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marzo 1998
Corsivo redazionale
Pare proprio di averlo già detto, forse anche con tono ispirato e profetico: "Verrà il giorno che non conteranno più i fatti, ma soltanto le parole, acconce o sgangherate, urlate o sibilate, truci o ben forbite . . . ". Le parole di cui andavamo dicendo erano quelle dei "dibattiti televisivi" cui pareva potesse condurci un’iniziativa referendaria. L’iniziativa è caduta (o accantonata?) ma la televisione è arrivata. Stupore, agitazione, ansia . . . e, tosto, un profluvio di parole. Quale punto di osservazione qualificato di questi eventi abbiamo voluto prendere il piccolo schermo: non quello televisivo, bensì quello del computer che, in quei giorni, andava sfornando decine e decine di messaggi scritti da notai a notai. Stupore, agitazione, ansia . . . I più significativi li abbiamo raccolti nel pezzo che segue questo corsivo e, per rimanere fedeli ad una metafora che ci è cara, li abbiamo voluti chiamare "I rumori del cortile". Il fatto che tanti colleghi prendano penna per dire la loro sul notariato e su questo suo momento di incertezza esistenziale, non può che essere valutato positivamente. Ma al di là del valore del fatto in sé, qualche considerazione critica si impone. In primo luogo va detto che qualche intervento fa pensare a quei viaggiatori che, dopo essere stati tranquillamente seduti per ore nel proprio scompartimento, quando il treno rallenta per un segnale rosso inusuale, subito spazientiti per il probabile ritardo del "loro" arrivo a destinazione, si sentono investiti del ruolo di capistazione che, con paletta, cappello e fischietto, sanno bene come regolare il traffico ferroviario. Chi legge questo giornale sa quante volte abbiamo criticato, e senza mezze misure, l’opposto atteggiamento di quanti, istituzionalmente preposti alla conduzione del notariato, accolgono con freddezza, quando non anche con malcelato fastidio, i contributi di coloro che, sui problemi comuni, si impegnano e si battono. Ma, se non possiamo che criticare lo "state buoni e lasciateci lavorare", dobbiamo anche onestamente ammettere che l’ingorgo verso il quale sembriamo avviati non è cosa da risolversi con un bel cipiglio fiero. E così, quando dalle parole si cerca di passare ai fatti le cose si complicano. Quando cioè si esce dalla lamentela un po’ qualunquista nei confronti di chi dovrebbe fare e non fa, e si cerca di proporre il rimedio, l’approssimazione talvolta traspare. Strane voci vengono dal cortile . . . e con un gran parlar d’immagine. Il fatto è che succede un fenomeno strano. Quando uno di noi - e non è mai il più sciocco o il più sgraziato, anzi è sempre uno che parla bene, sa vestire e sa portare - viene invitato sul palco, fa spesso la figura del cugino di campagna. E allora, in cortile, c’è chi dice che si sono messi d’accordo per farci fare brutta figura, altri dicono che ci hanno fatto un maleficio. Ma su una cosa sono tutti d’accordo: bisogna recuperare l’immagine. E via a pensare che bisogna andare a scuola di recitazione, che è necessario prepararsi in anticipo le "battute" buone per ogni occasione. Come se l’uomo (o la donna) giusta al posto giusto nel momento giusto, potesse con una stoccata ben assestata riscattare d’un colpo le non poche ferite subite. Ma, il più delle volte, le voci che si levano dal cortile colpiscono nel segno: se vogliamo difenderci, dobbiamo usare i mezzi e gli strumenti, le armi anche, che sono congegnali alla nostra forza e ai nostri scopi. Allora non si sente più discorrere di millenaria tradizione. Più frequentemente emerge, invece, l’argomento della "utilità" che il notariato rappresenta o può rappresentare. Non può che fare piacere trovare conferme di quanto da tempo andiamo dicendo e cioè che, se sul piano delle parole potrà anche essere vero che conta l’abilità e l’estro di chi sale sul palco, sul piano dei fatti conta la qualità del prodotto. E’ probabile che, per il bene del notariato, in questo momento possano essere fatte molte cose: servirà un’azione di lobby, servirà una accorta gestione dei rapporti con le giuste stanze, servirà anche una rinfrescata di immagine . . . a noi premono soprattutto due aspetti, entrambi riferiti ai fatti. Comunque vadano le cose è la qualità della prestazione (professionale in genere, notarile in specie) che deve essere messa al centro della discussione a tutti i livelli. Il giorno in cui sarà approvata la riforma delle professioni, sarà il primo giorno utile per rammaricarsi di non aver ancora pronto un progetto organico di nuovo ordinamento del notariato. Facciamo che a questo giorno ne seguano pochi. Nel cortile è noto che dopo l’inverno viene la primavera: la qualità della prestazione e la riforma dell’ordinamento vi sembrano un piccolo campo da governare prima dell’estate?
I RUMORI DEL CORTILE
20 gennaio 1998 Questa mattina, per puro caso, essendomi sintonizzato su "Radiotre" per captare il quotidiano programma "prima pagina", ho potuto ascoltare una, a dir poco, denigrazione del Notariato. Un ascoltatore ha chiesto al giornalista di turno la sua opinione sui privilegi di certe professioni "ereditarie", tra cui quella di notaio. Detto giornalista, della redazione di "Repubblica", ha risposto che i notai rappresentano una "minicorporazione" caratterizzata dalla "ereditarietà" degli uffici, o quantomeno dalla discrezionalità interna delle assegnazioni degli stessi, la quale, percependo redditi "incredibili", rende, in regime di monopolio, alla collettività prestazioni che potrebbero essere tranquillamente rese da altri. Purtroppo, nonostante i nostri convegni e congressi (da ultimo quello di Roma, ove si è esaltato il Notaio come "Istituzione Garante dei diritti del cittadino e dell'interesse pubblico"), l'opinione pubblica e, in particolare, il mondo giornalistico (prescindendo dalle conclusioni nefande dell'Antitrust) continua ad ignorare il contenuto essenziale della funzione notarile. Tale ignoranza, a mio modestissimo avviso, è frutto della immagine distorta di sé che il Notariato proietta all'esterno: libera professione sfrenata, esercitata con studi spersonalizzati, accanto a quella degli avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti vari .La nostra funzione, invece, deve essere ed apparire assolutamente imparziale e diretta alla prevenzione delle controversie: quella di una magistratura. Renato Campo - Bergamo 20 gennaio Sono d'accordo. Aggiungo inoltre che sulla stessa Repubblica di stamattina, un giornalista, nell'esporre il rendiconto della discussione alla Camera sul c.d. caso Previti ha scritto che uno dei relatori parlava "... cantilenando come un notaio" (o una cosa simile, non ho con me il giornale). Daniele Muritano - Cerreto Guidi 21 gennaio Caro collega, Renato Campo, sono ovviamente d'accordo con quanto hai scritto. Tuttavia, per evitare che la nostra immagine, sia per il comportamento di alcuni (spero pochi) colleghi, sia soprattutto per quanto appare (e non solo da oggi) dai media, continui a risultare distorta e/o appannata nella sostanza, riterrei opportuno che il CNN intervenisse - e con una certa pesantezza - per chiedere le doverose rettifiche (e scuse??). Maria Luisa Semi - Venezia 21 gennaio In merito a tutte le vicende che riguardano il notariato, mi chiedo e vi chiedo: il C.N.N. ha un ufficio stampa ed un responsabile dell'immagine? Leggiamo articoli di varia natura ed assistiamo alla televisione alla presa in giro del notaio (Pippo Kennedy show). Per molto meno i veterinari hanno fatto togliere uno spot pubblicitario, ci vergogniamo forse di esistere? Io non mi vergogno di fare il notaio. Dobbiamo difenderci da soli? Antonio Ioli - Roma 21 gennaio Credo anch'io necessario che gli organi istituzionali a ciò preposti intervengano (se già non l'hanno fatto) a censurare con fermezza le sciocchezze apparse su Repubblica, anche mediante l'acquisto di spazi a pagamento sul giornale se non ci fosse altro modo per apparire. Non credo pero' che ci sia niente di male se immaginassimo forme di reazione personali (ancorché concordate) inondando, per esempio, la redazione di Repubblica di fax contenenti le sdegnate proteste di ciascuno di noi: pensate che sul medesimo giornale non si aprirebbe uno spazio di dibattito (sempre a proposito dell'apparire) se nell'arco di 48 ore, non dico tanto, ma arrivassero a quella redazione i messaggi di protesta di alcune centinaia di notai? Ivan Guarino - Milano 22 gennaio Concordo in pieno con i colleghi che hanno sollecitato una presa di posizione del nostro Consiglio Nazionale riguardo alle notizie che negli ultimi giorni vengono diffuse su tutti i media in merito al notariato per esempio, questa mattina su un'emittente radio a diffusione nazionale, un sedicente "praticante", pur facendo una confusione enorme tra accesso alla professione forense e accesso alla professione notarile, criticava entrambi gli ordini per la gestione "ereditaria" della professione stessa, con ciò dimostrando di non saperne proprio nulla di come funzionano questi meccanismi ciononostante, la sua voce e' arrivata alle orecchie di milioni di ascoltatori, mentre noi continuiamo a tacere io credo inoltre che un'eccessiva liberalizzazione dell'accesso alla professione non sia di particolare aiuto per i giovani che si immettono nel mondo del lavoro ne parlavo con degli amici che hanno iniziato da poco tempo l'esercizio della professione medica: mi spiegavano come fosse inutile avere grandi titoli (come per esempio, essere andati all'estero a specializzarsi in centri molto famosi), perché comunque in Italia la graduatoria per la mutua, l'accesso al lavoro ospedaliero etc. non sono particolarmente legate ai titoli di merito, e che comunque un giovane, per quanto valido, debba aspettare "il suo turno" non mi sembra, pertanto, che questa sia la strada per assicurare più professionalità al cittadino, anche se tutti si rifiutano di ammetterlo: l'esperienza di altre professioni non insegna niente? Sabrina Chibbaro - Carpenedolo 21 gennaio E' vero, non godiamo certo di una buona immagine. Ma forse questo e' dovuto anche a comportamenti quali, fra altri: - Abdicazione alle funzioni Notarili, di fatto in alcuni casi svolte da ragionieri, geometri, commercialisti; - Gestione "industriale" dell'ufficio, caratterizzata da mancanza di rapporti diretti fra i clienti e il notaio; - Lettura frettolosa dell'atto, eseguita come una formalità, senza accertarsi che le parti ne abbiano compreso il significato; - Mancata specificazione di quanto dovuto a titolo di onorario e quanto per tributi. Forse anche "noi" abbiamo le nostre responsabilità. Forse dovremmo guardare anche a queste. Luigi Lanteri - Santa Maria Maggiore
30 gennaio Cari Presidenti, immagino che, come tutti noi del Consiglio Nazionale, anche voi stiate seguendo con attenzione, ma anche con qualche preoccupazione, le quotidiane informazioni fornite dalla stampa e dalla Radiotelevisione su imminenti iniziative legislative che sconvolgerebbero gli Ordini e le attività professionali. Ho avuto modo più volte, anche in sedi ufficiali particolarmente qualificate, di sottolineare come il momento storico che viviamo sia sotto questo profilo particolarmente delicato, essendo in atto in Italia (ma anche fuori di essa) un forte processo di "deregulation" a cui non solo non è possibile sottrarsi, ma nel quale non è più chiaro chi siano o debbano essere i nostri punti di riferimento. E tuttavia siamo pienamente consapevoli e lo andiamo affermando in ogni occasione, della perdurante validità della funzione delle professioni liberali e del Notariato in particolare, ancorché in uno scenario in evoluzione e che richiede alcuni aggiornamenti. In questo quadro è attualmente in fase di elaborazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia la nuova "legge quadro" sulle libere professioni, da anni richiesta dalla nostra e dalle altre categorie professionali ed alla quale stiamo dando il nostro apprezzato contributo nella direzione indicata. Tale legge si è resa ancor più necessaria a seguito della relazione dell’"Antitrust", che certamente ha posto questioni dalle quali non possiamo prescindere ed alle quali dobbiamo dare risposte adeguate. Detto questo, voglio sottolineare che, al di là delle enfasi giornalistiche che pure seguiamo attentamente, spesso intervenendo per correggere gravi disinformazioni, non vi sono in corso di emanazione e neppure di preparazione - almeno per quanto ci risulta - provvedimenti legislativi che ci riguardino, come potrebbe invece apparire da dichiarazioni di esponenti politici e articoli di stampa. Il Consiglio Nazionale del Notariato segue, come suo dovere e come sempre per il passato, l’evolversi della situazione con fiducia che questioni così delicate possano trovare soluzioni solo attraverso l’attenta valutazione di tutti gli interessi sia pubblici, sia privati che ne sono coinvolti e, quindi, con provvedimenti meditati e non frutto di occasionali decisioni. Naturalmente non mancherò di tenervi tempestivamente informati di novità di rilievo, riservandomi di chiedervi, se necessario, dati e notizie di cui il Consiglio Nazionale del Notariato non sia in possesso e che potrebbero essere utili. Giancarlo Laurini 31 gennaio Chi ha assistito ieri sera, alle 20,40, alla trasmissione televisiva di "RAITRE" "MAASTRICHT-ITALIA", condotta da Alan Friedman, avrà sicuramente constatato che le opinioni diverse da quelle del conduttore e dell'opinione pubblica che costui ha ritenuto di rappresentare, contano poco, anzi non possono nemmeno essere espresse. Il Consigliere nazionale Gennaro Mariconda ha potuto dire ben poco e tutto lo spazio possibile è stato concesso a chi metteva in evidenza che negli Stati Uniti d'America i notai non contano nulla, mentre in Italia occorre pagare a tali professionisti ben "200.000.= lire per trasferire un motociclo" e "4.000.000.= per vendere una casa". A ciò si aggiunge il rilievo accordato alle considerazioni del ministro dell'Industria Bersani sulla necessità di liberalizzare l'accesso al notariato e alle lamentazioni di una praticante notaio sulla eccessiva difficoltà del concorso, presentato quasi come un invincibile baluardo che sbarra l'accesso ad una casta privilegiata. La misura è colma. Occorre spiegare ormai, con ogni mezzo, quale funzione di garanzia esercita il Notariato nei confronti della collettività e quali responsabilità personali ogni notaio deve assumere per l'esercizio corretto di tale funzione. Occorre spiegare, forse anche a molti colleghi ,che la libera professione del notaio è una modalità ideata per l'esercizio imparziale d'una pubblica funzione. E' quindi, a mio avviso, intollerabile l'assimilazione dei notai agli altri professionisti, che sono istituzionalmente di parte. Le proposte dell' "Antitrust" non costituiscono un rimedio idoneo ad eliminare le situazioni di monopolio, che non sono certamente rappresentate dalla categoria notarile in sé, ma da alcuni notai (mi auguro pochi, ma che purtroppo esprimono nei confronti del grosso pubblico l'immagine del notariato),i quali già riducono scandalosamente le tariffe, accentrano il lavoro con metodi al di fuori di ogni deontologia, rendono soltanto frettolose e compiacenti prestazioni. E' tempo quindi di uscire dalla "turris eburnea", nella quale ci siamo rifugiati! Non dobbiamo avere alcun timore di rendere noti all'opinione pubblica i "segreti" di un ministero esercitato correttamente. Il silenzio e le ipocrisie non si addicono ad una nobile funzione, qual è quella notarile. Renato Campo - Bergamo
31 gennaio Siamo alla frutta!! Ha ragione il collega Renato Campo. Dobbiamo smettere di vergognarci di spiegare quale è (e comunque quale dovrebbe essere) il nostro lavoro, nascondendo quali siano i nostri onorari, i nostri compiti e le nostre incombenze ed infine i rischi cui andiamo costantemente incontro. Oggi si parla delle libere professioni come fossero delle imprese; perché non iniziare a raccogliere alcuni dati che spesso sono alla base delle analisi economiche che servono per stabilire la rilevanza o meno di un settore ed iniziare a divulgarli? Per esempio: 1) Il sistema "notariato" quanti posti di lavoro crea e mantiene? 2) L'attività di sostituto di imposta, che utilità economica produce per le casse statali? 3) negli ultimi 15 o 20 anni, quante attività prima svolte integralmente da organi statali, o comunque pubblici, sono state demandate ai notai quali pubblici ufficiali? 4) quali altre deleghe sono allo studio del legislatore per "alleviare" la fatica della elefantiaca macchina burocratica pubblica (conservatorie, procedure giudiziarie esecutive, camere di commercio, catasto ecc.)? 5) quanto degli emolumenti della categoria, nel suo complesso, sono restituiti allo Stato sotto forma di imposte e tasse varie? Forse nella stessa percentuale degli altri liberi professionisti? Di certo, solo dopo che avremo la forza e la volontà di saperci presentare al pubblico, magari denunziando anche ciò che sino adesso si è voluto cercare di dimenticare per paura di chissà cosa, riusciremmo a rispondere a tono ai soliti ammiccanti se non maligni sorrisetti quando il giornalista di turno ricorda che siamo " una casta di solo 4800 persone". E' ora che il CNN, per evitare nuovi disastri come la trasmissione "MAASTRICHT - ITALIA" del 30 gennaio e, per chi non lo ricorda, la trasmissione "MI MANDA RAI TRE" di qualche tempo fa, si impegni seriamente in una battaglia a tutto campo cercando con ogni mezzo di studiare una strategia di costante presenzialismo qualificato presso tutti gli organi di stampa e massmedia in genere. Credo che sia finito il tempo degli STRUZZI; meglio affrontare a viso aperto questo delicatissimo problema piuttosto che far finta di nulla, aspettando il prossimo massacro della categoria. Sergio Graziosi - Gavorrano 1 febbraio Oggetto: notariato alla riscossa Sono pienamente d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto sulla necessità ed improcrastinabilità di una seria e documentata risposta del Notariato agli attacchi populistici ormai numerosi. Aggiungerei che sarebbe opportuno diffondere anche le "origini" dei notai: infatti, da moti anni, tra i notai di prima nomina, i tanto vituperati "figli di notai" ai quali solo sarebbe consentito l'accesso alla nostra eletta casta, sono purtroppo la minoranza. (e me ne dolgo, avendo io due figli ). Tra i colleghi che abitualmente frequento (almeno una ventina), nessuno è figlio di notaio: sviluppando da questo piccolo campione la relativa "proiezione" su scala nazionale, a mio parere il rapporto non cambierebbe di molto. La diffusione di questo dato potrebbe smorzare o almeno scalfire questi attacchi populistici e menzogneri che tutti noi non reggiamo più? Alla lista l'ardua sentenza. Enrica Di Petrillo - Napoli 1 febbraio La lettera della collega Di Petrillo mi incoraggia a sollecitare un'indagine che da molto tempo caldeggio in ogni sede, senza alcun risultato. Tra le piccole cose che potrebbero essere fatte subito per (provare a) smontare una delle accuse che ci vengono più frequentemente rivolte, vi e' proprio quella di cercare di sapere, con la massima precisione possibile, ma in tempi assai brevi (diciamo non più di un mese da oggi) quanti sono quegli "sciagurati" che, come me, sono figli di notai (o hanno, come me, un fratello notaio, o abbiano, come ho avuto io, uno zio notaio); quelli - per intenderci - che ci fanno guadagnare con grande facilità l'accusa di essere una casta (cioè un gruppo chiuso, che si perpetua con una sorta di partenogenesi, riuscendo a bastare a se stesso senza necessita' di apporti ...esterni). Riconosco di non essere quello giusto per lanciare una simile richiesta ai miei colleghi, ma bisogna che su questo punto sia fatta chiarezza una volta per tutte. Lancio quindi questa proposta: i Presidenti dei Consigli Distrettuali raccolgano con ogni mezzo reputato idoneo (conoscenze, telefonate, tam-tam, questionari via internet e via fax, ecc.), rispettando ovviamente le norme sulla "privacy", il dato relativo al proprio distretto e lo trasmettano subito al Presidente del Consiglio Nazionale, che ha pubblicamente dichiarato (alla trasmissione radiofonica "Lavori in corso", condotta da Emanuela Falcetti, di qualche giorno fa) che il CNN se ne sta già occupando (da quando? con quali mezzi? con quali risultati?). Almeno ad una delle tante accuse che ci vengono rivolte sapremo una volta per tutte come rispondere. Personalmente, penso che non più di un 5/10% dei notai abbia, o abbia avuto, un parente stretto notaio: se questo dato fosse confermato dai fatti, ne discenderebbe che si tratta di un numero assolutamente "fisiologico" per appartenenti ad una professione liberale che si tramanda, anche, per tradizione orale e familiare. Luciano Amato - Milano 1 febbraio Che dire di più ? Nonostante non abbia seguito la trasmissione "Maastricht-Italia", non posso che associarmi pienamente a quanto esposto dai colleghi Campo e Grazioso. In effetti non se ne può più di questi attacchi continui. Di recente, sulla lista, c'è stato un timido tentativo di stimolare la discussione sui punti esposti da Renato Campo e Sergio Grazioso (l'iniziativa era partita da Renato Campo), ma tutto e' finito li'. Qualche voce e niente più. Penso che il notariato abbia mezzi e capacita' organizzative tali da iniziare immediatamente una campagna informativa adeguata. E bisogna fare in fretta, perché basta una leggina di due righe per sconvolgere il sistema e dare vita al "far west". Daniele Muritano - Cerreto Guidi 2 febbraio Ho avuto modo nelle ultime settimane di leggere interventi comunque sfavorevoli al notariato: - settimanale "Oggi" del 14 gennaio 1998 dove un esperto illustra i "balzelli notarili ancora alti" nel modo seguente: preventivo di una vendita senza indicare il prezzo: 11% più L. 500.000.= di ipotecarie e catastali, L. 600.000.= per marche da bollo, L. 42.000.= tassa archivio e L. 3/5 milioni il notaio (?!); - quotidiano "Il Giornale" del 30 gennaio 1998 dove un certo Francesco Forte si chiede quanto segue: "....... perché deve occorrere un notaio per trasferire la sede di una società, autenticare una firma, fare un aumento di capitale di L. 20.000.000.= in una s.r.l.?"; - inserto del sabato del "Corriere della Sera" del 31 gennaio 1998 dove si anticipa la protesta dei notai per "....difendere la libertà del mercato, finché riguarda gli altri" (?!). Tutti questi interventi si aggiungono a quelli noti e riconducibili a singoli parlamentari. Mi domando se non sia il caso che il notariato ribatta colpo su colpo a tutto ciò magari direttamente sui giornali e sulle riviste coinvolte, invece di assumere nei confronti di questi interventi una posizione di latitanza. Forse il silenzio non giova quando è così diffuso il sentimento negativo nei confronti della nostra professione. Nicola Dubini - Milano
3 febbraio Credo che la proposta di effettuare un censimento sulle origini "dinastiche" dei notai, quasi un censimento di biblica memoria, sia la più ridicola risposta che una categoria professionale che si rispetta possa dare ad una certa classe politica che (per chi ancora non se ne fosse accorto) lungi dal richiedere risposte (sterili) in tal senso, cerca in ogni modo (anche con le provocazioni) di screditare il nostro operato, ora mirando addirittura alle origini genetiche (DNA); non mi meraviglierei se qualcuno un giorno sortisse nell'affermare che i Notai sono i peggiori cittadini dello Stato solo perché ad esso, forse infantilmente, credono o vi hanno creduto. La più incisiva risposta che il Notaio deve dare in questo momento, ed in prima persona, ritengo sia quella di essere, ancor prima di apparire, Notaio, cosi come lo vuole la legge e, cosi come lo vuole certamente anche l'utente; tutto il resto e materia per pettegolezzi da cortile o vaghe giustificazioni di chi nella "casta" non e stato capace di entrare o di chi in tale "casta" vuole assolutamente entrare. Sono figlio di un artigiano. Aldo Gargano - Manduria 2 febbraio Ritengo che ogni iniziativa diretta a correggere pregiudizi o insinuazioni sulla nostra professione assuma oggi una valenza "politica" e debba corrispondere ad una compiuta strategia, della quale tattica e logistica devono essere coordinate da tutti gli organismi che ci rappresentano ad ogni livello (Consiglio Nazionale, Sindacato, Associazioni interprofessionali). E' peraltro vero che ciascuno di noi ha la sua particolare visione della professione e che ogni opinione può essere utile per il fine comune che mi sembra quello di non permettere ad ignoranza o mala fede di preparare demagogicamente il terreno a brutali riforme che si risolverebbero in un danno non solo per i notai ma per tutta la collettività. In questo senso mi sembra che la progettata "conta" dei notai figli\ parenti di notai (sia detto per inciso sono figlio di notaio), diretta a smantellare l'accusa di nepotismo sia di per sé priva di alcuna utilità. La relativa percentuale non costituisce un dato statisticamente rilevante se non sia confrontabile con ulteriori parametri ricavabili dal rapporto esistente all'interno di altre significative categorie, quali, ad esempio, liberi professionisti, imprenditori, commercianti e - perché no- boiardi di Stato. Risulterebbe probabilmente una tendenza dei figli ad intraprendere la professione dei padri; la quale cosa, al di là di implicazioni edipiche, non mi sembra di per sé riprovevole. Allora sarebbe necessario attivare un'ulteriore indagine statistica diretta a conoscere il dato percentuale relativo a figli\parenti di notai che hanno tentato senza riuscirvi di superare il concorso notarile. E nemmeno ciò sarebbe decisivo giacché accade spesso che il figlio del notaio (come peraltro quello del fabbro, del contadino o del commercialista o di chi altro) abbia ben prima di altri respirato "aria di mestiere", con conseguente evidente ma "incolpevole" vantaggio. In realtà questa proposta statistica -che si perderebbe nei meandri di principi attuariali - ha l'aria di una non richiesta giustificazione. Ed infatti non serve allo scopo giacché il problema è mal impostato: qualunque sia il risultato dell'indagine (che sarebbe comunque di dubbia certezza) è sufficiente invitare chi ignora o finge di ignorare come stiano veramente le cose a leggersi un testo che contenga le norme che regolano l'accesso alla professione notarile. Se, fatto ciò, intenda ugualmente proseguire nel suo scopo e non ostanti le nostre difese, vi riesca, per lo meno soccomberemo senza perdere la nostra dignità. Paolo Giunchi - Cesena 3 febbraio in CNN la settimana scorsa si è svolto un vivace dibattito sulla necessita' di avviare una indagine conoscitiva relativa ad alcuni dati utilissimi in sede di polemica giornalistica (visto che ormai tutto va detto per slogan e non serve molto argomentare, anche perché il mezzo televisivo non lo consente), poi si e' ritenuto di soprassedere per non creare ulteriore tensione nella categoria in un momento verbalmente delicato ("tocca ai professionisti", la trasmissione Maastricht Italia, ecc.) anche se sotto il profilo concreto ci sono soltanto la legge quadro sulle professioni allo studio della Commissione Mirone e il regolamento delle società tra professionisti. Concordo comunque con l'idea, anche perché risulterebbe che siamo la categoria con meno continuità familiare delle altre (10-12 %). E ciò varrebbe a sfatare l'idea della casta chiusa. Anche se, ovviamente, essere figli o parenti di notai (io non lo sono) deve essere titolo di onore, non certo di imbarazzo. Ma, dicono i francesi, a la guerre comme a la guerre... Paolo Piccoli - Trento 3 febbraio Cari colleghi, vorrei fare alcune "variazioni sul tema". Innanzitutto va chiarito che eventuali attuazioni del progetto "statistico" e conseguenti modalità di divulgazione sono di esclusiva competenza degli Organi Istituzionali del Notariato; tuttavia, molte volte, il vertice riceve gli input dalla base e il nostro dibattito telematico si colloca in questa direzione. In secondo luogo, a mio modesto parere, bisogna pubblicizzare la reale immagine del notariato. So bene che la sostanza è più importante della forma e che il primo dovere di ognuno di noi è quello di svolgere la professione con dignità, competenza e imparzialità; ma oggi questo non basta. Di fronte alla continua "disinformazione di massa" svolta purtroppo egregiamente dai mass media la nostra categoria non deve vergognarsi di reagire e di rendere pubblica, usando gli stessi mezzi e la stessa tattica, la reale immagine del notariato. Nessuno di noi è perfetto: io per prima ho da imparare tante cose....... Ma comunque, i dati (certamente molto sommari) che mi constano sono questi: - la maggior parte di noi non ha genitori notai (io sono figlia di insegnanti). - i "figli di notaio" hanno le medesime possibilità degli altri. - moltissimi colleghi hanno superato, prima di quello notarile, altri concorsi (una decina di miei amici colleghi ed io). - nei primi anni di esercizio della professione, e dunque (generalmente) nelle piccole sedi, con economia prevalentemente agricola e artigianale, il notaio svolge la funzione di "consulente globale", funzione ancora oggi molto rispettata ed apprezzata. Non vi sembra che nell'epoca delle "pari opportunità" e della "par condicio" ne sia indispensabile la divulgazione ? Enrica Di Petrillo - Napoli NOTARIATO E MERCATO ORDINAMENTI PROFESSIONALI E MERCATO
Gli ordinamenti professionali in genere e, per quel che più ci interessa, quello del notariato sono giunti ad un crocevia dopo il quale potrebbero risultare profondamente trasformati. La Relazione dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e - più ancora - le imminenti ed annunciate modifiche legislative ad essa in qualche modo collegate (società tra professionisti, legge quadro delle professioni) hanno posto, infatti, al centro dell’attenzione il tema di un aggiornamento che li ponga in sintonia con le leggi del mercato. A quest’appuntamento ci presentiamo in ordine sparso, combattuti tra diversi orientamenti, che vanno dall’eterna gattopardesca convinzione che anche questa volta non cambierà nulla, alla speranza che invece prenda l’avvio un auspicato e necessario processo di riforma. Non ci aspettavamo (molti di noi non si aspettavano) che quest’argomento potesse interessare anche i grandi mezzi di informazione, e l’inattesa accelerazione che è stata impressa a tutta la materia ci crea non poche difficoltà; perché trova senz’altro impreparata quella parte del notariato che non ha saputo immaginare un progetto articolato per il suo futuro; ma rischia anche di disorientare quella parte che invece su un progetto di cambiamento lavora da tempo, e che stenta a capire se questo cambiamento sia quello che aspettavamo o un altro, e se e quanto i suoi obiettivi coincidano con i nostri. Il dibattito sembra svilupparsi – anche all’interno della nostra categoria – tra inesattezze, approssimazioni, pregiudizi e luoghi comuni; ed è per far chiarezza su tutta la materia che FEDERNOTAI ha deciso di affrontare questo tema nel suo 3° Congresso che si terrà a Roma il 19 giugno prossimo. Questo elaborato, anche se reca la mia firma, è il risultato delle prime riflessioni di tutto il Gruppo di Lavoro che ho avuto l’incarico di coordinare. GLI OBIETTIVI DI FEDERNOTAI: LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE NOTARILE Perché siano più chiari i termini della questione, prendiamo le mosse dagli obiettivi che FEDERNOTAI da tempo persegue con un impegno costante e coerente, e che hanno trovato una loro articolata formulazione nei primi due Congressi, rispettivamente sulla forma degli atti e sulla funzione notarile, e che possono riassumersi nell’esigenza di progettare una riforma dell’ordinamento capace di adeguarlo al ruolo di cui oggi il notariato si è fatto carico, rafforzando – in sostanza - la QUALITÀ della prestazione notarile.
