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marzo 2005

 

Sommario


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Corsivo redazionale

 

Dalla redazione


Tavola Rotonda: a proposito di “Massime”

Argomenti


La funzione (lavori della Commissione ordinamento Area B) - di Gianfranco Condò

 

La corte di cassazione torna sulla tariffa

 

Società Europea: questa sconosciuta - di Maria Laura Mattia

 

L’attività negoziale dell’amministratore di sostegno - di Gianfranco Condò

Finestra sul cortile


A cura di franco Cavallone

 

Posalaquaglia & Posalaquaglia - di Lavinia Vacca

 

Il vero somaro - di Vittorio Muggia

Società & C.


Aumenti di capitale di srl: formule e commenti – di Anna Pellegrino

Corrispondenza


Una cena.....non di gala - di Enrico Amoruso

Attività sindacali


Da un congresso all'altro - di Egidio Lorenzi

 

La formazione del personale dipendente a cura dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia

 

Verbale dell'assemblea dei delegati del 22 gennaio 2005

 


 

 

 

 

Corsivo redazionale

Due sono i principali argomenti che in questi giorni sono emersi tra i numerosi messaggi della lista sigillo e che sono stati oggetto di molto interesse.

Il primo riguarda gli autoveicoli; con un certo stupore abbiamo appreso dal nostro Presidente, (non quello notarile, ma quello del consiglio dei ministri) che un serio impedimento alla competitività dell'Italia è costituito dalla necessità e dalla esclusività dell'intervento del notaio nei passaggi di proprietà delle auto.

Se il mantenimento dello status quo è così pericoloso per la nazione, se lo snellimento delle formalità in questione è essenziale per rimuovere un ostacolo all'ammodernamento del nostro bel paese, non possiamo non essere unanimemente d'accordo con l'opinione del presidente.

Qualche perplessità sorge quando apprendiamo che per consentire questa modernizzazione del sistema sembra (a tutt'oggi ancora non conosciamo l'esatto contenuto della norma) che non verranno modificate le attuali procedure, non verrà creato un sistema di pubblicità telematica delle vendite auto per consentirne l'immediata trascrizione, non si procederà ad una modifica del Pra, non si cambierà la natura giuridica delle autovetture eliminandone la caratteristica di bene mobile registrato, ma in alternativa all'autentica notarile sarebbe ugualmente efficace un'autentica amministrativa del segretario comunale o di un funzionario del Pra, ovvero, secondo altre versioni, il compito potrebbe essere svolto da funzionari dell'Aci o da titolari di agenzie di pratiche automobilistiche.

Qualcosa non torna.

L'opinione del presidente Paolo Piccoli pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore dello scorso 8 febbraio, esprime esattamente quel sentore di "finto" che avvertiamo tutti noi. Il tono è correttamente pacato e discorsivo, viene indicato l'onorario notarile di una vendita auto e quale percentuale lo stesso rivesta rispetto alle altre spese e tasse, si espongono le possibili modifiche del sistema idonee a semplificarne e ad agevolarne il funzionamento.

Anche il Consiglio Nazionale del Notariato si è espresso in proposito (CNN Notizie del 18 febbraio 2005) manifestando "la propria meraviglia e netta contrarietà per un provvedimento di facciata che non porterà alcun vantaggio reale al cittadino ed alle imprese", nonché "la propria piena disponibilità a partecipare alla semplificazione ed alla modernizzazione del Paese anche con sacrifici professionali e patrimoniali, purchè nell'ambito di un provvedimento di riordino organico e non demagogico".

A questo punto diventa spontaneo chiedersi se il mantenimento di un atteggiamento troppo difensivo non sia controproducente per la nostra immagine, e se una eccessiva disponibilità non venga interpretata come espressione di un senso di colpa per non essere riusciti a gestire in modo corretto ed utile per la comunità questo servizio.

E' incontestabile che non tutto il nostro lavoro richieda lo stesso grado di impegno e di professionalità; alcune attività pur non escludendo un loro valore sociale, si risolvono in una mera certificazione, e tra queste è da inserire anche quella delle vendite auto. E' vero che si tratta di una competenza che ci viene affidata dalla legge e ove richiesti siamo obbligati a prestarla, tuttavia non in questa materia si esplica quella che sentiamo come vera funzione notarile: l'adeguamento della volontà delle parti ed in particolare il controllo di legalità.

Dovremmo essere consapevoli che la perdita di esclusività in questo settore non intacca la nostra specifica funzione, e quindi invece di temere la novità, dovremmo raccogliere la sfida e dimostrare che anche in questo campo siamo in grado di offrire un servizio ottimo, migliore di altri, che anche adesso senza necessità di ulteriori sconti è estremamente contenuto nei costi.

Esistono altre materie per le quali non abbiamo una competenza esclusiva, come ad esempio per la vidimazione dei libri sociali o per le girate azionarie o ancora per i protesti: sono tutti servizi per i quali il nostro intervento continua a essere richiesto e i clienti per comodità e rapidità si rivolgono comunque al notaio.

Se si teme che la nuova normativa possa aprire una breccia iniziando una lenta e inesorabile erosione del nostro ruolo, vuol dire non accorgersi del cambiamento dei tempi che porteranno certamente a modifiche radicali della professione notarile. Ci piacerebbe agire fuori del mercato, in un clima di concorrenza ideale, non sottoposti alle continue pressioni del pubblico e dei clienti, siamo invece totalmente calati in una realtà dinamica, insensibile ed in continua evoluzione, che sarà la sola a giudicare della nostra sopravvivenza. Il giudizio non può prescindere dalla stima che dobbiamo essere in grado di conquistare dimostrando di essere così consapevoli della importanza del nostro ruolo, da non voler mantenere l'esclusività di un servizio per il quale sono inutili le nostre capacità, e che forse dovremmo comunque prepararci a perdere.

Non sono questi i cambiamenti che dobbiamo temere ma altri, quelli che potrebbero disconoscere o ridurre l'esclusività dell'esercizio di quella che abbiamo chiamato la vera funzione (pensiamo alla materia societaria), per difendere la quale è necessario dimostrare sul campo che la nostra professione non costituisce ostacolo alla modernizzazione del paese ma garantisce certezza dei rapporti ed un controllo di legalità.

Siamo perfettamente consapevoli che la materia è delicatissima, che ha rilevanti risvolti economici sia per la cassa che per i singoli colleghi che si occupano del settore e che anche tra questi vi è chi lavora in modo serio, spesso ottimamente organizzato, e che pertanto l'argomento richiede una seria riflessione da parte di tutti noi. Non si vuole qui offrire una soluzione, ma chiedere il coraggio di aprire un dibattito in materia, senza arroccarci su posizioni di difensiva, né renderci disponibili a revisioni di prezzi forse anche poco dignitose o a sacrifici professionali per mondare colpe da accertare.

 

In questi giorni su lista sigillo è in essere anche un dibattito sulle visure preliminari agli atti immobiliari.

L'occasione è stata data dalla considerazione dei maggiori costi che avranno le stesse visure dopo i recenti aumenti. Il malcostume delle riduzioni sull'onorario potrebbe sempre di più essere accompagnato da una carenza nelle ispezioni, con la conseguenza di raddoppiare il problema deontologico sia sul piano della concorrenza sleale sia su quello della garanzia data al cliente. Si sono suggerite diverse soluzioni che invocano ad esempio maggiori poteri dei consigli distrettuali o modifiche delle norme deontologiche al fine di rendere sempre possibile il controllo del lavoro preparatorio di accertamento del notaio.

Una soluzione in grado di soddisfare diverse esigenze potrebbe esser quella alla quale si è accennato anche in lista sigillo, che Notartel convenga con il Ministero delle Finanze il pagamento di un canone periodico forfettario per il servizio on line delle visure ipotecarie e catastali con libero accesso a tutti i notai, il cui costo potrebbe essere ripartito tra gli stessi in proporzione al repertorio dell'anno precedente. Un accordo simile potrebbe ipotizzarsi anche per il servizio delle visure camerali con Infocamere. Tuttavia prendiamo atto che il Presidente Paolo Piccoli ha negato questa possibilità ipotizzando problemi di carattere fiscale e ritenendo impossibile costringere i colleghi a pagare un canone forfettario e non in proporzione alle visure fatte.

Sarebbe forse il caso di riflettere una seconda volta su questa idea che renderebbe inutile far omettere a colleghi disinvolti i necessari controlli per ragioni di costo.

Siccome nessun discorso sulla politica del notariato può prescindere dalla correttezza dei singoli e dal rispetto della deontologia, anche i due argomenti riportati ne sono comunque interessati, ed in qualche modo collegati fra loro, come risulta dal vivace dibattito in corso.

Pubblichiamo in questo numero una sentenza della Cassazione che speriamo possa offrire un valido supporto ed un precedente giurisprudenziale per i Consigli Distrettuali nella loro opera di garanti del rispetto del codice deontologico.

Ci ripromettiamo comunque di tornare sull'argomento perché fa riflettere che la suprema corte, in una materia così importante e delicata come quella dei controlli preliminari agli atti immobiliari, si debba pronunciare in merito all'applicazione degli art. 30 e 34 della tariffa notarile.

Che non sia venuto il momento di impegnarci seriamente a cambiarla?

Dalla Redazione

TAVOLA ROTONDA: A PROPOSITO DI "MASSIME"

E' trascorso oltre un anno dall'entrata a regime della riforma del diritto societario e qualche mese dal termine per gli "adeguamenti" statutari previsti dal regime transitorio.

In questo anno le energie del notariato sono state in gran parte spese per intepretare la nuova normativa, esaminarne le novità e vagliarne le opportunità. Accanto ai tradizionali convegni di studio, l'elemento di grande novità sono state le raccolte di "massime" emesse dalle commissioni territoriali, specificatamente istituite da alcuni Consigli Notarili Distrettuali Non si può certo dire che queste "massime" siano una novità in termini assoluti, in quanto traggono sicuramente spunto dalle "massime onorarie", assai diffuse all'epoca dell'omologazione degli atti societari da parte dei Tribunali, e, nella maggior parte dei casi, vedono i loro natali ben prima della riforma, proprio all'indomani dell'abolizione dell'omologazione stessa. Tuttavia proprio la riforma, con la grande mole di novità introdotte, ha particolarmente stimolato l'attività delle commissioni. In questa prima ed "eccezionale" fase, complici la riforma, l'ampia diffusione mediatica, che le ha poste al centro dell'attenzione anche per altre categorie professionali, e non da ultimo la necessità per il notariato di punti di riferimento quanto più possibile condivisi, le "massime" hanno assunto un ruolo di primo piano nel giudizio di legittimità di determinate operazioni societarie.

L'intendimento che ci si è proposti nell'organizzare questa tavola rotonda era di raccogliere e confrontare le opinioni di chi ha vissuto, ricoprendone vari ruoli, questa fase sicuramente meritoria, ma anche "eccezionale" di "massimazione" per intuirne gli sviluppi: quale ruolo avranno, con la riforma a regime, le commissioni e le massime dalle stesse prodotte, e come possa continuare questa singolare esperienza, nata e sviluppatasi localmente "a macchia di leopardo" e spontaneamente, senza alcun attuale coordinamento tra le commissioni.

A tale fine sono stati invitati ad esprimere le proprie opinioni, per il Consiglio Notarile di Milano, che per primo ha percorso questa strada, e la cui produzione maggiore eco ha avuto sulla stampa economica nazionale, il Presidente Luigi Augusto Miserocchi ed il Consigliere Domenico De Stefano. Hanno poi partecipato il Consigliere Nazionale Bruno Barzellotti, coordinatore della Commissione Studi d'Impresa presso il Consiglio Nazionale del Notariato, ed il coordinatore della neonata commissione per lo studio del diritto societario in seno al Consiglio Notarile di Napoli, presso cui è Consigliere, Giovanni Vitolo. Quale voce "contro", o quantomeno un po' insofferente al concetto di "massima" Andrea Bortoluzzi e per la redazione di FederNotizie, il direttore Maria Nives Iannaccone, quale "moderatore", Arrigo Roveda e Cesare Spreafico.

Erano stati invitati anche due voci dal Triveneto (Giovanni Rizzi e Carlo Alberto Busi) ed una voce da Roma (Nicola Atlante), due dei quali membri della Commissione Studi d'Impresa presso il Consiglio Nazionale del Notariato. A poche ore dalla tavola rotonda queste voci sono mancate, o perché si è ritenuto il tema troppo "politico" per chi riveste un ruolo esclusivamente scientifico ovvero per ragioni personali.

Resta il rammarico per il fatto che, nonostante il "taglio" del tema fosse noto sin dal primo invito e nonostante la traccia precisa della discussione fosse stata comunicata da oltre una settimana, ameno le disdette "meditate" potevano essere comunicate prima, consentendoci di trovare sostituti provenienti dai medesimi distretti degli assenti, che, visti i generi di scelte ed esperienze differenti, avrebbero sicuramente arricchito il dibattito.

 

 

PREMESSA

Luigi Augusto Miserocchi: : Prima di iniziare vorrei ricordare la genesi delle "massime" di cui stiamo per parlare.

La decisione di istituire una Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società fu presa dal Consiglio di Milano nel novembre del 2000, subito dopo l'approvazione della L. 340/2000 e ancor prima della sua entrata in vigore.

E' stata una decisione politicamente impegnativa, che ha suscitato nel notariato molte critiche, ma é stata una decisione politicamente corretta e lungimirante. Della sua validità e opportunità ero e ancora sono pienamente convinto.

Malgrado le critiche di cui dicevo, la decisione ha trovato l'approvazione di tre Consigli Nazionali, mi riferisco alla Consiliatura Mariconda,, alla Consiliatura Mascheroni ed ora alla Consiliatura Piccoli.

La strada, aperta da Milano, è stata seguita dal Comitato Regionale Piemontese, dal Comitato Regionale del Lazio e dal Comitato del Triveneto. Mi sembra che ora anche il Consiglio Notarile di Napoli abbia fatto una scelta analoga.

La Commissione Piemontese ha elaborato due massime; quella del Lazio ha prodotto una sola massima circa la necessità dell'atto notarile per convertire in euro il capitale delle società di persone, provocando una indignata reazione del Corriere della Sera finendo per essere sconfessata dal Comitato Regionale che l'aveva nominata e terminando così di far parlare di se. La Commissione del Triveneto invece ha pubblicato una cospicua serie di massime, anche se non ha mai ritenuto di fornirne la motivazione.

Si può quindi dire che, a livello ufficiale notarile, la scelta del Consiglio di Milano é stata condivisa, risultandomi una sola voce contraria, quella del Comitato notarile Pontino esternata in una riunione dei presidenti mediante la lettura di un ordine del giorno critico della scelta di Milano.

E' inoltre un dato di fatto incontrovertibile la grande attenzione dedicata alle "massime" dalla stampa economica e l'interesse suscitato dai due convegni che dopo la riforma sono stati dedicati alle nuove massime, convegni che hanno avuto un successo straordinario di pubblico (con una partecipazione che si é attestata tra i 2500 e i 2600 iscritti), e non da ultimo, la diffusione della pubblicazione delle massime curata da Ipsoa e la diffusione delle stesse tra gli operatori in campo societario,in particolare tra commercialisti e avvocati .

 

TAVOLA ROTONDA

Maria Nives Iannaccone: Quale funzione si ritiene di assegnare alla massima nello svolgimento quotidiano dell'attività notarile?

 

L.A.M.: La domanda è ambigua dove dice "si ritiene"; bisogna vedere chi ritiene e cosa ritiene. La risposta del Consiglio di Milano sta nel preambolo del novembre del 2000 alle massime poi pubblicate. Allora scrivemmo che le massime sono solo una indicazione, non sono obbligatorie per i notai ed hanno il peso che riescono a guadagnarsi grazie alla loro credibilità.

C'è un elemento in più, che noi avevamo sottolineato. Dopo la soppressione dell'omologazione da parte del Tribunale, il Consiglio di Milano di concerto con l'Archivio Notarile, ritiene che il controllo del notaio non debba essere diverso da quello che già esercitava il Tribunale. Non è vero che il notaio debba rifiutarsi di iscrivere solo le delibere in cui sono manifestamente inesistenti le condizioni per l'iscrizione. Quella è l'ipotesi sanzionata dall'art. 138 bis della legge notarile, ma il notaio non deve iscrivere nemmeno le delibere per le quali non sussistono quelle condizioni che il Tribunale riteneva necessarie per ordinare l'iscrizione.

Allora qual è la sanzione, per queste ultime iscrizioni quando non scatta l'applicazione dell'articolo 138 bis della legge notarile ? Secondo noi, impregiudicata la responsabilità extracontrattuale del notaio, si applicherà l'avvertimento e la censura, sanzioni che la Cassazione ritiene applicabili alle violazioni di legge non specificamente sanzionate. Siccome l'avvertimento e la censura sono di competenza dei Consigli Notarili, ecco che le massime possono avere una funzione di prima indicazione.

 

Giovanni Vitolo: La premessa necessaria è la nostra recente formazione. Trovandoci di fronte ad una cospicua produzione di massime elaborate dalla commissione di Milano e del Triveneto il nostro approccio immediato è in primo luogo teso ad una lettura interpretativa che coniughi le esigenze operative. C'è peraltro un forte dibattito di carattere strettamente scientifico all'interno della commissione. Pertanto la commissione di Napoli al momento prescinde dagli obiettivi disciplinari a cui faceva riferimento L. A. Miserocchi.

 

Andrea Bortoluzzi: La raccolta di giurisprudenza onoraria milanese era punto di riferimento o di consultazione quotidiana. Dava indirizzi di operatività e, spesso, era il "parafulmine" di fronte a proposte di altri operatori che non ci trovavano sempre d'accordo. Dal punto di vista operativo sono dei riferimenti importanti perché, se ci vengono chieste risposte, spesso, in questa fase siamo soli, ed ausili di questo tipo ci confortano.

Per la verità io ho sempre assunto nei confronti di queste raccolte di "giurisprudenza onoraria" un atteggiamento critico perché, pur essendo una materia particolarmente magmatica, soggetta a diversa interpretazione, una volta che il Tribunale aveva fornito una massima, finché non tornava indietro, non c'era spazio. Insomma ritenevo che il giudice con questo approccio nei confronti degli atti societari, trascendesse il suo ruolo nel procedimento di volontaria giurisdizione, ed assumesse un atteggiamento da giudice contenzioso. Quelle critiche, che ho espresso allora in un articolo, non me le posso rimangiare solo perché oggi le massime le fanno i notai. Semmai aggiungo una critica: mi pare abbastanza pericoloso accoppiare massima ed eventuale provvedimento disciplinare. Io vedo le massime solo come stimoli di tipo scientifico e creativo, una traccia su cui poter ragionare e formare dei miei convincimenti.

 

Bruno Barzellotti: Il termine "massima", sin dall'inizio, non mi è piaciuto perché mi sembrava voler dare, un po' acriticamente, il senso della sostituzione del controllo notarile a quello del giudice mentre le funzioni sono comunque diverse; avrei preferito chiamarle orientamenti. Invece la produzione mi è sempre molto piaciuta e l'ho sempre molto apprezzata per la sua umanità e per la funzione che svolge, importante nella nostra attività quotidiana e in quella degli altri professionisti.

Bisogna pensare che, specie all'indomani della riforma c'è un terreno nuovo. Non credo ci si debba soffermare sulla restrittività o permessività della massima, quanto piuttosto sulla funzione che svolge nell'indagare i limiti, le opportunità e le occasioni che offre la riforma sia alle imprese che all'attività dei notai. Il connotato "permissivo" che talvolta si riconosce alla massima non è in realtà indice di permissivismo, ma è indice di una indagine e conseguente segnalazione di quali sono le nuove opportunità. È evidente quindi che debbano prevalere le declinazioni "si può fare", "è consentito fare", rispetto ad indicazioni impeditive. Non c'è un passaggio omologatorio, ma si deve dare un indirizzo all'operatività del notaio.

