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gennaio 2009

 

Sommario

 


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Corsivo redazionale


Il discorso del presidente di Federnotai al Congresso

di Gennaro Fiordiliso



Congresso Nazionale … a ruota libera


Firenze andata e ritorno

di Gian Franco Condò

Passatismo e tempismo

di Carlo Fragomeni

Tornando a casa novembre 2008

di Grazia Prevete

Fantacongresso

di Domenico Cambareri



Argomenti


La trasformazione di comunione di azienda o di impresa individuale in società e viceversa: spunti di riflessione

di Marco Maltoni

Edilizia economica e popolare – Nuove regole di rivendita

a cura della Redazione

Brevi osservazioni su “Finanza shock” di Robert J. Shiller: non c’é solo la pagina 89

di Domenico Chiofalo

Una iniziativa del Consiglio Notarile di Milano a proposito della portabilità dei mutui

con contributi di: Mario Simone - Michele Ferrario Hercolani - Pier Luigi Fausti



Società & Co.


Domande e risposte in materia di cessione di quote di S.r.l.

di Ignazio Padolecchia

In tema di co-vendita di azioni

su segnalazione di Arrigo Roveda

Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione delle società di persone – Cassazione, Sez. II Civile, 12 novembre 2008, n. 25192

di Laura Rolando



Finestra sul cortile


Pocaterra e poca … testa

di Lavinia Vacca



Corrispondenza


Breve postilla su minori, fondo patrimoniale, trust

di Fabio Valenza



Attività sindacali


Verbale dell’assemblea dei delegati del 15 novembre 2008

a cura di Vincenzo Pappa Monteforte

 

 

 

 

 

Corsivo redazionale


Il Congresso Nazionale, così come è organizzato dopo la riforma del regolamento di alcuni anni fa, si divide sostanzialmente in due grandi momenti: l’uno “esterno” costituito dalla cerimonia inaugurale e dai due Forum (della Cassa e del Consiglio Nazionale) per un totale di tre mezze giornate (che, fra l’altro, danno diritto ai crediti formativi) e l’altro “interno” costituito dalla mezza giornata di relazioni dei vari presidenti e dalle due mezze giornate di assemblea plenaria per la discussione e la votazione degli ordini del giorno (questa “metà Congresso” non è in alcun modo incentivata e la presenza è rimessa all’interesse dei congressisti).

Del primo aspetto, quello “esterno”, si è già detto molto, sia in lista sigillo che sui giornali economici. Da parte nostra concordiamo appieno con i commenti generali che parlano di ottimo svolgimento di tali eventi, di grande soddisfazione per gli interventi dei Ministri Sacconi e, soprattutto, Alfano; di ottime considerazioni per il discorso inaugurale del presidente Piccoli; di grande interesse per entrambi i Forum che hanno presentato interventi di rilievo, competenti ed interessanti.

Piccola curiosità: un anno fa, parlando del Congresso di Roma (anzi di … Fiumicino) avevamo, sia pur simpaticamente, criticato la mancata esecuzione dell’inno nazionale. Ebbene quest’anno abbiamo avuto addirittura in diretta la Banda dell’Arma dei Carabinieri che ha eseguito gli inni europeo e nazionale.

Insomma di questa “vetrina” possiamo senza dubbio ritenerci pienamente soddisfatti, sia per l’oggettivo interesse dei vari argomenti trattati, sia, e soprattutto, per il clima nuovo che si respirava in aula ascoltando i personaggi esterni parlare del notariato non più come il lacciuolo da ridimensionare, ma come una parte insostituibile dello Stato, posta a garanzia della certezza giuridica e della sicurezza dei pubblici registri.

Ci è piaciuto molto, in particolare, lo slogan ricordato dal presidente nazionale: “noi non facciamo i notai; siamo notai !” che meriterebbe di essere esposto in lettere d’oro nell’anticamera dei nostri studi.

Per noi, che da tanti anni ci interessiamo di politica del notariato, è riuscito naturalmente più intrigante l’aspetto “interno”, quello più squisitamente politico per la categoria.

In particolare due momenti ci sono sembrati meritevoli di essere raccontati e commentati per l’indubbio significato che hanno avuto e per le considerazioni che hanno continuato a suscitare sulla lista sigillo per molti giorni dopo la chiusura del Congresso.

Il primo è la venuta allo scoperto di un problema che, proprio su questo giornale, avevamo adombrato già in diversi precedenti interventi, e cioè la progressiva e sempre più marcata volontà da parte del presidente della Cassa Nazionale del Notariato di fare “in proprio” politica del notariato, costituendo quasi una sorta di “governo ombra” della categoria. Ciò si è verificato da alcuni Congressi a questa parte, si è particolarmente palesato di fronte ai difficili momenti della perdita di alcune funzioni (ci riferiamo ad autoveicoli e cessione di quote di Srl), ha raggiunto il suo culmine nella vicenda della distribuzione delle sedi per la revisione della tabella e non ha mancato di manifestarsi con grande chiarezza anche nel discorso svolto proprio nel corso della cerimonia inaugurale di questo Congresso.

Abbiamo più volte sostenuto che tutto ciò appare improprio ed inopportuno, suscitando all’interno, ma anche all’esterno, confusione di ruoli e soprattutto sensazione di posizioni diverse che non possono che far piacere agli avversari.

In particolare, il presidente Attaguile, nel discorso della giornata inaugurale, ha sostenuto alcune tesi circa il tetto repertoriale e svolto altre considerazioni di carattere deontologico che sarebbero ed anzi sono larghissimamente condivisibili e che, se fossero state esposte nell’assemblea plenaria nella veste di notaio “qualunque”, avrebbero certamente ottenuto largo consenso. Sostenute invece in una veste istituzionale assolutamente non pertinente, hanno suscitato reazioni di fastidio forse anche eccessive fino a portare alla presentazione di uno specifico ordine del giorno di censura che avrebbe probabilmente ottenuto una larga approvazione, ma che è stato invece ritirato per evitare inopportune contrapposizioni. Bisogna convincersi che la politica di categoria non spetta al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale, ma solo al Consiglio Nazionale che sarà naturalmente soggetto al controllo, alla critica, ma anche all’aiuto di Federnotai, dei Consigli Distrettuali e di tutti i notai “uti singuli”.

Il secondo momento è quello della discussione e della votazione degli ordini del giorno. Ci limitiamo a svolgere qualche considerazione su quelli della prima giornata in quanto si è trattato dei più rilevanti per la categoria che hanno, naturalmente, suscitato gli scontri più accesi.

A proposito, vogliamo dire subito che non siamo affatto scandalizzati dalle accese discussioni, dalle contrapposizioni anche vivaci e persino da quel po’ di “tifo da stadio” a cui pure abbiamo assistito. In fondo l’assemblea plenaria è proprio essa il luogo del confronto e dello scontro che quando non diventa personale (e non lo è diventato mai, perché, finita la discussione, tutti siamo amici ed andiamo … a cena insieme) è anzi motivo di arricchimento e di riflessione.

Dunque gli ordini del giorno “bollenti” erano tre e tutti e tre in materia di sistema elettivo degli organi rappresentativi di categoria: uno sollecitava la elezione per “liste nazionali”, o comunque omogenee, per evitare che, specialmente all’interno del Consiglio Nazionale, si creino spaccature incolmabili; l’altro perorava un sistema elettivo che tenesse in maggior pregio il principio democratico del rapporto tra elettori ed eletti ed il terzo esaltava, ancora più della norma già in vigore, il principio della rotazione delle cariche, invitando ad evitare “salti della quaglia” fra Consiglio e Cassa, formalmente possibili, ma sostanzialmente lesivi di quel principio ormai accettato.

Il risultato delle votazioni è curioso e meritevole di riflessione perché a noi pareva che i tre ordini del giorno fossero, in qualche modo, rappresentativi di un comune “modo di vedere” o, se vogliamo un concetto più altisonante, espressioni della stessa “filosofia”. Ci saremmo quindi aspettati una approvazione in blocco od un rigetto in blocco.

Ed invece il primo è stato respinto, il secondo ha ottenuto più voti favorevoli che contrari, ma non è passato per non aver raggiunto il quorum necessario ed il terzo è stato largamente approvato.

Evidentemente su una platea nella quale sono presenti molti colleghi che non hanno abitudine a seguire le vicende della politica di categoria, impressioni del momento, emozioni esterne, capacità degli oratori intervenuti, sono sufficienti a determinare il voto in un senso o nell’altro.

Tornando agli ordini del giorno: sul terzo bastano poche parole solo per constatare come per noi di Federnotai, che della rotazione delle cariche abbiamo fatto da sempre un cavallo di battaglia, sia stata una grande soddisfazione vedere che questo principio é ormai così condiviso da venir difeso anche oltre la sua stretta applicazione.

Il primo ordine del giorno (“liste nazionali”) ha probabilmente scontato la improvvisazione della stesura che non permetteva di capire esattamente cosa si volesse. Parlare di “liste nazionali” infatti evocava schieramenti di “partito” che non potevano non infastidire e preoccupare, mentre crediamo che lo spirito della proposta, perlomeno per Federnotai che l’aveva appoggiata, fosse nel senso di una maggiore trasparenza delle elezioni e della richiesta di poter votare le persone per quel che dichiarano di voler fare e non solo per il loro “cursus honorum”.

Saremmo davvero contenti ed avremmo, indirettamente, realizzato quanto auspicato da quell’ordine del giorno, se nel febbraio 2010 ci fossero due candidati presidenti sia per il CNN che per la Cassa che fossero portatori di idee contrapposte almeno nelle linee generali della politica di categoria (per esempio da una parte una linea di difesa a oltranza del numero, delle prerogative, della tariffa e delle funzioni e dall’altra una linea di maggiore flessibilità e compromesso) ed in ognuna delle attuali zone elettorali si contrapponessero due candidati che facessero riferimento all’una o all’altra impostazione.

A margine di quest’ordine del giorno abbiamo anche assistito alla discesa in campo degli ex presidenti del Consiglio Nazionale, di molti degli attuali consiglieri e dello stesso attuale presidente che secondo alcuni poteva, tatticamente, risparmiarsi di evidenziare talune contrapposizioni all’interno del Consiglio. Al proposito noi vogliamo affermare alto e forte che, comunque, preferiamo trasparenze e chiarezze forse inopportune, ad “opportune” reticenze.

Il secondo ordine del giorno (cosiddetto sulla “rappresentatività”) è quello, a nostro parere, che ha dato luogo da un lato alla maggiore contrapposizione, dall’altro ad una serie di equivoci. Si chiedeva di prendere atto che l’attuale meccanismo elettivo basato sulle zone elettorali e che prescinde dal numero dei notai in ciascuna zona, crea sperequazioni a volte davvero clamorose e tali da mettere in discussione il principio stesso della democrazia rappresentativa.

In apertura della discussione un collega è infatti riuscito a dire che “è scandaloso che i più vogliano prevalere sui pochi” e che ciò è “una malsana voglia di potere”.

Questo strano concetto di democrazia (ma questa non era l’oligarchia ?) ha suscitato una reazione nel senso di affermare che “sostenere tale principio é certamente lecito, ma chi lo facesse dovrebbe ricordarsene quando verbalizza gli esiti di votazioni assembleari, o quando vota per elezioni politiche o amministrative” e si sarebbe potuto aggiungere, nelle riunioni di condominio o in qualsiasi altro consesso democratico.

Tanto per dare una misura del problema e far capire di cosa si parla a chi non l’avesse approfondito, facciamo gli esempi che seguono riferiti al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale, dove la disparità è ancora più rilevante, ma sapendo che comunque anche per il Consiglio Nazionale la situazione è molto simile:


Sardegna 116 notai /1 rappresentante; Basilicata e Calabria 187 notai / 1 rappresentante; Liguria 227 notai / 1 rappresentante; Puglia 336 notai / 1 rappresentante

TOTALE : 866 notai - 4 rappresentanti


Lombardia: 1167 notai - 1 rappresentante

… in sostanza, 866 notai “vincono“ 4 a 1 “contro” 1167 notai.

Ma anche: Sardegna 116 / 1; Basilicata e Calabria 187 / 1; Liguria 227 / 1 – TOTALE 530 / 3 rappresentanti = Lazio 619 / 1 rappresentante.

… in questo caso 530 notai “vincono” 3 a 1 “contro” 619 notai.

E gli esempi simili potrebbero continuare con tutte le combinazioni possibili.

Questo risultato è così clamoroso ed il principio di rappresentanza democratica è così evidentemente violato, che tutto ciò dovrà essere sicuramente corretto al più presto o in sede di riforma degli ordinamenti professionali od in qualsiasi altra sede.

Si noti bene che nessuno chiede un rapporto stretto e matematico tra elettori ed eletti, ma un sistema che contemperi la necessaria presenza di tutte le componenti geografiche con il principio, appunto, della democrazia.

Ma su tutto questo avremo occasione di ritornare.

Per ora, arrivederci a Venezia.





Il 15 novembre scorso (come rileverete dal verbale pubblicato nelle ultime pagine) sono avvenute le elezioni delle nuova Giunta Esecutiva di Federnotai. Il nuovo presidente è Ignazio (detto Ezio) Leotta, di Varese.

Tuttavia il metodo elettorale di Federnotai è simile a quello … degli Stati Uniti d’America e quindi attualmente il presidente eletto non è in carica ed assumerà il ruolo il 24 gennaio 2009 alla prima assemblea dei delegati regionali.

Rimandiamo pertanto al prossimo numero di marzo la pubblicazione degli indirizzi di saluto del presidente uscente e di quello entrante.





 





IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI

AL CONGRESSO NAZIONALE



Il XLIII Congresso Nazionale del Notariato che si svolge in questa splendida cornice di questa splendida città, ci offre, ancora una volta, la possibilità, soprattutto in sede di Assemblea plenaria, di elaborare insieme alcune riflessioni, di avvicina-re in maniera diretta il notariato alla politica del notariato, di dare voce a tanti Colleghi che con pazienza, intelligenza e responsabilità seguono le vicende della categoria, ma hanno poche occasioni per esprimere le proprie opinioni; è questo un momento di vera democrazia che si concretizza in una grande opportunità per i vertici del Notariato di tesorizzare, elaborare, rivalutare gli spunti e gli impulsi che vengono dalla base della categoria, vera depositaria della nostra cultura e della nostra tradizione.

E Federnotai, come di consueto, nello svolgere questo, prezioso, imprescindibile ruolo di cerniera, vuole oggi porre all’attenzione di questa Assemblea una valutazione politica di portata generale che si manifesta nella espressione di due interro-gativi, due richieste nelle quali, probabilmente è riposto il futuro e l’orientamento della nostra professione:

- che cosa la società si aspetta da noi;

- che cosa noi chiediamo e ci aspettiamo dal mondo politico, dal nostro legislatore.

Dalla sintesi di questi due interrogativi e, principalmente, dalle risposte che saremo in grado di offrire dipenderà sia l’evoluzione delle nostre prospettive, sia l’indirizzo del nostro percorso professionale che, fermo ed indiscutibile sui cardini della legalità e della esclusività della funzione pubblica delegata, saprà adattarsi con sensibilità ed attenzione alle sempre nuove istanze di un mondo che cambia con l’intensità di forti accelerazioni sociali, economiche, giuridiche.

Non è più epoca di vuote petizioni di principio (ce l’ha ripetuto ieri il signor Ministro di Giustizia), ma a domande ed esigenze specifiche bisogna dare risposte mirate, perché il notariato è portatore

- di valori concreti,

- di contenuti che si misurano nella e con la realtà,

- di contributi al servizio della efficienza, della operatività, della collettività:

questo è il modo giusto di affrontare e risolvere i problemi.

Allora incominciamo ad affermare che la società da noi si attende molto, nei settori di nostra competenza, soprattutto in termini di qualità sia in ambiti che definirei di portata generale come

- un maggior controllo di legalità,

- un potenziamento della trasparenza dei traffici giuridici,

- un più efficiente supporto legale alla tutela degli interessi dei contraenti c.d. “deboli”,

- una velocizzazione delle pratiche attinenti all’erogazione del credito ed agli atti societari, sia in ambito specifico con una seria e coerente autoriforma interna del notariato.

Non credo convenga spendere tempo su queste tematiche che in maniera preponderante hanno accompagnato il lavoro e l’impegno della Giunta Nazionale di Federnotai in questi tre anni, perché le abbiamo in più occasioni già individuate come il punto centrale e qualificante dell’azione politica del notariato; probabilmente una riflessione più attenta merita l’aspetto propositivo rispetto a tali argomenti.

Se noi avvertiamo verso questi temi una forte spinta sociale ed un rafforzamento della professionalità notarile, non dobbiamo posizionarci come semplici spettatori in attesa di …, ma dobbiamo noi incalzare un legislatore

- a volte troppo impegnato in altre faccende,

- a volte un po’ distratto,

- a volte non tecnicamente perfetto

perché nuove norme, rispondenti a forti pressioni sociali, vadano a regime e ci vadano nel modo migliore, anche tramite una formulazione tecnica giuridicamente corretta e ben coordinata.

Questa impostazione può fare la differenza tra il vagone che si aggancia ad una locomotiva in partenza e la locomotiva stessa che traina i vagoni: cerchiamo di essere elemento trainante, organismo stimolante di un processo evolutivo tanto au-spicabile quanto necessario. Il futuro non si aspetta, si costruisce o si aiuta a costruire; ce l’ha detto ieri il Presidente del Notariato Europeo.

Creare, per esempio, tavoli di incontro permanenti con le strutture tecniche di alcuni ministeri di area finanziaria e giuridica, spingere l’adozione di un pacchetto di atti “a valenza sociale” come ebbi a dire all’ultimo Congresso Nazionale di Federnotai in maggio e come molto bene ha ribadito, recentemente, il nostro Presidente Piccoli a “Ballarò” possono rappresentare, tra l’altro, forme di sollecitazioni propositive che danno ulteriore credito al nostro impegno ed alla nostra sensibilità e che vanno, altresì, a cumularsi ai benefici generalizzati creati dalla quotidianità del nostro lavoro.

Dall’altro lato che cosa noi chiediamo e ci aspettiamo dai politici, dai mezzi di informazione?

La risposta è facile: innanzitutto maggior attenzione, maggior correttezza nel fornire dati e riferimenti (non è un reato pretendere la verità invece dei soliti luoghi comuni anche se ciò non fa notizia) ma, soprattutto, chiediamo maggior rispetto.

A fronte di un impegno costante nel corretto ed efficiente espletamento di una funzione pubblica delegata, che, se gestita dallo Stato, avrebbe costi per la collettività di gran lunga superiori, ci siamo ritrovati esposti, particolarmente in questi ul-timi anni,

- ad attacchi mediatici spaventosi basati su assurde posizioni qualunquiste

- e ad iniziative legislative che, definirle poco gratificanti, è dir poco.

Non è tollerabile che in una società così priva di valori, dove il successo e l’arrivismo la fanno da padroni, una società costellata di meteore finanziarie che scompaiono altrettanto velocemente come sono nate trascinando nel crack tanta povera, indifesa ed onesta gente, il notariato sia visto solo come una professione ad “alto reddito” e da liberalizzare per non dire da smantellare, quasi che ci si debba vergognare di lavorare onestamente e senza alcuna forma di evasione fiscale.

Basta da ultimo comparare l’errore di valutazione del merito creditizio, spesso accompagnato da inique posizioni clientelari, perpetrato dalle istituzioni creditizie rispetto alle frodi ipotecarie completamente inesistenti nel nostro sistema per capire dove c’è da lavorare e lavorare seriamente per far riprendere il nostro Paese, per riaffermare a voce alta quella equazione, molte volte dimenticata o artatamente invertita, tra filtro di legalità e serio sviluppo sociale.

Se in Italia c’è o c’è stato un treno dei facili guadagni, di profitti enormi rispetto ad un impegno fatuo o di strani giochi di potere, bene su quel treno il notariato non ci è mai salito, quel treno appartiene, forse, ad altri e va’ sicuramente in una direzione opposta alla nostra consolidata direzione di marcia. E qui lo voglio dire perché è ora di alzare un po’ i toni: non si può giocare sempre in difesa.

Venissero a vedere da vicino, con occhio attento e disincantato rispetto a posizioni preconcette, venissero a vedere i nostri amici politici e gli organi di informazione:

- come si amministra una Cassa di Previdenza, che in un periodo così difficile tale da determinare una recessione pari solo a quella di inizio ventesimo secolo e senza imporre insostenibili sacrifici, è riuscita a portare a casa risultati utili ed incoraggianti grazie al lavoro costante ed alle capacità del suo Presidente e di tutti i Consiglieri che ne fanno parte, veramente bravi;

- come si qualifica il lavoro scientifico della categoria grazie alla indiscutibile valenza delle Commissioni di studio gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato ed alle iniziative promosse dalla Fondazione, per non parlare delle tante altre manifestazioni a livello localistico;

- come si guida un processo innovativo tecnologico grazie alla creazione di una struttura informatica del livello della Notartel che non solo nel campo della prestazione dei servizi, ma soprattutto nell’espressione della progettazione si pone sicuramente all’avanguardia e che è nata proprio dall’intuito di alcuni Colleghi ed è oggi ottimamente gestita dal suo Presidente, oltre ad uno staff tecnico di primissimo piano;

- come si esplica una sana politica di categoria, aperta al dialogo, sensibile alle esigenze della collettività, attenta alle problematiche interne del notariato, che ha sempre privilegiato il confronto rispetto a facili forme di protesta eclatante poste in essere da altri ordini professionali e che alla lunga non hanno pagato;

- come si conciliano la difesa estrema dei punti qualificanti della nostra professione con la flessibilità su tematiche dai risvolti sociali per offrire un nuovo e più apprezzabile volto del notariato, tutto ciò grazie all’impegno costante, direi quasi quotidiano, dei nostri Consiglieri Nazionali tutti e del Presidente del Consiglio alla cui dedizione e senso del dovere và dato pubblico atto.

Su queste linee il Sindacato è sempre stato in sintonia, vigile ed attento interlocutore; e con ciò non pensiamo di aver tradito la nostra funzione né la nostra matrice sindacale.

Certo non son tutte rose e fiori, come potrebbe apparire alla luce di quanto appena affermato; il senso dell’autocritica deve essere sviluppato in maniera forte,

- sia perché errori gestionali e comportamentali ne abbiamo commessi in un passato anche recente,

- sia perché il notariato deve impegnarsi molto e con molto acume al suo interno per ulteriormente rafforzare, senza mezzi termini o facili scorciatoie, la qualità e la personalità della prestazione, unico vero presidio e barriera invalicabile per l’esclusivo esercizio della funzione pubblica delegata.

In tal modo e solo in tal modo riusciremo a riaffermare il principio della infungibilità della nostra prestazione ed a sottrarla, per ciò stesso, alla incidenza delle leggi di mercato per quanto riguarda l’accesso, il numero programmato, la concor-renza, la tariffa.

Chi eroga certezze, chi trasforma con competenza specifica il diritto in atti, risponde esclusivamente ad una domanda di qualità e non di quantità; il mercato lasciamolo alle imprese e non a professionisti che rappresentano lo Stato.

Quindi un invito forte a tutti gli Organi Istituzionali, a partire dai Presidenti distrettuali, a tenere alta la guardia perché comportamenti oltre modo tolleranti non sono condivisibili dalla stragrande maggioranza dei notai, ma, soprattutto in questi momenti, non sono comprensibili dall’opinione pubblica e non sono giustificabili verso una utenza sempre più attenta.

Se da questa breve esposizione, che mi auguro possa fornire spunti di discussione in sede assembleare, emergono in un primo accenno le richieste che ci vengono rivolte e le nostre legittime aspettative, nella capacità di creare una sintesi equilibrata tra le une e le altre vanno ad evidenziarsi gli obiettivi primari da centrarsi nei prossimi anni.

Non c’è molto da inventarsi, né tanto altro materiale da reperire o da scoprire; sarà compito di chi governerà il notariato di traghettarci verso una posizione di maggior serenità, tale da consentirci

- l’esercizio tranquillo della nostra professione,

- l’intensificazione continua della nostra preparazione scientifica,

- una maggiore attenzione e disponibilità nel rapporto col cliente,

- una ulteriore valorizzazione di quel senso dello Stato di cui siamo e vogliamo essere parte integrante.


Una sola sollecitazione mi è dovuta alla luce della mia esperienza alla Presidenza di Federnotai che, di fatto, si chiude oggi.

Dovunque il notariato si è presentato unito in tutte le sue componenti, anche a seguito di vivaci discussioni interne e di forti contrapposizioni di idee, bene il notariato ha sempre conseguito ottimi risultati e crescente credibilità.

Ma questa forza parte e deve partire proprio dalla base, dalla unione della base che, in questo frangente molto delicato, superando con grande senso di responsabilità improvvide spaccature, deve lasciare alle sue spalle un passato recente che nel complesso, pur nato da comprensibili divergenze, sfociando in una divisone quasi geopolitica, poco ci aiuta e poco ci gratifica.

Sono altri e di ben altra portata i problemi su cui il notariato deve misurarsi e verso i quali la nostra compattezza è fondamentale, perché il messaggio da trasmettere, in questi frangenti e rispetto ai reali problemi, è la coesione del notariato e, soprattutto, il modo univoco di essere notai in tutto il territorio nazionale.

Diversamente potremmo dare una chiave di lettura sbagliata della nostra dialettica interna ed offrire spazio a facili e stupide illazioni.

E chiudo ripetendo a Voi una frase che mi ha sempre accompagnato in questi tre anni di intenso lavoro a livello nazionale, anche e soprattutto nei momenti più difficili per la nostra categoria, una frase che ritengo, facendo per un attimo una indebita ma benevola invasione di campo, di poter estendere ai miei amici Presidenti Paolo Piccoli e Francesco Maria Attaguile, che saluto con affetto, una frase che esalta quel “patrimonio immateriale” di cui parlava ieri il Ministro Alfano: “io ci credo”, in questo notariato, nel notariato italiano: “io ci credo”.


