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maggio 2000

                   

Sommario

 

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Corsivo redazionale
Andrea Sacchetti e Angelo Colangeli La nuova giunta Federnotai: uomini, idee e programmi
Dalla redazione Appunti in materia di preventivi di costo delle prestazioni notarili
Paolo Setti Sul monitoraggio: a margine dell'assemblea distrettuale di Milano del 28 febbraio 2000
Alessandro Marzocchi Cibercrazia ed habeas corpus informatico
Luigi AntonMaria Ciampi Par condicio denegata
Fior del mal Massimo, Massimo rendimi le mie auto
Roberto Dini Una proposta di revisione del sistema del registro
Interviste del lunedì Massime del Tribunale di Milano Sezione Ottava - commentate da Nicola Dubini
Notaio contro Mutui e decreti di trasferimento: problemi nella prassi del Tribunale di Monza, contributo di V. Quagliata
Esperienze Riunioni del consiglio di amministrazione in tele e video conferenza
  Problemi successori
Attività sindacali La Consilp-Confprofessioni di G. Pocaterra
  Sintesi del verbale FederNotai del 4 marzo 2000
Corrispondenza Lettera di Gianemilio Franchini

 

 

 

Corsivo redazionale

 

La notizia del giorno è sicuramente la presentazione, da parte del Ministro dei Trasporti Pierluigi Bersani, di un disegno di legge volto a riformare il sistema di trasferimento di auto e motoveicoli con eliminazione dell'intervento notarile.

Sulla "lista sigillo" sono state ricordate le parole di Sabatino Santangelo, risalenti al lontano 1976, e applicate alla vicenda in questione: "...(la categoria notarile) si sarebbe dovuta ritirare su posizioni squisitamente tecniche, facendo sentire il peso e la necessità della sua esistenza, abbandonando il campo dei facili guadagni ad altri operatori; avrebbe dovuto porre a disposizione del pubblico e dei pubblici poteri, da un lato la sua imparzialità e dall'altro lato la sua competenza in settori del diritto che le sono sostanzialmente e congenialmente riservati. Da questo esclusivismo tecnico avrebbe tratto, in un clima di sempre maggiore competenza, la possibilità di incidere profondamente sulla interpretazione di certe norme, mutando così la figura di notaio-documentatore in quella di notaio-interprete, influenzando non poco il processo di rinnovamento del diritto privato ..."

Da parte nostra non possiamo non ricordare il più recente intervento di Grazia Prevete, allora presidente di Federnotai, al XXXVI Congresso Nazionale ed il lungo mormorio che seguì questo coraggioso passaggio. "Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto della realtà e dare il segno che il notariato è vitale ed all'altezza dei tempi; alcune delle nostre funzioni sono viste dall'utente come un parassitario retaggio di privilegi antichi: a chi giova continuare a difendere l'aggravamento burocratico costituito dall'intervento del notaio in atti ripetitivi, che certo non danno lustro alla nostra immagine? Al notariato no di certo e neppure ai colleghi che queste funzioni esercitano, funzioni che, pur costituendo fonte di proventi, sviliscono l'immagine dell'intera categoria e fanno sì che il Sottosegretario ai Trasporti si senta in diritto di definirci - "una corporazione che beneficia delle pastoie burocratiche" -.

Detto questo la notizia del disegno di legge "Bersani" non ci ha fatto particolarmente piacere ed anzi ci porta un senso di disagio. Ma i motivi di questo disagio non sono francamente spendibili.

Si è infatti sottolineato come la Cassa Nazionale del Notariato, da questa riforma, uscirà sicuramente impoverita. Ma questa non è una conseguenza che possa interessare qualcuno al di fuori del notariato. Piuttosto l'eventuale impoverimento della Cassa potrebbe essere speso politicamente per ottenere un altro provvedimento legislativo che da tempo si attende e che provocherebbe, sempre in ottica di Cassa (e, ancor più, di etica e trasparenza tributaria), un consistente e probabilmente superiore aumento delle entrate.

Ci riferiamo, ancora una volta, alla questione "prezzo-valore" che ci aspettavamo risolta dal Decreto Legislativo che ha varato il modello unico informatico (così facevano sperare le bozze del decreto circolate fino a quest'autunno), ma che da tale provvedimento è inspiegabilmente (e l'avverbio ci pare appropriato in tutte le sue sfumature) scomparso.

E' stato anche fatto notare che l'intero notariato, o più correttamente il notariato che non ha organizzato il servizio autoveicoli attraverso associazioni distrettuali di stampo semimonopolistico, da questa riforma uscirà con notevoli problemi deontologici.

Senza voler dar voce ai pregiudizi che hanno spesso accompagnato lo svolgimento del servizio autoveicoli, non si può non sottolineare come, specie nei grandi e medi centri, si sia verificata una sorta di specializzazione: questo lavoro viene svolto da pochi e quei pochi fanno quasi esclusivamente questo lavoro.

Secondo taluno il venir meno di una quasi esclusiva fonte di reddito provocherebbe il ritorno "sul mercato" di un certo numero di notai disabituati a svolgere la loro funzione nei settori immobiliari e societario. Il pericolo che a ciò conseguirebbe sarebbe quello di vedere confluire gli "ex trapassisti" in quelle organizzazioni "terze" che organizzano il lavoro notarile degradando, anche in campo societario e immobiliare, l'intervento del notaio a quello di mero certificatore. Ed è un pericolo già imminente perché nessuno attenderà per muoversi il giorno in cui il disegno sarà legge.

Questo ci pare un timore che non deve indurre a facili ed ingiuste generalizzazioni; semmai dovrà essere nostro compito rendere effettiva la vigilanza dei consigli notarili (e di questo argomento potrete leggere nell'articolo di Paolo Setti pubblicato in questo stesso numero).

Anche in questo caso i problemi prospettati andrebbero spesi "politicamente" per ottenere in contropartita una urgente approvazione del nuovo procedimento disciplinare.

Né i problemi di cassa, né quelli disciplinari possono quindi essere utilizzati con profitto per contrastare il progetto di riforma.

Resta da vedere se - assodato che il sistema attuale non può essere considerato soddisfacente (anche se spiace vedere demagogicamente affermato che l'alto costo dei trapassi dipende dall'intervento notarile) - il notariato sia in grado di offrirne uno migliore.

Negli ultimi anni è stata prospettata dal CNN, (ripetutamente e nelle più appropriate sedi ma senza mai uscire allo scoperto con un'adeguata campagna di stampa o sensibilizzando le associazioni dei consumatori), l'idea di accollare l'obbligo di trascrizione nel registro automobilistico a notaio telematicamente connesso al registro stesso.

Per poter proseguire nell'analisi del problema è però necessario fare un passo indietro.

Spetta al legislatore e non al notariato stabilire quali siano i beni la cui circolazione (giuridica) debba sottostare ad un regime regolamentato.

Il legislatore, ad esempio, ha ritenuto che non dovesse essere regolamentata la circolazione (giuridica) dei ciclomotori e nessuno si è mai sognato di criticare questa scelta. Ben avrebbe potuto rendere libera la circolazione dei motocicli sino ad una cilindrata di 250 cc.e la sua scelta avrebbe dovuto essere parimenti accettata.

Così il legislatore potrebbe decidere di adottare un regime di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli simile a quelli del mondo anglosassone, ritenendo che essa non debba essere fornita di particolari garanzie. E questa scelta dovrebbe essere accettata dal notariato o dallo stesso criticata, con una voce in capitolo non diversa da una qualsiasi altra componente sociale e comunque con un diritto di interloquire assai minore rispetto a quei corpi intermedi cui è affidata la tutela dell'ordine pubblico.

Il disegno di legge Bersani, però, non sembra muoversi in quest'ottica di libera circolazione di auto e motoveicoli: se da un lato infatti pare togliere a tali beni la qualifica di "mobile registrato", dall'altro sostituisce al Pubblico Registro Automobilistico un altro registro chiamato "Archivio Nazionale dei Veicoli", ammettendo così la necessità di una circolazione giuridica regolamentata, che consenta sempre l'identificazione "del responsabile di ogni singolo veicolo". E se l'idea del legislatore resterà orientata in una prospettiva di controllo dei trasferimenti, il notariato sembra legittimato a far valere il peso della sua esperienza.

Certo appare corretta, nella duplice ottica di rendere sicura e sburocratizzata, la vendita di un veicolo, l'idea di far sottoscrivere l'atto di trasferimento a venditore ed acquirente dinnanzi ad un pubblico ufficiale informaticamente collegato al registro dei veicoli e quindi in grado di restituire in tempo reale i documenti del veicolo "girati" al nuovo proprietario. Ciò agli stessi costi (notarili) contenuti di oggi e con una sicurezza assai maggiore rispetto a quella offerta da un'agenzia dietro la quale ben potrebbero nascondersi interessi contrapposti a quelli perseguiti dal legislatore.

Detto questo è pure necessario evidenziare come, pure nell'ipotesi prospettata, l'attività notarile si ridurrebbe all'accertamento dell'identità personale delle parti (di fatto basata sull'esibizione di un documento di riconoscimento, e sappiamo quanto minato sia e stia diventando questo terreno) e all'esame di alcuni casi di legittimazione all'esercizio del diritto soggettivo (da non ingigantire se si pone attenzione alla reale portata dell'articolo 2384 del codice civile).

Per il resto il notaio fungerebbe da terminale remoto del registro dei veicoli e questa non è certo una funzione che vale la pena di rivendicare in esclusiva.

Il notariato moderno, quello che si riconosce più nella qualifica di interprete che in quella di documentatore, trova e troverà una sua ragion d'essere quando accanto ad una funzione di valenza e di interesse pubblico (quale quella certificativa, quella di documentazione di negozi di rilevanza collettiva o, ancora, di incaricato di dar pubblicità a determinati negozi), debba essere messa in campo quella competenza giuridica che si traduce in quello che siamo soliti chiamare "adeguamento" o nella capacità di "fornire regole", siano esse negoziali, di funzionamento di un organo collegiale o altro ancora.

Ciò non significa che il notariato si debba ritirare da ogni attività che abbia una mera valenza certificativa, ma solo che per tale attività non possa essere pretesa e difesa un'esclusiva.

Significativo può essere l'esempio delle vidimazioni, istituto per il quale è in discussione l'utilità, ma non l'affidamento al notaio. Il notaio non è l'unico soggetto incaricato dall'ordinamento per le vidimazioni dei libri sociali che, come è noto, possono essere effettuate anche da altri uffici pubblici. E tuttavia la gran parte delle vidimazioni continuano ad essere fatte negli studi notarili, che evidentemente garantiscono, pur a costi più elevati, un servizio di maggior soddisfazione per l'utente.

Ed ancora molto somigliante pare il caso delle girate sui certificati azionari che consistono, guarda caso, in un accertamento dell'identità personale del girante ed in un controllo della sua legittimazione a disporre. Ed anche le girate azionarie sono affidate al notaio e, contemporaneamente, ad altri soggetti quali le banche e le società di intermediazione mobiliare.

In sintesi.

La volontà del legislatore di riformare il settore è da condividere, perché l'attuale sistema pur essendo macchinoso e costoso, non fornisce le garanzie che sarebbe lecito attendersi.

Qualora, come pare, nel riformare il sistema il legislatore intendesse non assumere un orientamento liberista, ma conservare una regolamentazione con fini di controllo e sicurezza, il notariato deve far valere la sua esperienza per evitare l'errore di affidare funzioni d'interesse pubblico a soggetti privati non controllabili.

I trasferimenti dei veicoli devono continuare ad essere "certificati" da pubblici funzionari ed i notai possono anche essere compresi tra questi soggetti. Molto più discutibile che possano rimanere gli unici soggetti, non essendo qualificabile come "notarile" una funzione di mera certificazione.

 

 

 

La nuova Giunta Federnotai uomini, idee e programmi

La nuova giunta che coordinerà l'attività di Federnotai nei prossimi tre anni è stata nominata a Roma il 4 Marzo 2000.

Ne fanno parte Mario Gialanella del Triveneto, Vittorio Margarita della Campania, Federico Tonelli dell'Emilia Romagna, Enrico Troisi del Piemonte; Vicepresidente è stato nominato Angelo Colangeli delle Marche; segretario-tesoriere Monica Paggi di Roma e Presidente chi scrive, Andrea Sacchetti, di Roma.

Si è trattato di un'elezione che ha richiesto un lungo periodo di gestazione per far emergere sia i nominativi dei candidati sia una linea programmatica qualificante per il prossimo futuro.

Nonostante il lavoro della giunta uscente, ed in particolare di Grazia Prevete per garantire nella massima trasparenza una successione ottimale, diversi delegati delle Associazioni Sindacali Regionali hanno espresso nella riunione che ha dato luogo alle nomine una più che legittima istanza di chiarezza in ordine al programma ed alle candidature.

Queste posizioni hanno, peraltro, garantito un dibattito serio e non formale; l'elezione che ne è seguita, proprio in virtù della qualità degli interventi non è stata pertanto nell'esito e nella sostanza conseguenza di volontà precostituite, ma, anche per i numeri che l'hanno supportata, frutto del pieno convincimento dei delegati.

Il fatto che si sia infine riusciti ad esprimere forti posizioni comuni, è di per se stesso una garanzia di solidità per una Giunta che si pone programmi e traguardi ambiziosi e di largo respiro.

Ma che soprattutto è consapevole di iniziare un lavoro senz'altro impegnativo. Da un lato per il dibattito che investe oggi il ruolo delle libere professioni in genere e del Notariato in particolare, nonché per la sfida che la società anche a noi lancia in tema soprattutto di qualità delle prestazioni e di nuove tecnologie; dall'altro per la obiettiva necessità di rafforzare l'organizzazione ed il ruolo che sia internamente che esternamente alla categoria, il Sindacato è chiamato a ricoprire.

Da sempre luogo di incontro e circolazione di uomini ed idee, Federnotai ha svolto anche nei confronti degli organi istituzionali del Notariato un compito di innovazione ed adeguamento alle nuove realtà individuando, non senza contrasti ma spesso con largo anticipo, percorsi, problematiche ed istanze talvolta recepite a distanza di anni.

In una società, in cui peraltro il Notariato godeva di una posizione forte, ma nella quale tutto cambiava solo in funzione del fatto che tutto dovesse rimanere uguale, il suo ruolo di stimolo e anche di critica all'interno della categoria è stato guardato a volte, forse, con sospetto da una parte dello stesso Notariato per così dire tradizionale, sostenitore di ruoli e prerogative già definite che si giustificavano e venivano giustificate in sé.

Il dibattito che ne è seguito è stato conseguentemente, per questi motivi, per molti versi anche acceso ma sempre interno alla categoria, mai seriamente chiamata dalla società civile a giustificare le sue funzioni e la sua organizzazione.

I cambiamenti del quadro generale, l'avvento dell'era informatica, la rottura di stabili equilibri politici; i mutamenti generazionali e di costume che si sono verificati nel corso degli anni, l'intensificarsi degli scambi internazionali, l'avvento della moneta unica europea, in definitiva il febbrile susseguirsi di continui cambiamenti in ogni settore della società, mettono oggi duramente e continuamente alla prova la nostra professione così come è stata pensata e si è evoluta nel corso di decine di anni.

Se ce ne fosse bisogno, ed è cronaca di questi giorni, l'annunciata abolizione del P.R.A. e l'eliminazione della stessa categoria di beni mobili registrati, è, a prescindere da un giudizio sul merito della questione, (giudizio che Federnotai si riserva di esprimere al più presto) la prova, per così dire, della estrema velocità dei tempi. Cambiamenti, anche rilevanti, di fatto e di diritto, vengono predisposti senza preavviso, senza il supporto di riflessioni consistenti e senza, soprattutto, il contributo di studio della nostra categoria.

Sarebbe peraltro ritengo estremamente ingeneroso muovere facili censure all'operato dei nostri Organi Istituzionali. Qui si tratta, a mio modo di vedere, di qualcosa di diverso.

E' tutto il Notariato che deve operare una profonda riflessione su se stesso, sul suo ruolo e sulla sua organizzazione. Difendere la sua funzione ed il suo prestigio nella società. Trovare nell'epoca dei mass media e della telematica gli strumenti idonei per salvaguardare il rilevante patrimonio di valori e qualità che ne supporta l'identità storica.

E' in questo contesto che il Sindacato, che ha fornito e fornisce agli Organi Istituzionali del Notariato uomini ed idee, per la sua stessa struttura e per l'agilità di movimento che gli è consentita, può svolgere in favore della categoria un ruolo nuovo e determinante puntando sulle qualità migliori del mondo notarile: terzietà e imparzialità della funzione, correttezza formale e sostanziale, elevata capacità di mediazione e adeguamento alla legalità nella contrattualistica privata, supporto storicamente valido e fedele della Pubblica Amministrazione e, con le nuove competenze, in materia di G.O.A. e pubblici incanti, della stessa Amministrazione della Giustizia; criteri di selezione trasparente e meritocratica nell'accesso alla professione; alta capacità di adeguamento alle nuove tecnologie; la stessa connotazione del ruolo misto di pubblico ufficiale e libero professionista, che, come hanno notato firme prestigiose dell'informazione economica, garantisce al meglio una certa dose di privatizzazione della funzione pubblica senza che ne vengano dismessi i valori e le garanzie.

Tutto questo e molto altro ancora fa del Notariato una professione moderna ed insostituibile nella nostra società, in grado di resistere a critiche superficiali e prive di reale conoscenza dei problemi.

Sono molte peraltro le cose da fare, le sfide da raccogliere. Il Sindacato si impegnerà all'interno ed all'esterno della categoria per fare emergere valori di conoscenza e di qualità.

Dovranno essere continuate ed incentivate le iniziative portate avanti dalla giunta uscente con le organizzazioni dei consumatori; i rapporti con la stampa, con le associazioni rappresentative degli inquilini e del mondo della cooperazione con particolare riferimento al fenomeno dell'alienazione del patrimonio dello Stato e degli Enti pubblici e previdenziali.

Riaffermata attraverso un forte dialogo interno l'unità della categoria, che è chiamata nel suo insieme a rafforzare le strutture e l'organizzazione, dotandosi di mezzi nuovi e di nuove metodologie che consentano una maggiore penetrazione nel politico e nel sociale.

Sarà fondamentale, nel rispetto dei reciproci ruoli, un dialogo il più possibile costruttivo con il Consiglio e la Cassa Nazionale del Notariato che arricchisca di contenuti e di sinergie l'attività da svolgere. In questo quadro il Sindacato dovrà farsi latore delle istanze più moderne; assumere iniziative tese a realizzare obiettivi di qualità e di aggiornamento delle tecnologie dei singoli studi; di risparmio di spesa in un'ottica di mercato e di liberalizzazione delle tariffe che, attraverso maggiori tagli alle spese di gestione, consenta di mantenere il decoro ed il prestigio professionale, salvaguardando il costo sociale della prestazione; favorire l'associazionismo, garanzia di crescita professionale, di aggiornamento e di potenziamento delle strutture, sia nei settori tradizionali che in quelli delle nuove competenze; contribuire in definitiva acché all'appuntamento con i tempi che cambiano, il Notariato si presenti sempre pronto e dotato degli strumenti che la società gli richiede.

Affinchè questo possa accadere tuttavia, occorre un generalizzato cambiamento di mentalità: in questi tempi, non si richiede individualismo ma partecipazione.

Il Sindacato dovrà fare la sua parte. Sarà presente nei Congressi, nei Convegni e nelle Riunioni di studio. Stimolerà l'attività delle Associazioni Regionali e cercherà di ampliare al territorio nazionale le iniziative più significative. A questo riguardo sono già allo studio le esperienze dell'Associazione dell'Emilia Romagna in materia di qualità delle prestazioni e di informatizzazione degli studi; del Sindacato del Lazio, che si è fatto promotore di una Associazione in materia di incanti, che già raggruppa molti colleghi che si sono resi disponibili per questa attività, nonchè di una iniziativa che, di concerto con il Consiglio Notarile di Roma, unirà in associazione i colleghi interessati alla dismissione del patrimonio degli Enti pubblici previdenziali.

Sono state già avviate trattative con le maggiori compagnie telefoniche che dovrebbero presto portare ad un consistente taglio di questa voce di spesa, e, sempre in questo quadro, ad interessanti nuove proposte per l'allacciamento di linee non tradizionali che garantiscano un più veloce accesso informatico alle banche dati.

Si sta altresì lavorando ad un progetto di carta di credito specificamente concepita per i bisogni dello studio notarile nell'ottica di realizzare, approntare e predisporre sistemi di pagamento, eventualmente anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, caratterizzati da sicurezza e velocità. La nuova giunta si è già dotata di sistemi di audio conferenza che consentono un continuo aggiornamento sull'attività dei suoi componenti; questi strumenti permetteranno alle Associazioni Sindacali Regionali un nuovo sistema di comunicazione diretto a facilitare lo scambio di opinioni ed informazioni al di là delle tradizionali riunioni dei delegati. Saranno altresì sviluppati sistemi di video conferenza che faciliteranno le occasioni di incontro e di confronto sul territorio nazionale.

Per quanto poi concerne più strettamente la struttura sindacale, la nuova giunta, in pieno accordo con quella uscente, ritiene doveroso intervenire su quelle realtà regionali in cui negli ultimi anni, l'attività sindacale non ha espresso segnali consistenti di vitalità.

Anche per questo, ma non solo per questo, ritiene di dover dare avvio a modifiche statutarie che prevedano per il Sindacato un Organismo Consultivo dotato anche di poteri di indirizzo gestionale di cui faccia parte la sua memoria storica, i colleghi che, anche se impegnati in altri fronti, negli anni hanno lavorato e lavorano sul territorio per Federnotai e del cui contributo l'attuale giunta non può e non vuole fare a meno.

Andrea Sacchetti, Presidente di Federnotai

 

 

 

La nuova Giunta esecutiva di Federnotai, eletta dall'assemblea dei delegati il 4 marzo u.s., ha iniziato la propria attività nella consapevolezza di assumere la guida del sindacato in una fase della vita sociale che vedrà una profonda trasformazione delle professioni liberali.

I mutamenti che si preannunciano e che sono già allo studio non potranno non interessare il Notariato per la sua storica funzione di cerniera fra gli interessi dei privati e gli interessi generali, fra Stato e Cittadini.

Ma questa trasformazione attesa e ineludibile non può essere demandata totalmente ad altri, ma deve nascere da un confronto di idee tra politica e Notariato inteso questo come singoli e come componenti istituzionali e sindacali.

Federnotai, proseguendo nel cammino già intrapreso e che ha visto nei congressi degli ultimi anni momenti di approfondimento e dibattito, si propone di contribuire alla creazione di una nuova cultura del Notariato che criticamente si ponga in direzione di una trasformazione che, lungi dall'essere fine a se stessa o sterile ricerca del nuovo a tutti i costi, faccia del Notariato una presenza vitale nella società, consapevole del proprio ruolo, profondo conoscitore della realtà e capace di dare risposte adeguate alle esigenze di una società che cambia rapidamente.

Per costruire il Notariato del domani, occorre partire da una nuova prospettiva, occorre ripensare il Notariato come servizio, come mezzo attraverso il quale realizzare e fornire tutela agli interessi e ai diritti dei singoli nel quadro e in armonia con gli interessi e i diritti della generalità dei cittadini.

Se la funzione notarile deve essere nella sua essenza "servizio", e di questo siamo profondamente convinti, non si può prescindere da ciò che si lega strettamente al servizio ossia la "qualità" dello stesso che deve esprimersi attraverso prestazioni professionali idonee a soddisfare al meglio le esigenze del cittadino.