 

Arrigo Roveda: Non dimentichiamo che siamo in una materia già soggetta ad un intervento della magistratura in sede di volontaria giurisdizione. Questo controllo è stato spostato dalla magistratura al notariato ma le esigenze che ne stanno alla base probabilmente sono le stesse.

C'è qualcuno che deve decidere se si può o non si può procedere all'iscrizione: prima era il giudice, mentre oggi è il notaio. A me sembra che il parallelismo giudice - notaio sia ben definito e che massime permissive o restrittive nascano in funzione di una diversa sensibilità nei confronti di un problema, che comunque resta lo stesso.

La funzione delle massime non è cambiata. La massima serve a sostenere il notaio che si vuole avventurare nell'iscrizione di una certa operazione. La funzione è quella di anticipare un giudizio sulla iscrivibilità delle delibere o degli atti costitutivi; cambia la percezione nel senso che i notai si sentono ora sostenuti o scoraggiati in funzione del fatto che le massime vadano o no in una direzione piuttosto che l'altra.

 

M.N.I.: Premesso che le vecchie "massime" CNN avevano soprattutto funzione di indirizzo (facevano ordine nella selva giurisprudenziale), mentre quelle attuali sembrano più interessate ad una interpretazione volta a consentire la massima apertura della norma. In un mercato che pretenderà la massima apertura possibile, come può continuare ad avere voce il dissenso del singolo notaio ? Il notaio non si troverà di fronte all'alternativa tra l'adeguamento all'opinione della commissione o ad autocollocarsi al di fuori del mercato ?

 

G.V.: La differenza è percepibile nel senso che l'operazione culturale del Consiglio Nazionale era quella di mettere a disposizione degli operatori notai una massa di informazioni, giudizi ed approfondimenti, nell'ambito dei quali il notaio poteva trovare ciò che gli serviva nella situazione concreta. Diversamente, oggi le massime correnti tendono a suggerire una maggiore apertura, ma in realtà, se non ci fosse la massima, il problema sarebbe lo stesso, perché anche di fronte ad una norma, ci sarebbe comunque una maggioranza che la vedrebbe aperta.

 

M.N.I.: possiamo però dire che il notaio che in una fattispecie dà una interpretazione restrittiva, ha meno argomentazioni, se esiste una massima che dà un'interpretazione ampia.

 

G.V.: credo che qui l'unica risposta stia nel peso delle motivazioni delle massime: se le massime sono ben motivate allora sono un'opinione accreditata, anche se non sono il verbo, come dice il preambolo prima citato.

 

L.A.M.: volevo tornare sul concetto prima emerso di " restrittivo e permissivo " perché non sono parole adatte e comunque nascondono un equivoco. Torniamo al "preambolo ove si dice "pretendere di congelare l'interpretazione della norma appiattendola e cristallizzandola su risultati interpretativi raggiunti fin qui dalla giurisprudenza onoraria, attendere, per cambiare, pronunce definitive in sede contenziosa, attestarsi su posizioni tuzioristiche per il soggetto incaricato del controllo, significherebbe tradire lo spirito della riforma."

Qual era il pericolo insito nell'abolizione dell'omologa e nella sostituzione del controllo giudiziale con quello notarile?

Il pericolo era questo: mentre il giudice dell'omologa, che era stato in tanti casi molto "aperto" ad interpretazioni evolutive, non aveva alcun tipo di responsabilità, il notaio ha responsabilità e quindi ciò poteva portarlo ad una 'astensione' di fronte a certe operazioni sin tanto che la giurisprudenza fosse rimasta dubbia.

Tuttavia se il notaio non "fa" l'operazione, la giurisprudenza non ha materia su cui pronunciarsi ed inoltre, prima di avere una pronuncia in sede contenziosa passano molti anni. In questo senso le massime avevano ed hanno una funzione, se vogliamo, "permissiva": evitare che il timore della responsabilità del notaio blocchi l'evoluzione interpretativa del diritto societario.

Nella domanda viene detta una cosa sacrosanta: indubbiamente se una "cosa" si può fare, secondo l'interpretazione accolta da certe massime, il notaio che non vuole farla si può trovare in difficoltà. Ma tale problema si pone sempre quando c'è un notaio che, in un caso dubbio, prende l'atteggiamento del "si può fare" assumendosene la responsabilità. Oggi il problema fondamentale è un problema di scelta nei casi dubbi ed in questo sta la differenza delle "massime" rispetto agli studi del Consiglio Nazionale: non è più sufficiente mettere insieme tutti i materiali e vedere quale tesi prevale perché il notaio non è un avvocato e deve "prendere" decisioni in tempo reale.

È difficile, con tali premesse, produrre "massime" perché da un lato si rischia dire cose scontate, dall'altro si rischia di spingersi troppo oltre: bisogna trovare il giusto equilibrio.

 

B.B.: Le massime hanno dato solido riferimento a questo poter fare o non poter fare, anche perché ricordo che la prima reazione di fronte all'abolizione dell'omologa del Tribunale era stata di paura. Il timore maggiore era di dar spazio a comportamenti disinvolti ed indubbiamente, oggi, grazie alle massime, c'è una linea guida di grande utilità.

Una volta succedeva il contrario. Con in mano le massime del CNN o dei Tribunali il notaio aveva un argomento di difesa contro le insistenze del professionista di turno che voleva una particolare operazione. Oggi non ha un'arma di difesa, ma uno strumento di indirizzo. Se il singolo poi non vuol fare una certa cosa, nulla farà, come del resto accade anche in ambiti diversi da quello societario.

 

G.V.: Se oggi il Consiglio Nazionale del Notariato fosse l'unico a produrre massime, non si potrebbe negare un effetto alquanto vincolante e questo sia nel caso di apertura che di chiusura. La situazione è invece moto diversa poiché oggi, quando si parla di massime societarie, lo si fa, prevalentemente con riferimento ad un Consiglio notarile come quello di Milano che, innegabilmente,è stato tempestivo nella produzione delle stesse, anche in considerazione delle peculiarità legate al proprio tessuto economico e sociale.

In futuro altre Commissioni territoriali potrebbero giungere ad interpretazioni di minore apertura rispetto a quelle emerse sino ad ora e "confortare" il collega che nel proprio distretto di appartenenza avesse adottato le medesime interpretazioni restrittive, eventualmente non in linea con quelle della Commissione notarile di appartenenza.

 

A.R.: Non credo che il comportamento del singolo, con posizioni più "restrittive" provochi una collocazione fuori dal mercato, soprattutto in campo societario, dove abbiamo una clientela piuttosto "attrezzata".

Bisogna entrare nel cuore del problema: l'attività di massimizzazione è un'attività che di fatto va a comprimere la libertà individuale di ciascuno. Io non sono neanche d'accordo nell'assegnare a queste massime una connotazione"debole". Di fatto diventa difficilissimo per il singolo notaio staccarsi da quanto stabilito nelle massime, specie se emesse da un organismo autorevole. Dal mio punto di vista, tale conclusione è positiva perché ritengo che il legislatore nell'affidare al notariato la funzione di vaglio, che una volta era assegnata alla magistratura, non abbia inteso assegnarla ai singoli notai perché questo avrebbe, da un punto di vista della certezza del diritto e della sicurezza dei traffici giuridici, portato ad una situazione di sostanziale anarchia. Probabilmente si è pensato al notariato più come "corpo", analogo alla magistratura, che ad una "somma di liberi professionisti". Se il notariato si dà regole di comportamento unitarie: queste regole evitano le disparità di comportamento tra i notai.

L'attività di massimazione deve essere valutata positivamente come una risposta di tipo collettivo alle funzioni che sono state affidate al notariato. Ciò va valutato anche in considerazione del fatto che le imprese devono avere un certo tasso di competitività, che spesso dipende da una applicazione elastica della norma societaria. Il controllo omologatorio, affidato ad una categoria notoriamente molto prudente, presentava il rischio di rendere più difficile portare a termine molte operazioni societarie.

 

A.B.: Il mio fastidio verso la "risposta unitaria" deriva anche dalla mia esperienza in magistratura e in notariato, che mi hanno insegnato che le decisioni si prendono in solitudine, facendoti al massimo aiutare da diversi supporti.

Tu parti dal presupposto che noi siamo una categoria di "fifoni", incapaci di prendere decisioni. Io parto da un altro presupposto: siamo una categoria coraggiosa. Io non ho paura di collocarmi al di fuori del mercato. Quando mi confronto con altri professionisti, le massime del consiglio notarile sono un punto di discussione e di riferimento. Non mi preoccupo del fatto che le massime siano pubblicate sul "Sole 24 ore" perché, se la penso in modo diverso, continuo a pensare in modo diverso, senza ritenermi collocato fuori dal mercato.

Domenico de Stefano: Abbiamo parlato della collocazione fuori o dentro il mercato sempre in un solo senso. Bisogna però tener conto che il mercato non è falsato solo da comportamenti "disinvolti". In presenza di particolari circostanze territoriali un notaio può trovarsi senza concorrenza e imporre agli utenti interpretazioni restrittive, al limite dell'oscurantismo. Un esempio recente si ha in materia di cooperative: molti notai non se ne vogliono occupare. I pochi che, anche in contesti ampi si occupano di cooperative, sono nelle condizioni di falsare il mercato in senso contrario a quanto sopra detto.

Per quanto concerne la "massima", è indubbio che essa va incontro ad un vero e proprio anelito alla uniformità di comportamenti.

Va colto, peraltro, un parallelo con la magistratura: quando il controllo per la iscrivibilità degli atti societari era affidato ai giudici, le "massime" venivano da loro. Ora che il controllo è affidato ai notai, mi sembra naturale cha "massimare" siano i notai.

Quanto alla critica secondo cui le massime toglierebbero al notaio uno spazio di libertà, mi sembra che non si realizzi una situazione molto diversa da quella in essere ai tempi della omologa giudiziale: per quanto il giudice fosse soggetto solo alla legge, era comunque difficile che il magistrato si discostasse dalla massima della sua sezione. Il tutto, credo, con un sostanziale beneficio per gli operatori.

 

M.N.I.: Voi che fate le massime, nel momento in cui vi riunite, aspirate a condizionare una uniformità di comportamenti oppure mirate alla ricerca di una possibile soluzione tra tante opinioni plausibili? Milano, per esempio, mi pare abbia proposto soluzioni più che sintesi di opinioni.

 

L.A.M.: La sintesi di opinioni non è quasi mai possibile perché, di fronte ad un problema, c'è la necessità di una soluzione: o l'operazione è legittima oppure non lo è.

 

G.V.: Per quanto riguarda la nostra commissione, oggi l'esigenza è anche di confronto, per cui c''è un coinvolgimento di una base allargata di colleghi che operano in materia societaria. In tal modo si ha la possibilità di prendere atto dei rispettivi approcci rispetto al singolo argomento.

Prevale l'esigenza di un approfondimento scientifico anche sulla base di un confronto con quanto già prodotto dalle altre commissioni valutando l'opportunità di un raccordo e coordinamento con le stesse.

 

M.N.I.: Come si può immaginare il rapporto tra le commissioni e il singolo notaio?

 

G.V.: Dipende in primo luogo dall'organizzazione della commissione e dagli obbiettivi che la stessa intende perseguire unitamente al Consiglio notarile di appartenenza.

Nel caso in cui la commissione tenda a creare un'uniformità di comportamento dovrà, comunque, creare le premesse per dare spazio ai singoli colleghi che intendano discostarsi dall'orientamento indicato ove fondato su valide argomentazioni. Diversamente se la commissione propone un argomento sollecitando le opinioni e verificando i comportamenti dei colleghi e solo in un secondo momento esprime il proprio indirizzo, è evidente che sarà maggiormente rispettata la posizione del singolo notaio.

Per creare un raccordo con i colleghi non appartenenti alla commissione pensavamo di utilizzare il nostro sito interno, invitando gli stessi colleghi a comunicare il loro orientamento ed eventualmente riflessioni a supporto dello stesso. In questo la commissione territoriale è facilitata rispetto al Consiglio Nazionale del Notariato il quale, proprio per il fatto di essere struttura centrale, può avere difficoltà di colloquio con i singoli notai. La commissione territoriale, ove opportuno, è più facilitata nel recepire le singole istanze individuali.

 

L.A.M io capisco e rispetto le idee di Andrea Bortoluzzi, che è un paladino del "singolo" che si pone "solitario" davanti al problema, però noto che l'opinione solidale di un "gruppo" ha una valenza diversa e più forte, determinando una prassi.

Noi notai, come gruppo, dobbiamo tendere a realizzare alcuni obbiettivi: tempestività, univocità, chiarezza ed economicità.

L'avvocato giudica ex post, il professore è tanto più bravo quanti più dubbi riesce a sollevare; al contrario dal notaio ci si aspetta risposte tempestive in un mondo che necessita di risposte, il notaio opera in prima persona e non si limita a giudicare operazioni fatte da altri.

Inoltre, è interessante la discussione giuridica, ma che piaccia o meno, l'esigenza di tempestività porta con se l'esigenza dell'economicità. Le massime rispondono anche all'esigenza del singolo notaio di non perdere una "settimana" per leggere uno studio troppo diffuso e ridondante.

 

G.V.: Sul concetto di univocità bisognerebbe soffermarsi perché la riforma societaria non consente sempre una interpretazione univoca. Se la commissione non dà un indirizzo ma una massima, questa ha una valenza indubbiamente forte, sebbene non imperativa, con l'effetto di essere subita da molti operatori. Se lo sviluppo esegetico offre una soluzione univoca, ben venga la massima, ma sorgono perplessità di fronte ad una "massima univoca" se dall'esegesi nascono invece interpretazioni diverse, per quanto autorevole sia la commissione ed i suoi membri.

 

B.B.: Le cose non devono esser viste in termini statici. In futuro le massime potrebbero essere contraddette da una prassi orientata verso altre soluzioni, ovvero dalle pronunce della giurisprudenza in sede contenziosa, o, forse con meno probabilità, dalle diverse opinioni espresse da autorevole dottrina. Gli orientamenti sono nati per dare una guida affidabile, pertanto al verificarsi di ciò, la commissione non potrà non ritornare sulla questione. La funzione della massima è di guida al notaio quale giurista pratico, non ad un giurista accademico. Credo che il metodo corretto sia sempre partire dal quesito concreto posto da un collega.

L'input per l'elaborazione delle massime viene da quesiti posti da colleghi o dagli stessi membri della commissione. La rassegna pertanto non è astratta, ma molto ravvicinata alla realtà concreta. Questo è stato il metodo adottato da Milano e dal Triveneto, ed anche Napoli dovrà tener conto di tale elaborazione.

 

L.A.M.: Noi abbiamo sollecitato la proposizione di quesiti e molti colleghi hanno risposto a tale sollecitazione. Purtroppo però la tendenza è stata quella di richiedere la risoluzione "del loro caso concreto". Di fronte a ciò abbiamo deciso di non prendere posizione su singoli casi, salvo che si trattasse di argomenti di interesse generale e … di problemi risolvibili con una massima. Siamo consapevoli che su certi argomenti è prematuro prendere posizione. In futuro solleciteremo la proposizione di quesiti di carattere generale, eventualmente anche con proposte di soluzione.

La nascita di più commissioni è da valutare positivamente. L'autorevolezza delle opinioni non nasce ex tabulas, ma viene riconosciuta dal "mercato" e dai commentatori. Il miglior complimento finora ricevuto dalla commissione milanese è di un accademico: ha detto che quasi tutte le massime riguardano problemi che loro accademici non si sarebbero mai posti.

 

A.B.: Anche ammesso che le massime siano "autorevoli orientamenti" da utilizzarsi nell'attività professionale quotidiana, io non ne vedo la necessità. Se firmo un parere si tratta di un mio parere, non necessariamente aperto. La questione non cambia se il parere è espresso da cinque autorevoli colleghi.

Il senso di fastidio, che qualche volta ho, non è per il fatto che autorevoli colleghi esprimano autorevolmente il loro parere ma che ritengano errato il mio. Se si trattasse solo di un'autorevole proposta di orientamento espresso da colleghi, allora non ci sarebbe la necessità che questi colleghi giustificassero il fatto stesso di quell'orientamento e quasi se ne scusino ovvero che debbano confrontarsi con la base. Se io volessi esprimere un parere, posso anche non consultarmi con la base.

Mi pare che nel discorso manchi un passaggio. Si è detto che il giudice omologava e che ora ad omologare è il notaio, ma è cambiato il contesto operativo, vale a dire le norme di riferimento. C'è stata una sterzata a 180 gradi ed il mio dubbio è che massimando si combatta una battaglia di retroguardia. Le norme suppletive sono una ciambella di salvataggio ad un principio di carattere fisso, come, ad esempio, per il diritto di Common Law è l'autonomia contrattuale.

Le massime mi sembrano atto di difesa del giurista italiano pigro, che di fronte all'impossibilità di qualificare una fattispecie crea la fattispecie facendo diventare imperative delle norme che sono dispositive. Se così fosse, la battaglia sarebbe non di avanguardia, ma di retroguardia.

 

B.B: Rispetto alla riforma, quello che stiamo cercando di fare è di indagare le possibilità, le opportunità, le occasioni e le prospettive che vengono dalla riforma. Combattere la pigrizia, combattere il riferimento pigro al formulario o al testo di statuto preconfezionato è una linea da perseguire. Gli orientamenti e le massime rispondono poi all'esigenza di mettere determinate fattispecie dentro o fuori rispetto al recinto della legittimità.

Dipende anche dal fine che si propone una nascente commissione di studi. Se Napoli volesse orientarsi dicendo che la riforma è un mare aperto senza prendere posizione può farlo.

Sicuramente però ci sono delle nuove rotte e possiamo provare a disegnarle. Dire se una cosa si può fare e a quali responsabilità espone è infatti un'altra cosa. Tra i due piani ci sono delle evidenti connessioni, ma si tratta di approcci diversi.

Chi aderisce alla prima impostazione scriverà studi che potranno anche concludersi con definizioni e indicazioni di orientamento. Chi aderisce alla seconda impostazione si pone un altro tipo di problema, parte dalla conclusione massimata e dà poi una motivazione, ma ciò che conta è la massima.

 

M.N.I.: Le commissioni si sono date dei limiti (di competenza) nella materia del "massimare"? Si sono date una "scadenza" temporale o tendono alla "istituzionalizzazione"? Qualora tra le commissioni vi fossero divergenze, come pensate si possano risolvere i problemi interpretativi? Bisognerà ipotizzare una "supercommissione" o si risponderà ad una logica esclusivamente territoriale?

 

L.A.M.: Noi non ci siamo dati una scadenza temporale, ritengo che un albero sia vivo finché produce frutti. Finché saremo in grado di operare senza passi falsi, andremo avanti, quando invece questa linfa vitale si esaurirà allora chiuderemo. Dipenderà sempre dal giudizio del "mercato", degli operatori economici, del mondo delle imprese, dei giuristi di impresa… e dei giudici.

Non mi preoccupano le differenze d'orientamento tra le commissioni, è un fatto del tutto fisiologico.

Creare dall'alto delle supercommissioni, mi sembra un sistema dirigista e superato. Oggi è il mercato e la valutazione che viene fatta dal giurista a legittimare le commissioni, al di là di ogni investitura.

 

A.R.: Non credi che nell'ottica dell'impresa, l'attività di queste commissioni funzioni fino a quando non c'è uno scontro frontale? L'assoluta incertezza che ne deriverebbe non è peggiore del nulla?

