|
maggio 2008
|
|
|
Corsivo redazionale |
|
|
|
Convegno Migranti – Diritto – Mediazione (Milano, 10 marzo 2008) |
di Giampaolo Cesati |
|
|
Una lettera … un ricordo |
di Maria Nives Iannaccone |
|
|
|
|
|
|
Argomenti |
|
|
|
L’articolo 2645 ter del Codice Civile |
di Gianfranco Condò |
|
La tassazione delle cessioni di quote sociali (anche i contribuenti sognano pecore elettriche ?) |
di Daniele Muritano | |
|
Trust e vincoli di destinazione e imposizione indiretta alla luce delle recenti circolari |
di Michele Ferrario Hercolani | |
|
La mediazione giuridica nel dialogo interculturale e nell’integrazione: il ruolo del notaio |
di Eliana Morandi | |
|
… Buono a sapersi (di nuovo) |
dal Giudice Tutelare di Milano | |
|
|
Il criterio dei valori normali negli atti di trasferimento immobiliare |
di Piercarlo Colnaghi |
|
Errata – corrige (tabella rapida di consultazione per la certificazione energetica) |
| |
|
|
|
|
|
|
Notaio contro |
|
|
|
Visure ipotecarie ventennali ed esecuzione forzata immobiliare |
(segnalazione di Paolo Forti) |
|
|
|
|
|
|
Finestra sul cortile |
|
|
|
Il closing |
di Arrigo Roveda |
|
|
|
|
|
Bungee Jumping |
| |
|
|
|
|
|
|
Attività Sindacali |
|
|
Verbale dell’assemblea dei delegati del 15 marzo 2008 |
a cura di Vincenzo Pappa Monteforte |
Corsivo redazionale
E quindi il tormentone delle sedi potrebbe dirsi concluso. Abbiamo il decreto ministeriale, abbiamo i numeri.
Adesso ci si incomincia a chiedere chi ha vinto e chi ha perso; chi è riuscito meglio ad usare i propri contatti e il proprio potere e chi invece ha dimostrato di non saper fare "lobby".
Nel momento in cui scriviamo non è dato ancora di sapere se ci sarà una sollevazione da parte dei distretti puniti con un aumento forte attraverso ricorsi generalizzati o se ci sarà rassegnazione; se ci saranno iniziative clamorose dentro e fuori il nostro mondo o se ci sarà una generale acquiescenza.
In questo momento tutto ciò non ci interessa, né compete in alcun modo a noi discutere scelte che spettano ai Consigli Distrettuali ed ai singoli notai; staremo a vedere con interesse ed eventualmente commenteremo.
Quello che invece da subito e da più parti si è sottolineato è la gravissima sproporzione del principio di rappresentanza all'interno dei nostri organi direttivi: il Consiglio Nazionale e, in maniera ancora più clamorosa, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale.
Il problema non è nuovo: da parte nostra l'abbiamo sottolineato in più occasioni, ma, con la revisione della tabella, diventa addirittura impressionante.
In calce a questo corsivo pubblichiamo alcuni schemi che rivelano in maniera chiarissima quale "vulnus democratico" esista al nostro interno.
Chi rappresenta il 52% conta per il 40% o addirittura per il 33%; chi rappresenta il 48% conta per il 60% o addirittura per il 67%.
Qualcuno, in lista, ha definito questi ragionamenti come "leghisti", evidentemente ritenendoli finalizzati ad una prevaricazione del "nord contro il sud". A noi pare che principi quali il rispetto delle regole, il rispetto dei principi democratici, la correzione di un grave "gap" di rappresentanza, dovrebbero essere patrimonio comune e generalizzato di qualsiasi cittadino di un paese democratico.
Anche al di là della semplice composizione degli Organi Direttivi, valga un altro esempio: da più parti nei mesi scorsi si è sostenuta l'opportunità di dare ai voti congressuali significati più pregnanti, in qualche modo vincolanti per il Consiglio Nazionale ed anzi proprio sulla base di tali istanze si è sbandierato il voto congressuale sul superamento del "metodo circolare" nella ripartizione delle sedi.
Ebbene, se davvero si volesse questa riforma tendente ad attribuire ai voti congressuali valore vincolante od almeno semi-vincolante per il CNN (e noi non siamo pregiudizialmente contrari), non ci può essere nessuno che creda nella democrazia che non concordi sul fatto che il regolamento dei congressi vada completamente rivoluzionato e debbano votare dei delegati che abbiano rappresentanza e peso in relazione al numero dei deleganti.
E' del tutto evidente che del metodo e dei calcoli attraverso i quali arrivare ad una risistemazione occorrerà discutere: secondo noi non andrà operata solo ed esclusivamente con la matematica in mano (questo esercizio lo lasciamo volentieri a chi l'ha usato perversamente per le tabelle), ma avendo come guida proprio principi di democrazia rappresentativa che permettano comunque, al di là dei numeri, anche una rappresentanza di tutte le componenti geografiche e sociologiche del notariato. E tecnicamente ci si potrà arrivare attraverso diversi metodi: -numero dei rappresentanti; -voto con diverso peso, -od altro.
Tuttavia siamo anche convinti che solo una correzione rapida e decisiva di questa esistente grave distonia potrà permettere la continuazione di un rapporto corretto e costruttivo al nostro interno.
(Qualche considerazione sugli schemi che seguono:
-abbiamo preferito, per il CNN, ragionare comunque per Regioni e non per Zone -come è attualmente- proprio perché il concetto di "Zona" ci pare del tutto superato dalla realtà delle cose;
- quanto al Consiglio di Amministrazione della Cassa abbiamo, naturalmente, preso in considerazione solo i 15 membri effettivi. In realtà esistono poi altri 3 componenti rappresentanti i notai pensionati che vengono cooptati dal Consiglio stesso: in questo momento tutti e tre sono notai già operanti al Centro - Sud (Lazio -Sicilia e Basilicata.)
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
REGIONI
O GRUPPI NUMERO
NOTAI PERCENT.
% NUMERO
ATTUALE NUMERO
MATEMATICAMENTE
SPETTANTE
Lombardia 1167 18,97 2 3,79
Triveneto 776 12,61 2 2,52
Lazio 619 10,06 2 2,01
Piemonte 530 8,62 2 1,72
Emilia - Romagna 527 8,57 1 1,71
Sicilia 468 7,61 2 1,52
Campania 405 6,58 2 1,31
Toscana 402 6,53 1 1,31
Marche / Umbria
Abruzzo / Molise 392 6,37 2 1,28
Puglia 336 5,46 1 1,09
Liguria 227 3,69 1 0,74
Calabria
Basilicata 187 3,04 1 0,61
Sardegna 116 1,89 1 0,39
TOTALI 6152 100,00 20 20,00
NUMERO
NOTAI PERCENT.
% NUMERO
ATTUALE PERCENT.
%
NORD 3227 52,45 8 40,00
CENTRO
E SUD 2925 47,55 12 60,00
TOTALI 6152 100,00 20 100,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
REGIONI
O GRUPPI NUMERO
NOTAI PERCENT.
% NUMERO
ATTUALE NUMERO
MATEMATICAMENTE
SPETTANTE
Lombardia 1167 18,97 1 2,85
Triveneto 776 12,61 1 1,89
Lazio 619 10,06 1 1,51
Piemonte 530 8,62 1 1,29
Emilia - Romagna 527 8,57 1 1,28
Sicilia 468 7,61 1 1,14
Campania 405 6,58 1 0,99
Toscana 402 6,53 1 0,98
Marche / Umbria
Abruzzo / Molise 392 6,37 2 0,96
Puglia 336 5,46 1 0,82
Liguria 227 3,69 1 0,55
Calabria
Basilicata 187 3,04 2 0,46
Sardegna 116 1,89 1 0,28
TOTALI 6152 100,00 15 15.00
NUMERO
NOTAI PERCENT.
% NUMERO
ATTUALE PERCENT.
%
NORD 3227 52,45 5 33.33
CENTRO
E SUD 2925 47,55 10 66.67
TOTALI 6152 100,00 15 100.00
CONVEGNO MIGRANTI - DIRITTO - MEDIAZIONE
(Milano, 10 marzo 2008)
Organizzato dall'Associazione Sindacale Notai della Lombardia, il 10 marzo scorso si è svolto a Milano un convegno sull'integrazione degli immigrati in Italia. E' stata una grande occasione per lanciare la proposta dei notai di collaborare con enti e organizzazioni del Terzo Settore: la proposta è già stata raccolta da alcuni di essi con i quali sono in corso contatti. Anche sulla stampa il convegno ha avuto un'eco molto soddisfacente anche per l'impegno notevole del collega Domenico Chiofalo e dell'addetto stampa Dario Banfi.
Tra gli oltre 200 presenti, nella Sala Orlando dell'Unione del Commercio, molti notai ma anche operatori del settore. Ben rappresentati molti dei protagonisti sulla scena dell'immigrazione. L'unico neo: un po' impegnativo l'ascolto di nove relazioni. Moderatore il giornalista Roberto Parmegiani, redattore di Famiglia Cristiana, pacato ma attento a raccogliere e ravvivare il "pathos" che promanava da alcuni interventi.
Umberto Ajello, Presidente dell'Associazione notarile ospite, nel saluto di apertura ha annunciato la disponibilità dei notai alla collaborazione con istituzioni ed enti pubblici o privati che operano sul campo.
Il messaggio è stato subito rilanciato da Giulia Clarizio, giunta apposta da Roma per rappresentare il CNN. Essa ha rivelato la duplice aspirazione dei notai: conoscere le altrui esperienze e nel contempo diffondere la conoscenza della loro esperienza e competenza nell'opera di interpretazione ed applicazione del diritto. Chi più dei Notai, professionalmente mediatori del diritto, potrebbe svolgere la funzione di mediatore culturale, rendendo comprensibili agli immigrati le basi della nostra cultura giuridica: ad esempio i concetti di proprietà individuale, di responsabilità illimitata, di regime patrimoniale ?
L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Mariolina Moioli, ha dimostrato - dati alla mano - l'impegno del Comune verso gli immigrati, purché regolari. Il massimo sforzo del Comune sarebbe concentrato nell'istruzione ed assistenza agli adulti in difficoltà.
Il Notaio Eliana Moranti (di cui pubblichiamo la relazione in questo stesso numero del giornale) ha rammentato che il rapporto tra Società ospitante e migranti, deve essere biunivoco, lo sforzo reciproco. La prima deve porre ed applicare regole uguali per tutti ma nel contempo garantire che tutti le comprendano. L'integrazione passerebbe attraverso gli snodi della lingua e del diritto. Il notaio dovrebbe calarsi nella cultura che gli viene rappresentata dal cliente immigrato e, immaginando l'ignoranza di alcuni concetti, cercare di fargli capire - non senza un tocco di umiltà - i fondamenti dell'ordinamento, senza rinunciare ai nostri valori.
Il Direttore della Caritas Ambrosiana, Roberto D'Avanzo, ha apprezzato che la discussione si fosse mossa dalla considerazione del fenomeno migratorio dato per presupposto, senza volontà di contestarlo.
Egli ha convenuto che attraverso la ricerca di un linguaggio comune si favorisce l'integrazione. Al Notaio spetterebbe il compito di dimostrare la ragionevolezza dei valori su cui si basa il nostro diritto, evitando però di porli come emanazione di una cultura superiore.
Il Prof. Ennio Codini, dell'ISMU - Fondazione per le Iniziative e gli Studi sulla Multietnicità - ha denunciato l'approccio restrittivo che permea una parte della cultura degli italiani versi i migranti. Il contenuto dei diritti concessi loro sarebbe plasmato sulla nostra cultura, negando la libertà di costruirlo secondo la peculiare cultura di origine.
Molto diretto e appassionato l'intervento di Giuseppe De Angelis, Dirigente dell'Ufficio Immigrazione presso la Questura di Milano, che ha messo a nudo le difficoltà (prima ancora burocratiche che relative alla ignoranza del diritto ed ai pregiudizi razziali) che lo straniero incontra da noi. Egli ha denunciato il difetto di comunicazione in questa materia e la scarsezza delle risorse messe a disposizione della Questura.
Un invito alla cultura della tolleranza è arrivato da Guido Portinaro, Presidente Anolf Lombardia, (associazione sindacale di matrice cattolica); abituato ad accogliere gli immigrati fin dal loro arrivo in Italia. Egli ha posto l'accento sulla delicatezza della fase di transizione dalla situazione di irregolarità a quella di regolarità. Pur rallegrandosi della disponibilità manifestata da singoli settori della società - e ora anche dei notai - ha auspicato maggiore concatenazione negli interventi.
Gli ha fatto eco l'editore Gianluca Luciano, Responsabile del network "Stranieri in Italia", secondo cui i rapporti con gli immigrati dovrebbero essere eletti tra le priorità nelle scelte politiche del Paese; si dovrebbero investire maggiori risorse per consentire agli immigrati di "sentirsi come a casa".
Sarebbero proprio gli italiani i primi a ricevere vantaggio dalla presenza degli immigrati nel nostro tessuto sociale ed economico; ciò soddisferebbe una nostra esigenza egoistica.
Anna Maria Crotti, Referente per l'Intercultura dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha reputato ormai prassi il cronico stato di emergenza della scuola di fronte ai flussi di alunni stranieri (oggi pari al 10,07% della popolazione scolastica ma la tendenza è in aumento).
L'integrazione risulterebbe favorita proprio nelle classi di scolari multietniche.
Da ultima Patrizia Madoni, che dirige il Servizio Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva dell'ASL di Milano, ha riferito che il servizio di mediazione linguistica-culturale svolto nei consultori famigliari crea un ponte indispensabile tra gli operatori e gli immigrati.
Si tratta in prevalenza di donne in gravidanza o puerperio, i cui riferimenti culturali originari sono messi in crisi dagli operatori del nostro Paese. La mediazione consentirebbe a questi ultimi di comprendere meglio le altre culture. L'obiettivo da raggiungere sarebbe quello di evitare che la posizione tra due culture sia troppo spostata verso una di queste.
Giampaolo Cesati - notaio in Milano
UNA LETTERA … UN RICORDO
Tra alcuni vecchi documenti della Scuola del Notariato di Milano e della Lombardia, è stata "rinvenuta" questa lettera di circa trenta anni fa, la cui lettura ci ha fatto tornare indietro ad un momento storico dai più dimenticato e da molti colleghi neanche mai vissuto. Un'epoca in cui gli allievi che frequentavano la scuola erano circa 20 ed in cui il concorso veniva tenuto ogni "qualche anno".
Vi si respira l'aria dell'Italia del boom economico, con tanto desiderio di fare, ancora pochi mezzi, in cui il lavoro veniva svolto con entusiasmo.
Ad una prima lettura quel che risulta più evidente è il tono usato: rispettoso, educatissimo, che lascia trasparire stima e deferenza; il mittente spera di essere il "meno indegno possibile" e ringrazia della fiducia "benignamente" accordata.
Si potrebbe ipotizzare trattarsi di un prete di campagna che scrive al suo Vescovo all'epoca di Don Camillo e Peppone: invece no. L'epoca in realtà era quella, ma il mittente era il notaio Agostino Avanzini, responsabile all'epoca della scuola del notariato di Milano, (successivamente egli stesso presidente del consiglio del medesimo distretto, consigliere nazionale e di recente scomparso) e destinatario era il Notaio Presidente del Consiglio Notarile di Milano. Come dire, colleghi e amici, che tuttavia si davano del "lei" e ritenevano opportuno manifestare riconoscenza per iscritto. Queste buone maniere di un tempo sembravano appartenere anche agli allievi che avevano incaricato il mittente di presentare al Presidente i loro ringraziamenti.
La riconoscenza, termine oggi quasi sconosciuto per disuso forse più che ventennale, veniva manifestata perché il Presidente aveva consentito l'utilizzo delle sale del Consiglio per tenere le lezioni della scuola.
Colpisce, subito dopo, l'attualità dei metodi usati nell'insegnamento. Infatti si riferisce dei criteri di ripartizione degli allievi in due "categorie": i neo-laureati e coloro che già avevano maturato l'anzianità per candidarsi al concorso. Ricordiamo che la scuola di Milano soltanto recentemente ha istituito due corsi, quello iniziale e quello più avanzato, suddividendo tra gli stessi le materie di insegnamento.
Ma ancor più stupisce il metodo pratico che si utilizzava nella scuola: "in ogni incontro si è tenuta una esercitazione", nonché la grande lungimiranza di chi scrive e i suoi sforzi nel cercare nuovi mezzi per aiutare i giovani. Infatti il Notaio Avanzini ipotizzava di far intervenire alle lezioni colleghi che potessero esporre approfondimenti di particolari questioni di diritto anche fiscale, occasionate da casi reali, nella consapevolezza che l'esercizio pratico dell'attività offre spunti di lavoro molto più vari e fantasiosi della teoria, ed anche al fine di non disperdere le energie che la categoria spende nella ricerca.
Nulla di quell'esperienza di insegnamento è stato superato: al contrario da questa lettera si possono trarre motivi di riflessione e spunti nuovi per arricchire le scuole del notariato e, anche se può sembrare un po' ironico, per "modernizzarle".
Una lettura quindi che ci ha suscitato tenerezza ed ammirazione ed anche, per i meno giovani, un po' di rimpianto.
Maria Nives Iannaccone
Dott. AGOSTINO AVANZINI
NOTAIO
Milano, 3 dicembre 1957
Ill.mo signor PRESIDENTE del
CONSIGLIO NOTARILE di
M I L A N O
Ritengo mio dovere comunicarLe una sia pur schematica relazione sul corso di esercitazioni di pratica notarile che si é tenuto presso la sede di codesto Consiglio ed ha avuto termine il 12 novembre scorso.
Tale corso ha potuto avere luogo grazie alla cortesissima ed apprezzata Sua collaborazione, per la quale si è potuto usufruire della sede consiliare: nell'ultimo incontro, gli allievi mi hanno espressamente incaricato di porgere a Lei, al Consiglio nonché al personale del Consiglio i più vivi e sentiti ringraziamenti.
Il corso ha avuto origine dalla constatata necessità di dividere in due categorie i frequentanti del corso di pratica notarile presso la Scuola del notariato del Circolo giuridico: e cioè da una parte i neo-laureati all'inizio della pratica, i quali hanno continuato a frequentare le lezioni del sabato al Circolo giuridico; dall'altra parte i candidati al concorso del 57, i quali appunto hanno seguito il corso presso il Consiglio notarile. Gli incontri si sono tenuti dall'ottobre 1956 al novembre 1957, con l'interruzione dei mesi di luglio ed agosto, e sono stati in totale 37, per un complesso di circa 50 ore. I frequentanti sono stati in media una ventina, e precisamente all'inizio circa 15 e poi, man mano che si avvicinava l'epoca degli esami, sono arrivati a 29.
In ogni incontro si è tenuta una esercitazione, sul tipo dei concorsi nazionali: il tema era preannunciato il martedì precedente, ed i più volonterosi presentavano lo svolgimento anche per iscritto: ho avuto modo di vedere un centinaio di temi scritti; i più sono stati restituiti agli interessati corretti o quanto meno con osservazioni in proposito. Mi pare che il metodo seguito abbia dato buoni risultati: si trattava di abituare a svolgere temi che non capita sovente di vedere nella pratica quotidiana degli studi notarili e a trattare con linguaggio appropriato ed in schemi logici la parte dottrinaria: secondo la mia impressione, che spero non errata, i candidati agli esami si sono recati a Roma abbastanza ferrati e, quanto meno, con la coscienza tranquilla di una ponderata preparazione. Mi è sembrato inoltre cosa utile il mantenere contatto con la Scuola del Notariato di Roma, e per essa con prof. D'Orazio Flavoni direttore dei corsi, in modo da potere avere un metro di comparazione con la scelta degli argomenti e delle difficoltà dei singoli temi. La fortuna ci ha infine favorito, in quanto uno dei temi assegnati nel concorso fu svolto dagli allievi in un incontro del marzo scorso.
Il 29 scorso si sono riprese le lezioni al Circolo Giuridico: i frequentanti sono in numero abbastanza elevato, se si tiene conto della circostanza che i prossimi concorsi scritti si terranno fra qualche anno. Mi pare anche da segnalare il fatto che vengono a Milano per seguire i corsi (sia l'anno passato, sia quest'anno) praticanti notai dei distretti di Pavia, di Novara, di Bergamo, di Como e perfino di Genova e di Bolzano. I Colleghi che tanto a Torino (Lobetti Bodoni e Barberis) quanto a Genova (Morello) stanno ponendo le basi di una Scuola del Notariato hanno chiesto dettagliate informazioni sulla Scuola di Milano, giudicandone positivo il risultato.
Vorrei infine avanzare una proposta, che Ella, sig.Presidente, giudicherà se opportuna ed attuabile: tutti i Colleghi del distretto avranno senz'altro avuto occasione, per particolari motivi di studio o professionali, di approfondire particolari questioni di diritto privato, o notarile, o tributario: non potrebbero, a turno, esporre alle nuove leve i risultati di queste loro particolari ricerche ? Per i Colleghi non credo costerebbe molta fatica; trattandosi di questioni già approfondite e meditate; ai frequentanti del corso si offrirebbe una serie di conversazioni interessantissime e veramente formative; gli uni e gli altri avrebbero modo di meglio conoscersi ed affiatarsi.
Insieme con i sensi della mia gratitudine, per la fiducia che Ella ha voluto benignamente accordarmi e della quale conto di essere il meno indegno possibile, voglia accettare, sig.Presidente, i miei più devoti ossequi.
Agostino Avanzini
Argomenti
L'ARTICOLO 2645 TER DEL CODICE CIVILE
L'articolo che segue riproduce il testo della relazione tenuta al corso di alta formazione sul trust, organizzato dalla scuola di comunicazione Iulm di Feltre, nei giorni 13 - 14 marzo 2008 a Castel Brando - Cison di Valmarino.
Sommario:
1. Considerazioni generali. 2. La meritevolezza degli interessi. 3. La natura del vincolo, i beni, la trascrizione. 4. L'art. 2645-ter, l'atto pubblico, il notaio, l'art. 28 legge notarile 5. L'atto di destinazione. 6. La forma testamentaria, l'art. 2645-ter e la successione necessaria, la morte del disponente e del beneficiario. 7. L'art. 2645-ter e il mondo dell'impresa. 8. L'art. 2645-ter e il trust.
1. Considerazioni generali
Gazzoni rileva come il motivo che ha giustificato l'introduzione dell'art. 2645-ter sarebbe stato quello di offrire un'alternativa coerente, razionale e basata sulla legge, all'uso improprio che si va facendo del trust, con fini eminentemente speculativi ed elusivi di norme imperative.
L'autore, notoriamente avverso al trust interno e alla trascrizione di esso , non riesce a capire il motivo per il quale il legislatore ha proposto uno strumento solo vagamente affine al trust; critica la scelta del legislatore di ampliare l'autonomia privata, con la sola limitazione della meritevolezza degli interessi, col rischio di creare patrimoni destinati che offrono al debitore una via di fuga al di fuori dei casi espressamente previsti (patrimoni separati nella s.p.a., fondo patrimoniale).
Come è stato da molti autori rilevato, la collocazione e la formulazione della norma sono estremamente criticabili: una norma sulla trascrizione ha un contenuto anche sostanziale; il termine conferente è vago ed impreciso; il termine riferibili è atecnico; difficile, come si vedrà, è identificare gli interessi meritevoli di tutela; difficilmente comprensibile è la indicazione dei soggetti (persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche) che finisce col consentire l'applicazione della norma con riferimento ad ogni soggetto; la durata di novanta anni che Gazzoni ritiene riferibile solo agli enti; l'affidamento al notaio del controllo sulla meritevolezza degli interessi.
Forse bisogna ormai contentarsi di una "legislazione di principi" (spesso condivisibili) da integrare con l'interpretazione e con successivi interventi normativi, legislazione che, pur con tutte le evidenti difficoltà, offre un grandissimo spazio di interpretazione e di attività a notai ed altri professionisti.