Una prestazione notarile di qualità non è soltanto quella tecnicamente precisa. La conoscenza del diritto, la padronanza dei meccanismi normativi, in una parola il tecnicismo giuridico, non è sufficiente, anche se ovviamente da esso non si può prescindere; occorre però anche cultura giuridica cioè conoscenza di quei meccanismi storici, ideologici, sociali, economici che hanno condotto a un sistema normativo invece che a un altro, a una norma con un certo contenuto impositivo invece che un altro, ma soprattutto la conoscenza profonda della società in cui si vive, le sue caratteristiche, le sue linee di tendenza, le sue mutazioni in corso, perchè solo allora si potrà comprendere, consigliare, proporre gli strumenti tecnico-giuridici più idonei, saper cogliere l'inadeguatezza della norma di fronte ad una società che cambia e che chiede altre risposte e quindi saper ricercare quegli spazi di adeguamento e di interpretazione della norma in corrispondenza alla realtà nuova in una visione del diritto, critica, creativa, dinamica e non ottusamente statica e formale. Il perseguimento della "qualità" della prestazione, presuppone oltre alla necessaria e indispensabile impostazione culturale, il riesame e la messa a punto di una serie di meccanismi essenziali.

Basti pensare alla formazione culturale e giuridico-professionale del futuro notaio (scuola, università, corsi di specializzazione); all'aggiornamento dei notai ( mezzi, metodologie, strumenti di ricerca); alle modalità di accesso al Notariato (pratica professionale, preselezione, concorso), all'organizzazione interna degli studi notarili (tempi, procedure, qualificazione e aggiornamento delle risorse umane, tecnologie), alla collocazione sul territorio, alla competenza territoriale, al Codice deontologico, alle funzioni dell'Ordine professionale, alla concorrenza, al sistema tariffa.

Su questi argomenti occorrerà riflettere e discutere; Federnotai si adopererà affinchè fra tutti i Notai, iscritti o non al sindacato, si apra un dibattito che sia occasione di crescita e di proposta.

Il confronto dovrà necessariamente interessare anche gli organi istituzionali del Notariato cui la nuova Giunta esecutiva guarda con rispetto e con stima consapevole del ruolo che essi ricoprono. Federnotai considera il Consiglio Nazionale del Notariato e la Cassa Nazionale del Notariato come i primi referenti del Sindacato; con essi intende intessere un dialogo aperto e sereno, premessa indispensabile per la formazione di proposte efficaci e concrete che vadano nel senso dell'innovazione e del rafforzamento del Notariato, in un clima di collaborazione fra Organi istituzionali e sindacato.

E' questo ciò a cui crediamo e a questo dedicheremo il nostro impegno futuro augurandoci l'aiuto di tutti i colleghi per costruire insieme un Notariato moderno a servizio dei cittadini e del Paese.

Angelo Colangeli, Vice Presidente di Federnotai

 

 

Dalla redazione

APPUNTI IN MATERIA DI PREVENTIVI DI COSTO DELLE PRESTAZIONI NOTARILI

La materia dei “preventivi” è stranamente assente dal Codice Deontologico.

A parte un brevissimo richiamo nei “Materiali di deontologia notarile” editi dal Consiglio Nazionale – Osservatorio Permanente per la Deontologia – 1996/1997[1], non vi sono altre tracce in argomento.

Ciò è quanto meno curioso poiché si tratta certamente di materia oggetto di discussione in ambito notarile e spesso anche di argomento di denuncia ai Consigli Notarili per illecita concorrenza.

E’ infatti, purtroppo, abbastanza comune la situazione del notaio che, nel tentativo di accaparrarsi un numero magari rilevante di atti, abbozza preventivi “al ribasso” rispetto alle indicazioni dei Consigli stessi.

L’applicazione di onorari inferiori alle tariffe stabilite dai Consigli Notarili sembra destinata ad essere tollerata o quanto meno a dar luogo ad un comportamento che difficilmente può essere considerato riprovevole fuori dell’Ordine professionale. Infatti, sempre più spesso, le decisioni della giurisprudenza sono orientate a considerare la riduzione della tariffa più un meritorio adeguamento alle istanze dei consumatori che un motivo di illecita concorrenza[2].

E’ un ulteriore passo in direzione di una liberalizzazione delle tariffe così come recepito anche dal “progetto Mirone”; ricordiamo inoltre che il Ministero della Giustizia, in attesa di definire la materia delle libere professioni, ha sospeso le procedure per approvare o modificare le tariffe professionali.

Esistono tuttavia altri comportamenti gravi e sanzionabili perché lesivi del decoro della categoria e che comunque risultano eticamente inaccettabili: ci riferiamo ai casi di comunicazione di preventivi apparentemente molto bassi perché privi dell’indicazione delle anticipazioni o dell’IVA, preventivi che vengono poi “rettificati” al momento del pagamento, riservando al cliente spiacevoli sorprese.

Di fronte all’argomento “preventivi” ed ai suoi aspetti “patologici” ora indicati, nel notariato esistono, potremmo dire, due “correnti di pensiero”.

La prima, molto consistente, che arroccandosi su posizioni intransigenti (eufemisticamente potremmo anche definirle “all’antica” o “romantiche”) esclude la possibilità di rilasciare preventivi in quanto, stante la rigorosità e serietà della categoria, non si ammette che possa esserci spazio ad una modifica della fattura che sarà lo stretto risultato della somma delle voci “anticipazioni” (che potranno essere quantificate con veridicità soltanto al momento della stipulazione dell’atto), “onorario” e relativa “IVA”, né ad una sua eventuale contestazione, che comunque andrà deferita alle autorità preposte (Consigli Notarili). Si dice inoltre che il notaio è un professionista di fiducia che deve essere scelto dalle parti per la sua bravura, per la sua simpatia, per il suo impegno e per la sua disponibilità, del tutto indipendentemente dal suo “costo”, e si ritiene infine sminuente e quasi offensivo scendere “al livello del droghiere” e considerare l’atto notarile e la prestazione del notaio a … “tanto al chilo” e così via, con reazioni di fastidio e di sufficienza.

Questa posizione, magari non proprio nelle linee così estreme ora tratteggiate, è largamente diffusa anche negli ambienti per altri versi considerati “progressisti” del notariato[3].

E’ evidente che tale posizione è oggi assolutamente perdente, né può essere accettata soprattutto nell’ottica di apertura al mercato, di chiarezza della prestazione e del servizio al cliente che è ormai ritenuta alla base della nostra professione e che in particolare, soprattutto recentemente, ha costituito uno degli obiettivi di Federnotai. A tale “corrente” è inoltre facile controbattere che in realtà il notaio per la maggior parte dei clienti è considerato un professionista fungibile e che pertanto nel sceglierlo è molto rilevante il “costo”; del resto è una innegabile realtà che, come sopra già ricordato, i più intraprendenti mantengono atteggiamenti non solo aperti agli “sconti” ma addirittura tali da indurre in errore i clienti nella valutazione stessa dei costi. Infine nel più ampio concetto della trasparenza dei comportamenti e della chiarezza dei rapporti con i clienti (concetto recepito e ribadito anche nel Codice deontologico) ben rientra il dovere di essere trasparenti e chiari anche in materia di preventivi.

Pare allora di dover auspicare che il Codice deontologico possa al più presto dettare qualche norma in questa materia che a noi parrebbe doversi muovere secondo le seguenti direttrici:

= alla espressa richiesta del cliente è doveroso fornire una indicazione circa i costi presumibili della prestazione notarile;

= ciò sarà possibile solo quando si conoscano esattamente tutti gli elementi che concorrono a determinare il costo stesso (valori dichiarati in atto – entità dell’ipoteca in caso di mutuo – necessità eventuale di pratiche accessorie quali ricorsi, autorizzazioni, certificazioni da richiedere e simili – tutti gli elementi necessari a quantificare con sufficiente probabilità di esattezza la lunghezza dell’atto e quindi il numero delle marche da bollo necessarie per ogni copia – etc.);

= sarebbe preferibile che tale preventivo venisse redatto per iscritto sulla carta intestata dello studio ed anzi tale circostanza dovrà considerarsi la regola;

= sia nel caso del rilascio del preventivo per iscritto, sia in quello più “bonario” dell’indicazione telefonica o comunque orale “di massima”, l’indicazione della somma complessiva dovrà essere sempre dettagliata perlomeno nelle voci principali: -imposte afferenti all’atto; -altre spese da anticipare; -onorario; -IVA relativa.

E’ inoltre opportuno suggerire ai colleghi (più che una norma deontologica, questa indicazione deve intendersi come “legittima difesa”) di soggiungere sempre nelle indicazioni orali e di mettere per iscritto in calce ai preventivi rilasciati sulla carta, una frase che costituisca una sorta di “autoreferenza” del preventivo stesso, che ci permettiamo indicare, del tipo di quella che segue:

Questo conteggio preventivo delle spese e degli onorari è formulato e redatto con la serietà e trasparenza necessarie per fornire al cliente l’ esatta informazione dei costi che dovrà fronteggiare. Il confronto pertanto sarà possibile solo con altri conteggi forniti di uguali o analoghe caratteristiche: non certo con generici o lacunosi “preventivi di massima” in forma complessiva senza indicazione dettagliata delle componenti che concorrono a determinare la cifra totale.

Se al Consiglio Nazionale ed al suo Osservatorio Permanente per la Deontologia ci sentiamo di sollecitare appunto un intervento sull’argomento, spetterà invece a Federnotai, attraverso i contatti ormai consolidati con le organizzazioni dei consumatori ed attraverso la realizzazione dei vari opuscoli illustrativi dei diritti dei clienti-utenti-consumatori, riuscire a portare a conoscenza del pubblico tale diritto nella maniera più corretta: che, cioè, è possibile e perfettamente legittimo poter conoscere il preventivo di massima del costo da sostenere, ma, allo stesso tempo, che occorre che tale preventivo sia serio e seriamente confrontabile in maniera che il modo stesso di presentare il preventivo sia uno degli elementi per valutare la correttezza e quindi l’affidabilità del notaio stesso.

 

 

 

[1] A pag.23 si legge: Illecita concorrenza – Controllo sui preventivi di spesa: Si chiede se sia deontologicamente corretto presentare preventivi per il costo di atti da stipulare, per i quali non vi sia stato precedente incarico e senza previa consegna al notaio della necessaria documentazione. E’ obiettivamente molto difficile fare preventivi senza avere a disposizione tutti gli elementi di cui tenere conto e quindi, in sostanza, la documentazione necessaria all’atto. Detto ciò, appare però eccessivo il divieto assoluto di indicare al cliente che lo richieda la previsione di massima della spesa che il cliente stesso andrà a sostenere.

[2]

In proposito ricordiamo che di recente il TAR del Lazio (con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2000) intervenendo in una controversia tra l’Antitrust ed i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, pur dichiarando che il garante non può contestare le tariffe professionali come “cartello”, trattandosi di materia recepita attraverso un atto amministrativo, ma può soltanto segnalarne al legislatore gli eventuali effetti distorsivi sul mercato, ha tuttavia accettato di considerare i professionisti come imprese in quanto soggetti che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica.

[3]

Basti pensare alle vivacissime discussioni sull’argomento che si sono svolte all’interno dell’assemblea dei delegati e della Giunta Esecutiva di Federnotai in occasione della preparazione di “Notaio e cittadino”) e di cui è traccia nei verbali

 

 

SUL MONITORAGGIO: A MARGINE DELL'ASSEMBLEA DISTRETTUALE DI MILANO DEL 28 FEBBRAIO 2000

Vorrei prima sintetizzare, senza riassumere, quanto è stato detto in occasione dell'assemblea distrettuale di Milano del 28/2/2000, anche al fine di consentire agli assenti una sufficiente comprensione di quanto avvenuto.

Si dovevano nominare tre nuovi consiglieri, e, incredibilmente, non vi era alcuna candidatura.

Alla fine le nomine hanno avuto luogo, ma, per completare il numero richiesto, si è dovuti ricorrere alla rielezione di due consiglieri scaduti, con il temporaneo abbandono del principio di rotazione nelle cariche.

Si deve pensare che la scarsezza, anzi l'assenza, di nuovi nomi proposti o da proporre nasca dalla coscienza dell'oggettiva difficoltà di amministrare un distretto grande e complesso quale è quello di Milano.

Ma non si può non pensare che la riluttanza a farsi avanti derivi anche dalla consapevolezza che, oggi, far parte del Consiglio di Milano significa o condividerne le scelte ormai ben delineate in tema di monitoraggio, oppure ritenere errata, eccessiva o semplicemente inopportuna la politica del Consiglio stesso, che del monitoraggio ha fatto la sua bandiera.

E la domanda giustamente e puntualmente è stata fatta: cosa significa gestire la massa di dati che annualmente inviamo al Consiglio? Quale ne è l'uso nei concreti rapporti con i colleghi?

Il Presidente Miserocchi, nella sua risposta, è stato molto chiaro.

L'analisi di dati statistici, fiscali, di repertorio porta all'individuazione di alcuni indici "oggettivi" che rappresentano la normalità: rapporto tra repertorio e fatturato, rapporto tra repertorio e imponibile IRPEF, rapporto tra fatturato e spese.

La rilevante discordanza con gli indici medi evidenzia alle volte:

a) un fenomeno di sottotariffazione o sottofatturazione;

b) un fenomeno di ampliamento di spese (versate a terzi? versate a società di servizi?)

Quali le conseguenze sul piano inquisitorio ed eventualmente disciplinare di tali discordanze?

Il Presidente ha lamentato la carenza di poteri del Consiglio: la Magistratura non condanna per illecita concorrenza il Notaio che sottotariffa; non si ha certezza circa la possibilità di acquisire dai cittadini la prova di quanto hanno versato; è delicata l'indagine sulle società di servizi; i Consiglieri sono privi, nella loro attività istituzionale, di una copertura assicurativa.

Se ne deve dedurre che, nell'attesa di modifiche del nostro sistema disciplinare, di chiarimentri obiettivi sul potere di indagine e di garanzie per gli eletti alla carica istituzionale, la gran massa di dati raccolti, la conseguente analisi incrociata e gli indici desunti siano in qualche modo inutilizzabili.

A me pare tuttavia che da tali massa di dati, analisi e indici emerga un elemento importante, o meglio un effetto quasi naturale.

Tale elemento, tale effetto è la raffigurazione, ovviamente teorica, ma di rilevante contenuto pratico, di un notaio "medio", che ha un determinato rapporto quantitativo e qualitativo col territorio, con il Fisco, con i cittadini e con i suoi colleghi.

Da notare è che tale notaio medio non è quello delle statistiche, in base alle quali tutti mangiano mezzo pollo, bensì è un notaio esistente, corretto, che può lavorare e produrre per 100, oppure per 1.000, oppure per 10.000, ma che mantiene inalterati gli indici oggettivi che l'attività di monitoraggio ha individuato, cioè che mantiene inalterate le proporzioni tra repertorio e fatturato, tra repertorio e imponibile IRPEF, tra fatturato e spese.

Questa media, questa normalità è determinata, come dicevamo, da un rapporto di costante correttezza con il territorio. con il Fisco, con i cittadini e con i colleghi, ed è cioè un comportamento costante, che costantemente produce gli indici di cui parlavamo.

E' effetto tipico di un comportamento costante da parte degli aderenti ad un gruppo, quello di essere considerato obbligatorio, e di divenire norma etica e deontologica.

Si badi bene, questo comportamento tipico non è stato creato dall'attività di monitoraggio; è preesistente e indipendente da quella.

L'attività di monitoraggio si limita, per la prima volta, a "misurarlo".

Varrà come banale dimostrazione di quanto sopra detto il fatto che i fenomeni di sottotariffazione o di procacciamento di clientela sono sempre stati considerati illeciti nel comune sentire del Notariato, indipendentemente dal monitoraggio.

Quel che prima mancava era semplicemente l'accertamento annuale, matematico di un indice di presumibile devianza rispetto a quello medio.

Si deve tornare alle domande inziali: è opportuno o inopportuno continuare l'attività di monitoraggio? I candidati alle elezioni distrettuali devono esprimersi a favore o contro la prosecuzione di tale attività e conseguentemente della politica che ne deriva?

Penso che, su queste domande, debba aprirsi un franco dibattito nella categoria.

Continuare oppure non continuare nell'attività di monitoraggio significa continuare, oppure no, a procurarsi quei dati matematici, oggettivi, che da un lato raffigurano costantemente, nel suo variare storico, il notaio medio, e che dall'altro lato indicano le possibili devianze.

Continuare nell'attività di monitoraggio significa affidare ai Consiglieri un compito davvero arduo, che prevede la necessità, l'obbligo di perseguire gli autori della devianza, e non sulla base di voci o maldicenze, ovvero di esposti, bensì sulla base della discordanza oggettiva rispetto a parametri che sono il risultato di un metodico, costante e non discrezionale lavoro di acquisizione ed elaborazione di dati.

E significa anche, se tale politica non fosse generalizzata su tutto il territorio nazionale, avere dei distretti non omogenei, gli uni statisticamente controllati e controllabili, gli altri privi di qualsiasi dato oggettivo di riferimento.

Ecco perchè, a mio avviso, il Presidente ha più volte richiesto, come anche nell'ultima assemblea, una sorta di approvazione per l'operato del Consiglio; perchè avere dati oggettivi, inoppugnabili, medi, costanti, significa essere obbligati ad usarli.

Ecco perchè, se si ritiene che la linea del Consiglio di Milano sia opportuna, occorre che i candidati alle elezioni distrettuali siano forniti di una forte carica etica per affrontare un compito spiacevole, quale è quello repressivo.

In alternativa appare corretto che i candidati si dichiarino in disaccordo con l'attuale linea seguita dal Consiglio, e proprio per questo vengano eletti.

Credo che sia evidente che io sono in pieno accordo con quanto sin qui fatto dal Consiglio di Milano, al quale mi permetto di proporre uno spunto, un argomento di riflessione che mi è venuto in mente proprio durante l'ultima assemblea distrettuale.

Se quanto ho detto è vero, se cioè esiste un notaio dal comportamento medio, corretto, misurabile, e che tale comportamento deve per ciò stesso considerarsi parametro di norma etica e deontologica, non ne consegue che l'evidente e rilevante devianza, non giustificata, compromette il decoro e il prestigio della classe notarile, di per sè e senza bisogno di alcun collegamento con l'illecita concorrenza o con altre fattispecie?

Infatti il notaio che sottotariffa induce a pensare che il notaio "medio" sia un avido estorsore;

il notaio che sottofattura induce a pensare che i notai siano degli evasori fiscali, danneggiando anche l'immagine del notaio "medio"; il notaio che utilizza procacciatori d'affari, anche se dissimulati da una società di servizi, induce a pensare che nessun notaio sia "terzo" e che il notaio medio, a parità di reddito imponibile, sia a sua volta una pedina di qualche potente accaparratore di clientela.

Non si tratta di essere moralisti; si tratta di valutare se un comportamento deviante sia sufficiente, alla luce della violazione non giustificata di parametri oggettivi, per l'autonoma applicazione di una sanzione disciplinare; e, qualora si voglia dare una risposta positiva, si tratta di valutare, con criteri di opportunità e di equità, quali debbano essere i limiti di tale applicazione sanzionatoria, per non trasformare una attività di controllo in attività persecutoria.

Mi rendo ben conto che qualunque soluzione si voglia adottare ha aspetti positivi ed aspetti negativi, e non è facile avere idee ben chiare su quale sia la scelta migliore per la nostra categoria.

Ammesso che quanto ho scritto abbia un fondamento logico, solo una discussione allargata e pacata potrebbe dare qualche indicazione per tentare di trovare insieme la via più utile per tutti.

Paolo Setti

 

CIBERCRAZIA ED HABEAS CORPUS INFORMATICO

Rilevanza giuridica della conoscibilità e comprensibilità dei programmi informatici

Dopo relatori così prestigiosi ho l’onore di concludere la giornata: di questo privilegio ringrazio gli organizzatori.

Devo dire che ero preoccupato, e manifestai la mia preoccupazione al dott. Sandro Quagliotti quando mi propose di intervenire a questo incontro, perché a me pare di fare considerazioni elementari ed invece capita che i miei interlocutori le considerino astratte e lontane dai problemi abituali. Sono sollevato perché proprio in questi giorni la stampa quotidiana si è occupata dei temi sui quali vi intratterrò, e spero che questo dimostri che essi stanno entrando nel numero degl’interessi di ogni giorno.

Ha cominciato il Corriere della Sera con uno dei maggiori filosofi contemporanei, Hans Georg Gadamer, (Cent’anni senza solitudine, intervista di Donatella Di Cesare, Corriere della Sera, lunedi 7 febbraio 2000). Gadamer ha detto che troppe informazioni non danno il tempo di pensare e che l’informatica ci può rendere schiavi lasciandoci l’illusione di essere padroni, concludendo di non poter immaginare che la tecnica possa spazzare via le culture. In proposito Gadamer ricorda l’etimo latino della parola cultura (parola del lessico contadino, che richiama l’umiltà del coltivatore che si china a raccogliere) ed individua nella cultura la forza per aprirsi al diverso, in questo caso all’informatica.

E’ seguito Stefano Rodotà (Quando Internet diventa una prateria, la Repubblica, martedi 15 febbraio 2000) che ha scritto di "nuova dimensione dell’azione collettiva" e di "necessità di regole per lo stesso corretto funzionamento del mercato".

Poi Armando Torno (I rischi della memoria, Corriere della Sera, martedi 22 febbraio 2000) ha ripetuto che "forse il mercato dovrà ripensare radicalmente le sue regole" e "le norme che regolano la nostra convivenza rischiano di trasformarsi in reperti archeologici ".

Questi avvertimenti hanno un evidente legame con la riscrittura di Unico 2000 affidata ai linguisti della terza Università di Roma (su tutti i quotidiani di giovedi 2 marzo 2000). Raffaele Simone ed i suoi colleghi hanno constatato la intollerabile difficoltà del linguaggio burocratico (una parola su tre è poco diffusa, cosa che i tributaristi sapevano da tempo) ed hanno proposto un linguaggio più comprensibile: vedremo a breve la bontà di questo intervento.

Intervento al convegno di studio " Fisco 2000 ", organizzato da A.N.T.I., Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Toscana. Firenze, 3 marzo 2000

Su questo argomento Giovanni Mariotti (I congiuntivi non mi fanno paura, Corriere della Sera, giovedi 2 marzo 2000) ha opinioni che condivido in pieno: se io leggevo, scrive Mariotti, i vecchi modelli delle dichiarazioni dei redditi senza capire nulla non era certo colpa delle frasi troppo lunghe o dei congiuntivi, ma di un apparato lessicale che rimandava ad un labirinto di leggi più inestricabile della selva amazzonica. Questo mi fa tornare in mente un’affermazione degli anni 30 di Santi Romano, il quale (cito a memoria) scrisse che " le leggi italiane sono troppo numerose e troppo severe, eccessi peraltro temperati dalla loro costante inosservanza ". Andando indietro nei secoli, qualcuno potrà ricordare le grida che Manzoni attribuiva, a fine seicento, agli spagnoli e la dolorosa constatazione per la quale … le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

In effetti, le riflessioni che porto avanti ormai da qualche tempo in tema di automazione del diritto possono essere sintetizzate in quattro punti:

è bene accogliere l’informatica, ma senza mitizzarla.

non occorre tanto pensare nuove regole, quanto adeguare al nuovo mezzo le regole esistenti.

quasi sempre, i linguaggi difficili nascondono problemi difficili (se sbaglia il legislativo a delegare al giudiziario la soluzione dei conflitti sociali, ancor peggio è affidare ad un automa la soluzione delle contraddizioni normative).

se non si mette ordine nei problemi, l’automazione non li risolve ma li complica ancora di più.

