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maggio 1998Maggio 1998 download numero di maggio.doc
Corsivo redazionale Nella cittadella del notariato, da sempre, si prepara la difesa. Molteplici sono le strategie e le tattiche che possono essere impiegate e, naturalmente, ciascuno vede a modo suo la linea di difesa che potrebbe assicurarci, se non di vedere indenni la fine dell’assedio, almeno di tirare avanti, vivi e liberi, per un po’ di anni. Arroccamento sdegnoso sui valori di una tradizione, spregiudicata attività lobbistica, pervicace rincorsa di una salvifica riforma dell’ordinamento, sono le risposte che spesso abbiamo dato e delle quali avvertiamo ormai l’inadeguatezza. "Il nuovo che avanza", con l’aspetto di un drago a due teste, una di sinistra e una di destra, e non è ben chiaro quale sia la più pericolosa. Ed allora nuove linee di difesa bisogna approntare, nuove armi bisogna saper maneggiare, nuove e molteplici e articolate risposte bisogna esser preparati a dare. C’è chi sposa l’informatica e chi vorrebbe sposare la pubblica amministrazione, chi è disposto a fidanzarsi con "i consumatori" e chi è disposto a concedere favori a molti ma, geloso e orgoglioso della nostra intrinseca diversità, non vuole rinunciare, per stentata che sia, ad una vita da single, chi, infine, sentendosi imprenditore da un pezzo, sa che tutto, anche il divorzio, ha un prezzo che può essere conveniente pagare. Da tempo andiamo scrivendo su queste colonne che "ognuno deve fare la sua parte" e che nostra vita e libertà sono legate a tanti "fili" che sta a noi, soprattutto, di amministrare e mantenere, ora tagliandone uno, ora irrobustendone un altro. Tra questi "fili" uno assai importante è costituito dalla nostra capacità di fare diritto: magari senza la protervia di volere cambiare l’ordine dei privilegi, ma con la consapevolezza, quella sì, di costituire un momento non secondario, in quanto di per sé insostituibile, della elaborazione giuridica. Dal 29 marzo è in vigore la legge 6 marzo 1998, n. 40 portante "Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". L’articolo 2 di questa legge regola l’esercizio dei diritti civili dello straniero residente in Italia relegando la condizione di reciprocità prevista dall’articolo 16 delle preleggi a requisito di carattere residuale. La nuova disciplina deve essere accolta con favore dal notariato che ripetutamente ha denunciato la sostanziale inapplicabilità e talvolta l’iniquità di un requisito basato su "fatti" il cui accertamento di per sé è in contrasto con il principio della "certezza". Per anni si sono susseguiti studi e convegni. Da ultimo si è messa al lavoro la commissione propositiva del Consiglio Nazionale per studiare una riforma della materia. Ora la riforma c’è e deve essere gestita. La norma, certamente posteriore alle preleggi e certamente innovativa, così dispone: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente". Altra, analoga norma era già presente nel nostro ordinamento. L’art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 intitolata "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine" così dispone: "La Repubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Evidentemente non è bastata la prima legge, così come, evidentemente, per sovvertire decennali abitudini di arroganza amministrativa, non è bastata la legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ma questa volta, per il riconoscimento dei diritti allo straniero, il notariato può e deve giocare il proprio peso. In un periodo storico caratterizzato da una imponente produzione di legislazione speciale e dal contemporaneo "ingolfamento" della giustizia civile, chi è per definizione "condannato" allo scomodo ruolo di interprete in prima linea, non può tirarsi indietro. Deve anzi affermare senza arroganza ma con fermezza la propria dignità di protagonista giuridico. Nella teoria generale si individuano quattro categorie di soggetti autori della attività interpretativa ai quali corrisponde un pari numero di "interpretazioni": autentica, ufficiale, giurisprudenziale e dottrinale. Il concetto di interpretazione notarile non ha avuto particolare fortuna nella elaborazione scientifica ove, talvolta, con un po’ di sufficienza, si rinviene qualche riferimento alla "prassi". Ma il mondo cambia: il vento che spira dai paesi anglosassoni di pragmatismo odora parecchio. Tra i risultati positivi conseguiti negli ultimi decenni dal notariato si deve sicuramente annoverare il potenziamento dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale e la sua conseguente accresciuta autorevolezza. Tale autorevolezza, accompagnata ad una opportuna tempestività, ha fatto sì che le interpretazioni "notarili" fossero particolarmente apprezzate anche al di fuori della categoria. L’autorevolezza delle interpretazioni di cui andiamo parlando non nasce da una pretesa autorità che non abbiamo e non ci compete, ma dalla specificità degli argomenti, dalla esperienza frequente e risalente che possiamo averne. Questa autorevolezza si alimenta anche attraverso una sorta di effetto di "trascinamento" che, per lo più, consegue alla diffusione di tali studi. Aspetto questo che sarebbe negativo se comportasse la rinuncia ad un autonomo approfondimento della materia, ma che ha l’indubbio risvolto positivo costituito dall’uniformità di comportamenti sicuramente auspicabile in un gruppo di soggetti che ricoprono un ufficio pubblico. Infatti, per quanto l’attività di consulenza rimanga un aspetto della funzione notarile da sottolineare e valorizzare, è comunque importante una prassi omogenea per quanto riguarda le risposte in ordine alla ricevibilità o meno di certi atti o alla validità o meno di certe clausole. L’autorevolezza di uno studio tempestivo e la duratura uniformità di comportamenti della categoria costituiscono punti imprescindibili per gli interpreti, e soprattutto per la giurisprudenza, che interviene solo in seconda battuta nella ricerca del corretto significato di un enunciato normativo. Si pensi all’importanza avuta dagli ottimi studi del Consiglio Nazionale e dalla prassi notarile ad essi conseguente, nella definizione dell’attuale scenario delle problematiche connesse alla commerciabilità di fabbricati costruiti in difformità non sostanziale dalla concessione edilizia. Altri esempi si potrebbero fare in merito alle interpretazioni, sbocciate anche sulle pagine di questo giornale, in materia di edilizia residenziale pubblica. Per questo motivo è importante che il potenziale a disposizione del nuovo Consiglio sia usato, anche e soprattutto, con attenzione politica. L’entrata in vigore di questa nuova legge sulla immigrazione può essere l’occasione per non disperdere il patrimonio di molte battaglie. D’altra parte l’attività dell’ufficio studi, di cui ribadiamo l’importanza e la qualità, è, a sua volta, patrimonio del notariato intero. Fino all’anno scorso ne valutavamo ed apprezzavamo l’importanza dai prodotti che apparivano in raccolte periodiche o in "Strumenti". La diffusione di CNN-News ci ha svelato che l’attività dell’ufficio non finisce lì, ma si traduce in una miriade di risposte a quesiti proposti da singoli notai o da Consigli Notarili. Molti di questi quesiti mancano di interesse generale e, talvolta, dimostrano come alcuni di noi sentano il bisogno di qualcuno che risolva loro qualsiasi problema che imponga un approfondimento. Questa attività di consulenza a vantaggio di singoli, ma a carico di tutti deve cessare. Non è pensabile che un ufficio di fondamentale importanza per il notariato sia utilizzato, anche solo in parte, a tali fini. Se non altro perché non pare proprio che questo sia il momento di sottrarre i talenti migliori e le energie più vivaci al notariato tutto.
INDENNITA’ DI MATERNITA’: SI PRONUNCIA LA CORTE COSTITUZIONALE La questione è nota. Da anni, il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del notariato resiste alle pretese delle colleghe che chiedono e pretendono l’applicazione a loro favore del trattamento previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, obiettando che presupposto – implicito – della legge sarebbe quello della astensione della gestante professionista dall’attività lavorativa. In tal senso si esprime anche il regolamento, approvato dal Ministro del Lavoro il 22 settembre 1995, che subordina la corresponsione totale della indennità alla totale astensione dal lavoro con nomina del delegato e prevede la corresponsione della indennità nella misura del 25% nel caso di nomina di un coadiutore. Senza nomina di delegato e di coadiutore, nessuna indennità. Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza che pubblichiamo ed alla quale facciamo seguire una nota di commento "tecnico", opera della dottoressa Piera Gasparini, giudice del lavoro presso la Pretura di Monza e i contributi di Luciano Guarnieri e Bianca Lopez. CORTE COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 1998 N. 3 - RELATORE FERNANDO SANTOSUOSSO Ritenuto in fatto 1. -- Nel corso di una controversia promossa dalla Cassa nazionale del notariato nei confronti del notaio . . . , il Pretore di ***, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 32 e 37 della Costituzione, dell’art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste). Ad avviso del rimettente la norma impugnata, nel prevedere che alla lavoratrice libera professionista venga corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto nonché per i tre mesi successivi, non impone come condizione per l’erogazione di tale somma che la lavoratrice si astenga effettivamente dal lavoro. Ne deriva che, mentre per le lavoratrici subordinate la legge n. 1204 del 1971 impone l’astensione dal lavoro nei cinque mesi sopra indicati, altrettanto non è stato previsto per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, il cui trattamento è regolato da altre leggi. A conferma della esattezza di tale interpretazione, il Pretore rileva sia che il legislatore avrebbe potuto imporre anche a queste categorie un periodo di astensione obbligatoria, sia che l’indennità deve essere corrisposta anche nei casi di aborto o di adozione. Il giudice a quo osserva poi che un simile impianto normativo urta contro gli altri precetti costituzionali sopra indicati: in primo luogo, perché consente alle lavoratrici in questione di duplicare il proprio reddito, percependo l’indennità a carico della Cassa di previdenza e continuando nel frattempo a lavorare; in secondo luogo perché, incentivando la donna a proseguire nell’attività lavorativa anche in un momento così delicato della vita, finisce col ledere il diritto alla salute della madre e del bambino, con ciò vulnerando gli artt. 32 e 37 della Costituzione. In punto di rilevanza, infine, il rimettente osserva che tale requisito sussiste poiché nella controversia sottoposta al suo esame la Cassa del notariato si rifiutava di corrispondere l’indennità al notaio proprio in considerazione della mancata astensione dal lavoro durante una parte del periodo in contestazione. 2 --- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l’associazione Cassa nazionale del notariato, chiedendo di dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che l’indennità ivi descritta sia corrisposta a condizione ed in proporzione ai periodi di effettiva astensione dal lavoro. La Cassa del notariato premette che la tutela delle lavoratrici madri è affidata a tre leggi sostanzialmente connesse: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546, relativa alle lavoratrici autonome, e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che estende l’indennità di maternità anche alle libere professioniste. Rileva la parte privata che l’interpretazione censurata dal rimettente rende palese l’illegittimità costituzionale della norma in esame, alla luce delle numerose pronunce di questa Corte sull’argomen-to. In particolare, con le sentenze n. 1 del 1987, n. 132 del 1991, n. 179 del 1993 e n. 181 del 1993, è stato chiarito che l’indennità di maternità è finalizzata soprattutto alla protezione della vita nascente, fornendo alla madre un sussidio economico che le consenta di non diminuire in maniera eccessiva il proprio precedente tenore di vita. Per la Cassa è evidente che attribuire tale provvidenza economica anche alla lavoratrice madre che non si astiene dal lavoro si risolverebbe in una totale vanificazione degli obbiettivi fissati dal legislatore e riconosciuti da questa Corte, che sono quelli di disincentivare il lavoro, in vista di una maggiore tutela della salute della donna e del bambino. Nel caso del notaio, in particolare, non sussisterebbe alcuna difficoltà di verifica dell’effettività dell’astensione, in considerazione della particolare struttura della professione notarile, per la quale è prevista obbligatoriamente la nomina di un sostituto nel caso di un qualsiasi impedimento del titolare. (art. 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89). Rileva inoltre la Cassa del notariato che la questione in esame è speculare a quella decisa con la recente sentenza n. 407 del 1996 in materia di indennità giudiziaria alle donne magistrato. In quell’occasione, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il principio in base al quale la percezione dell’indennità è condizionata all’effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; nel presente caso, quindi, la provvidenza economica deve essere subordinata all’effettiva astensione dal lavoro. D’altronde, se è vero che la Corte ha sempre ribadito la diversità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, è altrettanto vero che la ragionevolezza del diverso trattamento deve essere di volta in volta valutata; e di fronte all’evento maternità, che coinvolge principi costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute, le due categorie di lavoratrici debbono essere poste sullo stesso piano. In tal senso si orienta, anche, la direttiva CEE del consiglio n. 86 /613 dell’11 dicembre 1986, la quale espressamente ricollega la possibilità delle lavoratrici autonome di "ricevere prestazioni in denaro ... nel caso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità ". 3. --- In prossimità dell’udienza la Cassa nazionale del notariato ha presentato un’articolata memoria, richiamando numerose altre sentenze di questa Corte ed insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Ribadisce innanzitutto la parte che l’attribuzione dell’indennità di maternità alle libere professioniste che abbiano continuato a svolgere attività lavorativa si risolve in un’indebita regalia a favore delle stesse, in aperto contrasto con gli articoli 32 e 37 Cost. Ed infatti, se è indubbio che non è possibile costringere le lavoratrici autonome e le libere professioniste ad astenersi dal lavoro, è pure giusto che, ove sia accertato che la donna ha continuato a lavorare, in quel periodo non le venga consentito di lucrare un secondo reddito. Osserva poi la Cassa che la disciplina in esame non può giustificarsi neppure alla luce del principio di solidarietà, poiché l’attribuzione alle libere professioniste di somme di denaro senza la corrispondente astensione dal lavoro --- e quindi senza una adeguata tutela della salute del bambino --- determina un aggravio di costi per tutti i componenti della categoria, i quali vedono sottrarsi risorse che potrebbero essere meglio impiegate. Rileva infine la parte privata che un cospicuo orientamento della giurisprudenza di merito, accogliendo la lettura della norma impugnata conforme a quella proposta dalla stessa Cassa, ha ritenuto di dover interpretare tale norma nel senso che l’indennità viene riconosciuta alle donne notaio solo a condizione che le stesse si astengano effettivamente dal lavoro; con ciò seguendo il canone ermeneutico più volte propugnato da questa Corte secondo cui la norma va interpretata, in caso di diverse possibili letture, secundum Constitutionem. A parere della Cassa, tuttavia, la delicatezza della materia e le esigenze di certezza del diritto dovrebbero suggerire alla Corte - una volta investita della questione - una sentenza di accoglimento o una sentenza additiva di principio nel senso più favorevole alla centralità dell’interesse del bambino. 4.--- In prossimità dell’udienza il notaio . . . ha depositato, ma fuori termine, atto di costituzione e memoria. Considerato in diritto 1.--- Il Pretore di *** dubita che l’art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede --- secondo l’interpretazione proposta dallo stesso rimettente --- che l’indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, sia in contrasto con gli artt. 3, 32, e 37 della Costituzione. 2. --- Il giudice a quo riconduce alla disposizione contestata una plausibile interpretazione che egli ritiene di fare propria, ma di cui sospetta l’incostituzionalità; e ciò è sufficiente --- come più volte affermato (sentenza n. 58 del 1995; sentenza n. 463 del 1994; sentenza 103 del 1993 e altre) --- ad investire validamente questa Corte del compito di valutare se la norma così interpretata contrasti con la Costituzione. Allo scopo di inquadrare la censura nei suoi esatti confini, va subito precisato che il parametro dell’art. 37 Cost. è stato impropriamente richiamato, poiché lo stesso, come già affermato in altra occasione (sentenza n. 181 del 1993), attiene soltanto alla tutela del lavoro subordinato, restando del tutto estraneo al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti. 3.--- La questione, peraltro, è infondata anche in rapporto agli altri parametri costituzionali invocati. Circa la dedotta disparità di trattamento è opportuno richiamare le pronunce (v. sentenze n. 31 del 1986, n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994) in cui questa Corte ha ravvisato una netta differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Pur trattandosi, infatti, di due tipi del medesimo fenomeno, evidentemente essi hanno peculiari caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l’uno non possono ritenersi automaticamente applicabili anche all’altro. E questo, se vale come criterio generale per la legislazione del lavoro, si riscontra in particolare nella tutela della maternità, materia in cui il legislatore è intervenuto dettando normative specifiche. La disciplina concernente le lavoratrici madri è in gran parte affidata a tre diverse fonti normative: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che riguarda le libere professioniste. Queste ultime due leggi, anche se in linea di continuità con la prima (come risulta dai lavori parlamentari) nel prevedere il diritto della donna lavoratrice a percepire detta indennità, non hanno recepito integralmente tutte le provvidenze contenute nella legge n. 1204 del 1971; tant’è che, già con la sentenza n. 181 del 1993, questa Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 546 del 1987 nella parte in cui tale norma non prevede anche per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità per astensione anticipata dal lavoro, di cui all’art. 5 della legge n. 1204 del 1971, in caso di provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. La diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riflessa nelle leggi citate e posta a fondamento delle menzionate sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994, non può che essere ribadita nell’odierna decisione. Mentre infatti, per le lavoratrici dipendenti, soggette ad una etero-direzione della loro attività, la legge ha dovuto imporre ai datori il divieto di impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell’attività consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse del figlio. In proposito questa Corte ha già affermato (nella citata sentenza n. 181 del 1993) che "non mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse , ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa ". D’altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi delle libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l’osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto. Dalle considerazioni svolte si deve, dunque, concludere che nel caso di specie non sussiste violazione del principio di eguaglianza, stante la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto. 4.--- Infondate risultano anche le censure mosse alla norma impugnata sotto il profilo dell’art. 32 Cost., e ciò anche alla luce dei principi fondamentali enucleati in proposito dalla giurisprudenza costituzionale. Fin dalla sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha sottolineato il profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale per la vita del bambino. In quell’occasione è stato affermato che la tutela della madre "non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute ". Tali indicazioni, sostanzialmente riprese nelle sentenze n. 276 del 1988, n. 332 del 1988 e n. 61 del 1991, hanno trovato un’ulteriore esplicitazione nella sentenza n. 132 del 1991; qui la Corte, chiamata a scrutinare la legittimità dell’indennità di maternità fissata dalla legge n. 1204 del 1971, ha avuto occasione di chiarire che la medesima "serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico ". In altri termini, il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obbiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell’astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L’essenziale, quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi "né ostacoli, né remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo puerperio" (sentenza n. 423 del 1995). Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, si osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la lavoratrice svolga detta funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non incide, comunque, sulla predetta necessaria serenità se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà della categoria cui la donna appartiene. Da tali considerazioni risulta pertanto che la norma impugnata, pur interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato da incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell’art. 32 Cost. La tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino, infatti, non è vulnerata dall’esistenza di una norma che, per una particolare categoria di lavoratrici, stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di *** con l’ordinanza di cui in epigrafe.
NOTA A SENTENZA CORTE COST. 26 GENNAIO 1998 N. 3 Con la decisione in esame la Corte Cost., nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità dell’art. 1 della L. 11 dicembre 1990, n. 379 istitutiva dell’indennità di maternità per le libere professioniste, sollevata dal pretore di *** in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, ha coraggiosamente stabilito alcuni principi in materia di trattamenti previdenziali erogabili in favore di una specifica categoria di lavoratrici, sulla base di un’interpretazione della normativa esistente destinata a sollevare non poche polemiche pur nel lodevole intento di porre fine ai contrasti giurisprudenziali in merito sorti. In particolare, i giudici della Consulta hanno negato che il contenuto della predetta norma nella parte in cui non prevede per le libere professioniste - a differenza di quanto stabilito dalla L n. 1204 del 1971 a proposito delle lavoratrici subordinate - che la corresponsione dell’indennità di maternità nella misura e con le modalità indicate sia subordinata all’effettiva astensione dal lavoro della donna, si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza, di tutela della salute delle persone- nella specie della madre e del neonato- e della maternità in generale, sottolineando al contrario la piena conformità della disposizione allo spirito delle norme costituzionali nonché a quanto già, più sommessamente, affermato in precedenza dalla stessa Corte . Nel caso sottoposto all’esame dei giudici la questione di costituzionalità è stata sollevata nel corso del giudizio promosso da una lavoratrice iscritta alla Cassa Nazionale del Notariato, alla quale era stata negata l’attribuzione della prestazione previdenziale per il periodo di maternità avendo la donna continuato ad esercitare, sia pure in misura ridotta, l’attività lavorativa. Va ricordata sul punto la diversità degli orientamenti della giurisprudenza di merito che, indipendentemente dalla specificità dell’ordinamento di alcune categorie professionali, si fonda sulle differenti concezioni della prestazione previdenziale in questione - o meglio sulla prevalenza accordata di volta in volta all’una o all’altra interpretazione (cfr. Pret. ***, 20 agosto 1993 in Giur. Merito 1995, 536; Trib. Monza, 22 settembre 1995; Trib. *** 17 luglio 1996 in Giur. Merito 1997, 497; Pret. Roma 18 ottobre 1995; Pret. Nocera Inferiore 12 dicembre 1995; Pret. Ancona 30 gennaio 1996) - o ancora sul dato letterale delle norme (L. n. 379/90 e L. n. 548/87 sull’indennità di maternità alle lavoratrici autonome), che non prevedono il divieto di prestare attività lavorativa durante il periodo di maternità così come invece sancito dall’art. 4 della L. n.1204/71. Laddove infatti viene riconosciuta all’indennità in parola una natura interamente sostitutiva del reddito non percepito in conseguenza dell’evento-nascita ( o adozione ), è evidente che la mancata correlazione con l’effettiva astensione dal lavoro costituisca un impedimento alla concreta corresponsione delle somme da parte dell’ente, potendosi, nel caso contrario, consentire alla lavoratrice una ingiustificata duplicazione del proprio reddito (cfr. sul punto Trib. *** 17 luglio 1996 cit.). Tale orientamento, seguito anche dalle decisioni interne della Cassa Nazionale del Notariato (cfr. delibera n.110 del 6 marzo 1993) - ma non da altre casse di previdenza di liberi professionisti - appare senza dubbio idoneo a soddisfare la fondamentale esigenza di tutela della madre e del bambino (o meglio del "valore della vita nascente") sancita dalla carta costituzionale nella misura in cui garantisce anche alle libere professioniste, così come alle lavoratrici subordinate e alle lavoratrici autonome, il sereno allontanamento dal lavoro - fonte di pericolo per la salute dei soggetti protetti - attraverso la corresponsione di provvidenze volte a disincentivare l’interesse della lavoratrice in gravidanza a mantenere lo stesso ritmo di lavoro (in particolare sulle finalità dell’indennità di maternità cfr. Mattarolo, Indennità di maternità e funzione familiare della lavoratrice, in Nuove Leggi Civili 1981, 165; Siniscalchi, Indennità di maternità per le lavoratrici autonome, in Nuove Leggi Civili, 1989, 653; Fontana, Lavoratrici autonome e tutela della maternità, nota a C.Cost. n.132/91 in Riv. It. Dir.Lavoro 1992, II, 746; Pinto, Lavoratrici autonome e indennità di maternità, nota a C. Cost. n. 181/93, in Riv. It. Dir. Lavoro 1994, II, 38; Giubboni, Indennità di maternità e lavoro part-time, nota a C. Cost. n.132/91 in Giust. Civ. 1991, I, 2889). Non sono, tuttavia , mancate in passato opinioni contrarie, fondate in primo luogo sulla interpretazione letterale delle norme citate relative alle libere professioniste ed alle lavoratrici autonome - che, appunto, a differenza dell’art. 4 l. 1204/71 non prevedono il divieto per la gestante di prestare attività lavorativa nei due mesi antecedenti al parto e alla madre nei tre mesi successivi - ma soprattutto sull’ontologica diversità delle attività autonome e libero-professionali rispetto alle prestazioni di lavoro subordinato; tale aspetto era già stato ampiamente evidenziato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 181/93 e aveva peraltro indotto i giudici a non estendere l’indennità giornaliera di maternità prevista dall’art. 4 L. n.546/87 a favore delle lavoratrici autonome anche al periodo di interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato del Lavoro ex art. 5 L. n. 1204/71 per le lavoratrici in stato di gravidanza, a causa della gravosità o pericolosità dell’attività lavorativa; invero, nonostante il processo legislativo fosse ormai avviato, con la L. 546/87, verso l’unificazione dei sistemi di tutela alla luce dei principi costituzionali, la Corte aveva ribadito che le diversità di trattamento trovano comunque ragionevole giustificazione " a motivo delle diverse situazioni in cui vengono ad operare lavoratrici autonome e subordinate". Ebbene, nella sentenza in commento, le considerazioni contenute nella decisione del ‘93 relative al "diverso sistema di autogestione dell’attività" nonché alla facoltà delle lavoratrici autonome di "scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse del figlio" sono state riprese con specifico riferimento alle libere professioniste al fine di giustificare la legittimità dell’art.1 L. 379/90, giacché queste ultime, a differenza delle lavoratrici subordinate, non essendo eterodirette, possono disporre di un’organizzazione del lavoro più flessibile, autonoma e scevra da qualsiasi forma di imposizione, e dunque condurre un’equilibrata vita professionale nonostante l’intervenuta maternità. In sostanza la Corte, pur avendo considerato essenziale la funzione disincentivante dell’indennità rispetto all’esercizio dell’attività lavorativa, ha messo definitivamente in luce come la finalità del trattamento previdenziale non debba esaurirsi in un aiuto economico alle gestanti, bensì considerarsi diretta alla più ampia tutela del valore "maternità" comprensivo, oltre che della salute del bambino, anche della