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gennaio 2006
Corsivo redazionale
Molte sono le novità che il nuovo anno ha portato con sé. Alcune le ha introdotte la legge di semplificazione n 246 del 28 novembre 2005 alla quale va il riconoscimento di aver soppresso la necessi tà di indicare la condizione delle parti negli atti no tarili. Ogni volta che bisognava fare la fatidica domanda, si era sempre un po’ imbarazzati per ché le reazioni dei clienti erano le più varie: alcuni erano restii a rispondere, altri invece si dilungava no in descrizioni che portavano un po’ fuori dal seminato, di nessun interesse e dalle quali era a volte difficile ricavare una indicazione uti-le.Comunque si restava sempre con la sensazio ne di aver forzato quella privacy di cui tanto si par la. Cambia anche la formula sacra del protocollo che non richiede più la menzione della rinuncia ai testimoni nella maggior parte degli atti da noi ricevu ti, e dopo tanti anni di utilizzo non sarà facile per dere la pigra abitudine. Tuttavia la novità più rilevante per la categoria è l’apertura del suo primo periodo formativo inizia to, secondo il “Regolamento sulla formazione pro fessionale dei notai” il primo gennaio 2006. E su questa novella vorremmo soffermarci. Non si vogliono qui mettere in discussione i motivi che hanno spinto il Consiglio Nazionale ad assu mere la delibera n.4 del 12/14 aprile 2005 né le considerazioni riportate nella stessa. E’ infatti innegabile che l’attività notarile richieda un continuo aggiornamento sia delle novità legi slative che di quelle tecniche per le quali alcuni di noi sono poco portati. Siamo stati da sempre fautori di un’alta qualità della prestazione, di un notariato serio, preparato, sempre al corrente sul piano culturale e profes sionale, adeguato alle esigenze sociali , con la conseguenza che non possiamo che essere pie namente d’accordo sulla necessità di un continuo lavoro su noi stessi per poter mantenere questi livelli di preparazione.Inoltre dobbiamo anche prendere atto che non solo in Italia ma anche in Europa la formazione permanente è oggetto di particolare attenzione da parte degli ordini profes sionali; in particolare ad esempio in Francia esistono i CRIDON, centri di studio del notariato isti tuiti dagli organi istituzionali proprio allo scopo . Tuttavia non è semplice decidere se e come dar luogo ad un sistema che obblighi alla formazione permanente. L’attuale Consiglio nazionale si dimostra molto sensibile agli aspetti deontologici e di immagine della categoria , ritenendo, a ragione, che agli at tacchi cui sono soggette in questo momento le libere professioni, ivi compresa in particolare la nostra, si possa contrapporre soltanto una qualità professionale indiscutibile di tutti i notai, sia con riferimento al loro comportamento nei confronti dei colleghi e nei confronti dei clienti, sia con riferimento alle loro capacità culturali e tecniche. Per tanto, coerentemente con la politica che sta portando avanti dall’inizio di questa consiliatura, il Consiglio Nazionale ha deliberato che ”la forma zione professionale permanente sia un obbligo deontologico dei notai la cui inosservanza com porta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.147 della legge notarile”. Il regolamento previsto per raggiungere lo scopo basato su motivazioni che, ripetiamo sono da noi condivise, appare tuttavia piuttosto rigido. Conte stualmente alla sua pubblicazione infatti in lista sigillo non sono mancate le voci critiche, spesso anche sterilmente ironiche, che esprimevano “or rore” e sgomento. Ogni notaio deve conseguire nel biennio 100 Cre diti Formativi Professionali (CFP). La Fondazione Italiana per il notariato, di recente costituzione, ha una parte rilevante in argomento. Alla stessa è infatti riconosciuto il diritto di pro muovere e organizzare corsi di aggiornamento convegni, conferenze; stabilire quanti CFP attri buire ai notai che vi partecipano o vi assistano; ed ancora individuare quali siano i convegni, semi nari o conferenze degni di attribuire CFP. Non si può che restare perplessi di fronte a tanto potere capace di valutare il livello e la meritevolezza di tali eventi e quindi potenzialmente di privilegiare o osteggiare iniziative culturali anche in funzione di considerazioni di carattere geopolitico. Il regolamento risulta ancor meno condivisile. nel la parte in cui attribuisce i CFP. In primo luogo è evidente una certa confusione tra la formazione professionale e la partecipazione all’attività politica del notariato, cose che invece, a nostro avviso, devono restare ben distinte. Ad esempio vengono considerate attività di formazio ne permanente sia la docenza a corsi universitari o a scuole del notariato, che la presenza a eventi politici della categoria. Viene spontaneo chiedersi perché la partecipa zione al congresso nazionale del notariato, che potrebbe risolversi anche soltanto con frequenta zione dei corridoi e coffe break, relative serate di gala, gite gastronomico-culturali, e altre amenità di vetrina, magari senza alcun interesse per il programma politico e scientifico, dovrebbe attri buire 10 CFP? L’interesse degli organi istituzionali dovrebbe essere semmai l’inverso: non aumenta re le presenze di notai a caccia di CFP abbassan do il livello di attenzione degli intervenuti per i lavori svolti, ma al contrario stimolare l’interesse per l’evento in sé ottenendo in tal modo una più larga adesione in chi è disposto a partecipare,in altre parole bisogna sollecitare la domanda attiva e non premiare quella passiva. Allo stesso modo la partecipazione alla assem blea annuale del collegio notarile distrettuale è innegabilmente un diritto di ogni notaio, ma è a dir poco avvilente farlo scadere ad obbligo la cui inadempienza è sanzionata da una penalizzazione di 5CFP. E ancora: in che modo la presenza alla riunione di un comitato regionale forma e aggiorna un no taio? Ugualmente discutibile risulta da un lato la sotto valutazione, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, della partecipazione (attiva) ad attività cul turali e professionali quali scuole di notariato, commissioni di studio, nonché di pubblicazioni, anche se su quotidiani o periodici di tiratura nazionale, tutte attività che richiedono un notevolis simo impegno sia sotto il profilo temporale che di studio, e dall’altro la sopravvalutazione di una par tecipazione passiva a convegni seminari o corsi, con l’aggravante, in questo caso di prevedere l’attribuzione del CFP in funzione della loro durata e pertanto di suggerire un prolungamento dell’evento fino a tre mezze giornate, anche in ca si in cui sarebbe stata sufficiente una sola matti nata per esaurire l’argomento. Senza parlare della difficoltà di provare e valutare se e come una persona faccia profitto di quanto ascolta, sempre che ascolti. Chi ha organizzato dei corsi di docenza alla scuo la del notariato o anche chi vi avesse soltanto in segnato, non può non sentirsi indignato dalla e quiparazione del suo lavoro a due mezze giornate di presenza ad un convegno giudicato degno dal la Fondazione. Allo stesso modo chi ha pubblicato un libro di natura tecnico professionale riceve 5 CFP esattamente come chi assiste ad un semi nario per un pomeriggio. E non soltanto non va il criterio di attribuzione dei benedetti CFP, ma non è accettabile l’intero sistema del regolamento ed i criteri della sua reda zione. Auspichiamo, ed il termine usato, facendo parte di un lessico familiare alle alte sfere, ci fa ben spera re in un esito positivo, che lo stesso Consiglio na zionale si renda conto degli errori di valutazione commessi e modifichi il regolamento in modo da restare all’altezza della stima e della credibilità di cui ha goduto finora. Infine un’ultima riflessione: se vogliamo puntare all’immagine, in considerazione del fatto che sia mo una categoria mediamente aggiornata e del fatto che anche altre categorie professionali han no un sistema di “punti” per la formazione dei loro iscritti, bisogna chiederci in che cosa noi possia mo differenziarci per migliorare la prestazione no tarile. Veramente può essere produttivo (perché non sarà mai sufficiente) un sistema di aggiorna mento forzato come quello che abbiamo sin qui esaminato? Gli sforzi del Consiglio Nazionale non sarebbero tesi più proficuamente a tale scopo mediante il controllo sia del comportamento del notaio prima e durante l’atto sia del prodotto successivo, det tando allo scopo regole comportamentali “prati che”, secondo proposte già più volte avanzate da una parte di noi sensibile al decoro ed all’immagine della categoria, nonché attraverso un maggiore potere disciplinare ai singoli consigli di strettuali? Il cliente sarebbe certamente più soddisfatto di un notaio che gli spiega l’atto o che fa maggiori controlli in caso vendita immobiliare sulla esistenza dell’agibilità, anziché dal notaio che frequenta i congressi, e questo con un sicuro miglioramento dell’immagine.
FEDERNOTAI 2003 /: TRE ANNI … BELLI
Nei giorni precedenti l’assemblea dei delegati di novembre, nel corso della quale si sarebbe proceduto alla elezione della nuova Giunta Esecutiva della nostra Federazione, andavo cercando una frase significativa, uno “slogan” per accompagna re un piccolo ricordo che volevo distribuire ai miei colleghi della Giunta in scadenza. Quello, forse un poco banale, che alla fine ho pre scelto, è quello che dà il titolo a questo mio inter vento, perché pur nella sua estrema semplicità, rende bene l’idea di come sia stata questa nostra esperienza triennale. Naturalmente abbiamo avuto successi ed insuc cessi; soddisfazioni e delusioni; momenti entusiasmanti ed altri di disarmante senso di impotenza. Tuttavia se dovessimo redigere un bilancio del triennio, anche con i criteri di “oculata prudenza” che siamo soliti maneggiare, esso non potrebbe che essere in attivo. Certamente abbiamo consolidato l’organizzazione interna e contabile di Federnotai. A questo lavoro si era particolarmente dedicata la Giunta Sacchetti che aveva dovuto affrontare un momento davvero difficile per una serie di circo stanze concomitanti, fra l’abbandono del settore assicurativo, che ci assicurava un importante ri storno economico, una certa confusione nella ri scossione delle quote, e la necessità di far co munque fronte a pregressi impegni di collabora zione esterna. Per noi è stato quindi più facile in quanto partiva mo da una situazione già di molto riordinata, e comunque crediamo di aver bene operato, rive dendo e ristrutturando completamente la conven zione con la carta di credito Diners che oggi è davvero una insostituibile fonte di finanziamento certo e preciso per la Federazione, e creando contatti più continui con le associazioni regionali, cosicché a tutte le 18 riunioni dell’assemblea dei delegati, c’è sempre stata una presenza molto numerosa delle associazioni aderenti. Il riordino finanziario / contabile ci ha permesso inoltre di effettuare rilevanti ristorni alle associa zioni regionali a fronte di loro iniziative autonome con ciò contribuendo in maniera importante al loro rilancio locale. E qui si impone subito una scelta di tipo espositi vo: enunciare prima tutti i “successi” e poi fare autocritica e riconoscere gli “insuccessi”, oppure di volta in volta “mescolare” gli uni e gli altri ? Io credo che operando appunto una specie di bi lancio sia opportuno seguirne le caratteristiche e quindi enunciare attivo e passivo di ogni settore. Occorre allora dire che uno dei nostri maggiori in successi è stato certamente quello di non essere riusciti ad incidere in modo significativo su quelle regioni dove le associazioni sindacali o non esi stono o esistono praticamente solo sulla carta senza avere una vera rappresentatività e visibilità da parte dei colleghi. I tentativi che abbiamo fatto sono stati molti e va riegati: lettere “cuore in mano” a tutti i colleghi; contatti diretti con amici locali più impegnati; pro poste di incontro in sede locale della Giunta con i rappresentanti delle istituzioni notarili e con i col leghi, e così via. Tutto si è rivelato inutile o quasi e quindi conse-gnamo l’incarico alla nuova Giunta con la speran za che sappia “inventarsi” qualcosa di nuovo e di efficace per risvegliare l’interesse alla attività sindacale, per esempio, dei colleghi della Liguria e della Sicilia che, incredibilmente per la storia nota rile di queste regioni, ne sono ai margini. Sul piano dei servizi agli associati vanno messe all’attivo anche diverse convenzioni che abbiamo sottoscritto per rendere più convenienti alcune at tività: nel campo del noleggio di autoveicoli; nel campo del noleggio a lungo termine, che è una forma particolare di acquisizione, sempre degli autoveicoli; nel campo dell’archiviazione ottica ed in alcuni campi minori. Al passivo potremmo qui indicare il non essere riusciti a concludere altre convenzioni, per esempio nell’importante campo della telefonia, che pure abbiamo a lungo discus so ed approfondito. Un ottimo risultato è stata la realizzazione della nuova sede della Federazione a Roma: l’essere usciti dallo storico “scantinato” di Via Flaminia 162 (sia pure con una punta di nostalgia per quel che aveva significato raggiungerlo nel 1995 e per le battaglie e l’impegno che vi avevamo profuso) e l’installarci invece nel bellissimo e luminoso ap partamento del n.158, circondato dal verde e dai campi da tennis, è stato certamente motivo di grande soddisfazione. Ma finora abbiamo parlato, per così dire, della ge stione ordinaria ed occorre adesso venire ai temi più importanti. Un argomento di costante discus sione all’interno del movimento sindacale fino dal la sua nascita, è quello del rapporto con le istitu zioni notarili, anche a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale. Questo rapporto ha avuto alti e bassi nel tempo: dall’iniziale contrapposizione quasi “obbligatoria” a causa della necessità di visibilità da parte del ne onato movimento e dell’incredibile conservatori smo del notariato di allora, si è passati attraverso momenti di collaborazione e momenti di vivace divergenza, spesso non sulle idee, come sarebbe assolutamente normale, ma solo per specifici comportamenti o addirittura per incomprensioni personali o caratteriali dei protagonisti. Il superamento di contrapposizioni sterili e di fac ciata era stata la conquista della Giunta che ci ha preceduto e noi, partendo da lì, abbiamo teso ad una scelta ancora più generale e di principio. Quello che abbiamo cercato di far maturare in questi anni, nei contatti personali con i consiglieri nazionali ed i consiglieri di amministrazione della Cassa, nei nostri interventi ai Convegni e ai Con gressi Nazionali, nelle lettere ed in genere nei comportamenti di tutti i membri della Giunta è sta to il principio che occorre un formale esplicito ri conoscimento di Federnotai come di una libera associazione del notariato, altamente rappresen tativa per il numero dei propri iscritti, che merita riconoscimento per il proprio lavoro, rispetto per le proprie iniziative ed attenzione per le proprie posi zioni politiche. Una volta assodato questo principio, il rapporto quotidiano può essere, a seconda dei casi, di tota le ed incondizionata collaborazione, o di vivace divergenza di idee, o anche di aperta “battaglia politica” su specifici argomenti, ma sempre nella consapevolezza reciproca di un lavoro fatto sem pre e solo nell’interesse del notariato. Noi, immodestamente, crediamo di essere riusciti in questo intento. La credibilità di Federnotai ci pare sia molto cresciuta in questi anni. Ai conve gni locali era sempre invitato il rappresentante sindacale e spesso veniva sollecitato a rivolgere un saluto ai congressisti al pari del rappresentante delle istituzioni. Ai congressi nazionali l’intervento del presidente di Federnotai non è stato più rele gato in orari impossibili quasi fosse un noioso rito obbligatorio, ma ascoltato perlopiù con interesse e con l’attesa per quanto potesse contenere. Ed il rapporto personale dei membri di Giunta e mio in particolare con tutti i colleghi rappresentanti nazionali delle istituzioni notarili è stato davvero ottimo in questi tre anni, anche in occasione di qualche diversità di opinione o della necessità di qualche reciproca critica, e di ciò molto merito va dato ai presidenti Mascheroni, Piccoli ed Attaguile ed a tutti i loro consiglieri, ma certamente qualche merito va dato anche alla linea seguita dalla no stra Giunta. Caso mai, per passare al passivo, in questo cam po va segnalato alla nuova Giunta con attenzione il pericolo, che pure qualcuno ci ha imputato, di rischiare di appiattirsi troppo sulle posizioni degli Organi istituzionali e, come qualcuno ci ha detto con espressione scherzosa, di “romanizzarci troppo”. Sempre nel campo della politica del notariato e delle professioni in genere, ma più direttamente per quanto ci riguarda, occorre ricordare la nostra presenza in Confprofessioni e la realizzazione del sesto congresso nazionale della nostra Federa zione. Confprofessioni (la vecchia Consilp), per chi anco ra non lo sapesse, è la Confindustria delle profes sioni e cioè la confederazione che riunisce le Fe derazioni nazionali di tutti i professionisti. In questi ultimi anni ha di molto migliorato la propria orga nizzazione e la propria visibilità, ottenendo il riconoscimento governativo di “forza sociale” ed im pegnandosi molto a tutti i livelli. La nostra presen za è stata costante e molto considerata da tutti gli altri, anche se, inevitabilmente, come sempre ac cade in un organismo numeroso e complesso, non sempre siamo riusciti a far prevalere le nostre posizioni. Proprio in conclusione del nostro man dato siamo riusciti, con molta soddisfazione, a far nominare il collega Andrea Sacchetti, già presi dente di Federnotai, alla carica di vice presidente della Confprofessioni. Il sesto Congresso di Federnotai, sul quale non mi dilungo perché questo giornale ha ospitato già molte considerazioni su di esso, è stato comun que, innegabilmente, un grandissimo risultato poli tico, sia nel momento del suo svolgimento per il rilievo che vi hanno dato la stampa, la radio e la televisione, sia per il successo straordinario di partecipazione e di risonanza interna al notariato, sia e soprattutto per gli esiti successivi che hanno visto un importante accelerazione verso il miglior esito degli argomenti trattati nel Congresso stes so. In particolare che da esso sia scaturito il più gran de avvicinamento alla soluzione dell’annoso pro blema cosiddetto del “prezzo / valore” che si sia mai avuto negli ultimi anni, pur contraddistinti da alti e bassi che facevano a volte intravvedere il risultato ed altre volte subentrare una totale delu sione, il fatto, dicevo, che oggi si sia arrivati vici nissimi ci inorgoglisce e ci fa molto piacere, indipendentemente dall’esito definitivo che potrà ave re la vicenda. Il nostro impegno, in questo campo, è stato totale. Dopo il Congresso non abbiamo mancato di contattare moltissimi esponenti politici che avevano considerato favorevolmente le nostre proposte congressuali; abbiamo ottenuto una sostanziale approvazione da parte del Presidente del Consi glio On.Berlusconi nel corso dell’incontro del luglio 2005 (a proposito quando mai negli anni scorsi si sarebbe ritenuto che Federnotai dovesse essere al fianco delle altre istituzioni notarili in un incontro di tale importanza ?) ed abbiamo in seguito realiz zato incontri tecnici con "responsabili economia" di diversi partiti e con sottosegretari di Governo per illustrare l’argomento. Nel momento in cui scrivo non posso dire se il ri sultato sarà più o meno favorevole, ma certamente, ribadisco, mai siamo stati così vicini al successo. Naturalmente, nel campo della politica del notaria to, c’è stato poi il lavoro continuo, quasi quotidia no, in innumerevoli interventi, contatti, telefonate, articoli, alcuni che ci hanno dato sostanziale soddisfazione ed altri nei quali abbiamo dovuto rico noscere una sconfitta, ma questo fa parte, per co sì dire, del gioco democratico e certamente non ci deve far demordere dalla convinzione di portare comunque avanti con fermezza le idee in cui cre diamo. Caso mai, al passivo, in questo campo dobbiamo riconoscere che si poteva certamente fare di più, si poteva essere più presenti nel settore della ri forma dell’ordinamento, si poteva incidere mag giormente sul problema della tariffa, si poteva es sere più attenti e presenti sull’impegnativo pro blema della riforma delle professioni. Ci permettiamo di dare un piccolo consiglio alla nuova Giunta: concentrarsi su alcuni argomenti chiave e dedicare ogni impegno alla loro soluzio ne, senza disperdersi su tutti gli argomenti, per ché altrimenti è alto il rischio di rimanerne ai mar gini. In conclusione, non posso fare a meno, perché lo desidero davvero e con assoluta sincerità, di riconoscere il valore e l’impegno di tutti i membri della mia Giunta. In fondo si trattava di una scommessa perché con molti di loro non ci conoscevamo nep pure. E invece, per tornare all’inizio, sono stati tre anni davvero … belli, perché abbiamo lavorato insieme con entusiasmo, con totale reciproca sti ma e considerazione, anche con divertimento e piacere. Desidero ringraziarli e salutarli tutti con affetto, nominandoli ancora all’attenzione dei lettori: l’insostituibile segretario Paolo Setti; i colleghi di Roma Cesare Felice Giuliani e di Bologna Valerio Auriemma, che concludono il loro incarico; ed i colleghi Vincenzo Pappa Monteforte di Napoli, Antonio Garau di Quartu Sant’Elena e Lorenzo Fer retto di Treviso, che continuano l’impegno ancora per tre anni nella nuova Giunta costituendo ele mento di unione e di memoria storica. Ed alla nuova Giunta, ed in particolare al suo pre sidente Gennaro Fiordiliso, un sincero, sinceris-simo, augurio di buon lavoro; l’assicurazione della mia totale disponibilità di collaborazione, e la cer tezza che sapranno lavorare sempre per il bene e il successo del movimento sindacale nel quale crediamo e nell’interesse del notariato tutto. Egidio Lorenzi notaio in Milano