Gennaro Fiordaliso











Congresso Nazionale … a ruota libera




Dopo ogni Congresso Nazionale pervengono sempre in Redazione diversi contributi, alcuni seri, alcuni provocatori ed altri scherzosi.

La Redazione, questa volta, ha deciso di pubblicarli tutti.




FIRENZE ANDATA E RITORNO



Prima della partenza per Firenze, la redazione di FederNotizie ha discusso di alcuni ordini del giorno da presentare all'assemblea congressuale e, in particolare, di quello sulla rappresentatività negli organi istituzionali e di quello sulle liste nazionali viste come possibile modifica al sistema elettorale.

Una prima considerazione sull'assemblea congressuale riguarda gli "astenuti", quelli che hanno premuto il tasto A sul “televoter".

Mi è difficile capire perché un notaio, nel suo Congresso, decida di astenersi su un ordine del giorno posto in votazione ma, qualcuno mi ha spiegato, potrebbe trattarsi di insufficiente informazione sul punto in discussione o di una non sufficiente comprensibilità dell'ordine del giorno.

Il sistema attuale (art. 14 del regolamento dei Congressi) ha una conseguenza poco apprezzabile: un ordine del giorno può riportare (come è successo proprio su quello relativo alla rappresentatività) un numero di voti a favore superiore al numero dei voti contrari, ma la presenza di un notevole numero di astenuti può consentire che l'ordine del giorno non risulti approvato, dato che la maggioranza viene calcolata sul numero dei votanti, tra i quali vengono inclusi gli astenuti.

Sarebbe sufficiente che gli astenuti non manifestassero la loro posizione premendo il tasto A ma si limitassero a non esprimere alcun voto.

La differenza che ne deriverebbe tra presenti e votanti sarebbe, a mio parere, del tutto irrilevante, una volta verificato il quorum costitutivo.

L'ordine del giorno sulle liste nazionali è stato respinto dall'assemblea.

Personalmente non condivido, come è noto, il sistema proposto: un po’ per l'assoluta mancanza di precisazione del suo funzionamento, un po’ per timore di quello che sinteticamente chiamo "pensiero unico".

E' evidente, come emerge dall'ordine del giorno nel quale si parla di rispetto della rappresentanza territoriale, che una lista dovrebbe essere formata da candidati identificati in ciascuna zona secondo il numero degli eleggibili per essa previsto; si rischia così che la vittoria di una lista di notai, provenienti dalle diverse zone e che la pensano allo stesso modo, penalizzerebbe i diritti delle minoranze che non sarebbero in alcun modo rappresentate negli organi istituzionali.

Devo anche dire che, a mio parere, è alquanto utopico pensare di risolvere il problema della governabilità ricorrendo al sistema delle liste nazionali: chi la pensa in un certo modo oggi, può pensarla diversamente domani e quindi provocare, ancora, i tanto temuti contrasti interni ... a meno di pensare a liste-partito in grado di imporre una disciplina interna. Timore, questo, fondato e manifestato in sede congressuale.

Altra obiezione al proposto sistema delle liste nazionali, è costituita dai tempi lunghissimi per ottenere le necessarie modifiche legislative.

Avanzo una proposta.

La redazione di FederNotizie ha pensato ad una riunione dei presidenti dei comitati regionali.

Potremmo proporre, in tale riunione, un accordo che tenda ad introdurre un metodo condiviso, e quindi omogeneo, di raccolta delle candidature e di proposta di esse agli elettori.

Un simile accordo dovrà prevedere una molteplicità di candidature, la presentazione di curricula al comitato regionale, la diffusione delle candidature e dei curricula agli elettori, il confronto tra i vari candidati di fronte agli elettori riuniti in assemblee distrettuali.

Nulla vieterebbe poi che i candidati di una zona prendano contatti e accordi con candidati di altre zone per identificare una linea comune da presentare agli elettori delle varie zone.

Quello da me proposto è un tentativo, di immediata applicabilità, di rompere con un sistema o, meglio, con una prassi, che spesso presenta candidature uniche, senza alcun confronto, senza alcuna informazione agli elettori, senza alcuna possibilità di scelta.

In un mio breve intervento nell’assemblea congressuale, purtroppo fuori tempo, ho proposto che le spese del congresso non siano sostenute solo da chi vi partecipa attraverso una "tassa di iscrizione" ma siano sostenute dalla intera collettività dei notai attraverso un contributo speciale che i Consigli potranno percepire in occasione dei Congressi. Il tema è da tenere presente in occasione di una prossima modifica del regolamento dei Congressi.

In un altro mio intervento in assemblea congressuale ho criticato le modalità di redazione degli ordini del giorno proposti all'Assemblea congressuale che spesso contengono una sorta di trattatello perfettamente inutile e risaputo e, peggio, lasciano spesso il dubbio, per assoluta mancanza di trasparenza, che essi tendano a tutelare gli interessi di qualcuno o a combattere gli interessi di qualcun altro.

Nei corridoi del Congresso si è molto parlato della decisione del TAR Lazio sulla revisione tabellare. Del tema non ha parlato alcun notaio in modo ufficiale, non se ne è discusso in assemblea, l'unico accenno era contenuto in una relazione tenuta da un non notaio nel Forum della Cassa o del Consiglio Nazionale.

Vi è ora il timore che la decisione del TAR abbia completamente azzerato la revisione tabellare attuata e apra la via al rischio di un aumento del numero delle sedi superiore al numero di 840 richiesto dal CNN.

Non credo ci sia questo rischio, ma tuttavia ogni attenzione è certamente opportuna


Gian Franco Condò






PASSATISMO E TEMPISMO



Dopo l'ovvia enunciazione nel titolo del 43° Congresso di Firenze (Il notariato istituzione essenziale per il Paese) c'era da aspettarsi che a quel prologo solenne facesse eco l' epilogo, accattivante e retrò, della lettura improvvisata da Paolo Piccoli di un passo letterario ottocentesco, nel quale la figura del notaio viene generosamente tratteggiata con magistrale colorazione, tale da irretire, ancora a distanza di un secolo, un'assemblea colta, non meno del suo dotto presidente.

Un notaio, come sappiamo, cultore del buon senso e della buona fede, attento garante del giusto equilibrio tra cultura del diritto e cultura della fede nel bene.

Quanti hanno preso parte attiva al congresso - segnatamente gli Organi istituzionali e governativi, hanno posto in risalto e vantato l'attualità della funzione del notaio, la cui unicità risiede, come tutti ormai sappiamo, nel mettere in linea le asimmetrie tra le parti di un contratto, diversamente informate e sostanzialmente diseguali, nel momento e nel luogo di emersione del giudizio giuridico.

Circostanza ben messa a fuoco dal Ministro Guardasigilli, il quale, con immagine ancora più icastica, ha rappresentato il notaio come istituzione che funziona, (e come tale da non volgarmente insultare), in quanto tutore delle ragioni del più debole, del meno abbiente, e garanzia della stabilità e della tenuta di un sistema socialmente fondato sulla democrazia.

Ovvietà su ovvietà, concessioni gratuite di plauso a princìpi che appartengono al lontano secolo XIX, secolo di grande maturità culturale, nel quale è radicato lo statuto dell'attuale legge istitutiva, che ha provveduto a ritagliare questo ruolo dal sistema generale e consegnarlo al notaio.

La riscoperta tardiva dell'attualità di tale funzione, la sua rilettura in chiave contemporanea, nulla però toglie alla drammaticità del momento che, in nome del bisogno e sotto l'incalzare della spinta economica, vorrebbe sottrarre forza ed efficacia a quella stessa funzione, fino a ridimensionarla e snaturarla.

Per questo motivo ci è sembrato che il congresso abbia ripetuto, nella forma e nel merito, il rito solenne, composto e ormai mummificato dell'autoreferenzialità, sebbene dissimulata, rinunziando caparbiamente a proporre politiche e progetti innovativi, tali da polarizzare e, nel caso in esame, mettere sotto protezione gli interessi di quei ceti medi o inferiori al medio, oggi più che mai sconvolti dalla crisi finanziaria, dalla paura della recessione, immiseriti e rancorosi nei confronti di chi aveva il dovere di preservare i loro patrimoni.

Il congresso ha perso l'occasione per sottoporre all'esame della sua assemblea, al vaglio della sua assise qualificata, informata e orgogliosamente compatta, la materia degli affari finanziari e patrimoniali, che affligge la gran parte degli operatori economici e giuridici di mezzo mondo.

Il bisogno insegna a pensare. E l'assemblea avrebbe potuto adempiere a tale dovere, in primo luogo, facendo una esatta ed esauriente ricostruzione dei fatti e del contesto; informando esaustivamente sulla dimensione della crisi, spiegando cause, strutture, effetti del sistema in questione, formulando sommessamente ipotesi di soluzioni, e possibili rimedi; in secondo luogo accogliendo, soprattutto da parte dei notai più giovani, impressioni, esperienze, idee, proposte, in un confronto totale, ad oltranza, (che è sempre mancato tra i notai), appassionato e leale, scevro da infingimenti, senza false apparenze e soprattutto sfidando tutte le possibili remore di apparire maldestri e non informati; in una parola, senza temere di non sapere, pur di sapere e conoscere cosa, quali argomenti e suggerimenti, fornire ad un cliente disorientato, disinformato e non pago delle insufficienti e frammentarie spiegazioni fornitegli dalla sua banca o dai suoi consulenti abituali.

Questi i temi che avrebbe dovuto dibattere un congresso responsabile e avveduto, che avesse voluto iscrivere valida ipoteca sul suo futuro, fondato sulla peculiarità di una competenza specialistica, ponendo sotto scacco gli altri ordini istituzionali e gli Organi di governo, finalmente consapevoli delle potenzialità e del coraggio intellettuale del notariato.

Occasione persa da Federnotai, che abbiamo visto, purtroppo, e senza voler essere oltranzisti, appassionatamente allineata sulle posizioni ufficiali.

Allineamento comprensibile e comunque non giustificato dalla triste longevità della situazione di emergenza continua della nostra politica legislativa.

Allineamento che tradisce il suo ruolo di governo-ombra e di sprone alla dialettica interna, quando omette di censurare l'amministrazione del congresso, che costa una cifra imponente e irripetibile, e poi non consente a chi vota di conoscere il testo degli ordini del giorno. Allineamento incomprensibile quando tralascia di criticare una penosa "querelle" sulla proposta di aumento del numero dei consiglieri nazionali solo per risparmiare qualche lacrima e un pò di sangue al loro Presidente!.

Come se tale carica, fosse imposta dallo Spirito Santo e come se non implicasse, invece, e "in re ipsa", grande capacità di mediazione, virile tenacia e fortissimo ascendente.

Occasione perduta, infine per i grandi condottieri del Notariato, ai quali continua a mancare quello spirito costruttivo e progettuale che promana dalla linea di livello intellettuale, che fa premio solo sulla cultura dell'interesse generale, e sulla abitudine a navigare, non a vista, ma scrutando le costellazioni.


Carlo Fragomeni – notaio in Frosinone







TORNANDO A CASA NOVEMBRE 2008



Tornando a casa … tornando a casa … tornando a casa …

(no, non occorrono scossoni, basta schioccare le dita, pollice e indice, così) scusate ero sotto ipnosi, è stato l’effetto di tutti quegli occhi nella sala del Congresso. E non hanno ipnotizzato solo me, anche altri illustri … ma andiamo con ordine, partiamo dall’inizio.

Firenze, sede del Congresso, ci accoglie con uno splendido tiepido sole, sembra un buon auspicio, ma è l’illusione di un pomeriggio, seguito da acqua a volontà, meglio così si evitano tentazioni turistiche.

La sala nella Fortezza da Basso, lunga e stretta, è allestita esattamente nel senso contrario a come si potrebbe immaginare, per cui non è lunga e stretta, ma larga e corta, con il palco in centro e grandi schermi che proiettano l’immagine dell’autorità di turno ossessivamente quasi all’infinito, sovrastata da occhi minacciosi all’interno di inquietanti spirali, occhi di extraterrestri camuffati da elementi architettonici, che sorvegliano minacciosi gli intervenuti.

Veramente siamo già abbastanza sorvegliati dai badge intelligenti che segnalano le entrate e le uscite (quanti minuti saranno tollerati per il caffé? E quanti caffé?) e da una strana macchinetta, che forse serve per il teletrasporto dei riottosi dal bar alla sala. No? La devo usare io? vuoi dire che posso puntarla contro qualcuno e trovare questo qualcuno non più davanti a me, ma anche solo al bar due isolati più in là? Gente ignorante, è un Televoter. Non fa scomparire nessuno, serve a votare. Scompaiono solo i colleghi con il braccio alzato, i cartellini, i volenterosi scrutatori, quelli che contavano e i conti non tornavano mai, le votazioni rifatte, i risultati dubbi.

Più o meno. Le votazioni vengono rinviate al giorno dopo perché le autorità non hanno un apposito Televoter per votare su come votare con il Televoter. Si potrebbe nominare una Commissione, ma anche qui manca il Televoter per votare sulla nomina della Commissione per il voto con il Televoter. La notte porta consiglio, speriamo … ma ho fatto un po’ di confusione dovuta all’ipnosi, ciò accade alla fine della prima giornata.

Il Congresso inizia nel pomeriggio di giovedì con la Banda dei Carabinieri che suona l’inno dell’Unione Europea e quello Nazionale, piazzandosi, tanto per disorientare il nemico, nella parte stretta della sala, che diventa di nuovo lunga e stretta..

Poi si inizia con i saluti, i ringraziamenti, l’indicazione degli illustri presenti, mancava solo il rappresentante del Notariato Intergalattico, che non ha mandato neppure un fax, idem per Darth Vader, che pare fosse stato delegato dall’Impero, i telegrammi di quelli che avrebbero tanto voluto esserci, ma sono stati trattenuti da impegni istituzionali e improrogabili, quali l’appuntamento dal parrucchiere, la prova dal sarto, il soufflè che si sedeva, lo smalto delle unghie che non asciugava… Il Ministro di Giustizia invece sarà presente, pirsonalmente di pirsona, direbbe il Catarella di Camilleri.

Subito dopo iniziano gli interventi dei rappresentanti degli organi istituzionali del Notariato, ma prima vorrei fare una proposta per una regola a valere in tutti i congressi, convegni, riunioni di qualsiasi genere, fosse anche di amici al bar. Numeriamo tutta una serie di frasi, ringraziamenti, apprezzamenti per l’organizzazione dell’evento, per la bellezza del luogo ospitante, così che l’oratore di turno potrebbe dire ad esempio 1 (ringrazio gli organizzatori per il privilegio accordatomi invitandomi a partecipare), 2 (l’amenità del luogo che ci ospita esalta il nostro animo), 3 (l’evento è stato organizzato nel migliore dei modi possibili), 4 (il livello degli interventi è di elevata qualità) e così via, risparmiando agli astanti l’ascolto di frasi pressoché identiche per un numero enne di volte.

Il primo intervento è del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Francesco Maria Attaguile.

E qui improvvisamente le spirali ruotano vorticosamente, gli occhi extraterrestri si accendono di luce maligna, lo sguardo del Presidente è strano, il discorso inizia con la crisi globale economica e finanziaria, prosegue con proposte di politica del notariato, si evoca il tetto repertoriale, si lamenta l’impoverimento del notaio medio, il che in epoca in cui molti stentano ad arrivare alla fine del mese è quantomeno inopportuno, causato oltre che dalle contingenze anche da arraffatori notarili con accento nordico. L’uditorio, ignaro della venefica influenza delle spirali, è perplesso, mormora, ma la Cassa non si occupa di questioni previdenziali?

La rotazione termina, qualcuno schiocca le dita, il Presidente si scuote “e ora veniamo ai temi previdenziali” qualcuno urla “è di questo che ti devi occupare, delle pensioni”. Il discorso scivola tranquillo sui temi del ruolo sociale, dell’autonomia della Cassa, della buona gestione del patrimonio e termina con un appello alla fiducia nel Governo, nel nostro ruolo, nelle istituzioni.

Un giorno mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse come applicare praticamente il tetto repertoriale, perché io, sarà per l’influenza delle spirali (ricordate Sir Biss del Libro della Giungla?), riesco solo ad immaginare la scena “Buon giorno Notaio, vorrei fare atto di vendita e mutuo” “Mi spiace, posso farne solo uno dei due, per l’altro deve aspettare il prossimo mese, sa, ho raggiunto il tetto repertoriale”.

Segue videoconferenza con il Ministro del Lavoro Sacconi, impegnato nella preparazione del Consiglio dei Ministri. Forse ho capito male una frase, ma secondo voi più notai vuol dire più atti, più medici più malati, più avvocati più cause? Mah, può darsi.

Il Ministro di Giustizia Alfano ha mantenuto la parola, incede tra il solito codazzo di guardie del corpo, accompagnatori e simili.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Paolo Piccoli si rivolge agli astanti, 2300 notai, ed in particolare al Ministro, che ha già dimostrato in altre occasioni la sua sostanziale comprensione dell’istituzione Notariato.

Il tema del Congresso è il notariato quale istituzione essenziale per il paese, controllore di legalità, magistratura privata a tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, l’efficienza e la modernizzazione non devono intaccare la sicurezza giuridica soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli. Il Notariato è pronto a governare la modernizzazione della funzione e lo ha già dimostrato, se si vuole cambiare sistema, che ha peraltro sicuro vantaggio sui sistemi di common law e l’attuale crisi economico-finanziaria ha dimostrato la debolezza di quel sistema e la necessità di controlli, ci deve essere anche una precisa assunzione di responsabilità politiche. In ogni caso affermiamo con forza che il Notariato non diventerà mai una imprenditoria commerciale in nome di una supposta semplificazione.

La conclusione “viva il notariato” causa una standing ovation degna di Obama.

Di nuovo improvvisamente le spirali ruotano ancora più vorticosamente, gli occhi extraterrestri ammiccano, forse non ci sono ostili, il Ministro inizia un peana in lode del Notariato, in un mondo senza notai si autotutelerebbero benissimo i ricchi e resterebbero sguarniti i poveri, i notai tutelano le regole soprattutto nei confronti dei soggetti deboli. In un momento in cui si afferma che bisogna dar valore alla meritocrazia, perché attaccare un sistema come quello notarile che su di essa si fonda? I notai devono superare un concorso gestito in maniera democratica e quindi i vincitori sono i migliori, lo Stato non deve penalizzare i migliori, ma deve aiutare quelli che non ce l’hanno fatta.

Fin qui tutto bene, le spirali non ruotano più, schioccano le dita, il Ministro termina con un avvertimento, il Notariato non deve autoconservarsi, ma aprirsi alla riforme, la legge sulle libere professioni si farà comunque, di concerto con tutte le professioni, se possibile.

Promessa o minaccia?

Se fossi nata ieri, e ahimè sono nata un po’ prima, il discorso del Ministro mi farebbe sentire in una botte di ferro, che sia quella di Attilio Regolo?

Segue buffet con assalto all’arma bianca, anche se la vastità del salone e i numerosi tavoli di vettovaglie lo rendono meno cruento del solito. Amici vicini e lontani, compagni di percorso, i congressi servono anche a ritrovarsi e a considerare con nostalgia il tempo che passa, qualcuno ha già un figlio praticante, addirittura notaio, qualcuno è in pensione.

Il secondo giorno di Congresso è solo per i notai.

Intervengono i rappresentanti degli organismi notarili, oltre agli storici Notai in Pensione e a Federnotai, ora esistono i Giovani Notai e l’Accademia del Notariato, non c’è dubbio, siamo vivi, vitali e tanti, per cui è evidente che i numeri al posto delle frasi iniziali di convenienza sarebbero di grandissima utilità ...

Paolo Piccoli nell’intervento diretto alla categoria legge parti di un manuale del notaio del 1812, il Presidente del Consiglio Notarile di Firenze aveva ricordato il Congresso del 1912, tutti questi numeri fanno ruotare nuovamente le spirali, il Televoter diventa Teletrasporter (l’avevo detto io!) e vengo catapultata in questa città, primavera 1978, poco più di 30 anni fa, primo corso di informatica tenuto dal notaio Gallizia per i vincitori di concorso non ancora iscritti a ruolo e meraviglia con rimborso di una somma forfetaria per le spese. Era la prima volta che mi veniva riconosciuto un emolumento per frequentare un corso in una città bellissima, una specie di vacanza pagata, una atmosfera da ultimo corso del liceo con i compagni di allora, senza neppure l’esame finale. E lì mi si è aperto il mondo dell’informatica, anche se allora le procedure erano complicatissime, i computer delle dimensioni delle lavatrici e la perdita di dati all’ordine del giorno. Anche nei miei più rosei e sprovveduti sogni di allora non avrei mai potuto pensare di avere un giorno i collegamenti con il mio studio da casa e con gli uffici e le banche dati, il notiziario sul video ogni giorno, la mailing list, le visure ipotecarie e catastali on line, la possibilità di correggere gli atti e farne copie in un attimo.

Schioccano le dita, sono tornata al Congresso. Il Presidente Piccoli ribatte i temi che gli sono cari, la modernizzazione nel rispetto della sicurezza giuridica, il confronto con i sistemi di common law, i capisaldi della professione intoccabili, accesso, riserva, tariffe, ciascuno svolga il proprio ruolo senza commistioni, ma, e qui gli occhi che ci sovrastano saettano, il rispetto che noi chiediamo per la nostra funzione nei confronti delle altre professioni dovrebbe esserci anche per le competenze dei nostri organi interni. Cassa e Consiglio hanno compiti distinti, ma un obiettivo unico, il futuro del Notariato.

Gli occhi continuano a mandare bagliori, è il momento, continua il Presidente, di rivedere il nostro sistema elettivo, dalla mia esperienza ho capito che è necessario salvaguardare la ricchezza regionale, ma anche garantire la governabilità del Consiglio attraverso l’elezione del Presidente e dei Consiglieri collegati ad un programma.

E qui si apre la bagarre, alcuni Consiglieri con accenti da fieri e liberi pensatori che non si sottomettono al tiranno infiammano la platea, alcuni plaudono, altri dissentono, la democrazia notarile è forse in pericolo? Ma le elezioni di qualsiasi organismo che governi qualcosa dagli Stati Uniti d’America all’ultimo comitato per la difesa del pane casereccio non avviene sulla base di un preciso programma? Che la democrazia in realtà sia sogno? Avranno avuto come che sia un ruolo gli occhi e le spirali?

Questa particolare visione notarile delle elezioni è così radicata che un ordine del giorno assai blando in materia viene bocciato senza riserve, non prima che dal palco si sia tuonato che le elezioni notarili così come ora disciplinate sono scritte su tavole di pietra e mai, mai potranno essere modificate, essendo perfette in un mondo imperfetto. Amen.

Nel pomeriggio si passa agli ordini del giorno, scorrono uno dopo l’altro, molti respinti senza pietà, perché da respingere, finiremo per rimpiangere il vituperato filtro delle Commissioni?

La gratuità della partecipazione ai Congressi salta, con i numeri attuali dei partecipanti era necessario, forse si potevano trovare altre soluzioni che preservassero il principio, la cui validità permane, togliendone l’onere dai conti del Consiglio, ma erano sicuramente di complicata applicazione e, come è noto, bisogna essere pratici e realisti.

Il Televoter funziona benissimo, è facile una volta interpretati correttamente i simboli A (astenuto) F (favorevole) C (contrario), (confesso nella primissima votazione poi annullata ho votato A pensando che significasse Approvato), in pochi secondi sugli schermi appaiono il numero dei votanti, i favorevoli, gli astenuti.

E sono gli astenuti che, sommati ai contrari, bocciano un ordine del giorno sulla rappresentatività anche numerica oltre che regionale dei nostri rappresentanti negli organi di categoria, il che vuol dire che una larga parte dei votanti ritiene il nostro attuale sistema non così perfetto, come alcuni sostengono.

Ma di questo argomento credo che sentiremo ancora parlare nel prossimo futuro.

Una curiosità, se i notai partecipanti erano 2300 e se i votanti sono stati al massimo 1400, siamo sicuri che il Televoter non funzioni anche talora come Teletrasporter, come è successo a me, per cui l’ignaro notaio preme ad esempio il tasto A e si trova agli Uffizi, il tasto C al Duomo?

Per la sera del secondo giorno è previsto un cocktail da Ferragamo. Il notaio medio sarà anche impoverito, ma mai che si scelga non dico l’Upim, ma magari Coin, i simboli del lusso sono nel nostro DNA? Avremo un giorno il sigillo notarile con lo stemma di una griffe invece dello stellone della Repubblica? Nell’elegante sede, mai potrei chiamarlo negozio, gentili addetti spiegavano ad una platea incantata come con due semplici foulard si potessero creare camicette, abiti, copricostume e quant’altro, dimenticandosi di precisare che le creazioni donavano soprattutto se si era fra i 18 e i 22 anni, possibilmente taglia 40 per m. 1,80 di altezza, come la modella sorridente che li indossava.

E poi i forum della Cassa e del Consiglio, altra ondata di ordini del giorno ed il discorso di chiusura del Presidente, diplomatico, efficace e rasserenante. Paolo Piccoli con il suo intervento conclusivo tira le fila dei risultati del Congresso, del lavoro fatto da tutto il Consiglio, una buona squadra di Consiglieri, evocati singolarmente sul palco, del superamento forse del momento di grande difficoltà attraversato dal Notariato, anche se non si può abbassare la guardia. E’ necessario continuare per la strada intrapresa, il cambiamento non necessariamente mina la nostra identità, anzi può rafforzarla, attraverso un ritorno reale, concreto, nella società.

Il notariato è un'istituzione essenziale per il Paese, garante della legalità e produttrice di certezza generale dei diritti, di pace sociale e di sviluppo economico.

Il Paese non può fare a meno di noi, a meno di gravi responsabilità da parte di chi dovesse effettuare queste scelte: noi siamo parte dello Stato e il confronto tra mercatismo e regole, tra semplificazioni e Pubblici Registri non può che creare una migliore situazione di equilibrio. Da tempo sappiamo che la sicurezza giuridica deve fare i conti con la competitività, ma non a rischi maggiori e costi maggiori di benefici presunti. Standing ovation finale e poi tutti a casa.

