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gennaio 1997

 

Sommario

 

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Corsivo redazionale

 

Giunta Federnotai

dalla redazione

Dal 14 maggio 1994 ... al 25 gennaio 1997 Notariato e Archivi - La casa è comune (a cura di Massimo Caspani e Domenico de Stefano)

Luigi Augusto Miserocchi

Notariato e Registro delle Imprese: un chiarimento si impone

Benedetto Elia

"Quelli che ... la finestra sul cortile" e "quelli che .. .il cortile"

Paolo Setti

Il ministro del lavoro (di chi?)

Riccardo Genghini

Informatica e notariato: oggi

Angelo Gallizia

Programmi "interprete" e pubblicità legale

jinestra sul cortile

di Franco Cavallone

Filippo Zabban

Diritto internazionale privato e rapporti patrimoniali tra coniugi

Gian Franco Condò

Non trascrivibilità nei Registri Immobiliari di atti o verbali contenenti modifiche di atti costitutivi o statuti di società

Notaio contro

  Il recesso nelle società consortili (un ricorso di Arrigo Roveda)

Tribuna giovani

  Note e spunti in tema di trasferimento del diritto di opzione in sede di aumento del capitale di Giovanni De Marchi

Flor del mal

Corrispondenza

Nord e Sud
lettere di Pierluigi Comelli di Udine, Fulvio Bidello di Verona, Fausto Puxeddu di Cagliari, Arrigo Roveda, Gian Franco Condò di Lecco con risposta di Mal, Alberto Gallizia con risposta di Benedetto Elia

Attività sindacali

Sintesi del verbale Federnotai del 30 novembre 1996

 

 

 

Corsivo redazionale

Da quasi vent'anni, dopo un dibattito assai viva­ce, che sembrò portare il notariato quasi ad un passo dalla riforma dell'ordinamento, sull'intera materia è caduto un inesplicabile velo di silenzio. C'è stata una sorta di reticenza ad interrogarsi sul futuro in termini di progetto.

Intanto il notariato ha continuato ad essere vivo e ad impegnare la risorsa che ne ha rappresentato la più grande ricchezza: la capacità di adattarsi e di rinnovarsi.

A dirla tutta il notariato è vivo, ma un po' stanco. Nei giorni di pessimismo sembra quasi che sia stretto in un assedio.

Le pressioni sono a livello di guardia: professionisti affini che vorrebbero sostituirsi ai notai; funzionari pubblici che vorrebbero autenticare tutto l'autenticabile... e poi il confronto con i sistemi di tipo anglosassone, le frecciate dell'antitrust, e poi, ancora, qualche cedimento interno sul fronte della deontologia; per non parlare delle difficoltà di continuare a 'Piazzare sul mercato il nostro prodotto" ossia la certezza del risultato con una legislazione sempre in ebollizione e con una bu­rocrazia tutt'altro che efficiente.

Anche l'immagine, come emerge dall'indagine che abbiamo commissionato, è sì positiva, ma, tutto sommato, inferiore a quella che riterremmo di meritare.

ll notariato - questa è, forse, la ragione della pre­senza di tanti colleghi a questo secondo congresso di Federnotai - è preoccupato. Preoccupato perché teme di non poter reggere a queste pres­sioni con la sola autorità del proprio passato, con i suoi blasoni. E quando guarda all'ordinamento, alla /egge del 1913, non vi trova una copertura adeguata, perché in quelle norme non si ricono­sce più.

La legge del 1913 ha svolto una funzione essenzia­le, dando al notaio la piena responsabilità dell'adeguamento della volontà delle parti e il controllo di legalità. Ma è solo dopo - con l'accrescersi delle competenze professionali, col diffondersi di una maggiore aspettativa parte degli utenti; con gli orientamenti responsabiliz­zanti della giurisprudenza, con l'addebito di nuovi compiti da parte del legislatore - che la funzione notatile ha ricevuto lo spessore che noi tutti; ora, le attribuiamo: uno spessore che riguarda non solo il ricevimento dell'atto, ma il prima, il dopo, la responsabilità. Concetti non incompatibili con /a /egge del 1913, ma da questa non previsti né, all'epoca, prevedibili:

,La legge del 1913 andava bene, fino ad ora è andata bene. . . Ma basterà per il notaio che de­ve reggere la concorrenza aperta delle altre ca­tegorie professionali? che dovrà confrontarsi con altri sistemi a livello europeo e mondiale? basterà per il notaio te/ematico, che dovrà affrontare i problemi degli atti a distanza, delle videoconfe­renze?

Dov'è la strategia per affrontare questi problemi? Se questa preoccupazione sia fondata ce lo dirà il futuro; quello che è certo è che è ora di porre al centro delle nostre riflessioni la questione della funzione. E questo non solo nella prospettiva di una eventuale modifica legislativa futura, ma perché l'approfondimento di questo tema rap­presenta esso stesso un valore culturale da colti­vare e perché non si potrà smettere di parlare di funzione almeno sin quando permarrà la distanza tra notariato reale - notariato per così dire nor­mativo - e notariato potenziale.

 

 

 

Con queste parole, Giuseppe Di Transo, coordina­tore del gruppo di studio che ha prodotto le rela­zioni, ha introdotto i lavori del secondo congresso di Fedemotai, dedicato al tema della funzione notarile.

Le stesse parole abbiamo voluto trascrivere qui perché esse, ad un tempo accorate e intrapren­denti, esprimono bene lo stato d'animo del nota­riato che, in questo scorcio di secolo, discute di se stesso e si interroga sul proprio futuro.

Non troppe parole vogliamo spendere su questo congresso, il cui prodotto, per intero, offriamo a tutti con l'augurio che possa costituire occasione e motivo di riflessioni utili.

Anche se il congresso è riuscito bene, non vor­remmo cadere nella tentazione della autocelebra­zione. Vorremmo cogliere segnali e indicazioni che sono emersi e guardare avanti.

ll primo punto che sembra acquisito è che quando si parla di funzione notarile non si possa più in­tendere il complesso di attribuzioni, di competenze nel cui ambito si esplica l'attività del notaio.

Per funzione si intende ormai il modo di essere notaio, il modo di fare il notaio. Quel tanto - o quel poco - che il notaio produce con la sua prestazio­ne deve avere il medesimo scopo, deve essere indirizzato al medesimo risultato, qualunque sia il settore di intervento.

Un secondo punto fermo emerso dal congresso è la convinzione che l'anelito verso il necessario adeguamento normativo, senza attendere l'ispirato intervento di un legislatore illuminato,

 

possa trovare il proprio sostegno migliore, la pro­pria argomentazione più convincente nei compor­tamenti dei notai: la funzione che vorremmo non ce la regalerà nessuno, bisogna conquistarla sul campo.

Particolare attenzione è stata dedicata, ancora, alla necessità che il notariato presti particolare cu­ra nella comunicazione della propria immagine. Più propriamente è stato osservato come sia ormai indifferibile, sotto questo profilo, una vera e propria strategia.

In proposito ci sia consentito di essere pedante­mente ripetitivi: funzione notarile e immagine del notariato devono essere le due facce di una stes­sa medaglia.

Se siamo convinti che la nostra funzione non pos­sa che essere figlia dei nostri comportamenti, nessuno di noi potrà mai illudersi che una comu­nicazione particolarmente curata della nostra im­magine possa, di per sé, garantirci un futuro.

Certo è auspicabile che questo aspetto, così im­portante, venga posto al centro dell'attenzione e che ad esso si provveda con adeguata professio­nalità. Ma non dimentichiamo, ancora una volta, che il nostro destino è nelle nostre mani.

Ciascuno può e deve fare la sua parte con la con­sapevolezza delle responsabilità che questo mo­mento storico - certo non dei più facili - pone sulle spalle di tutti.

 

Noi tutti non possiamo fingere di ignorare che siamo e saremo giudicati per il valore delle nostre prestazioni.

Chi ha la responsabilità di rappresentare la cate­goria nei confronti delle istituzioni non può ulte­riormente trascurare l'esigenza di avere pronto, a propria disposizione, un progetto di riforma dell'ordinamento che rappresenti lo strumento, or­ganico e adeguato ai tempi, attraverso il quale da­re il giusto rilievo normativo alla evoluzione della funzione notarile. Essere impreparati su questo terreno o contare di poter giocare di rimessa po­trebbe rappresentare l'errore finale, quello che non lascia scampo.

Chi ha la responsabilità di verificare la conformità dei comportamenti dei singoli alle prescrizioni della legge e della deontologia deve sentire il si-

gnificato particolare che il suo compito riveste nel momento in cui non si tratta più - e solamente - di comporre e mediare interessi interni al gruppo, ma si tratta di impedire che comportamenti singoli rendano il gruppo impresentabile. Non è più tem­po di richiami ai principi scritti nei cuori degli ascendenti. Coerenza, impegno, serietà e concre­tezza, senza fughe in avanti e senza ipocrisie possono essere le regole da seguire, con l'equilibrio e la sensibilità che il fine dell'azione di­sciplinare impone. Ciò di cui si avverte la necessi­tà, soprattutto da parte dei colleghi più giovani,
è che dai consigli distrettuali venga l'indicazione preventiva, ferma e pacata, delle regole che si devono osservare e la dimostrazione concreta che esse valgono per tutti.

Chi non ha tali gravose responsabilità, e ha da­vanti a sé l'invidiabile libertà di scegliere tra le op­portunità che si presentano, non deve mancare di promuovere, in questo momento, un processo di apertura che porti il notariato a confrontare le proprie qualità - e i propri difetti - con quelle realtà esterne che appaiono tanto più temibili quanto meno con esse si è capaci di dialogare e misu­rarsi.

Il sindacato potrebbe, per esempio, aprire la stra­da del dialogo e del confronto con le organizza­zioni dei consumatori, portatrici di quegli interessi diffusi che, oggi come ieri, non sono poi così di­stanti dal notariato e dalla sua funzione.

Il notariato avrebbe molto da temere da una schietta analisi dei costi che esso rappresenta per la società e dei benefici che la sua attività produ­ce?

Non potrebbe il sindacato partecipare ad una si­gnificativa diffusione di conoscenze in ordine alle prestazioni tipiche che gli utenti del servizio notari­le hanno diritto di pretendere, chiarendo senza ipocrisie quali sono i settori in cui l'intervento del notaio produce effettiva utilità sociale e proponen­do gli opportuni correttivi per quei settori nei quali la sua presenza è stata confinata ai margini della funzionalità?

Il notariato avrebbe molto da temere da una valu­tazione comparativa del costo delle sue presta­zioni con quello dei professionisti che hanno com­petenze affini?

Per progredire - o forse anche solo per sopravvi­vere - potrebbe non essere sufficiente amman­tarsi dei valori della tradizione e potrebbe essere inutile l'orgoglio di poter rimirare la propria imma­gine riflessa nei modelli dei notariati emergenti (non giovò a Narciso specchiarsi in acque chiuse). Potrebbe essere necessario saper volgere la prua verso il mare aperto dove poco conta il fascino del passato e dove ognuno deve sapersi misurare con il vento che spira.

 

 

 

DAL 14 MAGGIO 1994..... AL 25 GENNAIO 1997

 

Quasi trentatre mesi, centoquarantuno settimane, in tutto novecentottantasette giorni: tanto è durato il nostro tempo alla guida di Federnotai. Era ini­ziato inaspettatamente, in un momento di grande incertezza; termina invece alla sua scadenza na­turale, anche se un po' prima del compimento del triennio, per rispettare la tradizione ormai consoli­data che vuole le elezioni durante l'Assemblea dei delegati di fine gennaio. E' venuto per noi il momento di farci da parte, di passare la mano ad altri colleghi, che saranno sicuramente ricchi di nuove idee e del necessario entusiasmo: saranno essi a condurre la Federnotai fino alle soglie del 2000, per quanto questa data abbia ormai perso molto del suo fascino, ora che è così vicina.

Non uso una frase fatta se dico che è stata una esperienza straordinaria, sicuramente indimenti­cabile, ricca insieme di qualche delusione e di molte soddisfazioni, queste ultime in numero as­sai superiore alle prime.

