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maggio 1997Sommario
Corsivo redazionale
La periodicità di questo giornale e i tempi di stampa e spedizione cui è legato fanno sì che il numero di maggio - inviato a tutti i notai d'Italia - abbia più volte ospitato contributi della redazione relativi all'andamento delle assemblee distrettuali che si tengono nel mese di febbraio. In passato, attraverso le cronache delle assemblee annuali, constatando come frequentemente esse si riducessero a mera forma, si è cercato di sottolineare l'importanza della partecipazione, consapevole e attiva, del maggior numero possibile di notai. Poi l'interesse si è appuntato, più specificamente, sulle relazioni che i presidenti sono soliti tenere in occasione dell'assemblea annuale, nella convinzione che tali relazioni, se di contenuto adeguato e se trasmesse per tempo, sono la premessa indispensabile per un'utile partecipazione alla assemblea.Questa volta abbiamo dedicato le nostra considerazioni agli esiti delle assemblee (in conclusione, pur sempre si vota) con l'obiettivo di verificare quanto il principio della rotazione delle cariche trovasse concreta attuazione. L'argomento non è nuovo: la regola che vuole che il maggior numero possibile di notai possa essere coinvolto negli organi di categoria fa parte delle prime - e più significative - istanze che il sindacato ha proposto alla categoria. Con soddisfazione chi ha condotto questa battaglia, non priva di spiacevoli risvolti, ha visto calare quel principio tanto nell'ordinamento positivo (con efficacia cogente per quanto riguarda consiglio nazionale e consiglio di amministrazione della Cassa), quanto nel codice deontologico nel quale si afferma l'obbligo, per i componenti dei consigli notarili, di favorire la rotazione nelle cariche. L'argomento non è nuovo, eppure è ancora attuale. Ne abbiamo avuto conferma in occasione del convegno di studio che si è tenuto a Taormina il 21 marzo scorso, in apertura del quale, il presidente del Comitato Regionale Notarile della Sicilia, accantonando la tradizione che vuole i saluti di apertura e benvenuto improntati al segno di una assoluta vacuità, hà posto sul tappeto questa "antica" questione, rivolgendo senza mezzi termini una precisa richiesta a Federnotai affinché si adoperi per l'affermazione di un modo nuovo di affrontare le tornate elettorali. La necessità di un rinnovato impegno in questa direzione, risulta dalla tabella che pubblichiamo qui di seguito. I dati dimostrano che il principio della rotazione, ancora, non è nei fatti. Se si considera che, per legge, ogni anno scade un terzo dei componenti di consigli notarili, e che, di questi, meno del 30% viene rinnovato, si ha la riprova della esattezza di quella sensazione di immobilità che tanti colleghi ci hanno spesso partecipato, che ci è stata più volte confermata in occasione delle telefonate attraverso le quali abbiamo acquisito i dati che seguono e della quale è traccia anche in una corrispondenza pubblicata in questo numero.Le ragioni di questi risultati non sono specifico oggetto di analisi in questa sede. Certo anche in questa occasione è necessario sottolineare come l'attuale composizione dei collegi notarli' - e in particolare l'esiguità numerica di alcuni di essi -impedisca di fatto l'attuazione della rotazione al pari di quanto renda problematico l'esercizio del potere di vigilanza da parte dei consigli e, forse, lo stesso esercizio del potere disciplinare. Improcrastinàbile, pertanto si pone, ancora una volta, l'esigenza di una seria riforma dell'ordinamento per quanto riguarda la distribuzione dei notai sul territorio. Ciò che, comunque, è inaccettabile è che il codice deontologico venga trattato, anche e proprio su un punto così delicato, come "un mero catalogo di criteri deontologici astratti, da affermare in teoria e da negare nella prassi". (Le parole tra virgolette non provengono da "certa stampa di categoria" ma sono tratte dalla recente decisione - n. 122/97 del 17 febbraio 1997 - con la quale il Consiglio di Stato ha affermato la competenza del giudice amministrativo a giudicare della legittimità del codice deontologico) Le regole, per un progresso nella direzione voluta dal codice, non sembrano molte, né difficile sembra la loro attuazione pratica. In un momento in cui la gestione, anche in ambito locale, della categoria può incidere con una certa rilevanza su interessi tutt'altro che secondari, sembrano maturi i tempi perché si parli di regole da osservare in occasione delle elezioni dei consigli distrettuali.Certamente perfettibile, auspicabilmente criticabile, ecco una prima proposta. Dopo due mandati, in assenza di recenti incarichi all'interno del consiglio, quali quello di presidente o di segretario, è corretto farsi da parte. Anche se la legge notarile esplicitamente prevede la rieleggibilità, per nessuna carica è prevista la durata vitalizia. Se si deve dunque prevedere, come regola comportamentale, un termine massimo di permanenza in un incarico, sembra corretto fare riferimento a norme di legge che regolano espressamente casi simili. Siamo giuristi: il meccanismo interpretativo della analogia dovrebbe esserci familiare.
Favorire la rotazione delle cariche è un comportamento (doveroso) avente contenuto positivo.
Il codice stabilisce che i componenti dei consigli notarili (e i relativi presidenti) debbano "favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio nelle cariche". Niente di male quindi se, anche dopo lustri e decenni, i medesimi magnanimi lombi si trovassero ad occupare ancora i medesimi scranni. Ma è mai possibile che i corrispondenti sottili intelletti non sentano il bisogno - e il dovere - di far sapere "che cosa in concreto hanno fatto per favorire il ricambio"? Il minimo (proprio il minimo) che i consiglieri in scadenza dovrebbero fare per favorire la rotazione è di far sapere per tempo la loro disponibilità ad essere rieletti. Le candidature devono essere rese note con congruo anticipo. Se le regole elettorali di tutti i Paesi prevedono un termine, precedente la data del voto, entro il quale debbono essere presentate le candidature, è perché si vuole che ciascuno dei candidati abbia uguali opportunità di fare conoscere, oltre che la propria disponibilità, anche le proprie idee. Qui sta il punto centrale del problema. Il principio della rotazione non avrebbe senso di per sé: il suo vero valore sta nel fatto di essere a sua volta espressione del superiore principio di democrazia, secondo il quale tutti sono chiamati a dare un contributo, almeno in termini di proposta, alla gestione del gruppo. Vero è che, nell'ambito di un distretto notarile, ciascuno può, in ogni tempo, farsi conoscere mettendosi a disposizione delle iniziative presenti nel distretto (scuola, sindacato, attività -di aggiornamento, etc.). Non di meno sarebbe ipocrita porre sullo stesso piano tale astratta possibilità con il peso reale che può avere una candidatura avanzata pochi giorni - o poche ore - prima del voto da parte di chi, per qualsiasi ragione, disponga di una personale notorietà. Soprattutto i consiglieri in scadenza, la contrapposizione ai quali può spesso assumere il significato di una valutazione non positiva del loro operato, dovrebbero sentire il dovere di fare conoscere per tempo le proprie intenzioni. E così, se sembra corretto stabilire 'come termine ultimo per la presentazione di candidature quello della formale convocazione dell'assemblea, è certamente opportuno che i consiglieri in scadenza facciano in ogni caso conoscere le proprie intenzioni almeno un mese prima. Le candidature devono essere espressione di un impegno condiviso e trasparente. Corollario della regola precedente ci sembra debba essere quella che una candidatura debba avere alle proprie spalle qualche cosa di più che la semplice buona volontà del candidato in sé e per sé. Non auspichiamo che il notariato si divida in correnti né intravediamo, per il momento, aggregazioni di interessi capaci di canalizzare il consenso in funzione della tutela di quegli interessi. Non di meno riteniamo che sia corretto che chi richiede la fiducia di un corpo elettorale (nella prospettiva di un auspicabile accorpamento dei distretti di dimensioni infinitesimali) renda preventivamente manifesta l'area di consenso nell'ambito della quale si muove e pertanto che la sua candidatura sia in qualche modo "avallata" da un congruo numero di firme. In tal modo, a nostro avviso, sarebbe favorito un più vasto e consapevole coinvolgimento della categoria nella scelta dei propri "amministratori - rappresentanti". Le candidature devono essere espressione di un impegno serio. La legge stabilisce la incompatibilità della carica di sindaco con quella di parlamentare: una impegnativa responsabilità in sede locale è considerata non sostenibile in presenza di un impegno nella capitale. Altrettanto dovrebbe valere nell'ambito del notariato, anche in considerazione del fatto che, tutti noi vorremmo essere "amministrati" da notai "in servizio effettivo". In ogni caso riteniamo che sia assai elevato l'impegno che si richiede ad un componente di consiglio notarile il quale viene chiamato a gestire contemporaneamente l'informazione e l'aggiornamento professionale, i rapporti con le pubbliche amministrazioni, il rispetto delle norme deontologiche (in funzione conoscitiva, preventiva, repressiva).Da ultimo un dubbio. Spesso il mancato rispetto del principio di rotazione viene giustificato con il grande ed irripetibile apporto che lo spirito di servizio di qualcuno ha garantito al notariato locale e nazionale e con la mancanza di sostituti dotati di analogo spirito. Ma davvero può ritenersi insostituibile chi, avendo per anni ricoperto cariche di consigliere o anche di presidente, non è stato capace di far crescere e maturare nel distretto persone capaci di sostituirlo?
Totali
Uno dei motti cari al mio maestro "Tutto deve essere affrontato con serietà ma nulla merita di essere preso con troppa serietà" si attaglia molto bene alla questione cui ha riguardo il corsivo che precede. Soprattutto se si prescinde dai termini generali del problema e se, con il dovuto distacco, siamo capaci di vedere certe vicende elettorali per quello che spesso sono - umane commedie - possiamo imparare tanto e - perché no? - addirittura regalarci un po' di buon umore. La storiella che segue ce la siamo raccontata in redazione per cercare di ricordare, prima che agli altri, a noi stessi, co- Pare che i Romani, gran lavoratori, concreti e pragmatici non amassero molto i Greci, retori, filosofi a volte filosofeggianti e (a loro dire) poco amanti del lavoro. Non a caso i Romani pensavano che il credito nei confronti dei Greci si potesse riscuotere soltanto alle "calende greche" che, come è noto, non esistono; quando poi dovevano riferirsi alla affidabilità dei Greci, usavano una espressione "Graeca fides" sarcastica almeno quanto il "Roma padrona" usata da Bossi. Sull'onda di antiche e forse mai sopite incomprensioni pare che ancor oggi, un certo notariato efficiente, colto e raffinato (che per semplificazione definiremo pragmatico) manifesti una certa diffidenza nei confronti di un'altra parte del notariato, quello sindacalizzato (che per semplificazione definiremo filosofeggiante). Può darsi che la sensazione non corrisponda al vero e che dietro certe resistenze e diffidenze si celino, molto più semplicemente, culture diverse e profonde differenze antropologiche. Uno dei momenti in cui le differenze antropologiche tra notai "pragmatici" e notai "filosofeggianti" emergono con maggiore evidenza è quello elettorale, in cui i notai sono chiamati a rinnovare i loro organismi di rappresentanza. I notai "pragmatici", pugnaci e concreti, abituati a far poche chiacchiere e a conquistare "nuove terre" senza infingimenti e con crudo realismo, concepiscono la disputa come sconfitta dell'avversario che deve essere costretto ad arrendersi. Non è necessario, salvo casi estremi, umiliare il concorrente ma è sufficiente organizzare la tattica, ringalluzzire le truppe, diffondere sapientemente l'idea che i nemici sono alle porte della cittadella, che la "pax romana" può essere distrutta per colpa di coloro che mentono e usano falsi argomenti per acquisire un consenso che non meritano e per gestire un potere che non spetta. Quando tutto questo è stato sapientemente organizzato e i notai "filosofeggianti" se ne rendono conto, cominciano a farfugliare, a inciampare e a contraddirsi, cercano di lottare ma, animati più dalla rabbia che dalla razionalità, finiscono spesso nell'avida bocca di gatti "pragmatici". In fondo i primi, a ben vedere sono un po' presuntuosi e chiacchieroni e sono ancora convinti che nella vita ci sia chi ha ragione e chi torto e, quel che è più grave, che nelle competizioni (elettorali e non) debba spuntarla colui che ha ragione (accidentalmente potrebbe anche accadere). Far trionfare la verità, i grandi ideali della rivoluzione francese e del nostro risorgimento si contrappone, in maniera speculare, al vincere per vincere, senza chiacchiere, enfasi e retorica dei notai "pragmatici". Partendo dal presupposto di "aver ragione" i notai "filosofeggianti" finiscono sistematicamente per far lo stesso gioco di chi vuole soltanto vincere, anzi, per certi versi, finiscono per escludersi dalla reale competizione. Nel nome del loro padre Aristotele, amano a tal punto la dialettica da restare imprigionati dalla illusione che, per il suo tramite, sia possibile far trionfare la verità e gli uomini che la diffondono; i notai "pragmatici", diversi per indole e per cultura, amano la eristica che si occupa degli stratagemmi, in qualche caso anche sofistici e sleali, non per ricercare una verità che non esiste, ma per vincere le più realistiche dispute della vita. Un altro carattere peculiare dei notai "filosofeggianti" è la propensione alla retorica ossia "all'arte del dire": le loro dispute intellettuali durano in eterno, non si concludono mai, perché si oppongono persino a se stessi. In tanti casi, la retorica è talmente efficace da inibire l'emergere delle posizioni ideali che si contrappongono e da imporre un risultato di parità tra i contendenti. Una sorta di "terrorismo intellettuale" praticato da uomini semplici e idealisti che tante volte assomigliano a Peppino De Filippo quando gli capitava di dover apparire serio in qualche film. Ad ascoltarli quando si fanno prendere dalla retorica torna alla mente l'aneddoto di Corace e Tisia. siracusano Corace insegnava a Tisia la tecnica del parlare efficace (retorica), così da persuadere l'ascoltatore. Esaurite le lezioni Corace richiese il pagamento delle sue prestazioni professionali, ma Tisia si rifiutò di pagarlo. Tisia sostenne che se il maestro gli aveva trasmesso bene l'arte della retorica, lui doveva essere in grado di convincerlo che nulla doveva pagare; se, invece, non riusciva a convincerlo, voleva dire che non gli era stata bene trasmessa l'arte della retorica. In un caso enell'altro nulla avrebbe dovuto pagare. La disputa potrebbe apparire conclusa ma tra i retori così non è. Corace replicava che se Tisia fosse riuscito a convincerlo che nulla gli era dovuto voleva dire che la retorica gli era stata bene insegnata e pertanto doveva pagarlo. La stessa cosa doveva fare anche se non fosse riuscito a convincerlo. Non si sa come si sia conclusa la disputa. Quello che si può immaginare, senza troppa fantasia, è che i due stiano ancora discutendo nell'aldilà, l'uno opponendo all'altro gli stessi argomenti simmetrici e capovolti. Corace e Tisia ebbero tantissimi figli ed i loro geni si etemizzarono nelle successive generazioni. I loro discendenti si sparsero in tutta Italia e si organizzarono a livello regionale; in Lombardia si riunivano, sino a poche settimane fa, ogni lunedì alle ore 19 a Milano, Via Cusani n.10!
Dalla giunta Federnotai
Gli incontri iniziali di una giunta in via di insediamento raramente possono offrire palpiti di narrazione avvincente. Inevitabilmente, si attingerebbe a espressioni tipo colloquio franco e cordiale e dialogo sereno e leale che meglio figurerebbero in un'antologia di veline di regime. Non è pertanto intenzione della giunta di Federnotai (in quanto animata da spirito franco, cordiale, sereno e leale) propinare ad alcuno la cronaca dell'incontro che la medesima ha avuto a Roma, tra il 13 e il 14 marzo, con il Consiglio Nazionale del Notariato, e la Cassa Nazionale. Approfittiamo semmai di queste righe per ringraziare i componenti di questi organi dell'amichevole ospitalità. Se uno degli scopi di questi incontri prodromici è una misura della "temperatura", ebbene non abbiamo scorto traccia alcuna di quelle tensioni che in passato hanno turbato le comunicazioni tra CNN e Federnotai. Ci sembra pertanto doveroso dare atto di una cordialità che non ci è parsa soltanto formale. Grandi contenuti, invece, nelle due ore e mezzo di colloquio non potevano esserci ed era giusto che fosse così. Qualche sassolino nello stagno, il placido incresparsi dell'acqua che lo accoglie e attende le pietre successive. Rimeditando sull'incontro ci pare che i rapporti tra CNN e Federnotai possano essere di tre tipi: 1) II primo riguarda il canale che va da Federnotai al CNN e comprende quel bagaglio di esperienza che Federnotai ha acquisito in alcuni settori, nei quali è stata pronta a interpretare le esigenze della base; gli interventi in tali settori, tuttavia, possono trovare una realizzazione compiuta e maggiormente efficace se assorbiti all'interno dell'attività istituzionale del Consiglio. Il prossimo congresso del CNN avrà un tema di stretta attinenza alle funzioni del notaio nel terzo millennio, tema su cui si è molto riflettuto ai due congressi di Federnotai; i prossimi anni potrebbero vedere introdotta l'assicurazione obbligatoria con polizza unica promossa dagli organi istituzionali della categoria. In questi campi Federnotai ha un patrimonio, teorico per il primo punto e pratico per il secondo, che sarebbe miope trascurare. Paradossalmente, dei tre punti che indicheremo, questo - che pure appare il meno impegnativo per if CNN - ci è parso quello valutato con maggiore disattenzione. Si deve partire dal presupposto che il travaso di informazioni richiede, nel caso specifico, un coordinamento attento e capillare e non può certo risolversi nell'inserimento di un membro di Federnotai in una commissione o in uno scambio di battute al ristorante. Il secondo potenziale canale di collegamento Federnotai-CNN segue la direzione inversa. L'associazione, grazie alla sua flessibilità e libertà da rigidità istituzionali, può proporsi sul territorio come il braccio armato di alcune conquiste del CNN, ad esempio dando corso alla alfabetizzazione informatica e all'esecuzione dell'accordo con l'ANCI. Quanto detto sopra non deve far immaginare CNN e Federnotai come due organismi ad incastro, poiché il miglior modo di cooperare alla buona sorte dell'intera categoria notarile è che Federnotai si mantenga chiaramente autonoma nel pensiero, distinta, negli obbiettivi e nella funzione. L'armonia, insomma, deve essere il frutto di una interazione vivacemente dialettica nell'ambito della quale la giustapposizione e l'intarsio siano l'eccezione piuttosto che la regola. L'incontro con la Cassa è stato altrettanto garbato ma ci é sembrato di cogliere una minore apertura sostanziale. Il fatto è che la Cassa si trova di fronte un quadro profondamente modificato rispetto a qualche anno fa: in primo luogo l'avvenuta privatizzazione, liberandola da molti vincoli e lacciuoli, le assegna una inedita discrezionalità nell'amministrazione; in secondo luogo, il tema delle pensioni - con i redditi in rapida contrazione -è diventato assai caro alla base, un tempo alquanto indifferente. In queste condizioni, è chiaro che, per garantire la trasparenza, non è sufficiente che ogni notaio possa prendere visione dello statuto e dei regolamenti della Cassa e del suo bilancio. Nella convinzione di interpretare uno stato d'animo emergente, Federnotai intende organizzare entro fine anno un incontro dedicato alla materia. E nel frat-, tempo, intende proporre alla Cassa i propri orientamenti. La giunta Federnotai
LA CASSA NON E' LA CENERENTOLA DEL NOTARIATO!