Così nel 1° Congresso si è formulata la proposta di eliminare qualsiasi differenza di trattamento tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata, per sancire l’unicità della funzione svolta dal notaio; così nel 2° Congresso si è ribadito il carattere sostanzialmente pubblico della funzione notarile, sottolineandone le radici sociali e costituzionali, e chiedendo che venissero introdotte una serie di modifiche normative atte a sciogliere ogni equivoco ed ambiguità, e a dare all’atto di notaio sempre il contenuto di verità e di trasparenza che la collettività si aspetta (obbligo della dichiarazione del notaio sugli accertamenti eseguiti in ordine alla proprietà e libertà degli immobili, obbligo nelle copie di menzione in ordine agli adempimenti eseguiti ed al loro esito, introduzione di una forma di assicurazione obbligatoria in sostituzione della cauzione, etc.). GLI OBIETTIVI DELLE RIFORME PROGETTATE: LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO Le riforme in corso di approvazione muovono da un’idea che ha trovato ampia esposizione nella Relazione dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza: che la liberalizzazione sia lo strumento attraverso il quale migliorare la qualità delle prestazioni nell’interesse dell’utenza e quindi di tutta la collettività, e che le sue leggi possano – anzi debbano - essere applicate anche al mondo delle libere professioni. È necessario, quindi, si afferma, garantire che l’organizzazione delle professioni soddisfi sempre esigenze di carattere generale, eliminando - in materia di accesso, competenza territoriale, tariffa, concorrenza, etc. – qualsiasi regola o vincolo che non trovi rigorosa giustificazione nell’interesse dell’utente.
Non viene così disconosciuto il valore delle libere professioni e la loro specificità all’interno delle leggi di mercato, ma si richiede uno sforzo di cambiamento, giudicato indispensabile non solo per adeguarsi ai cambiamenti della società, ma anche per reggere il confronto con gli altri sistemi, con i quali si è o si sarà tra pochissimo tempo in diretta competizione. CORRISPONDENZE, SIMMETRIE, PERICOLI Proviamo ora a chiederci se e quanto gli obiettivi della riforma che da sempre noi auspichiamo coincidano con quelli delle proposte che attualmente sono in discussione
Ad un primo impatto la centralità del "mercato" sembra lontana mille miglia dal cuore della funzione notarile, tant’è che la prima reazione del notariato rispetto alla relazione della Commissione Antitrust è quella di sottrarsene elegantemente, trovando riparo sotto l’ombrello della natura pubblica della funzione; ma questa prospettiva non sarebbe destinata ad alcun successo, perché l’enunciato da cui si parte è non solo l’affermazione della parificazione – a questi fini – tra "professione" ed "impresa", ma anche l’assoggettamento alle regole del mercato delle stesse attività pubbliche. D’altra parte non sfugge a nessuno la contiguità tra i temi della "qualità" e del "mercato". La concorrenza, se è un mezzo di tutela del mercato, non ne costituisce, però, certo il toccasana, e in effetti la tutela dell’utente-consumatore può trovare attuazione soltanto nell’ambito di una disciplina che dia opportune garanzie sulla qualità. Ciò è tanto più vero in relazione all’attività del notaio; qui infatti il concetto di utenza si pone in maniera affatto particolare, in quanto la prestazione ha come destinatario non solo la persona che corrisponde il compenso, ma tutte le parti che intervengono nell’atto, ed anzi e prima ancora l’intero sistema giuridico nel cui ambito l’atto va a produrre i suoi effetti. L’introduzione di principi che incentivino la concorrenza non supportata da adeguate specifiche di qualità darebbe al problema una falsa soluzione. Se quindi si inscrive il tema della liberalizzazione del mercato in quello della qualità, ci si accorge che tra le due prospettive non vi è conflitto, ma compatibilità. Una riforma dell’ordinamento notarile che recepisca regole di mercato atte a migliorare la qualità della prestazione può sicuramente inserirsi in un progetto di più ampio respiro, che serva veramente a giungere ad una disciplina adeguata ai tempi. È per questo che possiamo e dobbiamo intervenire nel dibattito in corso, articolando una nostra proposta. Non vogliamo, quindi, adeguarci ad un orientamento di moda, ma interpretarne le ragioni nella misura in cui sono in sintonia col malessere che noi stessi avvertiamo, ed orientarne l’indirizzo in modo che raggiunga risultati veri e non apparenti. Non ci nascondiamo, però, che nella Relazione della Commissione Antitrust può intravedersi una filosofia mercantilistica che, se non opportunamente temperata, potrebbe stravolgere la funzione notarile. Un processo di liberalizzazione selvaggia danneggerebbe soprattutto gli utenti più deboli. In qualunque possibile scenario futuro vanno difesi i caratteri essenziali della figura del notaio, e cioè: la terzietà, l’obbligatorietà della prestazione, il controllo di legalità, la responsabilità; elementi tutti che si pongono su un livello non negoziabile. I TERMINI DELLA QUESTIONE Il tema del Congresso risulta così meglio delineato, ma estremamente ambizioso. Non discuteremo della funzione, considerando acquisiti sul tema i risultati del precedente Congresso; tratteremo invece dell’ORGANIZZAZIONE del notariato, cercando la risposta a questa domanda: QUALE E QUANTA CONCORRENZA si adatta al miglior svolgimento dell’attività notarile? Qual è il punto di equilibrio tra il principio di concorrenza e l’organizzazione del notariato? Meglio ancora: quali simulazioni si possono studiare per progettare modifiche all’organizzazione del notariato in sintonia con le esigenze di una maggiore tutela della collettività?
Proveremo quindi a verificare se le attuali norme sull’accesso, sulla competenza, sulla distribuzione territoriale, sul regime delle tariffe, sulla pubblicità, sulla deontologia, siano le migliori possibili, siano, cioè, giuste e proporzionate per garantire il massimo di efficienza e di funzionalità del sistema, o se invece non sia possibile immaginarvi delle utili modifiche. Un’impostazione di così vasto respiro può sembrare, per il nostro Congresso, velleitaria; ma in questa fase non sarebbe possibile né utile un’indagine limitata solo ad alcuni aspetti della questione; lo sforzo non può che essere quello di immaginare le linee generali di un sistema articolato coerente in ogni sua parte. LA CONCORRENZA L’indagine si muove in una prospettiva che non è certo contraria alla tradizione del notariato. In quanto liberi professionisti, noi operiamo ed agiamo naturalmente in regime di concorrenza: la concorrenza è esattamente il mare in cui ci muoviamo. Ogni cliente viene da noi perché ci ha scelto, e questa scelta è esattamente determinata dalla capacità e dalle modalità con cui noi abbiamo saputo proporci sul nostro "mercato".
La concorrenza, come ci insegnano le teorie economiche, costituisce un essenziale fattore di crescita, in quanto spinge ciascuno ad essere più preparato, attento, sollecito; è nell’intraprendenza insita nell’esercizio di una libera attività che va trovata la molla che ha contribuito a dare al notariato un ruolo primario nell’evoluzione del diritto e soprattutto nella creazione di nuovi schemi contrattuali, con i quali è riuscito a far fronte alle nuove esigenze che via via si andavano manifestando nel mondo della negoziazione privata. Nella prospettiva della tutela del cittadino quale utente e fruitore di servizi la concorrenza non è più, come eravamo abituati a considerare, un comportamento da condannare come illecito o comunque - in ogni caso – da nascondere o sottacere: è anzi il naturale contesto nel quale si esplica l’attività professionale. La concorrenza, soprattutto, non attiene più al rapporto tra un notaio e gli altri notai, ma a quello tra il notaio (o i notai) e gli utenti. L’attuale normativa volta a reprimere la concorrenza vietata è quindi interamente da rivedere; occorre invece non solo regolamentare quella lecita, ma addirittura - in un certo senso - enunciare il concetto di una concorrenza dovuta, nel senso che ogni notaio ha il dovere di essere concorrenziale, ossia di offrire la prestazione qualitativamente più elevata, giacché questo dovere è l’elemento simmetrico del diritto alla concorrenza che spetta agli utenti. Il notariato deve recuperare per intero tutti i valori connaturati alla sua dimensione professionale, senza per ciò contraddire la natura pubblica della sua funzione. Questo ci consentirà di ribadire adeguatamente la natura infungibile della prestazione, e di lasciare uno spazio opportuno al tema delle specializzazioni. I TEMI DELLA DISCUSSIONE Per breve sintesi elenco qui di seguito le prime ipotesi che siamo venuti formulando in relazione ai temi in discussione.
Competenze È noto che alcune delle mansioni che ci sono oggi affidate mal si addicono alla qualità della prestazione notarile e non trovano corrispondenza in altri sistemi (vendite auto e protesti). Il notariato non si rifiuta di discutere sull’opportunità di conservare competenza esclusiva in questi settori marginali, che spesso hanno anche dato luogo a disservizi ed anomalie. Allo stesso tempo si vuol ribadire l’improrogabile necessità di utilizzare l’intervento del notaio in alcuni settori che sono naturalmente vicini alla sua competenza ed alle sue tradizioni (contratti della pubblica amministrazione, omologazioni delle società, separazioni personali dei coniugi, atti relativi a beni di interesse artistico, etc). Numero chiuso Il problema del numero chiuso è assolutamente centrale, perché rappresenta l’argomento col quale più frequentemente si polemizza sull’organizzazione del notariato. Cosa accadrebbe se il numero chiuso scomparisse? Quali sarebbero gli effetti sul sistema giuridico? Il numero chiuso è, probabilmente, l’unico meccanismo idoneo a garantire: un ragionevole collegamento notaio/sede; una selezione rigorosa dei candidati e quindi un elevato livello culturale; la possibilità di agevoli controlli ispettivi ed anche di collegamenti telematici. La difesa del numero chiuso non coincide necessariamente con quella del numero attuale; accettato che sia più giusto mantenere un numero fisso, può invece mettersi in discussione quello attualmente fissato, prevedendo anche un adeguamento più frequente, un maggiore automatismo, un meccanismo che elimini il problema dei posti perennemente vacanti, etc. Organizzazione territoriale Non è eliminabile il rapporto notaio/sede in relazione alla natura pubblica della funzione; la sede è il luogo nel quale il notaio deve essere rintracciabile almeno in alcuni giorni stabiliti, dove sono custoditi gli originali, dove viene richiesto il rilascio di copie e la pubblicazione dei testamenti, dove possono essere disposte le ispezioni. Il sistema va comunque fortemente riformato, in modo da rispondere ad un’esigenza di assicurare tra i notai in esercizio un’autentica concorrenza sul territorio ed evitare rendite di posizione. Deve scomparire anche il sospetto che il notaio possa considerarsi come il naturale referente di un numero prefissato di utenti. Formuleremo una proposta articolata, che si proporrà di abbandonare come anacronistico il criterio delle sedi disagiate, perché oggi non ha più senso pensare di dover assicurare la presenza capillare del notaio anche nei comuni più piccoli; suggeriremo anche di abrogare perché priva di giustificazione la norma che prevede la nullità per gli atti ricevuti dal notaio fuori del Distretto. Tariffa Il tema della tariffa va affrontato con chiarezza e senza complessi, giacché deve essere chiaro che la prestazione professionale del notaio ha un elevato contenuto professionale e come tale non può non avere un compenso adeguato. Non si può eliminare la tariffa, che dovrà sempre tenere anche conto del contenuto pubblico e sociale della prestazione (attività minori, compensi per gli atti di modesta entità, etc.). I criteri di determinazione del compenso devono tenere conto delle particolarità dell’attività, che è prestata non solo nell’interesse di chi richiede la prestazione, ma anche – anzi soprattutto – dell’ordinamento. La nuova tariffa deve riguardare la prestazione minima, che non può non comprendere tutte le indagini e le responsabilità irrinunciabili, e deve essere onnicomprensiva, in modo da poter garantire la massima trasparenza. La tariffa rappresenta il minimo di riferimento e non preclude al notaio il diritto di chiedere un maggior compenso commisurato alla difficoltà della pratica, mentre la richiesta di compensi inferiori ai minimi di riferimento può rappresentare motivo di censura deontologico solo laddove sia dimostrato che sia finalizzata ad un’azione sistematica di disturbo ad uno o più colleghi al solo scopo di sottrarre loro clientela. È necessario avanzare una proposta coraggiosa in materia di contratto preliminare. Accesso La serietà e la severità del concorso sono pilastri da lasciare incontaminati. Il concorso garantisce una selezione severa ed immune da pressioni e nepotismi. All’inconveniente derivante dall’eccessivo numero di concorrenti si cercherà di ovviare attraverso la preselezione informatica, che partirà già da quest’anno; è un esperimento su cui molti sono ancora scettici, perché sembra difficile convincersi che esso possa conciliarsi con la maturità dialettica, con la capacità di ragionamento e con lo spessore di cultura giuridica che devono essere il patrimonio del notaio. Occorrerà comunque vigilare sull’andamento di questo esperimento, ed avere il coraggio anche di rimetterlo in discussione qualora i risultati non risultino soddisfacenti. Vi è anche scetticismo sui corsi post-laurea che l’Università dovrà entro breve tempo istituire. La preparazione dei futuri notai deve continuare a svolgersi nel suo laboratorio naturale, ossia presso gli studi notarili. Deve restare essenziale il ruolo delle scuole del notariato istituite presso i Consigli Notarili, ed anche delle scuole private che sono custodi di una tradizione culturale insostituibile. Notariati d’Europa Dedicheremo poi una relazione ad uno studio comparativo che faccia chiarezza sulle differenze tra il nostro sistema e quello vigente negli altri Paesi d’Europa, mettendo in evidenza gli aspetti da cui si può prendere spunto per migliorare il nostro ordinamento, ma anche gli inconvenienti dai quali dobbiamo guardarci. Conclusione Poiché abbiamo messo in cantiere tanto materiale, saremo veramente grati a tutti coloro che vorranno darci una mano, facendoci pervenire proposte, suggerimenti, critiche. Solo col contributo di tutti il nostro lavoro potrà realmente prendere respiro, e diventare il progetto per il futuro del notariato. Giuseppe di Transo IL PROFESSIONISMO E L’APOLOGO DI MENENIO AGRIPPA (Legittimazione socio-politica, Stato democratico e programmi del notariato)
Di ritorno dai Congressi, capita spesso di scambiarsi impressioni sul momento vissuto insieme e di lasciarsi andare a qualche valutazione. Dopo Roma, l’attenzione di molti si è focalizzata sull’insolito numero dei partecipanti. Ci si è chiesti come mai fossero tanto numerosi i notai in Congresso. E nell’immediato è stato più facile trovare risposte negative che positive. Non per la sede: perché i notai, volenti o nolenti, Roma la conoscono tutti. Non per il tema: perché un po’ troppo assertivo, più che intrigantemente dubitativo e interrogativo. Non per la partecipazione di uomini politici: perché la loro …caratura è notoria. Non per lo spirare della carica dell’attuale Presidente del CNN: perché, con le lacrime agli occhi, ha fornito l’immagine di un notariato un po’ troppo …"sentimentale". Le motivazioni positive, che hanno senz’altro concorso con alcune di quelle ora denegate a favorire l’insolita presenza, si possono forse riassumere nella sola curiosità di conoscere, almeno tendenzialmente, la possibile sorte della nostra categoria. Pare di capire che i più, anche se a Roma non lo chiedevano apertamente, cercassero – come noi - di cogliere dai discorsi dei colleghi, dei presidenti delle commissioni, del Presidente del Consiglio Nazionale, dei politici intervenuti, del Garante della Concorrenza, dei professori universitari partecipanti a vario titolo al Congresso, uno spunto per una legittimazione socio-politica della categoria, che nella vicenda storica attuale appare sempre più legata ad un filo. Il concetto di legittimazione è di natura giuridica e (nell’ambito del diritto privato sostanziale) "indica il rapporto esistente tra un soggetto ed un determinato (e concreto) atto giuridico, di cui il soggetto è stato (o si appresta ad essere) parte in senso formale o destinatario" ( A. Belvedere, in Glossario, Giuffrè 1994, p.280). E’ un concetto che presuppone quindi l’esistenza di un ordinamento giuridico nel quale si collocano rapporti, soggetti, atti ed azioni. Ma la sua applicazione, una volta esteso ed interpretato quale "posizione sociale della persona…rispetto alla sfera di interessi di un altro soggetto" (cfr. P. Rescigno, in Noviss.Dig., v. Legittimazione, p.720 n.6), può trovare un riscontro anche in altre branche del sapere come la politica, la sociologia (cfr. M. Weber, Economia e società, Ed. di Comunità, vol.IV° p.231 ss.) , l’antropologia, nelle quali lo scenario complessivo non è più dato dall’ordinamento giuridico, ma dalla cultura e dalla civiltà dominanti nel periodo. Il notariato, che per millenni ha servito in misura più o meno fedele e decorosa le realtà statuali nelle loro varie "accezioni" compresa quella attuale dello "Stato-democratico" (C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam 1967, pag.134), sta vivendo ora con crescente nervosismo ed ansia la difficoltà di rapportarsi al contesto socio-giuridico e percepisce un netto calo di legittimazione sociale (contrastato da un non-pacifico tentativo interno di ricupero dell’immagine), senza sapere come giustificare la propria esistenza giuridica (avvalorata oggi dalla sola riaffermazione pubblica e legalistica della propria ormai vaga identità istituzionale ex lege n.89/’13). Alle difficoltà del momento si sommano: il rimescolamento burocratico, dal quale almeno inizialmente il notariato non sembrava dover essere neppure sfiorato e la beffa del confronto politico, che impone quasi ogni volta un’autodifesa e un quasi-obbligo morale di dover rendere grazie a qualcuno per la propria sussistenza/sopravvivenza. Non c’è forse più dignità di esistenza per il notariato? Si dovrà tributare forse imperitura riconoscenza a D’Alema, Tremonti, Militello, Casavola, De Rita, o a chi altri (?) ancora, per averne legittimato il ruolo nel ventesimo secolo? Non sarà forse meglio per la categoria prendere atto di una carenza di legittimazione giuridica indotta dalla carenza di legittimazione socio-economica e ritirarsi umilmente nell’apparato (burocratico) statale? L’attuale crisi di fondo del notariato sta proprio in questo: nel non sapersi rendere ragione della propria esistenza, nel non sapersi – prima di tutto - legittimare socio-politicamente e quindi giuridicamente. Da troppo tempo si è disposti a ringraziare ed assecondare servilmente chi ci conferisce una qualsivoglia legittimazione giuridica (Ministero di Grazia e Giustizia / Ministero delle Finanze), senza affrontare il problema della nostra reale legittimazione socio-economica. Anzi succede sempre più spesso che da parte di molti si elevi una vibrata protesta agli organi istituzionali (…agli altri, in genere!) perché si considera arrivato il momento di dover uscire allo scoperto (!?), rivelando al mondo il significato ultimo della funzione del notariato, le difficoltà che comporta, le ansie con cui quotidianamente viene oppressa la vita di questo professionista. Ma, in realtà non si sa dove andare a parare al di fuori di un ritornello legalistico. A Roma c’erano parecchi notai, molti più del solito. Ma l’impressione ultima che si coglieva era ormai quella che nessuno riuscisse a capire se si andava partecipando ad un funerale, o ad un convito a nozze (con il nuovo potere). Il notariato è talmente poco aduso a legittimarsi socio-politicamente, che o si chiude in sterili petizioni di principio per un sussulto di lesionistica autogiustificazione, o esibisce proterva sufficienza per asserita ignoranza dell’interlocutore, o si insospettisce agitato, sembrandogli anomalo e fastidioso il fatto che gli sia chiesto conto del proprio esistere. Quasi si offende, è permaloso. Come se la categoria costituisse una componente strutturale (non importa se talora anche solo estetica!) dell’organismo socio-giuridico, ma comunque assolutamente imprescindibile e intoccabile. Quasi orbitasse nella sfera del divino e del santo (ma si accontenta anche del sublime, in certi periodi bui), non già solo del sociale e del giusto. Il notariato ha in fondo sempre subìto con soddisfazione e gratitudine la propria legittimazione dal POTERE. Ed oggi, che, in presa diretta col corpo sociale, gli viene chiesto conto del proprio esistere, si smarrisce, parlando di "eccellenza", di intangibilità, di incomprensione con altri apparati, di "deminutio", di conflitti di potere, di sottrazione o aumento di funzioni, di ansie istituzionali e quant’altro. Annaspa. Non si vuol rendere conto che nell’ambito socio-economico-giuridico non esiste e non è mai esistito l’"empireo" e che il mettersi in discussione fa parte del proprio esistere. Ma della vicenda romana l’aspetto ancor più sorprendente e forse grottesco è dato dal fatto che i notai se ne siano poi andati dalla città eterna, in qualche modo, soddisfatti. Ma di che? Del numero dei partecipanti?! …si trattava di compiaciuta auto-giustificazione. Degli elaborati?! …si trattava in fondo di tautologie, di convenienti ovvietà che pochi hanno letto (senza voler minimamente sottrarre merito ad alcuno). Degli interventi?! …si trattava di scontate e sterili contrapposizioni. Dell’esserci ancora?! …forse. Ma è peggio. Perché significa ridursi all’accattonaggio politico. Che diamine, non c’è proprio più dignità di esistenza per la nostra categoria? Si prenda il tema proposto: "Il notariato istituzione garante dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico". Non ha minimamente impensierito i politici presenti (e tanto meno gli assenti). Il tentativo di legittimazione autonoma e autarchica che poteva timidamente trasparire dall’affermazione tematica congressuale è stato facilmente cavalcato, da chi è politico di professione, sull’onda della paura latente nella categoria, piuttosto che affrontato in modo trasparente ed onesto sulla scorta della sua potenziale e goffa supponenza politica. Anzi è stato relativamente semplice, per chi è scafato nell’affrontare le platee, blandire l’insolito e numeroso pubblico parlando addirittura di "CLASSE DIRIGENTE". Come se tutti noi ci sentissimo …"classe dirigente"! Si è trattato solo di abile furbizia politica. Di uso smaliziato e scaltro di concetti mercantilistici, frusti e beceri, tornati ancora una volta comodi per un’omologazione generale e utili per accarezzare il pelo irto di chi appariva (solo inizialmente) incerto se graffiare o fare le fusa. Si prenda poi il tentativo di legittimazione dell’immagine (avanzato dalla categoria stessa), che avrebbe dovuto lasciar trasparire la vitalità, la piacevolezza, l’"appetibilità del corpo" sottostante. Allo stato attuale, la cosiddetta promozione dell’immagine, al massimo, - tra contrasti, scontenti, limature, distinguo e dinieghi, - si va riducendo …ad una "prova d’amore" con cintura di castità ("bozza sì …bozza no…"). Ma si prendano anche ipotesi di legittimazione della categoria più ampie, più semplici, più banali e generiche. Il grado di alfabetizzazione della gente è ormai notevolmente elevato e non c’è più bisogno di chi traduca in iscritto quanto "IL CONSUMATORE" pensa e decide. Tutti sanno ormai arrangiarsi nel prendere gli oggetti dagli scaffali dei supermercati (alimentari e concettuali) e sanno ancor meglio a chi rivolgersi per ottenere uno scritto e una tutela delle eventuali incertezze decisionali, che si portano ancora dentro. Anzi, forse, oggi è per certuni molto più facile e comodo precostituirsi o farsi precostituire testi cavillosi e chilometrici, per lasciarsi aperte infinite strade di potenziale risolubilità, piuttosto che adire formulazioni sintetiche, attestanti la propria buona fede contrattuale e la chiarezza delle proprie intenzioni e decisioni. Eppure la rapidità dei traffici dovrebbe portare logicamente ad una legittimazione sempre maggiore di Un Soggetto Terzo, competente sui sistemi normativi e abile nel sintetizzare la volontà di scambio, di finanziamento, di garanzia, di intrapresa associata, ecc.. Dovrebbe, al contrario di quanto si paventa, favorirsi comunque la crescita e lo sviluppo di chi, richiesto di raccogliere una personale sintesi volitiva, chiara e certa, si occupi poi di affrontarne tutti i nodi pubblici e privati conseguenti (e antecedenti). E’ proprio la rapidità e l’ampiezza dei traffici che dovrebbe indurre sempre più, chi opera e chi codifica, a frequentare fiduciari dei sistemi normativi, i quali, attestando la sussistenza di una volontà privata e gravandola di quanto in giusta e preordinata misura l’Autorità impone, espletino - dietro compenso - tutti gli adempimenti del caso. La legittimazione di un OPERATORE siffatto dovrebbe costantemente sussistere, legata com’è al dipanarsi della fiducia nel mercato ed alla giustizia nei traffici; ancorata com’è ai valori della fede, dell’onore, dell’utile e dell’uguaglianza. Ancora una volta bisogna forse solo intendersi sul concetto di attribuzione della pubblica fede nello "Stato-democratico". Bisogna rendersi ragione di cosa comporti nella logica dello Stato "personalista" e "pluralista" (C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam 1967, pag.134 vol.I) l’esistenza di un pubblico funzionario demandato ad attribuire "pubblica fede". Se cioè se ne senta ancora la necessità e, se sì, in che misura. Alle soglie del terzo millennio la pubblica fede non va certo più intesa come un plus di credibilità conferita, da un autorizzato "sciamano", a volontà anche ipocrite (sia dello stesso Stato per il quale costituiscono fonti credibili i criteri di valutazioni automatiche, sia dei cittadini utenti e/o consumatori per i quali l’elusione costituisce lo sport nazionale più diffuso), quanto come un requisito intrinseco del pubblico ufficiale, che opera nel mezzo degli interessi privati utilizzando le schematizzazioni legali tipiche, o semplicemente osservando i princìpi generali di un ordinamento giuridico qualora detti schemi non risultino idonei e sufficienti (art.1322 co.2 nei limiti di cui all’art.1343 cc.: divieto della contrarietà a norme imperative, di ordine pubblico e buon costume ). Nello Stato ante-democratico e solo "personalista" allignava un rapporto paternalistico che oggi non risulta più sentito dal contesto sociale. La persona statale era assimilata a quella di un padre e la persona del cittadino a quella di un figlio. Quindi ogni funzionario cui era demandato l’antico compito di attribuire un "plus" di giuridicità, di salute o di altro, veniva e viene tuttora riguardato dal cittadino-consumatore con diffidenza, come portatore di disvalori, di retaggi antichi di sudditanza e di inferiorità. Oggi la persona dello Stato e del cittadino vengono assimilate forse più a consanguinei, a fratelli. I cittadini cercano collaborazioni, sinergie, cooperazione ed anche lo Stato cerca democraticamente nei propri cittadini analoghi valori per realizzare interessi comuni. E’ lo Stato "personalista" che assume connotati moderni di PERSONA, con l’accettazione pluralistica di persone diverse. Perciò i cittadini non sono più solo sudditi, forza lavoro/imprenditoria da spremere e da succhiare vampirescamente, da conculcare nei propri diritti, ma individui/soggetti (PERSONE) da valorizzare in ogni loro manifestazione creativa, in ogni fattore di diversificazione. Lo Stato neo-democratico "personalista" vive una nuova realtà ad immagine della persona umana: una realtà pluralista, di tolleranza e di sinergia operativa (cooperazione solidale). Ma in questo rinnovato e nascente contesto civile e culturale lo Stato democratico ("personalista" e "pluralista") necessita ancora di categorie professionali, di funzionari professionisti (in parole povere: del notaio, dell’avvocato, del medico, ecc.)