Sono stati anni difficili per il nostro Paese, anni di crisi economica, culturale e politica, di grandi cambiamenti, di svolte in tutti i campi; anni in cui anche il notariato non è stato immune da pro­blemi. Eppure esso è cresciuto e, pur dovendo misurarsi con grandi innovazioni, ha saputo rin­novarsi senza disperdere le sue connotazioni sa­lienti. Le innovazioni che hanno riguardato da vi­cino la nostra categoria sono state veramente straordinarie, solo che ci si fermi un attimo a ri­flettere: innanzitutto, l'emanazione del codice deontologico, primo nucleo della futura riforma dell'ordinamento; poi la privatizzazione dell'Ente di previdenza, diventato ente associativo di diritto privato; quindi l'avvio della nuova fase della mec­canizzazione dei registri immobiliari e il loro col­legamento con il catasto, seguito a ruota dall'esordio del tanto lungamente atteso Registro delle Imprese, con tutto ciò che ne è conseguito in termini di nuova automazione dei nostri studi e con l'inizio della sperimentazione dei collega­menti telematici tra il notariato e le banche-dati della Pubblica Amministrazione; infine l'introduzione (per ora non si può dire l'avvio) della preselezione informatica per il concorso, primo grande passo per la riforma dell'accesso alla professione. E non sono sicuro di avere del tutto esaurito l'elenco.

Sono stati anni che hanno coinciso con la crescita della nostra Associazione, crescita tanto nei nu­meri, nei servizi, nelle risorse finanziarie, quanto nei progetti e nelle realizzazioni. Federnotai ha dovuto far fronte alle nuove e più complesse esi­genze dei propri iscritti sia in termini di informa­zione che di presenza del notariato nel mondo delle libere professioni; ed ha cercato di farvi

fronte con tutte le proprie risorse, che si sono ben presto rivelate inadeguate. Da cíò la nuova sede, la segreteria, la necessità di nuove entrate, il po-

tenziamento della rivista "FederNotizie" (al cui direttore si deve il grande fervore dì nuove rubri­che e di nuove iniziative che ne hanno migliorato l'immagine e il contenuto senza fare ad esso per­dere le peculiarità di cui andiamo fieri, prima tra tutte l'assoluta puntualità di pubblicazione e dif­fusione); ma anche la destinazione di maggiori risorse, in uomini e mezzi, alla commissione assi­curazioni, alla commissione informatica (nata come commissione per i rapporti con le case di software notarile), ai gruppi di studio sulla forma dell'atto notarile e sulla funzione; da ciò anche la creazione di due nuove commissioni, che hanno finora funzionato "a corrente alternata" ma le cui potenzialità sono tuttora intatte, come la com­missione deontologia e la commissione cassa. Allargando e specializzando il proprio intervento, Federnotai ha dovuto farsi affiancare da alcuni consulenti, come l'avv. Parodi, che ha curato il pre-esame dei sinistri di responsabilità civile de­nunciati al broker, come la dottoressa Castellani, che ci ha affiancato per le nostre esigenze di co­municazione e di relazioni con l'esterno, come la dottoressa Camusi, che ha commentato per noi l'esito delle due indagini rivolte all'offerta e suc­cessivamente alla domanda di servizi notarili, come gli ingg. Bemardi e Tamba, di cui ci siamo avvalsi come nostri esperti di informatica e di automazione degli studi notarili.

Queste, in estrema sintesi, sono le direzioni in cui ci siamo mossi. Se le cose, come pensiamo, sono andate prevalentemente in modo positivo, ciò è dovuto a nostro parere a due particolari ordini di ragioni. ll primo è che abbiamo avuto la fortuna di creare una squadra affiatata e compatta, in cui ciascuno ha avuto grande stima del lavoro e delle opinioni degli altri, rinunciando spesso a far pre­valere le proprie idee se queste venivano a tro­varsi in minoranza; ciò ha creato un clima di fi­ducia reciproca che non si è mai incrinato, neppu­re per un istante. Il secondo è che abbiamo sapu­to mantenere intatto un grande entusiasmo per quello che facevamo, scoprendo quanto fosse contagioso essere circondati da persone che cre­dono in quello che stanno facendo.

Non possiamo non soffermarci, sia pur brevemen­te, sui rapporti con gli organi istituzionali, che hanno occupato una parte notevole, se non della nostra attività, quanto meno delle nostre energie. Tanto con la Cassa, quanto con il Consiglio Na­zionale, ad una fase iniziale di grande disponibili­tà al dialogo e al confronto, ha fatto seguito una fase caratterizzata da un certo distacco e da una collaborazione sporadica che ha prodotto per lun­go tempo risultati piuttosto scarsi. Entrambi gli organi hanno a lungo mantenuto, a nostro avviso, un atteggiamento di tutela fin troppo gelosa delle prerogative ad essi affidate dalla legge, aprendosi poco all'esterno ed accettando con estrema circo­spezione i contributi che pervenivano dal loro esterno, in particolare quelli provenienti da Fe­dernotai. Emblematico, a questo riguardo, il mo­mento di acuta crisi fatto segnare dai rapporti con il Consiglio Nazionale subito dopo il nostro primo congresso e culminato in occasione del Conve­gno nazionale del dicembre 1995 con la pubbli­cazione su "Attività" di un articolo di fondo sul cui contenuto abbiamo preferito mantenere una po­sizione di assoluto distacco. Da allora, tuttavia, molte cose sono cambiate. La manifesta volontà di tutti di abbandonare inutili polemiche, la ne­cessità invece di restare uniti di fronte ad attacchi esterni che si moltiplicano e si diversificano, la condivisione per la scelta di Federnotai di misu­rarsi con problemi di concreta utilità per l'intera categoria, hanno fatto il resto, così che in pochi

mesi obbiettivi che fino ad allora sembravano as­solutamente irraggiungibili sono diventati realtà. Che sia in atto la svolta a cui abbiamo accennato dalle pagine di questa Rivista? E' difficile dirlo. Sta di fatto che da oggi la Federnotai è chiamata ad un compito ancora più complesso: mantenere le posizioni e migliorarle è ancora più difficile che raggiungerle. Questo è uno dei motivi per cui la prossima Giunta sarà composta probabilmente da sette, e non più da cinque membri; per cui biso­gnerà lavorare ancora molto per rinforzare le As­sociazioni regionali, che sono la spina dorsale della nostra struttura organizzativa; per cui occor­reranno nuove risorse, anche finanziarie, per far fronte a programmi che, inevitabilmente, divente­ranno più ambiziosi. Tutto questo, però, non ser­virà se non vi saranno nuove idee: perchè è es­senzialmente su queste che vive e prospera la nostra Associazione.

Luciano Amato
Giuseppe di Transo
Giuseppe Montalti
Antonella Piccinetti
Egidio Lorenzi

 

 

 

In un momento nel quale sono particolarmente vive ed intense l'attenzione e la riflessione sulla natura, sulla funzione e sul possibile sviluppo della figura del notaio, ci è parso opportuno dare il via ad una iniziativa che ha lo scopo di aprire uno spazio di dialogo con una componente importante del mondo che ruota attorno alla nostra attività: gli archivi notarili. L'idea, da tempo vagheggiata da questa redazione, è quella di verificare quanto di positivo possa emergere dal reciproco scambio di informazioni, esperienze, conoscenze e punti di vista con coloro che, istituzional­mente preposti ad esercitare attività ispettive nei confronti dei notai, sono deputati ad una attività che, og­gettivamente, deve tendere al miglioramento qualitativo delle nostre prestazioni.

Lo spirito con il quale ci avviciniamo a questo confronto è quello di considerare che, per quanto poco appaia nei confronti di chi usufruisce del servizio notarile, nella realtà, i comportamenti dei notai non possono non tenere conto del controllo cui sono periodicamente sottoposti e pertanto ci sembra corretto che anche la componente "archivio notarile" sia chiamata a partecipare alla discussione attualmente in atto sulla funzione del notaio.

 

 

 

 

NOTARIATO E ARCHIVI - LA CASA E' COMUNE
Intervista al dottor Mario Molinari Sovrintendente dell'Archivio Notarile di Milano

a cura di Massimo Caspani e Domenico de Stefano

FN Le interviste ai colleghi, presidenti dei consigli notarili, comparse su questa rivista, cominciano con un affettuoso, anche se banale, "Caro Presi­dente".

Non ce ne voglia, dottor Molinari, se a questo colloquio manca l'usuale incipit. Sarà il timore di un sospetto di piaggeria, il rispetto per la funzione, magari anche quel rapporto particolare che sem­pre si instaura tra esaminando ed esaminatore, forse un po' di tutte queste cose insieme: in verità questa è un'intervista particolare e ce ne siamo accorti in redazione quando si è trattato di formu­lare i quesiti da proporle.

Ciascuno ha portato il suo contributo, ma non è mancato chi, ad un estremo, riteneva opportuna soltanto qualche generica informazione sul suo stato di salute e chi, dall'altro estremo, proponeva sofisticati quesiti tecnici, probabilmente spiacevole traccia di precedenti sofferte ispezioni.

A noi è toccato quindi il compito di elaborare i contributi della redazione, che abbiamo cercato di ricondurre a denominatori comuni, nella ricerca di una certa organicità.

Le domande sono state, quindi, raggruppate sotto quattro titoli.

NOTAIO E ATTO

FN In questo periodo, come Lei certamente sa, è di estrema attualità il dibattito sulla funzione del notaio; quali sono le sue opinioni in proposito? E quale è, a suo avviso, la funzione attuale del con­servatore dell'archivio notarile?

R. In merito alla funzione del notaio, credo che proprio in questo momento vada sottolineata con particolare forza la componente "pubblica" della funzione notarile.

Questo non solo per quanto la legge afferma (codice civile e legge notarile), ma soprattutto per Io spazio occupato dal notariato in questi ultimi anni, in sostituzione di grandi componenti statuali, non in grado di garantire un idoneo, qualificato e completo servizio alla collettività.

Per quello che riguarda la funzione, o meglio l'at­tività del conservatore, la considero da tempo in enorme affanno. Credo sia difficile, ad esempio immaginare quale sia la massa di richieste di "consulenza telefonica" che arriva quotidianamen­te, da parte dei notai, a questo ufficio. Evidente­mente una risposta cerchiamo di darla sempre e a tutti, ma, come dicevo, l'affanno non manca.

FN La costante evoluzione dell'ordinamento giu­ridico ha modificato la Sua attività, ad esempio per quanto attiene al metodo e al contenuto delle ispezioni? In particolare, rispetto agli inizi della Sua carriera, quali sono le differenze più rilevanti?

R. E' fin troppo facile richiamare a tale proposito l'enorme proliferazione normativa (reiterazione dei dd.11. in particolare), che ha modificato la pro­cedura di ispezione, rendendo necessaria una particolare attenzione ai problemi della vigenza della norma nel tempo, ad esempio.

Inoltre grazie alle sempre più frequenti "nullità" disseminate nelle varie leggi speciali, il controllo degli atti è divenuto più complesso.

FN Come si aggiorna professionalmente un con­servatore?

R. A livello istituzionale - ad eccezione del recen­te passato - non ci sono stati momenti di crescita professionale.

Per quanto so, nessun collega è stato formalmen­te avviato a partecipare a convegni, congressi,   corsi, in materia giuridica specificamente mirati all'attività del conservatore.

In termini economici, non si è investito nulla nella crescita qualitativa del funzionario pubblico; non è stato possibile nemmeno far fare un corso a pochi e chiedere agli stessi di riversare sugli altri colle­ghi quanto appreso.

E pensare che di momenti formativi ce ne sono stati, ed anche particolarmente validi.

In pratica gli unici strumenti in possesso sono le riviste specializzate del settore, che in una certa misura colmano (in maniera ovviamente insoddi­sfacente) la necessità di crescita professionale.

E' stata più volte evidenziata l'esigenza che ci fosse un luogo di incontro tra conservatori, ca­denzato nel tempo, inteso come sede di scambio delle rispettive esperienze. Ma ad oggi non ci so­no state possibilità.

Altro discorso è a livello personale.

