|
luglio 2006
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsivo redazionale | Taormina 7 aprile 2006 tavola rotonda sui protocolli |
| Notaio Contro | Registro delle imprese, rifuto di iscrizione e soluzioni creative di Piercarlo Mattea |
|
Esenzione da imposte degli atti di esecuzione di accordi assunti in sede di separazione tra coniugi di Arrigo Roveda | |
| Argomenti | Atto di destinazione contenuto in donazione da genitore a figlio di Luigi Francesco Risso |
| Il professore e la rettorica di Carlo Fragomeni | |
| Tariffa notarile vigente e determinazione del compenso del notaio di Giuseppe Celeste | |
| Appunti sulla normativa antiriciclaggio di Giovanni Santarcangelo | |
| Dal tribunale di Milano | |
| Società & co. | Introduzione agli aspetti economici, finanziari e contabili del bilancio d'esercizio |
| Attività Sindacali | Verbale dell'assemblea dei delegati del giorno 19 maggio 2006 a cura di Vincenzo Pappa Monteforte |
Corsivo redazionale
Nella vita, ciò che si progetta, si aspetta, si teme, si agogna e si sogna, ciò di cui per tanto tempo si parla, e per cui ora ci si accalora ora ci sideprime, un bel giorno arriva.
E nulla è più come prima.
Ciò non sempre avviene come e quando vorremmo.
Ne sapevano qualcosa Samuel Beckett e Dino Buzzati che ci hanno lasciato, insieme a pagine e parole di impareggiabile inquietudine esistenziale, la consapevolezza che, nello scorrere della vita, i cambiamenti, fuori e dentro di noi, arrivano comunque.
Così, nel nostro piccolo mondo notarile, ciò di cui per anni si è discusso, ciò che si è voluto e progettato, oppure si è temuto e contrastato, un bel giorno . . . arriva!
Le vidimazioni annuali dei libri commerciali sono state abolite.
I trasferimenti degli autoveicoli non sono più un’esclusiva.
Si possono organizzare uno o più uffici secondari. La pratica si riduce del 25 per cento. Va in onda la pubblicità istituzionale.
II costo degli atti, non è più un arcano, misterioso e incomprensibile segreto.
In poche settimane ci siamo trovati protagonisti di una campagna pubblicitaria di larga diffusione. Con l’inattesa incombenza di dover gestire suocere petulanti e teneri desideri di maternità. Qualche perplessità iniziale l’abbiamo avuta tutti davanti a immagini di forte impatto, visi ironici, smorfie poco gradevoli, frasi elittiche, di dubbio e doppio significato.
Sarebbero stati maggiormente conformi al nostro dna messaggi più seri, professionali, che, con parole a noi familiari, ma probabilmente per la cultura comune “paludate”, avessero spiegato il ruolo sociale del notaio, la sua utilità, la sua terzietà, la funzione di interprete della volontà delle parti, e la sua posizione di pubblico ufficiale accompagnata a quella di libero professionista. Ci saremmo sentiti rassicurati dall’utilizzo di un linguaggio abituale e di concetti che da decenni fanno parte del nostro lessico famigliare. Quale sarebbe stato l’impatto sull’opinione pubblica? E’ noto che chi legge il giornale spesso ne scorre velocemente le pagine, la sua concentrazione si esaurisce nella lettura dei titoli. Perché l’interesse del lettore venga attirato e colpito da un inserto pubblicitario è necessario che l’immagine sia insolita, che le prime parole del testo destino attenzione. In altri termini la tecnica pubblicitaria è anni luce lontana da quella
utilizzata per redigere un atto notarile o per spiegare ai clienti le normative utilizzabili per risolvere il loro problema. Oppure – ma, questa volta, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto cambia – la tecnica del notaio nello scrivere i suoi “rogiti” e nello spiegare “nominativamente” le “normative vigenti” è lontana anni luce dalle modalità comunicazionali correnti. Ben venga dunque la faccia stupita, l’occhio dilatato e la frase ad effetto! Decine e decine di migliaia di accessi del pubblico al sito internet del notariato valgono bene qualche critica in lista sigillo!
Ma, insieme ad un nuovo gusto che si propaga attraverso il rinnovamento delle modalità espressive, la campagna di pubblicità istituzionale reca con sé un ben più indigesto dessert: la decisione di rendere pubblico il costo degli atti notarili immobiliari.
E in questo ambito – come spesso avviene quando a soffrire potrebbe essere il portafoglio – la polemica divampa.
I più affezionati dei nostri lettori ricorderanno forse quando, nei tempi andati, a fronte di un manipolo di “appassionati del notariato” che si battevano per il rinnovamento (o almeno per lo studio di un progetto coerente di rinnovamento) stava un establishment compattamente arroccato su posizioni di prudente conservazione, al motto di “quaeta non movere, mota quaetare”, talvolta incline a ritenere anche che “i panni sporchi si lavano in casa”.
Nessuno avrebbe potuto immaginare, allora, che lo stesso organo esponenziale centrale avrebbe fatto conoscere al pubblico ciò che – allora si riteneva – solo il notaio poteva valutare: ogni volta e caso per caso mentre i consigli distrettuali e i comitati regionali “sorvegliavano e vigilavano”: paternalisticamente!
Ma, come dicevamo, tutto cambia: se prima si accusava l’autista di viaggiare con il freno a mano tirato, ora ci si lamenta se, dopo avere scalato di marcia, affronta le curve con baldanza. Le tabelle pubblicate dal Consiglio Nazionale hanno certamente un primo grande merito: sono omogenee per tutto il territorio nazionale rendendo più semplice la loro applicazione. Infatti malgrado l’unificazione possa dar luogo a vere e proprie “iniquità”, derivanti dalla innegabile diversità dei costi di esercizio, tuttavia il notariato, pubblicando una “tariffa nazionale”, da di sé un’immagine di compattezza e di coesione il cui valore va ben aldilà del mero dato economico.
Del resto questa scelta era già stata fatta dai colleghi francesi e proprio per raggiungere questo risultato.
Nondimeno, come abbiamo detto, le critiche non sono mancate. Le più ricorrenti riguardano la esplicitazione di un compenso totale compreso tra un minimo e un massimo. Si è osservato che questa elasticità avrà per immancabile conseguenza quella di appiattire le remunerazioni al minimo. Ciò è possibile ma, almeno per chi opera già in un contesto economico in cui la rendita di posizione non è parente del reddito notarile, potrebbe non essere un peggioramento grave rispetto alla situazione attuale caratterizzata dal “caos parcellare”.
Si è anche fatto notare che un onorario totale non definito potrebbe agevolare comportamenti scorretti inducendo a fatturare il minimo percependo il massimo, mentre non sembra realistico uno scenario basato sulla “la libertà di accordo tra notaio e cliente. Infine si è sostenuto che l’intero “improvvido progetto” “premierà chi sinora ha fatto illecita concorrenza offrendo un servizio scadente a danno di chi parcellava correttamente” per mantenere un servizio di alta qualità.
Quello di cui siamo certi è che non sia sufficiente una semplificazione delle tariffe e la loro pubblicazione per eliminare fenomeni di scorrettezza che richiedono ben altri rimedi: in primo luogo una diffusa e omogenea applicazione della prassi del monitoraggio da parte dei consigli distrettuali.
Non è certo rendendo conoscibile a tutti il compenso dovuto che i clienti, e gli stessi consigli notarili, possano capire quanto è stato realmente percepito e quanto parte delle somme sborsate dal cliente più o meno trasparentemente, sia passato da quelle del notaio, alle capaci tasche di coloro che la legge del 1913 chiama “procacciatori di affari”!
Ne’ si può condividere l’opinione “autorevolmente” sostenuta, che con queste tabelle i consigli distrettuali siano stati esautorati delle loro competenze in tema di tariffa. Infatti non soltanto continuerà a spettare loro la facoltà di indicare norme sull’applicazione dell’art.34, ma essi potranno e dovranno ancora deliberare preventivamente “criteri di massima per l’applicazione della parte variabile del compenso complessivo” (ex art.30). In quest’ambito, l’eventuale accordo tra notaio e cliente continuerà a muoversi secondo tali indicazioni e nel rispetto dell’art.2233 c.c..
Ci sembra invece assai rilevante che da queste tabelle emerga il principio, non sempre pacificamente accolto dai giudici, che le ispezioni ipotecarie e catastali non siano facoltative bensì doverose e malgrado ciò debbano essere remunerate. Lo si desume dal fatto che sia stato
previsto sempre, almeno una volta, l’aggiunta di un onorario principale.
Anche la pubblicazione delle tabelle, “purgata” dalle singole voci che vanno a comporre l’onorario ci pare una buona scelta.
Infatti sarebbe stato difficile, senza questa semplificazione, che il cittadino dopo una lettura delle tabelle e delle preventive spiegazioni, potesse farsi una idea chiara della loro applicazione. Purtroppo anche così come pubblicate, è probabile che le tabelle destino notevoli perplessità perché la forbice tra il minimo e il massimo è abbastanza rilevante e, coerentemente, tende ad aumentare proporzionalmente all’importo dell’atto. Comunque ogni snellimento ed ogni passo verso una maggiore chiarezza non possono che essere accolte con favore da chi, come Federnotai ha da temo criticato una tariffa notarile caratterizzata da complessa opacità.
E ciò – con buona pace dei critici di oggi – anche “de iure condito”, essendo rimessa, a nostro avviso, al diritto futuro, una ulteriore e ben più radicale semplificazione tale da affrancarci dalle preoccupazioni odierne di dovere “giustificare” la congruità del corrispettivo di una prestazione professionale di qualità in termini di scritturato, accessi e simili anacronistiche “voci”. Quando saremo riusciti a liberarci da questi limiti, potremmo dire di aver superato uno dei tanti laccioli dai quali, piano piano, stiamo cercando di scioglierci per essere – semplicemente – un po’ più al passo con i tempi.
La vita scorre, tutto cambia. I Tartari arrivano quando Giovanni Drogo deve lasciare la Fortezza. Vladimir ed Estragon continuano ad aspettare Godot. Noi preferiremmo essere, per quanto possibile, almeno un po’, artefici del nostro destino.
TAORMINA 7 APRILE 2006 TAVOLA ROTONDA SUI PROTOCOLLI
Dopo la pubblicazione del Corsivo Redazionale
del numero di marzo, si è acceso in lista un
vivace dibattito sui protocolli, che ha visto crearsi
uno schieramento pienamente favorevole ed uno
parzialmente favorevole nel quale venivano
espresse perplessità e richieste di prudenza.
FederNotizie, avendo sollecitato una riflessione
generale, si è reso promotore di un confronto tra
le due posizioni assunte dal notariato e pertanto
(come già annunciato in lista sigillo) ha
organizzato il giorno 7 aprile, in una sala
dell’Hotel San Domenico di Taormina una tavola
rotonda sui protocolli.
Erano presenti:
Paolo Armati Presidente del
consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia
Maria Luisa Cenni Presidente del
consiglio notarile di Bologna
Alessandro de Donato Presidente del
consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere
Gennaro Fiordaliso Presidente di
Federnotai
Tommaso Gaeta Presidente del
consiglio notarile di Napoli
Guglielmo Labonia Consigliere del
Consiglio Nazionale del Notariato – Commissione
deontologia
Pasquale Macchiarelli Consigliere del
Consiglio Nazionale del Notariato – Commissione
Protocolli
Onofrio Bottaro Presidente del
consiglio notarile di Trani
Gaetano Petrelli Presidente del
consiglio notarile di Verbania
Grazia Prevete Notaio in Torino
Giovanni Santarcangelo Notaio in Cinisello
Balsamo
Assente era Luigi Augusto Miserocchi Presidente
del Consiglio Notarile di Milano.
Come spesso accade nelle tavole rotonde, le
domande presentate erano più numerose di
quelle sulle quali si è riusciti a dibattere. Tuttavia
molti interventi contengono già risposte ad
argomenti da trattarsi in quesiti successivi, quindi
il dibattito che vi proponiamo è ampio e tratta tutti
gli aspetti più importanti dei protocolli e della loro
applicazione. I colleghi Maria Luisa Cenni,
Gennaro Fiordiliso e Gaetano Petrelli hanno
dovuto lasciare la tavola rotonda prima della fine;
tuttavia hanno chiesto di poter rispondere per
iscritto alle domande cui non erano stati presenti
Pur consapevoli della mancanza di spontaneità
che deriva dalla assenza al dibattito, ci è
sembrato corretto dare anche a loro la possibilità
di esprimere il parere sulle domande trattate.
Ci sembra che gli interventi riflettano in modo completo il pensiero del notariato in materia. Auguriamo pertanto a tutti una buona lettura che speriamo possa stimolare nuove riflessioni, in attesa di avere i testi definitivi dei protocolli
FederNotizie:
L’idea di scrivere protocolli per lo svolgimento dell’attività notarile sembra perseguire una pluralità di scopi. Dovendo dare un punteggio da 0 a 10, in quale misura vi sembra che i protocolli perseguano gli scopi qui di seguito indicati?
a) elevare la qualità della prestazione del notaio
b) aumentare la percezione da parte della collettività dell’utilità del servizio notarile
c) governare forme di concorrenza illecita (tipo comportamenti frettolosi e compiacenti)
d) impedire la concentrazione del lavoro
Pasquale Macchiarelli:
Prima di dare voti o giudizi mi sembra opportuna qualche considerazione preliminare. Elevare la qualità della prestazione notarile è sicuramente l’obiettivo principale dei protocolli, che tendono a mettere in evidenza la complessità del lavoro svolto dal notaio, nella consapevolezza che – come emerge anche dalle relazioni dell’autorità Antitrust – possono essere oggetto di riserva solo le attività complesse, ovvero quelle attività basate sulla pratica di una disciplina intesa come un sistema di conoscenze e competenze, che – stanti le cd. asimmetrie informative - il cliente non è di per sé in grado di valutare e giudicare preventivamente.
E’ chiaro che all’obiettivo principale si affiancano ulteriori finalità, quali quelle di far conoscere e riconoscere le specificità della prestazione notarile (garanzia di legalità, terzietà, imparzialità), che differenziano quest’ultima dalle altre prestazioni professionali. Sotto questo aspetto il miglioramento della qualità della prestazione che i protocolli mirano a realizzare, soprattutto attraverso la valorizzazione della personalità della stessa, non può non avere una positiva ricaduta sulla percezione da parte della collettività dell’utilità del servizio o, più correttamente, della prestazione notarile; e ciò se i protocolli contribuiranno a realizzare una maggiore omogeneità nello svolgimento della pubblica funzione, che deve sempre attenersi a regole certe e non a interpretazioni e sensibilità “personali”, e ad evitare quella eterogeneità dei comportamenti che – come è stato autorevolmente sottolineato – è oggi una delle
principali cause di sfiducia nei confronti della categoria.
La pubblicità dei protocolli metterebbe il cliente in condizione di comprendere più facilmente ciò che può chiedere al notaio e, soprattutto, ciò che deve attendersi dal notaio. E se un cliente “consapevole” può concorrere alla virtuosità dei comportamenti professionali, ecco che i protocolli potrebbero anche contribuire ad arginare il fenomeno della concorrenza sleale, che non produce danni solo all’interno della categoria, ma anche, e più gravi, all’immagine complessiva della stessa.
E’ evidente poi che se si contrasta il fenomeno della concorrenza sleale, indirettamente si può realizzare anche l’effetto di limitare le abnormi concentrazioni di lavoro, che finiscono con lo snaturare la nostra attività e per esporla al giudizio negativo dell’opinione pubblica. Volendo distinguere si potrebbe anche dire che alcuni protocolli puntando in particolare sulla “qualità tecnica” della prestazione (si pensi alle regole su visure ipotecarie e catastali, trascrizione degli acquisti mortis causa, simulazione del prezzo nella vendita…) hanno maggiore ricaduta sulla percezione esterna e sulla concorrenza interna, mentre altri, riguardando maggiormente il profilo della “personalità della prestazione” (si pensi alle regole sull’indagine della volontà nell’atto pubblico e nella scrittura privata), possono concorrere ad evitare eccessive concentrazioni di lavoro in capo ad alcuni notai. Come tutte le schematizzazioni, però, anche quella qui proposta presenta i suoi limiti: infatti a ben guardare le regole sull’indagine della volontà proprio perché incentrate sul carattere personale della prestazione non possono non coinvolgere la percezione esterna dell’attività del notaio. In ogni caso, come sottolineato anche nella regola generale, i protocolli tendono a valorizzare la connotazione del prodotto dell’attività del notaio, l’atto notarile, come bene pubblico, in quanto lo stesso incide sulla certezza dei diritti e sulla sicurezza delle contrattazioni ed è, quindi, caratterizzato da ricadute che, in termini di analisi economica del diritto e con un’espressione oggi divenuta usuale, vengono definite come esternalità positive. Esse, andando oltre il rapporto tra le singole parti dell’atto, incidono sull’impianto sociale nella sua globalità. Sulla base di queste considerazioni, dovendo attribuire un punteggio agli scopi perseguiti attraverso i protocolli dell’attività notarile, darei 8 ai primi tre e solo 6 all’ultimo, in quanto conseguenza indiretta degli altri.
FederNotizie:
Grazie a Pasquale Macchiarelli per avere efficacemente introdotto gli argomenti in discussione. A questo punto possiamo sentire il parere di Onofrio Bottaro.
Onofrio Bottaio:
Desidero premettere che a mio avviso l’idea dei protocolli costituisce una svolta epocale per il notariato del futuro. Gli elementi che sono stati individuati, cioè elevare la qualità della prestazione, aumentare la percezione della collettività, governare forme di concorrenza illecita, non sono tuttavia esaustivi: c’è a mio modo di vedere un quarto elemento che non è stato evidenziato.
Cominciamo dal primo degli scopi evidenziati da FederNotizie: elevare la qualità della prestazione del Notaio. Io vedo in questo una valenza istituzionale: intendo dire che il sistema dei protocolli può elevare la qualità della prestazione del Notaio in funzione degli interessi che il Notaio deve perseguire; e questi non sono solo gli interessi della parte che corrisponde l’onorario del Notaio, e neppure della controparte che partecipa al contratto, ma gli interessi dell’intera collettività, come bene ha detto il Presidente Piccoli durante il suo intervento nella odierna riunione dei Presidenti.
Oltre a questa valenza istituzionale c’è poi un secondo elemento: aumento della percezione da parte della collettività per l’utilità del servizio notarile. Questa è la valenza esterna, altrettanto importante rispetto alla prima, perché quante volte ci siamo sentiti dire: “ma lei che fa? Mette la firma? Mette un sigillo?”. I nostri clienti non conoscono le funzioni che ci sono state affidate, né mai il Notariato si è preoccupato di portarle a conoscenza dell’utenza e della generalità dei cittadini. Che cosa fa il notaio prima dell’atto? Che cosa fa durante e che cosa fa dopo la stipula dell’atto? La scelta di rendere pubblici i protocolli -perché questa è la cosa più importante – è un fatto importantissimo per la proiezione all’esterno del Notariato, e qui io inserirei il discorso delle menzioni, che ritengo fondamentale. Richiedere infatti la menzione in atto è una scelta fatta col riferimento ai controlli. Attenzione: io non mi preoccupo tanto dei controlli, quanto del fatto che dall’atto – ecco qui la menzione – emerga l’attività che il Notaio fa. Dunque le menzioni previste dai protocolli servono sia per la conoscenza delle parti contraenti, sia per la conoscenza dei terzi, i quali potranno anche in futuro, leggendo quell’atto, rendersi conto attraverso le menzioni della prestazione resa dal notaio in quella circostanza. Si è detto poi che il sistema dei protocolli sarebbe idoneo a governare forme di concorrenza illecita e anche ad impedire la concentrazione di lavoro: questa mi pare che costituisca la cosiddetta valenza interna dei protocolli. Vi è tuttavia un ulteriore elemento, come accennavo all’inizio, che non mi pare sia stato evidenziato. C’è un’altra valenza che bisogna considerare, e cioè la valenza politica dei protocolli. Attraverso il
controllo della qualità che viene effettuato sulla prestazione notarile, i protocolli sono in grado di conferire un enorme rilievo agli organi di categoria, non più a tutela di posizioni corporative della categoria, bensì a tutela del consumatore. Infatti è proprio a tutela del consumatore che viene svolto un controllo sulla qualità della prestazione del notaio: viene dunque svolta un’attività ben diversa rispetto a quella che è stata l’impostazione che gli ordini professionali hanno dato finora rispetto alle posizioni dell’antitrust e di tutti gli organismi comunitari. Voglio aggiungere che questa valenza politica dei protocolli ha ricadute positive anche sul discorso della tutela dei minimi di tariffa. Il notariato potrà cioè giustificare la tariffa minima proprio in base a quanto previsto dall’ultima relazione dell’Autorità Antitrust, secondo cui essa non può essere giustificata dalla qualità della prestazione, dato che questa nasce attraverso la selezione all’accesso e non attraverso un controllo della qualità”. Il notariato potrà invece sostenere di essere un organismo che si caratterizza rispetto a tutte le libere professioni perché tutela non solo l’interesse del cliente, ma anche quello della collettività; far funzionare il sistema e quindi garantire un regolare svolgersi delle contrattazioni richiede necessariamente e quindi giustifica una tariffa minima per garantire la copertura di costi sostenuti nell’interesse della collettività. Notaio Giovanni Santarcangelo Anche per me i protocolli sono fondamentali perché finalmente codifichiamo quello che è il comportamento del Notaio. Se mi capita un caso di accettazione tacita di eredità devo sapere se la trascrizione dell’accettazione tacita va fatta oppure no, per evitare di sentirmi dire: “il Notaio tale non me l’ha richiesta”. Potrò quindi sostenere che il Consiglio Nazionale ritiene che sia una prestazione doverosa e sentirmi in qualche modo tutelato rispetto ad un collega frettoloso. Per questo motivo il sistema dei protocolli mi piace. Certamente lo scopo principale è quello di elevare la qualità della prestazione notarile: per fare un esempio, se devo scrivere nell’atto di aver spiegato quali sono le conseguenze della mancanza dell’abitabilità di un edificio, bene o male il discorso sarò costretto ad affrontarlo, se voglio evitare che il mio cliente me ne chieda conto.
Non sono invece del tutto convinto che lo scopo di governare forme di illecita concorrenza sia perseguibile attraverso l’introduzione dei protocolli. Sostengo infatti da tempo che dovrebbe esserci una regola, un protocollo se vogliamo, che determini oltre al contenuto della prestazione notarile il tempo minimo richiesto da ciascuna attività. Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Se per fare una compravendita il notaio deve ascoltare le parti prima della stipula e durante la stessa, deve fornire tutte le spiegazioni
necessarie, deve leggere l’atto e i suoi allegati, allora la stipula ha una durata che non può essere compressa oltre certi limiti; se il limite fosse, ad esempio, quello di mezz’ora, ciò vorrebbe dire che in una giornata lavorativa di otto ore di lavoro non si possono stipulare più di 16 compravendite. Per combattere l’illecita concorrenza con i protocolli bisognerebbe che ve ne fosse uno che determinasse il tempo minimo di stipula, altrimenti ogni sforzo sarà inutile.