? E dove si collocano queste figure nella logica statuale moderna? Qui soccorre alla riflessione l’apologo di Menenio Agrippa (495-503 a.C., in T. Livio, Storia di Roma II°, ed. Zanichelli ’81, pag.247), ripreso in tempo successivo da S. Paolo in una prospettiva spirituale (Corinzi I^,12,14). Sembra giunto il momento di dover includere necessariamente e definitivamente nel gran corpo sociale tratteggiato da quel primo abile tribuno, oltre alle membra (ex plebe, ora ceto produttivo) ed allo stomaco (ex patrizi, ora ceto dei consumatori), anche la testa (il potere allora cieco, ora appannaggio del ceto professionale-intellettuale). Chi altri potrebbe giustificare l’individualità critica di una PERSONA, il suo coordinamento dinamico e spaziale nell’evolversi storico, se non il professionista? Non certo la magistratura che viviseziona i rapporti e scandisce i ritmi di un sistema, permettendo solo la sopravvivenza, in modo staticamente equilibrato, di una identità statuale. Non certo i politici che sono indotti, nella dinamica gestione del potere, a caratterizzare l’individualità della persona in base alle suggestioni ed alla "pressione" (economico-emotive) del momento. Sembra proprio di poter (o dover) attribuire questa fenomenicità critico-intellettuale della PERSONA al ceto professionale. Chi dà infatti al corpo sociale la sensazione della tutela della propria individualità e della propria identità collettiva, se non i giuristi, notaio ed avvocato? Il notaio resta dunque il pubblico funzionario cui è demandato professionalmente il compito riflessivo sull’individualità ordinamentale, quando pubblico e privato entrano in contatto; l’interprete primo del punto di incontro tra istituzioni pubbliche ed esigenze private, nel senso che è la coscienza critica dello "Stato-democratico". E’, nell’attività di interprete, l’ultimo anello della catena pubblica, aperta alle "maglie private". Per questo il notaio non è e non deve far parte di nessuna "classe dirigente", ma è e deve restare semplicemente un INTERPRETE TECNICO di un sistema normativo esistente e di una volontà individuale inesauribile, per garantire l’efficacia dell’ordinamento e non solo l’effettività degli interessi già tutelati (cfr. R. Meneghelli, Analisi critica del concetto di validità giuridica, Ed. Cedam 1992, pag.20 ss.). Garante di interessi pubblici non cristallizzati e garante di interessi privati non stravolgenti. Semplicemente garante, quindi, dell’efficacia di un ordinamento, essendo capace di far conseguire anche al privato una fede collettiva. Questa pubblica fede, valutata dal notaio, non è già solo intrinseca alla volizione del privato, quanto, piuttosto e prioritariamente, intrinseca al pubblico ufficiale che viene selezionato per poter compiere questo tipo di operazione interpretativa. Per ciò il notariato costituisce la coscienza critica dello "Stato-democratico", personale e pluralista, sancendo la costante efficacia dell’ordinamento giuridico. L’omologazione ad una classe dirigente significherebbe la fine di questa dinamica coscienza critica e la fine dell’efficacia dell’ordinamento stesso. Dal che emerge anche un programma, sufficientemente semplice, per il ceto professionale. La lotta all’indifferenza, ad ogni indifferenza relazionale: a quella del settore pubblico verso il privato, del privato verso il pubblico, delle istituzioni verso la società, della società verso le istituzioni, del produttore verso il consumatore e viceversa, a quella generata dall’uso a-relazionale della ragione, della parola e dell’azione in qualsiasi ambito. Nemici di ogni professionista divengono allora l’assuefazione, il ristagno, l’apatia, la tepidezza, l’insensibilità, l’inerzia, la freddezza, il torpore verso le esigenze della vita democratica pluralistica. Le caratteristiche del professionismo: la terzietà equilibrata tra differenti e insopprimibili identità. Il compenso del professionista: la misura diversamente richiesta per l’ovvio, per l’usuale (nel nostro caso gli schemi contrattuali già tipicamente previsti) e per il nuovo. La competenza del professionista: il personale sacrificio (non il mercantilistico servizio, sempre finalizzato!) nella preparazione e nell’ascolto, orientati al vero. La morale del professionista: la pazienza di subire coscientemente la tirannia dei valori, al fine di accreditare "un ordine graduale di valori, soggettivi ovvero anche oggettivi, nella forma di decisioni aventi validità giuridica" (cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, Ed. A. Pellicani 1987, p.75). L’equilibrio del professionista: l’assoluto dinamico, non assunto ad ipo-statico valore umano, ma percepito come grazia del cosciente e mutevole discernimento dei limiti. Franco Treccani LE CORTIGIANE AL CONGRESSO "C’è chi pecca per la paga e chi paga per peccar "diceva Santa Teresa D’Avila. Personalmente avrei pagato qualsiasi somma pur di partecipare alla "cena di gala" momento conclusivo del congresso e luogo di incontro privilegiato della migliore aristocrazia del notariato italiano. Nella mia vita non ho potuto frequentare principi e principesse, altissimi prelati, segretari di partito, primi, secondi e terzi ministri, con o senza portafoglio, presidenti, vice presidenti, ex presidenti ma eternamente presidenti di qualcosa, componenti illustri di importanti anche se poco utili commissioni; non ho avuto nemmeno la possibilità di sposarmi nella cappella privata di famiglie blasonate con festeggiamenti nelle sale esclusive di prestigiosi circoli golf. Uso ancor oggi posate in metallo e coltivo rapporti con soggetti i cui globuli rossi non vengono ossigenati né dalla nobiltà né dal prestigio che scaturisce dall’esercizio del potere, ma dal semplice buon senso e dallo spirito critico. La cena di gala rappresentava un’occasione per conoscere da vicino quel mondo che tanto mi affascina, per vedere e toccare i veterani del congresso splendidamente abbronzati e con denti eccessivamente smaglianti che da sempre mi paiono avvolti in un alone di santità, perfezione e superiore professionalità. Per non sentirmi a disagio e per non manifestare in pubblico l’imbarazzo che mi blocca quando sono costretto ad usare posate e bicchieri che in certe occasioni mi sembrano sempre in eccesso rispetto al bisogno da soddisfare, ho tentato di migliorare la mia preparazione, acquistando i manuali dei contemporanei monsignor della Casa: da donna Letizia a Brunella Gasperini, da Lina Sotis ad Alberto Cremonese, da Micol Fontana a Barbara Ronchi della Rocca. Le mie idee già poco chiare sull’argomento si sono ulteriormente confuse: ho imparato come si esegue il baciamano, quanti dovrebbero essere i paggetti al matrimonio, di che colore e qualità debbano essere i fiori per il centrotavola (rigorosamente non profumati) in che modo si tagliano i kaki (prima si tagliano per il largo in modo da avere sul piatto due coppette uguali che poi si svuotano con il cucchiaino). La preparazione raggiunta mi è sembrata così approssimativa e raffazzonata da indurmi a rinviare il fatidico incontro. Devo confessare, per amore di verità, che un altro motivo mi induceva a rinunciare alla cena di gala: da pavido qual sono, temevo attentati da parte dell’I.R.A. (IMMIGRANTS REGULARS ASSOCIATES) per attirare l’attenzione della comunità internazionale sul (secondo loro!) poco coraggioso e discriminante comportamento del notariato italiano che, eseguendo passivamente i comandi del ministero degli esteri, garantisce ai lavoratori extracomunitari sprovvisti colpevolmente della "reciprocità" soltanto il diritto costituzionale alla tenda da campo o al container. Si sussurra, in ambienti di solito ben informati, che l’I.R.A. sia stata armata da un pericoloso personaggio di nome Arrigo, che i Piccoli commentatori istituzionali descrivono affetto da una grave monomania depressiva di tipo schizofrenico. Non so come sia andata la cena e se ci siano stati disordini e attentati; gli unici commenti che ho ascoltato e letto riguardano il congresso. A giudizio dei congressologi più acuti e sperimentati, nell’anno di Grazia (Prevete) 1997 il congresso-discussione si è definitivamente spento ed è nato, fulgido e bello, il congresso-vetrina. Che peccato non aver conosciuto, nella mia vita, il congresso-discussione con notai dialoganti e di essermi trovato tante volte in contesti dove, per dirla alla Alberto Arbasino "alla perentorietà della cazzata di un determinato segno segue, a caldo, la perentorietà di una cazzata di segno opposto". Sarò stato sicuramente sfortunato ma ho avuto la sensazione che nel nostro mondo si spendano più risorse ed energie per garantire il successo della retorica e delle mode del momento che per far nascere il confronto: troppo tempo viene speso per identificare i limiti di demarcazione tra ironia e sarcasmo; per stabilire quando le parole e le critiche sono tali e quando diventano pietre indirizzate contro gli altri (normalmente i buoni e gli incompresi) ; quando si può essere MAL e quando si deve diventare BEN; quando si è semplici bombardieri e quando invece brillanti ed intelligenti; quando con la satira o ironia si dà un contributo e quando invece, si alimenta sterile polemica. Questo interminabile dibattito, realizzato circumnavigando gli slogans vede normalmente protagonisti maestri improbabili sempre pronti ad ostentare pubblicamente lo spirito di sacrificio vilipeso ed incompreso: ed allora galline a lutto, anatre singhiozzanti, faraone irritate che scrivono minacciosamente al direttore di FederNotizie, pavoni che si affannano a svolgere il ruolo di diplomatici per ritagliarsi un ruolo ed una visibilità che né le modeste capacità, né le limitate attitudini, né la insufficiente cultura potrebbero mai garantire loro; cagnolini che partecipano al bau-bau collettivo stando bene attenti a rimanere allineati e coperti; oche giulive che iniziano a starnazzare per assodare con chi ce l’ha e dove vuole arrivare il provocatore non riuscendo a capire che si possa esporre il proprio punto di vista per il piacere di farlo, per scoprire se stessi o per difendere la propria identità; topolini che si cimentano nel loro sport preferito fatto di "ammucchiate e sveltine" per essere più forti e numerosi. Chi continua a proporre e a sponsorizzare, in un contesto culturale di questo tipo, il congresso-discussione, si vota al sicuro fallimento e si assume, per intero, la responsabilità della propria personale ingenuità. Quello che si vuol tenere in vita è un notariato infantile che, per definizione, o non dissente e accetta tutto o si mette a litigare senza ragione, prigioniero di asfittici rapporti di dipendenza culturale e psicologica (l’episodio di Torino è illuminante). Ciò alimenta una cultura apodittica e dogmatica che consente di parlare per sentito dire e per approssimazioni, rivolgendosi all’emotività degli interlocutori e facendo primeggiare la reazione emotiva sul ragionamento deduttivo. Aspettarsi idee a confronto è patetico e velleitario come cercare la luna nel pozzo; "..... a furia di evitare la discussione" ha scritto lucidamente L.A. Miserocchi "abbiamo addormentato la categoria. Senza discussioni e polemiche non c’è interesse reale, si finisce per dire cose ovvie, scontate, retoriche ed inutili...." (per averne conferma basta leggere tavole rotonde e interviste!). Tutto ciò spiega il crescente successo del congresso-vetrina che ha entusiasmato a tal punto la platea, da indurre alcuni a sostenere che " se si vuole proseguire sulla strada intrapresa in questa occasione si deve facilitare la presenza di personaggi politici di spicco". Confesso di non aver mai nutrito molta simpatia per i politici che considero i professionisti della declamazione funebre, le prefiche della cultura, i retori assoldati per dare tono e forza a manifestazioni che non avrebbero ragione di esistere: sono presenti in cielo, in terra ed in ogni luogo tranne in quelli terremotati o in quelli dove approdano o da dove vengono reimbarcati gli albanesi immigrati clandestinamente in Italia. Per questi illustri personaggi dell’italico pollaio si sprecano enfatiche definizioni: grande acume politico, saggezza e concretezza, encomiabile spirito di servizio, altruismo e senso di solidarietà. Come ha acutamente scritto Giuseppe Pontiggia in psichiatria si parlerebbe molto più semplicemente di "paranoia" ossia di un sistema di idee razionali che ruota intorno ad un’idea delirante: la propria personale insostituibilità. Come mai, mi sono chiesto, i politici eccitano tanto la fantasia e la emotività dei notai? Cosa evoca nell’inconscio la loro presenza? Perché è stato utilizzato il termine "vetrina" che fa inesorabilmente pensare a "giovani pulzelle" che fanno bella mostra di sé e della loro mercanzia? Una risposta, sicuramente opinabile ma non priva di una sua originalità e concretezza, mi è stata offerta dalla lettura di alcune pagine di storia patria, sempre molto illuminanti per interpretare la nostra realtà contemporanea. Nel 1490, nella licenziosa e corrotta Roma che contava, a quel tempo, una popolazione di poche decine di migliaia di persone, fu indetto un censimento da cui risultò che le cortigiane romane erano ben 6800, senza contare le concubine e clandestine. Con il censimento furono divise in quattro categorie: 1) cortigiane; 2) cortigiane puttane; 3) cortigiane da lume di candela; 4) cortigiane oneste (quelle di alto rango!).Si definivano cortigiane oneste perché il 500 come il nostro secolo, aveva spostato il concetto di onestà dal piano etico a quello estetico. Divenuto papa, il riformatore Pio V, per porre un freno alla dilagante corruzione, progettò di emanare un decreto per mettere fuori legge ed allontanare da Roma le cortigiane. Il segretario di stato gli fece notare che con un provvedimento del genere fra cortigiane, protettori e parentela varia, Roma avrebbe perduto circa 25.000 persone e non certo fra le più indigenti. Il pontefice rinunciò al suo progetto, il decreto non fu emanato, le cortigiane rimasero a Roma, "luogo facilmente raggiungibile" da tutte le parti del paese, tanta gente si recò nella città santa per godere dei loro servigi. Pietro l’Aretino, singolare personaggio dell’epoca, in una sua opera dal titolo "RAGIONAMENTI", parodiando i dialoghi di tradizione platonica, dettò delle vere e proprie "istruzioni per l’uso" per migliorare l’immagine e la pubblica considerazione delle cortigiane. Istruendo la figlia Pippa che si accingeva a continuare "l’azienda" gestita dalla madre, la Nanna, vecchia ed esperta cortigiana diceva: non dire parole che puzzino di bordello; fatti rivolgere più volte l’invito a cena; guarda i commensali senza lascivia come guardano i frati le suore osservantine; quando vai in camera da letto interrompi le tenerezze per farti un segno di croce e muovi leggermente le labbra, simulando di biascicare un’orazione; in chiesa inginocchiati sul gradino dell’altare più in vista, con il libretto delle preghiere in mano "per parere di saper leggere"; assumi l’aria da intellettuale perché aiuta a far rapide carriere: "quindi strimpella il liuto, tieni sempre sottomano il Petrarca, il Boccaccio e l’Ariosto e non dimenticare di seguire sempre l’aurea via di mezzo: NE’ TROPPA CRUDELTA’ NE’ TROPPA GRAZIA PERCHÉ’ L’UNA DISPERA E L’ALTRA SAZIA". Gli uomini vogliono essere ingannati e anche quando si accorgono, cosa rara, che li prendi in giro, hanno più care le carezze finte, che le vere senza ciance; non lesinare i baci, gli sguardi, i sorrisi, le paroline, tieni sempre la sua mano nella tua e all’improvviso mordigli il labbro in modo da strappargli un dolcissimo ahimè. A mio parere degli insegnamenti della saggia e lungimirante Nanna hanno fatto tesoro le tante Pippe (neologismo per indicare genericamente i politici ndr) contemporanee che, per professione o vocazione, vanno a caccia di "clienti" nelle nuove e prestigiose "case di tolleranza". Ciò spiega, a mio parere, perché "l’eccitazione" si sia impadronita di un numero crescente di congressisti i quali ricercano, non conoscendone altri, soltanto rapporti fugaci che soddisfino i bisogni del momento e che consentano loro di non compromettersi investendo sul futuro. Così nell’incapacità di ricercare altre motivazioni allo stare insieme, finiscono per privilegiare la routine e la noia di manifestazioni senza anima e passioni. Se le cose stanno come io temo, è difficile immaginare cosa resti da fare a chi, come me, non ama né i rapporti fugaci, né i "riti". Sarebbe utile derogare alle buone maniere della Sotis e incominciare a contestare pubblicamente. Come ha scritto Alberto Arbasino "non si vede perché quando uno spettacolo manca di riguardo a noi, noi dovremmo usare un qualche riguardo nei confronti dello spettacolo. E’ oltraggioso continuare a ritenere che solo gli spettacoli noiosi racchiudano nel proprio tedio un alcunché di serio, di interessante, di importante o di ragguardevole". Un po’ di manifesta intolleranza, di satira e di ironia potrebbero liberaci dalla noia e dall’apatia. Mi rendo conto che sperare nella capacità di denuncia, nel coraggio, nell’abbandono della retorica e delle giaculatorie edificanti delle interviste e tavole rotonde, è impresa disperata quando a dissentire si è in pochi. E’ stato scritto che l’esser buoni e tolleranti per guadagnarsi il paradiso è uno sforzo pietistico caratterizzato più dall’orgoglio che dalla virtù e che dietro tanti comportamenti si nascondono le quattro preoccupazioni basiche degli uomini: posto, padrone, potere, paga. Allora, almeno per decenza, per amore della novità, per fierezza, per insofferenza verso il dilagante conformismo proviamo a sottrarci all’incenso del coro e a dire le cose che veramente pensiamo: potrebbe risultare più utile di quanto comunemente si pensi! Mi vien da dire, mutuando una espressione cara al collega Miccoli, che forse dovremmo farla un po’ più spesso fuori del "cantero"; non risolveremmo i problemi del notariato ma ci sentiremmo sicuramente un po’ più leggeri: non sarebbe cosa da poco! Benedetto Elia notaio in Milano FONTERUTOLI E ALTRE DISGRAZIE
Nei mesi trascorsi, dopo l’invio alla stampa del numero di gennaio, la redazione di FederNotizie ha dovuto occuparsi di una vicenda sorprendente e spiacevole. Molti ricorderanno l’articolo di Remo Bassetti pubblicato sul numero di settembre 1997 ed intitolato "Cronache dal futuro: la secolare questione della rotazione delle cariche nel distretto di Fonterutoli". A causa di tale articolo il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino, Mario Griffey*, su segnalazione del notaio Gianfranco Re**, Presidente del Consiglio Notarile di Torino, ha chiesto che l’autore sia ritenuto colpevole della violazione dell’art. 147 L.N. e cioè di aver compromesso "con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile". La redazione, a suo tempo, aveva all’unanimità apprezzato e ritenuto meritevole di pubblicazione l’articolo di Remo Bassetti, senza ravvisarvi alcunché di compromettente per la dignità della categoria e dei suoi appartenenti. Ma poiché non tutte le decisioni unanimi e meditate sono per ciò stesso corrette, la redazione ha riletto con attenzione l’articolo incriminato alla luce dei rilievi mossi dal Pubblico Ministero e della segnalazione di Gianfranco Re. Nessuno dei redattori, alla luce di questa nuova lettura, cambierebbe le decisioni allora prese. Che questa vicenda sia un ulteriore episodio della preoccupante querelle che contrappone Remo Bassetti al suo presidente ed al suo consiglio, è sicuramente vero; e di questa vicenda la redazione conferma di non volersi occupare. Quanto sta succedendo costituisce però, a nostro avviso, una nuova vicenda sulla quale è (purtroppo) necessario pronunciarsi, poichè tocca problemi importanti per la nostra categoria, che vuole dotarsi di una immagine moderna quando deve presentarsi all’esterno, ma che, talvolta, cede alla tentazione di regolare tribalmente i rapporti interni. Nessuno può porre, né ha posto in dubbio che la stampa di categoria, tra le sue possibili funzioni, abbia quella di stimolo e di critica, anche aperta e dura, nei confronti degli organi istituzionali del notariato. E’ legittimo che questa funzione possa essere svolta anche con la satira e il sarcasmo. A nostro parere, l’autore con ironia ha posto l’accento su difetti generali, presenti anche nella nostra categoria: la scarsa attitudine a mettersi in discussione; l’illusione di essere insostituibili; il narcisistico amore per il comando e per le proprie tesi, presentate come universali e oggettive; la scarsa duttilità; l’incapacità di assimilare le diversità, la scarsa sensibilità da cui nasce la sonnolenza deontologica, la prevalenza della retorica sul pensiero, del luogo comune sulla attenzione e il rispetto per gli altri. Sono umane debolezze che probabilmente appartengono o apparterranno prima o poi anche all’autore; sicuramente hanno già toccato alcuni dei componenti di questa redazione. Per questa sua portata generale, abbiamo ritenuto meritevole di pubblicazione l’articolo di Remo Bassetti. E qui, per non voler passare al merito, la penna si posa. E’ nostra intima speranza che colleghi con maggior autorevolezza e più marcata neutralità spendano ancora un po’ delle loro energie per ricomporre una situazione che sul piano umano mortifica e ferisce tutti: anche lontani dal palcoscenico e dall’osservatorio si può dare un contributo importante al notariato italiano ed aiutare la magistratura che ha da attendere a ben altri compiti (inclusa, ben inteso, la repressione delle violazioni dell’art. 147 L.N.). La redazione * Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino Al signor Presidente del Tribunale di Torino Torino, 18 novembre 1997 Oggetto: Richiesta di procedimento disciplinare a carico del notaio Remo Bassetti, con studio in Torino, piazza Lagrange n.1, ai sensi dell’art. 152 della legge notarile (l.16.2.13, n. 89). il PM espone ed osserva: Il notaio Remo Bassetti appare incolpabile della seguente violazione disciplinare: Violazione dell’art.147 della legge notarile (l. 16.2.13 n. 89) perchè nella sua qualità di notaio, con sede in Torino, - nel periodico intitolato FEDERNOTIZIE, edito in Milano, numero 5 dell’anno decimo,datato settembre 1997 e diffuso in epoca coincidente o