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maggio 2007


Sommario

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Corsivo redazionale

 

 

Intervista a Gianfranco Re Presidente del Consiglio Notarile di Torino

 

 

 

Intervista a Paolo Setti Consigliere Nazionale

 

Finestra sul Cortile

 

So tutto su Eulalie   
di Cesare Spreafico

Una scugnizza alla cofinestra   
di Maria Luisa Santamaria

Argomenti

 

La Legge n. 296 del 2006 e “L’accaparramento” dell’acconto   
di Federica Croce
Il Testamento Biologico   
di Gian Franco Condò
La Cancellazione delle Ipoteche nel Sistema del Codice Civile e nella Legge di conversione del Decreto Bersani-Bis   
di Ignazio Padolecchia
La conciliazione: motivi di una scelta   
di Cristina Sechi

Corrispondenza

 

 “Mission” del nuovo CNN   
di Giuliana Bartolini

L’accademia del notariato e i suoi progetti   
di Adolfo de Rienzi
Una precisazione   
di Giovanni Liotta 

Attività Sindacali

 

Verbale dell'assemblea dei delegati del 17 marzo 2007   a cura di Vincenzo Pappa Monteforte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsivo redazionale

Anche tra i notai qualcosa cambia. Non soltanto per l'entrata in vigore di nuove normative sempre più numerose e meno comprensibili, ma proprio nella consapevolezza del nostro essere notaio, nel confrontarsi all'interno della categoria. Ha cominciato il Consiglio Nazionale del Notariato a decidere di non nascondere più sotto il tappeto l'esistenza di quella -speriamo piccola- parte del notariato che si discosta dalla correttezza. Per la prima volta abbiamo "appreso con stupore" dalla voce del Presidente Piccoli, o meglio "sentito con stupore" perché non c'era nulla di nuovo da conoscere, che non tutti i notai sono assolutamente bravi, buoni, belli e irreprensibili, ed abbiamo visto più volte condannare apertamente, sia pure in termini generici, comportamenti intollerabili. Ciò ha provocato critiche da parte di quanti di noi sostengono l'antico detto che " i panni sporchi si lavano in casa", probabilmente abituati a precedenti consuetudini secondo le quali eventuali denunce dovevano essere sì ascoltate, ma poi dovevano anche essere lasciate insoddisfatte, sperando nell'oblio del tempo, che come noto è il migliore dei rimedi. Di recente un collega ha indicato in lista sigillo alcuni indirizzi, in cui secondo sue informazioni, dovrebbero operare degli studi abusivi. Il presidente del Consiglio Distrettuale competente, in una riunione collegiale, ha riportato esattamente in pubblico quelle informazioni dichiarando che il Consiglio ha avviato opportune indagini. Se è vero che anche la lista è letta e seguita da "non notai" la pubblicità è ormai completa, erga omnes. Vediamo allora di farci coraggio, conoscere più da vicino questi "studi abusivi"e capire se conviene di nuovo alzare il tappeto per nascondere tutto con un opportuno colpo di scopa o se non sia diventato necessario assumere atteggiamenti più decisi di fronte a certi fenomeni . Guardandoci intorno, soprattutto nei grandi distretti, i casi di abusivismo della professione sono tanti. Potremmo

identificarne molteplici modelli, ed anche catalogarli secondo diverse gravità. Partiamo dalla fattispecie più clamorosa: quella dello studio totalmente gestito da terzi che, di norma, tramite apposite società di servizi, assumono personale proprio, acquistano sistemi informatici, sottoscrivono contratti di locazione dei locali ( quando non ne sono già proprietari ), stipulano contratti di utenza, tengono ogni contatto con la clientela, redigono atti e ne curano le relative formalità.

In questo caso il notaio, o più spesso i notai,

essendo indifferente la loro figura, sono

"locatori o prestatori di sigillo" e non

esercitano alcuna attività personale.

Ci sono poi studi che pur essendo gestiti da

terzi che "detengono" la clientela, tuttavia si

avvalgono del sigillo di un solo notaio, il

quale comunica al Consiglio l'indirizzo dello

studio come propria sede o come proprio

recapito, assume il personale, si intesta le

utenze, stipula il contratto di locazione.

In questi casi è difficile dimostrare la

assoluta mancanza di personalità nella

prestazione notarile se non per indizi, per

presunzioni, ad esempio attraverso un

fatturato notarile molto più basso della media

a fronte di emolumenti di notevole entità, più

o meno fissi, erogati a terzi. Ma possono per

questo non essere considerati studi abusivi?

E come classificare quelle altre infinità di

casi in cui il notaio può essere soggetto o

all'autorità di un cliente particolarmente

importante (pensiamo alle grandi

associazioni di avvocati che si avvalgono di un unico notaio per il quale il loro studio costituisce il maggiore o anche il solo cliente), o alla personalità di un collaboratore anziano che gestisce una clientela a lui legata? E i casi in cui i figli, la vedova (o il vedovo) continuano a tenere aperto lo studio del collega defunto avvalendosi della collaborazione, magari offerta in spirito di amicizia ed in buona fede, di colleghi gentili o compiacenti? E ancora gli studi condannati come "attifici" in cui

non può non attenuarsi il controllo diretto del notaio sull'intero iter necessario per perfezionare la pratica? Sono tutti casi da condannare? Come deve essere calcolata la partecipazione del notaio alla gestione dello studio, alla preparazione degli atti, al controllo delle relative formalità, nel rapporto con il cliente, perché non venga meno quella "personalità" della prestazione di cui giustamente tanto si parla? E' evidente come sia difficile anche stabilire quali siano i comportamenti che devono essere perseguiti. Presi nella loro anonima elencazione, nessuno dei casi sopra riportati è accettabile, tuttavia esistono e sono stati in gran parte tollerati per molti anni. Si rende quindi necessario porsi alcune domande. In primo luogo: vogliamo agire? La risposta non può non essere positiva perché i soggetti maggiormente interessati al rispetto della correttezza nell'esercizio della professione sono gli stessi notai, ogni singolo notaio, in quanto i comportamenti scorretti danneggiano sia gli altri colleghi sia l'intera categoria nella sua immagine esterna. E' il momento giusto per farlo? Anche in questo caso la risposta non può non essere positiva. La politica dello struzzo non ha mai portato a nulla di positivo ed in particolare in questo momento, in cui la nostra professione è oggetto di continui attacchi, deve cessare al più presto. Inoltre l'entrata in vigore del nuovo disciplinare, con la diversa ripartizione delle competenze (fase istruttoria affidata ai Consigli distrettuali e fase giudicante alle Commissioni Regionali) dovrebbe consentire un migliore utilizzo delle energie portando a migliori risultati. Il primo grado del giudizio sarà essenzialmente affidato a colleghi maggiormente sensibili a quei comportamenti scorretti che agli occhi di "esterni" possono apparire meno gravi. Si presume e si spera che il giudizio dato da soggetti che fanno parte del notariato debba essere più attento e più severo rispetto a quello del giudice ordinario, perché più consapevole e meno influenzato da velleità libertarie oggi così di moda. Certamente non è facile mettere mano a situazioni spesso ben mascherate, tuttavia

non è neanche giusto deludere le aspettative dei tanti colleghi che auspicano un intervento autoritativo degli organi istituzionali per cambiare le cose.

Contro chi bisogna operare? Sarà opportuno iniziare con il perseguire le fattispecie più eclatanti per ricordare a tutti che le norme ci sono e vanno rispettate. Resta da chiarire se questa auspicabile attività di "persecuzione" dei fenomeni di abusivismo vada fatta nascostamente per non perdere di immagine nei confronti del grande pubblico (secondo il noto adagio) o vada invece divulgata per dimostrare come il notariato sia capace di individuare al suo stesso interno le mele marce, di isolarle e di escluderle. Osservando quanto sta accadendo nel notariato, sembra comunque che una denuncia franca e resa pubblica abbia il potere di smuovere situazioni stanziali non più sostenibili e pertanto sia da considerare vivifica prescindendo dalle finalità più o meno personali di chi l'abbia fatta. E' vero che non siamo a conoscenza, attraverso i media, di altri ordini professionali che sbandierano esemplari punizioni inflitte a loro iscritti, se non obbligati da situazioni che devono arrivare ad assumere il clamore di uno scandalo. Tuttavia questo non è un argomento valido per sostenere l'opportunità o meno di pubblicizzare i mali del notariato. Bisogna quindi agire con decisione senza curarsi delle conseguenze dell'azione sulla pubblica opinione. Verrà da sé il giudizio positivo o meno, il cui timore o il cui auspicio non devono influire sul nostro comportamento. Dimostrare che il notariato è vigile e deciso nell'individuare e perseguire con determinazione comportamenti scorretti, non può comunque non avere riscontri positivi per la nostra immagine.

A giugno inizierà il lavoro delle Commissioni amministrative regionali di disciplina, alle quali vanno i nostri migliori auguri, con la speranza che i Consigli distrettuali, sollevati dal loro lavoro di organismi giudicanti, riescano a migliorare quell'opera preventiva di individuazione e palesamento dei fenomeni

deontologicamente scorretti in modo da consentire alle Commissioni di sviluppare e terminare con severità e serenità il lavoro iniziato.

In proposito è condivisibile l'iniziativa del Consiglio Nazionale di organizzare degli incontri di formazione per i membri delle commissioni che si apprestano a esercitare funzioni nuove e delicate. Sarebbe opportuno assumere tale iniziativa anche per i consiglieri distrettuali, in particolare in materia deontologica.

Il Consiglio Nazionale dovrebbe inoltre attivarsi per intensificare e sollecitare i rapporti tra i Presidenti dei distretti, favorirne il confronto ed il dialogo. Infatti è necessario, affinché il sistema disciplinare funzioni bene, che i Consigli distrettuali assumano criteri omogenei soprattutto per

problemi delicati come quelli in tema di studi

abusivi.

Se vogliamo porre fine a situazioni

pericolose, se riteniamo che sia il momento

giusto per farlo, dobbiamo modificare anche

gli atteggiamenti permissivi ed operare con

determinazione.

In linea con la tradizione di questo giornale che ha sempre ospitato contributi di colleghi, pur non condividendone in pieno le idee, in questo numero pubblichiamo una intervista del Presidente del Consiglio del Distretto di Torino Granfranco Re e un articolo scritto dal Consigliere Nazionale Giuliana Bartolini.

 

 

INTERVISTA A GIANFRANCO RE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI TORINO

All'indomani delle elezioni dei Consiglieri Nazionali, abbiamo ritenuto interessante ascoltare le posizioni di Gianfranco Re, candidato a tale carica, che tuttavia non è stato eletto. Di seguito pubblichiamo anche l'intervista fatta a Paolo Setti nominato Consigliere Nazionale per la Lombardia. Le domande poste, mutatis mutandis, sono le stesse, in modo da poter più direttamente confrontare due diverse anime del notariato.

1. Sei un convinto assertore di una politica del notariato diversa da quella seguita dal Consiglio Nazionale, ed hai cercato di poter partecipare allo stesso per far sentire, se non prevalere, il tuo diverso punto di vista. Ipotizziamo che tu sia stato eletto componente del Consiglio Nazionale e poi anche suo Presidente: cosa faresti per realizzare le tue idee nei confronti del legislatore? Praticamente come opereresti? Cercheresti di creare una lobby per influire di più sul governo? Ti affideresti a amicizie personali? Oppure…?

Re: Questa domanda è un mare, per rispondere dovrei riprodurre tutto quanto da me esposto in diversi recenti interventi. Distinguiamo i due aspetti.

Da quello interno, comincerei col revocare e girare in positivo tutta una serie di provvedimenti negativi che hanno portato allo svilimento della funzione ed il livello del notariato al suo minimo storico: dalla mancata lettura degli statuti, all'attentato alla personalità della prestazione tramite la "riforma" dell'art. 47 secondo comma l.n., allo smantellamento ante litteram della tariffa, alla formulazione della tesi di totale sovrapponibilità del decreto Bersani al notariato (mentre un voto del Congresso di Riva del Garda, rimasto peraltro fin qui lettera morta, invitava il CNN ad affermare la vigenza della tariffa per quanto attiene alle prestazioni inerenti la pubblica funzione): provvedimenti tutti tesi, più che a raddrizzare le storture, ad assorbirle e legittimarle, cercando di adeguare le regole a prassi nemiche

della pubblica funzione ed apportando così una spinta decisiva ad attifici e pescecanismo. Sotto l'aspetto esterno, io non saprei da che parte cominciare per creare una lobby, né vanto amicizie personali particolarmente influenti. So che contro un mondo politico ostile si va sulle barricate a mani nude. Ma almeno, adottati i provvedimenti di cui sopra, mi presenterei al confronto convinto di essere alla testa della categoria con i più alti valori etici, civili e professionali del paese; e poi non accetterei a capo chino le bastonate, quasi convinto di meritarmele (vi immaginate affrontare Catricalà con mentalità perdente?).

2. Continuando nella ipotesi precedente, cosa penseresti di fare per eliminare i continui attacchi cui siamo da tempo soggetti? Utilizzeresti in modo massiccio la pubblicità sui media? Acquisteresti pacchetti di partecipazione in società di editoria? Oppure…?

Re: Comprare i giornali (a parte che è estraneo ai fini istituzionali del CNN) non serve. Non così una pubblicità seria, discreta e dignitosa (chi legge sa a che cosa mi riferisco), che per esempio potrebbe puntare sulla differenza dei costi (globalmente intesi) tra l'attuale sistema e la devoluzione della certificazione dei passaggi di proprietà immobiliare ad istituendi uffici pubblici. I continui attacchi sono dovuti al fatto che, come la categoria si è venuta caratterizzando negli ultimi anni, la gente non ci sopporta più. Non sopporta più le nostre dichiarazioni dei redditi (e qualcuno che è passato per le due casse sa che molte dichiarazioni non sono neppure fedeli), l'esibizione di opulenza, la spocchia con cui si rendono prestazioni spesso superficiali e frettolose, la pervicacia con la quale (a parte la legittima difesa della tabella) si continua a non coprire i posti notarili stabiliti dallo Stato. Mi dicono che critico i "giovani", ma se, come dice Severgnini, trent'anni fa era diverso, ed era anche diversa, non a caso, la considerazione pubblica della categoria, ciò significa che l'inquinamento risale agli ultimissimi decenni. Si sono diffuse questa caccia al tesoro e questa corsa all'Eldorado (attorno alle quali è nato un grande business), da cui si sono sentiti attratti molti giovani alla ricerca di un miraggio tanto sofferto che chi lo conseguiva si convinceva di aver risolto i problemi della vita e prenotava la Maserati prima ancora di sapere se se la sarebbe potuta permettere e dandosi poi comunque da fare quanto basta per potersela permettere. Tornare ad un maggior senso etico, ma imponendolo - perché spontaneamente non lo si trova - con l'inversione di marcia di cui al punto 1), con i protocolli, con i controlli, con Consigli Notarili che facciano il loro dovere, con la limitazione ai repertori: ecco cosa penserei di fare.

3. A quale componente di uno studio notarile ritieni debba essere data maggiore importanza: All'organizzazione? Al personale? Al sistema informatico? Oppure…

Re: Al notaio.

4. Al congresso nazionale di Riva del Garda il Presidente Paolo Piccoli ha avuto un notevole consenso da parte dei colleghi di tutta Italia. Secondo te come mai ha tanto seguito? Forse per le sue capacità politiche, diplomatiche, o carismatiche?

Re: Io sono un tipo sbadato, e probabilmente a

Riva sono finito a un altro congresso. Perché il

Congresso cui ho partecipato io, lungi dal

manifestare larghissimo consenso alla politica del

CNN (come mistificando i fatti è stato poi detto),

ha approvato (qui sì, a larghissima maggioranza)

degli ordini del giorno che in realtà imponevano al

Consiglio un'inversione di rotta. Siamo arrivati al

Congresso con una tariffa completamente

destrutturata, contrattabile, totalmente appiattita

sull'ossequio supino ed acritico alla Bersani,

senza difesa di quella parte di essa connessa con

l'espletamento della pubblica funzione: ne siamo

usciti con un ordine del giorno (il n. 3) che "invita il

Consiglio Nazionale del Notariato … a ribadire

espressamente…l'inderogabilità delle voci della

tariffa notarile connesse alla funzione pubblica…".

Siamo arrivati al Congresso con alle spalle una

strategia timida, oscillante, poco convinta,

temporeggiatrice sui protocolli: ne siamo usciti

con un ordine del giorno (il n. 5) che "auspica che

il Consiglio Nazionale del Notariato proceda con

sempre maggiore decisione e

convinzione…all'approvazione di regole

dell'attività, che nella loro riaffermata e dichiarata valenza deontologica…siano controllabili.". Siamo arrivati al Congresso con un art. 47 ultimo comma l.n. annacquato e deresponsabilizzato per mano del notariato: ne siamo usciti, per fortuna, con un ordine del giorno (ancora il n. 5) che invita il CNN a procedere "nella tutela e garanzia della personalità della prestazione quale caratteristica imprescindibile dell'attività notarile". Io, nel notaio uscito da Riva del Garda, mi riconosco, in quello portato al Congresso dal CNN no; anche se poi il CNN si è appropriato dei risultati del dibattito seguito nella categoria come se questa avesse sposato la politica da esso perseguita e non l'avesse invece, almeno su alcuni temi di fondamentale importanza, sconfessata.

Ma, come ho detto, forse ho partecipato al congresso delle estetiste.

Io non giudico le persone, giudico i fatti. Voi dite che il Presidente ha capacità politica. Io mi limito a constatare che il notariato ha subito negli ultimi

tempi una serie ininterrotta di insuccessi proprio "politici".

5. Per i Consiglieri Nazionali è espressamente prevista la rotazione delle cariche, per i consiglieri distrettuali, nel codice deontologico, è auspicata. Presiedi il Consiglio Notarile di Torino da quasi un ventennio. Non ritieni che una permanenza così lunga, al di là del valore della persona, rischi d'ingessare l'istituzione e di scoraggiare il ricambio delle idee e degli uomini?

Re: Non mi illudevo certamente che Federnotizie avrebbe lasciato cadere il suo vecchio cavallo di battaglia della mia permanenza in carica, caro a tutti i suoi esponenti (giù giù fino ad Arrigo Roveda) ed all'Associazione Sindacale sin da quando il Consiglio di Torino perseguì in via disciplinare un collega vicino al giornale, poi condannato in via definitiva dalla magistratura. Vi fu da parte del giornale stesso una campagna rivolta nominativamente contro di me (documentata nella mia relazione annuale 1998), con diverse cadute di stile; ed un esponente dell'Associazione, nell'occasione di una certa elezione distrettuale, arrivò a sommare il numero dei notai che non avevano votato per me (pochi) con quello dei notai che non avevano partecipato alle elezioni (parecchi) per affermare che io governavo senza la maggioranza dei consensi; cioè il quorum per me, e solo per me, si computava non sui votanti ma sugli iscritti al Collegio: se questa è buona fede! Nessuno come l'Associazione Sindacale dovrebbe essere sensibile al principio di democrazia, secondo il quale è eletto chi ottiene il maggior numero dei consensi: e si dà il caso che nell'arco degli ultimi vent'anni, da queste parti, non si è trovato nessuno che potesse ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Notarile più degnamente o meno indegnamente di me, cosicché sono sempre stato onorato, sia a livello di Collegio che di Consiglio, da cospicue maggioranze.

Certo si può pensare che una lunga occupazione della carica ingessi l'istituzione, e lo penserà anche qualcuno di qui (magari mosso dal prurito di cariche che imputa a me). Ma io credo che la maggior parte dei notai di questo Collegio ritiene che io abbia portato il Consiglio Notarile di Torino a livelli di eccellenza in campo nazionale, sia nella gestione interna che nella proiezione esterna, e sa che non c'è forse nessuno che in una lunga permanenza alla testa di un'istituzione non abbia portato a casa almeno un incarico ben remunerato in qualche ente o in qualche banca; e quando tra non molto lascerò, mi ringrazierà per quello che ho fatto e non condividerà il giubilo di chi da tempo mi accusa di attaccamento a questa scomodissima poltrona.

6. Sta crescendo tra i notai, sia pure lentamente, il fenomeno dell'associazionismo. Cosa ne pensi?

Re: Vedo con grande favore l'associazionismo tra notai.

7. Puoi espormi la tua opinione sulle società interprofessionali, così come concepite dal progetto di legge delega del governo?

Re: Sul progetto di legge-delega del governo nutro sospetti innanzitutto proprio in quanto si intende procedere tramite legge-delega e non tramite legge ordinaria, e si sa quanto, nelle maglie pur strette di una delega (e qui tanto strette non sono), il potere esecutivo possa insinuare norme ai limiti o al di fuori della delega stessa (ma c'è di peggio: nel corso della XIII legislatura si tentò addirittura di approvare la riforma con decreto ministeriale). Quanto alle società multiprofessionali, preferisco assai il progetto Laurini che vieta la costituzione di tali società agli esercenti le professioni di avvocato e notaio.

8. Il mondo sta cambiando a notevole velocità; quando eravamo bambini la nostra vita non era tanto diversa da quella dei bambini di cinquanta anni prima. Adesso invece sono sufficienti pochi anni per rendere obsoleti macchinari, tecniche, mezzi di comunicazione, idee. Ritieni che il notariato si stia adattando bene a questi cambiamenti?

Cosa dovrebbe fare di più, di meno o di diverso? E in particolare il Consiglio Notarile di Torino cosa sta facendo per gestirli ed affrontarli?

