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marzo 2004
Sommario
Corsivo redazionale
Potrete leggere il corsivo di questo numero, in anteprima, sul nostro sito www.federnotizie.org, pochi giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale del Notariato e del nuovo Consiglio di Amministrazione della Cassa. Il numero completo giungerà invece sulle vostre scrivanie quando i giochi elettorali saranno fatti e sarà il momento dei programmi e dei progetti. Il compito di questo corsivo dovrebbe quindi essere quello di delineare le linee guida di questi programmi e progetti e di indicare le aspettative che la categoria in generale e, più in particolare, quella parte di essa che si riconosce in Federnotai ripone in coloro cui sarà stata affidata la guida politica. Poi, nel corso dello scorso mese di gennaio, nella casella di posta elettronica, è apparso il messaggio della giunta di Federnotai che, riprendendo un invito rimasto senza risposta contenuto nella Lettera aperta pubblicata sul numero di novembre di FederNotizie, invitava i candidati al rispetto di elementari principi e quindi a: - segnalare la propria disponibilità a tutti gli elettori con sufficiente anticipo (trasparenza); - indicare agli elettori, se non un vero e proprio programma, almeno le linee essenziali del proprio modo di vedere i principali problemi di politica notarile (chiarezza). - favorire la rotazione delle cariche ed evitare di vanificare il principio con il passare da un organo all'altro (serietà). Leggendo il messaggio e riprendendo la Lettera aperta della giunta, ci è sembrato di assistere ad un film già visto nel quale il sindacato si batteva per una questione di principio, senza grandi speranze di ottenere risultati concreti. Ed invece, miracolosamente, sulla lista sono iniziati ad arrivare i messaggi dei candidati, che annunciavano la loro volontà di "scendere in campo". Di questo nuovo fenomeno non vogliamo attribuirci l'intero merito e non ci nascondiamo che l'effetto a cascata non si sarebbe probabilmente verificato se Paolo Piccoli, uno dei candidati eccellenti al prossimo consiglio, non avesse deciso di iniziare questo nuovo corso, finora appannaggio di qualche regione in rare occasioni di contrapposizione elettorale, e non avesse deciso di farlo con un documento stimolante non solo per il metodo, ma soprattutto per il merito. Al messaggio di Piccoli ne sono così seguiti altri, provenienti da altri candidati e da altre regioni, in un circolo virtuoso che non potrà non provocare qualche imbarazzo a coloro che siederanno in consiglio eletti senza competizione (accidente spiacevole, ma comunque ad essi non imputabile), ma soprattutto senza aver fatto conoscere la propria idea di notariato. Certo non tutte le candidature sono state accompagnate da indicazioni programmatiche o ideologiche condivisibili; alcune di esse sono poco più che una manifestazione di buona volontà e di disponibilità a fare "il bene" della categoria, ma la novità è tale che non ci sembra il caso di porsi in posizione critica.
Non neghiamo che ci ha fatto piacere leggere che "il futuro della professione probabilmente si giocherà anche sulla capacità di acquisire nuove competenze e di dismetterne - se necessario - altre, meno in sintonia con l'evoluzione sociale e giuridica", cogliere l'accento posto sul notariato non come somma di individualità, ma come categoria nella quale rivestono importanza fondamentale le componenti libero associative, trovare criticata una visione notaiocentrica incapace di comprendere le criticità del sistema e l'indifendibilità di certe rendite di posizione: ci ha fatto fare un balzo in avanti non tanto verso il futuro, quanto verso un presente che la parte più conservatrice della categoria, quella arroccata da innumerevoli mandati in consigli notarili e comitati regionali, si ostina a rinviare. Ma, in questa occasione, vorremmo fermarci qui, evitando di essere noi a ipotizzare programmi e tracciare progetti, lasciando finalmente ai candidati la parola per illustrare i loro progetti ed agli elettori la possibilità di una scelta consapevole.
Resta da trattare un altro tema, per il quale ci ha fornito spunto lo straordinario numero di convegni ed incontri di studio tenutisi nello scorso anno. Ogni tipo di critica si può muovere al notariato, ma nessuno potrebbe porre in dubbio la capacità di organizzare momenti di incontro, di discussione e di studio, né imputare alla categoria disinteresse e mancanza di partecipazione. Non sembra esserci Comitato Regionale, Scuola del Notariato, Consiglio Notarile di importante distretto, libera associazione o organo istituzionale, che non abbia voglia, capacità ed ambizione per organizzare e magari istituzionalizzare incontri di categoria ed ogni sforzo, quasi immancabilmente, viene premiato dal livello dei relatori e dal numero dei partecipanti. E tuttavia………… E tuttavia chi ben ci conosce per leggerci con frequenza, sa che a fronte di queste premesse siamo soliti cercare il lato peggiore della medaglia. E chi ben ci conosce anche questa volta coglie nel segno, perché la nostra sensazione è che, a fronte di tanto dispendio di energie, non corrisponda sufficiente lucidità nel distinguere gli obiettivi e coerenza nello scegliere i mezzi per conseguirli. Quando si organizza un evento del tipo di quelli sopra evidenziati ci si deve porre un obiettivo che, in via di estrema semplificazione, può essere di formazione ovvero di comunicazione e divulgazione. Quando si intende "fare" formazione, ci si deve rivolgere essenzialmente se non esclusivamente, all'interno della categoria. Gli incontri devono essere organizzati senza sfarzo, si deve cercare di raggiungere la base con orari e logistica comodi ai più, si deve cercare di coinvolgere nell'organizzazione e nelle relazioni un ampio numero di colleghi, si devono affrontare senza pudore i problemi scientifici e deontologici più spinosi, senza timore di mettere a nudo dubbi e difetti. Esempi recenti di come deve essere fatta formazione sono stati offerti in occasione dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario ed in particolare dai notariati romano, napoletano e milanese che hanno saputo programmare decine di ore di formazione coinvolgendo numerosi relatori ed ottenendo risposte numericamente impressionanti. Certo il particolare momento storico (la riforma segue di pochissimo la soppressione dell'omologazione giudiziale), la complessità delle novità ed il congruo anticipo col quale il testo della riforma è stato reso noto hanno facilitato il compito, ma non di meno la valutazione del fenomeno resta estremamente positiva. Più difficile, e per questo più meritevole di essere sottolineato, il compito che si erano assunti i colleghi dell'Assonotai Campania, organizzando (in memoria di Valentina de Donato) una giornata di studio intitolata "Il documento informatico: inquadramento giuridico e funzione notarile" (Napoli, 14 novembre 2003). In questa giornata, e soprattutto nella tavola rotonda pomeridiana chiusa agli interventi esterni, gli organizzatori hanno saputo far emergere tutte le angosce e le perplessità del notaio non all'avanguardia (che non vorremmo però chiamare medio) di fronte alla firma digitale ed all'incapacità di tenere sotto controllo i procedimenti di autenticazione informatica (anche di ciò si occupa, in questo numero nella rubrica esperienze, Domenico de Stefano). Una giornata di questo tipo e la disarmante sincerità degli interventi (inimmaginabile in una seduta aperta ad esterni) sono state, per i membri della commissione informatica del CNN, di utilità infinitamente maggiore di quella di decine di dibattiti teorici tra esperti informatici. La sensazione di chi era venuto per spiegare era la medesima di coloro che erano venuti ad ascoltare: quella di un reciproco arricchimento. Facendo un bilancio di questo tipo di incontri si può ben dire che, quando è ben chiaro lo scopo, il notariato ha, al suo interno, straordinarie capacità di formazione.
Non altrettanto positivo ci pare il bilancio degli incontri nei quali il notariato si prefigge l'obiettivo di comunicare o divulgare. Verso la fine del 2003, due sono state le occasioni mancate dal notariato per dare, all'esterno, buona prova di sé. A Milano il 22 novembre è stata organizzata dal Comitato Regionale Lombardo una giornata di studi intitolata "La tutela giuridica degli accordi in ambito familiare". I temi toccati erano di interesse che andava al di là del mondo notarile e riguardavano argomenti di notevole importanza sociale, sui quali era ed è necessario sollecitare l'attenzione del legislatore. Alla luce di ciò l'ultima cosa da fare avrebbe dovuto essere quella di contare sulle esclusive forze del notariato. Un convegno del genere deve essere organizzato e preparato dal notariato, ma poi offerto, per avere un ritorno il più efficiente possibile, ad altre componenti della società. Non serve avere al tavolo dei relatori qualche notaio o professore amico del notariato ed in platea qualche centinaio di notai. Non serve a nulla. Bisogna cercare parlamentari che prendano a cuore l'iniziativa ed offrire loro il palco principale, bisogna coinvolgere le altre professioni, la magistratura, il mondo dell'impresa, bisogna avere una platea eterogenea e garantirsi un adeguato ritorno sui media. Bisogna affidarsi a professionisti della comunicazione, aver chiaro l'obiettivo da raggiungere ed operare in modo funzionale a ciò. E a Milano ciò non è stato.
Ancor più critici ci sentiamo di essere nei confronti delle giornate di studio organizzate a Roma dal Consiglio Nazionale del Notariato alla fine del mese di novembre. A conclusione di esse neppure abbiamo capito quale voleva essere l'obiettivo perseguito. Se si voleva fare formazione all'interno della categoria, la figura del Consiglio Nazionale è stata assai misera nei confronti di quei Consigli Notarili che, con minor dispendio di mezzi, hanno approntato con maggior celerità, incontri di approfondimento di ben altro spessore. Con poche eccezioni le relazioni romane hanno viaggiato in superficie, quasi che il testo di legge non fosse noto ormai da mesi, ed hanno evitato di addentrarsi nei problemi operativi che, indilazionabili, erano ormai sulle scrivanie dei notai. I contenuti, che sarebbero stati accettabili nel gennaio 2003, non sono stati pari alle aspettative. Se si voleva invece fare divulgazione dello stato di conoscenza raggiunto dalla categoria su una legge non ancora entrata in vigore, legittimando sul campo quel ruolo di guida nell'interpretazione che grazie all'azione di componenti periferiche il notariato sta conquistando, l'organizzazione avrebbe dovuto essere diversa. Si sarebbe dovuto ricercare una platea interprofessionale, si sarebbe dovuto cercare di videocollegare (come è stato fatto solo per i notai) più luoghi invitando alla partecipazione altre categorie, si sarebbe dovuto cercare l'accredito presso altri ordini, si sarebbe dovuto offrire il prodotto ai giuristi d'impresa. Si sarebbe dovuto "regalare" sapere in cambio di immagine. Ciò chiedevamo quando, nel corsivo del mese di maggio, ipotizzavamo "un convegno pensato in grande, da organizzare a ridosso dell'entrata in vigore della riforma, aperto anche e soprattutto alle altre categorie, con congruo investimento ed attenzione alle relazioni esterne". E a Roma ciò non è stato.
Ancora una volta il notariato ha dimostrato di avere al suo interno cultura, energia e disponibilità dei singoli a lavorare per la "cosa" comune, ma di non avere sufficiente coraggio, lungimiranza politica e capacità di mettere all'incasso le proprie doti.
IL NOTARIATO SCHIZOIDE A scanso di equivoci e di fraintendimenti e, come al solito, per la tranquillità dei più e per la continua serenità dei molti, devo prima di tutto premettere che nelle considerazioni che seguono il Notariato viene assunto nella sua unitarietà, come si trattasse di un'Unica Persona trascurando ed annullando tutte le molteplici e normali singolarità; poi devo anche premettere che, se è senz'altro vero che i termini schizoide e schizofrenico individuano, dell'Io, rispettivamente uno stato <<sano>> ed uno <<psicotico>> (cfr. R.D. Laing, L'io diviso, Einaudi, 1991) , in questo contesto verrà in considerazione soprattutto il primo dei due. Anche se non posso nascondere il sospetto ed ho qualche fondata sensazione che il secondo termine si faccia via via strada nella mentalità della categoria. Ciò che invero non si vorrebbe, ma si paventa, è l'eventuale inclinazione verso il secondo fenomeno, che tuttavia non appare tanto lontano quanto ad un dipresso potrebbe sembrare. "Schizoide" (p. 21) è un individuo la cui totalità di esperienza personale è scissa a due livelli principali: nei rapporti con l'ambiente e nei rapporti con se stesso. Da una parte questo individuo non è capace di sentirsi insieme con gli altri, né di partecipare al mondo che lo circonda, ma, al contrario, si sente disperatamente solo e isolato; dall'altra non si sente una persona completa e unitaria, bensì si sente <<diviso>> in vari modi: per esempio vive se stesso come una mente e un corpo uniti fra loro da legami incerti, oppure come due o più persone distinte. Ho preso le mosse da questa descrizione fenomenica di Laing, che fa chiaro riferimento a sensazioni di solitudine e di isolamento, in quanto mi sembra che lo stato in cui versa oggi il Notariato coincida esattamente con quanto descritto e mi sembra ormai opportuno e doveroso indagare lo stato di ipotetica residua salute mentale della categoria di fronte agli eventi che continuamente richiedono l'intervento del suo operare. La domanda che sorge spontanea è dunque questa: l'esercizio della funzione notarile si situa ancora nello spazio normale e/o schizoide, quindi tuttora <<sano>> o <<risanabile>>, oppure deve ormai considerarsi avviato verso una condizione <<psicotica>> e quindi inclina e propende verso una deviazione patologica? In argomento l'opinione che ognuno può essersi già formato o si forma durante questa lettura sta già dando luogo a divergenze comportamentali e tali contrasti sono di fatto accesi ed aperti da tempo. Per quanto lascia poi intendere l'ultima diatriba, in corso nell'ambito della categoria (allegazione dello statuto agli atti costitutivi o verbali delle società, oppure redazione in un unico testo), l'esito degli attriti pare abbastanza incerto.Sia ben chiaro, comunque, che è lungi da me l'intento di voler incidere sottilmente e, magari, diabolicamente a favore dell'una o dell'altra tesi che si contendono il campo. Il tentativo che vorrei avviare è di un discorso allargato, che esuli dall'emotività di problemi attuali, per affrontare la tematica del generale equilibrio comportamentale del Notariato ad un livello più intimo, ma anche più astratto e soprattutto meno influenzabile da ragioni di bassa sociologia o di interessata economia. I sintomi di isolamento, inutilità, superfluità, accantonamento, in certa misura di disperazione, mi sembra sussistano nel Notariato da non poco tempo ed, anzi, in buona misura sono quasi sempre sussistiti anche per il passato. E' innegabile che, oggi, il Notariato si trovi in una situazione di isolamento e solitudine. E' di dominio comune e non occorre gran che per verificarlo. Con riferimento all'ambiente sociale, basta rammentare l'ultimo contatto quotidiano di ognuno di noi con la clientela di fine anno, per rendersene conto. Il Notariato non gode di buona nomea e di pacifica accettazione da parte del contesto sociale. Il quivis de populo, la "gente", per intenderci, salvo rare eccezioni (che comunque confermano la regola), non va volentieri dal Notaio. E' come se dovesse andare dal dentista. Ci va solo se obbligata. Non considera il Notariato una categoria di professionisti amici, un gruppo di giuristi di sicura preparazione e di buon livello, quasi una trasposizione del medico di famiglia nell'ambito del diritto. Il Notaio non è, di norma, almeno un portatore di buon senso giuridico individuale e sociale, un consulente gratuito e immediato, uno pseudo psicologo o assistente sociale, un vicino a cui confidarsi (tranne, forse, che per la collaboratrice di casa o per il portiere dello stabile e per qualche prossimo congiunto, i quali stimano spesso più la regolarità, l'assiduità e la continuità del comportamento o le conoscenze fiscali che non la competenza giuridica). Il Notaio è un estraneo, un personaggio esoterico, un individuo separato nella e dalla collettività, un professionista costoso, criptico, schierato economicamente, quando non asservito alla pura logica dell'introito, umbratile, opaco, pretenzioso e spesso supponente. Nella migliore delle ipotesi è un passacarte da pedaggio o un "collodiano" grillo parlante (dall'esito "murale" quasi scontato). Di conseguenza il Notariato, nei rapporti con l'ambiente socio-economico che lo contorna non si sente "insieme con gli altri", non riesce a partecipare al mondo umano che lo circonda. Non sente vicina la gente, come lui stesso vorrebbe e questa, forse anche, desidererebbe. Il Notaio avverte tutto ciò e, comunque, percepisce il clima vigente, che è questo. Lo si coglie, del resto, in modo diffuso nel parlarne con chiunque. Ma v'è di più. Il Notaio non si sente neppure vicino all'apparato amministrativo-statale perché trova, sia nel suo personale e professionale operare (quello - per intenderci - interno all'ufficio, non ultimo l'utilizzo delle recenti procedure telematiche di invio alle Agenzie del Territorio ed alle CCIAA delle relative documentazioni), sia nel suo agire estrinseco a contatto con gli uffici, enormi diffidenze, ostacoli interpretativi, discordanze, cavillosità, puntigli, disaffezioni, che lo fanno sentire più incline verso le istanze e le esigenze privatistiche del cliente, che non comprensivo del farraginoso e incoerente formalismo pubblico, quantunque avverta la non disconoscibilità del sistema e dell'organizzazione amministrativa in cui opera, anche se troppo spesso estranea alla logica ed al buon senso dell'economia e della praticità. Ancora. Il Notariato non si sente neppure vicino alle continue istanze della clientela che, esasperata da una sottile pervasiva sfiducia e/o atavica vessazione perpetrata dall'apparato amministrativo nei confronti del cittadino-utente, tollera sempre meno controlli, prove documentali, tassazioni differenziate, discrasie organizzative e interpretative, indisponibilità, attese e quant'altro quotidianamente predisposto e propinato dall'amministrazione stessa. La "gente" in altri termini esigerebbe una totale autonomia o un rapporto privilegiato individuale con l'apparato pubblico amministrativo, senza l'aggiunta di intermediari di sorta, coinvolgendo in questa logica destrutturante anche chi opera da filtro tra la sopravvivenza privatistica e le inevitabili diffidenze pubblicistiche, chi continuamente ed istituzionalmente fa da tramite tra la buona fede e la pubblica fede. E poi. Il Notariato non è neppure vicino agli altri professionisti e all'ambiente professionale in genere, perché passa (o dovrebbe passare) in rivista con un minimo di obiettività e di senso critico il comportamento tecnico di geometri, ingegneri, architetti, tecnici comunali, funzionari di banca, ragionieri e commercialisti, per frazionamenti, planimetrie, piani particolareggiati, attuativi, lottizzazioni, standard urbanistici, monetizzazioni e delibere di approvazione e di attribuzione di poteri. Poi scorre (o dovrebbe scorrere) minute di finanziamenti, aperture di credito, sconti, leasing e quant'altro di bancario e parabancario gli viene richiesto di stipulare; infine valuta (o dovrebbe valutare) i numeri di bilancio, di situazioni patrimoniali o di perizia per rinvenire capitali di società, poste contabili di finanziamento, accantonamenti, riserve (legali o meno) e quindi chiede conto … a dottori commercialisti, ragionieri e consulenti delle appostazioni per utilizzarne i contenuti numerici al fine di far quadrare operazioni che i clienti impostano più o meno chiaramente con i loro consulenti, "servendosene" per accreditare quale pubblica fede ciò che, spesso, nella migliore delle ipotesi, è solo buona fede comportamentale singola o di gruppo. Da ultimo. Il Notaio diffida dei colleghi e quasi anche di sé. Tranne a quelli, cui è disposto ad accreditare, per riconoscenza collettiva e pubblica, una fiducia illimitata, tendenzialmente non accorda credito agli altri colleghi che lo attorniano nell'operare, e forse poco anche a se stesso, sospettando sempre l'omissione di ispezioni ventennali e di visure catastali approfondite, la lettura superficiale e approssimativa di frazionamenti e schede planimetriche, la mancata enunciazione di condoni non intuiti o non rivelati, l'inesattezza di situazioni patrimoniali e di perizie, l'insufficienza di delibere societarie (non escluse quelle bancarie) e di enti, l'emissione di fatture in eccesso di richiesta o in difetto di esposizione, l'imprecisione e l'inadeguatezza dell'organizzazione dell'ufficio, la disponibilità e la colleganza interessate. Il Notariato vive criticamente, di sospetti, quindi, "male" e tutto ciò lo rende non inviso, ma, certo, non gradito agli occhi di chiunque: - della clientela che ne avverte la distanza e intuisce soprattutto che la presenza del proprio volere nel contesto del sistema ordinamentale, di cui utilizza la "strumentazione", non avviene già per naturale convergenza e coincidenza con gli istituti giuridici, ma per adattamento, per sufficiente approssimazione e per tolleranza (quando non anche per "distorsione") del secondo (sistema) verso il primo (volere); - degli altri professionisti, che non si sentono liberi di raggiungere le finalità auspicate dalla clientela, dovendo superare un potenziale ostacolo giuridico e talvolta anche solo "di buon senso" al loro operare tecnico e dovendo pertanto confrontarsi con un inciampo estrinseco alla loro tendenziale, connivente, proclive volontà di subire la <<strumentalizzazione>> più o meno inconscia (perché non di rado lautamente ripagata) di dover "portare avanti istanze" architettoniche, contabili, produttive e comunque "economiche" di singoli o gruppi, poco o punto propensi a soddisfare non già l'interesse collettivo, ma neppure quello di minimo equilibrio del sistema; - dell'amministrazione statale, pronta a cogliere nel pubblico ufficiale-professionista un operatore eccessivamente propenso ad assecondare la