Sono una fervida sostenitrice della rotazione delle cariche, fra poco più di un anno avremo un nuovo Presidente, ed è giusto così, ma Paolo Piccoli …

Forse ho fatto un po’ di confusione sulla successione temporale degli eventi del Congresso (posso dire che quattro giorni sono veramente tanti?), forse ho dimenticato avvenimenti importantissimi, sarà colpa degli occhi e delle spirali? Mi raccomando, per prudenza ogni tanto schioccate le dita.


Grazia Prevete – notaio in Torino





FANTACONGRESSO



MEN IN BLACK III (Italy) (liberamente ispirato al film Men in Black di Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones e Will Smith, 1997).

Da un po’ di tempo ormai il centro elaborazione dati di Echelon in Gran Bretagna, a Menwith Hill, intercettava frequenti e costanti dotte e-mail relative all’attività dell’F.B.I. volta a contrastare le frodi informatiche immobiliari. Troppo spesso i messaggi facevano riferimento a “presunte” attività preventive delle frodi informatiche immobiliari in Italia da parte dei “notai italiani”, attività ancor più efficienti dell’attività investigativa americana. Inevitabile il messaggio di allerta presso la sede centrale del Federal Bureau of Investigation e soprattutto nella sua sede locale presso l’Ambasciata Americana a Roma, in Italia.

L’intranet che generava tali messaggi era difatti ubicata in Roma, presso la Notartel S.p.a., controllata dal Consiglio Nazionale del Notariato e quindi dai notai italiani, e denominata “Lista Sigillo”. Un’associazione così numerosa, quella dei notai italiani, da sicuramente destare l’interesse delle autorità americane: ben 5.000 notai per una popolazione di appena 57.000.000 milioni di abitanti!

L’evento scatenante fu però il massiccio flusso di critiche al sistema americano di common law, alla sua recente deregulation ed alle sue “nefaste” conseguenze sull’economia mondiale alle quali si contrapponeva un “sedicente” più efficiente sistema di “civil law”, opposto al nostro sistema, all’interno del quale i notai avrebbero dovuto svolgere un ruolo importante. Un tale fronte di critiche, compatto e deciso, non trovava in Italia altri sostenitori ad alcun livello: né a livello governativo, né da parte dell’opposizione comunista, né di altri corpi sociali.

L’allerta divenne “rosso”.

Fu così che anche questo allerta rosso, come tutti gli altri, finì tra le mani del M.I.B. (Men in black) e quindi dei suoi due migliori agenti: l’agente K e l’agente J Junior. Non pareva vero a K e J di partire in missione per l’Italia e di lasciare, seppure per poco, New York City che sempre di più, negli ultimi tempi, assomigliava alla Gotham City di Batman.

L’occasione ghiotta fu il XLIII Congresso Nazionale del Notariato che doveva svolgersi addirittura a Firenze, città d’arte per eccellenza. La giustificazione fu presto trovata. Firenze attendeva circa il 50% dei notai italiani, ben 2.500. Il tracciato elettroencefalico dei notai italiani, archiviato ed aggiornato regolarmente dai servizi segreti statunitensi, ed a disposizione del M.I.B., rivelava un quoziente di intelligenza molto alto: era sicuramente impossibile che dei “public notaries” avessero tali qualità! Doveva trattarsi di qualche forma aliena che, impossessatasi dei corpi e delle menti di quei “funzionari” statali, preparava un attacco alla Terra!

I vertici del M.I.B. approvarono senza ombra di dubbio la missione e i due agenti furono spediti, “senza indugio”, a Firenze.

***

SCENA I (K e J sulla auto-astromobile in viaggio da New York a Firenze; durata prevista: sette minuti).

K: Se la sono proprio bevuta che ne dici?

J: Che ti aspettavi? Non sei contento? Un giorno di vacanza a Firenze, in Italia. A spese dell’Agenzia. Cosa vuoi di più?

K: Già. Pensare che quei poveracci di notai italiani possano essere pericolosi testimonia appieno la stupidità di chi ci comanda.

J: Ma non è sempre così? Non sono i più stupidi a comandare?

K: Già.

K: Bando alle ciancie. Tra poco saremo lì ed io non voglio sprecare il mio tempo. Voglio mangiare la ribollita, la “fiorentina” e bere del Chianti. Poi visitare gli Uffizi. E tu?

J: the same. Ma cosa sono gli Uffizi?

K: Ti spiego il mio piano. Inutile perdere tempo con quei poveracci. So già che non sono pericolosi e che nessun alieno si cela dietro i loro tristi corpi e le loro afflitte espressioni. E’ brava gente che ancora crede nella correttezza e nella sicurezza dei traffici giuridici! Noi arriviamo, li sparaflesciamo, inebetendoli per qualche ora. Ci giriamo Firenze e poi torniamo indietro. Che ne dici?

J: D’accordo ma come facciamo a sparaflesciarli tutti insieme? Sai come sono questi italiani, disordinati: chi in una sala, chi in un’altra, chi al punto di ristoro. Non riusciremo mai a beccarli tutti insieme, i 2.500.

K: Ho un’idea fratello (K mostra a J il monitor sul quale i notai appaiono in coda a ritirare i televoter destinati alle votazioni). Quei poveracci non hanno mai visto in vita loro un televoter. Troppo impegnati a lavorare per partecipare ad una qualsiasi trasmissione televisiva. Se per una casalinga un televoter è un oggetto comune, per loro è fantascienza. Vedrai che passeranno le prime ore a guardarlo, a fissarlo, a studiarlo, confidando, come ebeti, nella potenza del voto elettronico per impedire “brogli” nei voti come avvenuto nei precedenti congressi. Noi ci inseriamo nelle frequenze dei televoter e li sparaflesciamo tutti insieme. Che ne dici?

J: Sei un grande. Let’s go.

SCENA II

All’interno della fortezza che ospita i notai ed il loro ICS ELLE I I I Congresso Nazionale i duemilacinquecento notai presenti tengono tra le mani quel fantastico oggetto che cambierà le sorti della loro categoria. Il televoter. Ecco alcuni dei loro pensieri “catturati” dal lettore del pensiero in dotazione a K e J.

Notaio X: “Un poco ingombrante; lo immaginavo più piccolo e più tecnologico; e poi ha la batteria quasi scarica; secondo me non funziona neppure.”

K: sarà bene sparaflesciare il notaio X direttamente; mi sa che è l’unico che ha capito che in realtà non funziona e che la cabina di regia gestisce i voti secondo le indicazioni di chi comanda.

J: ma chi comanda? Il loro presidente Paolo Piccoli?

K: non essere ingenuo; vuoi dirmi che da noi comanda Bush?

Seguono grandi risate di K e J che durano due minuti.

Notai Y, Z, Caio, Sempronio, Mevio, Secondo, Terzo ….. DUEMILAQUATTROCENTONOVAN-TANOVESIMO (praticamente tutti i partecipanti al Congresso):

“Fantastico! Prima la meccanizzazione delle Conservatorie, poi quella del Catasto, poi quella del Registro delle Imprese, la Posta elettronica, la Firma Digitale e tante altre diavolerie informatiche. Adesso il televoter consentirà di contarci con precisione alle nostre assemblee; consentirà di verificare i quorum previsti per la validità delle votazioni. Basta alzate di braccia, basta confusione; ci conteremo e vinceremo! Il notariato avrà nuove regole ben precise che un assemblea democratica avrà fornito e che il Consiglio Nazionale seguirà senza obiezioni. Non avremo più un notariato diviso, ma unito dalle regole della democrazia; dalle regole della maggioranza temperate da quelle della tutela delle minoranze e dei meno abbienti, sempre salvaguardando la mutualità. Insomma finalmente una categoria felice. E pensare che c’è chi ha criticato il Consiglio Nazionale per aver speso qualche decina di migliaia di Euro destinate all’utilizzo del televoter!”

K: hai trovato le frequenze?

J: Si. Ma una è instabile e potrebbe causare qualche effetto collaterale.

K: quale? Un temporaneo spostamento di personalità da un notaio all’altro. Soprattutto una trasmigrazione di personalità tra persone con vedute e dialetti diversi.

K: quanto potrebbe durare?

J: non più di qualche ora.

K: Chi se ne f…!

SCENA TERZA

Sparaflesc.

SCENA QUARTA

K: ti piace la ribollita?

J: Buonissima fratello.

SCENA QUINTA

I notai partecipanti al Congresso, ignari di essere stati sparaflesciati, presentano i loro ordini del giorno. Di seguito alcuni di essi che potrebbero destare qualche perplessità in relazione al loro contenuto ed all’identità del presentatore. Niente paura. E’ l’effetto dei M.I.B. Non si ripeterà mai più. THE END.

Avvertenza. Un ordine del giorno che non è riportato di seguito, ma che è stato approvato all’unanimità e con efficacia immediata, ha previsto che ciascun notaio possa presentare ordini del giorno. Il trionfo della democrazia!

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ORDINE DEL GIORNO n.169

“Leadership”ed umiltà

Presentatore: Paolo Piccoli

Il Congresso Nazionale del Notariato, riunitosi a Firenze nel novembre 2008,

CONSIDERATO

CHE un eminente esponente del Governo della Repubblica, di cui tutti i notai sono fedeli servitori (della Repubblica, del Governo e dell’esponente, per ovvie ragioni), ha pubblicamente, davanti alla maggioranza dei notai italiani, riconosciuto la leadership del Presidente Paolo Piccoli;

CHE in questi frangenti di crisi economica e crisi di valori appare opportuno contrastare lo scoramento dei notai che, chiusi nei loro studi, soli, affrontano gli attacchi sempre più violenti della società ed abbisognano di un costante conforto;

CHE come la storia insegna il vigore e le certezze di un leader alleviano i dolori delle moltitudini;

CHE il notariato si appresta a diventare, finalmente, una moltitudine, stante l’imminente entrata in vigore del decreto legge che, fortemente voluto dal notariato e in particolare dal suo Presidente qui sottoscritto, porterà il numero delle sedi a circa 57.000.000 (uno per ogni italiano al fine di garantire la massima sicurezza ad ogni cittadino nel compimento dei suoi negozi ed atti giuridici, oltre che risolvere l’imminente e devastante crisi occupazionale)

FA VOTI

affinché il Consiglio Nazionale del Notariato si faccia promotore, energico ed impavido, di tutte le iniziative per indurre il legislatore ad emanare una legge costituzionale che obblighi tutti i notai ad esporre all’interno dello studio, in ciascuna stanza, la fotografia riproducente l’effige del Presidente Paolo Piccoli con espressione serena e fiduciosa.

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ORDINE DEL GIORNO n.170

“L’emigrazione della quaglia”

Presentatore: Francesco Maria Attaguile

Il Congresso Nazionale del Notariato, riunitosi a Firenze nel novembre 2008,

CONSIDERATO

CHE le estenuanti fatiche negli ultimi anni sopportate dal Sud (con la S maiuscola) per la gestione dei danari del salvadanaio dei notai italiani, attraverso personalissimi impegni del sottoscritto Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, non sono più sostenibili;

CHE appare ormai inopportuno che il Sud si faccia ulteriormente carico del mantenimento dei notai italiani attraverso l’oculata gestione delle risorse della Cassa;

CHE è necessario dare un vigoroso impulso alle note regole dell’alternanza geografica nel- l’avvicendamento delle cariche,

FA VOTI

affinché il Consiglio Nazionale del Notariato e la Cassa Nazionale del Notariato si facciano promotori di tutte le iniziative per costringere il legislatore, anche contro la sua volontà, ad emanare una legge che trasferisca per il prossimo triennio la sede della Cassa Nazionale del Notariato a Milano e a determinare che l’intero Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima sia composto da notai lombardi.

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ORDINE DEL GIORNO n.171

“Atto di NotArietà”

Presentatore: Arrigo Roveda

Il Congresso Nazionale del Notariato, riunitosi a Firenze nel novembre 2008,

CONSIDERATO

CHE la certezza del diritto è principio di civiltà giuridica ormai condiviso da tutti i notai italiani, del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole, maggiori e minori e dagli altri corpi sociali ai notai non ostili;

CHE al notariato sono indifferenti i corpi sociali ad esso ostili (per nulla essendo utile qualsivoglia campagna pubblicitaria che esalti e riveli l’apporto di ammodernamento al Paese da parte del notariato);

CHE la recente crisi finanziaria mondiale ha inequivocabilmente dimostrato che la sfida che il notariato deve affrontare nel prossimo futuro è il confronto sulle garanzie di certezza che lo stesso può assicurare nella contrattazione immobiliare, in particolare delle aree nude (terreni e non dei fabbricati), dovendo, quindi, al contempo, astenersi dal dissipare energie nell’ausilio alla contrattazione in altri campi del diritto;

CHE conseguentemente regole ferree devono essere approntate in detto campo del diritto;

CHE l’atto di notorietà, nella versione di cui al presente ordine del giorno, meglio di ogni altro strumento giuridico negoziale, amministrativo o giudiziale, può assicurare il rispetto di quanto auspicato;

FA VOTI

affinché il Consiglio Nazionale del Notariato si faccia promotore di tutte le iniziative per:

A) indurre il legislatore ad emanare una legge che disciplini quanto segue:

a) l’atto di notorietà è ridenominato l’atto di notArietà, al fine di esaltare l’intervento del notaio;

b) l’atto di notArietà è redatto con sei (6) attestanti, tutti notai;

c) l’atto di notArietà è esente da imposta di bollo e da imposta di registro (salvo che per i notai che superano i 57.800,00 euro di repertorio all’anno, nel qual caso le imposte sono a loro carico);

d) per la stipula dell’atto di vendita è obbligatoria l’allegazione di: i) atto di notArietà presentato dal venditore persona fisica (le persone giuridiche non sono neppure prese in considerazione costituendo un pericolo per la corretta dinamica sociale) attestante la sua identità, il suo regime patrimoniale, la sua capacita di intendere e di volere e la sua capacità giuridica, redatto non prima di quarantotto ore dalla stipula della vendita da notaio con sede nel Comune di nascita del venditore; ii) atto di notArietà presentato dall’acquirente persona fisica attestante la sua identità, il suo regime patrimoniale, la sua capacita di intendere e di volere e la sua capacità giuridica, redatto non prima di quarantotto ore dalla stipula della vendita da notaio con sede nel Comune di nascita dell’acquirente; iii) atto di notArietà presentato dal venditore o dall’acquirente con il quale il Sindaco del Comune ove si trova l’immobile descrive ed attesta nella sua esatta consistenza, dati catastali e confini l’area oggetto di vendita e rende le dichiarazioni urbanistiche relative all’oggetto del contratto, ritenendosi superflua l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, conseguendosi, in tal modo, una forte semplificazione ed un alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici tecnici dei Comuni; iv) atto di notArietà presentato dal venditore con il quale il Commissario di Pubblica Sicurezza (in sua mancanza il Comandante della Caserma dei Carabinieri, o in sua mancanza il Comandante dei Vigili Urbani) del Comune ove si trova il terreno in contratto attesti il deposito del prezzo della vendita da parte dell’acquirente sul conto corrente intestato al notaio rogante che provvederà alla consegna al venditore decorso il termine di un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di vendita; v) atto di notArietà presentato dal venditore con il quale il Conservatore dei Registri Immobiliari competente attesta la libertà dell’area oggetto del contratto da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, servitù passive etc. a data non anteriore le quarantotto ore dalla stipula del contratto di vendita; AVVERTENZA: i problemi di coordinamento e vuoto normativo derivanti e suscitati dalla disciplina di cui ai superiori punti da i) a v) compresi sono demandati alla Commissione Mista e Paritetica Deontologia, Tariffa, Propositiva, Studi, Soluzioni Brillanti presieduta da Alessandro Marzocchi affinchè appronti le soluzioni, anche avvalendosi di nuovi protocolli, in un lasso di tempo non superiore a due anni;

B) indurre il legislatore ad emanare una legge che disciplini quanto segue:

la Cassa Nazionale del Notariato, con periodicità mensile (scadenza al 27 di ogni mese, con ciò consentendo in tempo utile ai notai di pagare lo stipendio, il proprio) provvederà a redistribuire le somme necessarie per assicurare a tutti i Notai d’Italia un non proporzionale bensì paritetico compenso, indipendentemente dagli atti da ciascun notaio rogati nel mese, scongiurandosi in tal modo il pericolo di discriminazione nei guadagni da parte dei notai aventi sede nei Comuni più popolosi a danno di quelli minori.

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ORDINE DEL GIORNO n.172

“Trasparenza”

Presentatore: Gianfranco Condò e Ernesto Marciano

Il Congresso Nazionale del Notariato, riunitosi a Firenze nel novembre 2008,

CONSIDERATO

CHE la necessità di contrastare i sempre più frequenti e violenti attacchi al notariato da parte di altre categorie professionali ha indotto molti notai a confrontarsi, purtroppo con superficialità ed inesperienza, con il mondo della politica;

CHE le conoscenze e l’esperienza di cui dispongono i notai Giancarlo Laurini e Gennaro Mariconda hanno consentito agli stessi di servire il notariato scongiurando tutti gli attacchi allo stesso portati attraverso la loro pluriennale esperienza;

CHE un loro diretto coinvolgimento negli organi rappresentativi del notariato, in modo permanente, consentirebbe ai predetti di agire allo scoperto, con fierezza pubblica, maggiore incisività e soprattutto impedendo il formarsi di maggioranze e/o minoranze che possano costituire rallentamenti alla necessaria celere decisività dei massimi livelli istituzionali del notariato

FA VOTI

affinché il Consiglio Nazionale del Notariato si faccia promotore, con coraggio e rassegnazione, di tutte le iniziative per indurre il legislatore ad emanare una legge che nomini:

- il notaio Giancarlo Laurini Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato con diritto di voto speciale in forza del quale il diritto di voto di esso Presidente prevalga su quello degli altri componenti il Consiglio; la durata della carica sarà vitalizia;

- il notaio Gennaro Mariconda Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa del Notariato con diritto di voto speciale in forza del quale il diritto di voto di esso Presidente prevalga su quello degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione; la durata della carica sarà vitalizia.



Domenico Cambareri – notaio in Milano





Argomenti



LA TRASFORMAZIONE DI COMUNIONE DI AZIENDA O DI IMPRESA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ E VICEVERSA: SPUNTI DI RIFLESSIONE



1. Prima della Riforma del 2003 era opinione largamente condivisa che non fosse ammissibile la trasformazione di un’impresa individuale o di una comunione di azienda in società, e, specularmente, nemmeno la vicenda contraria. Giova rilevare che nella trattazione del tema le due figure erano assimilate e condividevano le argomentazioni ostative.

In sintesi, si muoveva dalla constatazione per cui mediante la costituzione di una società (pluripersonale o unipersonale) si crea un patrimonio autonomo a cui è impresso un vincolo di destinazione del quale beneficiano i creditori sociali, mentre in caso di esercizio di un'impresa individuale o in caso di comunione di azienda non viene in essere alcuna organizzazione a rilevanza esterna e non si crea alcun vincolo di destinazione sui beni aziendali a favore dei creditori d'impresa.

All’enunciato conseguivano i corollari (i) della impossibilità di sopprimere l’organizzazione sociale e il vincolo di destinazione del patrimonio senza la preventiva liquidazione, poiché avrebbe significato consentire al socio o ai soci la sottrazione dei beni sociali alla garanzia esclusiva dei creditori sociali; (ii) della limitazione dell’area della trasformabilità al mutamento delle sole regole di organizzazione del patrimonio autonomo, che pertanto deve preesistere e continuare perché l’istituto sia applicabile, ma non essere costituito o soppresso; (iii) dell’estraneità alla fattispecie di qualunque procedimento volto alla costituzione di un patrimonio autonomo, e quindi alla creazione di un vincolo di destinazione su determinati beni.

In altri termini, si riconosceva nella trasformazione una mera vicenda del patrimonio autonomo, volta a preservarne la continuità pur nel mutamento delle regole di organizzazione.


2. L'inclusione espressa nel novero delle trasformazioni tipiche del passaggio da società di capitali in comunione di azienda (e viceversa) apre una breccia vistosa nella visione sistematica tradizionale.

Sembra infatti evidente che la fattispecie attua il mutamento formale della titolarità del patrimonio, e non una mera modificazione delle regole di organizzazione dell'attività, a differenza di quanto accade in ogni altra fattispecie di trasformazione, anche eterogenea.

Almeno formalmente la trasformazione di o in comunione di azienda sembra realizzarsi nel segno della discontinuità soggettiva, al punto che pare possibile ravvisare in essa una soluzione alternativa alla liquidazione estintiva dell'ente con assegnazione del complesso aziendale (trasformazione regressiva) o al conferimento di azienda (trasformazione progressiva).

In caso di trasformazione di società, infatti, si determina un risultato assimilabile, almeno dal punto vista economico, ad un'assegnazione dell'azienda sociale ai soci: effetto che fino ad oggi non poteva prodursi che al termine della fase di liquidazione in vista dell'estinzione dell'ente. Tenuto conto, infatti, che la società è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, la costituzione in capo ai soci di una situazione di contitolarità volontaria sul compendio aziendale, ai sensi dell'art. 1100 c.c., realizza tecnicamente un'uscita di quel complesso di beni dalla sfera patrimoniale della società e il suo ingresso in quelle individuali dei singoli comproprietari, già soci.

Alla stessa stregua, la trasformazione di comunione di azienda in società di capitali consente di derogare alle norme ed ai principi che regolano il conferimento di azienda.

Per i motivi esposti entrambe le ipotesi di trasformazione determinano un'alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio.

Infatti, in caso di trasformazione in comunione di azienda viene meno il regime di autonomia patrimoniale cui era assoggettato il patrimonio aziendale a vantaggio dei creditori dell'impresa. In altri termini, viene soppresso il vincolo di destinazione impresso al patrimonio, a garanzia dei creditori sociali.


Nel momento in cui ogni socio si vede assegnata una quota di comproprietà statica disciplinata dagli articoli 1100 e ss., bisogna rilevare in primo luogo che la stessa ha per oggetto tutti ed ogni singolo bene o diritto che concorre a comporre l'azienda e non quest'ultima intesa come universitas iuris, dal momento che la nozione di azienda esprime, ai sensi dell'art. 2555 c.c., un mero concetto funzionale di relazione fra più beni; in secondo luogo, che ogni quota di ogni singolo cespite o diritto entra a far parte della garanzia patrimoniale generica di ogni comproprietario ai sensi dell'art. 2740 c.c..

In altri termini, i creditori di impresa, prima creditori sociali, finiscono per subire, per quota di comproprietà, la concorrenza dei creditori individuali di ogni contitolare sui beni prima riservati al loro soddisfacimento: risultato che l’ordinamento mira solitamente ad evitare imponendo il procedimento di liquidazione.

In modo eguale e contrario i creditori dell’imprenditore individuale o dei comproprietari dell’azienda vedono sottrarre tramite la trasformazione in società parte del patrimonio alla loro garanzia generica.

La soluzione del conflitto potenziale fra esigenze di riorganizzazione dell’impresa ed istanze del ceto creditorio è affidata al diritto di opposizione di cui all’art.2500 novies c.c..


3. Se la trasformazione in esame finisce per sottrarre il passaggio di società in comunione di azienda e l'ipotesi inversa all'alveo concettuale rispettivamente dell'assegnazione liquidativa e del conferimento, sul piano applicativo la medesima proposizione si traduce nella sottrazione della fattispecie sia alle regole di circolazione dell'azienda e dei singoli beni che la compongono, sia ai rimedi ed alle tutele riconosciuti ai terzi che trovino fondamento in una vicenda traslativa di carattere derivativo.

La situazione, formale e sostanziale, di mutamento della titolarità del compendio aziendale che la fattispecie realizza, infatti, è sottratta a tali regole in virtù della tipizzazione normativa della vicenda quale trasformazione.

In altri termini, si assiste nella circostanza ad una valutazione del legislatore che sottrae il passaggio da società in comunione di azienda e viceversa alla disciplina tipica delle vicende traslative mediante la sua qualificazione in termini di trasformazione ed alla conseguente riconduzione del medesimo alla disciplina di quest'ultimo istituto.

Di contro, e per coerenza, non possono trovare applicazione le norme che presuppongono una vicenda traslativa di natura derivativa, a cominciare da quelle in tema di cessione di azienda, fino a quelle poste a tutela del ceto creditorio, quale l'azione revocatoria, o alle azioni contrattuali (nullità, annullabilità, rescissione).

Probabilmente, dal punto di vista del ceto creditorio la disciplina della trasformazione è maggiormente garantista: tramite l'istituto dell'opposizione di cui all'art. 2500-novies, si attribuisce ad esso uno strumento di tutela preventivo a livello strutturale, di composizione del patrimonio del soggetto debitore, consentendo di evitare, ricorrendo un pericolo di pregiudizio, il risultato sopra paventato, ovvero, in caso di trasformazione di società in comunione di azienda, la sottrazione del patrimonio sociale alla loro garanzia esclusiva senza preventiva liquidazione; nella vicenda opposta di trasformazione della comunione di azienda in società, la sottrazione dei beni aziendali alla garanzia generica dei creditori personali e dei creditori di impresa precedenti.


4. Le considerazioni proposte in tema di trasformazione di comunione di azienda consentono una rinnovata riflessione in merito alla legittimità della trasformazione di un'impresa individuale in società unipersonale, e viceversa.

Al proposito, e forti della tradizionale assimilazione delle due fattispecie sul piano della trasformabilità in società, sembra razionale invocare il principio di parità di trattamento e concludere per l’applicabilità del medesimo regime previsto per la trasformazione da o in comunione di azienda al passaggio di un'azienda appartenente ad un individuo in società o all'estinzione senza liquidazione di una società unipersonale.

Non sembra ormai coerente sul piano sistematico limitarsi ad eccepire il mutamento formale del soggetto cui è imputata la titolarità dei beni o l’assenza di un patrimonio autonomo.

