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gennaio 2002

  

Sommario

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Corsivo redazionale

 

Andrea Sacchetti

Intervento del presidente di Federnotai al convegno di Roma

Remo Bassetti

Territorio: la diga dei conservatori

Gennaro Fiordiliso

L'intervento è riuscito: ma l'ammalato è morto

Franco Treccani

Soliloqui, vaniloqui e questionari

Carlo Fragomeni

La modernizzazione

Adriano Pischetola

Disegno di legge n. 817: ed ora che fare?

Finestra sul cortile

La posta del cuore di Lavinia Vacca

Fabio Tierno

Riforma del settore agricolo: argomenti di interesse notarile

Tribunale di Savona

Legge notarile e questioni di costituzionalità: due ordinanze

Esperienze

Lo sguiscio

La stagione dei Goa

Garanzia per il pagamento della cauzione tra polizza assicurativa e fideiussione

Tribunale di Milano

Illecita concorrenza mediante l'utilizzo di organizzazioni esterne al notariato

Utili da leggere

a cura di Franco Treccani

Corrispondenza

Lettera di Mauro Bisighini

 

 

 

 

    

  

Corsivo redazionale

 

E’ tradizione che il corsivo redazionale di questa rivista, nel numero immediatamente successivo ad un Congresso o ad un Convegno Nazionale, si soffermi a commentare l’andamento dei lavori.

Ed anche in questa occasione non intendiamo venir meno alla tradizione, nonostante sia di attualità, puntuale come l’inizio di ogni legislatura, la preoccupazione connessa a disegni di legge ostili alla categoria.

Diversamente da quanto accaduto in un recente passato, di ritorno dal convegno romano ci siamo trovati con numerosi spunti di riflessione e discussione.

Innanzitutto il metodo.

Spesso, dalle colonne di questa rivista, è stata espressa insoddisfazione per lo svolgimento delle discussioni congressuali: dispersive per la mancanza di un ordine del giorno; inconcludenti perchè condotte senza preventiva preparazione; inutili perchè espressione di posizioni individuali (senza preparazione è impossibile maturare idee di gruppo), sempre più compresse nel tempo perchè schiacciate dalle innumerevoli manifestazioni di "vetrina".

A Roma invece la discussione si è svolta in tutt’altro modo e ciò a prescindere dalle posizioni emerse o anche dall'idea di ciascuno sull’importanza dell’argomento dibattuto.

Nessuno degli interventi che si sono succeduti con straordinaria intensità è apparso estemporaneo.

Numerosi sono stati i colleghi che hanno parlato a nome di altri per averne, più o meno scientificamente, sondato le opinioni.

Nessuno ha fatto perdere tempo agli altri parlando di argomenti privi di interesse generale o comunque sui quali l’uditorio non aveva avuto modo di prepararsi e di formarsi un convincimento.

Se solo si pensa al precedente convegno romano, svoltosi nel mese di gennaio del 1999, nel quale si era stati convocati senza un argomento da discutere e durante il quale, di conseguenza, quasi nessuno aveva ritenuto di dover prendere la parola, sembra necessario concludere che di questa recente esperienza si debba far tesoro.

E ciò sia per i convegni convocati nell’anno in cui non si svolgono i congressi, sia per riscrivere integralmente il regolamento dei congressi, che anche gli ultimi interventi di maquillage non sono stati in grado di rianimare.

	Altre riflessioni devono necessariamente riguardare il tema in discussione e cioè il territorio, sul quale così intensamente si è impegnata questa redazione.

Nessuno si aspettava di trovarsi improvvisamente di fronte ad una categoria riformista; un certo tradizionalismo fa parte del codice genetico del notariato, ma alcune posizioni di chiusura, soprattutto se di autorevole provenienza, sorprendono più ancora per le argomentazioni sostenute che per le conclusioni che porterebbero ad una scelta di assoluto immobilismo.

Traendo quindi le conclusioni del dibattito è necessario, anche se non lo avremmo ritenuto, ribadire che nessuno, sia prima che durante il convegno, ha mai inteso mettere in discussione il radicamento del notaio sul territorio e quindi la sua assegnazione ad una ben determinata sede, sia essa intesa tradizionalmente ovvero come "macrosede".

Bisogna poi prendere atto del fatto che gran parte della categoria si trova arroccata su posizioni di chiusura al cambiamento, che trovano la loro spiegazione in parte nello stretto legame che, storicamente, ha unito le regole sull’organizzazione territoriale a quelle sulle limitazioni alla concorrenza ed in parte nell’incapacità di vedere il notaio come fornitore di servizi non solo per privati cittadini, ma anche per le imprese, apprezzando così quella diversità che Andrea Sacchetti ha definito "una fonte di ricchezza per tutto il notariato".

Nel valutare queste posizioni il Consiglio Nazionale del Notariato si troverà in un non invidiabile ed imbarazzante dilemma: proseguire nel solco tracciato dal documento discusso in convegno, forzando la mano alle resistenze della categoria o rinviare le novità ad un progetto legislativo di riforma più ampio che, regolamentando altri settori dell’ordinamento, sia in grado di superare le perplessità di molti.

Si può infine concludere che la grandissima maggioranza dei notai vede con favore una revisione del sistema dei distretti, al duplice fine di ridurne il numero ed omogeneizzarne la composizione.

E’ già stato detto come questa strada sia percorribile in via amministrativa, col limite del distretto di Corte d’Appello per le unificazioni e della circoscrizione di Tribunale per le eventuali divisioni.

Così pure sono stati efficacemente messi in luce vantaggi e costi di tale innovazione.

Vantaggi esterni alla categoria:

- maggior numero di notai a disposizione per il cittadino che si trovi in un dato luogo;

- maggior difficoltà, per i notai, di creare "cartelli" di varia natura

Nessun costo esterno alla categoria:

Vantaggi interni alla categoria:

- maggiore possibilità di ottenere una rotazione nelle "cariche di governo";

- eliminazione delle "familiarità" e delle "rivalità familiari" che rendono problematico l'esercizio del potere di vigilanza e disciplinare in un ambito ristretto;

- possibilità di esercitare la vigilanza sulla base di dati statistici ricavabili solo da "numeri significativi";

- accrescimento del potere - dovere dei distretti, attraverso i rispettivi presidenti, di partecipare alle scelte di politica notarile in sede nazionale;

- accrescimento del potere del CNN di coordinare l'attività dei Consigli distrettuali;

Costi interni alla categoria:

- maggiore concorrenza tra notai;

- perdita di identità "storica" da parte dei piccoli distretti accorpati con quelli di dimensione maggiore.

All’elenco dei vantaggi andrebbe aggiunto quello di una riduzione del numero dei centri di potere, riduzione che potrebbe avvenire con la soppressione dei Comitati Regionali, incomprensibile ibrido tra libera associazione (non sono previsti da alcuna norma) e istituzione (sono espressione dei consigli notarili, risentendo spesso della mancata rotazione degli stessi, e si giovano di una contribuzione obbligatoria nei fatti), che hanno finito di fatto per diventare la quintessenza del conservatorismo notarile.

Alla luce di ciò è lecito attendersi un pronto e deciso intervento del notariato presso il ministero, per arrivare alla revisione dei distretti, intervento che, visto il consenso registrato a Roma, pare quasi un atto dovuto per il CNN.

Ma il convegno di Roma ha offerto altri interessati argomenti.

Nella giornata di venerdì dapprima il presidente Mascheroni e quindi il Ministro Castelli (in un intervento che non sarà certo ricordato per altri spunti) hanno annunciato l’approvazione della nuova tariffa, con l’entusiastico plauso della platea.

Sinceramente i motivi di tale plauso ci sono oscuri.

Nessuno sentiva l’esigenza di aumentare il costo finale della prestazione notarile.

Naturalmente non lo sentiva la clientela e le associazioni di consumatori non hanno tardato a sottolinearlo.

Ma nemmeno lo sentiva il notariato se sono vere le argomentazioni di coloro che paventavano un notaio nazionale pronto, con la valigia, ad accaparrarsi atti in serie mediante riduzione degli onorari o se sono vere le frequenti lamentazioni deontologiche di coloro che vedono nella sotto tariffazione il peggiore di tutti i mali.

E d’altra parte non ci pare che il notariato nel suo complesso stesse soffrendo un rischio di povertà se sono veritiere le classifiche annualmente pubblicate da alcuni settimanali , con scandalo puntuale di qualche benpensante.

Se è vero che nessuno sentiva e sente l’esigenza di aumentare il costo del servizio notarile, assisteremo quindi a ritocchi irrisori della somma complessiva esposta in fattura, a fronte di un sensibile aumento delle uscite per contributi al Consiglio Nazionale ed alla Cassa.

E se l’aumento della contribuzione nei confronti del Consiglio, trova una sua giustificazione nell’inevitabile aumento dei costi per la copertura assicurativa, quello degli oneri previdenziali, che segue a breve quello di 5 punti che già abbiamo avuto modo di ritenere in gran parte ingiustificato, avrà a breve un impatto fortemente negativo.

E’ quindi necessario che, immediatamente, la Cassa Nazionale deliberi una riduzione dell’aliquota, senza trincerarsi dietro fumose motivazioni (quali quelle addotte in sede di aumento dell'aliquota) legate ad eventuali riduzioni della competenza notarile (leggasi autoveicoli o, comunque, il disegno di legge 817).

	L’ultimo argomento di riflessione è offerto dagli interventi dei colleghi parlamentari Pastore e Pepe i quali, nel passare in rassegna le possibili novità di interesse notarile e sorprendentemente tacendo sul disegno di legge 817, hanno fatto balenare la speranza di vedere inserita nel "Collegato alla legge finanziaria" la soluzione dell’annoso problema prezzo-valore, sul quale spesso siamo tornati.

Durante il convegno romano si è spesso sentito parlare di "benaltrismo", intendendosi con il neologismo sintetizzare le posizioni di coloro che rinviano la discussione di un problema, in ragione dell’esistenza di altro problema di maggior rilevanza.

Non saremo certo noi ad iscriverci nel già vasto elenco di "benaltristi", consci del fatto che il notariato ha intelligenze sufficienti per restare impegnato su più fronti e che, ragionando in termini di "benaltro", il legislatore o anche solo il Ministero della Giustizia non si potranno mai occupare di questioni notarili.

E tuttavia se strofinando una "lanterna magica" avessimo, come Aladino, diritto ad un unico desiderio, vorremmo esaudito proprio quello del prezzo - valore

Più di ogni riforma del territorio, più di ogni altra nuova delega di funzioni, più della difesa dell’esclusiva in tema di autoveicoli e di protesti, più della difesa degli attuali criteri di determinazione del numero dei notai.

E questo perché solo superando l’imbarazzante stallo in cui ci tiene il legislatore fiscale, solo riappropriandoci di tutti gli elementi essenziali del contratto, potremmo finalmente, davvero, reclamare l’"orgoglio di essere notai" ed accompagnare al giuramento vincitori di concorso non più costretti ad abbassare gli occhi.

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI AL CONVEGNO DI ROMA 

Presidenti, Consiglieri, Autorità, Ospiti e Colleghi intervenuti, ad un anno di distanza dal Congresso di Bologna, diversi mi sembrano gli aspetti evolutivi che hanno caratterizzato il percorso della categoria.

Vorrei tuttavia iniziare dal ruolo assunto dalla organizzazione che rappresento.

Le Associazioni iscritte a Federnotai hanno totalizzato al mese di ottobre del 2001 un numero effettivo di iscrizioni pari a 1751 Notai; è un numero in continuo incremento che si avvicina al limite percentuale del 40% dei componenti l'intera categoria.

E rappresenta di gran lunga, in Italia, la più alta percentuale di partecipazione ad una organizzazione di liberi professionisti.

Ringraziamo per questo davvero tutti voi.

Questo dato va tanto più sottolineato alla luce delle novità che si sono prodotte nei mesi che hanno preceduto la scorsa estate.

Come senz'altro saprete, l'organizzazione cui partecipa Federnotai insieme con i sindacati degli altri liberi professionisti di area non tecnica, la Consilp, è stata riconosciuta sin dal passato Governo quale parte sociale al tavolo della concertazione.

Ciò significa che con Confedertecnica, che rappresenta appunto l'area tecnica, ha la rappresentanza esclusiva in tale sede, di fronte agli organi governativi, degli interessi dei liberi professionisti.

Questo ha comportato negli ultimi mesi la nostra presenza ai tavoli governativi che si sono tenuti tra l'altro in relazione alla Legge Finanziaria di prossima approvazione ed al progetto di riforma complessiva del sistema pensionistico e previdenziale.

Come è di tutta evidenza, non si tratta di una novità di poco conto. Si è cioè ritenuto, sulla base della volontarietà e della spontaneità della iscrizione alle libere Associazioni di Categoria, che alle stesse e non agli Ordini spetti la rappresentanza degli interessi dei liberi professionisti.

Questo, mentre da una parte rafforza fortemente la responsabilità di chi in una sede di tale rilevanza è chiamato a rappresentare la sua categoria professionale, desta dall'altra la preoccupazione che i cambiamenti in atto non siano supportati adeguatamente da chi negli organismi stituzionali di categoria ha di fatto portato da sempre i corrispondenti pesi e responsabilità.

Vi sono, pertanto, nuovi ruoli di presenza e rappresentanza da definire presto nell'interesse di tutti e qualche passo falso da evitare sin dal prossimo appuntamento che il CUP, il comitato che raggruppa gli Ordini Professionali, ha fissato per il prossimo 12 dicembre con il c.d. "Professional Day".

Nell'ambito di nostra più tradizionale e stretta competenza, va segnalato a tutti, se del caso, il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi professionali cui è stato dato corso nello scorso mese di ottobre e per il quale Federnotai ha svolto un ruolo indiscusso e di assoluto rilievo.

Tra le novità più rilevanti, la predisposizione, per i dipendenti, di una cassa per l'assistenza sanitaria.

Nel salutare in occasione del loro primo Convegno nazionale nell'attuale carica il nostro nuovo Presidente e Consiglieri, sento di dover rivolgere a loro come ai membri del passato Consiglio Nazionale e per tutti a Gennaro Mariconda e Paolo Piccoli, un segno di doveroso apprezzamento per l'opera da loro svolta in favore della categoria.

Non solo per i tangibili risultati raggiunti e per l'impegno prestato, ma anche perché va loro riconosciuto l'indiscutibile merito di avere aperto nella categoria un dibattito su temi importanti dell'ordinamento notarile, peraltro da noi invocato per molti anni.

Va detto che alcune critiche anche da noi rivolte ai risultati dei lavori della Commissione sull'ordinamento territoriale del notariato sono state forse, alla luce dei fatti, ingenerose.

Ci siamo in altri termini resi conto che la sostanziale indeterminatezza degli obiettivi da perseguire si sposa con una oggettiva incertezza in ordine alle diverse visioni che la categoria ha del suo ruolo futuro.

I lavori della Commissione approvati dallo scorso Consiglio Nazionale, pur solo prospettando una serie di soluzioni, hanno peraltro indiscutibilmente tracciato le linee di un dibattito che è stato e che deve continuare ad essere quanto più vivo e franco. Un dibattito che a volte ci è sembrato anche aspro, con qualche giudizio fuori dalle righe, di stampo forse eccessivamente individualistico, un pò tranchant soprattutto da parte di chi, quasi infastidito, si è chiesto ed ha chiesto se davvero quello della organizzazione territoriale sia tema da dibattere rispetto ad altri di maggiore pregnanza.

Certo è comunque che si tratta di un tema fondante per la nostra professione.

Ed il fatto che due diversi Consigli Nazionali lo abbiano posto all'attenzione della categoria dovrebbe far riflettere molti di coloro che dietro lo scudo di quello che è stato argutamente definito "benaltrismo" si pongono su posizioni di oggettivo ostacolo allo sviluppo del dibattito. Un dibattito che invece Federnotai ha fortemente voluto e supportato. E questo non certo per attestarsi su posizioni predefinite, ma perché riteniamo sia estremamente utile per tutti interrogarsi ed aprirsi al dialogo, approfondire le proprie posizioni alla luce delle osservazioni altrui, riflettere su alcuni concetti che in forza dei cambiamenti in atto nella società rischiano, per quanto mai messi in discussione, di restare, se non rinnovati, solo vuoti luoghi comuni.

Non sappiamo se in tempi brevi il dibattito porterà a cambiamenti effettivi almeno per quanto concerne l'eventuale accorpamento dei Distretti su basi più omogenee, unico tra i punti indicati che non necessita, per la realizzazione, di riforme legislative. Ma siamo convinti che non potrà non restarne traccia sotto il profilo dell'arricchimento culturale in vista di un cambiamento delle regole non dilazionabile per sempre; benaltrismo permettendo. D'altra parte i successi riscossi dalle riunioni organizzate sul tema dalle associazioni sindacali dell'Abruzzo e Molise prima e dall'Associazione Campana col supporto di Federnotai a Napoli lo scorso mese, successi che hanno travalicato le stesse previsioni degli organizzatori, testimoniano il fatto che ci troviamo di fronte ad una categoria attenta e desiderosa di partecipare. Bene ha fatto dunque il precedente Consiglio Nazionale e bene fa l'attuale ad avere indicato e seguìto un metodo che ci trova pienamente concordi: è attraverso la discussione con la categoria che deve passare qualsiasi progetto di cambiamento che, salvaguardando i valori storici del notariato, dia allo stesso gli strumenti operativi per confrontarsi con esigenze del quadro economico e sociale in continua mutazione. Questo vale per l'organizzazione territoriale, ma anche per l'accesso, per la forma degli atti, per le regole di parcellazione, per la individuazione del concetto di concorrenza, per la definizione del Ruolo e della Funzione alla luce delle nuove competenze, per eventuali modifiche della facoltà di rogito, e, alla luce di tutto questo, per un sistema di controlli e di regole di deontologia chiare ma soprattutto effettivamente e uniformemente riconosciute in quanto applicabili ed applicate.

Auspichiamo pertanto che su ognuno di questi punti sia seguìto il metodo praticato in ordine alle problematiche territoriali; con una precisazione già ribadita più volte: riteniamo assolutamente incongruo e temiamo fortemente gli effetti distorsivi di ogni cambiamento di tipo legislativo che non sia frutto di un disegno di insieme teso a ridefinire nel suo complesso i tratti professionali del notariato.

Riteniamo si tratti di un lavoro lungo, serio e difficile, senza margini di approssimazione, ma anche che questo lavoro possa da subito essere impostato.

Iniziamo pertanto in questa sede a discutere anche di organizzazione territoriale nella piena consapevolezza della interdipendenza delle problematiche come del fatto che la professione presenta già al suo interno profili notevolmente differenziati. Vi sono realtà metropolitane che presentano aspetti professionali ovviamente molto diversi da quelli esprimibili in piccoli centri. Vi sono nel territorio nazionale economie a velocità e struttura disomogenea sotto il profilo della natura della prestazione richiesta, della organizzazione, della clientela e della domanda che ne consegue.

Vi sono all'interno della categoria espressioni professionali di natura differenziata in ordine a diverse aspirazioni e capacità personali. Ho avuto modo di scrivere e mi preme qui ribadire che questa diversità, anche tra di noi, rappresenta una forte ricchezza per tutto il notariato e costituisce di per sé la migliore risposta per il superamento di posizioni di chiusura che sono il più grave freno per l'avvio di un dibattito aperto e sereno, ma soprattutto senza preconcetti.

In altri termini la diversità non è certo un freno alla elaborazione di regole comuni, ma al contrario permette di offrire al mercato ed all'ordinamento una risposta complessiva che, ove non sia data dal notariato, verrà di fatto cercata altrove. Bisogna cioè capire che l'aspetto del libero professionista, da alcuni, anche tra i più preparati fra noi, sublimato nel ruolo di consulente privilegiato dell'impresa, non va necessariamente a detrimento del ruolo fondante di incaricato di Pubblico Ufficio.

Se è vero che occorre fissare e definire con certezza il nostro minimo comune denominatore, va tuttavia ricercato anche il massimo comune divisore in una società sempre più complessa ed articolata.

Dico questo per avere notato in diverse sedi di discussione una impostazione a mio modo di vedere errata: lo spazio eventualmente dato ad alcuni con innovazioni che favoriscano l'eliminazione di vincoli alla attività professionale non può e non deve essere inteso necessariamente come spazio sottratto ad altri che affrontano dimensioni di contrattualistica diverse in relazione a diverse tipologie di clientela e di interessi economici da tutelare. Abbiamo notai con prestigiosi incarichi professionali ed altri che operano prevalentemente in realtà rurali: possono e devono coesistere con pari dignità partecipando a garantire al meglio nel complesso la funzione esercitata nell'interesse pubblico.

Per fare solo un esempio di quanto esposto, è di tutta evidenza come il ruolo dell'associazionismo nei grossi centri urbani sia del tutto diverso rispetto a quello che si determina in centri con poche migliaia di abitanti. Quanti di noi hanno sentito parlare del fenomeno delle dismissioni immobiliari degli Enti di Previdenza, solo sulle pagine dei giornali? Eppure un fenomeno di queste dimensioni (comporta una mole di lavoro per la sola città di Roma di più di 70.000 stipule in due anni con onorari fortemente ridotti) tra l'altro di vitale interesse per le Finanze della Repubblica, richiede da parte del notariato un'organizzazione ed una risposta articolata che, come è di tutta evidenza, abbisogna di strumenti nuovi e diversi rispetto al passato. Ci viene richiesta velocità, oltre che la consueta precisione ed attenzione; coordinamento e rapida esecuzione in ordine a leggi e circolari che, restando nel campo delle dismissioni, si susseguono a ritmo quasi imbarazzante. Abbiamo raccolto, tra le altre, anche questa sfida. Il nostro Presidente Mascheroni come alcuni Consiglieri che dall'ufficio studi del Consiglio Nazionale seguono da vicino l'esperienza delle dismissioni, conosce bene il contributo operativo che in questo settore l'Associazione del Notariato Romano per le dismissioni immobiliari, nata di intesa tra la Associazione Sindacale del Lazio ed il Consiglio Notarile di Roma, sta fornendo ai nostri organi istituzionali.

Questo, anche se non riguarda molti, va però a vantaggio di tutti: in certi luoghi ed in certe situazioni occorre infatti sempre di più essere effettivamente sul campo della modernità con modi anche nuovi di lavorare che comportano organizzazioni che per quanto sia capace il singolo notaio, comunque presentino strutture dimensionali e sinergie diverse da quelle che può offrire il singolo studio professionale e individuale.

Dovrebbe essere chiaro al proposito che vi sono ad esempio esigenze che derivano dalla globalizzazione dell'economia che pongono il notaio italiano a confronto con altri soggetti operatori del diritto, italiani, europei ed extra europei capaci, per strutture ed organizzazione, di relegare la nostra figura professionale al margine della più importante contrattualistica; e che è interesse di tutti, ma della stessa funzione che esercitiamo, che ciò non avvenga. Il notariato oggi non è certamente solo questo, ma è anche questo. E di ciò va tenuto conto per il mantenimento del prestigio di tutti. Un prestigio peraltro che molti di noi, impegnati in diversi ambiti e settori stanno contribuendo a salvaguardare a volte con grave sacrificio personale. Mi riferisco in particolare a quanti, in veste di Giudici Onorari Aggregati, spesso con gravi carenze di supporto da parte dei competenti Consigli Notarili, stanno dimostrando nei fatti e non solo a parole che cosa significhi una formazione professionale che racchiude nel concetto di terzietà uno degli elementi più preziosi caratterizzante il nostro bagaglio professionale.

Ci auguriamo, senza voler spendere parole inutili, che questo Consiglio Nazionale persegua al più presto nei confronti di questi colleghi un piano operativo che ne faciliti i compiti e ne salvaguardi, anche dal punto di vista economico, l'impegno.

Per toccare un altro punto relativo alle nuove competenze affidate al Notariato, si pongono urgenti ragioni di formazione e monitoraggio di quanto sta avvenendo nel settore delle esecuzioni immobiliari.

Un ambito di tale delicatezza ed importanza per tutta la categoria, richiede rapporti stretti con la Magistratura e con gli altri professionisti del diritto, controlli efficaci, formazione soprattutto per quanto concerne le regole procedurali ed i profili di responsabilità. A molte carenze sopperisce la costituzione di associazioni notarili spontanee di settore, che il Sindacato ha in ogni luogo promosso, ma che non possono e non devono essere lasciate senza punti di riferimento Istituzionali.

Allo stesso modo l'intervenuta riforma del procedimento omologatorio va supportata con l'autorevolezza di studi appropriati che, salvaguardando la libertà professionale, liberino il Notaio da improprie responsabilità interpretative delle quali i Magistrati non hanno mai in effetti ed in concreto dovuto sopportare il peso.