prossima, diretto ai notai in quanto "organo della Federazione nazionale delle associazioni sindacali notarili": - faceva pubblicare un articolo in forma di immaginaria intervista, intitolato "Cronache dal futuro: la secolare questione della rotazione delle cariche nel distretto di Fonterutoli", - nel quale riportava un immaginario dialogo tra esso BASSETTI, autore dell’articolo, ed il presidente del consiglio notarile dell’immaginario distretto, che indicava come notaio IMPERATORE (alludendo al notaio RE di Torino, presidente del consiglio del corrispondente ordine), - ed in esso si esprimeva in termini sarcastici e sprezzanti nei confronti del notaio RE (sotto lo scoperto velo dell’epiteto di IMPERATORE), giacchè in particolare e tra l’altro (si intende comunque trasfuso nel presente capo di incolpazione l’intero testo dell’articolo, la cui valenza offensiva e denigratoria si desume, oltre che dalle singole parti, qui solo a titolo di esempio riprese, dall’insieme): - accusava sarcasticamente il notaio RE di svolgere la sua funzione di presidente per mera ambizione di potere ("...se non fosse per quel vezzo della corona dalla quale non si separa mai"; "e non è nemmeno dignitoso l’attaccamento al potere...") e con intenti persecutori verso i colleghi nell’esercizio dei poteri di impulso disciplinare ("specialmente quando è nel suo studio, movimentato alle pareti da qualche quadro e da tantissime censure di colleghi..."); - derideva la relazione annuale svolta dal notaio RE al collegio del distretto, che indicava come pubblicata sullo "Eco di Panzano"; - alludendo ad una asserita doverosità di agevolare la rotazione delle cariche, attribuiva al notaio RE (ovviamente titolare della carica in base alle procedure di legge ed alle conseguenti consultazioni nell’ambito dei notai collegiati), sarcasticamente, la pretesa di ritenere abrogata la Costituzione americana in forza della legge notarile; - affermava di sapere che il notaio RE "attribuisce alla carica di presidente facoltà persino eccessive, che ritiene che i colleghi [gli] debbano rispetto particolare e deferenza, che siano compressi nella loro libertà di espressione"; - ironizzava sulla asserita eccessiva attivazione del notaio RE nel senso della denunzia di illeciti disciplinari al procuratore della Repubblica ("mi accorgo che alle sue spalle ci sono tre cassette della posta con su scritto in ordine: " per la città", "per il p.m.", "per altre destinazioni" ); - alludeva ad un atteggiamento ignorante del notaio RE, che non avrebbe colto il riferimento al filosofo John RAWLS e lo avrebbe qualificato come notaio, manifestando il proposito di punirlo disciplinarmente, per una sua opinione in tema di teoria della giustizia, superficialmente accennata da esso BASSETTI in veste di intervistatore, e così pure, dopo avere accennato un brano dell’opera NABUCCO, avrebbe manifestato l’intento di procedere disciplinarmente contro Giuseppe VERDI per avere osato copiare da lui, cioè dal presidente del consiglio notarile quella composizione musicale; - attribuiva al notaio RE iniziative disciplinari squilibrate ("uno censurato perchè non le aveva fatto gli auguri di Pasqua, uno perchè aveva tossito sguaiatamente in assemblea, uno perchè si era rifiutato di passarle una mano di vernice nello studio..."; con l’ultimo riferimento addirittura alludendo ad una presa di interesse privato); - irrideva alle stesse fattezze fisiche ed al nome del notaio RE; - ed in tal modo, trascendendo i limiti della civile contestazione, e con essi, del diritto di libera manifestazione della critica e del pensiero, ledendo l’onore ed il prestigio del notaio RE e della carica dal medesimo rivestita, comprometteva sia la propria dignità e reputazione,sia il decoro ed il prestigio della classe notarile. Ipotesi di elevata gravità. Circostanze di tempo e luogo indicate. Cio premesso il P.M. chiede che codesto onorevole Tribunale, in camera di consiglio, fissata l’udienza di cui all’art. 152 l. not., disposti se del caso gli accertamenti che riterrà opportuni, avvalendosi dei poteri istruttori di cui agli art. 157 I. not. e 737 e segg. c.p.c., voglia: pronunciare sentenza nei confronti del notaio Remo BASSETTI, dichiarare il notaio colpevole della violazione contestata, irrogando la sanzione prevista dalla legge. Il procuratore della Repubblica aggiunto Mario Griffey Allegati: segnalazione 15.10.97 del notaio Gianfranco RE e fotocopia dell’articolo ivi menzionato ** CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO Il Presidente Torino, 15 ottobre 1997 Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO Dott. Mario Griffey Via Milano 12 10122 Torino Trasmetto copia di un articolo apparso sul numero di settembre 1997 della rivista di categoria FederNotizie a firma del Notaio Remo Bassetti di Torino, con richiesta di instaurare procedimento disciplinare a carico dello stesso Notaio per violazione dell’art. 147 della legge notarile. La violazione si concretizza innanzitutto nel tono generale dell’intervento, spregiativo e sarcastico, rivolto contro la mia persona e la carica che rivesto. Inoltre l’intervento stesso è chiaramente dettato non da sereno e disinteressato spirito di critica, bensì da evidente intento di ribellione e ritorsione contro il presidente di un Consiglio Notarile che (quest’ultimo) ha stigmatizzato il suo comportamento in occasione della ben nota vicenda delle "serate culturali" e di tale ribellione l’argomento della rotazione delle cariche non è che un pretesto ed una copertura. Infine, scegliendo come veicolo per il messaggio una rivista di categoria, l’autore del pezzo si è rivolto a destinatari particolarmente qualificati e dotati di un’accentuata sensibilità deontologica, onde la lesione della dignità e dell’immagine assumono singolare gravità e dannosità. Ciò da un punto di vista generale. Scendendo poi a dei rilievi più particolari, le mie iniziative disciplinari vengono dipinte come cervellotiche, gratuite e infondate; si equivoca volutamente tra attività del presidente ed attività del Consiglio, attribuendo esclusivamente al primo i provvedimenti che in realtà - egli lo sa benissimo - vengono assunti con delibera del secondo; si amplifica l’attività sanzionatoria del Consiglio, volutamente trascurando il fatto che molti provvedimenti sono assunti o confermati dalla Magistratura; la mia relazione annuale al Collegio, momento di particolare rilevanza e formalismo nella vita di una categoria professionale, viene non contestata nella sostanza, bensì irrisa (l’ "Eco di Panzano"). Infine, si allude con derisione al mio nome ed al mio aspetto, si pone in dubbio la serietà del mio impegno nella carica ed in burla la mia vigilanza sull’osservanza dei principi deontologici e delle norme disciplinari, si insinua la chiamata in causa leggera ed a sproposito - da parte mia - della Procura della Repubblica. Si delinea un quadro caricaturale della mia persona e del mio modo di rivestire la carica. Il dileggio, inammissibile come strumento di critica, è gravemente lesivo della mia dignità di persona e di dirigente di un organo professionale, inficia inoltre la mia autorità nei confronti dell’organo stesso e del collegio professionale sul quale questo ha giurisdizione. Con osservanza. Gianfranco Re FONTERUTOLI E DELLA LIBERTA’
Le "Cronache dal futuro: la secolare questione della rotazione delle cariche nel distretto di Fonterutoli", apparse ultimamente su queste pagine (FederNotizie n.5 - settembre 1997), oltre la divertita curiosità di molti colleghi d’ogni parte d’Italia che hanno creduto di riconoscere nell’intervistato il proprio presidente, hanno anche suscitato il cattivo umore di più d’un presidente di Consiglio notarile che - ritenendo a sua volta di riconoscersi nell’intervistato - se n’è adontato al punto di ravvisare, in quella parodistica e immaginaria intervista, contenuti irriguardosi e persino compromettenti e lesivi del decoro e del prestigio, se non della classe notarile, almeno della propria persona e, con essa, della carica rivestita. Qualcuno ha pure adombrato, accademicamente, la possibilità di coinvolgere la responsabilità di questo giornale, e per esso dei suoi direttore e redattori, per aver dato ospitalità a simili oltraggiosi sberleffi, in realtà niente più che ironica e divertente simulazione critica di un costume - quello della rielezione perenne, se non della carica vitalizia - così antico, radicato e diffuso da avere richiesto la esplicita codificazione deontologica del "ricambio delle cariche" L’ipotetica eventualità di coinvolgimento del giornale non potrebbe che implicare una iniziativa giudiziaria di natura penale, non disciplinare ovviamente, fortemente intrisa e connotata di inquietanti legami con arcaici ed infausti concetti degni soltanto di essere aboliti come qualsiasi ipotesi di censura preventiva, di illeciti di opinione o di comunicazione, e perfino dell’ultimo comma dell’art.21 della Costituzione repubblicana, inattesamente e sorprendentemente contraddittorio rispetto al primo che enuncia la statuizione fondamentale. Ne consegue (non certo per finalità di prudenziale profilassi o di non richiesta excusatio) l’utilità di qualche pertinente riflessione per la giusta tutela dell’universale libertà di critica. La quale spicca e appare in chiara evidenza dalla stessa designazione di "quarto potere" talvolta data alla stampa o, più in generale, all’opinione pubblica, per enfatizzarne ed esaltarne il ruolo di cooperante e proficua competizione con ogni altro potere. La stampa, piccola o grande che sia, è infatti un "potere" nel senso che deve essere potente, che deve sempre avere la capacità, la possibilità e la forza di manifestarsi. Ma, simultaneamente, essa è qualcosa di meno e qualcosa di più di un vero potere nel senso costituzionale di questo termine. E’ qualcosa di meno di un potere, perchè non dispone di quella forza coercitiva che è invece costituzionalmente assegnata a taluni cittadini, titolari di effettive cariche e funzioni istituzionali, e non ad altri. La critica, e la sua manifestazione, spettano invece a tutti, avendone tutti ed ognuno il pieno diritto, senza bisogno di elezione, delega o assegnazione. Chi manifesta il proprio pensiero, chi parla, chi scrive, non esercita coercizioni sui suoi interlocutori, i quali ben possono non ascoltarlo, non leggerlo ... Ma l’opinione pubblica, l’universale libertà di pensiero e di comunicazione e di critica è nello stesso tempo anche qualcosa di più di un potere istituzionale, proprio perchè rappresenta la fonte, la vera radice di tutti codesti poteri, i quali non avrebbero legittimità se non potessero da essa farsi scaturire. Ogni potere di coercizione deve infatti nascere da persuasioni, ed è tanto più democratico e accettabile quanto più, alla sua base, la schiera dei persuasi sia prevalente rispetto a quella dei non persuasi. Proprio per questo la libertà del criticare e del convincere è il comune terreno di coltura, l’indispensabile humus in cui tutti i poteri dello Stato di diritto affondano le proprie radici. Tutto quindi può formare oggetto di coercizione, salvo lo stesso "persuadere" in cui consiste appunto la necessaria fonte di legittimità di ogni coercizione. Ecco dunque l’assurdità di tutte le fattispecie in cui, nella legislazione di uno Stato che suole chiamarsi di diritto, compaiano norme configuranti la punibilità (penale o disciplinare non fa differenza) di illeciti di opinione, sia che si tratti di prescrizioni sulla censura o sul vilipendio delle autorità, o di leggi che comunque comprimano o restringano la possibilità di propugnare certe cose piuttosto che certe altre, ritengano esse di difendere la cosiddetta pubblica decenza o vietino di educare al controllo delle nascite o proibiscano propagande politiche o tutelino religioni dominanti. In tutti questi casi l’assurdità essenziale consiste già nel fatto di non poter osteggiare o criticare una norma istitutiva di un illecito di opinione senza per ciò stesso violarla. Di qui dunque l’universale intangibilità del diritto di critica, linfa vitale di ogni democrazia, che deve potersi esercitare in tutti i sensi, senza pudichi ritegni, senza limitazioni in qualsiasi direzione. E se è vero che ciascun potere non deve travalicare i propri limiti nè invadere il campo di ciascun altro potere, tutti quanti restano sempre e comunque soggetti al potere supremo dell’opinione altrui, rispetto alla quale non ci sono nè governanti nè governati nè autorità nè sudditi nè giudici nè legislatori nè ministri nè monarchi nè presidenti, ma solo uomini dotati di uguale diritto di parola, vincolati ad un uguale diritto di ascolto. E se non sono le autorità ad insegnare (e non a deprimere), quando occorra, la debita irriverenza per le medesime, chi meglio potrà fornire alla collettività strumenti, elementi e mezzi per il conseguimento di ogni emancipazione mentale ? Vittorio Muggia Finestra sul cortile CONTROCORRENTE
"Lo sappiamo, ogni tanto il letterato paventa che nuove invenzioni tecnologiche sottraggono poesia al mondo. Quanti non hanno pianto sui treni che uccidevano la poesia dei lunghi viaggi a piedi per la foresta o a cavallo per strade polverose". Così inizia Umberto Eco una sua "bustina" di qualche mese fa. Ed ha ragione, o meglio ha ragione a dire che ci saranno persone, letterati e no, che in questa epoca tutta telematica piangeranno a causa dei treni che ammazzano la poesia; non ha ragione affatto a ritenere che tale comportamento sia sbagliato. Io non sono un letterato e non amo particolarmente la poesia in sé; sono un povero cristo di notaio legato alla sua lingua madre, alle nozioni - base di diritto - e ad un modus vivendi il più possibile pacato, non caotico e irriflessivo. E così mi trovo a combattere ogni giorno, essendo nata nel 1952, anziché nel 1852 come mi sarebbe stato più congeniale, con gente, enti, banche la cui massima aspirazione è la sempre più frenetica trasmissione di dati; con macchine che, in un inglese lontanissimo da quello di Jane Austen, mi impongono strane cose; con la Sogei che, tanto per dirne una, pretende che io qualifichi la pubblicazione di testamento "atto mortis causa"; con la software house che ogni giorno o quasi sforna un nuovo programma sempre più rapido, efficiente, super automatico. "Comunicazioni", "banca dati", "tempo reale", "in automatico": sempre più spesso i discorsi delle persone sono infarciti di queste inflazionatissime parole. Vietatissimo dire che porti in Conservatoria una nota compilata a mano, sulla carta; bisogna dire "supporto cartaceo", altrimenti non sei nessuno. Sarà, ma io ho una totale idiosincrasia per le espressioni standard e alla moda; avete notato come non esista più un'aula di tribunale che non sia "aula bunker"? E il povero Papa Wojtyla: non può presenziare a un "meeting" senza fare un "bagno di folla". A proposito di bagno: non c'è una strage (algerina, italiana o irachena che si voglia) che non sia definita un "bagno di sangue". E che dire del cronista fedele che ormai da trent'anni, al ripristino dell'orario solare, ci ricorda che l'indomani "recupereremo l'ora di sonno perduta". Oggi poi va tantissimo il "rilancio". Berlusconi attacca D'Alema sulla Bicamerale? Immediatamente D'Alema "rilancia" con invettive sul colpevole dualismo dell'antagonista. E lo stesso fa Maldini con Tosatti, Ferrara con Di Pietro, Daffy Duck con Bugs Bunny. Non si usa più rispondere, reagire, replicare: bisogna "rilanciare". E così tra un file e un rilancio marciamo sicuri verso l'automazione del pianeta e delle nostre esistenze. Aspetto con terrore il momento in cui sparirà dal mio tavolo, normalmente ricolmo di carte, riviste, ritagli di giornali, tutto il materiale cartaceo (per dirla con espressione "in"): per me sarà la fine. Resterò disinformata, ignorerò le leggi e i commenti ad esse, le risoluzioni ministeriali e le sentenze sconvolgenti. E sì, perché non ci credo proprio che il sapere condensato su un dischetto renda i Notai più pronti e preparati. Dite la verità: quante volte sfogliando questa rivista o CNN Strumenti avete letto qualcosa di cui proprio non avevate idea? Avete scoperto la soluzione ad un problema che credevate irrisolvibile, oppure risolvibile in maniera molto meno brillante? Avete preso coscienza di particolari che, data la prolificità e l'oscurantismo del nostro legislatore, vi erano completamente sfuggiti? Certo è facile, comodo e funzionale inserire un dischetto e cercare una legge, un commento, una sentenza, quando si sa bene che essi esistono però, ma quando se ne ignora proprio l'esistenza che vai a cercare? A parte il piacere di scoprire, sulle riviste sopra citate, l'esistenza di colleghi così bravi nello scrivere, nel raccontare, da farti pensare che (per quanto Notai affermatissimi) forse hanno sbagliato lavoro; se in libreria troviamo libri di Rosanna Doll o di Rita Pavone e Franco Cavallone firma solo atti notarili, ci deve essere qualcosa che non funziona nel sistema. Ed è stato proprio mentre mi godevo un pezzo bellissimo di Guido Roveda ("Domenico Bonamor Priore veneto del 500" su Attività - Anno VII N.6) che mi è successa una cosa strana. Ero sul molo di Sorrento, in attesa di un aliscafo che mi riportasse a casa; l'attesa, piuttosto lunga, aveva fatto sì che avessi esaurito la lettura (in ordine di preferenza) del quotidiano, di Cosmopolitan e del Topolino di mio figlio; restava solo Attività che mi ero portata appresso chissà perché. Ogni tanto, alzando lo sguardo verso il mare, nella speranza di avvistare il famoso aliscafo, vedevo una grossa nave da crociera ferma, fuori dal porto. Avevo appena finito di leggere l'intervista impossibile di Roveda, quando tre lunghi suoni di sirena annunciarono che la nave era in partenza. "Che strano - pensai - va verso Capri". Normalmente la nave da crociera che fa tappa a Sorrento non si ferma anche a Capri. - Mah, continuerà verso qualche altra meta! Riprendo a sfogliare Attività e, neanche due minuti dopo, risento i tre suoni di sirena. Perché mai ha fischiato di nuovo? E qui succede proprio una cosa assurda: la nave, già arrivata all'altezza di Massa Lubrense fa un giro su se stessa di circa 180 gradi e scorre via in direzione opposta. Sul molo ci guardiamo tutti un po' meravigliati. "E' impazzito il comandante" dice un donna. No, non è impazzito, c'è un'unica spiegazione a questo stranissimo comportamento. La nave ha azionato la sirena all'altezza della villa che fu di Achille Lauro, il fondatore della gloriosa Flotta Lauro. Ricordo bene che da bambina tutte le navi della sua flotta, quando passavano in quella zona, suonavano per salutare l'armatore che, spesso, sul terrazzo della villa, osservava. L'unica spiegazione oggi è che su quella nave (di non so che compagnia) ci sia un capitano che ha lavorato con Achille Lauro. La sera stessa giro la domanda ad un mio zio carissimo, anziano ed esperto di mare quanto basta per avere dimestichezza con valori passati. "Secondo te perché la nave ha fatto quello strano percorso se la sua rotta era un'altra?" - "Che domanda - mi risponde lo zio quasi seccato - per salutare il comandante Lauro, no?" Salutare il comandante. Cioè un uomo morto da anni, di cui non è rimasta neanche una nave. Ricapitolando: il capitano di quella nave ha "comunicato, in tempo reale" agli abitanti della penisola sorrentina, nonché agli uccelli del cielo, ai pesci del mare, tutta la sua dedizione, la sua fedeltà, il suo rispetto per un uomo, per un'idea che non esistono più e di sicuro ha fatto tutto questo "navigando". Bill Gates, è meglio che tu lo sappia: al confronto non sei proprio nessuno. Lavinia Vacca notaio in Mesagne INSTALLAZIONE DELLA BANCA DATI NOTARILE SU COMPUTER SPROVVISTI DI WINDOWS 95 L'attuale edizione (2/97) della Banca Dati Notarile richiede, per il suo funzionamento, il sistema operativo Windows 95. Esiste però una soluzione che consente di far funzionare la banca dati anche su computer dotati solo del più anziano Windows 3.11. L'accorgimento è già stato sperimentato con successo da diversi colleghi. Vi è qualche limitazione, la principale delle quali è che in tale configurazione resta disponibile solo la ricerca full-text e non quella per estremi. Limitazione seria ma non esiziale, giacché la BDN non è una banca dati che di regola si consulti già conoscendo gli estremi di quel che si cerca, cosa invece relativamente frequente, ad esempio, per le Leggi d'Italia. La stampa dei documenti funziona regolarmente. L'accorgimento consiste nell'installare nel proprio computer un programmino della Microsoft che si chiama Win32s. Si tratta di un freeware, cioè di un programma liberamente copiabile, che permette di far funzionare sui computer sprovvisti di Windows 95 o di Windows NT alcuni programmi a 32 bit, come appunto la BDN. Il programma è disponibile presso il sito ufficiale Microsoft alla pagina http://www.microsoft.com/kb/articles/q120/9/01.htm corredato di dettagliate informazioni tecniche. Decisamente più semplici le istruzioni pratiche sull'installazione che si trovano alla pagina http://www.nwu.edu/resnet/pc/win32sins.html ad un certo punto si parla di Netscape ma anche se state usando Explorer non c'è motivo di preoccuparsi: le cose funzionano alla stessa maniera. Si può anche provare alla pagina http://www.atgsystems.com/Win32s.html In ogni caso, però, il programma verrà prelevato via FTP dal sito ufficiale Microsoft, questa volta dalla pagina ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/pw1118.exe e quindi non dovrebbe sussistere alcun particolare rischio virus.
Se in studio manca un accesso Internet la strada più semplice è ricorrere a qualche amico o conoscente che invece ne sia provvisto. In linea di principio nulla impedisce di rivolgersi alle medesime fonti citate sopra, ma il programma ha dimensioni superiori ai 2 mega, e quindi non entra in un solo floppy. Per evitare inutili complicazioni tecniche, il vostro volenteroso amico cybernauta potrà rivolgersi alla pagina http://www.mot.com/SPS/RISC/netcomm/tools/freeware/win32s.html presso il sito ufficiale Motorola, dove si trovano le istruzioni per produrre direttamente due dischetti. Anche qui il rischio di importare virus è molto teorico, data l'autorevolezza della fonte. Introducete il dischetto numero 1 nel vostro computer, andate al menu File del Program Manager, selezionate "Esegui" e digitate a:\setup.exe. I passi successivi vi verranno indicati in video (in inglese, ma niente di complicato). Ad un certo punto vi verrà proposta l'installazione di Freecell, che è un normalissimo solitario che ha però una caratteristica: è a 32 bit, e quindi il suo regolare funzionamento conferma che tutto è andato per il meglio.
Esaurita, da rete o da dischetto, l'installazione di Win32s ed incrociate le dita potrete passare all'installazione della BDN. Finora ha funzionato, ma deve avvertirsi che si tratta comunque di una soluzione di ripiego, che non offre le medesime garanzie di affidabilità dell'installazione sotto Windows95. Per quanto concerne Win32s, Microsoft declina ogni responsabilità ed altrettanto facciamo noi (a maggior ragione); alla già citata pagina Internet della stessa Microsoft si trova un capitoletto significativamente intitolato "Win32s Problems" ed una sezione dedicata ai possibili rimedi. Ugo Bechini notaio in Lavagna CNN NOTIZIE VERSIONE DEMO a cura di Paolo Ghiretti Il notiziario di informazioni quotidiane trasmesso via etere e via internet dal Consiglio Nazionale del Notariato non raggiunge tutti i notai, ma solo quelli tecnologicamente più avanzati. Per rimediare a questa ingiustizia, FederNotizie ha elaborato una versione dimostrativa del documento edito dal Consiglio Nazionale e con spirito pimpante la propone ai suoi lettori. I notai che ancora non sono collegati ad internet, ma lo saranno presto, avranno così la possibilità di fare un primo assaggio, in attesa di attingere all’informazione in modo più continuativo. Trattandosi di una demo assemblata in modo artigianale, questa versione di CNN Notizie non ha alcuna pretesa di completezza. Nessuno potrebbe seriamente certificarne la conformità all’originale. I personaggi che la animano sono quelli stessi che, in modo simpatico, movimentano la mailing list. Il tema dominante è la promozione dell’immagine del notariato alle soglie del terzo millennio. Comprensibilmente, gli uomini che rappresentano le Istituzioni sono pervasi da sottili aghi di angoscia. CNN NOTIZIE notiziario di informazioni quotidiane del Consiglio Nazionale del Notariato * * * * * Anno 1998, numero 0 Roma, 1° gennaio 1998
in questo numero:
AGENDA
DEONTOLOGIA
RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEGNALAZIONI STAMPA * * * * * CONVEGNI E MANIFESTAZIONI NOTARILI 1998
DATA: 8-11 gennaio LUOGO: Firenze ARGOMENTO: La Fiera del Pitti Notaio La campagna di promozione dell’immagine del Notariato passa per Firenze. La maison diretta da Domenico de Stefano sfilerà alla Fortezza in calzamaglia nera. La nuova collezione di orecchini disegnata dallo stilista Luciano Amato conferisce un look aggressivo allo staff di FederNotizie. DATA: 30 gennaio
LUOGO: Wonderland ARGOMENTO: La fiera della crittografia e della chiromanzia. Si esibirà Sabrina Chibbaro, con la partecipazione del Sig. Zimmermann, Alice, Mad Hatter e il coniglio. La magica Sabrina decripterà in diretta televisiva un documento informatico.
