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Inserti di FederNotizie Anticipazioni del numero in corso Anni 2011-2002 Anni 2001-1993 Anni 1992-1988

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luglio 1997

Sommario

 

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Corsivo redazionale

 

Dalla redazione

Intervista a Roberto Barone, commissario al concorso
notarile a cura di M. Caspani e D. de Stefano

Remo Bassetti

Ma noi ci crediamo?

Domenico de Stefano

Quale congresso

Egidio Lorenzi

Ancora a proposito della gratuità

Carlo Fragomeni

Oltre il sipario

Benedetto Elia

Notariato nella rete

Bruno Bernardi

Redazione atti e automazione d'ufficio: situazione attuale
e possibili sviluppi dell'informatica notarile

Gaetano Petrelli

La scelta del software per lo studio notarile, composizione o interpretazione

finestra sul cortile

di Franco Cavallone

Franco Bernardini

Prato: ai notai le aste giudiziarie

Massimo Caspani

Lettura dello statuto e art. 28 L.N.

Guido Bianchi

Autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali per
le successioni: norma retroattiva?

Nicola Dubini

L'art. 12 e il valore iniziale

Fior del mal

Sindacalismo, streghe, stregoni . . . e Pedoni

Esperienze

Consegna di un originale per ordine del giudice

Notaio contro

Contributo di Fulvio Bidello di Verona

Interviste del lunedì

Corrispondenza

a cura di Pierluigi Scalamogna lettere di Luigi La Gioia di Roma, P.iercarlo Mattea di Lodi

Attività sindacali

e Francesco Felis dí Genova Rinnovata la polizza della R.C. professionale, di Marco Marchetti
Sintesi del verbale Federnotai del 24 maggio 1997

 

 

 

 

Corsivo redazionale

 

C'è un tempo per le parole e uno per i fatti. Quale sarà il migliore? Perso il tempo in chiacchiere, viene il momento in cui si deve agire e allora chi non si è adeguatamente preparato sarà travolto dagli eventi. Ma è anche vero che solo sino a che c'è tempo per agire si può nutrire la speranza di riuscire a modificare, coi fatti, le realtà . . . prima che non rimanga altro tempo che quello dei dibattiti televisivi . .

Aleggia da qualche tempo sul notariato il fantasma di Marco Pannella e dei suoi referendum.

Altri fantasmi erano aleggiati nei mesi scorsi. Quello di Gino Giugni e dei suoi trentamila, quello di Vittorio Dotti e dei suoi ufficiali giudiziari, quello dei giovani dottori commercialisti e dei loro responsabili d'atto.

Alcuni di questi fantasmi si presentarono flebili e sgangherati, altri più seri e visibili.

Quello di Marco Pannella, con tanto di lenzuolo, incombe in questi giorni di campagna referendaria, ma il Consiglio Nazionale del Notariato è all'opera per scacciarlo. Così come nei mesi scorsi aveva scacciato gli altri venuti a turbare i sonni della categoria.

L'abilità di questo Consiglio Nazionale nel gestire politicamente le scomparse dei fantasmi è riconosciuta ed apprezzata, e ciò consente a parte della categoria, passata la buriana, di girare il cuscino e di ritrovare i sonni tranquilli.

Ma verranno in futuro Consigli meno abili, appariranno fantasmi meno addomesticabili.

E ciò turba i sonni dell'altra parte della categoria. Anche la questione dei referendum (sappiamo che si dovrebbe dire referenda, ma l'evoluzione del linguaggio prevale sulla formazione scolastica) è in corso di gestione con la consueta abilità ed i consueti modi.

Notizie sussurrate all'interno della categoria, mormorii di sorpresa e disapprovazione, sotterranei richiami alla compattezza e all'esigenza di presentarsi con un'unica voce all'esterno; unica voce che, machiavellicamente, evita di uscire allo scoperto, ma lavora nei corridoi di Parlamento e ministeri.

Tutto ciò potrebbe non bastare più.

La "promozione" della questione notarile alla dignità di referendum dimostra che gli attacchi mossi al notariato non sono solamente episodi di una guerra tra bande, cioè spintoni dati da alcune categorie professionali ad altre alla ricerca di maggior reddito. Il problema è ritenuto, a torto o a ragione, di importanza generale.

L'istituto del referendum, compresso entro limiti ristretti dalla Costituzione, ha avuto nel nostro Paese fortune alterne. E non si può dire che goda oggi di buona salute. La complessità ed il numero dei quesiti e soprattutto l'irrisione dei risultati da

parte del Parlamento hanno portato ad un'immeritata perdita di fiducia da parte degli elettori (si pensi alla vicenda del finanziamento ai partiti o a quella del Ministero dell'Agricoltura ora delle Risorse Agricole).

Ciò nonostante il referendum conserva la sua dignità di unico vero strumento di democrazia diretta e di stimolo per un legislatore inerte.

Per questo motivo non deve sorprendere e non può, a priori, essere criticata l'iniziativa referendaria che direttamente ci interessa e ci preoccupa. A meno di non approvare l'immobilismo di un legislatore che, dopo quasi ottantacinque anni di servizio più o meno onorato, ritiene ancora attuale una legge che distingue l'attività del notaio a seconda che questa si traduca in atto pubblico o in scrittura privata; che organizza territorialmente i notai in distretti con 15 membri (di fatto a volte meno) o, indifferentemente, con più di 400; che prevede che ad ogni posto notarile corrisponda un onorario di almeno lire 2.000 (articolo 4 che stiamo strenuamente difendendo); che affida la tutela dei terzi ad una cauzione di massime lire 15.000 (con un costo di deposito superiore a quello della cauzione stessa in valori bollati e con una procedura per dichiararne l'idoneità che coinvolge Tribunale, Pubblico Ministero e Consiglio Notarile); che prevede nullità formali dell'atto che coinvolgono i diritti delle parti; che non prevede lo specimen di firma, mai.

E l'elenco finisce qui perché troppo note sono ai lettori le-vergogne che si provano leggendo la legge del 1913.

A tale immobilismo il notariato non ha reagito.

Le uniche iniziative serie per una riforma dell'ordinamento risalgono alla Commissione che ha lavorato all'inizio degli anni ottanta ed ai primi due congressi di Federnotai. Ma anche queste iniziative, che pure dimostrano una certa insonnia di parte della categoria, non hanno portato, ad oggi, ad un progetto organico che sia in grado di ridisegnare una figura di notaio aderente ai tempi. Certo questa figura non potrà uscire a colpi di referendum, ma non si può essere sorpresi dal fatto che qualcuno, indagando tra le pieghe dell'ordinamento, trovi che una spinta per cambiare le regole vada comunque data.

Gli organismi istituzionali del notariato, compresa la Commissione appositamente nominata per coordinare i progetti di riforma dell'ordinamento, fanno evidentemente parte di quel notariato i cui

sonni sono turbati solo a tratti, pronto a riaddormentarsi quando l'abilità politica del suo Presidente avrà, si spera, cacciato anche questo, forse più simpatico, fantasma.

 

 

 

Intervista a Roberto Barone

commissario al concorso notarile

a cura di Massimo Caspani e Domenico de Stefano Il concorso rappresenta uno dei tratti essenziali e qualificanti - nel bene e nel male - del notariato e, da sempre, intorno ad esso non mancano luoghi comuni, sussurri, polemiche e leggende. Con l'intento di rendere meno arcano questo importante "tassello", la redazione di FederNotizie in diverse occasioni aveva richiesto a commissari notai, subito dopo l'espletamento del concorso, di prestarsi ad una intervista o comunque di offrire ai colleghi qualche squarcio della loro esperienza. Roberto Barone ha accettato questo incontro e perciò lo ringraziamo.

FN Prima di entrare nel tema specifico della nostra intervista, vorremmo rivolgerti alcune domande un po' più generali e per certi versi personali. Sei stato presidente del CNN: ci indichi le cose che hanno caratterizzato la tua presidenza?

R. Come prima cosa mi viene in mente il grande impegno profuso, da tutto il consiglio, nella elaborazione del lavoro tecnico sul condono edilizio; poi voglio ricordare il potenziamento dei rapporti esterni, con alcune prese di posizione decise, nel segno della collaborazione nei confronti della pubblica amministrazione, ma sempre con grande attenzione ad arginare gli eccessi della burocrazia. Ricordo le lotte per non farci imporre l'esibizione di documentazione già in possesso degli uffici, o per scongiurare una disciplina normativa che determinasse la incommerciabilità dei beni in dipendenza della mancata denunzia del loro reddito fondiario.

Ancora bisogna ricordare la legge sulla separazione Consiglio/Cassa, madre di importanti rinnovamenti sia sul piano organizzativo, che sul piano della democrazia interna. E' questa la legge che contiene anche il riconoscimento del potere del CNN di elaborare principi in materia di deontologia. A me piace ricordare questa come una conquista anche se sono consapevole che un sistema nel quale aveva regnato un certo immobilismo dal 1913, non poteva che essersi un po' sclerotizzato e che quindi, nel momento in cui qualcosa si mette in movimento, vi siano dubbi, incertezze, qualche cambio di velocità o di direzione, ricorsi, definizioni di giurisdizione. .

FN Intorno al problema della informazione di categoria si discute spesso; al congresso di Monte-

catini (1988), svoltosi durante la tua presidenza, il dibattito si sviluppò e si accese alquanto. Quali sono a tuo parere, se ve ne sono, i limiti strutturali che frenano l'azione del nostro massimo organismo istituzionale?

R. L'organismo istituzionale spesso deve svolgere un lavoro preparatorio e istruttorio che richiede, non tanto segretezza, quanto un certo grado di riservatezza. L'assenza di riservatezza fa sì che possa incrementarsi quel fenomeno, certo inopportuno, che consiste nel presentarsi del notariato all'esterno come una categoria disunita. Ciò che talvolta ha costituito un "intralcio all'attività del Consiglio, è stato l'attivarsi di singoli notai che, magari dotati di notizie parziali a proposito di iniziative politiche o amministrative, si sono attivati autonomamente consentendo alla "controparte" di "sfruttare" pretese divisioni interne al notariato. lo credo che un organismo eletto - su base regionale - abbia diritto di avere la fiducia delle persone che lo hanno eletto. D'altra parte, proprio perché esiste questo collegamento, sul piano territoriale, tra notariato e componenti del CNN, io credo che se a qualcuno debba essere imputato un difetto nella comunicazione delle informazioni, questi debba essere non tanto il consiglio, quanto i singoli consiglieri. Senza dimenticare d'altra parte che, spesso, la responsabilità per la mancanza di informazione deve essere almeno condivisa tra chi omette di informare e chi omette di informarsi.

FN ATTIVITA' e FederNotizie, sono .strumenti alternativi per genesi e cultura: vorresti indicarci pregi e difetti di ciascuna?

R. ATTIVITA' è nata con precisi vincoli: come mezzo di semplice informazione dell'attività del  consiglio sotto l'aspetto più rappresentativo e con esclusione di qualsiasi aspetto scientifico. Probabilmente non poteva che nascere con questi vincoli, considerata la esistenza di altre riviste di taglio scientifico. FederNotizie invece mi sembra che abbia un connotato leggermente diverso: meno descrittivo e più propositivo, per quanto riguarda l'attività politica. Quanto agli aspetti scientifici FederNotizie ha indubbiamente una sua connotazione specifica che mi sembra consista nella volontà di occuparsi di "casi", verificati sul campo, dai quali ricavare indicazioni anche di carattere generale, senza pretese di fare studi di grandissimo respiro. Il che ha certamente una sua validità. Debbo dire però, se mi è consentito di fare una critica, che questo modo di procedere può presentare qualche inconveniente tutte le volte che una nuova - e dirompente - impostazione giurisprudenziale o amministrativa viene riferita (magari basandosi più sulla massima che sulla sentenza) senza un adeguato filtro di scientificità.

Quando ATTIVITA' fu varata il consiglio prese in considerazione la questione se la rivista dovesse ospitare o meno opinioni o punti di vista di singoli notai. lo avevo e ho delle perplessità in ordine alla opportunità di una iniziativa di questo tipo. Soprattutto mi sembra che si creerebbe il difficile problema di decidere quali contributi siano meritevoli di pubblicazione e quali non lo siano. E' un fatto che una rivista, se vuole essere interessante non può permettersi di pubblicare tutto quanto riceve; d'altra parte se parliamo della rivista ufficiale del notariato, pagata da tutti, sarebbe difficile spiegare a uno di noi che il suo contributo non viene pubblicato perché non è scritto bene o non è interessante. Partirebbe subito l'accusa di esercitare una indebita censura . . .

FN Passando all'argomento della nostra intervista, vorrai perdonare la banalità della prima domanda: che cosa ti ha spinto ad assumere un impegno, certo non gratificante e forse anche poco gradevole, come quello di commissario d'esame?

 

R. In luogo di invocare lo spirito di servizio (sempre presente quando si fa qualcosa per il notariato e quindi presupposto ovvio) lasciatemi dire la verità: mi ha spinto la curiosità, la voglia di vedere da vicino e dal di dentro questo "fenomeno" che tutti conosciamo ma solo dal di fuori.

FN A posteriori, forse sull'onda emotiva di sogni infranti, si afferma che c'è poca trasparenza nella procedura di correzione degli elaborati.

A correzione ultimata, in concomitanza con l'apertura delle buste, non sarebbe opportuna una specifica relazione della commissione?

R. Una relazione, fatta dal presidente della commissione e diretta al direttore generale e al sottosegretario competente e quindi destinata poi

anche al ministro, c'è già. E c'è da sempre. Attualmente la relazione è un documento riservato. Onestamente non so dire se, in base alla legge 241, possa essere richiesto di conoscerla; personalmente sarei favorevole alla sua pubblicizzazione perché da questo documento si ricava come ha operato la commissione e quali difetti sono stati riscontrati. La relazione quindi c'è sempre. Bisogna peraltro riconoscere che le relazioni delle varie commissioni che si sono succedute non hanno avuto grandi esiti se è vero che tutte sono caratterizzate da un tratto comune: la critica per le modalità inaccettabili sul piano psicofisico, logistico, temporale, e di controllo nelle quali si svolge il concorso. Finché non ci sarà la preselezione, temo che da questo tipo di problema non riusciremo a uscire.

FN Fa piacere sapere che una relazione esiste, ma ciò di cui si sente la mancanza è la sua pubblicazione come avviene, ad esempio, per il concorso per uditore giudiziario.

R. Sono d'accordo. Per questo motivo noi commissari notai manderemo la relazione al presidente del consiglio nazionale con preghiera di diffonderla anche perché la presenza dei notai in commissione deve avere, tra gli altri, lo scopo di consentire alle scuole di notariato di fare quelle piccole correzioni di rotta opportune per la preparazione al concorso. Qui il discorso si fa delicato perché io non intendo dire che bisogna orientare le scuole a preparare i candidati solo al concorso. La scuola deve servire ad imparare a fare il notaio, quindi a specializzarsi in quella parte del diritto che serve all'attività notarile. Devo però dire che, per quanto ho avuto modo di vedere, la difficoltà più grande che incontra il candidato deriva da una enorme incapacità di scrivere. E ciò non tanto con riguardo alla parte teorica, quanto in relazione alla formulazione delle clausole contrattuali. Vien fatto di pensare che vi siano in candidati, anche preparati, buone capacità mnemoniche, disgiunte da capacità di elaborazione.

Da questo punto di vista credo che una regola importante che le scuole dovrebbero darsi sia quella di rendere "obbligatoria" la partecipazione alle esercitazioni scritte: ha diritto di frequentare la scuola solo chi fa, e si fa correggere, almeno il 7580% delle esercitazioni.

FN A proposito di scuole, ritieni opportuno che colleghi che hanno insegnato nelle scuole del notariato siano chiamati come commissari di concorso?

R. Sono assolutamente favorevole e per un duplice profilo. In primo luogo i docenti delle scuole di notariato sono i più attrezzati, in secondo luogo non è vero che un notaio commissario può arrivare con il "suo" tema sperando che la commissione lo accetti così com'è. I temi dati dalla commissione sono il frutto di un lavoro collegiale. Se poi pensiamo a materie come il diritto successorio, ci rendiamo conto che un giovane che abbia frequentato assiduamente per due anni una qualsiasi scuola di notariato conosce necessariamente gli argomenti che possono riguardare il tema che verte sull'atto di ultima volontà. Ma lo stesso vale anche per le altre materie, almeno nella misura in cui - come deve essere - il caso proposto riguarda un tema generale. Mi si potrà obiettare che il caso, presente in uno dei temi di questo concorso, "l'amministratore deceduto", è un caso particolare. Tuttavia la soluzione del problema richiedeva conoscenza di principi generali, cosa richiesta al candidato. Inoltre in quel tema si chiedeva di trattare la prelazione in materia societaria. Chi, avendo frequentato decentemente una scuola di notariato, o anche sulla base dello studio del diritto commerciale, non ha sentito parlare di questo argomento?

FN All'inizio di questa intervista ci hai "confessato" di aver accettato l'ingrato compito di commissario, spinto dalla curiosità. Questo sentimento, per quanto riguarda il concorso, probabilmente è comune a tanti e molti, anche se non sono disposti a verificarlo di persona, sarebbero curiosi di sapere se, visto dall'interno, il concorso presenta effettivamente margini di ingiustificabili disparità.

R. Democrazia e giustizia significano porre tutti nelle stesse condizioni. Purtroppo il grande numero di partecipanti rende inevitabile che qualcuno, per esempio dal punto di vista logistico, si trovi ad affrontare questa prova, di per sé già difficile, in condizioni peggiori di altri. Questo non è giusto. Non è giusto, per esempio, che qualcuno debba stare per nove ore nel mezzo di una fastidiosa corrente d'aria o dietro una vetrata dove batte il sole o in una posizione gravemente disturbata da un continuo passaggio. Discorso analogo vale per i controlli. La commissione di cui ho fatto parte ha cercato di operare con rigore e il numero degli espulsi sta a dimostrarlo. Ma, ancora una volta, il grande numero dei partecipanti rende impossibile esercitare il controllo nei confronti di tutti con la medesima severità. A me questo non piace affatto anche perché il concorso notarile è, già per regolamento, molto selettivo: per essere ammessi agli orali ci vuole la media del 7, non basta il 6. Ma quale finalità selettiva raggiunge il concorso notarile se "impone" a me commissario di dare sette anche a chi potrebbe avere raggiunto quel punteggio anche con qualche "scorrettezza".

FN Hai parlato di punteggi. In proposito si impone una domanda. Il concetto di sufficienza postula un giudizio di comparazione tra il singolo tema e un modello astratto di "tema sufficiente" che non può essere normativamente prestabilito. Un analogo problema credo se lo siano posti gli estensori delle

regole che riguarderanno la preselezione, per la quale non è stato stabilito un punteggio minimo o un numero massimo di errori, ma si è scelto di limitarsi a redigere una graduatoria che determina l'ammissione al concorso tradizionale in funzione della posizione in quella graduatoria indipendentemente dal raggiungimento di un punteggio minimo. E' una "comodità" che la commissione di concorso non può "permettersi". Anche con riferimento alla necessaria collegialità del lavoro di correzione e in funzione del lungo lasso di tempo che intercorre tra la correzione del primo e dell'ultimo degli elaborati, come vi siete comportati in proposito?

R. Ci siamo attenuti, prima di ogni altro, ad un criterio semplice: l'idoneità dell'atto redatto dal candidato a raggiungere l'intendimento delle parti (istintivamente direi dei clienti) espresso nella traccia del tema. Subito dopo viene la valutazione della consapevolezza, da parte del candidato, della scelta adottata. Questo secondo aspetto spiega come è possibile che anche in presenza della medesima soluzione, specie se di efficacia incerta, un candidato possa essere ammesso agli orali e un altro no. Non è vero, come pure ho letto, che la commissione ha stabilito a priori quali scelte fossero giuste e quali sbagliate.

Poi si guarda la parte teorica. E' sufficiente chi dà conto della soluzione adottata, è più che sufficiente chi dà conto della soluzione adottata e dice anche perché non ha adottato altre soluzioni astrattamente possibili.

La sufficienza può anche raggiungersi con l'adozione di strumenti di dubbia efficacia (per l'atto tra vivi da noi proposto, ad esempio, il c.d. mutuo dissenso). In tale caso, però, il candidato deve dimostrare una grande padronanza dello strumento utilizzato oltre che, lo ripeto, indicare le ragioni per le quali ha scartato altre soluzioni. E' sufficiente, ma è sufficiente con il 6, che al concorso per notaio non basta, chi ha adottato una soluzione non scorretta ma non ha dato nessuna indicazione del grado di consapevolezza con cui l'ha scelta.

In estrema sintesi abbiamo cercato di valutare la capacità del candidato di "fare il notaio" . So che sul punto ci sono opinioni diverse perché altri sostiene che a "fare il notaio" si impara dopo il concorso. A me questo pare inaccettabile, perché io credo che non sia idoneo a fare il notaio un candidato che, conoscendo benissimo sul piano teorico la differenza tra condizione sospensiva e condizione risolutiva, non è in grado di valutare, in concreto, la differenza che si determina nell'assetto di interessi tra le parti a seconda che si faccia uso dell'una o dell'altra.

FN Da questa analisi del criterio di sufficienza, nasce lo spunto per un'altra domanda. Quali sono i rapporti nell'ambito della commissione tra notai e commissari non notai?

R. Posso risponderti in base alla mia esperienza personale, evidentemente limitata alla commissione di cui ho fatto parte. Noi notai abbiamo avuto sicuramente, una grande considerazione perché la nostra presenza è stata vista non in chiave corporativa ma come rivolta a valutare le prove sotto il profilo dell'idoneità professionale. Punto di vista che è stato sposato da parte della commissione. In questo modo i rapporti sono stati ottimi. Per ottenere questo risultato credo sia necessario che il notaio commissario si prepari anche in diritto perché solo così è in grado di interloquire su un piano di parità con gli altri commissari. Cosa difficile se il notaio si limita al controllo della parte formale dell'atto.

Nel corso dei nostri lavori, i magistrati e i professori avevano acquistato dimestichezza colla legge notarile e noi dimestichezza colla costruzione giuridica così che si è potuta determinare una effettiva collegialità. Collegialità che è indispensabile per la valutazione complessiva del candidato perché la difficoltà non consiste nel riscontrare gli errori evidenti che portano all'esclusione del candidato, ma nel valutare adeguatamente quei temi che sono prossimi alla sufficienza, che non sono molti ma neppure pochissimi.

FN Da quanto ci hai esposto trova conferma quanto nelle scuole si va affermando da anni e cioè che, accanto all'atto e alla parte teorica, ha grande importanza la motivazione della scelta adottata.

R. La motivazione è la cosa più importante. D'altra parte la motivazione è la prima cosa che bisogna avere in testa per poter fare un atto che non sia in contraddizione con la parte teorica. Sia pure in modo non tassativo, perché ognuno può avere una propria organizzazione mentale, io consiglierei di redigere, come prima cosa, proprio la motivazione. La motivazione, inoltre, è la parte nella quale il candidato è maggiormente in grado di fare capire alla commissione il suo modo di ragionare e, ve lo garantisco, questo è ciò che più interessa alla commissione perché costituisce il supporto della prova.

FN Facendo un piccolo passo indietro, possiamo tornare alla questione delle eventuali evoluzioni del giudizio che possono intervenire nel lasso di tempo che intercorre tra la correzione del primo e dell'ultimo elaborato?

R. Umanamente è impossibile che non ci siano variazioni nella psiche e nel cervello dei commissari a distanza di tanto tempo. Per quanto riguarda la commissione cui ho partecipato, devo dire che, in questo senso, siamo stati agevolati da un criterio che abbiamo adottato il primo giorno e che non abbiamo mai cambiato: collegialità e rotazione. Questo è molto importante perché maggiore è lo scambio di opinioni che interviene tra i commissari e più veloce e definitivo sarà il consolidarsi di una opinione comune. Così non abbiamo fatto, né abbiamo sentito il bisogno di fare ripescaggi. I voti sono stati dati tutti, e subito, su ogni singolo tema e a penna, non a matita. Sottolineo anche che i voti sono stati dati tema per tema e non attraverso una valutazione complessiva del candidato. Se mai, nella correzione del terzo tema, non si è potuto non tenere conto dei punteggi attribuiti nel primo e nel secondo, ma non si è mai rinviato un giudizio perplesso alla lettura del tema successivo.

Operando in questo modo è evidente che riveste grande importanza la scelta che la commissione deve fare nello stabilire l'ordine di correzione dei tre temi. A questo proposito non mi è piaciuta la critica, rivolta alla commissione di cui ho fatto parte, di aver scelto come prova da correggere per prima l'atto tra vivi che si sarebbe basato su una fattispecie di scarsa rilevanza pratica. Tutte le critiche devono essere accettate, ma a me pare in contrasto con la realtà il sostenere, ad esempio, che non è frequente, nella esperienza professionale di tutti noi, la vendita immobiliare con provenienza donativa.

FN Una proposta che è stata avanzata recentemente è quella di rendere obbligatorio un periodo di tirocinio dopo il superamento del concorso. Che cosa ne pensi?

R. In astratto sono favorevole anche perché così potrebbe essere colmata la grande lacuna che ho riscontrato nei candidati che, come ho già detto, consiste nella incapacità di tradurre in concreto il bagaglio, anche ingente, di nozioni teoriche che il candidato preparato possiede. Vedo però, allo stato attuale, un grosso inconveniente in questa soluzione. Non vedo il meccanismo che potrebbe garantire la dedizione necessaria da parte sia del dominus che del tirocinante perché un periodo di "uditorato" possa svolgersi in modo proficuo. Nel notariato, a differenza che nella magistratura, non c'è carriera, non vi è un organo, analogo al consiglio giudiziario che possa esprimere giudizi di operosità o comunque giudizi di valore sui colleghi.

Se si volesse pensare concretamente ad un praticantato dopo il concorso, bisognerebbe mettere mano da un Iato ad una riforma dei corsi universitari, dall'altro alla riforma del nostro ordinamento, avvicinando magari il nostro sistema al modello tedesco che prevede, dopo la laurea, un corso ulteriore di due anni per la specializzazione orientata alle professioni giuridiche (avvocato, giudice, notaio) e poi lo svolgimento di un periodo lungo -sette anni - svolto sotto la "sorveglianza" della organizzazione professionale in cui ci si inserisce.

FN Non ti pare che l'attuale configurazione del concorso, con la rigida tripartizione argomentale delle prove scritte, oltre ad essere datata, tenda a produrre professionisti che rischiano di essere "obsoleti" ancor prima di iniziare l'attività?

R. Naturalmente non si può che essere d'accordo. Lascerei però il medesimo peso che ha ora alla materia successoria perché, anche se è vero che di testamenti, specie pubblici, se ne fanno pochi, non è meno vero che i problemi successori sono sempre presenti e al riguardo credo non si possa disconoscere che i notai sono in generale i professionisti più preparati su questa materia. Mi sembra invece che la volontaria giurisdizione, in quanto tale, abbia ormai perso il rilievo che poteva avere un tempo. La lascerei come materia di concorso ma la sostituirei con una prova di diritto commerciale.

FN Le scuole per la preparazione al concorso sono importanti e, soprattutto quelle private, tendono a valorizzare con ogni mezzo, sicuramente lecito, il loro prodotto. Emergevano in sede di correzione impostazioni attribuibili a scuole diverse?

R. Si può affermare che, in senso lato, i candidati che provengono da una determinata scuola si "riconoscono", sia nel bene (un atto di ultima volontà e relativa parte teorica fatti molto bene) che nel male (un atto tra vivi sciatto e una parte teorica dí diritto commerciale insufficiente).

FN Hanno le scuole una tale forza "culturale" da poter incidere anche nella scelta, più pratica o più teorica, delle tracce?

R. Direi proprio di no. Le valutazioni che ha dato la commissione sono sempre state di carattere complessivo in relazione al singolo tema. D'altra parte non è vero che anche in relazione al più facile degli atti non si possano valutare le capacità redazionali del candidato. Chi insegna nelle scuole sa bene che quasi tutti gli studenti vanno in crisi se si chiede loro di formulare la più banale delle servitù di passaggio.

Sempre a proposito delle modalità redazionali dell'atto, se mi è consentito dare un piccolo suggerimento alle scuole, vorrei lanciare un avvertimento: attenzione alle premesse! Le premesse sono del tutto inutili quando si limitano a riprodurre la traccia del tema; in questi casi fanno perdere tempo a chi le scrive e a chi le legge. Ma, oltre che inutile, la premessa può diventare dannosa quando non è coordinata con il prosieguo dell'atto.

Ancora una volta il discorso si incentra sul fulcro della questione che abbiamo più volte affrontato: il candidato deve essere capace di "bucare il foglio" e presentarsi alla commissione con una personalità decisa dimostrando o di conoscere bene l'argomento specifico oppure che, pur non conoscendolo approfonditamente, è in grado, su

quell'argomento, di indicarne le coordinate e di prendere una posizione consapevole e motivata. FN Numero chiuso, tariffe professionali e selezione attraverso il concorso sono nodi che ci hanno posto sotto i riflettori della commissione antitrust. Quali linee di tendenza intravedi e quale ruolo può giocare, a tuo parere, la selezione concorsuale in questo ambito? Da quanto abbiamo ascoltato, sappiamo ora che la selezione concorsuale avviene in base ad un criterio di sufficienza relativo alla idoneità soprattutto professionale e non solo scientifica del candidato. Ci possiamo sentire un po' tranquillizzati da tutto questo oppure pensi che, qualora si aprisse a dismisura il numero dei posti a concorso, si allenterebbero anche le maglie di questa "griglia" selettiva?

R. La commissione, parlo sempre di quella cui ho partecipato, non si pone l'obiettivo di coprire dei posti bensì quello di "fare" dei notai buoni. Giuridicamente è e deve essere così. Mi rendo conto però che, su un piano diverso, quando a concorso ci fossero centinaia e centinaia di posti, umanamente, sarebbe difficile resistere in posizioni di rigore per il timore di essere accusati di corporativismo. Il rischio sarebbe di cadere nella stessa vicenda che è capitata all'avvocatura che, come è noto, in una certa fase, aveva allentato il rigore attorno all'esame per procuratore legale nella convinzione che poi il mercato avrebbe selezionato i migliori e che ora si trova a cercare di percorrere, con fatica, il percorso inverso. Anche il sistema universitario mi sembra che vada nella direzione del numero programmato.

La tendenza verso la liberalizzazione degli accessi alla professione pare che venga dall'Europa. Io al riguardo aspetto ancora - una risposta ad alcune domande: come mai per i prodotti, dai frigoriferi, ai televisori, agli interruttori, etc. occorre una certificazione europea di qualità mentre per la prestazione di servizi professionali nessuno si pone analoga questione? La risposta secondo cui provvederebbe il mercato a selezionare chi è adeguato e chi non lo è non regge tanto quanto non regge a proposito dei prodotti cui accennavo. E se gli standard minimi occorrono e debbono essere stabiliti dai singoli paesi, nello standard minimo non può rientrare anche il numero programmato dei soggetti abilitati a svolgere una certa professione?

Certo, per mantenersi una professione deve avere una ragion d'essere e una sua specificità. Questo è ciò che il notariato deve saper dimostrare.

 

 

MA NOI CI CREDIAMO?

 

Contributo del segretario di Federnotai, l'articolo che segue rispecchia il pensiero dell'autore a "lavori in corso". Esso perciò non è né identificabile né contrapponibile con l'orientamento della Giunta di Federnotai, per il semplice fatto che quest'ultimo è ancora in via di formazione.