Stesso discorso per l’obbiettivo di impedire la concentrazione del lavoro: sappiamo bene che occorre ben altro che un protocollo per combattere questa piaga.
FederNotizie:
Grazie anche al notaio Santarcangelo per il suo contributo. Passerei ora la parola al notaio Alessandro De Donato
Alessandro De Donato.
Non credo di avere particolare titolo per partecipare a questa tavola rotonda e quindi sarò molto sintetico, anche perché il mio pensiero sull’argomento è noto.
Parto dai punteggi assegnati da Pasquale Macchiarelli, che sui primi due scopi ha assegnato un otto. Io abbasserei la valutazione per quanto riguarda l’elevazione della qualità della prestazione perché, a costo di apparire ingenuo, ritengo che la qualità della prestazione notarile sia già molto elevata, forse la più elevata rispetto a tutte le libere professioni. Attribuirei quindi solo un sette al primo degli scopi segnalati da FederNotizie.
Mi sembra invece più giusto assegnare un nove allo scopo di aumentare la percezione da parte della collettività per l’utilità del servizio notarile: probabilmente il problema maggiore che in questo momento ha il notariato italiano è quello di riuscire a far percepire il senso della propria funzione. Se prendiamo come riferimento un commento negativo recentemente indirizzato da un lettore al Corriere della Sera, dobbiamo dire che spesso, anche quando lavoriamo bene e chiediamo il giusto compenso, non riusciamo a far capire che cosa abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto. In questo senso ritengo che il protocollo possa rendere più trasparente la nostra attività. Sono invece, come Giovanni, scettico sul fatto che con i protocolli si possa riuscire a governare la concorrenza illecita e ad impedire la concentrazione del lavoro. Probabilmente sarà più facile per un grande studio “industriale” che per uno piccolo e “artigianale” rispondere adeguatamente all’introduzione dei protocolli: per adeguarsi ai comportamenti prescritti occorre essenzialmente un’adeguata organizzazione interna. Per questo ad entrambi gli ultimi scopi possibili assegnerei un sei.
Tommaso Gaeta:
Mi trovo in quasi perfetta sintonia con il collega De Donato. In questo senso io abbasserei a sei il punteggio per il primo degli scopi indicati da FederNotizie, perché anch’io sono fermamente convinto che la qualità della prestazione notarile in Italia sia già molto elevata. Per i protocolli probabilmente ci sarebbe forse da porsi una domanda diversa, e cioè: quanto i protocolli possono contribuire a rivalutare la personalità della prestazione? Se questa fosse la domanda, io attribuirei addirittura un dieci, perché il sistema dei protocolli è stato pensato proprio per questo specifico fine.
E da qui in cascata i punti sono fra l’otto e il nove per tutto il resto. Immagine esterna, perché più si rivaluta la personalità della prestazione, più il Notaio dall’esterno appare come titolare di una funzione insostituibile, in quanto esercitata individualmente e non delegabile se non entro ristrettissimi limiti; ancora in cascata, si governano le forme di concorrenza illecita, si impedisce la concentrazione del lavoro (se i protocolli mirano a rafforzare la personalità della prestazione, chi non adempie ai principi che ne sono connessi vìola inevitabilmente le regole deontologiche). E’ evidente quindi che i protocolli possono costituire un formidabile ausilio per gli organi di controllo al fine di sostenere eventuali azioni in tal senso. Non posso stipulare trenta atti al giorno ed aver osservato tutti i protocolli, tutte le regole che i protocolli mi impongono. Questo è un punto nodale.
A questo punto, come bene ha detto Domenico de Stefano, bisogna fare uno sforzo in più, cercando di definire le attività effettivamente non delegabili dal notaio: perché se non facciamo questo passaggio rischiamo inesorabilmente di avere comunque un rispetto solo formale dei protocolli.
Prende la parola il notaio Gaetano Petrelli. Notaio Gaetano Petrelli:
Dunque, elevare la qualità della prestazione direi che è l’obiettivo principale, direi forse dal quale, a cascata, viene tutto il resto. Prestazione, s’intende, di tipo personale…
Maria Luisa Cenni:
Scusate se vi interrompo: visto che avete fatto questo discorso tutti e due sulla personalità. Come fate coincidere questa affermazione con un’apparente inversione di tendenza che si è verificata con la modifica dell’articolo 47 della legge notarile?
Onofrio Bottaro:
Occorre dire a tutti come è andata. Il testo iniziale era quello già previsto dalla vecchia legge notarile e poi il 25 gennaio 2003 è cambiato in Commissione Affari Costituzionali. Sparisce per la
prima volta il “soltanto”. Il 22 febbraio 2005 sparisce anche il “personalmente”.
Maria Luisa Cenni:
Allora vorrei sapere che significa questo ? Scompare la “personalità” dalla prestazione del notaio ?
Onofrio Bottaro:
Io sono stato il primo a criticare la modifica di quella norma e tuttora giudico questo uno dei maggiori errori fatti dal Consiglio Nazionale. Detto ciò, però sono convinto anch’io – in questo concordo con Tommaso (Gaeta) – che da un punto di vista sistematico alla fine il discorso non cambia.
Gaetano Petrelli:
Da un punto di vista sistematico è impensabile che la prestazione del Notaio Pubblico Ufficiale non sia personale. L’ho scritto, l’ho motivato e ne sono convinto. Con ciò non nego il fatto e continuo a ritenere pericolosa la norma da un punto di vista pratico-operativo perché ritengo che dinanzi ad un organo disciplinare il Notaio che poco “personalmente” è indicato dalle parti abbia più facilità a difendersi di quanta ne avesse prima. Tornando al più specifico argomento di questa tavola rotonda e alla prima delle questioni dibattute, assegno un otto allo scopo di elevare la qualità della prestazione notarile, perché questo è veramente il nucleo dei protocolli. Il sistema tende appunto ad elevare questa qualità che se in molti casi è già elevata, in tanti altri è ancora molto lontana da un livello adeguato. Lo scopo di aumentare la percezione da parte della collettività per l’utilità del servizio notarile ne deriva quale conseguenza: sappiamo tutti qual è il concetto che la gente ha della nostra funzione, sintetizzabile nell’espressione “un sacco di soldi per una firma”; il nostro lavoro appare molto standardizzato, mentre sappiamo che c’è un “prima” e c’è un “dopo”, e che quel prima e quel dopo sono pieni di problemi e di impegno professionale. Per questo provare a costringere il notaio, attraverso i protocolli, ad un livello qualitativo di un certo tipo significa anche far emergere nei confronti della clientela una diversa qualità della prestazione, e questo perché i protocolli stabiliscono in dettaglio il tipo di informazione dovuta personalmente dal notaio. Il modello non potrà più essere il notaio che arriva in sala riunioni, vi si ferma solo pochi minuti, firma e incassa. Una volta il Notaio era tenuto in molta considerazione perché sapeva ascoltare e dedicare alla gente tutto il tempo necessario; oggi il Notaio si è industrializzato, non ha più tempo e allora la gente non lo rispetta più. Quindi assegnerei un otto anche per quanto riguarda lo scopo della percezione esterna.
Quanto poi al governare forme di concorrenza illecita, i protocolli tendono certamente anche ad evitare questi comportamenti frettolosi e compiacenti. Tra l’altro questo discorso si salda perfettamente con l’illecita concorrenza, dato che nella pratica la frettolosità si coniuga con la compiacenza per intermediari e anche con compensi eccessivi.
Oggi il paradosso è che il notaio scrupoloso si sente dire che è l’unico a chiedere determinate cose, è l’unico a chiedere certi documenti. Questo allontana la clientela dallo Studio del notaio virtuoso e la porta negli studi più industriali. Per questo, assegnerei un otto anche a questo scopo. Sul punto invece che i protocolli potrebbero servire ad impedire la concentrazione del lavoro io assegno solo un sei, concordando solo in parte con questo concetto. Mi sembrano altri i problemi da risolvere. Non va tuttavia escluso che l’introduzione dei protocolli possa di fatto ostacolare, sia pure in parte, chi stipuli molte decine di atti al giorno; anche se studi molto “industrializzati” potrebbero avere minori difficoltà ad adeguarsi ad alcuni protocolli, altri protocolli, mirati specificamente a garantire la personalità della prestazione (ed in particolare dell'indagine della volontà), possono giocare un ruolo decisivo sul punto.
FederNotizie:
Il problema è che gli studi che conosciamo, dove si fanno un milione e 200 mila euro di repertorio all’anno, si sono dichiarati preparatissimi all’applicazione di qualsiasi protocollo.
Gaetano Petrelli:
La tua osservazione è assolutamente giusta, ma ti rispondo in questo modo. Primo: i protocolli da soli non risolvono il problema. I protocolli vanno accoppiati ad altre misure. Secondo: nel momento in cui noi nell’atto facciamo dire a questo tipo di notaio che lui ha indagato la volontà delle parti al momento della stipula, poiché ciò sarebbe in contrasto con il numero di atti della giornata, evidenzierebbe una serie di falsi in atto pubblico. Ribadisco che questo è l’unico sistema; intanto arricchiamo lo strumentario del controllore, poi comunque ci sarà da fare un lavoro di controlli. Perché tra l’altro i comportamenti a rilevanza penale già ora andrebbero colpiti con strumenti che oggi invece non sono attivati.
FederNotizie:
Grazie per il tuo intervento come sempre lucido e preciso.. E’ ora il turno del Presidente del Consiglio Notarile di Bologna, Maria Luisa Cenni
Maria Luisa Cenni
Non sono in grado di attribuire dei punteggi, non mi ero preparato a farlo in questa sede. Credo che elevare la qualità della prestazione sia lo
scopo principale dei protocolli: ciò attraverso il profilo della personalità della prestazione, perché questo mi sembra il punto centrale. Intendo dire che elevare la qualità della prestazione attraverso lo strumento dei protocolli vuol dire aumentare il tasso di personalità della prestazione, perché la massima qualità che noi possiamo dare è evidentemente una prestazione personale. Sotto questo aspetto la recente modifica legislativa è stata a mio avviso disastrosa sotto il profilo della personalità della prestazione notarile; dunque i protocolli potranno servire, ma non potranno fare miracoli, ora che una norma fondamentale della legge notarile è stata modificata.
Certamente gli studi notarili molto organizzati non avranno difficoltà ad affrontare ogni protocollo, ma ad un certo punto ci sarà un protocollo perfetto che non consentirà a studi “industriali” che certe attività vengano delegate oltre un certo livello. Sotto questo aspetto un progresso potrebbe essere rappresentato dall’obbligo di indicare l’orario di inizio e quello di chiusura della stipula: non dell’atto, ma proprio della stipula, intendendosi per tale la sottoscrizione ed indagine della volontà delle parti.
D’altra parte, il problema non è quasi mai rappresentato dal collega che in un certo giorno ha stipulato un elevato numero di atti, ma da quello che tutti i giorni stipula un numero di atti incompatibile con una prestazione personale. Da questo punto di vista i protocolli potranno costituire un valido argine.
FederNotizie:
Dobbiamo ora dare la parola al Presidente del
Consiglio Notarile di Roma, Paolo Armati.
Paolo Armati:
Quando diciamo: “elevare la qualità delle
prestazioni” occorre dire: “di alcuni Notai”, non
delle prestazioni “dei Notai”, perché gran parte di
quello che è riportato nei protocolli sono
prestazioni che noi facciamo già, o almeno il
Notaio corretto fa già, ci sarà qualche aumento di
qualche prestazione ma in linea di massima sono
cose che già facciamo.
Quindi i protocolli servono ad omogeneizzare la
prestazione del Notaio, nel senso che portano in
alto la prestazione di alcuni Notai.
Questi due primi elementi mi pare che siano
determinanti ed anche il fatto di governare forme
di concorrenza.
L’aspetto sostanziale mi appare invece il tentativo
di rendere più omogenea la prestazione notarile,
con il risultato di elevarla nella sua generalità.
FederNotizie:
Quindi tra i quattro punti segnalati qual è quello su cui secondo te agiranno di più i protocolli: sulla qualità della prestazione, oppure sull’aumento
della considerazione che gli altri devono avere di noi, evidenziando quanto siamo capaci di fare?
Paolo Armati:
Indubbiamente quelli segnalati sono gli scopi essenziali del sistema dei protocolli: penso ad esempio agli effetti derivanti dall’eventuale introduzione dell’obbligo di indicare l’ora di inizio e quella di fine della stipula.
Al contrario l’obbiettivo di impedire la concentrazione del lavoro lo metterei all’ultimo posto, perché gli studi che lavorano tanto sono organizzatissimi, hanno decine di impiegati e certamente non si fanno intimidire dall’obbligo di inserire una formuletta in più o in meno. Anche facendo le ispezioni degli atti in Archivio Notarile si vede spesso che gli atti migliori, quanto meno da un punto di vista formale, sono prodotti da studi “industriali”
FederNotizie:
Vorremmo ora conoscere il punto di vista del
Consigliere nazionale Guglielmo Labonia.
Guglielmo Labonia:
Premetto che il mio ruolo in questa tavola rotonda è secondario rispetto a quello del collega Pasquale Macchiarelli, coordinatore della Commissione Protocolli; il mio sarà solo il punto di vista del responsabile dell’Osservatorio di deontologia.
Detto questo, mi piace immaginare che il punteggio richiesto dal Direttore di FederNotizie sia una sorta di punteggio da assegnare ai protocolli in quanto tali. Secondo me il punteggio che meritano i protocolli è alto perché è alto l’obbiettivo a cui tendono: se per molti la qualità della prestazione resa è già alta, la si potrà elevare per molti altri colleghi. Da questo deriverà anche un miglioramento della percezione esterna per quella che è l’attività del Notaio, quindi se dovessi dare un punteggio potrei confermare quello assegnato dal collega Macchiarelli: otto per i primi due scopi; punteggio elevato anche per gli altri due, soprattutto pensando ad un collegamento tra i protocolli e il codice deontologico.
Federnotizie: da questo primo giro di pareri sembra di poter dire che tutti i partecipanti, salvo qualche limitata eccezione, ritengano che gli obbiettivi del sistema dei protocolli siano tutti quelli segnalati, con preferenza ai primi due, ma senza escludere il terzo e il quarto. Sentiamo se è di questo parere anche la collega Grazia Prevete
Grazia Prevete
Vorrei iniziare dal punteggio, che secondo me è 8, 8, 7, 4 per i quattro scopi indicati da FederNotizie; provo a spiegare il perché.
Sicuramente i protocolli sono in grado di elevare la qualità della prestazione notarile: non tanto la prestazione del singolo notaio quanto la prestazione del sistema notariato. Io credo che l’atto notarile debba dare in quel determinato momento storico una visione completa dell’oggetto del contratto; in una compravendita, ad esempio, dovrebbero essere chiariti tutti gli aspetti di quel determinato immobile ad una certa data, quindi menzioni relative alla storia giuridica, catastale e urbanistica e alle eventuali criticità nei titoli di provenienza. Il risultato è sicuramente un’elevazione della prestazione in generale, indipendentemente da quello che fanno i singoli Notai. Anche se per lo più questi accertamenti vengono effettuati, spesso non appaiono dal testo dell’atto, che perde i requisiti di concretezza e affidabilità necessari perché l’atto stesso sia un dato di partenza fisso in quel determinato momento storico. Inoltre se i protocolli rendono di regola l’atto notarile un documento completo, in cui si possa rintracciare una chiara storia ventennale di un immobile, ne consegue che i protocolli sono idonei anche ad aumentare la percezione da parte della collettività dell’utilità del servizio notarile, Certamente i protocolli potranno contribuire, anche se in misura minore, a governare forme di concorrenza illecita, così come comportamenti frettolosi e compiacenti; potranno invece fare molto poco, per non dire nulla, per impedire la concentrazione del lavoro, considerato che i grossi studi sono organizzatissimi e possono sicuramente
rispettare una quantità infinita di protocolli. Certo il lavoro di elaborazione non è ancora completo, ma i protocolli per ora noti prevedono in larga misura adempimenti alla portata di qualsiasi staff di bravi collaboratori del notaio.
FederNotizie:
Sulla prima questione hanno espresso il proprio parere quasi tutti gli intervenuti; manca soltanto il collega Gennaro Fiordaliso, Presidente di Federnotai, al quale raccomandiamo la sintesi, per poter poi passare alla seconda questione.
Gennaro Fiordaliso:
Cercherò di essere sintetico, anche perché oggi posso esprimere in linea di massima dei punti di riferimento precisi per quanto attiene Federnotai. Sulla prima domanda, premesso che non mi sono mai piaciuti i voti, quelli dati e quelli ricevuti, ritengo che sul primo degli obbiettivi segnalati si potrebbe assegnare un dieci, anzi addirittura un dieci e lode, perché i protocolli dovrebbero tendere unicamente ad elevare la qualità della prestazione notarile. Gli altri obbiettivi possono tutt’al più essere una conseguenza del primo. Dobbiamo evitare di dare la sensazione che esista un piccolo numero di notai con il potere di dire a tutti gli altri qual è il modo per essere
migliori. Questo è un modo di ragionare che in Federnotai non piace, noi preferiamo essere propositivi: noi appoggeremo
incondizionatamente i protocolli ma con lo scopo esclusivo di elevare la qualità della prestazione notarile. Ogni altro scopo per noi è secondario: riuscire ad impedire forme di concentrazione eccessiva del lavoro o ridurre la illecita concorrenza potrà essere un obbiettivo mediato, ma l’obbiettivo primario deve restare quello di elevare la qualità della prestazione. Vorrei poi fare una piccola annotazione sul secondo degli scopi segnalati: più che aumentare la percezione da parte della collettività per l’utilità del servizio notarile io direi che i protocolli possono migliorare questa percezione. Aumentare presuppone l’esistenza di una politica di marketing e comunicazione che fino ad oggi il Notariato non ha mai avuto. Migliorare significa innovare e i protocolli possono essere lo strumento adatto. Solo per fare un esempio, non credo che ad un magistrato si chieda un protocollo prima di fargli emettere una sentenza perché si dà per scontata la sua qualità. Si tratta dunque di un problema tutto notarile, tant’è che in un commento ad uno dei protocolli si fa riferimento ad un certo orientamento dottrinale in cui si paragona l’atto notarile ad una sentenza. Allora, sarebbe il caso di superare le divisioni e di provare a dare ai protocolli quell’unica valenza che veramente creerà una cultura moderna ed efficiente del Notariato e cioè elevare la qualità della prestazione.
FederNotizie:
Passiamo quindi alla seconda domanda “Ritieni opportuno applicare ai protocolli il criterio “menzione/sanzione” inserendoli nel codice deontologico? Pensi possano esserci valide alternative? Quali ritieni debba essere il rapporto dei protocolli con il codice deontologico?” Sentiamo per primo il parere del collega Labonia
Guglielmo Labonia:
Il codice deontologico, in corso di rivisitazione da parte dell’osservatorio, sarà collegato con i protocolli. Le regole dettate nei protocolli dovrebbero diventare un’appendice del codice deontologico, alla quale il codice farà espresso riferimento. Del resto il lavoro dei protocolli sarà un lavoro “in progress” perché dovranno essere aggiornati in funzione delle esigenze che si evidenzieranno e anche dei problemi che si porranno alla nostra attenzione. E’ impensabile risolvere tutti i problemi in una prima fase di riflessione.
Onofrio Bottaro:
La menzione è il cardine di tutto il sistema, sia perché attua l’esigenza di trasparenza nei confronti di terzi, sia perché ha una funzione
deontologica e cioè quella di permettere il controllo effettivo su come si è svolto l’atto; la menzione costituisce poi il presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Chiaramente nel codice deontologico ci dovrà essere la previsione che una violazione dei protocolli comporta sanzioni disciplinari. Questo è sufficiente.
Pasquale Macchiarelli:
Ha poco senso parlare di qualità della prestazione se essa non è concretamente verificabile, se manca, in altri termini, la possibilità di un suo effettivo riscontro. Pertanto la qualità della prestazione notarile deve essere controllabile, altrimenti si rischia di fare, rimanendo solo sul piano delle enunciazioni di principio, un discorso astratto e privo di concreti ed utili contenuti. L’esigenza della controllabilità della qualità non potrà non avere una ricaduta anche sulle regole da elaborarsi in relazione alle modalità di redazione dell’atto notarile ed, in particolare, ad alcune menzioni, indicazioni o allegazioni da prevedere in corrispondenza di singole attività svolte. E’ ovvio che trattasi di un punto sul quale ci si dovrà muovere con grande cautela, ma che è di fondamentale importanza al fine del controllo di una effettiva osservanza delle regole. E’ stato anche rilevato che le menzioni possono trovare il loro fondamento non solo nei protocolli e nel codice deontologico, ma nello stesso codice civile in quanto esteriorizzazione del contenuto del contratto d’opera professionale. In ogni caso, ripeto, occorre muoversi con cautela ed equilibrio per evitare qualsiasi forma di incomprensione all’interno della categoria. Se esistono sistemi alternativi di controllo a quello delle menzioni, essi vanno sicuramente presi in considerazione. Deve, però, essere anche chiaro che prevedere alcune menzioni non significa prescrivere regole tassative di forma, la cui assenza nel singolo atto può generare automatiche conseguenze disciplinari o simili. Le eventuali menzioni saranno certamente ridotte al minimo indispensabile finalizzato ad assicurare la controllabilità del rispetto di regole sostanziali e la loro mancanza rileverà solo in quanto abituale e ripetuta, e soltanto come “indizio” di comportamento scorretto o negligente, salva sempre per il notaio la prova contraria nel caso concreto. Tutto ciò è detto non solo nelle singole regole, ma è affermato con chiarezza nella regola generale. Per quanto concerne, infine, il rapporto con il codice deontologico, è evidente che i protocolli si pongono come una naturale appendice di quest’ultimo, soprattutto allorché specificano i precetti generali ed astratti in esso contenuti. La valenza deontologica dei protocolli, già affermata dal CNN, è stata ribadita all’unanimità dai Presidenti dei Consigli notarili distrettuali riuniti a Roma il 19 gennaio u.s.. Credo, quindi, che oggi
nessuno possa mettere in dubbio la “obbligatorietà” dei protocolli sul piano deontologico. D’altra parte se i protocolli contenessero solo generiche indicazioni rivolte alla categoria, essi finirebbero per condizionare solo i notai più corretti e non inciderebbero certamente sui comportamenti di quelli più “distratti” nell’osservanza delle regole.
Guglielmo Labonia:
Tra codice deontologico e protocolli deve essere previsto un collegamento; i protocolli, come prima detto, potrebbero diventare un’appendice del codice deontologico modificabile senza modificare il codice stesso.