La nuova norma ha importanza straordinaria perché, volutamente o per caso, incide su numerosi istituti e principi del nostro ordinamento: vincoli di destinazione, numerus clausus dei diritti reali, mandato senza rappresentanza, negozi fiduciari, trust e sua trascrivibilità, art.2740 c.c.
Va rilevato che il legislatore, con la previsione dell'atto pubblico, ha direttamente chiamato in causa il notaio rendendolo arbitro di una valutazione difficile, ma di fondamentale importanza per il successo dell'istituto ed ha dimostrato di riporre nel filtro notarile una fiducia quasi assoluta, che difficilmente lo stesso legislatore avrebbe potuto riporre in altre categorie professionali, per la mancanza di una istituzionale terzietà ed indipendenza delle stesse, che male assicurerebbe la capacità di rifiutare, come pure è necessario in molte delle situazioni in cui il ricorso alla nuova norma è invocato, di dare corso alla richiesta fatta.
Certamente la norma in esame costituisce una nuova sfida per il notariato che dovrà costruire, in assenza di qualsiasi previsione normativa, la disciplina che regoli la gestione, l'alienazione, la sostituzione dei beni oggetto del vincolo.
In tale attività il notaio, oltre a sottoporre alle parti l'alternativa del trust, potrà redigere un atto di costituzione di vincolo di destinazione mutuando regole, prassi, programmi propri del trust.
Dico subito che, come sempre ha fatto l'Associazione Il trust in Italia, il notaio dovrà distogliere le parti da un uso fraudolento della norma in esame nei confronti dei creditori.
2. La meritevolezza degli interessi.
Nel passaggio dal progetto di legge alla norma, vi sono state diverse importanti variazioni.
Il progetto prevedeva che l'atto di destinazione fosse unilaterale, mentre la norma sembra consentire atti bilaterali con trasferimento di beni; il progetto tendeva a proteggere i disabili, mentre la norma è riferibile a qualunque soggetto; il progetto conteneva regole di funzionamento che non compaiono nella norma.
Nel nostro ordinamento le limitazioni di responsabilità si possono ottenere attraverso la creazione di una organizzazione strutturata (società) oppure collegando la separazione patrimoniale alla qualità dello scopo che giustifichi la compressione dei diritti dei creditori (fondo patrimoniale).
E' sempre apparso difficile ipotizzare un regime di separazione patrimoniale per effetto di un atto di autonomia negoziale in quanto vi si opponeva il disposto dell'art. 2740 c.c. (le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge) ora superato dal 2645-ter che prevede espressamente un caso di limitazione della responsabilità.
Certamente la meritevolezza degli interessi costituisce la chiave di volta dell'art. 2645-ter e gli effetti segregativi dell'atto di destinazione trascritto impongono una attenta selezione degli interessi perseguiti.
Ci si può chiedere a chi vada riferita la meritevolezza degli interessi.
La norma parla di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche … ma prevede anche che per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso: il che evidenzia gli interessi del disponente, dei beneficiari, di qualunque altro interessato (a che gli interessi vengano realizzati).
La dottrina, anche facendo riferimento a quella già esistente sull'art. 1322 c.c. , ha prospettato vari criteri di valutazione della meritevolezza.
Una prima posizione identifica la meritevolezza degli interessi con la liceità di essi: tutti gli interessi che non contrastino con norme imperative, con l'ordine pubblico, col buon costume potrebbero essere presi in considerazione ex art. 2645-ter. Ma da una simile tesi deriverebbe che anche interessi fatui od egoistici potrebbero essere considerati, purché leciti; sarebbe difficile accettare che simili interessi incidano sui creditori per effetto della separazione, senza alcuna seria giustificazione.
Gazzoni nega l'identità meritevolezza degli interessi - liceità perchè un controllo di liceità non sarebbe idoneo a giustificare la prevalenza degli interessi perseguiti su quelli dei creditori; afferma che dove c'è vincolo di destinazione c'è unicità di soggetto sul cui patrimonio il vincolo incide; che per ottenere la separazione patrimoniale al di fuori dei casi previsti dalla legge, si deve dar vita ad un nuovo soggetto.
Afferma anche che le finalità perseguite devono essere di pubblica utilità.
Falzea ritiene che il requisito della meritevolezza coincida con il giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 1322 c.c.; la mancata specificazione dello scopo rende l'atto irricevibile; il notaio deve riscontrare che lo scopo rientri nelle categorie indicate dalla legge e che la specificazione enunciata non sia eticamente e socialmente trascurabile o, peggio ancora, eticamente e socialmente riprovevole.
Altri ritengono, argomentando dal riferimento alle persone con disabilità cui viene attribuita preponderante rilevanza, che gli unici interessi meritevoli sarebbero quelli connotati da una utilità o da una etica sociale. Una simile tesi sembra riduttiva rispetto alla previsione del 2645-ter che tende ad introdurre nell'ordinamento il principio secondo cui un atto di destinazione può realizzare una separazione patrimoniale non più con riferimento a scopi previsti dalla legge ma con riferimento ad interessi meritevoli di tutela identificabili dalla autonomia privata.
Ubaldo La Porta ha affermato che può esservi meritevolezza degli interessi solo quando vi è un trasferimento di beni dal disponente, mentre non vi sarebbe meritevolezza nel caso di "autodichiarazione" della destinazione perchè si porrebbe in essere un vincolo in frode ai creditori.
La tesi più convincente, ma anche di più difficile applicazione, sembra essere quella secondo cui la meritevolezza va valutata nella relazione tra gli interessi perseguiti e il contrapposto interesse dei creditori sacrificati: vi sarà meritevolezza quando gli interessi siano tanto validi da prevalere sugli interessi dei creditori.
Secondo qualche autore, il controllo di meritevolezza atterrebbe solo ai requisiti per la trascrizione e per la conseguente opponibilità del vincolo: il controllo sulla liceità andrebbe effettuato sull'atto, il controllo di meritevolezza sui requisiti per la trascrizione, l'atto, in assenza di un interesse meritevole, non sarebbe trascrivibile ma conserverebbe la sua efficacia obbligatoria.
De Nova ritiene che la meritevolezza assuma il ruolo di requisito che permette al negozio di dispiegare i suoi effetti; che il giudizio di meritevolezza debba avere riguardo anche alla congruenza rispetto allo scopo (durata, valore dei beni).
3. La natura del vincolo, i beni, la trascrizione.
Mi pare si possa accettare la natura obbligatoria del rapporto che lega il disponente, l'eventuale gestore, il beneficiario.
Più difficile, invece, è qualificare la natura del vincolo con riferimento alla sua rilevanza esterna.
Taluni autori attribuiscono al vincolo natura reale, altri gli attribuiscono natura obbligatoria, altri hanno parlato di onere connotato dalla realità, altri ancora attribuiscono natura reale al vincolo che nasca col trasferimento di un bene su cui viene imposto il vincolo stesso.
Mirzia Bianca attribuisce al vincolo natura reale di fonte negoziale in quanto opponibile ai terzi, precisando che non tanto si tratta della creazione di un fascio di obbligazioni propter rem con superamento del principio del numero chiuso dei diritti reali, quanto come rilevanza nei confronti dei terzi di un vincolo che nasce da una espressione dell'autonomia privata.
La novità del 2645-ter è di dar vita ad un atto atipico di destinazione patrimoniale.
Dalla realità del vincolo deriva anche la nascita in capo al beneficiario di una situazione giuridica soggettiva che gli consente di utilizzare i mezzi previsti dall'ordinamento (esecuzione in forma specifica, risarcimento del danno) per ottenere la realizzazione della finalità voluta dal disponente.
Anche De Donato propende per la realità del vincolo con la conseguente applicabilità del meccanismo di risoluzione dei conflitti previsto dall'art. 2644 c.c.
Senza qui approfondire la questione, preciso che anche io propendo per la realità del vincolo che consente il pieno dispiegarsi degli effetti della trascrizione.
Connesso alla natura del vincolo e alla trascrizione di esso, è il problema della circolazione del bene vincolato: ci si può chiedere, cioè, se la realità del vincolo vada intesa solo come opponibilità o anche come parziale o totale indisponibilità del bene vincolato.
Nulla dice al riguardo la norma: starà al notaio consigliare alle parti di introdurre nell'atto clausole idonee a regolare la circolazione del bene, eventualmente prevedendone la inalienabilità (art. 1379 c.c.) al fine della destinazione.
Cercando di approfondire il problema della inalienabilità, si possono svolgere alcune considerazioni.
La inalienabilità del bene trasferito con la imposizione del vincolo di destinazione potrebbe essere implicita in quanto funzionale alla realizzazione dell'interesse meritevole di tutela o si potrebbe ritenere, come fa Petrelli, che la norma in sé preveda un divieto convenzionale di alienazione opponibile ai terzi se trascritto.
Ma l'inalienabilità potrebbe essere prevista da una specifica clausola negoziale.
La clausola in esame è quella con la quale nell'atto di destinazione il disponente vieti al beneficiario di alienare i beni trasferitigli col vincolo.
Nell'esame della clausola si pongono i seguenti problemi:
- se il divieto di alienazione debba essere contenuto nei limiti previsti dall'art. 1379 c.c.;
- se il divieto di alienazione abbia natura obbligatoria o reale;
- quali sono le conseguenze dell'inosservanza del divieto a carico del beneficiario inadempiente;
- quali sono le conseguenze a carico degli acquirenti dal beneficiario che abbia violato il divieto di alienazione.
L'articolo 1379 c.c. prevede che il divieto di alienazione è valido se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
E' evidente che la durata del vincolo prevista nell'atto di destinazione persegue un interesse del disponente e dei beneficiari; che la convenienza del termine è rapportabile a tale interesse; che l'intera costruzione dell'atto tende ad attribuire al beneficiario i beni per conseguire l'interesse voluto dal disponente nel tempo della durata del vincolo.
L'articolo 1379 c.c. prevede espressamente che il divieto di alienazione ha carattere obbligatorio.
A mio parere, invece, la clausola contenuta nell'atto di destinazione ha natura reale derivante dalla natura stessa del diritto del beneficiario - acquirente, proprietario con vincolo di destinazione apposto nell'atto e con l'effetto segregativo previsto dall'art. 2645-ter; dalla inapplicabilità, affermata in dottrina, dell'articolo 1379 c.c. alla proprietà affetta da un vincolo di destinazione; dal disposto dell'articolo 2645 ter c.c. che, oltre a prevedere il termine di novanta anni o una durata pari alla vita della persona fisica beneficiaria, prevede l'opponibilità del vincolo di destinazione ai terzi.
Di conseguenza l'alienazione posta in essere dal beneficiario o dall'acquirente con un vincolo a favore di un beneficiario, in violazione del divieto, sarebbe inopponibile ai terzi e al beneficiario, ferma l'esigenza di tutelare l'eventuale acquirente di buona fede.
L'art. 2645-ter prende in considerazione i beni immobili e i beni mobili registrati.
Più che parlare del vincolo sui beni, si dovrebbe parlare di vincolo che grava i diritti sui beni: infatti il vincolo potrebbe incidere sul diritto di proprietà ma, anche, ad esempio, sull'usufrutto o sul godimento.
Il problema principale che si pone all'interprete, è se il vincolo possa essere riferito a beni mobili.
E' evidente che una interpretazione restrittiva porterebbe ad escludere l'applicabilità dell'art. 2645-ter ai mobili (titoli, quote, azioni, obbligazioni, ecc.) che costituitscono attualmente la ricchezza più rilevante.
Una applicazione estensiva, ma contraria alla lettera della norma, potrebbe far ritenere possibili gli atti che abbiano per oggetto beni mobili e, persino, a ritenere trascrivibili tali atti; una interpretazione parzialmente estensiva ritiene assimilabili ai beni mobili registrati i beni regolati da altre forme di pubblicità (marchi, brevetti, quote di s.r.l.).
L'art. 2671 c.c. prevede l'obbligo per il notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione a curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile; l'art. 2645-ter sembra prevedere una facoltà e non un obbligo di trascrizione.
Tenendo ben presente che la trascrizione costituisce sempre un onere per le parti ma un obbligo per il notaio, ritengo che sussista l'obbligo del 2671 c.c. anche con riferimento all'art. 2645-ter.
Il notaio chiamato a redigere l'atto dovrà fare in modo che esso produca tutti gli effetti previsti: che senso avrebbe un atto pubblico avente come oggetto beni immobili o beni mobili registrati, se non fosse trascritto?
4. L'art. 2645-ter, l'atto pubblico, il notaio, l'art. 28 legge notarile.
Come già accennato, il notaio è preso nella massima considerazione dal legislatore che prevede la forma dell'atto pubblico (artt. 2699, 2700, 2701 c.c.) per gli atti di costituzione di vincoli di destinazione.
Vari quesiti si pongono all'interprete.
Ci si può innanzitutto chiedere se la forma pubblica sia richiesta ad substantiam, con la conseguenza che sarebbe nullo l'atto di destinazione non redatto in tale forma; o se, invece, sia richiesta solo ai fini della trascrizione, con la conseguenza che l'atto di destinazione redatto per scrittura privata o scrittura privata autenticata, sarebbe valido ma non trascrivibile (come ho già rilevato non si vede la utilità di un atto di destinazione che non possa essere trascritto).
A mio parere la forma solenne è richiesta ad substantiam perché la norma del 2645-ter, anche se contenuta in un titolo dedicato alla trascrizione, contiene la fattispecie e quindi è dotata di valenza anche sostanziale .
Ma perché il legislatore ha richiesto la forma pubblica?
Ho già detto che il legislatore ha così chiamato in campo il notaio: una ragione potrebbe essere la opportunità di un penetrante controllo notarile su un atto di grande importanza; oppure potrebbe trattarsi della esigenza di imporre al disponente una particolare consapevolezza (come nelle donazioni).
Non sembra sostenibile che la forma pubblica sia richiesta per la trascrizione: sarebbe stato sufficiente prevedere la trascrivibilità degli atti rendendo così applicabile l'art. 2657 (la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Più fondata mi sembra la tesi secondo cui l'onere di forma attiene alla separazione patrimoniale, il che, come accennato, implica la opportunità del controllo notarile.
Ma in che senso?
Il notaio eserciterà un controllo, nei limiti più avanti indicati, di meritevolezza della destinazione attraverso la redazione di un atto che manifesti compiutamente quali siano gli interessi perseguiti, in modo da consentire la comparazione degli interessi con quelli, sacrificati, dei creditori.
L'art. 28 della legge notarile prevede il notaro non può ricevere o autenticare atti: 1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge o, manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.
L'intervento notarile pone il problema dell'intensità del controllo che il notaio deve esercitare sull'atto di destinazione.
Normalmente il notaio è tenuto al controllo di liceità; nel caso in esame deve controllare la meritevolezza degli interessi al di là della liceità degli stessi?
A me sembra che l'intervento notarile debba andare oltre il normale controllo di liceità.
Nella sua attività di pubblico ufficiale e nella sua attività di consulenza come libero professionista, il notaio dovrà indagare la volontà delle parti (art. 47, secondo comma, legge notarile il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto; art. 41 e 42 del codice deontologico) per identificare i reali interessi perseguiti; dovrà sconsigliare un atto che persegua interessi futili o che tenda a raggiungere la separazione patrimoniale per un'espressa volontà di sottrarre i beni ai creditori.
Ma il notaio sarà responsabile ex art. 28 L.N. solo se porrà in essere un atto che si ponga in netto contrasto con esso, un atto espressamente vietato o contrario all'ordine pubblico o al buon costume, un atto che non solo prenda in considerazione interessi non meritevoli di tutela, ma anche illeciti.
Se l'atto non venisse trascritto per carenza di meritevolezza (caso del tutto ipotetico mentre più possibile sembra quello di un atto completamente privo della indicazione degli interessi perseguiti del quale il conservatore dovrebbe rifiutare la trascrizione), non per questo il notaio sarebbe responsabile ex art. 28 L.N. mentre potrebbe essere responsabile civilmente dei danni.
In coerenza con quanto prima affermato, ritengo che il notaio che autentichi una scrittura privata avente il contenuto previsto dall'art. 2645-ter, violi una norma di forma ad substantiam e quindi ponga in essere un atto nullo sanzionabile ex art. 28 L.N.
Ulteriore problema è quello di definire la responsabilità del notaio quando il giudice adito neghi la meritevolezza degli interessi perseguiti: anche in questo caso a me sembra che se il giudice negherà la meritevolezza senza toccare profili di illiceità, il notaio non sarà responsabile ex art. 28 L.N., e, tutt'al più, potrà essere responsabile civile dei danni, mentre il notaio potrà essere responsabile ex art. 28 L.N. se il giudice riterrà l'atto illecito.
Una tale soluzione è dubbia e probabilmente costituisce una ipotesi da verificare caso per caso.
Non ritengo che l'intervento e il controllo notarile possano essere visti come una limitazione della autonomia privata: devono invece essere visti come assistenza, collaborazione, consulenza, dirette a far sì che la volontà delle parti sia espressa nel modo più idoneo per poter conseguire tutti gli effetti voluti.
Ciò non diversamente da tutti i casi di intervento notarile e, in particolare, nei casi ipotizzabili di applicazione dell'art. 1322 c.c. quando l'autonomia privata si esplichi in negozi che richiedono la forma autentica.
Mi sembra poi evidente che se l'intervento notarile si esplicherà nella redazione di un atto che abbia il contenuto più avanti indicato, il rifiuto di ricevimento di un atto di destinazione per carenza di meritevolezza si ridurrà a pochissimi casi al limite della illiceità.
5. L'atto di destinazione.
Il termine atto fa riferimento ad una figura generale: secondo la tesi prevalente, il legislatore ha voluto consentire di operare mediante qualsiasi espressione giuridicamente in grado di produrre gli effetti voluti; ciò significa che il notaio potrà adottare qualunque tipologia di atto in relazione alle circostanze che di volta in volta si possono presentare; ciò significa che il legislatore ha grandemente ampliato l'ambito della autonomia privata.
Si discute se l'atto di destinazione abbia o meno natura negoziale e se abbia o meno natura contrattuale.
Aderendo alla tesi di Russo ritengo che l'atto di destinazione abbia natura negoziale.
Il vincolo di destinazione incide su un bene o su un diritto che spetta ad un determinato soggetto; solo da una dichiarazione di volontà del soggetto può derivare il vincolo e la dichiarazione, producendo un effetto giuridico (la destinazione e con la trascrizione, la segregazione) è un atto negoziale.
Secondo qualche autore, l'atto di destinazione (indipendentemente dal fatto che ad esso sia connesso un trasferimento di beni) avrebbe sempre natura unilaterale, per cui non vi sarebbe contratto col beneficiario né con il gestore; la destinazione non implica alienazione, non vi è una controparte contrattuale con la quale stipulare un accordo, non vi è un rapporto esclusivo tra disponente e beneficiario, in quanto legittimato ad agire per la realizzazione dell'interesse è qualsiasi interessato.
Altri autori, al contrario, escludono la natura unilaterale, in quanto l'art. 2645-ter non può costituire uno dei casi ammessi dalla legge perché la promessa unilaterale di una prestazione produca effetti obbligatori (art. 2687 c.c.), tesi secondo la quale sarebbe sempre necessario un accordo negoziale tra disponenete e beneficiario.
Si può, probabilmente, ritenere che la destinazione (proveniente dal disponente), sia sempre unilaterale, mentre la struttura dell'atto può essere unilaterale (destinazione "autodichiarata" o disponente che sia anche l'attuatore della destinazione) oppure bilaterale (non tra disponente e beneficiario, ma tra disponente ed eventuale gestore) con eventuale trasferimento del bene .
Quale potrebbe essere il contenuto di un atto di destinazione?
- Di massima importanza, a mio parere, è la esatta indicazione del vincolo, dello scopo perseguito, delle istruzioni tese a determinare il comportamento dell'eventuale gestore: solo in questo modo sarà possibile controllare la meritevolezzza degli interessi, procedere a quella valutazione di cui si è detto della relazione tra interessi perseguiti e sacrificio dei creditori, valutare la trascrivibilità, rendere possibile l'azione a tutela dei creditori, le azioni per la realizzazione del "fine di destinazione", il controllo sulla effettività della destinazione.
Ritengo (come Scaduto) che la meritevolezza deve apparire caso per caso nell'atto; che non sarebbe accettabile la mera destinazione senza un regolamento che mostri come l'interesse deve essere perseguito o realizzato.
- L'art. 2645-ter dice per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria.
Ci si può chiedere se la meritevolezza debba sussistere per la intera durata prevista: se la meritevolezza sussiste al momento della trascrizione, potrebbe non sussistere più successivamente. Sembra ragionevole prevedere, ad esempio, un'azione dei creditori che, verificata la sopravvenuta insussistenza della meritevolezza, ponga fine al vincolo.
E' evidente che la durata va esattamente definita nell'atto.
Rilevo, per inciso, che l'assurdo limite di novanta anni è stato probabilmente desunto da qualche legislazione sul trust; che è da verificare se un vincolo di inalienabilità, connesso alla destinazione, non si ponga in contrasto con l'art. 1379 c.c..
Il termine di durata deve ritenersi cogente: la previsione di un termine maggiore potrebbe portare o alla nullità dell'atto per violazione di una norma imperativa con conseguente applicabilità dell'art. 28 L.N., o ad una nullità parziale con sostituzione automatica ex artt. 1419, 1339 c.c.
Non sembra possibile per il disponente revocare la destinazione perché vi sono interessi dei beneficiari che potrebbero agire per la realizzazione della destinazione.
E' invece possibile la cessazione del vincolo attraverso un accordo in tal senso col beneficiario; è probabilmente possibile prevedere espressamente che il disponente possa revocare la destinazione purché la clausola negoziale sia accettata dal beneficiario.
- Se si accetta (come nel trust autodichiarato in cui vi è coincidenza tra disponente e trustee) che il disponente possa prevedere un vincolo su un bene proprio di cui egli stesso sia il gestore, l'atto potrà anche essere redatto da un unico soggetto; se, invece, l'atto preveda un disponente e un beneficiario, quest'ultimo potrà intervenire nell'atto per accettare (o rifiutare); se sarà nominato un gestore, anche costui potrà intervenire all'atto.
Ci si può chiedere se il disponente possa stipulare un atto col quale destini un bene di sua proprietà ad un determinato scopo di cui egli stesso sia beneficiario.
Probabilmente ciò non è possibile, in analogia col trust in cui, in via di principio, il disponente non può essere beneficiario perché verrebbe meno l'affidamento; ma si potrebbe anche non ritenere che quando il disponente è beneficiario la destinazione perde rilievo perché si "annega" nell'esercizio del diritto di proprietà e ciò perché il disponente beneficiario sarà sì proprietario del bene ma col vincolo autoimposto e con l'effetto segregativo nei confronti dei creditori come nel trust autodichiarato. Nega la possibilità dell'autodestinazione Mirzia Bianca perché sarebbe strumento sicuramente fraudolento in quanto l'unica ragione della costituzione del vincolo sarebbe allora quella di rendere parte del proprio patrimonio inaggredibile da parte dei creditori.
- Non vedrei nulla di strano nell'intervento in atto (o comunque nella previsione) di un ulteriore soggetto che debba svolgere le funzioni che nel trust svolge il guardiano.
- Certamente l'atto dovrà prevedere (come l'atto istitutivo di trust) una sorta di programma: clausole che fissino gli obblighi del disponente e del beneficiario, i compiti dell'eventuale gestore e del guardiano e i relativi obblighi di rendiconto, la eventuale surrogazione dei beni e il reimpiego di quanto derivante dalla loro alienazione, eventuali limiti alla alienabilità, la destinazione dei frutti, i modi di attuazione del vincolo, la cessazione del vincolo, l'eventuale sostituzione del beneficiario, del gestore, del guardiano, l'obbligo del beneficiario proprietario di trasferire a terzi il bene o di restituirlo al disponente, le conseguenze del "tradimento" del gestore, l'obbligo espresso di indicare (a prescindere dalla trascrizione) negli atti che venissero posti in essere l'esistenza del vincolo.
