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gennaio 2005

 

Sommario

 

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Corsivo redazionale

 

Egidio Lorenzi

Intervento del Presidente di Federnotai al Congresso Nazionale

 

Grazia Prevete

 

Tornando a casa

 

Paolo Setti

 

Gala e l’attuario

 

Giovanni Santarcangelo

 

Forma degli atti notarili: la scrittura privata autenticata nel progetto di riforma

 

Finestra sul cortile

 

a cura di Franco Cavallone

Società & C.

 

Verbale differito di Gaetano Petrelli

 

Società & C.

 

Aumenti di capitale di società per azioni:

formule e commenti di Anna Pellegrino

Dalla redazione

 

Un nuovo modello di associazione tra notai

 

Attività sindacali

 

Verbale dell’assemblea dei delegati

Federnotai del 20 novembre 2004

 

 

6° Congresso Nazionale Federnotai

Roma 11-12 marzo 2005

 

 

 

 

 

 

Corsivo redazionale

 

Siamo rientrati dal congresso nazionale tenutosi a Roma lo scorso 3 e 4 dicembre alle nostre sedi, in preda ad un sottile, strisciante turbamento.

Il giudizio del Congresso è complessivamente positivo: si è avvertito un clima di collaborazione e di unità all’interno del nuovo Consiglio Nazionale.

Abbiamo apprezzato la presentazione dei singoli Consiglieri molti dei quali hanno partecipato attivamente al Congresso sottolineando l’immagine di una squadra che vuole coinvolgere nella sua efficienza e dinamismo anche quella parte di colleghi più indifferente o meno sensibile ai problemi della categoria.

In realtà si avvertiva una forte riduzione di presenze rispetto a quelle cui siamo abituati nei congressi nazionali, probabilmente dovuta sia al periodo che coincideva con l’inizio di un "ponte" e con un periodo lavorativo molto impegnativo (soprattutto quest’anno in coincidenza con le scadenze societarie), sia al carattere che si era voluto dare all’evento come quello di un incontro interno alla categoria.

Questo congresso infatti era il primo che veniva organizzato nello stesso anno del congresso internazionale del Notariato come previsto dal nuovo ordinamento dei congressi approvato il 29 ottobre 2003; doveva quindi trattare e discutere di argomenti attinenti alla tutela e alla valorizzazione della professione, alla previdenza e all’assistenza della categoria, ed in genere della politica del Notariato, nonché di problemi scientifici di interesse generale.

Certamente l’impressione è stata quella di volere enfatizzare il momento politico rispetto allo studio di argomenti che infatti, pur essendo interessanti, avevano più rilevanza pratico-tecnica che un grande respiro giuridico.

Quindi il primo dato inquietante che si è registrato è stato quello dell’assenteismo.

Il secondo tuttavia, forse più sottile ma certamente più preoccupante, si è avvertito nel discorso del Presidente dove veniva più volte sollecitata l’intera Categoria al rispetto delle norme deontologiche ed al mantenimento di quell’aspetto etico "senza il quale la nostra professione è destinata a scomparire".

Il monito è stato seguito dalla rassicurazione che godiamo di stima anche tra le altre libere professioni, che abbiamo comunque conseguito dei buoni risultati politici, ad esempio mantenendo la competenza esclusiva sugli autoveicoli, e che il Notariato, se resta unito e non dà adito a scandali, continua a godere di vita, se più o meno lunga è da vedersi.

Questi argomenti colpiscono nel loro insieme con tanta maggior forza perché già presenti da alcuni mesi nei messaggi di lista sigillo.

Sembra che sia dal "basso", che dalla classe dirigente del Notariato, e naturalmente da Federnotai, si avverta in questo momento con maggior acutezza che in altri, l’esigenza di rigore nell’esercizio della professione.

Al rigore fa appello il collega Gaetano Petrelli pubblicando su lista sigillo un insieme di norme per la qualità della prestazione notarile. Alcuni dei suoi consigli sono particolarmente apprezzabili ad esempio in tema di regime patrimoniale dei coniugi stranieri molto spesso ignorati sugli atti di compravendita, generando con questo incertezza nei successivi trasferimenti o anche quando ricorda la necessità di avvertire le parti delle conseguenze civilistiche o fiscali di un atto.

Al rigore fanno appello numerosi altri colleghi auspicando di volta in volta, il blocco del malcostume nel campo degli autoveicoli, la determinazione di un numero massimo di atti da ricevere in un giorno, o ancora maggiori controlli da parte di organi di categoria già esistenti o dei quali si chiede la creazione.

In realtà la qualità della prestazione notarile non può esaurirsi nell’applicazione rigorose di norme deontologiche anche se necessarie, ma deve esprimersi anche con un comportamento di più ampia disponibilità nei confronti del cliente.

Non dobbiamo dimenticare di offrire un pubblico servizio che al momento attuale (per il futuro si vedrà) possiamo dare soltanto noi; questa considerazione invece di farci arroccare su posizioni di difesa, deve al contrario aiutarci ad assumere un atteggiamento di maggior apertura verso chi necessita della nostra prestazione.

Sono quindi altrettanto importanti per il cliente sia la correttezza ed anche la meticolosità nel controllo dei documenti, nell’effettuare le visure, nella compilazione dell’atto ed il veloce adempimento delle relative formalità, sia la disponibilità all’ascolto,la puntualità, il rispetto dei tempi e delle esigenze particolari della parte, dimostrando celerità nel fissare gli appuntamenti, nel consegnare i fascicoli, nel trasmettere documenti. Anche il personale dello studio quindi deve essere formato, controllato e aggiornato per conseguire il risultato di una maggiore efficienza.

Il colloquio con il notaio prima dell’appuntamento fissato per la stipula dell’atto definitivo può essere molto utile e spesso indispensabile per comprendere la globalità di una situazione familiare o patrimoniale che rende opportune determinate scelte.

Inutile aggiungere che ciò non implica servilismo ma l’esercizio di una "concorrenza lecita" con l’offerta di un servizio che può risultare più completo e soddisfacente. Aggiungere alla costituzione di una società anche la pratica per l’attribuzione della partita IVA e la preparazione dei libri sociali con il relativo versamento della tassa di concessione governativa, è apprezzabile perché fa trovare presso i nostri studi un’assistenza che soddisfa il cliente non più obbligato a rivolgersi a diversi professionisti per ottenere un unico risultato, quello di una società perfettamente funzionante.

E’ quindi indubbiamente prezioso il continuo monito al mantenimento dell’immagine non formale ma sostanziale di un notaio serio, eticamente corretto, sensibile alle esigenze legittime del cliente, capace di offrire un servizio di qualità.

Tuttavia pur essendo auspicabile, è difficile che ciò sia sufficiente a mutare abitudini scorrette o a destare indifferenze ataviche.

Quindi si rende necessario agire in materia di disciplinare.

Più volte sia da questo giornale che nei congressi di Federnotai si è arrivati a considerare unitariamente i problemi della dimensione dei distretti con quello della efficienza dei relativi Consigli e del loro potere.

Purtroppo l’attuale struttura del notariato non rende possibile avvalerci di forze che potenzialmente potrebbero operare in modo, se non da sopprimere, almeno da limitare alcuni comportamenti scorretti e quindi intollerabili anche perché pericolosi e lesivi per l’intera categoria. Troppo spesso il lavoro dei Consigli o manca o viene deluso da una magistratura giustamente più attenta alle esigenze del mercato che alla difesa della categoria. Dobbiamo farcela da soli perché non ci mancano né la volontà né le capacità.

Pertanto pur sentendoci in sintonia con il Consiglio Nazionale e approvando lo spirito di collaborazione e di unità che sta cercando con il suo esempio di trasmettere a tutti i Notai, dobbiamo operare su più fronti:

-	interni, ponendoci come obiettivo la creazione di distretti più omogenei e gestibili nella dimensione e l’adozione di un disciplinare che aumenti il potere dei Consigli distrettuali, in modo da facilitarne il lavoro;

-	esterni continuando, così come correttamente iniziato, a difendere pubblicamente la nostra categoria ed a diffonderne la conoscenza.

Speriamo infine che la sensazione ricevuta dal discorso del Presidente del Consiglio sia soltanto legata ad un risveglio di efficienza generale che si riverbera anche sul piano deontologico e non ad un allarme dovuto a consapevolezze di rischi accennati ma non esplicitati.

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI AL

CONGRESSO NAZIONALE

Il nuovo regolamento dei Congressi che abbiamo approvato a Bari l'anno scorso, ha creato, per così dire, due categorie di Congressi che si terranno ad anni alterni: l'uno, di taglio prevalentemente scientifico e con ampia "vetrina", che si terrà via via in luoghi diversi e l'altro molto più stringato ed intimo, di norma da tenere a Roma, per trattare solo gli argomenti interni, la politica del notariato.

Quello che stiamo celebrando è appunto del secondo tipo e, secondo me, è giusto che anche gli interventi, ed in particolare quindi questo mio, si adeguino al diverso stile. Se a Bari vi ho intrattenuto per una trentina di minuti, qui me ne devo far bastare dieci.


Tradizionalmente i presidenti di Federnotai approfittavano di questa occasione speciale di poter parlare a tanti notai insieme, per spiegare che cosa sia la Federazione, che cosa si proponga, che cosa offra ai propri iscritti. Io credo di poter essere favorito, in questa voglia di concisione, dal fatto che oramai queste notizie non hanno più senso: ormai Federnotai è una realtà ben conosciuta nel notariato, oltre il 56% dei notai è iscritto alla Federazione attraverso le Associazioni regionali, il giornale FederNotizie è letto da oltre 3000 colleghi, il nostro sito Internet registra giornalmente un numero molto elevato di visitatori.

Ecco: l'unica cosa che farò io è raccomandare a chi non lo faccia da tempo di visitare il nostro sito: www.federnotai.it, tanto per aggiornarsi sulle convenzioni in essere, sulle novità, sulle iniziative più recenti della nostra Federazione.


Ma oltre al servizio agli iscritti; alla ricerca di condizioni di favore in tutti i campi di interesse del notaio (ecco le vantaggiose convenzioni che abbiamo sottoscritto); alla trattazione del contratto di lavoro dei nostri dipendenti (a proposito: l'ultimo, firmato nel luglio scorso, che consideriamo assolutamente un ottimo contratto perfettamente equilibrato fra gli interessi nostri e quelli dei nostri dipendenti, ci ha visti direttamente molto impegnati insieme agli altri professionisti); oltre a tutto questo dicevo, alla nostra libera associazione spetta un compito di vigilanza, di attenzione, di critica e di pungolo nei confronti delle istituzioni notarili e della politica del notariato in genere. Anche questo è, finalmente, un punto assodato: la nostra attività di forte contatto con la base attraverso le nostre associazioni regionali, ci legittima in questo dovere di critica, sempre motivata, sempre costruttiva, e quindi assolutamente non contro, ma pure nell'interesse degli organi istituzionali.

Parafrasando un concetto che ho ritrovato nella citazione di uno statista famoso potrei dire che la collaborazione fra forze diverse, distinte, ma che hanno tuttavia molti tratti comuni fondamentali, deve tendere a preservare sia la diversità che la comunanza per non perdere, l'una o l'altra, o entrambe, la propria natura.

Ed in questo senso, forse per la prima volta nella storia dei Congressi Nazionali degli ultimi 25 anni, il presidente di Federnotai ha il dovere, ma anche il piacere, di dichiararsi pienamente soddisfatto. Il nostro rapporto sia con il Consiglio Nazionale che con la Cassa del Notariato è finalmente di grande reciproco rispetto, di grande collaborazione, di grande vicendevole disponibilità.

La forte trasparenza dimostrata dal Consiglio Nazionale (ed in particolare dal suo presidente che considero un amico vero anche del sindacato, senza riserve o dietrologie), la forte disponibilità a far conoscere il proprio lavoro, a metterlo in discussione, a raccogliere le critiche, a rispondere anche in lista sigillo, tutto ciò rappresenta quello che noi chiedevamo da tanti anni, ottenendolo finora solo in parte. In questo senso non possiamo che raccomandare al Consiglio di continuare su questa strada, facendo magari anche di più: per esempio determinando le regole stesse della trasparenza, in maniera che di certe scelte si possano conoscere anche i criteri e le motivazioni.

Occorre dirlo con chiarezza: noi siamo soddisfatti di come finora si è mosso il Consiglio Nazionale. Non sto anch'io a perdere tempo nel parlare di "decreto Giuliano", di autoveicoli od altro: posso solo dire che su questi ed altri argomenti c'è stato tra noi e il Consiglio costante dialogo, costante scambio di opinioni e di disponibilità.

Tutto ciò, tutta questa ... sincera "sviolinatura", non ci deve far dimenticare peraltro, come dicevo prima, il nostro dovere di attenzione e di pungolo.

Ed allora dovremo seguire puntualmente, in particolare, il prosieguo dei lavori sulla riforma dell'ordinamento. Questo è un nostro tradizionale "cavallo di battaglia": sappiamo che il Consiglio sta lavorando per coordinare i lavori delle commissioni istituite dal precedente Consiglio; noi ci aspettiamo che questo lavoro sia rapido, in maniera di avere a disposizione un testo completo sul quale tutti possano lavorare e noi in particolare lavoreremo di sicuro intensamente, come abbiamo già iniziato a fare su FederNotizie; in ogni caso staremo attenti che nulla si insabbi.

E ancora non mancheremo di sollecitare l'evolversi di una attività coordinata di valorizzazione e miglioramento dell'immagine che per il momento non ci soddisfa affatto; vigileremo perché l'attività di Notartel (il cui bilancio complessivo non può che definirsi straordinariamente positivo) non manchi, tuttavia, di essere sempre più attenta all'interesse degli utenti.

Non mancheremo di continuare a sostenere, in ogni occasione, un altro nostro tradizionale "cavallo di battaglia": quello della rotazione delle cariche: principio realizzato in maniera rigorosissima nelle nostre associazioni sindacali; normativamente realizzato per il Consiglio Nazionale e per la Cassa, ma principio tutto da applicare in tanti Consigli Notarili locali, malgrado la precisa norma deontologica al riguardo.

Non verremo meno insomma, ve lo prometto, al nostro dovere di attenzione nell'interesse dei nostri iscritti, del notariato tutto, ma anche e forse soprattutto degli stessi organismi istituzionali.


Utilizzerò infine i tre o quattro minuti che mi restano, rispetto al tempo che mi sono imposto, per parlarvi del nostro prossimo Congresso Nazionale. E' il sesto, lo celebreremo a Roma, all'hotel Sheraton nei giorni 11 e 12 marzo prossimi.

Sarà diviso in tre sessioni distinte: una al venerdì pomeriggio, una al sabato mattina ed una al sabato pomeriggio. Nella serata del venerdì ci sarà una visita di carattere museale o culturale, nel corso della quale ci sarà una cena / rinfresco (un po' come ieri sera, solo che noi -lo dico con il sorriso sulle labbra- abbiamo tanto sostenuto, a Bari, il principio della gratuità che non potevamo non essere del tutto coerenti e quindi, al nostro Congresso, tutto sarà assolutamente gratuito, anche la serata e la cena).

I tre argomenti, apparentemente diversi, saranno: -la tassazione su base catastale: "prezzo/valore"; -la revisione del divieto dei patti successori; -la circolazione dei beni donati: tutela di acquirenti e legittimari, unificati tutti dal titolo generale: "La certezza dei trasferimenti: proposte del notariato".

L'intenzione, cioè, che reclamizzeremo molto anche sulla stampa e su altri media, è quella di presentare un notariato alleato del cittadino - utente, intento a rimuovere gli ostacoli normativi alla libera, facile e sicura circolazione dei beni.

Per ogni argomento presenteremo una precisa soluzione normativa ed inviteremo molti esponenti di tutte le componenti della società ad esprimere il loro parere.

Per esempio sul tema del "prezzo/valore" abbiamo già la disponibilità del dott. Pierluigi Vigna, procuratore nazionale antimafia, ad essere relatore in materia di riciclaggio, argomento ben correlato con quel problema, e di due esponenti politici (l'uno di maggioranza e l'altro di opposizione) più direttamente interessati all'aspetto fiscale del problema.

Ed anche sugli altri argomenti avremo esponenti politici, dei consumatori, dell'università, a commentare le nostre soluzioni normative.

Crediamo che possa essere un modo davvero nuovo di trattare gli argomenti; con la possibilità di fare contemporaneamente anche "comunicazione" cioè presentazione di un notariato non ripiegato su se stesso, ma aperto ai bisogni dei cittadini.

Vi invito tutti, segnatevelo sull'agenda: 11 - 12 marzo 2005, Roma, hotel Sheraton.

Spero davvero che ci siate tutti e anche ... qualcuno che oggi è rimasto a casa.


Grazie.

Egidio Lorenzi

 

 

TORNANDO A CASA

Tornando a casa………….

Tornando a casa 2, 3, 4……….ogni tanto ritorno a casa da qualche città, qualche bella città , con il cielo azzurro e terso o grigio e brumoso, dai palazzi di marmo lucente o di terra rossa, guardo indietro e rivedo le ore trascorse, si è celebrato un congresso o un convegno (dopo tanti anni non mi ricordo la differenza fra il primo e il secondo) di cui raccolgo le fila . O almeno tento di farlo.

Spesso non ci sono fila da raccogliere, solo impressioni da riportare. Fisso con intenzione l’elegante (?) bloc notes con penna non scrivente, o scrivente e macchiante, omaggio del primo gratuito congresso o convegno nazionale del notariato e sono felicemente stupita di non essere carica di ombrelli, cartelle e cartelline, cocci, portasigilli, manifesti turistici e tutto quanto la fervida fantasia degli organizzatori ha inventato nel corso degli anni, quasi a giustificare la somma non proprio esigua di iscrizione. E questa, cioè la gratuità, è veramente la novità di questo congresso, ottenuta dalla base notarile a furor di popolo nel Congresso di Bari. Poi la seconda novità, il Presidente Paolo Piccoli, nel suo primo incontro ufficiale con la categoria ha presentato la sua squadra, cioè i consiglieri , tutti belli, bravi e competenti, con il loro cartellino al collo (sarebbe il badge), in piedi uno per uno, come i componenti di una orchestra "ecco a voi il violino, senza di lui impossibile suonare, ed ora il contrabbasso, voce profonda, il pianoforte, il flauto, l’arpa……" e così via .

Applausi. Applausi. Un incubo televisivo? Ma no, tecniche di comunicazione.

La platea era numericamente scarsa, persi per strada quelli che vanno per le belle cene, perché la moglie/il marito fa un po’ di shopping, perché ci sono le visite guidate, perché l’EUR è lontana e scomoda, perché a Milano c’era il ponte di S. Ambrogio, perché il pace-maker fa suonare il metal detector, erano presenti le solite facce dei fissati del notariato, dei duri e puri, di quelli che vanno comunque agli incontri della categoria, di quelli che si preoccupano chissà perché delle sorti del notariato, del progetto Giuliano e di quelli che via via vogliono raddoppiare, triplicare il nostro numero, togliere competenze varie, abolire i notai, condannarli alla ghigliottina (no, questa è l’unica idea che non è ancora venuta ai nostri brillanti politici). Deve essere la ripetitività degli attacchi che genera nei più una sensazione di onnipotenza, noi comunque sopravviveremo, come siamo sopravvissuti fino ad oggi, quindi inutile preoccuparsi. Lo credevano anche i dinosauri.

Ma torniamo al congresso, venerdì pomeriggio sono di scena i temi scientifici , privacy e riciclaggio, non emozionanti e illustrati conseguentemente.

Sabato si inizia con il ritardo di rito e il discorso del Presidente Paolo Piccoli.

Entusiasmo, orgoglio della professione, comunicazione, i notai quali professionisti dello sviluppo, pubblica funzione, etica e qualità della prestazione, attenzione alle associazioni di categoria, anche queste sono novità. E si citano i nodi roventi dell’accesso, della tabella, della tariffa, della riforma delle professioni, del disciplinare, da sempre grandi assenti nelle riunioni ufficiali della categoria e cavalli di battaglia del sindacato. Cosa mancava? Mancavano i notai. Quei 92 Presidenti di Consigli Notarili che non hanno risposto alle sollecitazioni sulla comunicazione, quei circa 4000 notai che non c’erano, fare sistema senza una presa di coscienza della base è una impresa titanica e impossibile.

Poi il Vicepresidente del CNN Vicari, molto tecnico, a ruota il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Francesco Attaguile che porta aria nuova per il suo modo di porsi nei confronti della categoria, comunicazione e dialogo, azione comune e concertata con il CNN, cultura della previdenza, lodi al sindacato, vedremo. Oltre naturalmente alla relazione sui problemi pensionistici e amministrativi, strettamente collegati a quelli politici.

Slitta inspiegabilmente l’intervento del Presidente di FN, sorpassato in corsa dal sempreverde Giancarlo Laurini, Presidente dell’Unione Internazionale del Notariato Latino, nel prossimo futuro chissà presidente intergalattico e da Paolo Meale, neo Presidente dell’Associazione dei Notai Pensionati, per il quale non posso che fare il tifo, avendo una madre pensionata della Cassa. Interviene finalmente il Presidente di FN, in idillio con gli organi istituzionali, con un pacato e conciso discorso, va tutto abbastanza bene, aspettiamo di discutere sulla riforma dell’ordinamento, vigileremo perché non sia dimenticata (forse da FN avrei voluto qualcosa di più incisivo, "dì qualcosa di sindacale"), infine per Ares, Roberta Notaro, pacata ma non certo concisa, che ha messo duramente alla prova una platea ormai sfinita. Poi gli interventi tecnici dei notai parlamentari per fortuna non forieri di brutte notizie.