Chi osteggia l’applicazione estensiva o analogica della disciplina della trasformazione eterogenea di comunione di azienda in società e viceversa alla trasformazione di o in impresa individuale dovrebbe farsi carico della dimostrazione o della ricorrenza di una vicenda negoziale latamente associativa anche nella situazione di contitolarità statica, o della esistenza di un favore legislativo per l'attività collettiva; impresa ardua, alla luce della tradizione culturale in tema di comunione di diritti e delle novità legislative indirizzate ad un rafforzamento delle strutture societarie unipersonali.

E se i comunisti, che non esercitano direttamente alcuna attività di impresa poiché altrimenti sarebbe ricorrente una società di fatto (a cui conseguirebbe una trasformazione omogenea ex art.2500 ter c.c. in società di capitali), possono trasformare la comunione di azienda in società, perché altrettanto non dovrebbe essere consentito al proprietario individuale di un’azienda affittata ad altri?


5. Senonché, in virtù del dettato normativo o in forza dell’interpretazione estensiva sembra sia oggi consentito:

a) ai comproprietari di un’azienda e all’imprenditore individuale (e forse anche al proprietario individuale di un’azienda esercitata da altri) di adottare le regole di organizzazione di una società di capitali, e quindi imprimere un vincolo di destinazione al patrimonio aziendale, avvalendosi indifferentemente dell’atto di trasformazione o dell’atto di conferimento nell’ambito di un ordinario procedimento costitutivo;

b) ai soci di una società pluripersonale e all’unico socio di una società unipersonale di sopprimere il vincolo di destinazione impresso al patrimonio sociale tramite la trasformazione in comunione di azienda o in impresa individuale (o anche in proprietà individuale d’azienda?) o, indifferentemente, tramite l’assegnazione all’esito di un ordinario procedimento di liquidazione.

Atto di conferimento (o di assegnazione) e atto di trasformazione divengono concorrenti sul piano funzionale, in quanto consentono di guadagnare il medesimo risultato.

Dunque, se si accettano le premesse, la differenza dovrebbe essere colta sul piano della disciplina degli istituti e sul piano dei presupposti che consentono di applicare l’uno anziché l’altro regime.

Come già ricordato, nella fattispecie in esame trasformare anziché conferire (assegnare) significa sottoporre l’atto di destinazione (o di soppressione della destinazione) al regime contenuto negli articoli 2498 – 2500 novies c.c., anziché alle norme in tema di cessione di azienda e alle regole ordinarie sulla circolazione dei beni e sulla tutela dei creditori.

In definitiva, e schematicamente, una volta dato atto della idoneità delle ipotesi di trasformazione in esame a imprimere o sopprimere destinazioni ai beni e della loro contiguità funzionale alla costituzione o alla estinzione di società, mi pare che divenga necessario capire e definire il rapporto che intercorre fra tale forma di trasformazione e l’atto di conferimento (o l’atto di assegnazione liquidativa).


6. Il percorso interpretativo appare complesso, probabilmente coinvolge riflessioni volte al superamento di categorie dogmatiche tradizionali, come quella della persona giuridica, che sovrastano le capacità di analisi dello scrivente.

Mi limiterò pertanto a sollevare dubbi e ad offrire blandi spunti di riflessione, non fosse altro per evidenziare la problematicità del tema e indurre alla cautela applicativa a fronte dell’entusiasmo degli operatori delle discipline fiscali per le possibilità che l’applicazione estesa dell’istituto della trasformazione sembra aprire sul fronte del risparmio fiscale.

Nessuno ignora infatti, per il facile seguito applicativo che ha conosciuto, la nota Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.54/E del 19 giugno 2002, secondo la quale “lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività di impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni”.

La continuazione dell’attività di impresa con tutti i beni quale imprenditore individuale da parte dell’unico socio farebbe conseguire il vantaggio della neutralità fiscale, alla luce anche delle attuali norme dell’art.171 Tuir in tema di trasformazione eterogenea. Lo stesso determinante movente fiscale mi pare spieghi anche il minor interesse mostrato per la fattispecie speculare della trasformazione di impresa individuale in società unipersonale: infatti, l’art.176 Tuir consente di avvalersi del regime di neutralità fiscale in caso di conferimento dell’azienda, purché sia effettuato nell’esercizio di attività di impresa.

A prescindere dai moventi economici, e tornando all’analisi giuridica, probabilmente si tratta di accertare in primo luogo quali siano gli esatti confini dell’area di trasformabilità.

In parole povere, se conferimento (procedimento di costituzione) e assegnazione (procedimento di liquidazione) rappresentano gli istituti generali per imprimere e sopprimere una destinazione patrimoniale, si tratta di capire, stante la possibile equivalenza funzionale fra trasformazione e costituzione o soppressione della società, in presenza di quali condizioni e di quali presupposti l’ordinamento consente di avvalersi alternativamente delle diverse tecniche di destinazione patrimoniale o di soppressione della destinazione.

Indizi interpretativi potrebbero essere tratti dalla fattispecie tipica di trasformazione da o in comunione di azienda.


7. La trasformazione pretende continuità oggettiva e soggettiva; in più, l’introduzione della nuova fattispecie si giustifica in un’ottica di accentuato favor per l’attività di impresa, consentendo di mutare veste in relazione ai diversi momenti storici.

L’assunto sembra più facilmente dimostrabile in caso di trasformazione di società in comunione di azienda: tutti i soci divengono comproprietari dell’intero patrimonio sociale che deve connotarsi per la qualità di essere un’azienda, ossia un complesso di beni di per sé idoneo all’esercizio di un’attività di impresa.

Lo stesso ragionamento, in maniera forse anche più emblematica, potrebbe essere riproposto con riferimento alla trasformazione di comunione di azienda in società.

La sostituzione del processo costitutivo, e quindi del conferimento, con il procedimento evolutivo (trasformazione) è consentita solo in presenza di un patrimonio che, pur giuridicamente indistinto per quote astratte dai patrimoni dei singoli comproprietari, sembra identificabile sulla base di una duplice caratteristica: a) qualitativa, in quanto azienda; b) di imputabilità, in quanto in comproprietà a tutti coloro che diverranno soci della nuova società.

Dal che sembra possibile trarre alcuni corollari immediati:

- solo qualora tutti i comproprietari intendano mutare lo stato organizzativo del complesso dei beni che compongono l’azienda si può avere trasformazione, non essendo consentita una selezione soggettiva, per ottenere la quale si deve ricorrere al conferimento;

- solo il complesso di beni funzionali all’esercizio dell’impresa, fra la pluralità di beni potenzialmente in comproprietà fra gli stessi soggetti può formare oggetto di trasformazione, e non di conferimento, dovendosi avvalere per gli altri dell’atto di destinazione tradizionale, ossia dell’atto di conferimento;

- tutti i beni compresi nel compendio aziendale devono essere oggetto di mutamento di regime.

A quest’ultimo proposito giova ricordare che se non è pacificamente necessario, per aversi trasferimento di azienda, che tutti i beni aziendali vengano trasferiti, essendo sufficiente che il complesso effettivamente alienato sia idoneo all’esercizio di un’impresa, costituisca cioè un’azienda, d’altra parte il necessario rispetto del principio di continuità oggettiva che caratterizza la trasformazione sembra costringere a concludere che tutto il complesso aziendale deve essere oggetto di imposizione del vincolo di destinazione.


8. Se si condivide l’impostazione, il problema, anche pratico, diviene quello di capire, in assenza di forma societaria, quali siano gli indizi idonei a consentire l’identificazione chiara del patrimonio, inteso quale complesso di beni, che essendo destinato ad attività di impresa può essere oggetto di trasformazione anziché di conferimento.

Due esempi potranno meglio chiarire i dubbi:

a) qualora i medesimi soggetti siano comproprietari di più beni, per il medesimo titolo (per esempio per successione), come distinguere ciò che è destinato all’esercizio dell’impresa da ciò che le è estraneo?

b) e se i medesimi soggetti sono comproprietari di più aziende?

La questione risulta evidentemente ancor più amplificata in caso di impresa individuale.

La destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa è un fatto, non pretende una formalizzazione. La stessa nozione offerta dall’art.2555 sembra assumere rilievo solo in chiave circolatoria, con la conseguenza che, definita convenzionalmente l’idoneità dell’azienda allo svolgimento di una determinata attività di impresa, il riferimento a quella azienda basta a rendere determinabili, per relationem all’azienda stessa, i beni oggetto del contratto.

Che regola si applica nel momento in cui la destinazione deve essere formalizzata per identificare l’azienda oggetto di trasformazione?

Sul piano pratico ci si avvarrà delle scritture contabili e soprattutto dell’inventario ex art.2217 c.c., nel quale devono essere indicati i beni aziendali e non.

Che cosa può accadere qualora si provino alterazioni oggettive della consistenza del compendio aziendale, non necessariamente in mala fede?

Forse la soluzione può consistere nella riqualificazione dell’operazione in termini di conferimento (assegnazione), con applicazione conseguente della relativa disciplina e disapplicazione di quella propria della trasformazione.

Così, se sono indicati meno beni di quelli facenti parte dell’azienda, l’atto sarà assoggettato alle regole in materia di circolazione dell’azienda (e quindi dei singoli beni) e alla revocatoria, a nulla valendo, sotto il profilo dei rapporti con i creditori precedenti, che siano decorsi i termini per l’opposizione ai sensi dell’art.2500 novies c.c.. L’opzione parrebbe resa possibile dalla regola dell’art.2500 primo comma c.c., per il quale la trasformazione deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazione previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato; nonché dalla inevitabile necessità di ricorrere alle formalità richieste per rendere opponibile l’acquisto alla società dei beni, cioè alla trascrizione.

Se invece vengono compresi nella trasformazione beni fino a quel momento mai destinati all’impresa, si potrebbe pensare di riqualificare la vicenda, solo limitatamente a tali beni, come conferimento (assegnazione) con applicazione delle regole conseguenti.


Marco Maltoni – notaio in Forlì




EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Nuove regole di rivendita



Un vero successo – anche per la grande affluenza di pubblico – ha riscosso il convegno dal titolo “EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE: Nuove regole di rivendita” che, organizzato dal C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare) e con la partecipazione di: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO – FIMA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) – OSMI BORSA IMMOBILIARE (Organizzazione Servizi per il Mercato Immobiliare) – COMUNE DI MILANO, si è svolto a Milano lo scorso 23 ottobre.

Al di là dei meriti degli organizzatori, della competenza e valentia dei relatori, crediamo che la ragione più vera del successo risieda non solo nell’interesse che l’argomento suscita tra gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto nel rilievo che le regole di circolazione degli alloggi di edilizia convenzionata hanno per una vasta fascia di cittadini, specie in contesti urbani e metropolitani caratterizzati da forte tensione abitativa.

A questa considerazione si deve aggiungere il fatto che chi ha partecipato al convegno si é trovato di fronte – per una volta – ad un atteggiamento pragmaticamente orientato al superamento dei problemi.

Il problema per eccellenza, in tema di edilizia residenziale pubblica, è certamente costituito dalle regole di circolazione delle unità immobiliari realizzate in tale ambito e, tra queste, specialmente dalle modalità di determinazione del loro prezzo.

L’esperienza degli ultimi decenni ha infatti dimostrato che i criteri utilizzati per stabilire il prezzo al quale è consentito di rivendere l’alloggio di edilizia convenzionata hanno determinato, nel tempo, una divaricazione tra prezzo lecito e prezzo praticato sul mercato per unità immobiliari analoghe così abnorme dal frustrare una delle principali finalità del convenzionamento: quella di creare e mantenere le condizioni per avere sul mercato case a prezzo calmierato. Viceversa, malgrado la sempre affermata volontà di impedire operazioni speculative, avere sul mercato case a prezzo troppo basso produce o l’ingessamento del mercato o la diffusione di pratiche scorrette.

Su questo tema, a margine del convegno che si è svolto a Milano, abbiamo rivolto alcune domande ai relatori.



FederNotizie

Prima di esaminare il contenuto della proposta C.I.M.E.P., presidente Cazzaniga, vuole illustrarci che cosa è il Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare che lei presiede?


CAZZANIGA

Il C.I.M.E.P. è un consorzio di Comuni, costituitosi ai sensi della legge 18 Aprile 1962, n. 167, cui attualmente aderiscono, oltre alla Provincia di Milano ed al Comune di Milano, altri 78 Comuni. La nostra nascita voluta da un gruppo di Comuni, Milano compreso, aveva ed ha tuttora come scopo principale quello di consentire l'accesso al bene casa a quelle fasce di popolazione che per ragioni economiche non potevano e non possono permettersi di accedere al libero mercato. L'elemento fondamentale dell'attività svolta dal C.I.M.E.P. è stato quindi la gestione del piano di zona consortile in tutti i suoi molteplici aspetti, al fine di dare risposta efficace alla domanda di casa da parte dei ceti meno abbienti. Ciò ha fatto sì che l'esperienza del C.I.M.E.P. sia servita - nella sua unicità a livello nazionale - a creare una realtà complessa in grado di fornire indirizzi comportamentali sia sul piano legislativo e giurisprudenziale, sia su quello relativo alla gestione del territorio passando da una fase di semplice coordinamento ad un maggior coinvolgimento delle amministrazioni comunali nella definizione degli interventi programmatici volti alle scelte di politica della casa.

Con il primo piano di zona consortile approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici Numero 260 del 28 Aprile 1971 e le sue successive varianti sono stati realizzati nell'ambito consortile circa 39 milioni di metri cubi, dando in tal modo risposta all'emergenza casa che negli anni dell'emigrazione ha caratterizzato la realtà di Milano e del suo hinterland. Con il secondo piano di zona consortile approvato dalla Regione Lombardia nel 1991 si è operato un notevole sforzo nel miglioramento della qualità dell'offerta abitativa, superando l'aspetto prettamente quantitativo.


FederNotizie

Quali sono le ragioni che hanno spinto il Consorzio a promuovere questa iniziativa?


CAZZANIGA

Nel quadro dell’edilizia economica e popolare, uno degli elementi qualificanti è l'esigenza di un parco alloggi sottoposto ai vincoli previsti delle convenzioni sottoscritte che riguardano i requisiti soggettivi dei fruitori dei prezzi calmierati rispetto ai valori di libero mercato.

Le convenzioni sottoscritte prevedono al loro interno un metodo per definire il prezzo di vendita, successivamente alla prima assegnazione / cessione, basato sull'applicazione della variazione degli indici ISTAT, del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e del costo della vita per le famiglie degli operai e impiegati e di un successivo deprezzamento in base all'età dell'immobile.

Questi elementi convenzionali hanno però portato ad una situazione di uscita dal mercato di questi alloggi favorendo il proliferare di atteggiamenti scorretti, l'esistenza di un'ampia fascia di pagamenti in nero è una realtà purtroppo risaputa ancorché ufficialmente disconosciuta.

Nella realtà ci si è trovati di fonte a situazioni diffuse di casi in cui la differenza tra valore convenzionale e valore di mercato dell'alloggio ha assunto proporzioni tali (raggiungendo in alcune situazioni più del doppio della differenza iniziale) da rappresentare obiettivamente una eccessiva penalizzazione del proprietario dell'alloggio tale da non consentirgli di riacquistare un altro alloggio di edilizia convenzionata con le stesse caratteristiche di quello venduto ma di nuova realizzazione.

Ciò è stato determinato da una serie di fattori concomitanti che hanno portato il valore del prodotto casa a livelli decisamente alti.

Tra questi si possono citare:

  • il costo delle materie prime, che hanno raggiunto soglie proibitive, facendo lievitare i costi di appalto;

  • il costo delle aree: gli ultimi provvedimenti legislativi in merito hanno innalzato il valore di esproprio fino al 75% del valore venale.

Tutto ciò ha contribuito ad assottigliare ulteriormente le differenze tra i valori dell'edilizia convenzionata e i valori del mercato immobiliare.

Non siamo in presenza di una bolla immobiliare di tipo americano, ma sicuramente ad una sopravvalutazione del valore degli immobili esistenti.

In questi ultimi anni le stesse banche nelle perizie di definizione del valore dell'immobile per la concessione dei mutui hanno attribuito valori che andavano oltre allo stesso valore reale.

Tutto questo con l'obiettivo di arrivare a concedere mutui che coprissero il 100% del valore dell'edilizia convenzionata. La situazione si è ulteriormente aggravata con il passaggio dalla lira all'euro operato senza interventi in grado di frenare elementi di speculazione.

E' in questo contesto che alcuni amministratori comunali hanno rappresentato al C.I.M.E.P. come tutto ciò abbia ingenerato malcontento nei cittadini, circostanza altresì confermata da diverse lamentele pervenute direttamente anche al Consorzio da parte di singoli cittadini.

Da qui siamo partiti per avviare una riflessione con le amministrazioni comunali, con i Sindaci, valutando l'opportunità di procedere ad una revisione complessiva dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita successivi alla prima assegnazione / cessione, consapevoli però che gli immobili sono stati realizzati su aree acquisite tramite esproprio o cessioni bonarie.

Le valutazioni operate ci hanno portato ad optare per un meccanismo che da un lato non facesse venire meno lo spirito dell'edilizia convenzionata, (alloggi a prezzi controllati) e dall'altro consentisse comunque un equo ristoro dei proprietari che per diversi motivi avevano la necessità di spostarsi evitando speculazioni e comportamenti scorretti.


FederNotizie

Quali sono i nuovi strumenti con i quali si vuole affrontare la situazione?


CAZZANIGA

Si è ritenuto corretto agganciare il valore convenzionale1 al valore di libero mercato, consentendo di mantenere sostanzialmente costante nel tempo la differenza iniziale individuata tra i due valori.

La nuova procedura approvata dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio2 prevede due modalità:

  • una da utilizzarsi per le convenzioni con cui le aree sono concesse in diritto di superficie

  • una per le convenzioni con cui le aree sono cedute in proprietà.

Per quanto riguarda le convenzioni con le aree concesse in diritto di superficie queste hanno una durata di 99 anni e non esiste un termine di validità dei vincoli, in esse contenuti, che riguardano principalmente i requisiti soggettivi degli acquirenti, e il prezzo di vendita. In questo caso si prevede che la differenza tra valore convenzionale e valore di mercato rimanga sostanzialmente costante nel tempo uguale a quello determinato in sede di prima assegnazione dell'alloggio.

Per le convenzioni con la cessione in proprietà delle aree, l'assemblea consortile ha fissato la validità delle stesse in 30 anni dalla sottoscrizione. A tale proposto mi pare corretto rimarcare il fatto che questo è il limite massimo previsto dalla normativa vigente per le convenzioni con la cessione in proprietà delle aree, infatti l'art. 18 del DPR 380 del 2001 (già art. 8 della Legge 10/1977) prevede che la durata di validità della convenzione non sia inferiore a 20 né superiore a 30 anni.

Di conseguenza anche i vincoli che ho prima richiamato hanno durata di 30 anni dalla stipula della convenzione. In questo caso alla scadenza dei 30 anni dalla firma della convenzione gli alloggi diventano automaticamente e liberamente commerciabili senza alcun tipo di vincolo. Si è quindi cercato di evitare un improvviso salto di valore verso l'alto del prezzo dell'alloggio prevedendo un sistema di accompagnamento del prezzo verso il valore di mercato optando anche in questo caso per ragioni di equità per una soluzione che consenta ai soggetti interessati l'alienazione del proprio bene, evitando meccanismi di tipo speculativo.

Da qui l'esigenza di attuare una procedura più articolata: la rivalutazione dell'alloggio avviene per i primi 20 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione secondo il meccanismo previsto per le convenzioni in diritto di superficie, mantenendo quindi sostanzialmente inalterato il differenziale iniziale tra valore convenzionale e valore di mercato; per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la differenza tra valore di mercato dell'alloggio e valore convenzionale calcolato viene diminuita annualmente di una percentuale costante fino al raggiungimento, al trentesimo anno, di un valore di vendita pari al 95% del valore di mercato.


FederNotizie

Quale pensate possa essere l’impatto della vostra iniziativa sul mercato immobiliare? Ci saranno problemi applicativi?


CAZZANIGA

Approvata la delibera da parte dell'assemblea dei Comuni aderenti al consorzio, abbiamo lavorato per portare tutti i soggetti coinvolti, amministrazioni comunali, notai, agenti immobiliari a conoscere e a discutere le problematiche che derivano dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo.

Il nostro obiettivo è che, con il contributo di tutti, si giunga alla definizione di comportamenti univoci e condivisi.

Va però evidenziato che, una volta definito il metodo, ci siamo trovati ad affrontare due questioni.

Una prima questione riguarda l'esigenza di avere a disposizione i valori che consentano di calcolare in modo preciso il differenziale tra valore convenzionale e valore di mercato. E’ questo un problema che riguarda soprattutto gli immobili realizzati negli anni che vanno dal 1978 al 1993 perché dal 1992 in avanti sono già a nostra disposizione dati consistenti. Per la soluzione di questo problema abbiamo avuto l’aiuto di FIMAA che ha messo a disposizione i suoi dati, i suoi archivi per ricostruire i valori di mercato per tutti i Comuni della provincia, risalendo fino al 1978.

Questa ricostruzione verrà messa a disposizione e pubblicata creando le condizioni per avere dati oggettivi e certi che consentano di ricostruire il differenziale tra valore convenzionale e di mercato, elemento fondamentale per attuare il nuovo metodo di definizione del valore di rivendita.

La seconda questione riguarda la procedura da seguire per applicare i nuovi prezzi per le rivendite. Nella delibera che abbiamo adottato è già contenuto l'assenso del Consorzio affinché la nuova procedura valga oltre che per le nuove convenzioni anche per quelle già stipulate.

A nostro avviso, l'applicabilità a queste ultime diventa operante solo nel momento in cui i Comuni approvano esplicitamente nei Consigli Comunali la deliberazione consortile dichiarando quindi il proprio assenso all'applicazione della nuova procedura anche alle vecchie convenzioni.

Questo diventa uno dei passaggi fondamentali.

Su questo aspetto dopo un proficuo confronto con il Consiglio Notarile di Milano, il C.I.M.E.P. è giunto a ritenere che, secondo le esigenze di razionalità, efficienza ed economicità degli atti amministrativi, nel momento in cui il proprietario si avvale della delibera, di fatto vengano a crearsi le condizioni per modificare il patto contrattuale tra le parti in causa.

In queste situazioni, avendo un consenso unanime delle parti coinvolte, il nuovo patto può essere attuato senza dover modificare l'atto iniziale e cioè la convenzione.


FederNotizie

A chi ci si dovrà rivolgere per avere la determinazione del prezzo lecito di rivendita?


CAZZANIGA

La nostra iniziativa si colloca nell'esigenza di dare certezza e trasparenza a chi si avvicina a questo tipo di mercato che ha regole specifiche, dovute al fatto che deve soddisfare bisogni di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale pubblica. Per dare sempre più elementi concreti di certezza e trasparenza e per dare un servizio efficiente ai cittadini credo corretto che la certificazione del valore dell'alloggio debba essere fatta da una struttura pubblica.

La nostra proposta è che la valutazione certificata del valore dell'immobile sia fatta in primo luogo dai Comuni sul cui territorio è stato realizzato l'intervento e che nel caso in cui il Comune abbia problemi nella predisposizione della certificazione del prezzo, il Consorzio sopperisca proponendosi quale ente certificatore.


FederNotizie

La circolazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenta molte criticità. Che cosa resta ancora da fare?


CAZZANIGA

In questo contesto rimane ancora aperta la questione relativa a rendere più snello il rapporto anche con l'Agenzia delle Entrate.

Oggi sono ancora molti i contenziosi aperti per definire il valore dell'alloggio in edilizia convenzionata. Io credo che una volta che il nuovo metodo di calcolo del valore di rivendita venga messo a regime e applicato in modo ampio dai Comuni consorziati, si possa da un lato rendere possibile un rapporto più positivo con l' Agenzia delle Entrate e dall'altro ipotizzare che una volta certificato ufficialmente il valore dell'immobile da parte di una struttura pubblica (Comune o C.I.M.E.P.), questo consenta di evitare problemi di contenzioso fiscale.

Per dare maggiori certezze e garanzie ai cittadini, il nostro impegno è anche quello di emanare entro breve tempo circolari esplicative che chiariscano quei punti di criticità nell'applicazione della nuova metodologia che già sono stati portati all'attenzione del Consorzio o che lo saranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.



FederNotizie

Al professor Mauro Renna, straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, che, su invito del Consiglio notarile di Milano, ha accettato di partecipare al convegno per sviluppare gli aspetti più propriamente giuridici che conseguono alla proposta del C.I.M.E.P., domandiamo, in primo luogo, quale orientamento devono seguire gli operatori di fronte alla commistione di diritto pubblico e diritto privato che è propria dell’edilizia che trova la sua disciplina nella “convenzione” stipulata tra Comune e operatore.


RENNA

Questi schemi convenzionali devono essere ricondotti all'ipotesi più generale di schema convenzionale prevista nel diritto amministrativo: quella di cui all'art. 11 della legge 241 del 1990.

Si tratta di una norma di importanza basilare e come tale di grande portata anche in relazione alle diverse leggi di settore. Essa, in breve, dispone che, nel corso di un procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione può contrattare, negoziare, concordare con i privati un determinato esito del procedimento attraverso una figura che è appunto una figura consensuale definita dalla norma “accordo”.

Non bisogna farsi ingannare dalla terminologia utilizzata: “contratto”, “accordo”, “convenzione”, etc. …, ai fini di questa norma devono essere considerati sinonimi. C’è una ricca, ricchissima, bibliografia su questi temi, e spesso ci si perde appunto nell’andare ad indagare la distinzione tra queste parole. In realtà nel diritto amministrativo oggi abbiamo una certezza: il modello disegnato dall’articolo 11 della legge 241 è diventato il modello generale di riferimento della disciplina delle figure consensuali amministrativistiche. Tra queste, sicuramente, ci sono anche le convenzioni di cui ci occupiamo. Lo ha affermato pure il Consiglio di Stato con una pronuncia del 2005. Ciò significa che anche la materia dell’edilizia convenzionata trova la sua disciplina mediante l’impiego, da parte della pubblica amministrazione, di un meccanismo di consenso e di scambio di prestazioni. Ciò deve avvenire, ovviamente, sempre nel rispetto del principio di legalità, nel perseguimento dell’interesse pubblico e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Così inquadrato l’accordo, si vede bene che la causa delle nostre convenzioni risiede, da una parte, nell’interesse pubblico alla calmierazione dei prezzi in partenza e per il futuro e, dall’altra parte, nell’impegno e nell’interesse dell’operatore e via via di tutti coloro che, entro un certo lasso temporale, subentreranno nella proprietà dell’immobile, di cedere questo immobile a prezzi a loro volta calmierati ancorché aggiornati.