Da non sottovalutare la considerazione che se l'atto appone un vincolo per il raggiungimento di un determinato scopo, ciò non è sufficiente a garantire l'ottenimento dello scopo voluto.
Potrebbe quindi essere opportuno dare all'atto una struttura contrattuale con l'intervento del soggetto che si impegna a perseguire la finalità voluta piuttosto che stipulare un negozio di destinazione unilaterale senza alcun conferimento di incarico per la attuazione dello scopo.
Il soggetto potrebbe essere o colui al quale viene trasferito il bene con l'apposizione del vincolo, o il soggetto gestore del bene stesso.
A proposito della cessazione del vincolo si possono ipotizzare alcuni casi: spirare del termine di durata, realizzazione dello scopo, verificarsi di una condizione (ad esempio la morte del disponente).
Il negozio di destinazione produce vari effetti.
Nei confronti del disponente può produrre una limitazione nel godimento e nella disponibilità del bene o anche il trasferimento della proprietà del bene ad un gestore o ad un soggetto cui la proprietà è trasferita con l'imposizione del vincolo di destinazione; nei confronti del beneficiario che dal vincolo trae un qualche vantaggio; nei confronti di qualsiasi interessato legittimato alla azione per la realizzazione degli interessi; nei confronti dei creditori limitati nelle loro azioni dalla segregazione (Spada parla di azione popolare e di class action).
Si discute quale sia la posizione soggettiva dei beneficiari: sono titolari di un diritto reale corrispondente alla realità del vincolo o di un diritto di credito? O rivestono la posizione di soggetti protetti come gli interessati dall'art. 693 terzo comma c.c. in tema di donazione modale?
Secondo alcuni autori (Petrelli) il beneficiario dovrebbe essere determinato o almeno determinabile nell'atto; secondo altri, invece, tale determinazione non è affatto richiesta dalla norma.
A me sembra di dover aderire alla tesi di Petrelli: quando la norma parla della durata della vita si riferisce naturalmente ad una persona determinata, quando parla di pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche, si riferisce ad un determinato soggetto, il primo legittimato ad agire è il beneficiario.
Ciò non esclude che il riferimento degli interessi sia fatto ad una molteplicità di persone o di soggetti, ad una determinata categoria di persone (i figli nascituri da …, gli affetti da sindrome di Down della città di …, ecc.).
Inoltre la legittimazione ad agire di qualsiasi interessato non smentisce la tesi della necessità di determinazione o determinabilità dei beneficiari nell'atto perché interessato può essere chiunque (nell'esempio fatto prima qualsiasi cittadino della città di … sarebbe legittimato ad agire per la realizzazione dell'interesse).
E' ipotizzabile che il disponente affidi al soggetto che deve provvedere alla attuazione dello scopo di identificare il beneficiario?
In via di principio mi sentirei di negare tale possibilità in quanto il vincolo di destinazione e la sua meritevolezza sono strettamente connessi al beneficiario.
Tutt'al più si potrebbe accettare che il disponente identifichi una categoria di soggetti all'interno della quale indicare l'effettivo beneficiario.
Il Tribunale di Trieste, pronunciandosi su una domanda di intavolazione di un atto di dotazione di un trust ha negato che l'art. 2645-ter introduca nell'ordinamento un nuovo tipo di atto a effetti reali, un atto innominato … un nuovo negozio la cui causa è quella finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela; secondo il Tribunale la norma costituisce una chiara anomalia nel sistema … il cittadino italiano che volesse raggiungere lo scopo di vincolare determinati beni per un certo fine ai sensi dell'articolo 2645-ter codice civile dovrebbe sperare nell'esito positivo del vago giudizio di meritevolezza dell'interesse.
Il Tribunale non sembra aver colto che il legislatore ha preso in considerazione la destinazione che non si caratterizza per l'aspetto strutturale ma solo per quello funzionale: cioè la destinazione si può attuare utilizzando schemi negoziali diversi.
Non sembra discutibile che l'art. 2645-ter, pur se dettato in materia di trascrizione, abbia un contenuto sostanziale e che ci si trovi quindi di fronte ad una nuova figura negoziale prima inesistente anche se molto spesso richiesta dalla dottrina, che l'obiezione secondo cui il cittadino dovrebbe sperare nell'esito positivo del vago giudizio di meritevolezza cade di fronte alla considerazione che il giudizio di meritevolezza è previsto dall'art. 1322 c.c. con riferimento a qualsiasi fattispecie negoziale atipica, che non si tratta quindi di una norma anomala ma, invece, di una norma che dà applicazione al principio generale della autonomia contrattuale , principio che trova sempre più rilevante applicazione nell'ordinamento.
6. La forma testamentaria, l'art. 2645-ter e la successione necessaria, la morte del disponente e del beneficiario.
L'art. 2645-ter non menziona la forma testamentaria per l'atto di destinazione ma la maggior parte degli autori la ritiene possibile.
Ammessa la possibilità di attuare per testamento la destinazione e, poi, con la trascrizione, la separazione patrimoniale, si tratta di vedere se sia idoneo il testamento olografo o se, in ossequio al 2645-ter, si debba pensare solo al testamento pubblico.
La scelta della forma pubblica del testamento sarebbe giustificata da quanto detto a proposito dell'intervento notarile: solo l'intervento del notaio nella redazione del testamento assicurerebbe il raggiungimento degli scopi voluti dal testatore.
Ma l'imposizione della forma pubblica mi sembra cozzi con le norme sulla forma dei testamenti previste dal codice che consentono la scelta tra testamento pubblico e testamento olografo e, forse, con il principio della libertà di testare in quanto al testatore verrebbe imposto l'intervento notarile.
Va anche notato che ai sensi dell'art. 61 L.N. e 75 regolamento, i testamenti pubblici, dopo la morte del testatore, devono passare dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi attraverso un verbale (atto pubblico) da annotarsi a repertorio atti tra vivi che costituirà il titolo per la trascrizione e ciò in analogia con il verbale di pubblicazione del testamento olografo.
In entrambi i casi il titolo per la trascrizione non è il testamento ma l'atto notarile successivo alla morte del testatore.
Prima di passare rapidamente all'esame dei possibili contrasti del negozio di destinazione con norme dettate nella materia successoria, voglio ricordare come, nell'attuale momento storico, molte siano le critiche rivolte all'intero sistema di norme in materia di successione.
Sulla base di considerazioni di tipo sociologico come quelle sul superamento dell'indissolubilità del matrimonio con la conseguenza che un soggetto può, nella sua vita, costituire e sciogliere più famiglie e quindi avere una complessa situazione successoria, o come quelle sul diffondersi delle famiglie di fatto e naturali, si critica la impalcatura del codice civile diretta a proteggere determinate categorie di successibili, sulla base di considerazioni di tipo storico e sociale, si critica il divieto dei patti successori; sulla mutata configurazione della ricchezza si basa la critica della normativa fiscale (come noto tornata in auge), irta di inaccettabili presunzioni, capace ormai di colpire solo i patrimoni immobiliari medio bassi e di fornire all'Erario un gettito inferiore al costo di esazione.
Ben si comprende quindi come continua sia la ricerca di strumenti che consentano di risolvere, in modi più adeguati alla realtà di oggi, i problemi successori.
Il testamento è poco utilizzato in Italia sia perchè molto spesso sono ritenute sufficienti le norme sulla successione legittima, sia perchè esso è giudicato inidoneo a risolvere le problematiche attuali, sia perchè la unilateralità di esso e il divieto dei patti successori, escludono la partecipazione dei successibili alla formazione della volontà del testatore, sia perchè le norme sulla successione necessaria sono praticamente insuperabili con l'atto testamentario.
Si pone la necessità di verificare se un vincolo di destinazione contenuto in un testamento possa violare il divieto della sostituzione fedecommissaria attualmente ammesso in ristretti limiti degli artt. 692 e seguenti c.c.
Le caratteristiche della sostituzione fedecommissaria possono essere così esemplificate:
- doppia istituzione con ordine successivo: il testatore nomina erede Caio e vuole che alla morte di Caio i beni passino a Mevio;
- il vincolo di conservare per restituire: il primo chiamato Caio non può disporre dei beni ma ne ha solo il godimento.
Nel caso di trust testamentario il trustee potrebbe ricevere l'incarico di destinare il reddito dei beni successivamente ad A - B - C e di attribuire la proprietà all'ultimo nato di C; nel caso di vincolo di destinazione per testamento, si potrebbe ipotizzare una situazione analoga.
In nessun modo può ravvisarsi nella struttura del trust il meccanismo della doppia istituzione e del vincolo di conservare e restituire: se è vero che il trustee ha l'obbligo di devolvere le rendite successivamente a più soggetti, è altrettanto vero che la triplice istituzione è del tutto diversa da quella della sostituzione fedecommissaria e ciò vale a maggior ragione quando si tratti di trust discrezionale nel quale è il trustee a scegliere i beneficiari.
Le differenze tra i due istituti sono evidenti:
- nel fedecommesso alla morte dell'istituito, il sostituito acquista dal testatore, mentre nel trust il beneficiario acquista dal trustee e non dal disponente; il trustee potrebbe sostituire l'originario bene con un altro (peraltro l'art. 644 c.c. prevede la possibilità dell'alienazione dei beni oggetto della sostituzione);
- la segregazione derivante dall'istituzione di un trust è ben più incisiva di quella prevista dall'art. 645 c.c.;
- nel fedecommesso i beni sono attribuiti all'istituito per la durata della sua vita (art. 692 e 696 c.c.), mentre la durata della vita del trustee è normalmente irrilevante nel trust;
- l'istituito può godere dei beni; il trustee esercita i poteri del titolare del diritto ma non può approfittarne; i beni non entrano, per l'effetto segregativo, nella successione del trustee, e quindi non si può prendere in considerazione per il trust l'argomentazione secondo cui il fedecommesso sarebbe vietato perché lesivo della libertà di testare dell'istituito;
- il trustee, come già accennato, può normalmente "surrogare" i beni in trust e ciò non consente di prendere in considerazione le argomentazioni che fondano la nullità del fedecommesso sull'ostacolo alla circolazione dei beni.
Situazione diversa e in conflitto con le norme sulla sostituzione fidecommissaria, si potrebbe ipotizzare in un vincolo di destinazione per testamento.
Tizio nomina erede del suo palazzo storico Mevio col vincolo di gestirlo, di aprirlo alle visite del pubblico, di destinare il reddito di esso a Sempronio e con l'obbligo di trasferirlo, dopo la morte di Sempronio, a Lucio. Non essendo Mevio un trustee si può configurare il conflitto della disposizione testamentaria con le norme sulla sostituzione fidecommissaria.
Non mi sembra, invece, che possano sorgere problemi in relazione al divieto dei patti successori: nel caso di istituzione del vincolo di destinazione per testamento è escluso che possa parlarsi di patti successori il cui divieto tende proprio ad evitare che di una successione si disponga con strumenti di tipo contrattuale.
Come può essere inquadrato il negozio di destinazione per testamento nel nostro ordinamento?
L'erede può certamente essere gravato anche oltre il valore dei beni ricevuti e contro il rischio di dover rispondere col proprio patrimonio dei debiti ereditari e dei legati potrà ricorrere alla accettazione col beneficio di inventario: si può, quindi, in linea di principio, immaginare un erede al quale venga destinato un bene gravato da un vincolo per cui dovrà destinare l'intero attivo ereditario alla destinazione perseguita dal testatore.
Il vincolo consisterebbe nella imposizione sulla quota dell'erede o sul legato di un peso (il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altra onere a lui imposti entro i limiti del valore della cosa legata - art. 671 c.c.).
È innegabile che le norme sulla successione necessaria possano costituire (come nel trust) un importante limite all'utilizzazione del vincolo di destinazione contenuto nel testamento.
L'art. 457 secondo comma c.c. afferma il principio (che trova poi applicazione nelle norme successive) che … le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Ma proprio la ricostruzione fatta prima può porre il vincolo di destinazione in contrasto con l'art. 549 c.c.
La norma costituisce esplicazione del principio enunciato nell'art. 457 c.c. della intangibilità della riserva che opera, da un lato con la riducibilità delle disposizioni lesive (art. 554 e seguenti), dall'altro con l'originaria inefficacia delle disposizioni limitative prevista dall'art. 549.
La norma considera un peso qualunque sacrificio del diritto del legittimario a conseguire la sua quota e si ritiene sia sanzionata dalla nullità delle disposizioni in contrasto con essa; un peso sarebbe evidentemente il vincolo imposto su beni che costituiscano la quota di riserva di un legittimario.
Il vincolo di destinazione potrebbe, in determinate ipotesi che non mi è qui possibile approfondire, porsi in contrasto anche con le norme che prevedono la riducibilità delle disposizioni fatte dal testatore in favore di soggetti diversi dai legittimari (art. 554 e seguenti).
Per esaminare gli eventuali problemi posti dalla morte del disponente o del beneficiario, conviene partire dal principio generale secondo il quale l'erede subentra nella posizione giuridica del defunto.
Sulla base di tale principio si può formulare qualche esempio:
- Tizio "autoistituisce" un vincolo di destinazione su un proprio bene immobile, ad esempio prevedendo che esso debba essere destinato ad abitazione del disabile Mevio finchè questi viva; Tizio muore e i suoi beni vanno al suo erede Sempronio col vincolo a favore di Mevio, se ancora vivente;
- Tizio trasferisce un suo bene immobile a Caio imponendogli di destinarlo ad abitazione del disabile Mevio finché questi viva; Tizio muore, il bene vincolato non cadrà nella sua successione perché già trasferito a Caio, i suoi eredi potranno esercitare l'azione per la realizzazione degli interessi perseguiti dal loro dante causa ed essere soggetti ad una analoga azione da parte del disabile; Mevio muore, viene meno la destinazione e Caio sarà titolare del bene non più vincolato; Caio muore (prima di Mevio) il bene cadrà nella sua successione col vincolo.
7. L'art. 2645-ter e il mondo dell'impresa.
L'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come colui che esercita una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'azienda.
Entrambe le norme fanno riferimento alla destinazione di beni ad una attività economica, destinazione che viene qualificata come "organizzazione".
Le due norme citate suggeriscono un'indagine sulla possibilità di utilizzare il negozio di destinazione nel mondo dell'impresa individuale o collettiva.
Dalle due norme citate emerge che i beni dell'impresa sono di per sé destinati ad uno scopo e che l'ordinamento collega a tale destinazione conseguenze giuridiche che si possono riassumere in un grado di autonomia patrimoniale crescente dalla impresa individuale, alle società di persone, alle società di capitali.
La separazione patrimoniale costituisce il punto più rilevante dell'autonomia.
Il legislatore italiano ha certamente tipizzato i modelli organizzativi dell'impresa cui corrispondono diversi livelli di separazione patrimoniale: la tipizzazione e il conseguente grado di separazione patrimoniale tendono a tutelare i creditori che devono essere posti in grado di conoscere la misura della responsabilità del loro creditore.
Si può affermare che una separazione patrimoniale non prevista dalle norme sull'impresa non potrebbe, in via di principio, essere attuata con ricorso all'art. 2645-ter c.c.
Ma su una simile tesi restrittiva potrebbe incidere l'interpretazione dell'art. 2645-ter.
Se, ad esempio, si ritiene che l'art. 2447 bis sia applicabile solo alle s.p.a., si dovrebbe concludere che qualunque altra ipotesi di destinazione patrimoniale fuori da tale fattispecie sia illegittima in qualunque campo societario diverso dalle s.p.a. e, più in generale, nel campo dell'impresa.
Se, invece, si ritiene che con l'art. 2645-ter il legislatore ha manifestato un generale favore nei confronti dei negozi di destinazione e, quindi, una generale deroga all'art. 2740 c.c., si potrebbe ritenere possibile una applicazione della norma ad esempio nella s.r.l.
Con riferimento all'imprenditore individuale si deve certamente ammettere che egli possa destinare suoi beni determinati alla famiglia, ad uno scopo benefico, alla tutela di un figlio disabile, ma non sembra che tale destinazione con la conseguente segregazione patrimoniale egli possa imprimere a beni facenti parte dell'impresa e quindi destinati agli scopi indicati dagli artt. 2082 e 2555 c.c.
Tale scopo potrebbe essere perseguito dall'imprenditore individuale con uno schema previsto dalla legge come la costituzione di una società unipersonale.
Nella impresa collettiva la separazione patrimoniale è prevista dallo schema legislativo; un caso particolare di separazione patrimoniale in funzione di una attività di impresa è quello dei patrimoni separati della s.p.a.
A concludere per la non utilizzabilità dell'art. 2645-ter nel campo dell'impresa sta anche la lettera della norma (persona fisica beneficiaria … 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria … beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri).
8. L'art. 2645-ter e il trust.
Secondo alcuni la norma avrebbe lo scopo di combattere i trust interni; secondo altri sarebbe ora possibile istituire un trust interno non più facendo riferimento ad una legge regolatrice straniera che conosca il trust, ma alla legge italiana che conoscerebbe (e regolerebbe) il trust attraverso l'art. 2645-ter.
Ma una simile tesi sembra contestabile.
La Convenzione indica gli aspetti che la legge scelta deve regolare (art. 8) e i casi in cui il trust deve essere riconosciuto (art. 11), aspetti che il 2645-ter non prende minimamente in considerazione.
L'istituzione del trust interno che scegliesse come legge regolatrice l'art. 2645-ter, potrebbe essere senza effetto a sensi dell'art. 6, secondo comma della Convenzione, in quanto la norma non prevede l'istituzione di un trust avente le caratteristiche previste dall'art. 2 della Convenzione .
In realtà, valutata la fattispecie caso per caso, il notaio e i professionisti che lo possono affiancare, potranno alternativamente suggerire la istituzione di un trust o un atto ex art. 2645-ter.
Si è detto che il trust è un atto di destinazione e, su questa affermazione, si è fondata la identificazione anche ai fini fiscali. Ma si è anche affermata la portata generale e imperativa del 2645-ter per cui ad esso dovrebbe adeguarsi qualunque trust interno (durata, meritevolezza degli interessi, forma pubblica, beni, ecc.).
A mio parere la tesi è da respingere: la pur pessima formulazione della norma non consente in alcun modo di ritenerla di portata generale ed imperativa, nessuna nullità è prevista (nemmeno con riferimento alla forma), nessuna intenzione ha manifestato il legislatore di voler regolare il trust.
Il 2645-ter è stato salutato come norma che esalta l'autonomia privata: è accettabile che essa, con un'interpretazione a dir poco opinabile, venga limitata quando si voglia ricorrere al trust interno?
Non mi sembra quindi accettabile la sovrapposizione tra negozio di destinazione e trust.
Con Muritano ritengo si tratti di meri punti di contatto, che il 2645-ter non si possa considerare una risposta del legislatore al trust, non si possa parlare di un trust di diritto italiano, non si possa parlare di norma regolatrice italiana.
Come ritiene Lupoi, il 2645-ter è un frammento di trust: nessuna regolamentazione o programma è contenuta nella norma e ciò in pieno contrasto col trust interno regolato dalle norme della convenzione e dalla legge regolatrice straniera scelta.
Ciò, a mio parere, consente di tenere distinti i due istituti e quindi di procedere ad una comparazione tra di essi al fine di evidenziarne le differenze e le possibili ragioni di scelta dell'uno o dell'altro.
Non condivido la tesi di Lupoi secondo il quale la forma dell'atto pubblico per il negozio istitutivo (del trust) è indispensabile qualora il disponente trasferisca o vincoli beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e il vincolo dei beni in trust sia parificabile al vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.
Mi sembra difficile identificare con certezza quando i beni in trust siano assoggettati ad un vincolo parificabile a quello di destinazione; se si istituisce un trust si dà vita ad un negozio complesso e strutturato con riferimento ad una legge regolatrice straniera, a qualcosa di diverso dal vincolo di destinazione del 2645-ter e in applicazione della convenzione che prevede la forma della scrittura privata.
Il trust può importare il trasferimento di beni al trustee o può essere autodichiarato: va notato che l'art. 2645-ter consente di prendere in considerazione solo immobili e beni mobili registrati mentre il trust può prendere in considerazione qualsiasi categoria di beni. La differenza è rilevante perché solo con il trust si potranno regolare interessi societari, partecipazioni, sindacati di voto, ecc.
L'effetto segregativo, sia nel caso di trasferimento di beni al trustee sia nel trust autodichiarato, deriva dall'istituzione del trust e non dalla trascrizione. Considerazione rilevantissima soprattutto se riferita al punto precedente (segregazione di beni mobili).
Nel trust la figura del trustee è assolutamente centrale e necessaria, il disponente può, nell'atto istitutivo o in successive lettere di desiderio, dare istruzioni al trustee; il trustee può essere controllato da un guardiano.
E' normale nel trust, che il trustee possa surrogare i beni in trust.
Il trasferimento di beni al trustee taglia ogni rapporto del disponente coi beni; nel caso di sostituzione di trustee, trattandosi di un ufficio, non si ha alcun trasferimento di beni che, tra l'altro, non cadono nella successione dello stesso trustee.
Ciò non è assolutamente previsto, come già si è rilevato, nel caso di atto di destinazione.
La dizione i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione sembra porsi in contrasto con l'ipotesi di un trust in cui il disponente destini un certo bene ad un certo beneficiario, riservandosene il godimento; mi chiedo anche se sarebbe compatibile con l'art. 2645-ter, la destinazione di un immobile ad un certo scopo (per esempio l'apertura al pubblico per fini culturali) con la destinazione del reddito al disponente od a un altro soggetto.
Anche qui appare evidente la maggior sicurezza derivante dall'istituzione di un trust.
L'art. 11 della Convenzione prevede che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale e della successione dei beni del trustee. Nel caso di trasferimento di beni all'eventuale gestore del 2645-ter, invece, tale effetto non si produrrà di per sé anche se, forse, si potranno inventare idonei schemi negoziali.
Nel caso di trust autodichiarato il disponente assume la figura di trustee con tutte le conseguenze (dalla segregazione, agli obblighi, ai poteri, alle responsabilità) il che certamente non è con l'atto di destinazione.
La segregazione patrimoniale è "bidirezionale" nel trust: i creditori del trustee non possono aggredire i beni in trust; il trustee non risponde con i propri beni delle obbligazioni contratte in relazione ai beni in trust.
Nella ipotesi del 2645-ter¸ invece, la separazione patrimoniale sembra essere "unidirezionale" nel senso che i titolari di crediti collegabili ai beni vincolati possono aggredire anche i beni personali del titolare dei beni vincolati stessi.
Nel diritto del trust normalmente il disponente non può agire contro il trustee, l'azione spetta ai beneficiari e all'eventuale guardiano: ciò non è nel caso del 2645-ter che prevede l'azione anche del disponente.
Se la durata del vincolo eccede la vita del disponente e non è accompagnata dal trasferimento dei beni a chi si obblighi a dare attuazione alla destinazione, il trust sarebbe assolutamente vincente: il trustee proprietario dei beni sarebbe obbligato a dare attuazione al programma del trust indipendentemente dalla morte del disponente; nel caso del 2645-ter la morte del disponente (come si è visto) farebbe passare i beni gravati del vincolo all'erede che avrà ben pochi stimoli ad attuare le finalità del disponente (Lupoi).
Nei trust interni con trasferimento del bene al trustee, si può prevedere che esso torni al disponente o che vada ad un soggetto diverso da quello a favore del quale erano stati destinati (Tizio istituisce un trust, nomina Mevio trustee con l'incarico di destinare l'immobile trasferitogli ad abitazione di Sempronio disabile e, alla morte di costui, di trasferire i beni a Tito. Ciò potrebbe non avvenire nel caso del 2645-ter perché il bene potrebbe divenire definitivamente di Mevio).
L'istituzione di un trust consente la sostituzione del trustee (proprietario del bene) durante la vita del trust, cosa ben difficile nel caso del 2645-ter quando il bene sia trasferito al beneficiario.