Re: Il notariato, come noto, è all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia. Dopo le prime, comprensibili resistenze dovute al fatto che le innovazioni ci hanno costretto a cambiare canale mentale, ci si è adattati al cambiamento con grande duttilità e tempestività, anche sorretti dalla complessivamente provvidenziale e meritoria struttura di Notartel, pur perfettibile sotto certi aspetti.

Il problema vero è quello dei rilevanti costi che comporta il tenersi al passo coi tempi, anche in relazione a quanto dirò al punto 10).

9. In lista sigillo in questi giorni si è parlato di studi abusivi. Uffici che gestiscono pratiche notarili, fanno le ispezioni redigendo le relazioni preliminari, preparano gli atti e ne curano anche le successive formalità; il notaio è chiamato solo per firmare ed apporre il suo sigillo. Questa realtà esiste anche nel distretto di Torino? E cosa fa il Consiglio per conoscere e sanzionare questi casi?

Re: Il fenomeno degli studi abusivi non lo si sente al momento qui. Si verificarono alcuni anni fa diversi casi di ultrattività di studi di notai deceduti o comunque cessati ma furono repressi intervenendo disciplinarmente contro i colleghi che si prestavano.

Certo che, pensando che le novità ci arrivano sempre dalla realtà milanese, incrocio le dita.

10. Ma anche senza arrivare a situazioni estreme di illiceità come quelle sopra indicate, i casi di scorrettezza purtroppo non mancano. Tu dimostri di essere molto sensibile al comportamento deontologico del notaio. Quali iniziative ha assunto il Consiglio Distrettuale di Torino per limitare i fenomeni di accaparramento di clientela, proseguimento dell'attività da parte di notai pensionati, deceduti o trasferiti?

Re: Come tutti sanno, il CND di Torino ha sempre fatto dell'attività di vigilanza e della repressione delle scorrettezze il suo cavallo di battaglia da un lato, il suo fiore all'occhiello dall'altro, ottenendo buoni risultati e creando un costume di discreta correttezza deontologica.

Si è agito su due diverse direttrici: una generale, tramite il monitoraggio, la cui maggior efficacia è consistita nel creare la convinzione che non si potesse fare il bello ed il cattivo tempo; l'altra specifica, con una rigorosa e capillare attenzione alle devianze dei singoli.

Adesso però, la sconsiderata politica di deregolamentazione tariffaria e la tuttora mancata affermazione da parte del CNN dell'obbligatorietà delle tariffe relativamente alle prestazioni inerenti la pubblica funzione hanno creato (è bastato un solo anno sabbatico tariffario!) una vera e propria giungla in materia di parcelle: chi vuol fare un atto, non sa a che punto deve fermarsi al ribasso per essere sicuro di farlo. E parecchi stentano a lavorare.

E' un fenomeno gravissimo, che è stato grandemente colpevole tirarci addosso senza necessità e che al momento non ho ancora la più vaga idea di come si possa contrastare.

nuove generazioni di notai, così come hai scritto nella lettera inviata alla lista sigillo dopo le elezioni?

Re: Ho l'impressione che la tensione morale presente nella mia generazione e, con qualche flessione, nella generazione successiva si sia un po' allentata nelle ultime generazioni. . La causa va forse ricercata in quanto ho descritto al precedente punto 2).

Sta di fatto che mentre una volta esistevano pochi casi clamorosi di scorrettezza da parte di colleghi agevolmente individuabili e perseguibili, oggi mi pare che sia in atto un fenomeno molto più diffuso e meno vistoso di furbesco e strisciante aggiramento della deontologia. Se i rumores di cassa bianca e cassa nera, di mancata lettura degli atti pubblici, di provvigioni ad agenzie immobiliari e banche, di mancata presenza del notaio alla firma di scritture private da parte di banche e compagnie assicuratrici prenderanno corpo (e io mi sto adoperando perché ciò avvenga), credo che una non piccola quantità di denunce prenderà la strada della CO.RE.DI.

12. Ritieni utile l'esistenza di uno o più sindacati di notai e, in caso di risposta positiva, quale è a tuo avviso il ruolo del sindacato nel contesto di un corretto dialogo all'interno del notariato e tra notariato e società?

Re: Tutte le forze che lavorano per il notariato sono utili e benvenute, e l'Associazione Sindacale ha esercitato in passato un proficuo ed efficace ruolo propositivo e di stimolo. Considerato però il mio giudizio negativo sulla politica e sui (non) risultati dell'attività del CNN, nonché l'improvvida affermazione di qualcuno secondo cui lo stesso CNN si sarebbe nelle sue scelte spesso ispirato alle indicazioni dell'Associazione Sindacale, è ovvio che non mi dispiacerebbe se questa facesse sentire la sua voce critica (unendosi a quello che il Presidente del CNN osa chiamare "fuoco amico") nei confronti delle decisioni che anch'essa ritenesse sbagliate.

11. Sei davvero convinto di uno scadimento anche etico o quantomeno deontologico delle

INTERVISTA A PAOLO SETTI CONSIGLIERE NAZIONALE

1. Da poche settimane fai parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Hai sempre dimostrato di apprezzare la politica dell'attuale Consiglio Nazionale.

Ipotizziamo che tu ne venga eletto Presidente: cosa faresti per realizzare le tue idee nei confronti del legislatore ? Praticamente come opereresti? Cercheresti di creare una lobby per influire di più

sul governo? Ti affideresti a amicizie personali? Oppure….?

Setti: Occorre distinguere tra interventi tampone,

da effettuare immediatamente, e proposte di più

ampio respiro, tese a migliorare il Paese.

Per le prime è evidente che qualsiasi mezzo è

buono, pur di raggiungere per tempo

l'interlocutore.

Per le seconde bisogna avere fiducia nella forza

delle idee, e discutere e propagandare le nostre

iniziative in ogni sede e su qualsiasi tavolo, senza

alcuna preclusione.

2. Continuando nella ipotesi precedente, cosa penseresti di fare per eliminare i continui attacchi cui siamo da tempo soggetti? Utilizzeresti in modo massiccio la pubblicità sui media? Acquisteresti pacchetti di partecipazione in società di editoria? Oppure…?

Setti: A mio avviso non c'è un unico mezzo/comportamento per uscire da questo continuo assedio.

Può essere utile una campagna pubblicitaria, come pure una serie di proposte legislative da "offrire" ad alcuni politici "mirati", o anche una azione atta a dividere i nostri due principali alleati/avversari: avvocati e commercialisti; e chissà che altro ancora.

L'importante è cogliere qualsiasi occasione per evidenziare positivamente la nostra funzione di proposizione e mediazione sociale.

3. A quale componente di uno studio notarile ritieni debba essere data maggiore importanza: All'organizzazione? Al personale? Al sistema informatico? Oppure….

Setti: Certamente al personale, che va rispettato, coinvolto e qualificato.

Avere dei dipendenti che capiscono quel che stanno facendo e perché lo fanno, significa avere un grande patrimonio all'interno dello studio, e riuscire a comunicare meglio il significato della nostra funzione.

Un approccio educativo nei nostri rapporti con il personale si risolve alla fine in un grande guadagno per il Notaio, sia all'interno della struttura sia all'esterno.

E neppure bisogna dimenticare che una buona istruzione del personale, consente al medesimo di trovare più facilmente occupazione anche in altri uffici, in caso di dimissioni; il che mi sembra rilevante dal punto di vista sociale.

consenso da parte dei colleghi di tutta Italia. Secondo te come mai ha tanto seguito? Forse per le sue capacità politiche, diplomatiche, o carismatiche?

Setti: certamente per le sue capacità politiche e diplomatiche, ed anche perchè, in un momento di duri attacchi, ha assunto il compito di proporre un piano di azione condivisibile ed ha rivendicato il giusto orgoglio della categoria

5. Per i Consiglieri Nazionali è espressamente prevista la rotazione delle cariche, per i consiglieri distrettuali, nel codice deontologico, è auspicata. Esistono però Consigli Distrettuali che mantengono per decenni gli stessi consiglieri o lo stesso presidente .Non ritieni che una permanenza così lunga, al di là del valore della persona, rischi d'ingessare l'istituzione e di scoraggiare il ricambio delle idee e degli uomini?"

Setti: Ritengo doveroso per me il principio di rotazione delle cariche.

Non penso tuttavia che sia un principio sacro: vi sono state occasioni in cui gli stessi assertori della rotazione hanno ritenuto opportuno privilegiare qualche altro aspetto, quale l'esperienza.

6. Sta crescendo tra i notai, sia pure lentamente, il fenomeno dell'associazionismo. Cosa ne pensi?

Setti: Che sia utile al notariato ed ai singoli notai. E' di tutta evidenza che la possibilità di confrontarsi con un collega amico ci procura una maggiore sicurezza interpretativa su norme alle volte ambigue.

Il fatto poi di essere intercambiabili con quei clienti che hanno un buon rapporto fiduciario con tutti gli associati, consente di coniugare al meglio efficienza e personalità della prestazione.

7. Puoi espormi la tua opinione sulle società interprofessionali, così come concepite dal progetto di legge delega del governo?

Setti: fatta eccezione per il notariato, nel quale la pubblica funzione e la mediazione sociale non possono per loro natura connettersi con altre attività, ritengo che possa essere utile per il cittadino avere la possibilità, in occasione di prestazione di servizi complessi, di rivolgersi ad un unico interlocutore e di agire per inadempienze contro un unico responsabile.

 

4. Al congresso nazionale di Riva del Garda il Presidente Paolo Piccoli ha avuto un notevole

8. Il mondo sta cambiando a notevole velocità; quando eravamo bambini la nostra vita non era tanto diversa da quella dei bambini di cinquanta

anni prima. Adesso invece sono sufficienti pochi anni per rendere obsoleti macchinari, tecniche, mezzi di comunicazione, idee. Ritieni che il notariato si stia adattando bene a questi cambiamenti? Cosa dovrebbe fare di più, di meno o di diverso? E in particolare il Consiglio Nazionale cosa pensi che abbia fatto o che dovrebbe fare per gestirli e ad affrontarli?

Setti: se parliamo di tecnologia, ritengo che il

notariato sia all'avanguardia sia a livello

individuale sia a livello collettivo.

Ho sentito dire che la nostra firma digitale è unica

al mondo, e che la quantità di documenti certificati

da noi trasmessi ai vari archivi pubblici non ha

eguali.

In un mondo ed in un periodo in cui lo sport

nazionale ed internazionale pare sia quello di dire

che non va mai bene niente, credo che potremmo

essere giustamente orgogliosi.

Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che il sistema

di meccanizzazione delle Conservatorie e del

Registro delle Imprese nasce proprio da iniziative

del Notariato.

9. In lista sigillo in questi giorni si è parlato di studi abusivi. Uffici che gestiscono pratiche notarili, fanno le ispezioni redigendo le relazioni preliminari, preparano gli atti e ne curano anche le successive formalità; il notaio è chiamato solo per firmare ed apporre il suo sigillo. Questa realtà esiste anche nel tuo distretto? E secondo te cosa dovrebbe fare il consiglio distrettuale per conoscere e sanzionare questi casi?

Setti: Per conoscere fenomeni di devianza le

strade sono solo due: la denuncia da parte di

cittadini o colleghi, oppure il monitoraggio dei dati

dell'intero distretto.

Una volta conosciuta la situazione, occorre

l'accertamento dei dati attraverso la richiesta di

atti, repertori, fatture.

E' ovvio che ad un accertamento positivo non può

che seguire la relativa sanzione nei confronti del

notaio.

Più difficile mi sembra agire direttamente contro i

veri titolari di questi studi abusivi, che hanno

talvolta le caratteristiche giuridiche per vantare

attività di consulenza; in passato azioni giudiziarie

per esercizio abusivo della professione non hanno

dato esito positivo.

10. Ma anche senza arrivare a situazioni estreme di illiceità come quelle sopra indicate, i casi di scorrettezza purtroppo non mancano. Tu dimostri di essere molto sensibile al comportamento deontologico del notaio. Quali iniziative dovrebbero assumere i Consigli Distrettuali per limitare i fenomeni di accaparramento di clientela, proseguimento dell'attività da parte di notai pensionati, deceduti o trasferiti?

Setti: In realtà a me sembra che, pur in situazioni apparentemente differenti, il problema sia identico a quello della domanda precedente e che vada affrontato nel medesimo modo.

11. Sei d'accordo sulla visione di alcuni colleghi che sono convinti di uno scadimento anche etico o quanto meno deontologico delle nuove generazioni di notai?

Setti: Non sono assolutamente d'accordo: ricordo perfettamente che quando divenni notaio c'erano eclatanti fenomeni di devianza, ben conosciuti ed imputabili a colleghi tutt'altro che giovani. Se invece si vuole fare un discorso generazionale, per dedurre che trent'anni fa la società, tutta la società, era guidata da valori oggi disattesi, potrei anche consentire, con ciò dimostrando solo che sono diventato vecchio.

12 . Ritieni utile l'esistenza di uno o più sindacati

Finestra sul Cortile

SO TUTTO

SU EULALIE

 

Chi conosce P.G. Wodehouse non farà fatica a ricordare a quale episodio faccio riferimento. Bertie Wooster, scapestrato nobile inglese con la sfacciata fortuna di avere al suo servizio un maggiordomo acuto come Jeeves, si trova a dover fronteggiare il gradasso Spode, che lo ha preso decisamente di mira. Il buon Jeeves grazie alla frequentazione di un ristretto ed esclusivo circolo privato di maggiordomi e valletti (Il giovane Ganimede) viene a conoscere un particolare segreto di Spode che ha a che fare proprio con Eulalie. Non lo può rivelare al povero Bertie, pena la violazione di una norma di riservatezza del circolo e la conseguente espulsione, tuttavia gli suggerisce di farvi cenno alla prima provocazione con un lapidario: "So tutto di Eulalie". Tanto basta al giovane Bertie per neutralizzare il gradasso di turno che diviene un agnellino nel timore che il proprio segreto venga ai più rivelato. A questa singolare vicenda mi è capitato di pensare quando in lista ho partecipato ad un dibattito in merito alle fasi dell'accesso alla professione.

L'antefatto era costituito dalla mail di un collega che si diceva sorpreso dal fatto che una compagna di studi della moglie non trovava, nel distretto di Piacenza, un notaio con cui collaborare. Rispondeva con puntualità altro collega che si diceva preoccupato che una tale scabrosa vicenda potesse giungere alle orecchie di un qualche reporter pronto allo scoop rovinando l'immagine dell'intera categoria. In due notai dal distretto di Piacenza puntualizzavamo di non essere in alcun modo stati contattati dalla dottoressa, sia direttamente, sia tramite un eventuale intervento del Consiglio. Io personalmente aggiungevo di non trovare nulla di scandaloso nella vicenda: riguardava una collaborazione post concorsuale che poco ha a che fare con l'accesso vero e proprio, sul quale oggi è previsto un intervento diretto dei Consigli Notarili Distrettuali.

Alla base, ovviamente il solito malinteso proprio della comunicazione elettronica e presto destinato a smontarsi con uno stupore non era vero stupore e un'indignazione non era vera indignazione. Credevo pertanto la vicenda chiusa, quando invece interveniva un altro collega che coglieva l'occasione per una interessante proposta normativa sul post concorso e chiudeva la sua mail con la seguente frase: "Troppe volte il

conseguimento del sigillo determina l'oblio delle precedenti "infamie" …". Qui mi sono fermato ed ho ripensato alla vicenda in epigrafe. Probabilmente il problema è tutto mio: non mi sono ancora abituato al cyberlinguaggio. Ad esempio: le parentesi e le virgolette, ormai entrate anche nel linguaggio parlato, alle volte anche orrendamente mimate, divengono nelle mails la collocazione naturale dell'inciso, pregiudicando un buon ritmo di lettura. Se poi l'estensore è anche prolisso, cosa assolutamente non rara in "lista sigillo", sono obbligato a rileggere diverse volte il tutto, poiché l'inciso è più lungo del messaggio. Una scelta infatti si impone: o si tratta di un messaggio nel messaggio, meritevole come tale di emancipazione oppure bisogna tagliare tutto ciò che sta tra le parentesi (tanto non è importante: è, per definizione, tra parentesi). I puntini di sospensione così come gli emoticon in uno scritto di media ampiezza mi sconcertano non poco. E' un po' come dialogare con chi si esprime per sottintesi (puntini di sospensione) o strizza l'occhiolino a sottolineare i passaggi più densi di sottile ironia, magari dando di gomito quel tanto che basta. Quasi a dire: so che non puoi essere così intelligente da capire, ma ti dico io dove ridere !

Ne comprendo un moderato uso nel ristretto ambito da cui provengono: gli SMS (160 caratteri) e le Chat dove rispettivamente lo spazio ed il tempo di risposta non lasciano molto spazio al ragionamento. In ambiti meno frenetici, sottintesi e battute fuori contesto, aprono ampi spazi a malintesi di ogni tipo. Le mie ascendenze siciliane da parte di madre mi portano poi ad esagerare il non detto rispetto al detto e così mi è venuto da pensare che nell'episodio sopra descritto, io solo mi ero esposto sino a dire che non vi era nulla di scandaloso e quindi che io solo potevo essermi dimenticato le infamie ante sigillo: dunque il Collega sapeva della mia personale Eulalie ! ma qual era la mia personale Eulalie ? Per prudenza me ne son rimasto buono buono anche se non rammento, ante sigillo, nulla di particolarmente infamante. Sicuramente il collega, un notaio e non un PM di Potenza, non aveva nulla di personale nei miei confronti e, nonostante i puntini di sospensione non poteva far altro che una considerazione di carattere generale.

L'episodio mi ha portato tuttavia a riflettere su quanto avviene dopo il compimento della pratica notarile e specialmente dopo il concorso. Personalmente ho svolto una pratica effettiva, peraltro abbastanza dura, e di ciò non sarò mai abbastanza grato al "mio" notaio. Affrontavo quindi la preparazione teorica al concorso con una discreta concretezza pratica. Tornato dal concorso, che poi avrei vinto, la mia impressione era di avere coniugato negli anni precedenti un buon apprendistato ed una solida preparazione teorica. Ne deducevo che la mia ricomparsa nel mondo degli studi notarili avrebbe portato buone soddisfazioni e gratificazioni, una maggiore autonomia e perché no, qualche riconoscimento economico.

Per far ciò ritenevo necessario svincolarmi dal mio notaio. Proprio l'aggettivo possessivo "mio", che ogni buon praticante rivolge al notaio presso cui svolge la pratica, tradisce un rapporto molto simile al rapporto padre - figlio che, prima o poi, sfocia in un momento edipico funzionale al proprio sviluppo intellettuale.

Decisi così di inviare alcuni curricula e conseguentemente svolsi alcuni colloqui dai quali dedussi che la categoria di cui poco tempo dopo sarei divenuto parte è composta anche da ben strani personaggi. Tra le tipologie di notai con cui venni a contatto vi fu il "giovine notaio under 45 rampante con aspirazione da grande studio" che fu chiaro nel definire i miei programmi di lavoro: arrivi al mattino presto lavori da solo fino alle 19.00 dopodichè io, finito di stipulare, comincerò a darti retta ad oltranza per vedere gli atti dell'indomani. Mi congedai chiedendo se tra i fringe benefit dei loro manager-collaboratori-consulenti vi fossero anche periodiche cure presso cliniche del sonno, avendo io l'insana abitudine di dormire qualche ora in più delle tre per notte che paiono necessarie per personaggi del calibro di Erasmo da Rotterdam, Leonardo da Vinci o Silvio Berlusconi.

Altra tipologia è il notaio dal braccino un po' corto, tipologia che mi dicono molto diffusa e i cui curiosi aneddoti, spesso comuni, sono accessibili a chiunque voglia accostare l'orecchio ai pettegolezzi delle impiegate dei vari studi che quotidianamente fanno la fila presso Uffici del Registro ed Uffici del Territorio. Si narrava nel piacentino di un notaio, ormai scomparso, che autorizzava le impiegate all'utilizzo di una nuova matita solo previa consegna della precedente e previa personale verifica dell'estrema difficoltà ad utilizzarla ad oltranza.

Comunque quello da me incontrato mi spiegò cosa si aspettava dalla collaborazione: colloqui con le parti, atti pronti e tutto quanto confeziona un vero collaboratore. Per non dar adito a dubbi mi fece subito la sua offerta economica senza informarsi circa mie eventuali aspettative. Pochi giorni dopo mi chiamò dicendosi un po' sorpreso

che, seppur con cortesia, mi fossi congedato dopo la sua offerta accolta con una certa risoluta freddezza. Sempre con cortesia spegai che la distanza dal mio luogo di residenza, a lui noto, dallo studio mi imponeva costi di carburante nettamente superiori alla sua offerta economica, ciò mi induceva a ritenere la sua offerta per me non conveniente, seppur riconoscessi la convenienza per lui. Ancora oggi mi chiedo se sia stata percepita l'ironia visto che mi rispose asserendo l'impossibilità di accollarsi una retribuzione maggiore.

Ebbi pure la fortuna di conoscere l'intempestivo. Ovvero colui che accantona il curriculum ricevuto pronto a tirarlo fuori nel momento del panico. E ciò accadde dopo tre anni dal momento in cui lo inviai, alla vigilia di un dicembre che per il Collega si prospettava vivace. Dissi che da circa un anno e mezzo avevo la mia sede, avendo vinto il Concorso. Ma il panico per l'approssimarsi del mese denso di lavoro dovette superare il volume delle mie parole perché il collega mi rispose testualmente: Significa che non sei disponibile quindi ?