DATA: 20 gennaio LUOGO: Milano ARGOMENTO: Il Trust nella teoria e nella prassi. L’intraducibile istituto di origine anglosassone sarà spiegato direttamente in inglese da esperti di madrelingua. ORGANIZZATORE: SpeakUp DEONTOLOGIA QUESITO N. 1690
Lei pone il quesito se costituisca contravvenzione all’art. 147 della L.N. il comportamento di un notaio il quale, sia pure nell’ambito della propria sede, e quindi non nel recapito o in altro loculo, continui a stipulare con l’assistenza dei parenti più stretti, pur essendo defunto da tempo. Lei esprime al riguardo delle perplessità, che questa commissione deontologica non può non condividere. In particolare Lei afferma che il suddetto notaio, essendo stato impagliato dopo il decesso ed assicurato alla scrivania mediante robuste cinghie, conserva, nell’esercizio della sua attività, grandi doti di equilibrio professionale, mantenendo, nel contempo, un atteggiamento assai riservato e lontano da manifestazioni di protagonismo. Queste Sue osservazioni sembrano in fase con quella linea di pensiero, fatta propria da taluni Consigli Notarili, intesa a scoraggiare atteggiamenti inutilmente euforici dei singoli notai e/o manifestazioni di pensiero eccessivamente vitali. Non consta dalla documentazione agli atti - né Lei lamenta - che vi siano state riduzioni tariffarie o altro, tali da generare sviamenti di clientela. Lei sostiene, ma dichiara di non averne le prove, che la vedova ed i figli praticanti siano al corrente dell’intervenuto decesso, cosa che potrebbe essere accertata, sia pure con la dovuta delicatezza, dal Consiglio Notarile nell’ambito dei poteri inquirenti riconosciutigli dall’ordinamento. Non sta a questa commissione ribadire come indagini di questo tipo risultino di difficile esecuzione e non diano quasi mai risultati probanti. In particolare, sia pure nella diversa e forse meno grave fattispecie dell’ictus cerebrale, è raro riscontrare nel notaio apprezzabili differenze comportamentali sicuramente riconducibili a quell’evento. Anche nei casi di totale e definitiva irreversibilità del trauma, il conseguente stato patologico passa per lo più inosservato sia alla famiglia che alla clientela. Di qui l’opportunità - sostenuta da alcuni Consigli Notarili, ma non condivisa da questa commissione - di non turbare con indagini destabilizzanti la serenità dell’ambiente familiare e professionale nel quale il soggetto continua ad operare in modo lodevole e proficuo. Ferma dunque la necessità di distinguere caso per caso, questa commissione ritiene che la fattispecie prospettata trovi una soluzione, sia pure non testuale, nell’art. 2, comma 1°, legge 30-4-1976 n. 197, stante l’intuitiva analogia fra la situazione del "notaio di sede soppressa" e la situazione del "notaio soppresso - rectius defunto - di sede vacante". Con la rilevante conseguenza, sul piano normativo, che il notaio defunto potrà continuare a stipulare nella sede vacante per un periodo di tempo limitato che non può in ogni caso eccedere i due anni dalla data della morte. Il Coordinatore dell’Osservatorio per la deontologia. DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO Sintesi delle deliberazioni del Comitato Esecutivo nella seduta del giorno 2 gennaio 1998 Verbale della riunione.
Interno. Sala di riunione del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del Notariato. Giorno. Seduti al tavolo ovale il Presidente Giancarlo Laurini ed alcuni suoi collaboratori. Si intravedono i consiglieri Mario Miccoli e Paolo Piccoli. Ma ci sono anche altri personaggi della mailing list. Un po’ discosto dagli altri, in posizione più elevata, si nota Antonio Marsala, seduto sull’osservatorio deontologico. Ha in mano "L’essere è, il dover essere non è", l’ultima fatica del sociologo Francesco Alberoni. Da qualche istante Marsala sta osservando Piccoli con evidente imbarazzo. Genghini traffica con il suo portachiavi digitale di cinghialetto. Miccoli sfoglia il vernacoliere, il giornale della Livorno che conta. Atmosfera rilassata. In effetti siamo nella "pausa caffè". Fra poco verrà ripresa la stesura del documento "Un notariato dal volto nuovo". LAURINI: Come vi ho detto nel corso della riunione, dobbiamo rilanciare l’immagine del notariato. Il notaio deve avere più appeal, deve raggiungere…Tu, Genghini, cosa stai facendo? GENGHINI: Sto facendo lo spamming, ma lo faccio in modo diverso… MICCOLI: (interrompendo) Deh, l’avete visto sul programma? La direzione di FederNotizie sfila a Pitti Notaio in calzamaglia nera… LAURINI: Lo vedete? Lo vedete? Loro sì che c’hanno un buon rapporto con i media! Ma noi non ci faremo spiazzare da quegli scombinati!! Cosa stai facendo, Piccoli? PICCOLI: Mi sto laccando le unghie con lo smalto blu. GENGHINI: (a Piccoli) E’ indelebile? LAURINI: (rifacendosi il trucco) Bravo, Piccoli, tu hai colto per primo lo spirito del mio messaggio. Dobbiamo fare un restyling, un lifting, accreditare nei media un’immagine nuova…Darò degli incentivi per la rottamazione. PICCOLI: Però, capo, non mi ci mandare in discoteca...ho una crisi maniaco-depressiva con punte fobiche… LAURINI: (severo, a Piccoli) Hai studiato Reload? MACCARONE: (interessato) Reload? LAURINI: (calmo) Non ti eccitare, Maccarone, è l’ultimo album dei Metallica…Se ti intervistano, Piccoli, che figura ci fai? PICCOLI: I Metallica mi fanno male alle orecchie! LAURINI: A proposito, Miccoli, ti sei bucato…? GENGHINI: (incuriosito, a voce bassa, a Marsala) Si droga? LAURINI: (a Miccoli) …ti sei bucato le orecchie? Come fai, se no, al festival del notariato latino-americano? Avevo detto a Prospero Mobilio di comprare un intero set di orecchini da viaggio per Miccoli, ma dove si è cacciato Mobilio…? MICCOLI: (è informato) ‘Un c’è punti vaìni. (parla così perché è di Livorno! traduzione: "la cassa nazionale sta attraversando una crisi transitoria di liquidità") LAURINI: (inquieto, a Genghini) Dove vai? Non puoi andartene ora! GENGHINI: Vado a farmi un tatuaggio! E poi vado a vedere un film splatter. Spero di essere intervistato a proposito dello spamming, ma dopo che avrò il tatuaggio! MICCOLI: (confronta una coppia di tazzine gemelle, ma asimmetriche) Boia! LAURINI: Il tatuaggio va bene. Ma cos’è questa roba dello spamming? DANIELE MURITANO: (a Laurini) Io lo so ma non te lo dico. LAURINI: (a Muritano, severo) Tu che ci fai qui? Hai fatto i compiti? Hai spedito i quesiti ai colleghi più anziani? Ma prima fammi finire col Genghini…Genghini!! Ricordati che più tardi abbiamo scuola di mimo…(a Muritano) E tu come hai fatto a entrare qui? MURITANO: (intimidito) Ho usato la chiave pubblica di Maccarone…io veramente…sto cercando Maccarone, per via dei quesiti…negli ultimi tempi…ho formulato centoquaranta quesiti che non mi riesce spedire, tornano sempre indietro… LAURINI: (guarda Maccarone, con aria interrogativa). MACCARONE: S-si, n-no, ho messo un filtro al server remoto… (evasivo) …un filtro selettivo a 32 bit… LAURINI: (impaziente) Cos’è questa storia dei bit? (mima i bit, che non è facile) MACCARONE: Tu Laurini, col computer…(sospira)… ancora non riesci ad accenderlo senza prendere la scossa…ho messo un filtro…un valvolone…un tappo…insomma… Stacco. Entra Prospero Mobilio. Musica di Pupo. LAURINI: Finalmente, Mobilio! Come sarebbe che la Cassa Nazionale…? Hai fatto bene i conti? Sei sicuro? PROSPERO MOBILIO: (serio…molto tecnico) La cassa è a secco. Con l’ultima delibera siamo andati in rosso. Due tonnellate di fard, biacca, cerone, rimmel, mascara, latte da strucco, smalto per unghie, emulsione idratante, lacca ecologica volumizzante… VOCE: (da fuori campo)…stucco da muro…resine epossidiche per i casi più gravi… LAURINI: (si gira intorno) Chi è questo disfattista? MACCARONE: (a Laurini) E’ il collega "notai Monaco e Bechini (Genova/Lavagna)" in teleconferenza… (Stacco su uno schermo a fosfori verdi)…Gira su un vecchio 286 con la marmitta truccata. Ma fa così per una ragione politica… PROSPERO MOBILIO: (continuando, a Laurini) …perché è contro il business della digital obesity. La sua battaglia mi piace perché è risparmiosa. NOTAI MONACO E BECHINI (GENOVA/LAVAGNA): (voce dal computer) Volevo solo dire…non avete pensato di rilanciare l’immagine del notariato avvalendovi di un testimonial d’eccezione?…non so…qualcuno tipo la mia amica Naomi Campbell… LAURINI: (entusiasta) "Notai Monaco e Bechini (Genova/Lavagna)" sei un genio!! Posso chiamarti solo Bechini, per fare prima? Tu hai spirito strategico. Gli italiani vanno pazzi per le modelle…Si è mai visto un referendum contro le top models? Legheremo la nostra immagine a quella della signorina Campbell…un passaporto per entrare nell’immaginario collettivo… PROSPERO MOBILIO: (dubbioso, fa i conti) Un testimonial di quel calibro…manca la copertura finanziaria. LAURINI: (lui è il capo) Ma no, ma no! Sarà un’operazione a costo zero! Io stesso nominerò la Campbell notaio…basta fare una piccola riforma dell’ordinamento…con carattere di urgenza…chi ha detto che io sono contrario? MARSALA: (rigoroso, a Laurini) Ma la dottoressa Naomi Campbell ha compiuto il prescritto periodo di pratica notarile? LAURINI: (elastico) Si si…non so se ha fatto pratica con Bechini…ma sicuramente ha fatto pratica con Tyson per più di due anni e poi ha sempre continuato a fare pratica…quella ragazza, credetemi, ha una grande esperienza…(soddisfatto)…suona bene: "notaio Campbell, responsabile delle pubbliche relazioni con delega all’immagine". Stacco. Si riprendono i lavori. Atmosfera di grande efficienza. Inizia da piccoli dettagli la riforma dell’ordinamento. SEGNALAZIONI STAMPA Un banale contrattempo blocca la simpatica delegazione FEDERNOTIZIE ALLA FIERA DEL PITTI NOTAIO Il metal detector dell’aeroporto di Firenze rileva la presenza di Remo Bassetti. Prontamente disinnescata dagli artificieri la mina vagante di FederNotizie.
(Supplemento Moda de La Nazione del 12 gennaio 1998, pag. 24) Salvata in extremis la riuscita della manifestazione BLACKOUT AL CONVEGNO SUL TRUST L’improvviso guasto al circuito elettrico cancella i sottotitoli italiani. Una compagnia di mimi chiamata a tradurre le relazioni congressuali.
(SpeakUp - The newsmagazine for your english) Fallisce la decriptazione del documento informatico LA FIERA DELLA CRITTOGRAFIA E DELLA CHIROMANZIA Incredibile da Wonderland! Il documento - correttamente decodificato - rimane illeggibile. Panico fra gli esperti. Sarà rivisto il regolamento AIPA? Il signor Zimmermann, autore del PGP, tenta un’improbabile difesa: "non si trattava di un normale file di testo ma della fedele sbobinatura di un discorso di Ersoch".
(Il Sole-24 Ore del 31 gennaio 1998, Inserto "Incantesimi e sortilegi")
UN COMPLEANNO DIMENTICATO
E’ quello della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che ha compiuto quest’anno 30 anni. Una legge che all’epoca in cui venne emanata fu, giustamente, considerata rivoluzionaria e che proprio per tale sua caratteristica incontrò molte resistenze nella pubblica amministrazione. Una legge coraggiosa che pose le basi per un diverso rapporto stato/cittadino, non più fondato sulla presunta immaturità e disonestà del secondo bisognevole, perciò, della tutela morale e giuridica del primo. Una legge che ha dilatato, per la sua forza innovativa sia sul piano dei rapporti amministrativi sia sul piano della semplicità probatoria, i suoi confini naturali, spinta dalla prassi anche verso finalità improprie rispetto a quelle originarie. Un grande successo tributato lentamente anche dalla Pubblica Amministrazione che ammetteva (e con ciò se ne liberava) le proprie croniche incapacità gestionali; da tale colpevole rimozione sgorgava, lento ed impetuoso, un torrente legislativo che ampliava la casistica cui essa si rendeva applicabile. Insomma una legge che, come un virus informatico, ha continuato e continua a lavorare in modo invisibile e silenzioso, scardinando le stesse strutture dell’ambiente che l’aveva generata: un raro miracolo di sapienza e lungimiranza legislativa . Ecco in ordine di tempo alcuni degli ultimi nipoti e nipotini di quella legge: - Artt. 40, 45 e 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; - L. 7 agosto 1990, n. 241; - D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130; - D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 281; - Legge 15 maggio 1997, n. 127. Certo non capita spesso di assistere ad una festa di compleanno con la partecipazione di tanti discendenti, assenti solo i signori notai peraltro giustificati dall’improvvisato avvento del nuovo sistema di liquidazione e registrazione degli atti. Sono commosso non solo da questo affollato e tenero quadro di famiglia ma anche impressionato dai poteri incredibili di questa legge che ha trasformato tutti "i dichiaranti" in soggetti responsabili, leali, corretti, veritieri e credibili. Al 4 gennaio di ciascun anno si potrebbe festeggiare "LA GIORNATA DELLA VERITÀ’". Si’, ne sono proprio convinto! Per fugare, poi, ogni dubbio ho navigato in quel primitivo mondo informatico che è il sistema Italgiure. Lì ho trovato la sospirata conferma: in trent’anni solo sei sentenze che si occupano della falsità ideologica commessa dal privato. Una di queste sentenze spicca in modo particolare ed è quella di un temerario ferroviere che aveva falsamente asserito essere quella del pescatore la sua attività prevalente. Non ho più incertezze; il nostro sistema ha definitivamente abbandonato l’ignobile atteggiamento di essere forte con i deboli e debole con i forti ed ha ridato fiducia ad una mortificata schiera di onesti dichiaranti. Sì, il 4 gennaio di ogni anno merita solenni festeggiamenti! Se ne può far carico il C.N.N. oppure la U.I.N.L. ? Arturo Brienza ANCORA SULLA RECIPROCITA’ Il presente contributo all’argomento "Notaio e reciprocità" si limita alla questione della possibilità dell’acquisto della prima casa da parte di soggetto extracomunitario, legalmente presente sul territorio italiano e con valido permesso di soggiorno . La difficoltà della materia, nel suo complesso, è ben chiara a tutti coloro che si trovano nella necessità di confrontarsi con la attuale portata dell’articolo 16 delle preleggi. Il contenuto di queste poche righe è ovviamente circoscritto nella sua specificità, per cui non è possibile, da esso, giungere a considerazioni conclusive sulla attuale vigenza o meno della reciprocità, ma consente di delineare alcuni spunti operativi che riguardano direttamente l’attività del notaio. Il criterio interpretativo che si propone riguarda l’intervento del notaio in presenza di soggetto che ha formalmente e documentalmente tutti i requisiti di legge che regolano la sua presenza e la sua attività lavorativa sul territorio italiano. In relazione a ciò va definito sia l’ambito soggettivo che quello oggettivo della questione. A proposito del primo aspetto, quello relativo alla posizione soggettiva, considero come acquisita l’intera normativa relativa: - alla situazione inerente al soggetto privo del permesso di soggiorno, quindi la conseguente impossibilità che tale ipotesi possa rientrare nella fattispecie in esame; - alle connesse conseguenze nei confronti del negozio giuridico posto in essere da tale soggetto con l’ausilio del notaio, nonché alle conseguenze disciplinari nei confronti del notaio stesso che, non adempiendo la sua funzione primaria di adeguamento e di controllo di legalità in maniera idonea, abbia prestato il suo ministero nei confronti di extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Quello che interessa è chiarire il comportamento che dovrebbe tenere il notaio di fronte alla richiesta di espletare il suo ministero per l’acquisto di una prima casa da parte di extracomunitario legalmente residente; le altre ipotesi non riguardano questo scritto. La valutazione che si propone prende le mosse dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n° 943 in cui è riportato il concetto che "la Repubblica Italiana . . . garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio ed alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". L’interpretazione che si può dare a tale norma speciale è che in presenza di soggetto legalmente residente, la possibilità di valutare in concreto le effettive esigenze del lavoratore e della sua famiglia deve, oggettivamente, prescindere dal criterio di cittadinanza e connessa reciprocità con lo stato di appartenenza. Se al soggetto residente viene concessa la facoltà di permanere liberamente sul territorio italiano e gli viene data la possibilità di esercitare la sua attività attraverso la costituzione di cooperative, oppure ne si richiede l’iscrizione presso albi o registri tenuti dalla pubblica amministrazione, sembra plausibile che nei confronti di tale soggetto non possa essere invocato il meccanismo della reciprocità - come stabilito dall’articolo 16 delle preleggi - solo perché per il negozio giuridico da concludere (nel caso che ci interessa è l’acquisto della casa) viene richiesto il necessario intervento del notaio. Va detto, peraltro, che nel nostro ordinamento il criterio del rispetto del principio di reciprocità è stato più volte formalmente disatteso in maniera esplicita. Il riferimento è diretto agli articoli 8 punto 5, e 9 punto 1 della legge 30 dicembre 1986, n° 943; nonché agli articoli 9 punto 6, e 10 punto 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n° 416 convertito in legge 28 febbraio 1990, n° 39. I limiti soggettivi del problema sono quindi delineati, deve trattarsi di soggetto che è presente sul territorio in maniera legale. Occorre integrare la questione sotto l’aspetto dei limiti oggettivi del problema, eventualmente presenti. Si tratta di acquisto di alloggio per il lavoratore e la sua famiglia, quindi acquisto della prima casa. Non sembra ammissibile un ampliamento del criterio delle esigenze primarie del lavoratore e della sua famiglia oltre i termini di acquisto della casa di residenza. L’accenno all’acquisto della prima casa non è relativo alla possibilità di godere delle facilitazioni o esenzioni di cui alla vigente normativa, quanto alla questione di indicare in atto che l’acquisto da parte del soggetto extracomunitario è indirizzato ad assolvere il fine di cui all’articolo 1 della citata legge n° 943. Il principio così posto ha delle conseguenze logiche che non possono non essere tratte. Ne deriva quindi che, nella prospettiva della acquisizione della prima casa, deve considerarsi consentito al soggetto contrarre mutui, anche di natura fondiaria, collegati direttamente alla operazione "acquisto prima casa". Inoltre, quanto affermato trova puntuale applicazione anche nel caso in cui il soggetto extracomunitario sia assegnatario di alloggio di residenza pubblica (ex IACP), situazione ove la valutazione della attribuzione di alloggio "prima casa" è evidente e pacifica. Sorge quindi il problema di come è possibile far trasparire quanto sopra dall’atto notarile. Trattandosi di indicazione di massima di un comportamento che il notaio dovrebbe seguire in un caso analogo, non possiamo affermare che ci si trovi di fronte ad una menzione obbligatoria, alla stregua di quelle previste dall’articolo 51 della legge notarile. Rimane però il fatto di poter, a distanza di tempo ed in una sede diversa da quella dello studio notarile, valutare il comportamento del notaio, al solo fine di verificare se sia stato o meno utilizzato l’articolo 1 della legge 943, come qui ricostruito, nei confronti di soggetto in possesso di regolare permesso di soggiorno. Quindi sembra opportuno consigliare che nell’atto stesso vengano riportati in maniera formale tali elementi. Resta per ultimo da valutare se la dizione di cui all’articolo 1 della legge n° 943 del 1986 possa intendersi come possibilità da parte di tali soggetti di accedere a quei negozi strettamente necessari per svolgere almeno una limitata attività di lavoratori autonomi, quali l'acquisto di una modestissima azienda, la partecipazione ad una cooperativa di lavoro, la partecipazione ad una società di persone, magari artigiana. Alla luce però di taluni, anche recenti, orientamenti restrittivi dei registri delle imprese e l’attuale situazione giurisprudenziale, non è possibile, almeno per il momento, dare per scontate soluzioni che diano come acquisita tale interpretazione più liberale. Sulla questione si avrà modo di tornare. Deve aggiungersi, inoltre, che l’acquisto così effettuato, corrispondendo ai criteri e principi che sono sottesi al più volte menzionato articolo 1 della legge n° 943, consentirebbe in pratica al soggetto acquirente di assumere successivamente la posizione di alienante di un bene acquisito nel rispetto della normativa di cui si discute. Questa valutazione deve però essere allargata a tutte quelle situazioni relative a soggetti che sono diventati titolari di una posizione giuridica in un momento in cui era in vigore la reciprocità. L’eventuale successiva modifica della situazione di rispetto del principio di reciprocità non può essere considerata elemento sufficiente ad impedire a tale soggetto di alienare quanto in sua proprietà. In questa ipotesi deve essere valutata, secondo il criterio enunciato, soltanto la posizione dell’acquirente. Al di fuori di questa ricostruzione non ci sono elementi che consentano di non ritenere tuttora applicabile il principio posto dall’articolo 16 delle preleggi, né di escludere il collegamento tra la violazione dell’articolo 16 delle preleggi e l’articolo 28 della legge notarile, e questo anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza. Va comunque sottolineato che qualora il notaio dimostri, nell’approntare il documento richiesto, di aver usato la necessaria diligenza che la legge gli impone, ma si sia trovato di fronte ad una situazione in cui l’accertamento si sia dimostrato eccessivamente difficile o particolarmente incerto, l’impossibilità di attribuire al notaio stesso l’obbligo di un controllo di fatto potrà far ritenere non collegabile l’eventuale violazione dell’articolo 16 delle preleggi con l’articolo 28 legge notarile. dr. Mario Molinari Sovrintendente dell’Archivio notarile di Milano IMPOSTA DI REGISTRO: LA BASE IMPONIBILE DEI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO - Sezione 55 - R.G.F. 8399/96 Udienza del 27/02/1997 L'Ufficio, in data 21 Settembre 1993, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria di I° Grado, la quale, con decisione n. 85/47/93 del 16/02/1993 accoglieva il ricorso della Contribuente. La controversia origina dalla seguente fattispecie: - i soci della . . . S.p.a. hanno versato nelle casse sociali Lire 30 miliardi quale finanziamento in conto futuro aumento di capitale, corrispondendo in data 19/01/1988 l'importo di Lire 300 milioni per imposta di registro; - successivamente, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 01/09/1988 che elevava il capitale sociale - da Lire 200 a 300 miliardi, il predetto versamento soci veniva attribuito a parziale copertura di detto aumento; - in data 13 Luglio 1990 la Contribuente presentava all'Ufficio domanda di rimborso di Lire 3.020.000 ai sensi dell'art. 50, I° comma del DPR 26/04/86 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa - parte prima annessa a detto decreto, ed in mancanza di risposta adiva la Commissione Tributaria di I° Grado. L'Ufficio nei motivi di appello invoca una presunta violazione dell'art. 50 succitato e della nota I all'art. 4 della Tariffa - parte prima DPR 131/86, in quanto non essendovi stata contestualità tra delibera e versamento, le due operazioni debbono essere considerate distinte e la fattispecie concreta non può pertanto fruire delle previsioni contenute nell'art. 50 DPR 131/86. E' di tutta evidenza che l'art. 50 del DPR 131/86 prevede la deduzione dall'imponibile tassabile delle spese e degli oneri inerenti all'esecuzione di aumenti di capitale, limitandosi a dettare oggettivamente modalità di calcolo e non prevedendo affatto modalità sulla tempistica tra momento deliberativo dell'aumento di capitale e versamento da parte dei soci. Inoltre la Contribuente aveva qualificato, già all'atto dell'originario pagamento dell'imposta, il versamento dell'importo di Lire 30 miliardi come effettuato dai soci "quale finanziamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale sociale". Se la tesi dell'Ufficio avesse un qualche fondamento determinerebbe una palese disparità di trattamento tra chi versa in anticipo, in previsione di una delibera di aumento, e chi lo fa in tempi successivi in attuazione della delibera stessa. Anzi, il comportamento della Contribuente ha consentito all'Ufficio di incassare in anticipo. Alla luce di quanto sopra appare di tutta evidenza che la decisione della Commissione Tributaria di I° Grado debba essere confermata, respingendo l'appello dell'Ufficio. Motivi di opportunità suggeriscono di compensare interamente tra le parti le spese di lite. P. Q. M. La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
La sentenza pubblicata si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che si può ormai definire consolidato tra i giudici tributari milanesi. Alle stesse conclusioni giungono infatti le sezioni 37 e 57 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, rispettivamente con decisioni in data 15 gennaio 1997 n. 18/37/97 e in data 4 febbraio 1997 n. 22/57/97 (inedite), ambedue di conferma delle decisioni di primo grado (inedite) La decisione che si pubblica, pur nella sua sinteticità, contiene alcuni spunti interessanti. I giudici affermano che "se la tesi dell’ufficio avesse qualche fondamento determinerebbe una palese disparità di trattamento tra chi versa in anticipo, in previsione di una delibera di aumento, e chi lo fa in tempi successivi in attuazione della delibera stessa." Si tratta, in sostanza, dell’affermazione di un principio di uguaglianza, che trova riscontro sempre più frequente in tema di imposta di registro e che si fonda su una lettura dell’articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come norma centrale del sistema dell’imposta di registro. Sintomatica di questo indirizzo è la decisione della Corte di Cassazione, sezione I, 29 agosto 1996, n. 7959 che, in materia di trattamento tributario delle operazioni di copertura perdite, afferma quanto segue: "in tal modo, però, vengono ad essere discriminate situazioni che, per quanto si è detto, sono invece omogenee e vanno quindi trattate in modo uniforme, in applicazione di quel canone di coerenza che va ascritto tra i principi fondamentali del nostro ordinamento (art. 3 Cost.) e di quanto stabilito espressamente proprio in tema di imposta di registro dall’art. 20 D.P.R. 131/86". Il ragionamento da seguire per risolvere il problema interpretativo sottoposto ai giudici milanesi dovrebbe pertanto essere il seguente: - i conferimenti di capitale e quelli in conto capitale realizzano fattispecie assolutamente equivalenti sia da un punto di vista economico, che da un punto di vista fiscale: in ambedue i casi i soci apportano nella società nuova ricchezza di cui perdono la disponibilità, non potendo più chiederne la restituzione; - nel caso di fattispecie identiche od omogenee un differente trattamento tributario può essere ammesso solo nel caso in cui ci siano norme che espressamente ed in modo inequivocabile dispongano in tal senso; - il testo unico dell’imposta di registro è architettato in modo abbastanza semplice: esiste una serie di disposizioni che serve a determinare la base imponibile (art. da 43 a 53) ed un’altra serie di norme (la tariffa) che individua gli atti da sottoporre a registrazione stabilendone il costo; - nella fattispecie in esame non vi è, e non vi può essere, discussione sulla determinazione dell’aliquota d’imposta, dovendosi far riferimento esclusivamente all’articolo 4 della tariffa parte prima che dispone per "a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: .........5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti 1%"; - quanto alla determinazione della base imponibile non si può che far riferimento all’art. 50 del T.U. (unica tra le norme che servono a determinare la base imponibile ad occuparsi di atti societari) che così dispone: "Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e` costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale soprapprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento. Le spese e gli oneri sono calcolati forfettariamente nella misura del due per cento dell'ammontare complessivo del valore nominale e del soprapprezzo fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo". Correttamente, pertanto, la sentenza in commento ha ritenuto di determinare la base imponibile di un’operazione di versamento in conto capitale, tenendo conto della detrazione forfetaria nella misura fissata dal predetto articolo 50. Arrigo Roveda