 

L.A.M.: non credo che si arriverà a questo punto. Ad esempio quando la commissione del comitato regionale del Lazio ha affermato che occorreva il notaio per adeguare all'euro le società di persone è stato il mercato stesso a smentirla e a delegittimarla.

 

G.V.: essendo Napoli di recente istituzione non ci siamo posti dei particolari limiti, perché una commissione studi può nel tempo perseguire diversi obiettivi. Nulla esclude quindi che accanto ala produzione di massime si accompagni una egregia produzione di studi, espressione di una ritrovata partecipazione collettiva.

Mi sembra invece da approfondire l'idea della supercommissione, non in senso dirigistico ma per coordinare le commissioni territoriali. Prima esisteva solo la commissione studi del CNN e sporadiche iniziative locali. La riforma ha generato stabili gruppi di studio presso i consigli notarili locali sollecitate da specifiche esigenze di mercato. A livello locale oggi prestano il proprio contributo scientifico colleghi che prima operavano solo individualmente. In questo senso, il coordinamento tra le commissioni ed il consiglio nazionale consentirebbe di valorizzare queste nuove sinergie.

 

A.B.: Volevo sottolineare che nell'esempio della massima emessa dal comitato del Lazio, la massima stessa è stata sconfessata più che dal mercato dal buon senso della collettività. L'impressione è che si abusi con il riferimento al mercato dimenticando la nostra funzione. Se quest'ultima ha un risalto istituzionale, è perchè è intermedia tra lo Stato e il singolo.

Dobbiamo tenere in considerazione le esigenze del singolo, ad esempio dell'imprenditore. Ma su questi temi, anche se strettamente collegati con l'impresa e quindi al mondo economico, non deve venir meno la considerazione della nostra funzione di equilibrio. Il nostro referente non è però il mercato in quanto tale, ma la collettività nella quale noi operiamo, che è fatta di tanti soggetti tra i quali anche, ma non solo, gli imprenditori.

 

A.R.: Ci sono alcune caratteristiche primarie di questa attività, e tra esse la tempestività e l'autorevolezza. Ad esempio: con gli studi sul condono edilizio della metà degli anni '80, il CNN le ebbe entrambe; gli studi elaborati sono ancora oggi da ritenere una pietra miliare in materia urbanistica. Diversamente, in campo societario, tempestività ed autorevolezza non ci sono state, e da ciò è nata l'esigenza di massimare.

In futuro auspichiamo che il CNN, sui problemi che via via si porranno, sia rapido, poiché sicuramente ha una auorevolezza istituzionale maggiore rispetto ad un singolo Consiglio Notarile.

 

B.B.: Nessuna supercommissione: non c'è ragione e neppure legittimazione oggi per un intervento autoritativo dall'alto. L'esigenza attuale è quella di valorizzare al massimo le risorse del notariato e che già sono state espresse in maniera positiva, producendo ottimi risultati.

Forse si potrebbe riflettere sull'opportunità di una informazione ovvero di un confronto preventivo quando si affrontano temi di particolare rilevanza. Non a fini meramente autorizzatori, ma per evitare di contraddirsi dopo.

Il CNN ha fatto uno sforzo di "ritaratura" e di attenzione su questi temi perché ha creato una commissione apposita, ha ristrutturato l'ufficio studi, ha potenziato complessivamente le commissioni di studi. C'è spazio sia per un intervento maggiore che per il coordinamento. Non come atto formale per cui c'è un regolamento, ma come comune sensibilità rispetto al fatto che le energie sono tante e che è utile parlarsi, confrontarsi e creare occasioni.

Ad esempio si ritornerà sulla questione del verbale, e si approfondirà la tematica del verbale non contestuale, viste le reazioni provocate dalla massima milanese ed in particolare quelle apparse su "Notariato" . In proposito c'è già stata una riunione della commissione scientifica, che ha ritenuto opportuno uno studio di approfondimento, che è già stato avviato.

 

G.V.: Uno scenario astrattamente ipotizzabile, in considerazione del proliferare di commissioni territoriali, potrebbe essere quello che vede il Consiglio Nazionale del Notariato impegnato non solo nel ruolo di produzione degli studi, ma anche in quello di coordinamento tra le commissioni territoriali finalizzato ad un'integrazione degli studi delle singole commissioni al fine di un comune utilizzo.

 

B.B.: il CNN potrebbe intervenire per risolvere i conflitti tra le varie commissioni non perchè ha potere ma perché è doveroso approfondire le problematiche controverse.

Non sono del tutto d'accordo nell'imputare un generalizzato ritardo in materia societaria al CNN. Con riferimento alle cooperative c'è stata tempestività.

 

L.A.M.: La produzione di massime è attività specifica, che la rende obiettivamente diversa da un ufficio studi. Quest'ultimo ha il compito di approfondire, studiare ed arrivare anche ad una soluzione. La massima deve dare delle indicazioni inequivoche, a prescindere dal fatto di esaurire piuttosto che non esaurire un determinato argomento.

Molti argomenti sono stati accantonati non perché fosse impossibile esprimere un'opinione, ma perchè era impossibile esprimere qualcosa che fosse più di una semplice opinione, seppure autorevole.

 

 

M.N.I.: Con riguardo a Napoli, visto che si pone su un piano diverso e più prudente, si tratterà più di una commissione di studi che di una commissione "massime"?

 

G.V.: L'intento non è quello di costituire un duplicato della commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

In primo luogo è stato importante aver ricevuto la disponibilità e la collaborazione di molti valenti colleghi i quali si sono mostrati entusiasti dell'iniziativa del Consiglio e della possibilità di poter dare il proprio contributo di esperienza e di approfondimento scientifico. In questa prima fase il lavoro della commissione è stato di confronto e di approfondimento dottrinale. Si sono prodotti alcuni orientamenti "massime" al momento non ancora pubblicate. E' ancora prematuro definire l'ambito operativo della commissione essendo attualmente in corso al Consiglio un approfondimento su tale punto.

 

M.N.I.: il CNN ha intenzione di avvalersi di questa produzione di massime nei confronti di pubbliche amministrazioni, registro imprese o soggetti terzi ? in che modo si può dare importanza a questa nostra produzione, a questo nostro sforzo di categoria?

 

B.B.: E' un problema che il Consiglio non si è ancora posto, ma potrà essere considerato.

In primo luogo qualcuno parlava della possibilità di estendere l'attività di massimazione anche ad altri campi, si pensava ad esempio a commissioni relative a settori dell'attività immobiliare .

Le commissioni di studio del CNN non si considerano come arbitri delle divergenze che si possono creare nella produzione di massime o di orientamenti. Si tratta di commissioni che approfondiscono, attraverso studi specifici, tematiche sottoposte alla loro attenzione da colleghi, nascenti dalla pratica, ma di interesse generale.

Questa attività di studio dovrebbe avere organicità (ed in questo senso depone la riorganizzazione degli Uffici Studi secondo aree) e svilupparsi secondo un filone che seguirà particolarmente alcune tematiche. La commissione studi d'impresa ha prodotto il primo lavoro organico relativo alla riforma delle società cooperative ed ha in corso studi sul rapporto tra riforma delle società di capitali e società di persone. Prossimamente studierà il tema dell'impresa artigiana ed infine si vorrebbero analizzare le opportunità connesse alla riforma in modo tale da avvicinarsi alla pratica, contrastando così la tendenza a chiudersi nel tradizionale.

 

G.V.: Le massime costituiscono strumento di consultazione non solo dei notai ma anche di altre categorie professionali quali, tra l'altro, gli avvocati ed i commercialisti.

A.R.: Secondo me, Milano questa operazione l'ha gestita molto bene sul piano della comunicazione. Invitare ai convegni di presentazione delle massime gli avvocati ed i commercialisti, accreditandosi per la loro formazione permanente, ha fatto sì che oggi, quando si chiede un parere al notaio in materia societaria, lo si pone con lo stesso spirito che avevamo noi notai quando ci confrontavamo con il giudice dell'omologa.

È un risultato soddisfacente, legato non tanto al fare quanto al comunicare. Noi molto spesso abbiamo creato scienza eccelsa ma non abbiamo saputo "venderla". Secondo me, è giunto anche il momento di saper "vendere" la produzione scientifica notarile, per quanto merita.

 

G.V.: L'intervento di Milano è stato ben gestito sia sul piano della comunicazione che su quello dell'immagine. Questo è stato possibile in quanto c'è stato, in tempi relativamente brevi, un poderoso lavoro cui hanno partecipato, tra l'altro, elementi del mondo accademico di cui fanno parte anche notai del distretto di Milano.

La commissione studi di Napoli è di recente costituzione per cui la risposta non può che essere diversa,

Concordo infine sul fatto che qualsiasi attività, ponderata, equilibrata e scientificamente corretta meriti consensi e positivi riscontri.

A cura della redazione di FederNotizie

 

Argomenti

LA FUNZIONE: LAVORI DELLA COMMISSIONE ORDINAMENTO AREA B

Presentiamo il commento di Gianfranco Condò al lavoro della commissione nominata dal precedente Consiglio Nazionale per il progetto di riforma dell'ordinamento del notariato, in tema di funzione.

Al fine di renderne più semplice la comprensione e la lettura, l'articolo è preceduto dal testo del progetto di legge elaborato dalla commissione.

Qualora si volesse approfondire l'argomento, il percorso da seguire sul sito della RUN è il seguente: - CNN- Commissioni Riforma Ordinamento - Vecchia commissione - Area tematica B (funzioni- controllo di legalità- esercizio dell'attività anche in forma associativa- assicurazione professionale) - Comunicati.

Potrete trovarvi il testo commentato molto ricco di note e di bibliografia, con la relazione introduttiva del notaio Vicari e l'esposizione fatta dallo stesso al consiglio Nazionale relativa ai principi informatori della commissione.

 

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina la funzione del notaio in conformità ai principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea.

 

Art. 2

La funzione

Il notaio è pubblico ufficiale, garante dell'autonomia privata, ed agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, dando certezza ai rapporti giuridici.

Il notaio è istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà e attribuirvi pubblica fede, autenticare le sottoscrizioni apposte alle scritture private, redigere verbali, adempiere ai compiti delegati dall' Autorità Giudiziaria ed esercitare ogni altra attività attribuita al suo ufficio dalla legge.

 

Art. 3

Obbligatorietà della prestazione

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve astenersi dal ricevere atti nei quali intervengano, anche come rappresentanti, tutori o amministratori, egli stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, e in linea collaterale entro il terzo grado, ovvero che contengano disposizioni nell'interesse proprio o di alcuno di tali soggetti.

In tema di conflitto di interesse il Consiglio Nazionale del Notariato emana norme deontologiche a tutela dell'imparzialità della prestazione.

 

Art. 4

Il documento notarile

L'atto, in forma pubblica o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, è formato sotto il controllo e la responsabilità del Notaio.

Il notaio personalmente deve rendere edotte le parti del contenuto e degli effetti dell'atto.

 

Art. 5

Controllo di legalità

Il notaio deve rifiutare il ricevimento degli atti nulli o comunque dalla legge espressamente proibiti e non può ricevere atti nei quali intervengano persone che non siano assistite o autorizzate nei modi stabiliti espressamente dalla legge. Egli adegua la volontà delle parti alle disposizioni normative.

 

Art. 6

Contenuto della prestazione

Il notaio, eseguite le attività di informazione e consulenza, accerta la conformità dell'atto alla volontà espressa dalle parti.

Egli, anche avvalendosi dell'organizzazione del suo ufficio, deve eseguire presso i Pubblici Registri le indagini preliminari necessarie, dandone conto nell'atto o in un documento ad esso allegato, e deve compiere gli adempimenti successivi richiesti dalla legge.

Per le indagini presso i Registri Immobiliari non è ammessa deroga se non per espressa e motivata dispensa resa nell'atto da tutte le parti

 

Art. 7

Designazione del Notaio

 

Il notaio è designato d'accordo tra le: parti ovvero, in difetto, dal contraente a cui carico sono poste le spese dell'atto.

Il Consiglio Nazionale del Notariato può dettare norme deontologiche, in deroga alla disposizione precedente, con riferimento a specifici settori di attività.

 

Art. 8

Altre attività affidate al Notaio

Oltre quanto indicato nei precedenti articoli il Notaio:

a) riceve atti di notorietà;

b) riceve in deposito somme e valori, su richiesta delle parti, in relazione all'esecuzione di incarichi o all'accertamento del verificarsi di fatti previsti negli atti da lui ricevuti o autenticati, facendone eventualmente ivi menzione;

c) procede a constatazioni obiettive astenendosi da ogni giudizio o apprezzamento e da ogni valutazione di ordine tecnico;

d) sottoscrive e presenta ricorsi di volontaria giurisdizione riguardanti atti dei quali sia richiesto o incarichi a lui affidati;

e) procede agli atti e alle operazioni per i quali è delegato o nominato dall'autorità giudizi a ria;

f) svolge ogni altra attività che gli venga affidata dalla legge.

 

Art. 9

Requisiti per la nomina a Notaio

Per ottenere la nomina a Notaio è necessario:

a) avere la cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea;

b) non avere superato l'età di 38 anni alla data del decreto che indice il concorso;

c) non essere in stato di fallimento, interdizione o inabilitazione;

d) non avere riportato condanne per uno dei delitti che comportino la destituzione di diritto;

e) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita da una Università di uno stato dell'Unione Europea;

f) avere compiuto, dopo la laurea, presso uno studio notarile in Italia un periodo di pratica dell'effettiva durata di due anni;

g) avere superato il concorso per esame.

 

Art. 10

Incompatibilità

L'esercizio della funzione notarile è incompatibile con l'impiego privato o pubblico, esclusi l'insegnamento e la ricerca, con l'iscrizione ad altri ordini professionali, tranne quello dei giornalisti, con la mediazione e con l'esercizio dell'impresa.

Il Consiglio Nazionale fissa, con norme deontologiche, i limiti nei quali è consentita l'assunzione di cariche in persone giuridiche che esercitano l'impresa e gli altri casi di incompatibilità.

 

Art. 11

Assicurazione

Il notaio è obbligato ad assicurare i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei dipendenti o collaboratori in conformità alle leggi in materia.

Il Consiglio Nazionale del Notariato assume le déliberazioni necessarie per attuare tale obbligo con il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa ovvero, qualora ciò risultasse impossibile, in forma individuale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato può istituire, regolamentare e gestire, altresì, con contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti all'ordine, un fondo di garanzia a tutela dell'utenza per quei rischi che non possano essere indennizzati con coperture assicurative.

 

Art. 12

Associazioni e società tra notai

È consentito ai notai di associarsi per dividere proventi e oneri.

L'attività notarile può, inoltre, essere esercitata in forma societaria secondo le norme stabilite in materia dalla legge.

La partecipazione a tali associazioni e società è riservata esclusivamente ai notai. Il Consiglio Nazionale del Notariato favorisce, tramite i Consigli Notarili Distrettuali, la diffusione di forme associative per un miglior espletamento della funzione con particolare riferimento a quei settori nei quali vengano rilevate significative asimmetrie informative ed all'inserimento professionale dei notai di nuova nomina.

 

 

Osservazioni sulle proposte di modifica dell'ordinamento notarile in tema di funzione

 

Esaminando il lavoro della commissione del C.N.N. per la riforma dell'ordinamento in tema di funzione, ho molto apprezzato l'impegno profuso, l'importante riferimento alle norme comunitarie, l'attenzione alla dottrina e alla giurisprudenza segnalate nelle note, l'importanza attribuita al codice deontologico.

Vorrei qui segnalare alcuni punti che non mi trovano del tutto d'accordo con le proposte della commissione e che possono quindi fornire materia per la discussione.

 

Negli articoli 3, 7, 10 è affermato, con riferimento alle diverse materie trattate negli articoli stessi, il principio secondo cui il C.N.N. "emana norme deontologiche".

Tali affermazioni mi sembrano criticabili:

- perchè esse affermano che il C.N.N. "emana norme deontologiche" in contrasto con la previsione dell'art. 2 lettera f) della legge 3.08.1949 n.

 

577 modificato dalla legge 27.06.1991 n. 220 ( ("f) elabora principi di deontologia professionale")).

Nella relazione non è detto nulla, se non un cenno nella nota sub. art. 7, a proposito della formulazione contenuta negli articoli 3, 7, 10 per cui mi chiedo se essa sia stata voluta nell'intento di dare un forte contributo nella interpretazione della previsione della legge 220, se si sia voluto differenziare l'intervento del C.N.N. nelle materie indicate rispetto agli altri principi di deontologia, se siano stati pienamente valutati gli effetti e le problematiche che potrebbero derivare dalla formulazione prevista;

- la previsione degli articoli 3, 7, 10 è da un lato inutile data la generale competenza del C.N.N. in materia deontologica; da altro lato potenzialmente dannosa perchè induce la sensazione che solo nelle materie prese in considerazione il C.N.N. possa "emanare norme deontologiche" mentre in altre materie potrebbe solo elaborare principi o, per assurdo, non potrebbe in alcun modo intervenire in materia deontologica;

- non va sottovalutato il fatto che le materie contenute negli articoli 3, 7, 10 sono già ampiamente trattate nell'attuale codice deontologico.

 

Mi sembra molto apprezzabile la scelta di "assumere alcuni dei principi esistenti nel codice deontologico direttamente nelle norme di rango primario" (relazione Vicari).

Mi domando se la scelta abbia attinenza col problema prima trattato, se l'assunzione nell'ordinamento di norme deontologiche non potrebbe essere fatta in modo più ampio, pur essendomi chiara la maggior astrattezza di una norma di legge rispetto al codice deontologico che prende in considerazione determinati comportamenti.

 

L'articolato mi dà la sensazione, che cercherò di chiarire più avanti, di una eccessiva sinteticità, di una sorta di insufficienza, di inadeguatezza rispetto alla importanza della materia trattata. Sensazione rafforzata dalla lettura delle note agli articoli nelle quali sono indicate posizioni poi non recepite nelle norme proposte.

 

Un problema che si è posto nella redazione della proposta, è quale rilevanza dare alla caratteristica di libera professione della funzione notarile.

Nella relazione Vicari si fanno vari riferimenti alla libera professione (anche con riferimento alla normativa comunitaria), si parla di unitarietà della funzione, si afferma che la legge notarile "si riferisce, o sembra riferirsi, quasi soltanto alla certificazione" (affermazione che non condivido), si ritiene di dover "rivisitare" la attuale norma sulla personalità della prestazione, si dà grande rilevanza all'obbligo di lettura.

Mario Mazzola ha proposto un testo alternativo all'articolo 2 nel quale egli vorrebbe inserire la di

 

zione "il notaio è libero professionista cui è attribuita la funzione di pubblico ufficiale".

Paolo Pasqualis, nella sua controrelazione, ritiene che la figura di libero professionista del notaio andrebbe inserita in modo più chiaro e immediato nel testo.

Devo dire che io concordo con le posizioni di Mazzola e Pasqualis.

Se è vero che la figura di libero professionista del notaio risulta chiara dall'attuale normativa nazionale e comunitaria, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è altrettanto vero che le norme di nuova formulazione se inserite nell'ordinamento notarile potrebbero avere un effetto riduttivo sull'attuale situazione: con tutte le facilmente ipotizzabili conseguenze negative.

Le norme proposte non contengono alcun espresso riferimento alla libera professione.

L'articolo 1 fa riferimento "ai principi dell'ordinamento nazionale e all'Unione Europea" tra i quali certamente rientra la libera professione notarile.

