese del giu-dizio.
Relativamente all'appello incidentale di XX, rite-neva che l'art. 12 dello statuto, nel prevedere che l'assemblea è presieduta dal Presidente del con-siglio di amministrazione ed, in caso di assenza od impedimento, da persona scelta dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, si pone in contrasto con l'art. 2371 C.C., da considerarsi inderogabile e per il quale l'assemblea è presiedu-ta dalla persona indicata dall'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.
… è anche vero che la tesi della ricorrente circa la legittimità della previsione statutaria in ordine alla presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione non può essere condivisa. A par-te l'anomalia di un collegio controllante nominato anche dall'organo controllato, una tale previsione viola certamente l'art. 148 D.Lgs. 24.2.1998 n.58 posto a tutela delle minoranze in quanto compor-terebbe il pericolo di una copertura dei posti di-sponibili da parte unicamente dei soggetti voluti dalla maggioranza e dall'organo rappresentativo (consiglio di amministrazione) e non assicurereb-be quindi la presenza dei membri votati dalla mi-noranza.
… Per quanto riguarda infine il terzo motivo, rela-tivo all'art.12 dello statuto riguardante la indivi-duazione del soggetto chiamato a presiedere l'assemblea nel caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la previsione che attribuiva il potere di nomina al consiglio di amministrazione si poneva in evidente contrasto con l'art. 2371 C.C. il quale, in ordine a detta ipotesi subordinata, richiede invece che l'assemblea sia presieduta da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti. E non v'è dubbio che trattasi di norma inderogabile in mancanza di un'espressa previsione che consenta una diversa disciplina statutaria.
(sentenza segnalata da
Arrigo Riveda - notaio in Milano)
TABELLA RAPIDA DI CONSULTAZIONE
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Lo schema che segue vuole avere l'unico scopo di favorire una rapida consultazione a titolo di "pro-memoria" circa i vari momenti di entrata in vigore degli obblighi di allegazione relativamente alla certificazio-ne energica. Esso prescinde da ogni approfondimento scientifico e quindi dà per scontata la conoscenza (o la successiva necessità di conoscenza) di tutte le possibili variabili e di tutte le questioni ancora irrisolte.
Ci siamo limitati ad esaminare le norme della legge nazionale e quelle emanate dalla Regione Lombardia. Per quel che ci risulta hanno normato in materia anche le Regioni Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, ma in tutti i casi si tratta di interventi di tipo tecnico (a volte non ancora in vigore) che non incidono sui tempi e modi di allegazione
DAL NAZIONALE LOMBARDIA
02/02/2007 nuova costruzione (dopo la data del 08/10/2005) intera o per singole uni-tà
AQUE nuova costruzione (dopo la data del 08/10/2005) intera o per singole uni-tà
AQUE o ACE
ristrutturazione integrale - demoli-zione e ricostruzione (dopo la data del 08/10/2005) fabbricati oltre i 1000 mq o singole unità di tali fab-bricati
AQUE ristrutturazione integrale - demoli-zione e ricostruzione (dopo la data del 08/10/2005) fabbricati oltre i 1000 mq o singole unità di tali fab-bricati
AQUE o ACE
edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevola-zioni fiscali per miglioramenti ener-getici
AQUE edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevola-zioni fiscali per miglioramenti ener-getici
AQUE o ACE
01/07/2007 interi edifici vecchi o nuovi con su-perficie superiore a 1000 mq.
AQUE interi edifici vecchi o nuovi con su-perficie superiore a 1000 mq.
AQUE o ACE
edifici di proprietà pubblica con con-tratto per gestione impianti
AQUE edifici di proprietà pubblica con con-tratto per gestione impianti
AQUE o ACE
01/09/2007 nuova costruzione (dopo la data del 01/09/2007) intera o per singole uni-tà
ACE
interi edifici o singole unità ristruttu-rati o demoliti e ricostruiti (post 01/09/2007)
ACE
edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevola-zioni fiscali per miglioramenti ener-getici
ACE
edifici interi vecchi o nuovi di qual-siasi metratura
ACE
edifici pubblici interi superiori a 1000 mq.
ACE
01/01/2008 tutti gli edifici pubblici o privati interi o singole unità muniti di "contratto servizio energia" nuovo o rinnovato a tale data
ACE
01/07/2009 tutti: edifici interi o singole unità - vecchi o nuovi
AQUE tutti: edifici interi o singole unità - vecchi o nuovi
ACE
(a cura di Egidio Lorenzi e Mario Simone)
PLUSVALENZA E DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI "PRI-MA CASA" IN SEGUITO AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
1. PREMESSA. IL RUOLO DELL'ACCORDO TRA I CONIUGI
Il presente approfondimento riguarda due proble-matiche fiscali di rilevante interesse notarile, che ad oggi ricevono soluzioni difformi presso le A-genzie delle Entrate e rispetto alle quali non si de-linea un orientamento definito.
La loro rilevanza si afferma soprattutto alla luce del fatto che molte separazioni personali avven-gono nei primi anni di matrimonio e che nel mo-mento di formazione della famiglia spesso avvie-ne l'acquisto della casa.
Di conseguenza, non è infrequente una diversa sistemazione del patrimonio immobiliare, in segui-to alla crisi matrimoniale, entro cinque anni da questo acquisto. Circostanza che rileva sia ai fini della decadenza dalla eventuali agevolazioni "prima casa", sia ai fini della plusvalenza, quando il prezzo di rivendita sia superiore a quello origina-rio di acquisto, come è probabile.
E' opportuno precisare preliminarmente l'ambito oggettivo delle fattispecie interessate.
Il ministero del notaio può essere richiesto per il trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di accordi preliminari, assunti nell'ambito della crisi matrimoniale. In luogo dell'assegno di manteni-mento del coniuge o dei figli, o in luogo dell'asse-gno di divorzio, i coniugi possono scegliere la da-tio di un bene una tantum, a parziale o totale a-dempimento degli obblighi relativi. E per motivi di opportunità, spesso si sceglie di non compiere il trasferimento con effetto immediato, ma di riman-dare l'effetto traslativo ad un successivo atto nota-rile.
Ai fini della presente indagine, preme evidenziare che nei casi in esame l'obbligo di trasferire l'im-mobile sorge sempre da una volontà comune dei coniugi.
Nel caso che più frequentemente si prospetta al notaio, l'accordo preliminare è calato nel verbale omologato dal giudice, nell'ambito della separa-zione consensuale. A questo accordo si riconosce unanimemente natura negoziale, sia in dottrina sia in giurisprudenza, e ad esso viene applicata la disciplina generale sul contratto. In questa fatti-specie, si può quindi affermare che l'obbligo di trasferire abbia titolo in un vero e proprio negozio.
Un trasferimento immobiliare può invero avvenire anche nell'ambito della separazione giudiziale. In tal caso, è difficile che sia richiesto l'intervento del notaio, poiché in genere l'effetto traslativo scaturi-sce direttamente dalla sentenza, con cui il giudice pronuncia la separazione. Anche in questa sede, tuttavia, il trasferimento immobiliare presuppone il consenso delle parti, manifestato nell'ambito del giudizio, senza il quale il trasferimento stesso non può essere disposto dal giudice.
In sede di divorzio, la legge prevede espressa-mente che l'obbligo di corrispondere l'assegno possa essere assolto una tantum, attraverso un unico versamento, che può essere sostituito dal trasferimento di un bene. E' altresì stabilito che questa scelta, che comunque deve essere vaglia-ta dal giudice, presuppone un accordo espresso tra le parti.
Anche in questa fase, l'accordo può avere caratte-re preliminare, e in tal caso il notaio sarà succes-sivamente coinvolto, oppure può avere carattere immediatamente traslativo.
La liquidazione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione, peraltro, incontra scarsa applicazione, poiché il coniuge più debole in genere preferisce contare, vita natural durante, su un'erogazione costante. Inoltre, la sistemazione del patrimonio immobiliare avviene normalmente nella fase della separazione personale.
Infine, il notaio può essere chiamato a ricevere un trasferimento immobiliare in esecuzione di un ac-cordo preliminare assunto in sede di revisione, vuoi dell'assegno di mantenimento, vuoi dell'as-segno di divorzio; revisione che è sempre possibi-le in forza della regola rebus sic stantibus, che permea la disciplina sulla crisi coniugale.
In tutte queste ipotesi, come accennato, l'obbligo di trasferire il bene non sorge senza l'accordo tra i coniugi, anche quando è disposto dal giudice nel-la separazione giudiziale o in sede di revisione.
2. L' INSUSSISTENZA DELLA PLUSVALENZA
Il primo interrogativo è se il trasferimento immobi-liare, esecutivo di un accordo assunto in sede di separazione o divorzio, sia idoneo a costituire una plusvalenza, ai sensi dell'art. 67, comma 1°, lett. b) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, come no-vellato da ultimo dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, con la conseguente possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 20%, su richiesta della parte "venditrice" resa al notaio.
Innanzi tutto, la norma contempla solo le cessioni a titolo oneroso. La plusvalenza non si verifica quando il trasferimento si inserisce in un negozio a titolo gratuito.
Questa considerazione però non esclude, ma anzi afferma, la rilevanza degli accordi esecutivi in e-same ai fini della plusvalenza, poiché oggi risulta superata ogni qualificazione dei medesimi in ter-mini di liberalità.
In particolare, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è stato respinto l'inquadramento nel negozio do-nativo. Nella maggior parte degli accordi in sede di separazione e di divorzio, non ricorre alcun spi-rito di liberalità, specie nei trasferimenti tra coniu-gi, rispetto ai quali il consortium vitae è già cessa-to.
Di regola, il trasferimento, o l'impegno a trasferire, costituisce adempimento dell'obbligo di manteni-mento o dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio. Oppure, sussiste una controprestazione.
Del resto, se l'intenzione fosse quella di compiere una donazione, essa non potrebbe realizzarsi in sede di verbale di separazione o in sede di giudi-zio, per mancanza dei testimoni, requisito di for-ma essenziale. Né potrebbe realizzarsi attraverso un impegno a donare, assunto nella stessa sede, attesa la nullità di ogni accordo preliminare di do-nazione.
Gli accordi in esame non possono qualificarsi nemmeno in termini di transazione, perché per la giurisprudenza unanime questo tipo di contratto non può avere ad oggetto l'obbligo di corrisponde-re l'assegno di mantenimento o di divorzio, anche alla luce della richiamata regola rebus sic stanti-bus. Ciò che può essere oggetto di transazione è solamente la modalità di adempimento di questi obblighi.
In definitiva, la causa dei trasferimenti in sede di separazione e di divorzio è sempre onerosa, e in particolare la causa degli atti esecutivi degli ac-cordi ivi assunti, che il notaio è chiamato a riceve-re, ha carattere solutorio. In un negozio pregres-so, i coniugi hanno manifestato la comune volontà di assolvere all'obbligo di mantenimento del co-niuge debole o dei figli, o all'obbligo dell'assegno di divorzio, mediante la dazione di un bene. Ac-cordo a cui può attribuirsi una causa "familiare" o una causa atipica altrimenti definita, ma pur sem-pre una causa onerosa.
Non è infrequente, peraltro, specie in sede di se-parazione, che i coniugi decidano di compiere una più generale regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, anche in vista dello scioglimento del-la comunione legale. E che conseguentemente pongano in essere trasferimenti immobiliari verso il corrispettivo di una somma di denaro, che a vol-te può essere compensata con debiti pregressi.
In tal caso, si tratta di vere e proprie compravendi-te, o di preliminari di compravendita, che solo oc-casionalmente sono inseriti nel verbale di separa-zione.
Per escludere la plusvalenza non può invocarsi, inoltre, il presunto carattere coattivo dei trasferi-menti in oggetto. L'accordo di separazione con-sensuale, in cui si manifestata la volontà di trasfe-rire, è qualificabile infatti alla stregua di un contrat-to. E anche nei trasferimenti che derivano dalla sentenza del giudice, che definisce un procedi-mento propriamente giurisdizionale, la decisione di trasferire un bene, in luogo dell'adempimento periodico dell'assegno, ha come necessario pre-supposto un accordo tra le parti.