Sabato pomeriggio avrebbe dovuto essere occupato dal dibattito, ma su quale argomento? Privacy e riciclaggio? Ovvero sistema notariato? Problemi della Cassa? Programma del CNN?

Avremmo voluto, noi duri e puri, discutere dei problemi del notariato, della riforma dell’ordinamento, della tariffa, della politica di comunicazione, della necessità di non lodarci addosso e di riempire di contenuti la nostra pretesa eccellenza: ma tutto ciò davanti ad una ormai scarsa platea anestetizzata dagli interventi ufficiali e ufficiosi?

E’ sufficiente inserire nel programma il dibattito? O è necessario un humus che lo faccia nascere? I congressi strutturati come lunga sequenza di interventi forse hanno fatto il loro tempo, i temi congressuali (privacy e riciclaggio) non erano tali da attirare folle di notai a fine d’anno, tradizionalmente pieno di impegni per tutti, i temi interessanti citati nel discorso del Presidente (accesso, tariffa, tabella etc) non erano all’ordine del giorno, ma solo convitati di pietra. A questi vorrei aggiungere un altro tema, ad essi strettamente collegato, quello delle elezioni dei nostri organi rappresentativi. Mi piacerebbe poter scegliere fra due o più squadre rappresentanti una precisa visione del notariato, magari quella più simile alla mia, invece di eleggere al buio un solo collega, sperando che con gli altri formi una squadra, della quale conosceremo il programma ad elezioni fatte, alla prima riunione.

Di tutto questo vogliamo parlare? E dove? Diventati ormai tutti i congressi/convegni,compreso ahimè quello di Federnotai, vetrine più o meno luccicanti , quali spazi restano alla base per discutere di politica del notariato?

Grazia Prevete notaio in Torino

 

 

GALA E L’ATTUARIO

Negli ultimi anni ho sviluppato, probabilmente per motivi di disgusto personale, una strana rivalutazione per strumenti di punizione medievali, in particolare per la gogna.

Reputo che tutti i notai sottoporrebbero volentieri a tale forma di pubblico disprezzo, con aggiunta di sonore pedate, almeno un personaggio che ciclicamente appare, nel vero senso della parola, nella vita professionale di ciascuno di noi: si tratta dell’Attuario, cioè di quel signore inesistente ma solidissimo come il legislatore, che da sempre cerca di convincerci, per il nostro bene, che è necessario che la nostra Cassa, nel caso in cui tutti i notai cessassero nel medesimo istante la loro attività, sia in grado di pagare la pensione a tutti noi fino all’anno 4048.

Ma c’è un’altra figura, anche più subdola, che attenta periodicamente al nostro fragile equilibrio.

Il suo nome è Gala.

So che pretende di avere antiche origini francesi, ma sospetto invece una ascendenza greca, con qualcosa di levantino.

E’ certamente una potenza economica, visto che possiede il monopolio di cene e serate particolarmente eleganti.

Papa Giovanni, quando fu Nunzio Apostolico a Parigi, negli anni del dopoguerra, in un contesto estremamente delicato per le accuse di collaborazionismo a numerosi esponenti di rilievo della Chiesa di Roma, per addolcire le trattative, assunse il miglior cuoco della città.

Gala invece, ovunque si trovi ad operare, si serve di prestazioni culinarie rigorosamente di basso livello.

Nonostante ciò il suo successo è innegabile.

Centinaia e centinaia di potenti o aspiranti tali, in qualunque parte del mondo, accorrono alle sue cene.

I notai non sono esenti dall’essere attratti da questo pifferaio magico, ed anch’io confesso di avere ceduto più di una volta alle sue lusinghe, nell’insana speranza di conoscerla.

Rammento la cena di Gala organizzata in occasione del Congresso di Bari.

Fummo caricati su alcuni enormi pullman e condotti per stradine disagevoli, nelle quali ci si muoveva con difficoltà, con estenuanti soste ogni qualvolta si incrociava un mezzo in senso contrario, sino ad una antica e bellissima masseria.

Il viaggio di andata durò più di un’ora.

L’attesa dell’antipasto altrettanto.

A quel punto in poco tempo ci furono frettolosamente serviti, rigorosamente quasi freddi, gli ulteriori piatti di una cena, nelle intenzioni, succulenta e nei risultati giustamente penosa.

Seguì l’ulteriore ammasso nei pullman ed il lento rientro negli alberghi a tarda ora.

Siccome nel nostro logo è ben chiaro il richiamo alla costante fedeltà, ho partecipato anche alla cena di Gala dell’ultimo congresso tenutosi a Roma.

L’ambientazione era geniale: il Museo di Arte Moderna.

La cena è stata preceduta da una visita guidata, durante la quale folti gruppi di notai e familiari si sono ostacolati l’un l’altro con imprevedibili incontri e scontri, fusioni e scissioni, smembramenti e ricompattamenti; il tutto in un assordante brusio che ha reso del tutto vani gli sforzi di alcune graziose, gentili, disponibili e afone accompagnatrici.

Alle ore 22,30 ci ritroviamo tutti in una vasta sala totalmente occupata da una impressionante quantità di tavoli tondi, approntati ciascuno con dieci posti.

La compagnia era piacevole.

Avevo alla mia sinistra alcuni amici, ed alla destra un simpatico collega siciliano in compagnia della moglie.

Alle 23,15 circa giunge l’antipasto, o forse il primo, comunque sia uno strano pasticcio di qualcosa, dal quale spuntavano della pasta in forma di fettuccine e delle melanzane; il tutto sormontato da un inquietante crostone di parmigiano evidentemente fritto, compattato, e finalmente raffreddato per essere indigeribile.

Cerco un alleato alla mia destra e confido al collega siciliano il mio disappunto, condito con la locuzione "fa schifo".

Lui mi guarda solidale, ma continua imperterrito a mangiare.

La moglie, affettuosa, mi spiega che hanno due bambini molto piccoli, per cui il marito è abituato a mangiare gli avanzi delle pappine preparate per i piccini.

Niente da fare.

Alle 23,45 giunge il secondo, composto da una specie di budino di verdure, compatto e viscido, alcune foglioline di radicchio alla griglia e delle fettine di carne, indecise se considerarsi al sangue, o bollite o arrosto.

Raggiungo ad un altro tavolo un vecchio amico e compagno di sindacato, già autorevole Consigliere della Cassa, e nuovamente esprimo opinioni non laudative.

Forse memore del ruolo passato, mi risponde che non gli sembra poi male.

Mi appunto nella memoria di non accettare mai un invito a pranzo a casa sua, e abbandono la sala.

E’ mezzanotte.

Il giorno dopo, sabato, altri amici mi confidano che hanno atteso il dolce sino all’una di notte.

Suppongo che i pochi fedelissimi avranno atteso il caffè con i pasticcini sino all’alba e siano stati brutalmente espulsi dai guardiani del turno del mattino.

Mi rendo conto che queste mie faziose considerazioni potrebbero essere considerate offensive da qualche rappresentante istituzionale, e pertanto mi scuso in anticipo.

So perfettamente che questi inconvenienti sono quasi inevitabili quando si tratta di gestire centinaia di persone, e so anche che non è mai colpa di chi affida questo incarico, semmai di chi lo deve portare a esecuzione.

Confermo anche pubblicamente che non cesserò per questo di partecipare alle cene ufficiali, perché desidero seriamente incontrare Gala, e so che prima o poi riuscirò.

Quel giorno potrò fare ciò che ogni collega desidera da tempo: la prenderò a sberle.

Paolo Setti notaio in Milano

 

FORMA DEGLI ATTI NOTARILI: LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NEL PROGETTO DI RIFORMA

Proseguendo nella pubblicazione dei commenti dei colleghi ai lavori delle commissioni nominate dal precedente consiglio nazionale, pubblichiamo la seconda parte dell’intervento sulla forma di Giovanni Santarcangelo: la prima parte relativa all’atto pubblico è stata pubblicata nel numero di settembre di quest’anno.

Cerchiamo di fare la conoscenza della scrittura privata autenticata dal notaio, elevata al ruolo di sorella germana dell’atto pubblico, nell’unica espressione dell’atto notarile inteso come atto in cui interviene il notaio per la sua formazione, allo scopo di garantirne la conformità alla volontà delle parti e ai principi inderogabili dell’ordinamento.


Nell’art. 1 del progetto di riforma si rinviene l’affermazione del principio per il quale "sono atti notarili" non solo "gli atti pubblici ricevuti dal notaio", ma anche "le scritture private dal medesimo autenticate": come si legge nella relazione, le scritture private "assumono pari dignità a quella fino ad oggi riservata solo all'atto pubblico, comportando per il notaio pari responsabilità, pari doveri di indagine della volontà delle parti (anche se per le scritture private tale dovere è limitato a quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale) e pari obblighi di controllo relativamente al loro contenuto conforme a legge".

L’equiparazione non è stata totale: fermo restando che per tutte le scritture private il notaio ha l’obbligo del controllo di legalità del contenuto, si è enucleato nell’ambito delle scritture private quelle soggette a pubblicità immobiliari e commerciali per le quali è sancito anche l’obbligo di indagare la volontà delle parti, l’obbligo della lettura e della conservazione, a differenza delle altre scritture private (leggasi ad esempio: vendita autoveicoli) in cui il notaio interviene solo per autenticare la sottoscrizione.

Nessuna distinzione sussiste tra scrittura redatta dal notaio e scrittura predisposta dalle parti.


1.1 - Nozione

L’art. 3.1 dà la nozione della scrittura privata autenticata, definendola come "il documento sottoscritto da una o più parti in presenza del notaio che ne autentica le sottoscrizioni" (art. 3.1).

Dall’articolato sembrerebbe che non solo la sottoscrizione, ma anche l’autenticazione debba essere fatta in presenza delle parti. L’art. 16 n. 2, infatti, dispone: "Gli atti notarili sono nulli … 2) se non sono ricevuti o autenticati in presenza delle parti". Non mi pare giustificata la necessità dell’autentica contestuale alla firma: poiché occorre dare lettura della scrittura privata, ma non anche dell’autentica, e questa deve essere sottoscritta solo dal notaio, oltre che da testimoni e interpreti, se intervenuti, non si comprende il perché della contestualità. Si tenga poi conto che il principio si applica ad ogni scrittura privata, anche a quelle che non riguardano atti soggetti a pubblicità immobiliare e societaria; pertanto anche una vendita auto dovrebbe essere autenticata contestualmente. Sicuramente è una svista, che sarà immediatamente corretta.


1.2 - Indagine della volontà

Come nell’atto notarile pubblico "il notaio indaga la volontà delle parti" (art. 2.2), così "il notaio indaga la volontà della parte di cui autentica la sottoscrizione" (art. 3.2). In tal modo giustamente si riafferma il principio che il notaio ha non solo il compito di certificare l’autenticità della firma, ma anche e soprattutto quello di controllare che il documento corrisponda alla volontà del suo autore e, vedremo, ai principi inderogabili dell’ordinamento.

Tale obbligo, però, è stato limitato solo alle scritture private aventi ad oggetto immobili o società. Infatti si è esclusa l’obbligo di indagare la volontà delle parti per le "scritture private non soggette a pubblicità immobiliare o commerciale" (art. 3.2).


1.2.1 - Il divieto di ricevere atti nulli

Anche per le scritture private – e questa volta per tutte le scritture private – è stato ribadito espressamente che "il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero in relazione ad atti sanzionati dalla legge con la nullità o comunque dalla stessa espressamente proibiti" (art. 3.2 che richiama l’art. 1.2). Con ciò riaffermando ancora una volta la (quasi) piena equiparazione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata.


1.2.2 - L’obbligo di conservazione

Sempre nella linea della equiparazione, come "gli atti notarili pubblici devono essere conservati dal notaio, salvo le eccezioni previste dalla presente legge" (art. 1.3) così anche "l'atto notarile per scrittura privata autenticata, ove da questa derivino adempimenti relativi a pubblicità immobiliare o commerciale, deve essere conservato dal notaio che autentica l'ultima sottoscrizione" (art. 3.3). "La conservazione deve essere effettuata in ogni caso sia richiesta dalle parti o voluta dal notaio" (art. 3.4).


1.3 - identità

Come abbiamo già visto per gli atti pubblici, anche nelle scritture private autenticate non è più richiesto che il notaio sia certo dell’identità personale delle parti, ma è prescritto che "il notaio è tenuto a verificare l'identità dichiarata dalle parti a mezzo di controllo di documento di identità formalmente idoneo (art. 5.1). In mancanza di documento d'identità", continua il progetto, "il notaio può avvalersi di qualsiasi altro elemento idoneo a formare il suo convincimento" (art. 5.2), essendo stato abolito l’istituto dei fidefacienti. Qui non si vuol discutere se la scelta sia opportuna e idonea allo scopo, ma si vuol sottolineare come, nell’ottica dell’equiparazione, il meccanismo di accertamento dell’identità sia identico per atto pubblico e scrittura privata autenticata.

È chiaro che ciò comporta delle conseguenze sulle menzioni da fare nell’autentica, in cui non si deve più riportare la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti, ma la "dichiarazione del notaio di aver verificato l’identità delle parti" (art. 18 n. 3).


1.4 - testimoni

L’intervento dei testimoni (essendo stato collocato nella parte comune a tutti gli atti notarili), è ammissibile anche nelle scritture private autenticate, in cui è configurabile "b) quando ne faccia richiesta una delle parti; c) quando sia voluto dal notaio" (art. 6.1).

Neppure per i requisiti dei testimoni vi sono differente tra atto pubblico e scrittura privata autenticata. I testimoni devono "aver compiuto il diciottesimo anno di età; conoscere la lingua italiana o la diversa lingua in cui l'atto notarile" (nel nostro caso, la scrittura privata) "viene redatto; poter sottoscrivere; non avere interesse diretto all'atto" (art. 6.2). Si noti come l’idoneità del testimone è valutata con riferimento al contenuto della scrittura, facendo intendere che l’autentica non è una mera certificazione di apposizione della firma, ma è il procedimento attraverso il quale una scrittura privata viene assunta nella sfera degli atti notarili.

Nella stessa ottica si pone la prescrizione per la quale "non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, il coniuge del notaio o di alcuna delle parti ed i loro parenti o affini" (art. 6.3) senza che si possa invocare l’ininfluenza del contenuto della scrittura sull’attività di autenticazione.

Abbiamo già visto, in materia di atto pubblico, che – a differenza dell’attuale normativa in cui la presenza dei testimoni costituisce la regola, con obbligo della rinunzia – il progetto ha posto la regola della non necessità dei testimoni, salva la facoltà (discrezionale e individuale) per ciascuna parte e per il notaio di richiederne l’intervento senza dover addurre giustificazioni di sorta.

Il principio si applica a tutti gli atti notarili, quindi anche alla scrittura privata autenticata. Il tutto comporta che nell’autentica scompare la menzione della rinunzia all’assistenza dei testimoni, così come essa scompare nell’atto pubblico.


1.4.1 - Accertamento obbligatorio

L’art. 15 del progetto dispone: "Il notaio è tenuto a verificare la rispondenza dell'atto con le risultanze dei pubblici registri immobiliari e commerciali, salvo i casi nei quali sia espressamente e concordemente dispensato dalle parti con dichiarazione da inserirsi nell’atto stesso".

Come si legge nella relazione, "si è voluto evidenziare espressamente che il notaio non è esonerato da responsabilità per il fatto che nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata determinate garanzie e situazioni siano unicamente ascrivibili ad una dichiarazione di parte, in quanto se della pattuizione privata o della dichiarazione fatta dalla parte il notaio può trovare riscontro in un pubblico ufficio, autenticando la sottoscrizione o ricevendo l'atto pubblico, avalla tale dichiarazione e ne assume diretta e personale responsabilità professionale.

La norma è dettata soprattutto per riconoscere legislativamente all'atto notarile un affidamento che esso di fatto già produce, costituendo una certezza per gli effetti che da esso discendono e che costituiscono altresì punto di partenza per un atto successivo.

Si è ritenuto, dato l’interesse privato a raggiungere con l’atto notarile comunque il risultato perseguito, di dover rinviare al codice deontologico l’opportunità di stabilire l’obbligo di controllo anche dei registri dello stato civile, soprattutto per quanto attiene il regime patrimoniale delle parti e la specificazione che la dispensa dai prescritti accertamenti non debba costituire una clausola di stile e sia comunque riservata a casi eccezionali".


1.5 - L’uso della lingua italiana

Il progetto dispone che "L’atto notarile deve essere redatto in lingua italiana" (art. 7.1), con ciò volendo intendere che non solo l’atto pubblico notarile, non solo l’autentica di sottoscrizione (atto certificativo proveniente dal notaio), ma anche il testo della scrittura privata da autenticare deve essere interamente scritto in lingua italiana "salvi i casi in cui l’uso di altre lingue sia consentito dalla legge" (art. 7.1).

Il progetto di riforma con questa e con le altre norme che andremo ad esaminare ha voluto disciplinare anche il contenuto della scrittura privata: se questa, a seguito dell’autenticazione, entra nel novero della più ampia categoria degli atti notarili, è interesse dell’ordinamento che abbia un contenuto minimo che risponda ai requisiti richiesti dall’ordinamento per un atto notarile (intelligibilità, inalterabilità, completezza …).

Nell’ipotesi in cui "intervengono all'atto una o più parti che non conoscono la lingua italiana" (art. 7), il progetto ha posto un obbligo di traduzione nella lingua straniera delle parti, sia per l’atto pubblico, sia per la scrittura privata autenticata (come si legge espressamente nella relazione), traduzione che deve esse fatta a cura del notaio se questi conosce la lingua straniera o da un interprete nominato dal notaio, se questi non conosce la lingua straniera (art. 7). La disciplina è più o meno analoga a quella che già abbiamo oggi, salvo una mitigazione "La traduzione scritta in lingua straniera effettuata dal notaio o dall’interprete non è necessaria se la parte vi rinunci ritenendo sufficiente la traduzione orale effettuata dal notaio che conosca la lingua straniera o dall’interprete intervenuto" (art. 7).


1.6 - L’uso della lingua straniera

Il progetto prevede che sia l’atto pubblico, sia la scrittura privata autenticata possono essere scritti in una lingua straniera: In particolare, "gli atti notarili per scrittura privata autenticata possono essere scritti nella lingua straniera richiesta dalla parte di cui viene autenticata la firma qualora tale lingua sia conosciuta dal notaio o vi sia la traduzione in lingua italiana certificata conforme (art. 8). Ancora una volta, pari disciplina, sia pure con le peculiarità di ciascun tipo.

Tuttavia "Gli atti notarili conservati nella raccolta del notaio o soggetti a deposito presso un pubblico ufficio dello Stato possono essere scritti in lingua straniera solo se essa sia conosciuta dalle parti e dal notaio che, in calce, deve apporre la traduzione in lingua italiana da lui certificata conforme".


1.6.1 - L’intervento di muti e sordi

Identica disciplina è stata dettata anche per gli atti pubblici e le scritture private autenticate "qualora intervengano … soggetti interamente privi della parola e dell’udito" (art. 9). Costoro, "prima delle sottoscrizioni, devono personalmente apporre dichiarazione di aver letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla loro volontà.

All'atto interviene un interprete, nominato dal notaio: 1) se voluto dal notaio; 2) se richiesto da una delle parti; 3) se il muto o il sordo non sappiano leggere e scrivere.

L’interprete deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ma non può fungere da testimone e può essere nominato fra i parenti, gli affini ed il coniuge della parte nel cui interesse interviene.

L’interprete presta giuramento innanzi al notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio e sottoscrive l’atto notarile".

Non è questo il luogo per valutare se la disciplina proposta è idonea, insufficiente, migliorabile. Qui si vuol sottolineare positivamente il parallelismo di disciplina posta tra atto pubblico e scrittura privata, il che sconvolge tutte le nostre attuali abitudini.


1.7 - Il cieco

Nulla è stato disposto per il cieco, perché – si legge nella relazione al progetto – qualora questi non sappia o non possa sottoscrivere dovrà intervenire in un atto pubblico in presenza di testimoni (già richiesti per coloro che non sottoscrivono), mentre se sa e può sottoscrivere non è necessario l’intervento di testimoni (non previsto dalla legge notarile), né gli assistenti di cui alla legge sui ciechi (in quanto tale disciplina si applica agli atti non notarili).

In sostanza, il cieco apporrà la firma alla scrittura privata e il notaio autenticherà la sottoscrizione senza fare alcuna distinzione né alcuna apposita formalità rispetto al vedente.


1.8 - Contenuto della scrittura privata

L’art. 10 n. 1 richiede che "nell’atto devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti, delle persone da esse rappresentate e di tutti gli altri soggetti eventualmente intervenuti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale e la sede nonché gli altri elementi identificativi richiesti dalla legge". Poiché la norma è contenuta nel capo relativo agli atti notarili in generale, essa trova applicazione tanto all’atto pubblico che al testo della scrittura privata da autenticare.

Questa, quindi, deve contenere le generalità delle parti secondo i criteri già oggi utilizzati per l’atto pubblico (salva la condizione). Anche per le scritture private è stato esteso l’obbligo di allegare "le procure, le autorizzazioni giudiziali, le delibere e gli altri documenti che legittimano il compimento dell’atto". Come già oggi è posto per gli atti pubblici, essi "devono rimanere allegati all'atto" (intendasi, all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata), "in originale o in copia autentica, salvo che gli originali o le copie autentiche già si trovino negli atti conservati dal notaio" oppure (aggiunge la riforma) "siano stati oggetto di specifica pubblicità nei modi indicati dalla legge".