Presso i primi informatici statunitensi era in uso l’acronimo GIGO (Garbages In Garbages Out) che addolcito in italiano significa: se nel computer entrano dati disordinati, dal computer escono dati disordinati. Questo, secondo me, è il nocciolo del problema, che consiste nell’eccessiva elasticità di normative quali quelle italiane (ma la legge, ci hanno insegnato, è un comando generale ed astratto, e quindi deve essere elastico) abbinata alla rigidità strutturale del trattamento automatizzato. Il problema non è solamente italiano e, allo stato attuale della tecnica, esso non è eliminabile, ma con la giusta attenzione è migliorabile in modo significativo; non dobbiamo illuderci che l’informatica risolva, da sola, i mali della pubblica amministrazione italiana. Da sola, l’informatica li aggraverà.

Possiamo tutti confessarci difficoltà, disagi, dubbi e perplessità vissuti davanti ad un computer dal quale stiamo cercando di ricavare quelle possibilità meravigliose che abbiamo intuito, o davanti al quale cerchiamo di obbedire a comandi che non comprendiamo, magari comandi che la competenza della nostra professione ci fa ritenere assurdi e non motivati, a volte radicalmente sbagliati. Eppure andiamo avanti, attratti dal desiderio di avanzare verso il nuovo, o spinti dalla necessità di completare quell’adempimento che, ci piaccia o no, sempre più spesso è affidato all’informatica in modo esclusivo e senza alternative.

Da tempo mi chiedo se questa situazione è conforme al diritto vigente, se e come si possa migliorare.

Abbiamo imparato che il computer è governato da un programma, e che quest’ultimo è il complesso delle istruzioni impartite alla macchina affinché essa svolga il suo compito. Se invece di parlare di hardware e software, ci avessero detto subito che eravamo davanti ad un meccanismo che segue automaticamente le istruzioni che gli sono state impartite, la nostra formazione giuridica ci avrebbe ricordato le nozioni sul procedimento ed avremmo evitato di cadere nella sudditanza psicologica verso il nuovo; forse avremmo mantenuto più viva l’attenzione critica ed un sano istinto autoprotettivo.

Quando si affida all’informatica, soprattutto in modo esclusivo, la gestione di procedimenti giuridici, non dobbiamo dimenticare le nozioni che abbiamo appreso sul procedimento. Perché mai, pochi anni fa, impazzirono le cartelle esattoriali? Semplicemente perché una normativa, purtroppo, contraddittoria (qualcuno dei relatori che mi ha preceduto ha avanzato il sospetto che qualche contraddittorietà sia un risultato volutamente perseguito dal legislatore) viene privata della elasticità dell’amministratore uomo e viene innestata nella rigidità di un computer: ed è noto che il computer si trova in forte disagio davanti alle contraddizioni o, più in generale, davanti a tutto quello che non abbia uno ed un solo significato. Fra le leggi da ricordare in tema di procedimento amministrativo, è oggi in prima linea la legge 7 agosto 1990, n. 241 sull’accesso ai documenti amministrativi.

Immaginiamo di avere davanti un avviso di un ufficio finanziario, od una di quelle cartelle esattoriali, impazzite o sane ma dalle quali riusciamo a capire solamente che dobbiamo pagare una somma: le buone regole del diritto ci ricordano che siamo davanti ad un atto di un procedimento amministrativo, e che abbiamo diritto di sapere quale amministrazione ci chiede di pagare, quale fatto abbia generato la pretesa impositiva e su quale norma si fonda la richiesta. Davanti ad un qualunque atto amministrativo, sono le informazioni minime affinché in primo luogo possiamo capire, e poi accettare od eventualmente contestare la richiesta. Davanti ad foglio generato da un computer, se appena ci poniamo queste domande andiamo incontro a difficoltà insuperabili: nessuno sa rispondere, e risalendo con pazienza la scala gerarchica arriviamo ad un gentile signore che allarga le braccia dicendo che trovare la risposta è di fatto impossibile, perché la risposta sta … nel cervellone!

La legge 241, art 22, impone ed assicura la trasparenza dell’attività dell’amministrazione riconoscendo ad ogni interessato l’accesso al documento amministrativo, e chiarisce che per documento deve intendersi qualunque rappresentazione (anche elettromagnetica … così afferma la norma) degli atti.

Domando, e lo faccio quale stimolo alla verifica intellettuale, qualcuno ha mai avuto accesso ai programmi informatici coi quali sempre più spesso l’amministrazione, tributaria od altra, estrinseca la sua attività? Per chi voglia considerare il programma informatico quale atto normativo, qualcuno ha mai letto quali prescrizioni esso impartisca al cittadino, sia pure attraverso la macchina? Nel porsi la domanda, e nel cercare una risposta, nasce il problema.

Badate bene che ci sono illustrissimi informatici, proprio ai vertici del loro mestiere, che cominciano a divulgare opinioni a favore di un’informatica dal volto umano: obiettivo assolutamente possibile già da un bel po’ di tempo, e che non viene perseguito esclusivamente per ragioni di scelte commerciali e di mercato.

Sottopongo alla vostra attenzione una ulteriore norma nazionale, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela del trattamento dei dati personali. All’art. 13, comma 1, lettera c, n° 1 tale legge riconosce il diritto di ottenere, senza ritardo, la comunicazione in forma intelleggibile dei dati e della loro origine, nonché della loro logica. Per la legge sulla privacy informatica, il soggetto ha dunque diritto di ottenere:

A: risposta immediata, senza ritardo.

B: risposta in forma per lui comprensibile, intelleggibile.

C: risposta completa, non limitata cioè a quanto percepibile a livello sensoriale, ma comprendente anche la comunicazione della procedura di funzionamento interna all’archivio.

Io penso che queste prescrizioni, soprattutto quelle sulla intelleggibilità dei dati e sulla conoscibilità della logica, siano applicabili ad ogni trattamento informatico di dati che abbiano rilevanza giuridica.

Nell’instaurare un corretto metodo di interpretazione della legge 675, credo sia opportuno, e probabilmente doveroso, considerare anche la normativa europea, ed in primo luogo la direttiva 95/46 del 24 ottobre 1995. Orbene, essa (art 15.1) pone una regola significativa, consistente nel divieto di sottoporre i cittadini a decisioni fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati: tale disposizione può interessare i tributaristi, i quali sempre più spesso devono aiutare i loro clienti a "leggere" avvisi, iscrizioni a ruolo e quant’altro, forse perfettamente coerenti con la logica del trattamento automatizzato delle procedure, ma sulla cui chiarezza non molti hanno fondate certezze. Allora il tributarista può tutelare il proprio cliente pretendendo di avere accesso (legge 241) al documento amministrativo e, direi, pretendendo che esso gli venga mostrato in forma intelleggibile e completo della logica di trattamento automatizzato. Ricordando che per certo nessuna regola informatica impedisce di produrre comunicazioni intelleggibili, secondo l’espressione usata dalla legge 675. Ricordando anche che, qualora un programma informatico portasse a decisioni fondate esclusivamente sul trattamento automatizzato, esso contrasterebbe con la citata direttiva europea.

Per migliorare la situazione, è bene salire dal livello operativo a quelli giuridico e culturale, magari leggendo alcune premesse della direttiva comunitaria, ove si trovano affermazioni per cui:

l’informatica è al servizio dell’uomo (2° considerando);

la portata della tutela non deve dipendere dalle tecniche impiegate (27° considerando);

il diritto di accesso comprende il diritto di conoscere la logica (41° considerando, ripreso dal citato art 13 della legge 675);

sussiste il ricordato divieto di essere sottoposti a decisioni fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati (art 15.1).

Quali utili indicazioni del percorso da seguire, ricordo anche i principi della decisione 98/253/CE del 30 marzo 1998. Per essi, la società dell’informazione comporterà una riorganizzazione (6° considerando), per la quale occorre: valutare con maggiore attenzione le implicazioni economiche e sociali (10° considerando), un controllo costante e sistematico (17° considerando), valutare le opportunità, gli ostacoli, le prassi ottimali (art 2.b).

Raffinati giuristi cominciano a rendersi conto che l’incedere dell’informatica sta facendo nascere una prassi, ed è ragionevole pensare che noi stiamo oggi generando quella prassi sulla quale probabilmente si baseranno le leggi future; nel far questo dobbiamo essere consapevoli che se in futuro le macchine giudicheranno, da sole, gli uomini, questo sarà accaduto per la scarsa attenzione di oggi.

Tutto questo può rimanere un quaderno di doglianze, aspettando il Godot di una legge su misura per evitare l’impegno di promuovere l’adeguamento delle prassi amministrative alle norme già esistenti, ed attraverso questo impegno rafforzando l’indirizzo amministrativo verso legalità e trasparenza. Da modesto pratico di una professione, mi permetto di ricordare come questo sia in fondo il vero compito dei nostri mestieri, sui quali essi giocano la loro capacità di rispondere alle richieste di servizio forse in misura ancora maggiore rispetto alle richieste delle autorità antitrust, nazionale ed europea.

Dopo avere dato qualche spunto per collocare le mie opinioni in un quadro di riferimento più ampio, devo ora dar conto delle scelte terminologiche contenute nel titolo del mio intervento.

Cibernetica è in fin dei conti una parola moderna, il cui primo uso è attribuito al matematico statunitense Wiener, che la propose nel 1948 per indicare la tecnica delle macchine capaci di autoregolamentazione. L’etimologia risale al greco, nel quale il verbo kybernein significa timonare, cioè governare una macchina, che nel caso specifico era un’imbarcazione: da qui il latino gubernum, timone, e poi gubernare fino all’odierna accezione di governare, guidare una comunità. Wiener ha proposto, e la prassi ha accettato, un significato ulteriore di kybernein/gubernare: non più l’uomo che governa la macchina (imbarcazione) ma la macchina che si autogoverna. In conseguenza, si sono abbastanza diffuse le parole ciberdiritto, ciberlegge, cibercomunità, fino a cibernotaio: nuove parole che seguono la recente accezione di Wiener, senza che nessuno abbia colto la contraddizione fra il concetto di diritto e quello di autocontrollo.

Partendo da questo significato corrente da Wiener in poi, propongo la parola cibercrazia per significare l’autogoverno che controlla sé stesso, cioè un potere che diventa autoreferente: è evidente la forzatura etimologica, la quale vuole sottolineare un pericolo sociale. Per evitare il pericolo, ed enfatizzare invece l’opportunità, ricordo il citato intervento di Rodotà, il quale scrive che internet, ma l’osservazione vale per l’informatica in generale, non deve limitare ma ampliare gli spazi del dialogo, del confronto, della politica.

La situazione effettiva della cultura di noi giuristi si riferisce a significati simili a quello strettamente etimologico. Infatti, noi ci identifichiamo in una civiltà giuridica raffinata attraverso un lungo cammino, nel corso del quale abbiamo progressivamente abbandonato l’arbitrio e la forza bruta per giungere al primato della regola conoscibile da tutti e dunque, almeno presuntivamente, nota a tutti.

In questo ambito è il richiamo, di certo fortemente compresso, all’habeas corpus. Tutti conoscono l’habeas corpus act del 1679, il quale concluse un altro cammino, più breve ma pur sempre plurisecolare, iniziato nell’alto medioevo quale prerogativa regia di amministrare la giustizia. Il writ (ordinanza) di habeas corpus era infatti l’intimazione di presentare davanti alla Corte una persona che fosse in detenzione, o comunque sotto la potestà di un qualunque soggetto: lungo la lenta evoluzione di tutti gl’istituti giuridici, l’antica prerogativa regia si trasformò in un vero e proprio diritto dell’individuo fino alla quasi contemporanea normazione del 1679.

La mia proposta di lettura del diritto che sta muovendo i primi passi nella transizione epocale verso la dematerializzazione consiste allora nel riaffermare come fondamentale il diritto dell’uomo a non essere sottratto alla propria lingua naturale, e di respingere le prescrizioni informatiche quando esse realizzino un autogoverno non controllabile.

Concludo con una certezza ed un invito. Fra una o due generazioni è possibile che cambi il rapporto alla lingua naturale e che sia divenuto naturale un linguaggio che oggi consideriamo artificiale: allora avremo superato questi problemi da età di mezzo, ma, superandoli, è fondamentale che non buttiamo via il bambino insieme all’acqua sporca. Per evitare questo errore noi dobbiamo confermare, oggi e per il futuro, che il governo ed il potere appartengono all’uomo e non alla macchina.

Alessandro Marzocchi notaio in Grosseto

 

 

 

PAR CONDICIO DENEGATA

Raramente il notariato ha avuto occasione di avere a che fare con la Corte Costituzionale nel decorso cinquantennio. Per quanto mi consta due sole volte. Ma, col notariato, la Corte non è stata fortunata: due sentenze, due cantonate.

La prima sentenza riguardava il contributo che il notariato versa alla colleghe in maternità. Contributo sacrosanto e, a differenza di quanto avviene per le altre professioni, facile da attuare nel notariato stante l'esistenza del particolarissimo e forse unico istituto del "Coadiutore" che consente al Notaio di fare andare avanti lo Studio, senza perdere la clientela e continuando ad avere il proprio reddito, anche in caso di prolungata assenza (ferie, malattia, maternità, ecc.).

Si trattava, nella fattispecie, di un apparente conflitto di interessi fra la madre, che tende a garantirsi un maggior reddito ed il nascituro o neonato che tende ad avere la madre esclusivamente a lui dedicata.

Il risultato della sentenza della Consulta è che la madre, per i cinque mesi a cavallo del parto, guadagna il doppio dell'anno precedente, quando non era incinta, a parità di repertorio, e se, per ottenere questo risultato, il pesante lavoro notarile (perchè‚ è pesante e di almeno dieci ore al giorno per il notaio giovane) in stato di gravidanza o di puerperio dovesse danneggiare la salute proprio del nascituro e/o neonato non interessa nessuno.

Il danno patrimoniale per il notariato è di poco conto (un paio di miliardi l'anno da dividere fra quasi cinquemila notai) ma quello che duole è l'insegnamento moralmente squallido.

La seconda sentenza, recentissima, è la numero 25, del 4 febbraio 2000. Nessuno se ne è accorto, stante il chiasso generato dalle contemporanee sentenze per la ammissibilità dei referendum.

Riguarda, la n. 25, il trattamento di fine rapporto, istituto sacrosanto, introdotto nella nostra legislazione da oltre settanta anni e che, purtroppo, chissà perché, viene tassato. Noto, incidentalmente, che se non fosse tassato, il grave problema oggi in corso di discussione politica, del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) sarebbe risolto per circa il 30%.

Ma torniamo alla sentenza n.25 di quest'anno.

Nel 1986, con la sentenza n. 178, la Corte ha affermato la illegittimità costituzionale della tassazione di quella quota della detta indennità (che noi comuni mortali chiamiamo liquidazione) che corrisponde alla percentuale dei contributi obbligatori a carico degli statali, che sono lavoratori dipendenti.

Nella sentenza attuale la Corte ha affermato che la tassazione della indennità di cessazione (che noi comuni mortali continuiamo a chiamare liquidazione) dei notai, che è sempre e totalmente a carico dei notai, e cioè costruita con denaro di esclusiva proprietà dei notai, è, invece, costituzionalmente legittima.

In sostanza, dice la Corte Costituzionale, è costituzionalmente scorretto tassare la liquidazione formata col contributo obbligatorio degli statali mentre è costituzionalmente corretto tassare la liquidazione formata col contributo obbligatorio dei notai (e dei medici).

Eppure, i contributi previdenziali che versano i notai con denaro proprio (come i medici) sono obbligatori (e quindi deducibili dal reddito e quindi non tassabili a sensi dell'art. 10, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 che è la Legge sull'IRPEF, che è l'imposta sul reddito); pertanto hanno la stessa natura dei contributi obbligatori versati dagli statali con denaro proprio.

Anche lo scopo è lo stesso perchè tutte le somme che sborsa la Cassa Nazionale del Notariato, che vive dei contributi dei notai, hanno, per legge, esclusiva finalità previdenziale.

In sostanza, quando la Cassa restituisce al Notariato i suoi contributi, che sono originariamente ed ovviamente intassabili, tali contributi perdono, chissà perché, la loro natura e diventano, chissa perché, tassabili.

La natura dei rispettivi contributi è la stessa: sempre contributi previdenziali, sempre obbligatori, sempre versati con denaro proprio del lavoratore, sempre esenti da imposte; ma quando essi vengono restituiti cambiano natura a seconda che siano di lavoratori dipendenti oppure autonomi.

La differenza fra i due istituti previdenziali sembra essere una sola: che gli statali sono lavoratori dipendenti, quindi cittadini di serie con liquidazione non tassabile, mentre medici e notai sono liberi professionisti e quindi lavoratori autonomi, notoriamente cittadini di serie B con liquidazione tassabile.

Fuori dalla battuta, quali sono le impressioni che il non addetto ai lavori trae dalla lettura di queste due sentenze e dalle relative motivazioni?

1°) Anzitutto, che la Corte, nelle sue sentenze, non è tenuta a rispettare la famosa "par condicio", oggi tanto di moda quanto denegata;

2°) che la funzione caratteristica della nostra Corte Costituzionale è più processuale che sostanziale.

3°) che le motivazioni delle sentenze della Corte sembrano costruite con la Macchina spaccacapelli descritta dal grande Rudolf Von Jhering, il più geniale pandettista e giurista tedesco dell'ottocento.

4°) che la nostra Corte, più che difendere il diritto costituzionale del singolo cittadino, bada a tutelare l'interesse, sia pure complessivo, della Pubblica Amministrazione che, sovente, tende a confondere con lo Stato.

5°) che la considerazione che i cittadini americani hanno per la loro Corte Suprema, i cui membri sono dall'opinione pubblica americana considerati quasi dei semidei, è legittima se è vero che la Corte Suprema degli USA bada a difendere il diritto del singolo cittadino e non i pubblici poteri che trovano modo di difendersi benissimo da soli senza bisogno della Corte.

6°) Che, in sostanza, la funzione della nostra Corte è di emettere delle decisioni di mera constatazione (è costituzionale oppure non è costituzionale) che anzitutto, non sempre sono esatte, e questo è umano, ma che, soprattutto, hanno un carattere riduttivo rispetto alla funzione che il cittadino assegna a questo Organo.

7°) Dove è andato a finire il "suum cuique tribuere" di Ulpiano? E non si devono dimenticare i membri della Corte che, come ci insegna Bernanos, non sono le regole a custodire noi, siamo noi che custodiamo le regole.

 

Luigi AntonMaria Ciampi, notaio a riposo

 

 

 

Fior del Mal

MASSIMO, MASSIMO RENDIMI LE MIE AUTO…

Si aggirava sul Colle Flaminio con passo nervoso, con i folti e bianchi capelli irti per protesta contro il cielo, lo sguardo assente, ripetendo in continuazione con tono a volte addolorato, a volte imperioso il medesimo lamento "Massimo, Massimo……"

Aveva appena appreso dai giornali l’incredibile notizia della presentazione al Consiglio dei Ministri del nefasto disegno di legge che, con il pretesto di escludere dai beni mobili registrati gli autoveicoli, attribuiva in fatto alle agenzie il potere di vita e di morte sulle firme dei compratori e dei venditori con il pretesto che l’autentica non deve essere più necessaria.

Lo feriva il ricordo del Patto che Lui aveva proposto al notariato, basato su una ritrovata fiducia, anche fiscale, tra lo Stato e la Categoria, Lui lo aveva firmato con il suo sangue, Lui era stato scelto dal Consiglio dei Saggi come Sommo Sacerdote di quel Patto santo, Lui aveva ricevuto sul Colle Flaminio dall’"Essere Supemo" in persona le Tavole della Legge, che religiosamente custodiva nell’Arca della Santa Alleanza.

Al timone della goletta notarile, all’inizio della tempesta, Lui aveva rassicurato la ciurma dei Consiglieri pronunziando orgogliosamente la storica frase "tranquilli ci penso Io".

In Lui il Popolo dei notai riponeva la speranza di restare nella terra promessa a Isacco, Giacobbe e Giancarlo, con Lui il popolo notarile si era sentito il popolo professionale eletto che sarebbe passato indenne tra le acque del Mar Rosso dell’antitrust, della sburocratizzazione dello Stato, tra le insidie e le trappole della sinistra e della destra.

In nome di quell’alleanza il notariato aveva sacrificato i suoi figli migliori sull’altare dei Goa e delle Esecuzioni Immobiliari, i più giovani si erano arruolati nelle unità notarili di pronto intervento contro il collasso della giustizia civile, i più tecnologici stavano imparando a condurre treni ed aerei per far fronte ai disagi provocati dagli scioperi dei ferrovieri autonomi e dei controllori di volo.

In nome delle nuove funzioni si erano realizzate intranet collegate direttamente con il pubblico registro automobilistico in vista di un radioso futuro.

Ed ora la lobby delle agenzie automobilistiche per risparmiare miserabili trentamila lire di autentica e conservarne due o trecentomila di propri compensi esaltava al grande pubblico una riforma sbilenca illudendolo che gli avrebbe fatto risparmiare somme incredibili.

Disperarsi non era da Lui, abituato a parlare direttamente con l’ESSERE SUPREMO, l’azione soltanto era degna della Sua grandezza d’animo : il tempo delle mediazioni era finito.

Con le agenzie si imponeva un duello mortale; occorreva sfidarle al Giudizio di Dio.

Due campioni, e per il Notariato Lui sarebbe stato il prescelto, si sarebbero affrontati in un duello mortale alla guida di macchine usate, in vendita a poco prezzo, lanciate nella notte l’una contro l’altra : quello dei due che fosse sopravvissuto, iscrivendo il trapasso al minor costo, avrebbe vinto la sfida e la sua causa avrebbe trionfato.

Con passo fermo ritornò nel Suo studio, imperiosamente evocò la Segretaria…."Nilde, chiamami ….." le disse e Lei chiamò.

Fece bene o

MALe?

 

 

 

UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA DEL REGISTRO

Elementi strutturali dell’attuale tributo del registro, in primis la potestà di rettifica del valore risultante dall’atto (art. 52, D.P.R. 26.04.1986, n. 131), i privilegi che assistono le imposte complementari (art. 2772, c.c.), la solidarietà tributaria fra i contraenti, riverberano incertezza e conflittualità nei rapporti fra i privati.

Nel tentativo di ricostruire adeguati modelli organizzativi di semplificazione, da tempo la critica costante dei pratici si rivolge al sistema della legge del registro, per il diffuso stato di disagio in cui versano i contribuenti, non tanto di fronte al pagamento di un tributo, quanto per i modi, i tempi di esecuzione, gli intralci nella circolazione dei documenti soggetti a registrazione anche all’interno della Unione Europea.

Se la legge finanziaria 2000 ha preso atto di questo stato di disagio, riducendo alcune aliquote del registro, non basterà la mera riduzione del prelievo fiscale, qualora alla stessa non si accompagni l’alleggerimento delle procedure che assistono la riscossione delle imposte e che intralciano la autonomia privata, la cui dinamica impone un urgente riesame della disciplina del tributo alla luce di due esigenze:

a) la conservazione o miglioramento del gettito tributario a parità o con riduzione dei costi;

b) la semplificazione dei rapporti economici fra i cittadini, con diminuzione del carico tributario in senso unitario.

La paralisi degli Uffici

L’aumento dei trasferimenti immobiliari dipendente dai flussi migratori e dal diffuso benessere; la carenza, la cattiva distribuzione e la demotivazione del personale; l’inadeguatezza degli strumenti; i vincoli sindacali e la deresponsabilizzazione della dirigenza, hanno di fatto provocato la paralisi degli Uffici del registro, almeno dei maggiori, che versano in cronico ritardo nella restituzione degli atti registrati.

La mancanza di programmi di sicurezza ha generato il grave e diffuso fenomeno dei furti di atti e copie dagli Uffici del registro, stigmatizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella riunione del 10 settembre 1999.