 

Dopo anni di orgoglioso autocompiacimento, scosso da un fremito improvviso, il notariato ha deciso di porsi il problema della propria immagine nei confronti della collettività e, conseguentemente, quello della comunicazione. Lungi dall'essere un futile vernissage, la questione è diventata vitale per la sopravvivenza della specie (notarile). Se tutti improvvisamente, destra e sinistra, dottori commercialisti e movimenti Pannella, associazioni dei consumatori e antitrust, hanno nel mirino la nostra professione non sarà solo per corporativismo e invidia ( che pure a volte ci sono) ma perché si è notevolmente affievolita la sensazione dell'utilità sociale del notariato e ha preso corpo la convinzione, sinora solo sussurrata con timida deferenza, che la classe notarile costituisca una casta ingiustamente privilegiata.

La consulente per l'immagine di Federnotai, nel predisporre un piano di comunicazione che orienti l'operare dell'associazione nel raggiungimento degli obiettivi, ha parlato di strategia dell'apertura. Perché tale locuzione non resti nulla più che un'elegante citazione heideggeriana è necessario capire che lavorare sull'immagine e la comunicazione significa sì evidenziare all'esterno quella che è ia peculiarità della funzione notarile, spesso incompresa dal senso comune; ma significa anche mettersi in discussione, per non rimanere isolati come strenui difensori di una visione statica del mondo.

Tra i punti-cardine del new deal comunicativo, ve ne sono almeno due che devono indurre noi stessi a un'attenta riflessione. Si tratta dei propositi: a) di cancellare l'immagine del notaio-sportello; b) di qualificarsi come garanti della legalità sostanziale dell'atto e non più solo come garanti della legalità formale dell'atto.

Credo che in linea di principio, tali propositi incontrino il consenso della categoria, all'interno della quale, probabilmente, nessuno è soddisfatto di essere guardato come un noioso burocrate, come un'appendice della pletorica amministrazione statale.

Siamo sicuramente in grado di indicare comportamenti antideontologici di alcuni colleghi che avvalorano la figura dell'ufficio notarile come sportello burocratico deputato alla cura di risibili aspetti formali. Ma se la cosa si esaurisse in simili riprovazione, cadremmo in un nocivo lavaggio di coscienza, in un'ipocrita autoassoluzione. La verità è che un'immagine pallida del ruolo viene alimentata

anche da un'ossequiosa rispondenza ad alcuni principi, per troppo tempo indiscusse fondamenta dell'edificio notarile.

E' necessario comprendere insomma che dai punti che abbiamo indicato come a) e b) discendono alcuni corollari conseguenziali. Dobbiamo prima capire se siamo disposti ad accoglierli perché non avrebbe senso cercare di convincere il mondo esterno al notariato di cose nelle quali siamo noi i primi a non credere.

Per risultare veramente garante sostanziale dell'atto, il notaio deve essere responsabile di un numero elevato di controlli, tali da circoscrivere al minimo la possibile illiceità dell'atto. La distinzione tra scrittura privata ed atto pubblico, sul piano della responsabilità, deve definitivamente cadere: ma del resto simile distinzione rischia persino di divenire rapidamente obsoleta, di fronte alle certezze che dovranno potersi acquisire anche a distanza grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La categoria notarile, di fronte al legislatore, deve chiedere che le vengano affidate sempre più funzioni di controllo, poiché in ciò sta la garanzia della sua utilità e dunque della sua sopravvivenza. Non possiamo sorprenderci del fatto che i commercialisti mugugnino e nutrano propositi di rivincita e velleità di autenticazione se la nostra parte nella cessione di azienda e nella cessione di quote la recitiamo limitandoci a certificare la veridicità delle firme apposte su una scrittura altrove predisposta.

Evidentemente, l'orientarsi verso un controllo sostanziale avvicina il notaio alla compartecipazione nella realizzazione di quel prodotto, o più precisamente, di quel progetto che è il contratto. Il notaio garante della forma sta al di fuori del progetto e dice soltanto ciò che non si può fare. Il notaio-garante sostanziale, nel partecipare al progetto, assume anche su di se la possibilità che il progetto prenda una forma piuttosto che un'altra, quando si rimanga in ogni caso all'interno della sfera della liceità. Ma noi crediamo nella necessità di estendere la responsabilità del notaio al contenuto dell'atto?

Se è vero che il notaio diventa compartecipe del contenuto, cade la sua caratteristica fungibilità. L'ordinamento deve assicurare un elevato livello di base della categoria notarile. Quando il notaio esercita il suo controllo sostanziale di legalità egli si interessa anche del controllo formale di legalità. Tutti i notai debbono essere in grado di assicurare un medesimo controllo formale di legalità, ma nel passaggio al controllo sostanziale, che è partecipazione a un progetto, tutti inevitabilmente si distingueranno l'uno dall'altro. La principale iattura che accompagna la nostra immagine presso il pubblico è la fungibilità, la convinzione che - trattandosi di una prestazione a basso o nullo contenuto intellettuale - rivolgersi a un notaio piuttosto che a un altro sia indifferente. Ci si adira spesso con i colleghi che abbassano i loro preventivi al di sotto del minimo tariffario. Costoro certamente si comportano in maniera scorretta nei confronti dei colleghi. Però, come dicevo prima, additare quale colpevole dei disagi della categoria il trasgressore deontologico è anche un modo per liberarsi collettivamente la coscienza e allontanare i riflettori dai mali principali. H vero problema è: possibile che la nostra professione sia ridotta talmente male nella comune considerazione che persone che spendono sino a centinaia di milioni (quando acquistano un immobile o costituiscono una società) siano disposte a preferire un notaio in luogo di un altro per centomila lire in meno? Lo farebbero per l'avvocato? Per il medico? In linea di massima no. E molti di quelli che scelgono il notaio esclusivamente in base al prezzo, non lo farebbero neanche per il sarto o il carrozziere. Se un atto fatto da un notaio è sostanzialmente uguale a quello fatto da un altro notalo, ciò significa che il livello della nostra prestazione è basso: non si dà per nessun lavoro di qualità la possibilità della fungibilità. Capita così che la gente si domandi: se in fondo il notaio offre un lavoro di qualità bassa (tanto che tutti Io svolgono alla stessa maniera per il solo fatto di essere notai) perché i notai debbono guadagnare tanto? perché non sarebbe sufficiente un bello stipendio? Agli occhi dell'opinione pubblica il livello retributivo del notaio diventa indifendibile e sinonimo di privilegio. Così si avviano le battaglie per mettere fine al privilegio, o contestando il numero chiuso o invocando l'estensione del privilegio ad altre categorie. Ma noi ci crediamo che il notaio non è fungibile? (una piccola postilla; l'esercizio più efficace è pensare: quel mio collega è più bravo di me. Non vale il contrario ai fini qui proposti).

3) Se è vero che il notaio deve assicurare la legalità sostanziale e deve proporsi all'esterno come professionista non fungibile, ne discende necessariamente che egli deve naturalmente ritirarsi di-

nanzi a quelle attività nelle quali la sua partecipazione può essere solo quella del controllo formale e nelle quali la sua prestazione è obiettivamente fungibile. Casi evidenti sono i protesti cambiari, le vidimazioni e le autenticazioni delle dichiarazioni di vendita degli autoveicoli. Specialmente queste ultime, dato che si tratta di attività svolta con competenza esclusiva. La convinzione pubblica della fungibilità nasce in primo luogo dalla certificazione in materia di autoveicoli: capita che una persona si rivolga preferibilmente ad un notaio poiché già lo conosce in qualche modo, avendo da lui comprato la macchina (come di solito si dice, scambiando lo studio del notaio con la concessionaria della Renault). E' un motivo ozioso: non più significativo che rivolgersi a un notaio perché una volta gli si è stati seduti vicini in autobus. La categoria deve, nei confronti delle autorità pubbliche, cominciare a mostrarsi infastidita quando le si affidino attività che non si combinano con le sue aspirazioni e competenze. Ma noi crediamo che gli autoveicoli siano una zavorra per l'immagine pubblica del notariato?

Ecco. Non penso che si possa approvare il piano di comunicazione nelle sue linee essenziali e non condividere i tre punti che ho elencato. Penso ovviamente che si possa non condividere il piano di comunicazione e conseguentemente nemmeno i tre punti indicati. E' importante che la categoria si interroghi su questo. Esiste già un'alternativa al modello che si è descritto: è l'enfatizzazione della funzione pubblica, con l'accento sul carattere di magistratura privata (che è l'elaborazione brillante emersa dai lavori di Federnotai al secondo congresso, indubbiamente contenente alcuni aspetti meritevoli di conservazione ma che personalmente non condivido: ad altra occasione il perché, peraltro in parte già evincibile dalle argomentazioni precedenti). Ed esiste purtroppo un'alternativa a entrambi i modelli: è il pigro stiracchiamento, l'ottusa barriera difensiva nei confronti dell'esterno, l'allegro menefreghismo di chi fideisticamente è persuaso che il notariato tradizionale sia il perno della civiltà occidentale e che non possa toccargli certo la sorte dell'arte rinascimentale, della monarchia e della musica tonale.

Remo Bassetti notaio in Torino

 

 

QUALE CONGRESSO

 

Strumenti nuovi di impareggiabile tempestività e una altrettanto nuova sensibilità nel loro utilizzo hanno consentito a tutti coloro che ricevono CNN Notizie, di rendersi conto che è tornata al lavoro la commissione incaricata di studiare un nuovo regolamento per il congresso nazionale.

Il tema non è nuovo. Per riprenderlo si deve fare qualche passo indietro e richiamare qualcuno dei punti già toccati in argomento.

Subito dopo l'ultimo congresso, tenutosi a Stresa nel settembre '96, durante il quale fu presentato e contestualmente ritirato un abbozzo di nuovo regolamento, il corsivo redazionale di FederNotizie (novembre '96) sviluppò alcune considerazioni critiche e avanzò una proposta per il ripensamento del congresso non tanto in termini regolamentari quanto in termini di funzione e contenuto.

Da quel minimo di dibattito che vi fu in quella occasione, si può ricavare l'esistenza di due linee di pensiero.

Secondo la prima, occorre una riforma del regolamento che intervenga sulla struttura modificando l'attuale suddivisione del congresso ìn cerimonia dì apertura, lavoro di quattro commissioni e assemblea plenaria, per sostituirla con una nuova formula tesa ad evitare la frammentazione della discussione dovuta alla contemporaneità di lavoro delle quattro commissioni.

Secondo una impostazione diversa, prima di por mano alle formule e ai regolamenti, occorre interrogarsi su quale scopo debba attribuirsi alla riunione annuale di tutti i notai d'Italia e, di conseguenza, quali debbano essere i contenuti del dibattito congressuale e il valore degli esiti che ne derivano.

In questa seconda linea di pensiero vuole inserirsi il presente contributo. Sono convinto, infatti, che le ragioni della indifferenza e insoddisfazione che la categoria dimostra per il congresso siano la conseguenza non tanto della scarsa efficienza della struttura entro cui si dipanano i lavori congressuali, quanto della vera e propria inutilità che ciascuno avverte per la propria partecipazione.

Se analizziamo, infatti, le sezioni in cui si articola il congresso, non è difficile verificare che per ciascuna di esse, fatta eccezione per uno sparuto numero di addetti aì lavori, la possibilità dì intervenire con incisività è pressoché nulla.

Così è, ovviamente, per la cerimonia di apertura, passerella di personalità, di anno in anno più o meno importanti e di discorsi, sempre, di circostanza. Non voglio disconoscere l'utilità di questo tipo di manifestazioni che, se ben condotte, possono dare una visibilità esterna della quale la categoria può avere necessità. Sul punto, se mai,

potrebbe chiedersi quale tipo di immagine della categoria questo tipo di manifestazioni può proiettare all'esterno. Ciò che è certo è che ciascuno sente di essere lì come spettatore e nulla più.

Lo stesso può dirsi a proposito del tema scientifico quando l'argomento di studio viene scelto più per l'effetto di risonanza che può provocare all'esterno che per l'effettiva utilità e interesse che può presentare per la categoria. D'altra parte sappiamo tutti che il notariato è capace di darsi altri, e non pochi, momenti di approfondimento scientifico e di aggiornamento professionale. Perché, allora, partecipare al congresso?

Anche per i lavori delle commissioni, il notaio a congresso difficilmente può provare interesse quando essi consistono da un lato in una sorta di rendiconto che ricalca ogni anno il medesimo cliché, dall'altro in un affastellarsi di quisquilie.

Quanto all'assemblea plenaria ed ai voti che ne sono il prodotto, sono sotto gli occhi di tutti:

la inadeguatezza della sede assembleare per la elaborazione di documenti programmatici esaurienti ed univoci, quali si vorrebbe che fossero i voti;

la assoluta sproporzione tra l'impegno e la fatica profusi nella formulazione dei voti e la modestia del significato politico che essi hanno nella successiva attività degli organi cui sono diretti.

Il congresso deve cambiare nella sostanza e nei contenuti. Le manifestazioni di teatro e le attività di rendicontazione possono essere eliminate o mantenute, poco importa. Essenziale è che in esse non si esaurisca il congresso il quale dovrebbe avere un respiro più ampio e dovrebbe vedere in qualche modo invertito l'attuale rapporto tra organi istituzionali e notariato. Non più protagonisti i primi e spettatore il secondo, ma viceversa.

L'intento che mi ha spinto a scrivere questo articolo non è stato quello di "calibrare" una proposta esauriente e completa per un congresso alternativo rispetto a quello attuale, ma quello di rappresentare una prospettiva radicalmente diversa, non certo perché venga presa "a scatola chiusa" quanto perché possa costituire motivo di apertura e di confronto.

L'idea è che in occasione del suo incontro annuale il notariato si confronti con un unico argomento, di rilevante interesse "politico" per la categoria, opportunamente preparato, nei mesi che precedono il congresso, attraverso i contributi delle "componenti operative del notariato", opportunamente coordinate dal comitato organizzatore.

Non è difficile esemplificare quale tipo di argomento sia di rilevante interesse "politico" per la categoria. Si può spaziare dai temi di spiccato contenuto tecnico-giuridico (evidentemente trattati in chiave politica quali, ad esempio, fiscalità e trasferimenti immobiliari, contrattazione preliminare, sistemi di pubblicità legale) a quelli di sapore più marcatamente corporativo (cauzione, assicurazione e garanzia del risultato - funzione di adeguamento e attività certificativa nel settore degli autoveicoli - previdenza integrativa - distribuzione del servizio notarile sul territorio - automazione dell'ufficio notarile e pubblica amministrazione).

In ogni caso l'argomento prescelto dovrebbe avere carattere di generalità e attualità, ed essere tale da consentire - anche attraverso scelte coraggiose - il raccordo tra notariato e società civile.

Scopo del congresso dovrebbe essere quello di consentire al notariato di esprimersi. Può darsi che sia diritto di ciascuno comportarsi da spettatore, certamente è un diritto di ciascuno partecipare alla elaborazione delle idee.

Ho già detto come l'attuale formula consenta tale partecipazione in misura assai ridotta. E' vero che durante il lavoro delle attuali commissioni, così come durante l'assemblea plenaria, ciascun notaio può prendere la parola, ma non è meno vero che tale opportunità, per via della intrinseca estemporaneità di tali occasioni, si riduce in concreto, nel migliore dei casi, ad uno sfoggio di capacità oratoria. E' anche vero che in più di un congresso, gruppi di notai, dotatisi di una propria elaborazione su un tema determinato, sono stati in grado dí vivacizzare i lavori e di portare quell'argomento all'attenzione di tutti. Anche in questi casi, però, la partecipazione degli altri è stata - né poteva essere diversamente - del tutto passiva.

Al medesimo risultato condurrebbero, a mio avviso, strutture congressuali diverse dalla attuale, che prescindessero dal coinvolgimento delle componenti operative del notariato. Con ciò intendo i consigli distrettuali, i comitati regionali, le associazioni sindacali e non.

La proposta è che, una volta individuato il tema, il comitato organizzatore da un lato si garantisca il contributo di alcuni di questi organismi, a rotazione incaricati di produrre relazioni-base, dall'altro stimoli i contributi degli altri, li coordini e in qualche modo li organizzi dialetticamente.

Il risultato ottimale sarebbe una pluralità di posizioni formate attraverso una elaborazione di gruppi all'interno dei quali ciascuno avrebbe la possibilità di giocare il proprio ruolo non solo estemporaneo ed individuale ma rapportato al contesto cui appartiene.

Divulgato con il dovuto anticipo questo materiale, il congresso diverrebbe l'occasione per la presen-

tazione del tema anche all'esterno della categoria e il luogo di confronto delle posizioni.

Fuori da logiche verticistiche e lontano da tentazioni cencelliane, il comitato organizzatore, cui sarebbe riservato un compito non piccolo né di breve durata, dovrebbe essere espressione delle componenti del notariato più eterogenee che fosse possibile: notai anziani e giovani, sedi cittadine e provinciali, repertori piccoli e grandi, studi padani avvolti dalla nebbia e studi mediterranei olezzanti del profumo degli agrumeti.

tl congresso non dovrebbe avere voti.

Certamente non quelli cui siamo abituati, caratterizzati dal fatto di essere l'espressione di una minoran2a di appassionati del notariato e . dell'emendamento.

D'altra parte, al di là del bisogno, talvolta puerile, di contarsi, mi sembra che, se veramente si volesse fare ricorso al voto per determinare in modo democratico un indirizzo politico del notariato, si dovrebbe immaginare un tipo di consultazione decisamente più strutturato e affidabile di quello oggi in uso in occasione dei congressi. In proposito sarebbe facile, in questo momento, lasciarsi trasportare da entusiastiche fantasie indotte dall'uso degli strumenti telematici, astrattamente in grado di rilevare un "sì" o un "no", in tempi molto stretti, presso tutti i notai d'Italia. Se però si concepisce il congresso come occasione di approfondimento e di confronto interni alla categoria su temi di rilevante importanza e per il notariato e per la società, allora, non troverei scandaloso che il congresso potesse concludersi tanto con una presa di posizione unitaria quanto con la prospettazione di tesi inconciliabili.

E all'obiezione di chi ritenesse che ciò rischierebbe di proporre all'esterno l'immagine di una categoria debole in quanto divisa, credo di poter rispondere che la contrapposizione di idee deve essere concepita non come manifestazione di impotenza nel prevalere bensì come patrimonio di vivace e feconda dialettica il cui superamento è affidato ai comportamenti di persone responsabili, non ad un'assemblea della domenica pomeriggio.

Domenico de Stefano

ANCORA A PROPOSITO DELLA GRATUITA'

 

Nel corso dell'ultimo Congresso Nazionale di Stresa del settembre 1996, si discusse, in assemblea plenaria, della revisione del regolamento dei Congressi Nazionali del Notariato.

Nell'ambito di tale discussione venne risollevato, da parte di alcuni, un vecchio "cavallo di battaglia" del sindacato: la richiesta della totale gratuità, per i notai, della partecipazione al Congresso.

Come è del tutto evidente, si tratterebbe solamente di un importante progresso di principio, fermo restando che, in pratica, per nessun notaio sarà mai di ostacolo alla partecipazione un contributo di alcune centinaia di migliaia di lire.

A tal proposito venne proposto il seguente testo del secondo comma dell'art. 1 del Regolamento: "La partecipazione al Congresso, con diritto di voto, per i notai in esercizio, i notai in pensione e i vincitori di concorso in attesa di nomina, è gratuita, salvo l'obbligo di comunicare la partecipazione alla Segreteria del Comitato Ordinatore. La partecipazione al Congresso dà diritto a ricevere le relazioni congressuali e gli atti del Congresso. Per avere diritto all'assistenza, ai servizi congressuali ed alla partecipazione alle attività collaterali, occorrerà versare il relativo contributo."

A Stresa si giunse anche ad una votazione con risultato largamente a favore dei contrari a tale proposta. Le ragioni degli oppositori (a parte la sufficienza con cui da alcuni venne trattato l'argomento, quasi che i sostenitori del principio fossero "disperati" alla ricerca di elemosine, e i contrari veri signori) furono soprattutto incentrate sul fatto che, senza la quota di iscrizione, il bilancio del Congresso sarebbe stato deficitario e non sarebbe giusto far pesare sulla collettività dei notai (attraverso il contributo del Consiglio Nazionale) la partecipazione di quei pochi che intendono intervenire.

Mancando del tutto, in quel momento, i dati numerici del problema, risultò difficile controbattere tali affermazioni (sostenute anche dal presidente del Comitato Ordinatore e dal presidente del Congresso), soprattutto quando lo stesso presidente nazionale intervenne sull'argomento ammonendo i congressisti con considerazioni di questo tipo: "Ho seri dubbi su come l'organo di controllo potrebbe porsi di fronte a questa spesa fatta da tutti per pochi! Credo proprio che potrebbero essere sollevati fondati e seri rilievi al Consiglio Nazionale per questa eventuale decisione."

Ora, a distanza di sette mesi, conosciamo finalmente i dati del problema in quanto abbiamo potuto avere fra le mani il bilancio del XXXV Congresso.

I risultati che scaturiscono da tale esame (anche se per me non fanno che confermare una impressione, una sensazione che già avevo) sono strabilianti e danno completamente torto ai sostenitori della tesi risultata vincente in assemblea.

Si evince infatti che se il XXXV Congresso di Stresa fosse stato regolato dal principio della gratuità ... i risultati economici sarebbero stati molto migliori e la collettività dei notai ... ci avrebbe guadagnato, oltre che in coerenza, serietà e principio, anche in denaro.

Scopriamo infatti:

- che l'entità dei versamenti fatti da notai e familiari (le famose quote di iscrizione) è ammontata a lire 288.050.000;

- che l'entità delle spese per le manifestazioni gratuite, gli omaggi, i regali (cioè tutte le cose pagate con l'iscrizione) è ammontata a lire 311.362.414.1

In sostanza se si fosse applicato il principio da noi sostenuto e cioè quello secondo cui la partecipazione ai lavori congressuali è del tutto gratuita, ma che chi intende partecipare a qualsiasi manifestazione collaterale o servirsi di qualsiasi servizio deve pagarlo per l'effettivo suo costo (anzi tali manifestazioni o servizi, visto che non si vuole o non si è capaci di farseli pagare da sponsor, dovrebbero proprio essere affidati a terzi che facciano "pagare il biglietto" magari anche guadagnandoci), la collettività dei notai avrebbe risparmiato 23.312.414 lire !!

Invito perciò tutti coloro che a Stresa trattarono l'argomento con fastidio e sufficienza a rivedere la propria posizione, considerando che un importante progresso di principio non sarebbe, come essi sostenevano, a costo troppo elevato, ma anzi porterebbe ad un risultato positivo.

Le attenzioni dell'organo di controllo potrebbero quindi essere meglio rivolte, per esempio, ai costi sostenuti per la partecipazione di pochissimi (qui sì veramente pochissimi) ai Congressi internazionali dove per pagare le quote di iscrizione (rieccoci), i viaggi e le permanenze dei nostri rappresentanti, la collettività dei notai spende cifre anche superiori alla soglia degli ... otto zeri.

Egidio Lorenzi

i Ed in particolare: per cartelle ai congressisti: L. 14.042.000; per omaggi: L. 57.890.264; per il concerto di musica classica: L. 60.969.650; per lo spettacolo di musica leggera: L. 50.991.500; per la crociera notturna sul lago: L. 47.005.000; per il noleggio degli automezzi: L. 30.464.000; per il ricevimento ed il buffet a Stresa: L. 50.000.000 (questa cifra è ipotizzata -per difetto- perchè nel bilancio inserita in un più ampia contesto).

 

 

OLTRE IL SIPARIO

La prima reazione nel leggere appena una settimana fa, la relazione di Giuliano Amato, Presidente dell'Antitrust, che ha sottolineato la necessità di una revisione profonda dei vincoli che regolano l'accesso alle attività di lavoro autonomo, è di rabbia e di rammarico, per come la Dottrina Dominante del notariato italiano conservatore e reazionario, continua incautamente a vivere la sfida a scommettere sul proprio futuro.

Abbiamo letto quale sia la "ratio" che ispira l'esigenza di apprestare nuovi strumenti legislativi per assicurare agli utenti una maggiore libertà di concorrenza e che tale esigenza risiede sostanzialmente nel dovere sociale di tutelare coloro che sono in attesa di accedere ad una professione, onde non risultino discriminati rispetto a quelli che già ne fanno parte.

Le proposte di modifica alle norme sull'accesso hanno tale rilevanza che esse sono poste sullo stesso piano di quelle richieste per la riforma del licenziamento del lavoratore dipendente (nel senso che anche in tale ambito si vuole privilegiare la possibilità di offrire pari opportunità di lavoro a chi attualmente si trova fuori dal mercato, favorendo l'esodo di chi ha già prestato la sua attività).

Di fronte a tali argomenti, già tradotti in fatti o iniziative legislative, non ha senso ribadire che l'accesso è rigidamente selezionato per assicurare la maggiore competenza; che esso è regolamentato da un ordine professionale serio e composito e non difende alcun corporativismo; come non ha senso farsi cogliere di sorpresa e piangere sulla propria inadeguatezza, vivendo la globalizzazione come una minaccia e andare alla ricerca di un capro espiatorio. Se mai ha un senso prendere coscienza che l'unica maniera per vincere lo spavento della fine (mai prevedibile in quel lieto giorno di baldanzosi vincitori di concorso), e guarire da questa spaventosa malattia, è solo affermare il primato della nostra professione con uno slancio, con uno scatto di orgoglio basato sulla coscienza del nostro valore e della duttile capacità di adeguamento al futuro, senza lasciarlo al caso.

Non ha alcun senso continuare a trascurare la materia dalla quale dipende il nostro domani, tralasciando di dare un assetto regolamentativo me-

no rigido alla nostra legge istitutiva. Così come non ha più senso insistere nel proporre all'esterno il nostro sistema normativo, conoscendone l'intrinseco limite di rigidità.

Per questo occorrerà imporre un drastico cambio di rotta alla politica del Notariato nel prossimo triennio. E' vero: l'esperienza internazionale ha dato smalto all'immagine del Notariato, per troppo tempo mortificato in ambiti nazionali e locali troppo angusti, ed ha fatto conoscere la vastità di campò e di sapere dei suoi rappresentanti organici, (e di ciò siamo profondamente grati a chi vi ha profuso tanto generoso impulso), ma pure tale esperienza, ha distolto l'energia migliore e l'entusiasmo di nostri purissimi tecnici dallo studio del problema di fondo che ci occupa e che oggi avrebbe potuto trovare una concreta soluzione solo ove se ne fosse privilegiata l'importanza.

Perciò chi rappresenterà il Notariato nel prossimo triennio dovrà essere investito di quei poteri e di quelle procedure necessari al varo di un progetto di ammodernamento della legge del 1913 con licenza di "uccidere" la riluttanza degli indecisi e degli scettici, e rischiarare di intelligente lungimiranza il buio tenace di cui si nutre la gravità gerontocratica di quella maggioranza incatenata al passato, assente cronica a tutti i dibattiti; dovrà sentirsi forte di interpretare l'autentica istanza di base fondata sulla consapevolezza dei tempi e sulla necessità di adeguare le persone alle cose, rendendo un nuovo e più avanzato servizio alla società civile che cambia.

Tradurre in atto tale istanza non sarà compito facile, come non sarà compito immune da critiche in quanto esso mette mano al futuro, toccando il passato con i suoi interessi consolidati e sclerotizzati.

Sarà un atto dovuto alla cultura intesa semplicemente come fede nella possibilità di affinare con scrupolo Inflessibile, un linguaggio giuridico che risulti comprensibile e utile alla società civile; una cultura che non si fregi di orpelli ornamentali ed ineffettuali propri dei tatticismi politici di breve respiro, basati più sull'apparire che sull'essere.

Carlo Fragomeni notaio in Frosinone

 

 

NOTARIATO NELLA RETE

 

Sotto i benefici influssi della cometa Hale-Bopp, con il suo diametro di 100.000 chilometri e due code di oltre dieci milioni di chilometri, che nel suo nucleo pare contenga il liquido generatore della vita, tenterò di affrontare il delicato tema di INTERNET, la rete telematica che tanto ci fa sognare, unanimemente considerata la nuova dimora del notariato italiano.

Con immensi sacrifici mi sto sforzando di venir fuori dall'ormai infamante "infanzia tecnologica" nella quale impunemente ed irresponsabilmente mi stavo crogiolando e come un qualsiasi analfabeta informatico (sarebbe meglio dire "burocrate italiano") comincio ad apprendere i primi rudimenti di una materia per me ostica da sempre.

Il computer è ormai una presenza quotidiana nella mia vita, un oggetto di culto come la spada per i guerrieri, la pentola per le casalinghe inquiete e la "bicicletta" per i ciclisti; è onniscente ed onnipotente come il Dio della Bibbia, "concede ai suoi adepti di annullare i vincoli dello spazio e del tempo, di superare i limiti del corpo e persino di trascendere (quando c'è ndr) la propria identità personale". Probabilmente, come diceva Goethe, quando "lo spirito umano vacilla cerca conforto in un altro mondo".

In verità ho sempre diffidato delle supreme fonti di conoscenza e di verità e come tutti gli uomini normali, un po' sprovveduti ed un po' ignoranti (nel senso che ignorano ndr) ho accolto con scetticismo le promesse e le pozioni miracolose con cui tanti stregoni mi garantivano l'eterno paradiso.

Con buona pace delle mie eterne certezze, ho dovuto, ahimè, soccombere.

La principale causa della mia sconfitta, che è purtroppo culturale ed ideale, va ricercata nell'invidia, sentimento che si annida da sempre nel mio cuore: mi è stato di grande conforto leggere che persino Apollo, invidioso di Marsia, gli strappò la pelle perché suonava meglio di lui. Ho accettato l'idea che anche gli Dei possano avere dei difetti!!

Senza voler mistificare o nascondere i miei sentimenti, ma forse per tranquillizzare la mia coscienza, vorrei aggiungere che esistono, a mio parere, diverse modulazioni dell'invidia:

c'è l'invidia "competitiva" che spinge a gareggiare e ad emulare gli altri;

c'è l'invidia "occulta", un po' livida, di coloro che tramano nell'ombra la rovina dell'altro (nell'Otello di Shakspeare Jago, semplice alfiere, è invidioso di Cassio promosso luogotenente);

c'è infine l'invidia "moralistica" vestita da indignazione contro il successo altrui, sempre immeritato, ingiusto, dovuto a chissà quali compromessi ed imbrogli (i repertori faraonici dei colleghi!).

L'invidia del primo tipo (quella competitiva) si è impadronita del mio cuore e della mia mente allorché l'e-mail è divenuto (almeno nel mio ambiente) il distintivo di un Club elitario (il Rotary dei Notai telematici) da cui rischiavo (per cause concomitanti!) di essere escluso e in cui si stava e si sta raccogliendo la nouvelle aristocrazia del notariato italiano.

Insomma, devo confessarlo, desideravo emanciparmi, avere anche io degli idoli in sintonia con i tempi in cui vivo e con la classe sociale cui appartengo.

Come è stato scritto "nella storia dell'umanità, di quando in quando, ma specialmente in epoche inquiete come le nostre, compare una certa categoria di cose: nel vecchio mondo si chiamavano eresie, nel mondo moderno vengono chiamate mode. Sono talora utili in un determinato periodo; altre volte sono esclusivamente dannose", soprattutto, a mio modesto parere, se non governate con prudenza e consapevolezza.