Il prosieguo della norma richiede che, come già nell’atto pubblico, anche nel testo della scrittura privata devono essere indicati "i documenti che si allegato" (art. 10 n. 2).

Anche nella scrittura privata, come nell’atto pubblico, devono essere indicati "i beni che ne formano oggetto" (art. 10 n. 3) e, in particolare, "gli immobili sono descritti con l'indicazione della loro natura e consistenza, del Comune e del luogo in cui si trovano, dei dati catastali e dei confini utili all'identificazione" (art. 10.3). Valgono gli stessi rilievi che ho già formulato con riferimento al contenuto dell’atto pubblico.

Infine, anche alle scritture private si applica la regola per la quale devono essere indicati "almeno per una volta in lettere i dati numerici che costituiscano elementi essenziali" (art. 10 n. 4).

Si tenga sempre presente che qui stiamo esaminando il contenuto che deve avere la scrittura privata da autenticare, mentre a parte esamineremo il contenuto che deve avere l’autentica.


1.9 - La scritturazione

L’art. 11 regola la scritturazione dell’atto notarile.

"L'atto notarile deve essere scritto in modo che risulti agevolmente leggibile, non alterabile e duraturo nel tempo.

Deve essere steso in modo continuativo e può presentare solo quegli spazi in bianco che siano richiesti dalla normale struttura del documento. Gli altri eventuali spazi in bianco devono essere interlineati.

Non deve presentare aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni né abrasioni.

Sono ammesse abbreviazioni d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate".

Come si ricava indiscutibilmente dalla lettera della legge ed è confermato dalla relazione, la disposizione si applica non solo all’atto pubblico e all’autenticazione della scrittura privata, ma anche al testo della scrittura privata "sussistendo per questo le stesse esigenze di certezza, intangibilità ed insostituibilità che hanno determinato la normativa dell'atto pubblico".


1.10 - Le postille

Anche la disciplina delle postille trova applicazione sia all’atto pubblico e all’autentica di sottoscrizione, sia al testo della scrittura privata (come conferma la relazione). Esaminiamola.

"Per le variazioni da apportare nel testo dell'atto, occorre:

1) evidenziare con segno grafico le parole che si intendono annullare o sostituire o confermare, in modo che ne sia comunque garantita la leggibilità;

2) far risultare gli annullamenti, le sostituzioni, le conferme e le aggiunte mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone la prima e l'ultima.

Quando la cancellatura comprende più righe occorre altresì indicare il numero di esse e della pagina in cui sono contenute.

Nel caso di più variazioni aventi lo stesso contenuto è ammessa l’apposizione di un'unica postilla, con un unico segno di richiamo, specificando il numero delle volte che essa ricorre.

3) indicare alla fine delle postille il numero complessivo delle stesse.

Le postille devono apporsi alla fine dell’atto e, qualora riguardino elementi dell’atto di cui non si può omettere la lettura, devono essere lette nel corpo dell’atto stesso.

Possono farsi variazioni anche dopo la sottoscrizione dell'atto, purché prima della firma del notaio. In tal caso devono essere ripetute le sottoscrizioni già apposte.

Le variazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo si hanno per non avvenute".

Le postille saranno introdotte per il testo della scrittura privata in calce alla scrittura stessa, anche dopo la sottoscrizione di tutte le parti (purché prima che il notaio abbia sottoscritto l’autenticazione) ed in tal caso le parti firmeranno nuovamente dopo le postille. Le postille relative all’autenticazione saranno apposte in calce all’autenticazione e potranno essere introdotte dopo la sottoscrizione dei testimoni e dell’interprete, che firmeranno nuovamente, purché prima della sottoscrizione del notaio.

Come si legge nella relazione, "il notaio, ove le parti gli presentino una scrittura privata già redatta, prima di autenticarla deve curare che il testo sia interlineato, che le correzioni siano state fatte in conformità di quanto dispone la presente normativa e che non sia possibile fare correzioni ulteriori dopo la firma delle parti, tenuto anche conto che, nei casi ammessi, la scrittura privata autenticata è restituita in originale alle parti. In tal modo la scrittura privata presentata per l'autenticazione acquista tutti requisiti di intangibilità previsti ora solo per l'atto pubblico".


1.11 - La lettura

L’art. 13 estende alla scrittura privata l’obbligo di lettura, con gli stessi limiti e condizioni posti per l’atto pubblico. Trattandosi di una novità, mi sembra opportuno ripetere quanto ho già detto in materia di lettura dell’atto pubblico, applicandolo alla scrittura privata.

"Il notaio, prima che vengano apposte le sottoscrizioni, in presenza dei testimoni e degli interpreti, se intervenuti, deve leggere l'atto alle parti e fornire le spiegazioni utili alla sua comprensione" (art. 13.1). Anche per la scrittura privata è stato posto l’obbligo di fornire spiegazioni, con le stesse perplessità che ciò suscita per l’atto pubblico.

Anche per le scritture private, "può essere omessa, con il consenso delle parti, la lettura dei dati di pubblicità immobiliare e commerciale, di estremi di carattere fiscale e di altri dati o elementi che non incidono sul contenuto della convenzione e non sono strettamente necessari per un’integrale comprensione dell’atto; di tale dispensa sarà fatta espressa menzione" (art. 13.2) nell’autentica: si tratta delle date e dei numeri di registrazione, trascrizione, iscrizione, REA, dei riferimenti alle norme di legge (che possono essere sostituiti con la loro dizione di uso comune), ecc.

L’obbligo di lettura è stato però ulteriormente mitigato per le scritture private autenticate: "La lettura da parte del notaio della scrittura privata autenticata può essere sostituita da quella effettuata direttamente e personalmente da ciascun intervenuto che, in tal caso, prima della sua sottoscrizione finale deve apporre dichiarazione autografa di averla letta e di trovarla conforme alla sua volontà". Si presuppone che la parte sappia e possa leggere e scrivere, per cui la dispensa non sarebbe ammissibile per un cieco o per un soggetto che sappia apporre solo la firma. La dichiarazione deve essere autografa e quindi ripetuta da ciascuna delle parti che si sia avvalsa della dispensa. Ovviamente è ammissibile la lettura per alcuni intervenuti e la dispensa per altri.

Un’ulteriore limitazione dell’obbligo di lettura è disposto dal prosieguo della norma che recita: "Il notaio non è tenuto alla lettura delle scritture private non soggette a pubblicità immobiliare o commerciale e di quelle soggette esclusivamente alla formalità di annotazione nei registri immobiliari". Vedremo dopo perché questo distinguo non mi convince.

La lettura si deve riferire non solo al testo della scrittura privata, ma anche ai suoi allegati: "il notaio deve leggere gli allegati (art. 13.5) e far prendere visione alle parti degli elaborati tecnici, delle tabelle, delle planimetrie e dei disegni allegati all'atto" (art. 13.5). Essi potranno essere spiegati alle parti (l’obbligo di spiegazione comprende anche i documenti allegati all’atto), ma non dovranno essere letti, come del resto si ritiene già oggi.

Alle scritture private è stato esteso il principio, identico a quello attuale, che "la lettura degli allegati può essere omessa, per dispensa delle parti" (art. 13.5). Come per l’atto pubblico, "di tale dispensa sarà fatta espressa menzione" (art. 13.5) ovviamente nell’autentica. È stato esteso alle scritture private il principio per il quale "deve comunque essere data lettura degli allegati limitatamente agli elementi funzionali alla esatta regolamentazione degli interessi perseguiti dalle parti" (art. 13.6), con tutte le incertezze interpretative che ho già rilevato in materia di atto pubblico: quali sono questi elementi funzionali?

Si noti che è prevista la nullità dell’atto notarile se mancano:

-	la menzione che è "stata data lettura dell’atto e degli allegati" (art. 18 n. 4);

-	la menzione che è stata "omessa, con il consenso delle parti, la lettura dei dati di pubblicità immobiliare e commerciale, di estremi di carattere fiscale e di altri dati o elementi che non incidono sul contenuto della convenzione e non sono strettamente necessari per un’integrale comprensione dell’atto" (art. 13.2);

-	la menzione che è stata "omessa la lettura degli allegati, per dispensa delle parti" (art. 13.5).


1.12 - La sottoscrizione

L’art. 14 dispone:

"L'atto deve essere sottoscritto dai comparenti mediante apposizione della firma.

Se l'atto è contenuto in più fogli ciascuno di questi, eccettuato quello che contiene la firma finale, deve essere firmato a margine.

Allo stesso modo devono essere firmati in ciascun foglio gli allegati, ove questi non siano documenti autentici, pubblici o registrati.

Quando intervengono più di sei comparenti che possano tutti sottoscrivere, le parti, con il consenso del notaio, che in assenza di menzione si ha per presunto, possono delegare le firme marginali dell'atto e degli allegati ad almeno due degli intervenuti; di tale circostanza il notaio farà espressa menzione, indicando altresì le persone delegate.

La firma finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo".

Come è espressamente confermato dalla relazione, la normativa delle sottoscrizione è stata unificata sia per l’atto pubblico che per la scrittura privata autenticata.

In particolare, nel disporre che "l'atto deve essere sottoscritto dai comparenti mediante apposizione della firma" (art. 14.1), il progetto intende recepire che la firma può essere apposta nel modo abituale, senza dover essere necessariamente intelligibile (cognome e nome per esteso). Immutata la disciplina delle firme dei fogli marginali (Se l'atto è contenuto in più fogli ciascuno di questi, eccettuato quello che contiene la firma finale, deve essere firmato a margine) (art. 14.2) e degli allegati (Allo stesso modo devono essere firmati in ciascun foglio gli allegati, ove questi non siano documenti autentici, pubblici o registrati) (art. 14.3), nonché la delega delle sottoscrizioni marginali.


1.13 - L’autenticazione

Sottoscritta la scrittura privata, il notaio procede alla sua autenticazione. Il progetto dà un’espressa definizione di tale attività: "con l'autenticazione il notaio certifica l’autenticità delle firme apposte alla fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi nonché degli eventuali allegati, esplicando l’attività di cui all’art. 3 della presente legge" (art. 20.1).

Come si legga dalla relazione, con la quale non si può che convenire, il notaio, nell’autenticare le sottoscrizione, non si limita a certificare l’autenticità delle firme, ma interviene nel merito della scrittura privata (controllando che non contenga pattuizioni contrarie a legge), interviene nel contenuto della stessa (controllando che risponda a quanto voluto dalle parti), interviene sulla sua forma (controllando che siano state rispettate le prescrizioni in materia di lingua, scritturazione, postille, contenuto dell’atto ed allegazione).


1.14 - Il contenuto dell’autentica

L’autentica di sottoscrizione può assumere il seguente contenuto.


Repertorio n. … / Raccolta n. ….

Certifico io sottoscritto dott. Milanesi Ambrogio, notaio in Milano, iscritto nel Collegio notarile di Milano,

che le firme in calce alla presente scrittura privata, nei fogli intermedi e negli allegati sono state apposte in presenza mia (eventualmente: dei testimoni … e degli interpreti …) dai signori:

COGNOME NOME, nato a … il … residente a … in via …

Signori la cui identità dichiaro di aver verificato.

Della stessa scrittura privata e degli allegati ho dato lettura alle parti (oppure: Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati e degli elementi che non incidono sul contenuto della convenzione e non sono strettamente necessari per un’integrale comprensione dell’atto).

Essa consta di due fogli scritti per cinque facciate.

Il dieci dicembre duemilaquattro, in Milano, nel mio studio alla via dei Notari n. 189


INTESTAZIONE – Mentre per l’atto pubblico è richiesta l’intestazione "Repubblica Italiana", nulla è disposto per l’autentica di sottoscrizione. Trattandosi di norme di stretta interpretazione, l’intestazione così fatta non è necessaria.

INTITOLAZIONE – Neppure è richiesta l’intitolazione "AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI", sebbene la sua apposizione non possa inficiare l’autentica stessa.

TESTIMONI – A differenza dell’attuale normativa che richiede la menzione della concorde rinunzia dei testimoni, il ribaltamento del principio introdotto dal progetto fa sì che nell’autentica non occorra più la menzione alla rinunzia ai testimoni.

Se intervengono, perché richiesti dal notaio o da una delle parti, si procederà a costituire i testimoni secondo l’attuale formula "in presenza dei testimoni idonei come mi confermano …"; se non intervengono, non occorre alcuna menzione circa la rinuncia delle parti ad avvalersi della facoltà di richiederne la presenza.

Il progetto prevede l’annullabilità dell’atto se non sono intervenuti i testimoni in caso di richiesta delle parti.

NOTAIO – Nulla di innovativo presenta la disposizione per la quale l’autentica deve contenere (art. 20.2): "2) il nome e cognome del notaio, l'indicazione della sua sede e del Collegio di appartenenza".

ATTESTAZIONE – Ovviamente il contenuto dell’autentica consiste nel rendere (art. 20.2): "5) l’attestazione che le firme in calce, nei fogli intermedi e negli allegati sono state apposte alla presenza del notaio e dei testimoni e degli interpreti, se intervenuti". Non sono necessarie formule sacramentali, anche se appare difficile rendere l’attestazione in maniera diversa da quello che è il tenore della legge.

PARTI – L’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti, delle persone da esse rappresentate e di tutti gli altri soggetti eventualmente intervenuti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale e la sede nonchè gli altri elementi identificativi richiesti dalla legge".

IDENTITÀ - L’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "3) la dichiarazione del notaio di aver controllato l’identità delle parti". La mancanza di tale menzione comporta la nullità della scrittura privata (art. 14 n. 4).

MENZIONE LETTURA – Come nuova è l’introduzione della lettura della scrittura privata, così nuova è la disposizione per la quale l’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "4) la menzione che è stata data lettura dell’atto e degli allegati a chi ha sottoscritto e le altre menzioni prescritte dall'art. 13, salva la fattispecie di cui al terzo comma dello stesso art. 13". Si noti che, come per l’atto pubblico, è comminata la nullità della scrittura privata "se mancano le menzioni previste all’articolo 13" (art. 16 n. 4) (dispensa dalla lettura dell’atto o degli allegati o di parte di essi) o se manca la menzione della lettura dell’atto (art. 16 n. 4).

MENZIONE FOGLI E FACCIATE – L’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "6) l'indicazione del numero dei fogli utilizzati e delle facciate scritte, relative alla scrittura che viene autenticata". Non è richiesto che sia indicato se la scrittura privata sia stata scritta dal notaio o da persona di fiducia, se sia stata predisposta dalle parti o da un terzo. Appare opportuna la previsione di "fogli" e "facciate", consentendo così l’utilizzo di tabulati.

ORA – L’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "7) l'indicazione dell'ora di sottoscrizione, qualora le parti lo richiedano o il notaio lo ritenga opportuno o sia prescritto dalla legge".

DATA – L’autentica di sottoscrizioni deve contenere (art. 20.2): "1) l'indicazione della data, espressa in lettere, del Comune e del luogo in cui l'atto viene sottoscritto". Non essendo richiesto che la data sia espressa con l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno, è da ritenere ammissibile anche un’indicazione per equipollenti ("Il giorno di Natale del 2004"). Deve risultare l’indicazione "del Comune e del luogo in cui l’atto viene sottoscritto". È comminata la nullità "se manca l'indicazione della data e del Comune in cui l'atto è … autenticato, salvo che data e Comune risultino univocamente dall'atto stesso" (art. 16 n. 3), intenderei: la scrittura privata autenticata è nulla come tale se manca la data e il Comune, salvo che tali indicazioni risultino univocamente dal contenuto della stessa scrittura privata.

LA SOTTOSCRIZIONE - L’autentica deve essere sottoscritta notaio e, qualora siano intervenuti, dai testimoni e dagli interpreti (questi ultimi prima del notaio) (art. 21).

Non è precisato se la firma deve essere intelligibile o meno.

LETTURA – Non è richiesta la lettura dell’autentica, come dimostra la collocazione sistematica della normativa. Il contenuto della scrittura privata è posto nel capo comune agli atti notarili, le norme relative all’autentica sono poste in un capo a parte, in cui non è prescritto la lettura.


1.15 - Note critiche

Fin qui mi sono riproposto di fare una semplice illustrazione del progetto di riforma, ma come tutte le volte in cui si è troppo coinvolti dall’argomento, non ci sono riuscito. Qua e là traspare un’implicita critica alle modalità di equiparazioni tra atto pubblico e scrittura privata. Che ora qui finalmente voglio rendere esplicita.

Molto è stato fatto dal progetto: non una semplice miglioria, ma una rivoluzione: rispetto al codice deontologico, in cui il notaio di serie A fa l’atto pubblico e il notaio di serie B autentica le scritture private, scompare ogni distinzione tra attività qualificata e attività subordinata.

Scompare l’istituto del "notaio per favore autentichi la firma qui sotto"; scompare la tentazione di ricorrere alla scrittura privata per regolare le situazioni più dubbie, soprattutto quelle che non si vuol far conoscere all’archivio notarile in sede di ispezione, riconsegnando la scrittura in originale alle parti. Non c’è più lo schermo (ipocrita) del notaio che non vede ciò che è stato scritto prima della firma, perché lui si limita ad autenticare la firma. Non si può più ricorrere alla scrittura privata per le operazioni che suscitano qualche perplessità giuridica (non parliamo di quelle chiaramente garibaldine). Il notaio risponde del contenuto della scrittura privata come risponde del contenuto dell’atto pubblico. Risponde dell’adeguamento alla volontà delle parti, nella scrittura privata come nell’atto pubblico: il notaio nell’autenticare la firma introduce quel documento nel mondo del diritto (così come il giudice omologava l’atto costitutivo di società di capitali) dandogli un crisma di legalità, di conformità al contenuto inderogabile della legge, di "atto notarile". Attività che non è avulsa nemmeno dall’autentica di firma su dichiarazione sostitutiva di atto notorio: autentichereste una dichiarazione sostitutiva a futura memoria ("attesto che ho assistito all’incidente automobilistico occorso il …")?

È stata enucleata la categoria dell’atto notarile, nella sua duplice forma di atto pubblico e scrittura privata autenticata, e tuttavia vi sono alcune smagliature nell’equiparazione che lasciano perplessi.

Nelle scritture private è posto un distinguo tra quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale e le altre. Per le prime è disposto l’obbligo di indagare la volontà delle parti e l’obbligo della lettura, per le altre no. Quindi se si presentano due fratelli per conferire procura alle liti, non devo indagare la volontà delle parti di quello che sottoscrive la scrittura privata, mentre devo indagare la volontà di quello che si è ingessato il braccio, e quindi non potendo sottoscrivere deve dare procura di identico contenuto per atto pubblico. È la forma o il contenuto che deve generare il distinguo?

Un altro distinguo è fatto con riferimento al deposito: per gli atti pubblici l’obbligo di conservazione è posto in via generale, salvo che la legge disponga diversamente; per le scritture private l’obbligo di conservazione è posto solo per quelle soggette a pubblicità immobiliare e commerciale (art. 3). È la forma o il contenuto che deve generare il distinguo?

Un altro distinguo è fatto in materia di lettura: le parti possono dispensare la lettura di una scrittura privata ma non di un atto pubblico. Il che significa che se si presenta l’amministratore unico di una società per conferire procura speciale di otto facciate predisposta dal suo ufficio amministrativo (ovviamente preventivamente controllata nel contenuto e nella forma dal notaio) può dispensare la lettura; se si presenta la settimana dopo col braccio ingessato (sempre per il solito incidente sciistico) e vuol conferire identica procura ad altro soggetto deve "subire" la lettura, perché non dispensabile. È la forma o il contenuto che deve generare il distinguo?

Non ci nascondiamo la testa sotto la sabbia. Anche un atto pubblico può consistere nella mera riproduzione fatta dal notaio di un atto portato predisposto dalla parte (si può pensare ad una procura o delibera di organo assembleare, ma non si vada lontano: si pensi ai mutui): se la parte che ha scritto la scrittura privata può dispensare la lettura non si vede perché la parte che abbia predisposto il contenuto dell’atto pubblico tale dispensa non possa fare, con le stesse forme dal progetto poste per la scrittura privata. Il notaio redige l’atto pubblico e redige la scrittura privata così come può capitare che il notaio debba trasfondere in atto pubblico un testo predisposto dalla parte (nel testamento pubblico non è forse consentito ricopiare le volontà testamentarie nel testo portato scritto dal testatore purché da questi manifestate verbalmente al notaio?) o utilizzi il testo già scritto nella scrittura privata.

La cosa appare eclatante in un altro distingue: un atto di cancellazione d’ipoteca deve essere letto se fatto per atto pubblico, mentre la lettura diventa facoltativa se fatta per scrittura privata. Se non si vuol leggere la cancellazione d’ipoteca, si dispensi la lettura di determinati atti (qualunque forma assumano), ma tenere l’obbligo di lettura se per atto pubblico e dispensarla per la scrittura privata non appare coerente col sistema. È la forma o il contenuto che deve generare il distinguo?

Ancora, per l’atto pubblico vige il principio dell’obbligo di conservazione, salvo le eccezioni di legge; per le scritture private vige il principio del rilascio salvo le ipotesi in cui è obbligatorio la conservazione. Sarebbe più coerente disporre che determinate categorie di atti, qualunque sia la forma che assumano, vadano rilasciati ed altri vadano conservati. È la forma o il contenuto che deve generare il distinguo?

Carissima scrittura privata, figlia illegittima utilizzata per qualche affare da tenere nascosto, oggi ti riconosco come mia figlia legittima, ma – secondo il progetto – ti lascio in eredità la metà di quanto spetta agli altri miei figli legittimi.