L'art. 2645-ter sembra richiedere necessariamente un beneficiario mentre è possibile in alcune legislazioni un trust di scopo senza beneficiari.
I rapporti gestori di diritto civile si estinguono normalmente con il venir meno di una delle parti.
Così non avviene nel trust in cui la realizzazione dell'affidamento ha una propria autonomia che travalica la vita dei soggetti coinvolti .
L'art. 2645-ter prevede che i beni conferiti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione: ciò costituisce un limite alla disposizione dei beni che, se violato, darebbe probabilmente luogo ad una azione risarcitoria.
Ben diversa è l'azione di tracing che consente il recupero del bene da parte del disponente e del beneficiario del trust.
Gian Franco Condò
LA TASSAZIONE DELLE CESSIONI DI QUOTE SOCIALI
(anche i contribuenti sognano pecore elettriche ?)
Le presenti note non possono che iniziare con la parafrasi del titolo del celebre romanzo di Philip K. Dick, da cui è stato tratto il celebre film Blade Runner, perchè davvero - nel caso di specie - siamo nel campo della fantascienza (almeno a parere di chi scrive).
Il contribuente, negli ultimi anni, a tutto è stato abituato : interpretazioni "creative", interpretazioni autentiche "pro fisco", giustamente stigmatizzate dalla Corte di Cassazione (v. ad es. Cass. 30 novembre 2006, n. 25506 in materia di aree edificabili, in cui la Corte parla di "amministrazione finanziaria 'vestita' da legislatore"), retroattività "spinta" delle norme tributarie in totale spregio dello Statuto dei diritti del contribuente (sul quale forse si dovrebbe scomodare la bella trasmissione "Chi l'ha visto ?"), introduzione di norme per decreto-legge (anch'essa in totale spregio di tale "Statuto") e quant'altro.
Ma l'idea che il contribuente debba immaginare il futuro comportamento dell'amministrazione finanziaria, questa davvero non l'avevamo mai vista.
Se è vero che la civiltà di un paese si misura anche dalla correttezza dei rapporti contribuente-fisco, allora non v'è dubbio che in un'ideale classifica l'Italia debba collocarsi tra gli ultimi posti .
Premessa questa breve introduzione, ecco i fatti, nudi e crudi.
Un Agenzia delle entrate notifica avvisi di liquidazione di una maggior imposta dovuta in relazione a contratti di compravendita di quote sociali stipulati il 17, 19, 21, 27 e 28 dicembre 2007.
La questione della tassazione di questa tipologia contrattuale è stata invero travagliata, ma l'amministrazione, nonostante una recente (e criticata) pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 27 novembre 2006, n. 25087), era infine rimasta sulle proprie posizioni, contenute nella Circolare n. 60/E dell'anno 2000.
In sostanza, fino al mese di febbraio 2007, vi era totale concordia nel ritenere tali contratti assoggettati solo alla tassa sui contratti di borsa, sostitutiva delle imposte di registro e di bollo.
La suddetta pronuncia della Corte di cassazione ritiene invece dovuta, in relazione a tali contratti, oltre alla tassa sui contratti di borsa, anche l'imposta di bollo e l'imposta di registro in misura fissa, in sostanza non ritenendo applicabile l'agevolazione di cui all'art. 34 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Una Direzione Regionale delle Entrate - naturalmente senza consultare le categorie interessate (come si fa nei paesi civili) - sulla base del principio non scritto secondo cui "se la giurisprudenza è favorevole all'amministrazione essa va sempre seguita", dirama una nota agli uffici periferici, invitandoli a percepire l'imposta di registro in misura fissa (oltre all'imposta di bollo e alla tassa sui contratti di borsa, ovviamente).
Si motivava tale direttiva addirittura affermando che la giurisprudenza ha "cambiato orientamento" !
Peccato che nessun orientamento della giurisprudenza vi era in codesta materia, atteso che la stessa amministrazione, invece, adottava un'interpretazione consolidata da ben sette anni !
Ma tant'è. Probabilmente nella fattispecie si è fatta applicazione dell'opinione dottrinale secondo cui anche una sola sentenza può costituire "diritto vivente" (ma, come vedremo, nel nostro caso sarebbe meglio parlare di "diritto morente" ...).
Quindi abbiamo, a febbraio 2007, la seguente situazione : una circolare dell'amministrazione centrale, che ritiene applicabile solo la tassa sui contratti di borsa; una sentenza della Cassazione che invece ritiene applicabile anche l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo; una nota della DRE che si adegua alla sentenza della Cassazione.
Categorie professionali/contribuenti (magari non comprendendo come possa, un ufficio gerarchicamente subordinato, di punto in bianco mutare l'interpretazione sostenuta dall'ufficio sovraordinato), si adeguano.
Sopravviene l'autorevole DRE Lazio a rompere le uova nel paniere, affermando (logicamente) : "non risultando la posizione della Suprema Corte recepita in un atto di prassi amministrativa dell'Agenzia delle entrate, la scrivente ritiene ancora attuale l'orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria indicato con la circolare n. 60/2000 e la risoluzione n. 171/2003".
Detto fatto : con un messaggio e-mail l'ufficio periferico comunica che la DRE è tornata sui suoi passi, e ha invitato tutti gli uffici periferici a rispettare la risoluzione della DRE Lazio (cioè in sostanza la circolare 60/E del 2000 dell'amministrazione centrale).
Si va in ferie tutti contenti. E gli atti stipulati da febbraio ad agosto ? Imposte illegittimamente percepite ? Il contribuente si chiede (stavolta sì sognando) : l'amministrazione rimborserà il maltolto ?
A novembre i quotidiani specializzati danno notizia di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 2 novembre 2007, n. 23031), la quale afferma: contribuente ed amministrazione per me pari sono, e le circolari dell'amministrazione non valgono nulla, sono meri pareri di parte; ergo, non sono atti impugnabili in giudizio (e così anche per le risposte ad interpello, come aveva già affermato la Corte Costituzionale qualche tempo prima - Corte Cost. 14 giugno 2007, n. 191).
Si dirà: che c'entra questa sentenza ? C'entra, come vedremo.
Festeggiato il Natale, ci si approssima alla fine del 2007.
Venerdì 28 dicembre 2007, nel tardo pomeriggio, con un lieve ritardo rispetto a Babbo Natale, ecco il pacco regalo.
La circolare 75/E dice che la Cassazione ha ragione, che le compravendite di quote vanno tassate con l'imposta di registro in misura fissa (oltre che con la solita tassa sui contratti di borsa e l'imposta di bollo) e che, quindi, le opinioni contenute nelle precedenti circolare 60/E del 2000 e risoluzione 171/2003 sono da ritenersi superate.
La circolare è del tutto in linea :
a) con il già ricordato principio non scritto secondo cui "se la giurisprudenza è favorevole all'amministrazione finanziaria va sempre seguita";
b) con quanto dice la sentenza delle Sezioni Unite, cioè che l'amministrazione finanziaria è liberissima di cambiare idea, visto che le sue circolari sono pura dottrina e non vincolano nessuno.
Bene, pur non condividendo la circolare (in effetti poco motivata), per quieto vivere da qui in avanti ci adegueremo ed informeremo i nostri clienti (D'altronde pagare un'imposta di 168 euro è poca cosa. Già. Ma se moltiplichiamo 168 per le migliaia di atti stipulati vediamo che dal lato dell'erario non è affatto poca cosa).
Resta il fatto che la materia rimane caratterizzata da incertezza e che quindi le opinioni dell'amministrazione mantengono lo stesso identico valore delle opinioni di chi non condivide la sentenza della Cassazione sul trattamento tributario delle compravendite di quote sociali.
Seguono articoli sulla stampa specializzata, che di fatto prendono atto del contenuto della circolare.
Ma ecco che, sorprendentemente, passato il week-end, e quindi immediatamente dopo la pubblicazione della circolare, Sua Maestà il legislatore risolve (o sembra risolvere) alla radice il problema.
Con il decreto-legge c.d. milleproroghe (d.l. 31 dicembre 2007, n. 248) viene abolita la tassa sui contratti di borsa e si stabilisce espressamente che alle compravendite di quote sociali si applicano l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo. Così si taglia la testa al toro e si mandano al macero tutte le circolari, le risoluzioni e le note agli uffici periferici.
Bene, dice ancora una volta il contribuente : prendo atto del considerevole aumento dell'imposta su tali contratti, ma almeno la questione è chiusa e, da oggi in poi, non se ne parla più.
Ma l'amministrazione (un ufficio periferico, nella fattispecie) è in agguato, come i vietcong nella guerra del Vietnam.
Quanto affermato dalla circolare del 28 dicembre, dice l'ufficio, vale anche per il passato e non solo per il futuro !
L'imposta fissa di registro va percepita anche sulle compravendite di quote sociali stipulate prima del 28 dicembre e prima del decreto legge (evitiamo di approfondire la questione se con tale decreto legge sia stata o no introdotta - come sembrerebbe invece di tutta evidenza - una nuova imposta, in palese violazione dell'art. 4 dello Statuto dei diritti del contribuente).
Ma, obietta il contribuente all'erario, fino al 28 dicembre mi avevi assicurato (circolare del 2000; e-mail di agosto) che dovevo pagare solo la tassa sui contratti di borsa. E se il legislatore ha sentito l'esigenza di fare una legge ad hoc per dire che si paga l'imposta in misura fissa, vuol dire che in precedenza dubitava della correttezza dell'interpretazione normativa.
Ma che, scherziamo, dice l'erario ? Tu, contribuente, che hai stipulato il 17, 19, 21, 27 e 28 dicembre, dovevi immaginare che proprio il 28 dicembre avrei cambiato idea in merito alla tassazione di questi atti ! E peggio per te se non hai predetto il futuro (forse la citazione di Blade Runner è sbagliata; il film giusto è Minority Report, anch'esso tratto da un racconto di Dick, dove una macchina prediceva appunto il futuro, indagando il cervello delle persone).
E nell'avviso di liquidazione si scrive proprio questo : ti tasso gli atti del 17, del 19, del 21, del 27 e del 28 con l'imposta di registro in misura fissa, perchè il 28 io erario ho cambiato l'interpretazione che invece avevo sostenuto per sette anni.
Se quanto sopra non fosse scritto nero su bianco probabilmente nessuno ci crederebbe.
Il contribuente trattato come l'ultimo dei sudditi. Principi fondamentali del diritto tributario e del nostro ordinamento complessivamente considerato (la buona fede, l'affidamento, la certezza del diritto), calpestati impunemente. Le norme (leggi : art. 10, 1° comma dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale stabilisce che "I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio di collaborazione e della buona fede") ridotte a carta straccia.
Daniele Muritano - notaio in Empoli
TRUST E VINCOLI DI DESTINAZIONE E IMPOSIZIONE INDIRETTA ALLA LUCE DELLE RECENTI CIRCOLARI
Alcune recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate si sono occupate della tassazione indiretta dei trust e dei vincoli di destinazione, definendo i criteri impositivi in seguito alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta delle circolari n. 48/E del 6 agosto 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e la n. 28/E del 27 marzo 2008.
Prima di entrare nel merito di esse, giova premettere alcuni cenni sulla nozione di trust e di vincolo di destinazione, nonché sull'excursus interpretativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria circa la loro tassazione.
I TRUST
In forza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ed in vigore dal 1° gennaio 1992, è possibile costituire in Italia un trust, che sarà retto dalla legge di uno degli ordinamento stranieri che prevedono questo istituto.
La costituzione di un trust si compone, sul piano giuridico, di un atto istitutivo e di uno o più atti di dotazione, che possono essere contestuali o meno all'atto istitutivo medesimo. Con questo il disponente esprime la volontà di istituire il trust, ne indica la finalità e il regolamento, e nomina il trustee, il quale di regola è presente all'atto e accetta l'incarico. L'indicazione del beneficiario può essere fatta in tale atto o successivamente, potendo anche essere rimessa ad una scelta del trustee.
Molti ordinamenti stranieri non richiedono che l'atto istitutivo sia accompagnato dal trasferimento di alcun bene di dotazione. In tal caso, si ritiene che il trust sia condizionato al venire ad esistenza del fondo. Al momento della costituzione, può anche essere trasferita al trustee un somma modesta di denaro, e solo successivamente il resto del patrimonio del trust.
In ogni caso, l'atto deve rivestire la forma scritta, se stipulato in Italia, ex art. 3 della citata Convenzione dell'Aja.
Qualora l'atto istitutivo non si accompagni ad alcun trasferimento di beni (o - per parafrasare la circolare n. 3/E del 2008 che sarà tra poco esaminata - qualora non si accompagni ad alcuna segregazione di beni), esso è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa, parte I, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Con l'atto di dotazione, invece, il disponente trasferisce i beni in trust, contestualmente alla costituzione o successivamente, anche a più riprese. Se il trasferimento ha per oggetto partecipazioni azionarie o denaro, l'atto non sconta alcuna imposta, qualora non sia stipulato per atto pubblico o autenticato da notaio. Qualora abbia per oggetto altri beni e diritti, si pone il problema dell'imposizione indiretta.
Occorre notare che molte legislazioni straniere hanno accordato l'esenzione fiscale ad ogni rapporto riconducibile al trust, che da questa circostanza ha tratto impulso. Nel nostro ordinamento, un trattamento di favore è stato previsto di recente - per esempio - nei confronti del patto di famiglia, nella fase di passaggio generazionale dell'azienda (v. art. 3, c. 4-ter, d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346); mentre il trust è stato ricondotto all'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, con la reintroduzione del testo unico relativo.
Sul piano del trasferimento dei beni, si possono distinguere essenzialmente tre tipologie di trust: 1) il trust auto-dichiarato, in cui lo stesso disponente si costituisce trustee e in cui non avviene alcun trasferimento di beni nella fase costitutiva del trust;
2) il trust con iniziale trasferimento di beni al trustee e con previsione di un successivo trasferimento dei beni a beneficiari determinati, da attuarsi nel corso del trust o al termine dello stesso; 3) il trust c.d. di scopo, con iniziale trasferimento di beni al trustee e senza la previsione di un successivo trasferimento a beneficiari determinati (ad es. i "charitable trusts" inglesi, con finalità di soccorso dei poveri, di sostegno dell'istruzione o della religione, etc.).
****
Antecedentemente alla reintroduzione delle imposte di successione e donazione (d.l. 262/06 convertito in l. 286/06) e alla conseguente comprensione dei trust nell'alveo delle stesse, l'Amministrazione Finanziaria in risposta ad alcuni interpelli ha ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale, sia con riferimento al trasferimento dei beni in dotazione al trust, dal disponente al trustee, sia con riferimento al trasferimento dei medesimi dal trustee ai beneficiari.
In particolare, al primo passaggio è stato ritenuto applicabile l'art. 9 della Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, che prevede l'aliquota residuale del 3% per gli atti a contenuto patrimoniale (Commissione Regionale di Venezia 23 gennaio 2003, in T&AF, 2003, p. 253; Commissione Provinciale di Brescia 11 gennaio 2006, ivi, 2006, p. 424).
Parte della dottrina ha criticato questa soluzione, argomentando su due principi: la neutralità fiscale del trasferimento dal disponente al trustee, che comporterebbe il suo assoggettamento all'imposta in misura fissa; e la necessità di applicare la tassazione proporzionale (l'imposta sulle donazioni) al trasferimento dal trustee al beneficiario, con riferimento, ai fini dell'aliquota, al rapporto familiare tra disponente e beneficiario.
Si è osservato che non può essere applicata un'imposta in misura proporzionale, in mancanza di un atto che manifesti capacità contributiva in capo ad una delle parti. Nei trust tale presupposto è da ravvisarsi nell'arricchimento del beneficiario; mentre nessun arricchimento è ipotizzabile nel passaggio dei beni dal disponente al trustee.
****
Considerazioni critiche analoghe si rinvengono nello Studio n. 80/2003/T, in cui si è altresì rifiutata l'assimilazione alla donazione dell'atto di trasferimento al trustee da parte del disponente, e la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale relativa.
Poiché questo atto non manifesta una capacità contributiva propria del trustee, con riferimento ai beni affidatigli, non dovrebbe essere assoggettato ad imposta proporzionale bensì ad imposta in misura fissa, essendo meramente strumentale allo scopo del trust.
La tassazione del successivo trasferimento dal trustee ai beneficiari dipenderebbe, invece, dalla specifica causa dello atto e dalla finalità (donativa o meno) del trust.
Al riguardo, occorre ricordare anche l'opinione di parte della dottrina, che ha ritenuto di assoggettare questo secondo passaggio, dal trustee al beneficiario, sempre all'art. 9 della Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e quindi all'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, nonché alle imposte ipotecarie e catastali sempre in misura proporzionale, trattandosi di un trasferimento senza corrispettivo ma in adempimento di obbligazioni assunte con l'atto istitutivo del trust (in particolare, M. LUPOI, Trusts, Milano, 1997, p. 647).
La Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007
Il d.l. 262/06 all'art. 2, c. 47, afferma che è istituita l'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o "a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione".
Quest'ultima parte della norma costituisce una novità rispetto al testo previgente, di cui all'art. 1 d. lgs. 346/90, e da essa possono ricavarsi due nuove regole: prima di tutto, l'applicazione dell'imposta de quo non è più legata all'intento liberale del disponente, ma si ricollega più genericamente ad ogni forma di arricchimento, indipendentemente dallo strumento con cui viene realizzato; inoltre, i "vincoli di destinazione" sono ricondotti all'ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni.
Il conferimento dei beni in trust corrisponde alla costituzione di un vincolo di destinazione e quindi andrebbe assoggettato, in base alla nuova normativa, all'imposta sulla successioni e donazioni in misura proporzionale.
Quanto al momento della tassazione, la Circolare n. 48/E/2007 ha precisato che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso avente un'unica causa fiduciaria, a cui sono collegate tutte le vicende relative. Questa considerazione ha indotto l'Agenzia delle Entrate a ritenere che la costituzione del "vincolo di destinazione" avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario, in quanto l'atto costitutivo di trust è espressione di un unico disegno diretto a realizzare l'attribuzione finale.
Per la determinazione delle aliquote, si è affermato, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, che a tal fine (nonché per determinare le eventuali franchigie) deve poter essere identificato fin dal momento della costituzione del trust.
Quale ulteriore conseguenza di questa interpretazione, nella Circolare si ritiene che, in caso di trust senza indicazione di beneficiari determinati (ad es., nel trust di scopo) si debba applicare l'imposta di donazione proporzionale all'aliquota massima dell'8%, in quanto la destinazione finale dei beni sarà a favore di "altri soggetti", diversi dai parenti e dal coniuge.
La Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008
Con questa successiva Circolare l'Amministrazione Finanziaria conferma l'interpretazione sopra esposta, sviluppandola ulteriormente.
Innanzi tutto, si precisa che i trust debbano ricevere un trattamento tributario distinto dagli altri vincoli di destinazione, sebbene tutti siano astrattamente riconducibili alla medesima categoria, cui si riferisce la nuova normativa sull'imposta delle successioni e della donazioni.
Con riferimento ai trust, inoltre, si afferma che l'imposta di donazione è dovuta (in misura proporzionale), non tanto al momento dell'effettivo trasferimento al trustee, quanto al momento della segregazione del patrimonio costituito in trust.
Da questa interpretazione deriva la significativa conseguenza che l'imposta proporzionale è dovuta anche in caso di trust auto-dichiarato, in cui non avviene alcun trasferimento a favore di altri, in quanto il disponente si costituisce esso stesso trustee. Il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate è il seguente: poiché il trust deve considerarsi come un'operazione unitaria, avente un'unica causa, già dal momento della costituzione (e quindi della segregazione) è possibile ravvisare un arricchimento in capo ai futuri beneficiari e quindi applicare l'imposta in misura proporzionale.
Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, invece, non realizzerà, ai fini dell'imposta in esame, un presupposto impositivo ulteriore e sarà tassato in misura fissa. Nello stesso modo sarà tassato (ex art. 11 della Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131) il cambiamento del trustee a seguito di morte, revoca o sostituzione, che comporta anche il trasferimento dei beni in capo al nuovo trustee.
Si afferma inoltre che le operazioni compiute dal trustee, durante la vita del trust, saranno soggette alle imposte indirette applicabili di volta in volta sulla base degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, la Circolare n. 3/E/2008 ritiene che debba applicarsi l'aliquota proporzionale al trasferimento di diritti reali immobiliari, sia nel loro passaggio al trustee, sia nella successiva attribuzione da questi ai beneficiari.
I VINCOLI DI DESTINAZIONE
Come si è accennato, la Circolare n. 3/E/2008 distingue il trattamento dei trust da quello di tutti gli altri vincoli di destinazione, che oggi possono costituirsi in via generale nel nostro ordinamento ex art. 2645-ter c.c. Il motivo di questa distinzione risiederebbe nella segregazione, che si realizza col trust nel patrimonio del trustee, a differenza di quanto avverrebbe attraverso gli altri vincoli di destinazione.
Tuttavia, l'esistenza di un patrimonio segregato e distinto dal resto del patrimonio dell'intestatario non costituisce una peculiarità del trust. Una segregazione sussiste anche nel vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: il bene vincolato non potrà essere aggredito in alcun modo da parte dei creditori del proprietario del bene stesso, se non per obbligazioni sorte per la realizzazione dello scopo della destinazione. Analogamente, i beni trasferiti al trustee, e costituenti la dotazione del trust non possono essere aggrediti dai creditori personali dello stesso, ma solo dai creditori del trust. E' ben vero che in questo caso la segregazione è più ampia, rispetto ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., poiché - ad esempio - i beni non cadono nella eventuale successione del trustee.
Ciò nonostante, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, l'analogia sussiste e non sembra giustificare una diversità di trattamento. Emerge qui uno degli elementi critici dell'esposta interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria. Le Circolari citate considerano i trust e i vincoli di destinazione come negozi tipici, come fattispecie ben individuate che realizzano sempre, in un modo o nell'altro, delle forme di arricchimento. Essi, invece, dovrebbero essere considerati propriamente in funzione degli effetti concreti che realizzano.
Occorre ricordare che, sul piano degli effetti traslativi, si può distinguere essenzialmente tra due casi: 1) vincolo costituito dal proprietario (anche eventualmente in adempimento di un obbligo precedentemente assunto) su un bene che rimane proprio, e finalizzato a soddisfare l'interesse di terzi beneficiari; 2) vincolo costituito nell'ambito del trasferimento del bene ad altri, e in cui i beneficiari sono soggetti terzi o lo stesso originario disponente.
Si deve evidenziare che, in ogni caso, il vincolo è costituito da chi è giuridicamente proprietario del bene oggetto della destinazione, anche se il vincolo rientra in un'operazione contrattuale, più o meno complessa, con obbligazioni reciproche tra le parti. Ad esempio, Tizio decide di trasferire fiduciariamente il bene a Caio e in vista di una particolare destinazione costituisce, prima di trasferirlo, un vincolo a favore di terzi; oppure, Tizio vende a Caio il bene con l'obbligo di destinarlo a uno scopo che determina un beneficio a favore dello stesso Tizio, e Caio subito dopo la vendita costituisce il vincolo in tal senso.
In tutti i casi in cui avviene il trasferimento del bene, l'effetto traslativo dipende da un titolo variabile. L'art. 2645-ter c.c., da questo punto di vista, non individua un negozio causalmente tipico, bensì definisce una fattispecie che è tipizzata solo quanto agli elementi che danno luogo alla "segregazione" del bene, e che può inserirsi in un trasferimento con causa onerosa (ad esempio, un mandato in nome proprio, o un negozio solutorio), o con una causa gratuita (ad esempio, una donazione modale).
Più dubbia è invece l'ammissibilità di un vincolo di destinazione senza beneficiari determinati, in analogia al trust di scopo, attesa la lettera della legge che espressamente richiede che lo scopo del vincolo sia riferibile a persone specifiche.
