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marzo 2007
Corsivo redazionale Fin dalle sue origini Federnotai si è battuta, in tema di elezioni, su due argomenti specifici: la presentazione dei programmi da parte dei candidati e la rotazione nelle cariche. Due prassi che, da sempre, esprimono la tendenza verso un buon grado di democraticità. Anche se qualche cosa, in alcuni distretti, sembra essere cambiato, molto resta tuttavia ancora da fare. Con importanti e lodevoli eccezioni, ancora fino a una dozzina di anni fa, le elezioni erano rigorosamente bulgare: si andava a votare senza sapere i nomi dei candidati, rassegnati a confermare gli uscenti oppure disposti a trascrivere sulla scheda i nomi dei prescelti, sussurrati sulle scale del Consiglio. La legge che ha stabilito il limite, per il CNN, dei due mandati ha indubbiamente prodotto risultati positivi: ora infatti si cominciano a vedere, diffusi attraverso la lista sigillo o veicolati dalle associazioni sindacali regionali, alcuni programmi o comunicazioni di candidature. Solo di rado, tuttavia, il numero di queste ultime è superiore a quello dei posti disponibili. Quanto ai Consigli notarili, malgrado le ancor timide indicazioni del codice deontologico, la situazione è decisamente diversa: esistono ancora distretti in cui è difficile trovare un notaio ex-consigliere distrettuale, che non sia anche... notaio in pensione. Di qualche caso limite, forse, è a conoscenza anche il Ministro per le attività produttive, visto che cita "ordini professionali che hanno lo stesso presidente da decenni". Come cambiare questo stato di fatto? E come farlo usando, beninteso, i canoni del raziocinio, dato che di eccezioni alla regola dei "due mandati", con riferimento a situazioni e cariche particolari, si è sempre detto e scritto? (Si veda "Osservazioni in margine alle prossime elezioni: rotazione, incompatibilità, trasparenza" in Notizie Sindacali, 1985). In primo luogo si deve accettare l'idea che, per dare un contributo significativo alle scelte politiche del notariato, non è sufficiente dedicarsi alla puntuale lettura della lista sigillo e neppure partecipare, più o meno sporadicamente, ai dibattiti ed agli scontri che ivi si accendono. E' necessario mettere in campo una personale disponibilità a ricoprire cariche, anche impegnative e di lunga durata, la cui assunzione, inevitabilmente, può andare a scapito d'interessi personali. Ciascuno secondo le proprie inclinazioni e con la propria diversità, certo, ma occorre che nei Con- sigli, sia nazionale che distrettuali, entrino persone con idee nuove e, soprattutto, immuni dalla stanchezza che, dopo anni, non può non sopraggiungere anche nei più volenterosi e motivati. In secondo luogo è certo che, se un maggior numero di notai dedicasse un tempo, sia pur limitato, alla "politica del notariato" e seguisse, anche senza parteciparvi attivamente con assunzione di cariche, il lavoro degli organismi istituzionali, si diffonderebbe una maggiore sensibilità verso le reali esigenze della categoria e dei cittadini, si comprenderebbero la necessità di adattamento e di aggiornamento e la centralità della deontologia. Per quanto attiene la comunicazione interna, dobbiamo trovare il coraggio e la volontà di manifestare le nostre idee, accettando le critiche che ne possono derivare, anche per affrontare con serenità i confronti elettorali. E' comprensibile che i commenti dei colleghi, non di rado sarcastici e pesantemente critici, ed a maggior ragione l'eventuale bocciatura, siano vissuti come frustranti e quindi si cerchi di evitarli. Ma è altrettanto vero che una maggiore possibilità di scelta renderebbe più partecipate e democratiche le occasioni di confronto elettorale. Questa volta, tuttavia, qualche cosa di diverso dal passato si è avvertito. In alcuni distretti si erano creati due distinti fronti di voto: da una parte chi da tempo era andato coltivando un'opposizione esplicita all'indirizzo politico del Consiglio Nazionale, dall'altra chi, approvandone l'operato, voleva evitare che gli oppositori raggiungessero, all'interno dello stesso organo, un peso tale da comprometterne la governabilità. Può essere interessante cercare di leggere il significato di alcuni risultati elettorali relativi al Consiglio Nazionale. A Roma l'affluenza alle urne è stata superiore al previsto; sabato mattina erano presenti al voto più di due terzi degli iscritti al distretto. E' vero che, differentemente da Milano, il carnevale si era concluso il martedì precedente e le settimane bianche erano già terminate, ma il dato delle presenze dimostra volontà d'influire efficacemente sulla scelta dei candidati. Il desiderio di cambiare, di uscire dall'immobilismo del Consiglio distrettuale, da molti mandati nelle mani della stessa persona, si è manifestato con i voti. A Roma sono stati confermati i due Consiglieri Nazionali in scadenza al primo mandato, tuttavia con una differente percentuale di voti. L'elettorato ha mostrato di premiare meno chi, pur sedendo in Consiglio, ne ha più volte criticato la linea politica all'esterno, talvolta anche con toni aspri. Ma il risultato più atteso e significativo è stato quello di Torino, dove sono stati confermati i Consiglieri Nazionali in scadenza. E' risultata nettamente sconfitta la fazione che, con notevole durezza, aveva criticato il Consiglio nazionale e si era arroccata su posizioni di chiusura nei confronti della linea di dialogo istituzionale perseguita dal Presidente Piccoli, volendo invece contrapporre all'ostilità verso il notariato, diffusa in vari ambienti politici ed economici, impostazioni talvolta suggestive, ma fondate su atteggiamenti di rigido formalismo o di velleitaria propensione allo scontro. Né possiamo considerare veritiera la spiegazione, contenuta in un messaggio "privato" inoltrato a tutti i frequentatori della lista sigillo, secondo la quale chi non ha condiviso le ragioni dell'opposizione "perdente" confermando i consiglieri uscenti, "ha generalizzato l'utilizzazione della scrittura privata, sguazza nella mancata lettura degli statuti per costituire trenta s.r.l. in un sol giorno, si giova della riduttiva e disimpegnata versione novellata dell'art. 47 secondo comma legge notarile riducendo così i tempi e l'impegno diretto della personalità della prestazione, cuore del ministero notarile, va a nozze con le tariffe contrattabili, scandalizza la gente coi suoi redditi da capogiro". Non crediamo che sia così e, soprattutto, non condividiamo l'esplicito moto di sfiducia verso le più giovani generazioni di notai che emerge dal messaggio. Preferiamo credere che si tratti, almeno nella maggior parte dei casi, di giovani (e meno giovani) colleghi più realisti, più consapevoli dei veloci cambiamenti epocali che stiamo vivendo, disposti anche, se necessario, a ridiscutere la sfera delle competenze attuali, magari per sostituirne alcune francamente indifendibili con altre più adeguate alle competenze del notaio ed alle mutate esigenze della società. Senza che tutto ciò comporti il "mandare a ramengo l'etica del notariato, soppiantandola dalla non-etica dell'impresa". Piuttosto scarsa, ma forse migliore delle aspettative, la partecipazione dei colleghi a Milano, dove i voti non hanno riservato sorprese, con l'esplicita affermazione di consonanza rispetto alla linea espressa dal Consiglio nazionale. Qualche novità invece dalla Sicilia, dove sono stati eletti Giovanni Vigneri e Agostino Grimaldi. Il primo aveva espresso le sue idee in lista sigillo e la sua nomina porterà forse una voce critica, ma speriamo costruttiva all'interno del CNN. Comunque, anche se il voto del 24 febbraio conferma la linea sinora sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, non si potrà ignorare quella parte dell'elettorato che, pur consapevole della difficoltà di contrastare l'attuale clima politico a noi sfavorevole, chiede almeno minore condiscendenza verso un legislatore spesso incolto e demagogico, che produce a ritmi nevrotici norme di scarsa comprensibilità e di ambigua applicazione . Non temiamo di farci valere, consapevoli della nostra diversità e unicità. Alcune delle iniziative che potremmo assumere sono esposte nell'articolo di Arrigo Roveda di questo stesso numero. Servono energia, coraggio, volontà, tempo, ma soprattutto non bisogna perdere il desiderio di farci conoscere e stimare. Speciale Elezioni Un antico detto invitava a prendersela con un potere terreno, anche in caso di manifestazioni atmosferiche, per le quali l'interlocutore più adatto era semmai divino. Ma l'abitudine di individuare un nemico in realtà innocente è assolutamente diffusa. Ricordo almeno due esempi famosi a Milano. Il primo è relativo ad un bizzarro signore, molto simile ad un clochard, che girava con un carrettino a pedali, accompagnato da un graziosissimo cagnolino rigorosamente bastardo: questo signore sosteneva, e scriveva dappertutto, sui muri, sui marciapiedi, su una serie di cartelli, che bisognava fare attenzione, perché "Ti uccidono con l'onda"; il soggetto incriminato era la Chiesa Cattolica, che, a suo dire, aveva creato un'arma segreta, finalizzata allo sterminio di massa mediante l'emissione di imprecisate radiazioni letali. Il secondo caso riguarda quello che fu soprannominato lo "schiaffeggiatore folle". Con questo non voglio dire che il primo signore fosse sano di mente; semplicemente solo il secondo ebbe l'onore di avere un nomignolo pubblico. Costui attendeva l'uscita di prelati più o meno alti dal Palazzo dell'Arcivescovado, e proditoriamente li prendeva a ceffoni. Più volte fermato e forse anche arrestato, si giustificava assumendo veri o falsi torti subiti, se ricordo bene, in questioni ereditarie. Come dicevo, l'abitudine a sbagliare la mira è piuttosto diffusa. Anche tra i Notai. Così leggiamo in lista di un Collega, evidentemente esasperato, che augura una dimora in istituto di correzione al nostro Presidente nazionale, reo di non aver promosso un procedimento disciplinare, che comunque non potrebbe proporre. E, sempre in lista, compaiono apprezzamenti non edificanti sul Presidente del Consiglio, sul Governo, su ministri, tutti accusati di essere, oltre a tutto, dei trinariciuti di guareschiana memoria. Due Consiglieri Nazionali, che in questo periodo di confuso legiferare, tentano, ripeto, tentano di introdurre delle migliorie tecniche a disposizioni normative di discutibile valore, vengono tacciati di collaborazionismo. La Compagnia del Sigillo accusa la categoria ed i suoi organi dirigenti di mancanza di capacità propositiva rispetto al tema complessivo delle liberalizzazioni, e pertanto compie, seppure a malincuore, un gesto dalle conseguenze forse destabilizzanti: esce con un numero straordinario del notiziario. Sembra quasi che l'importante sia avere un capro espiatorio, anzi sembra che ciascuno di noi cerchi un suo personale capro espiatorio, senza sentire il bisogno di analizzare la realtà. E la realtà è che c'è più di un nemico, e che il malcontento, giustificato o no, verso i professionisti è trasversale a tutte le forze politiche, e trova nei media alleati tanto più roboanti quanto più inattendibili. Sempre, nei momenti di attacco esterno, è forte la tentazione di cogliere il momento anche per sfogare rancori interni. Si tratta tuttavia di un atteggiamento errato e controproducente, in quanto solo una forte coesione può dare agli avversari la sensazione di una solidità che nasce dalla ragione. E la ragione ci dice a chiare lettere che un servizio di buona qualità a costo contenuto è nettamente più civile di un servizio a basso costo e di qualità scadente, tipico di un sistema solo apparentemente liberale. Questo occorre sostenere, e non bisogna perdere, anche a livello individuale, una sola occasione per spiegarlo a tutti, ma proprio a tutti. a cura di Paolo Setti VERSO UN TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Leggendo le ingenerose critiche che le lettere di candidatura di Paolo Pedrazzoli, Gianfranco Re e Giovanni Vigneri muovono all'operato dei consiglieri nazionali uscenti ed alla presidenza di Paolo Piccoli colpisce accanto ad una visione notaiocentrica (valgano ad esempio le critiche mosse all'abbassamento delle franchigie assicurative della polizza sulla responsabilità civile che dimostrano la mancata comprensione dello spirito della riforma, tesa a tutelare il cliente consumatore e non a risolvere problemi di deontologia) l'assoluto silenzio sul più importante risultato conseguito dall'ultima consiliatura grazie alla tenace azione combinata di sindacato e organi istituzionali: il lungamente atteso varo del prezzo-valore. Si sottolinea la perdita di competenze meramente certificative come quelle in tema di autoveicoli (sottrazioni che si inseriscono in un inarrestabile processo riformatore anticipato dalla soppressione delle vidimazioni annuali e seguito dalla recente riforma delle cancellazioni ipotecarie), senza nemmeno ricordare che solo grazie al prezzo valore (e più recentemente grazie all'obbligo di indicare in atto i mezzi di pagamento utilizzati) il notaio ha potuto tornare a svolgere efficacemente il suo compito di garante della contrattazione nell'ambito, quello immobiliare, che costituisce storicamente il cuore della sua funzione. Ed il silenzio è colpevolmente aggravato dalla sottolineatura egoistica dell'unico aspetto di questa riforma che (in realtà solo apparentemente) va in contrasto con gli interessi (di cassetta) della categoria: la riduzione del 30% degli onorari notarili. Mentre scriviamo le elezioni devono ancora svolgersi e conserviamo la speranza che le posizioni espresse dai tre candidati non trovino sponda nell'elettorato. Indipendentemente da ciò, riteniamo che chi dovesse guidare il notariato nel prossimo triennio dovrà perseguire il proprio programma non tanto con una difesa in trincea di prerogative e privilegi che dall'esterno del notariato si faticano a comprendere, quanto con proposte di riforma che siano pensate in primo luogo per migliorare la legislazione in quei settori nei quali il notariato può portare conoscenza ed esperienza. Il settore di interesse notarile nel quale si presenta più urgente la necessità di una riforma organica e quello della tassazione dei trasferimenti immobiliari, recentemente oggetto di una serie di interventi che non sembrano affatto frutto di un disegno organico e che hanno prodotto un'inestricabile selva di complicate varianti che rendono la tassazione insidiosa per il notaio ed incomprensibile per i non addetti ai lavori. Fermo restando che non compete al notariato stabilire quale gettito l'erario debba attendersi dall'imposizione sui trasferimenti immobiliari, ben sarà possibile, tenendo fermo il numero finale, studiare, scrivere e presentare un testo unico sulla tassazione immobiliare che renda le regole più semplici e trasparenti. Si potrebbe lavorare ad una riduzione del numero delle imposte (eliminando le ipotecarie e catastali che, nell'epoca dell'adempimento unico, suonano anacronistiche); ad una omogeneizzazione delle aliquote (inspiegabile l'8% dei terreni rapportato al 7% dei fabbricati); alla soppressione di alcune illogicità (le due aliquote prima casa diverse per IVA e registro) e iniquità (l'aliquota espropriativa al 18% per i terreni agricoli); alla riduzione dei poteri di accertamento degli uffici, contrastando l'ultima inversione di tendenza ed accentuando la catastalizzazione del sistema; alla ricerca di un meccanismo che possa rendere la rendita catastale un criterio più equo per determinare il valore dell'immobile (è sotto gli occhi di tutti l'attuale casualità del sistema che premia alcune località e ne punisce altre). Mi pare questa un'idea sulla quale può trovare nuovo vigore anche il movimento sindacale che, lo dico con l'affetto del militante di lunga data, ha recentemente perso un po' di smalto. Potrebbe nascere proprio in Federnotai un gruppo di lavoro che scriva una bozza di testo unico da offrire all'azione politica del Consiglio Nazionale, riproponendo così quel gioco di squadra che ha portato all'importante risultato del prezzo valore. a cura di Arrigo Roveda CRONACA DELL'ELECTION DAY PARTENOPEA DEL 24 FEBBRAIO 2007 Una rapidissima successione di eventi, molti dei quali hanno addensato nubi scure sull'orizzonte del notariato, ci ha traghettato, come ogni anno al cd. election day. Una giornata che, almeno teoricamente, dovrebbe essere dedicata ad un consuntivo di ciò che è avvenuto nell'anno o negli anni precedenti, mediante l'espressione di un voto di gradimento o di bocciatura di determinati candidati, in ragione della loro efficienza e delle loro scelte politiche, intendendo per tali le scelte che privilegiano un determinato valore, all'interno della nostra professione, in un dato contesto storico. A Napoli, tutto ciò è stato molto sfumato. In realtà, salvo la scelta dei notai da eleggere per le CO.RE.DI., in soprannumero rispetto ai candidati, le elezioni non hanno impegnato alcuno in contrapposte "battaglie" di persone o di programmi: per ogni carica da ricoprire si è presentato un solo candidato. La chiave di lettura politica della giornata, pertanto, non può ricercarsi negli esiti delle votazioni, se non in modo approssimativo, né tanto meno nei nomi dei candidati risultati eletti: non c'è stata, di fatto, alcuna "competizione" elettorale, nel senso più democratico del termine e ciò si è riflesso anche sull'atmosfera che si respirava, sufficientemente distaccata ed a tratti disinteressata rispetto all'evento. Non è possibile liquidare, tuttavia, con questo unico dato la cronaca della giornata elettorale, anche se questo è un aspetto che meriterebbe, certamente, più di una riflessione, per il forte rischio insito in questo tipo di "pre-selezione pilotata" delle candidature che, probabilmente, non incoraggia una partecipazione costante alle vicende che interessano il notariato. Ci si dovrebbe soffermare sui motivi che spesso scoraggiano o non invogliano a presentare candidature alternative: Prassi di cui si sono dimenticate le motivazioni ? Disinteresse della maggioranza dei notai verso le istituzioni ? Timore di rimediare stroncature ? Poca disponibilità a distogliere tempo e risorse agli introiti repertoriali ? Rassegnazione ad accettare le cooptazioni da parte di chi è già all'interno delle istituzioni ? Passando ad elencare altri aspetti significativi della giornata vanno, a mio giudizio, segnalati, oltre agli interventi di Tommaso Gaeta - Presidente del nostro Collegio - di Pasquale Macchiarelli - consigliere nazionale riconfermato -e di Giancarlo Laurini - nella sua nuova veste di notaio prestato alla politica -, anche un dato numerico, a mio giudizio, significativo: la massiccia affluenza dei notai votanti; una presenza che ha raggiunto quasi il 90% degli iscritti al collegio (174 votanti su 200 notai aventi diritto). Il dato numerico si offre ad una chiave di lettura del tutto particolare. Già lo scorso anno si era avuta una affluenza altrettanto numerosa e ciò è da imputarsi, a mio avviso, non del tutto ad una improvvisa ritrovata sensibilità istituzionale della categoria, ma, forse, più verosimilmente, al timore di vedersi sottratti ben cinque crediti formativi. Infatti, come è noto, con le nuove disposizioni in materia di aggiornamento professionale il notaio che non partecipa all'assemblea generale fa un balzo indietro nella propria formazione, con la possibilità di recuperare i crediti mediante uno sforzo partecipativo più intenso ad altri eventi. Sull'opportunità di questa sanzione ci sarebbe sicuramente da discutere: somiglia tanto ad una sorta di rimando a settembre per cattiva condotta Va, tuttavia, riconosciuto, che questa sanzione sui generis un effetto positivo lo ha sortito: ha incoraggiato una partecipazione più intensa almeno all'assemblea annuale. Non può negarsi che anche le nubi scure all'orizzonte del notariato abbiano contribuito ad alimentare, all'interno della categoria, un rinnovato desiderio di partecipare, almeno con la propria presenza, alla formazione di una politica istituzionale del notariato e di manifestare, in modo concreto, il proprio impegno in un momento estremamente critico per il notariato: un'inversione di tendenza che è auspicabile possa trasformare molti che, a torto, si considerano semplici peones in protagonisti delle scelte future del notariato. Scelte fondamentali che soprattutto il prossimo CNN dovrà compiere e che dovranno caratterizzare l'azione dei nostri organi istituzionali impegnati in un confronto serrato con le sempre più pressanti istanze provenienti dai partiti politici, dalle associazioni di categoria, dalle lobby economiche e dagli ordini professionali esponenziali di interessi potenzialmente conflittuali con i nostri. Passando agli interventi, la prima relazione è stata quella di Tommaso Gaeta che oltre a fare il consuntivo dell'attiva svolta dal CND nell'anno trascorso si è soffermato su due punti, in questo momento centrali per l'attività dei CND: l'attività di vigilanza e deontologica e i rapporti con il Consiglio Nazionale. Sul primo punto si è evidenziata la necessità che "la tutela del principio della personalità della prestazione debba essere in ogni caso garantita - utilizzando tutti i mezzi attualmente a disposizione - con ogni possibile iniziativa deontologica e disciplinare ed è parimenti necessario che le inerenti attività (come è stato in molte occasioni e da più parti sostenuto) siano organizzate e svolte fissando preventivamente dei criteri applicativi ed operativi cui dare coerente esecuzione." "La determinazione di quei criteri, oltre a rendere ancor più vincolanti per i Consigli Notarili i loro doveri di vigilanza e di intervento, si traduce innanzitutto in uno strumento di prevenzione e di trasparenza dell'attività consiliare nell'ambito deontologico." Tutto ciò nella piena consapevolezza che "la sola attività di prevenzione non è di per sé sufficiente e che ad estreme conseguenze, verificata la reiterata violazione delle norme che governano i nostri comportamenti, è necessario pervenire anche ad iniziative disciplinari; in quest'ambito la preventiva individuazione di quei criteri ha la funzione di fornire ancora maggiore coerenza ed imparzialità alle stesse iniziative disciplinari. " Quanto ai rapporti con il CNN, il Presidente Tommaso Gaeta ha ben evidenziato che sebbene " i fenomeni devianti dell'attività notarile potrebbero condurre molto in fretta alla dissoluzione del notariato esistono anche altri fattori di rischio per la sopravvivenza della nostra professione - altrettanto preoccupanti e che appaiono a tratti addirittura preminenti - su cui si fondano alcune delle ragioni degli ormai molteplici e quotidiani tentativi di delegittimazione dell'attività notarile." Fattori di rischio che "consistono essenzialmente nelle difficoltà per la società contemporanea di comprendere il nostro ruolo e nell'interesse di alcuni importanti settori dell'economia a svilire la portata dei controlli sulle loro attività e ad