Devo dire che trovai, senza nemmeno molte peripezie, una sistemazione ottima ed una bella collaborazione che proseguì anche dopo la vittoria del concorso e sino ai giorni immediatamente precedenti l'apertura del mio studio e per certi aspetti anche successiva. A parte la vicenda personale e i suoi risvolti anche divertenti la cosa che mi sconcerta maggiormente ripensando a questo periodo è la considerazione che la pratica ante e post concorso spesso porta ad acquisire una professionalità preziosa per uno studio notarile. Per le mille vicende e variabili che attraversano la vita di ciascuno di noi, non sempre però questa professionalità è da sola sufficiente a determinare il successo al concorso notarile pertanto molti collaboratori resteranno tali e non apriranno mai un loro studio. La scarsa valorizzazione che il sistema notariato in generale fa di queste professionalità spesso porta alla perdita integrale della medesima perché il praticante anziano mal collocato e mal pagato cercherà altre strade: nel migliore dei casi cercherà di fare l'avvocato e nel peggiore cercherà di fare, nella sostanza, il notaio cercando, nella forma, un nostro collega compiacente.

La professionalità acquisita del praticante anziano è invece una risorsa preziosa, tanto per il notaio, che ha un confronto continuo e qualificato sulle problematiche da affrontare, ma anche per il sistema notariato in generale. Ad esempio nell'attività quotidiana del notaio ci sono una serie di contatti per problematiche minori, a volte legate ad operazioni future, a volte solo esistenti in quanto tali: nella maggior parte dei casi si tratta di autentiche scocciature che nelle migliori ipotesi ci fan perdere un po' di tempo e nelle peggiori

rimandiamo a telefonate o colloqui che non avremmo mai il tempo di fare se non dietro le insistenze del richiedente. Credo capiti a tutti di dover dare retta a chi vuol vederci solo per chiedere se nei confronti della vecchia parente ha o meno aspettative di eredità o se il testamento fatto allora dalla zia, ora inferma, vada bene così. La mia esperienza mi suggerisce che queste persone non sono mai felicissime di una risposta data dall'impiegata, tuttavia gradiscono di regola il colloquio con il dottore di studio che dedica loro il suo tempo dimostrando un competenza in materia e di conseguenza non ritengono più necessario attendere di fissare un appuntamento sull'agenda ben più densa del notaio.

Oggi vedo che la norma deontologica affronta il problema della formazione e della retribuzione dei

praticanti con una norma dai confini un po' incerti, che sembrerebbe cessare la propria operatività con il compimento della pratica. Credo che il sistema soffrirebbe un eccesso di "tipizzazione" tuttavia non mi dispiacerebbe che si provasse ad immaginare non solo come formare i nostri futuri colleghi, ma anche come valorizzare i nostri collaboratori, anche quelli che magari non ce la faranno mai, considerandoli una preziosa risorsa per tutti ed evitando che vadano a rafforzare le altre già agguerrite categorie o le fila di quegli "studi abusivi" che già rappresentano un grande problema.

Cesare Spreafico notaio in Bobbio

UNA SCUGNIZZA ALLA FINESTRA

Una cara collega , che è anche una preziosa amica, Maria Luisa Santamaria, in risposta ad un messaggio

denso di scoramento, ha inviato questa deliziosa mail che ha avuto il potere, oltre che di confortare, di

divertire. Con il suo permesso, la pubblichiamo affinchè tutti coloro che sono sull'orlo di una crisi di nervi

possano sorridere un po'. Lavinia Vacca

SE....

Se oggi pomeriggio avevi la scrivania invasa da una pratica di una casa con permesso a costruire post 8 ottobre 2005, l'elaborato planimetrico, la DIA in variante, la fine lavori non ancora presentata, l'attestato di qualificazione energetica non fatto dal direttore lavori (che è un geometra (e non avrà mai la competenza per farlo, secondo me) e allora gli hai telefonato pregandolo di "asseverartelo" e ti sei inventata una formula di "asseverazione" - poi manca la polizza decennale dell'immobile ("ma, Notaio, sta arrivando"), sempre sulla scrivania hai anche aperta le legge sulla certificazione energetica, la 122 del 2005, il DL Bersani primo per ripassarti la faccenda dell'IVA, il DL Bersani secondo per rivedere bene che cosa cavolo devi dire sul mediatore (ricordati di scrivere anche la taglia che porta di mutande, sennò l'atto è annullabile), sotto tutto avevi lasciato la nuova tariffa sul bollo perché con il nuovo adempimento unico tutti i bolli sono diversi e per l'atto prima avevi una costituzione di società con conferimento di azienda nella quale c'era un immobile e quanti bolli si pagano, porcaccia la miseria, e poi sul più bello di tutto vedi un appunto sulla tua pratica, quella della casa nuova, (da fare domani, ovvio) "credito di imposta" e ti accorgi che ti manca sia l'atto di acquisto della vecchia prima casa sia l'atto di vendita della suddetta e contemporaneamente ti accorgi che le ragazze non hanno chiesto l'estratto per sunto dell'atto di

matrimonio e che l'assegno dell'acconto della casa suddetta, di cui hai una fotocopia, mancava sia della data, sia della clausola di non trasferibilità e poi alla fine di tutto ti rendi conto che domani pomeriggio hai ancora una donazione da figlia - che si è innamorata di un poco di buono mollando il marito dalla sera alla mattina con bambina piccola - ai genitori di lei - che hanno paura che il poco di buono si freghi la casa - e tu non sai ancora se farle donare metà della proprietà o l'usufrutto, ma comunque non ti piace, però lei è una cretina e le sta bene se la casa che le avevano regalato i genitori torni a loro, benché la donazione possa successivamente comportare problemi alla circolazione dell'immobile (la fetentissima azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente, ma chi diavolo se la è inventata?), beh, ecco... se sei in queste condizioni, sappi che NON SEI SOLA. Se poi martedì avessi anche le tue prime 8 vendite delegate, avessi letto solo due volte il cpc e solo una volta un bigino di commento e sapessi che sabato e domenica sei impegnata fino al collo (pure la domenica delle Palme con quel Vangelone luuungo) e arriverai a martedì col fiatone lungo (pure quello), beh, ecco.... se sei in questo stato, sappi CHE SONO NELLE TUE STESSE CONDIZIONI!!!! Però mi auguro di cuore che sia così.

Maria Luisa Santamaria notaio in Pavia

Argomenti

LA LEGGE n. 296 del 2006 E "L'ACCAPARRAMENTO" DELL'ACCONTO

L'art.1 comma 46 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, ha esteso l'obbligo di richiedere la registrazione dei contratti preliminari anche agli agenti immobiliari quando il contratto sia concluso per effetto dell'attività di mediazione dagli stessi compiuta. È posta a carico dei mediatori la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro e anche ad essi si applica la sanzione prevista dall'art.69 del d.p.r.131/86. Ciò ha costretto i mediatori immobiliari a venire a contatto con il d.p.r. n.131/1986 e la relativa tariffa, con esiti a volte anche sorprendenti.

La fattispecie.

Il contratto preliminare, nel quale una parte promette di vendere un immobile ad una parte che promette di acquistarlo è soggetto a registrazione in termine fisso di venti giorni (art.11 della tariffa allegata al d.p.r,131/1986) quando è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ma anche quando è concluso tra privati per scrittura privata non autenticata, ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 1 del d.p.r.131/86 nonché ex art.10 della parte prima dell'allegata tariffa.

Allo stesso obbligo soggiacciono le parti quando la parte promittente venditrice sia un soggetto IVA ai sensi dell'art.5 comma 2 del d.p.r.131/86 come modificato dal d.l.223/2006, con unica eccezione nel caso in cui sia promesso in vendita un terreno edificabile e non sia prevista alcuna caparra. Nel caso in cui sia prevista una caparra, non essendo soggetta ad IVA, secondo l'interpretazione della amministrazione finanziaria, è sempre obbligatoria la registrazione in termine fisso. Questa la disciplina in vigore dal 1986. L'art.1 del citato d.p.r., recita "l'imposta di registro si applica nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione". L'imposta di registro è imposta d'atto. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 46 dell'art.1 della legge 296 del 2006, la disciplina relativa al contratto preliminare si applica anche alla "proposta di acquisto accettata".

Il problema : la misura dell'imposta.

Ai sensi dell'art.2 lettera a) del d.p.r. 131/86 sono soggetti a registrazione gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato. Nella tariffa allegata, l'art.10 prevede la registrazione con imposta in misura fissa per i contratti preliminari di ogni specie. Nella nota del medesimo articolo è previsto quanto segue:

"se il contratto preliminare prevede la DAZIONE di somme a titolo di caparra confirmatoria, si applica il precedente art.6; se prevede il PAGAMENTO di acconti di prezzo non soggetti ad imposta sul valore aggiunto ai sensi degli art.5 comma 2 e 40 del testo unico si applica il precedente art.9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo."

Per effetto del rinvio in parola, la dazione di una

caparra, sia essa confirmatoria o penitenziale,

comporta l'applicazione dell'imposta

proporzionale in misura dello 0,50% (art.6 tariffa); al pagamento dell'acconto, ove non soggetto ad IVA, consegue invece l'applicazione dell'imposta nella misura del 3% (art.9 della tariffa). E' stato evidente fin dall'inizio che ci sarebbero stati casi in cui non sarebbe stato possibile imputare quanto pagato all'imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Per esempio nei casi in cui il contratto definitivo è soggetto ad IVA, non applicandosi ad esso l'imposta di registro non è possibile imputare il pagamento fatto al momento del contratto preliminare; allo stesso modo potrebbe verificarsi che, nel contratto definitivo, per effetto dell'applicazione dell' imposta sul "valore" e non sul prezzo, l'imposta sia liquidata in un importo inferiore a quello versato in sede di registrazione del contratto preliminare ove sia stato pagato un consistente acconto.

La soluzione del problema

Il primo problema che gli agenti immobiliari hanno dovuto risolvere è stato l'impatto delle norme introdotte dalla Legge n.296/2006 sui costi che le parti sostengono prima della stipula del contratto definitivo.

All'inizio la soluzione prospettata da alcuni mediatori consisteva nel non procedere all'accettazione della proposta in modo da

stipulare solo il contratto preliminare che fosse

anche l'unico soggetto a registrazione.

Questo accorgimento non era però sufficiente.

Il passo successivo, per evitare la doppia

tassazione, consisteva nello stipulare il contratto

preliminare entro venti giorni dall'accettazione

della proposta, ovviamente incuranti (o ignari) del

fatto che il presupposto di imposta fosse il

perfezionamento del contratto (art.2 d.p.r.131/86)

indipendentemente dal fatto che venisse

"sostituito" da un contratto preliminare successivo.

Infine, dopo molti quesiti sottoposti ai competenti

organi di categoria, si è pensato che la panacea

di tutti i mali fosse la classificazione di tutte le

somme versate e da versarsi, quali "caparra".

Sarebbe come dire che per mangiare la Nutella è

sufficiente che io prenda il barattolo della

marmellata e cambi l'etichetta sorprendente!

Le classificazioni

Secondo l'art.20 del testo unico sull'imposta di

registro l'applicazione dell'imposta dipende dalla

intrinseca natura e dagli effetti giuridici degli atti

presentati alla registrazione anche se non vi

corrisponda il titolo o la forma apparente.

La nota all'art.10 della tariffa allegata al testo

unico distingue la "dazione di una caparra" dal

"pagamento di un acconto".

La distinzione terminologica non è casuale ed è di

immediata percezione.

In caso di corresponsione di una caparra, stante

la realità che secondo l'opinione dominante in

dottrina connota la fattispecie (BIANCA, DE

NOVA, GALGANO), non si può che far riferimento

alla dazione materiale della somma di denaro o,

come previsto dall'art.1385 cc, di una quantità di

altre cose fungibili.

La dazione della caparra è, in genere, contestuale

al perfezionamento del contratto preliminare o

dell'accettazione della proposta (ex art.1385 cc.

"se al momento della conclusione del contratto..").

Ciò anche in considerazione della funzione

"risarcitoria e sanzionatoria" cui la stessa adempie

secondo l'opinione

giurisprudenziale.(Cass.3071/2006, 5424/2002,

2339/79).

L'acconto è una parte del prezzo, quindi è

adempimento, parziale preventivo

dell'obbligazione di pagamento.

Nel contratto preliminare di compravendita la

parte acquirente si obbliga alla stipula di un

contratto definitivo, al pagamento di un

corrispettivo che in alcuni casi viene dilazionato in

uno o più acconti.

In entrambi i casi la corresponsione di una

somma di denaro comporta l'applicazione di un

imposta proporzionale in luogo dell'imposta in

misura fissa.

Le differenze sostanziali

Dal punto di vista giuridico non v'è chi non veda che solo qualificando la somma versata come caparra è possibile applicare la disciplina prevista dall'art.1385 cc. per il caso di inadempimento. La caparra svolge una funzione specifica che l'acconto non ha.

L'acconto versato invece, in caso di inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, andrà restituito perché è parte di un corrispettivo non più dovuto. Dal punto di vista fiscale, la differenza tra l'aliquota prevista dall'art.6 e quella prevista dall'art.9 della tariffa, ha suggerito ad alcuni mediatori di qualificare tutte le somme previste nel contratto preliminare come "caparra". Non solo quelle versate contestualmente alla sottoscrizione dell'atto ma anche quelle che la parte promissaria acquirente verserà nel tempo intercorrente tra il preliminare ed il definitivo. In genere, la "sequenza-tipo" prevede la dazione di una caparra al momento della accettazione della "proposta d'acquisto". La proposta d'acquisto utilizzata dai mediatori immobiliari contiene, nella maggioranza dei casi, un impegno a sottoscrivere successivamente un contratto preliminare; questa fattispecie è qualificata dalla giurisprudenza come "preliminare di preliminare" e molti sono i dubbi sulla sua validità.(ultima in ordine di tempo una pronuncia del tribunale di Roma n.6634 del 21 marzo 2006 nel senso della nullità del "preliminare di preliminare"). Un'altra "caparra" viene versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare anche se, nella mente dei contraenti, che hanno già versato una caparra al momento dell'accettazione della proposta, la somma versata al momento del contratto preliminare è quasi sempre un "acconto prezzo".

Allo stesso modo sarebbero "frazioni" di prezzo tutte quelle che il promissario acquirente si obbliga a pagare prima del contratto definitivo. Tuttavia si osserva che la base imponibile sulla quale liquidare l'imposta dovuta è calcolata in relazione alle somme pagate al momento della stipula del contratto preliminare o dell'accettazione della proposta d'acquisto, non già sulla base degli acconti che la parte acquirente si obbliga a corrispondere. Non sono oggetto di tassazione le somme che la parte promette di pagare, anche alla luce della possibilità che tale corresponsione non avvenga. Ciò in considerazione della formulazione letterale della nota all'art.10 sopra citata. Non sembra, ad avviso di chi scrive, che il legislatore fiscale abbia utilizzato l'espressione "se il contratto preliminare prevede" per rendere rilevante l'assunzione di obblighi per il futuro, bensì come sinonimo di "contiene".

 

In tal senso deporrebbe altresì l'accostamento tra il termine "prevede" ed il termine "dazione" che evoca, al contrario, un evento contestuale alla conclusione del contratto.

Leggendo gli altri articoli della tariffa, si nota che il legislatore usa alternativamente le espressioni "atti aventi per oggetto" (vedasi artt.9, 7, 4, 1) o atti "recanti" (Art.8 lettere a) e seguenti); detti termini però, nel caso in esame, non sarebbero adeguati, dato che l'oggetto del contratto preliminare non è mai l'assunzione di un obbligo di pagamento o la dazione di una caparra, bensì l'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Questo spiegherebbe l'uso del verbo "prevede".

Pertanto definire "caparre" le somme che la parte promissaria acquirente si obbliga a corrispondere non porta alcun beneficio. Non al promissario venditore che soggiace alla disciplina dell'art.1385 cc. in caso di inadempimento, magari senza neanche rendersene conto. Non al promissario acquirente in tutti i casi in cui, per effetto dell'assoggettamento del contratto definitivo al regime IVA, non potrà imputare quanto pagato all'imposta da pagare al momento della stipula di quest'ultimo.

L'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e le conseguenze della qualificazione.

Il verificarsi di eventi che a norma del d.p.r. 131/86 diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni a cura delle parti contraenti e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

L'imposta di registro è un'imposta d'atto, pertanto la corresponsione di acconti successivi alla stipula del preliminare è rilevante ai fini fiscali solo se viene formato un atto di quietanza. In ogni altro caso, si può dire che gli acconti siano fiscalmente irrilevanti.

Il pagamento dell'imposta in misura fissa in aggiunta alle imposte proporzionali

In riferimento alla prassi di molte agenzie delle entrate di applicare l'imposta in misura fissa in aggiunta alle imposte proporzionali previste dagli art.6 e 9 della tariffa come sopra indicati, la spiegazione pare trovarsi nelle pronunce giurisprudenziali che hanno seguito l'entrata in vigore del testo unico.

Nella vigenza del d.p.r. 634/72 era sorto un contrasto giurisprudenziale relativamente alla possibilità di considerare fonte di obbligazione autonoma, pertanto soggetta ad imposta di registro a sè, la disposizione relativa alle modalità di pagamento del prezzo che contempli il

pagamento di acconti. La Cassazione a sezioni unite, nella decisione n.4179 del 1984, aveva statuito che la previsione di acconti, nel contratto preliminare, fosse solo una modalità di esecuzione della prestazione, come tale non suscettibile di tassazione autonoma. Tale pronuncia non ha condotto però ad un indirizzo interpretativo unico, anzi, negli anni successivi ha prevalso l'idea che il contenuto tipico del contratto preliminare sia l'assunzione di un obbligo di stipulare il contratto definitivo; in quest'ottica la clausola che disciplina il versamento di acconti non è intrinsecamente propria del contratto preliminare. La nota dell'art.10 della tariffa allegata al testo unico sembra deporre in tal senso, e pertanto nella prassi dell'Agenzia delle entrate la tassazione del contratto preliminare comporta l'applicazione di un imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 e in aggiunta, l'applicazione dell'imposta nella misura dello 0,50%, per la dazione di una caparra e/o l'applicazione dell'imposta nella misura del 3% in

caso sia pagato un acconto con buona pace

di tutti coloro che cambiano le etichette sui barattoli.

Federica Croce notaio in Torino

 

IL

BIOLOGICO

Il principio secondo cui per il compimento di esperimenti medici è necessario il consenso dell'essere umano, è stato per la prima volta affermato nel "codice" nato dal processo di Norimberga del 1945 - 1946. Il principio significa che la persona coinvolta in un esperimento medico deve essere legalmente capace di prestare il suo consenso in modo libero e quindi cosciente della natura, dei metodi, dei possibili inconvenienti degli esperimenti; che la persona deve essere libera di interrompere l'esperimento; che l'esperimento deve essere condotto da persone esperte in modo da evitare sofferenze e danni fisici o psichici. Nella bioetica una prima spaccatura è tra chi sostiene che la vita, per essere vissuta, deve avere una sia pure minima accettabilità psico -fisica e quindi propende per la tutela della autonomia dei singoli; e chi, invece, afferma la sacralità e la inviolabilità della vita secondo leggi naturali. Una spaccatura, in definitiva, tra un'etica laica e un'etica religiosa.

Nella bioetica nasce un radicale cambiamento del

modo di essere medico e del rapporto tra medico

e paziente: si passa da un medico che decideva

per il malato, da un medico che "sapeva"

contrapposto ad un paziente del tutto ignorante,

ad un medico che deve continuamente affinare la

propria preparazione, criticabile, giudicabile,

perseguibile in caso di grave errore, ad un medico

professionalmente, deontologicamente,

eticamente responsabile.

E, di fronte, a questo nuovo medico, un nuovo paziente: molto più consapevole, capace di conoscere attraverso i media i grandi progressi della medicina, che desidera conoscere la sua situazione di salute e che desidera autodeterminarsi.

La teoria del consenso informato si fonda proprio sulla crisi del rapporto paternalistico medico -paziente: se il paziente non può scegliere la terapia, può però rifiutarla; il medico, anche se in posizione più dialettica col paziente, rimane la fonte della conoscenza specialistica e il filtro dal quale passa l'informazione; il medico deve informare il paziente e questi deve dare il suo consenso alla terapia e agli interventi. Anche se è evidente che la regola del consenso può soffrire vistose e numerose eccezioni (si pensi ai casi di gravi incidenti nei quali le équipe mediche devono decidere tutto e subito senza poter consultare né il paziente, né i suoi famigliari, né tanto meno indagare se esistono testamenti biologici), la autodeterminazione del paziente può essere considerata come il punto centrale della bioetica.

Dalla dottrina del consenso informato deriva un sistema, nato in buona misura negli Stati Uniti d'America, definito come l'insieme dei processi di etica clinica attraverso i quali gli operatori sanitari e le persone assistite pianificano anticipatamente gli interventi terapeutici in previsione della perdita della capacità di scegliere.

Ci si può subito chiedere se si può o se si debba riconoscere all'individuo la facoltà di esprimere, per il momento in cui si trovasse nella impossibilità di farlo, il suo preventivo assenso o dissenso su certe cure, sull'accanimento terapeutico, sulla somministrazione di certi farmaci, sulle cure palliative, sulla eutanasia.

La capacità di agire si acquista con la maggiore età. Vi sono casi nei quali la capacità di agire del maggiore di età è più o meno limitata (interdizione inabilitazione).

Un sistema che era più attento alla situazione patrimoniale che ai diritti della persona, è stato profondamente mutato dall'introduzione nel nostro ordinamento dell'amministrazione di sostegno (legge 9.01.2004, n.6).