Il danno al privato regolamento degli interessi economici, insito nell’onere della registrazione del documento, diviene insopportabile quando – rispettato l’onere – il servizio non venga espletato.

Vero che il Legislatore ha tentato di traslare all’esterno compiti degli Uffici, attribuendo ad esempio ai Notai le volture catastali, alle banche i servizi di cassa degli Uffici, ai privati l’autoliquidazione di alcune imposte (cfr. la recente legge sul pagamento telematico).

La Federazione nazionale delle associazioni sindacali notarili al XXV Congresso nazionale del Notariato di Catania, sul tema Otto anni di riforma tributaria, 19-23 ottobre 1981, auspicava la soppressione del giudizio di congruità, la scomparsa del contenzioso, l’immediata e definitiva esazione dell’imposta di registro, la soppressione dell’atto di adesione, la riduzione delle aliquote, la soppressione del privilegio sugli immobili per i debiti di imposta di registro, modifiche che avrebbero consentito la riduzione degli organici degli Uffici del registro, risparmio di tempo e di denaro, l’eliminazione di possibili cause di corruzione.

A quasi venti anni di distanza, alcune cose si sono verificate; altre si sono realizzate in senso contrario agli auspici.

È stata introdotta, per la maggior parte dei trasferimenti immobiliari, una predeterminazione della base imponibile sulla base di parametri catastali consistente nella inibizione per gli Uffici di procedere ad accertamenti di maggior valore, nel caso in cui i valori o i corrispettivi dichiarati in atto siano superiori a certe soglie: soluzione, che rimuove, ma non risolve, la grave questione dell’accertamento di maggior valore e della simulazione dei corrispettivi.

Una lieve ed insoddisfacente riduzione delle aliquote nei trasferimenti dei fabbricati ad uso abitativo è stata recentemente introdotta dall’art. 7, commi 6 e 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, in modifica dell’art. 1, Tar. parte prima, D.P.R 26.04.1986, n. 131, sì che l’aliquota da applicare agli atti traslativi a titolo oneroso dei fabbricati e relative pertinenze è stata ridotta di un punto percentuale dal 4% al 3%, dall’8% al 7%, per gli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000 (art. 71, c. 3).

In senso contrario, tuttavia, l’area dell’accertamento è stata potenzialmente estesa.

Ad esempio, con l’art. 1, c.1, D.Lgs. 02.09.97, n. 313, si è escluso dall’ambito IVA, il possesso e la gestione di unità immobiliari ad uso abitativo (categoria catastale A, esclusa la A/10) e relative pertinenze, e quello di unità da diporto, aeromobili da turismo, altri mezzi di trasporto ad uso privato, complessi sportivi e ricreativi.

Con l’art. 3, c. 14, lettera b), D.L. 31.12.96, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.02.97, n. 30, si è previsto che, se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e` esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8 bis), D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ed e` effettuato nel confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita` esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni, si applica l’aliquota dell’1%. Ma, ove non si realizzi la condizione, alla quale e` subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1%, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30% oltre agli interessi di mora di cui al c. 4 dell’art. 55, L.R. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

E, ancora:

L’art. 15, D.L. 23.02.95, n. 41, convertito e modificato dalla L. 22.03.95, n. 85, ha statuito essere rettificabile il corrispettivo delle cessioni di immobili di categoria A, B e C, se lo stesso risulta indicato in misura inferiore al valore determinato a sensi dell’art. 54, c. 4, L.R.; con una serie di procedure collaterali ben note ai professionisti con la dizione "specifica istanza" per l’attribuzione della rendita ex art. 12, D.L. 70/1988, conv. L. 154/1988.

Il che comporta l’intervento dell’Ufficio Tecnico Erariale, l’onere per il cedente di emettere fatture IVA integrative per l’importo eccedente posteriormente alla cessione; comunicazioni all’Ufficio IVA, se il contribuente non ha avanzato specifica istanza o se il corrispettivo risulta inferiore alla rendita attribuita rivalutata …

In verità, il sistema del registro è giunto all’esaurimento delle proprie potenzialità, pur essendo ancora capace, come un corpo ammalato, di alimentare un fisiologico comportamento elusivo, che deve essere combattuto con la medicina della trasparenza e con la semplificazione dei criteri di determinazione della base imponibile.

Criteri, ancora vigenti, anche se in gran parte inutilizzati, avendo il Legislatore rinunziato al potere di rettifica degli Uffici con l’art. 52, c. 4, L.R., e con l’art. 12, D.L. 14.03.88, n. 70, convertito e modificato da L.13.05.88, n. 154, e la giurisprudenza (Cass. 28.04.97, n. 3657) statuito che in tema di imposta di registro, la norma transitoria di cui all’art. 79, L.R. rende applicabili i criteri di cui all’art. 52, c. 4, L.R., per la determinazione del valore del bene, non solo quando il contribuente abbia dichiarato un corrispettivo inferiore, ma anche quando abbia dichiarato un corrispettivo maggiore rispetto al valore determinabile in base ai predetti criteri, sì che il contribuente ha il diritto al rimborso della maggiore imposta versata.

Ciò in quanto la nuova normativa porrebbe come valore convenzionale dell’immobile (sul quale calcolare l’imposta) al massimo quello corrispondente al valore determinabile in base ai criteri sopra menzionati.

 

Elusione ed antiriciclaggio

Alla limitazione del potere di rettifica degli Uffici di fronte ad un valore non inferiore a quello derivante dalla forfetizzazione della rendita catastale, corrisponde la tendenza dei contribuenti a far coincidere fittiziamente il corrispettivo o il valore con l’importo della rendita rivalutata al fine di sottostare ad una minore tassazione.

Questo diffuso comportamento elusivo confligge palesemente con le necessità di trasparenza in materia di antiriciclaggio nelle operazioni finanziarie.

L’ossimoro di imporre alle parti di dichiarare il valore venale o l’effettivo corrispettivo ed accontentarsi di percepire l’imposta su di un minimum corrispondente ad una frazione forfettizzata del valore porta minor gettito all’erario ed indica l’insensibilità del Parlamento per le gravi implicazioni di ordine pubblico che derivano dal diffuso malcomportamento.

L’argomento non puo’ restare sottinteso nella elaborazione delle strategie di revisione della fiscalità sugli immobili, perché se sarà mantenuto l’attuale assetto del sistema, il Paese continuerà ad essere caratterizzato dalla morale dei doppi conti e difficilmente i cittadini svilupperanno quel rigore nei rapporti sociali e politici, che ne garantisce la democraticità.

La riduzione delle simulazioni di prezzo nella redazione dei contratti, e delle cause civili, restituirebbe al diritto sostanziale una delle sue caratteristiche essenziali: la certezza.

D’altronde, sarebbe insufficiente ed insieme dannoso, come talvolta avviene, ipotizzare la strada di sanzioni rigorosissime per i casi di occultazione dell’imponibile, di natura pecuniaria e persino, come si è ipotizzato, civilistiche, quali la inefficacia o la nullità del contratto!

Il regime fiscale deve essere neutro rispetto ai contraenti ed evolversi in sintonia alla evoluzione della economia.

Divenuta quest’ultima globale e competitiva, occorre agire sulla struttura della imposizione nel suo complesso, per renderla un onere leggero che non ostacoli la concorrenza, sia evitando la minaccia di sanzioni, sia uscendo dalla fuorviante scorciatoia delle agevolazioni riservate a particolari settori, che non possono non sbilanciare l’intero sistema.

L’emersione della materia imponibile ai fini del registro è un obiettivo, cui il Legislatore ha di fatto rinunziato, se si considera:

a) che il valore della ricchezza trasferita è andato con gli anni scemando e il tributo ha oggi smarrito gran parte della importanza che aveva fra le entrate dello Stato;

b) che la maggior parte delle contrattazioni immobiliari usufruiscono della agevolazione della riduzione delle aliquote (oltre che della tassa fissa per le imposte ipotecaria e catastale), beneficio al quale spesso si aggiunge quello del credito d’imposta;

c) che la ricchezza qualitativamente rilevante è legata all’impresa e soggetta all’imposta sul valore aggiunto;

d) che l’importanza dei patrimoni fondiari è stata superata da quelli mobiliari;

e) che le negoziazioni di titoli e di partecipazioni scontano l’imposta sui contratti di borsa e sono esenti dal tributo;

f) che le operazioni sul capitale delle società sono state attratte, grazie alle direttive CEE, nell’alveo della imposizione in misura fissa (art. 10, L. 23.12.1999, n. 488, modificativo dell’art. 4, comma 1, lett. a), Tar. parte prima, D.P.R 26.04.1986, n. 131; c.m. 29.12.1999, n. 247/E);

g) che il settore del credito e del finanziamento è, alternativamente, esente da imposta di registro o soggetto a tassa fissa;

h) che la maggior parte dei contratti posti in essere nella pratica commerciale vengono formati per corrispondenza e sfuggono alla nostra imposta che solo apparentemente continua a riferirsi alla generalità degli atti scritti;

i) che numerose sono le esenzioni e le agevolazioni (ONLUS, GEIE, cooperative…).

Al basso gettito corrisponde un decaduto prestigio: la dottrina aveva messo in evidenza i nobili caratteri dell’imposta, sottolineando lo stretto rapporto, anche culturale, fra codice civile e legge del registro.

Ma, in una concezione scientifica del tributo del registro, le considerazioni metagiuridiche perdono significato, tanto più, che alla decadenza del tributo concorre anche un evento di portata epocale: la trasformazione del substrato materiale del negozio giuridico.

 

La dematerializzazione del documento.

Il documento cartaceo, che forma il substrato del negozio giuridico, sta per dematerializzarsi e per essere sostituito dal documento informatico, che è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

A sensi della L. 15.03.1997, n. 59, e dei connessi D.P.R. 10.11.1997, n. 513 (regolamento) e D.P.C.M. 08.02.1999 (regole tecniche per i documenti informatici), gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Queste innovazioni tecnologiche, l’archiviazione su supporto informatico, la trasmissione e lo stesso pagamento delle tasse con strumenti telematici, riverberano tutti i loro effetti sulle istituzioni e portano alla doverosa revisione del sistema di tassazione dei trasferimenti: quando l’archiviazione degli atti e dei contratti perverrà in via telematica direttamente al destinatario finale, l’Archivio notarile, verrà ad elidersi in toto la funzione della registrazione.

La verità è che, per gli atti pubblici ed autenticati, gli Uffici del registro fin d’ora non servono più.

 

Atti autentici

Per gli atti pubblici ed autenticati, già esistono due strutture, l’una complementare all’altra, che garantiscono e possono assicurare alla collettività:

la certezza della data dell’atto,

la conservazione ed il rilascio, nel tempo, delle copie,

il controllo periodico sulla liquidazione e l’incasso dei tributi.

il mantenimento di un gettito tributario tendenzialmente pari o superiore a quello attuale, qualora il legislatore voglia operare tramite la riduzione delle aliquote e la riduzione dei costi del servizio, con possibilità di convertire parte degli Uffici del registro ad altre funzionalità congeniali al recupero della evasione ed alla riorganizzazione della amministrazione, anche in senso federativo.

Si tratta del Notariato e degli Archivi notarili.

 

Notariato e Archivi notarili

Il T.U. 25.05.1879, n. 4900, e la successiva L. 16.11.1913, n. 89, col relativo regolamento di esecuzione R.D. 10.09.1914, n. 1326, hanno dato agli Archivi notarili l’attuale fisionomia, accogliendo il principio di affidare allo Stato la custodia degli atti notarili:

ai Notai fu riconosciuta la funzione di Ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti fra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti (art. 1, c. 1, L. 16.11.1913, n. 89);

agli Archivi notarili toccò il compito di custodire gli atti, i repertori, i registri e gli indici dei Notai cessati dall’esercizio, le copie dei medesimi, le scritture private.

Gli Archivi notarili costituiscono una branca amministrativa dotata di auto-organizzazione contabile e di autonomia finanziaria in virtù della percezione della tassa d’Archivio e sono applicabili ai capi degli Archivi, in quanto compiano funzioni contabili, buona parte delle disposizioni contenute nel Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e in particolare nel R. D. 06.05.1929, n. 970 (approvazione del Regolamento sui servizi contabili degli Archivi notarili).

Ma è la funzione di integrazione e di prosecuzione dell’opera dei Notai cessati, che distingue nettamente gli Archivi notarili da ogni altro ente incaricato della custodia e conservazione e della regolarizzazione dei rogiti notarili, quando si interrompa l’attività del Notaio.

Il Conservatore dell’Archivio distrettuale prosegue l’attività amministrativa del Notaio cessato, permette l’ispezione e la lettura degli atti conservati in Archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, gli estratti ed i certificati; procede all’apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti, depositati in Archivio, ed alla registrazione dei testamenti pubblici.

Sono le stesse formalità che compie il Notaio quando è in esercizio e che devono essere osservate dal Conservatore, in quanto compie funzioni di Notaio (art. 223, R. N.).

Dalla delega di pubblici poteri di certificazione e dall’assorbente controllo dell’Archivio deriva la necessità per i Notai di mantenere rigidi vincoli professionali (accesso e numero chiuso) e di esercitare la professione in modo moderno, informatizzato, tramite la costituita Rete unitaria del Notariato, in grado di dialogare con le Camere di Commercio, i Registri delle imprese, gli Uffici del territorio (del Registro, Catasto e Conservatorie), il Poligrafico dello Stato e il Ced della Cassazione.

Con la lungimirante riforma del 1913, dunque, lo Stato garantiva il superiore interesse della oggettività e continuità della funzione notarile oltre le vicende personali dei singoli Notai, e realizzava con l’Ordinamento del notariato un vero e proprio decentramento delle proprie funzioni fra i Notai ed Archivi notarili; decentramento realizzato sotto il profilo finanziario, con l’attribuzione agli Archivi, quale fonte principale di entrata, della percezione della tassa di Archivio.

 

La tassa d’Archivio

L’art. 39, L. 22.11.1954, n. 1158, statuisce le modalità di accertamento, liquidazione e versamento della tassa d’Archivio: le parti contraenti devono corrispondere a mezzo del Notaio – al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori - all’Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10% dell’onorario repertoriale stabilito per l’originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

Venendo la tassa di Archivio applicata con l’aliquota del 10% su una base imponibile costituita dall’onorario notarile repertoriale, è in tal modo richiamata per relationem la regolamentazione e la soluzione dei i problemi in materia di onorari notarili, con l’avvertenza che per ogni atto saranno dovute tante distinte tasse, quanti sono gli onorari che esso comporta.

In definitiva, poiché l’onorario notarile è parametrato al valore risultante dall’atto o dichiarato dalle parti, è questo valore che costituisce in via indiretta la base imponibile della tassa d’Archivio.

Responsabile d’imposta agli effetti del registro, il Notaio diviene sostituto d’imposta, nell’aspetto tanto formale, quanto materiale ai fini del pagamento della tassa d’archivio ed è obbligato in proprio verso l’Archivio, salvo a ripeterne l’importo nei confronti dei clienti, nei cui confronti l’amministrazione degli Archivi non ha alcuna azione diretta (essendo una spesa necessaria al compimento dell’opera professionale ed a favore del Notaio opera la surrogazione ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c.).

La tassa di Archivio è assistita dal privilegio speciale previsto a favore dello Stato per la riscossione dei tributi indiretti dall’art. 2772, c.c.

Il termine nel quale si prescrive l’obbligo del pagamento della tassa d’Archivio è quello breve di cinque anni, previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal giorno in cui il Notaio è tenuto a depositare le copie repertoriali, e ciò anche per gli eventuali supplementi.

La modernità ante litteram della tassa d’Archivio risiede nella chiarezza dell’accertamento, nella autoliquidazione, nella facilità di esazione, nella leggerezza delle aliquote: la mancanza di una casistica giurisprudenziale significa che questo ormai secolare sistema funziona perfettamente.

 

Liquidazione della tassa d’Archivio

Il complesso delle operazioni necessarie per la constatazione e la valutazione dei vari elementi costitutivi del debito tributario, in breve l’accertamento della tassa d’Archivio, è affidato oltre che al Notaio con la verifica dell’Archivio distrettuale, anche all’Ufficio del registro.

Il Notaio, in riferimento alle annotazioni sul repertorio ai sensi dell’art. 62, n. 7, L.N., procede di propria iniziativa all’accertamento della tassa, che versa mensilmente in occasione della trasmissione mensile all’Archivio distrettuale della copia dei repertori (ricordiamo l’obbligo di far vidimare i propri repertori prima di porli in uso dal capo dell’Archivio distrettuale) a norma dell’art. 65, L.N., e degli artt. 77 e 78, R.N..

La validità del sistema risiede nella facilità della autoliquidazione da parte del pubblico ufficiale e nel successivo controllo dell’Archivio, sia della esattezza della liquidazione, sia del rispetto da parte del Notaio delle categoriche scadenze, a pena di significative sanzioni, per la trasmissione:

delle copie dei repertori, mensili (art. 65, L. N.; artt. 77 e 78, R. N.);

della copia del testamento pubblico, entro dieci giorni dalla stipulazione (art. 66, L. N.; art. 79, R. N.);

dell’estratto somme e valori, trimestrale (artt. 7 e 9, L. 22.01.1934, n. 64).

L’Archivio non si limita alla materiale riscossione delle tasse, ma ne effettua una accurata verifica, sia in sede di ispezione ordinaria biennale, sia durante la revisione delle copie degli annotamenti dei repertori (art. 20, L. 30.12.1937, n. 2358; art. 225, R.N.).

Così, quando nella disamina delle copie degli annotamenti fatti a repertorio, il Conservatore venga a rilevare inesattezze nella applicazione o nella misura delle tasse d’Archivio, procede alle rettifiche mediante nota speciale redatta in due esemplari, dei quali uno deve rimanere allegato alle rispettive copie degli annotamenti e l’altro è comunicato al Notaio con invito a regolarizzare le partite (art. 225, R.N.).

Il Conservatore, che abbia il fondato sospetto della mancanza della annotazione di qualche atto o convenzione, ovvero della infedele indicazione o del valore del relativo oggetto o dell’ammontare dell’onorario percepito dal Notaio, ha il potere di ispezione sui repertori e atti del Notaio o presso il Ricevitore del Registro.

La tassa d’Archivio viene pure liquidata dall’Ufficio del registro, che – in sede di accertamento di maggior valore – a sensi del terzo c. dell’art. 39, L. 22.11.1954, n. 1158, sulla quota di onorario accertata a’ sensi dell’art. 18 (ora 16), stessa legge, la liquida, riscuote e mensilmente versa all’Archivio notarile del distretto, trattenendo l’aggio del 5%.

In conclusione, Notai ed Archivi distrettuali notarili vivono in simbiosi e la grande forza del Notariato italiano risiede nell’avere quei professionisti a proprio supporto, controllo ed integrazione della attività amministrativa, gli Archivi distrettuali, che assicurano alla collettività la continuità nella conservazione e nel rilascio dei documenti principali della negoziazione giuridica.

 

Presupposto della tassa d’Archivio

I due tributi, di registro e d’Archivio, convivono in simbiosi nello stesso habitat, consistente nella redazione di un atto pubblico o autenticato soggetto a registrazione.

Il presupposto della tassa d’Archivio è, appunto, costituito dalla redazione dell’originale di ogni atto tra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà ricevuto da Notaio.

Nel quadro di una serie di provvedimenti fiscali straordinari relativi al periodo bellico, con il D. Lgt. 21.04.1918, n. 629, il sistema subì una radicale riforma, ispirata fra l’altro anche ad una politica di accentramento amministrativo e le sorti della tassa d’Archivio venivano legate a quelle dell’imposta di registro, disponendo:

l’art. 15 che, per quanto concerne le tasse sospese o a debito, le tasse complementari e suppletive, le relative procedure coattive, le restituzioni e i rimborsi, la tassa di Archivio seguiva le sorti della tassa di registro;

l’art. 16, che la tassa di Archivio fosse riscossa dagli Uffici del registro, che ne rilasciavano quietanza contestuale a quella delle tasse di registro.

In definitiva, il presupposto della tassa d’Archivio veniva modificato, in considerazione del suo assorbimento nell’imposta di registro, che avvenne con il R.D. 30.12.1923, n. 3269, ove, nelle avvertenze alla annessa Tariffa, si legge : Le aliquote di tassa e le tasse fisse indicate nella presente Tariffa sono comprensive di tassa di Archivio.

Il sistema subiva una nuova modifica con l’art. 10, D.L.Lgt. 08.12.1944, n. 428, che riportava ad autonoma vita la tassa di Archivio, fissandola nella misura unica del 10% dell’onorario di ogni atto soggetto a registrazione e stabilendo che la stessa era da versarsi direttamente all’Archivio.

Ulteriore modifica si ebbe con la L. 05.04.1950, n. 266, che portò la tassa d’Archivio al 25% dell’onorario e ne affidò la riscossione per l’intero ammontare agli Uffici del registro, al momento della registrazione degli atti.

Con l’art. 39 della vigente Tariffa, infine, si tornava al sistema della riscossione a mezzo dell’Archivio.

Questo collegamento biunivoco fra i due tributi è tale, da poter essere il rapporto capovolto senza grandi disagi e senza riduzione dell’incasso.

Le esigenze di semplificazione, di decentramento e di riduzioni dei costi, permettono e giustificano l’assorbimento dell’imposta di registro nel sistema della tassa d’Archivio.

 

Perchè un nuovo criterio di tassazione.

La scienza economica e giuridica è concorde nel richiedere la semplificazione dei rapporti fiscali e burocratici, per dare maggiore slancio ai rapporti economici.

La strategia, cui deve ispirarsi il Legislatore, è quella di operare contemporaneamente sulle due leve della riduzione dei costi del servizio e delle aliquote, conservando inalterato il gettito del tributo.

Abbiamo nelle pagine precedenti delineato lo stato di decadimento in cui versa l’imposta di registro; il gettito modesto rispetto ai costi; il disagio degli Uffici; l’inutilità delle procedure; la diffusa simulazione dei corrispettivi; l’esaurimento del sistema della funzione storica dell’istituto della registrazione con il sopravvenire del documento informatico.

Invero, i primi passi sono stati compiuti in questa direzione.

In forza della delega data dall’art. 3, c. 134, lettera g), L. 23.12.1996, n. 662, sostituita dall’art. 7, c. 5, L. 23.12.1998, n. 448, per l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalità di pagamento nonché per l’armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; il Governo ha emanato il D. Lgs. che autorizza l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

A sua volta, sulla base dell’art. 21, c. 18, 19 e 20, L. 27.12.1997, n. 449, è stata introdotta a decorrere dal 17.01.2000 la trasmissione telematica, con decreto 24.12.1999, in G.U. 31.12.1999, n. 306, Dir. Gentile. Dip. Entrate, in modifica del precedente decreto 31 luglio 1998, in G.U. 12 agosto 1998, n. 187, consentendosi all’amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione degli stessi (art. 1, dec. dir. 31.07.1998, mod.).

I tempi, sono, dunque maturi per la riforma dell’istituto della registrazione, avendo come obiettivo:

la semplificazione delle procedure;

il mantenimento del gettito;

il miglior utilizzo del personale;

la riduzione dei costi indiretti ed indiretti.

 

La riforma dell’istituto della registrazione.

Le funzioni del registro possono essere decentrate ad istituzioni già esistenti, che alla prova degli anni hanno dimostrato la propria valenza funzionale, sia come liquidatori del tributo, sia come controllori: i Notai e gli Archivi notarili e, basandosi su questa struttura, azzardiamo proporre che la riforma del sistema di tassazione dei principali documenti giuridici della autonomia privata, quali gli atti pubblici e le scritture private autenticate, possa essere articolata sui seguenti punti:

a) Surrogazione dell’imposta di registro con una tassa soggetta alla stessa attuale normativa regolamentatrice della tassa di Archivio.