appropriarsi (problematica comune a molte professioni ordinistiche) della gestione delle attività professionali per conquistare una fetta di mercato fino ad oggi preclusa al mondo dell'impresa." E' dunque "indispensabile un'opera di quotidiana comunicazione nei confronti dell'opinione pubblica e proseguire quindi nella strada, già intrapresa con intelligenza dall'attuale CNN, che tende ad avvicinare la figura del notaio al cittadino consumatore e a spiegare - soprattutto in un'era di globalizzazione dei mercati che può attentare alle singole individualità - la necessità della funzione notarile (da affidare soltanto a soggetti tradizionalmente qualificati per svolgerla) che si pone a garanzia del rispetto delle regole che governano la società. Il nostro candidato, riconfermato a rappresentarci in seno al CNN, Pasquale Macchiarelli, ha esposto all'assemblea in modo puntuale e preciso quale sarà il suo impegno per il prossimo triennio. Un impegno, a mio giudizio, che ricalca quella che è stata la sua azione all'interno del CNN nel trienno appena trascorso. Nella scelta di quale ruolo deve rivestire oggi il notaio, Pasquale Macchiarelli ha acutamente evidenziato che "spesso i notai si sono domandati se fossero più liberi professionisti o pubblici ufficiali e la risposta a questa domanda è stata diversa anche in considerazione dei diversi momenti storici in cui essa è stata posta. Quando si è avvertito un rischio di statalizzazione allora si è puntato maggiormente sulla connotazione di attività libero professionale (probabilmente colta anche come occasione per una certa deriva "mercantilistica" della nostra attività); oggi, invece, avvertendo i rischi di una liberalizzazione non sempre rispettosa delle reali esigenze della collettività, si punta sull'aspetto della pubblica funzione, talvolta però senza un'intrinseca convinzione ma con finalità solo strumentali che rendono la scelta meno credibile all'esterno." Il consigliere nazionale ha poi espresso la sua posizione sui temi più "scottanti" del momento ed in particolare sulla difesa dei minimi tariffari che non può ridursi ad un problema di natura meramente economica ma, al contrario, ha un alto valore simbolico, tenuto conto del nostro "modo particolare di essere insieme professionisti ma ancor prima pubblici ufficiali, che hanno l'esclusiva di una certa funzione e che sono tenuti a prestarla, nel rispetto delle regole dell'ordinamento ed in posizione di terzietà e di indipendenza." Infine, ha ribadito, da parte sua, l'impegno a dare concreta attuazione ai voti espressi ed approvati al Congresso di Riva del Garda, che appaiono tutti legati da un unico filo che delinea una precisa idea del notariato, la quale passa attraverso la promozione della qualità della prestazione incentrata sulla personalità della stessa (voto n. 1), la difesa dell'inderogabilità delle tariffe per le prestazioni collegate alla pubblica funzione (voti n. 1 e n. 3), la difesa della pubblica funzione (voto n. 3), la contrarietà alle società interdisciplinari (voto n. 4), l'accettazione dei protocolli e della loro valenza deontologica, pur con tutte le cautele per quanto concerne le menzioni (voto n. 5), la difesa e valorizzazione dell'organizzazione territoriale e del numero programmato (voti n. 6 e n. 13), la promozione del confronto con altre categorie professionali, fermo restando la specificità delle rispettive competenze e funzioni (voto n. 9), l'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli (voto n. 10), l'ampliamento della strategia di comunicazione al fine di rendere all'esterno i contenuti dell'attività notarile (voto n. 12), l'attenzione alle condotte del notaio e l'introduzione di sistemi oggettivi di controllo anche quantitativo dell'attività notarile (voto n. 13). Ritengo che la larga maggioranza che ha riconfermato il nostro consigliere meriterà una particolare attenzione e sensibilità, all'interno del CNN, dei temi programmatici sopra esposti. Attenzione, peraltro, assicurata dal nostro ex Presidente, oggi deputato alla Camera, Giancarlo Laurini che con il suo intervento di chiusura in assemblea ha ribadito la convinzione che la difesa della funzione pubblica e la linea programmatica del nostro consigliere sia la strada giusta che il notariato deve percorrere, ma ha anche evidenziato, nel suo nuovo ruolo politico, le gravi insidie e le difficoltà ad affermare principi, a volte anche banali, di coerenza sistematica e di civiltà giuridica nei confronti di interlocutori, a dir poco, non sempre sensibili alle problematiche notarili. Esemplare è stata la narrazione delle difficoltà che hanno accompagnato la sua azione, all'interno della Commissione Attività Produttive, nel proporre gli emendamenti alle disposizioni contenute nel recente decreto legge ed, in particolare, a quelle riguardanti la presunta estinzione automatica dell'ipoteca. La mia impressione è che l'interlocutore politico appare, con sempre più frequenza, o poco avveduto alle problematiche ed ai rischi legati all'approvazione di nuove norme o in aperta mala fede, caparbiamente determinato a realizzare, ad ogni costo, obiettivi di demolizione dell'attuale sistema a tutto vantaggio delle note lobby economiche e politiche ovvero nell'intento di assecondare istanze provenienti da altri ordini professionali in soprannumero d'iscritti e, quindi, affamati di nuove risorse di lavoro da conquistare a qualunque costo. Questo Legislatore, da un lato, appare sempre più disinteressato a produrre norme efficienti e coerenti da collocare armonicamente all'interno del sistema e, da altro lato, appare sempre più desideroso di lanciare messaggi demagogici, spot di facile presa sul cittadino: la nuova norma sull'estinzione dell'ipoteca è, in modo esemplare, paradigmatica di questo stile. L'unica vera ratio legis di questa disposizione, infatti, sembra essere quella di manifestare a voce alta la volontà politica di abolire l'autentica notarile esorcizzando, in qualche modo il notaio e l'importanza dell'atto notarile all'interno del sistema della pubblicità legale, in un furore di semplificazione che se ben fatta è la benvenuta, ma se strumentalizzata per altri fini rischia di buttar via l'acqua sporca con il bambino. L'impegno speso da Giancarlo Laurini per ricondurre la nuova disposizione all'interno del sistema, è stato veramente fortissimo. Molti di noi avevano già seguito nei resoconti parlamentari il vivace dibattito in commissione affari produttivi e l'appassionata difesa in ragione della legalità e della ragionevolezza. Se determinate procedure meritano semplificazioni a favore del cittadino, queste devono essere articolate all'interno del sistema già esistente ed in modo coerente con lo stesso, senza creare un vulnus pericoloso nel settore della circolazione dei beni immobili. Scorciatoie non sono possibili se non con gravi ripercussioni sull'economia e sulla sicurezza dei traffici giuridici. Sentire dalla sua viva voce le difficoltà a far valere le ragioni del diritto e del buon senso e le irragionevoli diffidenze dei nostri interlocutori per tutto ciò che proviene dai notai è stato veramente istruttivo per comprendere le reali difficoltà cui sono e saranno costretti a muoversi i nostri rappresentanti istituzionali e politici, ai quali non può che andare tutto il nostro appoggio. Prima di elencare i nomi degli eletti, la cronaca della giornata non può dirsi completa senza ricordare il saluto di Vincenzo Del Genio all'assemblea: dopo due mandati come Consigliere alla Cassa Nazionale ha dato la sua disponibilità ed è stato eletto alla carica di Revisore dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato, con un riconoscimento ed unanime apprezzamento per il suo costante impegno a favore delle nostre istituzioni e il commovente momento in cui Tommaso Gaeta ha comunicato all'assemblea il volontario pensionamento anticipato di Maria Rosaria Campanile, decana del notariato campano, apprezzata da tutti per la sua esemplare capacità di coniugare, con infinito buon senso e dedizione, professione, impegno scientifico ed impegno istituzionale. Eletti all'esito delle votazioni: 3 Consiglio Notarile di Napoli: Antonio Areniello - Stefano Santangelo - Nicola Rotondano. 3 Consiglio Nazionale del Notariato: Pasquale Macchiarelli. 3 Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato: Vincenzo del Genio. 3 Consiglio d'Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato: Alessandro de Donato. 3 Assemblea rappresentativa della Cassa Nazionale del Notariato: Rosa Cuomo, Emilia Spedaliere, Massimo des Loges, Pasqualino Franco. 3 Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.): Ciro Caccavale, Stefano Cimmino, Giuseppe Grasso, Mario Mazzocca, Adele Miranda, Giuseppe Satriano (D.N. Napoli), Paolo Provitera (D.N. Santa Maria Capua Vetere), Vito Antonio Sangiuolo (D.N. Benevento ed Ariano Irpino), Vincenzo Giordano (D.N. Avellino e S. Angelo dei Lombardi), Brunella Carriero (D.N. Matera), Incoronata Coviello (D.N. Potenza). Donata Maria Biase (D.N. Salerno). Napoli, 1° marzo 2007 Marco Krogh notaio in Mugnano di Napoli
BOLOGNA 24 FEBBRAIO 2007
Non si era ancora spenta l'eco (come si potrebbe leggere su qualsiasi quotidiano) degli esiti delle assemblee collegiali tenutesi lo scorso sabato, quando mi è giunta, del tutto inaspettata, la cortese telefonata di Maria Nives Iannaccone, che mi pregava di scrivere un pezzo, da pubblicare su "Federnotizie", per illustrare lo svolgimento di quella svoltasi nel mio Distretto. Confesso che la richiesta - peraltro assai gradita -mi ha colto di sorpresa: sono molti anni, infatti, che non scrivo, né per "Federnotizie" né per altre pubblicazioni, ed erano inoltre molti anni, che non intervenivo alle assemblee collegiali. Quest'ultima circostanza, degna certamente di giustificata riprovazione, è da ricollegarsi a motivi del tutto personali, che (ritengo) non meritevoli dell'attenzione dei lettori. Ad onta di ciò, l'affettuosa insistenza del nostro Direttore mi ha indotto ad aderire con piacere all'invito. A causa della mia lunga astinenza, di cui ho fatto cenno, mi sono predisposto all'assemblea con spirito analogo a quello di chi, già cresciuto ed educato alla religione secondo i canoni tradizionali, ha vissuto un lungo periodo di "laicismo" e, per qualche inespresso motivo, si riaccosta ai riti religiosi: un po' di curiosità, un po' di inquietudine, un lieve senso di colpa (tuttavia non penitenziale…), la confusa sensazione che, comunque, sia la cosa giusta da fare. In realtà, senza voler introdurre un'inopportuna autoanalisi, ho ritenuto che l'attuale condizione del notariato tutto (per il quale, comunque, non ho mai smesso di operare e contribuire con passione, negli angusti limiti delle mie capacità) meritasse e richiedesse anche la mia pur modesta partecipazione. Questa tediosa introduzione, della quale mi scuso di aver voluto gravare il lettore, vuole evidentemente essere, senza tentare minimamente di nasconderlo, una excusatio non petita se non riuscirò nell'intento, che pure mi sono prefisso, di sviluppare una cronaca oggettiva ed asettica dello svolgimento dell'assemblea, limitando le considerazioni ed i commenti personali. So fin d'ora che non sarà così e, pertanto, mi sono assicurato una sorta di… "indulgenza preventiva". Sabato 24 scorso, mi sono quindi recato, puntuale, nella sala della Scuola di Notariato di Bologna, dove si sarebbe tenuta l'Assemblea annuale di Collegio. Le prime impressioni che mi hanno colpito sono state: la foltissima partecipazione (all'inizio la sala era già interamente occupata ed il sopraggiungere dei soliti ritardatari, nel corso della mattinata, ha fatto sì che la seduta potesse considerarsi quasi totalitaria); la sensazione di poter riconoscere soltanto una minima parte dei presenti! Ovviamente il primo aspetto non può che essere considerato in termini positivi (anche se qualche malpensante potrebbe osservare che, quando le cose si mettono male, anche gli orsi interrompono il letargo, ma è meglio tralasciare qualsiasi malignità, perché io stesso, a buon titolo, potrei esserne destinatario). Il secondo aspetto, invece, del tutto soggettivo, mi ha fatto riflettere; da giovane notaio e, addirittura, da praticante, conoscevo personalmente tutti i Colleghi iscritti a ruolo ed anche buona parte di coloro che avevano già raggiunto il pensionamento; oggi stento a riconoscerne un terzo. E' certamente un segnale inquietante ! Il luogo, come ho detto, era gremito, tuttavia il quadro di insieme non mi ha rallegrato. In primis: l'ambiente. Ancorché recentemente rinnovata, la sala che ci ospitava, per sua collocazione e per sue caratteristiche strutturali, può assimilarsi più facilmente ad una struttura deputata a riunioni di carattere tecnico o sindacale, che non all'aula ove si celebra l'assemblea di una prestigiosa categoria professionale. Se non fosse stato per gli abiti (molti scuri) di buon taglio sartoriale indossati da alcuni dei Colleghi (soprattutto i meno giovani) e per l'abbigliamento "casual", ma manifestamente assai costoso e ricercato, di altri Colleghi (soprattutto rappresentanti del gentil sesso), la nostra sala avrebbe fatto pensare, più verosimilmente, ad una riunione aziendale. In secundis: le facce, le espressioni, gli atteggiamenti. Prima dell'inizio ufficiale, molti Colleghi, come è ovvio, si scambiavano saluti, convenevoli, battute e lamentele (come in tutte le altre circostanze assembleari o congressuali di cui ho memoria), in quasi tutti (sicuramente me compreso), però, mi è sembrato di percepire un malumore, neanche troppo latente, molte ombre sul viso e nello sguardo, una sorta di rabbia non celata, mista a rassegnazione non accettata, un'inquietudine diffusa, un disorientamento palese, l'aspettativa, poco convinta, di qualcosa di nuovo e di risolutivo. Penso di non sbagliarmi, immaginando che quest'ultima sensazione, da me provata, nello scrutare il volti dei miei Colleghi, possa essere moltiplicata per ogni Assemblea Distrettuale. Certamente la consapevolezza di vivere ed attraversare tempi e luoghi bui, amplificata dal pettegolezzo, dalle voci di corridoio, dalle letture dei giornali, dalle trasmissioni televisive, da tutto quello che si agita nel grande circo italico, costituisce il sentimento comune di tutti i notai italiani. Ciascun carattere può reagire in modo diverso alla notizia che la nave si trova in grave avaria, ma, sicuramente, nessuno può nascondere o negare l'evidenza e l'urgenza del problema. Ricordo assemblee del passato, meno folte e partecipate, snodate fra sorrisi e complimenti, come quelli che intercorrono fra vecchi amici usi a ritrovarsi ad un periodico raduno annuale di categoria. Tutto si svolgeva con levità; pochi discorsi, poche contestazioni, molti sorrisi, qualche battuta e, alla fine, un voto espresso distrattamente per uno o più nominativi già noti, ai quali, nella convinzione di tutti, era già attribuita, per acclamazione, la carica per la quale erano stati predestinati. Questa volta tutto era diverso. I lavori sono iniziati con un discorso della nostra Presidente, condotto nell'ambito della più assoluta correttezza istituzionale, con il quale, ridotte al minimo le menzioni su eventuali esigenze, problemi o iniziative di carattere locale, sono stati evidenziati, non per la prima volta, i malanni che affliggono il notariato. Non ho motivo, perché motivo non c'è, di svolgere alcuna considerazione critica sul contenuto del discorso, tuttavia mi sia consentita un'osservazione: non possiamo continuare in eterno a piangerci addosso, svolgendo il nostro sempre più ricco cahier de doléance, manifestando malumore, dispetto o altri sentimenti significativamente più negativi, nei confronti di chi "altro da noi" dovrebbe prendere provvedimenti per la nostra tutela (o, più verosimilmente, per la nostra salvezza e sopravvivenza), senza avanzare qualche proposta, che abbia concrete possibilità di reale successo, diversa dalla "lotta continua", tesa ad affermare prerogative, che, ahimé, non ci sono state attribuite per diritto divino e che il nostro non più tanto amato Legislatore può annullare con le fatidiche due righe… La gloriosa epopea di "Fort Alamo" è cibo succulento per registi e narratori, oltre che fonte di ammirazione per tutti; non dobbiamo tuttavia dimenticare, molto più prosaicamente e pragmaticamente che, alla fine, la ragione storica è andata al generale Santa Ana, che ha vinto, mentre agli eroi, sterminati fino all'ultimo uomo, è rimasta solo la memoria dei posteri. In seguito si è svolta la relazione del Tesoriere. A quest'ultimo va il mio personale apprezzamento per la diligenza, puntualità e correttezza del suo operato. Mi dispiace rilevare che questo intervento è caduto nella più totale indifferenza dell'uditorio, impegnato in brusii sparsi, il cui contenuto (ne sono certo) ben poco aveva a che fare con l'analisi economico-finanziaria in corso. Temo che non potesse essere diversamente, in considerazione del clima generale. Si sono quindi succeduti gli interventi. II primo, preannunciato dalla Presidente, è stato quello richiesto dal nostro Consigliere nazionale di Zona, Federico Tassinari. Quest'ultimo, ben conscio del manifesto conflitto in corso fra il Consiglio locale ed il Consiglio Nazionale, in relazione alle iniziative ed alle strategie intraprese e svolte dalla squadra guidata da Paolo Piccoli a difesa della Categoria, non condivise a Bologna e, forse, in alcuni Distretti limitrofi, ha svolto un intervento chiaro, pragmatico, completo, privo di sbavature e voli pindarici, riaffermando la sua personale linea di condotta e quella, sostanzialmente coincidente, del Consiglio Nazionale uscente, esprimendo rammarico per il fatto che, ad onta delle posizioni critiche apertamente espresse da molti, nella nostra Zona non si sia manifestata alcuna candidatura alternativa alla sua riconferma, utile ad instaurare un confronto dialettico e programmatico. Hanno quindi preso la parola alcuni Colleghi. Vi è stato un bell'intervento di un Collega, un po' più giovane di chi scrive, ma anch'esso ormai collocato fra i Seniores, il quale, pur avendo esordito, facendo presagire il solito discorso un po' lamentoso ed infarcito di luoghi comuni sul solito tema "Il notariato che vorrei", di fatto ha svolto, molto bene, un'analisi appassionata, ma lucida, dell'attuale situazione, sottolineando molti dei mali che ci affliggono ed individuandone le cause. Si sono poi succeduti alcuni brevi interventi, privi di contenuti meritevoli di essere riferiti, non perché indegni di condivisione, ma in quanto sostanzialmente ripetitivi e non particolarmente originali. Ha quindi preso la parola, irrompendo in mezzo alla sala e ponendosi di fronte a Federico Tassinari, un altro Collega, il quale, con veemenza sicuramente eccessiva, in relazione al luogo ed agli argomenti, ha sferrato un attacco personale nei confronti del Consigliere Nazionale uscente, negandogli qualsiasi diritto di rappresentatività, in quanto titolare del più alto repertorio del Distretto e, presumo, per questo solo motivo, deontologicamente censurabile. A fronte di ciò, il relatore ha di fatto candidato altro Collega, a suo dire particolarmente meritevole, in quanto esponente un ammontare repertoriale assai più contenuto. E' stato certamente un momento sgradevole e significativamente sopra le righe. La fine della "catilinaria" è stata accolta da un gelo assoluto in sala, a fronte degli applausi, vuoi convinti, vuoi di circostanza, che avevano segnato il termine dei precedenti interventi. L'episodio ha accentuato il mio senso di disagio. Principalmente perché l'autore della requisitoria è un mio caro amico, oltre che Collega, al quale mi lega sincero ed antico affetto, unitamente a indiscutibile stima, e mi è dispiaciuto vederlo impegnato in una manifestazione non particolarmente edificante; in seconda istanza perché, quali che siano le censure mosse al Consigliere, in relazione alle quali non ho nessun elemento di valutazione, l'esposizione non è stata incentrata sull'idoneità o meno e la maggiore o minore attitudine di Tizio, piuttosto che di Caio, a rivestire una importante carica istituzionale, bensì sulle rispettive capacità attitudinali ad incrementare il repertorio. (Su quest'ultimo punto mi permetto una considerazione personale: dal basso del mio modestissimo repertorio non ho mai considerato i grandi numeri come indice presuntivo assoluto di cattiva qualità della prestazione. Ho sempre criticato lo scarso impegno con cui i singoli Consigli Distrettuali hanno applicato il loro potere/dovere disciplinare, ma non ammetto nessun tipo di processo di tipo indiziario. Preferisco i giudici ai poliziotti). E' seguita infine la votazione, sui cui esiti non ritengo che vi sia nulla da riferire, perché noti a tutti, impetrando tuttavia ancora qualche minuto di pazienza, per un commento sulle modalità di svolgimento. Innanzitutto permettetemi di riaffermare - cosa che ho avuto occasione più volte di rilevare in passato - che i Notai, presi in massa, sono la categoria più carente di senso pratico che io abbia mai conosciuto !! La notevole quantità di voti diversi da esprimere e di organi da eleggere ha immediatamente generato una assoluta e folcloristica confusione di schede, di urne, di sequenza di operazioni, di distribuzione, con dovizia di gags connesse, che, in diverso stato di umore diffuso, avrebbero regalato significativi momenti di ilarità. A parte ciò, per onestà di cronista, va sottolineato un altro dettaglio: per ciascuna diversa votazione, la Presidente ha espresso apertamente indicazioni di voto, esortando l'assemblea a seguirle ed uniformarsi. Non è stato così per l'elezione del Consigliere Nazionale di Zona. E così… ridendo e scherzando (come diceva quello allontanandosi dal funerale), si è fatta l'una. L'aula si è progressivamente svuotata di volti, nella maggioranza piuttosto mesti. Qualcuno si è attardato in piccoli capannelli nelle circostanze. Qualcun'altro, come il sottoscritto, si è recato al bar più vicino a prendere un sospirato caffè, in compagnia di un piacevole Collega, giacché l'apparecchio in dotazione alla Scuola del Notariato era fuori servizio. Alla fine sono rimasti in pochi, lodevoli, ad esaurire lo spoglio delle schede. Ho salutato qualcuno e me ne sono tornato a casa, senza che si fosse dissolto in me il senso di inquietudine che mi aveva accompagnato fin dal risveglio. Mauro Trogu notaio in Budrio DIARIO DI UNA SOLITA GIORNATA PARTICOLARE, OVVERO: NOI SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO Anche a Catania il gran giorno è arrivato, ma fortunatamente con la stessa velocità se ne è andato: il 24 febbraio infatti, come in tutta Italia, nonostante la "presunta" crisi del governo Prodi, nonostante l'incerto destino che attende la categoria sottoposta quotidianamente alle bordate di Giavazzi, Alesina e compagnia cantante, nonché alle bersaniche "lenzuolate" che sempre più liberalizzanti successi mietono (si pensi soltanto all'epocale risultato - per