Sottolineo che l'art. 408 del codice civile modificato dalla legge citata, prevede che l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Questa norma ha, secondo me, importanza fondamentale in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento, l'autodeterminazione di un soggetto può arrivare fino ad una manifestazione di volontà emessa in stato di capacità ma che dovrà valere quando tale capacità sarà stata perduta.

Vige infatti nel nostro ordinamento il principio secondo cui il mandato si estingue per la sopravvenuta incapacità del mandante (art. 1722 c.c.); da qui può nascere il problema dell'accertamento dell'incapacità al momento in cui si debba dare esecuzione alle volontà manifestate nel testamento biologico.

Cerco, per chiarezza, di dare qualche definizione di termini che userò nel corso del mio scritto. Accanimento terapeutico: consiste nel prolungamento artificiale della vita di un malato pur sapendo che non vi è alcuna speranza di salvarlo; è un'ostinazione terapeutica che non procura alcun beneficio al paziente; si parla anche in casi simili di "futilità" delle terapie.

Sono molto discussi i limiti dell'accanimento terapeutico: in particolare esistono due posizioni contrastanti tra coloro che fanno rientrare nell'accanimento terapeutico la ventilazione, la idratazione, la alimentazione e l'idratazione forzate e coloro che ciò negano. In pratica il concetto sembra ridursi ad una norma etica relativa nel senso che ognuno vi include o vi esclude ciò che ritiene.

Una negazione è giunta dal consiglio superiore della sanità; molto più aperti si sono dimostrati i giudici della procura di Roma, che nel caso Welby, hanno affermato l'esistenza di un diritto soggettivo a non curarsi (art. 13, 24 e 32 Costituzione); contraddittoria e confusa appare invece la decisione del Tribunale di Roma sul medesimo caso Welby.

Eutanasia: l'originario significato greco è mutato nel senso che per eutanasia si intende ora qualsiasi atto che abbia come scopo, voluto dal soggetto, di accelerare o causare la morte di una persona ponendo fine ad una situazione di sofferenza e ad una vita non più dignitosa; si distingue l'eutanasia attiva, consistente nel determinare o accelerare la morte mediante il diretto intervento del medico che utilizza farmaci letali, dalla eutanasia passiva nella quale la morte del malato viene determinata, o meglio, accelerata, sospendendo interventi che potrebbero prolungare la vita. In realtà si potrebbe parlare di suicidio assistito.

Suicidio assistito: il malato si procura una rapida morte con l'assistenza del medico che, su richiesta del malato, prescrive i farmaci necessari e il modo di usarli, senza compiere alcun atto diretto.

E' evidente come la distinzione tra eutanasia attiva e passiva e la distinzione tra eutanasia e suicidio assistito siano molto sottili, tanto sottili da apparire a qualcuno come un sotterfugio o una distinzione mistificatoria perché è quasi impossibile distinguere veramente tra comportamento attivo o passivo del medico.

Vi parlerò di testamento biologico partendo da

due casi divenuti esemplari per la notorietà e l'uso

mediatico che ne è stato fatto.

Mi riferisco ai casi di Piergiorgio Welby e di

Eluana Englaro.

Noto, per inciso, che chi afferma che del caso

Welby è stato fatto un eccessivo uso mediatico e

un uso strumentale, non ha capito, o non ha

voluto capire, che Welby ha fortemente voluto che

il suo caso diventasse emblematico e costituisse

una spinta al legislatore per intervenire sul tema

dell'eutanasia.

Negli ultimi mesi di vita Piergiorgio Welby diceva

aspetto "che arrivi l'ora della compressa del Tavor

per addormentarmi e non subire più nulla e nella

speranza di non svegliarmi la mattina", "ciò che mi

è rimasto non è più vita - è solo un testardo e

insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche", "se fossi svizzero, belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma sono italiano e qui non c'è pietà", "la morte non può essere dignitosa; dignitosa, ovvero decorosa, dovrebbe essere la vita …", "l'eutanasia non è morte dignitosa ma morte opportuna".

La drammatica esperienza di Piergiorgio Welby inizia con la diagnosi di distrofia muscolare progressiva; culmina negli ultimi mesi di vita nei quali il malato respira (fin dal 2002) attraverso un ventilatore polmonare, riceve un alimento artificiale, parla con l'ausilio di un computer e di un software.

Piergiorgio Welby è stato, fino all'ultimo, perfettamente lucido e quindi in grado di manifestare la sua volontà di essere sedato e di vedere interrotta la ventilazione forzata. Sconcertanti sono state alcune affermazioni seguite alla morte di Welby: Luca Volontè di U.D.C. ha parlato di omicidio del consenziente, di spina staccata per una concezione nichilista che non concepisce più il primato della vita, ha avvicinato il caso Welby alla morte inflitta da regimi totalitari a soggetti ritenuti inferiori, ha ipotizzato che chi soffre "spesso non è del tutto cosciente di aver davvero fame di morire", "è indispensabile che la magistratura indaghi per il reato di omicidio e arresti magari chi l'ha commesso".

Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro, ha parlato di "infame escamotage … di omicidio-suicidio", di "edonismo del vivere … edonismo del morire … è solo il laicismo deteriore e un pò becero che può sostenere la legittimità dell'eutanasia … o la vita è possesso dell'uomo … o la vita è il trasbordare del mistero di Dio … non si può manipolare perché … non si può manipolare Dio … certo la malattia, il dolore fisico, i processi terminali aprono una dialettica terribile … ma è proprio dalla positività della vita che nasce anche la forza per sopportare le prove anche le più tremende … l'errore … non può mai diventare un diritto civile".

La massima espressione di ipocrisia mi è sembrata l'affermazione del medico Casale che (Repubblica 15.12.2006) proponeva di sedare Welby e di interrompere l'alimentazione, senza staccare il respiratore. Ciò, e sorvolo sull'estrema crudeltà della soluzione, non sarebbe un caso di eutanasia perché l'alimentazione si potrebbe sempre riprendere!

Anche sconcertante è stata la negazione a Piergiorgio Welby di un funerale religioso. Confortante, invece, almeno a mio parere, è la vicenda del medico che ha aiutato Welby a morire "assolto" sia dall'ordine dei medici, sia dalla magistratura.

Diverso è il caso di Eluana Englaro: da circa quindici anni in stato vegetativo permanente, alimentata e idratata artificialmente. Eluana è del tutto incapace di intendere e di volere, le ripetute richieste del padre di "staccare la spina", sono state respinte perché idratazione e alimentazione forzate non vengono considerate terapie e, quindi, non si può parlare di accanimento terapeutico e di una sua interruzione.

La questione fondamentale da risolvere è quella del valore giuridico che deve essere riconosciuto alle determinazioni di chi detta o conviene, o delega, le sue decisioni nella materia che stiamo trattando.

La volontà del soggetto si manifesta, ovviamente, attraverso un documento che in Italia è stato chiamato "testamento biologico" o, più recentemente, "carta di autodeterminazione" o "direttive anticipate", o "testamento di vita". La dizione testamento biologico costituisce quasi un ossimoro: il testamento vale per dopo la morte ed è quindi contraddittorio avvicinarlo all'aggettivo biologico e parlare di un testamento che provveda non per dopo la morte ma per una fase della vita. Ma la dizione può essere accettata proprio per la sua icasticità.

Il testamento biologico può essere definito così: il documento col quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta nel caso in cui, per una malattia o per improvvisi traumi, non fosse più in grado di manifestare il proprio consenso o dissenso informato.

La consulta italiana di bioetica ha elaborato un documento chiamato "carta delle volontà anticipate".

Tale carta viene definita come un documento riguardante la salute di un soggetto per il tempo in cui questi non sia più in grado di valutare le scelte terapeutiche e le loro conseguenze; contiene la "direttiva di delega" diretta alla persona che dovrà prendere le decisioni invece del soggetto; la "direttiva di istruzioni" diretta ad affermare i valori su cui basare le decisioni proprie e del delegato. La carta spiega anche le ragioni per cui essa viene suggerita: mantenere il controllo sulla tutela della propria salute, alleviare le responsabilità dei familiari e dei medici, evitare i contrasti tra i congiunti; parla della "pianificazione anticipata delle cure" nella quale il soggetto, da solo o col medico o coi familiari, riflette sui suoi valori di riferimento, sulle proprie condizioni di salute, documenta le sue volontà anche con riferimento a malattie terminali (definite come "malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza"); si riferisce anche alle terapie del dolore e alle cure palliative.

La scelta espressa dal soggetto potrebbe riguardare anche il luogo dove morire e il rifiuto a particolari terapie e trattamenti sanitari. Nel nostro paese il dibattito sulla problematica in esame è cominciato da poco ed è in ritardo rispetto ad altri paesi europei dove, invece, esistono già strumenti idonei; nei paesi di common law viene utilizzato anche l'istituto del trust estremamente duttile e idoneo a risolvere problemi di tipo personale e patrimoniale ed è regolato il testamento biologico.

Vi espongo alcuni punti critici relativi al testamento biologico.

a) Il testamento biologico può essere considerato

legittimo nel nostro paese anche in mancanza di

una specifica normativa al riguardo?

Secondo alcuni autori la risposta deve essere

positiva.

Tale tesi si fonda sull'articolo 32 della Costituzione (nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana); sulla assemblea del consiglio di Europa che fin dal 1976 aveva affermato che i medici devono rispettare la volontà dell'interessato circa il trattamento da applicare; sulla Sacra Congregazione della fede che nel 1980 ha ritenuto lecito interrompere mezzi terapeutici straordinari e che il rifiuto all'accanimento terapeutico non è suicidio ma accettazione della condizione umana; sul codice deontologico medico di cui vi dirò più oltre; sulla Convenzione di Oviedo ratificata dall'Italia con legge 20.03.2001, n. 145 il cui articolo 9 prevede che le volontà precedentemente espresse da parte di un paziente che, al momento dell'intervento medico, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno prese in considerazione; sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che ritiene debba essere rispettato il consenso libero ed informato; sul Comitato Nazionale per la bioetica che critica l'accanimento terapeutico, riconosce il rilievo alle direttive anticipate di trattamento pur negandone la vincolatività; sulla Convenzione Europea di bioetica che ritiene si debba tenere conto delle direttive anticipate; sulla Consulta bioetica che nel 1993 e nel 1999 si è dichiarata favorevole al testamento biologico.

b) E' opportuno regolare per legge il testamento

biologico?

Stefano Rodotà accusa la politica di fuggire davanti ai problemi etici fondamentali e di confondere eutanasia, accanimento terapeutico, testamento biologico.

Ritiene che si dovrebbe partire da una premessa comune: le decisioni che riguardano il vivere o il

morire appartengono a ciascuno, la regola fondamentale è quella del consenso, della volontà manifestata da ciascuno.

Rodotà rileva anche come certe forzature ideologiche finiscano col mettere in dubbio dati acquisiti ponendo in essere una regressione culturale e politica e isolando l'Italia dal resto dell'Europa. La politica sembra connotata da una pigrizia intellettuale che finisce col dare una specie di delega alla Chiesa su temi fondamentali. Invece una politica democratica esige il rispetto di ogni punto di vista, non imposizione di valori non condivisi.

Rodotà rileva anche come il rifiuto di qualche giudice di prendere una decisione per mancanza di norme sia criticabile: funzione della magistratura è anche quella di decidere dando applicazione ai principi costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento anche in mancanza di norme specifiche.

Un intervento legislativo è auspicabile, anche se si accetta che il testamento biologico è già legittimo nel nostro ordinamento, perché si eliminerebbe ogni dubbio sulla validità del testamento biologico, si affermerebbe la prevalenza delle dichiarazioni dell'interessato rispetto a qualunque altra volontà (medici, parenti), si esonererebbero da responsabilità i medici.

Palesemente assurda è l'affermazione di qualche politico secondo il quale i problemi posti dal caso Welby saranno risolti dalla legge sul testamento biologico: infatti i problemi posti dal caso Welby si riferivano ad un soggetto perfettamente lucido e quindi in grado di manifestare la sua volontà, senza alcun bisogno di un testamento biologico. Probabilmente il testamento biologico deve essere regolamentato senza un'eccessiva burocrazia, escludendo l'obiezione di coscienza dei medici, comprendendo nell'atto anche l'esclusione di idratazione, alimentazione, ventilazione forzate.

La legge da approvare dovrà tenere conto del problema così evidenziato da Quinto Ernesto Bassi, un paziente terminale capace può … richiedere la sospensione dei trattamenti terapeutici e di sostentamento vitale, un paziente terminale incapace, per contro, non può richiederlo. E' un evidente caso di discriminazione giuridica, è un riconoscimento amaro, della negazione di un diritto per un paziente terminale incapace, è un'ammissione colpevole, che capace ed incapace, per il diritto non hanno la stessa dignità. Diversi anche nel morire, diversi anche nella morte.

c) Quali considerazioni vengono proposte contro il testamento biologico?

Si è sostenuto che il testamento biologico potrebbe causare l'abbandono terapeutico da parte dei medici; che, ammettendo il testamento

biologico, si finirebbe con l'arrivare all'accettazione dell'eutanasia (pendio scivoloso o slippery slope); che il consenso deve essere contestuale cioè deve essere prestato nel momento del bisogno mentre non sarebbe accettabile una volontà manifestata prima del sopraggiungere dell'incapacità perché verrebbe eliminata ogni possibilità di revoca di essa. Alcuni autori rivelano una notevole diffidenza nei confronti dell'autonomia individuale e ritengono che al paziente debbano essere lasciati spazi limitati a favore di una pretesa utilità sociale delle cure: eppure la legge n. 91/1999 sui trapianti di organi ammette anche una volontà fondata sul silenzio.

Altri ritengono che il testamento biologico non sia accettabile per una pretesa mancanza di competenza a scegliere del paziente, ma è facile obiettare che non è necessaria un'approfondita competenza medica ma è sufficiente che l'interessato capisca le conseguenze della malattia, lo scopo e la natura degli interventi, le sofferenze e la qualità di vita che ne derivano. Altri ancora basano la loro contrarietà al testamento biologico sull'art. 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

d) Il testamento biologico ha, o deve avere, natura

vincolante per il medico?

Il Comitato nazionale di bioetica il 14.07.1995 si è pronunciato nel senso che il testamento biologico non deve essere vincolante per il medico ma deve costituire un mero orientamento. Si può obiettare che se il testamento biologico non è vincolante, resta al medico la decisione se seguire o meno la volontà del dichiarante, vanificando il valore stesso del documento. Probabilmente si può ritenere che il testamento biologico debba essere vincolante per il medico a meno che esso si riveli inattuale rispetto alle effettive condizioni del malato e agli eventuali sviluppi della medicina; si può ritenere che il medico che ritenga di non voler aderire alle dichiarazioni di volontà del paziente, ne debba fornire motivazione nella cartella clinica. E' comunque evidente che l'autonomia e la volontà del soggetto si possono scontrare, soprattutto nel caso di testamento biologico vincolante, con l'autonomia professionale del medico che sarebbe condizionata da scelte fatte in un momento precedente a quello del suo intervento.

Qualcuno sottolinea come i casi di assoluta incapacità siano abbastanza rari e come, quindi, nella maggior parte dei casi permanga un margine di dialogo paziente - medico.

e) Che ruolo può avere la famiglia nelle decisioni

da adottare?

Il testamento biologico implica, in genere, la nomina di uno o più fiduciari che manifestino, al momento opportuno, la volontà del malato; si tratta, evidentemente, di una manifestazione del principio di autodeterminazione attuata attraverso la delega.

Qualcuno propone, invece, che a decidere sia non il fiduciario nominato ma la "famiglia" senza vedere la evidente lesione della volontà del soggetto, la indeterminatezza del concetto di famiglia, la possibilità di contrasto tra diversi familiari.

f) Che rilevanza ha, nel tema che stiamo

trattando, lo stato vegetativo permanente (SVP)?

Un gruppo di studio della società italiana di

neurologia ha proposto di considerare lecita la

sospensione di ogni terapia di sostegno vitale,

inclusa la nutrizione e la idratazione artificiali,

sostanzialmente identificando lo SVP con la

morte.

Va però ricordato che nel nostro ordinamento solo la perdita irreversibile e completa della funzionalità dell'encefalo equivale alla morte dell'intero organismo (legge 29.11.1993, n.578). Lo stato vegetativo permanente implica l'alimentazione e la idratazione artificiali: il Comitato Nazionale per la bioetica in un documento sulla alimentazione e idratazione del 30.09.2005, ha ritenuto vincolante il testamento biologico solo se riferito a trattamenti di natura straordinaria.

Non si può però ignorare che la decisione di sospendere l'alimentazione e idratazione può costituire l'estremo atto di rispetto dell'autonomia e della dignità della persona come ha affermato la Corte d'Appello di Milano nel caso Englaro nel 1999, principio poi negato dalla stessa Corte nel 2003 affermando la mancanza di una legge che consenta la sospensione dei trattamenti nel caso di SVP.

A mio parere, è assurdo ed ipocrita distinguere tra interventi di natura terapeutica e interventi di natura non terapeutica, come l'alimentazione e l'idratazione forzate, quando il soggetto sia ridotto allo stato vegetale: a tenerlo artificiosamente in vita è solo l'intero complesso degli interventi (ventilazione, idratazione, alimentazione, cure terapeutiche in senso stretto).

g) Che rapporti ci sono tra il testamento biologico

e l'eutanasia?

Ritengo di poter affermare che il testamento biologico non ha niente a che vedere, nonostante la confusione fatta - volutamente o meno - da molti dei nostri politici con la eutanasia: col testamento biologico non si richiede né un comportamento attivo, né la passiva partecipazione di terzi per mettere fine alla vita. Si tratta, invece, del rifiuto, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, dell'esercizio negativo del diritto alla

salute, si tratta di uno strumento della autonomia dei malati che non ha alcuna implicazione eutanasica necessaria.

Il testamento biologico potrebbe, in teoria, prevedere forme di eutanasia ma, al contrario, potrebbe escludere tassativamente l'eutanasia o prevedere di portare avanti l'accanimento terapeutico fino ai limiti estremi.

h) Vi è contrasto tra religione e scienza, scienza e

bioetica?

La Chiesa postula l'assolutezza dei diritti

fondamentali, condanna la relatività etica,

contrasta ogni iniziativa volta a riconoscere

all'individuo la libertà di scelta nelle vicende

biologiche che riguardano la propria persona.

La bioetica della Chiesa identifica l'embrione con

la persona, teme, come forme di eutanasia, la

sospensione dell'accanimento terapeutico se

implichi anche la sospensione di alimentazione e

idratazione e quindi da bandire in modo

inesorabile.

La scienza e la bioetica laica, invece, sono

favorevoli alla tutela della persona, non si

spingono a considerare la morte solo come

esaurimento di tutte le possibilità terapeutiche,

compresa l'alimentazione e idratazione.

La Chiesa, ma anche alcuni laici, parlano di

sacralità della vita, della vita come dono di Dio e

quindi indisponibile.

Io ritengo, come Ernesto Quinto Bassi, che

l'approccio ai problemi che stiamo esaminando

debba essere assolutamente laico.

i) Che relazione vi è tra cure palliative, accanimento terapeutico, eutanasia e testamento biologico?

Parte degli autori che si occupano della tematica in esame, ritiene che una maggiore utilizzazione delle cure palliative possa ridurre la richiesta di sospensione dell'accanimento terapeutico e di interventi di eutanasia.

Si afferma infatti che con le cure palliative si ottiene una accettabile qualità di vita, anche per i malati terminali che spesso possono continuare a vivere nel proprio ambiente familiare. Ma, si obietta, le cure palliative non sono nettamente distinguibili dalla eutanasia o dalla sospensione dell'accanimento terapeutico: infatti molto spesso esse inducono uno stato persistente di incoscienza o, addirittura, anticipano la morte. Comunque le cure palliative non possono essere imposte ma richiedono il consenso informato del paziente.

l) Che ruolo ha avuto ed ha il Notariato nei confronti del testamento biologico? Come afferma il già citato collega Bassi, del cui lavoro suggerisco la lettura, il notariato ha una responsabilità sociale, ha un'etica nuova fondata sulla solidarietà, deve rispondere alle domande di

chi chiede uno strumento che eviti la sua riduzione ad oggetto, a semplice vegetale, e la sua estrema disumanizzazione. Il notariato e i notai si occupano da parecchi anni delle problematiche di fine vita e del testamento biologico organizzando convegni, scrivendo articoli, partecipando, invitati, a convegni organizzati da altri.

Recentemente il C.N.N., in contatto con il professor Veronesi, ha redatto un modello di testamento biologico inviato a tutti i notai invitandoli (non obbligandoli) a pubblicizzarlo ed a riceverlo in forma di scrittura privata autenticata, riducendone al minimo i costi. La proposta del C.N.N. è stata criticata, anche in modo poco accettabile, da una parte di notai contrari al testamento biologico per ragioni strettamente giuridiche o perché in esso vedono un tentativo mascherato di introdurre l'eutanasia o perché contrario ai loro principi religiosi. Il C.N.N. si ripromette di istituire un registro dei testamenti biologici consultabile telematicamente attraverso connessioni con i medici e gli ospedali. Noto, e non so se ridere o piangere, che il consiglio nazionale forense ha espresso parere favorevole alla redazione del testamento biologico in forma di scrittura privata raccolta a titolo gratuito dall'avvocato, dal medico, dal mandatario anziché effettuata per atto di notaio, così ignorando da un lato che certamente i notai non vogliono conseguire un utile economico con la redazione dei testamenti biologici, dall'altro che solo il testamento biologico redatto per atto notarile è in grado di assicurare la provenienza e l'autenticità delle dichiarazioni dell'interessato.

m) Cosa prevede il codice deontologico medico nella materia in esame?