(Peraltro, con riferimento all'ambito oggettivo della plusvalenza, sono rilevanti ai fini reddituali anche le somme percepite in seguito a cessioni bonarie nell'ambito dei procedimenti espropriativi, nonché le indennità di esproprio - art. 11, commi 5-7 della legge 413/91).
Le considerazioni di diritto sostanziale inducono a ritenere rilevanti ai fini della plusvalenza queste operazioni immobiliari. Bisogna però tenere pre-sente che l'immobile oggetto del trasferimento, trattandosi di unità urbana, può essere stato adibi-to ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari "per la maggior parte del periodo intercor-rente tra l'acquisto o la costruzione e la cessione." In questo caso, la plusvalenza è esclusa dalla legge. L'ipotesi ricorre di frequente, e certamente ogni volta che nell'immobile sia stata stabilita la residenza familiare.
Qualora questa circostanza di fatto non sussista, occorre fare riferimento al regime di esenzione fi-scale previsto per gli atti relativi ai procedimenti di divorzio, sancito dall'art. 19 della legge 74/87 ed esteso anche agli atti relativi al procedimento di separazione personale, dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999.
Precisamente, dell'esenzione beneficiano "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al pro-cedimento" di separazione e di divorzio, nonché relativi ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di mantenimento e di divorzio (art. 19). Essa ha quindi per oggetto l'imposta di bollo, di registro e "ogni altra tassa".
Nello Studio n. 67/99/T, in sede di analisi della ri-chiamata pronuncia, si è ritenuto che l'esenzione debba coprire la totalità dei tributi relativi agli atti afferenti alle diverse fasi della crisi matrimoniale.
Sono quindi da comprendersi anche le imposte dirette che scaturiscono dagli atti che realizzano una diversa sistemazione degli interessi e dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, se nascenti dalla crisi.
La Corte Costituzionale ha espressamente affer-mato che l'esenzione trova ragione nella circo-stanza che, in questi atti, non si manifesta alcun indice di capacità contributiva. Ciò fa sì che essi non costituiscano un presupposto d'imposta.
La finalità del trattamento fiscale di favore risiede nella tutela economica dei coniugi e nell'esigenza di facilitare l'accesso alla tutela giurisdizionale nel momento della crisi coniugale. L'esenzione non può estendersi, invece, agli atti che abbiamo un diverso presupposto impositivo. Ad esempio, non è compresa l'I.C.I., che continuerà ad applicarsi.
Nel successivo Studio 60-2006/T, relativo all'im-posta sostitutiva dell'imposta sul reddito per le plusvalenze da cessioni immobiliari, si è ritenuto che le cessioni di immobili tra coniugi, a seguito di accordi in sede di separazione e divorzio, abbiano una causa atipica, e che in esse manchi in genere il presupposto dell'onerosità (1.1).
Quest'ultima affermazione risulta invero criticabile, alla luce delle considerazioni sopra svolte, da cui si evidenzia che non può invocarsi il presunto ca-rattere gratuito di queste cessioni, al fine di esclu-derle dal raggio di applicazione delle plusvalenze.
Tuttavia, nello stesso Studio si propende per e-stendere comunque l'esenzione dalla plusvalenza ad ogni trasferimento immobiliare, in sede di se-parazione e divorzio, anche qualora esso avvenga contro corrispettivo o sia altrimenti qualificabile come oneroso.
Questa conclusione è da accogliere, dal momento che in questi trasferimenti non si manifesta alcuna capacità contributiva, di regola, essendo essi di-retti ad adempiere obblighi di legge che ineriscono al sostentamento del coniuge più debole e dei fi-gli. Peraltro, non sarebbe agevole determinare la plusvalenza nel concreto, dal momento che in questi casi non sussiste un corrispettivo in dena-ro.
Occorre però compiere alcune precisazioni, onde definire l'ambito oggettivo dell'esenzione, sia per quanto riguarda i c.d. accordi non omologati, sia per quanto riguarda i trasferimenti a favore dei fi-gli.
Quanto al primo aspetto, si ricorda la distinzione tra gli accordi anteriori o coevi alla separazione, e gli accordi successivi alla medesima.
La giurisprudenza prevalente ritiene validi i primi, a condizione che non interferiscano con l'accordo omologato, e quindi, ad esempio, quando vertano su aspetti non contemplati nel verbale, oppure quando contengano una disciplina di dettaglio del-l'accordo omologato, o incrementino l'importo del-l'assegno di mantenimento.
Rispetto agli accordi successivi, invece, si è assi-stito ad una evoluzione giurisprudenziale. Dopo un primo orientamento nel senso della nullità tout court, si sono poi ritenuti validi gli accordi aventi ad oggetto i rapporti e le attribuzioni tra i coniugi, ed invalidi quelli relativi ai figli, in quanto sfuggenti al necessario controllo del giudice.
La Suprema Corte in seguito ha però corretto il tiro. Si è riconosciuto che il giudice dell'omologa svolge un controllo di legittimità su tutto l'accordo, nel suo complesso, e un giudizio di merito riguar-do ai provvedimenti sulla prole, sull'affidamento e sul mantenimento; gli accordi successivi, se ri-spettano i requisiti di legittimità, possono essere validi per tutti questi aspetti, in quanto espressio-ne dell'autonomia negoziale, col solo limite del ri-spetto dell'interesse dei figli, sul quale appunto al giudice è riservato un controllo di merito, che po-trà essere svolto in sede contenziosa o in sede di revisione dell'accordo (in particolare, si veda Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270).
Può ben accadere quindi che il notaio sia chiama-to a ricevere un atto di trasferimento immobiliare, nell'ambito di un accordo non omologato. Più diffi-cilmente questo può verificarsi nell'ambito del di-vorzio, dal momento che la giurisprudenza re-spinge con decisione ogni accordo preventivo sul-le condizioni patrimoniali dello scioglimento del matrimonio.
Ebbene, con riferimento agli accordi che possono considerarsi validi, si evidenzia che l'art. 19 della legge 74/87 (come esteso alla separazione per-sonale) richiede la sussistenza di un collegamento tra l'atto, per cui si invoca l'esenzione, e il "proce-dimento" della separazione, del divorzio o il "pro-cedimento" della revisione di entrambi.
Se questo requisito porta ad escludere dall'esen-zione i trasferimenti stipulati nell'ambito della se-parazione di fatto, meno evidente è la soluzione con riferimento agli accordi non omologati.
In ogni caso, quando l'atto notarile di trasferimen-to sia esecutivo di un impegno preliminare, è ne-cessario che questo sia espressamente richiama-to, anche per evitare che l'atto incorra nell'ipotesi di nullità per mancanza di causa. L'expressio cau-sae è richiesta a prescindere dal fatto che l'impe-gno sia contenuto in un accordo omologato o co-munque vagliato dal giudice, oppure in un accor-do esterno alla procedura.
Essa è altresì necessaria per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, proprio per manifestare la connessione tra il trasferimento e il "procedimen-to" di separazione o di divorzio.
In tale prospettiva, attesa la ratio e l'ampia portata dell'art. 19, appare plausibile estendere l'esenzio-ne anche ai trasferimenti attraverso cui si realizza un accordo antecedente o successivo alla sepa-razione o al divorzio, purché il collegamento fun-zionale risulti dall'atto. In questo senso è orientato anche lo Studio n. 67/99/T.
Potrebbe quindi darsi il caso, per esempio, di un accordo intercorso dopo la pronuncia di separa-zione che, in quanto migliorativo delle condizioni economiche a favore del coniuge più debole, pre-vedesse il trasferimento di un immobile, senza il passaggio dal giudice in sede di revisione. L'ac-cordo dovrebbe comunque richiamare la pronun-cia di separazione, per usufruire dell'esenzione, e potrebbe rientrare a pieno titolo nella sistemazio-ne patrimoniale degli interessi dei coniugi, che sono in continua evoluzione.
Tuttavia, la circolare 49/E del 16 marzo 2000 ri-chiede che l'accordo preliminare (diretto al trasfe-rimento immobiliare) sia formalizzato nel verbale, altrimenti viene esclusa l'esenzione fiscale.
Questa interpretazione restrittiva non appare fon-data, poiché l'art. 19 richiede una generica con-nessione causale coi procedimenti della crisi co-niugale, e non anche che l'accordo, pur in via solo preliminare, sia già concluso (ed espresso) nei procedimenti medesimi.
Per questi motivi, nello Studio 67/99 si è ritenuto che l'esenzione possa comprendere anche gli atti relativi a procedimenti non ancora radicati proces-sualmente o non ancora conclusi.
Alla luce dello citata circolare, è peraltro consi-gliabile che il notaio assuma una posizione di cau-tela, onde evitare che le parti si vedano respinta l'esenzione dall'Amministrazione Finanziaria, con la conseguenza che l'atto, tra l'altro, vada a costi-tuire una plusvalenza.
A tal fine, è opportuno che, in caso di accordo an-tecedente alla separazione, esso sia ancorato al-l'omologa, magari mediante la predisposizione di una condizione, e che successivamente esso sia riportato nel verbale di separazione.
In caso di accordo successivo alla separazione o al divorzio, invece, senz'altro più sicura è la strada di far calare l'accordo sul trasferimento (anche so-lo in via di preliminare) nell'ambito di una procedu-ra di revisione delle condizioni economiche già vagliate dal giudice.
Va precisato, infine, che una soluzione diversa si profila per le compravendite immobiliari (o i preli-minari di compravendita) che sono inserite negli accordi di separazione e di divorzio solo occasio-nalmente, cui già si è accennato.
Rispetto ad esse, il collegamento con la separa-zione o con il divorzio non è più funzionale, ma si pone alla stregua di un motivo.
Inoltre, l'esborso di una somma di denaro per ac-quistare una quota immobiliare, al di fuori della sistemazione economica derivante dalla crisi ma-trimoniale, manifesta una capacità contributiva del coniuge acquirente, e quindi giustifica che l'opera-zione sia considerata presupposto d'imposta e che sia idonea a costituire una plusvalenza (il punto peraltro è controverso; in senso contrario si veda G. Metitieri, La funzione notarile nel trasfe-rimento di beni fra coniugi in occasione di separa-zione e divorzio, in Riv. not., 1995, p. 1181, che ritiene sufficiente una connessione di qualsiasi ti-po con la separazione o col divorzio).
Quanto al secondo aspetto, ossia se possano be-neficiare dell'esenzione, anche ai fini della plusva-lenza, i trasferimenti a favori dei figli, si è già anti-cipato che lo Studio 67/99, alla luce della senten-za della Corte Costituzionale 154/99, si è espres-so nel senso favorevole.
Se il fondamento dell'art. 19 della legge 74/87 è quello illustrato dalla stessa Corte e quindi è ido-neo a legittimare un'applicazione dell'esenzione anche agli accordi non omologati, a maggior ra-gione ad una soluzione medesima deve giungersi con riferimento ai trasferimenti a favore della pro-le, formalizzati nella stessa procedura di separa-zione o di divorzio, e non al di fuori di essa.
In modo conforme, si è espressa anche la Su-prema Corte di recente (Cass., 30 maggio 2005 n. 11458), che ha accolto un ricorso diretto ad e-stendere l'esenzione fiscale in questa direzione.
Si noti che di frequente, specie nell'ambito della separazione consensuale, allorché occorra prov-vedere ad una diversa sistemazione del patrimo-nio immobiliare, si manifesta una resistenza nel coniuge a trasferire all'altro i propri beni, seppur anche nella prospettiva del mantenimento dei figli. E che per questo spesso si preferisce trasferire l'immobile direttamente in capo ai figli, magari con clausole che garantiscano al coniuge affidatario la possibilità di utilizzo del medesimo o di ricavarne i frutti.
Tuttavia, questa interpretazione non è stata accol-ta dalla successiva risoluzione 151/E del 19 otto-bre 2005, che ha interpretato in senso restrittivo la norma de quo (art. 19), pur nella sua estensione alla separazione personale.
Si è infatti affermato che questi trasferimenti pale-serebbero una causa liberale a favore di un sog-getto estraneo al rapporto di coniugio (ossia il fi-glio), e non si collegherebbero funzionalmente al-l'accordo di separazione o di divorzio.