chi ha i capelli, beninteso - di avere le parrucchierie aperte anche il lunedì: se non è questo il miglior governo dall'unità d'Italia…), nonostante tutto ciò, puntuale come sempre si é svolta la riunione collegiale annuale, evento quest'anno reso ancora più "drammatico" dal fatto che ben sei sono state le schede elettorali con le quali questi poveri notai abituati a mettere qualche timbro (sic!) e qualche firma (non digitale però, ché a quelle, dicono i male informati - ma certo non noi -, ci pensano le signorine), si sono dovuti confrontare: Consiglio Nazionale, Cassa Nazionale, Revisori dei conti del CNN, Assemblea della Cassa, Consiglio Distrettuale, Commissione Regionale di Disciplina… aiuto! Insomma, un bel guazzabuglio in, almeno sognato, perfetto Berlusconian-style: un'election day tutto in una volta tanto per toglierci un bel peso di dosso e poi tornare sereni ai nostri pascoli (non ancora abusivi, ma forse non per molto). Certo però che il rischio di esprimere con il voto qualcosa di personale e un po' meno irreggimentato del solito, almeno a queste meridionali latitudini, era oggettivamente grande. Tanto più che, nel distretto etneo vi erano ben quattro candidati (due uscenti) per tre posti in Consiglio Distrettuale, e a livello regionale addirittura quattro (nessuno uscente) erano i candidati per l'elezione dei due colleghi che in Consiglio Nazionale rappresentano la nostra isola di Sicilia. Ma fortunatamente altri indicatori erano più incoraggianti: tanto per esemplificare, per l'elezione dei membri del Co.Re.Di., cioè di quei notai che un giorno (speriamo mai o quanto meno non troppo spesso) dovranno giudicare le nostre condotte professionali, si è trovato il modo "segnalare" un numero di candidati (dodici) identico al numero degli eligendi; nomi certamente di valenti colleghi (fra i sicuramente però più numerosi che avevano dato la loro disponibilità per l'incarico), scelti però non si sa bene sulla base di quali prevalenti caratteristiche rispetto a quelle dei non menzionati, ma di certo nel rispetto di un criterio di ripartizione geografica tale che fossero rappresentate tutte le provenienze territoriali regionali (come se all'interno di un organo giudicante fosse importante una rappresentatività territoriale, e non dovesse invece prevalere qualche altra caratteristica personale e professionale). Ma si sa: chi scrive nulla sa di politica, e probabilmente poco capisce di notariato; e pur se anche un noto collega catanese ha espresso pubblicamente il dubbio che qualcosa non sia stato fatto nel migliore dei modi, probabilmente per un peccato di gioventù, visto che era la prima volta che si trattava di eleggere la Commissione di Disciplina, ma che certo in futuro dovranno ricercarsi altri meccanismi di selezione dei candidati, la verità deve essere che quelli erano davvero i migliori e solo casualmente erano proporzionalmente ripartiti fra i vari distretti isolani, per cui qualcuno più avveduto aveva provveduto a togliere i colleghi dall'imbarazzo della scelta, tanto, lo sappiamo, noi siamo tutti buoni, bravi, e qualcuno anche bello. Oggettivamente è così, e se non lo è, deve essere così. Se vi pare. Però, siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, almeno dal capoluogo altri nomi sono, fortunatamente per la democrazia, venuti fuori, ed anche la questione di cui sopra ha avuto un aspetto involontariamente comico, dovuto al caso di quel collega che, segnalato dal distretto di appartenenza sulla base dei summenzionati rigidi criteri di cencelliana memoria, a pochi giorni dal voto ha ottenuto il decreto di trasferimento ad altra sede di altro distretto, senza che in precedenza qualcosa fosse trapelato in ordine alle sue, pur legittime, intenzioni. Così il distretto di provenienza non ha avuto rappresentanti, e dovrà portare pazienza fino al prossimo giro, dove andrà sicuramente meglio. Tuttavia è altrettanto certo che in questi ultimi anni il Consiglio Nazionale ha dovuto fronteggiare una situazione molto difficile e il Notariato è apparso quanto meno diviso, se non spaccato, fra chi ha appoggiato la linea di prudenza - ma poi, è davvero tale? - che è sembrata prevalere in questi anni e chi, invece, avrebbe voluto un Consiglio Nazionale più muscolare nei confronti di chi (dal Governo in giù) non perde occasione di attaccare la categoria ormai quasi giornalmente. Per cui qualche aspettativa di discussione poteva esserci, e magari scapparci qualcosa di nuovo, da raccontare poi, enfatizzandolo come solo noi notai sappiamo fare, ai nostri nipoti. Del tipo, "quel giorno io c'ero". Macché: a dispetto del Titanic su cui pare stiamo ballando (sperando che non sia uno degli ultimi balli a noi consentiti), invece la giornata è poi filata liscia come, almeno da un punto di vista "governativo" (che, si badi, non è un punto di vista necessariamente negativo e conservatore, così come un atteggiamento "notarile" non è un atteggiamento sempre negativo, checché se ne pensi anche nelle più alte sfere delle istituzioni repubblicane), ci si aspettava; anzi, nel solco delle migliori tradizioni locali, fra un appello e l'altro degli elettori - confesso che chi scrive non è riuscito a votare al primo richiamo perché, fortemente impegnato con alcuni colleghi in una discussione sul più importante dei massimi sistemi, quale il campionato di calcio di serie A, mica poteva interrompere e lasciare la Beneamata sotto l'attacco concentrico di milanisti e juventini inviperiti per non poter almeno quest'anno spartirsi le fette più grosse della torta -neanche la relazione presidenziale sull'anno appena trascorso è riuscita a disturbare chi, serenamente, leggeva il giornale, piuttosto che coloro i quali, al telefono, duettavano con gli interlocutori più vari, forse dettando le loro tassazioni su un atto (tanto ormai, chi ci capisce più niente anche su come si tassa il più scalcinato dei garage) oppure le loro richieste per il pranzo. Ma chi può scagliare la prima pietra alzi la mano: pure il vostro umile redattore, avendo ricevuto una "indifferibile" telefonata, colpevolmente a causa di questa si è perso un bel pezzo dell'intervento del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, illustre collega di distretto; che a questo punto l'unica sia sperare nell'indulto, se non nella remissione dei peccati, auspicando che un giorno una (immeritata?) pensione non ci venga negata? Certo, se l'INPS non si mangia la nostra Cassa… Ma d'altra parte, a parziale scusante di chi si mostrava distratto, onestà intellettuale vuole che si dica che niente di quanto si è sentito suonava originale. Però forse non si è sentito tutto, come detto. Certo è che dobbiamo essere più bravi, che il momento è difficile e che il più difficile deve ancora venire, che dobbiamo applicare la tariffa (a proposito, non si è ancora capito se per noi la tariffa è ancora in vigore, o siamo stati liberalizzati come gli altri), che non dobbiamo avere comportamenti "frettolosi e compiacenti", che il "paghi 1 (atto) e porti a casa 2 (vendita e mutuo)" non è davvero il massimo della correttezza (anche se è pur vero che il "mercato" sembra apprezzare molto tali svendite), ma in fondo sono cose che ci ripetiamo da anni; ormai siamo preparatissimi: chi non sa che quando autentica una firma il "ricco notaio" deve essere davanti (o anche dietro o di lato, tutte le posizioni, in tempi di Di.Co., hanno pari dignità) al "povero consumatore" che appone la sua sottoscrizione (meglio se leggibile)? Eppure ce lo ripetono spesso, chissà perché: forse che repetita juvant, come dicevano a Torino? O forse perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, come dicono da tutte le parti (ma nessuno sente, sembra per sordità acquisita e non preverbale). Tanto che in effetti anche presso altre realtà locali risulta condivisa l'impressione che da parte di molti di noi non ci sia una percezione adeguata alla gravità della situazione in cui il notariato si è cacciato in gran parte da solo, e da cui avrà una grande difficoltà ad uscire se molte teste non cambiano. Cambiano, non rotolano; per ora almeno. Però consoliamoci, ora c'è la Commissione Regionale, e l'orario di sottoscrizione, e fra poco i protocolli. E forse fra un po' ci diranno di fare un solo atto al mese, però sarà un capolavoro. Perché così va il mondo (notarile ed anche un po' notarocentrico): così come fra una chiacchiera e l'altra, fra una chiamata a votare e uno scrutinio la mattinata elettorale in breve già volgeva al termine; se qualche anima bella ancora si chiedeva quando si applica l'1% di registro in caso di affitto di azienda con immobili sottoposto ad IVA per opzione (?), oppure il regime fiscal-giuridico dei diritti all'aiuto (che sarebbero diritti che dovremmo avere tutti, non solo gli agricoltori), il quesito più grave aleggiava fra i più attenti: quest'anno lo scudetto che valore ha? E tale domanda poteva significare solo una cosa: così non si poteva più andare avanti, anche per questa volta eravamo arrivati al limite dell'umana sopportazione, e poi si era fatta quasi l'ora di pranzo: dunque, appena finito lo scrutinio per l'elezione dei membri del Consiglio Distrettuale, lo scrivente ha ritenuto opportuno accomiatarsi per adempiere ai suoi sabatini doveri genitoriali, quelli sì senza appello, ché i figli, si sa, "so' piezz'e core" e guai farli aspettare all'uscita della scuola sotto l'acqua e il vento (veramente la giornata era soleggiata e primaverile e poi hanno il motorino, e comunque quando aspettano lo fanno in un'aula dell'edificio scolastico: ma era così per rendere l'idea). Perciò, senza particolari sensi di colpa siamo andati via, perché in fondo il nostro dovere di voto lo si era espletato, i nostri cinque punti qualità li avevamo salvati, e in particolare si sentiva nell'aere che il "nostro" candidato al Consiglio Nazionale - il grande Giovanni Vigneri - sarebbe stato eletto (come è poi avvenuto e si immagina anche con un massiccio consenso, quanto meno in ambito distrettuale): e ciò, ci azzardiamo a dire, indipendentemente dalle sue rispettabili, e in linea di massima condivisibili, idee sulla conduzione del Notariato in questo difficilissimo momento, bensì per il fatto che egli è un vero un cavallo di razza - diciotto anni fa, quando ho iniziato la professione, era già un mito, e lo era da un pezzo, e lo è ancora - , e a un cavallo di razza non gli chiedi cosa pensa di fare, che strategie pensa di adottare, che soluzioni propone: è vero che qualche giorno prima delle elezioni lui ci ha scritto, ha parlato con molti di noi, ha chiamato anche me - e io l'ho ringraziato per questo - ma non ce n'era bisogno; a uno così, quando decide di scendere in campo, gli puoi solo dire: "Vai e vinci", e così sia: è così è stato. E concludendo, lo stesso augurio, vai e vinci, tutto il Consiglio Nazionale merita, indipendentemente da chi ieri lo componeva e da chi oggi lo compone; con la speranza che anche il Notariato sappia meritare lo stesso augurio. Anche se in quest'ultimo caso la "composizione" non può dirsi irrilevante. Giuseppe Pappalardo, Notaio in Paternò QUI Sabato 24 febbraio, ore 9,15 Il Vostro Cronista del Giorno (V.C.G.) eccitato ed ansioso inforca la bicicletta (metaforica) e con il vento (metaforico) nei capelli vola verso il Consiglio Notarile Distrettuale di Torino. V.C.G. da bravo cronista sa che oggi è giorno di elezioni agli organi di categoria e corre voce che la campagna elettorale sia stata un fiume di veleni, che i toni siano diventati sempre più aspri, che il fair play tipico delle dispute pedemontane sia stato dimenticato, che siano volate accuse roventi, che si siano scambiati sguardi torvi. Cosa succede in Piemonte? Dicono che perfino chi ha cercato di smussare i toni con parole sagge ed equilibrate sia stato trascinato nell' agone e spinto a scegliere o di qua o di la' fra le due fazioni. V.C.G. incontra un Notaio che frettolosamente lascia la sede del Consiglio, "Notaio posso intervistarla? Com'è la situazione all'interno?" Il Notaio fa un gesto come per dire "non mi faccia parlare" " Notaio ho sentito che il Notariato Piemontese è diviso in due fazioni, Guelfi e Ghibellini?" "Qualcosa di simile, qui abbiamo Realisti e Baronisti, ma ciascuna delle due fazioni è esattamente il contrario di quello che il nome suggerisce" V.G.C. è perplesso, i Notai sono spesso difficili da capire, ma ora sono veramente incomprensibili. "Cosa vuol dire ?" "Beh, i Baronisti sono in sostanza realisti, i Realisti, lo sono solo di nome. Non ho tempo di spiegarle tutta la vicenda, le basti sapere che i Realisti ritengano errata da cima a fondo la politica del nostro CNN, i Baronisti ritengono che il CNN abbia fatto tutto il possibile considerata l'attuale situazione politica, i Realisti pensano che chi non la pensa come loro sia il nemico interno del Notariato, che voglia svendere la nostra funzione per un pugno di denari o forse molti denari. Io non voglio essere coinvolto". Il Notaio si abbassa la tesa del cappello sul volto e fugge via. V.C.G. è sempre più incuriosito, approfittando di una sua singolare somiglianza con un Notaio del Distretto, riesce a entrare inosservato nelle aule del Consiglio. Austere signore e austeri signori sembrano parlare di colori "Chi va nella rosa?" "Quella verde per che cosa è?" "E la gialla?" Non sembra una sfilata di moda, nè una riunione di stilisti. Ah, gia' è vero si tratta del colore della scheda per le votazioni, quest'anno si vota per una quantità di organismi di categoria, un colore per ogni votazione. L'aula dove si vota è strapiena, V.C.G. conosce un po' l'ambiente, ci sono proprio tutti, come nelle votazioni per la fiducia al Governo, quelli che votano sempre malgrado, quelli che votano perchè va bene così, quelli che votano contro, quelli con l'influenza, per ora nessuno come al Senato con medico al seguito e magari flebo nel braccio. Sono proprio tanti, non proprio tutti, ma quasi. Si saprà poi che su un totale di Notai, hanno votato Notai. Sara' anche per i punti, ma questa volta forse è anche per via dei Realisti e dei Baronisti, che hanno chiamato e raccolto tutti i loro sostenitori, le votazioni in Piemonte avranno un peso importante nell'approvazione o bocciatura della linea del CNN e probabilmente anche per il futuro del Notariato. V.C.G. trascina in un angolo un conoscente Notaio del Distretto "Chi sono i candidati?" "Normalmente le nostre elezioni sono prevedibili, un posto, un candidato. " "Prevedibili, direi bulgare" " Ma no, sono solo eleganti, non vorrà mica che i Notai si accapiglino fra di loro per un posto in Consiglio" "Sara', ma oggi? " "Ohibo', per il CNN abbiamo due posti e quattro candidati, i due Consiglieri uscenti, il nostro Presidente del Consiglio e quello del Comitato, per la COREDI più candidati che posti, per fortuna per il resto i candidati sono pari al numero dei posti, se no di questo passo dove andiamo a finire?" "Nella democrazia forse" Il Notaio scrolla le spalle e si allontana. Nel frattempo le votazioni sono finite, V.C.G. sgaiattola nell'aula dove il Presidente del Consiglio in carica legge agli astanti quello che sembra un elaborato interpretativo relativo alla successione delle leggi nel tempo, seguito da critiche nei confronti della politica del CNN. Strano, in una assemblea distrettuale ci si aspetterebbe che si parlasse della situazione del Distretto e poi corre voce che tutto questo sia gia' stato detto in numerose altre occasioni e quasi con le medesime parole. L'assemblea segue con cortese attenzione. Breve replica del Consigliere uscente del Consiglio Nazionale. L'assemblea segue con cortese attenzione. Nessuno interviene, tutti al buffet. V.C.G. è sconcertato, ma oggi non dovevano correre fiumi di sangue, non doveva essere uno scontro titanico fra nemici e amici del notariato? Solo qualche sguardo di traverso lascia indovinare qualche emozione. Valeva la pena correre con il vento, anche se metaforico, nei capelli, di sabato mattina per giunta? V.C.G. che è comunque un bravo cronista raccoglie i risultati delle elezioni con una telefonata al conoscente Notaio "Come è andata?" "I Baronisti realisti hanno prevalso sui Realisti non realisti, chiaro?" Grazia Prevete notaio in Torino Uno sguardo all'Europa QUALCHE DOMANDA AD UN COLLEGA TEDESCO Cercando di comprendere meglio il notariato europeo, pubblichiamo questa volta l'intervista del notaio tedesco Peter Reibenspies di Lindau, per la quale ci siamo avvalsi dell'aiuto del collega Peter Ockl di Lana e della Bundesnotarkammer di Colonia - FederNotizie: In Germania esistono tre tipi di notariato: il notaio "puro" (Nurnotar), il notaio-avvocato (Anwaltsnotar) ed il notaio impiegato pubblico. Può spiegarne sinteticamente le differenze ? In un Land può esistere più di un tipo? Peter Reibenspies: In Germania esiste essenzialmente una unica e uniforme professione di Notaio La differenza fra il notaio "puro" (Nurnotar) e quella del notaio avvocato è che quest'ultimo può esercitare anche la professione di avvocato. Il notaio impiegato pubblico ha la stessa posizione degli altri due, tuttavia a differenza di questi non è un libero professionista, ma è inquadrato in un rapporto di impiego pubblico.Tutti i notai hanno le stesse competenze. Le forme di notariato si sono differenziate per motivi storici. Ci sono solo due Landaer federali dove coesistono due diversi tipi di notariato. Nel Nor-drhein-Westfalen nella zona del Reno vi sono i notai "puri" e nella zona della Vestfalia i notai -avvocati. In determinate zone del Baden-Württemberg coesistono le due differenti forme di notariato. FederNotizie: Quanti notai ci sono in Germania ? Quanti di questi sono notai puri, quanti notai avvocati e quanti notai impiegati pubblici ? Peter Reibenspies: In Germania ci sono circa 1600 notai "puri", circa 7200 notai - avvocati e circa 650 impiegati notai. FederNotizie: Come si accede alla professione? Ci sono differenze per i diversi tipi? Peter Reibenspies: In Germania diventa notaio puro solo chi ottiene l'idoneità alla magistratura. L'idoneità all'ufficio di giudice si ottiene con il superamento in Germania sia del primo sia del secondo esame di stato. Fra gli idonei può essere nominato notaio solo chi non ha una cattiva reputazione, il che significa che non deve aver riportato condanne penali e deve avere una situazione patrimoniale chiara e ordinata. Inoltre questa persona deve dimostrare di essere adatta alla professione notarile riportando particolari risultati nello studio, ad esempio conseguendo nel secondo esame di Stato dei voti superiori o meglio ancora notevolmente superiori alla media, oppure dimostrando di essere particolarmente qualificato per aver frequentato corsi di specializzazione. Prima della nomina i notai puri devono compiere tre anni di servizio preparatorio con il titolo di "assessori" notai. In questo periodo ricevono insegnamenti e devono dimostrare una professionalità pratica. FederNotizie: Quindi i tre anni di servizio vengono dopo l'esame di idoneita'alla magistratura?' Peter Reibenspies: Si è corretto. I tre anni di preparazione come assessore di notaio vengono dopo l'idoneità all'ufficio di Giudice. I futuri notai - avvocati devono innanzitutto compiere una pratica di cinque anni quali avvocati con successo e senza nessun rilievo negativo. Durante questo periodo devono imparare specifiche competenze notarili per esempio frequentando corsi specialistici o facendo i "sostituti" di notai. In seguito dovrà essere provata con un esame la specifica competenza acquisita. Infine il candidato deve vincere un concorso indetto dallo Stato, per l'esito del quale vengono considerati i voti conseguiti nel secondo esame statale (NdR è il secondo esame che viene fatto dopo la laurea per avere l'idoneità alla professione di magistrato e avvocato). FederNotizie: Chi sono i sostituti notai? l'esame per la specifica competenza e' ulteriore e precedente rispetto al concorso di stato o sono la stessa cosa? Peter Reibenspies: Il "sostituto" notaio, ha, in generale gli stessi poteri del notaio che viene da lui sostituito. Anche il sostituto del notaio deve essere idoneo all'ufficio di Giudice. I notai pubblici impiegati sono nominati secondo le norme giuridiche del pubblico impiego. FederNotizie: Quindi devono superare un esame di stato? Peter Reibenspies: I notai impiegati pubblici vengono nominati secondo le normative che regolano l'assunzione dei pubblici impiegati, ovvero (anche qui) si ha un concorso pubblico, in seguito al quale risulta idoneo solo il candidato che può dimostrare per l'ufficio notarile qualifiche superiori alla media. FederNotizie: Qual è la competenza del notaio? E' estesa in tutto il Land in cui lavora? Peter Reibenspies: Ai notai viene assegnata una sede in un particolare luogo. La sede definisce la competenza territoriale del Amtsbereich ed la competenza territoriale del Amtsbezirk. L' "Amtsbereich" corrisponde al territorio del Tribunale in cui il Notaio ha la sede. Il notaio deve esercitare le sue funzioni di certificazione solo all'interno di tale territorio, tuttavia in caso vi siano particolari interessi dei suoi clienti, è eccezionalmente consentita un'attività al di fuori dei limiti territoriali di competenza del notaio. L' Amtsbezirk corrisponde al territorio della Corte di Appello, nel quale il notaio ha la sua sede. Il notaio può esercitare la sua funzione di certificazione al di fuori del Amtsbezirk solo in caso di particolare pericolo o quando gli è stato accordato un permesso dall'organo di controllo. Esiste il principio della libera scelta del notaio. I clienti possono rivolgersi ad ogni notaio, indipendentemente dalla sua sede. Devono però recarsi fisicamente nella sua sede. I notai hanno il diritto di ricevere tutti i tipi di documenti loro richiesti. Per esempio un notaio di Monaco può ricevere un contratto di vendita di un immobile in Amburgo. FederNotizie: La violazione della competenza territoriale cosa comporta? Succede spesso che venga violata? Peter Reibenspies: Una certificazione fatta dal notaio al di fuori dal Amtsbereich o dal Amtsbezirk di sua competenza, non incide sulla validità della certificazione. Le conseguenze della violazione della competenza territoriale sono di natura disciplinare e possono portare alla destituzione del notaio. FederNotizie: Quali sono i collaboratori del notaio? Quante persone lavorano di media in uno studio di un notaio puro, di un notaio avvocato? Peter Reibenspies: Il notaio necessita di un personale altamente qualificato. In uno studio notarile lavorano in genere impiegati specializzati con competenza specifica maturata dopo aver seguito studi particolari relativi al lavoro notarile. Non vi sono statistiche inerenti il numero di collaboratori di un notaio. Secondo una stima, presso un notaio "puro" lavorano circa cinque collaboratori, presso un notaio - avvocato (per l'attività notarile) in media due collaboratori. Di regola non vi sono laureati. FederNotizie: L'atto può essere ricevuto solo dal notaio? Se la risposta è