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gennaio 2001
Sommario
download numero di gennaio.doc
| Corsivo redazionale |
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| Dalla giunta |
Dei concorsi notarili e dei diritti dei cittadini |
| Luigi A. Miserocchi |
C’è del nuovo...in Danimarca |
| Lodovico Barassi |
Espropriazioni immobiliari: c’è un futuro per il notaio? |
| Gennaro Fiordiliso |
Il presidente che vorrei |
| Fior del Mal |
Angelo o Santo? |
| Raffaele Orsi |
Per la nuova amministrazione della Cassa |
| Luigi Antonmaria Ciampi |
Previdenza e contribuzione |
| Luciano Guarnieri |
Cassa di Previdenza: esente da imposte |
| Finestra sul cortile |
di Lavinia Vacca |
| Arturo Brienza |
Statuto del contribuente e diritto di interpello |
| Fabio Tierno |
Pozzi e cisterne: un rompicapo in più? |
| La stagione dei Goa |
Fusione ed interruzione del processo |
| Tribunale di Milano |
Attività di vigilanza e collaborazione del notaio |
| Utili da leggere |
A cura di Franco Treccani |
| Corrispondenza |
lettera di F. Felis |
| Notaio contro |
Esecuzioni tra giudice e notaio |
| Attività sindacali |
Sintesi del verbale Federnotai del 25 novembre 2000 (non presente) |
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Previdenza integrativa: convenzione Federnotai - Assicurazioni Generali download previdenza integrativa.doc |
Corsivo redazionale
E così, proprio mentre questo numero viene chiuso per essere consegnato alle stampe, si consumerà la più importante tra le rivoluzioni che hanno coinvolto il notariato negli ultimi decenni.
Neppure la riforma della normativa urbanistica del febbraio 1985, che pure tanto aveva impegnato e preoccupato, può essere paragonata a quanto sarà provocato dalle poche righe contenute nell'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il nome del ministro Bassanini resterà nelle nostre memorie e nelle nostre abitudini più di quanto siano restati, con maggior o minor merito, i ricorrenti nomi dei suoi predecessori Formica, Visentini o Mancino che, pure a distanza di anni, continuano a suonarci familiari.
Questa rivoluzione deve essere accolta con favore sia perché porterà una notevole riduzione dei tempi di costituzione delle società di capitali, ed in generale una maggior dinamicità delle fasi modificative di esse, sia perché, più egoisticamente, scioglie in senso favorevole al notariato, quella alternativa tra atto pubblico e controllo giudiziario che era stata posta dal legislatore comunitario già da qualche decennio, sia, infine, perché prosegue in quella coerente logica di degiurisdizionalizzazione che dovrebbe portare al risanamento del processo civile, vera e propria vergogna del nostro ordinamento.
Le prime sensazioni di chi vive in prima linea in città nelle quali il lavoro nel campo societario è particolarmente vivace, testimoniano come la novità sia stata accolta anche da altre categorie professionali con notevole soddisfazione.
Tuttavia, se è vero che la riforma in questione è una vittoria del notariato, è ancor più vero che allo stesso notariato competerà pagare un certo, non indifferente, pedaggio.
La "semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali" porta infatti, con sé, il compimento della maggiore età notarile anche nel campo societario.
Non si può negare che mentre nel settore immobiliare ed in quello delle successioni la nostra preparazione si accompagna ad una pesante responsabilità professionale, in quello societario (in particolare per ciò che riguarda le società di capitali), sino ad oggi, il procedimento omologatorio costituiva un ombrello che ci poneva al riparo da responsabilità, con poche e non rilevanti eccezioni.
Adesso che questo ombrello, non certo improvvisamente, è stato chiuso, occorre verificare se la ripetutamente sbandierata eccellenza della categoria sia tale anche nel settore societario, oppure se la tutela giudiziale abbia in qualche modo atrofizzato le conoscenze in un settore nel quale le prassi e la giurisprudenza si evolvono con una rapidità sconosciuta ad altre branche del diritto.
Occorre poi verificare quale sia la risposta che il notariato, nel suo complesso, debba dare per non deludere le attese che il legislatore ed il mondo dell'impresa ripongono in questa riforma.
Semplificando, solo per ragioni espositive, i termini del problema, potrebbe sostenersi che due siano le possibili risposte e che ambedue portino con sé vantaggi e svantaggi.
A partire dal 9 dicembre si moltiplicherà il numero dei soggetti controllori e soprattutto si darà all'impresa la facoltà di scegliere quale debba essere, di volta in volta, il suo controllore.
La cosa non deve più di tanto sorprendere e scandalizzare se si pensa che già oggi, e da sempre, le società si scelgono sia i sindaci che le società di revisione, soggetti cui sono affidati compiti di controllo di certo non meno importanti di quello oggi affidato ai notai.
Se non si pone mano a correttivi, è facile delineare uno scenario nel quale aumenteranno le divergenze interpretative, cosa che al notariato può sembrare preoccupante, ma che probabilmente molto piacerebbe all'impresa, intesa singolarmente, la quale avrebbe facilità maggiore nel trovare le risposte che più le fanno comodo. Scenario nel quale la concorrenza spingerà alcuni notai ad affinare la loro preparazione nel settore ed altri ad abbandonare una partita che sarà sempre più difficile (e ciò dovrebbe garantire una buona qualità del servizio), ma nel quale potranno crearsi sacche marginali in cui il livello di controllo viene, deliberatamente, mantenuto ai minimi termini.
E' questa una prima risposta, che possiamo definire "liberista", che esalterebbe le differenze tra notai e quindi l'aspetto libero professionale della funzione.
Una seconda risposta avrebbe invece una connotazione "dirigista" (ci rendiamo peraltro conto che la locuzione, non godendo al momento di buona fama, può renderla antipatica).
E' una risposta che presuppone un ingombrante intervento delle istituzioni notarili, volto a dettare linee di comportamento, a dare indicazioni interpretative, insomma a svolgere una funzione analoga a quella che svolgevano alcuni Tribunali, i quali pubblicavano "massime" interpretative con lo scopo di rendere noti, a priori, i loro orientamenti, il tutto al fine di rendere tendenzialmente omogenee le risposte del notariato.
Ed è questa la linea che pare prevalere in prima battuta se è vero che il Consiglio Notarile di Milano, prima ancora che la legge 340 entrasse in vigore, sottolineando l'importanza di applicare la "normativa con equilibrio e senza subire condizionamenti da parte della clientela" e la necessità di
"assicurare fin dall'inizio una uniformità di indirizzo tra i notai che operano in aree sostanzialmente omogenee ponendo in essere prassi uniformi", ha istituito una commissione che, partendo dal patrimonio costituito dalle massime del Tribunale di Milano, elabori un corpo di indirizzi interpretativi cui i notai dovranno tendenzialmente uniformarsi.
Nello stesso senso sembra orientato il Consiglio Nazionale.
Anche lo scenario che consegue a questa risposta può essere ipotizzato.
Il mondo dell'impresa può aspettarsi orientamenti e prassi sostanzialmente uniformi, il compito del notaio è sostanzialmente facilitato e, così facendo, viene ad affievolirsi l'emulazione a scapito, forse, della qualità nelle fasce "alte" della categoria, ma con un probabile miglioramento di quelle che fino ad oggi si sono adagiate su bozze predisposte da altri e controllate, non sempre, dai giudici.
Viene resa possibile una vigilanza degli organi di controllo in quanto sono stabiliti gli standards di comportamento e, conseguentemente, i distacchi da essi anche a monte di eventuali procedimenti giudiziali.
Viene inoltre facilitato, contrariamente a quanto possa a prima vista apparire, l'evolversi di interpretazioni innovative.
A causa delle pesanti responsabilità patrimoniali poste a carico del notaio, il singolo che condividesse impostazioni dottrinali non confermate in giurisprudenza, sarebbe in difficoltà a seguirle nella pratica, mentre troverebbe sostegno, copertura, e quindi coraggio, nell'elaborazione autorevole di un organo istituzionale.
Per prendere spunto da una materia del tutto diversa, si pensi a quanto accadeva ed a quanto accade a seguito della pubblicazione degli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla legge 47/85, in tema di allegazione del certificato di destinazione urbanistica ad atti che comportano trasferimenti di appartamenti siti in condominii con aree pertinenziali scoperte superiori a 5.000 mq o all'applicazione di tale normativa agli atti di fusione.
Tuttavia né l'opzione "liberale", né l'opzione "dirigista", che, ribadiamo, nei termini esposti peccano di semplicismo per una mera comodità espositiva, portano a conseguenze completamente soddisfacenti.
Ed è per questo che ci pare saggio il correttivo suggerito dal Consiglio Notarile di Milano, quando affaccia la possibilità, per i singoli notai, di distaccarsi dalle massime, ponendo però l'obbligo di "trasmettere tempestivamente copia dell'atto costitutivo o del verbale di assemblea di cui abbiano richiesto l'iscrizione nel Registro Imprese . . . motivando le ragioni della diversa interpretazione seguita e ciò al fine di contemperare l'esigenza di non limitare l'autonomia professionale del singolo notaio con la necessità di evitare comportamenti irresponsabili e devianti, le cui conseguenze finirebbero per ricadere su tutta la categoria".
Se quindi appare chiaro come ambedue le opzioni delineate debbano essere temperate, è pure chiaro che il far pendere la bilancia dall'una o dall'altra parte è una scelta politica che avrà conseguenze importantissime e probabilmente senza ritorno per il futuro della categoria.
Un'opzione di tipo liberista appare più vicina alle tradizioni della categoria e ci avvicinerà al mondo delle professioni liberali, a fianco del quale siamo stati negli ultimi anni per vigilare sulla riforma delle professioni: appare maggiormente consona alle motivazioni di indipendenza che hanno portato la maggior parte di noi a scegliere questo lavoro; non appare più conciliabile con molte delle prerogative che hanno contribuito ad un’innegabile fortuna economica della categoria; in particolare appare difficilmente conciliabile con il numero chiuso, con l'attuale sistema tariffario, con le limitazioni alla competenza territoriale.
Un'opzione di stampo più dirigistico, in stretta connessione con l'affidamento di nuovi compiti nel processo esecutivo, renderebbe assai più forte la connotazione pubblicistica della nostra funzione, che assumerebbe una fisionomia più simile a quella di una magistratura privata: un pubblico ufficio gestito in regime di privatizzazione.
A fronte di un tale status il numero predeterminato diventa, oltre che difendibile, necessario; difficilmente configurabile sembra una liberalizzazione delle tariffe, ma, è inutile negarselo, si comprime l'indipendenza nella determinazione delle modalità di esercizio della funzione ed appare difficilmente prospettabile una potenzialità reddituale, nel lungo periodo, pari a quella di cui sino ad ora abbiamo goduto. Se qualcuno avesse dei dubbi al proposito può sempre esaminare le tariffe approvate per le attività delegate dal giudice nel processo esecutivo.
Per quanto riguarda gli impatti dell'una o dell'altra opzione all'esterno, ci sembra che la soluzione liberale possa essere gradita all'impresa intesa come entità singola, che nella pluralità potrà trovare la risposta che nella contingenza possa soddisfare il suo specifico interesse, così come potrà rafforzare la sua posizione contrattuale di "cliente" nei confronti del "fornitore" del servizio.
Al contrario la seconda soluzione potrà trovare il gradimento dell'impresa intesa come sistema, che ha interesse ad evitare comportamenti devianti, distorsivi del mercato e rischiosi sia per i creditori che per i piccoli azionisti ed i risparmiatori.
Il quadro delineato non rende agevole la scelta.
Ciò non di meno non ci pare, in queste prime battute, che il notariato sia attrezzato per andare in ordine sparso e dare ugualmente al sistema quelle risposte che il legislatore si attende.
E così, pur con qualche preoccupazione, riteniamo di appoggiare le scelte di chi, con coraggiosa prontezza, ha inteso organizzarsi perché il notariato, quale istituzione unitaria, dia al sistema risposte tendenzialmente omogenee e prassi tendenzialmente uniformi.
L'importante è che questa sia una scelta consapevole di tutte le conseguenze che da essa dipendono.
Ed è una scelta che deve vedere la componente sindacale parte attiva.
E' infatti questo il momento per affrontare un appuntamento che, dopo i successi delle iniziative gestite con i movimenti di difesa dei consumatori, non può essere rinviato.
E' questo il momento per affrontare le associazioni e gli organismi imprenditoriali (Confindustria, Assonime, Confcommercio, Confartigianato etc.) per chiarire, a coloro che negli ultimi anni non hanno certo dimostrato amicizia nei nostri confronti, quale sia e quale possa essere il valore aggiunto che il notariato è in grado di fornire rendendo un servizio che, sino ad oggi, è stato percepito come un costo ed un rallentamento per l'impresa.
Mentre discutevamo e scrivevamo le nostre riflessioni su questa importante riforma, a Roma si consumava in "un pomeriggio di un giorno da cani", una delle vicende più amare in cui sia stato coinvolto il notariato.
Quello dell'accesso è diventato un problema che non può più attendere e che bisogna affrontare, ma che deve essere discusso senza i veleni delle vicende del concorso sospeso.
Di queste vicende ci occupiamo nel corsivo di presentazione dell'inserto dedicato a chi si trova oggi nella non invidiabile posizione di praticante o candidato in attesa di concorso.
DEI CONCORSI NOTARILI E DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Nell'ultimo numero di questa rivista è stata pubblicata l'istanza rivolta al Ministero di Giustizia dai candidati che hanno positivamente sostenuto tutte le prove del concorso notarile indetto con Decreto dell'11 maggio 1998, preceduta dalla nota inviata dal collega Fulvio Bidello di Verona cui si erano rivolti alcuni dei suddetti candidati per perorare la loro causa.
La Giunta Esecutiva di Federnotai non può non essere sensibile all'istanza che viene rivolta alla competente Autorità per ottenere il formale riconoscimento della conseguita idoneità alla professione notarile e riteniamo di poter aggiungere che hanno altresì diritto, tali vincitori di concorso, a che quanto prima sia predisposta la graduatoria del concorso medesimo anche se limitatamente a quei candidati che hanno finora felicemente superato tutte le prove dello stesso.
Se è indiscutibile che tutti i cittadini, anche i candidati notai, hanno diritto di ricorrere avverso quei provvedimenti della Pubblica Amministrazione che ritengono lesivi dei loro diritti, è altrettanto indiscutibile che tale diritto non debba di fatto ledere interessi e diritti altrui.
Sta al senso di equità e di sensibilità giuridica della Pubblica Amministrazione contemperare i diritti degli uni con i diritti degli altri e far sì, nella fattispecie, che l'attesa dell'esito dei ricorsi proposti da alcuni candidati non frustri le legittime aspettative di quegl'altri candidati che, superate le prove di concorso, attendono di veder riconosciuto il loro diritto.
Mentre predisponevamo queste brevi note è pervenuta la notizia della sospensione delle prove scritte del concorso notarile, previste per gli ultimi giorni del mese di novembre, per turbativa dell'ordine pubblico avvenuta il primo giorno a seguito della notifica in aula di concorso, a taluni candidati, dell'esito sfavorevole di ricorsi avverso la prova di preselezione informatica.
Quanto avvenuto si giudica da solo; comunque oltre a non poter non considerare l'inopportunità di notifiche effettuate in sede d'esame, è il problema della preselezione informatica che ci preme di affrontare se pure in prima approssimazione e con riserva di doverosi approfondimenti.
L'introduzione di una prova d'esame che nelle intenzioni di tutti avrebbe dovuto avere la funzione di una "scrematura" preventiva dei candidati tale da far ammettere alle prove scritte un numero di concorrenti forniti di una dignitosa preparazione di base e tale da consentire un rapido svolgimento dell'iter concorsuale; pur mantenendo una sua validità si è purtroppo, almeno per il momento, rivelata come causa di accese discussioni all'interno della categoria e fra i candidati notai, ha generato una ampia serie di ricorsi, i quali stanno facendo venir meno la considerazione con cui è stato finora universalmente apprezzato il concorso notarile e di fatto stanno bloccando le operazioni concorsuali e ritardando non si sa fino a quando l'immissione in ruolo di nuovi Notai necessari per assicurare lo svolgimento della funzione notarile con la dovuta efficienza e rapidità di intervento che sempre richiedono alla categoria i cittadini.
Non è forse il caso di una pausa di riflessione sulla preselezione informatica?
Non sarebbe opportuno ad esempio stabilire che il superamento della prova di preselezione informatica, che potrebbe svolgersi anche a maggior distanza di tempo dalle prove scritte, dovrebbe essere valido per almeno tre concorsi e ritenere che la stessa sia superata con l'esatta risposta a un numero di quesiti che rappresenti la maggior parte di quelli proposti ma non la totalità come di fatto sta avvenendo ora?
In tal modo, tra l'altro, eventuali ricorsi non bloccherebbero lo svolgimento delle prove scritte poichè la preselezione informatica diverrebbe un requisito per partecipare al concorso vero e proprio.
Si ritiene infine che sia giunto il momento di pensare alla istituzione di quei corsi di specializzazione post-universitari per le professioni forensi, previsti da una delle prime leggi "Bassanini", che senza disperdere il ricchissimo patrimonio culturale e professionale delle Scuole di Notariato ma facendo di esse il fulcro di tali nuove scuole, la cui frequenza sarebbe indispensabile per partecipare al concorso notarile, sicuramente farebbero giungere alle prove di concorso giovani di maggior preparazione e in numero sicuramente inferiore a quello che attualmente affolla la prova di preselezione informatica atteso anche che, diciamolo pure, un certificato di pratica notarile non si nega a nessuno.
Facciamo presto!
Il concorso notarile è qualcosa di troppo importante e delicato per permettere che si disperda nei meandri di discussioni demagogiche e superficiali; occorre quanto prima recuperare la serietà, la trasparenza, la capacità di selezione dei migliori che lo hanno sempre caratterizzato ma che oggi sembrano offuscate.
LA GIUNTA ESECUTIVA DI FEDERNOTAI
C’E’ DEL NUOVO . . . IN DANIMARCA
C’è del nuovo nel notariato: il dibattito ormai aperto sulla riforma del sistema territoriale, sulla ammissibilità di associazioni tra notai ed altri professionisti, sui limiti della concorrenza, la apertura al dibattito e al confronto degli organi istituzionali (CNN, Presidenti di Consigli notarili, Riunioni di Presidenti di Consigli notarili e di Comitati regionali) mostrano un notariato convinto della necessità di cambiare, anche se diviso sulle strade da prendere.
Chi ricorda il rigetto suscitato nel notariato e nel CNN dal tentativo di una parte di Federnotai di avviare un dibattito sulla riforma del rapporto tra notariato e territorio basato su una "relazione" elaborata da "pochi" a Milano e presentata da Arrigo Roveda come base di discussione, chi non ha dimenticato come sulla base di strumentali pretesti formali non si sia allora voluto neanche aprire un dibattito sul tema, stenta a credere che da quel momento siano passati solo pochissimi anni.
Questo va detto non per rivendicare inutili primogeniture o per innescare futili polemiche, ma per far capire quanto rapido sia stato il cambiamento di mentalità.
Ha ragione Gennaro Mariconda di dire che le proposte vanno fatte nel momento giusto, ma occorre aggiungere che allora era il notaio medio ad essere in ritardo sui tempi, vivendo beato nel suo mondo di "Peter Pan", cullandosi nell’illusione che il suo angolino caldo non avrebbe subito gli spifferi freddi del vento del cambiamento e che forse era dovere degli organi istituzionali fare di più per favorirne un più tempestivo, anche se doloroso, risveglio.
Ancora oggi sembra che il CNN sia più consapevole della necessità di cambiare di quanto non lo sia il notaio medio, sia più aperto al mondo esterno di quanto non lo sia la maggioranza dei notai, tanto che alcuni incalliti tradizionalisti, quali ad esempio l’amico Onofrio Bottaro, invocano a gran voce l’intervento della "base".
La realtà è che chi fa parte di certi organi di categoria finisce per trovarsi in una posizione sopraelevata che gli consente di vedere meglio quanto succede intorno e all’interno della categoria e quindi di capire prima il cambiamento del mondo che ci circonda e del nostro mondo: questo succede ai consiglieri nazionali e ai componenti di alcuni consigli notarili di grandi dimensioni sul cui tavolo istituzionale giunge tutta una serie di informazioni, di notizie, di "sensazioni" che non sempre è facile "trasmettere" a tutti i colleghi.
A chi ha sempre sostenuto la necessità di abbandonare una retorica notarile finalizzata solo a nascondere i problemi, ad evitare di affrontare quelli più difficili e spesso ingrati, a nascondere sotto il tappeto l’inevitabile zavorra che l’operare nel mondo reale produce, al solo fine di governare con un inutile "unanimismo", a chi ha sempre cercato di modernizzare il notariato anche con lo strumento della dissacrazione, questo "nuovo corso" non può non piacere.
C’è però il pericolo che la discussione che si sta aprendo assuma toni sbagliati tali da screditarla e renderla sterile (e questo è un pericolo che oggi non possiamo permetterci): occorre evitare nella discussione di volare troppo basso (di ragionare cioè solo in funzione della conservazione del proprio Distretto e della propria Sede) e di volare troppo alto (sproloquiando sul notaio pubblico ufficiale o sul notaio consulente, quasi non fosse ormai acquisito che il notariato potrà continuare ad esistere solo amalgamando le due anime).
La discussione in altri termini dovrà essere dedicata a temi generali, ma non generici e dovrà cercare di cogliere il nesso esistente tra temi apparentemente lontani quali quelli del rapporto notaio-territorio, della concorrenza, dello associazionismo con altri professionisti, del maggiore o minore formalismo dell’atto, della maggiore o minore personalità della prestazione.
Per cercare di non predicare bene e razzolare male mi provo ad introdurre un tema generale, ma non generico : quello del modello organizzativo e sociale del notariato.