Questi argomenti non considerano però la nozio-ne di causa familiare, idonea ad abbracciare la regolamentazione degli interessi della famiglia nel suo complesso, compresi i figli, anche e soprattut-to nella fase della crisi matrimoniale.
A prescindere dai rilievi critici che possono muo-versi a questa risoluzione, peraltro, essa costitui-sce un punto di riferimento interpretativo che non può essere eluso e che consiglia di escludere, al momento, l'invocazione dell'esenzione fiscale per i trasferimenti verso i figli, anche per quanto ri-guarda la plusvalenza.
Ad una soluzione diversa non può giungersi nemmeno facendo appello alla causa liberale di questi trasferimenti, dal momento che nella mag-gior parte dei casi essa manca, in quanto essi in genere sono diretti al parziale assolvimento del-l'obbligo di mantenimento dei figli stessi, che gra-va sul coniuge non affidatario.
3. LA DECADENZA DAI BENEFICI DELLA "PRI-MA CASA"
La seconda problematica riguarda la permanenza o meno dei benefici fiscali della "prima casa" (nota II bis della tariffa Parte I del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131), in seguito ad uno dei trasferimenti immo-biliari illustrati, che il notaio sia chiamato a riceve-re e per cui si può porre l'esigenza, non solo di informare le parti circa l'eventuale decadenza, ma anche di predisporre le opportune cautele a favo-re della parte acquirente (ad esempio, il deposito presso il notaio della somma corrispondente alla imposte ordinarie e alla sanzione).
Si noti che la parte può incorrere nella decadenza, non solo in quanto indotta dalla crisi a trasferire il bene al coniuge o a terzi, ma anche per la fre-quente difficoltà di riacquistare entro l'anno altra casa da destinare ad abitazione principale, sulla base solo del proprio reddito e senza poter conta-re più su quello del coniuge, anche ai fini dell'ac-cesso al credito.
Sul tema, non sussistono risoluzioni o circolari ministeriali.
L'interrogativo non trova soluzione, in questo ca-so, all'interno della normativa sull'esenzione fisca-le, di cui alla legge 74/87, poiché il tributo a mon-te dovuto prescinde dalla crisi matrimoniale. Una soluzione può rintracciarsi invece nel profilo ne-goziale, e appare più immediata di quella sulla plusvalenza, alla luce delle considerazioni fin qui svolte.
La legge stabilisce che il contribuente decade dal-le agevolazioni "prima casa", tra l'altro, se prima di cinque anni dall'acquisto trasferisce per atto a tito-lo oneroso o a titolo gratuito l'immobile acquistato.
E' chiaro il riferimento normativo al compimento di atti volontari, attraverso cui l'immobile viene di-smesso.
Si è evidenziato che ogni volta che, nell'ambito della separazione o del divorzio, si realizzi il tra-sferimento di un bene immobile, in via diretta o mediata, sussiste sempre un accordo tra i coniugi in tale direzione; accordo al quale non può non riconoscersi una natura essenzialmente negozia-le.
Anche gli accordi preliminari inseriti nel verbale di separazione consensuale o assunti in sede di re-visione, cui il notaio è chiamato a dare esecuzio-ne, costituiscono manifestazioni dell'autonomia privata.
Sulla base di queste considerazioni, quelli in og-getto non possono considerarsi trasferimenti coat-tivi di beni immobili, e rientrano nella previsione normativa della nota II bis, costituendo una causa di decadenza dalle agevolazioni "prima casa".
Questa conclusione è riferibile sia ai trasferimenti funzionalmente collegati alla separazione o al di-vorzio, sia a fortiori ai trasferimenti tra i coniugi in-seriti negli accordi relativi solo occasionalmente, che si qualificano come vere e proprie compra-vendite.
Invero, è stata prassi di alcune Agenzie delle En-trate (ad esempio quella di Milano 2) escludere la decadenza dai benefici de quo, in caso di trasfe-rimenti immobiliari entro il quinquennio in esecu-zione di accordi assunti in sede di separazione, e ciò in considerazione del loro presunto carattere coattivo.
Tuttavia, a seguito di interpello nel 2005 alla Dire-zione della Regione Lombardia, che ha espresso, pur per un caso circoscritto, una decisione favore-vole alla decadenza, si è oggi imposta in genere una prassi opposta, per lo meno presso le Agen-zie delle Entrate lombarde.
Occorre osservare, comunque, che l'applicazione delle imposte in misura ordinaria non deriva tanto da una condotta dell'acquirente, quanto dal venir meno del presupposto oggettivo del beneficio, os-sia la finalità abitativa dell'immobile. In questo senso, si sono espressi i giudici di legittimità (Cass., 20 febbraio 2003, n. 2552).
Il che potrebbe anche legittimare una interpreta-zione volta ad affermare la decadenza dai benefici della "prima casa", e l'applicazione delle imposte ordinarie, anche in caso di trasferimento coattivo entro i cinque anni.
Peraltro, possono sussistere cause che escludono la decadenza, pur nel mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalla legge; la risoluzione 35/E del 2002 ha riconosciuto la rilevanza della forza maggiore, in questo senso. Nella specie, trattava-si di un sisma che colpì l'intero Comune e che ob-bligò il contribuente a spostare altrove la propria residenza.
Il sopraggiungere della crisi matrimoniale, tuttavia, non può considerarsi alla stregua di un evento imprevedibile ed oggettivo, e quindi come una causa di forza maggiore.
Ciò non esclude che l'applicazione delle imposte ordinarie comporti sempre anche quella della sanzione del 30%, prevista dalla nota II bis, la quale è connessa invece ad un comportamento della parte.
Nell'ultima pronuncia richiamata, infatti, la Supre-ma Corte ha affermato che l'Amministrazione Fi-nanziaria legittimamente può applicare le normali imposte, a seguito di decadenza per mancato riacquisto entro l'anno. Ma ha riconosciuto, al con-tempo, che non sono dovute le sanzioni, per l'im-possibilità di riacquistare altro immobile entro tale termine, in considerazioni dei mutamenti patrimo-niali conseguenti alla separazione personale.
Sulla base di questo precedente, in conclusione, non può evitarsi la decadenza dalla agevolazioni e l'applicazione della imposte ordinarie, ma può legittimarsi il rifiuto del pagamento della sanzione del 30% delle stesse, in caso di oggettive difficoltà a procedere al riacquisto entro l'anno. Circostanza che verosimilmente potrà essere fatta valere in sede di accertamento da parte della Amministra-zione Finanziaria.
Michele Ferrario Hercolani
Finestra sul cortile
MANI DI FATA
In uno dei convegni organizzati dalla Fondazione Italiana per il Notariato lo scorso anno, è stato detto che il decreto legislativo n. 122/2005 è la legge meno applicata e meno rispettata d'Italia. Si contano sulle dita di una mano, infatti, i costruttori che stipulano fidejussioni per i loro edifici in corso di costruzione o che assicurano gli immobili una volta ultimati. Non sono d'accordo. Fermo restan-do che il Dlg. 122/05 è rimasta un'occasione per-duta, sono arciconvinta che le norme più disattese in senso assoluto siano quelle in materia di privacy; anche perchè le violazioni non investono solo l'ambito legale, ma riguardano fortemente quello della educazione, del buon senso, della di-screzione.
Facciamo degli esempi: a chi non è capitato di trovarsi in un ospedale per dei controlli? E quanti hanno potuto sviscerare i propri malanni in un ambiente discreto e ovattato, con un addetto che si esprimesse con voce pacata? Io credo a pochi fortunati; è molto più consueto infatti che uno stu-pido infermiere urli all'indirizzo di qualche vec-chietto malmesso "Rossi, puoi andare a fare la cistoscopia" arrogandosi in un colpo solo il diritto, da nessuno concesso, di dare del tu e di far co-noscere agli altri in attesa la patologia di cui il po-vero signor Rossi è affetto.
Non va meglio negli uffici postali. Per me che ho la (s)ventura di lavorare ed abitare nello stesso paese, la posta è diventata un incubo; non c'è in-fatti pacco, lettera, raccomandata, mia o di mem-bri della mia famiglia, e rigorosamente indirizzata a casa, che non arrivi allo studio e che non venga consegnata a chiunque ci si trovi in quel momen-to, fosse pure l'addetto alle pulizie. "C'è un con-trassegno di Mani di Fata per 260 euro" strilla il maledetto postino già sulle scale; e come se non bastasse aggiunge "secondo me contiene una to-vaglia". Ebbene si, ogni tanto compro tovaglie e lenzuola ed anche strofinacci dalla Ditta Canetta. C'è proprio bisogno che lo sappia tutta Mesagne?
Gli stupratori della privacy, ahimè, non sono ar-mati solo delle loro insensibilità e della loro male-ducazione; hanno infatti a disposizione una delle armi più micidiali per gettare in pasto al mondo le vite degli altri: il fax. Ritengo questo aggeggio quanto di più deleterio sia stato inventato da cen-to anni a questa parte. Nato come puro ed utilis-simo strumento di lavoro, è divenuto col tempo e per l'uso che se ne fa, uno strumento di tortura. E' tristemente celebre, nel mondo cinematografico, il fax che Daniel Day-Lewis inviò alla sua fidanzata, Isabelle Adjani, per comunicarle che la lasciava. Dev'essere stato lui a dare il via ad una serie di messaggi che nulla o quasi hanno più a che fare con il lavoro. Chiunque comunica qualsiasi cosa "via fax", senza neanche prendersi la briga di av-visare il destinatario dell'invio in atto. Il bello è che qualcuno pensa pure di farti un piacere, per cui s'incavola tantissimo se protesti. "Le analisi erano pronte, ho pensato di mandartele subito per farti stare tranquilla", mi risponde il responsabile del laboratorio cui faccio presente che inviare un re-ferto allo studio non è il massimo della discrezio-ne, "dov'è il problema?" Il problema è che non ve-do perchè le mie impiegate debbono essere mes-se a conoscenza del colesterolo di mio marito. Perchè il punto è proprio questo: i fax, i pacchi, la posta in genere vengono ricevuti dai nostri impie-gati, possibile che la gente non capisca? Che poi non c'è speranza: se il fax porta una notizia catti-va lo prenderà sempre l'impiegata con cui hai ap-pena avuto un diverbio e che si sente vittima d'u-na immane ingiustizia; costei ovviamente lo legge e te lo porge, poi, con l'aria soddisfatta di chi pen-sa "ecco qua, la Divina Provvidenza ti ha già puni-to..."
Tempo fa un avvocato, un principe del Foro lec-cese, mi ha inviato, ovviamente per fax, una di quelle terribili missive con le quali ti viene imputa-ta la responsabilità di un qualche accidenti e pre-annunciata una richiesta di danni. Il suddetto ha superato tutti gli altri bisonti della comunicazione (...da qui il titolo di Principe) inviando la missiva "per conoscenza" anche ad un mio collega per altri versi interessato alla cosa. Ma dov'è la privacy in questi casi? una lettera minatoria invia-ta "per conoscenza" ad altri... E tutto questo da parte di un sedicente legale. Per me siamo alla follia.
Dispiace dire che anche il nostro ambiente, la no-stra famiglia si rende colpevole delle medesime mancanze; organismi molto vicini alle nostre isti-tuzioni, infatti, inviano con infinita leggerezza co-municazioni che necessiterebbero di ben altro ri-serbo.
Come ci si difende? Beh, non credo ci siano altri modi, bisogna far ricorso ai rimedi estremi e quin-di... sì, staccare la spina. E' quello che ho fatto; non ho più un fax.
D'ora in avanti chi vorrà inviarmi qualcosa dovrà per forza utilizzare la posta elettronica o rivolgersi ad un arcaico postino; magari proprio quello che strilla dalle scale "è arrivato un pacco da Mani di Fata"...
Lavinia Vacca
DAL NEBBIOLO AL BAROLO
In una delle, ormai rare, mie visite in libreria ho notato sullo scaffale un libro dal titolo piuttosto cu-rioso ed interessante: "Il marketing legale", libro che ho deciso subito di comprare, ripromettendo-mi di leggerlo nei giorni successivi.