affermativa, questo vale anche per le scritture private autenticate? Il notaio può delegare qualcuno a ricevere un atto? Peter Reibenspies: in Germania la legge notarile prescrive la personalità della funzione notarile. Tutte le funzioni del notaio, incluse le autentiche delle firme, devono essere esercitate dal notaio personalmente che non può delegare nessuno al loro esercizio. FederNotizie: Esiste in Germania il fenomeno dell'associazionismo tra notai? Peter Reibenspies: I notai "puri" possono associarsi a notai che abbiano la stessa sede oppure dividere con loro l'ufficio. I notai - avvocati possono, nella loro attività di av vocati, associarsi o condividere un ufficio con altri avvocati, avvocati specializzati in diritto industriale ed altri professionisti quali commercialisti o reviso ri contabili. FederNotizie: Quale è l'organizzazione del notariato tedesco? Peter Reibenspies: In Germania vi sono le Camere dei Notai in ciascun Land e la Camera Federale dei Notai. Le Camere dei Notai sono membri della Camera Federale. Accanto a queste organizzazioni vi sono le Associazioni dei Notai. FederNotizie: Quali sono i vostri organi istituzionali? quale potere di controllo e disciplinare hanno nei confronti del singolo notaio? Quali sanzioni sono previste ? Peter Reibenspies: Il controllo sui notai compete alle amministrazioni della giustizia dei Land. Vengono a tale scopo coadiuvate dalle Camere dei Notai che hanno il potere di ammonire i notai. Le amministrazioni della giustizia dei Land possono, nella funzione disciplinare, comminare le seguenti sanzioni: una censura, una sanzione pecuniaria, e in casi più gravi anche l'allontanamento dall'ufficio. FederNotizie: Quale è il sistema di elezione dei vostri organismi istituzionali? Peter Reibenspies: I Consigli delle Camere dei Notai sono eletti dai notai. II Presidio della Camera Federale dei Notai viene eletto dai membri delle Camere dei Notai nei sin goli Land. FederNotizie: Esiste un "codice deontologico" della categoria? In caso di risposta affermativa chi e come si occupa di controllarne il rispetto? Peter Reibenspies La costituzione tedesca richiede che la complessiva regolamentazione della professione notarile sia demandata alla legge. Queste norme giuridiche corrispondono in gran parte al codice europeo delle istituzioni notarili del CNEU. (?) FederNotizie: il controllo del loro rispetto e' di competenza delle camere dei notai? o della magistratura ordinaria? Peter Reibenspies: La verifica dell'adempimento della normativa in tema di professione notarile è effettuata dal Presidente del Tribunale del Land nella cui circoscrizione il notaio ha la sua sede, con un controllo di legittimità. Il controllo della tariffa notarile è invece demandata alle pubbliche istituzioni dei singoli Land ove il notaio esercita la professione. FederNotizie: Il notaio tedesco è obbligato all'aggiornamento normativo? Peter Reibenspies: Si, il notaio è responsabile del proprio aggiornamento professionale. FederNotizie: Cosa fanno gli organi istituzionali per aiutare e sollecitare l'aggiornamento e la preparazione dei notai? Peter Reibenspies: Le Camere dei Notai e la Camera Federale dei Notai si impegnano nell'ambito dell'aggiornamento professionale con l'Istituto Tedesco degli Avvocati - Divisione per Notai. Soprattutto in collaborazione con le singole Camere dei Notai, vengono proposte diverse occasioni di aggiornamento per i problemi dell'attività notarile. FederNotizie: A quale età va in pensione un notaio? Peter Reibenspies: Secondo l'articolo 48a del regolamento notarile federale, l'ufficio notarile termina con la fine del settantesimo anno di età. Le organizzazioni notarili previdenziali accettano anche domande di prepensionamento. FederNotizie: Esistono case di riposo per notai anziani, di proprietà o in gestione ad enti facenti parte del notariato? Peter Reibenspies: No, in Germania non ce ne sono. FederNotizie: Avete forme di assicurazione professionale obbligatorie? Peter Reibenspies: I notai sono obbligati a mantenere un'assicurazione professionale. Inoltre le Camere dei Notai o più precisamente le Casse Notarili mantengono assicurazioni obbligatorie per i loro membri. Complessivamente queste assicurazioni coprono danni da lesioni di obblighi professionali per una somma pari ad un milione di euro. FederNotizie: Esistono tariffe notarili prefissate? Peter Reibenspies: In Germania le tariffe dei notai sono prefissate con legge federale, la cosiddetta Kostenordnung e si applicano unitariamente a tutti i Land. Secondo l'articolo 17 del Regolamento notarile federale, non è permesso riscuotere tariffe differenti da quelle prescritte. Una divergenza dalle norme cogenti della Kostenordnung avrebbe conseguenze disciplinari. FederNotizie: In Italia, in nome di un liberalismo economico-sociale, la figura del notaio è recentemente soggetta a pesanti attacchi e critiche. In Germania esiste questo clima sfavorevole? I giornali parlano del notaio come di una figura superata che intralcia e appesantisce i rapporti economici? Peter Reibenspies: Nella discussione sulla liberalizzazione del mondo del lavoro, che in particolare è intrapresa dalla Commissione Europea, i notai vengono citati accanto ad altri gruppi di libere professioni quali ad esempio avvocati, architetti, consulenti fiscali etc., perché anche loro esercitano una libera professione. Non bisogna dimenticare però che vi è una importante differenza: il notaio, al contrario degli altri liberi professionisti, è un pubblico ufficiale ed esercita una professione legata allo Stato. L'attività notarile non è presentata negativamente dalla stampa, né viene vista come ostacolo ad un rapido svolgimento dei negozi giuridici. Neanche l'antitrust federale ha sinora compiuto alcun passo contro il Notariato Tedesco. FederNotizie: Qual è l'opinione del cittadino medio tedesco sulla figura del notaio? In genere qual è l'atteggiamento nei suoi confronti e cosa fa il notariato tedesco per migliorare la sua immagine? Peter Reibenspies: Il notaio ed il suo potere di documentazione sono saldamente ancorati al diritto tedesco. Grazie alla caratteristiche della professione notarile ed in particolare all'indipendenza e terzietà, il notaio gode nell'opinione pubblica di un'ottima fama. Stante questa opinione generale, non si conoscono in proposito specifiche posizioni da parte di associazioni quali quelle degli industriali, dei consumatori od economiche in genere. Le Camere notarili e la Camera Federale dei Notai ritengono che sia necessario mantenere l'immagine positiva del notaio che è nella stampa e nella pubblica opinione, attraverso un continuo lavoro pubblico sull'immagine del notaio; in particolare cercano di informare la popolazione sull'attività del notariato e sul suo ruolo nell'ordinamento della Repubblica Federale Tedesca. FederNotizie: Pur con qualche differenza rispetto alla normativa italiana, anche in Germania esistono sia l'atto pubblico sia la scrittura privata autenticata. La legge notarile tedesca tuttavia prevede anche la possibilità di un'autentica notarile in bianco, quando cioè la firma è apposta su un foglio bianco, privo di testo. In Italia questo non è consentito; quando si fa ricorso a questa autentica e come è regolata dalla legge? Ce ne può parlare? Peter Reibenspies : Il notaio può autenticare una sottoscrizione posta ad un foglio bianco solo quando è dimostrato che è necessaria l'autentica prima che venga compilato il documento. Nell'autentica deve essere indicato che il testo del documento non era ancora apposto. FederNotizie:Quali sono le materie di esclusiva competenza del notaio e quali materie in concorrenza? E in quali materie ha una competenza comune con altre categorie professionali? Peter Reibenspies : Nelle alienazioni di immobili e negli atti di concessioni di ipoteche su immobili o di costituzione di servitù, è strettamente necessario l'intervento del notaio. Per i gravami su immobili, che necessitano l'iscrizione nel Libro fondiario, è necessario che i richiedenti sottoscrivano la relativa domanda davanti ad un notaio. Nell'ambito del diritto societario, vige l'esclusiva competenza del notaio solo per gli atti di costituzione di società di capitali che sono persone giuridiche, quali la società a responsabilità limitata o la società per azioni, e nella modifica dei relativi statuti, ivi compresi anche gli aumenti di capitale.. L'atto notarile è altresì necessario per le cessioni di quote di società a responsabilità limitata; non esistono obblighi di forma invece per il trasferimento di azioni. I verbali delle principali assemblee di importanti società per azioni devono essere redatti da notaio. A parte questi casi gli atti giuridici societari hanno forma libera e possono pertanto essere perfezionati con una scrittura privata anche senza l'intervento di professionisti, come ad esempio per la costituzione di una società commerciale aperta, oppure di una società in accomandita; lo stesso vale anche per le relative modifiche, comprese le cessioni di quote o partecipazioni sociali ed anche, come già specificato, di azioni. In Germania tuttavia tutte le comunicazioni nel Registro di Commercio relative a società ( anche società di commercio e in accomandita aperte), devono essere autenticate dal notaio. La maggior parti dei contratti che riceve un notaio tedesco sono i contratto di vendita di immobili ed in genere gli atti di trasferimenti immobiliari (donazioni, cessione di fattoria), quelli di costituzione di diritti di garanzia (garanzie reali e ipoteche quali gravami su immobili); meno numerosi ma ugualmente frequenti sono gli atti relativi a società di capitali, i testamenti, i contratti di eredità, le convenzioni matrimoniali, gli accordi di divorzio. Rispondendo poi alla seconda domanda, bisogna ricordare che i notai esercitano un pubblico ufficio, un'attività sovrana ed esclusiva. Di conseguenza non dividono competenze con altre professioni. In Germania i notai ricevono con competenza esclusiva atti pubblici di ogni tipo, autenticano sottoscrizioni, manoscritti e copie di documenti. Il nostro ordinamento giuridico inoltre consente di sti- pulare contratti di eredità, anche se non sono molto diffusi, ed i testamenti congiunti tra coniugi, entrambi con l'intervento di un notaio. FederNotizie: Cosa e' un contratto di eredita'? Peter Reibenspies: . La particolarità dei contratti di eredità e dei testamenti congiuntivi è che possono contenere disposizioni cogenti a causa di morte. In un contratto di eredità possono essere regolate disposizioni testamentarie. Si ha un contratto ereditario quando due persone, ma talvolta anche una sola, si obbligano l'una verso l'altra, a disposizioni di ultima volontà. In altre parole le parti istituiscono eredi determinate persone o determinano in genere i beneficiari di un patrimonio ereditario. Con questo contratto è possibile porre in essere disposizioni di ultima volontà cogenti per i contraenti. I contratti relativi ad eredità future sono possibili sono limitatamente. Infatti il paragrafo 311 b comma 4 del BGB dispone che "Un contratto sull'eredità di un terzo ancora in vita è nullo. La stessa disposizione si applica ad un contratto sulla quota di legittima o su una disposizione testamentaria di un terzo in vita." Tuttavia il successivo comma stabilisce la seguente eccezione al precedente divieto: "La disposizione del paragrafo 311 b comma 4 del BGB non si applica ai contratto tra futuri eredi legittimi inerente la quota di legge o la quota di legittima. Un contratto del genere deve avere la forma notarile". Pertanto rientrano tra questi ultimi contratti, leciti, quelli nei quali qualcuno rinunci alla eredità a lui destinata per legge o per volontà altrui, oppure quelli in cui vi sia una rinuncia alla quota di legittima. Anche questi contratti devono essere stipulati con atto notarile. FederNotizie: Quali compiti ha il notaio in Germania in materia ereditaria? Peter Reibenspies: I notai sono competenti a ricevere testamenti e contratti di eredità. Possono inoltre conservare i contratti ereditari da loro redatti. Inoltre sono competenti a ricevere dichiarazioni in luogo di giuramenti, dietro esibizione di un certificato di eredità. Al momento si discute se conferire ai notai ulteriori compiti minori svolti dai Tribunali in materia. FederNotizie: COSA E' un "CERTIFICATO DI EREDITA'? Peter Reibenspies: Un certificato di eredità è una certificazione del tribunale delle succcessioni che stabilisce chi è diventato erede. Il Tribunale delle successioni è una sezione del tribunale ordinario, ad eccezione del Baden Wurttemberg, dove tale compito è svolto dai notai impiegati pubblici. FederNotizie: Ci sono problemi particolari per la circolazione dei beni successori? Che ruolo svolge il notaio in proposito? Peter Reibenspies : No, non vi sono particolari problemi. Il notaio in questo campo agisce in seguito alla necessità di redigere contratti di vendita. La vendita può avvenire, in buona fede, dietro esibizione di un certificato di eredità. Inoltre può avvenire dimostrando la qualità di erede con un testamento. FederNotizie: In caso di vendite immobiliari, in Francia il notaio ha una funzione di garante per il saldo del prezzo che consegna alla parte venditrice solo dopo il buon fine della trascrizione della vendita. In Germania che ruolo ha il notaio nel controllo del pagamento del prezzo di vendita ? Avviene spesso un pagamento attraverso un conto corrente dello studio notarile ? Peter Reibenspies : Il controllo del pagamento del prezzo attraverso l'intervento del notaio è la regola. Non avviene spesso che il pagamento passi per un conto corrente dello studio notarile. E' ammesso solo in casi particolari, quando ci sia un interesse specifico. FederNotizie: Quanto durano le formalità successive all'atto di vendita? Peter Reibenspies : Non si possono quantificare i tempi medi per tutta la Germania. I tempi variano da regione a ragione e dipendono dalla capacità organizzativa di ciascun Tribunale dal quale dipende il libro fondiario. A seconda della situazione di ciascun immobile, potrebbero essere necessari provvedimenti di altri Pubblici Uffici che, secondo la struttura federale della Germania, lavorano in modo diverso. Il notariato cerca di lavorare affinché le formalità si svolgano nel modo più celere possibile. Spesso il notaio presenta al libro fondiario le prime formalità il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'atto. FederNotizie:In Germania ci sono dispositivi per la spedizione telematica di atti notarili al libro fondiario o, per esempio, al Registro di Commercio ? Peter Reibenspies: Dispositivi Dispositivi per la spedizione elettronica di comunicazioni al Registro delle Imprese, sono in corso di realizzazione e saranno operativi entro il primo gennaio 2007. Dopo l'introduzione di tale forma di spedizione è previsto il progetto di allargare l'invio telematico di documenti anche per le iscrizioni nel Libro Fondiario. FederNotizie: Può il notaio esercitare le funzioni di un arbitro ? Peter Reibenspies : I notai possono esercitare le funzioni di arbitro. Si tratta di una attività complementare che non necessita di autorizzazione. FederNotizie: Può il notaio esercitare la funzione di mediazione ? (NDR: qui il collega ha inteso non l'attività di mediazione regolata dall'art.1754 del c.c. quanto piuttosto quella di "conciliatore super partes" e la risposta è interessante perchè conferma che anche per i colleghi tedeschi è essenziale la terzietà del notaio) Peter Reibenspies : Secondo la Camera Federale Notarile la mediazione non è separabile dall'attività notarile. Poichè il notaio è un pubblico ufficiale indipendente e nella sua attività deve sempre proteggere gli interessi di tutte le parti, la sua attività si accompagna a quella di mediazione degli interessi. Non è peraltro immaginabile una funzione di mediazione separata dalla attività notarile. Per questi motivi il notaio è quasi un "me-diatore" nato. FederNotizie: Può il notaio esercitare compiti nell'ambito delle esecuzioni immobiliari ? Peter Reibenspies :Il Notaio non ha poteri nell'ambito delle esecuzioni immobiliari. In ogni caso può liberamente condurre delle vendite all'asta a cura di Maria Nives Iannaccone Argomenti MODIFICHE ALLA FIGURA, AI POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO NOTARILE, DEL PRESIDENTE, DEL CONSERVATORE DELL'ARCHIVIO. RAPPORTI COL CODICE DEONTOLOGICO Relazione del notaio Gian Franco Condò al Convegno tenutosi a Como il 24 novembre 2006. Vibo Valentia, 1 dicembre 2006. Ho notato, nel corso della mia ricerca, che i contributi della dottrina notarile sul tema del disciplinare sono piuttosto scarsi. La mia indagine parte dal testo proposto dal C.N.N. al Convegno di Roma del 1989. Va subito rilevato che il legislatore del decreto 2006 ha scelto una tecnica diversa da quella a suo tempo proposta dal C.N.N. Il decreto infatti interviene con modifiche ed integrazioni della legge notarile del 1913, mentre il C.N.N. aveva redatto un testo in sé compiuto ed autonomo, prevedendo poi l'abrogazione di alcune norme della legge notarile. Quali erano i punti qualificanti del progetto del 1989? Come detto nella relazione, il progetto esprimeva un risultato di equilibrio tra chi voleva accrescere i poteri repressivi degli organi disciplinari, e chi, invece, tendeva a tutelare il singolo notaio di fronte ai possibili abusi di tali organi. La relazione sottolineava come il sistema disciplinare vigente perseguisse le infrazioni formali senza tenere conto dell'attività professionale del notaio alla quale era dedicato solo l'articolo 147 L.N. Punti qualificanti della proposta erano: - la revisione del sistema delle ispezioni: rilevata la scarsa efficacia della ispezione biennale ordinaria, di fatto rimessa al solo conservatore dell'archivio ed incapace di evidenziare carenze di carattere sostanziale, si affermava, nella discussione, la necessità di attribuire alle ispezioni straordinarie capacità di indagine più approfondita. Ma l'articolo 4 del progetto non ebbe il coraggio di modificare il principio secondo il quale solo le infrazioni formali potevano essere rilevate nelle ispezioni sia ordinarie che straordinarie; - i poteri di indagine dei consigli notarili: ancora va rilevato lo scarso coraggio del progetto, come risulta dall'articolo 5;
- il sistema delle sanzioni: il progetto prevedeva all'articolo 6 l'elenco delle sanzioni, aggiungendo a quelle previste dalla legge notarile, l'ammenda in denaro per contravvenzioni riguardanti "la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori o l'inadempimento di altri obblighi per i quali non sia prevista sanzione diversa". Interessante la precisazione dell'articolo 8 lettera d) che prevedeva la sospensione per il notaio che abitualmente omettesse l'annotazione di atti nel repertorio o iscrivesse a repertorio atti non ancora ricevuti; - fondamentale era la norma dell'articolo 10: le punizioni delle "condotte riprovevoli" ivi previste colpivano varie fattispecie (mancata osservanza delle deliberazioni del consiglio distrettuale o del C.N.N., concorrenza mediante riduzione degli onorari, ricorso a procacciatori, pubblicità, clausole di esonero da responsabilità, utilizzo di organizzazioni altrui, prestazioni d'opera in modo non corretto, condotta nella vita professionale o privata tale da compromettere la dignità del notaio e il decoro e il prestigio del notariato); - gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del progetto istituivano la commissione regionale di disciplina completamente elettiva e diretta ad ottenere "una netta separazione tra l'organo disciplinare (che ha funzioni disciplinari giudicanti) e il consiglio notarile (che ha compiti di indagine e di attivazione del procedimento disciplinare)" ; - gli articoli dal 18 al 25 regolavano il procedimento; - gli articoli 26 e 27 modificavano il regime della prescrizione; - gli articoli 31 e 32 prevedevano la sospensione cautelare di diritto e facoltativa; - l'articolo 34 sostituiva l'articolo 70 della legge notarile prevedendo che le scritture private autenticate contenenti negozi soggetti a iscrizione o trascrizione immobiliare o societari, dovessero essere conservate in atti salvo diversa volontà delle parti; - la norma di attuazione dell'articolo 36 abrogava le norme incompatibili della legge notarile. Il progetto del C.N.N. veniva valutato e criticato nel quaderno n.4/1990 di FederNotizie. In particolare io stesso rilevavo come la commissione disciplinare non superasse le difficoltà del sistema vigente perché il ricorso alla corte di appello avrebbe riprodotto le difficoltà, ben note a tutti, incontrate dal notariato nei rapporti con la magistratura e proponevo di riservare alla giurisdizione domestica pura la competenza a giudicare delle infrazioni di tipo comportamentale, attribuendo alla magistratura la competenza a giudicare delle infrazioni attinenti alla funzione notarile. Contestavo che non fossero state abolite le nullità previste dalla legge notarile facendo così ricadere sulle parti le conseguenze di errori formali del notaio. Ancora criticavo la mancata equiparazione della scrittura privata autenticata all'atto pubblico "per quanto riguarda l'intervento notarile (indagine della volontà, lettura, responsabilità, ecc.): solo di una scrittura privata così rivisitata si potrebbe ritenere opportuna la conservazione". Rilevavo infine, come fosse inaccettabile il disposto dell'articolo 10 lettera b) che sanzionava il notaio "che non osservi le deliberazioni adottate dal consiglio notarile distrettuale ovvero dal Consiglio Nazionale del Notariato". Osservavo in proposito come la norma potesse "rivelarsi liberticida e illiberale: non prevedendo quale tipo di deliberazioni il notaio sia tenuto ad osservare e non essendo correlabile ad altre norme che precisino i poteri degli organi istituzionali, potrebbe pesantemente incidere sulla libertà di scelta del notaio anche nel campo della interpretazione di norme e quindi limitare la libertà del professionista nella sua attività di consulenza" (non c'era ancora il codice deontologico). Concludevo affermando "il progetto si rivela troppo legato alla normativa esistente, vecchio, conservatore, timoroso di innovare profondamente e, quindi, sostanzialmente inutile" e sottolineando come il progetto apparisse come un corpo perfettamente estraneo rispetto all'ordinamento del 1913. Altre critiche furono formulate da Andrea Pastore (ispezioni solo formali, critica sulla conservazione delle scritture private autenticate senza la possibilità di controllarne il contenuto, critica sull'obbligo di esecuzione delle formalità); Paolo Setti (critica sulle nullità formali, mancata previsione di una norma che punisca il notaio per gli errori formali senza colpire di nullità gli atti); Guido Roveda (favorevole ad una riforma globale dell'ordinamento, contrario alla ispezione biennale ritenuta antistorica; alle ammende "perché contrarie alle finalità che un serio sistema disciplinare deve perseguire: che non sono quelle di far pagare soldi, ma di diffidare, avvertire, censurare, sospendere, radiare …"); Renato Campo (contrario alla dicotomia tra normativa inerente alla funzione e normativa dedicata all'attività professionale; auspicava un più penetrante potere di controllo; criticava l'articolo 10); il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna rilevava un notevole sfasamento (molto evidente) tra la relazione e l'articolato, criticava la competenza regionale della commissione disciplinare, riferiva di una diversità di opinioni emersa nel comitato sulla necessità di autorizzazione del procuratore della Repubblica per la esecuzione di ispezioni: secondo alcuni tale da limitare l'iniziativa del consiglio, secondo altri tutela per i notai; Dante Chizzini (suggeriva che le ispezioni straordinarie venissero effettuate negli studi dei notai e senza preavviso). Il progetto del C.N.N., anche per gli interventi di Federnotai, subì notevoli modifiche al congresso di Salsomaggiore del 1990; nella relazione del presidente Barone al convegno di Palermo del 1991 vennero evidenziate le difficoltà insorte a livello ministeriale; nel settembre del 1992 il C.N.N. approvò un nuovo progetto, con relazione. Il testo del 1992 veniva di nuovo sottoposto a critica. 