Il notaio oggi è un "professionista" molto diverso dall’avvocato, dal commercialista e dagli altri professionisti perché fa parte di una categoria nella quale le differenze economiche, sociali e culturali tra i "primi" e gli "ultimi" sono molto meno marcate che nelle altre professioni; il notariato come è oggi organizzato ha assicurato a tutti i suoi membri uno status di buon livello e ha "limato" le possibilità di coloro che nella professione hanno dimostrato di avere una marcia in più: questo è stato possibile sulla base dei principi a cui è stata ispirata l’organizzazione della Cassa del Notariato che con l’istituto della integrazione e con l’attribuzione di una pensione svincolata dai contributi versati ha dato una notevole spinta verso la perequazione.
Ma questo è stato possibile anche attraverso il sistema territoriale adottato che, limitando la competenza di rogito al distretto, moltiplicando a dismisura il numero dei distretti, lasciandone sopravvivere molti anche microscopici, difendendo ad oltranza la "sede" ha creato "riserve protette" per coloro che non volevano affrontare le acque agitate della concorrenza.
Ma anche l’affermazione del principio della necessaria "personalità" della prestazione, se da un lato limita la possibilità di "stipula" dei più intraprendenti, dall’altro tutela i più; infine l’esasperato e talora inutile formalismo dell’atto e il mancato riconoscimento della possibilità di trasferire l’avviamento dello studio tendono in buona sostanza a quest’ultimo fine.
In conclusione se il notaio è tra i professionisti quello il cui livello medio è il più alto, sicuramente ai livelli più elevati non può competere con lo status dei più importanti tra gli avvocati o i commercialisti.
A fronte di questa realtà è prevalso un modello organizzativo dello studio notarile non piccolissimo come quello di tanti altri professionisti che stentano a sbarcare il lunario, ma neppure troppo grande come quello di taluni "principi" del foro o della "consulenza", basato soprattutto su personale d’ordine e con la quasi assoluta mancanza di personale di livello capace di un lavoro autonomo o capace di organizzare settori dell’attività notarile.
Questo modello sociale e organizzativo è però oggi in crisi soprattutto nei grandi distretti.
Infatti:
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- il non disporre di personale direttivo di sufficiente livello professionale costringe il notaio ad occuparsi in modo ossessivo del quotidiano funzionamento dello studio impedendogli o rendendogli difficili i sempre più necessari aggiornamenti anche culturali;
- il non potere delegare ad altri l’apprendimento delle novità che quotidianamente il legislatore e la pubblica amministrazione vanno sfornando costringe il notaio a cimentarsi con mondi che spesso gli sono estranei (vedasi ad esempio quello dell’informatica, non potendosi permettere lo studio notarile medio la figura di un responsabile del sistema informatico sempre presente in studio);
- la presenza in studio di un solo notaio rende impossibile soddisfare la richiesta di una parte della clientela (quella più importante) di avere a disposizione una struttura operante almeno 5 giorni alla settimana per tutti i dodici mesi dell’anno e abbastanza elastica da gestire flussi di lavoro spesso molto intensi, ma anche molto discontinui;
- il costo del mantenimento di una struttura sia pure limitata in un esercizio della professione ancora artigianale è comunque assai rilevante e crea notevoli diseconomie di scala; ciò genera nel professionista una continua ansia, dovuta anche alla variabilità dei flussi di lavoro, e una intrinseca debolezza nel rapporto con il cliente più importante che troppo spesso lo porta ad essere eccessivamente arrendevole;
- la concentrazione di molti dei soggetti economici più importanti porta a dover trattare con entità economicamente sempre più potenti che da un lato chiedono interlocutori sempre meno numerosi, ma di dimensioni adeguate e dall’altro pretendono di imporre loro al notaio i modelli organizzativi e di comportamento.
A tutto ciò si deve aggiungere che tutti gli schemi normativi sopra citati, nei grandi distretti e nelle grandi città, sono ormai "saltati".
La sede non difende più il notaio, la asserita necessaria "personalità" della prestazione notarile è impossibile da verificare, comportamenti disinvolti e spregiudicati sono difficili da combattere in modo efficace, ragion per cui sono nati nelle grandi città studi notarili di dimensione industriale con oltre cinquanta dipendenti, con fatturati largamente superiori a 10 miliardi in cui il notaio riserva per sé il solo compito di acquisire la clientela attraverso le sue capacità di pubbliche relazioni o, peggio, in cui si appoggia a organizzazioni esterne al notariato capaci di aggregare grandi masse di lavoro e che condizionano totalmente il notaio "titolare apparente" della struttura. L’esperienza insegna che queste strutture anno dopo anno vanno sempre più ingrandendosi.
Di fronte a questa realtà a me sembra che il notariato se non può avallare l’esasperazione costituita da studi industriali e totalmente spersonalizzati, dall’altra non può rifiutare la realtà pretendendo di combattere contro i mulini a vento.
Il modello che ci dobbiamo proporre in sede di riforma (o che, volenti o nolenti, dobbiamo accettare) è quello di una professione in cui il divario tra i "primi" e gli "ultimi" è destinato ad accentuarsi, in cui la Cassa nazionale del Notariato deve dare spazio anche alla previdenza integrativa basata su ciò che da ciascuno viene versato, in cui l’affermazione di principio della personalità della prestazione da un lato venga attenuata e dall’altro, nella nuova formulazione, venga resa effettivamente controllabile e sanzionabile.
Occorre anche accettare di raddrizzare le storture dell’attuale organizzazione territoriale del notariato, dimezzando il numero dei distretti, armonizzandone le dimensioni, aumentando i poteri di controllo dei consigli notarili, ampliando "cum grano salis" la competenza di rogito.
Il modello organizzativo dello studio notarile "medio" deve essere più grande di quello attuale, per potersi adeguare alle richieste del mercato; questo comporta la necessità che il fatturato dello studio medio deve aumentare (nel distretto di Milano oggi il fatturato medio di uno studio è di circa 1,2 miliardi annui: troppo poco per consentire una struttura organizzativa adeguata, dati i costi di una grande città).
Ma realisticamente dobbiamo riconoscere che da un lato il fatturato globale del notariato non è destinato a crescere perché è in atto una deformalizzazione della società italiana che ha portato e porterà ad una riduzione delle attribuzioni notarili (si pensi alla abolizione delle vidimazioni annuali, alla diminuzione della necessità delle autentiche, alla possibile soppressione delle vidimazioni iniziali, alla temuta abolizione dell’autentica sui trapassi di autoveicoli, alla abolizione dell’obbligo del deposito di firma autenticata nei registri delle imprese, alla possibile limitazione delle competenze dell’assemblea straordinaria di società di capitali, alla possibile abolizione dell’obbligo di autentica notarile sugli atti delle società di persone e lo si confronti con le nuove attribuzioni acquisite dal notariato, sicuramente prestigiose in termini di immagine, ma assai povere in termini di fatturato) e dall’altro il numero dei notai non potrà non aumentare (e questo anche in assenza della abolizione del numero chiuso).
L’espandersi delle necessità di "budget" dello studio notarile "medio" non sarà indolore; finirà a rendere sempre più numeroso il numero dei notai "marginalizzati", che già esiste, e finirà, nel migliore dei casi, per rilanciare l’associazionismo notarile (realtà o utopia?) o per favorire il fenomeno del notaio dipendente, anch’esso oggi già esistente.
Qualcuno sosterrà che un possibile rimedio è l’associazionismo tra professionisti con diverse competenze, ma a me sembra che questa non sia la panacea, perché se in certi casi potrà avere una sua utilità, in altri (i più numerosi) finirà per creare più problemi di quelli che risolve.
Su questi temi a me piacerebbe che si aprisse una seria discussione.
Luigi A. Miserocchi notaio in Milano
IL PRESIDENTE CHE VORREI
E’ difficile non essere ripetitivi quando si affrontano alcuni argomenti necessari di una logica introduzione già ampiamente sviluppata in altri interventi; cercherò, quindi, di evidenziare in rapida progressione i presupposti in funzione dei quali oggi ci si aspetta dal prossimo Consiglio Nazionale e dal Presidente che verrà eletto qualcosa di più e di diverso.
E’ noto a tutti noi che nel triennio a venire si dovranno realizzare o, quanto meno, affrontare scelte operative squisitamente politiche che riguardano il notariato in tutto il suo aspetto, perché è impensabile immaginare di confrontarci con le nuove esigenze, avendo in dotazione una struttura elaborata legislativamente da quasi novant’anni e di cui si denotano tutti i limiti e le carenze rispetto allo scenario di un mondo giuridico, economico-finanziario ed imprenditoriale completamente evoluto e cambiato.
Fino ad oggi siamo andati avanti, anche con un certo successo di immagine (qualcuno ha parlato di protagonismo), accettando l’evoluzione e la diversità dei compiti affidatici negli anni, con modifiche ed ampliamenti di fatto ma non di diritto della nostra funzione; ci siamo inventati, perché non supportati da adeguate riforme legislative, lo spostamento della nostra attività da "meramente certificatoria" degli inizi novecento ad "attività di consulenza e di esperto giurista di contrattualistica" per fronteggiare varie prestazioni, oggi largamente diffuse, a cui la nostra funzione prevalentemente certificatoria risultava abbastanza insufficiente se non confortata da ben altro tipo di interventi. Ma fino a quando la elasticità interpretativa del nostro ruolo ci consentirà di assorbire nuove e diverse mansioni, se le stesse non verranno innestate su di una riforma organica del notariato che, nel rispetto della nostra tradizione e della nostra cultura, adegui la funzione al contesto sociale in cui và ad operare? Giustamente si è letto, di recente, di nuove istanze che premono e che vanno, tra l’altro, dalla contrattualistica avanzata, anche di tipo internazionale, alla riaffermazione del principio della lecita e qualificata concorrenza nell’ottica della riforma delle libere professioni, dall’adempimento unico alla firma digitale, dall’associazionismo professionale (tra Notai appartenenti a Distretti diversi) alle società interprofessionali (con o senza la presenza di soci di capitale), dal nuovo disciplinare fino ad arrivare ad una attuale indispensabile esigenza "di far entrare stabilmente la cultura economica nella cultura giuridica"; il tutto da innestarsi in un vecchio contenitore datato 1913 e già saturo fino all’orlo con le ultime attribuzioni, vedi GOA e Legge 302/98 (dove non si capisce fino a che punto si è Notai, Giudici, Cancellieri). Mi domando come potremo ancora sbandierare quali grosse vittorie (perché bravi, capaci, onesti e fidati) l’ulteriore assunzione di diverse ed atipiche attribuzioni, ingabbiati come siamo da una struttura mai rinnovata e per tale rispondente alle esigenze dell’epoca storica in cui è stata elaborata non certo di quella attuale.
Ed ecco, allora, il Presidente che vorrei. Un Collega equilibrato e dotato di grande senso di responsabilità, ma che abbia il coraggio di affrontare la realtà per quella che è e non per quella virtuale che noi vorremmo che fosse; che sappia affermare, con coraggio, che il notariato và riformato per essere non un notariato diverso, bensì, un notariato moderno; che sia più incline a recepire i suggerimenti di base e delle associazioni sindacali con confronti aperti e sereni, senza ricorre ad eccessi di prudenza e segretazioni di vaticana memoria; che conosca meglio le diverse realtà territoriali su cui opera il notariato, soprattutto quelle periferiche relative a zone economicamente depresse; che svolga un ruolo politico sapendo che il vero politico ha una visione che anticipa i tempi e non subisce gli eventi; che riesca ad evidenziare la centralità del ruolo del notaio, con atteggiamenti meno protezionistici ma che esaltino la qualità dell’apporto.
Ci sembra, forse, di pretendere troppo; ma la aspettativa di questa richiesta rappresenta oggi una esigenza ineluttabile, perché i prossimi anni traghetteranno "motu proprio" il nostro mondo in esperienze giuridicamente all’avanguardia supportate, anche, da un alto contenuto tecnologico.
Un Presidente equilibrato e dotato di senso di responsabilità affinché sappia trarre dalla lettura del passato il meglio delle nostre esperienze ricche di contributi, ma che sappia leggere lo scenario attuale che richiede, sempre più, un grande sforzo innovativo per restare al passo coi tempi. L’illusione di essere indispensabili e, quasi, intoccabili così come siamo è l’espressione di una realtà virtuale che cede il passo, ogni giorno, davanti ad una complessa e multiforme dimensione giuridica, cui dovremmo apporre il crisma di ufficialità, che mal si concilia con i vecchi schemi di diritto e gli angusti limiti della competenza territoriale; una realtà virtuale che affanna rispetto a nuove e molteplici risposte che una evoluta utenza oggi ci richiede e che possono diventare appannaggio di altre categorie professionali sicuramente più dinamiche della nostra. Si avverte spesso, tra noi, la paura del nuovo, perché ho ascoltato, anche di recente, sostenere da Colleghi che ricoprono cariche istituzionali: "altrimenti ci massacrano"; ma cosa vuol dire? E’ proprio il nuovo gestito da professionisti- pubblici ufficiali che la collettività si aspetta da noi, perché depositari di una tradizione di affidabilità ad alto contenuto qualitativo; laddove l’arroccamento su posizioni acquisite, oltre che svilire le nostre prestazioni, determinerebbe la non comprensione di molte attività che, agli occhi dei più, appaiono come assurdi privilegi di casta. Come leggere, altrimenti, quanto scritto di recente dal Presidente della Camera dei Deputati on. Luciano Violante dove, parlando di una legalità che non si garantisce solo nei tribunali ma che si afferma già nella fase di costruzione giuridica, sostiene: "E’ una sfida che i notai italiani hanno raccolto da tempo e che sono sicuro sarà vincente per un notariato che sia disposto ad assumersi nuove funzioni e nuove responsabilità, ad aprirsi alle forme moderne di esercizio della professione, a rendere le proprie prestazioni più accessibili per tutti i cittadini.". Il nuovo Presidente dovrà essere in grado di aprirsi, con un ampio dibattito, non solo all’interno della categoria, ma soprattutto all’esterno con i diversi ordini professionali, con i politici, con il mondo accademico ed imprenditoriale affinché siano "gli altri", con dovizia di documentazione e cognizione di causa, a ribadire l’essenzialità della nostra funzione e l’alto profilo scientifico del nostro lavoro nell’ottica di un contributo sempre socialmente utile. E’ vero, non abbiamo bisogno del nuovo a tutti i costi; ma è pur vero che non possiamo fare a meno di una riforma, forse della stessa Legge e del Regolamento notarile, che parta da queste premesse per raggiungere traguardi di più ampio respiro, tendenti a ribadire l’attualità e la valenza del nostro impegno anche per i Notai di domani.
Per gestire tutto ciò, avremo bisogno di un Collega di indubbio prestigio ma che sappia con pazienza ed umiltà ascoltare e conoscere la base del notariato. Ascoltare significa rendere partecipi e coinvolgere i Notai stessi nei processi politici in atto con una divulgazione di notizie che siano non solo di natura scientifica (per quanto utili e meritorie) ma, soprattutto, di natura programmatica (ed oggi su questo argomento esiste una notevole carenza); il tutto necessita di una forte opera di sensibilizzazione per ottenere il ritorno di una fattiva e preziosa collaborazione. Come si può immaginare di recepire contributi di idee e proposte efficienti in sede di Giornate di studio, di Convegni specifici o di Congressi straordinari quando non si conoscono a fondo le tematiche da discutere perché i lavori di maggior rilievo svolti da Commissioni nominate dal Consiglio, per prassi quasi costante, sono segretati ed inaccessibili? Non si tratta di contestare o disconoscere i poteri che istituzionalmente spettano al Consiglio Nazionale; ma si tratta sicuramente di porre una questione morale di legittimità su alcuni problemi di vitale importanza per la categoria stessa, per i quali, credo, nessuno possa arrogarsi il diritto dell’esclusiva. Ed è in questi momenti che le Associazioni Sindacali devono rivendicare un ruolo trainante di stimolo e di critica costruttiva, che gli è proprio, di svolgere quella funzione di collegamento tra i vertici e la base, affinché la stessa possa avere realmente voce in capitolo. Ed è in questi momenti che un Presidente attento consulta, ascolta e, perché no, recepisce i suggerimenti che possono venire dal mondo sindacale di categoria che, una volta per tutte sia chiaro, rappresenta l’altra faccia della realtà e non l’antitesi alle istituzioni, svolge una funzione propositiva e non una contrapposizione preconcetta. Nella netta distinzione e nel rispetto dei ruoli propri, mi piace immaginare che sia il Consiglio Nazionale che Federnotai lavorino per lo stesso scopo e finalizzino, pur partendo da angolazioni diverse, gli stessi obiettivi. E’ logico che la gestione del potere si manifesta, oltre che con opportunismo, con accentuati profili prudenziali e con più attenti criteri valutativi, vuoi per l’assunzione diretta di grosse responsabilità, vuoi per l’interlocuzione con soggetti imperniati di burocrazia e dai tempi elefantiaci; ma è innegabile che la analisi critica della gestione nei modi e nel tempismo degli interventi, a volte anche nei contenuti, rappresenta l’elemento fondamentale ed esaltante di un movimento sindacale dinamico e che non si appiattisca sulle posizioni ufficiali. Le critiche fini a se stesse servono a ben poco; ma, ancor meno, abbiamo bisogno di manifestazioni di intolleranza a qualsiasi forma di sollecitazione, quasi come se l’espressione di opinioni contrastanti rappresentasse atti di lesa maestà.
In ogni caso ritengo che ogni impegno sia poco incisivo se si prescinde da una effettiva conoscenza e da uno studio approfondito della disomogenea realtà territoriale su cui opera il notariato. L’espletamento e la tipologia della funzione pubblica varia a seconda della diversità delle aree geografiche, caratterizzate da processi economici difformi (a prevalenza industriale od ancora agricola) e da contesti sociali più o meno a rischio. Valga per tutti evidenziare come sia diverso (non nella forma, ma nella sostanza) redigere un verbale d’incanto nell’ambito di una procedura delegata ex Legge 302/98 in zone con alto tasso di criminalità organizzata rispetto ad altre sicuramente più tranquille; tant’è che in alcuni Distretti i Notai sono riusciti ad ottenere, per motivi di ordine pubblico, di ricevere tali atti direttamente in Tribunale con notevole dispendio di tempo (intere mattinate anche per ricevere le cauzioni) rispetto ad altri colleghi che le stesse attività possono gestirle comodamente nei propri studi; così come è di tutta evidenza che una contrattualistica avanzata di tipo internazionale sia di esclusivo appannaggio di territori economicamente forti, nell’ambito dei quali l’esercizio della attività richiede un aggiornamento scientifico più immediato e costante. Su questo bisognerà fare una pausa di riflessione affinché qualsiasi tipo di riforma o ulteriori iniziative legislative non vadano a marcare maggiormente queste diversità, ma siano indirizzate a riequilibrare uniformemente l’azione ed il lavoro della categoria. Il nuovo Presidente dovrà molto adoperarsi per creare i presupposti di un espletamento, quanto più omogeneo, della nostra attività; probabilmente cadenzando, anche in ordine temporale, alcuni tipi di intervento (vedi la riforma della competenza territoriale) propedeutici ad una ristrutturazione organica di quel vetusto "contenitore" di cui sopra. Forse qualche giorno in meno speso a Roma ed investito, invece, in giro nei vari Distretti per conoscere scampoli di vita professionale vissuta ed incontrare i Notai di periferia al di fuori dei mega-studi urbani non guasterebbe e gioverebbe molto a rinsaldare un rapporto di fiducia e sostegno alle Istituzioni centrali i cui preposti, ad onor del vero, sacrificano tanto del loro tempo a beneficio della categoria ma che, altrettanto veritieramente, sembrano distanti anni luce da questo notariato spesso sonnolente per indole propria, molto più spesso avulso ed intimidito da argomentazioni e problematiche che non sente sue perché poco attinenti con la quotidianità del proprio lavoro, quasi sempre trascurato nel rapporto diretto (è più facile parlare con un Ministro della Repubblica che col nostro Presidente nazionale).
Un Presidente politico, lungimirante, ma certamente avremo bisogno di una Presidenza che faccia della qualità del contributo notarile la sua bandiera; e su questo tema non possiamo temere sfide perché il nostro apporto, soprattutto nella sua storia recente, si è sempre distinto per competenza specifica e senso del dovere. La centralità del nostro ruolo, in un contesto giuridico sottoposto ad accelerazioni notevoli e costanti, è conseguenza diretta della preparazione con la quale si è sempre risposto all’assunzione di nuove funzioni e responsabilità e rappresenta, come al solito, un valido punto di riferimento per tutti. Non occorrono atteggiamenti protezionistici per riaffermare la necessità della nostra funzione anche nell’attuale sistema; la certezza del diritto, la tutela degli interessi giuridici delle parti, lo stesso esercizio di una pubblica funzione di tale rilevanza non possono essere delegati, semplicisticamente, dallo Stato a chi non abbia, per cultura e tradizione, offerto garanzia di serietà e preparazione. L’importante è comprendere che questa delega trova la sua ragion d’essere non nell’atteggiamento conservatore di competenze acquisite, alla cui tutela profondere ulteriori energie, bensì si fonda sulla affidabilità della categoria; affidabilità che sarà sempre più insostituibile quanto maggiormente sapremo riformare e rinnovare la categoria, per meglio adeguarla alle moderne esigenze. Non dobbiamo stravolgere i contenuti per rafforzare l’immagine esterna, per offrire la certezza di una professione utile che vive nel tempo e non al di fuori del tempo; bisogna modificare qualche regola del gioco affinché la nostra partita abbia ancora un senso e riscopra tutta la sua importanza, data la posta in palio.
Alcune linee sono già state tracciate e di ciò va’ dato, sicuramente, atto alle ultime Presidenze del Consiglio Nazionale, a cui tutti noi sentiamo di rivolgere un sincero ringraziamento; c’è ancora da profondere, nei prossimi anni, un notevole impegno per il miglioramento dell’efficienza intesa come effettiva funzionalità della professione notarile che tanto ci sta a cuore e che molto deve attivarsi per proiettarsi, con la dignità che le è consone, nel prossimo futuro; riteniamo, quindi, indispensabile porgere un affettuoso augurio al Presidente che verrà: buon lavoro e tanto coraggio signor Presidente!