Ora, una volta ricondotta la convenzione di cui all’art. 35 della legge 865 del 1971 all’art. 11 della legge 241 del 1990, possiamo ricavarne due conseguenze:

  • alla convenzione si dovrà applicare la disposizione secondo cui l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo: sempre ovviamente che siano sopravvenute ragioni di interesse pubblico e con il pagamento di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dai privati (art. 11, comma 4);

  • per il resto, al di là della previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 5), a queste convenzioni si dovranno applicare i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (comma 2).

E quale regola ha valore di principio generale più di quella che si suole esprimere con il brocardo “pacta sunt servanda”?


FederNotizie

Quali le conseguenze sul piano pratico di questo inquadramento?


RENNA

L’idea del C.I.M.E.P. di creare un metodo di calcolo che mantiene inalterato nel tempo il differenziale tra valore di mercato e valore calmierato che viene convenzionato all’inizio del periodo di vigenza della convenzione, a mio giudizio, è un’idea che, in via di principio, si coniuga benissimo con l’art. 11 della legge 241 del 1990.

Resta però da verificare se questa idea non trovi ostacolo in qualche norma di settore.

Un problema potrebbe essere rappresentato dall’art. 18 del Testo Unico dell’Edilizia (già articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - c.d. legge Bucalossi) che al comma 4 contiene un riferimento esplicito all’ISTAT.

Secondo tale norma, infatti, i prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesimeed è noto che, ai sensi del comma 5, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione é nulla per la parte eccedente.

Secondo me tuttavia questa norma non dovrebbe essere di ostacolo all’adozione del criterio proposto dal C.I.M.E.P.. E ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, bisogna considerare attentamente il significato dell’art. 11 della legge 241 del 1990, che peraltro è norma di molto successiva rispetto alla legge Bucalossi, poi trasfusa, per quanto qui interessa, nel Testo Unico del 2001.

In secondo luogo, occorre guardare alla specifica ratio della norma della legge Bucalossi, che il criterio proposto dal C.I.M.E.P. sembra rispettare pienamente.

Ebbene, quand'anche in passato questa norma potesse ritenersi vincolante nella nostra materia, la stessa, per effetto dell’art. 11 della legge 241, dovrebbe comunque essere diventata una disposizione derogabile, senza lesione del principio di legalità. Infatti, secondo l’opinione più accreditata, l’art. 11 della legge 241, sancendo il principio di consensualità, consente proprio di intervenire – anche in deroga, grazie all’accordo – su fattispecie normate dal legislatore, a condizione che la deroga sia rispettosa della ratio della disposizione che viene derogata.


FederNotizie

Con quali limiti e quali condizioni nella materia che stiamo esaminando?


RENNA

Il limite è appunto pur sempre costituito dal perseguimento dell’interesse pubblico e perciò, nel nostro caso, deve esser pur sempre rispettata la finalità della norma della legge Bucalossi che, come si è visto, non è solo una finalità pubblica, ma è anche una finalità di tutela del proprietario. Ciò, a mio giudizio, si ricava soprattutto dall’inciso “con frequenza non inferiore al biennio”. Lo spirito di questa norma è, infatti, quello di consentire al proprietario di mantenere nel tempo la facoltà di sostituzione dell’immobile con altro immobile di qualità equivalente

Essendo questa la ratio della norma, mi pare, del resto, che i nuovi criteri di determinazione del prezzo di rivendita stabiliti dal C.I.M.E.P. concretino nient’altro che un’interpretazione evolutiva della medesima norma.

Come primo punto di arrivo, mi sembra dunque di poter dire che, nella negoziazione che risponde alla logica dell’art. 11 della 241 del 1990, possa rientrare benissimo l’offerta che il Comune faccia all’operatore (cooperativa o impresa e rispettivi aventi causa) di inserire nella convenzione criteri nuovi rispetto a quelli utilizzati nel passato.

Dirò di più: ci si potrebbe chiedere – e credo che la risposta positiva sarebbe fondata – se il Comune, stipulando oggi una convenzione che adotti il criterio di calcolo “C.I.M.E.P.”, possa chiedere al privato, pur sempre nel perseguimento dell’interesse pubblico e senza pregiudizi dei diritti dei terzi, qualcosa in più - segnatamente una parte del contributo relativo al costo di costruzione - rispetto a quello che potrebbe chiedere se adottasse il criterio di cui al comma 4 dell’art. 18 del Testo Unico dell’Edilizia.


FederNotizie

Anche ai rapporti scaturiti da convenzioni risalenti si possono applicare i criteri di calcolo del prezzo di rivendita proposti dal C.I.M.E.P.?


RENNA

Credo che nella risposta a questa domanda si giochi il successo dell’introduzione di questi criteri, perché in verità il disallineamento tra gli indici ISTAT sino ad ora utilizzati e la crescita del mercato immobiliare riguarda già una porzione assai consistente di quanto è stato realizzato in ambito di edilizia convenzionata.

Sottolineo, ancora una volta, che l’adozione di questi nuovi criteri richiede una puntuale motivazione. In altre parole sarà sempre necessario spiegare come, in concreto, questo nuovo meccanismo assicuri il perseguimento dell’interesse pubblico.

Quanto alle situazioni regolate da convenzioni già stipulate, per adottare il nuovo criterio di determinazione del prezzo di rivendita, in linea teorica, le strade potrebbero essere due.

Il Comune potrebbe decidere di aderire a questa nuova impostazione con un atto generale, con un provvedimento generale, asseritamente normativo. Il Comune potrebbe cioè adottare un atto di natura regolamentare, una determinazione generale in base alla quale immediatamente questi nuovi criteri vengano rovesciati su tutte le convenzioni in essere nel Comune in questione.

A me pare, tuttavia, che questa soluzione non sia ammissibile perché i poteri normativi, a una pubblica amministrazione, devono essere attribuiti dal legislatore e nessuna legge attribuisce al Comune il potere con una delibera generale di andare ad incidere su rapporti consensuali.

Peraltro, una simile incisione, unilaterale, sarebbe manifestamente lesiva della regola pacta sunt servanda. In base all’art. 11, come dicevo, la pubblica amministrazione può eccezionalmente recedere dagli accordi, ma non può variarne unilateralmente il contenuto, perché, tolta l’eccezione della facoltà di recesso, per il resto le fattispecie consensuali sono ordinariamente sottoposte all’applicazione dei principi del codice civile.

Viceversa, il Comune potrebbe fare una cosa diversa: darsi al proprio interno una direttiva, un indirizzo con un atto che non ha immediatamente efficacia all’esterno. Il Comune potrebbe adottare in via generale nuove regole per rinegoziare le convenzioni. Si tratterebbe di un provvedimento che il Comune detterebbe per sé stesso così che, quando poi fosse richiesto, dai singoli proprietari, di inserire nel rapporto convenzionale il nuovo criterio, il Comune lo potrebbe fare proprio in base agli indirizzi adottati in via generale, che poi altro non sarebbero che il recepimento dei nuovi metodi di calcolo previsti dal C.I.M.E.P..


FederNotizie

Sarà quindi necessario procedere con la modificazione formale di ciascuna convenzione già stipulata?


RENNA

Assolutamente no.

Io ritengo che -lo ripeto ancora una volta: in base al principio generale pacta sunt servanda- sia indispensabile il consenso di entrambe le parti per modificare il rapporto che nasce dalla convenzione, ma ciò non significa che occorre modificare formalmente l’atto da cui è nato ed è disciplinato il rapporto.

D’altra parte sappiamo che il rapporto originato dalla convenzione si frammenta poi in tanti rapporti convenzionali quanti sono i rapporti tra gli attuali proprietari degli immobili e il Comune. Allora è chiaro che non è necessario modificare materialmente quella convenzione, ma è altrettanto chiaro che, giuridicamente, si va ad incidere sul rapporto attualmente in essere, con riguardo al singolo alloggio, fra l’attuale proprietario e il Comune.

Operativamente, a me pare che la soluzione possa essere questa: il Comune, dopo aver adottato un proprio indirizzo, dopo aver fatto propri i criteri proposti dal C.I.M.E.P., può dare pubblicità a questa iniziativa e fare anche una sorta di offerta al pubblico, invitando i proprietari degli immobili a rinegoziare quella parte del rapporto convenzionale che è ancora in essere.

In questo modo il Comune può proporre di aggiornare consensualmente i criteri di determinazione del prezzo di rivendita.

In questi termini nulla vieta – ed anzi, forse è consigliabile – che, nel rinegoziare, il Comune richieda un corrispettivo per la modifica dei criteri di determinazione. Si tratterebbe, nella sostanza, di una quota parte del contributo relativo al costo di costruzione non pagato al Comune al tempo della stipula della convenzione.Naturalmente, anche su questo aspetto il Comune dovrebbe adottare direttive e indirizzi precisi. D’altra parte, si potrebbe addirittura immaginare che i Comuni decidano, per scelta politica, di costituire un fondo (una sorta di fondo conguagli), in ipotesi alimentato da questi corrispettivi, destinato a indennizzare i pregiudizi che, dal mutamento dei criteri di determinazione del prezzo, potrebbero derivare in capo a determinati soggetti.




(a cura della Redazione)




 



BREVI OSSERVAZIONI SU “FINANZA SHOCK”

DI ROBERT J. SHILLER: NON C’È SOLO LA PAGINA 89



“….Un’altra possibile clausola di applicazione automatica sarebbe costituita dal requisito che ogni mutuatario ipotecario sia assistito da un professionista affine a un notaio….In Germania, per esempio, il notaio legge ad alta voce e interpreta il contratto e, prima di attestare l’autenticità delle firme, fornisce consulenza legale a entrambe le parti….”.

Queste poche, ma significative, righe dell’ormai famoso – almeno per noi - libro del prof. Robert J. Shiller (a parte la discutibile traduzione) ci hanno giustamente fatto sobbalzare; non era mai successo (o, comunque, io non lo ricordo) che qualcuno, spontaneamente, si azzardasse a pronunciare quelle sei lettere senza accompagnarle da parole, quali… inutili, ricchi, o altre ben peggiori.

Sono convinto che, certamente, il professor Shiller potrà contare su almeno cinquemila copie in più di quelle che si aspettava di vendere. A parte gli scherzi, é stato davvero un bel colpo di fortuna piovuto dal cielo che ha legittimato il diritto di lasciarci andare a facili entusiasmi, dopo tutte le “sofferenze mediatiche” che stiamo patendo.

Sulla scia di questa euforia, e avendo letto solo la famosa pagina 89 così come diffusa in lista sigillo, mi sono precipitato alla presentazione della versione italiana del libro avvenuta, alla presenza di professori, economisti e giornalisti, il giorno 20 ottobre all’ISPI a Milano, con il sorriso stampato in faccia pronto ad incassare elogi e complimenti per il nostro notariato.

Ovviamente, niente di tutto ciò: neanche una parolina su di noi. Come mai?

La prima risposta che mi sono dato, seguendo il dibattito, è stata che il mio approccio “notarocentrico” era assolutamente sbagliato. Si è discusso, infatti, di massimi sistemi, bolle immobiliari, politica monetaria, tassi d’interesse, agenzie di rating, analisi economiche di vario tipo: la mia visione notarocentrica si era, giustamente, ridotta al lumicino.

A questo punto, però, dovevo leggere il libro per capire se quello del professor Shiller fosse solo un polverone creato da noi, da cui non poter trarre alcuna riflessione utile.

Così ho fatto e, vi anticipo, che il mio ego notarile ne è uscito abbastanza soddisfatto, con la consapevolezza, però, che il nostro contributo può essere utile all’interno di un sistema in cui anche tanti altri elementi importantissimi vanno nella stessa direzione: un orologio funziona solo se anche la più piccola rondellina è al suo posto.

Innanzitutto, la mia conclusione è che le idee di Shiller non sono state accolte in pieno o, quanto meno, sono state snobbate da coloro i quali erano presenti alla presentazione del libro. La linea di divisione nasce dall’individuazione delle cause della crisi.

Per il professor Shiller l’origine di tutti i mali è la sottovalutazione della bolla immobiliare, causata da un’influenza psicologica derivante dal “contagio sociale della psicosi del boom”. Proseguendo nel suo ragionamento, il professore conclude che le politiche monetarie errate, l’abbassamento dei tassi d’interesse, le sbagliate valutazioni delle agenzie di rating costituiscono le conseguenze (e non le cause) di una distorta percezione delle dimensioni della bolla (tale effetto psicologico non è stato, invece, considerato durante la presentazione del libro).

Valutate le cause della crisi, nel libro si traccia il percorso per uscirne. Il professor Shiller individua delle soluzioni di breve e di lungo periodo. Le prime (le uniche prese in considerazione durante la presentazione del libro) sarebbero necessarie per contrastare le conseguenze immediate della bolla: vari interventi di sostegno agli enti finanziatori, pur nella consapevolezza che si tira fuori dai guai chi è stato responsabile, a danno dei consumatori.

E’ chiaro, però, che il nocciolo della questione sta nelle soluzioni di lungo periodo che dovrebbero impedire il ripetersi di crisi come queste. Ecco allora che il professor Shiller propone una serie di iniziative tendenti tutte ad un unico obiettivo: ”la democratizzazione della finanza”.

Per l’autore del libro rafforzare l’informazione finanziaria, creare un’ampia diffusione della consulenza finanziaria (oggi non accessibile a tutti) garantirebbe una maggiore protezione del cittadino-consumatore che sarebbe così in grado di comprendere a pieno i rischi immobiliari:

“…Gli individui a basso reddito che si sono accollati rischiosi mutui ipotecari subprime… erano spesso ignari dei noti rischi inerenti a tali mutui… Perchè vi era uno scarso interesse economico a fornire tali informazioni tramite i canali di comunicazione ufficiali…”.

”… Il pubblico ha bisogno di una vasta consulenza finanziaria di tipo elementare e deve ottenerla da fonti riconosciute e degne di fiducia. Purtroppo soltanto le persone più ricche pensano di potersi permettere una simile consulenza…”.

“… Le persone a basso reddito possono avvalersi soltanto di fonti di consulenza distorte… L’agente immobiliare … ha un incentivo a concludere l’affare a un buon prezzo. L’intermediario del mutuo ipotecario ha un incentivo a concludere un prestito che comporti un tasso di interesse elevato. Per di più… spesso, all’insaputa di questi clienti, percepiscono compensi dai prestatori (del credito)…”.

In più pagine l’autore del libro sottolinea la necessità di una consulenza indipendente, imparziale e fidata. L’autore arriva ad affermare che se i mutuatari subprime avessero usufruito di questo tipo di consulenza, la crisi non sarebbe neppure scoppiata.

E’ evidente che la pagina 89 ci inorgoglisce e può andar bene come “spot” per attirare l’attenzione dei media, ma non è necessario che venga pronunciata o scritta la parola “notaio” per stabilire se un articolo o un intervista siano da valutare favorevolmente; è fondamentale che vengano diffusi e appoggiati (soprattutto da altri, indipendenti da noi, proprio come il professor Shiller) alcuni principi molto semplici nei quali noi crediamo fortemente e che, inevitabilmente, portano verso il nostro sistema.

Ora capite perché, dopo la lettura del libro, il mio ego notarile ne è uscito rinvigorito.


Domenico Chiofalo, Notaio in Malnate






UNA INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO A PROPOSITO DELL A PORTABILITA’ DEI MUTUI



Nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “Comprar Casa senza Rischi”, il Consiglio Notarile di Milano si è fatto promotore di un Protocollo di Intesa sulla portabilità dei mutui sottoscritto da Banca Antonveneta (gruppo Monte dei Paschi di Siena), Banca Intesa San Paolo, Banca Popolare di Milano, Ing Direct, Unicredit Banca, UniCredit Banca per la Casa e Banca Popolare di Verona.

La convenzione prevede che la portabilità del mutuo si realizzi con atto notarile, preferibilmente con un unico atto trilaterale contestuale (firmato dalla nuova banca, dalla vecchia e dal cliente), e che i costi per la portabilità, compresi gli onorari notarili, siano a carico della nuova banca.

Il Protocollo vuole essere un punto di partenza per creare un rapporto di fattiva collaborazione e di scambio di informazioni con i gruppi bancari presenti sul territorio milanese.

Pubblichiamo qui di seguito tutta la relativa documentazione.



PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PORTABILITA' DEI MUTUI

elaborato dal Consiglio Notarile di Milano - ottobre 2008


1. Finalità

I partecipanti al "Protocollo di intesa sulla portabilità dei mutui" (il Protocollo) intendono favorire una maggiore diffusione della portabilità del mutuo, individuando una procedura uniforme più semplice e meno onerosa.


2. Oggetto

L’operazione di portabilità del mutuo si realizza mediante:

a) il contratto di mutuo -di importo non superiore al residuo debito- tra la “nuova” banca (la banca scelta dal cliente per il nuovo mutuo finalizzato all'estinzione del vecchio finanziamento) ed il cliente, in cui sia espressamente indicata la specifica destinazione della somma presa a mutuo;

b) la quietanza di pagamento rilasciata dalla “vecchia” banca (la banca che ha in essere il finanziamento da estinguersi con la somma presa a mutuo dalla “nuova” banca), in cui il debitore dichiara che la provenienza della somma impiegata per il pagamento è il contratto di mutuo stipulato con la “nuova” banca;

c) il consenso alla surrogazione, con il quale il debitore surroga la “nuova” banca nei diritti di garanzia della “vecchia” banca, ed in forza del quale viene eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della surrogazione.

L’annotazione della surrogazione conclude il procedimento di portabilità ed assicura il subentro, con efficacia nei confronti di chiunque, della “nuova” banca nella garanzia ipotecaria che assisteva il vecchio mutuo.

Al fine di poter richiedere al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della surrogazione nell'ipoteca, è necessario che l'operazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.


3. Procedura

3.1 Avvio della procedura

Il cliente richiede per iscritto alla “nuova” banca l'avvio della procedura per la portabilità del mutuo, consegnando la documentazione bancaria in suo possesso da cui emerge il debito residuo (ad esempio, una copia del piano di ammortamento, una copia della quietanza attestante il pagamento dell'ultima rata di mutuo...).

Se il cliente non presenta alcuna documentazione, l'istruttoria di fido avrà avvio solo quando la “nuova” banca riceverà la comunicazione dalla “vecchia” banca dell'importo del debito residuo.

3.2 Analisi da parte della “nuova” banca della fattibilità dell'operazione

La “nuova” banca dà inizio -fornendone comunicazione al cliente- alla valutazione della fattibilità dell'operazione mediante:

a) la richiesta alla “vecchia” banca dell'importo del debito residuo, da effettuarsi preferibilmente tramite sistemi di colloquio elettronici interbancari;

b) l'avvio della consueta istruttoria di fido, verificando i requisiti di solvibilità del cliente e lo stato dell'immobile (eventualmente richiedendo una perizia).

3.3 Comunicazione alla “nuova” banca dell'importo del debito

La “vecchia” banca:

a) comunica alla “nuova” banca l'importo del debito residuo nel più breve tempo possibile, avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronici interbancari;

b) dà contestualmente analoga informazione al cliente.

3.4 Stipula dell'atto

La “portabilità” può realizzarsi in due modi:

1. con un unico contratto trilaterale che contiene il contratto di mutuo, la quietanza di pagamento ed il consenso alla surrogazione;

2. dividendo l’operazione in due atti separati:

2.1 un primo atto firmato dalla “nuova” banca e dal cliente contenente il contratto di mutuo, l’incarico alla “nuova” banca ad estinguere il vecchio mutuo e la dichiarazione del cliente di consentire che la “nuova” banca sia surrogata nelle garanzie;

2.2 un successivo atto di quietanza con il quale la “vecchia” banca dichiara di avere ricevuto quanto le spetta.

Il contratto di mutuo, la quietanza ed il consenso alla surrogazione sono strettamente legati sotto il profilo logico e sostanziale.

Pertanto, sebbene non sia assolutamente necessario, appare opportuno e funzionale, soprattutto in una ottica di contenimento dei costi, fare ricorso al contratto trilaterale.

Il contratto trilaterale dovrà essere sottoscritto dalla “vecchia” banca, dalla “nuova” banca e dal cliente.

L’intervento nell'atto della “vecchia” banca risulterà ovviamente circoscritto al rilascio della quietanza di pagamento ed alle conseguenti dichiarazioni (la “vecchia” banca si obbliga a non richiedere -secondo la disciplina di cui all'art. 13 comma 8 sexies e seguenti D.L. n. 7/2007 e sua conversione in legge- la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta e presta, inoltre, consenso all'annotazione della surrogazione a margine della iscrizione ipotecaria).


4. L’intervento del notaio

4.1 Forma dell’atto - Effetti

Il contratto trilaterale dovrà essere redatto per atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Dall’atto notarile discende:

-la certezza della data dell'atto;

-l’autenticità delle sottoscrizioni e la verifica della capacità, della legittimazione e dei poteri di rappresentanza;

-il controllo di legalità del contenuto dell'atto;

-la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti da parte del notaio riguardo al contenuto ed agli effetti dell'atto;

-l’idoneità del titolo ai fini della esecuzione della pubblicità immobiliare (annotazione della surrogazione a margine della vecchia ipoteca);

-l’idoneità dell'atto quale titolo esecutivo.

4.2 Visura ipotecaria di aggiornamento

In considerazione del fatto che la “nuova” banca subentra nell'ipoteca già iscritta a garanzia del vecchio mutuo, di norma, il notaio effettuerà la visura ipotecaria di aggiornamento limitata al periodo successivo alla data d'iscrizione della vecchia ipoteca, con esclusione di indagini di sorta per il periodo precedente. Solo su esplicito incarico della “nuova” banca il notaio redigerà una relazione ventennale.

4.3 Costi

Secondo l’art. 8 del D.L. n. 7/2007 e successive modifiche gli oneri e le spese dell’operazione sono posti a carico delle banche mutuanti.

La Finanziaria del 2008 ha precisato che “non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi”.

I partecipanti al Protocollo convengono che i costi per la portabilità, compresi gli onorari notarili, siano a carico della “nuova” banca.

In calce è riportata la tabella degli onorari notarili dei contratti trilaterali contestuali di surroga elaborata dal Consiglio Notarile di Milano, con l’avvertenza che essa indica criteri di massima e non pretende di stabilire criteri vincolanti per fattispecie di per sé eterogenee.

Gli onorari indicati comprendono la visura ipotecaria di aggiornamento di cui al precedente art. 4.2; non comprendono ispezioni catastali, controlli ipotecari ventennali nè la relazione ventennale.

Gli importi sono al netto di IVA e di anticipazioni.


5. ColIaborazione

I partecipanti al Protocollo si impegnano a collaborare, anche mediante scambio delle necessarie informazioni, allo scopo di ottimizzare la fruibilità della procedura di portabilità dei mutui.



TABELLA DEGLI ONORARI


Valore dell’atto riferito

all’importo del nuovo mutuo

(sino a)

Onorari

senza IVA ed anticipazioni



60.000,00

500,00

90.000,00

700,00

120.000,00

800,00

180.000,00

900,00

240.000,00

1.200,00


Quelle che seguono sono due bozze di atti notarili che contengono la formulazione della surroga secondo la struttura trilaterale. Scritte per consentire una migliore comprensione degli strumenti giuridici con i quali si perfeziona la “portabilità del mutuo”, non hanno la pretesa di costituire dei modelli inderogabili, essendo in ogni caso necessario adeguare alle specifiche esigenze concrete ogni singolo contratto.


CONTRATTO DI MUTUO

ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385

PAGAMENTO CON SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL DEBITORE

ai sensi dell'art. 1202 cod. civ. e dell'art. 8 d.l. 7/2007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno..........................., il giorno...................... del mese di ......................

In .................., .............................

Avanti a me dottor ............................. notaio residente in ........................., iscritto presso il Collegio notarile di............................ , sono personalmente comparsi:

• per la Parte Mutuante La Banca......

in persona del Signor..... il quale interviene nella sua qualità di ................ in forza di.................................., qui in seguito denominata anche parte Mutuante;

• per la Parte Mutuataria:

....................................., qui in seguito denominata anche parte Mutuataria;

• per la Parte Creditrice La Banca......

in persona del Signor..... il quale interviene nella sua qualità di ................ in forza di.................................., qui in seguito denominata anche Parte Creditrice;

persone della cui identita' personale io notaio sono certo che dichiarano quanto segue:

PREMESSO

-che con atto in data... a rogito Dott. ................., notaio in .................., registrato a .................. il

........................, la Parte Mutuataria ha stipulato un mutuo per euro ........................ con la Parte Creditrice; mutuo garantito da ipoteca iscritta a ................... in data.....................ai numeri ..................... per Euro

....................................;

-che, in forza del predetto contratto di mutuo, la Parte Mutuataria alla data del ....................... risulta essere debitrice nei confronti della Parte Creditrice della somma di Euro ....................................................;

-che, al fine di pagare il debito sopra indicato, la Parte Mutuataria ha richiesto, ai sensi degli artt. 38 e segg. del D. Lgs del 1.9.1993 n. 385 (che di seguito sarà indicato con l'abbreviazione "T.U."), alla Parte Mutuante la concessione del mutuo di cui al presente atto, e che quest'ultima si è dichiarata disposta a concederlo;

-che è intenzione delle parti avvalersi del combinato disposto degli art. 1202 cod. civ. e dell’art. 8 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 e quindi della surrogazione della Parte Mutuante nei diritti della Parte Creditrice;

-che la Parte Creditrice interviene al presente atto al fine di rilasciare la quietanza prevista dall'art. 1202 cod. civ., rimanendo estranea alle rimanenti convenzioni del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue, precisando che quanto in premessa costituirà parte integrante del presente contratto.