Considerato che la data certa e la fede pubblica sono coessenziali al ricevimento dell’atto da parte del Notaio (artt. 2699 e seg. c.c.), potrà omettersi la fase della registrazione presso gli Uffici del registro.

Competerà mensilmente al Notaio provvedere alla autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e (istituenda) sostitutiva INVIM mediante versamento tramite l’Archivio distrettuale o, in alternativa, in occasione della presentazione degli estratti repertoriali, esibizione all’Archivio delle ricevute di pagamento delle tasse effettuato con le modalità di cui al D.Lgs. 09.07.1997, n. 237, tramite bollettino di conto corrente postale ovvero mediante delega bancaria o utilizzando la novella normativa in tema di pagamento telematico.

Spettando all’Archivio effettuarne la verifica ed il recupero.

Alla serie degli originali documenti ricevuti ed autenticati nel mese, conservata dal Notaio (in forma di libro o di file informatico), dovrebbe unirsi altro duplo di ricevuta bancaria di pagamento delle imposte autoliquidate.

Da ciò potrebbe derivare un diverso e migliore impiego del personale destinato alla registrazione degli atti, che - svanita la massa degli atti autentici - potrebbe essere in gran parte destinato a mansioni, più proficue per l’Erario, anche presso gli stessi Archivi.

Da ciò lo snellimento nella circolazione dei documenti autentici, da rilasciarsi alle Parti senza la defatigante procedura della registrazione, ferma la prova del versamento del tributo.

b) La surrogazione dell’imposta di registro con una tassa "di Archivio" implica una sensibile riduzione dell’imposta proporzionale di registro e l’abrogazione di tutte le agevolazioni e delle varie aliquote differenziate, che potrebbero ridursi all’aliquota unica proporzionale nella misura dell’1%, commisurata ai prezzi pattuiti o ai valori indicati dalle parti, per tutti i contratti a titolo oneroso aventi natura sia traslativa che dichiarativa.

Una aliquota così ridotta permetterebbe la emersione e la tassazione indolore dei contratti preliminari di compravendita redatti per scrittura privata, che per ragioni elusive restano transazioni invisibili, con grave danno per la trasparenza dei rapporti contrattuali e per la sicurezza del buon fine degli affari dei privati.

c) Gli atti a titolo gratuito inter vivos continuerebbero a soggiacere allo stesso regime degli atti mortis causa, seguendo le sorti dell’imposta sulle successioni.

d) Mantenimento della imposta del 2% ipotecaria e dell’1% catastale sul valore dei beni o sul corrispettivo per gli atti di trasferimento immobiliare o di costituzione di diritti reali immobiliari, sottoposti a pubblicita’ presso gli Uffici del territorio.

e) Applicazione di una aliquota fissa agli altri atti, salvo che si tratti di quietanze e cessioni di credito, cui dovrebbe conservarsi l’aliquota dello 0,50%.

f) Istituzione di una imposta sostitutiva dell’INVIM sul modello di quella introdotta dall’art. 11, D.L. 11, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito in L. 28.05.1997, n. 140, da applicarsi agli atti recanti trasferimenti immobiliari a titolo oneroso inter vivos fino al 31 dicembre 2002.

g) Estensione delle stesse aliquote alla registrazione delle scritture private (55).

h) Abolizione del giudizio di congruita’.

i) Abolizione delle ipoteche occulte (privilegi erariali).

l) Abolizione tendenziale di tutte le agevolazioni fiscali, in primis per la prima casa e di tutte le ipotesi di decadenza.

m) Abolizione dell’obbligo di registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

n) Facoltà per il notaio di rilascio di copie ed estratti con la sola, già sufficiente, indicazione dei numeri repertoriali.

E così, possiamo azzardare a formulare i lineamenti di una nuova tariffa..

TARIFFA

Parte I

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Aliquota 1%

1. atti traslativi a titolo oneroso, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita` e trasferimenti coattivi della proprieta` di beni immobili e mobili in genere;

2. atti costitutivi di diritti reali di godimento e rinuncia agli stessi dietro corrispettivo;

3. conferimento di proprieta` o diritto reale di godimento su beni immobili e di unità da diporto, a favore di societa` di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa`, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio della attività commerciale o agricola, con o senza personalita` giuridica.

4. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.

5. Locazioni e affitti di beni immobili di qualsiasi genere, compresi i fondi rustici; concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative, concessioni di diritti d’acqua.

6. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Aliquota 0,50%

7. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da piu` soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa per quelle non contestuali.

Tassa fissa L. 250.000

8. Se il trasferimento o il servizio è soggetto all’imposta sui valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (comprese le assegnazione ai soci, associati o partecipanti, se soggette all’imposta sul valore aggiunto).

9. Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita` montane

10. Contratti preliminari di ogni specie.

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’aliquota 0,50%; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, si applica l’aliquota nella misura dell’1%. In entrambi i casi l’imposta pagata e` imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto

11. Contratti di comodato di beni immobili.

12. Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi.

13. Atti delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa`, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio della attività commerciale o agricola, con o senza personalita` giuridica e gli atti dei gruppi europei di interesse economico, diversi da quelli di cui all’art. 3 della Tariffa, parte prima.

14. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, aventi per oggetto:

a) prestazioni a contenuto patrimoniale diverse da quelle contemplate dagli articoli che precedono;

b) negoziazione di quote di partecipazione in societa` o enti di cui al precedente art. 3 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella;

c) atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11;

d) atti di ogni specie per i quali e` prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa.

Imposte da versare cumulativamente e mensilmente in posta/banca, previa autoliquidazione, con onere di trasmettere all’Archivio, con gli estratti repertoriali, copia della ricevuta bancaria.

 

Roberto Dini notaio in Milano

 

 

 

Interviste del lunedì

MASSIME DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE OTTAVA

commentate da Nicola Dubini

Statuto in genere

Il decreto di omologa non può essere revocato quando l’atto sia stato iscritto nel registro delle imprese.

Il decreto col quale il Tribunale ordina l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto societario può essere modificato o revocato ai sensi dell’art. 742 C.P.C. dall’autorità che lo ha emesso, come ogni altro provvedimento di volontaria giurisdizione.

Questa facoltà trova un limite naturale nell’avvenuta esecuzione dell’ordine di iscrizione.

Pertanto, al di fuori delle limitate ipotesi di nullità della società previste dall’art. 2332 C.C., ove le parti, il conservatore del registro o lo stesso Tribunale dovessero accertare l’illegittimità di un atto iscritto, sarà necessario procedere ad una nuova manifestazione di volontà, soggetta ad iscrizione, oppure dovrà essere aperta una procedura di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 C.C.

Commento

La massima ribadisce un principio espresso con una certa chiarezza dalle norme che disciplinano la materia. Il combinato disposto degli artt. 742 C.P.C. e 2191 C.C. non lascia dubbi al riguardo. La massima, tuttavia, non troverà applicazione in caso di fusione e di scissione. Infatti l’art. 2504 quater C.C. preclude l’impugnativa della fusione dopo che siano stati adempiuti gli obblighi di iscrizione previsti dalla legge (per la scissione vale il medesimo principio per il richiamo contenuto dall’art. 2504 novies).

Trascurando il procedimento di cancellazione d’ufficio a norma dell’art 2191 C.C. e il problema di chi sia legittimato ad invocarlo, è interessante capire che cosa si intenda per una "nuova" manifestazione di volontà.

Riterremmo corretto interpretare la massima sostenendo la necessità di una nuova assemblea. Infatti ogni altro caso ricade nel procedimento di cancellazione d’ufficio.

 

 

Oggetto (I massima)

E’ legittima l’attività di gestione di beni immobili altrui.

L’attività di gestione di beni immobili veniva considerata legittima solo con la precisazione che si trattasse di beni di proprietà sociale, in considerazione del divieto per le società ordinarie di svolgere attività fiduciaria.

Questa limitazione non sembra più necessaria, dopo l’introduzione della disciplina SIM e EUROSIM, che ha precisato l’oggetto e i controlli delle società fiduciarie.

Si ritiene pertanto che l’attività di gestione di beni immobili altrui possa essere intesa come semplice attività diretta al miglior sfruttamento dei beni, e dunque come un’amministrazione degli stessi senza interposizione di persona.

Un‘interpretazione in tal senso dell’espressione "gestione" si trova nel D.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, dove è previsto l’affidamento della gestione di immobili a società ordinarie, con la precisazione dell’art. 3 comma 4, che la "gestione" deve riguardare "la complessiva amministrazione attiva del patrimonio e può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione di servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l’attivazione prevista in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione". Va però precisato che la gestione dei servizi condominiali non significa attività di amministratore del condominio, che, se espressamente enunciata, è ritenuta illecita, in considerazione delle responsabilità personali riconducibili a quel mandato professionale. E ancora va precisato che la gestione dovrà riguardare singoli immobili e non società immobiliari, non essendo consentito l’esercizio di funzioni gestorie societarie a persone giuridiche.

Commento

La massima "rende giustizia" alle forti istanze che il pianeta immobiliare muove in questa direzione. Il significato di gestione è, com’è noto, molto ampio e invero poco gradito ai giudici, che non perdono occasione per ribadire il proprio sfavore nei confronti dell’attività gestoria di società affidata a persone giuridiche.

Malgrado l’orientamento innovativo resta ferma l’esclusione per le società della facoltà di assumere l’attività di amministrazione del condominio di cui all’art. 1117 C.C. che il Tribunale reputa illecita.

Ci possiamo chiedere quale sia la miglior formulazione di un oggetto immobiliare che preveda la gestione di immobili. Sembra utile al riguardo cogliere il suggerimento dei giudici e indicare l’esclusione della gestione di società immobiliari.

 

Oggetto (II massima)

Non è legittima la previsione di svolgimento di un’attività di gestione di azienda, ove sia diretta al servizio di altre imprese.

Nella descrizione degli oggetti sociali viene spesso utilizzato il termine "gestione" inteso come complesso di servizi da svolgere in favore di terzi. Ove questo termine venga riferito ad altre organizzazioni di impresa (ad esempio "gestione dell’attività finanziaria di imprese controllate") l’espressione viene ritenuta illegittima perché consente l’effettivo esercizio di poteri di amministrazione, riservati agli organi responsabili della gestione d’impresa.

Commento

Molta attenzione dovrà essere osservata nella redazione degli statuti, ove è sempre stata frequente la previsione dell’attività gestoria di aziende, seppure formulata con le più svariate sfumature.

La posizione del Tribunale è molto severa, perché tende ad escludere l’attività di gestione di aziende (nella massima si indica una parte di azienda) addirittura nel caso di aziende di imprese controllate. In sostanza si ammette soltanto la gestione della propria azienda.

Invece, non sembra subire limitazioni l’attività di consulenza a favore di aziende di terzi ovvero di terzi in generale, pur con tutte le opportune cautele per il caso di attività riservate dalla legge agli iscritti negli albi professionali.

 

 

Azioni/quote (I massima)

La clausola di mero gradimento al trasferimento di azioni è legittima ove sia prevista la possibilità dell’azionista di cedere la sua partecipazione a un terzo indicato da un organo sociale prestabilito.

Nelle massime pubblicate nel 1987 questo Tribunale ha rilevato l’illegittimità delle clausole di mero gradimento al trasferimento di azioni, precisando inoltre che non erano omologabili clausole disciplinanti ipotesi di rifiuto che prescindessero da obiettive esigenze della società o contemplassero fatti irrilevanti per la compagine sociale.

Queste conclusioni vanno riviste, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, che trova come unico ostacolo la regola della trasferibilità della partecipazione.

E’ quindi legittima la clausola di gradimento in una spa, anche se priva di motivazione, purché sia prevista l’indicazione da parte del consiglio di amministrazione di un altro acquirente, potendosi interpretare l’art. 22 della Legge 4.6.85 n. 281 nel senso che il divieto del mero gradimento sia rapportato all’esigenza della circolazione dei titoli e alla necessità di non rendere il socio prigioniero della sua partecipazione.

 

 

Azioni/quote (II massima)

La clausola di mero gradimento, disgiunta dalla possibilità di pervenire comunque ad una cessione della partecipazione, non è consentita neppure con riferimento alle quote di s.r.l.

L’art. 2479 C.C. prevede che l’atto costitutivo possa disporre l’intrasferibilità della quota. Si tratta di un vincolo che impegna tutti i soci. Ove invece sia prevista la trasferibilità, non è consentito introdurre vincoli che non siano oggettivamente controllabili e che inevitabilmente pregiudicano i diritti di singoli soci.

Commento

L’art. 22 della legge 4 giugno 1985, n. 281 recita "sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali".

Nella massima il Tribunale ribadisce un principio caro alla più recente giurisprudenza in materia di clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni nelle società per azioni, affermando che il socio non deve essere "prigioniero" della società. Vengono ammesse le clausole di gradimento "mero", e più precisamente le clausole che subordinano la cessione al gradimento immotivato di un organo sociale (normalmente l’organo amministrativo e quasi sempre il c.d.a.). Tuttavia, in ossequio al principio giurisprudenziale testè richiamato, è sempre necessario consentire obiettivamente al socio la cessione. Lo strumento per consentire la "liberazione" del socio è l’indicazione (e quindi l’esistenza) di un altro acquirente da parte dell’organo amministrativo.

Non sembra da escludersi che le azioni del socio uscente possano, pur nel rispetto della disciplina degli artt. 2357 C.C. ss. essere acquistate dalla società medesima.

Quanto alle s.r.l. l’art. 2479 C.C. è sempre stato considerato come espressione di un principio di ampia libertà nel disciplinare il trasferimento della partecipazione. Il Tribunale è, però, di contrario avviso in relazione alle ipotesi di gradimento immotivato, nel qual caso valgono le regole sopra esposte.

In conclusione, negli statuti le clausole di mero gradimento dovranno sempre prevedere che il meccanismo del mancato gradimento si accompagni all’indicazione di un altro acquirente. Pur con qualche aggiustamento la massima sembra applicabile anche per le società in accomandita per azioni.

 

 

Azioni/quote (III massima)

I diversi diritti che possono essere attribuiti a certe categorie di azioni ai sensi dell’art. 2348 C.C. non possono contrastare i principi del corretto funzionamento dell’organismo societario.

Va premesso che, in assenza di divieti di legge, si ritengono ammissibili diverse categorie di quote di srl, in analogia con quanto disposto dall’art. 2348 C.C. per le azioni, con la precisazione che non sembrano applicabili le norme organizzative previste per le società per azioni (limiti percentuali per le azioni privilegiate, assemblee di categoria), non compatibili con la maggiore autonomia contrattuale delle srl.

I diversi diritti attribuibili a singole categorie di azioni o quote possono essere di natura patrimoniale o amministrativa e sono regolati dalla più ampia autonomia negoziale, sono considerate però illegittime le disposizioni che escludono semplicemente una categoria dagli utili o dalla ricostituzione del capitale (clausole che contrastano col principio del divieto di patto leonino) e quelle che comportano l’esclusione dal voto alle cariche sociali (clausole che impediscono ai soci, in ipotesi anche di maggioranza, di indicare un organo di gestione o di controllo di fiducia ), salva la specifica ipotesi dell’art. 2351 comma 2 C.C.

Commento

La massima ribadisce un principio sostanzialmente recepito dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, pur essendo la casistica scarna di applicazioni pratiche.

Tuttavia l’autonomia contrattuale nelle s.r.l. non è per il Tribunale, che pur la riconosce, tale da consentire l’applicazione, ad esempio, della regola che in caso di categorie di quote le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano il diritto di una di esse, debbano essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria interessata (art. 2376 C.C.). Quindi non sembra omologabile lo statuto di una s.r.l. che preveda l’assemblea speciale per le diverse categorie di quote nè la delibera assunta da un’assemblea speciale. Ricordiamo, però, che la dottrina ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 1352 C.C. sulle forme convenzionali per ammettere la strutturazione delle società di persone attraverso organi collegiali (vedi Giuseppe Ferri, in Trattato di diritto civile italiano, ed. Utet Torino 1985, pag. 148).

 

 

Capitale (I massima)

La conversione in euro del capitale sociale ha natura di mera rettifica contabile e deve essere eseguita sulla base di una stretta interpretazione delle norme.

L’art. 17 del D.lgs 24 giugno 1998, n. 213 concede agli amministratori di convertire il capitale sociale in euro senza necessità di ricorrere al notaio, riconoscendo così all’operazione natura di mera rettifica contabile. Lo stesso articolo prevede che il verbale della delibera degli amministratori sia depositato e iscritto a norma dell’art. 2436 C.C. e il preciso richiamo letterale sembra imporre il ricorso al giudizio di omologazione. Il giudice è tenuto a controllare che l’operazione venga effettuata senza alcuna discrezionalità, seguendo le precise modalità di legge, con particolare riferimento all’applicazione del tasso di conversione secondo il criterio dettato dall’art. 5 del Regolamento n. 1103/97 del 17.6.1997 del Consiglio dell’Unione Europea e alle modalità di arrotondamento per eccesso o per difetto indicate, rispettivamente, nel secondo e nel quarto comma dell’art. 17 del D.lgs sopra richiamato.

L’assemblea può invece, nelle forme richieste per le modifiche statutarie, operare aumenti di capitale gratuiti o a pagamento che consentano arrotondamenti per eccesso anche al di fuori dei criteri indicati dal predetto art. 17, purché non risulti alterata la partecipazione dei soci al capitale.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata non è consentito fissare il capitale in euro con troncamento alla seconda cifra decimale perché il bilancio deve essere redatto senza cifre decimali, ai sensi dell’art. 16 D.lgs 24 giugno 1998, n. 213, e perché le disposizioni dettate dall’art. 17 dello stesso D.lgs in tema di conversione in euro del capitale sociale sono strutturate in modo tale che ne derivi un capitale in unità di euro. E’ invece consentito, per le società già costituite e fino a nuova disposizione di legge, esprimere le quote di partecipazione in ammontare decimale perché l’ultimo comma dell’art. 17 del D.lgs n. 312/98 richiama per la conversione delle quote di s.r.l. le regole fissate per la società per azioni, in quanto compatibili.

Commento

La facoltà dell’organo amministrativo di convertire il capitale in euro, senza ricorrere all’intervento del notaio, è ammessa solo ed esclusivamente nel caso in cui la conversione si riduca ad una semplice operazione matematica con l’utilizzo dei parametri indicati dal legislatore (vedi comunque l’art 17, comma 5, del D.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 per il caso della delibera ricevuta dal notaio e non soggetta a omologa). Negli altri casi, con l’ausilio del notaio o meglio mediante l’adozione di una delibera dell’assemblea in seduta straordinaria (non vi è deroga all’obbligatoria verbalizzazione a ministero notarile) la società potrà convertire il capitale manovrando con maggior libertà, al punto che l’unico limite per il Tribunale è il divieto di alterare la partecipazione dei soci al capitale convertito rispetto a quello originario. Quanto alle s.r.l. l’art 17, comma 10, del D.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 richiama per le quote, "in quanto compatibili", le disposizioni dettate per le società per azioni.

Sul punto il Tribunale ha comunicato quanto segue:

1) non è consentito esprimere un capitale in decimali di euro; in primo luogo perché, ove il bilancio sia redatto in euro ai sensi dell’art. 16 D.lgs 24 giugno 1998, n. 213, non sembra possano essere utilizzate cifre decimali, neppure prima del 1.1.2002; inoltre perché le disposizioni dettate dall’art. 17 dello stesso D.lgs in tema di conversione in euro del capitale sociale sono strutturate in modo tale che ne derivi un capitale in unità di euro senza cifre decimali; sono pertanto illegittime le conversioni operate direttamente sul capitale espresso in lire, con troncamento alla seconda cifra decimale;

2) è consentito esprimere le quote di partecipazione in ammontare decimale; l’ultimo comma dell’art. 17 del D.lgs n. 312/98 richiama per la conversione delle quote di s.r.l. le regole fissate per la società per azioni, in quanto compatibili; se la partecipazione dovesse attestarsi anche per le società di vecchia costituzione su un euro o multiplo di euro, ai sensi del secondo comma lettera b) dell’art. 4 dello stesso D.lgs, un simile richiamo non avrebbe alcun significato oppure comporterebbe ai soci sacrifici spropositati rispetto ad una semplice operazione matematica di conversione, poiché l’art. 2474 C.C. fissa oggi l’ammontare della quota in mille lire o in un multiplo di mille e dunque a un livello di valore circa dimezzato rispetto a quello delle società di nuova costituzione; si ritiene pertanto che quel richiamo consenta la possibilità di operare ai sensi dei primi cinque commi dell’art. 17, operando sul valore delle singole partecipazioni e arrotondando la quota base di mille lire a 0,52 euro, ove sia possibile integrare il capitale con riserve, oppure a 0,51 euro in caso contrario (comunicazione del 14 dicembre 1999).

Da ultimo il Tribunale precisa, a corredo della massima, "che le indicazioni in euro, riprodotte spesso tra parentesi accanto al valore del capitale rappresentato in lire sulla base del semplice calcolo di conversione di 1 euro ogni 1936,27 lire, non sono illegittime ma sono ultronee e creano l’errata convinzione che possano un giorno automaticamente rappresentare il valore del capitale in euro".

 

Capitale (II massima)

La situazione patrimoniale deve essere redatta nelle forme del bilancio

Ove si richieda il deposito di una situazione patrimoniale, si deve ritenere che la stessa debba essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio, e ciò non solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente (es. fusione) ma anche in quelli dove la garanzia dell’effettività del capitale è imprescindibile (es. riduzione per perdite). La situazione deve pertanto essere accompagnata da un documento informativo dei criteri seguiti per la sua redazione e deve essere approvata dall’assemblea. Non sono consentiti documenti informali o con la sola firma del compilatore.

Commento

Sul punto si rimanda al numero di marzo di quest’anno per apprezzare la centralità della situazione patrimoniale nell’omologa delle operazioni di copertura delle perdite. Certamente il Tribunale tende a negare sempre più dignità di documento contabile alle situazioni non rispondenti a requisiti informativi minimi né approvate dall’assemblea.

La situazione patrimoniale dovrà, quanto meno, essere costituita dallo stato patrimoniale (redatto secondo i criteri del bilancio) ed essere accompagnata da una relazione illustrativa dell’organo amministrativo.

 

Amministratori

E’ illegittima la clausola che attribuisca al presidente del consiglio di amministrazione il voto prevalente ove il consiglio sia composto da due soli membri.

In una massima del 1976 è stata ritenuta legittima la clausola che, in caso di parità di voti in un consiglio di amministrazione, consentisse la prevalenza del voto espresso dal presidente, e ciò in forza della deroga prevista dal secondo comma dell’art. 2388 C.C. e del principio, mutuato dal diritto amministrativo, della conservazione degli atti. Questa massima non si può peraltro estendere al caso di un consiglio di amministrazione composto di due soli consiglieri perché la prevalenza del voto del presidente renderebbe superflua l’operatività di un consiglio di amministrazione.

Commento

In aggiunta alla massima, richiamiamo l’attenzione sull’ipotesi che nel c.d.a. di due membri nel caso di contrasto sulla revoca del consigliere delegato si intende decaduto l’intero consiglio, per affermare la preoccupazione dei giudici sulla effettiva operatività del consiglio di amministrazione, inteso nella sua natura di organo collegiale, tanto se delibera (con il voto prevalente del presidente), quanto se non delibera (per contrasto e conseguente paralisi).

 

 

Trasformazione

La trasformazione di aziende municipali in società per azioni è consentita sulla base del semplice passaggio a capitale del fondo di dotazione e la perizia necessaria per fissare il limite definitivo del capitale sociale può essere redatta a valori di mercato.