Sono sempre stato una persona semplice, senza grilli per la testa e con i piedi ben piantati per terra, realista e poco conciliante sulle questioni di principio; non ho avuto idoli giovanili e non ho navigato tra il Mao e il Che (sono stato invece iscritto alla D.C.!); tra Coppi e Berteli, tra Beatles e Rolling Stones, tra democrazia diretta, guerriglia urbana e utopie sessantottine, tra dichiarazioni egualitarie ed aspirazioni alla supremazia e quindi, neanche in questo momento, per quanto mi sforzi, riesco a riscaldarmi più di tanto per la "rivoluzione telematica" (in verità avverto soltanto il fardello della mia inadeguatezza).

Confesso che quando per la prima volta incontrai la sigla INTERNET pensai, in un rigurgito di ignoranza, che i NETturbini milanesi, sull'onda di localismi secessionistici, avessero messo su la loro squadra di calcio.

Non passando da un entusiasmo all'altro, purtroppo non vivo gli stati di irrefrenabile frenesia di molti (che pur fanno bene alla salute) ma forse, (mi illudo?) riesco ad evitare anche i repentini e conseguenziali stati di depressione (che tanto fanno male alla salute).

Mi sforzo di non osannare nessuno e forse, proprio per questo, sono riuscito anche a non demonizzare nessuno.

"Et ellu e bellu et radiante cum grande splendore et de te Altissimu porta significatione", diceva San Francesco rivolgendosi al fratello sole, nel Cantico delle Creature; al nuovo "sole nascente" (non quello degli ex socialdemocratici saragattiani) mi rivolgo anch'io, con la stessa fede, ma senza alcun alone di santità, con le preghiere mattutine e serali.

Esibisco con soddisfazione il mio indirizzo elettronico con la chiocciolina fatidica di cui ignoro il termine tecnico e in qualche caso, mentendo spudoratamente, ho raccontato di piacevolissime serate e nottate trascorse a discutere via Internet, in circoli esclusivi ma pur sempre virtuali, degli argomenti più disparati, persino di politica del nota-nato (almeno nella realtà virtuale ho avuto la gradevole sensazione di aver ragione!).

Faccio immeritatamente ed indegnamente parte della setta degli "internettizzati", una nuova scuola socratica, una sorta di "Parnaso Tecnologico", una Repubblica virtuale, senza classi sociali, senza padroni e schiavi, senza maestri e senza allievi e soprattutto senza regole (è sufficiente partorire un'idea, non necessariamente ponderata, in linea con il proprio stato d'animo e trasmetterla senza rifletterci); basta un clic e cambi la realtà in una sorta di irrefrenabile impulso di onnipotenza e megalomania.

Ho appreso, leggendo riviste specializzate, che è arrivata su INTERNET l'ultima versione di EXPLORER, il programma di navigazione di microsoft per il web. Il nuovo software è ancora allo stadio di prototipo per i programmatori: per la versione definitiva bisognerà attendere, con trepidazione, settembre quando sarà disponibile anche in italiano.

Gli esperti dicono che l'aspetto più entusiasmante è rappresentato dall'incorporazione della tecnologia "PUSH" che consente di ricevere le informazioni piuttosto che andarle a cercare su INTERNET.

Ho anche appreso che si sta inesorabilmente avvicinando (con buona pace dei progressisti, di mediaset, Berlusconi, conflitto di interessi, par condicio e minchíoneríe varie) la resa dei conti tra computer e televisione.

Entro un decennio, forse anche prima, uno dei due apparecchi dovrà soccombere all'altro. Gli industriali dei due fronti si stanno organizzando per la battaglia finale.

Infatti allorché i testi, i suoni e le immagini costituiranno un flusso ininterrotto di bit, avremo un unico strumento sulla nostra scrivania e nel salotto di casa. Nei primi giorni del mese di aprile, a San Francisco, il boss di microsoft e del mondo Bill Gates, ha preso un Dvd (digital video disk, evoluzione del cd) e Io ha inserito in un lettore collegato ad una TV per mostrare le meraviglie del cinema digitale.

Poi ha inserito il dischetto in un computer e mentre il film scorreva sul monitor ha aperto un menu interattivo con varie opzioni.

La Fcc, I'autority USA in materia di telecomunicazioni (il Santaniello americano) in una sua direttiva ha fissato in nove anni la fase di transizione dalla

TV analogica a quella digitale e le prime trasmissioni dovrebbero partire tra un anno e mezzo. E' già in commercio, a New York, uno strumento, chiamato Web TV, un ibrido tra televisione e computer (prodotto dalla WEB TV NETWORK acquistata recentemente dalla microsoft) che permette di accedere ad una serie di siti preselezionati con la stessa facilità con cui si cambia un canale televisivo evitando quelle lunghe, perigliose e masochistiche navigazioni, che entusiasmano i novelli Ulisse (l'eroe di Omero, secondo una recente rivisitazione critica dell'Odissea, fu preso dalla smania della navigazione non per intimo desiderio di conoscenza ma, molto più prosaicamente, per sfuggire ad una moglie, Penelope, oppressiva e ingombrante e ad un figlio, Telemaco, talmente legato alla sua mamma da restare infantile ed inaffidabile!).

Se sono vere le previsioni apparse su RESET, mensile che si occupa di materia tanto ostica, fra non molto noi avventurosi naviganti di INTERNET (o forse solo io? ) potremmo trasformarci, con la solita eccezione dei più intelligenti che sanno distinguere tra "mezzi" e "fine", in pantofolai stanchi, depressi, ingrassati e un po' rincitrulliti.

Passeremo allora da Mara Venier a Pippo Baudo, da Bonolis e Costanzo a qualche sito con vedute preconfezionate delle barriere coralline delle Maldive o con i volti dei componenti le varie commissioni del CNN, di Federnotai e persino un sito dove, in attesa di tempi migliori, saranno raccolti i settimanali sussurri, le quotidiane imprecazioni, le qualificanti esternazioni del direttore e dei redattori di FederNotizie e di Attività.

Insomma la madre di tutte le reti (definizione degna del miglior Saddam Hussein) nata per trasformare il notariato, per inculcare valori e nuovi modelli culturali, per allargare i modesti orizzonti conoscitivi di noi poveri esseri umani, per trasformarci progressivamente da pragmatici e provinciali artigiani in eminenti e qualificati giuristi, potrebbe rivelarsi una trappola mortale, che ci potrà far diventare (ironia della sorte!) quelli che già eravamo (per fortuna, già molto colti e preparati, come confermano il Presidente Laurini ed i sondaggi commissionati da Federnotai).

Come al solito, e di questo già mi scuso, i più esperti mi diranno che si verificherà, in questo settore, una sorta di selezione naturale; che bisogna evitare le prediche alla Bartali (l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare) contro la tecnologia, che è indispensabile allontanare i soliti guru che attaccano internet, che mettono alla sbarra le macchine, i programmi, i cavi in fibra ottica, i websites. Sono e resto convinto che Internet sia una tecnologia meravigliosa (anche il Vaticano ha debuttato on-line nel mese di marzo) che potrà portare tutto il notariato molto lontano, promuovendone la riconversione, la riqualificazione e lo svecchiamento (più di qualsiasi riforma dell'ordinamento) e che potrà ridurre (non certo sconfiggere) la supponente resistenza all'innovazione di quella pletorica, borbonica e inadeguata burocrazia statale di cui, piaccia o non piaccia, facciamo parte anche noi.

Mi eccito al solo pensiero che il mio computer tra non molto conoscerà (in proprio e per interposta memoria) tutte le leggi promulgate o semplicemente proposte, tutti i testi, tutte le riviste (compresi anche il "Monitore dei Tribunali", il "Filangieri", il "Foro del Salento", la "Pandettistica" e la "Sinossi Giuridica" che tanto piacciono al collega Marmocchi) tutte le notizie apparse sui quotidiani, i nomi ed i volti di ciascun componente delle varie commissioni del CNN e le date, le ore ed i luoghi dei loro incontri di lavoro; finalmente sapremo se i nostri Consiglieri nazionali fanno colazione in sede o fuori, in piedi o seduti, se fanno, dove fanno e quanto dura la loro pennichella pomeridiana!).

Avrò a disposizione un mare sconfinato di conoscenza e competenza e, finalmente, non sarò più io a dover imparare con difficoltà e sofferenza, (a farmi un "paiolo così", direbbe Francesco Cavallone) ma soltanto quella terribile, odiosa macchina da cui dipendo.

Nessuno potrà osare giudicarmi poco preparato, poco serio, disordinato o superficiale; al massimo, poiché l'umana natura è immodificabile, qualcuno sosterrà che ho l'hardware obsoleto e il data base

poco aggiornato. Con generale soddisfazione non parlerò più (e non sentirò parlare impunemente!) del codice deontologico, delle connesse circolari esplicative e dell'osservatorio deontologico, semplici e superate dimostrazioni pratiche di realtà virtuale.

Per concludere, se tutto andrà bene in un futuro non troppo lontano, diventerò un gustoso "Piccolo Maccarone"; se invece andrà male e prevalessero la mia incapacità e la mia scarsa duttilità, con buona pace di quanti hanno la digestione difficile, resterò un indigesto "bucatino"

Succeda quel che succeda!

Per il momento me ne sto tranquillo e sereno senza agitarmi più di tanto: in fondo tra il BEN ed il MAL c'è di mezzo soltanto un semplice e piccolissimo MOUSE.

Benedetto Elia notaio in Milano

 

P.S.

Colgo lo spunto del mio articolo per rispondere al collega Luigi La Gioia di Roma, "filosoficamente molto all'avanguardia in tema di informatizzazione": insomma un "Maccheroncino" e neanche piccolo, se ho compreso bene.

Come si evince dal tenore del mio articolo, più che dal cambiamento, che come tutti gli uomini normali cercherò di governare senza inutili fughe in avanti, sono preoccupato dalle analisi sociologiche di alcuni "internettizzati", che dipingono scenari apocalittici da fine millennio per l'immediato futuro.

II disegno dì legge Bassanini evidenzia le linee di tendenza della nostra società; il suo compito è semplicemente quello di promuovere ed incentivare un processo, non di imporre dall'alto metodologie nuove che per essere utili ed efficaci devono crescere nella sensibilità e nella cultura di un popolo (quantomeno della sua maggioranza).

Luigi La Gioia, a mio parere, confonde la realtà con la "realtà virtuale" e non distingue il "processo di innovazione e cambiamento" dalla innovazione e dal cambiamento stessi.

Quello di cui si parla e si discute è un "processo di cambiamento", vale a dire una prospettiva da perseguire (già più concreta in altri paesi), un modello da costruire in termini di assoluta compatibilità ambientale; esso richiede tempo, gradualità, grande duttilità, pazienza e probabilmente diversi passaggi generazionali. Per esemplificare, il Registro delle Imprese, previsto sin dal 1942 (realtà virtuale) è divenuto realtà (non ancora effettiva) soltanto nel momento in cui è divenuto compatibile con il contesto sul quale doveva muoversi (50 anni dopo!).

La stessa cosa potremmo dire per Conservatorie e Catasto.

Nella storia, a differenza che nel computer, non ci sono salti, ma processi lenti, progressivi e inesorabili.

Il nostro compito è di comprenderli per governarli meglio, non cavalcarli acriticamente o avversarli per semplice inadeguatezza culturale.

Insomma evitiamo di confondere il reale con ciò che, vediamo da quella modesta e per certi versi nefasta finestrella aperta con il MOUSE.

b. e.

 

 

REDAZIONE ATTI E AUTOMAZIONE D'UFFICIO: SITUAZIONE ATTUALE
E POSSIBILI SVILUPPI DELL'INFORMATICA NOTARILE

 

Il mondo dell'informatica, dell'automazione e delle comunicazioni ha subito negli ultimi anni importantissime trasformazioni, dovute soprattutto all'evoluzione tecnologica, ed in particolare all'introduzione di elaboratori sempre più potenti e della fibra ottica.

Appena trent'anni fa, negli anni '60, i sistemi informativi elettronici usavano centri di elaborazione dati organizzati da un potente elaboratore a cui erano collegati terminali non intelligenti. Nei decenni successivi si sono sviluppati sistemi a struttura reticolare, con numerosi centri di simile potenza, in grado di sostituirsi reciprocamente e collegati anche con terminali intelligenti. Gli anni '90 sono invece caratterizzati dalla multimedialità, ovvero dal processo di integrazione tecnologica e di confluenza dei diversi modi di comunicazione, video, voce e dati.

Le reti via cavo che \originariamente erano in grado di trasportare la telefonia e un numero limitato di servizi si sono trasformate, a seguito della sostituzione del rame con la fibra ottica, in vere e proprie autostrade elettroniche, in grado di veicolare un numero altissimo di servizi, e quindi di prodotti.

Anche nel nostro paese va migliorando la qualità delle linee di comunicazione e oramai la rete I.S.D.N. è una realtà. I.S.D.N. è l'acronimo di Integrated Services Digital Network, ovvero Rete Numerica Integrata nei Servizi. E' un servizio telefonico basato sulla trasmissione digitale dei dati, a differenza di quello che conosciamo tutti come analogico; I.S.D.N. presenta il principale, ma non unico, vantaggio di una maggiore velocità di navigazione in Internet, superiore da 2,5 a 5 volte a quella di un modem a 28.8 o 14.4 Kbit/s.

Un altro importante vantaggio è costituito dall'estrema affidabilità della comunicazione digitale e dalla possibilità di far viaggiare sulla linea dati, fonia e video contemporaneamente.

E' superfluo osservare che le nuove utilizzazioni delle infrastrutture sono consentite dai rapidissimi processi di evoluzione dell'informatica.

La più evidente conseguenza dei processi in atto consiste nella dimensione globale delle aree di riferimento. Le strategie industriali, politiche, istituzionali ora interagiscono con la progressiva apertura dei mercati internazionali. Assistiamo ad una

crescente sofisticazione della domanda di servizi, sia di quella delle imprese e delle istituzioni sia di quella residenziale, con la conseguente richiesta di servizi caratterizzati da specificità qualitativa e quantitativa. I notai si troveranno sempre più spesso ad esercitare la loro professione in un sistema globalizzato, dove recepire ed interpretare le intenzioni dei richiedenti, filtrarle sottoponendole ad un rigoroso controllo di legalità, predisporre gli strumenti negoziali e documentali più adeguati, eseguirne gli adempimenti e le formalità necessarie, richiederà non solo la conoscenza della materia giuridica, ma l'utilizzo ed il controllo di strumenti propri della tecnologia informatica.

Perché è evidente che una volta realizzata l'informatizzazione degli archivi della Pubblica Amministrazione (pensiamo alle Conservatorie, ai Catasti, agli uffici del Registro delle Imprese, agli Archivi Notarili, al P.R.A.), il notariato dovrà essere pronto, e non può che prepararsi subito, a svolgere la sua attività e autorità di certificazione del dato anche attraverso i nuovi strumenti della tecnologia informatica. La legge Bassanini, che recepisce gli standard elaborati dall'A.I.P.A. (Autorità per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione) con il riconoscimento di validità giuridica del documento elettronico, apre nuovi scenari.

Al convegno Infolex 97, sul tema "Informatica e Internet per avvocati, notai e operatori del diritto", tenutosi a Venezia nello scorso mese di febbraio, ha riscosso grande interesse il tema affrontato dal notaio Enrico Maccarone, ín materia di contrattazione elettronica e legge notarile, preceduto da un intervento del notaio Angelo Gallizia sulle problematiche inerenti alla pubblicità legale informatizzata. La presenza del segretario del Consiglio Nazionale del Notariato e del direttore generale del Servizio del Territorio del Ministero delle Finanze stavano a sottolineare l'importanza del tema trattato. Pochi notai erano presenti e mi auguro che questo non sia segnale di disinteresse. Perché Io scarso interesse per le cose dell'informatica e la propensione a delegare ai propri collaboratori (se non, addirittura, agli stessi fornitori) ha permesso negli anni '80 al mercato dell'informatica notarile di svilupparsi in situazione anomala, con una totale dipendenza dai fornitori, molti dei quali hanno fatto di questo atteggiamento della maggior parte dei

Questo articolo riproduce quasi integralmente la relazione tenuta dall'Ing. Bruno Bernardi all'assemblea della Associazione sindacale del Triveneto, tenutasi a Padova il 15 marzo 1997 notai l'alibi per nascondere una politica commerciale per nulla rivolta all'innovazione tecnologica. Se le conseguenze di questo disinteresse sono quelle che oggi conosciamo, danni ben peggiori potrebbero nascere da un rinnovato disinteresse per i futuri sviluppi che l'impatto dell'informatica andrà ben presto a definire in materia di commercio giuridico, di conoscenza legale, di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È' opinione di molti notai che ci si trovi di fronte ad una nuova rivoluzione copernicana e che la crescita culturale del notariato in materia di informatica sia sempre più un problema di sopravvivenza della categoria. Ma il notaio non deve diventare un esperto informatico.. Deve conoscere la natura di questi strumenti, comprendere - tra le molte potenzialità - i possibili utilizzi, saper scegliere tra tanti prodotti quelli veramente necessari per la sua professione. E' indubbio che per far questo, oltre a riferirsi ad esperti di sicura affidabilità, il notaio deve saper usare un personal computer, imparare a navigare in Internet, aumentare le sue conoscenze del mezzo informatico. Non fare questo sarebbe come costruire una casa partendo dal tetto; e tutto ciò che a livello centrale viene, con impegno e passione, discusso e realizzato dai notai impegnati nelle commissioni informatiche del Consiglio Nazionale e di Federnotai, troverebbe terreno arido sul quale difficilmente potrebbe attecchire.

Tutto questo non è futuribile; tutto questo sarà lo scenario nel quale opereremo tra uno o due anni. Il 2003 potrebbe essere la data dell'en plein. Questa la scadenza entro la quale, da estrapolazioni apparse nell'estate '95 su un mensile specializzato, ogni abitante del pianeta sarà collegato a Internet sulla base dell'attuale ritmo di crescita. Straordinario e mozzafiato, se fosse vero, ma ogni previsione di questo tipo risulta assai spericolata. Tanto rischiosa che nessuno degli studiosi più seri del fenomeno azzarda farne.

Bisogna quindi tacere sul futuro della Rete? Non credo. Intanto si possono contare alcuni numeri accertati e significativi che danno la misura di una tendenza di crescita inequivocabile. Poi si possono tentare ragionevoli stime di quali saranno i settori caldi del dibattito e delle mutazioni possibili del fenomeno Internet.

L'autorevole Nielsen Media Research, che fa rilevazioni sul pubblico televisivo, ha fornito i primi dati con basi scientifiche: circa 37 milioni di persone, solo tra Canada e Stati Uniti, hanno accesso alla Rete. Di questi, almeno 24 milioni hanno usato Internet negli ultimi tre mesi (una quota che rappresenta l'11% della popolazione di quei paesi che va da 16 anni in su). Appena l'anno scorso Internet sembrava una cosa per pochi novelli cybernauti, oggi non solo ne parlano tutti ma cominciano ad esserci sulla rete una infinità di servizi ed informazioni utili. Pochi giorni fa il C.N.N. ha deli-

berato la realizzazione di una rete Intranet, sulla quale verranno messi a disposizione vari servizi: il segretario del C.N.N. ipotizzava, parlandone a Venezia, schemi d'atto, mutui, banche dati, ecc.

La circolare del C.N.N. dello scorso 2 gennaio ha comunicato, che la rivista Strumenti dal prossimo giugno verrà trasmessa via etere o telematica, e non più prodotta e distribuita in forma cartacea. Mai come in questo ultimo periodo sembra tornare di attualità quanto discusso nel lontano Congresso Nazionale del 1978. Allora, l'introduzione del tema, che era "L'informazione quale strumento di tutela e valorizzazione scientifica e politica dei Notariato", iniziava con questa citazione:

Nel primo "Legislative Reorganization Act" del Congresso Americano dell'anno 1946 si legge: "The price of power is knowledge", espressione che potrebbe così tradursi: "L'informazione (La conoscenza) è potere".

In quel documento si legge che "...la gestione dei sistemi informativi avanzati rappresenta uno strumento di potere assoluto..." e che "...appare non più una necessità egoistica o corporativa, ma un dovere sociale e morale, per ciascuna categoria professionale, per quelle degli operatori del diritto in particolare, l'adozione e la gestione autonome e dirette dei propri mezzi informativi. "2

Mi auguro che tutti i notai si sentano pienamente coinvolti da un discorso sull'informazione e, in particolare, sull'informatica, uno dei principali attori, luoghi e strumenti della moderna comunicazione. Tutti oggi devono essere convinti che la loro attività può essere migliorata attraverso una corretta gestione delle metodologie proprie della scienza dell'informazione ed è incontestabile che, soprattutto nel campo giuridico, anche a causa di una produzione continua della legislazione, gli strumenti tradizionali, utilizzati dal professionista,

siano superati.

La figura stessa del notaio, il cui ruolo è quello, autorevole, di informare e di consigliare il consumatore che a lui si rivolge, può proficuamente essere tutelata e accresciuta da un uso moderno degli strumenti dell'informatica.

Perché se e vero, stando alle tesi dell'ultimo Congresso Nazionale di Federnotai3, che il notaio è un libero professionista al quale, nell'esercizio della sua attività, viene garantita massima indipendenza ed autonomia, è altrettanto vero che gli si richiede non solo di acquisire una elevata qualificazione professionale ma, e questo sarà sempre più vero nel futuro, di adeguare costantemente la propria organizzazione alle sempre nuove esigenze espresse nei suoi riguardi dalla collettività e dallo Stato.

Accanto a questo, come emerso seppure a diversi livelli, nella tavola rotonda organizzata da FederNotizie nell'aprile del 19964, è indubbia l'esigenza di centralità nella gestione dell'informazione, dovuta sostanzialmente a due motivi: l'integrazione con strutture informatiche della pubblica amministrazione, dove il Notariato dovrà essere propositivo per non essere coinvolto nei ben noti limiti di efficienza dello Stato5, e la razionalizzazione delle strategie e degli investimenti per un mercato che, con le trasformazioni in atto, potrebbe vedere il tramonto dei fornitori storici, qualora incapaci di rinnovarsi tecnologicamente, ed impedire a piccole strutture locali di svilupparsi per l'elevata specializzazione richiesta e per la difficoltà di interfacciamento con la Pubblica Amministrazione.

E questo ruolo fondamentale, che potremmo definire di gestione della centralità, dovrebbe essere svolto dagli organismi ufficiali, in primis dal Consiglio Nazionale, magari supportato dalla Federnotai che, maggiormente libera da meccanismi istituzionali, potrebbe operare con immediatezza e concretezza sul territorio.

Credo che risulti chiaro il contesto nel quale va inserito l'argomento: "redazione atto e automazione d'ufficio".

Automatizzare il proprio ufficio significa oggi attrezzarsi per viaggiare sulle nuove autostrade informatiche, il che implica un profondo rinnovamento degli attuali sistemi informatici. Non ci sono alternative alla sostituzione delle macchine con processore 286, 386, anche 486 nella maggior parte dei casi. Ci si deve collegare ad Internet, meglio se con linea I.S.D.N.. Si deve anche, se possibile, modernizzare la tipologia della propria rete fisica, passando a cablaggi strutturati che permettono velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/sec, evitano la sovrapposizione di varie reti dedicate (una per i computer, una per il telefono, ecc.), garantiscono alta affidabilità e risultano indipendenti dall'hardware ad esse collegato. E tutto questo va fatto cercando la massima tutela, anche nei riguardi del problema della sicurezza (pensiamo ad esempio al problema dei virus) e le migliori condizioni commerciali per ottimizzare il rapporto quali-

4 Da "L'Automazione dell'Ufficio Notarile - 12 aprile 1996" - Inserti di FederNotizie numero di maggio 1996.

5 Richiamo qui alcuni concetti, con i quali concordo, espressi dal notaio Riccardo Genghini in un recente articolo dal titolo "Informatica e Notariato oggi" sul numero di FederNotizie dello scorso gennaio 1997.

tà-prezzo e durata dell'investimento. In questo le Associazioni Sindacali possono avere un ruolo estremamente importante quanto attivo: l'Associazione del Triveneto è stata una delle prime a capire l'importanza di alcune iniziative dei notai di Bolzano, Trento, Vicenza e Treviso che si sono dotati di consulenti propri al fine di assicurarsi una maggiore tutela informatica.

Oggi l'Associazione del Triveneto, in collaborazione con Federnotai, sta prendendo contatti con le maggiori case produttrici di software per studiare la possibilità di realizzare in brevissimo tempo accordi-quadro che permettano ai propri associati particolari condizioni per l'acquisto e la locazione operativa dei computer e dei macchinari informatici in genere. Lo scopo è che poi ognuno possa acquistare presso il rivenditore della propria città, ma a condizioni maggiormente favorevoli. Questo, oltre che un fatto pratico e concreto, vuole essere un chiaro segnale alle ditte fornitrici di software per i notai: si vuole la massima trasparenza e il massimo allineamento con i costi, le condizioni e le tecnologie presenti sul mercato. Oggi si chiede alle case fornitrici di software notarile di innovare i loro prodotti alla luce dei nuovi scenari dell'informatica. Non sono più tollerabili soluzioni che di fatto impediscono ad uno studio di utilizzare le potenzialità messe a disposizione, a costi molto spesso minimi, dai recenti sistemi operativi: si parla di Windows 95, di Windows NT, ma anche dell'evoluzione di sistemi più datati come Netware, Unix e OS/400.

Torniamo ora al nostro argomento: se automatizzare lo studio significa entrare nelle nuove autostrade informatiche, la redazione dell'atto deve rimanere priorità dell'attività certificatrice del notaio. Qualsiasi prodotto informatico deve garantire la massima libertà nella scrittura dell'atto. Questo non significa che si deve prediligere la libertà di scrittura a discapito dell'esatta definizione ed individuazione dei dati. Oggi è possibile garantire entrambe le cose. L'utilizzo di interfacce grafiche permette di creare strumenti di grande efficacia e di estrema utilità proprio per facilitare l'abbinamento di due cose che sembrano così divergenti: la libera scrittura dell'atto (soprattutto nella descrizione del negozio) e la corretta introduzione e identificazione dei dati. Deve essere questa la strada da seguire. D'altra parte non si può negare che la meccanizzazione in atto presso là Pubblica Amministrazione (vedi Conservatorie e/o Registro delle Imprese) richiede di risolvere ed affrontare in modo efficace il problema della identificazione e della catalogazione dei dati. Questo si può fare fondamentalmente in tre modi: contestualmente alla redazione dell'atto, utilizzando strutture di "data-base" facilmente richiamabili, anticipatamente inserendo i dati che verranno poi organizzati su di uno schema preconfigurato, o posteriormente, correggendo i risultati (sicura-mente probabilistici) ottenuti tramite un processo di interpretazione. L'esperienza mi insegna che ogni metodo presenta una sua validità e che nessuno può essere valutato aprioristicamente dalla realtà nel quale è utilizzato. L'importante è che queste metodologie siano sviluppate utilizzando quegli strumenti, oggi presenti, che consentono facilità d'uso e gestione aperta dei dati.

Per quanto riguardo "Io stato dell'arte" degli attuali programmi per la gestione informatizzata di uno studio notarile credo occorrerà aspettare il 1998 per vedere soluzioni integrate in ambienti nuovi. lo mi aspetto che queste soluzioni siano veramente nuove e in tal senso darò la massima collaborazione ai fornitori che me la richiederanno. Il Consiglio Nazionale, dopo lunga meditazione, ha deciso di non fare un programma ma di indirizzare i propri sforzi nella realizzazione di una rete Intranet che permetterà a tutti i notai di essere telematica-mente collegati e che sarà prezioso strumento attraverso il quale mettere a disposizione dei notai svariati servizi , tra i quali non è escluso che un giorno ci possa essere anche un prodotto per la redazione dell'atto, magari integrato con tutta una serie di informazioni giuridiche e clausole che assistano il notaio nel suo lavoro. In questo caso il Consiglio Nazionale non farebbe che svolgere il suo compito istituzionale di tutelare ed assistere i notai. Concordo con questa scelta perché ritengo che l'evoluzione stessa dell'informatica porterà a risolvere molti degli attuali problemi legati alla gestione dello studio attraverso strumenti standard e di grande diffusione. Se è vero che da parte della Pubblica Amministrazione si tende, attraverso il lavoro dell'A.I.P.A. (al quale partecipa in modo attivo il Notariato), a semplificare gli attuali adempimenti mirando al traguardo di trasmettere un unico adempimento, le altre problematiche di gestione degli appuntamenti, di parcellazione, di archiviazione elettronica, di contabilità troveranno soluzione in prodotti di grande diffusione. Certo il traguardo è ancora molto distante ma ci si arriverà sicuramente.

Quanto al mercato e al rischio di dipendenza dai fornitori, questo dipende oggi soprattutto dall'atteggiamento dei notai. Nessun fornitore è indispensabile e il mercato ha dimostrato di reagire positivamente contro qualsiasi tentativo di monopolio. Ma se il notaio vede il fornitore come la "mamma" alla quale affidarsi per tutti i suoi bisogni informatici allora il rischio che quel notaio sia in ogni caso dipendente è certo. E nonostante tante iniziative passate e presenti mi sembra che questo rischio lo si corra ancora: perché in ogni caso, sia che si commissioni un programma, sia che lo si realizzi partecipando alla società di informatica che lo sviluppa, il progetto di un ideale sistema

composto da programma, assistenza, manutenzione e innovazione tecnologica controllato e gestito dai notai è impossibile da realizzare. E il motivo è che la vera ricchezza e proprietà di un programma è la testa delle persone che lo hanno sviluppato. Solo una attenta attività imprenditoriale può evitare che una società informatica si ritrovi improvvisamente svuotata di contenuti e quindi di valore. lo non vedo come i notai possano fare questa attività se non demandandola a terze persone oppure ricorrendo al denaro per garantirsi il mantenimento delle strutture create. Questo cos'altro sarebbe se non la creazione di nuove di'- pendenze?

Mi chiedo se ha senso pratico impegnarsi in una avventura così grande dove imprenditori privati stanno spendendo notevoli cifre.

Oggi è semplice realizzare un prodotto notarile stile anni '80: ma l'impressione e la conoscenza della situazione mi portano a pensare che le accresciute possibilità dell'informatica portino l'utente, e anche l'utente notaio, a chiedere, se non a pretendere, un prodotto molto più completo e integrato, prodotto che dovrà essere sempre in evoluzione per rispondere alle nuove e continue esigenze del mercato e della Pubblica Amministrazione.

La manutenzione, per assicurare massima integrazione, e i servizi saranno i cardini del nuovo mercato e richiederanno grandi risorse. La mia esperienza rafforza in me l'idea che vale forse la pena di indirizzare gli sforzi nel far si che i competitori privati seguano criteri di qualità sia nel prodotto sia nel servizio, adottando standard, tecnici e non, indicati dalla categoria, e in linea con gli sviluppi che il Consiglio Nazionale andrà a realizzare in tema di comunicazione con la Pubblica Amministrazione. E' qui che il Notariato deve essere presente, attento e propositivo.