Potremmo in altri termini, in assenza di solidi riferimenti che provengano dai nostri organi istituzionali a ciò deputati, essere chiamati anche patrimonialmente a rispondere di libere scelte interpretative. Questo non deve succedere. Molto al riguardo è stato fatto in particolare da alcuni Consigli Notarili, ma molto davvero resta ancora da fare.

In particolare proprio l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale è chiamato a svolgere un compito estremamente gravoso quanto indispensabile. Ci auguriamo, di fronte a tante nuove esigenze, che ne abbia i mezzi e le strutture o che ne venga dotato al più presto.

Per tornare a punti maggiormente confortanti, va riscontrato con estremo favore e con gratitudine l'impegno profuso dalla scorsa e dalla attuale Consiliatura nell'approntare e potenziare quel prezioso strumento informatico rappresentato dalla Rete Unitaria del Notariato.

Pure tra le inevitabili critiche legate alla oggettiva difficoltà degli esordi, va dato atto anche alla Notartel, ed a tutto il suo personale, di aver profuso uno sforzo di grande serietà ed affidabilità nell'affrontare tematiche in parte del tutto nuove.

Ed al Consiglio Nazionale cessato ed attuale di avere raccolto con grande attenzione, sensibilità ed intelligenza la sfida rappresentata dall'accesso agli archivi informatici, dalla firma digitale e dalla trasmissione telematica dei dati, incalzando spesso la stessa Pubblica Amministrazione per l'obiettivo di un sistema quanto più efficiente e moderno.

La guardia non va abbassata, ma si può quanto meno dire che la sfida è stata bene impostata e raccolta. Un effetto tra l'altro non secondario anche dal punto di vista operativo derivato dalla creazione della R.U.N. è riscontrabile nel dibattito sempre più serrato che ha trovato nella "lista sigillo" luogo di confronto, di scambio di informazioni professionali ed anche, perché no, di democrazia diretta.

Sono sempre di più i colleghi che, vinta la riluttanza nel dover sfogliare quotidianamente diverse decine di e-mail, trovano e chiedono informazioni e pareri professionali, esprimono istanze di partecipazione, comunicano esperienze: un difficile quanto straordinario fenomeno di arricchimento che, davvero, appartiene all'intera categoria.

Molti colleghi, dotati di grande preparazione e validità intellettuale ma che per diversi motivi non trovavano canali consoni di comunicazione e di scambio professionale, pongono oggi la loro scienza a servizio degli altri contribuendo in modo significativo nell'arricchimento culturale del Notariato. Esprimono esigenze di partecipazione ai processi decisionali che hanno il pregio e la forza delle energie nuove liberate a vantaggio di tutti. Speriamo vivamente che queste istanze rinvigoriscano, stimolino e compenetrino l'impegno che ognuno di noi, nel Sindacato, nel Consiglio Nazionale, nella Cassa, nei Comitati Regionali, nei Consigli Notarili ed in definitiva in tutte le espressioni istituzionali e non del notariato, profonde per la categoria.

Vi sono tra noi forti istanze di rinnovamento e visioni diverse, ma è patrimonio comune, veramente comune, l'impegno perché il notariato possa continuare a rendere, oggi come nel passato, ma soprattutto per il futuro con i consueti prestigio e affidabilità, il migliore servizio possibile alla società italiana ogni giorno sempre più europea.

Un caro saluto a tutti voi

Andrea Sacchetti

 

 

 

TERRITORIO: LA DIGA DEI CONSERVATORI

A dimostrazione del fatto che le parole non sempre sono croniste fedeli, proprio quest’anno, che si chiamava convegno, abbiamo assistito a un congresso vero, nel quale più che puntare sugli ospiti stranieri, come si fa al festival di Sanremo, è stato allestito un vivace dibattito interno alla categoria notarile, per giunta anticipato e reso effervescente da alcuni interventi sulla lista. A parte i favorevoli e contrari al documento sul territorio redatto dal Cnn, gli schieramenti si sono collocati in trasversale annoverando coloro che sono stati definiti benaltristi, cioè sostenitori della tesi che ben altri sono i problemi, e cerchiobottisti, ossia quelli in bilico tra le due posizioni (siccome qualcuno ha detto che i termini sono stati coniati per l’occasione, per non cominciare da subito a esagerare i meriti del notariato, va precisato che il neologismo cerchiobottismo venne inaugurato da Eugenio Scalfari, con riferimento agli editorialisti del Corriere della Sera, ed in particolare a Sergio Romano; il termine benaltrismo, invece, si ritrova nel recente romanzo "L’odore della notte" di Andrea Camilleri). Dall’inizio, ma poi sino alla fine, si sono confusi due aspetti completamente distinti. Uno è il territorio come problema amministrativo; l’altro è il territorio come problema culturale. Mescolarli, come in buon numero hanno fatto navigatori di lista e oratori, non ha certo giovato alla lucidità del dibattito e alle relative conclusioni.

Il territorio come problema amministrativo, o se si preferisce organizzativo, è la risposta a una domanda semplice e lineare: quanto è opportuno che siano estesi una sede e un distretto? Da qui una serie di quesiti conseguenziali e accessori: è preferibile che il distretto incorpori trenta notai o duecento? Che si percorra in tre ore di macchina o in due giorni di cavallo? Si tratta della trasposizione sul piano collettivo dell’interrogativo che ogni notaio si pone individualmente al momento di aprire lo studio e pianificare la sua attività: dovrò assumere due impiegati o sette? Aprire in centro o in periferia? Collocare le stanze su un piano solo o su due livelli? Niente di emozionante insomma, e in questo senso i benaltristi non avrebbero neppure torto. Vere però sono due considerazioni.

La prima è che esistono due prospettive diverse per misurare la dimensione preferibile della sede o del distretto: l’interesse dei notai o l’interesse degli utenti. La sensazione è che si privilegi normalmente il primo aspetto, puntando a individuare l’assetto che meglio tende a parificare il lavoro e il reddito tra i notai. Al massimo si afferma apoditticamente che dal soddisfacimento del primo discenda automaticamente anche l’appagamento del secondo, perché il notaio che lavora troppo lavora male e quindi ogni misura atta a contenerne gli spostamenti migliorerebbe la qualità della sua prestazione. Questa tesi però è un pregiudizio pari alla tesi contraria. A Napoli c’era anni fa un neurologo di fama internazionale che, dopo avere visitato i pazienti dal lunedì al venerdì, si recava per svolgere il mestiere anche a Palermo, il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Come mezzo di locomozione sceglieva il treno, perché durante il tragitto poteva visitare tutti quelli che salivano nelle fermate intermedie (sarebbe un interessante caso per l’osservatorio deontologico stabilire se il treno attribuisca extraterritorialità alla prestazione e se si debba dare continuamente atto della persistenza del distretto, o eventualmente sospendere la lettura in caso di sconfinamento temporaneo). L’enorme quantità di pazienti, esaminata secondo un tariffario non esageratamente esoso ma neanche ribassista, valse al luminare, da parte dei colleghi, il soprannome "lo squalo". Per giunta la sua visita difficilmente superava i dieci minuti, e una perfetta sincronizzazione dei movimenti, chiaro frutto di un meticoloso addestramento, lo portava a sollevare la cornetta con la mano sinistra per ingiungere che un altro paziente si preparasse mentre ancora scriveva la ricetta con la mano destra. Non mi sogno certo di proporlo come modello, specialmente di vita, ma sta di fatto che da un occhio appena spento o da un procedere claudicante questo professore aveva la capacità di stilare l’anamnesi prima che il paziente descrivesse i suoi sintomi e posso assicurare che persone che, in altre mani, parevano prossime al decesso rifiorivano a vita normale. Certo limitando l’attivismo e la velocità del terapeuta si sarebbe offerto un buon contributo all’immagine ippocratica della professione: però sarebbe stato duro andare a spiegare a quelli che, privati delle sue cure, erano nel frattempo morti che tutto ciò era stato disposto nel loro interesse. Non esistono, insomma, in nessun campo limiti oggettivi ma solo i limiti che le personali capacità, attitudini e organizzazione determinano, salvo naturalmente l’obbligo di chi esercita la vigilanza di verificare costantemente che le performance sopra la media non determinino risultati scadenti.

La seconda considerazione, contigua alla precedente, è legata al fatto che la ripartizione territoriale si vuole prodromica alla deontologia, ed in particolare ai controlli. Ma dobbiamo ripeterci: quando parliamo di deontologia abbiamo tutti in mente la stessa cosa? La risposta è no perché la deontologia può essere intesa come corretto rapporto fra notai oppure come corretto rapporto tra un notaio e un cliente. Sul privilegiare l’uno o l’altro aspetto, in effetti, la dimensione del distretto può avere incidenza. Con una certa superficialità, chi difende un assetto caratterizzato dalla polverizzazione dei distretti sostiene che chiunque pensi a un allargamento del territorio su cui operare agisce spinto evidentemente dalla venale volontà di incrementare la sua clientela e si dispone quindi in maniera particolarmente sfrondata di scrupoli. La verità invece, è che, strutturalmente, un distretto piccolo permette a coloro che vi lavorano di stringere cartelli economici a danno della clientela e rende più evanescente l’alterità tra controllati e controllori: più facilmente che in quello grande la slealtà vale verso la clientela piuttosto che verso i colleghi. Al contrario, nelle grandi città la deviazione per eccellenza è la sottotariffazione che però al cliente non nuoce di sicuro. E’ chiaro che queste sono affermazioni di principio, non smentite da quei piccoli distretti che funzionano egregiamente anche nella prospettiva dei cittadini né da qualche scandalo eclatante scoppiato all’interno dei grandi.

In ogni caso neppure i differenti sviluppi del problema ne alterano la natura sostanzialmente organizzativa; pertanto, non riescono a dare conto dei toni accesi della disputa. Che di tanto in tanto si debba valutare l’adeguatezza della ripartizione in sedi e distretti di volta in volta vigente non pare dubbio, tant’è che sporadicamente ciò avviene per via amministrativa; che dopo un lasso di tempo così lungo, quale è trascorso dall’istituzione della pianta, tale aggiustamento possa essere più consistente e quindi modificare i criteri con i quali formare le sedi e i distretti pare fisiologico e tutt’altro che sconvolgente; che nulla più che questo sarebbe l’esito finale e sostanziale del documento del Cnn pure mi pare fuori discussione. E’ persino eccessiva e fuorviante l’espressione riforma, che non può essere giustificata solo dallo strumento legislativo in luogo di quello amministrativo. In fondo il distretto oggi è ancorato alle circoscrizioni di tribunale: cosa faremmo se per avventura riordinando l’ordinamento giudiziario queste venissero modificate (con automatica modifica dei distretti ex art. 3 legge notarile)? Sfileremmo in corteo per protestare contro quest’attentato alle nostre certezze? Che il criterio di suddivisione sia convenzionale e non essenziale lo dimostrano gli stessi che lo difendono, i quali invocando il mantenimento dello status quo in ragione di quanto l’esperienza del proprio distretto ha fatto loro maturare dimenticano di essere ognuno titolare di un distretto diverso dall’altro quanto a numero di componenti. Il presidente di Torino dice che le dimensioni sono quelle giuste pensando al suo; ma lo stesso fa il collega Bottaro di Trani. In realtà credo che tutti debbano trovarsi d’accordo sulla necessità che i distretti siano tra loro omogenei, visto che, nell’esercizio di quella pubblica funzione con cui tutti si sciacquano la bocca quando vogliono avversare ogni ipotesi di cambiamento, appare difficile tutelare la disomogeneità organizzativa come un valore. E l’omogeneizzazione non può che attuarsi in due modi: o accorpando i distretti piccoli o frazionando quelli grandi. La seconda soluzione significherebbe necessariamente che a Milano, Roma, Napoli la competenza andrebbe ridotta a quartieri. E’ questa, per esempio, l’opinione dei notai che hanno, a mezzo di comitati regionali e distretti anche grandi, fatto leggere in assemblea delibere contrarie a ogni innovazione? Sarebbe interessante saperlo. Ad ogni buon conto, rientrando ciò nei suoi compiti istituzionali, non potrà esimersi il Cnn dal promuovere o realizzare il miglior assetto organizzativo e ci aspettiamo che nei prossimi mesi vengano mossi i passi conseguenti.

Il secondo problema del territorio è di ordine culturale e consiste nel rispondere alla domanda: può un notaio stipulare atti su tutto il territorio nazionale? Va premesso che esso non interagisce col primo problema perché nessuno, che io sappia, ha mai messo in discussione che un notaio abbia una sede nella quale conservare gli atti, che presso la stessa debba prestare assistenza obbligatoria in alcuni giorni e che egli sia sottoposto alla potestà disciplinare di un consiglio distrettuale territorialmente individuato. Ma non interagisce anche perché non è seriamente pensabile che sul piano pratico cambierebbe qualcosa: pochi sono i notai in attività che avrebbero voglia di stravolgere la propria organizzazione per allargarsi lungo la penisola; pochissimi i notai d’impresa, quelli che svolgono una consulenza continuativa presso una grande azienda da seguire lungo la scia dei suoi affari. Quanto alla perdita di radicamento sul territorio, la stipula di contratti fuori sede è una facoltà e non certo un obbligo: se la decima parte dei notai che rivendicano la necessità del radicamento confermerà la propria stanzialità si tratterà, nella peggiore delle ipotesi, di una questione che non si porrà per una trentina d’anni. Spogliata di ogni connotato essenziale, dunque, la questione diventa proprio per questo (e contrariamente alla precedente) di primissimo ordine, poiché diventa pura questione di principio.

Una bella risposta positiva alla domanda "perché la competenza nazionale" si trova in un recente scritto di Sabatino Santangelo: perché non ci sarà mai, senza una competenza nazionale, un "grande" notaio, come c’è il grande avvocato o il grande architetto. E ciò precisa Santangelo non è importante per vanagloria ma per dignità e riconoscimento della funzione. Si può, con altre parole, dire che finché il notaio non potrà liberamente esercitare sul territorio, l’ordinamento attesterà la fungibilità di un notaio rispetto all’altro, precludendo ai clienti di orientare la loro fiducia in maniera incondizionata. E più in generale: mentre con la rivoluzione digitale e le istituzioni sovranazionali si opera la smaterializzazione del territorio, la limitazione per il notaio ci lascia addosso una patina di anacronismo immeritata ma foriera purtroppo di quei problemi che per il singolo notaio si traducono nella peregrinazione della clientela verso il preventivo più amichevole (tanto un notaio vale l’altro) e per l’intera categoria nella sottostima degli organi di stampa e di associazioni varie, che considerano il nostro mestiere alla stregua di una branca neppure tanto nobile della pubblica amministrazione (dove tutti debbono per forza essere uguali ma sono anche tutti stipendiati. Normalmente le due cose coincidono).

Il tema è culturale anche perché tocca, esso sì, l’intima natura del notariato. Certamente chi propugna la competenza nazionale dedica un occhio particolare all’aspetto della consulenza ma non nega l’importanza della pubblica funzione, limitandosi a rilevare, a torto o a ragione, che essa si può esercitare anche secondo schemi diversi da quelli conosciuti. Come sempre Santangelo ha scritto, del resto, il pubblico ufficio normalmente ha una competenza territoriale anche nel senso che può occuparsi solo dei soggetti e dei beni residenti nel suo territorio. Così non è per il notaio, eppure ciò non ha mai intaccato l’integrità della sua funzione.

Purtroppo il territorio come problema culturale ha ceduto il passo nel dibattito al territorio come organizzazione. Anzi, come detto, i due piani si sono spesso sovrapposti. Indubbiamente chi ha manifestato resistenza alla modifica organizzativa con maggior vigore è sembrato ineluttabilmente schierato contro l’allargamento della competenza. I più degli intervenuti a dire il vero erano orientati ad ampie aperture; ma l’applausometro lievitava quando dal microfono qualcuno proclamava che nessuno ci ha chiesto di cambiare, che gli altri sono cattivi e ci odiano, che noi e i nostri distretti andiamo benissimo così e che al limite i problemi sono altri (raramente però dicendo quali) mandando in brodo di giuggiole un uditorio particolarmente proclive a entusiasmarsi per ciò che vuole sentirsi dire (ne è prova l’entusiasmo suscitato dalla notizia dell’approvazione di una tariffa che non sposterà di una virgola, o al limite li sposterà verso il basso, i compensi percepiti dai singoli notai; aumenteranno è vero gli introiti per la cassa ma non sono sicuro che l’apprezzamento nascesse da un afflato comunitario). Quali le ragioni addotte dagli oratori acclamati?

La parola più ascoltata è stata prudenza. La prudenza è una parolina magica che serve a essere favorevoli e contrari a qualcosa nello stesso momento; si, certo, non si nega ma…è meglio essere prudenti! Un collega ha persino detto che non bisogna avere "fretta", come se stesse rivolgendosi nel 1919 ai legionari di D’Annunzio e non, nel 2001, a persone che operano all’interno di una legge emanata ottantotto anni fa. Alla radice di questa posizione non si trovano suggestioni ideologiche di tipo particolare ma solo il timore che accentrare l’attenzione sulla legge notarile rischierebbe di farne modificare anche parti non gradite (naturalmente il discorso può serenamente essere ribaltato: non toccarla mai potrebbe far rischiare su di essa un intervento drastico e totale). Altri, con maggiore approfondimento, parlano di modifiche che vanno mosse all’interno di una totale ristrutturazione dell’impianto, per evitare che si proceda senza coerenza. La preoccupazione è assennata ma non sembra così pertinente al territorio: modificare le dimensioni di sedi e distretti in effetti non sposta il disegno complessivo ma ne garantisce solo un migliore funzionamento; quanto alla competenza nazionale, come detto, essa è solo un principio: e per attribuire coerenza a un sistema di norme proprio attorno a dei principi è necessario stringerle.

Esiste però anche un orientamento che giustifica la chiusura verso ogni modifica territoriale non in maniera puramente difensiva, ma in forza di un ragionamento, di rado esplicitato e comunque distinguibile e al quale non si può negare una sua interna coerenza. I suoi assertori più decisi si trovano nella massima dirigenza del Cnn di qualche anno fa, tuttora attiva ed in prima linea. L’operato del consiglio targato Laurini era abbastanza chiaro: un rafforzamento dell’asse pubblicistico del notariato, sino a configurare una sorta di magistratura parallela, sino a determinare un incardinamento nella pubblica amministrazione per il quale, effettivamente, ogni ipotesi di mobilità del notaio diviene inutile zavorra e fattore di confusione. Nei Goa, nelle esecuzioni immobiliari, ma alla fin fine anche nella firma digitale e nella disciplina societaria il vero interlocutore del notaio è la pubblica amministrazione piuttosto che il cittadino.

Non possiamo negare che al notariato siano venuti, grazie all’incremento di mansioni sotto quella gestione maturato, buoni risultati economici. Meno evidente è l’esistenza di un’onda lunga di tale politica grazie alla quale tali benefici si debbano protrarre a tempo indeterminato: quando si esaspera il connubio tra notariato e pubblica amministrazione la temibile chiusura del cerchio è l’assimilazione retributiva dei notai agli altri funzionari facilmente attuabile, se non di diritto, con il semplice fatto del raddoppio dell’organico, difficile da contrastare specie se la qualità intellettuale delle mansioni aggiuntive tende al basso. Mi sembra, in effetti, che disgiungere il livello dei guadagni auspicati da un costante interrogativo sul livello culturale della funzione porti dritto a una terragna applicazione della logica d’impresa che questa posizione dichiara di avversare.

Infine, che tale posizione sia conservatrice non pare contestabile. Tornare a riproporre, come motore del notariato, la funzione puramente certificativa e incardinarla strettamente nell’assetto territoriale significa riportarsi all’inizio del secolo e cancellare cinquant’anni di progressiva professionalizzazione del notariato. Libero chi la propugna di considerare questa strada il nostro destino ma non riesco a comprendere perché sia tanto difficile per un conservatore definirsi tale.

Eppure determinato nel respingere questo status è stato Mario Miccoli, già segretario del consiglio Laurini, che nel suo intervento, con un piglio tra il miliziano e il gladiatorio, se l’è presa con il Consiglio, reo di avere messo sul tappeto una questione inesistente, anzi una vera sciocchezza; con Federnotai, colpevole (oltre che di varie miserie e efferatezze) di averla suggerita; con il notariato milanese e chi lo guida, con i presidenti dei distretti e le loro omesse vigilanze, con gli oratori precedenti e le loro distorsioni del pensiero di altri colleghi, e così via, alcuni additati come burattini e altri come burattinai, tutti più o meno in malafede. Io, confesso, ho una debolezza indirettamente affettiva per Miccoli, poiché da giovane è emerso nello sport che ho amato e praticato anche per discendenza: e così come non provare qualche simpatia per quella carica agonistica, quell’essere francamente pronto a prenderle e a darle? I notai sono un pezzo dello stato, tuona il tribuno: e al cospetto di un simile ammiccamento alla platea è facile, per chi parla di ammodernamento, passare per critico ingeneroso della categoria, pronto a spargere sulla stessa veleni e scetticismo. Ma la realtà è più complessa. Ricordo una e-mail, in un dibattito sulla lista di un paio di anni fa, nella quale un notaio, giustamente deluso dai colleghi che avevano ritirato la loro adesione ai Goa, diceva più o meno: brutti notariacci che non siete altro, il novanta per cento di voi non fa altro che restare chiusa negli studi a pensare ai soldi e manco si aggiorna. Il novanta per cento sfrutta il dieci per cento, sempre gli stessi, che si impegnano nelle cariche, vanno ai convegni, scrivono, e fanno da paravento a tutta la categoria. La statistica sicuramente era ingenerosa: ma quel drammatico j’accuse ci ricorda che per parlare di funzione pubblica correttamente esercitata non basta discettare sulla forma delle nostre prerogative: occorre ricordare che l’assenza di concorrenza, il peso delle abitudini e della stanzialità, il ridursi della qualità intellettuale di un notariato che venga risospinto nella tana della mera certificazione sono fattori di annacquamento e intorpidimento delle nostre eccelse doti. Se il quadro descritto nella e-mail somiglia anche lontanamente al vero chi se la può sentire, una volta accantonati ipocrisia e opportunismi, di difendere il nostro sistema così com’è? Un grazie a chi, come Mario Miccoli, autore di quello scritto, non manca di ricordarcelo.

(Post scriptum. Finito l’articolo, leggo il disegno di legge 817. La relazione che lo introduce potrebbe essere stata presa passo passo da uno degli interventi che mandavano in visibilio la platea romana; e le premesse sono la funzione antiprocessuale del notariato e il legame col territorio. Eppure mi sembra che i conti non tornino….)

Remo Bassetti notaio in Torino

 

L’INTERVENTO È RIUSCITO: MA L’AMMALATO È MORTO

Ritornando dal Convegno di Roma cercavo di riassumere mentalmente l’andamento della giornata di sabato dedicata al "territorio" e tutta l’intensa attività che l’aveva preceduta da più di un anno ma non riuscivo ad inquadrarla nella sua effettiva portata perché avevo la sensazione che mi sfuggisse qualcosa: la somma degli interventi, tutti di ottima qualità, avrebbe dovuto determinare un sostanziale ed inglorioso pareggio tra "progressisti" e "conservatori" (nonostante l’eccellente sforzo di Egidio Lorenzi di avvicinare i contenuti delle parti) ma il mio stato d’animo e l’umore dei più era che una pietra tombale fosse stata posta sull’argomento oggetto dei lavori.

Tutto poi mi è apparso più chiaro quando, discutendo a cena con un mio carissimo amico primario chirurgo (che mi accennava agli imprevisti che possono succedere durante o subito dopo una operazione tecnicamente perfetta) sono riuscito ad immaginare quella giornata come un fantasioso intervento di altissima chirurgia su di un soggetto gravemente malato (o supposto tale); vedremo poi l’esito dell’operazione eseguita da una equipe medica di ottima levatura alla quale è doveroso concedere almeno il beneficio della buona fede ed il riconoscimento di un notevole impegno.

Ed allora iniziamo ad inquadrare l’iter angoscioso di questo paziente ultranovantenne cui, a luglio del 2000, un luminare della scienza di indiscusse capacità (poco propenso ad un dialogo costante e risvegliatosi da un torpore che durava da anni) e che per comodità chiamerò Sabatino Santangelo, aveva diagnosticato un brutto male (diciamo artrosi da vecchiaia) che, secondo il suo punto di vista, poteva essere guarito con un buon intervento chirurgico.

I familiari stretti del malato (che per comodità chiamerò il Consiglio Nazionale) sollecitano un famoso centro di laboratorio di analisi (leggasi Commissione territorio) a consegnare quanto prima le analisi del sangue prescritte già da un poco di tempo. Prontamente il laboratorio di analisi esegue con perizia quanto dovuto e conferma, dati alla mano, nelle sue premesse molto ben ponderate ed articolate (ribadisco i miei complimenti), la diagnosi del burbero ma bravissimo luminare.