FEDERNOTAI 2006 - 2008:ANNI….DI FORTE IMPEGNO Spero che questo mio intervento venga, dalla redazione di FederNotizie, impaginato a seguire il saluto cordiale e sincero, come nel suo stile, di Egidio Lorenzi, al quale, unitamente alla sua Giunta, rivolgo un altrettanto sincero ringrazia mento, per il prezioso lavoro svolto negli ultimi tre anni non solo per la Federazione ma per tutta la categoria notarile. E prendo spunto proprio dall’ affettuoso augurio di buon lavoro, contenuto alla fine del suo intervento, e dalla sua disponibilità di collaborazione per articolare questa mia presen tazione che più che essere l’esposizione di un programma (di cui non amo i toni propagandistici ed i contenuti trionfalistici, ma troppo spesso irraggiungibili o estremamente banali) vuole rap presentare uno spunto di riflessione su alcuni argomenti di portata generale che possono concre tamente determinare il perseguimento di pochi ma primari obiettivi. La convinzione di esprimermi in tal senso mi è determinata da due ordini di valutazione, oltre che dalla speranza di essere poco conformista e meno noioso rispetto ad una mono tona e già vista elencazione di buone intenzioni: a) l’esposizione di Egidio sulla attività ed i molti risultati conseguiti ed i pochi non raggiunti nell’ultimo triennio già di per sé delineano, nel se gno della continuità, un percorso da seguire per la nuova Giunta nell’espletamento del suo mandato, in linea con la tradizione e la peculiare specificità di Federnotai sempre attenta alle istanze più in novative ed all’avanguardia ma, al tempo stesso, baluardo fermo ed intransigente della cultura e dei valori più autentici del notariato (non possiamo attestarci o condividere anacronistiche ed indifen dibili posizioni di retroguardia, ma esaltare il ruolo dinamico e garantista della nostra professione). b) nel momento in cui mi accingo a scrivere questi appunti soffia sempre più minaccioso un forte vento neo-liberista che spira dall’ Europa (soprattutto dal nord Europa) e si ripercuote an che in Italia, creando una grossa confusione di metodologie e di ambiti applicativi con una disarti colata equazione libere professioni = imprese re golata dalle leggi dell’ economia di mercato (e quazione logicamente e matematicamente impro ponibile perché raffronta dati non omogenei e, quindi, non comparabili); si registrano sprovvedu te interferenze dell’Antitrust sugli illegittimi privilegi delle libere professioni, ostacolo al decollo della competitività della Nazione; si profila una legge quadro relativa alle libere professioni ed agli Ordi ni Professionali a dir poco nebulosa che, comun que, sarà sicuramente scritta nella prossima legi slatura; si sostanzia una riforma dell’ordinamento, principalmente nella parte contenuta nella legge delega, che procede a tentoni e, temiamo, completamente avulsa da una organica ed equilibrata visione d’insieme. Orbene alla luce di queste considerazioni riten go che Federnotai abbia il compito precipuo di in vitare e stimolare la categoria a serie valutazioni, rilanciando quel ruolo di “fucina di idee” che ha sempre contraddistinto la sua azione di “libera Associazione”, con il conseguimento di utili risulta ti, frutto di brillanti intuizioni e spesso rivalutati a distanza di tempo (a volte anche troppo lungo). Mi sembra opportuno, quindi, soffermare la nostra attenzione su tre momenti della “vita notarile” che nell’attuale contesto non possiamo più assoluta mente trascurare o, peggio ancora, ignorare, selezionandoli, mio malgrado, tra i molti che merite rebbero altrettanto riguardo. PARTECIPAZIONE E’ proprio questo il primo punto che va’ esami nato con molta attenzione; io credo che oggi vi sia un diritto-dovere dei notai di partecipare più atti vamente alla vita politica del notariato, perché non è più ammissibile pensare che si possa stare co modamente rinchiusi nei propri studi a svolgere un proficuo lavoro, delegando a pochi volenterosi colleghi ed a molti sprovveduti politici ed incompe tenti apparati burocratici il proprio destino e la ge stione di un difficile futuro. Quando parlo di parte cipazione non mi riferisco soltanto all’ingresso ne gli organi istituzionali o nelle associazioni sindaca li, ma mi riferisco ad una forma molto ampia di partecipazione che può spaziare dalla semplice presenza ai convegni (dico grazie, per questo, all’obbligo dei crediti formativi) alla loro organizza zione, dalle commissioni studi alle scuole notarili, dai rapporti con il mondo accademico alla pubbli cazione di lavori scientifici, dal collaborare alla re dazione di riviste giuridiche o di categoria ad im pegnarsi in un dibattito telematico che vada oltre la meritoria “lista sigillo”, dal vivere, insomma, in tutte le sue più ampie articolazioni un notariato che possa essere recepito nella sua essenza mi gliore soprattutto dall’esterno. Dobbiamo tendere a sensibilizzarci ed a sensibilizzare l’opinione su di una categoria professionale attenta, seria e propositiva nei molteplici aspetti della sua funzio ne che dia sempre più risposte concrete ad una società che, proprio perché sospinta da forti acce lerazioni, di tali risposte, anche se inconsciamen te, ha un bisogno ineluttabile. Relegare il nostro ruolo ad una mera e sedentaria attività certificato- ria, ancorché remunerativa, rappresenta una mio pia politica oltre che una deprecabile mortificazio ne delle enormi potenzialità che il notariato dispo ne; credo che sia giunto il momento perché ognu no, facendo la propria parte, metta in campo tutte le risorse di cui dispone e di cui la prima, con un po’ di sacrificio, è caratterizzata proprio dal “tem po di partecipare”. VALENZA SOCIALE DELLA FUNZIONE Nel parlare di “valenza sociale della funzione” si è portati a pensare a qualcosa di vago, anche se estremamente qualificante, a qualcosa che possa essere fumo negli occhi ma di poca sostanza; vor rei provare, invece, a trattare questo argomento in maniera disincantata ed estremamente pragmati ca evidenziando proprio come, nella quotidianità del nostro lavoro, riusciamo ad offrire un valore aggiunto molto spesso mal recepito, che prescin de o si sovrappone alla funzione pubblica delega ta. Proviamo ad impostare il ragionamento se guendo questo sintetico schema esemplificativo: -Funzione antiprocessuale della attività notarile. Partiamo da semplici dati di fatto, tralasciando a stratti concetti teorici, per ricordare (tra tanti) la enorme differenza di contenzioso giudiziario rela tivo alle transazioni immobiliari (riferimenti e nu meri dettagliatamente riportati dal Presidente Pic coli al Congresso di Pesaro) tra i paesi retti dal sistema giuridico del “common law” e quelli del “civil law” nei quali ultimi, grazie all’attività notarile, la disamina delle problematiche tributarie – giuri diche ed amministrative vengono attentamente vagliate prima dell’atto e, quindi, prima della con clusione di qualsiasi operazione immobiliare; que sto particolare aspetto della “certezza della legali tà” si traduce in un duplice beneficio per la collet tività rappresentato dalla inoppugnabilità dei diritti contratti per le parti e da un notevole alleggeri mento del contenzioso giudiziario per una magi stratura già tanto oberata di lavoro. -Tutela dei contraenti. Non riesco ad immaginare nell’ambito di qualsiasi fattispecie contrattualistica quale figura, all’infuori del Notaio, possa tutelare le legittime aspettative che spettano ad entrambe le parti di un negozio giuridico; ma soprattutto il garantire l’equilibrio giuridico (la dottrina tedesca parla di “moralità del negozio giuridico”) di un con tratto nel contesto della contrapposizione e del regolamento di rilevanti accordi economici (che, molto spesso, determinerebbero la prevalenza del contraente forte ai danni del contraente debole) qualifica il nostro apporto professionale come so cialmente utile e, al tempo stesso, non fungibile. -Controllo del territorio. Il controllo del territorio espletato a largo raggio dalla categoria notarile con l’entrata in vigore della Legge 47/85 (sono già trascorsi 20 anni) ha consentito una corretta e do cumentata pianificazione urbanistica per quanto attiene sia le aree urbane che i terreni a destina zione agricola, nonché una approfondita indagine sulla legalità della edificazione e ristrutturazione dei fabbricati, spostando il carico delle indagine e lo studio di atti amministrativi (in maniera a dir po co anomala) dalla competenza propria della pub blica amministrazione al pubblico ufficiale rogante. L’assorbimento di oneri e responsabilità che sa rebbero dovuti esulare dal normale espletamento della attività notarile per gravare sugli Enti a ciò istituzionalmente preposti (in oltre quindici Stati americani la commerciabilità di un immobile viene certificata da un documento amministrativo del Comune o Contea in cui si attesta, previa le dovu te verifiche, più o meno che “l’immobile è vendibi le”) è riconducibile ad una azione di supporto ge nerata da una chiara inefficienza dell’apparato pubblico per far fronte ad interessi generali di pri maria importanza, altrimenti disattesi. -Velocizzazione e snellimento delle procedure. Ci sembra quasi scontata la lettura in chiave “socia le” del contributo notarile nello snellimento dei tempi delle procedure espropriative per la parte delegata ai notai (confrontare i dati ufficiali pubbli cati dall’ABI) e della efficacia immediata per le operazioni delle società di capitali (che con la tra smissione telematica degli atti al registro delle im prese avviene quasi in tempo reale); nelle prime abbiamo apportato la nostra consolidata espe rienza ed affidabilità di pubblici ufficiali relativa mente al settore immobiliare, nelle seconde ci siamo accollati, con spiccato senso del dovere, una specie di “valutazione omologatoria” preventi va alla redazione dell’atto (sollevando ancora una volta la magistratura da un oneroso carico di lavo ro). Questi pochi riferimenti (ce ne sarebbero tanti altri e quasi tutti senza costi aggiuntivi per l’utenza e/o la collettività) già di per sé esemplificano la “valenza sociale” della funzione di notaio (ben ol tre la certificazione di pubblica fede) in uno Stato di diritto che privilegia la legalità e la trasparenza delle operazioni giuridiche; ma tutto ciò è vero e gratificante se il notaio attende direttamente all’interlocuzione con l’utenza, alla preparazione ed allo studio dell’atto, alla spiegazione del rogito quando particolarmente complesso: attività, que ste, che non possono essere delegate a terzi, an corché qualificati, perché metterebbero in discus sione le radici proprie della funzione (e, quindi, l’utilità di questa professione) oltre a vanificarne la sua valenza sociale. Da qui un forte monito ad un maggior e più diretto impegno nello svolgimento della attività, che veda sempre più coinvolto in prima persona la figura insostituibile del notaio: per intenderci non possono assolvere a questa funzione e, quindi, non hanno futuro studi profes sionali tipo super market o catene di montaggio. IMMAGINE E COMUNICAZIONE E’ un discorso particolarmente importante e sul quale Federnotai dovrà spendere molte energie perché bisogna assolutamente spezzare il cerchio di (spesso dolosa) ignoranza che volutamente aleggia con ambiguità sulla nostra categoria e che proietta un’immagine ancora distorta di un notaria to retrogrado, casta privilegiata, intralcio alla velo ce circolazione dei beni, burocrate ma non giuri sta, ibrido tra il ruolo di pubblico ufficiale e quello di libero professionista: insomma una figura quasi superflua. Ciò non è vero, lo sappiamo benissimo e non spendiamo una parola in questa sede per contestarlo perché sarebbe inutile dispersione di tempo; ma una colpa indiscussa dobbiamo ascri vercela, facendo una sana autocritica, nel non a ver saputo o voluto trasmettere la corretta valenza della nostra funzione e, cioè, la “reale immagine del notariato”, forse dall’alto di un eccesso di refe-renzialità che non ci è consentito e di un investi mento nella comunicazione che non è mai esistito. E’ ora che, aprendoci a tutte le forze sociali e politiche, iniziamo a portare avanti un sereno ma deciso programma di “conoscenza del mondo no tarile” perché, non a caso, le critiche più sprovve dute vengono proprio da chi non ci conosce, da chi parla per sentito dire, con luoghi comuni e senza cognizione di causa. Ed allora ben vengano convegni aperti su tematiche di politica notarile, confronti a tutto campo con le altre professioni che gravitano nel sistema giuridico-legislativo e con strutture o Enti che rappresentino il mondo imprenditoriale, bancario, dei consumatori; ben vengano forti investimenti mediatici per rivestire un ruolo di primi attori e sponsor di noi stessi. Alla luce di queste brevi considerazioni ritengo che se il notariato riuscirà a coniugare con intelligenza questi tre aspetti, logicamente connessi ed interdipendenti, sicuramente riuscirà a raggiunge re e migliorare quegli obiettivi primari indispensa bili ad un forte rilancio della professione che van no dalla riforma dell’ordinamento (con particolare riferimento alla tariffa, al territorio per quanto at tiene alla omogeneità dei distretti, ed all’accesso) alla riforma del codice deontologico, dalla revisio ne del regolamento dei congressi nazionali ad una particolare attenzione per la formazione politica dei giovani notai (tema particolarmente delicato), a cui voglio rivolgere di cuore un personale augu rio di buon inizio lavoro. La nuova Giunta di Federnotai, con molta umiltà ma con altrettanta determinazione, si attiverà per svolgere la propria parte, perché al suo interno esiste una coesione di intenti suffragata da valori specifici che riassumo nella comprovata esperien za apportata dai colleghi Lorenzo Ferretto (Trive-neto), Antonio Garau (Sardegna) e Vincenzo Pappa Monteforte (Campania) già membri della giunta Lorenzi, nel responsabile senso di equili brio del collega Romolo Rummo (Lazio), nella grinta altamente qualificata delle colleghe Maria Luisa de Angelis (Marche) e Giorgia Manzini (E milia e Romagna), nell’entusiasmo propositivo dei giovani colleghi Simona Guerra e Carlo Munafò (Lombardia). Lavoreremo con periodico interscambio di idee ed iniziative a fianco delle singole Associazioni Sindacali Regionali, rafforzeremo un rapporto di costante dialogo e di dialettico con fronto con il Consiglio Nazionale e la Cassa, col laboreremo attivamente con i Comitati Regionali ed i Consigli Distrettuali, nella piena consapevo lezza che ci aspetterà un compito difficile ma non impossibile da condividere e perseguire insieme durante i prossimi tre anni…… di forte impegno. Gennaro Fiordaliso Presidente di FederNotai
IL PRIMO CONGRESSO DEI NOTAI EUROPEI Con l’alto patronato del presidente della Repub blica, si è tenuto nei giorni 10 e 11 novembre a Roma il primo congresso dei notai europei sul te ma “Notariato senza frontiere: la sicurezza giuridi ca a servizio dei cittadini d’Europa”. Il congresso è stato organizzato dalla Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea ed è stato pre sieduto dal notaio francese Claude Jaquet, i lavori scientifici sono stati coordinati da Paolo Pasqua-lis. Il congresso è stato un grandissimo successo: ad esso hanno partecipato circa 2.000 notai provenienti da 75 paesi, compresi i 19 paesi di civil law d’Europa, molti dei 75 paesi di notariato latino che rappresentano il 56% della popolazione mondiale e l’80% della popolazione europea. Paolo Piccoli ha espresso l’augurio che il con gresso potesse lanciare un messaggio ai popoli europei e alle autorità politiche circa il ruolo che il notariato può svolgere per la costituzione di uno spazio comune di sicurezza giuridica. Paolo Piccoli ha ricordato come difficoltà derivino al notariato dalla pressione delle autorità antitrust che non sempre comprendono il ruolo di garanti delle regole dei notai; ha auspicato che, come è avvenuto in Italia, i contatti con le autorità per la concorrenza possano introdurre correzioni (come la recente apertura della pubblicità attuata al codi ce deontologico) alle modalità di svolgimento della funzione notarile. La casa, la famiglia, le successioni, l’impresa so no punti cardinali della vita di ogni cittadino e di ogni comunità; la sicurezza nelle contrattazioni, i pubblici registri con validità erga omnes, il control lo di legalità, sono elementi cardine dello sviluppo nei quali il notariato interviene. Anche dal recente congresso di Pesaro è emerso come, dal confronto tra il mondo di common law e quello di civil law, risulti evidente il privilegio che il mondo latino attribuisce al diritto e ai concetti del la certezza, della garanzia dell’equilibrio tra le par ti e come il costo della giustizia civile sia molto in feriore nei nostri paesi rispetto a quello dei paesi anglosassoni. Il ruolo del notariato deve essere sorretto dalla capacità innovativa e dalla ferma volontà di esse re attori nei processi reali evitando un pericoloso arroccamento nella difesa di un inesistente diritto, quesito o di un proprio ruolo statico. Il congresso è anche una sollecitazione rivolta al notariato europeo a non avere paura, a confron tarsi coraggiosamente con il nuovo, a comprende re che spesso le difficoltà si traducono in grandi opportunità purché si sappia cogliere il senso di futuro che è insito in qualunque passaggio. Al congresso è intervenuto il presidente del consi glio Silvio Berlusconi che ha rilevato come la rivoluzione tecnologica abbia abolito, o quasi, le di stanze di tempo e luogo; come il suo governo stia modernizzando il paese (modernizzazione della pubblica amministrazione; diritto civile, penale, delle società, del fallimento, ecc.) come la boccia tura della costituzione europea da parte di Francia e Olanda sia dovuta alla eccessiva burocratizza zione; come il notariato possa dare un contributo perché l’Europa, invece di un intralcio, sia di aiuto alle imprese e ai cittadini. Ha sottolineato un passaggio del discorso di Pao lo Piccoli secondo cui i notai devono essere semplificatori delle complessità; ha espresso l’opinione secondo cui un trattato dovrebbe impor re che le esportazioni cinesi verso l’Italia siano pa ri alle esportazioni dall’Italia verso la Cina; ha sot tolineato come i costi della giustizia nei paesi di common law siano molto superiori a quelli dei pa esi di civil law. Certamente da apprezzare, a parte le considera zioni di tipo elettorale, la partecipazione al con gresso e la lunghezza e complessità dell’intervento. Mi è parso molto ancorato al passato e non poco autoreferenziale il discorso di Jaquet anche per l’eccessiva attenzione alla centralità dell’atto pub blico. Giancarlo Laurini, presidente dell’Unione Interna zione del Notariato Latino, ha sottolineato che al centro dei lavori congressuali vi fosse la questione della sicurezza giuridica, come anche sottolineato dal presidente Ciampi nell’incontro avvenuto il giorno precedente all’inizio del congresso; ha ricordato come non si debba più parlare di Unione Internazionale del Notariato Latino ma di Unione del Notariato per escludere una inesistente con trapposizione col mondo di common law dove sostanzialmente il notariato non esiste e anche per segnare l’ingresso di paesi che, come la Cina, non hanno nulla di latino. Ha affermato che i liberi professionisti, in partico lare i notai, devono far sentire più forte la loro pre senza nella società anche ponendo in maggiore evidenza, al di là dei temi meramente economici, quello della solidarietà, così rendendo “più uma no” il mercato. Paolo Pasqualis ha detto che per conoscere l’Europa non bastano la storia e la geografia ma bisogna conoscerne la cultura. Il notariato, che affonda le sue radici nel mondo romano, deve essere portatore di una comune cultura europea ed elaborare, in particolare, una cultura della concorrenza ed una capacità di adat tamento senza paure al nuovo. Ha rilevato come scarsa sia la circolazione degli atti notarili in Europa e come ciò costituisca un ef fettivo vincolo alla competitività europea; come scarsamente applicato sia il credito ipotecario transfrontaliero; come la libera circolazione dei notai sia ostacolata dai paesi che, come invece ha fatto l’Italia pur restando la necessità del concor so, non hanno ancora eliminato il principio di cit tadinanza. Sandra De Waele, commissario europeo della di rezione generale “concorrenza”, ha sottolineato la natura e l’interesse pubblico del notariato; Paolo Mengozzi, giudice del tribunale di prima istanza dell’Unione Europea, ha auspicato una maggiore concorrenza e una maggiore attenzione alle professioni e alle parti più deboli; ha ricordato come la concorrenza, con un esplicito riferimento al te ma della pubblicità, sia applicabile anche ai notai. Con particolare riferimento alla questione delle tariffe, ha rilevato come siano accettabili le tariffe minime e massime quando l’approvazione di esse rientra in una procedura che termina con un’approvazione pubblica e quando esse tengano conto dell’interesse dei consumatori. Ha poi ritenuto che non esistono analisi sugli ef fetti sociali derivanti dall’esercizio delle libere pro fessioni; sul notariato italiano ha affermato che le particolarità del territorio nazionale giustificano la competenza distrettuale perché il notaio serve so lo se esistono limitazioni territoriali anche con rife rimento delle sedi disagiate. Helmut Fessler, presidente onorario della U.I.N.L., ha ricordato alcuni punti rilevanti per il notariato: il trattato di Roma, l’atto notarile europeo, la costituzione di uno spazio unitario europeo di libertà, sicurezza, giustizia. Mario Tenreiro, della direzione generale giustizia, libertà e sicurezza della commissione europea, ha sottolineato come il concetto di libertà sia stretta mente collegato a quello dei diritti fondamentali, come si debba parlare soprattutto di sicurezza giuridica e di giustizia sia civile sia penale. Ha affermato come, sul tema della giustizia, qual cosa sia stato fatto ma moltissimo resti da fare: massima libertà nel riconoscere le sentenze nei vari paesi nello spazio europeo; come molto resti da fare sui temi della armonizzazione delle regole di conflitto, nella materia successoria, di famiglia, di partenariato, di sicurezza delle parti. Altri discorsi sono stati tenuti su etica e notariato da Roman Sowinski, notaio polacco; da Alan Palmiter, professore della Wake Forest University, che ha parlato soprattutto della professione foren se negli Stati Uniti; Jacques Pertek, dell’università di Lione, che ha trattato dei notai e del diritto comunitario; Roger Van den Bergh, dell’università di Rotterdam, che ha trattato il tema della analisi economica del sistema di notariato latino; José Manuel Garcìa Collantes, dell’università di Madrid, ha trattato il tema economico della sicurezza giu ridica; Eric Ducoulombier, della direzione generale mercato interno e servizi della commissione euro pea, che ha trattato diritto ipotecario e credito ai consumatori; Manuel Medina Ortega, membro del parlamento europeo, che ha svolto un’analisi della legislazione europea; Charalambos Piamboukis, professore ad Atene, che ha trattato della circolazione dell’atto pubblico nell’unione europea. Il ministro Frattini, vice presidente della commis sione europea, ha affermato l’urgente necessità di attuare uno spazio europeo di giustizia assicuran do rapidità ed efficienza capaci di realizzare un equilibrio tra sicurezza e libertà evitando qualsiasi pericolosissimo contrasto tra sicurezza e libertà. Ha ricordato come le politiche nazionali non siano in grado di risolvere problemi sopranazionali come il terrorismo e l’immigrazione. E’ necessario armonizzare le regole giuridiche perché si formi effettivamente uno spazio dove viga la fiducia reciproca tra Stati, ordinamenti, isti tuzioni. Ha ricordato l’importanza delle decisioni di Tam-pere e del titolo esecutivo europeo, dell’approvazione delle norme relative allo scio glimento del matrimonio e alla responsabilità dei genitori; come siano allo studio libri verdi sul di vorzio e sulle successioni. Ha affermato che la commissione europea ha consuetudine di lavoro con il notariato, come il contributo dei notai sia più strategico e politico che tecnico, con l’affermazione della necessità di eliminare le differenza applicative. Ha riaffermato la centralità della formazione dei professionisti e la funzione di collegamento tra pubblica amministrazione, cittadini e ordinamento propria del notariato. Nella mattinata dell’11 novembre è stata svolta la tematica “l’applicazione di nuove tecnologie nella funzione notarile” con contributi del notariato au striaco, italiano, ungherese, spagnolo, belga e francese. Gian Franco Condò
Finestra sul cortile