Giovanni Santarcangelo:
E’ ovvia la necessità della menzione, seguita dall’eventuale sanzione.
Non apprezzo i protocolli quando impongono determinati comportamenti per poi prevedere la possibilità di dispensa da essi. Anche nei confronti dei clienti è necessario e mi darebbe più sicurezza, poter dimostrare che ci sono regole, fissate dal Consiglio Nazionale del Notariato che obbligano il notaio ad un certo comportamento in modo non derogabile, regole ad esempio che richiedono la trascrizione dell’accettazione tacita della eredità. Se il medesimo protocollo ne prevede la dispensa io notaio non ho più un argomento valido da portare avanti. Per questo motivo sono propenso alla eliminazione della dispensa dai comportamenti previsti dai protocolli.
Gennaro Fiordaliso:
E’ necessario valutare attentamente quali menzioni siano realmente utili in modo di equilibrare il rapporto menzione/sanzione. Il rapporto menzione/sanzione non deve mai essere automatico; sull’applicazione dei protocolli e sui relativi controlli può influire la mancanza di omogeneità dei distretti notarili, argomento che Federnotai porta avanti da anni. Il controllo sull’applicazione dei protocolli diventa difficilissimo in distretti di 300 notai. Quindi l’automatismo sta bene, ma entro certi limiti. Sarebbe forse opportuno pensare a qualche discrezionalità per gli organi di controllo.
Alessandro de Donato:
Esiste il rischio di creare un sistema puramente
formale. Si potrebbe anche pensare, per
alleggerire le menzioni, che quando un atto è
stato stipulato ciò significa che sono stati
osservati i comportamenti previsti.
Propongo, in alternativa alle menzioni, un
documento di sintesi da allegare all’atto, ma che
potrebbe anche essere successivo e che
potrebbe essere esibito in sede di ispezione
biennale.
Tommaso Gaeta:
Sono tendenzialmente contrario alle menzioni
come metodo generale; sono, invece, favorevole
a tutti i possibili controlli alternativi. Temo che le
menzioni possano, ad estreme conseguenze,
produrre riflessi anche di natura penale. Mi chiedo
poi se, procedendo ai controlli, sarà sufficiente
esaminare le menzioni contenute negli atti o se
sarà necessario indagare nei fascicoli,
denunciando quindi per falso ideologico il notaio
ove non si trovi riscontro di quanto menzionato
nell’atto.
Al di là del documento di sintesi proposto da De
Donato, propongo quale alternativa alle menzioni,
il semplice controllo dei fascicoli di studio.
In relazione ai protocolli dovrebbe inoltre essere
fissata una regola deontologica generale, che
preveda la sanzionabilità del notaio che non
adempia a determinati comportamenti.
Ritengo comunque che i protocolli rafforzino la
possibilità di indagare e di colpire eventuali
fenomeni di malcostume e che, pur volendo
accettare il metodo delle menzioni, non abbiano
alcun senso le menzioni in positivo potendo
rivestire, semmai, una qualche utilità quelle in
negativo.
I rischi derivanti dall’obbligo di determinate
menzioni in positivo mi sembrano evidenti anche
in tema di responsabilità disciplinare e
professionale.
Prendiamo ad esempio le visure ipotecarie: il
notaio potrebbe averle correttamente fatte ma
potrebbe non figurarne la menzione in atto. La
mancata menzione sarebbe di per sè perseguibile
sul piano disciplinare? Potrebbe determinare
rivendicazioni da parte dei clienti in quanto
violazione di una regola professionale?
Grazia Prevete:
Dubito della rilevanza penale evidenziata da Gaeta, credo che il problema andrebbe approfondito senza pregiudizi. Non sono del tutto d’accordo su come i protocolli sono redatti, in quanto contengono la regola di comportamento e le sanzioni per l’inosservanza della regola stessa; ritengo che la previsione delle eventuali
inosservanze dovrebbe essere contenuta nel codice deontologico che di per sé esclude un automatismo connesso ad un singolo comportamento e privilegia la valutazione complessiva del comportamento del notaio; in particolare ritengo che solo il codice deontologico dovrebbe identificare i comportamenti scorretti e, quindi, le possibili sanzioni disciplinari. Ad esempio per quanto riguarda il prezzo – valore: la previsione che costituisce illecito disciplinare l’indicare sempre il prezzo determinato sulla base della rendita catastale, dovrebbe essere contenuta nel codice deontologico e non nei protocolli, onde poter meglio valutare l’incidenza
di particolari situazioni locali e il comportamento complessivo del notaio nella stipulazione di quel tipo di atti.
Gaetano Petrelli:
Non ritengo vi siano valide alternative al sistema delle menzioni, che peraltro, nei protocolli, non sono né particolarmente frequenti, né significativamente "pesanti". La filosofia delle menzioni è, in fondo, la medesima che, nel 1913, ha indirizzato il legislatore nell'elaborare le regole di forma dell'atto notarile: la menzione evidenzia, da un lato, l'osservanza della regola, consentendone il controllo; d'altro lato, conferisce all'attività svolta (ed eventualmente all'omissione: si pensi alla rinuncia delle parti alle visure) un "rilievo esterno", di importanza fondamentale rispetto ad un atto come quello notarile, che non è solo "involucro" di un contratto tra privati, ma è anche e forse soprattutto un "titolo di circolazione giuridica", che come tale legittima l'affidamento dei terzi nella piena osservanza delle norme di legge (la "fede pubblica"). L'emersione, a livello di documentazione notarile, delle attività svolte costituisce quindi elemento fondamentale per una serie di finalità: controllo sul notaio circa l'osservanza delle regole; "evidenza pubblica", a beneficio dei terzi che successivamente vengano a contatto con la fattispecie, del relativo livello di "perfezione" e "affidabilità"; elemento fondamentale di "trasparenza" e di "visibilità" dell'operato notarile, spesso sottovalutato. Le menzioni, d'altra parte, non "appesantiscono" l'atto, come qualcuno ha detto, non essendo in numero tale da produrre tale effetto. Riguardo, ad esempio, alle visure ipocatastali, il notaio può limitarsi ad una "relazione sintetica", in cui si limita ad attestare di avere eseguito le visure, di aver riscontrato la proprietà e la continuità nel ventennio, di non aver riscontrato formalità pregiudizievoli (potrà, evidentemente, scegliere la "relazione analitica" laddove ritenga di non voler assumere una "obbligazione di risultato"). In definitiva, le menzioni non le vuole chi ... non vuole osservare i protocolli. All'intelligenza e sensibilità dei notai valutare se questo è un interesse ... meritevole di tutela. Quanto all’ultima parte della domanda, il codice deontologico contiene già, “in nuce”, alcune regole essenziali sulla qualità della prestazione notarile. Si tratta, peraltro, di regole molto astratte e generali, le quali proprio per tale caratteristica -prestandosi nel concreto ad interpretazioni divergenti - non hanno, finora, potuto contribuire ad elevare, ad un livello accettabile, la suddetta qualità. Pertanto, i protocolli si collocano come ideale "appendice" del codice deontologico, in quanto specificano i precetti di carattere generale in esso contenuti, e ne dettano le regole applicative. D'altra parte, è inimmaginabile sancire
delle regole di comportamento, quali sono quelle scaturenti dai protocolli, senza ricadute di tipo deontologico, affidandone cioé la "sanzione" unicamente alle regole di responsabilità civile: le vistose asimmetrie informative, nei rapporti con la clientela e la frequente tendenza di quest'ultima a distinguere i singoli notai solo sulla base degli "sconti" operati sulle parcelle, renderebbero i protocolli una "beffa" per i notai più onesti (che si sentirebbero, ovviamente, in dovere di applicarli incondizionatamente), a vantaggio dei notai più "disinvolti" (che farebbero affidamento sulle suddette asimmetrie informative, e
sull'assicurazione contro la responsabilità civile, per continuare ad operare come fino ad oggi hanno fatto).
Paolo Armati:
Sono molto perplesso non tanto sui protocolli, che mi sembra siano accettati da tutti, quanto sulle menzioni da essi richiesti perché gli atti possono finire alla Procura della Repubblica, agli avvocati, al Conservatore degli archivi, che potrebbero identificare e sanzionare singoli comportamenti scorretti, prescindendo dalla valutazione complessiva prevista dal codice deontologico. Vedo anche difficoltà nei controlli da esercitarsi atto per atto, e dico questo proprio per la mia esperienza di Presidente di un distretto notarile complesso quale è quello di Roma.
Guglielmo Labonia:
Una riflessione complessiva sui protocolli potrà essere fatta solo quando tutti, e non solo quelli finora pubblicati, saranno conosciuti. Solo in tal modo si potrà valutare quali richiedano effettivamente una menzione e quali no. Solo con l’esame di un lavoro organico e complessivo si potrà valutare il modo di collegarli al codice deontologico che in corso di rivisitazione dovrà tenere conto anche dei protocolli. Ribadisco che una valutazione deontologica deve prendere in considerazione non i singoli comportamenti, ma la ricorrenza di comportamenti scorretti.
Pasquale Macchiarelli:
Mi sia consentita una precisazione sul documento di sintesi, cui ha fatto cenno Alessandro de Donato e di cui abbiamo pure parlato all’interno della Commissione Protocolli come documento “rappresentativo” delle qualità dell’atto notarile. Circa la sua collocazione (unito o meno all’atto cui si riferisce), credo che non si potrebbe comunque prescindere da una sua circolazione insieme all’atto, sia per manifestare all’esterno la qualità del singolo atto e la complessità della prestazione notarile, sia per rendere più immediata la verificabilità dei comportamenti attraverso un sistema che può essere alternativo alle menzioni. Circa l’osservazione, che pure è stata fatta, secondo cui gli studi “industrializzati” potrebbero
essere addirittura favoriti dall’’introduzione dei protocolli, ritengo che essa sia soprattutto il frutto della mancata conoscenza del progetto nel suo complesso e della circostanza che le regole ad oggi elaborate e portate a conoscenza della categoria sono quelle che, riprendendo la schematizzazione prima proposta, riguardano soprattutto la “qualità tecnica” della prestazione notarile.
La preoccupazione che i protocolli possano favorire proprio coloro che intendono lo studio notarile come “catena di montaggio”, ne sono convinto, risulterà assolutamente infondata quando saranno completate e conosciute anche le regole che tendono a definire e valorizzare la personalità della prestazione e a sottolineare i doveri di informazione e chiarimento cui è tenuto il notaio nell’esercizio della funzione di adeguamento. E allora, forse, ascolteremo critiche di segno opposto.
FederNotizie:
Mi sembra quindi di capire che alcuni di noi
ritengono necessarie le sanzione per il successivo
controllo, mentre altri ne evidenziano la
pericolosità, con questo anticipando, sia pur in
parte, l’argomento della prossima quarta
domanda.
Passiamo ora alla terza domanda:
“Non ritieni che la necessita’ di scrivere i protocolli
sia la diretta conseguenza di un mancato
controllo, da parte dei consigli distrettuali, quale
che ne sia la causa, del comportamento dei notai
sul piano deontologico?
L’adozione dei protocolli modifichera’ la
situazione?
In quale occasione e con quali modalita’ ritieni
che si svolgera’ il controllo sul rispetto dei
protocolli?”
Pasquale Macchiarelli:
I consigli notarili distrettuali vengono spesso accusati di non aver svolto adeguatamente l’attività di vigilanza ad essi affidata dalla legge notarile e di essere in parte responsabili della mancata attuazione del codice deontologico. I consigli si difendono lamentando la mancanza di strumenti idonei per una effettiva vigilanza. Ad essi si risponde che se è vero che gli strumenti di cui dispongono sono inadeguati, è anche vero che talvolta è mancata la volontà politica per una efficace azione deontologica. Per quanto attiene in particolare alla qualità della prestazione, la mancanza di regole precise ha di fatto impedito un serio controllo e una repressione effettiva dei comportamenti non corretti. Quando però saranno in vigore i protocolli certamente i consigli avranno un concreto strumento in più per una efficace attività di vigilanza ed a quel punto sarà decisiva la reale volontà di contrastare i
comportamenti scorretti. In ogni caso non ci potrà essere l’alibi della mancanza di strumenti idonei. Circa le modalità di controllo esse potranno essere diverse: dai controlli a campione ai controlli in sede di ispezione biennale. Molto dipenderà dalle scelte che si faranno anche con riferimento alle modalità di documentazione delle attività connesse ai diversi atti notarili.
Onofrio Bottaro:
No, assolutamente no; anzi, direi che la domanda
va completata con la seguente:
l’adozione dei protocolli modificherà la situazione?
Sì, sostanzialmente, perché in molti casi c’è
anche la buona fede da parte del collega, il quale
non sapeva o non aveva percepito le indagini ed i
comportamenti che avrebbe dovuto tenere.
Quindi fissiamo un codice di comportamento,
appunto i protocolli.
Il codice deontologico per le sanzioni, che
chiaramente è collegato ai protocolli, è a parte.
Quanto all’occasione e modalità del controllo, il
luogo principale è l’ispezione.
Alessandro de Donato:
Vorrei spiegare ai colleghi che non erano presenti
al mio intervento di questa mattina, in cosa
consista la mia proposta. Il documento di sintesi è
un documento nel quale ci sono le menzioni che il
Consiglio Nazionale sta elaborando.
Nel documento di sintesi dichiaro, ricostruisco la
vita e il procedimento formativo dell’atto, preciso
“se” sono state fatte le visure, quelle che sono le
debolezze della provenienza.
Non c’è bisogno di allegarlo: è un documento
esterno e questo costituisce anche in parte un
messaggio.
Ritengo che debba, anzi che possa e debba
circolare insieme all’atto, come la nota di
trascrizione, che non è parte dell’atto, ma viene
spillata nella pratica, e quindi gira con l’atto
avendo però un sicuro impatto diversificato
rispetto alla menzione.
Io faccio il Presidente, ahimè, ormai da 10 anni e
ritengo che faciliti i controlli, perché non devo
aspettare sempre e solo le ispezioni biennali.
A me piace moltissimo la delibera sul tetto
repertoriale che è stata assunta dal Consiglio
notarile di Napoli; se qualcuno sfora il tetto
repertoriale, si potrebbe chiedere al collega,
prescindendo dall’ispezione, di esibire tutti i
documenti di sintesi relativi agli atti che ha
ricevuto o autenticato nel primo semestre 2005.
Consente addirittura di farlo fuori dalle ispezioni.
Pasquale Macchiarelli:
Va considerato certamente con favore ogni tentativo diretto ad evitare che in alcuni studi notarili si realizzino abnormi concentrazioni di lavoro, che non solo hanno negative ricadute nei rapporti interni tra notai, ma producono quasi
sempre – come già detto - notevoli danni all’immagine della categoria. Non devo certamente qui illustrare quei meccanismi di accaparramento della clientela che, prescindendo da qualsiasi correttezza non solo nei confronti dei colleghi, danno luogo a forme di “canalizzazione” che finiscono per vanificare proprio il rapporto fiduciario notaio-cliente.
Nella stessa direzione del richiamato tetto repertoriale va pure la richiesta, da più parti avanzata, di una regola sull’indicazione nell’ atto dell’orario di apertura e di chiusura dello stesso. Ora, a prescindere dalla circostanza che la indicazione dell’orario nell’atto più che di una regola dei protocolli potrebbe essere oggetto di una diretta previsione del codice deontologico (come l’indicazione del locus loci nell’autentica delle scritture private), non bisogna trascurare due considerazioni. Innanzitutto va tenuto presente che l’indicazione dell’orario nell’atto rischia di ridursi a un dato “burocratico” (o di mero riscontro della plausibilità del tempo di una sia pur veloce lettura dell’atto), se non si fissa preventivamente il contenuto della prestazione notarile con riferimento soprattutto alla funzione di adeguamento e all’attività di informazione e chiarimento cui il notaio è tenuto. In secondo luogo bisogna tener presente che entrambi i rimedi proposti (orario nell’atto e tetto repertoriale nel senso innanzi indicato) hanno un limite intrinseco: essi possono sì impedire a un notaio di fare un numero di atti incompatibile con il corretto espletamento della funzione notarile, ma non potranno però impedire che anche chi fa pochi atti li faccia in maniera non adeguata ai compiti affidatici dall’ordinamento. In altre parole questi rimedi certamente non realizzano di per sé quella promozione della qualità della prestazione, che costituisce uno dei principali obiettivi dei protocolli e che, come ci è stato ricordato anche da tante personalità esterne al notariato, rappresenta la vera difesa e la migliore garanzia per il futuro della nostra professione.
Tommaso Gaeta:
I protocolli non nascono perché i Consigli non fanno i controlli. Pur con i protocolli i Consigli potranno farli o non farli a seconda delle loro capacità e delle contingenze. Questo è un dato obbiettivo.
II punto nodale della questione é. fondare in modo più qualificato l’attività del Consiglio in rapporto alla personalità della prestazione. L’adozione dei protocolli modificherà la situazione?
Non la modificherà in termini di quantità di controlli.
Migliorerà e fonderà meglio l’attività di controllo del Consiglio.
In quale occasione e con quali modalità si svolgerà il controllo sul rispetto dei protocolli?
Sicuramente non in sede di ispezione.
Ho evitato sempre accuratamente di far
coincidere valutazioni di natura disciplinare
proprie del controllo ispettivo con valutazioni di
natura deontologica.
La valutazione in sede di ispezione deve rimanere
essenzialmente formale.
Occorre invece avere la capacità di creare
ulteriori parametri, come quelli desumibili dai
monitoraggi: per chi è al di fuori dei parametri,
deve iniziare immediatamente l’attività di indagine
del Consiglio indipendentemente dall’ispezione
biennale.
Possono sicuramente essere chieste copie di atti
e ogni altra utile documentazione nell’ambito di
questa attività; però controlli ispettivi biennali e
attività di controllo sul piano deontologico devono
restare distinti, perché hanno anche dei
presupposti diversi.
Grazia Prevete:
L ’esigenza di scrivere i protocolli è di certo
conseguenza del mancato controllo da parte dei
Consigli Distrettuali, quale ne sia la causa.
Non sono assolutamente convinta che l’adozione
dei protocolli possa modificare la situazione,
perché purtroppo le cause della mancata azione
da parte di alcuni Consigli risiedono sia nella
carenza di poteri, sia in altre problematiche, che i
protocolli non risolvono in nessun modo.
In quale occasione e con quale modalità ritengo
che si svolgerà il controllo sul rispetto dei
protocolli?
Sicuramente non in sede di ispezione, perché
come diceva il collega prima, l’ispezione deve
valutare la forma dell’atto e non la sostanza della
funzione.
Mi sembra preferibile la previsione del controllo al
raggiungimento di determinati tetti repertoriali.
Si potrebbe anche procedere a sorteggio, come
fa il fisco americano che esamina il contribuente
sorteggiato al microscopio nei minimi particolari.
Gaetano Petrelli:
I consigli notarili distrettuali hanno, certamente, una parte di responsabilità nella mancata attuazione del codice deontologico e più in generale nell'avere omesso di esercitare, negli anni, una vigilanza pregnante sui singoli notai. Per ciò che attiene, però, alla qualità della prestazione notarile, occorre dire che fino ad oggi l'esistenza di regole molto astratte (a volte "fumose") ha impedito di svolgere un controllo pregnante ed una repressione effettiva dei comportamenti "devianti".
Certo, l'adozione dei protocolli pone il problema, immediatamente successivo sul piano logico e su quello operativo, del controllo della loro osservanza. Gli strumenti di controllo potranno essere i più svariati: il consiglio notarile potrà chiedere copia degli atti stipulati "a campione",
anche eventualmente a seguito di segnalazioni effettuate da parte dei cittadini o di singoli notai; il presidente del consiglio notarile o il consigliere delegato alle ispezioni biennali potrà direttamente visionare i medesimi atti. Qualcuno ha proposto di elaborare un sistema "informatico" di controlli (che potrebbe forse essere pensato ove si "standardizzassero" alcune menzioni o indicazioni significative, tra quelle imposte dai protocolli). Credo che, sotto questo profilo, la differenza sarà fatta dall'esistenza, o meno, di una reale volontà politica di perseguire i comportamenti scorretti e negligenti.
Paolo Armati:
Concordo pienamente con quello che ha detto
Tommaso Gaeta.
Il protocollo deve essere una cosa esterna all’atto,
verificabile da parte del consiglio.
Il Consiglio naturalmente dovrà migliorare, anche
se io ritengo che faccia già abbastanza per il
numero dei suoi componenti.
A Roma siamo in 11 e abbiamo 500 Notai da
controllare: non si può fare di più.
Anche noi abbiamo 20 maggiori repertori che
monitoriamo continuamente: in futuro potremo
chiamiare i Colleghi e vedere se hanno adempiuto
a tutti i protocolli previsti dal codice deontologico.
Notaio Fiordiliso:
A questa domanda rispondo genericamente in negativo, riagganciandomi a quanto già detto in riferimento alla prima domanda e cioè che il nostro impegno nel pensare, nel gestire, nell’articolare un quadro d’insieme di tutti i protocolli debba essere posizionato
esclusivamente in positivo e cioè finalizzato ad elevare la qualità, più che delle singole prestazioni, dell’esercizio complessivo della funzione. Questo è un momento non difficile ma, sicuramente, complesso in cui il notariato ha bisogno di spendere, sia all’interno della categoria che all’esterno, positività e non negatività collegate a sporadiche situazioni patologiche.
Guglielmo Labonia:
A mio avviso la necessità di scrivere i protocolli non è stata dettata da un mancato controllo da parte dei Consigli distrettuali, ma rappresenta un tentativo del Consiglio Nazionale di aiutare i Consigli distrettuali nell’opera di controllo dell’attività dei colleghi.
Per questo motivo io penso che l’adozione dei protocolli modificherà in meglio la situazione. Quando il CNN ha stabilito di nominare la Commissione per la redazione dei protocolli, nello stesso momento ha detto ai Consigli notarili distrettuali: il Consiglio Nazionale è pronto a supportarvi nel momento in cui sarete in difficoltà, nelle operazioni di controllo dell’attività dei
colleghi; ripeto, non è stato una mancata attività, bensì una difficoltà dei Consigli Distrettuali a indurre il CNN ad istituire questa Commissione.
I protocolli, secondo me, modificheranno in meglio la situazione perché si avrà un metro di valutazione più uniforme su determinate regole, e si capirà meglio chi è fuori e chi è dentro la norma.
Quanto all’occasione del controllo, concordo perfettamente con Tommaso Gaeta: il controllo in sede di ispezione biennale riguarda soltanto l’aspetto formale dell’attività; in un altro momento, che può essere un momento di monitoraggio fatto durante l’anno, si dovrà controllare invece l’aspetto deontologico.
FederNotizie:
Di nuovo mi sembra che tutti avvertano l’esigenza di maggiori capacità e possibilità di controllo da parte dei consigli distrettuali, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà, in particolare nei distretti di maggiori dimensioni. Vi ricordo quindi la quarta domanda: Come evitare che i protocolli, pensati in funzione disciplinare, vengano utilizzati da clienti, avvocati, assicurazioni, ecc., contro il notaio, magari anche per il passato?