A questo punto i familiari chiedono un po’ a tutti, come sempre accade in ipotesi del genere, di fornire informazioni sul caso sollecitando consigli per vedere che "pesci prendere". Le iniziative incalzano soprattutto grazie anche ad un gruppo di valenti medici che per comodità chiamerò "Federnotai and company" i quali svolgono volontariato al di fuori dei centri ufficiali come gli Ospedali (=Organi Istituzionali). Questa associazione di medici volontari si affanna per circa un anno coinvolgendo e richiedendo contributi in tutta Italia; incamera anche il parere spontaneo e lungimirante di un noto professore medico di Milano che per comodità chiamerò Luigi Augusto Miserocchi (a cui rinnovo la mia simpatia per un fugace quanto divertente intramezzo culinario in questa "triste circostanza"), il quale con maggior cautela, conferma la diagnosi ma invita, con la consueta intelligenza, ad un intervento chirurgico forse meno incisivo anche se ugualmente efficiente perché le condizioni del paziente sono molto precarie; ed alla fine "il gruppo di medici volontari" organizza come si usa in gergo tecnico un "consulto" a Napoli nel mese di ottobre. Il "consulto" riesce bene (grazie anche al sole partenopeo, due splendide giornate da mare), coinvolge in termini percentuali molti e molto attivi colleghi, si esamina puntigliosamente il paziente e si propende per eseguire l’improcrastinabile intervento (in maniera magari più soft) nella maestosa cornice di una splendida clinica romana (per intenderci "Palazzo Colonna") verso fine novembre e previa ulteriori accertamenti, allo scopo di restituire vitalità e giovinezza al vecchio malato.

E veniamo al famoso sabato, anzi al venerdì precedente (30 novembre) quando il primario dell’equipe medica dei volontari dottor Andrea Sacchetti rivisita l’ammalato e, nella "conferenza stampa" che sempre precede interventi di alta chirurgia, elabora una diagnosi molto sobria e ponderata, ringrazia i "familiari" per aver sollecitato ed accettato i contributi terapeutici, instaurando nuove metodologie di rapporto sicuramente più efficienti e corrette, riscuote un alto consenso aprendo a questa dialettica foriera, sempre e comunque, di iniziative maggiormente mirate oltre che supportate da una legittimità morale dovuta ad un ampio consenso. In prima mattinata di sabato il capo anestesista dell’equipe dottor Arrigo Roveda entra in camera operatoria e prepara molto bene il malato, spiegando che forse è prematuro un intervento radicale ma che è, comunque, indispensabile operare su alcuni organi vitali del paziente (in sintesi rinunciamo alla facoltà di rogito nazionale, ma interveniamo sui Distretti Notarili e le Sedi). Si arriva all’intervento chirurgico che dura circa un’ora (poco più – poco meno) e riesce perfettamente. Tutti i medici dell’equipe assolvono al loro dovere con dovizie tecniche e precise argomentazioni, l’intervento è estremamente raffinato ed eseguito con tecnologia d’avanguardia ma…… poco dopo precipitano le condizioni del paziente e bisogna, a questo punto, usare la famosa frase: "l’intervento è perfettamente riuscito, ma l’ammalato è morto".

Che cosa è successo? Semplicissimo: le famose complicanze post-operatorie che pur non essendo addebitabili ai chirurghi, che tanto si sono adoperati, uccidono l’ammalato.

Ma quali complicanze? Un collasso cardiaco tremendo con una emorragia interna inarrestabile che per comodità chiamerò gli "interventi istituzionali".

Difatti, se la memoria non mi inganna, tutti gli interventi dei Presidenti dei Comitati Regionali (e molti dei Presidenti Distrettuali) premettendo una rappresentatività totale ed omogenea sicuramente risultato di una incisiva, e presumo capillare, azione di consultazione della base (non riesco neanche lontanamente ad immaginare un millantato credito) si sono espressi in maniera nettamente contraria rispetto a qualsiasi tipo di intervento riformatore ottenendo, per la verità e con la sportività che mi riconosco, calorosi consensi dalla platea presente.

In un convegno cui non si è tenuti a votazioni, bisognerebbe utilizzare gli applausometri per misurare il gradimento degli interventi e la bontà dei loro contenuti. Cari ed irriducibili "progressisti" i consensi ottenuti dai Presidenti dei Comitati Regionali, come tali estremamente rappresentativi, sono stati talmente evidenti nei passaggi in cui hanno sottolineato:

-l’assoluta necessità di non modificare niente in quanto i tempi non sono maturi;

-che una riforma non la vuole nessuno perché esclusivo appannaggio di pochi super professionisti consulenti o programmata a favore di mega-studi super organizzati;

-che va tutto bene perché cito testualmente "il cambiamento è richiesto dall’interno della categoria ma non è assolutamente avvertito o sollecitato dall’esterno";

per cui l’unico risultato cui potete aspirare è rappresentato da una resa dignitosa con l’onore delle armi; il che si traduce al massimo, per non osare troppo, in un indoloroso accorpamento di piccoli Distretti in Distretti riuniti.

Credo che l’apice di questo status umorale è stato raggiunto nel momento conclusivo dell’intervento di un Autorevolissimo Collega il quale, dopo arguti passaggi (radicamento sul territorio, funzione pubblica delegata, facoltà di rogito) evidenziava nel momento di contenimento della facoltà di rogito in ambito distrettuale (con un forte aggancio alla sede intesa come municipalità) l’unico vero baluardo a difesa del numero chiuso e, quindi, a difesa della nostra professione e dei nostri interessi; tacciando di confusione i fautori di opinioni diverse, portatrici di un ampliamento della facoltà di rogito, definendo poco razionali progetti di riforma in tal senso indirizzati, con l’elevato rischio di effetti collaterali non desiderati (competenza di stipula cittadina).

Ritengo che su questo punto, ironia a parte, un minimo di chiarezza vada fatta per far si che gli amici "progressisti" non siano poi tacciati anche di superficialità oltre che di dabbenaggine (a voler essere generosi). In nessun intervento nella giornata di sabato, né in quelli precedentemente pubblicati, ho mai ascoltato o letto una sola proposta che eliminasse o attenuasse l’obbligo di assistenza alla sede, che equivale al vero radicamento sul territorio; anzi soprattutto coloro che caldeggiavano una facoltà di rogito nazionale chiedevano un potenziamento dell’obbligo di assistenza alla sede (rileggiamo con attenzione, per favore, partendo dalla relazione dell’Associazione Sindacale Notai della Lombardia del giugno 1998 sull’organizzazione territoriale, i lavori licenziati, di recente, da Ubaldo La Porta, Giuseppe di Transo, Gea Arcella, tanto per fare dei nomi oltre i soliti). Allora la vera confusione la crea chi mistifica facoltà di rogito con radicamento sul territorio che sono due concetti completamente diversi perché l’uno attiene all’aspetto relativo al luogo di ricevibilità dell’atto in un contesto che prescinde dal rapporto col territorio e l’altro si identifica con l’obbligo di assistenza alla sede e, quindi, con il principio di territorialità della funzione pubblica, nonchè con la relativa organizzazione giuridico-amministrativa. Ma tant’è, come sosteneva l’Autorevole Collega, che è meglio guardare alle colonie d’oltremare francese anzicchè alla Francia stessa, o meglio guardare alla Spagna ed alla Grecia perché sono più grandi per dimensioni geografiche rispetto all’Austria o all’Olanda, perché piccole territorialmente (e forse, aggiungerei, retrogradi rispetto a noi italiani ed all’Europa intera; non hanno nulla da insegnarci in materia di organizzazione). Sono veramente limitato nel non riuscire a capire il significato di queste affermazioni, addossandomene tutte le incomprensioni, non potendo invertire il concetto come errata espressione tanto insigne era l’Oratore che le ha profferite, al quale vanno tutti e tanti meriti ma sicuramente nessuna o poche attenuanti, preso atto del suo elevato valore intrinseco (in chiave umoristica potremmo parlare, se così fosse, di omicidio doloso e non colposo).

E mi avvio alla conclusione, rassicurando l’Amico Presidente del Consiglio Notarile di Bologna, tanto preoccupato del fatto che un tal collega di Sessa Aurunca potesse recarsi nel suo ridente ed ameno Distretto per sottrargli atti; ho parlato con questo anonimo Notaio e mi ha riferito che la sua proposta di ampliamento della facoltà di rogito, sottoposto a rigidi controlli, rappresentava un "sogno" che potesse coniugare (nel rispetto dell’esercizio della funzione propria deontologicamente corretta supportata da un incremento dei giorni di assistenza obbligatoria alla sua sede) una dignità professionale qualificata a livello nazionale con le esigenze di una moderna utenza che sicuramente non si inquadra e non può essere ingabbiata negli argini ristretti di uno dei cento e più Distretti Notarili italiani (giustamente non li conosce, poco li capisce e logicamente non li condivide vivendo già, forse a differenza di noi, negli anni duemila).

Penso proprio che questo malato difficilmente potrà resuscitare, vorrei solo non dover rileggere a distanza di qualche anno questo breve resoconto clinico per sostenere con rammarico e senza il vanto di un profeta dalle idee riformiste che forse, se avessimo avuto un po’ più di coraggio propositivo attinente a progetti dai noi elaborati e vagliati, avremmo potuto evitare il peggio perché non c’è peggior malato di quello che non vuole curarsi e la storia ci insegna che i periodi di forte restaurazione ed anacronistica conservazione precedono sempre rivoluzioni cruente.

Se ci sforzassimo, per un attimo, di immaginare lo scenario attuale, uscendo dal nostro ristretto mondo (siamo meno di cinquemila anime), e guardare le nostre problematiche con gli occhi degli altri, ritengo che ci dovrebbe, quanto meno, far sorridere il pensare come in una Europa, cui ci accingiamo ad entrare a pieno regime, unita all’insegna:

-della libertà finanziaria ed economica,

-di una altissima tecnologia che azzera tempi e spazi anche in campo professionale,

-di una frenetica mobilità del lavoro,

-di una auspicabile uniformità giuridica,

-di una contrattualistica senza frontiere,

noi rimaniamo Notai abilitati al rogito in pochi metri quadrati, in nome dell’espletamento corretto della funzione pubblica delegata leggasi radicamento sul territorio) che è invece (sia evidente una volta per tutte) garantita dall’obbligatorietà di assistenza alla sede, cui far riferimento anche per le attività amministrative e disciplinari, non certo dal dove poter ricevere gli atti (altro che confusione, questa è chiarezza allo stato puro). Probabilmente ci conforta ancora la presunzione di essere una categoria professionale insostituibile, protetta e privilegiata (ed anche bella) che può permettersi il lusso di remare contro corrente, di lottare contro ed al di fuori del tempo. A tal proposito inviterei i "saggi prudenzialisti" ad una attenta lettura del testo del disegno di legge presentato, di recente, in Senato dal sen. Pasquale Giuliano di F.I. circa la riduzione delle attività espletate dai Notai, in quanto pochi (sic!) ed oberati da un eccessivo carico di lavoro, che dovrebbero essere delegate agli Avvocati; nonché (e questo è veramente preoccupante nel valutare il clima di simpatia che ci circonda) l’immediato commento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dott. Francesco Serao, apparso sulla stampa, che, nel richiedere prontamente alcuni emendamenti per estendere ulteriori competenze notarili anche ai commercialisti, afferma: "Mi riferisco alle cessioni di quota. Atti che potevamo stipulare fino al ’93. Ma la cosa più strana è che abbiamo continuato a fare questo lavoro, ma il timbro lo deve imporre il notaio; così come gli atti societari. E’ ridicolo nell’era della firma digitale che si continuano ad avallare alcuni privilegi. Questo disegno di legge è importante perché, finalmente, stabilisce un equilibrio nel mondo delle professioni".

Il Consiglio Nazionale aveva ed ha bene avvertito "l’aria che tira"; la "Commissione territorio" ha, soprattutto nelle premesse, esattamente e brillantemente individuato le motivazioni di fondo per modificare un immobilismo centenario; Federnotai ha fatto la sua parte di informativa e di sensibilizzazione della categoria.

Un certo Notariato Ufficiale (o meglio quello che si definisce rappresentativo di intere Regioni e Distretti) sostiene che va tutto bene ed è meglio non cambiare niente, che qualsiasi modifica dell’assetto territoriale è estremamente rischiosa, che l’impianto tradizionale è perfettamente in grado di reggere bene le sfide dei prossimi anni: la platea applaude (è oro colato per le sue orecchie), peccato che gli unici assenti giustificati erano i ragazzi che oggi studiano per diventare i Notai di domani (quali Notai, quelli di quartiere con quel che resta delle nostre attività?).

Onore al merito, massima sportività nella "competizione", ma consentitemi di firmare questo articolo da inguaribile "progressista" ancorchè profondamente radicato ed innamorato del suo territorio

Gennaro Fiordiliso notaio in Italia

 

SOLILOQUI, VANILOQUI E QUESTIONARI

Perché un discorso non diventi, per definizione, uno sproloquio occorre che sia succinto, misurato e concludente. Ciò attiene al contenuto del discorrere. Ma per la sua connotazione totalmente negativa, in questa sede, il concetto non rileva.

Perché non si configuri come soliloquio, occorre che il discorso abbia almeno un potenziale ascoltatore. Ciò riguarda in sé il discorrere, quello vero e proprio, che diventa tale solo se intercorre tra soggetti. Tanto che, quando uno parla da solo, si è costretti a dire che "…parla tra sé e sé".

Il vaniloquio è invece un discorso vuoto, inconcludente, o perché futile e frivolo, o perché gonfio e ampolloso, od anche - in primis - perché senza interlocutore. E ciò attiene sia al contenuto sia alle modalità del discorrere.

Questo è quasi sempre il caso del discorso fatto dal notariato sul territorio.

Perché, infatti, il discorso non si trasformi in vaniloquio, occorre che sia rilevante, importante, semplice, conciso e stringato e che ci sia pur sempre ed in primis anche un interlocutore. Diversamente non ha approdo. Gira a vuoto. E’ vano.

Chi è dunque l’interlocutore del discorso sul collegamento/dislocazione territoriale del nostro servizio?

Qui bisogna soffermarsi con un po’ di attenzione, perché a seconda del soggetto, le considerazioni sul discorso "Territorio" possono prendere pieghe diverse.

L’interlocutore potrebbe essere il notariato stesso; oppure la società, la collettività, la gente, il pubblico; oppure – infine – potrebbe essere più in generale lo Stato.

Sino ad ora tutti, o quasi, gli interventi che si sono succeduti in argomento sia sulla lista "sigillo" sia al Convengo romano, hanno manifestato opinioni contraddittorie, in quanto rivolti ora ad un interlocutore ora ad un altro, toccando temi connessi o affini ma senza alcuna chiarezza d’impostazione, perché confusi nell’indirizzo e sono quindi piombati in un vaniloquio, riuscendo a manifestare invece, molto spesso, di ogni estensore, stati d’animo e atteggiamenti ora aggressivi, ora passivi, raramente assertivi e propositivi.

Tutto ciò risulta di assoluta evidenza se si pensa che la funzione notarile, il senso socio-giuridico del notariato, l’accesso, la competenza, la deontologia, la dislocazione territoriale ecc. sono tutti temi che possono essere trattati con prospettive diverse, a seconda, appunto, dell’interlocutore.

Se il dialogante è il notariato, il discorso diventa autoreferenziale, riflessivo: si finisce per parlare della propria grandezza, di diversità, di differenze rispetto ad altri, di preparazione tecnico-umana, di deontologia, di concorrenza anche sleale, di accesso e comunque di tutto quanto si riferisce al chiuso spazio di una categoria che si autoesamina dall’interno, per stima e come sistema di rapporti e relazioni interpersonali tra soggetti dello stesso genere.

Se invece l’interlocutore è la società, la collettività, - come si suol dire - la gente comune, il discorso si apre all’esigenza degli altri e quindi viene in considerazione la modalità del servizio, come è reso al pubblico, se conforme a quanto richiesto dai più e se soddisfacente. L’indagine si amplia a rapporti e relazioni (termine inviso ad alcuni di noi) con interlocutori di generi diversi (semplici cittadini, professionisti di altre associazioni, quadri impiegatizi di imprese più o meno grandi, dipendenti pubblici di svariati uffici e quant’altro).

Se infine l’interlocutore è lo Stato, il discorso si apre ulteriormente, perché oltre ad assumere particolare significato l’autoesame della categoria (relativo – come detto – al suo vivere ed operare all’interno), oltre a doversi tener conto delle esigenze e degli interessi della collettività, non appare più trascurabile quel qualcosa di aggiuntivo, costituito dalla logica astratta del servizio, che è l’interesse politico coltivato dall’Ente unitario (Stato) per l’attività svolta dalla funzione, l’idealità (anche morale) che a ciò è sottesa, che è poi il modo di trasfondere in termini di Diritto i valori di Libertà ed Uguaglianza perseguiti "normativamente" dal Legislatore ed, ancora più astraendo, il mondo teoretico complesso (Verità e Fede nella Giustizia) che anima il momento genetico dell’istituzione Notariato.

Tutti gli interventi nel dibattito, svoltosi sia prima del Convegno romano sia durante, hanno rivelato l’ansia di soddisfare le esigenze di uno o due dei presumibili interlocutori: ora, il notariato (anche se un po’ grettamente), ora invece (un po’ meno egoisticamente) la società-collettività, anche se quasi sempre identificata con lo Stato, ma hanno rivelano l’insufficienza di ogni discorso nei confronti dell’ultimo interlocutore, più sottaciuto e dimenticato: lo Stato istituzionale, quello più grande e più alto, come sopra idealmente tratteggiato. Perché ciò avrebbe comportato per ogni relatore (o "interventore", mi si passi il neologismo) l’aprirsi ad una visione d’insieme, avrebbe imposto il superamento del ristretto ambito afferente ai primi due interlocutori e avrebbe indotto ognuno alla manifestazione del sistema valoriale implicito nel ragionamento avanzato. E qui si sarebbero squarciati i veli (più di quanto già si è potuto vedere) delle diverse anime del notariato, delle mentalità liberiste ed egualitarie, individualiste e collettiviste, riduzioniste ed evoluzioniste, inequivoche ed equivoche ecc., che si annidano - come ovvio - nei componenti il ceto notarile.

Senza apparente possibilità di sintesi.

Perché, per taluno, il termine "sede" (che costituisce il collegamento tra pubblico ufficiale e territorio) va inteso come concetto di riferimento per l’affermazione di ogni singola individualità professionale, mentre, per altri, va inteso come concetto di riferimento per il solo espletarsi di un servizio pubblico nei confronti della collettività: prevalendo nell’un caso l’individualità professionale del singolo e, nell’altro, l’esigenza della collettività, unitariamente e territorialmente intesa.

Donde tutti i richiami alla "funzione" ed al diverso modo di concepirla e di svolgerla.

Quello che in realtà ognuno degli interlocutori sottace e dà per presupposto, è se lo Stato – unitariamente ed idealmente inteso – senta ancora la necessità di tutelare il valore della pubblica fede e se ritenga quindi di dover soddisfare questa presunta esigenza collettiva tramite assunzione in proprio della funzione, ovvero tramite delega ad un professionista indipendente, od infine tramite diffusione del valore tra il pubblico, o da ultimo per il tramite di tutte diverse modalità.

In conseguenza di questa scarsa chiarezza di fondo, i discorsi si sono intrecciati, accavallandosi e confondendosi in una Babele di ragionamenti che, pur dotati ognuno di un parziale fondamento veritativo, non sono mai riusciti a cogliere la sostanza del tema e ad incidere sull’argomento, perché hanno sottaciuto sempre sia l’interlocutore sia la visione complessiva unitaria, quella statale, sulla quale ognuno si è guardato bene dal prendere posizione e dichiararsi.

In verità gli interrogativi di fondo, dal punto di vista statale, unitario ed istituzionale, come già si è accennato, sono questi:

- lo Stato moderno ha ancora interesse al valore della pubblica fede o ha solo la necessità di tutelare la buona fede?

- Se a questo interrogativo si dovesse rispondere affermativamente, la tutela indiretta del valore pubblico, attestante per converso anche il senso civico del pubblico ufficiale delegato, può continuare ad essere intesa sia dallo Stato sia dal/i delegato/i in termini solamente legalistici e formali o deve ormai ritenersi necessariamente ampliata ed estesa ad una prospettiva economico-sostanziale (per anti-terrorismo, per anti-mafia, per anti-processualismo, per anti-trust, ecc.), così come il Ministro Castelli ha paventato in sede di Convegno, chiedendo al notariato un aiuto, quantunque non precisamente circostanziato?

- Se anche qui si dovesse dare risposta positiva, si pone un ulteriore quesito: ha un senso, nel 2001, che in uno Stato in corso di deformalizzazione ("dimagrimento") ed in fase di recupero di efficienza, dei pubblici ufficiali si accapiglino sulla ripartizione territoriale da suggerire al Legislatore, come si trattasse di un incremento di beneficio per i singoli cittadini e per la collettività, quando le esigenze di Giustizia di tutti sono ancora seriamente compromesse in varie materie giurisdizionali non processuali ed amministrative (separazioni, autorizzazioni per minori, incapaci, interdetti, tutela dei beni storici, ecc.)? Non potrebbe questa inutile rissosità dei delegati indurre sia lo Stato che il Governo ad una maggior circospezione in ordine al ricupero di competenza della categoria ed all’ampliamento della funzione, data la vacuità delle contese in corso e l’incerto grado di moralità della stessa categoria delegabile?

- Se si constatasse il fondamento di questo interrogativo, non sarebbe meglio, da ultimo, attuare un adeguamento il più possibilmente silenzioso ed amministrativo della competenza territoriale notarile senza intasare Governo e Parlamento con speciose riforme di una pubblica funzione e dimostrare, invece, il senso dello Stato della categoria, sia con l’offrire la propria disponibilità all’assunzione di maggiori competenze non processuali, sia con l’incrementare realmente i controlli sulla qualità della prestazione (donde l’esigenza di un effettivo monitoraggio, di una formazione continua e di una rifondazione morale della categoria)?

Mutata la prospettiva dell’indagine, in un’ottica statale "super partes", questo mi sembra essere il vero questionario cui dover rispondere, per evitare che i discorsi sino ad ora fatti restino per lo più soliloqui o, nel peggior dei casi, diventino vaniloqui.

Il resto, sempre nell’ottica dello Stato – che non è semplice somma di individui o cittadini, né mai solo pura collettività o società – sarà ovvia e conseguente "meccanica istituzionale".

Franco Treccani

 

 

 

LA MODERNIZZAZIONE

Farò tre passi indietro come tutti quelli che hanno qualcosa da dire. Il principio motore che domina la storia dell’umanità e continua ad avere un ruolo fondamentale nella politica mondiale, si chiama modernizzazione, supportata dalle democrazie liberali in campo politico e dall’economia di mercato in campo economico.

L’attuale conflitto nasce dalla reazione di quelle parti del mondo che si sentono minacciate dal processo di modernizzazione, un processo che va esaminato con la massima serietà dal punto di vista morale e della sicurezza.

Tale processo, la categoria dei notai lo ha recepito solo dal punto di vista dell’innovazione, nel senso che ci siamo quasi tutti adeguati alla tecnologia, ma senza esserne sufficientemente convinti.

Proviamo, invece, a valutarlo dal punto di vista morale: che cosa è la morale: " è un precetto che incide sull’intimo del volere. Mentre il diritto è norma di garanzia che garantisce, cioè, le condizioni fondamentali della vita in comune, la morale fa, del rispetto della legge, il motivo per cui si deve agire".

Questo spiega anche perché tra diritto e morale c’è distinzione ma non sostanziale permanente contraddizione.

Dunque si deve agire per un motivo morale che, per definizione, è fondato sull’intimo convincimento e quindi esso prescinde da elementi irrazionali come la preoccupazione del salto nel vuoto e della paura.

La paura del rischio deve essere preceduta dalla valutazione seria dei difetti della prima civiltà industriale e della adeguatezza o meno delle istituzioni e, quindi, della giustizia che sono problemi che riguardano tutti.

Quindi la nostra riflessione deve concentrarsi sulla capacità di comprendere e vedere se quelle istituzioni siano aperte ai nuovi problemi. Preliminare a questa valutazione è un ricco dibattito sulla modernizzazione riflessiva che solo ora per la prima volta riesce ad avere la sua ufficialità. Dapprima scherno, poi indifferenza, poi, finalmente, un segno di disponibilità a parlarne che non è ancora atteggiamento favorevole. Oggi finalmente il convegno. Di che cosa si deve nutrire un’idea, un progetto costruttivo, se non della discussione! Ed oggi si comincia solo a dibattere e perciò non abbiamo la presunzione di suggerire soluzioni operative, ma di capire bene se si deve o meno cambiare se, cioè, il nostro convincimento raggiunge o meno l’intimo del nostro volere.