10 stesso rilevavo come fosse negativo prevedere che la commissione disciplinare fosse composta per un terzo da magistrati, introducendo così una sorta di tutela imposta sulla categoria notarile e indebolendo la giurisdizione domestica; come fosse erroneo attribuire al conservatore dell'archivio la facoltà di promuovere direttamente e senza il filtro del consiglio notarile, l'azione disciplinare; come fossero indebolite le facoltà di controllo dei consigli notarili; come si continuasse a sanzionare le infrazioni formali con la nullità dell'atto. La legge 27.06.1991, n.220 ha attribuito al C.N.N. il potere di emanare norme di deontologia professionale; il 24.02.1994 il C.N.N. ha approvato il codice deontologico. Era molto discusso se il consiglio notarile che avesse applicato un ammonimento o una censura fosse legittimato ad intervenire nel procedimento avanti il tribunale e avanti la Cassazione su impugnativa proposta dal notaio. 11 problema è stato risolto positivamente dalla Cassazione a sezioni unite ; la conferma della decisione della Cassazione viene ora dagli art. 155 e 156 del decreto (avviso dell'inizio del procedimento da inviare al consiglio, impugnative del consiglio, possibile partecipazione del consiglio alla discussione, assistenza di un difensore per il consiglio). Il C.N.N. ha poi pubblicato in Deontologia Notarile del 1995, uno studio contenente indicazioni operative sul procedimento disciplinare. Sorvolo sui molti tentativi, tutti falliti, di ottenere l'approvazione del nuovo disciplinare, spesso rinviata per fine legislatura. La legge di semplificazione 28.11.2005 n.246 ha introdotto notevoli modifiche alla legge notarile (estensione dell'articolo 28 L.N. anche alle scritture private autenticate, obbligo di conservare le scritture private autenticate soggette a pubblicità legale secondo il principio già inserito nel codice deontologico, limitazione dei controlli esterni sugli atti notarili alla mera regolarità formale). La legge contiene la delega al governo per il riassetto normativo anche in materia disciplinare notarile; il decreto legislativo 1.08.2006, n. 249 ha finalmente approvato il nuovo disciplinare notarile. La mia relazione verterà sui nuovi poteri attribuiti al presidente, al consiglio notarile, al conservatore dell'archivio e sul raccordo col codice deontologico. Tralasciando di esaminare altre norme che pur modificano i poteri del presidente, del consiglio, del conservatore dell'archivio, concentrerò l'attenzione sugli articoli 93 bis, 93 ter, 129, 132, 138 bis, 147, 153, 159 legge notarile. L'articolo 93 bis e l'articolo 93 ter legge notarile Dopo l'articolo 93 che contiene le attribuzioni del consiglio notarile, l'articolo 93 bis prevede che: - il consiglio "vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato"; - al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli possono "a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici"; - il C.N.N. "vigila sulla applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione". Chi di voi ha partecipato al corso di deontologia che si è tenuto a Milano il 15.07.2005 , ricorderà la mia affermazione secondo cui dall'art.93 e dall'art. 147 L.N. potesse dedursi che l'azione disciplinare è obbligatoria per i consigli notarili, che mi ero chiesto se i consigli avessero il potere di svolgere indagini sui notai del distretto, dandovi risposta affermativa e suggerendo, con tutte le cautele del caso, una modifica del codice deontologico che prevedesse la facoltà dei consigli di raccogliere dati e informazioni attraverso ispezioni negli studi. Ora l'art. 93 bis L.N. risolve normativamente il problema: il consiglio deve vigilare, può effettuare accessi negli studi, esaminare documenti, assumere informazioni; se rileva l'inosservanza di principi e norme deontologiche, il consiglio promuove il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153. La norma dell'art. 93 bis trova corrispondenza negli articoli 24 e 25 del codice deontologico che dettano le norme di comportamento dei notai nei confronti del consiglio: al potere disciplinare del consiglio, corrisponde il dovere deontologico dei notai. Ma il codice deontologico agli articoli 26 e 26 bis prevede anche i doveri dei componenti degli organi di categoria: al potere - dovere disciplinare di vigilanza dell'articolo 93 bis L.N., corrisponde il dovere deontologico dei componenti del consiglio. Mi chiedevo, nel corso di Milano, a chi potesse spettare l'azione disciplinare contro i consigli (rectius contro i notai componenti dei consigli) e proponevo un'azione dei singoli notai e un'azione del C.N.N. Ora l'articolo 93 bis comma 3, che va letto insieme alla lettera b) dell'articolo 147 modificato, prevede il potere di vigilanza del C.N.N. sull'applicazione dei principi e norme deontologici da parte dei consigli notarili e consente al C.N.N. di adottare tutte le iniziative opportune per la loro applicazione. E' evidente che il controllo e l'adozione di iniziative del C.N.N. dovranno essere attentamente valutati anche trovando gli strumenti idonei ad assicurare una comunicazione continua ed efficace tra C.N.N. e consigli pur nel rispetto della autonomia dei consigli ed in mancanza di un rapporto gerarchico C.N.N. - consigli (penso ad esempio alle riunioni dei presidenti, ma penso anche ad un maggior coordinamento dei consigli tra loro attraverso i comitati regionali). Rilevo che l'articolo 26 codice deontologico prevede già una particolare attenzione dei notai componenti i consigli notarili "all'esercizio dei poteri di vigilanza e disciplina sugli iscritti"; nulla vieta, però, che le norme del codice deontologico siano ancor meglio coordinate con il nuovo disciplinare. L'articolo 93 ter legittima, o meglio obbliga, il consiglio notarile ad iniziare il procedimento disciplinare se viene rilevata, indipendentemente dalla ispezione biennale, l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche. L'articolo 129; l'articolo 153 legge notarile L'articolo 129 prevede che le ispezioni biennali sono eseguite dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile: il principio secondo cui le ispezioni dovevano essere eseguite unitamente sembra quindi (realisticamente?) scardinato. E' evidente, infatti, che solo il conservatore e non il presidente, può eseguire la ispezione disgiuntamente; come è evidente che il consiglio può agire da solo in materia deontologica. Riassumendo: - il consiglio notarile vigila sulla applicazione delle norme deontologiche; ha poteri di accesso, esame, assunzione di informazioni; promuove il processo disciplinare e ciò indipendentemente dalla ispezione biennale; - il consiglio notarile partecipa alla ispezione biennale (ma potrebbe non parteciparvi per via del potere disgiunto del conservatore); rileva le violazioni delle norme deontologiche con la collaborazione degli archivi; promuove il procedimento disciplinare in materia deontologica. Sembra quindi ipotizzabile che in conseguenza della ispezione: a) venga promosso il procedimento disciplinare per le infrazioni ex art. 128 L.N. da parte del conservatore, anche contro il dissenso manifestato dal presidente nel verbale (articolo 153 lettera c); b) venga promosso il procedimento disciplinare per infrazioni a norme deontologiche da parte del consiglio e del tutto indipendentemente dall'intervento del conservatore (articolo 129 comma 2 e articolo 153 lettera b); c) venga promosso il procedimento disciplinare sia da parte del conservatore, sia da parte del consiglio. La norma dell'articolo 129 va però esaminata insieme agli articoli 252 e 253 del regolamento e al nuovo articolo 153 L.N.. L'articolo 252 regolamento prevede che l'ispezione "è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio"; la mancanza di accordo tra i due ufficiali ispezionanti deve risultare dal verbale, con l'indicazione delle ragioni del dissenso. L'articolo 253 regolamento prevede che il verbale ispettivo sia redatto dal conservatore dell'archivio, che esso contenga il nome degli ufficiali che procedono all'ispezione, che esso sia sottoscritto dal notaio e dagli ufficiali ispezionanti. Evidente è il contrasto dell'articolo 129 con le norme regolamentari; evidente è la contraddizione tra il nuovo articolo 153 L.N. e gli articoli 252 e 253 del regolamento, peraltro espressamente richiamati dal nuovo articolo 133 L.N.. Infatti, in contrasto con i citati articoli 252 e 253 regolamento, il nuovo articolo 153 L.N. prevede che l'iniziativa del procedimento disciplinare spetta al capo dell'archivio notarile relativamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni biennali indipendentemente dalla volontà del presidente. A mio parere l'esame delle norme citate evidenzia un forte indebolimento del presidente e, correlativamente, un forte rafforzamento del conservatore dell'archivio nell'ambito del procedimento ispettivo. Sembra chiaro, se si dà prevalenza alla norma della legge notarile sulle norme del regolamento (che potrebbe essere modificato dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 53 decreto legislativo n. 249/2006), che il conservatore dell'archivio non solo possa eseguire le ispezioni disgiuntamente dal presidente ma possa anche promuovere il procedimento disciplinare indicando nella richiesta il fatto addebitato, le norme che si presumono violate e le proprie conclusioni. L'articolo 129 risponde anche ad un'altra domanda posta nel corso di Milano se, cioè, il presidente potesse nel corso delle ispezioni biennali, rilevare infrazioni deontologiche. Ora è normativamente previsto che il presidente (oltre i poteri previsti dall'art. 93 ter) possa rilevare in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche; tale attività è invece preclusa al conservatore: infatti gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni ma non hanno facoltà di rilevarle, né di promuovere il procedimento disciplinare. 10 non condivido, anche se ormai la norma è stata approvata, l'ampliamento dei poteri del conservatore pur con i limiti dell'articolo 128 comma 3: ad una maggiore affermazione della giurisdizione domestica conseguente alla istituzione delle commissioni amministrative regionali di disciplina, si contrappone un autonomo, rispetto al presidente, potere di rilevazione delle infrazioni e di promozione del procedimento disciplinare del conservatore col rischio che, senza confronto col presidente e con il consiglio, vengano promosse azioni disciplinari su questioni non condivisibili come spesso è successo. Né si dica che il notaio è sufficientemente tutelato dalla procedura: la promozione di un procedimento per questioni infondate o eccessivamente formalistiche non condivise dal presidente o dal consiglio, oltre ad occupare inutilmente la commissione, possono creare danni psicologici e d'immagine ai notai indagati. Va notato che l'articolo 153 prevede che Procuratore della Repubblica, Presidente del Consiglio, conservatore devono promuovere il procedimento senza indugio "se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante". Da tale previsione, dalla separazione tra le funzioni di indagine e attivazione del procedimento del consiglio e le funzioni disciplinari giudicanti della commissione, dall'obbligo di dare inizio al procedimento "senza indugio", potrebbe derivare un ridimensionamento dei compiti dell'osservatorio di deontologia. 11 consiglio potrà vedere ridotta la sua possibilità di richiedere pareri all'osservatorio in tutti i casi in cui abbia rilevato l'esistenza di fatti disciplinarmente rilevanti. L'articolo 138 bis legge notarile L'articolo 23 del decreto legislativo ha sostituito l'articolo 138 bis L.N. Il primo comma della norma è stato modificato sostituendo la dizione "sanzione amministrativa" con la dizione "sanzione pecuniaria" così facendola chiaramente rientrare tra le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 135 (la lettera c) di tale norma prevede espressamente la sanzione pecuniaria) e indicando in euro l'ammontare della sanzione. Il secondo comma è stato modificato sostituendo la dizione "con sanzione amministrativa pari a quella di cui al primo comma, è punito il notaio …" con la dizione "con la stessa sanzione è punito il notaio …". Per non dilungarmi troppo, faccio riferimento ad un mio precedente lavoro per rilevare quanto segue: - la nuova formulazione della norma non ha superato la difficoltà di ritenere violazione dell'art. 28 L.N. un'attività (la richiesta di iscrizione al registro delle imprese) che non è ricezione di un atto; - sembra superato il dubbio di una disparità di trattamento sanzionatorio tra atti costitutivi e delibere assembleari: infatti la nuova norma prevede la medesima sanzione (sospensione e sanzione pecuniaria) per il notaio che richieda la iscrizione nel registro delle imprese di atti costitutivi o di delibere assembleari quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. Il che però significa che il notaio sarà punito con la sospensione e la sanzione pecuniaria, senza possibilità di distinguere casi colpiti o dall'una o dall'altra sanzione, sia che iscriva un atto costitutivo nullo, sia che iscriva un atto costitutivo perfettamente valido ma privo, ad esempio dell'autorizzazione amministrativa, sia che iscriva una deliberazione assembleare nulla ex art. 2379 c.c., sia che iscriva una deliberazione assembleare perfettamente valida ma priva, ad esempio, dell'autorizzazione amministrativa. Non dimenticando che il notaio è tenuto a fedelmente verbalizzare le risultanze dell'assemblea a meno che (secondo alcuni) dall'avviso di convocazione risultino argomenti che comportino vizi di nullità. Il che sembra francamente eccessivo perché implica una perfetta identità tra la ricezione di un atto vietato ex art. 28 L.N. e la richiesta di iscrizione di un atto costitutivo o di un verbale perfettamente ricevibili, ma privi, ad esempio, dell'autorizzazione amministrativa; il che significa sede ispettiva sia indipendentemente dall'ispezione biennale; anche la necessità di una grande prudenza sul tema della competenza a rilevare le infrazioni; - restano invariati i dubbi espressi sulla rilevanza delle nullità previste dall'art. 58 L.N.; confermo la mia tesi secondo la quale, di fronte ad un atto nullo per un vizio formale, la nullità non possa essere fatta valere dopo avvenuta la iscrizione al registro delle imprese (art. 2332 c.c.). Il secondo comma dell'articolo 144 prevede che, per le infrazioni all'articolo 138 bis, se ricorrono attenuanti, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria in misura ridotta; in tal caso il notaio, ai sensi dell'articolo 145 bis, potrà pagare un terzo del massimo previsto della sanzione pecuniaria e così prevenire o interrompere il procedimento, sempre che non sia recidivo. Ciò è però discutibile in quanto l'articolo 145 prevede "in caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria … il notaio può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma …" infatti la previsione dell'articolo 144 comma 2 potrebbe essere riferito solamente al caso in cui l'infrazione sia punita con una sanzione pecuniaria e non al caso di sanzione pecuniaria derivata dalla esistenza delle attenuanti. Sul problema della competenza a rilevare le infrazioni ex art. 138 bis noto quanto segue. L'art. 93 bis commi 2 e 3 consente al consiglio: - di rilevare le infrazioni attraverso il potere di effettuare accessi agli studi, esaminare documenti, assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici come il registro imprese; - di iniziare il procedimento disciplinare per "l'inosservanza di leggi, di regolamenti … ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio"; - in sede ispettiva il consiglio, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 93 bis, potrà rilevare anche le infrazioni all'art. 138 bis; - in sede ispettiva il conservatore, anche disgiuntamente dal presidente, potrà rilevare le infrazioni all'art. 28 che non siano costituite da mere violazioni dell'art. 138 bis; non potrà indagare sulla avvenuta o meno richiesta dell'iscrizione al registro imprese; in altre parole potrà rilevare le violazioni al divieto di ricevere l'atto o il verbale (sempre che ciò sia ipotizzabile) ex art. 28 L.N., ma, indipendentemente dalla ricevibilità dell'atto o del verbale, non potrà indagare sul momento successivo costituito dalla richiesta di iscrizione al registro. Il mio cambiamento di opinione si basa sulle seguenti considerazioni: a) l'art. 93 bis decreto legislativo, attribuisce al consiglio nuovi poteri, tali da consentire un controllo sui notai ai fini dell'art. 138 bis, sia in b) il comma 3 del nuovo art. 128 conferma sostanzialmente il disposto della norma modificata sostituendo la dizione "si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri, dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge" con la dizione "va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge"; c) l'art. 129 indica che la ispezione (anche disgiunta del conservatore) va eseguita "agli atti, registri, repertori dei notai"; non contiene alcun cenno (come l'art. 128) a controlli esterni a tali documenti; introduce, come ho già rilevato, una distinta competenza del presidente e del conservatore (lettera a) e del solo presidente (comma due); d) la materia estremamente complessa e delicata dell'articolo 138 bis che involge problemi di natura prettamente giuridica che esulano dalla competenza del conservatore in sede ispettiva, non consente iniziative del conservatore soprattutto ora che ne è prevista una competenza disgiunta. Naturalmente non posso fare a meno di rilevare che i consigli dovranno essere molto vigili sulla corretta applicazione da parte dei notai della loro funzione di controllo societario e della loro competenza ad iscrivere atti e verbali al registro imprese e ciò per non essere accusati di volersi sottrarre a controlli nella loro attività. L'articolo 147 legge notarile Come avevo sottolineato nel corso di Milano, le norme deontologiche hanno il compito di specificare i principi esistenti nella legge notarile , in particolare, nell'articolo 147. Ora il nuovo articolo 147 attua un collegamento espresso col codice deontologico prevedendo è punito il notaio che "b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato". Ricordo poi che il C.N.N. in data 7.10.2006 ha approvato la seguente norma che integra il codice deontologico "44. Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal C.N.N. ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione. I consigli notarili distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e all'interesse generale". Il controllo deontologico sulla applicazione dei protocolli potrà essere esercitato dal consiglio notarile ai sensi dell'articolo 93 bis, 93 ter, 129 comma 2 del decreto. Mi sembra evidente che presidente e conservatore dovranno accordarsi sul modo di eseguire le ispezioni (il presidente potrebbe chiedere di poter intervenire in qualunque momento nell'ispezione condotta dal conservatore) e sul modo di promuovere il procedimento disciplinare (così evitando contrasti e iniziative separate). Il consiglio potrà curare di manifestare in modo compiuto il suo eventuale dissenso dal conservatore nel verbale; potrà richiedere il "non luogo a procedere" alla commissione ex articolo 155 comma 3 L.N.. Gian Franco Condò Società & Co. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DALL'ITALIA ALL'ESTERO E VICEVERSA Lo sviluppo dei traffici commerciali, la maggiore dinamicità degli organismi collettivi di produzione della ricchezza, la sempre maggiore diffusione delle linee e dei mezzi di comunicazione, ha spinto le imprese alla ricerca di nuovi mercati sui quali operare. In particolare, a seguito del processo di comutarizzazione dei mercati europei, negli ultimi anni si è registrata una spiccata tendenza delle imprese italiane alla c.d. delocalizzazione verso mercati più competitivi e con sistemi fiscali meno onerosi in grado quindi di consentire la massimizzazione dei ricavi e la riduzione dei costi di produzione. Pertanto, nella pratica notarile le operazioni societarie che vedono la partecipazione di società straniere o gli atti che deliberano il trasferimento della sede sociale all'estero sono diventati assai frequenti e impongono al notaio di conoscere oltre che l'ordinamento interno anche quello comunitario e dello Stato estero coinvolto in siffatte operazioni. Il notaio deve essere informato in merito ai circuiti di collegamento fra legislazioni, ossia quello dello Stato di uscita o di provenienza e quello dello Stato di arrivo o di destinazione (Adriano Pischetola, il trasferimento della società da e per l'estero ed il ministero notarile). Partendo da siffatte premesse è possibile analizzare la problematica relativa allo spostamento della sede sociale in un Paese diverso da quello in cui la società è stata creata, con particolare attenzione al profilo della legge applicabile ed ai risvolti giuridici nascenti dall'operazione di trasferimento. I principali problemi connessi al trasferimento della sede riguardano in particolare: 1. la continuità giuridica della società trasferita 2. il riconoscimento della società trasferita nello Stato di destinazione e in quello di origine 3. i risvolti giuridici nascenti dall'operazione di trasferimento. Due sono i fattori che determinano la risoluzione di tali problematiche: 1. dall'ordinamento giuridico vigente nei Paesi interessati dal trasferimento (Stato di partenza e Stato di arrivo) 2. dal tipo di collegamento e di riconoscimento delle società che i singoli Stati adottano 3. dall'esistenza di Convenzioni internazionali e, in ambito intracomunitario, dalle norme e dai i principi del diritto dell'UE. L'ammissibilità del trasferimento della sede sociale all'estero è subordinata dal criterio di collegamento territoriale adottato dallo Stato. Tali criteri sono sostanzialmente due: quello dell'incorporazione e quello della sede effettiva. II primo, quello della incorporazione, consente di incorporare una società solo nell'ordinamento nel quale si è costituita, risultando ininfluenti mutamenti di sede successivi. Il secondo, quello della sede effettiva, collega la società al luogo in cui si sia stabilita la sua sede effettiva. Enunciate per sommi capi le coordinate generali è possibile affrontare il tema del trasferimento di sede sociale sotto due profili: uno più pratico, connesso all'esigenza di stabilire il modus operandi dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasferimento di sede sociale all'estero; l'altro più teorico, volto alla individuazione dei principi di diritto sottesi a siffatte fattispecie. Considerando l'aspetto più eminentemente pratico, vengono esaminati i casi di trasferimento della sede sociale dall'Italia all'estero e dall'estero in Italia. Al fine di determinare la disciplina applicabile, si deve individuare l'ambito territoriale nel quale si realizza l'operazione distinguendosi a tal fine fra ambito comunitario e extra UE. 1. Trasferimento in ambito UE. I trasferimenti di società di capitali europee in Italia, e, viceversa, di società italiane in Europa, devono avvenire senza soluzione di continuità per le società coinvolte e le stesse dovrebbero venire regolate secondo le norme del paese di costituzione. Per cui le società UE che si trasferiscono nel nostro Paese restano assoggettate all'ordinamento del Paese di costituzione senza che sia necessaria alcuna modificazione dello statuto societario. Lo stesso dicasi per le società italiane che trasferiscono in altro Paese UE la loro sede, con conseguente esclusione della necessità di estinzione o di messa in liquidazione delle stesse. Tale soluzione si impone alla luce del principio di "premazia del diritto comunitario sul diritto interno"e della sua immediata applicabilità all'interno dell'ordinamento degli Stati membri. Infatti, dalle norme di cui agli artt. 43 e 48 del Trattato CE, concernenti il riconoscimento e la tutela della libertà di stabilimento, si evince l'impossibilità di imporre restrizioni alla libertà di trasferimento della sede nonché di stabilimento da parte di società costituitesi nella UE in un Paese della stessa UE, comportando altresì, la possibilità per la società costituitesi in un Paese UE, di mantenere l'ordinamento giuridico del Paese di costituzione operando al contempo in altro Paese UE. Dovranno pertanto essere disapplicate tutte le norme di diritto interno che risultino incompatibili con siffatti principi e in particolare l'art. 25 l. 218/1995 che vede ridotta la sua applicabilità nella parte in cui sottopone alla legge italiana le società UE aventi la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'impresa in Italia. D'altro canto lo stesso legislatore della Riforma del diritto societario si è mostrato sensibile al problema introducendo nel capo XI del c.c. il nuovo art. 2507 c.c. (rubricato: "Rapporti col diritto comunitario") che richiama la necessità di riferirsi ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee "nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo". 2. Trasferimento che coinvolge un paese extracomunitario. È necessario indagare il regime vigente nel paese di origine o di destinazione per valutare l'ammissibilità stessa del trasferimento nel o dal nostro Paese: 1. Trasferimento di una società extracomunitaria in Italia. Se il Paese di origine applica il sistema dell'incorporazione, posta la continuità prevista da entrambi gli ordinamenti, ai sensi dell'art. 25 co. I l. 218 1995, la società dovrebbe essere iscritta nel Registro delle Imprese italiano e il suo Statuto dovrebbe essere adeguato alle disposizioni di legge inderogabili italiane, fermo restando il fatto che la società continuerà a restare soggetta alle legge dello stato di costituzione. Se il Paese di origine applica invece il sistema della sede effettiva, si imporrebbe lo scioglimento della società e quindi la sua ricostituzione in Italia, negando per tale via la possibilità di realizzare il trasferimento. 2. Trasferimento di una società italiana in un paese extracomunitario. Poiché l'Italia riconosce continuità alla società che ha trasferito la propria sede all'estero, occorre verificare il trasferimento riservato allo Stato di destinazione: se lo Stato di destinazione applica il sistema della incorporazione, la società continuerà ad essere soggetta al diritto italiano, ovvero del luogo in cui si è costituita la società; se invece il paese di destinazione applica il sistema della sede effettiva si obbietta l'inefficacia per l'ordinamento italiano del trasferimento in virtù dell'art. 25, terzo comma, L. 31 maggio 1995 n. 218, che ammette il trasferimento solo se riconosciuto da entrambi gli Stati, in quanto il sistema della sede effettiva non riconosce il trasferimento posto che richiede la ricostituzione dell'ente nello stato di destinazione. La stessa giurisprudenza ha negato l'omologazione delle delibere di trasferimento che comportassero la conversione del tipo societario in uno sconosciuto al nostro sistema (Trib. Alessandria decreto 18 agosto 1995) statuendo la necessità che la società resti iscritta nel competente Registro delle Imprese italiano al pari di tutti i successivi atti concernenti l'attività sociale (Trib. di Verona, decreto 5 dicembre 1996). Pertanto non potrebbe trovare applicazione in Italia il principio della c.d. "doppia nazionalità" delle società, ipotizzabile in astratto nel caso in cui una società operante in un Paese che adotta il principio della incorporazione intenda trasferire la propria sede in un Paese che invece accoglie quello della sede effettiva. Date le sporadiche norme che si occupano del fenomeno del trasferimento della sede (artt. 2369, 2437 c.c.), si è voluto attribuire al notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, il compito di vagliare la legalità degli atti societari che deliberano operazioni di trasferimento da o in un paese straniero. Tale funzione è confermata dall'art. 2436 c.c., che demanda la notaio il compito di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche del contratto sociale, fra cui rientrano certamente anche i trasferimenti in esame, nonché dalla Direttiva 2005/56/CE che, sia pur con riferimento alle fusioni trasfrontaliere, prevede che ogni Paese membro designi l'autorità o il notaio competente al controllo di legittimità di tali operazioni. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti formalità: 1. nel caso di trasferimento della sede di una società comunitaria in Italia, si potrà procede all'iscrizione presso il Registro delle Imprese. In proposito ex art. 106 L.N. e art. 68 Reg. Not., l'atto estero di trasferimento della sede in Italia va depositato presso un Archivio Notarile oppure negli atti di un notaio italiano, il quale non dovrà verificarne la legittimità e la continuità alla legge italiana in virtù del principio di continuità giuridica. Non sarà necessario né consentito adeguare lo statuto sociale alle disposizioni imperative della legge italiana, né sarà necessaria una verifica circa il regime di reciprocità; 2. nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in uno stato membro della UE, il notaio che raccoglie e verbalizza la decisione dei soci deve evidenziare se il trasferimento comporti o meno un abbandono dell'ordinamento italiano in virtù del principio di libertà di stabilimento. Se la società mantiene l'ordinamento di costituzione, in forza del principio di continuità, non verrà cancellata dal Registro delle Imprese e la decisione relativa al trasferimento verrà iscritta come modifica del contratto sociale; nel caso in cui, al contrario, venga adottato la legge del Paese in cui è avvenuto il trasferimento, l'iscrizione della delibera comporterà la cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano e l'onere per gli amministratori di iscriverla nel paese comunitario di destinazione. Quindi se anche il paese di destinazione adotta il criterio della sede effettiva, nell'ambito dei Paesi UE in forza degli artt. 43 e 48 Tratt. CE, pur in presenza di norme nazionali di conflitto, la società continuerà ad essere regolata dal diritto italiano senza obbligo di adeguarsi al diritto straniero (sent. 5 novembre 2002 n. C. 208/00). 3. Trasferimento della sede di una società extracomunitaria in Italia. In tal caso il notaio che, ai sensi dell'art. 106 L.N. e art. 68 del Reg. Not. riceve l'atto, dovrà verificarne la compatibilità con l'ordinamento italiano. E' necessario che la decisione preveda espressamente la scelta del tipo societario italiano che la società vuole adottare e che il Paese di origine applichi il sistema dell'incorporazione. Verificatesi tali presupposti, stante la continuità riconosciuta da entrambi i Paesi, la società, pur mantenendo nazionalità straniera, dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese italiano e il suo statuto andrà conformato alle disposizioni di legge inderogabili, stante l'assoggettamento della società alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 co. I l. 218/1995. Sarà quindi opportuna l'adozione di un nuovo statuto sociale. Se, invece, il Paese di origine applica il sistema della sede effettiva il trasferimento di fatto non può realizzarsi ed in Italia la società dovrà essere ex novo ricostituita. In tal caso manca quanto richiesto dall'ordinamento italiano per l'ammissibilità del trasferimento, e la società sarà assoggettata alla legge dello stato di stabilimento senza incorrere in doppia nazionalità. 4. Trasferimento di una società italiana in un paese extracomunitario. Si tratta di uno dei casi più importanti dato che spesso, vi è la tendenza al trasferire la sede sociale in paesi extracomunitari in cui operano regimi fiscali più favorevoli (i c.d. paradisi fiscali). In tali casi si impone al notaio la conoscenza dell'ordinamento straniero e soprattutto la verifica dei criteri di collegamento fra Stati adottati dallo Stato di destinazione in ragione della necessità di controllare la compatibilità della delibera di trasferimento con l'ordinamento giuridico del Paese prescelto. Ove questi applichi il sistema dell'incorporazione, la società continuerà ad essere regolata dal diritto italiano e dovrà rimanere iscritta al Registro delle Imprese restando soggetta, anche per il futuro, all'iscrizione, deposito e più in generale alla pubblicità prevista dalla legge italiana. Resta in ogni caso opportuno verificare se il Paese straniero imponga adeguamenti normativi o diverse procedure pubblicitarie. Se, viceversa, il Paese di destinazione applica il sistema della sede effettiva si obietta, come già detto, l'inefficacia del trasferimento sulla base del disposto di cui all'art. 25 co. III, l. 218/1995, che ammette il trasferimento solo se riconosciuto da entrambi gli Stati. Così, poiché il sistema della sede effettiva, non riconosce il trasferimento, in quanto richiede la ricostituzione dell'ente nello Stato di arrivo, secondo la normativa italiana il disposto di cui all'art. 25 cit. non sarebbe soddisfatto e quindi il trasferimento non sarebbe possibile. L'ipotetico caso di una doppia nazionalità della società nel caso di trasferimento da un Paese che adotta il principio dell'incorporazione a uno che adotta quello della sede, non troverebbe mai applicazione in Italia, poiché la delibera di trasferimento sarebbe inefficace per contrasto con l'art. 25 l. 218/1995. Conseguentemente, si dovrebbe disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della società con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese. Per alcuni, in tali casi, dovrebbe adottarsi un nuovo Statuto poiché la società comunque cesserà di essere italiana e verrà cancellata dal Registro e quindi ben potrà adottare una nova forma giuridica. (Ballarino, Diritto internazionaleprivato) Nonostante gli orientamenti giurisprudenziali contrari, formatesi nell'ambito dei giudizi di omologa giudiziaria dei verbali di trasferimento, secondo parte della dottrina, tali verbali dovrebbero contenere anche l'approvazione del nuovo Statuto, nonché la previsione della cancellazione della società dal Registro delle imprese italiano, senza però alcun riferimento allo scioglimento e della messa in liquidazione dal momento che la società continuerà ad operare nel Paese di destinazione. Passando ora all'analisi all'aspetto più teorico concernente la tematica in esame, si nota come il criterio della incorporazione di matrice anglosassone, consentendo l'applicazione della legge dello Stato di costituzione, riesce ad assicurare maggiore certezza nell'ambito dei rapporti e nelle relazioni giuridiche, in quanto l'ordinamento societario non verrà influenzato dalle vicende successive alla sua costituzione. Il criterio della sede effettiva, nato in Francia al fine di impedire la fuga delle società francesi all'estero, imprime alle società l'obbligo di istaurare un collegamento effettivo con il Paese in cui si trovi la sede effettiva. In tal caso la società dovrà riqualificarsi secondo l'ordinamento dello Stato che accoglie la sede sociale. Pertanto, mentre "l'emigrazione" della società determina il suo scioglimento con contestuale ricostituzione nel Paese di arrivo, "l'immigrazione" e quindi il riconoscimento delle società straniere, potrebbe essere negato, con la necessità di ricostituire ex novo le società ivi trasferite. Qualora i criteri menzionati venissero adottati senza alcun correttivo, vengono analizzate le rispettive conseguenze: 1. Trasferimento da un Paese che adotta il criterio dell'incorporazione a quello di un Paese che adotta un principio analogo: la società trasferita continua a essere regolata in entrambi i Paesi secondo il diritto dello Stato di origine. 2. Trasferimento da un Paese che adotta il criterio dell'incorporazione ad un Paese che adotta il principio della sede effettiva: teoricamente si potrebbe avere una società con doppia nazionalità (secondo il diritto originario per il Paese di partenza, secondo il diritto dello Stato per quello di arrivo), a meno che non venga deliberato lo scioglimento. 3. Trasferimento da un Paese che adotta il principio della sede effettiva ad un Paese che adotta il principio della incorporazione: nello Stato di partenza si avrebbe lo scioglimento della società, mentre in quello di arrivo si avrebbe il riconoscimento secondo la legge dello Stato di costituzione. Poiché secondo quest'ultimo è stato deliberato lo scioglimento, si dovrebbe avere la necessaria ricostituzione della società nel Paese di arrivo. In riferimento al quadro normativo europeo, si è molto discusso in ordine alla compatibilità delle regole dei singoli Stati membri in tema di riconoscimento delle società straniere con la libertà di stabilimento prevista agli artt. 43 e 48 del Trattato CE. A seguito del mutato indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, si impone la necessità che le società validamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro vengano automaticamente riconosciute da parte di ogni Stato membro in cui le stesse intendano trasferire la propria sede effettiva (sent. 9 marzo1999, causa C-212/97). Pertanto dalle più recente pronunce della Corte emerge in virtù della libertà di stabilimento, il diritto di scegliere in quale Stato membro incardinare giuridicamente la società. Importanti passi avanti in tale direzione si sono realizzati mediante la creazione del nuovo modello di Società Europeo (Reg. CE n. 2157, 8 Ottobre 2001), nonché con l'adozione della direttiva sulle fusioni trasfrontaliere delle società di capitali (DIR. CE 2005/56 del 26 Ottobre 2005) attraverso operazioni di fusione di società aventi sede in differenti Stati realizza di fatto anche il trasferimento di sede della società incorporata nello Stato incorporante. Alla luce di tali osservazioni, si conclude sottolineando il pieno riconoscimento in ambito europeo del trasferimento transazionale delle società, sempre che si tratti di società rientranti nel campo di applicazione dell'art. 48 primo comma del Trattato e che quindi siano costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro dell'attività principale all'interno della Comunità. Così delineato il quadro europeo, è possibile passare all'esame dell'ordinamento italiano richiamando l'art. 25 della l. 31 maggio 1995 n. 218 e l'artt. 2507 ss. cc. alla luce delle norme contenute nelle Convenzioni internazionali, nonché dai principi di diritto comunitario. La legge di riforma del diritto internazionale privato (l. 218/1995) prevede ai sensi dell'art. 25 primo comma, che le società siano regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, salva l'applicazione necessaria della legge italiana qualora la società localizzi in Italia la sede o l'attività principale dell'impresa. Il legislatore italiano adotta quindi il criterio dell'incorporazione per cui una società sarà soggetta all'ordinamento italiano sia nel caso in cui si sia costituita in Italia, sia se ivi abbia istituito la sede amministrativa o l'oggetto principale della sua attività. Il terzo comma dell'art. 25 l. 218/1195 dispone inoltre l'ammissibilità del trasferimento della sede dall'Italia in altro Stato solo se sia posto in essere in conformità alle leggi degli Stati interessati. Pertanto il trasferimento della sede sociale in altro Stato non comporta ex se l'estinzione della società, con nascita di un nuovo soggetto, né un automatico riconoscimento della continuità giuridica della società, poiché gli effetti dello stesso sono subordinati alla verifica della compatibilità delle disposizioni dell'ordinamento giuridico con quello di destinazione. In ambito extracomunitario non si potrà avere continuità della società qualora la società italiana deliberi il trasferimento della sede legale in uno Stato che esclude la legittimità di tale operazione prescrivendo la costituzione di un nuovo soggetto in conformità alle proprie leggi: in tal caso la delibera di trasferimento dovrà ritenersi inefficace per l'ordinamento italiano. Qualora le disposizioni degli Stati coinvolti risultino compatibili, il trasferimento della sede si realizzerà con la modifica dello Statuto da parte della società italiana, senza comportare alcuna interruzione della società, che potrà continuare la propria attività nel Paese di destinazione se si debba prima sciogliere. L'art. 25 cit. non pregiudica comunque l'applicazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia che prevalgono sulla disciplina nazionale (art. 2 l. 218/1995). Conseguentemente, nei Trattati che prevedono il muto riconoscimento,una società straniera costituita in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, potrà mantenere in Italia il proprio Statuto. Al contrario, mancando tale reciproco riconoscimento, la società straniera che voglia trasferire in Italia la propria sede, dovrà provvedere ad adeguare il proprio Statuto alla normativa italiana, fino a prevede una vera e propria trasformazione nel caso in cui il tipo sociale estero non sia compatibile con alcuno dei modelli societari previsti nel nostro ordinamento. Lo Statuto della società straniera dovrà essere sottoposto al controllo notarile e non più all'omologazione del Tribunale, al fine di verificare la legittimità e la conformità con l'ordinamento giuridico italiano delle operazioni di trasferimento ed eventualmente di trasformazione. In forza dei principi comunitari espressi in tema di libertà di stabilimento, nessun adeguamento alla normativa nazionale dovrà imporsi per il trasferimento da o verso un Paese UE. Infatti le società costituite in un Paese UE anche se trasferiscono in Italia la propria sede o l'oggetto principale della loro attività, saranno sempre regolate dalla legge del Paese di loro costituzione, posto che l'operatività dell'art. 25 l. 218/ 1995 è posta fuori gioco, in conformità al "principio di premazia del diritto comunitario sul diritto interno", dalla libertà di stabilimento garantita in tutto il territorio UE. Conseguenza di ciò è che se la società intende mantenere la sottoposizione all'ordinamento giuridico del proprio Paese (es. Italia) dovrà farne menzione all'atto di deliberazione del trasferimento e non dovrà essere cancellata dal Registro delle Imprese italiano, in quanto detta delibera determina una semplice modifica statutaria di trasferimento di sede all'estero. Luigi Zampaglione notaio in Vestone
Finestra sul Cortile CONFINI E VICINI "Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba" recita un cinico SMS circolato nei giorni successivi alla scoperta dei veri colpevoli dell'efferato delitto commesso in Brianza. Eppure un notariato meno attento a sé stesso e più alla società di cui dovrebbe essere se non motore, almeno lubrificante, avrebbe dovuto accorgersi con anticipo e denunciare la degenerazione di una delle cellule fondanti del tessuto sociale: il condominio. Fin dai primi anni della pratica sono stato educato a non accontentarmi, nell'indicazione dei confini, della generica descrizione "proprietà di terzi". Fatta eccezione per il frazionamento di un appartamento o di un terreno o per l'acquisto da parte di un vicino, tutto il resto del mondo deve essere considerato proprietà di terzi, mi avevano insegnato. Se non fosse per l'ovvia obiezione che l'uno è elemento essenziale del contratto e l'altro no, sarebbe come se, in sede di indicazione del prezzo, ci limitassimo a scrivere "soldi". Sebbene faccia tutto il possibile per arrivare alla stipula con una descrizione puntuale dell'oggetto del trasferimento immobiliare mi capita quindi spesso che debba completare l'atto all'ultimo momento con l'indicazione dei confini. Terminata la lettura della descrizione, sottopongo quindi alle parti il disegno dell'appartamento e dei suoi accessori chiedendo agli acquirenti di confermare che quello è l'oggetto dei loro desideri ed ai venditori di sapermi indicare (in mancanza, ovviamente, del dato catastale) chi siano i proprietari degli appartamenti confinanti, quelli la cui porta si apre sullo stesso pianerottolo. Nella maggior parte dei casi questi venditori, marito e moglie che abitano da anni in quel palazzo, si guardano con un'espressione che varia tra l'incredulo e lo sgomento. "Ma fino a che punto questo qui vuole spingersi nella nostra privacy?", "Ma cosa pretende da noi che lavoriamo, usciamo presto e rincasiamo tardi?", sembrano le domande sottese. Poi, timidamente, Lui prova a chiedere. "Come si chiama quella coppia di sposini che è arrivata due anni fa?" "Come fa di cognome il figlio di quella vedova morta l'anno scorso?". "Il signore coi capelli grigi è in affitto o è il proprietario?". La risposta di Lei raramente squarcia il velo di nebbia. Le cantine ed i solai devono invece essere stati minati nel corso di una guerra che non abbiamo visto combattere. "Non ci siamo mai stati!". "Ci sono stato una volta quando abbiamo acquistato". "Sono bui; ho paura!" Quanto all'assemblea di condominio il disinteresse per la cosa comune diventa vanto. "Ricevo le convocazioni, ma non vado mai, tanto è una perdita di tempo". Verrebbe voglia a questo punto di fermarsi, di sorvolare sulla prossima ICI da versare, di non spiegare cosa succede se si vende prima del decorso del quinquennio e, magari, di omettere anche la fondamentale (per le parti) informazione dell'ora in cui l'atto è stato sottoscritto, per informare (spendendo quel poco di credibilità che ci è rimasta) che il legislatore, nella finanziaria, ha introdotto, a pena di nullità dell'acquisto, un nuovo adempimento. Chiunque acquisti un appartamento in uno stabile condominiale è obbligato, entro 7 giorni dalla presa di possesso, ad aprire la propria casa a tutti i condomini per un aperitivo di presentazione. Erba sarà così un po' più lontana ed i confini del prossimo atto un po' più precisi. Arrigo Roveda