Gennaro Fiordiliso notaio in Sessa Aurunca
Fior del Mal
ANGELO O SANTO?
Alcuni lo chiamano Angelo, altri lo chiamano Santo, tutti convengono che è un Essere Superiore, mandato dal cielo per elevare il livello del notariato.
Tutti ne elogiano il tratto, l’eloquio facondo, la sensibilità politica, la grande umanità dispensata ad amici e nemici, a colleghi e a praticanti, di cui molti diventati notai, tutti concordano nel riconoscergli il diritto ad un adeguato piedistallo.
Per il Suo nome evocatore del Giorno Sacro piace agli Ebrei, ma dispiace ai Mussulmani: solo per questo non è stato scelto come Mediatore di pace in Medio Oriente.
Quando l’Astuto Arrigo gli ha chiesto ed ottenuto un "pezzo di politica notarile" per FederNotizie la redazione ha sussultato di gioia; il Suo lucido testo ha finalmente "smosso le acque" dello stagno notarile, suscitando un animato dibattito.
Lui ha annunciato che il notariato deve cambiare per restare se stesso, il mondo globale in cui viviamo chiede consulenze multidisciplinari; quindi è necessario consentire ai notai di associarsi con altri professionisti e di proporsi come "partner" alle multinazionali della consulenza, ma per far questo, per poter essere accolto alla pari, il notaio deve vedersi riconoscere dall’Ordinamento una capacità di rogito non più limitata alla sede, ma estesa a tutto il territorio nazionale.
La tesi è piaciuta ai più che sono intervenuti in pubblico sull’argomento, è dispiaciuta ai più che hanno taciuto (sondaggio Doxa del 10 novembre 2000), ma sicuramente ha fatto sognare con effetti per lo più benefici, talora dolorosi.
E’ il caso del Collega di uno sperduto paesino della Calabria trasferito d’urgenza al neurodeliri perché, appena letto l’articolo, cominciò a pretendere che tutti lo chiamassero "Arturo" e in pieno giorno cominciò a credere di essere seduto alla scrivania - la propria - all’ultimo piano di un grattacielo di New York con vista sulla Grande Mela, piano che divideva a metà con il Presidente di una multinazionale della consulenza.
La maggioranza si limitò a sognare importanti associazioni con le principali organizzazioni di consulenza che si contendevano l’ambita collaborazione del notaio "nazionale" con offerte sempre più allettanti: molti, con un po’ di confusione, pensarono che l’Ericsson strappato dalla sua sedia … pardon "panchina" a suon di miliardari contratti pluriennali e mandato a prelevare dalla nuova Federazione che lo aveva ingaggiato con un jet appositamente noleggiato per Lui, altro non fosse che il nazionale notaio Ersoch sotto mentite spoglie.
La minoranza, abituata a vedere il MALe dappertutto, cominciò a (pre)vedere non tanto le poche prestigiose e lucrosissime associazioni fantasticate, quanto una molteplicità di meschine associazioni con professionisti di ogni tipo (con periti calligrafi, sempre indispensabili in materia di testamenti, con periti commerciali e contabili, ugualmente indispensabili per il notaio, con ragionieri, geometri autodidatti, periti agrari, consulenti del lavoro ecc., tutti uniti dalla comune e indefettibile qualità di sapere aggregare una rilevante clientela). Insomma secondo questi malpensanti l’abusivismo e l’illecito procacciamento di affari non avrebbero più costituito un problema deontologico, sarebbero diventati una normalità consolidata ed accettata.
Ma Lui che sempre più spesso soggiornava lassù e dall’alto non vedeva le meschinità di questo mondo (non tanto perché non ci vedesse bene, quanto perché l’inquinamento atmosferico gli offuscava, da quelle altezze, la visione), non si lasciò turbare da questi cattivi pensieri e continuò a rivendicare il diritto di stipulare contratti anche lassù tra Troni e Dominazioni, tra Angeli ed Arcangeli, al fine di prevenire le liti che in quei luoghi andavano facendosi sempre più frequenti ed accese: e dove meglio di lì poteva espletarsi l’eterna funzione antiprocessuale del notaio? non aveva forse Carnelutti associato il notaio alle stelle? Forse se ci fosse stato un notaio al tempo dei tempi "forse" certe contese, trascese in ribellioni, non si sarebbero verificate!
Venne da un Arcangelo la proposta più innovativa: superata la limitazione territoriale, perché non superare anche quella temporale, insomma perché limitare la capacità di rogito a questa vita e non estenderla a quella più importante, a quella Eterna? Certo potevano prevedersi corsi di aggiornamento professionale gestiti dai (tra)passati Presidenti del CNN da tenersi obbligatoriamente ogni millennio, ma certamente le potenzialità di lavoro non sarebbero mancate.
Ma una Dominazione, seduta in disparte, si oppose alla proposta, obiettando che se ad Angelo anche se Santo fosse stata attribuita tale facoltà di rogito ultra territoriale e ultra temporale, egli avrebbe potuto favorire la sua classe (quella degli Angeli) a discapito delle altre.
Fu così che per mancanza di terzietà la proposta finì
MALe
PER UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
A seguito della mia elezione nell'assemblea dei rappresentanti per la Cassa Nazionale del Notariato alcuni anni or sono e quindi da questa mia esperienza e dall'assidua partecipazione, nasce il mio interesse ai problemi della nostra Cassa Nazionale.
Con i funzionari addetti ne ricostruii per grandi linee, la storia e le vicende.
Ho subito avvertito che qualcosa non girasse più per il verso giusto e di ciò misi al corrente tutti i colleghi dei distretti di Napoli, Benevento ed Avellino con una prima relazione che tenni in una riunione dell'Associazione Regionale presieduta all'epoca dal Collega Macchiarelli e con una relazione che inviai a tutti i colleghi della Campania.
Secondo una mia modesta analisi finanziaria già previdi che con quella gestione ci saremmo ritrovati con un ulteriore sensibile aumento dell'aliquota contributiva ed infatti dall'1/1/2001 l'aliquota passera' dal 25 al 30% e se non saranno immediatamente posti in essere dei correttivi strutturali, ci troveremo con ulteriori aumenti e con una continua erosione del nostro patrimonio mobiliare che deve costituire la materia su cui operare evitando di far sempre ricorso ad aumenti dell'aliquota contributiva.
Negli anni passati e fino a sette anni or sono i versamenti dei contributi coprivano le spese per la gestione, e consentivano l'accumulo di preziose riserve, il che consentiva di valorizzare nel tempo un nobile patto di solidarietà tra generazioni di Notai.
Ma già alla fine del 1995 si intravedevano le prime difficoltà di bilancio per le quali il decreto di privatizzazione ha preteso un immediato intervento riequilibratore, da compiere attraverso l'elevazione dell'aliquota del prelievo contributivo o la riduzione del livello delle prestazioni; da qui un primo aumento dell'aliquota contributiva dal 20 al 25% e di un secondo dal 25 al 30% con riserva di aumenti ulteriori, escludendosi nel frattempo di affrontare la delicatissima alternativa della riduzione delle prestazioni.
E' appena il caso di rappresentare che, in caso di irrimediabile disquilibrio fra entrate ed uscite pensionistiche, il decreto legislativo 509/94 prevede il provvedimento della liquidazione coatta amministrativa della Cassa.
A proposito di privatizzazione i primi bilanci di vita delle associazioni e fondazioni (nelle quali a seguito del Decreto Legislativo 509/94 si sono trasformati gli Enti Pubblici già gestori di forme di previdenza dei liberi professionisti), non è affatto tranquillizzante, anzi, si avvia ad essere altamente drammatico.
La privatizzazione, sorta da una generale entusiastica ansia liberista, per rendere maggiormente autonomi questi enti, presenta problemi che possono comprometterne la sopravvivenza, aumentando il rischio della loro confluenza nel regime dell'INPS, rischio che si pensava di aver definitivamente esorcizzato.
Non soltanto sulla gestione di tali Enti incombono i rischi propri dei sistemi a ripartizione (che proiettano sulle future generazioni pesanti oneri contributivi per sostenere i costi finanziari del sistema) ma la privatizzazione non ha sottratto le Casse al processo di armonizzazione con il regime generale dell'INPS, sancito dalla riforma del 1995.
I controlli governativi sono stati peraltro accentuati ed è prevista, in caso di disavanzo, la nomina di Commissari straordinari e la liquidazione coatta amministrativa.
Queste prospettive non sono solo teoriche.
Tutti gli Enti comunque devono fare i conti con i bilanci attuariali voluti dal Decreto Legislativo 509/94 che, proiettando la gestione finanziaria nel prossimo quindicennio, fanno emergere crescenti disavanzi da finanziarie in futuro o con aumenti contributivi (Notai, Medici, ecc.) o con la riduzione delle prestazioni.
Al momento ritengo che la difficile fase congiunturale possa essere benissimo affrontata e superata non solo con l'aumento del livello del prelievo contributivo, ma anche e soprattutto investendo al meglio attraverso gestori qualificati il nostro patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Fatta questa piccola premessa, desidero esporre le mie modeste proposte per cercare di dare un contributo costruttivo considerato che, come dicevo, grazie ai nostri precedenti amministratori, esiste la materia prima su cui operare, sempre con la massima prudenza e senza mai rischiare ciò che già costituisce il nostro bel patrimonio.
Occorre affidare pertanto la gestione ad una società o banca che abbiano consolidata esperienza nel settore con rischio zero e non lasciare agli amministratori il compito di investire direttamente sull'azionario i nostri capitali perché, per quanto bravi, certamente non hanno la stessa capacità di chi amministra migliaia di miliardi. Gli amministratori, a mio giudizio, devono comunque avere la capacità di controllare l'attività dei gestori, ma non altro ovviamente.
I colleghi che vanno a comporre il Consiglio di Amministrazione devono comunque mostrare di avere capacità manageriali.
A tal proposito desidero rammentarvi che ho già organizzato, sei mesi or sono nella sede del Consiglio della Cassa Nazionale, una riunione con la SIMCO.GE.F. SPA, i cui azionisti sono la Banca Commerciale Italiana e le Assicurazioni Generali con una partecipazione paritetica del 40% del capitale sociale e FLEMINGS che detiene il restante 20%.
I Direttori Generali della Società SIMCO.GE.F. ci illustrarono che, per l'attività di gestione, si avvalgono di un team condotto da managers Flemings e da operatori della Banca Commerciale Italiana, ci illustrarono altresì i sistemi informativi in dotazione che sono di assoluta avanguardia, potendo contare su speciali pacchetti applicativi che consentono simulazioni ed ottimizzazioni di portafogli con ogni titolo in qualsiasi mercato regolamentato. Ciò non toglie che l'indagine per la scelta della Società vada estesa ad ampio raggio cercando di affidarsi al migliore gestore, scegliendo una linea di investimento a rischio zero.
Alla luce di quanto innanzi detto desidero, sia pure per sommi capi, esporre il mio modesto programma in ordine alla gestione medesima.
OGGETTO DELLA GESTIONE
Investimento in valori mobiliari, a reddito fisso o azionario, nei mercati regolamentati italiani o esteri con un costante supporto di analisi per adeguarsi alle esigenze e valutazioni degli scenari possibili.
STRATEGIA DI GESTIONE
Elaborazioni di soluzioni personalizzate e concordate con gli Organi di direzione di eventuali banche primarie. Rotazione temporale di portafoglio inferiore alla media delle gestioni patrimoniali correnti, ciò al fine di minimizzare i costi di intermediazione che spesso costituiscono oneri non immediatamente percepibili pur assumendo notevole rilevanza e conseguentemente massimizzare il rendimento degli investimenti attraverso un'accurata analisi fondamentale iniziale.
Ai fini di determinare previsioni di reddito del patrimonio potranno essere utilizzati degli indici di riferimento (benchmarks) significativi per ogni tipo di strategia di investimento concordata.
Questi indici di riferimento, saranno proporzionati all'incidenza che gli strumenti finanziari corrispondenti avranno nell'ambito del portafoglio, effettivamente gestito, e verranno concordati con gli organi di amministrazione della Banca, all'atto della stipula della convenzione di gestione.
CODICE DI COMPORTAMENTO
Nelle operazioni di compravendita di titoli oggetto del patrimonio mobiliare, al fine di tutelare l'interesse della gestione medesima, bisogna individuare esclusivamente controparti che consentano di ottenere le migliori condizioni di mercato, a prescindere da ogni considerazione.
La remunerazione dell'attività svolta dalle Banche scelte deve essere intesa come: "Clean Free", comprensiva quindi degli oneri di intermediazione e di negoziazione dei titoli.
RENDICONTAZIONE ED INFORMAZIONE
Il consiglio di Amministrazione dovrà inviare a ciascun collega che ne faccia richiesta, trimestralmente, semestralmente o annualmente, tutte le informazioni sull'attività svolta, sui dettagli delle movimentazioni di titoli effettuate, dei valori mobiliari detenuti, del loro valore, dell'incremento rispetto al valore segnalato nel rendiconto immediatamente precedente ed in quello iniziale, della performance ottenuta e della comparazione di questa con gli indici di riferimento prescelti e di cui parlavo prima.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Ciascun collega in modo autonomo, riservato e con la massima discrezione, può investire alla stessa maniera e con gli stessi costi, e con le stesse performances, il suo patrimonio piccolo o grande che sia, sfruttando il grosso potere contrattuale che ha la Cassa.
Inoltre, nella composizione del portafoglio, una certa percentuale sarà investita nell'obbligazionario a reddito fisso, per cui tutto o parte del reddito fisso potrà certamente essere destinato alla erogazione di mutui ai colleghi che ne facessero richiesta.
Il tasso applicabile ovviamente sarà quello di riferimento dei BOT oggi intorno al 3%.
Tutta l'operazione così concepita, non arrecherà danno alla gestione e favorirà i colleghi che volessero beneficiare di questo ulteriore servizio che la Cassa potrà mettere a loro disposizione. Confermo la mia più ampia disponibilità ad approfondire in ogni aspetto il contenuto delle mie proposte confrontandole anche con altre provenienti da altri colleghi, confermando comunque il mio impegno a collaborare con il collega che uscirà designato dalle elezioni e che sarà chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione sempre nell'interesse della categoria, confermando l'impegno a mantenere sempre fermo il principio di solidarietà.
Gli anni che seguono segneranno una grande evoluzione economica, e mai come in questo momento, le scelte per la gestione di patrimoni come i nostri, dovranno essere oculate, prudenti ed operate da persone che abbiano grande preparazione nel settore; da qui nasce l'esigenza di affidarsi ai migliori gestori che operano non solo in Italia, ma su tutti i mercati internazionali. Ritengo che un bravo gestore possa ricavare performances che nel medio termine porteranno ad una riduzione dell'aliquota contributiva ed allo stesso tempo ad un aumento delle pensioni.
Questa è una realtà e non è demagogia, è un'ipotesi da perseguire in quanto la consistenza del patrimonio mobiliare consente di ottenere tali risultati.
Se entrassi a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa mi assumerei fino in fondo le responsabilità di tali affermazioni.
A questo punto desidererei una risposta sia dal vecchio Consiglio di Amministrazione, che dal nuovo e cioè: se di ciò stiamo parlando da oltre cinque o sei anni ed è oltretutto volontà della base, perché incaponirsi ad investire personalmente senza il supporto di gestori il patrimonio mobiliare?
Questa politica finanziaria produce solo l'effetto di aumentare le contribuzioni e non altro.
Altro correttivo urgente è quello di ridurre le spese che considero eccessive.
Alla luce di quanto emerso al Congresso di Bologna mi ritrovo in perfetta sintonia con la base e quindi penso che il Consiglio di Amministrazione debba prenderne atto e cambiare immediatamente la rotta apportando con sollecitudine i correttivi necessari, peraltro semplici e richiesti già da molti anni.
Raffaele Orsi notaio in Santa Maria Capua Vetere
PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE
La recente sentenza della Corte Costituzionale che, ribaltando un suo precedente giudizio a favore di una categoria di lavoratori dipendenti, gli statali, ha dichiarato costituzionale la legge che stabilisce la tassabilità del trattamento di fine rapporto dei lavoratori autonomi, i notai, nonostante che si tratti sempre di contributi obbligatori versati dal lavoratore con denaro proprio, ha lasciato l'amaro in bocca non solo ai notai per il danno economico che ne deriva loro, ma a tutti coloro che aspirano ad ottenere la parità dei diritti e dei doveri per tutti i cittadini italiani.
La precedente sentenza n. 178 del 27 Giugno/ 7 Luglio 1986 della Corte Costituzionale (Presidente Paladin, Relatore Pescatore) recita:
"Il Legislatore, ove sottoponga al medesimo regime fiscale le indennità di fine rapporto di tipo diverso, viola gli art. 3 e 53 Cost. se non tiene conto della circostanza che alcune di tali indennità sono formate non dai soli contributi versati dal datore di lavoro, ma anche dai contributi versati dal dipendente (leggi lavoratore); pertanto gli artt. 2 e 4 primo e quarto comma L. 26 Settembre 1985, n. 482 sono anticostituzionali per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche la somma, pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo (2,50%) posto a carico del pubblico dipendente (cioè del lavoratore) e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio, versato al fondo di previdenza" (ENPAS, nella fattispecie).
Tale lucido ragionamento, perfettamente condivisibile, non è stato ritenuto valido per la categoria notarile, nonostante che la percentuale del contributo previdenziale obbligatorio posto a carico dei notai sia del 100%!
Mi si dice che, in questo momento politico, i lavoratori autonomi non abbiano diritto a tutela costituzionale, per lo meno in campo tributario. Preghiamo, pertanto, che questo momento politico duri poco!
Sono dell'avviso che nel tempo attuale, nel terzo millennio, i più importanti doveri del cittadino nei confronti dello Stato di cui fa parte siano sostanzialmente due:
a) Il pagamento delle imposte affinché lo Stato possa provvedere ai bisogni della comunità nazionale;
b) Il pagamento di contributi previdenziali affinché il cittadino non debba pesare sulla comunità e, in sostanza, sul bilancio dello Stato, al momento in cui, per età, per malattia o per infortunio, si trovi a dover essere assistito o pensionato.
Sistema tributario e sistema previdenziale, peraltro, per essere efficienti, debbono essere sovrani nei rispettivi ambiti, poiché entrambi concorrono al buon andamento dello Stato e ritengo che, come due linee parallele, non si debbano incontrare mai. E cioè che il sistema previdenziale non possa essere soggetto a tassazione e viceversa.
Solo a condizione di non incontrarsi mai i due sistemi possono concorrere al progresso nazionale ed adempiere alle rispettive esclusive funzioni. Nel caso contrario si dovrà, per esempio, per adempiere agli obblighi costituzionali, con il ricavato delle imposte, provvedere alla copertura del passivo previdenziale. Commistione manifestamente dannosa, come l'esperienza ci insegna e contraria alla ottima dottrina, da tempo poco osservata, del "meno governo possibile".
Rilevo ancora che la citata sentenza, senza una motivazione adeguata, provoca una discriminazione fra categorie di lavoratori che è sì, ideologica, ma, soprattutto, è utilmente usata nei sistemi politici statalisti come strumento per favorire la separazione fra le varie categorie e, conseguentemente, per favorire il potere dei governi sulle categorie stesse; infatti è noto che più le categorie sono separate fra di loro e l'una contro l'altra armate, più è facile imporre su di loro il potere politico e statuale.
La discriminazione razziale che tutti deprechiamo nasce, in fondo, da un impatto visivo le cui conseguenze, se non sono condivisibili, sono, però, comprensibili.
Ma fra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non esiste una differenziazione fisica che possa, se non scusare, almeno spiegare una discriminazione legislativa.
Trattasi piuttosto, purtroppo, di discriminazione ideologica fondata sul principio del "divide et impera".
Ritengo, pertanto, molto alto il grado di colpevolezza di ogni sentenza che favorisca la discriminazione ideologica fra le categorie sociali ed istighi a vieppiù promuoverla e valorizzarla, specie quando discenda da un pulpito altissimo.
Questa sentenza, inoltre, viola manifestamente i diritti dell'uomo poiché nega la uguaglianza dei diritti e dei doveri fra tutti i cittadini, fra tutti i lavoratori.
Sono dell'avviso che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato non sarà in grado di erogare ai notai una pensione adeguata, a sensi dell'art. 38 della Costituzione, se non porrà mano ad esaminare anzitutto il problema della tassazione del trattamento di fine rapporto procedendo ad uno studio di diritto previdenziale e fiscale a largo raggio, secondo le seguenti linee essenziali:
- studio di diritto comparato previdenziale/tributario delle nazioni dell'Europa Unita e del resto del mondo con particolare riguardo agli stati che risultano all'avanguardia in materia;
- studio di fattibilità giuridica e di utilità economica della separazione ed incomunicabilità tra il sistema tributario ed il sistema previdenziale, in particolare quello obbligatorio;
- proposta delle modifiche legislative occorrenti e presa di contatto con gli altri Enti previdenziali, professionali e non, e con le forze politiche disponibili.
Tutto questo non può esser fatto né da un singolo notaio in pensione, né, come nella recente circostanza, da un piccolo gruppo di notai che si tassò per sostenere le spese di difesa. Solo la Cassa può organizzare e finanziare una tale operazione, che ha risvolti politici e sindacali, e non solo nell'interesse dei notai o del sistema previdenziale delle libere professioni, ma nell'interesse di tutto il sistema previdenziale e assistenziale italiano, sia per i lavoratori dipendenti che autonomi.