Ma nel corso della settimana un paio di certifica-zioni energetiche e due cene non previste hanno esaurito il poco tempo serale a disposizione.
Non è andata meglio la domenica, dato che mi è stata organizzata (nelle famiglie, si sa, son sem-pre le donne a decidere....) una gita a Barolo, un bel paesino in provincia di Cuneo, famoso per l'omonimo vino.
Lì ci sono splendidi vigneti che occupano tutti gli spazi disponibili, intervallati da un elevato numero di cascine.
Ogni cascina, che a giudicare dell'aspetto esterio-re e dall'automobile parcheggiata in cortile si di-rebbe di proprietà di un ricco notaio, ha una canti-na con vendita diretta al pubblico.
Perchè non aprofittarne, ci siamo detti, per fare scorta di buon vino, magari cercando un produtto-re che lo venda sfuso?
Pia illusione. La bottiglia meno costosa (e da 0,72 cc) partiva da 18 - 20 euro; la richiesta di barolo sfuso, volta a cercare di diminuire un poco il prez-zo, necessitava di una buona dote di coraggio in-dividuale.
"Ma no, è vietato per legge! Sa, si tratta di una denominazione di origine protetta e controllata, noi queste cose non le facciamo, non so proprio dirle dove potrebbe trovarlo" rispondevano tutti mostrando sorpresa e sdegno per questa nostra ingenua richiesta. Insomma, sembrava di chiede-re ad un notaio di un tempo uno sconto sulla tarif-fa.
Allora, dopo diversi tentativi, abbiamo cambiato tattica.
Individuata la cascina giusta, dimora di contadino piemontese doc con la sana forma mentis di un tempo, utilizzato rigorosamente ed esclusivamen-te il dialetto, che toglieva ogni dubbio sulla comu-nanza geopolitica e di mentalità, ostentata l'ade-guata competenza tecnica (per fortuna l'amico che era con me è un vinificatore, sia pure a livello amatoriale), siamo entrati a poco a poco nelle grazie della controparte.
Complice un bel bicchiere di barolo "di assaggio" e molta diplomazia, abbiamo portato dalla nostra parte il produttore, che ci ha raccontato i veri costi della produzione e della vinificazione, nonché i meccanismi di moltiplicazione del prezzo e gli ac-cordi di cartello delle grosse aziende della zona.
Il tutto si è concluso con il riempimento di una damigiana con 54 litri di nebbiolo (il barolo prima dell'invecchiamento, a grandi linee) ad un costo pari a circa un quarto rispetto a quanto richiestomi dai produttori precedenti.
Tornando a casa, tutto contento, con la mia dami-giana nel bagagliaio, mi sentivo molto cittadino consumatore che, rompendo cartelli e sfidando caste, facendo leva sulle ferree leggi del mercato e della concorrenza, nell'esercizio del proprio dirit-to a consumare in un mercato finalmente libera-lizzato, ha risparmiato più di mille euro.
Oppure il contadino mi ha fregato spacciando per nebbiolo qualche altra cosa di basso costo?
Oppure il nostro amico ha un buon consulente marketing che gli ha insegnato come portare il cliente dalla propria parte, fidelizzarlo in vista di acquisti futuri, aggiungere valore e qualità al pro-prio prodotto, far diventare il cliente stesso veicolo di diffusione dei propri prodotti?
Mah! Questi agricoltori...
Roberto Milano notaio in Casale Monferrato
Società & Co.
VENDITA DI AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA'
Molti anni fa (quando il legislatore ampliava la sfera delle competenze notarili) le colonne di questo giornale ospitarono una diffusa e articolata bozza della vendita di azienda che, nel tempo, ha avuto decisamente for-tuna. (in FederNotizie - anno VII°, n.1 - gennaio 1994)
Si torna ora in argomento con un contributo che - certo meno ambizioso - cerca di incidere sul gap culturale di cui, a distanza di quasi quindici anni dalla entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 310, ancora ri-sentono certi interventi notarili in materia di trasferimenti di piccole aziende - per lo più esercizi commerciali - che "circolano" nel bel mezzo di un turbinio di cambiali.
Nell'impresa si sono cimentati un vecchio arnese di questa redazione Domenico de Stefano (che con questo numero se ne congeda dopo oltre vent'anni) e un giovane "incoming", Barbara Elisa Focarete.
Celle-ci est la vie!
N. di rep. N. di racc.
VENDITA DI AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA'
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno … del mese di … dell'anno … .
In …., nel mio studio in … n. … .
Avanti a me dottor … , notaio in … ed iscritto presso il Collegio Notarile di …,
sono presenti:
per la parte venditrice:
AA, nato a … il giorno …, residente//domiciliato a …, via … n. …, che interviene al presente atto in rappre-sentanza della "ALFA S.N.C. DI … E C." società di nazionalità italiana, con sede in …, via … n. …, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di … n. …, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo col n. …, capitale sociale di euro …, nella sua qualità di socio amministratore (unico), munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti patti sociali
e con il consenso, per quanto possa occorrere dell'unico altro socio :
BB, nato a … il giorno …, residente//domiciliato a …, via … n …,
per la parte acquirente:
CC, nato a … il giorno …, residente//domiciliato a …, via …, n. …, che interviene al presente atto in rappre-sentanza della "BETA S.N.C. DI … E C." società di nazionalità italiana, con sede in …, via … n. …, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di … n. …, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo col n. …, capitale sociale di euro …, nella sua qualità di socio amministratore, munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti patti sociali;
persone della cui identità personale io notaio sono certo le quali, nella rispettiva qualità,
premesso che
- la Società "ALFA S.N.C. DI … E C.", in forza di atto a rogito//autenticato dal notaio…in data…n…di rep., registrato a… il…al n…., (ovvero: per averla organizzata ex novo a fare tempo dal __/__/____ ), è titolare dell'azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio commerciale, gestito in proprio, corrente in …, via … n. …, avente ad oggetto l'attività di … denominat… " … ",
- per l'esercizio della predetta azienda sono state rilasciate al nome di … la/e seguente/i autorizzazione/i: …,
- la società "ALFA S.N.C. DI … E C." ha ottenuto dalla Agenzia delle Entrate di …, ufficio di …, la "Certifica-zione dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda" , che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
convengono e stipulano quanto segue:
1. Consenso ed oggetto
La società "ALFA S.N.C. DI … E C.", come sopra rappresentata, con la riserva a suo favore della proprietà, ai sensi del successivo art. 3, e con il consenso, per quanto occorrer possa, dell'unico altro socio, signor BB, vende alla Società "BETA S.N.C. DI … E C." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio commerciale, corrente in …, via … n. …, avente ad oggetto l'attività di … denominat … " … " .
Oggetto della vendita è il complesso di beni (materiali ed immateriali), diritti e rapporti riconducibili all'esercizio della attività di cui sopra, ivi compresi l'avviamento, le attrezzature e le scorte esistenti alla data della sottoscrizione del presente atto, e più precisamente i mobili di arredamento, i macchinari, gli impianti, le scorte, gli utensili. Per la individuazione dei singoli elementi che compongono tale complesso le parti fanno riferimento all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "…" .
2. Prezzo
Il prezzo della vendita è convenuto in euro …, di cui:
€ per l'avviamento
€ per le attrezzature
€ per i macchinari
€ per le merci e le scorte costituenti il magazzino
€ per mobili ed arredi
€ per …
Il pagamento del prezzo della vendita è regolato come segue:
a) euro
parte venditrice dichiara di avere ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente … , cui rilascia quietanza per il corrispondente importo;
b) la parte di prezzo residua, pari ad euro…, parte acquirente si obbliga a pagarla alla parte venditrice in … rate di eguale importo, scadenti il giorno … di ogni mese con esclusione del mese di agosto di ogni anno, la prima scadente il … e l'ultima il ….
Le parti convengono che per la parte di prezzo dilazionata non siano dovuti interessi, sino alle rispettive sca-denze, come sopra convenute.
Per facilitare la riscossione del predetto credito e consentirne la circolazione, senza che ciò costituisca nova-zione dell'obbligazione contratta, la parte acquirente rilascia alla parte venditrice … pagherò cambiari aventi le scadenze e gli importi sopra indicati.
I vaglia cambiari vengono rilasciati dalla parte acquirente ed accettati dalla parte venditrice "pro solvendo" e non "pro soluto".
3. Riserva di proprietà
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 c.c. e seguenti, la parte venditrice si riserva la proprietà dell'azienda in contratto.
Per effetto di quanto sopra, la parte acquirente, pur assumendo i rischi dal momento della consegna, acqui-sterà la proprietà dell'azienda con il pagamento, secondo le modalità stabilite, dell'ultima rata di prezzo.
La parte venditrice è obbligata a rilasciare a tempo debito quietanza dell'avvenuto integrale pagamento, in forma idonea ad eseguire la pubblicità e gli adempimenti occorrenti, da eseguirsi a richiesta e spese della parte acquirente .
4. Clausola risolutiva espressa
Le parti espressamente convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il mancato pagamento di rate per importo superiore all'ottava parte del prezzo, costituirà inadempienza contrattuale, producendo la risoluzione del contratto in danno della società acquirente.
In tal caso, ove la parte venditrice non fosse interessata al mantenimento//conservazione del contratto, la ri-soluzione si verificherà di diritto quando la stessa dichiarerà alla parte acquirente di volersi valere della pre-sente clausola risolutiva espressa, fermo il diritto della parte venditrice al risarcimento del danno ed ad ogni altra ragione conseguente all'inadempimento della parte acquirente.
5. Consegna
Le parti convengono che la consegna venga effettuata dalla parte venditrice alla parte acquirente entro . . .
La parte venditrice si obbliga a consegnare, entro il medesimo termine, le scritture contabili che possono es-sere consegnate.
La parte acquirente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le scritture contabili, comprese quelle che, pur essendo di pertinenza dell'azienda venduta, resteranno in possesso di parte venditrice.
Dalla data di consegna saranno rispettivamente a favore e carico della società acquirente i conseguenti ef-fetti utili ed onerosi, ivi compresi i redditi e gli utili, nonché le spese, gli oneri relativi e le imposte di qualsiasi genere inerenti l'esercizio dell'azienda, nonché il canone di affitto dei locali occupati dall'esercizio commer-ciale in oggetto.
6. Garanzie
La parte venditrice garantisce e ad ogni effetto di legge dichiara:
- che l'azienda in oggetto è di sua piena proprietà e libera disponibilità, completamente esente da oneri, pesi e privilegi di qualsivoglia natura, sequestri, pignoramenti, diritti di prelazione, liti pendenti sia nei confronti di Enti Pubblici sia nei confronti di privati,
- che non esistono alla data odierna pendenze fiscali (per imposte dirette o indirette), essendo in regola con il pagamento di ogni imposta o tassa, sia ordinaria che straordinaria;
- di aver conseguito ed essere tutt'ora in possesso di tutte le autorizzazioni, rilasciate dalle competenti autori-tà, necessarie per l'esercizio dell'attività svolta,
- [eventuale] di aver integralmente pagato il prezzo dei mobili, arredi, attrezzature e scorte esistenti e di non avere in corso alcuna procedura coattiva sui medesimi,
- [eventuale] di non essere vincolata a contratti con fornitori diversi da quelli contenuti nell'elenco che si alle-ga sotto la lettera ". . .".
7. Successione nei contratti
[eventuale] In deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c. la parte acquirente non subentra in alcuno dei con-tratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita, dalla parte venditrice, fatta eccezio-ne per il contratto di locazione di cui in seguito.
8. Contratto di locazione
Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la parte venditrice cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione (del cui contenuto la società acquirente si dichiara piena-mente edotta), relativo ai locali ubicati in … nei quali si svolge l'attività d'impresa, rendendone noti alla parte acquirente i seguenti elementi:
data del contratto (estremi di registrazione);
durata, proroga, etc.:
generalità / denominazione, domicilio / sede del locatore:
oggetto della locazione, destinazione dei locali:
canone:
modalità di pagamento:
spese:
depositi cauzionali:
ovvero
rendendone noti alla parte acquirente tutti gli elementi mediante consegna dei seguenti documenti:
-
-
-
La società venditrice dichiara che i locali nei quali si svolge l'attività trasferita hanno i requisiti urbanistico sanitari necessari per l'esercizio della medesima, in conformità alle prescrizioni delle Pubbliche Autorità competenti, e che gli stessi sono quindi pienamente regolari dal punto di vista amministrativo.