Occorre infine considerare che per effetto del vincolo, a seconda di come esso è concepito e regolato, possono costituirsi diritti soggettivi in capo ai beneficiari, che possono realizzare forme di liberalità indirette (aspetto, questo, poco considerato fino ad ora dalla dottrina).
In forza dell'art. 2, c. 49, del d.l. 262/06, la costituzione di un vincolo di destinazione è oggi soggetta a imposta di donazione in misura proporzionale, ma dalle Circolari 3/E e 28/E del 2008 è confermato che l'imposizione ha luogo solo se ricorra un arricchimento e quindi un trasferimento del bene, non essendo sufficiente a tal fine la mera apposizione del vincolo di destinazione. Se manca il trasferimento del bene, l'atto sarà soggetto ad imposta in misura fissa.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, la Circolare 3/E afferma che si applicheranno in misura proporzionale, se alla costituzione del vincolo è associato il trasferimento del bene, nonché in tutti i casi in cui il bene, per effetto della destinazione, sia successivamente trasferito a terzi.
Quindi, è essenziale individuare i casi in cui si realizza un trasferimento del bene (pur prescindendosi dall'intento liberale) e individuare, in tali casi, a favore di chi avviene il trasferimento o comunque si determina il beneficio.
L'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate risulta in linea di massima corretta, a mio parere, con riferimento ai vincoli di destinazione. E' invece criticabile con riferimento al trust. In particolare, appare incoerente affermare che il trust sia sempre e comunque assoggettato all'imposta sulle donazioni, per effetto del sorgere della segregazione, anche se manca un arricchimento (ad es., nel caso del trust auto-dichiarato). Infatti, si è evidenziato che anche nel vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. si realizza una forma di segregazione (ciò è riconosciuto, in particolare, nella Circolare 3/E) e l'operazione, finalizzata a destinare il bene a beneficio di terzi, può avere una causa unitaria. Sia nei trust sia negli altri vincoli di destinazione si realizza una forma di segregazione, quindi, e un arricchimento può sussistere, come può mancare.
Un raffronto esemplificativo può evidenziare la diversità di interpretazione dell'Agenzia delle Entrate: la costituzione di un trust auto-dichiarato, secondo le Circolari in commento, sconta un'imposta sulle donazioni in misura proporzionale, per effetto della segregazione del bene (con aliquota che dipende dal rapporto familiare intercorrente tra disponente e beneficiario, a meno che si applichi una franchigia e allora l'imposta è in misura fissa), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, perché non c'è trasferimento. L'eventuale trasferimento successivo a terzi beneficiari sconta un'imposta in misura fissa (poiché l'imposta proporzionale sulle donazioni è già stata versata e, trattandosi di un'unica operazione, non sussiste più alcun presupposto d'imposta) e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
La costituzione di un vincolo di destinazione su un bene proprio e nell'interesse altrui, senza trasferimento a terzi, sconta invece tre imposte in misura fissa (registro, ipotecaria e catastale).
La Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008
Questa ultima Circolare interviene al fine di integrare e correggere parzialmente la Circolare n. 3/E che, nell'elencare le varie ipotesi di vincoli di destinazione soggetti a imposta sulle donazioni, indicava anche i negozi fiduciari di cui si avvalgono prevalentemente le società fiduciarie ex l. 1966/39, e con cui vengono a queste trasferite partecipazioni sociali o titoli, a scopo gestorio.
La Circolare 28/E precisa che occorre distinguere tra i negozi con cui si realizza una fiducia "romanistica", che comportano il trasferimento effettivo della proprietà al fiduciario e che soggiacciono all'imposta sulle donazioni; e i negozi che realizzano una fiducia "germanistica", che trasferiscono solo la legittimazione all'esercizio dei poteri relativi al bene, e non hanno un effetto traslativo. Si riconosce che nelle società fiduciarie ex l. 1966/39 ricorre una forma di fiducia "germanistica" e quindi i relativi negozi non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.
Si afferma altresì, però, che quando il negozio fiduciario ha per oggetto beni immobili, non può che ricorrere un'ipotesi di fiducia "romanistica" e quindi l'atto di trasferimento sarà soggetto ad imposta di donazione in misura proporzionale.
Queste affermazioni sul piano civilistico risultano imprecise. Con l'espressione "fiducia germanistica" ci si riferisce di solito alla fiducia con effetto reale anche nei confronti dei terzi, contrapposta alla "fiducia romanistica", in cui avviene un trasferimento pieno della proprietà al fiduciario, al di fuori di un sistema di opponibilità ai terzi della stessa fiducia.
All'interno della "fiducia germanistica", diverse sono le forme utilizzabili per rendere opponibile ai terzi le limitazioni al potere del fiduciario: una condizione risolutiva in corrispondenza del trasferimento da parte del fiduciario a terzi; il rilascio di una semplice autorizzazione a disporre del bene (nell'ordinamento tedesco è possibile scindere il potere di disporre dalla titolarità del bene, con effetti verso i terzi); oppure un'autorizzazione del fiduciante come condizione per l'esercizio del potere di disposizione da parte del fiduciario.
Evidentemente, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 2645-ter c.c., la distinzione tra fiducia "romanistica" e "germanistica" è destinata ad attenuarsi. In ogni caso, essa non poggia tanto sul contenuto del potere del fiduciario, quanto sulla opponibilità dei limiti a tale potere.
OSSERVAZIONI CRITICHE CONCLUSIVE
Il presupposto della "nuova" imposta sulle successioni e donazioni prescinde dall'intento liberale del donante o del disponente, come già ricordato, innovando quanto previsto dall'art. 1 d. lgs. 346/90. Il d.l. 262/06, nel definire l'ambito di applicazione dell'imposta, ha infatti compreso, oltre alle successioni e alle donazioni, anche "gli atti gratuiti e i vincoli di destinazione".
Questa scelta comporta, in primo luogo, che il presupposto dell'imposizione risieda nell'arricchimento, a prescindere dall'intento liberale.
Tuttavia, l'utilizzo dell'espressione riportata indica, altresì, che la norma non si riferisce ad atti tipici, ma ad atti che producono certi effetti. Gli "atti gratuiti" e i "vincoli di destinazione" sono da intendersi come schemi astratti da cui può derivare un arricchimento, a seconda della causa concreta del negozio che li racchiude.
L'imposta de quo deve applicarsi solamente, quindi, quando l'atto determina un arricchimento. Negli altri casi, i negozi gratuiti e i vincoli non saranno soggetti a detta imposta. Ad esempio, è evidente che un contratto di comodato, che pur è negozio a titolo gratuito, non può essere soggetto a imposta sulle donazioni. Analogamente la norma deve interpretarsi con riferimento ai vincoli di destinazione.
Del resto, l'art. 20 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, pur dettato con riferimento all'imposta di registro, esprime un principio generale in materia di imposizione indiretta ed impone che questa avvenga secondo l'intrinseca natura degli atti ed i loro effetti giuridici. E questo principio può ritenersi operante anche con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni.
Non può quindi applicarsi una tassazione unica per tutti trust, dal momento che non sussiste un'unica tipologia di questo istituto. In particolare, possono esserci trust che realizzano una liberalità, come pure trust solutori, di garanzia, etc.
In questa prospettiva, è criticabile l'applicazione dell'imposta proporzionale con aliquota all'8% per tutti i trust di scopo o comunque per tutti i trust privi di beneficiari determinati, poiché in essi può non aver luogo alcun arricchimento.
Le Circolari in esame non considerano peraltro che l'imposta di registro comporta una tassazione sul valore lordo dei beni (eccetto l'azienda), mentre l'imposta sulle successioni e donazioni comporta sempre una tassazione sul valore netto dell'arricchimento. Limitarsi a definire le aliquote in materia di trust appare insoddisfacente. Ad esempio, un trust di scopo, tassato con aliquota proporzionale all'8% secondo l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe nel concreto comportare una tassazione sulla base di un valore netto anche pari a zero.
In definitiva, anche la tassazione dei trust dovrebbe ispirarsi al principio sancito dall'art. 20 d.p.r. 131/86 e diversificarsi a seconda della tipologia di effetti che sono prodotti.
Può ritenersi una soluzione valida tassare "l'operazione", se il trust realizza una liberalità. In tal caso, però, la scelta di applicare l'imposta proporzionale di donazione al trasferimento dal disponente al trustee (e l'imposta in misura fissa al trasferimento dal trustee al beneficiario) è criticabile. Innanzi tutto, perché l'arricchimento effettivo avviene solo con il trasferimento del bene al beneficiario finale. Inoltre, perché l'aliquota si calcola sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario, rapporto che potrebbe anche essere mutato al momento del successivo trasferimento dal trustee al beneficiario stesso. Ad esempio, il beneficiario potrebbe non essere più coniugato col disponente, oppure potrebbe essere morto e il bene essere trasferito agli eredi. Di conseguenza, risulta preferibile un'imposizione in misura fissa per il trasferimento iniziale al trustee e in misura proporzionale per il trasferimento da questi al beneficiario.
Nei casi in cui, invece, il trust non abbia finalità liberale (donativa o successoria), appare più corretta una tassazione dei singoli atti di trasferimento, e in particolare con applicazione dell'aliquota proporzionale residuale al 3%, ex art. 9 della Tariffa, parte I, d.p.r. 131/86, per entrambi i trasferimenti, dal disponente al trustee e da questi al destinatario finale del bene (che potrebbe essere lo stesso disponente). Si prenda il caso, per esempio, dei trust di garanzia, in cui spesso il bene viene ritrasferito, al termine dell'operazione, al proprietario originario. Del resto, può ricordarsi che in molti paesi europei trova applicazione l'imposta proporzionale per ciascun passaggio dei beni, sia nella fase costitutiva del trust, sia in quella finale.
Michele Ferrario Hercolani
LA MEDIAZIONE GIURIDICA NEL DIALOGO INTERCULTURALE E NELL'INTEGRAZIONE: IL RUOLO DEL NOTAIO
Introduzione e cifre
Probabilmente la domanda che molti di voi si pongono in questo momento è: cosa c'entra un notaio con i temi dell'immigrazione e dell'integrazione?
La risposta, a mio parere, è che il notaio - in quanto mediatore giuridico che diventa, come spero di dimostrare, anche mediatore culturale - favorisce il dialogo interculturale diventando così strumento quotidiano del processo di integrazione.
Sono circa 190 milioni i migranti nel mondo, provenienti da Paesi con tradizioni, cultura e diritti molto diversi da quelli che li ospiteranno. 18,5 milioni quelli in Europa, quasi 4 milioni quelli in Italia, appartenenti a oltre 140 diverse etnie.
Un fenomeno impossibile da arginare, difficile da gestire. La sfida passa attraverso l'integrazione, definita a tutti i livelli elemento essenziale affinché l'immigrazione si trasformi da potenziale problema ad opportunità di crescita economica e culturale.
Integrazione significa avvicinamento culturale, in senso ampio, tra i migranti e le collettività che li ospitano. L'integrazione è, quindi, un processo biunivoco, che riguarda sia i migranti sia le società ospitanti, e che presuppone, perciò, il dialogo interculturale, al quale l'Europa ha infatti dedicato il 2008.
Per poter pacificamente e proficuamente convivere è necessaria la condivisione di alcuni valori comuni, il sentirsi parte di una comunità :
1) di cui si conoscono ed accettano o almeno rispettano principi e valori,
2) nell'ambito della quale si assumono gli stessi diritti e gli stessi obblighi e
3) nella quale si accetta la diversità come elemento di progresso.
E' facile ed intuitivo comprendere che la condivisione di tale architettura di regole e valori è alla base della stessa sopravvivenza della società multiculturale: e che essa sta anche alla base dei percorsi di naturalizzazione e acquisizione della cittadinanza che molti Stati considerano importante strumento per accelerare l'integrazione.
Per questo in ogni sede viene affermato con decisione che agli immigrati devono essere resi noti i valori e principi giuridici fondamentali ed irrinunciabili quali libertà, democrazia, rispetto della legge e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Per questo molti Stati hanno introdotto programmi di orientamento civico per fornirne la loro conoscenza.
D'altra parte, senza variazioni non avremmo progresso, perché il progresso è la variazione. Se vogliamo progresso vogliamo variazione e se accettiamo la variazione dobbiamo accettare la diversità.
Naturalmente solo fintanto che la diversità non mette in pericolo la stabilità sociale, quell'architettura sociale che è il diritto.
Ci sono, cioè, dei principi e dei diritti fondamentali ed acquisiti a cui la nostra società non può più rinunciare: da qui la necessità di farli conoscere prima ed accettare, o quantomeno rispettare poi, da chi intende vivere in questa architettura.
L'integrazione e l'Europa
Le stesse idee sono state espresse e più volte ribadite a livello europeo: nel 2004 il Consiglio d'Europa ha adottato il Programma dell'Aja per il rafforzamento della libertà, sicurezza e giustizia, sottolineando la necessità di un maggiore coordinamento delle politiche di integrazione e delle attività dell'UE, adottando quindi i Common Basic Principles for Immigrant Integration policy in the EU (CBPs), mentre nel settembre 2005 la Commissione Europea ha elaborato un'Agenda Comune per l'Integrazione, alla quale sono seguiti numerosi studi, risoluzioni e comunicazioni. Da ultimo sono state anche ribadite nella raccomandazione del Consiglio d'Europa 1804/2007 (state, religion and human rights) che osserva come "la libertà religiosa non sia senza limiti: una religione la cui dottrina o pratica vadano contro altri diritti fondamentali sarebbe inaccettabile".
Per l'Italia analoghi principi sono espressi, nel 2007, dalla "Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione", secondo cui "ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà".
Da tutti i documenti europei emerge con chiarezza che gli snodi fondamentali del processo integrativo sono due: la lingua ed il diritto.
Per citare le parole di Rodolfo Sacco, grande maestro di comparazione giuridica "…. lingua e diritto hanno un significato speciale. Se due individui ricorrono a diverse cure per guarire la stessa malattia, ciò non crea alcun problema sociale. Ma gli individui di una stessa società non possono comprendersi se non parlano la stessa lingua. Nello stesso modo, una regola giuridica per regolare il rapporto tra creditore e debitore deve necessariamente avere lo stesso significato per entrambi. Il diritto crea un'architettura sociale, un meccanismo di regolazione dei rapporti tra i consociati che deve essere uguale per tutti e prevedibile".
Tuttavia chi si occupa di diritto sa quanto sia difficile già avvicinare alcuni settori del diritto tra Paesi europei, che pure hanno già in comune concetti fondamentali quali quello di proprietà individuale, valore assoluto della persona, democrazia.
La ragione di ciò è naturalmente il fatto che il diritto è frutto della tradizione, della storia, della specificità delle diverse culture nazionali ed ulteriori differenze derivano dalla presenza o assenza di autorità legislative sopranazionali ed all'assenza di una lingua giuridica universale.
L'assimilazione o anche solo la comprensione di diritti diversi richiede uno sforzo notevole, perché si devono superare nozioni che a livello inconsapevole informano in modo importante la nostra vita.
Il ruolo del notaio nell'ambito del processo integrativo emerge naturalmente proprio in relazione al diritto.
Gli immigrati ed il notaio
L'incontro tra notaio ed immigrato è negli ultimi anni cresciuto esponenzialmente, con l'aumento della partecipazione straniera alla vita sociale italiana, attraverso - in particolare - l'acquisto della casa e la contemporanea stipulazione del mutuo, nonché con l'inizio di attività imprenditoriali.
L'acquisto dell'abitazione da parte di immigrati rappresentava, nel 2004 il 12% del mercato; all'acquisto è frequentemente collegata la stipulazione del relativo mutuo, ed infatti dati recentemente diffusi indicano che nel 2007 nel 10% dei mutui il mutuatario era straniero.
E' stata inoltre impressionante la crescita dell'imprenditoria: secondo i dati noti, oltre un terzo delle nuove imprese ha un titolare extracomunitario, con un notevole incremento dell'imprenditoria femminile, aumentata tra il 2006 e il 2007 del 73%, pesando a Milano per il 52,1% sull'imprenditoria femminile totale (il 7,9% in Italia).
Anche nell'incontro con gli stranieri il notaio svolge naturalmente il suo ruolo di mediatore giuridico, cioè deve tradurre alle persone che gli compaiono di fronte complessi meccanismi giuridici, oppure deve tradurre in concetti giuridici le loro aspirazioni.
Nell'incontro con i migranti, però, la sua "mediazione giuridica" - cioè la "traduzione" del nostro diritto per persone che provengono da diritti diversi - diventa anche strumento di dialogo interculturale e quindi di integrazione.
In altre parole, la mediazione giuridica del notaio con i migranti implica una duplice difficoltà ed assume un duplice valore: a) implica una duplice difficoltà perchè i sistemi giuridici - e quindi le radici culturali - da cui provengono i migranti sono spesso molto diversi dai nostri; b) assume un duplice valore proprio perché ne favorisce un reciproco avvicinamento culturale in senso lato
La diversità dei sistemi giuridici
Come noto, i sistemi giuridici sono molti e variamente differenziati. Ci sono sistemi di diritto non scritto basati sulla consuetudine; sistemi ritenuti di matrice divina e quindi inviolabili ed immutabili, sistemi in cui la donna è posta in posizione di netta soggezione ed inferiorità rispetto all'uomo. Ci sono sistemi in cui l'inadempimento di un debito rappresenta peccato ma non è prevista una sanzione giuridica. Ci sono sistemi in cui non c'è (o non c'era fino a non molto tempo fa) l'idea di proprietà privata ed individuale, perché viceversa esisteva la proprietà collettiva socialista oppure del gruppo familiare.
La differenziazione deriva, naturalmente, dalle diverse radici culturali, spesso fortemente influenzate dalle dominanti caratterizzazioni religiose.
In Italia, la prima presenza è quella rumena, seguita dalla marocchina e dall'Albania, quindi dall'Ucraina e dalla Cina popolare.
Le previsioni fatte a livello internazionale indicano che ci sarà un presumibile forte aumento della presenza di popolazioni subsahariane, mentre il flusso dai paesi dell'Est europeo, con il migliorare delle loro condizioni di vita, dovrebbe notevolmente diminuire.
Vengono in rilievo, quindi, substrati culturali molto diversi, che hanno dato vita a sistemi giuridici molto diversi.
Non è possibile, in questa sede, entrare nel dettaglio delle profonde differenze tra le varie culture e tradizioni.
Tuttavia, credo che, in misura più o meno profonda, tutti noi siamo consapevoli delle differenze anche profonde, ad esempio, tra il sistema di civil law rispetto a quello di Common law, che pure appartengono entrambi alla tradizione giuridica occidentale, e quindi più o meno ne condividono i principi generali.
Eppure anche tra essi lo stesso concetto di "proprietà" è diverso.
E per essere proprio banale, ricordo che sono entrambi basati sul diritto scritto (anche se poi in uno le norme sono prevalentemente di formazione parlamentare, mentre nell'altro sono di produzione giudiziale).
E' quindi evidente quale possa essere la difficoltà di avvicinare al nostro un sistema non basato sulla scrittura (ad esempi un sistema tradizionale africano).
E' evidente che non è assolutamente possibile, per i miei limiti prima che per la sede, entrare in profondità nelle differenze dei vari sistemi.
Tuttavia vorrei rapidamente riportare alcuni esempi, per rendere più chiara le differenze che ci possono dividere, utilizzando concetti molto comuni ed importanti, quali quello di proprietà, di famiglia, la posizione della donna, evidenziandone le diverse caratteristiche, che mi sembrano proprio il risultato di profonde differenze culturali, in alcuni sistemi giuridici che mi sembrano più significativi.
In particolare - non solo senza nessuna pretesa di completezza, ma anzi già scusandomi per le inevitabili imprecisioni - mi soffermerò brevemente su:
- sistema islamico (ricordando però le profonde differenze che ci possono essere, ad esempio, tra il Marocco moderato e l'Iraq sciita)
- sistema africano subsahariano (dove le varietà sono ancora più marcate)
- sistemi ex-socialisti (anche qui ricordando però che questi raggruppavano realtà molto diverse, quali la Romania (a maggioranza ortodossa) , l'Ucraina (con forti tensioni tra ortodossi e cattolici) , l'Albania (in cui la popolazione è rappresentata per il 38% da musulmani, per il 35% da cattolici e per il 22% da ortodossi;
Sistema musulmano:
Il profeta Maometto (ca 570-632 d.C.) insegnò una dottrina imperniata su una Rivelazione, e raccolta nel Corano, che contiene le regole da seguire in fatto di preghiere, di digiuno, di rituale, di vita familiare etc.. Per un musulmano, questa precettistica viene da Dio ed è esaustiva. .
La differenza fondamentale rispetto alla nostra concezione di diritto è che il loro complesso giuridico è costituito dalla Shari'a, contenuta nel Corano, che rappresenta la rivelazione divina.
Essa è quindi ritenuta immutabile, e contenente tutte le regole che il fedele deve seguire nella sua condotta quotidiana. Il musulmano vi vede un modello giuridico insuperabile. In particolare, dei 6200 versetti coranici, 500 sono, secondo i nostri modelli, regole giuridiche
Molte tra le regole sharaitiche sono rivolte ai comportamenti esterni che il fedele deve tenere nelle relazioni con gli altri uomini, e che disciplinano quindi ciò che negli altri paesi viene riservato al diritto.
E' anche vero, però, che in nessun paese musulmano c'è solo la Shari'a, essendo ovunque affiancata da diritto posto dall'uomo, spesso ampiamente importato dalla tradizione occidentale, in alcuni casi completamente laicizzato (ex repubbliche sovietiche musulmane e Turchia). Però la centralità della Shari'a è proclamata ovunque e varrà quantomeno a colmare le eventuali lacune.
Altrettanto importante è ricordare che i musulmani si distinguono in Sunniti (ampiamente prevalenti sia in Asia che in Africa), sciiti (Iran, Iraq e Siria ) e khuragiti (minoritari, Oman). Tra questi ci sono importanti differenze: ad esempio quella per cui l'Imam, cioè la guida suprema della Umma (comunità dei fedeli), deve essere per i Sanniti (oltre che libero, pubere, sano, maschio, irreprensibile) quraiscita, cioè appartenente alla tribù di Maometto, per gli sciiti solo un suo discendente, per i khuragiti può essere lo chiunque abbia le altre caratteristiche. E' particolare, a questo proposito, che il musulmano ritenga che comunque anche l'usurpazione del potere, operata con la forza, dia luogo ad una situazione cui il credente deve sottostare, perché la tirannia è meglio dell'anarchia e del vuoto di potere;
L'Imam o Califfo nomina tutti i coadiutori necessari e prepone alle pubbliche funzioni chi vuole, in particolare i giudici.
La comunità islamica è in diffusione e giocherà un ruolo importante.
La religione non prevede il ricorso alla violenza per convertire l'infedele, ma l'azione armata è prevista per impiantare, radicare o difendere l'ordine islamico.
Tra le regole sharaitiche, per i musulmani sono particolarmente importanti quelle che chiamano "statuto personale" e sono relative alla persona ed alla famiglia, alle successioni ed alle fondazioni pie. Essi ritengono debba essere loro consentito di praticarle anche in paesi non islamici.
Tra le regole che influenzano senza dubbio la visione della vita di un uomo o di una donna musulmana possiamo sinteticamente ricordare le seguenti:
o La dottrina delle persone è imperniata su una triplice contrapposizione: tra musulmano e il non musulmano; tra il libero e lo schiavo; tra l'uomo e la donna;. La pienezza di diritti politici compete solo al musulmano. Il matrimonio attribuisce al marito un vero potere sulla moglie, per cui la donna musulmana non potrà sposare un infedele, l'uomo potrà sposare la cristiana o l'ebrea;
o È centrale la contrapposizione della donna all'uomo, rispetto al quale la donna è subordinata e rispetto al quale, sotto molti profili, "vale" per legge la metà. Si dichiara che la donna ha diritto alla protezione, al matrimonio ed al mantenimento. Assortamente per attuare il suo diritto al matrimonio si permette la poligamia (!) cioè il diritto dell'uomo di avere fino a 4 mogli; si prevede il diritto del marito di far cessare in qualsiasi momento il matrimonio attraverso il ripudio; si prevede che, quale contrappeso al diritto al mantenimento nei confronti dei familiari, la donna abbia diritti successori ridotti della metà rispetto all'uomo; la sua testimonianza vale la metà di quella dell'uomo, se viene ferita o uccisa il risarcimento dovuto dal colpevole è la metà di quello che sarebbe dovuto dall'uomo. I beni sono separati (non potrebbe che essere così, data la poligamia) e la moglie può amministrare i propri liberamente, ma non può donarli senza il consenso del marito. La donna non può adire cariche religiose che implichino un potere di insegnamento religioso, di guida alla preghiera, o di predicazione.