Dagli articoli 2, 4, 5, 6 derivano, da un lato, concetti che rinviano alla libera professione ( il notaio è garante dell'autonomia privata, deve ricevere atti, adeguare le volontà delle parti alle disposizioni normative, dare informazione e consulenza), da altro lato si evidenziano preoccupanti riferimenti ad un notaio che dà certezza, che controlla, che è responsabile, che "personalmente deve rendere edotte le parti del contenuto e degli effetti dell'atto" con riferimento ad atti della cui redazione (indagine della volontà ed adeguamento) il notaio non sembra in alcun modo partecipe.

 

Pur non entrando nella formulazione delle norme, voglio esprimere qualche ulteriore considerazione relativamente ad esse.

Articolo 1

Avrei qualche dubbio sulla dizione "disciplina". La norma, centrale nella economia della proposta, mi sembra alquanto "povera" e, per convincersene, è sufficiente leggere le note in calce ad essa.

Articolo 2

Non mi sembra che la funzione garantista del notaio sia rivolta solo a tutela dell'autonomia privata: proprio perchè pubblico ufficiale, egli è garante dell'interesse delle parti, della collettività, dello Stato.

La norma distingue, a mio parere in modo molto netto ("ricevere gli atti ... e attribuirvi pubblica fede" - "autenticare le sottoscrizioni apposte alle scritture private"), la ricezione degli atti dalla autenticazione delle scritture private.

Da anni, insieme ad altri amici milanesi, ho sostenuto la necessità di equiparare l'intervento del notaio nell'autenticazione delle scritture private a quello nell'atto pubblico.

Plaudo, quindi, alla scelta operata dalla commissione di equiparare l'atto pubblico alla scrittura

 

privata autenticata, per quanto riguarda la responsabilità del notaio.

Mi chiedo però, anche con riferimento a quello che dirò più avanti, se non sia opportuno inserire nella proposta di modifica dell'ordinamento una norma che espressamente preveda tale equiparazione.

Articolo 3

Mi domando se la dizione "deve astenersi dal ricevere atti" non sia più debole e meno incisiva di quella dell'attuale art. 28 "il notaro non può ricevere atti ..."; mi domando (probabilmente si tratta della influenza del codice deontologico) perchè non sia stata utilizzata la medesima dizione dell'art. 5 "il notaio deve rifiutare il ricevimento degli atti".

Rilevo che l'obbligo di astensione è qui riferito unicamente alla ricezione degli atti.

Mi sembra evidente che, se non si ricorre ad una norma che preveda espressamente l'equiparazione atto pubblico - scrittura privata autenticata e se non si ritiene sufficiente, come a me sembra, la dizione dell'art. 4 "l'atto, in forma pubblica o di scrittura privata ...", si debba espressamente prevedere che il notaio non debba ricevere atti e autenticare scritture private nei casi ivi indicati.

Articolo 4

Pur affermando che l'atto notarile può avere la forma pubblica o quella della scrittura privata autenticata, non mi sembra venga risolto il problema accennato sub. art. 3.

Vale, infatti, la distinzione prevista dall'art. 2 e l'ovvia considerazione che non può parlarsi di ricezione di scrittura privata autenticata.

Dubbio è anche il titolo della norma.

La dizione "l'atto ... è formato sotto il controllo e la responsabilità del notaio. Il notaio deve rendere edotte le parti del contenuto e degli effetti dell'atto" avvalora, almeno in parte, la sensazione di un atto che arriva confezionato (sia pure dai collaboratori dello studio) al notaio al momento della stipula prescindendo da qualsivoglia intervento precedente (colloqui con le parti, indagine della volontà, adeguamento).

Ciò costituisce la "rivisitazione" della norma dell'art. 47 L.N. "spetta al notaro soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto".

Mi domando se non si corra il rischio di distaccare anche legislativamente il notaio dalle parti e dall'atto, mi chiedo (anche se ciò può sembrare vecchio e datato) se ciò non possa favorire il tanto deprecato "notaio industriale".

Articolo 5

 

A meno di prevedere la norma cui ho fatto cenno sulla equiparazione atto pubblico - scrittura privata autenticata, anche qui sarebbe opportuno precisare che il notaio deve rifiutare il ricevimento e l'autenticazione di scritture private autenticate.

Il divieto del notaio di ricevere atti nei quali intervengano persone che non siano assistite o autorizzate, riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 54 regolamento, ma induce la discussione sulla scelta operata dalla commissione di scartare la proposta di prevedere che il notaio possa ricevere atti annullabili su espressa richiesta delle parti facendone menzione nell'atto.

Dico subito che, a mio parere, una simile proposta dovrebbe essere inserita nella modifica dell'ordinamento: sia perchè gli atti annullabili sono, nei modi ben noti, sanabili, sia perchè la recente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 28 L.N. e l'art. 5 della proposta di legge non vietano al notaio di ricevere atti annullabili.

La possibilità per il notaio di esplicitare nell'atto l'esistenza dell'annullabilità e delle possibili conseguenze di essa non sarebbe altro che una norma di trasparenza sia nei confronti delle parti dell'atto, sia nei confronti della collettività sulla quale l'atto può o meno produrre i suoi effetti.

Mi lascia dubbioso, anche se al momento non saprei proporre una migliore formulazione la dizione "egli adegua la volontà delle parti alle disposizioni normative": pur affermandosi così la funzione di filtro del notaio, mi sembra che la previsione sia alquanto riduttiva.

Articolo 6

Da un punto di vista sistematico mi sembrerebbe più opportuno riunire in un'unica norma il comma secondo dell'articolo 4, il comma secondo dell'articolo 5, il comma primo dell'articolo 6.

Non sarebbe meglio, nel secondo comma, dire "egli deve eseguire o fare eseguire sotto la sua responsabilità le indagini?"

Da condividere è la previsione che il notaio debba dar conto nell'atto delle indagini effettuate e che non sia ammessa la deroga all'obbligo delle indagini ai registri immobiliari se non per espressa dispensa resa nell'atto da tutte le parti.

 

Vedrei con favore la previsione che, tra le funzioni del notaio, rientra la possibilità di rappresentare e difendere davanti alle commissioni tributarie magari con una limitazione alle questioni sorte da atti stipulati.

 

Gian Franco Condò

 

 

LA CASSAZIONE TORNA SULLA TARIFFA

Pubblichiamo una sentenza della Corte di Cassazione in materia di tariffa che riteniamo di grande importanza, unitamente ad un commento del Consiglio Notarile di Milano cui va il merito di aver ottenuto questa pronuncia, entrambi già pubblicati da CNN il 9 febbraio scorso.

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile

Sentenza 8 novembre 2004, n. 23446

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di (.....), con sentenza depositata il 19.12.2003 e notificata il 4.2.2004, ha confermato la sentenza, del Tribunale di (.....) che aveva assolto il notaio (.....), con studio in (.....), dalla incolpazione relativa alla violazione degli artt. 147 della legge notarile e 14 del r.d.l. n. 1.666 del 1937 in relazione all'art. 3.1, lettera a), del Codice deontologico del 24.2.1994, per avere compromesso la sua dignità e reputazione unitamente al decoro ed al prestigio della classe notarile, disapplicando per difetto, sistematicamente ed in maniera rilevante, la tariffa notarile secondo i criteri applicativi deliberati dal Consiglio notarile di (.....) nella fatturazione delle prestazioni da lui rese nel periodo 5.10.1999 - 13.12.2000, e così ponendo in essere illecita concorrenza nei confronti dei colleghi.

La corte di merito, per quanto interessa nel presente giudizio, ha condiviso la valutazione del primo giudice secondo la quale, da parte del professionista, non era stato disatteso l'obbligo di applicare i diritti accessori per le attività disciplinate dagli artt. 30 e 34 della tariffa per gli atti da lui stipulati concernenti attività di compravendita immobiliare con accensione di mutui ipotecari, non essendo ravvisabili, in relazione a detti atti, implicanti per loro natura ispezioni ipocatastali volte ad accertare la libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita, un esame di "titoli, registri e documentazione" che fosse andato "oltre la normale indagine giuridica", secondo l'espressione adottata dall'art. 30 per segnare il limite tra onorario principale e compenso aggiuntivo.

Ancor più tali principi ha aggiunto la corte di merito devono valere in relazione all'art. 34 che, al comma 2, rimanda a tutte le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile e che, quand'anche trovano occasione nella redazione dell'atto pubblico, non sono necessarie ad assicurare gli effetti dello stesso, perseguendo un fine diverso ed ulteriore.

Avverso la sentenza, con atto notificato il 19.12.2004, il Consiglio notarile di (.....) ha proposto ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento ad unico mezzo.

Ha resistito, con controricorso, il notaio (.....).

Il P.G. ha. chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con l'unico mezzo, il Consiglio notarile di (.....) denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 30 e 34 del d.m. 30.12.1980 (c.d. tariffa notarile) in relazione agli artt. 147 l.n. n. 89 del 1913, 14 r. d. l. n. 1666 del 1937 e 3, comma 1, lettera a) del codice deontologico.

Assume il ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente interpretato i due articoli in discussione, nel senso di ritenere applicabile la tariffa ex art. 30 soltanto in presenza di attività prestata "esulante dal concetto di normalità" (quindi del tutto straordinaria), ovvero ex art. 34 soltanto nel caso di "prestazioni eccezionali riguardanti i vari campi in cui il notaio può agire quale libero professionista", mentre per il riconoscimento di una remunerazione ulteriore non è affatto necessario che lo svolgimento dell'attività abbia carattere eccezionale o straordinario, come nel caso dell'esame di titoli o del compimento delle visure ipotecarie e catastali, del tutto ricorrenti in atti di compravendita immobiliare.

2. Il motivo è fondato.

Dispone l'art. 30 della tariffa notarile che: " Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazioni di un atto, spetta ai notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentate istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica".

In relazione alla suindicata disposizione, questa Corte, con sentenza n. 13825/04, ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui l'attività del notaio relativa alle misure ipotecarie e catastali rientri nella normale indagine giuridica che il professionista è tenuto a compiere, e che essa debba essere compensata, ai sensi dell'art. 30 della tariffa, solo quando le visure medesime siano indispensabili per una attività che va oltre la normale indagine giuridica.

Ha osservato la Corte: che rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o per altre ragioni; che l'obbligatorietà delle dette visure richiede che il notaio acceda ai "registri pubblici" per esaminare i dati relativi, ponendo in essere una attività che deve ritenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto, che logicamente suppone che siano già avvenute le indispensabili e strumentali visure, sui cui dati essa viene prevalentemente a fondarsi; che l'art. 30 contiene una indicazione letterale e specifica per la quale in tema di prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria spetta al notaio un compenso ragguagliato al valore della pratica, per l'esame di "titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa", attività che la previsione tariffaria considera in aggiunta alla normale indagine giuridica; che, pertanto, al notaio spetta autonomo compenso per le visure ipotecarie e catastali, che, in modo emblematico e normalmente esaustivo, realizzano l'attività di consultazione, esame ed acquisizione dei dati dei pubblici registri immobiliari.

Alle suindicate considerazioni ritiene il Collegio di prestare adesione.

3. Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di (.....), che agli enunciati principi si atterrà.

4. Al giudice di rinvio va affidata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di (......).

Commento del Consiglio Notarile di Milano

La decisione riveste grande importanza. Essa consolida, superando qualche precedente oscillazione dei giudici di merito, l'affermazione di un principio deontologico estremamente significativo.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che l'attività del notaio relativa alle visure ipotecarie e catastali eccede la normale indagine giuridica e che tale attività, pur obbligatoria, deve essere compensata ai sensi dell'art. 30 della tariffa (D.M. 27 novembre 2001).

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano avevano ritenuto non sanzionabile il comportamento di un notaio consistente nella sistematica disapplicazione, al ribasso, dei criteri elaborati dal Consiglio Notarile per il calcolo degli onorari previsti dagli articoli 30 e 34 della tariffa.

I Giudici di merito, disattesa l'istanza di rimettere alla Corte di Giustizia Europea il giudizio in ordine alla legittimità delle determinazioni del Consiglio Notarile in materia tariffaria, avevano affermato che la percezione dei compensi di cui agli articoli 30 e 34 non avrebbe carattere obbligatorio per il notaio a meno che non si colleghi a incarichi caratterizzati da elementi di straordinarietà ed eccezionalità. La Corte d'Appello di Milano, in particolare, affermava che "l'ambito di tipicità di atti che per loro natura implicano ispezioni ipo-catastali volte ad accertare la libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita esclude autonoma fisionomia a quell'attività preparatoria e strumentale normalmente necessaria per il compiuto espletamento dell'opera commissionata e che non può trovare remunerazione aggiuntiva rispetto all'onorario dovuto per l'atto così concluso".

La Cassazione, confermando il proprio orientamento (Cfr. Cass. III Civile 18 marzo 2004 n. 13825/04), insegna invece che se è vero che l'esecuzione delle visure ipotecarie e catastali ha carattere, salvo espresso esonero, obbligatorio per il notaio essa costituisce un'attività distinta e autonoma rispetto al normale lavoro di indagine giuridica per la stipulazione dell'atto, il quale presuppone logicamente che le visure stesse siano già intervenute.

Conferma di ciò si ritrova, secondo i giudici di legittimità, nel fatto che la previsione di cui all'art. 30 del D.M. 27 novembre 2001 contiene l' indicazione letterale e specifica di un compenso, ragguagliato al valore della pratica, per l'esame di "titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa", attività che la previsione tariffaria considera in aggiunta alla normale indagine giuridica.

Non vi è dubbio, perciò, che, ai sensi del predetto art. 30, al notaio spetti autonomo compenso per le visure ipotecarie e catastali.

LA SOCIETA' EUROPEA: QUESTA SCONOSCIUTA

I mutamenti in corso

 

L'affermazione che, in questo particolare momento storico, la realtà giuridico-economica del sistema societario italiano sta vivendo un rapido e radicale cambiamento non necessita di particolari sforzi argomentativi. Ben lo sanno, infatti, gli operatori giuridici (tra cui in prima linea i notai) ed economici che sono tuttora alle prese con gli adempimenti richiesti da una riforma di diritto interno che ha rimodellato società di capitali e cooperative. In un momento in cui le incertezze e le preoccupazioni circa i risultati operativi della novella introdotta dal legislatore nazionale sono ancora attuali, altre innovazioni di portata altrettanto dirompente, se non altro perché senza precedenti, giungono da Bruxelles.

A partire dall'8 ottobre 2004 un regolamento comunitario, il n. 2157/2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano (così come nell'ordinamento degli altri ventiquattro Stati membri dell'Unione europea) una nuova forma di società per azioni: la società europea. Un altro regolamento, il n. 1606/2002, incidendo in maniera determinante su una rilevante vicenda della vita societaria come la tenuta della contabilità, ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 2005 la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate conformemente ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs); obbligo che il legislatore nazionale, nell'esercizio delle opzioni ad esso demandate, ha esteso ad altri soggetti. Nel 2006 (precisamente il 18 agosto) è previsto il debutto anche della società cooperativa europea e interessanti evoluzioni (al momento a livello di proposta) riguardano altre materie, come ad esempio le fusioni transnazionali per cui è in atto un progetto di direttiva.

Restringendo in questa sede la materia della trattazione al nuovo strumento societario introdotto dalla normativa comunitaria, la possibilità così fornita agli operatori economici, e soprattutto alle imprese di medio/grandi dimensioni che abbiano attività, stabilimenti o capitali multinazionali, di costituirsi (ricorrendo le condizioni in seguito specificate) in forma di società per azioni europea, porterà, nell'immediato futuro, gli operatori giuridici (primi tra tutti i notai il cui intervento riguarda il momento genetico della società) a confrontarsi con un tipo societario per molti aspetti peculiare.

 

Almeno per quanto riguarda il nostro paese, tuttavia, il vero debutto del nuovo modello nella realtà economica, con la costituzione della prima società per azioni europea, è per il momento rimandato. Infatti, malgrado lo statuto della società europea sia stato adottato con regolamento, atto che, come è noto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile all'interno degli Stati membri sin dal momento della sua entrata in vigore, nel caso specifico, e senza dubbio in ragione della complessità della materia in oggetto, il regolamento richiede per la sua attuazione concreta la cooperazione del legislatore interno, al quale demanda la predisposizione della normativa di integrazione. La mancata adozione di siffatte disposizioni (così come il mancato recepimento della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda lo statuto dei lavoratori e che costituisce un complemento indissociabile del regolamento) è causa di delicati problemi interpretativi che conducono alla conclusione dell'inammissibilità, allo stato attuale, della costituzione di una società europea con sede in Italia.

 

La costituzione della società europea e i tratti salienti della disciplina comunitaria

 

In attesa, dunque, che la possibilità di costituirsi in forma di società per azioni europea diventi effettiva, a vantaggio delle società che valutino l'assetto disegnato dal regolamento confacente alle proprie necessità operative, in questa sede si proverà a fornire le indicazioni di massima relative al nuovo istituto, rimandando per un maggiore approfondimento alla vasta letteratura giuridica sviluppatasi in materia fin dal momento dell'adozione del regolamento, l'8 ottobre 2001.

Una prima, fondamentale, peculiarità risiede nella vocazione transnazionale del tipo societario in oggetto: il suo scopo, infatti, è quello di fornire alle imprese la cui attività non sia limitata al soddisfacimento di interessi puramente locali, un adeguato strumento per progettare e riorganizzare le loro attività su scala comunitaria; superando le difficoltà di natura giuridica legate soprattutto alla necessità, fino ad ora imprescindibile, di scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale, sopportando poi i costi e le lungaggini amministrative legate alla costituzione di una rete di filiali.

 

Da ciò derivano sia le particolari modalità di costituzione, elencate tassativamente all'art. 2 del regolamento, sia il complesso intreccio di fonti, comunitarie e nazionali, che regolano l'istituto.

Il regolamento n. 2157/2004 detta la disciplina di base uniforme della società europea, qualunque

 

sia lo Stato in cui essa abbia la sede sociale e l'amministrazione centrale.

Si tratta, come si è già detto, di una società per azioni, dotata di personalità giuridica e con capitale minimo di 120.000 euro, che può essere costituita attraverso quattro modalità:

1) fusione di più società per azioni o società europee, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, quando almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri differenti (artt. 2, par. 1, e 3, par. 1);

2) costituzione di una "SE holding" da parte di società per azioni, società europee e società a responsabilità limitata, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, quando almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro (artt. 2, par. 2, e 3, par.1);

3) costituzione di una "SE affiliata" da parte di società (ai sensi dell'art. 48, comma 2 Trattato CE), società europee o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, quando almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro (artt. 2, par. 3, e, par. 1);

4) trasformazione di una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, quando da almeno due anni abbia un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro (art. 2, par. 4).

Le modalità di costituzione della società europea, e dunque i casi in cui rileva la competenza comunitaria, sono disciplinati in modo coerente con gli scopi del regolamento, come enunciati nei considerando: fornire alle imprese la cui attività non sia limitata al soddisfacimento di esigenze locali uno strumento per riorganizzare le proprie attività su scala comunitaria (al fine di far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa) e rendere più competitiva l'industria europea.

In primo luogo, non è ammessa la costituzione di una società europea mediante la sottoscrizione diretta del capitale da parte degli azionisti: è infatti sempre necessaria la preesistenza di realtà societarie; inoltre l'operazione deve soddisfare due condizioni: deve presentare carattere di internazionalità (almeno due delle società coinvolte devono essere soggette alla legge di Stati membri differenti), e deve avere un forte collegamento con

 

il territorio comunitario (le società promotrici oltre a dovere essere costituite secondo la legge di uno Stato membro, devono avere la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità).

E' lasciata alle valutazioni degli Stati membri una maggiore apertura verso le società di paesi terzi, mediante la possibilità di prevedere la partecipazione alla costituzione di una società europea anche di società la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità, a condizione che siano costituite in base alla legge di uno Stato membro, abbiano la propria sede sociale nello stesso e presentino un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro (art. 2, par. 5).