Chi conosce la storia del notariato sa che questa istituzione non può essere letta in maniera avulsa dal contesto storico di tutte le altre istituzioni giuridiche. Lo studio della vicenda del notariato ha richiesto infatti un allargamento dell’orizzonte tematico fino a controllare anche gli aspetti di tipo giuridico istituzionale e quelli sociali ed economici propri di un gruppo professionale. Vi sono, cioè, intrecci ed innesti tali fra trasformazioni sociali del notariato e trasformazioni di ordine istituzionale e politico, che, attraverso una adeguata considerazione di questo aspetto politico istituzionale e giuridico della professione, quello che può sembrare un privilegio che è il numero chiuso, si rivela in effetti un elemento strutturale di questa professione. Numero chiuso, quindi, che assolutamente prescinde da tattiche politiche o elitarie di chiusura sociale e che trova la sua giustificazione nella considerazione storica che il notariato come istituzione, parallelamente alla codificazione avvenuta nell’800 ed alla creazione dello Stato amministrativo avvenuta nel ‘900, è stato così strutturato proprio per consentire l’affermazione della certezza del diritto che gli ordinamenti dei regimi preunitari non avevano potuto garantire.

Ora che il notariato ha portato a termine questo compito di dare certezza al diritto, è chiamato a misurarsi con i nuovi eventi storici e cioè la Carta Costituzionale dell’unione europea e lo Stato Federale di cui alla recente legge di modifica costituzionale.

La costituzione europea comporterà, a medio termine, la necessaria destrutturazione degli istituti di diritto civile e l’apertura a nuovi istituti non appartenenti all’area latina mentre la riforma federale comporterà, a breve termine, la valorizzazione delle autonomie locali e territoriali flessibili e multiple, attraverso la mobilitazione di tutti gli organi istituzionali disponibili che entreranno così nel processo legislativo.

Il notariato entrerà di diritto in tali snodi e perciò è chiamato a confrontarsi e, soprattutto, ad innestare, ancora una volta, la sua propria storia con la storia sociale, politica ed economica come nel passato.

Il notariato dovrà modellarsi su questa nuova realtà che sottopone tutte le istituzioni a tensioni senza precedenti per dare respiro all’Italia.

Così come il notariato dell’otto e novecento era professione nazional-popolare rivolta soprattutto a ceti deboli e illetterati, il notariato moderno dovrà rivolgersi ai nuovi ceti compositi, variegati e perciò più esigenti, afferrare la complessità abbandonando la dimensione statica fin qui vissuta, emblematicamente rappresentata dall’àncora ed adottare il nuovo motto che oserei così definire: "sàpere aude".

Come lo Stato lascia la centralità e va verso il territorio, il cittadino verso il posto di lavoro in una necessaria mobilità, accettata finanche dai sindacati, allo stesso modo il notaio dovrà progettare una struttura territoriale meno rigida e, perciò, meno fragile e predisporre una gamma di servizi giuridici per costi ed agilità accessibili a chiunque e portata a tutti i livelli sociali.

Pensiamo come attuare questa mobilità dal punto di vista territoriale; diciamoci però chiaramente con un estremo sforzo di sincerità che l’attuale sistema, così com’è, non funziona.

Diamo uno sguardo alla monosede. Come può essere vissuta dal suo titolare quando tutto il sistema dell’assegnazione è improntato al principio della riserva esclusiva e della difesa del territorio.

Per compensare il notaio del suo sacrificio, è inibito ad altri notai di recarsi in quella sede in determinati giorni.

A parte l’anacronismo storico, tutto questo finisce con influenzare negativamente e a tal punto il collega, che egli è costretto, senza saperlo, a vivere di marginalità e nella marginalità, favorendo così lo stereotipo di Salvatore Satta ne " Il giorno del giudizio". Come può mai aprirsi ai colleghi questo notaio cercando l’associazionismo, come può partecipare ai congressi, essere attivo nella stampa di categoria, fare parte degli organi istituzionali, se è costretto per legge a presidiare la sede. Sebbene squisito intellettuale egli non potrà mai raggiungere, in termini di prestigio, immagine e potere politico, i livelli del notaio della grande sede.

Vedo quindi un’apertura, un ampliamento del territorio comunque definibile, con strutture omologhe nell’ambito regionale o dello Stato Federale ove i notai siano liberi di stabilire il proprio studio. Nella stessa area, si verificherà il naturale principio di concorrenza basato sulla competenza e sulla fiducia. E qui devo fare un accenno al disciplinare se esso mai diventerà legge. Il suo funzionamento, infatti, è connesso alla struttura dei Consigli Notarili i quali, finché saranno domestici, non avranno alcun potere. Anche per questo parlare oggi di territorio fa bene, perché tutti sappiamo che tipi di colleghi ci sono tra noi.

Personalmente non credo che vi sarà maggior contenzioso tra colleghi se le opportunità offerte a ciascun notaio di quell’area saranno pari per tutti.

Ritengo che ci sia tanto da guadagnare da una riforma, specialmente se tempestiva e di anticipo rispetto all’onda lunga della modernizzazione.

Non sono mai stato convinto dell’idea che non è opportuno alzare polveroni temendo che qualcuno potrebbe agitare lo spettro dell’inutilità del notariato e della necessità della sua abolizione.

E’ stato giustamente scritto che il notariato, per la sua formula intelligente, (libera e pubblica) ha costituito la soluzione al problema del fallimento del mercato e rappresenta una semplificazione dell’apparato burocratico in quanto, per un verso, riduce i costi di transazione e per l’altro, non incide affatto sulle finanze dello Stato.

Vi ricordo quello che accadrà il 10 dicembre e cioè le Amministrazioni pubbliche dovranno preparare uno schema di direttiva per fare entrare il merito e l’efficienza dentro gli uffici pubblici: una serie di linee guida che dovranno indicare anno per anno gli obiettivi dei vari ministeri responsabilizzando e valutando i dirigenti in base ai risultati.

Finalmente sta cambiando il clima e stanno cambiando le regole: si è dato più spazio al mercato e si è riconosciuto giustamente, come abbiamo sempre sostenuto, che anche il mercato ha una sua moralità, che il mercato non è solo un meccanismo per produrre ricchezza ma è anche scuola di rigore, di responsabilità e di merito.

 

Carlo Fragomeni notaio in Frosinone

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 817: ED ORA CHE FARE?

Nessuno attendeva che a così breve distanza dalla conclusione del dibattito sulla riforma del territorio si abbattesse sulla categoria la ‘tegola’ del disegno di legge n.817, presentato dal Sen. Giuliano (magistrato di Cassazione militante nelle file di F.I.), Certo, già nel giugno di quest’anno un serio campanello d’allarme era suonato con la proposizione di un disegno di legge (n.914) che praticamente intende raddoppiare il numero dei notai (stabilendo che ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di non più di 4 mila abitanti) e consentire che i medesimi non possano che stipulare nell’ambito del territorio del Comune in cui si trova la loro sede, ma quest’ultimo progetto era apparso ai più alquanto inverosimile e non sostenuto da una rappresentanza parlamentare ampia e trasversale come quella che sostiene invece il disegno di legge n.817, firmato da ben 120 parlamentari di tutte le forze politiche.

Inutile ormai – mi pare – sia indugiare sull'accaduto (peraltro ventilato da tempo e prospettato da più parti, anche dai nostri stessi vertici istituzionali): più utile mi sembra tracciare una o più strade per capire adesso come muoversi al meglio e quali errori evitare per non compromettere una situazione che è già precaria.


Cosa è da fare (7 punti)

      • prendere atto innanzitutto che quanto è accaduto non è un fulmine a ciel sereno, tutt'altro: risponde invece ad un disegno complessivo ben preciso (ricordate? nell'ultima campagna elettorale era uno dei punti del programma della parte politica poi andata al governo, quello di 'riformare lo Stato', spogliandolo degli inutili orpelli burocratici di cui è tutto ammantato) e trova inoltre fondamento nella forte convinzione che bisogna trovare spazi occupazionali a larghe file di inoccupati intellettuali e che non è più differibile il processo di europeizzazione delle professioni, intesa come livellamento ed omologazione a modelli preconcetti (cfr. la relazione al progetto di l. n.914 di Bianco e altri);

      • ora la strada è tutta in salita, d'accordo, ma non possiamo deporre quell'orgoglio di 'essere notai' di cui Laurini ha parlato nel Convegno di Roma. Questo orgoglio ci deve portare a guardare lontano e non al nostro piccolo e misero 'particulare' di bassa lega; in momenti di emergenza - come questo - il notariato deve schierare tutte le sue migliori forze in campo per dimostrare 'nei fatti' che non siamo incapaci di gestire quelle ulteriori funzioni pure affidateci per nostra stessa richiesta dalla società civile. La motivazione addotta dal sen.Giuliano per giustificare il provvedimento da lui proposto (assicurare ai notai il tempo ed il modo di gestire al meglio un servizio che deve essere 'efficiente' per la collettività) forse non sarebbe stata credibile agli occhi degli altri 120 firmatari del progetto se il notariato avesse assunto realmente e a tempo debito quelle funzioni con maggiore convinzione, partecipazione e compattezza!

      • a questo punto bisogna essere a nostra volta propositivi, e cioè proporre progetti di legge alternativi motivandoli con la necessità inderogabile di non dare vita a delle figure professionali ibride, non sicuramente definite/definibili e magari anche in contrasto con lo stesso sistema giuridico nostrano in materia di accesso ad una pubblica funzione; l'alternativa - per essere accettata ed accettabile - ormai dovrebbe realisticamente consentire comunque uno spazio operativo ad altre figure professionali, ancorché diverse da quelle notarili, nella sfera limitata dei protesti e degli autoveicoli, ma solo previa ammissione all'esercizio delle mansioni alle medesime affidate in esito a regolari concorsi pubblici; meglio ancora sarebbe prevedere che tali figure professionali svolgano attività di mero supporto o di surroga a quella di un Notaio, ma temo che le altre categorie professionali possano leggere in questa subordinazione una 'deminutio capitis,' e considerato che queste categorie hanno a livello parlamentare oggi molto più peso politico della nostra, ne discende 'de plano'...;

      • siccome è invece del tutto inesistente una delle preoccupazioni pure sollevate dal relatore del progetto di l. n.817 (e cioè che i notai, ai quali dopo le semplificazioni apportate con legge n.340/2000 è rimesso con particolare pregnanza il controllo di legalità sugli atti societari, potrebbero non essere in grado di 'garantire la massima rapidità ed efficienza nello svolgimento della funzione di controllo'), urge ricorrere a tutti i mezzi pubblicitari idonei a dimostrare anche agli occhi della opinione pubblica che da un anno a questa parte non sono venute meno né la rapidità né la efficienza auspicate, anzi...e ciò senza derogare ovviamente a quel controllo sulla legalità degli atti cui per definizione il Notaio è tenuto a svolgere e già svolgeva ancora prima della legge di semplificazione;

      • se - come si esprime la relazione - dovrà' essere dato in un prossimo futuro risalto e rilievo alla funzione antiprocessuale del notaio anche in altri ambiti operativi (si parla espressamente di 'materia matrimoniale o minorile, così da alleviare il carico che grava sulla magistratura'), ebbene si propongano e si indichino già da subito quali saranno le modalità in cui questa ulteriore presenza del Notariato dovrà atteggiarsi, se del caso integrando o emendando il provvedimento in parola;

      • sarà soprattutto giocoforza 'scendere' al tavolo 'ideale' della trattativa (semmai direttamente con i parlamentari proponenti e quelli firmatari più rappresentativi) per dare atto della piena disponibilità della categoria a trovare soluzioni accettabili sul piano giuridico e dignitose su quello professionale, convinti che il sano "orgoglio notarile" non può essere disgiunto da una buona dose di proficua e salutare 'umiltà';

      • non si potrà esaurire il dibattito in corso nell'ambito ristretto del Notariato o peggio della sua rete informatica interna (cosa volete che siano i problemi di circa 5000 notai rispetto a quelli sollevati dall'esercito di 1,5 milioni di professionisti), ma si renderà prospettarsi al contrario un possibile percorso divulgativo (attraverso circolari, contributi di studio, ecc... pubblicati su riviste e stampa specializzate, per es.) della posizione della categoria mirante non a salvaguardare interessi di parte, ma proprio a concorrere a realizzare quella tanto auspicata riforma dello Stato: questo non può essere riformato se di fatto poi si perviene alla demolizione dei suoi stessi valori fondanti (certezza del diritto e dei rapporti giuridici, tutela effettiva della legalità, pubblica fede, ecc...); ricordo solo al proposito che, quando era in corso in sedi congressuali e non il dibattito sulla possibile eliminazione dell'omologa, notevole fu la levata di scudi in senso contrario di una parte della magistratura, così come all'epoca fu portato all'attenzione dell'opinione pubblica generale il non celato ostracismo di una buona parte dell'avvocatura ai progetti di affidamento ai notai di funzioni di sostegno alla magistratura giudicante: pertanto stavolta forse spetterebbe alla nostra categoria spendere più di una parola non 'contro' qualcuno o qualcosa, ma 'a supporto' di quegli stessi valori che il progetto di riforma dichiara di voler conseguire, rettificandone le distorsioni.

Cosa non è da fare (altri 5 punti)

      • ritenere erroneamente imperitura una legge notarile che vanta quasi un secolo di vita, essendo profondamente mutate le stesse condizioni economico-sociali in cui essa è stata emanata;

      • ritenere che la categoria notarile possa rimanere indenne di fronte al procedimento di sburocratizzazione e destrutturazione dell'apparato statale-amministrativo e al connesso procedimento di europeizzazione in atto nella nostra società già da qualche tempo ;

      • ritenere che il Notariato sia istituzione ormai obsoleta, destinata inesorabilmente all'estinzione, di cui una moderna società civile possa fare a meno: al contrario la sua utilità sociale crescerà vieppiù in rapporto proporzionale diretto con i sempre più pregnanti compiti che gli vengono e gli verranno affidati, o che il Notariato saprà conquistarsi, anche nel campo della consulenza d'impresa e della contrattualistica specializzata;

      • recriminare ingiustamente sul tentativo di revisione autocritica avviatosi all'interno della categoria anche grazie al famigerato documento sulla Riforma del territorio del 9 febbraio u.s., revisione innescata proprio a causa dei notevoli e sensibili segnali di intolleranza già registratisi da tempo all'esterno del Notariato rispetto ad un sistema ritenuto - a torto o a ragione - granitico, poco flessibile e inidoneo all'espletamento di un vero e proprio servizio alla collettività, la qual cosa rischiava di offuscare nell'immaginario collettivo tutto il potenziale di positività di cui il Notariato stesso è depositario;

      • non arrestare il processo di riforma suddetto, anzi avviarlo decisamente e in tempi celeri verso quella tra le soluzioni ritenuta più rispondente alla richiesta di maggiore presenza del ministero notarile su ogni parte del territorio nazionale.

Questo per iniziare…

Adriano Pischetola notaio in Perugia

 

 

 

Finestra sul cortile

LA POSTA DEL CUORE

L'ho sempre pensato, sarei dovuta nascere nel diciannovesimo secolo. Le crinoline, i romanzi di Jane Austen, la luce delle candele, gli "improvvisi rossori sulle guance pallide", mi sarebbero state molto più congeniali dei vestiti stretch, delle parolacce contenute in molti degli attuali libri d'autore, della faccia di bronzo che ogni tanto devo tirare fuori per sopravvivere e soprattutto dei prodigi della tecnica.

Nascendo nel 1852, anzichè nel 1952, non avrei mai conosciuto un computer, non mi sarei sentita un'analfabeta nel mondo, non avrei mai pensato con terrore agli sviluppi (così prossimi) della mia professione.

Ho un'idiosincrasia totale per tutte le macchine, eppure... eppure incredibilmente (io stessa stento a convincermi della cosa) è successo. E' successo perfino a me di appassionarmi alla posta elettronica. O meglio, c'è di più; grazie ad essa ho iniziato ad usare il computer, a "cliccare", a pigiare tastiere, ad accarezzare "mouse", anzichè la micia di casa.

"L'incontro" è avvenuto quasi due anni fa e sono quindi in grado adesso di esprimere un parere pieno e consapevole sulla nuova forma di comunicazione tra colleghi. In realtà l'innovazione, almeno per quanto riguarda me, sta proprio nel fatto che ci sia una comunicazione.

Con quanti colleghi si ciarlava prima? Con qualche amico, qualche buon conoscente, qualche "faro" puntualmente seccato dai più per avere dei pareri. Adesso no. Hai un problema? Click! Lo mandi in lista e tempo dodici ore ti arrivano due, tre, quattro, tante risposte ai tuoi dubbi. Che pacchia! quasi stentavo a crederci.

Il tempo non ha più nessuna rilevanza ; non c'è infatti da aspettare gli orari di studio per consultare l'esperto, (i colleghi non hanno orari: c'è chi scrive a mezzanotte, chi alle tre, chi alle cinque) nè di aspettare il postino che ti rechi l'attesa missiva del collega di Panicuocolo con cui hai preso a discutere di poesia.

Ricordo una domenica notte, di ritorno da una cena fuori paese, sono passata sotto lo studio ed ho pensato: ecco magari in questo momento c'è qualcuno che mi sta scrivendo. Che goduria!

Però ... però, come in tante cose, all'aspetto positivo, anzi esaltante, se ne contrappone un altro, decisamente negativo.

Tu hai davanti una tastiera, sei solo, tranquillo, cadono le inibizioni, hai voglia di raccontarti e così finisci per tirare fuori il meglio, ma anche il peggio di te.

Vogliamo vedere? Ecco una serie di casi.

Formulo un quesito, mi rispondono con estrema cortesia in tanti; una (una mai conosciuta prima), dopo la risposta giuridica, si sente in dovere di informarmi "Sai, sono di nuovo innamorata". La cosa mi sorprende un po', ma per non essere scortese invece di dire, "e perchè mai lo vieni a raccontare a me?" le digito: "come di nuovo? ti succede spesso?". Non l'avessi mai detto; la collega si inalbera. "Sai bene che noi del Cancro siamo sotto l'influenza della luna, per cui facilmente cadiamo preda delle sensazioni che ne derivano".

E' vero, sono nata sotto il segno del Cancro, però francamente la luna non mi ha mai "illuminato" molto. Lasciamo perdere.

Due colleghi stanno discutendo sulla natura giuridica di non so bene più che cosa; "discutere" è un eufemismo, in realtà si stanno, sia pure virtualmente, azzannando. Non se ne può più; da due giorni la lista è piena della loro verve. Mi viene un'idea. Con la faccia tosta di cui parlavo all'inizio, mando una mail al genio del computer, l'Archimede Pitagorico della nostra Notaropoli. Non lo conosco, però, il fatto di restare nascosti dietro i tasti dà coraggio: "Scusa genio, non potresti bloccare per un po' il computer di questi due sciagurati?" Archimede non è solo geniale, ma anche spiritosissimo. Mi risponde a stretto giro assicurando: "posso mandare un virus micidiale o farli impazzire con un programmino killer, tu cosa scegli?".

Siamo nel dicembre 2000; qualche giorno dopo i computer si bloccano. Tutti. Pare che un tremendo virus si sia fatto beffa dei sistemi di controllo.

Ehi, genio: ma che razza di dosi hai usato?

Nonostante il blocco qualcosa riesce a passare: per Natale, infatti mi giungono gli auguri di un collega speciale.

Due parole per illustrare il personaggio: bravissimo notaio, di estrema intelligenza, raffinatamente colto. Ci siamo "incontrati" in lista. Come mai quest'uomo parla con me? Non lo so, ma la cosa è gratificante, anche se faticosa; infatti sono spesso a disagio con i suoi ragionamenti alati, i suoi voli pindarici, i suoi riferimenti a me oscuri. Sa tutto di tutto, accidenti.

Io più di lui conosco solo la formazione del Napoli del primo scudetto.

A gennaio 2001 la posta riprende a funzionare a pieno; subito fa la sua comparsa uno strano messaggio di un collega a me sconosciuto "Lavinia, il tuo nome fa sognare!" Gesù, e perchè mai? Lavinia sa di antico, di polveroso, di vecchia zia nubile dell' Ottocento. A meno che ... no, mi rifiuto di pensarci. Non può essere così scemo.

Scorro l'annuario: il collega è un ragazzo molto giovane. Allora potrebbe essere: non si riferisce al nome, ma al cognome. Possibile mai? A questa veneranda età devo ancora sopportare gli sfottò per il cognome? No, dai mi sto sbagliando, di sicuro non è così. Primo pomeriggio: accendo il computer e un lungo messaggio, dignitoso e severo che ha tutta l'aria di essere una solenne ramanzina, compare sul video. L'estensore lo conosco, è un bravissimo e gentile collega, ottimo giurista che ha un fare delicato da gentiluomo di vecchio stampo; la ramanzina è diretta al ragazzotto che sognava. Per la miseria, allora avevo ragione. L'individuo sfotteva!

Non faccio in tempo a mettere ordine nel cocktail di sensazioni che si accavallano (tenerezza e riconoscenza per il collega cortese, noia e amarezza per quello giovane) che un altro messaggio minaccioso fa la sua comparsa. "Non voglio chiedere scusa, nè giustificarmi, se non dinanzi agli occhi verdi di una gatta, indifferente ai nostri costumi". Una gatta? che c'entrano i felini? E che c'entra costui? il messaggio è di un collega un tantinello permaloso (eufemismo) che deve aver equivocato la lettera del gentiluomo, imputandola erroneamente a sè stesso. Gesù, che macello, questa è una gabbia di matti.

Meglio spegnere.

Patatrac! è successo. Una di quelle cose tremende che rovinano la vita, ti riempiono di angoscia e di paura è ahimè successa. Sono distrutta, ma ho tanta voglia di parlare con qualcuno: ma con chi? I miei familiari sono angosciati quanto me; la mia migliore amica è all'estero. Aspetta ... ecco, ma sì posso parlare con lui, col collega speciale, lui di certo mi capirà, mi darà conforto. Scrivo una lunga lettera. Stranamente la risposta non arriva; passa un giorno, ne passano due, poi finalmente ecco accendo e vedo il suo nome. Ma c'è solo un messaggio scarno, tre parole: "Non essere triste".

Come "non essere triste" ? io non sono triste, sono disperata, come fa a non capirlo?

Ma perchè mi risponde così?

In che cosa ho sbagliato?

Ecco, l'ho capito: ho sbagliato l'indirizzo. Questa è la posta elettronica della RUN mica i "Colloqui col Padre" di Famiglia Cristiana. Il collega era vero, l'amico, solo virtuale.

Lavinia Vacca notaio in Mesagne

 

 

 

RIFORMA DEL SETTORE AGRICOLO: ARGOMENTI DI INTERESSE NOTARILE

PREMESSA

Prima di entrare in media re è necessaria una seppur breve disamina complessiva delle norme de quibus, ossia della triade di decreti legislativi emanati il 18 maggio 2001, distinti dai numeri 226, 227 e 228, pubblicati nel supplemento ordinario alla G.U. n. 137 del 15.6.2001, ed in vigore, dopo la normale vacatio legis, dal 30.6.2001., con la quale è stata ridisegnata la normativa in tema di attività agricola.

Premessa doverosa ad ogni commento della odierna riforma è la tendenziale equiparazione legislativa tra il settore agricolo, propriamente detto, ed il settore lato sensu della pesca ed acquacoltura.

Tale equiparazione, della quale il legislatore italiano aveva già in passato aveva fatto settorialmente uso (1), diviene ora generale ed espressa, grazie all’art. 2 del D.L.vo 226 del 18.5.2001, che, al comma 3, afferma, "fatte salve le più favorevoli norme di legge l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo".

Vanno, inoltre, tenute in considerazione, le previdenti norme extracodicistiche che integravano e specificavano le nozioni codicistiche di attività agricola e di imprenditore agricolo. Basti pensare alla legge n. 730 del 5.12.1985 in materia di agriturismo, già integrata dalla L. n. 268 del 27.7.1999 (2), ed oggi ulteriormente integrata dall’art. 3 del D.L.vo n. 228, e di cui si tratterà in apposito paragrafo del presente commento, nonché alla L. 102 del 5.2.1992, in materia di acquacoltura, interessata in maniera marginale dal decreto 226(3).

NOZIONE DI IMPRENDITORE

Il primo comma dell’art.2135 cod. civ. subisce delle modifiche meramente terminologiche che non incidono sulla sostanza della norma(4). Rispetto al passato il legislatore provvede ora a dare una definizione, prima affidata alle elaborazioni di dottrina ed alla giurisprudenza, delle attività indicate al primo comma. Detta definizione, inoltre, è comune alle tre tipiche attività di impresa, ossia agricoltura, allevamento e silvicoltura, ("attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico…di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine").

Il terzo comma dell’articolo provvede a fornire una elencazione di attività connesse ex lege molto più minuziosa che in passato. Tale elencazione, malgrado la minuziosità, continua ad essere esemplificativa, come fatto palese dall’inciso "si intendono comunque connesse" che va letta in correlazione all’inciso "e attività connesse" di cui al primo comma.