-Racconto a tre voci facilmente distinguibili dal di verso carattere grafico - Una lettera del Consiglio Notarile di Brindisi ci avverte che il notaio Franco Schiantarelli di Ber gamo chiede di sapere se qualche collega del Distretto ha ricevuto il testamento del signor X recentemente scomparso. Ce l'ho io, di sicuro, ri cordo bene quel signore , mio cliente in più di u n'occasione. Telefono al collega, mettendolo al corrente della cosa. Gli faccio anche presente, però, che pochi giorni prima che X morisse, era passato dal mio studio un suo nipote (il defunto conviveva con una donna, ma non aveva figli) e mi aveva informato che lo zio "aveva fatto qual cosa dall'altro notaio". Il collega Schiantarelli mi lascia un po' perplessa: è cortese e gentile, parla spesso per diminutivi (come è frequente per i settentrionali: "attimino"; "risottino"; "conticino", ecc. . ), ma lascia nell'interlocutore quella vaga, spiacevole sensazione di chi si sente un po' preso in giro. "Cavolo - mi dico -nemmeno lo conosco, perchè mai dovrebbe sfottermi? " La tempestività della collega e la sua timida deli catezza nell'affrontare l'argomento sono "caldini arcobaleni" alle grigie e fredde burocratiche prati che che spesso occupano le ore lavorative (mu tui e statuti) e quindi con un poco di soddisfazio ne avviso la mia cliente pugliese che da Mesa-gne ci sono buone notizie "il signor X che spo radicamente comunicava dalla sua terra ed è sa lito fino a Bergamo con la convivente per la cre sima dei suoi bambini, prima di morire si è ricor dato che parte del suo cuore batteva a Bergamo". Trascorso però più di un mese, l' altro notaio di Mesagne (non solo meno immediato, ma più occupato delle quantità che della qualità della pra tica), con modi "gavettone da caserma" mi comu nica che in data successiva al primo testamento il defunto ha disposto delle proprie ULTIME volontà revocando espressamente il precedente testa mento e nominando erede la convivente. Tristemente avverto la mia cliente di questa "cat tiva nuova" però aggiungo, per addolcirle la pillo la: "se vuole saper come il signor X si fosse ricordato di lei ed avere per ricordo lo scritto ancor-chè "revocato" posso chiedere alla collega di mandarmene copia. Franco (meriterebbe lo chiamassi Franchino così impara a "diminuire" tutto) mi richiama. Spiega innanzitutto che sta chiedendo informazioni per conto di una sua cliente che vive appunto a Ber gamo e alla quale il signor X aveva anticipato un lascito e poi mi avverte che il mio collega di Mesagne ha ricevuto un testamento successivo al mio, per cui si pubblicherà quello. Prima di chiudere la conversazione, un pizzico di curiosità (anzi . . .un pizzichino) gli fa chiedere: "ma che aveva disposto nel tuo testamento? ". Non ne ho il minimo ricordo, per cui prendo l'atto e . . . per po co non viene un colpo anche a me: il fu X aveva riconosciuto la signora bergamasca come sua fi glia, lasciandole buona parte dei suoi beni. Col testamento successivo (quello di cui aveva parlato il nipote) revocava tutto nominando unica erede la convivente. Ma il riconoscimento non può essere revocato per cui, conclude Schiantarelli, veniamo giù a Mesagne e pubblichiamo il tuo atto. L'appuntamento con Franco e col suo ex associa to, Paolo Marinelli, notaio a riposo, detto don Pao lo, trattandosi di vero gentiluomo partenopeo, è fissato per un mercoledì. Il lunedì precedente il collega mi telefona e col tono, indubbiamente canzonatorio stavolta, mi fa: "quindi dopo do mani faremo questo atticino?" - Già - rispondo. "Si pubblicherà il riconoscimento di figlia". Infatti. "E il gemellino?" Mi si gela il sangue "Quale ge mellino? Di che diamine stai parlando?" E' incre dibile: la signora bergamasca ha rivelato a Fran co di avere un fratello gemello, la cui esistenza era ben nota anche al padre naturale. Ora vuol sapere da noi perchè mai X ha riconosciuto solo lei. Sembra di essere nel film "Totò terzo uomo" , con gemelli che vengono fuori a frotte. Ma perchè mai, ci chiediamo tutti, un uomo che più di 45 anni fa ha avuto due gemelli, decide, con un atto di ultima volontà, di riconoscerne solo uno? L'idea di Franco di recarsi in Puglia da Lavinia, è stata da me trovata eccellente e ciò perchè offriva la possibilità al "Notaio" di affrontare un tema già di per sè complesso ma che gli dava altresì il modo di agire in un campo di vita e sentimenti, indubbiamente diverso da quello pratico ed essenziale che caratterizza la normale attività. Per quanto poi mi riguarda più personalmente, la occasione di poter tornare nel mio sud mi consentiva di constatare come nel comune sentire di questa terra, tutto quello che riguar da il cuore, il sentimento, sia affrontato con delicatezza ed estrema umanità. Inutile dire che l'impatto è stato a dir poco meraviglioso e che mi ha consentito di cono scere persone di grande capacità e compe tenza che con semplicità sono in grado di af frontare questi problemi per risolverli al me glio. A fronte di questo esistono certamente altri comportamenti e modi di agire che in fondo non fanno altro che esaltare l'agire dei primi. Ma questa è un' altra storia. Franco e don Paolo sono qui nel mio studio; il te stamento è pubblicato; il mistero del signor X è destinato a rimanere con lui nella tomba. Chiudiamo la giornata con una buona cena in un ristorante speciale. Strano, siamo gli unici avven tori, ma non ci sentiamo affatto soli. Il cibo buono, il vino giusto, i discorsi sulle rispettive famiglie; ognuno racconta la propria storia. E poi, com'è inevitabile, una lunga discussione sul fu signor X e sul suo comportamento così a nomalo. Devo proprio dire che i due gemelli hanno con tribuito alla nascita di una bella amicizia. Ah. . . dimenticavo: ho scoperto poi che Franco non mi prendeva affatto in giro in quelle prime te lefonate. Il guaio è che ha cominciato a farlo adesso . . .. Lavinia Vacca Franco Schiantarelli Paolo Marinelli
Sguardo all’Europa
Proseguiamo con le interviste ai colleghi europei a noi più vicini;. Questa è la volta del collega austriaco Dieter Wal-lner notaio in Winklern in Carinzia, attuale Presidente del Comitato italo austriaco che ormai da trent’anni organizza convegni di studio per favori re i rapporti tra il notariato italiano e il notariato austriaco. Nostro inviato e cortese traduttore è in vece il collega italiano David Ockl notaio in Lana in provincia di Bolzano a sua volta segretario del lo stesso comitato Dall’intervista apprendiamo cose molto interes santi; ad esempio in particolare potrebbe essere oggetto di studio anche in Italia la costituzione di una Banca fiduciaria del notariato. Sicuramente c’è sempre da imparare e ancora molte strade possono essere percorse per migliorare la nostra professione e il servizio che offriamo. Federnotizie: Quanti notai ci sono in Austria?.Wallner: In Austria ci sono 473 notai e circa 330 candidati notai e sostituti di notai dipendenti da un notaio. Federnotizie: Come si diventa notaio e chi sono i sostituti notai? .Wallner: Per diventare notaio occorre innanzitutto la laurea in giurisprudenza. Dopo un periodo di pratica di - un anno presso un tribunale si può venire assunti da un notaio come candidato notaio; Dopo aver acquisito l’esperienza necessaria (non è tuttavia previsto un tempo minimo di pratica) ci si può presentare all’esame notarile che consiste in un esame scritto ed in un esame orale in due distinti sessioni. L’esame si svolge presso le Corti d’Appello e le commissioni esaminatrici sono composte da notai e magistrati. Tuttavia in seguito al superamento dell’esame non si è ancora notai: superato l’esame, se si è in possesso dell’esperienza necessaria si può chie dere di essere nominati sostituto notaio di un no taio in esercizio dal Presidente del Tribunale. Il sostituto notaio è autorizzato all’esercizio di tutte le funzioni notarili però non opera come libero pro fessionista ma come dipendente di un notaio Si diventa notaio in seguito a nomina da parte del ministro della Giustizia che provvede in base alle sedi disponibili scegliendo fra i soggetti in posses so dei requisiti e dell’esperienza necessaria. L’età media di nomina a notaio è intorno ai 40 an ni. Mentre si è candidati notai è prevista la frequenza di corsi formativi. Federnotizie: Quale competenza territoriale ha il notaio ? Può esercitare in tutta la nazione?Wallner: Una limitazione alla competenza territo riale esiste solo qualora il notaio operi come Commissario del Tribunale nell’ambito del partico lare procedimento previsto dal diritto austriaco in seguito all’apertura di una successione.. In questo caso il notaio competente per luogo è rappresen tante del tribunale, con il potere di intraprendere i passi principali del procedimento successorio. In tutti gli altri casi il notaio può agire in tutto il ter ritorio nazionale. La nomina di notaio in un distret to serve a fare sì che tutto il territorio nazionale abbia una copertura di professionisti, anche lì do ve non vi siano tribunali distrettuali. Federnotizie: Ci può parlare più da vicino di tale procedimento successorio? Wallner: In Austria è previsto che in seguito all’apertura di una successione il Tribunale dele ghi un notaio allo svolgimento di un particolare procedimento successorio. Il fondamento legislativo di tale procedimento è la legge sul commissario giudiziario (Legge federale del 11. Nov. 1970, BGBl. n. 343) che regola l’attività del notaio come incaricato del tribunale nei procedimenti di giurisdizione volontaria. Tale normativa obbliga il notaio su ordine della pretura competente in affari ereditari: a) a ricevere la notizia del decesso ed adottare i provvedimenti improrogabili connessi (come p.e. la pubblicazione del testamento, l’apposizione dei sigilli, il deposito di cose di valore trovate) b) a compiere gli altri atti d’ufficio necessari per lo svolgimento del procedimento ereditario. Sono compresi fra gli atti del procedimento eredi tario tutti gli atti d’ufficio regolati nella seconda parte principale della legge sulla giurisdizione vo lontaria. Vi appartengono per questo anche quei procedimenti che non portano all’immissione nel possesso da parte dell’erede, come il procedi mento di rilascio o il rilascio della massa ereditaria in luogo di pagamento. Nel procedimento ereditario i notai come commissari giudiziari sono organi giudiziari ed esercitano in questa qualità una fun zione giuspubblicistica. Il notaio fissa delle udienze (Tagsatzungen), alle quali sono invitati i partecipanti al procedimento e su queste viene ricevuto un verbale d’ufficio. In presenza della dichiarazione di accettazione di eredità, dell’inventario o della dichiarazione del patrimonio e delle comparse conclusionali, il procedimento ereditario viene concluso e l’atto viene trasmesso dal commissario giudiziario al tribunale ereditario per l’immissione nel possesso. L’immissione nel possesso (Einantwortungsur-kunde) è un’ordinanza del tribunale, che provoca il trasferimento della proprietà della massa eredi taria all’erede (o agli eredi). Con essa viene determinato chi è l’erede del de funto, quindi il suo avente causa. Nel caso ci sia no più eredi essa deve contenere anche la quota ereditaria. Invito chi volesse sapere di più sull’argomento a leggere le relazioni tenute al convegno del Comi tato Italo Austriaco del notariato a Codroipo nel 2003 disponibili sul sito www.notarcomitato.net. Federnotizie: Quali collaboratori ha un notaio ? Quante persone lavorano in media in uno studio notarile? Wallner: In media ogni notaio ha un candidato notaio che è laureato in giurisprudenza, e che, come visto, superato l’esame notarile e acquisita l’esperienza necessaria, può essere nominato sostituto notaio e quindi sostituire il notaio. I notai nelle regioni rurali nella maggior parte dei casi non hanno un candidato notaio o un sostituto, raramente ne hanno uno, mentre i grandi studi no tarili nelle città hanno da tre a quattro candidati notai o sostituti. Inoltre un notaio ha chiaramente altri impiegati che possono variare da uno a dieci circa o anche più. Federnotizie: Un atto notarile può essere ricevuto solo dal notaio ? Quali sono le regole dell’autenticazione di firma da parte del notaio ? E’ possibile che qualcun altro possa in nome del notaio autenticare le firme ? Wallner: Solo il notaio o il sostituto notaio possono ricevere un atto notarile o autenticare una firma. Questi compiti non possono essere delegati. Federnotizie: E’ possibile in Austria associarsi fra notai ? i notai possono associarsi con altri liberi professionisti? Wallner: I notai possono associarsi con altri notai o candidati/sostituti notai ma non con altri professionisti. Federnotizie: Quali sono le organizzazioni notarili austriache ? Wallner: a) ÖNK – Österreichische Notarkammer – il Consiglio Notarile Nazionale b) Le Camere notarili dei singoli Land c) NOTAK – Notarakademie: accademia austriaca del notariatoche organizza convegni, corsi e altre manifestazioni di interesse notarile. d) Notardata - Istituto della Camera Notarile Au striaca per informatica ed organizzazione d’ufficio; e) NTB – Notartreuhandbank - Banca Fiduciaria del Notariato p.a. f) ÖGIZIN - Società austriaca per informazione e collaborazione nel notariato a r.l.; g) CyberDOC - Società per comunicazione digita le nel notariato a r.l.; h) Società per la conciliazione nel notariato che riunisce ed assiste i notai che sono conciliatori. In Austria esiste infatti una legislazione sulla risolu zione alternativa delle liti (ADR) che prevede che anche i notai possano essere conciliatori. Federnotizie: Ci può parlare della Notartreuhan-dbank, la banca fiduciaria notarile? Wallner: Per meglio comprendere l’importanza di tale istituto è necessario ricordare che in Austria per la pubblicità immobiliare vige il sistema tavola re. Tale sistema prevede che l’acquisto della pro prietà avviene con l’iscrizione nei pubblici registri (e non con il consenso validamente espresso co me in Italia). Pertanto in quest’ottica l’atto di ven dita rappresenta un obbligo per il venditore a far acquistare la proprietà e specularmente per l’acquirente ad acquistare la proprietà ed a pagare il prezzo. E’ frequente che, avvenuta la vendita, l’atto non possa venire intavolato subito sia perché debbano ancora essere cancellate delle ipoteche, sia per la necessità di autorizzazioni amministrative di vario tipo previste dall’ordinamento. In tali casi è prassi diffusa che il cliente depositi il prezzo fiduciariamente presso il notaio. Per la gestione sicura di tali depositi è stata creata la Notartreuhandbank AG i cui soci sono il Consiglio notarile Nazionale Austriaco al 49% e due banche: la Raiffeisen Zentralbank Austria e Bank Austria Creditanstalt. La Notartreuhandbaknk è gestita in forma comple tamente elettronica. Per ogni deposito viene aper to direttamente dal notaio un relativo conto che ne permette la gestione in massima sicurezza e ga ranzia. Per i pagamenti eseguiti tramite la Notar-treuhandbannk è poi prevista un’assicurazione di 8 milioni di Euro per conto. Si tratta di un istituto molto apprezzato dai nostri clienti. Federnotizie: Quali organi istituzionali sono previ sti ? Che tipo di controllo hanno sui notai? quali sanzioni vengono comminate ? Wallner: Ogni notaio è soggetto ad un controllo ordinario, eseguito e supervisionato dalla rispetti va camera del Land di appartenenza. Per infra zioni all’ordinamento del notariato o contro i doveri del notaio, la camera del Land può comminare pene o sanzioni disciplinari. Federnotizie: Come si nominano gli organi istituzionali ? Wallner:Principalmente tramite una elezione dei rispettivi collegi. Federnotizie: Esiste in Austria un codice deonto logico ? In caso positivo, chi ne verifica l’osservanza? Wallner: L’osservanza dell’ordinamento del nota riato austriaco da parte del notaio è verificata dal la rispettiva Camera del Land e dalla ÖNK (Con siglio Nazionale Notarile Austriaco). Esiste poi anche un codice deontologico la cui os servanza è supervisionata dai medesimi organi Federnotizie Il notaio austriaco ha l’obbligo dell’aggiornamento ? Wallner:Sì ma ad oggi non è prevista sanzione. Federnotizie: Cosa fanno le organizzazioni istitu zionali per promuovere l’aggiornamento dei notai ? Wallner:Ogni notaio deve versare annualmente un contributo per l’organizzazioni di corsi e convegni di aggiornamento. Il regolare versamento di tali contributi permette la frequenza gratuita di un convegno. Non è tuttavia prevista la frequenza obbligatoria ad un determinato numero di corsi e convegni, anche se al momento si discute in ordine all’introduzione di un tale obbligo. Federnotizie A quale età il notaio va in pensione ?Wallner: A 65 anni d’età od al più tardi 70 anni. Federnotizie E’ prevista per la professione notarile un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi? Wallner: Sì è prevista. Federnotizie Le tariffe notarili sono prefissate ? In caso positivo, da chi vengono fissate ? Wallner: Sì, nella forma di tariffe massime fissate da tre leggi (NTG - Legge della tariffa notarile, GKTG - Legge della tariffa della commissione del Tribunale, RATG - Legge della tariffa dell’avvocato). Federnotizie: Le tariffe notarili sono uguali per tut te le regioni ? Wallner: Sì. Federnotizie: Esistono casi di mancato rispetto delle tariffe al fine di danneggiare colleghi (concorrenza sleale)? Wallner: Sì, ma sono difficile da rilevare, poiché vi sono solo tariffe massime. Federnotizie: Negli ultimi tempi il notariato in Italia è spesso attaccato e criticato nel nome di una liberalizzazione totale. Avviene anche in Austria ? I media vedono il notaio come ostacolo ad una velocizzazione delle transazioni? Wallner: Attacchi in questo ambito da noi non ci sono. I media vedono molto chiaramente il merito ed il senso del notariato. Federnotizie: Il notariato è messo sotto pressione dall’Antitrust ? Wallner: Non che io sappia. Federnotizie: Come è visto il notaio dal cittadino medio? Wallner: L’uomo informato e di una certa cultura vede il notaio come un professionista moderno che fornisce un vasto campo di servizi legali. L’uomo disinformato lo vede come un mero auten-ticatore di firme o un Commissario del Tribunale per le questioni ereditarie. Federnotizie: Che opinione hanno del notariato le associazioni industriali e quelle di protezione del consumatore? Wallner: Vedono nel notaio un proprio partner, che secondo legge crea regole prevenendo liti e che consulta e protegge le parti contrattuali. Federnotizie: Qual è l’opinione pubblica sul nota riato? Wallner: Secondo la mia opinione il notariato ha una buona fama ed è associato a concetti quali serietà, obiettività e sicurezza. Federnotizie: Cosa ha fatto il notariato austriaco per migliorare l’immagine del notaio nella pubblica opinione ? Wallner: Campagne di chiarimento ed informazio ne, annunci nei giornali, interviste, etc. etc. Federnotizie: L’ordinamento notarile austriaco prevede che un atto, in casi particolari, venga ri cevuto da due notai. Può spiegarci questo caso più in dettaglio? Wallner: Il secondo notaio può essere comunque rimpiazzato da due testimoni. Si tratta comunque di casi molto rari e di rilevanza marginale-Federnotizie: Un notaio austriaco può utilizzare una procura non autenticata alla base del suo atto notarile e con quale conseguenza ?Wallner: In linea di principio no. Quando però la procura autenticata non è subito disponibile, l’atto notarile può essere ricevuto, con la condizione che la procura venga presentata entro un certo termine. In caso contrario l’atto notarile non divie ne efficace. Federnotizie: Quale competenze esclusive ha il notaio ? Quali competenze divide con altri professionisti ? Wallner: Il notaio redige in via esclusiva atti notarili, certificazioni legali di accadimenti, verbali notarili. Come l’avvocato può poi redigere altri contratti e rappresentare parti in processi amministrativi o procedimenti non contenziosi. Federnotizie: I contratti successori sono leciti in Austria ? Con quali limiti ? Sono frequenti ?Wallner: I contratti successori sono permessi solo fra coniugi nei limiti di un patto di reciproca suc cessione, irrevocabile unilateralmente. Sono pe raltro molto rari. Federnotizie: Esistono particolari problemi nel traf fico giuridico di beni immobili ereditari? Che ruolo svolge in questo caso il notaio ? Wallner: No, non esistono. L’erede, al quale viene trasmessa l’eredità (al quale è pervenuta in pos sesso legale), può, anche senza essere iscritto nei libri fondiari, vendere i beni ereditari o alienarli in genere. L’erede che riceve il possesso dei beni è già proprietario. Il notaio ha il compito di controllare, e se necessa rio far eseguire, che i risultati del procedimento successorio vengano iscritti nei libri fondiari (tran ne i casi in cui ci sia stata una vendita fuori dai li bri fondiari- come sopra indicato). Federnotizie: Che ruolo ha il notaio nel controllo del pagamento del prezzo di vendita ? Il pagamento avviene tramite il notaio quale fidu ciario ? Wallner: Dipende dalla clausole dei contratti di vendita. Normalmente deve essere dimostrato al notaio l’avvenuto pagamento prima dell’iscrizione dell’atto nei libri fondiari. Però spesso il notaio assume il ruolo di fiduciario, custodisce il denaro per il pagamento del prezzo, specialmente se è il ricavato di un finanziamento bancario, ed usa il de naro - a tutela dell’acquirente - per liberare il bene da ogni peso ed infine lo consegna al venditore. Rinvio a quanto sopra detto in tema di Noratreu-handbank. Federnotizie: Quanto tempo ci vuole per l’esecuzione di un contratto di vendita dopo la fir ma ? Wallner: Generalmente da due a tre mesi circa. I contratti più semplici possono essere eseguiti anche più velocemente. In casi eccezionali - ad e sempio qualora ci vogliano più autorizzazioni per il contratto, ci voglia una laboriosa purgazione dei pesi gravanti il bene oggetto di vendita, quando il contratto dipende da altri contratti precedenti, o dipende da particolari certificati catastali di misurazione del bene - l’esecuzione del contratto può durare sei mesi o anche di più. Federnotizie. Esistono in Austria possibilità per la trasmissione telematica di atti notarili ai libri fondiari o ai registri delle imprese ? Wallner: I libri fondiari sono automatizzati nella loro gestione ma non è previsto alcun invio tele matico degli atti. Per quanto riguarda il Registro delle imprese at tualmente è in fase di sperimentazione la possibi lità di invio telematico delle pratiche al giudice del le imprese. E’ invece previsto un registro elettronico centrale e generale per tutti gli atti notarili: ogni atto notari le viene scannerizzato ed inviato a tale registro. (CyberDOC). Gli atti possono essere consultati telematicamente da Tribunali e uffici della finanza o altri uffici. Federnotizie: Che ruolo ha il notaio nei contratti societari ? Wallner: E’ richiesto l’atto notarile per le società di capitali (costituzione e vicende successive). Tuttavia l’atto in seguito è sottoposto al controllo giu diziale del giudice delle imprese prima di poter effettuare l’iscrizione. Federnotizie: Il notaio può avere la funzione di ar bitro ? Wallner: Sì. Federnotizie il notaio può essere conciliatore ?Wallner: Sì. In particolare in Austria esiste una normativa sull’ADR ed è previsto che il ruolo di mediatore nella risoluzione alternativa delle liti possa essere assunto anche da un notaio. Federnotizie: Il notaio può assumere dei compiti in un procedimento di esecuzione immobiliare ?Wallner: Sì. Il notaio, se ne fa richiesta, può esse re incaricato dal Tribunale di vendere beni immo bili. In questo il notaio organizza e dirige l’asta. a cura di David Ockl notaio in Lana e di Maria Nives Iannaccone
Società & Co.
l Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pub blicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale, ad onta del suo ambito ap plicativo apparentemente limitato, crea i presup posti per il raggiungimento di finalità di più ampio respiro: da un lato, infatti introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nuova figu ra di responsabilità penale delle persone “non fisi che”, definita dal legislatore come “amministrativa” al fine di evitare contrasti con l’articolo 27, comma 1 della Costituzione, per il quale “la responsabilità penale è personale”; dall’altro, suscita e favorisce l’emanazione di una nuova cultura aziendale nelle piccole e medie imprese (cosiddette PMI), attraverso l’adozione di particolari strumenti di gestio ne e controllo, i cosiddetti “modelli organizzativi”. Nasce così l’esigenza di sviluppare modalità con crete di governo dell’impresa, più moderne e professionali, ispirate a principi etico sociali che permettano di fronteggiare lo scenario particolar mente delicato che contraddistingue attualmente il mercato. 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha delegato al Governo, in vista della futura creazione di un diritto penale europeo dell’economia, lo sviluppo di un sistema di re sponsabilità sanzionatoria amministrativa delle società e più in generale degli enti; in tal modo si viene a colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento che, a differenza di altri, non cono sceva una forma di responsabilità delle persone giuridiche diversa da quella civile. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tenta di soddisfare, almeno nelle intenzioni del legislato re, questa esigenza; nel recare la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” essa regola dunque la responsabilità degli enti per gli illeciti ammini strativi dipendenti da reato. 2. La nuova responsabilità. Il D.lgs. 231/01 imputa all’ente una vera e propria colpa per una (mancata o carente) organizzazio ne, fonte di una sanzionabilità autonoma ed ulte riore rispetto a quella del soggetto autore: l’art. 5 stabilisce testualmente che l’ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio , da soggetti con cui vi sia un rapporto di immedesimazione organica o di subordinazio ne. Ad una lettura più approfondita, può peraltro rav visarsi come il D.lgs. 231/01 presenti non pochi elementi di incoerenza; infatti, nonostante la for male qualificazione conferitale dal legislatore, gli articoli 2 e 3, rubricati rispettivamente “Principio di legalità” e “Successione di leggi nel tempo”, fanno sorgere più di un legittimo sospetto circa il reale carattere penale della responsabilità oggetto della legge in esame. A conferma di ciò, il Capo III, che contiene la disciplina del procedimento di accer tamento della responsabilità dell’ente e dell’applicazione delle sanzioni amministrative, non solo rimanda esplicitamente al codice di pro cedura penale (articolo 34), ma attribuisce la competenza della cognizione della causa al giudi ce penale (articolo 36). Non a caso nella stessa relazione ministeriale accompagnatoria detta for ma di responsabilità è descritta come “tertium ge-nus”, ossia come tipo diverso non completamente riconducibile né a quella penale né a quella am ministrativa . 3. I destinatari della nuova disciplina. L’art. 1 del D.lgs. 231/01 individua quali destinata ri tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le so cietà e le associazioni anche prive di personalità giuridica, escludendo, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici economi ci, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Sono esclusi anche gli enti cosid detti “misti”, ossia quelli che, magari in seguito ad un processo di privatizzazione, agiscono iure pri-vatorum pur continuando a svolgere una funzione di pubblica utilità (ad esempio, le università pub bliche, le aziende ospedaliere e le aziende private che erogano un pubblico servizio...). Infine, in virtù della recente sentenza del 22 aprile 2004, n. 18941, della sezione VI della Corte di Cassazione Penale, sono altresì escluse dal novero dei desti natari le ditte individuali; ciò in quanto si è ritenuto come incoerente l’imputare loro una responsabili tà derivante da una carenza organizzativa colpo sa. 4. Il catalogo dei reati. L’elenco dei cosiddetti “reati presupposto” si rivela non meno ampio della categoria dei destinatari,nonostante il legislatore delegato non abbia ri spettato appieno la delega ricevuta avendo trala sciato di riportare alcune figure di reato che erano incluse nella legge delega n. 300 . Sfruttando però la tecnica della novellazione per tranches succes sive, la normativa individua, comunque, un cata logo di reati molto ampio che potrà essere conti nuamente implementato anche in futuro; infatti, mentre nella sua stesura originaria i reati contem plati erano solo quelli in danno dello Stato e quelli di corruzione e concussione, oggi, per effetto di successive integrazioni, l’elenco dei reati, oltre a quelli già menzionati, contempla: - i reati societari ; - l’abuso di mercato; - la falsità di moneta; - i delitti contro la personalità dell’uomo; - i delitti con finalità terroristiche e sovversi ve. Di particolare rilievo, ai fini della ricerca che si sta svolgendo, escludendo dall’analisi le ipotesi più tipicamente criminali, risulta dunque l’inserimento nell’elenco: a) dei reati societari, che possono essere commessi, indistintamente, da tutte le tipologie di società (art. 2621 e ss del codice civile) ; b) dei reati previsti dagli artt. 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis e 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del codice penale che incidono soprattutto su quelle società che intrattengono rapporti commerciali con la Pubblica amministrazione (ad esempio attraverso la partecipazione a bandi, concorsi e gare e così via). 5. Le sanzioni. Le sanzioni previste dalla nuova disciplina sono principalmente di due tipi: - sanzioni pecuniarie, che sono talmente pesanti da poter portare allo scioglimento dell’ente, variando da circa 25mila a circa 1,5 milioni di euro; - sanzioni interdittive, che comprendono la so spensione o l’interruzione dell’attività, la sospen sione o la revoca di licenze, autorizzazioni o con cessioni, ed infine l’interdizione dalla contrattazio ne con la pubblica amministrazione. Le sanzioni pecuniarie vengono comminate obbli gatoriamente mentre quelle interdittive solo in via eventuale. Sono infine previste sanzioni ulteriori quali la con fisca dell’eventuale profitto conseguito e la pubblicazione della sentenza di condanna, quest’ultima solo nei casi più gravi. Una sanzione importante, menzionata all’art. 11, comma 1, lett. u), della legge delega n. 300, ri guarda l’organo amministrativo dell’ente colpevo le. In caso di commissione di un cosiddetto reato presupposto, l’amministratore che non abbia al meno sollevato in assemblea la possibilità di ado zione di un modello di gestione è passibile di azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2476 del codice civile . 6. Il beneficio esimente. La vera importante novità introdotta dal D.lgs. 231/01 è racchiusa negli artt. 6 e 7 che prevedono la possibilità dell’esonero della responsabilità per l’ente che adotti un modello di organizzazione i doneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e dei subordinati. Quindi la società, per ottenere l’esimente, deve dimostra re che (art. 6, comma 1 e art. 7): a. l’organo dirigente abbia adottato ed efficace mente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi; b. il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c. le persone fisiche hanno commesso il reato e ludendo fraudolentemente i modelli di organizza zione e di gestione; d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza. Dunque, per ottenere l’esimente, è imprescindibile la creazione all’interno della struttura sociale di un nuovo organismo, l’“Organo di Vigilanza”, che sovrintenda l’attuazione, la gestione e l’eventuale aggiornamento del modello organizzativo. L’“Organo di Vigilanza”, individuato in un organo societario già esistente (ad esempio, il collegio sindacale o il comitato per il controllo interno o il consiglio di sorveglianza) oppure in uno nuovo appositamente creato, deve essere caratterizzato da autonomia ed indipendenza - anche economi ca (art. 6, comma 2, lett. c) - dall’organo ammini strativo, monocratico oppure collegiale; i suoi membri devono inoltre possedere requisiti tali che ne garantiscano la competenza e l’efficienza . L’“Organo di vigilanza” è soggetto a responsabilità penale qualora, per non aver correttamente a dempiuto ai suoi doveri e quindi in caso di carente e insufficiente vigilanza, si manifesti un evento rientrante tra i reati cui l’ente è esposto . 7. I Modelli di gestione, organizzazione e control lo. Il legislatore ha stabilito che la predisposizione e l’adozione dei modelli di gestione, organizzazione e controllo da parte degli enti non sia obbligatoria ma facoltativa: essa assume le caratteristiche dell’onere, civilisticamente inteso, in quanto divie ne necessaria solo ove si voglia beneficiare dell’esimente da responsabilità . Tuttavia il D.lgs. 231/01 non sviluppa un prototipo cui adeguarsi, prevedendo solo all’art. 6, comma 3, che le associazioni di categoria rappresentative degli enti sottopongano al Ministero della giustizia dei codici di comportamento i quali, una volta passato positivamente il vaglio ministeriale, pos sono essere usati come linee guida dai singoli enti . Nello specifico, il processo che sta alla base del la realizzazione del modello è dettato dall’art. 6, comma 2: risulta preliminare alla predisposizione del modello l’analisi dell’intero ambito operativo dell’ente, onde giungere ad una mappatura delle attività a rischio di commissione reato; successi vamente, è necessario prevedere specifici proto colli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nei processi a rischio reato nonché l’istituzione di un “Organo di Vigilanza”. Inoltre, è determinante introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare interna mente le infrazioni al modello. Infine, l’ente si do vrebbe dotare di un “Codice etico” che manifesti la condivisione dei principi morali cui si ispira non solo il D.lgs. 231/01 ma anche l’intero ordinamen to giuridico; d'altronde già la stessa la dottrina ormai riconosce che il principio di correttezza, esplicazione dei doveri di solidarietà previsti dall’articolo 2 della Costituzione, è un dovere giu ridico che ha fonte non nel singolo contratto, ma nella legge e, quindi, si applica ad ogni rapporto civile compresi l’attività e gli atti delle società, an zi soprattutto a questi ultimi vigendo il “dimentica to” articolo 41, comma 3, della Costituzione. 8. Il modello di gestione, organizzazione e control lo, gli “enti di piccole dimensioni” e i nuovi sistemi di governance. L’art. 6, comma 4 consente di distinguere in due macro categorie i destinatari del D.lgs. 231/01: “enti di piccole dimensioni” ed “enti non piccoli”. Solo per gli “enti di piccole dimensioni” è previsto un trattamento di favore consentendo, eccezio nalmente, che l’organo gestionale possa svolgere il compito di “Organo di Vigilanza”. La norma non precisa a quali tipologie si riferiscono tali agevolazioni, ma la menzione fa riferimento senza dubbio a determinate soglie e criteri dimensionali, quali ad esempio, la necessaria coincidenza tra dire zione e proprietà, ed il ristretto numero di dipen denti. Nelle realtà più complesse, invece, interessante risulta il confronto tra l’Organo di Vigilanza e gli organi di controllo introdotti con i nuovi sistemi di governance previsti dalla recente riforma societa ria; in particolare, sia nel consiglio di sorveglianza, sia nel comitato di controllo della gestione, previsti dagli articoli 2409-novies e 2409-sexiesdecies del codice civile sono riscontrabili tutti i requisiti sog gettivi ed oggettivi previsti per l’Organo di Vigilan za Infatti, questi organi si contraddistinguono per la professionalità e l’onorabilità che caratterizzano i loro membri, per la primaria funzione di controllo che svolgono sull’operato degli amministratori e perché risultano esplicazione giuridica della di stinzione teorica tra gestione e controllo. Quindi non comporterebbe una violazione della previsio ne legislativa l’attribuzione al consiglio di sorveglianza o al comitato di controllo della gestione della qualifica di “Organo di Vigilanza” . 9. L’adozione del modello di gestione, organizza zione e controllo. In tema di adozione del modello la legge si mostra abbastanza ermetica, non risultando né chiara né esplicita sia in tema di competenza, che di forma, della relativa decisione dell’ente che venga a conformarsi alle previsioni normative contenute nel D.lgs. 231/01. A tal proposito può risultare interessante un approccio all'analisi sulle implicazioni di tale scelta che investa, da un lato, i rapporti tra gestione e proprietà dell’ente e, dall’altro, la strut tura sociale. Innanzitutto è bene evidenziare che un simile a deguamento organizzativo, possibile sia in sede costitutiva che durante societate, implica l’introduzione di un sistema procedurale interno specifico per le attività a rischio reato e la crea zione, come si è visto, di un nuovo organo o sog getto sociale, ossia l’“Organo di Vigilanza”. Il problema della competenza in linea generale viene risolto dall’art. 6, comma 1, lett. a) della leg ge, che attribuisce all’“organo dirigente” il potere-dovere di adottare, nonché di attuare, un modello di organizzazione e gestione ai fini esimenti. Inol tre va rammentata la previsione dell’art. 11, com ma 1, lett. u), della legge delega n. 300, che rende applicabile l’art. 2392 del codice civile nelle circo stanze sopra ricordate. Non deve, infine, esser dimenticato come in virtù della recente riforma del diritto societario, sia stato rafforzato il principio generale dell’esclusiva capacità nonché respon sabilità gestoria degli amministratori a prescindere dall’esigenza di un’apposita autorizzazione as sembleare (art. 2364, comma 1 n. 5 del codice civile). Ciononostante, se è vero che gli spunti normativi riportati fanno propendere per la sufficienza di una decisione assunta dall’organo amministrativo, concretizzandosi il modello, nella sua fase appli cativa, in una prassi gestionale standardizzata che dovrà essere armonizzata con l’assetto orga nizzativo e con il sistema di controlli già esistenti nell’ente, si avverte tuttavia l’opportunità di rico noscere all’“Organo di Vigilanza” una veste anche formale che ne faccia risaltare, con l'adeguata e conseguente pubblicità, la sua collocazione all'in terno della struttura sociale, in modo tale che an che i terzi possono venire facilmente a conoscen za del rilievo dato dalla società alle tematiche del la trasparenza e della correttezza dei procedimen ti interni. Tale rilievo sembra possa far giustamente sugge rire che istituzionalizzare la costituzione, le princi pali funzioni, i poteri ed i requisiti di autonomia ed indipendenza nel contratto sociale, o comunque nelle regole organizzative primarie dell’ente , si dimostri una scelta più aderente al disegno prospettato dal legislatore il quale, sebbene abbia utilizzato la tecnica legislativa della moral suasion -stimolo mediante minaccia - ha inteso introdurre un sistema normativo che obbliga direttamente l’ente a proteggere i beni tutelati dalla norma at traverso i Modello Organizzativo, affidandogli il compito di “garante” di tali essenziali regole . In forza delle considerazioni proposte, incidendo l’adeguamento dell’ente al D.lgs. 231/01 non solo sulla gestione, ma anche sulla struttura societaria, sembrerebbe più opportuno scindere il momento della creazione dell'organo di vigilanza e dell'in troduzione delle principali norme per la sua orga nizzazione e attività, da quello della concreta e materiale predisposizione del sistema di controllo. Facendo così assumere a detto primo momento rango di norma statutaria o organizzativa, cui conseguirà la necessaria competenza dei soci con le maggioranze previste per le modifiche di atti costitutivi, di statuti e, più in generale, di patti sociali e le conseguenti formalità redazionali, in primis l’atto pubblico e/o il verbale notarile . Dele gando, invece, alla competenza gestoria dell'or gano amministrativo, o del costituito Organo di Vi gilanza, la predisposizione della regolamentazio ne utile a disciplinare lo svolgimento concreto del le funzioni e della corrispondente attività, quali ad esempio le regole procedimentali attraverso le quali svolgere il controllo richiesto dalla legge. Risulterebbe invece essere rimessa ad una mera valutazione di policy aziendale affidare il potere di nominare, revocare e sostituire i membri dell’“Organo di Vigilanza” alternativamente all’organo amministrativo o ai soci, incidendo tale scelta sulla maggiore o minore agilità del sistema procedurale interno ovvero su esigenze di traspa renza ovvero in ossequio ad altre istanze. 10. Modelli, etica, gestione del rischio e governo dell’impresa. In conclusione, in linea con i principi di “Corporate Governance”, si può osservare l’importanza della diffusione e del radicamento nelle imprese di una nuova cultura del controllo, della legalità e della regolarità volta all’ottimizzazione delle risorse . La conseguenza che si ricava dalla considerazione svolta è che il sistema di governance di una socie tà è qualcosa di più complesso del semplice bi nomio “regole ed etica”; infatti, è l’insieme di criteri e di strumenti necessari ad assicurare nel lungo periodo creazione di valore, efficacia strategica ed efficienza gestionale ad una organizzazione commerciale che opera nel pieno rispetto delle regole . Sembrerebbe, dunque, potersi affermare l’esistenza di un’interrelazione tra governo ed or ganizzazione, intendendo lo stesso governo societario come un primo e amplissimo ambito or ganizzativo dell’impresa ed il controllo interno co me strumento per il suo funzionamento, incentrato sia sul concetto di “gestione del rischio”, che sui valori di integrità e trasparenza. L’interazione tra “risk mangement” e scienza giuridica ha permes so l’evoluzione della nozione stessa di rischio le gale, che prima era percepito solo ed esclusiva mente come “rischio contrattuale”; oggi, invece, gestione del rischio legale d’impresa significa do tarsi di una struttura o di strumenti che consenta no di perseguire i seguenti obiettivi: 1- garantire che l’impresa agisca nel pieno rispet to di leggi e regolamenti; 2- assicurare che i contratti e gli accordi stipulati siano chiari ed equi per l’impresa e applicabili ai sensi di legge; 3- ridurre al minimo i costi delle cause e delle transazioni . Importanza cruciale rivestono, quindi, la conce zione della società come organizzazione e la ne cessità che l’organizzazione sviluppi strumenti e prassi che creino valore attraverso il controllo. Tali principi sono i medesimi posti a fondamento sia della legge in analisi, sia della recente riforma so cietaria che, secondo attenti studiosi , ha introdot to il “diritto dell’impresa organizzata” . Alla luce di simili considerazioni, l’implementazione di un modello organizzativo con la funzione di speciale sistema operativo, per rior dinare i valori interni e per attuare una più ponde rata gestione del rapporto rendimento-rischio, consente alla singola organizzazione di sviluppar si correttamente verso la realizzazione dei propri fini strategici .