La sede della società europea deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale (art. 7). Il trasferimento di sede in un altro Stato membro non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica, ma richiede il trasferimento anche della sede effettiva della società europea. La sede è, inoltre, prescelta quale criterio di collegamento rilevante per la determinazione della legge applicabile per le materie che non sono direttamente disciplinate dal regolamento.

La società europea deve iscriversi in un apposito registro nello Stato membro in cui ha la sede (art. 12) e l'iscrizione formare oggetto di pubblicità conformemente alla prima direttiva societaria. Affinché detta società possa iscriversi devono essere state osservate le disposizioni della direttiva 2001/86/CE in materia di coinvolgimento dei lavoratori.

Relativamente alla sua struttura la società europea comprende un'assemblea generale degli azionisti e, a seconda della scelta adottata dallo statuto, un organo di direzione affiancato ad un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) (art. 38).

In materia di contabilità (art. 61) e per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe (art. 63) il regolamento si limita in sostanza ad un rinvio alla legislazione nazionale.

Come specificato dal ventesimo considerando, infine, il regolamento non verte su settori quali il diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale e il diritto fallimentare.

 

Pertanto in tali settori e in altri non contemplati dal regolamento si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.

 

Le fonti della disciplina della società europea

 

La disciplina di base uniforme contenuta nel regolamento, sopra brevemente riassunta, benché tratti tutti i momenti della vita della società, necessita dell'integrazione di altre fonti normative previste dallo stesso regolamento.

Le disposizioni del regolamento che rimandano ora alla legislazione nazionale, ora alla volontà dei soci espressa nello statuto, sono numerose e collocate in punti diversi. Una ricognizione organica delle fonti che disciplinano la società europea è, tuttavia, contenuta nell'art. 9 del regolamento. Esse sono: in primo luogo le disposizioni del regolamento (a); ove espressamente previsto dal regolamento e dalle disposizioni dello statuto della SE (b), o per le materie non disciplinate dal regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il regolamento vengono in rilievo le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri, nella duplice qualità di normativa di attuazione, specifica sulla SE, e di normativa generale sulle società per azioni, e le disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per le s.p.a. costituite conformemente alla legge dello Stato membro in cui ha sede la società europea.

Le fonti, così individuate, sono ordinate gerarchicamente, ciò non toglie tuttavia che la complessità del sistema possa creare problemi, in sede di concreta applicazione, nel definire con certezza i margini di intervento di ciascuna fonte (si veda in particolare la lettera c)).

Come è stato giustamente osservato in dottrina, la società europea è, inoltre, disciplinata da due fonti non contemplate dal regolamento: gli accordi con le rappresentanze dei lavoratori, previsti dalla direttiva 2001/86/CE, nei quali sono dettate le regole relative al coinvolgimento degli stessi nell'organizzazione della società, ovvero, in caso di mancato perfezionamento di tali accordi, le "disposizioni di riferimento", contenute nell'allegato della direttiva, che stabiliscono la forma minima di coinvolgimento dei lavoratori nella società europea.

Si tratta, tuttavia, di fonti solo eventuali, in quanto, qualora alla costituzione della SE non partecipi almeno una società nella quale fosse già presente una forma di partecipazione dei lavoratori agli organi sociali, non è imposta alcuna misura minima di coinvolgimento ed è quantomeno improbabile la conclusione di un accordo in tal senso.

 

La normativa nazionale di attuazione

 

In questo momento le maggiori difficoltà interpretative relative alla società europea sorgono dalla mancata adozione della normativa nazionale di integrazione richiesta dal regolamento, nonché delle disposizioni attuative della citata direttiva 2001/86/CE, fermo restando tuttavia che molte altre derivano dalla complessa articolazione della disciplina.

Il ventiduesimo considerando del regolamento spiega il differimento della sua entrata in vigore con la necessità che ciascuno Stato membro abbia il tempo di procedere al recepimento delle disposizioni della direttiva e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione e il funzionamento delle società europee aventi sede nel proprio territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente. L'obbligo di adottare disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del regolamento è poi riprodotto in termini generali nel testo dello stesso, all'art 68, comma 1.

Si pone, dunque, il problema di quali siano i riflessi dell'inottemperanza dello Stato italiano, sia in relazione all'attuazione della direttiva, sia in relazione all'adozione delle altre disposizioni, sull'operatività del regolamento.

Se non si vuole concludere per la totale impossibilità di costituire una società europea in uno Stato che non abbia adottato disposizioni nazionali ad hoc, bisogna quantomeno constatare l'impraticabilità di alcune modalità costitutive, oltre che di successive importanti vicende relative alla vita della società europea.

Nello specifico tre modalità di costituzione su quattro sono precluse rispettivamente dalla mancata designazione dell'autorità competente ad effettuare i controlli di legittimità sulla fusione previsti dagli artt. 25 e 26 del regolamento (a meno che non si voglia individuare tale autorità nel notaio, in applicazione analogica delle norme interne di attuazione della direttiva comunitaria in materia di fusione societaria) e dalla mancata emanazione delle regole di pubblicità del progetto di costituzione di SE holding e del progetto di trasformazione in SE, così come richiesto dagli artt. 32, par. 3, 33 par. 3 e 37, par. 5, del regolamento (in tal caso il principio di tassatività dei fatti soggetti a pubblicità rende difficile anche il ricorso all'analogia).

A causa della mancata emanazione delle norme di tutela dei creditori e dei titolari di altri diritti sorti prima della pubblicazione del progetto di trasferimento ai sensi dell'art. 8, par. 7 , dovrebbero, inoltre, restare inoperanti le disposizioni del regolamento relative al trasferimento della società europea da uno Stato membro ad un altro.

Sarebbe stata, infine, necessaria l'adozione di disposizioni ad integrazione del regolamento in relazione all'individuazione dell'autorità competente a convocare l'assemblea nel caso previsto dall'art. 55 e alla predisposizione delle misure appropriate a regolarizzare la posizione della società europea che non abbia l'amministrazione centrale nello Stato in cui ha la sede (art. 64 parr. 1 e 2).

Si deve dunque concludere che, benché il regolamento costituisca uno strumento direttamente applicabile, l'inattività del legislatore nazionale ostacola fortemente (se non impedisce) la sua operatività.

 

Maria Laura Mattia collaboratrice della Commissione Studi Unione Europea

 

L'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Dal Convegno tenutesi a Milano il 18 giugno 2004 sul tema "L'attività negoziale dell'amministratore di sostegno", a cura del Consiglio Notarile di Milano e della Scuola di Notariato della Lombardia, riportiamo l'intervento del Dottor Gian Franco Condò

L'INCIDENZA DELLA NORMATIVA SULL' ATTIVITA' NOTARILE

Da sempre il Notariato si è interessato ai problemi dei disabili in senso lato: ricordo, in particolare, i discorsi fatti, ormai vari anni fa, nel Comitato dell'Associazione Sindacale Notarile Lombarda, soprattutto con Alberto Gallizia.

Il primo nostro interesse alla materia è di natura sociale e nasce dalla tradizionale vicinanza dei notai alle persone e alle famiglie, dalla consulenza che, sopratutto in certe aree geografiche del nostro paese, ci viene richiesta anche al di fuori del campo negoziale, patrimoniale, economico.

Credo che a tutti noi sia capitato di trovarci di fronte ad un soggetto più o meno limitato nelle sue capacità intellettuali e al dilemma, nei casi meno gravi, se ricevere un certo atto per venire incontro a determinate esigenze, o se, invece, rifiutarlo.

Tutti noi sappiamo, per esperienze vissute direttamente, come nell'ambito delle famiglie gli istituti della interdizione e della inabilitazione siano visti con estrema antipatia perchè impongono al soggetto incapace uno stato squalificante e discriminante e perchè fanno giudicare in modo negativo i parenti che l'interdizione o l'inabilitazione hanno richiesto.

I notai sono interessati ai problemi del disagio psichico, anche non dichiarato, perchè sono chiamati a porre in essere atti che potrebbero essere annullati a sensi dell'articolo 428 c.c. (ricordo che l'annullamento degli atti è possibile quando essi siano stati compiuti da persona che "si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti"). Nello stesso senso si veda anche l'articolo 591 c.c. n.3 sulla capacità di disporre per testamento.

Rilevo, per inciso, che anche l'articolo 428 avrebbe dovuto essere modificato perchè al centro di esso non vi è la protezione del malato ma la malafede della controparte: se la controparte non si è resa conto di trattare con un incapace naturale, l'atto non può essere annullato e l'incapace resta privo di ogni protezione. Sarà probabilmente più facile dimostrare la malafede del terzo nei casi in cui costui abbia contrattato con un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, pur compiendo un atto non specificamente rientrante nella amministrazione .

Ancora il notaio può essere richiesto di ricevere un atto per il quale è necessario ottenere un' autorizzazione che il notaio è legittimato a richiedere nei casi previsti dal numero 1 dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'interesse del Notariato si è manifestato, prima della nuova legge, nella trattazione della materia in riunioni del Consiglio Nazionale nella partecipazione alla stesura dei progetti di legge (segnalo la proposta n.2733 presentata alla Camera dei deputati il 10/5/2002 che proponeva la introduzione del trust in favore di soggetti gravemente disabili a sensi della legge 5/2/1992 n. 104 da cui è derivata la proposta, accolta nella legge, di prevedere la possibilità di designare un amministratore di sostegno in vista di una futura incapacità), in articoli comparsi sulle riviste di categoria, nel convegno di Roma del 20/6/2002 cui è seguita la pubblicazione del volume "La riforma dell'interdizione e della inabilitazione", nei convegni che già sono stati organizzati e si stanno organizzando in tutta Italia.

 

Un problema che si è posto non appena entrata in vigore la legge n.6/2004, è se l'amministratore di sostegno possa essere richiesto e nominato nel caso di un soggetto perfettamente in grado di intendere o di volere ma menomato, definitivamente o temporaneamente, da un punto di vista solamente fisico.

Va sottolineato, per evidenziare la rilevanza delle menomazioni fisiche anche prima della legge n.6, che, il codice civile all'articolo 415 terzo comma prevede che possono essere inabilitati "il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una educazione sufficiente"; i medesimi soggetti possono essere interdetti "quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi": una menomazione fisica (cecità o sordomutismo) potrebbe portare alla inabilitazione o alla interdizione anche in mancanza di una abituale infermità di mente (articolo 415 richiamato dall'articolo 414) .

La dottrina si è divisa tra chi sostiene che l'amministratore di sostegno non può costituire un' alternativa alla procura o al mandato e chi invece ritiene ciò possibile per il soggetto che, perfettamente capace di intendere e di volere, sia in qualche modo menomato nel fisico.

Chi sostiene la tesi negativa ritiene che non sarebbe consentito al privato di rinunciare, per sua convenienza, alla pienezza della propria capacità di agire; si basa su un' interpretazione restrittiva dell'articolo 404 e sulla considerazione secondo cui il giudice tutelare sarebbe limitato nella sua valutazione di opportunità quando ricevesse dall'interessato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno. Il giudice potrebbe solo verificare l'esistenza o meno dell'impedimento fisico, senza poter valutare il bisogno del richiedente.

I sostenitori della tesi contraria fanno invece notare come l'amministrazione di sostegno possa operare anche in una serie di situazioni non rientranti nella fattispecie della "infermità di mente" raggiungendo così la protezione di categorie di soggetti che prima ne erano privi; come l'articolo 404 si applichi a tutti i casi di impossibilità di provvedere ai propri interessi; come la nuova legge attui una rottura con la disciplina precedente e come procura e mandato non sempre si possano considerare strumenti idonei a raggiungere la tutela ritenuta necessaria dall'interessato.

A mio parere si deve optare per la tesi secondo la quale è possibile l'amministrazione di sostegno anche con riferimento ad un soggetto pienamente capace di intendere e di volere ma limitato, in modo permanente o temporaneo, nelle sue funzioni fisiche.

Pensiamo ad un soggetto che, a causa di un incidente, sia costretto alla totale immobilità e che ciò gli renda impossibile di attendere ai suoi interessi con la normale dinamicità; pensiamo a un non vedente o a un sordomuto per il quale nemmeno può porsi il dubbio della possibilità di nomina di un amministratore di sostegno invece di ricorrere alla inabilitazione, o, addirittura, alla interdizione; mi sembra, senza qui approfondire la questione, che la nomina dell'amministratore di sostegno risolverebbe i dubbi interpretativi cui danno luogo gli articoli 414 - 415, forse ancor più dopo la modifica apportata dalla legge n.6 all'articolo 414 c.c.

Della validità della tesi qui prospettata convincono le seguenti considerazioni.

La legge n.6/2004 si inserisce in un filone secondo il quale è necessario costruire un diritto dei soggetti deboli, una tutela da attuare attraverso una legislazione sociale e assistenziale che eviti l'esclusione delle persone in qualche modo menomate e valorizzi le potenzialità che il menomato conserva.

La legge Basaglia del 1978 dice che i trattamenti sanitari sono volontari cioè rimessi alla decisione del malato, tranne i casi in cui la legge prevede i trattamenti obbligatori; la chiusura dei manicomi ha reso possibile l'uscita dei malati di mente e da allora si è posto il problema della loro assistenza e sostegno, problema che, con grandissimo ritardo anche rispetto ad altri paesi, si è voluto risolvere con la legge n.6.

La legge n.883/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) si rivolge alla tutela della salute fisica e psichica nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

L'articolo 1 della legge n.6, fondamentale ai fini di rendere chiari gli scopi del legislatore e quindi ai fini della interpretazione, enuncia chiaramente che la finalità principale è quella di tutelare "le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Il legislatore ha focalizzato l'attenzione sul sostegno alla persona, su una carenza anche limitata di autonomia (dal greco autòs stesso e nomos legge: significa in generale darsi la propria legge, quasi sinonimo di libertà) nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana che possono andare dagli atti più rilevanti e rischiosi agli atti più banali. Evidente una massima apertura del legislatore, evidente la nessuna considerazione delle ragioni specifiche (fisiche o psichiche) che possono trovarsi alla base della necessità di sostegno.

Importante è anche la rubrica del titolo XII del primo libro del codice civile: la nuova titolazione "delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia" segna fortemente l'allontanamento dalla normativa precedente (allontanamento peraltro già iniziato con la legge Basaglia che ha spostato l'attenzione dalla protezione della società alla protezione del malato), lo spostamento della attenzione del legislatore dalla infermità di mente seguita dal meccanismo della custodia - esclusione, alla "protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

L'articolo 404 è, a mio parere, decisivo per l'accoglimento della tesi qui prospettata, soprattutto se confrontato con l'articolo 414 in tema di interdizione.

La norma prevede che una persona possa essere assistita da un amministratore di sostegno quando, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si noti anche la terminologia usata nell'articolo 404 e in altre norme: sostegno, assistenza, protezione; si noti la espressa indicazione della menomazione (contrapposta alla infermità) fisica e l'ampiezza del riferimento ad una impossibilità anche parziale o temporanea.

L'articolo 405 parla di cura della persona interessata senza minimamente distinguere tra impedimenti psichici o fisici; prevede che il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio individuando gli atti che è autorizzato a compiere; parla della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice.

L'articolo 406 prevede che lo stesso interessato possa richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno.

Ciò costituisce una novità molto rilevante rispetto alla interdizione e inabilitazione (che non potevano essere richieste dall'interessato) e significa che il primo soggetto a poter valutare la necessità o opportunità di un sostegno è proprio l'interessato.

L'articolo 407 prevede che nel ricorso si indichino le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, senza alcuna specificazione al riguardo; che il giudice tutelare "deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa"; che il giudice dispone gli accertamenti di natura medica che, come è ovvio, potrebbero riguardare problemi di natura psichica o fisica.

L'articolo 408 afferma vigorosamente che la scelta dell'amministratore di sostegno "avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".

L'articolo 410 dice che l'amministratore di sostegno "deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"; disegna un rapporto continuo tra beneficiario, amministratore di sostegno, giudice tutelare e un possibile continuo controllo del giudice; la norma è completata dall'articolo 44 delle disposizioni di attuazione che conferisce al giudice tutelare il potere di convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno "allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione... dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali ... del beneficiario".

A me sembra che dalla evoluzione della legislazione, dalle chiare finalità della legge n.6, dalle relazioni alle varie proposte di legge, dalla lettera delle norme nulla si possa desumere contro la tesi della possibilità di nomina di un amministratore di sostegno a chi sia, anche temporaneamente, affetto da una menomazione di ordine solamente fisico.

Non vedo poi perchè, con un atteggiamento che a me sembra aprioristico e in un certo modo paternalistico, si debba negare ad un soggetto di valutare i propri impedimenti, le proprie difficoltà, le proprie necessità e di utilizzare uno strumento che, in un determinato momento della vita, gli sembra idoneo a "sostenerlo" nella soluzione dei suoi problemi vitali.

Si è detto che un soggetto non può rinunciare, per sua convenienza, alla propria capacità di agire: ma l'affermazione non sembra esatta se solo si pensi a casi di autolimitazione della propria capacità di agire come potrebbe essere il mandato irrevocabile, né sembra che una autolimitazione della propria capacità di agire violi alcuna norma imperativa.

L'accenno al mandato ci porta ad esaminare l'altra considerazione di chi sostiene la impossibilità di un amministratore di sostegno al minorato fisico e cioè che lo stesso effetto potrebbe essere ottenuto con il conferimento di una procura o con un contratto di mandato.

A me sembra che un soggetto legittimato a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno debba essere libero di valutare la propria situazione, di decidere per la richiesta di un amministratore di sostegno che, in quanto nominato e controllato dal giudice tutelare, tenuto ai comportamenti prima accennati nei confronti del beneficiario e del giudice tutelare, non soggetto a certe norme sul mandato, soggetto a un regime di annullabilità diverso, potrebbe dare maggiori garanzie rispetto ad un procuratore o un mandatario. Si pensi al caso di una persona che non conosca nessuno cui conferire con fiducia una procura: il giudice tutelare, nell'ambito dei suoi poteri, potrà identificare il soggetto più idoneo a venire incontro ai bisogni del richiedente.

Problema particolare è quello del rapporto che può intercorrere tra una procura o un mandato già conferiti e la successiva nomina di un amministratore di sostegno per il compimento dei medesimi atti previsti nella procura o nel mandato.

A mio parere il problema può essere affrontato da due diversi punti di vista: dalla considerazione che la nomina dell'amministratore di sostegno introduce una limitazione alla capacità di agire del rappresentato con le conseguenze che qui non possono essere approfondite; dalla considerazione che la procura o il mandato potrebbero considerarsi revocati in analogia con l'articolo 1724 c.c.

Altra tesi che non condivido è quella secondo cui, nel caso di un minorato fisico, il giudice tutelare potrebbe solo nominare un amministratore di sostegno senza poter valutare i bisogni del richiedente: non vedo alcun appiglio ad una simile tesi, il giudice tutelare, con gli amplissimi poteri che gli sono attribuiti, valuterà proprio se il bisogno posto alla base della richiesta giustifichi o meno la nomina dell'amministratore di sostegno.

A convincere della tesi qui sostenuta sono anche considerazioni di ordine più generale: al centro della nuova normativa sono sì la protezione, il sostegno, la rappresentanza di determinati soggetti, ma è soprattutto la persona vista non solo come oggetto o destinatario o beneficiario della tutela, ma come soggetto attivo nel richiedere, designare, colloquiare con l'amministratore di sostegno e col giudice tutelare.