La Legge 15.5.1997 n. 127 (cd Bassanini bis) ha introdotto un sistema semplificato per ottenere la gestione in forma societaria dei servizi pubblici municipalizzati; non più la costituzione di una apposita società e il conferimento alla stessa dei beni dell’azienda municipalizzata ma la "trasformazione" diretta delle aziende speciali in società per azioni.

La trasformazione è concetto che si riferisce al cambiamento di struttura di un ente organizzato in forma societaria e quindi è estraneo al mutamento di struttura di un’azienda municipalizzata, che non è una società ma una persona giuridica fornita di patrimonio autonomo.

L’art 17 comma 51 di questa legge, pur facendo riferimento ad un fenomeno di trasformazione, prevede che la società venga costituita con l’unico vincolo di un capitale di misura non inferiore al fondo di dotazione (fondo che non è determinato sulla base di criteri di bilancio ma di criteri di opportunità amministrativo-politica); il comma 53 prevede però che, al fine della definitiva determinazione dei valori patrimoniali, deve essere effettuata una perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 C.C.: non si tratta quindi di una trasformazione ma di un’operazione analoga al conferimento dei beni dell’azienda municipalizzata.

Pertanto, in sede di omologa della "trasformazione" è sufficiente controllare se la forma della società sia quella di una società per azioni e se il capitale corrisponda al fondo di dotazione; la perizia necessaria per fissare il limite definitivo del capitale, dovrà poi essere redatta con i criteri sostanziali del conferimento, e cioè a valori di mercato.

Commento

Le municipalizzate rappresentano un fenomeno giuridico complesso e di stretta attualità (è all’esame del Senato un disegno di legge sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali). L’applicazione nella prassi notarile è rara, ma certamente suggestiva per le sue implicazioni, al punto da meritarsi l’attenzione dei giudici.

L’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede che i comuni e le province possano gestire i servizi pubblici di produzione e scambio di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali (servizi e attività ad essi riservati) a mezzo di un’azienda speciale (anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale).

Il Tribunale precisa la natura giuridica dell’atto di trasformazione di una azienda municipalizzata in società. Non si tratta di vera trasformazione, che presuppone una struttura societaria, bensì di un conferimento. E’ un conferimento d’azienda contestuale alla costituzione di una nuova società per azioni (in esenzione assoluta di imposte ai sensi dell’art. 17, comma 53, legge 15 maggio 1997, n. 127).

Da una lettura delle norme la relazione giurata ai sensi dell’art. 2343 C.C. non costituisce documento necessario al conferimento e al successivo controllo omologatorio. Infatti sembra che la relazione debba formarsi in un momento successivo (entro tre mesi) a quello che l’art. 17, comma 53, legge 15 maggio 1997 n. 127 definisce la "costituzione delle società", alludendo all’avvenuto conferimento dell’azienda municipalizzata. A sostegno di questa interpretazione, che riduce la perizia a documento successivo all’omologa, depone il comma 52 del medesimo articolo che richiama l’applicazione soltanto degli artt. 2330 e 2330 bis C.C. (obbligatorio quindi l’atto pubblico notarile con tutte le menzioni ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del D.L. 27 aprile 1990, n. 90). Gli amministratori e i sindaci determineranno definitivamente, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, i valori definitivi di conferimento. Se la relazione segue l’omologa è probabile, in caso di rettifiche, l’obbligo di deposito dello statuto eventualmente aggiornato nel capitale ai sensi dell’art. 2444 C.C. (vedi l’art. 17, comma 53, Legge 15 maggio 1997, n. 127).

E’ interessante trascrivere di seguito il testo dell’art. 17, comma 51, legge 15 maggio 1997, n. 127 per apprezzare la peculiarità della fattispecie.

"I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tale società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie".

Sembra, quindi, configurarsi un caso eccezionale di costituzione di una s.p.a. con unico socio. Infine, il comma 57 del citato articolo ammette la scissione dell’azienda e la destinazione del ramo di azienda a società di nuova costituzione, richiamando l’applicazione delle norme specificamente previste per la "trasformazione" nonché gli artt. 2504 septies e 2504 decies C.C.

 

Fusione

Non è consentito approvare solo parzialmente il progetto di fusione o stipulare un atto di fusione parziale rispetto al progetto approvato.

L’art. 2501 bis sembra conferire al progetto di fusione carattere di imprescindibilità: i soci sono chiamati a deliberare su una proposta specifica che deve contenere gli elementi essenziali per riconoscere che tipo di trasformazione si vuole attuare, e di tutto questo viene data notizia ai terzi. Nelle massime pubblicate nel 1997 si è però osservato che sono possibili modifiche al progetto rese necessarie da disposizioni di legge o da situazioni di fatto che non pregiudichino l’affidamento creato nei soci e nei terzi.

Si è ora posto il problema se sia o meno legittima la delibera che approvi soltanto parte del progetto (fusione di due sole società invece di tre o più), nonché il problema se sia legittima la stipula di un atto di fusione parziale rispetto alla delibera di fusione.

La soluzione positiva è sostenuta da chi rileva che l’interesse dei soci è soddisfatto nei casi di delibere totalitarie e che l’interesse dei terzi è tutelato dalla possibilità di proporre opposizione. La soluzione negativa sembra però preferibile perché tien conto delle esigenze di trasparenza e di pubblicità e non considera sufficientemente tutelato il terzo che, confidando sull’approvazione del progetto, non si preoccupa di verificare eventuali variazioni intervenute in corso di assemblea.

Commento

La massima è a presidio dell’affidamento che i soci e i terzi hanno riposto nel progetto di fusione, i quali possono utilizzare come rimedi l’impugnazione e l’opposizione, peraltro poco soddisfacenti per i brevi termini di decadenza cui sono soggetti.

La diretta conseguenza di tale principio è la necessità di depositare un nuovo progetto di fusione, nel caso in cui si volessero far approvare dall’assemblea modifiche al progetto originario. Tuttavia non è escluso che vi siano vicende delle società interessate alla fusione tali da non comportare l’obbligo di ripartire con un nuovo progetto di fusione. Il metro di valutazione, non sempre di facile applicazione, sarà l’effetto rilevante o meno della modifica del progetto con riguardo agli interessi dei soci.

 

Scissione

E’ legittima un’operazione di scissione con attribuzione delle partecipazioni delle società partecipanti alla scissione in misura non proporzionale alla precedente partecipazione al capitale sociale.

La scissione è un fenomeno di divisione del patrimonio sociale, che si presenta con caratteristiche di neutralità rispetto alle posizioni fiscali e alla compagine sociale; i soci della società scissa e di quella risultante dalla scissione sono quindi normalmente i soci della scissa, e nelle stesse proporzioni, così come previsto dall’art. 2504 septies C.C.

Il quarto comma dell’art. 2504 octies prescrive peraltro che nel progetto di scissione debba essere previsto che ciascun socio possa "in ogni caso" optare per la partecipazione a tutte le società interessate all’operazione in misura proporzionale alla sua quota originaria e quindi sembra consentire ai soci di procedere ad una scelta diversa, optando per una partecipazione non proporzionale nelle società risultanti dalla scissione; naturalmente per questa scelta è richiesta l’unanime volontà dei soci.

Commento

Il Tribunale in seguito ha corretto la lettura della massima, sostituendo il concetto "partecipazioni della scissa e/o beneficiaria" a "partecipazioni delle società partecipanti alla scissione".

In questa massima si mettono a fuoco, in relazione all’art. 2504 octies C.C., gli effetti della scissione sui soci. Il Tribunale afferma che, in caso di accordo preventivo (di tutti gli interessati) sulla ripartizione non proporzionale delle partecipazioni della società scissa o della beneficiaria, il progetto di scissione potrà limitarsi a indicare tale diversa distribuzione. Diversamente il progetto dovrà contenere l’opzione di cui alla norma citata.

Una lettura interessante di questa massima propone la seguente interpretazione: l’unanime volontà dei soci può escludere la necessità della relazione di stima degli esperti, che il Tribunale ammette soltanto nei casi di cui all’art. 2504 novies C.C. (sul punto si rimanda ai lavori della riunione al Teatro San Babila di Milano del 21 febbraio 2000 organizzata dal Consiglio Notarile di Milano). La rinunciabilità di alcuni termini (artt. 2501 bis e 2501 sexies C.C.) è un fatto acquisito dal Tribunale. Resta da verificare se sia rinunciabile per unanime consenso dei soci la relazione degli esperti nel caso di scissione non proporzionale. Questa interpretazione è certamente audace e la sua tenuta dipende dalla lettura che il Tribunale vuole proporre dell’art. 2504 octies, 4 comma, C.C. In sostanza si tratta di stabilire se la massima contenga una lettura in deroga al disposto della citata norma (e quindi sia da riferire alla sola "redazione del progetto") ovvero abbia un’applicazione più ampia. Nel primo caso si dovrà stabilire poi se a un progetto di scissione che prevede (per unanime consenso) esclusivamente la ripartizione non proporzionale delle partecipazioni possa seguire una scissione proporzionale che ribalti l’impostazione del progetto medesimo. Saremmo favorevoli a far salva questa facoltà dei soci in applicazione dell’art. 2504 octies, 4 comma, C.C. e malgrado quanto detto poc’anzi in tema di progetto di fusione.

 

 

Società consortili

E’ consentita la trasformazione, a maggioranza, di una società consortile a responsabilità limitata in società di capitale.

Nelle massime del 1998 si è precisato che, mentre non è consentita la trasformazione di un consorzio in società consortile (per mancata identità di struttura ), è legittima la trasformazione di una società consortile in una società lucrativa (quando vi sia identità di causa).

Una società consortile a responsabilità limitata può dunque trasformarsi in una società a responsabilità limitata.

Va qui precisato che la delibera non richiede di essere assunta all’unanimità perché, quando i consorziati decidono di agire in forma societaria, le regole di organizzazione dell’organismo societario prevalgono sull’intento consortile.

A seguito della trasformazione deve essere consentita al socio dissenziente la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 2437 C.C. e, in ordine a questa facoltà, va precisato che il recesso è in questo caso previsto per legge, mentre il recesso volontario del socio da una società consortile non può avvenire "ad nutum" ma soltanto nei casi previsti statutariamente e che, secondo le indicazioni contenute in una massima del 1985, sono legittimi quando siano connessi a ragioni strettamente inerenti alle finalità consortili e alle vicende delle imprese consorziate.

Commento

La massima esprime con chiarezza l’orientamento del Tribunale.

Richiamando quanto poc’anzi indicato in tema di trasformazione di municipalizzate possiamo ben comprendere l’esatto inquadramento giuridico della trasformazione di una società consortile in una società di capitali, alla cui disciplina la società consortile comunque si ispira ai sensi dell’art 2615 ter C.C.

Ovviamente non si tratterà, invece, di vera trasformazione il passaggio di un consorzio a società consortile.

Il Tribunale, inoltre, ha già escluso la possibilità di trasformare una società cooperativa in una società consortile non cooperativa, ma nulla dice in merito alla possibilità di trasformare una società di capitali in una società consortile. Non sembra, tuttavia, che vi siano ostacoli per ammettere tale possibilità anche se si tratterà normalmente di una semplice modifica statutaria dell’oggetto sociale (per consultare le massime del 1998 vedi FederNotizie n. 1 del gennaio 1999, pagg. 33 ss.).

 

 

Problematiche ricorrenti

in sede di giudizio omologatorio

Da ultimo, il Tribunale ha ricordato quanto segue. Non si ammette per le cooperative la convocazione dell’assemblea a mezzo di affissione dell’avviso nei locali della sede (massima del 5.10.1998 che sembra dimenticata da qualche notaio; vedi FederNotizie dell’1 gennaio 1999, pagg. 33 ss.).

Non è reputata legittima la durata della società oltre il 2100 perché si risolverebbe in un tempo indeterminato.

L’elaborazione paghe e contributi è riservata ai consulenti del lavoro ai sensi della Legge n. 12 dell’11.1.1979 (per la previsione dell’iscrizione all’albo provinciale dei consulenti vedi l’art. 1) e l’attività di intermediazione assicurativa deve essere prevista in via esclusiva ai sensi della Legge n. 792 del 28.11.1984 (per le condizioni per l’iscrizione delle società all’albo vedi art. 5 e in particolare il punto disciplinato alla lettera b).

Dalla nostra consultazione dei ricorsi sospesi risulta dimenticata un’altra massima (del 26.6.1997: vedi FederNotizie n. 5 del settembre 1997, pagg. 246, ss.). Si tratta del divieto di prevedere nell’oggetto l’esercizio in proprio di un’attività commerciale e la mediazione sull’attività che si intende esercitare perché in contrasto con la Legge n. 39 del 3.2.1989 (per verificare il divieto vedi art. 5, comma 3, lettera c).

Il notaio contro

MUTUI E DECRETI DI TRASFERIMENTO

PROBLEMI NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI MONZA

Da qualche tempo la sezione esecuzioni del Tribunale di Monza ha instaurato una nuova prassi per cercare di eseguire rapidamente e con buoni esiti economici, le vendite forzate di immobili oggetto di procedure esecutive o concorsuali.

Lo scatto di orgoglio dei giudici di Monza ha consentito loro di velocizzare e vivacizzare proprio il settore della attività giurisdizionale più gravemente "malato" di burocratica lentezza ed inefficienza. Proprio le lungaggini sperimentate in tutta Italia, nello svolgimento delle procedure di esecuzione forzata immobiliare, avevano portato all’approvazione delle norme sulla delega ai notai delle stesse. Ma il Tribunale suddetto, dopo un primo contatto con i notai del distretto in merito ad una possibile collaborazione in materia, ha poi fatto sapere che preferiva continuare ad utilizzare il proprio "metodo" e che, pertanto, non aveva bisogno dell’aiuto di noi notai.

Il suddetto Tribunale pubblicizza le vendite forzate immobiliari con inserzioni di tipo "commerciale" su quotidiani a diffusione nazionale. Esiste anche un sito "Web" con le istruzioni per i possibili "acquirenti" su come effettuare le offerte ed all’interno del quale è possibile visionare l’elenco dei beni oggetto di vendita forzata e documentarsi sulle prossime "aste".

Per ulteriormente agevolare i futuri acquirenti, come indicato tanto nelle inserzioni che nell’ "home-page" del suddetto sito "Web", il Tribunale di Monza ha inoltre "concordato" con alcuni Istituti di Credito la concessione, a condizioni vantaggiose, di mutui finalizzati al saldo del prezzo dell’aggiudicazione degli immobili oggetto di vendita forzata.

Tali mutui vanno stipulati contestualmente all’emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’Esecuzione e sono erogati immediatamente, in modo da consentire all’aggiudicatario di saldare il prezzo dell’aggiudicazione così come stabilito dal relativo decreto.

Come è immaginabile sorgono, a questo punto, delicati problemi di coordinazione tra l’ufficio del Giudice, la Banca ed il Notaio incaricato della stipula del mutuo relativo.

A parte l’esistenza di concrete difficoltà "pratico-logistiche" (mutuo letto in piedi nel corridoio dinanzi alla stanza del Giudice, estenuanti attese prima di potersi infilare nella stanza suddetta tra un udienza e l’altra, orari e prassi di cancelleria non compatibili con l’urgenza del rientro in studio, ecc.), dopo l’esperienza personale di poco meno di una decina di casi, posso affermare che, con un po’ di buona volontà e con un minimo di disponibilità da parte degli uffici giudiziari, gli aspetti "giuridici" del problema possono essere affrontati in modo soddisfacente.

La prassi che da me (ma, a quanto mi consta, anche da altri colleghi) è stata convenuta con il Tribunale, infatti, prevede che il notaio incaricato della stipula del mutuo appronti anche il relativo decreto di trasferimento e lo consegni al Giudice, memorizzato su apposito "dischetto", il giorno dell’appuntamento per eventuali correzioni. Dopo la "protocollazione" del decreto in cancelleria, questa rilascia immediatamente al notaio la copia, in corso di registrazione, ad uso trascrizione. Il notaio può così curare direttamente la trascrizione del decreto stesso, immediatamente prima della iscrizione della ipoteca a favore della banca mutuante.

Questo fino a poco tempo fa. Ultimamente, infatti, la questione si è complicata in seguito all’esistenza di un "accordo" tra il Tribunale suddetto ed una società di servizi, la quale pare abbia avuto in esclusiva l’ "appalto" della redazione dei decreti di trasferimento e l’esecuzione delle formalità relative, inclusa la sua trascrizione.

La mia prima esperienza con questa nuova situazione è stata devastante. Mentre ero in casa a tentare di riabilitare un femore fracassato e meditavo sull’opportunità, per un ultraquarantenne, di abbandonare definitivamente sport eccessivamente impegnativi, sono stato raggiunto telefonicamente dal mio giovane coadiutore, al suo primo giorno di nomina, anzi al suo primo atto come coadiutore. Il povero collega, in preda al panico più totale, mi rendeva edotto di tali novità. Dopo di che passava il suo cellulare al Giudice dell’esecuzione, con il quale seguiva un poco simpatico colloquio telefonico.

Il tutto è meglio ricostruito nella corrispondenza che segue.

 

 

Vittorio Quagliata notaio in Sesto San Giovanni

Sesto S. Giovanni 14 marzo 2000

Egregio signor

p.c. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

Via Libertà n. 108

20092 CINISELLO BALSAMO

p.c.. PRESIDENTE del TRIBUNALE DI MONZA

Piazza G. Garibaldi n. 10

20052 MONZA

p.c.CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Via Locatelli n. 5

20124 MILANO

 

In data odierna il sottoscritto notaio MARCO RAVASI coadiutore del notaio VITTORIO QUAGLIATA ha stipulato presso il Tribunale di Monza un contratto di mutuo a suo favore, concesso dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, per fornire le somme necessarie all'acquisto di immobile aggiudicato con verbale del Tribunale stesso.

Il perfezionamento dell'operazione richiede l'iscrizione della relativa garanzia ipotecaria.

Tale iscrizione per poter essere efficacemente e validamente eseguita deve essere preceduta dalla trascrizione a suo favore del Decreto di Trasferimento emesso in pari data dal Tribunale di Monza - Giudice….. - procedura esecutiva n. XXX/91 R.G.E.

Normalmente in questi casi per consentire quanto sopra e per garantire un sicuro e rapido esito della pratica di mutuo, era costume che l'ufficio del notaio Vittorio Quagliata si occupasse della verifica del contenuto del Decreto di Trasferimento, della repertoriazione dello stesso presso la Cancelleria del Tribunale, della richiesta immediata di copia autentica in corso di registrazione dello stesso decreto e della materiale preparazione della nota di trascrizione e della presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della nota di iscrizione della suddetta garanzia ipotecaria.

Il tutto, ovviamente, senza alcun aggravio di costi, né per il cliente, né tanto meno per la procedura.

Nel suo caso, per motivi che non mi è dato comprendere, ciò non è stato possibile.

Vi informo pertanto che potrò eseguire la relativa formalità di iscrizione solo quando mi sarà stato dimostrato:

1) che il Decreto è stato effettivamente repertoriato in data odierna;

2) che lo stesso contenga l'esatta individuazione dei soggetti proprietari, dei beni e delle formalità pregiudizievoli da cancellare;

3) che la trascrizione del Decreto stesso è stata validamente eseguita a suo favore .

Fino ad allora sono spiacente di doverle comunicare che è per me impossibile adempiere la prestazione professionale da Lei richiesta.

 

 

Sesto S. Giovanni, 15 marzo 2000

 

Gent.mo dottor

c/o Tribunale di Monza

In relazione al decreto di trasferimento emesso ieri dal Suo ufficio a favore del signor….. (procedura esecutiva n. XXX/91 R.G.E.), per il quale il mio coadiutore notaio Marco Ravasi ha rogato il contratto di mutuo con la "CARIPARMA", avevamo avuto ieri mattina un vivace ma, speravo, leale scambio di opinioni via telefono.

Mi aveva sorpreso lo sconvolgimento di una prassi che il mio ufficio ha instaurato con i giudici dell'esecuzione del Tribunale di Monza, sin da gennaio, ritengo, almeno finora, senza alcun problema, e con reciproca soddisfazione.

Pur comprendendo umanamente le ragioni "economiche" di questa società che lei mi diceva "convenzionata" con il Tribunale di Monza, mi ero sforzato di farle capire le ragioni "giuridiche" per le quali era necessario che il contenuto del decreto di trasferimento, emesso dal Suo ufficio, venisse attentamente verificato dal notaio rogante il successivo mutuo ipotecario, così come fatto finora.

Avevo poi sottolineato, in particolare, l'assoluta necessità che la copia autentica del decreto di trasferimento venisse consegnata allo stesso notaio rogante per l'esecuzione della relativa formalità di trascrizione in Conservatoria, così come finora era stato fatto, ovviamente, senza alcun aggravio di spese né per il cliente né tantomeno per la procedura.

A un certo punto lei aveva affermato che "per questa volta" avrebbe accondisceso (bontà Sua!) alle mie richieste (peraltro rientranti nella suddetta prassi), ma che avrebbe, per il futuro, invitato "le banche a non utilizzare più il notaio Quagliata professionista preparato ma troppo pignolo e non accomodante".

Ho ritenuto opportuno, a questo punto, troncare la discussione che rischiava di assumere toni poco gradevoli, anche se mi sarebbe stato facile risponderle che il notaio rogante non viene scelto, che io sappia, dalla "banca" ma che è il cliente a decidere di rivolgersi al proprio notaio di fiducia.

Ritenevo comunque che analogamente a quanto si era verificato nelle precedenti mie esperienze con i giudici delle esecuzioni del Tribunale di Monza, anche nel caso di ieri il mio coadiutore sarebbe uscito dal Palazzo di Giustizia con in borsa la copia autentica del Decreto di Trasferimento ad uso trascrizione.

A distanza di qualche ora apprendo che, invece, la copia suddetta è stata ritirata dai "rappresentanti" di questa "fantomatica" società "convenzionata".

Mi riferiscono il mio coadiutore e la mia collaboratrice che lo accompagnava che tutto ciò in cui possiamo ora sperare è in un "appuntamento" (??) con qualche loro incaricato, davanti alla conservatoria, il giorno in cui il mio ufficio sarà pronto all'iscrizione ipotecaria, per avere una qualche possibilità che una nota di trascrizione (non controllata da me né dal mio coadiutore) venga presentata prima della nota di iscrizione.

Stendo un velo pietoso sulla macchinosità ed insicurezza di una tale procedura. Mi interessa invece, maggiormente, farle notare le gravi e serie conseguenze di ciò che si è verificato ieri e l'insostenibile situazione di irregolarità professionale in cui si è venuto a trovare il mio coadiutore notaio Marco Ravasi in seguito a quanto sopra.

Nell'atto pubblico di mutuo da lui rogato il notaio Marco Ravasi ha attestato una serie di dichiarazioni di parte, della cui veridicità egli è garante e per le quali ha impegnato la propria personale responsabilità professionale.

In particolare:

- il notaio Marco Ravasi ha attestato che il soggetto concedente l'ipoteca è pieno e legittimo proprietario del bene da ipotecare; di ciò egli non può essere materialmente certo in quanto non è in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento;

- il notaio Marco Ravasi ha attestato che le formalità gravanti sul bene da ipotecare sono state tutte ordinate di cancellazione nel decreto di trasferimento da lei emesso; di ciò egli non può essere materialmente certo in quanto non è in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento;

- il notaio Marco Ravasi ha attestato che l'ipoteca sul bene può essere validamente presa contro il suo attuale proprietario; di ciò egli non può essere materialmente certo in quanto non è in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento.