Argomenti LA LINGUA NELLA SCRITTURA PRIVATA
Abbozzando il titolo del presente contributo mi è venuto da pensare che tutti gli scritti da me consultati in materia di lingua e atto notarile si con centrano sulle ipotesi di partecipazione di stranieri ad atti notarili scritti in italiano e sugli atti notarili scritti in lingua straniera. Non mi è mai capitato, invece, di leggere uno scritto sull’uso della lingua italiana negli atti pubblici, seppure spesso presentano problemi linguistici ed interpretativi. Nella storia della lingua italiana il documento nota rile ha grande rilievo filologico; per il suo tramite il “volgare” trova ingresso nella documentazione “uf ficiale” da sempre dominata dal latino., tanto che uno dei primi documenti interamente in volgare è proprio un atto notarile di accertamento di una proprietà. Se la ricerca folologica anche un domani dovesse studiare gli atti notarili per la ricostruzione della lingua ai nostri giorni, viene da chiedersi che idea se ne faranno i posteri, visto che nei nostri atti si adottano, ormai tradizionalmente, espressioni di-suete e un po’ ridondanti: le “coerenze” sostituiscono i meno ricercati “confini”, le persone sono “comparenti”, ogni cosa è individuata “nominativamente” ed il testatore dopo avermi richiesto la redazione i forma pubblica del proprio testamento “all’uopo” mi dichiara le proprie volontà. Qualcuno prima o poi si occuperà della lingua dei notai, evidentemente così rassicurante per il no taio, ma così diversa da quella in uso comune e non solo per ragioni tecniche. Le pagine che se guono invece tratteranno della lingua nella scrittu ra privata intesa come possibilità per un italiano (o uno straniero che conosca la lingua italiana) di sottoscrivere una scrittura privata redatta in lingua straniera e della conseguente possibilità per il no taio di autenticarne la firma e, per converso, la possibilità per uno straniero (che ignori la lingua italiana) di sottoscrivere una scrittura privata re datta in lingua italiana e della conseguente pos sibilità per il notaio di procedere alla autenticazio ne della relativa sottoscrizione. La scrittura privata redatta in lingua straniera. E’ possibile per il notaio autenticare una firma ap posta (ovviamente alla sua presenza) ad una scrittura privata redatta in una lingua diversa ri spetto all’italiano ? Per comodità di redazione in prima battuta si vuo le approfondire l’aspetto strettamente notarile del- la facoltà di autenticazione, a prescindere dalle esigenze amministrative, tributarie e per il mo mento, anche di conservazione tra gli atti a raccol ta, aspetti sui quali ci si soffermerà in seguito. L’articolo 54 della legge notarile dispone “gli atti notarili devono essere redatti in lingua italiana”. La dottrina si è interrogata a lungo sul problema dell’applicabilità dell’articolo 54 anche alla scrittu ra privata. L’opinione prevalente depone per la non applicazione dell’articolo 54 alla scrittura pri vata . Vi è sicuramente un argomento di carattere si stematico. La legge notarile distingue nettamente l’atto pubblico dall’autenticazione della sottoscri zione apposta alla scrittura privata autenticata. Del primo la legge tratta dall’articolo 51 in avanti esordendo con le espressioni : “L’atto notarile re ca l’intestazione: REPUBBLICA ITALIANA. L’atto notarile deve contenere: […omissis…]”. Dell’autenticazione delle sottoscrizioni il legislato re parla all’articolo 72, con una formulazione che è un chiaro indice della volontà di tenerla ben di stinta dall’atto pubblico. Esso infatti dispone “L’autenticazione delle firme apposte in fine alle scritture private ed in margine dei loro fogli inter medi è stesa di seguito alle firme medesime e de ve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occor rano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l’indicazione del luogo” . La lettera dello stesso articolo 72 della legge notarile, pertanto, conforta una interpretazione volta a non considerare la au tentica della sottoscrizione un vero e proprio atto pubblico soggetto anche agli articoli precedenti della legge notarile. A rafforzare questo argomen to letterale è, senza dubbio, l’articolo 86 del Rego lamento che dispone “L’autenticazione […] consi ste in un’unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senza altra formalità oltre a quelle prescritte”. Ulteriore argomento a favore di una netta distin zione almeno nelle forme è dato dalla ricostruzio ne storica dell’articolo 72 medesimo. Nella storia della legge notarile si conoscono infatti un concorrenziale progetto di matrice “ministeriale” ed un progetto denominato “progetto Fani”. Entrambi, in materia di autenticacazione, miravano ad una e stensione delle forme dell’atto pubblico ed en trambe furono stralciate in favore di una più agile redazione . Posta la distinzione tra atto pubblico e atto di au tenticazione della sottoscrizione, la dottrina ne deduce la non applicabilità di altre formalità pro prie dell’atto oltre a quelle previste dall’articolo 72 medesimo e, pertanto, la non applicabilità dell’articolo 54 della legge notarile. Conseguen temente la sottoscrizione da autenticarsi può es sere apposta in calce ad una scrittura privata re datta in lingua straniera . Una parte della dottrina critica questa impostazio ne della dottrina maggioritaria, poiché vi ravvisa un avvilimento della funzione notarile, ridotta a mera attività di certificazione. A tal proposito viene richiamata l’evoluzione del dibattito in ordine alle differenze tra atto pubblico e scrittura privata autenticata. Data questa evoluzione, il notaio si por rebbe come elemento centrale non solo nell’atto pubblico, ma anche nella scrittura privata autenti cata tanto cha ad una narrazione pubblica (pro pria dell’atto pubblico letto dal notaio), si aggiun gerebbe una narrazione privata del negozio quando la scrittura è autenticata. Conseguente mente, essendo la lingua lo strumento principale di comunicazione, consentire l’autenticazione di una sottoscrizione apposta ad una scrittura redat ta in lingua dì straniera determinerebbe il concen trarsi dell’attenzione non sulla scrittura ma sulla sola autentica e lo spostamento del ruolo del no taio da narratore a certificatore. Tale filone dottri nale richiama autorevole dottrina per sottolineare "piena parificazione, nei limiti naturalmente di compatibilità delle rispettive strutture, tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata”, criti cando il tentativo di ridurre al minimo tale assimi lazione. Tuttavia proprio tale ultima evidenza, ov vero la “differente” struttura, suggerirebbe di riflet tere sull’equiparazione tra scrittura privata auten ticata ed atto pubblico entro i differenti ambiti in cui viene coinvolto il notaio. In particolare sarebbe opportuno che l’interprete si ponesse due domante preliminari: è applicabile alla scrittura privata l’articolo 47 ulti mo comma della legge notarile ? è applicabile alla scrittura privata l’articolo 28 della legge notarile ?. Sulla seconda domanda non sembra essere que sta la sede per ripercorrere le tappe di avvicina mento tra atto pubblico e scrittura privata autenti cata in relazione a quello che comunemente è chiamato “controllo di legalità”. Giova unicamente ricordare che la tesi negativa , seppur supportata da parte della giurisprudenza anche recente ed autorevole , scinde la scrittura come atto prodotto dalle parti rispetto all’autentica come atto del no taio. Questi due atti non rappresenterebbero un unicum, bensì manterrebbero la propria autono mia, anche in ambito sanzionatorio. A questa tesi si contrappone la dottrina maggiori taria propensa a estendere il compito notarile del “controllo di legalità” anche alla scrittura privata. In sostanza la dottrina citata distingue tra la scrittura privata semplice e quella autenticata. Alla secon da solamente viene riconosciuta una capacità a circolare con rilevanza anche verso terzi attraver so la pubblicità commerciale o immobiliare. Per tanto se ne ricava che solo il quid pluris dell’intervento notarile consente ad un prodotto di parte di assumere rilevanza nei confronti dei terzi e ciò non solo perché il notaio riconduce la sotto scrizione a quella persona (attività di certificazio ne), bensì perché passando tramite il notaio quell’assetto negoziale, che il notaio medesimo valuta conforme all’ordinamento, è considerato stabile ed idoneo ad assumere rilevanza pubblica. La tesi da ultimo richiamata trova altresì conferma dall’avvicinamento dell’atto pubblico alla scrittura privata anche sul piano della responsabilità pro fessionale del notaio per visure ipotecarie e cata stali non eseguite, il tutto con il minimo comun denominatore dell’identificazione dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata entrambi quali prodotti notarili . Da ultimo va evidenziato che il permanere di voci contrarie è comunque destinato a scomparire all’entrata in vigore della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno 1 di cembre 2005 n. 280 ed in vigore dal 16 dicembre 2005) portante tra l’altro modifiche alla legge nota rile ed in particolare all’art. 28, con la testuale e stensione del controllo di legalità alla scrittura pri vata autenticata . Sulla prima domanda invece la risposta appare più problematica. L’articolo 47 ultimo comma recita “Spetta al notaro soltanto d’indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”. La norma ha un chiaro riferimento all’atto pubblico e si preoccupa che il notaio non recepisca passi vamente la volontà negoziale, ma guidi le parti nella predisposizione del negozio più idoneo al compiuto assetto dei loro interessi . La seconda parte della norma è poi evidentemente legata all’atto pubblico, mentre alla struttura propria della scrittura privata, quale documento privato predi sposto dalle parti è estraneo l’intervento del terzo “notaio” quale unico delegato alla compilazione del documento o alla direzione della compilazione medesima. E’ opinione comune che il notaio pos sa, in veste di professionista, essere incaricato della compilazione della scrittura privata, tuttavia ciò non è in grado di snaturare la scrittura privata come documento la cui paternità giuridica non è del notaio, bensì di chi la sottoscrive. Quanto all’indagine della volontà, comunemente detta “funzione di adeguamento” del notaio in me rito alla scrittura privata, le opinioni sono discordi. La dottrina maggioritaria tende ad escludere l’applicabilità dell’articolo 47 u.c. della legge nota rile per la struttura propria della scrittura privata che presuppone un atto di autonomia delle parti . Nonostante la dottrina maggioritaria si ponga nell’ottica di un avvicinamento tra atto pubblico e scrittura autenticata si ribadisce che non è possi bile una piena equiparazione proprio per una ra gione strutturale. Tuttavia anche gli autori che sostengono ciò per cepiscono il limite di questa ricostruzione, specie laddove la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata, proprio nella prassi, non corrisponde ne ad una maggiore o minore esigenza di un notaio protagonista dell’indagine volitiva ne ad una pre cisa scelta operata dalle parti. In particolare la contrattazione standardizzata, specie in materia di mutui, impone l’uso dell’atto pubblico a fronte di una scarsa (ad essere ottimisti) applicazione dell’articolo 47 u.c., mentre l’utilizzo della scrittura privata spesso vede la compilazione operata dallo stesso notaio. Questa debolezza viene evidenziata da parte del la dottrina che sottolinea una distinzione tra “a spetto funzionale” e “aspetto professionale” dell’attività notarile. Il primo aspetto si concentra sulla funzione istituzionale del notaio, concordan do appieno con la dottrina maggioritaria: alla scrit tura autenticata non si applica l’art. 47 u.c., il no taio non deve indagare la volontà delle parti, e, in particolare non si applica la sanzione dell’articolo 58 della legge notarile . Il secondo aspetto si con centra sulla responsabilità del notaio quale pro fessionista che è tenuto a garantire un determina to risultato giuridico, e nel cui compito professio nale è ricompresa l’indagine volitiva nel senso di verificare l’assetto negoziale, il risultato sostanzia le e, secondo la più recente giurisprudenza, la convenienza fiscale. Va da se pertanto che il notaio prima ancora che indagare la volontà al fine di intervenire eventualmente sull’negoziale, dovrebbe quantomeno ac certarsi che la parte che presenta una scrittura privata con l’intenzione di sottoscriverla abbia be ne inteso cosa vi sia scritto. In sintesi, questa moderna dottrina, sostiene una applicabilità attenuata dell’articolo 47. Il notaio non sarebbe tenuto ad indagare la volontà delle o della parte da un punto di vista istituzionale, tutta via qualora non lo faccia, sul piano professionale, dovrà esserne valutata la responsabilità per i danni eventualmente cagionati (da valutarsi co munque in base ai limiti convenzionali del manda to professionale), e l’eventuale responsabilità per violazione delle norme deontologiche, ove in un simile comportamento venga ravvisata come “fret toloso e compiacente” . Quid iuris nel caso in cui il notaio autentichi la sot toscrizione apposta ad una scrittura (di cui abbia valutato previamente la legittimità) in lingua stra niera a lui nota, ma di cui il sottoscrittore ignori il contenuto, o addirittura la lingua ? Ritenendo non applicabile “istituzionalmente” l’articolo 47, se ne desume la non assoggettabilità dell’atto alle con seguenze dell’articolo 58 (nullità) e del notaio alle correlate sanzioni . Qualora sia da ravvisarsi una nullità questa pertanto non deriverebbe dalla leg- ge notarile, bensì dalla più generale domanda cir ca la possibile imputazione giuridica di una sottoscrizione apposta a un negozio che non si è com preso, come vedremo oltre. Sintetizzando le opinioni sopra espresse se ne dovrebbe dedurre che mentre sul piano profes sionale e deontologico si può parlare di piena e quiparazione tra atto pubblico e scrittura privata, sul piano strutturale atto pubblico e scrittura priva ta si mantengono ben distinte tra loro. Nell’atto pubblico la narrazione degli eventi da parte del notaio impone il rispetto di tutte le regole formali previste dalla legge notarile, mentre nella scrittura privata l’intervento “istituzionale” si ha solo nella fase dell’autenticazione “senz’altra formalità” oltre a quelle prescritte dall’articolo 72 della legge nota rile, nonché sul piano del controllo di legalità pre scritto dall’articolo 28 della legge notarile. Conseguentemente le sanzioni all’atto (art. 58 LN) e le sanzioni al notaio (artt. 137 e 138 LN) si hanno unicamente nel caso di omesso controllo di legali tà e di violazione delle formalità prescritte dall’art. 72 LN . Tornando pertanto alla domanda iniziale: può il notaio autenticare una sottoscrizione apposta ad una scrittura privata redatta in lingua straniera ? la risposta da darsi dovrebbe essere affermativa, concordando con l’opinione maggioritaria. Conseguentemente la lingua della scrittura privata può non essere l’italiano, in quanto il primo com ma dell’articolo 54 si applica unicamente agli atti pubblici; la parte “pubblica” dell’unicum “atto au tenticato, quella della formula di autenticazione, dovrà essere apposta in italiano, secondo le ordi narie regole dell’atto pubblico. In realtà anche su questo punto, e precisamente sulle regole formali da seguire nel caso di cui so pra, non vi sono opinioni del tutto concordi. Una dottrina ritiene che i testimoni nell’autenticazione siano irrinunciabili e che almeno uno dei due deb ba conoscere la lingua straniera. La tesi appare formalistica , anche perché sembra mutuare una regola di forma dal combinato disporsi degli arti coli 54 e 55 della legge notarile, che tuttavia non trattano della sottoscrizione di una scrittura in lin gua straniera, bensì dell’intervento di uno stranie ro nell’atto notarile, distinguendo a seconda che conosca o meno la lingua italiana e che il notaio conosca o meno la lingua straniera. Come effettuerà il notaio il controllo di legalità ? Se il notaio conosce la lingua straniera in questio ne, procederà direttamente al controllo di legalità sulla base del testo straniero, mentre se il notaio non conosce la lingua straniera, la dottrina più ac creditata sostiene che provvederà a ottenerne una traduzione ad opera di un perito scelto dalle parti e su questo testo si formerà un giudizio di legalità. E’ necessaria la traduzione in lingua italiana ? La domanda necessita una risposta articolata in quanto la risposta dipende dall’utilizzo cui la scrittura da autenticarsi è destinata. Nella fattispecie più semplice, ovvero la scrittura privata destinata ad essere restituita in originale, non registrata, e destinata all’estero (ad esempio una procura spe ciale per un unico affare), la dottrina maggioritaria conclude per la non necessità della traduzione se il notaio conosce la lingua straniera , l’argomento letterale è proprio dato dalla non applicabilità degli articoli 54 e 55 L.N. e dall’assenza di una normativa che imponga una traduzione al di là delle esi genze fiscali e pubblicitarie. Nel caso in cui la scrittura privata sia soggetta a registrazione andranno osservate le forme previ ste dalla normativa in materia di imposta di regi stro ed in particolare l’articolo 11 del DPR 131 del 1986. La traduzione è giustificata dalla particolare esigenza di rilevanza pubblico – amministrativa della scrittura privata. Nel caso in cui della scrittura privata sia richiesta o imposta la conservazione nella raccolta del no taio autenticante, secondo autorevole dottrina dovrà aversi riguardo al disposto dell’articolo 68 e conseguentemente, secondo una applicazione analogica di tale norma, dovrà essere accompa gnata da una traduzione in lingua italiana redatta dal notaio se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti . L’intervento di stranieri nella scrittura privata au tenticata. La seconda problematica che ci si propone di af frontare riguarda il caso dell’intervento di stranieri nelle scritture private. Non destando problemi il caso dello straniero che parla e legge correntemente l’italiano, la problematica concerne unicamente gli stranieri che non conoscono la lingua italiana o che ne abbiano una percezione tanto limitata da potersi equiparare a chi ne ignora l’uso . La legge notarile offre una compiuta disciplina per il caso dell’intervento nell’atto pubblico, consen tendo ora la redazione dell’atto direttamente in lingua straniera (articolo 54 LN per il caso che il notaio ed i testimoni conoscano la lingua stranie ra) ora disciplinando l’intervento di un interprete e disponendo altresì la disciplina della traduzione in lingua straniera del documento “atto” notarile (articolo 55 LN per il caso in cui il notaio non cono sca la lingua straniera). Entrambe le norme sopra menzionate, al pari del la normativa in materia di intervento di soggetti affetti da deficit uditivo o vocale, sono improntate alla tutela del soggetto “svantaggiato” e che, per via di questo svantaggio, presenta difficoltà nella percezione dell’atto notarile “a tutto tondo”, ora avendo riguardo al momento della rogazione dell’atto, ora al profilo documentale. Nel caso dei c.d. minorati, le norme sulla forma tendono a colmare un deficit comunicativo tra no taio e parti. Lo stesso principio permea la sostan- za dell’articolo 55 LN ove l’interprete consente al notaio di comunicare con lo straniero , mentre la sua traduzione completa sul piano documentale questa opera. Nell’articolo 54, non vi è alcun ostacolo comunicativo, e la traduzione in lingua ita liana del notaio deve essere posta sullo stesso piano documentale dell’atto “rogato” in lingua straniera, come un unicum rappresentato dalla somma dei testi . Quest’ultima considerazione cir ca l’unicità del documento, vale anche per la fatti specie di cui all’articolo 55 LN, dal momento che lo straniero si obbliga sulla base del testo redatto in lingua non conoscendo la lingua italiana; diver samente considerando si arriverebbe a supporre che una delle parti si obbliga sul testo italiano (con dignità di originale) e l’altra solo su un allega to . Queste cautele sono prescritte e funzionali all’atto pubblico, dove le parti non si limitano a sottoscrivere un contratto, bensì partecipano ad una “nar razione pubblica” del notaio, protagonista della formazione del documento. Le cautele sono orien tate certamente alla tutela dei contraenti “svantaggiati” della percezione, ma sono anche poste in relazione all’articolo 47 ultimo comma della legge notarile. Nello specifico caso dello straniero, spet tando solo al notaio d’indagare la volontà delle parti, egli vi procederà “rogando” l’atto in lingua straniera se la conosce, o facendosi aiutare dall’interprete se la ignora. Verrà così soddisfatta la ratio sottostante all’esigenza dell’atto pubblico, ovvero a quel particolare documento che per il tramite dell’intervento del notaio non vede solo la certezza (sino a querela di falso) di alcuni elemen ti, ma dà garanzie di particolari stabilità proprio perché l’intervento del notaio, aiutato dalle cautele predisposte dalla legge, garantisce un assetto de gli interessi più ponderato in quanto mediato dalla sua funzione di adeguamento. Per la scrittura privata, come già evidenziato nel paragrafo precedente, il discorso è completamen te differente. Da un punto di vista normativo si è già esposto come gli articoli 54 e 55 della legge notarile siano estranei al mondo della scrittura privata, benché autenticata e come invece l’articolo 47 u.c. vi trovi ingresso, ma sotto una particolare luce. In merito all’articolo 28, si richiama quanto sopra detto, po sto che il testo, che qui si presuppone italiano, crea difficoltà. Peraltro le medesime conclusioni sono raggiunte dalla dottrina più accreditata in ordine all’intervento di persone prive dell’udito e dei muti e sordomuti. La conclusione in merito alla rilevan za di tali deficit nella materia che qui interessa depone per l’inapplicabilità alla scrittura privata autenticata degli articoli 56 e 57 della legge notari le , del tutto coerentemente con le conclusioni so pra esposte e con l’identità di ratio che sottinten dono gli articoli da 54 a 57 della legge notarile. Peraltro alle medesime conclusioni giunge la dot trina nel caso di autenticazione della sottoscrizio ne apposta alla presenza del notaio da parte di un cieco, concludendo che, posta la generale capaci tà del cieco ad obbligarsi, non vi siano ostacoli particolari a procedere a tale autenticazione . Posto l’assenza di prescrizioni formali, la doman da più in generale è se un soggetto possa obbli garsi apponendo la propria sottoscrizione ad una scrittura privata di cui non può comprendere il contenuto (perché redatta in lingua a lui ignota). In subordine ci si dovrà domandare quale sia la po sizione del notaio di fronte a tale sottoscrizione e quali cautele formali debba, eventualmente ap prontare. La scrittura privata, pur nel silenzio del codice che si limita a nominarla senza definirla, a differenza di quanto avviene per l’atto pubblico, è senza dubbio un “documento” che per il tramite di una serie di segni grafici corrispondenti ad espressioni linguistiche , contiene una “dichiarazione di volon tà” negoziale per i più, proveniente da un autore. Seppure sotto un profilo naturalistico/storico l’autore può essere unicamente chi ha predispo sto la scrittura, la riferibilità giuridica si ha con la sottoscrizione. Pertanto la assunzione della pa ternità giuridica della scrittura può non coincidere con la confezione della scrittura. La sottoscrizione ha funzione indicativa, dichiarativa e probatoria. Il problema della individuazione dell’autore della scrittura non può essere giuridicamente risolto che in forza della sola circostanza della sottoscri zione . Se ne desume che una definizione possibile di scrittura privata è la seguente: “il documento sottoscritto dalla parte che assume la rilevanza giuri dica del fatto rappresentato” .Come documento ha rilevanza giuridica quale mezzo di prova ed in questo senso è la collocazione sistematica nel capo II del libro VI del codice civile. Cosa prova la scrittura privata ? Testualmente “fa piana prova delle provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta”. Conseguentemente prova il fatto estrinseco del collegamento tra dichiara zione e sottoscrizione e non il contenuto o la ve-ri4dicità di quanto sottoscritto. In definitiva soddi sfa la funzione dichiarativa intesa come appro priazione della paternità di un documento. Le condizioni perché vi sia questa “pienezza di pro va” sono sostanziali (autenticazione) o processua li (riconoscimento o mancato disconoscimento nei termini del c.p.c.), ovvero derivanti dall’esecuzione del contratto sottoscritto da parte del sottoscrittore. Ma al di là dell’appropriazione giuridica, che rap porto c’è tra il contenuto del contratto (per esem pio) e l’autore materiale della sottoscrizione in calce ? E’ opinione della dottrina che il “documento” scrit tura privata una volta soddisfatte le condizioni per la “pienezza della prova” sia sottratto al libero ap prezzamento del giudice . Pertanto, posta la riferi-bilità giuridica dello scritto all’autore della sotto scrizione, non resterà che trarne le dovute conseguenze sul piano delle obbligazioni, non potendo il giudice disattendere la “prova legale”. Resta alla parte la possibilità di proporre querela di falso per contestare la veridicità delle dichiarazioni contenute; tutto al pari, o quasi, di quanto accade per l’atto pubblico . Tuttavia è utile comprendere cosa si mette in di scussione con la querela di falso: la falsità della scrittura privata non può superare i confini della efficacia della stessa, non è ipotizzabile una invalidazione o impugnazione diretta a combattere una efficacia che il documento non ha . Conseguentemente non ha senso