Intervista a Prospero Mobilio Presidente della Cassa Nazionale del Notariato a cura di Luciano Amato e di Arrigo Roveda FN Caro Presidente, questa è la prima volta che FederNotizie intervista un Presidente nazionale. Per rompere il ghiaccio, ci dici come è iniziata la tua esperienza alla Cassa e quanto tempo fa? R. La mia esperienza, assai impegnativa ma certamente esaltante, è iniziata - ricordo bene quel giorno - il 28 maggio 1986 quando, eletto componente del Consiglio Nazionale del notariato, venni destinato a far parte della Commissione Amministratrice della Cassa; l'organismo era allora presieduto dal Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia, Peppino Niutta, recentemente scomparso, uomo dalle doti umane e professionali veramente eccezionali, grande conoscitore del notariato, al cui ricordo sono tuttora assai legato. FN In questo periodo qual è stata la tua maggiore soddisfazione come amministratore della Cassa? R. Non ho dubbi a questo proposito: il momento più gratificante è stato quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 317/1990, con il quale sono state regolamentate le provvidenze erogate dalla Cassa ai propri iscritti in base alla legislazione che, nei molti anni di vita della Cassa, era molto cambiata rispetto a quella iniziale. Si è trattato del provvedimento legislativo che ha aperto per la Cassa nuovi orizzonti, conferendole piena autonomia normativa interna. In particolare, l'art. 26 della legge ha regolamentato in modo molto diverso rispetto al passato l'indennità di cessazione, svincolandone la concessione dall'approvazione ministeriale; questo ha consentito anche la progressiva elevazione di questa provvidenza, che ai giorni nostri ha assunto una rilevanza veramente notevole. FN A tale proposito, questa indennità viene considerata dai più quasi come un "corrispettivo" spettante al notaio per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti e per la "liquidazione" dello studio. Ritieni che sia questa la vera natura dell'indennità o pensi che essa costituisca quasi una vera e propria pensione integrativa? R. Sicuramente lo scopo principale di questa provvidenza a favore del notaio cessato dall'esercizio è quella che hai indicato, ma non solo di questo si tratta: ritengo 'che questo strumento sia in grado di dare un'immagine assai positiva del notariato, in quanto dà ad ogni collaboratore del notaio la matematica certezza di rice- vere in tempi assai celeri tutto quanto gli spetta a titolo di trattamento di fine rapporto. In aggiunta a questo, l'indennità di cessazione costituisce per il notaio una vera pensione integrativa indiretta: una parte di questa indennità può essere messa a frutto e costituire per il notaio una pensione ulteriore. FN II forte aumento dell'indennità di cessazione ha però creato qualche malumore con i notai già pensionati al momento in cui ne è stato deliberato un così consistente aumento; taluno ha infatti sostenuto che si veniva così a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra colleghi pensionati in epoche diverse. Ritieni che questa critica sia giustificata? R. La critica a cui ti riferisci ha un fondamento solo se considerata sul piano della egoistica visione personale; dal punto di vista più generale, invece, essa non ha fondamento. Esiste sempre un momento in cui si crea una frattura con il passato: il nostro sistema solidaristico fa sì che la pensione di un notaio cessato trent'anni fa sia assolutamente identica a quella di un notaio cessato ieri, e questo mi sembra essere un sufficiente argomento di giustizia tra appartenenti alla stessa categoria. D'altra parte, non vedo come si possa sostenere una effettiva disparità di trattamento: in termini di potere d'acquisto, cento milioni erogati dieci o quindici anni fa probabilmente valgono quanto i quattrocento milioni erogati oggi. FN Quale ritieni sia stata la maggiore delusione del periodo che ti ha visto alla guida della Cassa? R. Non ritengo che vi sia stato un episodio in particolare, come ho sostenuto a più riprese; ciò che mi è spiaciuto di più è stata l'accentuazione degli egoismi e dei particolarismi, in contrasto con il princìpio SU cui la Cassa fonda la sua stessa ragion d'essere, cioè la solidarietà tra componenti di un "gruppo". Questo diverso modo di sentire rispetto al passato è in parte giustificato dal fatto che i notai sentono la Cassa fin troppo come "propria"; ecco perché ritengo che il maggiore interesse del notaio nei confronti del "suo" ente di previdenza non sia sempre positivo. Al tempo stesso, però, la Cassa è stata troppo a lungo considerata come la "cenerentola" del notariato, e questo è senz'altro un errore: la sua nascita, invece, unitamente alla legge notarile del 1913, ha rappresentato un momento di crescita della nostra categoria, il riscatto da una certa sudditanza che all'inizio del secolo vi era rispetto all'avvocatura FN Pensi che il rapporto tra "amministratori" ed "amministrati" sia stato, e sia tuttora, positivo? R. Non è facile rispondere a questa domanda, perché questo rapporto cambia a seconda dell'anzianità di iscrizione a ruolo. All'inizio della loro attività, i notai si disinteressano completamente della Cassa, a cui viene richiesto solo il contributo per l'apertura dello studio e, in certi casi, l'indennità di integrazione (anche se recentemente quest'ultima provvidenza è meno frequente per i nuovi iscritti). Quindi per molti anni, è quasi come se la Cassa non esistesse. Con l'avanzare dell'età, invece, le pretese verso la Cassa aumentano e in prossimità della cessazione, e ancor più dopo il pensionamento, il rapporto diventa spesso conflittuale. Trovo però che l'introduzione nel sistema dell'Assemblea dei rappresentanti e il conseguente allargamento del numero dei colleghi che si occupano da vicino dei problemi legati alla gestione della Cassa abbia molto migliorato la situazione. Da questo punto di vista, sono ancor più ottimista per il futuro. FN A molti sembra che la trattazione dei temi di politica previdenziale nell'ambito dell'attuale struttura del Congresso lasci un po' a desiderare. Qual è il tuo pensiero al riguardo? Quali soluzioni alternative ritieni auspicabili o, quanto meno, praticabili? R. Non sono favorevole all'idea di un possibile congresso autonomo da parte della Cassa. Fino all'emanazione della legge 220 del 1991, altrimenti detta di "separazione Consiglio-Cassa", essa non era possibile; oggi semplicemente non è opportuna. Il notariato è, e deve restare, unico e inscindibile anche nelle sue manifestazioni verso l'esterno. Forse in futuro si potranno prevedere alcune modifiche nell'attuale regolamento dei congressi, tenendo però ben presente che nessuna contrapposizione è possibile: la politica della categoria è governata unicamente dal Consiglio Nazionale. I due Enti hanno, è vero, autonome responsabilità, ma attualmente reputo inopportuna e pericolosa ogni separazione delle manifestazioni congressuali della categoria. Ciò non escude che la Cassa possa, autonomamente o d'intesa con altre Casse professionali, organizzare convegni attinenti alle materie della assistenza e previdenza. FN II fatto di più rilevante importanza di questi ultimi anni per la Cassa è stato senza alcun dubbio la sua privatizzazione. Al di là della legittima soddisfazione per questo importante risultato, quali ritieni siano stati i maggiori vantaggi connessi a questa svolta? R. Non ho incertezze ad affermare che il risultato ottenuto è stato quello della sopravvivenza degli enti previdenziali autonomi, che è stata messa a serissimo rischio dalla volontà di "omogeneizzare" tutti i trattamenti previdenziali nell'ambito dell'INPS. Solo l'emanazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha evitato che questa volontà potesse trovare attuazione. FN Pensi che la categoria abbia percepito appieno gli effetti di questa novità? R. No, ritengo che solo pochi colleghi abbiano colto il senso e l'importanza di quanto è avvenuto, anche se la categoria è sempre stata unita nel perseguire questo risultato. Evidentemente, la categoria è tranquilla e si rimette con fiducia all'opera dei propri rappresentanti. Dalla raggiunta privatizzazione, che è ormai un dato di fatto incontrovertibile, è conseguita, tra l'altro, una forte coesione con le altre categorie il cui ente autonomo di previdenza era, come il nostro, minacciato di estinzione. Questa unione prosegue ancora ed è più che mai salda. FN A causa delle preoccupazioni di qualche anno fa, alle quali prima accennavi, circa un possibile assorbimento del patrimonio della Cassa in quello dell'INPS, ci sembra di poter scorgere due linee di pensiero sul possibile futuro del nostro Ente: una prima favorevole ad una "Cassa leggera", con poche prestazioni e poca contribuzione (pensione minima per tutti, progressiva diminuzione del patrimonio e libertà, per chi vuole, di aderire ad un programma di pensione' integrativa al di fuori dell'ufficialità della Cassa), una seconda favorevole invece al mantenimento di una "Cassa pesante", con elevate contribuzioni e prestazioni anch'esse elevate, eventualmente con un parziale abbandono del criterio della mutualità pura. Pensi che le preoccupazioni a cui accennavamo prima siano da considerarsi completamente fugate? Come ritieni che debbano agire i futuri amministratori della Cassa a questo proposito? R. Come dicevo prima, la privatizzazione è ormai un dato di fatto; tuttavia, non mancano le preoccupazioni per il futuro, anche se non vedo alcun rischio imminente. Intendiamo però stare sempre assai vigili, anche perché l'attuale momento politico ha visto la scomparsa di molti importanti referenti e i necessari contatti con il mondo politico sono diventati assai più difficili e sfuggenti. Circa la politica generale delle Cassa per il prossimo futuro, ritengo che l'opzione di una "Cassa leggera" non sia perseguibile; d'altra parte, se non fosse stata "pesante", forse non avrebbe attirato le mire di qualcuno, ma non si sarebbe potuta attuare la privatizzazione, né potrebbe essere gestita in anni come questi, in cui le uscite per prestazioni superano largamente le entrate per contribuzioni. Ritengo che non si debbano temere più di tanto gli attacchi che di tanto in tanto, in modo demagogico, ci rivolge la stampa; in ogni caso, la scelta della mutualità pura, che contraddistingue la nostra Cassa, non può essere abbandonata e all'interno della stessa categoria sono ormai pochi coloro che ancora sostengono la necessità di un suo progressivo abbandono. FN II tema della previdenza integrativa sembra ormai maturo per essere affrontato anche dalla nostra Cassa: stanno per essere finalmente emanati i decreti attuativi dei. Fondi pensione e alcuni di questi sono già stati costituiti. Ciò nonostante, sembra che tale strumento sia stato finora piuttosto trascurato dal Consiglio di Amministrazione, che pure aveva costituito un'apposita commissione al suo interno per approfondirne la fattibilità anche per la nostra categoria: per quel poco che se ne conosce, il Consiglio ha adottato finora sull'argomento una politica piuttosto dilatoria. E' corretta questa lettura dell'accaduto? R. Direi di no; la Cassa non ha trascurato questo problema, né lo ha abbandonato alle iniziative di altri, anche se ritiene che tale soluzione possa finire con lo snaturare il pilastro della previdenza obbligatoria. In ogni caso, quando i tempi diventeranno maturi è molto probabile che ci faremo promotori di un fondo di previdenza integrativa, anche se non intendiamo gestirlo direttamente. Stiamo approfondendo la possibilità di un fondo integrativo riservato a soli notai, oppure ad essi ed ai propri familiari e dipendenti, oppure ancora da realizzarsi in unità di intenti con altre categorie professionali; ciò non tanto per aumentarne la potenzialità economica, quanto per stringere ancor di più i legami con le altre casse professionali ed insieme per costituire un nucleo forte, direi un baluardo contro le possibili mire sui patrimoni degli enti previdenziali. Anche il notariato, comunque, si sta attrezzando e forse avremo un progetto più definito già prima dell'estate di quest'anno. FN E' recentissimo l'incontro tra la nuova Giunta esecutiva di Federnotai e il Consiglio di Amministrazione della Cassa. Tanto con la prima, che come è noto tutela interessi di notai in esercizio e di notai in pensione, quanto con l'ASNIP, che tutela esclusivamente interessi di notai in pensione, i contatti sono frequenti e, in apparenza, assai cordiali. Tuttavia, le associazioni volontarie lamentano spesso che il Consiglio della Cassa non recepisca adeguatamente i suggerimenti, le proposte, gli inviti che provengono dal suo esterno: sembra cioè che il Consiglio non sia molto propenso ad attuare una reale collaborazione nell'individuazione delle politiche di lungo periodo, come i rappresentanti volontari della categoria auspicherebbero. E giusta questa impressione? Come potrebbero essere messe meglio a frutto le esperienze e le idee di quanti sono al di fuori del Consiglio della Cassa? R. Devo confermare che il Consiglio di Amministrazione della Cassa è, non solo formalmente ma sostanzialmente disponibile e aperto ad approfondire ogni proposta o suggerimento, anche provocatorio, che gli pervenga dal suo esterno, a maggior ragione se proveniente dalle associazioni sindacali rappresentative; è ovvio che spesso possono apparire lunghi i tempi di studio e di valutazione di tali proposte, anche perché su di noi ricade la responsabilità e il dovere di adottare le scelte finali. Altro è invece il discorso in caso di richieste sproporzionate alle forze o alle risorse della Cassa. Desidero quindi chiarire che la Cassa attende, ma al tempo stesso non intende sollecitare, proposte da gruppi e da singoli notai, purché esse siano motivate e concrete. FN I rapporti con il Consiglio Nazionale, che dovrebbero trovare adeguato sviluppo nella Commissione paritetica, non sono mai stati idilliaci: perché? R. Una possibile risposta è che, dopo l'entrata in vigore della legge di separazione Consiglio-Cassa, che ha determinato un aumento notevole dei colleghi che ricoprono cariche istituzionali nazionali, è stata fatta da taluno una errata interpretazione della nuova legge, secondo cui vi sarebbe una sorta di "dipendenza" della Cassa dal C.N.N. Invece io ritengo che il potere è la dove vi è responsabilità, cioè in ciascuno dei due organi nell'ambito delle materie di specifica competenza. E se talvolta vi è stata incomunicabilità tra i due organi, come a Napoli nel settembre 1993, ciò si è verificato solo a causa di una parziale e temporanea sovrapposizione della funzione rispettiva. I due organi trattano materie diverse, hanno funzioni molto diverse; i rapporti personali tra Presidenti e tra consiglieri sono sempre stati ottimi, anche se talvolta, su argomenti specifici di comune interesse, possono esservi modi differenti di vedere le cose e idee diverse su come risolvere i problemi. FN L'informazione e, più in generale, la comunicazione con la "base", più ancora che verso l'esterno della categoria, è stato a nostro giudizio uno dei punti deboli della politica della Cassa negli ultimi anni. Tu che ne pensi? Non ritieni che la Cassa dovrebbe avere un suo autonomo e istituzionale canale di informazione nei confronti di tutti gli iscritti (ed eventualmente anche un "sito" su Internet) per fornire, agli associati che vogliano connettersi alla "rete delle reti", informazioni utili, le delibere più significative, i risultati dei lavori delle proprie commissioni di studio, addirittura uno sportello di consulenza, in definitiva per avvicinare di più gli iscritti alla propria Cassa? R. Ritengo che l'informazione sull'attività della Cassa sia data adeguatamente nei convegni e nei congressi di categoria, oltre che attraverso gli articoli del consigliere Cariani sulla rivista "Attività"; sono anche state fatte in passato lettere a tutti gli iscritti per comunicare eventi importanti, quali quella in occasione della raggiunta privatizzazione. Il vero problema è che fatti eclatanti, che possano destare l'attenzione degli iscritti, ve ne sono pochi, e che l'ordinaria amministrazione non interessa a nessuno. Si può invece migliorare la conoscenza della Cassa tra gli iscritti e perché muti in meglio il comune sentire dei notai verso il proprio ente di previdenza; ho potuto constatare più volte che i notai hanno letto poco o nulla dello statuto e dei regolamenti, e fanno frequenti richieste di informazioni che si potrebbero evitare solo che questi fossero meglio conosciuti. Contiamo comunque di migliorare l'informazione ed apriremo per questo, quanto prima, una casella di posta elettronica su Internet. Intendiamo però evitare costi superflui, dato che molti colleghi non leggono con la dovuta attenzione quanto ricevono a mezzo stampa o a mezzo posta e non vorremmo appesantire inutilmente i costi di gestione. Né vogliamo prevaricare i compiti dell'Assemblea dei rappresentanti, che continuiamo a ritenere possa costituire la vera "cinghia di trasmissione" tra la categoria e il Consiglio di Amministrazione. FN A questo ultimo proposito, come ti sembra che proceda il rapporto tra il Consiglio e l'Assemblea dei rappresentanti dell'Ente? Che cosa si può aspettare la categoria da questo nuovo organo? R. Il rapporto è di grande collaborazione; ritengo però che occorra ancora del tempo perché si formi una "cultura" di ciò che significa partecipare a questo consesso, anche e soprattutto per le responsabilità nei riguardi della "base", che va informata e consultata forse più frequentemente di quanto non avvenga attualmente. FN C'è un argomento sul quale avresti voluto che ti facessimo una domanda e che abbiamo omesso? R Per la verità mi sarei aspettato una domanda sulla "vexata quaestio" dell'indennità di maternità, sulla quale ritengo che la Federnotai abbia mantenuto un atteggiamento piuttosto oscillante. Desidero chiarire, se ancora ve ne fosse bisogno, che nessuna volontà di persecuzione o di rivalsa ha mai animato l'attività del Consiglio su questa ma- teria: la Cassa non aveva, e non ha, nulla contro nessuno. Vi sono stati, è vero, scontri anche aspri, ma si è trattato di virulenza processuale: d'altra parte, strumenti come decreti ingiuntivi, atti di precetto, addirittura pignoramenti dei contributi presso gli Archivi Notarili, non dovrebbero essere mai utilizzati nei confronti del proprio ente di previdenza. Ad ogni modo, che il problema andasse posto è dimostrato dalle molte pronunce contraddittorie che si sono avute in questi anni. Ora attendiamo con serena consapevolezza che sul tema si pronuncino in modo definitivo la Corte di Cassazione ed anche la Corte Costituzionale, non avendo la presunzione di ritenere che la posizione da noí assunta fosse l'unica possibile. Ecco perché assicuro che la Cassa si adeguerà con tempestività e senza alcuna riserva a quanto verrà stabilito dalle attese sentenze. FN Un'ultima domanda. Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa cumuli quella di Presidente del Consiglio Notarile di Taranto. Non ti pare un impegno eccessivamente gravoso? R. L'impegno è davvero strenuo, ma a rimetterci è solo il mio tempo libero e la mia famiglia. Dai verbali si può infatti constatare che sono tra i più presenti alle riunioni di entrambi gli organi. Anche quest'anno avevo chiesto di non essere rieletto al Consiglio Notarile di Taranto, ma,di fronte ad un'unanimità di consensi sul mio nome, mi sono trovato nella necessità di accettare la carica. FN Grazie, Presidente, per il tempo che ci hai dedicato e per aver risposto ai quesiti che ti abbiamo rivolto.
LA CODIFICAZIONE DEONTOLOGICA
Il Consiglio di Stato con decisione n. 122 del 17 febbraio 1997 ha annullato la decisione del T.A.R. Lazio Sez. III n. 637 del 29 marzo 19951 di cui è cenno anche in questa Rivista.2 E' opportuno ripercorrere alcuni passaggi della sentenza avvertendo subito che, al di là dell'esito apparentemente negativo della vicenda, chi scrive ritiene che il potere riconosciuto al C.N.N. di elaborare principi di deontologia professionale sia stato comunque connotato nella motivazione in modo positivo anche se qualificato in modo differente da quello prospettato. " Il Consiglio nazionale del notariato appellato L'eccezione non è fondata.... Tali prescrizioni costituiscono non una mera "volizione preliminare", ma una "volizione-azione": sono infatti precetti concreti e in atto i principi E siccome l'interesse a ricorrere può essere anche soltanto morale, non è dubbio che i ricorrenti abbiano un interesse, diretto e immediato, all'annullamento del provvedimento con cui i predetti principi sono stati elaborati... Scopo del legislatore, dunque, era quello di dare una sicura base di legge al potere di elaborare regole deontologiche da parte del Consiglio nazionale del notariato, base in carenza della quale le precedenti delibere consiliari in tema di recapiti notarili erano destinate ad esser invalidate da Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990 n. 84 e 16 luglio 1991 n. 577... Non sembra peraltro inopportuno avvertire che, con le recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia di allargamento delle frontiere della legittimazione a ricorrere e dell'eccesso di potere anche ai soggetti "esterni" agli ordinamenti particolari, non sembra potersi ancora utilmente invocare la nozione, di elaborazione dottrinale, di "norme interne". Appare preferibile, piuttosto, richiamare la nozione, di analoga origine, di "norme indirette", per sottolineare il particolare procedimento in base al quale fatti normativi degli ordinamenti particolari producono effetti, di invalidazione di atti giuridici o di qualificazione del comportamento di soggetti, nell'ordinamento generale, mediante richiamo da parte di quest'ultimo. Appare conseguente osservare, inoltre, che il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo sulle regole deontologiche incontra un duplice limite: quello, di carattere generale, dell'insindacabilità del merito amministrativo, al quale le regole deontologiche, in quanto extragiuridiche, appartengono; quello, ulteriore, della riserva di autonomia della classe professionale e dei suoi organi esponenziali nell'elaborare i principi deontologici. Possono costituire profili del sindacato giurisdizionale, pertanto, quelli relativi alla violazione di precetti costituzionali o di altri precetti inderogabili, di principi generali dell'ordinamento e quelli che riguardano l'incidenza del provvedimento su oggetti estranei alla deontologia professionale.... Ciò è coerente, del resto, alla più generale vicenda esistenziale contemporanea, secondo cui l'occupazione da parte della tecnica di spazi propri dell'etica ha determinato la supremazia delle morali professionali sulla morale comune, se non la riduzione della seconda alle prime. La fissazione di regole di dettaglio, dunque, non ne trasforma la natura da deontologica a regolamentare, ma ne garantisce soltanto l'effettività... ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo il problema non è quello del parametro del giudizio di legittimità ma quello - differente - dell'oggetto: si tratta di accertare non se le regole deontologiche siano norme di diritto alle stregua delle quali valutare la validità di sentenze, ma se l'atto che le pone sia amministrativo o meno (art. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034). Al riguardo, va osservato che il Consiglio nazionale del notariato ha natura di ente pubblico non economico: l'atto proviene, pertanto, da una autorità amministrativa. Inoltre, avuto riguardo alla doverosità dell'esercizio del potere - di elaborazione dí principi deontologici - in questione ed alla sua preordinazione a finalità di pubblico interesse - il corretto esercizio della professione - ratto deve considerarsi emanato nell'esercizio di potere amministrativo. Al quesito se l'atto impugnato abbia natura amministrativa deve quindi rispondersi in senso affermativo. Quanto alla natura della situazione soggettiva incisa, il potere del Consiglio nazionale del notariato è conformato non come potere di accertamento (così invece in materia di usi generali del commercio, in base agli artt. 1 e 3 del d.l.c.p.s. 27 gennaio 1947 n. 153 e 1 della legge 13 marzo 1950 n. 115), ma come potere di elaborazione. L'accezione letterale, che designa H fatto di "svolgere e portare a compimento in modo conveniente o esauriente", corrisponde al profilo sostanziale del potere, che implica non una meccanica rilevazione, ma un apprezzamento complessivo, a struttura discrezionale, dei modi del corretto esercizio della professione nel quadro della società civile. Ai fini del riparto della giurisdizione, del resto, occorre aver riguardo non alla prospettazione delle parti, ma al criterio del petitum sostanziale (cfr. da ultimo Cass., 15 luglio 1993 n. 7832; 8 luglio 1993 n. .7478; 10 febbraio 1993 n. 1620): nella specie, i ricorrenti in primo grado non hanno contestato l'appartenenza al Consiglio nazionale del notariato del potere di emanare regole deontologiche, bensì soltanto l'esercizio del potere medesimo. Ne consegue che, a fronte di un potere discrezionale, la situazione soggettiva dei destinatari dei principi di deontologia è di interesse legittimo... Né giova al Consiglio appellato dedurre che, incidendo il provvedimento sull'esercizio professionale, che è oggetto di un diritto soggettivo, la giurisdizione spetterebbe comunque al giudice ordinario. Ai fini del riparto della giurisdizione, infatti, quel che conta è l'oggetto immediato della contestazione, che nella specie è l'esercizio del potere pubblico di elaborazione di precetti deontologici, rispetto al quale la posizione degli interessati si atteggia come interesse legittimo. A nulla rileva, invece, che, in ultima istanza, le regole deontologiche incidano, del resto soltanto nel quomodo, sul diritto all'esercizio della professione... La sentenza di primo grado ha motivato la declinatoria di giurisdizione con il rilievo che il codice deontologico si inserisce nel sistema disciplinare, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario dagli artt. 149, 150, 151 e segg. della legge n. 89 del 1913. L'assunto dei primi giudici non può essere condiviso. L'ambito della giurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame concerne l'applicazione delle pene disciplinari... Ma quando, come nel caso di specie, la definizione delle regole deontologiche e, dunque, dell'illecito per violazione delle stesse viene tipizzata, in via generale ed astratta, mediante l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'autorità amministrativa competente, diversa da quelle cui è demandato il giudizio disciplinare, il relativo provvedimento non costituisce un elemento del microsistema disciplinare, bensì un presupposto esterno di esso, la cui efficacia si esplica sul piano deontologico e, soltanto in via indiretta ed eventuale, su quello disciplinare: l'impugnazione di tale provvedimento, pertanto, non è attratta dalla competenza giurisdizionale del giudice della disciplina ed è invece devoluta alla cognizione del giudice degli interessi legittimi. Né è ipotizzabile che la giurisdizione ordinaria in materia disciplinare si dilati fino ad assorbire, sotto il profilo della disapplicazione, anche l'impugnazione dell'atto presupposto dinanzi al giudice naturale...." La sentenza in oggetto merita alcune riflessioni. A) Il Consiglio di Stato ha negato la natura regolamentare delle norme deontologiche sostenuta, invece, dal Consiglio Nazionale del Notariato nel timore che diversamente opinando si sarebbe svuotato di contenuto precettivo l'art. 16 della legge 220/1991. E' noto che i regolamenti contengono norme generali ed astratte che non possono, di regola, incidere immediatamente sulle posizioni giuridiche soggettive e che, pertanto, non sono autonomamente impugnabili; conseguentemente le norme regolamentari possono essere impugnate solo unitamente al provvedimento che applichi concretamente le disposizioni . in esse contenute. Solo in quest'ultima situazione si potrà chiedere l'annullamento del provvedimento adottato e della norma regolamentare che è stata applicata. Secondo il T.A.R. Lazio, la cui sentenza è stata annullata, il codice deontologico e "gli atti applicativi che ne hanno fatto i singoli Consigli Distrettuali si muovono all'interno del sistema disciplinare, in quanto individuano comportamenti che vengono qualificati come contrari al decoro professionale e che l'art. 147 dell'ordinamento del notariato assoggetta a sanzione disciplinare. Pertanto, la valutazione se tali precetti normativi siano rimasti nei limiti fissati dalla legge, che affida al Consiglio Nazionale il compito di enucleare principi di deontologia professionale, è questione che compete al giudice cui spetta di decidere le controversie in materia disciplinare". Secondo il Consiglio di Stato, invece, i principi deontologici costituiscono "norme indirette" prodotte da un "procedimento in base al quale fatti normativi degli ordinamenti particolari producono effetti.... nell'ordinamento generale, mediante richiamo da parte di quest'ultimo" ed esse non costituiscono "un elemento del micro-sistema disciplinare, bensì un presupposto esterno di esso, la cui efficacia si esplica sul piano deontologico e, soltanto in via indiretta ed eventuale, su quello disciplinare..." B) Il procedimento di formazione del principio deontologico, che è un presupposto del sistema disciplinare, si conclude con un atto che oggettivamente ha natura amministrativa; i principi deontologici sono "precetti concreti e in atto", emanati nell'esercizio di un potere amministrativo, e l'interesse a ricorrere "può essere anche soltanto morale". Da ciò deriva l'importante conseguenza che sono legittimati a ricorrere contro le delibere del C.N.N. non solo coloro che si trovino in una situazione valutata negativamente dal Codice deontologico, ma anche tutti coloro i quali non condividano le scelte operate dal Codice stesso perché assunte in violazione "di precetti costituzionali o di altri precetti inderogabili, di principi generali dell'ordinamento" o perché dispongono "su oggetti estranei alla deontologia professionale". Tra i principi o precetti inderogabili sono da annoverare alcune delle classiche figure di eccesso di potere quali la contraddizione fra motivazione e dispositivo ovvero fra le varie parti della motivazione, la contraddizione " con precedenti manifestazioni di volontà, il difetto di motivazione.... E' definitivamente accertata la competenza del C.N.N. poiché "scopo del legislatore...era quello di dare una sicura base di legge al potere di elaborare regole deontologiche..."; risulta chiarito che le scelte del C.N.N. sono insindacabili nel "merito". C) La questione della competenza a giudicare i principi di deontologia è risolta, a questo punto, secondo la visione tradizionale del' riparto di giurisdizione tra A.G.O. (competente a giudicare sui diritti soggettivi) e giudice amministrativo (competente a giudicare sugli interessi legittimi). Tale distribuzione è ancora attuale nonostante alcune spinte ideologiche in atto per il suo superamento a favore dell'A.G.0.3 Esattamente è stato rilevato, ancora prima del deposito della sentenza in esame: "La posizione vantata dall'iscritto all'ordine, il quale contesti il corretto esercizio del potere in discorso, del resto, appare chiaramente riconducibile all'interesse legittimo".4 3 C. Consolo, Quale evoluzione..., in Italia Oggi del 14 marzo 1997; G. Caruso, Giustizia amministrativa autonoma..., in Italia Oggi del 3 aprile 1997. 4 G. Celeste, Rassegna in tema di deontologia notarile, in Notariato, 1997, 130. Il citato Autore modifica in tal modo la sua precedente posizione (in Notariato, 1995, 382 e ss) che era di adesione alla sentenza del T.A.R. Lazio annullata dal Consiglio di Stato. Tuttavia l'afferma- D) Infine il Consiglio di Stato ha affermato che il potere del C.N.N. "è conformato non come potere di accertamento... ma come potere di elaborazione... che implica non una meccanica rilevazione, ma un apprezzamento complessivo, a struttura discrezionale, dei modi del corretto esercizio della professione nel quadro della società civile". Si riapre, quindi, la questione sul metodo da seguire nella formulazione dei principi deontologici. E stato in proposito rilevato: "Dovrà, pertanto, formare oggetto di indagine approfondita il tema, che si palesa anch'esso fondamentale, dell'individuazione delle regole procédimentali, alle quali il Consiglio Nazionale deve attenersi nell'attività in discorso... Se è vero che l'adozione di questo termine (elaborare-ndr) impone di fondare i principi deontologici sulle norme etiche, già avvertite come vincolanti dal gruppo nel suo interno, può affermarsi... la necessità di una adeguata istruttoria, volta ad accertare quali siano tali norme, mediante la consultazione degli iscritti all'ordine, che potrà avvenire sia singolarmente che in adunanze collegiali e mediante la sollecitazione di proposte da parte di sindacati, associazioni di categoria e consigli distrettuali.... Ma determinante, a nostro avviso, in realtà è il solo contributo dei consigli distrettuali, deputati alla custodia delle norme etiche sulle quali i principi vanno enucleati. Nella fase di preparazione dell'attuale codice il Consiglio si è avvalso di tutti i suddetti mezzi" .5 L'osservazione è senz'altro esattati; purtroppo lo stesso metodo non è stato seguito nella successiva fase conclusasi con il Convegno di Roma del 2 dicembre 1995. zione oggi fatta, riportata nel testo, suscita stupore poiché espressa da un componente dell'Osservatorio deontologico in netto contrasto con la posizione politica, giuridica e giudiziaria del C.N.N. 5 G. Celeste, ibidem, 129 nota 40. Suscita ancora stupore quanto riportato poiché sembra che uno dei compiti, avente carattere preliminare e pregiudiziale, dell'Osservatorio di cui fa parte l'Autore, debba essere lo studio delle problematiche connesse al metodo della codificazione (intesa anche come aggiornamento e modifica di precetti già enunciati). 6 Chi • Chi scrive ha già avuto modo di affermarlo in ripetute occasioni: Appunti per la redazione di un codice deontologico, FederNotizie, 1992 n. 3; Codificazione deontologica ovvero dall'etica al diritto, FederNotizie 1992, n. 6; Codificazione deontologica: breve esame di un'opinione e considerazioni conclusive, FederNotizie, 1993, n. 1; Teoria e pratica della deontologia, in IL NOTARO, 1993, pagg. 46 e ss. E) E' ancora vivo il disappunto pròvocato nella categoria dalle modalità di gestione del convegno da ultimo citato: spedizione tardiva delle relazioni su cui si sarebbe dovuto dibattere e loro conseguente recapito a lavori chiusi (come è esattamente avvenuto a chi scrive e a molti altri). Questa disinformazione (attribuita poi ai ritardi del sistema postale!) è stata talmente grave da suscitare persino le reazioni del Comitato Regionale Notarile Lombardo, solitamente moderato e riservato nelle sue espressioni; vale la pena di riportare in proposito l'Ordine del Giorno del 25 novembre 1995: "Il Comitato Regionale Notarile Lombardo constatata la mancanza di approfondita informazione sulle tematiche che verranno trattate nell'imminente convegno di Roma considerata la impossibilità di esprimere un giudizio complessivo, bensì limitato a due argomenti: la ventilata giubilazione del rispetto delle norme sul diritto di famiglia nel settore autoveicoli; la ventilata interpretazione del recapito come <Iocus loci>, riservata ogni ulteriore e più documentata valutazione DELIBERA di esprimere sorpresa e disappunto circa i due orientamenti sopra indicati che deviano dalla impostazione originaria del Codice Deontologico e Io contraddicono; di esprimere profondo malessere per tali interpretazioni che contrastano i provvedimenti e le de-libere dei singoli Consigli Distrettuali, i cui interventi sono vanificati; di ritenere inaccettabile la mancata consultazione dei Consigli Distrettuali; di sottolineare che considerare recapito solo il Iocus loci significa svuotare di significato i parametri fissati nel Codice Deontologico; di affidare l'incarico al proprio Presidente di esprimere al Consiglio Nazionale il rammarico per l'assenza di un'informazione completa e tempestiva su argomenti di grande rilevanza quali le interpretazioni del Codice Deontologico." F) E sempre a proposito di informazione e di metodo che dire di quella "cosa" misteriosa chiamata "Osservatorio Deontologico"? Molti di noi si chiedono: Quali sono esattamente i suoi compiti? Quali materiali ha prodotto? Qual è stato il suo ruolo nella stesura dei criteri interpretativi presentati al Convegno di Roma del 2 dicembre 1995? Qual è attualmente il programma di lavoro? Quali sono le valutazioni della sentenza in esame? Riteniamo, dunque, che gli errori di metodo evidenziati corrispondano ad una visione verticistica della categoria e debbano essere rimossi ed evitati per il futuro: la negazione di un potere regolamentare in senso stretto fatta dal Consiglio di Stato ne costituisce la riprova. I nuovi sistemi informatici (Trasmissione via etere e posta elettronica), nei quali il C.N.N. ripone la crescita professionale della categoria, consentono anche un dialogo politico effettivo nei due sensi (centro/periferia), senza ricorrere ad inutili scenografie congressuali: "Un codice deontologico predisposto unilateralmente dal C.N.N. sarebbe destinato a sicuro fallimento; un codice, invece, proposto dal C.N.N., inviato a tutti gli organi istituzionali e non istituzionali, discusso, riformulato dal C.N.N. e pubblicizzato adeguatamente, è l'unico in grado di far emergere la coscienza sociale e l'etica professionale in questo momento storico; solo una autoanalisi serena ed approfondita può mettere in luce i comportamenti vissuti in modo doveroso dalla categoria e, quindi, rilevanti e vincolanti in sede disciplinare. La codificazione deontologica non può essere il frutto di un atto regolamentaFe ovvero autoritativo, bensì il risultato di un ampio confronto all'interno della categoria".' Quale strada percorrere? "Un apprezzamento.... a struttura discrezionale dei modi del concreto esercizio della professione nel quadro della società civile" non può non ispirarsi a criteri di assoluta trasparenza, di controllo interno, di coerenza e di confronto delle idee: la discrezionalità comporta la delegittimazione politica qualora si lasci guidare da scelte unilaterali su cui si costruisce un consenso artificioso (Convegno di Roma del 2 dicembre 1995). "Allo scopo di dare sufficiente copertura politica al C.N.N. e di evitare eventuali censure dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, sarà opportuno che nella formulazione dei principi deontologici particolarmente innovativi o delicati la base indichi le linee-guida a cui il C.N.N. deve attenersi: una specie di principio <canalizzato> con la definizione dei contorni entro cui il C.N.N. potrà spaziare. I rapporti tra categoria, C.N.N. e Consigli Distrettuali, si giocano tutti all'insegna di un delicato ma chiaro equilibrio".8 Voglia, dunque, il C.N.N. dare alla categoria un segnale positivo revocando le delibere "dibattute" nel Convegno di Roma del 2 dicembre 1995. Sappia, infine, il C.N.N. cogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato: l'impegno che ne segue è sicuramente gravoso ma è stato già praticato e garantisce risultati più stabili perché realmente condivisi. Arturo Brienza Appunti cit. 8 Codificazione deontologica: breve esame...cit.