Onofrio Bottaro:
Si tratta di un rischio da accettare, tanto più che
molti notai sostengono che tutto quello che è
scritto nei protocolli viene già fatto, già si
considera comportamento dovuto per il notaio, e
pertanto non ne verrebbe modificata la
responsabilità.
FederNotizie:
Cerchiamo di chiarire questo pensiero. Ritieni che pur avendo rogato un atto immune da vizi, per il solo fatto che manchi una menzione prevista dal protocollo,ciò sia sufficiente per far correre al notaio il rischio di essere incriminato, esponendolo al giudizio di persone esterne alla categoria?.
Onofrio Bottaro:
II notariato deve assumere le proprie responsabilità anche e soprattutto verso l’esterno della categoria, allo scopo di dare trasparenza e conoscenza dell’attività notarile. Ritengo che si tratti di un “prezzo da pagare” politicamente perché la gente sappia che cosa fa il Notaio, cosa che oggi non avviene.
Giovanni Santarcangelo:
I testi fin qui diffusi dei protocolli appaiono intrisi di eccessiva enfasi. Prendiamo ad esempio la regola relativa all’adeguata informazione delle parti sulle conseguenze della rinunzia alle visure ipotecarie: secondo me non vi è mai stata, né mai vi sarà la richiesta di un esonero delle visure
ipotecarie, visto che è praticamente impossibile una informazione esaustiva alle parti su tale punto. Ritengo una fortuna che sia stata accantonata la tesi secondo cui il protocollo avrebbe rappresentato la “soglia minima“ della prestazione notarile, tesi contro la quale avrei combattuto in ogni sede, in quanto avrebbe significato la pratica inapplicabilità della polizza per la responsabilità civile. E’ necessario un esame complessivo, non disgiunto da considerazioni pratiche, quali il fatto che la dispensa dalle visure richiede un’informazione delle parti che è impossibile dare; dunque bisogna evitare atteggiamenti autolesionistici. Riterrei pertanto più prudente una formulazione che, pur aggravando i compiti del notaio, lo faccia con gradualità, evitando le ricadute negative connesse ad una successiva “marcia indietro”.
Alessandro de Donato:
Premetto che a questo punto le domande n. 4 e n. 5 (quest’ultima riguardante la possibile gradualità nell’avvio dell’introduzione dei protocolli), unitamente forse alla n. 7 (riguardante il problema della diligenza minima o massima), potrebbero essere trattate insieme, per connessione oggettiva e per la delicatezza delle soluzioni proponibili; temo in particolare il rischio di un estremismo eccessivo nella formulazione dei protocolli, che finirebbe per dare ai terzi un’arma contro il notaio, anche se sono convinto che il notariato, in questa fase, debba essere disposto a “pagare un prezzo” e ad assumere maggiori responsabilità. Tuttavia è necessaria una visione complessiva dell’intero impianto dei protocolli, perchè un protocollo che riguardasse con una certa caratura la completa comprensione da parte dei nostri clienti del tessuto intero dell’atto notarile sarebbe estremamente pericoloso. Anche sulla personalità della prestazione, peraltro indefettibile, bisogna stare attenti a come verrà letta all’esterno del notariato. Allo stesso modo per le visure ipotecarie e per l’informativa da dare per ottenere l’eventuale esonero bisogna muoversi con cautela, dopo avere attentamente letto i testi che per ora circolano solo in modo incompleto. Cito a titolo di esempio il caso di un collega recentemente condannato per danni da un Tribunale, nonostante avesse citato in atto l’ipoteca non frazionata, con la motivazione che il cliente non si era reso bene conto delle conseguenze di tale fatto. Le menzioni contenute in atto di avere “adeguatamente informato le parti…” rischiano di essere pericolose, soprattutto se trasportate dal piano civilistico del risarcimento dei danni a quello penale/disciplinare.
Tommaso Gaeta:
L’introduzione dei protocolli comporterà sicuri e maggiori rischi di natura civilistica, anche se è necessario che l’eventuale mancato o incompleto
rispetto del protocollo abbia comunque creato un danno per dar luogo a responsabilità civile del notaio; da questo punto di vista ritengo di poter essere abbastanza fiducioso. Bisognerà comunque evitare che le Compagnie di Assicurazione possano trarne un beneficio a scapito del notaio assicurato. Comunque il rischio insito nel sistema dei protocolli, se fondato sul metodo delle menzioni, difficilmente potrà essere evitato. Non può escludersi aprioristicamente, ad esempio, il possibile conflitto di alcune delle menzioni con l’art. 28 n. 3 della Legge Notarile. Il rischio poi aumenta soprattutto se il cliente è in malafede oppure vuol salvare se stesso trascinando il notaio davanti al Giudice, asserendo che la menzione non corrisponde al vero. Per questi motivi sono piuttosto contrario in generale al sistema delle menzioni.
Grazia Prevete:
Il problema delle accresciute responsabilità è in fondo un falso problema, visto che queste responsabilità il notaio le ha già adesso; piuttosto il protocollo potrebbe costituire un aiuto per il Notaio , consentendogli di dimostrare la conformità della procedura adottata a quella astrattamente prevista dal protocollo. Sono d’accordo con il Notaio Gaeta sul fatto che è comunque necessario che si sia prodotto un danno perché il cliente impugni la mancata applicazione della regola, come già avviene per i protocolli medici. Forse le paure in proposito sono esagerate, anche se è opportuno individuare un meccanismo per escludere la responsabilità penale o disciplinare automatica per la mancata applicazione del protocollo. Penso tuttavia che sia indispensabile riflettere sulla circostanza che i notai sono pubblici ufficiali a numero programmato e devono quindi accettare maggiori responsabilità rispetto ad altri professionisti.
Gaetano Petrelli:
Occorre, a mio avviso, uscire dalla logica "deresponsabilizzante", che per lungo tempo ha contraddistinto e - nonostante i sempre maggiori "pericoli all'orizzonte" - ancora in larga parte contraddistingue il comportamento degli organi istituzionali del notariato. E' normale che il singolo notaio tenda all'obiettivo di ridurre per quanto possibile la propria responsabilità, ma gli organi istituzionali del notariato devono, al contrario, adottare un atteggiamento maggiormente consapevole, che tenga conto di una verità elementare: non vi è funzione senza responsabilità, non vi è ruolo forte e pregnante del notaio senza la contropartita dell'assunzione dei relativi obblighi. A meno di voler essere degradati al ruolo di un "public notary", mero certificatore che, a quel punto, risponde solo della ...
violazione della legge notarile, cosa che sembra essere diventata l'aspirazione di molti, ansiosi soltanto di non porre ostacoli alla dinamica dei traffici.
Gennaro Fiordiliso:
I protocolli non possono e non devono essere utilizzati da terzi contro il notaio, perché è sbagliato credere che i protocolli siano o debbano essere “pensati in funzione disciplinare”: il loro percorso naturale è direttamente connesso alla costruzione ed al rafforzamento della qualità insita nella nostra professione, il momento “sanzione-disciplinare ”attiene ad un aspetto consequenziale e ad un rapporto esclusivamente interno alla categoria, non utilizzabile dall’esterno
Paolo Armati:
Condivido quanto evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto relativamente ai rischi sull’incremento della responsabilità del Notaio; a mio avviso non va inserita in atto neanche la menzione sulla dispensa delle visure. Il protocollo, così formulato, potrebbe davvero diventare un’arma assai pericolosa nelle mani del Giudice penale o di avvocati privi di scrupoli: per questo il protocollo deve mantenere una rilevanza puramente interna, di carattere disciplinare. Il compito di dargli rilevanza esterna dovrebbe essere spostato sul Codice deontologico, nato proprio per svolgere questa funzione. Concludo sottolineando quanto possa essere pericoloso il concetto che il comportamento tratteggiato dal protocollo costituisca la qualità minima della prestazione notarile e, più ancora, che esso valga anche per il passato.
Pasquale Macchiarelli:
Ritengo sinceramente eccessiva la enfatizzazione dei rischi che il sistema protocolli può comportare per il notaio sotto il profilo della responsabilità, soprattutto se penso al notaio che adempie con diligenza e correttezza ai suoi doveri. Se è vero, come è stato giustamente ricordato, che non vi può essere funzione senza responsabilità, va anche ribadito con decisione che non vi può essere un ruolo forte e qualificato del notaio nella società senza la contropartita dell’assunzione dei relativi obblighi. Ora poiché i protocolli concorrono a definire il profilo della perizia e della diligenza media richieste al professionista notaio, anche attraverso la espressa previsione della obbligatorietà di determinati comportamenti, essi potrebbero per il futuro concorrere alla valutazione, in sede contenziosa, dei comportamenti notarili da parte dell’autorità giudiziaria. Di ogni medaglia, però, va considerata non solo una faccia, e pertanto è necessario anche sottolineare che il rispetto dei protocolli potrà concorrere ad evitare responsabilità verso le parti e contenziosi con le
assicurazioni. Infatti i protocolli possono contribuire a definire i limiti della responsabilità professionale che, collocata più chiaramente sul piano delle obbligazioni di mezzi, può risultare esclusa una volta dimostrata l’osservanza dei protocolli stessi.
Cerchiamo, quindi, di valutare questo progetto non sottacendo gli aspetti positivi, a mio giudizio assolutamente prevalenti, soprattutto perché gli aspetti negativi evidenziati si ricollegano generalmente non alla fisiologia dei comportamenti ma alla patologia degli stessi, ossia non al rispetto delle regole ma alla loro violazione.
Prendiamo, a titolo di esempio, la regola sugli adempimenti ipotecari, la quale prevede che secondo diligenza media la trascrizione debba essere effettuata entro sei giorni lavorativi dalla stipula dell’atto; si tratta evidentemente di un miglioramento sensibile di fronte a sentenze che affermano che la trascrizione deve aver luogo entro tre giorni, non trascurando poi la possibilità che in un futuro prossimo potrebbe esservi qualche pronuncia che ritenga non diligente il notaio che non abbia trascritto entro ventiquattro ore perché con l’adempimento telematico per trascrivere “… basta in fondo schiacciare un bottone della tastiera…”. Anche per questo nei protocolli è stato evidenziato che pure la redazione delle note di trascrizione è attività normalmente complessa e che i tempi di redazione degli adempimenti vanno valutati alla luce di una serie di circostanze che potrebbero rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, trascrivere in un tempo più breve dei sei giorni previsti.
Per quanto riguarda i rischi di responsabilità per i comportamenti passati, è stato detto e più volte ribadito che i protocolli integrano un sistema interpretativo con valenza innovativa, nel senso che la loro precettività è orientata verso il futuro e, pertanto, non possono incidere sul regime di responsabilità per il passato. La valenza innovativa dei protocolli risulta evidente dalle finalità che essi si propongono, a partire da quella di concorrere ad una riqualificazione della funzione notarile, nel senso precisato nella stessa regola generale, e alla definizione di una “qualità adeguata” della prestazione notarile, come risposta che la categoria intende dare alle nuove istanze provenienti dal contesto sociale. E’ da ritenere esclusa in ogni caso la incidenza dei protocolli sulla responsabilità per prestazioni professionali pregresse.
FederNotizie:
Purtroppo temo che data l’ora tarda, non ci sarà possibile trattare tutti gli argomenti presenti nelle restanti domande; chiederei pertanto un ultimo sforzo per rispondere all’ultima, ottava domanda:
“Non credi che i protocolli possano influire pesantemente sull’autonomia del notaio che dovrà giustificare anche una semplice devianza?” Invitiamo per primo a rispondere il collega Bottaro.
Onofrio Bottaro:
Credo proprio di no, se, come a me sembra e, come credo, sembra a tutti, i protocolli non fanno altro che procedimentalizzare quello che è il normale comportamento che si richiede al Notaio, ossia la sua normale attività. L’esercizio di una pubblica funzione non presenta molte scelte: se si vuol svolgere l’attività notarile non c’è alternativa di comportamento se non quella prevista dai protocolli, diversamente si deve cambiare attività (mestiere). Quindi non credo che con l’adozione dei protocolli vi sia un aggravio di esplicazione dell’attività. I protocolli in sostanza costituiscono la somma di situazioni comportamentali chiare e ben individuate che manifestano quanto un buon Notaio deve fare.
Alessandro de Donato:
A mio avviso il rischio della standardizzazione dei comportamenti è un falso problema, perché dipende dalla qualità dei protocolli. A questo proposito si deve ammettere che il lavoro svolto per la stesura dei protocolli è qualitativamente ottimo.
Inoltre non vedo neppure un rischio di standardizzazione di comportamenti. In fondo i protocolli ci hanno insegnato a riflettere su atteggiamenti ed operazioni di cui già ci facciamo carico: ma ora siamo stati indotti a riflettere sull’importanza delle singole mansioni svolte. E ciò deve essere valutato in forma estremamente positiva.
L’unico appunto che si può muovere ai discorsi svolti sui protocolli è che ne siamo stati informati un po’ repentinamente e siamo stati costretti a leggerli per così dire con “urgenza” ed i discorsi che ne conseguono sono caratterizzati da immediatezza, imprecisione ed impreparazione. In conclusione, comunque, devo rilevare che il rischio di standardizzazione, a seguito anche delle considerazioni svolte, non emerge, perché si tratta di un lavoro di qualità.
Grazia Prevete:
Anch’io ho letto solo i primi quattro protocolli anche se ne esistono altri già predisposti. In ogni caso i protocolli a mio avviso non influiscono sull’autonomia del singolo notaio, che è libero di effettuare le scelte giuridiche più opportune, ma ne procedimentalizzano unicamente l’attività esecutiva. In certi casi possono aiutare il notaio a comunicare meglio al pubblico l’importanza dell’attività che svolge. Per quanto attiene ai doveri di informazione, facendo un piccolo passo indietro, ritengo che
non si possa mai affermare che il pubblico ufficiale non è in grado di spiegare l’atto che stipula. Si può riuscire a spiegare tutto, ma certo non è richiesto un corso giuridico. Le spiegazioni albergano nei nostri studi. Il punto difficile è aver la prova che chi ascoltava ha capito le caratteristiche essenziali di un determinato atto o di un certo istituto. Né è pensabile che si possa svolgere un’indagine così penetrante sulla volontà delle parti fino al punto di interrogarla per avere dei riscontri.
Ma questo è un problema che ci poniamo quotidianamente indipendentemente dai protocolli.
Guglielmo Labonia:
Concordo con quanto si è venuti dicendo. I protocolli non limitano l’autonomia perché esprimono quello che il notaio già fa quotidianamente ed anzi ricordano al professionista-notaio qualche passaggio che talvolta potrebbe anche sfuggire. Ma, ripeto, assolutamente non limitano l’autonomia dell’azione del singolo pubblico ufficiale. Si tratta piuttosto di “appiattimento ad sidera”. Se si trattasse di una standardizzazione, saremmo incorsi in una previsione comportamentale assolutamente dannosa, perché comporterebbe consegnare nelle mani dell’Antitrust l’attività notarile. Né poi l’Antitrust potrebbe in qualche modo mantenere un riserbo su tali comportamenti standardizzati. I protocolli mirano soltanto a seguire delle regole tecniche per avere una qualità della prestazione media adeguata alle esigenze che l’ordinamento ritiene il notaio debba soddisfare. Al di sopra di tale livello normale, medio di qualità della prestazione (per non parlare quindi di prestazione minima né di prestazione ottimale), è chiaro che nessun limite vi può essere alla libertà del notaio come giurista e come interprete della legge. Da questo punto di vista i protocolli sono solo un presupposto della prestazione professionale, sempre più qualificata e non sono certo intesi a perseguire un appiattimento della prestazione professionale.
Giovanni Santarcangelo:
I protocolli fissano quelle dinamiche comportamentali professionali che ho sempre avvertito come esigenze di uniformità di tutta la categoria. Diversamente, il comportamento assunto dal singolo notaio al di fuori di precisi protocolli lo qualifica come professionista eccessivamente rigido e pignolo rispetto ad altri: ne deriva un disorientamento per la clientela, che non giova al buon nome della categoria. Contrariamente, con i protocolli, vi è una uniformità di comportamenti che contribuisce alla fiducia nei confronti del sistema professionistico, tanto più nei confronti del notariato che esplica
anche una pubblica funzione. L’eterogeneità dei comportamenti in una pubblica funzione ne costituisce l’implicita negazione. Questa consapevolezza dovrebbe indurre il notariato ad accettare qualche rischio e ad accollarsi qualche sacrificio, perché ne va della sopravvivenza del notariato.
Gaetano Petrelli:
I protocolli esaltano l’autonomia del notaio, anziché comprimerla, come da qualche parte si è affermato. Il filo rosso che lega i singoli protocolli è rappresentato dalle attività di informazione e chiarimento che il notaio deve svolgere (le conseguenti attività di documentazione ne rappresentano solo il riflesso): nessuna soluzione preconfezionata, solo prescrizione di attività di indagine ed informazione, all’esito delle quali le parti potranno manifestare nel modo più informato e consapevole possibile le proprie esigenze. Ed il notaio potrà rispondere a tali esigenze facendo ricorso all’intero strumentario che il diritto gli mette a disposizione, senza che i protocolli incidano in alcun modo su tale libertà.
Pasquale Macchiarelli:
I protocolli intendono individuare, soprattutto per determinate attività ricorrenti, “regole tecniche” che possano garantire un livello di qualità della prestazione adeguato ai compiti che l’ordinamento – tenuto conto anche dei più recenti orientamenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali – affida al notaio. Tali regole verranno a connotare, come già detto, il profilo delle perizia e della diligenza media del professionista notaio anche agli effetti dell’art.1176, 2° comma, codice civile.
E’ evidente, pertanto, che i protocolli - fermo restando che la prestazione notarile non può essere di regola inferiore ad un certo livello di qualità - non comportano nessun tipo di limitazione per l’autonomia interpretativa e per l’attività di consulenza svolta dal notaio in ordine alla scelta delle soluzioni più idonee a soddisfare l’interesse delle parti. Considerata poi l’analogia che viene colta tra l’attività del notaio e quella del giudice, si potrebbe anche dire che come le regole del processo sono una garanzia dell’operato del giudice così le regole dei procedimenti notarili sono una garanzia dell’attività del notaio, e come le procedure non impediscono o limitano l’attività valutativa del giudice così i protocolli non impediscono o limitano l’attività valutativa e di consulenza del notaio, anzi rappresentano il presupposto perché questa attività possa essere esercitata nella maniera migliore, tenuto conto delle esigenze connesse all’esercizio di una pubblica funzione.
In questa prospettiva credo che risulti chiaro come la definizione di protocolli dell’attività notarile non è e non va vista come la premessa di un appiattimento nell’esercizio della professione ma, invece, come lo strumento per una riqualificazione della funzione a partire dai singoli aspetti dell’agire notarile, attraverso l’individuazione di un livello di qualità “adeguato” alla delicatezza e complessità dei compiti dall’ordinamento affidati al notaio, al di sotto del quale di regola non è possibile andare se si vuol essere all’altezza di quei compiti. E’ ovvio che al di sopra di quel livello non vi può essere alcuna predeterminazione nell’agire del professionista, in quanto qualsiasi tentativo in tal senso finirebbe per incidere sulla libertà di interpretazione del giurista-notaio e, quindi, sarebbe non solo indebito ma assolutamente da respingere. Anche tutto quello che oggi si è detto concorre, pure con il contributo di chi non condivide forse tutti gli aspetti del progetto protocolli, a far comprendere che i protocolli dell’attività notarile non integrano un progetto meramente tecnico ma presuppongono e rappresentano una scelta di fondo nella politica di categoria, basata sulla consapevolezza:
- che la valorizzazione della funzione notarile nel suo complesso (certificazione e controllo di legalità e, soprattutto, funzione di adeguamento) passa in primo luogo attraverso l’innalzamento della qualità della prestazione notarile, qualità la cui garanzia è oggi la principale ragione giustificatrice della esistenza di ordini professionali;
- che per la promozione dell’attività del notaio è decisivo puntare sulla sua connotazione di titolare di una funzione pubblica e, quindi, di produttore di un bene pubblico nel senso innanzi precisato;
- che la miglior difesa della nostra categoria passa attraverso un rafforzamento delle specificità dell’attività notarile anche nell’ambito delle libere professioni, una specificità (riconosciuta pure nella direttiva sulle libere professioni approvata l’11.5.2005 dal Parlamento Europeo) che non solo giustifica per il notariato regole diverse da quelle previste per le altre professioni (vedi l’accesso) ma può fornire la miglior risposta agli attacchi di chi, pur aspirando ad esercitare funzioni tipicamente “notarili”, non offre le stesse garanzie del notaio (sul piano della selezione, della preparazione, della indipendenza, della terzietà e dei controlli).
Vorrei concludere il mio intervento sottolineando un aspetto, che mi sembra possa offrire anche una ulteriore chiave di lettura del lavoro che si sta facendo nella Commissione Protocolli. Come è emerso con sempre maggiore chiarezza nel corso di questi ultimi mesi, i protocolli rappresentano anche una “cartina di tornasole” della
FederNotizie Luglio 2006
135
consapevolezza della nostra categoria delle esigenze con le quali essa oggi deve confrontarsi e, in definitiva, della consapevolezza del suo ruolo e della funzione che è chiamata ad assolvere. Anche in questa prospettiva credo che debbano essere lette le diverse reazioni al progetto protocolli ed al lavoro fin qui fatto. Infine un sentito grazie a Federnotizie e al suo direttore Maria Nives Iannaccone per aver offerto la possibilità di questo confronto e di questa discussione, che spero possano aver contribuito anche a rendere meglio il senso dell’impegno dei colleghi che stanno lavorando nella Commissione Protocolli.
Gennaro Fiordiliso:
Ritengo che non dovrebbe essere questo lo scopo
o la prospettiva dei protocolli. Il notaio, in quanto
professionista ed interprete del diritto, avrà e
dovrà avere sempre la sua autonomia decisionale
e già parlare solo di “giustificazione” mi sembra di
svilire il ruolo e la funzione cui si è preposti.
In definitiva penso che vi sia un grande errore
metodologico nel solo pensare e, quindi,
strutturare e adottare i protocolli come una bandiera per gli “integralisti” (finalizzati per combattere o penalizzare qualcuno…) o per i “permissivisti” (è una barriera che ci difende da…): i protocolli devono rappresentare un momento di cultura, di progresso e di rispondenza della categoria alle esigenze di una società in costante evoluzione anche giuridica, che richiede sempre più al e dal “sistema notaio” affidabilità e qualità della prestazione.
In questo senso si colloca l’azione di FederNotai che sin dai suoi primi congressi si è sempre concretamente impegnata per una valorizzazione dell’attività notarile nel suo insieme (controllo, studio, informazione, trasparenza) indispensabile per un utile e corretto rapporto con l’utenza e per elevare la dignità del proprio ruolo.