ATTI PUBBLICI PROVENIENTI DALL’AUSTRIA Una corrente interpretativa ha ritenuto per il passato, prima della modifica dell’art. 106 n. 4 della legge 16.2.1913 n. 89, con l’art. 3 n. 9 della legge 28.2.1997 n. 30 che tale norma valesse solo per gli atti rogati e non anche per le autentiche su scritture private. Il Ministero di Grazia e Giustizia, richiamandosi in particolare alla legge 13.3.1980 n. 73, ha, con direttiva del 14.1.1987 n. 1077, ritenuto sussistente l’obbligo del deposito di cui al citato articolo 106 n. 4 della legge n. 89/13 anche per le scritture private con firma autenticata. Il Tribunale di Bolzano, con decisione del 10.6.1983 n. 306/83 ha condiviso la direttiva del Ministero di Grazia e Giustizia. E’ opportuno rilevare che i provvedimenti tavolari di accoglimento delle domande tavolari non sono soggetti a reclamo e che la Legge Regionale dell’11.1.1980 n. 1 art. 5 ha dichiarato i Giudici Tavolari responsabili dei provvedimenti da loro firmati. In una intervista concessa il 14.10.1995 al settimanale di lingua tedesca della Provincia di Bolzano "FF" n. 42, il Giudice Tavolare di Brunico dott. Giuseppe Bisignano si è fatto merito di trascrivere gli atti autenticati da un notaio austriaco senza il preventivo deposito presso un notaio italiano, rifacendosi alla Convenzione fra Italia e Austria del 1922; tale Convenzione era tuttavia cessata fin dal 1977, per effetto dell’entrata in vigore della legge 2.5.1977 n. 342, che dava esecuzione ad una nuova Convenzione fra Italia e Austria firmata il 30.6.1975. Con Decreto Legge 13.12.1996 n. 669 al n. 9 dell’art. 3, il n. 4 dell’art. 106 della legge n. 89/13 è stato sanzionato formalmente l’obbligo del deposito anche delle scritture private con firma autenticata. Al Senato, in sede referente, per conversione in legge del citato decreto (art. 3 n. 9 legge 28.2.1997 n. 30), è stato introdotto l’"emendamento" (proposto dalla senatrice di Brunico Ausserhofer-Thaler della SVP), che esenta solo per il sistema tavolare e senza una sia pur minima plausibile motivazione, dall’obbligo del deposito gli atti previsti dall’art. 14 comma 2 della convenzione ratificata con legge 2.5.1977 n. 342. L’emendamento attribuisce inoltre al Giudice Tavolare adempimenti che nel sistema della trascrizione sono di competenza dei Conservatori dei Registri Immobiliari (vedi art. 3, 13 quinquies, della legge 26.6.1990 n. 165). In base alle convenzioni internazionali adottate dall’Ordinamento italiano e quindi divenute leggi dello Stato Italiano, l’autentica di firma è atto pubblico e quindi non ricade sotto il numero 2 della convenzione ratificata con legge 2.5.1977 n. 342, bensì sotto il comma 1, per cui l’emenda-mento di cui trattasi non riguarda tali atti. In sede di Commissione Senatoriale non vi è stato alcun intervento sulla costituzionalità (discriminazione sulla provenienza e sul territorio) dell’"emendamento" e sulla sua compatibilità con il nostro Ordinamento; solo il sen. avv. Pinggera, sempre della SVP, si è richiamato alla Convenzione fra Italia e Austria del 1922, pur essendo essa cessata ufficialmente fin dal 1977; nel suo intervento il sen. Pinggera assumeva che l’"emendamento" era frutto di laboriose elaborazioni e che non accogliendolo sarebbe stata violata una Convenzione internazionale (quella del 1922), vincolante per lo Stato italiano. La convenzione di riferimento a livello plurinazionale sulla disciplina delle legalizzazioni è costituita dalla Convenzione de l’Aja del 5.10.1961, che esenta dalla legalizzazione solo gli atti pubblici e li indica; l’esenzione è confermata dalla Convenzione tra gli Stati membri della Comunità Europea del 25.5.1987 (art. 2.2.). Presupposto delle due Convenzioni è la classificazione degli atti esenti che ne formano oggetto, cioè gli atti pubblici. La Convenzione del 5.10.1961 prevede per gli Stati firmatari non disposti ad adottare, per gli atti pubblici, la completa esenzione dalla legalizzazione, l’uso dell’istituto delle "apostille" e ne regola forma e contenuto. La Convenzione è stata inizialmente firmata da più di 30 Stati, cui è seguita una adesione generalizzata a livello internazionale con dichiarazioni depositate presso il Governo olandese e da esso poi comunicate agli altri Stati aderenti alla Convenzione. Il Ministero degli Esteri austriaco, interpellato tramite la Osterreichisce Notariatskammer ha precisato che l’Austria - da poco membro della Comunità Europea - non prevede di aderire alla Convenzione del 25.5.1987 fra gli stati membri della Comunità stessa, essendo tali Stati già firmatari della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 che ha, per quanto riguarda la qualifica di atti pubblici, identico contenuto (vedi art. 1 della Convenzione del 5.10.1961 e art. 1. 2. della Convenzione del 25.5.1987); sono, per le due Convenzioni e per restare nell’ambito negoziale, atti pubblici gli atti notarili e le autentiche notarili di firma su scritture private. La soppressione della legalizzazione è finalizzata al riconoscimento, senza ulteriori formalità (eventualmente con l’apposizione di "apostille"), solo dell’autenticità della firma del pubblico ufficiale, nella specie notaio o pubblico ufficiale autorizzato o equiparato, della sua legale qualità di firmatario dell’atto e della identità del suo sigillo o del suo timbro (artt. 2 e 3 della Convenzione del 5.10.1961); nelle due forme negoziali sopra richiamate, il notaio certifica la provenienza certa della dichiarazione di volontà sanzionata dalla firma apposta per adesione al contenuto del titolo con l’autenticazione. Sia l’Italia che l’Austria hanno aderito alla Convenzione de l’Aja del 5.10.1961, per cui sono atti pubblici anche per le legislazioni interne di tali Stati, gli atti di cui all’art. 1 della detta Convenzione, e cioè gli atti notarili e le autenticazioni di firme. Per dare all’art. 14 punto 1 della Convenzione del 30.6.1975 stipulata fra l’Italia e l’Austria una diversa interpretazione del significato di atto pubblico a livello internazionale come enunciato nella Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, la Convenzione del 30.6.1975 avrebbe dovuto espressamente dirlo, atteso che sia Italia che Austria sono anche firmatari della Convenzione dell’Aja. L’art. 14.1. della Convenzione fra Italia e Austria del 30.6.1975 si adegua perfettamente, nella sua sinteticità, all’art. 1 della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961. Nel testo tedesco viene. a fronte della parola "formati" usata la parola "ausgestellt", termini che esprimono esattamente la funzione del notaio sia nell’atto notarile che nella autentica di firma, quale intervento di pubblica certificazione di provenienza per dare dignità, legalità, valore ufficiale e pubblico e riconoscimento a livello internazionale alle corrispondenti dichiarazioni di volontà: qui sta appunto la ragione e il fondamento delle norme internazionali plurilaterali, universalmente adottate, sulla esenzione solo degli atti pubblici (atti notarili e autentiche di firma) dalla legalizzazione. Il secondo comma (art.14.2) della Convenzione del 30.6.1975 estende, sul piano della bilateralità, la esenzione dalla legalizzazione anche "ad atti privati redatti in uno dei due Stati, la cui autenticità viene certificata da notaio", con generico riferimento ad atti già formati, delle cui riproduzioni si attesta l’autenticità; tale comma 2, esaurito l’argomento "atti pubblici" già regolato dal comma 1, riguarda altra categoria di atti non aventi, come quelli previsti al comma ora detto, per contenuto dichiarazioni di volontà dirette a formare, modificare o estinguere in prima persona rapporti giuridici nella tipologia di forma specifica già regolate dal comma 1. Con questo secondo comma i due Stati hanno inteso estendere la esenzione dalla legalizzazione ad altri atti, in aggiunta a quelli notarili e alle autentiche di firma di cui al primo comma; esso si riferisce a quella categoria di titoli negoziali e non, per i quali il notaio certifica solo la loro conformità all’originale, la loro provenienza e la loro esistenza, ai fini di facilitarne la circolazione fra Italia e Austria. Si tratta di atti a convenzioni commerciali ed economiche, di copie autentiche di documenti vari, anche notarili, di elaborati peritali, di titoli bancari, di effetti bancari, di estratti, ecc. Nel nostro ordinamento ove l’accostamento dell’atto notarile alla autentica di firma su scrittura privata è costante e di principio, il notaio certifica con l’autentica la provenienza certa della dichiarazione di volontà; questa funzione è stata nel 1961 il presupposto o la condizione per la firma della Convenzione dell’Aja, ai fini della spedita e uniforme circolazione sul piano internazionale delle dichiarazioni di volontà. Il comma 2 dell’art. 14 della Convenzione fra Italia e Austria del 30.6.1975 non si riferisce quindi, come già detto, ad atti contenenti dichiarazioni immediate di volontà, che sono invece oggetto del primo comma. Resta pertanto l’obbligo del deposito sia degli atti notarili che delle scritture private con firme autenticate. L’atto autenticato nelle firme all’estero e non depositato è inefficace e rende inefficaci, di fronte ai terzi, sia il decreto tavolare che l’iscrizione nel libro mastro. La impugnazione del titolo per omesso deposito può, a seconda dell’intensità degli interessi che ad esso sono connessi, essere motivo di contenzioso e rendere incerti proprio quei rapporti che il sistema tavolare è chiamato a garantire. L’"emendamento", a prescindere da quanto sopra esposto, elude tutta una serie di formalità e adempimenti che il legislatore italiano attribuisce esclusivamente al notaio italiano e che non possono essere accantonati (valgono le norme sulle lottizzazioni, sulla lotta alla mafia, sugli adempimenti fiscali, sull’aggiornamento dei pubblici registri); lo Stato perde un garante insostituibile per la esazione di imposte e per l’adempimento di tutta una serie di formalità che per legge fanno carico esclusivamente al notaio italiano. Il comma 2 dell’art. 14 della convenzione fra Italia e Austria del 30.6.1975 può trovare eventualmente considerazione solo in sede di prenotazione, per titoli non idonei alla intavolazione ma tali da garantire il grado in attesa della giustificazione; l’obbligo attribuito al Giudice Tavolare di trasmettere all’Ufficio delle Imposte Dirette l’atto a norma delle leggi n. 90/90 e n. 165/90, potrebbe a sua volta trovare attenzione sempre solo in sede di prenotazione in base a titolo il cui contenuto ricade sotto le norme ora dette, ma che per vizi di forma od altro non è idoneo alla intavolazione. L’azione nei confronti del Notariato italiano da parte del Pretore di Brunico dott. Giuseppe Bisignano e della senatrice Ausserhofer-Thaler ha, come motivazione di fondo, l’eccessivo costo degli atti notarili. Un confronto fra i costi del notaio austriaco e quello dei notai italiani è ambiguo e capzioso per essere la spesa del notaio italiano comprensiva anche di tutte le formalità di preparazione, di stesura e di adempimenti di varia natura, fra cui principalmente quelli fiscali, che equiparano il notaio italiano alle parti. Le competenze del notaio austriaco si limitano invece, senza alcuna sua responsabilità, a quelle dell’autentica. Le incombenze facenti per legge carico solo al notaio italiano sono assolte, per gli atti autenticati in Austria, da altri operatori non legittimati, che hanno competenze ed onorari, che costituiscono per le parti altrettanti esborsi che vanno ad aggiungersi a quelli per il notaio austriaco, di molto superiori a quelli del notaio italiano. Giovanni Nicolodi notaio a riposo Esperienze ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO RICORSO PER NOMINA DI UN ESPERTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 2343 C.C. La società YYY S.p.A., con sede legale in ... (Milano) ..., capitale sociale L. ... interamente versato, iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano al n. ... (tribunale di Milano) in persona del Dott. ..., nella sua qualità di.... e legale rappresentante della società, domiciliato per la carica in premesso 1. che YYY S.p.A. intende conferire nella società XXX srl con sede in Catania, il ramo d’azienda di cui al punto 2 in premessa, con conseguente aumento del capitale sociale della conferitaria;
2. che detto ramo d’azienda è costituito da n. 11 filiali e precisamente: a) Catania, via . . ., costituita da un esercizio commerciale per la vendita al pubblico dei beni di cui alla tabella merceologica VIII, b) Catanzaro, via . . .,costituita da . . .e dal relativo Magazzino; c) Messina, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino; d) Messina, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino; e) Palermo, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino; f) Palermo, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino, g) Palermo, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino; h) Palermo, via . . ., costituita da . . .e dal relativo Magazzino; i) Reggio Calabria, via . . ., costituita da . . . ; j) Reggio Calabria, via . . ., costituita da . . . ; k) Trapani, via . . ., costituita da . . . , tutte comprensive delle autorizzazioni per la commercializzazione dei prodotti di cui alla Tabella merceologica VIII, delle immobilizzazioni tecniche, dei contratti relativi al personale inerenti l’area del "Food", degli altri contratti in corso, della merce relativa al "Food", del fondo di trattamento di fine rapporto inerente al personale interessato al conferimento e dell’avviamento connesso inoltra istanza alla S.V.Ill.ma perché voglia designare un esperto per la stima del suddetto conferimento in natura ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile.
Con osservanza.
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO Memoria aggiuntiva al ricorso per nomina di esperto Il sottoscritto dr. . . . , notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, incaricato dalla società "YYY S.p.A.", con sede in Milano . . ., di assisterla nel procedimento che si concluderà con il conferimento del ramo di azienda "YYY" nella società "XXX S.r.l.", con riferimento al problema della competenza territoriale in ordine alla nomina del perito espone quanto segue L'art. 2343 del Codice Civile, nel prevedere la designazione da parte del Presidente del Tribunale dell'esperto cui tocca il compito di predisporre la relazione giurata, non contiene alcuna indicazione in merito alla competenza territoriale per il caso in cui la fattispecie presenti una pluralità di criteri di collegamento.
Nella fattispecie sono ipotizzabili tre soluzioni: 1. competenza del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società conferente (cfr Tribunale Piacenza decreto 16 ottobre 1990 in "Le Società" 6/91); 2. competenza del Presidente del Tribunale ove ha sede la società conferitaria (cfr Appello Bologna 23 novembre 1990 in "Le Società" 6/91); 3. competenza del Presidente del Tribunale nel cui circondario si trovano i beni (Appello Venezia 31 ottobre 1979 Rep. Foro It 80, 175 SS). Una soluzione liberale, nel senso di un apertura alle tre soluzioni, in alternativa l'una alle altre, è ipotizzata dal Tribunale di Napoli (decreto 28 novembre 1996 in "Le Società 6/1987). E’ questa ultima, la soluzione che appare preferibile anche dopo la novella portata dal Dlgs. 16 gennaio 1991 n. 22, che pure sembra avere introdotto un criterio cui far riferimento attraverso un procedimento di interpretazione analogica (ART. 2501 quinquies). E’ noto che la necessità di nomina dell'esperto da parte del Presidente del Tribunale discende da un esigenza di tutela dei creditori. E questa esigenza è soddisfatta in misura uguale qualunque sia il criterio di determinazione della competenza che si decide di adottare. Sembra quindi che debba essere preferito un criterio di economia generale che lasci libertà nella scelta della competenza e ciò al fine di consentire che la perizia venga eseguita da un esperto che opera professionalmente nel luogo ove, di fatto, dovrà essere svolta la maggiora parte dell'attività istruttoria per la redazione della relazione. Nella fattispecie la scelta di richiedere la nomina dell'esperto al Presidente del Tribunale di Milano, discende dal fatto che tutta la contabilità, l'amministrazione e la gestione del personale del ramo di azienda da conferire viene svolta a Milano presso gli uffici della società conferente. Un esperto di Milano sarebbe pertanto costretto a un numero di trasferte inferiore rispetto ad un esperto designato dal Tribunale di Catania, ciò che comporterebbe un minor carico di lavoro e conseguentemente minori spese da sostenere. Si conferma pertanto la richiesta di nomina di un esperto chiedendo in particolare che l'esperto sia nominato tra un elenco di soggetti dotati di esperienza nella valutazione di aziende commerciali.
Tribunale di Milano - VIII sezione civile Il Presidente letto il ricorso presentato da YYY spa, con sede in ... (Milano), diretto ad ottenere la nomina di un esperto per la valutazione di rami d’azienda operanti in alcune città della Sicilia e della Calabria, da conferire nella società XXX srl, con sede in Catania;
rilevato che in assenza di una disposizione di legge che fissi la competenza territoriale del giudice che deve nominare l’esperto ai sensi dell’art. 2343 C.C.., la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri oggettivi idonei a raggiungere lo scopo della norma, che è quello di consentire un’effettiva ed efficace indagine sul valore del bene e conseguentemente di procedere ad una corretta appostazione in bilancio, a tutela do soci e di terzi; ritenuto che tra i possibili criteri di collegamento, oltre a quello del luogo ove i beni sono situati (che consente un’immediatezza e una concretezza di giudizio) e quello del luogo ove i beni sono situati (che consente un’immediatezza e una concretezza di giudizio) e quello del luogo ove ha sede la società conferitaria (che è indicato dal legislatore nell’ipotesi di nomina di un esperto comune in caso di fusione), sembra corretto includere quello del luogo ove ha sede la società conferente (che consente all’esperto di accedere alla fonte della contabilità); rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente chiarisce che l’amministrazione e la gestione del personale dei diversi rami d’azienda da conferire son svolti in... (Milano), presso gli uffici della società conferente ed osserva che un esperto con studio in Milano potrebbe effettuare un minor numero di trasferte, con conseguente minor carico di lavoro e di spesa; ritenuto che tali rilievi possano giustificare la competenza di questo giudice; visto l’art. 2343 C.C., nomina quale esperto per la stima dei beni di cui al ricorso il dottor ... con studio in Milano via....Il Presidente dott. Giuseppe Tarantola Notaio contro La trascrizione della fusione di Domenico Sciumbata Al Consiglio Notarile di Roma Via Flaminia n. 122 00196-ROMA I nvio ordinanze del Presidente del Tribunale di Roma e del Presidente del Tribunale di Velletri relative ad un mio atto di fusione e, con l'occasione, a titolo di curiosità Vi informo che della stessa fusione sono state effettuate numero 126 (centoventisei) trascrizioni (più 2 intavolazioni) in conservatorie tradizionali (35), meccanizzate (71) e nota-voltura (20); 30 conservatorie hanno richiesto il pagamento della penale per ritardata trascrizione, 7 conservatorie hanno trascritto con riserva in quanto mancava nell'atto la descrizione dei beni (per alcune bastava che fossero indicati nella situazione patrimoniale- (sic!) vedi il libro del dr. Silvestri), 14 conservatori hanno preteso una dichiarazione del notaio con la descrizione dei beni, 1 ha opposto il rifiuto e il Presidente del Tribunale ne ha ordinato la trascrizione, 1 (Roma 2) ha apposto il rifiuto perché voleva due note (una per il cambio di denominazione e una per la fusione e il Tribunale ha ordinato la trascrizione e la condanna alle spese); Treviso ha apposto il rifiuto perché il sistema non accettava il foglio 9999 per cui è intervenuto il Ministero e il foglio è stato cambiato. (un conservatore ha chiesto l'intercessione del mio Presidente del Consiglio); è interessante, infine, un prospetto delle imposte e diritti richiesti: n.ro 46 Conservatorie Lire 50.000, n.ro 23 Conservatorie Lire 70.000, (una Lire 51.000), n.ro 8 Conservatorie Lire 110.000, n.ro 5 Conservatorie Lire 150.000, (una Lire 140.000), n.ro 8 Conservatorie Lire 130.000, (una Lire 130.200), n.ro 3 Conservatorie Lire 170.000, n.ro 1 Conservatoria Lire 202.000, n.ro 7 Conservatorie Lire 200.000, (una Lire 211.000), n.ro 1 Conservatoria Lire 270.000, (due Lire 260.000), n.ro 8 Conservatorie Lire 320.000, n.ro 2 Conservatorie Lire 360.000, n.ro 1 Conservatoria Lire 350.000, n.ro 1 Conservatoria Lire 400.000, n.ro 1 Conservatoria Lire 420.000, n.ro 1 Conservatoria Lire 461.000. Domenico Sciumbata AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Ricorso ex art. 745 c.p.c. Il sottoscritto: dott. proc. prof. Domenico SCIUMBATA, notaio con sede in Roma, alla Via Giandomenico Romagnosi n. 3 ed iscritto nei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, propone reclamo ai sensi del combinato disposto degli articoli 2674 codice civile e 113 bis disp. att. codice civile avverso il provvedimento di rifiuto del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 in data 19 febbraio 1997 e, pertanto, espone quanto segue: con nota di trascrizione debitamente compilata ai sensi dell'articolo 2659 codice civile, il sottoscritto chiedeva alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 la trascrizione dell'atto a proprio rogito in data ... dicembre 1995 repertorio numero ...., registrato a Roma il ... dicembre 1995 mediante il quale la società "XXX - Società per azioni" già "YYY", con sede in Siracusa (SR), via ..., capitale sociale lire ..., iscritta nel Registro delle Imprese di Siracusa al numero ... (Tribunale di Siracusa), si fondeva con la "XXX - Società per azioni" con sede in Roma (RM), Via ..., capitale sociale lire ..., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero ... (Tribunale di Roma), tramite incorporazione della seconda nella prima, tale atto si allega in copia autentica al presente ricorso sotto la lettera "A".
Con provvedimento di rifiuto in data 19 febbraio 1997, che insieme con la nota di trascrizione si allega al presente ricorso sotto la lettera "B", il Signor Conservatore negava la trascrizione richiesta per presunta difformità della nota dal titolo, motivando il Suo diniego con il fatto che dal titolo risulta che la fusione è "avvenuta mediante incorporazione della "XXX -Società per azioni" nella "YYY - Società per azioni" e, pertanto, la trascrizione deve essere effettuata a carico della società incorporata (XXX SPA) ed a favore della società incorporante". E' certo che leggendo le motivazioni del signor Conservatore, sembra che nulla vi sia da eccepire, se non fosse che esse nascondono una verità sostanziale che balza agli occhi alla lettura del citato atto di fusione. Infatti all'articolo 5 di tale atto viene detto che: "a seguito della fusione la società incorporante assume la denominazione di "XXX - Società per azioni" con sede in Siracusa (SR), via ..., e quindi la nota risulta essere correttamente compilata. Dei due casi l'uno: o il Signor Conservatore non si è ravveduto della presenza di questa statuizione oppure l'ha erroneamente interpretata. Anche in virtù dei colloqui informali intercorsi tra il sottoscritto ed il Signor Conservatore possiamo escludere la prima ipotesi. Rimane quella dell'erronea interpretazione che dovrebbe aver indotto (il condizionale è d'obbligo dal momento che a tal proposito nulla traspare dalle motivazioni del provvedimento di rifiuto) il Signor Conservatore che il cambio di denominazione della società incorporante fosse un qualcosa di esterno e comunque posteriore alla fusione e che, pertanto fosse meritevole di altra e distinta nota di trascrizione. Ma se anche fosse questo il motivo implicito ed inespresso che sottende al diniego della trascrizione, sarebbe da respingere fortemente per numerose ragioni. Innanzitutto bisogna mettere in evidenza che l'atto di fusione in oggetto è un atto negoziale complesso le cui disposizioni sono intimamente collegate le une alle altre senza soluzione di continuità, al punto da poter affermare che le une presuppongono le altre in maniera tale da non poter essere considerate separatamente. E' facilmente dimostrabile che il cambio di denominazione è uno degli elementi determinanti nella volontà delle società di addivenire alla fusione e non è pensabile che sia ad essa esterno od accessorio; tale cambiamento è dettato da palesi ed insindacabili esigenze (operative ed organizzatorie) della società-impresa. Quel che preme sottolineare è che, se esigenze redazionali del documento impongono che, nell'atto in questione, il cambiamento della denominazione della società incorporante sia collocato in una parte del documento successiva alla parte in cui si espone la tecnica di fusione, ciò non vuole affatto dire che gli atti siano successivi. Fusione e cambio di denominazione, come anche le altre statuizioni contenute nell'atto, formano un tutt'uno inscindibile in cui la contestualità degli atti impone un'unità logica pur in presenza di un'inevitabile successione cronologica. Altrimenti si incorrerebbe nell'assurdo giuridico di confondere il documento con il negozio, la forma con la sostanza, il contenente con il contenuto. Inoltre se al notaio spetta la funzione di indagare la volontà delle parti ex art. 47, 3° comma, l. not. e quindi quella contenuta nella nota di trascrizione può essere definita un'interpretazione dell'atto "quasi-autentica", altrettanto non si può dire riguardo ai compiti del Conservatore. A norma dell'art. 2674 codice civile al Conservatore compete una verifica di conformità della nota e del titolo alle tassative prescrizioni della legge e solo in caso di difformità egli può rifiutare gli atti del proprio ufficio e non gli è attribuito alcun potere di interpretare il titolo da trascrivere. Non sarebbe stato, allora, più plausibile nel caso di specie l'esecuzione della formalità con riserva da parte del Signor Conservatore e non un provvedimento di rifiuto le cui motivazioni appaiono chiaramente insufficienti, inconcludenti ed inammissibili? Il sommesso parere del ricorrente è che il diniego del Signor Conservatore sia da considerare palesemente illegittimo. D'altronde, anche qualora la trascrizione fosse stata eseguita con riserva, il provvedimento del Signor Conservatore si sarebbe potuto considerare formalmente legittimo, ma sarebbe stato allo stesso modo errato nel merito, per quanto sopra detto, e di conseguenza da riformare. P.q.m. voglia Sua Eccellenza il Presidente del Tribunale Civile ordinare al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la trascrizione piena dell'atto di fusione di cui sopra con le modalità indicate; nonché voglia porre le spese di lite a carico del signor Conservatore per la palese illegittimità del provvedimento impugnato.