Successivamente, operare lungo le tre seguenti direttrici:
a) ricorrere e lottare contro le imposte che gravano sulla Cassa stessa perché gli istituti con finalità di previdenza non possono essere tassati; ci sono, sull'argomento, già numerosi scritti e ampi studi;
b) ricorrere (rectius far ricorrere) e lottare avverso la tassazione delle cosiddette "pensioni" che, nel caso nostro, sono costruite esclusivamente con denaro proprio del lavoratore e, in altri casi, sono costruite parzialmente con denaro proprio del lavoratore. In questa situazione si tratta di "rimborso" al notariato, secondo regole predeterminate, di quanto il notariato ha versato e non di "reddito tassabile". Paghiamo forse delle tasse quando ritiriamo somme dal nostro conto corrente bancario?
c) ricorrere (rectius far ricorrere) e lottare avverso la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce la tassabilità della liquidazione nonostante che sia formata con denaro di esclusiva pertinenza del lavoratore. Occorre preliminarmente esaminare, senza fermarsi innanzi al il primo parere negativo, se due sentenze di una stessa Corte Costituzionale nazionale opposte fra di loro e manifestamente contrarie alla uguaglianza dei diritti del lavoratore, possano essere portate avanti la Corte europea. Se non risulterà possibile si ricorrerà, anziché contro le sentenze, contro la discriminazione legislativa in sé.
Ci sarà pure un giudice a Strasburgo!
Luigi Antonmaria Ciampi notaio a riposo
CASSA DI PREVIDENZA: ESENTE DA IMPOSTE
Ritorniamo ancora al problema di fondo per ogni Cassa di Previdenza.
Il problema consiste nel far fruttare i capitali opportunamente accantonati al fine di corrispondere le attese previdenze.
Ciò si ottiene con bilanci sempre in attivo determinati da maggiori entrate rispetto alle prestazioni.
Uno degli snodi fondamentali per ottenere degli avanzi di bilancio è il regime di tassazione.
In materia di previdenza si naviga nel buio.
Come ho cercato di spiegare col mio precedente articolo (in FederNotizie n.6/2000 pag.226), la situazione attuale in parte si spiega col fatto che l'istituto di base preposto alla corresponsione della previdenza, cioè l'INPS si è sempre trovato in costante situazione di bilancio in passivo per cui il problema della tassazione di fatto non si poneva. A questa situazione si aggiunge una distorsione, a mio parere colpevole da parte degli organi preposti alla tutela e vigilanza degli enti di previdenza.
Mi riferisco in particolare alla Commissione Parlamentare di Controllo istituita dal Parlamento e precisamente alla relazione presentata alla Presidenza di Camera e Senato il 25.10.2000.
Trattando del regime tributario degli enti privatizzati, detta relazione, alla pag. 21 recita testualmente: "Occorre al riguardo ricordare che la privatizzazione non ha comportato, sostanzialmente, alcuna modifica del regime tributario precedente di quegli enti, che pertanto continua ad essere identico a quello degli attuali enti pubblici di previdenza ed assistenza".
A piè pagina, nella nota 34, la relazione precisa:
"Sono equiparati alle persone fisiche (art. 108 T.U.I.R.) infatti, gli enti che non esercitano attività commerciale, quali gli enti pubblici di previdenza e assistenza (art. 88. comma 2, lettera b), appunto, e le associazioni o enti non commerciali di tipo associativo (art. 111. comma 1)."
Quindi la Commissione parlamentare ammette che il regime tributario degli enti di previdenza privatizzati è parificato a quello degli enti pubblici di previdenza.
Esaminiamo allora il testo vigente delle imposte dirette. Asserisce la Commissione che gli enti di previdenza ed assistenza sarebbero equiparati alle persone fisiche e società commerciali in forza dell'art. 108 del T.U.I.R..
Ma l'art. 108 recita testualmente "Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 87 è formato dai redditi.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 87 stabilisce infatti che sono soggetti ad imposte sul reddito delle persone giuridiche "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
C'è solo da aggiungere che la nostra materia (cioè la materia previdenziale ed assistenziale) non è regolata dall'art. 87 bensì dall'art. 88 dove nel comma 2 è scritto "Non costituiscono esercizio di attività commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità Sanitarie locali".
L'art. 88 precisa chiaramente che l'attività previdenziale, assistenziale e sanitaria non può mai costituire esercizio di attività commerciale, né direttamente né indirettamente, e tantomeno essere equiparata "agli enti pubblici e privati diversi dalle società" previsti dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 87.
Quindi l'esercizio di detta attività previdenziale non è soggetto ad alcuna imposta, essendo espressamente esonerato dall'art. 88 del T.U.I.R..
Né può farsi alcun rimando all'art. 108 il quale richiama la lettera c) del comma 1 dell'art. 87 e non l'art. 88, che ovviamente non poteva richiamare essendo ivi espressa la esenzione da imposte.
A questo punto cosa aggiungere alla relazione della Commissione bicamerale?
L'alternativa è sempre la solita: o sono incompetenti oppure sono in mala fede.
In ogni caso il ragionamento è completamente falsato. Falsato nelle premesse e nelle conclusioni.
La relazione della Commissione bicamerale prosegue infatti dicendo che "la concessione di qualsiasi beneficio non può prescindere da valutazioni concernenti, da un lato esigenze di perequazione tributaria e, dall'altra, la finanza pubblica" concludendo per la richiesta di qualche agevolazione fiscale, equiparando gli enti privatizzati alla disciplina dei fondi pensione o delle ONLUS.
Non si tratta qui di avere agevolazioni fiscali o bonus di qualsiasi natura, ma di essere riconosciuti non soggetti ad imposte a sensi dell'art. 88 T.U.I.R., in quanto gli enti privatizzati di previdenza ed assistenza svolgono la stessa funzione pubblica, come peraltro riconosce anche la relazione della Commissione bicamerale.
E' tempo che si capisca una volta per tutte che l'esercizio di attività previdenziali ed assistenziali non costituisce esercizio di attività commerciale come recita chiaramente l'art. 88 T.U.I.R..
L'attività previdenziale è regolata da principi, regole, dinamiche e finalità completamente diverse dalla attività commerciale.
Gli enti privatizzati che svolgono attività di previdenza ed assistenza non devono richiedere alcuna modifica legislativa in quanto non sono soggetti ad imposte in forza del preciso disposto del T.U.I.R., cioè dell'art. 88.
Luciano Guarnieri notaio in Milano
Finestra sul cortile
Non so se avete mai avuto modo di conoscere i tassisti di Napoli.
Sono una categoria a parte: racchiudono in sé tutto il bene e tutto il male che può caratterizzare il nostro prossimo. Vi può capitare, infatti, il classico lestofante che, già alla vista, incute un certo timore; volgare, privo di educazione, vi distrugge per tutto il percorso col fumo pernicioso della sigaretta e con l'ultimo disco di Nino D'Angelo sparato a tutto volume. Ovviamente truffa sul percorso, allungando la corsa a suo esclusivo vantaggio (ma giurando e stragiurando che il vantaggio è tutto vostro); ciò nonostante "esige" una congrua mancia e si guarda bene dal darvi una mano col bagaglio. Esiste però, per fortuna, l'altra categoria, quella del tassista educato, intelligente, rispettoso del tassametro, dell'ambiente e delle orecchie altrui; costui non fuma, anzi vi prega, con la maggior cortesia possibile, di spegnere la vostra sigaretta, vi fa prendere l'aliscafo anche se mancano solo tre minuti alla partenza zigzagando, con professionalità e competenza, tra automobilisti che più indisciplinati non si può, e infine vi delizia con le battute più spiritose su Bassolino e Corbelli. Entrambe le categorie però hanno, ahimè, un dato in comune: parlano. Nel senso proprio che blaterano per tutto il tempo della corsa e pretendono che partecipiate alla conversazione. Se poi il cliente è una donna non del tutto decrepita e sola, la tortura è ancora più intensa. "Dove andate di bello signò?" è la domanda iniziale di rito. Qualunque sia la risposta - a Brindisi, a Firenze o a Pollena Trocchia - la replica del tassista sarà comunque la stessa "E che prendete a fare il treno? Vi ci porto io, per il prezzo ci mettiamo d'accordo".
Una domenica pomeriggio, tornando da Capri e dovendo raggiungere la stazione centrale, ho dovuto ovviamente affrontare il problema taxi.
"Chi mi toccherà?" pensavo. Rassegnata, mi sono seduta sul sedile della macchina di turno, ma ero troppo triste, troppo arrabbiata e troppo depressa per soggiacere alla seconda tortura, quella della conversazione, per cui come l'individuo ha iniziato la sequela del "Da dove venite? dove andate? vi accompagno io!..." ho battuto lì, per il solo fine di metterlo a tacere, "sono andata a casa perché è morta mia madre". In realtà la mia bellissima mamma mi aveva lasciato due mesi prima, ma ogni volta tornare a casa e non trovarla è comunque un rivivere la tristezza della sua scomparsa. Ho detto così solo sperando che l'energumeno rispettasse la mia voglia di silenzio e tacesse anche lui. Vana speranza! Si è invece sentito molto vicino e molto coinvolto perché anche lui aveva tempo prima perso la mamma e mi ha raccontato tutti i particolari della sua fine. Siamo finalmente arrivati alla stazione ed è qui che il taxista mi ha rivelato tutte le sue doti. Gli ho infatti chiesto quanto gli dovessi e lui, come tenendo in mano un'ideale calcolatrice e quasi ragionando fra sé e sé, ha risposto: "Dunque, vediamo, c'è la corsa, il supplemento domenicale, il supplemento bagaglio, eh, ... ma poi c’è stata "la disgrazia" ...va bè, signò, facciamo tutto tredicimila lire e non ci pensiamo più". Sono rimasta di sasso. La corsa, più i supplementi, meno l'evento luttuoso cioè la morte della mamma, da lui giustamente definita "la disgrazia". Questo sì è un economista! Ha enunciato, senza saperlo, un giustissimo principio economico; si tassano i servizi, ma non si specula sul lutto.
Me ne sono andata sorridendo e chiedendo mentalmente scusa a mamma per questo sorriso in un certo senso legato alla sua scomparsa.
Col 2001 sparisce quasi del tutto l'imposta di successione. Adesso alcuni dicono che il governo ha recepito le difficoltà di tante famiglie colpite negli affetti e nel patrimonio, altri che invece ha fatto sua una proposta avanzata da tempo dall'opposizione. Non è vero niente! Amato e Visco si sono solo fatti una passeggiata in taxi. A Napoli.
Lavinia Vacca notaio in Mesagne
STATUTO DEL CONTRIBUENTE E DIRITTO D'INTERPELLO
PREMESSA
Lo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212 in G.U. 31 luglio 2000, n. 177, entrata in vigore il 1° agosto 2000) costituisce soprattutto un documento politico-programmatico che ha assunto le vesti di un provvedimento legislativo vero e proprio; infatti esso mira a far nascere una nuova cultura tributaria, libera dagli odiosi schemi di sudditanza che le leggi 142/90 e 241/90 avevano iniziato ad intaccare.
Lo Statuto all'art. 1 recita solennemente che:
"Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali".
E' di tutta evidenza che il richiamo a quegli articoli della Costituzione non è idoneo a far assurgere la legge al rango di legge costituzionale; essa, infatti, è una legge ordinaria e sembra, come accennato, che si ponga l'obbiettivo di formare una nuova cultura e di rinnovare i comportamenti. Tuttavia da un punto di vista della tecnica legislativa si tratta di una "legge ordinaria rinforzata" poiché possiede l'effetto immediato ma non secondario:
a) di escludere deroghe implicite ("abrogazione per incompatibilità" o "abrogazione implicita") o deroghe apportate con leggi speciali;
b) di porre un vincolo all'attività dell'Amministrazione Finanziaria.
Quest'ultimo aspetto è il più rilevante.
Infatti se si tiene conto che l'attività di normazione fiscale si avvale ampiamente di meccanismi di delegificazione, con il rinvio a fonti regolamentari in grado di garantire tecnicismo e flessibilità, i principi generali enunciati nello Statuto diventano vincoli insuperabili per l'attività normativa regolamentare.
Anche l'art. 29 della legge 241/90 aveva disposto che "le materie disciplinate dalla presente legge… costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico".
Tuttavia mancava un richiamo diretto e testuale alle norme costituzionali; esso si desumeva oltre che dal tenore dello stesso art. 29 anche dal disposto dell'art. 1 (economicità, efficacia e pubblicità del procedimento amministrativo); lo Statuto, invece, si dichiara espressamente strumento di attuazione dei principi di uguaglianza, della capacità contributiva, della legalità, dell'equità, della trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.
Resta da precisare che le regole generali sul procedimento amministrativo poste dalla legge 241/90 pur costituendo esse "principi generali dell'ordinamento giuridico", non erano applicabili alla materia tributaria per espressa previsione dell’art. 13:
"Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano".
In definitiva lo Statuto completa un disegno di ammodernamento dello Stato e la sua "filosofia" può essere enunciata con le stesse identiche parole utilizzate nell'art. 10 e cioè:
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".
Una vera e propria rivoluzione copernicana, preannunciata da molti segnali, la cui completa realizzazione è ancora tutta da costruire e verificare; non mancano timori in proposito se è vero che sono più di 170 le deroghe apportate dal collegato alla Finanziaria 2000 (vedasi Italia Oggi del 10 novembre 2000, pag. 25 e Il Sole 24 Ore dell'8 novembre 2000, pag. 24). Non mancano però anche i segnali positivi: il primo decreto legislativo di adeguamento della legislazione è stato approvato quasi contemporaneamente alla consumazione di quelle violazioni (vedasi Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2000, pag. 21).
Come spesso avviene, il rinnovamento passa attraverso una gradualità che è fatta anche di contraddizioni.
CONTENUTI DELLO STATUTO
Riassumeremo, sinteticamente, le molte novità dello Statuto mentre ci soffermeremo analiticamente sul diritto di interpello (ruling) e, prossimamente, sull'autotutela, non disciplinata dalla legge 212/2000 ma da altre disposizioni, poiché questi due istituti costituiscono importanti canali di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini i quali hanno, finalmente, un ruolo propulsivo e collaborativo che consente loro di partecipare alle scelte che li riguardano.
In tale nuovo contesto normativo il ruolo del notaio, quale consulente, risulta qualificato e rafforzato; la tradizionale funzione di cerniera tra pubblico e privato attribuita al notaio, potrà esprimersi più agilmente nella ricerca di un equilibrato e stabile assetto tra gli interessi pubblici e quelli privati.
1) Norme generali in materia di legislazione tributaria
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- L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
- Le leggi che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto (nel titolo) e l’oggetto delle disposizioni, nella rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli.
- Le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario (fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima).
- I richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
2) Efficacia temporale delle norme tributarie
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- Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo (salvo quanto previsto per le norme di interpretazione autentica).
- Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
3) Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
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- Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi, né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
4) Conoscibilità delle leggi e delle procedure tributarie
4a) Informazione del contribuente
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- L’Amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni Ufficio impositore.
- L’Amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- L’Amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che disponga sull’organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
4b) Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti amministrativi
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- Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
- L’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- L’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili, che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
- Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto, ma non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di queste disposizioni.
5) Rapporti fra contribuente ed Amministrazione finanziaria
Chiarezza e motivazione degli atti amministrativi
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- Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
- Gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
- l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
- La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
6a) Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori del contribuente
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- I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalla Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa.
- Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
7) Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
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- Il Ministro delle finanze emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
- Anche in questo settore abbiamo assistito ad un'eccezionale competizione: il Comando Generale della Guardia di Finanza ha anticipato il Ministero emanando la circolare n. 250400 in data 17 agosto 2000 con la quale, in attuazione dello Statuto, si danno le prime istruzioni al personale addetto alle verifiche.
8) Garante del contribuente
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- Presso ogni Direzione Regionale delle Entrate è istituito il Garante del contribuente.
- Il Garante del contribuente (anche sulla base di segnalazioni scritte inoltrate da qualsiasi soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale o irragionevoli):
- rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli Uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni;
- attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
- comunica l’esito dell’attività svolta alle Direzioni competenti, informandone l’autore della segnalazione;
- rivolge raccomandazioni agli Uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- richiama gli Uffici al rispetto dei termini per i rimborsi d’imposta;
- individua i casi di particolare rilevanza in cui i comportamenti dell’Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti, segnalandoli agli organi competenti, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
9) Diritti del contribuente-Tutela dell’integrità patrimoniale
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- L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
- E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
- L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
- L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
- La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi, anche al netto delle relative imposte.
10) Rimessione in termini
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- Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.
- Con proprio decreto il Ministro delle finanze può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
DIRITTO DI INTERPELLO - DEFINIZIONE
Il diritto di interpello può essere definito come strumento di colloquio diretto tra i due soggetti del rapporto tributario, volto a fornire al contribuente "giudizi qualificati" in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie.
Nessun dubbio che è sempre stato possibile formulare quesiti all'Amministrazione e, infatti, gran parte delle risoluzioni ministeriali trae origine dai dubbi formulati dal contribuente. Ma tale forma di dialogo incontrava due ordini di problemi:
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- mancata risposta da parte degli uffici;
- carattere non vincolante delle risposte (si ipotizzava al massimo una responsabilità disciplinare per gli uffici periferici che non si conformavano).
Il diritto di interpello si inquadra nella generale semplificazione e trasparenza delle procedure, ponendo in essere un'attività di supporto al contribuente nella corretta applicazione delle norme tributarie.
In base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, articolo 11, la facoltà di "interpellare" l’Amministrazione riguarda tutte le materie fiscali e dovrà essere disciplinata da un apposito regolamento. La legge 413 del 1991 ed altre norme speciali hanno peraltro istituito un diritto di interpello specifico limitato a determinate materie, soprattutto riguardanti le attività delle società (trasformazioni, fusioni, spese di propaganda e pubblicità, ecc.), rimasto in vigore anche dopo l’approvazione dello Statuto. In base a queste norme, è riconosciuta la facoltà di interpellare l’amministrazione finanziaria allo scopo di ottenere un parere sulla correttezza fiscale degli adempimenti contabili conseguenti a determinate operazioni – potenzialmente elusive – già poste in essere o da compiere.
L'INTERPELLO EX D.P.R. N. 600/1973 (Ruling negativo)
Normativa di riferimento
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- Art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
- D.M. 19 giugno 1998, n. 259
Il comma 8 del citato articolo prevede:
"Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione…"
Questo tipo di interpello fa ricadere sul contribuente l'onere di dimostrare che gli effetti elusivi, contrastati dalle norme, non possono verificarsi e, pertanto, se ne chiede la disapplicazione.
Sembra che tale tipo di interpello sia stato abrogato dall'interpello generale previsto dallo Statuto; tuttavia se ne accenna poiché la cessazione di efficacia delle relative norme è contestuale all'entrata in vigore della nuova regolamentazione sull'interpello ordinario, da adottare con decreto del Ministero delle Finanze entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 212/2000 e, cioè, dal 1^ agosto 2000 (cfr. art. 16 Statuto).
INTERPELLO SPECIALE - (RULING NON VINCOLANTE) Normativa di riferimento
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- Art. 21, legge del 30 dicembre 1991, n. 413
- D.M. n. 194 del 13 giugno 1997
- D.M. n. 195 del 13 giugno 1997
- Circolare Min. Fin. 135/E del 28 maggio 1998
- Circolare Min. Fin. 99/E del 18 maggio 2000
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- AMBITO DI APPLICABILITA’ DEL DIRITTO SPECIALE DI INTERPELLO
Il diritto speciale di interpello è limitato – ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 413/91, modificato dall’art. 7, comma 4 del D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358) – ai casi concreti previsti dalle seguenti disposizioni:
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- Art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/73 relativamente all’ipotesi d’interposizione fittizia di persona. L’articolo consente alla amministrazione finanziaria di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, dimostrando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne è l’effettivo possessore per interposta persona;
- L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 relativamente al comportamento inopponibile all’amministrazione finanziaria riguardante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi e divieti dell’ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d’imposta o rimborsi altrimenti indebiti. Si tratta di atti che, pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti dei terzi, vengono resi inopponibili alla amministrazione finanziaria, che ne può così disconoscere i vantaggi tributari conseguiti. La verifica e consistenza degli indici di sintomaticità del carattere elusivo sono legate all’esecuzione di almeno una delle seguenti operazioni:
- trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende o di complessi aziendali;
- cessioni di crediti;
- cessioni di eccedenze d’imposta;
- operazioni di cui al D. Lgs. N. 544/92;
- operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’art. 81, comma 1, lettera c), c-bis), c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi.
- Art. 74, comma 2, del medesimo T.U., relativamente alla qualificazione di determinate spese sostenute dal contribuente tra quelle di pubblicità e di propaganda (integralmente deducibili) ovvero tra quelle di rappresentanza (con deducibilità limitata ad un terzo del loro ammontare diluibile in cinque esercizi);
- Art. 76, commi 7/bis e 7/ter del TUIR, relativamente al trattamento fiscale (indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi) delle operazioni "infragruppo" intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE le quali, direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ai sensi dell’art. 2559 del codice civile (i cosiddetti paradisi fiscali da "black list"). L’utilizzo dell’interpello ha, in questo caso, una valenza di tipo procedurale nel senso che il contribuente in sede accertativa viene dispensato (a norma dell’art. 11, comma 13, legge 413/91) dall’obbligo probatorio che le stesse imprese svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico, qualora abbia preventivamente richiesto il parere alla amministrazione finanziaria;
- Art. 96 bis, comma 7 del TUIR, relativamente alla partecipazione di controllo diretto o indiretto di uno o più soggetti, non residenti in Stati dell’UE, in una società madre italiana;
- Art. 3, comma 3, lett. A) del D. Lgs. N. 466/97 (Dual Income Tax) relativamente alla applicazione delle disposizioni ivi previste prevede l’utilizzo dell’interpello per superare l’irrilevanza ai fini DIT dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti controllati da soggetti residenti.
2) PROCEDURA
Dal punto di vista procedimentale la normativa sulla materia prevede due diversi livelli di competenze.