FederNotizie: Ringraziamo tutti gli intervenuti per la loro disponibilità e per la possibilità che hanno dato ai lettori di FederNotizie di poter ancora una volta riflettere sulla importanza e sugli effetti dei protocolli
Notaio contro
REGISTRO DELLE IMPRESE,RIFIUTO D'ISCRIZIONE E
SOLUZIONI CREATIVE
C’erano una volta le "interviste del lunedì". I colleghi di non freschissima nomina ricorderanno la rubrica così intitolata che, su questa rivista, raccoglieva le più significative problematiche incontrate dai notai milanesi in sede di omologa degli atti societari, accompagnate dalle soluzioni concordate (o negate) nel corso d'informali incontri con i magistrati.
L'omologa giudiziale, com'è noto, non c'è più e dalla sua soppressione, dopo qualche iniziale titubanza, la figura del notaio è uscita valorizzata (quanto meno per chi ha saputo fare buon uso delle nuove competenze). Non rimpiangiamo certo le ore spese nei plumbei corridoi del palazzo di giustizia, in attesa del nostro turno, anche se, di tanto in tanto, quei colloqui si rivelavano interessanti, sia sul piano tecnico-giuridico, sia su quello, per così dire, antropologico. Ma se i magistrati non s'intervistano più, rimane sempre vigile, presso le camere di commercio, la figura del conservatore del Registro delle Imprese, ultimo vaglio cui sono sottoposti gli atti candidati all'iscrizione.
Quali i poteri e le competenze del conservatore? Controllo di mera legittimità o ingerenza nel merito dell'atto? Sul tema si è detto, scritto e sentenziato parecchio, in senso - naturalmente -per nulla univoco, mentre la malinconica entità nota come "prassi locale" protrae la sua sterile esistenza, rifuggendo da una dignitosa eutanasia. Per fortuna non accade spesso, ma quando l'iscrizione di un atto viene bloccata dal conservatore di una provincia lontana, in forza di motivazioni squisitamente di merito, sopravviene una struggente nostalgia per le antiche "interviste". Lì almeno l'interlocutore era un giudice in carne ed ossa, non la voce anonima di un impiegato, che riferisce al telefono la convinzione dell'inaccessibile conservatore. La più recente che mi è capitata sarebbe comunque sfuggita anche alle "interviste", perché riguarda una società in accomandita semplice, che ha trasferito la propria sede ad altra provincia. L'implacabile messaggio telematico, che annuncia la sospensione e, subito dopo, l'annullamento della pratica, viene percepito dalla mia collaboratrice di studio con appropriata dose di ansia. Segue contatto telefonico, ben presto girato al sottoscritto, nel corso del quale una gentile funzionaria dal cantilenante accento emiliano, evocatore di fumanti piatti di cappelletti in brodo, mi rimprovera bonariamente per la marachella che avrei combinato. "Eh, dottore...
nelle sas non va mica bene l'accomandante socio d'opera. Il nostro conservatore non le passa". Ringrazio per le informazioni, fisso un appuntamento telefonico per il giorno seguente e, dopo aver ripassato quanto c'è da sapere sul tema, invio per fax una breve memoria in preparazione del colloquio. Esposte le argomentazioni di carattere giuridico, stando attento a non assumere toni inutilmente aggressivi, preannuncio la richiesta di un provvedimento formale di rifiuto, per instaurare il relativo contenzioso.
Il giorno dopo, al telefono, la stessa voce simpatica anticipa ogni mio discorso. "Abbiamo riguardato la pratica. La nostra perplessità è nel senso di evitare che l'accomandante s'ingerisca nell'amministrazione".
D'accordo, penso fra me, ma questo, se mai, provocherebbe solo la perdita della responsabilità limitata. Non faccio a tempo ad esprimere il pensiero. La voce continua: "Se lei ci scrive, nel quadro note della distinta Fedra, che l'accomandante non svolgerà funzioni di amministratore, noi le passiamo la società". L'orgoglio professionale e soprattutto il codice civile vorrebbero che m'impuntassi: la limitazione di competenze dell'accomandante è già espressa, sia pur sinteticamente, nel corpo dell'atto e comunque non è materia che precluda l'iscrizione. Decido però di lasciar perdere: il cliente ha fretta, la società deve iniziare ad operare nella provincia di destinazione. Riserverò il mio puntiglio per una miglior causa.
Compongo a tamburo battente, ed inserisco nella distinta, la seguente marmorea frase, della quale mi vergognerò per il resto dei miei giorni: "Si fa avvertenza che l'attività svolta dal socio accomandante d'opera, quale prevista al patto sociale n. 5 dell'atto che si deposita, consiste in funzioni meramente esecutive di tipo impiegatizio e contabile e non configura alcuna forma d'ingerenza nella gestione della società, vietata ex art. 2320 Codice Civile". Provvedo ad inviare la pratica telematica e l'iscrizione, come promesso, viene perfezionata nel giro di poche ore. Certo, lo spunto è ghiotto per uno studio corposo ed erudito. Di mio ci metto la proposta per il titolo: "Il quadro note della distinta Fedra: elemento inedito per una fattispecie a formazione progressiva". Buon lavoro a chi vi si volesse cimentare.
Piercarlo Mattea notaio in Lodi
ESENZIONE DA IMPOSTE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illeggittimità
dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui non estende l’esenzione
“dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” anche alla fase della separazione
tra coniugi e, conseguentemente, agli atti di trasferimento che trovano la loro
giustificazione causale proprio nell’adempimento di obblighi assunti da uno dei coniugi nel
procedimento di separazione e documentati nel verbale.
Gli Uffici delle Entrate e quelli del Territorio hanno recepito la decisione della Consulta
senza particolari difficoltà.
Ma evidentemente non tutte le tasse sono uguali per i notai e per i Conservatori degli
Archivi Notarili se, per ottenere l’esenzione dal pagamento della Tassa Archivio si è
dovuto aspettare alcuni anni sino ad ottenere il provvedimento che potete leggere.
Ministero della Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Roma, lì 12 APR. 2006
Oggetto: Quesito sull’esenzione del pagamento della tassa d’archivio per i trasferimenti di beni tra coniugi, operati in esecuzione di accordi di separazione.
Con la nota in riferimento, la S.V. ha chiesto a questo Ufficio un parere circa l’esenzione dal pagamento della tassa d’archivio nei casi di trasferimenti di beni tra coniugi “operati in esecuzione di accordi di separazione”.
L’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio… sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di detto articolo, nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tuttli gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
La Suprema Corte ha precisato che le agevolazioni in questione “operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo
scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge” (Cass. Civ., sez. trib., 22 maggio 2002, n. 7493 e 17 febbraio 2001, n. 2347).
L’esenzione non opera quando “si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione stessa” (Cass. Civ., sez. trib., 3 dicembre 2001, n. 15231).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’ambito dell’agevolazione si estende ad ogni tipo di “tassazione”, indipendentemente dalla natura di “imposta” o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione, posto che il riferimento, presente nella norma ad ogni altra “tassa”, identifica di tutta evidenza un uso atecnico del termine il quale pertanto ricomprende nel suo ambito anche i tipi di imposta ulteriori rispetto a quelle di registro e di bollo” (Cass. Civ., sez. trib., 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. Civ., sez. trib., 12 maggio 2000, n. 6065).
Si ritiene, pertanto, che la suddetta agevolazione valga per tutti gli atti in questione, anche per la tassa d’archivio, semprechè ricorra il rapporto di “causalità necessaria” tra gli atti asseriti esenti e la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, la cassazione degli effetti civili del matrimonio.
Arrigo Roveda
Argomenti
ATTO DI DESTINAZIONE CONTENUTO IN DONAZIONE
DA GENITORE A FIGLIO
Il caso: desiderio e fiducia del donante che quanto donato possa essere impiegato per soddisfare i suoi bisogni sopravvenuti per mantenere il suo abituale tenore di vita.
Una premessa. In ogni liberalità vi è quasi sempre da parte del donante fiducia nel donatario riguardo l’impiego dei beni donati, fiducia solo da scoprire indagando volontà del donante e desiderio di tutela; quanto ai sopravvenuti bisogni di vita del donante lo stesso legislatore nel prevedere il donatario come primo obbligato agli alimenti (437 c.c.) sanzionandolo con la revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.) ha evidentemente considerato tale “fiducia” meritevole di tutela per legge.
Constatata l’insoddisfazione del cliente nella tutela legislativa e nei mezzi usuali quali oneri di mantenimento, fondo patrimoniale, riserva di disporre (art.790), riserva di usufrutto, si è presa in considerazione la nuova categoria dei negozi di destinazione la cui legittimità è stata riconosciuta dal novello 2645-ter di cui di seguito propongo la mia lettura.
L’art.2645-ter c.c.
Il nuovo articolo, nel consentirne la trascrizione a certe condizioni, riconosce piena legittimità alla categoria generale degli “atti di destinazione” creati per autonomia negoziale in virtù del disposto dell’art. 1322 2° comma c.c.., per vincolare beni al soddisfacimento di determinati interessi, vincolo che se riferito a “beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri” può in virtù di tali articolo essere trascritto se costituito per atto in “forma pubblica” e se diretto alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, “per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria”. Questo riconoscimento legislativo sposa la tesi di illustre dottrina (G. Palermo, Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in RDComm., 2001, I, p. 391; Id., Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche, in RDComm., 2000, I, p. 133), secondo cui gli scopi che si perseguono attraverso il ricorso al trust interno (con relativa scelta di una legge straniera regolatrice), potrebbero trovare realizzazione nel nostro ordinamento mediante
l’utilizzo dei soli strumenti propri del diritto interno ricorrendo alla sola autonomia privata, tesi che ha recentemente trovato riscontro in un provvedimento della magistratura di Velletri (Trib. Velletri (ord.) 29 giugno 2005, in TAF, 2005, p. 577 e in Eur. e dir. priv., 2005, p. 785 , con commento di S. Mazzamuto, Trust interno e negozio di destinazione). Una prima notazione: l’Italia non può più essere considerato un paese che non prevede il Trust in quanto i rapporti e gli effetti giuridici che nascono da un atto di destinazione rientrano nella amplia definizione di Trust che ci dà la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratifica dall’Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364 . Tuttavia diversamente dagli altri paesi che hanno ritenuto di introdurre nel loro sistema giuridico il Trust con una dettagliata regolamentazione del fenomeno, il nostro ordinamento lascia la regolamentazione alla autonomia negoziale ed alla fantasia di ogni giurista che si voglia cimentare sul punto, salvo che per le poche righe contenute nell’ultima parte dello stesso articolo .Proprio per l’assenza di disciplina l’utilizzo dell’atto di destinazione in alternativa al trust per dare trasparenza e tutela “ad una fiducia” è oggi particolarmente arduo mancando appunto disciplina legislativa, prassi, dottrina e giurisprudenza in merito. Tuttavia per alcune situazioni potrebbe ritenersi quasi preferibile il trust “italiano” proprio per l’estrema autonomia negoziale che il novello articolo 2645-ter presuppone, come è avvenuto nel caso che si propone.
Per finire tra le indefinite e non disciplinate varianti quanto all’amministrazione o “controllo” dei beni vincolati per l’attuazione della destinazione prescelta è per mio conto possibile che controllo e proprietà siano affidati allo stesso soggetto, il costituente il vincolo o la persona di sua fiducia dallo stesso scelta, come ritengo altrettanto possibile che controllo per i fini destinatori e proprietà siano scissi, come del resto già avviene in alcuni casi similari tipicamente disciplinati dalla nostra legge (ad es: nella cessione dei beni ai creditori: artt. 1979 e 1980 c.c., in cui le la proprietà resta del debitore fino al momento della vendita e soprattutto nel fondo patrimoniale, tipico atto di destinazione, dove l’art. 168 prevede che “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di.
FederNotizie Luglio 2006
139
costituzione “ mentre “l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale”.)
Tornando al caso della nostra donazione in cui il donante desidera tutelare nei modi migliori la fiducia che i beni donati possano essere effettivamente destinati ai bisogni sopravvenuti dello stesso, il vincolo di destinazione previsto dal nuovo art. 2645-ter ed il mantenimento in capo al donante Beneficiario del controllo per l’impiego dei beni donati alla realizzazione del fine di destinazione è parso al donante la soluzione per lui più soddisfacente e conforme alla sua volontà. La coincidenza della durata del vincolo con la vita del beneficiario e di colui cui è affidato il controllo, unitamente all’attribuzione immediata della proprietà al donatario che da subito e con la cessazione del vincolo di destinazione è destinato
ARTICOLO 1
1.1. Parte donante dona, con il vincolo di
destinazione di cui al successivo articolo 9, a
parte donataria che, con animo grato, accetta ed
acquista quanto segue ...
ARTICOLO 9
VINCOLO DI DESTINAZIONE
9.1 La parte donante mantiene nel proprio interesse la destinazione dei beni donati con il presente atto agli eventuali suoi sopravvenuti bisogni, attualmente né previsti né prevedibili, per l'intera durata della sua vita, in modo che i beni suddetti e quanto ricavato dal loro impiego, ivi compresa la vendita, possano essere destinati a soddisfare le sue necessità economiche sopravvenute affinché la stesso possa mantenere il suo abituale tenore di vita, nonché possa far fronte a spese mediche o di ricovero che non siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9.2 Il vincolo di destinazione come sopra costituito è così disciplinato:
a) si riferisce ai beni oggetto del presente atto ed a quanto eventualmente ricavato dal loro impiego, ivi compresa la vendita;
b) cesserà con la morte della parte donante o con la sua rinuncia al vincolo e, conseguentemente, al verificarsi di uno di tali eventi, i beni donati oggetto del vincolo o quanto eventualmente residuato dal loro impiego per fare fronte ai bisogni sopravvenuti resterà di proprietà della parte donataria o eredi e/o aventi causa, liberi da ogni vincolo;
a beneficiarne quanto meno per i beni residuati dopo il loro impiego, semplifica tutte le problematiche connesse con il venir meno dei soggetti coinvolti, problematiche che nei trust si è soliti disciplinare e che comunque sono disciplinati dalla legge regolatrice, infatti la morte del beneficiario “controllore” non comporta la sua sostituzione per il venir meno del vincolo, mentre la morte del donatario proprietario fa subentrare eredi o legatari nella proprietà se pur vincolata. Ultima annotazione: l’impiego dei beni ivi compresa la loro vendita da parte del donante nell’esercizio dei suoi poteri destinatori non comporterà alcuna delle problematiche connesse ai beni donati ed alla potenziale azione di riduzione dei legittimari del donante, in quanto tale impiego avviene nell’interesse del donante che in sede di donazione ha riservato nel proprio interesse il vincolo di destinazione.
c) potrà essere trasferito su altri beni con il consenso della parte donante;
d) il potere di impiegare e disporre dei beni oggetto del vincolo e di quanto eventualmente ricavato dal loro impiego, per far fronte ai detti bisogni sopravvenuti, spetta alla parte donante;
e) qualora la parte donante sia assoggettata ad una delle misure di protezione previste dalla legge per i soggetti incapaci o parzialmente capaci, l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore speciale dello stesso all'uopo nominato eserciterà i poteri qui stabiliti, in vece del proprio assistito;
f) l'atto di disposizione ed ogni negozio giuridico compiuto dalla parte donante o dal soggetto lo sostuise per il caso di sua incapacità si presume compiuto per i suoi bisogni ed il terzo contraente potrà farvi pieno affidamento senza il dovere di alcuna verifica anche con riferimento all'impiego del ricavato;
g) non pregiudica né riduce poteri e diritti connessi con la proprietà di quanto in oggetto che rimane di esclusiva spettanza della parte donataria, suoi eredi od aventi causa, fino a che tali beni non siano impiegati per soddisfare il vincolo di destinazione costituitosi con questo atto;
9.3 La parte donante chiede che di quanto sopra venga data pubblicità nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 2645 ter c.c. nei modi meglio visti, ai fini di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione come sopra costituito. Luigi Francesco Risso notaio in Genova
ATTO DI DONAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
IL PROFESSORE
Quando Guido Fuccillo, ideatore e anima del convegno biennale di Gaeta, mi ha chiesto quale fosse il mio modesto parere sull'esito del convegno, io che mi pregio d'esser suo amico, non ho potuto nascondere la mia impressione ed ho osservato che quel simposio importante per continuare ad essere tale, doveva rimanere a tutti i costi un "vivarium"di studi giuridici e che ogni interferenza di carattere politico sarebbe stata perniciosa per le ragioni del notariato. Questa riflessione è molto diffusa, tra i notai giovani e meno gio-vani, e rappresenta il punto di partenza per una azione in difesa dei princìpi che improntano di attualità questa antica professione. Inutile nascondersi che le aspettative dei notai non sono quelle di porsi pazientemente in ascolto di dottrinali lezioni di diritto priva-to, tenute in tutta compostezza accademica dai meglio professori. Tali conferenze, soprattutto quando per i due terzi della loro durata sprofondano nel legittimo entroterra storico del diritto romano, sono ben lungi dal destare interesse perché, dopo anni di professione, l'attenzione dei notai, frequentatori dei convegni, se non è sorretta da argomenti sapidi e pratici, legati al quotidiano, cala al punto da farsi sopraffare dalla noia e spesso anche dal sonno.
Neanche i praticanti sembrano attratti più di tanto, nonostante che, da qualche anno a questa parte, siano stati incoraggiati ad occupare numerosi le file, le prime file, dei convegni, perché, intuitivamente, essi hanno la frequenza dei corsi e le lezioni che ascoltano ai convegni non sono altro che la ripetizione di quelle dell'aula universitaria, peraltro più allegra e stimolante. Ancora: é inutile nascondersi che, ormai, dopo tanto e tanto parlare di politica del notariato, sempre fra le stesse persone, sempre dalle stesse eminenze, sempre del medesimo repertorio, non c'è più mordente. Non da' più alcuno stimolo sentire ai congressi, nella mattinata inoltrata, nei pomeriggi stanchi, che il notaio è l' impeccabile professionista di sicuro riferimento, che la sua professione é àncora di fede e verità , che egli ha il senso dello Stato, che egli previene il contenzioso, garantisce la sicurezza dei rapporti giuridici, eccetera, eccetera .
Queste cose le abbiamo sentite decine e decine di volte, sono state metabolizzate, ma sono diventate proclami di rettorica stantia o peggio aria fritta, sgradevole, e tutti i passaggi che sottolineano la "valenza" o la "pregnanza" del ruolo o della funzione, sono or-mai scaduti a livello di pistolotto insolente e penoso.
E LA RETTORICA
Occorre aggiornare lessico e approccio. Questi argomenti "redolent" autoreferenzialità, e mettono in scacco le letture attualiste di un moderno notariato.
Il grado di credibilità del professionista si misura nella sua puntuale risposta ai problemi che gli sottopone una clientela sempre più informata e malfidata.
Il dibattito interno alla categoria deve avere di mira l'affinamento di quella risposta in modo che sia provveduta e puntuale.
Quando in un convegno, che è la sede naturale, la palestra giuridica della preparazione professionale, si sprecano le meglio ore della giornata fra l'immancabile ritardo all'italiana, gli inutili conve-nevoli di ringraziamento ripetuti spasmodicamente e senza pud-re dalle persone che siedono al tavolo presidenziale, poi a mezzogiorno c'è la pausa caffè; quindi si è già all'ora di colazione, e nel pieno calo degli zuccheri; e così in un baleno si piomba nel mezzo del pomeriggio torpido; alla fine, tra la defezione più rispettosa e silenziosa, dell'argomento del convegno, non rimane neanche l'idea dell'idea. Né sembra servire più di tanto la soluzione dei crediti formativi, soprattutto se scoraggiata dai "paradigmatici" costi in permanente offerta, perché lo stimolo a partecipare e l'interesse agli argomenti, devono prorompere dal di dentro, dalla persuasione che, come diceva un giovanissimo filosofo Goriziano contemporaneo, non più vivente, è "sintesi di pensiero ed essere, possesso attuale del reale che si contrappone alla retorica intesa come duplicazione della re-altà operata dal sapere".
E l'interesse si alimenta con un dibattito serrato, ancorato alla realtà professionale quotidiana, creando un clima in cui, per una volta, tutti si abbia l'illusione di essere al medesimo livello di conoscenze giuridiche, abolendo almeno tra noi e temporaneamente l'inutile sfoggio di titoli universitari fomite di distinzioni insopportabili e di barriere al dialogo. Occorre, in pratica, coinvolgere i presenti, giovani e meno giovani, invitandoli ad esprimere la loro opinione, nei limiti e nella misura nella quale ciascuno può, in base alla pro-pria preparazione ed alla sensibilità, incoraggiando tutti a sentirsi parte di un tutto e a vincere la propria naturale ritrosia e discrezio-ne, figlia di una professione che si caratterizza in un eterno " a solo" anziché in un magnifico "concentus" .
L'auspicato dibattito. Purtroppo non seguìto alla relazione conclusiva del collega Mariconda. Che, per chiarezza e concretezza squisitamente
notarili, ha indicato una via, una soluzione metodologica, per un approccio meno rigoroso all'ordinamento giuridico in evoluzione. Egli ha caldeggiato una responsabile e coraggiosa interpretazione di quelle norme, spesso oscure di cui è disseminato il nostro quotidiano, invitando i colleghi ad applicarle, avendo una visione generale del problema , onde scongiurare il rischio di quella tendenza -giustamente definita talibana - ad attenersi con tale zelo al dettato normativo, da impedirne l'utilizzo, con il risultato di paralizza-re la nostra attività quotidiana.
E infatti: non è aggrappandosi alla terzietà, o affermando apoditticamente la funzione suprema di tutori dell'ordine giuridico che si possono giustificare tante gratuite perplessità che poi diventano chiusure; tanti attendismi che poi diventano rinunzia all'incarico e critica al sistema. La nostra è un a professione come un'altra; siamo persone come altre soggette all'errore,
chiamate a incombenze normali in situa-zioni spesso anormali.
Caparbiamente vogliamo apparire difensori di dogmi giuridici , come il "numerus clausus" , od altre intoccabili verità tramandate da rispettabile tradizione pandettistica, senza tener conto che è an-che urgente confrontarsi con le esigenze dirompenti di un mondo globalizzato e dimenticando che non siamo chiamati a essere i migliori del nostro tempo, ma, se mai, il nostro tempo nel modo migliore.
Un plauso incondizionato al Consiglio Nazionale del Notariato, che nella sua audace strategia, in molti punti mutuati dai programmi di Federnotai, va deciso in questa direzione di modernità, consapevolmente avvertito della necessità che il passato si supera, inverandosi in nuove sintesi creative, la cui essenza si esprime nel breve dinamico motto: "sapere aude".