La famiglia:
La famiglia islamica è fondata sull'autorità del padre e del marito (tranne che per il bambino fino a 6 anni, soggetto alla madre).
Il matrimonio è l'accordo tra il pretendente e la controparte, che di solito è l'ascendente maschio che ha il potere sulla donna o il curatore nominato dal giudice. Secondo altre dottrine, però il negozio è concluso dalla sposa, con il consenso dell'ascendente titolato.
La Shari'a regola il concubinato, cioè il rapporto tra padrone e schiava, rilevante se ne nascono dei figli
Successioni:
La Shari'a indica gli eredi coranici parenti di linea maschile (agnati) o non agnati (fratelli uterini, vedovo). La figlia riceve la metà del figlio. Un terzo del patrimonio può essere lasciato a terzi, con dei limiti.
Diritti patrimoniali:
La Shari'a considera fondamentale la proprietà individuale.
Distingue tra cose utili e inutili, pure ed impure, nascondibili non nascondibili, e soprattutto distingue tra capitale e reddito. Riconosce il diritto perpetuo di proprietà e diritti simili alle servitù. Ci sono anche forme di proprietà collettive fino alla proprietà della Umma.
La Shari'a studia anche i contratti, ed utilizza l'idea di scambio, capitale, società. Sono caratteristici della Shari'a la condanna dei contratti aleatori e il rigido divieto di stipulare o ricevere interessi. Da ciò è nata tutta la questione della finanza islamica.
La violazione di regole sciaraitiche dà luogo a punizioni anche molto gravi.
Si distingue tra i del ittiche comportano il taglione o la diya (composizione) (omicidio e lesioni personali), quelli che comportano pene coraniche (morte, amputazione, fustigazione) ed altri (falsificazione, falsa testimonianza) che comportano pene giudiziali stabilite dal giudice (reclusione, fustigazione, pene infamanti)
Il giudice è monocratico, le sue sentenze inappellabili (ma non passano in giudicato e quindi possono essere modificate) e non hanno motivazione.
Sistema africano: sovra e sub-sahariano
Ovviamente non è qui nostro interesse studiare il diritto africano, ma alcune sue caratteristiche sono utili per comprendere il diverso substrato culturale da cui provengono molti immigrati. Intanto una prima fondamentale suddivisione vede l'Africa tagliata da ovest ad est., lasciando a nord le popolazioni che parlano le lingue semito-camitiche o afro-asiatiche; ed a sud le popolazioni che parlano le lingue nigerkordofaniane o nilosahariane o khoisan.
Questa suddivisione linguistica ha in effetti valenza antropologica e culturale.
In sintesi, le popolazioni a nord presentano due caratteristiche specifiche ed esclusive, che non si ritrovano a sud della linea.
In particolare, si tratta della presenza accettata tradizionalmente dello Stato centralizzato (di derivazione faraonica o fenicia, poi consolidato dagli alessandrini, dai romani e dall'apporto arabico-islamico e turco); in secondo luogo, la forte caratterizzazione religiosa, derivante dal cristianesimo o dall'islam, che hanno avuto un'importanza fondamentale nel delineare anche la cultura della società e dello Stato.
Nella zona subsahariana, invece, tradizionalmente tali due elementi sono assenti.
In generale, quindi, manca l'idea di uno Stato centralizzato (spesso il diritto è attuato tramite pratiche diffusamente applicate a livello della singola comunità locale) e la caratterizzazione religiosa convive con la contemporanea presenza di uno strato giuridico tradizionale e di uno strato giuridico europeizzante. In pratica, quindi, si trova sempre una convivenza di modelli privatistici tradizionali, sciaraitici ed europei.
Se ciò caratterizza in negativo la zona rispetto al resto del mondo, poi però all'interno si riscontrano ampie differenze. Secondo le zone, cioè, si può ad esempio trovare un'idea di proprietà di stampo anglo-indiano ovvero di stampo francese; in alcuni luoghi la discendenza successoria è matriarcale, in altri patrilineare.
Per quanto qui interessa, è comunque sufficiente ricordare che i paesi subsahariani non hanno una tradizione di diritto scritto, non conoscevano una autorità centrale che redige norme complesse e non esistevano soggetti specializzati nella conoscenza del diritto.
Le maggiori differenze del diritto africano subsahariano si trovano proprio in materia di proprietà immobiliare e di famiglia. O più in generale, nel rilievo assoluto del gruppo (famiglia, tribù, villaggio) rispetto all'individuo.
Quanto alla prima, pur nelle numerose variabili che essa può assumere, il punto di partenza unificante è che essa spetta al gruppo, non all'individuo. Il gruppo può poi essere la famiglia, la tribù o il villaggio, ma è comunque una proprietà comune di cui al singolo spettano singolari facoltà di uso. Ma il singolo non può venderla al di fuori del gruppo, né ad esempio ipotecarla. Questo è uno dei problemi all'utilizzo dell'embedded capital value che gli economisti lamentano. (problema che in certi casi si è cercato di risolvere con la nazionalizzazione e redistribuzione concessoria).
Le differenze maggiori si trovano nel concetto di famiglia, in relazione alla quale assume un'importanza fondamentale la famiglia estesa.
Il legame di parentela non si basa, come nel diritto europeo, sul legame tra entrambi i genitori ed i figli; talora può instaurarsi solo tra madre e figlio e allora il parente maschio più prossimo e più importante è lo zio materno), o tra padre e figlio.
La scelta del coniuge spetta al gruppo, il matrimonio è visto come legame tra gruppi (famiglie) e spesso il vedovo o la vedova devono sposare la sorella o il fratello del coniuge defunto. Ovunque il marito versa un corrispettivo per la moglie, acquistandone in cambio i frutti del lavoro ed i figli.
La donna non ha diritti successori per evitare che morendo poi lasci ai figli, che appartengono al gruppo familiare del marito.
E' molto diffusa la poligamia, anche se contrastata; non esiste comunione degli acquisti (ovviamente, essendoci la poligamia).
E' la famiglia estesa che conclude il matrimonio, consentendo lo scambio tra la dote pagata dal marito e la moglie, con l'acquisizione al marito del diritto ai frutti del lavoro della moglie ed ai suoi figli. I coniugi devono appartenere alla stessa tribù ed avere pari rango di casta. I beni della moglie le appartengono, salvi i frutti del suo lavoro. La moglie è soggetta al marito, il matrimonio è facilmente risolubile, la poligamia praticata ma si tenta di contrastarla.
La pubblicità degli atti dello stato civile non è attuata con documenti memorizzati.
Con il lavoro femminile delle immigrate, però, alcuni aspetti di tale rapporto stanno entrando in crisi. Con la salarizzazione della moglie la stessa non vede più volentieri la cessione dei frutti del suo lavoro al marito, il quale ha però pagato la dote proprio per ottenerli.
Quindi, ad esempio, quando un notaio stipula una compravendita ed un mutuo ad una famiglia ghanese, deve spiegare in modo semplice appunto come da noi funziona diversamente e che cosa significa ipotecare la casa.
Paesi ex-socialisti
I Paesi che dal 1917 o dal 1944 sono stati caratterizzati dal sistema di diritto socialista avevano tradizioni culturali, religiose e giuridiche diverse.
Con l'adozione o l'imposizione del diritto socialista, peraltro, furono almeno in parte unificate sotto molti profili.
E' utile ricordare brevemente alcuni capisaldi dell'ideologia socialista: la società sarà comunista, e quindi ognuno lavorerà secondo le sue capacità e riceverà, fuori da qualsiasi mercato, ciò che gli è necessario per vivere; le soddisfazioni economiche saranno uguali per tutti. La proprietà dei mezzi di produzione sarà statalizzata (o socializzata, nel caso della proprietà agricola), quindi la proprietà personale può riguardare solo i beni di consumo. Scomparirà la famiglia, vista come meccanismo nato per perpetuare la conservazione della proprietà all'interno della classe; la società si prenderà cura di nuovi nati. Scompaiono le contrapposizioni culturali ed ideologiche.
Questa visione di base ha ovviamente molto influenzato le categorie giuridiche, ed è rimasta pressoché inalterata fino a circa la fine degli anni 80 (1989-1990), quando è cominciata la dissoluzione del sistema dei Paesi socialisti.
Per quanto riguarda l'individuo ed i suoi diritti, la dottrina socialista afferma che il lavoratore ha un interesse supremo che è quello alla liberazione dallo sfruttamento che è anche un interesse di classe; quindi nessun altro suo interesse può porsi in contrasto con quello, come definito dal partito. Il caso del lavoratore che volesse far valere diritti in contrasto con l'interpretazione data dal partito veniva considerato derivato o da influenze straniere o da scarso equilibrio emotivo e mentale del lavoratore, o comunque un abuso del diritto.
Quindi i diritti dell'individuo erano qualificati dal partito, al di fuori di qualsiasi inquadramento dogmatico e senza possibilità di giudizio giurisprudenziale.
La famiglia
La famiglia viene vista come strumento per la conservazione della proprietà all'interno del gruppo. Quindi ne viene affermata la superfluità, la procreazione avrebbe dovuto seguire all'amore libero ed i figli sarebbero stati cresciuti dalla collettività. In realtà poi questa visione radicale trovò applicazione solo parziale, e la stessa possibilità di divorzio subì revisioni imponenti, andando da un'affermazione teorica che però di fatto veniva negata da costi proibitivi, fino al divorzio unilaterale.
Il nucleo comune si ritrovava comunque: nel matrimonio monogamico, laico e dissolubile (entro limiti ora stretti ora ampi); il divorzio era ammesso al venire meno del vincolo affettivo; marito e moglie, padre e madre hanno gli stessi diritti; il potere parentale è dato ai genitori perché lo esercitino nell'interesse dei figli; gli acquisti dei coniugi sono comuni se i loro guadagni sono simili, altrimenti separati.
La proprietà:
Il diritto socialista collettivizza la proprietà sottraendola al privato.
Si distingue tra proprietà dei mezzi di produzione (terra, capitale fisso e circolante) e proprietà dei beni di consumo che servono per i bisogni fondamentali dell'uomo (cibo, vestiario, casa).
I mezzi di produzione sono tutti dello Stato (o delle cooperative, per i terreni agricoli).
La casa poteva essere personale, ma prevaleva la casa statale data in affitto o uso al cittadino. La casa unifamiliare era vista come segregazione dalla società e quindi era incoraggiato una certa misura di coabitazione (cucina e servizi)
Nel periodo post-socialista l'area è divisibile più o meno in tre parti: paesi a tradizione decisamente occidentale (Cechia, Ungheria); paesi a tradizione europea importata ma non rinsaldata da corrispondente tradizione (come la Russia); paesi di tradizione extraeuropea, come le ex repubbliche sovietiche islamiche.
Tuttavia ovunque vengono stabilite Costituzioni scritte e si afferma la Rule of Law, la prevalenza dello Stato di Diritto, il principio di legalità e l'indipendenza dei giudici e si proclamano i diritti fondamentali dell'uomo.
Naturalmente il processo di ri-occidentalizzazione non è però così facile
Si è tornati, laddove possibile, alle codificazioni pre-socialiste, innovandole.
In alcuni casi si è dovuta riadattare la distinzione tra beni immobili e mobili, ovunque si è riaffermata la proprietà privata, la parità di condizione tra proprietà privata e pubblica, e si è reintrodotto il diritto commerciale
Il ruolo del notaio
Questi rapidi tratteggi, per quanto inadeguati, possono forse già aiutare a comprendere le difficoltà ed il disagio in cui i migranti possono spesso trovarsi.
Il notaio come mediatore giuridico deve, quindi, saper spiegare con maggiore attenzione le caratteristiche dei diritti e dei doveri che il migrante assume, deve fare in modo che per tutti il contenuto delle regole venga compreso in modo uguale, consapevole del fatto che non può dare nulla per scontato o "naturalmente"già condiviso.
La mediazione giuridica del notaio al contempo però assume altresì un ulteriore e più pregnante valore.
Attraverso l'illustrazione dei diritti e dei doveri come esistono nel nostro ordinamento - e quindi come il migrante li assume - il notaio diffonde infatti anche i valori fondamentali della nostra cultura e tradizione. Ad esempio, spiegando il diritto di proprietà privata ed individuale si diffonde l'idea - eredità dell'Illuminismo - del valore fondamentale ed assoluto dell'individuo e della fondamentale eguaglianza tra gli individui a prescindere dal sesso, o dall'etnia o dalla fede religiosa.
Spiegando ad una coppia di migranti subsahariani quali sono i diritti e gli obblighi che assumono iniziando una nuova attività si può aiutarli a comprendere la nostra concezione di proprietà individuale, e non di gruppo, la libertà di autodeterminazione della donna, rispetto all' attività ma anche di fronte al matrimonio; il suo diritto di trattenere ed utilizzare i frutti del suo lavoro, l'idea che i genitori hanno eguali poteri sui figli, che, per alcuni di loro, la consuetudine vuole appartenere al padre.
Ecco quindi che il notaio mediatore giuridico svolge un ruolo importante affinché i migranti non solo comprendano e condividano i diritti e gli obblighi che assumono nella società ospitante, ma - andando oltre e pur nel rispetto delle loro identità - auspicabilmente assimilino quei valori fondamentali ed irrinunciabili che caratterizzano la nostra moderna società e che costituiscono elemento essenziale di integrazione..
Come già detto, peraltro, e del resto come indicato nel Primo Principio Comune di Base elaborato dal Consiglio d'Europa, l'integrazione è processo bi-univoco e coinvolge anche le collettività ospitanti.
E mentre mette in evidenza le caratteristiche del nostro sistema ai migranti, il notaio svolge un ruolo di mediazione culturale anche nei confronti degli italiani che ne sono controparti, diffondendo la conoscenza dell'esistenza di culture e diritti diversi, facilitandone così quella comprensione che può rendere più sereni i rapporti tra le diverse comunità.
In sintesi, quindi, il notaio incontra l'immigrato nella quotidianità della vita reale, non nell'ambito di controversie, non nell'ambito di grandi eventi, e con le parole più semplici si impegna per trasmettere quegli importanti valori che la nostra società ha elaborato e che, se condivisi, le consentiranno un importante sviluppo culturale e sociale, prima ed oltre che economico
Il notariato, cioè, risponde con attenzione a questa nuova ed impegnativa sfida, volendo partecipare con tutti gli altri enti ed organismi alla realizzazione di quella integrazione che rappresenta, oltre che una necessità, una straordinaria occasione di crescita.
Eliana Morandi - notaio in Manzano
… BUONO A SAPERSI (di nuovo)
Forse potrebbe diventare una rubrica. Questo titolo, usato un po' per caso nell'ultimo numero per pubblicare un piccolo stralcio di una sentenza della Cassazione che poteva interessarci, "viene buono" anche questa volta per pubblicare un piccolo stralcio di una decisione del Giudice Tutelare.
Si tratta della nomina di un amministratore di sostegno e la decisione non ha nulla di straordinario e può considerarsi di normale routine, ma diventa interessante nell'ultima parte dove si interessa della procura generale a suo tempo conferita dalla "beneficianda".
... Il Giudice Tutelare, sciogliendo la riserva fuori udienza:
- sentita la beneficianda signora X Y;
- preso atto della sua apparente lucidità e presenza generale, ma rilevate delle fragilità, concentrate essenzialmente nella sua scarsa conoscenza della propria situazione patrimoniale e della gestione della stessa; la signora infatti, che ha ammesso di non aver avuto in passato l'abitudine a occuparsi delle questioni patrimoniali (interamente svolte dal marito, finché stava bene) ha dimostrato di fare confusione nel cambio Franchi-Euro (laddove si tratta di un cambio da lei frequentemente adottato, posto che è titolare con il marito di un fondo in Xxxxx, dal quale regolarmente attinge) e nel cambio Euro-Lire …..;
- preso atto altresì della fragilità emotiva della signora X Y, che discende dalla tensione dei rapporti familiari, che vedono un forte contrasto tra i figli e forse anche un contrasto generazionale fra padre e figlio; fragilità che sembra poterla indurre a compiere operazioni economiche per sé svantaggiose, perché sottoposte a pressioni emotive;
- ritenuto opportuno approfondire con metodo più scientifico le reali capacità cognitive e volitive della X Y, attraverso una consulenza tecnica, secondo le richieste del ricorrente, non contrastato dalla difesa della beneficiaria;
….
P.Q.M. NOMINA Amministratore di sostegno in via provvisoria di X Y il dottor W Z. L'Amministratore così nominato avrà il potere di rappresentare la signora X Y nei seguenti atti:
….
La nomina dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, basata su una provvisoria valutazione di fragilità delle capacità volitive della signora X Y, determina la estinzione della procura generale rilasciata dalla X Y alla figlia K J in data … con atto notaio …; ciò in armonia col sistema codicistico che prevede la necessità della capacità legale del rappresentato per la validità del contratto concluso dal rappresentante (art. 1389) e l'estinzione del mandato in caso di incapacità del mandante.
NOMINA consulente tecnico d'ufficio il dottor …
Milano, …..
Il Giudice Tutelare
Fto) illeggibile
IL CRITERIO DEI VALORI NORMALI
NEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Appunti liberamente presi al Convegno tenutosi a Milano il 27 febbraio 2008 con considerazioni personali.
INTRODUZIONE
Negli anni passati è stato evidenziato uno sfaldamento tra redditi prodotti nel settore immobiliare ed i poteri accertativi della Pubblica Amministrazione.
Il legislatore ha, a tale proposito, varato misure dirette a far emergere redditi occulti e recuperare materia imponibile al fine di riportare il settore immobiliare alla regolarità fiscale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) introduce il criterio del prezzo-valore.
Decreto legge 223/2006 (Bersani).
Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) introduce il "reverse charge".
Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) chiarisce l'efficacia dell'ambito temporale del criterio dei valori normali e prevede la respon-sabilità solidale nel pagamento dell'IVA sulle transazioni immobiliari.
Le circolari dell'Agenzia delle Entrate
n.27/E del 4 agosto 2006, avente per oggetto: decreto legge 223/2006 - Bersani - revisione del regime fiscale delle cessioni e delle locazioni dei fabbricati;
n.28/E del 4 agosto 2006, primi chiarimenti relativi al decreto legge n.223 /2006.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6/E del 6 febbraio 2007 avente per oggetto i nuovi poteri degli Uffici in materia di accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Le risoluzioni delle Agenzia delle Entrate:
numero 121 del 1° giugno 2007, relativa alla applicazione del meccanismo prezzo-valore ad ogni atto assimilabile al trasferimento, ma non ai terreni agricoli ed alle cessioni effettuate con scritture private non autenticate;
numero 122 del 1° giugno 2007 relativa alla stipula di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato;
numero 170 del 13 luglio 2007 applicazione del valore normale quale presunzione relativa.
SETTORI DI INTERVENTO del legislatore
A) Introduzione di obblighi formali.
Le dichiarazioni sostitutive dei contraenti dirette ad indicare i mezzi di pagamento al fine della tracciabilità degli stessi per realizzare un pressante monitoraggio finanziario delle transazioni immobiliari.
B) Ampliamento dei poteri di indagine della Pubblica Amministrazione.
Il comma 24 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 ha introdotto nel Testo Unico dell'Imposta di Registro l'articolo 53 bis, che stabilisce l'applicazione degli stessi poteri istruttori degli uffici in materia di accertamento previsti per le imposte sui redditi dal D.p.r n.600 del 1973 anche ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali.
Ora gli Uffici possono procedere a verifiche, richieste di dati e notizie anche a soggetti terzi, accessi ed ispezioni nell'ambito di trasferimenti immobiliari; poteri precedentemente concessi solo nell'accertamento di atti che avessero per oggetto aziende o diritti reali sulle stesse
C) Introduzione del criterio dei valori normali.
CONCETTO DI VALORE NORMALE
Il decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, ha attribuito agli Uffici delle Entrate la possibilità di controllare, nell'ambito delle cessioni immobiliari, l'esattezza delle operazioni imponibili sulla base dei valori normali degli immobili con l'obiettivo di raggiungere una maggiore aderenza alla realtà dei prezzi praticati nel mercato immobiliare.
Il concetto di valore normale non costituisce una novità in materia fiscale.
L'articolo 14 del d.p.r. n.633/1972 in materia di IVA afferma che per valore normale si intende il corrispettivo od il prezzo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Tale concetto è sostanzialmente ripreso dall'articolo 9 del d.p.r. n.917/1986 in materia di imposte dirette.
L'articolo 51 del Testo Unico concernente l'imposta di registro parla invece di valore venale in comune commercio.
La differenza tra la legge di registro e le disposizioni in materia di Iva è evidente.
In quest'ultima ipotesi il valore normale non può costituire base imponibile in quanto il presupposto imponibile è solo il corrispettivo.
Il criterio del valore normale è quindi uno strumento fornito ai poteri accertativi della Pubblica Amministrazione; lo scostamento tra il corrispettivo indicato dal contribuente e il valore normale previsto per quella fattispecie costituisce sintomo di occultamento del corrispettivo (sintomo di … "nero").
FUNZIONAMENTO del MECCANISMO
Il meccanismo di funzionamento può essere ricondotto alle cosiddette presunzioni.
Da un fatto noto, il valore normale previsto, si risale con un ragionamento deduttivo al fatto ignoto, ossia il corrispettivo pattuito in concreto dai contraenti.
Il ragionamento presuntivo si fonda sull' "id quod plerumque accidit" e di norma non è idoneo a fondare conclusioni che abbiano il carattere della certezza assoluta, ma è diretto ad attribuire un ragionevole grado di probabilità all'esistenza del fatto presunto.
Sulla valenza della norma che prevede tale presunzione occorre distinguere tra i trasferimenti immobiliari posti in essere prima o dopo il 4 luglio 2006,data di entrata in vigore del decreto Bersani.
Trattandosi di norma di carattere procedimentale e non sostanziale, l'Amministrazione finanziaria ne ha sostenuto l'applicazione anche per cessioni immobiliari stipulate prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 /2006, prevedendo un'applicazione retroattiva delle medesime regole, con rilevanti problemi in termini di ragionevolezza e proporzionalità della presunzione legale e di tutela del legittimo affidamento.
Sul punto è intervenuta la legge finanziaria 2008 che ha precisato che per gli atti stipulati prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006, lo scostamento del corrispettivo indicato in atto dal valore normale costituisce una presunzione semplice di occultamento del corrispettivo stesso.
In questa ipotesi vale il principio di cui all'articolo 2729 del codice civile per cui le presunzioni hanno efficacia probatoria solo se sono gravi, precise e concordanti.
Il criterio del valore normale rappresenta uno dei motivi che l'Amministrazione Finanziaria può utilizzare per procedere all'accertamento del corrispettivo, non può da solo giustificare l'accertamento della Pubblica Amministrazione, che dovrà necessariamente acquisire altri elementi di prova.
Per gli atti stipulati dopo il 4 luglio 2006 il criterio del valore normale diventa invece una presunzione legale relativa all'occultamento del corrispettivo e consiste nell'esclusione normativa della necessità di fornire la prova di un fatto giuridico che rientra nelle fattispecie dedotte, operando sulla regola dell'onere della prova.
Non è una presunzione assoluta "iuris et de iure", ma relativa "iuris tantum", che determina una inversione dell'onere della prova: è il contribuente che deve dimostrare di non aver evaso.