A mio sommesso e modesto avviso il legislatore ha, malgrado tale minuziosità, perso l’occasione di elaborare una definizione codicistica esaustiva di imprenditore agricolo. Continua, infatti, a rimanere fuori dall’art. 2135 cod. civ. la definizione di imprenditore ittico e delle attività connesse, di cui agli artt.. 2 e 3 del D.L.vo 226. Dalla comparazione delle due norme succitate, inoltre, sembrerebbe emergere una distinzione tra chi esercita l’attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzi le acque dolci, salmastre o marine (imprenditore agricolo pleno jure ex art. 2135 cod.civ.) e chi "esercita l’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci (imprenditore ittico equiparato all’imprenditore agricolo ex art. 2 del D.L.vo 226). (5)

Il D.L.vo 228 si preoccupa anche di attribuire espressamente la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi alla duplice condizione che esercitino attività agricola ed utilizzino prevalentemente prodotti dei soci (per le cooperative di produzione e lavoro) ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Sempre nell’ottica di elaborare una definizione legislativa di ogni cosa che sembra avere animato il nostro legislatore nella serie di interventi oggetto del presente commento, (ottica certamente condivisibile, ai fini della certezza del diritto, fintantoché non degeneri nella pedanteria) l’art. 2, comma 6, del D.L.vo 227 fornisce la definizione di bosco e terreni ad esso assimilati.(6)

L’interesse notarile per tali definizioni deriva dall’art. 4 del decreto 227 che vieta espressamente la "trasformazione del bosco" intesa come "ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale". Vero è che il legislatore non ha ancora provveduto ad elaborare nuove ipotesi di nullità negoziale in materia di boschi, (eccezion fatta per la normativa in tema di terreni colpiti da incendio) ma ritengo che sia doveroso, quantomeno dal punto di vista deontologico, che il notaio renda edotto l’acquirente di un bosco, o parte di esso, delle limitazioni cui va incontro.

Tornando alla definizione di imprenditore la principale novità del decreto 228 (art. 10) è l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, con tutte le conseguenze di legge, anche alle società. A tale fine, tuttavia, risulta essenziale la previsione statutaria dell’attività agricola quale oggetto sociale esclusivo. Oltre a questo requisito, previsto genericamente per tutte le società, il legislatore ha previsto un requisito specifico per ogni tipo societario: a) per le società di persone, che almeno la metà dei soci sia imprenditore agricolo a titolo principale (per le s.a.s. la metà degli accomandatari); b) per le società cooperative (si badi per le cooperative tout court dal momento che le cooperative di imprenditori agricole sono veri e propri imprenditori agricoli); c) nel caso di società di capitali, oltre il 50% delle quote o azioni deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. L’interesse notarile per l’argomento, oltre che nella determinazione dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro applicabile agli atti di acquisto di terreni agricoli, si appunta proprio nel comma relativo alle società di capitali. Il legislatore ha previsto, con tono perentorio che "tale condizione (ossia la percentuale di possesso da parte dei soci im.agricoli a titolo princ.) deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni". Il legislatore suggerisce come strumento idoneo ad assicurare il mantenimento della percentuale de qua un diritto di prelazione statutaria a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori a titolo principale nel caso in cui un altro socio imprenditore agricolo a titolo principale abbia intenzione di cedere la propria quota. Le modalità di esercizio della prelazione vengono affidate alla discrezionalità dello statuto. Lo strumento della prelazione (cui evidentemente il legislatore in materia agraria è molto affezionato) non viene previsto come obbligatorio (lo statuto può prevedere) essendo lasciato alla fantasia degli operatori l’individuazione dello strumento tecnico più idoneo allo scopo. Per le s.r.l. potrebbe prevedersi (ex art. 2479 c.c.) l’intrasferibilità delle quote dei soci imprenditori a titolo principale; per le s.p.a (e comunque anche per le s.r.l. (7)) una clausola di gradimento, che in tale ipotesi sarebbe pienamente lecita poiché il gradimento non sarebbe "mero gradimento" ma vincolato alla sussistenza nel cessionario della qualifica richiesta. Viene poi previsto a carico dei soci che perdano la qualifica di imprenditore a titolo principale un obbligo di comunicazione all’organo amministrativo della società.

Ciò che il legislatore non ha previsto è che anche un aumento a pagamento del capitale sociale potrebbe causare alla società la perdita della qualifica. Nell’ipotesi in cui i soci imprenditori a titolo principale non esercitino il diritto di opzione (ed altri soci imprenditori non esercitino il diritto di prelazione sull’inoptato), infatti, potrebbe alterarsi la percentuale di legge. Individuare una soluzione per quest’ipotesi è estremamente difficile, anche perché nessuno strumento potrebbe costringere i soci imprenditori a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale. Potrebbe prevedersi una sorta di clausola di gradimento anche per la sottoscrizione delle nuove quote o azioni inoptate.

Alla luce di tali problematiche non sarebbe stato più semplice ancorare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale a requisiti reddituali anche per le società, come già avviene per le persone fisiche.

Va tenuto presente, comunque, che in caso tale percentuale venga ad essere alterata l’unica conseguenza è la perdita della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Fino ad oggi gli imprenditori agricoli erano iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese, e tale iscrizione aveva mera funzione anagrafica (di pubblicità notizia).L’art. 2 del decreto 228 innova la materia poiché attribuisce all’iscrizione dell’imprenditore agricolo l’efficacia di cui all’art. 2193 cod. civ. ossia l’effetto di opponibilità ai terzi dei fatti oggetto dell’iscrizione (c.d. pubblicità dichiarativa).

Ulteriore effetto, per così dire indotto, dell’iscrizione dell’imprenditore agricolo al Registro delle Imprese emerge dal disposto dell’art. 4 del decreto 228. Detta norma consente agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle Imprese di esercitare su tutto il territorio nazionale la vendita diretta al dettaglio dei prodotti "provenienti in misura prevalente" dalle rispettive aziende. L’esercizio dell’attività di vendita non è soggetta ad alcun onere procedurale e burocratico, fatta salva, per la vendita itinerante la previa comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda, e per la vendita non itinerante su aree pubbliche o aperte al pubblico, la previa comunicazione al Comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita. Unica complicazione si ha allorché si intenda usufruire di un posteggio. In questa ipotesi la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo 114 del 31.3.1998. Il richiamo al D.L.vo 114 del 1998 (che disciplina l’esercizio del commercio) vale solo per la richiesta dell’assegnazione del parcheggio poiché il comma 7 dell’art. 4 del D.L.vo 228 enuncia che "alla vendita diretta…continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.L.vo 114 del 1998". Tali disposizioni tornano ad applicarsi allorché l’ammontare dei ricavi delle vendite dei prodotti non provenienti dall’azienda superi determinati importi: la ratio della norma è chiara. Non ha più senso la normativa di favore allorché la vendita non possa essere più essere definita attività connessa a quella agricola, come avverrebbe se l’imprenditore agricolo vendesse in prevalenza prodotti non suoi.

Tale disciplina ha, o potrebbe avere, ripercussioni sull’attività notarile. In sede di cessione dell’azienda agricola per consentire al cessionario di continuare l’esercizio dell’attività di vendita diretta al dettaglio basterà citare in atto, oltre agli estremi di iscrizione del cedente (ed a mio avviso anche del cessionario per non violare il disposto dell’art. 4) e quelli della comunicazione al Comune. Nell’ipotesi di assegnazione del box, ovviamente, sarà opportuno menzionare il provvedimento e far prestare al cedente il consenso alla intestazione a nome del cessionario. Fermo restando che il cessionario anche in assenza di questi elementi potrebbe autonomamente attivare ex novo la scarna procedura suddescritta. All’imprenditore ittico, al quale, a mio avviso, si applicano queste norme vista la generale equiparazione, è consentito, inoltre, ai sensi della lettera c) dell’art. 3 del decreto 226, "la commercializzazione al dettaglio ed all’ingrosso dei prodotti del mare". La possibilità di normazione di maggior favore per il settore ittico, del resto, è fatta salva dall’art. 2, comma 3, del decreto 226.

ATTIVITA’ AGRITURISTICA

L’art. 3 del decreto 228 si occupa di agriturismo apportando alcune importanti novità rispetto alla legge quadro in materia. Viene meno la necessità che le attività si svolgano nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché negli edifici o parti di essi, esistenti nel fondo. Il comma 1 dell’articolo in commento, infatti, fa rientrare tra le attività agrituristiche anche quelle "svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa". Non viene meno il rapporto di connessione e complementarità tra le attività agrituristiche e l’attività di coltivazione del fondo, che rimane requisito essenziale dell’agriturismo. Vengono, inoltre, fatte rientrare ex lege tra le attività agrituristiche quelle "di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo" purchè "finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio". Il legislatore si preoccupa poi di inserire tra le attività agrituristiche anche la "mescita del vino, ai sensi della legge n. 268 del 1999", dimenticandosi che proprio detta legge, come evidenziato nella nota 2, aveva già fatto rientrare la medesima attività tra quelle agrituristiche. La novità più importante è il venir meno del requisito della stagionalità dell’ospitalità. Tale novità, tuttavia, italico more è stata "mascherata" dal legislatore, che non ha avuto, a mio avviso, il coraggio di abrogare l’inciso "dare stagionalmente ospitalità" di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 730 del 1985, ed ha preferito rifugiarsi in una sorta di interpretazione autentica (mi si consenta l’uso del tutto atecnico dell’espressione). L’ultimo inciso dell’art. 3, comma 1 del decreto 228, infatti, afferma che "la stagionalità dell’ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti".

Conseguentemente l’unico limite temporale all’attività agrituristica è il divieto di ospitare la medesima persona per più di una stagione. Mi chiedo, e vi chiedo, gentili lettori, cosa accadrebbe se chi ha già usufruito dell’ospitalità in estate, tentasse di prenotare un soggiorno in inverno?.

Altra importante novità in materia si enuclea dall’art. 3 del decreto 226, che, sempre nell’ottica della equiparazione tra imprenditore agricolo ed imprenditore ittico, ha delineato tra le attività connesse a quelle di pesca la pesca turismo e l’ittioturismo, in evidente specularità, anche terminologica, con l’agriturismo. Per essere precisi l’esatto omologo dell’agriturismo è l’ittioturismo, che viene definito come l’attività di ospitalità presso l’abitazione dell’imprenditore ittico, o nei locali di sua disponibilità, mentre la pesca- turismo consiste nell’imbarco, a scopo turistico- ricreativo su navi da pesca.

Da un’interpretazione sistematica della normativa in commento si desume, in maniera chiara, che anche le cooperative di imprenditori ittici, e loro consorzi, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto 228, vanno considerati imprenditori ittici (e quindi agricoli). Dal punto di vista dell’attività notarile in sede di redazione dell’atto costitutivo (e relativo statuto) di cooperativa di imprenditori agricoli (e loro consorzi) sarebbe opportuno indicare (anche per renderne edotte le parti) le attività connesse indicate dal legislatore, chiarendo che trattasi di elencazione esemplificativa.

NORME IN TEMA DI PRELAZIONE

a) Pluralità di confinanti

L’art. 7 del decreto 228 risolve un problema molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza (8), ossia l’individuazione del prelazionario in presenza di più confinanti aventi diritto ex art. 7 della legge 817/1971. Prima dell’attuale provvedimento legislativo, infatti, il testo di legge non dettava alcun criterio di preferenza, per cui la scelta veniva affidata alla sensibilità del singolo interprete, che finiva, spesso, per essere il giudice, dal momento che l’incertezza legislativa ha creato un notevole contenzioso. Il summenzionato art. 7, comunque, non ha recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza ma ne ha elaborato nuovi. I nuovi criteri rispondono alla ratio, senz’altro condivisibile, di preferire i soggetti che diano maggiori garanzie di effettiva conduzione del fondo. Come è fatto palese dalla terminologia della norma i criteri sono alternativi ("si intendono quali criteri preferenziali nell’ordine"). Detti criteri di cui all’art. 7, che, prima facie possono sembrare esclusivamente soggettivi, sono, in realtà, anche oggettivi. La norma, infatti, prevede quale ultimo criterio preferenziale il possesso da parte dei soggetti "di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento CE n. 1257/99: Detto regolamento detta precise condizioni per accedere a contributi comunitari, tra le quali sono indicate la redditività dell’azienda ed il rispetto di requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nell’ottica complessiva del sistema elaborato dal legislatore il soggetto passivo del diritto di prelazione dovrebbe essere facilitato ,nella individuazione del prelazionario, dal regime di opponibilità derivante dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese. In parole povere il proprietario del fondo su cui non siano insediati affittuari allorché decida di vendere, in presenza di più confinanti aventi diritto, per decidere a chi effettuare la denunciatio dovrebbe solo compiere una visura camerale. Va precisato, a scanso di equivoci, che l’art. 7 detta solo dei criteri preferenziali tra più aventi diritto, ragion per cui nell’ipotesi di rinuncia del primo in ordine di preferenza il diritto potrà essere esercitato dal successivo, e così via.

b) Nuova ipotesi di prelazione

L’art. 5 del decreto 228, inserendo, con la formula della novella, l’art. 4 bis nella legge n. 203 del 1982, ha creato un nuovo diritto di prelazione in tema di rapporti agrari. Il nuovo diritto di prelazione spetta al "conduttore" (rectius affittuario dal momento che il contratto viene denominato affitto) nell’ipotesi in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza del contratto (o nei sei mesi successivi) a soggetti diversi. La ratio di questa norma, in analogia al diritto previsto per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso commerciale, è quello di garantire all’affittuario la continuità del rapporto. Tale diritto, così come quello previsto dall’art. 40 della legge 392/78, non spetta all’affittuario che sia receduto dal contratto, ovvero abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto, o si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali. Anche dal punto di vista operativo l’art. 5 del decreto 228 riecheggia l’art. 40 della legge 392/78.

Il locatore ha l’onere di comunicare al conduttore le offerte ricevute almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario (va tenuto presente che la disdetta va inviata almeno un anno prima della scadenza, per cui nel momento in cui effettua la denunciatio il locatore ha già inviato la disdetta). La forma prevista per la denunciatio è la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il conduttore deve esercitare il diritto entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione. La norma prevede espressamente che il conduttore abbia diritto a prelazione anche qualora il locatore abbia ricevuto proposte intese a concludere un contratto in deroga ex art. 45 della legge 203/82. L’importante è che il conduttore offra "condizioni uguali a quelle comunicategli" .(ma c’era davvero bisogno di specificarlo?). A mio avviso, comunque, il proprietario del fondo rimane libero di non stipulare il nuovo contratto con il conduttore, a patto che non lo stipuli con nessun altro. In altre parole il contratto non si conclude al momento in cui il conduttore fa l’offerta. Ciò emerge, in maniera chiara (anche se la disciplina del "retratto" crea qualche dubbio) dai termini usati dalla norma. Anzitutto il locatore effettua una "comunicazione", e non una proposta contrattuale (qual è quella prevista dall’art. 8 della legge 590/1965 (9)); il conduttore "ha diritto a prelazione" (e non esercita la prelazione) se "offre" condizioni uguali (non se accetta quelle comunicategli). Conseguentemente si verba valeat affinchè il contratto possa definirsi concluso, all’offerta del prelazionario deve seguire l’accettazione del locatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 cod. civ. Stabilire il momento in cui il contratto può definirsi concluso è importante anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Va, infatti, ricordato che anche i contratti di affitto di fondo rustico sono soggetti a registrazione in termine fisso.

Il nuovo diritto di prelazione in esame, a differenza da quello relativo agli immobili adibiti ad attività commerciali, è assistito da una sorta di diritto di "retratto". Il conduttore può, infatti, esercitare il proprio diritto di prelazione qualora, entro sei mesi dalla scadenza del contratto originario, sia stato stipulato un nuovo contratto d’affitto con un terzo, senza la previa comunicazione o a condizioni più favorevoli (ovviamente per il conduttore) rispetto a quelle comunicate. Il testo del comma 4 dell’art. 5 indica chiaramente che il diritto di prelazione viene meno qualora venga stipulato un contratto a condizioni più onerose per il conduttore di quelle comunicate. Il termine per l’esercizio del diritto di prelazione è, in questo caso, di un anno dalla scadenza del precedente contratto. Il meccanismo attraverso cui opera in questo caso il diritto di prelazione è, a mio avviso, alquanto oscuro. La norma

afferma che "per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo". L’esercizio del diritto di prelazione deve avvenire "nelle forme di cui al comma 3". Il comma 3, però, prevede solo la comunicazione dell’offerta del conduttore di condizioni uguali a quelle comunicategli.

Come può "instaurarsi un nuovo rapporto" sulla base della comunicazione di un’offerta senza alterare i principi cardine in tema di conclusione dei contratti?. A meno che non voglia ritenersi quella prevista dal comma 3 come una vera e propria accettazione idonea ex se a concludere il contratto. Per avvalorare tale conclusione, tuttavia, dovrebbe ritenersi gran parte dei termini usati dal legislatore alll’art. 5 sono usati in maniera atecnica. Tra l’altro avrebbe meritato due parole la sorte del contratto d’affitto stipulato con il terzo (che sulla base di quanto previsto dalla norma in commento non può che risolversi di diritto). Sarebbe stato più esatto, de jure condendo, prevedere il diritto per il vecchio conduttore di poter subentrare, con una propria dichiarazione negoziale, nel contatto stipulato tra il locatore ed il terzo.

CONSERVAZIONE DELL’INTEGRITA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA

L’art. 8 del decreto 228, malgrado la laconicità del testo, ha una portata potenzialmente dirompente sull’attività notarile. La norma si limita ad estendere, a decorrere dall’1 gennaio 2002, amche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Conseguentemente, a decorrere dal primo gennaio 2002 gli artt. 4 e 5 della L. 97/94 si applicano a tutte le aziende agricole.

Il riflesso rilevantissimo sull’attività notarile deriva dalla circostanza che i due articoli richiamati, benchè la dottrina e la giurisprudenza vi abbiano dedicato ad oggi scarsa attenzione, prevedono e disciplinano un nuovo modo di acquisto della proprietà.

Per comprendere il meccanismo, invero alquanto laborioso, attraverso cui si opera l’acquisto della proprietà, è necessario partire dal disposto dell’art. 49 della legge n. 203 del 1982.

L’ipotesi prevista dalla legge è quella della comunione ereditaria instauratasi tra gli eredi del proprietario di un fondo rustico condotto direttamente dal de cuius o dai suoi familiari. I coeredi che al momento dell’apertura della successione "risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola", in qualità di imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione anche delle quote degli altri coeredi, e si considerano (ex art. 49 della L. 203/82) affittuari delle quote degli altri coeredi, con inizio dalla data di apertura della successione. Il legislatore, con questa norma, conscio del principio che communio est mater rixarum, vuole evitare che la morte del titolare interrompa la conduzione del fondo. Il bene tutelato è non soltanto il diritto dei coeredi coltivatori diretti, quanto l’interesse generale a che i fondi siano effettivamente coltivati.

Su tale situazione intervenne la legge n. 97 del 1994 rubricata "Nuovi interventi per le zone montane", che, nei soli comuni montani, attribuì ai coeredi affittuari ex lege delle quote degli altri coeredi, il diritto, alla scadenza del contratto di affitto instauratosi per legge (10), all’acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenza ed agli annessi rustici.

Tale diritto, attribuito a condizione che gli affittuari possiedano determinati requisiti (11), si atteggia a diritto potestativo ad acquistare coattivamente la proprietà, anche in totale assenza di qualsivoglia partecipazione negoziale dei coeredi. Va precisato che il diritto potestativo in esame non confligge in alcun modo con la prelazione ereditaria prevista dall’art. 732 cod.civ., poiché i campi di applicazione sono diversi: questa determina un trasferimento di proprietà tra coeredi, quella opera in ipotesi di alienazione a terzi; questa ha ad oggetto quote di un bene determinato, quella si applica in caso di alienazione di quota di eredità.

La procedura, come detto alquanto laboriosa, prevede che gli affittuari, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, debbano notificare ai coeredi, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo (12) entro tre mesi da detta notifica.

Qualora i coeredi si rifiutino di accettare il pagamento del prezzo, l’acquirente deve depositare il prezzo presso un istituto di credito della provincia in cui è ubicato il fondo, comunicando, a mezzo notifica, ai coeredi detto versamento. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

Malgrado la norma taccia sul punto deve arguirsi che, nell’eventualità che i coeredi accettino il pagamento del prezzo la proprietà si acquisisca dal momento del pagamento medesimo.

A detti atti di acquisto si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Dal primo gennaio 2002 questa normativa si applicherà a tutte le aziende agricole poste in tutto il territorio nazionale(13) ponendoci una serie di interrogativi.

Ad esempio è necessario coordinare il modus adquirendi al meccanismo della trascrizione. L’art. 2645 prevede la trascrizione di ogni atto "che produce in relazione a beni immobili taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 cod. civ.", conseguentemente rientra nell’ambito di applicazione di questa norma anche il meccanismo di cui agli art. 4 e 5. Costituiscono titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ. solo le sentenze e gli atti pubblici o privati con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Alla luce di tali norme posso ipotizzare una soluzione, ovviamente perfettibile: trascrivere la dichiarazione di acquisto, resa ovviamente nella forma almeno della scrittura privata autenticata, con la menzione della condicio juris del versamento del prezzo. Dovrebbe, poi, procedersi alla cancellazione, ex art. 2668 dell’indicazione della condizione a mezzo di dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale si è verificata la condizione, ossia con dichiarazione dei coeredi di aver ricevuto il pagamento del prezzo. Le cose si complicano allorchè i coeredi rifiutino il pagamento. In questo caso potrebbe, trattandosi di documentare un dato oggettivo quale il versamento presso un istituto di credito, supplirsi, forzando un po’ il testo dell’art. 2668, con una dichiarazione unilaterale dell’acquirente, cui allegare la prova del versamento e della notifica di esso. Qualora il Conservatore dei Registri Immobiliari dovesse non ritenere sufficiente la dichiarazione dell’acquirente l’unica soluzione diverrebbe una pronuncia dichiarativa da parte del Giudice.

Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis per le formalità di registrazione. Sarebbe soggetta ad imposta fissa di registro, nonché a termine fisso, la dichiarazione di acquisto, in quanto soggetta a condizione. Tale dichiarazione, a mio avviso, dovrebbe contenere l’invocazione da parte del dichiarante delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. All’atto della dichiarazione unilaterale di accertamento della verificata condizione andrebbe versata l’imposta catastale in misura proporzionale.

Sembrerebbe, da una lettura superficiale delle norme che il coerede coltivatore sia sfornito di tutela nell’ipotesi in cui gli altri coeredi decidano di alienare la propria quota anteriormente alla trascrizione della dichiarazione di acquisto. In realtà così non è, poiché, in ogni caso il coerede coltivatore è, a tutti gli effetti affittuario delle altre quote. In tale veste, pertanto, egli è titolare del diritto di prelazione di cui all’art. 8 della legge n. 590/65, e connesso diritto di riscatto. Da tale considerazione si evince che ratio delle nuove norme è quella di garantire al coerede coltivatore diretto la possibilità di continuare la conduzione dell’azienda avita a tempo indeterminato, in un primo tempo quale affittuario, ed alla scadenza del contratto d’affitto, quale proprietario. Il tutto senza che gli altri coeredi (che si trovano in una condizione di pati) possano in alcun modo interferire.

La circostanza che l'acquisto possa perfezionarsi senza alcuna partecipazione dei danti causa crea un problema di difficile soluzione in relazione all'applicazione degli artt. 18 e 17 (qualora sul fondo insistano fabbricati rurali) della legge n. 47/85. Tali norme, infatti, prevedono, a pena di nullità, dichiarazioni dell'alienante, quindi, per inserirle nella dichiarazione di acquisto, resa dall'acquirente, deve, per rispettarne la ratio, forzare il dato strettamente letterale.

ATTENUAZIONE DI VINCOLI IN MATERIA DI PROPRIETA’ COLTIVATRICE

L’art. 11 del decreto 228 afferma espressamente che il periodo di decadenza in materia di piccola proprietà contadina è ridotto da dieci a cinque anni. La norma nella sua chiarezza non ha bisogno di commento. E’ stata prevista anche una norma transitoria che precisa che la nuova regolamentazione si applica anche agli atti precedenti, purchè stipulati almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore della legge. Per quelli stipulati dopo, in virtù del principio tempus regit actum, per evitare la decadenza basterà aspettare che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. (14)

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede la liberà alienabilità o concedibilità in godimento del fondo a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, aventi la qualifica di coltivatore diretto ferma restando la destinazione agricola del fondo. Avendo il legislatore usato il termine "alienazione" deve ritenersi che non si incorre nella decadenza in caso di alienazione sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Se la ratio della libera alienabilità a titolo gratuito appare chiara e condivisibile, più oscura è la libera alienabilità a titolo oneroso. Visto che la ratio del divieto è, infatti, evitare manovre speculative, cosa cambia se il coltivatore diretto venda ad un parente o ad un terzo ciò che si è obbligato a coltivare per 5 anni ?