tendenza evasiva, elusiva o "egoisticamente interessata" del privato nei confronti dell'ordinamento statale; incline a percepire questa figura come di un "intermediario" non perseguibile, un "associato allo svicolamento" più che come il portatore di legittime istanze individuali da confrontarsi con quelle collettive e di sistema. Perciò l'apparato amministrativo invece di accogliere, tendenzialmente solerte e convinto, le istanze legittime proposte e/o prospettate da questo pubblico ufficiale, abbozza insoddisfatto ed esausto, ma mai domo e vinto, solo dopo dure battaglie gerarchiche e giurisdizionali o giurisprudenziali; - di se stesso, perché necessariamente critico e diffidente anche nei confronti del suo operato. Tralascio per amor di tranquillità e pace sociale di toccare il tasto mediatico e giornalistico. Il quarto potere sforna per il Notariato scritti continuativi che riproducono la mentalità stereotipa e acritica collettiva, che si è già sopra riscontrata ed è solo frutto del sentire comune destrutturante e postmoderno. Quindi, salvo isolati spunti, anche questo settore sociale può dirsi totalmente amalgamato al sentire negativo dei più. Il Notariato è quindi isolato e solo. Non condivide ipso facto l'ambiente che lo circonda e non "partecipa" al mondo che lo attornia. Soffre di isolamento e di solitudine. E' in una condizione schizoide e potenzialmente schizofrenica, solo che si avverta anche come Persona non completa e non unitaria, <<divisa>> in vari modi. Non sarà, forse, proprio che viva se stesso come una mente e un corpo uniti fra loro da legami incerti (si diceva nella definizione iniziale), oppure come due o più persone distinte, ma, per i più, questo momento non è solo vicino, potrebbe essere già quasi una realtà sperimentata e vissuta di giorno in giorno. La mente del Notariato continua ad avvertire sempre più l'attrito tra Ordinamento e comportamento del Privato (cittadino, società o ente che operi a tutela dei propri interessi), tra il dover essere del sistema o dell'ordinamento e l'essere (atto, procedimento, azione) del Singolo. La realtà di ogni giorno (emblematico è il problema prezzo-valore di ogni compravendita) fa sì che il singolo Notaio non riesca quasi più a staccarsi da continui richiami a tale conflittualità, via via sempre più palese e avvertita come fastidio. Così il Notariato continua a vivere nel sistema ordinamentale senza sentirsi vivo (senza poter incidere sul sistema stesso) e soggiace ad una insicurezza ontologica primaria, che nel corso di questi ultimi cinquant'anni ha contribuito a sottrargli progressivamente spessore esistenziale, "corporeità" ordinamentale. Come un individuo può sentirsi più irreale che reale, più morto che vivo, differenziato in modo incerto e precario dal resto del mondo che lo circonda, tale per cui la sua identità e autonomia sono sempre in questione, così il Notariato ha cominciato a vivere di precarietà: ha cominciato a mancargli la sensazione della continuità temporale, a fargli talvolta difetto il senso della propria coerenza e coesione personale (vicenda GOA docet). Si è avvertito come impalpabile e incapace di ritenere genuina, buona e di valore la "stoffa" di cui è fatto. Avverte il suo "Io" parzialmente disgiunto dal suo spessore originario, dalla sua corporeità. E' inevitabile che un Soggetto le cui esperienze di se stesso siano di quest'ordine non possa vivere in modo <<sicuro>>. L'intera fisionomia del suo mondo sarà per Lui corrispondentemente diversa da quella di altro Soggetto - ad esempio la Magistratura - il cui senso di se stesso si è fermamente e costituzionalmente stabilito in tutta la sua saldezza e validità e quindi il rapporto/relazione con le altre Persone (Istituzioni) gli apparirà in un significato e con funzioni radicalmente diverse. Si potrebbe già dire che nel Soggetto il cui essere è sicuro in questo senso di esperienza primaria, il rapporto con gli altri appare potenzialmente buono, piacevole e costruttivo, laddove, invece, il Soggetto ontologicamente insicuro si preoccupa di difendere se stesso, piuttosto che di contribuire costruttivamente al sistema in cui vive e le circostanze più ordinarie della vita bastano a minacciare sempre la sua bassa soglia di sicurezza. Se si fosse ormai raggiunta una condizione di sicurezza ontologica primaria le normali circostanze della vita non presenterebbero una minaccia continua per la propria esistenza. Ma se questa base per vivere non è stata raggiunta, tutte le circostanze comuni della vita quotidiana costituiscono un pericolo continuo e mortale. Solo rendendosi conto di ciò è possibile cominciare a capire come possano svilupparsi certe psicosi comportamentali. Se il Soggetto non è in grado di accettare come cose naturali la realtà, l'autonomia, l'identità, l'essere vivo suo e degli altri, deve continuamente inventare dei modi per cercare di essere reale, di mantenersi vivo o di mantenere vivi gli altri (quelli che chiamiamo i comparenti, le parti, i consumatori), di conservare la sua identità; deve lavorare continuamente per impedire a se stesso di perdersi. Tutti gli eventi che per la maggior parte della gente sono cose di tutti i giorni, che non si notano o si notano appena perché non hanno nessun significato speciale, diventano invece per Lui profondamente significativi, almeno nella misura in cui contribuiscono al sostegno del suo essere, o per contro lo minacciano col pericolo di non essere. Così questo Soggetto, per il quale i vari elementi che compongono la realtà che lo circonda stanno assumendo, o hanno già assunto da tempo, una gerarchia di importanza e di significato diversa da quella della persona ordinaria, comincia a vivere in un mondo suo proprio o già vi vive da tempo. Questa persona <<sta perdendo il contatto>> con la realtà e tende a ritirarsi in se stessa. Gli eventi esterni (leggasi contratti di ogni genere, modifiche normative, reddito collettivo, potere di acquisto della moneta) non lo colpiscono più allo stesso modo degli altri individui: ma non per questo lo colpiscono meno, anzi lo colpiscono di più, il che non può certo significare che il Soggetto stia diventando <<indifferente>> o che si ritiri in se stesso, ma più semplicemente che il mondo della sua esperienza personale è diverso e incomunicabile. Da qui varie forme di ansietà pubblica in cui il Notariato ormai vive stabilmente come la paura del risucchio, dell'implosione, della pietrificazione, dell'essere solo, della vulnerabilità, della spersonalizzazione e dell'indifferenza, ma poi anche le ansie individuali (A. Braconnier, Piccoli o grandi ansiosi, ed. R. Cortina, 2003), come l'irrequietezza, la affaticabilità, la difficoltà a concentrarsi, l'irritabilità, la tensione muscolare, le alterazioni del sonno, l'attrazione per le situazioni che possono suscitare inquietudine, il sistematico privilegiare quelli che potrebbero sembrare segni di insuccesso, il sentirsi vivere in uno stato di costante incertezza, l'autofocus permanente, il coinvolgimento intenso in ogni situazione, il latente pessimismo accompagnato quasi al gusto per le cose che non vanno, l'automaticità del pensiero, la mancanza di fiducia di sé, il sentirsi turbato dallo sguardo altrui, il sentirsi spesso criticato, il sentirsi inadeguato e inefficiente, la mancanza di autorevolezza, la nevrosi da scacco, la paura del giudizio altrui. A me sembra che da questa analisi il Notariato non vada indenne ormai da tempo e vorrei proprio che chiunque prenda in futuro le "redini del comando" della categoria, al di là di qualsiasi gratificante ed elogiabile programma particolare, seppur stereotipo, si preoccupi innanzitutto della sicurezza ontologica primaria della funzione e del ruolo notarile, sottraendoli al continuo attacco demolitore di qualsiasi ingenuo (?) e improvvido cittadino, giornalista, pubblicista, funzionario o professore universitario, per incardinare definitivamente nel sistema costituzionale e giuspubblicistico occidentale, sia nazionale sia internazionale, questa moderna e civile figura di operatore del diritto, che con tanta fatica e non indifferente selezione raggiunge il suo "posto" istituzionale, per poi vivere di frustrazioni quotidiane, ma anche di incontrollata libertà in ordine alla qualità sostanziale del suo prodotto, solo per difetto di riconoscimento originario e di potere interno alla categoria. Questa rinnovata e salda configurazione istituzionale del Notariato consentirà a ognuno di noi di recuperare la "stoffa" e lo "spessore" perduto e quindi, tra l'altro: " non accettare più che la funzione sia espletata (per norma e per logica ordinamentale) e sia interpretata (per sistema e per interesse di molti) nella sola prospettiva carneluttiana ante/i-processualistica o nella semplice ottica della vantaggiosità economica del servizio reso (= pubblica finzione); " non accettare più che la cultura notarile si limiti solo alla conoscenza strutturale dell'Atto, invece di espandersi più diffusamente verso gli aspetti patologici, processualistici e di rilevanza amministrativa dell'Azione (= comportamento del Singolo), richiedendo forse anche la preventiva pratica forense per l'accesso alla professione; " non accettare più che provvedimenti normativi comportanti qualsiasi tipo di sanatoria (quali condoni tributari, edilizi/ambientali, commerciali, penali) vengano emanati senza la preventiva consultazione dell'organismo nazionale di categoria, quale espressione della convergenza e della unitarietà degli interessi singoli e collettivi; " non accettare più che gli studi prodotti da colleghi e/o commissioni notarili vengano dispersi senza alcuna rilevanza amministrativa (fiscale inclusa), ma costituiscano prassi giuridica accettata e concordata con i singoli settori dello Stato-apparato; " non accettare più che le selezioni per l'avvio alla professione avvengano senza precisi criteri di orientamento delle commissioni giudicatrici, non solo quindi sulla base della tipologia degli Atti, ma anche e principalmente con riferimento alla qualità dell'Azione notarile (con tutte le sue implicazioni procedurali e sostanziali privatistico-pubblicistiche); " non accettare più che le sedi assegnate siano prive di una intrinseca gerarchia interna, legata alla quantità ed alla qualità della popolazione "servita", così che la selezione del pubblico ufficiale corrisponda al grado della sede attribuitagli e l'avanzamento nelle singole sedi avvenga in funzione di precisi titoli di merito (qualità del prodotto e preparazione), sino a raggiungere una vagliata competenza per l'intero territorio nazionale; " non accettare più tariffari bizantini, caratterizzati da incomprensibili riferimenti e calcoli, ma trasparenti remunerazioni, con diversi onorari per prestazioni di servizio collettivo di scarso impegno professionale (onorari fissi), per atti tipizzati e standardizzati di medio impegno professionale (onorari a percentuale bassa) ed infine per atti di grande studio e progettualità professionale e personale (onorari a percentuale elevabile); " non accettare più verifiche distrettuali biennali "segrete" o "secretate", ma verbali ispettivi trasparenti, confrontabili, di utilità professionale collegiale, nell'ambito del singolo distretto, con contemporaneo autonomo "apprezzamento qualitativo" dell'operato del collega da parte del Consiglio di appartenenza; " non accettare più che le nomine dei Consiglieri nazionali avvengano sulla scorta della possibilità o meno di abbandonare il proprio studio professionale, ma in ragione della preparazione e dei meriti conseguiti da ognuno "sul campo". Franco Treccani
IL CONCORSO: MANEGGIARE CON CURA Quando si inizia a parlare di Concorso Notarile si avverte subito un'aria del tutto particolare. Sotto certi profili si ha la netta impressione che alcuni colleghi, spesso attenti alla politica del notariato, si defilino, quasi che si tratti di un argomento troppo sofferto, a suo tempo superato, di esclusiva competenza dei praticanti e dei commissari. Quando si apre il dibattito, questo tende ad assumere le vesti di una polemica troppo teorica, densa di dietrologia e personalismi e soprattutto poco pragmatica. Scrivendo le righe che precedono ho l'impressione di imbarcarmi in un argomento vischioso perché denso di interessi, speranze, umori, delusioni, sul quale misurare le parole. Pochi anni or sono mi accostavo alla pratica notarile e vedevo il concorso come un'insormontabile montagna, ancora piuttosto lontana per entrare nei meccanismi cercando di comprenderla. Più si avvicinava il momento dei fatidici tre giorni (cui aggiungere i quarantacinque minuti della prova di preselezione) e più l'intero meccanismo mi sembrava irrazionale ed inadeguato ai tempi. Oggi, finalmente al di fuori della "mischia" mi trovo sempre più imbarazzato quando mi si chiede di spiegare "come si diventa notaio" a chi, neolaureato in giurisprudenza (o genitore di figli neolaureati in giurisprudenza), desidera accostarsi al mondo delle professioni liberali. L'imbarazzo nasce subito quando, allo stupore per la mia giovane età, si sostituisce lo stupore per come si struttura il concorso e per i suoi tempi. Solo se si considerano i tempi del concorso che mi ha visto quale concorrente (D.D. 10 dicembre 1999), non posso che pensare che le reazioni dei miei interlocutori siano del tutto naturali , infatti la durata complessiva dello stesso è stata di tre anni e otto mesi: una tempistica francamente ingiustificabile. Al bando, che reca la data del 10 dicembre 1999, è seguita la prova di preselezione informatica svoltasi tra il 16 maggio 2000 ed il 26 maggio 2000. Le prove scritte vennero fissate in un primo tempo per il 27, 28 e 29 settembre 2000 e successivamente rifissate dalla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2000. Il fatto che sia trascorso già quasi un anno per la vera prova di concorso desta qualche perplessità. A novembre i problemi di contenzioso amministrativo determinano un rinvio delle prove con i concorrenti in aula (forse unico caso nella storia quasi centenaria del concorso). A seguito dell'impasse creatasi per una convocazione non prevista dall'originario decreto, le prove vengono fissate e si svolgono il 24, 25 e 26 gennaio 2001 . Nelle more (non delle correzioni, come d'uso, bensì delle prove) viene bandito un nuovo concorso (D.D. 29 dicembre 2000) che obbliga dapprima a rifare la prova di preselezione informatica e successivamente anche le prove scritte. Finalmente, a marzo 2002, escono gli esiti delle prove scritte e, tra aprile e luglio, si svolgono le prove orali. Per strascichi vari, sempre dovuti al contenzioso amministrativo, l'iscrizione al ruolo si riesce ad ottenere, per la maggior parte dei vincitori, solo nel luglio 2003, con l'aggravante che la possibilità di fare il coadiutore si riduce, per interpretazioni ministeriali, ai soli due mesi antecedenti. Questi elementi tuttavia, a parte qualche laconico intervento del Consiglio Nazionale , non hanno creato l'atteso dibattito. La centralità del problema dell'accesso nell'attuale politica del notariato è spesso ribadita anche a livello istituzionale, tuttavia si ha la netta impressione che di concorso si parli sempre malvolentieri e che il dibattito sia arenato su due tematiche: la preselezione informatica e il presunto facile accesso di chi vanta un prossimo parente notaio. La prima ragione della pochezza del dibattito sull'accesso deve essere a mio avviso individuata nel diffuso disinteresse per la materia concorsuale. La normativa procedurale che regge il concorso è complessa, si basa sulla risalente legge "di impianto" 6 agosto 1926, quando da esame di abilitazione professionale si passa al concorso vero e proprio, il quale subisce numerosi rimaneggiamenti, sino alla decisiva modifica introdotta nel 1995 . Il meccanismo della preselezione, allora introdotto su sollecitazione del Consiglio Nazionale del Notariato, doveva fare fronte ad un progressivo innalzamento del numero dei partecipanti al concorso, che determinava il dilatarsi dei tempi delle correzioni. Intento dichiarato è stato, pertanto, quello di creare uno sbarramento all'ingresso del "concorso reale", anche per la definizione della prova preselettiva quale prova non valutativa . L'idea di correggere così i paradossi cui era giunto il concorso, culminati nei tempi biblici per le correzioni dei temi del concorso indetto nel 1996 (peraltro successivo alla legge che istituisce la preselezione), è prevalsa sulla differente idea di ampliare il numero dei membri della commissione al fine di creare più sottocommissioni in grado di correggere con celerità i temi di concorso. Quest'ultima strada non fu seguita per evitare le inevitabili differenze di valutazione, già insite nel carattere discrezionale dei giudizi, e che si sarebbero incrementate di fronte a più sottocommissioni con eguali poteri. Nonostante il giudizio positivo ribadito a livello istituzionale, per un concorso di differenti motivi sino ad ora il meccanismo preselettivo non ha funzionato nemmeno al fine di contrarre i tempi. Si nota chiaramente che alcuni aspetti, partiti male forse per l'assenza di una fase "sperimentale", sono attualmente in via di miglioramento, mentre per altri si patisce una inadeguatezza di fondo. Nel primo concorso (D.D. 11 maggio 1998) il numero di quesiti in banca dati era scarso (circa 5.000) e, per la prova, era previsto un tempo eccessivo rispetto a quello necessario (si trattava di 30 domande in 90 minuti), con conseguente trascinamento dell'intervallo temporale in cui si svolse la prova preselettiva (23 novembre 1998 - 22 dicembre 1998). Questo aspetto portava anche ad una notevole disparità tra i concorrenti dei primi turni e quelli degli ultimi. Nei concorsi successivi l'equilibrio era maggiore (45 quesiti in 45 minuti) e nell'ultimo concorso svoltosi, la tempistica in ordine al diario di preselezione si è svolta con un intervallo apprezzabile. L'obiettivo di celerità potrebbe dirsi avvicinato, tuttavia viene da chiedersi come mai in un'epoca in cui il notariato gestisce profili tecnologici di più ampia portata e delicatezza, la prova preselettiva debba svolgersi in un'unica sede, con notevole disagio e dispersione di risorse per chi si trova lontano da Roma. La struttura normativa che scandisce i tempi della preselezione si presta inoltre a più di una critica, in grado di metterne in crisi la stessa ratio. Date alla mano è difficile non individuare una notevole dispersione di tempo nell'intervallo che corre tra la pubblicazione del bando, la pubblicazione dell'archivio dei quesiti, la pubblicazione dell'ormai consueta errata corrige e la fissazione delle prove scritte. Se l'obiettivo prefissato dal legislatore è tornare ad avere un concorso per anno, devono essere avvicinati se non contestualizzati il bando e la pubblicazione dell'archivio delle domande ed inoltre il diario di preselezione deve essere stabilito quanto più celermente possibile, compatibilmente con la raccolta delle iscrizioni presso le Procure, ma anche tenendo conto degli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. La principale ragione dell'esito deludente della preselezione resta, tuttavia, il contenzioso amministrativo. Sin dal primo concorso svoltosi con la preselezione informatica, la giustizia amministrativa è intervenuta, mettendo in crisi l'intera tenuta del sistema. Lo svolgimento "a fasi consecutive" del concorso mal si concilia con la decisione nel merito del processo amministrativo, quindi, almeno in prima battuta, l'intervento dei TAR si è concentrato ammettendo indiscriminatamente in via cautelare il candidato ricorrente alle prove scritte, sospendendo il provvedimento amministrativo di esclusione. Il fumus boni iuris, salvo i particolari (e meritevoli) casi che si concentravano sull'ambiguità di singoli quesiti, era per lo più individuato nelle presunta inidoneità della prova preselettiva a valutare la preparazione del candidato. In sede di valutazione di merito, a quanto consta, i Tribunali Amministrativi non hanno confermato l'impostazione della fase cautelare, ma in alcuni casi, per un paradosso dovuto ai tempi, il candidato, già respinto nella preselezione, ha superato prove scritte ed orali, determinando la cessazione della materia del contendere. A mio avviso tuttavia è proprio qui che la materia concorsuale diviene più vischiosa e, per di più, permeata di ideologicità. Il mio giudizio di valore su questo genere di contenzioso amministrativo è condizionato forse dalla rigidità del mio ragionamento giuridico, che mi porta a non poter trascurare la circostanza che il meccanismo preselettivo è prestabilito dalla legge, che ne disegna anche il procedimento. Il Tribunale Amministrativo Regionale, privo di una legittimazione ad hoc, non dovrebbe sindacare direttamente l'idoneità della prova di preselezione, ma dovrebbe invece limitarsi a sindacare la correttezza del relativo procedimento. Inoltre, in materie come questa, concedere con leggerezza una sospensiva, è altamente rischioso, visto che l'esito delle prove successive può portare a risultati grotteschi: si dovrebbe estromettere dalla graduatoria finale chi, idoneo alla luce delle prove vere, non avrebbe titoli per mancato superamento della prova non valutativa (di sbarramento) . Quello che tuttavia lascia più perplessi è il dibattito che segue allo svilupparsi di tale genere di contenzioso, spesso caratterizzato da un acritico sostegno a chi agisce, in quanto agirebbe "legittimamente per la tutela di propri interessi", con un atteggiamento analogo a quello che un tempo veniva detto "garantismo peloso". In linea con le argomentazioni sopra addotte, la legittimità di un tale agire è pari alla legittimità di una lite temeraria, in quanto il fine più o meno celato dietro molti di questi ricorsi è quello di sfruttare l'intermezzo temporale tra il provvedimento cautelare e l'esito del giudizio di merito per affrontare nel frattempo le prove scritte, sperando prima nella buona stella e poi nel tempo "galantuomo". Il problema è pertanto di un deficit di fondo che dipende (almeno in parte) da cause esterne all'impianto normativo e che si contrasta, a livello istituzionale, sostenendo in ogni sede la preselezione, prima di tutto valutando nel merito le ragioni di chi fa ricorso, sino a costituirsi quali controinteressati, già in sede di giudizio cautelare , in quei casi in cui non vengono contestate singole fasi, ma l'intero istituto . Ma è opportuno credere ancora alla preselezione? E' ovvio che non si tratta di un meccanismo idoneo a valutare nel complesso un candidato. A tale fine esistono le prove scritte. La preselezione è un meccanismo di sbarramento, peraltro non ignoto tanto al mondo dei concorsi (come ad esempio per l'accesso alla Magistratura) e nemmeno al mondo universitario, nelle facoltà ove vige il numero chiuso. Il ritratto che taluno vuole conferirle, come prova solo di memoria, non è adeguato, sia per la formulazione della maggior parte dei quesiti , sia perché tanto maggiore è la preparazione civilistica, tanto minore è il grado di mnemonicità richiesto, e viceversa. L'alternativa, da tempo ipotizzata, passa attraverso le scuole di specializzazione, ormai istituite nella riforma universitaria ed in corso di formazione, organizzazione e perfezionamento con il decisivo contributo del notariato. Certamente si tratta di un percorso formativo più completo, specie se coniugato con la pratica, ma si tratta anche di una scelta, per alcuni versi, discriminante, vista la scarsa conciliabilità con una stabile attività lavorativa e che pertanto può rendere più difficile l'accesso al notariato a chi è meno abbiente. Il correttivo a questa problematica non può che passare attraverso due percorsi, non necessariamente alternativi: il primo, più nobile, ma meno generalmente attuabile, consiste nel sostenere economicamente l'aspirante nel percorso formativo; il secondo, più realistico, consiste nel mantenere il doppio binario: scuola di specializzazione, che dà accesso diretto al concorso e, in alternativa, preselezione informatica. In tale maniera si otterrebbe un forte incentivo ad intraprendere il più completo percorso dato dalla scuola di specializzazione, ma dall'altra non si escluderebbe definitivamente chi è impossibilitato dal frequentarla. Anche seguendo questa seconda opzione, che pare fatta propria a livello propositivo, è comunque necessaria una difesa più decisa della preselezione a livello istituzionale - amministrativo, al fine di evitare facili scorciatoie. La preselezione non esaurisce tuttavia i problemi dell'accesso; è indubbia la necessità di rivedere interamente, sin dagli aspetti più elementari, la procedura concorsuale, le cui fasi, ad un occhio estraneo al notariato, non possono che apparire farraginose. Osservando quello che è il concorso oggi, si ha la netta impressione di un meccanismo immutato dagli anni venti cui è innestata, al pari di una protesi troppo visibile, una fase densa di modernità. Valga un esempio su tutti: la consegna dei codici con oltre 5.000 iscritti alle prove si svolgeva in due giorni, con i poco più di 1.500 ammessi agli scritti, i giorni sono stati ugualmente due. La questione sembra capziosa, ma se la preselezione serve a snellire il "vero" concorso, anche nell'interesse dei candidati, sarebbe opportuno attuare questo snellimento in ogni fase, coordinando la fase prodromica (preselezione) alle fasi successive. Non è infatti più giustificato il prolungamento di un giorno del concorso con conseguente aumento di costi (per Ministero e Candidati) e di tensione (per i Candidati). Inoltre la formazione dei temi di concorso, così come strutturata dalla normativa, appare circondata da un rigore formale, che in nulla garantisce il rigore sostanziale. Le tracce di concorso dovrebbero già essere formate il giorno prima, in concomitanza con le operazioni preparatorie (consegna codici) in maniera tale che, terminata l'entrata dei concorrenti, possano essere immediatamente assegnate. Appare ingenuo pensare di arginare le eventuali "talpe" con il sistema attuale. Il malcostume di dettare le tracce sin anche alle 14.00 non è certamente più tollerabile: è deleterio per la concentrazione del candidato, già nell'aula da ben sei ore, e conferma ogni volta, una mancanza di considerazione per il candidato che discende dalla legge (che lo consente) e procede attraverso i commissari, quasi che il concorrente perdesse in quel momento, in cui è più esposto, ogni suo diritto. Analogo rigore formale è previsto nella fase di correzione, che ripercorre a grandi linee i meccanismi previsti per l'esame universitario, con il risultato che accanto alla previsione normativa si accomoda una prassi concorsuale differente. Alla luce della sensibilizzazione sul tema della trasparenza del procedimento amministrativo e della relativa legge, questo doppio binario rappresenta una autentica mina vagante. Ogni sbavatura dalla "procedura tipo" porta inevitabilmente ad una irregolarità procedimentale che conduce ad un possibile ricorso. Inutile dire che tale ricorso è formalmente corretto ed il ricorrente ha diritto a presentarlo. Tuttavia appare evidente la necessità di rendere la procedura, nel rispetto della massima trasparenza, il più possibile inattaccabile su questioni puramente formali, per evitare che i tempi del concorso si allunghino per la mole di un contenzioso, tanto formalmente ineccepibile, quanto spesso sostanzialmente infondato. L'accoglimento in via cautelare imporrà una ricorrezione, che, salvo rari casi, sarà conforme alla prima correzione; conseguentemente si avrà una dispersione di tempo oltre che (ed è questo l'aspetto più grave) il venir meno dell'anonimato. Il punto su cui intervenire non può essere individuato nella fase patologica, come taluno proponeva, rendendo più difficile adire il TAR o ottenere il provvedimento di sospensiva, ma è la stessa fase della correzione da rivedere. La formazione delle sottocommissioni e l'intercambiabilità dei membri deve essere favorita, così come la formazione collegiale del giudizio. Fermo l'obbligo di motivazione, sarebbe opportuno dettare linee guida ad una sorta di contenuto minimo, dal momento che, al pari di alcuni ricorsi per Cassazione ove viene eccepito ad abundantiam, eccepire il difetto di motivazione appare ormai un esercizio di stile. A tale proposito occorre ribadire con fermezza la natura necessariamente discrezionale del giudizio della Commissione, i cui unici limiti non possono che essere individuati nell'arbitrio e nell'errore . In questo contesto appare di fondamentale importanza l'intervento istituzionale del Notariato, che da un lato si faccia carico, anche a mezzo di un osservatorio permanente, di proporre correttivi, anche minimi, volti a raggiungere l'obiettivo di un concorso moderno, e dall'altro che pragmaticamente si faccia carico di una costante vigilanza sulle modalità di espletamento e sul tenore delle tracce, segnalando le anomalie presenti, anche in relazione alla tempistica. Può apparire retorico, ma il concorso, anche i fini della credibilità della categoria è molto importante. Importante mantenere alto il profilo della selezione, coniugandolo il più possibile con una selezione celere di candidati idonei, anche sotto il profilo della preparazione pratica, alla professione. Giusta l'indignazione del collega sullo scorso numero di questa rivista in ordine al fatto che il Consiglio non si è più fatto carico di richiedere la nomina di un proprio membro in seno alla Commissione. Tuttavia, anche in questo contesto, credo sia più razionale depurare il dibattito da ogni profilo di dietrologia. L'ultimo concorso ancora una volta ha mostrato i propri aspetti deleterii, specie sotto il profilo organizzativo tuttavia, salve alcune sbavature sul tema di volontaria giurisdizione, i temi assegnati tendevano a coniugare preparazione teorica agganciata ad una conoscenza "sul campo" delle tematiche in oggetto. Fior del mal CONSILIATURA CHE MUORE, CONSILIATURA CHE NASCE La vita degli uomini normali é scandita dall'estate : ha ballato una sola estate, é finita l'estate, questa estate non cambiare ... La vita dei notai é scandita dalle Consiliature: - Ti ricordi della Presidenza del Laurini, quando c'era ancora il "cuore deontologico"? - pensa poi quando era Presidente il Marano, me ne parlava mio nonno! Alla U.I.N.L. facevano certe feste! ... bei tempi! Ma la memoria dei notai é corta. Il notaio che, tra poco, si teletrasporterà nelle agenzie bancarie per stipulare il maggior numero impossibile di mutui in ogni luogo del distretto, incontrando il collega, anche lui teletrasportato, gli darà le ultime novità: -sai che è morto ......... quello che era stato presidente del CNN? - non me lo ricordo proprio, era forse quello basso e grasso, con accento siciliano? Destino comune a tutti i Presidenti. Eppure non mi sembra giusto non commentare la fine di una Consiliatura, non mi sembra corretto non ricordare i meriti di chi della Consiliatura ha fatto parte, l'impegno costante e assillante, le cose buone che sono state fatte ecc. ecc. Ma se questo è doveroso e giusto non é questo che farà il MAL che interpreta il sentimento del lettore medio che, quando trova scritte lodi di Colleghi, subito cambia articolo alla ricerca di qualcosa di meno insipido. Della Consiliatura che muore e di quella che l'ha preceduta ricorderò qui un tratto, uno solo, che le ha accomunate. Fu la Consiliatura Mariconda a produrre un pregevole studio sulla necessità di rivedere l'ordinamento territoriale del Notariato, omogeneizzando i distretti, rivedendo le sedi ecc. Era uno studio di alto profilo, sicuramente indigesto ad una parte del notariato, scritto ... in forma testamentaria. Lo divulgarono nel mentre la Consiliatura Mariconda moriva e lo lasciarono in eredità alla Consiliatura Mascheroni, quale pillola avvelenata che gli amministratori di una società bersaglio di un'OPA ostile lasciano alla società che li ha aggrediti. Ma il nuovo Presidente, che da una vita navigava tra una tesi e l'altra, senza mai scontentare nessuno, penetrando nei problemi in modo sempre indolore, in modo vasellinico dicevano a Milano, non si lasciò intrappolare. Venne indetto in pompa magna un Convegno nazionale nelle sontuose stanze di palazzo Colonna e tutti discussero di tutto. Scesero a Roma baldanzosi i campioni dei progressisti e quelli dei conservatori, gli uni giocando in attacco, gli altri in difesa. Si scoprì, dopo lungo battagliare, quello che tutti sapevano: il notariato sul punto era ed é diviso. A parole c'era accordo solo sulla necessità di rendere un po' meno disomogenea la composizione dei Distretti, a parole ... L'organo esponenziale si riservò di tirare le conclusioni indicando in modo irrevocabile la direzione che il notariato avrebbe preso. La Consilatura é morta e la riserva non é sciolta. In compenso é stato lanciato un altro grande tema "La Riforma dell'Ordinamento". Conclusione: alla nuova Consiliatura viene lasciata una eredità composta non da una, ma da due pillole avvelenate. Alla Consiliatura XXX che nasce il MAL può dare solo un consiglio..."accentuate, cari Consiglieri, il più possibile il lato comico della vicenda, elevatevi al livello dei Grandi del passato, dei Petrolini, dei Totò, dei Gianni e Pinotto". Organizzate in qualche bella masseria della Puglia un incontro finalizzato a simulare e sperimentare un nuovo ordinamento territoriale in cui si faccia luogo ad uno smembramento dei distretti troppo grandi e a un accorpamento di quelli troppo piccoli. Potrebbe essere un ballo mascherato nel quale potremo vedere volteggiare in un lento strascicato, guancia a guancia, il Manfredi, presidente di Como e Lecco e lo Schiantarelli di Sondrio, uniti in un improvviso reciproco trasporto, il Mistretta neopresidente di Brescia e il Cavandoli di Mantova, con il primo che con quel suo bell'accento bresciano sussurra al secondo "che Tu lo voglia o no il Tuo distretto sarà mio", ovvero vedremo impegnati in un classico tango il Ferrara, neopresidente del neonato distretto di Varese con il presidente di Pavia, pur con qualche difficoltà di reciproca comprensione tra idiomi tanto diversi, il "siculo-italiano" dell'uno e il "longobardo-italiano" dell'altro. Ma l'occhio esperto dell'osservatore attento coglierà gli sguardi che da un lato all'altro della sala si scambieranno il Mattea, presidente del neonato distetto di Lodi e il Presidente del distretto di Cremona: di loro non dirò oltre perché, come sapete, sul Ferr...o non si può scherzare. Sarà solo una simulazione, non risolverà il problema, ma almeno, nella inconcludenza generale, consentirà a tutti un sano divertimento. MAL
Società & C. DECISIONI DEI SOCI NELLE S.R.L Per meglio comprendere le nuove normative relative alle decisioni dei soci nelle società a responsabilità limitata è opportuno partire dalla delega al governo per la riforma del diritto societario (Lg. 3-10-2001, n. 366) che contiene alcuni principi ispiratori, dei quali si riportano qui di seguito quelli che più interessano la materia in oggetto: - prevedere un autonomo e organico complesso di norme modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali (e personali) tra i soci; - prevedere un'ampia autonomia statutaria, con riguardo, in particolare, alle strutture organizzative ed ai procedimenti decisionali della società; - prevedere libertà delle forme organizzative nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. La società a responsabilità limitata si caratterizza "come società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può sottrarsi alla rigidità della disciplina richiesta per le società per azioni". Nella relazione si conferma tutto ciò ribadendo che la nuova società a responsabilità limitata intende offrire agli operatori uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità di tutte le norme che ne regolano la vita per soddisfare esigenze particolarmente presenti nel settore delle piccole e medie imprese; cessa di presentarsi come una piccola società per azioni, assume proprie caratteristiche autonome e una "struttura fondamentalmente personalistica". Coerentemente con questi principi molte sono le novità che riguardano la materia in oggetto. In primo luogo tutte le norme che disciplinano le decisioni dei soci sono contenute in tre soli articoli, e questo è indice di un notevole sforzo di semplificazione e di concisione del legislatore tale da portare ad una sorta di "deregulation" della materia. Cambia lo stesso termine che definisce la formazione della volontà sociale: la parola "deliberazione" è sostituita da "decisione"; non c'è più la distinzione tra assemblee ordinarie e straordinarie e la formazione della volontà dei soci può avvenire in modi diversi dall'assemblea, pur mantenendosi, come vedremo, la necessità di una deliberazione collegiale e di un quorum qualificato per determinate materie. Infine, mentre la precedente normativa che regolava questa materia conteneva numerosi richiami alle norme delle società per azioni, attualmente quelli rimasti sono tutti relativi alla invalidità delle decisioni dei soci e si trovano nell'ultimo comma dell'art. 2479-ter. Questa novità risponde alla esigenza di autonomia indicata dalla legge delega e dalla relazione. Persino l'ordine con cui venivano trattati gli organi sociali è cambiato, senza che sia chiara la motivazione che ha indotto il legislatore a modificare l'ordine tradizionale (assemblee dei soci, amministrazione e controllo) che invece è rimasto immutato per le società per azioni.
Passando ora ad esaminare gli articoli 2479 e 2479-bis, vi troviamo una prima rilevante novità: spetta al contratto sociale distribuire le competenze tra soci e amministratori. Viene così ribaltata la precedente previsione normativa. Infatti il "vecchio" art. 2486, richiamando l'art.2364 in tema di società per azioni, permetteva all'assemblea di deliberare "sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori"; da tale normativa si argomentava per ritenere illegittima una clausola statutaria che rimettesse ai soci tutte le decisioni relative alla gestione della società perché, si diceva, in tal modo si sarebbe svuotato l'organo amministrativo dalle sue funzioni. Attualmente è invece possibile prevedere che spetti ai soci l'intera gestione sociale. Il legislatore ha voluto infatti che nella società a responsabilità limitata i soci fossero liberi di decidere come distribuire le competenze tra i soci e gli amministratori; questa piena libertà si fonda sulla nuova considerazione della figura del "socio amministratore". Ciò è confermato sia dalla previsione della utilizzabilità delle norme che regolano l'amministrazione della società di persone, la quale consente di cumulare nella persona del socio le competenze proprie di questo e quelle proprie dell'amministratore, sia dalla disposizione contenuta nel settimo comma dell'art. 2476 che coinvolge i soci nella responsabilità derivante dal compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, qualora intenzionalmente decisi o autorizzati dagli stessi soci, eliminando così un residua possibile obiezione relativa alla irresponsabilità dell'assemblea. L'art. 2479 al primo comma stabilisce che sono comunque di competenza dei soci le materie loro riservate nell'atto costitutivo, nonché quegli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. Lo stesso art. 2479 al secondo comma individua un elenco di materie che, in considerazione della loro rilevanza, sono inderogabilmente di competenza dei soci (si capisce da quell'incipit "in ogni caso") ma l'elenco può essere molto più ampio e spetterà ai professionisti indagare la volontà delle parti in sede di costituzione, per attribuire ai soci tutte quelle materie che i soci stessi vogliono riservare alla loro competenza, in modo da aumentare il coinvolgimento e la partecipazione nelle scelte sociali.
Sono quindi di esclusiva competenza dei soci, per espressa previsione di legge: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Però anche quando la competenza è inderogabilmente dei soci, non necessariamente è richiesta l'adozione del metodo collegiale; l'assemblea infatti cessa di essere il luogo esclusivo imposto dalla legge per la formazione della volontà sociale, con applicazione di una procedura articolata nelle fasi della convocazione, riunione, discussione e votazione simultanea. Una annotazione: il n. 2 dell'art. 2479 indica, come di stretta competenza dei soci, la nomina "se prevista nell'atto costitutivo" degli amministratori; mi sembra sia un inciso molto indicativo della diversità che la società a responsabilità limitata assume con la nuova normativa. Dalla dizione della norma sembrerebbe possibile che nell'atto costitutivo manchi la nomina degli amministratori: perché potremmo farne a meno? Secondo un'autorevole dottrina (prof. Giovanni Emanuele Colombo- Il nuovo ordinamento delle società - IPSOA - 2003 pag. 202) perché in tal caso sopperisce la previsione di legge: amministratori sono tutti i soci, tutti con poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 2475-bis e costituiscono un Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2475 terzo comma. Esiste tuttavia un'altra parte della dottrina che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2375, "l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa a sensi dell'art. 2479", ritiene che la mancata nomina dell'organo amministrativo sia causa di scioglimento della società. Costituisce una notevole innovazione il contenuto del n. 5 dell'art. 2479; il legislatore ha in pratica equiparato le modifiche formali dell'attività sociale con quelle di fatto, rimettendole entrambe alla decisione dei soci da assumersi con il metodo collegiale, con quorum "speciali", nonché con il rispetto del diritto di recesso per i soci dissenzienti. Pertanto nel caso di operazioni che potrebbero comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come ad esempio cessioni, affitti o conferimenti di azienda o di rami aziendali o anche acquisizioni di importanti partecipazioni in altre società, sarà necessario controllare se realmente "comportino sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale", perché in tal caso si renderà necessaria la preventiva decisione dei soci. Relativamente alle "operazioni che comportino rilevante modificazione dei diritti dei soci", potrebbero essere individuate o come quelle che vanno ad incidere sui diritti indicati dal terzo comma dell'art. 2468, oppure come quelle dalle quali derivi una dipendenza economica da un'altra impresa, in modo da sottomettere la società al controllo o all'influenza dominante di un'altra (ciò perché tale dipendenza è considerata dal legislatore così rilevante, anche per il singolo socio, da rendere applicabile il diritto di recesso ex articolo 2497-quater lettera c). Discorso a parte può farsi per le assunzioni di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, previste e regolate per le società per azioni dal secondo comma dell'art. 2361. Per le società a responsabilità limitata non è prevista nessuna specifica previsione in materia né alcun rinvio. Tale mancanza potrebbe essere spiegata qualora tali partecipazioni, comunque certamente legittime anche per le società a responsabilità limitata, così come confermato dal disposto dell'art.111-duodecies delle norme di attuazione, si considerassero far parte delle operazioni previste nel n. 5 dell'art. 2479. Questa interpretazione lascia tuttavia qualche perplessità, essendo difficile supporre che qualsiasi partecipazione -ad esempio- in una società semplice possa comportare una "rilevante modificazione dei diritti dei soci". Pertanto, per regolare la fattispecie pur in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2361 se ne può supporre un rinvio implicito ed in tal caso, come è stato acutamente osservato (La riforma della società a responsabilità limitata -Ciro Caccavale - Federico Magliulo- Marco Maltoni - Federico Tassinari - IPSOA 2003) il "rinvio implicito all'art. 2461 ha un carattere logico e non recettizio" pertanto la decisione potrà essere assunta anche senza l'adozione del metodo assembleare (espressamente richiesto dal secondo comma dell'art. 2361), con le diverse modalità di votazione previste dall'art. 2479. E' consigliabile che l'atto costitutivo preveda a chi spetti la competenza anche per altre materie, come ad esempio per la decisione di emettere i titoli di debito (l'art 2483 dice che deve essere l'atto costitutivo ad attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori), o il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune (che nel silenzio dello statuto risulterebbe affidato alla competenza dell'organo amministrativo non trattandosi più di una modifica statutaria). In questa materia sarà quindi necessaria un'accurata indagine delle esigenze e della volontà dei clienti.