La richiesta, spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, va inizialmente rivolta al:
Ministero delle Finanze
Direzione Generale del Dipartimento delle Entrate
Viale Europa, 242
00144 ROMA
per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente. Quest’ultima procederà alla trasmissione nel termine di 15 gg. dalla ricezione o, nel caso di fattispecie di particolare complessità o di integrazioni istruttorie, entro il termine massimo di 30 gg.. A pena di inammissibilità la richiesta deve contenere:
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- I dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- L’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata;
- L’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- Copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini dell’individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata;
- La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
La Direzione Centrale del Dipartimento delle Entrate dovrà comunicare, con raccomandata A/R, entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, il parere emesso, che, qualora si conformi all’interpretazione fornita dal contribuente, esclude l’ulteriore procedibilità al Comitato.
Diversamente il contribuente, nel caso che non intenda uniformarsi o in mancanza di risposta nel termine da ultimo citato, potrà rivolgersi direttamente al Comitato (sempre con raccomandata A/R e per il tramite della Direzione Regionale competente). In tal caso la richiesta va indirizzata a:
Ministero delle Finanze
Segretariato Generale
Ufficio per l’informazione del contribuente
Segreteria del Comitato Consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive
V.le Europa, n. 242
00144 ROMA
Nella lettera di trasmissione della Direzione Regionale saranno evidenziate:
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- Eventuali cause di inammissibilità della richiesta previste dall’art. 5, comma 2, del decreto n. 194 del 1997;
- Eventuali attività di accertamento già effettuate o in corso riguardanti la fattispecie oggetto dell’interpello;
- Gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla Direzione generale del Dipartimento.
3) IL COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE
Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è l’organo posto alle dirette dipendenze del Ministro cui è demandato il compito di emettere i pareri, su impulso del contribuente, nel caso che il Dipartimento preventivamente investito non abbia fornito risposta nei previsti 60 gg. o seppure lo ha fatto non è stata conforme alla soluzione interpretativa prospettata dal richiedente.
Il Comitato è operativo dal 16 marzo 1998.
4) I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO
Il Comitato Consultivo delibera il parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta entro il predetto termine e dopo ulteriori 60 giorni dalla formale diffida ad adempiere da parte del ricorrente, s’intende formato il silenzio-assenso. (art. 21, comma 10, legge n. 413/91).
Le richieste istruttorie interrompono il termine per la formazione del silenzio-assenso mentre quelle indirizzate a soggetti diversi dall’interpellante sospendono il termine per la formazione del silenzio-assenso per un periodo non superiore a 30 giorni e di esse, con l’indicazione del giorno dal quale decorre la sospensione, è data comunicazione al contribuente che ha presentato l’istanza.
Sia il parere che il "silenzio-assenso" sono privi di effetti nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini dell’emanazione del parere stesso, ovvero quando il contribuente medesimo non ottempera alla richiesta istruttoria.
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, legge n. 413/91 il parere reso ha efficacia esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario.
Non essendo il parere un atto autonomamente impugnabile ne consegue che:
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- Il contribuente, che non si sia uniformato al parere ed al quale sia stato notificato l’eventuale accertamento, avrà l’onere di dimostrare, nella fase contenziosa, l’illegittimità o l’infondatezza del parere generatore dell’atto impositivo;
- L’ufficio accertatore, che ritenga di non uniformarsi al silenzio-assenso, avrà l’onere di dimostrare, nell’eventuale fase contenziosa, la legittimità e la fondatezza dell’accertamento operato.
Dal punto di vista sanzionatorio se il contribuente si è adeguato al parere del Comitato, espresso anche con il silenzio-assenso, si ha una causa di non punibilità – ex art. 6 del D. Lgs. N. 472/97 -. Se ha agito nonostante il parere contrario non potrà invocare esimenti.
Il parere è comunicato al contribuente direttamente a cura della segreteria mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
I pareri sono pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze.
INTERPELLO ORDINARIO - (RULING VINCOLANTE)
Normativa di riferimento
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- Art. 11 Statuto
- Circolare Min. Fin. N. 99/E del 18 maggio 2000
E' importante sottolineare che il comma 5 dell'art. 11 dello Statuto dispone che con apposito decreto "sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria"; detto decreto deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto (cfr. art .18, 1° comma).
Tuttavia con sorprendente celerità è stata emanata dal Ministero delle Finanze la circolare n. 99/E del 18.05.00 che ha anticipato sia l'approvazione dello Statuto sia i futuri decreti di attuazione del procedimento; detta circolare, molto probabilmente, ha un valore "prenotativo" sui contenuti degli emanandi decreti.
Si sintetizzano qui di seguito e per stralcio i passaggi più significativi.
Primo livello: Ufficio delle entrate
In linea generale, il singolo contribuente ha la possibilità di rivolgere ogni tipo di quesito all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente (o, in mancanza, all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, all'Ufficio IVA o all'Ufficio del Registro) il quale provvederà al riscontro diretto solo per i quesiti la cui soluzione si presenti agevole, in quanto derivante direttamente dal dettato normativo, da un pronunciamento ufficiale dell'Amministrazione (circolare o risoluzione degli uffici centrali, direttiva della Direzione regionale). L'Ufficio invierà alla Direzione regionale copia dei quesiti e delle risposte fornite.
Nel caso in cui l'Ufficio, per la complessità o l'incertezza della questione prospettata, non possa rispondere direttamente, trasmetterà tempestivamente il quesito alla competente Direzione regionale delle entrate, esprimendo le proprie valutazioni in merito.
In tale ultima ipotesi, con distinta comunicazione, il contribuente sarà informato dell'inoltro del quesito alla Direzione regionale.
Secondo livello: Direzione regionale delle entrate
Le Direzioni regionali delle entrate forniscono risposte in relazione ai quesiti:
1) pervenuti dai dipendenti Uffici delle entrate;
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- inoltrati direttamente dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici o privati che esprimono interessi di rilevanza diffusa nell'ambito della regione di competenza;
- presentati direttamente dalle imprese di maggiori dimensioni (da individuarsi attualmente in quelle con ricavi superiori ai 50 miliardi di lire annui).
A titolo di esempio, tra i soggetti abilitati ad interpellare direttamente la Direzione regionale si ricordano gli enti locali, la Regione, gli ordini professionali, le associazioni sindacali e di categoria. A questo proposito potranno risultare particolarmente utili preventive intese con le rappresentanze regionali degli organismi professionali e delle associazioni al fine di razionalizzare e meglio coordinare le richieste, evitando duplicazioni e concentrando l'impegno operativo sulle questioni maggiormente significative.
Premesso che i quesiti pervenuti alla Direzione regionale ma rientranti nella competenza degli Uffici delle entrate, come sopra definita, verranno restituiti agli Uffici stessi (dandone comunicazione anche in questo caso al richiedente), è possibile distinguere, in linea generale, la seguente casistica di comportamenti:
a) Riscontro diretto. Di regola, le Direzioni regionali elaborano le risposte per tutti i quesiti in relazione ai quali, come chiarito al successivo punto b), non si ritiene necessario interessare le strutture centrali del Dipartimento. Le risposte saranno inviate direttamente al contribuente e, per notizia, al competente Ufficio delle entrate;
b) Inoltro alla Direzione centrale. I quesiti che presentano particolari difficoltà o riguardano problematiche di carattere generale, devono essere trasmessi, dandone notizia al richiedente, alla Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario. I quesiti inoltrati devono essere corredati da motivato parere, in cui la Direzione regionale prospetta la soluzione ritenuta corretta.
Terzo livello: Direzione centrale
In sede centrale, la consulenza giuridica è prestata in relazione a quesiti: 1) inoltrati dalle Direzioni regionali delle entrate; 2) pervenuti direttamente da amministrazioni pubbliche centrali, da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi di rilevanza generale.
In sostanza, in sede centrale la consulenza giuridica deve essere limitata alle questioni che non trovano soluzione nell'ambito delle strutture periferiche. Pertanto i quesiti inoltrati direttamente alla Direzione centrale, al di fuori dei casi sopra individuati - tutti riconducibili a problematiche di carattere generale che presentano un elevato grado di complessità - verranno rimessi alle Direzioni regionali o agli Uffici delle entrate competenti, dandone notizia al richiedente.
OSSERVAZIONI FINALI
In relazione a quanto sopra esposto, è possibile puntualizzare alcuni punti caratterizzanti l'istituto dell'interpello:
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- l'elencazione delle materie oggetto dell'interpello speciale è tassativa;
- l'interpello ordinario concerne tutte le materie e, quindi, anche quelle di rilevanza notarile (iva, registro, successioni e donazioni, ecc.);
- nell'interpello speciale è inammissibile la richiesta della corretta interpretazione di una disposizione normativa; è possibile solo sottoporre la valutazione delle valide ragioni economiche relative ad una operazione;
- l'interpello speciale si articola su due livelli, quello ordinario su tre;
- per la formazione del silenzio assenso nell'interpello speciale occorre mettere in mora il Comitato;
- il Comitato presenta un carattere consultivo sui generis poiché i suoi pareri non sono atti interni all'organizzazione amministrativa; gli organi di amministrazione attiva non hanno alcuna possibilità di sollecitarli. Essi si indirizzano esclusivamente ai contribuenti;
- nell'interpello speciale il silenzio-assenso è previsto solo sulle richieste di secondo livello (Comitato Consultivo);
- la procedura dell'interpello speciale è caratterizzata da una tempistica più lunga, orientativamente 180 giorni, contro i 120 giorni previsti dall'interpello ordinario;
- nell'interpello speciale il Comitato funziona da organo di secondo grado ma non è previsto alcun termine perentorio per adirlo nel caso di mancata risposta del Dipartimento (primo livello) ovvero nel caso in cui il contribuente non intenda uniformarsi alla risposta ottenuta in prima istanza;
- il parere reso in sede di interpello speciale non è vincolante poiché sia il contribuente sia l'Amministrazione possono discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Comitato nel parere (espresso o silente), con l'unica conseguenza di doversi addossare l'onere di fornire in giudizio la giustificazione di tale comportamento difforme dal parere e, cioè, di dimostrare che il fatto reale non corrisponde esattamente a quello sul quale il Comitato si è pronunciato;
- è sempre necessario prospettare un'unica soluzione ("circostanziate e specifiche istanze"), diversamente la formazione del silenzio-assenso diventa problematica;
- il parere negativo del Comitato non è impugnabile autonomamente ma solo in fase contenziosa con l'impugnazione dell'atto impositivo;
- la facoltà riconosciuta agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali di attivare la procedura di interpello ordinario, dischiude nuove ed interessanti prospettive operative da non sottovalutare o sprecare.
Ci piace concludere con le stesse parole di chiusura ad un commento al diritto di accesso introdotto dalla legge 241/90:
"Occorre vigilare e ribellarsi ad interpretazioni che risentano di concezioni superate ma sempre pronte a rioccupare le posizioni perse; necessitano da parte di tutti una volontà politica e un impegno costante per garantire che non venga tradita l’ideologia ispiratrice della legge: non più amministrati ed amministratori, ma tutti contitolari della medesima funzione e tutti civicamente e civilmente impegnati, con ruoli differenziati, nel perseguimento del bene comune" (FederNotizie 1991, n. 5, pag. 18).
Arturo Brienza
Pozzi e cisterne: un rompicapo in più?
1. Nuova regolamentazione delle acque
Come emerge già dal titolo queste note, lungi dal voler assurgere a dignità accademica, mirano, si parva licet componere magnis, a stimolare un dibattito tra i "notai di paese", come lo scrivente, che quasi quotidianamente sono costretti a confrontarsi con lo spinoso problema della nuova regolamentazione delle acque.
Com’è noto la c.d. legge Galli (legge n. 36 del 1994), modificando la disciplina del T.U. delle acque (R.D. 11.12.1933 n. 1775), ancora vigente nelle parti non abrogate, ha espressamente statuito che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà". Il mero raffronto tra le due discipline (il vecchio testo unico affermava la natura pubblica delle acque che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse) evidenzia che, nel nostro ordinamento sono scomparse le acque private. Conseguentemente in virtù del combinato-disposto dell’art. 822 cod. civ. (appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ...le acque definite pubbliche dalle leggi in materia) e dell’art. 1 della legge Galli, ad oggi tutte le acque fanno parte del demanio pubblico, più precisamente del c.d. demanio naturale. Da ciò discende l’applicabilità alle acque del regime giuridico dei beni demaniali, che, giova ricordarlo, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano.
Fanno eccezione, oltre alle acque termali oggetto di speciale regolamentazione, le acque piovane e le acque sotterranee attinte ed utilizzate per uso domestico.
In relazione alle acque piovane l’art. 28, comma 3, della legge n. 36/94, ne afferma in maniera chiara la natura privatistica, ancorché raccolte in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. In relazione alle seconde l’art. 28, comma 5, della legge n. 36/94 richiama la previgente disciplina dell’art. 93, comma II, del T.U. del 1933 (vedi infra). Va precisato, ad onor del vero, che il combinato disposto degli artt. 10 del D.Lgs. 12.7.93 n. 275 e dell’art. 93 del T.U. del 1933, consente di affermare , come sarà specificato infra, che la captazione di acque pubbliche ad uso domestico non è soggetta a sanzioni amministrative.
La legge Galli (art. 32) rimandava, per l’individuazione degli atti normativi incompatibili, ad un regolamento di attuazione (ex art. 17, comma 2 L.23.8.1988, n. 400), che, more italico, si è fatto attendere per anni. Finalmente, nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1999, viene pubblicato il regolamento sul demanio idrico approvato dal Consiglio dei Ministri. Detto regolamento, tuttavia, esorbita dalle sue attribuzioni, poiché all’art. 1, comma 1, riafferma, a chiare lettere, la natura pubblica delle acque (appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque superficiali e sotterranee, anche raccolte in invasi e cisterne). Il comma 2, invece, ribadisce che la regolamentazione del comma precedente non si applica alle acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne (non a caso i testi di diritto romano annoverano l’acqua piovana tra le res communes omnium). Viene, infine, ribadito al comma 3, che è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, la "raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici". Viene poi espressamente abrogato l’art. 910 cod. civ., rubricato "uso delle acque che limitano o attraversano un fondo", che regolamentava l’uso delle acque non pubbliche scorrenti sul fondo, ed il cui disposto era già comunque tamquam non esset dal momento della dichiarazione di demanialità di tutte le acque.
2. Termini di denuncia
In ultimo il regolamento summenzionato riconosceva la possibilità di chiedere il riconoscimento o la concessione preferenziale (limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice utilizzata) di cui all’art. 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento (ossia entro il 27.7.2000).
Giova ricordare che l’obbligo di denuncia venne sancito dall’art. 10 del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, in maniera amplissima (1), entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso.
La ratio di tale termine è l’indubbio interesse pubblico all’attuazione del censimento delle acque pubbliche "ex private", da attuare mediante incentivi per la denuncia da parte dei privati, piuttosto che d’ufficio da parte della P.A.. Tale ratio, però, ha condotto ad una pletora dei termini di denuncia agevolata previsti dalla legge, in maniera scoordinata e sconnessa. Infatti, oltre ai provvedimenti summenzionati, la L. 136/99 concedeva un termine di otto mesi per la denuncia. A distanza di qualche mese, l’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 152/99 prevedeva la possibilità di presentare domanda di sanatoria degli emungimenti idrici abusivi entro il termine del 13.12.1999 (per i prelievi di acque da pozzi registrati entro il termine del 10.8.1999) ovvero del 10.8.1999 (per i prelievi da pozzi di nuova iscrizione). Poco tempo dopo la legge n. 290/1999, prorogava di ulteriori dodici mesi (ossia entro il 21.8.2000) il termine per la denuncia preferenziale ex art, 10 del D.lgs. 275/93. Tale legge in virtù del principio sintetizzato dal brocardo lex posterior derogat legi priori , dovrebbe regolamentare termini e modalità della denuncia dei pozzi, ferma restando il disposto del D.Lgs. 152/99 per le richieste di concessione per gli emungimenti idrici. L’art. 2, comma 2, prevedeva la facoltà di presentare la denuncia dei pozzi ad uso domestico anche mediante autocertificazione. La denuncia entro il termine del 21.8.2000 avrebbe estinto ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata denuncia.
Dalle superiori argomentazioni si evince che i termini per le denunce preferenziali (ossia con parziale o totale sanatoria delle sanzioni) sono ormai scaduti. Coloro i quali, pertanto, dovessero oggi provvedere alla denuncia, sia dell’esistenza delle acque sia delle derivazioni di acque già registrate, sarebbero assoggettati alle relative sanzioni (che, per inciso, prevedono oltre alla chiusura del pozzo o della derivazione, pene pecuniarie molto elevate).
3. Riflessi sull’attività notarile
L’interesse notarile per la materia, ovviamente, deriva dalla circostanza che la menzione in atto della costituzione o trasferimento di diritti reali sulle acque ne causerebbe la nullità, con conseguente violazione dell’art. 28 legge not., per illiceità dell’oggetto (2).
Tuttavia chi aliena un fondo molto spesso era titolare della proprietà della acque sul fondo esistente (all’epoca del precedente acquisto non inserite negli elenchi delle acque pubbliche) ovvero di diritti di utilizzazione a vario titolo (servitù di presa d’acqua, comproprietà del pozzo e dei relativi impianti) su pozzi esistenti su fondi limitrofi. Tale situazione come può essere evidenziata nell’atto di vendita senza rischiare la violazione dell’art. 28 della legge notarile?
Prima di tentare di abbozzare una soluzione devono schematicamente evidenziarsi gli obblighi di legge a carico dei privati e le possibili situazioni che possono presentarsi nella pratica negoziale.
a) anzitutto coloro i quali sono proprietari, o titolari di altro diritto reale, su un fondo sul quale insiste un pozzo o una trivella, o una cisterna, ad uso industriale ha l’obbligo di denunziarla al Genio Civile competente per territorio, istruendo al relativa pratica, chiedendo la concessione, così come medesimo obbligo incombe su tutti coloro che siano, in qualunque modo, in rapporto di utenza con un pozzo (3);
b) i medesimi soggetti di cui al punto precedente che utilizzano un pozzo ad uso domestico o agricolo hanno lo stesso obbligo di denuncia, con richiesta di concessione, ma per loro è sufficiente, ad avviso dello scrivente, l’autocertificazione (questa parte dell’art. 2, comma 2, della L. n. 290 del 1999 dovrebbe essere ancora pienamente in vigore). Tra l’altro, il richiamo all’art. 93, R.D. n. 1775 del 1933, effettuato dall’art. 10 del D. Lgs. 275/93, comporta che non sia soggetto a sanzione chi utilizzi "per gli usi domestici" (4) le acque sotterranee. L’art. 93, tuttavia, prevede l’utilizzazione libera solo per il "proprietario del fondo". Conseguentemente, ad avviso dello scrivente, rimane soggetto a sanzione chi non denunci l’uso domestico di acque sotterranee esistenti su un fondo di cui non sia proprietario (basti pensare a tutti coloro che, ante lege 36/94, erano titolari di un diritto di servitù di presa d’acqua). La ratio di prevedere, per alcuni soggetti, un obbligo di denuncia, sprovvisto di sanzione, riposa, probabilmente, nella circostanza che anche i proprietari del fondo, che utilizzi le acque sotterranee ad uso domestico, è tenuto, ex art. 93 citato, ad osservare "le distanze e le cautele prescritte dalla legge". Senza censimento di tutti i pozzi, tuttavia, la P.A. non potrebbe verificare l’osservanza di distanze e cautele.
Inoltre coloro i quali utilizzano ad uso domestico le acque esistenti sul proprio fondo possono, a tutt’oggi, effettuare la denuncia dell’esistenza del pozzo. Essi, in base all’analisi delle varie normative succedutesi nel tempo, non dovrebbero essere incorsi in alcuna decadenza. La norma di riferimento è l’art. 34 della legge n. 36/94 che prevede il termine di decadenza per far valere il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge stessa (ossia le acque ex private). Detto art. 34, tuttavia, fa riferimento al termine previsto dagli artt. 3 e 4 del T.U. del 1933. L’utilizzazione ad uso domestico, invece, come già evidenziato, continua ad essere disciplinata dall’art. 93 del T.U., che non prevede alcun termine di decadenza.
c) chi effettua derivazioni di acqua da pozzi già denunciati ha l’obbligo di denuncia, con relativa domanda di concessione;
d) nessun obbligo per coloro i quali raccolgono in pozzi, invasi o cisterne le acque piovane.
4. Rilievi conclusivi
Dall’esame della complessa normativa sul demanio idrico emerge chiaramente che nessun obbligo di segnalazione incombe al notaio, che, conseguentemente non ha alcun obbligo di indagine (né avrebbe modo di svolgerla). Non adempirebbe pienamente, tuttavia, alla sua funzione il notaio che si limitasse a tacere in atto l’esistenza del pozzo, che emerge invece chiaramente dall’esame dei titoli di provenienza. Egli, infatti, ad avviso dello scrivente, ha, dal punto di vista deontologico, un obbligo di spiegare alle parti gli obblighi e le sanzioni previste dalle leggi. Tanto più che il terzo acquirente del pozzo, ad avviso dello scrivente, avrebbe il diritto di sanare la mancata denunzia senza incorrere in sanzioni. Cosa che non gli sarebbe consentita da un atto che taccia l’argomento.
Venendo ora alla formulazione delle clausole contrattuali che mi permetto di segnalare all’attenzione del lettore, giova ribadire che non è possibile far riferimento, nemmeno per i pozzi denunciati, al diritto di proprietà sul pozzo, così come sarebbe tecnicamente inappropriato il riferimento alla servitù di presa d’acqua, trattandosi ormai di bene demaniale.
Per i pozzi denunciati potrà farsi riferimento al diritto (ovviamente da ricondursi nell’alveo, mi si scusi il gioco di parole, dei diritti affievoliti) di eduzione d’acqua dal pozzo, ovvero l’esistenza sul fondo del pozzo registrato. Tra l’altro l’art. 20 del T.U. prevede il trasferimento ipso iure dell’utenza in capo al nuovo proprietario del fondo.
Lo stesso art. 20, invece, vieta la cessione, anche parziale, del diritto di utenza separato dalla proprietà del fondo, senza il nulla osta del Ministero dei lavori Pubblici.