La parte venditrice, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, si obbliga a darne comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro ….
Le indennita previste dall'art. 34 della l. 392/78 e il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 40 della detta legge competono al soggetto che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione ovvero della alienazione dei locali.
9. Rapporti di lavoro
La società venditrice dichiara di avere risolto ogni rapporto di lavoro con chiunque abbia prestato la sua ope-ra nell'azienda in oggetto, di avere soddisfatto ogni relativo diritto o ragione di credito, di avere regolarmente versato tutti i contributi previdenziali e assistenziali e, fermo il disposto dell'art. 2112 secondo comma c.c., le parti convengono che resteranno a carico della società venditrice ogni onere e responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del c.c., obbligandosi la stessa sin d'ora a tenere indenne la parte acquirente da ogni somma fosse tenuta a pagare per debiti ad oggi esistenti nei confronti dei lavoratori dipendenti e dialtri colla-boratori a qualsiasi titolo.
[oppure] Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati meno di quindici lavoratori e che pertanto non si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano.
Resta ferma la responsabilità solidale tra parte venditrice e parte acquirente per i debiti ad oggi esistenti nei confronti dei lavoratori dipendenti.
[oppure] Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati oltre quindici lavoratori e che pertanto si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano.
10. Successione nei debiti e nei crediti
Le parti convengono che la parte acquirente non subentra alla parte venditrice nei crediti e nei debiti azien-dali, in essere alla data . . . che rimangono in capo alla società venditrice.
In particolare:
- con riferimento ai crediti: la parte venditrice riscuoterà direttamente l'importo dei crediti di sua competenza e la parte acquirente si obbliga a versare alla parte venditrice l'importo dei crediti aziendali eventualmente pagati dai debitori ad essa parte acquirente;
- con riferimento ai debiti: la parte venditrice solleva la società acquirente da ogni responsabilità ed onere al riguardo, ivi compresi i debiti futuri conseguenti la gestione sino alla data della consegna come sopra conve-nuta, obbligandosi a rifondere alla società acquirente quanto la stessa fosse tenuta a pagare ai creditori a-ziendali ai sensi dell'art. 2560 del c.c..
Si precisa che tra i debiti che restano a carico della società venditrice, sono compresi quelli fiscali, quelli rela-tivi al personale dipendente, e tutti quelli derivanti da eventuali notifiche, sanzioni, o altri provvedimenti com-presi quelli di cui all'allegato "A" .
11. Sopravvenienze fiscali o contributive
Le parti convengono che:
- resteranno in capo alla parte venditrice le conseguenze di quanto riportato nel certificato rilasciato dall'A-genzia delle Entrate di …, ufficio di …, qui allegato sotto la lettera "A". Al riguardo la parte società venditrice ne garantisce l'adempimento insieme ai suoi soci, qui pure sottoscritti per tale ragione a titolo personale, ob-bligandosi tutti, in via solidale tra loro, a tenere indenne la parte acquirente da ogni somma fosse tenuta a pagare anche ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- parte venditrice assume a proprio esclusivo carico ogni spesa ed onere di gestione, nessuno escluso, non-ché ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di danaro che dovesse sopravvenire in relazione ad eventi accertati o da accertare, riguardanti il periodo antecedente la consegna della azienda, relativi a:
--- tributi o contributi erariali, comunali, regionali e provinciali;
--- imposte o tasse dirette e indirette,
--- contravvenzioni, ammende, sopratasse o sanzioni di qualsiasi natura;
--- oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi.
Dalla consegna, parte acquirente è responsabile in via esclusiva di quanto dovuto per qualsiasi imposta, tassa o contributo inerente, per il periodo successivo alla consegna, l'attività propria dell'azienda oggetto del presente contratto.
12. Atti di disposizione dell'azienda - Obblighi della parte acquirente
L'eventuale rivendita a terzi dell'azienda oggetto del presente atto, prima dell'integrale pagamento del prezzo pattuito, potrà avvenire soltanto con il consenso della parte venditrice, la quale si riserva il diritto di chiedere il pagamento anticipato di tutte le cambiali a scadere ovvero la sostituzione delle medesime con altre rila-sciate dal terzo acquirente con avallo da parte dell'attuale società acquirente.
Sino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, la parte acquirente si obbliga a condurre l'azienda con diligen-za, a custodire il complesso dei beni che ne fanno parte e a non compiere atti che possano danneggiarli o pregiudicarne l'integrità.
13. Divieto di concorrenza
La società venditrice e i suoi soci pure qui sottoscritti si obbligano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2557 c.c., per la durata di anni cinque da oggi ad astenersi dall'iniziare o gestire in proprio o in società e per interposta persona fisica o giuridica, altra impresa avente oggetto identico o similare a quello ceduto, nel raggio di . . . metri; i medesimi si obbligano altresì ad astenersi da ogni attività atta a sviare la clientela dal-l'esercizio ceduto.
14. Patto di voltura
La società venditrice, garantendo di essere titolare delle licenze, autorizzazioni e concessioni sopra men-zionate, relative all'azienda ceduta, presta sin da ora il proprio consenso, impegnandosi altresì ad intervenire presso i pubblici uffici per rinnovarlo ove fosse richiesto, per consentire il rilascio di equivalenti licenze, auto-rizzazioni e concessioni in favore della parte acquirente.
15. Spese
Le spese del presente contratto, quelle inerenti e conseguenti tutte, sono a carico della parte acquirente, come pure quelle relative alla registrazione del presente atto (principale, complementare e supplettiva) non-ché quelle riguardanti la cosiddetta volturazione delle licenze ed autorizzazioni dell'esercizio.
Del presente atto, e de…allegat…, io notaio ho dato lettura alle stesse che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore …...
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me, questo atto occupa di …. fogli…facciate.
Informatica per Disinformati
IL FORMATO, IL NOTAIO E ZIO BILL
Una pagina assolutamente innocua. La trovate su Internet a questo indirizzo: tinyurl.com/yteo43 (senza www).
Federnotizie
è una pubblicazione redatta in modo scorretto Federnotizie non
è una pubblicazione redatta in modo scorretto
In visualizzazione, il testo si presenterà per lo più come a sinistra, ma se ci passate sopra il mouse tenendo premuto il tasto sinistro leggerete la versione di destra. Se si prova a stamparlo, il risultato sarà, se si usa Explorer, quello che vedete a sinistra, e se si usa Firefox quello che vedete a destra . Provare per credere.
L'esempio proposto non è una stranezza ricercata col lanternino nei meandri della Rete: la pagina è redatta nel modo davvero banale che vedremo tra un attimo, ed i software citati sono quelli che si contendono la leadership mondiale del settore. La domanda dunque è d'obbligo: qual è il vero testo? Per dirla in termini appena diversi: cosa deve fare Romolo Romani qualora richiesto di eseguire una copia autentica di questa pagina web?
Non pare, purtroppo, che siano a disposizione risposte semplici. Utilizzare acriticamente la versione di destra significherebbe trascurare una circostanza elementare: l'utente medio della Rete avrà visto la versione di si-nistra. Immaginiamo che la redazione di FederNotizie abbia richiesto la copia in previsione di iniziative con-tro l'autore della pagina: presentare come copia autentica quella a destra sarà operazione priva di senso. Per converso, l'avverbio non, in un modo o nell'altro, nella pagina c'è, è un fatto: né Firefox né la nostra stampante soffrono di allucinazioni.
Al giurista non resta, insomma, che andare un poco più a fondo nella questione. Nella fattispecie, si tratta di occuparsi per qualche istante di codice sorgente, ossia delle istruzioni che il computer riceve e traduce nelle visualizzazioni che invia allo schermo od alla stampante. Nulla di arcano, come si vedrà. Immaginiamo di avere a che fare con uno spartito musicale. Alla medesima partitura, come sappiamo, possono corrisponde-re esecuzioni diverse: la Nona di Beethoven eseguita da Wilhelm Furtwängler è più lunga, di almeno un quarto d'ora, rispetto a quella diretta da John Eliot Gardiner. Così a codici sorgente identici possono corri-spondere presentazioni (in video o a stampa) diverse. Ma passiamo ad esaminare il codice sorgente del no-stro esempio. A sinistra il codice, così come opera nelle viscere delle nostre macchine, ed a destra qualche nota di commento.
<html> Tra apici, <così>, sono presentati i comandi, che non sono destinati ad apparire nel testo. Con il co-mando a fianco si intende semplicemente avvisare che ha inizio una pagina in linguaggio html, che è poi quello tipico delle pagine Internet. Lo stesso co-mando, preceduto da una barra, indica la fine del file: è l'ultima voce di questa tavola.
<body> Inizia il body, il corpo del file. Un file può contenere anche i cosiddetti headers, e cioè intitolazioni, in-formazioni destinate ad agevolare la classificazione ed il successivo trattamento del file.
<body style="background-color: white;"> Lo sfondo (il background, appunto) della pagina, di tutta la pagina, è white, e cioè bianco
<span style="color: black;"> Qui ha inizio un comando che non si riferisce a tutto il testo, ma solo ad una sua porzione, uno span: le parole che seguono saranno in black, nero.
Federnotizie La prima parola di testo, in nero su bianco.
<span style="color: white;"> Comando analogo a quello due caselle sopra: il te-sto che segue sarà stavolta in carattere bianco. Lo sfondo, ricorderemo, è pure bianco.
non Questa parola è quindi in lettere bianche su fondo bianco. Scoperto il trucco! (infra nel testo).
<span style="color: black;"> Le prossime parole saranno in nero.
è una pubblicazione redatta in modo scorretto Queste parole sono dunque nuovamente in caratte-re nero su fondo bianco.
</body></html> I comandi preceduti da una barra sono l'equivalente del segnale di fine di un divieto di sosta (si veda alla prima voce di questa tavola): fine del corpo del testo e fine del file html, dunque
Nulla di particolarmente sofisticato, insomma: il non è semplicemente scritto in bianco su fondo bianco, una situazione che la maggioranza dei softwares affronta con una resa a video, diciamo così, letterale: il non re-sta quindi bianco su bianco, invisibile, a meno che non si attivi l'evidenziazione col passaggio del mouse. In sede di stampa alcuni confermano l'approccio mentre altri privilegiano l'integrale riproduzione del testo pre-scindendo dalle scelte cromatiche. In nessun caso siamo dunque dinanzi alla videata od alla stampata, ma ad una videata ed una stampata, e sarebbe del tutto velleitario se non ingenuo attribuire loro un peculiare e preminente valore giuridico solo perché sulla macchina del notaio incaricato della copia è installato un sof-tware piuttosto che un altro.
Non mi riesce quindi di seguire Gaetano Petrelli quando invita il notaio a presentare acriticamente come copia autentica quella sfornata dalla sua stampante, mentre condivido pienamente le più articolate e medita-te linee guida esposte nello studio CNN 7-2007/IG redatto da Gea Arcella e Caterina Valia , cui non saprei aggiungere una sillaba. Mi interessa però qui soprattutto sottolineare un punto che sta, come suol dirsi, a monte: casi come questi dimostrano come il notaio, nel trattare materiale digitale, non possa disinteressarsi della sua interna struttura. Come si è visto, si tratta di elementi che hanno immediati riflessi pratici, non te-chnicalities per addetti ai lavori.
Un altro esempio. Si prenda un banalissimo testo in formato standard ISO 26300, anche noto come odt. Si tratta di uno standard internazionale (come la carta formato A4, per intenderci), che assicura la piena leggibi-lità anche su computers, sistemi operativi e word processors diversi da quelli impiegati per la redazione . Al suo interno si trovano, tra le altre, le informazioni riportate nella tavola che segue. Il modo in cui questi dati sono presentati non è più un mistero per noi: tra apici abbiamo la descrizione di quali informazioni troviamo subito dopo; la stessa istruzione preceduta da una barra indica la fine del campo.