impugnare per falso un aspetto della scrittura privata che attiene al momento formativo e non al semplice momento documentale, ovvero all’aspetto estrinseco del documento , pur restando aperta la possibilità del le impugnazioni propriamente negoziali (vizi della volontà ecc.) . La querela di falso non riguarderà la falsità ideologica, se non in casi limite, bensì quella materiale (soppressione di parti, contraffa zione) ed a maggior ragione non sarà possibile invalidare ne impugnare la scrittura denunciando che l’autore non aveva la consapevolezza del si gnificato delle parole. La scrittura privata come documento non fa fede della provenienza consa pevole , bensì unicamente della provenienza. La consapevolezza pertanto avrà unicamente rile vanza sul piano della formazione della volontà (vi zi del consenso ed errore ostativo). Particolarmente utili per comprendere la portata del sistema sono le opinioni formatesi in ordine al biancosegno cui è avvicinabile il caso di abuso nella preparazione della scrittura, che più attiene al caso in esame. Il biancosegno si ha nel caso di sottoscrizione ap posta ad un foglio bianco che verrà riempito successivamente. Secondo autorevole dottrina, non si discute in termini generali l’imputazione della scrittura al firmante. Nel caso il cui il foglio bianco sia riempito secondo le istruzioni la dottrina opta per la riconduzione della fattispecie all’arbitrato o arbitraggio. Se invece è stata riempita eccedendo i limiti dell’incarico o addirittura all’insaputa del sottoscrittore, gli effetti ricadono sul firmante per i principi dell’affidamento . In tal caso la querela di falso troverebbe unicamente spazio nel caso di riempimento a prescindere da qualunque accordo (abuso di foglio bianco firmato) in quanto si ha un vero e proprio falso materiale. Negli altri casi si prospetta unicamente il rimedio contrattuale dell’errore ostativo (divergenza tra volontà e di chiarazione) e sul piano del rapporto con il “riempitore” una azione di danni. Nel secondo caso (c.d. sottoscrizione al buio) in vece, il principio di autoresponsabilità che permea la materia della scrittura privata quale strumento proprio dell’autonomia privata non consente un “disconoscimento” del contenuto della scrittura privata adducendo che non se ne aveva la consapevolezza, al di là dell’eventuale ricorso alle nor me sull’errore ostativo e ai vizi del consenso . Per paradosso un autore sostiene che la libertà di sot toscrivere un contratto di cui non si conosce il contenuto fa parte delle libertà di autodetermina zione del soggetto . Volendo trarre alcune conseguenze dal breve e xcursus di cui sopra (dando per presupposto che nell’attività del notaio il biancosegno non trova spazio), si dovrebbe dedurre che: con la sottoscrizione il soggetto si appropria del contenuto di una scrittura privata già predisposta da lui o da terzi; la conoscenza del contenuto della scrittura non è essenziale ai fini della validità dell’atto; essa può assumere rilevanza in una fase patologica legata all’impugnativa negoziale per vizi del consenso . La autenticazione aggiunge qualcosa alle consi derazioni sopra esposte ? Secondo parte della dottrina l’autenticazione della scrittura privata nul la muta alla natura della scrittura privata. La più attenta dottrina però sottolinea che l’ordinamento, nel prevedere per alcuni negozi l’intervento notarile al fine di raggiungere alcune finalità, senza tuttavia presupporre l’atto pubblico, ma anche per il tramite dell’autentica di firma, fanno affidamento su questo intervento non solo per la verificazione delle identità, bensì per la maggiore stabilità questo intervento offre, anche nei riguardi ed a tutela dei terzi. In tal senso la dottrina sottolinea che l’efficacia probatoria della scrittura privata è intesa certamente nel senso della provenienza della dichiarazione da parte di chi l’ha sottoscritta, ma di una provenienza in senso “volontaristico”, ovvero che investe la vo lontà dell’atto, come volontà di assunzione piena della paternità in un determinato contesto di tem po e luogo , con i limiti di indagine volontaristica sopra evidenziati nell’esaminare i rapporti tra arti colo 47 III comma LN e scrittura privata. Se ne ricava che l’autentica rafforza la volontà di appropriarsi del contenuto di una scrittura privata, ma che tuttavia, da un punto di vista funzionale istituzionale il notaio non debba procedere all’indagine della volontà del sottoscrittore, re stando tuttavia aperto i problema professionale e deontologico legato al generico dovere di consu lenza. Tornando all’ipotesi prospettata dell’interveto dello straniero che non conosca la lingua italiana in una scrittura privata, posta la non applicabilità della normativa di cui agli articoli 54 e 55 della legge notarile, il testo della scrittura potrà essere redatto in lingua italiana, senza necessità di alcuna traduzione. Da quanto sopra si deduce che l’apposizione della propria sottoscrizione in calce a tale scrittura comporta piena assunzione del contenuto, in linea con il disposto dell’articolo 2702, con conseguente assunzione delle obbligazioni ivi eventualmente contenute, il tutto a prescindere dalla effettiva co noscenza e comprensione del testo. Lo straniero potrà eventualmente impugnare in seguito la citata scrittura con i normali rimedi ne goziali. Il notaio autenticante, rendendo legalmente rico nosciuta la sottoscrizione dell’autentica determina l’efficacia di piena prova della detta sottoscrizione. Istituzionalmente non è tenuto ad indagare la volontà della parte che sottoscrive sebbene profes sionalmente e deontologicamente vi sia tenuto. Posto pertanto che non sembrano ravvisarsi osta coli all’attività di autenticazione di una sottoscrizione nella circostanza sopra evidenziata è oppor tuno valutare se il notaio debba adottare particola ri accorgimenti di carattere formale. Sul piano formale una corrente dottrinaria, ravvi sando nell’autentica una attività notaio – parti, ri tiene necessaria una applicazione analogica dell’articolo 55 LN. Conseguentemente, per l'au tentica, l'interprete sarebbe necessario se le parti non parlano l'italiano, e il notaio non conosca la lingua parlata dalle parti stesse. Si tratta, però, di un intervento - quello dell'interprete - in tono "mi nore": l'autentica non deve essere letta alle parti, e non ne è, quindi, necessaria la traduzione. L'in terprete interviene al solo fine di tradurre, a bene ficio del notaio, la dichiarazione delle parti di ri nunzia ai testimoni (e, probabilmente, anche al fine di consentire al notaio di accertarsi della "vo lontarietà" della sottoscrizione e della "capacità" delle parti). Sotto il profilo formale, quindi, si dà atto nell'autentica dell'intervento dell'interprete, ai soli fini di cui sopra. L’applicazione analogica porterebbe, in materia di testimoni, a ritenere che se le parti non conosco no la lingua italiana si debba redigere l'autentica con i testimoni, di cui almeno uno deve conoscere la lingua parlata dalle parti. L’opinione non convince e sembra preferibile ade rire all’impostazione tradizionale che ritiene inapplicabili anche all’autentica gli articoli 54 e 55 della legge notarile. Conseguentemente l’interprete non sarebbe mai necessario. In materia di testimoni, essi sarebbero necessari nei limiti dell’articolo 72 LN “quando occorrono” e pertanto in base alle or dinarie regole della legge notarile. A questo punto il dubbio è tra l’applicazione unicamente dell’articolo 48 della legge notarile, o se nel “quando occorrano” debba ritenersi richiamato il terzo comma dell’articolo 54 della legge notarile. Se si aderisce alla prima impostazione, ed il no taio non conosce la lingua delle parti, l’autenticazione andrebbe effettuata alla presenza dei testimoni. Il notaio non potrebbe ricevere una formale rinuncia ai testimoni; pare infatti insuffi ciente ritenere che una tale rinunzia possa essere ricavata “informalmente” o aliunde. Inoltre, al fine di ricevere la dichiarazione di rinuncia non potreb be avvalersi dell’interprete in quanto non previsto dalla legge notarile in materia di autenticazione. I testimoni tuttavia non dovranno avere gli specifici requisiti dell’art. 55 LN. Se si aderisce alla seconda impostazione, an dranno comunque previsti i due testimoni ed uno di essi dovrà conoscere la lingua straniera. Certamente la seconda opinione appare più pru dente, seppure dettata da un certo formalismo. Nell’articolo 54 LN, i testimoni, come l’interprete, sono funzionali alla narrazione pubblica del notaio ed a superare il difetto comunicativo dello stranie ro che non conosce la lingua. La parte pubblica della scrittura privata, ovvero l’autentica, può ri chiedere certamente una attività di comunicazione parti – notaio, nel momento in cui rinunciano ai testimoni, ma non prevedono narrazioni da parte del notaio, in quanto per opinione concorde l’autentica non va letta alle parti e resta unicamen te attestazione del notaio. Da sottolineare che, con l’entrata in vigore della legge di semplificazione (Legge 28 novembre 2005 n. 246), portante modificazioni all’articolo 48 , qualora si aderisca alla prima opinione, si dovrà tenere conto della modificata rilevanza della pre senza dei testimoni. Io Cesare Spreafico
INFORMATICA E NOTARIATO
Dal 19 al 23 ottobre 2005 si è svolto lo SMAU, l'annuale evento fieristico di Milano, dedicato all'informatica e alle nuove tecnologie. In questa edizione, la fiera ha avuto una connota zione prevalentemente ludica: la maggior parte degli stand esponevano prodotti orientati non ad aziende o a professionisti, ma ai videogiocatori (impressionante come sempre quello di Micro soft). Delle software houses notarili era presente con un proprio stand solo Information TECHNOLOGY, con un prodotto innovativo: SINFON.ASP. SINFON è un prodotto già noto, con il database ORACLE e il sistema operativo LINUX. La novità consiste non solo nell'interfaccia più "user frendly" ma anche e soprattutto nell'utilizzo di ASP (Appli cation Service Providing), che è un nuovo modo di erogare le applicazione software. Queste sono infatti installate su server remoto e vengono forni te agli utenti via internet e ASP è il fornitore di applicazioni on line. Il ricorso a una tale modalità di fruizione ha molti vantaggi: mobilità, sicurezza, continuità operativa, riduzione dei costi sono solo quelli principali. Per quanto riguarda la mobilità, il database, il si stema operativo e il software sono "montati" nel server centrale (come dirò in seguito, in un server di INFOCAMERE) e l'utente, ovunque si trovi, purchè abbia a disposizione un personal compu ter ed un collegamento a internet funzionanti, po trà collegarsi al proprio sistema di gestione degli atti notarili, di contabilità, di repertorio, di elenco clienti, e in genere a tutte le applicazioni che costi tuiscono SINFON. Per quanto riguarda la sicurezza: con la soluzione ASP i dati sono al sicuro, protetti da errori e da calamità; un sistema robotizzato esegue le copie di sicurezza ed uno staff di tecnici ne verifica la leggibilità. Solo chi è in possesso di credenziali di accesso riesce a collegarsi ai dati di studio, e solo a quelli del suo studio. I tentativi di intrusione sono bloccati da sistemi di sicurezza e di autenticazio ne, affiancati da una squadra che vigila costante mente su accessi e dispostivi di allarme. Il siste ma ASP adempie alle norme sulla sicurezza e protezione dei dati e consente all'utente di non doversi dotare e mantenere gli strumenti utili per proteggere i dati e per salvaguardarsi da accessi indesiderati (ad es. firewall, antivirus, gruppi di continuità, copie di sicurezza, dischi di mirroring, cassette). Per quanto riguarda la continuità operativa: il si stema informativo è sempre disponibile, a qual siasi ora del giorno e della notte, nei giorni feriali o festivi. Non sono necessarie interruzioni del lavoro per gli interventi tecnici, per installare gli aggior namenti del software, per gli adeguamenti a nuo ve norme e non è più necessario gestire e mante nere il sistema: gli aggiornamenti, gli adeguamenti e la risoluzione di eventuali problemi sono eseguiti centralmente sul server remoto. Per quanto riguarda la riduzione dei costi: ASP consente di non investire nella formazione di per sonale per la gestione dei servizi demandati al server centrale. Consente anche di non investire nell'acquisto di un proprio server e di tutte le infra strutture necessarie per la salvaguardia dei dati. Non serve neppure acquistare più licenze (tante quante sono le postazioni di lavoro). Con ASP basta pagare un canone per utente, che com prende tutti i costi di manutenzione, gestione ed aggiornamento delle applicazioni. Il punto debole del sistema appare a prima vista essere il server remoto, perchè è solo questo che assicura la fruibilità dei dati, la sicurezza e la con tinuità del servizio. Ho trovato interessantissima la soluzione di questo elemento critico: infatti il par tner che mette a disposizione gli strumenti, i server, tutte le infrastrutture fisiche, le competen ze e quant'altro necessario per erogare il servizio INFOCAMERE, come sarà noto ai notai, ha strut turato e gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra loro le 103 Camere di Commercio e le 300 sedi distaccate, ha realizzato e gestisce è INFOCAMERE, cioè la società consortile di in formatica delle Camere di Commercio italiane. la banca dati Telemaco e ha dato vita al Registro delle Imprese in modalità informatica. Alvise Rebuffi
IL NOTAIO E L'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
INTRODUZIONE: prima parte "Il notariato è un monopolio ingiustificato; il nota riato rappresenta un costo transattivo elevato ed inutile, che impedisce lo sviluppo economico; i no tai sono troppo pochi; i notai sono un intralcio allo sviluppo economico; i notai sono costosi ed inef ficienti; il notaio strumentalizza un' inaccettabile asimmetria informativa; il notaio produce esterna-lità negative. Etc. Etc. Etc." Questi sono giudizi espressi in termini di analisi economica del diritto. La buona notizia è che (per il poco che ne ho vi sto) a me sembra che – se usata correttamente – l'analisi economica sostenga e giustifichi il ruolo e la utilità socio-economica del notariato. Tuttavia, per poterla usare correttamente – per comprendere, controbattere e addirittura ribaltare questi giudizi – è naturalmente necessario capirne gli strumenti concettuali e terminologici usati. Già da tempo colleghi molto più autorevoli (per citarne solo due, Paolo Pasqualis – un mito del settore Internazionale e coordinatore del Con gresso Internazionale di Roma – e Cesare Licini, l'ottimo coordinatore scientifico del Congresso di Pesaro) se ne occupano, tanto che una delle più belle ed interessanti relazioni presentate al Primo Congresso notarile Internazionale, tenutosi a Ro ma ai primi di novembre, è stata quella del prof. Van Den Bergh, intitolata proprio "Ruolo del no taio e analisi economica del diritto". Purtroppo molto spesso, quando si "evoca" l'ana lisi economica, propugnando l'idea che per difen derci da giudizi di analisi economica è necessario rispondere in termini di analisi economica, molti notai reagiscono sdegnati e con sospetto, quasi che l'idea fosse di per sé già un alto tradimento. Mi è stato arcignamente ricordato, di recente, che "noi abbiamo valori ulteriori, che l'analisi del diritto è solo uno strumento" E' possibile che chi si avvicina all'analisi economi ca cada poi preda della "sindrome di Stoccolma" e si innamori del "nemico"? Personalmente, ebbene sì, lo confesso, ho finito per amare l'analisi economica del diritto. La amo ogni giorno di più, perché i suoi strumenti di indagine – SE USATI CORRETTAMENTE – mi sembrano dimostrare come il ruolo del notaio, se fatto seriamente, abbia una permanente e cre scente utilità socio-economica; la amo perché i suoi strumenti – SE USATI COR RETTAMENTE – mi sembrano ridare ridato un significato a questa nostra professione che da troppe parti viene sminuita, beffeggiata, disprez zata e, quando va bene, comunque non compre sa; non solo dai "nemici", ma anche da molti notai. E' assolutamente vero che l'analisi economica è solo uno strumento, il nostro ordinamento proteg ge anche valori ulteriori e più elevati. Lo pensavo già prima, l'avvicinamento alla analisi economica me lo ha reso solo ancora più chiaro ed evidente. Ma è altrettanto vero che il nostro ordinamento è anche economicamente efficiente, perché si è sviluppato secondo linee razionali; perché le solu zioni che ha elaborato – in un disegno di cui il no taio è meccanismo essenziale – sono risposte lo giche, economicamente razionali ed efficienti ri spetto alle esigenze sociali; perché proprio il pro teggere valori ulteriori si dimostra una scelta eco nomicamente più efficiente! Quindi l'analisi economica, lo ripeto, a me sem bra che ci aiuti a dimostrare e - prima ancora – a comprendere che un mondo globalizzato ha an cora – forse più che in passato – bisogno di un notaio. Certo, ha bisogno di un Notaio "moderno", capace di "cambiare" la sua professionalità per continuare a metterla al servizio delle esigenze più attuali della società e dell'economia (che non comprende solo gli imprenditori, sia ben chiaro). Allora, se impariamo a comprenderli ed usarli, for se gli strumenti dell'analisi economica non potran no più essere impunemente usati contro di noi, ma, anzi, potranno essere usati a nostro favore. Per questo, vorrei darne solo una primissima, su perficiale, inesperta e minima introduzione. INTRODUZIONE (quella seria) L'analisi economica del diritto è una metodologia di indagine che finora non ha ricoperto un ruolo importante nel bagaglio culturale del notariato ita liano. Tuttavia, il costante utilizzo del suo strumentario logico e terminologico in qualsiasi analisi e proposta di riforma venga rivolta al nostro sistema giuri dico, ed al notariato in particolare, impedisce che lo si possa continuare ad ignorare, essendo diventato anzi indispensabile acquisirne una consapevolezza almeno "minimalista", per varie ragioni .. In primo luogo, come già detto, perché è – anche e soprattutto - in termini di analisi economica che viene svolta la "revisione critica" della perdurante utilità delle professioni in generale, e legali in particolare – il che coinvolge, laddove esistente, an che il notariato . Questi sono giudizi propri dell'analisi economica del diritto, e ad essi non ci si può esimere dal re plicare (anche) in termini economici, perché dare risposte solo in termini giuridici – parlando di prin cipi, di diritti, di contemperamenti di interessi – sembra dare vita solo ad un dialogo tra sordi; e ingenera l'impressione che, in realtà, ci si stia sot traendo al confronto perché, intimamente, alla fine si è convinti di perderlo; senza dimenticare che, per replicare, bisogna anzitutto comprenderne l'e satto significato. Per fare un esempio di recente esperienza: la ri forma del regime di circolazione degli autoveicoli è stata giustificata affermando che l'eliminazione del monopolio notarile sulla circolazione dei veico li usati ha portato ad un aumento della ricchezza aggregata e quindi è efficiente. Ma, in termini di analisi economica, tale osservazione in realtà non pare del tutto fondata, perché la parificazione del regime di circolazione degli autoveicoli agli immo bili – con necessità di intervento notarile – in real tà non è mai stata collegata al valore del singolo veicolo, bensì ai danni che potrebbero derivare dalla circolazione – che impongono la necessità di poter individuare con certezza il proprietario, al quale la legge ricollega anche responsabilità og gettiva. Mentre, al contempo, il costo notarile per il singolo trasferimento era contenuto (30-40 euro). In secondo luogo, acquisire una conoscenza sia pur "minimalista" dello strumentario dell'analisi economica può consentire al notaio di utilizzare una ulteriore chiave di lettura delle norme – che si aggiunga, integrandole, a quelle già tradizional mente usate – facendone uno strumento per mi gliorare la professionalità notarile, in particolare attraverso una più profonda comprensione delle norme – spesso tutt' altro che perfette nella loro formulazione letterale – anche nelle sottostanti implicazioni "economiche", al fine di darne una in terpretazione "migliore", coerente con gli scopi e le necessità delle relazioni giuridico-economiche attuali, ma sempre conservando chiaro e fermo il riferimento al sistema di diritti che la nostra cultura esprime. Il notariato deve riuscire a dimostrare – anche in termini economici, vale a dire in modo comparativamente efficiente - che il suo asserito "costo so ciale" è stato e continua ad essere controbilancia to da pari vantaggi sociali, derivanti dal fatto di essere sì un’elite professionale, ma nel senso che i professionisti che ne fanno parte sono rigorosa- mente selezionati al fine di garantirne elevata competenza e rigore etico, e quindi capaci di ga rantire ai singoli contraenti il perseguimento dei fini che gli stessi si prefiggono ed al sistema un'a deguata tutela dei diritti e della legalità, offrendo quindi un pubblico servizio che, in termini econo mici, diventa un "bene pubblico" . Il notariato deve riuscire a dimostrare che quando "impedisce" certe pattuizioni ed interviene a "fer mare" l'autonomia delle parti non lo fa arroccan dosi in una immotivata ( o addirittura egoistica) scelta di retroguardia, bensì per "salvaguardare" principi e scelte fondamentali e tipiche del nostro ordinamento, cioè della nostra società, delle no stre tradizioni e peculiarità culturali e cioè, in ulti ma analisi, di valori comuni e condivisi. Il notariato, cioè, deve continuare a svolgere al meglio il ruolo storico di "gatekeeper" che la tradi zione di civil law gli attribuisce, ruolo che proprio la "globalizzazione" sembra "rilanciare" e ricoprire di nuova utilità . L'analisi economica del diritto: breve glossario L'analisi economica del diritto si è sviluppata negli USA a partire, più o meno, dagli anni '60, ed ha trovato da allora notevolissima fortuna. Non c'è Facoltà di Legge americana che non ne preveda corsi di studio, non c'è sentenza dei giu dici americani che in qualche modo non vi faccia riferimento. Ciò anche perché, sin dall'inizio, sono sorte fon dazioni - come la Olin e la Bradley – che hanno considerevolmente sovvenzionato tutte le Univer sità che iniziavano studi in materia, con il dichiara to scopo di promuovere "deregulation" e liberaliz zazione del mercato, nell'interesse delle più gran di corporations. Da una decina di anni la AED si è cominciata a diffondere, sempre di più, anche in Europa, per curiosa coincidenza proprio quando hanno comin ciato a radicarsi in USA correnti critiche nei suoi confronti . Come già detto, essa è una metodologia di analisi ormai utilizzata anche a livello comunitario in qualsiasi proposta di analisi di nuove normative. Di seguito si tenterà quindi di riassumere – in mo do volutamente semplicistico - i concetti e le re gole più comunemente usati dall'analisi economi ca, iniziando da un breve cenno della sua stessa definizione. Naturalmente ciò che segue deve intendersi come minimo punto di partenza per una comprensione appena superficiale dell'argomento, a scopo e sclusivamente informativo, e quindi non può in nessun modo sostituire l'approfondimento che do vrà trarsi da uno dei numerosi testi disponibili per l'avvicinamento alla analisi economica del diritto . Definizione: La locuzione "analisi economica del diritto" (la c.d. Law and Economics) si riferisce alla metodologia di indagine scientifica che utilizza gli strumenti della micro-economia per esprimere giudizi di effi cienza delle norme, degli istituti e degli strumenti legali in genere. La micro-economia, a sua volta, in senso lato è lo studio dei meccanismi di decisione degli individui in condizioni di scarsità di risorse, intendendosi per scarsità i limiti al patrimonio, al reddito, ma anche al tempo disponibile, al bagaglio di cono scenze e di informazioni. Non è ovviamente possibile neppure tentare di svolgere qui in modo ampio ed esaustivo neppure una sintesi soddisfacente dei meccanismi della micro-economia. Sembra invece sufficiente dare brevi definizioni dei (soli) concetti che vengono più spesso riferiti al notariato, perché essi servono sia per svolgere il confronto oggetto di questa relazione, sia per comprendere e replicare più in generale a giudizi che gli vengono rivolte quasi quotidianamente, e spesso utilizzati (sia pure probabilmente senza conoscerne il vero significato economico) anche da non economisti. Come già detto, essa è nata negli USA ed è lì che ha trovato il maggiore sviluppo. E' importante sottolinearlo, in quanto i presupposti dell'analisi economica – non dichiarati perché for se nemmeno consapevoli, ma assolutamente ca ratterizzanti – sono legati al mondo legale ameri cano, ed in particolare a sue due caratteristiche specifiche: a) al common law, come regola di diritto di crea zione giurisprudenziale (è stato detto che il giudi ce produce la regola di diritto come "by-product" della propria attività di soluzione delle controver sie); nonché: b) al concetto di proprietà tipica del mondo anglo americano (profondamente diverso da quello italiano), al riguardo rimandandosi a quanto già e sposto in altre sedi . Altre correnti di studio che utilizzano gli stessi strumenti, ma partono da concezioni politico- filosofiche diverse (quali quella marxista e/o la scuola di Francoforte) non si definiscono "law and eco-nomics". L'ala europea di tali correnti non neo classiche è rappresentata dalla Scuola tedesca di economia; la sua visione è rappresentata – tra le altre – dall'European Journal of Law and Econo-mics. Tuttavia in questa sede ci si riferisce all'analisi neo-classica. Essa parte dal presupposto per cui l'individuo ra zionale vede le sanzioni legali (risarcimento del danno, prigione) come