Si allegano: "A", atto di fusione - "B", nota di trascrizione con accluso provvedimento di rifiuto del Signor Conservatore. Salvis juribus IL TRIBUNALE Composto dai magistrati Dr. Alberto Bucci Presidente Dr. Maurizio Velurdi giudice Dr. Sergio Pannunzio giudice nella riserva;
- rilevato che il diniego di trascrizione del Conservatore in quanto nell'atto pubblico di fusione è stabilito espressamente all'art. 5 che "a seguito della fusione la società incorporante assume la denominazione di XXX - Società per Azioni, con sede in Siracusa (SR), via ..."; - ritenuto, pertanto, che correlativamente la nota di trascrizione era stata richiesta a favore della XXX e non della YYY - Società per Azioni, avendo quest'ultima nello stesso atto di fusione assunto la denominazione di XXX e formando i due negozi giuridici contenuti in detto atto (fusione e cambio di denominazione) un tutt'uno inscindibile, data la contestualità dei due negozi stessi; - ritenendo, infine, che la soccombenza comporti la condanna del resistente al pagamento delle spese del presente procedimento; PQM - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 di eseguire la trascrizione, a favore della XXX - Società per Azioni", con sede in Siracusa (SR), via ..., capitale sociale Lire ..., iscritta nel Registro delle Imprese di Siracusa al numero ... (Tribunale di Siracusa), codice fiscale ... e contro la XXX - Società per Azioni con sede in Roma (RM), Via ..., capitale sociale Lire ..., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero ... (Tribunale di Roma), codice fiscale ..., dell'atto pubblico per notaio Domenico Sciumbata di Roma del ... dicembre 1995, Rep. n. ..., Rogito n. ..., registrato a Roma il ....dicembre 1995 al n. ....;
- condanna il Conservatore dei RR.II. di Roma 2 al pagamento della spesa di lite che liquida in complessive Lire 950.000. IL PRESIDENTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI Ricorso ex art. 745 c.p.c. Il sottoscritto: dott. proc. prof. Domenico SCIUMBATA, notaio con sede in Roma, alla Via Giandomenico Romagnosi n. 3 ed iscritto nei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, propone reclamo ai sensi del combinato disposto degli articoli 2674 codice civile e 113 bis disp. att. codice civile avverso il provvedimento di rifiuto del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Velletri in data 22 febbraio 1997 e, pertanto, espone quanto segue: con nota di trascrizione, debitamente compilata ai sensi dell'articolo 2659 codice civile, il sottoscritto chiedeva alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri la trascrizione dell'atto a proprio rogito in data ...dicembre 1995 repertorio numero ...., registrato a Roma il ...dicembre 1995 mediante il quale la società "XXX - Società per azioni" già "YYY", con sede in Siracusa (SR), via ..., capitale sociale lire ...., iscritta nel Registro delle Imprese di Siracusa al numero ... (Tribunale di Siracusa), si fondeva con la "XXX - Società per azioni" con sede in Roma (RM), Via ..., capitale sociale lire ...., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero ... (Tribunale di Roma), tramite incorporazione della seconda nella prima, tale atto si allega in copia autentica al presente ricorso sotto la lettera "A".
Con provvedimento di rifiuto in data 22 febbraio 1997, che insieme con la nota di trascrizione si allega al presente ricorso sotto la lettera "B", il Signor Conservatore negava la trascrizione richiesta "per mancanza nel titolo degli elementi indicati nell'art. 2826 del Codice Civile", null'altro aggiungendo. La grande parsimonia con cui il Signor Conservatore ha motivato il suo rifiuto induce a ritenere che la trascrizione vada negata quando nel titolo manchino l'indicazione della natura del bene, del Comune in cui si trova, dei dati di identificazione catastale. Quest'assunto è inammissibile perché non è suffragato da alcuna norma positiva, al contrario vi sono disposizioni di legge che danno valore alla tesi opposta. Per primo caso bisogna mettere in evidenza che il numero 4 dell'articolo 2659 Codice Civile, al quale implicitamente si richiama il Signor Conservatore quando cita nel suo provvedimento l'articolo 2826 Codice Civile, impone che nella nota di trascrizione e - non nel titolo - siano menzionate, la natura e la situazione dei beni e le altre indicazioni richieste dall'art. 2826 Codice Civile. Ed i beni oggetto di queste descrizioni, che devono essere contenute nella nota, sono quelli ai quali il titolo "si riferisce", cosicché, se le parole hanno un loro significato, il legislatore impone che vi sia una relazione tra il titolo e la nota, ed è ovvio, e non che il titolo debba contenere i dati che invece è la nota a dover avere. D'altronde se il legislatore si è sentito in dovere di specificare per l'ipoteca che l'atto di concessione deve contenere determinate indicazioni, non vuole questo forse dire che le stesse indicazioni non sono necessarie per altri atti? Per di più se la maggior parte degli atti soggetti a trascrizione contengono indicazioni, magari anche pleonastiche, della natura del bene, dei dati catastali ed altro, quali ad esempio la compravendita, la permuta e via dicendo, (pare qui superfluo ricordare che per la validità di un negozio è sufficiente il requisito della determinabilità dell'oggetto), ve ne sono altri che non ne contengono affatto. La fusione è tra questi, così come l'accettazione dell'eredità che va trascritta a norma dell'art. 2648 Codice Civile e per la quale pare assurdo chiedere che la dichiarazione di accettazione contenga descrizioni dei beni o indicazioni di dati catastali, per non parlare dell'accettazione tacita dell'eredità. Per concludere vale la pena ricordare che, sebbene l'argomento non abbia mai dato adito a controverse interpretazioni (tralasciando quella del Signor Conservatore che qui si contesta), la dottrina e la giurisprudenza che se ne sono occupate, per così dire, di riflesso, sono conformi all'opinione del ricorrente. Si veda, in proposito, per la dottrina il prof. Salvatore TONDO, "Abusivismo edilizio e fusione tra società" in "STUDI E MATERIALI 1989-1991", a cura della Commissione Studi del C.N.N., Giuffrè e per la Giurisprudenza la sentenza della Corte di Cassazione, II Sez.-Civ., in data 14 febbraio 1980, n. 1112, Pres. Moscone, Est. Pieri. P.q.m. voglia sua Eccellenza il Presidente del Tribunale Civile ordinare al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Velletri la trascrizione piena dell'atto di fusione di cui sopra; nonché voglia porre le spese di lite a carico del Signor Conservatore per la palese illegittimità del provvedimento impugnato.
Si allegano: "A", atto di fusione - "B", nota di trascrizione Salvis juribus Il Presidente nel ricorso presentato dal notaio Domenico Sciumbata avverso il provvedimento di rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari di Velletri in data 22.2.1997 di procedere alla trascrizione dell'atto rogato in data ....dicembre.1995 Rep. n. ...., registrato a Roma il ....dicembre.1995 mediante il quale le società XXX S.p.A. e YYY S.p.A. vengono fuse per incorporazione della XXX S.p.A. nella YYY S.p.A. rilevato che il rifiuto del Conservatore di trascrivere l'atto di fusione è motivato dal fatto che "mancano nel titolo gli elementi indicati nell'art. 2826 n. 4 Cod. Civ. " e cioè si aggiunge "l'indicazione della natura del bene, del comune in cui si trova, dei dati d'identificazione catastale".
Ritenuto che l'art. 2659 Cod. Civ. che impone di indicare, non nel titolo ma nella nota la natura e la situazione dei beni e le altre indicazioni richieste dall'art. 2826 Cod. Civ. non può trovare applicazione nei confronti di un atto, quale è quello di fusione, in cui non è prescritto di indicare o di descrivere catastalmente i beni immobili della società incorporata, che vengono acquisiti eventualmente dalla società incorporante, pacifico essendo che l'atto di fusione delle società, proprio per la sua natura di atto destinato in via essenziale ad incidere sulla esistenza di soggetti giuridici non a determinare i trasferimenti patrimoniali da un soggetto ad un altro, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2643 C.C. Essendo, pertanto, che la trascrizione dell'atto di fusione è finalizzata alla evidente utilità di avere una dimostrazione unitaria e più affidabile della effettiva titolarità dei beni immobili a seguito dell'avvenuta successione della società incorporante nei diritti della società incorporata pur in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 2826 del C.C. richiamati dall'articolo 2659 n. 4 C.C. (vedi sentenza del Tribunale di Roma del 16.12.94 nello stesso senso). Per questi motivi: Visti gli art. 745 c.p.c. e 2674 Cod. Civ.: Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Velletri di operare la trascrizione dell'atto rogato dal notaio Sciumbata Domenico in data .....dicembre.1995 Rep. n......, registrato a Roma il ....dicembre.1995 mediante il quale le società XXX S.p.A. e YYY S.p.A. vengono fuse per incorporazione della XXX S.p.A. nella YYY S.p.A.
Dichiara irripetibili le spese del procedimento anticipate dal ricorrente, attesa la incertezza della questione trattata.IL PRESIDENTE Notaio contro IMPOSTA SOSTITUTIVA E CONCESSIONE UNILATERALE DI IPOTECA Alla Direzione Compartimentale del Territorio per la Regione Sicilia A seguito della circolare n.10263/1185.95/2R.45 del 10 ottobre 1995, Servizio I, Reparto II, si è prodotta convinzione, presso la locale Conservatoria dei RR. II., in base alla quale possono godere delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 601/1973, solo le garanzie scaturenti da contratto scritto bilaterale di finanziamento, restando escluse le concessioni di ipoteca unilaterali, che si fondano su un rapporto bancario non formalizzato né per atto pubblico né per scrittura privata autenticata. Poiché mi sembra che nessuna forma scritta sia prevista dalla legge per il contratto di mutuo, né ad substantiam né ad probationem, sembra opportuno delimitare e ben chiarire l'esatta portata delle dette agevolazioni. A tal fine, ed al solo scopo di fornire spunti di riflessione, senza alcuna presunzione di esaustività, mi sia consentito riportare le seguenti considerazioni e citazioni: 1) E' necessario trovare, preliminarmente, quali siano i requisiti previsti dalla legge, per ottenere le agevolazioni. Tali requisiti sono stati individuati autorevolmente dalla Cassazione Sez. I, sent. n. 3454 del 23-05-1986, Amministrazione delle Finanze c. Soc. E.T (rv 446406). "Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine previste dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti (finanziamenti a medio e lungo termine ed atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, da enti, cioè, istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito, e, quindi, da imprese bancarie (anche di diritto pubblico o di interesse nazionale), alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è esclusivamente attribuita." Ed ancora: "L'agevolazione fiscale recata dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ricomprende ogni possibile ipotesi di finanziamento (nella specie, si trattava di acquisto di immobile) qualunque sia il mezzo attributivo e qualunque l'utilizzazione da parte del mutuatario, in quanto le sole condizioni giuridiche cui l'agevolazione è subordinata sono che le operazioni di credito provengano da aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine (primo comma) e che la durata del contratto superi i diciotto mesi (terzo comma)."(Commissione Tributaria Centrale Sez. I, dec. n. 2408 del 20-03-1987, Conservatoria dei registri immobiliari di SIRACUSA c. Cassa regionale di credito alle imprese artigiane p.d. 880069). 2) La circolare sopra citata, preceduta da quella del Ministero delle finanze del 2 agosto 1995 n. C4/561 - Dipartimento del territorio, affermano, invece, l'esistenza di altri requisiti ed affermano che le agevolazioni de quo spettino esclusivamente ad atti appositamente stipulati alla finalità di ottenere finanziamenti a medio e lungo termine, e che tale finanziamento sia stato concesso con "atto appositamente stipulato per la predetta finalità". Quindi esse richiedono: a) l'esistenza di finanziamenti; b) che tali finanziamenti risultino espressamente da contratto bilaterale; c) che la finalità sia diversa dal ripianamento passività (e che quindi nell'atto si evidenzi la finalità); d) che l'ente dichiari di tenere per l'operazione una separata contabilizzazione. Quest'ultimo requisito, per la verità, viene affermato dall'Ufficio di Siracusa e non dalle circolari. Bisogna, quindi, vedere se le predette circolari, nel rinvenire requisiti diversi da quelli affermati dalla Cassazione, si fondino su corrette o erronee interpretazioni della legge. 3) Orbene, ipotizziamo la stipula di un semplice atto unilaterale di concessione di ipoteca a garanzia di finanziamento. Non si evidenzia alcuna finalità, non c'è alcun contratto scritto di finanziamento, non c'è alcuna menzione circa la separata contabilizzazione. mancano, quindi tre dei requisiti richiesti dalle circolari. Manca anche il quarto? Cioè, può serenamente affermarsi che non vi sia finanziamento? E' pacifico che i termini finanziamento e mutuo coincidono, ed anzi il concetto di finanziamento è più ampio: recita l'art. 38 T.U. in materia Bancaria e creditizia: "38. Nozione di credito fondiario. - 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili." Quindi utilizza ora il termine finanziamento per ricomprendere un'area che era prima del solo mutuo. Data "la maggiore latitudine della nozione di "finanziamento" rispetto a quella di "mutuo" (Cassazione Sez. I, sent. n. 2396 del 22-03-1990, Cilento c. Ministero delle finanze e, conforme, Sez. I, sent. n. 6183 del 28-11-1984, Amministrazione delle Finanze c. Soc. Edilcostruzioni), si può sostenere che se per il mutuo non sono previste forme ad substantiam, ovvero non è prevista la forma scritta ma è un contratto reale, che si realizza con la materiale dazione, per il finanziamento, a maggior ragione, non è prevista alcuna forma sacramentale, ed anzi il finanziamento si ha con la semplice apertura di credito, senza alcun passaggio di denaro. Pertanto, poiché il finanziamento c'è, ossia il contratto si è formato tra la banca ed il cliente, nelle forme non sacramentali previste dalla legge (si è avuto l'incontro delle volontà delle parti) e si sono verificati gli unici due requisiti rinvenuti dalla Cassazione, l'agevolazione, per la citata Cassazione, deve applicarsi "anche ai finanziamenti effettuati mediante apertura di credito, anziché con immediata ed effettiva erogazione di denaro. Pertanto anche sulle iscrizioni ipotecarie, a garanzia di siffatti fidi bancari, non è dovuta (perché appunto assorbita dalla predetta imposta sostitutiva) l'imposta ipotecaria a carico del richiedente". A questo punto mi sembra assolta la prima condizione: io concedo una garanzia a fronte di un finanziamento che è sorto, senza forme sacramentali, che non vanno ad alcuno dimostrate, ma per semplice rapporto contrattuale bancario, di cui si fa cenno nella concessione di ipoteca unilaterale, come causa o motivo della concessione stessa. 4) Che le garanzie non debbano necessariamente essere precedute da contratti formalmente stipulati per iscritto e prodotti al Conservatore, discende oltre che da quanto sopra detto dalla Cassazione in materia di apertura di credito, anche da quanto sostenuto da unanime giurisprudenza in materia di cambiali. Queste sono, è noto, titoli astratti. Pertanto è possibile chiedere la concessione di ipoteca cambiaria a prescindere dal rapporto sottostante. Ebbene, anche in questo caso estremo sono sempre state concesse le agevolazioni. Ed infatti: l’operazione di finanziamento a medio termine a favore di imprese artigiane può avvenire con rilascio di effetti cambiari; pertanto il beneficio previsto dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 può essere accordato sia al finanziamento, sia all'ipoteca che assiste le cambiali, stante l'espressa estensione di tale agevolazione alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate. Comm. Trib. Centr. Sez. XI, dec. n. 7760 del 26-07-1984, Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno c. Cassa rurale e artigiana di Capaccio (p.d. 850917). Conformi anche le altre decisioni di Comm. Trib. Centr.: (1) Sez. II, dec. n. 6547 del 04-07-1985, Conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna c. Credito Romagnolo di Ravenna (p.d. 860859). (2) Sez. XIX, dec. n. 5029 del 10-06-1986, Monte dei Paschi di Siena c. Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno (p.d. 870542). (3) Sez. XVI, dec. n. 7025 del 16-09-1986, Banca Popolare c. Conservatoria dei registri immobiliari di Avellino (p.d. 870608). (4) Sez. V, dec. n. 7179 del 26-09-1986, Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno c. Banca Popolare San Matteo (p.d. 870616). (5) Sez. V, dec. n. 9478 del 09-12-1986, Ufficio del registro di Salerno c. Polito (p.d. 870769). (6) Sez. XVI, dec. n. 6116 del 09-09-1987, Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno c. Cariello (p.d. 880387). (7) Sez. X, dec. n. 7618 del 23-10-1987, Conservatoria dei registri immobiliari di Rimini c. Banca Popolare Valconea (p.d. 890155). (8) Sez. IV, dec. n. 1243 del 19-02-1991, Conservatoria dei registri immobiliari di Perugia c. Cassa di Risparmio di Perugia (p.d. 910866). (9) Sez. XIV, dec. n. 1302 del 21-02-1991, Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno c. Banco di Napoli (p.d. 910877). 5) Da quanto sopra riportato si evince che non c'è alcun obbligo di produrre alcun contratto scritto a sostegno dell'ipoteca che viene concessa, è sufficiente che alla base vi sia un contratto di finanziamento, che può svilupparsi, (è assolutamente pacifico) a forma libera! 6) Altro requisito previsto dalle citate circolari, ma non previsto dalla Cassazione, è quello in base al quale l'agevolazione sarebbe applicabile solo ai finanziamenti concessi con atto appositamente stipulato per le predette finalità. Tra i requisiti richiesti dalla legge ed affermati dall'autorevole ed assolutamente conforme giurisprudenza, questo requisito è inesistente: non può richiedersi di controllare le finalità, come pretendono le circolari: se per rientrare in passività, non si operano dilazioni, ma si concedono finanziamenti, allora questi, come tali, sono letteralmente ricompresi nella previsione dell'art. 15 del d.p.r. 601/1973, salvo il limite della loro durata. Il trattamento di favore prescinde dalla finalità per la quale il finanziamento viene concesso, per cui l'agevolazione deve applicarsi (così si esprime il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 449 bis del 3 giugno 1996). 7) Infine, si sostiene che per avere le agevolazioni è necessario che nell'atto sia contenuta la menzione che l'ente sostituto di imposta tenga una separata contabilizzazione. La legge, però, impone determinati obblighi per il sostituto di imposta, tra i quali tenere la separata contabilizzazione, ma non v'è alcuna norma che impone di farne menzione nell'atto, pena l'inapplicabilità dell'agevolazione. E' pura fantasia! Come, pure, è pura fantasia la pretesa per la conservatoria di farsi controllore dell'effettivo pagamento dell'imposta sostitutiva. Controllo che sarebbe garantito dall'imporre, indirettamente, la produzione di un contratto che conterrebbe la menzione in parola. Nessuna norma attribuisce alla Conservatoria questo compito. Altri sono gli uffici finanziari preposti al controllo dell'eventuale evasione da parte dei sostituti di imposta. 8) In definitiva, la stessa amministrazione, ha affermato quanto da me sostenuto: "RIS 30.06.1980 PROT.250745 PRESTAZIONE DI UNA GARANZIA - STIPULAZIONE DI UNA SUCCESSIVA GARANZIA ACCESSORIA - TRATTAMENTO FISCALE Si chiede l'intervento di questa Direzione Generale, al fine di dirimere una controversia sorta con l'Ufficio del Registro di...... In sostanza la società istante fa presente che l'Ufficio del Registro sopraindicato ha notificato alla società..... un avviso di liquidazione per il recupero di imposta suppletiva di registro ed accessori per il valore di L. 45.000.000 relativa ad un atto per notar ..... reg.to il 3 ottobre 1974 recante le seguenti disposizioni: a) rilascio al debitore principale di una lettera di fideiussione da parte del Banco di..... a garanzia di un finanziamento in valuta, eccedente il breve termine, da concedersi da parte di altra banca - filiale italiana di banca estera - non intervenuta all'atto; b) promessa al fideiussore da parte del debitore principale di un versamento di denaro da effettuarsi a semplice richiesta del fideiussore per somma, grosso modo, corrispondente al controvalore del finanziamento a garanzia dell'obbligo di rimborso da parte dello stesso debitore principale, delle somme che il fideiussore abbia a pagare, in sua escussione, al creditore garantito; c) prestazione di assenso alla costituzione d'ipoteca per L. 3.000.000.000 da parte del debitore principale a garanzia sia dell'adempimento dell'obbligazione di rimborso delle somme che il fideiussore fosse costretto a pagare al creditore garantito, sia dell'adempimento della promessa di cui alla precedente lettera b). L'atto, al momento della registrazione, veniva assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, sennonché l'ispettore in verifica elevava supplemento, ritenendo che non potesse godere del regime agevolativo di cui all'art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, perché nella specie dovevano intravedersi come oggetto obbligazioni a contenuto patrimoniale e non già un finanziamento. Secondo l'ispettore, infatti, le pattuizioni contenute nell'art. 3 del contratto (riportate al punto b della presente nota) configurerebbero una disposizione a contenuto patrimoniale soggetta, all'epoca, all'imposta dell'1,50% ai sensi dell'art. 9 della Tariffa all. A parte I, mentre il consenso all'iscrizione d'ipoteca, di cui all'art. 4 dell'atto (riportato al sopraindicato punto c) sarebbe a sua volta assoggettabile all'imposta dello 0,25% ai sensi dell'art. 6 della citata tariffa. L'avviso di liquidazione, notificato il 6 maggio 1978 a cura dell'Ufficio del Registro di ....., è stato tempestivamente impugnato presso la Commissione tributaria di I grado del suddetto comune dall'....., ma, a tutt'oggi non risulta che tale consesso si sia pronunziato nel merito. La questione sollevata offre molti motivi di meditazione. L'Ufficio, in buona sostanza, sostiene che il gravame di parte non abbia fondamento e ne enumera i motivi: a) anzitutto l'atto ..... non reca un finanziamento, ma esclusivamente delle obbligazioni a contenuto patrimoniale, quindi, fuori dal regime di cui al ripetuto decreto n. 601, e tassabili secondo la loro natura ai fini dell'imposta di registro, (praticamente ribadendo il motivo che ha determinato l'ispettore ad elevare il finanziamento); b) la parte non ha dato la prova che la Soc. istante eserciti in Italia il credito a medio e lungo termine, nel qual caso, ammette l'Ufficio, la fideiussione potrebbe essere compresa fra gli atti soggetti all'imposta sostitutiva, ma che comunque anche in tale ipotesi, il beneficio non spetterebbe perché non è stato richiesto in atto, il quale, al contrario, conteneva la clausola che tutte le spese, compresa l'iscrizione ipotecaria, dovessero essere a carico dell'..... Infine afferma che: non vi è contestualità fra l'atto di finanziamento e quello recante le garanzie accessorie. Esclusa, quindi, l'applicabilità del D.P.R. 601 ed esaminando nel merito le clausole dell'atto ......, l'Ufficio sostiene che l'impegno della soc. ..... a versare a semplice richiesta del Banco, la somma di L. 2.500.000.000, a garanzia del buon fine dell'operazione, non possa essere considerata che una obbligazione a contenuto patrimoniale e, quindi, tassabile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 601, ma non dà una precisa motivazione di tale assunto. La Scrivente non può condividere, nè il primo, nè il secondo ordine di motivazione addotte dall'Ufficio. Non è esatto, infatti, affermare che l'atto..... debba essere sottoposto ad autonoma tassazione solo ed in quanto non contiene un finanziamento, ma soltanto altre disposizioni. E` vero il contrario e cioè che l'atto de quo contiene delle norme accessorie ad un atto di finanziamento a medio termine stipulato a suo tempo fra la Banca..... e la società....., ed essendo stipulato al solo fine di permettere l'esecuzione del finanziamento non può che essere compreso nella norma di cui al ripetuto D.P.R. n. 601. La fideiussione, la garanzia di depositare la somma presso la Banca e la costituzione d'ipoteca trovano la loro collocazione nell'art. 15 del ripetuto decreto presidenziale che allude espressamente "alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate ed alle surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali". Non è sostenibile, quindi, neppure la necessità che fra l'atto principale e quello accessorio debba esservi una contestualità, in quanto la norma parla "di qualsiasi momento" quindi anche successivo all'atto principale, ed appare irrilevante che la agevolazione debba essere richiesta in atto, sia perché, com’è noto, ogni agevolazione tributaria può essere richiesta, se non stabilito espressamente dalla legge il contrario, anche in via di rimborso, sia perché, comunque, l'Ufficio aveva di sua iniziativa concesso l'agevolazione tributaria, consistente nella tassa fissa sia pure erroneamente, in quanto, come ha dichiarato questa Direzione Generale prima, e come e` stato modificato successivamente dall'art. 5, 4 comma, del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, gli atti soggetti all'imposta sostitutiva non debbono scontare alcun tributo di registro, ma hanno diritto alla registrazione gratuita. Anche la tesi dell'Ufficio secondo la quale la parte doveva dare la prova che la Banca aveva provveduto al pagamento dell'imposta sostitutiva non ha fondamento in alcuna norma di legge, non essendo possibile far gravare tale indagine, dato il sistema di versamento dell'imposta sostitutiva, sui clienti delle banche. Infine sembra corretta la tesi dell'istituto istante, secondo la quale ogni organizzazione bancaria estera che operi in Italia è soggetta alla normativa bancaria italiana e di conseguenza possa godere anche del trattamento tributario riservato alle banche italiane che esercitano il credito a medio e lungo termine, come non è possibile obiettare che anche le aziende che esercitano il credito ordinario possono effettuare operazioni di credito a medio e lungo termine. Né può essere considerata determinante la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto nella quale è indicato che le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle d'iscrizione ipotecaria, sono poste a carico della soc. ..., trattandosi di una normale formula cautelativa che, di regola, viene posta in tutti i contratti e che non può significare certamente una rinuncia ad un particolare regime tributario di favore....... Tutto ciò premesso le doglianze della parte sembrano attendibili ed in linea con le precedenti decisioni adottate da questa direzione generale in sede di applicazione delle analoghe disposizioni vigenti nella precedente legislazione tributaria e, pertanto, si dispone l'abbandono dell'impugnato supplemento ispettivo." Per tutte queste considerazioni, si chiede che il richiesto parere possa essere definitivamente di chiaro orientamento per gli uffici interessati, involgendo apertamente questioni che, solo toccate dalla citate circolari, hanno dato adito ad applicazioni ed interpretazioni che mi sembrano non corrette. Giuseppe Minniti notaio in Sortino Corrispondenza LETTERA APERTA AL NOTAIO CIAMPI Fra le molte tue osservazioni sulla attività notarile, pubblicate su FederNotizie n. 1 di gennaio, quasi tutte condivisibili, ne ho rilevata una, che, oltre ad essere profondamente offensiva nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato, dimostra anche la tua scarsa documentazione sull'argomento. Per opportuna conoscenza dei colleghi la trascrivo integralmente: "Per dir l'ultima, pensate che il Collegio dei revisori dei conti, sono tre notai, nella relazione al bilancio consuntivo 1996, in relazione ad un credito del 1992, contestato sull'an debeatur fra Cassa e Consiglio, e di non semplice soluzione giuridica, istiga il Consiglio Nazionale a trascinare in Tribunale la Cassa Nazionale del Notariato per venire a capo della controversia. Potete figurarvi quale immagine presenterebbe di sé il notariato italiano quando ai giornalisti arrivasse un messaggio Ansa che Cassa dei notai e Consiglio nazionale dei notai stanno fra loro litigando in un'aula di tribunale, l'un contro l'altro armati, e per una questione di soldi." Ritengo che quando si portano a conoscenza della categoria problemi come questo si abbia l'obbligo di dire le cose come effettivamente stanno, cosa che tu non hai assolutamente fatto nel trafiletto soprariportaro. Innanzitutto, partiamo dall'inizio: - Nel bilancio consuntivo della gestione congiunta Cassa-Consiglio veniva posto in evidenza un credito del Consiglio di lire 2.302.697.868 nei confronti della Cassa Nazionale del Notariato ex legge 577/49 corrispondente a quanto, appariva ancora dovuto per l'integrazione del fondo trattamento pensionistico al personale alla data dell'8 agosto 1991, calcolato sulla base dei valori contabili ed attuariali dal Prof. Bellieri, attuario della Cassa. Tale somma viene tuttora indicata come credito nei bilanci del Consiglio, mentre la Cassa, avendola indicata come debito nei bilanci preventivi e consuntivi dei primi anni dopo la separazione, nel bilancio consuntivo 1995, ritenne di riassorbire unilateralmente detto fondo, cancellandolo completamente, senza interpellare il Consiglio Nazionale che dall'inizio rivendicava tale somma. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato in tutte le relazioni sui bilanci, dal consuntivo 1992, aveva sempre fatto rilevare l'incongruenza della situazione di un presunto credito che veniva evidenziato in ogni bilancio senza giungere a soluzione e la responsabilità anche personale degli Amministratori che non provvedessero a definire tale situazione ed il Consiglio ha tentato più volte, anche negli ultimi mesi, di definire bonariamente con la Cassa le modalità per addivenire ad una soluzione del problema, anche attraverso un arbitrato, ricevendone sempre un netto rifiuto. Resta pertanto un'unica soluzione, quella di un giudizio di accertamento, che stabilisca una volta per tutte l'an ed il quantum debeatur, in modo da poter chiudere definitivamente la vertenza, tenuto conto delle responsabilità, anche patrimoniali, degli amministratori dei due organi. Ritengo quindi di poter affermare, senza tema di smentite, che il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato nel segnalare ripetutamente al Consiglio la necessità di _definire al più presto anche in via contenziosa nei confronti della Cassa Nazionale del Notariato tale vertenza, onde concludere la controversia in maniera inoppugnabile per tutti e, se del caso, rivedere la relativa posta di bilancio", lungi dall'istigare il Consiglio a trascinare la Cassa avanti al Tribunale, abbia semplicemente svolto il compito per il quale è stato istituito ed eletto; quello di tenere sotto controllo la gestione economica dell'Ente e di segnalare agli Amministratori le anomalie riscontrate, indicando nel contempo le possibili soluzioni. Ritengo che tale problema non si sarebbe posto se gli amministratori della Cassa non avessero posto un costante rifiuto ad esaminarlo congiuntamente ed avessero acconsentito a ricercarne, insieme al Consiglio Nazionale del Notariato, una giusta soluzione. Tanto dovevo a te ed ai colleghi che mi leggono. Aldo Dalla Rovere Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato Al Direttore di FederNotizie Caro Direttore, Sul numero di Gennaio di FederNotizie, apparso in anteprima stamane sul sito Internet di Federnotai, leggo nel corsivo redazionale rilievi sul mio operato di consigliere della Cassa dimissionario. Ti chiedo ospitalità per questo mio breve chiarimento. Mi si imputano due cadute di stile: la prima consiste ne "la richiesta di pubblicazione per via gerarchica" della mia lettera di dimissioni. La lettera era stata pubblicata nel numero di Novembre; ora, (melius re perpensa ?), arriva l’addebito. La opportunità della pubblicazione era stata deliberata dal Comitato Notarile Piemonte e Valle d’Aosta; l’ho pertanto trasmessa, con la richiesta di pubblicazione, al Notaio Grazia Prevete di Torino; l’ho fatto sia per il rapporto di amicizia esistente, sia per la competenza e vicinanza territoriale ma sia, soprattutto, perché la Prevete è Presidente della Federnotai e quindi mi pareva addirittura doveroso tale comportamento. Il Presidente non trovò nulla da ridire; apprendo ora che così facendo ho avuto una caduta di stile. Se così è, chiedo venia, ma assicuro che il lamentato incidente è solo dovuto a poca conoscenza, per scarsa frequentazione, delle regole dell’ambiente. La seconda caduta di stile viene indicata nel "traversale riferimento a vicissitudini del verbale n. 7 - seduta del 23 maggio 1997". Sul punto osservo solo che la lettera di dimissioni era indirizzata al Presidente della Cassa. Sulle ipotesi infine formulate nel corsivo, pur se sotto forma dubitativa, di ritrovata unità di intenti, di unanimità comprendente anche il dimissionario, comunico che le dimissioni sono state da me riconfermate. Giuseppe Cotto notaio in Asti Certo che quel verbale n. 7 . . . . Comitato Regionale Notarile Lombardo Milano, 17 gennaio 1998 Ai Notai della Lombardia Loro Sedi Cari Colleghi, il 28 febbraio p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali (Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato, Collegio dei Revisori della Cassa, Componenti dell’assemblea dei rappresentanti della Cassa; Consiglieri distrettuali). Questo comitato ritiene doveroso richiamare l’attenzione su alcuni principi che qui sintetizzo. E’ necessario che i rappresentanti in scadenza di mandato facciano conoscere tempestivamente le loro decisioni in ordine alla propria eventuale ricandidatura. E’ opportuno, con ciò allineandosi ai principi legislativi vigenti in ordine alla durata in carica dei Consiglieri nazionali, che venga favorita al massimo la rotazione nelle cariche per agevolare il ricambio e la circolazione delle idee, ciò anche in osservanza di quanto disposto dal Codice Deontologico. Tutti i colleghi sono eleggibili, ma appare opportuno che la loro disponibilità venga fatta conoscere tempestivamente accompagnata da un profilo personale e da qualche idea sull’impegno che andranno ad assumere. Questo Comitato è pertanto a disposizione per ricevere le informazioni e per portarle, tempestivamente, a conoscenza dell’elettorato, anche tramite i Consigli Distrettuali. Il Presidente (dr. Giuseppe Manfredi) Al Direttore di FederNotizie Torino, 10 Dicembre 1997 Caro Direttore, sono uno dei consiglieri di Torino che all’ultima tornata elettorale non ha votato per il Notaio Re e sento la necessità di precisare che la mia scelta non è stata dettata da alcuna valutazione negativa sulla persona del Presidente Re né, tantomeno, dalla convinzione della assoluta inderogabilità del Codice Deontologico, bensì dalla considerazione che le nuove idee possano essere più facilmente promosse dal ricambio nelle cariche istituzionali mentre la stabilità di queste può, talora, produrre l’appiattimento dell’attività. Non ho cambiato opinione. Comunque credo che la maggioranza formatasi secondo le regole vigenti non possa essere definita "democrazia formale", in quanto essa è diretta conseguenza di quelle stesse regole, il cui cambiamento, voluto solo perché il risultato della loro applicazione non è gradito a tutti, potrebbe sortire effetti negativi e pericolosi. Per questo motivo ritengo doveroso rispettarne gli esiti e, in ogni caso, proprio perché il mio voto è stato l’espressione di un’idea e non contro una persona, non trovo corretto e giusto definire "irrispettosa" la presidenza di Gianfranco Re. Egli è persona perbene, un galantuomo che sicuramente dedica alla sua funzione più tempo e cura di quanto molti altri sarebbero capaci. Ritengo, infine, senz’altro più proficuo cercare di lavorare al meglio - pur nella dialettica del confronto - in armonia e serenità, piuttosto che ancorarsi a questioni di principio e perseguire una polemica che dura ormai da troppi mesi. Cinzia Castellano notaio in Torino Il commento è a pag. http://www.federnotizie.org/1998/marzo/muggia.htm di questo stesso numero. Attività sindacali SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 23 GENNAIO 1998
Il giorno 23 gennaio 1998 si è riunita presso la sede di Roma, in Via Flaminia n. 162, l’assemblea dei delegati di Federnotai, alle ore dieci e quarantacinque. Sono presenti: VENETO: Bidello, Todeschini - MARCHE: Pierdominici - CAMPANIA: Cimmino, Macchiarelli - LAZIO: Berionne, Porceddu, Lorusso Caputi, Bissatini - SARDEGNA: Falchi, Cabiddu - EMILIA: Montalti - LOMBARDIA: De Stefano - SICILIA: Corsaro - PIEMONTE: Bassetti, Prevete - LIGURIA: Grilli, Marchetti - PUGLIA: Troise - TOSCANA: Ersoch, Bernardini - ABRUZZO: De Matteis Apre i lavori il Presidente Prevete, sollecitando le risposte al questionario informatico. Spiega anche la sua lettera che accompagna lo stesso e nella quale si evidenzia la presenza di Federnotai all’interno dei progetti informatici del CNN. Dopo avere illustrato la documentazione consegnata ai delegati, enuncia le date previste per le future assemblee: 21 marzo, 23 maggio, 18 luglio, 19 settembre, 21 novembre, 23 gennaio 1999, da svolgersi tutte a Roma ad eccezione di quella di luglio, come da tradizione a Cascina Bergamina. Prevete relaziona quindi sull’anno di attività della Giunta, soffermandosi sulle iniziative informatiche, le polizze assicurative e le istruzioni per l’uso. Bissatini ricorda l’impegno profuso per la Consilp, Macchiarelli l’impegno nel promuovere la riflessione sulla Cassa. Dopo aver fatto riferimento ai mutamenti legislativi in corso che si avviano a stravolgere la professione notarile, Prevete sostiene che l’associazione sindacale deve chiamarsi fuori dalle polemiche sull’opportunità dell’esistenza degli Ordini professionali . Troise, Todeschini e Cimmino ritengono però che Federnotai debba essere visibile all’esterno in questa fase e richiamare attenzione su se stessa e sugli aspetti maggiormente meritevoli della professione notarile, poiché la gente comune identifica quest’ultima puramente e semplicemente con l’Ordine. L’assemblea si dichiara unanime con tale impostazione e chiede alla Giunta di tenerne conto, se possibile con un intervento sulla stampa nazionale. Circa eventuali riferimenti alle tariffe, entrando nel dettaglio delle cifre, negli interventi giornalistici, Troise si manifesta perplesso, Bassetti li ritiene indispensabili se davvero ci si vuole mettere nella prospettiva dell’utente. Viene dato mandato a Cabiddu ed Ersoch di condurre un’indagine comparativa delle tariffe distrettuali. Corsaro chiede a Federnotai di informarsi presso la Cassa circa la sorte della polizza sanitaria che era stata data per operativa a partire dal 1° gennaio 1998. Sempre Corsaro richiama la necessità di sottoporre ai candidati, alla Cassa e al CNN alcune domande da cui si evinca un loro programma. L’assemblea invita Todeschini a predisporle immediatamente. Berionne riferisce di un invito rivolto a Federnotai dell’A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) riguardante la partecipazione a una manifestazione di protesta fiscale. Bissatini osserva che un’iniziativa di questo tipo avrebbe senso solo se promossa da una confederazione e non da una singola associazione di categoria. Berionne invita a non trascurare, per il futuro, il contatto con l’ANF che sta meditando di aderire alla Consilp. L’assemblea delibera di inviare un osservatore alla manifestazione. Si passa alla relazione del tesoriere Bissatini. Il tesoriere lamenta il ritardo di alcune associazioni sia nel versamento della quota che nella fornitura dei dati indispensabili per quantificare l’importo da essi singolarmente dovuto. Bissatini espone le voci principali del bilancio preventivo, soffermandosi sugli stanziamenti per il congresso 1998 e l’istituzione di un ufficio studi fondato su collaborazioni retribuite di giovani laureati. Il dibattito investe molti presenti quando si passa alla voce dell’informatica, essendo comune la volontà di continuare il rapporto con il consulente Bernardi, ma differenti i pareri sulle modalità. Berionne e Bidello propongono che nel contratto annuale di Bernardi sia compresa la consulenza, perlomeno telefonica, prestata alle varie associazioni. Grilli patrocina la proposta della Giunta, consistente nel confermare un contratto minimo di consulenza e nel concordare un tariffario delle varie prestazioni, differenziandolo per Federnotai, associazioni e singoli associati. Aggiunge che si potrebbe, semmai, comprendere nel contratto di consulenza un documento periodicamente aggiornato e collocato in rete dal quale acquisire informazioni utili circa la scelta e la gestione dei programmi notarili. Cimmino, a sostegno di queste tesi, fa notare che al sindacato competono compiti di sollecitazione ma non necessariamente gestioni di servizi rispetto all’Ordine. Dopo interventi di Cabiddu, Bassetti, Bidello, Todeschini, Bissatini, Prevete, l’assemblea delibera conformemente alle proposte della Giunta alla quale dà mandato di fissare con Bernardi il tariffario. Rinnova altresì alle associazioni l’invito a dotarsi autonomamente di un consulente informatico. Prevete passa a spiegare alle associazioni cosa debbono fare per il sito Internet. Bidello propone che un comunicato avente ad oggetto questo contenuto venga redatto da Bernardi e pubblicato su FederNotizie. Ritornando al bilancio, Bissatini informa di avere compiuto un errore materiale circa la voce "Spedizione FederNotizie" che è stato in questa sede rilevato. Al fine di risistemare le poste, ma anche per determinare con maggiore criterio la spesa informatica, l’assemblea delibera di differire l’approvazione del bilancio a marzo. Dopo un’interruzione dei lavori, alla ripresa alle ore quattordici si constata che, come già accaduto, alcuni delegati sono già ripartiti. L’assemblea delibera, per il futuro, di eliminare le pause pranzo e di fissare le chiusure attorno alle ore quattordici, per evitare che le decisioni vengano assunte da un organo dimezzato. Prevete legge le domande per i candidati alla Cassa e al CNN, redatte da Todeschini con il concorso di altri delegati. Le associazioni provvederanno a diffondere domande e risposte con le modalità ritenute appropriate. In materia di assicurazioni, Prevete si richiama a una sua lettera che ricapitola la situazione e relaziona brevemente su quest’ultima, enunciando le controproposte fatte da Federnotai alla Limmat, maturate nelle riunioni presso la Nikols a Milano. Propone di istituire una mini commissione per lo studio di una nuova polizza futura, affidandone la direzione a Di Jorio che si è sempre dimostrato attento al problema. Ersoch dice che si potrebbe pensare di sgravare Federnotai della gestione della polizza. Todeschini ritiene che si debba resistere fino all’adozione della polizza generale che attuerà il CNN. Pierdominici rileva che essa dovrà comunque assumere le funzioni di polizza di qualità per operatori di qualità. Berionne propone di spostare le date di scadenza da aprile a febbraio e di introdurre le previsioni delle disdette in caso di polizza - convenzione stipulata per tutti i notai dal CNN. Montalti critica la condotta della Nikols che non è riuscita a trattenere La Previdente almeno sino alla scadenza annuale. Quindi, Montalti relaziona sulla Sintesi e riafferma la necessità di un collegamento continuo e diretto con un rappresentante regionale e uno della giunta. Bassetti relaziona sullo stato dei lavori del III Congresso di Federnotai, sulle linee di tendenza, sulla suddivisione dei compiti, sulla data (che dovrebbe essere il 19 giugno), sull’impalcatura ideologica. Dopo interventi di Porceddu e De Stefano, l’assemblea viene chiusa alle ore sedici e trenta. a cura di Remo Bassetti Attività sindacali ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA Prot. N.150/97 Egr. dr. ANGELO ETTORRE Dipartimento del Territorio Direz. Compartim. Lombardia Via Ugo Bassi n.4/B 20159 M I L A N O Oggetto: trascrizione degli atti societari; requisiti e modalità. Egregio Dott. Ettorre, nel contesto della precedente comunicazione a Lei trasmessa il 10 giugno u.s. n.100/97 prot., sottopongo alla Sua attenzione le brevi note che seguono, elaborate dalla apposita Commissione di questa Associazione in materia di trascrizione degli atti societari. Sovente, a partire dall’entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985 n.52 e con particolare riguardo alle Conservatorie che andavano meccanizzandosi, i notai hanno incontrato difficoltà nell’ottenere la trascrizione di atti societari (fusioni, ma ancor più spesso verbali che portano delibere di modifica della denominazione, della sede o di trasformazione). I Conservatori rifiutano, infatti, con frequenza le note che contengano dati (nella fattispecie quelli richiesti dal quadro B) non contenuti nel titolo, mentre, a causa della loro stessa natura, i verbali si limitano a registrare ciò che avviene in assemblea senza poter contenere altre indicazioni, quali appunto quelle relative agli immobili, che sono estranee all’ordine del giorno e che perciò non vengono trattate.- Ad avviso dei Conservatori la pubblicità di tali atti può essere conseguita solo attraverso la stipulazione di un atto ricognitivo, nel quale sia contenuta l’indicazione degli immobili richiesta dall’art.2659 n.4 C.C.; ma, è di tutta evidenza come ciò costituisca un onere per le società, che, se possibile, deve essere evitato.- Le prassi operative degli uffici periferici lombardi divergono però localmente ed è pertanto opportuno ridurle ad unità.- E’ noto che gli atti e le domande soggetti a trascrizione sono un numero chiuso individuato dalle norme contenute negli articoli 2643 e ss.- Il principio di tassatività delle trascrizioni è decisamente affermato dalla Corte di Cassazione con una decisione a Sezioni Unite (18 febbraio 1963 n.392): "la trascrizione è ammessa solo se è richiesta dalla legge in ordine a quella categoria o a quel determinato tipo di atti", "le norme sulla trascrizione non possono applicarsi analogicamente". Tale principio è solo in parte attenuato dall’articolo 2645 C.C. che chiarisce come non debba ritenersi tassativo l’elenco degli atti, ma quello dei mutamenti giuridici prodotti dagli atti stessi (per un completo panorama sulle posizioni in dottrina e giurisprudenza sul punto, cfr Ettorre – Silvestri "La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale", Milano 1991).- Da tale consolidato principio la dottrina (Gian Franco Condò "Non trascrivibilità nei Registri Immobiliari di atti o verbali contenenti modifiche di atti costitutivi o statuto di società" in FederNotizie, gennaio 1997, e Gennaro Mariconda "Effetti della fusione sugli immobili e principi della trascrizione") ha fatto coerentemente discendere la non trascrivibilità degli atti modificativi di società e ciò in quanto essi non realizzano alcune degli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2643 e 2645 del Codice Civile.- Tale conclusione è di tutta evidenza per quanto riguarda le modifiche della denominazione e della sede sociali, ma anche per quanto riguarda la trasformazione, fenomeno che da lungo tempo in dottrina nessuno ricostruisce più come traslativo.- Per quanto riguarda la fusione non è questa la sede per affrontare l’annoso dibattito circa la sua natura. Basta solo ricordare che sempre più va diffondendosi l’opinione di chi, rifiutando antroporformizzazioni del fenomeno contrattuale società, non ritiene la fusione equiparabile ad una successione, sia essa inter vivos o mortis causa, ma piuttosto ad un evento modificativo degli originari contratti di società.- Discorso del tutto analogo deve essere fatto per la scissione.- Su tali premesse parrebbe logico risolvere il problema con un invito ai Conservatori a rifiutare gli atti modificativi di società, atti che trovano la loro naturale sede di pubblicità nel Registro delle Imprese.- Ma tale invito urterebbe, oltre che con una prassi consolidata, anche contro un dato normativo che non sempre è stato tenuto nel giusto conto.- La trascrizione della fusione è espressamente prevista dall’articolo 4 della tariffa allegata al D.lgs. 347/1990, Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, mentre quella degli altri atti modificativi di società trova riscontro in fonti legislative secondarie quali il Decreto Interministeriale 5 luglio 1986 (Approvazione dei Modelli di Nota) e la relativa circolare di Istruzioni (29 dicembre 1989 n.60). In tali provvedimenti si parla esplicitamente di trascrizione di "Trasferimento sede sociale – codice 148", "Trasformazione di società – codice 147", "Mutamento di denominazione o ragione sociale – codice 142" e "Fusione di società – codici 137 e 138".- Si tratta allora di conciliare i principi posti con chiarezza dal codice civile e con altrettanta chiarezza fatti propri da dottrina e giurisprudenza, con nuove norme dettate a fini fiscali o comunque statistici (poiché la codificazione degli atti nelle note di trascrizione non ha alcun rilievo civilistico), che appaiono contrastare con l’impianto codicistico.- Tale esigenza sistematica è soddisfatta evidenziando come i registri immobiliari, pensati ed impiantati ai fini civilistici, con lo scopo di dirimere contrasti tra i più aventi causa da uno stesso soggetto, sono stati utilizzati anche ad altri scopi, al fine di una pubblicità che, contrapposta a quella dichiarativa, potremmo, senza spingerci oltre nelle sistemazioni, definire minore.- E’ il caso, a tutti noto, del certificato di denunciata successione che l’Ufficio del Registro è tenuto a trascrizione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.347 e che per espressa affermazione del ligislatore "non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione".- Ma è anche il caso di pubblicità prevista dall’articolo 2647 C.C. per la costituzione del fondo patrimoniale che abbia per oggetto beni immobili (introdotta dall’articolo 206 della legge 19 maggio 1975 n.151). Tale pubblicità, secondo dottrina e giurisprudenza, ha carattere di pubblicità notizia, mentre rileva ai fini dell’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale la pubblicità nei registri dello stato civile.- Ciò che si vuole sottolineare con questi esempi è che la pubblicità nei registri immobiliari, pur conservando come preminente lo scopo per cui era stata pensata, non rifugge, per volontà del legislatore, da altri e minori compiti.- E tra questi minori compiti può essere inserito, anche e soprattutto in virtù dei precitati provvedimenti, quello di rendere noti quei mutamenti delle situazioni dei soggetti collettivi (persone giuridiche e no), che, se taciuti, renderebbero eccessivamente gravosa l’ispezione dei registri immobiliari.- Da tali premesse si devono però far discendere, coerentemente, alcune conseguenze.- La pubblicità prevista, ma non imposta, per gli atti societari dal Decreto Interministeriale 5 luglio 1986 (Approvazione dei Modelli di Nota) non è pubblicità dichiarativa e non è pertanto riconducibile al tipo di trascrizione. Si tratta invece di pubblicità notizia che pertanto non deve intendersi soggetta a regole di cui agli articoli 2643 e ss del codice Civile.- La nota redatta ai fini di tale pubblicità (che solo per comodità chiameremo ancora nota di trascrizione) non deve perciò contenere le condizioni previste dal n.4 dell’articolo 2659 del Codice Civile.- Tale soluzione dimostra inoltre una maggiore coerenza col sistema.- La pubblicità degli atti societari, a differenza della trascrizione, non riguarda vicende relative ad "oggetti" di un rapporto giuridico, ma a "soggetti" del rapporto. Tale pubblicità ha funzione, giova ribadirlo, non dichiarativa, ma di notizia e di notizia relativa ad una modificazione del soggetto titolare di diritti su beni immobili.- La pubblicità rileva pertanto per tutti i predetti diritti indipendentemente da una loro segnalazione sul quadro B dei modelli di nota attualmente in vigore.- In pratica, quando si indaga sulle vicende di un diritto, di cui è titolare una società, interessa conoscere dai registri immobiliari (anche se ciò costituisce duplicazione del registro delle imprese) le modifiche di tale soggetto. L’indicazione del diritto non aggiunge alcuna utilità.- In conclusione, si ritiene la legittimità di una nota di trascrizione redatta senza complicazione del quadro B o con compilazione di tale quadro con dati non ricavati dal titolo.- Nello spirito di consueta reciproca collaborazione, è gradito conoscere il parere del Suo Ufficio sulle considerazioni che precedono, nella comune ottica di dare una corretta interpretazione ed attuazione delle norme che regolano la materia, e di indirizzare gli uffici periferici dell’intera Lombardia verso comportamenti uniformi ed omogenei tra loro, anche allo scopo di evitare disparità di trattamento all’interno della stessa utenza notarile.- Nel rimanere a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le invio molti distinti saluti. Il Presidente Nicola Maienza
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