Spesso il conservatore tenta di mantenersi ag­giornato con molto impegno. Oltre che faticoso, l'approfondimento individuale ha il limite di essere episodico e sicuramente di scarso rilievo al di fuori del distretto ove opera il singolo conservato­re.

Non è infrequente che lo stesso problema venga affrontato e risolto in un distretto in maniera completamente diversa dal distretto attiguo. Una delle battute che più spesso mi sono sentito rivolgere è: "ma questo nel distretto di si fa".

L'effetto sull'attività dei notai è di tutta evidenza. Sono convinto che un bravo conservatore - inteso nel senso di buon conoscitore della materia no­tarile - non possa che fare bene al buon notariato.

FN Ai fini di un rapporto istituzionale trasparente e costruttivo, non ritiene utile che il maturare di nuovi orientamenti, da parte dell'archivio, venga preventivamente pubblicizzato e dibattuto?

R. Premesso che considero questo, assieme a quello della formazione, il vero problema dell'archivio, non posso che rispondere sì. Vorrei richiamare però un primo elemento che considero di enorme importanza.

Ai sensi dell'articolo 129 della legge notarile l'ispezione viene eseguita dal Presidente del Consiglio notarile unitamente al conservatore. Non è un richiamo puramente formale, privo di contenuti.

La valutazione dei problemi riscontrati nell'ambito dell'ispezione viene eseguita di comune accordo tra i due ispezionanti, e la procedura ispettiva nel suo complesso è attiva praticamente per l'intero anno.

Tutte le eventuali novità emerse in sede di ispe­zione sono immediatamente conosciute e condi­vise dal Presidente del Consiglio notarile, che credo abbia gli strumenti di far conoscere

all'esterno il contenuto dell'eventuale evoluzione dell'atteggiamento ispettivo.

Non solo, ogni occasione di contatto istituzionale tra notariato e archivio - almeno per quello che mi riguarda - è sempre stato sfruttato per segnalare i diversi problemi, che (a torto o a ragione) si riten­gono di particolare importanza.

Ho rilevato spesso una certa qual difficoltà alla formalizzazione dell'esistenza di problemi. Può darsi che collocandosi su un piano diverso, e cioè sul piano dello scambio culturale, la comuni­cazione possa essere migliore. Personalmente mi auguro che questo contatto con FederNotizie non resti un episodio e che da un rapporto permanen­te possa migliorare il livello di comunicazione dei rispettivi punti di vista.

Altra considerazione: qui a Milano non è infre­quente procedere alla ispezione per quadrienni! Sorvolando sul problema delle infrazioni già pre­scritte e su cui non mi sembra che ci siano state anche nel passato particolari lagnanze, come è possibile preventivamente pubblicizzare il mutato atteggiamento in relazione ad atti redatti nel 1992?

FN Come giudica il progetto di riforma della legge notarile, in tema di forma degli atti, presentato da Federnotai in occasione del suo primo congres­so?

R. Sicuramente un passo avanti nella direzione della chiarezza.

Lo considero il progetto di modifica che, con maggiore sensibilità, ha affrontato alcuni punti salienti dell'attività del notaio nella società attua­le, predisponendo strumenti normativi certamente più incisivi.

FN In particolare ritiene corretto il tentativo di so­stanziale equiparazione, quanto alla funzione del notaio, tra atto pubblico e scrittura privata autenti­cata?

R. Come conservatore ritengo che, se ci si vuole liberare da una ipocrisia francamente inconcepibi­le, non si possa non considerare che già ora, nei fatti, siamo in presenza di una totale equiparazio­ne tra atto pubblico e scrittura privata autenticata sia sul piano della sostanza che su quello del contenuto.

Ho letto con attenzione gli atti del primo congres­so di Federnotai e mi sembra che i notai abbiano già recepito questo aspetto.

FN E' ancora attuale il problema della conserva­zione del documento da parte del notaio? Ritiene opportuno che il notaio sia obbligato a depositare in atti le scritture private da lui autenticate?

R. Non ritengo che il problema della conserva­zione del documento sia di particolare rilevanza, alla luce della nuove tecnologie a disposizione. Stiamo sempre più facendo a meno della fisicità del denaro ad esempio, perché non potremmo fare lo stesso col supporto cartaceo che incorpora la volontà delle parti?

Basta creare le condizioni normative adeguate. Altro e vero problema è quello di definire cosa è -

a cosa serve - l'atto pubblico nella sua forma piena, e chi debba esserne l'eventuale deposita­rio, e in quale forma.

Per quanto riguarda la scrittura privata autentica­ta, credo di aver già dato una risposta.

FN Lei ha vissuto la "rivoluzione informatica" degli atti notarili: dal punto di vista formale quali sono stati e sono gli aspetti positivi e quali quelli nega­tivi?

R. Ho appena accennato al problema delle nuove tecnologie e degli effetti auspicabili della loro uti­lizzazione.

Provocatoriamente posso dire che l'uso dell'informatica ha reso più leggibili gli atti, e questo per chi ne deve leggere montagne non è poco.

D'altra parte l'errore più comune, dovuto all'uso del computer in ufficio, è quello della presenza in atto di clausole non attinenti al negozio voluto dalle parti, lettura permettendo.

La rivoluzione informatica dovrebbe adesso fare un vero salto qualitativo. Non è sufficiente aver sostituito la macchina da scrivere con un sistema di video scrittura affidabile.

Occorre trarre le ulteriori conseguenze dalla pos­sibilità tecnica di portarsi a spasso, in un piccolo disco, l'intero archivio e la banca dati dell'ufficio,

di avere uno o più collegamenti telematici con lo studio da postazioni esterne, cogliendone im­mediatamente tutti gli aspetti di profonda innova­zione nella professione che questo necessaria­mente comporta.

FN Ritiene che, a prescindere da specifiche in­frazioni commesse, dalla lettura degli atti di un notaio possa emergere con chiarezza la maggiore

minore qualità della sua prestazione professio­nale?

R. Non sotto tutti i punti di vista, ma credo proprio di si. Mi pare, però, che una questione del genere si ponga su un piano squisitamente deontologico

non disciplinare. Personalmente ho molto ap­prezzato le pagine del codice deontologico che si occupano della "forma" degli atti. Non credo però che, allo stato attuale della legislazione notarile, al conservatore spetti un giudizio complessivo delle qualità degli atti, anche se è innegabile che

chi legge tanti atti finisce pur sempre di farsi un'idea di chi li ha scritti.

FN Ritiene che, de iure condendo, si possa arri­vare ad una maggior trasparenza dell'atto notari­le? (ad esempio stabilendo l'obbligo della indica­zione della provenienza ventennale degli immobili oggetto dell'atto, l'obbligo di allegazione di dise­gni, l'obbligo di indicazione della data di effettua­zione delle visure e della data di aggiornamento dei repertori della conservatoria dei RR. Il.)

R. La domanda presupporrebbe una relativa tra­sparenza dell'atto notarile; mi chiedo come è possibile con una normativa tanto puntuale come la vigente legge notarile ?

Se questo - invece - vuol significare l'esigenza di trasformare l'impegno in capo al notaio da obbli­gazione di mezzi, a garanzia del risultato, certa­mente.

Sarebbe vera metamorfosi del notaio. Visto che stiamo parlando di aspirazioni verso una nuova normativa, mi parrebbe però più logico che si agisse direttamente sulla definizione della funzio­ne notarile, piuttosto che sul contenuto degli atti.

FN. Oggetto di particolare discussione sono state, sempre in occasione del primo congresso di Fe­demotai, le nullità formali, e cioè quelle previste dalla legge notarile e non ricollegabili al contenuto del negozio. Ritiene che esse conservino ancora una funzione attuale?

R. La pura nullità formale ritengo non avesse molto significato nemmeno nel 1913.

Che sia stato uno strumento usato spesso contro il notaio, è vero.

Questo, credo, sia emerso chiaramente nel corso del congresso del 1995.

E' tutta la costruzione dell'attività del notaio che risente di un mancato aggiornamento alle mutate esigenze della collettività e della funzionalità dell'ordinamento.

Se il notaio come pubblico ufficiale sopperisce a numerose e sempre più gravi lacune dello Stato, se è un operatore che in alcuni settori agisce in regime di assoluto monopolio, se esiste (e resiste) il numero chiuso, è ovvio che l'ordinamento può chiedere a tale soggetto il rispetto di alcuni ele­menti (di mera forma) che considera necessari per la costruzione omogenea, uniforme (per i fini dettati dall'ordinamento stesso) del documento.

La questione della forma credo si giochi tutta all'interno degli obiettivi generali che ogni ordi­namento si prefigge.

FN. A) Se si. Quale funzione? 8) Se no. Come ritiene che possano essere sosti­tuite?
R. La forma in sé non assume alcun significato se non quello del rinvio alle attività che l'ordinamento ritiene imprescindibili e che richiede al soggetto interessato.

L'atto inteso come realtà storica ha la necessità di essere costruito secondo una procedura che in alcuni punti è codificata, sia per il soggetto che agisce in base ad una competenza delegata, sia per le regole del "gioco" che tale soggetto deve rispettare.

Si può anche pensare alla completa eliminazione della forma come elemento necessario, che non può mai mancare, però bisognerà poi individuare gli indicatori, le prove attraverso cui ricostruire la realtà esistente e le sue avvenute modifiche.

ISPEZIONE

FN Nel notariato è da tempo assai vivace la di­scussione in ordine alla necessità di una revisione dell'ordinamento notarile. Come giudica dal Suo punto di vista la normativa vigente? La giudica uno strumento adeguato per l'esercizio dell'attività ispettiva?

R No!

Credo di dover chiarire perché.

Perché l'ispezione notarile - per come è conge­gnata e svolta - non è in grado di valutare appie­no l'attività del notaio.

Si appunta su elementi di mera forma, da cui tenta di far discendere delle conseguenze di natu­ra disciplinare nei confronti del pubblico ufficiale. Fuori da questa logica rimangono le parti, i terzi, lo Stato.

Un atto perfetto sotto il punto di vista della legge notarile può nascondere pesantissimi effetti ne­gativi:

- per le parti: in genere verso i soggetti contrat­tualmente più deboli (mi vengono in mente i for­mulari e i capitolati predisposti dalle banche per l'erogazione del credito);

- per i terzi che possono comunque essere travolti da pattuizioni simulate;

- per lo Stato inteso come collettività che - per esempio - non può avvalersi del qualificato ausilio del notaio per la verifica degli effetti fiscali dell'attività delle parti: (a tale proposito è utile rammentare il contenuto del vigente articolo 62 della legge notarile Ticinese).

Sotto questo profilo credo di essere in sintonia con lo spirito con il quale mi avete proposto que­sta intervista.

Non scorgo, però segnali confortanti nella norma­tiva vigente: le stesse leggi urbanistica e fiscale che impongono determinate menzioni sotto pena di nullità si muovono esclusivamente sul piano esclusivamente formale. Basta per tutelare l'inte­resse pubblico che sottendono?

FN Quali sono attualmente le carenze più gravi della legislazione notarile per ciò che concerne il procedimento ispettivo?

R. La legislazione notarile è quella che è. L'affermazione che sia - ai fini ispettivi - uno strumento di scarsa efficacia, è ampiamente condivisibile.

E' mancata l'azione di affinamento costante che, dal 1913 ad oggi, si sarebbe potuta e dovuta fare sulla legge, da parte di tutte le componenti in gio­co (notariato, magistratura, pubblica amministra­zione).

Spesso ho avuto la sensazione che non si sia voluto modificare la legge notarile (e norme con­nesse) per il timore che alcuni strumenti consoli­dati potessero essere mutati, in peggio.

Non potendo incidere sull'impianto normativo di riferimento - stante la presunta difficoltà di appor­tare semplici correttivi in un sistema tanto com­plesso - le varie questioni sono state affrontate sul piano della dottrina (molta, e non sempre di­sinteressata) e della giurisprudenza (poca e frammentaria in relazione alle effettive necessi­tà).

Forse qualche rischio poteva essere corso.

FN Ritiene che contrastanti interpretazioni sia in dottrina sia in giurisprudenza possano dar luogo a contestazioni ispettive ancor prima che si formi un orientamento consolidato?