il prezzo implicito di certi comportamenti; e che perciò tali sanzioni, per il prevedibile comportamento che inducono, posso no essere usate per indirizzare i comportamenti in direzioni socialmente preferibili. Il legislatore, quindi, deve ragionare nello stesso modo ed adottare le regole più efficienti tenendo conto del comportamento ad esso collegato, co me risposta, da una persona (economicamente) razionale, per tale intendendosi una persona che adotta come criterio di scelta, tra i vari comportamenti possibili, quello che migliora la sua condi zione economica . Le correnti: L'analisi economica del diritto viene tradizional mente distinta in due correnti, quella c.d. positiva e quella c.d. normativa. L' Analisi economica Positiva (Positive Law and Economics - PLE) utilizza gli strumenti della mi cro-economia per prevedere gli effetti delle varie regole giuridiche. Ad esempio, l'AED positiva uti lizzerà i propri strumenti per prevedere, in materia di responsabilità da illecito, quali sarebbero gli ef fetti di una norma che prevede la responsabilità oggettiva rispetto ad una regola che prevede la responsabilità in termini ordinari, quindi collegata ad un comportamento negligente. L' Analisi economica Normativa, invece, (Normati ve Law and Economics -NLE) procede oltre, ed offre suggerimenti su scelte normative basate sul le conseguenze economiche delle varie opzioni legali. Il concetto fondamentale della NLE è quello di efficienza. Le critiche: Già da oltre dieci anni negli USA tale metodologia è stata sottoposta a numerose, crescenti critiche, anche da parte dagli stessi economisti, soprattutto con riferimento alla Normative Law and Econo-mics. Poiché la maggior parte degli studiosi si colloca nell'ambito della Law and Economics neo classica, le critiche sono rivolte soprattutto alle so luzioni raggiunte in tale ambito. In primo luogo, le critiche si sono appuntate sul carattere assolutamente "falsato" della teoria del le scelte (economicamente) razionali, che finisce per "costruire" presupposti semplificanti (c.d. as-sumptions, necessari per giustificare le proprie conclusioni) totalmente scollegati con la realtà. La teoria economica, cioè, presuppone che gli individui assumano decisioni razionali, nel senso di decisioni che migliorano la loro situazione eco nomica. Così, in realtà, può forse avvenire per beni tra loro perfettamente interscambiabili e fun gibili, ma certamente non dà conto, ad esempio, del c.d. valore di affezione che – pur totalmente soggettivo - assume anche rilievo economico, perché, per il titolare del bene o per colui che lo desidera, altera in modo anche considerevole il valore economico del bene stesso rispetto all'og gettivo valore di mercato .. Si pensi, ad esempio, al valore che una casa assume per il suo proprie tario, che è sempre superiore al valore che, alla stessa casa, attribuisce il mercato. Il rilievo avanzato dalle scuole di pensiero liberale - forse il più immediato, almeno per un giurista - è che l'analisi economica è una metodologia che per propria natura non tiene in sufficiente considerazione l'importanza dei diritti umani e le preoccu pazioni di giustizia distributiva, cioè quei valori eti ci, solidaristici, in senso ampio equitativi che, in vece, sono universalmente importanti per lo svi luppo pacifico delle relazioni umane ed economi che. Nel mondo degli economisti, ad esempio, è noto riamente affermato che il risarcimento di un danno è tale quando riporta l'individuo sulla stessa "cur va di indifferenza" sulla quale si trovava prima dell' evento dannoso. In altri termini, ciò significa che, per gli economisti, l'essere compensati del danno equivale a non a verlo subìto. Tale conclusione può essere perfettamente con divisibile se si parla, ad esempio, di una autovet tura; ma può non esserlo – almeno per un non economista - se si parla, ad esempio di avere amputata la mano destra . I termini ed i concetti Efficienza: II primo concetto che l'analisi economica (soprat quello di "efficienza", che peraltro si è dimostrato esso stesso un concetto "sfuggente", tanto da averne portato a dare diverse definizioni. In termini assolutamente sintetici, non potendo qui soffermarsi sulle varie tesi prospettate, si può definire l'efficienza come la "ottimizzazione dell'u so delle risorse", o, per converso, la "minimizza zione degli sprechi" di risorse. Quindi, in sostanza, tra più soluzioni ed a parità di risultati prodotti, è più efficiente quella che costa meno, perché riduce al minimo, appunto, gli sprechi. Il primo concetto di efficienza utilizzato (quello de finito "weakest" in senso economico, cioè quello che impone meno presupposti normativi) è quello di Pareto, secondo il quale è efficiente la soluzio ne economica che migliora (in senso economico) la posizione di una delle parti senza peggiorare quella delle controparti. L'efficienza paretiana presenta l'importante e posi tiva caratteristica di essere implicitamente consensuale. La "ridistribuzione" delle risorse è pos sibile solo se nessuna delle parti vede peggiorata la sua situazione. Tuttavia essa presenta anche due caratteristiche "negative". La prima è che consente, in linea teorica, un nu mero indefinito di soluzioni, ma – non dando alcun criterio di "comparazione" tra loro - non consente di attuare una graduatoria tra le varie soluzioni possibili, il che la rende abbastanza poco utile per sviluppare suggerimenti normativi. La seconda è che il criterio dell'efficienza paretia-na non consente di fare "comparazioni di valore" tra soluzioni efficienti ed inefficienti, per cui non consente una scelta "ponderata". Tali caratteristiche negative del criterio di Pareto, entrambe legate al problema di non consentire una "ponderata comparazione" tra soluzioni effi cienti ed inefficienti, sono importanti perché quasi tutte le soluzioni normative implicano vantaggi per una categoria e svantaggi per un'altra, e quin di essa si rivela spesso inutile per fare scelte normative. A ciò si aggiunga che presuppone la unanimità, il che è quasi sempre impossibile, perché le scelte normative dovranno inevitabilmente sacrificare uno degli interessi in conflitto, ed i suoi portatori ovviamente non saranno molto proni a prestarvi il proprio consenso. Il problema della "comparazione" tra possibili so luzioni – nonché del superamento del presuppo sto consensuale – venne risolto da Kaldor e Hicks, che hanno elaborato la teoria dell'efficienza c.d. quasi paretiana (o potenzialmente paretiana). Secondo tale teoria, una soluzione è efficiente se il miglioramento economico di una parte è supe riore al peggioramento economico dell'altra, co sicché il soggetto avvantaggiato sarebbe disponi bile a compensare economicamente la perdita dell'altra parte, perché gli avanza comunque un risultato positivo. Naturalmente la compensazione non deve essere effettiva (altrimenti nessuna scelta normativa potrebbe davvero essere fatta ) bensì solo potenzia le. Secondo tale criterio, infatti, una soluzione potenzialmente paretiana comporta un innalzamento della ricchezza aggregata tale da risultare, alla fine, migliorativa e vantaggiosa per tutti. È nata così la teoria dei costi-benefici, per cui una scelta normativa è efficiente se i guadagni ecce dono le perdite. Tale teoria è anche coerente con la c.d. massimizzazione del benessere (c.d. we-alth maximization), dato che, appunto, fa aumen tare la ricchezza aggregata. In altri termini, l'idea sarebbe che se la torta si in grandisce, dovrebbero ingrandirsi anche le singo le fette. L'efficienza quasi-paretiana ha, perciò, risolto il problema della comparabilità posto dalla efficien za paretiana. Tuttavia, essa ha sacrificato il presupposto del consenso, ed infatti si riconosce che l'intervento regolamentare autoritativo dello Stato (necessario per compiere scelte potenzialmente paretiane) comporta sempre il sacrificio di una delle parti in gioco. L'intervento dello Stato, con il relativo sacrificio del principio del consenso spontaneo alle scelte normative, rappresenta quello che è il "dilemma" che l'economia affronta più spesso, perché è espressamente riconosciuto che il consenso ga rantisce reciproci guadagni e vantaggi, il che a sua volta è indispensabile per l'efficienza di un mercato concorrenziale,. Tuttavia, si riconosce anche che il mercato, la sciato a se stesso, può subire delle perdite a cau sa di situazioni e fattori di disturbo (c.d. market fai-lures), che impediscono che i guadagni realizzati dagli scambi vengano effettivamente utilizzati nel modo migliore. L'intervento autoritativo regolamentare dello Stato nei mercati, per gli economisti, trova appunto la sua più importante (e per gli economisti più radi cali anche l'unica) giustificazione economica nella necessità di correggere le market failures, che vengono tradizionalmente identificate nei seguenti fattori: monopolio; esternalità; beni pubblici; a simmetrie informative, sulle cui definizioni si tor nerà nel prosieguo. Costi transattivi Secondo la analisi economica neoclassica, anche il livello – più o meno elevato – dei c.d. costi transattivi influisce profondamente sul prevedibile comportamento degli individui nel mercato, e quindi deve essere tenuto presente sia quando si valutano gli effetti economici di una certa regola giuridica; sia nel formulare le norme giuridiche stesse, in relazione ai comportamenti che si vo gliono indurre. I costi transattivi sono, sostanzialmente, i costi collegati ad una transazione, ad uno scambio. Lo scambio si può sezionare in tre momenti: in primo luogo è necessario trovare la controparte dello scambio (cioè il soggetto che può dare ciò che si vuole acquistare od ottenere); in secondo luogo, si inizia la contrattazione (durante la quale un ruolo determinante, nella determinazione dei beni scambiati, assumono le asimmetrie informa tive); infine raggiunto un accordo, questo deve essere correttamente eseguito. La mancata pun tuale esecuzione dà luogo a costi transattivi giudi ziali, che implicano il controllo degli accordi delle parti e la punizione di colui che ha trasgredito. Si parla quindi, rispettivamente, di costi transattivi di ricerca; di negoziazione; di esecuzione e giudi ziali. E' un dato riconosciuto dagli economisti che diritti chiari e semplici danno luogo a costi transattivi più bassi, sia nella ricerca che nella esecuzione, per ché evitano l'insorgere di liti e ne rendono comunque più facile la soluzione Market failures: Come detto sopra, l'elaborazione del concetto di market failures parte dall'idea che in un mercato perfettamente concorrenziale tutte le parti – es sendo perfettamente razionali in termini economici – dovrebbero poter "negoziare" liberamente tra loro per pervenire, così, alle soluzioni economi camente più efficienti. Si riconosce, viceversa, che si possono verificare situazioni ed eventi - le market failures, appunto – che impediscono al mercato di raggiungere tale ipotizzata efficienza, e che sono, cioè, cause di inefficienza. L'esposizione definitoria che segue è, si ripete, correlata alle sole esigenze di questa sede, do vendosi ancora una volta fare rinvio a testi appro priati per più precise ad ampie illustrazioni. Monopolio: In termini economici, un monopolio è la situazione in cui sul mercato esiste un solo fornitore di un determinato bene o servizio. Il monopolio è quindi caratterizzato dalla mancanza di concorrenza. I monopoli sono spesso distinti secondo le circo stanze che ne provocano la nascita. Si distingue, così, tra monopolio legale (creato dallo Stato, dalla legge); monopolio che scaturisce dalla struttura dei costi di produzione (monopolio naturale); e monopoli che scaturiscono da altre cause, quali comportamenti illeciti dei soggetti e conomici etc. . Le caratteristiche economiche di un monopolio sono le seguenti: vi è un unico fornitore del bene 0 servizio; non ci sono sostituti per il bene o pro dotto; vi è libero controllo del prezzo da parte del monopolista; l'accesso (ai concorrenti) è bloccato (quando si parla di blocchi all'accesso, quindi, i notai pensano all'accesso al concorso, quindi al l'interno della categoria, ma in termini economici sarebbe riferito all'accesso soprattutto di altri ope ratori). 1 problemi economici, per cui il monopolio è di-storsivo del mercato e produce inefficienza, sono i seguenti: - i prezzi imposti dal monopolista sono più elevati di quelli che ci sarebbero in un mercato competitivo; - la produzione dei beni è ridotta (anche se il prezzo viene limitato - come nell'equo canone), cioè la produzione del bene o servizio viene ridot ta ad una misura subottimale; - la mancanza di concorrenti esclude il costante rinnovamento e miglioramento, per cui i monopoli diventano nel tempo meno efficienti e meno inno vativi, per mancanza di stimoli . Quando il monopolio non è interrotto dal mercato, interviene lo Stato o gestendolo direttamente (ov vero indirettamente, come nel caso dei notai) ov vero impedendolo forzosamente (leggi anti-trust). Esternalità Gli scambi all'interno del mercato sono normal mente volontari e vantaggiosi per entrambe le parti. Di solito, cioè, ogni parte riceve dei vantag gi, per i quali paga il relativo costo. Tuttavia talvolta i vantaggi di uno scambio – ov vero parte dei suoi costi - possono andare a van taggio – o rispettivamente a svantaggio – di sog getti estranei allo scambio. Se si tratta di costi, i terzi che li subiscono non hanno la possibilità di fare alcunché al riguardo. Se i vantaggi dello scambio si estendono all'e sterno, si parlerà di esternalità positive; se vice versa si estendono all'esterno i costi, si parlerà di esternalità negative. In altri termini, si può definire l'esternalità come il rapporto extra-mercato – cioè non oggetto di contrattazione tra le parti – in cui c'è un utilizzo van taggioso di risorse altrui da parte di un soggetto esterno, che non ne sopporta i costi, cioè senza pagamento di corrispettivo da parte del soggetto avvantaggiato a favore del soggetto "sfruttato", le cui risorse vengono ridotte o, se vogliamo, i cui diritti vengono violati . Beni pubblici E' bene pubblico, in senso economico, un bene che è quasi impossibile produrre mediante stru menti produttivi privati, perché il mercato non compensa le ampie esternalità positive che ad essi sono riconnesse, e, quindi, il "fornitore priva to" – che non trova adeguato compenso alla sua attività produttiva - non trova alcun incentivo eco nomico a produrlo. I beni pubblici per definizione presentano due ca ratteristiche; essi sono: 1) non consumabili: una volta prodotti, essi non sono consumati (cioè esauriti o diminuiti) dall'uso che ne faccia una parte; 2) non esclusivi: è impossibile escludere dal loro godimento coloro che non hanno partecipato al costo per la loro produzione. In altri termini, i consumatori possono appropriarsi dei vantaggi dei beni pubblici senza pagarne - o pagarne solo in piccola parte - il corrispettivo (c.d. problema dei free riders, o degli easy riders). Tra i beni pubblici "puri" vengono indicati come esempi: la difesa nazionale; il sistema di certezza dei diritti reali; i fari costieri; l'illuminazione pubbli ca; la purezza dell'aria ed altri beni ambientali; le trasmissioni radiofoniche. In un mercato concorrenziale, la produzione di beni pubblici si traduce in disturbo dell'efficienza del mercato perché, come detto, essa risulta in esternalità positive, cioè in vantaggi a favore di soggetti che non partecipano, però, ai relativi costi di produzione (free-riders). Come detto, poiché nessun organismo privato rie sce, così, ad ottenere il pieno corrispettivo dei benefici dei beni pubblici che esso ha prodotto, non vi sono sufficienti incentivi a produrli. In altri termini, ciò significa che la produzione di beni pubblici non può essere lasciata ai privati, perché essi non la produrrebbero in misura ade guata . I beni pubblici costituiscono, sotto tale profilo, un ottimo esempio di malfunzionamento del mercato causato dal comportamento dell'individuo che cerca di migliorare il proprio livello di benessere, cioè proprio dal comportamento che viene nor malmente considerato economicamente razionale ed efficiente. Gli studi economici hanno elaborato diverse pos sibili soluzioni al problema dei beni pubblici (tra cui la soluzione coasiana, diversa dal suo teore ma; brevetto nell'ambito della proprietà intellettua le), ma in sostanza se si vuole una adeguata pro duzione di beni pubblici è indispensabile l'inter vento normativo che li renda obbligatori, provve dendo in vari modi ai relativi costi. Per taluni beni che intende produrre direttamente, come la difesa, lo Stato recupera i costi attraverso l'imposizione di tasse. Altrimenti, può imporne la produzione a privati ma sostenendola con sovvenzioni di varia natura. In tale caso si pone anche un problema di costi collegati al rapporto principal/agent (mandante/mandatario, in questo caso lo Stato ed i sogget ti privati incaricati della produzione) cioè ai costi collegati alla verifica che il privato produca esat tamente e fedelmente i beni secondo le indicazio ni dello Stato (cioè il mandatario esegua esatta mente le istruzioni del mandante). Nel caso della produzione della certezza giuridica, quindi, lo Stato ha elaborato una diversa soluzio ne, perché ha delegato le proprie funzioni ad una categoria professionale alla quale ha affidato il monopolio, ma regolandone i prezzi, imponendo ne la produzione (obbligo di prestazione), garan tendone la qualità, con l'obbligo di provvedere al l'incasso delle imposte, di cui risponde direttamen te. Categoria che è sottoposta ad un controllo "in terno" di qualità e la cui "infedeltà" (mancata os servanza delle norme imperative) viene sanziona ta con nullità e punizioni disciplinari e civilistiche (così attuando il controllo principal/agent nel mo do meno costoso e più efficace possibile, quindi efficiente). Asimmetrie informative: La asimmetria informativa è la rilevante differenza tra le informazioni rispettivamente possedute che si può rilevare tra le parti di un contratto, tale da incidere fortemente sul loro potere contrattuale, e sulla capacità di percepire esattamente il valore economico e giuridico del rapporto contrattuale. Ad esempio, quando una banca presenta un mo dulo da firmare per aprire un conto corrente, essa conosce molto meglio del cliente le conseguenze giuridiche delle diverse clausole. Quando le asimmetrie informative sono elevate, solo l'intervento pubblico può correggerle, ad e sempio imponendo degli standard qualitativi (pensiamo alle norme che obbligano ad indicare gli ingredienti di un prodotto; o il livello di efficien za di un elettrodomestico; o l'Indice Sintetico di Costo) Nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, il vendito re può essere a conoscenza di fatti che nasconde all'acquirente; o comunque le norme che in qual che misura riguardano la legittimazione a dispor re, la capacità delle parti o la corrispondenza del bene alle norme urbanistico edilizie sono così sempre più complesse che l'acquirente si trova necessariamente in una situazione di carenza di informazioni. Ancora più spiccata l'asimmetria informativa tra le parti nei contratti bancari, laddove schiere di avvocati degli uffici legali studiano continuamente nuove clausole che diano alla banca tutti i van taggi e le impongano i minori limiti. Viceversa, la "selezione iniziale" molto rigorosa imposta al notariato e controllata dallo Stato (con l'unico esame a portata nazionale, insieme con i magistrati) evita il problema delle asimmetrie in formative tra professionista e cliente, in quanto la "qualità minima" ed il contenuto minimo della pre stazione vengono appunto verificati ed imposti dallo Stato (insieme con il "prezzo"), evitando che il cliente possa "acquistare" un prodotto notarile di cui non è in grado di valutare la qualità (problema sollevato nel generale dibattito sulla riforma delle professioni). COASE Il ruolo delle regole normative parlamentari (cioè dell'intervento pubblico) nel ripristinare l'efficienza in presenza di market failures è stata analizzata in chiave critica da Coase, secondo il quale – in assenza di costi transattivi – qualunque sia la ini ziale "distribuzione" di diritti (cioè scelta normativa di attribuire un diritto maggiore o minore) le parti arriverebbero comunque spontaneamente alla soluzione economicamente più efficiente. Il teorema di Coase è stato quindi assunto come sostenitore del c.d. minimo intervento (dello Sta to). In realtà, peraltro, lo stesso Coase, nel discorso di accettazione del premio Nobel che ricevette per il suo teorema, dichiarò che in realtà non aveva vo luto affermare che il mercato sia privo di costi transattivi e che quindi l'intervento normativo deb ba essere ridotto al minimo. Bensì, al contrario, aveva voluto evidenziare il ruolo che i costi transattivi svolgono sul mercato, influenzandone negativamente il funzionamento, e come appunto questo giustifichi e faccia sorgere il bisogno dell'intervento normativo. Alcune regole base dell'analisi economica del di ritto Oltre ai concetti minimi che si sono sopra esposti, può essere utile ricordare sinteticamente anche alcune regole fondamentali utilizzate dall'analisi economica per valutare la efficienza delle norme e degli istituti giuridici. Questa "ricognizione" viene svolta soprattutto in funzione prodromica ad una approssimativa valutazione in termini economici del ruolo del notaio nella circolazione di diritti su immobili, che si è già iniziata in altra sede . La prima regola da ricordare è quella per cui le buone istituzioni e le buone regole sono quelle capaci di mettere al servizio di tutti i comporta menti egoistici di alcuni. Una seconda regola importante è quella per cui un diritto efficiente evita che i trasferimenti privati producano costi negativi (esternalità negative) per la collettività quali quelli derivanti da costosi – perché insicuri – affidamenti dei terzi. Una terza regola da ricordare è che, in materia di proprietà, le regole devono tendere a promuovere la contrattazione ed internalizzare le esternalità . Non si può infine dimenticare che, per gli stessi economisti "il ruolo primario del sistema giuridico nel promuovere lo sviluppo delle transazioni im mobiliari si ritrova nella protezione dei diritti di proprietà. …..Quindi una importante funzione del diritto immobiliare (lett. property law) è quella di minimizzare la sfera dell'incertezza, così aumen tando l'efficienza degli scambi" In altri termini, poiché le eventuali controversie sono costose sia per i singoli che per la collettività e rappresentano uno spreco di risorse (quindi u n'inefficienza, in termini economici), un sistema di trasferimento immobiliare sarà tanto più efficiente quanto più riuscirà ad evitare il contenzioso . Conclusione. In questa sede si è voluto solo richiamare l'atten zione sui concetti e regole di base dell'analisi economica, riportandoli in modo assolutamente so lo embrionale ed incompleto. La speranza è che già questi brevi ed incompleti cenni siano suffi cienti per far intravvedere le potenzialità di utilizzo dell'analisi economica a favore del ruolo notarile e come strumento per migliorare la prestazione no tarile, in chiave moderna ed adeguata alla nuova economia, che sembra continuare ad esprimere, sia pure con nuove "parole", le stesse antiche e sigenze. Eliana Morandi notaio in Manzano