Il diritto di voto è regolato dal quinto comma dell'art. 2479 c.c.: "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione". E' confermato dal secondo comma dell'art. 2468: "i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta". Nulla è cambiato relativamente al diritto di voto: il primo comma dell'art. 2470 dice che il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società dall'iscrizione nel libro dei soci (che segue il trasferimento per atto notarile e il deposito presso il Registro Imprese). L'art. 2466 quarto comma dispone che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, e nel quinto comma allarga tale divieto anche in caso di scadenza o inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria che possono essere rilasciate (a sensi dell'art. 2464) nel caso di conferimento in denaro o nel caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi a favore della società.
Il terzo comma dell'art. 2479 introduce due nuovi metodi di espressione del voto: la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto. La possibilità di avvalersi di questa novità deve essere tuttavia prevista dallo statuto, altrimenti vale il disposto del quarto comma dello stesso articolo e i soci possono decidere solo in assemblea. Lo stesso art. 2479 al quarto comma indica inoltre alcuni casi in cui non si può adottare il nuovo metodo di voto perché si deve decidere in assemblea, casi che esamineremo più avanti quando tratteremo in modo specifico dell'argomento. Restano comunque ancora molte perplessità sull'utilizzo delle nuove espressioni di voto, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di ciascun metodo e le regole da dare all'intera procedura di formazione della volontà dei soci. In proposito ricordo come uno dei primi commentatori (Prof. Giuseppe Alberto Rescio, Il nuovo ordinamento delle società - IPSOA - 2003, pag.126) abbia osservato che la nuova normativa, pur avendo come obiettivo quello di liberalizzare la materia, l'abbia in realtà resa insidiosa, di modo tale che non ci saremmo dovuti stupire se l'assemblea, mandata in esilio come sovrana, fosse tornata con la corona in mano a bussare alla nostra porta. Un rilevante problema relativo al quorum deliberativo è stato superato dal decreto legislativo recante le disposizioni correttive ai decreti 17 gennaio 2003 n.5 e n.6; il testo precedente la modifica infatti, fissando tale quorum nella metà del capitale sociale, lasciava il dubbio che potesse essere assunta una decisione dei soci anche con metà del capitale contrario; la nuova dizione ("voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà") ha fugato ogni perplessità. La legge non definisce le due modalità di votazione e, come unico requisito di entrambe, richiede solo che "dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa". Tuttavia resta la necessità di rispettare: - il diritto al voto, cioè il diritto a partecipare alla formazione della decisione; - il diritto di informazione (perchè l'assoluta assenza di informazione rende impugnabile la decisione entro tre anni dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci ex art.2479-ter terzo comma), con la precisazione che nel caso di consenso espresso per iscritto tale diritto potrebbe non essere pienamente tutelato nella fase di formazione della decisione, come meglio spiegato più avanti; - che il diritto valga in misura proporzionale alla partecipazione del socio (quarto comma dell'art. 2479 e secondo comma dell'art. 2468); - che della formazione della volontà dei soci resti documentazione da conservarsi dalla società (ex art. 2478 n. 2). In entrambi i casi pertanto la forma è vincolata e la comunicazione del consenso del socio ha carattere recettizio nei confronti della società. Personalmente ritengo che la differenza tra le due forme di voto, cioè tra la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto, sia da identificare nella iniziativa alla consultazione ( vedi in proposito: La riforma della società a responsabilità limitata - Ciro Caccavale - Federico Magliulo - Marco Maltoni - Federico Tassinari- IPSOA 2003 - pag. 271 e seguenti). La prima prevede che un organo sociale, che sarà opportuno indicare espressamente nelle norme di funzionamento, assuma l'iniziativa di far pervenire a tutti i soci un documento scritto contenente una proposta di decisione, sul quale potrà essere apposta la firma per adesione. La seconda, pur mantenendo necessariamente la forma scritta, potrebbe essere considerata come una spontanea dichiarazione di volontà, che può anche essersi formata altrove, senza una formale iniziativa o sollecitazione: in altre parole potrà essere sufficiente che la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo, faccia pervenire alla sede sociale la volontà di assumere una certa decisione in modo chiaro. Qualora si aderisse a tale interpretazione si dovrebbe ammettere anche una mancanza di informazione per quella minoranza che non ha concorso alla decisione.Si è in proposito osservato (La riforma della società a responsabilità limitata - Ciro Caccavale - Federico Magliulo - Marco Maltoni - Federico Tassinari - IPSOA 2003 -) che la stessa minoranza del resto, con l'accettazione di tale forma di votazione nell'atto costitutivo, era a conoscenza della possibilità che la volontà sociale si formasse anche senza esserne preventivamente informata. Certamente restano molte lacune che dovranno essere colmate nelle norme di funzionamento della società (sarà ad esempio opportuno dare un tempo di formazione della volontà per non tenere in sospeso all'infinito la possibilità di decidere) nonché molte perplessità che soltanto il tempo potrà risolvere.
Come abbiamo visto, la legge continua a richiedere che in casi specifici la decisione venga assunta in forma collegiale: nelle delibere indicate con i nn. 4 e 5 dell'art 2479, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, ed ora, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo recante le disposizioni correttive ai decreti 17 gennaio 2003 n.5 e n.6, anche nel caso di riduzione del capitale sociale diminuito di oltre un terzo per perdite, previsto dall'art. 2482-bis. Ma ci sono anche altri materie per le quali la legge richiede la forma assembleare: - l'art. 2484, n.6 parla di "assemblea che delibera lo scioglimento " (fattispecie che forse potrebbe rientrare nelle modifiche statutarie); - l'art. 2487-ter cita l'"assemblea che revoca lo stato di liquidazione"; - l'art 2482-ter quando per la perdita di oltre un terzo, il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale, prevede che a decidere sia l'assemblea. - l'approvazione della proposta di ammissione a procedure concorsuali (art. 152, 161 e 187 del Regio Decreto n. 267 del 16 maggio 1942 che richiede la delibera dei soci con "assemblea straordinaria").
La convocazione è libera nelle forme e nei modi e spetta all'atto costitutivo indicarli. L'unica regola è quella dettata dal primo comma dell'art.2479-bis che richiede che i modi siano tali da "assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare". Quindi non sono individuati né il soggetto su iniziativa del quale deve essere fatta la convocazione, né le modalità. In particolare, con riferimento ai soggetti ai quali spetta la legittimazione attiva alla convocazione, la legge non ripete la precedente norma (art.2484) che attribuiva tale legittimazione all'organo amministrativo. Sarà opportuno pertanto regolare la materia nell'atto costitutivo; in mancanza di una espressa regolamentazione tuttavia, la legge stessa suggerisce qualcosa in proposito. L'art. 2479 infatti stabilisce che i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione: da questa disposizione si può argomentare che legittimati alla convocazione siano proprio uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale. Qualora si seguisse tale interpretazione si risolverebbe anche il caso di mancanza o di inattività dell'organo amministrativo nel convocare l'assemblea, cui consegue il ricorso al tribunale per ottenere la convocazione. La convocazione deve essere spedita a tutti i soci (2479-bis); quanto agli amministratori invece, la nuova disposizione relativa all'assemblea totalitaria, nella quale si richiede semplicemente che gli amministratori siano "informati della riunione", può far ritenere superato per loro l'obbligo della convocazione. E' certamente opportuno regolare i mezzi di comunicazione della convocazione; infatti se l'atto costitutivo non dispone nulla in proposito, vale ancora la vecchia lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' possibile prevedere la convocazione anche per fax o per messaggi di posta elettronica (secondo alcuni commentatori persino per messaggi sms ma riterrei per il momento di soprassedere su questa proposta); in tali casi sarà opportuno che la relativa clausola disponga che gli indirizzi di tutti gli aventi diritto alle comunicazioni sociali siano comunicati (meglio ancora se notificati) alla società e annotati sul libro soci. Naturalmente, la previsione di seconda convocazione è assolutamente facoltativa, e quindi ora più di prima, ci sentiamo di sostenerne la validità.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'assemblea non c'è molto di nuovo da dire; naturalmente vengono qui confermate tutte le norme relative alle condizioni di svolgimento dell'assemblea per teleconferenza, già richieste dai tribunali ancora vigente l'obbligo di omologa, ed ormai di larga divulgazione. Secondo alcuni commentatori potrebbe ritenersi ammissibile anche il voto per corrispondenza; tale affermazione desta non poche perplessità in quanto si tratta di un metodo cui si fa ricorso nei casi di società con una larga base azionaria, caso molto raro per le società a responsabilità limitata dove inoltre il legislatore ha già previsto delle forme di voto più snelle e meno formali in alternativa al metodo assembleare. Si può evitare, non essendo più richiesta, la nomina del segretario, ruolo che ben può essere assunto dallo stesso presidente. Anche per la nomina di quest'ultimo vige la più ampia libertà; lo statuto potrebbe prevedere che il presidente sia sempre nominato dall'assemblea.
La rappresentanza in assemblea è regolata dal secondo comma dell'art. 2479-bis. La disciplina è molto concisa, differentemente da quanto contenuto nelle norme relative alle società per azioni; si apre qui il problema dell'applicabilità o meno di tali norme alla società a responsabilità limitata. L'argomento è molto delicato e richiederebbe una più ampia e attenta disamina che è da rimandare ad altra occasione. In breve posso anticipare che dalla lettura di tutta la disciplina delle nuove società a responsabilità limitata mi sono convinta che occorra estrema prudenza in materia e che di norma non sia possibile ammettere una generica applicazione analogica. Di conseguenza anche in tema di rappresentanza in assemblea ritengo necessario ricorrere ai principi generali in materia di rappresentanza. In particolare, e coerentemente a quanto sopra esposto, ritengo che l'abolizione all'espresso richiamo all'art. 2372, facendo venire meno un divieto speciale, abbia reso possibile il conferimento delle deleghe a chiunque, in particolare anche ad amministratori o sindaci della stessa società, ferma restando l'applicabilità dell'art. 1394 in caso di conflitto di interesse. Restano tuttavia esigenze di certezza e documentabilità alle quali non possiamo rinunciare; quindi in applicazione delle norme sul mandato (art.1727 e 1723) non riterrei legittima una sostituzione del delegato non autorizzata dal socio, né una delega in bianco. Resta comunque opportuno regolare la materia nello statuto; ad esempio prevedendo che la delega contenga almeno il nome del rappresentante, con indicazioni di facoltà e limiti per il caso di sub delega. Essendo ora possibile la delega valevole per più assemblee, lo statuto potrà regolamentarla fissandone limiti o modi.
Se lo statuto non prevede particolari quorum si applicano, in caso di decisioni assunte con i nuovi metodi di voto, quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2479, ed in caso di decisioni assembleari, quelli indicati dal successivo art. 2479-bis. In proposito si ricorda come il decreto in rettifica, chiarendo la versione precedente, disponga che le decisioni assunte per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (salvo diversa disposizione ecc.) siano prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, eliminando così il dubbio che potesse essere valida una decisione assunta con metà voti favorevoli e metà voti contrari. Nel caso di assemblea invece, il successivo art. 2479-bis prevede un quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale, ed un quorum deliberativo a maggioranza assoluta dei presenti. Si opera così una notevole differenza tra i quorum previsti per le due forme di votazione; infatti in caso di assemblea sarà possibile assumere una decisione anche con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 26% del capitale sociale. Nei casi previsti ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479 è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ci troviamo quindi di fronte a diverse novità: -non è più prevista né regolata l'assemblea straordinaria -viene introdotta la distinzione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo -vengono abbassati i quorum. L'art. 2479-bis tuttavia fa salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo; pertanto tutti i quorum sopra riportati sono derogabili sia in aumento che in diminuzione, differentemente da quanto stabilito per le società per azioni, dove lo statuto può richiedere soltanto maggioranze più elevate (art.2369 quarto comma). Per le società a responsabilità limitata pertanto si ritiene che l'unico limite che abbiano i soci alla libertà di modificare i quorum proposti dal legislatore, sia costituito dalla previsione di unanimità. E' vero infatti che queste società hanno assunto nella nuova normativa un carattere più personalistico, tuttavia una simile previsione costituirebbe indubbiamente un peso o meglio un ostacolo - che può anche rivelarsi insormontabile - all'operatività sociale. Del resto le disposizioni che contengono una previsione di unanimità (art.2468 quarto comma - che tuttavia fa salva una diversa previsione statutaria - e art. 2482-quater) rivestono certamente un carattere di eccezionalità e la disciplina delle società a responsabilità limitata è ispirata al principio maggioritario dove i diritti della minoranza sono tutelati dal diritto di recesso. Pertanto non ritengo possibile la previsione che le decisioni debbano essere prese con il voto favorevole di tutti i soci. Ricordo che la normativa contiene altre disposizioni di legge che richiedono specifiche maggioranze: 1) l'art. 34 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dove, per le modifiche statutarie che introducono o sopprimono clausole compromissorie, si chiede il voto favorevole (quorum deliberativo) di soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale; 2) l'art. 2476 quinto comma, per la decisione di rinunciare o transare sull'azione di responsabilità iniziata da soci contro gli amministratori, richiede la maggioranza di 2/3 del capitale sociale, purché non vi si opponga 1/10 del capitale sociale; 3) l'art. 2468 nel prevedere la possibilità di attribuire ai singoli soci particolari diritti relativi all'amministrazione o alla distribuzione degli utili, ne stabilisce per la modifica, l'unanimità; 4) l'art. 2500 septies in tema di trasformazioni eterogenee da società di capitali richiede la forma assembleare, il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque il consenso di tutti i soci che assumono responsabilità illimitata. Di questi quorum speciali, quelli indicati ai n. 1 e 4 dovrebbero essere anche gli unici inderogabili per le società a responsabilità limitata. Nelle "piccole società" è consigliabile, per ragioni di certezza e per una migliore comprensione per i soci, prevedere un unico quorum deliberativo qualunque sia il metodo di votazione e quindi anche per le assemblee (che può essere liberamente determinato in considerazione delle esigenze della società), quorum che si potrebbe proporre a maggioranza, e ciò anche nell'ottica di semplificazione dell'intera procedura. Non ritengo più possibile prevedere un "quorum misto", calcolato cioè su teste e su capitale anziché solo sul capitale rappresentato; infatti la prima stesura della nuova normativa (per i casi di decisioni assunte con consultazione scritta o con consenso scritto) indicava come quorum deliberativo "il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale"; la stesura definitiva dell'ultimo comma del 2479 invece, ha lasciato come unico criterio di calcolo del quorum deliberativo, il capitale sociale rappresentato, e non più anche un certo numero di votanti. L'assemblea che chiamavamo "totalitaria" è ora regolata dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis, che richiede la presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci; mentre è sufficiente che gli amministratori e i sindaci, se non presenti, siano informati della riunione. Unica condizione richiesta è che nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento, condizione che sembrerebbe comunque riferita a tutti: presenti, soci, amministratori e sindaci. Se gli amministratori o sindaci non presenti devono essere in grado di opporsi, devono essere almeno informati della materia che verrà trattata, che dovrà quindi essere determinata prima della riunione. Ci troviamo quindi di fronte ad una novità, perché con la precedente normativa nell'assemblea totalitaria si poteva trattare qualsiasi argomento (fermo restando il diritto di opporsi previsto dall'art. 2366). Per avere la sicurezza che amministratori e sindaci siano informati della riunione, ed evitare future impugnative a sensi dell'art 2479-ter, lo statuto potrebbe prevedere la richiesta di una loro apposita dichiarazione da conservare negli atti della società.
L'art. 2479-bis dispone che "il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere tenuto conto nel verbale". Si ripetono quindi le stesse espressioni usate per la società per azioni, pur mancando qui una norma simile a quella adottata per queste ultime, laddove nell'art. 2375 si indica in modo specifico il contenuto del verbale, stabilendone l'analiticità. Anche in tema di società a responsabilità limitata è tuttavia necessario osservare alcune regole. Infatti l'art. 2479-ter in tema di invalidità delle decisioni dei soci richiama l'art. 2377 quarto comma (tra breve quinto comma dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo) dove si dice che l'assemblea può essere annullata per incompletezza o inesattezza del verbale se impediscono l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità delle decisioni. Da ciò si deduce che anche per le assemblee delle società a responsabilità limitata, malgrado un'espressa previsione, causa di invalidità non sarà soltanto il caso di mancanza del verbale (che per le società per azioni è causa di nullità ex art. 2379, nullità che può essere sanata come previsto dall'art. 2379-bis), ma anche il caso in cui il verbale sia redatto in modo tale da impedire "l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione". In sostanza le violazioni sul contenuto del verbale (data dell'assemblea e presenza del dispositivo deliberato) rendono annullabile la delibera quando ne manca il testo o è espresso in modo tale da non consentire la ricostruzione della decisione o da non permetterne il controllo sulla validità; oppure quando si descrive una decisione totalmente o parzialmente diversa da quella adottata. Il verbale quindi mantiene la sua natura di strumento di prova, di informazione e di controllo del fatto assembleare, ed allo stesso viene riconosciuta una importanza tale da compromettere deliberazioni in sé valide, qualora la loro conformità alla legge e allo statuto non sia verificabile in base alla relativa documentazione (verbale e relativi allegati). Pertanto se il verbale contiene quei dati richiesti dalla legge e dallo statuto, eventuali incompletezze non costituiscono fonte di annullabilità della delibera. Qualora invece sia carente del contenuto minimo richiesto, ciò può causare invalidità della decisione, ma questa potrà essere sanata da un atto integrativo o rettificativo del verbale, al fine di eliminare le incertezze o inesattezze che potrebbero causare l'impugnabilità della delibera, e ciò in coerenza con il settimo (tra breve ottavo) comma dell'art. 2377 (sostituzione della delibera annullabile). Maria Nives Iannaccone
Articolo 28 Decisioni dei soci 28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, salvo quanto previsto al precedente art. (…) : a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d. le modificazioni dello statuto; e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune ; h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio. 28.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese . Articolo 29 Diritto di voto 29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. 29.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. 29.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci. Articolo 30 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto 30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. 30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. oppure 30.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno (…) soci / di tanti soci che rappresentino almeno il (…) % del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare / devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno (…) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni (…) e non superiore a giorni (…). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione ; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro (…) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 35.2. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. 30.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. 30.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Articolo 31 Assemblea 31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. 31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione / su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi . Articolo 32 Svolgimento dell'assemblea 32.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. oppure 32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 32.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Articolo 33 Deleghe 33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. 33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione . 33.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Articolo 34 Verbale dell'assemblea 34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. 34.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 34.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Articolo 35 Quorum costitutivi e deliberativi 35.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. oppure 35.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza / il (…) % del capitale sociale. 35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 35.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci. 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci. oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio (…), da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente statuto. Il socio (…) ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi. oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, purché consti il voto favorevole del socio (…). oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, purché consti il consenso scritto del socio (…), che però non ha il diritto di partecipare alla decisione dei soci in merito. 35.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. 35.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c. oppure 35.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).