Il problema diviene spinoso allorché il pozzo non sia ancora registrato. Il silenzio servirebbe solo a perpetuare l’illegalità. I vari interessi in gioco, tra cui quello pubblico alla denuncia, sono pienamente soddisfatti a una clausola del tipo "le parti si danno reciprocamente atto che nei titoli di provenienza si menziona l’esistenza sul fondo (o il diritto di edurre acqua dal pozzo esistente sul limitrofo fondo di…) di un pozzo per il quale non è stata effettuata la denunzia al Genio civile competente. Le parti si dichiarano edotte sul disposto di cui alla legge n. 36/94, e successive modifiche ed integrazioni, con relativi obblighi e sanzioni.
Nulla quaestio, infine, per i pozzi e cisterne di acqua piovana, la natura privatistica dei quali non è stata modificata dalla nuova normativa.
Fabio Tierno notaio in Augusta
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- L’art. 10 del D.lgs. n. 275/93 prevede che "tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati".
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- Per una disamina approfondita della legge n. 36/94 e dei suoi riflessi sull’attività notarile, e sulle problematiche derivanti dalla possibile violazioni dell’art. 28, L.not. vedi lo studio del C.N.N. n. 1196, estensore Avagliano, pubblicato sulla Collana Studi del C.N.N., ed. Giuffrè, vol. V.
- Il summenzionato art. 10 del D.Lgs. n. 275/93 pone l’obbligo di denuncia a carico dei "proprietari, possessori o utilizzatori". (4) Ai sensi dell’art. 93, comma 2, del T.U. n. 1775/1933 "sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame."
La stagione dei Goa
La fusione per incorporazione non è vicenda estintiva assimilabile alla "morte" della persona giuridica, ma una modifica dell’assetto statutario delle società coinvolte.
L’interruzione del processo non sia applica pertanto alla fattispecie della fusione societaria, anche in considerazione del fatto che essa, in quanto evento programmato e non improvviso, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa della società incorporata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice chiede il pagamento della somma indicata in conclusioni a titolo di risarcimento danni.
Sia convenuta che terze chiamate resistono con una serie di distinti motivi che debbono essere separatamente esaminati, e che si possono così riassumere:
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- nullità dell’istruttoria per mancata interruzione del processo susseguente la dichiarazione di incorporazione resa dal difensore della convenuta;
- inoperatività delle polizze assicurative;
- contraddittorietà della espletata CTU per cui non è possibile distinguere i danni di cui alla presente causa da altri già liquidati all’attrice.
Anzitutto la nullità dell’istruttoria: si duole la convenuta che, a seguito della propria dichiarazione dell’avvenuta fusione per incorporazione della convenuta originaria ICROT – s.p.a., nell’odierna IRITECNA, il giudice non abbia dichiarata l’interruzione del processo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del massimo collegio, la cui più recente sentenza (Cass. civ., sez. I, 22-06-1999, n. 6298) a conferma di tale citato orientamento, testualmente recita:
<<La fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa", che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell'art. 300 cod. proc. civ., e provoca l'interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo. >>.
Pur con tutta la modestia di cui è giusto dar prova di fronte a tale più volte confermata opinione della Corte di Cassazione, è purtuttavia lecito estendere l’indagine, sulle linee di un diverso orientamento che ha trovato largo consenso in dottrina. La corrispondenza tracciata dalla sentenza citata poggia su una concezione dell’istituto della fusione secondo cui essa darebbe luogo all’estinzione di un soggetto ed alla nascita di un altro. In sintesi si tratterebbe di un parallelo fra la vita della persona fisica e la vita della persona giuridica alla quale verrebbero applicati concetti come "morte", "vita" e "nascita". Tale antropomorfismo è incorso da tempo nella critica secondo cui, in realtà, l’espressione "persona giuridica", piuttosto che indicare un soggetto al quale imputare diritti ed obblighi a simiglianza della persona umana, costituisce un’efficace sintesi di una complessa situazione giuridica all’interno della quale debbono essere disciplinati tutta una serie di rapporti che vengono a crearsi fra i soci, fra questi e la società, fra soci e creditori e terzi in genere. Sviluppando questo concetto la moderna dottrina commercialistica (più idonea ad individuare e circoscrivere il fenomeno della fusione, di quella meramente processualistica) tende a ridurre l’istituto della fusione a più modeste dimensioni individuandolo come apportatore di mere modifiche dell’assetto statutario delle società coinvolte, escludendo così il ricorso alla concezione tradizionale del fenomeno costitutivo-estintivo-successorio. Le conclusioni cui perviene la dottrina si basano essenzialmente sull'osservazione che l'istituto della fusione, nella concezione degli organi che lo attuano, lungi dal rappresentare momento di estinzione ("morte") della società, è posto in essere al fine di potenziare la stessa e che uno degli aspetti più significativi del rapporto sociale, quello appunto della partecipazione, non viene meno; ché anzi, i soci, in virtù del rapporto di cambio, ricevono, in luogo delle azioni della società cui partecipavano anteriormente alla fusione, azioni della nuova società risultante ovvero dell'incorporante. Concezione suffragata dall'osservazione che la fusione non è compresa fra le cause - tipiche o volontarie - di estinzione della società.
Per vero, anche a voler individuare la fusione come fenomeno successorio, occorrerebbe inquadrarlo nelle successioni a titolo particolare, posto che essa è effetto di atti volontari (delibere di fusione) che hanno come conseguenza il trasferimento del patrimonio, trovandosi nella condizione di poterne validamente disporre, trasferimento cui conseguirebbe (ma solo come effetto e non anche come causa) l’estinzione della persona giuridica. Sembra, va ribadito, più opportuno, concordare con la dottrina che individua l’istituto come una mera modifica dell’atto costitutivo della società al fine di consentire il proseguimento, potenziandolo, dei rapporti in essere, sia pure con diverse organizzazioni e compagini sociali.
Il riesame dell'istituto della fusione in questo senso depotenzierebbe in misura rilevante l'argomento letterale finora ritenuto, se non insuperabile, certo assai forte, dell'art.110 c.p.c., dovendosi dubitare che la fusione possa inquadrarsi nella fattispecie ivi disciplinata, del venir meno della parte in giudizio per morte o "per altra causa".
Occorre, peraltro, approfondire l'esame risalendo alla ratio della norma che impone l'interruzione del processo nel caso di morte della parte per controllare se, al di là della pur criticabile assimilazione dell'istituto della fusione al fenomeno naturale della morte, le ragioni che presiedono alla disciplina dell'art.300 c.p.c., non debbano ritenersi altrettanto valide da imporne, comunque, l'applicazione all'istituto in esame.
Non pare dubbio che la norma sia posta a tutela del sostanziale equilibrio delle parti, a garantire, cioè, il diritto alla difesa di quella parte che, a seguito della morte del suo dante causa, potrebbe trovarsi al centro di una situazione processuale a lei ignota.
Ed è proprio da questo punto di vista che la concezione antropomorfica della fusione presenta gli aspetti più problematici: per quanto potesse esser lecito affermare che la fusione in qualche modo integri la fattispecie di successione a titolo universale, per cui il nuovo soggetto risultante dalla fusione o l'incorporante succede in tutti i rapporti che prima facevano capo alla società fusa o all'incorporata, a guisa di quanto avviene per l'erede nei confronti del de cuius. Va, infatti, al contrario, osservato che la morte fisica costituisce evento sicuro sì nell'an, ma assolutamente incerto in ordine al quando, per cui l'erede, chiamato da un evento naturale ed imprevedibile a succedere in tutti i rapporti, attivi e passivi del de cuius, per solito ignora se colui al quale è chiamato a succedere fosse titolare di un rapporto processuale (in realtà può addirittura ignorarne la morte e, di conseguenza, la chiamata all’eredità); al contrario, la fusione (o, meglio l'estinzione che si pretenderebbe esser causa della devoluzione patrimoniale conseguente alla fusione) è evento tutt'altro che ineluttabile, anzi costituisce ipotesi eccezionale, ma soprattutto, lungi dall'essere imprevedibile, è previsto, ed anzi voluto, preordinato ed attuato dalle parti.
Mentre nel caso dell'erede, ove non esistesse il provvido istituto dell'interruzione e della conseguente riassunzione, ben potrebbe il chiamato trovarsi ad essere condannato senza neppure aver avuto notizia del processo, con grave violazione del suo diritto alla difesa. Lo stesso non può ritenersi per la società fusa o incorporata.
La legge, in particolare dopo la novella d'attuazione della terza e sesta direttiva dell'Unione Europea (D.Lgs. 16 gennaio 1991, n.22) pone a carico degli amministratori un complesso iter formativo della finale fusione o incorporazione comprendente una dettagliata relazione su tutte le poste che compongono l'attivo ed il passivo delle società stesse, relazione informativa che deve essere portata a conoscenza dei soci e dei terzi mediante pubblicazione per un periodo congruo nel Registro delle Imprese; iter che si concreta nella redazione del progetto di fusione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e nei registri imprese competenti per territorio relativamente alle società partecipanti (art. 2501 bis c.c.) nella redazione della situazione patrimoniale riferita a data non anteriore a quattro mesi dal deposito (art. 2501 ter c.c.), nella relazione degli amministratori (art. 2501 quater c.c.), nella relazione degli esperti (art. 2501 quinquies c.c.), nel deposito del progetto di fusione, delle relazioni di amministratori ed esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi sociali con relazioni di accompagnamento di amministratori e sindaci, delle situazioni patrimoniali delle società (art. 2501 sexies c.c.), nella delibera di fusione (art. 2502 c.c.), nel deposito delle deliberazioni (art. 2502 bis c.c.), prima di poter procedere all'atto di fusione.
Pare davvero potersi dubitare che tale lungo, dettagliato ed ampiamente pubblicizzato procedimento possa dar luogo ad una situazione analoga a quella che può verificarsi nel caso della morte fisica della parte, dovendosi, perciò, escludere l'estensione in via analogica della disciplina dell'art.300 c.p.c. ai casi regolati e previsti dagli artt. 2501 e seguenti del codice civile.
Sulla ridondanza, specie in punto di pubblicità, dell’iter descritto dall’articolo 2501 e segg. non vi è bisogno alcuno di dilungarsi, se è vero che il Parlamento con recentissima legge (16 novembre 2000, art.30) ha già approvato una modifica che consente di eliminare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ultimo ostacolo che parrebbe frapporsi alla mancata interruzione del processo quando una delle parti in causa sia stata incorporata, è dato dall’obiezione che il difensore si troverebbe privo di procura, diverso essendo il soggetto titolare del rapporto processuale rispetto a quello che rilasciò la procura alla lite.
L’argomento è solo apparentemente valido; infatti esso prende le mosse dagli articoli 1722 n.4 c.c. e 300 c.p.c., pertanto presuppone una scelta che abbia già assimilato la fusione alla morte della persona fisica, ché, in contrario, non sarebbe possibile individuare la fusione come fenomeno estintivo del mandato. Ma v’è di più, neppure la morte fisica vera e propria, in realtà, produce l’immediata ed automatica estinzione del mandato ad litem: solo, infatti, per effetto della dichiarazione resa in udienza o notificata alle altre parti si interrompe il processo, dal che consegue che, ove il difensore non dichiari o non notifichi l’evento morte della parte, il processo prosegue con evidente ultrattività alla morte del mandante del mandato ad litem. Né vale l’obiezione che tale ultrattività è comunque limitata al grado di giudizio nel quale si verifica l’evento morte posto che è consentito al procuratore del morto di costituirsi nell’ulteriore giudizio di secondo grado, sia pure al solo fine di dichiarare o notificare l’evento verificatosi nel corso del precedente grado di giudizio e che la notifica effettuata al procuratore della parte scomparsa garantisce la validità dell’ulteriore grado di appello (cfr. Cass.28 giugno 1972, n.2219 e 25 agosto 1972, n.3128, ex plurimis). È, comunque, certo che l’estinzione del mandato consegue alla criticata concezione antropomorfica della fusione, per cui, respinta l’ipotesi dell’assimilazione della fusione a quello della morte, non vi è ragione alcuna di ritenere estinto il mandato.
Sembra, per concludere sul punto, che sia più corretto ritenere che il diritto alla difesa venga ampiamente tutelato, nel caso della fusione societaria, proprio in virtù di quel sistema successorio che garantisce non ai soli amministratori, ma anche ai soci e perfino ai terzi, di essere compiutamente informati sulle situazioni di debito-credito (e consequenziali vicende giudiziarie) di ciascuna delle società coinvolte nel procedimento di fusione. Epperciò pare opportuno confermare l’orientamento già espresso di non doversi applicare l’interruzione del processo alla fattispecie della fusione societaria.
OMISSIS
Livorno, 5 dicembre 2000
Il Giudice
Dr. Mario MICCOLI
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E COLLABORAZIONE DEL NOTAIO
TRIBUNALE DI MILANO
SENT. N.109/2000
Rilevato, preliminarmente, che la condotta del notaio yyyy, nei confronti del Consiglio Notarile di appartenenza, giusta i rilievi svolti da quest’ultimo nella sua decisione del 22/2/2000, integra gli estremi della violazione delle disposizioni a.4.1.b e b1) della deontologia notarile, per aver omesso di produrre il questionario e la relativa documentazione fiscale, richiesta a tutti i notai del distretto in data 1/6/99 e sollecitati con la circolare 13/99 e con la raccomandata 15/11/99, di guisa, da impedire, ex aut. 147. l.n., l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo su detto professionista;
che la produzione di tale documentazione, solo il giorno precedente a quello, fissato per la riunione del Consiglio, a distanza di otto mesi, avvalora ulteriormente le argomentazioni che precedono;
che la sanzione inflitta, appare adeguatamente motivata e congrua, rispetto alla contestata violazione;
che i motivi, a sostegno dell’appello, proposto dal yyyy, non appaiono fondati, atteso che, nonostante l’allegata difficoltà organizzativa del lavoro del proprio studio, lo stesso, risulta di contro, aumentato quantitativamente in tale periodo;
che va pertanto respinto il gravame proposto, con la conferma del provvedimento impugnato;
P.Q.M
Il Tribunale, così provvede:
Respinge l’appello, proposto da yyyy avverso il provvedimento disciplinare, assunto dal Consiglio Notarile di Milano in data 22/2/2000, confermando contestualmente quest’ultimo.
Milano, 23/5/2000
Utili da leggere
a cura di Franco Treccani
DIRITTO PUBBLICO
Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella "legge annuale di semplificazione"
M. Cartabia (professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Verona) sul n.2/2000 del "Diritto pubblico" (CEDAM), nell’articolo omonimo (a pag.385), osserva che "la previsione di una legge annuale di semplificazione" contenuta nell’art.20 della L.59/’97 "immette nell’ordinamento uno strumento periodico e a cadenza regolare di verifica dei procedimenti amministrativi per ripulirli da ogni passaggio che si mostri superfluo o ridondante" (la prima realizzazione è avvenuta sia pure con qualche ritardo con l’approvazione della L.50/’99). Pur paventando non poche difficoltà per il Governo di rispettare il termine annuale nella presentazione del disegno di legge e da parte del Parlamento nell’approvazione della legge di semplificazione, rileva che l’aver "istituito l’occasione e lo strumento per la ripresa continua di un work in progress rende più realizzabile il risultato auspicato" (pag.391).
Le finalità della legge annuale di semplificazione – che non vanno confuse nel generico concetto ora richiamato, o in quello di snellimento o alleggerimento - sono duplici: la semplificazione dei procedimenti amministrativi da un lato e il riordino normativo dall’altro. Esse riguardano: l’ambito amministrativo e quello normativo e non deve ingenerarsi - secondo l’A. - l’equivoco che "riordinando e semplificando … il sistema normativo concernente i procedimenti amministrativi si realizzi, come d’incanto, la loro semplificazione" (pag.394).
L’avvio della semplificazione amministrativa si può convenire avvenuto (pag.395) con la L.241/’90 e la legge di semplificazione sviluppa solo una delle sfaccettature della semplificazione amministrativa, quella che ha per oggetto i procedimenti (che ha già ricevuto una forte accelerazione con la L.537/’93). Tra le esigenze di garanzia dei privati (ex art.97 Cost.) e le esigenze di efficienza amministrativa, la prima riforma (L.241/’90) sembra aver valorizzato principalmente le esigenze di garanzia (attraverso la disciplina della partecipazione del privato al procedimento amministrativo), la successiva L.537/’93 appare principalmente poiettata sui problemi di efficienza, mentre la L. 59/’97 non trascura né l’una né l’altra esigenza. La partecipazione dei privati non subisce alcuna restrizione. "Semmai sul fronte della partecipazione dei privati la legge di semplificazione va a colmare uno dei vuoti più evidenti lasciato dalla legge n.241 del 1990, quello riguardante l’esclusione della partecipazione degli interessati dai procedimenti di formazione di atti normativi, secondo le previsioni dell’art.13 legge cit.: ferme le forme di partecipazione previste dalla legge n.241 del 1990, la legge di semplificazione, art.1, co.2, prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individui <<forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione>>. Difficile prevedere l’esatto ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di questa forma di consultazione (pag.398)…", ma c’è indubbiamente un margine di azione più che ampio perché il CNN e (o tramite) Federnotai possano sinergicamente, continuativamente ed efficacemente intervenire in tema di delegificazione (cfr. ancora pag.414) e di riordino in testi unici della profluvie normativa.
Il testo unico dei beni culturali: contesto, iter formativo, lineamenti, conferme, innovazioni.
Quasi a corredo esemplificativo di quanto in precedenza osservato in tema di semplificazione, A. Roccella (professore associato di diritto urbanistico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano) sul n.2/2000 del "Diritto pubblico" (CEDAM), nell’articolo a pag.555, avanza alcune conclusioni critiche in merito al D.Lgs. 29.10.1999, n.490 (più noto come T.U. sui beni culturali). Nel suo pregevole articolo di ricostruzione sistematica delle disposizioni normative, sia attinenti al Ministero che ai beni culturali, osserva (pag. 579) che dopo l’emanazione del T.U. e in attesa della sua pubblicazione è stata emanata la L. 21.12.1999, n.513, recante "Interventi straordinari nel settore della attività culturali", il cui art.4 ha disposto la sostituzione dei primi due periodi dell’art.7 della L. 352/’97 (non abrogato espressamente dall’art.166 del T.U.) ed inoltre è stata promulgata dopo l’emanazione del T.U. ma pubblicata nella G.U. lo stesso giorno ed entrata in vigore il 1°.1.2000 (quindi dieci giorni prima del T.U.) la legge finanziaria 2000 (L. 23.12.1999, n.488) che ha modificato nell’art.2, co.1 e nell’art.4, co.5, precedenti disposizioni legislative in tema di dismissione di beni immobili di enti previdenziali e, rispettivamente, dello Stato con riferimento anche all’art.24 L. 1089/’39 e all’art.32 L. 448/’98 sull’alienazione dei beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà pubblica.
Di tal chè sorgono problemi non indifferenti riguardo all’applicazione delle norme e che "vanno nel senso opposto a quello della vagheggiata semplificazione normativa e anzi rischiano di paralizzare l’amministrazione al punto da richiedere l’emanazione di nuove disposizioni legislative" (pag.580). Soggiunge l’A. che "nuove modifiche al testo unico sono preannunciate anche mediante regolamenti governativi di prossima emanazione. La legge n.50 del 1999 (c.d. Bassanini-quater) ha infatti disposto la delegificazione e la semplificazione di numerosi procedimenti amministrativi… tra i quali sono compresi anche quelli per l’assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali, nonché delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni (all.1, nn.38 e 39).".
Le conclusioni dell’A. sono pertanto un po’ più critiche dei lusinghieri apprezzamenti espressi dal Consiglio di Stato in merito allo scheda di T.U., perché ad una prima valutazione complessiva appare dubbio che "l’obiettivo della semplificazione normativa sia stato effettivamente raggiunto…", perché inoltre "non è stata data adeguata soluzione a tutti i problemi che si presentavano" nonostante il tempo impiegato per una compilazione siffatta, perché infine il T.U. comporta anche "complicazioni" (pag.591) più che semplificazioni. Coordinare e semplificare la legislazione non è affatto facile e per far ordine si può finire per dar vita a periodi transitori di ordine solo parziale, se non proprio di maggior disordine. Propone quindi l’A. che "in vista delle ulteriori semplificazioni normative in programma sorge… il serio interrogativo se non sia opportuno invertire, o meglio arricchire, il ciclo delle consultazioni. Invece di approvare una legge di delega… vale forse la pena di redigere prima in via informale e senza effetti giuridici un testo unico che riunisca le disposizioni legislative vigenti nella materia considerata."
Per combattere l’arretratezza della pubblica amministrazione
Sfido chiunque a non fermarsi almeno un attimo a scorrere un articolo che porta un simile titolo.
E. Cerrito (funzionario della Banca d’Italia) vede ospitate queste sue considerazioni, svolte a titolo meramente personale, sul n.4/2000 de il Mulino (pag.685 ss.). Quali sono le cause delle ormai croniche inefficienze e degenerazioni nella gestione pubblica delle risorse? quali i rimedi per una razionalizzazione della gestione pubblica in molti settori?