E' vero che in questi ultimi quattro anni non si è fatto un. prodotto "dei" notai ma è altrettanto vero che oggi, con riferimento assoluto, meccanizzare uno studìo costa praticamente la metà rispetto a quattro anni fa, e questo grazie ad attività di notai appassionati, di consulenti indipendenti e anche al consolidarsi sul mercato di nuovi imprenditori. Se, da un punto di vista assoluto e di principio, l'idea di realizzare un prodotto centralizzato di proprietà del Notariato potrebbe anche essere corretta, è essa altrettanto praticamente realizzabile nel contesto notarile di oggi? E ancora: se il mercato fosse stato "normale", tale esigenza, unica nel panorama professionale italiano, si sarebbe manifestata?

Ing. Bruno Bernardi consulente informatico della Giunta Federnotai

 

LA SCELTA DEL SOFTWARE PER LO STUDIO NOTARILE
COMPOSIZIONE O INTERPRETAZIONE ?

 

Al notaio che si accinga a scegliere il software per la gestione del proprio studio notarile si prospetta, oggi, una gamma di opzioni, sicuramente più ampia rispetto al recente passato, caratterizzato da una situazione pressoché monopolistica nel mercato del settore. È mia intenzione affrontare brevemente uno degli aspetti (a mio avviso) principali che devono guidare in tale scelta: quello delle modalità di ottenimento del testo dell'atto notarile e degli adempimenti relativi.

Quale deve essere, in primo luogo, l'obiettivo del notaio che si accinge a meccanizzare il proprio studio? Rispetto al passato, la maggior novità del presente momento è costituita dalla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immobiliari e del Registro delle Imprese, cioè dei due principali meccanismi pubblicitari nei quali è coinvolta l'attività notarile. Inoltre, nella realtà odierna ed ancor più in quella futura, il notaio è e sarà chiamato sempre più spesso a trasmettere ai pubblici uffici dati ed informazioni per via telematica, o tramite floppy disk, e ad interloquire dal proprio studio a mezzo del proprio computer; tra breve, assisteremo al debutto del "contratto elettronico", con l'intuibile impatto (che definire rivoluzionario è eufemistico) sull'attività notarile. L'art. 15, secondo comma, della legge "Bassanini" definisce validi a tutti gli effetti di legge "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici". Da qui l'esigenza di dotarsi di strumenti hardware e software al passo con i tempi, anche per evitare un investimento che si riveli ben presto obsoleto, sia in termini di costo economico che di tempo impiegato per apprenderne l'utilizzo.

Sotto lo specifico profilo della creazione dell'atto e delle formalità, l'esigenza del notaio è triplice: a) in primo luogo, esigenza di semplificazione dell'attività di imputazione dei dati: occorre dotarsi di un software che consenta di imputare una volta soltanto i dati variabili della pratica (dati attinenti alle generalità delle parti, agli estremi di individuazione dei beni immobili, alle variabili negoziali, ai dati societari, ecc.), estraendo poi tali dati, volta per volta, per l'atto e tutte le formalità ad esso conseguenti, nonché per gli adempimenti periodici cui il notaio è tenuto (repertorio e indice, comunicazioni statistiche, parcellazione, contabilità, ecc.),

ed in genere per un efficace monitoraggio dell'attività di studio;

in secondo luogo, esigenza di personalizzabilità del programma per conformarlo alle esigenze del singolo notaio: non tutti scriviamo gli atti allo stesso modo, e non tutti abbiamo la stessa organizzazione di studio. Il programma deve quindi consentire all'utente di poter disporre in maniera elastica dei propri dati (anche attraverso apposite tabelle in cui inserire i dati di utilizzo generale per lo studio, e modificabili dal notaio stesso, senza necessità di pagare costi aggiuntivi alla casa di software: i dati inseriti dal notaio sono, a tutti gli effetti, di proprietà del notaio stesso e devono essere quindi disponibili da parte dello stesso); il programma deve altresì consentire di modellare le clausole degli atti a proprio piacimento, senza doversi adattare a soluzioni predeterminate dalla società produttrice del software;

in terzo luogo, esigenza di affidabilità dei prodotti così ottenuti: è intuitivo che la possibilità di sostituire il controllo umano con quello informatico postula che l'estrazione dei dati avvenga con procedure tali da garantire l'assoluta corrispondenza del contenuto dell'atto (con tutte le variabili che esso può contenere) con quello delle formalità che ne derivano.

L'optimum, insomma, è un programma che coniughi semplicità di utilizzo, flessibilità ed affidabilità del risultato. Quanto al primo profilo, l'evoluzione informatica porta oggi ad adottare interfacce basate sulla filosofia delle finestre (windows): interfacce grafiche che consentono un utilizzo intuitivo del software, basato sull'inserimento guidato dei dati, e nel contempo consentono all'operatore di muoversi agevolmente tra diverse parti del programma, senza dover chiudere e riaprire continuamente le applicazioni utilizzate. Questo tipo di interfaccia è utilizzabile sia con sistemi operativi Windows che Unix, e rappresenta, in un certo senso, il futuro dell'informatica, in direzione del quale si stanno evolvendo tutte le applicazioni progettate da qualche anno a questa parte: basti pensare ai fenomeni Internet e Intranet, per rendersi conto della dimensione del fenomeno. Risultano quindi, a mio avviso, non al passo coi tempi tutte quelle soluzioni che continuano a sviluppare software in ambiente MSDOS, pur realizzando piccole parti del programma in ambiente Windows.

Sotto il profilo dell'affidabilità del risultato ottenuto, occorre dire che l'evoluzione della gran parte dei prodotti esistenti sul mercato ha ormai determinato il superamento della fase di prima meccanizzazione degli studi notarili, quella, per intendersi, consistente nell'utilizzo di videoscritture, più o meno evolute. Esistono, peraltro, notevoli differenze tra i vari programmi oggi in commercio, e si rende necessaria, per il notaio, la comprensione di tali differenze, spesso difficilmente valutabili senza un'approfondita indagine, anche comparativa.

La scelta, a mio avviso, deve essere effettuata fondamentalmente sulla base delle due principali filosofie oggi esistenti:

- Filosofia della composizione dell'atto: i dati variabili (relativi alle parti, alla comparizione, ai negozi, ai beni oggetto dell'atto) vengono inseriti in apposite finestre (maschere); il programma, automaticamente, recupera questi dati attivando un'apposita funzione per la composizione dell'atto, ed il risultato è tanto più efficace quanto più sofisticato è il programma (compositore), e quanto migliori sono gli schemi di atto (contenenti le variabili necessarie ed opportune) che l'utente, o la casa di software, ha predisposto;

- Filosofia delta interpretazione dell'atto: in questo caso, l'atto viene scritto liberamente, ed è poi il programma ad "interpretare" i termini lessicali in esso contenuti, in base ad un dato numero di parole, frasi, espressioni che, in via preliminare, il programmatore ha definito.

Esistono oggi in commercio programmi che adottano, in via alternativa, l'una o l'altra filosofia. A mio personale avviso, peraltro, esistono valide ragioni per optare per il primo dei sistemi descritti (composizione), in quanto l'altro (interpretazione) -pur sviluppato da qualche casa di software con risultati apprezzabili - manifesta una serie di limiti:

a) - qualunque programma di interpretazione non può non fondarsi su una predeterminazione dei presupposti lessicali (frasi, espressioni, singole parole), il cui mancato o scorretto utilizzo da parte dell'utente determina inevitabilmente errori di interpretazione, con intuibili conseguenze in termini di affidabilità dei sottoprodotti: se scrivo erroneamente "partticella" in luogo di "particella", a parte la scorrettezza grammaticale, nella nota di trascrizione il mappale in oggetto non verrà riportato; parimenti, a fronte di una frase del tipo: "Tizio vende la nuda proprietà, spettando l'usufrutto a Sempronio, del seguente immobile", il programma, il più delle volte, non saprà più individuare con esattezza se il diritto trasferito è la nuda proprietà o l'usufrutto. A prescindere, comunque, da esempi concreti, a fronte dei quali è sempre possibile un intervento del programmatore che arricchisca il lessico utilizzato, è proprio l'estrema varietà delle fattispecie, del linguaggio utilizzabile, degli errori che possono essere commessi a rendere perplessi sulla affidabilità dell'interpretazione del lin-

guaggio come presupposto per la creazione dei sottoprodotti dell'atto (rimando, in proposito, a quanto scritto da Gallizia (Programmi "interprete" e pubblicità legale, in FederNotizie, 1997, 1, p. 29);

- come riflesso di quanto sopra detto, l'utente si trova costretto a limitare notevolmente la propria libertà di inserire nell'atto pattuizioni e termini particolari: se, infatti, il software (interprete) individua il mappale da inserire nella nota di trascrizione in base alla parola "mappale", rinvenuta nel corpo dell'atto, ogni descrizione (relativa a dati storici, variazioni catastali, provenienze, corrispondenze nel N.C.T.) che contenga tale parola verrà interpretata come mappale oggetto dell'atto, a meno di ricorrere ad accorgimenti che, peraltro, vanificano ulteriormente la libertà di espressione nell'atto stesso;

- è stato possibile rilevare, in qualche programma di interpretazione, più di un limite di efficacia dell'interprete: così, ad esempio, errori nell'interpretazione dei doppi cognomi o dei doppi nomi, errori nell'interpretazione degli atti societari complessi, e degli atti multinegoziali in genere (esempio: clausola IVA, o clausola di richiesta di agevolazioni fiscali, riferita ad uno dei negozi dell'atto, interpretata come riferibile all'intero atto; pattuizioni accessorie relative a servitù, con riferimento alle quali il programma fatica a distinguere le parti a favore e contro nella nota di trascrizione);

- è stato, altresì, possibile rilevare limiti di memoria in qualche programma di interpretazione, per cui, di fronte a descrizioni particolarmente lunghe (esempio, pluralità di beni, o di persone), ad un certo punto l'interpretazione si arresta.

A prescindere, in ogni caso, dall'evidenziazione di specifiche problematiche, alcune delle quali forse risolubili con una più accurata programmazione, nasce il sospetto che la tecnica dell'interpretazione lasci parecchi margini ad errori; il tutto in un contesto che va evolvendosi rapidamente verso una sempre maggiore meccanizzazione degli uffici (Conservatorie, Registro delle Imprese, Archivi notarili), con conseguente rivalutazione dell'importanza (e dell'affidabilità) dei dati rispetto all'atto vero e proprio.

Quanto sopra induce a propendere, a parere del sottoscritto, per la filosofia di "composizione", che parta cioè dai dati (inseriti nelle apposite maschere) per ricavarne, attraverso appositi schemi, l'atto notarile e tutti i sottoprodotti dello stesso, con una procedura di totale affidabilità. Nell'esame di vari programmi improntati a tale filosofia, è stato possibile verificare che non esiste, a tutt'oggi, un sistema totalmente bidirezionale, che consenta cioè, una volta inserito il dato e composto l'atto, di correggere l'atto medesimo ottenendo il ritorno indietro del dato corretto alle maschere. Il tentativo, in questo senso, di qualche casa di software, pur apprezzabile, ha tuttavia mostrato i limiti di tale bidirezionalità: se si correggono dei dati (cognome, nome, mappale) nell'atto, senza ritornare nelle maschere, il sistema non controlla la correttezza del dato inserito, e comunque non ne interpreta il contenuto al fine di evidenziare possibili incongruenze (quali, ad esempio, un codice fiscale errato, una provincia non corrispondente ad un Comune); inoltre, alcuni elementi (quali, ad esempio, il codice del diritto o della convenzione per la trascrizione meccanizzata, la quota compravenduta, il ruolo di venditore, compratore, rappresentante, ecc.) non possono essere corretti nell'atto in maniera tale da determinare una contemporanea ed efficace correzione delle maschere. Il programma di composizione deve quindi consentire all'utente di correggere i dati precedentemente inseriti nelle maschere, e quindi di ricomporre nuovamente, con garanzie di totale affidabilità, l'atto.

Al di là di quanto sopra esposto, rimane un notevole divario tra i diversi programmi di composizione oggi esistenti sul mercato. A fronte di programmi che si limitano a "miscelare" i dati contenuti nelle maschere, senza effettuare alcun raffronto tra i vari richiami o tra i vari campi, esistono programmi che, nell'effettuare la composizione dell'atto, eseguono vere e proprie funzioni di calcolo, raffrontando il contenuto dei campi e traendone ulteriori elementi per la composizione. Di seguito espongo, peraltro solo a titolo esemplificativo, alcuni dei principali risultati realizzati con il sistema di composizione da me prescelto, ed attualmente utilizzato per la gestione del mio studio:

il programma non si limita a trasportare il contenuto di un campo delle maschere nell'atto composto, ma è in grado di leggere il contenuto di tutti i singoli campi delle maschere, e di confrontarlo, eventualmente, con quello di altri campi, al fine di inserire o meno determinate clausole nel corpo dell'atto, di proporre all'utente delle domande o messaggi di avviso in sede di composizione;

il programma di composizione effettua operazioni di calcolo (aritmetiche, algebriche) sul contenuto dei vari campi;

il programma contiene opportune funzioni che consentono di memorizzare il contenuto di risposte fornite dall'utente in sede di composizione, in modo da ripetere in più occorrenze dell'atto lo stesso tipo di informazione senza doverla ridigitare manualmente;

il programma di composizione utilizza domande precedentemente impostate dall'utente, memorizza le risposte fornite e le utilizza per le successive ricomposizioni, rendendo così possibile, a fronte di possibili correzioni, l'intervento dell'operatore sul

dato un'unica volta, eliminando ogni possibilità di errore.

Tali caratteristiche, di programma di composizione evoluto, devono coniugarsi ad un elevato livello di personalizzabilità da parte dell'utente, il quale deve riuscire a piegare, attraverso la libera creazione dei propri schemi di atto, il compositore ad ogni sua esigenza.

A titolo meramente esemplificativo, ecco alcuni dei vantaggi ottenibili attraverso un programma di composizione evoluto, come quello sopra descritto, e che ho potuto personalmente sperimentare:

- è possibile creare degli schemi di atti che siano perfettamente congruenti con quanto richiesto ai fini della pubblicità immobiliare e societaria: l'interazione tra schema (inteso come telaio contenente le parti fisse dell'atto e le istruzioni per l'utilizzo dei dati variabili), risposte fornite dall'operatore in sede di composizione e dati inseriti precedentemente nelle finestre (database) della pratica, avviene in modo tale da consentire all'utente un duplice, efficace controllo: se la composizione dell'atto avviene correttamente, significa che i dati delle maschere sono stati inseriti altrettanto correttamente, ed allora la creazione dei dischetti per la Conservatoria e per la Camera di Commercio è assolutamente automatica, azzerandosi ogni possibilità di errore. D'altra parte, se i dati variabili non sono stati correttamente inseriti nelle finestre, è possibile inserire nello schema dei messaggi di errore, che avvisano l'operatore della necessità di ricontrollare le finestre, ed imputare, stavolta correttamente, i dati necessari;

- la possibilità di effettuare vere e proprie operazioni di calcolo in sede di composizione si rivela estremamente utile: si può, ad esempio, ottenere il calcolo automatico del valore catastale del complesso degli immobili oggetto del negozio (sommando i totali delle rendite catastali riportate nelle maschere degli immobili), con un messaggio di avviso in sede di composizione; si può ottenere anche il calcolo del valore catastale di quanto trasferito in nuda proprietà (il sistema calcola il coefficiente in base all'età dell'usufruttuario); il sistema effettua confronti tra date, per cui, ad esempio, controlla che la data del certificato di destinazione urbanistica non sia precedente di più di un anno rispetto alla data di stipula; è possibile ottenere un conteggio del numero delle parti, degli immobili oggetto dell'atto, anche ai fini di una corretta declinazione di alcune clausole dell'atto; nelle vendite con prezzo dilazionato, il programma può controllare che il totale delle rate dilazionate corrisponda al totale del prezzo convenuto; nelle cessioni di quote sociali, il programma può calcolare automaticamente, ed inserire nell'atto composto, l'importo dell'imposta sul capital gain, della tassa sui contratti di borsa, della percentuale della quota ceduta rispetto al capitale sociale (e può verificare se la percentuale è superiore a quella per la quale è possibile effettuare l'opzione); negli atti costitutivi di società, il compositore verifica automaticamente la corrispondenza tra capitale sociale e totale delle quote sottoscritte; negli atti modificativi di società, relativi, ad esempio, ad operazioni sul capitale, il programma, effettuando opportuni calcoli sui dati contenuti nelle maschere, riconosce se si tratta di aumento di capitale gratuito o a pagamento, se il capitale risulta ridotto per perdite di oltre un terzo, o sotto il minimo legale, o sotto lo zero. Questi sono, ovviamente, solo alcuni esempi di automazione che è possibile realizzare;

- il sistema declina automaticamente i maschili e femminili, singolari e plurali, con riferimento ai soggetti dell'atto, distinguendo i diversi ruoli (danti ed aventi causa, mutuatari e terzi datori, soci, amministratori, rappresentanti, società costituenda o modificanda, ecc.); è possibile altresì inserire ruoli liberi, secondo le esigenze del notaio (ad esempio, presidente di assemblea, vecchio socio o vecchio amministratore, defunto, ecc.), che vengono poi utilizzati per declinare automaticamente le persone con detti ruoli o cariche, e per tutti gli altri effetti necessari; il programma riconosce automaticamente, in composizione, se qualcuna delle unità immobiliari urbane inserite nelle maschere è priva di rendita, ed inserisce automaticamente la clausola ex art. 12 D.L. 70/88; riconosce automaticamente l'esistenza di terreni, o fabbricati, ai fini delle clausole ex legge 47/1985, o ex legge 165/1990; inserisce, in maniera totalmente automatica, le dichiarazioni sul regime patrimoniale coniugale, anche in ipotesi complesse come quella di acquisto di beni personali ex art. 179, lett. f), c.c.; inserisce, automaticamente, la menzione dei rapporti di rappresentanza; riconosce se un soggetto è persona fisica o giuridica, ed adatta di conseguenza le clausole dell'atto (si pensi alle dichiarazioni di parentela, alle agevolazioni prima

casa per l'acquirente persona fisica, ecc.); è, in generale, in grado di inserire automaticamente clausole in corrispondenza a determinati contenuti dei campi, previa, ovviamente, opportuna predisposizione dello schema di atto in modo da ottenere tali risultati;

- lo schema di atto interagisce, oltre che con i richiami contenuti nelle maschere, anche con un'apposita tabella di "tipi di atto", per cui è possibile predisporre clausole generiche, riferibili a tutti i tipi di atto, impostando all'interno le opportune variabili in base al tipo di atto (si pensi alla differenza tra i diversi tipi di atto in tema di menzioni, nell'apertura e nella chiusa dell'atto, sulla presenza dei testimoni, sulla cittadinanza dei comparenti soci, sulla lettura di atto ed allegati, ecc.);

- la possibilità di memorizzare il contenuto di risposte fornite dall'utente in composizione è di estrema utilità, in quanto evita di ridigitare manualmente più volte una stessa informazione: si pensi alla presenza o meno di testimoni nell'atto (che va indicata sia nell'apertura che nella chiusa), all'esistenza o meno di rappresentanti della parte venditrice o compratrice, ecc..

Gaetano Petrelli notaio in Verbania

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Convenzione tra Federnotai e le "software houses" notarili, in FederNotizie, 1995, 1, p. 365, con commento di LORENZI - Firmata un'importante convenzione con le Software Houses notarili. AA.VV. - L'automazione dell'ufficio notarile, in Inserti di FederNotizie, Maggio 1996. GENGHINI - Informatica e notariato: oggi, in FederNotizie, 1997, I, p. 22. LORENZI - Il "punto della situazione" relativamente all'informatica notarile, in FederNotizie, 1995, 6, p. 296. LUPPI - Una finestra sull'Italia dei sigilli (Lo sportello infon4atico del C.N.N.), in CNN Attività, 1995, 6, p. 60. GENGHINI - Nuovi standard tecnologici e organizzazione del lavoro di ufficio, in FederNotizie, 1996, 1, p. 22. GALLIZIA E. - L'utilizzo del computer per la redazione dell'atto notarile - Confronto tra procedure, in CNN Attività, 1995, 1, p. 34. MARZOCCHI - Il notaio e l'automazione del suo studio, in Riv. Not., 1995, 1-2, p. 79. GALLIZIA-TOSI-ZANELLI - Informatica e organizzazione notarile, in Vita Not., 1988, p. 442. ZANELLI - Ancora sull'informatizzazione degli studi notarili, in Riv. Not., 1987, p. 535. ZANELLI - L'amministrazione di uno studio notatile con il personal computer, in Riv. Not., 1986, p. 688.

 

 

 

 

La nostra vetusta e per tanti versi obsoleta legge professionale contiene già, sorprendentemente per l'epoca, un elemento di notevole modernità. La previsione, all'art. 82, dell'associazione professionale: "Sono permesse associazioni di Notai, purché appartenenti allo stesso Distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote eguali o diseguali." Ma può darsi che la disposizione, magari già contenuta nelle leggi anteriori, servisse solo a legittimare situazioni non infrequenti e del tutto naturali di sodalizi su base familiare o addirittura dinastica, senza anticipare affatto l'avvento delle "ditte" legali all'americana.

A me, invece, che non sono figlio d'arte, è capitato di stringere un patto associativo professionale prima ancora di diventare notaio, ovviamente sotto la condizione sospensiva di riuscirci, e di riuscirci in due. Ecco com'è andata.

Suppongo di aver già narrato a veglia come "ai miei tempi", anche dopo aver superato il concorso, l'accesso ai distretti più ambiti (e tale era il mio di origine e destinazione) fosse lento e faticoso. Nè le sedi tradizionalmente riservate ai notai di prima nomina e da questi occupate in via coatta e provvisoria offrivano soddisfacenti occasioni di lavoro. Era perciò abbastanza ricorrente il caso che il neo-notaio, soddisfatti più o meno regolarmente gli obblighi minimi di assistenza alla propria sede scomoda e improduttiva, restasse a fare il lavorante presso uno studio altrui in attesa di tempi migliori. Di solito (in quanto ne sussistessero i presupposti di compatibilità), lo studio era quello in cui si era fatta la pratica, dove l'originario apprendista era in grado di continuare ad offrire qualificata, utile e mal retribuita collaborazione. A questo stadio, ma anche prima, a seconda del grado apparente di decoro e di autorevolezza, l'ex-praticante si guadagnava (e forse non era nemmeno lui a guadagnarci) l'appellativo eufemistico e lo status di "sostituto". Figura dai contorni alquanto nebulosi, poiché, per definizione, chi notaio non è o, pur essendolo, opera fuori distretto, non può sostituire un notaio in alcuna delle sue funzioni ufficiali. Ma c'erano comunque occasioni in cui il "sostituto" poteva utilmente sollevare il notaio da incombenze poco gradite, dando nel contempo al cliente di serie B l'impressione di essere accudito da un personaggio più importante del semplice impiegato. E poi, a parte l'aspetto rappresentativo e prescindendo dalla terminologia usata, il "giovane di studio" produceva, in termini di lavoro materiale, almeno quanto un bravo dipendente.

 

 

 

 

Finestra sul cortile

di Franco Cavallone

 

Stavo dunque, a pratica ufficiale conclusa (e ci sarei rimasto ancora a lungo, anche dopo essere diventato notaio), in un primario studio milanese, a stendere atti pubblici a mano e a tradurre fumetti, quando vi fui raggiunto da un collega, poco più giovane di me, venuto a sua volta a invischiarsi nell'annosa trafila della pratica e dei suoi postumi obbligati. Era figlio di un alto dirigente della Edison (la quale era cliente dello studio) ed era stato tirato su con lo scopo preciso di diventare un giorno notaio della Edison. Naturalmente non c'è riuscito, se non tardivamente, in modo quasi fortuito e in misura marginale, per colpa forse del destino cinico e baro, forse della fusione con la Montecatini che sarebbe avvenuta di lì a poco, forse di altre cose (o persone) ancora. Ciò non gli ha impedito di essere un professionista di successo, con una clientela altrettanto prestigiosa.

Intanto stava lì con me, seduto all'altro capo di una scrivania bifronte (o erano due scrivanie accostate), in una stanzetta di quattro metri per quattro, nella quale avevamo introdotto un piccolo frigobar che tenevamo a nostre spese rifornito di bevande giuste. Anche lui prese a stendere compulsivamente atti pubblici a mano, ma non traduceva fumetti, come invece seguitavo a fare io, con gli originali appoggiati su un cassetto aperto, in basso e il testo italiano sul piano della scrivania, scritto su insospettabili fogli uso bollo. Non che nessuno ci avrebbe badato più di tanto. Con il mio nuovo collega ci trovammo ben presto a formare un'efficiente e affiatata équipe di "sostituti" e in pratica, come ci si compiaceva di dire, provvedevamo fra noi due, con grande senso di responsabilità, a "mandare avanti lo studio" (allora, va detto, era tutto più facile). Altro, perciò, non si pretendeva da noi in termini di assiduità o di ottemperanza ad obblighi formali di sorta. Eravamo pagati pochissimo, ma in compenso ricordo che certe mattine andavo in ufficio alle dieci e che, ogni tanto, mi prendevo una settimana di vacanza (andavo abbastanza spesso a Parigi) senza notificarlo che all'altro sostituto, il quale accettava di buon grado, per qualche giorno, di sostituire anche me.

Così condividemmo gli anni residui di apprendistato forzoso. Lui, a un certo punto, si stufò di scrivere gli atti a mano e, per la prima volta nella storia quasi secolare di quello studio, furono prodotti sotto sua dettatura originali dattiloscritti di atti pubblici! La rivoluzione fu ben tollerata.

Quando, più tardi, superammo il temibile concorso, le nostre graduatorie, non brillantissime, ci diedero diritto a sedi geograficamente eccentriche.

Ma avevamo giurato già da tempo che, appena uno di noi fosse riuscito a conquistare Una sede nel distretto di Milano, ci saremmo messi in proprio, insieme. Ci riuscì per primo lui, che aveva un punteggio di esame un po' migliore. Aprimmo il nostro studio (allora non c'erano, o noi li ignoravamo e nessuno ce ne fece carico, problemi di recapito). Dopo un po', entrai in distretto anch'io e partì, anche in via ufficiale, l'associazione professionale che avevamo fondato idealmente intorno al totem costituito dal nostro frigobar.

L'accordo era che avremmo sempre diviso tutto a metà, indipendentemente da chi dei due "portasse" il cliente. Era inoltre inteso che avremmo cercato di dare un uguale contributo di lavoro, anche se io, per un po', andai avanti a tradurre fumetti nelle ore di ufficio. Altro non fu convenuto, tanto che l'associazione, all'inizio, non risultava

neppure da un atto scritto, ma fu soltanto enunciata ai fini fiscali. E' andata bene, per tanti anni.

So di altre associazioni professionali saltate per aria, addirittura finite in colluttazione per contrasti sul computo delle fotocopie rispettive. A noi, date le premesse, non poteva succedere e di ciò eravamo ragionevolmente soddisfatti. Ma poi lui si è ammalato e

l'altro giorno se n'è andato e così la "ditta" si è sciolta.

Questo non è un necrologio. FederNotizie, giustamente, ha scelto di non pubblicare necrologi. E' solo una storia, come altre che Lavinia e io abbiamo raccontato in questa rubrica.

Franco Cavallone

 

 

 

 

PRATO: Al NOTAI LE ASTE GIUDIZIARIE

Sono passati abbondantemente tre anni da quando alcuni Notai di Prato hanno iniziato, su delega del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, e del Giudice Delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Prato, il lavoro delle vendite all'incanto, allo scopo di accelerare le procedure di espropriazione forzata immobiliare. Il tutto ha inizio e prende le mosse da riunioni, tenutesi presso il Tribunale di Prato, tra alcuni Giudici ed un gruppo di Notai, verso fine anno 1991. Alla base vi era l'esigenza, anzi la necessità di attenuare i gravi disagi per l'economia pratese, derivanti dal notevole carico di lavoro pendente presso il Tribunale di Prato, in materia di esecuzioni immobiliari, affidate allo stesso Giudice Delegato alle procedure concorsuali. - All'epoca vi erano pendenti circa n. 955 procedure di esecuzione immobiliare con n. 420 istanze di fissazione di vendita, ancora inevase;-n. 1420 procedure concorsuali, tra fallimenti e concordati preventivi, oltre circa n. 250 istanze di fallimento. Questa era la situazione esposta dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Prato al nostro Presidente del Consiglio Notarile in data 14 aprile 1992, il quale, in una sua successiva comunicazione del 7 maggio 1992 indirizzata ai Notai del distretto del Tribunale di Prato, chiedeva la loro disponibilità.

Le difficoltà e le perplessità, all'epoca da affrontare, e successivamente affrontate e dibattute, nascenti tutte da uno schema rigido previste dal Codice di Procedura Civile in materia, coordinate con quelle della Legge Notarile, circa l'interpretazione della delega al Notaio, crearono non pochi dubbi localmente affrontati, in prima istanza, con quesiti

rivolti all'Archivio Notarile di Firenze. - Venne dato incarico poi al Prof. Andrea Proto Pisani, titolare di cattedra di Diritto Processuale presso l'Università di Firenze, per un parere "pro veritate" circa la delegabilità ai Notai delle operazioni di incanto nell'espropriazione forzata immobiliare: il medesimo, in un suo ampio e lucido studio, esaminò la normativa di diritto processuale vigente, coordinata con la Legge Notarile, concludendo tale suo parere, con un auspicio di incontri e dibattiti, a livello nazionale e a livello locale in maniera da coinvolgere, in modo più ampio possibile, gli operatori teorici e pratici del settore, e auspicando un incontro nazionale con la partecipazione di membri del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero di Grazia e Giustizia, Notai, Giudici di Cassazione e di Tribunale, esperti in materia di esecuzione, e docenti universitari.

In data 21 maggio 1993 venne tenuto a Roma presso la sede dell'ABI, un convegno organizzato con la presenza di rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Forense, e Associazione Bancaria Italiana, sul tema "delegabilità ai Notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari". - Vennero presentate circa venti relazioni, nell'arco dei due giorni di convegno, con un excursus anche sul diritto internazionale ove, novità non conosciuta, emerse il dato che la maggior parte dei paesi europei, prima di allora, per l'espletamento delle operazioni di vendita all'incanto si rivolgevano, già da tempo ai Notai, come da ultimo: Spagna e Portogallo.

In tal sede, da un monitoraggio effettuato presso i Tribunali italiani, in alcuni casi emerse un arretrato di lavoro impensabile, come presso il Tribunale di Tempio Pausania, ove le aste giudiziarie erano ferme ed inevase al 1972. Il Vice Presidente del C.S.M. si dichiarò convinto che i preziosi contributi dei numerosi studiosi partecipanti al convegno sarebbero serviti, da un lato a favorire una linea interpretativa delle norme vigenti, tali da consentire l'utilizzazione subito dei Notai come ausiliari del Giudice, e, dall'altro, ad avviare immediatamente una riforma legislativa che rendesse le procedure espropriative rispondenti alle attuali esigenze della società .

In tale convegno le considerazioni conclusive furon tenute dallo stesso Prof. Andrea Proto Pisani, con le seguenti precisazioni:

"le due recenti leggi 26 Novembre 1990 n. 353 e 21 Novembre 1991 n. 374, relative ai Provvedimenti urgenti per il processo civile e alla Istituzione del Giudice di Pace, leggi poi entrate in vigore

11 e 2 Gennaio 1993, hanno come obiettivi principali il porre rimedio ai mali del processo di cognizione (specie di primo grado) e il razionalizzare, specie sul piano delle garanzie, la disciplina procedimentale dei provvedimenti cautelari.