Esperienze ADEMPIMENTO UNICO (SCEMO CHI LEGGE?) I tempi cambiano. Ricordiamo quando la lettura delle note di trascrizione e iscrizione e la verifica della loro conformità al titolo era un'attività importante e delicata. Spesso a questo compito si dedicava il notaio in persona, con paziente abnegazione, in compagnia di un praticante esperto o di un'impiegata anziana. Non erano tempi migliori di questi perché le Conservatorie - almeno quelle delle grandi città - registravano ritardi di svariati mesi e le ispezioni ipotecarie richiedevano la quotidiana sfibrante frequentazione di uffici disagiati e disagevoli. Delle domande di volture catastali, poi, sarebbe meglio non risvegliare il ricordo. A quei tempi costituivano una specie di incubo per gli studi notarili di dimensioni medio-grandi. Cenerentola degli adempimenti, la domanda di voltura era spesso affidata alla signorina meno esperta: il tempo di farla non c'era mai. Vero che molti uffici chiudevano un occhio sul rispetto del termine, d'altra parte, vederne eseguita una, prima che fossero decorsi anni ed anni dalla sua presentazione, era un piccolo avvenimento. Poi, un bel giorno, primo vagito della incombente meccanizzazione, inventarono la richiesta di registrazione: per gli addetti ai lavori il famigerato modello 69. Per compilarlo è stato necessario prendere dimestichezza con la prima famiglia di codici destinati a descrivere con quattro caratteri alfanumerici le infinite variabili del negozio giuridico, frutto inesauribile della umana fantasia, o meglio, del bisogno degli uomini di comporre i propri interessi in modo via via diverso. Numerosissimi e dettagliati per operazioni rare, scarsi e approssimativi per convenzioni importanti e ricorrenti, tuttora ce li spupazziamo quotidianamente. Ma che dire del modello 69 dal punto di vista pratico? All'esordio era un lenzuolino formato B4 (cm. 25,7 x 36,4) da compilarsi in triplice copia, con la sua brava carta carbone . . . allora non esistevano stampanti, le macchine da scrivere, se andava bene, erano elettriche, avevano il carrello, ogni errore richiedeva l'intervento di una esperta abrasione (anzi di tre esperte abrasioni) per mezzo di apposita gomma. Se la mano era troppo pesante il foglio si bucava e occorreva ricominciare tutto da capo. Decisamente non erano bei tempi. Ora abbiamo a che fare con Unico che, quanto a facilità di impiego, non teme confronti: si compila a video, si spedisce stando seduti alla scrivania, non occorre nemmeno passare dalla banca, per portare la carta all'ufficio del territorio basta un fattorino qualunque e poi, incredibile ma vero i dati di registrazione si conoscono s u b i t o! Si, c'è la seccatura di firmare il file digitalmente . . . e di fare un po' di attenzione a come si movimentano i soldi in banca . . . ma non c'è dubbio che i benefici sono infinitamente superiori agli svantaggi. E però non dobbiamo dimenticare che, in questa nuova procedura, sono incorporati tutti quei dati che, da sempre, costituiscono il vero succo della nostra attività nel settore immobiliare. Quei dati sono affogati in un file che quasi nessuno guarda benchè sia l'unico . . . che costituisce "Unico". E' un file che si può sì stampare ma risulta ben difficile da leggere. Molti di noi si fanno stampare nota di trascrizione e modello 69 e queste stampe confrontano con il titolo. Non sanno che può accadere che le eventuali correzioni, se introdotte direttamente nei sottoprodotti, non andranno a modificare quel file che . . . Unico verrà poi firmato e inviato all'ufficio. Per questa ragione, nell'attesa che Sogei o chi per essa ci consenta di stampare in modo decente il file di Unico, con l'aiuto di Giovanna Canzi, nota e sperimentata consulente informatica del notariato milanese e lombardo, abbiamo cercato di mettere in chiaro il significato di questa importante formalità, ricordando che l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 nuoce alla validità della trascrizione se induce incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto. Il che, ci pare, non è cosa da poco. Domenico de Stefano Dati identificativi del file Dati Telematico CodUfficioEntrate "R1P" ChiaveFile ProgressivoInvio "1" CodiceFiscale PU "RMNRML00X00Y000Y" PubblicoUfficiale Cap "10100" Comune "ROMA" TipoPU "1" Indirizzo "via Arenula 1" Provincia "RM" DenominazionePU "ROMOLO ROMANI" Codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale si richiede la registrazione dell'atto Identificativo dell'invio Gli altri dati identificano il Pubblico Ufficiale che ha redatto l'atto ed è abilitato alla trasmissione telematica dell'adempimento e la sede di appartenenza. Tipo PU: 1 notaio 2 altro pubblico ufficiale Dati relativi al pagamento telematico PagamentoTelematico Divisa "E" CodiceABI "01234" CodiceCAB "04567" NumeroCin "X" CodiceFiscale " RMNRML00X00Y000Y " NumeroContoCorrente "000000??????Z" Divisa utilizzata per i pagamenti: L Lire E Euro Gli altri dati identificano il conto corrente utilizzato per le disposizioni di addebito Dati dell'adempimento ChiaveAdempimento: PrimoNumeroRepertorio "12345" SecondoNumeroRepertorio "9876" CodiceFiscalePU "RMNRML00X00Y000Y" Numero di repertorio Numero di raccolta Codice fiscale del Pubblico Ufficiale Dati del titolo Divisa "E" Elaborazione "C" EsenzioneBollo "0" Titolo DataAtto "11022004" Divisa con la quale si esprimono tutti gli importi dell'adempimento L Lire E Euro Elaborazione: uffici interessati dall'adempimento E solo Ufficio delle Entrate T solo Uffici del Territorio C Uffici delle Entrate e del Territorio Esenzione Bollo: 1 se l'atto e' esente da imposta di bollo 0 se non esente da questa imposta Data di stipula Descrizione "Atto notarile pubblico" Descrizione: forma del titolo " Atto notarile pubblico " Atto pubblico amministrativo " Scrittura privata con sottoscrizione autenticata " Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente " Atto estero depositato " Scrittura privata registrata (limitatamente a privilegi agrari) " Atto giudiziario " Altro atto. (Si veda circolare 128/T del 2 maggio 1995: Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota) Allegati Descrizione "Estratto poteri" CodiceAllegato "99" NumeroAllegati "1" CodiceAllegato="3" NumeroAllegati="1"" Allegati: elencazione dei documenti a corredo dell'atto secondo codifica 01 Dichiarazione Invim 02 Spese inerenti la dichiarazione Invim 03 Planimetria 04 Estratto di mappa 05 Certificato di destinazione urbanistica 06 Procura 07 Licenza edilizia 08 Terreno edificabile 09 Istanza della legge 154/88 99 Altro - specificare la descrizione Numero Allegati: numero di allegati per ogni tipologia Dati convenzione ProgressivoConvenzione "1" Convenzione: Specie "ATTO TRA VIVI" CodAtto "112" Descrizione "COMPRAVENDITA" TipoNota "T" CodiceConservatoria "0069" TributiTerritorio Esenzione "0" Agevolazione "0" Tassazione Importo "5164" CodiceTributo "9806" Il dato è funzionale alla eventualità che un documento incorpori più convenzioni Specie e CodAtto utilizzano le codifiche previste dalla Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995 (Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota) TipoNota: T Trascrizione I Iscrizione A Annotazione CodiceConservatoria: codice Ufficio del Territorio di destinazione Esenzione: 0 non esente 1 esente dalle tasse ipotecarie 2 esente dai diritti dovuti per l'esecuzione della formalità 3 convenzione esente Agevolazione: 0 assenza di agevolazione 1 presenza di agevolazione Importo: gli importi sono indicati in centesimi e perciò senza evidenziazione della virgola Nel caso di tributi in misura proporzionale viene evidenziato un campo "Aliquota" Unità Negoziali e Soggetti UnitaNegoziali IdImmobile "I000001 I000002" IdUnitaNegoziale "U000001" DatiAssociazione IdSoggetto "S000001" IdUnitaNegoziali "U000001" DatiTitolarita IntestazioneCatastale "0" Qualifica "A favore" TipoQualifica "F" DirittiReali Quota "1,000/1" Descrizione "Proprieta'" CodiceDiritto "1" RegimeConiugi "P" I seguito da un numero progressivo (immobili presenti nell'adempimento) IdUnitàNegoziale: U seguito da un numero progressivo IdSoggetto: S seguito da un numero progressivo (soggetti presenti nell'adempimento) DatiTitolarità IntestazioneCatastale: 0 intestazione da mantenere/inserire in catasto 1 intestazione da cancellare in catasto Qualifica e TipoQualifica: come previsto dalla circolare 128/T del 2 maggio 1995 (natura del soggetto: a favore, contro, terzo datore ...) Codice del diritto oggetto della convenzione 1 Proprieta' 1s Proprieta' superficiaria 2 Nuda proprieta' 2s Nuda proprieta' superficiaria 3 Abitazione 3s Abitazione su proprieta' superficiaria 4 Diritto del concedente 5 Diritto dell'enfiteuta 6 Superficie 6 7 Uso 7s Uso su proprieta' superficiaria 8 Usufrutto 8s Usufrutto su proprieta' superficiaria 9 Servitu' Regime patrimoniale C soggetto in regime di comunione legale S soggetto in regime di separazione P natura personale del bene D regime di comunione de residuo Nel caso di soggetto in comunione il cui coniuge è interessato agli effetti della convenzione, è previsto un campo IdSoggetto che identifica il coniuge Dati Trascrizione DatiTrascrizione PLquadroA "1" PLquadroB "0" PLquadroC "0" Condizione "0" TerminiEfficaciaAtto "0" RinunciaTestamentaria "0" SuccessioneTestamentaria "0" VolturaDifferitaCatastale "0" ConvenzioneSoggettaVoltura "1" Tutti i campi sono valorizzati: 0 no 1 sì PlquadroA/B/C indica la presenza di parti libere relativa al quadro A / B / C Per trascrizioni particolari è prevista la compilazione di campi elteriori quali DataMorte, etc. Dati Iscrizione Dati Iscrizione Totale "20000000" Capitale "10000000" PLquadroA "1" PLquadroB "0" PLquadroC "1" SommaIscritta "0" ElencoMacchinari "0" TassoInteresseSem "04" ImportiValutaEstera "0" CondizioneRisolutiva "0" ImportiTassiVariabili "1" StipulaUnicoContratto "0" Sono le indicazioni relative alla garanzia. I campi che non prevedono dati di tipo numerico sono valorizzati: 0 no 1 sì Dati quadro "D" DatiQuadroD Descrizione "La parte mutuante ha concesso a titolo di mutuo - ai sensi d…" Testo libero Dati Volture DatiVolture IdImmobile "I000011" VoltureMancanti PassaggiAttiLegali "1" PassaggiIntermedi "1" IdentificativiInfo Descrizione "ATTO DI VENDITA REP. N. 22222 DEL 10 FEBBRAIO …." DescrizioneI UltimoAttoMancante UnicoAttoMancante "1" VolturaInfoAttoNotarile PrimoNumeroRepertorio "22222" Data "10022002" Rogante "ROMOLO ROMANI" (Informazioni relative ad incongruenze tra la banca dati catastale e le informazioni presenti nell'atto) I campi che non prevedono dati di testo sono valorizzati: 0 no 1 sì La data è espressa nel formato "ggmmaaaa" Dati Immobile DatiImmobile IdImmobile "I000001" ImmobileUT Comune "Milano" Divisa "E" Provincia "MI" PresenzaBI "0" ImmobileU IdentificativoDefinitivo Foglio "12 ParticellaUno "542 SubalternoUno "815 ConsistenzaU Rendita "38734" Legge154 "0" InteresseSA "0" ImmobileClassato Classe "6" Categoria "A3" Vani6,0 DatiIndirizzo AggiornaIndirizzo "0" IndirizzoImm Indirizzo "Po" CodiceIndirizzo "236" NumeroCivico30 PianoS1-T ConsistenzaT Natura "T" Tipo Terreno "3" Dati identificativi di ciascun immobile presente nell'atto I dati possono essere riferiti ad un identificativo definitivo o provvisorio e si differenziano a seconda che si tratti di fabbricato o terreno. E' possibile inserire estremi precedenti IdImmobile: I seguito da un numero progressivo (immobili presenti nell'adempimento Divisa: divisa con la quale si esprimono le rendite L Lire E Euro PresenzaBI: 0 presente in banca dati Catasto 1 assente in banca dati Catasto Immobile: U Catasto Fabbricati T Catasto Terreni Nel caso di identificativo provvisorio: P Protocollo S Scheda V Variazione Nel caso di particelle graffate saranno evidenziate dallo stesso Progressivo Immobile e da un Progr Graffato in sequenza. Legge154: si applica la Legge 154/88 0 No 1 Sì InteresseSA: interesse storico e/o artistico 0 No 1 Sì AggiornaIndirizzo: possibilità di aggiornare l'indirizzo presente in Catasto con quello inserito nell'atto 0 Non aggiornare 1 Aggiornare Tipo Terreno 0 Terreno agricolo 1 Terreno non agricolo edificabile 2 Terreno non agricolo non edificabile 3 Pertinenza di fabbricato 4 Cava Dati Soggetto persona fisica DatiSoggetto IdSoggetto "S000001" ResidenzaSede TipoDomicilio "0" IndirizzoAnagrafico Cap "00100" Stato "Italia" Comune "Roma" Indirizzo "via Dante 55" Provincia "RM" / SoggettoF Nome "PAOLA" Sesso "F" Cognome "GIACOMETTI" Provincia "RM" DataNascita "20051969" StatoCivile "L" CodiceFiscale "GCMPLA69H60H501W" ComuneNascita "Roma" IdSoggetto: S seguito da un numero progressivo TipoDomicilio: (solo per le persone fisiche) 0 residenza 1 domicilio ComuneNascita: per i nati all'estero lo stato estero indicando provincia EE StatoCivile: C Coniugato in comunione, S Coniugato in separazione, L Stato libero Può essere presente il campo IdConiugeNonComparente: CN seguito da un numero progressivo che individua il soggetto non intervenuto ma necessario al completamento dell'intestazione catastale
persona giuridica DatiSoggetto IdSoggetto "S000002" IdSoggettoRappresentante "SR000001" ResidenzaSede TipoDomicilio "0" IndirizzoAnagrafico Cap "00100" Stato "Italia" Comune "Roma" Indirizzo "Via Domodossola 15" Provincia "RM" SoggettoN CodiceFiscale "81234567587" Denominazione "DELTA S.p.A." DatiSoggettoRappresentante Qualifica "1" IdSoggettoRappresentante "SR000001" SoggettoF Nome "FRANCESCO" Sesso "M" Cognome "GIORGIO" Provincia "MI" DataNascita "05101969" CodiceFiscale "GRGFRN69R05F205R" ComuneNascita "Milano ResidenzaSede TipoDomicilio "0" IndirizzoAnagrafico Cap "00100" Stato "Italia" Comune "Roma" Indirizzo "Via Cavour 4" Provincia "RM" In caso di SoggettoRappresentante è presente il campo Qualifica: 1 Procuratore 2 Curatore 3 Tutore 4 Rappresentante legale 5 Altro Dati Negozio DatiNegozio Valore "30070000" IdNegozio "N000001" CodiceNegozio "1102" IdSoggettoContro "S000002" IdSoggettoFavore "S000001 Il vaolore è indicato in centesimi di Euro, pertanto non compare la virgola. Il codice negozio utilizza la codifica per il mod. 69 (D.M. 15/12/1977) Dati della Tassazione InfoTassazione Esente "0" SoggettoIVA "1" EffettiSospesi "0" Tassazione Importo "12911" CodiceTributo "9801" Esente da registarzione, soggetto ad IVA, Effetti sospesi 0 no 1 si L'importo dell'imposta è indicato in centesimi di Euro, pertanto non compare la virgola. Pure l'aliquota è espressa in centesimi di percentuale. Tassazione Importo "210000" Aliquota "0700" CodiceTributo "9800" Agevolazioni "2" Codici tributo: ? Imposta di registro trasferimento fabbricati 9801 Imposta di registro trasferimento terreni 9803 Imposta ipotecaria 9805 Imposta catastale 9806 Tassa ipotecaria 9807 Tributi speciali e compensi 9808 Sanzione pecuniaria imposta di registro 9810 Sanzione pecuniaria imposte e tasse 9811 Sanzione pecuniaria imposta di bollo 9812 Interessi su tasse e ii.ii. sugli affari 9813 Entrate eventuali concenrnenti il ministero delle finanze - spese di notifica 9814 Imposta di registro per atti, contratti (ex 109T) Codifica agevolazioni pertinenti all'atto presentato: 0 assenza di agevolazioni 1 agevolazione prima casa 2 piccola proprietà contadina 3 trasferimento a favore di enti pubblici e ONLUS 4 trasferimento a favore di imprese immobiliari 5 trasferimento a favore di imprenditore agricolo 6 immobile di interesse storico-artistico 7 immobile situato all'estero 8 trasferimento a favore di cooperative 9 compravendita a favore di giovani agricoltori 10 trasferimento territori montani 11 edilizia economico - popolare 12 assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie 13 piani urbanistici particolareggiati 14 finanziamenti esenti (D.P.R. 601/73 ART. 15) 15 garanzia reale o personale a favore di terzi 99 agevolazione di altro tipo Credito d'imposta CreditoImpostaOriginato ImportoCredito "70109" ImpostaVersata "70109" UtilizzoCredito "0" EstremiAtto Anno "1986" TipoAtto "A" SerieVolume "2" CodUffRegistro "C41" NumRegistrazioneUno "17904" Imposte Importo "70109" CodTributo "9800" Importo del credito espresso in centesimi di Euro Imposta versata in occasione dell'acquisto precedente Utilizzo contestuale del credito: 0 no 1 sì Elementi di identificazione e importi riferiti all'atto con il quale, in precedenza, si è usufruito delle agevolazioni Testo integrale dell'atto
LA RIFORMA DELL'INCAPACITÀ DEL MAGGIORENNE 1. La rilevanza sociale di una revisione della disciplina dell'incapacità del maggiore di età. I tempi che stiamo vivendo ci mostrano di frequente l'utilizzo, spesso anche l'abuso, del termine riforma: contrassegnano questi ultimi periodi le revisioni operate negli ambiti della tassazione dei redditi, nel campo del lavoro ed in particolare, madre di tutte le riforme di carattere giuridico economico e assillo di innumerevoli professionisti, la novella del diritto societario; per non citare poi una serie di altre operazioni in fase di progettazione, si pensi ai mutamenti in campo previdenziale, alle innovazioni in tema di vigilanza dei mercati e degli intermediari finanziari, oltre ad altri interventi, già attuati, più di settore e con diffusione dai toni senza dubbio più sfumati. Tra questi ultimi scorgiamo un provvedimento che, seppur all'apparenza minimo e senza particolari clamori, comporta dei cambiamenti marcati e produttivi di sviluppi che si dimostrano senza dubbio importanti per l'intromissione arrecata in settori non indifferenti dell'agire umano, oltre che interessanti sotto il semplice profilo del loro specifico studio. Ci si riferisce alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante l'introduzione della nuova figura dell'amministratore di sostegno, che pur nella peculiarità delle scelte sostenute in qualche misura contribuisce ad allineare il nostro ordinamento ad esperienze compiute, sebbene con maggior vigore, nel medesimo campo in altri sistemi, quale quello tedesco. Anche se nelle brevissime note che seguiranno si prediligerà un approccio più legato al disposto normativo di questo provvedimento, rinviando ad ulteriore analisi l'approfondimento dei suoi reali contenuti, preme in tal sede evidenziare le forti potenzialità che queste apparentemente scarne disposizioni possiedono in relazione alle tematiche che le stesse investono. Il valore di questa disciplina, a differenza di quelle già citate, non risiede tanto nei suoi profili, comunque presenti, di incidenza su meccanismi e questioni legate al mondo dell'economia, così care alle contingenze odierne, quanto piuttosto sugli indubbi riflessi positivi che può arrecare o suscitare da un punto di vista sociale. Con disposizioni specifiche ed articolate che si vengono ad innestare nel corpo del codice civile - introducendo i nuovi articoli dal 404 al 413, e modificandone ed integrandone altri - si viene a coinvolgere e di fatto a sostituire tutto il sistema degli stati di incapacità non legati a situazioni di minore età. Non a caso il titolo XII del libro I del codice civile viene a mutare la propria rubrica da quella attuale in quella "Delle misure di protezione della persona prive in tutto o in parte di autonomia". L'intento è quello di dare una risposta articolata a quelle situazioni non semplicemente sussumibili sotto l'egida della grave menomazione psicologica, ma comportanti comunque disagio per fattori legati al constatato invecchiamento della popolazione e ai conseguenti disagi vissuti dalle persone anziane. Si predispongono inoltre strumenti che consentono, in un certo modo, di prevedere situazioni di tal genere, anche solo eventuali, permettendo al soggetto interessato, per il tramite dell'autonomia negoziale, di poter regolare l'eventuale o imminente incapacità. Si assiste pertanto, nel rispondere ad istanze sociali da anni fortemente avvertite, ad una revisione degli istituti dell'incapacità del maggiorenne, i cui sviluppi appaiono ben lungi dal potersi al momento pienamente delineare, come si addice ad ogni vera riforma, sebbene parziale. Se le prospettive di evoluzione non risultano al momento pienamente raffigurabili, miglior definizione assumono senz'altro gli obiettivi, riassumibili, in via di certo non esaustiva, nel tentativo di porre strumenti di salvaguardia per individui che in un dato momento della loro vita vengano a perdere una loro piena capacità di autodeterminarsi, in sostanza di badare alla propria cura ed ai propri interessi. Il capo I, rubricato "Finalità della legge", all'art. 1 afferma che "la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Risulta evidente dunque come interesse prioritario cui sono rivolti tali istituti non risulti quello meramente patrimoniale, di tutela dei beni dell'interessato, quanto proprio quello della cura e degli interessi della "persona" stessa del beneficiario (art. 408, primo comma): non a caso si dispone d'altronde "che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario" (art. 410, primo comma), il che potrebbe comportare di dover compiere una precisa scelta tra valutazioni di ordine puramente economico e altre. E si prevede inoltre che l'amministratore debba informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere, e, ove consti il dissenso di questi, il giudice tutelare (art. 410, secondo comma). Sfuma dunque notevolmente la figura dell'assistito ostaggio del suo tutore: in caso di contrasti, scelte o atti dannosi, negligenza nel perseguire i bisogni o le richieste del beneficiario, è possibile ricorrere al giudice tutelare per gli opportuni provvedimenti.