Carlo Fragomeni Notaio in Frosinone
TARIFFA NOTARILE VIGENTE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL NOTAIO
Il tema del compenso del notaio e delle competenze del Consiglio nazionale del notariato in materia, quale “ordine professionale della categoria”, ai sensi dell’art. 1, l. 3 agosto 1949, n. 577, come sostituito art. 15, l. 27 giugno 1991, n. 220, è al centro di un vivo dibattito nella nostra categoria. Queste brevi note sono dirette ad illustrare le problematiche di ordine tecnico – giuridico, che sono sottese alle scelte compiute in questi giorni dal massimo organo di categoria, anche sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione Tariffa.
1. La rilevanza dell’accordo delle parti ai fini della determinazione del compenso del professionista
Il compenso del notaio, come quello di ogni altro professionista, è regolato dall’art. 2233, primo comma, c. c., che è norma primaria. Ora, non vi è dubbio che, secondo una tesi consolidata nella giurisprudenza nazionale, la fissazione del compenso è demandata al giudice solo quando non operano i limiti fissati da una norma di rango primario o secondario . Ma ciò avviene solo se non vi è stata libera determinazione tra le parti .
E l’ambito di operatività di tale accordo non è neppure limitato, secondo la giurisprudenza
di legittimità, dalla disposizione di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c. .
Né va taciuto che, secondo la giurisprudenza comunitaria, i limiti tariffari minimi per le professioni legali sono compatibili con il diritto dei trattati solo a condizione, tra l’altro, che il giudice possa derogarvi . Occorrerebbe domandarsi allora se la nostra norma nazionale non debba essere interpretata alla luce di tale orientamento, con la conseguenza di ridimensionare notevolmente la rilevanza dei limiti tariffari dei professionisti, subordinandoli, piuttosto che anteponendoli, al potere del giudice.
Nel nostro sistema codicistico, in ogni caso, l’accordo delle parti ha un valore assorbente rispetto alle altre regole di cui all’art. 2233, c.c., tanto è vero che la giurisprudenza prevalentemente afferma che i limiti tariffari sono rilevanti solo nell’ambito della disciplina del gruppo professionale di appartenenza, ma non anche ai fini della regolazione tra professionista e cliente . In altre parole, secondo l’orientamento prevalente, in presenza di una determinazione consensuale che sfoci in un risultato economico inferiore ai minimi tariffari, la relativa clausola del contratto professionale è valida ed il giudice deve applicarla, fatta salva la responsabilità del professionista nei confronti della categoria di appartenenza.
Anche in dottrina, del resto, si dubita fortemente dell’idoneità di una fonte secondaria a derogare alla previsione di cui all’art. 2233, c.c. .
Ed in coerenza con questo quadro sembra collocarsi l’unica norma primaria dettata in materia nell’ordinamento notarile, l’art. 80, l. 16 febbraio 1913, n. 89, il quale riconosce alla parte di ripetere l’indebito solo in caso di esazione di onorari in misura eccedente le previsioni tariffarie. Evidentemente, la prestazione del compenso è senza causa per l’eccedenza, in quanto la clausola del contratto d’opera professionale è nulla ed è sostituita di diritto.
Nell’ordinamento notarile vigente, inoltre, a differenza di quello forense (cfr. art. 24, l. 13 giugno 1942, n. 794 e successive disposizioni), manca con riferimento ai minimi tariffari un’espressa previsione di inderogabilità a livello legislativo nei rapporti tra notaio e cliente, mentre è ovviamente fuori discussione, come emerge dall’art. 147, l. 89/1913, l’inderogabilità delle tariffe ai fini della disciplina del gruppo. L’art. 74, l. 89/1913, sancisce, infatti, al secondo comma, che gli onorari, i diritti e le spese spettanti al notaio sono determinati dalla tariffa, ma non che questa prevale su un diverso accordo delle parti, così caducando le relative clausole del contratto d’opera professionale. E nulla aggiunge in merito la disposizione di cui all’articolo unico, l. 5 marzo 1973, n. 41, la quale demanda al Ministro della Giustizia l’approvazione della tariffa senza alcuna altra specificazione.
L’art. 34 della vigente tariffa notarile, approvata con D.M. 27 novembre 2001, poi, ben lungi dall’affermare un’inderogabilità assoluta, riproduce il precetto di cui al già richiamato art. 80, l. not., sancendo che, oltre a quanto previsto dalla tariffa, null’altro è dovuto al notaio ed ogni convenzione contraria è nulla per le prestazioni connesse all’esercizio della funzione pubblica. Dunque, l’ambito di operatività dell’accordo tra le parti ed il notaio è limitato, ma solo oltre il massimo. Per le prestazioni non strettamente connesse alla funzione – si veda il combinato disposto del secondo e terzo comma del citato art. 34 - , l’accordo delle parti incontra, invece, limiti meno stringenti, non essendovi nella tariffa notarile l’espressa previsione di massimi predeterminati.
2. I criteri ex art. 30, tariffa notarile
In questo contesto normativo, nel quale appare centrale il primo criterio fissato dall’art. 2233, c.c., e, quindi l’accordo delle parti, si colloca il problema fondamentale del quale si è discusso in questi giorni nella categoria notarile, che è quello di definire la rilevanza dei criteri di massima, formulati dai consigli notarili distrettuali, ai sensi dell’art. 30 della vigente tariffa notarile.
Secondo il tenore letterale della citata disposizione regolamentare, tali criteri si caratterizzano per un qualche grado di genericità, tale da accettare deroghe o eccezioni. E’ questo il senso generalmente accolto per l’espressione “criteri di massima” anche nel linguaggio comune. Opportunamente, dunque, la dottrina sottolinea la mancanza di imperatività dei criteri in discorso .
I criteri applicativi devono, pertanto, avere un contenuto elastico e non puntuale e determinato, come si richiede, invece, alla norma giuridica. Essi sono finalizzati soltanto a dettare un indirizzo applicativo per il notaio, come per il giudice, ai fini della determinazione e del compenso di cui all’art. 2233, primo comma c.c., e per lo stesso consiglio notarile distrettuale, quando è chiamato a rendere all’autorità giudiziaria i pareri richiesti dalla disposizione da ultimo citata o dall’art. 636, c.p.c. A mente dell’articolo 30, terzo comma, della tariffa notarile, infatti, i criteri sono formulati nel rispetto del limite massimo previsto dal secondo comma dello stesso articolo, “anche ai fini del parere previsto dalla legge”.
L’articolo 636, c.p.c., il quale precisa che il parere dell’organo dell’ordine professionale di appartenenza non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni dovute al professionista è determinato in base a tariffe obbligatorie, ci aiuta allora a comprendere ancor meglio la portata dei criteri applicativi di cui si tratta, se letto in correlazione all’articolo 30 della tariffa, che espressamente, come si è detto, rinvia alla legge. I criteri in discorso non hanno evidentemente carattere di imperatività, perché, altrimenti, il parere, in previsione del quale essi sono (anche) formulati, non sarebbe più necessario ai fini dell’applicazione di questa disposizione del codice di rito. Dunque, i criteri di massima non valgono a predeterminare in misura fissa ed invariabile il compenso del notaio per la prestazione ipotizzata, perché la loro adozione da parte del consiglio non esclude la necessità del successivo parere per ogni singola parcella .
Parere, che, poi, è bene rammentarlo, non è vincolante per il giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , come non lo è ai fini della determinazione giudiziale, quando il compenso non è stato convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe .
Vi è, poi, da aggiungere che la determinazione dei criteri è un atto soggettivamente ed oggettivamente
amministrativo, in quanto proviene da un organo al quale è demandata una funzione pubblica a tutela dell’interesse della categoria professionale, dei singoli notai e dell’utenza ed esprime una valutazione tecnica che deve risultare dalla motivazione .
Tali criteri, per loro natura, postulano l’individuazione di ipotesi ricorrenti di prestazioni alle quali riferirne l’applicabilità, mentre dalla prassi dei consigli risulta che ci si limita, di solito, ad indicare i moltiplicatori dell’onorario base, per classi di valore di atto, senza procedere a quell’opera di tipizzazione in mancanza della quale la motivazione dell’atto amministrativo in questione risulterà carente se non del tutto mancante.
In conclusione, anche a voler ammettere che la norma secondaria di cui alla tariffa notarile possa derogare, pure in assenza di un’espressa previsione contenuta in una norma di rango superiore, all’art. 2233, primo comma, c.c., l’adozione da parte del consiglio distrettuale dei criteri di massima di cui all’art. 30, terzo comma, tariffa notarile, non avendo carattere di imperatività, non esclude comunque la possibilità di determinare concordemente il compenso spettante al notaio, ovviamente entro il limite massimo di cui al secondo comma dello stesso articolo della tariffa.
Del resto, non risulta che sia mai stato adottato dai consigli notarili distrettuali alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 80, l. not., con riferimento al caso di un notaio che abbia percepito una somma superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio di massima determinato dal competente consiglio distrettuale, purchè tale somma non abbia superato il limite di cui al già citato secondo comma.
3. I limiti alla compatibilità delle tariffe forensi e notarili nazionali con il diritto comunitario.
Ed è doveroso avvertire a questo punto che il potere demandato ai consigli notarili distrettuali di concorrere a determinare il compenso dovuto al notaio, dettando criteri di massima, laddove sfociasse in regole imperative, si porrebbe chiaramente in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale le tariffe forensi, anche stragiudiziali, sono compatibili con i principi di cui agli articoli 81 e 10, Trattato CE, solo nella misura in cui promanano da atti governativi .
Né può invocarsi, in contrario, la circostanza che, essendo il notaio titolare di una funzione pubblica da esercitarsi solo in ambito nazionale, non sarebbe per tale professionista violato il principio della libertà di stabilimento, di cui all’art. 49, Trattato CE.
Tale circostanza, infatti, consente per il notaio di superare il conflitto della normativa tariffaria nazionale italiana con il principio della libertà di prestazione di servizio in ambito comunitario, di cui all’art. 49, Trattato CE, ma non anche il conflitto con i già citati articoli 10 e 81, Trattato CE, che sussiste comunque, quando la
determinazione della tariffa obbligatoriamente applicabile è fatta da un organo dell’ordine professionale e non con atto del potere statale .
4. Le regole deontologiche in materia tariffaria.
Le conclusioni accolte in merito alla liceità di un accordo tra notaio e cliente, entro il limite massimo di cui all’art. 30, secondo comma, tariffa notarile, accordo finalizzato alla percezione di un onorario superiore a quello risultante dai criteri di massima elaborati dal competente consiglio sono, del resto, avvalorate dalla norma di cui all’art. 17 del codice deontologico, il quale, in coerenza con l’art. 147, l. not., testualmente sanziona solo il comportamento del notaio che abbia concordato un compenso inferiore a quello stabilito dalla tariffa, secondo i criteri applicativi dettati dai consigli notarili, mentre nulla dispone per il caso che il notaio abbia richiesto un compenso superiore.
Resta allora da domandarsi quale sia la ratio della norma deontologica, anche alla luce del significato qui attribuito all’espressione “criteri di massima”, non trascurando, peraltro, in questa sede di rilevare il disagio che la stessa norma solleva alla luce della giurisprudenza comunitaria già richiamata e di una recente iniziativa dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questa Autorità ha aperto, infatti, un’istruttoria con riferimento al tariffario vincolante adottato da un organo locale dell’Ordine dei medici veterinari ed al suo codice deontologico su denuncia di un iscritto . Non sfugge certamente che l’istruttoria non riguarda la professione forense e che, forse, nel caso di specie, non si ravvisano beni di rango costituzionale direttamente tutelati dall’ordine professionale interessato. Ma l’Autorità garante, nel suo provvedimento, non tiene conto di tali possibili qualificazioni, incentrando, invece, la motivazione sul solo contrasto con i già richiamati articoli 10 e 81, Trattato CE, e riservandosi anche, con riferimento alla pubblicità come regolata dalla legge per la professione dei medici veterinari, di disapplicare il diritto nazionale, se ed in quanto contrastante con i principi comunitari.
Bisogna allora domandarsi, per l’ordinamento notarile, se non siano maturi i tempi per una revisione dell’attuale sistema tariffario, che demandi interamente all’autorità governativa la fissazione dei limiti tariffari.
In questo senso, infatti, opportunamente si è orientato il Consiglio Nazionale del Notariato, come risulta dalla bozza di nuova tariffa di recente adottata e da proporre all’approvazione ministeriale, ai sensi dell’articolo unico, l. 41/1973.
Ma torniamo alle norme vigenti.
La previsione di una inderogabilità in diminuzione dei compensi determinati, sulla base
dei criteri di massima approvati dai consigli distrettuali competenti di cui al codice deontologico, si giustifica in considerazione dell’elevato standard di qualità richiesto per l’esercizio della professione notarile e della necessità di garantire, attraverso un congruo compenso, la copertura delle spese, oltre che la giusta remunerazione, ai sensi dell’art. 36, Cost., ricollegabili allo svolgimento dell’attività notarile.
La ricorrente richiesta di compensi inferiori, d’altro canto, è sintomatica di comportamenti professionali non riconducibili allo standard di elevata qualità di cui si è detto, in presenza anche di rilevanti asimmetrie informative da parte della clientela, la quale non deve mai essere indotta a fare affidamento su prestazioni potenzialmente scadenti. Il ricorso ai criteri di massima in discorso al fine di determinare i livelli minimi dell’onorario si spiega e si giustifica, allora, proprio in questo quadro ricostruttivo, fermo restante che la loro concreta utilizzabilità non potrà che dipendere dal grado di analiticità con il quale sono stati motivatamente formulati dai competenti consigli distrettuali.
In conclusione, nell’ordinamento notarile vi è libertà di accordo tra il notaio e il cliente nel rispetto dei limiti minimi e massimi corrispondenti all’applicazione della tariffa vigente, tenuto conto anche, ai fini della determinazione dei limiti minimi, dei criteri di massima adottati dai consigli notarili distrettuali.
5. Le competenze del Consiglio Nazionale del Notariato
L’iniziativa assunta dal nostro Consiglio Nazionale di formulare e rendere pubbliche alcune tabelle, esplicative delle regole contenute nella tariffa vigente, tenendo conto anche dei criteri di massima comunemente elaborati dai consigli distrettuali, secondo quanto è risultato sulla base di una recente rilevazione compiuta dallo stesso Consiglio, è legittima e doverosa.
Si tratta di un atto finalizzato a dare trasparenza ad un sistema che appare oggettivamente difficilmente comprensibile all’utente medio, al cosiddetto “consumatore”, il quale risulta essere oggi il soggetto socio – politico che nutre nei confronti del notariato le maggiori aspettative in termini di tutela nel compimento dei negozi giuridici e di certezza dei propri diritti. Anzi, in un momento in cui le maggiori associazioni imprenditoriali apertamente pongono in discussione il nostro ruolo, trascurare la comunicazione rivolta alla categoria di utenti, per prima indicata, sarebbe un errore irreparabile.
Sul piano del diritto positivo è poi appena il caso di avvertire che la trasparenza, ai sensi dell’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall’art. 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, è un canone riferibile a tutta l’attività
amministrativa, alle funzioni ed ai servizi pubblici e, pertanto, anche ad un soggetto privato titolare di tali funzioni, quale è il notaio, oltre che agli organi di categoria.
La posizione del Consiglio nazionale del notariato, quale “ordine professionale” della categoria, e, quindi, quale suo massimo organo esponenziale, definita sul piano normativo dall’art. 1, l. 577, 1949, come modificato dall’art. 15, l. 220/1991, implica che le indicazioni promananti da tale organo, se pur, come è ovvio, non vincolanti per i Consigli distrettuali , in materia tariffaria, come in ogni altra materia pertinente all’interesse della categoria, comportano per gli stessi consigli la necessità di una valutazione ponderata, che deve sfociare nell’adozione di delibere adeguatamente motivate.
Il nostro Consiglio nazionale, in altre parole, nella sua recente delibera in materia di tariffa, non ha certamente fissato in via diretta i criteri applicativi ex art. 30 tariffa notarile, ma ha esercitato un potere di indirizzo che non implica una superiorità gerarchica, ma comporta più di una semplice esortazione o moral suasion, avendo l’esercizio di tale potere, nei termini appena indicati, una indubbia rilevanza giuridica per i consigli.
Quanto alla pubblicazione delle tabelle sul sito ufficiale del notariato, tale iniziativa, oltre che nelle disposizioni, già richiamate, dalle leggi istitutiva, e della legge 241/1990, trova il suo indubbio fondamento in un principio di buon andamento dalla funzione pubblica notarile, ex art. 97, Cost., alla tutela del quale è certamente chiamato a concorrere, con la sua posizione di ente pubblico esponenziale della categoria, lo stesso Consiglio nazionale del notariato.
Né può tacersi, rinviando per gli approfondimenti di questo argomento alla sede propria, che, a fini di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa, al Consiglio nazionale del notariato competono le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, anche telematica, di cui all’art. 1, l. 7 giugno 2000, n. 150.
Tali attività riguardano, tra l’altro:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
FederNotizie Luglio 2006
145
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle
amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Giuseppe Celeste notaio in Latina
APPUNTI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Sono stato “pregato” (a Milano), “precettato” (al mio paese), di scrivere un qualcosa di schematico e sintetico
sulla normativa antiriciclaggio. Sinteticamente invio i miei schemi (che poi sarebbero i protocolli del mio
ufficio).
Sono stato particolarmente sconcertato da questa disciplina, ma ormai l’ho assorbita abbastanza bene e non
mi desta molto sconcerto applicativo, purché si interpreti nell’unico modo che ha un significato notarile: la
prestazione del notaio è di rendere in un documento la volontà delle parti già formata prima e fuori del suo
ufficio.
Egli, quando stipula un atto di compravendita, non partecipa nel progettare l’operazione di vendita, non
interviene nelle trattative, non ha avuto incarico dal compratore di trovargli tre o quattro immobili in cui
investire qualche migliaia di euro; egli deve trasfondere in un documento pubblico l’accordo che le parti
hanno già concluso. E che la prestazione sia quella è provato dal fatto che se l’atto non è ricevuto,
pochissimi hanno la sensibilità di chiedere “quanto devo”? perché il notaio non ha fatto quello che deve fare:
rogare.
A dire il vero già all’inizio di maggio avevo proposto quest’idea in RUN, ma ne avevo avuto qualche
obiezione che mi aveva fatto ricredere sulla sua bontà (sto cominciando ad invecchiare e quindi a
farneticare?).
Poi il Consiglio notarile di Milano – senza che io abbia influito in alcun modo diretto sui relatori, anche solo
parlandoci preventivamente – nell’ultima riunione di studio ha “lanciato” uno studio sulle “PRIME
INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO” in cui sostanzialmente riprendeva quelle
tesi.
E così io, che l’avevo detto, che avevo omesso di registrare tutti gli atti per i quali avevo la prova che
l’incarico mi fosse stato conferito prima del 22 aprile (nel senso che i documenti mi erano stati consegnati
prima di quella data), ho fatto marcia indietro, ho registrato tutti gli atti fatti dal 22 aprile in poi e sto
registrando gli atti indicando come data di conferimento incarico quella della stipula e quindi identificando in
tale data (il che per lo più avviene).
Ciò premesso, vediamo come agire praticamente, tenendo sott’occhi il suddetto studio.
CHI SI IDENTIFICA:
Si identifica il cliente (persona fisica o giuridica) inteso sia come colui che partecipa all’atto sia come il
destinatario della prestazione professionale, colui nella cui sfera patrimoniale si verifica la trasmissione,
movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o altre utilità
Non si identificano gli intermediari professionali che consegnano documenti per conto di clienti (agenti
immobiliari, commercialisti, avvocati, geometri …).
|
Rappresentanza volontaria |
Procuratore Rappresentato |
Il procuratore con identificazione diretta Il rappresentato con identificazione indiretta |
|
Rappresentanza organica |
Legale rappresentante Società, Ente, Trust e strutture analoghe |
Il legale rappresentante con identificazione diretta La persona giuridica con identificazione indiretta |
|
Presidente dell’assemblea in verbale di assemblea straordinaria o ordinaria |
NO |
|
|
Depositante di atto estero |
NO |
|
|
Professionista o intermediario che consegna i documenti |
NO |
|
|
Mutuo |
È dubbio se si identifica anche la Banca |
|
IN QUALE MOMENTO SI IDENTIFICA:
Nel momento in cui inizia la prestazione professionale; poiché la prestazione professionale normale del
notaio è la stipula dell’atto pubblico, l’identificazione va fatta al momento dell’atto e quindi per tutti gli atti
stipulati dal 22 aprile.