IN TEMA DI TARGHE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZ V il dott. Franco Petrolati ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51593 ruolo generale per gli affari contenziosi del l'anno 2002, e vertente CONVENUTO Condominio in Roma, via Oslavia 14, dom.to in Roma, viale delle Milizie 34 presso l'avv. Andrea Botti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONCLUSIONI Per la parte attrice le conclusioni sono formulate nell'atto di citazione. Per la parte convenuta nella comparsa di costitu zione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 2.7.2002 Nicola Man-cuso e Cesare Felice Giuliani - il primo come proprietario ed il secondo come conduttore dell'unità immobiliare al piano terreno in Roma, via Oslavia 14 - impugnavano per nullità la delibera assem bleare del Condominio in data 20.10.2000 laddo ve, in relazione al punto 9 all'o.d.g., era stato e spresso parere contrario all'apposizione della tar ga prevista per lo studio notarile dall'art. 48 RD 10.9.1914 n. 1326. Al riguardo deducevano che il predetto apparta mento era stato locato al dott. Giuliani, notaio, per essere adibito a studio professionale; che l'as semblea aveva deliberato senza la previa convo cazione del notaio stesso e senza che fosse stato inserito l'argomento all'ordine del giorno, essendo stato discusso tra le "varie ed eventuali"; che non era indicata la maggioranza favorevole a tale deliberazione; che era stata violata una disposizione di ordine pubblico relativa all'esercizio della pub blica funzione notarile; che tale disposizione non poteva essere derogata dal divieto di apposizione di targhe, generico e non assoluto, di cui all'art. 14 del regolamento di condominio. Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo che in pendenza del giudizio possessorio, pro mosso per fronteggiare l'avvenuta apposizione della targa notarile, non poteva essere intrapreso tra Mancuso Nicola, Giuliani Cesare Felice, elett.te dom.ti in Roma via Costantino Moria 45 presso gli avv. Alessandro Giacchetti e Gaetano Amoroso che li rappresenta e difende giusta procura in atti ATTORI Nicola Mancuso Cesare Felice Giuliani - il giudizio petitorio, ai sensi dell'art. 705 c.p.c.; che Giuliani non era condomino e, quindi, difetteva la legittimazione attiva; che, Mancuso non poteva sostituirsi a Giuliani nel far valere un preteso dirit to proprio di quest'ultimo (art. 81 c.p.c.); che l'e ventuale diritto reale doveva essere fatto valere nei confronti dei singoli condomini; che era matu rata la decadenza dall'impugnazione, ai sensi del l'art. 1137 c.c., essendo trascorso il termine di trenta giorni; che il diritto era comunque prescritto e, nel merito, privo di fondamento. All'esito della trattazione, la causa passava, quin di, in decisione sulla base degli acquisiti docu menti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice rileva, in primo luogo, che nel presente giudizio si postula la radicale nullità di una deliberazione dell'assemblea condominiale sicchè la le gittimazione passiva compete senz'altro al conve nuto Condominio in persona dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c.. Gli attori allegano di essere - Mancuso come con domino concedente e Giuliani come conduttore -parti di un rapporto di locazione di un immobile con destinazione a studio notarile, talchè è evi dente l'interesse proprio di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1421 c.c., alla rimozione di ogni o stacolo all'attuazione di tale pattuita destinazione. Si agisce per il conseguimento di un effetto me ramente rescindente, rispetto ad una delibera as sembleare, sicchè sono palesemente incongrue le eccezioni sollevate dal Condominio sul presuppo sto, privo di fondamento, che sia stato intrapreso un giudizio petitorio, di natura reale. Nel merito l'invocato art. 48 RD n. 1326/1914 im pone, invero, al notaio di "tenere esposta all'e sterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo" oltre che "in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la indi cazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è a perto...": si tratta di prescrizioni chiaramente giu stificate dalla natura pubblica della funzione notarile, avuto riguardo l'esigenza che lo studio del no taio sia agevolmente individuabile dai potenziali utenti. Il divieto stabilito dal regolamento di condominio all'art. 14 ("E' vietato l'apposizione di targhette, dischi indicatori ed altro sia all'interno che all'e sterno del portone o nei ripiani....") non solo è espressamente derogabile secondo le modalità in dicate nel comma successivo ("Tuttavia il comita to di Amministrazione può concedere l'apposizio ne di una piccola targhetta...purchè compatibile con l'estetica e coi regolamenti governativi....") ma deve ragionevolmente essere interpretato nel senso che sono fatte salve quelle targhe previste dalla disciplina pubblicistica come imprescindibile accessorio dello studio di notaio. Compete sicuramente all'assemblea stabilire le modalità da osservare per l'apposizione della tra-ga in questione (quomodo), avuto riguardo alla collocazione, alle dimensioni, ai materiali, ai colori ecc. nell'esercizio del potere regolamentare suo proprio (art. 1138, comma 3, c.c.), senza tuttavia che possa essere revocato in dubbio l'an del dirit to-dovere in questione. Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe per venire alla conclusione che il divieto di apposizio ne di targhe implichi altresì il divieto di destinazio ne di una unità immobiliare a studio notarile: ma un tale divieto, incidente sul contenuto della pro prietà esclusiva, non solo potrebbe essere previ sto solo in un regolamento di natura contrattuale ma non appare, comunque, deducibile ex se da una mera regolamentazione attinente all'uso dei muri perimetrali. La delibera in contestazione viola, quindi, il, dirit to-dovere del notaio di esporre la targa di cui al l'art. 48 RD n. 1326/1914 ed è da considerarsi nulla. Essa, infatti, nega in radice la possibilità di espor re tale targa "all'esterno dell'edificio" così palesemente pregiudicando l'esigenza che le indicazioni previste nella richiamata disciplina amministrativa siano esposte "in modo sempre visibile al pubbli co". Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nicola Mancuso e Cesare Felice Giuliani nei confronti del Condominio in Roma, via Oslavia 14 con atto notificato in data 2.7.2002: - dichiara nulla la delibera assembleare del Con dominio in Roma, via Oslavia 14 in data 20.10.2000 in relazione al punto 9 all'o.d.g.; - condanna il convenuto Condominio al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in E 1.500,00 per onorari, E. 820,00 per dirit ti, E. 120,00 per spese, oltre le spese generali iva e cpa ex lege. La sentenza in commento offre interessanti profili di riflessione e si segnala per la sua novità, non risultando precedenti per casi analoghi benché sia verosimile immaginare che vicende come quella in esame siano tutt’altro che inconsuete. La controversia in questione non solo si è risolta nella sede più idonea ma ha fornito l’occasione per affermare un importante principio di diritto, sicuramente valido precedente per casi futuri, fissando in concreto il contenuto dell’obbligo del notaio di tenere esposta all’esterno dello studio una targa che riproduca la legenda del proprio sigillo, pur in presenza di un espresso divieto stabilito dal regolamento condo miniale del fabbricato. L’obbligo facente carico al notaio è previ sto dall’articolo 48 del R.D. 10.9.1914, n. 1326 (regolamento per l’esecuzione della L. 16.2.1913, n. 89 riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili) la cui ratio, come chiaramen te affermato dal Tribunale di Roma con la pronun cia de quo, risiede nella “natura pubblica della funzione notarile, avuto riguardo all’esigenza che lo studio del notaio sia agevolmente individuabile dai potenziali utenti”. Il notaio, nella sua qualità di pubblico uffi ciale, è tenuto infatti a prestare il proprio ministero ogni volta che ne sia richiesto (articolo 26 della L. 89/1913 citata, cosiddetta legge notarile) e pertan to l’affissione della targa esterna, oltre che dell’avviso indicante i giorni e le ore in cui lo stu dio è aperto, che sono fissati dalla Corte d’Appello, costituisce parte integrante di tale suo dovere nei confronti della collettività. E’ quindi evidente che l’affissione della targa notarile, anche se considerata quale espli cazione di un diritto oltre che di un dovere, non ha nulla a che fare con il soddisfacimento di finalità meramente pubblicitarie del notaio quale libero professionista e di conseguenza non può mai tro vare ostacolo in contrastanti interessi di altri sog getti di natura privatistica. Pertanto laddove un regolamento di con dominio preveda, come nel caso di specie, il divie to di apporre “targhe e simili” all’esterno del fab bricato, tale divieto dovrà “ragionevolmente esse re interpretato nel senso che sono fatte salve quelle targhe previste dalla disciplina pubblicistica come imprescindibile accessorio dello studio di notaio”, come si legge nelle esaurienti motivazioni della sentenza in commento. La prevalenza del diritto-dovere del notaio di esporre la targa sul divieto portato dal regola mento condominiale viene pertanto fatta discen dere dalla natura pubblicistica dell’obbligo stabili to dal citato regolamento notarile, che non solo rappresenta una fonte di diritto di rango superiore per essere di natura legislativa e non privata, quindi già di per sé prevalente, ma nel momento in cui si pone a tutela di un’esigenza pubblica, come quella di cui si è detto, acquista vieppiù ca rattere di inderogabilità. Il Tribunale di Roma, interpretando corret tamente in questi termini l’articolo 48 del regola mento notarile, accoglie integralmente la doman da di parte attrice sul presupposto imprescindibile che trattasi di norma vincolante sia il diretto desti natario e precisamente il notaio, quale pubblico ufficiale tenuto alla stretta osservanza delle regole normative specifiche, sia ogni altro membro della collettività che dovesse comunque, seppure in modo indiretto ed occasionale, venire a essere interessato dell’applicazione della stessa, per ra gioni di tutela dell’interesse pubblico legato alle mansioni di pubblico ufficiale svolta dal notaio. Conseguentemente il divieto di affiggere targhe contenuto nel regolamento di condominio, di per sé legittimo in considerazione di esigenze di decoro del fabbricato , non sarà mai efficace nei confronti del notaio che apra lo studio professio nale nel fabbricato stesso, a prescindere dalla sua qualità di condomino o conduttore ed a prescinde re dal fatto che egli sia a conoscenza o meno del divieto. Quanto a tale ultima considerazione, sta bilita come sopra la natura pubblicistica dell’obbligo di cui all’articolo 48 del regolamento notarile, non può avere alcuna rilevanza sull’applicazione della norma la circostanza che il notaio, nel caso specifico quale conduttore dell’unità immobiliare adibita a studio professiona le, non sia stato informato dal locatore circa l’esistenza del divieto condominiale di affiggere targhe; a meno che, addirittura, non si voglia far discendere dal divieto di apporre targhe quello di destinare le unità immobiliari in condominio a stu di notarili, ciò che il Tribunale di Roma ha invece correttamente escluso in presenza di una generi ca prescrizione quale quella in oggetto. Ne discende che la delibera dell’assemblea dei condomini che neghi al notaio il diritto di affiggere la targa esternamente al fabbricato, sulla base del divieto genericamente stabilito dal regolamento condominiale, è nulla per contrarietà a norma im perativa e come tale inderogabile, residuando semmai al condominio, come si afferma nelle mo tivazioni della sentenza in esame, soltanto il pote re di stabilire le modalità da osservare per l’apposizione della targa (quomodo), senza tutta via che possa essere revocato in dubbio l’an del diritto-dovere in questione. Ogni delibera condominiale che si ponesse in contrasto con l’art. 48 negherebbe in radice la possibilità di esporre la targa professionale all’esterno dell’edificio condominiale pregiudican do in tal modo l’esigenza che le indicazioni previ ste nella richiamata disciplina amministrativa sia no esposte “in modo sempre visibile al pubblico”. Solo in tal modo si perviene alla realizzazione del la ratio ispiratrice dell’art. 48 del R.D. 10.9.1914 n. 1326. Daria Zappone notaio in Scansano
Corrispondenza DEL NOTARIATO Cari Colleghi, sono solo pochi giorni che è partita l'iniziativa ma già sento forte il dovere di ringraziare. Ringrazio i soci della prima ora. Ringrazio gli Organi Istituzionali ed in particolare il Consiglio Notarile di Roma ed il Consiglio Nazio nale del Notariato che, pensate, sono soci del l'Accademia! (formalizzeranno l'iscrizione nei prossimi giorni). Ringrazio gli scettici, colleghi ed amici che mi hanno aiutato a frenare la mia caratteriale esube ranza per ricondurmi ad un più lucido impegno di focalizzazione del progetto. Ringrazio i Colleghi italiani e stranieri, i "Veterani dell'impegno" e quelli che, forse anche grazie all'iniziativa di cui sono modesto propositore ed a nimatore, si accingono al difficile compito della difessa civile, morale e politica della nostra amata e da taluni...bistrattata Categoria. Ringrazio il mio Studio e l'associato Dragonetti che mi sopportano e mi supportano in questa im pegnativa "missione". Ringrazio la Federnotai che, carinamente, mi o spita e che, come sempre, dà voce ed impulso alle iniziative che fanno grande il Notariato. L'Accademia è nata!!!! Facciamola crescere. L'Accademia ha per oggetto la diffusione, con o gni mezzo, in Italia e nel Mondo della funzione e della figura del Notaio avendo particolare riguardo alla evoluzione della funzione sotto il profilo stori co ed economico-sociale. L'Accedemia ha, pertanto, scopo culturale e di vulgativo senza distinzione di sesso, di religione, di nazionalità, di etnia e di inclinazione politica. Per il perseguimento dei propri scopi l'Accademia potrà: 1. Promuovere convegni, congressi, conferenze ed incontri sia in Italia che all'estero; 2. istituire e gestire siti telematici e programmi ra diofonici e televisivi; 3. curare e diffondere pubblicazioni culturali con ogni mezzo; 4. diffondere gli studi, gli orientamenti e le direttive degli Organi Ufficiali del Notariato; 5. coadiuvare gli Organi Ufficiali del Notariato nel l'organizzazione e gestione di scuole, corsi di formazione e masters e gestirne di collegati e com plementari; 6. istituire premi per persone meritevoli per esser si distinte in particolari iniziative civili, morali e culturali; 7. collaborare con istituzioni, organizzazioni, auto rità sia nazionali che internazionali che possano cooperare con l'Associazione o contribuire al rag giungimento del suo scopo." Mi serve da subito l'aiuto di tutti. Non vi svelerò proprio tutto quello che ho in mente perchè ritengo che la sorpresa sia un poco il pepe della vita. Occorre monitorare e fare conoscere all'Accade mia (per posta, anche elettronica, e con ogni mezzo) i nomi dei notai che: a) in qualche modo coltivano interessi al di fuori del Notariato anche se solo ludici o frivoli; b) si impegnano in attività giuridiche extra notarili (Università, Scuole, Scuole di specializzazione); c) si impegnano in modo particolare nel Sociale; d) abbiano scritto libri o curino periodici sia giuri dici che non; e) siano sportivi agonistici, musicisti, attori, pittori, cantanti, poeti ed artisti in genere; f) siano impegnati in politica attiva o ricoprano in carichi prestigiosi (Consiglieri, Membri di Commissioni parlamentari o altro). Occorre monitorare e far conoscere all'Accademia episodi e situazioni delle quali qualcuno di noi sia stato, direttamente o indirettamente, attore o spet tatore e che sia meritevole di assurgere agli onori della Cronaca. Occorre monitorare e segnalare all'Accademia persone che, a vostro giudizio siano meritevoli di essere insignite del titolo di "Accademico del No tariato", perchè svolgono un'attività complementa re alla nostra (magistrati, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, dirigenti, funziona ri....) ma che sappiano renderci merito o perchè, comunque, si dedicano o si siano dedicati con abnegazione al Notariato pur non essendo notai. Adolfo de Rienzi Notaio in Roma Per ogni ulteriore informazione, si comunica che: - l'ACCADEMIA DEL NOTARIATO ha sede in Roma, provvisoriamente presso il mio studio alla Piazza Buuenos Aires 5 (cap 00198); - l'indirizzo e-mail è: accademianotaria-to@libero.it. Non sono richiesti particolari formalismi per la Domanda di Ammissione che è riservata esclusivamente ai notai. Adolfo de Rienzi notaio in Roma
Attività Sindacali C.A.DI.PROF. : MA … SCONOSCIUTA In occasione dell’ultimo rinnovo del Contratto Col lettivo di Lavoro dei Dipendenti degli Studi Professionali, è stato istituito l’organismo bilaterale CA-DIPROF: Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i Dipendenti degli Studi Professionali. Si tratta di una importante strumento che potrà servire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti del settore. In quanto organismo bilaterale previsto contrat tualmente, si tratta di una prestazione obbligatoria da parte di tutti i datori di lavoro professionisti e quindi da parte di tutti i notai, in quanto Federnotai ha firmato il rinnovo contrattuale. Per ciascun dipendente, il datore di lavoro deve versare l’importo di 13 euro mensili per 12 mensi lità. E qui occorre un primo chiarimento: questo impor to è stato oggetto della normale trattativa sindaca le che avviene in occasione di ogni rinnovo del contratto di lavoro. L’aumento della paga base tabellare e l’indennità di “vacanza contrattuale” so no stati, in quest’ultimo rinnovo, particolarmente contenuti proprio perché una parte della cifra “immaginata” è stata destinata a finanziare CADI-PROF. Non si tratta quindi di un appesantimento ulteriore per il datore di lavoro, ma anzi, volendo fare un discorso un pochino “corporativo” di una somma che si moltiplica solo per 12 e che non determina tutti gli ulteriore gravosi oneri di un au mento della paga base. Queste considerazioni di basso profilo, destinate a chiarire solamente l’aspetto brutalmente finan ziario dell’argomento, servono anche però a capi re subito che coloro che non effettuano i relativi versamenti, sono fortemente inadempienti nei confronti dei dipendenti e potrebbero essere chiamati a risponderne in maniera molto pesante. Diremo in seguito degli altri possibili pericoli. Vogliamo invece spiegare l’attività del neonato or ganismo. L’attivazione della Cassa è avvenuta con rapidità e precisione ed è già in pieno eserci zio. I nostri dipendenti hanno a disposizione una serie di trattamenti in cliniche convenzionate as solutamente gratuiti o, se effettuano esami spe cializzati od interventi in cliniche non convenzio nate, un rimborso proporzionale ed infine delle in dennità giornaliere se si rivolgono esclusivamente al servizio sanitario nazionale. Spiegare nel detta- glio i tipi di prestazioni erogati ed i diversi vantaggi esistenti richiederebbe spazio eccessivo ed a questo proposito l’invito è a visitare il sito internet: www.cadiprof.it Naturalmente la convenzione con organismi spe cializzati e la polizza sanitaria sottoscritta hanno tenuto particolarmente conto della tipologia media del nostro personale, riconoscendo in particolare le prestazioni mediamente più richieste da questo tipo di persone. Solo per fare un esempio è previ sto un contributo per la nascita di un figlio oltre alla gratuità di tutti gli esami relativi al periodo di maternità compiuti in strutture di elevato livello sia medico che “alberghiero”. La copertura per il personale scatta sei mesi dopo il primo versamento che era necessario dal primo luglio 2004. Moltissimi colleghi, anche su indicazione dei loro consulenti del lavoro, hanno provveduto regolarmente ai versamenti ed il loro personale è quindi perfettamente coperto. In questo caso la raccomandazione è solamente quella di invitare i di pendenti ad informarsi maggiormente e ad usu fruire dei tanti vantaggi della Cassa ancora troppo poco conosciuti. Ma alcuni colleghi non si sono ancora regolarizza ti. A parte, come dicevamo sopra, il rischio di ve dersi richiedere tutti gli arretrati in un sol colpo con le previste penali, il vero rischio sul quale vor remmo richiamare l’attenzione dei colleghi, è quel lo di un dipendente che, colpito da una malattia richiedente cure o interventi costosi, riconosciuti da CADIPROF ma non dal servizio sanitario na zionale, oppure riconosciuti anche dal servizio sa nitario nazionale, me che il dipendente avrebbe potuto usufruire in strutture più accoglienti, o per cepire l’indennità giornaliera prevista da CADI-PROF, decida, questo dipendente, di chiamare responsabile il datore di lavoro di non averlo assicurato obbligatoriamente a CADIPROF e quindi richieda direttamente a lui il rimborso di tutti i dan ni. L’invito a tutti è quello ad approfondire l’argomento, a considerarlo con grande serietà, a consultarsi con i propri consulenti del lavoro ed a provvedere al più presto alla regolarizzazione. Egidio Lorenzi notaio in Milano
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 12 NOVEMBRE 2005 IN ROMA IN DATA 12 NOVEMBRE 2005 PRESSO LA SEDE SOCIALE IN VIA FLAMINIA 158. L’assemblea si apre alle ore 10,30 circa. Sono presenti: per l’Abruzzo/Molise: Quartuccio; per la Calabria: Lopez; per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte; per l’Emilia: Auriemma, Manzini; per il Lazio: Giuliani, Rummo, Perna, Bellelli, Sac chetti, Destino, Berionne, Porceddu, de Rienzi; per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti, Ce sati, Iannaccone, Guerra, Munafò; per le Marche: Colangeli, Biondi, De Angelis; per il Piemonte: Liotta; per la Puglia: Troise; per la Sardegna: Falchi, Garau, Dolia; per la Toscana: Ersoch; per il Triveneto: Finelli, Ferretto, Bidello. Apre la riunione il Presidente Lorenzi con una se rie di comunicazioni, e precisamente: - rammenta i costanti contatti a livello tecni co e politico in ordine al problema “prezzo/valore”, che, pur con tutte le cautele del caso, non è mai stato così vicino alla soluzione; - commenta brevemente gli esiti del Con gresso di Pesaro, senza nascondersi che vi sono stati anche alcuni aspetti negativi, sotto il profilo della nostra organizzazione e più precisamente sotto il profilo della quantità di interventi e della compattezza di gruppo; - ricorda ai presenti che il 25 del corrente mese dovrebbe essere nominato il nostro rappre sentante Andrea Sacchetti nell’ambito della Giun ta Esecutiva di Confprofessioni (ex Consilp). In ordine al Congresso di Pesaro, prende la paro la Cambareri il quale lamenta che la discussione seguita alle proposte di Federnotai abbia avuto un effetto paradossale, determinato da ambiguità, culminato nell’impressione di una contrapposizio ne del Sindacato rispetto al CNN, che ha costretto il Presidente Piccoli alla richiesta di una sorta di voto di fiducia: tutto questo si è verificato perché le proposte hanno bisogno di essere ripetute e spiegate più volte, e per ottenere tale effetto oc corre maggiore solidarietà fra di noi, occorre una maggiore presenza ed un numero di interventi decisamente superiore, senza delegare la funzione di esternazione e spiegazione al solo Presidente di Federnotai o ai soli delegati lombardi. Pappa Monteforte sostiene che a Pesaro il Sinda cato ha commesso alcuni errori: veicolare gli ordi ni del giorno di altri, e sposare totalmente la politi ca del CNN. Sacchetti evidenzia quello che a suo parere è un equivoco di fondo, e sostiene che la distinzione tra CNN e Federnotai è artificiosa: in realtà esi stono e si differenziano notariati diversi, con visio ni etico-politiche diverse. Per questo motivo la storica suddivisione del nota riato su base territoriale porta a storture. Conclude auspicando la trasformazione di Feder-notai in un partito politico del notariato. Sul punto Cambareri concorda con Sacchetti, as serendo che la provenienza territoriale fa sì che anime diverse confluiscano nei medesimi organi smi: CNN e Federnotai. Secondo Ersoch il vero problema è una mancan za di comunicazione sui diversi ruoli dei diversi organismi. Indi il Presidente Lorenzi introduce il vero punto dell’ordine del giorno, vale a dire la nomina della nuova Giunta di Federnotai, espone i i metodi di votazione, o per gruppo o con presentazione di un candidato dopo l’altro, ed invita l’assemblea a de terminare la procedura. Troise osserva che preliminarmente occorre stabi lire il metodo, o per squadra o per individui. Prende la parola Fiordiliso, il quale, rammentati una serie di interventi precedenti ed i contatti in tercorsi con i Presidenti delle singole associazioni regionali, dichiara che la nuova giunta da lui even tualmente presieduta sarebbe composta da Pap pa Monteforte quale segretario, Maria Luisa De Angelis delle Marche, Giorgia Manzini dell’Emilia, Romolo Rummo del Lazio, Antonello Garau della Sardegna, Lorenzo Ferretto del Triveneto. A questi nomi si aggiungerebbero uno o due nomi di lombardi. A questo punto la riunione viene brevemente so spesa per consentire ai delegati lombardi di consultarsi. Ripresi i lavori, prende la parola Cambareri, che rileva che la discussione tra i presidenti delle associazioni regionali è stata misera: oggi si voglio no due nomi di lombardi, ma nulla è stato detto circa i contenuti, mancando un programma di rife rimento. Sacchetti invita la Lombardia a partecipare atti vamente, in quanto una giunta senza l’apporto dei lombardi non fa bene a Federnotai, ed aggiunge che Gennaro Fiordiliso ha già fatto, e bene, molte cose per il sindacato. Bidello afferma di avere ricevuto uno schema di programma da Fiordiliso. Prende a questo punto la parola Gennaro Fiordiliso, il quale precisa di avere inviato unicamente una bozza di intenti, sulla cui base verrà steso un vero programma; sostiene inoltre che la vera rappresentatività per un presidente nasce dal dialogo con i suoi interlocutori; rammenta poi le sue passate esperienze sindacali, anche pagate di perso na; afferma di credere in una unica anima sinda cale e passa alla illustrazione delle tematiche da lui ritenute prioritarie. Troise dichiara di avere apprezzato l’incontro/scontro tra Fiordiliso e Cambareri; tutta via resterebbe con l’amaro in bocca, nel caso in Giunta mancasse una rappresentanza lombarda. Anche Colangeli sostiene l’opportunità di una pre senza lombarda in Giunta, visto che esiste un solo candidato, che ha comunque esplicitato una boz za di programma. Riprende la parola Cambareri, il quale precisa che il suo atteggiamento voleva sollevare un pro blema di metodo, vale a dire l’esigenza di chia rezza, espressa a tempo opportuno. Desidera inoltre sapere apertamente se il nuovo Presidente è su posizioni contrarie a quelle dei consiglieri nazionali che si oppongono al Presi dente Piccoli. Fiordiliso gli risponde affermativamente, e poi chiede di votare l’intero gruppo sopra indicato, con l’aggiunta di due lombardi. Da parte dei delegati lombardi, a questo punto, vengono indicati i nomi di Carlo Munafò e di Si mona Guerra, che si presentano all’assemblea. Si passa quindi alle votazioni. A maggioranza, con la sola astensione di Camba-reri, viene quindi eletta la nuova giunta di Feder-notai nelle persone di: - GENNARO FIORDILISO, Presidente - VINCENZO PAPPA MONTEFORTE, Se gretario - MARIA LUISA DE ANGELIS - GIORGIA MANZINI - ROMOLO RUMMO - ANTONELLO GARAU - LORENZO FERRETTO - CARLO MUNAFO’ - SIMONA GUERRA. A questo punto si chiude la discussione. Sono le ore 13,30 circa. a cura di Paolo Setti
COMUNICAZIONE Nel corso della riunione del 25 novembre 2005 del Consiglio Generale di CONFPROFES-SIONI (la Confederazione nazionale che riunisce le Federazioni Sindacali di tutti i profes sionisti italiani), il collega ANDREA SACCHETTI, già presidente di Federnotai, è stato no minato Vice Presidente della Confederazione stessa. E' per tutti noi un motivo di grande soddisfazione aver ottenuto il risultato per il quale ci siamo battuti con molta determinazione, nella convinzione che Andrea sia davvero "la per sona giusta al posto giusto". A lui le più vive congratulazioni e gli auguri sinceri di buon lavoro nell'interesse di tutti i professionisti italiani.
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