Ma soprattutto il notaio Marco Ravasi è ora nella impossibilità materiale di assolvere al suo obbligo professionale di validamente iscrivere l'ipoteca concessa a garanzia del mutuo, in quanto non può controllare che venga preventivamente eseguita la valida, tempestiva ed efficace trascrizione del decreto di trasferimento da Lei emesso.

Il notaio Marco Ravasi ha ovviamente già comunicato, sia alle parti in causa (cliente e Banca) che ai soggetti deputati al controllo della nostra condotta professionale (Presidente del Tribunale di Monza e Consiglio Notarile di Milano), tale impossibilità ad eseguire quanto da lui ci si aspetta.

Sono certo che avrà compreso la gravità della situazione che si è venuta a creare e pertanto Le chiedo gentilmente di voler provvedere, affinché, a stretto giro di posta e, comunque, non oltre le 24 ore dal ricevimento della presente, sia fatta pervenire al mio studio la copia autentica ad uso trascrizione del decreto di trasferimento di cui trattasi.

Certo di una sua completa disponibilità, la saluto cordialmente.

 

 

Monza, 28.03.2000

Gent.mo notaio Dr. Vittorio Quagliata

Via XXIV Maggio 65/A

Sesto San Giovanni 20099

 

Riscontro la sua lettera del 15.03.2000.

Debbo preliminarmente ricostruire i fatti verificatisi avanti a me il giorno 14 u.s., nel corso dell'appuntamento fissato per la emissione del decreto di trasferimento, al quale Ella non ha ritenuto di intervenire, preferendo farsi sostituire da un Suo coadiutore.

Il suo Coadiutore ha preteso che la redazione del decreto di trasferimento avvenisse su un testo da Lui predisposto, che la copia autentica dell'atto gli venisse consegnata per la trascrizione, che gli venissero anticipate le spese vive dei bolli per tale incombente.

E' del tutto evidente che tali pretese sono del tutto illegittime ed è fuorviante richiamarsi ad una prassi instaurata con questo Ufficio in precedenti occasioni, non fosse altro per il fatto che la stessa non è sorretta da alcun appiglio normativo.

Il decreto di trasferimento è un atto di esclusiva competenza del Giudice dell'Esecuzione, ed ugualmente la successiva trascrizione del decreto (e la cancellazione di tutte le iscrizioni gravanti sull'immobile pignorato) sono incombenti di esclusiva competenza della Cancelleria, in ordine al contenuto dei quali non è permesso a soggetti terzi di interferire o di interloquire.

E' del tutto marginale, poi, che, per la più celere esecuzione degli incombenti materiali connessi alle attività sopra indicate, la Sezione Esecuzioni del Tribunale di Monza (in tutti i suoi componenti, si badi bene, e non certo solo nella persona del Magistrato che scrive), abbia deciso di incaricare una società di servizi, restando, comunque, fermo ed invariato il principio che gli atti formali del Giudice sono di sua esclusiva competenza, sia quanto alla loro emissione, che si concreta con la sottoscrizione, sia quanto alla eventuale connessa responsabilità per eventuali errori di redazione.

Del tutto similmente, credo, Ella è solita sottoscrivere, appropriandosene, gli atti di Sua competenza, assumendosene ogni relativa responsabilità ed escludendo che terzi soggetti possano sindacarne il contenuto, anche solo al preteso fine di controllarne la regolarità.

Tanto chiarito, non nego che la particolarità del procedimento volto ad assicurare agli aggiudicatari di vendite forzate la possibilità di ricorrere al credito bancario per pagare il prezzo della aggiudicazione comporti una sincronia tra l'attività del Giudice tenuto a redigere il decreto di trasferimento ed il Notaio chiamato a redigere il mutuo ipotecario, soprattutto al fine di permettere - a tutela dell'istituto di credito - che alla trascrizione del decreto di trasferimento segua immediatamente l'iscrizione della ipoteca.

In questa ottica, la Sezione Esecuzioni del Tribunale di Monza ha elaborato, in collaborazione con gli istituti di Credito aderenti alla Convenzione, uno schema procedimentale che prevede:

1. la predisposizione di una bozza del decreto di trasferimento;

2. la sua sottoposizione - a richiesta - al notaio incaricato dalla banca o dall'aggiudicatario, al solo fine dell'inserimento dei relativi dati nel contesto dell'atto di mutuo;

3. la possibilità di sottoscrizione del decreto contestualmente alla stipulazione dell'atto di mutuo ipotecario;

4. la possibilità, per gli ausiliari del Notaio, di concordare con gli incaricati della trascrizione del decreto l'accesso alla Conservatoria, al fine di garantire la sequenza immediata della trascrizione del decreto e della iscrizione della ipoteca.

Questo modello procedimentale è stato adottato ed attuato con tutti i Notai che collaborano con la Sezione a fare tempo da Aprile 1999 ed non ha, sinora, creato problemi o contestazioni di sorta.

E' evidente che né io, né, credo, i miei Colleghi di Sezione possiamo fare delle eccezioni per l'ipotesi che sia stato incaricato il Notaio Quagliata per la stipulazione del mutuo, apparendo un simile comportamento, oltre che ingiustificato, anche lesivo della parità di trattamento, che la nostra professione di Giudici impone di applicare ad ogni vicenda sottoposta alla nostra competenza.

In questo senso devono essere interpretate le parole che Le ho riferito telefonicamente nel colloquio del 14.03, per il tenore, forse eccessivo, delle quali, mi scuso, pur restando convinto della correttezza della sostanza della posizione assunta in quella occasione.

Va da sé che, ove anch'Ella ritenesse in futuro di adeguarsi al modello procedimentale adottato dalla Sezione, sarei lieto di continuare l'esperienza di collaborazione sin qui sperimentata.

 

 

Sesto S. Giovanni, 4 aprile 2000

 

Gent.mo dott.

c/o Tribunale di Monza

 

La ringrazio per la solerte sua risposta del 28/3 u.s., in relazione alla quale mi preme effettuare alcune precisazioni:

All'appuntamento del 14/3 u.s. non ho potuto essere presente non per capriccio, ma unicamente perché immobilizzato in casa dai postumi di un intervento chirurgico per riduzione di una frattura al femore.

Se il mio coadiutore ha "preteso" alcunché da suo ufficio ha senz'altro commesso un errore e di ciò, ovviamente, mi scuso anche a suo nome.

Sono perfettamente consapevole che il decreto di trasferimento (e l'esecuzione delle relative formalità) è di esclusiva competenza del suo ufficio e la prassi della predisposizione su dischetto di una bozza dello stesso da parte del mio ufficio, era finalizzata unicamente a facilitare il lavoro della Sezione, senza, ovviamente, pretendere di imporre né forma né contenuto del decreto stesso.

Vero è che tale prassi (evidentemente) non era fondata su alcuna disposizione di legge; è altrettanto vero, comunque, che una volta instaurata, sarebbe stato opportuno comunicare per tempo il suo rigetto da parte del Tribunale, se non altro per evitare lungaggini e discussioni in presenza di un incolpevole cliente.

 

Esaurite queste precisazioni preliminari La prego, ancora una volta di notare che rimangono tuttora in piedi tutte le obiezioni che Le ho espresso a voce il 14/3 u.s. e che Le ho ribadito per iscritto il giorno dopo e segnatamente:

- come faccio ad attestare che il soggetto concedente l'ipoteca è pieno e legittimo proprietario del bene da ipotecare; se di ciò non posso essere materialmente certo in quanto non sono in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento;

- come faccio ad attestare che le formalità gravanti sul bene da ipotecare sono state tutte ordinate di cancellazione nel decreto di trasferimento; se di ciò non posso essere materialmente certo in quanto non sono in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento;

- come faccio ad attestare che l'ipoteca sul bene può essere validamente presa contro il suo attuale proprietario; se di ciò non posso essere materialmente certo in quanto non sono in possesso di copia autentica del decreto di trasferimento.

 

Rimane poi, altresì, il problema della necessità di trascrivere il decreto prima di poter iscrivere l'ipoteca a garanzia del mutuo concesso dall'Istituto di Credito. In proposito Le faccio notare che, oltre a voler evitare ridicoli e scomodi "appuntamenti" in Conservatoria, è mio compito accertarmi che la suddetta trascrizione venga correttamente eseguita, poiché in caso di errata trascrizione ne risulterebbe inficiata anche la successiva iscrizione ipotecaria.

Ho portato a conoscenza del problema altri colleghi, che hanno avuto esperienza di mutui contestuali a decreti di trasferimento con il Tribunale di Monza ed ho altresì preso contatto con il Consiglio di Notarile di Milano e con la mia Associazione di categoria, per sensibilizzarli in merito.

Già in seguito a questi primi contatti, potrei permettermi di consigliare alcune limitate modifiche al modello procedurale da Lei suggerito, modifiche che, senza inficiare la sostanza di quanto proposto dalla Vostra Sezione, consentono di superare tutte le obiezioni sopra richiamate; più precisamente il procedimento potrebbe essere il seguente:

Predisposizione di una bozza del decreto di trasferimento (da parte del Giudice)

Sottoposizione al notaio della bozza stessa, almeno due giorni prima di quello fissato per la stipula, al fine di controllare l'inserimento di tutti i dati necessari per poter stipulare il mutuo relativo a nome dell'aggiudicatario

Sottoscrizione del decreto di trasferimento contestualmente dalla stipulazione dell'atto di mutuo ipotecario

Consegna al notaio della copia ad uso trascrizione del decreto di trasferimento al solo fine di consentire il superamento di tutte le obiezioni sopra elencate.

Predisposizione (a cura dell'ufficio del Giudice) della nota di trascrizione e del relativo dischetto per la presentazione in Conservatoria

Consegna tempestiva al notaio della nota stessa e del dischetto, al fine di consentire un rapido controllo del suo contenuto

Materiale presentazione della nota di trascrizione (già predisposta dall'ufficio del Giudice) a cura del notaio, contestualmente alla presentazione della nota di iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo.

 

Ritengo che un tale procedimento, senza ledere alcuna delle prerogative degli Uffici Giudiziari possa consentirmi di svolgere il mio incarico professionale in tutta sicurezza e con piena soddisfazione di coloro che richiedono la mia prestazione.

Certo di un pronto riscontro da parte sua la saluto cordialmente.

 

 

 

Esperienze

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TELE E VIDEO CONFERENZA

 

LA MASSIMA DEL TRIBUNALE DI MILANO (1997)

E' legittima la clausola che preveda la possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video-conferenza, purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito.

MOTIVAZIONE. Le riunioni del consiglio di amministrazione devono rispondere alle esigenze di rapidità di intervento operativo imposte dal mercato. E' dunque legittima la convocazione del consiglio in termini brevissimi, per via telefonica e telematica. E' però inevitabile che alcuni consiglieri, e in particolare quelli di maggior peso ed esperienza, non abbiano il tempo materiale di recarsi in un unico luogo di incontro. La tecnologia telematica offre oggi la possibilità di creare in via virtuale tutte le condizioni di una conferenza reale e, per evitare la perdita di qualificate professionalità, sembra legittimo autorizzare l'uso di questi nuovi mezzi di comunicazione. Va soltanto precisato che devono essere assicurati i fondamentali diritti di partecipazione, che sono costituiti: dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il presidente e il segretario, dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

 

LA CLAUSOLA STATUTARIA

"Le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario."

 

IL VERBALE (omologato dal Tribunale di Milano con decreto 803/2000)

"Assume la presidenza ……. il quale, avendo constatato che oltre ad esso vice presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione i consiglieri di amministrazione signori …………, sono collegati in teleconferenza i consiglieri ……………, assiste nel luogo indicato nell'avviso di convocazione il sindaco effettivo ………., mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge, dichiara l'assemblea validamente costituita ed apre la seduta.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente verifica che tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente che collegati in teleconferenza, siano identificati dagli altri partecipanti alla riunione, che gli intervenuti in teleconferenza siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti".

 

 

 

Esperienze

PROBLEMI SUCCESSORI

Un professionista, Tizio, muore lasciando quali chiamati all'eredità la moglie, sposata in seconde nozze e non convivente da anni col de cuius, ed il figlio nato dal primo matrimonio, che vive all'estero.

I rapporti tra i due chiamati sono più che discreti, e pertanto non vi sarebbe alcun ostacolo ad una gestione assolutamente lineare della pratica successoria.

Il vero problema nasce dalla assoluta esiguità dell'asse ereditario, composto di pochissimi danari e di un modestissimo immobile rustico, sito in altro distretto notarile e valutabile in 20/30 milioni, nonchè dalla paventata, ma non certa, presenza di una consistente passività, per un credito vantato da una impresa di costruzioni nei confronti del defunto, quale progettista di lavori di ristrutturazione.

E' abbastanza probabile che il reale debitore sia il committente, il quale peraltro assume di non conoscere l'impresa e di non aver dato alcun incarico al professionista. Resta il fatto che al domicilio del defunto è giunta la raccomandata di un procuratore legale, che richiede il pagamento delle opere eseguite.

Mentre i chiamati si interrogano circa l'opportunità di rinunciare all'eredità, ovvero di accettarla con beneficio di inventario, si avvicina il termine di sei mesi per la presentazione della dichiarazione di successione.

Il legale dei chiamati all'eredità propone di accettare con beneficio di inventario, al doppio scopo di prorogare i tempi per gli adempimenti fiscali, e di poter accertare con maggiore comodità la consistenza delle pretese dell'impresa di costruzioni, in ordine alle passività ereditarie.

Al notaio richiesto (colui che scrive) viene un dubbio quasi deontologico: è opportuno intraprendere una procedura di eredità beneficiata, che prevede la nomina di due notai, visto che l'immobile si trova in distretto diverso, e che quindi risulterà piuttosto costosa, in presenza di un asse successorio assolutamente modesto?

Tali perplessità, manifestate ai chiamati e al loro legale, gettano anche costoro nello sconforto.

D'altra parte la rinuncia non sembra una buona soluzione, vuoi per un senso di rispetto nei confronti del defunto, vuoi anche per il desiderio di acquisire il seppur modesto patrimonio del defunto.

Si giunge così ad una soluzione totalmente empirica, determinata anche dal fatto che i clienti, presentatisi per accettare l'eredità con beneficio di inventario, non si sono ancora procurati i documenti necessari per la dichiarazione di successione.

Dato che per i chiamati, non in possesso dell'eredità, i termini per accettare, anche con beneficio di inventario, sono quelli decennali, e visto che l'imposta dovuta, trattandosi di successione in linea retta, è pari a zero, si decide di soprassedere per il momento a qualsiasi tipo di atto (rinuncia o accettazione beneficiata), di non presentare la dichiarazione di successione, e di pagare unicamente le imposte ipotecarie e catastali nel termine di sei mesi dalla morte.

In tale modo non ci saranno sanzioni legate al pagamento dell'imposta di successione, che, come detto, sarà pari a zero, e l'unica conseguenza, di modesto importo, sarà relativa al ritardo nella presentazione della dichiarazione fiscale.

Nel frattempo i chiamati avranno la possibilità di chiarire la posizione debitoria del defunto nei confronti dell'impresa di costruzioni.

Un altro caso, sempre in tema successorio, si è presentato qualche tempo addietro.

Un altro professionista muore lasciando un patrimonio attivo composto da un immobile di discreto valore (circa seicento milioni) e da quadri e arredi di pregio.

In compenso lascia anche una situazione debitoria allarmante.

E' probabile che alla fine il tutto si dimostri una damnosa hereditas.

Infatti, compiuto l'inventario, i dati fiscali dichiarati nella denuncia di successione indicano un attivo di poco superiore ai 400 milioni, ed un passivo superiore al miliardo di Lire.

Singolare, a questo punto, è apparso il comportamento dell'Ufficio del Registro di ......., che, in sede di presentazione della dichiarazione di successione, ha preteso (e ottenuto, obtorto collo) dagli eredi, il pagamento immediato, autoliquidato, delle imposte ipotecaria e catastale.

E' ben vero che le imposte dovute per la successione hanno privilegio fiscale, ma è anche vero che con questo comportamento l'Ufficio ha creato una categoria di imposte (ipotecaria e catastale) privilegiata rispetto alle altre imposte, pure privilegiate.

Il pagamento in anteparte delle suddette imposte ipotecaria e catastale ha inoltre violato il dettato degli articoli 2 e 10 del D.Legisl. 31 ottobre 1990 n.347 che indica la base imponibile dovuta per le trascrizioni e la voltura, commisurandola alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Infine occorre anche notare che la pretesa dell'Ufficio ha anche creato un danno alla massa dei creditori, che si vedono diminuire gli importi da liquidare.

Resta da chiedersi solo chi avrebbe l'interesse ad impugnare il pagamento effettuato e con quali modalità, e con quali speranze di esito favorevole.

 

 

 

Attività sindacali

LA CONSILP-CONFPROFESSIONI

Cenni storici ed organizzativi

La CONSILP-CONFPROFESSIONI e' un organismo sorto dalla necessita' delle singole associazioni professionali (a connotazione sindacale) di pervenire alla stipula (come rappresentanti degli interessi datoriali degli iscritti) di un Contratto Nazionale di Lavoro unico per il comparto.

Ad essa si deve la sottoscrizione del primo contratto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali (1978) rinnovato, di volta in volta, fino al vigente.

In epoca recente e dopo la scissione delle strutture rappresentative del mondo professionale tecnico in conseguenza di una diversa visione della capacita' rappresentativa settoriale (rappresentata con più forza durante la revisione statutaria) la Consilp-Confprofessioni rappresenta le seguenti organizzazioni professionali:

1. A.D.C.

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

Sede Legale: Piazza Navona, 49 - 00186 Roma

Sede Operativa: Via degli Scipioni, 110 - 00192 Roma

2. A.L.A.

ASSOCIAZIONE LIBERI ARCHITETTI

Sede: Via G. Caselli, 34 – 00149 Roma

3. A.N.D.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

Sede: Via Savoia, 78 – 00198 Roma

4. A.N.F.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Sede Legale: Palazzo di Giustizia – piazza Cavour Roma

Segr. operativa: Piazza dei Martiri, 3 – 40121 Roma

5. A.N.C.L.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Via Cristoforo Colombo, 456 – 00145 – Roma

6. A.N.M.V.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Sede: Palazzo Trecchi - 26100 Cremona

7. A.N.REV.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE REVISORI CONTABILI

Sede: Via G. Caselli, 34 – 00149 Roma

8. FEDERNOTAI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

Sede: Via Flaminia, 162 – 00196 Roma

9. FE. NA. SI. C. L.

FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACALE CONSULENTI DEL LAVORO

Sede: Via R. De Cesare, 30 – 00179 Roma

10. F.I.M.M.G

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Sede: Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma

11. S.N.R.C.

SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Sede: Via G. Caselli, 34 – 00149 Roma

12. S.N.A.M.I.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI

Sede: Viale Beatrice d’Este, 10 – 20122 Milano

13. U. C. LA.

UNIONE CONSULENTI DEL LAVORO

Sede: Viale Papiniano, 8 – 20144 Milano

14.

U.N.G.D.C.

UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI

Sede: Circonvallazione Clodia, 86 – 00195 Roma

15. U.NA.G.RA.CO.

UNIONE NAZIONALE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Sede Legale: Via Tacito, 23 – 00193 Roma

 

La Consilp-Confprofessioni ha, statutariamente, un decentramento operativo regionale ed , in atto, le sedi attive sono:

CONSILP VENETO

Sede: Via Leonardo da Vinci, 14 – 36100 Vicenza

CONSILP PIEMONTE

Sede: Corso Galileo Ferraris, 67 – 10128 Torino

CONSILP SARDEGNA

Sede: Via Farina, 44 – 09100 Cagliari

CONSILP TOSCANA

Sede: Firenze

Sono da riattivare, benchè istituite:

CONSILP LOMBARDIA

CONSILP EMILIA ROMAGNA

E’ in corso di costituzione:

CONSILP CAMPANIA.

La CONSILP-CONFPROFESSIONI a livello nazionale è governata da una GIUNTA ESECUTIVA così composta:

Pres.: STELLA Gaetano A.D.C.

V. Pres.: RANDO Antonino S.N.R.C.

Segr.: POCATERRA Giovanni FEDERNOTAI

Tesor.: DI GREGORIO Franco A.N.D.I.

Membro: DI PIETRO Bruno A.N.F.

 

Le più recenti attività

Dopo aver elaborato il parere sullo schema di legge quadro delle libere professioni (cd. Schema Mirone) ed averlo fornito, nel marzo 1998, al Ministero di Grazia e Giustizia, la Confederazione ha indetto la prima Conferenza Nazionale il 18.4.1998 a Brescia .

Nel luglio 1998 ha sottoscritto il Contratto Nazionale per l'Apprendistato ed il Lavoro Interinale negli studi professionali e, nel luglio 1999 ha convenuto un documento di intenti con CGIL-CISL ed UIL per giungere ad un unico contratto nazionale per il settore. Nel novembre 1998 ha lanciato la campagna nazionale di tutela dall'IRAP per il libero professionista. Nel corso della scorsa legislatura ha elaborato un piano programmatico per l'occupazione nel comparto libero professionale capace di individuare circa 68.000 nuovi posti di lavoro.

Attraverso il proprio Ufficio Studi Legislativi ha proposto emendamenti alla finanziaria 1999 ed ha condotto studi sul comparto libero professionale determinandone produttività ed occupazionalità.

Segue dal 1998 la "riforma delle libere professioni" ed ha aderito al patto sul lavoro del 1993, rivendicando, nella recente legislatura, il ruolo di componente sociale attiva ed il riconoscimento di "parte sociale" per la concertazione governativa.

Ha chiesto di poter effettuare proprie autonome nomine al C.N.E.L. nello scorso novembre 1999.

Anche gli incontri con il Governo nel 1999 sono stati numerosi: a Palazzo Chigi il 22/3 (con l’On. Bassanini e le Associazioni iscritte al CNEL sulla riforma), il 16/11 (con i Ministri Diliberto, Bassanini, Mattarella e Amato), il 2/12 e al CNEL per la verifica del patto sociale (22 e 23/4 e 20/9).

Il 6/8/99 c’è stato un ulteriore incontro a Palazzo Chigi con il Prof. Rossi, consulente economico dell’On. D’Alema, in seguito alla richiesta di riconoscimento di parte sociale, inoltrata unitamente a Confedertecnica.

Nel 2000 il 2/2 la Consilp è stata ricevuta al Ministero degli Esteri dal Ministro Dini ed il 17/2 a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Micheli.

Il 18 e 19/4 la Consilp è stata convocata dal Presidente del Consiglio Massimo D'Alema al CNEL per la verifica del patto sociale.

La Consilp-Confprofessioni ha, inoltre, nell’ultimo anno (1999) partecipato e promosso numerosi incontri e convegni, ai quali ha portato proprie relazioni: tra questi citiamo quello organizzato dall’ANCL a Venezia, dal SNRC a Firenze, dall’ADC e dell’ANDI a Roma e dalla Consilp-Veneto a Vicenza per il 2° convegno nazionale di novembre. Sempre nel 1999 si sono costituite due Consilp Regionali: la Consilp Sardegna che ha organizzato un importante convegno a Cagliari e la Consilp Toscana.

La Consilp è stata invitata, con proprio intervento, il 3 e 4 novembre a Parigi, in rappresentanza dell’Italia, per il 1° incontro interprofessionale in Europa in vista dell’incontro di fine novembre a Seattle.

Ha partecipato a due assemblee del CEPLIS (Consiglio Europeo delle Professioni Liberali), cui aderisce, a Bruxelles e ad altri numerosi incontri; in particolare al CNEL, con Confedertecnica.

Alla Confederazione, sempre nel corso del 1999 ed inizio 2000 hanno aderito ben cinque nuove associazioni: l’ANDI, l’UNGDC, l’UNRGC, l’ANRC, l’ALA-Assoarchitetti e l'A.N.M.V.I..