Se però si ritiene che sia rilevante la data dell’incarico, non vanno registrati gli atti il cui incarico sia stato
conferito prima del 22 aprile (visure ipotecarie e catastali fatte prima, minuta della banca avuta prima,
relazione preliminare inviata prima)
|
|
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE |
|
|
Atto stipulato dopo il 22 aprile |
SI |
|
|
Incarico conferito prima del 22 aprile |
SI, se l’atto è stipulato dopo |
|
|
Esame della posizione giuridica (cosa succede se si vende il bene, quali agevolazioni competono, quali documenti sono necessari …) |
NO |
|
|
Richiesta di preventivo |
NO |
|
|
Dichiarazione di nomina nel contratto a favore del terzo |
Si identifica anche il terzo, quando questi accetta la nomina |
|
|
Stipula di preliminare e definitivo |
Sono due operazioni distinte per le quali gli obblighi devono essere assolti autonomamente |
|
|
Contratto preliminare non registrato |
SI – è sufficiente che il notaio partecipi all’operazione per far scattare l’obbligo di identificazione |
|
|
Redazione di scrittura privata |
SI – Il notaio deve identificare anche se redige una scrittura privata non autenticata (si pensi alla dichiarazione con cui le parti riconoscono la dissimulazione) |
|
IN QUALI CASI DI IDENTIFICA:
Pochi dubbi permangono sulla tipologia degli atti soggetti alla normativa antiriciclaggio.
|
|
Superiore a 12.500,00 euro |
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili |
| ||||||||||||||
|
Cessione |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Cessione con obbligo di assistenza |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Cessione di alloggio Aler |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Cessione gratuita |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Compravendita immobiliare |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Conferimento di immobili |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Contratti preliminari e opzioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Donazione |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Permuta |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
|
Superiore a 12.500,00 euro |
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche |
| ||||||||||||||
|
Donazione di azienda |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Donazione di quote sociali |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Cessione di: |
Aerei |
SI |
|
| |||||||||||||
|
|
Superiore a 12.500,00 euro |
Qualsiasi altra operazione immobiliare |
| ||||||||||||||
|
Divisioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Locazioni immobiliari |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Preliminari immobiliari |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
|
Superiore a 12.500,00 euro |
Atti connessi alla gestione di altri beni |
| ||||||||||||||
|
Affitti di aziende |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Preliminari non immobiliari |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
|
Superiore a 12.500,00 euro |
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria | |||||||||||||||
|
Accettazione proposta di mutuo unilaterale |
SI |
| |||||||||||||||
|
Apertura di crediti |
SI |
| |||||||||||||||
|
Cancellazione citazione |
NO |
| |||||||||||||||
|
Cancellazione di ipoteche |
NO |
| |||||||||||||||
|
Cessioni di crediti in operazioni di garanzie |
SI |
| |||||||||||||||
|
Concessione di garanzie (ipoteche, pegni, privilegi, fidejussioni) per operazioni di mutui e finanziamenti |
SI |
| |||||||||||||||
|
Erogazione e quietanza |
SI |
| |||||||||||||||
|
Factoring |
SI |
| |||||||||||||||
|
Fideiussioni |
SI |
| |||||||||||||||
|
Finanziamenti |
SI |
| |||||||||||||||
|
Frazionamento di mutuo e ipoteca |
NO |
| |||||||||||||||
|
Leasing |
SI |
| |||||||||||||||
|
Mutui fondiari |
SI |
| |||||||||||||||
|
Mutui ipotecari |
SI |
| |||||||||||||||
|
Quietanze di mutuo |
SI |
| |||||||||||||||
|
Riduzione somme |
NO |
| |||||||||||||||
|
Rinegoziazione mutuo fondiario |
NO |
| |||||||||||||||
|
Svincolo di beni |
NO |
| |||||||||||||||
|
|
QUALUNQUE IMPORTO |
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe |
| ||||||||||||||
|
Associazione temporanea di impresa |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Contratti preliminari e opzioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Costituzione associazioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Costituzione di ente non profit |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Costituzione di società |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Costituzione di Trust |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Scioglimento con liquidazione |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Scioglimento senza liquidazione |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
|
QUALUNQUE IMPORTO |
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe |
| ||||||||||||||
|
Atti modificativi di società di persone |
In relazione al contenuto dell’atto |
|
| ||||||||||||||
|
Cessione di quote società di persone |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Conferimenti in società |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Delibera di aumento di capitale con contestuale sottoscrizione documentata nel verbale |
SI per i conferimenti |
|
| ||||||||||||||
|
Fusioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Modifica patti sociali |
Probabilmente NO |
|
| ||||||||||||||
|
Modifiche soggettive della composizione sociale (recesso, esclusione, ingresso di nuovo socio) |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Scissioni |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Trasformazione di società |
SI |
|
| ||||||||||||||
|
Verbale assemblea straordinaria |
Probabilmente NO |
|
| ||||||||||||||
|
Acquiescenza a testamento |
NO |
| |||||||||||||||
|
Atti dichiarativi di imprese familiari |
NO |
| |||||||||||||||
|
Atto di asservimento per edificazione |
NO |
| |||||||||||||||
|
Atto di conferma |
NO |
| |||||||||||||||
|
Atto notorio |
NO |
| |||||||||||||||
|
Cessazione impresa familiare |
NO |
| |||||||||||||||
|
Copie |
NO |
| |||||||||||||||
|
Deposito regolamento di condominio |
NO |
| |||||||||||||||
|
Dichiarazioni amministrative |
NO |
| |||||||||||||||
|
Dichiarazioni di successione |
NO |
| |||||||||||||||
|
Esecuzioni immobiliari delegate |
SI |
| |||||||||||||||
|
Estratti |
NO |
| |||||||||||||||
|
Integrazione legittima |
NO |
| |||||||||||||||
|
Istanza intestazione veicoli all’estero |
NO |
| |||||||||||||||
|
Procure |
NO |
| |||||||||||||||
|
Protesti |
NO |
| |||||||||||||||
|
Pubblicazione di testamento |
NO |
| |||||||||||||||
|
Quietanza pagamento assegno |
NO |
| |||||||||||||||
|
Risoluzione cessione di azienda |
SI |
| |||||||||||||||
|
Risoluzione consensuale donazione |
SI |
| |||||||||||||||
|
Separazione di beni |
NO |
| |||||||||||||||
|
Testamento |
NO |
| |||||||||||||||
|
Vendita autoveicoli di importo superiore a euro 12.500,00 |
SI |
| |||||||||||||||
|
Vidimazioni |
NO |
| |||||||||||||||
COME SI IDENTIFICA
Per chi ritiene che l’identificazione vada fatta al momento dell’atto, vi sono poche perplessità. Identificazione, stipula, registrazione nell’archivio. L’identificazione è fatta dal notaio o da un suo incaricato al momento dell’atto. Si tratta di identificazione tramite documento di identità per coloro che sono presenti, di identificazione fatta documentalmente per le persone giuridiche e per i mandanti persone fisiche (di questo
il “cliente” da identificare è soltanto il venditore sottoscrittore
non c’è bisogno di documento, perché è stato identificato dal notaio che ha fatto procura il quale certifica di essere certo dell’identità).
Per chi ritiene che l’identificazione vada fatta al momento in cui è dato l’incarico, sorge qualche problema pratico. L’incarico – secondo me – deve essere conferito da tutte le parti: se tutti si presentano contestualmente nell’ufficio, si identificano tutti e in quel momento. Se però si presentano in tempi successivi vi è conferimento dell’incarico, ma a formazione progressiva: oggi mi porta le carte il venditore, domani uno dei due compratori, dopodomani l’altro compratore. Ognuno deve essere identificato nel momento in cui si presenta, ma l’incarico si può dire conferito solo quando interviene l’identificazione dell’ultimo comparente (cosa che a me capita regolarmente al momento dell’atto). Da quel momento scatta l’obbligo di inserimento nell’archivio. E se il primo si è presentato tre mesi fa e l’ultimo oggi? Scatta per tutti da oggi. D’altra parte, in caso di indagine, devo dire quali operazioni immobiliari ha fatto TIZIO: cioè cosa ha comprato e cosa ha venduto. Interessa forse anche ciò che ha pensato di comprare o di vendere? Come vedete schematico e conciso.
Giovanni Santarcangelo notaio in Cinisello Balsamo
DAL TRIBUNALE DI MILANO
Questa sentenza ci sembra estremamente interessante, anche perché apparentemente molto severa nei confronti del notaio; necessita comunque di una brevissima premessa. Non conosciamo l’atto che ne costituisce il presupposto; dal testo si comprende trattarsi di un negozio esecutivo di accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione e che il corrispettivo del trasferimento immobiliare ivi contenuto non veniva confermato nell’atto notarile. Tuttavia dalla lettura dello stesso atto e dei suoi allegati non risultava comprensibile il corrispettivo effettivamente e successivamente concordato tra i coniugi. La difesa del notaio era basata sulla considerazione che si trattava di “una autentica apposta a scrittura privata”. Né può essere tralasciato che i trascorsi disciplinari del notaio configurano un quadro di disordine e incuria. Malgrado quanto sin qui esposto, nella redazione è stata espressa qualche perplessità sulla sentenza, soprattutto in considerazione del richiamo fatto nella stessa all’art.47 L.N. ultimo comma, che è riferibile solo agli atti pubblici. Si è anche osservato che è difficile ipotizzare che il Conservatore, in sede ispettiva, possa entrare nel merito dell’atto fino a presumere, in assenza di qualunque rilievo delle parti, che il notaio non abbia provveduto alla funzione di adeguamento. Ai lettori non resta che farsi un autonomo giudizio dal testo della sentenza.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale di Milano, composto dai signori dottori:
Dario Purcaro presidente;
Roberto Pertile giudice
Maria Teresa Brena giudice relatore;
Udita la relazione orale del giudice sopra indicato,
sentite le parti, esaminati gli atti tutti;
sciogliendo la riserva adottata all’udienza del 26
gennaio 2006 con riferimento al procedimento
disciplinare iscritto al n° 48/05 RG Notai tribunale
e RG.n.60/05 notai P.M.
pronuncia la seguente s e n t e n z a sulla
richiesta svolta dal PUBBLICO MINISTERO, in
persona di
contro
XXX, notaio, in Milano presente personalmente
con l’avv.to YYY
e
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, litisconsorte
necessario contumace;
F a t t o
In data 15.03.2005. veniva compiuta un’ispezione, ai sensi degli art. 128 L.N. e 252 e seguenti del relativo regolamento, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività notarile del notaio XXX in Milano All’esito di tale ispezione, con istanza del 24.10.2005 il Pubblico Ministero formulava la contestazione:
A) 1) una contravvenzione ai sensi degli articoli 47 e 138 L.N.;
2) l’altra agli artt. 61 e 137 L.N. per non avere nell’atto di repertorio n…………del…………svolto in modo corretto la funzione di “adeguamento” all’intento negoziale delle parti, poiché non è stata indicata la scelta negoziale delle parti nell’ambito delle possibilità loro concesse, bensì solo una dizione generica di “adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale”; risultando tale volontà dalla scrittura 17.10.2003 che non viene neppure menzionata nell’atto dal quale non si evince se ne costituisca allegato e
che contiene un prezzo ai fini fiscali diverso da quello contenuto nell’atto,
B) n. 12 contravvenzioni artt.62 e 137 L.N. per avere nelle seguenti annotazioni repertoriali relative agli atti di registrazione di testamento pubblico, omesso l’indicazione del numero di repertorio ultima volontà nn……………. (seguono gli atti)
C) n. 2 contravvenzioni agli artt. 62 e 137 L.N. per avere nel fascicolo del repertorio atti tra vivi, dopo l’annotazione n………del………lasciato tre pagine bianche e dopo l’annotazione n…………del………………lasciato cinque pagine bianche non regolarmente annullate
D) n. 6 contravvenzioni dell’art. 80 LN. per aver percepito nei seguenti atti un onorario maggiore del dovuto (omissis)
Chiedeva pertanto l’applicazione al notaio XXX della pena della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei in relazione al capo A—1 e dell’ammenda di euro 58,65 per le restanti violazioni, anche in considerazione della recidiva disciplinare del notaio che non consentiva di avvalersi della oblazione. All’udienza camerale sono comparsi il Pubblico Ministero nonché il notaio personalmente ed il suo difensore……… avvocato……… già costituito in cancelleria con deposito di memoria difensiva e fascicolo.
All’esito dell’intervento del giudice relatore, il Pubblico Ministero insisteva nelle proprie richieste, il difensore per contro, pur riconoscendo i fatti contestati nella loro materialità rilevava l’infondatezza della contestazione di cui al capo A—1 poiché nel caso di specie non poteva applicarsi l’art. 47 L.N. trattandosi non di atto pubblico ma di scrittura privata autenticata; in via subordinata osservava comunque come nella scrittura privata in oggetto era stata trasfusa correttamente la volontà negoziale manifestata al notaio dalle parti contraenti, chiedeva pertanto l’assoluzione dei notaio perché il fatto non sussiste in relazione al capo A—1) Con riferimento alle restanti contravvenzioni per le quali era stata chiesta dal Pubblico Ministero la pena dell’ammenda osservava il difensore come non ricorresse l’ipotesi della recidiva specifica pertanto ben poteva il notaio ricorrere alla oblazione, di conseguenza chiedeva in applicazione delle attenuanti generiche la sostituzione della pena della sospensione con la sanzione dell’ammenda e ai sensi dell’art. 151 secondo comma L.N. il diritto del notaio di avvalersi dell’oblazione. M o t i v i
Con riferimento alla prima e più grave contestazione formulata dal Pubblico Ministero, la difesa del notaio XXX afferma che neppure in via meramente ipotetica possa configurarsi a carico del notaio la violazione degli artt. 47 e 138 L.N.
“...per non avere nell’atto di repertorio n…………del……….svolto in modo corretto la funzione di “adeguamento” all’intento negoziale delle parti....” poiché la disposizione normativa in oggetto è applicabile ai soli atti pubblici e non alla scrittura privata con firme autenticate. Nel caso di specie infatti si rileva come il notaio si è limitato ad autenticare in data…………………… una scrittura privata di cessione di quota di proprietà immobiliare fra coniugi
consensualmente separati.
Tale assunto difensivo non può trovare accoglimento, poiché contraddetto dalle modalità concrete di svolgimento dei fatti che integrano appieno la fattispecie di cui all’art. 47 L.N. al di là della qualificazione meramente formale di scrittura privata anziché di atto pubblico data all’atto di cessione.
Per stessa ammissione del notaio XXX vedi memoria inviata al Conservatore dell’archivio notarile, lo stesso non si è limitato ad autenticare una scrittura privata già predisposta dalle parti, bensì ha ricevuto le parti che si sono a lui rivolte per dare attuazione agli aspetti patrimoniali della separazione. L’atto di cessione dunque gli è stato richiesto ed è stato dallo stesso personalmente redatto come dall’incolpato riconosciuto. Trattandosi quindi di un atto costruito concettualmente e materialmente dal pubblico ufficiale, per descrivere quanto da egli stesso compiuto o materialmente percepito, trattandosi cioè di un atto pubblico, spettava al notaio di indagare compiutamente la volontà delle parti come prescritto dall’art. 47 L.N. La ricostruzione “in diritto” della difesa del notaio trova la sua smentita prima di tutto “in fatto”, fermo restando che parte della Giurisprudenza ritiene comunque che l’ambito della norma incriminatrice (art. 47 L.N.) si debba estendere anche alle scritture private stante la sostanziale equiparazione anche sotto il profilo degli effetti con l’atto pubblico, equiparazione da ultimo prevista dal legislatore con l’art.12 della legge 246/2005.
E allora, si rileva come il “difetto di adeguamento e di corretta e compiuta indagine della volontà delle parti” è stato sufficientemente dimostrato dall’accusa.
Nel testo della scrittura la cessione trova causa nell’adempimento degli obblighi convenuti in sede di separazione omologata come dall’allegato verbale del Presidente del Tribunale redatto il………………………….
Tuttavia — ed il fatto non è contestato dal notaio — risultano acclusi al documento sebbene non regolarmente allegati e nemmeno citati nel contento dell’atto di cessione, due ulteriori scritture intervenute tra i coniugi, redatte rispettivamente in data………………e
parzialmente derogative degli impegni assunti nel citato verbale presidenziale.
In particolare nell’ultima scrittura del……………, le parti convengono espressamente in deroga a quanto precedentemente stabilito, la cessione dal marito alla moglie della quota dell’immobile oggetto in questione a titolo di compravendita e al prezzo di euro…………….
Tenuto conto di quest’ultimo documento, l’atto di cessione redatto dal notaio non appare in linea con la volontà negoziale delle parti, poichè richiama solo le condizioni della separazione, superate da questi successivi accordi non menzionati senza evidenziare gli elementi essenziali della scelta negoziale delle parti (la cessione) a fronte del diverso contenuto degli accordi omologati che prevedevano la vendita a terzi, o la prelazione con conseguente vendita tra coniugi.
Ancora, nell’atto notarile si dichiara che il valore ai fini fiscali della porzione immobiliare è di euro………a fronte del corrispettivo dichiarato nel precedente accordo del………… di euro…………. E’ evidente l’oggettiva incertezza interpretativa che emerge dall’atto così come predisposto e redatto dal notaio XXX non rilevando a tal proposito la dichiarazione successivamente resa dalle parti di conformità alla loro volontà, stante anche l’esigenza di certezza nei confronti dei terzi.
Occorre quindi valutare le conseguenze di tale fatto, avuto riguardo alla gravità dello stesso e alla personalità dell’incolpato, al quale risulta inflitta dal Consiglio Notarile in data ……………………e applicata in data …………….la pena dell’avvertimento nonché con sentenza divenuta irrevocabile in data ………………………la pena dell’ammenda al fine stabilire la pena disciplinare da irrogare.
A tal proposito si ritiene che, trattandosi di soggetto pluri—recidivo, tenuto conto del carattere dell’illecito oggi contestato integrante un rilievo non di tipo formale ma sostanziale non si
possano applicare le circostanze attenuanti disciplinari di cui all’art. 144 L.N. e quindi debba essere comminata la sanzione della sospensione seppure contenuta nel minimo edittale di mesi sei come chiesto dal Pubblico Ministero. Quanto alle restanti contravvenzioni, non può essere accolta l’istanza di oblazione perché contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai l’art. 151 secondo comma L.N. nel prevedere l’estinzione a mezzo di oblazione delle contravvenzioni, punibili con la sola ammenda, fissa come condizione che l’incolpato non sia recidivo, fa riferimento ad ogni tipo di recidiva e pertanto non soltanto a quella derivante da pregressa violazione della stessa disposizione di legge o dal regolamento notarile, ma anche a quella generica, derivante dalla violazione di altra norma contenuta in tali fonti (Cass. sez. 3 n. 358/20.01.l994.), il notaio ………………va pertanto condannato all’ammenda nella misura di euro 58,65.
P.Q.M. definitivamente pronunciando in camera di consiglio nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, il Tribunale così provvede:
1) dichiara il notaio XXX disciplinarmente responsabile ai sensi degli art. 47, 6l, 62 n.2., 80, 137 e 138 legge notarile, dei fatti contestati;
2) condanna pertanto il suddetto notaio alla sospensione dall’esercizio delle funzioni per la durata di mesi sei in relazione alla contravvenzione di cui al capo A-1) di incolpazione e alla sanzione dell’ammenda in misura di euro 58,65 per le restanti violazioni di cui alle lett. A-2), B) ,C) e D) del capo di incolpazione.
Così deciso in Milano, 26.0l.2006 - 4.4 .2006. / Il giudice relatore Il Presidente
Società & Co
INTRODUZIONE AGLI ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E CONTABILI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
1.
Premessa storico evolutiva
Come è noto, la disciplina giuridica del bilancio d’esercizio è il frutto di una lunga evoluzione normativa. Si parte dal Codice di Commercio del 1882 che , relativamente al contenuto dei bilanci , cioè allo schema redazionale e ai criteri di valutazione , si limitò - al § 6 Del bilancio , art. 176 , 181 e 182- a prescrivere l’essenziale , vale a dire: “ il capitale sociale realmente esistente “ e “ la somma dei versamenti effettuati e quelli in ritardo” ; il principio generalissimo di “ dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte “; un comando generale secondo cui “ non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato” ; ed infine l’obbligo di accantonare annualmente un ventesimo dell’utile “ per formare il fondo di riserva sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale”.
Si volle cioè allora dichiaratamente evitare di dare prescrizioni più precise e si preferì rimettersi al giudizio di amministratori e sindaci nonché a previsioni espresse dello statuto che doveva fissare
“ le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti “ ( art 89, n.6 ). La scelta di dettare principi generalissimi e , salvo questi , di demandare la materia alle decisioni iniziali dei soci, all’apprezzamento degli amministratori e al controllo dei sindaci fu bollata di “ agnosticismo più completo “ dalla
Relazione al futuro Codice Civile del 1942, ma il giudizio è ingeneroso perché non tiene conto dello stato , a quel tempo , degli studi di economia aziendale relativi ai bilanci ed ignora le motivazioni consapevoli che sorressero tale scelta.
Il Codice del 1942 realizzò comunque un primo salto di qualità, perché disciplinò ( art. 2424 ) il contenuto minimale dello stato patrimoniale ( impropriamente definito bilancio ) e introdusse una serie di regole di valutazione. Con la legge 216/ 1974 di conversione del D.lgs. 95/1974 , denominata successivamente “ miniriforma delle società “ , la normativa sul bilancio è stata completata con l’introduzione della disciplina del contenuto minimale del conto
profitti e perdite ( art. 2425 -bis ) , della relazione degli amministratori ( art. 2429-bis ) e con l’obbligo di presentare allegati ( art. 2424 ).
Il D.Lgs n.127 del 9 aprile 1991 , sostituendo i più importanti articoli del Codice Civile sul bilancio di esercizio , ha sancito poi il recepimento da parte del nostro paese della IV Direttiva Comunitaria ( riferita ai conti annuali ) e della VII Direttiva ( riferita ai bilancio consolidati ). Più di recente, poi profondi mutamenti hanno interessato le norme che disciplinano il bilancio delle società . Tra questi , in primo luogo la riforma del diritto societario ( D. lgs 17 gennaio 2003 , n.6 ) e , a livello comunitario , il regolamento ( CE ) n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che ha imposto alle società quotate l’utilizzo dei principi contabili internazionali a partire dal 2005. Nonché infine , il D.lgs 28 febbraio 2005, n.38 che ha ampliato il novero delle società che per obbligo o per scelta debbono o possono redigere il bilancio secondo tali principi . Le norme del codice civile che riguardano il bilancio sono state a lungo interpretate, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza , come norme poste a tutela dei soci giungendo così a legittimare e a teorizzare le “ politiche di bilancio “ . Ma a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso,( cfr. sentenza Trib. Milano del 23 dicembre 1968 ) sono state intese come norme imperative a tutela della pubblica fede vale a dire di interessi generali che trascendono quello dei singoli soci.Tale orientamento resterebbe tuttavia lettera morta se non si dotassero i destinatari di tale tutela degli strumenti tecnici di base per la lettura effettiva del bilancio di esercizio. E’ quello che ci proponiamo di fornire nei paragrafi seguenti.
2 . Significato economico e finanziario del Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio di cui qui ci occuperemo ( tralasciando i bilanci straordinari di fusione , trasformazione, liquidazione , scissione e conferimento che hanno scopi diversi e sono redatti con criteri e valori diversi ) è un documento formale nel quale – ricorrendo ad apposite regole
di rilevazione (contabilizzazione ) di rappresentazione ( esposizione ) e di valutazione dei fatti di gestione( secondo i principi di cui infra ) e dei corrispondenti valori – si descrivono i risultati economico/ finanziari a cui ha condotto la gestione svolta in una dato periodo ( esercizio amministrativo ).
Esso è composto da quattro elementi
fondamentali : il capitale di funzionamento; il reddito di esercizio ; i flussi finanziari ; l’illustrazione /spiegazione degli andamenti . Il capitale di funzionamento ( rappresentato nello Stato Patrimoniale ) è un insieme organico di risorse dato :
a) dagli impieghi o investimenti di risorse , variamente costituite da:
mezzi monetari ( derivanti dal finanziamento dei soci o dalla vendita di merci servizi ) non ancora investiti in fattori produttivi ( tipicamente C/C attivi );
investimenti in fattori produttivi specifici durevoli , ossia in strumenti della produzione ancora utilizzabili ( tipicamente : fabbricati, impianti , macchinari, automezzi , brevetti , etc );
investimenti in fattori specifici non durevoli, ossia beni di consumo immediato non ancora consumati ( merci, materie prime e sussidiarie, prodotti finiti ),
….investimenti in fattori generici che sono sempre non durevoli e che sono in pratica rappresentati dai crediti non ancora trasformati in denaro derivanti dalle vendite di merci e servizi. Il tutto è sinteticamente denominato “ Attività ”.
b) dalle fonti di finanziamento delle quali ci si avvale per la gestione che corrispondono specularmente ( nel complesso e non per singola voce ) agli impieghi/ investimenti: esse provengono dai soci e dall’autofinanziamento della gestione ( riserve ed utili non distribuiti ) che costituiscono i mezzi propri o capitale di rischio , ad essi si aggiungono il trattamento di fine rapporto di lavoro (che è la somma da riconoscere ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro ) le fonti di terzi esterni all’impresa sotto forma di finanziamenti non onerosi connessi prevalentemente con la fornitura di beni e servizi ( debiti vs. fornitori, debiti tributari, debiti diversi ) nonché di finanziamenti di terzi a titolo oneroso (prestiti bancari, mutui passivi, prestiti obbligazionari ).