salute fisio-psichica della donna. E ciò, dunque, senza considerare l’ulteriore profilo, solo talvolta evidenziato dai giudici di merito in linea con l’orientamento della Corte, del maggior rischio gravante sulla libera professionista rispetto alla lavoratrice subordinata, nella misura in cui l’allontanamento dal lavoro determinato dal periodo di maternità può avere delle ricadute negative sulla funzionalità e l’avviamento dell’attività autogestita, (si pensi alla perdita di clientela di uno studio legale o di una commercialista), cosicché soprattutto in questi casi dovrebbe ragionevolmente ritenersi giustificato il mantenimento di un collegamento della lavoratrice con il proprio ambiente operativo. Nella fattispecie tale aspetto - pur compiutamente rilevato dalla difesa dell’ente convenuto nel giudizio a quo - appare invece del tutto trascurato, probabilmente in virtù della previsione, in alcuni ordinamenti professionali ed in particolare in quello notarile (cfr. art. 44 e ss. L. n. 89 del 1913 che disciplina la nomina di un coadiutore o di un delegato per i casi di assenza del titolare a causa di sospensione, inabilitazione, malattia), di meccanismi obbligatori di sostituzione volti a garantire la continuità dell’attività e ad assicurare l’assistenza nella sede, interventi risolutivi resi necessari anche dalla rilevanza pubblicistica dei compiti svolti, ma tuttavia non determinanti ai fini dell’obbligatorietà dell’astensione della titolare. Se allora l‘interpretazione contenuta nella decisione della Corte va positivamente accolta con riferimento all’indubbia valorizzazione delle capacità di scelta della donna nel ricercare "punti di equilibrio" tra i diversi ruoli che attualmente è chiamata a ricoprire, restano tuttavia aperti alcuni interrogativi che renderebbero auspicabile comunque un intervento legislativo volto a razionalizzare la materia. Risulta, infatti, anacronisticamente approfondito il solco tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, laddove quest’ultimo è stato qualificato tout court come fonte di pressioni con effetto anche psicologico senza alcuna distinzione tra i diversi inquadramenti - secondo una concezione teoricamente valida al momento della nascita della legge in tema di maternità, ma non certo a più di venti anni di distanza, quando le modalità di svolgimento delle prestazioni sono indubbiamente regolate in maniera più elastica e rispettosa delle esigenze delle lavoratrici - mentre l’attività libero professionale è stata valutata come del tutto, e forse ingiustamente, svincolata da pressanti ragioni di stress. In ogni caso, se poi è vero, come afferma la Corte, che "la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. . .. e ciò deve avvenire lasciando che la stessa svolga la funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana ", una volta consentite ad una libero- professionista la continuazione ovvero la pura e semplice riduzione delle proprie attività e la contemporanea percezione dell’intera indennità di maternità - e ciò a prescindere dall’esistenza di meccanismi sostitutivi o di supplenza- è difficile comprendere perché debba essere vietato ad una lavoratrice dipendente che svolga mansioni non particolarmente gravose di valersi della medesima opzione. dott. Piera Gasparini NOTA A SENTENZA CORTE COST. 26 GENNAIO 1998 N. 3 La Dr. Piera Gasparini ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale sotto il profilo formale preso in esame dalla Corte stessa, manifestando dubbi circa la infondatezza della questione di legittimità. A me interessa rilevare altre incongruenze della stessa sentenza: La nostra Corte Costituzionale è evidentemente figlia della cultura di Bisanzio e non certo della cultura anglosassone. Non da oggi le sue sentenze sono attente al profilo formale ma carenti o meglio volutamente neutre sotto il profilo dei contenuti. Non entra nella mentalità della nostra Corte la considerazione che i numeri hanno la loro rilevanza specie in materia previdenziale e che il dato economico è pur sempre il risultato che la legge si propone e vuole perseguire. Questo controllo puramente formale e non contenutistico ha portato più volte la Corte in posizioni decisamente sfavorevoli all’economia italiana in materia previdenziale, contribuendo pesantemente all’aggravio del debito pubblico. Ha un bel dire la Corte che "la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale . . . lasciando che la stessa svolga la funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali . . . " I notai che hanno dato una certa interpretazione della legge, ed io fra questi, non hanno alcun pregiudizio in materia. Vorrebbero però che la Corte entrasse nel merito della vertenza e dopo aver proclamato la libertà o meno di astenersi dalla attività professionale, chiarisse la natura previdenziale del contributo di maternità. Perché se il contributo ha natura previdenziale, come nessuno contesta, il suo fondamento ha da trovarsi nello stato di bisogno economico della madre lavoratrice. Orbene la previdenza economica a favore della madre lavoratrice ha una sua ragione se ed in quanto vi è stata una perdita, una mancanza di reddito, un non guadagno. Ma se la madre lavoratrice non si è astenuta ed ha conseguito nell’anno della maternità il reddito equivalente agli anni precedenti dove sta la ragione del contributo di maternità ? La Corte si guarda bene dall’affrontare il problema. Perché in tal caso avrebbe dovuto riconoscere che la natura del contributo non è previdenziale, cioè parametrata al bisogno ed al mancato reddito perseguito per effetto della maternità, bensì un premio puro e semplice alla maternità, che ci rinnova qualche memoria. La Corte avrebbe dovuto perlomeno sollevare questo problema rinviando al legislatore l’interpretazione autentica della legge e non surrogando il legislatore medesimo, con grave nocumento economico della cassa di previdenza. Sappiamo tutti bene che, nella maggioranza dei casi, per le colleghe lavoratrici madri non si determinano le due situazioni estreme (astensione totale o assistenza continua) bensì una posizione intermedia. In tali casi sarebbe opportuno riconoscere che il contributo di maternità vada ragguagliato alla perdita effettivamente subita a seguito della decrescente attività. Luciano Guarnieri notaio in Milano
ANCORA IN TEMA DI INDENNITA’ DI MATERNITA’… …ma questa volta non per fare pubblica e sterile polemica, bensì semplicemente per comunicare a quanti tra noi ancora non lo avessero appreso dalla stampa nazionale che l’annosa questione, che ha visto contrapposta la nostra cassa alle donne notaio in maternità, con sentenza della Corte Costituzionale n. 3/98 (relatore Fernando Santosuosso), si è risolta in favore di quante, come me, non hanno inteso subire, anzi hanno sfidato, una decisione ottusa e maschilista del Consiglio di Amministrazione della Cassa. Ricordo brevemente i fatti. Con l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 1990, n. 379, che disciplina la corresponsione della indennità di maternità per le libere professioniste, tutte le Casse di Previdenza degli ordini professionali, interpretando il concetto di indennità come un quantum a ristoro della diminuita capacità lavorativa e sul presupposto che la legge dovesse necessariamente prescindere dall’astensione dal lavoro (non foss’altro per il fatto che tale circostanza è difficile da provare o documentare per la maggior parte delle professioni), hanno erogato quanto dovuto alle loro iscritte. La nostra Cassa, invece, con una interpretazione oltre la lettera e lo spirito della legge, non ritenendo l’inevitabile riduzione dell’attività lavorativa generata dallo stato di gravidanza, condizione necessaria e sufficiente a far scattare la finalità previdenziale e di assistenza, nel Regolamento (N.B. approvato dal Ministro del Lavoro il 22 settembre 1995) subordinava la corresponsione della indennità nella misura prevista dalla legge ai soli casi di astensione totale dal lavoro con nomina del delegato, con riduzione al 25% della stessa nel caso di nomina del coadiutore. Interpretazione questa che costituisce sicuramente una discriminante tra donna notaio e donna che esercita una qualsiasi altra libera professione, oltre che tra uomo notaio e donna notaio, se di fatto con un regolamento, cui si è preteso dare anche efficacia retroattiva, un diritto soggettivo sancito per la donna libera professionista con legge dello Stato può essere compresso, limitato o addirittura escluso. Non starò qui ad elencare le tante sentenze (lo ha già fatto Daniela Corsaro in un articolo apparso tempo addietro su FederNotizie) che in tutta Italia hanno visto vittoriose le mamme notaio a fronte dell’esiguo numero a favore della controparte. Qui mi preme solo ricordare l’atteggiamento di chiusura e quasi di ostilità personale, del nostro ex Presidente Prospero Mobilio e di tutti i Consiglieri, ivi inclusa la Consigliera Pantalone che, prendendo alla lettera il suo cognome, ne ha indossato l’indumento dimenticando il suo essere donna e non so se anche madre. Da parte di noi interessate non si è persa alcuna occasione utile per sollecitare il dibattito all’interno della categoria e per invitare la Cassa a soluzioni concordate ma, puntualmente, i tentativi, nella quasi totale indifferenza e addirittura fastidio, sono stati licenziati financo con apprezzamenti poco edificanti sulle nostre persone e comunque lasciando alla magistratura la parola finale. Fino a sfociare nella rissa verbale di Stresa seguita alla proposta elaborata da Pierluisa Cabiddu, fatta propria da Federnotai e presentata in Commissione Cassa da Carlo Gaudenzi, nell’estremo tentativo di fissare dei criteri che portassero un equo temperamento agli esborsi per le indennità che, stante le nostre alte dichiarazioni dei redditi, in alcuni casi possono risultare effettivamente molto onerose per la Cassa. Non è mia intenzione fare attraverso queste pagine una lezione di comportamento al nostro ex presidente Prospero Mobilio perché non rientra nel mio stile, ma non posso non sottolineare come, con il suo atteggiamento impositivo ed intransigente, abbia contribuito a dare un altro significativo colpo alla nostra già tanto appannata immagine, facendo toccare con mano all’opinione pubblica come l’unità della categoria si stia sgretolando. Ma va ancor di più sottolineata la sua responsabilità, in seguito si vedrà se solo morale, nei confronti di tutto il Notariato che ha dovuto sostenere i costi di questa inutile bagarre giudiziaria. Auspico che i nuovi amministratori della Cassa non intendano proseguire oltre nell’insano proposito di continuare le cause per arrivare al pronunciamento della Cassazione: è ora di finirla perché altri e ben più gravosi compiti li aspettano. Abbiamo vinto, ma è una vittoria che lascia l’amaro in bocca, perché credo di poter affermare, certa di farmi interprete del pensiero del gruppo di colleghe che con decisione e caparbietà ha combattuto questa lunga battaglia, che non era nelle nostre intenzioni arrivare a tanto e se abbiamo reagito con forza e determinazione è stato solo perché dall’altra parte vi è stata la più totale chiusura ed un netto rifiuto a trovare una composizione al nostro interno. Nonostante Prospero Mobilio ci abbia accusate pubblicamente di perseguire solo fini egoistici e personali, abbiamo sempre capito che, rispetto alla legge 379/90 la posizione della donna notaio è diversa da quella di tutte le altre libere professioniste e che pertanto occorressero dei temperamenti: ma altro è che la categoria tutta partecipi al dibattito su un problema così serio ed importante, elaborando se del caso norme autolimitanti, altro è l’imposizione che piove dall’alto senza possibilità di discussione. Ed è in questa ottica che va inquadrata anche l’azione di impugnativa al TAR del Lazio da noi promossa avverso il regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che, travalicando i suoi limiti (fonte normativa secondaria), ha innovato rispetto ad una legge dello Stato (fonte normativa primaria) comprimendo ingiustificatamente un diritto soggettivo ivi sancito. Nel regolamentare la materia la Cassa non ha affatto tenuto in considerazione lo spirito della legge che guarda con favore allo stato di gravidanza della libera professionista riconoscendole un aiuto economico temporaneo a sostegno della diminuita capacità lavorativa: obbligare la donna notaio che per sua fortuna porti avanti una buona gravidanza ad astenersi dal lavoro paralizza il funzionamento dello studio, comportando inevitabilmente l’allontanamento di parte della clientela e trasformando un lieto evento in fonte di preoccupazione e notevole danno economico dovendosi comunque, pur in assenza di utili, sostenere tutti i costi di studio. Ed è appunto il criterio della non obbligatorietà della astensione che è stato fissato dalla Corte Costituzionale che, ribadendo la differenza tra la posizione della lavoratrice dipendente e quella della libera professionista (peraltro già stabilita in tre precedenti sentenze della stessa Consulta), ha precisato che per la prima l’obbligo della astensione fa carico al datore di lavoro, mentre la seconda si autodetermina e, se in buona salute, può ben dettare i tempi del suo lavoro non attentando affatto al bene del nascituro. Bianca Lopez notaio in Catanzaro
ELOGIO DEGLI SMEMORATI OVVERO: NOTE SU "NOTARIATO E MERCATO" Ho trovato meritevole di attenzione l’articolo di Giuseppe di Transo pubblicato su FederNotizie di marzo 1998, soffermandomi, in particolare, su quanto si limita a riferire, a pag. 73 nel paragrafo "Gli obiettivi delle riforme" ecc. Ritengo uno dei peggiori difetti di questo scorcio di secolo, quello di parlare molto e non so quanto, di ciò che viene detto, sia frutto di approfondita conoscenza e convincimento e quanto, invece, di leggerezza e di scarsa informazione e, ancora, di compiacimento della possibilità di emergere comunque, protetti dal principio della libertà di espressione (che è un po’ diversa e meno nobile della libertà di pensiero). Al Congresso ne ho avuto svariate prove. In poche righe del paragrafo in oggetto, ho trovato concentrate ed efficacemente manifestate, anche se del tutto involontariamente, le più rappresentative e prevalenti caratteristiche e tendenze di un momento storico, questo. I°: E’ necessario eliminare, leggo più o meno, "in materia di accesso, competenza territoriale, tariffa, concorrenza ecc. qualsiasi regola o vincolo che non trovi rigorosa giustificazione nell’interesse dell’utente." Io, che nel profondo, molto nel profondo di me stessa, coltivo, anzi non coltivo ma nascondo tendenze trasgressive, dubito tuttavia che dall’assenza di regole possa scaturire un qualche vantaggio all’interesse che non sia quello esclusivo dell’operatore piuttosto che dell’utente. Ma volendo tuttavia, approfondire appena la portata di certe proposte, si potrebbe tentare di delineare il quadro derivante da una operatività professionale "senza regole" considerata, sia pure, "nell’interesse dell’utente". Prendo ad esempio anche se non direttamente calzante, il suggestivo e quanto mai vivo "possidere usu capere recte liceat, tum quantum" ecc. o più noto istituto ulpianeo dell’ultraventennale possesso nec vi nec clam nec precario che sì, vale titolo ma a fronte di una dichiarazione giudiziale di riconoscimento; in assenza di questa, divenuto escamotage che, messo da parte in tempi di migliore tradizione giuridica, da qualche decennio è stato riscoperto dalle popolazioni minute dell’entroterra contadino, che, esaltate, si presentano in studio richiedendo Atti, pardon, atti di compravendita "a non domino" o, peggio, donazioni fittizie tra parenti o coniugi, spesso suggerite da tecnici o praticoni affiliati a certi studi in consorterie massoniche, per pervenire ad una apparenza di legale intestazione di immobili di cui si sono appropriati senza alcun titolo. Queste diventano aberrazioni e rientrano per vie traverse, "nell’utilità degli utenti" quando sono attuate mediante la prestazione indiscriminata e sistematica di qualche notaio il cui studio è sempre pieno di clienti ignari e del tutto indifferenti a criteri di qualità perché "è uno che non fa tante storie e non ti manda in giro per carte che non servono e fa pagare di meno"; richiamo discriminatorio irresistibile. Con la stessa ottusa diffusione di questa distorta interpretazione di comodo dell’usucapione, mi trovo da tempo ma ora in modo da sconvolgermi, a fare i conti con la caduta di un’altra regola: la tariffa. E’ passato troppo tempo da quando fu sottoscritto l’impegno di rispettare la tariffa elaborata nel distretto, la memoria cede dopo un po’, ciò non toglie che, rispettandola, si fa la figura della cretina con gli addetti ai lavori, e dell’esosa con i clienti. Ma questo è quasi nulla in confronto all’atteggiamento apertamente sfacciato ed irriguardoso di chi (in genere operanti nel settore, superaggiornati a modo loro) si consente di tentare un tu per tu sbrigativo mercanteggiando come con i banchettari in piazza, forti del fatto che "adesso stanno approvando la legge che abolisce gli Ordini Professionali", altro grande cambiamento storico, il primo che ne ha affacciata la possibilità si sentirà un superman e quindi cade ogni residuo di regola riguardo le tariffe e ciò autorizza il tono offensivo di chi, già fin da ora, in nome di tanto, pretende tagli alle parcelle "altrimenti" ci sono altri a ciò disponibili. Mi sorge il sospetto che al promotore della soppressione degli Ordini, sia sfuggito che, se tale fosse stato il suo scopo, con essa non sarebbero state automaticamente soppresse le regole ma, al massimo, solo uno dei mezzi per farle rispettare e neanche gran che efficace. E quando, nella pagina seguente sempre di FederNotizie, si parla di "Concorrenza", come "un dovere del notaio" ovvero "un diritto che spetta agli utenti", pure se chi ha scritto sottintendeva presupposti diversi, proprio per questo, o vive nel regno delle fiabe o comunque si compiace di situazioni da manuale di Monsignor Della Casa. Come far discernere ad una massa barbarica, che la prima cosa che chiede entrando in studio, è "quanto si paga", una massa spinta da evidenti sentimenti di arroganza naturali di fronte alla caduta di un mito, non dissimili da quelli che devono aver mosso le moltitudini della Rivoluzione Francese, come far discernere (e d’altra parte noi li stiamo autorizzando) che, incredibile, anche in un campo così esclusivo e delicato e formalista, dove la fantasia ha poco spazio, si è sulla via, a forza di cambiamenti, di poter impunemente operare in più modi, in barba al codice deontologico: corretto e meno corretto, in libera interpretazione di quello che costituisce "utilità per l’utente" e che di "concorrenza" ce ne sono due tipi, come il colesterolo, quella "buona", di cui si parla nell’articolo in oggetto, basata sulla "tutela del cittadino" attraverso la qualità della prestazione e quella "cattiva" che raggiunge effetti miranti pur sempre, ma presunti, all‘ "utilità dell’utente" e principalmente alla propria, per vie traverse e sbrigative ed a minori costi. Effetto: più volte non ho potuto stipulare per difettosità del titolo di provenienza formato col criterio spicciolo di cui sopra (mancanza di frazionamento annunciato in atto e mai prodotto così da non poter identificare l’immobile, provenienze taciute al fine di diminuire l’imposta INVIM ecc.). II°: "si richiede uno sforzo di cambiamento giudicato indispensabile per adeguarsi ai cambiamenti della società". III°: "per reggere alla diretta competizione" ecc. Continuo a ritenere inficiato di grande leggerezza e di scarsa riflessione questo sconsiderato volersi-doversi a tutti i costi adeguare "ai cambiamenti della società". E qui si inserisce una considerazione accessoria: cambiamento significa, quando non è brusca e repentina sostituzione di uno stato ad un altro preesistente, evoluzione, trasformazione di situazioni, di costumi, di – e ciò è quanto di più in tutti gli ambienti sbandierato e auspicato, oltre tutto fa impressione e suona bene - di mentalità. Cambiamento, come termine, ha senso solo e fin quando c’è memoria di diversità e quindi c’è qualcuno che può se ne ha il coraggio, e a questo punto io vorrei non averne, fare confronti. Ma prima o poi le annunziate o solo proposte o solo così, all’inizio buttate là, osservazioni su qualcosa che comincia a scricchiolare come le foglie secche sotto i passi nei viali d’autunno, assumeranno più consistenza, coinvolgeranno e si affermeranno e del precedente non si avrà più memoria. E’ una legge giusta perché la memoria è un ostacolo e la voglia di cambiamento è più forte ed ogni generazione ha diritto alla propria esperienza che non si avvale di memorie, salvo a ritornare indietro per la legge del Vico. Tra non molto, la professione notarile così asettica una volta, così immune da lotte e concorrenze, almeno di un certo tipo e comunque non così apertamente diffuse, così tanto umana, così tanto ricca di dignità e di prestigio, non solo irrinunziabili per la qualità delle prestazioni ma che dovrebbero essere accresciute in proporzione agli accresciuti compiti sempre più delicati ed impegnativi, di controllo, di certificazione demandati al notaio come al più affidabile dei professionisti, inventore della credibilità, tra non molto si troverà ad aver subito una tale trasformazione da essere alla stregua delle più ardite esperienze "di mercato" senza il minimo cenno di memoria di connotazione diversa e sottostare alle sole regole di mercato e non altre. La "competizione" a tutti i costi non è di per sé qualificante, non giova alla serenità, alla compostezza e genera nevrosi e compromessi e può riuscire anche a non fare avvertire lo scandalo di certi atteggiamenti sfacciatamente ingiuriosi e irriguardosi come quello su riferito che in me ha provocato indignazione, ad altri potrà sembrare una proposta di affari. Vorrei non avere memorie, ma invece ne ho, per dirla con Boudelaire "J’ai plus de memoires que si je avais cent annes" ma preferirei non averne e allora mi vedo ridicolmente aggrappata ad un ramo secco che sporge dal fiume in corsa anche esso, nel tentativo di resistere e non farmi trascinare dalla corrente mentre penso che potremmo invece considerarci dei privilegiati per essere sufficientemente dotati di equilibrio, di prudenza, di buon senso, di umanità che, se non innati, dovremmo aver conquistati col quotidiano esercizio della professione attraverso le vicende degli altri che ripongono in noi fiducia per la soluzione al meglio nell’ambito della legalità, dei loro problemi, e si affidano a noi al di là di ogni cambiamento della società e di ogni problema di competizione od organizzativo della professione e che spesso ci chiedono una grossa partecipazione ed un notevole impegno. Andrebbe utilizzato questo buon senso per una oculata intelligente e proficua valutazione dei "cambiamenti" così da accettare ed adeguarci a quanto di positivo viene proposto con convinzione e per scelta, e non costretti a mescolarci a testa bassa come montoni, alla massa smaniosa di non abbastanza considerati mutamenti. Ma questo è un pensiero di chi nella memoria serba immagini di ben diversi ed assai più gratificanti incontestabili splendori. Leggiamo insieme, cercando di non commuoverci al ricordo di un Collega tanto speciale e al quadro che con tanta efficacia ed amarezza ci presenta, i bellissimi versi di Mauro Marè: "Vardame monno, vardame schifenza. Come te giri, trovi chi te sòla. Nessuno dice più mezza parola. Tutti l’ommini in guerra: un’esistenza De grugnacciacci tosti in concorrenza. Senza manco in saccoccia una pistola che ce faccio tramezzo a sta Fajola de fiodemignottaggine e violenza? Rintorcinato ner mantello a rota, guardo la giostra der monno che sfila. Sto fora de la mischia e pijo nota. E sempre ne lo studio e pe la strada, me paro, straportato ner dumila, un buffo cavajer de cappa e spada." Laura Niro notaio in L’Aquila IL CIELO SOPRA MONCALIERI Se c'è un fatto, recente, emblematico quanto grave, un punto fermo, immenso come macigno, che giustifichi l'urgenza di porre mano alla legge notarile e tramutarla al più presto in uno strumento agile e moderno che corrisponda non solo alle aspettative dei cittadini, ma anche alle esigenze dei colleghi di aprirsi alla professione con responsabilità e libertà, questo riguarda il caso Bassetti-Re. Conoscendo sia pure attraverso le nostre riviste di categoria, e sommariamente, i trascorsi del distretto di Torino - Pinerolo, non ci eravamo fatte troppe illusioni sulla possibile dose di umorismo contenuta nei cromosomi dell'attuale Presidente. Tuttavia restava la speranza che egli avrebbe saputo inquadrare l'accaduto nel giusto ambito di una satira, anche mordace, sulla figura e la funzione di chi è tenuto istituzionalmente a mediare, essendo soltanto "primus inter pares"; ed ora, delusi, vediamo i fatti inesorabilmente travolgere quegli elementi, nel senso che quanto doveva solo rappresentare un divertente bozzetto non irriguardoso, ma di colore sulla vita ancor oggi purtroppo travagliatissima e causidica di un distretto fra i più illustri ma disuniti, è divenuto solo uno spaccato impietoso sui metodi contestabilissimi del notaio Gianfranco Re, più repressore che mediatore, più Crispi che Giolitti, nonché sui solchi rugosi e tragici del suo volto, perennemente senza sorriso e grigio come il piombo del cielo di Moncalieri e dintorni. Non intendiamo aprire altre polemiche ma solo stigmatizzare gli effetti nefasti, ingiustamente afflittivi e perversi di quella parte della legge n.89 in cui mediante potentissime forzature d'interpretazione essa viene adattata malamente a fattispecie oggi pacificamente lecite e consentite ma altrettanto infinitamente lontane e comunque non appartenenti alla filosofia e alla logica di quel legislatore. Il quale, benché avesse dimostrato sensibilità alle prime istanze democratiche più per calcolo che per convinzione, tuttavia risente fortemente della ideologia ottocentesca prefascista basata sull'intrinseca opposizione tra individualismo liberale ed accentuazione dell'elemento collettivo proprio della democrazia sociale. Non a caso i primi mesi del 1913 segnano l'apogeo del periodo politico Giolittiano fortemente ispirato a mediare tra le due opposte ideologie, l'una basata sulla dignità dell'individuo, propria della concezione liberale e l'altra sulla supremazia dello Stato e della sua autorità, propria della istanza democratica. E l' "Incipit" della legge 89 costituisce il sigillo delle due componenti: "I notai sono pubblici ufficiali istituiti per . . ." Ora noi ci chiediamo: poteva mai nella mente di quel legislatore non essere presente l'illecito d'opinione e la previsione della sua punibilità sul piano penale e disciplinare? allora, come conciliare l'assurdo di voler calare una norma fortemente ideologica prevista per e dalla società del 1913, in una realtà profondamente diversa, libera da qualsivoglia ideologia, e condizionata da esigenze come "deregulation", trasparenza, decentramento, privatizzazione ecc. ecc.? Da ciò deriva quella straordinaria forzatura, più volte denunziata che affligge la nostra legge madre in difesa di un apparato, di una forma, di un prestigio non più apodittico non più attuale, che determina solo squilibrio e fomenta ribellione e rassegnazione. A volte sembra, "d'emblée", svanire tutta quella tensione ideale che ha mosso la nostra storia più recente, in nome di una coscienza della funzione della libertà. Sembra, e chiudiamo, che la forma, finalmente divorata dall'espressionismo, ritorni a prendere corpo e vigore per protestare che la nostra vita interiore, i sentimenti, i dolori, gli sforzi, lo sdegno, le gioie, non sono vita, non ci riguardano, non esistono!. E' una forte delusione, ma occorre resistere, e proseguire in questa verifica, convinti come siamo, che tutto non può poggiare sulla forma, ma che di questa si può anche morire! Carlo Fragomeni Notaio in Frosinone IL CACCIATORE DI ANGURIE Una volta, un uomo, vagando lontano dal suo paese, si ritrovò in una zona del mondo, conosciuta come "terra degli sciocchi". Incontrò delle persone che fuggivano terrorizzate da un campo dove avevano cercato di mietere frumento, perché erano convinte che lì ci fosse un mostro. L’uomo guardò e vide che si trattava di un’anguria. Si offrì di uccidere il mostro per loro. Staccata l’anguria dal gambo ne tagliò una fetta e cominciò a mangiarla. La gente fu ancor più terrorizzata da lui di quanto non lo fosse stata dall’anguria. Lo cacciarono via con i forconi, ritenendo che dopo il mostro avrebbe ucciso anche loro. Dopo qualche tempo un altro viandante finì nella "terra degli sciocchi". Quest’uomo, però, invece di offrire alla gente aiuto contro il mostro fu d’accordo con loro nel considerarlo pericoloso e allontanandosene in punta di piedi, si guadagnò la fiducia della gente. Trascorse con loro molto tempo, finché non gli riuscì di insegnare a quella gente non solo a non temere le angurie ma anche a coltivarle. Questo racconto dal titolo "il cacciatore di angurie" mi tornava alla mente mentre riflettevo sulla spiacevole vicenda torinese che, ancora una volta, vede contrapposti Gianfranco Re e Remo Bassetti. Confesso di sentirmi anch’io nella terra degli sciocchi tra gente che scambia per mostri delle semplici angurie. In linea con l’atteggiamento del secondo viandante, desidero