In primo luogo

Art. 1 La Parte Mutuante concede alla Parte Mutuataria, che accetta per sé ed aventi causa, un mutuo dell’importo complessivo di Euro ...................................; la somma mutuata è espressamente destinata al pagamento del debito derivante dal contratto di mutuo in data .................n................. a rep. dott......................., notaio

in..............., di cui meglio in premessa, che la Parte Mutuataria stessa ha contratto con la Parte Creditrice. (seguono le clausole del nuovo mutuo)

.........................Omissis......................

In secondo luogo

Art. 1 La Parte Mutuataria consegna in pagamento del debito di cui in premessa, alla Parte Creditrice, che come sopra rappresentata accetta, numero .............. assegni circolari non trasferibili emessi della Parte Mutuante tutti in data ................. aventi i seguenti numeri e importi......................, per un totale di Euro .................................., dichiarando espressamente che la predetta somma proviene dalla stipulazione del contratto di mutuo sopra disciplinato.

La Parte Creditrice rilascia piena e definitiva quietanza a saldo dell’importo ricevuto, prendendo atto della dichiarazione della Parte Mutuataria, in relazione alla provenienza della somma utilizzata per il pagamento, e conferma inoltre che, in conseguenza del pagamento ricevuto, nulla ha più a pretendere riguardo al mutuo originario.

Art. 2 La Parte Mutuataria dichiara, espressamente e contestualmente al pagamento, di surrogare la Parte Mutuante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1202 cod. civ. e dell'art. 8 del d.l. 7/2007, nei diritti vantati dalla Parte Creditrice a seguito del contratto di mutuo citato in premessa.

La Parte Mutuante subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali già spettanti alla Parte Creditrice.

In particolare, la Parte Mutuante subentra nella citata ipoteca volontaria iscritta all'Ufficio del Territorio di ............in data ................... ai nn. ................ iscritta per Euro .......................... , della durata di .............. anni,

a favore della Parte Creditrice e contro la Parte Mutuataria.

Per la descrizione degli immobili, si rinvia alla relativa iscrizione...

Preso atto che la Parte Mutuataria, ai sensi dell’art. 1202 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 8 del DL 7/2007, per effetto della surrogazione subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta a favore della Parte Creditrice, quest'ultima si impegna a non effettuare comunicazioni all’Agenzia del Territorio che possano provocare la cancellazione dell’ipoteca da annotare di surrogazione.

Art. 3 Le parti prestano consenso all’annotazione della presente surrogazione, a margine della suindicata iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2843 cod. civ., a favore della Parte Mutuante che, ai fini della iscrizione ipotecaria, elegge domicilio, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, presso la propria Sede di .................................

La Parti tutte acconsentono alle relative formalità presso i pubblici Registri Immobiliari.

Art. 4 (EVENTUALE) La Parte Creditrice consegna alla Parte Mutuante i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, ivi compresa la copia esecutiva del mutuo di cui in premessa.

Art. 5 Le Parti convengono che tutte le spese correlate al presente atto sono a carico della Parte Mutuante.

Art. 6 Ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, della Decreto Legge 7/2007 non si applicano al presente atto l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, né le imposte indicate nell' art. 15 del medesimo DPR.

[formula di chiusura dell’atto pubblico]


(a cura di Mario Simone, notaio in Milano e Michele Ferrario Hercolani, notaio in Torino)

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MUTUO DI SCOPO E SURROGAZIONE

ai sensi dell’art. 8 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 2 aprile 2007, n. 40

REPUBBLICA ITALIANA

…[ formula di apertura dell’atto pubblico]…

Premesso:

-che Tizio (in seguito anche denominato “debitore” o ”parte mutuataria“) ha contratto con “Banca Alfa” (in seguito anche denominata “parte creditrice”) un mutuo ipotecario in data…, a rogito del notaio dott. …, registrato in via telematica presso L’Agenzia delle Entrate di...;

-che il mutuo è stato garantito dalle seguenti ipoteche:

a) concessa dallo stesso Tizio ed iscritta presso L’Agenzia del Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di…

in data…, ai numeri…, per l’importo di euro…;

b) concessa da Caio, quale terzo garante, ed iscritta presso L’Agenzia del Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di… in data…, ai numeri…, per l’importo di euro…;

-che Tizio intende estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario sopra citato contratto con “Banca Alfa”, ed a tal fine il debito residuo nei confronti di quest’ultima è stato concordemente e complessivamente liquidato nella somma di denaro pari a euro..., e precisamente:

- euro… per residuo debito in linea capitale;

- euro… per interessi corrispettivi maturati alla data odierna;

- (eventuale) euro… per rate scadute e interessi di mora;

-che al fine di pagare detto debito Tizio ha richiesto alla “Banca Beta” (in seguito anche denominata “parte mutuante”) un mutuo di importo pari a quello complessivo sopra indicato di cui è debitore nei confronti di “Banca Alfa” per il precitato titolo di mutuo;

- che è intenzione delle parti di avvalersi del disposto dell'articolo 8 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 2 aprile 2007, n. 40, e, in particolare della facoltà di cui all’art. 1202 del codice civile, e quindi della surrogazione della parte mutuante nelle garanzie ipotecarie della parte creditrice;

tutto quanto sopra premesso

convengono e stipulano quanto segue:

…) La “Banca Beta” concede in mutuo a Tizio, che accetta, la somma di euro… per la specifica destinazione

di cui alla premessa e di cui al successivo art. …

(altre clausole del contratto di mutuo)

…) La “Banca Beta”, parte mutuante, consegna qui all'atto la somma mutuata di euro... a Tizio, parte debitrice, che accetta e ne rilascia quietanza, per la specifica destinazione di cui sopra (pagamento del debito nei confronti della “Banca Alfa”). Detta somma è portata da assegno circolare non trasferibile n. ...., emesso dalla Banca..., filiale di..., in data..., intestato all'ordine della “Banca Alfa”;

…) Tizio, parte debitrice, consegna, in pagamento del debito sopra descritto, alla “Banca Alfa”, parte creditrice, che accetta, la suddetta somma di euro..., portata dal descritto assegno circolare; dichiara inoltre espressamente Tizio, parte debitrice, che la provenienza di detta somma è il contratto di mutuo di cui al presente atto;

…) La “Banca Alfa”, rilascia piena e definitiva quietanza a saldo dell'importo ricevuto, espressamente richiamata la dichiarazione della parte debitrice circa la provenienza della somma utilizzata per il pagamento;

…) A seguito dell’effettuato pagamento Tizio e la “Banca Alfa” si danno espressamente atto che il mutuo originario è anticipatamente ed integralmente estinto con tutti i suoi diritti, azioni, accessori e garanzie ad eccezione di quanto precisato nell’articolo successivo, che la “Banca Alfa” non ha più niente ad esigere o pretendere al riguardo di detto mutuo, e rinunciano ad opporre alla “Banca Beta”, parte mutuante, ogni eventuale eccezione relativa al mutuo originario;

…) A garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi e degli altri oneri contrattuali, Tizio dichiara espressamente di surrogare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40, e, in particolare della facoltà di cui all’art. 1202 del codice civile, la “Banca Beta”, parte mutuante, che accetta:

a) nell’ipoteca iscritta in data…, ai numeri…, sopra citata a favore “Banca Alfa” nei suoi confronti;

b) nell'ipoteca iscritta in data... ai numeri..., a favore della “Banca Alfa” ed a carico di Caio (terzo garante), precisato che anche con riferimento a quest'ultima opera la surrogazione, ai sensi dell'art. 1204 del codice civile; Caio, appositamente intervenuto, presta il proprio consenso alla surrogazione nell’indicata ipoteca iscritta a suo carico;

…) La “Banca Alfa”, nonostante l’avvenuta estinzione del mutuo a suo tempo concesso a Tizio, si obbliga a non richiedere, secondo la disciplina dell’art. 13 comma 8° da sexies a terdecies della l. 40/2007, la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dello stesso; ma anzi presta il proprio consenso all'annotazione, a margine delle sopra indicate iscrizioni ipotecarie ed ai sensi dell'art. 2843 del codice civile, della presente surrogazione a favore della parte mutuante, e consegna alla “Banca Beta” i documenti probatori delle garanzie.

…) La “Banca Beta” richiede che a margine delle sopra indicate iscrizioni ipotecarie venga annotato l’importo

pattuito degli interessi e della durata del mutuo; ai fini e per gli effetti degli articoli 2839 n. 2 e 2844 del codice civile, la “Banca Beta”, parte mutuante, elegge domicilio presso la circoscrizione dell'Ufficio dei registri immobiliari di..., e precisamente in... (oppure, se si tratta di credito fondiario: “…ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del Testo Unico Bancario, la ”Banca Beta“, parte mutuante, elegge domicilio presso la propria sede in…”);

…) Ai sensi dell’art. 8 comma 4°bis del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile

2007, n. 40:

-al presente atto e alle relative formalità non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto;

-il presente atto non comporta il venir meno dei benefici fiscali;

-nessun onere o spesa è dovuta da Tizio nei confronti della “Banca Alfa” in relazione alla presente operazione di surrogazione.

[formula di chiusura dell’atto pubblico]


(a cura di Pier Luigi Fausti, notaio in Bergamo)



 



Società & Co.



DOMANDE E RISPOSTE

IN MATERIA DI CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L.



La nuova procedura di deposito nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento di quote di S.r.l. sottoscritti con firma digitale, come introdotta dall’art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha fatto sorgere sin dal primo momento numerosi dubbi ed incertezze sulla reale portata di tale innovazione legislativa. Nel giro di pochi mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si sono succeduti sull’argomento, nell’ordine: un articolo su “Il Fisco” del Coordinatore dell’Ufficio Studi della Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, una circolare Unioncamere, una circolare dell’Agenzia delle Entrate ed infine una circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. E’ ragionevole presumere che, in tutto questo fiorire di lavori scientifici di pregevole fattura, i dubbi e le incertezze di cui si parlava abbiano trovato una soluzione soddisfacente; tuttavia, non sono riuscito a resistere alla tentazione di verificare quali risposte siano state date in concreto ai problemi operativi posti dalla nuova disciplina. Esaminiamoli, dunque, ad uno ad uno.

1) Nel caso in cui la firma digitale apposta al documento informatico inviato al Registro delle Imprese non venga autenticata dal notaio, a chi dovrebbe spettare il compito di verificare l’identità delle parti? Ossia, quale soggetto dovrebbe verificare che il PIN venga digitato proprio dal titolare della smart card e non da un'altra persona che sia venuta in possesso dell'uno e dell'altra?

A tale quesito risponde la prima circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti (Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008). Al par. 2, si legge, infatti che “il commercialista (…) è tenuto ad effettuare i seguenti controlli: verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza (…)”. In nota si precisa che “alla luce di quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, per i dottori commercialisti ed esperti contabili la verifica dell’identità delle parti del contratto costituisce (…) l’adempimento di un preciso obbligo di legge. In particolare, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, detto adempimento è dovuto, anche nell’ipotesi del mero invio telematico, ogni qual volta il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. implichi la movimentazione di somme di denaro di importo pari o superiore a quindicimila euro, nonché in tutti quei casi in cui l’operazione abbia valore non determinato o non determinabile”.

Occorre tuttavia osservare che, a parte che l’obbligo di adeguata verifica della clientela scatta solo per le operazioni di valore superiore a quindicimila euro, né l’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, né la normativa antiriciclaggio, prevedono che la firma digitale debba essere apposta alla presenza del commercialista. Anche le “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” predisposte dallo stesso CNDCEC, infatti, prevedono espressamente (parte II, lett. C, par. 2) che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possano essere svolti anche nei confronti di clienti “non fisicamente presenti”, come “nel caso in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico telefonicamente, oppure di un nuovo cliente che conferisce un incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o, ancora, ad esempio, il caso in cui il professionista segue la holding italiana di un gruppo multinazionale e una consociata estera gli richiede di eseguire una prestazione in Italia (o viceversa).” Inoltre, la stessa Circolare n. 5/IR poc’anzi citata distingue espressamente il caso in cui il commercialista abbia avuto l’incarico di predisporre l’atto di trasferimento di quote e di assistere le parti al momento della conclusione del contratto, da quello in cui il mandato professionale venga conferito limitatamente al mero deposito telematico dell’atto.

Quindi potrà ben accadere che il commercialista assuma l’incarico di inviare un documento informatico del quale abbia verificato l’identità delle parti che vi sono intervenute, ma che non sia stato sottoscritto alla sua presenza. Si pensi al caso in cui il legale rappresentante della società consegni al commercialista il supporto informatico contenente l’atto di cessione in forma digitale, sottoscritto da persone di cui il commercialista abbia in precedenza acquisito i dati, chiedendogli di effettuare il solo deposito nel Registro delle Imprese: in questo caso, pur essendo stati pienamente assolti dal commercialista gli obblighi di verifica disposti dalla normativa antiriciclaggio, egli non avrà alcuna certezza, né potrà attestare in alcun modo, che le persone che hanno apposto materialmente la firma digitale (ossia le persone che hanno digitato il PIN sulla tastiera del computer) siano proprio le parti dell’atto.

Il documento informatico depositato nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 36, comma 1°, del D.L. 112/2008 nasce quindi originariamente privo di alcuna attestazione di autenticità da parte dell’intermediario che lo deposita nel Registro delle Imprese; chi lo volesse esaminare successivamente (ad es. nell’ambito di un giudizio) non potrà sapere, se non attingendo a dati extratestuali (ad es. mediante testimoni), se esso è stato sottoscritto davanti all’intermediario oppure no, e se l’intermediario si sia effettivamente accertato dell’identità delle persone che lo hanno sottoscritto. Si tratta pertanto di un documento non avente valore di prova legale, e che pertanto potrà essere liberamente valutato dal giudice in sede di giudizio (art. 21, comma 2°, CAD). Risulta quindi evidente la differenza con la scrittura privata autenticata a norma dell’articolo 2703 Cod. Civ., la quale contiene l’attestazione del pubblico ufficiale che essa è stata sottoscritta alla sua presenza da una persona della cui identità personale egli è certo, e che, ai sensi dell’art. 2702 Cod. Civ., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

2) Come si fa a stabilire con certezza la data in cui è stato perfezionato il documento informatico contenente la cessione di quota?

Recita la Circolare n. 5/IR dell’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti: “Fondamentale rilievo in questa fase assume infine la c.d. marcatura temporale dell’atto, ovvero la validazione temporale del contratto sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, necessaria al fine di attribuire al documento informatico una data certa.” Nello stesso senso la Circolare Unioncamere del 22 settembre 2008: “La soluzione operativa concordata prevede che l’atto sia sottoscritto con firma digitale dalle parti, l’ultima delle quali che firma dovrà apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all’atto di cessione una data che consenta agli uffici la verifica del rispetto dei termini che la legge impone, ai fini sia della registrazione fiscale (20 giorni), sia dell’iscrizione nel registro delle imprese (30 giorni)”. Analoga indicazione è contenuta nella Circolare 58/E dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2008: “Ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale.”

Lo strumento tecnico al quale si è voluto ricorrere al fine di attribuire la data certa al documento informatico è dunque quello della marcatura temporale. Giova peraltro ricordare che la marcatura temporale non ha lo scopo di accertare che un documento informatico è stato sottoscritto un certo giorno, quanto piuttosto quello di dimostrare che quel documento è stato sottoscritto prima della revoca o della scadenza del certificato digitale (si veda l’articolo di Sabrina Chibbaro sul Sole 24 Ore di Sabato 1° novembre 2008 dal titolo "Una data certa poco affidabile"). La marcatura temporale, in buona sostanza, funziona come il timbro postale apposto su un documento cartaceo: non attesta che il documento è stato formato proprio in quella data, ma dimostra che, al momento della sua apposizione, il documento già esisteva. Ad es., se il certificato digitale è valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, apponendo la marcatura temporale il 21 novembre 2008, ho la certezza che il documento non può essere stato formato in una data successiva, ma non posso sapere con certezza in quale data è stato perfezionato, potendo tale data variare dal 1° gennaio al 21 novembre 2008.

La data dell’atto, quindi, può non corrispondere alla data della marcatura temporale. Ciò è riconosciuto espressamente anche dalle Circolari sopra ricordate: “Naturalmente”, recita la Circolare Unioncamere, “maggiore certezza circa la data dell’atto sarebbe garantita se la data del contratto che risulta dal documento fosse anche quella risultante dalla marca temporale”; “è auspicabile”, concorda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, “che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.” E’ appena il caso di ricordare, invece, che la data risultante dall'autentica della sottoscrizione (autografa o digitale che sia), è certa ed opponibile ai terzi (arg. ex art. 2704 Cod. Civ.): l’autentica, cioè, attesta che la data è stata apposta proprio quel giorno.

3) Da chi deve essere conservato il documento informatico al quale è apposta la firma digitale?

“Si ricorda, altresì, che il professionista che presterà la propria assistenza alla conclusione del negozio di cessione di quote e provvederà alla trasmissione dello stesso ai sensi della nuova procedura, dovrà essere dotato di sistema di archiviazione informatica dei documenti che presenti le specifiche richieste dalla normativa in vigore.” Così, una nota operativa interna diramata dalla Camera di Commercio di Brescia. Nessun’altro provvedimento, studio o circolare, per quanto a mia conoscenza, ha ritenuto di affrontare il problema, il che la dice lunga sul grado di interesse dimostrato al riguardo dagli interpreti.

Il problema della conservazione degli originali dei documenti informatici, in realtà, è di notevole importanza: le stesse parti, ovvero anche un terzo, potrebbero avere bisogno di ottenere una copia autentica del documento anche a distanza di molto tempo (ad es. in caso di contestazione che sia sfociata in un giudizio civile). Per poter conservare i documenti informatici a lungo termine, occorre invece creare una struttura centralizzata che ne assicuri in maniera affidabile la disponibilità per tutto il tempo necessario e secondo procedure prestabilite ed uniformi, come è accaduto in Francia, dove è stato recentemente creato il Minutier Central, l'Archivio centrale degli atti informatici del notariato francese (una struttura del genere, com’è noto, è in corso di realizzazione anche in Italia).

In assenza di una struttura centralizzata come quella descritta, la conservazione del documento informatico ed il rilascio di copie autentiche diventa problematico, a meno di non voler ricorrere a procedure pasticciate e confuse, come quella prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che per consentire alle parti di dimostrare al Registro delle Imprese l’avvenuta registrazione dell’atto di trasferimento, prevede il rilascio di una copia conforme del documento informatico munita degli estremi di registrazione da parte dell’Ufficio del Registro presso il quale l’atto è stato registrato. Tale copia viene rilasciata apponendo la formula dell’autentica su di un “esemplare” cartaceo del documento informatico fornito dalla stessa parte che chiede la registrazione, con ciò addossando all’Ufficio del Registro il compito di verificare la conformità della copia cartacea rispetto all’originale informatico; cosa che l’intermediario non può fare, non essendo un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 2-bis, CAD).

4) Chi deve controllare che l'atto di cessione di quote non contenga clausole nulle o annullabili, che ne determinerebbero l'inefficacia (ad es. la mancata previsione di un corrispettivo per la cessione o la mancata autorizzazione di un soggetto incapace)?

Si tratta di uno degli aspetti della nuova procedura sul quale gli studi e le circolari dei commercialisti hanno maggiormente insistito: da un lato è stato affermato che “la norma intende attribuire al commercialista-intermediario una funzione di “filtro” a tutela del pubblico interesse, analoga a quella esercitata dal notaio nell’ambito della procedura tradizionale di deposito dell’atto nella forma di scrittura privata autenticata” (così Enrico Zanetti, Le nuove modalità di trasferimento delle quote di S.r.l. in Il fisco n. 32 del 1° settembre 2008); dall’altro è stato ribadito che il commercialista, anche quando abbia assunto il mero incarico di effettuare il deposito telematico, comunque “è tenuto ad effettuare i seguenti controlli: 1. verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza; 2. verifica della titolarità, da parte del disponente, dei beni o diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni; 3. controllo della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico.” (così la Circolare 5/IR più volte citata).

Sulla verifica dell’identità delle parti ho già avuto modo di soffermarmi e mi limiterò a ricordare che essa costituisce, nei limiti sopra precisati, un obbligo di legge nascente dalla normativa antiriciclaggio. Sugli altri controlli che il commercialista/intermediario dovrebbe effettuare, osservo invece che tali obblighi non sono previsti da alcuna norma di legge. Con ciò non voglio disconoscere la professionalità del commercialista che, adoperando l’ordinaria diligenza, si farà normalmente carico di verificare che l’atto da lui predisposto (o per il quale abbia ricevuto l’incarico di effettuare il deposito telematico) non contenga clausole invalide o illecite. Voglio invece sottolineare come il compito di effettuare tali verifiche trova la sua fonte in un mandato professionale conferitogli dalle parti (e sempre che non ne sia stato dispensato), o tutt’al più in disposizioni di carattere deontologico, non certo nella legge.

Tale circostanza fa sì che non sia previsto dall’ordinamento alcun meccanismo di controllo da parte di organi dello Stato per verificare che gli atti di trasferimento non contengano clausole nulle o contrarie alla legge, né alcuna sanzione per il caso in cui l’atto di trasferimento contenga vizi che ne determinino l’invalidità. Nessun rappresentante dello Stato si muoverà mai per contestare all’intermediario che l’atto di trasferimento da lui depositato nel Registro delle Imprese contenga una clausola nulla, o che all’atto è intervenuto un soggetto incapace senza autorizzazione del giudice: ricordiamo infatti che, secondo l’orientamento comunemente seguito, il conservatore del registro delle imprese deve limitarsi al mero controllo formale degli atti da iscrivere (in questo senso, ad es. una sentenza del Tribunale di Padova del 16 febbraio 2007: al Conservatore del Registro delle Imprese ed al Giudice del Registro competono solo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere rispetto a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto).

Per questo motivo, non mi sembra che la funzione di “filtro” dell’intermediario/commercialista possa essere paragonata a quella svolta dal notaio, il quale esercita una funzione di giustizia “preventiva” analoga a quella “successiva” svolta dal giudice, con il quale condivide i caratteri di terzietà, imparzialità e soggezione “soltanto alla legge”, e che è soggetto a tutta una serie di controlli pubblici da parte di organi dello Stato, in particolare da parte degli Archivi Notarili, i quali ispezionano ogni due anni tutti gli atti del notaio ed hanno il potere di avviare procedimenti disciplinari che possono arrivare fino alla destituzione.

5) Nel caso in cui il contratto di cessione venga firmato digitalmente ed inviato al Registro delle Imprese da un commercialista, chi deve provvedere alla registrazione fiscale, e quando?

La Circolare Unioncamere del 22 settembre 2008 prevede espressamente come condizione per poter procedere all’iscrizione dell’atto di trasferimento della quota di S.r.l. la preventiva registrazione dell’atto. La Circolare 58/E dell’Agenzia delle Entrate è interamente dedicata alla definizione delle modalità di esecuzione di tale formalità di registrazione. In particolare, tale Circolare recita testualmente: “Sono obbligate a richiedere la registrazione esclusivamente le parti contraenti, le quali hanno facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati o di altri soggetti dotati di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.” In pratica, le parti dovranno provvedere personalmente a registrare l’atto di trasferimento ma potranno delegare il commercialista/intermediario (il quale, peraltro, a differenza del notaio, non è responsabile di imposta e non risponde in alcun modo del versamento delle imposte).

Il termine di registrazione è quello ordinario di venti giorni, che curiosamente viene fatto decorrere dalla data della marcatura temporale anziché da quella dell’atto (un po’ come se il termine di registrazione della scrittura cartacea venisse fatto decorrere dalla data del timbro postale apposto su di essa e non dalla data dell’atto); il che sembra quasi voler legittimare la prassi di predisporre la scrittura senza data per poi munirla di marca temporale nel momento in cui si decide di depositarla nel registro delle imprese (così Sabrina Chibbaro, cit. su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2008).

La procedura escogitata per la registrazione dei documenti da inviare telematicamente si presenta macchinosa ed inefficiente: prevede un gran numero di passaggi “su carta”, ed il confronto tra il file originale e la stampa cartacea è interamente demandato agli uffici, il che richiede dispendio di personale e di tempo. Al riguardo, rinvio all’articolo intitolato “Passaggio di quote, rispunta la carta” sul Sole 24 Ore di Sabato 18 ottobre, a firma Maria Carla De Cesari.

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Adducere inconvenientes non est solvere argumentum: eppure non si può non rilevare come la procedura per il deposito degli atti di trasferimento di quote di S.r.l., così come risultante dall’interpretazione contenuta nelle circolari e negli studi sopra elencati, comporterà numerosi inconvenienti di non poco conto, e ciò soprattutto se si guarda non al momento genetico della formazione dell’atto ed all’ipotesi fisiologica in cui non vi siano contestazioni, ma allo svolgimento dei rapporti successivi tra le parti (ad es. nel caso in cui sia stato convenuto un pagamento dilazionato, o vi sia una condizione sospensiva o risolutiva) oppure al caso in cui sorgano contestazioni tra cedente e cessionario o da parte di terzi (ad es. da parte degli altri soci che contestino il mancato rispetto di una clausola di prelazione o di gradimento, ovvero da parte di altri acquirenti della stessa quota che soccombano per avere effettuato il deposito dell’atto di trasferimento in data successiva).

Proprio in funzione del superamento di questi inconvenienti, oltre che sulla base di solide ragioni di ordine testuale e sistematico, era stata proposta una diversa interpretazione della disposizione del comma 1-bis dell’art. 36 del D.L. 122/2008, secondo la quale il documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato presso il Registro delle Imprese dal commercialista/intermediario dovrebbe comunque essere autenticato da un notaio, ai sensi dell’art. 2470, comma 2°. Cod. Civ. e dell’art. 25 CAD (è la tesi di Enrico Maccarone e Gaetano Petrelli, contenuta nell’articolo “Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. 112 del 2008”, in Notariato 5/2008, pag. 533). Tale interpretazione consentirebbe di superare la maggior parte delle difficoltà evidenziate in questo articolo: l’autentica notarile attesta l’identità delle persone che hanno sottoscritto l’atto, attribuisce all’atto data certa e presuppone il controllo di legittimità preventivo da parte del notaio, il quale provvede anche alla registrazione dell’atto: al commercialista / intermediario spetterebbe solo il compito di depositare l’atto nel registro delle imprese.