Il tutto è sinteticamente denominato “Passività e Patrimonio Netto “.
Tale sistema rappresenta il livello delle risorse investite ad uno specifico momento temporale
( generalmente la fine dell’esercizio, ma sono sempre più diffuse le situazioni infraperiodo:
trimestrali , semestrali ) ed è retto da due identità che appariranno ora meno misteriose
ATTIVITA’ = PASSIVITA’ + PATRIMONIO
NETTO
PATRIMONIO NETTO = ATTIVITA’ – PASSIVITA’
Il reddito di esercizio, ( rappresentato nel Conto economico ) evidenzia - tramite la contrapposizione analitica di ricavi e costi di competenza ( vedi infra ) vale a dire tra i ricavi relativi alla produzione realizzata e i costi dei fattori consumati per ottenere la produzione medesima - l’incremento ( utile d’esercizio ) o il decremento ( perdita di esercizio ) che i mezzi propri o capitale netto subiscono per effetto della gestione svoltasi in un periodo amministrativo. In altre parole il reddito d’esercizio indica se – e in quale misura – la gestione abbia arricchito o impoverito il capitale netto. Il conto economico rappresenta un valore di flusso vale a dire relativo ad un periodo e costituisce l’elemento di collegamento tra il livello del capitale di funzionamento di inizio periodo e quello di fine periodo.
Va sottolineato - anche se tale osservazione potrebbe far sorgere dubbi circa la veridicità ma il chiarimento dei postulati è sempre foriero di maggiore approssimazione alla verità - che il reddito di esercizio ha , ineliminabilmente , natura ipotetica, convenzionale , astratta. Ipotetica perché dipende dalle ipotesi che si assumono circa la gestione futura. Ad esempio : la determinazione delle quote di ammortamento di un fattore produttivo durevole poggia sull’ipotesi di utilizzo del bene medesimo nel futuro, nonché del suo valore residuo di realizzo alla fine della vita utile. Mutando tale ipotesi muta la quota di consumo da attribuire all’esercizio e quella non consumata da attribuire agli esercizi futuri. Convenzionale perché si basa su convenzioni largamente accettate dagli operatori come ad esempio l’adozione del criterio della costanza del valore economico della moneta che non corrisponde fattualmente alla realtà , ma che - in regime di bassa inflazione - garantisce una migliore uniformità/oggettività delle rilevazioni. Astratta perché per la sua determinazione la gestione dell’azienda - che è unitaria nel tempo -viene suddivisa tra più esercizi corrispondenti ai periodi amministrativi. Si spezzano così i legami tra le operazioni effettuate nei vari esercizi , compiendo cioè qualcosa che non corrisponde alla realtà.
I flussi finanziari ( rappresentati nel Rendiconto finanziario ) sono dati dalle variazioni di quelle attività e passività del capitale di funzionamento che determinano il livello di autonomia finanziaria corrente dell’impresa. Il calcolo dei flussi finanziari è volto ad indicare se- e in quale misura - la gestione di periodo abbia originato o meno risorse monetarie oppure se abbia generato un deficit monetario. Potrebbe infatti accadere che
un’impresa presenti un reddito di esercizio più che soddisfacente , ma evidenzi problemi di liquidità ( per eccesso di investimenti rispetto agli ammortamenti, per aumento immotivato delle scorte , per l’allungamento delle condizioni di pagamento concesse alla clientela o per l’accorciamento delle dilazioni di pagamento praticate ai fornitori ) che ne mettano in pericolo la solvibilità e quindi , in assenza di finanziatori disponibili , la sopravvivenza. L’illustrazione / spiegazione , atta a far comprendere e valutare i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale e al risultato economico conseguito è fornita nella nota integrativa . Il suo contenuto è sostanzialmente definito nell’art. 2427 C.C. con richieste che coprono 18 punti , divenuti poi 27 con il D.Lgs 6 /2003.
Si va dalle informazioni sulle valutazioni e sui principi di redazione del bilancio ( a ), alle quelle sui contenuti e la classificazione delle voci (b), a quelle sulle variazioni nella situazione
patrimoniale e finanziaria ( c ), a quelle sulla gestione finanziaria ( d), a quelle sulle partecipazioni in altre società e altri rapporti societari ( e ), a quelle per ampliare le conoscenze sulla situazione economica (f ), a quelle sui titoli emessi dalla società ( g ), a quelle richieste dalla legge 72/1983 e successive relative alla rivalutazione monetaria dei beni ( h ), a quelle infine di carattere fiscale ( i ).
3. La contabilità come linguaggio
I quattro pilastri fondamentali sopradescritti , vengono redatti secondo il “ linguaggio della contabilità “ che è il linguaggio quantitativo dell’azienda vale a dire il principale mezzo formale per comunicare le informazioni relative agli aspetti economico /finanziari dell’attività aziendale.
La prima difficoltà nell’apprendimento ( almeno dei rudimenti ) di tale linguaggio è data dalla necessità di distinguere tra significato corrente e quello contabile di alcuni termini . In molti prospetti contabili , ad esempio , appare la dicitura “ valore netto” che , nell’interpretazione letterale ,sembrerebbe fare riferimento a ciò che quella cosa realmente vale , laddove nel significato contabile solo in casi specifici il valore fa riferimento a quanto si può ottenere sul mercato, nella maggioranza dei casi invece al costo di acquisizione .
Così come nel caso del linguaggio, alcune delle regole della contabilità sono ben definite mentre altre non lo sono affatto e tra i contabili vi sono diversi pareri sul modo di “ registrare “ un determinato fatto aziendale. Infine , proprio come le lingue si evolvono in corrispondenza alle mutevoli esigenza della società, così anche la contabilità si evolve ( l’imposizione alle società
quotate dell’utilizzo dei principi contabili internazionali a partire dal 2005 , comporta appunto l’adozione di criteri di valutazione diversi da quelli finora in uso nel nostro paese : “ fair value “ vs. costo storico ; valutazione attuariale TFR, limitazioni nella capitalizzazione dei costi dei beni immateriali ).
La principale regola grammaticale / sintattica della contabilità è quella della “ partita doppia”. Si tratta di una tecnica molto più semplice di quanto il nome oscuro possa far supporre. Si parte infatti dal rilevo già sopra illustrato che i beni a disposizione di un’azienda sono definiti “attività” mentre i diritti di terzi su tali attività vengono chiamati “passività” ( vi sono concettualmente due tipi di passività : quelle che rappresentano i diritti dei creditori , cioè di coloro che sono terzi rispetto all’azienda ed il capitale netto vale a dire i diritti dei proprietari dell’azienda ) : poiché su tutte la attività di una azienda qualcuno rivendica dei diritti e poiché il totale di tali diritti non può superare l’ammontare complessivo della attività sulle quali tali diritti possono essere fatti valere , ne deriverà l’identità già sopra illustrata
ATTIVITA’ = PASSIVITA’ + PATRIMONIO NETTO
Ora i sistemi contabili sono impostati in modo che ogni registrazione riguardi i “ due aspetti” di ogni fatto concernente tale registrazione e questi aspetti siano essenzialmente variazioni di attività e variazioni di passività o patrimonio netto. Vale lo schema riportato in calce al presente articolo quale esempio schematico di registrazioni in "partita doppia".
In aggiunta alla sintassi, ci sono poi “ i principi contabili “ che non sono dedotti da assiomi e la cui validità non è verificabile con osservazioni ed esperimenti ma sono “ postulati “ evolutisi nel tempo secondo il processo seguente: si prende in esame un determinato problema di “ rappresentazione economica “ , qualcuno elabora una soluzione considerata buona , se altri ( della professione ) sono d’accordo nel ritenere tale soluzione adeguata, il suo impiego viene gradualmente diffondendosi. L’accettazione generale di un principio o di una regola contabile dipende dalla sua maggior o minor adesione ai tre criteri di : attinenza , obiettività , applicabilità.
Un principio è attinente nella misura in cui si traduce in informazioni significative ed utili per l’utilizzatore effettivo/potenziale ; è oggettivo nella misura in cui l’informazione che da esso promana non sia inficiata da pregiudizio personale : oggettività implica attendibilità ed esattezza nonché verificabilità , vale a dire possibilità di accertare la correttezza dell’informazione ; è applicabile nella misura in cui si può utilizzare in pratica senza eccessiva spesa e complessità.
E’ opportuno sottolineare che i tre criteri possono essere in contrasto tra loro : la soluzione più attinente è probabilmente la meno obiettiva e la meno applicabile.
I principi contabili italiani – dopo lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri che storicamente si occupava della loro statuizione – sono stati , a partire dal 27 Novembre 2001 , assegnati in termini di presidio all’appositamente costituito OIC ( Organismo Italiano di Contabilità ) che ha il compito di : svolgere un ruolo di impulso e collaborazione nei confronti dello IASB ( International Accounting Standard Board ); fornire un supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali;coadiuvare il legislatore nazionale nell’emanazione della normativa “ contabile “. I principi fondamentali del bilancio contenuti nell’articolo 2423 del C.C . riguardano appunto la chiarezza o evidenza o comprensibilità che attiene alle “ regole di rappresentazione” ed il principio di verità e precisione che attiene alle “ regole di valutazione”.Al comma 2 del suddetto articolo 2423, come è noto , si legge che “ Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.” Per poter dare un contenuto al principio di verità occorre però precisare che i valori aziendali, che costituiscono un sistema , sono di tre tipi: valori di scambio, valori stimati , valori congetturati. I valori di scambio sono quelli negoziati con terze economie e pertanto sono determinati oggettivamente. Vedansi : i ricavi di vendita, i costi di acquisto della materie prime, le retribuzioni dei dipendenti, il valore nominale dei crediti , le quantità delle merci in magazzino. I valori stimati sono grandezze della cui misurazione è possibile una verifica solo a posteriori. Vedansi : il valore di realizzo dei crediti, noto solo al momento del loro incasso ; l’importo in valuta nazionale dei crediti / debiti in valuta estera certo solo al momento dell’incasso o del pagamento.
I valori congetturati si riferiscono a grandezze della cui misurazione non è mai possibile ( in via di principio ) una verifica perché sono determinate sulla base di ipotesi in concreto non verificabili . Vendansi : gli ammortamenti la cui misura dipende delle ipotesi di impiego degli impianti, dall’obsolescenza economico - tecnica dei medesimi e dal presunto valore di realizzo a fine vita utile; la ripartizione di costi comuni industriali fra più prodotti al fine di determinare il valore delle rimanenze. I due ultimi tipi di valori sono pertanto ineliminabilmente soggettivi. La preminenza del principio del quadro fedele è ribadita dal comma 4 dell’articolo 2423 che recita: “ se , in casi eccezionali , l’applicazione di uno degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. “ confermando così che il principio di verità è una clausola generale da osservare addirittura non rispettando le regole specifiche dettate per le singole voci di bilancio.
4. La contabilità ed il bilancio di esercizio
La redazione del bilancio di esercizio richiede che si proceda attraverso le fasi seguenti:
• Impostazione di un sistema di scritture ordinato alla rilevazione dei fatti di gestione
• Ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale di funzionamento
• Trasformazione dei valori rilevati contabilmente in valori di bilancio, atti a rappresentare la realtà aziendale. La contabilità costituisce un procedimento di raccolta, analisi , sintesi e rappresentazione , in termini monetari, di informazioni relative ad un sistema aziendale. E’ necessario impostare cioè un piano dei conti in cui debbono avvenire le registrazioni, il che comporta la necessità di : individuare e selezionare i fatti oggetto di rilevazione ( acquisti ,pagamenti ,vendite , riscossioni, etc ); analizzare tali fatti individuandone l’aspetto numerario ( entrata/ uscita di cassa ) e quello economico ( costi e ricavi ); determinare i relativi valori di conto, vale a dire i valori da accogliere nella rilevazione contabile ( secondo i metodi/ principi di cui infra ); identificare i conti da imputare sulla base del piano medesimo ; registrare i fatti. Al termine della registrazione dei fatti di gestione riguardanti un esercizio, è possibile giungere ad una sintesi dei valori di conto definita bilancio di verifica dalla quale si trae una situazione contabile pre-bilancio. Tale situazione è oggetto di rettifiche prima di giungere alla formazione del bilancio perché , mentre i fatti di gestione soggetti alla rilevazione contabile, sono presi in considerazione in base alla manifestazione numeraria documentale, i valori di bilancio vanno esposti in base al criterio di competenza economica e questo si ottiene mediante le scritture di assestamento. La premessa per questa trasformazione è data dall’inventario. I dati di inventario sono indispensabili per inserire nelle scritture di assestamento i valori di origine non contabile ( ammortamenti, rimanenze di magazzino ). La rilevazione delle rimanenze finali non si ottiene dalle scritture contabili ma richiede che si faccia un inventario delle quantità fisiche a magazzino e si attribuiscano poi i valori a gruppi omogenei di rimanenze, tenendo conto anche del fenomeno dell’obsolescenza dei materiali. L’inventario è quindi un processo di ricerca e valutativo del capitale netto di funzionamento. E’ opportuno richiamare ancora una volta
l’ineliminabilità delle componenti soggettive nella determinazione dei valori di bilancio. Il passaggio dalla contabilità al bilancio di esercizio comporta la separazione dei valori che debbono considerarsi consumati da quelli in essere al termine del periodo amministrativo. Valutare le rimanenze significa determinare quanta parte dei costi dei fattori che dovrebbero affluire nel conto economico sono ancora in essere , per concorrere a determinare i redditi degli esercizi successivi, calcolare gli ammortamenti significa stabilire quanta parte dei fattori di uso durevole ( cespiti ) deve considerarsi consumata e quindi affluire nel conto economico. Per determinare infine la sintesi periodica definita bilancio di esercizio si debbono apportare due tipi di rettifiche : di integrazione e di storno. Rettifiche di integrazione per la rilevazione dei costi e dei ricavi che avranno manifestazione numeraria ( incasso / pagamento ) in un periodo successivo, ma che sono di competenza dell’esercizio di cui si vuole determinare reddito e capitale di funzionamento ( Ratei ). Rettifiche di storno per il rinvio a futuri esercizi di costi e di ricavi che sono stati rilevati nel corso del periodo ma che sono di competenza economica dei periodi successivi ( Risconti )
4.Principi di redazione del bilancio e altri principi generali
Esaminiamo infine i principi generali che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio, alcuni dei quali trovano esegesi diretta o indiretta nella legge, mentre altri sono dettati dalla professione contabile.
1. Concetto di azienda funzionante ( Going concern )
Tutte le valutazioni in bilancio sono effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda . Si debbono pertanto usare i criteri di valutazione dettati dalla dottrina per la valutazione del capitale di funzionamento escludendo tutti quelli legati a nozioni diverse di capitale ossia criteri di liquidazione o di valore economico( in vista di acquisizioni o permute ) .
2. Neutralità o imparzialità
E’ un principio elaborato dalla dottrina più avanzata ma non esplicitamente menzionato nella vigente normativa , che ne è tuttavia permeata. E’ l’applicazione del criterio ,già citato, per cui le norme di bilancio sono norme poste a tutela della pubblica fede, vale a dire di un interesse generale che trascende quello dei singoli soci ( Cassazione 13/2/ 1969 n.484 ). Ne derivano le seguenti importanti conseguenze:
• sono incompatibili con tale principio le “ politiche di bilancio “ intese come interventi volti a livellare i risultati di esercizio favorevoli e sfavorevoli, mediante la formazione e la successiva utilizzazione di riserve occulte
• le finalità del bilancio di esercizio non si identificano con la determinazione dell’imponibile fiscale , da definire solo in sede di dichiarazione dei redditi.
• sono da escludere le “ valutazioni prospettiche “ volte a determinare il valore del capitale economico ai fini di acquisti o cessioni dell’impresa.
3 Costo come criterio base per le valutazioni del bilancio di esercizio
Tale scelta fatta dal legislatore con gli articoli 2425 e 2427 anteriori al D.Lgs 127 /1991 e con l’art. 2626 introdotto da tale criterio è basata sulle seguenti motivazioni :
• I fattori produttivi che vengono impiegati nell’impresa rappresentano costi anticipati la cui utilità viene ceduta nel processo di trasformazione economica. Il costo rappresenta pertanto il valore delle qualità funzionali di tali fattori;
• Il criterio del costo è quello che lascia minori possibilità di apprezzamenti soggettivi;
• Il criterio del costo è di applicabilità relativamente facile;
Il costo è solo uno dei metodi di informazione sul valore e poiché il bilancio deve evidenziare valori e non costi, la valutazione che si ancora al costo storico deve essere riesaminata e,se necessario, modificata alla fine di ciascun esercizio. Con la progressiva adozione dei principi contabili internazionali ,il criterio del costo sta per essere superato, in alcune ipotesi, dal principio del fair value ( “prezzo al quale una attività può
essere scambiata o una passività regolata tra due parti informate che agiscono in libertà a condizioni di mercato “ ).
L’adozione del nuovo criterio è stata prevista per le attività e le passività in valuta estera nonché per gli strumenti finanziari e i loro derivati .
4 La preminenza della sostanza sulla forma
Si tratta di un principio che sottolinea come la rilevazione dei fatti di gestione e la loro esposizione in bilancio devono avvenire tenendo conto della loro natura economica sostanziale e non solo della loro forma giuridica, nel caso in cui esistano contrasti tra i due aspetti. Il principio dovrebbe portare: ad iscrivere in bilancio come beni acquisiti i beni ricevuti in leasing; a rilevare le operazioni pronti contro termine come operazioni finanziarie e non come compravendita di titoli; a mantenere i titoli dati a riporto fra i beni del venditore perché questa operazione, in base alla sostanza economica,
costituisce una messa a disposizione di denaro ed il passaggio di proprietà dei titoli avviene esclusivamente per garantire il finanziamento in oggetto
5
La prudenza
Consiste essenzialmente nell’escludere dalla determinazione del reddito di esercizio ( e dal conseguente patrimonio di bilancio ) tutti gli utili che non possono dirsi realizzati, ossia utili sperati ( principio della realizzazione degli utili ) e nell’includere nel bilancio tutte le perdite, anche solo ipotizzate ( asimmetria dei componenti reddituali).
Il principio deve ovviamente essere applicato con ragionevolezza, evitando arbitrarie riduzioni di reddito e patrimonio.
6
La competenza per esercizio
I risultati delle operazioni debbono essere attribuiti all’esercizio al quale le stesse si riferiscono. I ricavi si considerano di competenza dell’esercizio nel quale il processo produttivo è stato completato e si è verificato il passaggio di proprietà dei beni/ servizi prodotti. I costi debbono essere attribuiti ai ricavi che hanno contribuito a generare. La loro imputazione deve essere fatta ricercando la correlazione in termini di causa -effetto o in termini di ripartizione della funzionalità pluriennale dei beni durevoli impiegati nella produzione ( ammortamenti ).
7
La valutazione separata delle voci di bilancio
Gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente. Non è consentita la compensazione tra partite vale a
dire il bilanciamento della mancata svalutazione di voci ( peraltro obbligatoria ) con la mancata rivalutazione di altre voci, realizzando così una compensazione tra importi positivi e negativi.
8
La costanza
Si tratta della continuità di applicazione nel tempo dei principi contabili e dei criteri di valutazione che è una condizione necessaria per rendere comparabili nel tempo i bilanci di una stessa azienda. Se vi sono però speciali e ben motivate ragioni di principio per cui non può essere rispettato, tali ragioni vanno evidenziate nella nota integrativa ove debbono essere indicati gli effetti che , a seguito di tali modifiche , si sono prodotti sul risultato di esercizio e sul capitale di funzionamento
9
La periodicità
La periodicità annuale è minimale. Per le società emittenti azioni quotate in Borsa la Consob ha dapprima introdotto l’obbligo della relazione semestrale e poi trimestrale ( delib. 1/7/1998 ).
Dottor Marcello Acerbi

Attività Sindacali
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL GIORNO 19 MAGGIO 2006
L'assemblea si apre alle ore 11,30.
Sono presenti:
per il Triveneto: Bidello;
per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte;
per il Lazio: Bellelli, Germani, Giuliani, Pennazzi
Catalani, Rummo;
per la Lombardia: Guerra, Munafò;
per le Marche: Colangeli, De Angelis;
per la Sicilia: Arrigo.
Il Presidente Fiordiliso, nell'aprire i lavori,
annuncia l'affiliazione a Federnotai della neonata
Associazione Triquetra, con sede in Messina. Si
tratta di un primo passo verso il recupero di quelle
regione nelle quali la "connotazione" sindacale dal
notariato ha avuto, sino ad oggi, maggiori difficoltà
ad esprimersi. Formula i migliori auguri di buon
lavoro al delegato Arrigo, salutato con un
applauso dai presenti.
Il tema della difficile penetrazione sindacale in
alcune realtà territoriali resta, però, da esaminare
con attenzione. Bisognerà, forse, svincolare dal
territorio le strutture meno forti e favorire le
aggregazioni, anche attraverso una revisione
statutaria. Cascina Bergamina è, senza dubbio, il
luogo ideale per parlarne in modo più
approfondito.
In quella stessa sede si affronterà l'argomento
ordini del giorno da presentare al Congresso
Nazionale di Riva del Garda. Allo stato, si sono
ipotizzati 4 ordini del giorno su forma degli atti,
territorio, riforma delle professioni e tariffa,
"veicolati" dalle associazioni sindacali del Triveneto, Lazio, Lombardia e Campania. Fiordiliso relaziona, poi, sui contatti avuti con la società Paradigma, resi difficili da un diverso modo di intendere la cultura notarile e la sua formazione. Nessun accordo è stato sottoscritto. Ulteriori dettagli in argomento vengono forniti da Munafò.
Si passa a trattare gli altri temi in discussione, sintetizzabili come segue:
- crediti formativi e loro mancata attribuzione per la partecipazione a riunioni sindacali;
- rapporti tra Sindacato e Notartel, necessità di "inquadrare" la presenza di Egidio Lorenzi all'interno della società di capitali: si tratta di un "riconoscimento" alla persona o al Sindacato?
- piano di comunicazione di Federnotai, autonomo rispetto a quello promosso dal Consiglio Nazionale;
- prime indicazioni sull'incontro del notariato con gli studenti delle scuole superiori, ipotizzato per novembre e sulla giornata del notariato. Il dibattito successivo si incentra anche sulla proposta di Bidello di inserire nei futuri ordini del giorno dell'assemblea dei delegati l'argomento "comunicazioni delle associazioni sindacali". Chiuso alle ore 14,00.
a cura di Vincenzo Pappa Monteforte