È stata fatta una rivoluzione copernicana nella considerazione della scrittura privata ed è logico che vi siano piccole resistenze a consolidate abitudini. Finalmente è sancita la disciplina di un atto notarile, di un atto in cui interviene il notaio per garantire adeguatezza del contenuto alla volontà delle parti, conformità alle norme inderogabili di legge, garanzia di inalterabilità, custodia del documento. L’atto notarile – che presenta un nocciolo duro di propria connotazione – ad un certo punto si differenza e può assumere la forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata che sono entrambe emanazione dell’attività notarile e si differenziano solo per la valenza probatoria. La differenza di disciplina si deve basare solo sul diverso contenuto strutturale (forma dell’atto pubblico e forma dell’autentica): ogni altro distinguo basato sul fatto che è scrittura privata, invece che atto pubblico, il che fa sì che la scrittura privata non abbia ancora la piena equiparazione, nel nostro animo, prima che nella legge.

Ciao, scrittura privata, figlia per me legittimissima.

Giovanni Santarcangelo

notaio in Cinisello Balsamo

 

Finestra sul cortile

Ero a Parigi, un po' di tempo fa e, sfogliando la locale guida settimanale agli spettacoli, Pariscope, mi è letteralmente "caduto l'occhio", nell'elenco dei film in programmazione, su un titolo: <Pardevant Notaire>, ossia <Per atto notarile>. Descrizione: "Anno di produzione 2004, durata un'ora e dieci minuti, documentario francese a colori di Marc Antoine Roudil e Sophie Bruneau." Argomento: "Uno studio notarile in Auvergne. Due vendite, un inventario, una pratica di successione costituiscono la trama di questo film dedicato al lavoro dei notai. Attraverso questi episodi, le questioni di denaro e di proprietà, i rapporti con la morte svelano un mondo insospettato."

Mi è mancato il tempo per visionare di persona al cinema Espace Saint Michel l'amena pellicola. Ho preferito infatti andare al Théatre de la Madeleine ad ammirare dal vivo Gérard Depardieu e Fanny Ardant in "La Bête dans la Jungle", elegante atto unico tratto da un non meno elegante racconto di Henry James.

Non ho tuttavia omesso di rendere mentalmente omaggio a quella felice regione francese, l'Auvergne (traducibile nell'italiano Alvernia), dove alligna a quanto pare una dimensione così bucolica del notariato. Vero è che l'Auvergne, già autonoma provincia posta nel cosiddetto Massif Central, ora smembrata nei tre Dipartimenti Cantal, Puy de Dôme e Haute Loire, non è terra di moderna, dinamica economia.


Molti dei suoi abitanti migrano tradizionalmente verso la capitale per esercitarvi il mestiere di mercante di carbone e legna da ardere, tanto che i carbonai sono detti appunto, per antonomasia, Auvergnat. Si confronti al riguardo la bella Chanson pour l'Auvergnat composta nel 1954 dal grande Georges Brassens, della cui opera si è fatto divulgatore da noi con le sue traduzioni, prima in dialetto milanese, ora anche in italiano, il bravo Nanni Svampa. Il quale, però, nel caso dell'Auvergnat originale, generoso dispensatore di legna per riscaldamento, se l'è cavata, accontentandosi di rispettare la metrica, con un meneghino, del tutto incongruo "rottamatt". Ma sulla storia, i costumi e le tradizioni dell'Auvergne è anche ricca di riferimenti gustosi la monumentale saga a fumetti di Asterix. Si veda in particolare l'episodio Le Bouclier Arverne, dove al commercio del carbone è abbinato quello dei vini e dove si ricostruisce l'affascinante vicenda storica dello scudo di Vercingetorige.

Si offre dunque colà ai cineasti in cerca di suggestive locations un'immagine del lavoro notarile talmente casereccia che non si capisce cosa possa svelarsi in proposito di tanto "insospettato".

Ho provato piuttosto a figurarmi la sceneggiatura di una giornata di lavoro nel meno agreste mio studio di Milano, da affidare magari a Michael Moore per la realizzazione.

Una o due vendite potrebbero pure starci, anche se ho per clienti pochissimi, non grandi, costruttori e/o immobiliaristi. Piovono però su di me numerose compravendite immobiliari scompagnate con gemellari immancabili mutui, aventi per protagonisti (per lo più in veste di acquirenti) ineludibili amici, oppure amministratori, dipendenti e soci di società clienti, o ancora titolari e collaboratori di studi professionali con cui ho dimestichezza e, in soprannumero, amici e parenti di tutti costoro.


Inventari e pratiche di successione ho imparato nel corso degli anni a scansarli con relativa destrezza e, nei casi non evitabili aventi per protagonisti (per lo più in veste di eredi) i conoscenti, amici e parenti di cui sopra, esperte e pazienti mie collaboratrici riescono a contenere al minimo i miei coinvolgimenti personali. Certo, non posso esimermi dal dare ogni tanto compunta lettura a qualche verbale di pubblicazione di testamento o a qualche atto di notorietà. Non guasta, a proposito degli evocati "rapporti con la morte", che sia stata abolita, da noi, l'imposta di successione. Quella stessa che molti paventano vedere ripristinata da un eventuale futuro governo di pericolosi bolscevichi. Io non mi stupirei invece se fosse reintrodotta proprio dall'attuale signorile esecutivo, nel patetico sforzo di reperire altrove le risorse sottratte all'Erario dalla ossessivamente perseguita riduzione delle imposte sui redditi.

Ma cosa si fa dunque di diverso, in uno studio notarile di città, per ammazzare il tempo e tirar sera, per guadagnare quanto basti a soddisfare le capricciose esigenze del titolare (viaggiare all'Estero per andare a teatro e visitare mostre) e a remunerare in misura equa il lavoro delle maestranze? E' semplice, ci si immerge con voluttà nel cosiddetto "societario", nella rutilante realtà multinazionale dell'impresa e della finanza, nel vortice dei "traffici", nei turbinosi closing di transazioni miliardarie.

Alle 9 del mattino, per esempio, si presenta, impaziente, l'Amministratore Delegato di una importante società a firmare una procura, per atto pubblico e con la presenza di testimoni, secondo espressa pretesa di un collega troppo prudente che scorge intenti di liberalità in qualsiasi cessione senza corrispettivo, ancorché forzata.


Mentre il sommo dirigente scalpita, sono già arrivati, con miracoloso anticipo, i clienti delle 9.30', per sottoscrivere una innocente associazione temporanea di imprese, nota anche con il confidenziale vezzeggiativo ATI, questa per scrittura privata. Solo che di essa mi si richiede perentoriamente il rilascio immediato di una copia autentica da trasmettere senza indugio all'ente appaltante. Impossibile, naturalmente, né pare praticabile l'emissione del certificato "di rogito" di una scrittura privata autenticata. Rifare tutto per atto pubblico.

Sono ormai le 10 e ha inizio, anche se la fatidica scadenza del 30 settembre 2004 è scaduta da un pezzo, l'ennesima, mesta serie di assemblee per "adeguamento alla nuova disciplina normativa in materia societaria" dello statuto sociale o di quelle che adesso si chiamano, nelle società a responsabilità limitata, "le norme relative al funzionamento della società". Qui devo fare una confessione: sebbene sia un navigato cultore della materia, io la cosiddetta "riforma" l'ho presa male. Non ne sentivo il bisogno, non mi piace e mi annoia, fra l'altro anche per le modifiche inferte alla S.R.L., che ero abituato a considerare con affetto la sorellina minore della S.p.A. e che ora si vorrebbe avvicinare a quelle dimesse creature che sono le società di persone.


Tuttavia, mi sono prontamente "adeguato" e ho predisposto pregevoli bozze di statuto che mi rendo del tutto disponibile a correggere e integrare in funzione delle specifiche esigenze del committente. Mi è stato invece assai spesso imposto, specie da professionisti che la riforma ha apparentemente elettrizzato, un testo di statuto extralarge (30-40 pagine a interlinea 33, mezzo Codice Civile riprodotto all'interno, attenzione spropositata agli strumenti finanziari oppure ai titoli di debito) che, fatto circolare da qualche primo della classe, ha conquistato un inopinato favore popolare.

E' ormai un piccolo classico che, in apertura di una di queste tediosissime cerimonie, autentiche catene di montaggio, lo spiritoso di turno insinui che la riforma l'abbiamo voluta, per evidente ingordigia di proventi, noi notai. Inutile (e invero poco fine) ribattere che si mangiava anche prima. Sempre in contrasto con gli idilli notarili alverniati, va poi detto che la monotona, rassicurante catena di montaggio ogni tanto si spezza. Come quando l'agguerrita giovane avvocatessa con delega di un socio di infima minoranza si dichiara non sufficientemente informata a causa di un ordine del giorno troppo generico, che non ha evidenziato in dettaglio le modifiche proposte in tema di diritto di recesso. E, dopo aver dettato fluviali argomentazioni a verbale, perviene a chiedere e ottenere il rinvio dell'assemblea.

Viene voglia di ritorcere l'insinuazione di pocanzi giusto alla limitrofa categoria degli avvocati, cui la riforma sembra offrire ghiotte occasioni di contenzioso. E così la sequenza delle convocazioni, intervallate fra loro di 20 o 30 minuti, subirà fatali slittamenti, con sacrificio, del resto abbastanza abituale, della platonica pausa pranzo.


Ai giuristi in genere, se non necessariamente agli avvocati, va ascritto invece l'arzigogolo per cui una durata della società molto lunga debba per forza equipararsi, sempre sotto il profilo del minaccioso diritto di recesso, a una durata a tempo indeterminato. Così, ecco che tutti si affannano ad anticipare al 2050 le durate già fissate al 2100. Come se, in relazione alle aspettative di sopravvivenza dei soci persone fisiche, non apparisse troppo remoto anche il termine del 2050, o perfino quello del 2020.

Giunti a metà pomeriggio, nell'ambito dell'esaltazione cosmopolita che pervade il notariato metropolitano, ci dedichiamo al deposito in atti di certi documenti giunti dall'Estero (procure, verbali di deliberazioni) relativi a iscrizioni o modifiche di sedi secondarie in Italia di società straniere, le cosiddette branch. Ma in un caso non si può procedere perché manca l'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja. In un altro caso manca la traduzione asseverata del testo, redatto in francese, lingua che nel nostro paese nessuno più conosce, laddove generalmente si crede di conoscere l'inglese. Supplirà il notaio (il quale, per ragioni generazionali, il francese l'ha imparato in cineteca e perfezionato sulle canzoni di Brassens), anche se avrebbe ben altro da fare.

Infatti è sopraggiunto con congruo provvidenziale ritardo l'ing. Barlafusi, potente imprenditore, il quale, come da previo appuntamento, intende addivenire alla stipula di due atti di fusione e di un atto di scissione e li vuole iscritti nel Registro delle Imprese entro la fine del mese in corso, che scade fra tre giorni (per fortuna non c'è di mezzo un week end). Intende anche, senza preavviso alcuno, conferire di botto due procure speciali per costituire altrettante società per azioni domani a Roma. Viene accontentato. Vorrebbe anche vincolare a fondo patrimoniale taluni suoi immobili di recente acquisizione, in assenza della moglie (in vacanza ai Caraibi), e qui viene con fermezza dissuaso ai sensi di legge.


Si è fatta sera e, a conclusione di una giornata niente affatto gloriosa, restano da firmare pigne di autentiche, qualche vidimazione, montagne di copie. Le gentili pendolari collaboratrici se ne vanno e il notaio resta solo a vagheggiare i contorni delle familiari figure di Asterix e Obelix mentre scorrono contro luce nel tramonto sul paesaggio dell'Auvergne. Domani c'è un closing, ma fuori studio, si va tutti in banca.

Franco Cavallone 

 

 

Società & C.

VERBALE DIFFERITO


 

N.     di Repertorio               N.           di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

L'anno ............................., il gior no ............................. del mese di ...........................

Alle ore .............................

In ......................, nel mio studio, in via .................

Io sottoscritto dottor ..............................., Notaio in ...................., iscritto presso il Colle gio Notarile del Distretto di ............................ [1],

dò atto, con il presente verbale, che si è svolta, in data ...................con inizio alle ore................ [2], presso il mio studio come sopra individuato, l'assemblea della società:

".................................", con sede in ......................., capitale sociale euro ............................, sottoscrito e versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Impre se di ........................ al numero e codice fiscale ................, iscrizione al R.E.A. numero..................

Ha assunto la presidenza della suddetta assemblea, per norma statutaria, il signor:

(cognome, nome, luogo e data di nascita [3]), [4], nella sua qualità di ............................. (presidente del consiglio di amministrazione, persona designata dagli intervenuti, ecc.).

Il presidente ha constatato e fatto constatare [5]:

-  che erano presenti i soci, signori:

- ......................, titolare di una partecipazione del valore nominale di euro .........................;

- ......................, titolare di una partecipazione del valore nominale di euro .........................;

-........................................;

rappresentanti, quindi, una maggioranza di più di .........................del capitale sociale, ai sensi dell'articolo ............... dello statuto sociale;

-  che la suddetta assemblea e' stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo……. del codice civile e del vigente statuto, nel suddetto luogo, nel suddetto giorno, alle ore............, con avviso tempestivamente spedito con lettere raccomandate[6] in data ......................, agli aventi diritto a partecipa re all'assemblea medesima, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

..........................................................................;

-  che era presente l'intero organo amministrativo, in persona di ................................;

- che erano assenti giustificati i membri effettivi del collegio sindacale, ........................;

ha dichiarato l'assemblea validamente costituita, ed ha invi tato quindi i presenti a discutere e deliberare.

(SVOLGIMENTO DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DISCUSSIONE ASSEMBLEARE)

L'assemblea ha quindi deliberato con voto palese ed all'unanimità/con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il…% del capitale sociale /astenuti  soci che rappresentano il…% del capitale sociale …./ dissenzienti soci che rappresentano il…% del capitale sociale [7], quan to segue:

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

........................................................................

........................................................................

Prima variante: presidente dell'assemblea che conosce solo una lingua straniera, conosciuta dal notaio:

Attesto che il presidente dell'assemblea ha dichiarato di non conoscere la lingua italiana, e si esprimeva in lingua ......................, che è conosciuta da me notaio. Io notaio ho potuto pertanto accertare personalmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal presidente, come riportate nel presente verbale. Gli altri intervenuti in assemblea hanno dichiarato di intendere le dichiarazioni del presidente [8].

Seconda variante: presidente dell'assemblea che conosce solo una lingua straniera, non conosciuta dal notaio:

Attesto che il presidente dell'assemblea ha dichiarato di non conoscere la lingua italiana, e si esprimeva in lingua ..............................., che non è conosciuta da me notaio. Io notaio ho pertanto richiesto l'intervento dell’interprete, signor:

.................................. (generalità dell'interprete)  [9],

il quale ha prestato giuramento di bene e fedelmente adempiere al proprio incarico, ed ha quindi tradotto le dichiarazioni rese dal presidente in assemblea, come riportate nel presente verbale [10].

A seguito delle superiori deliberazioni, l'assemblea ha quindi deliberato di approvare il nuovo testo di statuto sociale, del quale i presenti hanno dichiarato di avere esatta conoscenza, per averne avuto in precedenza comunicazione, e che si riporta integralmente qui di seguito/ allega al presente atto sotto la lettera…[11]

I soci hanno preso atto che le modifiche dell'atto costitutivo produrranno ef fet to, a nor ma del quinto comma dell’articolo 2436 c.c, solo a seguito dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente ha dichiarato approvate le assunte deliberazioni e chiusa l'assemblea, essendo le ore.....................

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sopra .............. fogli occupati per ................. pagine fin qui, è sottoscritto, a norma di legge, soltanto da me notaio [12].

Gaetano Petrelli

                      

AUMENTI DI CAPITALE DI SOCIETA’ PER AZIONI:

FORMULE E COMMENTI

Il contributo che segue è il primo di una serie in tema di operazioni sul capitale sociale frutto di un lavoro di Anna Pellegrino, sintetizzato a cura della redazione al solo fine di renderlo idoneo agli spazi abitualmente dedicati a questa rubrica.


 

1)    DELIBERE  DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO [13] [14]

1.1  Aumento mediante emissione di nuove azioni[15]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all’aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ognuna), nonché alla conseguente modifica dell’articolo ….. dello statuto sociale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all’approvazione dell’assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L’assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite,

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita da euro ….. a euro ….. mediante prelievo e passaggio a capitale

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante suo totale annullamento;

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante sua riduzione per pari importo.

2) Di emettere, successivamente e subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente,  n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….  ognuna), da attribuirsi ai soci in esatta proporzione alle azioni attualmente possedute.

3) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l’articolo ….. dello statuto sociale come segue:

“Articolo....) Il capitale sociale è di euro ….. diviso in n. ….. azioni del valore nominale di euro….ognuna.”

4) Di dare mandato all’organo amministrativo affinché abbia a procedere all’esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l’esecuzione delle operazioni stesse.

5) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

1.2 Aumento mediante modifica del valore nominale delle azioni[16]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all’aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante modifica del valore nominale delle azioni da euro ….. a euro ….. ciascuna, nonché alla conseguente modifica dell’articolo ….. dello statuto sociale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all’approvazione dell’assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L’assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite,

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita da euro ….. a euro ….. mediante prelievo e passaggio a capitale

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante suo totale annullamento;

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante sua riduzione per pari importo.

2) Di modificare il valore nominale delle azioni aumentandolo a euro …..

3) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente,  l’articolo ….. dello statuto sociale come segue:

“Articolo …..) Il capitale sociale è di euro ….. diviso in n. ….. azioni del valore nominale di euro …… ognuna.”

4) Di dare mandato all’organo amministrativo affinché abbia a procedere all’esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l’esecuzione delle operazioni stesse.

5) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

1.3 Aumento senza emissione di nuove azioni[17]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all’aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ....., nonché alla conseguente modifica dell’articolo ….. dello statuto sociale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all’approvazione dell’assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L’assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che le riserve da utilizzare per il proposto aumento di capitale non sono intaccate da perdite,

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita da euro ….. a euro ….. mediante prelievo e passaggio a capitale

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante suo totale annullamento;

-  di euro ….. a carico della riserva ….. mediante sua riduzione per pari importo.

2) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente,  l’articolo ….. dello statuto sociale come segue:

“Articolo …..) Il capitale sociale è di euro ….. diviso in n. ….. azioni.”[18]

3) Di dare mandato all’organo amministrativo affinché abbia a procedere all’esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l’esecuzione delle operazioni stesse.

4) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

2) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO CON CONFERIMENTI IN DANARO[19]

2.1 Aumento mediante emissione di nuove azioni

2.1.1 Aumento da collocare

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro …..  da collocarsi entro il …..

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica (che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato[20] e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che  (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che)  la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

 1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ciascuna), da collocarsi alla pari/al prezzo di euro ….. per azione (di cui euro …. per capitale e euro ….. per sovrapprezzo,)[21] a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ….., il tutto con l'espressa  previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto[22].

2) Di modificare l'articolo ….. dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.

3) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2441 c.c..

L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove azioni ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2441 c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

2.1.2 Aumento collocato[23]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro …..  da collocarsi entro il …..

Prendono la parola i soci ….. che dichiarano di voler esercitare il diritto di opzione e pertanto di voler sottoscrivere il proposto aumento di capitale.[24]

Il Presidente comunica che, a tal fine, sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.[25]

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che  l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato[26] e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ciascuna), da collocarsi alla pari/al prezzo di euro ….. per azione (di cui euro …. per capitale e euro ….. per sovrapprezzo,) a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ….., il tutto con l'espressa  previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.

2) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate  nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…..

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese. [27]

3) Di stabilire che, successivamente e subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, verranno emesse n. ….. azioni,  (del valore nominale di euro ….. ognuna,) per complessivi  euro …..  da attribuirsi ai soci in esatta proporzione ai versamenti effettuati.

4) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente,  l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

5) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

6) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

2.2 Aumento collocato senza aumento del numero delle azioni in circolazione[28]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro …..  da  effettuarsi entro il ….. e da effettuarsi (mediante aumento del valore nominale delle azioni a euro ……/senza emissione di nuove azioni).

Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale e che l’operazione è praticamente eseguibile poiché i versamenti sono stati effettuati da tutti i soci proporzionalmente alle partecipazioni da ciascuno possedute.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che  l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro …..(mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da euro ….. a euro ……/senza emissione di nuove azioni) a fronte di conferimenti pari a …..[29]

2) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate  nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

3) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

4) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

6) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

3) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO  CON CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI

3.1. Aumento da collocare[30]

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro …..  mediante emissione di n. ….. azioni da collocarsi entro il …..

Il Presidente propone di aumentare il capitale prevedendo conferimenti, non proporzionali, da parte dei soci e precisamente:

-  Tizio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni;

-  Caio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che  (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che )  la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

 1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni del valore nominale di euro ….. ciascuna, da collocarsi a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …..

Di stabilire che il capitale sia collocato a fronte di conferimenti in danaro dell’importo complessivo di euro …..[31]

Di stabilire che le azioni di compendio dell’aumento di capitale siano sottoscritte come segue:

-  Tizio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni;

-  Caio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni[32].

2) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2441 c.c..

L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove azioni ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2441 c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3) Di dare mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere, a seguito dell’integrale collocamento del capitale, alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.

3.2  Aumento collocato

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro …..  da collocarsi entro il …..

Il Presidente propone di aumentare il capitale prevedendo conferimenti, non proporzionali, da parte dei soci come segue:

-  Tizio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni;

-  Caio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni.