Il codice deontologico medico del 1998 è stato sostituito da quello approvato il 16.12.2006.

I punti salienti nella materia in esame sono gli

articoli 3, 6, 13, 16, 17, 20, 26, 33, 35, 39 e 53.

II nuovo giuramento professionale medico

prevede, tra l'altro, di non compiere mai atti idonei

a provocare deliberatamente la morte di un

paziente; di astenersi dall'accanimento

diagnostico e terapeutico.

n) Modalità redazionali del testamento biologico. La dichiarazione potrebbe avere, più o meno, il contenuto più avanti indicato oppure consistere in una mera manifestazione di volontà, senza nomina di un delegato, per i casi ivi indicati. Ritengo però opportuno la nomina di un delegato e di uno o più sostituti per il caso che il nominato non possa o non voglia svolgere il compito affidatogli in modo che egli possa intraprendere un dialogo con il medico.

TESTAMENTO DI VITA Io sottoscritto:

delego

(prevedere la sostituzione) e, per il caso in cui egli/ella non possa o non voglia provvedere a quanto più avanti indicato,

cui affido, con tutti gli opportuni poteri, il compito di rendere edotti i medici curanti dell'esistenza di questo "testamento di vita". Con il presente "testamento di vita" dispongo che:

- in caso di malattia o di traumi che importino una lesione cerebrale irreversibile e invalidante;

- in caso di malattia o di traumi che mi costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione chiedo

di non essere sottoposto ad alcun trattamento permanente con macchine o sistemi artificiali, né a ventilazione, idratazione e alimentazione forzate o artificiali in caso di impossibilità di alimentarmi autonomamente, né ad alcuna cura o terapia che possa essere definita come accanimento terapeutico;

- autorizzo la donazione dei miei organi per

trapianti;

(- eventuali manifestazioni di volontà relative alla eutanasia).

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva dichiarazione.

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine dell'attuazione della mia volontà e dell'inserimento nel registro generale dei testamenti di vita gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato.

E' opportuno che il testamento biologico venga steso davanti ad un notaio che, oltre a svolgere un'attività di consulenza, provvederà ad autenticare la sottoscrizione per rendere certe la provenienza della dichiarazione, l'autenticità della sottoscrizione e la data di essa.

Qualche osservazione sulla posizione della

Chiesa cattolica sui temi in oggetto.

Con l'Enciclica Evangelium vitae il papa si era

dichiarato nettamente contrario all'aborto,

all'eutanasia, al suicidio volontario.

Il cardinale Carlo Maria Martini (Sole 24 Ore del

21.01.2007) ha distinto tra due termini spesso

confusi.

"La rinuncia all'accanimento terapeutico, cioè

all'utilizzo di procedure mediche sproporzionate e

senza ragionevole speranza di esito positivo"

(Compendio del catechismo della Chiesa cattolica

n. 471); "evitando l'accanimento terapeutico non

si vuole procurare la morte ma si accetta di non

poterla impedire, accettando così i limiti propri

della condizione umana".

L'eutanasia intende abbreviare la vita causando

FederNotizie Maggio 2007

positivamente la morte.

Bisogna tenere presente che per stabilire se un intervento medico è o meno appropriato, non ci si può richiamare ad una regola generale quasi matematica, ma occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato che valuta se le cure sono effettivamente proporzionate. Il cardinale Camillo Ruini, sia pure con sofferenza, ha negato i funerali religiosi perché Welby lucidamente ha voluto terminare la sua vita; ha affermato che la rinuncia all'accanimento terapeutico non può legittimare forme mascherate di eutanasia né l'abbandono terapeutico che priva il paziente del sostegno vitale costituito dalla alimentazione e dalla idratazione; ammonisce che il testamento biologico non dovrà sfociare nella decisione di togliere la vita al malato; afferma che è "norma di saggezza non pretendere che tutto possa essere previsto e regolato per legge". In definitiva la Chiesa valuta positivamente le esigenze da cui scaturisce l'ipotesi del testamento biologico sottolineando come la redazione del documento possa costituire una occasione per riflettere sulla propria finitezza. Ma evidenzia anche alcuni limiti: la difficoltà di spiegare le situazioni nelle quali ci si potrebbe trovare; il rischio di instaurare un rapporto meramente contrattualistico tra medico e paziente; il rischio che proprio l'autonomia non venga rispettata se solo si pensa che il soggetto potrebbe cambiare idea quando si trovasse coscientemente in una determinata situazione. Quest'ultima considerazione deve, a mio parere, essere respinta: è certamente meglio rispettare una volontà liberamente e consapevolmente espressa in stato di capacità, piuttosto che non rispettarla per il dubbio che la scelta avrebbe potuto essere mutata e lasciando così la sorte del paziente totalmente nelle mani di altri. Concludo affermando che io sono favorevole all'autodeterminazione dei soggetti che vedo come espressione di autonomia e libertà della persona.

Auspico quindi che il dibattito iniziato in Italia porti alla approvazione di una normativa che renda possibile ad una persona di esprimere, in modo certo e documentato e quindi attraverso un atto notarile, volontà che potrebbero andare dalla nomina dell'amministratore di sostegno, alla nomina del tutore per il caso di interdizione, alla accettazione o al rifiuto di determinati trattamenti medici, alla scelta dell'eutanasia. Auspico, anche, che i notai sottopongano alle persone con cui vengono in contatto la tematica del testamento biologico che può interessare chiunque.

Gian Franco Condò

Note.

AA.VV, La riforma della interdizione e della inabilitazione. Atti del Convegno di studi su capacità ed autonomia delle persone, Roma 20 giugno 2002, Giuffrè Editore 2002. AA.VV. (tra cui E.Q. Bassi), Il testamento di vita e il ritorno delle autonomie, Atti del convegno di Cagliari 23 - 24.01.2004, Ipsoa 2005. E. Calò, Il consenso informato: dal paternalismo all'autodeterminazione, in Notariato n.2-2000, pag. 183.

E. Calò, Il ritorno della volontà. Bioetica, nuovi diritti ed autonomia privata. Milano, 1999. E. Calò, Sulla libertà del consenso informato, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., III, pag. E. Calò, Dal probate al family trust, Milano, 1996. Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio, libreria editrice Vaticana, 2005. R. Cecioni, L'etica clinica nella pianificazione anticipata delle cure: uno strumento operativo, Notizie di Politeia, XVIII, 67/2002, pag. 187. C. Ceronetti, Una carta bioetica a rovescio. Vivere ma non per forza. La Stampa, 21.11.2002. G.F. Condò, L'amministratore di sostegno, Il testamento biologico, L'eutanasia, Unitre Università delle tre età, Sesto Calende, 2003. G.F. Condò, Il testamento biologico, Unitre Università delle tre età, Sesto Calende, 2007. G. Corbellini, Sensate esperienza tra medico e paziente, in Rass. Stampa "Il Sole 24 Ore" 15.07.2001, commento all'opera di R. De Franco Nel nome di Ippocrate. Dall'olocausto medico nazista all'etica della sperimentazione contemporanea, F. Angeli, Milano, Corte Suprema degli Stati Uniti d'America 25.06.1990 in Foro It. 1991, parte IV, pag. 66. R. Dameno (a cura), Autodeterminarsi nonostante, Guerini e Associati, Milano, 2002. Fondazione U. Veronesi, Testamento biologico, scaricabile dal sito della fondazione. Il Codice di Norimberga.

L. Milone, Il testamento biologico (living will), Vita Not., 1997, n.1, pag.106.

C. Ventrella-Mancini, L'eutanasia tra diritto alla vita e diritto alla libertà di autodeterminazione in Italia ed in Spagna, in Il diritto di famiglia delle persone, 1996, pag.1583.

U. Veronesi, Il diritto di morire, Oscar Mondadori 2006. P. Welby, Lasciatemi morire, Rizzoli 2006.OST …

LA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE

NEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE E NELLA LEGGE DI

CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI-BIS

Sommario:

1) Il procedimento di cancellazione delle ipoteche nel sistema del codice civile.

2) Le nuove norme introdotte dalla legge 40/2007.

3) Estinzione e cancellazione dell'ipoteca nel

procedimento "semplificato" disciplinato dalla

legge speciale.

4) Questioni operative connesse al nuovo

procedimento di cancellazione delle ipoteche.

5) Responsabilità del Notaio nelle attestazioni

relative a cancellazione di ipoteche.

6) Nuova nullità di clausole contenute nei contratti

di mutuo.

1. Il procedimento di cancellazione delle ipoteche nel sistema del codice civile.

La legge di conversione del Decreto Bersani-bis sulle liberalizzazioni (Legge 2 aprile 2007, n. 40, intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) contiene nel suo articolo 13, commi da 8-sexies ad 8-quaterdecies (1), una nuova disciplina del procedimento di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui immobiliari. Per poter comprendere appieno il significato e la portata di tali nuove disposizioni, e quindi ancor prima di intraprenderne la relativa trattazione, occorre ricostruire brevemente il quadro normativo relativo al procedimento di cancellazione delle ipoteche risultante dalle disposizioni del Codice Civile. La materia relativa alla estinzione delle ipoteche (senza distinzione tra ipoteche volontarie, legali e giudiziali, né tanto meno tra ipoteche iscritte in favore di un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria ed ipoteche iscritte in favore di altri soggetti) riceveva (e riceve) una compiuta ed esaustiva disciplina nella sezione X del capo IV del Titolo III del Libro VI del Codice Civile (articoli 2878 e seguenti), recante appunto in epigrafe il titolo "Dell'estinzione delle ipoteche". In particolare, l'articolo 2878 indica, quali cause di estinzione delle ipoteche, la cancellazione dell'iscrizione (n. 1), la mancata rinnovazione dell'ipoteca entro il termine ventennale di cui all'art. 2847 (n. 2), l'estinzione dell'obbligazione (n. 3), il perimento della cosa ipotecata (n. 4), la rinunzia del creditore (n. 5), il decorso del termine

di scadenza dell'ipoteca ovvero il verificarsi della condizione risolutiva (n. 6), l'emanazione del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato (n. 7).

E' di fondamentale importanza distinguere tra cause di estinzione dell'ipoteca che incidono solo nei rapporti tra creditore e debitore ipotecario, quali ad es. l'estinzione dell'obbligazione e la rinunzia del creditore (efficacia estintiva inter partes) e cause di estinzione che invece incidono anche nei rapporti con i terzi, come la cancellazione (efficacia estintiva erga omnes). Il fondamento di questa distinzione va ricercato in un'altra norma, e precisamente nell'articolo 2881, che disciplina la cosiddetta riviviscenza dell'ipoteca: se l'estinzione dell'ipoteca dipende dall'estinzione dell'obbligazione garantita o dalla rinunzia del creditore, e successivamente la causa estintiva dell'obbligazione o la rinunzia del creditore vengono dichiarate nulle o comunque inefficaci, ad es. in seguito ad azione revocatoria, l'iscrizione originaria, se non era stata cancellata, resta valida con il suo grado originario e non occorre procedere ad una nuova iscrizione; se invece l'iscrizione originaria era stata cancellata, occorre procedere ad una nuova iscrizione, che prende grado dalla sua data. Deriva da quanto detto che solo dalla formale cancellazione dell'ipoteca (alla quale possono essere equiparate la mancata rinnovazione o la scadenza del termine apposto all'ipoteca), discende la certezza per i terzi interessati (acquirenti o nuovi creditori ipotecari) della libertà dell'immobile (2). Il procedimento di cancellazione delle ipoteche è disciplinato dagli articoli 2882 e seguenti. In particolare, l'art. 2882, richiamando i precedenti articoli 2835 e 2836, dispone che la cancellazione dell'ipoteca debba essere eseguita dal Conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore, espresso in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in forza di un provvedimento giudiziale. Per cancellare l'ipoteca nel sistema del Codice Civile, pertanto, occorre un titolo, ossia un documento contenente un'espressa dichiarazione di volontà del creditore ovvero un ordine del giudice, ed una nota, ossia un'apposita richiesta di esecuzione della formalità, predisposta secondo le modalità fissate dalla legge (supporto informatico o trasmissione telematica); occorre inoltre avere versato le imposte e tasse ipotecarie di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in

mancanza delle quali il Conservatore è legittimato a rifiutare l'esecuzione della formalità. Non va sottovalutata l'importanza del fatto che il titolo negoziale per la cancellazione dell'ipoteca debba rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e che tale documento debba rimanere obbligatoriamente depositato nella raccolta del Notaio rogante o autenticante la sottoscrizione del creditore (3). Questa circostanza ci consente infatti di affermare che l'atto di consenso di fatto anticipi gli effetti della cancellazione dell'ipoteca: da un lato, infatti, contiene una dichiarazione di volontà del creditore, che è da parte sua impegnativa non solo nei confronti del debitore, ma anche nei confronti dei terzi interessati alla cancellazione, che pertanto possono fare legittimamente affidamento sulla estinzione del vincolo ipotecario (4); dall'altro, essendo depositato presso un Notaio, consente a chiunque di farsene rilasciare una copia autentica e di presentare la relativa domanda di annotazione presso la Conservatoria competente.

2. Le nuove norme introdotte dalla legge 40/2007.

Alla luce di quanto esposto, occorre prendere in esame le disposizioni contenute nel c.d. Decreto Bersani-bis nel testo risultante dalla Legge di conversione, ricostruendo sommariamente l'iter parlamentare che ha portato alla attuale formulazione.

Nel testo originario del Decreto, la materia de quo era contenuta nell'articolo 6, recante in epigrafe "Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari". Tale articolo, nel suo primo comma, così recitava: "Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del Codice civile, se il creditore è soggetto esercente l'attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile".

Contro tale norma si erano appuntate le critiche di buona parte della dottrina notarile; in particolare si osservava che tale norma non forniva la necessaria certezza per i terzi interessati circa l'effettiva avvenuta estinzione dell'ipoteca, essendo comunque necessaria, a tale scopo, la

formale cancellazione della medesima. Era anche stato proposto un meccanismo alternativo di estinzione dell'ipoteca, consistente nella imposizione agli Istituti di Credito dell'obbligo di indicare nella nota di iscrizione ipotecaria un termine di scadenza dell'ipoteca non superiore al termine di durata dell'obbligazione garantita, in maniera tale da conseguire l'estinzione dell'ipoteca automaticamente, per effetto del decorso di tale termine, dandone allo stesso tempo certezza ai terzi interessati. Di tali osservazioni si era tenuto conto nel corso del dibattito parlamentare, tant'è che si era arrivati ad una formulazione dell'articolo 6 che prevedeva la cessazione automatica degli effetti della iscrizione ipotecaria con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, data che doveva essere fatta risultare dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore non avesse presentato entro tale termine, in analogia con il procedimento di rinnovazione dell'ipoteca, una nuova nota, riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza. Inopinatamente, in prossimità della scadenza del termine di conversione del Decreto, ed al probabile scopo di evitare la decadenza e quindi la reiterazione del medesimo, il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, presentando al contempo un maxiemendamento che, secondo le intenzioni espresse dal relatore, avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli emendamenti presentati e discussi in sede parlamentare, ma che nei fatti, almeno in parte qua, ha stravolto completamente il testo risultante dal dibattito parlamentare. E' stato infatti soppresso l'articolo 6, ed al suo posto sono stati introdotti, nell'ambito del nuovo articolo 13, i commi da 8-sexies ad 8-quaterdecies, che recano disposizioni affatto diverse da quelle contenute nel testo originario, nonché da quello elaborato nel corso del dibattito parlamentare. Esaminiamone brevemente il contenuto. Il comma 8-sexies recita testualmente: "Ai fini di cui all'articolo 2878 del Codice Civile, ed in deroga all'articolo 2847 del Codice Civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita". I successivi commi da 8-septies ad 8-undecies disciplinano, in maniera invero assai farraginosa, il procedimento di cancellazione dell'ipoteca conseguente alla estinzione automatica di cui al comma 8-sexies.

Le fasi del procedimento sono le seguenti: una volta estinta l'obbligazione, il creditore è tenuto a rilasciare al debitore la quietanza attestante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, in cui deve essere altresì specificata la data di estinzione. Entro trenta giorni da tale data, il creditore deve

trasmettere al conservatore, beninteso senza alcun onere per il debitore, la comunicazione relativa all'avvenuta estinzione (comma 8-septies). Le modalità di trasmissione di tale comunicazione, che aspettiamo ansiosamente di conoscere, dovranno essere determinate dall'Agenzia del Territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; tali modalità potranno anche prevedere che la trasmissione avvenga in via telematica e dovranno comunque essere tali da assicurare la provenienza della comunicazione dal creditore "o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo" (comma 8-octies). Attenzione: l'estinzione dell'ipoteca, nonostante quanto stabilito nel comma 8-sexies, non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunichi all'Agenzia del Territorio ed al debitore, "entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane". E' questa la c.d. dichiarazione di permanenza dell'ipoteca, disciplinata dal comma 8-novies. L'Agenzia, ricevuta tale comunicazione, dovrà effettuare la relativa annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca entro il giorno successivo a quello del ricevimento; fino al momento dell'annotazione dovrà comunque rendere comunque conoscibile ai terzi richiedenti l'avvenuta comunicazione. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 8-septies, il Conservatore, accertata l'avvenuta comunicazione della estinzione della obbligazione secondo le modalità determinate nel provvedimento di cui al comma 8-octies ed accertata altresì la mancanza della comunicazione di permanenza dell'ipoteca di cui al comma 8-novies, "procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo"; fino a tale momento fatidico, rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita (comma 8-decies). Il comma 8-undecies ha cura di precisare che, ai fini di tale procedimento, "non è necessaria l'autentica notarile" (verrebbe fatto di dire: non ne dubitavamo).

La nuova normativa non è destinata ad entrare in vigore immediatamente: il comma 8-duodecies prevede infatti che le disposizioni dei commi da 8-sexies ad 8-terdecies trovino applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Lo stesso comma 8-duodecies inoltre dispone che sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le disposizioni di

cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies; e che le clausole dei contratti di mutuo in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle, ma non comportano la nullità del contratto.

Il comma 8-terdecies prevede una sorta di normativa transitoria per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data: in questi casi, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comma 8-quaterdecies, infine, estende l'applicazione di tale procedimento anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

3. Estinzione e cancellazione dell'ipoteca nel procedimento "semplificato" disciplinato dalla legge speciale.

Non è facile per l'interprete cercare di spiegare il funzionamento di una normativa tanto macchinosa quanto approssimativa, la cui unica finalità sembra quella di consentire al debitore di risparmiare le spese notarili dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, dandogli nel contempo l'illusione di poter ottenere automaticamente tale cancellazione per effetto della estinzione del mutuo. E' quindi bene cercare di fissare alcuni punti fermi sui quali basarsi per portare avanti la nostra indagine e poter fornire delle indicazioni operative attendibili. Anzitutto sembra di poter affermare che la normativa in esame non disciplini affatto una nuova causa di estinzione dell'ipoteca. Non deve trarre in inganno il testo del comma 8-sexies, che parla di estinzione automatica dell'ipoteca in deroga all'articolo 2847 C.C.; in realtà questa norma non dice niente di più di quanto non dica l'art. 2878, n. 3, C.C., e cioè che l'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione. Qualche dubbio potrebbe suscitare il riferimento all'articolo 2847: poiché il comma 8-sexies parla di deroga, si potrebbe pensare che tale nuova disposizione abbia voluto fissare la durata dell'ipoteca in un termine più breve di quello ventennale, con efficacia anche erga omnes. Ma, se così fosse, sarebbe stato necessario far risultare il diverso termine infraventennale dalla nota di iscrizione, come testualmente previsto dall'articolo 2878, n. 6; in mancanza di tale indicazione, il decorso del termine, e quindi "l'estinzione automatica", non sono opponibili ai terzi interessati, i quali possono fare affidamento solo sulle risultanze dei registri immobiliari. Perché l'estinzione dell'ipoteca sia efficace anche contro i terzi e non solo tra le parti, è necessario

che di tale estinzione venga data pubblicità mediante la formale cancellazione dell'ipoteca; e di tale esigenza, in effetti, ne è stato consapevole anche il legislatore, il quale si è dato carico di disciplinarne il procedimento nei commi successivi.

La disciplina del comma 8-sexies va però coordinata con il disposto, apparentemente contraddittorio, del comma 8-novies, che disciplina la c.d. "dichiarazione di permanenza dell'ipoteca". Mentre il comma 8-sexies infatti recita che l'ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione, il comma 8-novies invece afferma che tale estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunichi, nel medesimo termine di trenta giorni previsto per la comunicazione della estinzione della obbligazione, la permanenza dell'ipoteca (5).

Per uscire da questa contraddizione, è stata autorevolmente proposta una interpretazione secondo cui le due disposizioni andrebbero interpretate in stretta correlazione tra loro: l'estinzione dell'ipoteca, pertanto, non si verificherebbe alla data di estinzione dell'obbligazione, ma solo con il decorso di un ulteriore termine di trenta giorni, e sempre che, nel frattempo, il creditore non abbia comunicato all'Agenzia del Territorio la permanenza dell'ipoteca. In questo senso, la legge speciale avrebbe introdotto, in deroga all'art. 2878, n. 3 del Codice Civile, una causa di estinzione dell'ipoteca diversa ed ulteriore rispetto alla cancellazione, destinata a valere per le sole ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi dalle Banche e dagli istituti di previdenza in favore dei propri iscritti (6). E' evidente che una siffatta interpretazione postula un ingiustificato favor del legislatore nei confronti del creditore rispetto alla normativa codicistica (7); seguendo questa interpretazione, infatti, anzitutto l'ipoteca non si estinguerebbe immediatamente, ed inoltre i soggetti di cui ai commi 8-sexies ed 8-quaterdecies, rispetto agli ordinari creditori ipotecari, avrebbero la possibilità di mantenere in piedi a loro discrezione la garanzia ipotecaria, tutte le volte in cui vi sia un fumus a loro danno (ad es. il pericolo di revocatoria del pagamento effettuato dal debitore).