FederNotizie: anno X n. 3 Forse sarà il fisiologico rallentamento dei riflessi intorno ai 50 anni, o forse sarà che, a fare il redattore, il giornale Io si legge un po' alla volta, articolo per articolo, e poi si fa meno caso alla versione definitiva, fatto sta che solo adesso, al terzo numero, mi sono accorto che per FederNotizie questo è l'anno decimo. E mi ha fatto un certo effetto, lo confesso. Considerando che il decennale per un giornale, come per una associazione o un avvenimento, è una data importante, ho pensato di provare a celebrarlo con qualche notazione storica e di ricordo. Credo infatti che pochi degli attuali lettori conoscano le origini di questo giornale. L'associazione sindacale della Lombardia aveva iniziato nel 1981 (a novembre per la precisione) a pubblicare un giornalino dal titolo "Notizie Sindacali": si trattava di un vero e proprio "foglio notizie" realizzato in un formato modestissimo (misure 24,5 x 17,5 - in sostanza il formato A4 ripiegato in due) per un totale di 12/16 facciate, fotocopiato nel numero di copie necessario e con una veste tipografica veramente semplice ed essenziale. Aveva una cadenza bimestrale che è stata praticamente sempre rispettata (salvo pochi "numeri doppi") per complessive 28 uscite, fino al maggio del 1987. Era, dicevo, cosa veramente modesta, eppure sfogliando quei ventotto opuscoletti, ci si accorge di quanto siano parenti stretti (o meglio forse progenitori) dell'attuale FederNotizie perché in essi si trova spesso qualcosa di molto simile al "notaio contro", si trova qualcosa di molto simile alle "utili da sapere", si trova soprattutto un modo di fare politica del notariato, di mettere e mettersi in discussione, di non accettare passivamente le protervie della pubblica amministrazione, di immaginare un notariato più impegnato, consapevole, coerente e preparato; tutte cose che, credo, sono ancora l'ossatura e la struttura portante del movimento sindacale e quindi anche dell'attuale FederNotizie. Nell'87 quindi Federnotai cominciò a pensare ad un giornale nazionale da inviare gratuitamente a tutti gli iscritti alle diverse associazioni regionali e tale da costituire occasione di informazione sulle iniziative sindacali, di contatto con gli iscritti ed anche di veicolo di conoscenza del movimento sindacale notarile. Sembrò quasi ovvio, allora, affidare la realizzazione dell'iniziativa allo stesso gruppetto che seguiva a Milano "Notizie Sindacali" (in quel momento formato da Guido Roveda, da Vittorio Muggia e da me). A titolo di esperimento e per favorire la discussione su elementi pratici e concreti lo stesso "Notizie Sindacali" realizzò quattro numeri (tra il luglio 1987 ed il marzo 1988) in una veste nuova, nel formato attuale, con un numero di pagine intorno alle 50, e con contenuti più generali e qualificanti (più da giornale e meno da "foglio notizie"). In quei mesi, all'interno della Federazione si discusse abbastanza approfonditamente sul "taglio", sulle dimensioni, sulla veste grafica, sulla cadenza del nuovo giornale. Venne creata una vera e propria redazione, venne effettuata la formale iscrizione al Registro della Stampa, venne nominato il Direttore (Guido Roveda) ed infine, nel maggio del 1988, usciva il FederNotizie Anno 1 - n.1. Era stato deciso di mantenere una veste grafica molto semplice ed essenziale, la cadenza bimestrale ed un numero di pagine contenuto. L'idea era che questo giornale si doveva poter leggere di getto, appena arrivato, magari anche andando verso casa su un mezzo pubblico e non doveva fare la triste fine di molte belle riviste che restano molto a lungo (ed a volte ... sempre) ancora cellofanate in .un angolo della scrivania sotto montagne di carte. Da allora si sono fatti alcuni passi avanti, ma questa idea di fondo è rimasta inalterata fino ad oggi ed io credo sia una delle ragioni principali del successo del nostro giornale (successo che ci è segnalato da talmente tante parti, con talmente tante diverse considerazioni e ragioni che oramai il constatarlo non ci pare più nemmeno cattivo autocompiacimento). Quel numero 1 Anno 1 porta ancora il titolo "FEDERNOTIZIE" in carattere stampatello poco più grande dei titoli degli articoli; dal n.2 del luglio 1988 appare l'attuale testata; dallo stesso n.2 appaiono i primi "segni grafici" di distacco fra articolo ed articolo; come allegato al n.3 del settembre 1988 appare il primo "Quaderno di FederNotizie": ne verranno pubblicati 9 fino ad oggi; a partire dal n.3 - anno II del maggio 1989 appare l'indicazione dei nomi dei redattori; dal n.4 dell'anno II del luglio 1989 comincia la stampa a due colori con la testata ed i titoli in azzurro; dall'anno 1992 vengono realizzati gli indici annuali; dal gennaio 1994 comincia la numerazione continuativa annuale che permette un migliore utilizzo degli indici. Poi nel maggio del 1995 Guido Roveda (nominato consigliere nazionale) lascia la direzione che viene assunta da Domenico de Stefano; a partire dal numero 4 anno VIII del luglio 1995 comincia una revisione grafica che dura per alcuni numeri con il miglioramento della stampa, dei titoli, della stesura degli articoli a più colonne, etc. Ma questa è storia recente che celebreremo in occasione del ventennale. Egidio Lorenzi
ANTICHI VIZI E NUOVI PREGIUDIZI
Spalancatosi inaspettatamente l'uscio di declinanti e preoccupanti indagini dell'autorità garante, i Notai italiani hanno sentito sempre più scivoloso il terreno sotto i piedi e hanno sperato che "i capi", con i loro interventi e con l'orgogliosa esibizione dei risultati di incoraggianti sondaggi, mostrassero sempre maggior nerbo nel difendere i territori occupati da tempo immemore e riconosciuti di loro spettanza nel 1913. Anzi tutti noi abbiamo pensato (a Napoli direbbero "na' pensata è spirito") che con questi mezzi e accogliendo gli appelli alla disciplina, all'obbedienza e al silenzio provenienti dai nostri "generali", nel nome della patria e della suprema e insostituibile funzione sociale del notariato, potessimo non solo rintuzzare l'attacco dei nemici, ma anche effettuare (a scopo preventivo e dissuasivo!) qualche scorreria nei già magri territori di altri professionisti. Anche ín questa ultima vicenda abbiamo involontariamente suscitato l'impressione di essere afflitti dalla "sindrome di Peter Pan", dalla inconscia pretesa (non desiderio né intimo auspicio che sarebbero umani e legittimi) di rimanere pochi, potenti e protetti, chiusi e fortificati nel nostro castello, in compagnia delle nostre immutabili certezze, lontani dalla concorrenza, dalle insidie del mondo e dalla realtà. Continuo a ritenere che le rabbiose e tautologiche rivendicazioni del nostro insostituibile ruolo non servono a nulla, rivelano soltanto le nostre strutturali e inconfessabili insicurezze, la voglia di rifugiarci nel passato, la scarsa attitudine ad interpretare il presente e ad immaginare il futuro, l'angoscia di non essere capaci di affrontare i rischi, le tensioni, le sfide che caratterizzano la vita e l'esistenza di qualsiasi persona adulta e consapevole di sé. In un contesto culturale di questo tipo parliamo e scriviamo senza voler esercitare influssi su noi stessi, anzi stando ben attenti a non trasformare le regole teoriche di vita, in vita vera e propria; continuiamo ostinatamente a pensare che le cose profonde ed interessanti possano essere solamente quelle dette e scritté in modo difficile e che la verità, la semplicità e la chiarezza non possano stare insieme. Le nostre argomentazioni sono intrise di luoghi comuni, di dogmi tanto gratuiti quanto improbabili, dal momento che i principi enunciati sono e restano astratti, non vissuti sulla nostra pelle, non trasformati in prese di coscienza, in emozioni, in intenzioni, in esperienze morali che devono essere arricchite dall'intensità dell'esperienza vissuta. Quando si tenta questo approccio diverso con la realtà, ci si rende conto della complessità dei problemi e le analisi non possono che esprimere quelle incertezze e quei dubbi che sono inaccettabili soltanto per noi che facciamo della onnipotenza un dogma irrinunciabile. Come è stato giustamente affermato "la sensazione di vivere in una società colta, informata, fa sì che non ci rendiamo conto della nostra ignoranza". Questa rimozione fa prevalere nel nostro ambiente l'ideologia illuministico-giacobina secondo cui grazie alla nostra superiore ragione e professionalità siamo gli unici in grado di scoprire i problemi dell'umanità e i rimedi per superarli. Trattasi di formule magiche, democratiche, a patto però che la gente, volente o nolente, la pensi come noi, élite colta e privilegiata, che le abbiamo espresse nell'esercizio di una missione salvifica per il notariato. Prigionieri di questa logica, se la gente pensa e si comporta come noi è matura, avanzata ed equilibrata; altrimenti è vittima di un momento di obnubilamento e sterilità intellettuale. A ben guardare attraverso uno schematismo dogmatico-formale, ci limitiamo semplicemente ad ammantare le nostre tesi di moralismo e false complessità che non ingannano, però, la gente comune, la quale ha compreso che tutto questo serve soltanto per navigare sotto costa, senza rischi e senza ideali. Questa impostazione culturale fa proliferare il monologo, il moralismo, il sermone, i discorsi intrisi di enfatici riferimenti alla funzione sociale, allo spirito di servizio, al senso dello stato, alla moralità, alla immoralità, alla deontologia; come scriveva Charles Baudelaire, molti protagonisti del nostro mondo, mi fanno pensare a "Louise Villedieu, prostituta da cinque franchi, che accompagnandomi una volta al Louvre, dove non era mai stata, si mise ad arrossire, a coprirsi il volto e, tirandomi a ogni momento per la manica, mi chiedeva, davanti alle statue e ai quadri immortali, come si potesse pubblicamente fare mostra di simili indecenze". I segni tangibili di questa nostra cultura li ritroviamo nelle riviste di categoria nelle quali non mancano i toni dogmatico-moralistici: "Nessun codice ha fatto diventare onesto un disonesto"; "La competizione ha ridotto gli uomini ad animali da combattimento dediti al più assoluto egoismo..." ; "...si potrà assistere all'assalto della diligenza da parte dei soliti sparvieri che con mentalità mercantile-bizantina..." (Attività n.5, Settembre-Ottobre 1996, pag.16); quelli sermoneggianti e paternalistici: "Ma non dimentichiamo che il nostro destino è nelle nostre mani"; "Ciascuno può e deve fare la sua parte con la consapevolezza delle responsabilità che questo momento storico - certo non dei più facili - pone sulle spalle di tutti"; "Potrebbe essere necessario saper volgere la prua verso il mare aperto dove poco conta il fascino del passato..."(FederNotizie n.1, Gennaio 1997, pag.3); quelli demagogici e autoreferenziali: "...il nostro piccolo gruppo professionale così organizzato, così serio, così preparato, così prestigioso in senso sociale ed in senso economico e quindi così antipatico agli altri..." (FederNotizie n.1, Gennaio 1997, pag. 22); "Quel senso dello Stato che ci fa sempre fedeli interpreti e esecutori puntuali delle sue leggi..."; "...Quel senso dello Stato che, anche nei luoghi più sperduti del Paese, ci fa strumenti efficaci di reale vitalità di un ordinamento giuridico che è fondamento unitario della nostra convivenza civile e che come tale, nel quotidiano esercizio della nostra funzione, rendiamo concretamente visibile anche alla gente comune, contribuendo così al suo consapevole rispetto..." (Attività n.5, Settembre-Ottobre 1996, pagine nn. 35 e 36). Alla luce di queste considerazioni a me pare che i nostri sforzi, prima di ogni altra cosa, debbano essere indirizzati a superare questa cultura intrisa di paure e costellata da dogmi, settarismi e preconcetti tra i quali segnalo quelli che a me paiono i più diffusi: parlare rivolgendosi soltanto a coloro che, con molta presunzione, reputiamo concettualmente più attrezzati; discutere di politica del notariato, dividendoci in favorevoli e contrari senza accorgerci che questa contrapposizione, lungi dall'essere segno tangibile di democrazia esercitata, rischia di trasformarsi, in tragica maschera per nascondere il nulla; restare ossessivamente prigionieri della sindrome dei "ben pensanti", che trascorrono il loro tempo a mettere ordine nei propri pregiudizi e a tentare di trasmetterli agli altri; eccedere in vanità, assumendo un'aria molto pensosa e impegnata, mitigata dalla dissimulazione ipocrita dell'importanza che ci si dà; esprimersi per slogan, luoghi comuni privi di reale significato, millantando per sinteticità l'assoluta mancanza di serie argomentazioni; privilegiare coloro che hanno soltanto nobili natali ed illustre passato anche se sono privi di valori e risorse per vivere il presente e per proiettarsi nel futuro; attribuire eccessivi e immeritati riconoscimenti ai teorizzatori di professione, ai grandi esperti, agli organizzatori di seminari e tavole rotonde dove tutto viene reso astratto e distante e viene rimandata qualsiasi questione che invece, con un po' di buon senso, potrebbe essere risolta; avere sempre la pretesa di svelare i giganteschi problemi che si annidano dovunque e il cui segreto appartiene a pochi eletti ritenendo poco consono al decoro della categoria le piccole e ovvie verità, quelle visibili a tutti e che normalmente si vogliono ignorare o negare; perdere tempo, denaro, risorse fisiche ed intellettuali ad interpretare il linguaggio dei sondaggi, dei tabulati, degli indici di ascolto e di gradimento e più in generale, dare molto peso ai pareri espressi quando si viene sorpresi in casa da una telefonata o per strada da qualcuno con il microfono; navigare impunemente tra la tautologia e la tuttologia qualificando come proprie, idee ed opinioni carpite ad altri; cumulare cariche e funzioni per spirito di servizio e soltanto perché "non ci sono colleghi disponibili o all'altezza del compito"; essere moderni solo perché prigionieri del mito della modernità e "dell'essere moderni a tutti i costi"; utilizzare INTERNET, la posta elettronica e quant'altro nel settore per aggredire con domande e proposte idiote la riservatezza altrui; pensare di sostituire con il messaggio via modem quel grande patrimonio rappresentato dall'amicizia e dai sentimenti che nascono quando esseri umani si incontrano con altri esseri umani; vestire i panni delle vittime quando il confronto si fa duro e serrato e si impone la dura logica dei numeri; essere incapaci di esercitare l'autoironia e prendersi sempre terribilmente sul serio; sfoderare l'arma della deontologia per mascherare individuali gelosie ed inespressa e inconfessabile aggressività. Per concludere, richiamando concetti e considerazioni già esposte, a me pare che non le strutture siano obsolete e superate ma la cultura che le sorregge. Se accettassimo l'idea che prima ancora che riformare i congressi sia indispensabile modificare i nostri schemi comportamentali e ci sottoponessimo ad un salutare bagno di umiltà, probabilmente nelle nostre associazioni, nelle redazioni e negli stessi congressi tornerebbero a circolare uomini accompàgnati dalle loro idee e dai loro valori. E' fuor di dubbio che non posso avere e vantare alcuna certezza; quelle esposte sono le mie intime e personali convinzioni, frutto anche di quelle dure lezioni di realismo che sono le delusioni e le sconfitte che mi hanno bruscamente risvegliato dai sogni e mi hanno fatto comprendere come vanno realmente le cose. Confesso che riterrei assolutamente fuori luogo chiunque, rivendicando un innato amore per la sinteticità, mi rispondesse sostenendo che "si stava meglio quando si stava peggio", che "non ci sono più le mezze stagioni" o, ancor peggio che "sono sempre í migliori che se ne vanno per primi". Sarebbe la riprova che nel nostro piccolo mondo è soltanto possibile aggiungere agli antichi vizi nuovi pregiudizi o, per dirla alla loro maniera, che "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". Benedetto Elia notaio in Milano
COMITATO REGIONALE DEL LAZIO: PRIME CONSIDERAZIONI
A conclusione di quasi un anno di attività dalla sua costituzione, il Comitato Regionale del Lazio non può certamente fregiarsi di risultati lusinghieri. Se si eccettuano poche sedute dedicate a problemi marginali e ancora irrisolti, la gran parte delle riunioni ha riguardato l'organizzazione di un convegno a Fiuggi sulla deontologia. Già la scelta dell'argomento dimostrava in assoluto pochi segnali di novità, tuttavia la decisione di dare spazio a tutte le voci, comprese quelle che potevano apparire dissonanti o critiche, in modo che il convegno apparisse animato da uno spirito di realismo (comunque giammai riformatore!), aveva costituito la premessa di un accordo sul programma del convegno. E così, sotto la presidenza del professor Carmine Punzi, dell'Università "La Sapienza" di Roma, nella sala dell'Hotel Ambasciatori di Fiuggi, il 14 settembre 1996, si sono avvicendati nove relatori sugli argomenti più ampi e cioè: Deontologia professionale nel sistema delle fonti (notaio Giuseppe Celeste di Latina). Autodisciplina nell'esercizio della funzione notarile (notaio Tertulliano Magnanini di Acquapendente). La scelta del notaio e la tutela dell'acquirente consumatore (notaio Giuseppe Trapani di Paliano). I poteri dei Consigli Notarili nella distribuzione di alcuni tipi di atti (notaio Maria Claudia Andrini di Fara Sabina). Analisi critica del Codice Deontologico (notaio Giovanni Piacitelli di Monte S. Giovanni Campano). Funzione pubblica e recapito: una contraddizione solo apparente (notaio Aldo Carusi di Roma). Vigilanza e prevenzione nell'attività dei Consigli Notarili (notai Giovanni Berionne, Andrea Castelnuovo, Carla Pennazzi Catalani e Francesco Maria Ragnisco, di Roma). Attività sanzionatoria e nuovo disciplinare (notaio Roberto Chiari di Pontecorvo). Attualità del Codice Deontologico (notaio Alessandro Mulieri di Roma). Si prescinde dal sottolineare il merito dei lavori e il successo del convegno; si vuole solo stigmatizza- re un altro comportamento rilevante sul piano dell'etica e cioè la decisione del Comitato di non pubblicare gli atti del convegno, in quanto una sola delle nove relazioni (intitolata "Analisi Critica") era palesemente in contrasto con i principi del Codice Deontologico. E' qui il punto. Se già il prologo - scelta dell'argomento, era apparso affatto seducente, l'epilogo metodologico rende giustizia - anche sommaria -del tentativo coraggioso di guardare il fenomeno del recapito (questa era l'analisi critica), dal "suo" punto di vista e di inquadrarlo non come episodio pregiudizialmente antideontologico, ma come fatto radicato nella realtà e in quanto tale non isolabile, ma oggetto di compiuto esame, prima di essere definitivamente esorcizzato, come disvalore. Ancora una volta, sinistramente, irrompono sulla scena immagini di barricate, scomuniche, chiusure: non può negarsi che l'idea di questi fantasmi mortifica e tradisce il lavoro dei Colleghi che, nel convegno, hanno profuso energie di studio e di ricerca, e dimostra la riluttanza pervicace, il malumore, commisto ad una forma di panico, con cui una parte non minoritaria di notai valuta negativamente ogni tentativo di guardare "dentro" il problema, ricusando con ostinazione qualunque serio confronto, nel malcelato timore di radicalizzare i contrasti. La maggioranza, che ha votato contro la pubblicazione degli atti, dimentica che l'interessamento al patrimonio giuridico esige la comprensione di tutte le ragioni storiche ed i nessi socio-culturali che, nel tempo, determinano un comportamento, una prassi, un fatto; ignora che il chiarimento di quei nessi comporta l'allargamento dell'area di impegno e di ricerca a tutte le attività umane che siano espressione di civiltà e libertà; sottovaluta che il metodo interdisciplinare connaturale ad un comportamento veramente moderno necessita di una attendibile presa di coscienza del reale, del fatto come storia. Quella che doveva rappresentare la prova decisiva, l'occasione degli studiosi di deontologia di misurarsi con il vero problema, la capacità della categoria di sapersi interrogare e di approfondire il processo di chiarimento, utilizzando l'intatto ed enorme materiale umano all'altezza di definire autonomamente dall'interno i propri valori, le proprie procedure, è ancora una volta svanita. In cambio, però, il nostro liberale ordine professionale continua stabilmente a garantire il passato ed a sognare placidamente recintati firmamenti fissi ed immutevoli, organizzati sulla chiusura a tutto campo, in nome di un tono generalmente alto al suo discorso pubblico. Sia detto senza cattiveria: questo è il paradosso che rende velleitario il progetto di esportare il nostro rigido sistema normativo soprattutto in ambiti europei più flessibili e più seriamente coinvolti in processi di modernizzazione. Carlo Fragomeni notaio in Frosinone
GOVERNO DELL'ECONOMIA, ORDINE PUBBLICO
Il Congresso di Federnotai sul problema della funzione notarile non è riuscito ad andare più in là di qualche tautologia. Né potrà mai essere diversamente, fintanto che non si adotterà una diversa filosofia nell'affrontare i problemi. Tutte le relazioni sono rimaste nell'orbita giuridica, senza scandagliare sino in fondo l'argomento nella sua complessiva portata politica. Sembra quasi ci sia una paura ancestrale ed atavica a squarciare il velo del tempio (giuridico) per arrivare ad indagare i veri fini (politici) delle questioni. C'è un pudore sospetto nel silenzio insistito sulla politica. Sembra ci si voglia accontentare ed appagare sistematicamente di un limite legale, per paura di dover anche solo sfiorare argomenti di tipo filosofico-politico, che mettono a nudo i problemi (come la funzione notarile) in un contesto meta-giuridico. Eppure si tratta dell'esteriorità del potere e del suo libero dispiegarsi. Occorre buona volontà, chiarezza definitiva, retta intenzione nell'operare. Un illuminato nostro contemporaneo sostiene che nell'agire, "la ragione per cui non basta la buona intenzione ma occorre anche la retta scelta delle opere, sta nel fatto che ogni atto umano dipende dal suo oggetto, ossia se questo è ordinabile o meno" al vero bene, "e così realizza la perfezione della persona". Diversi secoli fa un pensatore medioevale già sosteneva che "qualcuno agisce con buona intenzione,' ma inutilmente, in quanto manca la buona volontà: come nel caso di uno che rubi per nutrire un povero, c'è sì la retta intenzione, manca tuttavia la rettitudine della debita volontà. Di conseguenza, nessun male compiuto con buona intenzione può essere scusato: < Come coloro che dicono: Facciamo il male perché venga il bene; la condanna dei quali è giusta > ". Oggi, dopo relazioni e dibattiti, non è dato ancora di capire se i Congressi (anche quelli di Federno- tai) concretizzino un "fare" almeno mediocre (non vorrei dire "male") per "far venire il bene", o se, piuttosto, nel loro proporsi ci sia solo "buona intenzione", senza "rettitudine della debita volontà" dell'operare. Nella sostanza delle relazioni congressuali (così, del resto, come in tutte le proposte e le richieste avanzate da certi schieramenti politici tendenzialmente inflattive sul numero dei notai e deflattive sul reddito medio) paiono emergere buone intenzioni, ma sembra mancare del tutto la retta scelta dell'operare politico. Eppure - come s'è detto - si tratta del manifestarsi del potere, che non può prescindere dalla coscienza della propria appartenenza e dei propri limiti. Ormai è inutile nascondere tautologie e devianze. Si deve agire allo scoperto. Il primo punto da evidenziare è che i cauti tentativi di auto-definizione, (così come i condizionamenti indotti dalle richieste dell'antitrust, nella sua ottica meta-giuridica) sottintendono il desiderio, da parte di tutti, di procedere ad atti di auto-governo, di governo di fatto (v. G. Amato, v. Governo di fatto in EdD p.725). Atti che si pongono al crocevia tra politica e diritto. Sfuggenti. Caratterizzati da forte ambiguità. Potenzialmente unilaterali e devianti. Atti che, nelle tesi dei Congressi, appaiono improntati da timidezza e talvolta da equivocità; ma nelle ipotesi politiche accennate (richieste dell'antitrust) vengono prospettati in modo arrogante e provocatorio. E' su questi che si deve appuntare tutta la nostra attenzione, una volta dismessi i quotidiani "panni curiali" ed indossati gli occhiali del politico. Certo non è compito del notariato esprimersi per atti di auto-governo (se non in materia deontologica). Ma occuparsi di chiarire a noi stessi le buone ragioni per le quali ognuno deve trovare consentaneo individuare tra le istituzioni la necessarietà di un potere Terzo, di una funzione Terza, questo rimane e costituisce pur sempre un interesse culturale così ampio, da appartenere a tutti, come cittadini, prima ancora che a noi, come pubblici ufficiali.