<dc:title>Testo odt dimostrativo</dc:title> Il titolo, Testo odt dimostrativo, è stato digitato e-spressamente.
<meta:initial-creator>
Ugo Bechini
</meta:initial-creator> Il nome dell'autore è stato introdotto automaticamen-te dal software, che però lo omette se si disattiva l'opzione Apply user data.
<meta:creation-date>
2008-01-06T21:23:31
</meta:creation-date> Data ed ora di creazione sono state prelevate, sen-za controllo dell'autore, dall'orologio del computer (che potrebbe essere, e spesso è nella pratica, cla-morosamente fuori segno) ma risultano almeno dalle proprietà del file.
<meta:generator>OpenOffice.
org/1.9.104$LinuxOpenOffice.
org_project/680m104$Build-
8913</meta:generator> L'informativa sul sistema operativo (Linux) e l'appli-cativo (OpenOffice) utilizzati appare invece a totale insaputa dell'utente, o almeno ad insaputa di chi scrive, che non ne aveva sentore prima di questo esperimento
Qui la questione è insomma, se possibile, ancor più delicata. I files che noi firmiamo, inviamo, conserviamo possono contenere informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che appaiono visibili sui nostri monitor e che, a varia ragione, potremmo non voler divulgare: per proporre il più innocuo degli esempi, il nome del col-laboratore che ha preparato un atto. O del soggetto (esterno magari allo Studio) originario autore della trac-cia. O le modifiche apportate in corso d'opera. Nell'esempio sopra proposto (un file in formato standard odt) il problema è se non altro gestibile, in quanto è possibile guardare dentro il file ed individuare i dati che il sof-tware ha introdotto a nostra insaputa. Lo stesso vale per i formati xml e pdf, che sono quelli utilizzati, et pour cause, per la trasmissione di atti e dati ai Pubblici Registri. Ma che dire di formati segreti come il doc, tipico dei files prodotti dalle vecchie versioni di Microsoft Word? Nessuno, almeno ufficialmente, sapeva esatta-mente cosa vi fosse dentro quei files, se non la Casa statunitense che produce quel programma. Se ne trae-va, per lo più, una conclusione assai semplice: quei formati non dovevano essere utilizzati per applicazioni a diretta rilevanza giuridica.
Negli ultimi tempi anche Microsoft ha però preso atto del problema, e con una virata epocale ha adottato un nuovo formato (il docx), le cui specifiche sono pubbliche; a metà febbraio 2008 ha anche diffuso pubblica-mente importanti informazioni sui vecchi formati . Non si può escludere che in futuro il docx possa essere utilizzato in qualche applicazione a rilevanza giuridica. Si vedrà. Per il momento, possiamo goderci lo spas-soso comportamento delle truppe cammellate in servizio permanente effettivo alla corte Microsoft. Dopo aver bollato per anni quali visionari e paranoici quanti avanzavano le riserve sopra accennate, senza percepibile soluzione di continuità sono passati, come in una celebre scena di 1984 , a plaudire al nuovo (ed opposto) corso, che è stato inaugurato con Windows Vista.
Riepilogando. I giuristi che si occupano dell'argomento avevano rilevato il vistoso problema (è il loro mestie-re e proprio non occorreva spremersi troppo le meningi). I cortigiani si sono spellati le mani a prescindere (è quello che ci si attende da loro). Ma Bill Gates ha risolto il problema senza introdurre neppure una crepa nel-la sua fantastica gallina dalle uova d'oro. Non si può fare a meno di ammettere che il genio, ancora una vol-ta, è stato lui. Chapeau!
Ugo Bechini - notaio in Genova
Utili da leggere
DIRITTO TRIBUTARIO
Verso la <<Suprema Corte della Giurisdizione Tributaria>>.
E' passato sotto silenzio, quindi in sordina e quasi trascurato, il saggio del prof. C. Glendi (Ord. di dr. proc. civ. presso l'Univ. di Parma) riportato sul n.4 di Diritto e pratica tributaria, ed. CEDAM, costi-tuente la riproduzione in testo con note della rela-zione oralmente svolta nel convegno per <<Gli ot-tanta anni di diritto e pratica tributaria>> tenutosi a Genova il 9-10 febbaio 2007.
Lo scritto tuttavia appare anche per il Notariato assolutamente degno di sottolineatura e di consi-derazione. Come tutti sanno la categoria notarile è fonte di gettito fiscale quotidiano per lo Stato, ma si trova ad operare continuativamente in diffi-coltà interpretative e applicative delle norme tribu-tarie di non poco momento e dal risvolto oltremo-do significativo per il rapporto di fiducia cittadi-no/Stato. Spesso ci si chiede, nell'interesse dei cittadini e della chiarezza applicativa e uniforme del diritto tributario, quando assisteremo a cause pilota del CNN per ottenere trasparenza ed univo-cità della normativa tributaria? I tempi sono ormai maturi perché chi può agisca a beneficio della cit-tadinanza, rivelando sensibilità ed accortezza nell'espletamento della funzione propria.
Ma veniamo al testo dell'illustre Autore, il quale "seguendo l'evoluzione del diritto tributario, so-stanziale e processuale, nel suo costante proce-dere tra specialità e conformità al diritto comune, analizza gli eventi di maggior rilievo maturati nell'ultimo decennio, consistenti precisamente nel-la conseguita unità della giurisdizione tributaria e nell'istituzione al vertice della Sezione tributaria della Corte di Cassazione" e prefigura uno scena-rio interessante, foriero di significative trasforma-zioni ordinamentali.
"Sul primo versante (n.d.r. unità della giurisdizione tributaria), tenuto conto della generale trasforma-zione dei riparti fra giurisdizioni e dell'ormai avvia-to utilizzo della traslatio, si prospetta l'emergenza della giurisdizione tributaria dalla ristretta cerchia delle giurisdizioni speciali amministrative con la sua collocazione, paritaria e autonoma, accanto alla giurisdizione ordinaria e alla giurisdizione amministrativa.
Quanto al secondo versante (n.d.r. verticismo del-la Sezione tributaria della Cassazione), tornando al travagliato percorso sinora compiuto dalla Se-zione tributaria della Suprema Corte lungo la diffi-cile via di una sua preservata autonomia, soprat-tutto a fronte del debordante coinvolgimento con le Sezioni Unite, si prefigura, a sguardo lungo e attraverso tutti gli occorrenti passaggi, l'obiettivo finale della <<Suprema Corte della giurisdizione tributaria>>, distinta dalla <<Suprema Corte della giurisdizione ordinaria>> e dalla <<Suprema Cor-te della giurisdizione amministrativa>>, ciascuna con proprie sezioni, anche unite ed un unico rac-cordo al vertice, costituito dal Collegio delle Corti Supreme per l'unità della giurisdizione e della giu-risprudenza, ad instar di quanto felicemente rea-lizzato nell'ordinamento tedesco, così da poter adeguatamente corrispondere alle sempre più pressanti esigenze di una nomofilachia mirata ed efficiente.".
Come si legge dall'"abstract" riportato, la prospet-tiva evidenziata non è di poco interesse per il No-tariato, chiamato all'applicazione immediata e co-stante di tutta la normativa indiretta di emanazio-ne governativa e alla condivisione non sempre apprezzabile della prassi amministrativa tributaria.
Principi di diritto della SS.UU. e nomofilachia tributaria verticalizzata.
Sul n.1/2008 di GT (Rivista di giurisprudenza tri-butaria), ed. IPSOA, compare in apertura un edi-toriale del prof. C. Glendi (Ord. di dr. proc. civ. presso l'Univ. di Parma), che prosegue e confer-ma idealmente il contenuto del saggio sopra ri-chiamato e sottolinea l'auspicabile (incipiente?) evoluzione dell'ordinamento giurisdizionale italia-no verso la cennata impostazione tedesca. "Se-condo quanto previsto dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze e gli atri provvedimenti pubbli-cati a decorrere dal 2 marzo 2006, se la Sezione semplice della Corte <<ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso>>. La norma, fortemente innovativa, tende secondo l'illustre Autore a valo-rizzare la funzione nomofilattica al vertice delle SS.UU., creando una sorta di <<semi-vincolo>> a carico delle Sezioni semplici, alle quali sarebbe inibito di pronunciarsi in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, salva la fa-coltà ad esse specificamente riconosciuta, ove non lo condividano, di rimettere alle stesse Sezio-ni Unite la decisione del ricorso con ordinanza motivata…Non è ben chiara la rilevanza del <<vincolo>>, o del <<semi-vincolo>> o dell'<<onere di rimessione>> della causa. Non si sa quali debbano essere, sul piano disciplinare o su quello processuale, le conseguenze dell'inosservanza. Sembra obiettivamente curioso condizionare le Sezioni semplici a questo filtro in apicibus, lasciando poi totalmente libero qualsiasi giudice di merito di decidere le cause senza nes-sun obbligo normativamente sancito, come del re-sto impone l'art.102, primo comma, Cost., di uni-formità alle decisioni di un giudice superiore. Il nuovo dato normativo comunque c'è e di esso non si può non tenere conto.
...Dovrebbe nascere da tutto questo una nuova nomofilachia tributaria verticalizzata, che in una prospettiva lungimirante, e in più contesti, potreb-be contribuire all'avvento, anche in Italia, di una Corte suprema della giustizia tributaria, costitu-zionalmente guarentigiata, come già accade in Germania, organizzata in varie Sezioni, anche u-nite, in grado di corrispondere pienamente alle moderne esigenze di una giustizia tributaria più veloce e più stabile, oltre che qualitativamente più accreditata."
E' mai possibile che a fronte di questa progressiva evoluzione giurisdizionale non si possa pensare ad analoga evoluzione unificante della prassi amministrativa?
Le direttive comunitarie come <<parametro di legittimità>> del diritto nazionale.
I… II. Sebbene il Governo nazionale non possa imporre ai cittadini dello Stato obblighi che derivi-no da direttive comunitarie non recepite nell'ordinamento interno, le previsioni delle diretti-ve fungono comunque da parametro di legittimità della normativa interna e ne condizionano l'interpretazione, che deve essere, per quanto possibile, conforme al senso precettivo delle diret-tive stesse. A tal fine, risulta poi decisivo il conte-nuto della giurisprudenza comunitaria, la quale chiarisce il senso delle direttive, vincolando, non solo il giudice di rinvio, ma anche le altre giurisdi-zioni nazionali alla stregua di quanto accade negli ordinamenti anglosassoni in cui vige il principio dello <<stare decisis>>.
Cass., Sez. trib., sent. 29 agosto 2007 (5 giugno 2007), n.18219 - Pres. Lupi - Rel. Scuffi.
Sempre sul n.1/2008 di GT (Rivista di giurispru-denza tributaria), ed. IPSOA, si rinviene la sen-tenza riportata, che ci sembra rilevante non tanto in tema di imposizione indiretta, quanto in materia di antiriciclaggio e di diritto societario.
Circolari interpretative dell'Agenzia delle En-trate.
Le circolari con le quali l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora con-tengano una direttiva agli Uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprimono e-sclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente e non sono, quindi, impugnabili né innanzi al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione, né in-nanzi al giudice tributario, non essendo atti di e-sercizio di potestà impositiva.
Cass., SS.UU.. sent. 2 novembre 2007 (9 ottobre 2007), n.23031- Pres. Carbone - Rel. Botta.
Sul n.1/2008 di GT (Rivista di giurisprudenza tri-butaria), ed. IPSOA viene riportata la sentenza sopra massimata, che dovrebbe indurre ad una riflessione i sempre più numerosi colleghi che, per esitazioni interpretative, più frequentemente ricor-rono alla richiesta di chiarificazioni da parte dei competenti Uffici in ordine alla prassi amministra-tiva. Del resto anche le numerose circolari richia-mate in materia urbanistica per il caso di seguito proposto, comprovano l'asserto del dispositivo in questione.