A ben vedere, però, come si evince dalla lettura del testo originario della norma e degli emendamenti proposti nel corso del dibattito parlamentare, la funzione della c.d. dichiarazione di permanenza dell'ipoteca non sembra essere quella di consentire al creditore di conservare la garanzia ipotecaria anche dopo l'estinzione dell'obbligazione, tutte le volte in cui vi abbia uno specifico interesse, quanto piuttosto quella di consentirgli di impedire "l'estinzione automatica" nei soli casi in cui sussista un giustificato motivo,

e non vi sia altro modo per tutelarsi contro il pregiudizio derivante da tale estinzione (8). E' forse possibile, allora, una diversa lettura della norma, secondo cui la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca avrebbe il solo effetto di rendere inefficace la causa di estinzione dell'ipoteca già verificatasi, precludendo la prosecuzione del procedimento di cancellazione, e quindi consentendo al creditore, in presenza di un giustificato motivo, di conservare l'ipoteca, con effetti peraltro simili a quelli disciplinati dall'art. 2881 C.C. Nel caso in cui, invece, tale dichiarazione non sia stata effettuata dal creditore nel termine di trenta giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione, l'ipoteca, estintasi al momento dell'estinzione dell'obbligazione per effetto del comma 8-sexies e dell'art. 2878, n. 3 C.C., verrebbe cancellata d'ufficio dal Conservatore ai sensi del successivo comma 8-decies. Se si accetta questo modo di ragionare, bisogna concludere che, sotto questo profilo, la legge 40/2007 non ha innovato in alcun modo rispetto al Codice Civile nel disciplinare le cause di estinzione dell'ipoteca. La novità è invece un'altra, e cioè quella di avere previsto un procedimento di cancellazione dell'ipoteca del tutto inedito, ed alternativo a quello disciplinato dagli articoli 2882 e seguenti del codice civile, procedimento che potrà essere attivato per le sole ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria ovvero da enti di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti.

In proposito, sembra di poter affermare che le nuove disposizioni non precludano affatto il ricorso al procedimento tradizionale (ricevimento da parte del Notaio dell'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico e successiva annotazione nei Registri Immobiliari), che anzi rimarrà il procedimento esclusivo per tutta una serie di ipotesi non espressamente previste nella norma (restrizioni ipotecarie, cancellazione di ipoteche legali e giudiziali, cancellazioni di ipoteche volontarie concesse in favore di soggetti diversi da quelli indicati e così via). Il dubbio circa la ricevibilità da parte del Notaio degli atti di cancellazione di ipoteca a seguito dell'entrata in vigore della legge 40/2007 potrebbe essere avanzato in relazione a quanto disposto dal comma 8-duodecies, che sancisce l'abrogazione delle disposizioni di legge incompatibili con i precedenti commi dell'art. 13 della stessa legge; ma si tratta di un dubbio infondato, atteso che il ricorso ad un procedimento comunque disciplinato dal Codice Civile ed applicabile ad altre fattispecie analoghe non può certamente ritenersi vietato. In questo senso dovrebbe essere anche inteso il riferimento alla non "necessità" dell'intervento notarile, sulla

quale pure torneremo: ciò che non è necessario, non è per questo vietato.

In ogni caso, non sembra revocabile in dubbio che le Banche siano comunque tenute, a seguito di una espressa richiesta in tal senso da parte del debitore, a rilasciare immediatamente l'atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca, senza cioè aspettare il termine di trenta giorni previsto dal comma 8-novies, essendo questo un obbligo espressamente previsto dall'articolo 1200 del Codice Civile, che non risulta in alcun modo derogato dalla nuova disciplina. Nell'ambito del procedimento speciale, la particolarità più notevole sembra essere quella di avere escluso la necessità che venga perfezionato un titolo per ottenere la cancellazione dell'ipoteca. Nel testo dell'art. 13 della legge 40/2007 si prevede infatti (comma 8-decies) che, decorso il termine di trenta giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione, la cancellazione debba essere eseguita "d'ufficio" dall'Agenzia del Territorio a seguito della comunicazione da parte del creditore di cui al comma 8-septies. E' stato correttamente fatto rilevare (9) che né la quietanza, né la comunicazione del creditore costituiscono titolo per la cancellazione dell'ipoteca. La quietanza è infatti una semplice dichiarazione di scienza, il cui rilascio costituiva già un obbligo per il creditore ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile; la comunicazione non è né un atto negoziale, né un'istanza in senso tecnico, ma piuttosto una ulteriore dichiarazione di scienza, alla quale sono ricollegati ex lege determinati effetti giuridici, e cioè la conoscibilità legale della stessa e quindi l'obbligo del conservatore di provvedere alla cancellazione d'ufficio decorso il termine di legge (10).

Si deve inoltre osservare che nel procedimento speciale non solo manca il titolo, ma manca anche la nota; si tratta infatti di un procedimento d'ufficio in cui il Conservatore esegue la formalità non appena accerta cha si siano verificate tutte le condizioni stabilite dalla legge: non è pertanto previsto, né tantomeno è necessario che vi sia una espressa richiesta di cancellazione dell'ipoteca. Quanto alla c.d. "dichiarazione di permanenza dell'ipoteca", il comma 8-novies ha cura di precisare che tale comunicazione debba avvenire con le modalità previste per la rinnovazione dell'ipoteca, ossia presentando la nota, ma senza il titolo (o meglio, presentando in luogo del titolo la nota precedente: cfr. art. 2850 C.C.).

In questo contesto appare più chiaro il significato dell'espressione "non è necessaria l'autentica notarile" di cui al comma 8-undecies, apparentemente avulsa dal contesto: si voleva probabilmente dire che per eseguire la formalità di cancellazione "non è necessario perfezionare un titolo in forma di atto pubblico o di scrittura privata

autenticata", dovendo tale formalità essere

eseguita d'ufficio.

A questo punto, non si può non osservare che il

procedimento in oggetto, per come è stato

congegnato, appare estremamente farraginoso e

del tutto carente degli elementi minimi che ne

consentirebbero l'effettivo funzionamento, sicchè

non è difficile pronosticare che, nella sua

attuazione pratica, si potranno verificare

numerose difficoltà.

Si presti attenzione a quanto segue:

- si rimanda ad un provvedimento dell'Agenzia del Territorio da emanarsi la determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni da parte dei creditori (comma 8-octies);

- si subordina l'effettuazione dell'annotazione di cancellazione al verificarsi di tutta una serie di condizioni che dovranno essere accertate dai Dirigenti delle Agenzie sotto la loro esclusiva responsabilità, e per di più entro un solo giorno dalla richiesta (comma 8-decies);

- non si spiega in alcun modo da chi debba essere effettuato il versamento della tassa ipotecaria dovuta per l'esecuzione della formalità (a meno di non voler ritenere che tale tassa non sia dovuta, mancando la domanda di annotazione ed addirittura lo stesso richiedente (11), ma è difficile pensare che l'Amministrazione Finanziaria rinunzi spontaneamente a questo gettito);

- non si spiega quali debbano essere le modalità con le quali l'Agenzia dovrebbe rendere conoscibili ai terzi le comunicazioni dei creditori (commi 8-novies ed 8-decies); e via discorrendo. In concreto, si può pensare che in tutti quei casi in cui il debitore non abbia urgente necessità di cancellare l'ipoteca potrà sperimentare la nuova procedura, rimettendosi fiduciosamente alla auspicata collaborazione da parte della Banca mutuante e dell'Agenzia del Territorio, della cui solerzia non è lecito dubitare; laddove invece il debitore abbia interesse ad ottenere con sicurezza ed assoluta certezza la cancellazione dell'ipoteca, oltretutto potendo ottenere in tempi relativamente brevi un titolo certo per eseguire l'annotazione, si rivolgerà come per il passato ad un Notaio di sua fiducia, sopportandone i costi relativi. E' quindi questa un'occasione interessante per il Notariato per dimostrare il valore aggiunto della prestazione notarile in termini di efficienza e competitività, per utilizzare termini oggi fin troppo abusati.

4. Questioni operative connesse al nuovo procedimento di cancellazione.

Riepilogando quanto finora esposto, sembra che si possa ricostruire il sistema risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge 40/2007 in questi termini: viene introdotto un procedimento speciale di cancellazione delle ipoteche, relativo alle sole

formalità iscritte a garanzia di mutui concessi da Banche o da Enti previdenziali, procedimento che non sostituisce quello tradizionale, ma si affianca a quest'ultimo, lasciandosi preferire, nelle intenzioni del legislatore, in ragione di una maggiore celerità ed economicità per il debitore, che restano tuttavia interamente da dimostrare. Sotto il profilo operativo, il problema più grave che si pone, non solo ai Notai ma in genere a tutti gli operatori del diritto, è quello relativo al comportamento da tenere in presenza di una ipoteca per la quale sia stata dal creditore rilasciata la quietanza ed effettuata la comunicazione di cui al comma 8-septies, ma di cui l'Agenzia del Territorio non abbia ancora provveduto ad effettuare la relativa annotazione nel previsto termine di un giorno. Ricordiamo che la prassi seguita nel procedimento tradizionale, era (e sarà) quella di attestare l'attuale sussistenza dell'ipoteca, dando atto del perfezionamento del titolo necessario per la sua cancellazione; e ciò tanto per il caso di vendita dell'immobile ipotecato quanto di relazione ipotecaria o di successivo mutuo garantito da ipoteca sullo stesso bene.

Quid iuris, adesso, in pendenza del procedimento speciale di cancellazione introdotto dalla legge 40/2007?

Occorre distinguere due ipotesi. La prima ipotesi che si pone è quella in cui il creditore abbia rilasciato la quietanza attestante l'estinzione dell'obbligazione garantita, ma non risulti ancora presentata presso l'Agenzia del Territorio la "comunicazione" di cui al comma 8-septies. In questo caso, pur dovendo ritenersi che l'ipoteca si sia estinta ai sensi del comma 8-sexies dell'art. 13 della legge 40/2007 e dell'art. 2878, n. 3, C.C., resta pur sempre necessario, affinchè tale estinzione sia opponibile ai terzi interessati, che sia stata eseguita la formalità di cancellazione; e ciò a maggior ragione se si ritiene, contrariamente a quanto affermato nel presente studio, che tale estinzione si verifichi solo con il decorso del termine di trenta giorni dalla estinzione della obbligazione, ai sensi del comma 8-novies dello stesso art. 13. Ne consegue che, stante il disposto dell'articolo 2881 C.C. (che non risulta derogato dalla legge 40/2007), non potrà essere certificata la libertà del bene ipotecato; ma, a ben guardare, non si potrà nemmeno attestare che è in corso la cancellazione dell'ipoteca, non potendo la quietanza del creditore, per tutto quanto esposto in precedenza, essere equiparata al titolo in forza del quale si chiede la cancellazione dell'ipoteca.

La seconda ipotesi che si potrà verificare è quella in cui il creditore abbia rilasciato la quietanza ed effettuato la comunicazione di cui al comma 8-septies, ma l'Agenzia del Territorio non abbia ancora eseguito l'annotazione di cancellazione. Anche in questo caso, per tutto quanto esposto in

precedenza, non si potrà certificare la libertà dell'immobile, non essendo stata ancora cancellata l'ipoteca; resta però da vedere se si possa almeno attestare che l'ipoteca è in corso di cancellazione, come avviene nella procedura tradizionale quando sia stato già rilasciato l'atto di assenso del creditore per atto autentico o pubblico (ovvero la cancellazione sia stata ordinata giudizialmente), ma la formalità non sia stata ancora materialmente eseguita. A giudizio di chi scrive, in mancanza di un titolo per la cancellazione dell'ipoteca, tale attestazione non potrà comunque essere rilasciata, non potendo a tale scopo essere considerata sufficiente la mera conoscibilità dell'esistenza di un procedimento di ufficio attuata dall'Agenzia del Territorio ai sensi dei commi 8-novies ed 8-decies. Tale "conoscibilità", infatti, potrà essere attuata solo consentendo ai terzi richiedenti di ispezionare i registri ipotecari per verificare se siano state o meno presentate le comunicazioni di cui ai commi 8-septies ed 8-novies, ma non potrà dare mai certezza del fatto che l'ipoteca verrà effettivamente cancellata, dovendo tale operazione essere eseguita sotto la completa responsabilità (e quindi in definitiva con un certo margine di discrezionalità) del Conservatore; il quale a tale scopo dovrà quantomeno accertare:

a) che sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 8-septies;

b) che non sia stata effettuata la comunicazione o eseguita l'annotazione di cui al comma 8-novies;

c) che tali comunicazioni siano state effettuate secondo le modalità previste dal comma 8-octies, e quindi in maniera tale da consentirgli di verificare la provenienza di tali comunicazioni da persona legittimata ad effettuare tale comunicazione in nome e per conto del creditore;

d) che siano state versate le tasse e le imposte ipotecarie o che la formalità debba essere eseguita a debito.

Ben diversa è invece la situazione che si verifica allorquando vi sia un titolo, nel quale il creditore abbia espressamente dichiarato di voler consentire alla cancellazione dell'ipoteca, dispensando il Conservatore da qualunque responsabilità inerente alla esecuzione della formalità, e quando questo titolo sia stato formato in forma autentica o pubblica, quindi in maniera tale da fornire certezza circa la provenienza del documento dal suo autore: in tal caso il Conservatore ha solo il compito di accertare la regolarità formale del titolo e della nota (ad es. la corrispondenza tra i dati della domanda di annotazione e quelli della nota di iscrizione) ed il pagamento della tassa e dell'eventuale imposta ipotecaria (12). E' pertanto giustificato, in questo caso, il rilascio dell'attestazione che l'ipoteca è in corso di cancellazione; non altrettanto, per tutti i motivi esposti, nel caso in cui sia stato attivato il

procedimento speciale d'ufficio, ma l'ipoteca non sia stata ancora cancellata.

Tali questioni vanno ora brevemente esaminate con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 8 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, che, come è noto, contiene un divieto per il Notaio rogante di ricevere o autenticare atti di compravendita fatti da imprese di costruzione in favore di persone fisiche, aventi ad oggetto "immobili da costruire" gravati da un'ipoteca, se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o il frazionamento dell'ipoteca (13). In verità, la risposta negativa al quesito se sia possibile stipulare un atto di compravendita rientrante nel disposto di tale norma nelle more del procedimento di cancellazione disciplinato dalla legge 40/2007, sembra potersi desumere dalla lettera dell'art. 8, che infatti richiede testualmente "il perfezionamento di un titolo", che nel procedimento speciale manca. Non sarà quindi possibile stipulare gli atti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 122/2005, se non quando sia stato formato un titolo per la cancellazione dell'ipoteca, inteso nel senso di cui all'articolo 2882 C.C., ovvero quando l'ipoteca sia stata formalmente cancellata, essendo irrilevante, a tal fine, che la cancellazione sia avvenuta seguendo il procedimento disciplinato dal Codice Civile o dalla legge speciale (14).

5. Responsabilità del Notaio nelle attestazioni relative a cancellazione di ipoteche.

Per tutto quanto esposto, si ritiene di poter affermare che il Notaio incaricato di una stipula o di una relazione ipotecaria relativa ad un bene per il quale sia in corso il procedimento speciale di cancellazione, non possa attestare la libertà del bene ipotecato né attestare che l'ipoteca è in corso di cancellazione fino a che la cancellazione non sia stata materialmente eseguita. Ovviamente nulla vieta che il Notaio (che, si intende, non ha alcun obbligo in proposito), possa attestare che il bene è ancora gravato da ipoteca, ma che il debito relativo è stato estinto, qualora tale estinzione risulti dai documenti in suo possesso, né, a maggior ragione, che tale dichiarazione possa essere resa in atto dalla parte venditrice o dalla parte mutuante, come pure si usava prima della entrata in vigore della legge 40/2007 (15). Il Notaio, invece, sempre a giudizio di chi scrive, non potrà in alcun modo attestare che l'ipoteca è stata estinta per il semplice fatto che risulti estinta l'obbligazione garantita, come potrebbe indurre a ritenere il tenore letterale del comma 8-sexies. Il Notaio che ritenesse di operare in questo modo, infatti:

a) si esporrebbe anzitutto ad una grave

responsabilità professionale nei confronti dei

clienti e della Banca destinataria della relazione:

se infatti il pagamento effettuato dal debitore

dovesse venire revocato prima che l'ipoteca sia

stata formalmente cancellata, a norma dell'articolo

2881 C.C. il creditore ipotecario originario sarebbe

autorizzato ad agire esecutivamente sul bene

ipotecato con precedenza rispetto agli altri

creditori ipotecari di grado successivo e

nonostante che il bene stesso sia stato nel

frattempo trasferito;

b) potrebbe incorrere (ma qui il condizionale è

d'obbligo) in una ipotesi di falso ideologico, nel

caso in cui tale attestazione venga

consapevolmente resa in un atto pubblico o in una

certificazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 567,

co. 2, C.p.c., essendo tali documenti destinati a

provare la verità dei fatti in essi attestati;

c) incorrerebbe sicuramente nella violazione delle

norme deontologiche, integrando tale

comportamento una fattispecie di illecita

concorrenza attuata mediante esecuzione della

prestazione secondo un comportamento frettoloso

o compiacente, ai sensi dell'articolo 17 dei

"Principi di Deontologia Professionale dei Notai",

nel testo attualmente in vigore.

Non è certamente corretto, infatti, almeno a

giudizio di chi scrive, che, per venire incontro alle

prevedibili richieste in questo senso da parte dei

clienti e delle Banche e per agevolare la stipula

degli atti, si possa attestare la libertà

dell'immobile, fino a che non si abbia la certezza

assoluta che l'ipoteca è stata estinta; e questa

certezza, nel procedimento voluto dalla legge

40/2007, la si potrà dare solo quando l'ipoteca

sarà stata materialmente cancellata.

6. Nuova nullità di clausole contenute nei contratti di mutuo.

Occorre infine segnalare la disposizione contenuta in fine del comma 8-duodecies, secondo cui "le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto". La norma non indica, come avviene in questo genere di disposizioni, che la nullità possa essere fatta valere solo dalla parte economicamente più debole (nullità relativa), per cui può ritenersi, con i dubbi del caso, che si tratti di nullità assoluta, ancorchè parziale. Resta da vedere quali possano essere le clausole colpite da tale nullità. Si potrebbe trattare, ad esempio, di clausole contenute nei contratti di mutuo che impongano al mutuatario di non avvalersi della procedimento disciplinato dalla legge 40/2007; di clausole che consentano alla Banca di non effettuare le comunicazioni previste dai commi 8-septies, 8-duodecies ed 8-terdecies;

di clausole che prevedano la necessità per le predette comunicazioni dell'autentica notarile; ovvero ancora, di clausole che impongano al mutuatario il pagamento di somme di denaro a vario titolo per l'effettuazione di tali comunicazioni da parte della Banca.

Sotto quest'ultimo profilo, posto che il mutuatario ha senz'altro diritto di avvalersi del procedimento di cancellazione dell'ipoteca previsto dal Codice Civile, ci si può chiedere se possa essere considerata valida una clausola che, in tal caso, gli imponesse di pagare alla Banca una certa somma di denaro, mentre invece nulla sarebbe dovuto nel caso in cui decidesse di avvalersi del procedimento previsto dalla legge speciale. Sembra di poter affermare, contrariamente a quanto affermato in precedenza in altra occasione, che una clausola così congegnata non sia in contrasto con la disposizione del comma 8-duodecies, poiché il divieto imposto da tale norma ha sicuramente carattere eccezionale, e non può essere esteso a fattispecie diverse da quella disciplinata.

Questa conclusione, però, genera più di un sospetto circa la possibile incostituzionalità della norma in oggetto, che sostanzialmente impone al debitore di dover affrontare dei maggiori costi non giustificati nel caso in cui, nel proprio esclusivo interesse, decida di avvalersi di un procedimento di cancellazione anziché di un altro. Tale sospetto non consente tuttavia, a giudizio di chi scrive, di non ritenere ammissibili le clausole dei contratti di mutuo che prevedano il pagamento da parte del mutuatario di una commissione o comunque di una certa somma di denaro nei confronti della Banca mutuante, nel caso in cui il medesimo mutuatario chieda espressamente alla Banca il rilascio del consenso alla cancellazione dell'ipoteca per atto notarile.

Ignazio Padolecchia, notaio in Mola di Bari

Note.

(1) L'art. 13 contiene una serie di disposizioni assai eterogenee, come peraltro si evince dalla (faticosa) lettura della rubrica: "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore." In precedenza, la sola materia relativa alla semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche era contenuta nell'articolo 6 del testo originario del Decreto, poi soppresso in sede di conversione (vedi più diffusamente infra).

(2) In questo senso è il costante orientamento della giurisprudenza (ad es. Cass. civ., sez. III, 15.11.2004 n.