Prendono la parola i soci ….. che dichiarano di voler esercitare il diritto di opzione e pertanto di voler sottoscrivere il proposto aumento di capitale

Il Presidente comunica che, a tal fine, sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale  certifica che  l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni del valore nominale di euro ….. ciascuna, da collocarsi a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …..

Di stabilire che il capitale sia collocato a fronte di conferimenti in danaro dell’importo complessivo di euro …..

Di stabilire che le azioni di compendio dell’aumento di capitale siano sottoscritte come segue:

-  Tizio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni;

-  Caio: conferimento di euro ….. con attribuzione di n. ….. azioni

2) Di dare atto che, in dipendenza del deliberato aumento, sono state versate  nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

3) Di stabilire che, successivamente e subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, verranno emesse n. ….. azioni  per complessivi  euro …..  da attribuirsi ai soci secondo quanto sopra indicato.

4) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

5) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

6) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

4) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO D’OPZIONE

4.1 Aumento di capitale con conferimenti in danaro da collocare con esclusione del diritto d’opzione

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di euro ….. e con un sovrapprezzo complessivo di euro …... da collocarsi entro il……

Il Presidente illustra all’assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società[33] e che pertanto l’operazione proposta risponde all’esigenze della società. Il Presidente presenta la relazione dell’organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…”) alla quale si riporta, e conferma che sono state regolarmente espletate tutte le formalità ed osservati tutti i termini e le condizioni di cui  all'art. 2441 sesto comma c.c..

…… a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere favorevole espresso dal collegio sindacale in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni (parere che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…”) e certifica che (l'attuale capitale sociale di euro …... è stato/non è stato interamente versato e che) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto della relazione dell’organo amministrativo e del parere del collegio sindacale;

- preso atto che il capitale sociale di euro ….. è stato/non è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. con un sovrapprezzo complessivo di euro ….. ….. mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ognuna)[34].

2) Di stabilire che l’aumento di capitale venga collocato entro il …..  presso ….. con esclusione del diritto di opzione,  poichè l'interesse della società lo esige, come illustrato nella relazione dell'organo amministrativo (che trovasi allegata al verbale della  presente assemblea).

3) Di modificare l'articolo ….. dello statuto sociale in ragione della sottoscrizione del deliberato aumento, dando mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato ai sensi dell'art. 2436 c.c..

4) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

4.2 Aumento di capitale con conferimenti in natura

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di euro ….. e con un sovrapprezzo complessivo di euro …... da collocarsi entro il……,  a fronte del conferimento ………..da effettuarsi da parte di …..

Il Presidente illustra all’assemblea le modalità dell'operazione e precisa che il conferimento dei beni sopradescritti risponde all’interesse della società in quanto……

Il Presidente presenta la relazione dell’organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…”) alla quale si riporta, e conferma che sono state regolarmente espletate tutte le formalità ed osservate tutti i termini e le condizioni di cui  all'art. 2441 sesto comma c.c..

Il Presidente presenta la relazione dell’esperto nominato dal Tribunale di …. in data ….., relazione, che, unitamente al decreto di nomina, si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…..”.

…… a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere di congruità (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera “….”) e   certifica (che l’attuale capitale sociale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell’assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L’assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto (che il capitale è stato interamente versato e) che  la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c. .,

DELIBERA

 1)  Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ciascuna), da collocarsi con esclusione del diritto d’opzione, in quanto l’interesse della società lo esige, e con un sovrapprezzo di euro …. a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il …… contro il conferimento di …… da effettuarsi da parte di ….., secondo quanto previsto nella relazione dell’organo amministrativo e le risultanze della relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dall’esperto sig …….. nominato dal Tribunale di ….. in data …..

2) Di prevedere  che l’organo amministrativo  con i più ampi poteri abbia a procedere all’esecuzione delle delibere di cui sopra.

L'organo amministrativo, e per esso ciascuno dei suoi componenti,  è pertanto autorizzato ad intervenire e  procedere alla sottoscrizione del contratto di conferimento, determinando tutte le condizioni e le modalità di dettaglio della progettata operazione, secondo quanto previsto nella relazione  dell’organo amministrativo, ed a procedere con ogni più ampio potere, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3) Di dare  mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato a seguito della sottoscrizione del contratto di conferimento.

4.3 Aumento di capitale con conferimenti in danaro collocato con esclusione del diritto d’opzione

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di euro …..  e con un sovrapprezzo complessivo di euro …... da collocarsi entro il …..

Il Presidente illustra all’assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società. Il Presidente presenta la relazione dell’organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…”) alla quale si riporta, e conferma che sono state regolarmente espletate tutte le formalità ed osservati tutti i termini e le condizioni di cui  all'art. 2441 sesto  comma c.c..

Il Presidente comunica che …. ha già messo a disposizione della società le somme necessarie per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.

…… a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere favorevole espresso dal collegio sindacale in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni (parere che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “…”) e certifica che l'attuale capitale sociale di euro …... è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

- preso atto della relazione dell’organo amministrativo e del parere del collegio sindacale;

- preso atto che il capitale sociale di euro ….. è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447  c.c.,

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro …..  con un sovrapprezzo complessivo di euro ….. mediante emissione di n. ….. azioni (del valore nominale di euro ….. ognuna).

2) Di stabilire che l’aumento di capitale venga collocato entro il ….. presso ….. con esclusione del diritto di opzione,  poichè l'interesse della società lo esige, come illustrato nella relazione dell'organo amministrativo (che trovasi allegata al verbale della  presente assemblea).

3) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate  nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:

…….

Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale, e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.

4) Di stabilire che, successivamente e subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, verranno emesse n. ….. azioni  per complessivi  euro …..  da attribuirsi secondo i versamenti effettuati.

5) Di modificare, subordinatamente all’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ….. dello statuto sociale come segue:

…..

6) Di dare mandato all'organo amministrativo affinchè abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

7) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all’iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera “:..”.

Anna Pellegrino notaio in Milano

 

 

 

 

 

Dalla Redazione

UN NUOVO MODELLO DI ASSOCIAZIONE TRA NOTAI

Qualche tempo fa in seno alla redazione era nata l'idea di indagare il mondo delle associazioni notarili per verificare i motivi per i quali l'associazione non prendeva piede e comunque in forme del tutto diverse da quelle che si andavano affermando in altre professioni.

Si è quindi costituito un gruppo di lavoro formato da Luciano Amato, Domenico de Stefano, Maria Nives Iannaccone, Egidio Lorenzi, Marco Marchetti, Anna Pellegrino, Arrigo Roveda e Paolo Setti, che, partendo da una semplice osservazione del fenomeno, ha quindi svolto alcune riflessioni sulla possibilità di lavorare con forme associative diverse da quelle sino ad oggi sperimentate.

Il documento che presentiamo è la sintesi del lavoro svolto dal gruppo. Essendo stato scritto a più mani può presentare quindi tratti di disomogeneità e qualche ripetizione.


 


Associazionismo allo stato embrionale

Per cercare di avere una panoramica la più completa possibile sul fenomeno associativo.

E’ parso opportuno realizzare una serie di "interviste" a colleghi attualmente associati, a colleghi un tempo associati che avevano visto "fallire" l’esperienza, e ad altri professionisti associati, per raccogliere sensazioni, esperienze, rilievi o consigli che potessero rivelarsi utili per questo lavoro.

In realtà si è trattato non di "interviste" in senso tecnico (ed infatti non segnaleremo né i nomi né le considerazioni degli "intervistati"), ma di ampi scambi di opinioni che servissero (almeno nelle nostre intenzioni) ad individuare linee ed indicazioni generali da poter applicare a "schemi tipo".

Occorre subito dire che questi incontri (peraltro interessantissimi ed estremamente stimolanti per chi li ha realizzati) hanno fallito il loro scopo, se per scopo si intende appunto quello appena indicato.

Gli elementi più interessanti, infatti, sono scaturiti dagli incontri con gli altri professionisti (avvocati e commercialisti) inseriti in realtà associative di grande rilievo, i quali ci hanno indicato sistemi organizzativi e modi di ripartizione degli utili e delle spese veramente "astratti" e generalizzabili ed anzi in un caso ci è stato prospettato un sistema di ripartizione degli utili in base ad una scaletta di "punti" conquistati nell’anno trascorso particolarmente interessante.

Considerazioni e meccanismi, tuttavia, non facilmente applicabili al settore notarile e quindi utilizzabili solo in piccolissima parte per una generalizzazione nel nostro campo.

Invece le interviste ai colleghi hanno rivelato sì una linea generalizzabile ed assolutamente prioritaria, ma forse deludente dal punto di vista degli intervistatori, che può così riassumersi: "Ogni associazione fra notai è legata in maniera imprescindibile al rapporto umano intercorrente fra gli associati, il quale è causa dell’associazione stessa, ragione dei "fallimenti" e sul quale solo si fondano le organizzazioni ed i metodi operativi."

Insomma abbiamo avuto la netta sensazione che, nel nostro settore, non esista (o perlomeno noi non ce ne siamo imbattuti) un associazionismo per così dire "scientifico" astrattamente studiato nei suoi meccanismi di creazione e di vita, ma solo rapporti di amicizia, di interessi comuni, di reciproca stima che hanno dato vita e continuano a far vivere le associazioni e che, quando si interrompono, sono l’unica e vera ragione dello scioglimento delle associazioni stesse.

Intendiamoci, non che questo "elemento umano" non sia importante e non abbia un certo importante rilievo anche nelle associazioni interprofessionali di gran numero di associati a cui ci si riferiva innanzi, ma certo nel nostro settore assume una rilevanza assolutamente predominante.

Abbiamo così constatato che il più delle volte si tratta di associazioni nate "ab origine" cioè nel momento stesso in cui i due (o più) amici hanno raggiunto il traguardo del … sigillo e poi o continuate felicemente fino ad oggi od interrotte proprio a causa del venir meno del rapporto di stima ed amicizia iniziale.

Quelle poche nate invece "in corsa" e cioè fra notai già in esercizio da qualche tempo sono certamente più interessanti come "oggetto di studio", ed infatti, in questi casi, la nostra esperienza di intervistatori ha trovato degli spunti nuovi sul modo di pervenire alla ripartizione degli utili e di calcolare, all’inizio, il valore dei "conferimenti" (clienti, entità repertoriale, potenzialità), ma comunque il tutto ha poi finito per essere sovrastato ed assorbito anche qui dall’elemento umano, per cui uno degli associandi ha finito per rinunciare ad un suo ritenuto maggiore apporto in nome dell’opportunità umana di "partire alla pari".

Questa del "partire alla pari" (o del far al più presto raggiungere "la pari" all’eventuale associato giovane) è comunque un’altra costante che ci siamo spesso sentiti ripetere e che ci sentiamo di considerare un buon consiglio da segnalare all’esterno. Infatti lasciare incancrenire eventuali insoddisfazioni legate alla sensazione (vera o falsa che sia) di essere "trattati peggio" di altri associati, è il modo migliore per segnare il fallimento della associazione e merita quindi un sacrificio da parte dell’associato con maggiore apporto che tuttavia desideri veder prosperare l’associazione.

Un’altra considerazione scaturita dalle interviste che può forse assurgere ad elemento generalizzabile e consigliabile all’esterno è quella della necessità di uno sforzo forte e convinto per superare le proprie abitudini, prassi, … manie. Abbiamo dovuto constatare che alcune associazioni sono fallite sul modo di fare le postille, o sull’uso dei termini "coerenze" o "nominativamente" o su altre banalità del genere. Naturalmente abbiamo volutamente un po’ esagerato, tuttavia, più seriamente, abbiamo davvero constatato che ciascuno di noi è fortemente legato alle proprie abitudini sia nella stesura degli atti che nell’esecuzione delle formalità, fino al punto da far scaturire occasioni di litigio (in situazioni dove già si và riducendo il "feeling").

In sostanza la considerazione più generalizzabile è forse quella che per essere un buon associato occorre un ottimo carattere, un sufficiente distacco dal denaro, una rilevante generosità ed una forte malleabilità.

Questo almeno fino a quando (anche con l’aiuto di questo lavoro) non si trasformerà l’associazionismo notarile in qualcosa di più asettico e scientifico.


 


Associarsi: vantaggi e svantaggi

Le associazioni notarili possono dar luogo a realtà tra loro molto diverse, ad esempio con riferimento al numero degli associati, al diverso allargamento sul territorio delle loro sedi, alla gestione dell’ufficio, alla ripartizione dei relativi compiti, alle modalità di assumere decisioni o a quelle di ripartizione degli utili e, non ultimo al criterio di valutazione degli apporti iniziali; pertanto il discorso che stiamo per affrontare potrebbe risultare spesso piuttosto generico.

In Italia sono ancora rare le associazioni di notai formate da più di due o al massimo di tre professionisti ma, dovendo tenere presente un’"associazione tipo" che più delle altre risponda alle diverse esigenze che tra breve esporremo, è opportuno prendere in considerazione un’associazione a base più ampia ipotizzandola di 8/12 notai, pur nella consapevolezza però che simili studi potranno crearsi con maggiori probabilità nelle grandi città e per il momento sembra poco probabile la loro realizzazione in altre realtà geografiche.

Nel cercare poi di individuare ed elencare le motivazioni che ci possono indurre a scegliere l'esercizio della professione in forma associata, ci troviamo di fronte ad un triplice ordine di sollecitazioni: la prima di carattere sociale, la seconda di carattere personale ed infine la terza di natura esclusivamente economica.

Nella società post-industriale si sono create delle esigenze negoziali diverse, più avanzate e più ampie che coinvolgono spesso anche interessi internazionali; la clientela cambia, diviene multietnica, si rivolge al professionista esigendo una prestazione immediata e continuativa, sempre piu' spesso svincolata dal rapporto personale. Questa tendenza è evidentemente molto piu' avvertita nelle aree ad economia piu' avanzata e soprattutto in settori di lavoro collegati con l'estero. Il periodo di ferie, i tempi necessari per lo studio della pratica, le eventuali assenze del Notaio, le attese, non sono piu' tollerati. Il "cliente" chiede un'assistenza sollecita e risposte adeguate e pressocchè immediate alle sue richieste perchè a sua volta è pressato da ritmi di lavoro incalzanti. Questa nuova realtà lavorativa rende necessario uno sforzo di adeguamento ai tempi ed alla prestazione di servizi che uno studio "mono professionale" ancora " a livello artigianale" difficilmente può consentire: si sono pertanto venuti a creare anche in Italia sul modello anglosassone studi professionali associati di avvocati o commercialisti nei quali spesso si trovano un consistente numero di partners, con distribuzione di ruoli e di competenze tali da offrire al cliente un servizio completo per qualsiasi problema di carattere legale o fiscale, dal contratto internazionale alla lite di condominio, dalla redazione di parti parasociali alla separazione con il coniuge.

Uno studio notarile associato, delle dimensioni qui ipotizzate, puo venire incontro a queste esigenze per diversi motivi:

-garantisce la continuità della presenza del notaio: di conseguenza rende continuativo il servizio in ogni periodo dell’anno ed anche nei casi di malattia

-rende possibile aumentare il personale anche con l’assunzione di professionisti quali informatici, ragionieri, avvocati, esperti paghe, geometri ecc., e pertanto darebbe la possibilità di offrire maggiori servizi ai clienti

-lascia maggior tempo libero per l’aggiornamento e la specializzazione

Un'associazione "familiare" o ristretta formata da due o tre notai, non può modificare la struttura di uno studio in modo da renderlo all'altezza di soddisfare le nuove necessità della clientela, mentre un più consistente numero di partners riesce anche a ridurre e smussare eventuali attriti o contrasti ( non oserei chiamarle proprio antipatie) tra i notai..

Come già detto all'inizio, parallelamente a quanto indicato sopra esiste un altro ordine di motivazioni più personali che possono indurre a lavorare in associazione

Molti colleghi ai quali si chiedeva di rispondere alla domanda "perchè si", hanno considerato di rilevante importanza la possibilità di concedersi dei periodi di libertà avvalendosi di una reciproca sostituzione. Questo è indicativo di quanto nello studio mono professionale il notaio avverta il peso di una gestione totalmente a suo carico. Conferma questa sensazione anche l'altra motivazione che i colleghi portano avanti e cioè quella di potersi confrontare sia relativamente a problemi di natura giuridica, sia relativamente a scelte diverse relative al personale, al software, in genere a problemi di organizzazione dello studio.

Entrambe queste esigenze possono essere soddisfatte con l'associazione; inoltre avere nello studio uno o più colleghi non soltanto aiuta a sopportare, condividendo con altri, la solitudine dell'esercizio della professione, ma serve anche a confrontarsi sui metodi di lavoro con reciproco arricchimento.

Sarebbe necessario cercare di migliorare continuamente l'efficienza dell'organizzazione, ma spesso la mancanza di tempo non concede neanche di trovare la soluzione ai problemi più urgenti;

conoscere differenti modi di gestire una pratica o di ripartire il lavoro può suggerire soluzioni nuove non ancora considerate. E’ anche ipotizzabile una riduzione del "rischio clienti"; spesso infatti si creano delle situazioni in cui un notaio è particolarmente legato a un gruppo di interesse economico che assorbe la maggior parte del lavoro dello studio: perdere un cliente del genere comporta un danno grave che, in presenza di più notai e più sostenibile

Infine è molto probabile che un'associazione porti a dei minori costi di gestione

E' evidente che il lavoro di una decina di notai richiede un notevole numero di collaboratori ma certamente non porterà ad una moltiplicazione del personale normalmente applicato nello studio del mono professionista: in altre parole se uno studio "medio" richiede attualmente sette impiegati quello associato formato da dieci colleghi si può ipotizzare che ne richieda trentacinque e non settanta.

Inoltre tra quei 35 stipendiati potranno essere presenti dei responsabili di settore e anche dei professionisti le cui prestazioni il singolo notaio deve cercare e pagare fuori dal suo studio.

Come già accennato, se consideriamo il costo dell'avvocato cui si ricorre per recupero credito, quello della consulenza del commercialista e della gestione paghe del personale, riuscire a portare tutti questi consulenti dentro il proprio ufficio fa realizzare sicuramente un netto risparmio.


Le stesse argomentazioni possono essere confermate anche prendendo in considerazione le altre infrastrutture dell'ufficio, quali le linee telefoniche, i sistemi informatici, i canoni di locazione, e così via.

Facendo questo elenco di motivazioni positive può quasi sembrare difficile comprendere come le associazioni tra notai, già sviluppate in altri paesi del notariato latino, ad esempio in Francia, siano così poche in Italia e , perchè quelle che ci sono difficilmente superino il numero di tre associati.

Lo stupore aumenta quando, nell'esaminare quali possono essere le motivazioni negative, queste risultano di minor numero e apparentemente di minor importanza di quelle sin qui esposte.



Perchè no

Questa volta le argomentazioni sono quasi esclusivamente di natura personale.

E' evidente che qualsiasi cambiamento obbliga ad uno sforzo di adeguamento che spesso non si vuole affrontare. La "coabitazione" sotto uno stesso tetto è sicuramente difficile per chiunque e richiede spirito di adattamento, apertura alle modifiche, perdita di autonomia.

In uno studio tradizionale il notaio è unico dominus di una organizzazione che fa tutta capo a lui; questo porta ad assumere un ruolo di accentratore anche a quanti non sono naturalmente inclini a questo aspetto del carattere. Ciò è tanto più accentuato dalla responsabilità che ciascuno avverte nell'esercizio della professione , dalla necessità del controllo dell'atto in tutto il suo iter: dalla formazione, all'archiviazione.

Dismettere questa forma mentis per entrare a far parte di un gruppo di lavoro nel quale si diviene numero in balia delle scelte della maggioranza, modificare o anche solo rendersi disponibili a cambiare le proprie abitudini, i propri orari ed i propri ritmi di lavoro, è sicuramente difficile.

Purtroppo l'individualismo, la "solitudine" del professionista, che fa spesso auspicare la presenza di un collega per il conforto delle scelte ed il confronto delle idee, è "innegabilmente" comodo.

A questo bisogna aggiungere che, fatte salve poche eccezioni, è il solo modo in cui siamo abituati a lavorare.

Anche i criteri di ripartizione degli utili possono suscitare alcune perplessità. Gli aspetti economici dell’associazione saranno oggetto di più approfondite considerazioni; qui è sufficiente tenerne conto perché possono pesare negativamente in una scelta. Non sempre si può calcolare il valore di un apporto di clienti, la lentezza nello svolgere il lavoro, l’eccesso o la carenza di prudenza, le modifiche nel tempo di una situazione presa come base di valutazione.

Infine c’è anche il rischio di una spersonalizzazione della professione, di una industrializzazione dei processi che sono successivi all’atto se non addirittura dell’atto stesso; si può anche temere una eccessiva specializzazione del notaio che lo porti ad allontanarsi dalla mentalità del legale in senso lato, che non può mai dimenticare i principi generali del diritto. Purtroppo questo rischio lo avvertiamo spesso quando ci si chiede di stare più attenti alle conseguenze fiscali di un contratto, concentrandoci su queste anziché sulla migliore e più diretta realizzazione della volontà delle parti.

Per superare questi deterrenti è necessaria una spinta esterna molto forte che venga avvertita come una assoluta necessità di cambiamento per la sopravvivenza della figura del notaio :in realtà questa esigenza "sociale" già esiste ma la maggioranza di noi ancora non l’avverte.

Ricordo un articolo di Sabatino Santangelo appresso sul numero di luglio 2000 di FederNotizie che mi aveva molto colpito: vi veniva lucidamente esposto lo scenario di un possibile futuro notariato divenuto mero certificatore di negozi progettati, realizzati e conclusi nei mega studi di consulenti, avvocati o commercialisti che fossero, un notariato che attendeva che i tempi maturassero per cambiare le modalità di esercizio della sua professione senza rendersi conto che i tempi già cambiati lo stavano escludendo dal numero dei professionisti che contano. Viene spontanea una domanda: ci resta ancora tempo?