Ritengo che l’elencazione dei soggetti a favore dei quali può essere alienato liberamente il fondo sia tassativa, come fatto palese dal testo della norma nonché dal principio che trattasi di norma eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione analogica (15). Viene, poi, stabilita la libera cedibilità a chiunque purchè "conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali o regionali, volte a favorire l’insediamento di giovani" o "a promuovere il prepensionamento nel settore".

Il comma 1 parla genericamente di "benefici previsti ....in materia di formazione e di arrotondamento della proprietà contadina", comprendendo, quindi, sia i benefici fiscali sia le agevolazioni creditizie.

Il secondo comma si occupa più specificatamente di queste ultime prevedendo espressamente che "la estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo...non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. Il legislatore perde l’occasione di risolvere la querelle interpretativa, che ha dato luogo a contrasti dottrinari e giurisprudenziali, relativa alla sanzione prevista per gli atti compiuti in violazione del divieto, che, secondo la più recente pronuncia di legittimità sarebbero nulli, mentre secondo la dottrina notarile causerebbero soltanto la decadenza dalle agevolazioni.(16).

Il comma 4 dell’art. in commento si occupa, infine, del vincolo di indivisibilità, previsto dalla legge 14.8.1971, n. 817, per i terreni acquistati con le summenzionate agevolazioni creditizie.

Detto vincolo di indivisibilità, che va trascritto nei registri Immobiliari a cura del notaio rogante, e comporta la nullità di qualsiasi atto compiuto in violazione, viene ridotto da trenta a quindici anni. Colmando una lacuna evidente della legge n. 817 viene previsto, inoltre, la revocabilità del vincolo allorchè gli strumenti urbanistici abbiano mutato la destinazione agricola del fondo.

Rimane inalterato, a mio avviso, il termine decennale di decadenza previsto dalla nota I all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Depongono in tal senso sia il silenzio dell’art. 11 del decreto 228 sia la circostanza che la tariffa parla non di alienazione ma di "destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa da quella agricola", consentendo, pertanto, all’imprenditore agricolo a titolo principale di alienare senza limiti di tempo il fondo senza incorrere in decadenze, purchè non vi sia mutamento della destinazione agricola. Rimane la stranezza che decorsi cinque anni dall’acquisto il soggetto che ha usufruito dei benefici per la formazione della proprietà contadina (di gran lunga più favorevoli di quelli concessi all’imprenditore agricolo a titolo principale) può decidere di mutare destinazione al terreno, mentre l’imprenditore agricolo a titolo principale deve attendere almeno dieci anni. Sarebbe de jure condendo auspicabile un intervento legislativo per coordinare le due norme.

INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Dall'insieme dei decreti oggetto del presente commento emerge la volontà del legislatore di incentivare gli imprenditori del settore alla formazione di strutture associative, ritenute maggiormente idonee allo sviluppo organico e razionale delle attività. Gli esempi sono innumerevoli: l'art. 5 del decreto 226 prevede la "istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità"; l'art. 25 del decreto 228, novellando l'art. 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, disciplina le "organizzazioni interprofessionali". Dette organizzazioni, per espressa previsione legislativa hanno la natura di associazioni riconosciute e possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti (con il voto favorevole dell'85% degli associati). Con notevoli limitazioni le organizzazioni interprofessionali possono anche concludere accordi che comportino restrizioni della concorrenza (in questi casi è necessaria l'unanimità dei consensi). I quorum deliberativi espressamente previsti dalla legge non possono essere derogati dallo statuto sociale , se non nel senso di prevedere quorum più elevati (il comma 2 dell'art. 12 del D. L.vo 173/98, come novellato dal decreto 228, richiede il "voto favorevole di almeno l'85% degli associati").

L'art. 26 del decreto 228 disciplina le "Organizzazioni dei produttori" e, circostanza di notevole interesse notarile, prevede, ai fini del riconoscimento, in via tassativa, le forme giuridiche che possono assumere dette organizzazioni, nonchè determinate clausole che gli statuti debbono necessariamente contenere. E' prevista, inoltre, una norma transitoria, per consentire alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, di adeguarsi alla nuova normativa. Il legislatore ha previsto, espressamente, la delibera di trasformazione in una delle forme giuridiche previste, da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto 228. La sanzione per il mancato adeguamento è le revoca del riconoscimento. Il riconoscimento è essenziale per l'attività delle organizzazioni in esame poichè consente alle medesime la stipula di convenzioni con enti pubblici nonchè di beneficiare di contributi statali e comunitari.

La nuova normativa prevede, infine, nell'ultimo inciso del comma 7 dell'art. 26, che "gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione." La misura dell'imposta sostitutiva potrebbe apparire spropositata, ma, in realtà, consente un certo risparmio. La delibera di trasformazione, infatti, è soggetta alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, (si arriva alla somma di 750.000) (17).Deve, inoltre, considerarsi che la delibera in esame dovrà, quasi certamente, contenere anche modifiche statutarie non direttamente connesse alla trasformazione, che richiederebbero il versamento di un'ulteriore imposta fissa di registro. L’imposta sostitutiva, pertanto, consente un risparmio, poichè dovrebbe esimere dall'assolvimento dell'imposta di bollo nonchè dal pagamento delle formalità ipotecarie e catastali (il testo di legge parla espressamente di "atti e formalità" e, in maniera amplissima, dei "relativi tributi") .

Fabio Tierno notaio in Augusta


(1) Primo esempio di equiparazione è la legge n. 102 del 5.2.1992, rubricata "Norme concernenti l’attività di acquicoltura", che all’art. 2, comma 1, enunciava che "l’attività di acquicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto", mentre al comma 2 affermava che "sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 cod.civ., i soggetti…che esercitano l’acquacoltura e le attività connesse". Altro esempio era il testo unico in materia bancaria e creditizia, ossia il D.L.vo n. 385 dell’1.9.1993, che all’art. 43 disciplina contestualmente il credito agrario e peschereccio.

(2) Detta legge rubricata "disciplina delle strade del vino" si preoccupava di esplicitare all’art. 1, comma 3, che "le attività di ricezione ed ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell’ambito delle strade del vino, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all’art. 2 della legge 5.12.1985 n. 730". Sull’utilità di tale precisazione nutro seri dubbi posto che il richiamato art. 2 della legge 730, a mio avviso, si sarebbe in ogni caso applicata ex se all’attività di agriturismo vinicolo.

(3) L’art. 2, comma 4, del quale il barone De Lapaliss sarebbe andato fiero, afferma che "ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992 n. 102, e successive modifiche". Posto che la legge 102 del 1992, come detto supra è rubricata "norme concernenti l’attività di acquacoltura", mi chiedo, e Vi chiedo, a chi mai si sarebbe potuta applicare se non ai soggetti che esercitano l’attività di acquacoltura?.

(4) Dal punto di vista lessicale la norma, a mio avviso, "funzionava" meglio nella precedente stesura; tra l’altro che spiegazione dare alla sostituzione del termine "allevamento del bestiame" con il nuovo "allevamento di animali"? .

(5) Mi si consenta una provocazione: come dovrà essere definito colui il quale eserciterà l’attività diretta all’allevamento di pesci ed alla loro cattura e vendita?

(6) Va precisato che la definizione di bosco (a proposito di pedanteria il comma 1 dell’art,. in commento enuncia solennemente che "i termini bosco, foresta e selva sono equiparati) di cui al comma 6 è temporanea poiché emanata ai soli fini di evitare dubbi nelle more dell’emanazione dei provvedimenti legislativi regionali che, ex art. 2, comma 3, dovranno, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, stabilire per il territorio di loro competenza la definizione di bosco. Dall’esame del testo legislativo sembrerebbe, invece, che le regioni non abbiano competenze per elaborare la nozione di terreni assimilati al bosco, poiché il comma 3, che ne fornisce l’elencazione, non è richiamato dal comma 6.

(7) Va precisato che la più recente dottrina, avallata da qualche pronuncia onoraria (Corte d’Appello di Torino dec. 19 gennaio 2001 in Notariato n. 4/2001, p. 374) ritiene che nelle s.r.l sia ammissibile la previsione del mero gradimento, -interpretazione a maiori ad minus- visto che è ammissibile il divieto di cessione).

(8) Per una disamina della questione vedi, in maniera esaustiva, Calabrese, La prelazione agraria, Cedam 1999, pagina 136 e ss.

(9) Per la nota querelle relativa alla validità della mera denunciatio quale strumento idoneo a provocare la rinuncia dell’avente diritto alla prelazione per l’acquisto, elaborata dalla prassi contrattuale, si rimanda agli scritti in materia.

(10) In base al combinato disposto degli artt. 2 e 49 della legge 203/82 la durata del contratto d’affitto instauratosi per legge è di quindici anni dalla morte del proprietario del fondo.

(11) Previsti dal comma 2 dell’art. 4 della legge 97/94, e sostanzialmente analoghi ai requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni per la formazione ed arrotondamento della proprietà contadina.

(12) Le modalità di determinazione del prezzo sono previste dall’art. 5, comma 2, 3 e 4 della legge 97/94.

(13) Con esclusione della provincia Autonoma di Bolzano -ex art. 4, comma 3, L. 97/94- nella quale vige la, per certi versi analoga, disciplina del c.d. maso chiuso.

(14) In senso conforme vedi G.P. Tosoni in "Il sole 24 ore" del 19.7.2001, pag. 17.

(15) Ma vedi, contra, G.P. Tosoni, nell’articolo già citato, che ritiene possa trarsi dalla norma, "in via Interpretativa" la libera cedibilità "a società costituite tra familiari".

(16) Sullo stato della questione si rinvia allo studio di Giovanni Casu, pubblicato in C.N.N. Collana Studi e Materiali, vol. IV, pagg. 11 e seguenti.

(17) La delibera di trasformazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della tariffa relativa all’imposta ipotecaria e dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. N. 347 del 1990 per l’imposta catastale.

 

 

 

LEGGE NOTARILE E QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA’

Anche a Roma, per l’ennesima volta, siamo stati costretti ad ascoltare gli inviti alla prudenza da parte di coloro che pensano, ancor oggi, di poter continuare ad esercitare la funzione notarile seguendo una legge che data quasi novanta anni e ritenendo che a tale situazione il legislatore attuale non può che portare peggioramenti.

Fino alla noia abbiamo replicato che tale legge può essere difesa solo da chi, da troppo tempo, dimentica di leggerla con attenzione.

Ed oggi che qualcuno ha occasione di leggere la nostra legge con disinteresse ed imparzialità…



 

TRIBUNALE DI SAVONA -SEZIONE CIVILE

- 22 MAGGIO 2001 - GIUDICE RELATORE D.SSA FIORENZA GIORGI



Ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativamente all’art. 20 della legge 10 febbraio 1913 n. 89 nel procedimento n. …..del Ruolo Non Contenzioso avente ad oggetto la dichiarazione di idoneità della cauzione versata ai sensi della Legge Notarile dai notai di nuova nomina.


Il Tribunale rileva:

- con ricorso depositato in data 11 maggio 2001 il dottor XXX, Notaio nominato alla sede di YYY, ha chiesto che il Tribunale, preso atto dell’avvenuto versamento, da parte sua, della cauzione di cui agli artt. 18, 19 e 20 della Legge Notarile, mediante deposito della somma di Lire 15.000, nonché del parere favorevole espresso dal competente Consiglio Notarile, dichiari l‘idoneità della cauzione prestata;

- detta cauzione, secondo quanto previsto dall’art. 22 della L.N. è vincolata, con diritto di prelazione: al risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell’esercizio delle sue funzioni, al rimborso delle spese sostenute dall’archivio o dal Consiglio notarile nell’interesse del notaio o contro il medesimo o nell’interesse dei suoi eredi, o contro i medesimi, al pagamento delle tasse da lui dovute all’Erario dello Stato, al pagamento delle tasse da lui dovute all’archivio o al Consiglio notarile, infine, al pagamento delle spese pecuniarie incorse nell’esercizio delle sue funzioni.

Orbene la disciplina della misura della cauzione come stabilita dalla legge 89/1913 è del tutto irragionevole; onde questo Tribunale ritiene di sollevare d’ufficio la questione di legittimità dell’art. 20 citato per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

In proposito va rammentato prima di tutto come la Corte Costituzionale abbia ritenuto ammissibili le impugnative sollevate in sede di giurisdizione volontaria, oltre che in sede di giurisdizione contenziosa (vedi per tutte la sentenza 12 dicembre 1957 n. 129).

Quanto alla rilevanza nel presente procedimento della questione dedotta, la stessa risulta ictu oculi dal fatto che il Tribunale è chiamato a decidere in ordine alla idoneità della cauzione, per cui pregiudiziale a tale giudizio è l’accertamento della legittimità costituzionale della norma che indica la misura della stessa.

Ciò posto, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, è evidente come la previsione di una cauzione dell’importo massimo di Lire 15.000 (e che è vincolata in primis al risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell’esercizio delle sue funzioni, oltre che agli altri fatti elencati dal citato art. 22 della Legge Notarile) integri una disparità di trattamento con altre analoghe situazioni contrastante con il principio di ragionevolezza espresso dall’ art. 3 della Costituzione.

In proposito, tenuto conto del fatto che la ratio della imposizione di cauzione (sia in sede di conclusione di contratto – basti ricordare in proposito quelle richieste agli aggiudicatori dei pubblici appalti che in sede di ammissione a certe professioni) è quella di garanzia economica per gli eventuali danni cagionati da chi la presta, è sufficiente rammentare il trattamento riservato agli esercenti un’altra professione controllata dallo Stato (quella dei raccomandatari marittimi), la cauzione imposta ai quali all’inizio dell’attività legata (analogamente a quanto avviene per i notai) alla importanza della piazza nella quale operano, è di gran lunga superiore a quella (veramente risibile) richiesta ai notai di nuova nomina, senza che tale disparità di trattamento possa essere in alcun modo giustificata.

Del resto, sulla irragionevolezza della norma che ne occupa è illuminante l’ultima parte della norma avente ad oggetto i "valori sociali" contenuta nei "Principi di deontologia professionale dei notai" nel testo approvato dal Consiglio nazionale del Notariato del 24 febbraio 1984 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1994, la quale recita testualmente: "Il notaio deve poter risponder in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative per i rischi inerenti l’esercizio della professione", con ciò implicitamente riconoscendo la assoluta inidoneità ed adeguatezza a tal fine della cauzione di cui si tratta.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 20 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 nella parte in cui indica l‘ammontare della cauzione che debbono prestare i notai di prima nomina.

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al richiedente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

 


 

 

TRIBUNALE DI SAVONA -SEZIONE CIVILE

- 28 MAGGIO 2001 - GIUDICE RELATORE DR. GIOVANNI SOAVE



Ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativamente all’art. 137 della legge 10 febbraio 1913 n. 89 nel procedimento avente ad oggetto irrogazione di sanzioni nei confronti di notaio.


Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Notaio XXX

Rilevato che, non ravvisandosi elementi che impongano con evidenza assoluta l’immediata esclusione degli addebiti contestati, si profila l’ipotesi dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 137 L. notarile, per cui appare pregiudiziale al giudizio disciplinare l’accertamento della legittimità costituzionale della norma che commina le sanzioni nelle misure edittali ancora oggi vigenti, nonostante i molti decenni trascorsi dall’entrata in vigore della Legge 16/02/1913, n. 89.

L’assoluta inadeguatezza delle sanzioni comminate dalla legge evidenzia la non manifesa infondatezza del rilievo di incostituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza e di ragionevolezza insito nell’art. 3 della Costituzione.

Tanto più dopo la novella che ha introdotto l’articolo 138 bis (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24/11/2000) e che prevede sanzioni da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così una evidente disparità di trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati essendo inferiori di migliaia di volte a quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui.

Essendo inoltre il notaio, inconfutabilmente un Pubblico Ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed in nome dello Stato, pur esercitando un’attività professionale di natura privata, pare sussistere altresì una violazione dell’art. 54 Cost. laddove si stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore".

Ed una sanzione del tutto irrisoria è palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina.

Osserva un chiaro autore (P .Boero legge notarile commentata UTET 1993), rilevando l’incoerenza e l’irrisorietà delle ammende previste, che "un ulteriore attesa rischia veramente di compromettere la serietà del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la sua interna coerenza, e non sono certamente sufficienti in tale prospettiva, aumenti che, pur essendo formalmente commisurati all’entità della svalutazione monetaria producono comunque il risultato di importi ancora assai bassi e inidonei a svolgere una qualsiasi efficacia deterrente. In attesa in ogni modo di consistenti adeguamenti, l’interprete si trova costretto a discettare sull’applicazione di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo una penosa impressione di divaricazione tra realtà e discussione accademica, e rischiando, in ultima analisi, di recare gravi danni alla stessa immagine del notariato presso la pubblica opinione" (PAG. 589).

Infine pare anche ravvisabile un contrasto con l’art. 97 Cost., posto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi anche dell’esercizio privato di pubbliche funzioni che postula l’inquadrabilità delle funzioni pubbliche esercitate dal notaio (art. 1 L. 16/03/1913 n. 89) nell’ambito della funzione amministrativa stataale (Zanobini).

Evidente infatti che una sanzione totalmente priva di efficacia deterrente e/o repressiva si pone in conflitto insanabile con detto principio

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 54 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 nella parte in cui determina l’ammontare delle ammende notarili.

Sospende il procedimento in corso e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

 

 

 

Esperienze

LO SGUISCIO

Mi era già capitato di ricevere una strana richiesta da una Banca, e cioè la richiesta di fornire preventivamente (via fax) fotocopia di un mio documento personale, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, al fine di stipulare un contratto di mutuo per un mio cliente.

Mi ero tranquillamente rifiutato, e a fronte della dichiarazione di un funzionario che affermava che tale prassi era per l’istituto condizione imprescindibile per affidare l’incarico al sottoscritto, lo avevo rassicurato, garantendogli la mia ferma decisione di sopravvivere anche se orbato di detto incarico.

In effetti il mio cliente era stato costretto a rivolgersi ad altri, e forse, sotto questo punto di vista, il mio comportamento non è esente da pecche.

Fortunatamente il tempo è un grande guaritore e vivevo nuovamente spensierato, senza preoccuparmi della normativa sulla privacy, quando mi è stato richiesto di stipulare una vendita, nella quale figurava quale acquirente una società di leasing.

Utilizzatore era una gentile signora, medico, parente di un luminare della medicina, mentre per la società venditrice interveniva una altrettanto gentile signora, accompagnata dal marito, noto docente universitario di diritto commerciale.

Il clima era assolutamente disteso e tranquillo, ed il sottoscritto ad un certo punto si metteva a raccontare l’episodio sopra riportato, che, chissà per quale motivo, era riemerso nella memoria.

Fulmineo il funzionario della società di leasing esclama: "Certo! Anch’io ho bisogno di una fotocopia della sua carta di identità."

Cerco di ricreare qui di seguito il dialogo, anche se qualche parola può essere diversa da quelle effettivamente utilizzate.

" Sta scherzando?"

" Non scherzo affatto; me lo impone la legge."

" Se lo può scordare!"

" Ma cosa crede, che mi diverta a fare queste richieste?"

" Sì! io credo che Lei provi un sottile piacere, anche se ignoro di quale natura."

La discussione rischiava di trascendere, i clienti erano parzialmente divertiti e parzialmente imbarazzati.

Il sottoscritto ha offerto in visione al funzionario il tesserino professionale, invitandolo a trascrivere i dati nei suoi appunti, ma neppure questo sembrava essere sufficiente.

Alla fine il funzionario ha esclamato:

" Ma dottore! Le costa poi tanto darmi una fotocopia della sua carta di identità?"

In preda ad una ispirazione ho chiamato il mio praticante, chiedendogli di fare una fotocopia della mia carta di identità, con lo "sguiscio".

Il mio praticante ha capito al volo, malgrado la stranezza della richiesta e la sua più che probabile incomprensibilità.

Ha adagiato la mia carta di identità sulla fotocopiatrice, vi ha appoggiato sopra la mano, e, mentre la macchina era in funzione, ha fatto ruotare il documento.

Il risultato è stato qualcosa di assolutamente illeggibile, molto più simile ad una macchia di Rorshach (si scrive così?), piuttosto che ad un documento di identità.

Il funzionario della società di leasing non ha avuto la forza per reagire, mentre il sottoscritto era molto soddisfatto di sé.

 

 

 

La stagione dei Goa

GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE TRA POLIZZA ASSICURATIVA E FIDEIUSSIONE

Qualora, in occasione della conclusione di un contratto di assicurazione, una compagnia di assicurazioni stipuli una "polizza di assicurazione per cauzione individuale" a garanzia delle obbligazioni assunte da un conduttore, tale polizza deve essere qualificata come contratto atipico che trova principale disciplina tra le norme che regolano la fideiussione, con conseguente applicazione dell’articolo 1957 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 12 aprile 1995, la società "Attilio Ronca & C. s.a.s." esponeva:

- che con "polizza di assicurazione per cauzione individuale" n. 5663547, stipulata in data 18.10.1989, la "Levante Assicurazioni s.p.a." aveva assicurato l’adempimento, da parte di "COAP. 88 s.r.l.", delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dell’unità immobiliare sita in Baranzate di Bollate (MI), via Stella Rosa n. 45, contratto stipulato tra la stessa "COAP. 88 s.r.l." e l’esponente;

- che con raccomandata del 21.9.1993 aveva comunicato alla "Levante Assicurazioni s.p.a." che la "COAP. 88 s.r.l." (che aveva cambiato la propria denominazione in "Time Trasporti s.r.l.") si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1 marzo 1993 - 31 luglio 1993 (periodo successivamente meglio precisata come 1 marzo 1993 - 31 agosto 1993), per un importo pari a £. 130.828.977=, compresi I.V.A. ed interessi al 30.9.1993;

- che la Compagnia si era rifiutata di pagare quanto dovuto, eccependo la tardività della denuncia.

Conveniva pertanto in giudizio la "Levante Assicurazioni s.p.a." e concludeva affinché il Tribunale la condannasse al pagamento di quanto dovuto in forza della polizza stipulata a suo favore.

Si costituiva la parte convenuta, la quale concludeva per il rigetto delle domande dell’attrice, sostenendo che questa era incorsa nella decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ.

Il G.I. autorizzava parte convenuta a chiamare in causa la "Time Trasporti s.r.l.", Giacinto LOMBARDI, Ferdinando LOMBARDI, Giuseppe FICCO e Marino TIEZZI.

Si costituivano Giuseppe FICCO e Marino TIEZZI, i quali concludevano per il rigetto di tutte le domande.

Il G.I. dichiarava la contumacia di Giacinto LOMBARDI e di Ferdinando LOMBARDI.

All’esito dell’istruttoria, svolta sulla base di prove documentali, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. Il Giudice rinviava all’udienza collegiale del 5 ottobre 2000.

A seguito dell’assegnazione della causa al G.O.A. notaio Luciano Amato, si teneva il 29 settembre 2000 l’udienza di convocazione delle parti prevista dall’art. 13 della Legge 22 luglio 1997, n. 276.

Risultato inesperibile il tentativo di conciliazione, venivano disposti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (20 novembre 2000) e delle memorie di replica (11 dicembre 2000) e la causa veniva trattenuta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nonostante la ricchezza di argomenti addotti e l’accurato approfondimento della questione, esaminata in tutti i suoi risvolti nella pregevole comparsa conclusionale e nella susseguente replica, ritiene questo giudice che le domande dell’attore non meritino accoglimento.

In via preliminare, è necessario procedere alla qualificazione giuridica del contratto in questione.

Dalla lettura delle clausole della polizza n. 5663547, stipulata il 23.10.1989, si ricava che si è in presenza di un’assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale).

Infatti la "Levante Assicurazioni s.p.a." ha assicurato all’attrice la somma di £. 180.000.000= "quale cauzione che il contraente (la "COAP. 88 s.r.l.", ora "Time Trasporti s.r.l.") deve all’assicurato per gli obblighi di depositario……….

a lui derivanti in conseguenza del contratto di locazione tra loro stipulato".