2. La gradualità delle forme di intervento e i concreti ambiti di operatività. Il nuovo art. 404 consente di riscontrare alcuni dei caratteri fondamentali di tale disciplina e tra questi, innanzitutto, un'espansione dei suoi ambiti di applicabilità: l'incapacità, oltre a poter essere temporanea o definitiva, può derivare da una menomazione anche fisica, e non più solo psichica. Quindi, ad esempio, anche alla persona, sia o meno di una certa età, con difficoltà deambulatorie, ovvero a chi ha subito un delicato intervento chirurgico, potrebbe essere nominato un amministratore di sostegno per la sua cura e tutela; ancorché nei casi in cui il soggetto mantenga piena la capacità di intendere e di volere possa risultare sufficiente il più delle volte una procura notarile, la quale peraltro avrebbe il difetto di correre il rischio di venire a cadere ove poi sopravvenga uno stato di incapacità (ad esempio, ove per effetto dell'intervento sopraggiunga uno stato di coma). Ma la novità più importante di questa disciplina consiste nell'assoluta flessibilità delle soluzioni che possono in concreto essere adottate per far fronte a tali esigenze, e che escludono, a differenza dei provvedimenti di interdizione e inabilitazione, che necessariamente si debba addivenire alla completa perdita di capacità legale da parte del soggetto limitato. Anzi si pone legittimo il dubbio se, in ipotesi di amministrazione di sostegno, si debba ancora o sempre parlare di incapacità legale, vista anche la possibilità di presupposti basati su situazioni di natura fisica. Si apre lo scenario di una facoltà di graduazione dell'ambito dei poteri di intervento del soggetto che assiste la persona limitata, che tra l'altro non sono più vincolati alla rigida e mai del tutto chiara demarcazione tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Non si assiste più ad una predeterminazione ex lege dell'ambito dell'incapacità, pressoché totalizzante con le classiche figure dell'interdizione o dell'inabilitazione. Assume invece rilevanza centrale la figura del giudice cui è assegnato il ruolo di determinare di volta in volta i poteri dell'amministratore di sostegno. Il decreto di nomina dell'amministratore dovrà quindi indicare, oltre alla durata dell'incarico, che potrà essere anche con scadenza indeterminata, "l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario", nonché "gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno" (art. 405, quinto comma, n. 3 e 4). Pertanto sarà il magistrato nel concreto a decidere, in base alla maggiore o minore gravità della menomazione denunciata, che intensità debbano rivestire gli incarichi e le facoltà dell'amministratore di volta in volta nominato, ed in particolare gli effettivi ambiti di operatività. La graduazione dell'incapacità potrà partire da un minimo, affine alla situazione riscontrabile nell'ipotesi di conferimento di una rappresentanza volontaria, ad un massimo, in pratica corrispondente alla posizione dell'interdetto, consentendo peraltro una serie di sfumature intermedie non prefissate, ma convenibili dal giudice in ossequio della concreta situazione riscontrata. Si potrà assistere pertanto alla nomina di un amministratore di sostegno che rappresenti un soggetto senza peraltro denegare a quest'ultimo il potere di eventualmente svolgere in via autonoma e separata i medesimi atti ed operazioni; ovvero la possibilità che l'amministratore debba necessariamente assistere il soggetto nel compimento di determinati atti, nel senso che questi ultimi risultino validi ove sia riscontrato il concorso di entrambi, con una connotazione dunque analoga all'inabilitazione; ovvero ancora un amministratore che, come il classico tutore, assuma una funzione sostitutiva del soggetto da tutelare. Stando così le cose quali sarebbero allora gli elementi di novità rispetto agli strumenti tradizionali comunque mantenuti in vigore? La risposta risiede proprio nella già accennata estrema flessibilità dei poteri correlabili a tale funzione, i quali vengono concretamente determinati dal giudice volta per volta, con ampiezze ed estensioni diversamente computabili, tese alla predisposizione - con definizione utilizzata per un altro ambito di recente fortemente innovato - di un abito su misura per il soggetto da tutelare. La legge è comunque chiara nell'affermare che l'amministrato conservi "la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", come dispone il primo comma dell'art. 409; mentre il successivo capoverso conferma il tentativo di evitare comunque le situazioni di incapacità legale assoluta proprie degli istituti tradizionali affermando che "il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". L'amministratore di sostegno può dunque essere strumento utile sia per raggiungere obiettivi più circoscritti (ma non per questo meno importanti), quali quelli di assistere gli anziani e disabili (anche temporanei) nell'espletamento delle loro necessità quotidiane (ad esempio, il ritiro della pensione, il disbrigo di pratiche e formalità burocratiche presso uffici, sportelli, ...); quanto per risolvere situazioni che ancorché caratterizzate da stati di incapacità psichica non lievi - si pensi alle malattie tipiche dell'età senile, contraddistinte oltretutto da stati variabili e discontinui - dimostrano comunque come eccessivo il ricorso a provvedimenti così inibenti, e non sempre bene accolti dal sentire comune, quali l'inabilitazione e l'interdizione. In tali casi il giudice potrebbe pertanto nominare un amministratore di sostegno che operi solo quando si pongano in essere certe situazioni o determinate operazioni o categorie di atti di particolare rilevanza. Non per forza i poteri dell'amministratore dovranno essere solo sostitutivi o di assistenza necessaria, potendosi tali facoltà combinare in maniera multiforme. Ad esempio, potrebbe aversi un amministratore di sostegno che, come nell'inabilitazione, assista il beneficiario per tutti quegli atti (ordinari o straordinari che siano) che superino una certa soglia di valore; e che invece assuma una funzione sostitutiva, come per l'interdizione, nel caso gli atti o le operazioni concernano l'alienazione di immobili o di altre entità di naturale rilievo. Come si è detto, gli esempi concreti potranno essere i più vari, ma ciò che conta è che, al di fuori dei campi interessati dal decreto del giudice, l'amministrato conserverà una piena capacità di agire, limitata solo dalle attribuzioni dell'amministratore negli ambiti allo stesso affidati. Non a caso comunque si prevede una più duttile trasferibilità tra le situazioni dell'amministrazione di sostegno e quelle dell'interdizione e dell'inabilitazione, di regola volte proprio a facilitare il passaggio da queste ultime forme alla nuova (vedi ad esempio l'art. 405, terzo comma, 406, terzo comma). D'altronde anche le figure tradizionali conoscono una maggiore duttilità, in quanto il giudice chiamato a pronunciarsi sulla sentenza di inabilitazione o interdizione può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti anche direttamente dall'interdetto o con l'assistenza del tutore, così come anche alcuni di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dal solo inabilitato (nuovo primo comma dell'art. 427). Il che comporterà d'altra parte che non risulterà sufficiente la mera conoscenza dell'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, nonché degli altri giudizi, e dell'annotazione dei corrispondenti provvedimenti sull'apposito registro, ma sarà necessario andare ad esaminare i poteri e le mansioni concretamente conferite.
3 L'atto di designazione da parte dell'interessato. Altra novità importante consiste nella possibilità per il soggetto di anticipare la predisposizione di alcune delle situazioni che si verificheranno una volta che tale integrità venga meno: è infatti consentito di compiere un atto di designazione dell'amministratore di sostegno in previsione della propria futura o imminente incapacità. La forma adottabile sarà quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 408, primo comma); medesime forme dovranno adottarsi per la revoca di tali indicazioni (art. 408, secondo comma). In presenza della designazione il giudice potrà anche disporre diversamente, ma solo in forza di gravi motivi; è evidente come la presenza di tale via d'uscita per il giudice, in quanto legata solo a giustificazioni peraltro "gravi" (ribadita anche al successivo quarto comma), doti di una forza particolarmente vincolante la designazione effettuata. Dal punto di vista strutturale si può evidenziare come tale designazione, che ovviamente il soggetto compie finché ancora capace di intendere e di volere, seppur consenta di spezzare la rigidità delle disposizioni che vogliono la procura cadere in occasione della sopravvenuta incapacità di chi l'ha conferita - almeno secondo una loro diffusa interpretazione, che trae le mosse dalla norma dell'art. 1722, primo comma, n. 4 - non possa poi realmente con essa procura identificarsi. Tale designazione rimane un mero atto di elezione, e pertanto dai contorni sicuramente più circoscritti, cui il giudice dovrà attenersi nella scelta dell'amministratore, salvo appunto le gravi ragioni. E comunque sicuramente interessanti risulteranno gli inevitabili parallelismi e sovrapposizioni che si verranno a compiere nei riguardi di tali figure. Un dubbio che sicuramente si potrà porre concernerà la possibilità che la procura, in particolare generale per la cura degli interessi del rappresentato, ma non solo, possa essere interpretata come implicita designazione di un amministratore di sostegno per ipotesi di sopravvenuta incapacità. Il che potrebbe condurre alla predisposizione di strumenti in qualche modo ibridi, contenenti da un lato il conferimento di una vera e propria procura fin quando il rappresentato risulti pienamente capace, e invece dall'altro, espressamente la designazione di uno, o più amministratori di sostegno (che potrebbero essere anche gli stessi soggetti già nominati procuratori), da valere per le ipotesi di sopravvenuta incapacità. Altro dubbio concerne la ricevibilità di un atto di designazione che contenga anche delle istruzioni, o più propriamente delle raccomandazioni, per il futuro amministratore, tenuto conto del fatto che, se anche non vincolante per il giudice, risulterebbe sicuramente per quest'ultimo di estrema utilità nel compiere poi le proprie valutazioni. Lo spiraglio lasciato dunque all'autonomia negoziale appare pertanto fondamentale, e richiederà un attenta opera di analisi per delinearne gli esatti confini e ambiti di operatività. Anche se maggior coraggio avrebbe sicuramente dimostrato il legislatore nell'adottare, come già, quasi di sfuggita in Germania, e con maggior attenzione in Canada, la figura del mandato in previsione della propria incapacità, o comunque della procura che non si caduchi al sopraggiungere di tale stato.
4 La scelta dell'amministratore di sostegno. Come già esposto è il giudice che sceglie e nomina l'amministratore di sostegno; il futuro ed eventuale beneficiario tutt'al più può designarlo. In mancanza di tale formale atto di designazione da parte dell'interessato la scelta del giudice, sostanzialmente libera, segue un percorso che lo induca a preferire, ove possibile "il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado" (art. 408, primo comma), salvo che per motivi di opportunità elegga altra persona reputata più idonea (art. 408, quarto comma). E' interessante notare come da un lato si sia introdotta la figura del convivente stabile (che, sotto un profilo letterale, può essere more uxorio, ma non necessariamente) nell'ambito del codice civile e come, se l'elenco sopra riportato segua una sorta di ordine gerarchico, il padre sia preferibile alla madre. L'autonomia negoziale conosce in tale campo un'altra forma di esplicazione in quanto alla fine di tale elenco si ritrova anche il soggetto designato dal genitore eventualmente superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata: la revoca deve quindi effettuarsi con le medesime forme (art. 408, secondo comma). Viene fatto invece divieto di ricoprire tale funzione - in ciò denotando una curiosa inversione di tendenza rispetto alle prime versioni del disegno di legge - agli operatori dei servizi pubblici e privati che già curano o hanno in carico il soggetto da tutelare (art. 408, terzo comma). Peraltro il giudice qualora ne ravvisi l'opportunità può chiamare all'incarico anche gli enti di cui al libro I, titolo II, del codice civile (associazioni riconosciute, fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati), che svolgeranno le funzioni ad essi affidate per il tramite del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso delegata (art. 408, quarto comma).
5. Le semplificazioni procedurali. Fra le altre caratteristiche del provvedimento in esame vanno ricordate le semplificazioni disposte per agevolare il più rapido esito del procedimento. E' noto come il dibattito più delicato abbia investito la difficoltà di scorgere il giusto baricentro all'esigenza di compiere accertamenti al contempo veloci e sicuri. In realtà un vero e proprio punto di equilibrio tra tali opposte istanze non sussiste, in quanto l'idea stessa di un non indifferente grado di garantismo non può non comportare un maggiore aggravio e rallentamento procedimentale. La soluzione adottata prevede che, dopo aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, sia il giudice comunque a dover decidere, anche recandosi dalla stessa, assunte le necessarie informazioni e ascoltati i soggetti previsti dalla legge. In ogni caso il giudice tutelare può disporre, d'ufficio o su istanza degli interessati, gli accertamenti medici e i mezzi istruttori idonei ed utili al formarsi della sua decisione, fermo restando il suo ruolo centrale, quasi discrezionale, ai fini di quest'ultima (art. 407, terzo comma). Il ricorso può essere proposto anche dallo stesso soggetto beneficiario, pur se già legalmente incapace (art. 406, primo comma); le indicazioni che lo stesso deve contenere sono previste dall'art. 407. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura il soggetto, come hanno consapevolezza dell'insorgenza di un fatto che legittimi la presentazione del ricorso, sono tenuti a presentarlo o a comunque informarne il pubblico ministero (art. 406, terzo comma). La legge prevede come obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, affida la competenza di tutto al giudice tutelare, che decide con decreto e che può in ogni tempo procedere alla modifica, alla revoca e all'integrazione delle decisioni già assunte.
6. Il decreto di nomina. La legge prevede che, entro solo sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, il giudice tutelare provveda con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405, primo comma). I contenuti del decreto sono previsti dal quinto comma dell'art. 405: tra essi rilevano, come già visto, oltre alla durata dell'incarico, prorogabile se non a tempo indeterminato, anche gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in rappresentanza (sostitutiva o meno) del beneficiario, e di quelli che quest'ultimo può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore. La revoca dell'amministrazione di sostegno è disciplinata dall'art. 413.
7. La pubblicità dell'amministrazione di sostegno. Il decreto di nomina, di chiusura della procedura e tutti gli altri provvedimenti correlati devono essere annotati nell'apposito registro dell' amministrazione di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare e in margine all'atto di nascita del beneficiario (art. 405, settimo e ottavo comma e nuovo art. 47 delle disposizione per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). Le annotazioni vanno cancellate ove l'amministrazione sia a tempo determinato e sia scaduta senza proroga. Non è stata invece accolta la proposta, fortemente opportuna, di costituire un registro degli atti di designazione al fine di agevolarne il reperimento ove necessario.
8. L'amministrazione provvisoria. Ove lo reputi necessario è data facoltà al giudice tutelare di adottare anche d'ufficio "i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio". Può anche procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere (art. 405, terzo comma).
9. Le norme applicabili. L'art. 411 prevede l'applicabilità di molte norme proprie del giudizio di interdizione e precisamente quelle dall'art. 349 al 353 relative: al giuramento, all'incapacità e alla dispensa del tutore; e quelle dall'art. 374 al 388 relative: alle autorizzazioni, agli atti in violazione (ma vedi anche l'art. 412), agli atti vietati al tutore, alla gratuità, contabilità, cauzione e responsabilità della tutela, all'esonero, rimozione, sospensione del tutore, al conto finale e connessi; nonché altre di divieto in materia di successioni e di donazioni (artt. 596, 599 e 779). Le autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione sono dunque regolate dagli artt. 374 e 375, con la precisazione peraltro che la competenza spetti sempre e solo al giudice tutelare, onde agevolare la definizione di tali procedimenti. Non sono peraltro richiamate le norme sul protutore (salvi gli artt. 378 e 382), né quelle sull'inventario
10. L'invalidità degli atti compiuti. L'art. 412 riprende un principio già contenuto in norme affini (artt. 322, 377), sancendo la possibilità di annullare gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno, ovvero personalmente dal beneficiario, in violazione delle disposizioni di legge o contrastanti con l'oggetto dell'incarico, i poteri conferiti e i contenuti del decreto del giudice. Proprio la previsione in termini così generici della sufficienza dell'inosservanza alle disposizioni di legge incute un certo timore, in quanto suscettibile di colpire con la nullità qualsiasi irregolarità di carattere più o meno procedurale: è, ad esempio, sufficiente l'omissione dell'informazione al beneficiario prevista dal secondo comma dell'art. 410 a far scattare i presupposti dell'invalidità? Ovvero il fatto che la stessa sia risultata non tempestiva? Le conseguenze sull'attività negoziale, è fisiologico, sarebbero pesanti. E' evidente come occorra rifuggire da soluzioni troppo rigoristiche, e si spera che nonostante la sommarietà del dato letterale si riescano ad evitare interpretazioni di scarso buon senso. Il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è di cinque anni dalla cessazione dello stato di soggezione all'amministrazione di sostegno.