Proprio parlando di amministratore di sostegno contrapponibile al procuratore o al mandatario, risulta evidente l'interesse notarile alla questione: un soggetto menomato fisicamente potrebbe chiedere una consulenza al notaio o il notaio, richiesto di ricevere una procura o un mandato, potrebbe prospettare l'alternativa dell'amministratore di sostegno se più idonea a rispondere al caso concreto.

Io spero che i notai, nell'ottica di offrire una protezione anche a soggetti minorati fisicamente, si facciano propugnatori della tesi qui sostenuta, senza farsi condizionare dalla normativa previgente e da tesi che non sembrano rispettose dei fondamenti della nuova legge e delle persone menomate.

Vi verranno segnalati nel corso del convegno casi concreti già verificatIsi.

 

Ci si può chiedere se la persona a cui viene nominato l'amministratore di sostegno sia capace o incapace di agire.

A me sembra che si possano fare alcune ipotesi.

* Se si accetta, come da qualcuno è stato ritenuto, che l'amministratore di sostegno possa adempiere alle medesime funzioni del tutore dell'interdetto, si dovrà accettare la totale incapacità di agire del soggetto, salvo il disposto dell'articolo 409 secondo comma.

Io ritengo che si possa procedere alla nomina di un amministratore di sostegno anche ad un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere per il compimento di determinati atti, o, addirittura, per il compimento di un solo atto. Si faccia l'ipotesi di una persona totalmente incapace di intendere e di volere ma assistita dai propri famigliari eche questa persona sia proprietaria di un unico immobile che deve essere alienato.

Perchè mai la persona dovrebbe essere bollata con la interdizione, quando un amministratore di sostegno, magari anche temporaneo, potrebbe compiere quell'atto in rappresentanza del malato che rientrerebbe poi nella cura dei familiari?

Non si dimentichi la impronta "volontaristica" che connota la nuova legge, non si dimentichi che il titolo dell'articolo 414 è stato modificato da "persone che devono essere interdette " a "persone che possono essere interdette" e che esso è stato modificato nel senso che le persone non devono "essere interdette" ma "sono interdette quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

* Se, invece, si ritiene che l'amministrazione di sostegno non sia completamente sovrapponibile alla interdizione (come qualche giudice ha già ritenuto), avremo delle situazioni di parziale incapacità di agire e, di conseguenza, di parziale capacità.

* Se l'amministratore di sostegno è nominato solo per assistere o rappresentare il beneficiario nel compimento di determinati atti, il beneficiario subirà una limitazione nella capacità di agire unicamente con riferimento a quegli atti e conserverà la propria capacità di agire con riferimento a tutti gli altri atti ( e ciò anche nel caso di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio).

* La limitazione alla capacità di agire potrà anche essere temporanea.

Ciò è reso palese da alcune norme.

L'articolo 1 della legge n.6 parla di limitazione della capacità di agire e non di perdita di essa, l'articolo 405 n. 3 - 4 parla di atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza o la rappresentanza dell'amministratore di sostegno: dal che si può dedurre una limitazione della capacità di agire del beneficiario solamente con riferimento a tali atti; dall'articolo 408 si desume, al contrario, che il beneficiario non conserva la capacità di agire per tutti gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

L'articolo 409 secondo comma prevede che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: a prescindere dal fatto che tali atti difficilmente potranno interessare il notaio, a prescindere dalla difficoltà di determinare in concreto tali atti, ci si può chiedere se il giudice tutelare possa precisare quali atti il beneficiario possa effettivamente compiere tra quelli teoricamente necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e quali di tali atti il beneficiario, invece, non possa compiere se non con l'assistenza dell'amministratore.

Va tenuto presente, concludendo sull'argomento, che la prospettiva è del tutto rovesciata rispetto all'interdizione e alla inabilitazione nelle quali si ha una parziale o totale incapacità; nella amministrazione di sostegno si ha una generale capacità di agire, tranne che per gli atti espressamente limitati dal decreto che potrebbe però anche richiamare talune norme sulla interdizione o inabilitazione (vedi articolo 411 quarto comma).

 

Ci si può chiedere quando sorge, quando cessa, quando è modificata la limitazione della capacità di agire conseguente alla nomina dell'amministratore di sostegno.

L'articolo 405 primo comma prevede che il decreto di nomina è immediatamente esecutivo, il che significa che esso produce effetto dal momento in cui è emesso: tra gli effetti rientra la annullabilità degli atti prevista dall'articolo 412.

La conoscibilità da parte dei terzi della emissione del decreto e quindi dei suoi effetti sulla capacità di agire dell'interessato, è assicurata dall'obbligo della immediata annotazione nel registro apposito tenuto dal cancelliere.

Nel caso in cui la nomina dell'amministratore di sostegno riguardi un minore non emancipato, il decreto diventa esecutivo "a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta".

Anche tale decreto dovrà essere immediatamente annotato nel registro, ritengo con l'indicazione relativa alla sua esecutività posticipata: ciò sembra dedursi dalla generalità della previsione del sesto comma dell'articolo 405 ed è più coerente con la nomina prima del raggiungimento della maggiore età, di quanto sarebbe l'annotazione solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca della interdizione o della inabilitazione; l'articolo 406 secondo comma prevede che il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno sia presentato, congiuntamente all'istanza, al giudice competente per la revoca della interdizione o della inabilitazione.

Presentato il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare potrebbe adottare provvedimenti urgenti o nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

Anche tali provvedimenti debbono essere immediatamente annotati nel registro di cancelleria: ciò risulta dal sesto comma dell'articolo 405 che prevede che, oltre al decreto di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno, debba essere annotato "ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno" ed è confermato espressamente dall'articolo 49 bis delle disposizioni di attuazione.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo: il relativo decreto sarà soggetto alla annotazione immediata nel registro.

Il Giudice Tutelare può in ogni tempo modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina: anche tali modifiche o integrazioni devono essere immediatamente annotate tenendo conto che tra di esse rientrano anche le estensioni all'amministratore di sostegno di "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato" se già non indicate nel decreto di nomina (411 ultimo comma).

Oltre alla annotazione nel registro di cancelleria, il decreto di apertura e il decreto di chiusura dell'amministrazione di sostegno devono essere annotati a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

Se si ritiene che la nomina dell'amministratore provvisorio costituisca apertura della amministrazione di sostegno, come mi sembra si debba ritenere, anche tale nomina dovrà essere annotata sull'atto di nascita. Dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 405 si desume che anche il provvedimento di proroga dell'amministratore di sostegno nominato a tempo determinato, debba essere annotato sull'atto di nascita.

La legge n.6, all'articolo 18, modifica le norme del D.P.R. 14/11/2002 N.313 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Nel casellario giudiziale si iscrivono (articolo 3 lettera p) i provvedimenti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno.

Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato sono riportati i provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno se non revocati.

Nel certificato penale richiesto dall'interessato non sono riportati i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministratore di sostegno.

Nel certificato civile, sono riportati, se non revocati, i provvedimenti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno.

La pubblicità dell'amministrazione di sostegno è stata da più parti criticata come lesiva della dignità della persona ma sono evidentemente prevalse considerazioni relative alla tutela dei terzi che, probabilmente, avrebbero potuto essere soddisfatte con la sola annotazione nel registro di cancelleria.

Con riferimento alla cessazione dell'amministrazione di sostegno si possono fare alcune ipotesi:

- nomina di un amministratore di sostegno provvisorio: abbiamo detto che nel registro devono essere annotati il decreto di nomina, l'eventuale proroga, il termine di durata. L'amministrazione di sostegno cesserà allo scadere del termine, l'annotazione allo stato civile dovrà essere cancellata;

- nomina di un amministratore di sostegno a tempo determinato: valgono le stesse considerazioni;

- tra gli opportuni provvedimenti previsti dall'articolo 410 secondo comma, vi è anche la possibilità di revoca dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare;

- l'amministratore di sostegno può rinunciare all'incarico quando esso sia durato dieci anni;

- si applicano gli articoli 383 e 384 in tema di esonero, rimozione e sospensione del tutore.

In tema di cessazione dell'amministratore di sostegno segnalo alcune possibili difficoltà interpretative.

L'articolo 412 prevede che gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal G.T., possano essere annullati; possono essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario in violazione di disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministratore di sostegno.

A parte la stranezza di un generico riferimento alla violazione di norme di legge (ma potrebbe trattarsi delle norme richiamate dall'articolo 411) è evidente come si prospetti una difficoltà di identificare gli atti effettivamente annullabili con conseguenti maggiori rischi anche per il notaio rispetto alle più chiare conseguenze della inabilitazione e dell'interdizione.

L'articolo 413 prevede ipotesi di cessazione, sostituzione, promozione delle istanze di interdizione o inabilitazione durante l'amministrazione di sostegno.

L'articolo 411 prevede l'applicabilità all'amministratore di sostegno di alcune norme tra le quali l'articolo 350 che dispone la non possibilità di nomina e la cessazione se la nomina è avvenuta in determinati casi; l'articolo 383 che prevede l'esonero quando l'esercizio dell'ufficio sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta alla sostituzione; l'articolo 384 che aggiunge casi di rimozione o sospensione, con qualche sovrapposizione, dell'amministratore di sostegno rispetto a quelli previsti dalla legge n.6.

 

In tema di rappresentanza e assistenza dell'amministratore di sostegno, dei soggetti che interverranno negli atti notarili, delle autorizzazioni necessarie, mi limito ad alcune brevi annotazioni.

L'articolo 404 parla, in via generale, di "assistenza" dell'amministratore di sostegno alla persona.

La distinzione tra amministratore di sostegno che assiste e amministratore di sostegno che rappresenta nasce nell'articolo 405 quando prevede che all'amministratore di sostegno provvisorio possono essere indicati "gli atti che è autorizzato a compiere" e nei numeri 3 e 4 dello stesso articolo che pongono espressamente i due casi di amministratore di sostegno di rappresentanza ("oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario") e di assistenza ("atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno").

L'articolo 409 prevede che il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono la "rappresentanza esclusiva" o "l'assistenza necessaria" dell'amministratore di sostegno.

L'articolo 410 prevede che l'amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere e anche il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.

Tale previsione sembra avere portata generale, senza distinzione tra amministrazione di rappresentanza e di assistenza, senza alcun riferimento alla intensità della limitazione della capacità.

La formulazione della norma consente di evidenziare alcuni punti .

* L'amministratore di sostegno deve "tempestivamente informare" il beneficiario circa gli atti da compiere: la informazione dell'amministratore di sostegno dovrà riguardare gli atti che rientrano specificamente nella amministrazione ma, a mio parere, anche quegli atti che rientrano genericamente nella funzione di assistenza, protezione, cura della persona, cura del patrimonio che non necessariamente si identificano con gli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione.

* Il beneficiario potrà dare il proprio assenso o manifestare il proprio dissenso.

* Se il dissenso sfocia in un contrasto, i soggetti previsti dall'articolo 406 (tra cui rientra il beneficiario) possono far ricorso al Giudice Tutelare che provvede.

* Potrebbe nascere un dissenso o un contrasto che non risulti palese, che non dia origine ad un ricorso al Giudice Tutelare da parte dei soggetti (previsti dall'art. 406): in tal caso può intervenire il P.M..

Ritengo che, per gli atti che necessitano di autorizzazione, sarà opportuno indicare espressamente nel ricorso che esiste il consenso del beneficiario: il Giudice Tutelare avrà sempre modo di procedere ad un controllo; il notaio, quando si tratti di casi di assistenza, potrà richiedere all'assistito, non accontentandosi della sua mera presenza, se è o meno consenziente al compimento dell'atto.

Nel caso di amministratore di sostegno con rappresentanza, si può giungere a conclusioni analoghe tenendo presente però che il notaio non avrà di fronte a sé amministratore di sostegno e beneficiario ma solo l'amministratore con rappresentanza.

La legge n.6, come si è visto, distingue chiaramente due ipotesi: quella dell'amministratore che rappresenta il beneficiario e quella che lo assiste.

Nella pratica il notaio potrà, a seconda dei casi, far intervenire in atto l'amministratore di sostegno quando si tratti di rappresentanza (come il tutore dell'interdetto) o il beneficiario assistito dall'amministratore di sostegno quando si tratti di amministratore assistente (come per la inabilitazione).

Naturalmente (e mi limito qui a richiamare l'articolo 54 reg. in relazione all'articolo 28 L.N. dando per note dottrina e giurisprudenza in materia) i soggetti che intervengono in atto dovranno essere autorizzati come la legge prevede.

Va subito notata la generale competenza del Giudice Tutelare.

In tema di autorizzazioni la legge n.6 si limita, all'articolo 411, a richiamare norme in tema di tutela dei minori (si noti che in materia di interdizione il richiamo è alle norme sulla tutela dei minori mentre in materia di inabilitazione il richiamo è alle norme sulla tutela dei minori emancipati) tra cui, in particolare, gli articoli 374 - 375 - 376; a precisare che i provvedimenti degli articoli 374 - 375 sono di competenza del Giudice Tutelare.

Non mi pare sorgano problemi di particolare rilevanza; vale però la pena di notare che l'autorizzazione appare inutile in tutti i casi in cui l'amministratore di sostegno è stato nominato per il compimento di certi determinati atti o quando, contestualmente alla nomina, l'amministratore è stato espressamente autorizzato a compiere, pur nell'ambito più vasto dell'amministrazione, determinati atti.

Anche di immediato interesse notarile è il comma terzo dell'articolo 411.

Tale norma va coordinata con l'articolo 388 (richiamato dall'articolo 411 che è stato modificato dall'articolo 3 comma secondo, della legge n.6) che prevede che nessuna convenzione tra il tutore e il minore (quindi tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario) può avere luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto.

L'articolo 411 prevede poi che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado, coniuge o convivente del beneficiario.

Ma di quali convenzioni può trattarsi?

L'art. 388 si riferisce al minore divenuto maggiorenne; nel caso di amministrazione di sostegno si può pensare al riacquisto della piena capacità di agire.

In questi casi si applicherebbe senza problemi il divieto dell'art. 388, con la deroga dell'articolo 411.

Ma che cosa avviene se il conto viene reso da un amministratore di sostegno poi sostituito da un altro?

Evidentemente le convenzioni dovranno essere stipulate o dal beneficiario, o dall'amministratore di sostegno, o dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno di nuova nomina a seconda dei casi.

A mio parere il divieto copre anche l'area delle convenzioni che non rientrano nella amministrazione di sostegno, con la sola eccezione prevista dall'art. 411 e ciò in quanto la norma sembra prevedere una sorta di conflitto di interessi con l'amministratore di sostegno.

In altre parole, a me sembra che le convenzioni tra beneficiario e amministratore di sostegno siano in principio vietate (ovviamente nei termini prima indicati) a prescindere dall'area di incapacità del beneficiario; che esse siano possibili solo con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 411.

E' evidente l'interesse notarile per tutto quanto fin qui detto, per evitare di fare intervenire in atto un soggetto limitato nella sua capacità di agire, con tutte le possibili conseguenze negative; è altrettanto evidente che quanto più si estende l'area della applicabilità dell'amministrazione di sostegno, tanto più aumenta un simile rischio.

In teoria il notaio dovrebbe sempre controllare se il soggetto che gli richiede un atto sia interdetto, inabilitato o dotato di un amministratore di sostegno: sarebbe opportuno istituire un sistema informatico esteso all'intero territorio nazionale che consenta la consultazione dei registri in tempo reale per tutte le ipotesi qui fatte.

 

Ho accennato all'inizio dell'interesse del notariato per il tema di in esame; concludo rilevando che l'interesse potrebbe evolversi in un maggior coinvolgimento del notariato in diversi aspetti della volontaria giurisdizione e, in particolare, nell'aspetto relativo alla tutela degli incapaci.

Il notaio è stato, negli ultimi anni, chiamato a collaborare con la giustizia: si pensi alla delegabilità ai notai delle esecuzioni immobiliari, alla esperienza dei GOA, alla sostituzione del controllo del notaio al controllo omologatorio del giudice in materia societaria.

Come è stato affermato nella relazione al congresso di Catania del 1999, compiti di gestione degli interessi, compiti di volontaria giurisdizione, sono stati tradizionalmente attribuiti alla magistratura ma potrebbero essere affidati ai notai o, meglio, al notariato che potrebbe organizzare gruppi di appartenenti alla categoria per rispondere a determinate esigenze dei cittadini.

Si potrebbe così ipotizzare che l'intera materia della amministrazione di sostegno sia affidata al notariato, lasciando al Giudice la decisione delle opposizioni e una qualche forma di controllo.

E' di tutta evidenza che una simile proposta abbisogna di ben altra meditazione; resti la mia una riproposizione della disponibilità del notariato a collaborare alla risoluzione dei problemi della giustizia, come una disponibilità del notariato a venire incontro, in modo ancor più intenso, al problema del disagio che colpisce tanti soggetti e tante famiglie.

GIAN FRANCO CONDO'

 

Finestra sul cortile

La signora, di mezza metà, è composta, tranquilla, quasi timida. Accusa vampate di calore e chiede con sommessa cortesia che si socchiuda una finestra della cosiddetta sala stipula, arroventata da un riscaldamento invero eccessivo. È qui con il marito per firmare l'atto di acquisto della loro nuova abitazione in un condominio fresco di fabbrica. A cose fatte, accomiatandosi, osserva che andare dal notaio le fa venire in mente "la" canzone di Fabrizio De Andrè. Quale canzone? Quella, evidentemente, dove si parla (si canta) di un notaio o comunque di qualche aspetto dell'attività notarile. La mia conoscenza dell'opera del rimpianto cantautore genovese è discreta e nutrita di convinta ammirazione, ma non può dirsi totale e la canzone "del notaio" francamente non me la ricordo. Procedo perciò, giustamente incuriosito, ad abbastanza attento esame del volume "Fabrizio De Andrè - Tutte le Canzoni", edito nel 1999 da Mondadori nella colonna "Supermiti", del quale - guarda caso - ho una copia in ufficio. (In effetti, conservo in ufficio un cospicuo numero di libri che in casa non ci stanno più. Fra questi, per esempio, anche la monografia dedicata a Orietta Berti da Tommaso Labranca, il geniale pensatore di Pantigliate, massimo teorizzatore del trash e di altre forme di sottocultura).

 

Cerca e ricerca, però, una canzone del notaio non si trova. De Andrè non era ignaro di fenomeni giuridici ricorrenti nel costume della società e nell'esistenza degli individui. Aveva fra l'altro un fratello avvocato brillantissimo, troppo presto scomparso anche lui. E in questo stesso volume si rinvengono un brano, scritto con il valoroso Nicola Piovani, intitolato "Un Giudice" e ben due testamenti "olofoni" (si dice così?) rispettivamente attribuiti a un certo Tito e a un anonimo ribelle o, come si dice adesso, "disubbidiente". C'è poi la versione italiana, dello stesso De Andrè, di una canzone di quel Georges Brassens di cui a una scorsa Finestra, che rischia di diventare un autentico incubo per i troppo benevoli lettori di questa rubrica. Si intitola "Marcia Nuziale" e inizia così:

"Matrimoni per amore, matrimoni per forza

ne ho visti di ogni tipo, di gente d'ogni sorta

di poveri straccioni e di grandi signori

di pretesi notai, di falsi professori."

L'espressione "pretesi notai" rende con fedeltà l'originale "soi-disant notaires" e ripropone, a ulteriore

disdoro di quanto avviene nel nostro ambiente, il fenomeno del notaio abusivo o, meglio, del non-notaio che fa esercizio abusivo della professione notarile.

E c'è, nella raccolta, massimo ma non lieto riferimento alla "razza" notarile, in una composizione dal titolo "Corale", una sorta di invettiva del seguente letterale tenore:

"Banchieri, pizzicagnoli, notai

coi ventri obesi e le mani sudate

coi cuori a forma di salvadanai..."