R. Credo che questo sia più che una semplice possibilità.

Quello che non riesco a vedere è il luogo deputa­to ove attingere con sicurezza "all'orientamento consolidato".

Il problema di fondo è che la legge non ha subito grandi cambiamenti, mentre la società si è tra­sformata.

L'interpretazione giurisprudenziale non potrà mai da sola risolvere tutte le questioni.

Sul piano strettamente ispettivo, manca da anni la capacità dei conservatori di essere degli inter­locutori meno isolati, cresciuti grazie solo all'impegno personale, senza alcuno strumento istituzionale di verifica e di controllo della capaci­tà di "saper fare il conservatore".

Paradossalmente gli strumenti più utili sono i la­vori di provenienza notarile.

E' l'isolamento che crea i maggiori problemi cui si riferisce la domanda.

FN Ritiene che la tecnica ispettiva debba diffe­renziare tra atti negoziali e verbali assembleari?

R. Perché c'è qualche differenza tra le due realtà secondo quanto indicato dalla legge notarile?

 

Uscendo dalla battuta, è ovvio che al giorno d'oggi il problema dei verbali societari non sia più eludibile.

La stessa proposta di Fedemotai sulla "forma degli atti" prende posizione in merito a tale que­stione.

Effettivamente la posizione del verbalizzante, sotto il profilo della possibilità di adeguamento, è ben diversa da quella in cui il notaio si trova in relazione agli atti negoziali. Questa, probabilmen­te, è una questione sulla quale noi conservatori dobbiamo riflettere.

FN Ritiene corretta una contestazione in forma dubitativa?

R. Il richiamo alla correttezza è particolarmente forte, e merita una risposta articolata.

In sede di redazione di verbale ispettivo il rilievo o c'è, o non c'è: non ci sono vie di mezzo, è ov­vio.

Va ricordato però, ancora una volta, che il verbale ispettivo non è che un atto procedurale, di conte­nuto iniziale, sottoscritto dai due ispezionanti. Non vorrei che fosse ulteriormente avvalorata l'idea che il verbale ispettivo sia frutto delle ubbie del conservatore.

Particolare è anche la posizione del Presidente, che al tempo stesso interpreta due ruoli, quello dell'ispezionante e quello comunque di collega dell'ispezionato.

Non solo, ma pur dichiarando in questa sede il personale massimo rispetto sull'operato dei ma­gistrati che si occupano di materia notarile, va ri­conosciuto che non sempre si è di fronte a pro­nunce confortanti.

Inoltre, la qualità dei testi normativi, che gli opera­tori - compreso il conservatore - si trovano a do­ver utilizzare, non brilla certo per completezza e chiarezza.

La formula dubitativa è frutto di una difficoltà og­gettiva, che tiene conto di tutti questi fattori.

FN Le sentenze in materia disciplinare, sia di condanna sia di assoluzione, costituiscono un "precedente" per l'attività ispettiva?

R. Sicuramente sì per quanto riguarda l'afferma­zione dei principi di diritto affermati nelle senten­ze, sicuramente no per quanto riguarda la valu­tazione, che non compete al conservatore, della persona "protagonista" del caso.

FN Nel caso in cui il verbale ispettivo contenga rilievi di natura sostanziale, al fine di consentire al notaio di poter effettivamente svolgere le sue de­duzioni, ritiene possibile:

- a) che il verbale venga preventivamente comu­nicato all'interessato?

- b) che la seduta ispettiva venga sospesa e rin­viata a breve? R. Ho sempre pensato che il notaio dovesse sa­pere in via preventiva i rilievi di carattere sostan­ziale mossi dagli ispezionanti. Tar i due ispezio­nanti credo che sia il Presidente del consiglio no­tarile il più adatto a svolgere questo ingrato compito.

Ogni volta che il notaio in sede di ispezione ha chiesto di sospendere la seduta ho sempre aderi­to alla richiesta.

Qualsiasi documento che mi è stato prodotto è sempre stato allegato al verbale ispettivo, anche quando il notaio ha espresso non lusinghieri ap­prezzamenti sul conservatore (chissà perché il Presidente in genere, in questi casi, viene sempre dimenticato).

Non credo ci sia bisogno di spiegare quanto po­trebbe suonare "stonata" una iniziativa del con­servatore.

FN Sempre ai fini di cui alla precedente domanda, ritiene possibile che il notaio alleghi al verbale memorie e documenti?

R. Certo, per il motivo che il verbale è un sempli­ce atto introduttivo del procedimento disciplinare. Va detto però che la possibilità di difesa del no­taio non subisce alcuna menomazione anche se il notaio non verbalizzi o alleghi nulla.

 

 

PROBLEMI PARTICOLARI

FN La nullità parziale (art. 1419 c.c.) di una di­sposizione che non incide sugli elementi strutturali del negozio giuridico può configurare violazione dell'art. 28 Ln.?

R. Si, se si segue l'impostazione della Cassazio­ne (ad es. sentenza 10256 del 1990), e si consi­dera possibile una conseguenza disciplinare per il notaio, anche in presenza di un negozio che rag­giunga il suo fine.

Non penso però che la chiave di lettura di un problema tanto complesso come quello posto dai due commi dell'articolo 1419 possa limitarsi alla applicabilità o meno dell'articolo 28.

Le questioni in merito alla dichiarazione della vo­lontà negoziale ed alla sua formalizzazione poste nell'articolo di Emanuele Calò, in Vita Notarile del 1981, sono tutte sul tappeto.

FN Gli avverbi espressamente e manifestamente di cui all'art. 28 1.n. sono fonte di molte ambiguità interpretative; se Le fosse possibile come riscrive­rebbe l'art. 28 Ln.?

R. Stante l'enorme confusione che hanno creato, li eliminerei del tutto, solo per motivi di chiarezza.

 

Ritengo una buona base di discussione la relazio­ne del Dr. Federico Magliulo al recente congresso di Roma.

FN Ci possono essere interferenze tra l'articolo 16 delle preleggi, sue presunte violazioni e l'articolo 28 della legge notarile?

R. Una legge dello Stato, per quanto non condi­visibile, non può non essere applicata.

Una critica di natura sociologica non consente una disapplicazione, di natura consuetudinaria, della norma.

Mi rendo conto che è necessario mettere in cam­po una notevole sensibilità perché, a volte, sono in gioco interessi e valori primari della persona umana ai quali mi sembra riduttivo dare una ri­sposta esclusivamente in base ai pareri del Mini­stero per gli Affari Esteri. Nei singoli casi non sa­rei contrario a tenere in considerazione anche le valutazioni, motivazioni e circostanze che il no­taio potrebbe compendiare nell'atto.

FN. Presunte violazioni alle normative urbanisti­che in tema di parcheggi possono dar luogo a violazione dell'articolo 28 L. N. ?

R. La difficoltà a rispondere ad una domanda tanto semplice e diretta sta proprio nella estrema problematicità ad attingere - come ho già detto - a fonti attendibili e soprattutto consolidate, in pre­senza di questioni molto dibattute.

La Cassazione nella sentenza n° 244 del 10 gen­naio 1995 ha delineato un certo indirizzo che non può non essere valutato; basta però leggere il commento alla sentenza per avere chiaro il con­cetto che, di chiaro, c'è molto poco.

Il rischio maggiore è quello di operare in base a delle semplici opinioni.

FN Con quale frequenza in sede di ispezione si riscontrano atti stipulati in violazione delle norme dettate in materia di edilizia residenziale pubblica?

R. Non elevatissima, in relazione alla quantità di atti redatti in tale materia.

Proprio in questo settore, più che in altri, si avver­te la difficoltà dell'ispezione ad essere uno stru­mento efficace.

FN Che cosa pensa delle stampanti laser?

R. Se la domanda è indirizzata a conoscere la mia idea sulla possibilità di utilizzare la stampa laser per la redazione degli atti pubblici, posso dire che già da tempo ho precisato - in maniera

formale - che è una eventualità che considero ammissibile, anche in assenza della esplicita va­lutazione di cui d.P.C.M. 3 agosto 1962, in attesa dei decreti di cui alla legge 15 del 1968.

 

 

SCENARI FUTURI

FN Come intende il conservatore degli archivi collegare l'ispezione degli atti con il codice deonto­logico elaborato dalla categoria?

R. Penso che questo non sia un problema per il conservatore.

La procedura ispettiva non ha subito modifiche a seguito della definizione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, dei principi di deontolo­gia professionale.

Occorre valutare quale attività intenda porre in essere l'organo preposto al controllo della osser­vanza del codice deontologico in relazione ai ri­lievi presenti nel verbale, per quanto attiene alla forma ed al contenuto degli atti. Anche questo mi sembra un aspetto da approfondire. In tal senso potranno essere utili incontri come questi o scambi di natura culturale e scientifica tra il mon­do degli archivi e il notariato. Certamente è un aspetto da sviluppare de jure condendo.

FN Come vede in prospettiva il ruolo del conser­vatore degli archivi qualora venga accordata al notariato la giurisdizione domestica?

R. Sicuramente modificato.

FN Cosa propone fin d'ora di cambiare nell'ispe­zione di competenza dell'archivio in funzione della progettata modifica sul controllo della attività no­tarile?

R. In linea di massima, mi piacerebbe che si con­solidasse, anche sul piano normativo, una mag­giore collaborazione tra l'organo della pubblica amministrazione preposto al controllo e l'organo di disciplina interno alla categoria perché mi pare che il fine ultimo, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, sia comune.

Capite bene che questo è un argomento che non può esaurirsi con poche battute . . . forse non ba­sterebbe un'altra intervista .. .Comunque il nostro dialogo non si interrompe qui.

FN Certo, dottor Molinari, contiamo di sentirLa presto.

 

 

 

NOTARIATO E REGISTRO DELLE IMPRESE: UN CHIARIMENTO SI IMPONE

 

 

 

AMBIGUITÀ DELLA PRESENTAZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

COME REGISTRO INFORMATIZZATO L'istituzione del Registro delle Imprese è stata presentata con la connotazione della informatiz­zazione: il registro delle società era un registro cartaceo, quello delle imprese è un registro in­formatico e informatizzato.

In realtà poco si è riflettuto sulla ambiguità della connotazione informatica del R.I. che può indica­re almeno due cose ben distinte e contrapposte:

il registro delle imprese è un registro costituito non più da atti, cioè da documenti redatti in lin­guaggio libero, che vanno interpretati da chi li consulta per il significato fatto palese dal testo del documento, ma da dati estrapolati attraverso una "interpretazione" e "normalizzazione" del do­cumento in base a schemi predisposti una volta per tutte attraverso "moduli" costruiti con la pre­sunzione di tipizzare tutti i possibili dati oggetto della pubblicità legale, il tutto in funzione di una loro inserzione in un "data base"

oppure

il registro delle imprese è pur sempre un regi­stro documentale composto da documenti che vengono conservati non più su supporto cartaceo, ma su supporto ottico o magnetico, che possono e devono essere quindi consultati su terminali e dai quali vengono ricavati, ai soli fini di una più agevole e veloce - anche se in qualche modo ap­prossimativa - conoscenza e certificabilità, alcuni (ma non tutti) i dati che interessano la pubblicità legale, fermo restando che il dato opponibile ai terzi è pur sempre quello più completo desumibile soltanto dalla consultazione del documento (il fatto che poi per semplificare il lavoro all'ufficio preposto alla tenuta del p. r. questi dati vengano presentati su moduli cartacei o su supporto infor­matico è ovviamente irrilevante ai fini di cui qui si tratta). La "sedes materiae" della pubblicità legale in questa concezione resta necessariamente il ti­tolo: la nota e il "data base" costruito sui dati in essa contenuti, per quanto importanti possano essere, non costituiscono se non un prodotto del pubblico registro, dal momento che ai terzi ciò che in ultima analisi è opponibile è solo il docu­mento.