Secondo l’A. è necessario accantonare la logica della privatizzazione forzata per adottare quella dell’efficienza pubblica, basata sulla costruzione di processi cooperativi moderni. L’individuazione delle principali tipologie di strumenti di affermazione di una logica di fazione permette di delineare linee di intervento efficaci, di natura istituzionale, di iniziativa sociale e politica, di studio:
a) Una legge per la tutela del capitale umano, fondata su pochi basilari principi, (diritto del lavoratore alla difesa, utilizzo e incremento del proprio capitale umano; procedure snelle di denuncia e risoluzione del conflitto nel caso di processi di discriminazione nel training on job; obbligatorietà della redazione di piani di sviluppo delle capacità individuali; divieto di forme di gestione delle risorse umane improntate ad atteggiamenti lesivi della dignità e a imputazioni segrete di meriti e demeriti che concorrono al processo valutativo senza controllo ed eventuale replica).
b) Standard di servizio minimi, omogenei per tutto il territorio nazionale nei servizi fondamentali (giustizia, sanità, sicurezza, trasporti, ricerca, insegnamento, authority, ecc.): si possono definire caratteristiche, tempi e modalità dei servizi; risultati; rapporti tra costi e benefici.
c) Istituzione di una authority di altissimo livello – anche nei confronti delle altre autorità indipendenti – che vigili sulla correttezza dei principali processi di gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni (concorsi, procedure di valutazione, assegnazione degli incarichi, formazione, ecc.) e sul rispetto degli standard di servizio.
d) Definizione di più precise figure di obblighi e di irregolarità riguardo ai meccanismi tipici e maggiormente diffusi di iniquità dei microprocessi gestionali.
e) Organizzare la maggioranza "sana" dei dipendenti pubblici; …creare una organizzazione – un network informale – di chi rifiuta di aggregarsi a lobbies nell’adempimento del proprio dovere.
f) Promuovere l’attività istituzionale di analisi e di proposta in tema di meccanismi gestionali con riferimenti a casistiche concrete.
g) Avviare nel management delle strutture pubbliche un innalzamento delle competenze di gestione delle risorse umane.
h) Avviare all’interno delle istituzioni pubbliche dinamiche cooperative ed una concorrenza equa, regolata ed effettiva.
L’effetto di tali provvedimenti sarebbe l’abolizione dei monopoli ed oligopoli che distorcono a fini privati la gestione delle risorse pubbliche. Magari! Tuttavia, bisogna dire che qualche spunto di riflessione non è privo di interesse, se si pensa a come vengono gestiti gli Uffici che frequentiamo quotidianamente (Registro, Cancellerie dei Tribunali, CCIAA).
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Multiproprietà
Tra le tante pubblicazioni in materia, questa di Pasquale Gerardo Marasco sul n. 2/2000 di Contratto e impresa (CEDAM, pag.1024) si segnala per la sinteticità, per l’aggiornamento dei dati giurisprudenziali e normativi ed infine per i cenni fiscali contenuti nel paragrafo terminale (§9). E quindi per l’esauriente trattazione.
L’unico appunto può inerire forse alla trattazione che si sarebbe potuto rendere più organica.
La individuazione del fenomeno avviene con riferimento alle ipotesi: A-della multiproprietà reale (trasferimento-acquisto di una quota indivisa di una determinata unità immobiliare normalmente inserita in un complesso residenziale con inclusione nel contratto di un regolamento della comunione e di un regolamento di condominio); B-della multiproprietà azionaria (§3) (con riferimento alla quale il diritto acquistato dal multiproprietario non è un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento legato al titolo azionario – cfr. Cass. 10.5.1997, n.4088, in Foro.it., 1998,I, c. 2255 ss.); infine – per incidens – C-della multiproprietà alberghiera (§4) (che tuttavia si precisa non costituisce un tertium genus rispetto alle due precedenti, in quanto se ne discosta solo per l’oggetto, costituendosi il diritto di godimento turnario, personale o reale, su unità immobiliari con destinazione alberghiera).
La ricostruzione della fattispecie avviene mediante l’elencazione delle caratteristiche contrattuali proprie dell’istituto: a-il godimento turnario, in deroga all’art. 1102 cc.; b-l’indivisibilità del bene, in deroga all’art.1111 cc.; c-lo jus adcrescendi, normalmente escluso, in deroga alla consolidata disciplina romanistica; d-l’amministrazione dell’immobile, usualmente derogata rispetto alle ipotesi civilistiche dalle clausole contrattuali; e-l’assenza di quote ideali; f-la costituzione di ipoteca ex art. 2825 cc. resa dubbia dall’indivisibilità.
La giustificazione della fattispecie viene operata con riferimento ai diversi orientamenti concettuali dottrinari, che si rifanno: alla comunione-comproprietà dei beni; alla proprietà "ciclica" su beni determinati nello spazio; alla proprietà "ciclica" su beni determinati nel tempo; alla proprietà temporanea ex art.1322 cc.; ai diritti reali atipici.
Scarsa la giurisprudenza richiamata (pretore Viareggio 4.12.1981, in Giur.it., I,2,1982, c. 512 ss; Trib. Napoli 21.3.1989, in Riv. notar., 1989, II, 846 ss.; Trib. Chiavari 3.9.1993, Riv. notar., 1995, II, 1520 ss.) perché di per sè carente.
L’analisi della normativa comunitaria (Dir.85/577 Cee del 20.12.1985; Dir.93/13/Cee del 5.4.1993: Dir.94/47/Cee del 26.10.1994; Dir.97/7/Cee del 20.5.1997) e di quella nazionale (D.Lgs. 427/98) è sintetica, ma valida appare l’osservazione che nel nostro ordinamento si è venuta pian piano affermando "una tutela generale del contraente debole". Così che "quel <<liberismo>> che informa la disciplina codicistica del contratto (in parte superato dalla prassi negoziale) è ormai affiancato da una sorta di <<protezionismo>> il cui fondamento si individua nel generale dovere di buona fede nelle contrattazioni che, con l’intento dichiarato di tutelare il <<consumatore>>, punta ad un più ampio obiettivo: la <<tutela del mercato>>" (pag.1056).
Infine assai pregevole per sinteticità e per applicabilità pratica, la trattazione fiscale dell’ultimo paragrafo, che si raccomanda anche per i riferimenti normativi afferenti (tassazione della caparra e degli acconti).
DIRITTO CIVILE
L’interesse del minore nei rapporti patrimoniali
Sul n.3/2000 della Rivista di diritto civile, pag.278 ss, compare un pregevole articolo di sintesi ad opera di Fernando Bocchini (professore ordinario dell’Università di Napoli "Federico II") in tema di interesse del minore nei rapporti patrimoniali. Secondo l’A. è possibile individuare tre fondamentali modelli/stadi legislativi di tutela dei minori: a) un primo stadio si incentra sulla "sostituzione della volontà del minore" in quanto considerato legalmente incapace (codificazione napoleonica, perpetuatasi nel codice del 1865 e proseguita nel codice civile del 1942); b) un secondo stadio di legislazione è improntato al "riconoscimento della personalità del minore" (artt.29-30-31 Cost.; L.31.10.1955 n.1064 sulla soppressione della paternità e maternità nei documenti; L. 5.6.1967 n. 431 sull’adozione speciale; L.19.5.1975 n.151; Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 resa esecutiva con L.27.5.1991 n.176; c) un terzo stadio è rivolto alla "promozione della personalità del minore" attraverso interventi pubblici di sostegno e potenziamento della personalità del minore ovvero della famiglia quale luogo privilegiato di svolgimento della sua personalità. Esaminando poi la portata dell’art.320 cc. l’A. sostiene (pag.302) che "il controllo della necessità o utilità evidente dell’atto (di ordinaria o straordinaria amministrazione, ndr) non può esaurirsi in una mera verifica contabile dell’operazione economica ma deve aprirsi all’accertamento dei riflessi dell’operazione nello sviluppo della personalità del minore." E ancora: "La tutela patrimoniale del minore non può svolgersi attraverso una mera supplenza della incapacità legale di agire: bisogna inevitabilmente battere altre strade. E’ necessario estendere anche al campo patrimoniale il meccanismo della audizione obbligatoria del minore (che ad esempio abbia compiuto i dodici anni, sul modello di quanto previsto in sede di adozione dall’art.7 l.184/1983); ma evidentemente il ruolo della volontà del minore deve progressivamente crescere col progredire degli anni fino a diventare pressoché determinante in prossimità della maggiore età, non potendosi pensare che, alla data del raggiungimento della maggiore età, d’incanto il minore acquisti la capacità di discernimento e la maturità (che prima non aveva) con il connesso potere di autoregolamentazione dei propri interessi. Il criterio di ripartizione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va dunque delineato in funzione della incidenza o meno del singolo atto sulla personalità del minore. E’ di ordinaria amministrazione ogni atto che non influenza tale profilo; è viceversa di straordinaria amministrazione ogni atto che implica una scelta di carattere patrimoniale che incide in tale direzione."
Indubbiamente interessante, dotta ed evolutiva questa interpretazione dell’accademico. Ma mi resta sempre un dubbio.
Quando purtroppo nel nostro studio professionale comparirà, come spesso accade, una vedova di un artigiano, commerciante o piccolo imprenditore con corredo di azienda, figli minori e mutuo da pagare, cosa le diremo d’ora in poi? di guardare insieme alla "promozione della personalità del/i minore/i"? o non le chiederemo se per sua fortuna e per fortuna della futura "personalità dei minori" il marito non le abbia lasciato un testamento in cui la nominava erede dell’azienda, viste le ormai inattuali e intollerabili lungaggini normative delle successioni con i minori? Purtroppo, anche le finanziarie più benevole non riescono a supplire all’inadeguatezza del dettato normativo di fronte ai frenetici tempi moderni.
La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio
Tra i Materiali di Contratto e impresa (n.2/2000, pag.919, CEDAM) compare una relazione di Francesco Galgano tenuta a Roma il 22.3.2000 con riferimento ai due tomi I contratti in generale editi a cura di Enrico Gabrielli per i tipi della UTET, che se per un piccolo verso si mantiene nell’ottica della recensione (pagg.928-929), per l’altro e maggior versante costituisce una riflessione assolutamente singolare per la sua discorsività e degna di nota anche per il notariato così tendenzialmente propenso a tradurre in contratto tutto quanto fluisce nel quotidiano operare.
La constatazione che "viviamo in un’epoca di pan-contrattualismo" (pag.919) s’impone prima come affermazione quasi apodittica ma via via come una silenziosa raccomandazione e quindi come una riflessione conclusiva: "il contratto quale oggi si presenta alla nostra attenzione è un’entità molto diversa dal contratto di cui si parlava alcuni decenni or sono", perciò "non si tratta tanto di impostare un discorso di confronto tra modelli (preferiamo il modello tedesco o il modello inglese). Punto di riferimento deve essere il contratto internazionale. Ricordo la vicenda significativa del contratto autonomo di garanzia, di cui tanto si discuteva anni addietro, se era o non era valido: poi la Cassazione si pronunciò: <<è un contratto atipico valido>>, perché è un contratto largamente praticato nel commercio internazionale….Voglio con ciò dire in maniera molto sintetica che dobbiamo avere riguardo allo sviluppo del diritto che tende a regolare il villaggio globale, il mercato globale, perché quello sarà in futuro il punto di riferimento.".
Che ne pensa il notariato italiano e transalpino in merito a questa sollecitazione? Continueremo a rinviare al collega francese, al collega tedesco o all’omologo inglese il cittadino europeo che verrà a chiedere il trasferimento di un immobile o la costituzione di una garanzia su un immobile in Costa Azzurra, a Londra, Parigi o Francoforte? Vogliamo proprio aspettare che circoli l’Euro prima di por mente locale - per esempio - alla pubblicità internazionale sul trasferimento e sulle garanzie relative a beni immobili? Quanto si dovrà aspettare per veder comparire qualche studio di diritto notarile internazionale?
DIRITTO COMMERCIALE
Lease back, mercato e divieto del patto commissorio
Sul n.27.4/2000 (pag.489/I) di Giurisprudenza commerciale (Giuffrè) viene riportata la conversazione tenuta a Frascati il 24-26.2.2000 dal prof. A. Luminoso sul tema in oggetto.
E’ ormai frequente l’utilizzo di questo "contratto d’impresa socialmente tipico" (come lo definisce l’A. insieme ad altra dottrina) da parte del notariato e senza dubbio ognuno di noi conserva tra i suoi originali una campionatura non piccola di simili atti, pur essendosi sempre domandato se mai fosse valida ed efficace la fattispecie posta in essere.
E’ quindi di estrema utilità ripercorrere la conversazione tenuta dall’A. per analizzare la nozione ed i caratteri del sale lease back (§2: "un’impresa vende un proprio bene – immobile o mobile – di natura strumentale per l’esercizio dell’impresa o dell’attività, ad una società di leasing, la quale lo concede contestualmente in leasing all’alienante, che corrisponde per l’utilizzazione del bene un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto di opzione per un determinato prezzo" – pag.490/I), le deroghe di questo sottotipo di leasing rispetto alla normalità (difetta la trilateralità e non hanno ragione d’essere le clausole che conferiscono facoltà all’utilizzatore di agire nei confronti del fornitore), le finalità perseguite con lo schema contrattuale (§3: finalità di finanziamento con obblighi di rimborso nei termini e nella misura di interessi previsti).
Tutto ciò comporta che l’operazione in oggetto "vista nella sua valenza economica (pag.492/I) si presenta come un’operazione di finanziamento con garanzia reale atipica (costituita dal trasferimento provvisorio della proprietà di un bene dal finanziato al finanziatore)". Di qui il problema della sua liceità. L’A., messo in luce il fondamento del divieto del patto commissorio (artt.2744 e 1963 cc.) secondo dottrina e giurisprudenza (§5), analizza i limiti di validità della c.d. vendita a scopo di garanzia (§6) individuando gli indici rivelatori dell’intento di garanzia e della conseguente nullità della vendita a scopo di garanzia (§7: "a – la clausola con cui le parti pattuiscono di lasciare il bene nel godimento del <<venditore>>, o anche la stipulazione di un coevo distinto contratto di locazione del bene a favore di quest’ultimo; b – il patto con cui si conviene il pagamento di interessi in favore del <<compratore>>, o comunque la prova dell’avvenuto pagamento di interessi; c – la pattuizione di rilascio di titoli cambiari in favore del <<compratore>>; d – la previsione, a carico del <<venditore>>, del pagamento delle spese notarili e fiscali relative al contratto di alienazione; e – la sproporzione tra il valore del bene e l’entità del prezzo, quale segnale di approfittamento della debolezza del <<venditore>>." - pag.496/I - ). Quindi A. Luminoso passa in rassegna le opinioni di dottrina e giurisprudenza sul problema della validità del lease back (§8), constatando l’attuale divisione delle opinioni dottrinarie (cfr. per la tesi della nullità: Ferrarini, Ponticelli, Anelli, Schermi; per la tesi della validità: Leo in Giur.it. 1997, I,1,c.685 s; per la tesi della tipizzazione quale contratto d’impresa: De Nova, Calò, Pelosi, Munari, Luminoso, Buonocore, Clarizia) ed il sostanziale orientamento della giurisprudenza, dopo il 1983 (Cass. N.10805/1995 in Foro it., 1996,I,c.3491 in Giust. civ. 1996, I, 1739) per la validità di questo tipo contrattuale (pag.495/I). Da ultimo, (§9) riaffermata la caratterizzazione del lease back come contratto socialmente tipico e quindi come vendita a "scopo di leasing", l’A. conclude analizzando i lease back anomali(§§10-11) e riaffermando la caratteristica dell’istituto come figura giuridica in bilico tra liceità e illiceità negoziale, salvata dalla pratica economico-giuridica.
Al lettore non resta che un piccolo dubbio: sarà chiaro alla dottrina perché un imprenditore sceglie un lease back, anziché un mutuo? Forse che l’apprezzabile funzione del lease back non sia solo finanziaria (come sostengono coloro che lo salvano), ma anche e soprattutto fiscale? L’aumento dei costi, in luogo dei ricavi (come succede col mutuo) non costituisce l’urgenza attuale di un certo tipo di mercato?
DIRITTO NOTARILE
Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro – I – II – III – VI.
La rivista Trusts (ed. IPSOA), trimestrale di approfondimento scientifico e professionale sul tema, ospita nel n.4/2000, p.473 ss., le relazioni del seminario organizzato dall’Associazione "Il Trust in Italia" in Milano il 18.3.2000 tenute dal prof. R. Luzzatto, dal prof. G. De Nova, dal notaio G.F. Condò e dal prof. M Lupoi.
Sullo specifico argomento il primo relatore, eludendo la richiesta, si limita ad ipotizzare un semplice obbligo per il notaio di richiamare l’attenzione del costituente il trust sugli eventuali elementi di incertezza ai quali possa rimanere esposto in vista della mancanza di collegamenti con altri ordinamenti, in conseguenza della creazione di un trust puramente interno. Il secondo relatore, più specificamente, circoscrive il problema all’applicabilità dell’art.2236 cc., suggerendo ai notai di astenersi, se non conoscono bene il tema onde evitare il rischio che l’applicazione dell’articolo stesso sia esclusa alla radice. Se invece il notaio che conosce il tema accetta l’incarico, la gestione dell’applicabilità dell’art.2236 cc. comporta, secondo i casi, o una responsabilità per colpa semplice (negligenza, in caso di omissione di elementi conoscibili), o una responsabilità solo per dolo o colpa grave (imperizia, nel caso di non conoscibilità di elementi di particolare difficoltà). Ma la relazione che, per noi, riveste maggior interesse è quella del terzo relatore (Condò), il quale non si limita - nel prosieguo del discorso - ad affrontare il tema proposto, ma fa precedere la trattazione da una premessa, in cui espone alcune considerazioni generali sulla funzione notarile, definendone le caratteristiche (funzione unitaria), la natura (funzione in senso lato di mediazione tra le parti, tra cittadino e ordinamento, tra società civile e istituzioni) e le modalità esplicative (imparzialità, neutralità, indipendenza, terzietà).
La relazione è indubbiamente interessante per il richiamo (anche se purtroppo non puntuale!) alla sentenza della Cassazione (19 febbraio 1998, n.1766) che ha comportato l’interpretazione dell’art.28 L.N. con riferimento alle sole ipotesi di atti illeciti e di atti nulli (forse non per le formalità notarili) e di tassativa esclusione degli atti annullabili, ma trattandosi di una relazione di un Consigliere nazionale, ci si poteva forse attendere qualche spunto meno stantio proprio sulla funzione.
Un viaggio in mondi pensionistici
G. Pisauro (docente di Scienza delle finanze all’Università di Perugia) sul n.4/2000 de "il Mulino" (pag.761 e ss.) affronta i problemi pensionistici, che affliggono gli abitanti delle immaginarie isole di Laputa e di Blefuscu, non meno e non più di quanto affliggano l’attuale dirigenza della Cassa Nazionale del Notariato. Il problema del sistema pensionistico tocca giovani e anziani.
I giovani devono occuparsi dei vecchi, ma quando lo squilibrio tra le due fasce si fa troppo grande, nascono i guai. Allora si scatena il conflitto tra sistema a ripartizione e sistema a capitalizzazione.
Purtroppo, sostiene l’A, non c’è un modo di disegnare un sistema pensionistico che metta al riparo dalle conseguenze di uno shock demografico negativo.
Tuttavia se ne possono trarre alcuni insegnamenti:
1 – nessun sistema pensionistico può distribuire ciò che non viene prodotto (pag.763) e quindi nel giudicare le prospettive di un sistema pensionistico, la variabile fondamentale da considerare è il volume della produzione di beni e servizi (pag.765);
2 – in un’economia aperta, un sistema a capitalizzazione è in grado di fornire, almeno in parte, copertura dal rischio di shock demografici, a patto che investa in attività estere (pag.765);
3 – Tutto sommato, possono esservi buoni motivi per introdurre elementi di capitalizzazione nel nostro sistema pensionistico e integrarne la componente a ripartizione (pag.766).
Il sistema a capitalizzazione presenta non solo lati negativi ma anche meriti indubbi. Innanzi tutto responsabilizza gli individui (i quali devono approntare nel corso della vita attiva i mezzi per provvedere alle necessità cui dovranno far fronte quando invecchieranno) e poi garantisce la disciplina finanziaria del sistema pensionistico (per cui oggi non vi sarebbero pensioni baby, né pensioni d’oro, come di sovente accade con politici irresponsabili). Con gli attuali costi dei viaggi, forse ci conviene autorizzare i Consiglieri della Cassa ad effettuare un week-end nelle lontane isole!
SOCIOLOGIA E POLITICA
L’irresistibile ascesa del cretino locale
Di per sé l’articolo non sembrerebbe rivestire qualche interesse per il Notariato, ma se si tiene conto della futura istituzione delle Scuole di perfezionamento post-universitario, del vigente anodino sistema di reclutamento di Consiglieri Nazionali, delle sempre latenti velleità rivoluzionarie in tema di concorso per l’accesso al Notariato, allora la lettura diviene altamente consigliata (anche solo per cogliere distorsioni e sbandamenti fuori dal nostro piccolo orto). Sul n.5/2000 de il Mulino (pag.937 ss.) P. Rossi (docente di Filosofia della storia nell’Università di Torino) cerca di tracciare un bilancio dopo le prime due tornate concorsuali per la nomina a docente ed il panorama che ne deriva è assolutamente sconcertante.
Il nuovo sistema di reclutamento sta creando le condizioni per il venir meno del meccanismo che rendeva possibile la circolazione dei docenti; …la carriera universitaria è ormai diventata una carriera <<chiusa>>, …si verifica un’ulteriore spinta all’invecchiamento del corpo docente (pag.942-943). La concorrenza che ne deriva tra gli Istituti è una concorrenza al ribasso (pag.943).
"Il corpo docente dell’università italiana non soltanto sta diventando più impermeabile, non soltanto protegge e promuove residuati di tanti concorsi perduti anziché accogliere dei giovani meritevoli, ma soprattutto è sulla strada di una ulteriore dequalificazione" (pag.944).
"Nell’università di massa si ha bisogno soprattutto di professori impegnati nell’attività didattica quotidiana, a disposizione permanente degli studenti…di docenti preparati,…di ricercatori non oberati da compiti burocratici o da pletora di esami" (pag.944).
Con qualche piccolo adattamento le osservazioni potrebbero ben fare al caso nostro.