21585; Cass. civ., sez. III, 2.11.2000 n. 14337; Cass. 25.11.1975 n. 3938). In dottrina si veda Ravazzoni, Le ipoteche, Milano, 2006, pag. 639, in Trattato Cicu-Messineo-Mengoni: "Quando il legislatore disciplina l'estinzione dell'ipoteca, nell'enumerarne le cause, pone sullo stesso piano quelle meramente formali (quali la cancellazione) ed altre di natura sostanziale, che tuttavia, di fronte ai terzi, determinano in modo pieno l'estinzione dell'ipoteca, solo quando sia intervenuta la cancellazione. In definitiva, proprio in relazione al carattere costitutivo della pubblicità in questa materia, si pone la necessità di un procedimento che la faccia venire meno. Resta ben chiaro, quindi, che la cancellazione fa sempre venire meno l'ipoteca (anche quando erroneamente concessa od attuata), mentre le altre cause estintive che attengono al diritto del creditore, hanno piena efficacia solo inter partes, essendo di fronte a terzi, per la totale estinzione dell'ipoteca, necessaria la cancellazione." Si veda anche Gorla-Zanelli, Pegno ed ipoteche, Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1992, pag. 487: "In tutti questi casi [quelli disciplinati nei numeri da 2 a 7 dell'art. 2878], si è presentata al legislatore la già accennata esigenza che i terzi, contro i quali sostanzialmente agisce il vincolo ipotecario (terzi acquirenti ed altri creditori), possano fare affidamento sulle risultanze dei pubblici registri senza essere costretti ad informarsi se effettivamente sussista la ragione della cancellazione, e così possano ritenere estinta l'ipoteca [anche] se è insussistente la ragione per cui si è proceduto all'annotazione di nullità nei pubblici registri".

(3) Come disposto dall'art. 12, co. 2, lett. e, della Legge 28 novembre 2005, n. 246.

(4) Al riguardo, in dottrina è stato affermato che "l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca produce il suo effetto (cioè l'estinzione del vincolo, salva la facoltà di reiscrizione) senza bisogno di annotazione sui pubblici registri, cioè senza bisogno di eseguire sui registri la c.d. cancellazione", purchè tale atto sia stato notificato o comunque portato a conoscenza del terzo interessato (Gorla-Zanelli, cit., pag. 489 s.).

(5) Per la verità, nel comma 8-novies viene adoperata l'espressione "scadenza dell'obbligazione", mentre nel comma 8-septies si parla di "estinzione dell'obbligazione".

Sembra che tale circostanza sia imputabile ad un vero e proprio refuso del legislatore dovuto ad un difetto di coordinamento tra il testo originario dell'articolo 6 contenuto nel Decreto Legge ed il nuovo testo risultante dalla Legge di conversione. Si vedano in proposito le considerazioni svolte nella nota 8.

(6) Gaetano Petrelli, Cancellazione di ipoteche a

garanzia di mutui - La legge di conversione del D.L. 31

gennaio 2007 n. 7, in corso di pubblicazione su

Notariato 2007/3, pag. 9 ss.

(7) E di ciò ne è ben consapevole il Petrelli, che tanto

più aspramente critica la norma, parlando di "chiaro

peggioramento della situazione del cittadino-

consumatore" (Cancellazione di ipoteche, cit., pag. 12).

(8) La dichiarazione di permanenza dell'ipoteca era

stata introdotta in un testo normativo (quello dell'art. 6

del vecchio Decreto poi soppresso in sede di

conversione), in cui l'estinzione dell'ipoteca doveva

avvenire "automaticamente" ad una data certa (indicata

nel titolo o nella nota), senza bisogno di effettuare la

cancellazione dell'ipoteca. In questo regime, era ovvio

che si dovesse disciplinare il caso in cui il debitore, a

quella data, non avesse, per inadempienza o altro, effettivamente estinto l'obbligazione; e la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca era la soluzione al problema, in analogia (impropria) con la rinnovazione dell'ipoteca: come la rinnovazione consente di prolungare la durata dell'ipoteca per altri vent'anni, se alla scadenza del primo ventennio il debito non è stato ancora estinto, così la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca doveva consentire di ripristinare il termine ventennale, se alla data fissata di scadenza dell'ipoteca, l'obbligazione non fosse ancora estinta. Reintrodotto un procedimento di cancellazione di ipoteca, sia pure d'ufficio, la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca ha perduto la sua ragione di essere originaria: se il debito non è stato estinto, il creditore si limiterà a non rilasciare alcuna quietanza al debitore e a non attivare la procedura d'ufficio.

(9) Petrelli, Cancellazione di ipoteche, cit., pag. 13 ss.

(10) Petrelli, Ibidem, pag. 15.

(11) Come in effetti ritiene Petrelli, ibidem, pag. 21 ss.

(12) Esistono in realtà tutta una serie di questioni non ancora risolte circa i poteri ed i doveri di controllo del Conservatore nel procedimento di cancellazione delle ipoteche e delle formalità in genere, la più grave delle

quali, come è noto, è quella relativa all'accertamento dei poteri del legale rappresentante del creditore o del soggetto in favore del quale è stata eseguita la formalità da cancellare. Il che, naturalmente, va a sostegno di quanto affermato nel testo: se il Conservatore può opporre difficoltà alla esecuzione della cancellazione quando vi sia un titolo autentico, c'è da pensare che tali difficoltà non diminuiranno (anzi!), ora che, nel procedimento speciale, tutte le responsabilità sono a suo esclusivo carico.

(13) Su cui, anche per l'esatta individuazione

dell'ambito di applicabilità di tale norma, vedasi per tutti

lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.

5812/C a firma di Giovanni Rizzi.

(14) Conforme Petrelli, cit. pag. 39 s.

(15) Tale attestazione non potrà in nessun caso,

neanche indirettamente, avere il significato di

un'attestazione di avvenuta estinzione dell'ipoteca, che,

nei confronti dei terzi interessati, potrà conseguire solo

alla cancellazione dell'ipoteca. Ovviamente occorrerà

evitare di utilizzare espressioni ambigue, che

potrebbero fare incorrere il Notaio nelle medesime

responsabilità di seguito enunciate nel testo.

 

LA CONCILIAZIONE :

MOTIVI DI UNA SCELTA

 

In una società globalizzata ed in continua evoluzione come la nostra, anche il mondo del diritto sta subendo profondi e spesso repentini cambiamenti: la vorticosa intensificazione degli scambi, dovuta anche all'esplosione del fenomeno internet, ha spinto all'elaborazione di nuove forme contrattuali, dando luogo ad operazioni giuridiche sempre più complesse, e ad una parallela proliferazione di leggi e regolamenti. Questi sconvolgimenti planetari hanno provocato un esponenziale aumento della conflittualità, rendendo del tutto insufficienti e inadeguate le già boccheggianti procedure giudiziarie tradizionali, ed imponendo il ricorso a tecniche di risoluzione delle controversie più efficaci ed innovative. In questa delicatissima fase, che coinvolge tutti gli operatori del diritto, il notariato si è trovato a dover scegliere tra il mantenimento di una posizione di difesa delle funzioni tradizionali, improntata ad un atteggiamento critico nei confronti di settori nuovi ed inesplorati, ed una partecipazione attenta e consapevole allo studio ed alla creazione di nuovi strumenti operativi. La scelta della seconda opzione nell'ambito della risoluzione delle controversie è stata imposta non solo dall'ovvia considerazione ..darwiniana che chi non si adatta ai cambiamenti è destinato a sparire, ma anche dall' opportunità di aprirsi a nuovi e qualificati orizzonti professionali, con un'opera di costante aggiornamento e di allargamento delle competenze, accompagnata

dall'obiettivo di diffondere un'immagine positiva di un notariato moderno, aperto e partecipe di tutte le istanze sociali.

In quest'ottica, il Notariato ha deciso di impegnarsi in prima linea nel progetto "Conciliazione", traendo lo spunto dalle positive esperienze già maturate in questo settore, dapprima nei paesi anglosassoni e latinoamericani e poi anche in quelli europei, nonché dalle novità legislative introdotte in Italia nel campo delle società e dell'intermediazione finanziaria col Dl.gs 5/2003, e dai numerosi progetti e disegni di legge in corso di approvazione in Parlamento. Anche alla luce delle specifiche direttive impartite dalla UE a tutti gli stati comunitari per l'utilizzo delle nuove tecniche conciliative nelle controversie interne e transfrontaliere, e per l'organizzazione di appositi corsi preparatori e di aggiornamento, la Commissione Propositiva del CNN, presieduta dal Consigliere Ernesto Quinto Bassi, si è dedicata in questi ultimi anni con grande impegno all'approfondimento delle problematiche della Conciliazione ed allo studio delle possibili prospettive professionali, promuovendo corsi di formazione di Conciliatori per tutti i Notai, in esercizio ed in pensione, organizzando convegni su questo tema, a Milano (marzo 2006), a La Spezia (maggio 2006) a Roma (novembre 2006) e diffondendo capillarmente tra

gli iscritti un prontuario contenente varie tipologie di clausole ADR da inserire negli atti. Il CNN ha poi costituito uno specifico organismo di Conciliazione, la società ADR Notariato srl, ed ha programmato con altri enti e istituzioni un progetto di confederazione, con lo scopo di organizzare insieme iniziative comuni in questo settore.

Cos'è la conciliazione

Come noto, la conciliazione (mediation) fa parte

insieme all'arbitrato, alla negoziazione ed altre

procedure c.d. ibride, del più vasto settore,

denominato ADR (Alternative Dispute Resolution)

comprendente tutte le nuove tecniche risolutive

delle controversie, ma è fra tutte la più

vantaggiosa e quindi la più utilizzata, perchè

facilita la risoluzione dei conflitti con una

procedura rapida, economica, informale,

riservata, grazie all'ausilio di un terzo estraneo specificamente formato, che in modo neutrale, indipendente ed imparziale, senza mai prendere alcuna decisione vincolante in merito alla lite, aiuta le parti a trovare, anche con la ricerca di soluzioni creative, un accordo di reciproca soddisfazione.

Il ricorso alla procedura di conciliazione ha inoltre il pregio di evitare spiacevoli pubblicità negative e rotture contrattuali definitive in tutti quei casi in cui le parti avrebbero interesse a proseguire il rapporto, e di non precludere, in caso di insuccesso, il ricorso alle tradizionali vie giudiziarie.

L'interesse da parte del Notariato per la conciliazione è stato stimolato anche dalla grande affinità che questa nuova tecnica, caratterizzata dai requisiti di imparzialità, neutralità e riservatezza, presenta nei confronti della funzione notarile. Il notaio infatti assolve tradizionalmente nei suoi rapporti con la clientela un delicato compito preventivo e antiprocessuale, indaga la volontà delle parti, garantisce la validità giuridica dei suoi atti, facilita la ricerca di soluzioni negoziali soddisfacenti, mantiene, per un preciso obbligo di legge, una posizione assolutamente imparziale, rispetta l'obbligo dell'osservanza del segreto professionale, crea infine, grazie alla sua competenza giuridica ed al rapporto di fiducia che suole instaurare col cliente, il clima adatto a quello scambio di informazioni confidenziali che costituisce un presupposto indispensabile per una buona riuscita della conciliazione. Va poi ricordato che il notaio può attribuire all'accordo raggiunto suo tramite, l'efficacia di titolo esecutivo, completando il suo intervento nella veste di pubblico ufficiale.

Funzione sociale del notariato

La peculiarità di queste caratteristiche professionali può quindi offrire al notariato la possibilità di apportare un valore aggiunto all'attività di mediazione e prevenzione delle controversie, consentendogli di svolgere ancora una volta, con la competenza e la sensibilità che ne contraddistinguono il ruolo, quella funzione sociale che rappresenta uno dei suoi compiti primari. Va ribadito a questo proposito che il ricorso alle nuove tecniche alternative è stato in buona parte determinato dalla crisi, a livello mondiale, della giustizia ordinaria, dovuta in taluni ordinamenti ed in particolare in quelli anglosassoni, all'eccessiva onerosità dei procedimenti e, nel nostro, all'estenuante durata del contenzioso. In questo settore pertanto la funzione sociale del notariato si esplica nell'offrire un aiuto ai cittadini, che di queste disfunzioni sono le vittime, e nel tendere una mano alle istituzioni che questo aiuto l'hanno più volte sollecitato: basta por mente agli accorati appelli lanciati dalla magistratura in occasione delle ultime inaugurazioni degli anni giudiziari, per sentir affermare che "la strada della conciliazione timidamente intrapresa, va incoraggiata perché sembra essere l'unica in grado di rischiarare il fosco quadro descritto. ...Risultati concreti possono discendere soltanto da interventi fortemente innovativi per la soluzione delle controversie prima del processo "(27/1/2007 Corte App. Roma - Presidente Lo Turco (http://www.giustizia.it/uffici/inaug_ag/ag2007/ag2 007_rm.htm).

La riaffermazione del ruolo sociale, della competenza e della specificità del Notaio rappresenta dunque, a livello d'immagine, un importante obiettivo che la conciliazione potrà positivamente contribuire a raggiungere. Ma una così ambiziosa dichiarazione d'intenti dovrà accompagnarsi alla dimostrazione, in questo come in ogni altro settore della professione, delle qualità delle prestazioni notarili, attraverso la formazione e la deontologia. Tali presupposti saranno assolutamente indispensabili per giustificare, in un settore come questo soggetto alle regole della concorrenza, la scelta di un notaio piuttosto che di un altro operatore qualificato, e per riconquistare uno spazio che si è ultimamente perduto.

Diffusione della cultura della conciliazione

Mentre in passato, conciliare con equilibrio ed equità gli interessi di tutte le parti era una prerogativa tipica della funzione notarile, oggi la negoziazione dell'accordo e la risoluzione amichevole delle controversie interessano anche altri professionisti ed altre istituzioni, che hanno colto al volo l'importanza delle procedure ADR e ne hanno già messo in pratica le tecniche: va ricordato in particolare l'impegno profuso in

questo settore dalle Camere di Commercio, che hanno portato avanti varie iniziative, e proprio in questo periodo stanno effettuando un imponente battage pubblicitario, con la promozione di conciliazioni gratuite e con l'organizzazione di numerosi convegni.

Sarà dunque importante incoraggiare la partecipazione dei Notai a corsi preparatori e di aggiornamento, e addirittura fare di questa materia oggetto di insegnamento nelle scuole di Notariato: infatti per risolvere i conflitti non bastano, come potrebbe apparentemente sembrare, l'attitudine o il personale talento, ma è indispensabile l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, molto diverse da quelle utilizzate nello svolgimento dell'attività quotidiana, perchè dirette ad allenare la capacità negoziale e l'abilità di indagine psicologica più che la competenza giuridica. Vanno altresì sottolineati i benefici che queste nuove tecniche conciliative apportano anche nello svolgimento dell' attività professionale, e più in generale, in tutti i rapporti interpersonali. Diffondere le tecniche conciliative all'interno della categoria significa anche incentivare l'impiego delle clausole di conciliazione (o multistep, quando prevedano anche altri strumenti ADR) da inserire non solo negli statuti societari, ma anche in tutti quei contratti i cui effetti sono destinati a perdurare nel tempo.

La previsione nell'atto di una clausola di conciliazione sortisce come primo effetto, se adeguatamente illustrata, di diffondere la conoscenza dell'istituto; rende più rapido e snello l'eventuale successivo ricorso alla procedura; consente poi di predeterminarne i meccanismi e di individuare preventivamente l'organismo di conciliazione. Inoltre l'esperienza pratica ha già dimostrato che l'inserimento preventivo della clausola evita di far successivamente apparire la scelta della conciliazione una manifestazione di debolezza da parte di chi intende avvalersi della procedura.

E' evidente che, a decretare il successo delle

procedure alternative dovranno concorrere due

componenti essenziali ed imprescindibili: da un

lato i conciliatori e dall'altro gli utilizzatori. Per

quanto riguarda i primi, è stato autorevolmente

rilevato dal Dott. Marcello Marinari durante

l'interessante convegno "Conciliazione e

mediazione nelle controversie civili" organizzato dal CSM a Milano il 24/1/2005, che "il problema più grave, attualmente, è rappresentato dalla scarsità di conciliatori esperti e professionalmente formati.. senza i quali è illusorio cercare di favorire lo sviluppo delle procedure alternative" Di qui l'importanza della formazione, che deve

coinvolgere tutta la categoria e non più solo pochi volontari.

Per quanto concerne gli utilizzatori, va segnalata l'interessante proposta illustrata in quella stessa sede dal Dott. Marinari, riguardante l'affidamento in via sperimentale della procedura conciliativa a soggetti diversi dal giudice, sia in fase preventiva, sia nel corso del giudizio. Di qui è nata l'idea del "Progetto Conciliamo" , elaborato da un gruppo di studio informale promosso dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, al quale hanno partecipato Magistrati, l'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il Servizio di Conciliazione della Camera arbitrale di Milano, la Camera di Conciliazione dei Dottori Commercialisti, con la successiva adesione di Adr Notariato, avvenuta però quando la scelta degli Organismi di Conciliazione destinatari delle procedure stragiudiziali era già stata operata. Il Progetto Conciliamo si propone di diffondere la conoscenza della conciliazione stragiudiziale tra le imprese e i privati, attraverso una capillare opera di informazione e pubblicità, e di promuoverne l'utilizzo sia prima che durante i giudizi, grazie ad un ruolo attivo svolto da avvocati e magistrati e con la collaborazione di organismi esterni operanti nel distretto della corte d'Appello di Milano "che vogliano mettere a disposizione risorse atte, per quantità e qualità, ad avviare la sperimentazione del progetto di "conciliazione stragiudiziale" in ambito commerciale". L'obiettivo perseguito è davvero encomiabile, e ci auguriamo vivamente che l'auspicio formulato dai promotori "di ottenere consenso e supporto da parte di ogni istituzione pubblica e privata, in sede locale, nazionale, europea ", abbia pieno successo, di modo che, terminata positivamente la fase sperimentale, il modello possa essere esportato in tutte le Corti italiane. Ma ci auguriamo anche caldamente che ADR Notariato venga quanto prima inserita a pieno titolo tra gli organismi coinvolti in questo progetto. Perché ciò accada, e perché la conciliazione assuma un ruolo sociale e professionale importante tra le funzioni del Notariato, occorre non solo l'impegno tenace e costante di tutti gli organi nazionali e locali, ma anche e soprattutto la precisa volontà da parte di ciascuno, di riaffermare la presenza ed il ruolo del notaio nella società, ripensando ove necessario l'esercizio della professione, per offrire un servizio migliore a fronte dei cambiamenti sociali, e di promuovere e rendersi in prima persona partecipe di una formazione qualificata, rinforzata, specializzata e adeguata.

Cristina Sechi

Corrispondenza

"MISSION" DEL NUOVO CNN

Parto dall'ultimo episodio in ordine di tempo. Si rinnova il CdA di Generali. La parola d'ordine è "meno giuristi, più uomini d'impresa". Il risultato è che tra i consiglieri uscenti non riconfermati vi è anche il "nostro" Piergaetano Marchetti, autorevole e prestigioso Presidente di RCS Editori e del "patto di sindacato" di Mediobanca. Ormai è un esercizio ricorrente, fa trend fare a meno dei notai non appena se ne offre il destro. Generali si è semplicemente uniformata. Ma prendiamo una serie di altri esempi recenti. Sul testamento biologico, via via che il dibattito si è intensificato e fatto più concreto, qualunque accenno a un nostro ruolo si è perso per strada. Sul caso DICO, e cerco di affrontare questo argomento con la dovuta delicatezza, è bensì previsto un ruolo notarile nella proposta di legge Biondi, ma è previsto solo in quanto il riconoscimento notarile della convivenza di fatto viene considerato come un qualcosa di meno impegnativo e in definitiva di minor valore come fonte di diritti per i conviventi di quanto non sarebbe il deposito di dichiarazioni (congiunte o separate che le si vogliano) all'anagrafe comunale. Anche se pare ora che neppure un downgrading, un riconoscimento depotenziato, risulti accettabile per le autorità ecclesiastiche. E' verosimile che nel family day del 12 maggio avremo qualche eco di questo diniego. Sugli studi di settore, tra le poche categorie nel mirino che formano oggetto di studi ormai applicati come griglia vincolante per le dichiarazioni dei redditi da presentare quest'anno ci sono i notai (che pure com'è a tutti noto sono i maggiori contribuenti tra tutti i lavoratori autonomi), mentre non ci sono i commercialisti né gli avvocati, ancora soggetti a monitoraggio e quindi in grado di attestare redditi non congrui né coerenti con maggiori probabilità di spuntarla. Non parliamo della cancellazione delle ipoteche, su cui ci stiamo esercitando in un estenuante quanto poco fruttuoso sforzo di addolcire, tra le implicazioni della mazzata ricevuta, quelle più inquietanti sul piano della certezza del diritto. La "serie nera" potrebbe continuare, e non credo che la possiamo attribuire saragattianamente al "destino cinico e baro". Così come non credo che possiamo far finta di nulla, nascondere la testa sotto la sabbia e aspettare che "passi 'a nuttata", oppure proporci al più di dare qualche "buon consiglio tecnico-giuridico" al nostro amico Bersani.

E' stato eletto un nuovo Consiglio Nazionale, con una larga conferma dei consiglieri uscenti. Ma è stato eletto in un contesto profondamente diverso da quello di tre anni fa.

La consapevolezza del fatto che ci troviamo in una fase politica, o se preferite in una congiuntura, avversa sta ormai prendendo piede. Non capita più così spesso di leggere su Lista Sigillo interventi improntati al "bravi bene continuate così", oppure al "grazie di esistere", anche se naturalmente i ritardatari del trionfalismo mal riposto non mancano.