 


Pronti via: come valutare i conferimenti e dividere gli utili

Le modalità di ripartizione del reddito prodotto dallo studio associato sono fortemente influenzate dal tipo di associazione che si vuole realizzare.

A sua volta, lo schema organizzativo dell’associazione dipende in larga misura dalle condizioni di partenza dei notai che vi partecipano.

Potremo perciò avere studi già avviati, nei quali il titolare decide di associare uno o più colleghi di nuova o comunque recente nomina, ancora sprovvisti di propria struttura (spesso ex praticanti).

In questo caso, la configurabilità del rapporto "notaio senior/notaio junior" potrebbe essere spinta fino all’estremo, nel senso che, astrattamente, potremmo immaginare che il titolare dello studio si associ il neo-collega corrispondendogli una retribuzione più o meno fissa, indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro conferito.

Sappiamo però quanto questa situazione urti contro i principi di deontologia professionale, così come enunciato anche di recente dall’Osservatorio.

E’ peraltro fin troppo ovvio che questa situazione possa reggersi nel tempo solo a condizione che l’associato "minor" continui a prestarvi acquiescenza, accettando indefinitamente questa sua condizione di quasi-subordinazione.

Torniamo ad ipotesi più usuali.

In generale, per stabilire criteri di ripartizione del reddito, i problemi principali da risolvere sono sostanzialmente due:

      • il conferimento iniziale di clientela;
      • la valutazione del lavoro svolto da ciascun associato

Non credo possa rappresentare un vero problema, invece, il conferimento iniziale da parte degli associandi dei beni strumentali occorrenti all’ufficio.

Nel caso di associazione con notaio di prima nomina, dove i beni sono apportati solo dal collega più anziano, sarà sufficiente tenere conto del risparmio di spesa realizzato dal più giovane nella determinazione della percentuale che gli spetta, ripartendo il costo su un certo numero di anni.

Nel caso di associazione tra notai ciascuno dei quali apporti i beni del suo vecchio studio, occorrerà procedere ad una imparziale valutazione degli stessi e alla vendita dei cespiti all’associazione, per la quale l’acquisto dei beni strumentali costituirà una delle prime spese.

E’ evidente come questa soluzione sia, oltretutto, fiscalmente conveniente, dal momento che il singolo associando viene così indennizzato del valore dei suoi vecchi beni, senza pagare eventuali imposte per plusvalenze rispetto ai valori residui di ammortamento (almeno fino a quando ciò sarà consentito dalla normativa vigente), e lo studio associato potrà procedere all’ammortamento e alla deduzione fiscale dei cespiti a valori reali.

In ogni caso, il problema è destinato di per sé a ridimensionarsi, data la preponderanza, tra i beni strumentali dei nostri studi, di oggetti a rapida obsolescenza ed il più delle volte in leasing o a noleggio.

Riprendiamo il tema della distribuzione dei proventi.

Da questo punto di vista, le forme associative più semplici rimangono quella costituita dal notaio già avviato che associa il collega di nuova nomina e quella di due o più notai di prima nomina che decidono di associarsi.

In questi casi, non si pone neppure il problema dei conferimenti iniziali di clientela, dal momento che gli apporti sono effettuati da un solo associato (o da nessuno, nel secondo caso).

Occorrerà quindi decidere a quale tipo di associazione si vuole tendere, cioè se si vuole mantenere la proporzionalità della ripartizione degli utili in funzione della quantità di lavoro prestato da ciascuno degli associati oppure se si vuole raggiungere, nel corso del tempo, la parità nei guadagni da parte dei partecipanti.

Ma, a ben vedere, questi problemi sono in definitiva gli stessi che si presentano nella tipologia più "sofisticata" di associazione, che è quella tra notai già titolari, ciascuno di essi, di studio avviato da tempo; con la sola differenza, peraltro cospicua, che in quest’ultimo caso tutti gli associati effettuano un apporto iniziale di clientela.

Vale quindi la pena di affrontare il problema unitariamente, tenendo solo conto che nel caso di associazione con o tra notai di prima nomina la voce "apporto iniziale di clientela" non è in cifra positiva per tutti ma è pari a zero, per tutti o per qualcuno.

Nell’ipotesi di notai già da tempo in esercizio, il primo problema da affrontare è quello della valutazione dell’apporto di clientela operato da ciascun associando.

E’ pur vero che nessun cliente può dirsi definitivamente acquisito da un dato professionista, così come è pur vero che una parte della clientela del singolo possa non gradire l’associazione del "suo" notaio con altri (ed il relativo ingrandimento dello studio).

Ma è altrettanto innegabile che, dopo anni di professione, il rapporto di fiducia che ciascuno di noi instaura almeno con una parte dei clienti (specie famiglie, società ed altri professionisti) non possa essere scalfito dalla mutata organizzazione dello studio. Anzi, ne può uscire rafforzato, nella prospettiva di un miglioramento del servizio.

La valutazione dell’apporto iniziale di clientela è fondamentale per stabilire le percentuali iniziali di ripartizione del reddito, posto che probabilmente nessuno è disposto a rinunciare, in termini economici, ad anni di "avviamento" realizzato a costo di sacrifici personali.

I criteri di valutazione possono essere molteplici.

Ne indico tre, che mi paiono i principali (o almeno i più utilizzabili).


Criterio basato sul numero e sul "peso" dei clienti.

Tale criterio appare a mio avviso arbitrario ed aleatorio.

Arbitrario, perché implica una valutazione del "peso" del cliente inevitabilmente soggettiva e difficilmente valutabile in prospettiva.

Aleatorio, data la relativa difficoltà di considerare un cliente come definitivamente acquisito da un notaio.


Criterio basato sul fatturato realizzato dal singolo notaio.

Questo appare preferibile nel caso in cui il tipo di clientela, di lavoro e di atti degli associati sia fortemente disomogeneo (ad esempio, uno abbia svolto prevalentemente lavoro immobiliare, l’altro esclusivamente o quasi lavoro societario).

In questo caso, l’aggancio al repertorio sarebbe incongruo, dato il diverso rapporto tra onorari repertoriali ed importi delle parcelle.

E’ appena il caso di dire che l’applicazione di questo criterio presuppone ovviamente che i singoli abbiano sempre fatturato secondo tariffa e non, ad esempio, praticando ribassi sistematici (l’abitudine si ritorcerebbe sull’autore).


Criterio basato sugli onorari repertoriali conseguiti dai singoli.&#9;

Questo è senza dubbio il criterio più semplice, di più immediata applicazione (ed anche sufficientemente affidabile) nel caso di omogeneità del tipo di lavoro degli associandi.

Qualunque sia il criterio di valutazione prescelto, difficilmente gli apporti iniziali degli associati saranno uguali e quindi non saranno uguali le percentuali iniziali di ripartizione degli utili.

Ma i clienti non possono essere considerati di pertinenza di un singolo notaio all’infinito, solo perché provengono dal suo ex studio.

Occorrerà perciò prevedere una scaletta di perequazione delle percentuali nel corso degli anni, una sorta di piano di rientro o di piano di ammortamento che consenta dopo un certo numero di anni di neutralizzare gli effetti degli apporti iniziali, dopo aver equamente remunerato i conferimenti di clientela dei singoli.

Ma qui si innesta il problema maggiore nell’ambito della ripartizione del reddito, se non il problema maggiore dell’associazione notarile "tout court".

Infatti, la tabella delle percentuali di ripartizione dell’associazione giunta "a regime" (dopo la neutralizzazione degli apporti iniziali) non può prescindere da una scelta fondamentale e prioritaria.

Immaginando come prima ipotesi che la quantità e qualità di attività lavorativa del singolo associato non possa o non voglia essere paritetica, e si voglia giustamente dare rilevanza a tale disparità, si tratta di stabilire come valorizzare questa differenza in termini di ripartizione del reddito.

D’altra parte, è del tutto legittimo che, per i più svariati motivi (di età, di impegni extra-lavorativi, di personali inclinazioni verso un settore di lavoro piuttosto che verso un altro), un associato intenda lavorare meno, ab initio, rispetto ad un altro ed è di tutta evidenza come lo squilibrio che si genera vada compensato in termini economici.

In sostanza si tratta, mutatis mutandis, della stessa questione che si presenta in sede di conferimento iniziale di clientela, e quindi sono riproponibili i medesimi criteri di valutazione.

Di conseguenza, nel caso in cui i soci svolgessero il loro lavoro tutti negli stessi settori, in modo omogeneo, il criterio di ripartizione del reddito basato sugli onorari repertoriali conseguiti dal singolo potrebbe farsi preferire. Mentre l’ipotesi in cui il lavoro fosse differenziato anche per ambiti (immobiliare per Tizio, societario per Caio), farebbe preferire il criterio proporzionale al fatturato di ognuno.

Appare logico, se si segue questa strada, che ogni singolo associato abbia i suoi clienti personali, che potranno essere gli stessi che già aveva quando esercitava da solo ed altri che acquisirà in virtù dell’intuitus personae.

In altri termini, in questo caso, credo sia preferibile che l’associazione si regga su una certa separazione degli ambiti di lavoro e di clientela dei singoli associati, nel senso che il socio curerà i rapporti con i propri clienti e solo per un suo impedimento e con il suo consenso, questi potranno essere seguiti da un altro componente dello studio.

E ciò allo scopo di evitare una possibile gara all’accaparramento del cliente all’interno dello studio associato, essendo i ricavi di ognuno sostanzialmente legati al numero di atti stipulati.

Un’associazione basata su tali presupposti potrebbe presentare alcuni elementi di criticità.

Uno è dato dalla difficoltà, se non dall’impossibilità, di distribuire razionalmente il lavoro tra i soci.

Uno studio siffatto, più che uno studio associato, rischia di essere una specie di società di servizi che mette a disposizione un’organizzazione a un certo numero di notai, ciascuno dei quali…si fa gli affari suoi. L’unico vantaggio si avrebbe (ammesso di riuscirci) nei risparmi di spesa dovuti alle economie di scala.

Inoltre, il singolo socio potrebbe sentirsi legittimato a diminuire il proprio apporto lavorativo, accettando una conseguente riduzione della propria percentuale.

E questo non sarebbe positivo per l’economia generale dello studio né per i buoni rapporti tra gli associati.

Beninteso, non che si voglia dire che un’associazione nella quale ogni notaio apporti i propri clienti mantenendone in esclusiva la cura e mantenendo nel tempo una percentuale rapportata ad essi, sia di per sé inutile. Certo è che, in tal modo, dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di lavoro del singolo, i risultati positivi dell’associazionismo si apprezzerebbero molto di meno.

Per sfruttare pienamente tutte le potenzialità positive di uno studio notarile associato, si dovrebbe tendere, una volta "a regime" dopo un certo numero di anni, alla parità di quote di utili tra gli associati.

Questo risultato, ovviamente, dovrebbe accompagnarsi (ed essere conseguente) ad una distribuzione il più possibile omogenea del lavoro tra i soci, specie dal punto di vista quantitativo; posto che, per quanto riguarda la tipologia di lavoro svolto, è possibile (e per molti aspetti auspicabile) che gli associati si distinguano per settori di singola spettanza (immobiliare, societario, ecc.)

L’associazione su basi paritarie, di lavoro e di reddito, consentirebbe una distribuzione dell’apporto lavorativo dei soci non più funzionale all’interesse del singolo, bensì funzionale all’interesse (che si suppone superiore) dello studio nel suo complesso.

Se quello della parità è l’obiettivo a cui tendere, a questo risultato si frappone però, a mio avviso, un notevole ostacolo: quello della fungibilità tra i notai associati.

Dal discorso sviluppato in precedenza, si evince infatti che la condizione per giungere ad un’ottimale distribuzione del lavoro e alla ripartizione paritaria del reddito è data dalla possibilità che i clienti dello studio possano essere seguiti indifferentemente (anche per i clienti stessi) da un associato piuttosto che da un altro, oppure una volta da uno ed un’altra volta da un altro.

Occorre che il cliente possa essere considerato cliente "dello studio associato" e non cliente del notaio Tizio o Caio; occorre che l’utente dello studio non si rivolga al "suo" notaio, ancorché associato, bensì allo "Studio X&Y", accettando di essere seguito indifferentemente da uno qualunque dei soci e riponendo fiducia comunque in quest’ultimo, in quanto componente dello studio nel quale si ripone fiducia.

Senza andare a scapito della dovuta personalità della prestazione del singolo e senza appannare le individualità dei suoi componenti, lo studio associato dovrebbe così acquisire una propria personalità e individualità, un proprio intuitus personae che, con il tempo e in ragionevoli limiti, prevalga su quello del singolo notaio e arrivi addirittura a prescinderne (o, meglio, ad esserne la sommatoria).

In forza del prestigio e della fiducia ispirata dai professionisti che la compongono, sarà così l’associazione in quanto tale a godere di prestigio e fiducia, divenendo qualcosa di diverso e di più rispetto ad una mera somma di lavoro, professionalità ed interessi individuali.

Il che potrebbe rappresentare il vero valore aggiunto rispetto all’esercizio "solitario" della professione ed uno dei motivi principali che inducono a costituire un’associazione professionale.

Per quanto riguarda i notai, questo risultato può essere raggiunto solo se tutti sono disposti a scambiare ruoli e clienti con gli altri colleghi e solo se nessuno è particolarmente geloso della propria clientela. Si tratta solo di sapere esattamente e con chiarezza dall’inizio che cosa si chiede e che cosa si è disposti a dare all’associazione.

Molto più difficile è la soluzione del problema, visto dalla parte del cliente. Qui, credo che la tendenza a considerare il singolo come "il mio notaio", e quindi la resistenza a farsi seguire da altri componenti dello studio, sia difficilmente scalzabile.

Non so quanto questo atteggiamento possa essere dovuto a ragioni ineliminabili o se invece l’evoluzione della professione sarà destinata ad attenuare questi effetti.

Anzi, qualcuno potrebbe sostenere che la "fungibilità" tra notai sia comunque dannosa (o non connaturata) all’esercizio della funzione notarile, anche ai limitati scopi di cui ci occupiamo.


In realtà, oggi, il grado di "indifferenza" del cliente nella scelta dell’associato che lo seguirà, varia a secondo dei luoghi, degli atti e dei clienti stessi. Nelle piccole città ed, in genere, in provincia, sarà più difficile, rispetto alla metropoli, che l’utenza rinunci ad un rapporto personale ed esclusivo con un notaio determinato.

Mentre per alcune tipologie di atti (maggiormente spersonalizzati) ed anche per il lavoro, per così dire, "canalizzato" (da agenzie immobiliari, associazioni, altri professionisti) dove il rapporto con il singolo cliente è comunque mediato fin dall’origine, è forse più facile immaginare l’interscambiabilità tra i soci di studio.


Vi sono professioni dove probabilmente la fungibilità degli associati (o anche solo la suddivisione del lavoro) è di più facile realizzazione e di più radicata tradizione. E’ il caso dei commercialisti e degli avvocati (specie degli studi medio-grandi che trattano principalmente l’extragiudiziale). O delle professioni dove le prestazioni hanno un relativo grado di spersonalizzazione, con prevalenza della componente organizzativa; ed è il caso, ad esempio, dei consulenti del lavoro. O, ancora, dove la prestazione professionale è scomponibile in fasi e segmenti, gestibili da persone diverse, ed è destinata a protrarsi nel tempo.

La prestazione tipica del notaio forse non risponde a nessuno di questi requisiti.

Solo l’esperienza e la sperimentazione "sul campo" ci potranno dire fino a che punto e fino a quando la natura stessa del nostro lavoro potrà costituire ostacolo ad una diversa, comunque auspicabile modalità organizzativa della nostra attività.


 


Notai junior e notai senior.

Si è già avuto modo di verificare, nei capitoli che precedono, la necessità di verificare la fattibilità di un modello associativo allargato rispetto a quello attualmente utilizzato nel mondo notarile, modello che, per poter funzionare correttamente, necessita della coabitazione tra notai esperti, i quali conferiscono nell’associazione una loro storia fatta di esperienza, pregi e difetti, ma anche di un "avviamento" economicamente non indifferente, e notai di fresca nomina o di recente trasferimento in distretto, che nell’associazione conferiscono sì forza lavoro ed entusiasmo, ma che non possono garantire invece un regolare flusso di lavoro.

Ad una prima analisi, che certo può peccare per astrattezza, la coabitazione di notai giovani e notai esperti pare portatrice di conseguenze benefiche e ciò non solo alla luce dell’osservazione fenomenologica di ciò che accade in altre professioni che conoscono modelli associativi più evoluti e più consolidati nel tempo, ma anche per un duplice ordine di ragioni.

Un associazione come quella che stiamo delineando dovrà offrire alla clientela un servizio il più ampio possibile esteso necessariamente anche alle funzioni notarili "ancillari".

E così dovrà essere in grado di assicurare all’impresa vidimazioni ed estratti in tempi più che rapidi , dovrà assicurare alle banche un regolare servizio protesti, dovrà garantire anche all’utente occasionale, che magari si presenta senza appuntamento ma con urgenza, un continuo servizio (quasi configurando un notaio "di turno") capace di assolvere alle richieste di atti "minori" quali trasferimenti di autoveicoli, procure, dichiarazioni sostitutive, copie di documenti etc. Tali attività possono costituire un peso per il notaio che ha alle spalle anni di servizio, sia perché costringono ad una presenza in studio continua, sia perché, come uno stillicidio, distolgono l’attenzione da pratiche più complesse che richiedono una concentrazione ed un’applicazione continuativa. Al contrario, per un notaio di prima nomina, tali attività possono costituire un apprendistato graduale ricco di spunti di interesse.

Sono a tutti note le difficoltà che i notai di prima nomina incontrano soprattutto se assegnati ad una sede lontana dal loro luogo d’origine.

L’angoscia di attendere i primi clienti è una sensazione che quasi tutti i notai ai loro inizi hanno provato.

Figlie di tali difficoltà e di tali angosce sono le lusinghe di coloro che, per svariati motivi, sono in grado di indirizzare verso l’uno o l’altro notaio consistenti "pacchetti di clientela".

Non sveliamo certo alcun segreto se raccontiamo le storie di titolari di studi abusivi che contattano giovani notai per porli, di fatto, alle loro dipendenze, o quelle, ancor più frequenti e diffuse su tutto il territorio, di intermediari, immobiliari o finanziari, disposti ad indirizzare la clientela verso l’uno o l’altro notaio dietro corresponsione di un compenso.

L’ingresso in un’associazione potrebbe essere il modo, per un notaio di prima nomina, di sfuggire a compromessi immorali per lui e dannosi per l’intera categoria, garantendo un reddito iniziale dignitoso ed un ingresso nella professione graduale e ricco di prospettive.

Ciò posto non può prescindersi dall’affrontare l’aspetto economico di una tale coabitazione che, senza cadere in inopportuni rossori virginali, non può non tener conto del fatto che il notaio esperto dovrà ricavare dall’associazione un reddito superiore a quello del notaio di prima nomina.

Di questo problema si è in qualche modo occupato l’Osservatorio permanente per la deontologia del Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio del 10 ottobre 2001, intitolato "In materia di associazioni professionali", estensore Giuseppe Cotto.

In questo studio l’Osservatorio viene sollecitato ad occuparsi del caso di un notaio (A) che percepisce per le proprie prestazioni professionali un compenso fisso mensile da uno studio associato (B).

Correttamente l’osservatorio evidenzia come "la posizione del notaio A è indubbiamente critica. Il percepire un compenso fisso mensile da B lo pone inevitabilmente in uno stato di soggezione morale, come un qualunque stipendiato, il che può finire con l’influenzare sui vari aspetti della sua attività professionale".

Lo studio afferma altresì che in tale ipotesi debba escludersi di essere "in presenza di associazione professionale quale prevista dalla legge notarile; …. L’associazione prevista dall’art.82 l.n. ha per oggetto la messa in comune, in tutto o in parte, dei proventi delle loro funzioni da parte dei notai associati per poi ripartirli, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali. Nulla di questo avviene nel caso in esame: il notaio A percepisce un compenso fisso mensile. Come tale, questo compenso non risente dell’andamento degli onorari; spetta in misura costante indipendentemente dall’incremento o decremento degli onorari percepiti dallo studio B (che corrisponde il compenso) e, al limite, spetta anche in assenza di onorari. Ciò che percepisce A non è quota di onorari. Siamo quindi fuori dalla previsione di cui all’art.82 l.n."

Alla luce di ciò è evidente come l’inquadramento del notaio "junior", non possa che avvenire nell’ambito di un rapporto associativo che rientri nella disciplina dell’articolo 82 della legge notarile e quindi anche con ripartizione dei proventi in quote diseguali.

Per esemplificare si potrebbe pensare ad un associazione con sei notai "senior" e due notai "junior" che suddividano tra loro il reddito come segue:

      • 15,5% a ciascun notaio senior (93% in totale);
      • 3,5% a ciascun notaio junior (7% in totale).



L’avvocato subordinato

La legge 3 agosto 1998 n. 302, attribuendo alla competenza notarile nuove funzioni delegate nell’ambito del processo esecutivo, offre al notariato l’opportunità di ampliare la nuova attività in un nuovo settore che la nostra associazione non potrà ignorare.

Per affrontare l’argomento non si può non riflettere sulla circostanza che sino ad ora, in molte parti d’Italia, questa nuova funzione ha avuto scarsissimo appeal e che, conseguentemente, il numero di notai che ha dato disponibilità a ricevere la delega è modesto.