Al di là dei termini letterali usati nella polizza e nelle condizioni generali, che risentono sicuramente del linguaggio adoperato abitualmente dalle compagnie assicurative (ad esempio: art. 1, delimitazione del rischio; art. 2, decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio), il contratto, atipico e misto, prevede un regolamento degli interessi delle parti che lo rende più simile ad una fideiussione che ad un’assicurazione. Infatti la Compagnia ha assunto un’obbligazione che coincide esattamente con il deposito cauzionale che il conduttore doveva versare a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni. A conferma di ciò, si rammenta che è stato proprio il conduttore, la "COAP. 88 s.r.l.", il soggetto che si è recato dalla convenuta per stipulare il contratto a favore dell’attrice, che vi figura come contraente e che ha pagato il relativo corrispettivo (denominato impropriamente "premio"). In altri termini, la convenuta, con il contratto in questione, ha garantito l’adempimento del terzo, sostituendo al deposito cauzionale una polizza fideiussoria atipica, attraverso la quale non si realizza la consegna immediata di una somma di denaro al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia in ordine all’adempimento di un debito pecuniario. Tale contratto è finalizzato ad esentare il contraente tenuto al versamento di una cauzione da un esborso immediato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, il che avviene riversando il relativo obbligo su un’impresa assicurativa.

La giurisprudenza, che ha da tempo riconosciuto l’ammissibilità della fideiussione cauzionale nel nostro ordinamento, afferma che essa costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia tra il deposito cauzionale e la fideiussione, la quale, pur avendo come parte un’impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire il pagamento di una cauzione. Trattandosi di un contratto atipico in cui sono prevalenti gli aspetti della fideiussione, ad esso deve essere applicata la disciplina della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti (Cass. 24 dicembre 1992, n. 13661 e Cass. 4 aprile 1995, n. 3940).

Dalla lettura della polizza non risulta che le parti abbiano espressamente derogato alla disciplina prevista dalla legge come avrebbero potuto fare con l’apposizione di una clausola di pagamento "a prima richiesta" e/o "senza eccezioni". Infatti una clausola di tale portata, che rende l’obbligazione accessoria del fideiussore del tutto autonoma dall’obbligazione principale, deve risultare in modo non equivoco dal contratto e non pare a questo giudice che ciò sia avvenuto nella fattispecie in esame. In particolare non sembra accoglibile l’interpretazione del contratto fornita dall’attrice che sostiene di ravvisare un tale tipo di clausola nell’art. 9 delle Condizioni Generali. Ai sensi di questo articolo "il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società". Infatti con questa clausola si regolano i rapporti tra il debitore principale e la Compagnia che concede la cauzione fideiussoria e non i rapporti tra la stessa e il creditore garantito. E’, invece, alla disciplina delle eccezioni di questo rapporto che bisogna guardare per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (a cui non è applicabile l’art. 1957 cod. civ.) oppure come contratto atipico in cui le parti non hanno derogato a quanto prevede la legge in materia di fideiussione (a cui è applicabile l’art. 1957 cod. civ.).

Alla luce di quanto esposto, quindi, questo giudice ritiene che la fattispecie in esame sia soggetta alla disciplina della fideiussione ed in particolare a quanto prevede l’art. 1957 cod. civ. in tema di decadenza della fideiussione.

La norma citata stabilisce che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".

Va rilevato che le scadenze dei periodi contrattuali indicate dall’attore (1 marzo 1993 – 31 agosto 1993) non corrispondono a quelle desumibili dal contratto di locazione, al quale inerisce la polizza in questione. Infatti il contratto, sottoscritto il 23 maggio 1989 e registrato il 14 giugno 1989, determinava il canone su base annua, stabilendo che esso è "da far pervenire in rate trimestrali anticipate" con decorrenza dall’1 luglio 1989. E’ evidente quindi che i canoni andavano corrisposti ogni anno alle scadenze del 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile; pertanto, il lamentato inadempimento del conduttore non può essersi verificato il 1° marzo 1993, ma eventualmente il 1° aprile 1993, con il che si sarebbe dovuto eccepire il mancato pagamento del canone 1° aprile 1993 – 30 giugno 1993 e di quello 1° luglio 1993 – 30 settembre 1993.

In ogni caso, trattandosi di obbligazioni ad esecuzione periodica, il termine di scadenza, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., è quello in cui debbono eseguirsi le singole prestazioni e pertanto l’attrice doveva proporre le sue istanze entro il termine di sei mesi dal primo giorno del secondo trimestre del 1993, in relazione all’inadempimento da parte della "COAP. 88 s.r.l." del pagamento del canone di aprile 1993. Ed anche a voler accedere alla considerazione che la suddivisione del canone in trimestri anticipati costituisca solo una modalità di pagamento, e che quindi la scadenza dell’obbligazione debba essere correlata ad una data diversa da quella dell’inizio del trimestre per il quale è stata corrisposta la rata, il termine di sei mesi sarebbe in ogni caso decorso dalla fine del periodo annuale per il quale il contratto prevedeva un canone £. 180.000.000. (e cioè dal 1° luglio 1993). Neppure il fatto che l’attore abbia svolto la sua prima richiesta alla convenuta con lettera raccomandata del 21 settembre 1993 esclude l’operatività della decadenza ex art. 1957 cod. civ., dato che tale norma richiede, per unanime interpretazione giurisprudenziale, la formulazione di istanze giudiziali.

La pretesa, al contrario, che si debba prendere in considerazione l’intero periodo di durata contrattuale (sei anni) per valutare se si sia verificato l’inadempimento, allo scopo di far decorrere i sei mesi dalla scadenza del sesto anno, sembra a questo giudice del tutto destituita di fondamento, in quanto suscettibile di porre nel nulla il precetto contenuto nell’art. 1957 cod. civ.

L’attrice, quindi, non proponendo nessuna azione contro il debitore principale nei termini di legge, è incorsa nella decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ. e ciò ha comportato il venir meno della garanzia prestata dalla "Levante Assicurazioni s.p.a.".

Pertanto le domande proposte in giudizio dall’attrice devono essere rigettate.

In ordine ai terzi chiamati in causa Marino TIEZZI e Giuseppe FICCO, rileva questo giudice che l’atto di citazione per chiamata in causa di terzo loro notificato era carente, in quanto era del tutto incerta l’esposizione dei fatti che costituivano la ragione della domanda. Pur avendo i terzi sanato ogni irregolarità dell’atto con la loro costituzione nel presente giudizio, il comportamento processuale della convenuta non appare corrispondente alle regole di correttezza. Considerando, inoltre, che il contraddittorio si è instaurato solo tra la convenuta e i terzi chiamati in garanzia, visto che l’attrice non ha proposto alcuna domanda nei loro confronti, ritiene questo giudice che debbano essere accollate alla "Levante Assicurazioni s.p.a." le spese processuali sostenute dai terzi chiamati.

Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.

Consegue alla soccombenza la condanna della "Attilio Ronca e C. s.a.s." a rifondere alla convenuta "Levante Assicurazioni s.p.a." le spese processuali.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande dell’attrice;

- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;

- condanna l’attrice "Attilio Ronca & C. s.a.s." a rifondere alla convenuta "Levante Assicurazioni s.p.a." le spese processuali, che liquida in £. 670.000= per esborsi e spese generali, £. 3.000.000= per diritti, £. 4.000.000= per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.;

- condanna la "Levante Assicurazioni s.p.a." a rifondere a Giuseppe FICCO e Marino TIEZZI le spese processuali, che liquida, per ciascuno, in £. 670.000= per esborsi e spese generali, £. 3.000.000= per diritti, £. 4.000.000= per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 31 gennaio 2001.

Il G.O.A. Luciano Amato

 

 

 

ILLECITA CONCORRENZA MEDIANTE L’UTILIZZO DI ORGANIZZAZIONI ESTERNE AL NOTARIATO

Sul numero di settembre 2001 abbiamo pubblicato una decisione del Tribunale di Milano in materia disciplinare. Alla stessa vicenda si riferisce questa sentenza della Corte d’Appello, che ribadisce la validità dell’impianto accusatorio.


 CORTE D'APPELLO DI MILANO

SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2001

GIUDICE RELATORE MARINA TAVASSI


 

Oggetto: procedimento irrogativo di sanzione disciplinare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 23 giugno 2001 il Notaio YYY proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4/2001, depositata il 25.5.2001, notificata il 1°.6.2001, che aveva respinto nel merito il ricorso proposto dal medesimo Notaio avverso l’istanza di irrogazione della sanzione disciplinare nei suoi confronti formulata, in data 7.3.2001, dalla Procura della Repubblica di Milano, per l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 4.

La sentenza comminava al Notaio la suddetta sanzione per avere lo stesso contravvenuto al disposto degli artt. 147 L.N. e 14 R.D. 1666/1937, con riferimento all’art. a.3.1.lett. b) del codice deontologico del notariato.

Rigettava le censure mosse dal ricorrente, con memoria ai sensi dell’ art. 153 L. n. 89/1913, ritenendo:

1)	priva di fondamento la doglianza circa la genericità della contestazione, in relazione al richiamo della normativa violata e della fase del procedimento disciplinare svoltasi davanti al Collegio Notarile di Milano:

2)	ugualmente infondati i rilievi inerenti alla carenza di elementi istruttori, dovendosi dare atto che a seguito della monitorizzazione effettuata dal Consiglio Notarile era emersa una disomogeneità riguardante i fatturati del ricorrente, fra il 1998 ed il 1999, registrando quest’ultimo anno una crescita abnorme:

3)	tale crescita, ad avviso del Tribunale, andava imputata all’attività del dott. XXX e della LLL sas di PPP, fratello di XXX come si desumeva dall’ammontare delle prestazioni economiche riconosciute al XXX ed alla LLL sas di PPP, nonché dalla circostanza che YYY era subentrato nell’attività del Notaio FFF prendendo possesso del suo studio in …, avendo detto notaio subito la sanzione disciplinare della censura, a seguito dell’accertata attività di procacciamento di clientela svolta dal Dott. XXX; infine da altri elementi, quali la tardiva comunicazione del recapito aperto presso la sede della LLL sas di PPP in ….

Con la proposta impugnazione il Notaio YYY censurava la sentenza di primo grado per i motivi che in seguito saranno esaminati; chiedeva la declaratoria di nullità del procedimento e di ogni atto ad esso collegato, di infondatezza ed illegittimità del provvedimento della sospensione ed in via subordinata ne chiedeva la derubricazione alla sanzione dell’ammonizione o della censura.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello assumeva le proprie conclusioni in data 10.9.2001 chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.

La difesa dell’appellante depositava "note aggiuntive al ricorso" in data 17.9.2001.

All’udienza del 10 ottobre 2001 venivano sentiti in camera di consiglio i difensori dell’ appellante ed il Sostituto Procuratore Generale. La difesa dell’appellante depositava ulteriori note integrative dell’ impugnazione svolta.

In seguito la Corte si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esaminando il primo motivo di gravame proposto, la difesa dell’appellante imputa ai primi giudici la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 1° c., 151 della legge 16.2.1913 n. 89 e 265 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, nel rilievo che unico organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare sia il Tribunale e non il Consiglio Notarile. Secondo la medesima difesa, l’incompetenza del Consiglio chiude il procedimento disciplinare, apparendo,quindi, rispetto a questo, del tutto nuovo quello che si apre davanti al Tribunale. Rileva l’appellante l'errore commesso dal Tribunale nel ritenere "la continuazione del medesimo procedimento disciplinare", essendo quello davanti al Tribunale l'unico giudizio nel quale il PM assume il ruolo di parte.

In detto procedimento davanti al Tribunale il PM ha l’ onere di provare alla stregua del principio di cui all’art. 2697 c.c., i fatti in ragione dei quali chiede che una determinata sanzione disciplinare venga decisa dal Tribunale

La Corte concorda con tale impostazione, dovendo tuttavia rilevare che gli atti del procedimento disciplinare risultano acquisiti nel presente procedimento. Compresi i verbali del Consiglio Notarile, le dichiarazioni ed i documenti provenienti dall’odierna appellante, la sentenza della Corte d'appello e della Cassazione che hanno deciso la sanzione della censura nei confronti del Notaio FFF.

Gli elementi che emergono dalla lettura dei predetti atti, la cui autenticità e veridicità non è revocabile in dubbio essendo assistiti dal valore di prova legale o provenendo dalla stessa parte interessata, rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti della fondatezza degli addebiti mossi al Notaio YYY.

A fronte di tale presunzioni, quindi, l’onere di fornire elementi a confutazione degli addebiti e prove a sostegno delle proprie tesi era a carico dell’ appellante, dovendosi concludere che gli argomenti utilizzati non appaiono convincenti a suffragare i motivi di impugnazione articolati.

2. Con il secondo motivo di impugnazione l‘appellante lamenta la violazione dei principi di cui agli artt 24, II c., e 3 della Cost., per aver la sentenza del Tribunale cercato di ovviare all’eccezione di nullità per genericità tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado, nel rilievo che la parte interessata ben potesse comprendere come la contestazione vertesse sulla infrazione commessa in violazione degli articoli di legge citati in sede di istanza al PM. Imputa l’appellante al primo giudice di aver frainteso quanto la parte aveva evidenziato nella memoria difensiva depositata, poiché le censure della parte riguardavano il capo dell’addebito formulato dal PM attinente alla condotta posta in essere dal Notaio, precisandosi: "avendo abdicato ai doveri inerenti alla funzione di Pubblico Ufficiale delegando al dr XXX ed alla società di servizi LLL sas di PPP gran parte delle sue attribuzioni…"

Anche seguendo il ragionamento della parte sul punto, non può che concludersi che i fatti, sui quali tanto insiste la difesa dell’appellante, ben erano rappresentati nelle richieste del PM, poiché l’indicazione della delega al XXX ed alla LLL sas di PPP di larga parte delle attribuzioni riservate alla funzione notarile, unitamente al richiamo delle norme che si assumeva essere state violate, mettevano la parte in grado di ben comprendere a quali violazioni ed a quali fatti in concreto ci si riferiva. La completezza e la chiarezza dell’imputazione, del resto, non richiedevano certo che si facesse un’elencazione dei singoli atti o dei singoli episodi in cui un simile comportamento si era perpetrato, tanto più che non a singole ipotesi si intendeva fare riferimento, bensì ad una prassi generalizzata nello svolgimento della funzione notarile da parte di YYY, che era efficacemente riassunta nella menzionata delega delle proprie attribuzioni ai soggetti indicati.

Inoltre l’imputazione si completava con l’ulteriore precisazione che ai soggetti indicati era stato riconosciuto un compenso nell’anno 1999 "di circa 434 milioni su un netto imponibile di circa 850 milioni, con ciò ponendo in essere illecita concorrenza per esercizio di attività a mezzo di organizzazioni esterne al notariato".

Appare quindi del tutto pretestuosa la censura di genericità formulata dall’appellante. Nello stesso motivo di gravame, poi, la difesa di quest’ultimo lamenta che il primo giudice abbia errato "in quanto, con ragionamento illogico e lacunoso, ha supposto l’avveramento dei comportamenti contestati senza darsi carico, minimamente, di provarli affermandosi surrettiziamente nella sentenza che quei dati potevano desumersi".

Tale censura attiene evidentemente ad un discorso diverso, riguardante gli elementi di prova sui quali l’imputazione si fondava. Circa tale censura in parte si è già detto, in parte si dirà in seguito.

Nel caso di specie, sotto il profilo della asserita genericità dei fatti addebitati, si deve al contrario ribadire che l’indicazione della normativa disciplinare di rilievo era sufficientemente tipicizzata e che la natura della condotta era parimenti rappresentata in modo chiaro, così da mettere in grado l’ incolpato di individuare l’angolo visuale dal quale la sua condotta avrebbe dovuto essere vagliata (queste le indicazioni di Cass. S.U. 1.10.1997 n. 9615), consentendogli di apprestare validamente le proprie repliche e difese.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa del Notaio YYY imputa alla sentenza del Tribunale la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 157 L. n.89/1913, 69 c.p.c., 2697 c.c., con riferimento all’art. 147 della L. n. 89/1913.

Sul punto la Corte non può che concordare circa i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali richiamati dalla difesa a proposito del ruolo svolto dal PM e dell’onere probatorio sul medesimo incombente. Deve tuttavia osservare che nel caso di specie il PM si è fatto carico di richiamare tutti gli elementi probatori, indiziari e documentali, che concorrevano a formare il suo convincimento di colpevolezza.

Insiste la difesa dell’ appellante nel sostenere che l’addebito mosso al notaio starebbe nell’ aver profittato dell’ opera di procacciamento svolta da soggetti terzi.

La Corte – a tale proposito in parte distaccandosi da quanto osservato dal primo giudice – deve rilevare che l’addebito principale mosso al dott. YYY e, come si è già detto, bene espresso nel capo di imputazione, attiene al coinvolgimento di soggetti terzi nella professione così da abdicare in favore degli stessi a gran parte delle funzioni che dovevano essere invece svolte personalmente dal notaio. Il procacciamento di clientela era aspetto conseguente rispetto a tale delega di funzioni, poiché sia il dott. XXX che la LLL sas di PPP (socio accomandatario il fratello di questi e socio accomandante lo stesso XXX) erano in grado di convogliare numerosa clientela, come a suo tempo riconosciuto dal Notaio FFF e come comprovato dal notevolissimo incremento del fatturato di YYY in epoca immediatamente successiva all’inizio della collaborazione con i due indicati soggetti.

4. Non può in particolare imputarsi alla sentenza di primo grado di essersi fondata su "un convicimento di colpevolezza formulato ex ante, in via preconcetta, basato su dati empirici in nulla assistiti da principi di effettiva legalità". In questa linea si muove il quarto motivo di impugnazione articolato nell’assunto che la sentenza contenga numerosi errori palesi, già confutati in primo grado da YYY.

Al contrario è convinzione della Corte che si rinvengano in atti numerosi elementi che suffragano validamente il convincimento espresso dal PM e dal Tribunale e che fanno capo direttamente a YYY non al Notaio FFF, come ancora contestato dalla difesa dell’appellante.

E’ tuttavia innegabile che anche i legami rispetto all’attività del Notaio FFF, nella misura in cui risultano provati in causa, giochino un certo ruolo e forniscano un ulteriore elemento a conferma delle responsabilità imputate al Notaio YYY.

Ed infatti quest’ultimo in data 1° marzo 1999 comunicava al Consiglio Notarile di aver aperto l’ufficio protesti cambiari in … (doc. 12 del fascicolo della Procura), ove aveva il proprio studio il Notaio FFF; dall’atto di significazione e diffida (anch’esso prodotto nel fascicolo della Procura) della società MMM s.a.s., proprietaria dell’ immobile in questione, nonché delle attrezzature e degli arredi contenuti nei medesimi locali, risulta che dopo la morte del Notaio FFF, deceduto il 29 ottobre 1998, l’ immobile era stato occupato senza titolo dal Notaio YYY, che all’epoca aveva la propria sede notarile in …

In seguito, solo in data 8.11.1999 , il Notaio YYY comunicava che l’ufficio protesti cambiari a far tempo dalla stessa data avrebbe avuto sede in … (terzo foglio del doc. 12 del fascicolo della Procura), ma ciò non toglie che per molti mesi del 1999 tale sede fosse stata presso lo studio del Notaio FFF (significativo che oltre che dei locali si avvalesse anche di attrezzature, programmi software e strumentazioni varie, già impiegate dal medesimo)

Nello stesso tempo, dal gennaio 1999, apriva un recapito presso la sede della LLL sas di PPP in …, comunicandolo con diversi mesi di ritardo ed in ciò violando una precisa disposizione del codice deontologico (regola a.2). Infatti, solo in data 6 maggio 1999 comunicava che, "come già verbalmente anticipato al Consigliere Notaio Antonio Mascheroni nell’incontro in data 27 aprile 1999", ha aperto un recapito in …(secondo foglio del già citato doc. 12). Le fatture del Dott. XXX e della LLL sas di PPP, indicano, al contrario, che i rapporti con YYY erano iniziati dal dicembre 1998 per quanto riguarda il Dott. XXX (fatt. 1/99, doc. 7 del fascicolo della Procura ) e dal gennaio 1999 per la LLL sas di PPP (doc. 8).

YYY provvedeva inoltre ad inviare a tutte le banche che usufruivano delle prestazioni del defunto Notaio FFF per la Cassa Cambiali, una comunicazione relativa al suo "subentro" al Notaio medesimo per la elevazione dei protesti (doc. 9 del fascicolo della Procura, lettera avv. GGG, circostanza mai negata da YYY).

La continuità rispetto all’attività del Notaio FFF ed ai rapporti fra questi ed il XXX è dimostrata anche dagli elementi che possono trarsi dall‘atto di diffida inoltrato allo stesso YYY dalla s.a.s. MMM, come sopra riferito, nonché dal fatto che lo stesso ha riferito di aver conosciuto il Dott. XXX presso lo studio del Notaio FFF. Tale ultima circostanza risulta riportata nel verbale della riunione del Consiglio Notarile in data 17.10.2000 in occasione dell’audizione dello stesso dott. YYY (doc. 1 allegato al fascicolo della Procura) e non è mai stata dallo stesso negata, fino all’impugnazione odierna. Nelle dichiarazioni di provenienza del dott. YYY allegate al verbale, risulta che lo stesso riferì di aver portato a termine diverse pratiche dei clienti del Notaio FFF "dei quali alcuni hanno liberamente scelto di continuare a servirsi di me" (punto 9 del secondo foglio).

Quanto al rilevante compenso prestato alla LLL sas di PPP e/o al XXX non è possibile valutare, come vorrebbe la difesa dell’appellante, che in tal modo venisse pagata un‘organizzazione di studio, poiché ciò sarebbe stato credibile, considerate le cifre complessivamente pagate per ciascun mese, se il dott. YYY non avesse avuto una propria struttura organizzativa.

Al contrario lo stesso afferma (vedi memoria di 1 grado del 23 aprile 2001, p. 7) che nel 1999 aveva assunto ben 10 dipendenti, con un costo pari a L. 258.680.000.

In merito a tali compensi va confermato quanto già rilevato dal Consiglio Notarile e dal PM. prima, e dal Tribunale, poi, circa la genericità delle causali indicate nelle fatture in atti e la impossibilità che le considerevoli cifre esposte si riferiscano a generica attività di collaborazione: nelle fatture del dott. XXX era semplicemente indicato "prestazioni effettuate per Vostro ordine e conto" onde appare da escludere che vi fosse compreso anche un compenso (un canone di locazione?) per l’utilizzo dei locali di proprietà dello stesso XXX.

Le fatture della LLL sas di PPP, per la maggior parte dei mesi recanti la cifra fissa di L. 20.000.000, oltre Iva (mentre nell’ottobre 99 il compenso assomma a L. 25.000.000 e nei mesi successivi a L. 30.000.000) indicano "compensi, diritti, spese per duplicazione, stampa, fotocopiatura e fascicolazione di testi, compilazione modulistica e presentazione pratiche presso i competenti Uffici, Tribunali, Conservatorie, CCIA".

L’entità dei compensi, il notevolissimo incremento verificatosi nel 1999 rispetto al 1998 (forse anche in concomitanza con l’ampliamento della struttura di YYY ma sicuramente in concomitanza con l’inizio della collaborazione con i predetti soggetti, la circostanza che il raffronto fra l’ ammontare del ricavo lordo del 1998 e quello del 1999 sia già stato considerato dai primi giudici, dopo aver decurtato dal secondo parametro l’introito della cassa cambiali, sono tutti elementi che convincono della fondatezza degli addebiti mossi al Notaio YYY.

Aggiungasi il rilievo della considerazione già svolta dal Tribunale (pag. 5 della sentenza) circa le indicazioni contenute nella lettera al Consiglio di YYY in data 24.7.2000, a proposito del ruolo svolto dal Dott. XXX, al quale l’appellante ammette di aver "affidato l’istruttoria delle pratiche più complesse, lo studio di casi particolari, l’aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale, il coordinamento tra le impiegate dello studio e la società di servizi".

Tale ruolo e tutte le considerazioni fin qui svolte inducono a confermare il giudizio espresso a proposito della ricorrenza nel caso di specie di presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da convincere della piena fondatezza degli addebiti mossi nei confronti di YYY per aver delegato a terzi larga parte delle attribuzioni inerenti alla sua specifica funzione.

5. Non concorda invece la Corte con i primi giudici in merito all’ entità della sanzione inflitta (la sospensione) ben potendosi riconoscere al Dott. YYY le attenuanti generiche dallo stesso invocate. Non risulta, infatti, che nei suoi confronti siano mai state applicate sanzioni disciplinari (vedi certificazione proveniente dal Consiglio Notarile), essendo rimasto a livello di semplice raccomandazione il "monito" rivoltogli nel corso dell’istruttoria del procedimento per cui è causa.

Non basta infatti essere stata "messo sull’avviso" da due Consiglieri del Consiglio Notarile, secondo quanto considerato dal P.M., ad integrare il precedente disciplinare idoneo ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti. In base all’art. 147 L.N., la sanzione può essere graduata dalla censura alla sospensione, fino alla destituzione, quest’ultima essendo obbligatoria a fronte di casi ripetuti.