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Una possibile evoluzione del diritto
Ottavio De Bertolis S.J. sul n.3599/2000 (pag.461) de "La civiltà cattolica" affronta un tema delicato, ma sempre affascinante per chi si trova ad operare quotidianamente ed avverte ogni giorno di più i limiti di una concettualizzazione giuridica obsolescente e inattuale (nel diritto civile: soggetto, diritti soggettivi, proprietà, ecc.; nel diritto pubblico: cittadinanza, diritto al suffragio, ecc.). Si pone il problema se sia possibile concepire il diritto fondandolo non più sulla contrapposizione di monadi (io singolo, io collettivo) ma su una relazione interpersonale viva. E il tema sembra quanto mai attuale – quasi a completamento del corsivo redazionale - di fronte alle scelte che in ogni settore costantemente interpellano ognuno di noi nell’incertezza tra "singolarità" e "collettività", "liberismo" e "dirigismo", "autonomia" e "statalismo". Dopo aver osservato che gli ordinamenti giuridici si fondavano in passato sul mondo delle cose ed oggi si imperniano principalmente sull’interesse dell’individuo (che lo Stato garantisce e difende nell’autonomia esplicativa dei diritti soggettivi e nella responsabilità), l’A. si domanda se è pensabile un altro modo di concepire il diritto. Se l’"altro" può costituire la mia libertà, senza esserne solamente il limite; se mai ci si possa realizzare - senza che questa espressione abbia un significato puramente suggestivo o retorico, né tantomeno una significato psicologico o intimistico, ma in un’accezione profonda, ontologica, del termine - come se stessi, come io profondo, per mezzo dell’"altro" che sta accanto a noi (pag.464) …"oppure, più semplicemente: l’<<altro>> può essere solamente una fonte di problemi o può essere anche la via alla soluzione dei miei problemi?".
Ci basti osservare, dice l’A. (pag.463) che il concetto di "individuo è la negazione del concetto di persona, che dice relazione. La persona è costitutivamente relazione con altri; l’individuo è privazione di relazioni, una realtà in fondo astratta e irreale." Secondo l’A., G. Marcel ci offre alcuni spunti per ripensare l’esperienza giuridica riportandola al suo "ambito proprio ed originale, l’intersoggettività, non come semplice accostamento di persone, ma come ambito relazionale nel quale l’altro è preso sul serio, non cioè come ostacolo o strumento alla realizzazione della mia pretesa (o utilità n.d.r.), ma in vista del diritto come realtà comunionale e dialogica."
Se dunque (pag.466) si evita di considerare le persone, e in fondo anche me stesso, come oggetti, se si compie un esodo dal vivere "accartocciati" al proprio io, dal "vivere di meno" che ci rende incapaci di inter-esse, di sim-patizzare, di co-municare, di entrare in relazione vitale con l’altro, possiamo, superando la semplice responsabilità ed autonomia, o meglio rispettandole, legandole tuttavia ad un di più teoretico e vissuto, pervenire ad un nuovo modo di vivere e di pensare, anche in termini giuridici: la responsorialità. "Essa dice la mia ineliminabile identità di uomo-in-relazione-con l’altro":…identità che "non è un <<già dato>>…ma un <<farsi (uomo) come risposta>> all’altro, ai suoi bisogni, ai suoi dolori, alla sua dignità per la quale sta di fronte a me non come un oggetto, ma come persona.".
Corrispondenza
Genova, 14 novembre 2000
Spettabile
FederNotizie
Nell'ultimo Congresso del Notariato, a Bologna, si è incominciato a discutere del possibile futuro assetto territoriale del Notaio che, inevitabilmente, coinvolge il modo di esercitare la professione, soprattutto se si auspicano modifiche legislative circa la competenza territoriale. Bisogna vedere cosa dell'assetto del 1913 è valido ancor oggi e cosa era legato alla situazione del tempo. Sicuramente la difficoltà di movimento e di trasporti lo era. Ma, altrettanto sicuramente, non lo era il compito del Notaio, legislativamente indicato, di indagare la volontà delle parti e dirigere la stesura dell'atto, traducendo la volontà delle parti in "formule giuridiche", tali da costituire non solo un'esatta riproduzione della stessa ma nel costruire una volontà conforme alle leggi senza che in questa "traduzione e costruzione" si propendesse troppo per una parte. Se questa funzione (la cosiddetta "attività di adeguamento") è ancor oggi ritenuta caratteristica della nostra attività è evidente che la prima forma di consulenza da svolgere è una consulenza collegata alla stipula di un atto, una consulenza per tutte le parti coinvolte o che, comunque, tenga conto degli interessi di tutte le parti. Diversa l'attività del commercialista e/o dell'avvocato o di qualsiasi altro consulente di parte che svolge, prima di tutto, la sua attività nei confronti di una soltanto delle parti e può svolgerla in collegamento alla stipula di un atto (notarile o non notarile), ma anche senza alcun collegamento di questo tipo e per i quali non vi è priorità tra consulenza prestata in funzione di un atto particolare o prestata in modo generale.
Il Notaio ha tale qualifica quando la sua attività è funzionale al "ricevimento" di una volontà negoziale, che si esplica in un atto. Può, certamente, fare il consulente giuridico in genere, dare pareri senza collegamenti a specifici atti, ma in questo caso non riveste la qualità di pubblico ufficiale-libero professionista che connota la parola "Notaio". Non si assume più responsabilità di qualsiasi altro consulente e dalla sua attività non discende alcuna "sacralità" o presunzione di intangibilità o presunzione di terzietà per quello che ha detto o fatto. Se così stanno le cose non si può fare il consulente "a tutto campo" sfruttando non tanto e non solo il titolo di Notaio (elemento trascurabile di carattere formale) quanto il prestigio (se ancora esiste) e i vantaggi che tradizionalmente sono connessi a questa figura. Se si fa il consulente bisogna avere il coraggio di farlo in regime di libera concorrenza, senza avvalersi di nessuna predeterminazione numerica all'accesso, di nessuna presunzione di emettere pareri "pro veritate" o comunque degni di una fede particolare (che può derivare dall'uso improprio di titoli quali "Notaio", ai quali le persone comuni connettono un certo significato tradizionale e storico). Si è uno dei tanti consulenti e basta!! Sarebbe troppo comodo, e scorretto verso altri consulenti, avvalersi di una doppia posizione e dei vantaggi che derivano da una di esse.
Pertanto se la consulenza si esplica, principalmente, nell'attività di adeguamento connessa alla stipula di un atto e/o di un'operazione notarile e se la propria attività ha questa caratteristica, che implica rapporto diretto con le parti (che non toglie che una serie di attività istruttorie possano essere svolte da collaboratori o da una struttura complessa di ufficio), ben venga un allargamento della competenza territoriale (e anche, se si vuole, un associazionismo tra colleghi di distretti diversi). L'attività di consulenza, sempre possibile, non legata all'attività di adeguamento, sarà residuale e accessoria e tale da non confliggere con la principale attività (che caratterizza la figura del Notaio). Se si vuole fare qualcosa d'altro (oltre che il Notaio), avendo anche scambi e collaborazione più stretta con altri colleghi, lo si può fare: basta esplicitare al pubblico e a coloro con cui si viene in rapporto che in quel caso si è semplici consulenti. Si è Notai quando ci si pone, o si tenta di porsi, in posizione di terzietà, si affronta un'operazione o un atto e si cerca di tradurre giuridicamente quello che tutte le parti vogliono fare, chiarendo alle stesse il significato di quello che compiono e nello stesso tempo controllando che non si commettano invalidità.
La polemica Notaio consulente - Notaio certificatore non ha ragione di sussistere. Si potrebbe rendere la dicotomia di cui sopra così: Notaio certificatore e consulente ad un tempo da una parte e semplice consulente dall'altra.
In tema di certificazione, come se questa fosse un qualcosa di riduttivo e squalificante, è da notare quanto emerge dalle recenti, a tutti note, disposizioni sulla firma digitale. L'articolo 16 del regolamento (d.p.r. 513/97) che fissa gli elementi costitutivi dell'autentica, oltre a elencare i classici elementi dell'autentica "cartacea", indica chiaramente tra i compiti del Notaio non solo l'accertamento di quelli che potremmo dire i poteri del sottoscrittore (se in possesso della chiave pubblica o eventuali revoche e la corrispondenza della chiave pubblica alla privata) ma, soprattutto, innovando profondamente il nostro codice e il nostro tradizionale assetto giuridico, richiede che il Notaio (pubblico ufficiale autenticante) attesti la rispondenza del documento informatico alla volontà delle parti e accerti che l'atto non contenga atti espressamente proibiti dalla legge secondo i criteri del nostro articolo 28 legge notarile. Sono richiesti al Notaio autenticante gli stessi controlli e la stessa funzione del Notaio che redige un atto pubblico, la stessa attività (anche e non solo) di controllo di legalità. Può essere discusso se tali principi siano applicabili anche alla tradizionale autentica (io ritengo di sì, perché sarebbe illogico operare una distinzione tra le due autentiche e, quindi, i criteri dettati in proposito automaticamente si applicano a tutte le autentiche), comunque tutto ciò è indice che il futuro del Notaio (pubblico ufficiale come lo designa il predetto articolo 16 D.P.R. 513/97, che attesta alcune cose o fatti) è quello di essere ad un tempo certificatore e soggetto di un'attività più complessa, di essere anche consulente dell'atto non di una parte, di essere autonomo ed indipendente indagatore della volontà delle parti e traduttore di essa in modo conforme alla legge o, perlomeno, degli elementi indicati nel predetto articolo 16. La certificazione non è un'attività riduttiva, ma anzi si amplia il significato tradizionale di questo termine. Ma questa attività "nuova" di certificazione caratterizza il Notaio (cioè colui che è pubblico ufficiale, come detto all'articolo 16 predetto, e libero professionista ad un tempo) non colui che è solo libero professionista e/o consulente. Naturalmente tutti potranno fare anche i consulenti, basta che chiariscano il loro diverso ruolo, in quel caso, ai soggetti con cui trattano e basta che non pretendano di avere, nel caso che si debba stipulare un atto per cui è richiesto l'intervento di un Notaio (cioè di chi è anche pubblico ufficiale), due ruoli nella stessa commedia. Il Notaio è anche consulente, ma di un atto non di una parte. Si può anche preferire fare il consulente di parte più che il consulente dell'atto (perché magari si scopre che è più vantaggioso economicamente e responsabilizza meno), ma è opportuno non fare le due cose contemporaneamente soprattutto nella stessa pratica ed è opportuno esplicitare la qualità di parte o rappresentante di parte per non avvalersi di indebiti "avviamenti" o "rendite di posizione", come direbbe il Presidente del Consiglio Amato, derivanti dalla complessiva situazione e inquadramento professionale di cui si fa parte, ma che abilita ad altre attività ed è funzionale ad altre situazioni.
Francesco Felis notaio in Genova
Notaio contro
ESECUZIONI TRA GIUDICE E NOTAIO
Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione presso Tribunale Isernia
Oggetto: Esecuzione n. 7/92 R.G.E.
Il sottoscritto dr. Giuseppe Gamberale, notaio in Isernia, delegato alle operazioni di vendita dell'esecuzione indicata in oggetto fa istanza al fine di sapere se sia possibile nell'esecuzione in oggetto:
I
che gli assegni circolari da versare dall'offerente a titolo di cauzione ed a titolo di presumibili spese di trasferimento e quelli successivi di residuo prezzo, siano intestati al notaio medesimo e non all'offerente;
infatti gli assegni superiori a L. 20.000.000 - come nel caso di specie - se emessi a favore dell’offerente, con clausola di non trasferibilità, non potrebbero essere depositati dal Notaio nel libretto presso il Banco di Roma successivamente all'aggiudicazione, se non con la collaborazione dell'offerente;
tale collaborazione, non prevista dal codice, in alcuni casi potrebbe essere difficile e scomoda potendo l'offerente essere irreperibile o indisponibile per impegni, lontananza o altro.
II
che i due libretti bancari accesi presso la Banca di Roma filiale di Isernia siano nominativi ed intestati al notaio delegato e non solo vincolati al medesimo;
ciò affinché siano nella disponibilità del notaio delegato il quale ne potrà disporre secondo la volontà del Giudice senza dover ricorrere alla collaborazione dell'offerente aggiudicatario, la quale sarebbe essenziale nel caso il libretto fosse intestato all'offerente e solo vincolato al notaio.
Con osservanza.
Isernia 12.06.2000
Il G. E. Laura Scarlatelli,
letta l'istanza del Notaio Dott. Giuseppe Gamberale, depositata in cancelleria il 16/6/2000;
considerato che le osservazioni svolte risultano fondate, in quanto finalizzate ad una più corretta e spedita procedura, e coerenti con lo spirito della L. n. 302/98 in materia di delega al Notaio;
ritenuto che le specifiche modalità di deposito delle somme suggerite dal Dott. Gamberale possano essere utilizzate solo qualora il rispetto di tali modalità sia specificatamente disposto con l'ordinanza di delega al Notaio ex art.591 bis c.p.c.;
RINGRAZIA il dott. Gamberale per il suggerimento e la collaborazione prestata;
RILEVA di tener conto di quanto esposto in relazione alle future ordinanze di delega ex art.591 bis c.p.c.;
DISPONE che copia della presente venga comunicata al Dott. Gamberale;
Manda alla cancelleria per inserire la presente nella corrispondenza G.E. - Notai delegati.
Isernia 28.6.2000
F.to il Giudice Delegato Laura Scarlatelli
Previdenza integrativa
CONVENZIONE FEDERNOTAI - ASSICURAZIONI GENERALI
La Federnotai (di seguito per brevità chiamata "Federazione"):
1. intende favorire, nell'interesse dei propri iscritti - attraverso le Associazioni Regionali -, lo sviluppo di iniziative volte ad assisterli negli aspetti finanziari e previdenziali,
2. si dichiara disposta a diffondere tra i propri associati, con adeguata rilevanza, il contenuto della presente convenzione e a tal fine elegge le Assicurazioni Generali S.p.A. "assicuratore di riferimento per la previdenza integrativa e complementare%
3. si impegna a segnalare ai propri iscritti, nei modi che riterrà più opportuni, la possibilità di aderire al Fondo Pensione Aperto Previgen Valore, istituito dalle Assicurazioni Generali S.p.A.;
le Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito per brevità chiamata "Generali"):
1. si dichiarano disposte ad offrire agli iscritti alla Federazione, che esibiranno la "Carta di Credito del Notaio Diners" nominativa e numerata distribuita a cura della Federazione stessa, tutti i servizi assicurativi ed alle condizioni previste dalla presente convenzione,
2. si dichiarano disposte ad applicare a tutti gli iscritti alla Federazione una particolare commissione di adesione al Fondo Pensione Aperto ridotta a Lit. 60.000 (anziché Lit. 120.000),
3. si dichiarano disposte - per il tramite dei propri agenti - a curare l'illustrazione e la raccolta di adesioni al Fondo Pensione Aperto Previgen Valore contattando gli iscritti alla Federazione sia presso le Sedi delle Associazioni Regionali, sia con visite agli iscritti, da effettuarsi d'intesa con la Federazione. Gli stessi agenti potranno curare l'accensione dei rapporti assicurativi relativi alle assicurazioni di cui alla presente Convenzione,
4. si impegnano a fornire gratuitamente tutta l'assistenza e la consulenza (telefonica o via Internet) sulla previdenza integrativa ed in particolare sul Fondo Pensione Aperto Previgen Valore;
5. si dichiarano disposte a consentire in qualsiasi momento il trasferimento delle singole posizioni individuali accese a favore dei notai iscritti alla Federazione - in base alla presente Convenzione - presso il fondo pensione eventualmente istituito mediante accordo promosso da un sindacato od associazione di categoria di rilievo almeno regionale e destinato esclusivamente agli appartenenti alla categoria medesima.
6. si dichiarano disposte ad offrire agli iscritti alla Federazione - attraverso la propria rete di Agenzie distribuite in tutto il territorio nazionale e naturalmente operando secondi criteri improntati alla massima trasparenza e professionalità - polizze vita che garantiscano le seguenti prestazioni:
a) corresponsione di un capitale pagabile in caso di vita a scadenza, oppure di una rendita vitalizia (pensione integrativa) pagabile all'assicurato all'età prestabilita,
b) corresponsione di un capitale agli eredi, in caso di morte dell'assicurato,
c) mantenimento in vigore delle garanzie sub a) e sub b) senza ulteriore pagamento dei premi in caso di invalidità permanente e totale che colpisca l'assicurato durante il periodo di copertura assicurativa,
d) corresponsione di un capitale liquidabile in caso di morte o liquidabile in qualunque momento, su richiesta, costituito da quote di fondi interni (Unit Linked), alle condizioni di cui all'Allegato A.
La promozione dei servizi, inerenti sia alle assicurazioni che al Fondo Pensione Aperto, offerti da Generali avverrà tramite un opuscolo che verrà consegnato agli associati unitamente alla pubblicazione "Fedemotizie" nonché per mezzo di articoli - sempre a cura di Generali - che verranno pubblicati sugli organi di stampa della Federazione.
La presente convenzione resterà in vigore fino al 31.12.2001 e si intenderà tacitamente prorogata di biennio in biennio in assenza di disdetta, data con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
Allegato A
Assicurazioni Vita Individuali convenzionate
Convenzione n. 7.349
Preso atto della Vostra intenzione di facilitare la stipulazione da parte dei Vostri Associati che hanno aderito ai Fondi Pensione Generali, di polizze vita che garantiscano le seguenti prestazioni:
a) corresponsione di un capitale pagabile in caso di vita a scadenza, oppure di una rendita vitalizia (pensione integrativa) pagabile all'assicurato all'età prestabilita,
b) corresponsione di un capitale agli eredi, in caso di morte dell'assicurato,
c) mantenimento in vigore delle garanzie sub a) e sub b) senza ulteriore pagamento dei premi in caso di invalidità permanente e totale che colpisca l'assicurato durante il periodo di copertura assicurativa,
d) corresponsione di un capitale liquidabile in caso di morte o liquidabile in qualunque momento, su richiesta, costituito da quote di fondi interni (Unit Linked);
siamo lieti di confermarVi che, in dipendenza della presumibile estensione su larga scala del programma previdenziale a mezzo delle polizze vita suddette, siamo disponibili ad emettere assicurazioni sulla vita alle seguenti condizioni di particolare favore, applicabili all'intera gamma delle tariffe in uso a premio annuo e a premio unico presso la nostra Società, collegate alle Gestioni Speciali Assicurati Vita (GESAV, GECU e GEVAL/Euro) e alle Unit Linked.
1) Riduzione dei diritti di emissione della polizza a L. 1.500 per i contratti collegati a Gestioni Speciali.
2) Riduzione al 50% del premio relativo all'assicurazione complementare "morte accidentale" comprensiva della doppia copertura per incidente stradale.
3) Riduzione al 50% di eventuali soprappremi professionali.
4) Aumento della partecipazione al rendimento finanziario conseguito dalle Gestioni Speciali, come da protocollo aggiuntivo allegato.
5) Abolizione dei diritti di appendice ove in prosieguo di tempo siano da emettere appendici.
6) Copertura del rischio di invalidità (esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente) per le tariffe in caso di vita, miste e vita intera:
- a titolo gratuito, per le assicurazioni scadenti non oltre il 60' anno di età dell'assicurato,
- con soprappremio pari allo 0,50% del premio per ogni anno di età a scadenza oltre il 60'.
7) Facoltà di convertire la rendita assicurata, totalmente o parzialmente reversibile, sulla testa di altra persona: l'importo della nuova rendita sarà determinato in funzione dell'età e del sesso della persona designata a beneficiare della rendita, nonchè della misura di reversibilità richiesta (100 per cento, 75 per cento e 50 per cento). L'ammontare e le caratteristiche della rendita saranno determinate in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che, prima della conversione stessa e su richiesta del contraente, saranno al medesimo comunicate per l'eventuale accettazione.
8) Disponibilità ad accordare assicurazioni sulla vita "senza visita medica" fino ad un massimo di 200 milioni di capitale assicurato per assicurati con età fino a 60 anni al momento della decorrenza della copertura assicurativa.
9) Utilizzo delle Tariffe Unit Linked con caricamenti ridotti (di continuazione) per gli aderenti ai nostri Fondi Pensione e l'utilizzo gratuito del Servizio Valore Quota Gestione.
10) Anche i premi emessi nelle polizze Golden Bonus si cumulano assieme ai premi delle gestioni speciali per favorire l'aumento della retrocessione.
Precisiamo che le condizioni di cui ai punti 2) e 6) saranno applicate solo se espressamente richiamate nel documento di proposta.
La contraenza delle polizze sarà assunta dai singoli assicurati e beneficiari delle stesse saranno le persone designate come tali dagli assicurati-contraenti.
1 contratti di assicurazione sulla vita così stipulati dagli interessati saranno per quant'altro disciplinati dalle Condizioni Generali nonchè dalla "nota informativa" sulle assicurazioni vita.
La nostra disponibilità a rilasciare coperture assicurative alle condizioni di cui ai punti che precedono resterà valida per la durata di anni 5 e sarà tacitamente rinnovata per uguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi a mezzo di lettera raccomandata A.R. In ogni caso, tuttavia, i contratti di assicurazione in essere alla data di effetto di detta nostra eventuale comunicazione rimarranno in vigore alle precedenti condizioni per la residua durata contrattuale.
Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione n. 7.349
stipulata tra la FEDERNOTAI
e le Assicurazioni Generali S.p.A.
Le Parti si danno atto che l'aliquota di retrocessione sarà elevata in funzione dell'ammontare della somma dei premi annui complessivi pagati, considerando anche quelli a tariffa Golden Bonus, secondo quanto indicato nello schema seguente.
Qualora l'aliquota di partecipazione base attribuita al premio annuo sia superiore a quella prevista dal protocollo aggiuntivo vale quella prevista per il singolo contratto.
La verifica delle posizioni esistenti nella Convenzione sarà fatta alla fine di ciascun anno.
| Cumulo premi annui delle polizze in vigore |
Partecipazione base al rendimento della Gestione Speciale |
Rendimento minimo trattenuto dalla Società |
| aliquota base |
80 % |
1% |
| oltre 250 |
85% |
1% |
| oltre 500 |
87,5% |
1% |
| oltre un miliardo |
90% |
1% |
Roma 24 novembre 2000
FEDERNOTAI
ASSICURAZIONI GENERALI
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