Conseguenze inevitabili della posizione sub a) sono:

nel contrasto titolo-dato estrapolato (con la ,nota) deve prevalere ai fini della opponibilità al terzo il dato estrapolato: è onere di chi opera l'estrapolazione assicurarsi che l'estrapolazione sia corretta

nel caso in cui il titolo contenga dati non estra­polabili sulla base della struttura prefissata dal modulo questi dati, non potendo essere inseriti

nel data base, non possono essere opposti ai ter­zi, che non hanno nessun onere di consultare il titolo

se si vuole conseguire l'opponibilità dei dati ai terzi è necessario che il titolo sia redatto in modo da consentirne la corretta "trasposizione" nel mo­dulo: conseguentemente l'autonomia privata deve in qualche modo piegarsi alle esigenze del "data base - pubblico registro", dal momento che ciò che non è inseribile in esso ai fini della pubblicità legale "non est de hoc mundo"

la opponibilità ai terzi consegue sempre e solo alla inserzione dei dati estrapolati nel "data base" indipendentemente dalla possibilità per i terzi di consultare il titolo e quindi anche prima che il tito­lo sia memorizzato nell'archivio ottico (la consul­tazione del titolo nulla aggiunge alla pubblicità).

il controllo va eseguito essenzialmente sulla base del modulo per verificarne la congruità ri­spetto alla successiva inserzione dei dati nel "data base": la benché minima difformità giustifi­ca il rifiuto della iscrizione.

Le conseguenze della tesi sub b) sono ovviamen­te opposte:

l'opponibilità consegue solo alla conoscibilità da parte dei terzi del titolo

nel contrasto titolo-dato estrapolato prevale sempre il titolo

l'autonomia privata non può subire limitazioni dettate dalla rigidità del sistema della pubblicità.

l'iscrizione non può essere negata per motivi attinenti "esclusivamente" alla compilazione del modulo.

I "PALADINI" DELLE DUE CONCEZIONI Che Unioncamere, e per essa il suo braccio ope­rativo-informatico Infocamere, abbia concepito l'attuazione del Registro delle Imprese come l'avvio di un pubblico registro informatico - in­formatizzato costituito da dati estrapolati in fun­zione del "data base - registro delle imprese" (concezione sub a) è un dato storico incontestabi­Ie.

La consultazione degli "Atti della Giornata di studio" tenuta a Milano i1.20 ottobre 1995 alla vi­gilia della definitiva approvazione del Regolamen­to è eloquente.

Mi limito allue significative citazioni:

a) nell'intervento del Dott. Giovanni Nasi Direttore Generale di Infocamere si legge

"La legge 580 e l'emanando regolamento di at­tuazione del Registro delle Imprese, non si limita­no a dar vita a un istituto voluto dal codice civile di oltre cinquanta anni fa.

Essi, più o meno coscientemente, delineano un nuovo e rivoluzionario sistema di pubblicità sulle imprese. Dal punto di vista tecnico la caratteristica peculiare di questa novità consiste nel fatto che nasce un registro informatico e non un regi­stro cartaceo informatizzato.

La differenza sembra sottile ma in realtà è so­stanziale. Il Registro è la memoria dell'elaborato­re nella quale sono riportati tutti i dati contenuti nei moduli di domanda d'iscrizione. Per cui la carta è solo uno dei possibili supporti per il tra­sferimento delle informazioni dalle imprese all'uf­ficio, ma una volta che la carta, e non è detto che si debba ricorrere solo alla carta, sia pervenuta all'ufficio, l'iscrizione avviene direttamente sul si­stema informatico" (op. cit. pag. 44 secondo ca­poverso).

b) nella Relazione Introduttiva del prof. Ermanno Bocchini "Il Registro delle imprese: La disciplina normativa e lo stato di attuazione" si legge: "L'oggetto della pubblicità non è l'atto soggetto a iscrizione, ma l'informazione tout court " (op. cit. pag. 27).

Del resto anche successivamente alla introduzio­ne del R.I. il Presidente di Unioncamere Danilo Longhi in un articolo pubblicato su II Sole 24 Ore del 5 maggio 1996 dal titolo "Dopo il rodaggio, il Registro funzionerà" ribadiva

"Il registro non ha più alcun supporto cartaceo, ma è un prodotto unicamente informatico, le cui procedure finalmente standardizzate, sono pre­ordinate a un prodotto di maggiore qualità che dia veramente certezza"

Questa costruzione del registro delle imprese si è sicuramente tradotta in alcune norme del Rego­lamento di Attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 in G.U. n. 28 del 23 febbraio 1996).

In particolare:

- nell'all'art. 5 (Strumenti) in cui la denominazione "Registro delle Imprese" è riservata al "data base" escludendosi dalla stessa il protocollo e l'archivio degli atti e dei documenti, degradati a qualcosa di secondario e accessorio;

- nell'art. 11 comma 8 ("L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della do­manda . . . "L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda ") il cui significato è così spiegato e ribadito nella Rela­zione di accompagnamento:

"Il comma 8, per l'importanza delle conseguenze giuridiche (tra le quali l'efficacia) della attuazione della pubblicità, definisce, in modo puntuale, il momento dell'iscrizione con una disposizione po­sta a tutela del pubblico e che impone la coinci­denza tra il momento della iscrizione e il momen­to della effettiva messa a disposizione del pubbli­co dei dati iscritti per la visura diretta sui termina­li".

Non stupisce quindi che gli interpreti abbiano interpretato che si era introdotto un "Registro Im­prese informatizzato" e non un "Registro docu­mentale" tenuto secondo tecniche informatiche.

Mi limito a ricordare:

La Rivista delle Società che presentando in Leggi e Documenti l'Attuazione del registro delle imprese (1996 pag. 214 - 255) fa precedere i testi da un pregevole commento introduttivo di Mario Notari in cui si rileva:

"L'attenzione al "nuovo" è richiesta" dal "passaggio dal registro cartaceo al registro infor­matico". . . "Questo secondo aspetto, in particola, re, non rappresenta un mero adeguamento tecno­logico che aiuta nella tenuta del registro delle im­prese (la memoria dell'elaboratore elettronico, di fatti, non è lo strumento per la redazione del re­gistro, bensì è il registro stesso), ma incide pro­fondamente anche sul concetto e sulla natura della pubblicità legale, per via dell'immediata possibilità di accedere alle informazioni da parte di una pluralità di soggetti contemporaneamente e da luoghi diversi" (op. cit. pag. 216).

"Ebbene ... mi sembra che si evidenzi quasi una "frattura" tra il sistema del registro delle Im­prese, così come delineato dal codice civile e dallo stesso regolamento di attuazione da un lato e l'impianto che, sul piano della struttura del re­gistro, è stato attuato . . .".

La Rivista del Notariato che nel numero 3 (maggio-giugno) 1996 pubblica uno studio ampio ed articolato di Pietro Boero "Aspetti Notarili del­l'Istituzione del Nuovo Registro delle Imprese" in cui l'Autore trae dalla premessa conseguenze logiche, anche se fondate su premesse errate, "II primo inconveniente è quello della (peraltro inevi­tabile) rigidità del sistema. L'iscrizione avrà ad oggetto "i dati contenuti sul modello di domanda", ossia una indicazione necessariamente standar­dizzata del contenuto dell'atto.

Ciò può comportare . . . una certa approssimazio­ne del dato contenuto nell'iscrizione rispetto a quanto viene effettivamente stabilito sul titolo; nonchè una tendenza . . . ad una standardizza­zione dello stesso contenuto dell'atto".. .

"Non può esserci dubbio . . . che, per ciò che at­tiene agli effetti verso i terzi. . . abbia rilievo uni­camente quanto è inserito nell'iscrizione vera e propria, anche se difforme rispetto al titolo".

Ma, fortunatamente, a fronte di questa fuga in avanti "evolutiva" il Ministero dell'Industria ha fermamente difeso una interpretazione conforme al sistema del codice civile: nel decreto emanato in attuazione dell'art. 7 del Regolamento di attua­zione 581/1996 (quello con cui sono stati appro­vati i modelli di iscrizione nel R. Imprese (D.M. 7 febbraio 1995 pubblicato in G.U. 14/2/1996 n. 27) la dicitura di questi moduli prevede infatti che "Il sottoscritto ... deposita per l'iscrizione nel Regi­stro delle Imprese di . . . l'atto di seguito sinteti­camente descritto.. .

Quindi secondo questa testuale dicitura oggetto di iscrizione è l'atto e non il dato estrapolato e il "Registro delle Imprese" non è più il "data base" (contenitore dì dati estrapolati), ma comprende anche l'archivio dei documenti.

 

"EVOLUZIONE' DELLA POSIZIONE
DI UNIONCAMERE

 

A questo punto anche in Unioncamere c'è stato un "ripensamento" o forse è prevalsa una diversa concezione: solo così si può spiegare il Comuni­cato di Unioncamere pubblicato su Italia Oggi del 20 maggio 1996 ("Anche gli utenti devono cam­biare") in cui si legge:

"Unioncamere rileva come da parte di qualcuno si sia travisato il valore del contenuto del modulo per la richiesta iscrizione.

Forse per una lettura eccessivamente rigida di alcuni passaggi del regolamento (dpr n. 581/95) e delle norme applicative, si è ritenuto che oggetto dell'iscrizione nel registro delle imprese fosse non più l'atto sociale, ma il contenuto del modello. Ciò non è vero, in quanto il modello rappresenta la richiesta di iscrizione dell'atto depositato, sintetiz­zato nel modulo per consentire una più facile ope­ra di verifica prima e memorizzazione poi, da parte dell'ufficio.

Pertanto, è sempre l'atto che prevale ed è l'atto la fonte dalla quale si può attingere l'informazione eventualmente incompleta o mancante nel modu­lo, al fine della memorizzazione".

Questa "nuova" posizione dovrebbe essere "consacrata" in una circolare, a quanto si dice, di prossima emanazione che prevede espressamen­te la prevalenza, in caso di difformità, dell'atto ri­spetto ai dati estrapolati ed inseriti nel "data ba­se", la possibilità per l'Ufficio di correggere e completare il "modulo" sulla base dell'atto, la possibilità di non trascrivere oggetti sociali e po­teri nei moduli rinviando all'atto.

Resta però il forte dubbio che questa "conversione" di Unioncamere sia avvenuta con forti contrasti interni e che non si possa escludere che i fautori della opposta tesi attendano solo tempi più propizi per ribaltare la concezione del registro.

Illuminante a questo proposito è l'articolo "Dal faldone al chip" di Giovanni Nasi pubblicato sul­l'ultimo numero di "Impresa & Stato" Rivista della Camera di Commercio di Milano.

In tale articolo si trovano echi espliciti di "scontri" tra Infocamere e altre Amministrazioni, si trova traccia di una disinvolta interpretazione dell'art. 8 della L. 580 che avrebbe "di fatto" modificato il codice civile, ma si ribadisce anche la fiducia nella "vittoria finale".

". . . il registro ha dovuto cercare dei punti di contatto e di mediazione con i suoi interlocutori, sia sul versante delle imprese e degli operatori privati che sul versante delle altre pubbliche Amministrazioni. . ."

"Non c'è dubbio che l'art. 8 della Legge 580 abbia "modificato" gli articoli del Codice civile riguar­danti il Registro delle Imprese in tutti i punti in cui era sottinteso l'uso di documenti cartacei. Si tratta ora di reinterpretare tutti quei punti sostituendo operativamente l'informatica alla carta, le do­mande di iscrizione e di modifica e il deposito di atti in formato elettronico a domande e atti su carta"..

"Il Regolamento e i decreti di attuazione hanno scelto una via di mediazione . . .L'atto cartaceo viene . . . .archiviato otticamente . . . questo in fondo non è che un vecchio espediente provviso­rio per "informatizzare" il vecchio documento .. . Ma il processo è avviato e ormai non ci si può fermare a questo punto" .. .

"Sono gli stessi operatori esterni alle Camere - in particolare i notai - a reclamare da subito solu­zioni informatiche e organizzative più avanzate, come l'adozione generalizzata di supporti magne­tici per la presentazione dei documenti"

"Anche questa.non sarà che una soluzione ponte, nell'attesa più o meno lunga della soluzione fina­le" (op. cit. pag. 56).