Da molti è stato, non a torto, notato che la grave situazione di degrado in atto, nella giustizia civile, dipende non solo dalla disfunzione del processo ordinario di cognizione e dal ricorso abnorme alla tutela cautelare, ma anche dalla situazione spesso di vera e propria paralisi dell'esecuzione forzata. Ed a ragione si è spesso osservato che una riforma della cognizione rischia di avere scarso significato se non accompagnata da un'incisiva riforma della esecuzione.

In questo contesto, in attesa di riforme più impegnative che investano la revisione della disciplina degli interventi dei creditori nell'espropriazione forzata, le modalità di ricerca dei beni mobili da pignorare, l'adeguamento dell'espropriazione dei crediti alle nuove realtà dei valori mobiliari, l'introduzione di misure coercitive ecc., talvolta è stata indicata come strada praticabile a breve quella della "degiurisdizionalizzazione" della fase liquidativa del processo di espropriazione immobiliare...

La proposta di una coraggiosa utilizzazione dei Notai nelle operazioni di vendita immobiliare si colloca in questo quadro e come tale va esaminata, sia nella prospettiva de iure condito che in quella de iure condendo.

I NOTAI E IL PROCESSO CIVILE:
INDICAZIONI NORMATIVE
Come è noto l'articolo 68 C.P.C., dedicato agli
"altri ausiliari" del Giudice (cioè agli ausiliari diversi
dal consulente tecnico e dal custode) al secondo
comma prevede che "il Giudice può commettere a

un Notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge".

L'individuazione degli atti processuali delegabilí al Notaio, da parte del Giudice, dipende quindi tutta e solo dalla determinazione di quale sia la legge che deve prevedere tale delegabilità.

Al riguardo entrano in gioco due serie di norme: da un lato le norme del Codice di Procedura Civile del 1942, dall'altro lato le norme della legge notarile del 1913.

Quanto al Codice di Procedura Civile del 1942, sono da ricordare (oltre agli articoli 212, secondo comma, 765, 769, 790, 791) soprattutto:

l'articolo 733 secondo cui: "se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti, o inabilitati, il Tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un Ufficiale Giudiziario della Pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un Cancelliere o un Notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili e premesse le forme di pubblicità ordinate dal Tribunale";

l'articolo 786 secondo cui in tema di divisione giudiziale "le operazioni di divisione sono dirette dal Giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un Notaio", articolo che poi integrato dagli articoli 787 (riguardo alla vendita di beni mobili) e 788 (riguardo alla vendita di beni immobili) i quali dispongono che la vendita avviene nelle forme degli articoli 534 e seguenti e 576 e seguenti nonché che, se sorgono controversie sulla necessità della vendita, "la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio".

Quanto alla legge notarile del 1913 è da ricordare in particolare l'articolo 1, numero 4, lettera c, secondo cui: "Ai Notai è concessa anche la facoltà di procedere in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie", nonché l'articolo 2, commi 3 e 4, del regolamento secondo cui "la delega di procedere alle operazioni indicate nell'articolo 1, numero 4 della legge è fatta con la sentenza che la ordina o con provvedimento successivo. La sentenza o il provvedimento, a cura della parte istante, è notificato al Notaio, che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge". E' opportuno sin d'ora rammentare che il Consiglio di Stato con parere della seconda sezione del 17 febbraio 1914 (v. Notariato it., 1914, 92 ss.) ebbe esplicitamente ad affermare che "la legge sul notariato, nel luogo sopracitato (articolo 1 numero 4 lettera c), concedendo ai Notai la facoltà di presiedere gli incanti giudiziali per delegazione dell'autorità giudiziaria, non fa alcuna riserva od eccezione: è una disposizione di carattere generale, tanto se si osservano le parole della legge stessa, quanto se se ne considera lo scopo, che fu quello di ampliare le attribuzioni notarili"; sulla base di tale presupposto il Consiglio di Stato ritenne che gli incanti fiscali previsti dall'articolo 51 T.U. delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902 n. 281 potessero essere delegati dal pretore al Notaio, nonostante che il citato articolo 51 non facesse espressa menzione di tale delegabilità.

LA POSSIBILITÀ DI DELEGARE AI NOTAI

LE OPERAZIONI DI INCANTO IMMOBILIARE Alla stregua di questi dati normativi sembra quanto meno plausibile ritenere che il riferimento dell'articolo 68 C.P.C. ai "casi previsti dalla legge", vada interpretato non come riferimento ai casi previsti dal Codice di Procedura Civile del 1942 (ed infatti l'articolo 68, comma 2, C.P.C. parla di "legge" e non di "presente codice", dizione invece adoperata, fra gli altri, dagli articoli 1, 61, comma 2 ecc.) bensì come riferimento anche ai casi indicati dalla legge notarile e quindi anche al caso indicato dall'articolo 1 numero 4 lettera c di questa legge. A favore di questa interpretazione militano numerosi argomenti che, pur muovendo da piani argomentativi diversi, concorrono tutti verso lo stesso risultato.

Sul piano esegetico è innanzi tutto da notare che l'articolo 68, comma 2, C.P.C. parla di casi previsti dalla "legge" e non "dal presente Codice", come invece avrebbe dovuto dire per escludere il richiamo anche all'articolo 1 numero 4 della legge notarile.

Sul piano storico è da ricordare che l'articolo 1 numero 4 lettera c della legge notarile del 1913 fu - sin dall'indomani della sua emanazione - interpretato dal Consiglio di Stato (v. parere cit. sopra) come "una disposizione di carattere generale" la quale per la sua applicazione non richiedeva che le singole norme processuali prevedessero la delegabilità degli incanti ai Notai.

Sempre sul piano storico, sotto il vigore del Codice di Procedura Civile del 1865 intanto non si pose (v. per tutti SATTA, L'esecuzione forzata, Milano 1937, part. p. 320) il problema della delega ai Notai degli incanti in tema di espropriazione forzata immobiliare in quanto in quel contesto (a differenza della esecuzione esattoriale di cui al T. U. del 1902 citato) l'incanto si collocava in rigidi schemi cognitivi tra la sentenza di autorizzazione della vendita (articolo 666) e la sentenza di vendita (articolo 685) di cui costituiva addirittura parte integrante (v. articolo 685, comma 1, primo capoverso).

Sul piano sistematico generale è poi da considerare che le operazioni concernenti gli incanti (per restare alla previsione dell'articolo 1, numero 4, lettera c della legge notarile, ma il discorso potrebbe essere generalizzato a tutta la fase liquida-

tiva della espropriazione forzata) non costituiscono attività di ius dicere; non attengono cioè a quel nucleo ristretto in cui da sempre è stata individuata quella attività giurisdizionale riservata necessariamente ai giudici (v. sulla nozione di giurisdizione, ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli 1979, I, p. 50-51). Le operazioni concernenti gli incanti costituiscono attività di mera "amministrazione giudiziaria" (così CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli 1958, p. 338) e (specie oggi, sotto il vigore del Codice di Procedura Civile del 1942 che ha liberato il processo di espropriazione forzata dalle forme proprie della cognizione) come tali ben possono essere delegate dal Giudice a propri ausiliari senza che in modo alcuno ne risulti disminuita la loro natura giurisdizionale in senso lato (in quanto pur sempre inserite in un contesto procedímentale diretto a fare conseguire all'avente diritto il bene della vita assicuratogli dalla legge sostanziale). Ne segue che non esiste alcuna contraddizione o incompatibilità nel devolvere al Notaio-ausiliare del Giudice il compimento di attività che, pur avendo natura lato sensu giurisdizionale (in quanto inserentisi nel processo di attuazione forzata della legge sostanziale), non attengono allo ius dicere, cioè alla concretizzazione della norma generale ed astratta riguardo al concreto diritto azionato. La riprova della assenza di qualsiasi incompatibilità o contraddizione in una delega di tale specie è offerta non solo dagli articoli 733 e 788 in tema di delega al Notaio delle operazioni di vendita dei beni immobili dei minori o nel corso della divisione giudiziale, ma anche (e soprattutto, stante la assoluta identità qualitativa col problema in esame) la vendita a mezzo di commissionario prevista per i beni mobili dagli articoli 532 ss. C.P.C. e 159 disp. att. C.P.C.

Sul piano sistematico specifico della espropriazione forzata così come disciplinata dal Codice di Procedura Civile del 1942, è inoltre da notare che la delega al Notaio delle operazioni di incanto immobiliare non inciderebbe in modo alcuno sulla natura della vendita forzata quale trasferimento coattivo la cui problematica (su cui v. da ultimo BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, Commentario al Codice Civile diretto da Schlesinger, Milano 1988, p. 1 ss.) continuerebbe a rimanere inalterata (così come del resto rimane inalterata riguardo alla vendita forzata mobiliare tramite commissionario). In particolare è da notare che la disciplina della stabilità e della impugnabilità della vendita immobiliare avvenuta tramite incanti delegati al Notaio continuerebbe a rinvenire la sua fonte non nella disciplina della invalidità dei contratti, bensì nell'articolo 2929 C.C. e nella utilizzabilità del solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex articoli 617- 618 C.P.C. (v. nello stesso senso, riguardo ad una vendita disposta nel corso di un giudizio divisorio ex articolo 788 C.P.C., Cass. 21 marzo 1985 n. 2063, Giust. civ. 1985, I, 2241, e, riguardo a una vendita tramite Notaio ex articolo 733 C.P.C., App. Bari 14 dicembre 1991, Foro it. 1992, I, 217 ed ivi nota di ulteriori richiami).

f) E', infine, da notare che a favore della delega ai Notai delle operazioni di incanto immobiliare, gioca un ultimo argomento: la situazione di paralisi nella quale attualmente versa l'espropriazione immobiliare, situazione che potrebbe essere contrastata efficacemente tramite una più ampia utilizzazione dei Notai in funzione di ausiliari del Giudice nell'ambito di attività estranee allo ius di-cere. Non da ora ho sostenuto che l'effettività della tutela giurisdizionale va considerata come principio ermeneutico del diritto vigente, ed ho creduto di rinvenire nell'opera di Giuseppe Chiovenda chiare indicazioni in tal senso (v. il mio studio Chiovenda e la tutela cautelare, Riv. dir. proc. 1988, p. 16 ss. part. p. 26). L'utilizzazione nel caso di specie di un simile criterio ermeneutico gioca tutta a favore della delegabilità ai Notai delle operazioni di incanto immobiliare. E' appena il caso, poi di notare che ove si dovesse ritenere che l'effettività della tutela non possa costituire un criterio ermeneutico, l'effettività della tutela continuerebbe pur sempre a costituire il valore sulla cui base poter sciogliere le eventuali residue incertezze interpretative a favore della delegabilità ai Notai delle operazioni di incanto immobiliare.

Pur non costituendo un argomento ermeneutico, va inoltre ricordato come il Notaio sia dotato di tutte quelle professionalità specifiche che (specie dopo la legge 28 febbraio 1985 n. 47) sono richieste per l'effettuazione di ogni operazione di trasferimento immobiliare.

La conclusione della analisi condotta è tutta chiaramente nel senso di ritenere che già de iure condito, alla stregua del diritto vigente, è possibile con forte ragionevolezza sostenere la delegabilità ai Notai delle operazioni di incanto immobiliare nella espropriazione forzata prevista dal terzo libro del Codice di Procedura Civile.

Una simile proposta interpretativa si presenta però come profondamente innovativa rispetto alla prassi vigente nei 159 tribunali italiani, il che induce ad una qualche cautela.

Sul piano tecnico la delega al Notaio delle operazioni di incanto immobiliare può avere un oggetto più ampio ovvero più ristretto.

LA SOLUZIONE PIÙ RISTRETTA
Iniziamo dall'esame di questa seconda, più semplice, ipotesi. La delega al Notaio dovrebbe avvenire dopo che sia stata presentata al Giudice dell'Esecuzione la documentazione di cui all'articolo 567, comma 2, dopo che sia stato determinato il valore del bene ai sensi dell'articolo 568 e dopo (rectius: contestualmente) che il Giudice dell'Esecuzione abbia emanato l'ordinanza con cui dispone l'incanto completa di tutti i requisiti di cui all'articolo 576. Quest'ultima ordinanza dovrebbe, oltre alle indicazioni di cui al citato articolo 576, contenere la delega al Notaio per l'espletamento delle operazioni di incanto di cui agli articoli 579 e con l'espresso avvertimento che tutte le attività che, ai sensi del Codice di Procedura Civile vanno compiute presso la Cancelleria o dal Giudice dell'Esecuzione, vanno effettuate presso lo studio del Notaio delegato davanti al Notaio o dal Notaio stesso, e l'espressa riserva al Giudice dell'Esecuzione della risoluzione di qualsiasi incidente si dovesse verificare nel corso delle operazioni di vendita delegate (con invito, in tal caso, al Notaio di sospendere le operazioni e trasmettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione). Avvenuto il versamento del prezzo ex articolo 585 (nonché in caso di inadempienza dell'aggiudicatario ex articolo 587 o di esito negativo dell'incanto ex articolo 588) il Notaio dovrebbe trasmettere al più presto (e comunque entro il termine massimo fissato nel provvedimento di delega) al Giudice dell'Esecuzione il fascicolo contenente l'originale degli atti compiuti: ciò allo scopo di consentire al Giudice dell'Esecuzione di emanare il decreto di trasferimento e l'ingiunzione di cui all'articolo 586; l'emanazione dei provvedimenti in esame non dovrebbe né potrebbe essere mai delegata al Notaio non fosse altro perché, a seguito dell'articolo 19-bis legge 12 luglio 1991 n. 203, l'articolo n. 586, comma 1, è stato modificato nel senso che "avvenuto il versamento del prezzo il Giudice dell'Esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto": attribuendo in tal modo al Giudice dell'Esecuzione un "potere" di certo non delegabile al Notaio (comunque nel senso che il provvedimento di trasferimento non può mai essere emesso dal Notaio delegato ex articolo 788, v. Tribunale Cremona 29 gennaio 1943, Foro it., Rep. 1943-5, voce divisione giudiziale, n. 47, riguardo alla sola ingiunzione di rilascio ex articolo

comma 2, Tribunale Milano 20 aprile 1954, Giur. it. 1955, I, 2, 176 con nota di DENTI).

LA SOLUZIONE PIÙ AMPIA

La soluzione ora succintamente descritta, pur essendo praticabile in modo molto agevole (ove il Giudice dell'Esecuzione abbia modo di procurarsi il preventivo assenso del Notaio non solo quanto all'accettazione dell'incarico, ma anche e soprattutto sulle sue disponibilità quanto al giorno, all'ora e al luogo dell'incanto), ha carattere minimale in quanto è idonea ad eliminare solo una delle cause di ritardo della espropriazione immobiliare.

Come è noto i veri e propri colli di bottiglia di tale specie di espropriazione sono tre; e sono costituiti

dai tempi: a) per munirsi della documentazione di cui all'articolo 567, comma 2; b) per la determinazione del valore dell'immobile ex articolo 568; c) per la esecuzione delle operazioni immediate di vendita. La soluzione minimale prima descritta incide solo su di una (la terza) delle tre principali cause di ritardo della espropriazione immobiliare. La consapevolezza delle cause complessive di disfunzione della espropriazione immobiliare induce ad ipotizzare, una volta imboccata la strada della delega al Notaio delle operazioni di incanto, di ampliare l'oggetto della delega al Notaio e di ricomprendervi anche le attività necessarie:

aa) ad acquisire la documentazione di cui all'articolo 567, comma 2;

bb) a determinare - con l'ausilio di un perito - il valore dell'immobile;

cc) determinare gran parte se non tutto il contenuto del bando di cui all'articolo 576.

Una simile seconda più ampia soluzione è innanzi tutto consentita dalla legge. L'articolo 1 numero 4 lettera c, della legge notarile, infatti prevede espressamente che ai Notai possano essere delegate non solo le attività immediatamente inerenti all'incanto ma anche "tutte le operazioni all'uopo necessarie": e le attività di documentazione ex articolo 587, comma 2, di determinazione del valore dell'immobile, di avviso ai creditori iscritti, di determinazione del contenuto del bando sono per l'appunto operazioni necessarie all'incanto. Sul piano tecnico l'adozione di questa seconda più ampia soluzione dovrebbe comportare che nell'udienza ex articolo 569 il Giudice dell'Esecuzione dovrebbe con ordinanza:

disporre che la vendita avvenga con incanto;

delegare il Notalo designato:

a provvedere - ove non sia stata già presentata - ad acquisire, su richiesta del creditore, la documentazione di cui all'articolo 567, comma 2, e comunque, ove da essa risulti l'esistenza di creditori iscritti ex articolo 498 non comparsi, a notificare loro il bando di incanto;

a determinare il prezzo base dell'incanto in una somma non inferiore a quella che gli sarà indicata dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione, e a stabilire - sulla base delle indicazioni del perito - se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

a redigere il bando di incanto secondo il contenuto indicato dall'articolo 576 (con l'avvertenza, però, che tutte le attività che ai sensi del Codice di Procedura Civile vanno compiute nella Cancelleria o dal Giudice dell'Esecuzione, vanno effettuate invece presso lo studio del Notaio delegato davanti al Notaio o dal Notaio stesso), - a trasmettere il bando al cancelliere perché lo depositi in Cancelleria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 576, - a notificare il bando ai creditori iscritti ex articolo 498 non comparsi, - a comunicare mediante

raccomandata il bando al creditore procedente, ai creditori intervenuti e al debitore esecutato;

a provvedere all'incanto secondo le modalità previste dagli articoli 580 a 585;

riservare espressamente a sè la risoluzione di qualsiasi incidente si dovesse verificare nel corso delle operazioni delegate, con invito, in tal caso, al Notaio di sospendere le operazioni e trasmettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione;

disporre che il Notaio delegato, avvenuto il versamento del prezzo ex articolo 585 (nonché in caso di inadempienza dell'aggiudicatario ex articolo 587 o di esito negativo dell'incanto ex articolo 588), debba al più presto, e comunque entro il termine massimo fissato dall'ordinanza stessa, trasmettere al Giudice dell'Esecuzione il fascicolo contenente l'originale degli atti compiuti, allo scopo di consentire al Giudice dell'Esecuzione di provvedere ai sensi dell'articolo 586 (587 o 588).

 

LA DELEGABILITÀ AL NOTAIO

DELLE VENDITE FALLIMENTARI

Nei paragrafi precedenti il problema della delegabilità al Notaio delle operazioni di incanto forzato immobiliare è stato svolto sempre con esclusivo riferimento alla espropriazione forzata singolare, prevista dal terzo libro del Codice di Procedura Civile. Il discorso può essere esteso integralmente alla liquidazione dell'attivo del fallimento.

Ai sensi, infatti, dell'articolo 105 della legge fallimentare: "alle vendite dei beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti". E al successivo articolo 108 (relativo alle "modalità della vendita degli immobili") si richiamano nella sostanza le norme del Codice di. Procedura senza prevedere - riguardo alla vendita con incanto - alcuna disposizione incompatibile con quanto disposto dal Codice di Procedura: ciò specie dopo che l'articolo 19-bis legge 203/1991 ha modificato l'articolo 586 C.P.C. nel senso di adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 108, comma 3, legge fallimentare.

Ne segue che tutta l'analisi svolta innanzi descritta e tutte le soluzioni tecniche indicate possono essere applicate integralmente anche nelle vendite immobiliari fallimentari, senza che nulla ìn contrario possa dedursi dalla Cass. 6 gennaio 1979 n. 58 (Rivista del notariato 1979, II, p. 145 e ss.) che concerneva una ipotesi in cui il Giudice Delegato aveva autorizzato una vendita a trattativa privata. Discorso tutto affatto diverso vale riguardo alle vendite immobiliari in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in quanto gli articoli 182 e 210 legge fallimentare consentono in tali ipotesi anche la vendita a trattativa privata.

 

L'INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO COMPETENTE Quanto alla individuazione del Notaio cui delegare le operazioni di incanto immobiliare, è da notare che in materia di espropriazione immobiliare vi è coincidenza tra Giudice competente per l'esecuzione e luogo dove si trova l'immobile (articolo 26 C.P.C.). L'unica eccezione concerne l'ipotesi in cui l'immobile soggetto ad esecuzione, non è ricompreso interamente nella circoscrizione di un solo tribunale, nel qual caso è competente ogni Giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile (così l'articolo 21 richiamato dall'articolo 26, nel qual caso può trovare applicazione l'articolo 578 che prevede un potere, non un dovere, di delega). In materia fallimentare è invece fisiologico che i beni immobili da liquidare possano non trovarsi nell'ambito della circoscrizione territoriale del Tribunale fallimentare competente. Ove si consideri che l'articolo 733 C.P.C., in tema di vendita immobiliare di beni del minore delegata al Notaio, prevede esplicitamente che la delega avvenga a "un Notaio del luogo dove si trovano gli immobili", motivi di cautela e di opportunità inducono a ritenere che, sia nella espropriazione singolare, sia nel fallimento, la delega alla vendita immobiliare debba essere affidata a un Notaio del luogo dove si trovano gli immobili: cioè ad un Notaio assegnato al distretto notarile nella cui circoscrizione si trovano gli immobili, ancorché la competenza del Notaio in quanto certificatore sia illimitata ove l'atto sia stipulato nell'ambito del distretto di appartenenza. L'unica deroga a questa rigida correlazione tra luogo dove si trovano gli immobili e distretti di appartenenza del Notaio è possibile nell'ipotesi, residuale, prevista dagli articoli 21 e 578 in cui l'immobile da espropriare (e lo stesso discorso vale in caso di vendita fallimentare) sia ricompreso in più circoscrizioni giudiziarie, nel qual caso mi sembra che possa essere delegato alla vendita dell'intero immobile qualsiasi Notaio assegnato ai distretti nella cui circoscrizione si trova una parte del bene da vendere, ancorché appartenente a distretto non coincidente con la circoscrizione del Giudice dell'Esecuzione: e ciò in considerazione sia della ratio del miglior esito della vendita che è alla base dell'articolo 578, sia della competenza illimitata del Notaio in quanto certificatore.

 

RILIEVI ULTERIORI

Prima di concludere mi sembrano opportune alcune considerazioni per così dire di contorno. Come già rilevato, la delega al Notaio delle operazioni di incanto (in entrambe le soluzioni indicate) non incide in modo alcuno sulla natura e sulla disciplina della stabilità e dell'impugnabilità della vendita immobiliare; in particolare anche la vendita avvenuta tramite la delega al Notaio sarebbe soggetta alla disciplina dell'articolo 2929 C.C. e alla

utilizzabilità del solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articoli 617- 618. L'unico problema che residuerebbe sarebbe l'individuare se oggetto di opposizione agli atti possano essere solo i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione ex articoli 569 e 586 ovvero anche il bando, l'aggiudicazione e gli altri atti (penso soprattutto agli atti conseguenti alle offerte dopo l'incanto) compiuti dal Notaio: ma si tratta di problema niente affatto nuovo (su cui v. di recente R. ORIANI L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli 1987).

Nel corso della presente analisi ci si è limitati all'esame della delega al Notaio unicamente delle operazioni di vendita con incanto ex articoli 576 ss. e non delle operazioni di vendita senza incanto ex articoli 570 ss. Ciò non è dipeso dalla circostanza che l'articolo 1 numero 4 lettera c della legge notarile parla di "incanti": anche la vendita c.d. senza incanto ex articoli 570 ss. presenta infatti quelle caratteristiche di pubblica gara che varrebbero a qualificarla "incanto" ai fini della terminologia adoperata dalla legge notarile (sulla nozione di pubblici incanti nel diritto amministrativo, v. da ultimo S. e A. BUSCEMA, I contratti della pubblica amministrazione, Padova 1987, p. 250 ss.).

Il motivo per cui non è stata esaminata la delega al Notaio delle operazioni di vendita c.d. senza incanto ex articoli 570 ss. deriva unicamente dalla circostanza che parte essenziale di tale procedimento è il potere conferito al Giudice dall'articolo 573, comma 2, ove la gara non possa aver luogo per la mancanza di adesione degli offerenti, di "disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l'incanto": potere evidentemente non delegabile al Notaio. II rilievo svolto da ultimo si presta anche a risolvere un ultimo dubbio. In caso di offerte dopo l'incanto ex articolo 584 si procede nella sostanza nelle forme della vendita c.d. senza incanto, ma la giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nell'escludere che il Giudice dell'Esecuzione abbia il potere di cui all'articolo 573, comma 2 (v. per ampie indicazioni, CARPICOLESANTI-TARUFFO, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, seconda edizione, Padova 1988, p. 826). Dal che si deduce che in caso di operazioni di vendita con incanto delegate al Notaio, nessun ostacolo si oppone alla applicabilità della disciplina in tema di offerte dopo l'incanto. Sul piano statistico il numero delle vendite immobiliari compiute ogni anno si aggira intorno alle duemila unità (v. Tavola 1.4 degli annuari di statistica giudiziaria dell'ISTAT): si tratta cioè di una cifra che - anche se destinata probabilmente ad aumentare a seguito della rivitalizzazione della espropriazione immobiliare - è più che sopportabile dai Notai italiani". Prima e dopo tale convegno, tra mugugni di Avvocati, e qualche ricorso, le operazioni iniziarono ad essere affidate ai Notai, e per conoscenza di categoria, le operazioni consistono:

- la consegna da parte del Giudice dell'ordinanza di nomina al Notaio delegato, contenente tutte le indicazioni e adempimenti che il Notaio medesimo osserverà;

- ritiro dei fascicoli presso la Cancelleria del Tribunale.

- PUBBLICITA', relativamente alle esecuzioni immobiliari, redazione del bando d'asta da pubblicizzare a norma di Legge (affissione in Tribunale e pubblicazione sul F.A.L.), oltre alle altre forme di pubblicità indicate dal Giudice nell'ordinanza di vendita (generalmente pubblicazione su uno o più quotidiani a cura del Notaio). Relativamente alle procedure fallimentari invece, tutta la pubblicità viene predisposta dal curatore e ritirata dal Notaio in Cancelleria il giorno precedente l'asta.

- Una volta ritirati i fascicoli ed effettuata la pubblicità, relativamente alle sole aste delle esecuzioni immobiliari, il Notaio esibisce alle parti interessate le perizie relative.

- Entro le ore dodici del giorno antecedente all'incanto, vengono depositate presso lo studio del Notaio, le domande di partecipazione unitamente agli assegni circolari sia per quanto riguarda le procedure fallimentari, che per le esecuzioni immobiliari.

- Il Notaio delegato provvede poi con un verbale solamente a sua firma, ad individuare il vincitore d'asta, quale maggior offerente, con la precisazione che la procedura di vendita all'incanto avviene in un'aula del Tribunale.

- Il Notaio provvede poi alla restituzione degli assegni alle parti che non si sono rese aggiudicatarie degli immobili; - redige e consegna alle relative cancellerie le certificazioni attestanti l'assoluta mancanza di partecipazione all'asta di offerenti, il tutto da effettuarsi nel giorno stabilito dal Giudice per l'incanto.

- In caso di aggiudicazione provvisoria, gli assegni consegnati al Notaio vengono dal medesimo gestiti nel seguente modo:

- per le esecuzioni immobiliari, gli assegni stessi vengono registrati sul registro somme e valori, depositati presso un Istituto Bancario su libretto nominativo del Notaio con riferimento al numero dell'esecuzione. - Decorsi dieci giorni dall'incanto, e non essendo stati effettuati presso lo studio del Notaio rilanci del sesto, l'aggiudicatario provvisorio deve depositare al Notaio, entro il termine stabilito nell'ordinanza, il saldo del prezzo di aggiudicazione, con assegno circolare. Anche tale ultimo assegno viene registrato sul somme e valori, e depositato nel suddetto libretto bancario.

- Per quanto riguarda le procedure fallimentari, gli assegni dell'aggiudicatario provvisorio vengono consegnati dal Notaio al Curatore il giorno stesso dell'asta.

- Il Notaio provvede poi alla registrazione del verbale di vendita all'incanto, con tassa fissa di registro, predispone: - il decreto di trasferimento che verrà firmato dal Giudice dell'Esecuzione o dal Giudice Delegato, e tutti gli adempimenti relativi (note di trascrizione, annotamenti, volture catastali, richiesta agli esecutati a mezzo di raccomandata A.R. della denunzia INVIM), con la precisazione che: per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, il Notaio, oltre a redigere il decreto e relativi adempimenti, provvede anche alla presentazione dello stesso all'Ufficio del Registro, nonché alla presentazione di tutti gli adempimenti ai vari uffici, utilizzando, per il pagamento di quanto dovuto, la somma a suo tempo depositata a titolo di deposito spese; - mentre per quanto riguarda le procedure fallimentari il Notaio, una volta redatti: -il decreto di trasferimento, ed i relativi adempimenti, deposita il tutto presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale.

- Ritirato dall'Ufficio del Registro il decreto di trasferimento, i dupli delle varie formalità presso la Conservatoria, ed eseguita la voltura catastale, tutta la documentazione relativa viene restituita, a cura del Notaio, al Tribunale, unitamente al ricavato della vendita, dedotte le spese a carico dell'esecutato; - mentre per quanto riguarda il deposito delle spese a suo tempo versate dall'aggiudicatario, detratte le varie spese (registrazione, trascrizione, voltura, bolli e quant'altro), quanto residua viene restituito all'aggiudicatario.

Infine, per le sole esecuzioni immobiliari, nell'ipotesi che, dopo dieci giorni dal verbale di vendita all'incanto, venga presentata presso il Notaio offerta per il rilancio del sesto, il Notaio riceve la detta domanda unitamente agli assegni, e predispone, di nuovo, tutto l'iter sopra menzionato, per la nuova gara, dandone comunicazione all'aggiudicatario provvisorio e all'offerente o offerenti l'aumento del sesto, con notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. - L'eventuale rilancio del sesto, relativamente alle procedure fallimentari, viene depositato direttamente presso la Cancelleria Fallimentare, ed i relativi adempimenti vengono curati dalla stessa Cancelleria.

 

NOTULE

Per il lavoro svolto dal Notaio sono state concordate, tra Notai e Giudici, sia nell'ambito delle procedure fallimentari, che delle esecuzioni immobiliari, le seguenti tariffe:

1) - per le procedure fallimentari, oltre al rimborso spese ed anticipazioni che ammontano a Lire 300.000 circa (registrazione verbale incanto, bolli e Tassa Archivio), per diritti ed onorari, comprese le spese generali: Lire 802.500; - nel caso in cui il verbale di vendita all'incanto comprenda più lotti, gli onorari del Notaio vengono mediamente aumentati di circa Lire 120.000; - nell'ipotesi infine di incanto conseguente l'aumento del sesto; gli onorari del Notaio vengono aumentati di Lire 334.500.

- Per le esecuzioni immobiliari, i diritti ed onorari, comprese le spese generali, ammontano a Lire 1.499.500; - nel caso in cui il verbale di vendita all'incanto comprenda più lotti, gli onorari del Notaio vengono mediamente aumentati di Lire 200.000; infine nell'ipotesi di incanto conseguente l'aumento del sesto, i diritti ed onorari del Notaio vengono aumentati di Lire 506.500.

Infine, per le sole esecuzioni immobiliari, nel caso in cui siano stati predisposti gli adempimenti sopra citati, ma l'incanto non abbia avuto luogo per mancanza di offerenti, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Notaio, è dovuto al medesimo un onorario pari a Lire 250.000.