intervenire sul tema evitando, da un lato, di prendere parte alla brutalità che si maschera come franchezza indiscriminata e, dall’altro, di vestire i panni del signor "brava persona" che accetta tutto passivamente senza mai scomporsi. Su un piano assolutamente generale, a me sembra, che se il monaco tedesco Berthold Schwartz fabbricò con nitrato di potassio, carbone e zolfo la polvere da sparo, i protagonisti di questa incresciosa vicenda, con responsabilità proporzionali al ruolo che ciascuno di essi ha nel notariato, hanno inventato un esplosivo dagli effetti imprevedibili che ci lascia esterefatti e preoccupati. Riprendendo il Rigoletto "io la lingua egli ha il pugnale" gli interpreti si lanciano accuse dando vita ad una rappresentazione che in alcuni momenti rasenta la farsa in altri la tragedia (penso alle gravi conseguenze che potrebbero derivarne per Remo Bassetti). Ai tanti affettuosi comprimari che inviano lettere a FederNotizie, o alle mailing list, per sostenere una parte contro l’altra, vorrei dire che, a mio parere, essi fomentano la rissa e lo scontro più dei protagonisti; la loro retorica prevedibile, la loro insistenza evangelica sulle doti umane e professionali di Tizio o Caio sono diventate noiose, stucchevoli e fastidiose; i loro interventi sono privi di qualsiasi contenuto positivo e propositivo e non contribuiscono certamente ad elevare il livello della discussione (se di discussione possiamo ancora parlare). Stigmatizzare, denunciare, accorrere, soccorrere, difendere, accusare e criminalizzare serve soltanto a coloro che nella confusione riescono a muoversi con naturalezza e che soltanto dalla litigiosità ad oltranza traggono ragione di esistenza e visibilità. "Se è vero che il campanile può simboleggiare il fallo, il fallo non può simboleggiare il campanile". Gli uomini e/o donne che amano le crociate, malgrado le buone intenzioni, che faccio fatica ad intravedere, fanno più parte del problema che della sua soluzione. Detto questo sul piano generale, resta da affrontare il problema di fondo: quando senza volerlo veniamo trascinati nella "terra degli sciocchi" quale atteggiamento dobbiamo assumere ? In realtà, piaccia o non piaccia, sostenere in un esposto che un articolo pubblicato su FederNotizie, viola il disposto dell’art. 147 l.n. significa insinuare o quantomeno far balenare il dubbio, che chi ha deciso la pubblicazione non ha tutelato il decoro della propria categoria professionale o, peggio ancora, che per superficialità o colpevole connivenza, ha consentito la delegittimazione della stessa. Certo potremmo cavarcela sostenendo che ciascuno è libero di pensarla come meglio ritiene: ciò non toglie che il problema da affrontare resta lì inevaso ed attuale. Due a mio parere le opzioni possibili: adottare il silenzio, in segno di protesta contro coloro che consapevolmente o inconsapevolmente hanno fatto precipitare gli eventi oltre il limite di guardia. Il silenzio avrebbe potuto favorire la riflessione, sarebbe stato utile per tentare di ricostituire un tessuto umano deteriorato e sfilacciato, per evitare che la parola scritta, qualunque parola, potesse essere equivocata, piegata ad interessi di parte rendendo la situazione ancor più complessa ed inestricabile. Il silenzio poteva, tuttavia, essere interpretato come neutralità, disinteresse o tacita accettazione della realtà così come si era andata manifestando: la redazione ha preferito intervenire con un articolo fermo ed equilibrato (così mi appare quello pubblicato sull’ultimo numero di FederNotizie) nel quale ha ribadito da un lato che la rissa non risolve i problemi e finisce per offendere tutti; dall’altro che farà di tutto per allontanare la vicenda dalle secche del procedimento disciplinare per ricollocarla in un alveo sicuramente più consono. Su questo punto, nell’interesse di tutti, bisognerà vigilare ed essere inflessibili. Il codice deontologico è una cosa seria; a nessuno può essere consentito di immiserirne il contenuto avventandosi sulla deontologia per evidenti questioni personali. Per queste ultime si utilizzino altre armi ed altre sedi! La vicenda mi offre l’occasione per esprimere osservazioni che reputo non secondarie sulla linea politico-editoriale di FederNotizie, in ordine alla quale sono state avanzate ingiustificate perplessità. E’ mia opinione che una rivista "adulta" debba tenacemente impegnarsi (cosa che in tanti casi mi pare essere avvenuto) per promuovere la crescita di una comunità intellettualmente matura ed indipendente, che sappia distinguere il "mostro" dall’"anguria", che sappia esprimere con semplicità il proprio punto di vista, senza prepotenza e senza retorica. Non si convincono gli altri enunciando dei principi ma, molto più semplicemente, offrendo testimonianza della loro reale (e non solo formale!) applicazione. La rotazione (tanto spesso invocata) non può ridursi a mera sostituzione (o rimozione) fisica di colleghi. Essa è cosa molto più seria e complessa e forse, proprio per questo viene molto reclamizzata e poco realizzata: deve rappresentare il segno visibile di un mutato atteggiamento culturale, espressione di nuova sensibilità e non strumento per tenere in vita antiche divisioni, sterili contrapposizioni nominalistiche e la perversa idea secondo cui l’unica cosa importante è imbarcarsi nell’ammiraglia vincente. Goethe scriveva che "gli uomini imparerebbero a conoscersi meglio se l’uno non volesse mettersi sempre al posto dell’altro. . . Bisognerebbe accettare che si deve parlare e muoversi non per vincere ma per rimanere al proprio posto; se con la maggioranza o la minoranza è del tutto indifferente". Si è chiusa la stagione, pur importante, della rivendicazione dei diritti; si è aperta quella dei contenuti e dei valori ideali che devono dare sostanza e prospettive ai diritti acquisiti. Coloro che si ostinano a parlare di "competizione elettorale" e non di "confronto elettorale" deprimono ulteriormente il tasso, già molto basso, di partecipazione alla vita del gruppo e sospinti dall’illusione di aiutare "qualcuno" non si rendono conto di allontanare ed isolare gli altri. Bettino Ricasoli sosteneva che è molto più difficile governare in tempo di pace che in tempo di guerra. Sarebbe imperdonabile e stupido trascurare che nel notariato circolano delusione e rassegnazione: delusione per come vengono gestite le diverse situazioni e rassegnazione per una sorta di impossibilità di cambiare i consueti e radicati atteggiamenti e comportamenti. La democrazia non è fatta soltanto di numeri e di formale rotazione: il compito di FederNotizie consiste nel tentare di proporne una accezione condivisibile individuando i punti di equilibrio più vicini alla sensibilità di tutti. Per promuovere un confronto serio, trasparente e rispettoso di tutti e di ciascuno, bisognerà difendere e diffondere la cultura della "semplicità" secondo cui si può parlare di cose serie rivolgendosi anche ad un pubblico di non specialisti, perdendo qualche sfumatura teorica, ma guadagnando qualche lettore e soprattutto facendo circolare le idee in un abito più vasto. Molte delle riviste in circolazione appaiono scritte "non perché da esse si impari qualcosa, ma perché si sappia che l’autore sapeva qualcosa". Quando un notaio prenderà tra le mani FederNotizie non dovrà aspettarsi sfumature ma semplicemente qualcuno che lo tratti da persona intelligente senza la fumosità degli accademici e senza la supponente retorica di troppi maestri attualmente in circolazione. Chi non presume troppo di sé, vale molto più di quanto creda. Dovremo impegnarci, non solo con le parole e con gli insopportabili sermoni, ad animare un dialogo costante con il nostro tempo sul piano del pensiero e della ricerca, segnalando i pericoli che nascono dall’idolatria diffusa secondo cui si può essere di aiuto agli altri soltanto partecipando e organizzando congressi e convegni, occupando cariche a livello locale e nazionale. E’ indispensabile rianimare il dibattito non più o non soltanto sulle basi tecniche e giuridiche della nostra professione ma anche e forse soprattutto, su quelle deontologiche; diffondere la cultura della sensibilità e dell’attenzione, dello studio e dell’approfondimento, parlando quando si sa di cosa si sta parlando, alzando la voce non per amore di rissa o per conquistare il proscenio ma perché veramente indignati e spinti dall’intima esigenza di testimoniare una convinzione profonda e per contribuire a cambiare le scelte dei "potenti" limitando la loro (onni)potenza. Quando ci si trova di fronte a vicende come quelle di Torino che anche solo nel loro complessivo concatenarsi e dipanarsi offendono il decoro della categoria, qualsiasi argomentazione e giustificazione appare inappropriata, fragile, pretestuosa, radicata nel solco della più sterile personalizzazione, priva di chiari e radicati principi deontologici, espressione della incapacità di guardare oltre se stessi e più lontano da sé. In queste situazioni, ma anche in tante altre, vorrei avere la lucidità, la serenità e la lungimiranza del secondo "cacciatore di angurie": in realtà resto soltanto mortificato ed imbarazzato, prigioniero di un doloroso senso di vergogna. Benedetto Elia notaio in Milano
LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS - ASPETTI NOTARILI Con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998), emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 commi 186, 187, 188 e 189 della legge finanziaria 1997 (L. 23 dicembre 1996 n, 662), il legislatore fiscale ha regolamentato, soddisfacendo così le attese di un settore ormai importante per la nostra economia, le attività che con espressione di sintesi e di moda si definiscono "no profit" ovvero terzo settore. Come spesso accade, e ciò non è ormai più di scandalo, sopravvenute riforme fiscali incidono pesantemente sulla disciplina civilistica. Degli effetti civilistici della nuova normativa e delle modifiche che interessano le imposte indirette tratterà prevalentemente la mia relazione. Tralascerò invece ogni riferimento alle novità in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto ed obblighi contabili in quanto le stesse, per ciò che ci occorre, hanno trovato sufficiente approfondimento negli studi immediatamente successivi alla pubblicazione del testo legislativo. Il Decreto Legislativo 460/97 è diviso in due sezioni: la prima dedicata alle modifiche alla disciplina degli enti non commerciali; la seconda più propriamente dedicata alle disposizioni riguardanti una nuova e particolare categoria di enti giudicata dal legislatore meritevole di maggiori agevolazioni in considerazione delle finalità perseguite: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Gli enti non commerciali L’individuazione normativa degli enti non commerciali resta quella già fornita dall’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi che, alla lettera c), parla di "enti pubblici e privati, diversi dalle società`, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". Da ciò emerge con chiarezza come non possano essere mai considerati enti non commerciali le società commerciali (comprese le cooperative), ma anche che vi possano essere enti pubblici e privati (e così associazioni, fondazioni e comitati) considerati enti commerciali e quindi estranei al regime di favore esteso dalla normativa in esame. Il legislatore delegato, nel concepire la riforma del sistema, si è mosso in due direzioni, ampiamente condivisibili nelle intenzioni: previsione di norme più rigide ai fini dell’inquadramento nella categoria degli enti non commerciali anche allo scopo di garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dello strumento; attribuzione di maggiori agevolazioni per gli enti che così vengono classificati. Il punto cruciale per la classificazione di un ente pubblico o privato tra gli enti non commerciali è quello della esclusività o principalità dell’attività. Tali caratteristiche devono innanzitutto risultare dalla legge, ovvero dall’atto costitutivo o dallo statuto "se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata", precisandosi che "per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto". Tali previsioni non devono far pensare ad un’impostazione di tipo formalistico, in quanto il nuovo art. 111 bis del T.U., introdotto dall’art. 6 del decreto, prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale, indipendentemente dalle previsioni statutarie, a seguito dell’esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo d’imposta alla luce di determinati parametri. Tuttavia, posto che la previsione statutaria è condizione necessaria per l’inquadramento iniziale, è necessario porre estrema cautela nella redazione delle clausole statutarie relative agli scopi. Di particolare rilevo notarile sono alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del testo in esame, riguardanti gli enti di tipo associativo (e quindi non le fondazioni o i comitati). Il particolare regime di favore, previsto sia in tema di imposte sui redditi che in tema di imposta sul valore aggiunto, trova applicazione a condizione che lo statuto delle associazioni, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata si conformi alle seguenti clausole: "divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge". Non ritengo che tale previsione possa essere preoccupante per la maggior parte degli enti già esistenti. E’ opportuno che tale divieto sia esplicitato in una clausola statutaria il cui testo può essere testualmente ricavato dalla disposizione riportata. "obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662". Questo organismo di controllo, che avrebbe dovuto essere nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 1997, non risulta ancora operativo. Appare opportuno che la clausola statutaria sulla devoluzione del patrimonio residuo sia così formulata: "L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge". "disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione" (disposizione che non sia applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni, politiche, sindacali e di categoria). Tra quelle contenute nell’articolo 5, è la norma che crea all’interprete le maggiori difficoltà. Innanzitutto la disposizione in esame, unitamente a quella della successiva lettera e), farà finalmente giustizia di una delle irrefrenabili manie dei costituenti di associazione, che pervicacemente ed a dispetto dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede di riconoscimento delle associazioni, insistevano per l’inserimento in statuto di diverse categorie di soci (ordinari, fondatori, sovventori, benemeriti, onorari etc.). Non appare ora più possibile introdurre in statuto categorie di soci con obblighi e diritti diversi. Ciò non significa, con ogni probabilità e fermo restando che la decisione finale spetta all’amministrazione finanziaria con tutti i rischi che ne conseguono, che negli statuti non si potranno prevedere categorie di soci chiamate con diversi nomi. Significa però che tali denominazioni dovranno essere prive di qualsiasi pratica rilevanza e che, soprattutto, la disciplina del rapporto associativo dovrà essere uniforme sia per quanto riguarda gli obblighi di contribuzione, sia per quanto riguarda il diritto di voto e l’eleggibilità alle cariche sociali. Non pare possa essere condivisa l’impostazione di chi ritiene possibile un diverso obbligo contributivo (ferma restando l’ammissibilità di differenti contributi volontari) per diverse categorie di soci. L’uniformità del rapporto associativo, che rimarrebbe quanto ai diritti, cesserebbe infatti quanto agli obblighi e ciò non pare conforme nè alle intenzioni del legislatore, nè alla lettera della legge. La previsione di esclusione della temporaneità della partecipazione pare da mettere in relazione alla necessità che i partecipanti siano realmente tali e che contribuiscano con costanza, anche economica, all’associazione. Non saranno più ipotizzabili statuti che prevedano partecipazioni temporanee rinnovabili col pagamento di una nuova annualità di quota associativa. Lo statuto dovrà invece prevedere che la partecipazione sia a tempo indeterminato e che l’associato non dimissionario sia tenuto al pagamento delle quote annuali. Di contro sarà sempre possibile regolamentare il diritto di recesso ed opportuno, se non necessario, prevedere la possibilità di escludere il socio moroso. Lascia perplessi, in quanto in contrasto col dato letterale, l’opinione di chi ritiene conforme al dettato normativo una partecipazione a tempo determinato se sia previsto un termine minimo. Infine appare inspiegabile la previsione del diritto di voto per gli associati maggiori di età solo per alcune, seppur più importanti, deliberazioni assembleari. La stranezza di tale disposizione non pare autorizzare l’esclusione di alcuni soci dal diritto di voto su altre materie in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria uniformità del rapporto associattivo. "obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie". Da condividere sono le esigenze di trasparenza che hanno spinto il legislatore a dettare questa previsione. Appare prudente, data la lettera della norma, che lo statuto dia indicazioni sommarie sulle modalità di redazione del rendiconto e regoli le modalità di approvazione, con particolare riferimento ai termini di convocazione dell’assemblea ed ai quorum deliberativi. "eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o rendiconti" (disposizione che non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni, politiche, sindacali e di categoria). Si è già evidenziato sub c) ciò che consegue alla democratizzazione delle strutture associative per quanto attiene alle diverse categorie di soci. Si deve ribadire in questa sede l’illegittimità di clausole che riservino a determinati soggetti (ad esempio i soci fondatori) vantaggi nell’elezione degli organi amministrativi, di clausole che di fatto spostino la sovranità dall’assemblea all’organo amministrativo. Qualche problema si potrà verificare per l’idoneità delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, anche in considerazione dei soggetti (l’amministrazione finanziaria) cui in prima battuta sarà deputato il giudizio di idoneità. In buona sostanza, a molti di noi l’affissione presso la sede sociale sembrerà forma più idonea rispetto alla pubblicazione sul FAL o sulla Gazzetta Ufficiale, ma probabilmente invertiremmo la risposta se ci venisse chiesto quale, a nostro giudizio, sarà ritenuta la forma più idonea dall’amministrazione finanziaria. Per questi motivi sarebbe auspicabile che su questo come su altri punti intervenisse con tempestività un chiarimento ministeriale. Mi pare invece sufficiente a soddisfare le esigenze di trasparenza delle deliberazioni e dei rendiconti la previsione statutaria di libera consultabilità dei libri sociali (che pure è opportuno statutariamente prevedere), nonché la messa a disposizione del rendiconto presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo precedente l’assemblea. "intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa". E’ il caso di evidenziare come possa essere disposta l’intrasferibilità anche per causa di morte. Le delibere assembleari necessarie per adeguare gli statuti delle associazioni alle disposizioni sopra richiamate devono essere adottate entro il 30 giugno 1998, fatta eccezione per le associazioni politiche, sindacali e di categoria per le quali il termine è stato fissato al 31 dicembre dello stesso anno. Più precisamente detti termini sono, rispettivamente, di sei e dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto che, secondo quanto afferma la disposizione finale dell’articolo 30, è il 1° gennaio 1998. Sulla base di quali principi costituzionali un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio, possa entrare in vigore il giorno precedente è noto solo al nostro Capo dello Stato. Per gli enti riconosciuti, le cui modificazioni statutarie sono soggette all’approvazione dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 16 c.c., sarà sufficiente l’adozione della delibera entro la predetta data. Dati i tempi normalmente occorrenti per l’autorizzazione governativa, la contraria interpretazione, secondo la quale sarebbe necessario altresì l’intervento dell’approvazione stessa, urterebbe contro il principio di conservazione della norma. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Sarebbe errato pensare che le ONLUS siano una particolare categoria di enti non commerciali. Se ciò è spesso vero deve però essere evidenziato che sono ONLUS anche le cooperative sociali e possono essere ONLUS anche le altre società cooperative, che sono invece enti commerciali. Possono essere qualificate ONLUS, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità giuridica, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi, redatti per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata o registrata, si adeguino alle previsioni contenute nelle lettere da a) ad i) del 1° comma dell’articolo 10. Sono in ogni caso considerate ONLUS, e non è pertanto necessario alcun adeguamento statutario delle stesse, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, gli organismi di volontariato di cui alla legge quadro 11 agosto 1991 n. 266, nonché, limitatamente alle attività elencate nella lettera a) dell’art. 10 ed a condizione che per tali attività siano separatamente tenute le scritture contabili, anche gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287. Non possono essere invece considerate ONLUS le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Lo status di ONLUS, con le connesse semplificazioni ed agevolazioni, è concesso agli enti che ne abbiano titolo, a condizione che sia effettuata la comunicazione alla Direzione Regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, comunicazione che per gli enti esistenti avrebbe dovuto essere effettuata nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto e pure a condizione che gli statuti o atti costitutivi, redatti per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata o registrata, si adeguino alle predette previsioni di cui alle lettere da a) ad i) dell’articolo 10. La maggior parte di tali previsioni si traduce in un vero e proprio obbligo di menzione. Gli statuti delle ONLUS dovranno pertanto prevedere: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. La clausola statutaria relativa allo scopo sociale dovrebbe pertanto essere così formulata o introdotta: "L’associazione (o altro ente) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel/nei seguente/i settore/i: (indicazione del settore come individuato dalla norma)" c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’espressa menzione in statuto di tale divieto non dovrebbe recarci particolare fastidio data l’abitudine cui purtroppo ci hanno costretto le massime dell’VIII sezione del Tribunale di Milano. Le attività direttamente connesse sono quelle individuate dal 5° comma dell’articolo 10. d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nessun particolare rilievo se non la considerazione che il legislatore sembra qui affacciare la nozione di gruppo di ONLUS. Il comma 6° dello stesso articolo 10 esemplifica ipotesi di comportamenti che vengono in ogni caso considerati distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 Si rinvia a quanto esposto in tema di enti non commerciali.. g) l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Deve evidenziarsi come le esigenze di trasparenza, che hanno indotto il legislatore a prevedere analogo obbligo per gli enti non commerciali, sono risolte in modo ancor più rigoroso per le ONLUS diverse dalle cooperative (soggette agli obblighi imposti per tali società) dall’art. 25 che detta le regole di redazione della situazione patrimoniale di fine esercizio e di conservazione delle scritture contabili. h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione Si rinvia a quanto esposto in tema di enti non commerciali, precisando però che tale norma deve ritenersi non applicabile alle ONLUS costituite sotto forma di fondazioni o comitati. i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "ONLUS". Se il mancato utilizzo di tale locuzione o di tale acronimo non consente all’ente di giovarsi dello status di ONLUS, l’utilizzo tanto della locuzione o dell’acronimo, quanto di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera , idonee a trarre in inganno comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 600.000. a lire 6.000.000. Resta aperto il problema causato dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 26 ("Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali.") in considerazione del fatto che non tutte le previsioni statutarie richieste per gli enti non commerciali sono richieste anche per le ONLUS (ci si riferisce in particolare alle prescrizioni delle lettere e ed f dell’art. 5 relative alla libera eleggibilità degli organi amministrativi ed alla intrasferibilità della quota o del contributo associativo), ma che alcune di esse sono testualmente ripetute all’art. 10. Potrebbe essere sostenuto sia che le disposizioni in questione sono assolutamente compatibili col regime delle ONLUS e che pertanto non ci sia una valida ragione per contrastare il dettato dell’art. 26, sia che il legislatore non ha avuto pudore a ripetere esattamente alcune delle disposizioni contenute nell’art. 5 e che pertanto le disposizioni non ripetute non sono applicabili alle ONLUS (ubi lex voluit, dixit). La prima opinione pare preferibile. La prescrizione della lettera e) dell’art. 5 attiene infatti alla democraticità della struttura che pare essere giustamente considerata dal legislatore un principio inderogabile per chi vuole accedere ad un regime agevolato e che comunque, come già detto, è stato ripetutamente fatto proprio dal Consiglio di Stato. La prescrizione della lettera f) conferma invece un altro principio inderogabile ricavabile da altre norme, e cioè che il partecipante all’ente non può in alcun modo ricavare utilità economiche dalla partecipazione. Gli enti già esistenti che volessero beneficiare dello status di ONLUS dovranno provvedere alle necessarie ed inevitabili modifiche statutarie nel termine già indicato per gli enti non commerciali (30 giugno 1998), in virtù della disposizione di rinvio contenuta nell’articolo 26. Oltre ad importanti agevolazioni in tema di imposte dirette e di IVA, per le ONLUS vengono disposte anche particolari agevolazioni in tema di imposte indirette e cioè: Esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo di atti, documenti, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle ONLUS. Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative degli atti e provvedimenti concernenti le ONLUS. Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti disposti a favore delle ONLUS. Esenzione tanto dall’INVIM, quanto dall’imposta sostitutiva della stessa, per gli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito o per successione. Assoggettamento ad imposta fissa di registro dei trasferimenti di cui all’art. 1 della tariffa a condizione che la ONLUS acquirente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. Sono fatte salve, per effetto del disposto dell’articolo 10 comma 8°, le disposizioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato (esenzione dall’imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento dell’attività), alle organizzazioni non governative ed alle cooperative sociali (riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali). Tornando alla disposizione agevolativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni può essere opportuno rileggere il primo comma dell’art. 3 del D. Lgs. 346/90 nella sua attuale formulazione: "Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne` quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità` di pubblica utilità`, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Poiché è testualmente affermato che le ONLUS possono essere "con o senza personalità giuridica", e quindi riconosciute o meno, e che per esse non è ribadito l’inciso utilizzato in genere per le fondazioni o associazioni, è necessario chiedersi se la norma fiscale abbia in qualche modo derogato a quanto dispongono gli articoli 600 e 786 del codice civile o, più opportunamente, rivedere la frettolosità con cui è stata liquidata l’opinione di chi riteneva che l’articolo 13 della legge Bassanini, disponendo l’abrogazione, oltre che dell’art. 17 c.c., anche delle "altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita` e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni" avesse anche eliminato le prescrizioni che limitavano la capacità di acquistare per donazione o successione ai soli enti riconosciuti. Esaminate tutte le disposizioni a regime resta da esaminare la disposizione transitoria dettata dall’articolo 9 per gli enti non commerciali, limitandoci a trattare gli aspetti di imposizione indiretta. Per effetto di tale norma, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, dall’INVIM e dalla relativa imposta sostitutiva, i trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni effettuati a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998. Un primo quesito riguarda l’estensibilità delle agevolazioni agli acquisti mortis causa. Poiché il legislatore fa espresso riferimento all’imposta sostitutiva dell’INVIM applicabile ai soli casi di acquisto successorio, la risposta pare debba essere positiva. Ci si deve allora chiedere quale debba essere l’atto da sottoporre a registrazione nel termine indicato. Poiché il legislatore si riferisce al "trasferimento a titolo gratuito ..... con atto", non pare ci si possa riferire alla registrazione della dichiarazione di successione. Ma sarebbe forzato riferirsi anche alla accettazione di eredità che non è certo l’atto col quale avviene il trasferimento. Più sensato sembrerebbe sostenere che l’agevolazione spetta per le successioni aperte entro il 30 settembre 1998, indipendentemente da qualsiasi registrazione. Per quanto riguarda le donazioni non resta che segnalare l’assurdo obbligo di provvedere alla registrazione affrettata delle donazioni ricevute a partire dall’11 settembre e la necessità di inserire nell’atto la dichiarazione che l’ente "intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività". A differenza che per le agevolazioni in materia di imposta di registro previste per le ONLUS, non è prevista alcuna decadenza per il caso di mancato effettivo utilizzo. Arrigo Roveda