Il ragionamento di Nasi da un lato illumina una certa posizione, dall'altro conferma l'equivoco e l'ambiguità di fondo che si cerca di perpetuare (non so se per eccesso di lucidità nel persegui­mento dei fini con qualsiasi mezzo o per incom­prensione del vero nodo del problema).

L'equivoco di fondo sta nel contrapporre "il faldo­ne" al "chip" e di credere e far credere che la questione riguardi la scelta tra registro cartaceo e registro informatico-informatizzato.

La "carta" non c'entra niente: il registro "documentale" che qui si difende è un pubblico registro che può vivere senza un filo di "carta", che può e deve esistere anche quando il docu­mento notarile digitalizzato munito di firma elet­tronica sarà inviato al Registro Imprese per via telematica, anche quando le domande di iscrizio­ne saranno inviate anch'esse a mezzo posta elet­tronica.

La questione riguarda la prevalenza del documen­to redatto in linguaggio libero sul documento che deve essere costruito su regole rigide prefissate dall'Autorità preposta alla tenuta del Pubblico Registro.

E' grave che si citino le richieste dei notai (cioè del CNN) come dimostrazione della necessità di abbandonare l'atto come oggi è inteso e praticato dal notaio-giurista a favore di un "nuovo docu­mento-modulo" del notaio burocrate.

Delle due l'una o il CNN ha cambiato notte tempo la concezione della funzione notarile per sposare la concezione del notaio burocrate il cui compito è quello di adeguare la volontà delle parti alle ca­selle elettroniche del pubblico registro o si equi­voca gravemente confondendo problemi diversi.

Una cosa è certa: l'organo ufficiale del notariato non può continuare a tenere posizioni che generi­no equivoci di questa portata; è inutile fare con­vegni sulle rinnovate e rivitalizzate funzioni del notaio e poi nel quotidiano non difendere con suf­ficiente chiarezza il ruolo del documento notarile.

 

LE "DIVERSE" POSIZIONI DEL NOTARIATO

Il documento che ha legittimato l'interpretazione "evolutiva" del pensiero del C.N.N. è costituito dal Comunicato ufficiale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del 22 maggio 1996 nel quale il CNN da un lato lamenta i problemi connessi all'avvio del Registro Imprese e dall'altro ribadisce la sua concezione del Registro Imprese inteso come Pubblico Registro non più documentale rilevando: "Per i notai italiani la volontà del legislatore ine­quivocabilmente nel senso dell'istituzione di un Registro su base "informatica" in qualche modo è stata disattesa dai momento che inefficienza e inconvenienti si rilevano proprio su quel fronte ". . ." . i notai si rivolgono alla commissione mini­steriale che deve monitorare il Registro affinché questo "si sviluppi nel più rigoroso rispetto della connotazione informatica con la conseguente eliminazione o almeno drastica riduzione dell'at­tuale necessaria utilizzazione dei moduli cartacei

Anche qui spiace constatare quanto abbia nuociu­to al Notariato la mancanza di una lucida perce­zione della distinzione tra pubblico registro docu­mentale e pubblico registro informatizzato.

A questa concezione si è fortunatamente con­trapposta la posizione del Sindacato dei Notai Lombardi che, nel lamentare le disfunzioni del sistema, ha lucidamente chiesto di "Restituire al titolo la funzione di documento ufficiale fonte della informazione societària. Il sistema attuale . . . pare privilegiare la nota rispetto al titolo, capo­volgendo i ruoli, ma se il titolo deve essere me­morizzato integralmente, sarà questo a garantire l'opponibilità ai terzi delle informazioni, mentre la nota serve solo a rendere possibile l'identificazio­ne del titolo (Italia Oggi del 20/5/96 "I Notai Lom­bardi criticano duramente il nuovo sistema").

Quello che si critica nella posizione del CNN non è tanto quello che dice, quanto il modo in cui lo dice e soprattutto quello che tace.

Nessuno contesta la possibilità e l'opportunità che il mezzo informatico venga potenziato, che il pro­gramma Fedra divenga una cosa seria e funzio­nale (sarebbe ora!), che i notai debbano collabo­rare con le camere di commercio, che si portino i famosi dischetti ("taumaturgici" direbbe un ano­nimo collega dallo spirito troppo dissacratore che trova spazio su questa rivista): su queste cose siamo tutti d'accordo, quello che si contesta è la convinzione sottostante che, risolti questi non vi siano ben più gravi problemi anche di ordine giu­ridico da discutere e da risolvere e che l'occuparsi dei "problemi informatici" escluda la necessità di dibattere e di prendere ufficialmente posizione sulle scelte di fondo del sistema.

Insomma quello che si critica è quel volare basso senza considerare i problemi di base del sistema e quel nascondersi dietro inesistenti contrapposi­zioni.

Basti citare, a questo proposito la sintesi che del sommario dibattito tenuto a Roma il 18 maggio 1996 nella riunione dei Presidenti dei Consigli Notarili ha fatto "Attività" (n. 4/96, pag. 19):

"Due posizioni si sono individuate nel dibattito. Quella che ritiene necessario e indispensabile per il funzionamento del sistema, che è normativa­mente previsto su base informatica, l'abbandono del supporto cartaceo, che non fa altro che creare intralci e ritardi . . . e l'altra (. . .) che sostiene la non possibilità di ridurre tutto a un sistema di ca­selle perché ci sono aspetti difficilmente informa­tizzabili e ritiene che l'uscita dalla attuale situa­zione di ritardo possa avvenire solo cambiando criteri di informatizzazione mediante un poten­ziamento del protocollo . . . facendo risalire gli effetti della pubblicità al momento del deposito".

"Il Presidente Laurini, nella sua replica, ha difeso il sistema del Registro delle imprese" (ma in quale versione, prima o dopo la conversione di Unioncamere?, non si è capito! ) così come nor­mativamente previsto e che è oggetto di studio per la sua struttura anche da parte di altri Paesi"

Se il CNN oltre ad osservare gli altri Paesi che studiano, si facesse carico di studiare e discutere in proprio l'oscillante (nella interpretazione) si­stema avviato potrebbe dare un apprezzabile contributo al notariato italiano e forse anche a quello internazionale.

 

 

I MOTIVI PER I QUALI IL NOTARIATO DEVE

SOSTENERE LA CONCEZIONE DEL

REGISTRO IMPRESE INTESO COME PUBBLICO REGISTRO "DOCUMENTALE"

 

 

Sintetizzo qui alcuni dei motivi, desunti dall'espe­rienza di un notaio che opera con il Registro Im­prese con maggior numero di formalità in Italia, che confermano l'inevitabilità della scelta "documentale":

a - le Camere di Commercio nella generalità dei casi non sono state in grado di rispettare i termini per l'iscrizione di cui all'art. 11 comma 8 ("L'iscrizione è eseguita senza indugio e comun­que entro il termine di dieci giorni . .").

b - ci si scontra quotidianamente con la rigidità di molti Registro Imprese nella interpretazione della modulistica, nelle infinite incertezze, nelle conti­nue difformi interpretazioni dovute alla sopravva­lutazione dell'importanza del "modulo" rispetto alli "atto" e all'errata convinzione che l'atto non conta. L'enfasi posta sul R.I. come pubblico registro in­formatizzato ha sicuramente nuociuto facendo prevalere il controllo burocratico su quello giuri­dico.

c - emerge quotidianamente l'impossibilità per la modulistica di contenere esaurientemente la multiforme casistica prevista dal sistema del co­dice e l'infinita varietà dei casi che si presentano, non tanto per qualche svista da parte dei compila­tori dei modelli (che peraltro esiste), quanto per l'oggettiva impossibilità di ingessare la realtà in schemi prefissati.

d - l'inconcepibile rinunzia del sistema informati­co, per come è oggi configurato, a gestire il "campo note" (sempre importantissimo)

- la sempre più frequente constatazione che i dati inseriti nel "data base" sono sempre appros­simativi in quanto:

e1- il dato di partenza per il "data base" è impre­ciso dal momento che si sono tenuti buoni i dati del Registro Ditte che da una lato conteneva dati diversi dalle risultanze dei Registri di Cancelleria

dall'altro li registrava in forma riassuntiva (ad esempio per quanto riguarda gli oggetti sociali, i poteri di organi amministrativi e di procuratori). e2- lo stesso inserimento dei dati nel Registro Imprese come attualmente praticato non è uni­forme nei diversi Registro Imprese dal momento che alcuni uffici per semplificare l'inserimento hanno continuato in certi periodi ad inserire og­getti sociali e poteri in forma riassuntiva.

f - la mancata risoluzione a tutt'oggi del problema della mancanza di continuità delle iscrizioni che si verifica quando il dato da inserire è incongruo ri­spetto ai dati risultanti dal "data base" (ciò può avvenire o per mancati precedenti depositi o semplicemente perché, per legittimi motivi, il dato logicamente posteriore giunge al deposito in un momento cronologicamente anteriore): in tal ca­so, se è ormai pacifico che il Registro Imprese non può rifiutare di ricevere tali atti (ed in effetti li

riceve) non li inserisce fino a quando non si ri­pristina la continuità, creando insuperabili pro­blemi a chi ha chiesto l'iscrizione.

g - la grave difficoltà per il richiedente di venire a conoscere tempestivamente la data esatta del­l'iscrizione nel "data base".

Infine decisivo appare l'argomento giuridico: nel momento in cui la pubblicità è basata sull'atto-documento, nel momento in cui si deposita il do­cumento, il fatto che la modulistica ne prevede una "sintetica descrizione" non è consentito far prevalere la "sintetica descrizione" contenuta nella nota, sul documento redatto nel suo

guaggio naturale.

Per uno spostamento di tal fatta era necessaria una modifica della legislazione primaria che è mancata.

Del resto nella pubblicità commerciale la funzione stessa della nota è diversa da quella della nota nella pubblicità immobiliare e, anche de iure con­dendo non sono auspicabili modifiche in questo senso a livello di legislazione primaria: la ricchez­za e la complessità dei dati oggetto di pubblicità rende impensabile una loro "ingessatura" in schemi e caselle predeterminate che canalizzano

impoveriscono il dato e possono determinare fraintendimenti di terzi.

Il diritto commerciale e societario è materia viva, in continua evoluzione sulla base di "creazioni" dell'autonomia privata e di nuove prassi mutuate da esperienze di altri paesi.

Volere sclerotizzare il diritto delle società nelle caselle predefinite di un "data base" non è una visione moderna ed evolutiva, ma solo una posi­zione di retroguardia.

 

 

IMPORTANZA DI INSERIRSI PER TEMPO

IN UN DIBATTITO TESO A RIDARE

RAZIONALITÀ AL REGISTRO IMPRESE

 

Se scontato può apparire un cambiamento di orientamento o, se preferite, un chiarimento della posizione del C.N.N., dopo il "contrordine compa­gni" venuto da Unioncamere, meno scontata è la capacità di trarre sul piano politico e interpretativo tutte le conseguenze dalla ammissione del fatto che l'iscrizione continua a riguardare l'atto e non la sua sintesi e della prevalenza, in caso di diver­genza, dei dati inseriti nell'atto su quelli estrapo­lati con la nota.

Questa ammissione, peraltro giustissima, mette in crisi il sistema o meglio mette in crisi le norme del regolamento scritte sulla base di una concezione del registro ormai superata.

Mi riferisco inevitabilmente all'art. 11 comma 8 del regolamento ("l'iscrizione consiste nell'inser­zione nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui termi­nali per la visura diretta del numero dell'iscrizione

dei dati contenuti nel modello di domanda"): la norma nasce chiaramente dall'equivoco di avere considerato il Registro Imprese come registro informatizzato e non come registro documentale, ma questa norma ovvia e doverosa in un pubblico registro costituito da dati estrapolati ed inseriti in un "data base" appare del tutto incongrua e priva di logico significato in presenza di un pubblico registro costituito da documenti, rispetto ai quali i dati inseriti nei "data base" sono soltanto "sintetiche" e quindi anche necessariamente im­precise "descrizioni" dell'atto: tanto è vero che in caso di discordanza tra "atto" e "data base" preva­le l'atto.

In un pubblico registro "documentale" l'opponibili­tà deve riguardare il documento e può aversi solo nel momento in cui il documento è reperibile e consultabile.