Occorre tuttavia riconoscere che questa tesi non ha ricevuto il riscontro che meritava, se non da parte di qualche Giudice del Registro: la prassi operativa delle Camere di Commercio, di fatto, si è orientata nel senso di ammettere il deposito degli atti sottoscritti digitalmente senza autentica da parte del notaio. La norma dell’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, interpretata in questo senso, tuttavia, pone dei problemi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 24 Cost.: ammettendo l’iscrizione in un registro di pubblicità di un documento non avente valore di prova legale, nel senso più volte evidenziato in questo articolo, verrebbe ad essere leso il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti e/o dei terzi controinteressati (si veda in questo senso l’art. del Prof. Paolo Spada su Notariato 5/2008, pag. 538 s., dal titolo “Una postilla in tema di cessione di quote con firma digitale”). Problemi che, invece, sarebbero superati accogliendo l’interpretazione proposta da Maccarone e Petrelli, ovvero ancora introducendo dei correttivi alla nuova disciplina che prevedano l’abrogazione dell’art. 2470, comma 3°, Cod. Civ., nella parte in cui prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel Registro delle Imprese dei documenti informatici non autenticati.

Ma non è questa la sede più opportuna per trattare di questi argomenti, avendo già troppo abusato della pazienza dei lettori nell’esaminare questioni di rara sottigliezza giuridica e di particolare complessità, questioni di cui il nostro frettoloso legislatore non ha apparentemente inteso farsi carico, essendo maggiormente interessato, come purtroppo accade da qualche tempo a questa parte, alle questioni politiche ed economiche piuttosto che a quelle giuridiche.


Ignazio Padolecchia - notaio in Mola di Bari






IN TEMA DI CO-VENDITA DI AZIONI



La Sezione VIII Civile del Tribunale di Milano, con una ordinanza all’interno di un procedimento cautelare promosso in corso di causa, svolge interessanti considerazioni in materia di co-vendita di azioni.

La vicenda si può così riassumere: lo statuto della società “ALFA SpA” prevede l’obbligo di co-vendita delle partecipazioni di minoranza qualora il socio di maggioranza dovesse decidere di alienare ad un terzo la propria partecipazione (c.d. clausola di drag along); il socio di maggioranza “BETA” stipula un contratto preliminare di vendita con il terzo “DELTA” ed invita il socio di minoranza “GAMMA” a dichiarare se intende esercitare il diritto di prelazione (pure previsto nello statuto) ed in caso contrario a procedere alla vendita al terzo come previsto dal patto di co-vendita. Il socio di minoranza ritiene invalida la “denuntiatio” circa l’offerta in prelazione e nulla la clausola di co-vendita. Questa almeno la sostanza, perché altre complesse vicende pur rilevanti nella causa, non interessano invece per queste nostre considerazioni.

Nell’ordinanza viene anzitutto esaminata e inquadrata giuridicamente la situazione con questi interessanti ragionamenti: “”…La formulazione della clausola statuaria di “ALFA SpA” sub art. 11.4, che ha recepito in virtù della delibera 26.4.2004 l'identico patto parasociale del 2.3.2004, non è di agevole decodificazione agli effetti della ricostruzione in termini astratti delle fattispecie giuridiche entro cui vanno iscritti i diritti che ad essa le parti riconnettono: essa attribuisce al socio di maggioranza il diritto di offrire al terzo che abbia manifestato interesse all'acquisto della sua partecipazione azionaria "la possibilità di acquistare” anche la quota di minoranza; a fronte dell'accettazione del terzo di tale possibilità e della formulazione da parte sua di una proposta irrevocabile all'acquisto di entrambe le partecipazioni, il socio di maggioranza deve attivare anzitutto il meccanismo della prelazione (di cui all'art. 11.3 richiamato nell'art. 11.4), e comunicare, quindi, al socio di minoranza la sua intenzione di procedere al trasferimento della sua partecipazione e l'offerta del terzo di acquisto della partecipazione di maggioranza e di minoranza; in mancanza di esercizio della prelazione nel termine di 15 giomi statutariamente previsto, il socio di maggioranza dovrà procedere alla cessione della partecipazione di maggioranzae della partecipazione di minoranza e il socio di minoranza sarà obbligato "a dar corso a tutti quegli adempimenti che fossero richiesti al fine di consentire al terzo acquirente ... di procedere all'acquisto" della sua partecipazione contestualmente all'acquisto della partecipazione di maggioranza.

Il meccanismo statutario predetto può essere ricostruito come prevedente la concessione da parte dei socio di minoranza (promittente) al socio di maggioranza (stipulante) di "un'opzione call a favore di terzo" ( beneficiario determinabile in ragione della disponibilità ad acquisire con proposta irrevocabile l'intero capitale) sulla partecipazione di minoranza, sospensivamente condizionata dal fatto che lo stipulante riceva un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale e che il promittente non intenda esercitare il diritto di prelazione sulla quota di maggioranza.

Entro questo schema trova giustificazione sia il diritto/dovere del socio di maggioranza di procedere alla cessione anche della partecipazione di minoranza, sia la legittimazione attiva di “DELTA” a pretendere direttamente verso “GAMMA” l'esecuzione del trasferimento: infatti essendo l'opzione l'elemento di una fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta cui l'accettazione del promíssario si salda perfezionando la fattispecie, “DELTA” (prospettandosi come terzo beneficiario dell'opzione call che ha accettato la proposta irrevocabile di vendita di “GAMMA” concessa con l'opzione) sarebbe legittimata ad agire per ottenere l'esecuzione del contratto e il trasferimento delle quote.

Anche non volendo accedere a tale ricostruzione, rimane, comunque, il fatto che sulla base della clausola statutaria, scaduto il termine per l'esercizio della prelazione, il socio di minoranza, cui la proposta irrevocabile di acquisto dell'intero capitale sociale sia stata comunicata da parte del socio di maggioranza, è obbligato "a dar corso a tutti quegli adempimenti che fossero richiesti al fine di consentire al terzo acquirente ... di procedere all'acquisto" della sua partecipazione contestualmente all'acquisto della partecipazione di maggioranza. Sicchè in ragione del mancato esercizio della prelazione, deve ritenersi sorga in capo al socio di minoranza, quantomeno, un obbligo a contrarre con il terzo acquirente ex art. 2932 c.c., un obbligo di prestare, cioè, il consenso necessario al trasferimento della partecipazione di minoranza. In sostanza in seguito al mancato esercizio della prelazione sulla quota di maggioranza, il socio di minoranza assume l'obbligo di cedere la sua partecipazione in favore del terzo acquirente disposto ad acquistare l'intera partecipazione sociale (di maggioranza e minoranza), e il socio di maggioranza assume a sua volta l'obbligo di cedere la sua quota al terzo unitamente a quella di minoranza…“”

Quindi l’ordinanza, entrando nel merito della questione ed avviandosi verso la decisione, così continua e conclude: “”…I nodi della decisione circa la valida costituzione del contratto di cessione o dell'obbligo di “GAMMA” di cedere la sua partecipazione a “DELTA” invocata dalla ricorrente, riguardano, in via preliminare, l'eccepita nullità della clausola statutaria dì c.d. drag along (che introduce il diritto di trascinamento o co vendita), e, in via logicamente subordinata, la validità ed efficacia della “denuntiatio” formulata dal socio di maggioranza “BETA”.

Quanto alla prima delle predette questioni ritiene chi scrive che la clausola dello statuto di “ALFA SpA” non possa ritenersi valida. Essa rappresenta la ricezione a livello statutario (con conseguente efficacia reale) di un patto parasociale volto a disciplinare la circolazione delle partecipazioni azionarie, in forza del quale l'azionista di maggioranza vede garantita la possibilità di valorizzare il suo investimento nella partecipazione di maggioranza della società attraverso la previsione dell'obbligo dell'azionista di minoranza di cedere anche la sua partecipazione al terzo che intenda acquistare l'intero capitale sociale, salvo l'esercizio del diritto di prelazione sulla quota di maggioranza allo stesso prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo.

Si tratta di una clausola che, in generale, come sottolineato da autorevole voce in uno dei pareri pro veritate acquisiti dalle parti, viene utilizzata per regolare i rapporti tra soci di maggioranza e di minoranza, specie nei casi in cui "si tratta di soci con caratteristiche disomogenee (l’uno finanziario e l'altro industriale; l’uno fondatore l’altro partner successivo) ( .. ) per assicurare il socio di maggioranza contro il rischio di ricevere un'offerta molto vantaggiosa per l’acquisto dell'intero capitale sociale" (che vale ovviamente di più di una pur consistente quota di maggioranza assicurando mano libera nella gestione) "e di non poterne profittare per comportamenti opportunistici o ricattatori del socio di minoranza".

L'interesse alla base di una siffatta clausola è, quindi, chiaramente ed anzitutto l'interesse del socio a non veder pregiudicato il suo diritto di disinvestimento dalla difficoltà di trovare un compratore disposto a rilevare solo una quota dell'azionariato, pur quando questa sia di maggioranza, per esempio perché sussistono dei quorum assembleari particolarmente rafforzati su certe materie. Può però rispondere anche ad un interesse sociale nella misura in cui mira anche a disinnescare a priori la conflittualità interna alla società che potrebbe essere alimentata dal peso in concreto della quota di minoranza e da un possibile abuso del potere di controllo, e quindi a garantire l’omogeneità della compagine sociale e la coesione dei soci. Sotto questo profilo non pare improprio che un simile interesse possa essere recepito a livello di una clausola statutaria con ogni conseguente effetto di opponibilità ai terzi e agli organi sociali, né che ciò contrasti con il carattere capitalistico delle s.p.a. per il fatto di costituire attribuzione di un diritto speciale ad un singolo azionista, poiché (e purché) il diritto di trascinamento è in realtà attribuito al detentore della quota di maggioranza, e può, quindi, spettare a chiunque si trovi a raggiungere quella soglia di partecipazione al capitale sociale.

Tuttavia questa speciale tutela del diritto di exit del socio di maggioranza. si realizza attraverso l'obbligo del socio di minoranza di dismettere l'intera partecipazione, dunque attraverso una radicale limitazione dell'autonomia negoziale e del diritto di proprietà che, nel quadro del nostro ordinamento anche costituzionale, può essere legittima solo a certe condizioni, idonee ad evitare il rischio che l'esercizio di un siffatto diritto si traduca nell'ingiustificata espropriazione del socio di minoranza, o nell'abusiva estromissione dello stesso da parte del socio di maggioranza.

In altre parole, quand'anche l'introduzione di una siffatta clausola sia frutto dell'unanime decisione dei soci e, dunque, espressione della libertà negoziale di ciascuno di essi anche agli effetti dell'aspetto autolimitativo del proprio diritto di proprietà, l'obbligo di co vendita del socio di minoranza deve trovare congruo contrappeso negoziale in un'equa valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente dismessa, e nella previsione di una concreta operatività della clausola che impedisca il risultato diverso, e certamente non in linea con la ratio del patto, di attribuire di fatto al socio di maggioranza il potere di escludere ad nutum il socio di minoranza. Sotto questo profilo si condividono alcune delle osservazioni che hanno condotto altro illustre autore a censurare la validità della clausola dello statuto di “ALFA SpA” e la sua concreta applicazione nella specie, nel parere pro veritate fornito per il giudizio in corso.

Condizione primaria di validità della clausola, come detto, è che sia "compatibile con il principio di un’equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa" (massima n. 88 del Consiglio Notarile di Milano) dunque che non determini in concreto un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo della partecipazione e il valore convenzionalmente fissato per il trasferimento; ciò implica che, in concreto, essa dovrebbe garantire che sia offerto al socio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso determinato secondo quanto stabilito nell'art. 2437 ter comma 2° e 4° c.c.; deve cioè essere garantito che l'obbligo di dismissione   pattuito perché funzionale alla migliore possibilità di realizzazione della quota   non si traduca, di fatto paradossalmente, in un danno per il socio di minoranza.

Secondo il ricorrente e il terzo intervenuto nella specie la garanzia dell'equa valorizzazione della quota di cui è prevista la dismissione obbligatoria è rimessa alla previsione del diritto di prelazione, che metterebbe al riparo il socio di minoranza dal rischio di vedersi costretto a cedere la sua partecipazione ad un prezzo incongruo: il socio di minoranza non correrebbe alcun rischio di abuso da parte della maggioranza in quanto la clausola stessa gli fornirebbe uno strumento di efficace tutela rappresentato, appunto, dal diritto del socio di minoranza di acquistare la quota di maggioranza al prezzo offerto dal terzo.

L'argomento non convince. Anzitutto il diritto di prelazione nel caso di “ALFA SpA” è statutariamente previsto dall'autonoma clausola dell'art. 11.3 non è neppure quindi stato concepito come contrappeso del diritto del socio di maggioranza di offrire in vendita al terzo anche la quota di minoranza, atteso che, quand'anche non previsto dal meccanismo della clausola 11.4, avrebbe dovuto trovare comunque applicazione.

In secondo luogo se è pur vero che la previsione in capo al socio di minoranza del diritto di prelazione sulla quota di maggioranza al prezzo offerto dal terzo, dovrebbe dissuadere il terzo dall'offrire un prezzo incongruo e il socio di maggioranza da possibili manovre fraudolente (simulazione del prezzo pattuito con il terzo) che verrebbero frustrate in radice qualora il socio minoritario decidesse di acquistare, ciò certamente non vale a soddisfare la condizione dell'equità del prezzo, non vale, cioè, a tutelare il socio di minoranza dal rischio di essere costretto a cedere la partecipazione ad un prezzo incongruo tutte le volte che, per esempio, non possa per speciali contingenze, o non voglia, esercitare la prelazione pur a fronte di un prezzo "basso” conveniente ma incongruo rispetto all'obiettivo valore della sua quota. Inconferenti appaiono le considerazioni contenute in un pur autorevole parere circa il fatto che se realmente il prezzo offerto non riflettesse il valore delle azioni 'la minoranza potrebbe   e il testo della clausola non lo esclude   trovare un altro terzo disposto ad acquistare l'intero capitale ad un prezzo più elevato di quello offerto alla maggioranza" o “non dovrebbe avere difficoltà a trovare qualcuno disposto ad offrire di più per la partecipazione di maggioranza (il che le consentirebbe di acquistarla per poi rivenderla) o per l'intero capitale sociale"; viene infatti da chiedersi: e tutto questo quando? nello stretto termine di 15 giorni previsto per l'esercizio della prelazione? e magari sulla base di un'offerta "complessa" come quella nella specie formulata? Si tratta di alternative del tutto ipotetiche ed astratte inidonee a convincere della equità sostanziale della clausola di co vendita nel caso all'esame del Tribunale.

In definitiva ritiene chi scrive che l'esercizio del diritto di prelazione in alternativa all'obbligo di co vendita, di per sé, non possa garantire la congruità del prezzo di dismissione, che resta comunque ancorata a valutazioni soggettive e arbitrarie del socio di maggioranza, rispetto alle quali il socio di minoranza non ha altro margine di intervento e tutela che non sia quello dell'esercizio di un diritto di acquisto, il quale, però, finisce per configurarsi in queste strettoie, più che come una garanzia, come un'ulteriore costrizione della libertà negoziale del socio di minoranza, obbligato ad acquistare la quota di maggioranza   dunque ad un notevole impiego di risorse finanziarie   tutte le volte che non ritenga conveniente la cessione della sua partecipazione al prezzo offerto.

Il socio di minoranza di “ALFA SpA” si trova quindi vincolato dallo statuto ad un'opzione call da lui concessa al socio di maggioranza in favore di un terzo al momento non determinato (il terzo offerente) per un prezzo la cui determinazione non deve rispondere di per sé a requisiti di congruità, stante la presunta salvaguardia rappresentata dal diritto di prelazione. Specularmente il diritto di exit del socio di maggioranza   che si ammetta rispondente anche ad esigenze organizzative e di migliore gestione della società stessa in base alla libera ed autonoma valutazione ex ante dei soci   è garantito a prescindere dalla necessità che sia individuata in concreto, secondo parametri obiettivi minimamente predeterminati, una valutazione economica adeguata della partecipazione soggetta a dismissione, in contraddizione con il sistema del diritto societario che sempre si preoccupa   in armonia con i principi costituzionali di cui agli art. 24 e 42 Cost. - a fronte di diritti potestativi del socio o della società (esclusione, riscatto, sell out, squeeze out) stabiliti anche in considerazione di esigenze organizzative delle società stesse, di individuare parametri rilevanti a seconda dei contesti per attribuire un valore non arbitrario all'azione.

Pertanto la clausola in parola va considerata nulla perché contraria a principi inderogabili dell'ordinamento. …."”


(su segnalazione di Arrigo Roveda –

notaio in Milano)







CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

ED ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, 12 NOVEMBRE 2008 N. 25192



Nessuna norma del nostro ordinamento espressamente definisce o sancisce l’estinzione dell’impresa (societaria o individuale).

Autorevole dottrina (Campobasso) afferma che la fine dell’impresa individuale è dominata dal principio di effettività, nel senso che la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività. Gli avvisi al pubblico, la cancellazione da albi o registri e, per l’imprenditore commerciale, la stessa iscrizione della cessazione nel registro delle imprese costituiscono tutt’al più indici presuntivi, ma non determinano mai di per sé soli la perdita della qualità di imprenditore.

La fine dell’impresa è preceduta da una fase di liquidazione, che costituisce ancora esercizio dell’impresa stessa: perciò la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione, chiusura che si verifica con la definitiva disaggregazione del complesso aziendale, mentre non è necessario che siano stati completamente definiti tutti i rapporti sorti durante l’attività e, in particolare, che siano stati pagati tutti i debiti.

Quindi ciò che rileva è la disaggregazione del complesso aziendale non l’integrale pagamento dei creditori dell’impresa.

Questa ricostruzione trova un primo limite in caso di fallimento in quanto l’art. 10 della legge fallimentare, rubricato “Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa” stabilisce che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (…)”.

L’art. 10 l. fall. in commento, se da un lato presuppone già intervenuta la cessazione dell’attività di impresa (come si evince dalla rubrica), dall’altro, anziché far decorrere il termine annuale dalla cessazione stessa (cioè dalla perdita della qualità di imprenditore), per ragioni di tutela dei creditori e di certezza dei rapporti giuridici, individua quale dies a quo la cancellazione dal registro delle imprese.

Inoltre la ricostruzione che stiamo esaminando, relativa all’impresa individuale, non è pacifica quando si tratta di impresa esercitata in forma collettiva.

In materia di società di persone, l’art. 2312 c.c., stabilisce quanto segue: “Cancellazione della società. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. (…)”.

Si verifica talvolta che alcuni creditori avanzino pretese dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; il legislatore contempla l’ipotesi e dispone che di tali passività rispondano i soci e i liquidatori.

Secondo la giurisprudenza che si era consolidata anteriormente alla sentenza in commento, l’art. 2312 c.c. andava letto nel senso che la società, benché cancellata dal registro delle imprese, era ancora esistente ed esposta al fallimento fino al pagamento dell’ultimo debito. In pratica, la giurisprudenza disapplicava l’art. 10 della legge fallimentare al fine di tutelare i creditori ritardatari (cioè quasi sempre il fisco e gli enti previdenziali).

In sintesi, in materia di società di persone, le tesi della dottrina e della giurisprudenza erano essenzialmente le seguenti.

- Parte della dottrina (Campobasso) riteneva che la cancellazione dal registro imprese fosse condizione necessaria e sufficiente per l’estinzione della società per i motivi che seguono. L’art. 10 della legge fallimentare non avrebbe senso alcuno se l’impresa dovesse ritenersi ancora in vita sino alla totale estinzione delle passività: in tal caso, infatti, l’anno per la dichiarazione di fallimento comincerebbe a decorrere quando l’insolvenza non è più concretamente possibile, essendo stati soddisfatti tutti i creditori dell’impresa. Per contro, la lettera della norma è chiarissima nel far decorrere l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese ed ha resistito alle numerose modifiche cui la legge fallimentare è stata sottoposta nel tempo.

- Altra parte della dottrina (Di Sabato, Galgano) affermava che la cancellazione dal registro delle imprese fosse condizione necessaria ma non sufficiente. In presenza di sopravvenienze passive la società non doveva ritenersi estinta, con l’unico limite del rispetto del termine annuale dalla cancellazione stessa per chiederne il fallimento. In mancanza di estinzione di tutti i debiti sociali (o perlomeno di tutti i debiti noti) la società doveva ritenersi ancora esistente e i creditori sociali conservavano il diritto e l’onere di soddisfarsi preventivamente sul patrimonio della società (facendo valere l’inefficacia degli eventuali atti di assegnazione ai soci ex art. 2280, comma 1, c.c.).

- La giurisprudenza, al contrario, stabiliva che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese avesse funzione di mera pubblicità e non determinasse l’estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Conseguentemente, fino alla estinzione dei rapporti, vi era la possibilità di dichiarare fallita la società (Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2007 n. 646; Cass Civ., Sez. V, 26 aprile 2001 n. 6078; Cass. Civ., Sez. II, 2 aprile 1999 n. 3221).

Le posizioni sopra esaminate non distinguevano tra società di persone e società di capitali in quanto, prima della riforma societaria, la norma di riferimento per le società di capitali, cioè l’art. 2456 c.c., aveva contenuto sostanzialmente identico a quello dell’art. 2312 c.c.

In seguito alla riforma di diritto societario, il nuovo art. 2495 c.c. relativo alle società di capitali stabilisce che “fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (…)”. Il legislatore della riforma ha, dunque, previsto chiaramente la natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali.

In seguito alla nuova formulazione della norma, la giurisprudenza (Trib. Milano, 9 maggio 2005) e la dottrina hanno dovuto prendere atto di tale efficacia costitutiva, anche se alcuni Autori (Di Sabato e Buonocore) hanno cercato di limitarne la portata, sostenendo che l’estinzione possa verificarsi soltanto in presenza di una “valida” cancellazione o di una liquidazione “regolarmente” svolta.

La sentenza della Cassazione del 12 novembre 2008 n. 25192 è di estremo interesse, in quanto trae dall’inciso che è stato inserito nell’art. 2495 c.c. il convincimento che, nel nostro ordinamento, viga e vigesse anche anteriormente un principio di carattere generale per il quale la cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre e comunque l’estinzione della società, sia essa di capitali o di persone.

Infatti, la Suprema Corte afferma espressamente che l’inciso “ferma restando l’estinzione della società”, inserito nell’art. 2495 c.c., ha natura meramente ricognitiva ed esegetica e, quindi, si applica retroattivamente e ad ogni tipo di società, anche alle società di persone, con la sola eccezione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

La Suprema Corte ha inteso privilegiare l’aspetto della certezza dei rapporti giuridici ponendo fine ai contrasti interpretativi sorti in precedenza.


Laura Rolando – notaio in Mestre



  



Finestra sul cortile



POCATERRA E POCA ... TESTA



"Porta a porta", salotto televisivo dove si chiacchiera dei fatti di attualità: il notaio Pocaterra (uno dei due) rivela al suo anfitrione, ai vari ospiti della puntata e ad alcune migliaia di telespettatori, che l'onorario del notaio per il ritiro di somme derivanti da lotterie e scommesse varie è pari al 2% della vincita.

Lista Sigillo, il salotto elettronico dei notai, il giorno dopo è invaso da messaggi di protesta di colleghi imbufaliti che non hanno gradito per niente la sortita del telenotaro.

Tra questi due salotti c'è la mia esperienza con i prediletti della dea bendata. Uno di essi, grigio, mingherlino, operaio in pensione, mi si presenta un giorno in studio rivelandomi di aver vinto un milione di euro. Affida alla mia "professionalità, preparazione, riserbo e capacità" (parole sue) la monetizzazione della vincita. Prendo contatti con la banca di zona, competente per le riscossioni, chiedo l'intervento del funzionario più discreto (...siamo in un piccolo centro, la rivelazione della notizia sarebbe una iattura) e fisso l'appuntamento per l'incontro.

Appuntamento, si badi bene, fuori dalle ore di ufficio (così come ha preteso il vincitore) per evitare che il personale del mio studio si accorga di qualcosa. Il funzionario dell'Istituto di Credito è gentilissimo, però, per poter mandare avanti la pratica, necessita dell'intervento di un cassiere, scelto anche lui tra quelli più discreti, e redarguito preventivamente nell'ipotesi gli venisse in testa di rivelare a qualcuno della vincita.

Il poveretto giura sul T.U.B. che sarà una tomba.

Sembriamo, chiusi nel box - ufficio del funzionario, un'accolita di cospiratori.

A operazione quasi ultimata, non essendoci più bisogno di me, me ne torno a casa lasciando l'ex povero, che per tutto il tempo non ha mostrato alcun tipo di emozione (ottimo giocatore!), tra le mani fidate degli altri due congiurati.

Mi aspettavo di rivederlo, o almeno di ricevere una telefonata per chiedere se ci fosse un onorario da versare (e perchè non avrebbe dovuto esserci ?)

Invece niente. Neanche un grazie.

Ci sono rimasta male, però ho pensato "bah ... di certo quel che ha vinto lo investirà; vuol dire che comunque farò qualche atto."

Nel frattempo, essendo trapelata la notizia della vincita, notevole, mi divertivo ad ascoltare tra il personale di studio o tra i conoscenti tutte le varie ipotesi su chi potesse essere il fortunato. Ogni giorno veniva fuori un nome diverso, ma all'omino grigio che una sera era venuto nel mio studio ovviamente non pensava nessuno.