INVIM DECENNALE (o straordinaria) E ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Il problema, come il titolo stesso suggerisce, consiste nella giusta collocazione nel tempo, e nella corrispondente quantificazione, del valore iniziale degli immobili alienati da società che non era stata soggetto passivo dell’INVIM decennale (o straordinaria) per effetto della strumentalità e diretta utilizzazione di tali immobili, e quindi della esenzione disposta - per i relativi incrementi di valore - dall’art.25, comma 2, lettera d) del DPR n.643/1972. Molto già è stato autorevolmente detto, giudicato e scritto su questo argomento, onde potrebbe forse apparire superflua, se non pure presuntuosa, una ulteriore disamina. Va però aggiunto che l’argomento, benché diffusamente considerato in pubblicazioni specializzate nel diritto tributario, raramente ha trovato occasioni di trattazione e commento in quelle di carattere notarile. Ecco dunque perché se ne discorre qui, non certo con l’ambizione di fornire soluzioni nuove od originali né di imprimere svolte risolutive, bensì soltanto per offrire al lettore una specie di taccuino o "memento" degli argomenti più ricorrenti ed utilizzati a conforto della soluzione generalmente accolta, che però trova l’Amministrazione finanziaria, unica e sola antagonista, pervicacemente tuttora arroccata sulle proprie originarie non condivisibili tesi. Non sono in questa sede considerate le moltissime possibili configurazioni in cui il problema potrebbe atteggiarsi, come ad esempio tutte le casistiche connesse con la strumentalità in essere solo parzialmente nel corso del decennio e poi venuta meno, ovvero sopraggiunta nel corso del decennio, ovvero le variabili tipologie e utilizzazioni degli immobili (strumentali c.d. "per natura" o "per destinazione"), ecc. Una trattazione che comprendesse anche soltanto parte di tali innumerevoli fattispecie offerte dalla pratica applicazione di questo tributo (e che hanno dato luogo a dotte e diffuse argomentazioni variamente orientate), assumerebbe dimensioni largamente eccedenti i limiti in cui si è inteso contenere questo scritto. Le considerazioni qui svolte mirano invece soltanto, come detto, senza pretese di completezza, a colmare una ritenuta lacuna, sul punto, nella pubblicistica notarile e a rendere disponibile una rapida, bonaria e semplice rassegna dello stato dell’argomento con qualche opportuno richiamo di dottrina e giurisprudenza, da utilizzare, nella pratica professionale, in presenza dei presupposti considerati. Il materiale normativo necessario per inquadrare il problema è tutto contenuto nel decreto delegato istitutivo dell’INVIM (DPR. 26.10.1972, n.643 e sopraggiunte modificazioni), in particolare negli artt. 2, 3, 4, 6, e 25. Da tali norme si ricava che i fatti generatori del tributo, non tra loro alternativi bensì concorrenti, sono: l’alienazione del bene a titolo oneroso o gratuito (art. 2); l’appartenenza del bene a società od ente per un decennio (art.3). Il coordinamento tra le indicate due fattispecie genetiche del tributo e della loro concorrenza (non alternatività, piace ribadirlo) è rappresentato dall’inciso, in fine al primo comma dell’art. 3, secondo cui "l’imposta (l’unica e sola imposta di cui si tratta: ndr) si applica, oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, al compimento di ciascun decennio ... "; dall’art. 4 che, nell’individuazione dei soggetti passivi, considera l’art.3 un’altra "ipotesi" genetica dell’unico tributo in questione, in aggiunta a quelle dell’art. 2; dall’art.6 (comma 1) che tratta unitariamente i presupposti generatori del tributo "di cui agli artt.2 e 3". L’art. 6 dispone essere il valore iniziale dell’immobile quello che lo stesso aveva "alla data dell’acquisto ovvero della precedente tassazione". Il panorama normativo si completa con la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art.25 che, letteralmente, dichiara "esenti dall’imposta di cui all’art.3 gli incrementi di valore: ...... d) dei fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all’esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, semprechè l’attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario ..." Per completare lo schematismo espositivo fin qui seguìto sarà a questo punto opportuno descrivere le due tesi che, a proposito dell’esenzione codificata dal menzionato secondo comma dell’art. 25, si fronteggiano: a) la tesi dell’Amministrazione finanziaria, qui avversata, ritiene che in caso di vendita dell’immobile strumentale da parte della società proprietaria, l’INVIM sia dovuta su tutto l’incremento di valore maturato tra la data dell’acquisto del bene e quella dell’alienazione; il fondamento di questa opinione risiederebbe nel doversi considerare tra loro alternativi e distinti i due fatti generatori del tributo INVIM - l’"alienazione" e il "decorso del decennio" - come se l’imposta generata dall’uno fosse una imposta diversa da quella generata dall’altro: conseguentemente l’"esenzione" disposta dall’art. 25, secondo comma, lettera d), non riguarderebbe il tributo nascente dal fatto "alienazione", tributo che sarebbe dunque dovuto su tutto l’incremento prodottosi sino dal momento dell’originario acquisto ovvero della precedente tassazione, sicché la menzionata "esenzione" non potrebbe interpretarsi che come "sospensione" o "differimento" o "rinvìo" dell’imponibilità fino al momento della cessazione dei presupposti di tale esenzione (1); b) la tesi che qui si vuole sostenere considera, invece, l’INVIM un tributo basato sui principi di unitarietà e continuità: - l’unitarietà non sembra contestabile, solo che si consideri il dato testuale della legge con atteggiamento immune da preconcetto fiscalismo, oltre che in base alle ulteriori considerazioni svolte nel seguito di questo scritto; - la continuità non pare in alcun modo pregiudicata né messa in dubbio quando la tassazione di un decennio sia venuta meno per circostanze, per così dire, "patologiche" tra cui va sicuramente ricompresa la "esenzione" (2) , sia quella disposta per i beni strumentali che, ad esempio, quella disposta dallo stesso art. 25, comma 1, lettera e) per i beni trasferiti per causa di morte il cui valore non superi i 250 milioni . Nell’ambito di tali principi anche questa regola - come spesso suole accadere per ogni regola - ben può soffrire d’una eccezione, la "esenzione" appunto, voluta dal legislatore che, nella sua discrezionalità, può sicuramente prevedere trattamenti di favore in presenza di particolari situazioni oggettive o soggettive, per finalità economico-sociali, com’è per l’appunto avvenuto nel caso dell’art.25, comma 2, lettera d) (oltre che negli altri casi descritti nello stesso articolo): inammissibile appare dunque che la esenzione, ivi letteralmente disposta, possa, con disinvolta sfrontatezza, venire degradata a semplice sospensione o rinvìo dell’imposta, come maliziosamente l’Amministrazione finanziaria non esita a sostenere. Conclusa a questo punto la schematica enunciazione del problema, delle norme regolatrici e delle antitetiche posizioni che, sul punto, si contrappongono, sarà opportuno ribadire, e meglio motivare, le ragioni della tesi qui sostenuta, dover essere cioè determinato il valore iniziale con riferimento alla data di compimento dell’ultimo decennio (o della più ravvicinata cadenza disposta da norme straordinarie) di ininterrotto possesso dell’immobile utilizzato come bene strumentale dalla società alienante. Il primo requisito su cui occorre fare chiarezza, pregiudiziale ad ogni ulteriore analisi, è la unitarietà o meno del tributo INVIM a seconda che fatto generatore di essa sia una alienazione (art. 2 del DPR n. 643/72) o il compimento del decennio o del diverso periodo stabilito da leggi speciali (art.3 del DPR n.643/72). Sembra agevole potersi affermare che tali artt. 2 e 3 rappresentino non altro che due diversi fatti, occasioni o circostanze da cui scaturisce l’obbligazione tributaria INVIM, tributo unico, nell’applicazione del quale ben possono coesistere ed intrecciarsi tra loro l’uno e l’altro di tali fatti generatori di esso. A supporto di tale affermazione, non trattarsi cioè di fattispecie tributarie diverse, sembra sufficiente considerare, oltre la genesi storica e parlamentare di questo tributo, la norma di raccordo tra i due fatti genetici della debenza tributaria nell’uno e nell’altro caso, vale a dire il già ricordato inciso contenuto nella parte finale del primo comma dell’art. 3 che apertamente accomuna il "caso" considerato in questo articolo (il decorso del decennio) agli altri "casi" previsti dall’articolo precedente (l’art. 2 che descrive le varie fattispecie generate da eventi traslativi). Questo "accomunamento" non sembra dubitare affatto dell’unicità del tributo, visto che consiste nella corretta e genuina proposizione secondo cui "l’imposta (l’unica e sola di cui si tratta: ndr.) si applica, oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, al compimento di ciascun decennio ...". La locuzione già sopra ricordata, e qui intenzionalmente ripetuta, è ancora quella risalente all’originaria formulazione dell’art. 3 del DPR n. 643/72, pur successivamente modificato quanto ai soggetti passivi dell’obbligazione. Anche l’art. 4, nell’individuare tali soggetti passivi, accomuna le varie specie di fatti genetici dell’imposta INVIM (quelle ex art. 2 e ex art. 3) senza dubitare trattarsi dello stesso, unico, tributo. Ne consegue, senza grande sforzo interpretativo, il rilievo di palese inadeguatezza, anzi vera e propria erroneità terminologica, dell’art. 25 che considera, ai fini delle esenzioni e riduzioni da esso disciplinate, "l’imposta di cui all’art.2" e "l’imposta di cui all’art. 3" come se si trattasse di imposte diverse mentre, come s’è visto, l’art. 2 e l’art. 3 (opportunamente coordinati tra loro anche dall’art. 4) non disciplinano affatto imposte diverse l’una dall’altra, ma descrivono soltanto le diverse tipologie di fatti generatori dell’unica imposta INVIM. La vista inadeguatezza terminologica, che può anche essere indulgentemente giustificata dalle evidenti necessità di coordinamento del (nuovo) art. 25 col testo normativo in cui venne inserito (3), non può però autorizzare la disinvolta e fuorviante lettura non disinteressatamente adottata dall’Amministrazione finanziaria per comprensibili - ma non per ciò accettabili - ragioni di gettito. Invero, ad immagine e somiglianza di ogni altra "esenzione", quella prevista dall’art. 25, comma 2, lettera d) del DPR n. 643/1972, costituisce e afferma una rinuncia dello Stato alla percezione di un tributo: nel caso in esame, l’INVIM (4). E’ allora essenziale sottolineare che l’esenzione, proprio in quanto rinuncia alla percezione di un tributo altrimenti dovuto, presuppone che l’evento impositivo si sia verificato pena, in difetto, l’irragionevolezza della disposta esenzione. Se dunque è vero, come abbondantemente dimostrato, che l’INVIM è una imposta unica che colpisce gli incrementi di valore degli immobili al verificarsi dell’uno o dell’altro dei presupposti già visti (trasferimento o decorso del tempo), la circostanza che l’art. 25, comma 2, lettera d) dichiari esenti gli incrementi dei fabbricati strumentali alla scadenza del periodo, significa che il legislatore ha voluto rinunciare a qualsivoglia forma di imposizione sull’incremento di valore maturato fino a quella data. Sotto il profilo letterale deve anzitutto essere attentamente considerata la norma dell’art.6, comma 1, che disciplina il necessario coordinamento della imposizione/esenzione decennale degli incrementi di valore degli immobili "strumentali", prevista dagli artt. 3 e 25, con la determinazione della base imponibile al verificarsi del presupposto di cui all’art.2 (trasferimento). La disposizione è particolarmente significativa anche perché rappresenta il principale - se non l’unico - argomento, il vero cavallo di battaglia utilizzato, a sostegno della propria tesi, dal Ministero delle finanze. Proprio da esso è allora opportuno muovere per apprezzarne il vero significato che, sia subito detto, è l’esatto contrario di quello supposto dal Ministero. Secondo il quale la circostanza che l’art. 6, comma 1, imponga di determinare il valore iniziale dell’immobile "alla data dell’acquisto ovvero della precedente tassazione", legittimerebbe la retrodatazione del valore iniziale degli immobili strumentali al momento dell’acquisto (o al 1° gennaio 1963 per gli acquisti anteriori), non potendosi ravvisare - successivamente - alcuna "tassazione", in virtù dell’esenzione ex art. 25, comma 2, lettera d). L’indicata opinione ministeriale soffre di un gravissimo e insuperabile vizio logico e giuridico su cui cozza e inevitabilmente si infrange. Come è ormai ben noto in dottrina, la "tassazione" è ben altro che il "pagamento dell’imposta": l’esenzione, in quanto rinuncia dello Stato alla percezione di un tributo, pur in presenza dei presupposti per la sua applicazione, esclude bensì il "pagamento" ma non incide sulla "tassazione"; anzi, l’esenzione per sua natura presuppone che l’evento impositivo si sia verificato. Il plusvalore dell’immobile strumentale, al compimento del periodo di legge, è da considerare tassato, anche se l’esenzione ex art. 27 consente al proprietario di non pagare il relativo tributo, di non quantificare l’incremento e - come è logico sia - di non farne oggetto di dichiarazione (5) . Infine, oltre alle ragioni sistematiche e logiche che inducono a dissentire dalla avversata opinione ministeriale, meritano di essere considerate le ulteriori conseguenze aberranti che potrebbero prodursi, e che in effetti si producono, a carico di chi accettasse (e, a quanto pare, la pavida e acritica accettazione è assai diffusa) di uniformarvisi. Invero, se si accogliesse la tesi della tassabilità di tutto l’incremento di valore maturato dall’originario acquisto fino al momento della vendita si approderebbe, se non pure ad altre, almeno alla seguente malinconica coppia di conclusioni: - si addebiterebbe al legislatore tributario, con risvolti innegabilmente oltraggiosi, di ignorare il significato tecnico del termine "esenzione" (ben noto e univoco nell’evoluzione antica e moderna del diritto tributario) e di averlo fraudolentemente, quanto maldestramente, utilizzato per occultare istituti di tutt’altro contenuto, come la "sospensione" o il "differimento", peraltro anch’essi conosciutissimi e largamente utilizzati relativamente a questo e a molti altri tributi; - si affermerebbe, smentendo le parole stesse della Relazione Ministeriale alla legge 22 dicembre 1975, n. 694, un intendimento punitivo della legge nei confronti degli immobili strumentali: infatti - per effetto della progressività delle aliquote INVIM - la mancata segmentazione dell’intero incremento in più periodi di minore onerosità (il cosiddetto "splitting"), comporterebbe la grottesca conclusione che codesti incrementi esenti dovrebbero soggiacere, al momento della vendita, ad una imposizione complessivamente ben più onerosa di quella cui sarebbero stati soggetti ove non si fossero ... "giovati" (?!) della "esenzione" in esame. E non è tutto. I commi 4 e 5 dello stesso art. 25 disciplinano varie riduzioni (equivalenti ad esenzioni parziali) dell’imposta: ebbene codeste esenzioni parziali consentono certamente, all’atto dell’alienazione, di collocare il valore iniziale alla data di compimento del decennio o altro periodo incrementativo, visto che a quel momento c’è comunque stata una dichiarazione accompagnata da un "pagamento", in misura ridotta rispetto a quella normale. Al contrario, nei casi oggetto delle considerazioni fin qui svolte, ove si tratta di esenzione totale, gli alienanti ... beneficiari di essa, sarebbero costretti, all’atto dell’alienazione, ad una imposizione - come già sopra visto - in misura aggravata rispetto a quella normale. Infine merita di essere considerata la circostanza, oggi di sicuro ed elevatissimo rilievo, della sopraggiunta (e vigente) normativa introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che ha definitivamente posto termine - al 31 dicembre 1992 - a qualsiasi ulteriore decorso di tempi, per così dire, "INVIM rilevanti". Ne consegue, secondo il tracciato logico-sistematico qui sommariamente delineato, che - dovendosi oggi ritenere definitivamente concluso qualsiasi periodo incrementativo di cui all’art. 3 - nulla sia dovuto per INVIM ogni volta che il bene oggetto di trasferimento abbia avuto la destinazione soggettiva e oggettiva prevista dall’art. 25, comma 2, lettera d) del DPR n.643/1972 dal momento del suo acquisto ovvero dalla data di compimento del precedente periodo incrementativo (6) , abbia o non abbia dato luogo a pagamenti. Ritenendo a questo punto sufficientemente trattato l’argomento, sia pure nei limiti inizialmente enunciati, si segnalano all’attenzione del lettore, qui di seguito, gli ulteriori riferimenti bibliografici consultati in questa occasione e, ovviamente, utilizzabili nella pratica professionale da chi fosse rimasto convinto dalle svolte considerazioni. - C.LICONTI, INVIM decennale: l’impiego strumentale dei fabbricati, in Boll. Trib n.10/1981, p. 754. - S.CAPODIFERRO, L’INVIM decennale sui fabbricati strumentali, in Boll.Trib.n.22/1983, p.1763. - S.MORONI, INVIM: a volte le esenzioni sembrano svanire nel nulla, in "Il Sole-24 Ore" 6 luglio 1983. - P.PENCO, Su un nuovo significato del termine "esenzione" (nota a decisione), in Boll.Trib. n. 11/1985, p. 937. - P.PENCO, Su alcune sconcertanti applicazioni dell’INVIM, in Boll.Trib. 1986, p.116. - S. DE FRANCESCO, INVIM: i possibili guasti di una presunta esenzione, in "Il fisco" n. 10/1987, p. 146. - S. DUS, Rilevanza procedimentale o sostanziale della esenzione dall’INVIM degli immobili strumentali, in "Rassegna Tributaria" 1989, p.II, p. 505. - G.P.TOSONI, Gli immobili esclusi dall’INVIM straordinaria, in Corr. Trib. n.12/1992, p.832. - G.MARONGIU, L’INVIM decennale e l’esenzione degli immobili strumentali, in "Diritto e pratica trib." n. 5/1993, p.II, p. 928. Quanto alla giurisprudenza, vastissima e variamente atteggiata in funzione dell’imponente e diversificata casistica che il tema in esame propone, si segnalano qui soltanto alcune delle principali decisioni che, più accuratamente argomentate e motivate di altre, rappresentano e interpretano il prevalente e ormai generalizzato atteggiamento dell’Autorità giudiziaria (con cui pienamente concordano le tesi qui sostenute): - Comm. Trib. di 1° grado di Milano, Sez.I (Pres. Benatti, Rel. Goffredo) 28 dicembre 1991, n.6191. - Corte di Cassazione, Sez.I (Pres. Corda, Rel. De Musis) 11 giugno 1992, n. 7187 e 4 luglio 1992, n.8184. - Commiss. Tributaria Centrale, Sez. XXIV (Pres. D’Amati, Rel. Mastropasqua) 12 febbraio 1994, n.493. - Corte di Cassazione, Sez.I (Pres. Rossi, Rel. Pannella) 22 febbraio 1994, n.1718. - Commissione Trib. Centrale, Sez. VIII (Pres. Corazzini, Rel. Staderini) 8 marzo 1996, n.1059.
Vittorio Muggia 1) Ris. 29 luglio 1978, n.4/821, Circ. 25 maggio 1983, n.8/4/1130, Ris. 18 luglio 1984, n. 4/1540. 2) A.E.GRANELLI, L’imposizione dei valori immobiliari, Padova, 1981, p.85. 3) L’art.25 fu infatti tutto sostituito dall’art.1 del DPR 23 dicembre 1974, n.688, indi variamente modificato principalmente dall’art.3 della L. 22 dicembre 1975, n.694, dall’art.2 della L.17 dicembre 1986, n.880, dall’art. 23, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n.413, e da altre diverse disposizioni particolari. 4) G.A.MICHELI, Manuale di diritto tributario, V ediz., p.304. 5) S.CARMINI, A.MAINARDI, L’INVIM ed il trasferimento di immobili «strumentali...», in Boll.Trib. 7/1992, p.630 6) il 31 ottobre 1991, data di riferimento dell’ ultima INVIM straordinaria disposta dal DL. 13 settembre 1991, n.299, convertito in Legge 18 novembre 1991, n.363.
LE ORIGINI DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO All’inizio del secolo scorso, di fronte alla diffusione delle società anonime, caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci e capaci di sollecitare la raccolta di denaro tra il pubblico, il legislatore pretese di valutare preventivamente la meritevolezza dell’intento imprenditoriale e l’opportunità del loro ingresso nel mercato. Il controllo era effettuato dall’autorità amministrativa e si realizzava con un giudizio di merito sulla realizzabilità dell’oggetto sociale e la congruità del capitale impiegato per l’esercizio dell’impresa. Lo strumento risultò, tuttavia, arbitrario ed inadeguato a frenare le speculazioni (U. Morera, L’omologazione degli statuti di società, Milano, 1988, pg. 13 ss.) Col progetto di legge 4 marzo 1858 (A. Marghieri, I motivi del nuovo codice di commercio italiano, Napoli, 1885, Appendice, pg.104) il Governo propose che le condizioni legali per la costituzione delle società anonime fossero predeterminate, con la creazione di una struttura societaria tipizzata, sì che di fronte alla loro sussistenza dovesse essere concessa l’autorizzazione all’ingresso nel mercato. La Commissione ministeriale istituita con D.M. 9 settembre 1872 per la redazione di un progetto preliminare di riforma del codice di commercio del 1865 (A. Padoa Schioppa, La genesi del codice di commercio del 1882, in 1882-1982 Cento anni dal codice di commercio, Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina, 4-6 novembre 1982, Milano, 1984, pg. 3 ss) propose l’abolizione dell’autorizzazione governativa, senza sostituirvi altro controllo, ritenendosi sufficiente che l’atto costitutivo potesse essere depositato e trascritto con lo statuto sociale a cura del Notaio, sotto la responsabilità degli amministratori. Di diverso avviso fu, invece, il Parlamento, diffidando della preparazione giuridica del Notaio (al tempo non occorreva la laurea). Col codice di commercio del 1882 diversa fu la soluzione: al Notaio sarebbe spettato rendere manifesta la volontà delle parti tramite l’atto pubblico; al Giudice, verificare la legittimità dell’atto e, ordinandone l’iscrizione nel registro delle imprese, rimuovere un ostacolo alla sua pubblicità. Nasceva così l’omologazione, in cui giocano più parti: il Notaio che riceve l’atto; il Tribunale civile che verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società e ne ordina l’iscrizione con provvedimento emanato in Camera di consiglio; il Pubblico Ministero, che rappresenta il superiore interesse della collettività.
LA CRISI DEL SISTEMA Quando l’istituto della omologazione nasceva, una volontà di ordine reggeva il mondo. Il contratto era veramente volontà autonoma, la cui causa coincideva quasi automaticamente con quella volontà normale (G. Capograssi, Riflessioni sulla autorità e la sua crisi, Milano, 1977), che ogni Stato sovranamente interpretava: gli inglesi vi vedevano l’utilità; i tedeschi l’autorità; i francesi la libertà; ed è in quel mondo che si affermava la moderna scienza giuridica, con le grandi classificazioni di quella volontà d’ordine che era il diritto. Ormai, di quelle certezze la Storia ha fatto tabula rasa e l’autonomia dei privati è tornata a riaffermare le proprie pretese di realizzarsi efficacemente. Per il mondo delle imprese è essenziale sia prevedere in quali tempi l’atto produca i suoi effetti, sia avere la certezza di conseguirli. Qui si manifesta la crisi del sistema. Fra la presentazione dell’istanza e l’omologa passano da due a sei settimane, cui vanno aggiunti alcuni giorni per il ritiro del decreto, ed altri ancora per il deposito nel registro delle imprese. Questa indeterminatezza non è congeniale alle esigenze delle imprese. Ancora: poiché nella verifica degli atti societari giocano il Notaio; il Tribunale; il pubblico Ministero; il Conservatore del Registro delle imprese, muniti di specifici e sovrapponibili poteri di controllo, ne deriva un ulteriore punto di crisi, che rallenta l’attività d’impresa, la circolazione dei documenti ed il commercio. Esiste, poi, il problema ben più grave della contraddizione negli orientamenti dei Giudici. Infine, di fronte ad un ordinamento normativo apparentemente unitario, si delinea una frammentazione di interpretazioni e di valutazioni dei Tribunali, talvolta conflittuali, che si sviluppano sulla base di localismi e che non sopravviverebbero fuori del proprio habitat. Ad esempio - Il Tribunale di Brescia chiede che la clausola di gradimento sia predeterminata con criteri univoci e tassativi, escluso ogni margine di discrezionalità per l’organo delegato a tale funzione; quello di Milano adotta una linea più elastica, ammettendo la riserva, qualora sia previsto l’obbligo di una specifica motivazione del diniego del gradimento (G. M. Zamperetti, Le clausole di gradimento nella recente prassi statutaria, in Giur. Comm. 1988, pag. 915). Alcuni Tribunali, nella impossibilità di indagare sulle concrete intenzioni dei soci, arrivano all’assurdo di pretendere l’introduzione nello statuto di una sorta di dichiarazione programmatica in ordine al non svolgimento di attività ritenute illecite (e da qualche giudice fobicamente paventate: ad es. attività di carattere professionale, insuscettibili di esercizio in forma di società di capitali. Così: P. G. Jaeger e F. Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, pg. 251). - Altri esempi (desunti dal testo del Relatore, Delle omologhe dei verbali delle assemblee, Milano, 1994, pg. 248 ss.) - Si crea incertezza, là dove, a Bergamo, nell’indicazione della sede sociale oltre al comune e all’indirizzo, si chiede che si precisi se si tratta di "sede propria" o "presso terzi", con l’indicazione in tal caso del nominativo del terzo; mentre, a Milano, avviene il contrario, nell’assunto che questo è un dato variabile per fatto indipendente dalla volontà dei soci. - Mentre secondo certi Tribunali non è omologabile l’atto costitutivo che preveda separatamente dalla sede legale una sede secondaria amministrativa, per il Tribunale di Rovereto (idem, Appello Trento), l’omologa va richiesta al Tribunale competente non per la sede legale ma per quella amministrativa, in considerazione del fatto che, nonostante il nomen juris, conta il luogo ove effettivamente si svolge l’attività sociale. - Ancora: a Milano, a sensi dell’art. 10, L. 23.03.81, n. 91, prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società sportiva deve ottenere l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI; a Como è ammissibile il deposito prima dell’ottenimento dell’affiliazione. - Si diverge sulla individuazione del Tribunale per la nomina del perito ex art. 2343 c.c.: a Cagliari è competente il Tribunale dove si trova il bene da conferire; a Piacenza, quello nel cui circondario ha sede il conferente; per l’Appello Bologna, dove ha sede la conferitaria. - E ancora: se a Trieste è ammissibile il voto segreto, stante il principio generale della libertà della forma, a Roma e a Milano si è di contrario avviso, in quanto la previsione del voto segreto è menzionata dalla legge soltanto per le cooperative giornalistiche e le casse rurali ed artigiane. - A Lamezia Terme, ma diversi Tribunali tanto non opinano, si ritiene che il termine di quattro o di sei mesi previsto per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio non può essere lasciato alla discrezionalità degli amministratori, dovendo essere le particolari esigenze connaturate alla struttura della società ed il termine motivatamente predeterminato nello statuto. - Si desumono termini non sanciti dalla legge, come fa il Tribunale di Milano che ritiene non omologabile una delibera di copertura perdite, qualora la situazione patrimoniale non sia aggiornata a 60 giorni dalla delibera. - Si pretendono allegazioni materiali di documenti, che dovrebbero essere semplicemente esibiti: così, il Tribunale di Trieste rigetta un’istanza di omologa di delibera di approvazione di progetto di fusione, non essendo materialmente allegata al verbale la situazione patrimoniale. E così via. Questo fenomeno dipende dalla natura del sistema della volontaria giurisdizione, avente un contenuto amministrativo che si realizza attraverso il procedimento giudiziario. Ora, se in materia contenziosa il pericolo di un diverso trattamento di fatti identici (temperabile dalla Cassazione) è il giusto prezzo che si paga alla libertà del Giudice, in materia amministrativa la mancanza di uniformità d’indirizzo è, viceversa, dannosa.