L'attività di governo implica e comprende "gli atti attinenti alla suprema direzione dello stato considerato come complesso unitario" (C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 1967 p.320 t.1). Così il governo dell'economia implica e comprende gli atti attinenti alla suprema direzione dello Stato, considerato per l'appunto come complesso economico unitario. E le istituzioni? Esiste anche un governo delle Istituzioni, che implica e comprende gli atti attinenti alla suprema direzione dello Stato, considerato come complesso istituzionale-unitario. Attività che trova limiti -rivolti all'autonomia pubblica (per il regolare andamento del vivere civile) e all'autonomia privata -giuridicamente riassunti nel concetto di ordine pubblico, amministrativo e normativo. Il primo dei quali viene perseguito dallo "Stato-persona nei suoi originari compiti di polizia e sicurezza interna" ed il secondo "spettante allo Stato-ordinamento, quale sistema coerente e unitario di valori e di principi" (L. Paladin, v. Ordine pubblico, Noviss.Dig. p.130). Il pluralismo che ne deriva presenta quindi limiti predefiniti in, un contesto unitario. "L'ordine pubblico in senso normativo assume un notevole rilievo in diritto civile, rappresentando un limite generalissimo dell'autonomia privata, come risulta dagli artt. 31 Prel., 634, 1229 e soprattutto 1343 Codice Civile" (L. Paladin, op. cit. p.133). Sia al governo dell'economia che all'ordine pubblico è dunque sottesa una dimensione unitaria (L. Paladin cit.) Si apre qui un problema di fine dell'azione di governo, di priorità nei fini, di oggetto degli atti (per tornare agli inizi del nostro discorso). Ogni prospettiva unitaria sembra oggi inconciliabile con un pluralismo istituzionale soggettivo, con distinzioni teleologiche. Il problema diventa ossessivo. L'esercizio del potere appare monotematico, unidirezionale. E' l'ossessione apparentemente a-relazionale del potere. Qui la scelta, per gli atti di governo, si fa dirompente. Dove puntare? verso un'ontologia economica totalizzante, che coinvolge l'azione di tutti, l'essere Stato nel suo concreto divenire (l'essenza), oppure verso una metafisica della distinzione soggettiva? Verso un finalismo inglobante, o verso la molteplicità incommensurabile dei Distinti? Il governo dell'economia (per ricalcare l'espressione sintetica utilizzata da G. Amato nel Trattato di diritta commerciale e di diritto pubblico dell'economia, voli p.209 e ss.), così come è stato prefigurato nella nostra Norma Fondamentale, appare sostanzialmente orientato ad un assorbente fine di utilità sociale (art. 41 co.2 cost.). Ma le istituzioni sono caratterizzate da un rigoroso rispetto dell'ordine pubblico, che sostanzia di sé costituzionalmente ogni tipo di rapporto (civile, politico, economico, cfr. da ultimo l'art. 42 co.1 cost.) ed è rivolto al raggiungimento dell'unità dell'Ordinamento (Stato) senza cancellare le articolazioni, le peculiarità funzionali, le distinzioni soggettive. Il "governo dell'economia" e "l'ordine pubblico" come si conciliano nella Persona? Non operano, dunque, su un identico piano (costituzionale)? Certo tra loro non sussistono identiche finalità (l'utile e l'ordine). L'uno appare orientato verso l'ontologia totalizzante e l'altro invece verso l'assolutizzazione metafisica diversificante. Ma nell'unitarietà dove si trova il punto di equilibrio e di conciliazione tra questi fini? Qui il dilemma è - come si è accennato - tra una metafisica rispettosa dell'Altro ed un'ontologia assorbente. La scelta ontologica, ormai si sa, implica la "mediazione" (tanto cara al Presidente Laurini) vanificante Pubblico e Privato. La "comprensione" razionale, ma irrispettosa dell'Altro termine. La scelta metafisica importa invece la salvaguardia dell'Alterità. Implica la mediazione (tanto cara anche a noi), rispettosa dei distinti inconciliabili e incommensurabili, nella chiarezza delle diverse identità e ruoli. Si tratta necessariamente di un prima e di un poi per la salvaguardia e la tutela dell'unitarietà nella distinzione (non nella di-versità). Sono prospettive e presupposti filosofico-politici alternativi, tra i quali bisogna scegliere. "Nella relazione con gli esseri" procede la Coscienza dell'Alternativa (E. Levinas, Altrimenti che essere, Mi. 1983, Jaka Book, p.123), la nascita del Terzo tra i Distinti, come esigenza politico-giuridica dell'Altro, come necessità imprescindibile del Medesimo, nella assoluta trascendenza politico-giuridica dei soggetti (E. Levinas, Totalità ed Infinito, Mi. 1982, Jaca Book, p.42). La scelta del "governare" sta qua. Nel dissidio sulla priorità tra i fini (l'utile e l'ordine). Nella coscienza che l'anteposizione dell'uno all'altro fine significa: o potenziale e progressiva soppressione delle distinzioni o salvaguardia delle alterità. Ed è una conflittualità ancor più insidiosa e infida, allorché si sia tentati da démoni razionalistici, perché sospinge ogni persona di buona volontà (o in mala fede?) verso soluzioni apparentemente coordinate e semplificatorie, ma assolutamente prevaricanti (cfr. N. Lipari, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, Riv.dir.civ. n.4, 1996, p.416), nel comprimere la relazionalità, la prossimità, le "altre" finalità, sussumendole - senza riguardi - ad un agire (economico) totalizzante. Con le conseguenze culturali che ognuno può ben immaginare. Qualcuno ha ritenuto di fornire uno spunto alla soluzione del problema sforzandosi di indagare sul "valore unitario" del concetto di Persona (N. Lipari, cit. p.417). Ma anche se non si dovesse più parlare di "diritti della personalità", e piuttosto di "diritto della personalità", di un diritto unico a contenuto indefinito e vario (N. Lipari cit. e Giampiccolo ), non ci si troverebbe ancora innanzi ad una potenziale ontologia totalizzante? L'alternanza delle prospettive non sembra risolvere il problema dell'unitarietà! Gioca solo a favore di tendenze politiche assolutistiche! Nella notte del diritto il rispetto dei ruoli non appare più dovuto (F.Basaglia, L'istituzione negata, To. 1968, Einaudi). Qui emerge il secondo punto delle considerazioni. Quando il dire non si trasforma ancora nel detto e l'agire nell'atto, ciò che continua a manifestarsi insopprimibile è la "prossimità", è la "relazionalità", quella al di là della quale non si trova che il disordine, l'in-utile, l'a-sociale, l'in-umano. Ed essere cittadini significa proprio "sapere che le cose stanno così. La libertà consiste nel sapere che la libertà è in pericolo..." (E. Levinas, Totalità cit. p.33). Là dove non c'è Alterità. Il dinamismo del "governare" impone scelte e decisioni nella consapevolezza che il fine dell'utilità non coincide col fine dell'ordine, anche se entrambi non possono prescindere dalla prossimità, dalla relazione, del volto altrui. II primo fine è rivolto al "come" ci si deve comportare ed il secondo al "chi" costituisce il termine della relazione. Il secondo implica il piano delle responsabilità. Il primo, il piano dell'in-coscienza, della potenziale fuga da qualsiasi responsabilità. Politicamente sempre praticabile. Perciò il "come", che tenda a prescindere dal "chi", è già la negazione dell'altro termine. Irresponsabilità. Immoralità latente. Il primo fine, quindi, non potrà mai travalicare i confini logici del suo ambito, pena la propria auto-distruzione, la sua in-utilità, la vanificazione di ogni termine di riferimento. • Le scorciatoie e le semplificazioni politicamente attuabili, non devono far perdere di vista le relazioni, che costituiscono la matrice e l'identità culturale di ogni esistenza, anche sociale. Del resto ogni secessione, sin dai tempi di Menenio Agrippa, è prima di tutto una negazione individuale, neutralizzazione di parte della propria identità nella perdita del buon senso, del "senso del limite" (R. La Capria, La mosca nella bottiglia, p.79, Mi. 1996, Rizzoli). La preminenza logica che il sistema dell'ordine rivela rispetto a quello dell'utile sta nel fatto che il valore dell'ordine, nel suo porsi istituzionale, salvaguarda di per sé la relazionalità e genera un'intrinseca economia. L'economia-identità di un lo (Stato) e di un Me/Sé (Istituzioni). Di un lo (Stato) e di un TuNoi (cittadini). Gestazione dell'altro nel medesimo (E. Levinas, Altrimenti cit. p.132): responsabilità per altri. Altri che sia e resti Altri (che senso avrebbero, diversamente, uno Stato che non riconosca i cittadini o degli individui che non si polarizzino in uno Stato?). Sempre nella libera autonomia. Necessaria "an-archia" (archè) politica. Qui si va usando il termine di istituzione in senso lato, come indicante tutti gli ordinamenti, le fondazioni e le articolazioni che sono opera di un Pensiero(-Potere) che si manifesti. E in questo contesto culturale, la relazione d'ordine costituisce anche la prima utilità, la prima intrinseca economia attuabile. Per questo motivo il discorso esorbita qui anche dal contesto cronologico del prima e del poi. Il porsi non come modalità ("come"), ma come individualità ("chi"), come soggettività è contestualmente un problema di responsabilità, di ordine e di economia. Non sussiste un problema spazio-temporale, ma di identità, di linguaggio, di memoria che non si vuol soffocare. Senza linguaggio che ponga dei termini di relazione non si ha identità, non si pone individualità. Non nasce esigenza di ordine. Non sussiste vantaggio o utilità di sorta. Ben lo sapeva il Costituente che ha grandemente circoscritto la nozione di ordine pubblico normativo (Paladin, op. cit. p.132), lasciando che se ne dovesse intendere la portata dal contesto che ne sarebbe storicamente derivato. Anche la finalità economica (utilità) viene in considerazione solo e soltanto nella relazionalità, allorché si identifichino correttamente in un ordine (istituzionale) dei soggetti che possano svolgere un'attività. E' un'identificazione che richiede tuttavia un rapporto non prevaricante, pena la sua insussistenza. E l'attacco che certi ambienti economico-politici stanno portando alle istituzioni (notariato incluso, quale antistorica nicchia finanziaria e scorretto concorrente imprenditoriale), pecca proprio di accanimento ontologico, di abiura metafisica, di tentativo di annientamento totalizzante. Le relazioni fondamentali lo-Sè, lo-TuNoi, loNoiEsso sono relazioni d'ordine, alle quali sia logicamente sia teleologicamente l'economia, comunque intesa, deve soggiacere, se non vuol affermarsi quale inutile Assoluto.
Così come un inutile Assoluto sarebbe un lo (Stato) che non contempli il Sè (delle Istituzioni) e l'Egli (della Giurisdizione, anche notarile); un lo (Stato) che non preveda il TuNoi (della cittadinanza, della capacità, della legittimazione, dell'intraprendere, del contrattare, - scambiare, barattare, prestare ecc.: cause tipicizzate, già di per sé meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2, ...ma fino a quanto? -); un lo che non disciplini l'io-del venditore e il tu-del compratore e perfino il Noídell'associarsi (in cui le finalità dell'lo coincidono esattamente con quelle del Voi, ma non possono escludere qualsiasi altra finalità che porti all'unitarietà del Noi). Terza considerazione. Quanto si è venuti esponendo, pur nella difficoltà dell'argomentare astratto, non mira a sostenere che ogni istituzione, notariato compreso, debba necessariamente sussistere e soprattutto debba sussistere come è oggi. E' teso solo a rivendicare una corretta lettura ed analisi di ogni proposta che incida sulle Istituzioni, condizionandone - per così dire - l'essenza. Soprattutto si vuol riportare il piano della discussione, in ordine ad ogni funzione, nel suo corretto ambito (quello dell'ordine), senza concedere margini a strattonamenti, che non siano quelli etici dell'Altrimenti. Si potrà discutere se storicamente è ancora necessaria la funzione notarile e se le modalità del suo svolgimento siano adeguate ai tempi, ma lo si dovrà fare solo e soltanto nell'ambito delle finalità dell'ordine pubblico, proprie dello Stato-Persona, non certo svilendone la portata nella prospettiva della semplice utilità economica. La Coscienza dell'Alterità (accettata l'Aut-archia e l'Auto-nomia) non può essere demandata che ad un funzionario dello Stato che sia anche profes- sionista, o ad un professionista che sia anche un pubblico ufficiale, funzionario dello Stato. Il Notariato costituisce l'Egli/Essi del rapporto IoSè (Stato-Istituzioni) e del rapporto lo-TuNoi (Stato-cittadini). E' parte dell'ordine pubblico. Si tratta di un discorso non solo istituzionale ed economico; ma di identità culturale e storica di un popolo. Di un modo di esistere, in cui la Forma (dell'ordine) non può prescindere dalla Sostanza (dell'identità). Per il Notariato, ricuperare la propria appartenenza all'ambito istituzionale nella prospettiva dell'ordine pubblico, costituisce un semplice ripasso dell'art.28 della L.89/'13 ed un affinamento della sensibilità verso l'art. 1322 co.2 cc. (anche in relazione al problema: prezzo-valore. A proposito: il limite di cui all'art. 1448 co.2 cc. non potrebbe essere assunto anche a fini pubblici-fiscali?). E forse la rinascita del Notariato, oggi, più che aggrapparsi a valori (arti L.89/'13) privi di echi morali per gli epigoni di una funzione orfana dello Stato, pare proprio passare dai limiti normativi legislativamente imposti all'operatività della funzione. I rapporti tra Stato e cittadini ed i rapporti tra i cittadini sono relazioni fondamentali, relazioni di prossimità, di responsabilità, di coscienza, che non si è politicamente liberi di sopprimere, a favore di nessun termine. Sussistono nell'Alterità relazionale assoluta. Accettata la distinzione in termini di Aut-archía, solo un potere Terzo (giudiziario o giurisdizionale) può rivelarsi Custode di un Discorso Infinito, di una certezza non tanto di dialogo (che dipende dalle Parti istituzionalmente e socio-economica-mente intese) ma di cultura dei Distinti, eticamente e metafisicamente insopprimibile. Franco Treccani
INFORMATICA E NOTARIATO OGGI:
Con riferimento all'articolo apparso su FederNotizie di gennaio scorso dal titolo "Informatica e Notariato Oggi" ci corre l'obbligo di portare qualche elemento di chiarezza almeno per quanto riguarda la parte informatica. Per quanto concerne l'analisi dei prodotti software ci saremmo aspettati un quadro sinottico con i vari elementi di importanza per il Notariato come ad esempio la rispondenza dei pacchetti alle esigenze dell'attività notarile, la facilità d'uso, la solidità dell'azienda, la qualità dei servizi erogati, il costo dell'installazione, correlati ciascuno da un valore, un "peso", che determina l'importanza tra i vari elementi presi in considerazione. Invece abbiamo rilevato una descrizione molto sommaria e disomogenea tale da rendere i prodotti non paragonabili. Non sta a noi entrare nel merito di questo confronto tra i prodotti, certo è che lo spazio riservato alla nostra società è risultato il più risicato, forse perché non c'erano "appunti" da fare al nostro software in termini di contenuti né addebiti alla nostra azienda Information Technology in termini di comportamenti sul mercato. Il poco spazio è stato perciò dedicato a due parametri: la tecnologia ed il prezzo che non consentono di evidenziare come una qualsiasi applicazione possa soddisfare i bisogni dello studio notarile. Non si capisce tra l'altro se ciò che offriamo ha un valore percepito maggiore o minore del prezzo di listino. Poiché l'Autore nel tentativo di fornire delle nozioni terminologiche fornisce valutazioni in merito agli standard informatici, vorremmo anche noi del settore esprimere la nostra opinione. Le tecnologie informatiche stanno vivendo da qualche anno a questa parte uno strano momento, forse per la prima volta nella storia del mondo industrializzato lo stesso prodotto è sia strumento di lavoro sia oggetto di uso domestico per centinaia di milioni di individui. Questo ha portato alcuni produttori di software e sistemi ad attuare delle strategie di marketing che mirano ad enfatizzare le caratteristiche dei prodotti per il mercato più ricco, quello domestico, a scapito di quei prodotti che si collocano solo nell'area professionale. Uno degli effetti di tale situazione è stato lo spostamento di alcuni criteri d'acquisto, sicuramente validi per il mercato dei beni di largo consumo, verso il mercato dei sistemi professionali provocando un inevitabile disorientamento da parte di chi si trova a dover effettuare un investimento informatico. E' indispensabile, allora, tenere ben presente che, anche se stiamo parlando degli stessi oggetti, questi hanno valenza differente a seconda del mercato a cui sono rivolti: gli individui e le organizzazioni. Non è obiettivo di questa lettera tracciare la storia degli ultimi anni dell'informatica, ma vale la pena di ricordare che l'avvento di MS/DOS (Microsoft/Disk Operating System il primo sistema operativo per personal computer) non fu salutato dagli addetti ai lavori come un'evoluzione dei sistemi operativi preesistenti, ma come il set minimo di funzionalità in grado dí essere eseguite dalle allora esigue capacità dei primi personal computer. Alla stessa stregua Windows (dalla versione 1.0 alla 3.11) di Microsoft è stato considerato il parente povero del Macintosh di Apple. Sono stati una serie di colpi di fortuna, alleanze strategiche (Microsoft - IBM), alcune applicazioni che hanno raggiunto l'eccellenza nel loro ambito di produttività individuale (Word, Excel, etc.) ed un indubbio talento per il marketing che hanno portato Microsoft al punto in cui si trova oggi. Sempre parlando di tecnologie, e sulla base di quanto prima esposto, vale la pena di soffermarsi un attimo sul significato della parola "standard". Innanzi tutto cosa è uno standard? Ci sono gli standard elettrici, gli standard di sicurezza, gli standard di telecomunicazioni, etc.; chiunque di noi facendo mente locale ha chiare le ragioni di uno standard: omogeneità e stabilità nel tempo. "Omogeneità" è l'identificazione dì un insieme di elementi che consentono allo standard di essere adottato da chiunque decida di sottostare a delle regole scritte, "stabilità" è la garanzia che queste regole sono soggette ad una evoluzione controllata e non alle sole leggi di mercato o di quell'operatore di mercato che grazie agli eventi si trova momentaneamente in posizione di monopolio. E' facile verificare che proprio gli standard lasciano spazio alla libera iniziativa perché ogni costruttore vorrà ideare la soluzione che meglio e al minor costo li può ottemperare. La standardizzazione dei telefoni cellulari, per fare un esempio, sotto gli occhi di tutti ha portato un sicuro vantaggio in termini di costo e performance agli utenti, mentre le linee telefoniche affittate in posizione di monopolio per tantissimi anni hanno visto tariffe sempre più care. Se un'azienda riesce ad imporre i suoi prodotti al mercato, imporrà anche le sue regole, i suol standard e quindi a volte in presenza anche di grandi successi commerciali non si può in ogni caso parlare di standardizzazione nei termini sopradescritti. Non è un caso che nelle linee guida seguite da gran parte delle amministrazioni pubbliche in tutto il mondo, Italia compresa, è previsto Unix come sistema operativo per le applicazioni gestionali e non sistemi proprietari come Windows di Microsoft oppure OS/2 di IBM o altri ancora. Infatti UNIX garantisce la trasportabilità delle applicazioni tra un processore ed un altro, garanzia questa di poter operare le scelte più corrette in termini di hardware. Ma l'evoluzione della tecnologia non si ferma solo ai sistemi operativi: essa ha consentito di conciliare la libertà degli individui con gli obiettivi delle organizzazioni grazie ad una nuova generazione di applicazioni denominate client/server. In una architettura client/server lo scopo del sistema server è quello di introdurre un elemento di stabilità e controllo alle attività dei singoli, mentre lo scopo dei sistemi client è quello di permettere ad ogni singolo utente di avere a disposizione localmente tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della propria attività, sfruttando anche la capacità che hanno oggi i personal computer di integrare applicazioni etecnologie. Attualmente Windows 95 è il più diffuso sistema operativo a livello di client mentre Unix è lo standard, de jure e de facto, a livello server. Poiché il mercato dei server è strategico, Microsoft ha lanciato sul mercato un proprio sistema operativo, chiamato Windows NT, che consente ad un personal computer di operare come server. Oggi Windows NT sta sottraendo quote di mercato soprattutto ai fornitori di server direte (es. Novell) per i servizi di file server e di print server piuttosto che ai fornitori di server applicativi. Novell sino a qualche hanno fa deteneva il 70% del mercato dei server per ambienti office, ma proprio perché non era uno standard nella accezione da noi descritta sta subendo gli attacchi di Microsoft e tutti coloro (operatori e utenti) che hanno investito tempo e risorse in quell'ambiente stanno rischiando grosso perché nell'informatica le salite fulminanti possono essere seguite da discese rapidissime. Ma può un notaio essere la vittima dí queste leggi di mercato? Se così non fosse la scappatoia è lo standard. Per tornare al nostro caso, quando a nostro avviso Windows NT fornirà le medesime garanzie di UNIX, e significativi vantaggi in termini di prezzo, non esiteremo a utilizzare tale sistema operativo come server per il nostro pacchetto SINFON90 perché noi ci siamo preoccupati, pensando ai nostri clienti, di investire in un sistema che sia il più facilmente trasportabile. Ciò premesso dire che gli utenti di SINFON90 che gira su un server Unix "siano prigionieri dello standard" è un bel complimento perché è come dire che "sono prigionieri della libertà". Il sistema operativo Unix è lo standard per la gestione delle organizzazioni di individui tra le quali sono incluse anche le organizzazioni notarili (gli studi) che in questo non sono affatto diverse dalle imprese private o dalla Pubblica Amministrazione. Nella sua analisi l'Autore sembra non aver colto che gli utenti del nostro sistema usano Windows 95 da quando è uscito sul mercato e prima usavano Windows 3.x ; SINFON90 infatti è basato, come lo stato dell'arte richiede, su un'architettura client/server a tre livelli di cui la parte client (quella di interfaccia con l'operatore) è costituita da un Personal Computer con Windows 95 o, a scelta dello Studio, da un più economico terminale grafico. Il valore della nostra proposta per gli studi notarili è fondato su un mix di contenuti applicativi, sicurezza e servizi che tutti i notai vorrebbero avere, ma molti (tra cui l'Autore) non sapendoli evidenziare come loro esigenze sperano di soddisfarle ricorrendo alla tecnologia confondendo così il mezzo con il fine. A questo punto sorge spontanea una domanda: tutto quello che ci stiamo dicendo, tra noi esperti del settore e l'Autore che spero gradisca il nostro contributo, aiuta il notaio ad esercitare il suo ruolo di pubblico ufficiale e di sostituto di imposta con tutto ciò che questo comporta in termini di rischi e doveri? Il mondo notarile sta subendo delle trasformazioni: lo Stato è sempre più esigente, vuole un notaio moderno, che comunichi dati digitalizzati, ma anche il cliente del notaio è diventato esigente: vuole tutto, anzi di più e subito. Questo cliente molto attento anche ai costi, impegna oltre il possibile lo studio e a volte il notaio stesso perché l'organizzazione dello studio ha evidenti limiti di produttività essendo ancora fortemente dipendente dalle competenze e capacità delle singole persone. Anzi i clienti diminuiscono e i costi degli studi aumentano ed essi sono oggi paragonabili a quelli di una piccola azienda incidendo spesso in modo inaccettabile sulla pratica. Il cittadino vede nel notaio sempre di più un erogatore di servizi da mettere in concorrenza con tutti gli altri con un evidente azione di calmiere sulle tariffe e quindi sui profitti proprio quando i rischi stanno aumentando. Noi abbiamo una proposta molto chiara: ognuno faccia il suo mestiere. I notai espongono le loro esigenze e noi troviamo le soluzioni tecniche. E' così che è nata più di quattro anni fa l'Associazione degli Utenti di SINFON90 la quale, avvalendosi anche delle competenze di professori universitari di chiara fama, ha deliberato delle specifiche di prodotto e di tecnologia che rivede periodicamente per tenere SINFON90 costantemente aggiornato allo stato dell'arte: noi, che avevamo già esperienze nel mondo notarile da più di dieci anni, le abbiamo implementate ed è così che stiamo lavorando con successo da allora. L'Associazione ha inoltre il compito di controllare il nostro operato e i nostri listini prezzi hardware e software, un po' come succede in altre parti del mondo dove le associazioni dei consumatori sono potenti e rispettate perché non coinvolte a vario titolo negli assetti societari di coloro che producono i beni e quindi libere di intervenire anche legalmente a tutela dei propri diritti. Nelle sue conclusioni l'Autore rappresenta un quadro a tinte fosche dei rapporti tra i notai e i loro fornitori (" contestare ai nostri fornitori le lacune e le insufficienze..." ) con l'aggravante che questi ultimi avrebbero offerte di prodotti e servizi non in linea con quelli di mercato e in alcuni casi fino a dieci volte superiori. Poiché questi riferimenti non riguardano i rapporti tra la nostra Società e i Notai nostri clienti, né ci appartengono gli altri comportamenti citati, riteniamo del tutto scorrette queste generiche affermazioni. Invitiamo pertanto chi ha prove di questi fatti (il CNN con i citati risultati del suo sportello informatico?) o di simili (FEDERNOTAI con l'applicazione della convenzione stipulata con le società di software?) a renderli di dominio pubblico citando le società coinvolte, invece di criminalizzare un'intera categoria che riveste, anche secondo l'Autore, un ruolo di grande importanza per il Notariato. Come pure, riteniamo, non manca ai singoli Notai la possibilità di fare ricorso alla Giustizia Civile e Penale, per avere ragione dei torti subiti, e al parere dei più fortunati (o avveduti) loro colleghi per affrontare con maggiore efficacia e serenità il problema dell'utilizzo dell'informatica nei propri studi. Dott. Danilo Balbinot