Mi rifiuto di credere che la mite casalinga volesse malignamente alludere a quei versi. Sta di fatto che, notai veri o sedicenti notai, non risultiamo in genere particolarmente simpatici.

 

Tanto è vero che, archiviato il mistero De Andrè, indotto dall'esternazione della mia cliente, mi imbatto in libreria in un volumetto di tale Federico Rampini intitolato "San Francisco - Milano", edito recentemente da Laterza nella collana "Contromano". Il Rampini, giornalista economico, collaboratore de "La Repubblica", ha vissuto negli anni scorsi in California, dove ha anche insegnato all'Università di Berkeley e solo da poco si è trasferito a Pechino per esercitarvi, suppongo, analoghe apprezzabili attività. Parrebbe trattarsi di un soggetto degno e ragionevole, come del resto testimonia la sua collega Natalia Aspesi, che mi onora della sua benevolenza e che ho al riguardo interpellato in occasione di un festoso incontro nella libreria di cui sopra.

Ebbene, duole constatare che l'autore in questione non ci è per nulla amico. Ciò risulta senza meno da un capitolo del suo libro sul quale, al solito, mi è "caduto l'occhio", non avendo avuto alcuna intenzione originaria di leggerlo tutto, ma solo di sfogliarlo. L'inizio, con sapiente sarcasmo, recita testualmente:

"Oltre alle formiche, alle api e ai caribù, esistono altre comunità che sopravvivono ordinatamente senza bisogno di notai." Sgombriamo preliminarmente il campo da ogni perplessità in ordine alla natura di quei "caribù". Si tratta di una specie di grossi cervi dell'America Settentrionale, dalle carni mangerecce (di bistecche di caribù si fa per esempio un gran parlare nel mirabile romanzo di Mordecai Richler "Solomon Gursky Was Here" edito in Italia da Adelphi).

Passiamo a chiarire quali siano le "altre comunità" cui si riferisce l'autore. Una di esse è, secondo il testo, quella degli abitanti di San Francisco in cerca di una casa da comprare. Pare in effetti che leggi locali e civilissimi rituali colà in uso rendano la bisogna facile, poco costosa e perfino piacevole.

 

"Il ruolo del notaio come grassatore istituzionale (sic) è sconosciuto, dunque non esistono gabelle medievali prelevate da una corporazione. I controlli legali per evitare che ti vendano un appartamento gravato da ipoteche li fa una società privata che si chiama Title Company e costano poche centinaia di dollari. Non si usano pagamenti in nero e le tasse si calcolano in percentuale sul valore dichiarato, che è il vero valore di mercato."

Sull'assenza di pagamenti in nero e sulla dichiarazione di valore non possiamo che esprimere compiacimento e sincera invidia per quanto si pratica nello Stato così ben governato dal culturista di origine austriaca. Ma è poi tanto sicuro il polemico giramondo che le nostre medievali gabelle eccedano di tanto le "poche centinaia di dollari" che a giusto titolo pretende dai suoi clienti la benemerita Title Company?

Aspettiamo comunque di conoscere a quali eventuali angherie sarà sottoposto il Rampini dai notai cinesi in nome di una deontologia pericolosamente in bilico fra comunismo e neocapitalismo al termine di una storica marcia che, da Mao in poi, può ormai definirsi lunghissima.

 

Se non disistima o disprezzo per la nostra categoria, un tono di elegante canzonatura si rinviene perfino alla voce "Notary Public" di un'agile pubblicazione, "Pocket Law", che fa parte di una meritoria collana di manuali tascabili in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e manageriale prodotti dalla casa editrice dell'autorevole rivista inglese "The Economist". È noto che la figura del Notaio nei Paesi anglosassoni differisce radicalmente da quella che noi conosciamo, trattandosi di un mero certificatore. Ma l'estensore della voce in oggetto sembra addirittura ritenerne la funzione in pratica inutile, istituita e mantenuta solo per assecondare ubbìe di stranieri malfidenti. "In parole povere, un pubblico notaio è un avvocato ufficialmente autorizzato ad autenticare documenti, con ciò ungendoli (sic) di una sorta di benedizione ufficiale. Per esempio, documenti richiesti per la registrazione di diritti in una giurisdizione straniera sono spesso notarizzati (firmati in presenza di un notaio e da lui autenticati) cosicchè le autorità estere abbiano il conforto (sic) della procedura notarile al fine di recepire i documenti."

Seguita poi a spiegare lo scettico chiosatore che esistono in Inghilterra e nel Galles due tipi di notai. Uno Scrivener Notary può esercitare in tutto il Paese in forza di un certificato rilasciato dal Master della Scriveners' Company. Un General Notary può esercitare dappertutto tranne che all'interno della giurisdizione della Scriveners' Company, che è la City di Londra e una cerchia di tre miglia intorno alla City. "Prima o poi qualcuno insinuerà che questa esclusione puzza di restrizione monopolistica, ma, con norme che risalgono

al 1373, nessuno ha voglia di attaccare le fondamenta costituzionali della Scriveners' Company." E pensare che noi ci troviamo spesso a dover giustificare presso i clienti certi tormentoni (esempio: la sottoscrizione "col nome e cognome") imposti dalla vetusta nostra legge professionale, che in fondo è solo del 1913.

 

Per fortuna c'è invece da segnalare, sul versante opposto di un superstite (malgrado tutto) favore popolare accordato alla corporazione, il successo ottenuto dal personaggio del notaio nella rubrica televisiva "Affari Tuoi". Coinvolto con simpatia e qualche pesantezza dal fin troppo esuberante conduttore nella cagnara circostante, il collega (sbaglio o se ne sono avvicendati due, praticamente identici in quanto consanguinei?) ha saputo stare al gioco con spirito e senza rinunciare alla dignità richiesta dal ruolo. Va altresì lodata la sua non comune pazienza. Del resto, il notaio del telequiz è figura storica, quasi mitica, fin dai tempi di "Lascia o Raddoppia" e di "Rischiatutto". E, mi chiedo, esiste ancora il notaio dell'antidoping?

Infine, sempre per la serie "buone notizie", adesso "arriva l'olio del notaio". È il titolo di un trafiletto nelle pagine della rubrica "Società" di un numero del settimanale "L'Espresso" di qualche tempo fa. Recita il testo sottostante: "Torna l'olio certificato dal notaio." Ma allora c'era già stato? Peccato che non ce ne fossimo accorti. Si tratta di una "selezionatissima produzione da un unico oliveto, garantita dalla raccolta alla molitura e confezione", certificato come DOP Umbria dei Colli Assisi Spoleto, imbottigliato in confezioni/edizioni limitate e garantite da un notaio locale.

Questi, evidentemente, avrà assistito di persona, osservatore attento e rigoroso, a tutte le fasi della raccolta, della molitura e della confezione e, a garantire ancor meglio la bontà del prodotto, avrà proceduto ad appropriati assaggi. Mi propongo io stesso, ove se ne offra l'occasione, quale mallevadore di altre squisitezze enogastronomiche.

Franco Cavallone

 

 

POSALAQUAGLIA & POSALAQUAGLIA

Sarà successo anche a voi; talvolta si ha bisogno di testimoni o di fidefacienti. Le maestranze non sempre possono svolgere anche questo compito, per cui capita di dover ricorrere all'opera di esterni. Il problema per me non è stato mai di difficile soluzione; proprio sotto il mio studio, infatti, c'è una strana forma di aggregazione sociale, che non saprei se definire circolo, dopolavoro, unione pensionati, insomma c'è un locale in cui si ritrovano, con quotidiana frequenza, una serie di persone che non hanno altri impegni. Il locale in questione, peraltro, è caratterizzato da un eclettismo notevole; in periodo elettorale, infatti, esso diviene il luogo di discussione di candidature prima, di recupero voti durante, di commento ai risultati dopo.

Se, invece, si tratta di affrontare le conseguenze di quelle catastrofi atmosferiche (gelate, grandinate, siccità ecc...) che piegano l'agricoltura, è li che i contadini affilano le armi, trovando gli interlocutori giusti per le richieste di contributi.

Essendo inoltre l'ameno circolo posizionato proprio di fronte al Comune che, a sua volta, confina con una delle sette parrocchie del paese, matrimoni e cresime, nascite e funerali non mancano mai dell'apporto affettuoso dei suoi frequentatori.

Ecco perchè nel momento in cui c'è bisogno di testimoni, è sufficiente che qualcuno dei clienti accenni a una richiesta che subito due gentilissimi signori offrono la loro disponibilità, sciroppandosi, con estrema pazienza, la lettura di atti anche lunghi e noiosi. Nonostante la varietà dei frequentatori del "circolo", però, i testimoni volontari sono sempre gli stessi due, i quali si accomodano, seri e compunti, nel mio studio e subito dopo aver apposto, con grafia chiara ed intellegibile, la loro firma all'atto, considerando compiuto il compito loro affidato, salutano e, con elegante discrezione, tornano alla loro attività.

Due persone perfette, squisite, oserei dire... "professionali". Ecco è proprio su queste parole che un giorno mi si è accesa la lampada: i due uomini agiscono proprio in maniera "professionale". Il dubbio è mano mano diventato un tarlo; si è trasformato poi in una quasi certezza il giorno in cui prendevano parte alla stipula tre persone di Ostuni, paese non lontanissimo da quello dove vivo (circa 30 chilometri), ma i cui abitanti non sono certo tutti noti nel circondario. Orbene, questi signori, che io non conoscevo direttamente, erano privi di un valido documento di riconoscimento; ho proposto loro dunque di rinviare l'atto a meno che non portassero due fidefacienti che ne attestassero l'identità. Ero convinta che, avendo essi dichiarato di non avere contatti in paese, non avrebbero mai potuto trovare chi garantisse per loro. Potete immaginare, quindi, la mia sorpresa quando, dieci minuti dopo, me li sono visti ritornare trionfanti con i due fidefacienti, che altri non erano se non gli stessi, abituali testimoni, sottostanti lo studio.

Mi è così venuto in mente uno dei cento film di Totò e Peppino, nel quale i due grandi comici, nelle vesti dei fratelli Posalaquaglia, avevano creato un'agenzia di testimonianze, "Posalaquaglia & Posalaquaglia" appunto, mettendo a disposizione dei clienti testimonianze a pagamento in tutti i tipi di processi. L'attività andò a gonfie vele finchè, all'insaputa l'uno dell'altro, non offrirono i loro servigi nello stesso procedimento, ad entrambi le parti in lite, trovandosi così a testimoniare sia per l'accusa che per la difesa.

Ovviamente finirono in galera e la premiata ditta sparì.

Ora, io non voglio assolutamente pensare che qualcuno tenti di emulare Totò e Peppino, ma secondo voi vengo proprio meno ai miei doveri istituzionali se ometto di rivelare ai clienti sprovvisti di documento che esiste la figura del fidefaciente?

 

Lavinia Vacca

IL VERO SOMARO

Dovendosi recare alla non lontana sede, il notaio dott. Remo Valorosi aveva intrapreso di buon mattino il breve viaggio dall'abitazione allo studio sul suo calesse trainato dal fedele asinello.

Quella mattina però Romolo (così si chiamava il quadrupede) procedeva con una strana, inconsueta per lui, lentezza, quasi una sorta di svogliatezza, reticenza perfino.

Irritato, irritatissimo il dott. Valorosi aveva preso dapprima ad incitare l'asino a parole, poi, esaurita ogni pazienza, non aveva esitato ad usare brutalmente il bastone sulla groppa dell'animale.

Romolo tuttavia, nonostante gli energici incitamenti verbali e materiali, continuava a procedere con esasperante indolenza, fino ad indurre il suo padrone, solitamente tollerante e benevolo, ad elevare ulteriormente il tono delle proprie grida e ad intensificare la violenza delle legnate.

Nulla. Non solo Romolo aveva continuato il cammino con l'iniziale insoddisfacente andatura ma, dopo un breve tratto di strada, s'era addirittura fermato, rifiutandosi ostinatamente di procedere.

Il notaio, esasperato oltre ogni dire da quella insopportabile indolenza che gli aveva ormai fatto perdere il lume della ragione, sceso dal calesse, aveva affrontato Romolo a viso aperto, guardandolo negli occhi e minacciandolo brutalmente con aggravati insulti e improperi accompagnati da impietose e, sempre più violente, legnate.

A questo punto Romolo, rivolgendosi pacatamente al padrone con il suo proverbiale sguardo mite e paziente, gli disse: "Mio caro dottore, io sono soltanto un asino e non so esprimermi come voi uomini, ma è da questa mattina che cerco di farti capire, a modo mio s'intende, che abbiamo sbagliato strada … ".

 

Vittorio Muggia

 

 

Societa' & C.

AUMENTI DI CAPITALE DI S.R.L.: FORMULE E COMMENTI

1) DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ..... nonché alla conseguente modifica dell'articolo ….. dello statuto sociale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita da euro ….. a euro ….. mediante prelievo e passaggio a capitale

- di euro ….. a carico della riserva ….. mediante suo totale annullamento;

- di euro ….. a carico della riserva ….. mediante sua riduzione per pari importo.

2) Di dare atto che l'aumento di capitale deliberato è attribuito ai soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta e che pertanto il capitale, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel competente registro delle imprese, risulta sottoscritto e versato come segue:

…..

3) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

4) Di dare mandato all'organo amministrativo affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

5) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…..".

2) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO CON CONFERIMENTI IN DANARO

2.1 Aumento di capitale da collocare

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi entro il …..

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi alla pari/con un sovrapprezzo complessivo di euro….. a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ….., il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.

2) Di modificare l'articolo ….. dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.

3) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove partecipazioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2481 bis c.c..

L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove partecipazioni al capitale ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle partecipazioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto .

2.2 Aumento collocato

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi entro il …..

Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica che l'attuale capitale sociale di euro …… è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …… è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi alla pari/con un sovrapprezzo complessivo di euro….. a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …..;

2) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale, e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

3) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

4) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

5) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…..".

3) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE

3.1 Aumento di capitale da collocare con esclusione del diritto di sottoscrizione con conferimenti in danaro

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. con esclusione del diritto di sottoscrizione (e con un sovrapprezzo complessivo di euro …...) da collocarsi entro il …..

Il Presidente illustra all'assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società.

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che ) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. (con un sovrapprezzo complessivo di euro …..).

2) Di stabilire che l'aumento di capitale venga collocato entro il ….. presso ….. con esclusione del diritto di sottoscrizione.

3) Di dare mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato ai sensi dell'art. 2436 c.c..

4) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove partecipazioni in una o più riprese presso ….., con esclusione del diritto di sottoscrizione.

L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove partecipazioni al capitale ed a procedere con ogni più ampio potere, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3.2 Aumento di capitale da collocare con esclusione del diritto di sottoscrizione con conferimenti in natura

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale di euro ….. con esclusione del diritto di sottoscrizione (e con un sovrapprezzo complessivo di euro …...) da collocarsi entro il……, a fronte del conferimento ………..da effettuarsi da parte di …..

Il Presidente presenta la relazione dell'organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…") alla quale si riporta.

Il Presidente presenta la relazione dell'esperto ….. nominato dalla società relazione, che, si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…..".

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che ) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi con esclusione del diritto di sottoscrizione (e con un sovrapprezzo di euro ….) a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …… contro il conferimento di …… da effettuarsi da parte di ….., secondo quanto previsto nella relazione dell'organo amministrativo e le risultanze della relazione di stima redatta dall'esperto sig …..

2) Di prevedere che l'organo amministrativo con i più ampi poteri abbia a procedere all'esecuzione delle delibere di cui sopra.

L'organo amministrativo, e per esso ciascuno dei suoi componenti, è pertanto autorizzato ad intervenire e procedere alla sottoscrizione del contratto di conferimento, determinando tutte le condizioni e le modalità di dettaglio della progettata operazione, secondo quanto previsto nella relazione dell'organo amministrativo, ed a procedere con ogni più ampio potere, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3) Di dare mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato a seguito della sottoscrizione del contratto di conferimento.

3.3 Aumento di capitale collocato con esclusione del diritto di sottoscrizione con conferimenti in danaro

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. con esclusione del diritto di sottoscrizione (e con un sovrapprezzo complessivo di euro ……) entro il …..

Il Presidente illustra all'assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società.

Il Presidente comunica che …. ha già messo a disposizione della società le somme necessarie per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica che l'attuale capitale sociale di euro …… è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …… è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. (con un sovrapprezzo complessivo di Euro …..).

2) Di stabilire che l'aumento di capitale venga collocato entro il ….. presso ….. con esclusione del diritto di sottoscrizione.

3) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale, e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

4) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

5) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

6) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…..".

4) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI

4.1 Aumento da collocare

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi entro il …..

Il Presidente propone di aumentare il capitale prevedendo conferimenti da parte dei soci non proporzionali e precisamente:

…..

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che (il capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che ) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. (con un sovrapprezzo complessivo di euro …..) da collocarsi a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …..

come segue:

- partecipazione di euro ….. a fronte di un conferimento di euro …..;

- partecipazione di euro ….. a fronte di un conferimento di euro ….. .

2) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove partecipazioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2481 bis c.c..

L'organo amministrativo, è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove partecipazioni al capitale ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle partecipazioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3) Di dare mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere, a seguito dell'integrale collocamento del capitale, alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.

4.2 Aumento collocato

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro ….. da collocarsi entro il …..

Il Presidente propone di aumentare il capitale prevedendo conferimenti da parte dei soci non proporzionali e precisamente:

……

Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale certifica che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro ….. a euro ….. da collocarsi a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …..

come segue:

- partecipazione di euro ….. a fronte di un conferimento di euro …..;

- partecipazione di euro ….. a fronte di un conferimento di euro …...

2) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale, e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

3) Di stabilire che, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, verranno emesse partecipazioni per complessivi euro ….. da attribuirsi come sopra indicato.

4) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

5) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

6) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "…..".

Anna Pellegrino notaio in Milano

Corrispondenza

UNA CENA ……NON DI GALA

Perdurando, in Italia e nel mondo intero, la straordinaria penuria di argomenti di maggiore urgenza e/o importanza, il collega Paolo Setti di Milano ritorna su un problema che potrebbe definirsi "un classico", perchè nel corso dei secoli, o almeno nell'era moderna, non ha mai mancato di suscitare polemiche accese ed aspri confronti di idee: la cena di gala.

In particolare, nel suo intervento apparso su Federnotizie di gennaio 2005, l'Autore si sofferma sulle cene di gala svoltesi in occasione degli ultimi due congressi nazionali del notariato, quello di Bari e quello di Roma, in ordine cronologico.

Non avendo partecipato al congresso di Roma, non mi permetto di interferire nelle critiche, puntuali e pungenti, relative addirittura anche alla pessima qualità del cibo servito. I colleghi romani non hanno certo bisogno di difensori d'ufficio.

Quanto a Bari, Paolo Setti ha perfettamente ragione ed io intendo qui riproporre il senso di mortificazione che ha colto il comitato organizzativo (del quale indegnamente facevo parte) quando ha dovuto rendersi conto, in primo luogo, che bene aveva fatto ad evitare accuratamente, sia nel programma congressuale, sia in tutto il materiale pubblicitario, la definizione di "cena di gala", che era sembrata decisamente inappropriata. Si è sempre e solo parlato (e scritto, basta andare a rileggere) di "cena".

Quanto alle modalità di svolgimento della serata lamentate dal collega, anche qui... "infandum Regina iubes renovare dolorem...!"

"Fummo caricati su enormi pullmann e condotti per stradine disagevoli..., sino ad una antica e bellissima masseria". Quindi: il posto era per ammissione dello stesso Collega molto bello (non a caso, il "Melograno" risulta citato da tutte le guide del settore) ma il trasporto, effettuato con grossi pullmann, era riuscito poco... scorrevole.