La ragione di ciò deve probabilmente essere rinvenuta nella complessità dei meccanismi, sostanziali e processuali, che governano il processo d'esecuzione, meccanismi storicamente estranei alla formazione notarili.

L'apprendimento di questi meccanismi comporta un dispendio di tempo ed energie tale che molti notai, considerate le tariffe non particolarmente remunerative sulle esecuzioni di modesto valore e non potendosi ragionevolmente pianificare il numero delle esecuzioni che sarebbero state delegate, vista la non obbligatorietà di tale attività, hanno ritenuto che l'avventura si sarebbe conclusa con una sostanziale perdita.

A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge, sulla base dell'esperienza di chi fin dall'inizio ha svolto le attività delegate, è ora possibile affermare che col raggiungimento di un certo numero di deleghe, l'attività supera ben presto il punto di pareggio per divenire profittevole.

E naturalmente, in un'associazione allargata, il discorso si fa ancor più interessante sia perché, in questo specifico settore, il notaio junior è in grado di apportare lo stesso fatturato del notaio senior, sia perché il raggiungimento di certi numeri consente di creare una piccola struttura specializzata che consente altri vantaggi.

Proviamo a simulare alcuni numeri basati sull'esperienza milanese.

Ciascun notaio che ha offerto la propria disponibilità riceve mediamente 25 deleghe per anno.

L’importo medio dei compensi per pratica ammonta a circa 4.000 euro (comprensivo di diritti fissi, onorari percentuali e compensi per le formalità di cancellazione.

Ciascun notaio apporterebbe quindi all’associazione un fatturato annuo di 100.000. euro.

Da questi numeri emerge che al settore "esecuzioni" potrebbero essere dedicati un giovane avvocato e due impiegate delle quali una si dovrà applicare in una non agevole frequentazione della cancelleria.

L'avvocato sarebbe legato all'associazione da un rapporto di consulenza o di lavoro dipendente non dissimile da quello che lega giovani avvocati ai grossi studi internazionali prima del loro ingresso in associazione.

L'avvocato potrà inoltre svolgere il recupero dei crediti dell'associazione, compito questo che nei piccoli studi grava, con notevole fastidio, sul notaio e che spesso viene svolta con criteri tutt'altro che scientifici.

In associazione invece è molto importante che il recupero dei crediti sia sottratto ai notai sia per evitare "doppi pesismi" tra clienti dell'uno o dell'altro, sia perché il recupero è tanto più efficace quanto impersonale è il rapporto tra chi sollecita il pagamento e chi a ciò resiste.

L'avvocato potrà inoltre gestire il contenzioso tributario, ingiustamente sottratto al notariato dalla riforma del processo tributario e che invece, concretamente, viene spesso gestito proprio dal notaio, per il tramite di compiacenti avvocati o commercialisti, quando dipende da scelte ed interpretazioni cui il notaio ha attivamente partecipato e per la difesa delle quali è sicuramente attrezzato come e più di altri professionisti.

Infine la presenza di un avvocato in studio consente di gestire una certa attività contenziosa per la quale, sovente, a noi si rivolgono i clienti anche solo per appoggiarsi ad un avvocato "di fiducia del notaio".


 


Il commercialista subordinato

L'associazione di un discreto numero di notai potrà senza dubbio giovarsi di economie di scala.

Tali economie possono configurarsi, a seconda delle aspettative di ogni associando, come scopo o come effetto naturale dell'associazione.

Forse, il maggiore di questi risparmi si verificherà in quelle attività che, solitamente, il singolo notaio o la piccola associazione affida ad un commercialista e/o ad un consulente del lavoro.

Ci riferiamo in particolare alla tenuta della contabilità e degli scadenzieri fiscali, alla redazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi ed, infine, alla gestione di paghe e contributi.

I nostri notai associandi, si può ipotizzare, corrispondono ciascuno lire 10.000.000 per la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali (per un totale di lire 80.000.000).

Sempre in via di ipotesi, si può supporre che i nostri notai, prima di associarsi, avessero circa 70 dipendenti e che per ciascun dipendente sostenga un costo di 60.000 lire mese.

Il costo totale di paghe e contributi ante associazione sarebbe quindi pari a lire 50.400.000 che, sommati a quello di 80.000.000 di cui abbiamo detto, porta ad un totale di circa 130.000.000.

E ciò senza contare il costo dei dipendenti comunque dedicati, in ogni studio, a questo settore.

L'alternativa che si pone quindi agli associandi è quella, che si porrà anche per altre attività, tra l'"outsourcing" e l'"insourcing".

La natura eminentemente pubblicistica dell'attività notarile ci fa propendere, in assenza di evidenti controindicazioni di natura economica, tali da aumentare il costo del servizio con conseguenti ricadute sull'utente finale

Riteniamo quindi preferibile che, a costi sostanzialmente simili, le attività sopra indicate vengano svolte da un dipendente dell'associazione che potrà porsi al vertice di una piccola struttura composta di tre persone cui è demandata la gestione dei repertori, la parcellazione e la contabilità.

La professionalità di questo dipendente di alto profilo potrebbe trovare ulteriore utilità nella gestione finanziaria dello studio (il maggior flusso, in entrata ed in uscita, di denaro richiede una pianificazione finanziaria impostata con criteri di scientificità anche perché, necessariamente, i prelievi degli associati dovranno essere regolamentati con attenzione e rigore), nell'analisi della produttività dello studio settore per settore e nel controllo dei costi (ciascuno di noi sa, ma pochi di noi si comportano conseguentemente, quali possono essere i risparmi con un'attenta valutazione delle offerte dei fornitori di servizi telefonici, di cancelleria etc.).


 


L’office manager

L'organico di dipendenti che andiamo ipotizzando per la nostra associazione non potrà scendere al di sotto delle 30 unità, collocandosi presumibilmente, dopo gli aggiustamenti che si renderanno necessari sulla base delle prime esperienze, tra 30 e 40.

Proprio la convivenza tra un così alto numero di dipendenti è una delle preoccupazioni maggiori di coloro che progettano un'avventura associativa così innovativa, preoccupazione resa ancor maggiore dal fatto che la convivenza dovrà essere accettata da persone che provengono da studi ed abitudini di lavoro necessariamente diverse tra loro.

Tali difficoltà potranno essere ancor più difficili da superare se si conclude, come a noi pare corretto, che in presenza di un così consistente numero di dipendenti, sia necessaria la creazione di una struttura gerarchica.

Al vertice della piramide dovrebbe essere posta una figura con caratteristiche dirigenziali, che si occupi di tutto quanto non sia di competenza notarile (ed è molto).

Dovrebbe presiedere alla gestione dei locali nei quali è svolta l’attività, agli acquisti, alla gestione delle problematiche di office automation, al coordinamento del personale, al ricevimento della clientela, alla gestione delle autovetture, alla segreteria personale dei notai e ad altro ancora.



Prospettive di crescita: più servizi

Lo studio associato tra più professionisti offre sicuramente interessanti opportunità innanzitutto con riferimento all’organizzazione dello studio professionale.

La necessaria presenza di un maggior numero di persone rispetto a quelle usualmente impiegate da uno studio medio consente di poter prevedere una gestione più articolata e con caratteristiche imprenditoriali.

Possono per esempio essere individuate funzioni specifiche eseguite da gruppi di lavoro differenti.

In altri termini possono essere individuati, tra i tanti possibili, certamente i seguenti settori:

      • societario
      • immobiliare (comprensivo di servizio interno di visure catastali, ipotecarie e urbanistiche)
      • esecuzioni immobiliari
      • successioni
      • volontaria giurisdizione e minori
      • tributario
      • cassa cambiali
      • autovetture
      • repertorio
      • contabilità
      • informatico
      • ricerca e studi.

Ognuno di questi settori a sua volta potrebbe essere organizzato in gruppi di lavoro composti da più persone e diretti da un responsabile con funzioni di coordinamento anche con il resto della struttura.

Non solo ciascuno di questi settori potrebbe essere organizzato in modo che tutte le competenze tecniche relative trovino un esperto di riferimento.

Il che comporterebbe anche la possibilità di avvalersi di professionisti assunti direttamente dalla struttura.

Per esempio nel settore immobiliare i visuristi dovrebbero essere rigorosamente dipendenti dello studio in grado di fornire con la massima attendibilità le informazioni relative al loro settore.

Non solo: normalmente negli studi notarili i contributi professionali sono resi dai dottori di studio avviati al concorso notarile che prestano la loro attività compatibilmente alla preparazione del concorso e che una volta superato il concorso o continuano a far parte in qualità di associati dello studio o optano per aprire uno studio tutto loro.

In entrambi i casi lo studio perde però il contributo prezioso e la gestione professionale del c.d. praticante, con il problema di selezionare un altro giovane da istruire e coltivare in attesa che la storia si ripeta.

Questo problema, noto e sofferto, credo da molti di noi, potrebbe essere risolto assumendo come dipendenti dello studio professionisti già formati disponibili a svolgere la propria prestazione non in modo autonomo. Alludo ad avvocati e commercialisti che con il loro apporto potrebbero essere un valido ausilio per il notaio.

Questo genere di professionisti risultano attualmente di difficile inserimento all’interno dello studio professionale sia per la struttura stesso la studio, che potrebbe apparire poco interessante, sia per i costi che una scelta di questo tipo comporta.

Mi rendo conto che può sembrare eccessiva un’organizzazione di questo tipo, ma bisogna tener conto che un grosso studio associato tra più professionisti consente di raggiungere un maggior grado di specializzazione e consente quindi di offrire un servizio a 360 gradi ai propri clienti.

Non solo. Un’organizzazione di questo tipo consente ulteriori interessanti opportunità.

Mi riferisco al servizio che lo studio rende ai propri clienti.

Settori specifici, ben dimensionati e organiz

zati, consentono di velocizzare la prestazione, consentendo maggiore disponibilità nei confronti del cliente. Esigenza questa sentita in modo maggiore da chi lavora prevalentemente con imprenditori e studi professionali, che difficilmente amano sentirsi rispondere che non è possibile chiudere quella determinata operazione nel tempo richiesto. Il che comporta di regola che lo studio accetta di sottoporsi a marce forzate per arrivare alla destinazione "closing".

Il tutto ovviamente si ripercuote sulla serenità e ordine operativo, scombussolando poi l’organizzazione del resto del lavoro, che non può del pari essere lasciato indietro.

Una struttura associata, come quella che si ipotizza, potrebbe invece sopportare meglio l’emergenza, gestendola alla stregua delle altre normali operazioni di studio.

La specializzazione all’interno dello studio su più settori renderebbe poi lo studio un punto di riferimento interessante per gli utenti che troverebbero in questo modo una struttura autorevole idonea a soddisfare senza incertezze e tempi morti ogni questione di interesse notarile.

Non solo. Si potrebbe ipotizzare di ampliare la sfera usualmente riconosciuta ai notai, offrendo prestazioni che vengono usualmente offerte da altre categorie:

      • tenuta libri sociali (assemblee e consigli)
      • gestione cariche sociali
      • deposito bilanci
      • consulenza in genere
      • consulenza societaria (trattative, patti para-

sociali, ecc)

      • consulenze in materia di separazioni e divorzi
      • consulenza in materia di sistemazione patrimoni familiari comprensivi di aziende e regolamentazione della successione nella gestione delle aziende
      • consulenza in diritto internazionale
      • arbitrati

Queste ed altre materie sono a ben vedere molto vicine alle prestazioni strettamente notarili, ed in parte vengono già svolte dai nostri studi, che le forniscono il più delle volte gratuitamente, considerata la sporadicità degli interventi richiesti.

Chi di noi non ha predisposto la traccia di un verbale di consiglio o di assemblea per munire il legale rappresentante di poteri per intervenire a un nostro atto?

E ancora: quante volte ci viene richiesto di predisporre i libri da vidimare?

Non va dimenticato che la preparazione notarile in materia di diritto civile e commerciale è di particolare spessore ed è dovuta alla difficoltà che esiste di accesso alla nostra professione. Ritengo che sia davvero un peccato che queste specifiche competenze non trovino maggiore riconoscimento.

D’altro canto il notaio, per formazione e funzione, offre "le migliori garanzie disponibili sul mercato" di obiettività ed imparzialità e quindi a maggiore ragione potrebbe essere coinvolto più spesso in tutte quelle vicende in cui la forte litigiosità delle parti in causa richiede una certa serenità di giudizio.

Che quanto precede sia vero è confermato dalla tendenza ad attribuire al notaio compiti in precedenza affidati alla magistratura.

Questi compiti potrebbero essere estesi a tutta la parte stragiudiziale e potrebbero prevedere un maggiore inserimento del notaio nelle procedure arbitrali.

Questi sono solo alcuni spunti, ma ben altri potrebbero seguirne per la soddisfazione e lo stimolo di tutti quelli coinvolti in questo progetto.



 

Prospettive di crescita: più luoghi più tempo

Parlare di occupazione del territorio può sembrare un po’ brutale, ma occorre anche rammentare che proprio il concetto di sede, tanto caro al notaio, in realtà idealizza una ripartizione dei luoghi di lavoro al fine di eliminare o limitare la concorrenza.

Qui non si vuole discutere se la concorrenza sia o meno salutare, né introdurre alcun argomento che possa essere interpretato come un attacco al concetto di sede.

Si vuole semplicemente valutare e analizzare l’impatto, positivo o negativo, di una associazione tra notai che si distribuisca, ovviamente nel pieno rispetto della normativa deontologica, sul territorio, creando una rete di studi collegati.

Ipotizziamo, come negli altri punti, una associazione di 8 notai, che si "posizionino" nel modo seguente: 3 notai con sede in una città di medie o grandi dimensioni, e 5 notai con sede in altrettanti Comuni adiacenti.

Esaminiamo la capacità di raccolta della clientela di una siffatta associazione.

Partendo dal presupposto che nelle medie o grandi città l’attività di costruzione immobiliare è ormai piuttosto limitata, mentre la stessa è certamente più vivace nei centri esterni, la nostra associazione potrebbe acquisire sia l’attività relativa allo scambio tra privati sia quella di vendita del nuovo.

Passiamo al settore societario.

E’ risaputo che la maggior parte del lavoro in questa branca ci giunge per il tramite di altri professionisti.

Possiamo immaginare che anche per costoro sia estremamente interessante poter contare su di una associazione notarile in grado di svolgere pratiche, di fissare appuntamenti, di ricevere atti e verbali in più luoghi, a seconda della comodità dei loro clienti o della loro.

Come pure sarebbe di grande impatto e prestigio presentare una siffatta organizzazione a tutti gli altri enti che operano appunto con modalità di distribuzione sul territorio: banche, enti pubblici, catene di distribuzione, ecc.

Sotto il profilo organizzativo questa associazione dovrebbe avere un unico studio, piuttosto grande, nella città, e cinque studi distaccati corrispondenti alle sedi nei Comuni più piccoli.

I tre notai "di città" avrebbero la loro sede nell’unico studio di grandi dimensioni, mentre i cinque notai "esterni" avrebbero ciascuno sede nel Comune ove è posizionato il rispettivo studio, e recapito nello studio dei tre colleghi cittadini.

Nel presupposto che la maggior parte degli adempimenti venga svolta nella città di più grandi dimensioni e che quindi lo studio centrale faccia da collettore per gli studi esterni, questi potrebbero avere personale più limitato e mai tenuto ad alcuna uscita, con abbassamento di costi ed aumento di efficienza.

I sei studi così ipotizzati dovrebbero essere totalmente collegati in via telematica, in modo da rendere possibile gestire una pratica, originariamente appoggiata in uno degli uffici, anche in tutti gli altri, ove le necessità di analisi o di stipula richiedessero tale spostamento.

Sotto il profilo deontologico i cinque notai esterni dovrebbero gestire il loro studio per almeno due intere giornate e tre mezze giornate alla settimana, in modo tale da "personalizzare" moltissimo il loro ufficio, pur facendo parte di una associazione.

In compenso le tre mezze giornate trascorse nello studio centrale comporterebbero un apporto assolutamente considerevole, visto che tale ufficio potrebbe sempre contare sulla presenza contemporanea di almeno quattro notai.

Non si dovrebbe porre neppure un problema di recapito in senso tecnico, dato che il numero degli studi (6) sarebbe inferiore a quello delle sedi (8).

Sotto il profilo della razionalizzazione dei tempi e del servizio reso alla collettività si possono notare i seguenti effetti positivi:

      • un cliente assolutamente costretto a richiedere una pratica in un giorno in cui il notaio interpellato non è disponibile, potrebbe tranquillamente rivolgersi o allo studio centrale o ad uno degli altri studi periferici;
      • lo studio centrale potrebbe essere sempre aperto al sabato, con turnazione dei notai una volta ogni due mesi;
      • lo studio centrale potrebbe essere sempre aperto, anche durante le ferie estive;
      • una eventuale malattia di un notaio non procurerebbe alcun disagio alla clientela anche dei Comuni esterni, in quanto o un altro notaio potrebbe temporaneamente coprire la sede o la clientela potrebbe dirottarsi sull’ufficio centrale.


                      

Attività sindacali

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 20 NOVEMBRE 2004

L’assemblea si apre alle ore 10,30 circa.

Sono presenti:

per la Campania: Fiordiliso, Pappa Monteforte;

per l’Emilia: Auriemma, Tosi;

per il Lazio: Rummo, Bellelli, Giuliani;

per la Lombardia: Cambareri, Lorenzi, Setti, ed inoltre Cesati, Marchetti e Iannaccone;

per il Piemonte: Prevete;

per la Puglia: Troise;

per la Sardegna: Garau;

per la Toscana: Ersoch;

per il Triveneto: Bidello, Finelli, Ferretto.


Apre la riunione il Presidente Lorenzi, che relaziona sull’incontro del 19 novembre con il CNN, con il quale i rapporti appaiono ottimi, e sulla vicenda della rivista Metro, che ha pubblicato un suo breve intervento di replica ad un articolo contenente inesattezze sulla funzione notarile.

Fiordiliso si compiace dei buoni rapporti con il CNN, ma invita a non esserne subalterni.

Cambareri si chiede se esista una linea politica di Federnotai, tale da distinguerla rispetto all’organo istituzionale. Rammenta, per fare un esempio, che la riforma dell’ordinamento è un argomento assolutamente condiviso all’interno del sindacato, mentre non ha mai trovato pari disponibilità nel CNN.

Concordano con Cambareri anche Bidello e Prevete.

Marchetti afferma che è proprio il CNN a non avere una sua linea politica e che quindi compito di Federnotai è quello di proporne una, ed essere in questo modo di stimolo.

Lorenzi replica che il sindacato non ha una matrice ideologica e che pertanto parlare di una linea politica è fuorviante: è invece vero che l’attenzione di Federnotai alla riforma dell’ordinamento, vero e proprio cavallo di battaglia della nostra associazione, è sempre viva.

Tanto che nella riunione con il CNN una delle domande principali verteva appunto sullo stato dei precedenti lavori e sulle intenzioni dell’attuale Consiglio; in risposta è stata confermata la nomina di una apposita commissione, con l’incarico di tirare le fila dei lavori svolti e di riferire prossimamente.

Finelli fa notare che paradossalmente l’assenza di uno scontro con gli organi istituzionali rende quasi meno semplice la nostra funzione di stimolo; avanza quindi una proposta, già presentata dal collega Petrelli, di collegare il problema deontologico alla polizza assicurativa, nel senso di non garantire il collega che contravvenga alle norme di comportamento.

Marchetti al riguardo auspica che la correttezza deontologica entri totalmente anche nei consigli distrettuali.

Vengono quindi trattati i seguenti argomenti:


CONGRESSO DI FEDERNOTAI

Il Presidente precisa che ci sono stati primi contatti tra i tre relatori ufficiali ed il Dr. Piraino per concordare le interviste televisive da trasmettere in sede congressuale.


FEDERNOTIZIE

Il Presidente comunica la nomina di Maria Nives Iannaccone a nuovo direttore.


CONSILP

Il Presidente racconta le ultime vicende che hanno portato alla approvazione del nuovo statuto ed alla nomina della nuova Giunta.

Malgrado l’impegno profuso da Federnotai, in persona dello stesso Presidente e dei colleghi Giuliani e Sacchetti, la logica dell’accaparramento di poltrone ha purtroppo prevalso.

Infatti non solo è stato deciso che il principio di rotazione obbligatoria delle cariche partisse da adesso, ovviamente per consentire una ennesima presidenza Stella, ma addirittura il periodo del mandato è stato allungato.

In più il Presidente ha avuto, in occasione della assemblea del giorno 11 novembre 2004, la sgradita sorpresa di trovarsi una rosa di nominativi da eleggere già preconfezionata, e dalla quale inoltre i notai risultavano esclusi.

Da qui la decisione di abbandonare la sala della riunione e di scrivere una lettera indignata al presidente Stella; lettera alla quale il predetto ha risposto in maniera elusiva.

Seguono vari interventi, dai più accesi e miranti alla uscita dalla Consilp, ai più meditati.

La linea che sembra prevalere per il momento è quella di rimanere all’interno della Consilp, anche solo per motivi di controllo della attività della nominata Giunta.


A questo punto si chiude la discussione.

Sono le ore 13,30

6° CONGRESSO NAZIONALE

LA CERTEZZA DEI TRASFERIMENTI: PROPOSTE DEL NOTARIATO

 

 

= LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE: "PREZZO/VALORE"

= LA REVISIONE DEL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

= LA CIRCOLAZIONE DEI BENI DONATI: TUTELA DI ACQUIRENTE E LEGITTIMARI

 

Roma, venerdì 11 marzo e sabato 12 marzo 2005

Hotel Sheraton Roma - Viale del Pattinaggio - Roma EUR

 

Tre sessioni congressuali, tre problemi apparentemente molto diversi fra loro. In realtà in tutti i casi si tratta di "ostacoli" alla libera e trasparente circolazione dei beni immobili. Sono "ostacoli" contro i quali si scontra quotidianamente il lavoro del notaio.