La prova negativa costituisce uno strumento delicato; gli stessi Romani ritenevano la prova negativa ai limiti della probatio diabolica.
Da più parti si ritiene che il criterio del valore normale sia contrario alle norme comunitarie in tema di proporzionalità dell'IVA ed in particolare alla direttiva del Consiglio Europeo in data 24 luglio 2006 n.2006/69 CE in materia di deter-minazione della base imponibile e si auspica che tale criterio sia "spazzato via" dalla Corte di Giustizia della C.E. in quanto limitante in maniera considerevole la tutela del contribuente.
METODO DI CALCOLO
Una volta stabilito il criterio del valore normale il legislatore ha sentito l'esigenza di elaborare criteri trasparenti di rilevazione dello stesso per non dare origine ad un enorme contenzioso e di fatto ritornare alla situazione anteriore al 1986, anno di introduzione del criterio del moltiplicatore della rendita catastale .
A tale proposito la legge 27 dicembre 2006 n.296 ha delegato al Direttore delle Entrate l'individuazione dei criteri per la determinazione dei valori normali.
Il provvedimento direttoriale n.120811 del 27 luglio 2007 contempla le modalità di calcolo dei valori dei fabbricati di qualsiasi natura, ma non dà indicazione per i terreni ed in particolare per le aree edificabili, per cui, in questi casi, ci si dovrà riferire ai valori medi di esproprio.
Va notato come il provvedimento riguarda tutte le imposte interessate dai trasferimenti immobiliari: IVA, registro ed altre imposte indirette minori ed imposte dirette comprese.
Da questo consegue che l'Amministrazione Finanziaria potrà utilizzare lo strumento dell'accertamento unitario del maggior valore dell'immobile trasferito, disattendendo quanto in passato sostenuto dalla Giurisprudenza.
Quest'ultima, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, ha sempre evidenziato che una cosa fosse l'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, basato sul valore di mercato del bene trasferito, ed altro fosse quello ai fini delle imposte dirette o dell'IVA, in cui l'Ufficio doveva provare l'effettivo e diverso corrispettivo della transazione.
Illustrando il procedimento di calcolo va evidenziato che quello previsto per gli immobili non residenziali è diverso rispetto a quello previsto per gli immobili ad uso abitativo.
Per questi ultimi il valore normale è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri, calcolata ai fini catastali, ed il valore unitario desunto dalle quotazioni immobiliari dello Osservatorio del mercato immobiliare, rilevate nella Banca dati del sito dell'Agenzia del Territorio, e dai coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile.
Le quotazioni OMI definiscono il valore degli immobili in stato conservativo normale posti in zone omogenee con riferimento al periodo dell'atto di trasferimento.
I coefficienti di merito riguardano le caratteristiche dell'immobile, riferendosi al taglio, al livello di piano ed alla categoria catastale.
Per gli immobili ultimati da non più di quattro anni il provvedimento dispone che il valore normale sia determinato in base allo stato conservativo ottimo, prevedendo anche appositi correttivi per rendere omogenee le stime.
Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo espresso dall'Osservatorio riferito al periodo dell'atto di compravendita ed allo stato conservativo normale per la specifica destinazione d'uso dell'immobile trasferito.
IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Il provvedimento del Direttore delle Agenzia delle Entrate prevede anche dei criteri integrativi quali il valore del mutuo per gli atti soggetti ad Iva nonché i prezzi effettivamente praticati che emergono da analoghe vendite o da offerte di vendita o da accertamenti di immobili nella stessa zona ed infine le spese di ristrutturazione o di recupero del patrimonio edilizio desunte da provvedimenti comunali o da dichiarazioni fiscali .
Il valore normale non è cristallizzato ma è revisionabile periodicamente.
Quale è la natura del provvedimento del Direttore delle Entrate che ha individuato i criteri di calcolo dei valori?
Non è una norma di legge, né regolamentare; è un atto non normativo e precisamente è un atto di indirizzo, che si rivolge non a tutti i contribuenti ma solo agli Uffici delle Imposte .
Non ha portata vincolante per i contribuenti ma è diretto a stabilire criteri di accertamento per gli uffici. Qualora il valore determinato dagli Uffici non sia ritenuto congruo per il contribuente sarà il giudice tributario a decidere.
Prima dell'accertamento non vi è alcuno spazio giuridico per un incontro tra contribuente e Pubblica Amministrazione per determinare il valore normale.
Successivamente vi è solo l'accertamento per adesione, ma ormai il contribuente ha "le spalle al muro". La mancata previsione della garanzia del contraddittorio prima dell'accertamento costituisce un buco normativo.
E' importante, in ogni caso, che gli accertamenti della Pubblica Amministrazione, nell'ipotesi di divergenza tra corrispettivo e valore normale, siano supportati da un'opportuna attività valutativa della stessa Amministrazione in applicazione del principio di ragionevolezza.
La proporzionalità dello strumento della presunzione relativa induce a ritenere illegittimi accertamenti dove la divergenza è minima.
Si auspica che solo divergenze significative tali da evidenziare un'evasione dovrebbero giustificare l'accertamento basato sullo scostamento dai valori normali.
DIFESA DEL CONTRIBUENTE
Quali sono le possibilità di difesa del contribuente di fronte ad un accertamento del corrispettivo ritenuto diverso dal valore normale?
Innanzitutto controllare l'esattezza del calcolo, quindi il contribuente può giustificare la divergenza sia ricorrendo a motivi di carattere oggettivo che a motivi soggettivi.
Motivi oggettivi sono quelli inerenti all'immobile: l'ubicazione e lo stato conservativo.
Motivi soggettivi sono invece quelli inerenti ai rapporti commerciali o personali tra le parti; collegamento societario, esigenze di liquidità o rapporti commerciali di credito-debito preesistenti.
Va sottolineato in queste ipotesi il ruolo difensivo del preliminare e l'opportunità di precostituire prove tramite la redazione di perizie asseverate.
COMPRAVENDITA E MUTUO
Con la conversione del D.L. n.223 /2006 è stato aggiunto all'articolo 35 anche il comma 23 bis, il quale ha previsto che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale del bene non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Come indicato nella risoluzione n.122/E del 1° giugno 2007 la norma in questione introduce una presunzione legale relativa e stabilisce un parametro di riferimento per la determinazione del valore normale ai fini della eventuale rettifica della dichiarazione IVA.
L'importo del mutuo rappresenta la soglia minima alla quale rapportare il valore commerciale dell'immobile.
Quindi qualora venga dichiarato un prezzo inferiore all'importo del mutuo concesso all'acquirente, l'imponibile viene rettificato in aumento almeno sino alla concorrenza dell'ammontare del mutuo, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire prova contraria.
La risoluzione dice, in definitiva, che anche in questo caso si verifica un'inversione dell'onere della prova e nel caso concreto, in cui nel contratto di mutuo era specificato che parte della somma era destinata a coprire i costi di ristrutturazione, sostiene la necessità di produrre tutta la documentazione, in particolare le fatture,,idonea a fornire la prova dei lavori di ristrutturazione.
Va sottolineato che è l'impresa venditrice il soggetto a carico del quale viene accertato "il valore normale" e che nello stesso tempo ha l'onere di documentare, per vincere la presunzione di cessione a valore superiore rispetto al dichiarato, che il mutuo sia effettivamente finalizzato parzialmente a coprire interventi di ristrutturazione.
Quanto riportato nella risoluzione in oggetto è criticabile perchè il soggetto inciso dall'accertamento è chi vende, mentre chi sostiene le spese è chi compra.
E' evidente che, nell'ipotesi tutt'altro che rara di rapporti successivi alla vendita non idilliaci tra venditore ed acquirente, è iniquo chiedere ad una parte di provare con documentazione ciò che ha effettuato l'altra parte.
SOLIDARIETA' DELL'ACQUIRENTE NEL PAGAMENTO DELL'IVA
La legge finanziaria 2008 (art.1 comma 62 della legge n.244/2007) ha previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2008 una nuova ipotesi di solidarietà nel pagamento dell'IVA relativa anche agli acquisti effettuati da soggetti privati.
Il soggetto acquirente è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA se l'importo del corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita e riportato nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.
La responsabilità solidale riguarda la differenza tra corrispettivo effettivo e quello indicato ed anche la relativa sanzione.
Ci si è chiesti se questa solidarietà si estenda anche alle ipotesi di accertamento presuntivo in capo al cedente in base al criterio del valore normale.
Si deve ritenere, come indicato nello studio n.16-2008 T, approvato dalla Commissioni Studi del C.N.N. in data 18 gennaio 2008, che la disposizione inerente alla responsabilità solidale faccia riferimento alla sola ipotesi di divergenza tra corrispettivo effettivo e quello dichiarato in atto, non contenendo la disposizione alcun riferimento al parametro rappresentato dal valore normale.
La solidarietà nel pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente si applica quindi alle sole ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria riesca a dimostrare che la somma effettivamente versata dall'acquirente al venditore sia maggiore rispetto a quella dichiarata nell'atto, fornendo, l'Ammini-strazione Finanziaria, elementi di prova che dimostrino la percezione di maggiori corrispettivi da parte del cedente, non essendo sufficienti elementi presuntivi, come quelli desunti dal criterio del valore normale.
A questa conclusione la Commissione arriva sia sulla base di argomentazioni di tipo sistematico (si tratta di una norma eccezionale, per questo è prevista la possibilità dell'acquirente di regolarizzare le violazioni) che dal confronto con ulteriori ipotesi di solidarietà nel pagamento dell'IVA, introdotte dal decreto legge 22 dicembre 2005 nell'art.60 bis D.P.R., quali la vendita di autoveicoli, di prodotti di telefonia, di personal computer, di bovini, di suini e di ovini.
In queste ultime ipotesi il legislatore ha espressamente richiamato il criterio del valore normale e non ha esteso la solidarietà alle relative sanzioni, diversamente dall'ipotesi di solidarietà introdotta dalla legge finanziaria 2008, relativa alla cessione di immobili.
CONCLUSIONI
Voglio concludere citando letteralmente quanto scritto in un recente articolo dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Paolo Piccoli : "la sicurezza giuridica e la certezza dei diritti sono elementi portanti della società, poiché creano condizioni di sviluppo economico, di pace sociale e di fiducia".
Non credo che l'introduzione di questa riforma, pur mossa da intenti meritevoli, vada in questa direzione.
In seguito all'introduzione del criterio del valore normale, l'Amministrazione finanziaria, che è parte e dovrebbe limitarsi ad applicare un precetto valutativo, fissa le regole "corrette" pretendendo di sostituirsi sia al legislatore che al giudice.
E' vero: il provvedimento direttoriale è da considerarsi un mero atto di indirizzo, attuativo di una norma di legge; dallo stesso scaturiscono solo presunzioni relative, che possono essere vinte garantendo il diritto alla difesa del contribuente, tuttavia non si può non temere che un'applicazione ottusa di tale meccanismo possa creare un abnorme contenzioso con rilevanti danni, in quanto non sempre le stime OMI sono corrispondenti ai reali valori di mercato e comunque i motivi oggettivi e soggettivi di diversità dal normale sono difficili da provare.
Qualcuno ha richiamato al proposito la metafora in cui due contendenti si sfidano a duello, ed uno dei due (il Fisco), dopo aver scelto il fucile a ripetizione ed essersi allontanato, invita l'altro (il Contribuente) a scegliere tra una fionda ed un coltellino svizzero da funghi.
Piercarlo Colnaghi - notaio in Cantù
ERRATA - CORRIGE
tabella rapida di consultazione per la certificazione energetica
Per uno sfortunato incidente in sede di stampa, la tabella pubblicata nell'ultimo numero mancava … di una riga e precisamente della scadenza "nazionale" del primo luglio 2008 per gli interi fabbricati.
Anche in considerazione delle numerose e cortesissime attestazioni che abbiamo avuto circa l'utilità della tabella, ci pare opportuno ripubblicarla corretta. Lo facciamo in formato "ridotto" perché stia in un'unica pagina; chi preferisce averla più grande potrà facilmente ottenerla con una fotocopia ingrandita.
DAL NAZIONALE LOMBARDIA
02/02/2007 Nuova costruzione (dopo la data del 08/10/2005) intera o per singole unità
AQUE nuova costruzione (dopo la data del 08/10/2005) intera o per singole unità
AQUE o ACE
ristrutturazione integrale - demolizione e ricostruzione (dopo la data del 08/10/2005) fabbricati oltre i 1000 mq o singole unità di tali fabbricati
AQUE ristrutturazione integrale - demolizione e ricostruzione (dopo la data del 08/10/2005) fabbricati oltre i 1000 mq o singole unità di tali fabbricati
AQUE o ACE
edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevolazioni fiscali per miglioramenti energetici
AQUE edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevolazioni fiscali per miglioramenti energetici
AQUE o ACE
01/07/2007 interi edifici vecchi o nuovi con superficie superiore a 1000 mq.
AQUE interi edifici vecchi o nuovi con superficie superiore a 1000 mq.
AQUE o ACE
edifici di proprietà pubblica con contratto per gestione impianti
AQUE edifici di proprietà pubblica con contratto per gestione impianti
AQUE o ACE
01/09/2007 nuova costruzione (dopo la data del 01/09/2007) intera o per singole unità
ACE
interi edifici o singole unità ristrutturati o demoliti e ricostruiti (post 01/09/2007)
ACE
edifici interi o singole unità oggetto di interventi con incentivi o agevolazioni fiscali per miglioramenti energetici
ACE
edifici interi vecchi o nuovi di qualsiasi metratura
ACE
edifici pubblici interi superiori a 1000 mq.
ACE
01/01/2008 tutti gli edifici pubblici o privati interi o singole unità muniti di "contratto servizio energia" nuovo o rinnovato a tale data
ACE
01/07/2008 edifici interi vecchi o nuovi di qualsiasi metratura
AQUE
01/07/2009 tutti: edifici interi o singole unità - vecchi o nuovi
AQUE tutti: edifici interi o singole unità - vecchi o nuovi
ACE
Notaio contro
VISURE IPOTECARIE VENTENNALI
ED ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Cancelleria esecuzioni immobiliari
All'Illustrissimo Giudice delle Esecuzioni
presso il Tribunale di Treviso Dr. Alberto Valle
Il sottoscritto notaio Paolo Forti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.E.T. "Associazione per le Esecuzioni della provincia di Treviso", associazione notarile tra tutti i notai del Distretto Notarile di Treviso iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter c.p.c.;
espone quanto segue:
1) A pena di inefficacia del pignoramento, l'art. 567 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, come novellato dalla legge n. 80/2005 e successive modificazioni, impone al creditore procedente (tra l'altro) di depositare in allegato alla istanza di vendita del bene pignorato l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
2) Il deposito è diretto a garantire:
- quanto alla documentazione catastale, la corretta identificazione e rappresentazione degli immobili espropriati;
- quanto alla documentazione dei Registri Immobiliari (note di iscrizione e trascrizione, e relative annotazioni), oltre ancora la identificazione degli immobili: i) che la procedura sia stata avviata contro l'effettivo titolare dei diritti pignorati: sia per la regolarità della stessa, sia per la stabilità del successivo acquisto dei beni da parte dell'aggiudicatario - acquirente; ii) la conoscenza di tutte le formalità pregiudizievoli gravanti gli immobili: al fine della loro cancellazione, ove prevista, o semplicemente al fine di renderne edotti i potenziali acquirenti.
3) Dette finalità possono essere realizzate solo qualora l'ispezione dei Registri Immobiliari per l'individuazione delle note da depositare o per la stesura del certificato sostitutivo notarile venga eseguita estendendo la lettura dei Registri ai vent'anni anteriori la data del pignoramento e in ogni caso fino ad un titolo di acquisto a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, anche anteriore.
Solo in questo modo infatti sarà consentito:
"di verificare, anzitutto, l'appartenenza dei beni all'esecutato, se il suo titolo di acquisto risale ad oltre vent'anni prima della trascrizione del pignoramento. Egualmente deve dirsi nel caso in cui il debitore abbia bensì acquistato il bene pignorato ma l'abbia alienato a terzi con atto trascritto anteriormente al ventennio.".
In difetto di reperimento del titolo di acquisto oltre il ventennio "sfuggono altresì alla ricognizione eventuali comproprietari o titolari di diritti di godimento su cosa altrui […] i quali abbiano acquistato prima del ventennio e i cui diritti valgono ugualmente a limitare la pienezza della proprietà in capo all'esecutato".
Con la grave conseguenza che "se anche il giudice e poi l'esperto da lui nominato non rilevassero tale lacuna, la vendita eventualmente eseguita andrebbe soggetta al concreto rischio di una successiva evizione, da parte del terzo che provi di essere proprietario […] per un titolo poziore e opponibile all'aggiudicatario".
(AA.VV., Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività delegate del Consiglio Nazionale del Notariato, "La riforma del processo esecutivo", in Studi e materiali CNN, Quaderni Semestrali, 2006, 1 , p. 128-129).
L'affermazione della necessarietà della consultazione dei Registri Immobiliari al ventennio ed almeno fino alla data di trascrizione del titolo a favore, anche ultraventennale, è tralatizia ed indiscussa, in quanto risponde alle esigenze di completezza dell'ispezione e discende direttamente dalla struttura dei Registri Immobiliari, ordinati su base personale (in tal senso, oltre quanto sopra direttamente citato, per tutti M. Leo e A. Ruotolo, "Visure ipocatastali", in Studi e materiali CNN, 2002, p. 349-350; G. Petrelli, "Trascrizione degli acquisti mortis causa e espropriazione forzata immobiliare", in Notariato, 2003, 5, p. 485).
4) Il riferimento dell'art. 567 c.p.c. alla ispezione dei Registri Immobiliari nei venti anni anteriori al pignoramento (espressione generica) va interpretato in conformità delle conclusioni sopra esposte. Non potendosi trattare, per i cennati motivi, di una indicazione temporale in senso matematico limitativo (conteggio esattamente limitato ai venti anni anteriori alla data del pignoramento), il riferimento va inteso come giuridicamente indicativo della corretta ispezione (ultra) ventennale: nei venti anni anteriori al pignoramento, e in ogni caso fino al primo titolo a favore del debitore o suoi danti causa, anche oltre il ventennio.
Per ispezione ventennale pertanto, anche ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dovrà quindi correttamente intendersi solo quella risalente al primo titolo oltre il ventennio (visura (ultra) ventennale). Il controllo che non soddisfi detto requisito (perché eseguito per un periodo inferiore al ventennio ovvero limitato all'esatto ventennio matematico anteriore, senza reperimento di un titolo a favore) non potrà neanche definirsi ventennale, piuttosto infraventennale, e non sarà adeguato alle finalità desiderate.
5) In caso di deposito ex art. 567 c.p.c. del certificato sostitutivo notarile, la responsabilità della ispezione dei Registri Immobiliari grava sul notaio incaricato della certificazione.
Egli riporta nel certificato gli esiti del controllo eseguito e l'indicazione delle trascrizioni e iscrizioni reperite, espressamente garantendo la titolarità dei diritti espropriati e le pregiudizievoli gravanti.
Il notaio delegato nella procedura esecutiva è obbligato, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. e al disposto dell'ordinanza di delega, a verificare, in base alla documentazione in fascicolo, "nuovamente la corrispondenza tra beni e diritti indicati nel pignoramento eseguito nei confronti del debitore esecutato e quelli risultanti dagli atti dell'esecuzione" (cfr. ordinanza di delega). Si tratta quindi di una verifica per tabulas, allo stato degli atti, secondo le risultanze del fascicolo dell'esecuzione.
Il notaio delegato esegue il controllo richiesto con la lettura delle risultanze del certificato notarile, da cui potrà immediatamente evincere, per espressa diretta affermazione del certificante, quanto necessario (titolarità dei diritti e pregiudizievoli). Non è obbligato e non ha alcuna necessità, stante la attestazione di titolarità in suo possesso, ad operare ad un ulteriore riscontro o ispezione diretta dei Registri Immobiliari: pena anzi la duplicazione della attività e quindi l'ingiustificato incremento dei costi a carico della procedura.
Appare certo altamente improbabile che la visura notarile propedeutica alla stesura del certificato non sia stata ventennale, nel senso ricordato. In ragione: i) delle considerazioni sopra riportate; ii) della consolidata prassi notarile; iii) del costante orientamento giurisprudenziale che impone al notaio (anche in difetto di incarico esplicito e salvo espresso esonero di tutti gli interessati) di garantire la titolarità del diritto da parte del disponente (per tutte Cass. 25/10/1972 n. 3255; Cass. 02/04/1975 n. 1185; Cass. 29/04/1980 n. 2855; Cass. 12/11/1980 n. 6073; Cass. 18/02/1981 n. 982; Cass. 29/08/1987 n. 7127; Cass. 24/10/1987 n. 7827; Cass. 20/02/1987 n. 1840). Ad ogni modo, il notaio delegato, limitandosi all'esame del fascicolo, non avrà alcun elemento per riscontrare l'eventuale difetto temporale della ispezione ipotecaria. Di tale difetto, se esistente, sarà a conoscenza e risponderà il solo certificante.
6) In assenza del certificato sostitutivo notarile, è il creditore procedente che si assume la responsabilità della diretta ispezione dei Registri Immobiliari.
L'ispezione si sostanzia nella richiesta al Conservatore dei Registri delle copie conformi di tutte le trascrizioni ed iscrizioni nel periodo che lo stesso procedente indica nella modulistica ministeriale. Per le medesime ragioni di adeguatezza alle finalità dell'ispezione sopra esposte, il periodo richiesto dal procedente dovrà essere quello ricordato: i venti anni anteriori al pignoramento e in ogni caso fino ad un titolo di acquisto a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, anche anteriore. In difetto, non sarà certa né la titolarità dei diritti dell'esecutato sui beni pignorati, né la identificazione delle pregiudizievoli effettivamente gravanti gli immobili.
Il notaio delegato, nell'adempimento dell'obbligo di controllo per tabulas dei beni pignorati, a differenza di quanto accade in presenza di un certificato sostitutivo notarile, dovrà inevitabilmente procedere all'esame: i) della richiesta di ispezione presentata dal creditore procedente; ii) degli esiti forniti dall'Ufficio; iii) delle singole note allegate. Manca infatti una certificazione diretta da parte del Conservatore dei Registri, con assunzione diretta di responsabilità, circa la titolarità dei beni. Tale esame renderà immediatamente evidente al notaio delegato una restrizione temporale del periodo richiesto dal creditore, non rispondente ai requisiti ricordati. Il delegato dovrà rilevare il difetto ed informarne il Giudice dell'Esecuzione.
7) Nello specifico, i notai delegati alle esecuzioni immobiliari dalla S.V. Illustrissima hanno riscontrato nella quasi totalità dei fascicoli delle esecuzioni fino ad oggi delegate non provvisti di certificato sostitutivo notarile un difetto di ispezione ventennale, derivante da richieste dei creditori procedenti matematicamente ristrette ai venti anni anteriori al pignoramento, senza reperimento del titolo a favore del debitore o dei suoi danti causa.
In particolare, si riscontra detta restrizione nei fascicoli relativi alle seguenti esecuzioni:
[ omissis ]
8) Si segnala inoltre che il difetto nelle ispezioni di reperimento del titolo a favore è stato riscontrato, con le medesime modalità. sia nella documentazione ipotecaria ex art. 567 risalente a periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 567 c.p.c. nel testo novellato, sia nella documentazione relativa al periodo posteriore.
Esso sembrerebbe quindi ascrivibile ad una prassi erronea dei creditori procedenti e dei visuristi di cui essi si avvalgono risalente nel tempo, a prescindere da eventuali problemi interpretativi dovuti alla genericità del testo normativo attualmente in vigore.
9) Alla luce di quanto esposto, è apparso necessario investire della questione e richiedere il parere del Giudice dell'Esecuzione.