La conferma della visibilità si è avuta nei numerosi articoli e citazioni di cui ha goduto la Confederazione sui quotidiani soprattutto su il Sole 24 Ore e su Italia Oggi.

 

Coordinamento CUP-ADEPP-CONSILP

La Consilp-Confprofessioni si è resa promotrice il 9/3/1999 dell’incontro con il CUP e l’ADEPP che ha permesso il riavvicinamento di organismi che, per svariate ragioni, non riuscivano a dialogare.

Il CUP (Comitato Unitario delle Professioni) è un organismo non istituzionalmente previsto che coordina le politiche dei Consigli Nazionali degli Ordini delle Libere Professioni.

L'ADEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Professionale) è una libera associazione tra gli enti in parola che, costituiti dopo la riforma in fondazioni od in associazioni, coordinano con tale strumento la propria attività istituzionale.

Questo tavolo di "coordinamento" ha la finalità di rappresentare compatto, nei confronti del mondo politico, il comparto professionale e, per il momento, ha avuto un percorso più difficile non trovando, nel settore, interlocutori disposti a seguirlo.

La Consilp-Confprofessioni, con propri documenti politici, ha delineato i punti irrinunciabili della riforma delle professioni e li ha sottoposti al Cup il quale sta pure elaborando una propria proposta da sottoporre al Governo previa esame ed approvazione di tutte le parti interessate. Gli incontri tra Consilp, Cup e Adepp sono stati, nel corso del 1999 ed inizio 2000, 9 a Roma e 2 a Napoli; hanno avuto quale coordinatore l’avv. M. De Tilla, Presidente dell’ADEPP e sono stati aperti a tutte le componenti ordinistiche, previdenziali e sindacali. Sono stati momenti di confronto e di stimolo particolarmente interessanti che proseguono in vista di definire la legge quadro sulle libere professioni.

Ci sono stati, inoltre ed in forma unitaria, incontri con alcune forze politiche: con An 4 (a tre incontri ha partecipato l’on. Fini), con Forza Italia 3 (a due incontri è intervenuto l’On. Berlusconi), con numerosi senatori e deputati/professionisti e la partecipazione a Napoli il 26/2 al "Professional Day" organizzato da Forza Italia.

GIOVANNI POCATERRA notaio in Roma - Segretario di "CONSILP-CONFPROFESSIONI")

 

 

 

Verbale della Riunione dell’Assemblea dei delegati del 4 marzo 2000

Si è riunita il 4 marzo alle ore 10, presso la sede in Roma via Flaminia n.162, l’assemblea dei delegati di Federnotai.

Sono presenti per la giunta il Presidente Grazia Prevete nonché Francesca Bissatini e Pasquale Macchiarelli.

Sono presenti i seguenti delegati:

Per la Toscana: Ersoch.

Per il Triveneto: Bidello, Gialanella.

Per il Piemonte: Prevete, Troisi.

Per la Lombardia: Guarnieri, Leotta.

Per la Campania: Di Iorio, Margarita.

Per la Sardegna: Cabiddu, Falchi.

Per il Lazio: Varlese, Sacchetti, Fragomeni.

Per l’ Emilia: Dalla Rovere, Tonelli, Argelli.

Per le Marche: Colangeli.

E’ presente inoltre Monica Paggi, per il Lazio.

Si approva il calendario per le prossime riunioni dell’assemblea dei delegati, le quali sono così fissate: 13 maggio 2000; 15 luglio 2000; 23 settembre 2000; 25 novembre 2000; 27 gennaio 2001.

Il Presidente illustra le ultime modifiche apportate alla convenzione per l’assicurazione R.C. e l’assemblea delibera di dare mandato al nuovo Presidente di firmare la convenzione dopo aver verificato l’ammontare dello scoperto previsto in polizza.

Il Tesoriere Bissatini illustra il Bilancio consuntivo 1999. Fa presente che non è stato possibile predisporre un bilancio preventivo completo perché non ha avuto tutti gli elementi per prevedere le voci di entrata.

Fragomeni ritiene necessario che la nuova Giunta, stante il prevedibile venir meno del contributo Nikols, chieda agli iscritti una maggiore contribuzione.

L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 1999 e delibera di mantenere provvisoriamente ferma la quota che ciascuna associazione già versa per ogni iscritto.

Passando alla presentazione dei candidati alla nuova Giunta, Falchi chiede di fare una dichiarazione preventiva e fa presente che per lui non è accettabile il metodo adottato per l’elezione della nuova Giunta che viene in sostanza "paracadutata" dall’alto.

Grazia Prevete ricorda i motivi per cui ci si è trovati costretti a rimandare l’elezione della Giunta.

Troisi chiarisce il senso della sua candidatura.

Dalla Rovere ritiene che non è possibile scegliere i componenti della nuova Giunta tra persone che non hanno alle loro spalle una effettiva partecipazione all’assemblea di Federnotai.

Bidello precisa che è più di un anno che la Giunta ha richiesto e sollecitato la presentazione delle candidature, ma che le associazioni, compresa la sua, non hanno dato le indicazioni richieste.

Cabiddu conferma che la richiesta da parte della Giunta c’è stata e di non essere d’accordo con le valutazioni di Falchi.

Andrea Sacchetti, candidato alla Presidenza, illustra il suo programma per un rilancio della Federazione, per un Sindacato forte che riconquisti maggiori margini di manovra confrontandosi non solo con le istituzioni ma anche con la società civile e le organizzazioni che la stessa esprime. Per Sacchetti la crisi del Sindacato è una crisi dell’associazionismo in generale.

L’associazionismo tra i notai va favorito incrementando innanzitutto lo scambio ed il confronto fra le associazioni più vicine ed incrementando lo spazio dei servizi. Sui servizi bisogna puntare anche per garantire al sindacato una fonte di finanziamento, perché senza risorse non è possibile operare concretamente.

Tonelli dichiara di aver apprezzato l’intervento di Sacchetti; ritiene che ci possano essere anche i presupposti per la ripresentazione di una sua candidatura.

Bidello esprime apprezzamento per l’intervento di Sacchetti e auspica che anche Tonelli entri in Giunta.

Leotta chiede che l’impegno delle singole Associazioni che è mancato sulle candidature sia compensato dal maggior impegno delle Associazioni nel sostegno alla nuova Giunta.

Fragomeni apprezza soprattutto l’entusiasmo di Sacchetti.

Guarnieri prende atto di una ricucitura tra le posizioni inizialmente espresse e raccomanda di tenere in molto conto la ripresentazione della candidatura di Tonelli, sia per la persona sia per l’associazione che rappresenta.

Colangeli sottolinea lo spirito di servizio che caratterizza tutti i candidati alla nuova giunta.

Ersoch chiede che la nuova Giunta si occupi con maggiore attenzione dei problemi collegati alla Cassa.

Procedendosi alle votazioni risultano eletti:

Sacchetti: voti 18 - voti 18 come Presidente;

Colangeli: voti 18;

Gialanella: voti 17;

Margarita: voti 18;

Tonelli: voti 16;

Troisi: voti 17.

Il Presidente Sacchetti designa Segretario Monica Paggi.

 

 

GIUNTA ESECUTIVA FEDERNOTAI

Presidente

Andrea SACCHETTI

L.go Tevere Flaminio, 76 - 00196 Roma

Tel. 063232777 - 063232792

Fax. 063232792

e-mail:a.sacchetti@mclink.it

Segretario - Tesoriere

Monica PAGGI

Via Paolo Emilio, 32 - 00192 Roma

Tel. 0632651126 - 0632654595

Fax 063203128

e-mail:mpaggi@notariato.it

Vice-Presidente:

 

Angelo COLANGELI

Vicolo Alavolini n.21 - 61032 Fano

Tel. 0721828283

Fax. 0721830187

e-mail:acolangeli@notariato.it

Mario GIALANELLA

Borgo Cividale n. 19 - 33057 Palmanova (UD)

Tel e Fax 0432924363

Vittorio MARGARITA

Via Toledo n. 16 - Napoli

Tel. 0815525151

Fax 0815523483

e-mail:vmargarita@notariato.it

Federico TONELLI

Via Porrettana n. 177 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051570301

Fax. 0516130132

e-mail: ftonelli@notariato.it

Enrico TROISI

Via Albertazzi n. 3 - 28922 Verbania Pallanza

Tel. 0323557324 - 0323557343

Fax. 0323557767

 

Corrispondenza

 Alla Redazione di Federnotizie

Brugherio, 21 febbraio 2000

Oggetto: Articolo "Software notarili", a firma dell'ing. Bruno Bernardi, pubblicato in FederNotizie di novembre 1999

Gentilissimo Direttore,

da tempo il mio sconcerto va crescendo, leggendo le notizie sempre più contraddittorie che, in tema di informatica, circolano su Sigillo. Mi sono perciò accinto a leggere con grande interesse l'articolo "Software notarili", apparso su FederNotizie di novembre 1999, a firma dell'ing. Bruno Bernardi, consulente informatico ufficiale di Federnotai.

Ahimè, al termine della lettura, il mio sconcerto anziché ridursi, è vieppiù aumentato. C'è qualcosa, nel contenuto dell'articolo, che non quadra con le poche e semplici verità su cui credevo di poter contare. Ne voglio fare partecipi i colleghi lettori e l'estensore. Magari, tra tanti, qualcuno riuscirà a spiegarmi cosa e perché non ho capito.

Mi sembra che l'ing. Bernardi affermi che tutti i produttori di software notarile oggi operanti sul mercato, devono essere rimproverati per non aver investito quel poco che sarebbe stato necessario per risolvere con mezzi tecnologicamente potenti i semplici problemi di un mercato molto redditizio e propenso alla spesa. Se le cose stanno davvero così, mi meraviglio che un fornitore nuovo non sia ancora apparso sul mercato e non abbia fatto piazza pulita di tutti i vecchi. Forse sta per apparire e nessuno di noi ancora lo sa? Oppure nessun potenziale concorrente si è ancora accorto di quanto poco basterebbe per spazzar via gli attuali fornitori?

Sarà così, ma queste sono ipotesi che non mi convincono. La prima contrasta con l'esperienza, da cui ho appreso che, nel mondo dell'informatica, appena qualcuno si accinge a fare qualcosa, lo strilla ai quattro venti per congelare il mercato alla concorrenza. La seconda contrasta con il buon senso, dal momento che almeno l'ing. Bernardi sa quanto deboli sono i produttori attuali. E allora cominciano a sorgermi altri dubbi deli tipo: "E' verosimile che non lo abbia detto a nessuno?" "E' verosimile che, se lo ha detto a qualche imprenditore, nessuno ci abbia creduto?" "Perché l'ing. Bernardi, imprenditore informatico in quel di Bassano dei Grappa, preferisce essere consulente e non fornitore dei notai?".

Ma non sono soltanto queste contraddizioni di fondo che mi lasciano perplesso. Ci sono altri fatti che a me sembrano omissioni o inesattezza di cui non riesco a darmi ragione.

Per esempio, l'innovazione tecnologica, cui l'ing. Bernardi tributa in tutto l'articolo un peana. Se ho un problema con i programmi o con la configurazione dei sistema, posso collegarmi con il mio fornitore via router e linea ISDN affinché intervenga come se una sua persona fosse presente in studio. E' un servizio che ho avuto modo di apprezzare per la riduzione dei tempi di intervento e per la maggiore rapidità con cui i problemi sono diagnosticati e risolti. Inoltre sono rimasto molto soddisfatto dei telecorsi usati per addestrare me e il mio personale all'utilizzo dei nuovi programmi in ambiente Windows, con i quali, spendendo il 30% in meno, ho ottenuto gli stessi risultati che avrei potuto aspettarmi se avessi richiesto la presenza di un istruttore in studio. Credevo si trattasse di applicazioni tecnologicamente avanzate, ma in tutto I' articolo non ne ho trovato il minimo accenno. Mi chiedo allora se sono io tanto arretrato da credere tecnologico ciò che non lo è, oppure se la mancata citazione è dovuta ad altre ragioni, quali il trascurabile costo degli investimenti in apparecchiatura e sperimentazioni, o la proposizione di servizi analoghi da parte di tutti i fornitori, o l'inutilità di ogni e qualsiasi servizio di assistenza.

Ma, ancora una volta, nessuna di queste ipotesi tuttavia mi soddisfa. La prima mi fa fare la figura dello stupido. La seconda e la terza so per certo che non rispondono alla realtà. L'ultima poi mi appare perlomeno discutibile. E' vero che le moderne tecnologie dovrebbero consentire la scrittura di software applicativo che non richiede particolare addestramento all'uso, ma è anche vero che ciò è tanto più possibile quanto maggiore è la cultura informatica di chi dovrebbe autoaddestrarsi e gestire la configurazione dei sistema, ricorrendo soltanto allo help e ai manuali. Non mi pare che gli studi notarili abbiano raggiunto questo tipo di cultura sul piano dell'applicazione, figuriamoci se sono all'altezza sul piano della sistemistica. Sento dire da troppi che l'instabilità degli ambienti Windows fa crescere il bisogno di assistenza sistemistica molto di più di quanto non riduca la necessità di assistenza applicativa.

Ma non mi sembra questa la sola omissione. A un certo punto l'ing. Bernardi rimprovera alcuni fornitori per il fatti di usare Access 97, che sarebbe superato e non adatto, per sicurezza e riservatezza, alle necessità degli studi notarili e li invita seriamente a considerare al più presto prodotti di maggiori prestazioni. Avendo scoperto che nonostante sia soddisfatto della sicurezza, della riservatezza e della velocità dei mio sistema, io sono uno di quelli che usa Access, ho chiesto in giro lumi e per prima cosa sono venuto a sapere che, mentre Access è compreso nel prezzo di Windows (95 o 98 che sia), i prodotti sostitutivi cui pensa l'ing. Bernardi sono tutti da acquistare a prezzi non proprio trascurabili.

Mi sono chiesto allora come mai il mio fornitore non avesse colto l'occasione di guadagnare di più vendendomi di più, e, scomodando più di un amico, ho indagato più a fondo, scoprendo alcuni fatti interessanti:

1 . I prodotti in questione sono i così detti "motori dei data-base" e cioè dei software di utilità generale cui fanno ricorso gli applicativi per leggere, scrivere e fare ricerche in archivio;

2. Esiste uno standard di colloquio tra programma applicativo e motore dei data-base, denominato ODBC (Open Data Base Connectivity), che, se viene rispettato dal primo, consente di cambiare il secondo, quando si vuole e quando serve, senza dover modificare nient'altro, a meno di incompatibilità tra il motore e il sistema operativo che gestisce il traffico della rete locale;

3. Tra i motori di data base disponibili sul mercato, quello prodotto da Microsoft (che si chiama "SQL Server") funziona soltanto se la rete è gestita da Windows NT, mentre ne esistono altri che sono dichiarati compatibili sia con NT che con altri sistemi (per esempio con Netware, prodotto da Novell, che, neli nostroi ambientei, è quello più diffuso);

4. Come sistema operativo di una rete locale Windows NT non è proprio il massimo dell'efficienza. Se Windows NT e SQL Server risiedono sulla stessa macchina, il sistema collassa intorno ai 7-8 posti di lavoro e bisogna aggiungere un altro server in modo da averne due, uno per gestire l'accesso ai dati e l'altro per gestire il traffico dei dati nella rete, entrambi dotati di una potenza elaborativa fuori dal comune, cui corrisponde naturalmente un costo fuori dal comune;

5. Il differente comportamento di NT e di Netware nella gestione della rete è dovuto al diverso obiettivo che si sono posti i progettisti. Il primo mira principalmente a gestire reti di tipo lnternet, con diverse centinaia di terminali collegati via linea telefonica. Il secondo è nato viceversa per reti di qualche decina di posti di lavoro, collegati al server con cavi privati ad alta velocità e caratterizzati da un traffico locale di dati assolutamente prevalente rispetto alle informazioni scambiate con l'esterno. Ovvio dunque che NT non manifesti il meglio di sé in un ambiente come quello di uno studio notarile (Per inciso, mi è stato anche spiegato che i suoi blocchi, di cui qualche collega mi ha confidato di avere fatto esperienza diretta, sono in realtà rallentamenti talmente pronunciati da non sembrare più tali, dovuti generalmente a configurazioni errate o non dimensionate con la larghezza di spesa che Bill Gates e i suoi compari ritengono adeguata al risultato);

6. NT deve essere considerato un prodotto in forte evoluzione e suscettibile di sostanziali modifiche, non solo perché è già annunciato il suo successore (che si chiama Windows 2000), ma anche perché sono fondamentalmente le sue caratteristiche che hanno indotto il governo e la magistratura statunitense a formulare contro Microsoft l'accusa di comportamento monopolistico e di abuso di posizione dominante. Se vuole percorrere la strada dell'accordo e non quella della guerra, Microsoft dovrà cambiare molto.

7. I cambiamenti apportati a NT comporteranno cambiamenti anche per i produttori indipendenti di motori per data base, che sono obbligati a mantenere la compatibilità sia con il prodotto di Microsoft, sia con quello dei suoi concorrenti (Netware, Unix e così via). Meglio dunque aspettare a comperare un motore migliore di Access, se non si ha un urgente bisogno di migliorarne le prestazioni.

Stando cosa così le cose, mi è stato confermato che l'unica cosa che deve veramente essere richiesta ai produttori di software applicativo è il rispetto dello standard ODBC, in modo da non essere vincolati nelle scelte future. Ciò che puntualmente ho fatto con il mio fornitore, ricevendo in risposta l'assicurazione che il rispetto degli standard ODBC è stata la sua prima preoccupazione nello sviluppo dei programmi applicativi nativi in ambiente Windows. Il che mi lascia più inquieto e incerto di prima. Se è vero quel che ho capito dell'articolo, dovrei concludere che il mio fornitore è un bugiardo. Ma non posso neppure escludere che l'estensore si sia limitato a trarre le conclusioni che gli sembravano più verosimilmente coerenti con il comportamento commerciale dei fornitori "incriminati", senza porre loro la domanda chiave della compatibilità ODBC in maniera esplicita e diretta. Se le cose stessero realmente così, dovrei rivalutare il mio fornitore e chiedergli, come minimo, scusa.

Cosa che sono ovviamente pronto a fare anche nei confronti dell'ing. Bernardi una volta che mi avrà chiarito i motivi di alcune altre sue affermazioni che non trovano riscontro nella mia personale esperienza. Mi riferisco in particolare ai temi che seguono.

La continuità nel passaggio dal mondo Dos al mondo Windows proposta dalla Sapes, rappresenterebbe "una filosofia interessante da verificare nei contenuti" e per come viene detto, si direbbe che questa verifica non sia stata fatta per mancanza di esperienze constatabili. lo posso testimoniare che, per fare gli atti, uso indifferentemente sia il vecchio programma Dos che il nuovo Windows, mentre uso solo l'ambiente Windows per le formalità e solo l'ambiente Dos per la gestione amministrativa, il tutto con un livello di mutua integrazione non diverso da quello che caratterizzava la vecchia procedura. So che molti colleghi si trovano nella mia stessa situazione. Mi chiedo dunque come sia mai potuto accadere che l'estensore dell'articolo non abbia trovato almeno una situazione simile alla mia nelle 160 visite che dichiara di avere compiuto a colleghi e a fornitori nel corso dell'ultimo anno. Quand'anche si trattasse esclusivamente dei programmi ereditati dalla ex Studio Cavina, so di colleghi che usano tranquillamente la procedura Dos (mi pare si chiami RAN) per fare gli atti e che per il resto lavorano nelle mie stesse condizioni. Devo pertanto concludere che, come minimo, il campione osservato da me non è lo stesso osservato dall'estensore dell'articolo e che le sue visite sono state compiute solo presso utenti delle procedure amministrative che non fanno parte della procedura unificata. Ma anche in questo caso, se è certo, come è certo, che il vecchio modo di fare gli atti è collegato con il repertorio e le formalità Windows, è mai possibile che questi programmi, nati in ambiente Windows, siano collegati con le procedure amministrative Dos e non con quelle Windows?

Altrettanto stupito resto per l'affermazione che la Sapes non abbia fatto nulla per gli utenti dei programmi che gli addetti ai lavori chiamano "Pronel 90". Non sono molto informato in merito ma ho letto quel tanto che basta per sapere che fin dall'acquisizione del vecchio produttore (1994 se non ricordo male) è stato offerto loro di passare alla procedura unificata e che, a causa dello sforzo sostenuto dalla società per realizzare questo obiettivo, molti clienti Sapes si sono sentiti trascurati al punto tale che un certo numero ha deciso di abbandonare piuttosto che essere abbandonato. Ma, per quel che lo stesso ing. Bernardi conferma, tutti i vecchi metodi di redazione dell'atto sono stati recepiti all'interno della procedura unificata e quest'ultima contiene la gestione dei sospesi, che si vorrebbe fosse stata aggiunta a Pronel 90. Cos'altro dunque doveva essere offerto a questi clienti di meglio e di più facile di quel che è stato offerto? Forse un metodo di redazione degli atti nativo in ambiente Windows basato sul principio dell'estrazione delle variabili? Ma che bisogno c'è di un interprete nuovo se quelli vecchi continuano a funzionare in ambiente Windows e a collegarsi con il resto della procedura (sia Dos che Windows), pur essendo stati scritti per il mondo Dos? Per quel che ho avuto modo di sperimentare, l'interprete Dos è capace di elaborare testi scritti con qualunque programma di word processing, Word compreso, anche se preferisco di gran lunga la filosofia con cui è stato costruito il nuovo Libens.

A proposito dei quale, posso affermare per esperienza diretta che i problemi che ho incontrato non mi sembrano degni della specifica citazione che se ne fa nell'articolo. Il numero delle volte in cui l'elaborazione si è bloccata mi sembra rientrare nei limiti della tollerabilità, se messo in relazione con il poco tempo perso e con la giovinezza dei programma. Può darsi che anche io, come molti colleghi, sia un innamorato delle mie scelte, ma è un dato di fatto che non ho mai perso il lavoro fatto, i blocchi si sono verificati sempre a livello di singolo posto di lavoro e mai dell'intero sistema e di conseguenza non mi è mai capitato finora, come d'altra parte mai nel passato, di dover rimandare a casa i clienti perché il sistema mi impediva di lavorare. Ciò che, per loro esplicita confidenziale ammissione, non tutti i fruitori di altri sistemi possono viceversa affermare con altrettanta tranquillità.

In conclusione, da qualche tempo mi vado sempre più convincendo che, quando si tratta di informatica, noi notai tendiamo, senza rendercene conto, ad avvalorare la tesi secondo cui "Tutti i fornitori sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri". Il che non sarebbe in fondo deplorevole se ciò che si dice o si scrive fosse chiaramente espresso a titolo personale. Sventuratamente non mi sembra che a questo aspetto dei problema si presti la dovuta attenzione nelle competenti sedi. Non avrei avuto nulla da eccepire, e non avrei neppure sentito il bisogno di scrivere questa replica, se l'articolo non fosse apparso su Federnotizie, se l'ing. Bernardi non si fosse firmato con la qualifica di consulente informaticoa di Federnotai (ciò che implica il consenso degli organi responsabili con il contenuto dell'articolo) e se non avessi frequentato il sito lnternet di uno dei fornitori della categoria, in cui il fornitore stesso mena vanto di essere stato prescelto come unico sponsor dell'ultimo congresso di Federnotai.

Spero dunque che qualcuno mi aiuti a dissipare i molti dubbi che informaticamente mi tormentano e di non

dovermi convincere dell'opportunità deli detto, nuovo solo fino a un certo punto, che recita "Dagli esperti mi guardi Iddio, che dai fornitori mi guardo io".

Con i migliori saluti

Gianemilio Franchini notaio in Brugherio