REGISTRO DELLE IMPRESE: Luigi A. Miserocchi, ascoltato giurista, - in "Notariato e Registro delle Imprese: un chiarimento s'impone" FederNotizie 1-1997 pag. 12 - ha introdotto il seguente lessico: Sistema informatico - costituito da "dati estrapolati" dal titolo e normalizzati mediante schemi standard predisposti dalla normativa. Sistema informatizzato costituito da documenti conservati non su supporto cartaceo ma informatico. Data base - l'archivio informatico costituito dai dati della nota e non dal testo dei titoli. Ovviamente, vige la libertà di parola. Poiché però i filosofi insegnano che qualche volta vi è un nesso e un'interazione fra significante e significato e poiché, in quest'epoca di transizione dell'informatica giuridica e del diritto, l'equivoco sulla parola -soprattutto se definitoria - può estendersi al denotato o connotato da questa, mi sembrano opportune le seguenti precisazioni, almeno come proposta di stipulazione sul lessico. A) Il termine "data base" letteralmente riferito a dati si attaglia ugualmente bene ai testi, intesi come insieme di parole (dati testuali). Per data base (espressione peraltro assente nel Codice, nella 580 ed in tutti gli altri testi regolamentari connessi) si deve intendere - non volendo usare il più modesto ma comprensibile termine "archivio"- sia il luogo che memorizza dati che quello che memorizza testi. Infatti per l'automa anche ogni parola di un testo in linguaggio naturale è "dato" quanto alla memorizzabilità, mentre non è così per il significato, che non è un dato, al quale quindi l'automa è insensibile, come dimostrano í sistemi full text. B) La distinzione fra informatico e informatizzato non mi sembra opportuna: il ragionamento di Miserocchi è più chiaro utilizzando i termini "sistemi impostati sul testo del titolo" e "sistemi impostati sui dati della nota". L'informatica non c'entra, è la tecnologia di supporto (come la carta, i registri, gli schedari) e non ha effetti, di per se, sui contenuti, che dipendono invece soltanto dai dati. Più in generale, la tesi di Miserocchi mi sembra impostata sulla contrapposizione fra sistemi di pubblicità debole, nei quali la conoscenza/opponibilità non si verifica che con la lettura (umana) del titolo e sistemi di pubblicità forte, nei quali il luogo della conoscenza/opponibilità è la nota, quindi l'archivio che ne contiene i dati. Nel nuovo Registro delle Imprese la nota è formalizzata e costituita - da "dati" estrapolati dal titolo, nel senso di dipendenti dal contenuto (purtroppo non tutti necessariamente presenti nel testo del titolo); - da non tutte le informazioni necessarie alla opponibilità contenute nel titolo. Consegue, per Miserocchi, l'insensatezza fattuale (praxeologica) prima che giuridica (praxeonomica) della pubblicità fondata sulla sola nota, per l'esigenza che l'utente possa effettivamente consultare il titolo. Condivido totalmente la tesi di Miserocchi, tesi che d'altra parte, e non solo per il Registro Imprese, sostengo da oltre ventanni9. Quello che appare preoccupante (soprattutto dopo che l'ultima circolare del Ministero Industria ha esattamente affermato che la pubblicità del Registro delle Imprese si concreta in tre elementi: il protocollo, i dati della nota, i titoli) è che la conoscibilità telematica, tecnicamente assicurata o possibile per i primi due elementi (protocollo e nota), non lo è per il titolo, memorizzato come immagine e non come testo e quindi costoso e complesso da trasmettere (e da memorizzare) via filo.'u 9 Per i Registri immobiliari la meccanizzazione è ormai una realtà operativa e la dottrina della prevalenza della nota sul titolo è affidata ad opinioni stimabili ma storicamente fondate su una realtà cartacea ormai in estinzione. Sembra evidente che il vero limite alla telematizzazione del servizio, oggi realizzabile sulla sola nota, il fatto che il titolo sia tuttora cartaceo, sia destinato a cadere. 10 Molto rassicurante in proposito la relazione dell'Ing. Nasi (Infocamere) all'Osservatorio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano del 18 u.s. nella quale è stata prevista come conseguenza dell'Art. 15 comma 2 della Legge Sono quindi totalmente d'accordo, con Miserocchi, che il problema della "carta non c'entra niente" e che la questione riguarda "la prevalenza del documento redatto in linguaggio libero" (io preferisco dire "in linguaggio naturale" per contrapporlo più chiaramente a "linguaggio artificiale, formalizzato"). Occorre però ricordare e mettere ben in luce, e questa non è questione lessicale, la centralità del problema delle chiavi di ricerca del titolo nell'archivio, oggi contenute nella nota la possibilità di ricavare dette chiavi di ricerca in modo automatico e direttamente dal titolo, integrando il software dei notai con quello del Registro, (ma non mediante interpretazione del testo - vedi FederNotizie 1997 n. 1 a pag. 29), così da rendere del tutto inutile la nota e il "data base" dei dati "estrapolati". Poiché, secondo Occam, "gli enti non sono da moltiplicarsi senza necessità" e secondo Guido Rossi (attuale presidente di Telecom) "chi non usa il rasoio di Occam deve temere il rasoio di Abelardo", auguro a chi di dovere una rapida presa di coscienza, ai fini solutori, del problema, indipendentemente dalle pur necessarie ma, ovviamente, non rapide discussioni dei giuristi e le eventualmente conseguenti decisioni del legislatore sulla congruenza fra Codice Civile, legge 580 e decreti attuativi. Angelo Gallizia notaio in Milano
Bassanini (documento elettronico) la conversione dell'archivio dei titoli da immagine a testo.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Pubblichiamo i dati statistici ricevuti dal broker Nikols relativi ai sinistri notarili relativi agli anni 1995 - 1996 e alcune considerazioni relative alla denuncia del sinistro e gestione dell'eventuale vertenza che ne scaturisce. Si tratta di materiale di estremo interesse, sia perché permette di verificare i numeri in ordine alla gestione delle polizze, sia perché fornisce precise istruzioni, corredate di rilievi normativi e di precedenti giurisprudenziali, in ordine alla fase assai delicata della gestione del sinistro, nella quale l'esperienza anche recente ha palesato numerosi casi di contestazione: si tratta di materiale da meditare e da far meditare ai nostri legali di fiducia. Quanto ai dati statistici, balza subito agli occhi l'entità dei sinistri relativi a visure ipotecarie (errate e/o non eseguite) o a formalità (non tempestive o inidonee).Non a caso nell'ultima versione della polizza era stata introdotta, all'art. 14 delle condizioni generali, un'elevazione delle franchigie per sinistri relativi alle tipologie testé evidenziate. E' utile soprattutto soffermarsi sulle questioni relative alla denuncia del sinistro e alla gestione della vertenza. Spesso abbiamo ricevuto lamentele da colleghi per interpretazioni date dalla compagnia di assicurazione à specifiche previsioni di polizza, ritenute eccessivamente gravose per l'assicurato. In tanti casi abbiamo invece riscontrato che gli eventi verificatisi sono da ascrivere ad insufficiente istruttoria da parte del notaio o ad errore di gestione processuale da parte del suo legale. Il broker Nikols ha riassunto nel dossier inviatoci -e che riteniamo di dover pubblicare integralmente per la lucidità ed il rigore con cui è scritto - una sorta di vademecum pratico che, alla luce dell'esperienza fatta, dovrebbe evitare gran parte delle situazioni incresciose a tutt'oggi lamentate. Facciamo presente peraltro che quanto scritto dal broker si basa sul testo vigente della polizza. Il prossimo rinnovo - in tal senso si sta adoperando l'apposita commissione - modificherà in alcune parti gli articoli che più hanno dato luogo a problemi. Fabrizio Sertori e Giuseppe Montalti notai in Bologna DENUNCIA DI SINISTRO Il notaio che abbia coscienza di avere commesso un errore o si sia visto notificare una richiesta di risarcimento deve farne immediata denuncia al broker. La Nikols prowederà successivamente a: rispondere al notaio, chiedendo eventuali ulteriori notizie; inviare il fascicolo alla compagnia delegataria per la gestione dei sinistri E' di estrema importanza, già nella fase di denuncia, che il sinistro venga istruito nel miglior modo possibile onde consentire alla compagnia di decidere con piena cognizione di causa quale sia il miglior comportamento da tenere. Soprattutto nei casi in cui sarebbe utile un intervento transattivo nei confronti del terzo danneggiato, è bene che l'assicurato metta a disposizione della compagnia tutti gli elementi per potere valutare. l'opportunità di transigere oppure resistere alla richiesta di controparte. VERTENZE GIUDIZIARIE E' da notare preliminarmente che il rischio della convenzione è ripartito tra cinque compagnie (c.d. coassícurazione). Ciascun assicuratore è esposto pro quota, in relazione alla percentuale di riparto ma senza sussistenza di alcun vincolo di solidariétà (art. 1911 c.c.). Si aggiunga, peraltro, che il principio dell'assenza di vincolo solidale è stato confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte: "La coassicurazione ricorre, a norma dell'art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto con le medesime modalità e per lo stesso tempo da più assicuratori che ripartiscono fra loro la quota dell'indennità senza, peraltro, vincolo solidale tra loro, con l'effetto di dare vita a separati rapporti assicurativi, in ordine ai quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto" (Cass. Civ. Sez. III, 11 giugno 1990 n. 5673). Ed ancora: "La clausola di delega ... non conferisce, salvo patto contrario, al delegatario la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori" (Cass. Civ. Sez. I, 22 maggio 1992 n. 6147). Da tali massime, che gettano luce sulla ratio dell'art. 1911 c.c., si può evincere che l'assenza di vincolo solidale è un principio non soltanto di carattere processuale ma anche di ordine sostanziale. Infatti, qualora il notaio debba ricevere dalla compagnia un indennizzo per una vertenza definita stragiudizialmente, la materiale liquidazione dell'ammontare avviene, di norma (per somme superiori ai 20 milioni) mediante il rilascio di distinti atti di quietanza da parte di ciascuna compagnia. Il risarcimento effettuato per l'intero dalla delegataria costituisce una eccezione alla regola dell'art. 1911 c.c. e si giustifica soltanto in casi di particolare urgenza, nei quali è opportuno un intervento "risolutore e transattivo nei confronti del terzo. In tali ipotesi, sussistendo l'impellente necessità per il danneggiato di vedersi rilasciare una quietanza liberatoria per l'intera somma, la delegataria può assumersi l'incombenza di pagare il danno globale. Nel caso in cui il notaio venga convenuto in giudizio, si profilano, fondamentalmente, due possibilità: la gestione diretta da parte della compagnia; la chiamata in garanzia dell'assicuratore. A) GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELLA COMPAGNIA In base all'art. 34 della polizza, l'assicurato chiamato in causa ha il diritto di far gestire la vertenza a un legale di fiducia della compagnia. Considerando i termini tassativi previsti per la costituzione in giudizio dal nuovo Codice di Procedura Civile (20 giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza), l'inoltro dell'originale dell'atto di citazione, sottoscritto in margine dall'assicurato per procura , deve avvenire con tempestività, in modo da consentire alla compagnia di predisporre adeguatamente la comparsa di costituzione, accedere ai documenti processuali, chiedere per tempo ulteriori ragguagli al notaio. Questa soluzione gestionale è quella preferibile, in quanto consente al notaio di evitare l'incomodo di reperire un professionista che lo assista processualmente e permette, del pari, alla compagnia di esplicare, tramite un proprio fiduciario, la difesa dell'assicurato. E' molto importante sottolineare che la difesa del fiduciario dell'assicurazione è svolta a nome del notaio. Il terzo danneggiato non ha legittimazione attiva nei confronti dell'assicurazione (come invece avviene a proposito della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli). Pertanto l'assicuratore può soltanto mettere a disposizione del notaio un legale, senza che con ciò si sovvertano i rapporti processuali creatisi con l'atto di citazione notificato al convenuto. E' infine da notarsi che il diritto previsto nell'art. 34 della polizza non si può considerare, per il solo fatto di essere riconosciuto, un diritto incondizionato. E' di tutta evidenza che la gestione della lite da parte dell'assicuratore, su espressa richiesta dell'assicurato ai sensi dell'art. 34, presuppone pur sempre che: la pratica sia istruita adeguatamente; non sussistano eccezioni di inoperatività della garanzia per irregolarità amministrativa (mancato o ritardato pagamento del premio) o per altre ragioni (pregressa conoscenza dei fatti da parte del notaio prima dell'inizio della copertura; espressa esclusione della fattispecie dalla garanzia assicurativa ecc.). Una adeguata documentazione del sinistro e la conseguente conferma dell'operatività della garanzia sono gli elementi necessari e sufficienti per la gestione diretta della vertenza, su accordo delle parti o su espressa richiesta del notaio. B) CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE Il notaio può costituirsi in giudizio per mezzo di un legale di propria fiducia e può , ai sensi dell'art. 1917 c.c., chiamare in causa l'assicuratore. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, la chiamata in giudizio, per quanto sopra osservato, deve essere fatta nei confronti di tutte le compagnie che coassicurano il rischio e non nei confronti della sola delegataria. L'adempimento di questo onere è indispensabile se si vuole che l'eventuale sentenza di condanna esplichi automaticamente i suoi effetti nei confronti degli assicuratori in quanto parti processuali. Si tenga peraltro conto che l'integrazione del contraddittorio (c.d. chiamata in causa di terzo) deve avvenire attraverso la comparsa di costituzione (da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza) a pena di decadenza. La chiamata in garanzia può avvenire nel caso in cui, per i più svariati motivi, l'assicurato preferisca il patrocinio di un legale di sua fiducia. Qualora vi sia una pregressa contestazione della compagnia in ordine all'operatività della garanzia e l'assicurato sia citato in giudizio, questi dovrebbe instaurare l'arbitrato (previsto esplicitamente dal contratto con apposita clausola compromissoria). Un'eventuale chiamata in causa degli assicuratori nonostante la contesta; zione, potrebbe indurre questi ultimi ad eccepire davanti ai giudici proprio l'esistenza della sopraddetta clausola, che costituisce deroga pattizia alla giurisdizione ordinaria.
X Numero Sinistri 237 X Ammontare reclamato e/o riservato e/o liquidato Lit. 7.040.401.800 di cui :
I SUCCESSIONE I ERRORE TRIBUTARIO I MISURE IPOTECARIE ERRATA IDENTIFICAZIONE PERSONA ATTO NULLO DANNI WATERIAU A TERZ TRASCRIZIONE ERRORE PROFESSICNALE FALSO 'GEOLOGICO i ERRATA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ERRATO PROTESTO LESIONI FISICHE A DIPENDENTI of,x6m arA
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(*) PER ERRORE PRCFESSICNALE SI INTENDE IL DANNO NON RIENTRANTE NFI I F ALTRE TIPOLOGIE SCPRA SPECIFICATE PREMI IMPONIBILI INCASSATI 1995
- SUDDIVISIONE REGIONALE -
SINISTRI 1994/1995 —SUDDIVISIONE REGIONALE-
I grafici che precedono, fornitici dalla Nikols S.r.l., broker di Federnotai, riproducono l'andamento della polizza di responsabilità civile professionale per gli anni 1995 e 1996. La lettura dei dati si rivela di estremo interesse per tutti gli aderenti alla polizza e, più in generale, per quanti si occupano del problema di dare attuazione per tutta la categoria al disposto del punto a.1.1 del codice deontologico ("Il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione."). All'analisi dei dati è necessario premettere una considerazione: quando si parla di danni "riservati" o "reclamati" si intendono gli importi che il preteso danneggiato opina di avere subito. Questi importi possono essere assai diversi rispetto a quanto poi le compagnie dovranno liquidare. Circa il 35% delle somme messe a riserva dalle compagnie assicuratrici dipende da sinistri causati da errate ispezioni ipotecarie e più del 10% delle stesse dipende da errata o tardiva esecuzione di formalità ipotecarie; questo dato dovrebbe indurre tutti noi ad una attenzione ancora più elevata rispetto a questo specifico rischio professionale, specie là dove le Conservatorie dei Registri Immobiliari non siano state ancora meccanizzate. Abbastanza esiguo è, in termini assoluti, il numero dei sinistri denunciati nel 1996 (237), specie se si tenga conto che la polizza riguarda oltre 1300 colleghi: volendo considerare una media di circa 500 atti stipulati all'anno per ciascuno di essi (probabilmente arrotondata per difetto), si arriverebbe a circa 650.000 atti stipulati all'anno, con un'incidenza media di 0,04 sinistri denunciati per atto stipulato. Ciò che spaventa le compagnie, tuttavia, più ancora del numero dei sinistri denunciati, è l'entità dei danni che vengono reclamati per errori professionali (reali o presunti) del notaio; questo dato di fatto mette sempre la polizza a rischio di disdetta per eccessiva onerosità, visto che l'ammontare totale deí premi incassati, al netto delle imposte, per il 1996 supera di poco 4.100 milioni, a fronte di un "reclamato" di 7.040 milioni; anche per questo il rinnovo per il periodo 1 maggio 1997-30 aprile 1998 ha comportato alcuni, sia pur modesti, ritocchi di premi e franchigie. Quanto alla diffusione della polizza, la Lombardia risulta prima, seguita da Triveneto, Emilia-Romagna e Lazio. La Lombardia è in testa anche come numero di sinistri: nel 1995 ne sono stati denunciati 47, con un totale reclamato di 1.474 milioni; nel 1996 il numero dei sinistri è passato a 70 (+50%) e l'ammontare reclamato a 2.494 milioni (+70%). Nel 1995 era il Lazio la regione con il livello più alto di danni reclamati (1.806 milioni con 30 sinistri), nel 1996, in questa regione, è diminuito l'ammontare dei danni (1.026 milioni, -42%), ma è molto aumentato il numero (43) dei sinistri (+50%). Nel 1995 anche per il Triveneto si segnalavano dati piuttosto allarmanti (1.306 milioni reclamati con 25 sinistri), mentre nel 1996, pur in presenza di un pari numero di sinistri, è molto diminuito l'ammontare (950 milioni) dei danni reclamati (-27%). Non meraviglino i numeri molto più bassi delle altre regioni, visto che la diffusione della polizza nel Centro-Sud è ancora piuttosto bassa: preoccupante è a questo riguardo il dato della Sicilia, con un ammontare di danni reclamati per il 1995 di ben 893 milioni con soli 6 sinistri a fronte di soli 90 milioni di premi versati nel corrispondente anno; anche in questo caso, il 1996 ha visto un deciso miglioramento della situazione, con 500 milioni di danni (-45%), sia pure con 14 sinistri (+120%). Luciano Amato
Finestra sul cortile I NOSTRI MAESTRI
Durante il congresso della Federnotai ha preso la parola un collega giovane giovane, appena arrivato nella grande famiglia e già molto critico nei suoi confronti; il ragazzo infatti ha confidato all'aula tutta la sua amarezza per aver trovato, nel Distretto dove opera, quelle che (scoprirà poi) sono le pecche di molti Colleghi: presidenti distratti, colleghi avvoltoi, scarso interesse per ogni iniziativa puramente culturale. Ciò che mi ha colpito non è stata tanto l'amarezza del collega, quanto quel confidarci che nel deserto in cui vive l'unico conforto gli viene dal notaio da cui ha fatto pratica, dal vecchio maestro che, dal paese d'origine, cerca di infondergli ottimismo ed energia. Che tenerezza questo bel rapporto tra notaio e praticante, rapporto che non si esaurisce con il superamento del concorso, ma continua, in forme diverse, anche quando il girino è diventato anch'esso un ranocchio. Fa tenerezza e al tempo stesso fa riflettere e fa riflettere doppiamente. Ognuno di noi - infatti - è stato un praticante: che maestri abbiamo avuto? E al contrario, quasi a tutti noi capita di avere praticanti: che maestri siamo? Il mio bilancio in entrambi i casi è ahimè un tantino negativo e se per il periodo di apprendistato non ho certo colpe, per quello invece di "docenza" qualche responsabilità devo sicuramente prendermela. I miei maestri sono stati due; uno è quello con cui ho fatto pratica ufficialmente, quello che stilava il certificato insomma; l'altro l'ho invece frequentato quando avevo già superato il concorso ed ero in attesa che mi assegnassero la sede. Il primo rispondeva perfettamente alla figura di Notaio vecchia maniera: anziano, mingherlino, con gli occhiali, una cartellona di pelle della sua stessa età e un vestito inevitabilmente grigio. Una persona più che introversa, chiusa, timida, senza famiglia, senza beni (aveva casa e studio in affitto, non ha mai posseduto niente di immobile, e meno che mai un'auto), abitudinario e metodico come nessuno. Partiva da Napoli il venerdì per raggiungere la sua sede, col piroscafo delle 15.30; ritornava poi a Napoli la domenica col medesimo vaporetto, alla stessa ora, dopo aver pranzato nello stesso ristorante e preso il caffè al "Piccolo Bar" - della piazzetta. Non ha mai cambiato mezzo di trasporto, né mai modificato gli orari. Aveva pochissimi amici e pochissimi affetti; l'unico parente con cui intratteneva rapporti regolari era un nipote sacerdote, il che è un tantino strano essendo lui totalmente ateo. Diceva un suo impiegato che lui provava per il prossimo un solo sentimento: la stima (e il suo contrario, la disistima). Le persone poteva stimarle o no, punto; altre sensazioni gli erano precluse. In realtà non credo fosse proprio così perché verso di me, per esempio, un qualche moto di simpatia deve averlo provato; altrimenti non avrebbe continuato a telefonare, quando ormai lui era in pensione ed io avevo raggiunto Mesagne, abitudinario come sempre, ogni mercoledì pomeriggio, alle cinque meno un quarto, dicendomi esattamente le stesse cose: "Come andiamo Signorina?" (mi ha sempre chiamato signorina e dato rigorosamente del voi) "Sabato sono andato a Capri, ho incontrato vostro fratello, no, non il professore e neanche quello più alto, l'altro, quello che sta sempre un poco arrabbiato, come si chiama?" "Tommaso, notaio" "Ah ecco, Tommaso, sì, proprio lui". Non ha mai saltato un mercoledì e non ha mai imparato il nome del mio ombroso fratello; di lui non si può dire che sia stato un benefattore dell'umanità; di certo però ha rispettato la libertà, le idee, la personalità degli altri con il suo stile scevro di valori materiali, di umane meschinità, di sgomitate fracassone. E' morto, lui per tanti anni Notaio in Capri, proprio il giorno in cui a Capri la Federnotai teneva quel bell'incontro nel 1992. Di tutt'altra pasta il secondo maestro: irruente, logorroico, vulcanico e non solo perché fumava tre sigarette contemporaneamente. Preparato come pochi, 'ma totalmente incapace di mettere a frutto la sua completa conoscenza della materia. Il suo motto infatti era: "un atto non fatto non è mai un atto perso, ma un atto guadagnato". Spiego: l'attività del Notaio porta, prima o dopo, a passare dei guai; ciò non è, come per qualsiasi altro lavoro, una remota possibilità, ma una provata certezza. I mutui? sono l'anticamera della richiesta dl risarcimento. I protesti? beh, con quelli si può andare in galera. Gli autoveicoli? con quelli si va in galera sicuro, è solo questione di tempo. Capirete bene che uno così, chi è insicuro e facilmente impressionabile non dovrebbe mai incontrarlo. Mano mano tutti i vari geometri, commercialisti, consulenti che fanno da apripista nei nostri studi abbandonarono l'impresa. Solo restava, eroico, dopo non so più quanti rifiuti, un avvocato. Costui una mattina, dopo un ennesimo "non si può fare, è pericoloso, è illegale" condito da effluvi di nicotina, si sedette e disse "Notà, devo raccontarvi un fatto: ieri mattina sono andato a Positano col mio amico Gigino - sapete, quello che ha la boutique - per fare il rifornimento di "pezze"; siamo partiti a mezzogiorno col suo "gozzo", ma già in mare Gigino ha iniziato a lamentare un forte mal di testa. A Positano ormai le farmacie erano chiuse così, una volta finiti gli acquisti, abbiamo aspettato che riaprissero per prendere un medicinale che alleviasse quelli che ormai erano diventati dolori lancinanti. Alle cinque ci fondiamo nella prima farmacia aperta chiedendo un Optalidon. "La ricetta!" ci risponde il dottore severo. "Non abbiamo la ricetta, siamo di passaggio, per favore dateci la pillola". No, non era possibile, senza la ricetta il farmacista non mollava nulla; sosteneva infatti che avrebbe potuto, il mio amico, suicidarsi con un intero tubetto di Optalidon e chi si sarebbe preso la responsabilità? Gli abbiamo proposto che trattenesse lui il tubetto e desse a noi solo una, misera, agognata, pilloletta. Niente, non c'è stato verso di convincerlo". "E perché mi raccontate questo fatto?" chiese a questo punto il Notaio. "Perché se voi aveste fatto il farmacista, sareste stato quel farmacista lì". E così dicendo l'avvocato si alzò e uscì per sempre dal nostro studio e dalla nostra vita. Anche i praticanti finora sono stati due, un ragazzo e una ragazza. La seconda però ha cambiato subito strada, ha infatti incontrato un bisteccone texano e lo ha sposato andandosene a vivere negli USA; non contenta, mi ha inviato una foto di Dallas nella quale l'impudente ha fissato l'immagine di un ufficio notarile che contemporaneamente svolge un'altra funzione: vende biglietti per la lotta dei galli. Come a dire; ecco cosa ne facciamo dei Notai nei paesi più evoluti. A me la cosa non è piaciuta granché, magari sarebbe piaciuta di più a Benedetto Elia, che avendo le scatole piene di "finestre" e amando i cortili avrebbe forse apprezzato anche i pollai. L'altro praticante ha, invece, affrontato il concorso, ma non lo ha superato; credo per eccessiva sicurezza di sé. Avrei dovuto consigliargli maggiore umiltà, ma non volendo commettere l'errore del mio secondo maestro, ho evidentemente commesso l'errore contrario. Fortunato quel collega, dunque, quello di cui parlavo all'inizio: egli infatti ha avuto un maestro capace, misurato e anche sensibile, che magari non gli telefonerà ogni mercoledì pomeriggio, ma che comunque fa onore alla nostra bistrattata categoria. Lavinia Vacca notaio in Mesagne
CONDIZIONE DI RECIPROCITA' E ARTICOLO 28 L.N.