RIFLESSIONI CRITICHE L’omologazione di per sé non attribuisce agli atti alcuna particolare efficacia, né condiziona la loro efficacia, perché anche i casi espressamente indicati dal codice civile [art. 2330 (costituzione), 2445, (riduzione del capitale per esuberanza), 2411 (emissione di obbligazioni), 2498 (trasformazione di società di persone in società di capitali), 2503 (fusione), 2504 decies (scissione)] di riconoscimento della efficacia costitutiva sono ricollegati alla iscrizione, e non già direttamente alla omologazione. Questa, pur contenendo un implicito giudizio positivo di legittimità, si esprime col mero ordine di iscrizione e l’unico suo effetto è l’esecuzione dell’iscrizione nel registro delle imprese, da cui può ricavarsi solo una presunzione semplice della legittimità della delibera, mentre l’eventuale sua nullità non ne resta sanata. L’art. 2332 c.c., poi, come modificato per effetto della prima direttiva comunitaria, si applica soltanto nei confronti degli atti costitutivi, ove l’iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso non di attribuire ogni e qualsiasi effetto all’atto, ma nel senso di completarne l’efficacia, facendone nascere una nuova persona giuridica. Tale norma (V. Salafia, nota a sentenza Cass. civ., Sez. 1, 29 agosto 1995, n. 9066, in Le Società, 1997, pg.167) rappresenta uno strappo alla logica del nostro ordinamento, e si può spiegare solo con lo spirito utilitaristico, cui si ispira l’ordinamento comunitario. Confusamente, ma costantemente, gli ordinamenti societari dei diversi Paesi si sono posti in concorrenza e tendono ad uniformarsi in un processo, che si realizzerà a danno di quelli più impacciati, che dovranno sopportarne i costi. E, se il decreto di omologazione non ha efficacia di cosa giudicata, come può giustificarsi il costo che comporta in impiego di tempo, di persone, di procedure ? Tanto più che altri controlli non mancano. Nel momento genetico, ecco l’intervento del notaio, cui l’art. 28 della legge notarile vieta di ricevere atti contrari a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Un’ulteriore verifica avviene in occasione del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese. Esistono, poi, i controlli sulla gestione, preventivi quelli amministrativi, repressivi quelli giudiziari (art.2409 c.c.) a tutela dei soci, del risparmiatore, della libertà di concorrenza. La vigilanza si è, di fatto, spostata dal contratto al rapporto, dalla clausola statutaria alla attività effettivamente esercitata, come si desume dal regime delle autorizzazioni, che ormai si inseriscono nella formazione progressiva della fattispecie non prima, ma successivamente alla omologa e sono divenute una delle condizioni di iscrizione nel registro delle imprese. Così, se è il mercato che fa la vigilanza, non sarà paradossale che anche i controlli giuridici debbano essere economici. Si tratterà di scegliere. LA SOLUZIONE Secondo la Prima Direttiva CEE (art. 10), in tutti gli stati membri la cui legislazione non prevede, all’atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma dell’atto pubblico. La Terza Direttiva dispone (16): 1. "Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico " 2. "Il Notaio o l’autorità competente a redigere l’atto pubblico deve verificare e certificare l’esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione." L’art. 14 della Sesta Direttiva riproduce la disposizione dell’art. 16 ora ricordato in tema di scissione. La soluzione ci viene indicata dall’ordinamento comunitario. O attribuire all’atto pubblico un’efficacia sostitutiva dei procedimenti di verifica. Ovvero optare per il controllo giudiziario, abolendo l’obbligo dell’atto pubblico. La scelta dovrà essere fatta in armonia con le strutture e con la tradizione dei singoli Paesi. Difficile per noi sarebbe seguire l’esempio francese, che esclude il ministero del Notaio, accontentandosi di una semplice "dichiarazione di conformità" resa dai soci e dai gerenti non soci al cancelliere che controlla i documenti depositati. Seguendo questa strada, d’altra parte, il Legislatore si porrebbe in contrasto col Consiglio d’Europa, che, con sua Raccomandazione del 16 settembre 1986, ha invitato gli Stati membri a limitare i compiti non giurisdizionali dei giudici. In conclusione, la strada necessaria è l’abolizione della omologa e l’attribuzione all’atto pubblico della efficacia sostitutiva dei procedimenti di verifica, atteso che la legge 16 febbraio 1913, n. 89 attribuisce alla professione notarile la funzione di adeguamento della volontà privata all’ordinamento giuridico e insieme di prevenzione della lite. L’unificazione del controllo dell’atto costitutivo e delle deliberazioni assembleari nel ministero del Notaio o, meglio, la sostituzione alla omologa dell’atto pubblico, è una soluzione realistica, perché empirica (fondata sulle istituzioni esistenti e funzionanti), economica (nulla aggiunge o richiede all’ordinamento statale e riduce i costi per l’utenza) e, per di più, in linea di fatto sperimentata. La semplificazione sarebbe senza oneri diretti per lo Stato. Il Notariato, invece, se vorrà (anzi: se potrà!), avrà a proprio carico i costi della innovazione e dovrà pagarli in termini di revisione del proprio ordinamento, di preparazione, di responsabilità professionale, di competenza. De jure condendo, si tratterà: a) - di meglio disciplinare il controllo successivo in sede di iscrizione nel registro delle imprese (l’art. 2189, secondo comma, c.c., già attribuisce all’Ufficio del registro il compito di accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione); b) - di introdurre una norma di conservazione degli atti affetti da vizi di nullità e di annullabilità, in modo che il giudice preposto al registro delle Imprese assegni un termine alla o alle società interessate per una regolarizzazione, in sintonia a quanto previsto dall’art. 22, lett. d), della Terza Direttiva CEE (quando è possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria; idem l’art. 19 lettera d) della Sesta Direttiva in tema di scissione) e dell’art. 45 della Quinta Direttiva (l’annullamento della deliberazione dell’assemblea generale non può più aver luogo se la deliberazione è stata sostituita con un’altra, presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo o dello statuto. Il giudice competente deve poter accordare a tal fine un termine alla società). Un rimedio non diverso dalla pratica giudiziaria, che ha assicurato la conservazione degli atti ammettendo la possibilità di un dialogo col magistrato, tendente ad individuare i punti da integrare o correggere, al fine di evitare il rigetto della domanda di omologa. c) - di risolvere i timori relativi alla applicazione dell’art. 28, legge notarile, la cui violazione comporta gravissime sanzioni, spesso sproporzionate al danno causato. La soluzione di quest’ultimo delicato problema potrebbe passare attraverso una netta distinzione non solo fra vizi di nullità e di annullabilità (cfr. artt. 2377 e 2379) con la sottrazione dei secondi al controllo di legalità del notaio, ma fra nullità riferite alla costituzione e allo svolgimento della assemblea e nullità della delibera in relazione al suo oggetto (G. Laurini, L. Salvato, F. Fimmanò, Prospettive di superamento del giudizio omologatorio, in Statuti e atti societari nella giurisprudenza onoraria, Cedam, 1996). Queste considerazioni, credo, sembreranno pericolose ed avventate, perché disturbano la sicurezza di equilibri consolidati. Equilibri, che si stanno rompendo sotto la spinta della Storia, che si manifesta nell’Antitrust, nella concorrenza, nella modifica degli Ordini, in una parola: nella tendenza dell’impresa ad espandersi nei settori della professione liberale. Ebbene, quello che non potrà esserci espropriato è la competenza, la capacità professionale, che dobbiamo coltivare, arricchire ed estendere per far valere sul piano sociale il nostro sapere. Altrimenti, non resta l’inevitabile sclerosi della funzione. Roberto Dini notaio in Milano LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E L'ABROGAZIONE DEL DIVIETO: UN'OCCASIONE PERDUTA DAL NOSTRO LEGISLATORE! L'articolo 24 della legge 266/97, cosiddetta "legge Bersani", ha abbattuto un vero caposaldo del nostro sistema legislativo in materia societaria prevedendo l'abrogazione di uno storico divieto: quello relativo alle società tra professionisti, contenuto nella legge 1815/39. Il che, oltre a costituire una radicale novità nel panorama, assai vasto, delle fattispecie societarie, avrebbe potuto essere l'occasione di un definitivo chiarimento su tutti i punti, per troppo tempo rimasti controversi, nell'intera vicenda delle società tra professionisti. Già norma considerata, da gran parte della dottrina e da una sparuta giurisprudenza, ormai anacronistica (e peraltro spesso tacciata, ancorché vanamente, di profili di incostituzionalità), la legge 23 novembre 1939, n. 1815, disponeva al suo articolo 1) che quanti si associavano per l'esercizio delle professioni protette, dovevano usare, nell'esercizio della loro attività, la denominazione di "studio tecnico, legale, tributario, etc.", seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati; mentre l'articolo 2) della medesima legge sanciva il divieto di esercitare "sotto forme diverse da quelle previste nel precedente articolo" società, istituti o uffici, aventi ad oggetto l'esercizio delle professioni. L'opportunità, fortemente sentita dai professionisti, (e non solo per problematiche di ordine fiscale), di organizzarsi in forme societarie, aveva, già da oltre un decennio, aperto diverse brecce a questo ostacolo normativo. Ora, la vetusta norma della legge del '39, a ben guardare, ha costituito solo un "alibi" formale, per così dire, alla non ammissibilità di società tra professionisti; mentre ben altre erano (e sono, anche al di là dell'abrogazione del divieto formale ad opera della legge 266/97) le reali perplessità rispetto alla possibilità di realizzare una organizzazione societaria tra professionisti. L'effettiva irrilevanza tecnico-legale dell'ex divieto, infatti, è facilmente dimostrabile attraverso alcune considerazioni di principio. La prima tradizionale obiezione che è stata mossa dalla dottrina a siffatto divieto è che la norma, risalente al periodo corporativo, aveva ben altre ragioni d'essere che esulavano da considerazioni puramente tecnico - legali. La ratio-legis che aveva mosso il legislatore del '39 era stata, infatti, quella di evitare che, dietro il "paravento" societario potessero "nascondersi" professionisti che, italiani di origine ebraica, erano stati espulsi dai rispettivi albi professionali essenzialmente per ragioni legate alla razza. Ciò ha indotto alcuni a considerare la norma del '39, di fatto, travolta in conseguenza della caduta del regime fascista e delle relative norme corporative. La tendenza si è spinta anche oltre, fino a casi di effettiva omologazione, presso taluni Tribunali, di società di capitali tra professionisti. Dal punto di vista più squisitamente strutturale, poi, la norma contenuta nella 1815/39 faceva riferimento ad un concetto assai impreciso, quello della struttura associativa considerata, dal legislatore del '39, in modo certamente non tecnico. Ciò ha indotto a ritenere non esclusa in maniera tassativa la possibilità del ricorso allo strumento tecnico societario. L'art. 2, poi, avvertendo come sia vietato costituire "sotto forme diverse da quelle indicate nell'articolo 1 "società aventi ad oggetto l'esercizio delle professioni, pone in realtà una norma incomprensibile, giacché - invero - l'articolo 1 non ci ha indicato alcuna forma strutturale precisa di riferimento. Ancora, sotto l'aspetto logico, se un divieto fosse stato effettivamente contenuto in quella legge, esso non poteva avere una valenza relativa alle sole società di capitali (poiché ciò non era scritto da nessuna parte), ma avrebbe dovuto riferirsi a tutte le società. Ed invece le società semplici tra professionisti hanno avuto larga diffusione nella prassi ad onta del presunto divieto. E ciò probabilmente, solo perché fino a prima del varo effettivo del Registro delle Imprese, tali forme societarie non erano soggette ad iscrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ed escludevano, pertanto, ogni "rischio" di diniego in sede di controllo. A ben guardare, invece, altri ostacoli impediscono di poter organizzare le attività professionali in forma societaria. La società, si è detto, per sua stessa natura presuppone l'attività di impresa, laddove l'attività del professionista non è riconducibile in alcun modo al concetto di impresa. Se, infatti, da un lato il professionista può anche essere "imprenditore", è altresì vero che questa non è la sua naturale funzione economica, essendo, la sua, una prestazione intellettuale per la quale l'eventuale complesso di beni organizzato non è funzionale all'esercizio di una impresa, ma sibbene all'esplicazione di una attività meramente intellettuale dove assurge a ruolo preponderante la connotazione umana e personale di chi la esercita. In tale ambito, il complesso normativo apprestato dal diritto commerciale e societario essenzialmente per la tutela dei rapporti tra imprenditori e, soprattutto, per la tutela dei reciproci rapporti creditizi, resta davvero sullo sfondo, anche perché l'attività svolta dal professionista gode di una serie di "privilegi" e di sgravi economici, sconosciuti all'impresa, che escludono la necessità di ricorso al credito, tipico strumento utilizzato, invece, dall'impresa ai fini della dilatazione e dello sviluppo della propria attività. A ciò si è invero obiettato che, da un lato, come pure risulta da un'attenta lettura dell'art. 2238 C.C., la struttura imprenditoriale non è affatto incompatibile con quella professionale; dall'altro, il sillogismo impresa-società è tutt'altro che scontato, visto che le società non sempre gestiscono imprese, anche se di norma lo fanno e lo strumento societario, si è detto, è destinato alla gestione di attività economiche collettive, non solo di natura imprenditoriale, tra le quali possono rientrare senz'altro anche le professioni, quali attività di erogazione di servizi, suscettibili, come tali, di essere svolti in forma societaria. Ciò è tanto più vero quanto più si tiene conto che lo sviluppo in senso moderno di talune attività professionali ha richiesto una organizzazione di mezzi tecnici i cui costi di acquisto e di gestione sono talmente onerosi, da renderne assai problematica l'amministrazione da parte di un singolo. Se tale considerazione è sacrosanta verità, lo strumento richiesto e necessario, tuttavia, non è quello tecnico-giuridico della società, quale si appalesa dalla norma dell'articolo 2247 C.C. Tale norma pone infatti tre elementi cardine (il conferimento di beni o di servizi, l'esercizio in comune di un'attività economica, lo scopo di dividerne gli utili) necessariamente interconnessi che, a ben guardare, nulla hanno a che vedere con le esigenze avvertite in tema di difficoltà di organizzazione professionale. Quelle esigenze devono trovare altri sbocchi ed è errato, a mio parere, che tali sbocchi vengano raggiunti attraverso fattispecie, attualmente dalla natura giuridica poco definibile, che solo per comodità (ed in mancanza di altro) vengono riconnesse al fenomeno societario. In ambito sanitario (a parte le cd. "imprese sanitarie" che nulla hanno a che vedere col tema in esame e che non erano toccate dai limiti della legge 1815/39, né tantomeno vengono ora toccate dalla legge 266/97, né dal relativo decreto di attuazione) il ricorso alle c.d. "società di mezzi" o "di servizi" (frequentemente sotto forma di S.r.l.) ha avuto larga fortuna negli ultimi anni. La società di mezzi è stata ricostruita come figura sui generis, vero snaturamento del concetto di società di capitali, modificato com'è, nella sua struttura tipica, con la previsione di oggetti sociali ove lo scopo, non è l'esercizio in comune della professione medica, ma l'utilizzo turnario dei mezzi tecnici acquistati con i conferimenti, per la gestione di servizi socio-sanitari a favore della collettività. Appositi patti parasociali provvedono, poi, ad escludere che il singolo cliente debba versare onorari e compensi della prestazione ricevuta alla società, mentre il singolo professionista, intascando personalmente le proprie spettanze, provvederà, poi, a versare una parte del proprio compenso alla società, quale "corrispettivo" per l'utilizzazione dell'apparato tecnico messogli a disposizione. La caratteristica di tale fattispecie è data dal fatto che essa, pur rivestendo la forma di società lucrativa, viene - di fatto - gestita senza scopo di lucro. Tale meccanismo che pure la Cassazione ha ritenuto valido (cfr. Cass. 1992/5656) lascia aperto un grave dubbio: individuare dove sia andata a finire la causa tipica del contratto di società: lo scopo di lucro, appunto. Senza considerare la mancanza di un altro elemento essenziale ed immanente alla struttura societaria: l'esercizio in comune di un'attività economica, dal momento che la personalità della prestazione professionale esclude "in nuce" che l'attività economica gestita possa essere svolta in comune tra i professionisti. I tempi per il radicale cambiamento arrecato dalla l. n. 266/97, come si vede, erano ormai fin troppo maturi. Tuttavia la bozza del disegno legge-quadro sulle libere professioni, se da un lato ha puntato, e giustamente, l'obiettivo su normative garantiste della personalità della prestazione professionale e sull'assicurazione ai terzi che il soggetto incaricato abbia effettivamente quei requisiti (possesso del titolo di studio, abilitazione, rispetto dei principi di deontologia) normalmente richiesti al prestatore d'opera intellettuale, escludendo così il rischio, che sempre era rimasto latente, di vedersi eseguita una prestazione da chi, protetto dal "paravento" societario, potesse di fatto esercitare attività per le quali non fosse abilitato; dall'altro lato, a quanto mi è dato comprendere, ha fallito l'opportunità di poter creare una fattispecie nuova, diversa da quella societaria (e che di quella prendesse solo gli elementi compatibili con lo svolgimento dell'attività professionale) al fine di rendere ragione alle esigenze dei professionisti senza continuare a forzare norme che, a quelle esigenze, sono del tutto estranee. Il concetto di "società tra professionisti" è "ab ovo" un mostro giuridico, almeno se di società intendiamo parlare in termini squisitamente giuridici e se il concetto di società è e resta quello dell'articolo 2247 C.C. Se la prestazione professionale è personale (e su questo non può esserci tema di smentita), se il rapporto che si instaura è un rapporto diretto professionista-cliente, gli utili potranno essere sempre ripartiti, ma saranno pur sempre utili prodotti dai "singoli" e mai da un organismo unitario che possa dirsi veramente "società". Per intenderci, con un paragone che estraiamo dalla distinzione tra beni, tanto cara alla nostra dottrina, la società non è una "cosa composta", non è una fattispecie dove le singole componenti possono godere di una vita autonoma senza alterare la natura e la fisionomia del tutto, essa è un tutt'uno assolutamente unitario ("uno spiritu continentur", come avrebbero detto i Romani) e, pertanto l'esistenza di una "società", in termini giuridici, esclude che le prestazioni possano provenire da singoli la cui rilevanza personale determinerebbe comunque un distinguo rispetto alla società di cui fanno parte. È vero che nell'ambito dello svolgimento delle attività produttive sociali, le prestazioni non derivano mai dalla "società". Quest'ente astratto, infatti, non dispone delle peculiarità mentali ed intellettuali che qualsiasi attività richiede; ma è pur vero che la prestazione è comunque riconducibile alla "società". L’automobile che vado ad acquistare dal concessionario è il frutto di un iter creativo che l'ha vista passare attraverso le mani di diversi individui, ma tuttavia è pur sempre "generata" da una determinata casa costruttrice all'ombra della quale gli individui che ne hanno reso fattibile la procreazione assumono, rispetto al prodotto finito, una assoluta irrilevanza personale. Non allo stesso modo potremmo mai concludere di fronte ad una prestazione professionale, costituente, come tale, un prodotto necessariamente ed assolutamente pregnato della personalità di chi lo ha fornito e per il quale l'organizzazione societaria esistente tra il professionista ed i suoi colleghi resta veramente sullo sfondo, di guisa che l'utile che il prodotto stesso realizza non è giammai un utile societario. Pertanto, pur resa ammissibile la società tra professionisti essa resterà una fattispecie ibrida, poiché mancheranno comunque almeno due delle connotazioni più tipiche della società: lo svolgimento in comune di un'attività economica; lo scopo di dividerne gli utili. Antonio Testa notaio in Monza ART. 54 R.N.: IL DIVIETO RESTA! Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III civile 11/11/1997, N. 11128) (1)ha affrontato nuovamente l'annosa questione sull'interpretazione del divieto imposto al notaio dall'art. 28 L.N. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, ed in particolare il coordinamento di questa norma all'art. 54 R.N. e l'estensione a quest'ultima della grave responsabilità disciplinare ex art. 138 L.N. Il divieto contenuto nell'art. 54 R.N. è così formulato: "i notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi". Giova ricordare, che è opinione corrente in giurisprudenza che l'espressione "contratti" non è intesa in contrapposizione agli atti unilaterali, ma comprenda anche quest'ultimi per l'impossibilità di costruire concettualmente obblighi e conseguenti responsabilità del notaio diversi a seconda che egli rediga contratti o riceva atti unilaterali. L'importanza di delineare l'attività vietata al notaio ed individuarne con certezza i limiti scaturisce dalle conseguenze che discendono dalla violazione di tale divieto, sia in ordine al negozio giuridico rappresentato nel documento, quanto all'efficacia probatoria privilegiata del documento stesso, fino a giungere alla responsabilità disciplinare del notaio per aver ricevuto un atto vietato. La violazione, infatti, dell'art. 28 1° comma, n.1, L.N. è punita ai sensi dell'art. 138 L.N., con la sanzione disciplinare della sospensione da sei mesi ad un anno, mentre la norma contenuta nell'art. 54 R.N. non è fornita di una specifica sanzione. La recente sentenza della S.C., cassando la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 14 novembre 1996 che confermava la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dei 13 aprile 1996, con la quale un notaio veniva riconosciuto colpevole della violazione dell'art. 28 L.N. per aver redatto atti invalidi e per la violazione dell'art. 54 R.N. in relazione all'art. 28 L.N., ha mutato radicalmente un precedente orientamento giurisprudenziale. In particolare la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la norma dell'art. 28 n.1, comprendesse non solo gli atti vietati specificatamente dalla legge, ma anche tutti gli altri atti comunque contrari a disposizioni di legge, ossia non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale o sostanziale, per essi prevista a pena di inesistenza, nullità, od annullabilità. In alcune pronunce era stato ritenuto atto vietato anche il ricevimento di atti validi ma inefficaci, come l'alienazione del bene pignorato. Una parte della giurisprudenza di merito, quindi, e costantemente quella di legittimità, hanno ritenuto collegati gli articoli 28 L.N. e 54 R.N., ravvisando in quest'ultimo una specificazione del divieto posto dall'art. 28 L.N. e sanzionabile come quest'ultimo con la sospensione del notaio. Tale orientamento più rigoroso ha, presumibilmente, avuto origine dalla dottrina notarile che ha privilegiato il carattere pubblico della funzione notarile, la cosiddetta funzione di adeguamento, ritenendola prestazione professionale particolarmente complessa volta a soddisfare l'aspettativa delle parti alla stipulazione di un atto valido ed a garantire la certezza giuridica dei rapporti fra privati. Questa impostazione non è stata accolta dalla citata sentenza della S.C. che "rimeditando il problema," ha limitato il divieto contenuto nell'art.28 n.1, ai soli casi di nullità assoluta. A sostegno di tale tesi la Corte ha addotto diversi motivi ed elementi, accogliendo in modo incontrovertibile l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale di merito, che aveva da sempre criticato l'inclusione degli atti annullabili nella nozione di atto vietato ex art. 28 L.N., ed il collegamento tra gli articoli 28 L.N. e 54 R.N.. Il primo elemento, la S.C., lo rinviene nella stessa formulazione letterale dell'art. 28 n. 1 L.N. che corrisponde a quella dell'art. 24 dei T.U. 4900\1879, la quale aderiva all'art. 1122 c.c. del 1865, che stabiliva che l'illiceità della causa era riscontrabile quando era contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico. La S.C. ha recepito, in sostanza, la distinzione "tra norme proibitive" e "norme imperative," al fine di delimitare il divieto imposto dall'articolo 28 L.N. ai soli atti che risultino violare norme "proibitive." Gli atti proibiti dalla legge non comprendono gli atti annullabili od inefficaci, in quanto suscettibili di convalida o di ratifica. Gli atti annullabili sono, infatti, produttivi di effetti giuridici finché non segua l'annullamento giudiziale, la cui azione di accertamento costitutivo si prescrive in un termine che normalmente è di cinque anni. L'efficacia interinale del negozio annullabile, anziché essere rimossa con l'annullamento, può essere riconosciuta definitivamente con la convalida. Proprio in relazione alla possibilità della "conferma," la S.C. ha escluso che rientrino nella nozione di atti vietati ex art. 28 L.N., gli atti aventi ad oggetto trasferimenti di fabbricati ai sensi dell'articolo 17 e 40 della legge 28/02/1985, n. 47 quando la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti non dipenda dalla insussistenza della concessione edilizia o dalla inesistenza della domanda in sanatoria al momento della stipula dell'atto, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967. Si ritiene che, in queste ipotesi, spetterà al notaio, al quale sia stata contestata in sede ispettiva la nullità ex art. 17 o 40 della legge 47/1985, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni perché l'atto possa essere convalidato, se vorrà evitare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art.138 L.N.. Egli dovrà esattamente fornire la prova che la mancanza delle dichiarazioni e della documentazione dell'immobile trasferito non dipende dalla mancanza della concessione edilizia o dalla inesistenza della domanda di sanatoria, ovvero dalla edificazione in tempo anteriore alla legge urbanistica. Sul presupposto che, ai sensi dell'art. 253 R.N., il notaio ispezionato ha facoltà di far inserire nel verbale ispettivo proprie deduzioni, si pone il quesito se il notaio possa già produrre, a sua difesa, l'atto di conferma agli ufficiali ispezionanti al momento della sottoscrizione del verbale ispettivo, al fine di predisporre una sua difesa anticipata fin dal procedimento amministrativo di accertamento in cui si estrinseca l'attività di controllo sull'attività notarile eseguita dal Conservatore dell'Archivio Notarile e dal Presidente del Consiglio Notarile. D'altra parte la possibilità di partecipazione al procedimento del notaio ispezionato, consente una più completa valutazione dei fatti da parte degli ufficiali ispezionanti ed evita un appesantimento dell'attività istruttoria del Pubblico Ministero in relazione alla promozione dell'azione disciplinare. Esclusa, quindi, l'applicabilità dell'art. 28 n.1 L.N. agli atti annullabili, risulta strettamente conseguenziale che la violazione dell'art. 54 R.N. non costituisca una delle categorie degli atti espressamente proibiti dalla legge: il difetto di assistenza o di autorizzazione è, infatti, di norma, sanzionato con l'annullabilità dell'atto o in alcuni casi solamente con la sua inefficacia. Da alcuni autori, si sostiene che la violazione dell'art. 54 R.N. non è sanzionabile sul piano disciplinare, ma che nell'ipotesi in cui il notaio ometta di avvertire le parti del vizio dell'atto e salvo che queste insistano per la stipula, esonerandolo da responsabilità, egli incorra nella sola responsabilità civile. La S.C. ha stabilito, in proposito, un importante principio: così come affermato per gli atti annullabili, in caso di violazione dell'art. 54 R.N., il notaio sarà punibile con la censura o con l'avvertimento, e cioè con quelle sanzioni che sono previste dall'art. 136 L.N. per violazioni "innominate." In ordine a quest'ultima argomentazione, la S.C. ha poi specificato che, nella sola ipotesi in cui il notaio non abbia avvertito le parti dell'esistenza del vizio dell'atto da stipularsi, egli sarà punibile con le sanzioni disciplinari richiamate, oltre alla eventuale responsabilità civile. Il quesito che si pone, a questo punto, è se, su espressa richiesta delle parti, il notaio possa ricevere atti invalidi. Una parte della dottrina ammette la possibilità per il notaio di ricevere atti nulli, quando il divieto non risulti contenuto in un'espressa disposizione di legge, mentre la dottrina e la giurisprudenza dominanti non condividono tale soluzione. Per gli atti annullabili, si è ritenuto ammissibile il ricevimento dell'atto, quando le parti abbiano ricevuto un’adeguata informazione della sussistenza del vizio ed abbiano espressamente stipulato una dichiarazione di esonero da responsabilità per il notaio. Nella sentenza in esame, la S.C. sembra aver sovrapposto la responsabilità civile del notaio con quella disciplinare, giungendo alla conclusione che le sanzioni disciplinari ex art. 136 L.N. sono da irrogarsi solo quando manchi completamente l'informazione alle parti della sussistenza del vizio di annullabilità. Non può condividersi tale opinione, in quanto si ritiene che la responsabilità disciplinare del notaio attiene all'inosservanza di un dovere connesso ad un particolare rapporto che intercorre tra il notaio e la P.A., il quale certamente non può essere regolato o modificato dall'autonomia negoziale delle parti. Dal rilevato carattere disciplinare delle sanzioni previste dalla legge notarile, discende che per esse non può trovare applicazione il principio, proprio del diritto penale, nulla poena sine lege, e pertanto qualunque violazione di doveri inerenti al rapporto verso la P.A. può dar luogo alla responsabilità disciplinare del notaio per l'esistenza dell'art. 136 L.N., che appunto si riferisce non ad infrazioni ben precise e determinate, ma a mancanze indeterminate, o meglio determinate solamente dal fatto che I'infrazione commessa attiene alle funzioni notarili. Ma se ogni infrazione alla legge o al regolamento notarile commessa dal notaio deve essere punita con una sanzione disciplinare, nel caso in cui questa non sia stata espressamente specificata, troveranno applicazione l'avvertimento o la censura. D.ssa Francesca Miceli Conservatore presso l’archivio notarile di Milano Conservatore reggente dell’archivio notarile di Como 1) in Notariato, 1998, pag.7. A questa prima sentenza ha fatto seguito un’ulteriore decisione della medesima sezione della suprema corte: Cass. Civ. 19 febbraio 1998 n. 1766, pubblicata in Guida Normativa 1998 n. 55
TELEMATICA E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE Avevamo già detto, nella relazione presentata per il congresso di Roma (Allineamento automatico del Catasto in CNN- Attività, Speciale informatica, pag. 42 e seg.), che l’uso dello strumento telematico sarebbe stata l’occasione per innovare il tecnicismo della pubblicità immobiliare. Sembra finalmente di essere giunti ad un momento congiunturale dei due temi, pubblicità immobiliare e telematica che, entrati in collisione, dimostrano la necessità di un ripensamento delle procedure per non vanificare l’aspettativa di una pubblicità immobiliare di nuovo livello. L’esperienza ha dimostrato che l’introduzione di nuovi strumenti operativi, operata senza una attenta verifica dell’impatto che i nuovi strumenti producono sul sistema esistente, induce non poche disfunzioni, le quali, ancorché superate in parte con l’introduzione della "nuova meccanizzazione", lasciano ancora dietro di sé non pochi problemi sia operativi che giuridico-concettuali. Sul piano operativo è innegabile che lo sportello di ricezione delle formalità, invece di garantire maggior celerità, crea all’utenza, soprattutto nei grossi uffici, non poche difficoltà. Ben più grave è problema della opponibilità delle formalità che - in quanto contenenti imperfezioni, peraltro non tali da comportare la invalidità della nota ex art. 2665 c.c. - risultano di fatto irreperibili al ricercatore, nonostante i rimedi informatici recentemente introdotti attraverso le c.d. ricerche allargate. L’introduzione dello strumento telematico non è per la verità un fatto nuovo. Esso risale, quanto a previsione legislativa, al 1992 quando fu istituito un servizio telematico del quale il notariato avrebbe dovuto esser un polo. Mi risulta che attuazioni pratiche siano state realizzate presso le conservatorie di Genova e Verona, peraltro solo in via sperimentale e con le limitazioni che gli strumenti allora disponibili consentivano. Siamo ora alla soglia di fatti nuovi che se opportunamente utilizzati potrebbero consentire miglioramenti di vasta portata. Le novità sono le reti telematiche internet e intranet, la firma elettronica, la trasmissione per via telematica dei documenti con rilevanza di autenticità, la moneta elettronica. La concomitante insorgenza di tutti questi nuovi elementi potrebbe imprimere, anche alla pubblicità immobiliare, una accelerazione verso soluzioni avanzate e pertanto deve essere considerata una opportunità da cogliere. Al contempo si deve tenere ben presente che la giustapposizione di tutti questi nuovi fattori non produrrà risultati interessanti se non si sarà sottovalutata la necessità di ristudiare, in forma integrale, tutto il sistema, favorendo le innovazioni ed eliminando quanto costituisce retaggio del sistema cartaceo o addirittura manuale. Ho parlato sin qui di innovazione al tecnicismo della pubblicità immobiliare, lasciando volutamente fuori da questo contributo quanto potrebbe essere progettato in termini generali per la pubblicità immobiliare. In questi termini il quesito che si pone è quello se sia ormai giunto il momento di imprimere al sistema nuova rilevanza a base reale. Tale tentativo è abortito nell’attuale sistema informatico, viste le ben note difficoltà del catasto nel fornire identificativi attendibili. Penso però che questa prospettiva non vada abbandonata e ben possa coordinarsi, anche se più avanti nel tempo, con quanto è ora prospettabile. La tecnica telematica deve consentire l’accesso alla banca dati sia per le ispezioni sia per la introduzione dei dati. I due momenti del servizio aprono problemi diversi fra loro. Quanto alle ispezioni ed alle certificazioni dell’ufficio, si presenta il grave problema, sopra enunciato, della non reperibilità di note contenenti imperfezioni; note che, nel vigore dell’art. 2665 c.c., sarebbero valide ancorché non reperibili o, forse, reperibili con metodi probabilistici, i quali, in quanto tali, sono inaccettabili. La giurisprudenza ha sin qui fornito alcune indicazioni idonee a distinguere le imperfezioni della nota di trascrizione che ne producono la invalidità da quelle che tale effetto non hanno. Tali indicazioni, però, in quanto riferite a modalità operative "cartacee", non sono utilizzabili per i sistemi informatici, in quanto i sistemi di ricerca disponibili non possono esaurire la casualità dell’errore e pertanto distinguere quali tipi di errore inducano invalidità e quali no. Di qui, o si attribuisce ai metodi di ricerca ampliata valore legale così che, una volta esperite queste forme di ricerca con esito negativo, si possa affermare che la nota, pur esistente nel sistema informatico, non è valida e quindi non opponibile, oppure si inventano nuovi elementi di rilevanza ai fini della opponibilità della nota. La proposta innovativa che ritengo sia proponibile è quella di attribuire al codice fiscale, già esistente nel sistema informatico, rilevanza assoluta per la ricerca nominativa. Ne conseguirebbe che l’ufficio che sovrintende al rilascio dei codici fiscali dovrebbe essere in condizione di fornire, in presenza di dati identificativi certi, il codice fiscale attuale indicando altresì i codici fiscali erroneamente attribuiti in precedenza alla medesima persona. Quanto alla introduzione dei dati, la proposta che sembra di poter avanzare, è quella di unificare in un solo documento da trasmettere in via telematica il contenuto della nota e del titolo ovvero trasmette in via telematica il titolo formulato in maniera tale da consentire al sistema informatico di estrapolare quei dati che la normativa attuale indica come contenuto della nota. Inoltre dovrà essere previsto che il titolo contenga tutto quanto è necessario ai fini della voltura automatica, così che la trasmissione di un unico documento assolva alla intera funzione documentale, immobiliare, civilistica e fiscale. L’ufficio di conservazione della pubblicità immobiliare avrà il vantaggio, non trascurabile, di eliminare la fastidiosa procedura di controllo di corrispondenza tra la nota e il titolo che tanto incide sul tempo di ricezione delle formalità. Alberto Gallizia notaio in Milano INFORMATICA E NOTARIATO ALFABETIZZAZIONE DELLA CATEGORIA. In argomento la commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato ha scelto come coordinatore dell’apposita "sottocommissione" il collega Giulio Grilli, che ricopre analogo incarico nell’ambito di Federnotai. Diviene realtà quella stretta collaborazione fra Sindacato e Consiglio Nazionale da molti auspicata. I tempi di realizzazione della iniziativa si sono forse dilatati rispetto a quanto sarebbe stato possibile operando a livello locale; in compenso sarà possibile avere una visione d’insieme dell’alfabetizzazione notarile e garantire un livello di alfabetizzazione più omogeneo. I Colleghi oggi collegati ad Internet e muniti di una E-mail sono oltre mille! Considerando che circa altrettanti notai (distribuiti in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio nazionale) si sono iscritti ai corsi di alfabetizzazione, sembra ragionevole ritenere che entro l’estate vi sarà un terzo (se non quasi la metà) della categoria in grado di comprendere i fondamenti della informatica di oggi.