Ed allora il sesto Congresso Nazionale di Federnotai, questa volta, prova a presentare soluzioni pratiche, concrete, normative a questi problemi. Intorno a tali soluzioni chiameremo esponenti di tutte le componenti della società ad esprimere un parere.

Dopo avere guardato, con i primi quattro Congressi, soprattutto al proprio interno, sia pure con lo spirito di attenzione ai bisogni degli utenti tipico del movimento sindacale notarile e dopo aver tentato una sintesi, con il quinto Congresso, fra le necessità del notariato e quelle degli altri operatori, questa volta Federnotai si schiera decisamente a fianco dell'utente del servizio notarile; del consumatore come si ama dire oggi; del cittadino come noi preferiamo dire, nel tentativo di trovare soluzioni normative nuove nell'interesse della migliore circolazione dei beni e nell'intento di superare gli indicati ostacoli.

Egidio Lorenzi - presidente di Federnotai

Arrigo Roveda - Gennaro Fiordiliso - Guido De Rosa - coordinatori delle tre sessioni congressuali

 



[1] Gli artt. 2375 e 2379 c.c. devono essere interpretati nel senso che, allorché il verbale sia redatto dal notaio, la sottoscrizione di quest'ultimo sia sufficiente a perfezionare il verbale; e che quindi non sia necessaria in tal caso la sottoscrizione del presidente dell'assemblea (o quella, in sostituzione, degli altri soggetti indicati all'art. 2379 c.c.). Identica disciplina deve ritenersi valere per le società a responsabilità limitata. In ogni caso si tratta di disciplina speciale, prevalente, ai sensi dell'art. 60 della legge notarile, su quella contenuta negli artt. 47 e seguenti di tale ultima legge.

La struttura del verbale come "atto senza parti" comporta che non venga costituito, nell'atto medesimo, il presidente dell'assemblea, né altri in sua vece come "comparente" ai sensi della legge notarile. Non vi è quindi, per tale motivo, la dichiarazione di rinunzia all'assistenza di testimoni.

[2] Può ipotizzarsi sia che il verbale sia redatto nel medesimo giorno in cui si è svolta l'assemblea, sia che lo stesso sia redatto successivamente. In quest'ultimo caso, la data indicata all'inizio del verbale è quella di redazione dell'atto, mentre la data di svolgimento dell'assemblea deve essere distintamente indicata. Ovviamente, poiché il verbale, quale atto pubblico, si perfeziona nel momento della sua redazione, l'annotazione nel repertorio notarile avverrà con la data della suddetta redazione.

[3] Le generalità del presidente dell'assemblea, riportate nel verbale, sono quelle necessarie ai fini della individuazione della persona che assume tale carica, non essendo richieste tutte le indicazioni previste dall'art. 51 della legge notarile.

[4] La dichiarazione di certezza dell'identità personale, riferita ai sensi dell'art. 49 della legge notarile, alla "parte" dell'atto, non appare necessaria. Ciò non toglie che il notaio debba, ovviamente, effettuare tale accertamento, al fine di verbalizzare correttamente gli avvenimenti svoltisi in assemblea.

[5] Gli accertamenti relativi all'identità degli intervenuti ed alla loro legittimazione sono pacificamente competenza esclusiva del presidente dell'assemblea.

[6] O con gli altri mezzi previsti dalla legge e/o dallo statuto

[7] Nel caso si trattasse di società per azioni sarà necessario consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti a sensi dell’art.2375 c.c.

[8] Nell'ipotesi in cui il notaio conosca la lingua in cui si esprime il presidente dell'assemblea, ma tale lingua non sia conosciuta dagli altri intervenuti all'assemblea, si apre un problema ulteriore, che non può essere approfondito in questa sede, non attinente alla regolarità della verbalizzazione, bensì alla regolarità dello svolgimento della riunione assembleare, posto che il presidente deve dirigere la riunione, ed appare difficile ipotizzare che tale direzione possa aver luogo quando gli altri intervenuti non comprendono la lingua in cui egli si esprime. Probabilmente deve ritenersi necessario, in tale ipotesi, l'intervento di un interprete.

[9] L'intervento dell'interprete, nella fattispecie in esame, non è previsto da alcuna norma di legge: la nomina di un interprete "ufficiale" si ritiene peraltro opportuna (anche se forse non strettamente obbligatoria), in considerazione del fatto che il verbale di assemblea, quale "atto pubblico", è destinato a fare piena prova delle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.), ed è quindi necessario che quest'ultimo si accerti dell'esatto tenore di tali dichiarazioni con un procedimento che garantisca la massima affidabilità della "traduzione".

L'interprete non è peraltro costituito come parte dell'atto, in omaggio alla natura giuridica del verbale quale atto senza parti. Non si applicano pertanto, sul punto, le norme contenute nella legge notarile (redazione dell'atto in duplice lingua, ecc.). In linea generale, può affermarsi con sufficiente certezza che l'interprete intervenuto in assemblea è figura completamente diversa da quello disciplinato dalla legge notarile; e solo cautelativamente si è ipotizzata la prestazione di giuramento da parte dello stesso.

[10] La stessa procedura seguita al fine di accertare le dichiarazioni del presidente dell'assemblea si rende necessaria ogni qualvolta debbano essere riportate nel verbale dichiarazioni di altri soggetti intervenuti all'assemblea (ad esempio, richieste di verbalizzazione di particolari osservazioni). Quanto al fatto della "votazione", a rigore spetta al presidente dell'assemblea accertarne il risultato, e potrebbe quindi ritenersi sufficiente qualsiasi mezzo che consenta a quest'ultimo di effettuare diligentemente il suddetto accertamento (senza considerare metodi di votazione, quale quello "per alzata di mano" che non implicano l'utilizzo del linguaggio).

[11] Si ricorda che l’autore non condivide il sistema dell’allegazione del verbale e pertanto il testo dello stesso, ipotizzando un verbale di società a responsabilità limitata, conteneva unicamente la previsione che lo statuto venisse integralmente riportato in atto; al contrario la redazione di FederNotizie ha assunto da tempo posizioni esattamente contrarie, ritenendo possibile l’allegazione dello statuto anche per le società a responsabilità limitata, pertanto il corsivo è un’aggiunta redazionale.

[12] Nella formula di "chiusura" del verbale non sono riportate menzioni in ordine alla lettura del verbale e degli allegati, che non è effettuata nella fattispecie in oggetto, trattandosi di "atto senza parti".

[13] Le bozze di delibere che seguono prevedono le variabili rilevanti da inserire nei verbali. Si è quindi prevista la parte espositiva del presidente dell’assemblea e il testo di delibera che il presidente propone all’assemblea. Ovviamente il testo di delibera deve essere seguito dall’approvazione dell’assemblea con indicazione dei risultati della votazione.  Una possibile bozza potrebbe essere:

Il Presidente apre la discussione  e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti per alzata di mano:

voti a favore:

voti contrari:

voti astenuti:

Il Presidente dichiara pertanto approvato il testo di deliberazione messo ai voti con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

[14] E’ stato mutato il testo dell’art. 2442 c.c. che prevede ora la possibilità di imputare a capitale “le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”. La precisazione “in quanto disponibili” ha fatto sorgere  alcuni dubbi. Ci si è chiesti se l’espressione debba leggersi come “distribuibili” ed, in particolare, se la riserva legale possa essere utilizzata per aumentare il capitale sociale.

I sostenitori della tesi contraria fanno presente, in primo luogo, che, se si imputa la riserva legale a capitale, essa perde il vincolo della intangibilità. Ed infatti il capitale può essere ridotto secondo quanto prevede il nuovo art. 2445 c.c. a discrezione dei soci (fatta salva l’opponibilità dei terzi). Si giungerebbe così a privare i creditori della tutela loro accordata dalla presenza della riserva legale nei limiti previsti dalla legge. In secondo luogo, si rileva che, imputando la riserva legale a capitale, si lede anche il diritto dei soci all’utile, in quanto la necessità di dover ricostituire la riserva determina necessariamente una riduzione dell’utile distribuibile tra i soci.

I sostenitori della tesi favorevole alla imputazione  a capitale della riserva legale rilevano che il passare a capitale la riserva legale non solo non lede, ma anzi agevola i creditori (in quanto aumenta la parte di patrimonio della società alla rigida disciplina del capitale) e costringe i soci a fare ulteriori accantonamenti di utili per reintegrare la riserva legale, oltretutto in un ammontare superiore a quello precedente, posto che l’aumento del capitale richiede anche l’aumento della riserva legale. Inoltre l’art. 2430 c.c. sembrerebbe lasciare aperta la porta a utilizzi della riserva legale non necessariamente dipendenti da copertura delle perdite. Infine non è vero che, imputandola a capitale, la riserva  legale diviene distribuibile: se  si decidesse di diminuire il capitale sociale ex art. 2445 c.c. anche la riserva legale diverrebbe distribuibile per la parte eccedente il quinto del capitale sociale ridotto. Non va, infine, dimenticato che ai creditori è attribuito il diritto di opposizione ex art. 2445 c.c..

Rimane invece aperta la questione relativa all’eseguibilità di aumenti gratuiti in presenza di precedenti aumenti di capitale non interamente liberati, in quanto il testo del nuovo art. 2438 c.c., pur precisando che è l’esecuzione dell’aumento ad essere  inibita dalla mancata integrale liberazione delle azioni emesse, non distingue tra aumenti gratuiti e aumenti a pagamento.

Alcuni autori, partendo dal dato letterale, escludono l’ammissibilità di aumenti gratuiti in caso di azioni non interamente liberate. Da parte di altri autori  si fa però presente che non  verrebbe qui in considerazione la ratio che sta alla base del divieto dell’art. 2438 c.c.. Ed infatti con l’aumento gratuito non si chiedono ai soci ulteriori versamenti in presenza delle obbligazioni di versare quanto ancora manca per l’integrale liberazione dei precedenti aumenti sottoscritti, ma sostanzialmente si assoggettano ai vincoli e disciplina del capitale riserve disponibili, cioè riserve che potrebbero essere distribuite liberamente ai soci.

Riesce pertanto  difficile estendere anche all’aumento di capitale gratuito il divieto di cui all’art. 2438 c.c.. Ragione questa per la quale nel verbale non si sono inserite le precisazioni in merito all’integrale liberazione delle azioni emesse.

[15] Questa delibera è possibile  sia per le società con azioni con valore nominale sia per quelle con azioni senza valore nominale.  In quest’ultimo caso sarà ovviamente da escludere la parte tra parentesi.

[16] Questa delibera è possibile solo per le società che hanno il capitale diviso in azioni con valore nominale.

[17] Questa delibera è prevista per le società che hanno il capitale diviso in azioni senza valore nominale.

[18]  Qui va indicato il medesimo numero di azioni preesistente all’aumento di capitale in quanto l’unico dato che muta è l’importo del capitale a seguito dell’aumento gratuito e non anche il numero delle azioni che rimane il medesimo. Cambia il valore nominale implicito dell’azione, che non è però indicato in statuto, ma che è il quoziente della divisione tra il capitale e il numero delle azioni.

[19] Le delibere che seguono sono previste sia per le società con azioni con valore nominale sia per quelle con azioni senza valore nominale. 

[20]  Questa certificazione non è necessaria a seguito della precisazione compiuta dall’art. 2438 c.c.,  ma può conservare una certa utilità in concreto in quanto consente di chiarire immediatamente se il deliberato aumento di capitale sia immediatamente eseguibile, come avviene nel caso di capitale interamente versato o in caso di precedenti aumenti deliberati ma non sottoscritti. Invece in caso di capitale sottoscritto ma non interamente versato è necessario il preventivo versamento integrale  del capitale sottoscritto.

Qualora lo si ritenesse opportuno, nel testo di delibera potrebbe essere aggiunto che l’aumento potrà essere eseguito solo dopo che il capitale sia stato interamente versato. Sono qui di seguito indicate due possibili formulazioni integrative.

Integrazione esposizione del Presidente:

“Il Presidente ricorda ai presenti che l’attuale capitale della società non è ancora stato interamente versato. Propone pertanto all’assemblea di deliberare ugualmente il proposto aumento di capitale prevedendo però che la sua esecuzione possa aver luogo solo dopo integrale liberazione dell’attuale capitale sociale”.

Integrazione delibera

“Di dare mandato all’organo amministrativo affinchè con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2441 c.c., il tutto previa integrale liberazione da parte dei soci dell’attuale capitale sociale.”

[21] Nel caso di società con capitale diviso in azioni senza valore nominale è importante indicare la parte relativa al capitale e la parte di sovrapprezzo.

Interessante è invece evidenziare il calcolo proporzionale che va effettuato per determinare il numero delle azioni da emettere a fronte di un determinato aumento di capitale se le nuove azioni devono avere lo stesso valore contabile delle azioni già emesse:

n. azioni in circolazione: capitale importo iniziale = x : importo aumento

Se quindi ho un capitale di euro 3.000.000 diviso in 300 azioni e voglio aumentarlo sino a 4.000.000 dovrò emettere 100 nuove azioni.

 

300 x 1.000.000

______________   =  100

   3.000.000

Su questo punto è importante tenere presente la recente massima n. 36  della Commissione milanese per l’elaborazione di principi uniformi in tema di società secondo la quale: In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, da parte di una s.p.a. con azioni senza valore nominale, il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in misura almeno pari alla “parità contabile” delle azioni di nuova emissione (ossia pari all’aumento di capitale diviso il numero delle azioni di nuova emissione), in modo tale che l’ammontare dei nuovi conferimenti sia complessivamente pari o superiore all’ammontare dell’aumento del capitale sociale.

E’ d’altro canto legittima, sempre in sede di aumento del capitale sociale a pagamento da parte di una s.p.a. con azioni prive del valore nominale, l’emissione di nuove azioni ad un prezzo inferiore alla “parità contabile” delle azioni esistenti al momento dell’assunzione della deliberazione di aumento (ossia pari al capitale sociale ante aumento, diviso per il numero delle azioni ante aumento), fermo restando che l’ammontare dei nuovi conferimenti deve essere complessivamente pari o superiore all’ammontare dell’aumento del capitale sociale.

[22] E’ stata prevista la scindibilità come ipotesi normale. Se non si vuole la scindibilità il periodo che precede deve essere eliminato.

[23] Il nuovo art. 2436 c.c. dispone, come è noto, che le delibere acquistano efficacia dal momento della loro iscrizione al registro delle imprese.

La norma è di difficile, come dire, maneggevolezza. Ed infatti, posto che la delibera acquista efficacia con l’iscrizione nel registro delle imprese, ci si chiede se possano ancora  essere ammissibili sottoscrizioni di capitale contestuali alla delibera.

Sul punto soccorre fortunatamente la massima n. 7 della Commissione milanese per l’elaborazione di principi uniformi in tema di società secondo la quale:

“La sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile - con l'iscrizione al Registro Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto può essere allegato il testo di statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo capitale sociale.”

[24] Questa dichiarazione è opportuno che sia resa durante l’assemblea, per lo meno da parte dei soci presenti.

[25] E’ opportuno precisare che i versamenti possono essere fatti anche durante l’assemblea. In questa caso dovrà esserne fatta menzione precisando che le somme vengono versate a mani dell’amministratore o di chi presiede l’assemblea al fine di versarle nelle casse sociali.

Spesso capita che con l’aumento di capitale si modifichino le percentuali di partecipazione al capitale o entri nella compagine sociale un nuovo socio. In questi casi le soluzioni sono due: aumento con rinuncia al diritto d’opzione da parte degli aventi diritto o aumento con esclusione o limitazione del diritto d’opzione. Quest’ultima fattispecie verrà esaminata in seguito.

La prima è invece molto più semplice e si traduce in una dichiarazione resa in assemblea da parte del socio che rinuncia totalmente o parzialmente al diritto d’opzione, seguita, nel caso di ingresso di terzi, dalla precisazione da parte del Presidente dell’assemblea che terzi non soci hanno già messo a disposizione della società le somme necessarie per la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte di loro competenza.

[26] Qui invece va indicato che il capitale risulta interamente versato in quanto si procede all’immediata esecuzione della delibera seppure sottoposta alla condicio iuris dell’iscrizione di essa al registro delle imprese.

[27]  Questa è una clausola che si rende opportuna a seguito della modifica introdotta dall’art. 2436 c.c..

Ed infatti, come si è detto, la delibera acquista efficacia solo con l’iscrizione al registro delle imprese e quindi solo da quella data è possibile sottoscrivere l’aumento di capitale ed emettere le azioni.

I versamenti fatti precedentemente sono sostanzialmente come in prenotazione e quindi è importante disciplinarne la condizione giuridica. Per questa ragione è sembrato opportuno indicare che i versamenti sono a titolo versamento conto aumento capitale; in questo modo entrano immediatamente nella titolarità della società, che ne può quindi disporre, e diventano immediatamente una componente del netto patrimoniale della società stessa.

Il  punto merita comunque ulteriore approfondimento in relazione allo specifico caso concreto ed anche all’ipotesi, peraltro piuttosto remota, che la delibera non sia iscritta al registro delle imprese (remota in quanto il controllo viene effettuato dal notaio verbalizzante e quindi l’iscrizione dovrebbe seguire necessariamente alla delibera il cui contenuto sia stato previamente concordato con il notaio stesso).

Più complessa è l’ipotesi di aumento di capitale da liberarsi con conferimenti in natura. In questo caso l’immediata eseguibilità dell’aumento (l’atto di conferimento) passa attraverso l’ammissibilità di conferimenti in natura a titolo di versamento conto capitale, ammissibilità che a seguito della riforma mi sembra incontrovertibile. Ed infatti il principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. non lascia spazio per altre soluzioni. Se la proprietà passa con il consenso, o si ammette il conferimento in natura a titolo di versamento in conto aumento di capitale e quindi nella proprietà immediata della società, o l’atto di conferimento deve sostanzialmente configurarsi come un impegno a conferire  e quindi un  contratto preliminare cui deve seguire l’esecuzione e quindi un secondo atto, il che  mi sembra in contrasto con le più volte manifestate esigenze di snellimento delle operazioni e procedure societarie.

Altra possibilità  potrebbe essere quella di dare immediata esecuzione al conferimento sottoponendolo alla condicio iuris dell’iscrizione della delibera nel registro imprese. In questo caso però la proprietà di quanto conferito non passerà al momento del conferimento, ma al momento successivo dell’iscrizione della delibera.

[28] Si è qui previsto solo il caso di aumento di capitale collocato; ed infatti andandosi a modificare il valore nominale/il valore contabile delle partecipazioni già in circolazione è necessario che l’aumento sia sottoscritto proporzionalmente da tutti i soci e nelle percentuali di partecipazione da ciascuno possedute.

Qualora si intenda, invece, comunque modificare il valore nominale delle azioni in sede di aumento sottoscritto in modo diverso da quello prima indicato, è necessario procedere prima alla modifica del valore nominale delle azioni, previo loro frazionamento e/o raggruppamento, e successivamente procedere all’aumento di capitale, che sarà comunque subordinato,come efficacia, all’iscrizione al registro delle imprese delle delibere di modifica e raggruppamento/frazionamento delle azioni.

[29] Qui può essere previsto che l’aumento non sia collocato al nominale ma con un sovrapprezzo.

[30] Questa delibera può essere assunta se lo statuto lo prevede. Si segnala al riguardo la recente modifica che è stata apportata all’art. 2346 c.c., ove al terzo comma, l’espressione “atto costitutivo” è stata sostituita con “statuto”.

Pertanto, se lo statuto non prevede questa possibilità è necessario procedere prima alla modifica dello statuto e, subordinatamente all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, all’assunzione dell’aumento di capitale, come sopra indicato.

Rimane aperto il dubbio se sia ammissibile una previsione statutaria generica o se la previsione debba essere precisa e debba indicare anche i nomi dei soci con le indicazioni dei criteri per la determinazione dei conferimenti.

[31] E’ possibile indicare una somma che corrisponda al valore nominale complessivo dell’aumento o anche una somma superiore, specificando la parte destinata a sovrapprezzo.

[32] Quando l’aumento di capitale è effettuato con conferimenti non proporzionali è opportuno fare molta attenzione alla previsione della  scindibilità o meno dell’aumento.

In questa delibera si è prevista l’inscindibilità,  per evitare, in via generale,  l’ipotesi  di aumento  sottoscritto solo dai soci tenuti a conferimenti inferiori al valore nominale delle azioni (con conseguente vietata  emissione di azioni al di sotto del valore nominale).

Ma non è esclusa, a mio modo di vedere, la possibilità che sia assunta una delibera scindibile se nel testo di delibera è bene precisato che i conferimenti, per la parte di aumento sottoscritta, devono essere sufficienti a coprire almeno il valore nominale delle azioni complessivamente sottoscritte per quella parte di aumento (se, cioè, siano previsti incroci di sottoscrizioni tra i soci che consentano di arrivare appunto alla copertura del valore nominale delle azioni fino a quel momento sottoscritte).

In ogni caso  è necessario prevedere che i conferimenti  relativi alla parte di azioni sottoscritte siano sufficienti a coprire integralmente il capitale sottoscritto.

[33] Quella indicata è solo una generica motivazione. E’ opportuno sul punto fare riferimento a quanto indicato nella relazione dell’organo amministrativo.

[34] Si è prevista qui come ipotesi quella della inscindibilità dell’aumento; nulla vieta di prevedere invece la scindibilità.