*****
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.E.T.
chiede
che La S.V. Illustrissima, ritenuta la correttezza delle considerazioni esposte, rilevata l'inadeguatezza, ai fini del corretto svolgimento delle procedure esecutive e delle finalità di cui all'art. 567 c.p.c., della documentazione ipotecaria depositata dai creditori procedenti nei fascicoli indicati;
voglia
a) quanto alle procedure già delegate (e sopra elencate)
disporre l'integrazione della documentazione ipotecaria; conferendo incarico, qualora lo ritenga opportuno, agli stessi notai delegati alle singole esecuzioni, affinché, a mezzo dell'A.P.E.T., provvedano alla redazione e deposito agli atti di idonei certificati sostitutivi ex art. 567 c.p.c., con il seguente limitato contenuto:
- indicazione, ad esito di ispezione dei Registri Immobiliari e, ove occorra, degli estratti catastali, del titolo di acquisto dei beni a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa (anche risalente oltre il ventennio, nel senso sopra precisato);
- indicazione delle note di trascrizione e iscrizione, e relative annotazioni, interessanti i beni nel periodo dal reperito titolo a favore e fino alla data iniziale della ispezione già agli atti;
a spese del creditore procedente e con autorizzazione all'emissione e diretto invio allo stesso della fattura di pagamento appena espletato l'incombente;
b) in generale e per le successive procedure delegate
- confermare la richiesta d'uso all'esperto nominato di allegazione alla relazione di stima di cui all'art. 173 bis c.p.c. di copia del titolo di acquisto dei beni a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa (anche risalente oltre il ventennio, nel senso sopra precisato); ove impossibile l'allegazione, di indicazione nella relazione degli estremi completi del titolo medesimo;
- nell'ordinanza di delega, incaricare il notaio delegato che riscontri nella documentazione ipotecaria agli atti il medesimo difetto sopra esposto, di procedere d'ufficio alla integrazione, con le modalità illustrate sub. a); espressamente motivando nella certificazione le ragioni della integrazione con riferimento al difetto riscontrato; sempre a spese del procedente e con autorizzazione all'emissione e diretto invio allo stesso della fattura appena espletato l'incombente.
Con osservanza
Treviso, li 07/04/2008
Il Presidente dell'A.P.E.T.
Notaio Paolo Forti
Allegati (n. 4):
- dottrina e giurisprudenza citate
Il giudice delle esecuzioni immobiliari, dott Alberto Valle,
- vista l'istanza depositata in data odierna dall'Associazione per le Esecuzioni della Provincia di Treviso (A P E T), concernente la completezza della certificazione ex art 567, comma 2, c.p.c., depositata nelle procedure esecutive delegate ai Notai associati per la vendita;
- ritenuta l'esigenza di assicurare la completezza della certificazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c., quanto alle iscrizioni nei limiti del ventennio, quanto alle trascrizioni in favore del debitore esecutato o dei suoi danti causa anche oltre il ventennio, fino all'individuazione del più prossimo titolo d'acquisto antecedentemente trascritto in favore del debitore o dei suoi danti causa, e ciò al fine di prevenire il pericolo che la vendita resti esposta ad evizione da parte di terzi che abbiano a dimostrare la titolarità, sui beni pignorati, di diritti reali opponibili all'aggiudicatario, con conseguente pregiudizio di questi, dei creditori procedenti e della affidabilità complessiva del sistema delle vendite forzate;
autorizza
i Notai delegati- in relazione alle procedure esecutive già ad essi affidate - a provvedere, ove ne riscontrino l'incompletezza:
- all'integrazione della documentazione ipotecaria, anche mediante deposito di certificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 567, comma 2, ultima parte, c.p.c.;
- all'indicazione, all'esito dell'ispezione presso i RR.ll. ed ove occorra degli estratti catastali, del titolo d'acquisto dei beni pignorati in favore del debitore esecutato e dei suoi danti causa, anche oltre il limite del ventennio, nei termini dianzi specificati;
- all'indicazione delle note di trascrizione (anche ultraventennio) ed iscrizione (nel ventennio) e relative annotazioni, fino alla data dell'ispezione gia in atti, concernenti i beni oggetto di vendita.
Il tutto a spese del creditore procedente, previa liquidazione da parte del giudice.
Treviso, 1.4.2008
Il G.E.
Dott. Alberto Valle
(segnalazione di Paolo Forti - notaio in Treviso)
Finestra sul cortile
IL CLOSING
Avete notato che, ultimamente, quando telefonate a quei notai un po' spocchiosi che vengono da quella città d'Italia dove fanno di tutto per attirarsi le antipatie dei colleghi (che colgono senza esitazioni la palla al balzo), le loro centraliniste (mani curate e minigonna, senza panino alla frittata nel cassetto) non rispondono più "il notaio sta stipulando", ma "il notaio è impegnato in un closing"?
Che cosa sarà mai 'sto misterioso closing? Cosa avrà mai di diverso da una normale stipula, da consentire alla centralinista di farsi ancor più bella usando un espressione inglese?
Perché una stipula sia definita "Closing" è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente alcuni requisiti.
1) Devono essere coinvolte una pluralità di figure professionali e soprattutto non meno di una decina di avvocati che avranno cura di designare il notaio comunicandogli una data ormai prossima e non modificabile. Che il notaio abbia fissato altri appuntamenti è variabile non considerabile.
2) Deve essere garantito ai professionisti coinvolti (ma anche, anzi soprattutto, alle banche) il pagamento di fees (non ci si azzardi a chiamarle parcelle o commissioni) per un importo totale che si avvicina al PIL di uno stato africano. Quanto al notaio, al massimo ci si sorprenderà, perché chiede che siano in breve tempo rimborsate quelle migliaia di euro che è costretto ad anticipare all'Agenzia delle Entrate.
3) Deve avere elementi di internazionalità conclamata o indotta. Per non svilire il Closing, quando nessuno dei soggetti coinvolti ha sede fuori dalla cerchia dei navigli, si cerca perlomeno di stipulare il finanziamento a Lugano o di fare in modo che intervenga un soggetto cui sono stati conferiti poteri con procura bilingue (anche se rilasciata da società italiana con atto di notaio italiano). Si narra in città di un preclosing (cioè di un appuntamento in cui si controlla che tutte le carte siano a posto) in cui dopo un'ora di conversazione in inglese un temerario osò chiedere se fosse presente alla riunione qualcuno non italiano, ricevendo risposta negativa. E' comunque indispensabile che le e-mail (circolarizzate ad almeno una ventina di persone) siano scritte in inglese.
4) Deve essere utilizzato un linguaggio iniziatico che i neofiti, per essere ammessi al "deal", devono fingere di capire pena pesanti sanzioni sociali. I finanziamenti (sorry "loans") divisi in "linee", sono "senior" o "bridge" e comunque, in quanto "leva", si "tirano". Il consiglio è sempre "board", le telefonate sono in "conference"; quando si presenta l'avvocato del "mezzanino" bisogna abbozzare dando l'impressione di avere la situazione sotto controllo. Pegni ed ipoteche non si cancellano, ma si "rilasciano" e l'equivoco in cui può cadere chi considera rilasciare sinonimo di concedere può portare a conversazioni surreali.
5) I contratti non possono prescindere da un congruo apparato di premesse (a volte chiaramente indispensabili come quando, molto opportunamente, si precisa che "il venditore ha intenzione di vendere ed il compratore ha intenzione di comprare") e di definizioni. Sbaglia chi pensa di trovare nelle definizioni la chiave di decrittazione del linguaggio da iniziati di cui al precedente punto; al massimo scoprirà che "Prezzo: è la somma pagata quale corrispettivo dall'acquirente al venditore". Pensi piuttosto a controllare che tutte le parole definite siano scritte con l'iniziale maiuscola.
6) Deve essere garantito un servizio di catering. Non ci si deve però aspettare una proporzionalità tra qualità del cibo e vantaggi dell'affare concluso. Ricordo una meravigliosa tempura di gamberi offerta in terrazza da una banca che si è poi amaramente pentita del finanziamento concesso. Al contrario, in occasione di una delle più riuscite operazioni di Private Equity realizzate in Italia, furono somministrati panini la cui digestione si è rivelata più laboriosa del rimborso dei finanziamenti.
Solitamente i closing vengono fissati (anzi prenotati) e disdetti un paio di volte, prima che arrivi il fatidico giorno in cui l'agenda deve essere "barrata", perché i partecipanti al closing non sopportano l'interruzione neppure per un atto notorio.
L'appuntamento è fissato per la prima mattina, ma fino alle 11 non si può partire, perché qualcuno è inesorabilmente bloccato in autostrada o perché "l'aereo non è ancora atterrato".
Nel frattempo i convenuti si dedicano alla consultazione dei laptops, a conversazioni al cellulare o alla semplice lettura dei quotidiani.
Quando squilla un telefono tutti si gettano contemporaneamente sul loro blackberry sul quale, con originalità, hanno impostato la medesima suoneria (quella che riproduce il trillo dei telefoni in bachelite e che rimanda alla prima scena di "C'era una volta in America", quella con De Niro nell'oppieria). Sarà un successo se, a fine giornata, tutti andranno a casa col loro telefono e non con quello, identico, del vicino di posto.
Completato il raduno, segue un non breve momento di sbandamento in cui nessuno si decide a prendere il comando (Regia, in maiuscolo, secondo il metodo delle definizioni) delle operazioni ossia a brandire quella tabella di "Word" (Closing Agenda), nella quale sono dettagliatamente elencate, in ordine cronologico, le attività di giornata ed i soggetti, in ciascuna di esse, coinvolti.
In questa prima fase l'attività notarile, esclusiva se la regia è affidata ad altri, non è tanto volta al controllo di legalità o all'adeguamento (perché sui testi si è lavorato per giorni con scambi di bozze), ma ad una più prosaica protezione degli originali dal rovesciamento di caffé che è veramente indelebile, ma non nero come prescrive il Regolamento Notarile e quindi non idoneo alla scrittura.
Si passa quindi alla fase della lettura degli atti (durante la quale i soli ad essere attenti sono coloro che non firmeranno, cioè gli avvocati) ed a quella della sottoscrizione, riguardo alla quale rimane inspiegabile il sottile piacere che provano coloro che precisano "ma se è leggibile, non è la mia firma" o che tentano di ottenere dal notaio uno sconto, consistente nell'autorizzazione a "siglare" o "inizializzare" gli allegati.
Quando arriva il momento della firma più importante, quella da apporre sul trasferimento della proprietà, le parti si irrigidiscono sulle loro posizioni, pronte a far saltare un affare al quale hanno lavorato per mesi.
"Io non firmo se non vedo i soldi!"
"Io non pago se tu non firmi!"
Perché i soldi, nel closing, non sono mai rappresentati dai vecchi e concreti assegni circolari, ma affidati ad un bonifico che, se va male, deve arrivare dall'estero.
Soccorre allora l'esperienza dell'avvocato che ne ha viste molte, il Senior Partner dello studio internazionale, che ha pronta la magica soluzione.
"Adesso firmiamo, facciamo partire il bonifico e lei, notaio, tiene fermo l'atto fin quando non arrivano i soldi".
Tenere fermo?! Hai voglia a spiegare le regole dell'atto pubblico, che i contratti firmati non si tengono fermi ma al limite si risolvono, l'unica soluzione sembra quella di mostrare apprezzamento per la raffinata soluzione giuridica proposta.
Parte allora la lunga attesa del bonifico, solitamente coincidente con il pranzo (circostanza utile a far pesare che "il collega si è reso comunque disponibile anche durante la pausa") e con la seconda parte dell'attività notarile di vigilanza sull'originale, che si concentra dapprima sulla maionese che sbrodola dai panini per passare alla Coca Cola e ritornare infine al caffé.
Personaggi centrali di questa fase diventano i funzionari di banca che, dopo aver atteso come la manna la comunicazione del numero di CRO, si collegano con il digiunante collega della sede chiedendo "Li vedi? (i soldi ndr)", mentre tutti gli altri cercano di indovinare la risposta dall'espressione del viso.
La tensione si impadronisce allora della sala per un qualche tempo fino a che, quasi che le banconote fossero arrivate svolazzando come il tappeto di Aladino, il funzionario conferma che "li vede".
Si scioglie allora in un sorriso il viso del venditore che vede il suo conto aumentare di svariati milioni di euro (ricordiamo che fino a pochi minuti prima non si fidava ad apporre la firma sul contratto mentre ora si sente garantito da una telefonata al cui altro capo potrebbe esserci il mago Do Nascimento), si stringono le mani e si stappa la bottiglia, mentre di corsa tutti si salutano, infilano le giacche e cercano di raggiungere la porta, inseguiti dagli strilli del notaio cui rimane da verbalizzare un'assemblea totalitaria di trasferimento sede, raccogliere le firme sui modelli Fedra, far firmare i libri sociali di cui deve rilasciare estratti in giornata e portare a termine altre formalità di cui tutti ormai si disinteressano.
Si allontana per ultimo, il notaio, con la borsa piena di atti da registrare, anticipando le imposte, la mattina seguente, pensando al collega del distretto vicino, quello con la centralinista bruttina, che quello stesso giorno ha stipulato qualche vendita di condominio con mutuo, totalizzato un repertorio minore (così non avrà da temere neppure l'aumento delle sedi) ed incassato subito più di quanto lui, per il closing, incasserà tra qualche mese.
Arrigo Roveda, notaio in Milano
Bungee Jumping
Nel numero 5 - settembre 2007 abbiamo inaugurato questa nuova rubrica che si ripromette di pubblicare atti che abbiamo definito un poco scherzosamente "spericolati", ma che, più seriamente. dovremmo definire coraggiosi, cioè fuori dagli schemi, ma sempre pensati e voluti per risolvere problemi degli utenti.
Qui di seguito ne pubblichiamo un altro esempio, ed aspettiamo dai lettori altri contributi.
CONTRATTO PRELIMINARE A FAVORE DI TERZO
Tra i signori
PADRE
MADRE
FIGLIA
p r e m e s s o
a.) che tra i signori Padre e Madre è intercorso un duraturo rapporto di convivenza ora terminato;
b.) che da detto rapporto tra Padre e Madre è nata Figlia;
c.) che, con atto ricevuto dal notaio
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
e trascritto a
Padre e Madre hanno acquistato un complesso immobiliare sito in Comune di
composto da
ed attualmente identificato nel Catasto di
come segue:
- foglio , mappale subalterno , n. , pian , zona censuaria , categoria , classe , vani , rendita catastale euro .
d.) che Padre e Madre si sono accordati transattivamente per regolare i rapporti economici derivanti dalla convivenza, compresi gli obblighi di mantenimento nei confronti di Figlia;
e.) che tra le obbligazioni derivanti dalla predetta transazione vi è l'obbligo, da parte di Padre, di trasferire a Figlia, al compimento del diciottesimo anno di età, la proprietà del complesso immobiliare descritto al precedente punto c.);
ciò premesso
si stipula quanto segue
Padre, in adempimento degli obblighi, transattivamente assunti nei confronti di Madre, nella definizione transattiva dei rapporti economici derivanti dalla loro convivenza,
promette di trasferire
a Madre, che promette di acquistare, stipulando il presente contratto, ai sensi dell'art. 1411 e seguenti, del codice civile (contratto a favore di terzo), a favore della minore Figlia, il complesso immobiliare meglio descritte nelle premesse del presente contratto.
Madre rinuncia espressamente al diritto unilaterale di revoca della stipulazione e si conviene pertanto che, anche in caso di revoca da parte di Madre, la prestazione rimanga dovuta a favore di Figlia.
Resta salva la possibilità di risolvere consensualmente il presente accordo da parte di Padre e Madre, prima che Figlia abbia dichiarato di voler profittare della prestazione convenuta a suo favore.
SCELTA DEL NOTAIO
La scelta del notaio incaricato di ricevere il contratto definitivo di vendita spetta a Figlia.
TERMINE PER L'ADEMPIMENTO
Il contratto definitivo di trasferimento dovrà essere stipulato, a richiesta di Figlia, a partire dal giorno del compimento del suo diciottesimo anno di età.
Detto termine è pattuito nell'esclusivo interesse di Figlia.
TRASCRIZIONE
In relazione al disposto dell'articolo 2645 bis c.c. (cessazione degli effetti della trascrizione del contratto preliminare entro tre anni dalla predetta) ciascuna parte si obbliga, a richiesta dell'altra a rinnovare il presente contratto in forma di scrittura privata autenticata e ciò per ottenere gli effetti della trascrizione fino al termine previsto per il contratto definitivo.
DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI
Le parti dichiarano che il complesso in oggetto ha un valore pari ad euro
GARANZIE
Padre garantisce la proprietà del complesso immobiliare in oggetto e che le porzioni immobiliari in oggetto sono libere da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli.
SITUAZIONE URBANISTICA
Padre, consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle false attestazioni,
a t t e s t a
che le opere relative al complesso immobiliare in oggetto sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1967.
Garantisce inoltre che, dopo quella data, non sono state apportate al complesso stesso modifiche mancanti dei prescritti provvedimenti autorizzativi.
Resta comunque inteso che qualunque onere dovesse derivare in conseguenza di accertate irregolarità urbanistiche, commesse prima dell'atto definitivo di trasferimento, rimane a carico di Padre.
Oppure
Padre dichiara che le opere relative al complesso immobiliare in oggetto sono state eseguite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di
in data
e che, successivamente, non sono state apportate al complesso stesso modifiche mancanti dei prescritti provvedimenti autorizzativi.
Resta comunque inteso che qualunque onere dovesse derivare in conseguenza di accertate irregolarità urbanistiche, commesse prima dell'atto definitivo di trasferimento, rimane a carico di Padre.
SPESE Spese e tributi del presente, del successivo atto di vendita, sono a carico di
Attività sindacali
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DEL 15 MARZO 2008
In Roma, presso la sede sociale in via Flaminia, 158.
L'assemblea si apre alle ore 10,45.
Sono presenti:
per il Triveneto: Bidello, d'Argenio, Ferretto;
per la Campania: Fiordiliso, Miranda, Pappa Monteforte, Scarfò;
per la Lombardia: Ajello, Guerra, Lorenzi, Munafò;
per il Lazio: Belelli, Ciarlo, Germani, Giuliani, Rummo;
per le Marche: De Angelis;
per la Sicilia: Magno, Minutoli.
Apre i lavori il presidente Fiordiliso esaminando la situazione delle singole associazioni regionali sindacali e la scarsa partecipazione. Ricorda che da anni si tenta di motivare alla politica di categoria i colleghi, specialmente i più giovani, ma i risultati sono ancora lontani a venire. Anzi, in tempi recenti, anche le regioni più forti numericamente vivono - sotto questo aspetto - un periodo poco felice.
Accenna, poi, al delicato tema del contratto di lavoro per i praticanti notai, sul quale anche in precedenti occasioni l'assemblea è stata notiziata.
Il Dott. Stella, Presidente di Confprofessioni, non ha gradito l'iniziativa di Federnotai ed ha manifestato il suo dissenso. Eppure, più volte, è stato rimarcato che i "protocolli" da sottoscrivere con le associazioni sindacali saranno diversi: ogni categoria professionale ha specificità delle quali non si può non tenere conto.
Sul congresso di Federnotai - che si terrà a Roma, Hotel Capranica, nei giorni 16 e 17 maggio 2008 - l'organizzazione procede.
Il tema è: "Il notariato e la società. Un dialogo aperto" e si articolerà in più sessioni, con due tavole rotonde.
Una prima sessione avrà ad oggetto "le sfide del notariato: le proposte" e una seconda "la funzione sociale del notaio".
I posti a disposizione sono 800 e, in soli due giorni, gli iscritti hanno già raggiunto il numero di 160.
Purtroppo, i costi sono lievitati in maniera esponenziale e mantenere la gratuità dell'iscrizione determinerà un certo disagio economico per Federnotai.
Prende la parola Germani per evidenziare l'importanza del contributo economico dei singoli per la partecipazione ai lavori congressuali. I risultati politici conseguiti dopo il Congresso del 2005 sul prezzo - valore e sulla circolazione dei beni donati saranno difficili da ripetersi, in mancanza di un valido sostegno economico.
Bidello invita tutti a fare qualcosa per risvegliare le coscienze dei colleghi nelle regioni poco partecipative. E' vero che in talune realtà la stessa estensione territoriale rappresenta un problema, ma è inaccettabile che l'assenza perduri per tanto tempo. Non sarebbe da escludere una sorta di "commissariamento".
De Angelis ricorda che nelle Marche non vengono mai convocate assemblee sindacali. Si potrebbe pensare a stabilire nuovi contatti durante il prossimo congresso e ad allestire un apposito tavolo per raccogliere iscrizioni.
Su tale ultima notazione concordano Ferretto, Bidello e Miranda.
Alle 11,30 arriva Bruno Barzellotti.
Fiordiliso saluta il Presidente di Notartel e ricorda ai presenti che altro Consigliere della stessa società è Orazio Ciarlo, già presente in sala. Notartel è una componente fondamentale del notariato, capace di dare un respiro europeo ad una professione per secoli organizzata con sistemi completamente differenti, oramai inadeguati ai tempi.
Prende la parola Barzellotti per ringraziare il sindacato del cortese invito. E' fondamentale che tra le diverse componenti del notariato ci sia una dialettica, seppur vivace. Così è anche nel Consiglio di Amministrazione di Notartel che si riunisce di frequente ed ha appena approvato il progetto di bilancio 2007 ed il budget 2008, nell'ottica della continuità con le gestioni precedenti.
Sia i costi delle pratiche telematiche che la quota per fruire dei servizi avranno un piccolo aumento, necessario per mantenere degli standards qualitativi elevati. Proprio al fine di dare maggiori informazioni ai colleghi è stato fissato per il giorno 8 maggio 2008 un forum, durante il quale sarà possibile per la categoria tutta acquisire le notizie utili per comprendere appieno la politica di gestione di Notartel.
La telematica è di ausilio ma mai potrà sostituirsi alla legalità notarile. In tale ottica, Notartel ha come obiettivi immediati la conservazione a norma dei documenti, la trasmissione telematica del titolo, lo sviluppo ulteriore della posta certificata ed il miglioramento del rapporto con gli utenti.
Anche Ciarlo ribadisce che la tecnologia può essere solo di aiuto alla componente umana che resta fondamentale. Quanto ai costi di Notartel, ricorda ai presenti che la società non si limita alla connessione, ma fornisce ben altri servizi: attenzione, allora, a passare ad altri "operatori".
Ciarlo, nella doppia veste di Consigliere Cassa e Consigliere Notartel, fa una breve cronistoria dell'acquisto dei due palazzi romani, uno acquisito attraverso un mutuo da Notartel e l'altro dalla Cassa tramite un fondo immobiliare.
Bidello evidenzia che i colleghi chiedono maggiori servizi a prezzi ridotti più che palazzi in proprietà.
Barzellotti ritiene che la politica di gestione non debba essere miope: è certo che tra ricerca ed acquisizione di immobili si sarebbe preferita la prima, ma le condizioni di bilancio consentivano anche la scelta immobiliare.
Interviene Fiordiliso per invitare Barzellotti a riconoscere una centralità di ruolo all'interno di Nortatel al Consiglio di amministrazione, che non può limitarsi a predisporre il solo bilancio.
Barzellotti ricorda che il Consiglio di Amministrazione deve attuare la volontà dell'azionista di maggioranza, il Consiglio Nazionale del Notariato.
Dopo la pausa pranzo, Lorenzi ritorna sull'argomento Confprofessioni precisando che si sono già vissuti momenti di tensione. Ciò nonostante, mai si è ipotizzato di uscirne perchè sarebbe politicamente inopportuno. Bisogna evitare le spaccature, cosa che i sindacati - invece - in un certo senso, gradiscono. Fiordiliso precisa che si tenterà di chiudere il "protocollo praticanti" prima del Congresso o poco dopo.
Ultimo argomento appena accennato è quello del Corsivo di Federnotizie di marzo 2008 e dei rapporti tra Federnotizie e Federnotai, meritevoli di ben altri approfondimenti.
L'assemblea si chiude alle ore 14,10.
(a cura di Vincenzo Pappa Monteforte)