SMAU ’97 Lo Smau 1997 non presentava novità di particolare rilievo. La più importante novità del Comdex (la più importante fiera dell’informatica del mondo, che si svolge negli Stati Uniti) e del CeBit (la più importante fiera europea e la seconda più importante del mondo) è data dalle prospettive commerciali della crittografia e della firma elettronica (in materia allo Smau non vi era un apposito padiglione e non è stato quindi possibile reperire alcuna particolare informazione/novità).Della firma elettronica e della sua importanza si dirà appresso nell’ambito della sezione dedicata al CeBit ’98. Allo Smau erano rappresentate alcune Software House notarili, per cui si è data l’opportunità di verificare le innovazioni da esse prodotte. In sintesi estrema si può rilevare quanto segue: nessuna società ha apportato dal 1996 novità significative ai propri prodotti in commercio, sebbene (questa è sì una novità) tutte dichiarino di lavorare ad una versione in Windows dei loro prodotti. Ma al di là delle parole, allo Smau, mancavano ancora i fatti. Non erano presenti allo Smau i prodotti realizzati da Ipsoa e da Sau (o, almeno, non è stato possibile reperirli nell’indice degli espositori e dei prodotti esposti). L’ultima release del prodotto realizzato da Sau aveva implementato già metodi di gestione dell’atto molto interessanti, ma mancava di una analisi del flusso di lavoro e di una gestione integrata della pratica che (è stato riferito da utenti della società) esiste in versione Beta, non ancora distribuita agli utenti. In una demo presso il mio studio, ho potuto vedere il prodotto della IPSOA: la parte della gestione dell’atto era stata ben sviluppata ed era di uso gradevole. Mancava, invece del tutto la parte relativa alla gestione ed alla organizzazione del flusso di lavoro. Il programma prevedeva una sottospecie di pratica virtuale (più virtuale che reale: da riconcepire integralmente !). Ted: i problemi segnalati nella recensione dell’anno scorso non sono stati superati se non per aspetti di dettaglio. A ciò si aggiunge una maggiore instabilità del sistema in seguito alla migrazione su Windows ’95. Gli errori commessi da chi ha fatto l’analisi del software, soprattutto in ordine alla configurazione ed alla interazione delle basi dati, ne fanno un prodotto purtroppo non utilizzabile da uno studio che abbia dimensioni medio/grandi. Uno studio mono-notaio con pochi dipendenti lo può utilizzare come forma di primordiale automazione, che presenta però limiti non solo sul piano della affidabilità della base dati e della composizione degli atti, ma anche in materia di gestione della contabilità e delle scadenze. Purtroppo le speranze che aveva destato il fatto che per prima tale società ha prodotto un software notarile scritto integralmente per ambiente Windows sono andate gravemente deluse. Generale Sistemi: ha presentato allo Smau una interfaccia in Windows per la gestione delle pratiche dello studio. La buona notizia è che l’analisi del flusso di lavoro è ben fatta; la cattiva notizia è che anche al Congresso di Stresa la Generale Sistemi mostrava un abbozzo di ciò: da allora alla fine del 1997 era possibile realizzare molto di più. Infatti l’interfaccia elaborata da Generale Sistemi non ha ancora i collegamenti con la rimanente procedura attualmente in commercio, se non per aspetti del tutto episodici e secondari. Non convincono ancora gli sforzi della Generale Sistemi per approdare ad una procedura e ad un servizio in linea con gli standard di oggi. Oggi occorre essere estremamente cauti nel decidere investimenti in prodotti informatici: prima di farlo occorre esser certi che si acquisti qualcosa che non sia già del tutto obsoleto (allo scopo è consigliabile rivolgersi allo sportello informatico del Consiglio Nazionale del Notariato, ovvero al responsabile informatico del Sindacato più vicino territorialmente). L’acquisto di un prodotto obsoleto può convenire solo se è possibile prevederne un immediato ritorno in termini di risparmio o di velocizzazione del lavoro. OA Sistemi: è divenuto Solution Provider della Micorsoft e lavora ad una versione in Windows ’95 della sua procedura in DOS. I limiti della procedura, attualmente installata in quasi un migliaio di studi notarili, sono per lo più legati all’ambiente DOS. Per la procedura in Windows la società ha migliorato l’analisi complessiva della procedura notarile, ampliandola con aspetti di gestione del flusso di lavoro, perfezionando lo scadenziere. Purtroppo la versione Beta del programma non sarà disponibile prima dell’estate (vuol dire che una installazione del nuovo prodotto non sarà possibile per gli utenti OA prima del gennaio 1999: c’è da augurarsi che non vi siano ritardi ulteriori, perché il cambio della procedura in corso d’anno è assai noioso e costoso!). Infonot: si tratta del nuovo prodotto realizzato dalla associazione dei notai AIN. Il prodotto visto in una demo di circa 90 minuti al Congresso del Notariato a Roma è assai convincente. Vi è una intelligente analisi del flusso del lavoro, una interfaccia gradevole e standard, utilità di vario genere assai innovative (ad esempio il lettore di atti, che consente di collazionarne il contenuto, impiegando una sola persona). Poiché lo studio notarile che raggiunge un livello così avanzato di informatizzazione gestisce numerosissimi database (in interazione fra loro), occorre essere prudenti e non abbandonarsi ai facili entusiasmi. Si tratta dell’unico software non utilizzato su strada nel mio studio per un periodo di almeno 4 mesi, per cui non sono in grado di essere certo della sua stabilità effettiva e della adeguata configurazione delle basi dati. SIS: si tratta di una procedura in ambiente DOS, di cui non era disponibile neppure una demo in ambiente Windows. I comandi e la strutturazione sono sembrati di vecchissima concezione, per cui non sembra in nessun caso, per ora, un prodotto su cui migrare.
CEBIT ’98: La fiera di Hannover ha dedicato alla firma elettronica, alla sicurezza informatica ed al commercio elettronico ben due padiglioni. Quasi duecento società esponevano sistemi hardware e software per generare sicurezza dei dati e delle transazioni elettroniche. Lo stato dell’arte prevede già la generazione di carte intelligenti che memorizzano i dati di uno o più parametri biometrici (impronte digitali, retina, forma del viso, ecc.): tali carte intelligenti sono invalide se non personalizzate con tali dati e non funzionano se il possessore ha dati biometrici divergenti da quelli memorizzati sulla carta. Tale sistema di identificazione è il più sicuro in comune commercio e certamente più affidabile dell’identificazione di un soggetto a mezzo di un pubblico ufficiale abilitato (il pubblico ufficiale identificatore occorre solo al momento della sua emissione). Simili documenti di identità sono previsti dalla L. 59/1997 e il Comune di Milano ha iniziato una sperimentazione in materia. Analoga sperimentazione è prevista da parte del Ministero di Grazia e Giustizia per l’identificazione di soggetti che devono essere abilitati ad accedere a strutture di massima sicurezza (uffici centrali, carceri, procure della repubblica, ecc.). Il costo di simili apparecchiature e tecniche è oramai irrilevante. La Germania è in Europa assolutamente all’avanguardia in materia (è l’unico paese ad avere in Europa un algoritmo di crittografia sviluppato da una società nazionale, per cui non ha necessità di utilizzare prodotti USA o Israeliani) e numerose sono le società che hanno già procedure certificate secondo gli standard internazionali di sicurezza IT-Sec. La Germania si è dotata nel settembre di quest’anno di una legislazione molto valida sul piano tecnico, ed ha già dal 1° novembre del 1997 un regolamento dettagliato che ha consentito agli imprenditori di indirizzare i propri progetti ed i propri investimenti. Esistono già tre cataloghi di norme di attuazione tecnica, prodotti dal BSI e dalla Regulierungsbehörde für Telekommunikation, diffusi in ambito accademico, aziendale e delle libere professioni, per favorire il più ampio dibattito possibile in ordine al loro contenuto. Le norme tecniche di attuazione costituiscono una specificazione (non vincolante) dei principi espressi in modo già sufficientemente dettagliato dal regolamento di attuazione della legge sulla firma digitale. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha avviato un intenso scambio di informazioni e di know how sia con la Bundesnotarkammer (il CNN Tedesco), sia con l’associazione Teletrust, in cui sono rappresentati enti pubblici, imprese e categorie sociali professionali tedesche. L’obbiettivo è di armonizzare il più possibile il patrimonio di conoscenze (e quindi, in prospettiva anche l’approccio normativo) al fenomeno della firma digitale.
INTRANET DEL NOTARIATO La sperimentazione operativa è iniziata e presto tutti i Colleghi interessati potranno farne parte. Che si tratti di una scelta dettata dai tempi e non da velleitarismi informatici, è dimostrato (anche) dal fatto che in Germania si è iniziata una analoga realizzazione, allo scopo di gestire la posta elettronica fra i notai, una forma di certificazione della firma elettronica dei notai e per gestire, in modo accessibile a tutti i notai (ma inaccessibile ai terzi) la banca dati giuridica del notariato tedesco. In prospettiva in Germania si procederà per via telematica alle intavolazioni, mentre ancora non si parla di interazione con i registri delle imprese.
ACQUISTO DI HARDWARE Attualmente è possibile acquistare un computer di marca (Compaq, HP, IBM, Siemens, Olivetti, ecc.) adatto alle esigenze di uno studio notarile per circa £. 2.500.000 più IVA. Caratteristiche tecniche minime: Pentium II 233 Mhz, Disco Fisso da 4 Gb, Memoria Ram 32 Mb, Cache 524 Kb, Lettore CD 18 X, Scheda audio 64 Kb, Scheda video da almeno 2 Mb, Mouse, tastiera, lettore floppy disk (video escluso). Salvo per ampliare reti già esistenti, è sconsigliato creare reti su cavo coassiale di rete, essendo ormai definitivamente affermate sul mercato le reti con Hub e cavi con spine del tipo RJ 45. Un video 14 pollici di buona qualità non costa più di £. 450.000 più IVA. I modem variano da £. 350.000 a lire 800.000 e devono avere una velocità non inferiore a 36,6 Kb.
CONSIDERAZIONI DI SINTESI In materia di software notarile sembra evidente che l’attenzione riservata dagli organi di categoria ha determinato l’avvio di una evoluzione positiva che non può dirsi ancora conclusa. Fa molto ben sperare la nascita del prodotto Infonot, di cui spero di potere redigere una recensione, visitando lo studio di un collega che lo ha in uso da almeno 3 mesi, per verificarne le funzionalità ed il grado di accettazione da parte dei collaboratori di studio (e del notaio stesso). E’ auspicabile che nessun notaio accetti di essere fatto oggetto di offerte commerciali che non rispecchiano i prezzi di mercato, e ciò non solo a tutela dei propri interessi, ma anche a salvaguardia di quelli della categoria: la prospettiva di guadagni troppo facili ha invogliato più di una società informatica e svolgere una politica del mordi e fuggi, che ha avuto gli esiti che ormai tutti sappiamo. Per quanto concerne la crittografia e la firma digitale, in Italia si gioca una partita importantissima per la riuscita della riforma della P.A.: per un suo esito felice occorre che anche in Italia il mercato recepisca e diffonda standard di crittografia e firma digitale che siano in linea con quelli degli altri paesi EU (in prima linea) ed extra EU. Benché siamo stati il primo paese in Europa a promulgare una legislazione in materia, Germania, Francia e Inghilterra hanno già una esperienza ultraquinquennale di certificazione degli standard di sicurezza informatica: sarebbe auspicabile che, nello sviluppare la normativa in materia, l’Italia esca da un certo (anche un po’ presuntuoso) isolazionismo, per riferirsi apertamente alle esperienze sviluppate in altri paesi (anche se privi di una legge ad hoc). Certo è stato rischioso emanare il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (regolamento in materia di firma elettronica) senza avere preventivamente ottemperato ai doveri imposti dalle direttive EU 96/9 11 marzo 1996, 83/198 del 28 marzo 1983 modificata da ultimo dalla direttiva 94/10 del 23 marzo 1994 in materia di standard : il vicedirettore della XIII direzione generale della Commissione Europea, che si occupa di firma digitale e crittografia, ha sottolineato l’illegittimità di un simile modo di procedere in un recente incontro di lavoro. Sembra opportuno, inoltre, che il lavoro svolto dalle Nazioni Unite (nella Commissione UNCITRAL) e dell’ OECD abbia la più ampia diffusione possibile nell’ambito non solo della Categoria, ma anche delle aziende e delle istituzioni accademiche. Il fine precipuo delle normative emanate non è quello di rendere possibile un genere nuovo di transazione (già ampiamente utilizzato nel mondo commerciale), bensì di favorire la interoperabilità e la standardizzazione delle tecniche: ciò può urtare contro gli interessi dei soggetti che già operano nel settore delle transazioni elettroniche, senza utilizzare le tecniche standard suggerite dalla nuova normativa. Il notariato non è interessato ad appoggiare sistemi di firma e di validazione che non siano assolutamente standard ed in linea con i principi internazionali di sicurezza delle transazioni informatiche (IT-Sec), a pena di gravi rischi per la sua credibilità (il notaio, quale certificatore, è per definizione il custode di taluni fondamentali standard della civiltà e del commercio giuridici. Solo criteri di certificazione delle chiavi di crittografia e firma conformi ai migliori standard di sicurezza possono essere considerati adatti a dare ad un documento elettronico la medesima certezza di un documento cartaceo. In generale i paesi anglosassoni avversano il tipo di organizzazione giuridica che i paesi di civil law intendono dare al fenomeno della certificazione elettronica e della firma digitale, in quanto nei loro ordinamenti giuridici manca la tradizione e la cultura della certificazione (prevalendo invece il pragmatismo dell’analisi economica del diritto). Per essi la sicurezza delle transazioni elettroniche è un fattore legato esclusivamente a fattori tecnici (o negoziali) e rifiutano in toto l’idea che (come in Italia e in Germania) il legislatore possa (e voglia) definire e standardizzare i livelli di sicurezza (tecnica) mediante strumenti giuridici e mediante la definizione della valenza giuridica della firma elettronica. Esiste, infine, un tentativo di limitare la possibilità dell’uso della crittografia (o di subordinarlo al deposito della chiavi di firma e di cifratura presso un ente statale): si tratta di un attacco immane alla privacy ed alla sicurezza individuale, visto che in tal caso organi di polizia (segreta o militare) avrebbero accesso via rete a tutte le informazioni che sulla rete hanno transitato. Per fortuna il responsabile del Ministero dell’Interno Federale Tedesco per la sicurezza e la cittografia è persona di vedute non ristrette ed avversa l’introduzione di una normativa limitativa della crittografia (ed in tal senso spinge in sede di Commissione Europea). E’ evidente che il deposito presso il nostro studio di chiavi di firma o di crittografia, la cui ostensione ci possa essere ordinata (senza neppure poterlo riferire al nostro cliente) è un male terribile cui in Italia non potremmo più sottrarci, visto che il regolamento di attuazione dell’art. 15 della legge 59/1997 prevede espressamente il diritto di chiunque di chiederci il deposito della sua chiave segreta. Custodire tali chiavi, senza potere però rifiutarne l’estensione in base ad una normativa limitativa della crittografia, è un non senso contro il quale occorrerà essere vigili. In Germania il Notariato, infatti, ha preferito far inserire nella normativa sulla firma digitale due principi a tutela della categoria : 1) il divieto generalizzato di procedere a qualsiasi forma di deposito della chiave privata ; 2) la distinzione di principio fra chiavi di firma e chiavi di crittografia. Riccardo Genghini notaio in Cinisello Balsamo Fior del Mal IL PRESIDENTE INESISTENTE Sotto le mura rosse di via Flaminia era schierato l'esercito dei presidenti d'Italia. GianCarlomagno doveva passare in rivista i presidenti. Già da più di tre ore erano lì; faceva ancora caldo; era un pomeriggio d'autunno, un po' coperto, nuvoloso; nei doppiopetti grigi si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è detto che qualcuno in quell'immobile fila di presidenti già non avesse perso i sensi o non si fosse assopito, ma il doppiopetto grigio li reggeva impettiti seduti sulle sedie tutti a un modo. D'un tratto, tre squilli di tromba: le piume delle chiome sussultarono nell'aria ferma come a uno sbuffo di vento, e tacque subito quella specie di mugghio marino che s'era sentito fin qui, ed era, si vede, un russare di presidenti incupito dai colletti inamidati. Finalmente ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, GianCarlomagno, su un cavallo che pareva più grande del naturale, senza barba sul petto, le mani sul pomo del sigillo. Regna ed esterna, esterna e regna, dài e dài, pareva un po' invecchiato, dall'ultima volta che l'avevano visto quei presidenti. Fermava il cavallo a ogni presidente e si voltava a guardarlo dal su in giù - E chi siete voi, presidente d'Italia? -Salomon di Bologna, sire! - rispondeva quello a tutta voce, alzando gli occhiali e scoprendo il viso accalorato, e aggiungeva qualche notizia pratica, come sarebbe: - Cento notai, trecentocinquanta praticanti, quattrocento computer, cinque anni di presidenza. -Sotto coi bolognesi, presidente! - diceva GianCarlomagno, e toc-toc, se ne arrivava a un altro capo di distretto. -Ecchisietèvoi, presidente d'Italia? - riattaccava. - Ulivieri di Napoli, sire! - scandivano le labbra appena il vetro degli occhiali scuri s'era sollevato. E lì: - Duecento notai scelti, settemila praticanti, venti associazioni. Vincitore del pagano Pannella, per grazia di Dio e gloria di GianCarlo re dei notai italiani! - - Ben fatto, bravo il partenopeo, - diceva GianCarlomagno e ai consiglieri del seguito: - Magrolini quei redditi dichiarati, aumentategli la biada. - E andava avanti: - Ecchisietevòi, presidente d'Italia? - ripeteva, sempre con la stessa cadenza Tàtta-tatatài-tàta-tàtatatàta... - Bernardo di Torino, sire! Vincitore di Barone e Galiferno. - - Bella città Torino! Città di belle donne - e al seguito. -Vedi se lo passiamo di grado -. Tutte cose che dette dal re fanno piacere, ma erano sempre le stesse battute, da tanti anni. -Ecchisietevòi, con quel distintivo che conosco? - -Conosceva tutti dal distintivo che portavano al bavero del doppiopetto grigio, senza bisogno che dicessero niente, ma così era l'usanza che fossero loro a palesare il nome e il viso, forse perchè altrimenti qualcuno, avendo di meglio da fare che prendere parte alla rivista, avrebbe potuto mandar là il suo doppiopetto grigio con un altro dentro. - Alardo di Novara, del Duca di Chieri...- - In gamba Alardo, cosa dice il papà, - e così via. Tàtta-tatatài-tàta-tatàta... - Gualfré di Brescia! Notai centocinque tranne quelli rimasti senza sede! - Ondeggiavano i colletti inamidati. -Uggeri Danese! Namo di Baviera! Palmerino d'Inghilterra! - Veniva la sera. I visi, di tra la ventaglia e la bavaglia, non si distinguevano neanche tanto bene. Ogni parola, ogni gesto era prevedibile ormai, e così tutto in quella guerra durata da tanti anni, ogni scontro, ogni intervento, ogni discorso, condotto sempre secondo le regole, cosicché si sapeva già oggi per domani chi avrebbe vinto le elezioni, chi perso, chi sarebbe stato presidente, chi segretario, a chi toccava restare censurato e chi se la sarebbe cavata con una ramanzina e una culata per terra. - E voi?- Il re era giunto di fronte ad un presidente dal doppiopetto tutto bianco avorio; solo una righina nera correva torno torno ai risvolti della giacca, per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni cucitura, sormontata sul colletto inamidato da una cravatta cangiante d'ogni colore dell'iride. - E voi lì, messo su così in pulito, anche di coscienza...- disse GianCarlomagno che, più la guerra durava, meno rispetto della pulizia nei presidenti gli capitava di vedere. - Io sono - la voce giungeva metallica da dentro il colletto inamidato, chiuso, come fosse non una gola ma lo stesso amido del colletto a vibrare, e con un lieve rimbombo d'eco, - Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, presidente di Selimpia Citeriore e Fez! - - Aaaah... - fece GianCarlomagno e dal labbro di sotto, sporto avanti, gli uscì anche un piccolo strombettio, come a dire: "Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco!". Ma subito agrottò le ciglia.- E perchè non alzate gli occhiali e non mostrate il vostro viso? - Il presidente non fece alcun gesto; la sua destra inguantata si serrò più forte alla sedia, mentre l'altro braccio che reggeva il sigillo, parve scosso da un brivido. Dico a voi, ehi, presidente! - insistè GianCarlomagno. - Com'è che non mostrate la faccia al vostro re? - La voce uscì netta dal colletto inamidato. - Perchè io non esisto, sire. - O questa poi! - esclamò l'imperatore. -Adesso ci abbiamo in forza, anche un presidente che non esiste! Fate un po vedere.- Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con mano ferma ma lenta sollevò il colletto inamidato. Il colletto era vuoto: Nel doppiopetto bianco non c'era dentro nessuno. - Mah, mah! Quante se ne vedono! - fece GianCarlomagno. - E com'è che fate a prestar servizio, se non ci siete? - - Con la forza di volontà - disse Agilulfo - e la fede nella santa causa! - - E già, e già, ben detto, è così che si fa il proprio dovere. Bè, per essere uno che non esiste, siete in gamba! - Agilulfo era il serrafila. L'imperatore ormai aveva passato la rivista a tutti; voltò il cavallo e s'allontanò verso il reale studio. Era vecchio, e tendeva ad allontanare dalla mente le questioni complicate. La tromba suonò il segnale del rompete le righe. Ci fu il solito sbandarsi delle sedie, i presidenti scendevano da quelle, muovevano le gambe per sgranchirsi, i consiglieri portavano via le sedie per lo schienale. Poi dall'accozzaglia e il polverone si staccarono i presidenti, aggruppati in capannelli svettanti di capigliature colorate, a dar sfogo alla forzata immobilità di quelle ore in scherzi ed in bravate, in pettegolezzi di recapiti e repertori. Agilulfo fece qualche passo per mischiarsi a uno di questi capannelli, poi senz'alcun motivo passò a un altro, ma non si fece largo e nessuno badò a lui. Restò un po' indeciso dietro le spalle di questo o di quello, senza partecipare ai loro dialoghi, poi si mise in disparte. Era l'imbrunire; il doppiopetto bianco panna spiccava isolato sull'asfalto. Agilulfo, come se ad un tratto si sentisse nudo, ebbe il gesto d'incrociare le braccia e stringere le spalle. Poi si riscosse e, di gran passo, si diresse verso gli uffici. Giunto là, trovò che il governo dei distretti non veniva compiuto secondo le regole, sgridò i segretari, inflisse punizioni ai consiglieri, ispezionò tutti i repertori, redistribuì le mansioni spiegando minuziosamente a ciascuno come andavano eseguite e facendosi ripetere quel che aveva detto per vedere se avevano capito bene. E siccome ogni momento venivano a galla le negligenze del servizio dei colleghi presidenti, li chiamava ad uno ad uno, sottraendoli con discrezione alle dolci conversazioni oziose della sera, e contestava con discrezione ma con ferma esattezza le loro mancanze, e li obbligava uno ad andare di picchetto ai recapiti, uno di scolta, l'altro giù di pattuglia e così via. Aveva sempre ragione, e i presidenti non potevano sottrarsi, ma non nascondevano il loro malcontento. Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, presidente di Selimpia Citeriore e Fez era certo un modello di presidente; ma a tutti era antipatico. E fu così che anche Calvino finì MAL
Esperienze "Esperienze" è la rubrica – aperta, come le altre di questo giornale, al contributo di tutti - che ospita il prodotto degli sforzi professionali di chi, di fronte ai problemi, cerca di darvi soluzione con un buon grado di approfondimento. Il che, ormai, non comporta solo ricerche di giurisprudenza o di dottrina, ma, talvolta, richiede anche una impegnativa ricerca e confronto di norme. Perché lo sforzo non vada disperso pubblichiamo le tabelle che seguono a cura di Massimo Caspani e Federica Giazzi.