In altri termini la norma sorprendentemente tra­scura il momento di memorizzazione del titolo, nel presupposto che l'iscrizione consista nel met­tere a disposizione dei terzi solo i dati estrapolati attraverso la nota e non l'atto nel suo complesso.

Nella prassi I' "iscrizione", intesa nell'accezione del regolamento, non comporta la necessaria memorizzazione del titolo su supporto ottico in quanto tra l'altro non tutti i Registri Imprese han­no, alla fine di ottobre 1996, attivato l'archivio ot­tico (per limitarci alle Camere di Commercio del nord-ovest, solo 17 Camere su 23 hanno già atti­vato l'archivio ottico) e dal momento che numero­se delle Camere che Io hanno già istituito prov­vedono alla memorizzazione su base ottica dei titoli da 4 a 7 giorni dopo l'avvenuta iscrizione ( cito dati di fonte camerale).

Non sarà che l'enfasi posta sul data-base serve a coprire la lacuna della mancata, tempestiva isti­tuzione in molte camere del registro ottico? In realtà l'iscrizione dei dati desunti dalla nota è una operazione distinta tecnicamente, logicamen­te, giuridicamente e temporalmente dalla memo­rizzazione dell'atto nell'archivio ottico di cui all'art. 5.1 e del regolamento 581/1995: da questo dato non è possibile prescindere.

Il Regolamento non ha considerato che l'inserzio­ne nel "data base" non influisce ad esempio sulla conservazione del documento su base ottica che avviene, quando avviene, seguendo una proce­dura distinta dalla inserzione nel "data base" dei dati estrapolati a mezzo della nota.

Inoltre il Regolamento non ha chiarito se il "documento" depositato per l'iscrizione può esse­re consultato anche prima della sua archiviazione su base ottica (prevista dall'art. 8). Diciamo pure che ad una prima, letterale lettura del Regola­mento, e in particolare dell'art. 23, sembra proprio il contrario dal momento che il primo comma pre­vede che:

"Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici" (dal che sembra dedursi che pubblici non sono i docu­menti cartacei) mentre il secondo comma preve­de che:

"La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici . . ." e cioè che il documen­to è consultabile solo dopo l'avvenuta archivia­zione secondo tecniche informatiche.

Se questo è vero, che senso ha affermare, come sembra fare il regolamento, che "il documento" nella sua integralità è opponibile ai terzi, indipen­dentemente dalla possibilità per il terzo di pren­derne visione, per il fatto che una sua sommaria sintesi è stata inserita nel "data base"? e come si concilia questa considerazione con la asserita prevalenza delle risultanze del documento con il dato "inserito" in base alla nota?

A questo si aggiunga che la modulistica ministe­riale non prevede tutti i dati oggetto di iscrizione secondo il codice civile (quali ad esempio le nor­me statutarie sul funzionamento dell'assemblea, le clausole di prelazione e gradimento, che pure hanno una efficacia per così dire "reale") e allora da quale momento la modifica di queste clausole sarà opponibile ai terzi?

In conclusione io credo che si possano affermare con certezza le seguenti proposizioni:

nel momento in cui si prende coscienza che il Registro Imprese non è un registro informatizza­to, ma documentale, il comma 8 dell'art. 11 non è più idoneo a determinare quale sia il momento di opponibilità degli atti depositati per l'iscrizione;

all'interprete, al sistema camerale e al legisla­tore, si impone di cercare la via per uscire da una impasse difficilmente superabile sulla base della vigente normativa primaria e secondaria.

Ho avuto modo di proporre, in altra sede, alcune mie preliminari proposte, secondo me vantaggio­se per il sistema camerale, per il notariato e per gli utenti del Registro Imprese, per procedere in via interpretativa e con aggiustamenti della vigen­te normativa ad una razionalizzazione - normaliz­zazione del sistema, proposte che qui mi limito a riproporre .

La opponibilità ai terzi consegue solo alla cono­scibilità da parte del terzo del documento quindi: - bisogna affermare sul piano normativo il diritto del terzo di prendere visione del documento an­che prima della sua inserzione nell'archivio ottico; - bisogna consentire la reperibilità del documento anche prima della inserzione dei dati estrapolati nel "data base" attraverso il potenziamento del protocollo che dovrà consentire di conoscere in estrema sintesi la tipologia degli atti depositati per l'iscrizione.

- bisognerà che in sede di certificazione si abban­doni la terminologia "pratica in aggiornamento" per una puntuale elencazione di tutti i protocolli aperti accompagnati dagli elementi necessari per reperire il documento;

- bisogna dettare regole certe per il controllo del­l'atto in sede di accettazione che tengano distinti i controlli relativi alla accettazione dell'atto secon­do la vigente normativa del codice civile da quelli relativi semplicemente a problemi di compilazione del modulo, finalizzati esclusivamente all'in­serzione nel "data base";

- bisognerà cercare di fare coincidere i controlli con la fase della presentazione allo sportello; se questo risultasse troppo complesso si potrebbero usare sistemi quali l'accettazione con riserva, o una precisa disciplina del silenzio assenso per da­re certezza e tempestività all'iscrizione per i sog­getti che la chiedono;

- bisognerà chiarire il rapporto tra "registro delle imprese" e "data base" nel senso di attribuire a quest'ultimo la funzione di "certificazione tipizza­ta" e "privilegiata" delle risultanze del Registro Imprese;

- bisognerà curare la tempestività dell'inserzione degli atti nell'archivio ottico, rendere questi dati

subito consultabili a video appena inseriti e rea­lizzarne concretamente la consultabilità telemati­ca.

Solo in questo modo si potranno contemperare le legittime esigenze di chi effettua il deposito e vuole che l'atto depositato per l'iscrizione produca effetti in tempi brevissimi e certissimi e quelli dei terzi che devono poter conoscere ciò che si vuole loro opporre.

Giuste o sbagliate che siano queste opinioni è tempo comunque di discutere seriamente di questi problemi. Chi non lo vorrà o non saprà farlo, assumerà gravi responsabilità nei confronti della categoria.

Luigi Augusto Miserocchi notaio in Milano

 

 

"QUELLI CHE ... LA FINESTRA SUL CORTILE' E "QUELLI CHE. . IL CORTILE"

 

Sperando di non sconfinare nell' "accanimento terapeutico", torno a parlare di politica (intesa come ricerca e individuazione delle motivazioni ideali da porre alla base dell'agire individuale e collettivo) non da una triste e fredda "finestra", ma dal "cortile" pieno di sole, di gente semplice e con tanta voglia di vivere nel quale maturano le idee, germogliano i sentimenti, le passioni e le "parzialità" di un comune ed "incasinato" notaio come me.

Luogo di contraddizioni, di ambivalenze, costella­to da mille bisogni anche contrapposti, da utopie, nel quale sono prive di senso le grandi discussioni su chi è bravo, su chi non lo è, su chi non lo sarà mai che da troppo tempo riempiono le nostre po­lemiche pubbliche e private.

Anche in "cortile" non mancano coloro che si illu­dono o hanno la pretesa di saper fare diagnosi e prognosi, che si sentono al centro dell'universo come una sorta di "ombelico del mondo"; quando però qualcuno li critica, riescono a riderci su e a fare anche dell'autoironia senza vestire i panni delle timide ed indifese fanciulle vittime della brutalità e della ingratitudine umana.

Nel mio "cortile" non ci si divide tra bravi e meno bravi; si viene giudicati (non certo in senso mora­le) non per come si esprimono le opinioni o per la quantità di opinioni espresse ma soltanto per quel poco che si riesce a dire e a testimoniare con comportamenti concreti; si accetta l'idea che il Vento che gonfia le proprie vele possa spingere nella direzione non giusta.

In "cortile", almeno nel mio, ci si sforza di soste­nersi a vicenda, senza ammiccamenti ed adula­zioni con la sola forza della coesione ideale ed umana; quando si crede fortemente in ciò che si

fa ci si impegna, con tutte le forze disponibili, a mantenere la rotta anche quando il vento spira in direzione contraria, quando si può procedere sol­tanto a remi e si dispera di poter raggiungere il porto.

Non mancano gli scontri ed i conflitti perché ven­gono considerati come l'unico antidoto contro le personalizzazioni ed i rancori; qui giù si gioca po­co di fioretto, si discute con la semplicità e la du­rezza degli umili; si utilizza, quando occorre, una sana, leale ed aperta aggressività; tante volte quando si gioca a carte, lo si fa per danaro e con la pistola sul tavolo (da altre parti si gioca per semplice divertimento e con il coltello ben na­scosto sotto il tavolo); si respira l'odore acre degli uomini comuni, non avvezzi all'opportunismo an­che se consapevoli di quanto possa essere diffici­le mettere d'accordo il don Abbondio, il pittoresco ed amato don Chisciotte o il forte e coraggioso fra Cristoforo che albergano in noi; si procede quoti­dianamente indecisi e combattuti nella scelta tra la rotta che nasce dalla bussola dei propri ideali e quella che nasce dalla sola direzione del vento.

Non mancano i cedimenti, le patologie e le par­zialità, ma non si elevano templi alla "funzione", allo "spirito di servizio" e alla "morale"; non si leggono breviari; non si comminano pene e non si impongono inferni; nessuno si sente così innocen­te da poter giudicare gli altri perché tutti cono­scono i propri peccati ed hanno imparato, a pro­prie spese, che coloro che si autoproclamano in­nocenti aspirano soltanto a diventare giudici degli altri e tendono a costruire un loro personale pote­re.

Nel cortile gli scontri ed i conflitti nascono dai bi­sogni e dalla propria umanità e non dalla sterile intellettualizzazione o dalla vanità; qui si pensa poco al potere, ai presidenti, ai segretari, ai comi­tati, ai congressi, ai sondaggi, all'opinione pubbli­ca, allo spirito maggioritario, al consenso piccolo borghese; difficilmente alita il vento del pregiudi­zio, del moralismo e della criminalizzazione del prossimo; non si ha la propensione ad isolare o abbandonare gli altri a se stessi e a rispondere alle critiche con stupide e gratuite insolenze sul piano personale; quando appare utile si va nell'al­trui salotto per "intervistare i potenti" ma non con intenti agiografici ma per richiedere le dovute spiegazioni per comportamenti che appaiono as­solutamente ingiustificati e che creano disordini e fermenti nel cortile.

Nel "cortile" gli uomini si incontrano e stanno in­sieme non necessariamente a giorni fissi e ad orari predeterminati ma quando hanno qualcosa da dirsi o da darsi reciprocamente; qui si cammi­na insieme procedendo da soli con pensieri, ideali ed utopie che non nascono dallo scopo e dalla volontà, ma dal profondo dei propri convincimen­ti.

Nel "cortile" ci si muove a piedi, lontani da mac­chine veloci, da telefonini cellulari, senza la paura di poter inciampare nei propri escrementi. Nessuna analisi seria del reale potrà essere fatta con la rimozione della propria "cacca".

I veloci, i congressisti, i convegnisti, i presidenti, i segretari ed ín genere gli uomini della "finestra sul cortile", si illudono di cambiare il mondo perché non Io conoscono e perché rifiutano di accettare gli escrementi come espressione della propria umanità.

Fatta "dalla finestra" (elemento che accomuna C.N.N. e Federnotai) si fa una sorta di politica senza territorio, senza persone, senza relazioni affettive dirette, senza coinvolgimento e senza volontà di compromettersi; in altre parole non si fa politica.

Questo meccanismo non solo rende arduo e illu­sorio il compito di rappresentare la realtà ma im­pedisce anche di riconoscere i problemi sino ad illudere che la loro soluzione possa essere affida­ta a quei pochi intellettuali (tali per autodefinizio­ne) disponibili ad accomodarsi in salotto (Roma, Milano, eccetera) per restare inchiodati ed ab­barbicati alla "poltrona sul cortile".

Come i bambini che scarabocchiano su dí un fo­glio e pensano che i loro segni debbano rappre­sentare per forza qualcosa, così gli uomini della "finestra sul cortile" usano ed enfatizzano le paro­le, pensando con ciò stesso di aver formulato un problema legittimo ed interessante.