Potrebbe valere forse la pena, per evitare discor-danti e comunque infruttuose prese di posizione (anche contrastanti) dell'Amministrazione, che il CNN si facesse costantemente portatore a "livello centrale" dei dubbi e delle incertezze applicative in ordine a singole norme di più frequente ricor-renza, promuovendo uno stabile "tavolo di concer-tazione" amministrativo-professionale e solleci-tando, con concrete proposte, vere e proprie in-terpretazioni autentiche da parte del legislatore, al fine di consolidare gli orientamenti operativi e la certezza del diritto ed inoltre di alleggerire il note-vole dispendio temporale del cittadino ed il siste-matico aggravio giurisprudenziale.
Imposta di registro non agevolata se l'immobile ceduto è <<già urbanizzato>>.
I… II. Rientrano nell'agevolazione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (ex art.3, comma 3, della legge n.388/2000), a favore dei trasferimenti di beni im-mobili in aree soggette a piani urbanistici partico-lareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati secondo la normativa statale e regiona-le, tutti i trasferimenti di immobili situati all'interno degli strumenti attuativi del piano regolatore gene-rale, qualunque sia il nome agli stessi attribuito. Sono quindi da ricomprendersi nell'agevolazione, sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica, sia i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale, ad esempio i piani di lottizzazione, rispettivamente previsti dagli artt.13 e 28 della legge urbanistica (legge n.1150/1942). A tale fine non integra, però, un piano di lottizzazione la semplice convenzione che prevede che il proprietario si faccia carico del-la costruzione di una pista ciclabile su un terreno già urbanizzato.
Comm.Trib.Prov. di Reggio Emilia, Sez.1, sent. 21 settembre 2007 (18 settembre 2007), n.480 - Pres. e Rel. Montanari.
Sempre sul n.1/2008 di GT (Rivista di giurispru-denza tributaria), ed. IPSOA, viene riportata que-sta decisione di merito, con commento di B. Ian-niello, che stigmatizza come "uno degli aspetti sui quali maggiormente si dibatte nelle aule delle Commissioni tributarie è l'esatta interpretazione della locuzione <<piani urbanistici particolareggiati comunque denominati>>."
La sentenza assume particolare rilievo in conside-razione anche della sopravvenuta legge finanzia-ria 2008 (art.1, commi 25,26,27 e 28, legge 24 di-cembre 2007 n.244), che ha previsto per tutti gli atti assoggettati ad imposta di registro la messa a regime dell'aliquota dell'1% (art.1 della Tariffa, parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131) nel caso di trasferimento avente ad "oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diret-ti all'attuazione dei programmi di edilizia residen-ziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto" ed ha, inoltre, resa applicabile l'aliquota del 3% quale imposta ipotecaria (oltre che ai beni immobili strumentali di cui all'art.10, primo comma n.8-ter del d.P.R. n.633/'72, anche ai trasferimenti dei beni immobili compresi nei piani particolareg-giati) aggiungendo (con effetto sempre dall'entrata in vigore della finanziaria 2008 -ossia dall'1.1.2008) all'art.1-bis della Tariffa annessa al d.lgs. 31 ottobre 1990 n.347 (T.U. concernente le imposte ipotecaria e catastale) le parole "ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la co-stituzione o il trasferimento di diritti immobiliari at-tinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei pro-grammi di edilizia residenziale comunque deno-minati", ferma restando in tali ipotesi l'applicazione dell'aliquota dell'1%, quale imposta catastale.
Le formule utilizzate dal legislatore ("piani urbani-stici particolareggiati) impongono di verificare:
a - se l'immobile trasferito sia soggetto ad un pia-no urbanistico particolareggiato propriamente det-to;
b - in caso negativo, se si sia in presenza di un piano che, sebbene diversamente denominato, possa nella sostanza ricevere la medesima quali-ficazione del precedente;
c - l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (relativo agli atti di trasferimento delle aree previste dalla legge 22 ottobre 1971 n.865), dall'art.5 della legge 22 aprile 1982 n.168 ("piani di recupero") e dall'art.1 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n.131/'86;
d - l'applicabilità delle imposte ipotecaria e cata-stale nell'ipotesi di vendita soggetta ad I.V.A. di beni immobili compresi in piani urbanistici partico-lareggiati.
La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Sez.V, sentenza 20 novembre 1989 n.749; Sez.IV, sentenza 27 febbraio 1996 n.181; Sez.II, sentenza 5 marzo 1997 n.1463) individua all'interno della pianificazione urbanistica attuativa (PUA), costituita da strumenti urbanistici seconda-ri demandati a funzioni/scelte esecutive (essendo gli strumenti urbanistici primari -PRG e PGT- de-mandati a scelte programmatorie generali):
1 - da un lato gli strumenti urbanistici per l'insediamento di particolari tipi di costruzione e/o attività per la realizzazione di speciali finalità ur-banistiche di una certa quale vastità ed estensio-ne (quali i piani di zona -PdZ- e i piani di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, non esclusi i programmi integrati di recupero, che hanno rispet-tivamente per fine l'acquisizione al demanio co-munale di aree fabbricabili da destinare all'edilizia economico-popolare e l'eliminazione di particolari situazioni di degrado dovendo perciò prevedere interventi su aree ed edifici da recuperare o risa-nare. Sotto tale aspetto il piano di recupero è strumento più complesso rispetto al piano partico-lareggiato -e perciò se ne parla prima-, dovendo, a differenza di quest'ultimo, valutare la compatibi-lità del tessuto preesistente con le nuove esigen-ze urbanistiche e potendo rivedere, quindi, l'assetto urbanistico con, ad esempio, differente distribuzione dei lotti, reperimento di aree di inte-resse pubblico, riassetto delle vie di comunicazio-ne. Tali caratteristiche del piano di recupero e-mergono in modo chiaro dagli artt. 27 e 31 della l. n.457/'78, ove è ripetutamente sottolineata la re-lazione tra piano di recupero, patrimonio edilizio e interventi preordinati alla conservazione, al risa-namento, alla ricostruzione e alla migliore utilizza-zione del patrimonio stesso. Per queste peculiari-tà il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato sull'illegittimità di un piano di recupero che riguar-di aree quasi completamente inedificate - cfr. C.d.S. sent. n.181/'96 sopra richiamata);
2 - dall'altro lato gli strumenti urbanistici a desti-nazione indifferenziata (quali il piano particolareg-giato di iniziativa pubblica -PEEP e PIP- ed il pia-no particolareggiato di iniziativa privata -piani di lottizzazione o PL comunque denominati-).
La prassi ministeriale ha poi fornito qualche utile (anche se purtroppo non esaustiva) indicazione:
- la circolare n.6/E del 26 gennaio 2001;
- la circolare n.9/E del 30 gennaio 2002;
- la circolare n.11/E del 31 gennaio 2002, confer-mativa della precedente, ha evidenziato che: 1 - l'esistenza del piano regolatore generale (/programma di fabbricazione) è una condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell'agevolazione: pertanto se esiste un piano re-golatore generale (/programma di fabbricazione) regolarmente approvato, ma manca il piano parti-colareggiato concretamente vigente, non è appli-cabile il regime di favore; 2 - per <<piani urbani-stici particolareggiati, comunque denominati, re-golarmente approvati>> si intendono, sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica, disciplinati dalla legge urbanistica (cfr. artt.13 ss. della legge 17 agosto 1942 n.1150), sia i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore ge-nerale (ad es. i piani di lottizzazione previsti dall'art.28 della legge n.1150/1942), purchè la re-lativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest'ultimo e dall'attuatore; 3 - il piano di lottizzazione stipulato in convenzione con un organo pubblico (Comune) è equiparabile ad un piano particolareggiato poiché concretizza un inte-resse pubblico.
Da quanto sopra esposto in relazione agli stru-menti urbanistici emerge di tutta evidenza il parti-colare climax applicativo della normativa tributaria in relazione alla diversa specificità dei piani urba-nistici.
Ferma comunque la regola generale dell'alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro (che costituisce il presupposto indefettibile per la sussunzione di qualsiasi fatti-specie all'uno o all'altro tributo), l'applicazione del-la citata normativa tributaria risulta essere la se-guente:
1 - agli atti portanti il trasferimento di aree previste al titolo III e IV della legge n.865/'71 (comprese in piani di zona di cui alla legge n.167/'62 per la co-struzione di case di tipo economico e popolare o in piani per insediamenti produttivi, ovvero com-prese in programmi pubblici di edilizia residenzia-le, ovvero, infine, cedute a titolo gratuito - non li-berale - a favore dei comuni o loro consorzi) si applica l'imposta fissa di registro e l'esenzione (!) dalle imposte ipotecarie e catastali.
2 - agli atti portanti il trasferimento di beni immobili (edicifi-aree) compresi nei piani di recupero (cfr. gli strumenti urbanistici specifici sopra precisati) si dovrà applicare l'imposta di registro in misura fis-sa, oltre che le imposte ipotecarie e catastali sempre in misura fissa (ai sensi dell'art.5 della legge n.168/'82);
3 - agli atti portanti il trasferimento di aree com-prese nei piani particolareggiati, comunque de-nominati (cfr. gli strumenti urbanistici indifferenzia-ti sopra indicati), verrà applicata l'imposta di regi-stro con l'aliquota dell'1% (sempre che l'alienante sia un soggetto privato), oltre che l'imposta ipote-caria del 3% e l'imposta catastale dell'1%.
E' del tutto evidente che analogo trattamento as-solutamente agevolativo, in materia tributaria, non possono non condividere anche i piani particola-reggiati (quantunque strumenti urbanistici indiffe-renziati!) di iniziativa pubblica (PEEP o PIP - strumenti urbanistici indifferenziati), che costitui-scono pur sempre strumenti secondari attuativi, esecutivi e particolari, coordinati nel piano regola-tore generale (o nel PGT) ad una finalità specifi-camente tutelata dall'ordinamento (come risulta essere quelle afferente all'edilizia residenziale pubblica ed economico-popolare) e quindi, in tal senso, derogano (per così dire) al principio di trat-tamento generale previsto dalla legge tributaria ((aliquota dell'1%+3%+1% rispettivamente per imposta di registro, ipotecaria e catastale) per tutti i piani particolareggiati, comunque denominati.
Coordinata in tal modo la materia urbanistica e la normativa tributaria, con la precisazione e l'individuazione delle fattispecie cui applicare talu-ne speciali e specifiche norme (legge n.865/'71 e legge n.168/'82), non resta altro da dire che nel caso proposto, con le disposizioni fiscali vigenti, non risulterebbe senz'altro applicabile l'imposta di registro agevolata se l'intervento urbanistico fosse consistito nella sola operazione minimale (pista ciclabile) precisata nella fattispecie (esulandosi da un piano particolareggiato per difetto intrinseco di contenuto urbanistico, infatti l'art.13 della legge 17 agosto 1942 n.1150 stabilisce che nei piani parti-colareggiati di esecuzione del piano regolatore "devono essere indicate le reti stradali e i principa-li dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inol-tre essere determinati: - le masse e le altezze del-le costruzioni lungo le principali strade e piazze; - gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; - gli edifici destinati a demolizione o ri-costruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifi-ca edilizia; - le suddivisioni degli isolati in lotti fab-bricabili secondo la tipologia indicata nel piano; - gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; - la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad in-tegrare le finalità delle opere stesse ed a soddi-sfare prevedibili esigenze future. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere cor-redato dalla relazione illustrativa e dal piano fi-nanziario di cui al successivo art.30", mentre risul-terebbe senza dubbio applicabile l'agevolazione se la convenzione ulteriormente stipulata costi-tuisse un completamente di un piano particola-reggiato già in precedenza conformato e stipulato (come sembrerebbe ravvisarsi dal fatto riassunto).
Tuttavia, ora, la nuova disposizione in tema di im-posta di registro, purchè sempre si versi in una fattispecie di piano particolareggiato, non richiede necessariamente un'attività "edificatoria" e quindi come afferma un competente collega (Rizzi), nel caso di aree comprese in detti piani (urbanistici particolareggiati) non ancora approvati, l'acquirente potrà chiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al fine di procedere alla lottizzazione ed urbanizza-zione delle aree (che poi potrà alienare liberamen-te senza dover procedere alla costruzione di edifi-ci) e così pure nel caso di lotti già urbanizzati (compresi nei detti piani già approvati e conven-zionati) l'acquirente potrà chiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata al fine di procedere alla uti-lizzazione edificatoria del lotto trasferito. L'agevolazione verrà confermata comunque se l'urbanizzazione e/o l'edificazione verranno com-pletate entro i cinque anni successivi alla stipula.