Trascorrono quattro o cinque mesi; un pomeriggio mi ritrovo con un'amica in un negozio dove sono stata molte volte. Noto però che il gestore non è più lo stesso; al suo posto c'è una ragazza che non conosco. Chiedo lumi alla mia amica e lei fa ".... no, non c'è più Tonio, quest'esercizio ora l'ha comprato per la figlia il signor X.... sai quello che dicono abbia vinto 1.000.000 di euro al gratta e vinci. E deve essere vero visto quel che sta realizzando... ."

Sono rimasta di sale.

L'omino senza espressione, che non mi ha detto neanche un grazie, al momento di stipulare l'acquisto della azienda ha scelto altri studi.

Ed io che stavo lì ad aspettare.

Sono proprio una sventata, un'ingenuona senza testa.

Però ... però ripensandoci. Io sono, come ha tenuto a precisare l'ex povero ma brutto, "un notaio professionale, preparato, riservato e capace". E da oggi posso addirittura fregiarmi d'un altro titolo: GRATUITO.

Sono soddisfazioni, no ? Vuoi mettere con Pocaterra ....


Lavinia Vacca



  



Corrispondenza


BREVE POSTILLA

SU MINORI, FONDO PATRIMONIALE, TRUST



In una pausa dei lavori del XLIII Congresso Nazionale del Notariato, sfogliando le pagine dell’ultimo numero di Federnotizie, noto un articolo di commento del collega Daniele Muritano sul provvedimento del Tribunale di Parma in tema di minori, fondo patrimoniale e trust, pubblicato sul numero di settembre di Federnotizie.

L’articolo coglie l’occasione per una disamina piuttosto articolata degli argomenti e denota certamente nel suo illustre autore una conoscenza assai approfondita della materia.

Non sarei però così critico nei confronti del provvedimento del Tribunale di Parma, che, anche in passato, ha dimostrato di essere particolarmente sensibile al tema del trust, come nel caso in cui ebbe ad affermare l’ammissibilità del trust c.d. autodichiarato (cfr. Tribunale di Parma, 21 ottobre 2003, n. 1406, in Corriere Giuridico, 2004, 1, p. 76; in Foro It., 2004, 1, 1295; in Contratti, 2004, 7, p. 722).

Sembra piuttosto che il Tribunale di Parma abbia seguito quella recente (1) ed autorevole dottrina che, a differenza dell’articolo 774 cod. civ., interpreta in modo restrittivo, e cioè riferito alla sola donazione tipica, l’articolo 777, comma 1°, cod. civ.

Essendo abituato a portare con me, nei convegni, “i sacri testi”, antichi e recenti, leggo testualmente alcuni passi di quella dottrina, che sembra aver seguito il Tribunale di Parma nel suo provvedimento:

-da A. Palazzo, Atti Gratuiti e Donazioni, in Trattato Sacco, Torino, 2000, p. 432, sub Liberalità indirette e trust: “la liberalità indiretta per il disposto dell’articolo in esame (art. 778 cod. civ.) sarà invece valida qualora il trustee sia investito di una discrezionalità vincolata: l’atto costitutivo del trust potrà attribuire al trustee il potere di scegliere tra più persone designate dal settlor o appartenenti a determinate categorie (2) …”;

-da A. Natale, in La Donazione, Trattato Bonilini, Torino, 2001, tomo I, p. 342: “Le stesse considerazioni sull’àmbito di applicazione delle regole sulla incapacità, non sembrano valide allorchè si passi, dalla incapacità al divieto di donare (art. 777 ss. cod. civ.). D’altra parte, in queste ipotesi, la sanzione prevista è la nullità dell’atto, non già la semplice annullabilità; il che, se da un lato dovrebbe a fortiori consentire la massima tutela per il donante, dall’altro, questa sembra sorretta da ragioni diverse: non sembra quindi possibile individuare una regola generale per i casi di divieto, sicchè l’ambito di applicazione dello stesso andrà verificato volta per volta, in relazione alle singole fattispecie ed alla ratio del divieto medesimo”;

-p. 348: “… si comprende l’eccezione … giustificata sia da un interesse familiare, sia da una esigenza socialmente apprezzabile …”;

-p. 349: “… per verificare la portata del divieto, è opportuno domandarsi se la donazione disposta dal rappresentante legale sia semplicemente contro legge o non rappresenti, piuttosto, un’ipotesi di negozio illecito; quest’ultima ipotesi denoterebbe, invero, una riprovazione per il risultato che le parti si propongono di realizzare, e dovrebbe essere estesa a qualsiasi atto di liberalità”;

-p. 350: “Ne segue, altresì, una interpretazione restrittiva del termine donazione utilizzato nell’art. 777 cod. civ.: in tema di divieti a donare, infatti, sembra prevalere il rilievo di come il contratto non sia vietato in modo assoluto, e quindi non sembra che debba ricomprendere ciò che non è espressamente indicato”;

-da A. Palazzo, Atti Gratuiti e Donazioni, in Trattato Sacco, Torino, 2000, p. 478: “Per il 2° co. dell’articolo in commento (art. 777 cod. civ.), sono invece consentite, con le opportune garanzie previste dalla legge, le liberalità di cui all’art. 809, nonché pure le liberalità in tema di donazione rimuneratoria, i regali d’uso, ed anche le donazioni di modico valore, di cui la previsione è all’art. 783 …”;

-da A. Palazzo, Atti Gratuiti e Donazioni, in Trattato Sacco, Torino, 2000, pp. 433-434, sub Liberalità indirette e trust: “Ma i vantaggi che possono derivare dall’utilizzo del trust si appalesano maggiormente in tutti quei casi in cui, al di fuori di un dovere legislativamente o contrattualmente imposto, sia interesse del disponente slegare l’obbligazione alimentare dal possesso di un determinato status soprattutto qualora si tratti di rapporti coniugali di fatto o di soggetti comunque estranei al quadro di famiglia mononucleare delineato dalla Costituzione”. Non sembra condivisibile nemmeno l’ interpretazione che viene data della parte del provvedimento relativa alla durata.

Ed infatti anche l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere guidata, sia dal criterio della ratio complessiva, che ispira il provvedimento, sia dal principio dell’interpretazione secondo logica, nel senso in cui il provvedimento possa avere qualche effetto significativo, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Alla luce di tali criteri ermeneutici, l’interpretazione della parte del provvedimento relativa alla durata non può che essere nel senso che il limite dei cinquanta anni decorra dalla data della costituzione del trust e non certamente nel senso ipotizzato che decorra dalla morte di tutti i beneficiari (infatti se sono tutti morti come può ancora durare il trust?) (3).

Con riguardo a quelle parti del provvedimento, in cui si fa espresso riferimento ai bisogni ed agli interessi della famiglia dei minori ed ovviamente dei suoi componenti, non sembra, poi, ravvisabile alcuna contraddizione tra l’espressione “far fronte ai bisogni della famiglia” e l’espressione “soddisfare i bisogni personali dei beneficiari”.

Sembra opportuno evidenziare, allo scopo di consentire una migliore comprensione del provvedimento, che, nel caso di specie, si trattava di un signore italiano e di una signora thailandese, che, per le più varie ragioni, non intendevano contrarre matrimonio, pur essendo conviventi, e tuttavia intendevano rafforzare anche patrimonialmente il legame che univa i figli a loro ed i figli tra di loro, in modo da costituire una base familiare solida (4) anche per il futuro.

Questa esigenza di rafforzare il legame familiare proprio in una situazione in cui non sussiste un vincolo di coniugio è stata ritenuta, sia dal giudice tutelare e dal pubblico ministero in sede di parere al provvedimento del Tribunale, sia dal Tribunale in composizione collegiale, corrispondere all’interesse degli stessi attuali figli, riscontrandosi gli estremi della evidente utilità del vincolo di trust con un provvedimento che sembra, in definitiva, da condividere per la particolare sensibilità dimostrata al tema della famiglia di fatto ed anche in considerazione del diritto di ciascun figlio ad avere una famiglia stabile, diritto riconosciuto dalle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.


Fabio Valenza – notaio in Parma

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(1) Con riguardo alla dottrina meno recente, sembra opportuno rammentare che, oltre ad A.Torrente, anche il non meno autorevole B.Biondi ritiene che, non solo l’articolo 777 cod. civ., ma anche lo stesso articolo 774 cod. civ., contempla esclusivamente la donazione tipica, ma non gli atti di liberalità, i quali, per quanto riguarda la capacità, sarebbero disciplinati dai principi che regolano i singoli atti: cfr. B.Biondi, Le donazioni, in Trattato Vassalli, Torino, 1961, p. 190. In Giurisprudenza, afferma il principio, per il quale, riguardo alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica, le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all’art. 809 cod. civ., Cass., 5 febbraio 1975, n. 423, confermata, di recente, da Cass., 12 novembre 1992, n. 12181, per la quale l’art. 809 cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità in esso previste non si applicano tutte le altre norme da esso non richiamate.


(2) Per un caso di trust, che individua quali beneficiari finali i discendenti dei disponenti, cfr. Trust e attività fiduciarie, Quaderno 9, Milano, 2008, p. 363: d’altra parte è del tutto evidente che la capacità di ricevere l’attribuzione liberale possa e debba riscontrarsi solo al momento in cui il beneficiario riceve la medesima: a quel momento, peraltro, i beneficiari discendenti dovranno essere essi stessi viventi, secondo quanto potrà, generalmente, desumersi dal contenuto dell’atto istitutivo. Ed infatti, mentre nel caso della donazione a nascituri l’ordinamento riserva (cfr. art. 1, co. 2°, cod. civ.) il diritto al nascituro sin dalla stipula della donazione – pura o (ulteriormente) condizionata che sia – (cfr. art. 784, co. 2°, cod. civ.), di guisa che, verificatosi l’evento della nascita, tale diritto potrà essere trasmesso agli eredi ed aventi causa del donatario, nel caso del trust nessun diritto può considerarsi acquisito e trasmissibile dal beneficiario finale (in common law diremmo che nessun interesse allo stesso riferibile diventa vested) fino al termine del trust: cfr., in tal senso, M.Lupoi, Trust, Milano, 1997, pp. 136-137. Tali considerazioni valgono anche rispetto ai trusts soggetti alla legge di Jersey e disposti a favore di beneficiari finali facenti parte di una determinata categoria e da individuare in un momento successivo alla istituzione del trust: the time by reference to which members of a class are to be determined (cfr. art. 10, co. 1°, lett. b – ii, Trusts Jersey Law).


(3) Ben diversa è la regola di diritto inglese del “wait and see”, prevista dal Perpetuities and Accumulations Act 1964, sect. 3 (in alternativa a quella del periodo prefissato dal disponente non superiore ad ottanta anni), per la quale un trust è nullo se un qualunque interesse divenga vested oltre il termine di ventuno anni dalla morte, non di tutti i beneficiari, ma di una persona in esistenza o concepita al momento della costituzione del trust, con la conseguente necessità di individuare la vita da assumere quale parametro di durata. Sul Perpetuities and Accumulations Act del 1964, cfr. M.Lupoi, Trust, Milano, 1997, pp. 137-140.


(4) Vale la pena di evidenziare che l’immobile oggetto del vincolo di trust, di cui al provvedimento del Tribunale di Parma, è proprio la casa di residenza della famiglia, già oggetto di donazione, senza dispensa dalla collazione, dal padre ai figli minori.




 




Attività sindacali



VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DEL 15 NOVEMBRE 2008



Roma, 15 novembre 2008, nella sede di Federnotai, via Flaminia, 158.

L'assemblea viene aperta alle ore 10,45.

Sono presenti:

per la Campania: Fiordiliso, Miranda, Pappa Monteforte;

per l'Emilia: Lo Buono, Manzini, Tavalazzi;

per la Calabria: Gemini;

per il Lazio: Bellelli, Casadei, D'Angelo, Fortini, Giuliani, Miccadei, Perna, Pennazzi Catalani, Rummo, Sacchetti;

per la Lombardia: Ajello, Guerra, Leotta, Munafò, Marco Marchetti;

per le Marche: Colangeli, De Angelis;

per la Puglia: Troise;

per il Piemonte: Prevete;

per il Triveneto: Bidello, Ferretto.

Apre la riunione il Presidente Fiordiliso, che richiama l'attenzione dei presenti sul momento elettorale che caratterizzerà l'incontro odierno.

Poche precisazioni preliminari.

E' importante ribadire, anche in questa sede, che il sindacato mai si è appiattito sulla politica del C.N.N.. Anzi, è vero il contrario. Chi è capace di anticipare i tempi, corre il rischio che altri - nel seguirlo - rivendichino meriti per indicazioni altrui.

Illustra, poi, la spiacevole polemica vissuta all'interno del Comitato ordinatore del Congresso, nel quale è stato accusato - nella veste di Presidente di Federnotai - dal collega Pedrazzoli, di "spaccare il notariato", quando il sindacato - come riconosciuto da tutti - si è prodigato per evitare le contrapposizioni tra Consiglio e Cassa, purtroppo sempre più frequenti.

In realtà, nel corso della riunione, si era limitato ad esprimere critiche sul metodo seguito nella elezione dell'ufficio di presidenza, caratterizzato da un organigramma, già "formulato" in precedenza, del quale si poteva solo prendere atto, senza operare variazione alcuna.

Conclude la sua breve introduzione, invitando al dibattito sulle elezioni della nuova Giunta di Federnotai.

Chiede di intervenire Sacchetti per richiamare l'attenzione sull'imminente rinnovo della Giunta di Confprofessioni. Il 27 novembre 2008 l'organismo che è parte sociale, che è l'unica sigla a rappresentare politicamente - a livello nazionale - i professionisti, si rinnoverà e il notariato non può disinteressarsi dell'evento.

Bidello, riportando il discorso sull'argomento centrale della riunione odierna, auspica una prorogatio della Giunta attuale. Il momento politico impone una continuità con il lavoro svolto e Fiordiliso ha dimostrato sul campo le sue doti nel difficile rapporto con i politici. Presidenza Leotta solo nel caso di rifiuto della prorogatio.

Bellelli e Prevete sono, invece, per la rotazione, senza che si disconoscano gli indubbi meriti di Fiordiliso.

Prende la parola Leotta.

Ringrazia, innanzitutto, il Presidente Fiordiliso e la Giunta per il lavoro svolto, in un periodo che può definirsi come il più difficile nella storia del notariato.

Spiega, poi, il succedersi degli eventi: a) disponibilità ad accettare la candidatura a presidente di Federnotai, con formale proposta avanzata - attraverso il Presidente dell'associazione sindacale dei notai della Lombardia - nel corso dell'ultima riunione dei delegati del 27 settembre 2008; b) contatti telefonici con le associazioni sindacali più attive, che hanno dato la loro disponibilità; c) richiesta espressa alla Campania di una partecipazione attiva nella nuova Giunta, con una risposta formulata senza troppo entusiasmo; d) lettera inviata - sempre a mezzo del Presidente lombardo - a tutti i Presidenti delle associazioni sindacali, con la quale annunciava la rinuncia alla candidatura, stante l'atteggiamento "attendista" di quella che oggi rappresenta una delle realtà sindacali più politicamente vive; e) desiderio di chiarire il programma ipotizzato, al fine di superare le perplessità manifestate sul piano squisitamente politico e presentarsi quale Presidente di un sindacato unito, caratterizzato da una gestione largamente condivisa.

Ipotesi di squadra: per il Lazio, i colleghi Rummo e Casadei; per l'Emilia, Lo Buono; per il Piemonte, Liotta; per la Lombardia Marchetti e Munafò (nuovo Segretario); per la Campania, Vitolo e Falconio.

Per il Triveneto, sarà quella realtà regionale ad esprimere il proprio candidato. Manca solo l'undicesimo componente che si spera arrivi in seguito.

Sarebbe stato preferibile discutere di programma - in via preliminare - con la Giunta, ma i tempi ristretti e le evidenziate difficoltà non l'hanno consentito.

Quali saranno le linee guida?

1) Rapporti interni: completa autonomia rispetto a Consiglio e Cassa Nazionale del Notariato. Contatti frequenti, confronti, ma nessun appiattimento.

2) Rapporti esterni (essenzialmente con politici e stampa): Federnotai non ha la struttura degli organi istituzionali. Di conseguenza, opererà attraverso le cellule regionali.

3) Importante sarà il contributo degli ex Presidenti di Federnotai, anche nella costruzione della linea politica.

4) Rivitalizzare le battaglie sindacali: per tutte, il delicato tema delle ritenute di acconto; la tassazione omogenea degli atti.

5) Definire i rapporti tra Federnotizie e Federnotai al fine di evitare confusione di ruoli.

6) Trovare una mediazione sul problema della revisione della tabella, al fine di superare sterili contrapposizioni.

7) Rimarcare la funzione pubblica del notaio per un ulteriore recupero della sua immagine esterna.

8) Evitare ulteriori posizioni di stallo all'interno del Consiglio Nazionale, modificando le regole sulla rappresentatività negli organi istituzionali.

Interviene Pappa Monteforte, che - preliminarmente - precisa di parlare in nome e per conto dell'Associazione campana, nella sua veste di Presidente.

Manifesta apprezzamento per la lettera e per l'intervento odierno di Ezio Leotta, ribadendo - anche in questa sede - la stima per l'amico e collega.

Qual è la posizione campana rispetto all'ipotesi di una Presidenza Leotta?

Non esistono pregiudiziali, anzi.

Non si può guardare avanti, però, se non si "metabolizza" il passato, se non si fa una cronistoria degli ultimi anni del sindacato.

E' fondamentale prendere atto - e non certo per valutazioni campanilistiche - che la Lombardia ha operato a "corrente alternata".

Giunta Sacchetti: posizione di "attesa" dei lombardi, caratterizzatasi per attacchi ripetuti alla giunta ed al suo Presidente, addirittura anche in sede di approvazione del bilancio. Emblematica, in proposito, è una riunione svoltasi in quegli anni a Cascina Bergamina, durante la quale non fu facile superare una contrapposizione apparsa - a molti dei presenti - sterile.

Credo - dichiara Pappa Monteforte - che esista un debito del sindacato nei confronti di Sacchetti, che - nonostante tutto - riuscì a traghettare verso porti più tranquilli la struttura sindacale, all'epoca parecchio "disastrata", e a riprendere un dialogo con il Consiglio Nazionale del Notariato, in quegli anni - a voler usare un eufemismo - non proprio facile.

Giunta Lorenzi: partecipazione attiva della componente lombarda, della quale risultavano essere rappresentanti il Presidente ed il Segretario, Paolo Setti. Di quella giunta facevano parte lo stesso Pappa Monteforte e Lorenzo Ferretto, entrambi ancora presenti nell'organo direttivo del sindacato.

Nella memoria di tutti coloro che hanno vissuto le vicende sindacali dell'ultimo decennio è ancora vivo il ricordo dell'iniziale contrapposizione tra Egidio Lorenzi e Gennaro Fiordiliso, entrambi candidati alla Presidenza di Federnotai.

Nonostante i risultati elettorali, la Campania - così come le altre regioni che appoggiarono la candidatura Fiordiliso - entrò in giunta e lavorò attivamente per la riuscita del programma politico ideato da Egidio e fatto proprio, con vero entusiasmo, da ogni componente di giunta.

Giunta Fiordiliso: la Lombardia entra con due giovani (Guerra e Munafò).

Il problema non è l'età anagrafica o il valore indiscusso dei colleghi, ma l'atteggiamento di chi ritiene - o mostra di ritenere - che l'impegno degli "uomini di punta" debba essere riservato ai momenti in cui è più facile identificare Federnotai con il sindacato lombardo.

Giunta (o ipotesi di giunta) Leotta: si è chiesto un voto di fiducia, in assenza di un programma condiviso.

Dal passato al presente. Cosa rappresenta oggi il sindacato?

La riunione odierna è emblematica delle difficoltà del momento.

Sono presenti Presidenti di strutture regionali che rappresentano se stessi, eppure hanno lo steso peso elettorale di coloro che fanno "vivere" il sindacato.

E', forse, il caso di ricordare cosa diceva Enrico Cuccia: i voti non si contano ma si pesano.

Allora, se proprio si vuole parlare di democrazia rappresentativa, bisogna interrogarsi su chi oggi dà veramente voce al sindacato, su chi consente - con il sacrificio personale - in regioni certamente non facili quanto alla reperibilità di colleghi disponibili ad impegnarsi in proprio per la politica di categoria, al sindacato di sopravvivere.

E permettere la circolazione di idee non significa stampare una rivista o organizzare saltuariamente convegni che restano poche ore nel ricordo dei presenti.

Democrazia significa anche libertà di critica, di critica a coloro che hanno "responsabilità di governo". Ma le critiche non devono essere sterili: è facile, troppo facile, fare il grillo parlante.

Le critiche devono essere accompagnate da proposte. Ecco un altro tema di estremo interesse: quali sono le proposte di coloro che, all'interno del sindacato, negli ultimi periodi hanno criticato la politica attuata dalla Giunta? Quali sono le iniziative intraprese da chi puntualmente ha criticato l'organizzazione e la gestione degli ultimi congressi sindacali? Cosa è stato fatto nelle regioni di provenienza o sul territorio nazionale da chi puntualmente nelle riunioni dei delegati mai ha espresso il proprio apprezzamento per un lavoro, sicuramente non esente da errori, sulla cui valenza sono state costrette ad esprimere apprezzamenti positivi anche personalità non proprio vicine al sindacato?

Cosa chiede, allora, la Campania?

In primis, vanno definiti con chiarezza - ed è importante che lo stesso Leotta lo abbia oggi dichiarato - i rapporti tra Federnotizie e Federnotai.

Il corsivo redazionale (o comunque il documento che apre il "giornale") deve essere del sindacato tutto - che trova espressione nella Giunta - e non della componente lombarda; non è ipotizzabile che l'organo ufficiale di Federnotai, nell'articolo di fondo, sia in distonia con la linea politica espressa dalla Giunta. Ciò ha creato nel recente passato troppi problemi di interpretazione e una legittima confusione nei lettori.

E non si ricominci con il discorso sulla proprietà della testata. Se si vuole rivendicare la proprietà del "giornale", se la "libertà di stampa" non deve essere toccata dalla linea politica della Giunta, è bene - una volta per tutte - che si cancelli l'indicazione "organo ufficiale di Federnotai".

La Campania chiede, poi, garanzie sulla linea politica di Federnotai, che non può appiattirsi sul "credo lombardo".

Un recente episodio per tutti. Come si deve interpretare la nascita dell'associazione lombardo - veneta? Quali saranno i rapporti tra sindacato lombardo e la neonata associazione?

La Campania auspica - e chiede garanzie in proposito - che non rappresenti l'ennesimo tentativo per superare, con scelta aprioristica, quella contrapposizione tra Consiglio e Cassa Nazionale, che già tante difficoltà ha creato in una categoria che non vive momenti felici.

Leotta precisa che l'associazione lombardo - veneta è nata a maggio dopo la bufera delle sedi. Si tratta di un organismo con il quale ci si dovrà confrontare, ma che ha - da subito - attraverso il Presidente Carlo Bordieri, escluso qualsiasi intenzione di invadere il campo di azione del sindacato.

Comunque, la stessa associazione sindacale lombarda si è mostrata critica verso questa iniziativa.

Prende la parola Bidello, che esprime il proprio apprezzamento per l'intervento di Pappa Monteforte.

Condivide le critiche rivolte alle associazioni "inesistenti" e manifesta le sue perplessità sull'associazione lombardo - veneta.

Seguono gli interventi di Bellelli e Sacchetti, entrambi orientati verso la condivisione dell'analisi di Pappa Monteforte.

In particolare, Sacchetti ricorda quelle che furono le contraddizioni lombarde durante la sua Presidenza ed esprime una sentita critica sul "metodo lombardo", sicuramente da superare.

Conclude evidenziando come il mancato ingresso della Campania o del Triveneto nella giunta Leotta determinerebbe una debolezza di quest'ultima proprio nei confronti della Lombardia: solo con una giunta a "valenza" nazionale si potrà assicurare la (sua) indipendenza dallo "storico potere locale".

Grazia Prevete ricorda che, in più occasioni, ha evidenziato i problemi della struttura piemontese, restia ad ogni tentativo di "rivitalizzazione".

Sulla politica del sindacato, riscontra carenze sul tema "tabella": se ne doveva discutere, parlarne in modo approfondito ed esprimere un giudizio su ciò che è stato fatto.

Quanto a Federnotizie, forse il corsivo potrebbe essere "vagliato" dalla Giunta.

Aiello evidenzia che non è possibile "imbrigliare" la linea politica del giornale, che è espressione della redazione e non del sindacato lombardo.

Miranda condivide le critiche di Pappa Monteforte ritenendole costruttive e capaci di dare nuova linfa alla politica sindacale. Federnotai è importante proprio perchè ha sempre anticipato i tempi e compreso, prima degli altri, i cambiamenti del notariato.

Troise anticipa il proprio voto per Leotta, pur condividendo il pensiero espresso da Pappa Monteforte.

Ferretto ritiene sbagliato il metodo: sarebbe stato opportuno, prima di parlare del Presidente da eleggere, confrontarsi, discutere di programma. Invece, si è avuta la candidatura Leotta, seguita da una lettera di rinuncia e poi dalla ricandidatura nella giornata di oggi.

Se il passato insegna qualcosa, Federnotai dovrà, comunque, evitare in futuro alcuni errori. Ad es., affrontare - senza sottrarsi al dibattito - questioni scottanti per la categoria, quali la revisione della tabella, evitando - così - la nascita di nuovi soggetti politici.

Colangeli chiede ai presenti un applauso per il lavoro svolto da Fiordiliso, invitando il sindacato ad apparire compatto, specie verso l'esterno. E' giunta l'ora per un progetto comune con avvocati e commercialisti, basato su un'idea di notariato forte, caratterizzato dalla sua funzione pubblica.

Chiusa la discussione, l'assemblea - all'unanimità - vota la presidenza Leotta.

Chiuso alle ore 14,15.



(a cura di Vincenzo Pappa Monteforte)









1 NDR: nel testo, per valore convenzionale si intende quello imposto dalla convenzione Comue / Operatore

2 Estratto della delibera n.55 del 13/6/2008 e della delibera n.9 del 5/2/2008 sono disponibili all’indirizzo http://www.cimep.mi.it/