Del resto, non c'è bisogno di arrivare in alto fino a Piergaetano Marchetti per prendere atto della crisi. Basta vedere la sicumera con cui il Presidente dei commercialisti conta di recuperare pari pari alla sua categoria le competenze in materia di cessioni di quote e di aziende che le vennero sottratte dalla legge Mancino del 1992, come se d'incanto fossero venute meno le motivazioni formali e sostanziali che furono alla base della decisione di affidare ai notai quella funzione.

Il dottor Tamborrino pensa semplicemente di scegliersi anche lui, come tutti i buoni professorini bocconiani di questo mondo, come "Le Iene" e come numerose associazioni soi disant rappresentative dei consumatori, un bersaglio facile e abituato ad offrire l'altra guancia. Ma del resto il buon esempio ce lo dà qualche Presidente di Authority, che in questi giorni patisce molto perché la vicenda Telecom Italia ha regalato una grande visibilità al suo concorrente dell'AGCOM Calabrò anziché a lui: anche perché ormai parlar male del notariato come di solito fa il dottor Catricalà è diventato un tal luogo comune da non fare più notizia. Con buona pace degli autori del "caro notaio ti credevo più caro"… Si sente parlare sempre più spesso dell'esistenza di due notariati. Uno definito un po' più tradizionale, backward looking, ancorato alla tradizione e a una concezione che privilegia la "sacralità" della pubblica funzione a noi affidata, da salvaguardare contro tutto e contro tutti. L'altro invece che si autodefinisce più dinamico, al passo con i tempi, che non disdegna gli imperativi bocconiani dell'attività d'impresa e tende ad assimilare sempre più la libera professione alla filosofia imprenditoriale, facendo fronte come meglio può alla notevolissima difficoltà concettuale rappresentata del fatto che "il" modello d'impresa ormai affermatosi su scala

globale è quello anglosassone, e il modello anglosassone il notariato non lo prevede proprio…

Naturalmente sto semplificando e

schematizzando forse troppo. Non voglio affatto sminuire neanche per un momento tutto quanto di valido e di attuale c'è nella nostra corretta rivendicazione del modello della civil law rispetto a quello della common law per una società come quella italiana.

Il fatto è che io resto convinta che in una stagione come questa il Consiglio Nazionale debba essere un organo politico e non una sede seminariale per supertecnici del diritto.

Il Consiglio Nazionale, se anche fosse vero che il notariato ha due anime, dovrebbe (deve) considerarle entrambe vive e vitali, dovrebbe (deve) soprattutto sforzarsi di rappresentarle entrambe, di ricondurle ad unità. In caso contrario, la "serie nera" è destinata a continuare, anzi ad aggravarsi.

Questa è la vera "mission" del nuovo CNN, una "mission" certo non semplice, anzi estremamente ardua. Occorre infatti partire dal presupposto che la congiuntura politica avversa non sparirà come d'incanto, e che le vecchie tecniche di lobbying (o le nuove tecniche pubblicitarie utilizzate nel modo peggiore possibile) da sole non bastano. Ma questo implica anche il riconoscimento esplicito della fase di difficoltà, anzi di vera e propria crisi che attraversiamo, e della conseguente necessità di una "gestione straordinaria" di questa fase con tutta la categoria - quindi anche con Federnotai.

Il nostro imperativo non è più quello di magnificare questo o quel risultato (ipoteticamente) conseguito al fine di ottenere la rielezione, che è ormai alle nostre spalle, ma di trarre insegnamento per davvero dagli errori compiuti e, perché no, dalle sconfitte subite, senza cercare quindi di minimizzarle o di nasconderle sotto il tappeto.

Un'ultima, ma non meno importante, considerazione che voglio fare si riferisce ancora a Ferdernotai. Ci siamo trovati insieme il 12 ottobre dello scorso anno, non a Cortina né a Taormina (dove spesso si riunisce il CNN), ma a Roma, alla grande manifestazione delle libere professioni contro il decreto Bersani 1. Per la prima volta i notai sono scesi in piazza al fianco delle altre libere professioni che acquistavano in quella occasione maggior consapevolezza di sé e della propria forza, e questo lo dobbiamo soprattutto alla capacità organizzativa e di mobilitazione di Federnotai e dell'Asnol. La base, il notariato organizzato è andato in quella circostanza più avanti del vertice della categoria. Forse non è stata la prima volta, probabilmente non sarà l'ultima, ma una cosa è certa: la nostra categoria oggi ha bisogno più che mai di essere organizzata e combattiva, di dar prova di coraggio e anche, perché no, di fiducia in se stessa.

Giuliana Bartolini notaio in Roma Consigliere nazionale

L'ACCADEMIA DEL

E I SUOI PROGETTI

 

Non vi nascondo un certo imbarazzo. E' come chiedere ad un padre di parlare del proprio figlio. Proprio come per il rapporto più antico del mondo si rischia che il sentimento prevalga sulla ragione! Cercherò di essere lucido ed obiettivo. L'Accademia è nata per volontà di un gruppo di amici- notai nella condivisa consapevolezza che fossero maturi i tempi perché il notariato di base si aprisse di più alle attività, alle professioni, alle istituzioni.

Mai per contrapporsi al notariato istituzionale ma semplicemente per coadiuvarlo partendo dal basso. Dalle esigenze, ma forse ancor più dalle aspirazioni e dall'orgoglio di un "eroe dell'ordinario e del quotidiano" quale ciascuno di noi è diventato.

Ad un collega scettico, tra i tanti, giustamente preoccupato che l'iniziativa potesse interferire con gli organismi ufficiali, risposi con un paragone un poco blasfemo: esiste un'Autorità ecclesiastica ed una Comunità di fedeli, insieme facciamo la Chiesa.

Sono fermamente convinto di questo anche ora che rivesto un delicato ruolo istituzionale. Nella inesauribile opera di proselitismo ripeto sempre che qualunque iniziativa del notariato ufficiale può suonare autoreferenziante e, purtroppo, talvolta controproducente. L'Accademia del Notariato è alla costante ricerca di occasioni e di incontri che facciano emergere la figura del Notaio come necessaria nel tessuto istituzionale nazionale ed internazionale per riconoscimento di chi con il notaio, appunto, entra in contatto.

Sono consapevole che l'idea è non poco presuntuosa. Ma l'operazione è tanto più utile quanto più coinvolge contesti che ci vedono come fumo negli occhi. Per scarsa conoscenza della funzione, per eccessiva demagogia del mondo della politica e dell'informazione; o semplicemente, per esperienze negative ricevute dai peggiori di noi o forse anche dai migliori quando diamo alla professione il peggio! C'è poi chi cavalca, quasi per mestiere, i luoghi comuni dei privilegi, della casta, dei guadagni.. In quegli ambienti deve essere forte la nostra presenza positiva e mai domita. La storia ci insegna che quando grossi eventi distruttivi (guerre, cataclismi, pestilenze..) colpiscono realtà prima floride e lussureggianti, occorre che tutti si rimbocchino le maniche per ricostruire.

L'attenzione deve essere ad utilizzare tecniche che facciano tesoro delle esperienze negative.

Serve a poco criticare ed aggredire chi ha avuto la sfortuna di essere al timone quando è arrivato il tornado! Occorre fare altro e farlo in fretta. Le iniziative dell'Accademia del Notariato vanno da obiettivi minimi a progetti di più ampio respiro ed a più lungo termine.

A breve stiamo lavorando al Convegno- evento che noi chiamiamo "Incontro di primavera" e che già l'anno scorso, con "Liberismo ed Etica - il Notaio punto di confluenza", ci ha assicurato un discreto successo. Quest'anno l'evento ha ad oggetto "La tutela del patrimonio culturale nell'attività notarile", si svolgerà a Roma nella Sala Protomoteca del Campidoglio il 25 maggio ed attribuirà gli immancabili crediti formativi. È inutile negarlo, questi temi servono alla comunicazione, ma anche a guardarci intorno e a far emergere la nostra disponibilità in settori che, per ora, ci vedono coinvolti solo marginalmente. L'intervento dell'Accademia, lo scorso autunno, nell'ambito dell'incontro organizzato dall'ADR sulla Conciliazione sta dando i suoi frutti. Si sta avviando la subconciliazione e siamo quasi sempre presenti, come notariato, quando si parla e si organizzano eventi sulla Conciliazione che, ricordiamolo, era partita senza di noi. A più lunga scadenza stiamo lavorando a due grossi progetti.

Un Glossario del Notariato dal titolo "Le regole del Notaio" che ha due finalità. Innanzitutto facilitare il lavoro nostro, di chi ci controlla, di chi ci collabora o, semplicemente, di chi si affaccia alla nostra attività. In secondo luogo sarà una bella occasione per lavorare in sinergia con professori universitari, magistrati, professionisti, funzionari di uffici, studi del mondo imprenditoriale ed istituzionale.

Personalmente ho già collaborato e portato a

termine un'iniziativa simile, per un formulario

commentato degli atti delle società. L'opera,

presentata a febbraio scorso dal Presidente della

Corte Costituzionale, ha il pregio di avere

"coinvolto" oltre quaranta non notai in formule,

commenti e prefazioni predisposte da noi e da

loro, ed ha avuto molto

successo…interprofessionale. Il tutto nonostante

il dottor Catricalà e il professore Giavazzi non

perdano occasione per considerare

standardizzata e lobbistica la nostra… produzione professionale!

Occorre essere sempre vicini al mondo delle professioni con il quale dobbiamo conservare un rapporto privilegiato nel rispetto delle diversità per la nostra funzione pubblica.

A questo proposito ed in quest'ottica si muove

un'altra importante iniziativa: la creazione di un

blog telematico.

Si chiamerà "ContrariaMente" e sarà osservatorio

congiunto, di notai ed altre istituzioni e

professioni, in parte interpretativo ed in parte

propositivo. Per cercare di colmare le gravi lacune

di un mondo legislativo che sta toccando i livelli

minimi di armonizzazione con il sistema da

migliaia di anni a questa parte, Medioevo

compreso!

Molta attenzione l'Accademia ha ed intende avere

sempre più, per il mondo dei giovani. Siamo in

costante contatto con l'Associazione dei giovani

notai, ma abbiamo anche a cuore chi è vicino al

notariato, ma non è notaio.

Mi riferisco alla grande categoria degli addetti agli

studi notarili che va rivalutata. Si lavora al

progetto di formazione già da parecchi mesi e,

quanto prima, partiremo con i corsi anche e-learning.

Il 26 gennaio scorso l'assemblea plenaria dell'Accademia ha allargato il numero dei componenti del Consiglio direttivo, in modo che ciascun consigliere possa curare un settore. Per fare tutto questo e altro occorre essere in tanti, motivati ed entusiasti. Chi si sente coinvolto in questo spirito ed è maturo per questa "missione" farà cosa veramente gradita all'Accademia se chiederà di essere ammesso quale socio. Purtroppo dobbiamo autosostenerci. In fondo è meglio, saremo più indipendenti! Sono convinto che un notariato d'eccellenza sia importante per il progresso, non solo del notariato, ma di tutto il mondo civile.

Adolfo de Rienzi notaio in Roma

UNA PRECISAZIONE

Alla redazione di Federnotizie

leggo su Federnotizie il resoconto della riunione dell'8 luglio a Cascina Bergamina e mi sembra opportuna una precisazione dato che la necessaria sinteticita' con cui ovviamente si redigono questi verbali forse non chiarisce appieno il pensiero che in quella occasione espressi.

Del mio piu' ampio intervento si riporta che "Liotta ricorda le peculiarita' "politiche" del Piemonte e lo "strapotere" in zona dei Consigli notarili". In realta' nel trattare dei problemi e delle difficolta' incontrate dall'associazione sindacale piemontese nel coinvolgere i colleghi, avevo cercato di evidenziare le varie cause che a mio avviso - e parlandone spesso con Grazie Prevete - ne erano alla base.

In particolare facevo (forse banalmente) notare come non fosse cosi' facile, al di la' delle apparenze e se non in auto, raggiungere Torino per partecipare ad eventuali incontri sindacali e, con il moltiplicarsi delle occasioni di incontro tra colleghi in dipendenza dei crediti formativi, sottolineavo la naturale tendenza a preferire questi ultimi ai primi, anche in virtu' dei luoghi in cui si svolgono. Ancora ricordavo le vicende degli anni passati sfociate in un provvedimento disciplinare del locale Consiglio e narrate da Federnotizie, le

quali possono aver creato un atteggiamento non sempre favorevole al Sindacato. Sottolineavo, poi, la convergenza di obiettivi tra Federnotai e Cnn (spesso nel senso di un'adesione del Cnn a proposte del Sindacato) e il ruolo attivo dei locali Consigli notarili nonche' l'assenza, almeno apparente, di colleghi con cui realizzare un ricambio generazionale nell'associazione come la stessa Grazia confermava e dovuta, forse, anche a quella riservatezza piemontese (che anche io apprezzo e) che puo' talora condurre a un maggiore individualismo rispetto ad altre regioni.

Da qui l'idea - condivisa da Grazia e basata sul fatto che non sono gli iscritti piemontesi a mancare ma la voglia di riunirsi per il Sindacato - di iniziare a studiare forme e tempi per un'aggregazione con la vicina e attiva associazione lombarda. Piu' che ragioni "politiche" o "strapotere", che potrebbero dare l'idea di una non condivisone delle linee dell'associazione o di un atteggiamento di contrapposizione dei Consigli notarili, potrei sintetizzare il mio pensiero dicendo che ragioni "geografiche" e caratteriali ad oggi rendono necessaria un'azione diretta a non disperdere il patrimonio di iscritti e di - a tutti note capacita' - dei notai piemontesi.

Un caro saluto

Giovanni Liotta Notaio in Torino

Attività Sindacali

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL GIORNO 17 MARZO 2007

Roma, presso la sede sociale alla via Flaminia, civico 158.

L'assemblea si apre alle ore 11,05 circa.

Sono presenti:

per il Triveneto: Bidello, Ferretto;

per la Campania: Fiordiliso, Miranda, Pappa

Monteforte, Pesiri, Scarfò;

per la Lombardia: Umberto Ajello, Guerra,

Iannaccone, Munafò, Somma;

per il Lazio: Bellelli, Germani, Giuliani, Perna,

Rummo, Sciumbata;

per il Piemonte: Liotta, Prevete;

per l'Emilia: Ianniello, Spadola;

per le Marche: Biondi, Colangeli, De Angelis;

per la Sicilia: Magno, Minutoli.

Apre la riunione il tesoriere Rummo per

presentare all'assemblea i dati di bilancio. Si

rammarica per il mancato invio dell'elenco iscritti

da parte di alcune associazioni regionali e per le

solite difficoltà Diners.

Le disponibilità liquide pari ad euro 295.904,44,

oggettivamente elevate, come da bilancio allegato

in copia al presente verbale, provano la corretta

ed oculata gestione.

Seguono gli interventi di Ianniello sull'opportunità

di utilizzare tali fondi tenuto conto della natura

della Federazione e di Bidello che chiede lumi

sulla eliminazione del logo di Federnotai dalla

carta Diners.

L'assemblea, all'unanimità, approva il bilancio.

Prende la parola il Presidente Fiordiliso per

relazionare su alcuni dei più recenti "eventi

sindacali":

- 1) cena del 16 marzo 2007 presso il Prestige Hotel di Roma con Consiglio e Cassa nazionale;

- 2) lettera del 20 novembre 2006 del collega Miro Falchi nella quale si esprimevano critiche sulla posizione palesata in lista sigillo sui minimi tariffari dall'associazione sindacale campana e sui contatti avviati da Federnotai con i sindacati per la sottoscrizione di un'ipotesi di contratto di lavoro per i praticanti notai.

Più precisamente, Fiordiliso fa notare come nella missiva di Falchi - conclusasi con le sue dimissioni da delegato nazionale e da Presidente dell'associazione locale - e nella successiva delibera dell'assemblea dell'associazione sindacale dei notai della Sardegna "Gigi De Riso" datata 3 febbraio 2007 si facesse riferimento alla "sottoscrizione" - in realtà mai avvenuta - con i sindacati di un protocollo relativo al contratto dei praticanti e si rimarcasse l'azione non concertata

svolta in proposito dal Presidente nazionale e da alcuni componenti della Giunta. Fiordiliso ricorda come lo spirito sindacale si sia sempre caratterizzato per la libertà di espressione a livello locale e cita, al riguardo, le iniziative lombarde sui protocolli e quelle del Triveneto sulla preselezione. Ribadisce, però, che mai e poi mai la Giunta si è mossa in distonia con i deliberati dell'assemblea dei delegati, ritenendo fondamentale per la definizione delle linee politico-programmatiche del sindacato il contributo fornito dalle singole associazioni;

3) tema dei protocolli e "pericolosità" del recente deliberato (protocollo n. 6) sulle visure nel quale si rimarca l'obbligo della dichiarazione notarile in ordine agli accertamenti effettuati;

4) problema della sede di Federnotai e difficoltà palesate dalla Cassa nazionale del Notariato e da Notartel di lasciare invariato la quota di canone pagata dal sindacato;

 

5) ipotesi di assemblea dei delegati per fine settembre da organizzare a Capri, presso hotel Quisisana;

6) necessità di sostituire - su sua richiesta - il Notaio Sacchetti alla vice presidenza Consilp, preferibilmente con altro collega romano. Prende la parola Bidello per esprimere critiche sull'"estremismo" della posizione sindacale sarda. Conclude chiedendo che il rapporto con i sindacati sul contratto praticanti continui, che Federnotai faccia sentire la sua voce sui protocolli e che le riunioni dei delegati si svolgano preferibilmente a Roma.

Seguono gli interventi di Biondi e di Prevete sostanzialmente concordi sulla necessità di continuare gli incontri volti alla definizione di una bozza di contratto per i praticanti notai. L'assemblea decide di votare per singoli argomenti.

Quanto al "tema Sardegna" L'assemblea

- vista la lettera del delegato Miro Falchi e la delibera dell'assemblea sindacale "Gigi De Riso" riguardanti, in generale, le modalità operative della Giunta di Federnotai e del suo Presidente e, in particolare, la vicenda dei contatti in corso con le associazioni sindacali nazionali per la definizione di un protocollo d'intesa per il contratto di lavoro dei praticanti;

- udita la relazione del Presidente sull'argomento e - preso atto - della mancata sottoscrizione di alcun accordo in proposito con le organizzazioni sindacali;

- considerato che non si ravvisano motivi di censura sull'operato della Giunta di Federnotai e del suo Presidente, da sempre rispettoso dei deleberati dell'assemblea dei delegati Delibera

1) di approvare le modalità operative della Giunta

e del Presidente;

2) di invitare l'Associazione dei Notai della

Regione Sardegna a riconsiderare i propri

deliberati alla luce dei reali accadimenti ed a

riprendere i rapporti con la Federazione nel

consueto e tradizionale clima di amichevole e

fattiva collaborazione.

Quanto ai "protocolli"

Si riapre la discussione con gli interventi di Ajello (secondo il quale i protocolli mortificano la professione), di Colangeli (che li ritiene utili, ma non più di tanto), di Prevete (i protocolli ribadiscono l'importanza dell'atto pubblico ma vanno esaminati singolarmente), di Ianniello (la professione non può essere ingabbiata con regole ferree, in special modo quando la maggioranza dei notai opera correttamente; il Consiglio nazionale deve rispettare i voti congressuali), di Iannaccone (i protocolli non devono cancellare la discrezionalità notarile).

Prendono di seguito la parola, Pesiri per rimarcare il rapporto diretto che esiste tra libertà, creatività intellettuale e funzione notarile e Spadola che si interroga sulla valenza interna e/o esterna dei protocolli, sui nessi tra compenso professionale e qualità della prestazione e si dichiara favorevole ai protocolli ricordando come troppa "libertà" possa nuocere al notariato.

Alle ore 12,50 arrivano il Presidente Paolo Piccoli, il Consigliere nazionale Guido Bolognesi ed il nuovo Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Maurizio D'Errico.

Dopo i saluti, interviene Piccoli per ribadire quanto il Consiglio Nazionale ricordi i deliberati di Riva del Garda. I protocolli resi pubblici sono stati

approvati in prima lettura e saranno vincolanti solo

dopo il voto che seguirà ad un approfondito

dibattito.

Il vero problema non è quello della critica generica

ai protocolli ma dell'individuazione, in concreto,

delle menzioni superflue.

La categoria deve evitare contrapposizioni

manichee, anche per rispondere adeguatamente

agli attacchi esterni

Le regole saranno tarate sul notaio che si vuole,

senza dimenticare le peculiarità degli atti di

modico valore per i quali, però, la stessa

imposizione fiscale dovrà essere rivista.

Prende la parola il neo Presidente D'Errico e

ricorda i suoi trascorsi sindacali. Ribadisce

l'importanza del collegamento notaio/territorio e

del dialogo della categoria con le forze politiche,

indipendentemente dai ruoli istituzionali e dalle

competenze "specifiche".

Si passa alla votazione.

L'assemblea

considerata la relazione del Presidente Fiordiliso;

ascoltati gli interventi dei delegati

fermo restando

il giudizio positivo sui protocolli, da intendersi

indicazioni di comportamenti omogenei sul

territorio per la stesura degli atti

delibera

di proporre al Consiglio Nazionale del Notariato di

proseguire nella procedura di approvazione dei

protocolli, nel rispetto dei voti congressuali

dell'Assemblea plenaria di Riva del Garda.

L'assemblea viene chiusa alle ore 14,30, dopo la

nomina di una commissione per la

predisposizione della bozza di contratto di lavoro

per i praticanti notai da sottoporre - dopo i controlli

del caso - alle organizzazioni sindacali nazionali,

commissione della quale vengono chiamati a far

A cura di Vincenzo Pappamonteforte

parte i colleghi Ajello, Germani e Perna.