11. Regime fiscale. La nuova legge prevede anche un regime fiscale agevolato, in quanto dispone che gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Marco Avagliano notaio in Cornaredo
TARIFFA: IL RE E' NUDO Proprio alcuni giorni prima della chiusura del numero, è giunta sui nostri tavoli, rovente, la sentenza che pubblichiamo. Ogni commento è rinviato al prossimo numero. CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sentenza 3436/03 - 19 novembre 2003 Con ricorso del 20 marzo 2002 il Pubblico Ministero - rilevato che il Consiglio Notarile di Milano aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del notaio xxx per essere emersa una situazione di irregolarità nello svolgimento della professione disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica stante la gravità delle circostanze risultanti dall'ispezione sulla documentazione richiesta all'iscritto - chiedeva al Tribunale di Milano che venisse a costui applicata la pena della sospensione di mesi sei dall'esercizio della professione senza riconoscimento delle attenuanti generiche addebitandogli la violazione degli artt. 147 L.N.e 14 RDL. 1666/1937 in relazione all'art. 3.1 a) del Codice Deontologico del 24 febbraio 1994 per avere compromesso la sua dignità e reputazione unitamente al decoro ed al prestigio della classe notarile disapplicando per difetto - sistematicamente ed in maniera rilevante - la tariffa notarile secondo i criteri applicativi deliberati dal Consiglio Notarile di Milano nella fatturazione delle prestazioni da lui rese nel periodo 5 ottobre 1999, 13 dicembre 2000 e così ponendo in essere illecita concorrenza nei confronti dei colleghi. Il Tribunale - con sentenza del 3 dicembre 1999 - rilevava preliminarmente che l'addebito di evasione fiscale del notaio per aver spostato parte dei compensi nelle anticipazioni esulava dal capo di incolpazione e comunque si trattava di infrazione di poco momento riguardando pochi atti per piccoli importi. Riteneva che la questione pregiudiziale di incompatibilità comunitaria (sotto il profilo della concorrenza) della tariffa distrettuale notarile - che non aveva valore normativo come quella nazionale - era nel caso concreto ininfluente essendo in gioco la violazione di una norma di etica professionale (codice di deontologia professionale) che riempiva la condotta rilevante ai fini della sussistenza dell'illecito ex art. 147 L.N. Assumeva che la condotta del xxx non integrava la violazione addebitatagli perchè non era stata dimostrata dall'accusa l'effettiva ripetuta e sistematica disapplicazione della tariffa distrettuale. In proposito accertava sulla base della documentazione prodotta che - a prescindere dal fatto che la percentuale di atti difformi era di molto inferiore a quella contestata - la disapplicazione concerneva la mancata maggiorazione degli onorari secondo le previsioni degli artt. 30 e 34 della tariffa nazionale che demandava ai singoli consigli distrettuali la determinazione dei criteri applicativi del relativi diritti accessori. Rilevava peraltro che il Pubblico Ministero non aveva fornito la prova della ricorrenza dei requisiti giustificanti l'applicazione del coefficiente in oggetto limitandosi a sostenere che la tipologia di atti riguardava compravendite e stipulazione di mutui ipotecari per i quali era necessario compiere molteplici formalità (visure, ispezioni catastali, ricerche di nominativi etc.) quando invece trattavasi di attività tipiche rientranti nella normale attività notarile che dovevano essere verificate volta per volta se andavano oltre la normale diligenza giuridica per far scattare l'obbligo della maggiorazione né d'altronde l'accusa aveva dimostrato che la stesura degli atti contestati avesse implicato prestazioni supplementari o straordinarie. Il Tribunale escludeva pertanto la sussistenza della violazione disciplinare contestata. Con i motivi di impugnazione il Pubblico Ministero censurava la decisione di I° grado assumendo che il notaio aveva maggiorato le anticipazioni mediante artificiosi conteggi che avevano duplicato gli importi; che la disapplicazione della tariffa era avvenuta su un numero di atti - rispetto a quelli esaminati nel periodo di riferimento - in percentuale ben maggiore di quella riscontrata dal Tribunale; che la prestazione intellettuale che andava al di là della normale indagine giuridica riceveva remunerazione secondo gli artt. 30 e 34 della tariffa notarile la cui omessa richiesta era censurabile sul piano deontologico senza necessità di prova in positivo dell'addebito stante l'inderogabilità del compenso graduale secondo i limiti invalicabili predisposti dai Consigli notarili distrettuali, spettando semmai all'incolpato la dimostrazione contraria che i clienti avevano prestato rinunzia all'espletamento delle indagini aggiuntive e supplementari. Chiedeva pertanto - in riforma della sentenza assolutoria - applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6. Resisteva il notaio appellato partitamene replicando alle avverse doglianze e svolgendo appello incidentale con domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex. art. 234 CE della questione disattesa - per irrilevanza in prime cure - della illegittimità della tariffa distrettuale per violazione degli artt. 10 ed 81 del Trattato. Assumeva - comunque - la sproporzione tra quanto addebitato e la sanzione richiesta meglio adattandosi ad ipotesi residuale quale quella di specie la sanzione della censura sempre applicata dalla giurisprudenza in casi consimili. Chiedeva pertanto - ferma la pregiudiziale e l'eventuale subordinata - il rigetto dell'avverso gravame. Con decisione del 5.3-4.4.2003 questa Corte dichiarava la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio notarile rimettendo gli atti al giudice di prime cure. Con sentenza pronunziata il 3.7-17.7.03 il Tribunale assolveva il notaio dall'imputazione contestatagli avvalendosi di identica motivazione contro la quale il PM riproponeva gli originari motivi di impugnazione mentre il Consiglio Notarile svolgeva autonomo appello - al primo poi riunito - in virtù di analoghe censure. Dopo rituale discussione la vertenza passava infine in decisione: Motivi delle decisione 1.Con l'appello incidentale (ivi I° motivo) - che va in ordine logico esaminato prioritariamente - il notaio xxx ripropone la questione di incompatibilità con le regole del Trattato (in particolare con l'art. 81 sul divieto di intese suscettibili di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune) di quelle determinazioni tariffarie dalla legge notarile rimesse al potere deliberativo dei Consigli Distrettuali notarili che configurerebbero misure configgenti con l'ordinamento comunitario in quanto adottate con un procedimento sottratto al controllo dello Stato. Si tratterebbe -infatti- di disposizioni prive di collegamento con atti legislativi o regolamentari destinati ad approvarli e dunque di elaborazioni lasciate a discrezione di meri operatori privati vincolanti i notai del distretto di appartenenza quantunque abilitati a svolgere la loro professione su tutto il territorio nazionale e comunitario. Insiste perciò l'appellante per la rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia a' sensi dell'art. 234 del Trattato specificandone la rilevanza nel presente procedimento perchè la disapplicazione di quelle regole tariffarie - la cui mancata osservanza è sanzionata dalla legge notarile quale illecita concorrenza ai danni dei colleghi come tale contraria alla dignità e reputazione del notaio nonchè al decoro ed al prestigio della classe notarile (art. 147 L.n.) - farebbe venir meno l'addebito principale del capo di imputazione consistente appunto nell'essersi il notaio sistematicamente discostato dai compensi previsti secondo i criteri delegati dalla tariffa nazionale ai Consigli distrettuali. La questione così come prospettata è infondata proprio alla luce dei precedenti comunitari richiamati dall'appellante. Come è noto con la sentenza del 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 (Arduino) - intervenuta sulle tariffe relative all'attività professionale degli avvocati deliberate dal Consiglio Nazionale forense ed approvate con decreto ministeriale - il giudice comunitario - dopo aver premesso che trattavasi di misura estesa a tutto il territorio di uno Stato come tale suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri a' sensi dell'art. 85.1 del Trattato - ha escluso che entrasse in rilievo l'art. 81 (sub specie di decisione di associazioni di imprese) stabilendo che le regole di concorrenza comunitaria non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi - sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale - una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, quando tale misura sia stata adottata nell'ambito di un procedimento quale quello previsto dalla normativa italiana (RDL 27.11.1933 n. 1578). La Corte - in altre parole - ha osservato che se è vero che si è in presenza di una violazione del Trattato quando uno Stato membro impone od agevola la conclusione di accordi o ne rafforza gli effetti od ancora toglie alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica, quando tale potere di decisione viene esercitato in ultima istanza effettuando un controllo reale sul contenuto della tariffa frutto dell'intesa non la priva del suo carattere di normativa statale come tale compatibile con il diritto comunitario. Ora perchè si possa invocare l'applicazione dell'art. 81 ed una questione interpretativa ad esso relativa da sottoporre alla Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale occorre - innanzitutto - che la pretesa deliberazione di imprese abbia come effetto di produrre un pregiudizio significativo in termini di sensibile restrizione del commercio tra gli Stati membri, isolando il mercato nazionale attraverso la modifica della sua struttura concorrenziale rispetto agli altri paesi della Comunità. Peraltro non è qui in discussione il sistema tariffario nazionale ed il suo carattere cogente che trova copertura nel testo normativo approvato con D.M. 30.12.1980 (sullo schema regolamentare predisposto dal CNN in virtù della L. 5.3.1973 n. 41) bensì la sua integrazione mediante rinvio alle delibere distrettuali dei Consigli Notarili a fronte del compimento di determinate attività previste -in via sussidiaria- dagli artt. 30 e 34 della tariffa stessa e che dispiegano la loro validità solo nell'ambito del distretto notarile di appartenenza. Si tratta -dunque- di intese a carattere esclusivamente locale che non riguardano tutto il territorio dello Stato membro (come invece avviene per la tariffa forense presa in considerazione dalla Corte Comunitaria) ed hanno portata territorialmente circoscritta onde consentire - in presenza di prestazioni aggiuntive non rientranti nella normalità delle funzioni ivi disimpegnate dal notaio - una perequazione della tariffa nazionale alle particolari condizioni socio-economiche di quel distretto. Il profilo del pregiudizio intracomunitario sul mercato dei servizi giuridici lamentato come effetto naturale delle citate delibere ed - in specie - di quella del Consiglio Notarile di Milano non sembra dunque attagliarsi al caso di specie. Va poi soggiunto che per le tariffe forensi italiane si poneva essenzialmente un problema di verifica di effettività del controllo statuale e cioè se il meccanismo di loro formazione comportasse o meno rinunzia alla potestà e responsabilità normativa dello Stato delegata ad organismi deliberativi privati quali il CNF. Ebbene l'approvazione ministeriale della tariffa notarile obbligatoria per tutti gli operatori del settore rispetta pienamente questo principio e la stretta correlazione esistente tra essa e le determinazioni del Consiglio distrettuale chiamato a stabilire solo criteri di massima per l'applicazione delle disposizioni della tariffa nazionale riguardanti le prestazioni eccezionali e straordinarie con graduazione del compenso entro limiti invalicabili fa si che l'intervento di tali organismi resti circoscritto a voci predeterminate (salvo il rimborso forfetizzato delle spese e gli oneri di scritturazione, collazione ed iscrizione che più propriamente concernono la remunerazione connessa alla attività materiale e non l'opera intellettuale compensata dall'onorario) senza creare autonome categorie che non siano riconducibili a parametri dai quali trarre fonte e copertura. Ed a questo proposito va appunto evidenziato che il compenso aggiuntivo non può mai superare il triplo dell'onorario principale mentre - per le prestazioni non contemplate dalla legge notarile - va sempre fissato secondo le indicazioni dell'art. 2233 c.c. nei limiti e con le garanzie che l'ordinamento riserva all'autonomia privata. Insomma la tariffa rilevante ai fini concorrenziali è soltanto quella deliberata dal Consiglio Nazionale che impone minimi inderogabili in forza della natura cogente che mutua direttamente dalla legge e non le tariffe distrettuali dalla prima richiamate solo per esprimere linee-guida in relazione a specifici profili. Devesi inoltre segnalare che la contestata disapplicazione della tariffa distrettuale in relazione alle prestazioni rese dal notaio a' sensi degli artt. 30 e 34 della tariffa nazionale viene qui in rilievo esclusivamente sotto il profilo deontologico della condotta (par.3.1 lett.a del codice approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 24.2.1994) valutata come contraria alla dignità e reputazione del notaio nonchè al decoro ed al prestigio della classe notarile, la riduzione sistematica e persistente degli onorari ed accessori globalmente spettanti integrando ipotesi di illecita concorrenza verso i colleghi sanzionata dagli artt. 147 della L.N. e 14.1 del RDL 14.7.1937 n. 1666. Quindi - come già questa Corte ha avuto modo di affermare in casi consimili (vedi C.A. Milano 1.10.1997 n. 2963) - la violazione si pone al di fuori del rapporto civilistico di clientela assumendo rilevanza solo nell'ambito dell'ordinamento di categoria dove - anche in difetto di una espressa disciplina regolamentare - il comportamento dell'incolpato andrebbe in ogni caso comparato con quelle regole anche non scritte di morale e di correttezza secondo il comune sentire della classe professionale di appartenenza (Cass. 18.5.1994 n. 4866). Sicchè anche sotto questo profilo non coglie nel segno la affrontata questione di compatibilità comunitaria essendo in gioco norme etiche rivolte ad assicurare - secondo le esigenze sentite dalla comune valutazione del ceto notarile - che il cliente si orienti sulla fiducia delle capacità professionali piuttosto che su ragioni di mera convenienza economica indotte dalla pratica arbitraria di applicare compensi normalmente inferiori a quelli previsti dalla tariffa professionale. L'appello incidentale sul punto va pertanto disatteso. 2. Quanto al merito degli appelli principali ritiene la Corte che essi non possono trovare accoglimento avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi sull'onere della prova sul rilievo non essere stata sufficientemente dimostrata l'ipotesi accusatoria delineata sia dall'organo pubblico sia dai Consigli Notarili che hanno promosse le impugnazioni riunite, tanto valendo a far perdere - anche per questo verso - concreta rilevanza alla suesposta questione pregiudiziale. E' pacifico che si discute in lite di disapplicazione della tariffa distrettuale da parte del notaio incolpato, gli atti redatti (vendita, mutuo e cancellazione ipotecaria) presi in considerazione nel periodo giugno-luglio ed ottobre-novembre 2000 (vedi prospetto sub.doc.1 predisposto nella fase disciplinare) riportando ripetute percentuali di scostamento dovute alla mancata maggiorazione dell'onorario previsto dagli artt. 30 e 34 della tariffa nazionale. Si tratta di un punto di fatto della motivazione della sentenza (pag. 7) non censurato, ammesso in udienza e sul quale si è incentrato il contraddittorio delle parti (anche in relazione ai profili comunitari trattati al precedente paragrafo) costituendo - del resto - ragione prima della intrapresa azione disciplinare. Assumono invero scarsa rilevanza sull'oggetto del contendere gli ulteriori rilievi critici riguardanti la percentuale di atti difformi (dal PM indicata nell'86,2% e dai primi giudici ridotta al 49,6%) ed i metodi di calcolo utilizzati che muterebbero - secondo l'assunto della difesa del notaio - i presupposti della domanda originaria (come dedotto nel II° motivo di appello incidentale) perchè - anche ammessa tale ipotesi - si tratterebbe comunque di dati numerici significativi e sufficienti ad integrare la condotta di illecita concorrenza contestata. Altrettanto dicasi circa la dedotta disapplicazione degli onorari, diritti e compensi accessori previsti dalle disposizioni inderogabili del titolo III° della tariffa (rilascio copia autentica, redazione domande di annotamento, iscrizione, trascrizione, iscrizione, scritturazione, formalità presso pubblici uffici, accessi) perchè non vi sono elementi che inducano a ritenere che tali voci (il cui importo complessivo riferito ad attività complementari indispensabili non supererebbe comunque i 100 euro) siano state escluse dai conteggi delle notule predisposte dal notaio. Quanto poi all'addebito di fatturazione impropria per l'attribuito spostamento di parte dei compensi sulle anticipazioni venendo posta in essere sulle eccedenze una evasione fiscale, manca totalmente - in relazione a questo profilo - la contestazione nel capo di incolpazione disciplinare che del resto non riguarda i criteri di fatturazione ma l'attività di concorrenza sleale asseritamente realizzata riducendo arbitrariamente gli onorari con disapplicazione di quelli previsti dalla tariffa distrettuale. Tale statuizione preliminare non è stata censurata e preclude quindi ogni ulteriore disamina sul punto. 3. Ma - come dicevasi - il fulcro del contendere su cui gravitano gli appelli principali concerne l'obbligo - disatteso dal notaio - di applicare gli artt. 30 e 34 della tariffa quale conseguenza asseritamente necessitata dalla tipologia degli atti da lui stipulati concernenti attività di compravendita immobiliare con accensione di mutui ipotecari, cioè lo svolgimento di mansioni sopravanzanti quelle strettamente connesse alla funzione pubblica (redazione dell'atto, registrazione, liquidazione e pagamento delle imposte, esecuzione degli adempimenti pubblicitari) e consistenti nell'esame di titoli e registri pubblici finalizzato alle ispezioni catastali ed ipotecarie con molteplici indagini remunerabili con i compensi aggiuntivi previsti dai citati articoli la cui rinunzia costituirebbe - appunto - condotta censurabile sul piano deontologico attesa la inderogabilità di tali emolumenti rispetto ad atti tipizzati quali compravendite e mutui. Questa impostazione - ad avviso della Corte - non è peraltro condivisibile. La dizione "oltre la normale indagine giuridica" contenuta nell'art. 30 segna il limite tra onorario principale e compenso aggiuntivo e presuppone il compimento di una indagine sulla volontà delle parti in misura superiore rispetto a quella ordinaria sicchè l'ambito di tipicità di atti che per loro natura implicano ispezioni ipo-catastali volte ad accertare la libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita esclude autonoma fisionomia a quell'attività preparatoria e strumentale normalmente necessaria per il compiuto espletamento dell'opera commissionata e che non può trovare remunerazione aggiuntiva rispetto all'onorario dovuto per l'atto così concluso. Come correttamente ritenuto dal I° giudice tale interpretazione trova addentellato anche sul piano della responsabilità professionale del notaio che non può limitarsi a registrare passivamente la volontà delle parti ma ha l'obbligo - indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico - di compiere tutte quelle attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto quali individuare esattamente il bene e verificarne la libertà attraverso le occorrenti visure (Cass.. 1185/75). Il che significa che tale attività rientra nell'ambito delle prestazioni che il notaio deve rendere secondo criterio di diligenza necessaria per quel tipo di pratica e dunque non travalica - in mancanza di contraria dimostrazione - quella normale indagine giuridica al fine di far scattare l'obbligo della maggiorazione. Il maggior onere supplementare va infatti collegato alla complessità delle situazioni da affrontar e da interpretare ed alla particolarità dei risultati da conseguire implicanti prestazioni straordinarie esulanti dal concetto di normalità siccome comportanti un impegno tecnicamente superiore ed obiettivamente giustificato: connotati questi che non si evincono dalla tipologia degli atti presi in esame nel procedimento disciplinare nè risultano specificatamente individuati nelle funzioni disimpegnate dal notaio per compierli. L'applicazione dell'art. 30 - in altre parole - non è riferibile a parametri astratti od ipotetici ma deve essere il risultato di una indagine concreta da effettuare atto per atto verificando se l'attività prestata per ciascuno esuli o meno dalla ordinarietà: sul che nessun elemento di prova - come si è visto - hanno fornito gli appellanti gravati del relativo onere per sostenere la prospettata ipotesi accusatoria. Vieppiù tali principi valgono in relazione all'art. 34 che al II° comma rimanda a tutte quelle prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile e che - quand'anche trovino occasione nella redazione dell'atto pubblico - non sono necessarie ad assicurare gli effetti dello stesso perseguendo un fine diverso ed ulteriore (Cass. 18.1.2002 n. 541). Trattasi di prestazioni eccezionali riguardanti i vari campi in cui il notaio può agire quale libero professionista svolgendo - ad esempio - collaterale opera di consulenza fiscale o commerciale ovvero curando l'espletamento di pratiche amministrative: adempimenti tutti comportanti diritto a compenso autonomo e separato da determinare a' sensi dell'art. 2233 c.c. Anche in questo caso è agevole verificare che non solo non sono state dimostrate ma neppure allegate attività del genere verosimilmente accompagnanti gli atti in parola donde i rilievi mossi all'operato del notaio vanno definitivamente respinti. 4. Quanto infine alla regolamentazione delle spese con riferimento alla parte privata soccombente avendo con appello incidentale (ivi III° motivo) il notaio censurato la sentenza per non aver provveduto a liquidarle in suo favore quale parte vittoriosa ritiene la Corte che la sentenza non meriti riforma sul punto. Il rigetto dell'appello incidentale sulla questione comunitaria, le dichiarazioni rese dall'incolpato nel corso del procedimento disciplinare che - pur prive di valore confessorio - fanno intravedere un comportamento non del tutto lineare e coerente nell'applicazione della tariffa (vedasi il verbale di riunione del 13.11.2003), l'unicità di difesa svolta nei confronti del Consiglio notarile che ha praticamente aderito ai motivi di doglianza dell'organo pubblico non provocando dispiego di maggior attività di patrocinio sono motivi tutti che inducono a compensare le spese del doppio grado di giudizio restando per l'effetto confermato quanto implicitamente ricavabile dalla statuizione di prime cure. P.Q.M. La Corte, pronunziando sugli appelli riuniti proposti dal Pubblico Ministero e dal Consiglio Notarile di Milano contro il notaio xxx appellante incidentale avverso la sentenza pronunziata dal giudice unico del Tribunale di Milano il 3.7.2003 così provvede: Rigetta gli appelli principali e l'appello incidentale confermando la sentenza impugnata e compensando tra il notaio ed il Consiglio Notarile le spese di giudizio. Corrispondenza Varese 19 febbraio 2004 Caro direttore, ti faccio avere un piccolo carteggio relativo alle vicende culminate con le mie dimissioni da componente della commissione per la riforma dell'ordinamento " Area Tematica "A" Accesso" perchè tu possa valutare l'opportunità di pubblicarlo su FederNotizie. Anzi ti chiedo espressamente di pubblicarlo perchè, come già da me precisato nella lettera di dimissioni, ritengo giusto che a queste vicende venga dato opportuno risalto e ciò non per accentuare polemiche, ma perchè ciascuno possa essere informato dell'andamento dei lavori di una commissione che avrebbe dovuto occuparsi di una parte non secondaria della riforma dell'ordinamento. Vedo invece che ancora oggi i resoconti dei lavori della commissione di cui facevo parte sono fermi al comunicato del 12 aprile 2003. Ignazio Leotta MASCHERONI dr. Antonio Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e p.c. LOPS dr. Francesco Paolo Coordinatore della Commissione Preg.mi Notai CHIARELLI dr. Lorenzo MONTELEONE dr. Giampiero CARRABBA dr. Achille FUCILLO dr. Antonio TRINCHILLO dr. Claudio (Componenti della Commissione) MISEROCCHI dr. Luigi Augusto Presidente Consiglio Notarile di Milano Varese, 12 novembre 2003.