Da ultimo, il 15 Febbraio 1997, è stato organizzato in Prato un convegno presieduto dal Giudice Delegato delle esecuzioni immobiliari, con relazione

del Giudice Dr. Mario Conzo, oggi Presidente del Tribunale di Biella, e, all'epoca, uno dei promotori della vicenda in atto, con interventi di Avvocati, tecnici e Notai, e con le conclusioni affidate allo stesso Prof. Andrea Proto Pisani, allo scopo di dibattere una verifica dei risultati, sino a tal giorno raggiunti, e per affinare eventualmente la tecnica perseguita. In tal sede è stato consegnato ai partecipanti il disegno di legge n. 1800 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia che qui si allega.

Lascio all'interpretazione di ciascun di noi, e di chi ci legge, le puntualizzazioni e critiche a detto disegno di legge, e più che altro sulle conclusioni, di ogni carattere, circa la strada da ultimo intrapresa dal notariato, verso gli anni futuri, la sua vocazione di "servizio" non trascurando l'aspetto metafisico delle notule.

Franco Bernardini notaio in Prato

 

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Ministro di grazia e giustizia, comunicato alla presidenza del Senato il 27 novembre 1996

Ad. 1.

 

(Documenti da allegare all'istanza di vendita)

 

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Ad. 2.

 

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)

 

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-bis. - (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondano il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

 

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

Art. 3.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

 

1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile opposizione agli atti esecutivi a norma dell'articolo 617». Art. 4.

(Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto)

 

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-bis. - (Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto). - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-ter. - (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). - Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai Presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

 

LETTURA DELLO STATUTO E ART. 28 L.N.

 

I rilievi effettuati in occasione delle ispezioni biennali mi ricordano, a volte, il fenomeno del carsismo che, come ricorderete, è quel particolare evento naturale per cui un corso d'acqua cessa all'improvviso di scorrere nel suo letto naturale, quasi fosse inghiottito dalla terra, per poi riapparire in superficie altrettanto repentinamente a chilometri di distanza.

La stessa sensazione di meravigliato stupore frammista ad un po' di reverenziale timore (il "metus" dei latini) mi è stata provocata dalla notizia, appresa da alcuni colleghi (in questi casi il primordiale tam tam funziona meglio di INTERNET) che è stata sostenuta la violazione dell'art. 28 della Legge Notarile per la omessa lettura di statuti allegati ad atti costitutivi di società di capitali.

La questione è stata solo sfiorata da Paolo De Marchi nel suo lucidissimo scritto apparso sul numero di maggio di questa rivista, ma tanto è bastato per sviluppare queste brevi riflessioni.

E' necessario precisare che la pretesa violazione dell'art. 28 L.N. è degna di qualche rilievo solo nelle ipotesi seguenti:

l'atto costitutivo, inteso in senso proprio, non contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 2328 C.C. ma rinvia, espressamente od implicitamente, allo statuto allegato;

il negozio costitutivo della società si compone di atto costitutivo e statuto intesi come documenti distinti, di cui il secondo con funzione integrativa del primo.

Sub a): è evidente che l'indicazione nell'atto pubblico di costituzione dei (soli) elementi previsti dall'art. 2328 C.C. è di per sé sufficiente alla valida costituzione della società e, in quanto necessariamente letto alle parti dal notaio, impedisce il sorgere del problema di cui discutiamo.

Sub b): è sicuramente possibile redigere atto costitutivo e statuto come unico documento in forma di atto pubblico, senza soluzione di continuità, e questa prassi è infatti seguita da alcuni colleghi, così come è possibile che la società nasca senza alcuno statuto, limitandosi l'atto costitutivo agli essenziali contenuti di legge (vedi sopra).

Sempre in via preliminare, ritengo che la mancata lettura dello statuto non possa mai di per sé configurare violazione dell'obbligo di indagare la volontà delle parti previsto dall'art. 47 L.N..

Sappiamo bene che gli statuti di cui viene omessa la lettura al momento della costituzione sono spesso quelli su cui più intensamente il notaio ha esercitato la sua funzione di adeguamento, per essere il frutto di riunioni preliminari con le parti ed i loro professionisti, di numerose rielaborazioni, di riusciti coordinamenti tra clausole provenienti da tipi societari diversi, operazioni sempre e comunque culminanti nella preventiva trasmissione a tutti gli interessati del testo definitivo.

Fatte queste precisazioni, penso che l'insussistenza di violazione dell'art. 28 L.N., in caso di omessa lettura dello statuto, possa essere dimostrata in base a due considerazioni.

 

 

Non intendo certo confutare il principio dell'unitarietà del contratto costitutivo di società, principio ormai assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza.

Mi preme invece rilevare che la asserita unitarietà non significa che non esistano differenze, anche di funzione, tra atto costitutivo e statuto.

Infatti l'atto costitutivo esprime la manifestazione della volontà contrattuale delle parti di costituire una specifica società e contiene quindi gli elementi che caratterizzano quella società, e solo quella (soci, conferimenti, segni distintivi ecc.); alcuni di questi elementi sono per loro natura immodificabili e possono costituire un fatto storico che caratterizza tutta la vita della società: si pensi ai soci fondatori, ai primi amministratori, ai conferimenti iniziali, alle spese di costituzione.

L'atto costitutivo quindi rappresenta, secondo la felice espressione di un Autore, la "applicazione al caso concreto di un modello ideale".

Non penso si possa imputare ad una visione romantica della volontà contrattuale se da quanto sopra esposto si trae la deduzione che solo alle parti compete stabilire cosa deve contenere l'atto costitutivo con l'unico ovvio limite che dall'atto costitutivo nel suo complesso, inteso come somma di statuto ed atto costitutivo in senso proprio, devono comunque risultare tutti gli elementi indicati nell'art. 2328 C.C.

A questa ultima conclusione è del resto giunta da tempo anche la giurisprudenza, in ossequio ad una corretta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 2328 C.C. e solo entro questi limiti acquista significato, a mio avviso, la tradizionale distinzione tra requisiti sostanziali e non essenziali dell'atto costitutivo.

Lo statuto invece, per rimanere negli schemi tradizionali, è l'ordinamento interno della società, l'insieme delle regole che ne disciplinano il funzionamento, il complesso di norme destinate ad evolversi nel tempo ed a scandire lo sviluppo progressivo o regressivo della società: come abbiamo già notato è un elemento eventuale nella fase costitutiva della società, legato all'atto costitutivo (in senso proprio) quasi da un vincolo di subordinazione, ben espresso dall'ultimo comma dell'art. 2328 C.C., il quale prevede la necessità della sua allegazione se contenuto in atto separato.

Ciò non significa che le norme statutarie abbiano una importanza minore rispetto alle clausole dell'atto costitutivo: è intuitivo che un patto di prelazione, contenuto nello statuto, possa avere per i soci rilievo ben maggiore dei nomi dei primi componenti il collegio sindacale.

Lo statuto ha semplicemente una funzione diversa rispetto a quella dell'atto costitutivo, per la quale la forma dell'atto pubblico non è prevista dal legislatore come requisito essenziale.

A mio parere il vero problema è proprio questo, e cioè se la forma di atto pubblico prevista per l'atto costitutivo di società di capitali sia imposta dal legislatore solo per l'atto costitutivo in senso proprio, ovvero per l'atto costitutivo inteso come complesso di base contrattuale e ordinamento interno.

Ritengo che la soluzione corretta sia la prima, giustificata dal dato testuale ricavabile dall'interpretazione congiunta del primo e dell'ultimo comma dell'art. 2328 C.C. e - soprattutto - dalla diversa funzione cui assolvono atto costitutivo e statuto.

Ma allora non esistono valide argomentazioni • di supporto alle (anche recenti) decisioni giurisprudenziali che ritengono necessaria la lettura dello statuto quando quest'ultimo contenga elementi essenziali: perché è richiesta solo la lettura? Si pretenda, più coerentemente, che lo statuto rivesta tutti i caratteri formali dell'atto pubblico, a cominciare, ad esempio, dall'intitolazione e così a seguire con la necessità di interlineatura degli spazi bianchi, di correzioni solo mediante postille e così di seguito.

Non mi risulta che questa tesi, estrema ma - ripeto - coerente, sia mai stata fatta propria dalla giurisprudenza, fatta eccezione per la comunicazione (non so quanto consapevole) indirizzata dal tribunale di Roma al locale consiglio notarile il 14 maggio 1992, ove testualmente si prevede che "anche lo statuto deve rivestire la forma dell'atto pubblico ed essere quindi redatto con le modalità di cui all'art. 47 L.N. allorché contenga una o più delle indicazioni prescritte dall'art. 2328 C.C. non contenute nell'atto costitutivo".

In realtà, se non si vuole privare di significato la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2328 C.C. e soprattutto disconoscere la differenza tra statuto ed atto costitutivo in senso proprio, non resta che ricondurre la prescrizione formale a quest'ultimo senza introdurre surrettiziamente obblighi di lettura non previsti da alcuna disposizione.

Il secondo argomento a supporto della tesi qui sostenuta è testuale, tuttavia dotato di qualche pregio.

La norma sopra richiamata, com'è noto, prevede che "la lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto."

Si desume chiaramente che l'omissione della lettura degli allegati è facoltà esclusiva delle parti: la norma non contempla il diritto per il notaio, previsto ad esempio dall'art. 48 L.N. in tema di rinunzia ai testi, di procedere comunque alla lettura degli allegati né effettua alcuna distinzione tra i diversi tipi possibili di allegati, tanto che è rimasta assolutamente isolata l'opinione di chi riteneva comunque necessaria la lettura della procura.

Capisco che l'ipotesi è di scuola, ma quale deve essere il comportamento del notaio nel caso in cui la clausola relativa al riparto degli utili di una s.r.l. unipersonale sia inserita nello statuto e non nell'atto costitutivo ed il socio fondatore rifiuti di assistere alla lettura integrale dello statuto?

E' possibile obiettare che un tale comportamento è comunque contrario a norme imperative di legge, ma in realtà è proprio questo il punto da dimostrare.

Si consideri ancora che:

* l'omessa lettura degli allegati, anche in mancanza di espressa rinunzia, non comporta nullità dell'atto (vedi art. 58, n. 6 L.N.);

* esiste un principio generale di conservazione della società, ben rilevabile dall'art. 2332 C.C., cui non mi sembra inutile fare riferimento.

L'omissione della lettura dello statuto contenente uno dei c.d. "elementi essenziali", voluta espressamente dai soci costituenti, potrebbe comportare soltanto un vizio del procedimento rilevabile dal giudice dell'omologa ed esclusivamente nel caso in cui si voglia seguire la tesi (a mio avviso non dimostrata) della necessità della lettura.

L'ordinamento societario non impone di redigere Io statuto, quando quest'ultimo consista in atto separato, nella forma di atto pubblico e questa mancata imposizione non è occasionale o frutto di svista del legislatore, ma deriva dalla diversa funzione dello statuto stesso.

Non esiste una norma di legge violata dal notaio che, su richiesta delle parti, omette la lettura di un allegato.

Ecco perché l'asserita violazione dell'art. 28 L.N. nella nostra fattispecie è frutto di un errore di prospettiva.

Massimo Caspani

 

 

 

 

AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E
CATASTALI PER LE SUCCESSIONI: NORMA RETROATTIVA?

 

E' mia opinione (in contrasto con quanto affermato nell'articolo di Busani pubblicato sul "Il Sole 24 Ore" di martedì 1 aprile, titolato "Successioni, faida-te- retroattivo", e nello Studio n. 616 bìs, forse troppo rapidamente approvato dal nostro Consiglio Nazionale il 4 aprile, ed allegato alla Circolare N. 3/97 del Consiglio Notarile di Milano), che non debba farsi luogo ad autoliquidazione per le dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione sia scaduto prima del 29 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto legge 28/3/1997 n. 79, ancorché alla detta data non fosse ancora stato notificato all'erede l'avviso di liquidazione.

La mia opinione si basa sia sul principio sancito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che stabilisce "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", sia sul testo del comma 4 dell'art. 11 del decreto legge, che di tale principio fa corretta applicazione dove recita: "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto " e ne fa un po' meno corretta applicazione, in quanto introduce una ben limitata retroattività, dove recita: "nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazio-

ne" ecc.

A ben vedere, non si tratta forse di retro-attività, in quanto le nuove norme pongono a carico dell'ere-

de degli obblighi di "fare" (calcolare determinate imposte, pagarle, allegare la prova del pagamento alla dichiarazione che lo stesso è tenuto a predisporre e presentare), obblighi di "fare" che si possono anche imporre durante la fase in cui le attività dell'erede, relative alla dichiarazione della successione, sono o potrebbero essere ancora in corso (e quindi nel periodo di pendenza del termine, che viene opportunamente prorogato).

E' chiaro comunque, risultando testualmente dall'inizio del quarto comma in esame, che le nuove disposizioni si applicano solo ed esclusivamente:

alle successioni aperte dal 29 marzo 1997;

alle successioni aperte prima del 29 marzo 1997, il cui termine di presentazione era ancora pendente, e quindi non scaduto, a tale data. La restante parte del comma 4 dell'art. 11 precisa gli obblighi posti a carico dell'erede, nelle tre differenti situazioni che possono verificarsi nel caso B), cioè di successioni aperte prima del 29 marzo 1997, ma con termine di presentazione ancora pendente a tale data.

Le situazioni possono essere le seguenti:

- B/1: termine pendente, dichiarazione non ancora presentata; in questo caso il termine per la presentazione è prorogato di tre mesi, l'erede dovrà prima procedere all'autoliquidazione di tutte le imposte previste dal nuovo comma 1 bis dell'art. 33 del Testo Unico, poi presentare la dichiarazione;

infatti il decreto ci dice con linguaggio sintetico ma non incomprensibile, che il termine è prorogato di tre mesi, "previo assolvimento degli obblighi...";

- B/2: termine pendente, dichiarazione già presentata e per la quale l'Ufficio non abbia ancora - al 29 marzo - notificato l'avviso di liquidazione delle imposte: l'erede deve entro il 30 giugno 1997 autoliquidare e pagare le imposte previste dal nuovo comma 1/bis dell'art. 33 del Testo Unico, ad esclusione di quella sostitutiva dell'Invim (l'Invim risultante dalla dichiarazione sarà liquidata normalmente dall'Ufficio e scomputata dall'imposta di successione secondo le regole normali), e dovrà poi presentare all'Ufficio, entro trenta giorni dal versamento, l'attestato di versamento, indicando gli estremi della denuncia di successione che, ricordiamo, è stata presentata prima dei 29 marzo;

- B/3: termine pendente, dichiarazione già presentata e per la quale l'ufficio abbia notificato prima del 29 marzo l'avviso di liquidazione delle imposte: l'erede non farà alcuna autoliquidazione, e pagherà le imposte nel normale termine di sessanta giorni.

Ad ulteriore conforto della lettura che precede, del comma 4 dell'art. 11, vorrei sottolineare l'uso dell'avverbio "già" nell'inizio del secondo capoverso: "Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto "; dove l'avverbio "già" ben si attaglia ad una attività svolta in tempo anticipato rispetto ad un termine: in concreto il termine ancora pendente al 29/3/1997; la locuzione "già presentate" potrebbe idealmente contrapporsi alle dichiarazioni non ancora presentate al 29/3/1997, ipotesi di cui sopra B/1, prevista e regolata dal primo capoverso.

D'altra parte se il legislatore avesse voluto - in spregio del principio di non retroattività - estendere l'applicazione dell'autoliquidazione anche alle dichiarazioni, non ancora liquidate, il cui termine era scaduto al 29/3/1997, avrebbe dovuto usare l'espressione: "presentate anteriormente alla data

di entrata in vigore del presente decreto" anziché la locuzione "già presentate".

Va infine considerata l'assurdità delle conseguenze che si verificherebbero se veramente fossero da autoliquidare (pur senza l'imposta sostitutiva dell'Invim) le dichiarazioni scadute prima del 29 marzo 1997 e per le quali l'Ufficio non abbia ancora notificato l'avviso di liquidazione e non sia ancora decorso il termine triennale di decadenza.

Se l'erede autoliquida e paga, cosa farà quando l'Ufficio gli notificherà l'avviso di liquidazione che non terrà conto - se già predisposto - dell'autoliquidazione fatta dall'erede?

E se l'Ufficio ne tiene conto - essendogli pervenuto l'attestato di autoliquidazione - ma notifica l'avviso di liquidazione dopo scaduto il termine di decadenza?

Oppure dobbiamo ritenere che dal 29 marzo 1997 gli Uffici possono bloccare il lavoro di liquidazione delle vecchie successioni, in attesa che gli arrivino gli attestati di autoliquidazione, per poi controllarli e notificare la liquidazione detraendo le imposte autoliquidate?

Ma la legge non ha abrogato, né lo poteva, il termine di decadenza triennale.

Forse non si è abbastanza riflettuto sullo sconquasso che deriverebbe al lavoro degli Uffici delle Successioni - dal "congelamento" delle liquidazioni di imposta sulle "vecchie" successioni e dall'obbligo - comunque - di verifica delle "nuove" parziali autoliquidazioni sulle vecchie successioni.

Le note che precedono sono state scritte a fine aprile; il decreto legge n. 79/97 è stato convertito, senza modifiche per quanto riguarda l'aspetto in esame, con legge 28 maggio 1997 n. 140 (Gazz. Uff. n. 123 del 29 maggio).

Guido Bianchi notaio in Milano

 

 

 

 

L'ARTICOLO 12 E IL VALORE INIZIALE

 

IL CASO

Con atto di donazione Tizio trasferiva in proprietà a Caio alcune porzioni immobiliari allo stesso pervenute anteriormente al 1.1.1963. Tali porzioni erano precensite in catasto senza attribuzione di rendita definita in quanto sprovviste di dati di classamento.

In atto le parti chiedevano l'applicazione dell'art. 12 del D.L. 14.3.1988 n. 70, convertito con modifiche nella legge 13.5.1988 n. 154, la cui procedura veniva regolarmente espletata nei termini.

Tuttavia l'Ufficio del Registro emetteva un avviso di accertamento nel quale procedeva alla rettifica del valore iniziale ai fini dell'Invim, riducendone l'importo rispetto a quello indicato nella prescritta dichiarazione con riferimento alla data del 1.1.1963. In sostanza l'Ufficio del Registro, tenuto conto del classamento eseguito dal competente U.T.E. in relazione al richiesto art. 12, determinava il valore iniziale, in contrasto con il valore venale indicato nella dichiarazione Invim, moltiplicando per 80 volte il reddito risultante in catasto, aggior-

nato con il coefficiente stabilito ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1963.

Le parti decisero di porre termine al contenzioso, sorto in conseguenza dell'accertamento, mediante la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 17.9.1994 n. 538 art. 3. Nella successiva verifica la domanda di definizione venne ritenuta inammissibile dall'Ufficio del Registro, in quanto in atto era stato invocato l'art. 12.

La Commissione Tributaria di Milano si pronunciava accogliendo il ricorso presentato contro il rigetto.

IL COMMENTO

La sentenza della Commissione Tributaria di Milano costituisce uno spunto interessante in merito al problema della individuazione del valore iniziale ai fini Invim alla data del 1.1.1963.

Infatti l'art. 6 del D.P.R. 26.10.1972 n. 643, terzo comma, prevede che per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore dell'Invim il valore iniziale è quello venale che i beni avevano al 1.1.1963.

Sennonché del Registro, tanto in sede di accertamento che in sede di rigetto della domanda di definizione, ha sostenuto che la richiesta in atto dell'art. 12 comporta di per sé la determinazione del valore iniziale secondo un criterio rigorosamente catastale. L'Ufficio del Registro nell'avviso di accertamento espone quanto segue: "Tenuto conto del classamento eseguito dal competente U.T.E. si determina il valore tabellare alla data del 1.1.1963 a sensi del richiesto art. 12". In sostanza, ricorrendo l'art. 12, si afferma una precisa equiparazione del valore catastale o automatico per la non rettificabilità tanto del valore finale che del valore iniziale.

Più semplicemente per l'Ufficio del Registro domandare l'applicazione dell'art. 12, quanto all'Invim, vuol dire che il valore iniziale coincide con quello catastale se inferiore. Essendo quest'ultimo, nel caso specifico, inferiore a quello indicato nella dichiarazione Invim l'Ufficio del Registro procede all'accertamento e alla rettifica del valore.

Peraltro, la richiesta dell'art. 12 in relazione all'imposta Invim ha un significato ben preciso che non modifica il principio per cui il valore iniziale al 1.1.1963 è quello venale.

L'art. 12 comma 3 bis del D.L. 14.3.1988 n. 70, convertito con modifiche nella legge 13.5.1988 n. 154, dispone espressamente che agli effetti dell'Invim non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in

catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale.

Questa norma e l'art. 52 comma 4 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, dettato in materia di imposta di registro, sono preordinati a limitare il potere di rettifica dell'Amministrazione Finanziaria, quando sussistono determinati presupposti legati alla combinazione, tra l'altro, di diversi moltiplicatori e coefficienti.

L'art. 6 D.P.R. 26.10.1972 n. 643, poc'anzi richiamato, non prevede l'applicazione né la possibilità di avvalersi della valutazione catastale o automatica per la determinazione del valore iniziale e l'art. 12 comma 3 bis contempla unicamente la non rettificabilità' del valore iniziale ricorrendone i presupposti.

Non può esservi confusione tra determinazione del valore iniziale e non rettificabilità dello stesso. Poiché se da un lato il valore iniziale non è soggetto a rettifica quando è pari o inferiore al valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori e coefficienti alla rendita catastale, dall'altro lato, non significa che il valore non rettificabile debba coincidere con il valore iniziale. Infatti è unanimemente riconosciuto che il valore catastale non dà il valore dell'imponibile ma ha l'esclusiva ed essenziale funzione di parametro di riferimento, intorno al quale ruota l'esercizio del potere di rettifica da parte dell'Ufficio del Registro.

Se è vero che il valore dichiarato in atto e quello finale, se diverso al 31.12.1992, non devono coincidere con la rendita catastale moltiplicata, la quale di per sé non costituisce il valore venale di trasferimento ai sensi dell'art. 51 comma 2 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, è tanto più vero che il valore iniziale al 1.1.1963 sarà quello venale e non quello catastale moltiplicato e aggiornato. La rettificabilità dei valori finale o iniziale nasce dall'indicazione di un valore rispettivamente inferiore o superiore a quello consentito dalla legge, giammai dalla richiesta dell'art. 12.

Nel caso di specie l'Ufficio del Registro avrebbe dovuto contestare il valore indicato, poiché difforme da quello "in comune commercio "anche eventualmente avvalendosi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 bis, non invece affermare esclusivamente che domandando l'art. 12 le parti avrebbero-dovuto indicare quale valore iniziale un valore squisitamente catastale.

Questi principi sono stati confermati dalla Commissione Tributaria.

Nicola Dubini notaio in Milano

 

 

 

Fior del Mal

SINDACALISMO, STREGHE, STREGONI . . . e Pedoni

 

E' vero, lo ammetto.

Vivevo ignaro, convinto, nella mia sciocca ed ebete presunzione, di conoscere i veri problemi del notariato, mi crogiolavo nei soliti inutili discorsi, nelle solite vacue geremiadi che si fanno in tante inutili sedi associative e in verità, in verità mi era sfuggita la vera emergenza del notariato .... a me che pure sono il MAL, il più portato a vederLo!

Ma per fortuna ieri 8 maggio 1997 mi sono imbattuto sul "Notaro" di aprile in un articolo che mi ha veramente aperto gli occhi.

Di chi, con che titolo, di quale contenuto, di quale affidabilità??? mi chiederete.

Cominciamo con il titolo "Sindacalismo, ovvero l'<apprenti sorsier>" e l'autore (chi) Giuseppe Pedone: riconosco subito che se l'"apprenti" non mi ha dato problemi, il "sorsier" mi ha lasciato dubbi, il mio incerto francese non mi soccorreva, ma il Petit Larousse si "sorcier, ère: personne que le peuple croyait jadis en société avec le diable, pour faire des maléficies",

una pausa e sia pure con ritardo ho capito: "apprendista stregone" ecco la rivelazione.

Ma che centrava la stregoneria con il sindacalismo notarile, chi frequenta il diavolo? la lettura dell'articolo si imponeva:

"Agli albori del sindacalismo notarile....si impose ben presto la linea....di coloro i quali ritenevano che il "Sindacato" per svolgere il proprio compito dovesse occuparsi di tutto.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: frizioni tra organi...sperpero di mezzi ed energie , un organo di stampa che potrebbe avere come simbolo un cagnolino in estasi davanti al fonografo a tromba (La Voce del Padrone n.d.r.), un assemblearismo pasticcione

Avanti così, avanti tutta, incuranti dei guasti prodotti che nulla sono a paragone di quelli che verranno; e a chi avesse in animo di darmi della Cassandra vorrei soltanto fare notare che la conferma di tutto ciò sta nelle parole che un neo eletto Presidente di Consiglio Notarile, persona al di sopra di ogni sospetto, (ma ne esistono davvero? n.d.r.) ha sentito il bisogno di scrivere nel suo indirizzo propositivo e di saluto: <Dovrebbe essere sconta-

to, ma mi vedo costretto a ribadirlo, che intendo essere il presidente di tutti i notai del Distretto>. Dirlo non era mai stato necessario prima d'ora, meditate Colleghi, meditate!"

Attendibile, non attendibile? Fui costretto a cercare riscontri.

Certo, mi sovvenne, il Direttore del giornaletto (La Voce del Padrone), quell'insipiente che già conoscete, di tanto in tanto nel suo fluente eloquio si ferma e ripete l'ultima parola; io avevo sempre attribuito il fatto all'età che avanza e che ogni tanto gli fa perdere il filo, oppure ad un artificio retorico per dare il senso della pausa o per richiamare l'attenzione sulla parola e invece no la vera causa, ora comprendo, è che quella mattina la moglie, nella fretta di uscire, si è dimenticata di cambiargli la puntina del grammofono!

Ma a questa prima conferma, un'altra mi venne dalla mia ormai antica passione per il gioco degli scacchi: in questa pratica ho sempre saputo che bisogna attribuire grande importanza ai semplici ed umili pedoni in genere, ma soprattutto a quelli in posizione più arretrata e in particolare a quello che sta a guardia del Re, ed allora, mi sono detto, è necessario prestare la massima attenzione al semplice, umile, arretrato, ma saggio Pedone sempre a guardia del Re. Chi di Lui è più arretrato?

 

Rilessi quindi l'articolo e cercai di interpretarlo in senso letterale, senza troppi significati traslati, frutto di canoni interpretativi moderni e quindi sempre pericolosi, e fu così che mi venne spontanea una considerazione: non vi ricordate che secondo tutti i giornali, compresi quelli di Curia, Torino è la capitale dell'occultismo, dei fenomeni demoniaci, delle possessioni, dei riti satanici e dei malefici in genere? Certo che lo ricordate .... e non avete notato che la nuova Presidentessa di Federnotai, la prima donna che raggiunge quell'incarico, è di Torino? E non è di Torino anche l'unica donna che fa parte del CNN? E che dire di quell'altra che scrive sulla Voce del Padrone la Lavinia V...., non a caso citata dalla neo Presidentessa nel suo primo scritto di saluto? Non è forse notaio in Mesagne, terra di antichi e terribili sortilegi?

Possibile che queste siano tutte coincidenze?

Fu così che cominciai ad indagare con l'aiuto di un collega di Torino, che qualche sospetto, nel segreto del suo cuore deontologico, già lo nutriva.

Orbene il palazzo nel quale si trova lo studio di "Lei" ha un'aria alquanto sinistra, avete presente le case delle.... (non nominiamo quella parola con leggerezza) che si vedono in certi film, beh non proprio, .... ma l'atmosfera nell'androne, sulle scale era quella. E poi tutte quelle scope lasciate con noncuranza qua e là lo sono per sciatteria della portinaia o perché collocate nel rispetto delle nuove norme di sicurezza per "quella" categoria?

Dubbi, sempre dubbi; volevo certezze. Fu così che, complice sempre il Collega di cui sopra che per parte sua aveva constatato in "Lei" una eccessiva rapidità negli spostamenti, abbiamo fatto una cosa certo contraria al codice deontologico; abbiamo indotto con mezzi signorili la donna delle pulizie a farci entrare di sera nello "studio", abbiamo frugato nei suoi cassetti, nei suoi armadi (a nostra difesa devo dire che avevamo ricevuto una speciale autorizzazione dall'esorcista capo della diocesi di Torino) e abbiamo trovato "Le Prove".

Sulla scrivania di Lei faceva bella mostra di sé una statuetta raffigurante un gentiluomo di provincia dal tratto nobile, ma dallo sguardo triste le cui sembianze mi ricordavano persona nota: ma ciò che mi colpì fu la chiavetta, rotonda a forma di sigillo, che denunciava l'esistenza di un carillon. Con curiosità infantile caricai la molla e quindi rimasi attonito a sentire questi che subito compresi essere "versetti satanici":

 

 

Son Presidente un poco statico,
di tradizione non men che nobile
gxà xranxo fui di carattere.

Sono il prototipo di un gruppo esiguo
di personaggi sempre più tipici,
a modo loro invero unici,
che stanno immobili su seggi aulici.

Dei Presidenti io sonx xx xx.

Dal giorno stesso della mia nomina
fui eletto subito
dall'assemblea unanime
Presidente unico del Distretto Nobxxx:
da allora son Presidente stabile
di un mondo mobile
che ruota rapido.

Della rotazione sono il motore immobile.

Votar che giova?
lo chiedo a Dio
visto che in fine
il Presidente son sempre lo ?

Del Re di maggio fui sostenitore ardente
chè far non potea, Lui, il Presidente!

Ai gxllx e agli oxsx sempre mi affxdo,
ma dei bxronx sempre diffido.

Per quei che cianciano di rotazione
lo proporrei la destituzione.

Fermo restando che da notaio esercente
sarò per sempre il Presidente,
vorrei soltanto
serbar la mia funzione
anche per quando sarò in pensione
e trasmetter poi per testamento
carica e relativo incartamento.

Indovina indovinello
sono questo o sono quello? **

 

 

Ma non basta. In un armadio da sagrestia del '600 c'era l'esatta copia in cera della famosa papalina che come sapete, realizzata da mano esperta all'uncinetto con le iniziali ricamate in caratteri gotici minuscoli, era stata da "Lei" donata il giorno di Pasqua all'Amato Presidente, ma la copia in cera era trafitta da uno spillone su cui era inciso il logo di Federnotai e il famoso fonografo.

Ancora una volta Tu semplice, umile, arretrato, ma saggio Pedone, sempre a guardia del Re, avevi visto giusto!

Ecco da che cosa nascono le cefalee che sempre più spesso affliggono l'Amato Presidente, ecco perché nei suoi recenti discorsi e scritti ufficiali tende a perdere quel giusto taglio ecumenico-universale che gli consentiva di essere approvato da tutti, proprio tutti nessuno escluso od eccettuato, ecco da dove nasce quel tono insolitamente tagliente con cui risponde ad un Presidente di Comitato Regionale dicendogli autorevolmente, a proposito delle critiche rivolte alla abolizione dell'edizione cartacea di Strumenti, "premesso che il consiglio nell'assumere le proprie decisioni, ne valuta sempre con estrema attenzione tutte le conseguenze, positive e negative, per l'intera categoria la decisione in parola non deriva da un colpo di testa di "geni dell'informatica" ; ecco da dove deriva la decisione con cui, convocando a Roma i Presidenti dei Consigli notarili, manifesta la delusione per la non rispondenza alle iniziative del CNN e sollecita interventi vivaci anche se provocatori tutto nasce dal maleficio che "LEI" non apprendista, ma espertissima xxxxxx sta ponendo in atto.