In realtà, avevamo chiesto al ministro Lunardi di inserire, con cortese sollecitudine, la campagna monopolitana, notoriamente sprovvista di autostrade, nel programma di realizzazione di nuove infrastrutture varato in via di urgenza dal governo. Ma un cortese sottosegretario ci aveva fatto gentilmente presente che, tra i preparativi per il Ponte sullo Stretto ed i lavori perpetui sulla Salerno-Reggio Calabria, il sistema nervoso del Ministro era già di suo sull'orlo del collasso.

Avevamo anche ipotizzato, per la verità, un servizio di limousine che ospitassero non più di due colleghi ciascuna.

Sicuramente la passeggiata da Bari a Monopoli sarebbe riuscita molto più confortevole. Purtroppo, però, nonostante le ricerche venissero estese, con la collaborazione di tutti i distretti, fino a Mottola, Melendugno, Tuturano e S. Maria di Leuca, abbiamo reperito soltanto diciannove limousine (delle quali due in fase di revisione decennale): erano a tutta evidenza insufficienti. Conseguentemente, essendo improponibile l'ipotesi di percorrere a piedi i 50 chilometri che separano Bari da Monopoli, abbiamo dovuto ripiegare sui più tradizionali pullmann.

Giunti finalmente, sul posto, dopo un'attesa di circa un'ora, i vari piatti furono serviti "frettolosamente" e "rigorosamente quasi freddi". Per la verità, il mio ricordo personale è di segno diverso, ma naturalmente essendo io parte in causa, mi autocensuro (il complesso della terzietà) per non incorrere in alcuna ipotesi, per quanto remota, di conflitto di interessi. D'altra parte, ci eravamo posto, naturalmente, in sede di predisposizione del programma, il problema e, per la verità, ne avevamo anche individuato la soluzione: occorreva prenotare tante cene per non più di quattro persone per volta. Il cibo sarebbe stato ottimo e caldo, il servizio rapido ed efficiente, i tempi di attesa pienamente rispondenti alla media europea ed ai parametri di Maastricht. Purtroppo, però, per lo svolgimento di tante cene per quattro commensali, essendo i partecipanti circa 750 (settecentocinquanta), sarebbero occorse 187 (centottantasette) serate.

E, drammaticamente, dovemmo renderci conto che non le avevamo a disposizione, per ovvi motivi operativi.

Tuttavia, poichè il rimorso tuttora ci affligge, noi (intendo il comitato organizzativo barese) vorremmo finalmente poterci emendare dalle nostre colpe una volta per tutte. Se il collega Paolo Setti ci concederà il piacere di una visita, magari in primavera, promettiamo un solenne riscatto. Con la predisposizione di un programma adeguatamente personalizzato, ci auguriamo che possa realizzarsi la tanto attesa catarsi.

Evitando - superfluo aggiungerlo - accuratamente qualsiasi cena di gala.

Enrico Amoruso Notaio in Alberobello (BA)

 

 

Attivita' sindacali

DA UN CONGRESSO ALL'ALTRO

Il Congresso Nazionale di Roma del dicembre scorso non ci è particolarmente piaciuto.

Gli argomenti congressuali erano di scarso rilievo e di scarso interesse; non abbiamo assistito ad alcun dibattito congressuale degno di questo nome ed il tutto si è sostanzialmente ridotto ad una "presentazione" al notariato del nuovo Consiglio Nazionale.

Tutto ciò ha spiegazioni e giustificazioni molto valide e tutto ciò comporta "colpe" rilevanti da parte dell'intero notariato (ed anche nostre in particolare) forse superiori a quelle degli organizzatori.

Si trattava, come è noto, del primo Congresso dopo la riforma del Regolamento ed in particolare del primo Congresso che è andato a sostituire quello che, negli anni scorsi, si chiamava "Convegno" e si teneva negli anni in cui si svolgeva il Congresso internazionale.

Questo nuovo "Congresso minore", che si tiene ad anni alterni sempre a Roma, non avrà particolari vetrine, non tratterà argomenti scientifici e si limiterà ad "argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione della professione, la previdenza e assistenza della Categoria e, in generale, la politica del Notariato."

Nel recente Congresso di dicembre c'è stata poca traccia di questi argomenti (se si eccettuano, naturalmente, i discorsi in qualche modo programmatico - relazionari dei due Presidenti).

Ma, dicevo, ci sono diverse giustificazioni a questa situazione: anzitutto proprio la "novità" di questo Congresso / ex Convegno, che deve trovare una sua precisa collocazione ed individuazione. Quest'anno, per esempio, si è parlato anche di "privacy" e di "antiriciclaggio": li consideriamo "argomenti attinenti la valorizzazione della professione" o li consideriamo argomenti scientifici esclusi da tale Congresso ? Difficile dirlo. Difficile anche trovare una giusta misura per questo incontro biennale che potrebbe comunque diventare il vero luogo dove parlare di politica notarile senza timore di orecchie inopportune (politici, ministeriali, etc.) e poterci quindi "litigare" fra di noi.

Occorre insomma un poco di rodaggio.

Ed ancora: il nuovo Consiglio Nazionale, dopo l'entrata in piena funzione, si è ritrovato all'ultimo momento con la necessità di organizzare questo Congresso (che un poco, diciamolo, era "sfuggito" a tutti) e quindi ha avuto a disposizione tempi davvero ristretti.

Ed infine il periodo: dicembre ! ed un dicembre particolare con le società e in ispecie le cooperative che lo hanno fatto diventare caotico ed impegnativo: pochi se la sono sentita di ritagliarsi un week-end congressuale.

Sta di fatto che il sabato, dopo i vari discorsi celebrativi, si è chiuso con diverse ore di anticipo sul programma, senza che vi sia stato alcun dibattito.

Si dirà: "è stata più volte sollecitata la presentazione delle schede per gli interventi; se nessuno chiede di parlare, tanto vale chiudere." Formalmente è giusto: in realtà tutti sappiamo che il dibattito va preparato, organizzato, sollecitato ed allora "fiorisce", altrimenti inevitabilmente "appassisce".

Ed in questo stanno le "colpe" del notariato e del sindacato in particolare: molti si sono lamentati della mancanza appunto di discussione, ma senza affatto impegnarsi ad intervenire; noi oggi (dopo la "battaglia" di Bari) siamo legittimati a presentare gli "ordini del giorno" sulla base dei quali si svolge il Congresso e non ci siamo affatto impegnati a farlo.

Ma, chiusa questa vicenda con le critiche e l'autocritica di cui sopra, volevo adesso svolgere qualche considerazione in prospettiva futura e cioè in vista del Congresso Nazionale del 2005, che si terrà a Pesaro.

Occorre che tutti ci rendiamo conto della portata della riforma operata a Bari sul Regolamento dei Congressi. Non avremo più le Commissioni Consiglio, Cassa, e Varie che era finalmente davvero il caso di abolire, che erano diventate un luogo dove ognuno presentava il proprio problemino particolare, dove tutti gli angoli venivano ... smussati, dove tutto finiva negli "auspica" e nei "fa voti...", ma alle quali ed ai loro "riti", riconosciamolo pure, ci eravamo abituati.

Adesso si presentano, preferibilmente prima del Congresso, degli ordini del giorno da parte di "maggioranze qualificate": consigli notarili, associazioni sindacali, gruppi di almeno 10 notai.

Sulla base di tali ordini del giorno si organizza il Congresso.

Occorre quindi prepararsi in tempo, preparare studi, riflessioni, individuare temi davvero rilevanti, insomma cercare di svolgere un Congresso serio.

Da parte nostra, questa volta, non vogliamo sbagliare l'obiettivo: abbiamo già cominciato ad individuare uno o due argomenti davvero rilevanti di politica notarile, in maniera di studiare, approfondire, preparare il materiale, gli ordini del giorno, gli interventi.

Insomma vorremmo davvero che il prossimo Congresso Nazionale del 2005 sia l'inaugurazione di un modo nuovo di riunirci e di parlare dei nostri problemi.

Ci permettiamo di richiamare l'attenzione anche di tutte le altre componenti del notariato: Comitati Regionali, Consigli notarili, gruppi di colleghi "pensanti", in maniera di evitare gli errori e le manchevolezze del Congresso di Roma e preparare un grande Congresso a Pesaro.

 

Egidio Lorenzi - presidente di Federnotai

 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

ASSOCIAZIONE SINDACALE NOTAI DELLA LOMBARDIA

 

Siamo ormai abituati a sentir parlare ed a parlare di "formazione", con questo termine ormai convenzionalmente facendo riferimento, all'interno della nostra categoria, al costante aggiornamento professionale del notaio.

 

Siamo ormai abituati anche a praticarla, in concreto, la "formazione" se solo si pensa alle numerose giornate di studio, convegni, seminari ai quali in modo altrettanto numeroso molti di noi partecipano. E ciò sia per il naturale desiderio professionale di far fronte alle novità normative sempre più frequenti e complesse, sia per cercare di anticipare, attraverso l'organizzazione e l'attività preventiva, il futuro prossimo venturo nel quale la "formazione" diverrà obbligatoria.

 

E' giusto ricordare che, come spesso è accaduto ed accade, il sindacato, attraverso Federnotai, FederNotizie e, con il contributo, in particolare sempre costante della Associazione Sindacale Lombarda, ha anticipato i tempi. Il tema della formazione è sempre stato in evidenza nelle attività sindacali e congressuali in particolare. Con riferimento alla recente riforma del diritto societario il sindacato lombardo aveva mosso i primi passi con largo anticipo. Vorrei ricordare le interessanti giornate di studio organizzate qualche anno prima dell'entrata in vigore della riforma in tema di lettura ed interpretazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci straordinari con riferimento alle principali operazioni in cui è coinvolto il notaio. Giornate alle quali erano intervenuti docenti universitari e professionisti delle materie interessate ed avevano visto partecipare numerosi colleghi milanesi. In qualche modo, a quella prima esperienza ed al suo sistema organizzativo, con maggiori mezzi finanziari e maggiori risorse umane, si è ispirato il Consiglio Notarile di Milano e la Scuola del Notariato Milanese che ha successivamente prodotto l'organizzazione di quegli incontri di studio il cui straordinario successo, ancora in divenire, è sotto gli occhi di tutti noi con grandissime soddisfazioni a livello nazionale. Basti citare l'ultimo Convegno organizzato a Milano, al Teatro dal Verme, con l'intervento anche del Consiglio Nazionale che ha apprezzato, condiviso e riconosciuto la validità di quel sistema organizzativo.

 

Noi speriamo di aver gettato, nel corso dell'anno 2004, le basi per un nuovo ambito di applicazione della formazione.

 

Fino ad oggi tale attività ha avuto come destinatari direttamente "i notai". Noi crediamo che, oltre ad essi, siano bisognosi di formazione anche i dipendenti dei notai in genere. E' evidente che la prestazione notarile è erogata "direttamente" dal notaio per la parte più qualificante di essa (indagare la volontà delle parti, ricevere l'atto notarile, organizzare e soprintendere all'organizzazione dello studio e così via); ma è altrettanto evidente che una parte di essa, di non così poca importanza, venga erogata dallo studio notarile in genere, in particolare direttamente dai dipendenti del notaio che eseguono parte della nostra più generale prestazione direttamente a favore dell'utenza. E' fin troppo evidente se solo si pensa alle numerose telefonate che vengono evase dai nostri collaboratori, alla predisposizione ed alla compilazione delle formalità anteriori e posteriori alla stipula, e così via. In relazione a queste sentite esigenze si è immaginato di proporre un corso di formazione destinato ai dipendenti.

 

L'Associazione Sindacale Notai della Lombardia, dopo aver esaminato le proposte di alcuni operatori specializzati nella organizzazione di corsi di formazione per le imprese, finanziati attraverso la Regione Lombardia, ha individuato come partner, per questo primo esperimento, l'IFOA, Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio, ente di formazione professionale operante a livello nazionale con precedenti esperienze nell'ambito degli studi professionali. L'Associazione ha così partecipato al progetto "Formazione continua: aggiornamento e crescita professionale delle risorse umane nelle imprese lombarde", aggiudicandosi positivamente i finanziamenti, d'intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. E' stato così possibile realizzare i corsi di formazione interamente finanziati, senza quindi che né i dipendenti, né i datori di lavoro, quindi i notai, sostenessero alcun costo se non quello di ritrovarsi assenti, questi ultimi (i notai) durante alcune giornate di lavoro e durante l'orario di lavoro, i dipendenti partecipanti al corso. I risultati sono sembrati di grande soddisfazione.

 

Sono stati coinvolti 62 Studi Notarili presenti sul territorio lombardo per un totale di 170 partecipanti e 704 ore di formazione erogate.

 

I corsi di formazione, durati circa quattro mesi, a cui hanno partecipato i dipendenti degli studi notarili sono stati:

 

1) "Approccio e comprensione delle attività dello studio professionale"

per un totale di 160 ore di formazione.

I docenti, notai, hanno affrontato le materie notarili in genere, trattate secondo il seguente schema:

IL NOTAIO

- le istituzioni notarili

- la figura del notaio

- l'ufficio del notaio

- i libri e registri obbligatori del notaio

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

- la legge

- le persone

- gli oggetti

 

L'ATTO PUBBLICO E LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

 

I CONTRATTI (e le principali formalità correlate)

- la vendita

- la permuta

- la donazione

- la divisione

- il mutuo

 

LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

 

LE SOCIETA'

 

LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

 

IL REPERTORIO

 

2) "Approfondimenti ed ottimizzazione delle attività proprie dello studio professionale"

per un totale complessivo di 128 ore di formazione.

I docenti sono stati i rappresentanti di:

 

CEDCAMERA - Camera di Commercio di Milano, Registro imprese C.C.I.A.A. di Milano, Camera di Commercio di Milano, Agenzia del Territorio di Milano alla presenza e con l'ausilio dei notai.

 

Il corso ha affrontato le modalità pratiche di compilazione del modello "Fedra" e del Modello "Unico" con costanti esercitazioni pratiche.

 

3) "Comunicazione I livello"

per un totale di 40 ore di formazione.

 

4) "Comunicazione II livello"

per un totale di 176 ore di formazione.

 

Il docente di questi corsi ha affrontato le modalità relazionali di comunicazione all'interno dello studio notarile e verso l'esterno.

 

5) "Informatica di base"

per un totale di 40 ore di formazione.

 

6) "Office automation avanzato"

per un totale di 160 ore di formazione.

 

I corsi hanno affrontato l'utilizzo delle procedure informatiche in genere prescindendo dall'utilizzo degli specifici gestionali forniti dalle tradizionali software houses, e quindi, in particolare: Word, Excel, la posta elettronica, la navigazione internet, la rete.

 

Di particolare interesse è la circostanza che hanno riscosso successo presso i dipendenti (ma anche presso i notai) i corsi dedicati alla comunicazione. Evidente è il sentito bisogno di poter meglio comunicare sia all'interno dello studio notarile che verso l'esterno.

 

L'esperimento ha dato questi positivi risultati grazie al costante ed intenso coinvolgimento dei notai membri del Comitato Direttivo, oltre che di altri volenterosi colleghi che ha reso possibile la formazione di una interessante ed importante esperienza in tema di formazione di dipendenti di studi notarili che speriamo venga ripresa ed intensificata anche da altri.

 

Il presidente dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia

Domenico Cambareri

 

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 22 GENNAIO 2005

L'assemblea si apre alle ore 10,30 circa in Roma:

Sono presenti:

per la Calabria: Gemini;

per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte;

per l'Emilia: Auriemma, Manzini;

per il Lazio: Rummo, Bellelli, Giuliani, Gaddi;

per la Liguria: Ceri;

per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti;

per le Marche: Colangeli;

per la Sardegna: Falchi, Garau;

per la Toscana: Ersoch;

per il Triveneto: Bidello, Ferretto.

 

Apre la riunione il Presidente Lorenzi, comunicando la nomina della collega Donatella Quartuccio a nuovo presidente della associazione dell'Abruzzo- Molise.

Indi annuncia l'uscita in rete di un nuovo bollettino di matrice sindacale, e precisamente "ASNOL IN RETE" a cura dell'associazione del Lazio.

A tale proposito rende nota la deliberazione di giunta del giorno precedente, con la quale si è deciso uno stanziamento a favore delle due associazioni Lazio e Campania, proprio a fronte delle rispettive pubblicazioni, nonché, per quanto riguarda il Lazio, anche a fronte di una iniziativa per corsi di formazione.

 

Vengono quindi trattati i seguenti argomenti:

CONSILP

Il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi della vicenda Consilp, che ci ha visti particolarmente critici per i metodi usati e per le scelte fatte in occasione della riforma dello statuto e conseguente elezione della Giunta Esecutiva.

In particolare il Presidente Stella ha effettuato un tentativo di riconciliazione, soprattutto alla luce del fatto che in questo momento notai e avvocati, e cioè tutta l'area giuridica, sono fuori dalla Giunta.

A fronte di discutibili offerte di "posti di potere", il Presidente ha ribadito che il modo corretto per ovviare alle decisioni che hanno estromesso l'intero settore legale, è quello di aumentare il numero di consiglieri da 7 a 9, introducendo un notaio ed un avvocato.

 

ULTIMO CONGRESSO NAZIONALE DEI NOTAI A ROMA

Prende la parola Cambareri, il quale si dichiara estremamente deluso per l'esito congressuale, a causa di una totale assenza di dibattito, a sua volta dovuta alla mancanza di argomenti da trattare; conclude chiedendosi e chiedendo se Federnotai non debba in qualche modo criticare un tale metodo di gestione dei Congressi.

Fiordiliso aggiunge che l'ultimo congresso è da non ricordare.

Nuovamente Cambareri propone che Federnotai inviti il CNN a pubblicizzare in anticipo i temi dei prossimi congressi.

Colangeli si domanda a cosa servano, a questo punto, i congressi nazionali.

Seguono altri interventi e proposte, dalle quali emergono tre temi da proporre, da parte di Federnotai, quali argomenti a cominciare dal prossimo congresso di Pesaro: il metodo elettorale, la riorganizzazione dei distretti ed i poteri del CNN nei confronti dei singoli distretti.

 

PROSSIME RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Il Presidente distribuisce a tutti gli intervenuti il calendario delle prossime riunioni

 

CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Cambareri, su invito del Presidente, illustra ai presenti l'esperienza lombarda sulla scuola di formazione del personale dipendente, e si sofferma a chiarirne i passaggi ed i punti essenziali:

- si tratta di partecipare a bandi pubblici per ottenere i necessari finanziamenti;

- vi è un apposito controllo del procedimento di partecipazione e gestione;

- l'attività di segretariato viene gestita dalla ditta che si incarica di curare le procedure;

- in Lombardia il corso era mirato per soggetti già dipendenti di studi notarili, e non per soggetti in cerca di lavoro;

- la partecipazione è stata di circa 170 persone appartenenti a 62 studi notarili;

- i notai coinvolti nell'insegnamento sono stati 15/20, con corsi di 10 lezioni per complessive 40 ore per corso, e con un totale di 704 ore di lezione.

L'importanza di tale esperimento, al di là dell'entusiasmo provocato nei partecipanti, va collegata alla ricerca di una migliore qualità della prestazione notarile in senso lato, nonché alla relativa facilità di esportare anche in altri distretti il know-how che si è formato.

Tutti i presenti si dichiarano favorevoli al tentativo di allargare l'esperienza lombarda anche in altre città.

Bidello peraltro puntualizza che fondamentale compito di Federnotai dovrebbe essere soprattutto quello della formazione continuata del Notaio, oltre che della migliore preparazione dei dipendenti.

A questo punto si chiude la discussione.

Sono le ore 1