Conferimento di AZIENDA in società
Conferimento di IMMOBILI in società
Utili da leggere a cura di Franco Treccani DIRITTO AMMINISTRATIVO L’erompere delle autorità amministrative indipendenti (A. Predieri, ed. Passigli, 1997 L.24.000). Siamo debitori al prof. Alberto Predieri di un lavoro di concettualizzazione destinato a rinverdire e rinvigorire il novero delle nozioni istituzionali e forse anche a contribuire alla restituzione di qualche dignità giuridico-istituzionale alla nostra categoria. Dopo la lettura di questo agile (ma non facile) volumetto, già positivamente recensito da A. Pera su "Il Sole 24-Ore" del 26.10.1997 pag.30, sorge spontaneo il dubbio che il nostro ruolo non sia totalmente estraneo alla categoria delle autorità (non amministrative) indipendenti, costituendone - anzi e forse - l’esempio ante litteram. Il non perfetto allineamento di tesi sostenute dall’Antitrust e dagli Organi direttivi del notariato fa sorgere l’ulteriore dubbio che ci si trovi di fronte ad una prima manifestazione di potenziale conflitto tra autorità indipendenti (amministrative e non). Le autorità amministrative indipendenti sembrano costituite per effettuare e svolgere interventi talora inconciliabili con la logica del potere riconosciuto istituzionalmente anche alle autorità indipendenti non amministrative, sia in ordinamenti statuali costituzionali sia in ordinamenti metacostituzionali nascenti (qual è quello europeo). Tuttavia queste "autorità" (amministrative e non) pare siano costrette ormai per lungo tempo a dover convivere ed a confrontarsi, non senza problemi di osmosi di potere. In caso di serio contrasto chi dovrà intervenire? E’ corretta l’attuale composizione di un organo di giurisdizione quale il CSM? Tra tutte le notazioni e gli spunti interessanti che si rinvengono nel testo, appare particolarmente significativa l’individuazione dei compiti e delle funzioni politicamente demandati alle autorità indipendenti, che vengono sintetizzati nei concetti di "eterocompensazione" ed "eterocorrezione" (cfr. pag.75 e ss.). Ritengo che valga la pena di leggere questo stimolante testo e di riflettere sul contenuto, che – ribadisco – per certa parte ci coinvolge sicuramente. DIRITTO CIVILE: TEORIA GENERALE, CONTRATTI Contratto vitalizio assistenziale Merita un richiamo la nota a Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825 in Giust.civ. 1997, I, 2233, a cura di Rita Ceccarelli, nella quale si stigmatizza come la sentenza riconosca in modo esplicito e definitivo il connotato della atipicità a quella fattispecie contrattuale definita come "contratto di assistenza vitalizio". "L’accordo con il quale una parte, in corrispettivo del trasferimento di un immobile o della cessione di un capitale, si obbliga a fornire all’altra prestazioni alimentari od assistenziali, per tutta la durata della vita, non è un sottotipo di "rendita vitalizia" ma un contratto atipico di assistenza (o c.d. "vitalizio improprio"), al quale pertanto non si applica la speciale disciplina del contratto di rendita, sub art.1878 c.c., in tema di inadempimento, bensì la disciplina generale per tale evenienza prevista dall’art.1453 stesso codice." Per vero già E. Stella-Richter in nota a Cass. 11 dicembre 1995 n.12650 in Riv.Not. 1996, II, 236 (poi più diffusamente in Notariato 1996, n. 2, 125) individuava tre distinte fattispecie di contratto di rendita: 1 – il contratto di rendita vitalizia, che consiste nel corrispondere al cedente una somma di denaro periodica per tutta la durata della sua vita, a fronte della cessione di beni o di un capitale (vitalizio tipico); 2 – il contratto di "assistenza vitalizio", che consiste nell’obbligo di prestare assistenza morale e spirituale (quali compagnia, accompagnamento e sostegno morale) al cedente per tutta la durata della sua vita a fronte della cessione di beni o di un capitale (vitalizio atipico); 3 – il contratto di "mantenimento o vitalizio alimentare" che consiste nel somministrare vitto ed alloggio al cedente per tutta la durata della sua vita, sempre a fronte della medesima cessione di beni o di un capitale (vitalizio atipico). Credo sia ormai giunto il momento di prendere buona nota di questi interventi (giurisdizionali e dottrinali), per una costante e corretta applicazione dell’istituto da parte nostra. In questo senso potrà essere utile anche la lettura del commento a Cass. 19 febbraio 1996, n.1280 di M. Atelli in Guida al Diritto 1996, n.16, 45 e la prosecuzione dell’analisi operata da R. Ceccarelli dove si individua: il genus del vitalizio atipico nel contratto di "assistenza vitalizio" e le species nei contratti di "assistenza alimentare" e di "mantenimento"; la prestazione oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto in un facere infungibile (anziché in un dare, come nel vitalizio tipico); la fiducia (intuitus personae) come elemento caratterizzante l’interesse del creditore; la risoluzione come unico rimedio (anziché l’esecuzione in forma specifica come nel vitalizio tipico) a fronte di situazioni patologiche; la durata (e non anche l’esecuzione periodica come per il vitalizio tipico) quale elemento caratterizzante; l’alea, come elemento portante di tutti i contratti vitalizi; la causa del vitalizio atipico nello scambio di bene/i contro mantenimento o assistenza, per modo che questi ultimi assurgono da motivi ad elementi contrattuali; la ricostruzione della disciplina giuridica dei contratti atipici mediante applicazione, in primis, delle disposizioni dettate per la tipica rendita vitalizia ed eventualmente, poi, delle disposizioni relative all’obbligazione alimentare ex lege (se compatibili). Tesi - questa - sostenuta in linea generale dal Messineo contro l’opinione del De Nova. Contratto di cessione volontaria di aree in corso di esproprio P. Cerasi in Notariato 1997, n. 5, 408 nella nota a Cass. 29 gennaio 1997 n. 922 individua la fonte normativa del contratto di cessione volontaria nell’art. 12 della L.22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato dal D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito con modificazioni nella L. 27 giugno 1974, n. 247). La cessione in oggetto ha come presupposto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da effettuarsi sull’area esproprianda e si inserisce nel procedimento espropriativo concludendolo, così da rendere inutile il decreto di esproprio. Molto interessante per i pratici l’ultimo capitolo relativo ai profili formali e fiscali, dal quale si ricava quanto segue: forma: scritta ad substantiam ex art.1350 n.1 c.c. (ai fini della trascrivibilità dell’atto ex art. 2643 n.1 c.c.); certificato di destinazione urbanistica: non necessario se l’atto inerisce a fase espropriativa (ex art.18 L.47/’85); INVIM: non dovuto (ex art.2 u.c. D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643); imposta di registro: fissa (ex art.1 penultimo comma della Tariffa, parte prima del D.P.R. n.131/’86); imposte ipotecaria e catastale: esente (ex artt.1 e 10 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n 347); bollo: esente (ex art.22 Tabella all. B al D.P.R. n. 642/’72); prezzo: problema molto travagliato (ma molto interessante anche per una riflessione politica sulla vicenda prezzo!), che comporta necessariamente la lettura del relativo capitolo. DIRITTO CIVILE: BENI E DIRITTI Vincoli di destinazione e regolamento condominiale contrattuale Così si intitola la nota a sentenza di Francesco Olivo, riportata sul n. 9/’97 (settembre, parte prima) pag.2186 di Giustizia Civile, relativa a Cass. 28.1.1997 n. 854, massimata: "Il divieto di parcheggio nelle aree condominiali approvato all’unanimità da tutti i condomini e previsto nel regolamento di condominio si configura come clausola contrattuale giacché limita il diritto al godimento delle parti comuni spettante ai condomini in quanto tali, investendo direttamente i poteri e le facoltà che ai singoli condomini competono iure dominii sulle parti medesime. Ne consegue che ogni sua modificazione, incidendo parimenti sui diritti e gli obblighi di ciascun condomino, deve assumere carattere convenzionale ed essere accettata da tutti i condomini." La nota assume un rilievo di particolare interesse nella misura in cui ripropone il tema dell’individuazione della categoria dei vincoli di destinazione; richiama la definizione del Confortini (vincolo di destinazione come "effetto di un atto di destinazione idoneo a perseguire lo scopo della volontà", Vincoli di destinazione, in Dizionario di diritto privato, diretto da N. Irti, I, Milano 1980, 881); conferma la molteplicità delle figure di vincolo (si pensi anche ai finanziamenti dei soci); ribadisce l’unitarietà della categoria evidenziando una catena conseguenziale (circolare), atto – vincolo – scopo (da perseguire), riscontrabile ogniqualvolta si individui una di queste (pag.2188); riconosce – in specie - lo scopo come il "trait d’union" tra i diritti reali e il principio di autonomia contrattuale; individua una nuova utilitas nell’ambito delle situazioni reali contrapponendosi in tal modo al numerus clausus (dei diritti reali) e giudicando insufficienti e inidonee le categorie tradizionali per un’analisi corretta (servitù; oneri reali: obligatio propter rem). La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene possibile individuare due diverse tipologie: i vincoli "diretti" (per es. nel regolamento di condominio il divieto di destinare un immobile a studio dentistico; l’obbligo di destinare un immobile ad uso esclusivamente abitativo; ecc.), con cui si pongono alla res – tramite giudizio ex ante – divieti di destinazione determinati in modo preciso o vengono individuati in modo positivo i soli usi possibili di un bene; i vincoli "indiretti" (per es. nel regolamento di condominio il divieto di scuotimento, esalazioni, vibrazioni, turnazione nell’uso alberghiero, ecc.), con cui si individuano – tramite giudizio ex post - gli effetti che si vogliono evitare dalla destinazione di un bene ad un determinato utilizzo o gli effetti che si vogliono perseguire mediante una determinata destinazione del bene (pag.2190). Il regolamento di condominio istituisce un vincolo di destinazione. Se ne possono individuare tre diverse tipologie: 1 – assembleare (ex artt.1138 cc e 1136 co.2 approvato senza il consenso di tutti i condomini, attiene all’amministrazione delle parti comuni); 2 – contrattuale (predisposto dall’imprenditore ed accettato progressivamente dai singoli condomini nei singoli atti di acquisto, può incidere sui beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini); 3 – convenzionale (stipulato concordemente da tutti i condòmini, è un contratto plurilaterale, una convenzione regolamentare che può incidere sui beni dei singoli). Forse più schematico era stato a suo tempo N. Proto in Riv. Not. 1986, 661 (regolamento: 1 – assembleare, o a maggioranza dei condòmini; 2 – contrattuale esterno, ad opera dell’imprenditore, o interno, ad opera della totalità dei condòmini). Ne risulta: una diversa fonte di vincolatività; una diversa disciplina di modificabilità; una diversa interpretabilità. Oltremodo interessante per il notariato è che le fattispecie possono combinarsi e fondersi, per cui un regolamento assembleare può poi diventare contrattuale – convenzionale a seguito di pacifica e costante accettazione. Da ultimo l’autore rileva che il vincolo entra a far parte della causa del negozio di destinazione (pag.2194), che potrebbe definirsi come scambio di una prestazione o di un bene contro la destinazione di un determinato bene ad uno scopo. Non si vede però con quanta autonomia rispetto ad una normale compravendita.
DIRITTO COMMERCIALE Valutazione delle quote sociali nelle successioni e nelle donazioni L’argomento è svolto da F. Tundo nel numero 24.5 di Giurisprudenza commerciale, 1997: con l’iniziale sottolineatura del persistente contrasto tra l’Amministrazione delle Finanze, dottrina e giurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art.16 lett. b) del D.Lgv. 31.10.1990, n. 346 (sul quale v. infra sotto Diritto Tributario); con l’individuazione del concetto di "patrimonio netto" (che non è quello desumibile dall’art.2 del D.M. 7.1.1993 istitutivo della relativa imposta, ma quello definito dal legislatore civile e risultante dallo stato patrimoniale previsto nell’art.2424 c.c., costituito dalle voci: capitale; riserva da sovrapprezzo delle azioni; riserve di rivalutazione; riserva legale; riserva per azioni proprie in portafoglio; riserve statutarie; altre riserve; utili o perdite portati a nuovo; utile o perdita d’esercizio); con la sottolineatura della assoluta e inderogabile rilevanza probatoria delle scritture contabili ai fini della determinazione del tributo successorio (cfr. Cass. 9.4.1994 n. 3343 che pur riferentesi alla previgente normativa, ribadiva la veridicità sino a querela delle fonti documentali contro la pretesa valutazione venale); con la stigmatizzazione degli errori contenuti nella Circolare ministeriale 5.3.1997 n.67 (cui sfugge: 1 - la non preclusione di poter andare oltre le scritture contabili, ma solo previa contestazione di queste ultime; 2- la connessione sintattica del disposto normativo; 3 – la novità). Conclude l’autore che la previsione totalmente innovativa dell’art.16 lett. b) del T.U. presenta in sostanza due diversi criteri di valutazione, che assumeranno rilevanza, rispettivamente, a seconda che la società sia dotata o meno di un sistema di contabilità ordinaria, ovvero che quest’ultima sia motivatamente ritenuta inattendibile (pag.696/I). Il criterio del valore venale (=valore di scambio) della quota diviene pertanto solo residuale
DIRITTO TRIBUTARIO Base imponibile degli immobili nel diritto tedesco Nello spigolare il n.3/97 di Diritto e pratica tributaria, nella rubrica Diritto Finanziario Comparato a cura del prof. C. Garbarino, a pag.313 della parte terza (n.33), nel resoconto della Legge finanziaria per il 1997 della Repubblica Federale Tedesca si trova una notizia interessante e che ritengo valga la pena di essere maggiormente divulgata. Lo scopo perseguito dalla legge finanziaria tedesca del 1997 (approvata il 19.12.1996) è stato principalmente quello di adeguare la legislazione tributaria a due sentenze della Corte Costituzionale (del giugno 1995) che avevano stabilito l’incostituzionalità dell’imposta sul patrimonio e dell’imposta di successione. In base alla legge previgente a ciascun bene immobile doveva essere attribuito un determinato valore fiscale (quello che qui da noi chiamiamo volgarmente l’importo minimo catastale). Con riguardo ai beni immobili siti in Germania l’ultima valutazione "complessiva" risaliva all’anno 1964. Tali valori erano utilizzati anche per la determinazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Invece titoli e altri beni economici erano valutati al loro valore di mercato. La Corte Costituzionale aveva quindi dichiarato l’incostituzionalità – come detto – di tale trattamento di favore riservato, ai fini delle imposte di successione e donazione alla proprietà immobiliare rispetto al altri beni (ma da noi non è lo stesso?). Altresì la Corte aveva stabilito che la normativa doveva essere modificata con efficacia dal giorno 1.1.1996. La legge finanziaria 1997 modifica perciò la legge sulle valutazioni ai fini delle predette imposte, nonché ai fini dell’imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare (c.d. Grunderwebsteuer). Il valore fiscale dei beni immobili sarà compreso tra i due terzi e i tre quarti del loro valore di mercato. Ancora si verifica un trattamento di favore per gli immobili, ma con una base imponibile ancorata al mercato. I nuovi criteri di valutazione non si rendono tuttavia applicabili ai fini dell’imposta sui beni immobili (c.d. Grundsteuer). (L’aliquota dell’imposta sul trasferimento degli immobili – già al 2% - è stata fissata al 3,5%!). Perché anche in Italia non si dovrebbe riesumare la valutazione di mercato degli immobili, vigente il riccometro? Valutazione delle quote sociali non azionarie nelle successioni Il tema già sopra proposto (cfr. F. Tundo) è svolto con più marcato riferimento a profili tributari dalla dr.ssa Maria Pia Nastri nel n.5/97 di Diritto e pratica tributaria, pag.1171, parte prima. Si ribadisce l’erronea applicazione dell’art.16 del D.Lgv. 31.10.1990, n. 346 da parte dell’Amministrazione Finanziaria che continua a procedere a valutazioni venali (=valore di scambio) delle quote sociali non azionarie (s.r.l., s.n.c., s.a.s.), anziché riferirsi al valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario redatto e vidimato (pag.1185). Solo per le società non dotate di un sistema di contabilità ordinaria (s.s.) si può procedere ad integrazioni di contabilità con valori diversi (come l’avviamento). Ne consegue che i pratici dovrebbero opporsi a simili pretese da parte dell’A.F. e quindi produrre in sede di denuncia di successione solo l’ultimo bilancio pubblicato o l’ultimo inventario redatto e vidimato. Liquidazione di imposte (reg., succ.) a seguito di attribuzione di rendita (L.154/’88) Meritano una menzione le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali di Cremona (28.10.1996, n. 89) e di Treviso (20.1.1997, n. 139) riportate nel n. 5/’97 Diritto e pratica tributaria, pag. 972, parte seconda, con nota della dr.ssa Andreina Gastaldo, nelle quali rispettivamente si sostiene che il sistema automatico di valutazione "non vincola le parti ad accettare passivamente le risultanze del calcolo di attribuzione di rendita catastale operata dall’UTE, precludendosi così la via ad ogni possibile contestazione ove i valori tabellari diano un risultato superiore, oltre a quello dichiarato, anche a quello attribuibile al bene in base ai valori correnti di mercato" ed inoltre che lo stesso c.d. sistema automatico "non può assurgere a metodo di rettifica del valore del bene, ma rappresenta solo il limite al di là del quale l’A.f. può svolgere liberamente la sua potestà accertatrice." Giustamente l’estensore della nota rileva che a seguito dell’interpretazione fornita dall’A.f. la norma (art.12 L.13.5.1988 n. 154) ha assunto un significato (tesi) sostanziale, che trascende l’aspetto (tesi) procedurale. Il Ministero delle Finanze ha ritenuto che la richiesta formulata in atto (o in denuncia INVIM) dal contribuente comporti non già un limite al potere di rettifica, ma un vero e proprio suo potere di determinare l'imponibile sulla base del valore tabellare (cfr. C.M. 29.9.1988 n. 50/400558 in Boll. trib., 1988, 1541). L’aspetto forse più deteriore della vicenda è che anche la Suprema Corte (cfr. la decisione 26.4.1997, n.3657, in Foro it., 1997, 1787, che riconosce un "diritto a ripetere" quanto versato in eccedenza rispetto all’imposta determinata col calcolo automatico) sembra aderire all’impostazione data dall’A.f. a questo sistema di "decadenza dal diritto" (rinuncia?!) ad una valutazione basata sul valore di mercato, optando per il valore tabellare, per il contribuente che richieda l’applicazione della L.154/’88.
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Professione: ricerca di ethos collettivo Periodicamente riemerge il problema dell’identità del notariato, dell’identificazione del gruppo, da tempo travagliato da problemi di funzione, di deontologia e di immagine. A questo proposito risulta non privo di interesse l’articolo di Franco Granelli (insegna Sociologia della conoscenza e Sociologia dei processi culturali all’Università di Torino) sul n.4/97 de il Mulino (pag.603) intitolato "Quando la ragione non basta. Ethos collettivo e religione". Secondo l’autore (pag.604) si vive "in un tempo caratterizzato dall’esaurimento delle fonti etiche, dalla crisi dello spirito pubblico, dallo stemperarsi delle identità collettive, dal venir meno delle radici comunitarie". Perciò sempre più le élites politiche ed economiche vanno domandando alle chiese e alle religioni "un ethos collettivo, una memoria storica, una riaffermazione di valori universalistici. E’ il riconoscimento che occorre ricercare nelle matrici religiose i fondamenti di una nuova <casa comune>, che contrasti con le tendenze particolaristiche e disgreganti che attraversano varie collettività (pag.605-605)". Quindi "la perdita del patrimonio religioso non viene più considerata come un fattore di liberazione…ma come un complessivo impoverimento delle basi della convivenza societaria.". Non si riesce a comprendere se certa sociologia miri alla funzionalizzazione sociale anche della fede (con indubbie prospettive integraliste e fondamentaliste!) o se, già esausta anche di solo incipiente "authority", si rivolga impudentemente ancora una volta ad una trascendenza razionalistica …stentando a ritrovarsi nel mondo. Queste fondamenta di <casa comune>, senza un reale e cosciente riferimento extratemporale, mi sembra somiglino sempre più alle fondamenta di una casa …di tolleranza. Ma …si sa, le vie della Provvidenza sono infinite! Omertà e invenzione del falso Paolo Legrenzi (che insegna Storia della psicologia nell’Università statale di Milano) nel n.4/’97 de il Mulino svolge questo tema che, a mio avviso, potrebbe interessare in non poca misura anche la nostra categoria professionale. Lo spunto deriva da vari "episodi superficialmente diversi" come le indagini sul DC9 Itavia di Ustica, il delitto all’Università di Roma, la vicenda di Ilaria Alpi in Somalia, il caso dei rimborsi truffaldini di Milano, ecc.. Per l’autore è il momento di riflettere sull’omertà e credo che abbia ragione. All’origine il termine indicava una "solidale intesa che vincola i membri della malavita alla protezione vicendevole, tacendo o mascherando ogni indizio o prova utile per l’individuazione dei colpevoli di un reato". Ma in un’accezione più ampia l’omertà è una "intesa tacita fra i membri di uno stesso gruppo o ceto sociale, diretta alla conservazione e alla tutela di precisi interessi, anche contro la legge" (cfr. diz. Zingarelli). L’omertà non è solo mafiosa. I protagonisti dei casi sopra citati sono funzionari pubblici (pag.656). L’omertà non mafiosa, a differenza di quella mafiosa, può costituire un’abitudine, al punto che i motivi originari per cui era stata adottata sono invisibili agli occhi di chi la pratica (si pensi alla diffusa e spontanea reazione "lo facevano tutti, lo sapevano tutti, e siamo stati colpiti solo noi!"). La solidarietà con chi ci circonda (ad es. il cliente, l’utente, l’associato NdR) e non con chi è lontano (ad es. lo Stato, NdR) - quand’anche si tratti dell’effettivo datore di lavoro - è un fattore talvolta così forte che l’omertà può diventare costume e stile di vita (pag. 657). A differenza della mafia, dove l’omertà è comandata dall’alto e tutti ne vanno fieri, l’omertà nelle grandi organizzazioni legali può consolidarsi senza che nessun attore singolo la desideri e la percepisca come tale. L’omertà come abito mentale, come fedeltà introiettata nei confronti del proprio partito, organizzazione o categoria, spiega la forza autonoma di alcune istituzioni (università, banche centrali e – NdR – notariato?). Alla radice vi è una scarsa deontologia intrecciata a un disprezzo per il datore di lavoro pubblico (pag. 656). Per questa omertà non mafiosa il silenzio (sul vero - NdR) non basta più. Occorre, secondo l’autore, che sia preceduto dall’invenzione di fatti falsi (ma il valore catastale non è forse un fatto falso?, la quindicesima, la sedicesima e la diciassettesima non sono forse fatti falsi? NdR). La ricetta per l’invenzione è inserire i falsi in uno scenario verosimile. L’omertà interviene a questo punto. Tutti i protagonisti dell’episodio dovranno essere fedeli a questa nuova versione dei fatti (pag.660). Ci ricorda giustamente l’autore che il costo per l’organizzazione omertosa nel suo complesso è altissimo (pag.660): infatti diventerà assai arduo ricostruirne una reputazione. La caduta verticale della reputazione coinvolge non i protagonisti dell’episodio (compravendita, NdR), ma tutta la categoria cui appartengono gli "omertosi". Il meccanismo del crollo della reputazione si realizza dunque in presenza di un quadro confuso creato da falsità "distribuite" e improbabili (come per Ustica ecc.). In molti di questi casi l’omertà può trovare un alleato nel funzionamento di "codici etici" occulti. Negli ultimi anni molte organizzazioni… hanno ritenuto opportuno definire un codice di condotta scritto che prescriva comportamenti in aree che non sono regolate per legge. Questi codici pur animati da buone finalità finiscono tuttavia per rafforzare indirettamente l’appartenenza ad un’organizzazione e incoraggiano forme di omertà (pag. 662). La vendetta dell’opinione pubblica investe così la reputazione di tutto il contesto nel cui ambito si è verificato l’episodio di partenza (pag. 662). Ancora una volta la legittimazione dell’invenzione del falso non giustifica un comportamento omertoso di nessuna categoria, tanto meno professionale. Con l’omertà si salva l’individuo (o la categoria, NdR), ma si infanga il sistema ed alla gente non resta altra difesa se non questo credo: è grave che tu abbia mentito, non mi importa né il quando, né il come, né il perché. A buon intenditor… Magistratura, correnti …e quale legalità? Sul n. 4/97 di MicroMega, da pag.175 a pag. 212, si trova un’interessante rassegna di opinioni di magistrati sul tema "magistratura e correnti". In tutti gli articoli, da La congiura del silenzio di Marcello Maddalena (procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino), all’Attualità del pluralismo di Nello Rossi (sostituto procuratore a Roma), a La questione morale in magistratura di Antonio Frasso (membro del CSM), ad Apologia delle correnti di Mario Almerighi (componente del direttivo dell’Anm, già presidente del Movimento per la giustizia), vengono evidenziate prospettive diverse - e in parte convergenti - in funzione delle rispettive posizioni correntizie (1-Magistratura indipendente, 2-Magistratura democratica, 3-Unione per la Costituzione, 4-Movimento per la giustizia), ma emerge comunque una costante ed apprezzabile ansia per la cultura della legalità. Ciò che appare sorprendente, al termine di questa stimolante lettura, densa di nomi, fatti e vicende politiche attuali, è semmai come nessuno degli interlocutori e nessuna delle correnti si siano posti il problema della scelta tra legalità formale e legalità sostanziale (cfr. L. Carlassare, in Enc. Treccani v. Legalità n. 3.1). A che serve contrapporsi, anche per correnti, quando in realtà si è silenziosamente e supinamente omologhi nell’accettare l’indefinitezza di un concetto fondamentale quale la legalità? se ci si appiattisce tacitamente nell’adesione ad un formalistico principio di legalità costituzionale o nella contestazione della legalità in nome dell’effettività? Quale spazio rimane per l’efficacia?
FILOSOFIA DEL DIRITTO Nel frattempo basterà la sola illuministica "laicità"? Gian Enrico Rusconi nel n. 6/’97 de "il Mulino" affronta il tema "Retorica del multiculturalismo e laicità delle istituzioni", che al notariato in qualche modo interessa ogni volta che viene richiesto di procedere all’intestazione della "prima casa" a persone non fruenti di reciprocità, di procedere alla costituzione di società commerciali tra persone immigrate e magari prive di regolare permesso di soggiorno, di procedere alla stipulazione di associazioni per la diffusione di culture diverse o per l’intestazione di luoghi di culto differenti, ecc..Secondo l’autore si sta diffondendo una versione minimalista della laicità, che fa scadere "il multiculturalismo a sinonimo ingenuamente positivo di relativismo culturale" (pag.1012), lo fa equivalere ad un "nuovo politeismo". La "politica del riconoscimento" (legislazione sull’immigrazione) in Italia finisce con l’essere "il risultato di una dialettica interna alle forze partitiche, più che l’esito di un confronto diretto con le culture immigrate" (pag.1013). Il punto di incontro tra la laicità e la <<politica del riconoscimento>> non può essere che una cultura dei diritti (pag.1014) dispiegata a tre livelli: a - cultura dei diritti umani e civili fondamentali (libertà, dignità e minimo vitale); b - cultura della integrità identitaria e particolarità storica della propria origine (art. 3 Cost. "pari dignità sociale…"); c - cultura delle istituzioni. Solo attraverso regole certe, univoche, lealmente accettate; solo attraverso la loro materializzazione in istituzioni funzionanti che producono comportamenti precisi, sanzionabili e/o premianti, si crea una convivenza autentica e si danno le premesse del dialogo tra la cultura dominante e le culture minoritarie. I linguaggi e le retoriche sul multiculturalismo non portano molto lontano. Si è di fronte ad una "nuova sfida per i concetti classici dell’universalismo e della laicità. Né l’uno né l’altra significano azzeramento delle differenze o delle storie da cui tutte le culture moderne sono uscite. Significano piuttosto scambio di ragioni" (pag.1016) per trovare nuovi equilibri. Il concetto di "laicità non dovrebbe essere usato solo in versione garantista-minimalista, ma come stimolo a riscoprire quei vincoli di reciprocità e di lealtà sui quali regge l’impresa politica comune che chiamiamo democrazia". Ma nel tempo in cui le tenebre diventano luce, non resta - forse - che il sacrificio della testimonianza anche contro le istituzioni? Dignità, usi giurisprudenziali e confini concettuali Mi piace concludere questi spunti di riflessione, richiamando l’attenzione dei nostri improbabili lettori sull’omonimo articolo di Guido Alpa riportato a pag. 415 del n. 6/’97 de "la Nuova Giurisprudenza Civile Commentata" (ed. CEDAM). Poiché anche a me capita talvolta di far riferimento al concetto di dignità e poiché anche il notariato mi sembra oggi alle prese con problemi di dignità professionale, per così dire esistenziale, pare utile ripercorrere a mo’ di conclusione – come fa l’autore - la pronuncia della Suprema Corte della sez. lavoro (Cass. 29.11.1985, n. 5977 cit.) là dove recita, con evidenti richiami a limiti concettuali e politici: "La prestazione di lavoro è impossibile in una condizione di disprezzo di essa, di disprezzo della persona che la rende, di disprezzo degli uomini che vi attendono, e, quindi, in una condizione di costrizione ad eseguirla senza dignità e senza libertà, pena la disoccupazione in caso di rifiuto". E nello Stato democratico moderno, personale e pluralista, la prestazione di lavoro non è solo quella del dipendente, ma anche quella dell’imprenditore e del professionista. Corrispondenza Al direttore di FederNotizie Genova, 16 Febbraio 1998 La lettera aperta direttami dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale del Notariato non fa che confermare quanto ho scritto sullo spirito che aleggia nei rapporti fra Consiglio e Cassa; è pertanto chiaro che non ho inteso offendere nessuno. Certo è che, nel caso concreto, fra le almeno diciassette soluzioni che mi vengono in mente, l’unica che giudico non praticabile è instaurare un giudizio avanti la magistratura fra Cassa e Consiglio. Non c’è nulla da documentarsi. Basta aver letto la chiarissima relazione dei Revisori. Ai notai italiani non interessa minimamente se quelle Lire 2.302.697.868.= sono della Cassa o del Consiglio. Sono pur sempre del notariato e l’importante è che vengano spese bene. Non in Tribunale. Luigi Antonmaria Ciampi notaio a r.