Quale componente della Commissione per la riforma dell'Ordinamento -Area Tematica A- (nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Consiglio Notarile di Milano) Ti allego, con sincero rammarico, la lettera da me inviata in data 6 novembre scorso al collega Paolo Lops, coordinatore della Commissione, nella quale indicavo le ragioni che mi hanno indotto a rassegnare le mie dimissioni. Ho ritardato a renderTi partecipe della mia decisione perchè, su invito dello stesso Paolo Lops (che mi chiedeva di soprassedere alle mie decisioni) mi sono preso qualche giorno di riflessione; tuttavia anche ora la mia decisione rimane ferma. Dopo aver inviato la lettera del 6 novembre scorso, ho letto il resoconto delle riunioni del Consiglio Nazionale del 25 e 26 settembre (apparso sul Notiziario del 24 ottobre) resoconto che non avevo avuto modo di leggere prima. Per consentirTi un immediato e agevole raffronto col contenuto della mia lettera, mi permetto di allegarTi la parte relativa alle dichiarazioni del Coordinatore e concernenti i lavori della Commissione. Come si vede è superfluo ogni commento: a) non ho mai avuto alcuno scambio di osservazioni con gli altri colleghi della Commissione; b) non mi risulta vi siano stati incontri collegiali per amalgamare le varie riflessioni; c) non mi è stato mai nemmeno comunicato l'argomento di cui io avrei dovuto occuparmi. Poichè non riesco ad immaginare che la Commissione ha lavorato tenendomi all'oscuro della sua attività, devo ritenere che le dichiarazioni del Coordinatore sono un po' distanti dal vero. In ogni caso non mi sento più di poter dare il mio impegno per il prosieguo dei lavori della Commissione. Sono sicuro che immagini il mio dispiacere per non essere riuscito a dare alcun contributo per l'attività della Commissione a cui ero stato chiamato a partecipare e in cui pensavo di impegnarmi col meglio delle mie energie, tuttavia Ti prego di comprendere le ragioni della mia decisione e di evitarmi inviti a ripensamenti ormai impossibili. Poiché però la mia decisione, in sè considerata, potrebbe sembrare determinata da scarsa volontà di impegno o dal desiderio di sfuggire a responsabilità, credo sia giusto che alla presente sia data opportuna diffusione. Nel salutarTi desidero esprimerTi ancora il mio rincrescimento per essere, mio malgrado, parte di una vicenda che avrei voluto non si verificasse. Ignazio Leotta Lops dr. Francesco Paolo Coordinatore della Commissione per lo studio della riforma dell'Ordinamento Area tematica A Varese, 6 novembre 2003 Caro Paolo, come tu sai ho partecipato alla prima riunione della Commissione che si è tenuta il 12 aprile scorso nel corso della quale, anche in tua assenza, abbiamo scambiato le prime impressioni per il prosieguo dei lavori; purtroppo per la concomitanza con altri impegni e nonostante la richiesta di rinvio da me tempestivamente avanzata a te e agli altri colleghi (richiesta che è rimasta senza riscontro), mi è stato impossibile partecipare alla seconda (e fin ora unica) riunione della Commissione che si è tenuta il 27 giugno scorso. Non ho avuto alcuna notizia di quanto si è discusso in quella riunione, e a tutt'oggi non compare sulla RUN alcuna comunicazione in merito. Sentendo qualche collega ho appreso che la Commissione sarebbe stata suddivisa in tre sotto-commissioni: - una prima per approfondire la parte "pre-concorso" (quindi: pratica, scuola del notariato ecc.); - una seconda per approfondire la parte che riguarda il concorso vero e proprio (quindi: preselezione e svolgimento delle prove scritte e orali); - una terza per approfondire la parte, tutta da inventare, relativa alla formazione post-idoneità dei nuovi notai (quindi: scuole di approfondimento, formazione permanente ecc.). Io farei parte di quest'ultima sotto-commissione, da solo. Quando ci siamo incontrati a Bari mi hai confermato tutto questo e mi hai informato che i lavori della Commissione sarebbero praticamente ultimati mentre mancherebbe soltanto la parte affidata alla mia sotto-commissione unipersonale. Ti ho manifestato subito la mia meraviglia e soprattutto le mie perplessità sull'utilità di questo metodo che mi costringerebbe a lavorare da solo e senza alcun confronto preparatorio con gli altri colleghi. Non amo le polemiche ma non riesco a sottrarmi a una innata abitudine alla chiarezza e alla coerenza pertanto, non condividendo affatto il metodo di lavoro fin qui utilizzato (e sul quale non ho avuto modo di esprimere la mia opinione), mi trovo costretto a rassegnare le mie dimissioni dalla Commissione di cui, solo formalmente, ho fin ora fatto parte. E' superfluo esprimerti il mio rammarico nel farmi da parte in un'attività nella quale avevo immaginato di poter dare il mio contributo con impegno e passione. Ignazio Leotta ALLEGATO
L'attenzione del Consiglio si è poi rivolta alle relazioni dei coordinatori dei sei gruppi di lavoro (riforma dell'ordinamento). Area A - Accesso e formazione Il Consigliere Lops ha affermato che il "Gruppo A", grazie ad un metodo di lavoro basato non su riunioni collegiali bensì sulla distribuzione del materiale ai vari membri, scambio di osservazioni per iscritto e successivo incontro collegiale per amalgamare le varie riflessioni, è già in grado di fornire una bozza di elaborato suddiviso in tre segmenti: il primo comprende il periodo di formazione universitaria e post-universitaria, il secondo riguarda il concorso, il terzo il periodo di coadiutorato obbligatorio e la formazione continua. In relazione al primo si è previsto: 1) la possibilità di inserire facoltativamente nel piano di studi materie caratterizzanti di diritto notarile; 2) un percorso formativo biennale di due tipi: 1) presso le scuole di notariato oppure presso le scuole di specializzazione con esami al termine del primo e del secondo anno e con esenzione dalla prova di preselezione per l'accesso al concorso e pratica di sei mesi; 2) libero, con pratica biennale e prova di preselezione. Il secondo segmento della proposta elaborata dal Gruppo di lavoro si riferisce al concorso e prevede un innalzamento del numero dei membri della commissione (15); pariteticità di tutti i commissari; commissari con qualifica di "magistrato d'appello"; nomina di un coadiutore per i commissari notai; concessione dell'anno sabatico per i commissari docenti universitari; gettone di presenza a carico del CSM, del CNN e del MIUR; suddivisione della commissione in tre sottocommissioni; correzione collegiale dei primi elaborati al fine di fissare criteri uniformi; lettura dei tre elaborati di ciascun candidato per l'assegnazione del punteggio minimo individuale (30) e complessivo (105); seconda lettura degli elaborati che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo (105) per l'assegnazione di eventuale punteggio aggiuntivo (fino a 50 per ciascun elaborato). Dopo il superamento del concorso è previsto un anno di coadiutorato obbligatorio; infine sono previsti corsi di aggiornamento professionale nei cinque anni successivi alla nomina. A margine di questa relazione si è svolta una discussione nel corso della quale è stata evidenziata la necessità di coordinare tali proposte con le istanze di modifica alla normativa del concorso già presentate dal Consiglio al Ministero, ed è stato rammentato ai coordinatori dei gruppi che il mandato contenuto nella delibera del Consiglio n. 3/1565 del 17 gennaio 2003 era limitato alla enunciazione di obiettivi e princìpi motivati, in taluni casi anche alternativi, e non era esteso alla formulazione di prodotti finiti ed articolati. E' stata infine sottolineata la necessità di uno stretto collegamento e coordinamento fra i vari gruppi di lavoro e l'esigenza di relazioni informative ad ogni riunione consiliare. In conclusione il Presidente ha osservato che in taluni casi l'articolato è utile perchè esplicita i princìpi.
Notaio contro TRASFERIMENTO "ANTICIPATO" CONCORSO PER TRASFERIMENTO DI NOTAI Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia 31 Maggio 2003 Alla cortese attenzione della Commissione Il Sottoscritto dott. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Treviglio, iscritto nel collegio notarile di Bergamo dalla data del 24 giugno 2003, avendo presentato in data 26 giugno 2003, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni -Ufficio del Notariato-, una domanda per il trasferimento ad una delle cinque sedi a concorso appartenenti al distretto di Milano (in ordine: Milano, Paderno Dugnano, Cuggiono e Malnate), a supporto e sostegno della propria legittimazione al concorso in oggetto, espone quanto segue: - la normativa sul concorso per trasferimento dei notai ha percorso un lungo iter, a partire dal R.D. 14 novembre 1926, n. 1953, fino alla legge 30 aprile 1976, n. 197, che ha ridisciplinato l'intera materia; - l'unica legge che oggi disciplina il concorso per trasferimento di notaio è la legge 30 aprile 1976, n. 197, come successivamente modificata dall'art. 4 della legge 177/1978, dall'art. 3 della legge 74/1980 e da ultimo dall'art 2 della legge 158/1986. Tale affermazione è pacificamente riconosciuta dalla dottrina (vedi ad es. Protettì-Di Zenzo, La legge notarile commentata, Milano, ed. 2003, p. 113, nota 1; Boero, legge notarile commentata, ed. 1993, p. 131; Cimmino, L'istituto dell'esclusione nei concorsi per trasferimento di notai, in Vita Not., 1983, 1767; De Virgiliis, Struttura ed effetti del sistema normativo dell'art 3 della legge 197/1976 regolatrice dei concorsi per trasferimento di notaio, in Riv. Not. 1985, 877; Ammirati, Considerazioni sulla legge 30 aprile 1976, n. 197, relativa ai concorsi per trasferimento dei notai, in Vita Not., 1984, 532; Pittella, Note in tema di trasferimenti, in Vita Not., 1982, 1421) ed è altresì contenuta nella Relazione Ministeriale al disegno di legge n. 883 del 1977, contenente modificazioni alla legge 197/1976, ove si legge: "Onorevoli Senatori, la legge 30 aprile 1976 n. 197, concernente la nuova disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai, contiene..." (in Vita not. 1977, 786, dove, nello stesso identico senso, si può leggere la relazione dei notai Fausto Greco e Giovanna Melegari); - nella legge 197/1976 non esiste alcuna norma che escluda dal concorso per trasferimento il notaio non iscritto a ruolo alla data della pubblicazione del bando; - una simile prescrizione era contenuta esclusivamente nell'art. 1, secondo comma, del sopracitato R.D. n. 1953 del 1926, oggi non più vigente. Precisamente nel citato comma si leggeva che "Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono". E' chiaro che la norma in esame stabiliva, quale causa di esclusione dal concorso, il fatto di non essere iscritto a ruolo al momento della pubblicazione del bando senza che rilevasse la durata di permanenza nella sede; - la disposizione di cui al secondo comma dell'art 1 del R. D. n. 1953 del 1926, pur mantenuta in vita dal R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 (il quale nel modificare la disciplina sui trasferimenti abrogava espressamente varie norme del precedente R.D. 1953/1926, ma non l'art 1), è stata successivamente abrogata implicitamente per assoluta incompatibilità con le normative successive che hanno disciplinato diversamente la fattispecie dell'esclusione dal concorso. Più in particolare, con l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74 (contenente norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177 sui trasferimenti, e che modificava l'art 2 della legge 197/1976), si è previsto che: "Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede".
E' evidente la diversità ed incompatibilità delle due discipline: - nel R.D. 1953/1926 ai fini dell'esclusione rileva il momento della pubblicazione del bando e non rileva il periodo di permanenza nella sede; - nell'art. 3 della legge n. 74/1980 al contrario, ai fini dell'esclusione, non rileva la data della pubblicazione dell'avviso ma quella della scadenza dell'avviso di concorso, e rileva invece il periodo di permanenza nella sede (fissato in almeno un anno). Tale diversità è stata chiaramente messa in evidenza da Cimmino, (op. cit., p. 1770), il quale osserva che: " ...la sostituzione del riferimento della "data di pubblicazione dell'avviso di concorso", pur mantenuto in vita per quasi cinquant'anni, con il riferimento alla "scadenza dell'avviso di concorso", non può ignorarsi nel suo significato innovatore. Si è ritenuta, infatti sufficiente la sussistenza del presupposto per l'ammissione al concorso (permanenza di almeno un anno nella sede) al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, con ciò uniformandosi - tra l'altro - la disciplina dei concorsi per trasferimento a quella dei concorsi per nomina, per la partecipazione ai quali basta che il prescritto periodo di pratica siasi compiuto entro il medesimo termine per la produzione della domanda" (v. art. 1 legge 25 maggio 1970 n. 358"; - l'abrogazione della norma dell'art 1, secondo comma, del R.D. 1953/1926 ha consentito di allineare il concorso per trasferimento di notai al principio generale in materia, individuato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, per poter accedere alla selezione di un concorso, il candidato deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti, con riferimento alla "data di scadenza di presentazione della domanda" (in questo senso vedi Cons. Stato, sez. 1, parere 13 dicembre 2000, n. 602/2000; Cons. Stato, sez. VI, decisione 18 ottobre 2000, n. 5578); - successivamente, con l'art. 2 della legge n. 158/1986 è stato nuovamente modificato l'art. 2 della legge 197/1976, che indica espressamente i casi di esclusione dal concorso, da ritenersi tassativi, riferiti (secondo comma n. l) sempre alla data di scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, ed al periodo di permanenza nella sede per un periodo oggi diversamente calcolato (un triennio dopo un trasferimento per i tutti i notai, salvo quelli di prima nomina per i quali il termine è ridotto ad un anno di permanenza nella sede dalla data dell'iscrizione a ruolo); - nello stesso articolo 2 della predetta legge 197/1976, al terzo comma, è precisato che i casi di esclusione di cui al comma precedente dello stesso articolo, non trovano applicazione nel caso in cui non via siano altri concorrenti. Pertanto non rileva alcun periodo di permanenza nella sede quando non vi sono altri concorrenti (sarebbe certamente assurdo, per il notaio di prima nomina, poter prescindere, in mancanza di altri concorrenti, da un anno di permanenza nella sede, ma non dai trenta giorni che passano dal bando al termine ultimo per la presentazione della domanda); - nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale in data 31 maggio 2003 non è stato modificato quanto previsto nella legge 197/1976, e pertanto non si è fatto alcun cenno ad una eventuale esclusione dal concorso per il notaio non iscritto a ruolo al momento della pubblicazione del bando; - si vuole inoltre precisare che l'art 1, terzo e quarto comma, della legge 197/1976 si rivolge ai "concorrenti" (e non ai "notai in esercizio"), obbligandoli alla trasmissione della domanda, opportunamente corredata, entro i 30 giorni dalla pubblicazione del bando; - da ultimo si osserva che il primo comma del medesimo art. 1 della legge n. 197/1976, secondo cui "I posti notarili sono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio" non richiama certo il contenuto dell'abrogato secondo comma dell'art. 1 del R.D. 1953/1926. Per escludere tale conclusione deve innanzitutto farsi presente che la medesima espressione ("I posti notarili sono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio...") era contenuta già nel primo comma dell'art. 1 del R.D. 1953/1926, mentre il requisito aggiuntivo "dell'iscrizione a ruolo al momento della pubblicazione del bando" era contenuto in un diverso comma (il secondo) della stessa norma. Il che vuol dire che il legislatore, per derogare al principio generale sopra indicato (individuato dalla giurisprudenza amministrativa), aveva dovuto inserire una disposizione specifica aggiuntiva di un requisito ulteriore. Inoltre, anche il R.D. n. 1728 del 1932, conteneva nell'art 1, primo comma, la dicitura: "Ogni sede notarile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino...". Ciò non era però sufficiente a prescrivere l'ulteriore requisito "dell'iscrizione a ruolo al momento della pubblicazione del bando". Per ottenere questo risultato il legislatore del 1932, aveva dovuto mantenere in vita la norma contenuta nell'art. 1 del R.D. 1953/1926 (non ancora abrogata nel 1932), non essendo sufficiente la previsione del primo comma dell'art. 1 del R.D. 1728/1932. Essendo oggi abrogata la disposizione dell'art. 1, secondo comma del R.D. 1953/1926, non vi è dubbio che la sola espressione contenuta nell'art 1, primo comma della legge n. 197/1976 (al pari di quanto già avvenuto in passato con il R.D. 1728/1932) non è sufficiente a richiedere alcun ulteriore requisito. Pertanto oggi, il notaio di prima nomina, per poter partecipare al concorso per trasferimento, deve essere iscritto a ruolo almeno nel termine ultimo per la presentazione della domanda, e deve aver trascorso il periodo di almeno un anno in tale sede (art 2, secondo comma, n. 1), salva l'assenza di altri concorrenti (art 2, terzo comma, legge 197/1976). TUTTO CIO' ESPOSTO il sottoscritto chiede di essere ritenuto legittimato alla partecipazione al concorso in oggetto, qualora non vi siano altri concorrenti, e ciò nel rispetto della normativa oggi vigente. Con osservanza. Treviglio, 16 luglio 2003 Fabio Gaspare Pantè notaio in Milano
Le argomentazioni svolte dal giovane collega Pantè sono state accolte dalla commissione ministeriale, che ne ha disposto il trasferimento alla sede richiesta. Pubblichiamo il materiale pervenutoci per l'utilità di altri giovani colleghi.
Attività sindacali VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 17 gennaio 2004 L'assemblea si apre alle ore 10,30 circa. Sono presenti: per la Calabria: Lopez; per la Campania: Pappa Monteforte, Fiordiliso; per l'Emilia: Auriemma, Manzini; per il Lazio: Rummo, Bellelli, Giuliani, Caimmi, Falessi; per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti; per le Marche: Colangeli; per il Piemonte: Prevete; per la Puglia: Troise; per la Sardegna: Falchi, Garau; per la Toscana: Bernardini; per il Triveneto: Finelli, Ferretto, Bidello.
Apre la riunione il Presidente Lorenzi, che relaziona sulle ultime vicende relative alla CONSILP, nella quale è ormai evidente una netta frattura all'interno della categoria dei dottori commercialisti. Precisa inoltre che risulta ormai approvato il provvedimento relativo agli enti di formazione dei dipendenti, e che forse è proprio questa opportunità, che apre spazi a possibili finanziamenti pubblici, all'origine del dissidio. Sull'argomento prende a lungo la parola anche Giuliani, delegato di Federnotai presso la Consilp, il quale conferma l'esistenza di un clima non sereno. La posizione di Federnotai resta comunque quella di una cauta attesa, specie in funzione delle prossime elezioni nell'ambito della stessa Consilp.
Vengono quindi trattati i seguenti argomenti:
RIFORMA ORDINAMENTO In ordine alla riforma dell'ordinamento il Presidente non nasconde una certa delusione, alla luce del fatto che il solo Triveneto ha presentato un elaborato scritto, sugli argomenti assegnati in occasione dell'assemblea dei delegati di Taormina. I delegati di Lazio e Campania fanno peraltro notare che anche le loro associazioni hanno mantenuto l'impegno assunto, e si impegnano a fornire al più presto il materiale, già peraltro parzialmente in circolazione. Si delibera pertanto di prorogare il termine concesso alle altre associazioni, nel tentativo di fornire al CNN un elaborato sufficientemente ampio.
CANDIDATURE CNN Alla luce dell'esigenza di formalizzare in qualche modo le candidature al Consiglio Nazionale, ed anche quelle ai Consigli Distrettuali, Lorenzi dà lettura di una bozza di lettera, che verrebbe inviata in lista, riaffermando i principi della trasparenza, della chiarezza e della serietà. L'assemblea approva.
CALENDARIO ASSEMBLEE DEI DELEGATI Vengono proposte, discusse ed approvate le date di massima per i futuri incontri. Il calendario di massima sarà il seguente: 20 MARZO 2004 ROMA 22 MAGGIO 2004 ROMA 10 LUGLIO 2004 CASCINA BERGAMINA (Verderio Inferiore - provincia Lecco - partenza da Milano a cura Ass.Lombardia) 25 SETTEMBRE 2004 ROMA (od in altra data in concomitanza con il 6° Congresso Nazionale) 20 NOVEMBRE 2004 ROMA (od altra sede in concomitanza con eventuali convegni) 22 GENNAIO 2005 ROMA Di volta in volta verrà inviata la formale convocazione con l'Ordine del Giorno Eventuali variazioni di date o di località verranno segnalate tempestivamente Di norma le riunioni avranno inizio alle ore 9,30 (con una tolleranza massima di 20 minuti) per terminare non più tardi delle ore 15
QUOTA ASSOCIATIVA Si delibera di mantenerla ferma ad Euro 150. Viene anche proposto di ristampare e di distribuire ai notai di nuova nomina il quadro "Il Notaio ed il Cittadino". Occorrerà peraltro valutare il costo.
CONGRESSO Verrà tenuto in autunno. Lorenzi propone di individuare quattro o cinque temi di carattere teorico pratico di grande interesse notarile, ma anche di rilevanza per il cittadino, sui quali si sia già puntata l'attenzione dei colleghi, (ad esempio prezzo/valore, trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, rivendita da donazione, patti successori, straniero in atto), da affrontare con una trattazione scientifica, una o più proposte di soluzione pratica anche di carattere normativo, un dibattito ed una sintesi. Si potrebbe organizzare in due giorni, ovvero in quattro mezze giornate, con intervento di Enti, Banche, alti esponenti ministeriali, rappresentanze di consumatori, e potrebbe avere un piccolo intermezzo culturale, quale un concerto. Seguono numerosi interventi, sia di proposta sia di critica degli argomenti. Da tutti i delegati viene comunque sottolineato il fatto che il nostro congresso deve avere una qualche connotazione politica, vuoi nel titolo vuoi per le modalità di svolgimento e di coinvolgimento delle altre componenti. Emerge pertanto che il congresso sia accompagnato da uno studio di comunicazione e di pubbliche relazioni da affidare a professionisti esterni.
PIANO DI RILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI Il Presidente affronta quello che definisce il piano di rilancio delle associazioni dormienti, cioè di quelle associazioni che per motivi oggettivi o soggettivi hanno ridotto al minimo la loro presenza e la loro attività. La domanda che pone ai delegati è se sia legittimo un intervento di Federnotai ed in quale caso. Ipotizza quindi una sorta di questionario di requisiti minimi, relativi al numero di riunioni annuali, al numero di componenti il comitato direttivo, al numero di iniziative svolte, al numero di iscritti in relazione ai posti tabellari: l'associazione che non rispondesse almeno ad una parte di questi requisiti minimi dovrebbe considerarsi dormiente. Ma questo esame non è di per sé sufficiente per giustificare un intervento dall'alto. Occorre una legittimazione che non può che venire dai delegati stessi. Si apre sul tema una accesa discussione, il cui risultato può essere sintetizzato come segue: " la giunta ha il potere di proporre alle associazioni meno attive un questionario circa il loro funzionamento; " la giunta ha il potere di esaminare e giudicare i risultati del questionario; " la giunta dovrà inviare alle associazioni "dormienti" una lettera di invito ad adeguarsi ai requisiti minimi; " solo a seguito del mancato adeguamento, la giunta potrà, con un cauto modus operandi, studiare delle forme di intervento ad adiuvandum. La riunione si chiude alle 14,20 circa. a cura di Paolo Setti
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