Povero Amato Presidente quantum mutatum ab illo!

C'erano poi esposte in bella vista sul piano superiore dell'armadio da sacrestia le riproduzioni in cera di tutti i componenti di sesso maschile del CNN e questo mi ha fatto riflettere sulle parole iniziali con le quali un Consigliere nazionale apre l'articolo dell'Osservatorio di Attività su "Deontologia 97" Fatti, sentenze, assonanze e dissonanze:

"Dopo il grigio silenzio che ha fatto seguito all'azzurro opuscolo esposto al Convegno di Roma nel dicembre 1995, il Notariato ha riparlato di deontologia "

Ma che è questa presa di distanza dall'"azzurro opuscolo", questa larvata, ma inequivoca critica per un silenzio che c'è stato solo da parte dell' "Organo Supremo" dal momento che la Voce del Padrone in ogni numero di quel periodo ha continuato a parlare e a scrivere di deontologia, e quel!' "esposto" è davvero senza significato? Sono tutte novità che solo il maleficio di "Lei" può spiegare.

Ma anche la prosa di un altro illustre Consigliere nazionale, chiamato pare in un prossimo futuro a più alti compiti, tratta dallo stesso numero di "Attività" mi ha fatto capire che il male sta diffondendosi con pericolose metastasi:

"Tra gli strumenti informativi del consiglio nazionale un posto di rilievo occupa naturalmente la rivista "CNN Attività", che, liberata da compiti informativi relativi a tutte le notizie di attualità professionale, potrà illustrare meglio la politica del CNN e dedicarsi ad una animazione informativa e culturale della categoria che dovrà in qualche modo passare per un coinvolgimento più marcato del Notariato nella sua complessa articolazione periferica e di base e comunque favorire una riflessione circa il ruolo e le funzioni della rivista stessa"

Non trovate che vi sia un diabolico contrasto tra la prima parte nella quale, secondo la miglior tradizione di non ascoltare nessuna critica, di difendere ad ogni costo le cose fatte contro tutto e tutti (anche contro l'evidenza) sostiene a spada tratta la povera creatura ("Attività") xxxxxxnata dalla MALvagità umana, anche a costo di attribuirLe compiti in realtà mai svolti e la seconda parte, nella quale, con un sospetto contorcimento di viscere, cede alle velenose critiche altrui, balbettando di ambigue animazioni, riconoscendo che bisogna attuare un coinvolgimento del notariato di base e ammettendo che, alla fin fine, qualche anima pietosa dovrà inventarsi un "nuovo" ruolo per la "poveretta" idoneo a ricostruirLe la perduta xxxg in ità?

Non è questa la prova del maleficio di qualche idea pericolosa che sta agendo nella viscere di questo nostro Nobile Collega e che sta provocandogli lancinanti contrasti? e di chi potrà essere mai la colpa del perverso maleficio, se non di "Lei" o di "Loro"?

E che dire di quel neo Presidente di Consiglio notarile che ha scritto quelle cose che il nostro semplice, saggio, arretrato Pedone ha "LUI" interpretato in quel senso? non sarà stato anche lui vittima di un malefico influsso?

Quindi cari Colleghi le prove ci sono, non limitatevi a meditare, ormai è tempo di agire.

E se con un nuovo opuscolo azzurro reintroducessimo il rogo che la saggezza del cardinal Federico ha applicato alle streghe dell'Ossola, estendendolo, visto che l'Italia è ormai una ed indivisibile, anche a Torxxo e a Mesxgne non sarebbe una bella cosa?

Ora, cari Colleghi, decidete, ma presto.

Ve lo chiede il

MAL

** N.B. per condizione imposta dall'Esorcista capo citato nel testo si è dovuto sostituire con il segno "x" alcune lettere chiave che combinate tra loro assumevano a "Suo" dire un "terribile valore blasfemo-cabalistico"; è fatto espresso divieto a qualunque lettore di qualunque sesso e grado anche solo tentare di decifrare il valore di quelle criptiche "X". Guai a VOI!! I "trasgressori" saranno costretti in eterno, da vivi e da morti, a vagare per congressi notarili, per riunioni dei presidenti dei consigli notarili e in genere per tutte le riunioni collegiali di notai, fin quando un apposito referendum non li liberi dal castigo eterno!!!

 

 

Esperienze

 

CONSEGNA DI UN ORIGINALE PER ORDINE DEL GIUDICE

 

Può anche capitare, nella vita, che, dopo aver bussato alla porta - cosa rara - la nostra impiegata più anziana e fidata entri nella stanza con passo incerto e una strana luce negli occhi.

"Dottore, c'è di là un signore che dice di essere della polizia e che chiede di lei".

L'adrenalina ci sostiene mentre ci vediamo squadernato sotto il naso un tesserino di riconoscimento.

"Sono l'ispettore . . . della polizia giudiziaria. dottor Romani Romolo è lei?"

La risposta è affermativa, pronta e sicura, sia perché quelli sono precisamente il nostro nome e il nostro cognome (anzi il nostro cognome e il nostro nome), sia perché il primo, fulmineo esame di co-

scienza ci ha tranquillizzati: droga, tangenti e riciclaggio non ci hanno mai riguardato.

"Le devo notificare un ordine di esibizione del giudice . . . "

Finalmente ci siamo: il signore, che nella nostra anticamera sta estraendo dalla valigetta alcuni fogli di carta, è l'Autorità Giudiziaria che viene ad acquisire, presso il pubblico depositarlo, un documento originale.

Leggiamo l'ordine che ci viene notificato, consultiamo il codice di procedura penale e la legge notarile.

Dal momento che l'ufficiale procedente è una persona gentile, possiamo sederci e ragionare.

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . .

Ordine di esibizione di atti e documenti - art. 256 c.p.p.

Il Pubblico Ministero dott. . . . , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di . . . visti gli atti del procedimento nei confronti di . . . e per il reato di cui agli artt c p.;

ritenuta la necessità di acquisire in originale al procedimento il seguente atto . . . . che dovrebbe trovarsi presso il notalo . . . con studio in . . . via . . . ;

visto l'art. 256 c.p.p. ;

ordina

al notaio . . . di provvedere all'immediata consegna a questa Autorità Giudiziaria in originale dell'atto sopra indicato.

Delega

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia Giudiziaria . . . che cureranno la consegna di copia del presente provvedimento all'attuale detentore degli atti/documenti sopra indicati.

Dispone l'art. 66 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 che il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Dispone l'art. 256 del codice di procedura penale che le. persone indicate negli artt. 200 e 201 [tra esse sono i notai] devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

Le due norme corrispondono ad esigenze diverse: da un lato quella di consentire comunque al depositario di rilasciare copie, dall'altro quella di permettere all'autorità giudiziaria di acquisire, comunque e senza intervalli temporali, il documento che interessa. Pertanto, la legge notarile impone al notaio di non consegnare l'atto prima di averne fatto copia esatta verificata dal pretore, il codice di procedura penale fa obbligo al notaio di consegnare immediatamente il documento.

Come comportarsi?

La prima indicazione è nel senso di cercare, se è possibile, di contemperare le due esigenze cui sono funzionali le due norme. Si deve quindi cercare di dare corso alle formalità previste dalla legge notarile immediatamente, onde consentire che, immediatamente, l'autorità giudiziaria possa acquisire il documento.

Occorre, per prima cosa, che il notaio faccia una copia esatta del documento del quale gli viene chiesta la consegna. Tale copia esatta, si differenzia rispetto a quella autentica per il fatto che in essa le postille eventualmente contenute nell'originale non potranno essere incorporate nel testo. La fotocopiatura, in tale evenienza, risulta

essere il sistema di copiatura certamente più consigliabile. Quanto alla formula di autenticazione, sembra opportuno che in essa si faccia riferimento alla norma cui tale copia è funzionale: "La presente copia, in . . . fogli, è esattamente conforme all'originale nei miei atti, ed è formata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".

Occorre poi che tale copia sia verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Bisognerà dunque recarsi in pretura ove il pretore formerà il processo verbale previsto dall'art. 66 della legge notarile. Esempio di tale verbale potrebbe essere il seguente:

PRETURA CIRCONDARIALE DI

VERBALE Al SENSI DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89

Oggi . . . alle ore ... con l'assistenza del funzionario di cancelleria . . . si è presentato davanti a me dr. . . . Pretore [Dirigente della Pretura civile] di . . . , il dr. . . . , nato a . , residente in . . ., notaio con sede in . . ., il quale in esecuzione dell'ordinanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . . , in data . . . , mi chiede di verificare sull'originale l'esatta copia del ... [elementi identificativi del documento di cui si tratta: ad esempio, testamento olografo datato ... del signor . ., pubblicato e depositato negli atti del predetto

notaio con verbale in data ... al N / di repertorio, inserito nel registro tenuto da questa cancelleria
in data ... presentato per l'inserimento nel Registro Generale dei testamenti in data . . ., testamento che costituisce l'allegato -. .- a detto verbale].

Aderendo alla richiesta fattami verifico ed accerto che il documento che si allega a questo verbale è la copia esatta del ... [vedi sopra].

Questo verbale è stato redatto ai sensi dell'articolo 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Copia del presente verbale dovrà essere annessa all'originale [ovvero conservata in luogo dell'originale] n.. . di repertorio degli atti del notaio ... di . .

Questo verbale viene letto al notaio . . . che con me lo sottoscrive alle ore

A questo punto nulla osta a che il notaio consegni il documento all'ufficiale di Polizia Giudiziaria procedente il quale, a sua volta, redigerà verbale di esecuzione dell'ordine del giudice e di esso rilascerà copia al notaio.

Il notaio, tornato in studio, collocherà la copia esatta e il verbale di collazione in luogo dell'originale e farà le opportune annotazioni a repertorio.

Quanto sin qui esposto presuppone la possibilità di operare un insieme di formalità e adempimenti senza soluzione di continuità.

Quando tale possibilità non sussiste - e cioè quando non sia possibile ottenere immediatamente la collazione da parte del Pretore - pare ragionevole ritenere che la norma successiva, cioè il codice di procedura penale, costituisca deroga alla norma precedente la quale, per l'appunto, contiene la previsione che altre leggi dispongano altre modalità di consegna di atti depositati.

Poiché l'art. 256 c.p.p. contempla solo il segreto professionale quale ragione idonea a giustificare

la non ottemperanza all'ordine del giudice, sembra cioè ragionevole ritenere che, quando non è possibile adempiere preventivamente alle formalità stabilite alla legge notarile non sia lecito rifiutare la consegna immediata del documento.

In tali casi sarà possibile dunque tenere il seguente comportamento:

procedere alla redazione della copia esatta;

consegnare il documento all'ufficiale procedente il quale redigerà il verbale della consegna;

fare istanza all'Autorità giudiziaria perché disponga la collazione ad opera del Pretore dell'originale consegnato con la copia esatta redatta dal notaio;

riporre, in luogo dell'originale, la sua copia esatta, copia del verbale di consegna, copia dell'istanza rivolta all'autorità che ha ordinato la consegna e il relativo provvedimento (nonché, nel caso di provvedimento positivo, il verbale di collazione redatto dal Pretore);

di ogni cosa prendere nota nel repertorio;

occorrendo fare altre copie del documento consegnato, fare menzione in esse di tutto quanto sopra.

 

Infine sarà opportuno che il notaio acquisti l'agenda dell'anno successivo e su essa appunti, l'anniversario dei fatti che abbiamo narrato. Occorre sottolineare, infatti, che, tra i suoi doveri, vi

è anche quello di rivolgere formale istanza all'autorità che ha disposto la consegna, per la restituzione del documento originale. Lasciare passare un annetto non pare eccessivo

 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..

Il sottoscritto . . . , notaio in ... con studio in . . . ,

premesso che

a seguito di ordine in data ... emesso dal Pubblico Ministero dott. . nell'ambito del procedimento nei con-fronti di . . . n.ro ... , ha consegnato in data . . . a codesta Autorità Giudiziaria in originale il seguente documento [o atto] .

chiede

che, quando siano esaurite le necessità per le quali è stata ordinata la consegna, il documento [o atto] sopra menzionato, gli sia restituito.

Si allega: fotocopia dell'ordine di esibizione

fotocopia del verbale di esecuzione dell'ordine predetto fotocopia del documento consegnato

 

 

 

 

Notaio contro

UN CASO DI INVOLONTARIA GIURISDIZIONE

 

Il Tribunale di Verona in occasione della omologazione di una fusione per incorporazione di due società cooperative è riuscito a realizzare un nuovo tipo di giurisdizione in quanto con un provvedimento di volontaria giurisdizione ha rigettato la richiesta omologazione della delibera di fusione della società incorporante e nello stesso tempo, con un provvedimento evidentemente di involontaria giurisdizione, ha omologato la speculare delibera di fusione della società incorporanda.

La cosa sconcertante non sta tanto nella possibilità, pur deprecabile, di comportamento giurisprudenziale difforme in presenza di uguale situazione giuridica proposta, ma essenzialmente nel fatto che nella fattispecie in oggetto si tratta non soltanto del medesimo Tribunale adito, ma anche dei medesimi giudici componenti la Camera dí Consiglio, con il medesimo giudice relatore.

Un'esperienza del genere mi sembra alquanto inverosimile, ma purtroppo verificabile, anche a causa della praticamente assoluta irresponsabilità dei magistrati che adottano decisioni simili, creando alle società che, loro malgrado, si vengono a trovare in una situazione del genere, sconcerto operativo e danni economici. Basti pensare che, nel caso in esame, la società "omologata" ed iscritta (incorporanda), nella più che legittima attesa che anche l'altra avrebbe seguito la medesima

sorte, aveva già provveduto a fare tutte le comunicazioni e ad avviare tutte le operazioni di "chiusura" normali per una società incorporata.

Ma, detto del fatto, o meglio del fattaccio, è opportuno anche dire del diritto e più precisamente della fattispecie oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale.

Il suddetto. Tribunale, con il decreto di rigetto, ha eccepito la mancanza della preventiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501 bis c.c. affermando che "l'art. 2538 del c.c. stabilisce che la fusione e la scissionè di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies, sicché la norma che prescrive la pubblicità del progetto di fusione (2501 bis ultimo comma) risulta direttamente applicabile all'odierna fattispecie. Questo richiamo conferma il generale rinvio disposto dall'art. 2516 c.c. alla normativa relativa alle società per azioni per i principali aspetti concernenti la vita delle società cooperative, in quanto compatibili con la normativa speciale".

Il Tribunale, in altri termini, ha affermato sic et simpliciter che in virtù del combinato disposto degli artt. 2538 e 2516 c.c., alla fusione (ed alla scissione) delle società cooperative si applicherebbero senza eccezione le norme previste per le società per azioni; questo rinvio sarebbe, infatti, assoluto essendo dette norme sulle società per azioni tutte compatibili.

Quale notaio rogante, non condividendo la tesi del Tribunale, ho proposto alla Corte di Appello di Venezia, reclamo, attualmente pendente, del quale invio il testo integrale e che qui sintetizzo.

Relativamente alle motivazioni di opposizione ho sostenuto che:

la disciplina prevista dal progetto di fusione non costituisce norma di rinvio.

Infatti se è vero che l'art. 2516 c.c. afferma il principio che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni, è anche vero che le disposizioni "rinviate" sono espressamente ivi individuate (conferimenti e prestazioni accessorie, assemblee, amministratori, sindaci, libri sociali, bilancio e liquidazione e, pertanto, il caso in esame è fuori da qualunque di queste disposizioni, trattandosi di una fattispecie diversa, oltre che originale, qual è il progetto di fusione e la sua procedura;

la pubblicità in particolare non costituisce norma di rinvio.

Nell'ambito della regolamentazione di una siffatta fattispecie (già di per sé non oggetto di rinvio per quanto appena detto), l'applicabilità di detto rinvio è a maggior ragione da escludere non soltanto perché si verte in materia di pubblicità - anch'essa non richiamata tra le disposizioni rinviate e ciò già basterebbe - ma soprattutto perché le norme sulla pubblicità sono da ritenere di per sé non applicabili in quanto disciplinate espressamente in maniera diversa e infatti:

la pubblicità delle società cooperative è espressamente disciplinata in maniera diversa ed autonoma rispetto alla pubblicità delle società per azioni, e ciò si verifica sia ìn generale sia nello specifico ambito della fusione.

Infatti, in generale, per le società per azioni la pubblicità è regolata dall'art. 2457 bis c.c., che prevede la pubblicazione degli atti iscritti o depositati nel Bollettino Ufficiale delle società a Responsabilità Limitata - BUSARL e/o nella Gazzetta Ufficiale, mentre per le società cooperative una norma speciale (D.M. LL.PP. 18 giugno 1979) prevede la pubblicazione degli atti iscritti o depositati nel Bollettino Ufficiale delle società Cooperative -BUSC (e mai nella Gazzetta Ufficiale).

Nello specifico ambito della fusione, tale assunto ha trovato un riscontro attuale e, pertanto, inconfutabile in quanto, proprio in seguito alla nuova disciplina sulla fusione, il legislatore in materia di pubblicità ha voluto prevedere due normative differenziate:

a) da una parte con il medesimo Decreto Legislativo del 16 gennaio 1991 n. 22 è stato modificato il suddetto art. 2457 bis c.c. relativamente alle società per azioni ed alle società a responsabilità limitata;

b) dall'altra con il D.M. 26 aprile 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1993), è stato modificato il D.M. 18 giugno 1979 concernente le modalità per la pubblicazione degli atti relativi alle società cooperative sul BUSC.

In particolare il penultimo comma dell'art. 2 di detto D.M. prescrive che "l'estratto dell'atto di fusione e dell'atto di scissione deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis c.c." e tale prescrizione è non soltanto nuova ma anche identica nella formulazione a quella che è stata introdotta parallelamente agli artt. 2501 bis 2502 bis e 2504 c.c. specificatamente per le società lucrative di capitali. Contrariamente a quanto ha sostenuto il Tribunale di Verona, quindi, la suddetta disciplina relativa alle società cooperative non è anteriore bensì posteriore alla modifica dell'intera disciplina sulla fusione e la formulazione riportata fa cadere ogni dubbio.

E' da notare, che - evidentemente non a caso - la pubblicazione per estratto non è stata neanche prevista per una operazione preliminare e non determinante, quale il progetto, salvo che si voglia sostenere la tesi che, poiché non espressamente prevista come norma speciale, per il progetto di fusione si applichi la norma di rinvio e, quindi, per assurdo quest'ultimo soltanto vada pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale !

Ad ulteriore supporto della tesi qui sostenuta, poi, c'è da notare che l'art. 2504 sexies c.c., relativo agli effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale, per la disciplina degli stessi, rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 2457 ter c.c., che è norma dettata specificamente e soltanto per le società per azioni (e a responsabilità limitata), laddove parlando della pubblicità degli atti e della opponibilità degli stessi ai terzi prevede e cita esclusivamente la pubblicità del BUSARL.

In questo caso il legislatore del 1991, avrebbe potuto, se avesse voluto, operare un rinvio espresso e, quindi, diversificato per le società cooperative, nel prevedere la disciplina del nuovo art. 2504 sexies c.c., ben sapendo (?!) che il BUSARL non riguarda sicuramente le società cooperative. Con il suddetto reclamo, inoltre, si sono fatte delle osservazioni sia relative al contenuto del decreto reclamato, sia relative a quelle che allo stato attuale sembrano le posizioni della dottrina e della giurisprudenza.

In proposito, faccio notare che la dottrina si è occupata sempre di sfuggita del problema della pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle operazioni di fusione. Il notariato si era posto il problema (relativamente, però, alle delibere di fusione, che costituiscono una fattispecie direttamente produttiva di effetti e la cui disciplina - art. 2502 c.c. -è leggermente diversa da quella relativa al progetto) ed il C.N.N. aveva approvato in proposito uno studio di G. Ferri Jr. il 15 giugno 1993.

La giurisprudenza di V.G., almeno da quanto risulta da una breve indagine svolta in proposito, non ha mai opposto la necessità della citata pubblicità. L'unica giurisprudenza negativa, peraltro inedita e sconosciuta a tutti se non ai diretti interessati (notaio e giudici aditi) è proposta proprio dal Tribunale di Verona e dalla Corte d'Appello di Venezia che in un analogo caso, nei rispettivi gradi, avevano respinto la richiesta di omologazione.

Devo aggiungere, in ultimo, che sia il ricorso che il reclamo allora presentati dalla società cooperativa interessata sia i corrispondenti provvedimenti di V.G. erano alquanto carenti di motivazioni specifiche in materia di pubblicità come, per la verità, lo era stato, a mio avviso lo studio commissionato a suo tempo dal C.N.N. al Ferri Jr., peraltro di non facile lettura.

Fulvio Bidello notaio in Verona

 

 

L'intervista del lunedì

 

a cura di Pierluigi Scalamogna

ART. 2448 N.5 C.C. - ART. 2497 C.C. - ART.2550 C.C.

Messa in liquidazione - modifica denominazione

Tribunale di Busto Arsizio

 

Una società a responsabilità limitata delibera la riduzione del capitale sociale per perdite e lo scioglimento con contestuale nomina del liquidatore.

Attraverso la cancelleria il notaio rogante viene informato che il giudice relatore non ritiene omologabile la delibera in quanto, nello statuto allegato, la denominazione sociale non è stata modificata inserendo la dicitura "in liquidazione".

Il notaio cerca ripetutamente di contattare il giudice sia telefonicamente che con appostamenti all'ingresso della sua stanza senza ottenere altro che ruvidi rifiuti di colloquio.

Estenuato da ciò e dalle pressioni del liquidatore nominato si umilia fino all'atto modificativo.

Si cerca di interpretare il pensiero dell'organo giudicante ritenendo che il rilievo si fondi su quanto dispone l'articolo 2250 c.c., il quale prescrive l'obbligo di indicare espressamente, negli atti e nella corrispondenza, che la società è in liquidazione.

Ciò non significa però che tale indicazione debba necessariamente essere contenuta nella denominazione. Nel verbale sottoposto ai giudici bustocchi (di cui lo statuto era un semplice allegato) lo stato di liquidazione, essendo oggetto di apposita delibera, era naturalmente più che esplicito.

 

DUE RISPOSTE SULLE SOCIETÀ MISTE

Tribunale di Milano

 

La Sezione VIII del Tribunale di Milano ha risposto collegialmente a due quesiti posti in tema di società miste tra enti pubblici territoriali privati (art. 22 Legge 8/6/1990 n.142, art. 12 legge 23/12/1992 n.498, art. 24 Decreto Legge 31/1/1995 n.26 convertito in Legge 29/3/1995 n.95, Decreto Legislativo 8/8/1996). Con il primo quesito si chiedeva a quali condizioni fosse possibile costituire una società per azioni con un unico socio (facoltà espressamente prevista dall'art. 12 comma 8 della Legge 498/1992), con successivo ingresso in società di privati, da individuarsi con le procedure di cui alla normativa sopra citata. Il Tribunale di Milano ritiene che sia ammissibile la costituzione di una società per azioni con un unico socio, solo nel caso in cui l'ente pubblico territoriale debba conferire un'azienda, della quale sia unico proprietario, similmente a quanto disposto, in materia di enti creditizi, dal Decreto Legislativo 20/11/1990 n.356.

È quindi esclusa la possibilità di costituire una società per azioni con un unico socio nel caso in cui l'ente pubblico territoriale intenda conferire denaro.

 

Con il secondo quesito si chiedeva se fosse possibile costituire una società a responsabilità limitata mista, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I, in data 2/12/1992 n.2885. Il Tribunale di Milano ha dato risposta negativa a tale quesito, dichiarando di condividere pienamente il parere espresso in materia dal Tribunale di Roma (in Riv. Not. 1996 pag. 670), secondo il quale non è omologabile l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata mista in considerazione del chiaro dettato normativo (art. 22 come 2 lett. c L. 142/1990 e art. 12 L.498/1992), che non consente il ricorso a modelli societari diversi da quello della società per azioni. Ciò in ragione della potenzialità e delle garanzie connaturate al tipo società per azioni quali, in particolare, la circolazione dei titoli sul mercato, la possibilità che una parte delle azioni sia destinata all'azionariato diffuso, la presenza necessaria del collegio sindacale.

ART. 2501 bis co. 3 c.c.

Progetto di fusione - pubblicazione - termini - inderogabilità

Tribunale di Piacenza

 

Il Tribunale di Piacenza ha rigettato il ricorso per l'omologa di una delibera di fusione adottata prima che fosse decorso un mese dalla pubblicazione del progetto di fusione sulla G.U., ritenendo tale termine irrinunciabile da parte dei soci, in quanto posto anche nell'interesse dei terzi.

Il Tribunale di Piacenza aderisce alla teoria più restrittiva circa la rinunciabilità da parte dei soci al termine di un mese fra la pubblicazione sulla G. U. del progetto di fusione e l'assemblea di approvazione. Di opposto avviso sono molti altri Tribunali (fra i quali quello di Milano), i quali ritengono che detto termine sia dettato nell'interesse esclusivo dei soci, salva la necessità che la rinuncia provenga dalla totalità di questi e fermo restando l'obbligo di procedere alla pubblicazione (alla quale non si può rinunciare determinando, essa, effetti sostanziali anche per i terzi).

Nessun dubbio invece circa la rinunciabilità del termine di 30 gg. di cui all'art. 2501 sexies c.c. dettato sicuramente nell'interesse esclusivo dei soci.

 

ART. 2475 c.c. - ART. 2364 co 2. c.c.

S.r.l. - atto costitutivo - elementi essenziali - forma

Assemblea ordinaria - termine per la convocazione - particolari esigenze - natura

Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma ha sospeso l'omologa di un atto costitutivo di srl con le seguenti motivazioni:

l'oggetto sociale, la durata, il numero ed i poteri degli amministratori vanno indicati nell'atto costitutivo o nello statuto redatti nella forma di atto pubblico.

il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere unico; vanno specificatamente indicate le speciali ragioni per la deroga al termine di convocazione entro quattro mesi. Le ragioni devono essere concrete e attuali e non meramente ipotetiche.

La prima osservazione è conforme alle recenti massime del Tribunale; per altri Tribunali, nonché per la Corte d'Appello di Roma, la condizione di costituzione della società "per atto pubblico" è assolta qualora dello statuto allegato (contenente alcuni degli elementi essenziali) sia data lettura alle parti (conforme opinione ha recentemente espresso l'Archivio Notarile di Milano); in caso di adeguamento alle richieste del Tribunale correttamente all'atto "modificativo" dovrebbero intervenire tutti i soci fondatori.

Il secondo rilievo si fonda su un'interpretazione letterale della norma, assolutamente costante per il Tribunale di Roma, ma abbastanza isolata.

 

Artt. 2498 ss. c.c. - artt. 2446 - 2447 c.c. - art. 2306 c.c.

Trasformazione da s.r.l in s.a.s. - riduzione capitale per perdite - situazione patrimoniale - non necessità

Tribunale di Milano

 

Una società a responsabilità limitata delibera:

di revocare lo stato di liquidazione trasformandosi in società in accomandita semplice;

- di ridurre il capitale da L. 20.000.000 a L. 10.000.000 a copertura di perdite pregresse;

di adottare nuovi patti sociali.

Il Tribunale sospende l'omologa ed il giudice relatore fa presente che: "per la preventiva copertura delle perdite ex art. 2447 c.c. occorre l'approvazione di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni prima della delibera".

li notaio fa presente che la trasformazione in società di persone toglie al capitale il connotato di garanzia per i terzi e, conseguentemente, rappresenta al giudice l'inapplicabilità degli artt. 2446-2447 c.c. al caso di specie

(o meglio, rappresenta al giudice il fatto che le prescrizioni degli articoli in parola sono rispettate, di per sé, con la delibera di trasformazione).

Il giudice si riserva di sottoporre la questione al collegio. Il collegio omologa.

La riduzione del capitale è logicamente conseguente alla trasformazione della società in società di persone e, quindi, non più regolata dalle norme contenute negli articoli 2446-2447 c.c..

 

Art. 2487 c.c. - art. 2388 c.c.

S.r.l. - consiglio di amministrazione - delibere all'unanimità- inammissibilità

Tribunale di Milano

 

Il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologa di un atto costitutivo di s.r.l. nel quale veniva prevista come necessaria, con riguardo alle delibere del consiglio di amministrazione, l'unanimità dei consensi per un'ampia serie di operazioni (tra le quali l'acquisto e la cessione di aziende o di immobili, la concessione di finanziamenti, la costituzione di garanzie, la stipula di contratti comportanti un impegno di spesa superiore ad una certa cifra, etc.).

In particolare il Tribunale ha ritenuto che il consenso unanime del consiglio di amministrazione, richiesto per alcune operazioni, risulti incompatibile con il corretto funzionamento dell'organo di gestione, dovendo invece valere la regola della maggioranza.

Il Tribunale aderisce all'indirizzo ampiamente maggioritario che ritiene connaturale al tipo società di capitali il principio maggioritario.

In particolare, prevedere l'unanimità dei consensi degli amministratori per determinate operazioni, contrasterebbe con i principi di funzionalità ed efficienza ai quali si ispira la disciplina che regola l'esercizio della funzione amministrativa.

A tale riguardo non può non sottolinearsi, però, come l'art. 2388 c.c. (richiamato dall'art. 2487 c.c. per le s.r.l.) nel prevedere la maggioranza assoluta per le delibere del consiglio di amministrazione, faccia salva, comunque, una "diversa disposizione dell'atto costitutivo".

D'altro canto, non sarebbe forse errato ritenere che il principio di funzionalità ed efficienza dell'organo amministrativo debba essere valutato in maniera difforme a seconda che si tratti di s.p.a. o di s.r.l., in considerazione delle evidenti differenze tipologiche.

Da ultimo pare opportuno evidenziare che, con un proprio orientamento del 1987, il Tribunale di Genova ha ritenuto legittima la clausola in forza della quale il consiglio di amministrazione deve deliberare all'unanimità.

 

Art. 2475 c.c.

s.r.l. - oggetto sociale - gestione di rami d'azienda - genericità

Tribunale di Milano

 

Non è omologabile la delibera dí assemblea straordinaria di s.r.l. che, nell'ampliare l'oggetto sociale inserisca, quale scopo della società, tra l'altro, anche la "gestione di rami d'azienda".

Il Tribunale ha correttamente ritenuto generica la previsione in oggetto.

D'altronde, la previsione della gestione di rami d'azienda da parte della società attiene alla capacità della stessa e non al suo scopo.

È vero che quasi sempre gli statuti sociali prevedono, nell'articolo dedicato all'oggetto sociale,

anche riferimenti alla capacità della società; peraltro ciò avviene in maniera tale da "separare" chiaramente i due aspetti e senza che la necessaria specificità dell'oggetto sociale ne risulti condizionata.

 

Art. 2476 c.c.

s.r.l. con unico socio - aumento di capitale - sottoscrizione - contestuale integrale versamento - necessità

Tribunale di Milano

 

Non è omologabile la delibera di assemblea straordinaria di s.r.l. con unico socio che, nell'aumentare il capitale, dia atto dell'integrale. sottoscrizione dell'aumento, ma del contestuale versamento dei soli tre decimi dell'aumento sottoscritto.