Alla redazione di FederNotizie Parma, 11 febbraio 1998 Ho ancora l’abitudine di frequentare gli Uffici e, sentendo parlare di Luminosi Destini dell’informatizzazione, dei collegamenti in rete e quant’altro, mi chiedo se è a tutti nota la situazione reale e lo stato delle cose. Per questo riterrei non inopportuno descriverla. Se può interessare, è quella che segue. Considerate che scrivo da una città non grande e sufficientemente ordinata, e che l’ufficio di cui vorrei trattare, la Conservatoria, è retto da una persona che sa gestirlo, dopo anni di trasandatezze e incurie. Figurarsi dove non è così. Conservatoria meccanizzata, ultima generazione dopo dieci anni di esperienza con la prima meccanizzazione, presentazione informatica delle note obbligatoria, ormai pronta per il passaggio alla nota-voltura. Quasi il massimo, quindi. E allora vediamo (forse non sarò troppo tecnico quando tratterò di informatica, perché non sono un tecnico; e forse darò l’impressione di avere la mano pesante, ma questo non è un attacco alle Conservatorie, anzi. E’ solidarietà con chi vi lavora). IL PROGRAMMA Strutturato sulla necessità di una doppia visura, prima sintetica, poi analitica. E’ privo di senso comune. La visura sintetica, anziché essere tale, cioè sintetica, cioè una schermata che riproduca sostanzialmente il vecchio registro che ci veniva consegnato, dal quale poi si sceglievano i volumi da consultare, risulta di difficile e lunga lettura, costringe ad una notevolissima perdita di tempo per la stampa, offre soltanto i dati delle formalità con un elemento in più, in questo caso davvero inutile: il nome del Notaio. Recentemente ho speso più di duecentomila lire, perso e fatto perdere oltre mezz’ora all’Ufficio e a chi mi seguiva nella coda, per leggere cento volte il nome di un caro amico e collega. Mi sono complimentato con lui e, lo confesso, lo ho anche un po’ invidiato. Ma, diciamolo, che senso ha una simile impostazione ? L’OSSESSIONE FISCALE Ho risposto alla mia domanda. Sia chiaro: un servizio deve essere pagato e l’utenza deve coprirne i costi. Ma c’è modo e modo. L’impostazione di chi esegue le scelte che riguardano le Conservatorie è di raccattare soldi il più possibile, senza curarsi delle conseguenze operative. Si diceva della necessità, anzi dell’obbligo, di una doppia visura. Impostata in quel modo per una sola ragione: per esigere un doppio pagamento. Proseguiamo. Una recente circolare ha interpretato in modo formale la legge, costringendo a più note di trascrizione per un atto portante più compravendite. Maggior lavoro inutile per noi, maggior lavoro altrettanto inutile per gli Uffici, tempo perso alle stampanti. Tutto per qualche centomila in più. Ripeto la domanda: ha senso ? Ancora: mi sono chiesto più e più volte per quale degenerazione un burocrate avesse ululato alla luna piena (e purtroppo anche alla Gazzetta Ufficiale) la disposizione di cui alla nota "e" alla tariffa allegata al D.L. 323/96 che costringe a pagare un diritto doppio per la consultazione di un volume in giorno diverso dalla richiesta del nominativo, impedendo a chi esegue la visura di programmare con ordine il proprio lavoro e costringendo gli Uffici a perdere tempo ed energie in controlli inutili e squallidi (mi scuso con i controllori: lo squallore è nella norma, loro pure ne sono vittime). Poi ho capito. Purtroppo. LE CONSERVATORIE PARALLELE E’ infatti questa la seconda grande ossessione che tormenta chi governa gli Uffici del Territorio e noi di riflesso. Ai tempi della prima meccanizzazione, quando un mese di ritardo era la regola, avevamo organizzato un controllo giornaliero sulle trascrizioni pregiudizievoli, le più pericolose, per avere quantomeno un archivio che ci proteggesse (e ancor più proteggesse i Clienti, quelli che nei momenti di lirismo chiamiamo "i Cittadini") dai rischi più gravi. Puntuale è arrivata la circolare: non è consentito (non diceva così, diceva : è consentito, ma pagando due milioni al giorno, sessanta milioni al mese. E’ la stessa cosa). Vorrei poterlo guardare in faccia, l’autore di quella circolare. Vorrei potergli chiedere se è giusto, se è accettabile che in un Paese civile un professionista (o, peggio ancora un Cittadino qualunque) sia costretto a compiere verifiche fondamentali per la circolazione degli immobili, e cioè per la tutela della proprietà di ognuno, muovendosi in una specie di suk arabo, sfogliando montagne di carte che anche altri disordinatamente sfogliano, con l’unica certezza di non riuscire a raggiungere certezze. Vorrei spiegargli il dramma di chi ha comprato una casa e se la vede pignorata perché non è stato possibile trovare, nel caos che la cattiva organizzazione della sua amministrazione non ha saputo gestire, quanto il suo ufficio avrebbe dovuto mostrare. La Conservatoria parallela è solo un alibi per la pigrizia e l’incapacità, facilissimo da smontare: è sufficiente restare aggiornati. E se un Ufficio non è aggiornato che si intervenga, si aumenti il personale se è carente, si licenzi (ho scritto "licenzi"? E dove poi, nella Pubblica Amministrazione? Patetico. Ma andiamo avanti), si licenzi dicevo chi dirige male o chi esegue male. Tutto si faccia, tranne che creare altri problemi a chi di problemi ne sta già subendo per colpe non sue. LA DOTAZIONE TECNICA La Conservatoria di Parma, tanto per proseguire nell’esempio, avrebbe bisogno di quattro o cinque stampanti per le visure. Ne ha tre. Ognuna di esse soffre di rachitismo. Stampare una riga è una sofferenza, un foglio è un parto. Se il mio fornitore mi avesse proposto o, peggio, installato, qualcosa del genere lo avrei cacciato. A calci. E allora mi chiedo: quelle stampanti sono state acquistate e pagate come rottami, quali esse sono, o come stampanti vere? La seconda che ho scritto, temo. L’ASSISTENZA Tre stampanti sono poche, dicevo. Il 7 dicembre, al culmine del lavoro, se ne è rotta una. Dopo una settimana è arrivato il tecnico (?), l’ha osservata a lungo, si è grattato la testa, l’ha presa sottobraccio e se n’è andato. Più nessuna notizia sino al 28 dicembre (lascio immaginare la situazione alle visure), quando lo stesso tecnico (?) è tornato con la stampante sottobraccio e l’ha collegata. Non comunicava con il video. Si è rigrattato la testa e se n’è riandato. Al momento in cui scrivo (stanno sbocciando le prime gemme) più nulla è accaduto. Anche nel mio studio si è rotta una stampante, io non sono nessuno, sei impiegate, forza contrattuale quasi zero. Il giorno dopo è arrivato il tecnico, non era riparabile, il giorno successivo l’ha sostituita. Quanti miliardi ha speso il Ministero per l’assistenza? Che contratti ha stipulato? Chi li segue e li fa rispettare? Le mie telefonate non hanno trovato risposta. LA SOGEI Qualcuno si deciderà a togliere il coperchio, prima o poi, da questa pentola, anche se sarà difficile capire sin dove arrivano le colpe e dove iniziano invece i peccati di omissione di chi dovrebbe vigilare. A chi addebitare ad esempio, seguendo sempre le vicende della nostra Conservatoria, se gli scatoloni con i terminali nuovi sono arrivati con oltre un anno e mezzo di anticipo sul cambio di meccanizzazione di cui nessuno sapeva neppure presumere la data, se nel frattempo in quegli scatoloni i terminali sono invecchiati e sostanzialmente defunti prima che entrasse in funzione, se il personale veniva periodicamente chiamato a corsi di aggiornamento per non dimenticare procedure che non si riusciva a far iniziare? Non so. Certo nel giorno dell’avvio il ridicolo è stato abbondantemente superato, perché in un anno e mezzo di preparativi i tecnici della SOGEI non si sono accorti di quanto sanno anche i bambini (non esageriamo, non tutti i bambini; ma i bambini dei praticanti notai, i bambini dei geometri o degli impiegati del Catasto lo sanno) e cioè che il Comune di Parma è diviso in Sezioni, con i fogli di mappa che ripetono i numeri di ciascuna Sezione, e quindi per distinguere una Sezione dall’altra non bastava indicare il foglio di mappa. Tutti fermi per un giorno, fino a quando non è stata trovata una pezza informatica per rimediare all’errore. Ma in questo anno e mezzo di preparativi, cosa hanno fatto, cosa hanno preparato, a cosa si sono dedicati i signori della SOGEI? GLI OMONIMI Qui il discorso è ancora più serio, e maledettamente preoccupante. Forse l’individuazione degli omonimi non avviene per sorteggio, ma poco ci manca. Ho chiesto della "Banca Monte Parma S.p.A.": mi sono stati proposti 288 omonimi (ho i tabulati), fra cui l’Ospedale Ugolino da Neviano, il Partito della Rifondazione Comunista e (par condicio) il Monastero dei Padri Benedettini della Primitiva osservanza. Un po' meglio per la Edil C S.r.l.: 70 omonimi, fra cui la Casa Musicale Tarasconi e la Cooperativa Emerenzio Davalli. In compenso il programma non individua Re Maria Gabriella come omonima di Re Maria, per cui se scopro al momento del rogito che colei che credevo chiamarsi Maria Re si chiama Maria Gabriella Re devo salutare e rimandare tutti a casa: la visura non è stata fatta. Esistono ormai programmi che individuano persino gli errori di ortografia e di italiano. A parte che per una funzione di tale importanza mi parrebbe lecito attendersi il massimo, sarebbe bastato anche qualcosa in meno. Ma non è possibile essere affidati allo scemo del villaggio informatico. NON SOLO INFORMATICA L’imposta di trascrizione è passata dall’1,60% al 2%, la tassa fissa è quasi raddoppiata, ed è incredulo e perso nel vuoto lo sguardo di chi viene a sapere che per trascrivere due accettazioni tacite di eredità ha da spendere poco meno di un milione. Ma intanto non arrivano neppure i soldi per rilegare i volumi, gli ultimi dieci anni di note e titoli sono legati con l’elastico, ed è solo la civiltà e il buon senso di chi frequenta gli Uffici a rimediare all’assenza di chi gli Uffici dovrebbe, oltre che frequentarli, gestirli e assisterli. CONCLUSIONE Non c’è quindi nulla da salvare? Penso di no. Soltanto un aspetto, la grande scelta di fondo, la creazione di un archivio computerizzato, l’abbandono della carta per l’informatica. Una scelta coraggiosa. Ma per continuare in questo modo ci vuole davvero molto coraggio. Arturo Dalla Tana notaio in Parma
Al direttore di FederNotizie Filottrano, 17 marzo 1998 Caro Direttore, la nota vicenda dell’assicurazione R.C. professionale in Convenzione per gli iscritti a Federnotai, con il recesso anticipato della Compagnia assicuratrice, negli ultimi giorni del mese di febbraio ha assunto aspetti che mi restituiscono un quadro d’insieme assai sconfortante. Provo a raccontarli sulla base della mia esperienza personale. 1) La diffusione della notizia del recesso anticipato da parte de La Previdente ha (da un punto di vista di mercato – credo – legittimamente) reso effervescenti molti brokers che si sono "proposti" o "riproposti" con i loro prodotti, e nell’imminenza del fatidico 28 febbraio, hanno riversato nel mio studio avvisi, condizioni di polizza, proposte contrattuali, analisi comparative con le condizioni ancora in corso di trattativa tra Federnotai, Nikols e Limmat, qualche "glielo avevamo detto…", ….ecc. ecc. Tutto è parso ruotare sulla sensazione che il notaio non possa sopportare nemmeno l’idea di rimanere per un solo giorno senza copertura assicurativa, e che, soprattutto, di lui occorre approfittare ora che ha poco tempo per decidere se rinnovare il suo rapporto con Nikols o guardare altrove. Dal mio – anzi dal nostro – punto di vista, dovrebbe essere assai preoccupante il venir implicitamente qualificati come categoria a rischio, così pesantemente gravanti sulle assicurazioni, da meritare un recesso anticipato da copertura assicurativa; o, per converso, scoprire di avere un peso contrattuale così leggero in sede di Convenzione, da essere scaricati così in fretta. Se queste sono le conseguenze a cui siamo stati esposti, Federnotai ne deve trarre, ahimè, amare conclusioni, che possono e devono correggere il cammino futuro. Il tentativo di capire sulla base di quali nuove condizioni rinnovare il rapporto con Nikols è stato vano. Posto che il prospetto di nuove condizioni comunicato rappresentava, al momento della comunicazione, soltanto una base di trattativa; che il contenuto appariva assai criptico, ma che, soprattutto, nessuno ha mai comunicato (per quanto mi riguarda, in qualità di assicurato) anche soltanto l’avvenuto rinnovo della Convenzione, ho cercato di chiedere direttamente alla Nikols qualche informazione in più. Alla richiesta di invio della scheda di adesione, pur con le dovute precisazioni circa il trattarsi non di adesione contrattuale ma solo di uno strumento per consentire una più rapida visione della posizione ai fini del conteggio del premio, per amore di chiarezza ho trasmesso alla Nikols, su carta intestata, quanto segue: ** messaggio telefax del 18 febbraio 1998 ore 18. 06 ** "Spett.le NIKOLS SRL Alla c.a. Sig.ra Laura Veronesi Telefax 02 /67708204 Oggetto: Polizza R. C. – Convenzione Federnotai (VS. comunicazione del 16-1-1998) In relazione a quanto in oggetto, si chiede di conoscere, alla luce della nuova Convenzione con la Limmat (che mi risulta stipulata), il premio assicurativo da corrispondere ed il testo delle condizioni di assicurazione, sulla base delle seguenti indicazioni: sede notarile ……….; data prima nomina ……….; introiti di repertorio 1997 (al netto Contributo Cassa e Consiglio)…….; massimale prescelto …………; atti cambiari esclusi e senza copertura atti cambiari pregressi; franchigia assoluta: desidererei conoscere il calcolo del premio con o senza franchigia assoluta; altra assicurazione: NO Si resta in attesa di sollecito riscontro, stante la prossima scadenza del 28 febbraio 1998. Cordiali saluti " Trascorsa una settimana, senza alcuna risposta, riprendevo il contatto telefonico con la Nikols a Milano. Una gentile operatrice di cui non ricordo il nome, (ma ha poca importanza nell’economia del discorso) mi ribadiva che in assenza di trasmissione della scheda di adesione (e non di altro, ancorché contenente le stesse indicazioni) era evidente e conseguente che non mi avessero risposto. Ma c’è di più: Per agevolarmi, a suo dire, la medesima operatrice mi invitava a darle un po’ di indicazioni telefoniche e mi sfornava una cifra corrispondente al presunto premio da pagare. Alla richiesta di un conteggio che prevedesse l’applicazione della franchigia assoluta, la stessa interlocutrice entrava addirittura nel merito della mia richiesta, ed "extra petitum" obbiettava che della franchigia non era il caso nemmeno di parlarne, "visto che il mio repertorio era così basso ! (sic !)" (per intendersi ho onorari di repertorio compresi nella fascia tra i 50 ed i 100 milioni). Quest’ultima affermazione a mio avviso contiene, implicitamente, elementi di prova di una inadeguata progressività del rapporto premi/onorari di repertorio, argomento su cui, peraltro, le lamentele non sono una novità. Ritorno al colloquio: quanto alle condizioni di polizza, ovviamente, nemmeno a parlarne. Qualche collega obietterà: ma le condizioni di polizza erano su INTERNET...! Contro obiezione: in una situazione del genere mi rifiuto di arrivare a considerare INTERNET, ove mai fosse possibile, strumento di conoscenza e/o di conoscibilità, secondo ordinaria diligenza, delle condizioni generali di contratto. Ne va di mezzo la mia dignità di contraente. Visto l’epilogo, ma con una buona dose di soddisfazione, peraltro, ho stipulato una polizza con uno dei broker di cui innanzi riferivo, consigliatomi da un collega; ottenevo un prodotto piuttosto chiaro nelle condizioni, con copertura per il periodo pregresso, ed il cui prezzo non ha nulla da invidiare al premio di polizza in Convenzione. Non credo di dover aggiungere altre considerazioni perché la vicenda si commenta da sola. Pietro Ciarletta notaio in Filottrano Alla redazione di FederNotizie Milano, 25 marzo 1998 Ritengo necessario effettuare osservazioni sull’articolo apparso su FederNotizie marzo 1998 pagine 94-95 del Dottor Mario Molinari Sovrintendente dell’Archivio Notarile di Milano. Il primo comma dell’art. 16 delle preleggi non solo parla di "condizioni di reciprocità" ma anche di "disposizioni contenute in leggi speciali" . Pertanto esistendo una legge di ratifica di convenzioni internazionali non occorre assolutamente accertare se sussiste la reciprocità. L’indagine è inutile. Valga ad esempio il caso della Cina, sussiste la legge 3 marzo 1987 n. 109, pertanto al riguardo è inutile e fuorviante qualsiasi indagine sulla reciprocità. Anzi è inopportuno effettuare indagini al riguardo, scrivendo al Ministero degli Esteri, che risponderà solo dopo aver assunto informazioni presso l’Ambasciata locale. Quasi mai dette risposte sono precise, inoltre risultano sottoscritte da funzionari che non si qualificano e privi di conoscenza giuridica. Del tutto assurdo è il richiamo dell’art. 28 della legge notarile, "Il notaio non può ricevere atti 1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico……" Infatti la "Legge" non proibisce affatto detti atti ed ancor meno "espressamente". Né si può parlare di "espressamente proibiti" se ci limitiamo alle informazioni del Ministero degli Esteri. Il semplice fatto di aver richiesto informazioni significa che non è lampante l’espresso divieto. Quindi è del tutto esclusa l’applicazione dell’art. 28 L.N. Il Conservatore stesso in detto articolo scrive "la difficoltà della materia…." , parla di pronunzie giurisprudenziali diverse e di "recenti orientamenti restrittivi. " E’ del tutto lampante quindi che non trattasi di "espressamente proibiti dalla legge" e che quindi è del tutto inapplicabile l’art. 28 L.N. Corrado Teti notaio in Milano Attività sindacali SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 21 MARZO 1998 Il giorno 21 marzo 1998 si è riunita a Roma presso la sede alle ore 9,45 l’assemblea dei delegati di Federnotai. Sono presenti: Pierdominici e Biondi per le Marche, Marra e Quartuccio per l’Abruzzo, Macchiarelli, Cimmino e Di Iorio per la Campania, Bissatini, Fragomeni, Lo Russo Caputi, Lupi e La Gioia per il Lazio, Marchetti e De Stefano per la Lombardia, Prevete e Bassetti per il Piemonte, Grilli per la Liguria, Tonelli per l’Emilia Romagna, Falchi e Maniga per la Sardegna, Saggio e Corsaro per la Sicilia, Lopez per la Calabria. Il presidente Prevete introduce e illustra l’ordine del giorno. Il tesoriere Bissatini presenta definitivamente il bilancio, proponendolo alla finale approvazione. Rispetto alla stesura originaria Bissatini precisa che è stata modificata la cifra stanziata per l’informatica. L’assemblea delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio. Grilli relaziona sulla situazione informatica e sottolinea come il lavoro della Commissione del Consiglio Nazionale porti l’impronta di Federnotai, stante la presenza nella Commissione stessa di aderenti e simpatizzanti dell’Associazione e la partecipazione del consulente Bernardi. Grilli è del parere che l’alfabetizzazione informatica sia di fatto monopolizzata da Federnotai e afferma che molto puntuale è sempre stato il riconoscimento del ruolo del sindacato da parte del Presidente della Commissione Piccoli; ribadisce che l’orientamento del CNN è quello di accollarsi solo i costi generali di organizzazione e coordinamento ma di prevedere un tributo a carico di ogni notaio partecipante ai corsi. Di Iorio richiede chiarimenti circa il costo di settanta milioni previsto per il consulente Bernardi, domandando se rientri nelle mansioni anche l’assistenza alle associazioni. Secondo Di Iorio se le dispense devono essere pagate dalle Associazioni, se i corsi costano sessantamila l’ora e l’organizzazione viene curata dal CNN la cifra sopra indicata non trova adeguata giustificazione. Grilli difende la scelta di bilancio. Di Iorio chiede che Federnotai convenzioni perlomeno un tariffario agevolato che Bernardi dovrebbe applicare alle singole associazioni. De Stefano sostiene che vi è un eccessivo investimento di aspettative da parte delle associazioni su Bernardi e poco dinamismo nell’organizzare la alfabetizzazione per proprio conto. Tonelli riferisce del corso informatico tenuto in Emilia Romagna che ha dato buoni risultati a costi ridotti e si è rivelato piuttosto semplice nella preparazione. Fragomeni ribatte che non si può proporre come modello l’Emilia Romagna a regioni che scontano una grande arretratezza di strutture. Grilli eccepisce che questo è un problema di gestione dell’associazione che non va ribaltato sull’informatica notarile ed insiste sul fatto che Bernardi si è proposto sin dall’inizio come coordinatore dei consulenti e non come consulente di tutte le associazioni, ciò che sarebbe inevitabilmente anti-economico. Fragomeni lamenta che a mancare sia proprio il coordinamento. Secondo De Stefano la questione politica da decidere in questa sede è se restare agganciati al CNN per l’alfabetizzazione o se darvi impulso per proprio conto. Sul rapporto tra Bernardi e le associazioni regionali Prevete propone di organizzare a Roma un incontro tra il consulente ed un incaricato per ogni associazione nella data del 22 maggio. Si tratterebbe di uno stage idoneo a mettere in luce ed affrontare i problemi organizzativi. L’assemblea delibera all’unanimità conformemente alla proposta di Prevete. Secondo Marchetti, riguardo al rapporto con il CNN, c’è indubbiamente il rischio che nonostante l’apporto sostanziale, Federnotai perda visibilità politica nella gestione dell’informatizzazione. Bassetti propone di chiedere al CNN che il progetto di informatizzazione venga ufficialmente patrocinato in gemellaggio dal CNN e da Federnotai. Prevete concorda sulla necessità che lo spirito di collaborazione con il CNN coltivato nell’interesse della categoria non determini tuttavia un oscuramento dell’azione di Federnotai. Bassetti insiste sulla necessità di razionalizzare, anche da un punto di vista politico, le energie di Federnotai e concordemente con Prevete ritiene che la collaborazione con il CNN debba portare o ad una riduzione dei costi, ad esempio con il pagamento di Bernardi da parte del CNN in luogo di Federnotai, o ad una visibilità del sindacato; diversamente l’impegno di Federnotai nel progetto va diminuito. Marchetti ricorda che ragionando in modo non ideologico ma attento alla considerazione oggettiva della efficienza delle strutture, il CNN si presenta fortemente efficiente, i consigli distrettuali mediamente inefficienti: l’informatizzazione presuppone efficienza sul territorio. E’ su questo piano che va fatta valere la maggiore agilità delle associazioni. Viene così votata e approvata all’unanimità la proposta fatta da De Stefano per la quale dovranno essere le associazioni regionali ad occuparsi dell’alfabetizzazione senza attendere gli organi istituzionali. Prevete sottopone ai delegati la riscrittura conclusiva delle così dette istruzioni per l’uso, modificate sin dal titolo, snellite, rielaborate tenendo conto delle critiche sull’eccessiva precettività e dei punti deboli. Le istruzioni sono state inserite nella cartella dei delegati che sono tuttavia invitati a non divulgarle all’esterno del notariato fino al 22 aprile, data nella quale ne è prevista la presentazione ad associazioni di consumatori. Nelle intenzioni della giunta il documento dovrà poi diventare un pieghevole da tenere negli studi notarili. Prevete introduce l’argomento del congresso di Federnotai informando che la data definitiva è sabato 20 giugno, che la sede sarà la residenza di Ripetta a Roma e che per ragioni di bilancio, ma anche per concentrare l’attenzione sui lavori piuttosto che sugli intrattenimenti, la giunta ha deciso di abolire la serata di gala. La Gioia propone di contattare come ospiti Visco e Bassanini. Bassetti riassume lo stato dei lavori da parte della commissione e rimarca come l’orientamento sia quello di non abbracciare una posizione difensiva e di aprire la strada ad importanti e auspicabili cambiamenti del notariato. Dopo interventi di Lupi, Fragomeni e Tonelli, La Gioia propone di sottolineare anche nel congresso la complementarietà del notariato rispetto alla pubblica amministrazione evidenziando come la categoria debitamente informatizzata possa accreditarsi come indispensabile per il riordino del catasto e delle conservatorie. In sintonia si trova Tonelli che suggerisce di richiamare anche l’utilità che l’informatizzazione notarile potrebbe avere nel riordino del P.R.A.. Bassetti e Marchetti ritengono al contrario che vadano gettate le basi per un elevazione della professione che duri da qui a trent’anni e si svincoli dalle contingenti necessità della pubblica amministrazione che possono essere al massimo un argomento accessorio. La Gioia dichiara di concordare sull’accessorietà dell’argomento stesso. Prevete fornisce alcune notizie sull’attività della Consilp e riassume in via conclusiva quanto definitosi in tema di polizza assicurativa. Prevete pone all’ordine del giorno la questione ormai nota come "caso Bassetti". Il segratario Bassetti chiede di essere esonerato dal verbalizzare e pertanto la funzione di segretario, per la continuazione del presente verbale, viene assunta da Marco Marchetti. Prevete riassume il "caso Bassetti" consistente nella ripetuta ed anomala iniziativa disciplinare nei confronti del Segretario culminata in un procedimento iniziato per un articolo pubblicato su FederNotizie. La Gioia e Fragomeni ritengono che Federnotai debba continuare a denunciare vigorosamente l’accaduto, anche raccogliendo l’opinione di altri colleghi e veicolandola attraverso FederNotizie. Secondo De Stefano bisogna rendere chiaro che questo procedimento non è la semplice prosecuzione dell’episodio delle serate culturali ma costituisce un impressionante salto di qualità che comporta l’affermazione della pretesa di far coincidere la presunta lesione dell’onore e della dignità di un singolo notaio con la lesione della dignità di tutta la categoria. Corsaro afferma che il "caso Bassetti" trova riscontro nei passati pudori dell’associazione nell’assumere posizioni critiche e coraggiose nei confronti degli organi istituzionali; plaude all’iniziativa della giunta di schierarsi apertamente e sottolinea come ciò rispecchi veramente la funzione sindacale. Propone infine di approvare una delibera che sostenga l’operato della giunta in questa ed altre vicende analoghe che dovessero sopravvenire e alla giunta dia mandato per esercitare le azioni ritenute opportune. Marra e Tonelli esprimono l’impressione che vi sia anche una parte del notariato attestata su posizioni diverse. Saggio ribatte che i delegati debbono pur rendere pubblica la parte di notariato nella quale decidono di collocarsi. Maniga si oppone alla proposta di delibera che secondo lui va ad interferire con un procedimento disciplinare in corso. Prevete e Bissatini ribattono che il problema è proprio l’esistenza del procedimento disciplinare, Marchetti aggiunge che se non ci si rende conto della gravità di questo caso - sia per le sanzioni richieste sia per il quadro che offre di un consiglio distrettuale, anche in vista del futuro controllo di qualità che dovrebbe essere affidato agli ordini - bisognerà tornare ad intendersi sulla nozione di sindacato. La Gioia afferma che con un’iniziativa decisa sarà possibile scuotere dal torpore le pigre maggioranze silenziose. Lopez ritiene che la delibera proposta all’assemblea debba salire dal particolare al generale, tanto più che molti presidenti di distretto si sono riconosciuti nello stereotipo di Fonterutoli. Si dà lettura della seguente proposta di delibera: L’assemblea dei delegati riunita in Roma il 21 marzo 1998, preso atto di quanto espresso dalla giunta nella comunicazione del 5 marzo 1998, ne condivide l’impostazione e le argomentazioni ed in particolare ritiene fondamentale adoperarsi per garantire a tutti i colleghi il diritto di esprimere opinioni e critiche anche nei confronti degli organi istituzionali. Invita la giunta a portare avanti ogni iniziativa utile affinché gli organi istituzionali utilizzino gli strumenti disciplinari nella loro funzione tipica e non per colpire atti o fatti personali che sono indirettamente attinenti all’attività notarile e che in ogni caso andrebbero tutelati in altra sede. La suddetta delibera è assunta col voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione di tre astenuti e un voto contrario. De Stefano precisa che l’astensione dell’associazione lombarda non riguarda il merito dell’episodio ma la strategia per confrontarvicisi. Analoga dichiarazione rende Biondi nel precisare il suo voto contrario. L’assemblea viene chiusa alle ore quattordici e trenta. a cura di Remo Bassetti e Marco Marchetti
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