Tornare ad occuparmi di condizione di reciprocità non è cosa che mi lasci del tutto tranquillo. Tra articoli pubblicati da questa rivista (che ancora si chiamava Notizie Sindacali), interventi a convegni ed incontri di studio e la partecipazione ad una Commissione del Consiglio Nazionale del Notariato dagli esiti ignoti anche ai suoi partecipanti, il mio interesse sembra scadere nella monomania. La mia monomania deve aver raggiunto anche una certa notorietà tra i colleghi che, da più parti, mi chiamano per avere pareri sulla capacità di cittadini di esotici paesi o che, più semplicemente e forse cercando di applicare una sorta di contrappasso, forniscono ai suddetti cittadini il mio indirizzo e recapito telefonico, designandomi quale persona idonea a risolvere i loro problemi. In questo secondo caso ne approfitto per aumentare il mio volume di lavoro, mentre nel primo mi diverto a cercare di ipotizzare se le mie accalorate argomentazioni faranno breccia nei timori dei colleghi. La sensazione è che la gran parte di questi colleghi sia convinta dalle argomentazioni, ma che quasi sempre sul coraggio prevalga il timore e che pertanto, ancor oggi, lo straniero difficilmente può esercitare i legittimi diritti che il nostro ordinamento gli garantirebbe. E questi timori potrebbero purtroppo essere causati anche dall'informazione veicolata da questa rivista. E' infatti questa rivista' che per prima ha pubblicato la decisione del Tribunale di Como 30 marzo 1994 (peraltro favorevole al notaio) pronunciata a seguito di un rilievo mosso dal locale Conservatore dell'Archivio Notarile ai sensi dell'articolo 28 della legge notarile. E' ancora questa rivista2 che ha dato notizia della decisione del Tribunale di Brescia 27 ottobre 1993 Nel numero di settembre 1994, ma anche successivamente, a dispetto del mese di copertina, su Vita Notarile di maggio - agosto 1994. 2 Ancora su FederNotizie, settembre 1994. (pure favorevole al notaio) pronunciata su analogo rilievo del Conservatore. Ed è infine questa rivista che, sul numero di gennaio 1997, ha intervistato il Conservatore dell'Archivio Notarile di Milano, ottenendo la seguente risposta: "FN Ci possono essere interferenze tra l'articolo 16 delle preleggi, sue presunte violazioni e l'articolo 28 della legge notarile? R. Una legge dello Stato, per quanto non condivisibile, non può non essere applicata. Una critica di natura sociologica non consente una disapplicazione, di natura consuetudinaria, della norma. Mi rendo conto che è necessario mettere in campo una notevole sensibilità perché, a volte, sono in gioco interessi e valori primari della persona umana ai quali mi sembra riduttivo dare una risposta esclusivamente in base ai pareri del Ministero per gli Affari Esteri. Nei singoli casi non sarei contrario a tenere in considerazione anche le valutazioni, motivazioni e circostanze che il notaio potrebbe compendiare nell'atto". Poiché ritengo che la battaglia contro le resistenze alla disapplicazione dell'articolo 16 delle preleggi meriti di essere continuata e che lo spettro dell'applicazione dell'articolo 28 possa, di fatto, essere di ostacolo al raggiungimento del risultato, mi pare necessario svolgere alcune considerazioni sulla risposta del Conservatore. In primo luogo il Conservatore sembra condividere l'impostazione ideologica che mi spinge a tornare ciclicamente sull'argomento. E ciò non è poco per il caso in cui il confronto dovesse uscire dalle pagine di una rivista per entrare nelle aule di un Tribunale. In secondo luogo il Conservatore sembra condividere quanto da me sostenuto a più riprese sulla reale modestissima portata dei pareri resi dal Ministero degli Affari Esteri3. E ciò, di nuovo, non è poco per chi nel 1993 aveva formulato rilievo dando atto "delle recenti pronunce del Ministero degli Affari Esteri - ufficio III contenzioso diplomatico - che negano l'esistenza della condizione di reciprocità con la Repubblica Popolare di Cina in materia societaria.4" In terzo luogo, e anche ciò non è poco seppur non rilevante ai fini della soluzione del problema, il Conservatore dimostra di apprezzare gli atti "trasparenti" e cioè quelli ín cuí vengano esplicitate le "valutazioni, motivazioni e circostanze" che hanno portato alla scelta di ricevere l'atto. E questo apprezzamento è condiviso dalla redazione di questa rivista, che ha avuto modo di 3 "Ultime notizie sulla reciprocità" in FederNotizie settembre 1994, pag. 301 e ss. 4 FederNotizie, ibidem. ospitare un contributo di Pietro Barziza, che pubblicava le premesse di un suo atto nelle quali la scelta di ammettere lo straniero all'esercizio dei diritti civili veniva resa esplicita attraverso lo sviluppo delle motivazioni che portarono a tale conclusione5. Il nucleo del ragionamento del Conservatore di Milano appare però assai poco convincente. Egli sostiene che una "critica di natura sociologica non consente una disapplicazione, di natura consuetudinaria, della norma" tralasciando di considerare che la norma in questione è ritenuta non più vigente nel nostro ordinamento, per effetto di una tacita abrogazione da parte della Carta Costituzionale, da una autorevolissima dottrina. Sostengono in particolare la tesi dell'abrogazione dell'articolo 16 delle preleggi Paolo Barile ("Il soggetto privato nella costituzione italiana" Padova 1953, "Diritti dell'uomo e libertà fondamentali" Bologna 1984, nonché "Parere pro veritate sul quesito se debba considerarsi costituzionale o meno l'art. 16 delle preleggi, che sancisce il principio di reciprocità, visto in relazione all'acquisto di diritti ed all'assunzione di obblighi ed in specie all'acquisto di beni immobili effettuato da stranieri in Italia"), Antonio Cassese (Commentario della Costituzione a cura di Scialoja e Branca sub. art. 10), Mario De Dominicis (voce Stabilimento in Enciclopedia del Diritto), A. La Pergola (Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale , Milano 1961) e Bruno Nascimbene, in un suo intervento al Convegno di Genova sul diritto internazionale privato, tenutosi nel maggio 1996. Non è questo il luogo per.esaminare nel dettaglio le convincenti ragioni addotte da questa dottrina. Ciò che invece importa evidenziare è che il ricevimento da parte dei notai di atti in cui intervengono stranieri, a prescindere dall'accertamento sulla sussistenza della reciprocità, non si fonda, o meglio non si fonda in primo luogo, su ragioni di natura sociologica, ma su condivise opzioni interpretative. Chiarito ciò, è invece da verificare se sia legittimo il comportamento del Conservatore che contesti al notaio la violazione dell'articolo 28 della legge notarile per una presunta violazione del disposto dell'articolo 16 delle preleggi. E la risposta, lo anticipo, non può che essere negativa. L'attività del Conservatore degli archivi notarili è un'attività di natura amministrativa e non giudiziaria. Ciò emerge con chiarezza anche e proprio in relazione ai controlli che egli effettua sul contenuto degli atti in relazione a quanto dispone l'articolo 28. 5 FederNotizie 1994, n. 2 marzo, pag. 112.
E' noto che il nostro ordinamento conosce distinti vizi dell'atto: la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia. E' pure noto che le nullità si distinguono in nullità testuali (e cioè quelle esplicitamente dichiarate come conseguenze della violazione di un precetto: è il caso della mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica) e in nullità virtuali (e cioè quelle ricavabili non direttamente da una norma, ma dal sistema: è il caso della nullità per frode alla legge). La legge notarile, tenendo conto di questo sistema, non ha imposto al notaio di non ricevere atti nulli o altrimenti viziati, né di non ricevere atti in generale proibiti, ma ha ristretto l'ambito discrezionale sancendo l'irricevibilità degli atti "espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico". Tale precisa limitazione non può essere vanificata dai Conservatori. Ed infatti dottrina e giurisprudenza, divise nel definire l'ampiezza del divieto ed in particolare la sua estensione alle categorie dell'annullabilità e dell'inefficacia, concordano nell'affermare che non possa essere ritenuta la responsabilità del notaio per i casi in cui il divieto di ricevimento non discenda esplicitamente da una disposizione di legge, ma da un'elaborazione dottrinale o giurisprudenziale. Si segnalano in particolare le decisioni della Corte di Appello di Catanzaro 24 novembre 19536 e del Tribunale di Reggio Emilia 14 novembre 1980 n. 6277, nonché, in dottrina, le opinioni di Enzo Paolucci8, di Condò-Fabronig e di Franco Angeloni10. Recentemente, la stessa tesi è stata fatta propria dal Consiglio Nazionale del Notariato11 12. 6 Foro Padano 1954, I, 526 Rivista del Notariato 1981, 193. 8 Atti vietati e responsabilità notarile nella giurisprudenza, Milano 1990, che si segnala per l'analiticità e la qualità delle argomentazioni. 9 Contributo all'interpretazione dell'articolo 28 n. 1 L.N., in Rolandino, 1967. 19 La responsabilità civile del notaio, Padova 1990. 11 Studio n. 1540, estensore Antonio Ruotolo. approvato dalla Commissione Studi 111 febbraio 1997, "Difetto di autorizzazione all'accettazione di eredità con beneficio di inventano per conto del minore e conseguenze di carattere notarile". 12 Più articolata è la posizione di Rescigno ("Gli acquisti in Italia dello straniero" in Rivista del diritto commerciale, 1983, I, pag. 167 e ss.) il quale, per assurdo, ipotizza che la violazione dell'articolo 16 delle preleggi configuri nullità dell'atto (l'autore è infatti convinto della vigenza della norma in questione e, allo stesso tempo, della validità degli atti stipulati in sua violazione). L'autore ritiene, nella non creduta ipotesi di nullità dell'atto, esclusa A giudizio dei sostenitori di questa opinione, l'utilizzo degli avverbi espressamente e manifestamente da parte del legislatore del 1913, così come la lettura dei lavori preparatori" ed il confronto con la legislazione penale all'epoca vigente", elimina qualsiasi spazio di dibattito. E' comunque importante rilevare, soprattutto in un momento storico contraddistinto da una produzione legislativa di scadente qualità, che nel nostro ordinamento sembra emergente un principio secondo il quale il nesso di causalità necessario perché ad un comportamento dell'operatore di diritto segua un evento idoneo a configurare una sua responsabilità, viene interrotto qualora il comportamento sia stato indotto da difficoltà di interpretazione della norma. Tale principio, al cui emergere contribuisce anche l'articolo 28 n. 1 L.N., è evidenziato con efficacia da Angeloni15 che dà particolare rilievo alla sentenza della Corte Costituzionale 23-24 marzo 1988 n. 364 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 c.p. "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile", nonché all'art. 39bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (abrogata disciplina del contenzioso tributario) per il quale "La Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce" e soprattutto, importante per la sua contiguità al notariato, all'articolo 2 della legge l'applicabilità dell'art. 28 L.N. "dalla circostanza che nella specie manca l'espresso divieto dell'atto, e del pari non risulta espressamente comminata la sanzione della nullità. Nel caso esaminato il difetto del requisito soggettivo della capacità giuridica è accertabile solo indirettamente, attraverso una indagine. destinata a ricostruire una fattispecie contemplata e disciplinata da un altro ordinamento, e cioè il sistema giuridico cui appartiene lo straniero, e dal quale dovrebbe ricavarsi il trattamento riservato al cittadino italiano. Rimane sempre, e comunque, la lacuna dell'espressa comminatoria di nullità." 13 Di cui è possibile leggere in Condò-Fabroni op. cit.. E' anche interessante notare come la formulazione finale del legislatore del 1913 fu criticata da alcuni giuristi dell'epoca (in particolare da Filo-musi Guelfi) perché eccessivamente deresponsabilizzante per il notaio. 14 L'articolo 178 del codice Zanardelli (1889) sanzionava con multa "il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio. 15 Op. Cit. 13 aprile 1988 n. 117, in tema di responsabilità civile dei magistrati. Tale norma dopo aver chiarito in quali casi rispondono dei danni coloro che esercitano o partecipano della funzione giurisdizionale dispone che "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità la attività di interpretazione di norme di diritto". Sulla base di queste considerazioni deve essere ribadito che sono illegittimi i rilievi mossi dai Conservatori ai notai per presunte violazioni dell'articolo 16 delle preleggi, così come per ogni altra violazione contestata sulla base di elaborazioni giurisprudenziali o dottrinali, e non sulla base di una norma di legge di indiscussa vigenza. Il Conservatore che muovesse tale rilievo mostrerebbe di ignorare o di fingere di ignorare il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno alla vigenza o all'abrogazione tacita dell'articolo 16 delle preleggi. Ma all'impossibilità di procedere contro il notaio per violazione dell'articolo 16 delle preleggi si giunge anche per altra e più immediata via, ragionando sul principio di reciprocità. E' opinione consolidata tra gli autori che hanno studiato la materia che tra le possibili nozioni di reciprocità, reciprocità diplomatica, reciprocità legislativa o reciprocità di fatto, il nostro legislatore ha fatto riferimento a quest'ultima, che, come è stato autorevolmente affermato", "consiste nell'attribuzione, concreta e confortata dalla prassi, ai nostri cittadini di diritti pari a quelli ai quali lo straniero dovrebbe avere accesso in Italia". Si nega in particolare, da parte della dottrina'', che si possa far riferimento al concetto di reci- 16 Emanuele Calò "La reciprocità", Milano 1994, pag. 72. 17 Oltre all'opinione di Calò, espressa sia nel testo precitato che in "Esiste ancora la condizione di "reciprocità?", in Vita Notarile 1986, pag 632 e ss, ritengono che il nostro ordinamento faccia riferimento alla reciprocità di fatto Andrea Giardina "Disposizioni sulla legge in generale art. 16-21" in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Giovanni Casu, estensore per conto del Consiglio Nazionale del Notariato dello studio 211/1988 "Per una revisione della condizione di reciprocità alla luce dei trattati internazionali", Salvatore Tondo "Acquisto immobiliare dello straniero e reciprocità" in Foro it. 1983, fasc. 5, pag. 235, Pietro Rescigno "Gli acquisti in Italia dello straniero" in Rivista del diritto commerciale, 1983, I, pag. 167 e ss. e Paolo Barile "Parere pro veritate sul quesito se debba considerarsi costituzionale o meno l'art. 16 delle preleggi, che sancisce il principio di reciprocità, visto in relazione all'acquisto di diritti ed all'assunzione di obblighi ed procità legislativa la cui funzione si esaurisce "nell'accertamento dell'esistenza nell'ordinamento giuridico straniero di una norma analoga a quella nazionale". In buona sostanza, per verificare la sussistenza o meno della condizione di reciprocità, non occorre, o meglio non è sufficiente, conoscere l'ordinamento giuridico straniero di riferimento al fine di interpretarlo per valutare la capacità del cittadino italiano al compimento del diritto, ma è necessario altresì sapere se di fatto altri ostacoli si frappongano all'esercizio del diritto stesso. Ciò significa che i Conservatori degli Archivi notarili che ritenessero di procedere contro i notai per violazione dell'articolo 28 della legge notarile in relazione all'art. 16 delle preleggi, dovrebbero seguire un iter logico che si sviluppi col ricomprendere tra gli atti "espressamente proibiti dalla legge" anche quegli atti che sono identificabili attraverso un richiamo che la legge italiana fa (peraltro non attraverso una norma contenente proibizioni), non ad un ordinamento straniero di difficile, ma astrattamente possibile conoscibilità, ma ad una situazione di fatto non suffragabile da prove documentali, mutevole nel tempo e di impossibile ricostruzione in una successiva fase giudiziale. Il tutto con buona pace della logica, del buon senso e, soprattutto, del principio di tassatività delle fattispecie penali e delle relative violazioni, applicabile anche alle fattispecie ed alle violazioni disciplinari". Arrigo Roveda
in specie all'acquisto di beni immobili effettuato da stranieri in Italia". 18 Emanuele Calò, op. cit., pag. 70. 19 Rescigno, op. cit. pag. 185.
IL DUPLICE CONTROLLO DEGLI ATTI SOCIETARI
Pubblichiamo questa lettera del Dirigente Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero di Grazia e Giustizia con il commento di un funzionario dell'amministrazione e di un notaio. L'argomento sta prendendo rilievo non secondario. Contiamo di ricevere ulteriori contributi.
Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Roma, 27 febbraio 1997 prot n. 1455 Riff. n. 147 pos. n. 249 del 5 febbraio 1997 Al Capo dell'Archivio Notarile di Padova Sede Oggetto: Ispezioni notarili - Atti soggetti ad omologazione. Con riferimento al foglio n. 147 del 5 febbraio 1997, con il quale la S.V. ha chiesto a questo Ufficio di esprimere il proprio parere in merito alla sottoposizione ad ispezione, a norma dell'articolo 128 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, degli atti notarili in materia di diritto societario che siano già stati oggetto del giudizio di omologazione, si rileva quanto segue. L'articolo 128 L.N. stabilisce che nel primo semestre successivo di ogni biennio i notai devono presentare all'archivio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione. Dal disposto normativo non emerge alcun elemento che possa indurre a ritenere che alcuni atti notarili non siano soggetti ad ispezione, né può condividersi un'interpretazione dell'art. 128 L.N. e delle norme del codice civile che prevedono l'omologazione degli atti societari da parte del Tribunale che escluda tali atti dal controllo ispettivo del conservatore degli Archivi Notarili, in ragione di una ipotetica operatività del principio processuale del ne bis in idem. D'altra parte il principio del ne bis in idem non può trovare applicazione in considerazione della diversa natura e delle differenti finalità del procedimento di ispezione rispetto a quello di omologazione degli atti societari. Le ispezioni ordinarie hanno essenzialmente lo scopo di controllare il rispetto, da parte dei notai, delle disposizioni di legge che regolano la loro attività, al fine di assicurare il corretto esercizio della funzione notarile, anche instaurando il procedimento disciplinare attraverso il quale valutare, qualora vengano accertate violazioni, la sussistenza della responsabilità del notaio. L'ispezione del conservatore degli Archivi Notarili è diretta non solo a verificare la regolarità formale degli atti rogati dai notai, ma anche ad accertare eventuali violazioni di carattere sostanziale, le quali, è necessario precisare, verranno in rilievo principalmente sotto il profilo disciplinare; la valutazione relativa alla validità civilistica dell'atto, infatti, dovrà essere effettuata nelle competenti sedi giudiziarie, benché possa ipotizzarsi una funzione d'impulso processuale del verbale ispettivo. L'omologa di un atto societario, invece, è un provvedimento di volontaria giurisdizione, con il quale il giudice accerta che siano state adempiute le condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della società, per la modificazione dell'atto costitutivo, per le deliberazioni di emissione di obbligazioni o per le delibere di fusione e di scissione, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta sostanzialmente di un controllo di "tipicità" dell'atto societario rispetto al relativo modello prefigurato dal legislatore, affinché la struttura organizzativa predisposta dei privati, destinata ad una propria autonomia giuridica, possa essere considerata compatibile con l'ordinamento. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, che non è possibile prospettare una violazione del principio del ne bis in idem riguardo all'ispezione dell'atto notarile oggetto del provvedimento di omologazione, poiché non esistono punti di sovrapposizione tra i diversi procedimenti, che si mantengono su piani assolutamente distinti, vengono espletati da autorità diverse e sono predisposti per la tutela di interessi pubblici e privati assolutamente differenziati tra loro. Il Dirigente Generale (dr. Francesco Ebner)
CONTRIBUTO DI PAOLO DE MARCHI A richiesta del Conservatore dell'Archivio notarile di Padova, il Ministero ha dato il parere sopra riportato, che prende posizione su una questione di notevole interesse per i notai: quella dei rapporti fra controllo, in sede di omologazione, degli atti costitutivi di società di capitali e delle delibere di assemblea straordinaria, e controllo degli stessi in sede di ispezione da parte dell'Archivio notarile. In proposito, il Ministero afferma che l'omologazione di un atto non esclude il controllo ispettivo dello stesso, previsto ogni biennio dall'art. 128 della legge notarile: infatti in questo caso non opera il principio processuale del ne bis in idem, poiché i due controlli hanno "diversa natura e differenti finalità": pertanto, conclude il Ministero, "non esistono punti di sovrapposizione fra i diversi procedimenti, che si mantengono su piani assolutamente distinti". La conclusione è esatta, ma forse non è inutile qualche approfondimento. 1. Diversa natura e diversa finalità. Cominciamo dall'omologazione. L'indagine su di essa ha preso le mosse, in dottrina, dalla definizione dell'omologazione come controllo di "legalità sostanziale", e non di merito (che non riguarda, cioè, l'opportunità economica dell'iniziativa o della delibera): ma il significato concreto di tale "legalità sostanziale" appare alquanto elastico, e lascia un margine troppo ampio di opinabilità sulla reale portata dell'espressione. La quale è stata definita "un'elegante scatola cinese in cui può entrare tutto e niente, a seconda dei punti di vista"'. E, in effetti, l'elasticità dell'espressione "legalità sostanziale" non solo ha condotto alla sterile discussione circa la sua applicabilità ai soli casi di nullità o anche ai casi di annullabilità, ma - quel che è più grave - ha provocato una casistica giurisprudenziale che è andata ben al di là delle ipotesi di invalidità, rivelandosi non di rado contraddittoria, e talora addirittura assurda. Gli esempi sarebbero infiniti: basti pensare al Trib. Cagliari, che (riformato peraltro da App. Cagliari 28 settembre 1958, in Foro It. 1959, I, 1393) ha rifiutato l'omologazione di un atto costitutivo perché mancava l'accettazione dei sindaci, o al Trib. Campobasso, inedito, che ha obiettato che la denominazione "S.I.P. - Società Industriale Petrolchimica S.p.A." poteva essere confusa con una più nota "S.I.P. S.p.A.". Per uscire dalle secche di una siffatta casistica del tutto soggettiva, la dottrina ha elaborato una tesi del tutto diversa, secondo cui l'omologazione costituisce una verifica non tanto dell'atto o della de- Bocchini, I vizi della costituzione e la nullità della s.p.a., Napoli, 1977, p.116libera nel loro aspetto negoziale o procedimentale, quanto della conformità dell'assetto societario predisposto in concreto dai soci con quello astrattamente disegnato dal legislatore: una verifica, dunque, "di tipicità", ossia della "compatibilità fra la concreta struttura organizzativa prescelta e il modello tipologico di società cui detta struttura dev'essere conforme"2. In questa prospettiva, l'omologazione non può quindi essere considerata una sorta di filtro preventivo circa la validità degli atti e delle delibere, come del resto è confermato dal fatto che essa non esclude il successivo annullamento della delibera in sede contenziosa: infatti l'art. 2377, secondo comma, prevede espressamente che l'impugnazione di una delibera possa essere proposta anche dopo l'iscrizione, e quindi a omologazione avvenuta (diversamente stanno le cose nel caso di costituzione, ma questo accade per la presenza dell'art. 2332: il quale d'altra parte lascia chiaramente intendere che la società - non l'atto, si noti -può essere dichiarata nulla anche in ipotesi che, a rigore, avrebbero dovuto venir rilevate in sede di omologazione: cfr. in particolare i nn. 4, 5, 6 di tale articolo) Una prima conclusione è dunque la seguente: altro è la validità dell'atto, altro la sua omologazione, la quale comunque non ne sana i vizi, e costituisce un controllo di natura pubblicistica circa la conformità dell'atto o della delibera allo schema legale. Tale è, indiscutibilmente, il sistema legislativo. Qualche dubbio sulla sua logica può sorgere - ed effettivamente è sorto3 - perché in sostanza il legislatore finisce per imporre un duplice controllo di legittimità: - uno da parte del notaio, prevedendo l'atto pubblico ad substantiam, la cui funzione nel nostro caso non è certo quella tradizionalmente ad esso attribuita (quella cioè di richiamare l'attenzione dei contraenti sull'importanza dell'atto che si accingono a compiere), ma quella, appunto, di garantire -mediante l'intervento di un tecnico qualificato - la rispondenza dell'atto ai dettami dell'ordinamento: un vero controllo di legittimità, insomma, perché la società di capitali consente di conseguire il 'privilegio' della limitazione di responsabilità; - e uno da parte dell'autorità giudiziaria, attraverso l'o mo log az io ne. 2 Morera, L'omologazione degli statuti di società, Milano, 1988, p.185-6: l'opinione è oggi assolutamente prevalente 3
Si veda: Borgioli, in Impresa e tecniche e documentazione giuridica, Milano, 1992, vol. III, p. 216. Finisce così, il legislatore, per ricordare Chi metta, insieme, cintura e bretelle, dimostrando, in fondo, scarsa fiducia sia nel notaio sia nel giudice. Questo sul piano formale. !n realtà è lecito ormai domandarsi se davvero l'omologazione abbia ancora un senso e costituisca uno strumento davvero efficace: da un lato, infatti, la dottrina tende a restringere sempre più l'ambito dell'intervento del giudice in sede di omologazione4, dall'altro, i controlli si stanno chiaramente spostando sempre più dal livello della mera legittimità formale estrinseca a quello sostanziale: si pensi, per esempio, ai doveri di comunicazione di dati e operazioni, ai controlli delle autorità di vigilanza, ai parametri patrimoniali, ai requisiti di amministratori e sindaci, eccetera5. Ma questo è un altro discorso, e basti qui averlo accennato. 4. Su un piano del tutto diverso si pone il controllo degli atti in sede di ispezione biennale da parte degli Archivi notatili: qui, come dice il parere ministeriale in esame, il Conservatore mira "non solo a verificare la regolarità formale degli atti rogati dai notai, ma anche ad accertare eventuali violazioni di carattere sostanziale, le quali verranno in rilievo principalmente sotto il profilo disciplinare; la valutazione relativa alla validità civilistica dell'atto, infatti, dovrà essere effettuata nelle competenti sedi giudiziarie, benché possa ipotizzarsi una funzione d'impulso processuale del verbale ispettivo": come accade nelle' ipotesi che verranno prospettate più avanti (n.5, sub a e sub b). 5. Scendendo al concreto, possiamo allora ipotizzare vari tipi di irregolarità. esistono anzitutto violazioni dello schema legale soggette alla verifica del tribunale in sede di omologazione, ma non a quella dell'Archivio notarile: si pensi, per fare qualche esempio. a oggetti sociali contra legem, a irregolarità della convocazione, a delibere assunte senza le maggioranze previste dallo statuto, alla mancata indicazione - in sede di costituzione, del numero e dei poteri degli amministratori; su un'altra serie di violazioni - formali - il controllo è riservato all'Archivio notarile, mentre il tribunale non ha possibilità di intervenire: si tratta, per esempio, dell'omissione di menzioni quali la certezza dell'identità personale o della lettura dell'atto o anche - a mio parere - della vexata quaestio della mancata lettura dello statuto che (ammesso e non concesso che costituisca irregolarità dell'atto costitutivo) non dovrebbe comunque costituire motivo di rifiuto di omologazione. Qualche dubbio 4 Si veda, per tutti, Morera, op. cit. p. e in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, cit., vol. p.7-8, pur con qualche esclúsione forse non condivisibile. 5 Vedi, da ultimo, P. Marchetti, in Notariato, 1997, p.105-106. può invece sussistere sull'omissione della rinuncia ai testimoni che - costituendo causa di nullità - potrebbe essere rilevata anche dal tribunale, sebbene ciò sembri, in pratica, piuttosto difficile; si possono immaginare, ancora, irregolarità che non ricadono sotto il controllo né del tribunale né dell'Archivio notarile: quando, per esempio, vi siano clausole o pattuizioni che ledono diritti di terzi, e che solo i terzi potranno impugnare in sede contenziosa: penso a una denominazione che crea confusione o implica illecita concorrenza, ovvero all'indicazione di una sede erronea o inesistente, che renda difficile o addirittura impossibile reperire la società; altre violazioni sono rilevabili invece in entrambe le sedi, e in questo senso va corretta - perché troppo drastica - l'affermazione contenuta alla fine del parere ministeriale, secondo cui "non esistono punti di sovrapposizione fra i diversi procedimenti": mi pare fuori dubbio, infatti, che l'omissione, nell'atto costitutivo, del luogo e data di nascita dei soci sia motivo di rifiuto di omologazione e al tempo stesso di sanzione disciplinare per il notaio; o che il deposito - in sede di costituzione di s.r.l. unipersonale - dei soli tre decimi anziché dell'intero capitale sociale costituisca una violazione di legge rilevabile sia dal tribunale sia dall'Archivio. Anche nel caso sub d), tuttavia, si tratterà di rilievi di portata del tutto diversa, perché - come si accennava - i due controlli hanno non solo natura, ma anche finalità affatto differenti: per l'Archivio notarile, la garanzia di "un corretto esercizio della funzione notarile" - come dice giustamente il Ministero -; per il tribunale, la "compatibilità" della singola, concreta struttura societaria con il modello legale predisposto in astratto dall'ordinamento. 6. Quanto si è finora detto trova conferma in due ultime considerazioni di carattere generale. In primo luogo, il divieto del bis in idem non trova applicazione nella volontaria giurisdizione (cfr. App. Cagliari 5 settembre 1978, in Riv. not. 1978, 1132). In secondo luogo, se fosse vero che i due controlli costituiscono sostanzialmente un doppione, per cui quando un atto ha passato il vaglio dell'omologazione sfuggirebbe alla verifica dell'Archivio, dovrebbe essere vero anche il contrario: e cioè, che gli, atti di cui è stata rifiutata l'omologazione dovrebbero anche essere sanzionati disciplinarmente dall'Archivio: il che è palesemente assurdo. Paolo De Marchi notaio in Milano
CONTRIBUTO DI MARIO MOLINARI
Tra i diversi tipi di atti che periodicamente l'Archivio ispeziona particolare importanza (per quantità e contenuto) hanno gli atti societari. Per molti documenti di tale categoria - come è noto - sono previsti due diversi tipi di controllo, quello del Tribunale per l'omologa e quello dell'Archivio notarile - come detto - in sede ispetti- va'. Tali attività di verifica differiscono oltreché per l'organo competente, per tempi, metodi e obiettivi. Limitandosi all'intervento ispettivo, previsto dall'articolo 128 della legge notarile, si tratta di un controllo di natura formale che non tralascia aspetti sostanziali2. Come detto si possono cogliere alcune differenze in merito a: - I tempi di esecuzione: l'ispezione riguarda una verifica successiva (molto successiva) al completamento del documento, quando la procedura di omologa - si presume - sia stata già completata3. L'omologa segue immediatamente il perfezionamento del documento, stante il termine breve di legge e, definito l'intero iter procedurale, consentirà la pubblicità dell'atto societario. - Per quello che concerne la metodologia: l'Archivio verificherà il documento e il suo contenuto negoziale, con possibilità di rilevare oltre agli aspetti strettamente formali (principalmente il rispetto delle norme della legge notarile sulla forma degli atti artt. 47/60, regolamento notarile ecc.), anche elementi che travalicano tale dato oggetti- VO4 . Inoltre, non esiste la possibilità di correggere o integrare l'atto soggetto al controllo ispettivo, come invece spesso avviene con le eventuali richie- Per un elenco completo degli atti soggetti al controllo del Tribunale si rinvia a B. Quatraro "Statuti sociali e volontaria giurisdizione societaria" Giuffrè 1996 pag.1123. 2 L'ultimo comma dell'articolo 128 della legge notarile prevede generalmente "se siano state osservate le disposizioni di legge". 3 II divieto previsto dall'articolo 59 della legge notarile riguarda - per prassi - anche i dati dell'avvenuta omologa, per cui in caso di mancato superamento del vaglio del Giudice dell'omologa con rifiuto formale, non vi sono elementi oggettivi per rilevare ciò in sede di ispezione, (cfr, Boero "la legge notarile commentata" UTET pag. 370 per quanto attiene alle annotazioni facoltative. 4 Va detto che sempre ai sensi del citato articolo 128 I.n. l'ispezione riguarda anche la conservazione degli atti, la corretta riscossione e versamento delle tasse ecc.. ste del giudice dell'omologa6, trattandosi in questo caso di una procedura di volontaria giurisdizione. - Per gli obiettivi: vista la possibilità, in sede ispettiva, di applicare sanzioni disciplinari al notaio in caso di errata applicazione delle diverse norme di legge (con l'eventualità di poter richiedere la dichiarazione di nullità del documento notarile, nelle ipotesi dell'articolo 58 della legge notarile). In sede di volontaria giurisdizione il giudice - invece - ha due sole possibilità, o procede all'omologa o respinge l'atto. I limiti del controllo in tale ambito possono rintracciarsi nel contenuto dello stesso intervento del Tribunale, intervento che ha natura "essenzialmente amministrativa" con l'obiettivo di verificare (al di là degli stretti requisiti formali dell'atto tipico richiesto), "solo la corrispondenza della stipulata struttura organizzativa rispetto a quella contemplata nello schema legale" (così nello studio approvato dal C.N.N. in data 23 novembre 19896 in tema di costituzione di società di capitali e regime dell'omologazione).'
5 Il richiamo è al "rito ambrosiano" di cui è cenno in B. Quatraro "Statuti ..." citato. 6 In "Regime dell'omologazione ed elementi accidentali nella costituzione di società di capitali" Studi e materiali n°3 1989/1991 Commissione Studi. Falzone/Alibrandi "Dizionario..." ...Attraverso l'omologazione, l'autorità giudiziaria attua un controllo di mera legalità non solo formale ma anche sostanziale.." da collegare a quanto affermato subito dopo: " Il sindacato del Tribunale in sede di omologazione non si estende in genere ai requisiti di validità dell'atto". C. Angelici "con l'omologazione non si risolve un problema di validità di un atto; e non rilevano perciò i valori di cui è portatore, ma se è legittima una determinata struttura organizzativa, intesa pertanto secondo un criterio di oggettività" intendendo con ciò l'omologa solo un controllo non sulla validità dell'atto in sé e per sé, bensì un controllo di conformità di una struttura sociale concreta ad un modello legalmente e tassativa mente tipizzato. In B. Quatraro op. cit. pag. 1133. Non è di alcuna utilità richiamare inoltre - come giustamente rilevato nello studio citato - il contenuto dell'articolo 2332 cc. per affermare una inapplicabilità dell'intervento disciplinare a carico del notaio ex art. 28 della legge notarile. Gli strumenti a disposizione degli ispezionanti (Presidente del Consiglio notarile e Conservatore) sono numerosi e diversi, disseminati in tutto l'ordinamento, non solo e unicamente nella legge notarile. Non può essere accettato come esistente il limite posto da qualche autore, circa l'ampiezza dell'indagine ispettiva svolta in Archivio, da concentrare soltanto sui meri aspetti formali dell'atto (l'intero controllo si dovrebbe svolgere solo utilizzando gli articoli 47/60 della legge notarile, con l'ulteriore limitazione dell'applicazione dell'articolo 28 I.n. ai soli casi di evidente, espressa, illiceità della causa)8, lasciando fuori tutti i problemi connessi alla liceità del negozio, alla capacità delle parti ecc.. E' importante sottolineare che la natura dell'atto pubblico notarile - come delineato dall'insieme codice civile e legge e regolamento notarile - consente che vi possa essere un diretto effetto negativo sulla validità del negozio in conseguenza di un "errore" del notaio9, e tale errore è oggetto - assieme ad altro - dell'attività ispettiva che viene svolta dai due soggetti incaricati ex articolo 129 della legge notarile. 1° 8 Cfr. Del Medico "Gli atti espressamente proibiti dalla legge ex art. 28 n°1 legge notarile" in Riv. Not. 1992 pag. 722. 9 Tale fondamentale concetto è chiaramente espresso da E. Pacifico "Le invalidità degli atti notarili" Giuffrè. 10 A meno che non si voglia sostenere che in sede di omologa il giudice sia nelle condizioni di verifi- La "severa ispezione biennale" cui fa cenno il Presidente del consiglio nazionale del notariato nell'articolo del 25 marzo sul Sole 24 Ore, come valore autonomo della categoria, deve essere intesa proprio in tale completa accezione. Perciò è pienamente condivisa la presa di posizione dell'Ufficio centrale degli Archivi notarili del 27 febbraio 1997, che in maniera precisa afferma che il procedimento di omologa degli atti societari, di per sé, non può creare una "riserva" in cui il controllo istituzionale sull'attività del notaio non possa accedere, assumendo, l'intervento del Giudice dell'omologa, il contenuto di semplice controllo di "tipicità". Inoltre le tanto discusse sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia di applicabilità del procedimento disciplinare anche per negozi non solo nulli ma anche semplicemente annullabili -anche se da molti non condivise - sono nel solco di un controllo sostanziale e non meramente formale della complessa attività del notaio, in sede di ispezione biennale. Il criterio del superfluo doppio controllo sugli atti societari, stante l'intervento di omologa (peraltro nei fatti non sempre penetrante), non può essere considerato, da parte di un notariato che giustamente rivendica il pieno ed autonomo potere certificativo in materia negoziale, un utile strumento per escludere la competenza dell'Archivio in fase ispettiva. dott. Mario Molinari Sovrintendente dell'Archivio Notarile di Milano
Fior del mal IL NOTAIO VA ALLA PACE Tutto cominciò alle ore 01, minuti 38, secondi 42 di giovedì 27 marzo 1997 quando l'ex Presidente Amato diffuse tra i notai collegati ad internet (i c.d. internotai come ebbe a chiamarli Mario Miccoli negli speciali auguri pasquali) la famosa e-mail di complimenti all'Amato Presidente con la quale esprimeva "con piena sincerità" la sua grande soddisfazione per aver letto su II Sole 24 Ore l'intervento "del nostro presidente" con riguardo alla proposta dei giovani commercialisti in tema di delega per l'autenticazione delle scritture private. Complice il clima pasquale la e-mail ebbe un risultato inatteso: l'Amato Presidente subito rispose in privato ed in pubblico magnificando il nuovo clima che andava ad instaurarsi, auspicando che la linea di condotta dell'ex presidente fosse fatta propria anche dalla Nuova Presidentessa di Federnotai. Grazia Prevete, la nuova presidentessa appunto, colse la palla al balzo e non solo si associò al nuovo spirito di collaborazione che aleggiava tra i due organi più rappresentativi del notariato, ma confezionò lavorando notte e giorno all'uncinetto con le sue mani una papalina recante le iniziali del CNN in lettere gotiche minuscole, in modo da dare una solennità giusta, ma nel contempo intima e non eccessiva, al dono pasquale che fece recapitare all'Amato Presidente alle ore dodici precise della domenica di Pasqua. La cosa commosse intensamente tutto il Consiglio Nazionale, subito informato tramite-internet e generò un inusitato clima di concordia. Quando poi l'Amato Presidente propose alla Nuova Presidentessa di passare insieme, a settimane alterne, un fine settimana di lavoro e di reciproca informazione in un elegante albergo della costiera Amalfitana, tutte le incomprensioni tra il CNN e Federnotai si sciolsero come neve al sole. Furono superate anche le difficoltà nascenti dalle divergenti interpretazioni sul ruolo e sui mezzi da destinare all'attività internazionale. Federnotai riconobbe il ruolo e l'importanza della figura dell'ambasciatore itinerante del notariato internazionale, che girava però a spese del notariato italiano; il CNN convenne che i 104 milioni di spese di viaggio dell'anno 1996 erano eccessivi e dispose che i trasferimenti d'ora in poi dovevano essere fatti in vagone letto di seconda classe. La cosa rese più avventurosa l'attività dell'ambasciatore, ma fece anche comprendere che se molte cose univano i notariati dell'Estremo Oriente e del Centro Africa al Notariato Latino molte più cose li dividevano. Più complessa fu invece la normalizzazione dei rapporti tra "Attività" e "FederNotizie": occorsero ben otto riunioni collegiali delle due redazioni per trovare un comune punto di intesa. Prevalse alla fine la volontà congiunta di pacificazione dei due Presidenti e si decise che ad ogni numero i tre migliori articoli destinati a "FederNotizie" sarebbero stati pubblicati da "Attività" e i tre peggiori articoli destinati ad "Attività" sarebbero stati pubblicati da "FederNotizie". La cosa accorciò alquanto la differenza tra le due Riviste, ma non la annullò. Vennero allora programmati numeri speciali comuni, si convenne che la linea ispiratrice delle due Riviste dovesse essere concordata e così, alla fin fine, le due Riviste divennero quasi gemelle. Per superare un certo disinteresse dei lettori venne modificato il codice deontologico prescrivendosi che i singoli notai, oltre a non potere esprimere opinioni politiche individuali, avevano l'obbligo deontologico di leggere ogni giorno un passo di una delle due Riviste, a loro libera scelta, ma che i Consigli Notarili avrebbero provveduto a "monitorare" opportunamente il rispetto di questa nuova normativa. Anche taluni effetti collaterali che in un primo momento erano sembrati negativi alla lunga si dimostrarono positivi. Il decesso per sindrome da noia acquisita di alcune centinaia di Colleghi più deboli, se in primo momento suscitò apprensione, determinò una maggiore disponibilità di posti per i giovani aspiranti notai e venne accolta con soddisfazione dai praticanti in genere. Ma fu dalle vicende internazionali che venne, come sempre, l'aiuto maggiore . Il Governo Italiano dovendo mandare la Sua missione umanitaria in Albania si ricordò che tra i notai italiani esisteva il "Notaio d'Onore d'Albania", tale nominato con decreto del Ministro Frascheri e Io reclutò al seguito della nostra missione di pace: fu solo tramite i suoi buoni uffici che la missione italiana trovò gli animi placati e ben disposti. Di ciò il Governo e la Nazione tutta furono eternamente grati al Notariato Italiano e promisero di non dare più ascolto alle cattive proposte di altri professionisti sconsiderati. Fu così che il Notariato Italiano visse felice, contento ed in pace, recitando ogni giorno la nota preghiera libera nos Domine a Malo
Notaio contro A TERMINI DI LEGGE
Al... (destinatario) OGGETTO: Successione di ... (de cuius) ..decedut.. . il g.- m.-1992 Den 0000 / 92 scad. Richiesta documenti. Soc. srl A' sensi degli art. 20, 21, 22 e seguenti del DPR 637/72 la S.V. è invitata a produrre i seguenti documenti: In visione il libro dei soci. Bilanci ed inventari, in autentica notarile, per gli esercizi 1989, 1990, 1991. Copia conforme delle Relazioni ai Bilanci. Dichiarazione di consistenza immobiliare resa dall'A.U. Certificati catastali e di destinazione per terreni e certificati per fabb.ti. Planimetrie relative ai fabbricati censiti in categoria D. Copie dichiarazioni IVA per gli anni 1989, 1990, 1991. Copie dichiarazioni Redditi (Mod.750 o 760) per gli esercizi 1989, 1990, 1991. Copie Mod.740 del de cuius per gli anni d'imposta 1990, 1991. N.B. Se la società detiene partecipazioni, occorrerà produrre l'elenco delle partecipazioni con indicazione della quota posseduta oltre ai documenti già richiamati da a) ad i). Se trattasi di società di persone occorre produrre l'atto costitutivo e gli eventuali atti per variazioni. Ove quanto richiesto non dovesse essere prodotto entro 30 (Trenta) giorni dalla data di notifica del presente, si procederà a termini di legge. [timbro tondo a calendario] IL DIRETTORE (dott. Guido Butera) f.to illeggibile Un Cittadino contribuente, destinatario della suestesa richiesta f in cui sono contrassegnate con crocetta manoscritta tutte le lettere da a) ad i) nonché, dopo il "N.B.", pure il n. 1) ], invece di disciplinatamente uniformarsi alle complesse é costose raccolte documentali commissionategli da quell'Ufficio - palesemente finalizzate a rendere più agevole e meno laboriosa l'istruttoria occorrente a propria istituzionale attività di accertamento - ha trasmesso a quell'Ufficio la lettera che qui di seguito riproduciamo. Dobbiamo davvero esprimere a quel Cittadino il nostro compiaciuto apprezzamento per il profitto che ha saputo trarre (ma dove avrà avuto l'opportunità di leggere FederNotizie ?) dagli insistiti interventi che a tal proposito sono stati fatti da queste pagine. Si potrebbe perfino, se noi notai non fossimo più bravi di questo Cittadino forse poco professionale ma molto serio, utilizzare questa lettera come modulo, quando occorresse replicare a tono a simili sfrontate richieste. Vittorio Muggia
Spett. UFFICIO DELLE SUCCESSIONI RACCOMANDATA CON A.R. via Ugo Bassi n. 8/B (7° piano) 20100 MILANO MI
e, p.c. Spett. DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Div. III via Manin n. 25 20100 MILANO MI OGGETTO: Riscontro a Vs. richiesta Mod.271 bis (Tasse) notificata in data Succ.ne di A. B. deceduto il (Dichiarazione registrata il al N. In relazione alla Vs. richiesta sopra indicata, e considerate vigenti disposizioni di legge (non escluse quelle della legge 7 agosto 1990, n.241), mi pregio segnalare al Responsabile del procedimento, che confido non ometterà di tenerne debito conto, quanto segue: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 - da cui prende le mosse e su cui si fonda tale Vs. richiesta -non è pertinente alla successione in esame regolata invece dal vigente D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346: se dunque la richiesta è fatta e fondata su quell'errato presupposto, ne consegue l'inevitabile infondatezza della intera richiesta medesima che si dichiara fatta "a norma degli artt del DPR. n.637/1972" attestando con ciò essa stessa, spontaneamente, la propria invalidità; inoltre, ma senza alcun pregiudizio di tale risolutivo e dirimente rilievo, non risulta il benché minimo accenno ai motivi di tale richiesta, ciò che configura una patente e sicura violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n.241/1990 (cfr. pure quanto al proposito è precisato dal comma 2 dello stesso art.3); del pari violato appare il comma 4 dello stesso art.3 appena citato (obbligo di indicare "il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"); viene fatta richiesta di fornire in visione il Libro dei soci della società, del cui capitale è caduta in successione una quota; l'organo amministrativo della società, interpellato, rifiuta (legittimamente suppongo) di privarsi, anche temporaneamente, di tale libro di cui è istituzionalmente depositarlo e custode: consentirebbe soltanto che ne venissero rilevate, per estratto notarile, una o più annotazioni, esclusivamente presso la sede sociale e, naturalmente, a spese del richiedente. A norma dei (forse sconosciuti) commi 2 e 3 dell'art.18 della già menzionata legge 7 agosto 1990, n. 241 1 - ma, ripeto, senza alcun pregiudizio del dirimente rilievo sopra indicato ad a) - segnalo espressamente al Responsabile del procedimento, onde possa procedere alle relative acquisizioni e/o accertamenti d'ufficio, che gli altri documenti richiesti sono tutti già in possesso della stessa Amministrazione procedente (Amm.ne finanziaria) o si trovano, per esservi stati depositati o iscritti a norma di legge, presso il Registro delle imprese dove ha sede la società, ovvero presso le amministrazioni comunali preposte alle funzioni urbanistiche e edilizie di loro competenza. Infine desidero qui esprimere il mio rammarico per il burbero accenno conclusivo del suddetto Vs. perentorio messaggio secondo cui, "ove quanto richiesto non dovesse essere prodotto entro 30 (Trenta) giorni..., si procederà a termini di legge": infatti, in uno Stato che suole chiamarsi di diritto il procedere "a termini di legge", lungi dal rappresentare un minaccioso avvertimento, è al contrario l'unico e solo modo di procedere cui sono sempre vincolati i pubblici uffici, non meno che i Cittadini. Con osservanza IL CITTADINO CONTRIBUENTE f.to leggibile
Anche il Ministro delle finanze con la sua direttiva 25 novembre 1996 (pubblicata, con comodo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'i 1 marzo 1997), si è - bontà sua - così letteralmente espresso. "L'amministrazione finanziaria è richiamata, in particolare, al costante e puntuale rispetto di quanto prescritto dall'articolo 18, commi 2 e 3, dellà legge 7 agosto 1990, n. 241".