Notaio contro SOLIDARIETA' TRIBUTARIA DEL NOTAIO ? Il nome della rubrica sembra rappresentare un vero e proprio ossimoro rispetto al contenuto di essa che, più appropriatamente, potrebbe e dovrebbe chiamarsi questa volta "IL NOTAIO A FAVORE". Constatiamo qui infatti, non senza comprensibile compiacimento, che ad una istanza di autotutela del 24 gennaio 2007, ha fatto seguito un provvedimento di accoglimento di essa in data 26 gennaio 2007, indi una direttiva regionale - conforme all'istanza del contribuente - in data 29 gennaio 2007. Di ciò meritano un sincero plauso sia l'Ufficio Provinciale di Milano che la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia del Territorio, anche se questa tempistica dovrebbe rappresentare la regola e non l'eccezione come invece per lo più accade. Molto volentieri dunque ne informiamo i nostri lettori, con la convinzione di offrire una eccellente "briscola" a tutti coloro (molti, crediamo) che dovessero trovarsi a fronteggiare situazioni del genere di quella qui illustrata. Vittorio Muggia Spett. AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO Servizio di Pubblicità Immobiliare via Manin, n. 29 20121 M I L A N O MI Istanza di rettifica per "AUTOTUTELA" La sottoscritta L.A. nata a Milano il …, residente a Milano in via…., cod. fisc. ….. - figlia ed erede del compianto notaio Dott. AA. (deceduto in Milano in data ….) - a questi effetti elettivamente domiciliata in Milano via …, presso lo Studio…. con riferimento: - all'Avviso di liquidazione in data…2007 contrassegnato dalla dicitura "Campione Certo nr.°…", relativo all'atto a rogito notaio Dott. AA del….2004 n…… di repertorio, diretto e notificato alla sottoscritta, nella suindicata qualità, in data ….. - indirizzato anche a "Banca… S.p.A." e a "….. S.r.l." e verosimilmente loro notificato ai rispettivi domicilii - portante invito ad effettuare il pagamento di € ….. per imposta ipotecaria e accessori pretesa per l'iscrizione ipotecaria…… nn. …. / …. presso la circoscrizione di Milano… considerato - che in tale avviso si afferma (erroneamente come infra precisato) che "il Notaio e i soggetti so-"praindicati sono solidalmente responsabili, ai "sensi dell'art.11 del D.L.vo 347/1990, al paga-"mento dei maggiori tributi liquidati ….. ", espone: Senza ora entrare nel merito della pretesa tributaria oggetto di tale avviso, pretesa che potrà avere idonea trattazione in altra e più pertinente sede, la sottoscritta si pregia qui limitarsi ad illustrare a codesta Spett. Agenzia del Territorio (Uff.Prov. di Milano) l'inesattezza dell'asserita solidale responsabilità del notaio, inesattezza che emerge in tutta evidenza dalla stessa legge invocata per affermarla: il D.Lgs. 31.10.1990, n.347. L'art.11 di tale Testo Unico delle Imposte ipotecarie e catastali testualmente dispone invero, al primo comma, che "Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art.1 e le volture di cui all'art.10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la for"malità o la voltura." Soggiunge però subito, primo comma dell'art. 13 dello stesso T.U. D.Lgs n. 347/1990, che "Per "l'accertamento e la liquidazione delle imposte i-"potecaria e catastale, per la irrogazione delle re-"lative sanzioni, per le modalità e i termini della "riscossione e per la prescrizione, si applicano, in "quanto non disposto nel presente testo unico, le "disposizioni relative all'imposta di registro e "all'imposta sulle successioni e donazioni." Passando dunque alle disposizioni relative all'imposta di Registro (D.P.R. 26.4.1986, n.131), cui il T.U. n.347/1990, come ora visto, fa espresso e testuale rinvio, leggiamo nei primi due commi dell'art. 57 intitolato <<Soggetti obbligati al pagamento>> che: "[1] Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ri-"cevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui "interesse fu richiesta la registrazione, sono soli-"dalmente obbligati al pagamento dell'imposta le "parti contraenti, le parti in causa, coloro che "hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscri- "vere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro "che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli "artt. 633, 800 e 825 del Codice di procedura civi-"le". "[2] La responsabilità dei pubblici ufficiali non si "estende al pagamento delle imposte complemen-"tari e suppletive." II raffronto tra il primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 347/1990 e il primo comma dell'art.57 del D.P.R.131/1986 ci evidenzia la sostanziale e logica identità dei rispettivi principî ispiratori, anzi la loro pressoché totale sovrapponibilità. Consideriamo ora, in virtù del testuale richiamo sopra menzionato, come la legge di registro (precisamente l'art. 42 del DPR n.131/1986) caratterizza, definisce e disciplina le imposte in base al tempo della loro applicazione: "Art. 42 - Imposta principale, suppletiva e complementare. 1 "E' principale l'imposta applicata al momento della "registrazione e quella richiesta dall'ufficio se di-"retta a correggere errori od omissioni effettuati in "sede di autoliquidazione nei casi di presentazio-"ne della richiesta di registrazione per via telema-"tica; è suppletiva l'imposta applicata successiva-"mente se diretta a correggere errori od omissioni "dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata "in ogni altro caso." Bene: la - sicuramente non sospetta e pure ben nota all'Ufficio destinatario della presente istanza - Circolare Ministeriale 5.2.2003, n.6 avente per "Oggetto: Registrazione degli atti con procedura telematica-imposta principale" testualmente dispone che: "La regolarità dell'autoliquidazione e del versa-"mento delle imposte è controllata dagli uffici terri-"torialmente competenti e, qualora sulla base de-"gli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una "maggiore imposta, la stessa è richiesta, con "apposito avviso di liquidazione, ai soggetti obbli-"gati di cui all'art.10 lettera b) (attualmente i notai), "entro 30 giorni dalla data di presentazione del "modello unico informatico……L'imposta ri-"chiesta dall'ufficio, in quanto diretta a correggere "errori od omissioni effettuati in sede di autoliqui-"dazione è principale (art. 42, comma 1 del Testo "Unico, come modificato dall'art.1 comma 1 del "D.Lgs. n. 9 del 2000)" 2 Soggiunge la stessa Circolare che "Gli stessi criteri si applicano per la determinazione delle im-"poste ipotecaria e catastale…" 1 Testo in vigore dal 22.2.2000, risultante dopo le mo difiche apportate dall'art. 3-quater del D.Lgs, 18.12.1997, n.463, aggiunto dall'art.1 del D.Lgs. 18.1.2000, n.9. 2 Qui sopra riportato al precedente capoverso. E, poco oltre, reiterando il concetto già prima espresso, ribadisce e precisa che "Pertanto "l'attività dell'ufficio relativa alla determinazione "dell'imposta principale - che nel regime tradizio-"nale è svolta prima dell'esecuzione della regi-"strazione - nella procedura telematica deve es-"sere svolta entro il termine di trenta giorni "dalla presentazione del modello unico "informatico". E conclude che "Quando dal controllo risulti dovu- "ta una maggiore imposta, gli uffici, nel termine "sopra precisato, notificano ai soggetti obbligati "individuati all'art. 57 comma 1 del Testo Unico "(Registro), anche per via telematica, apposito av- "viso di liquidazione per l'integrazione "dell'imposta versata". Concludendo, pare sufficientemente assodato e dimostrato: - che l'imposta principale conserva tale sua caratteristica e definizione solo e soltanto entro, e non oltre, il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico (termine così ampliato al fine della giusta ed evidente tutela delle ragioni erariali nel caso della procedura telematica) per la qualificazione del momento cronologicamente significativo, originariamente circoscritto, nel regime tradizionale, "al momento della registrazione"; - che anche il termine indicato nell'avviso di liquidazione in esame per il pagamento (60 giorni in luogo dei consueti 15) appare come eloquente e non sospetta conferma non trattarsi di imposta principale; - che pertanto l'imposta ora richiesta con l'avviso oggetto della presente istanza - sopraggiunto ben oltre il prescritto termine di trenta giorni ! - non potrà sicuramente più qualificarsi come principale (la quale sola - e non altre - comporta la solidale responsabilità del notaio) ma, all'evidenza, deve definirsi imposta suppletiva (mirante a correggere un errore od omissione dell'ufficio); - che pertanto, per effetto delle qui svolte considerazioni e precisazioni, assurge ora, in tutta chiarezza, quale norma dirimente e risolutiva di qualsiasi dubbio in proposito, il già menzionato 2° comma dell'art. 57 del T.U. di Registro D.P.R. n.131/1986, espressamente dichiarato applicabile dall'art. 13 del T.U. D.Lgs. 347/1990, secondo cui - testualmente e inequivocamente - "La respon-"sabilità dei pubblici ufficiali non si estende al "pagamento delle imposte complementari e "suppletive". Pertanto la sottoscritta, ritenendo sufficientemente illustrata e provata la fondatezza del proprio assunto, C h i e d e a codesto Spett.Ufficio di riesaminare il provvedimento oggetto della presente istanza e, in forza delle risolutive argomentazioni sopra svolte, di rettificarlo nel senso di depennare ed escludere il Notaio Dott. AA. (e per esso i suoi eredi) dalla asserita solidale responsabilità nel debito tributario di cui si tratta. Milano, 24 gennaio 2007 - f.to: L.A. AGENZIA DEL TERRITORIO Ufficio Provinciale di Milano Il Direttore Milano, 26 gen.2007 - Prot. n. ….. RACCOMANDATA alla Sig.ra L.A. c/o lo Studio …. via … MILANO Oggetto: Istanza in autotutela - Avviso di liquidazione nr. … del Campione certo. La Sig.ra L.A. quale erede del Notaio A.A. e destinataria dell'avviso di liquidazione nr. …. del Campione Certo, ha richiesto, con apposita istanza di rettifica in autotutela, che sia estromessa dai soggetti responsabili solidali dell'obbligo tributario, in quanto ritiene che la responsabilità del notaio, per l'espresso rinvio contenuto nell'art.13 del D.Lgs 347/1990 alle norme del T.U. dell'Imposta di Registro, è limitata all'imposta principale (così come definita dall'art.42 del DPR. 131/1986). L'istante ha osservato inoltre che al notaio richiedente, a mente dell'art.3-ter del DPR. 463/1997, possono essere richiesti supplementi d'imposta solamente nel caso di errori od omissioni nel procedimento di autoliquidazione dell'imposta dovuta per le formalità inviate con la procedura telematica. Nel caso di specie, trattandosi d'imposta suppletiva connessa ad una diversa interpretazione del DPR. 601/1973, non può essere il notaio ritenuto responsabile d'imposta. Questo Ufficio ritiene che le osservazioni prospettate dall'istante possono essere accolte. Ed invero, dal combinato disposto dell'art.11 e dell'art.13 secondo comma del D.Lgs. 347/1990 appare che gli effetti obbligatori della responsabilità solidale dei pubblici ufficiali al pagamento dell'imposta ipotecaria esaurisce i suoi effetti con la esecuzione della formalità e quindi con il pagamento dell'imposta principale. Il secondo comma dell'art.13 infatti impone all'Ufficio l'obbligo di riscuotere l'imposta ipotecaria all'atto della richiesta della formalità e quindi nella fase conclusiva del procedimento pubblicitario. Siffatto assunto è poi confortato dalla previsione della norme contenute negli artt. 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.463, come inte- grato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n.9, le quali al fine di consentire la possibilità di ricuperare e pretendere dal Notaio richiedente gli eventuali tributi connessi ad errata autoliquidazione hanno modificato la portata dell'art.42 del DPR. 26 aprile 1986, n.131, stabilendo che "E' principale l'imposta ap-"plicata al momento della registrazione e quella "richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori "od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione "nei casi di presentazione della richiesta per via "telematica; è suppletiva l'imposta applicata suc-"cessivamente se diretta a correggere errori od "omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta "applicata in ogni altro caso". L'imposta richiesta con l'avviso di liquidazione è da annoverare tra le imposte suppletive vere e proprie per cui gli obbligati al pagamento di dette imposte, per espressa disposizione del secondo comma dell'art.11 del T.U. Imposta Ipotecaria e Catastale e dell'art.2846 del C.C., sono esclusivamente il debitore ed il creditore nel cui interesse è stata eseguita la formalità. Per le suesposte considerazioni, questo Ufficio estromette, in autotutela, la S.V. dal procedimento di riscossione di cui all'avviso di liquidazione in argomento. Distinti saluti IL DIRETTORE f.to Alberto Gandolfi AGENZIA DEL TERRITORIO Direzione Regionale della Lombardia Area Supporto e Coordinamento Operativo Milano, 29/01/07 Prot. n. 1785 Agli Uffici Provinciali e p.c. ai Collegi Notarili di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese Alla Direzione Centrale A.G.L. Alla Direzione Centrale C.C.P.I. Oggetto: Spettanza agevolazioni tributarie ex art. 15 del D.P.R. 601/1973 Come è noto, la circolare n. 6 del 5 dicembre 2006 ha fornito una serie di chiarimenti interpreta- tivi sull'applicabilità del regime tributario agevola-tivo previsto dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973, con specifico riferimento alle clausole contrattuali che Credito la facoltà di recesso anticipato dal rapporto negoziale. La suddetta circolare contiene altresì le indicazioni di cui codesti Uffici devono tener conto in sede di applicazione dell'imposta principale e suppletiva alla peculiare fattispecie negoziale esaminata. Con la presente nota si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla circostanza che, a differenza della maggiore imposta diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, che va richiesta all'ufficiale rogante in quanto è da considerarsi imposta principale, l'imposta suppletiva deve essere richiesta unicamente alle parti contraenti. influiscono sulla durata della operazione di finanziamento, in quanto attribuiscono all'Istituto di Sulla determinazione dell'imposta principale e dell'eventuale maggiore imposta calcolata dall'Ufficio a seguito dei controlli effettuati sulle autoliquidazioni eseguite dai notai in sede di applicazione della procedura telematica per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotazione nonché per la voltura catastale di atti immobiliari, si fa espresso riferimento alla circolare n. 6/E del 5 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, che ad ogni buon conto si allega alla presente. IL DIRETTORE f.to Giuseppe Guadagnali a cura di Vittorio Muggia
COSTITUZIONE DI PEGNO SU DEL SOCIO ACC Tribunale di Brescia Il Giudice del Registro delle Imprese Nel procedimento iscritto al n. 3236/2006 Vie.; letto il ricorso proposto dal notaio dott, Luigi Zam-paglione avverso il provvedimento "determinazione n. 145/06/v prot. N. 39820 del 12.10.2006 con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato la iscrizione nel registro stesso di atto relativo alla società "X" (costituzione di pegno su quota di partecipazione del socio accomandatario "Y"); letti gli atti e a scioglimento della riserva di cui alla udienza 18.12.2006; ritenuto che: pur in difetto dì apposita previsione legislativa deve ammettersi la possibilità di costituzione di pegno avente ad oggetto quote di società di persone; dette quote, infatti, "debbono farsi rientrare a pieno titolo nella categoria dei beni mobili, come descritta residualmente dall'art. 812 cc, perché senz'altro suscettibili di formare oggetto di diritti, secondo la definizione che dei beni in generale dà il precedente art. 810" (Cass. n.934/97), con conseguente applicabilità della generale previsione di cui all'art. 2784 cc e, quanto alle modalità della costituzione, delle forme di cui all'art. 2806 cc; indubbiamente la costituzione del pegno sulla quota rappresenta, o può rappresentare, una mo- QUOTA DI PARTECIPAZIONE difica attuale della partecipazione e dei diritti ad essa connessi, ed è comunque prodromica all'eventuale trasferimento coattivo della partecipazione stessa: in questo senso, nell'ambito della mera interpretazione estensiva della nonna, può quindi ritenersi che si tratti di una modificazione dell'atto costitutivo, come tale soggetta ex art. 2300 cc alla iscrizione nel registro delle imprese, al pari di ogni altro mutamento soggettivo ed oggettivo di quel complesso di posizioni attive e passive che caratterizzano le singole quote; P.Q.M. Visto l'art. 2189 cc , in accoglimento del ricorso, dispone la iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di pegno di cui all'atto in data 10.4.2006 n. 71181/16837 registrato a Salò in data 12.4.2006 a1 n. 206 serie 2. Autorizza. I'immediata efficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 741 cpc. Si comunichi: all'Ufficio Registro Imprese presso al Camera di Commercio dì Brescia; al notaio dott. Luigi Zampaglione con studio in Vestone (Brescia), via Rinaldini n. 33 bis. Brescia, 28.12.2006 Il GIudice del Registro delle Imprese (dott. Geo Orlandini) AL GIUDICE DEL REGISTRO IMPRESE presso il TRIBUNALE DI BRESCIA RICORSO Il sottoscritto Notaio Luigi Zampaglione con studio in Vestone (BS) Via Rinaldini n.33 bis, iscritto al Collegio Notarile di Brescia RICORRE avverso il rigetto/rifiuto di iscrizione al registro Imprese di Brescia (di cui alla determina N. 145/06/V, notificata in data 17 ottobre 2006) della scrittura privata autenticata dal ricorrente notaio in data 10 aprile 2006 N. 71181/16837 registrata a Salò in data 12 aprile 2006 al N. 206 Serie 2 portante la costituzione di pegno su quote della società in accomandita semplice: "X & C. S.A.S." con sede in numero di iscrizione al registro del le imprese di Brescia e Codice fiscale , numero di iscrizione alla CCIAA di Brescia REA, capitale sociale Euro FATTO - che, i signori sono gli unici soci della suddetta società "X & C. S.A.S."; e che con l'atto citato è stato costituito il pegno sulle quote del sig. "Y" a garanzia di un credito vantato dalla Banca finanziatrice dell'altro socio ; - che a detto atto partecipavano tutti i soci per dare il proprio consenso alla costituzione della garanzia in quanto la stessa costituisce modifica del contratto sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2252 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice ex art. 2315 c.c., è richiesto il consenso di tutti i soci salvo diversa pattuizione nel contratto sociale; - che, detto atto nelle forme di legge veniva presentato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia con istanza del 18 aprile 2006 n.20248 di prot. in pari data e con il provvedimento sopra menzionato il Registro Imprese rigettava l'iscrizione; DIRITTO - che è indubbio ed unanimemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza che la costituzione di pegno può avere ad oggetto la partecipazione sociale sia che la stessa sia rappresentata da azioni (di S.p.a. o S.a.p.a.), sia nel caso in cui abbia ad oggetto quote di ( S.r.l. o di società di persone), indipendentemente dal regime di espropriabilità delle partecipazioni stesse (nello stesso senso in tema di usufrutto su quote di società di persone Andrea Pagliani "Usufrutto di quota di società personale: contrasti di opinioni" in Le Società N.8/1997 pag.932 e ss.); - che il legislatore ha disciplinato unicamente il pegno su azioni (art. 2352 c.c.) e di recente, a seguito della riforma del diritto societario, il pegno su quote di S.r.l. (art. 2471-bis c.c.), disponendo inoltre all'art. 2471 c.c. che "il pignoramento si ese- gue mediante iscrizione nel Registro delle Imprese"; - che ai sensi dell'art. 2784 c.c. la costituzione del pegno può avvenire sui beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili e che per i beni mobili e le universalità di mobili la costituzione dello stesso avviene ex art. 2786 c.c. mediante lo spossessamento del bene stesso; - che la natura giuridica della quota di società di persone quale quid attributivo del c.d. status socii, cioè di una pluralità di diritti, obblighi e doveri non può essere oggettivizzata in un documento nè in un bene giuridico, nè è prevista un'iscrizione in un libro sociale (libro soci), del tutto ignoto nel sistema delle società di persone, laddove esiste un sistema (l'iscrizione al registro Imprese) di pubblicità legale ossia un sistema di conoscibilità degli atti e fatti riguardanti tali società che non dà rilievo alla mancata conoscenza da parte dei terzi; - che, nonostante la quota sociale non rientri in nessuna delle categorie elencate dall'art. 2784 c.c., ritiene perfettamente lecita la costituzione del diritto di pegno su quote sociali e la fattispecie viene fatta rientrare all'interno dell'art. 2806 c.c. stabilendo che lo stesso si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento dei diritti stessi; - che nonostante il silenzio del legislatore sul punto la dottrina non dubita sull'ammissibilità del pegno di quote di società di persone (si veda per tutti B. Buonocore, in Società in nome collettivo, in Comm. al codie civile diretto da Schlesingher, 1995, Giuffrè, Milano, p. 208.), rappresentando la quota di società di persone, come la quota di S.r.l., non un mero diritto di credito ma un complesso unitario di posizioni attive e passive (non incorporato in un documento) suscettibile di pegno ex art. 2806 c.c.; - che importante corollario di tale principio è che la costituzione di pegno sulle quote rappresenta un modifica della partecipazione e dei diritti connessi alla stessa, significando ciò che il pegno di quote di società personali si costituisce nelle stesse forme previste per il trasferimento delle quote stesse, e cioè come modifica del contratto sociale secondo il disposto dell'art. 2252 c.c., e cioè con il consenso di tutti i soci (con la sola eccezione del pegno della quota dell'accomandante per la quale sarebbe sufficiente il solo consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale ai sensi dell'art. 2322 c.c.) (Buo-nocore, Castellano, Costi, "Casi e materiali, Società di persone"; Lorenza Bullo, Claudia Sandei, Pegno di azioni e quote sociali, in Il pegno nei rapporti commerciali, Il diritto privato oggi, Serie a cura di Paolo Cendon; Ghidini "Società personali" - Padova - 1972); - che, ogni forma di trasferimento della partecipazione sociale costituisce modifica del contratto soggetta ad iscrizione al registro Imprese ex art. 2300 c.c.;