Correttamente il tribunale ha rilevato la contrarietà all'art. 2476 c.c., secondo cui "in caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio, il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Potrebbe peraltro obbiettarsi che, ai sensi dell'art. 2497 co. 2 lett. b c.c., il legislatore avrebbe previsto il caso del mancato versamento integrale dell'aumento sottoscritto dall'unico socio,

facendone derivare unicamente la perdita della responsabilità limitata.

Un'obbiezione del genere avrebbe senso solo qualora si ritenesse di limitare il controllo di legittimità proprio del procedimento omologatorio, ai soli casi di nullità.

 

 

 

Corrispondenza

Al Direttore di FederNotizie notaio Domenico de Stefano

Caro de Stefano,

come ti avrà anticipato la collega Piccinetti, ti invio per l'eventuale pubblicazione su FederNotizie, la mia lettera aperta a tutti i colleghi, distribuita in Asnol sabato scorso ed oggi via E Mail alla lista sigillo. La speranza è che questo mio scritto possa generare un proficuo dibattito.

LEGGE BASSANINI
IMPERATIVO "NAVIGARE" UNITI VERSO IL FUTURO

 

Cari Colleghi,

nell'ambito del Distretto Notarile di Roma sembra che io sia annoverato tra i Notai più all'avanguardia in materia di informatizzazione. Mi dispiace deludere chi ciò ha pensato ma così non è! Personalmente vivo una grande frustrazione derivante dalla consapevolezza di non possedere un patrimonio conoscitivo dell'informatica di base e dalla constatazione di dover, sempre e molto faticosamente, rincorrere l'uscita di nuovi programmi operativi, all'accesso dei quali pervengo solo ed esclusivamente dopo aver sostenuto corsi (ripetuti per me più volte!!), che solo in forza di pedisseque e ripetute dimostrazioni riescono a farmi apprendere in modo sufficiente ciò`che avrei voluto imparare.

Ma quanto sopra vale esclusivamente per ciò che attiene la mia persona intesa come manuale e singolo operatore informatico mentre per uno strano destino, quasi per scherzo ironico della sorte, sento con assoluta certezza di potermi definire un professionista "filosoficamente" molto all'avanguardia in tema di informatìzzazione. Seguendo questa mia indole ho, di conseguenza, da anni direzionato l'acquisto delle strumentazioni necessarie all'esercizio della mia Professione nell'ottica dello sviluppo ad oltranza in materia informatica dotando il mio Studio di rete, modem, banche dati domestiche e remote, stampanti laser centralizzate, schede vocali, scanners etc..

Da un piccolo sondaggio da me effettuato ho tratto la conclusione che la quasi totalità dei Colleghi il cui ufficio ha raggiunto un più che soddisfacente grado di informatizzazione (quanti però saranno rispetto al totale?) si sono comportati ed hanno reagito verso il "problema informatica" in modo non dissimile dal mio. Penso che si conteranno sulle dita delle mani (se non addirittura di una sola!) i Colleghi del Distretto di Roma la cui preparazione informatica possa paragonarsi a quella stellare di Notai come Maccarone, Miccoli o Gallizia per i quali "scompattare testi spediti in winzip via Internet" non costituisce quel calvario a cui io (come molti altri immagino), mi sono dovuto sottoporre con l'ausilio, comunque ed imprescindibile, del mio consulente informatico.

AI Convegno di Venezia svoltosi a metà febbraio sugli sviluppi delle reti in generale e di quelle del Notariato in particolare via Internet, si è parlato delle nuove reti civiche comunali ed infracomunali, di Internet in generale, di AIPA - Azienda Informatica della Pubblica Amministrazione e del Notariato proiettato verso e dentro tutto ciò. Le novità che deriveranno alla nostra categoria sono di portata tale che, quanto a traumi, verrà offuscato il ricordo della memorabile riforma fiscale del dicembre 1972.

Il disegno di legge Bassanini sulla riforma della Pubblica Amministrazione, ormai alle battute finali in Aula in questi giorni, al secondo comma dell'art. 15 sancisce in modo inequivocabile ed innovativo la piena cittadinanza dell'atto informatico intendendosi per tale l'atto (originale!!) che nasce, viene trasmesso, vivrà e verrà archiviato "solo ed esclusivamente" in via informatica, senza cioè supporto alcuno di carta. Conseguenti sono le definizioni di firma informatizzata, chiavi pubbliche e private per criptare e decriptare i testi e così via.

Non intendo qui addentrarmi nei problemi pratici che quanto sopra ricordato comporterà; lo dovremo fare fra non molto tutti sotto la guida del Consiglio Nazionale del. Notariato e di Colleghi molto più preparati di me. Ciò su cui invece vorrei si aprisse un serio dibattito è costituito dall'analisi delle conseguenze possibilmente discriminatorie e, conseguentemente, di grande portata sul piano della deontologia che l'impatto immediato con novità così rivoluzionarie potrebbe causare alla intera nostra categoria.

Al Convegno di Venezia i Colleghi Miccoli e Maccarone hanno chiaramente ed inequivocabilmente ribadito che la Pubblica Amministrazione ha irreversibilmente scelto, per se stessa in primo luogo e per tutti gli altri che dovranno con la medesima colloquiare, di abolire in linea tendenziale il cartaceo e per raggiungere tale scopo farà leva con ogni mezzo e con tutto il potere che ha a disposizione, sia in modo coercitivo, come ci ha

ricordato il Dott. Vaccari Direttore Generale del Ministero delle Finanze, sia usando la spinta allettante delle agevolazioni fiscali di cui l'atto informatico potrebbe usufruire.

Data la estrema vicinanza (180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale usciranno le direttive ministeriali e circolari applicative!) con il tempo della entrata in vigore della legge, e constatata purtroppo la situazione di estrema impreparazione della nostra categoria ad un impatto di siffatta portata, è facile pronosticare che in mancanza di immediati interventi dei nostri Organi Istituzionali, quest'ultima reagirebbe in modo scomposto dividendosi in maniera pericolosissima in due fasce, una di bassa percentuale composta da Notai che (chi per essersi mosso per tempo, chi per predisposizione naturale, chi per essere dotato di maggior capacità organizzativa, ma anche e soprattutto chi per maggior capacità economica unita magari ad una visione troppo imprenditoriale della professione) saranno pronti all'appuntamento, l'altra, per contro, composta dalla stragrande maggioranza da Colleghi che a causa della propria impreparazione all'informatica, rischierà di autoemarginarsi sempre più dalle richieste di mercato.

Ecco, io non solo sotto il profilo deontologico sento odioso il lasciare al destino la soluzione di questo grande problema ma con punta anche egoistica faccio rimarcare che il permettere che venga a generarsi una siffatta spaccatura equivarrebbe, stavolta veramente e senza via di scampo, offrire la migliore delle giustificazioni ai numerosissimi e crescenti detrattori della nostra categoria. Già mi sembra di sentire illustri invitati, del tipo di quelli venuti in Congresso di Federnotai, affannarsi a spiegare e a giustificare che il "mercato anche delle Professioni è globale e che a fronte di ciò sarà la sempre crescente concorrenza anche fra le Professioni (chissà forse anche con i segretari comunali e gli ufficiali anagrafici!?) a premiare l'efficienza e, quindi, il successo".

Che fare allora?

Io credo che sia arrivato il momento di avviare (e rapidissimamente concludere!!) una forte revisione critica del modo in cui il Notaio svolge la sua attività nel contesto della attuale Società, specialmente per quanto attiene al concetto egoistico dei "ruolo del Notaio" che in fondo noi tutti abbiamo. Svolgere oggi la Professione come un solitario combattente impiegato giornalmente a districarsi fra novità legislative e innovazioni tecnologiche per poi riuscire a fare. . . anche il Notaio è un vero assurdo.

E' tempo, ormai, di ripensare l'Organizzazione che ruota attorno al Notaio riconoscendole quel ruolo di assoluta propedeuticità allo svolgimento corretto ed aggiornato della Professione. In tempi in cui giornalmente si dovrà fare i conti con efficientissimi collegamenti on line con Catasti, Conservatorie, Registri delle Imprese, CERVED, Consiglio Nazionale del Notariato, rete intranet fra tutti i Notai d'Italia, Comuni, collegamenti esterni per Telecontrattazioni sempre più frequenti, eccetera, eccetera; in tempi in cui un serio Ufficio Notarile dovrà offrire alla sua clientela sempre più costose tecnologie, tutto ciò che è Organizzazione deve essere perfettamente funzionante e all'avanguardia per permettere al Notaio (o meglio ai Notai!?) di svolgere la propria attività che è e resterà quella di sempre.

Al Notaio o ai Notai? Eccomi al dunque.

Sono perfettamente cosciente dì fare una provocazione ma i Colleghi me la passino poiché finalizzata a un dibattito che credo fermamente sia vitale per la nostra sopravvivenza.

Immaginarsi 25 Uffici Notarili, ciascuno composto di 15 Notai, sparsi sul territorio di Roma, non è fantascienza né sarebbe una novità. Se solo ci affacciassimo a sbirciare oltre le Alpi, ad esempio in Francia ed in Germania scopriremmo che le grandi città sono piene di Uffici Notarili centralizzati ove più Notai si servono di una Organizzazione di massimo livello e svolgono la loro professione senza alcuna difficoltà derivante dal fatto di essere assieme ad altri Colleghi. La stessa soluzione è adottata per i piccoli Distretti ove il Distretto coincide con I' "ufficio Notarile".

Siffatti "Uffici Notarili" potrebbero essere perfettamente organizzati alla maniera che poc'anzi descrivevo; darebbero al singolo Notaio tutto il supporto (tecnologico, legislativo, etc.) di cui ha bisogno per svolgere serenamente la propria Professione ma darebbero, soprattutto, al Notariato inteso come categoria la possibilità ed i tempi di svolgere su se stesso quella funzione di "traino" e di "traghettamento" al nuovo, offrendo la possibilità ai Colleghi non informatizzati o scarsamente informatizzati di confluire in Organizzazioni ove la loro carenza informatica noh rileverebbe ai fini dell'esercizio della Professione né potrebbe danneggiare in alcun modo la categoria ma obbligando con emanandi provvedimenti legislativi tutti i Notai d'Italia alla connessione in rete col Consiglio Nazionale del Notariato, condizione quest'ultima assoluta ed imperativa per la stessa sopravvivenza prima e per il rilancio poi del Notariato ricollocato, in tal modo, a fulcro insostituibile del nuovo sistema fiscale italiano.

Secondarie ma altrettanto importanti sarebbero le conseguenze poi sotto il profilo dell'abbattimento e della razionalizzazione dei costi, della possibilità di una prima forma di mutualizzazione e/o assicurazione pre cassa N.N., della forza contrattuale diversa con il mercato dell'hardware e con quello delle ex software houses ora destinate a diventare società erogatrici di servizi (poiché il software per noi, ormai è chiaro, sarà molto ma molto imparentato con quello adottato dalla Pubblica Amministrazione!). Per non parlare, infine, delle conseguenze finalmente esaustive del problema della concorrenza. Pochi e concentrati "Uffici Notarili" ne-

cessiterebbero di un "advisor" che, oltre a svolgere il suo incarico di supervisore per conto dei partners, avrebbe il compito di controllare la rispondenza di ogni singolo atto dell-Ufficio" alla Tariffa fissata dal Consiglio Notarile ed a quest'ultimo rendere conto di tale rispondenza.

I pochi Colleghi forse troppo "imprenditori" di oggi non credo abbiano alcunché da temere. Il recupero derivante dalla impossibilità di poter praticare sconti o "soli rimborsi spese" e così via sarebbe più che sufficiente a remunerare in modo paritario i partners oggi più "deboli".

Il "GAP" tra pochi repertori "forti" e moltissimi repertori "deboli" di oggi, questo senso di malessere che non può non prendere tutti noi quando ascoltando la relazione del Presidente del Consiglio Notarile di Roma apprendiamo che ben 75 Colleghi del nostro Collegio nel 1996 hanno dovuto attingere alla integrazione, tutto ciò sarebbe agevolmente superabile se ci direzionassimo sulla strada da me ipotizzata.

Seppur preso dal dubbio di venire additato come un Don Chisciotte sognatore mi sento di dover concludere queste mie brevi considerazioni invitando tutti i Colleghi ad un serio e costruttivo dibattito.

Luigi La Gioia notaio in Roma

 

 

Alla redazione di FederNotizie

Lodi, 12 aprile 1997 Cari amici,

ho ricevuto la tabella delle tariffe in materia successoria e sento il dovere di ringraziare chi si è impegnato in una problematica sulla quale mancava un'elaborazione organica. I risultati mi sembrano nel complesso convincenti, con una sola ma rilevante eccezione.

Mi riferisco alla perfetta identità tariffaria, a parità di circostanze, delle due voci "Assistenza nella redazione del testamento olografo" e "Testamento pubblico". Devo dedurne che il "plusvalore" (termine orribile ma pertinente) di un pubblico rispetto ad un olografo sarebbe zero. Anzi, considerata l'attività burocratica connessa con il testamento pubblico (repertoriazione e relativo estratto, copia sigillata per l'Archivio, scheda R.G.T.), che va comunque retribuita, il valore del pubblico risulterebbe inferiore a quello dell'olografo.

Evito di far torto all'intelligenza dei colleghi imbarcandomi in una pleonastica illustrazione dei vantaggi, per il cittadino testatore, del testamento pubblico in termini di certezza circa autenticità, capacità di agire e data, di accuratezza tecnica, di conservazione del documento e quant'altro. In realtà, osservo, non è raro, anche nella parte più attenta e sensibile del notariato, rinvenire un certo fastidio o quanto meno una certa disaffezione per il settore testamentario, forse perché spesso fonte di "grane" e lungaggini che ci distolgono da altri argomenti, ritenuti a torto o a ragione più interessanti. Ne possono derivare, in perfetta buona fede, posizioni come quella che ho segnalato in materia tariffaria, senza che ci si renda conto della loro palese incongruenza, perché si è attenuta la percezione dell'importanza, perché si è attenuata la percezione dell'importanza di questo ramo della nostra attività.

Naturalmente l'aspetto economico è del tutto secondario. Se si fosse previsto che la consulenza nell'olografo "vale" metà della redazione del pubblico, tenendo fermi gli importi previsti per quest'ultimo, non avrei avuto obiezioni. Ma resto convinto che un aspetto storicamente qualificante della figura del notaio, nel quale, fra l'altro, nessuno si prova a mettere in dubbio l'esclusività della nostra competenza, lungi dall'essere obsoleto, vada il più possibile valorizzato.

Personalmente, forse per le caratteristiche della realtà territoriale -in cui opero, sono richiesto abbastanza spesso di quel particolare ed antico "Avanti a me" e ritengo che certi frettolosi "Ma lo scriva lei!", che i clienti si sentono dire nei nostri studi, andrebbero evitati, per tante ottime ragioni. Il nostro codice deontologico ha giustamente rivalutato l'atto pubblico rispetto alla scrittura privata autenticata. Nello stesso spirito saluterò come un buon giorno quello in cui verrà stabilito che la richiesta al notaio di "fare testamento" vada sempre interpretata, a meno di esplicita precisazione contraria, come incarico di redigere un testamento pubblico.

Giurassic Notary? Fate voi.

Piercarlo Mattea notaio in Lodi

 

 

Alla redazione di FederNotizie

Genova, 23 maggio 1997

Vorrei intervenire su alcune considerazioni del Notaio Vittorio Morandi di Alessandria riportate sull'ultimo numero di FederNotizie (maggio 1997) che mi sembrano sconcertanti.

Il collega vede nella presenza del numero programmato per l'accesso al Notariato e nei suoi criteri di determinazione e distribuzione territoriale un ostacolo che accresce la piaga della disoccupazione giovanile.

A parte ovvie considerazioni legate al fatto che il numero programmato è stato legislativamente previsto per la natura pubblica della nostra attività e i criteri di determinazione del numero dei Notai e la loro distribuzione territoriale corrispondono ad eguali principi (e non a quelli di rimedio alla disoccupazione come se il Notariato fosse una sorta di cassa integrazione o di ammortizzatore sociale), quanto affermato dal collega non tiene conto di due fattori:

nei concorsi a notaio degli ultimi 20 anni almeno, solo eccezionalmente si è verificato il fenomeno di un, numero di candidati idonei superiore al numero di posti a concorso; quasi sempre i candidati idonei erano in numero insufficiente rispetto al numero dei Notai richiesti.

Questo verosimilmente è addebitabile al fatto che i capaci e meritevoli per un ruolo così difficile e di alta qualificazione non abbondano.

A meno di non pensare a scorrettezze delle Commissioni di esame, la normativa attuale non è preclusa per nessuno che sia meritevole; nei pochi casi di idonei superiori di numero ai posti in concorso, sì è posto rimedio, giustamente, dimostrando che non vi è preclusione preconcetta (anche perché in quei casi la graduatoria degli idonei potrebbe essere stata influenzata da impressioni non motivate riportate dalla Commissione d'esame in sede d'orale):

la presenza di un esame serio e i criteri oggi vigenti per la determinazione numerica dei Notai tutelano proprio chi è debole socialmente tra i candidati, realizzando quelle finalità sociali che il collega sembra perseguire: è evidente che un soggetto senza conoscenze, "non figlio di qualcuno", ma preparato e capace, è più tutelato dal sistema attuale piuttosto che da un altro nel quale sia costretto a convivere con molti soggetti, magari non parimenti meritevoli, che possano sfruttare varie forme di "avviamento pregresso". Col sistema attuale si realizza una vera mobilità sociale tra i vari strati della popolazione, oltre che una selezione meritocratica che è alla base di ogni società non feudale.

E' strano che il collega non guardi agli altri fenomeni che invece possono causare vere discriminazioni sociali e seri ostacoli per i giovani. Penso, per esempio, ai fenomeni di cessione onerosa di studi notarili (considerando i clienti, come buoi da compravendere) o ai rapporti particolari con "procacciatori di affari" e/o parenti di ex Notai, che costituiscono barriere di fatto all'accesso alla professione ben più gravi di quelle denunciate, anche perché più dannose per la stessa clientela.

Francesco Felis notaio in Genova

 

 

 

Attività sindacali

 

RINNOVATA LA POLIZZA DELLA R. C. PROFESSIONALE

 

Del rinnovo della polizza Federnotai per la responsabilità civile notarile si è già parlato in molte occasioni, anche con accenti critici da parte di alcuni.

Prima di tutto vi è da dire che l'ottimo lavoro svolto, come sempre, dal nostro broker Nikols ha portato ad una ripartizione dell'assicurazione tra le seguenti primarie Compagnie: "La Previdente Assicurazioni"(delegataria), "Siat", "Nuova Tirrena", "Unipol", "La Fondiaria". Questo, in sé, è già un buon risultato ed una buona garanzia per gli assicurati.

La convenzione tra Federnotai e gli assicuratori è stata stipulata per una durata biennale, il che ci

consente di disporre di un periodo sufficientemente lungo di operatività, in attesa di ulteriori sviluppi nel settore, non ultima l'evoluzione, speriamo positiva, dell'iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato per la polizza unica nazionale dei notai.

Le novità rispetto alla polizza vigente fino al 30 aprile 1997 non sono molte, ma alcune di esse meritano un'analisi attenta.

Innanzitutto gli aumenti di premio, dei quali alcuni colleghi si sono lamentati. Le maggiorazioni derivano dal "combinato disposto" dei seguenti fattori: a) un aumento di L. 500.000 per tutte le classi e tutti gli scaglioni di premio, dovuto alle richieste delle Compagnie, giustificate da una particolarmente elevata sinistrosità degli assicurati, quanto meno con riferimento ai sinistri denunciati. Si ricorda che le condizioni di polizza e di premio sono parametrate all'entità del denunciato e non del liquidato;

un quasi generalizzato slittamento in avanti per quanto riguarda le classi di premio in cui sono suddivise le varie regioni, anche questo dovuto ad un peggioramento del rapporto premi incassati/sinistri denunciati;

per alcuni colleghi, l'applicazione del malus di cui all'art. 14 della polizza in caso di uno o più sinistri denunciati nelle due annualità precedenti. Spiace che la sinistrosità di alcuni pesi sul bilancio di tutti, ma i caratteri mutualistici della polizza (che, si rammenti, è collettiva) risalgono alla sua nascita e sono stati sempre ben conosciuti da tutti. Nel momento in cui scrivo è ancora prematuro comunicare i risultati su scala nazionale dei rinnovi della polizza effettuati dai colleghi, stante la non disponibilità dei dati di alcune Regioni. Già da ora, comunque, il broker ci segnala un pressoché integrale rinnovo da parte, ad esempio, dei notai lombardi e triveneti.

 

Particolare attenzione da parte di tutti merita l'art. 14 della polizza, nella parte in cui prevede il raddoppio delle franchigie in caso di mancate o intempestive visure o di intempestive esecuzioni delle formalità nei RR.II. Sia chiaro: l'assicurazione copre comunque il sinistro; semplicemente l'importo dello scoperto (cioè della franchigia che l'assicurato deve pagare sul valore del sinistro) raddoppia rispetto a quanto previsto dal punto II dell'ari 14, nei seguenti casi:

a) il notaio non ha effettuato le visure relative all'atto per il quale si è verificato il sinistro (è quindi op-

portuno conservare la prova cartacea delle ispezioni ipotecarie effettuate presso le Conservatorie "meccanizzate" o direttamente o quanto meno con strumenti telematici, mentre per le Conservatorie non meccanizzate la penalizzazione del raddoppio non opera, non essendo possibile fornire prova inoppugnabile della negligenza del notaio);

la visura è stata effettuata in una data anteriore a 12 giorni rispetto alla stipulazione dell'atto originante il sinistro;

la trascrizione dell'atto o l'iscrizione dell'ipoteca "incriminati" sono avvenuti in una data posteriore a 12 giorni rispetto alla stipulazione dell'atto, e, medio tempore, sono state eseguite per l'immobile de quo formalità pregiudizievoli da parte di terzi. L'assicurazione, vale ripeterlo, risponde, sempre; la visura può essere errata, può non rivelare formalità pregiudizievoli (altrimenti non si verificherebbe sinistro...); la trascrizione o iscrizione può essere preceduta, nel lasso di tempo tra la stipula e la sua esecuzione, da formalità pregiudizievoli. L'unica conseguenza di ciò, e nel solo caso in cui il Notaio non abbia rispettato i limiti temporali di cui sopra, è il raddoppio dell'importo delle franchigie. Questa norma non parrà iniqua, sol che sí pensi al fatto che la sua introduzione serve a compensare, a danno esclusivo dei "disinvolti", le richieste di aumento del premio che le Compagnie vorrebbero far pesare su tutti indistintamente per l'innegabile aumento della sinistrosità.

A proposito di sinistri, sono poi necessarie alcune indicazioni di carattere pratico-operativo. Innanzitutto è cambiato l'art. 25 della polizza, per cui ora l'obbligo di denuncia sussiste solo per le richieste scritte di risarcimento pervenute al notaio dalla parte danneggiata. Non è quindi più sufficiente la conoscenza di un fatto che potenzialmente potrebbe causare un sinistro, per integrare gli estremi dell'obbligo di denuncia all'assicurazione. Occorre invece la richiesta di risarcimento. Val la pena di ricordare che le denunce di sinistro, come tutte le altre comunicazioni attinenti la polizza, devono essere tempestivamente inoltrate per iscritto al broker Nikols S.r.l., via Viviani 12, Milano. Tutte le comunicazioni fatte al broker si intendono fatte, ai sensi di polizza, alle Compagnie di assicurazione.

Sarebbe opportuno che, in caso di sinistro, i notai interessati mantenessero comunque uno stretto contatto, anche solo telefonico, con la Nikols, sia per una miglior gestione del sinistro, sia per la preziosa attività di consulenza che il broker può prestare per l'illustrazione e l'interpretazione delle condizioni di polizza.

Altro prezioso aiuto potrà essere trovato dagli interessati nei colleghi responsabili dell'assicurazione Federnotai nelle varie Regioni, i cui nominativi sono disponibili sia presso Federnotai che presso Nikols, e nell'avvocato Parodi di Genova, il quale per conto della Compagnia delegataria,-del broker e della Federnotai effettua il pre-esame e Io studio dei sinistri di maggiore entità.

Per concludere, la raccomandazione ai colleghi, che sfortunatamente dovessero incappare in un sinistro, di prestare la massima collaborazione, anche da parte dei legali di loro fiducia, alla Compagnia di assicurazione, al broker ed a Federnotai, al fine di rendere più agevole la gestione e la definizione dei sinistri che, è bene ricordarlo, sono spesso assai complessi dal punto di vista tecnico-

legale. Chi meglio di un Notaio, specie se direttamente interessato, può aiutare a risolvere casi cosi tipicamente "notarili"?

Mi si permetta di chiudere ricordando, molto prosaicamente, che l'assicurazione è "del Sindacato per gli iscritti al Sindacato". . . Chi ancora non lo avesse fatto è perciò pregato di rinnovare l'iscrizione annuale alla propria Associazione regionale.

Marco Marchetti componente della Giunta Federnotai

 

 

 

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI DELEGATI DEL 24 MAGGIO 1997

 

Il giorno 24 maggio 1997, alle ore 10, presso la sede a Roma, in via Flaminia 162, si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili

FEDERNOTAI.

Sono presenti:

per l'Abruzzo: De Matteis e Pierdominici,

per la Puglia: Troise,

per la Toscana: Ersoch,

per la Liguria: Grilli,

per la Lombardia: De Stefano, Marchetti, Gernia e Guarnieri,

per il Lazio: Bissatíni, Porceddu, Beríonne e Ragnisco,

per le Marche: Pane,

per la Campania: Di lorio e Macchiarelli,

per il Triveneto: Bidello e D'Argenio,

per il Piemonte: Prevete e Bassetti,

per l'Emilia-Romagna: Tonelli e Montalti,

per la Sicilia: Saggio, Corsaro e Vigneri,

per la Sardegna: Cabiddu e Falchi,

i membri di commissione Bonomo, Pennazzi Catalano, Capasso, Pocaterra, Ferrara e Di Transo, i consulenti Bernardi e Castellani.

Presidente: Maria Grazia Prevete Segretario: Remo Bassetti.

Il Presidente Prevete relaziona sull'incontro della Giunta con due associazioni dei consumatori, informando che il contatto, pur avviatosi all'insegna di una certa diffidenza, si è risolto in maniera positiva e possibilista riguardo una futura conferenza stampa sul contratto preliminare d'intesa fra Federnotai e associazioni dei consumatori; infine conferma la volontà di procedere ad organizzare una giornata d'incontro sui problemi della Cassa, per la cui data ci si starebbe orientando sull'ultima settimana di ottobre.

La consulente per l'immagine, Castellani, viene invitata ad esporre il piano comunicazione e immagine, cosi, come si è andato definendo sulla scorta delle osservazioni della Giunta, e presenta il marchio prescelto e il logo; quindi De Stefano parla dell'etichetta", ossia di una sorta di definizione all'esterno del contenuto della prestazione notarile, che andrebbe inserita in una brochure diffusa da Federnotai.

 

Dopo vari interventi sul tema si passa agli argomenti informatici. Grilli informa l'assemblea sui punti all'ordine del giorno in materia informatica: in particolare sulla sollecitazione rivolta alle case di software a rispettare l'articolo 3 della convenzione che le stesse hanno firmato e sugli sviluppi dell'AI N.

Prende la parola Bernardi, il quale relaziona sugli sviluppi dell'informatica notarile. Egli prevede, fra l'altro, che gli adempimenti e le ricerche presso gli uffici pubblici saranno presto demandati alla comunicazione in rete e che il programma di software servirà solo da scadenzario e come base per la stesura degli atti. Sull'alfabetizzazione informatica, Grilli, nel ribadire che il Consiglio Nazionale ha chiesto per essa la collaborazione di Federnotai, afferma che bisogna distinguere un aspetto informativo generico e generale, dall'acquisizione di una cultura informatica da parte della categoria.

 

 

L'alfabetizzazione potrà essere gratuita solo se la finanzierà il CNN. Bernardi osserva che la alfabetizzazione non dovrà certo trasformare i notai in esperti informatici, bensì diffondere un diverso rapporto con gli strumenti utilizzati: il professionista non può disinteressarsi della creazione e della gestione degli schemi. Grilli chiarisce che Federnotai potrà avere un ruolo di coordinamento e di collaborazione nel reperimento dei fondi, ma che le associazioni regionali dovranno farsi materialmente carico dei corsi necessari. Bernardi ipotizza degli sponsor. Bidello propone dí deliberare sul programma dell'alfabetizzazione, decidendo le scadenze. Bassetti sostiene che una delibera non può prescindere dall'individuazione della fonte di finanziamento. Prende la parola Pane, che racconta l'esperienza di un seminario informatico condotto dalla sua associazione. Il corso si è svolto nei saloni di un Istituto di credito, la cui adesione alla richiesta è stata entusiasta, anche in vista di vantaggi futuri legati all'adozione di mezzi telematici di pagamento. Il corso è stato realizzato nell'ottica del notaio, teso ad offrire soluzioni pratiche immediate. I costi si contengono se non si pretende di mettere un computer a disposizione di ciascun partecipante. Prevete suggerisce l'elaborazione di un programma-guida per organizzare i corsi, a beneficio delle associazioni. Bernardi chiarisce che dovrebbe trattarsi di un supporto audiovisivo, una dispensa multimediale magari in forma di esercitazione e da affiancare ad un corso specialistico.

L'assemblea delibera di affidare all'ingegner Bernardi uno studio sui costi di tale strumento e di dare mandato alla Giunta di reperire il finanziamento per i corsi, ascoltando prima il CNN, fermo restando che, anche in difetto di fondi, i corsi si terranno egualmente chiedendo la contribuzione dei partecipanti; a luglio dovrà essere discusso tutto ciò, al fine di realizzarlo subito dopo l'estate.

L'ultima parte dell'assemblea è particolarmente frizzante. In primo luogo emerge che tra la Giunta e alcuni delegati sono sorte incomprensioni circa il rinnovo delle commissioni, nel senso che non tutti avevano capito che le precedenti erano decadute. La Giunta eccepisce che sarebbe bastato leggere i verbali, altri replicano che la consuetudine non era in questo senso e dunque la rottura con la tradizione andava meglio evidenziata.

Dalle commissioni si passa, senza soluzione di continuità, al tema dell'assicurazione.

Con un certo impeto, Falchi, Corsaro, Cabiddú e Di lorio, in particolare, insorgono contro le modalità di stipula della polizza, secondo loro irrispettose dell'apporto delle commissioni, carenti di informazioni prima, dopo e durante. Inoltre contestano la polizza sotto il profilo della convenienza. Montalti riconosce che negli anni precedenti era stato meglio valorizzato l'apporto della commissione ma conviene anche sull'eccezionalità della situazione che, vedendo coincidere il cambio della giunta e la scadenza della polizza, ha imposto una certa sollecitudine e una ridotta collegialità.

Prende a questo punto la parola Marchetti il quale illustra, ancora una volta, con la massima ampiezza di dettagli, la vicenda del rinnovo della polizza. assicurativa.

In chiusura Ersoch espone all'assemblea la questione dell'Ansco, già esaminata nella precedente riunione di Giunta. Secondo Ersoch è il caso di mantenere buoni rapporti con tale associazione e andare ad essa incontro circa la richiesta di condivisione dei locali.

La prossima assemblea dei delegati Federnotai è indetta per il giorno 19 luglio 1997 a Cascina Bergamina Verderio Inferiore (Lecco) con inizio alle ore 9,30.

a cura di Remo Bassetti