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO per la stipulazione di atti di compravendita di alloggi in attuazione della legge 24 dicembre 1993 n. 560. TRA il Comune di Palermo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Avv. Leoluca Orlando, nato a Palermo il 1° agosto 1947 elettivamente domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria, Casa Comunale E il Consiglio Notarile Distrettuale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Notaio Maurizio Ficani, nato a Palermo il 31 agosto 1941, elettivamente domiciliato per la carica in Palermo Via Nicolò Turrisi n. 59. PREMESSO che con Decreto Assessoriale n. 00429/11 del 10 maggio 1994 la Regione Siciliana ha approvato definitivamente il piano di vendita relativo agli immobili di proprietà del Comune di Palermo alienabili ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560; che i Consigli Notarili Distrettuali sono chiamati a svolgere nell'ambito del loro generale potere - dovere di vigilanza e di controllo una attività di "prevenzione" tramite attuazione della loro funzione propositiva - organizzativa, al fine di garantire un regolare ed efficiente svolgimento del servizio notarile; che nell'esercizio delle superiori funzioni ed in conformità ai "principi di Deontologia Professionale" (pubblicati sulla G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 1994) ed alle relative "considerazioni e criteri interpretativi" espressi dal Consiglio Nazionale del Notariato (delibera del 17 novembre 1995 n. 1/1259), il Consiglio Notarile Distrettuale ha il potere di svolgere attività "organizzativa" in materia di assunzione e di criteri di ripartizione degli incarichi da parte dei Notai del Distretto in relazione a prestazioni che presuppongono particolari garanzie di uniformità ed il rispetto di contenute e rigide competenze tariffarie, sottolineandosi il rilevante "interesse pubblico" che vi è sotteso; anche al fine di garantire la tutela dei valori di "trasparenza, equità e solidarietà" e per "prevenire episodi di cosiddetti accaparramenti" tali da compromettere il decoro nell'esercizio della professione notarile e la immagine del Notaio stesso; - che si intende favorire il principio della omogeneità con la quale dovranno avvenire le cessioni di cui sopra, con particolare riferimento alle problematiche attinenti gli aspetti organizzativi ed economici e la ripartizione degli atti fra i vari Notai in esercizio nel Distretto di Palermo, principio al quale ha dato la propria adesione il Consiglio Notarile Distrettuale di Palermo; ciò premesso si conviene quanto segue: la designazione dei Notai incaricati della stipulazione delle vendite spetterà al Consiglio Notarile Distrettuale di Palermo, salvo diversa "libera" scelta del Notaio di "fiducia" da parte dei singoli acquirenti. Il Consiglio Notarile ripartirà tali vendite fra i Notai del Distretto con rotazione tra coloro che si sono dichiarati disponibili e tali operazioni saranno regolate con criteri che assicurino la massima imparzialità e solidarietà in base alle determinazioni che verranno prese dal Consiglio Notarile stesso. Il Consiglio Notarile provvederà periodicamente ad una verifica dei metodi seguiti nella ripartizione delle vendite. Tutti i Notai - compresi quindi quelli di fiducia dei singoli acquirenti - dovranno applicare la Tariffa unificata predisposta dal Consiglio Notarile nel rispetto sia della normativa vigente che delle esigenze socioeconomiche della collettività (tariffa che qui si unisce in allegato). II Consiglio Notarile Distrettuale di Palermo è pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione con il Comune di Palermo per la soluzione di problematiche giuridiche e fiscali, predisposizioni di schemi contrattuali ed in genere organizzazione delle operazioni, al fine di coordinare i materiali istruttori e quindi conseguire la maggiore omogeneità fra le varie pratiche e posizioni. La presente convenzione andrà comunicata a tutti i Notai del Distretto di Palermo, perché venga adottata e rispettata integralmente dagli stessi oltre che da parte del Comune di Palermo, nei confronti di tutti gli assegnatari - acquirenti. La presente convenzione, in conformità alla volontà del Consiglio Notarile di Palermo e della Giunta Municipale, sarà applicata anche con riferimento ai successivi emananti decreti settoriali, e ciò salva diversa concorde discriminazione della Giunta e del Consiglio Notarile. Letto, approvato e sottoscritto. Palermo, 5 febbraio 1997 F.to Leoluca Orlando F.to Maurizio Ficani
Corrispondenza Al Notaio Guido Roveda Al Direttore di FederNotizie Via Brera n. 8 - Milano notaio Domenico de Stefano Milano, 21 febbraio 1997 Egregi Colleghi, ho avuto il piacere di seguire, nell'ultima riunione del 10 febbraio, le vostre riflessioni sulla trascrivibilità dei preliminari, norma che certamente costituisce un implicito riconoscimento alla preparazione ed affidabilità della classe notarile. Su alcuni punti trattati, però, io ho diverse riserve; Ve ie comunico perché forse è utile avere qualche conclusione diversa dalla propria, non fosse altro che per rafforzare quest'ultima. Faccio una necessaria premessa generale: il Notariato rappresenta in Italia indubbiamente una élite professionale: la serietà del concorso, mai messa in discussione, permette una scelta estremamente selettiva, il numero chiuso una sicurezza di reddito che non ha riscontro nelle altre attività, la condotta della stragrande maggioranza dei Colleghi, un diffuso rispetto e riconoscimento di onestà. Tutti questi elementi vengono sempre più frequentemente paradossalmente considerati dei privilegi ingiustificabili e generano un esteso senso di fastidio che si concretizza sia in ambito politico (ricordo ancora la proposta dell'allora Ministro Gino Giugni per un concorso a due o tremila posti da ripetere ogni anno o la delega di funzioni notarili prevista dalla prima stesura della Finanziaria) sia amministrativamente. (E' recentissima l'iniziativa ANCI-commercialisti di cui si parla nell'ultima relazione). Questa premessa introduce il tema centrale. E' lapalissiano che la trascrivibilità dei preliminari, se deve svolgersi come il collega Roveda auspica, e come io credo, cioè con un intervento dirigente e formativo del Notaio in sede di stipula (del preliminare), genera dei problemi che è sbagliato ignorare o accantonare con fastidio. Il mercato immobiliare è dominato totalmente dalla intermediazione; con il blocco quasi totale delle nuove costruzioni (che permettevano il contatto diretto costruttore-acquirente) ora la stragrande maggioranza delle compravendite passa (dalle grandi organizzazioni Gabetti-Italcase via via scendendo fino al piccolo ufficio di quartiere) per una miriade di mediatori, la cui attività, più o meno corretta, si concretizza in diverse forme (dal preliminare vero e proprio alla offerta dell'acquirente con deposito di somma, all'offerta seguita dall'accettazione e così via). In ogni caso, comunque, l'elemento culminante della loro attività, quella che legittima agli occhi del cliente il loro onorario, è appunto la firma di uno stampato che, contenendo tutti gli elementi della vendita futura, pone in essere un vero e proprio "preliminare" che verrà poi esibito, in fotocopia più o meno leggibile al Notaio scelto (dall'agenzia e qualche volta dall'avente diritto) per la stipula della vendita. Non sottolineo ora il fatto che quasi sempre le caparre che vengono richieste sono piuttosto alte, che alcuni dati essenziali spesso non vi figurano o sono imprecisi, che frequentemente la legittimazione di chi vende è tutta da dimostrare e così via. Quello che mi preme sottolineare è che, per seguire l'impostazione dell'egregio dott. Roveda, questa prassi consolidata e diffusa deve cambiare: infatti delle due l'una: o il preliminare viene redatto nell'ufficio del Notaio (con la direzione ed il consiglio del Notaio e non con l'intervento di una signorina perché il Notaio è occupato) oppure, una volta che l'acquirente ha sottoscritto lo stampato predisposto dall'agenzia bisogna riconoscere che è ben difficile che il venditore accetti qualsiasi modifica che il Notaio possa consigliare, per esempio deposito della caparra presso l'ufficio notarile la cui consegna viene subordinata a controlli, accertamenti e trascrizioni, quando ha già fissato che la caparra gli venga subito consegnata. Dico di più: quello che noi definiamo con fastidio "Io stampato dell'agenzia" quando è stato firmato da entrambe le parti, che lo si voglia o no, è un preliminare le cui clausole possono essere modificate a posteriori solo col consenso degli interessati. Quando e se la trascrizione del preliminare diverrà obbligatoria, tutti-i titolari di agenzie immobiliari, dalla più piccola alla più grande, si riterranno diminuiti delle loro funzioni, avranno cioè una reazione prevedibilissima di contrasto con il Notariato, se la categoria insisterà per porre in atto i giusti principi generali esposti dal Collega Roveda. Questa reazione potrà sfociare in forme diverse di rifiuto ed iniziative le più varie e cervellotiche, fino alla richiesta di poter provvedere direttamente alla trascrizione (il generale grado di preparazione giuridica dei politici autorizza anche questa bestemmia). Io ritengo, tenendo presente le considerazioni generali prima fatte, che il Notariato debba avere il coraggio di prendere iniziative lungimiranti e capaci di presentare la figura del Notaio come quella di un professionista estremamente preparato (quale in effetti è) ma al quale ci si può rivolgere senza dover immediatamente pagare parcelle ed onorari, specie se la consulenza è in funzione di un lavoro futuro. In linea con le decisioni prese per sciogliere il problema Notariato-Anci, io credo che la più opportuna sarebbe quella di disporre che le prestazioni professionali relative alla stipula del preliminare siano fatte senza alcun compenso e con il solo costo dei bolli, registro e trascrizioni. Questa iniziativa dovrebbe essere ampiamente pubblicizzata subito dopo l'entrata in vigore del testo definitivo in materia. Con molti distinti saluti. Bruno Majone notaio in Milano Al Direttore di FederNotizie notaio Domenico de Stefano Cologno Monzese, 27 febbraio 1997 Ti invio queste poche righe di commento ad un fatto accadutomi in questi giorni con un Dirigente di un Comune per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica. Ciò al fine di poter fare soffermare l'attenzione dei colleghi su questo allegato che tanti problemi può darci. Questi i fatti: un mio cliente ha richiesto al Comune un certificato di destinazione urbanistica da allegare ad un atto di compravendita che avrei dovuto ricevere. Il Comune adito ha rilasciato il certificato (esatto in tutti i dati) sottoscritto dal Dirigente del settore. Ho quindi spiegato al cliente che il certificato doveva essere rilasciato dal Sindaco e non dal Dirigente del settore. Come era ovvio prevedere il Dirigente mi ha telefonato chiedendo conto di tale assurda richiesta in quanto ero il solo Notaio che sollevava tale problema e ... poi egli era "delegato dal Sindaco". Ho spiegato al predetto Dirigente che l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, h. 47 richiede espressamente che il certificato venga rilasciato dal Sindaco (quindi con competenza esclusiva e non quale capo dell'amministrazione comunale) e pertanto, se egli era delegato dal Sindaco bastava che' ne spendesse il nome e mi firmasse il certificato per conto del Sindaco e tutto andava a posto. Non l'ha voluto fare! A questo punto stante l'eventualità che l'atto, con l'allegazione di un certificato siffatto, avrebbe potuto essere dichiarato affetto da nullità, in quanto senza l'allegato prescritto, ho dovuto dire al cliente che avrei ricevuto l'atto solo quando la documentazione fosse stata in regola. Con le conseguenze che Ti lascio immaginare. Ti ringrazio dell'ospitalità e Ti porgo cordiali saluti. Mario Cataldo notaio in Cologno Monzese Al Direttore di FederNotizie notaio Domenico de Stefano Trento, 7aprile 1997 Caro Direttore, leggo il numero della rivista ed in particolare il corsivo redazionale e desidero ringraziare per le puntuali sollecitazioni in merito alla "modernizzazione" del Notariato attraverso l'adozione e l'introduzione dei più moderni strumenti informatici. La sfida, oltre che tecnologica, è soprattutto culturale ed in questo senso l'aiuto che FederNotizie e FederNotai possono dare è di grande rilievo tenuto conto che molti, moltissimi colleghi non hanno ancora chiaro che la sfida dei prossimi anni si giocherà sulla funzione sì ma abbinata alla capacità di dominare i mezzi tecnologici più moderni di trasmissione delle notizie. Occorrerà dunque uno sforzo comune per far comprendere che l'informatica tanto più sarà destinata a farci paura quanto più tenderemo ad ignorarla e a non padroneggiarla nei suoi applicativi ormai accessibili anche a chi informatico non è. Grazie dunque di tutte le osservazioni, anche quelle critiche, e buon lavoro. Paolo Piccoli notaio in Trento
Al Direttore di FederNotizie notaio Domenico de Stefano Alessandria, 7 aprile 1997 Non mi risulta che il codice deontologico contempli qualche norma in materia di durata massima della carica di membro del Consiglio Notarile, vale a dire per quante volte sia consigliabile essere rieletti Consiglieri; né mi risulta che il Consiglio Nazionale del Notariato abbia preso posizione ufficialmente sull'argomento, che non mi pare di poco conto, a meno che io non ne sia sufficientemente informato ed in tal caso chiedo venia per le osservazioni che seguono. Nel mio Distretto ad esempio nell'annata 1995-96 la durata in carica dei membri del Consiglio era mediamente di sedici anni cadauno; io stesso sono stato Consigliere e Tesoriere per circa vent'anni e precisamente fino all'anno scorso, anno in cui rassegnavo le dimissioni al fine di consentire l'auspicato avvicendamento deí Consiglieri. Casi come quello indicato parrebbero essere più frequenti di quanto non si pensi, anche perché sono molti i colleghi che preferiscono delegare ad altri le responsabilità che inevitabilmente le cariche collegiali comportano. Rinnovare gli organi collegiali e favorire una più larga ed estesa partecipazione agli stessi di nuovi componenti, consentirebbe ovviamente un apporto di idee e contributi assai utili all'aggiornamento del Notariato e ad un maggiore collegamento dello stesso al continuo evolversi della società in cui viviamo; in caso contrario i Consigli Notarili rischiano di diventare meri organismi corporativi, di stretta difesa di posizioni consolidate. Il discorso di cui sopra si collega poi a quello, altrettanto importante, della Tabella Notarile. In esercizio siamo ad oggi circa 4.500 Notai; fino a che punto e in quale misura tale numero è aumentabile e con quali criteri? Mi sembrerebbe inopportuno ed elusivo rispondere a tale interrogativo sostenendo che le sedi non devono essere aumentate per varie considerazioni quali ad esempio: l'attuale difficile momento congiunturale, la diffusa denatalità con conseguente riduzione del numero dei fruitori della funzione notarile, ecc. ; a fronte di tali considerazioni, seppure legittime, sta il fatto inequivocabile che molti giovani laureati, spesso preparati, non riescono ad accedere alla professione notarile per la limitatezza dei posti disponibili; il che concorre ulteriormente ad accrescere la piaga della disoccupazione giovanile. L'argomento certamente molto complesso, non è di facile soluzione: un suggerimento? Lasciare immutate le sedi esistenti, anche quelle reputate "secche", ma aumentare il numero dei Notai in quelle sedi in cui la media repertoriale superi il tetto (certamente remunerativo) di £. 150.000.000. =; in tal caso da un lato si favorirebbe un maggiore equilibrio e una più equa ridistribuzione del reddito professionale e dall'altro sarebbe favorito e non ostacolato l'accesso dei giovani al Notariato. Vittorio Morandi notaio in Alessandria
Attività sindacali
LA TRASCRIZIONE à UN ISTITUTO CIVILISTICO L'Associazione Sindacale Notai della Lombardia intende contribuire con queste riflessioni al dibattito sulle deleghe contenute nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato alla finanziaria) e più in particolare su quella contenuta al comma 134 punto ."g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti" e su quella contenuta al comma 138 punto "a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze e armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567". In particolare l'associazione ritiene opportuno occuparsi degli adempimenti discendenti dagli "atti immobiliari" per i quali l'articolo 2671 pone a carico del pubblico ufficiale l'obbligo di curare la trascrizione. In assenza di una più generale ed auspicabile riforma del sistema di imposizione indiretta è infatti inopportuno sottrarre all'Ufficio del Registro la gestione di atti che solo eventualmente saranno gestiti dall'Ufficio del Territorio (costituzioni di ipoteche, atti attraverso i quali è possibile ottenere annotamenti etc). Principio ispiratore imprescindibile della riforma è, ad avviso dell'associazione, il seguente: La trascrizione è un istituto civilistico.
La fondamentale funzione di dirimere conflitti non può essere pregiudicata da implicazioni di carattere fiscale. Oggi come domani dovrà potersi trascrivere prima del versamento dell'imposta. Ciò deve valere, senza eccezione alcuna, per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate. Alcuni altri punti appaiono fondamentali per una corretta riuscita della riforma. In relazione agli atti la cui gestione passerebbe dagli uffici del registro agli uffici del territorio appare necessario togliere a questi ultimi ogni funzione di cassa. Gli atti qualificati dalla delega come "immobiliari" devono essere gestiti integralmente dagli uffici del territorio. Residuali competenze degli uffici del registro contrasterebbero con l'indirizzo della delega. Gli atti misti, e cioè quelli contenenti convenzioni riguardanti immobili e convenzioni riguardanti altri beni, devono essere attratti nella competenza degli uffici del territorio. Ciò nella considerazione che devono essere evitati percorsi alternativi e concorrenti, che le maggiori problematiche relative ad accertamenti o ad applicazione di aliquote agevolate riguarda appunto gli immobili e che gli specialisti di ciò diverranno gli addetti dell'ufficio del territorio. Qualora un atto contenga convenzioni relative ad immobili siti in diverse circoscrizioni dell'ufficio del territorio, fermi restando i diversi adempimenti ai fini civilistici, dovranno essere unificati gli adempimenti fiscali. Sarà attribuita al pubblico ufficiale la facoltà di scegliere l'ufficio presso cui svolgere tali adempimenti. I meccanismi di riscossione delle imposte dovranno essere basati sull'autoliquidazione. L'associazione ritiene che gli adempimenti di registrazione e trascrizione degli atti immobiliari, previa necessaria modifica delle normative vigenti, possano essere così ridisegnati. Gli atti di cui all'articolo 2671 del codice civile devono essere trascritti dal pubblico ufficiale che li ha ricevuti o autenticati entro 30 (20) giorni dalla data dell'atto (sanzíoní ín caso dí ritardo). La trascrizione avviene, senza alcun pagamento, su presentazione di copia autentica degli atti conservati in originale dal Pubblico Ufficiale o dell'originale degli atti rilasciati e della nota di tra- scrizione redatta su supporto informatico conforme a quello approvato dal ministero. Il controllo degli atti in sede di trascrizione riguarda i soli requisiti civilistici. Il pagamento delle imposte e dei tributi (imposte di registro, ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tasse e tributi ipotecari) autoliquidati dal Pubblico Ufficiale, relativi a tutte le formalità dallo stesso presentate nel corso del mese avverrà entro il giorno 15 del mese successivo. Entro la fine dello stesso mese il Pubblico Ufficiale produrrà a ciascun ufficio presso il quale ha presentato formalità nel mese precedente una distinta, su supporto informatico conforme a quello approvato dal ministero, delle imposte e tasse (separatamente indicate e codificate) versate per ciascuna formalità, unitamente alle dichiarazioni INVIM, qualora queste siano da presentare. La procedura di verifica, di agevole compimento in quanto sia le note che la distinta saranno state presentate su supporto informatico, dovrà essere completata entro il mese successivo a quello di presentazione della distinta. Entro tale data potrà essere chiesto al Pubblico Ufficiale il pagamento delle somme non versate, ma dovute sulla base delle risultanze del contenuto dell'atto. Le imposte autoliquidate e quelle richieste a seguito della procedura di verifica saranno considerate principali. La procedura di accertamento per infedeli dichiarazioni o per non spettanza di agevolazioni sarà regolata in modo non difforme da quanto oggi previsto per l'imposta di registro. Delle maggiori imposte accertate non sarà ritenuto responsabile il Pubblico Ufficiale. Dovrà essere soppresso, in quanto privo di utilità, il controllo dei repertori dei Pubblici Ufficiali oggi previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 131/86. Del resto già oggi più pregnante è il controllo svolto dagli archivi notarili. Queste riflessioni sono svolte con riferimento alla delega conferita con la legge 662/96. Peraltro questa associazione ha ben chiaro che la riforma dell'imposizione indiretta che colpisce il trasferimento di diritti su immobili dovrebbe avere più ampio respiro. In particolare è da consíderarsí come vetusta e non più rispondente ad esigenze concrete la tripartizione delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale). Sono maturi i tempi per giungere ad un'unica imposta. Questa imposta dovrà avere una base imponibile slegata dal prezzo. Per i fabbricati e per i terreni non censiti la base imponibile deve essere costituita dal valore catastale. Non si può prescindere da tale impostazione.
Deve essere scartata qualsiasi idea di imposizione, anche con aliquote modeste, sulla differenza tra prezzo e valore. Due sono le fondamentali ragioni di questa scelta, unica idonea a consentire che il prezzo torni ad emergere nella sua reale consistenza nelle contrattazioni immobiliari. Il prezzo ha una funzione civilistica, oggi in gran parte persa, cui le parti non possono rinunciare e che diventa fondamentale in ogni ipotesi di patologia della contrattazione. Solo attraverso una rilevazione statistica dei "reali" prezzi l'Amministrazione Finanziaria potrà disporre di statistiche sufficientemente attendibili per aggiornare in modo equo le rendite catastali. Per i terreni non edificabili e per i fabbricati non censiti il nuovo criterio di determinazione della base imponibile non comporterà alcuna difficoltà. Per i fabbricati non censiti (appare opportuno abrogare il sistema introdotto dall'art. 12 della legge 154/68) le parti avranno due facoltà: - stipulare ratto senza disporre della rendita, dichiarando un valore anche diverso dal prezzo, ma esponendosi al rischio dell'accertamento; - chiedere l'attribuzione della rendita con i meccanismi del D.M. 701 avvalendosi di un tecnico abilitato. Naturalmente da ciò deriverebbe un maggior onere per il cittadino, dipendente esclusivamente da un ritardo della Pubblica Amministrazione. In- fatti potrà essere ottenuta l'attribuzione di rendita attraverso gli strumenti già oggi previsti che presuppongono un incarico a tecnico abilitato. I costi, regolarmente documentati, sostenuti per questo incarico dovranno essere interamente detratti dall'imposta che colpisce il trasferimento. Anche per i terreni edificabili si potrebbe giungere ad un criterio di determinazione automatico del valore proseguendo sulla strada indicata dall'articolo 2-ter del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656, in tema di adesione e conciliazione giudiziale. Infine l'associazione ritiene che ad una reale semplificazione si giunga attraverso l'istituzione dello sportello unico immobiliare cui si potrà arrivare dopo aver dato impulso alle procedure di voltura automatica di cui è in corso un'avanzata sperimentazione e solo dopo che si sarà giunti al varo di una vera e propria rete tra Uffici del Territorio e Notariato che consenta la consultazione e l'aggiornamento degli archivi della pubblica amministrazione in via telematica. L'associazione manifesta comunque la sua disponibilità a confronti per chiarire le linee guida della riforma e, una volta individuatele, a collaborare per la stesura dell'articolato. Queste riflessioni, elaborate sulla base di discussioni avvenute in sede di Comitato Direttivo dell'Associazione Notai della Lombardia, sono state con urgenza fatte pervenire al consigliere nazionale che sta seguendo, per conto del consiglio, le vicende della delega. Da allora silenzio. Non un cenno per far conoscere convergenze o divergenze di idee. Ma di questo troppe volte si è detto.
SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
Il giorno 21 marzo 1997, alle ore 10,30, a Taormina, si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili -FEDERNOTAI. Sono presenti: per la CALABRIA: Lopez; per la CAMPANIA: Macchiarelli; per l'EMILIA-ROMAGNA: Melegari; per il LAZIO: Berionne - Piccinetti - Bissatini; per la LIGURIA: Grilli; per la LOMBARDIA: Amato - de Stefano - Marchetti; per le MARCHE: Pane - Pierdominici; per il PIEMONTE: Prevete - Bassetti; per la PUGLIA: Di Biase; per la SICILIA: Pusateri - Caruso - Saggio - Vigneri - Corsaro - Bonomo; per la TOSCANA: Ersoch; per il TRIVENETO: Todeschini. Presidente: GRAZIA PREVETE - Segretario: REMO BASSETTI. In apertura dell'incontro i partecipanti ricevono i saluti dal Presidente del Comitato regionale siciliano e dal Presidente del Consiglio notarile di Messina. Il Presidente Prevete ringrazia i presenti degli incoraggiamenti ricevuti dopo l'elezione. Il Presidente Prevete commenta l'incontro della nuova giunta con CNN e la Cassa, di cui è cenno in altra parte di questo numero di FederNotizie. Dopo l'intervento del presidente, prende la parola Todeschini, il quale introduce l'argomento dell'assicurazione, prendendo spunto proprio dal lavoro della Commissione del Consiglio Nazionale. Il collega passa successivamente al problema delle pensioni, e propone di prendere posizione in materia di previdenza integrativa già nell'assemblea di maggio. Dopo gli interventi di Ersoch e Vigneri, tesi a ribadire l'importanza della questione e le possibilità dei relativi sviluppi, Amato espone l'idea di un progetto di fondo comune, previsto in partenza per la categoria dei notai, ma aperto anche all'esterno, che dovrebbe essere dotato di un patrimonio iniziale finanziato dalla Cassa del Notariato. Corsaro, Amato, Melegari e Marchetti intervengono sull'argomento proponendo varie ipotesi d'azione: un impegno diretto al momento del rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa; un manifesto programmatico da sottoporre ai candidati; una giornata di incontro dedicata ai problemi della Cassa. Bassetti e Berionne invitano a deliberare su quest'ultimo punto. De Stefano conferma la disponibilità di FederNotizie a seguire con attenzione l'argomento previdenziale, preannunciando un'imminente intervista al presidente della Cassa Mobilio e assicurando spazio agli articoli sul tema. Infine, l'assemblea delibera all'unanimità di indire una manifestazione sull'argomento pensioni e previdenza notarile, dando mandato alla giunta di sceglierne la forma e i tempi. Si passa all'esame delle modifiche statutarie necessarie al fine di scindere le mansioni di segretario da quelle di tesoriere. La delibera di modifica viene approvata all'unanimità. Viene confermato il mandato a Ersoch e Vigneri di studiare le variazioni statutarie della parte che prevede il rinnovo delle cariche sociali. Il presidente Prevete espone ai delegati presenti ciò che la giunta ha deciso sulle commissioni che dovranno comprendere anche soggetti esterni rispetto alla giunta e all'assemblea dei delegati, tenendo conto di un criterio di distribuzione anche anagrafico. Le associazioni, a mezzo dei loro rappresentanti, si impegnano ad inviare alla giunta proposte di nominativi entro il 10 aprile, per permettere alla giunta stessa di definire la composizione nella sua riunione del 18 aprile. Dopodiché prende la parola Grilli, il quale propone di stipulare un contratto di consulenza informatica ritenendo ciò indispensabile per Io sviluppo di Federnotai nel settore. Tra i vari compiti da affidare al consulente, precisa Grilli, non rientrerebbe la preparazione di un programma per gli atti notarili. In relazione a ciò diversi dei presenti intervengono in merito all'attività che il medesimo consulente sta svolgendo per l'associazione sindacale della Toscana. Dopo gli interventi di Grilli, Todeschini, Amato, De Stefano e Saggio, l'assemblea conferisce mandato alla giunta di stipulare il contratto di consulenza informatica per il periodo di un anno, introducendovi opportune clausole di incompatibilità. La riunione viene sospesa per la colazione dalle 13 alle 14. Alla ripresa della riunione il presidente Prevete dà lettura di una lettera del presidente della associazione emiliana Gori, relativa alla pretesa di alcuni Registri delle Imprese di riscuotere le tasse di concessioni governative sulle trasformazioni agevolate delle società di fatto. Passando ad un altro argomento, Marchetti illustra la nuova convenzione di polizza assicurativa, commentandone alcuni aspetti e spiegando che le concessioni alle compagnie di assicurazione hanno riguardato pochi punti, peraltro condivisibili in quanto rivolti ad impedire che notai spregiudicati si servano della copertura assicurativa per non effettuare le visure. Quindi il presidente Prevete espone brevemente ai delegati il progetto di comunicazione e immagine predisposto dalla consulente di Federnotai, spiegando come le associazioni possano avere con la consulente per l'immagine un rapporto privilegiato. La riunione si chiude alle ore 16,00. La prossima assemblea dei delegati si terrà a Roma, nella sede di Federnotai, sabato 24 maggio 1997. A cura della redazione di FederNotizie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||