- che per "modifica del contratto di società" si fa riferimento non solo alle modifiche soggettive, cioè quelle modifiche riguardanti mutamenti nella composizione personale della società (ad esempio: la cessione di quota sociale, la cessazione della qualità di socio), ma anche a quelle oggettive, cioè le modifiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo, come, per esempio, la proroga di durata della società, la riduzione del capitale sociale, la decisione di scioglimento, la variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con l'atto costitutivo, la modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, la trasformazione in altra società, la fusione e la scissione, nonché la messa in liquidazione della società stessa, modifiche che per le società commerciali (ed ora anche per le società agricole) è richiesta la forma pubblica o autentica dell'atto e soprattutto, ciò che è determinante nel nostro caso, l'iscrizione nel Registro Imprese ex art. 2296 c.c. e 2300 c.c.; - che il termine "modifica del contratto sociale" va inteso in senso lato non solo come modifica dei patti sociali, ma anche come modifiche che incidono sui diritti dei soci e sulla partecipazione sociale, sulla causa sociale, senza determinare una mera modifica dei patti dell'atto costitutivo (vedi per esempio messa in liquidazione, fusione, scissione, ecc.); - che l'iscrizione delle modifiche ha efficacia dichiarativa (art. 2193 secondo comma c.c.) incidendo solo sul profilo dell'opponibilità ai terzi, determinando una presunzione assoluta di conoscenza; di quanto iscritto non è ammessa la prova dell'ignoranza incolpevole creandosi una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi (c.d. efficacia positiva); - che il pegno essendo un diritto reale, seppur di garanzia, va iscritto al Registro Imprese allo stesso modo in cui dallo stesso Registro andrà iscritto il diritto reale di usufrutto sulla quota sociale (e qualsiasi fatto inerente alla partecipazione di rilievo per i terzi e per la società), applicandone analogicamente la disciplina; - che, dunque, il pegno di quote di società di persone va costituito nel rispetto dell'interesse dei soci, i quali devono esprimere il loro consenso, e dei terzi, cui la vicenda viene resa nota attraverso l'iscrizione nel Registro Imprese (L. Bullo - C. Sandei, Il pegno nei rapporti commerciali, Milano, 2005, p. 158); - che infatti la giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 09-/05/2005) sostiene che "con interpretazione estensiva e sistematica, e non analogica, sono iscrivibili al Registro Imprese gli atti prodro-moci e modificativi di fattispecie espressamente soggette a pubblicità al Registro Imprese", riconoscendo dunque l'iscrivibilità dell'atto costitutivo di pegno su quota sociale, costituendo esso modifica attuale e potenziale del contratto sociale, es- sendo esso atto prodromico alla vendita della quota stessa; - che, chi riteneva (F. Gradassi "Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo" in Contratto e Impresa -1992 - GIUFFRE' - pag. 1126 e ss.) la costituzione di pegno non iscrivibile perchè prodromica ad una modifica del contratto sociale puramente eventuale (espropriazione della quota), ha di recente (F. Gradassi "La S.N.C. " in Giurisprudenza Critica, Collana diretta da P. Cendon - 2004 -UTET - pag. 132 e ss.) modificato la propria posizione in ordine alla sua iscrivibilità (pur negando la qualifica di modifica del contratto sociale della costituzione del pegno) in quanto sussistono esigenze di conoscibilità dei terzi (oltre che della società) con ciò uniformandosi alla dottrina prevalente che riteneva iscrivibile l'atto (in quanto modifica del contratto sociale); - che la lacuna legislativa che ha indotto il Conservatore di Brescia a rifiutare l'iscrizione non sussistendo nella disciplina vigente la precisa regolamentazione della costituzione di pegno, (non corrispondendo ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 11 comma 6 lettera C D.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581), non può costituire giustificato motivo per rifiutare l'iscrizione laddove il nostro diritto è fatto, come detto, di norme ma anche di interpretazione estensiva, sistematica o analogica delle stesse (infatti il legislatore contempla la categoria generale delle modifiche del contratto sociale e non le singole fattispecie); - che, la tendenza del legislatore soprattutto dopo l'attuazione del Registro Imprese è quella di ampliare il novero degli atti soggetti a pubblicità legale, in un ottica di generale favore del sistema verso la massima pubblicizzazione dei dati inerenti alle società, anche allo scopo di rendere trasparenti gli assetti proprietari delle aziende e delle compagini sociali (così ad esempio il legislatore non ha disciplinato fenomeni attinenti alla quota di S.r.l. quali, oltre al pegno, la costituzione di fondo patrimoniale, il sequestro della quota, ecc., per le quali ipotesi pure in mancanza di un'espressa normativa non si dubita circa la loro iscrivibilità); - che la ratio della pubblicità prevista in tema di iscrizione al Registro Imprese del pegno su quote di S.r.l. è analoga e rafforzata nell'ambito delle società di persone, ove non esiste un libro soci su cui annotare l'iscrizione del pegno sulla quota, e dove a maggior ragione è sentita l'esigenza di iscrizione al Registro stesso per dare pubblicità legale e rendere l'atto opponibile, non essendo contemplata come fattispecie costitutiva di tale diritto (o di opponibilità) la notifica alla società stessa; - che nella fattispecie in oggetto si è proceduto attraverso una scrittura privata autenticata sottoscritta da tutti i soci, e non solo dal creditore pi-gnoratizio e dal debitore, perché si è inteso modificare il contratto sociale (art.2252 c.c.) attribuen-
do, inoltre, il diritto di voto al titolare della partecipazione e non al creditore pignoratizio (in deroga alla normativa in tema di spa di cui all'art. 2352 c.c.); - che, ai fini della costituzione del pegno su quote sociali di società di persone la stessa dottrina (Alessandro Rizzieri in "Il pegno nei rapporti commerciali" Giuffre' - Milano 2005 pag. 154 e ss. e Daniele Raynaud "Pegno di quote di società personali" in Le società N.10/1989 p.1020 e ss.) richiede necessario il consenso di tutti i soci, applicandosi il medesimo regime previsto per il trasferimento di quote (art.2252 c.c.) (così anche Maria Antonietta Michinelli "Pegno e usufrutto di quote di società in accomandita semplice alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali" in Giurisprudenza Commerciale 1998, I, pag. 199 e ss.) e per la modifica dell'atto costitutivo in quanto, il pegno, quale garanzia reale, deve attribuire al relativo titolare, in caso di inadempimento del debitore, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene, anche nei confronti del terzo acquirente; - che, come di recente è stato sostenuto (Buo-naiuto in http://www.diritto.it/materiali/civile/doc7.html), "la costituzione di un pegno costituisce un vincolo reale che rappresenta senz'altro una modifica del contratto sociale, in quanto non attinente unicamente ai rapporti tra socio debitore e creditore, ma a una situazione soggettiva opponibile alla società e quindi ai terzi, tra i quali oltre ai possibili acquirenti della quota vi sono anche i terzi, ed in particolare i creditori sociali i quali potrebbero fare affidamento sulla quota liquidata ai soci ai fini dell'art. 2312 c.c."; - che, la dottrina ha sottolineato l'importanza dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese trattandosi di una modifica del contratto sociale che va iscritta al fine di evincere "il regime pattizial-mente convenuto tra costituente e creditore pi-gnoratizio circa l'esercizio dei diritti sociali" (Daniele Raynaud "Pegno di quote di società personali" in Le società N.10/1989 p.1020 e ss.) e allo scopo di evitare la "corresponsione al socio, salvo diversa pattuizione, degli utili periodici e della somma rappresentativa del valore della quota, qualunque sia l'occasione in cui tale somma debba venire liquidata" (Ghidini "Società personali" Padova, 1972, pag.683-691); - che, sostenendo la non iscrivibilità dell'atto si renderebbe non opponibile al terzo l'esistenza del vincolo pignoratizio con tutti i rischi conseguenti: a) che l'acquirente acquisti la quota senza essere edotto del pericolo, in caso di inadempimento dell'obbligazione del debitore, di vedersi espropriata la quota, e b) che il medesimo non possa partecipare agli utili della società, ma alle sole perdite poiché gli utili sono riservati al creditore pignorati-zio; - che, la soluzione proposta oltre che essere accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i motivi fino ad ora esposti è anche confacente ad un interesse di sicurezza dei traffici giuridici, consentendo l'effetttiva conoscenza della situazione del bene a garanzia della buona fede dei terzi; - che, pertanto, venga iscritto al Registro Imprese l'atto costitutivo di pegno: a) in quanto modificativo del contratto sociale, e come tale soggetto ad iscrizione ex art. 2300 c.c. b) sussistendo esigenze di conoscibiltà nonchè di tutela dei terzi e tutti i presupposti di diritto per ta le iscrizione, rappresentando l'iscrizione l'unica forma possibile di pubblicità legale della costitu zione del vincolo pignoratizio. TANTO PREMESSO CHIEDE che l'Ill.mo Giudice, verificato quanto in premessa argomentato, disponga ex art. 2189 c.c. l'iscrizione della suddetta costituzione di pegno con atto in data 10 aprile 2006 N. 71181/16837 registrata a Salò in data 12 aprile 2006 al N. 206 Serie 2, presso il competente Registro Imprese. Si richiede l'immediata efficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.cp.c. Brescia, lì 24 ottobre 2006 Si allegano: 1) Copia autentica dell'atto Rep. N. 71181/16837; 2) Determina N. 145/06/V, notificata in data 17 ottobre 2006, contenente il rifiuto dell'iscrizione. 3) Massima Tribunale di Ferrara 9.5.2005 non pubblicata. Luigi Zampaglione notaio in Vestone IMPOSTA CATASTALE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI Su Feder Notizie del settembre 2006, Notaio Contro, pag. 189, è stato pubblicato un ricorso da me presentato alla commissione provinciale di Lecco. Nel testo del ricorso si afferma che l'imposta catastale nel caso di trasferimenti a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, è dovuta nella misura dell'uno per cento. Su segnalazione del collega Rodolfo Casnati preciso che, in tale caso, è invece dovuta l'imposta catastale in misura fissa come già affermato da Mario Mastelli in Feder Notizie del novembre 2003, pag. 245. L'articolo 10, comma 2 D. Lgs. 31.10.1990, n. 347 dispone che l'imposta catastale è dovuta in misura fissa per "le volture … eseguite in dipendenza degli atti di cui all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro …". L'articolo 1, comma 1 tariffa L. R., nella sua originaria formulazione, era composto di cinque periodi e il quarto periodo prevedeva "se il trasferimento avviene a favore dello Stato, o a favore di enti pubblici territoriali" imposta fissa. Al comma 1 dell'articolo 1 tariffa, sono state apportate varie modifiche in conseguenza delle quali il comma sesto risulta ora composto di più periodi e, in particolare, il periodo relativo ai trasferimenti a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali, mai modificato o abrogato, è attualmente il sesto come confermato dalla circolare n. 52/E del 14.06.2002 della Agenzia delle Entrate. E' evidente che la norma relativa ai trasferimenti a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali non è mai stata abrogata per cui è pienamente vigente e deve essere applicata dagli uffici: cosa che non sempre succede. Gian Franco Condò Attività Sindacali VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 20 GENNAIO 2007 In Roma, presso la sede di Federnotai in via Flaminia n. 158. L'assemblea si apre alle ore 10,30. Sono presenti: per il Triveneto:Finelli; per la Campania: Fiordiliso, Miranda, Scarfò; per la Lombardia: Guerra; per il Piemonte: Liotta; per l'Emilia Romagna: Iannello, Manzini; per le Marche: Colangeli, De Angelis; per la Puglia : Troise; per il Lazio: Germani, Rummo, Bellelli, Perissinotto, Giuliani, D'Errico; per Abruzzo e Molise: Quartuccio. Prende la parola il Presidente Fiordiliso che apre i lavori ricordando ai presenti l'ordine degli argomenti da discutere in assemblea, che consistono nella programmazione di iniziative regionali da organizzare in autonomia da parte delle Associazioni Sindacali Regionali, nei rapporti di Federnotai con l'Associazione Giovani Notai, nelle questioni di rilevanza politica attuale (protocolli, codice deontologico e nuovo disciplinare), nella bozza di contratto di lavoro dei praticanti notai, ed infine nella predisposizione del calendario degli incontri dei Delegati. Iniziando la trattazione del primo argomento, il Presidente riassume all'assemblea le diverse posizioni assunte dalle Associazioni Sindacali Regionali in ordine alla questione scottante della legittimità e sussistenza dei minimi tariffari per il notariato, espressione di autonomia operativa che deve essere riconosciuta e appoggiata, pur evitando pericolose frammentazioni, che in questo momento risulterebbero alquanto dannose per l'intera categoria. Sollecita inoltre le singole Associazioni ad incrementare le iniziative locali, privilegiando quelle a carattere più prettamente politico rispetto a quelle già numerose di carattere scientifico. A tal fine, ricorda l'imminente iniziativa della Associazione Sindacale dei Notai della Campania, che ha organizzato per il prossimo 9 marzo 2007 presso la Sede dell'Unione Industriali di Napoli un convegno dal titolo "Il Notariato e la competitività delle aziende", modello di convegno da esportare in altre zone d'Italia, al fine di comunicare agli industriali che non è il momento di farsi la guerra, e che il Notariato è a loro disposizione con la sua efficienza e tempismo finalizzati al miglioramento della produttività. Il Presidente invita tutti i presenti a partecipare al menzionato evento. Passando al secondo argomento da trattare, il Presidente saluta i membri presenti dell'Associazione Giovani Notai, e rammenta la predisposizione propria e dell'intera Giunta ad appoggiare le iniziative di questa associazione autonoma a livello nazionale, paragonabile a quella dei Giovani Industriali in seno a Confindustria, ma che può esprimere nuovi stimoli per sollecitare il "potenziale" notarile nelle regioni ancora poco coinvolte nel Sindacato. A tal fine, menziona il proprio intervento al Congresso di Riva del Garda. Pertanto, suggerisce e auspica l'ingresso dell'Associazione Giovani Notai fra i membri di Federnotai, al pari delle associazioni regionali, pur con una propria specificità. Proseguendo, il Presidente introduce gli argomenti più segnatamente politici ed enuncia la posizione di Federnotai quanto ai protocolli, che non devono costituire uno strumento repressivo, ma essere di stimolo per l'incremento della qualità della prestazione notarile; quanto al codice deontologico e disciplinare, quali ancore di salvezza per la spendibilità della qualità della prestazione che rappresenta l'ultimo baluardo del Notariato, pertanto non vi deve essere tolleranza alcuna per tutti quei comportamenti lesivi dell'immagine del Notariato; quanto ai co.re.di., sottolinea l'importanza che non vi siano scelte verticistiche riguardo ai membri senza un'approvazione di base, membri che dovrebbero necessariamente essere dotati di esperienza politica pregressa, per rapportarsi con i membri "laici" (non notai) dei co.re.di. Interviene Finelli per rimarcare l'importanza della elezione dei membri nel rispetto della democrazia, senza influenze del CNN e della Cassa Nazionale. Introducendo il quarto argomento, il Presidente espone il risultato della propria iniziativa, in accordo con la Giunta, di sollecitazione ed incontro dei Sindacati, per elaborare in concertazione una bozza di contratto di lavoro per i praticanti notai, iniziativa volta al fine di comunicare all'esterno la modernità del Notariato, rispetto ad altre professioni, che con spirito di collaborazione prende parte alla trattativa con i sindacati, facendo proposte costruttive su tematiche di pubblico interesse. In tale incontro, il Notariato, attraverso la propria rappresentanza sindacale, ha posto i propri punto fermi in argomento, relativamente all'improrogabilità automatica del contratto oltre i 18 mesi di durata e alla necessaria estraneità della Cassa Nazionale dall'assistenza previdenziale dei praticanti notai. Dichiara di essersi rivolto al Prof. Roberto Pessi di Roma, noto esperto in materia, per la predisposizione di una bozza di contratto da sottoporre ai sindacati, che lo stesso ha configurato come un contratto a causa mista di collaborazione o progetto formativo, pertanto necessariamente a termine di 18 mesi non prorogabile, con equo compenso per il praticante soggetto a ritenuta d'acconto, avente finalità di tirocinio, in cui l'assistenza sanitaria sarebbe a carico di Cadiprof e la previdenza a carico dell'INPS. Sono state individuate quattro tipologie di contratto dai Sindacati: per i laureandi, per i laureati, per i laureati da un anno e per chi ha già sostenuto il concorso ed è in attesa degli esiti; tipologie poi ridotte a due grazie a Federnotai, con diverso corrispettivo, per i laureati e per chi ha già sostenuto il concorso. Infine il Presidente sottolinea e nota con rammarico l'assenza dei delegati per la Sardegna, Antonello Garau, impossibilitato a partecipare all'assemblea per motivi personali e Miro Falchi, proponendosi di approfondire le ragioni di questo recente distacco dall'attività sindacale. Iniziano gli interventi: - Ricolo, per l'Associazione Giovani Notai, esprime sentiti ringraziamenti al Presidente della Giunta di Federnotai per l'ospitalità e lo spirito di collaborazione dimostrato, nonchè per l'attenzione rivolta alla categoria dei praticanti e dei post praticanti, ambendo a divenire un'associazione aderente a Federnotai, in autonomia e caratterizzata dalla trasversalità territoriale; - Finelli, per il Triveneto, quanto ai co.re.di. solleva un problema di democrazia e auspica la formalizzazione delle candidature in un elenco concordato tra il Comitato e il Sindacato; quanto al convegno dell'associazione campana con Confindustria a Napoli, riconosce la bontà e l'utilità dell'iniziativa, da esportare; - Quartuccio, per Abruzzo e Molise, riferisce che nella sua zona si è sempre votato per l'elezione del Presidente del CND in maniera compatta con alternanza e collaborazione; che convegni di stampo politico ne sono stati fatti nel 2005 a Pescara e nel 2006 a Campobasso, con la partecipazione del senatore Pastore e della stampa, che è pure stato fatto un convegno a Chieti presso l'Unione Industriali sui Patti di Famiglia, e che ci si è occupati di un contratto con la Regione Abruzzo per un progetto formativo di tirocinio; - Scarfò, Presidente del Comitato Regionale Campano, esprime rammarico per aver sollecitato il CND per avere chiarezza sulle candidature al co.re.di, senza ottenere risultato. Il Presidente risponde che il Presidente del Comitato Regionale ha poteri direttivi di inviare comunicazione ai singoli notai per promuovere le candidature. Scarfò si propone di contattare l'Unione Industriali di Salerno; - Iannello, per l'Emilia Romagna, si interroga sulla necessità di contattare i sindacati per un Protocollo d'intesa sui praticanti. Il Presidente risponde che politicamente i Ministeri del lavoro e di giustizia non fanno contratti senza la concertazione con i sindacati e sottolinea la grossa convenienza politica per il notariato di anticipare gli eventi, facendo proposte costruttive. Iannello afferma che non c'è democrazia nel sistema notarile, nel trattare e decidere temi come il fondo di garanzia, i protocolli, in quanto per convenienza, lassismo o indifferenza si conferisce mandato pieno ai delegati in materie che necessitano la consultazione della base. E' sempre utile contrastare apertamente questi sistemi e sottolinea comunque la necessità di distribuzione territoriale della rappresentanza politica anche nel notariato. Il Presidente ribadisce la sua più volte espressa contrarietà al principio rigido di rappresentanza territoriale, che contrasterebbe con la progettualità politica. Iannello suggerisce di indicare i nomi per le future elezioni sia degli organi istituzionali che dei membri dei co.re.di., spendendosi anche con candidature, per contrastare la staticità dei CND e la peculiare longevità dei Presidenti, in vista di un auspicabile maggior ricambio nelle cariche; - Colangeli per le Marche, afferma che per il turn over nelle cariche occorre risolvere la preliminare questione territoriale; inoltre, per la moralizzazione dell'attività professionale consiglia di rifarsi a un'indagine della realtà, come ha fatto il Consiglio Notarile di Milano per l'indicazione dell'ora di sottoscrizione negli atti, e non solo a ragionamenti su basi ideologiche e astratte: basterebbe fare una studio dei sinistri notarili, che rappresentano lo 0,0003% di tutte le transazioni immobiliari notarili, per individuare i punti patologici del sistema; quanto ai co.re.di, nei piccoli distretti le scorrettezze sono evidenti a tutti e le sanzioni "domestiche" hanno dimostrato di non funzionare, pertanto suggerisce di demandare il tutto alla magistratura ordinaria; - Germani, per il Lazio, si propone di organizzare un convegno con Confindustria del Lazio e uno sulle novità introdotte dalla legge finanziaria per i notai; quanto ai co.re.di. riferisce che a Roma vi sono già persone che si stanno candidando spontaneamente; per il rinnovo delle cariche nel CND rileva che occorre creare i presupposti dell'alternanza. Rummo cita il recente articolo di Panebianco che afferma che è proprio l'immobilismo degli Ordini professionali la causa del loro decadimento. Pausa pranzo alle ore 13,20. Infine, il Presidente comunica il calendario delle prossime riunioni del delegati per tutto l'anno 2007 e fino a gennaio 2008: 17 marzo 2007, 12 maggio 2007, 7 luglio 2007 a Cascina Bergamina, come vuole la tradizione, 30 settembre 2007 a Capri (da organizzare e da confermare), 17 novembre 2007 e 19 gennaio 2008. Chiuso alle ore 14,30. A cura di Giorgia Manzini
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