Elusione e trasferimento all'estero della sede della società: la montagna ha partorito il topo-lino.
Sul n.2/2008 di GT (Rivista di giurisprudenza tri-butaria), ed. IPSOA, il prof. M. Miccinesi (Ord. di Dir. Trib. presso l'Univ. Cattolica del S.C. di Mila-no) sottolinea nell'editoriale che "a partire da quest'anno il trasferimento all'estero della resi-denza fiscale di una società potrà essere conside-rato operazione elusiva, secondo quanto prevede la specifica disposizione introdotta all'art.37-bis, lett. e), del d.P.R. n.600/1973 ad opera dell'art.1 del d. lgs. n.199/2007 (in vigore dallo scorso 24 novembre e con efficacia dal 1° gennaio 2008)". Sottolinea anche che "la disposizione è chiara sol-tanto nell'intenzione di contrastare l'espatrio delle società; l'ambito applicativo e la portata effettiva risultano, invece, …oscuri".
Emerge innanzitutto "un profilo di incostituzionalità non facilmente aggirabile. La disposizione, infatti, eccede il fine dichiarato dalla legge delega di me-ro adeguamento della disciplina nazionale sulle operazioni straordinarie di impresa alle norme comunitarie (direttiva n.2005/19/CE, modificativa della direttiva n.90/434/CEE)", inoltre "l'ambito di reale applicazione della norma risulta drastica-mente circoscritto" non potendo l'operazione ipo-teticamente elusiva riguardare né "l'aggiramento della tassazione sui plusvalori aziendali" giacchè tale profilo risulta coperto dall'art.166 del T.U.I.R. (d.P.R. n.917/'86), né l'ipotesi di persistenza della sede direzionale in Italia, direttamente colpita dall'art.73, comma 3, del T.U.I.R., né infine il reale trasferimento dell'attività produttiva all'estero, in quanto si versa in situazione non sindacabile in termini di elusione d'imposta.
Infine non si deve trascurare il fatto che "per poter affermare l'ultra-attività della soggezione alla giu-risdizione impositiva dello Stato, disconoscendo in quanto elusivo il trasferimento della sede, deve comunque permanere un collegamento con il no-stro ordinamento": il tutto apertamente contro il principio di libertà di stabilimento nella CEE e con-tro la doppia imposizione internazionale.
Fine dell'incubo del Catasto patrimoniale (e coscienza delle finalità socio-politiche dei ceti intermedi).
Con la speranza che il Notariato tutto prenda co-scienza del problema politico sotteso al Catasto e delle prospettive non insignificanti che si aprono per un pubblico ufficio indipendente (come il no-stro, capillarmente dislocato sul Territorio) nel far-si carico in modo molto più determinante della ge-stione di Uffici demandati alla determinazione del-la base imponibile dei beni immobili, riporto da un quotidiano un breve articolo del dr. Corrado Sfor-za Fogliani (Presidente di Confedilizia), che chia-ma in causa (a torto?) il Notariato.
"Con il governo Prodi, è caduto - per condomini, proprietari di casa, risparmiatori - anche un incu-bo: quello della messa a regime di un Catasto a base patrimoniale. Propiziato dall'Agenzia del ter-ritorio (censire i valori è una bazzecola, basta mettere insieme un po' di ritagli di giornale con of-ferte immobiliari; per censire i redditi - invece - si richiede una professionalità di riguardo e, soprat-tutto, un notevole impegno, anche di lavoro) il g(G)overno s'è gettato a pesce sull'idea - conni-venti i notai, facilitati nei loro adempimenti con il Catasto di questo tipo - per una semplicissima ragione: che in questi anni i valori sono aumentati e i redditi si sono invece pressochè azzerati. Quindi, a far cassa sono buoni i valori (non certo i redditi).
Naturalmente, in tutti questi mesi (e nonostante reiterati tentativi della Confedilizia) è stato tenuto fuori dalla porta ogni discorso di equità e anche di coerenza con lo stesso nostro ordinamento tribu-tario, tutto uniformato al criterio della redditualità: per cui non si spiega perché solo i risparmiatori dell'edilizia dovrebbero pagare le imposte sulla base del loro patrimonio (come avviene per l'ICI) e non del loro reddito. Ma tant'è: così si voleva fa-re per ragioni di cassetta, turlupinando anche qualcuno (che v'è cascato o a fatto finta di crede-re) col dire che i valori patrimoniali sarebbero stati ricondotti a redditi con coefficienti (discrezionali) fissati dal g(G)overno (grazie tante, ma che signi-fica?). Allora, tanto vale risparmiare soldi, abolire il Catasto e stabilire le imposte a piacimento. Gli è che, nella passata coalizione uscente, è prevalsa per il Catasto una chiara impostazione antipro-prietaria, che ha fatto passare in terz'ordine ogni discorso di giustizia. Ora, però, che l'incubo è passato, occorre pensare seriamente a un Cata-sto che rispetti i principi del nostro ordinamento tributario, che sia a base - quindi - reddituale (nel senso di redditi veri e reali, censiti sul territorio).
Se l'Agenzia del territorio non saprà farlo e oppor-rà resistenze (da incapacità, o da ignavia) si stu-dierà il modo di provvedere diversamente. Ma la via dell'equità e della giustizia, deve essere ripre-sa. Su questo punto punto del Catasto a base reddituale le forze politiche dovrebbero impegnar-si solennemente e senza giri di parole o altri equi-voci.".
Siamo sicuri che questo discorso sul Catasto non interpelli direttamente e significativamente il Nota-riato? Liberalizzare e privatizzare veramente i servizi pubblici sulla base del principio di sussidia-rietà non vuol dire che spetta ai privati (/professionisti) in forma singola, in forma societa-ria o in forma associativa gestire tutte quelle attivi-tà che non è indispensabile gestire in forma pub-blica?
E siamo ugualmente sicuri che il discorso del dr. Claudio Siciliotti (Presidente del Consiglio nazio-nale dei dottori commercialisti e degli esperti con-tabili), riportato su Il Sole 24 Ore del 20.2.2008, relativo alla "generazione pro-pro" (produttori-professionisti) ed alle "liberalizzazioni vere" non coinvolga il notariato e gli altri ceti intermedi in una politica professionale di più ampio respiro (non legata solo al proprio settore tecnico ma più attinente alla dismissione del potere statale)? Specie là dove afferma …"sotto questo profilo, serve una progettualità comune alle diverse forze politiche che consenta di costruire un sistema fi-scale serio e credibile, dove ognuno ha il diritto di applicare sulle aliquote le politiche fiscali che sono più consone alla sua visione della società, ma do-ve ciò che costituisce il presupposto imponibile da tassare (ossia la manifestazione di capacità con-tributiva del contribuente) abbia quella minima stabilità necessaria al sistema", si legge, direi quasi con assoluta certezza, la prospettiva di una maggior presa di coscienza (macro-)politica dei ceti intermedi (professionisti) per un auspicabile arretramento del Potere statale in relazione a sva-riate Agenzie e Aziende che possono e devono essere gestite in modo molto più economico e molto più vicino alle diverse esigenze storiche del cittadino (n.d.r. per quanto concerne il Catasto, una gestione del servizio in modo imparziale, non centralista, a-partitica ed aderente alle esigenze territoriali).
A me sembra che un discorso siffatto possa costi-tuire un possibile manifesto programmatico delle libere professioni. Forse bisogna solo che gli Or-dini professionali si spoglino di una visione (mi-cro-)politica, immatura e deleteria per tutta la so-cietà, perché affetta da inveterata e diuturna mio-pia.
a cura di Franco Treccani
Attività sindacali
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DEL 19 GENNAIO 2008
Il giorno 19 gennaio 2008, alle ore 11,00, presso la sede FEDERNOTAI, in Roma, Via Flaminia n. 158, si è riunita l'Assemblea dei delegati per di-scutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente;
2) programmazione attività 2008;
3) preparazione Congresso Nazionale Federnotai - Roma 16 e 17 maggio 2008;
4) comunicazioni delle Associazioni;
5) varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente Gennaro Fiordiliso ed i membri di Giunta De Angelis, Ferretto, Guerra, Munafò, Rummo.
Sono presenti le seguenti Associazioni:
Triveneto, delegati Finelli e D'Argenio;
Lombardia, delegati Setti e Binacchi;
Lazio, delegati Germani, De Rienzi, C.F. Giuliani, L. Perna;
Marche, delegati Colangeli e Biondi;
Campania, delegato Miranda.
Il presidente Fiordiliso relaziona i delegati circa le ultime vicende della attività di Federnotai. In parti-colare egli illustra i vari passaggi dei contatti avuti con gli Organi Istituzionali del Notariato circa l'aumento della tabella, ed illustra i diversi com-portamenti avuti dal Consiglio Nazionale del Nota-riato, organo avente competenza in materia, e dalla Cassa Nazionale del Notariato. Il Presidente accenna ad alcune improvvide iniziative tenute nei confronti del Ministero di Giustizia, anche da parte di alcuni Consigli notarili distrettuali, volte a modi-ficare l'applicazione del c.d. metodo "circolare" per l'assegnazione dei posti di tabella in aumento.
Il Presidente Fiordiliso informa i delegati che la Giunta Federnotai organizzerà una riunione pari-tetica CNN/Cassa al fine di armonizzare le rispet-tive attività e creare un clima di collaborazione tra i due organismi, al fine di promuovere un'immagi-ne del Notariato verso l'esterno caratterizzata da maggiore compattezza.
Il Presidente illustra altresì ai delegati l'incontro collegiale avutosi il giorno 18.01 u.s. tra Giunta Federnotai e CNN, nonché l'incontro del 17.01 u.s. con le principali organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) al fine di perfezionare il proto-collo d'intesa relativo ad un contratto collettivo di lavoro relativo ai praticanti notai.
Il Presidente Fiordiliso illustra inoltre la bozza di programma del Congresso Nazionale Federnotai che si terrà a Roma nei giorni 16 e 17 maggio 2008 e chiede la collaborazione di tutti per la mi-gliore riuscita politica e scientifica della manifesta-zione.
Circa la problematica della revisione straordinaria della tabella interviene Paolo Setti, Vice Presiden-te del Consiglio Nazionale del Notariato, il quale premette una analitica cronistoria dei momenti che hanno caratterizzato, in sede ministeriale e negli organi istituzionali del Notariato, la vicenda degli aumenti tabellari, a partire dal ritiro del c.d. emendamento Lulli, fino alla Congresso Nazionale 2007. Paolo Setti nella sua esposizione esprime il suo rammarico in ordine ad alcune incomprensio-ni tra CNN e Cassa sulla vicenda in esame, che sicuramente non hanno giovato alla categoria e rischiano di creare nuove difficoltà. Setti si dichia-ra favorevole all'attività di Federnotai volta a crea-re tra CNN e Cassa un clima di maggiore collabo-razione e superare le incomprensioni del passato.
Il Presidente Fiordiliso rende edotta l'Assemblea dei delegati circa il calendario dei lavori per l'anno 2008, che, salvo ulteriori variazioni, è il seguente:
riunioni di Giunta e assemblea dei delegati:
28/29 marzo, giunta e assemblea delegati;
16/17 maggio, Congresso Nazionale;
5 luglio o 12 luglio Cascina Bergamina;
22/23 settembre, giunta e delegati;
17/18 novembre, giunta e delegati (elezioni nuova Giunta Federnotai)
19/20 gennaio 2009, giunta e delegati (insedia-mento nuova Giunta Federnotai).
Sugli argomenti trattati intervengono i delegati C.F. Giuliani, Biondi, Miranda, Colangeli, D'Arge-nio, Finelli, De Rienzi, e Germani.
I lavori terminano alle ore 14,00.
(a cura di Romolo Rummo)