Ritiene la Corte che, considerato quanto sopra si è detto circa la mancanza di precedenti a carico dell’odierno appellante, possa essere applicata nel caso di specie la minore delle sanzioni previste in alternativa dallo stesso art. 147, ovverosia la censura.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’ appello proposto dal Notaio YYY avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. … (Reg. Notai) così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara YYY responsabile delle violazioni ascrittegli e, ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti, commina alla stessa la sanzione della censura.

 

 

 

Utili da leggere a cura di Franco Treccani

 

DIRITTO PUBBLICO


Regolamenti contrattuali e pene private

Nella rubrica "Dibattiti" sul n.2/2001 di "Contratto e impresa" (CEDAM, p.509) compaiono - in tema - alcune riflessioni di F. Galgano, che tornano in qualche modo utili alla causa della deontologia e del disciplinare notarile.

La questione verte sulla forza e capacità espansiva del contratto nell’ordinamento giuridico. "Il contratto sta prendendo il posto della legge in molti settori della vita economica e sociale": da ultimo in due modelli di regolamento (contrattuale) di interressi collettivi (un regolamento di borsa predisposto dalla società di gestione di un mercato regolamentato e un codice di autodisciplina di una categoria professionale). "Tali modelli prevedono pene per i trasgressori allo stesso modo in cui le prevederebbe una legge o un regolamento amministrativo (pag.509)." Donde la collocazione di questo tema nella voce "Diritto pubblico", vertendo il problema su misure non già risarcitorie, ma afflittive e quindi allargandosi il problema alle "pene private" o alle "pene contrattuali". Da qui al disciplinare di una categoria professionale, il passo è breve, anzi, si è già in "medias res".

Tuttavia, osserva F. Galgano, "la funzione del contratto, sostitutiva della legge, non può spingersi fino al punto di sostituirla nella previsione di disposizioni che nella legge sono espressione di una volontà sovrana (pag.509)." "Solo la legge può, eccezionalmente, autorizzare la comminazione di pene private <<morali>>, come il <<rimprovero verbale>> del datore di lavoro al lavoratore, consentito, nell’ambito del potere disciplinare del primo (pag.514)." Si devono invece escludere veri e propri poteri disciplinari nell’ambito strettamente privatistico: il limite di validità dei contratti essendo costituito, come per ogni clausola contrattuale, dalla violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume. E’ pertanto da giudicare invalida la previsione di sanzioni <<morali>> in quanto implicano atti di disposizione di diritti indisponibili del contraente, quali il diritto all’onore e alla reputazione.

Mentre "le determinazioni sanzionatorio contenute in codici di comportamento, in considerazione della natura contrattuale di tali atti, incontrano i limiti di validità che sono propri delle pattuizioni contrattuali, tanto sotto il profilo della necessaria patrimonialità delle prestazioni dei contraenti, quanto sotto l’aspetto della disponibilità dei diritti che ne formano oggetto (pag.516)."

Ma il precedente in materia di diritto del lavoro può avere qualche significato per la categoria notarile, anche in considerazione della funzione di indirizzo del CNN?


ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO


Sul problema delle fonti in diritto privato.

Sul numero di settembre della "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile" (Giuffrè/2001, I,697) è stato trascritto l’intervento conclusivo di N. Irti svolto il 3.3.2001 in un seminario pisano su "Immagini contemporanee delle fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri". E’ interessante percorrere il testo di ampio respiro dell’illustre Cattedratico sul tema, in quanto anche il pratico ne avverte oggi il fermento (si pensi alle direttive comunitarie, alle norme regionali -DIA e sottotetti per.es.-, alla prassi in materia societaria dopo l’abolizione del procedimento di omologazione). Ed è importante cogliere il suggerimento finale: "domandare (quindi l’interrogarsi con attenzione in ordine al fenomeno n.d.r.) è la pietà del pensiero".

Il discorso prende avvio da un passo di Plutarco sull’"archè" giuridica (principio costitutivo della legislazione) ai tempi di Licurgo e Numa, che veniva attribuito ad un fonte (dei) ultra legislativa. Ma poi verte subito sulla dogmatica attuale.

La "fonte" è "la determinata e specifica categoria di fatti o di atti a cui, in un ordinamento, si riannodano le vicende delle norme (il loro costituirsi modificarsi estinguersi). …L’unico ed esclusivo principio, è ormai l’ordinamento. …Logicismo e storicismo si disputano il problema delle fonti" (pag.698). Ed ecco allora emergere "l’indigenza dei metodi che si è soliti applicare negli studi storici e giuridici: il criterio formale, da cui dipende l’appartenere o non appartenere di una norma al sistema prescelto, risale ad un fatto; ma questo fatto, dal canto suo non può rimanere tale, e deve tradursi in criterio formale. La storia è in grado di descrivere genesi o efficacia di una norma, ma non di spiegare la sua validità. La validità di una norma è spiegabile soltanto in base ai criteri procedurali del singolo ordinamento: La scelta dell’ordinamento che il giurista assume per sovrano ed esclusivo, è, insieme, scelta della gerarchia delle fonti (pag.699).

Le forze storiche che oggi stringono d’assedio il diritto privato statale è agevole rinvenirle – secondo N. Irti – nella potenza planetaria della tecno-economia e nella potenza originaria dei luoghi.

Infatti alle classi politiche ed alle assemblee parlamentari intente nella quotidianità delle soluzioni mediatrici vengono contrapposte le elites tecnocratiche degli <<esperti>> e dei <<competenti>> (c.d.Autorità indipendenti):..è l’ideologia tecnocratica, dove l’indipendenza s’ingegna di nascondere la politicità della decisione e l’irresponsabilità della scelta. La tecno-economia rifiuta frontiere e luoghi. La rete telematica, de-localizzata e de-storicizzata è il suo simbolo più potente e inebriante. Al principio di spazialità economica obbedisce il diritto privato europeo

Così il diritto privato è scisso nel profondo della sua essenza. Da un lato il diritto territoriale consegnato alle norme del codice civile, il quale fu e resta legge dei cives; dall’altro il diritto europeo che si rivolge agli homines oeconomici e regola gli scambi nella spazialità senza frontiere. Separate le fonti di norme; rotto il diritto privato in due campi, che evocano la secolare antitesi tra diritto civile e diritto commerciale; diviso infine dentro di sé il singolo uomo, nell’angoscioso oscillare tra due appartenenze.


DIRITTO CIVILE


La patrimonialità della prestazione

F. Angeloni (prof. associato di Istituzioni di diritto privato nell’Università di Urbino) fornisce un contributo significativo sull’argomento nell’articolo pubblicato in "Contratto e impresa" (ed. CEDAM) n.2/2001, pag.893. Il tema è significativo per il notariato specie con riferimento alla problematica che si crea, sempre più frequentemente negli studi dei pratici, a seguito degli accordi familiari in materia di contratti di mantenimento, di vitalizio alimentare, di rendita vitalizia, che "sono sicuramente fonti di obbligazioni aventi, come tali, per oggetto prestazioni suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell’art.1174 c.c." (pag.909).

Come si determina se una prestazione abbia carattere patrimoniale o meno? Ossia l’interpretazione dell’art.1174 c.c. deve essere soggettiva (delle parti o di una delle parti) oppure oggettiva?

L’A. propende per la tesi oggettiva (Giorgianni, Messineo, Rescigno, Galgano, ed altri) contro la tesi soggettiva (Bianca, Cian, Di Majo, Furgiuele e la giurisprudenza) e condivide l’opinione in base alla quale "la valutabilità pecuniaria di una prestazione ricorre quando <<in un dato ambiente giuridico-sociale, i soggetti siano disposti ad un sacrificio economico per godere i vantaggi di quella prestazione.>> Perché ricorra quindi il carattere patrimoniale di una prestazione bisogna avere riguardo al sacrificio che in un determinato ambiente giuridico-sociale è disposto a compiere il soggetto che gode dei vantaggi della prestazione e non invece al sacrificio che la prestazione comporta per chi la compie e, cioè, per il debitore, poiché tale sacrificio, se è un elemento che spesso caratterizza la maggior parte delle prestazioni, non è requisito della prestazione prescritto dall’art.1174 c.c..".

Questo discrimine è di grande importanza per il notariato, perché deve rendersi conto che molte situazioni giuridiche di diritto familiare, all’occhio del giurista, oggi, sempre più pesantemente condizionate in ordine alla deducibilità in contratto sia dal divieto dei patti successori (art.458 c.c.) sia da una infondata e ingiustificata indisponibilità, sono in realtà sicuramente suscettibili di valutazione economica e quindi disponibili. Tra le situazioni giuridiche di diritto familiare non prive del carattere della patrimonialità l’A. ricorda:

- il dovere di assistenza materiale e quello di collaborazione incombente sui coniugi (art.143 c.2 cc.);

- il dovere di contribuzione incombente sui coniugi (art.143 co.3 cc.);

- il dovere del coniuge di mantenere il coniuge separato (art.156 co.1 cc.);

- il dovere dell’ex coniuge di corrispondere l’assegno divorziale all’ex coniuge (art.5 co.6 L.1.12.197 n.898);

- il dovere dei genitori di mantenere i loro figli (art.30 co.1 Cost.; artt.147, 155 co.2, 261, 279 cc.; art.6 L.n.898/’70);

- il dovere dei figli di contribuire al mantenimento della famiglia (art.315 cc.);

- l’obbligazione alimentare (artt.433 ss.cc.).

Il carattere della patrimonialità di tali situazioni giuridiche di diritto familiare, la determinatezza dei soggetti attivi e passivi del rapporto giuridico dal quale originano e la sussistenza di un interesse sia esso patrimoniale o non patrimoniale del soggetto attivo del rapporto, permette di qualificare le stesse come rapporti obbligatori (pag.909) e ciò comporterà azione comporterà la qualificazione in termini di contratto (art.1321 cc.) e di convenzione matrimoniale (art.162 cc.) della fattispecie con la quale i soggetti tenderanno a disporre di tali situazioni giuridiche.

E’ una prospettiva che il notariato da tempo avverte e verso la quale dovrà presto o tardi aprirsi.



Vendita <<in blocco>> e vendita <<cumulativa>> nella prelazione urbana, agraria e societaria

A. Busani su "La nuova Giurisprudenza civile commentata", CEDAM 2001, II, 401, opera un’utile sintesi giurisprudenziale sul tema della prelazione urbana, agraria e societaria nel caso di vendita in blocco e di vendita cumulativa. Il notariato è particolarmente coinvolto nella vicenda della prelazione, sia per la consulenza che è continuamente chiamato a prestare alla clientela, sia per la formulazione del contenuto contrattuale che è sempre richiesto di predisporre.

Il riferimento normativo di partenza è dato dai ben noti artt.38 e 39 della L.27.7.1978, n.382 ("equo canone" per intenderci) che dispone, in determinate fattispecie di esercizio di attività a diretto contatto con il pubblico dei consumatori e degli utenti svolte in locali condotti in locazione, il diritto di prelazione a favore del conduttore di tali unità immobiliari qualora il locatore di detti immobili <<intenda trasferirli a titolo oneroso>> e altresì concede al conduttore la possibilità di riscattare l’immobile tanto dal primo che da ogni altro successivo avente causa.

L’A. dopo aver esaminato le varie tesi giurisprudenziali ne caso di vendita <<in blocco>> (A: - tesi della prelazione c.d. <<parziaria>> secondo cui la vendita sarebbe considerata come una fattispecie avente un oggetto plurimo rappresentato dalla somma delle singole porzioni immobiliari; B: - tesi della prelazione sull’intero complesso immobiliare, secondo la quale sussiste la prelazione in capo al conduttore sull’intero blocco oggetto di trasferimento; C: - tesi intermedia della improbabile facoltà di scelta ad opera del conduttore tra esercizio della prelazione solo sull’unità immobiliare condotta in locazione ovvero sull’intero complesso; D: - tesi prevalente dell’insussistenza del diritto di prelazione in caso di vendita <<in blocco>>), evidenzia e circoscrive nella prelazione urbana due fattispecie fondamentali: la vendita <<cumulativa>> e la vendita <<in blocco>>.

Nella vendita <<cumulativa>> si ha un’alienazione comprendente una pluralità di unità immobiliari che però mantengono la loro individualità e che non sono sussunte in un blocco unitario (si pensi alla vendita di un negozio al piano terreno insieme ad un apparamento al terzo piano del medesimo stabile; oppure alla vendita di più negozi ubicati in edifici diversi, ecc). In questo caso la giurisprudenza appare orientata ad affermare la sussistenza del diritto di prelazione (p.411) in capo al conduttore di un’unità immobiliare alienata <<cumulativamente>>.

Nella vendita <<in blocco>> si ha un’alienazione di immobili, comprensivi di quello locato, che devono essere considerati strutturalmente omogenei e funzionalmente coordinati in modo da costituire un unicum, cioè un complesso immobiliare dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia, individualità giuridico-strutturale. Tale valutazione deve corrispondere ad una oggettiva valutazione di fatto. Ed a tanto non può giungersi per la constatazione anche solo del prezzo unitario, né dell’unicità del contratto, né della volontà delle parti sia concorde che singolarmente, ma da una valutazione obiettiva dei beni alienati.


DIRITTO COMMERCIALE

Chi di noi non sia in possesso del numero di luglio-agosto 2001 della "Rivista delle società" sarà bene che se lo procuri. Gli articoli che compongono la rubrica "Dottrina" del numero citato vanno letti e soprattutto vanno rimeditati, sia per l’apporto dottrinario, sia anche per la prospettiva di un adattamento delle nostre formule contrattuali (troppo spesso tralatiziamente utilizzate).


Contratto di società e contratto di amministrazione nelle società di persone.

F. Belviso opera un chiarimento significativo in tema di amministrazione delle società di persone (pp.713-776).

L’atto costitutivo della società e l’attribuzione del potere di amministrazione costituiscono due specifici contratti (quante volte i soci di snc o di sas ci hanno chiesto di nominare un amministratore diverso dai soci costituenti la compagine sociale e quante volte ci siamo con delicatezza, ma senza eccessive motivazioni logico-giuridiche opposti?).

Lo spunto chiarificatore viene dalla sentenza della Cass. 4 marzo 1993, n.2632, in Giur. Comm., 1995, II, 367 ss., nella quale la S.C. riformando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto invalida la clausola di continuazione dell’erede nella posizione del socio defunto (accomandatario) proprio nella parte in cui prevedeva il trasferimento all’erede stesso del munus di amministratore. A scanso di qualsiasi equivoco, per il lettore fugace, va ribadita l’assoluta validità delle cc.dd. clausole di continuazione, ma va ribadito che la scelta dell’amministratore costituisce, in linea generale, un interesse "assolutamente disponbibile" da parte della volontà dei soci e quindi che "il momento gestorio dell’attività sociale, è strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale ed attiene alla qualificazione della società come impresa" e pertanto una designazione in incertam personam quale quella effettuata attribuendo il potere di amministrare a persone non identificate o non identificabili a priori, "lederebbe, necessariamente, un elemento essenziale del contratto della società in accomandita" tale da far considerare nulla una siffatta clausola. Al contrario, "una clausola di prosecuzione post mortem, …ove i contraenti abbiano già individuato la persona chiamata a succedere all’accomandatario in caso di decesso, ben potrebbe estendersi alla funzione amministrativa connessa alla qualifica dell’unico accomandatario" e pertanto essere considerata valida.

Il problema è dunque quello della fonte del potere di amministrare: se conseguenza automatica della posizione di socio di società di persone e quindi del contratto sociale o se effetto di una causa diversa dal contratto costitutivo della società e quindi effetto di un autonomo contratto.

E’ evidente che la seconda soluzione avvicina le società di persone alle società di capitali.

E in un momento in cui il cantiere sulla riforma delle società è aperto, tutti gli argomenti addotti dall’Autore per sostenere la tesi della separazione tra i due contratti appaiono di non trascurabile interesse.


Sul capitale delle società di persone.

M. S. Spolidoro nell’omonimo articolo contenuto nella "Rivista delle società", Giuffrè 2001, I, 790, si pone il problema se si possa ricondurre ad unità il concetto di capitale nelle società di capitali e nelle società di persone, al di là delle rilevanti diversità di disciplina. Secondo l’A. l’opinione negativa di una notevole dottrina (Ferri, Delle società, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 3^, p.427) non può essere seguita "per la ragione sostanziale che, essendo consentito anche nelle società di persone che la società impieghi in qualunque modo conforme all’oggetto sociale le somme o i diritti o i beni conferiti, utilizzandoli fino a consumarli ovvero compiendo su di essi qualunque atto di disposizione, oppure vendendoli, le norme degli artt.2303 e 2306 c.c. non possono che riferirsi alla cifra la quale, secondo l’atto costitutivo, ne indica il valore: tutto il contrario, dunque, di quanto ritiene la dottrina criticata", secondo la quale il "capitale sociale, nel sistema di queste norme (artt.2303 e 2306 c.c.), è il complesso dei conferimenti dei soci" e non la cifra indicativa del loro valore.

Nel corso dell’indagine l’A. si chiede innanzi tutto se "nelle società di persone vale un obbligo di imputare a capitale tutto il valore capitalizzabile dei conferimenti": se infatti sussistesse un obbligo di questo tenore, il capitale delle società di persone avrebbe un significato di vincolo dei conferimenti che non è presente nelle società di capitali, per le quali è prevista l’emissione di azioni o l’assegnazione di quota con sopraprezzo.

In secondo luogo affrona "la questione se nelle società di persone sia possibile la capitalizzazione di apporti che non lo sarebbero nelle società di capitali": infatti una "differenza nella fase di formazione del capitale impedirebbe di attribuire al capitale stesso un significato identico nelle società personali ed in quelle dotate …di personalità giuridica.

Da ultimo l’A. esamina il problema se, nelle società di persone, dalle disposizioni del codice (2° comma dell’art.2252 c.c.) sia desumibile un principio di adeguatezza del capitale sociale all’oggetto sociale (principio la cui applicabilità e prevalentemente negata nelle società di capitali) e, all’opposto, se sia concepibile una società di persone priva di capitale.

La conclusione a cui l’A. ritiene di dover giungere "è che per tutti i tipi sociali il significato di capitale è sostanzialmente lo stesso" (p.792).


SOCIOLOGIA GIURIDICA


La legge ‘forza ladri’

Siamo ancora costretti ad occuparci degli scritti del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino (docente anche di diritto penale tributario presso l’Università del Piemonte!), prof. dott. Bruno Tinti, che già su un precedente numero di Micro Mega (segnalato in questa rubrica) aveva espresso pesanti considerazioni negative sul conto del futuro operato del notariato in materia di atti societari non più soggetti ad omologazione ed ora sull’ultimo numero di MicroMega (n.4/2001 p.173) prende nuovamente di mira la questione e la categoria affrontando l’argomento della riforma del falso in bilancio. La nuova legge in materia di falso e di reati connessi conclude – secondo l’A. - un "iter virtuoso" che si era avviato con l’azzeramento della repressione penale dell’evasione di imposta, era proseguito con l’abrogazione del controllo di legalità da parte delle procure e tribunali sugli statuti e delibere societarie e termina con la garantita impunità per falsi in bilancio e comunicazioni sociali. In questa "deregulation" la categoria notarile è ampiamente coinvolta a seguito dell’emanazione della L.24.11.2000, n.340.

L’Esimio Procuratore sparge a mani basse discredito sulla categoria per infangarne l’operato presente e futuro: "nessuno può sostenere che il controllo notarile a cura e spese della parte interessata assicuri un controllo effettivo" (p.174); …"si può facilmente immaginare come potrà concretamente essere garantita <<la formazione e la conservazione del capitale sociale>>, quando addirittura si prevede di semplificare i già inesistenti controlli…" e così via per frasi esplicite e per allusioni ironiche.

Forse al Buon Procuratore varrà la pena di ricordare con quale scrupolo, con quale attenta meditazione e dopo quale solerte indagine la totalità dei procuratori della Repubblica (eccetto Lui, s’intende!) apponeva il proprio Visto sul decreto di omologa…


FILOSOFIA POLITICA


L’editoriale del N.4/2001 di MicroMega

Non si può non leggerlo, perché, credo – e forse non a sproposito – che dove si parla di "evasione fiscale", il Notariato, in qualche modo, non può non sentirsi chiamato in causa. Non tanto a titolo personale, quale categoria costituita da un complesso di soggetti più o meno "degnamente" contribuenti, quanto piuttosto come professionista-pubblico ufficiale, applicatore acritico di un insieme di disposizioni normative spesso equivoche e quindi potenzialmente propiziatrici del fenomeno evasivo fiscale (vedi la normativa sulla valutazione automatica degli immobili).

La prospettiva dell’editoriale è ad ampio raggio e si incentra sulla identità e sulla sopravvivenza dell’Occidente dopo i nefasti eventi dell’11 settembre 2001. Secondo l’editoriale, Occidente vuol dire "spirito critico che non si ferma di fronte a nessuna superstizione e a nessun dogma, vuol dire rispetto di ogni minoranza e di ogni dissenso contro qualsiasi maggioranza, anche totale, vuol dire diritti civili inalienabili per ogni individuo, in quanto esistenza irripetibile, anche nel più sperduto angolo del mondo. E vuol dire, infine, rigorosa coerenza nel tener ferme tutte le conseguenze politiche e sociali che da questi principi discendono.". E ancora: "l’Occidente può sopravvivere al terrorismo solo diventando più Occidente, ponendo fine allo scarto, fin qui strutturale, che ne ha accompagnato l’esistenza: tra i principi solennemente proclamati, e pratiche di governo che troppo spesso li hanno smentiti e infangati, o comunque trascurati.".

Gli enunciati, tutto sommato, paiono accettabili; l’applicazione degli asserti è un po’ meno condivisibile.

E’ vero che "le pratiche" dell’Occidente garantiscono la sussistenza di paradisi off-shore e lasciano prosperare, alimentandole, mafie, corruzione ed evasione fiscale, ma non costituiscono anche queste, forse, minoranze (negative) e dissensi (minori) che il sistema di valori occidentale nella sua identità sopra affermata si impone di dover rispettare?

Sembra quindi del tutto inutile reclamare sulla corruzione della selezione dei politici e sulla sudditanza da mega-lobby, (che comunque si manifesterebbero in una qualsiasi prospettiva gestionale del potere sia essa imprenditoriale o buro/partito-cratica), se non si riuscirà a disciplinare il sistema giuridico in termini veritativi unitari (di monitoraggio tollerante delle negatività), di equilibrio trasparente nella libertà (prezzo) e nell’uguaglianza (valore) e, comunque, di autolimitazione privata (sempre nella libertà) e pubblica (nell’uguaglianza).

 

 

 

Corrispondenza

Settembre, andiamo. E' tempo di migrare.

Difatti, su FederNotizie del settembre scorso capita di leggere un pimpante intervento della collega Gea Arcella sull'auspicato avvento del notaio migratore.

Pare si tratti di un accessorio che ogni cliente di tutto rispetto potrà portare al seguito (accessorium sequitur principale) assieme al telefonino ed al computer, per stipulare in qualsivoglia distretto.

Come da saggio invito, meditiamo.

Innanzi tutto, non sembra ben invocato il paragone con altri professionisti del settore legale. In quanto è di lapalissiana evidenza che ciò che vale, ad esempio, per l'avvocato non vale allo stesso modo per il notaio.

L'uno è il legale della parte, l'altro delle parti; e, si sa, Gott ist im Detail.

A meno che il notaio non si metta al seguito del cliente come mero tecnico del giure, abbandonando temporaneamente alle ortiche l'ingombrante tonaca del pubblico ufficiale.

Non sarà elegante, ma ognuno indossa la livrea che preferisce. Non sarà neppure commendevole nè delicato, chè la stessa presenza fisica del migratore costituisce di per sè avallo al comportamento offensivo del cliente nei confronti del notaio sfiduciato.

Non saranno di sicuro tempi questi di anime belle, però attenzione: oggi a te, domani a me. E sempre a minor gloria del notariato.

Ma evidentemente l'esultante aspettativa riguarda la possibilità di stipulare in terra (intra et extra moenia), in cielo (sul jet) e in ogni luogo (auto, roulotte, yacht).

Per l'aldilà, si prega di pazientare cortesemente ancora un poco.

I problemi non mancano. Se l'altra parte vuole stipulare a tutti i costi con il suo notaio, che si fa? si ricorre al co-rogito? E se il contratto è da concludersi fra più parti, si avrà una messa cantata o il coro degli alpini?

Un autentico revival dell'Opera buffa.

Non basta, si propugna anche la trovata ludica del notariato dei quattro cantoni.

Tu vieni da me; io vengo da te e vado da lui; lui, ovviamente, va da lei; lei viene da me (speriamo); colui va da coloro; costei da costoro, che vanno dappertutto. E avanti senza sosta in un sempre più esteso e vorticoso carosello circense.

Fino alla Parusia ..... del notaio della mutua (?!): il botto finale con cui termina la ricreazione.

Non mi pento di avere presentato domanda per il collocamento a riposo.

Mauro Bisighini notaio in Bardolino