In questa logica non solo non è necessario ma è addirittura indispensabile "isolare" chiunque inviti a ricercare e ad avere un "metodo" perché si è convinti che tutte le inquietudini e tutti i problemi possano dissolversi e risolversi con le parole, con i corsivi ,con la sensatezza del linguaggio in una complessiva cornice che dalla finestra appare di

"vigile e maturo equilibrio" mentre dal "cortile" di assoluta mancanza di coraggio o di scarsa ade­sione interiore alle tesi che si sostengono. Così facendo, la comunicazione fra gli uomini viene meno, la parola si sostituisce alle idee ed ai valori, lo stare insieme si trasforma in evasione istintuale o in offerta ludica da osteria (congresso).

La comunicazione a tutti i livelli ma soprattutto nelle strutture associative manifesta la sconfitta del coraggio, della tolleranza, del rispetto recipro­co, del suo essere al servizio delle idee.

A mio parere, con compiacimento e cinico distac­co, stiamo soffocando la cultura della comunica­zione e la comunicazione stessa.

Dalla mia esperienza ho tratto la conclusione, per certi versi paradossale, che quanto più si sta e si parla con gli altri, tanto meno si riesce o si vuole comunicare con gli altri.

Comunicare significa ricercare "intimità", creare un flusso di sensazioni ed emozioni, offrire agli altri una parte del proprio mondo interiore; quan­do il parlare non è al servizio del "comunicare" si trasforma inesorabilmente in recita, interpreta­zione di un ruolo di un personaggio (il più gettona­to e interpretato è sicuramente quello del notaio "modello", serio e impegnato).

La recita e la teatralità sono a tal punto diffuse da costituire un test obbligatorio se si vuole progredi­re verso ruoli eccellenti.

Non di rado la selezione delle candidature avvie­ne proprio sul terreno delle attitudini teatrali mi­nime del soggetto; infatti varcata la prima soglia della semplice militanza, bisogna necessariamen­te misurarsi in situazioni di scene molto diverse, sia per numero di convenuti che per atmosfera.

Si comprende dunque come, in questo contesto, il linguaggio risulti troppo spesso noioso, non co­municativo, infarcito di parole difficili utilizzate per nascondere i problemi e le difficoltà che gli uomini comuni incontrano e devono incontrare (se sono seri!) quando sono costretti ad analizza­re un futuro problematico ed indefinibile. A mio parere, sino a quando continueremo a parlare di "delati", "vocati" e "de cuius" e mai semplicemen­te di parenti del morto, non entreremo mai in sin­tonia con la realtà perché esprimeremo una cultu­ra elitaria, superata ed incompatibile con la psico­logia della gente semplice, abituata ad un lin­guaggio scarno ed efficace (e perciò stesso co­municativo), che vede noi ed i nostri atti lontani dal proprio modo di pensare ed operare, infarciti del pregiudizio che la forma possa essere garan­zia di reale funzione.

Per chi avesse avuto il gusto di leggere gli atti di alcuni processi della "santa inquisizione", avrebbe constatato come i rapporti inquisitivi fossero scritti da notai in un latino forbito, preciso, pedante non rivelatore di alcuna emozione e che la definizione di eresia scaturiva non da una valutazione ed analisi dei fatti, ma soltanto da una constatata difformità delle risposte dell'imputato al formulario apprestato dal notaio.

Il nostro piccolo mondo fatto di formule, parole senza "comunicazione" ed omogeneità culturale non è cambiato molto e gli eretici restano ancora coloro che in un contesto di personaggi (non per­sone) "equilibrati-timorati di Dio" non suonano il piffero o il violino per la gloria del potere.

A mio parere prima ancora dì tentare dì produrre idee nuove ed originali (ammesso che ciò sia ne­cessario e possibile) ci si dovrebbe impegnare a "comunicare" utilizzando un linguaggio diverso, più popolare e nuovo di quello ufficiale delle isti­tuzioni e ciò potrà avvenire soltanto se si accette­rà l'idea che stare insieme significa avere delle cose in comune, aver voglia di avviare un lavoro su se stessi, sul proprio modo di pensare, di dia­logare e di vedere le cose, sulla capacità di met­tersi in gioco con il proprio cuore e la propria passione senza tatticismi ed equilibrismi rivelatori di pavidità e non di saggezza e maturità.

Se ci ponessimo in questa posizione di comuni­cazione e ascolto, sul delicato tema della funzio­ne notarile forse saremmo indotti a chiederci, in via assolutamente preliminare, se per caso la "tradizione" e le "radici", a cui tanto spesso ci si richiama, non nascondano la incapacità di ricon­vertirsi e vengano utilizzate come corazza per rendersi insensibili ed impermeabili al nuovo che avanza e che, piaccia o non piaccia, dovrà essere accettato e riconosciuto (indipendentemente dai notai e forse anche contro gli stessi).

Forse non risulterebbe completamente sbagliato pensare che per andare verso la cultura della "qualità della prestazione" bisogna introdurre logi­che nuove, orientate al cliente e non alle prote­zioni corporative; bisognerebbe prendere atto che non esiste nel notariato una cultura del cambia­mento che consenta l'introduzione del concetto di lavoro autonomo organizzato, di associazioni professionali, di società tra professionisti, di tariffe professionali distinte per qualità di prestazione resa, insomma di libera concorrenza in un quadro di generale ed ampia tutela delle risorse umane ed intellettuali utilizzate dai Notai e che in tanti casi, risultano sfruttate e sottopagate.

A mio parere la difesa corporativa ed acritica delle proprie prerogative non solo non risolve i problemi, ma rischia di bloccare prima e far de­flagrare poi in maniera incontrollata un processo di cambiamento che cciinvolgerà tutte le libere professioni, le quali dovranno assumere una nuo­va visibilità ed una nuova valenza in un mercato che cambia.

Se continueremo a restare prigionieri della "sindrome dell'accerchiamento" e a difendere le nostre ragioni con un linguaggio vecchio, poco comprensibile (i famosi occhi sulla nuca che tanto hanno urtato l'accentuata sensibilità di taluni) po­co attento alle esigenze degli altri, il 1996 sarà ricordato come l'anno in cui il notariato italiano

comincia ad uscire ufficialmente dalla storia e, lentamente, a morire.

Il prof. Natalino Irti, in relazione al rapporto tra l'art. 28 e l'art. 47 ultimo comma della legge no­tarile, ha sostenuto che sarebbe giusto, nell'attua­le momento storico, che il notaio rifiutasse il suo ministero soltanto se l'atto risultasse vietato e non anche nell'ipotesi in cui l'atto fosse nullo.

La protezione che deve essere offerta al cittadino non può consistere nel proibire atti, bensì nel ga­rantirgli la massima informazione in un quadro di matura e consapevole assunzione di responsabili­tà.

In sintesi non padri che decidono cosa si deve e non si deve fare, ma uomini che informano corret­tamente consentendo ad altri uomini di assumersi le responsabilità che scaturiscono dalle proprie scelte.

A fronte di questa prospettiva, nella solita logica di utilizzare il linguaggio per nascondere la realtà ed i problemi, per narcotizzare gli ascoltatori ed i lettori, i padri spirituali del notariato italiano hanno avuto la sfrontatezza di fare appello ad "un nuovo patto sociale" ai doveri "di una deontologia" ad oggi ancora allo stadio di parole senza contenuto, alla "lealtà fiscale", "ai doveri di fedeltà e lealtà verso la Repubblica e le sue leggi in nome delle quali il notaio svolge la sua funzione ed alle quali ha prestato giuramento"; ai concetti ed ai principi di "imparzialità - esclusività - adeguamento" ai quali si sono ancorati i relatori del congresso di Federnotai.

Le parole del prof. Irti avrebbero meritato maggio­re riflessione, forse un rispettoso silenzio oppure delle risposte più umili, più sincere e per ciò stes­so più comprensibili.

In verità a ciascuno di noi piacerebbe poter segui­re la strada indicata dal prof. Irti, ma la sua tesi presuppone un notariato che non c'è, postula una qualità della prestazione che viene quotidiana­mente smentita dai fatti; l'esistenza di un gruppo, di una categoria professionale unita e pronta ad affrontare le sfide di una società che cambia sen­za sfaldarsi, ma ritrovando stimoli e voglia di im­pegnarsi.

La nostra categoria è debole, poco abituata alla logica della concorrenza (quella leale che impone doveri di riconversione e riqualificazione) con una preparazione teorica assolutamente inadeguata al ruolo che è chiamato a svolgere, con un tirocinio funzionale al superamento del concorso e non sempre spendibile nell'attività che viene richiesta. Nell'era "telematica e della globalizzazione dei mercati" il notariato (di cui mi sento parte per li­miti, pregi e difetti) si rivela inadeguato, con scar­sa dimestichezza e conoscenza dei computer e delle lingue (questi limiti mi fanno vivere quoti­dianamente il dramma della mia inadeguatezza). C'è una profonda e strutturale insufficienza del curriculum formativo dei notai ed una necessità sempre più urgente di organizzare il mondo della nostra professione. Sforziamoci con i nostri di­scorsi pubblici di non indisporre le persone sensa­te le quali sanno bene che il notariato italiano non ha mai sottoscritto "patti sociali" ma soltanto "transazioni" con i potenti; non può garantire tantomeno rivendicare nessuna lealtà fiscale ed in tema di deontologia ha, quanto meno, le idee confuse (dopo aver letto e scritto tanto in materia di deontologia anch'io mi sono reso conto che non avevo capito nulla).

Se fosse consentito ricevere atti nulli non solo non si favorirebbe la autoresponsabilizzazione dei cittadini (traguardo che deve affascinare tutti) ma forse si provocherebbe la completa deresponsa­bilizzazione dei notai, l'ingestibilità del sistema e della nostra categoria professionale. Quella avanzata dal prof. Irti è un'idea stimolante ed ambiziosa ma non perseguibile in un ambiente che resta bloccato dalla patologica incapacità di

comunicare, che tra i tanti significati ha anche quello di riconoscere i propri limiti, di accettare le "verità sempre rifiutate, le verità scomode, le veri­tà proibite".

Rispondendo all'inviato regio che sosteneva che la Sicilia sarebbe profondamente cambiata con l'unità d'Italia, il principe di Salina sosteneva che la Sicilia non sarebbe mai cambiata perché i sici­liani si considerano "perfetti".

Tornando al tema da cui aveva preso le mosse il mio articolo a me pare che quando ci si ostina a non scendere in "cortile" e si presuppone sempre la propria perfezione, si diventa presuntuosi e noiosi, ci si allontana dalla realtà e si fa morire inesorabilmente qualsiasi possibilità di reale cambiamento e di sostanziale evoluzione.

Benedetto Elia

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO (DI CHI?)

 

Ho partecipato con vivo interesse al Congresso di Federnotai tenutosi a Roma il giorno 29 novem­bre scorso.

Il tema era corposo.

Le relazioni sono state asciutte, motivate, efficaci. Il taglio era tecnico e politico, vale a dire che trattava di politica del notariato, e in più era an­che presente un politico di professione, il ministro Treu.

Questi ha parlato, come è ovvio, non di politica del notariato, ma di politica in genere, o meglio di politica del lavoro, materia specifica del suo mi­nistero.

Se ho compreso bene il suo intervento, il ministro ha dichiarato che nella futura economia globale, senza confini, basata più sull'organizzazione e sui servizi, piuttosto ché sulla capacità di produzione di beni, non sarà presumibilmente ipotizzabile il mantenimento di competenze esclusive e di bar­riere; la lotta per l'acquisizione del lavoro sarà basata sulla professionalità; la funzione pubblica, intesa come competenza, tenderà a diminuire in ragione di una sempre più accentuata privatizza­zione; il notariato latino si dovrà confrontare con altri tipi di notariato, quali quelli di area anglosas­sone.

Alla fine del suo intervento, il ministro ci ha fatto gli auguri.

Chi mi legge penserà senza dubbio che il ministro è una persona bene educata.

Questo può essere.

Parlando con colleghi partecipanti al congresso, ho chiesto cosa pensassero dell'intervento di Treu.

Alcuni mi hanno risposto che da un ministro di quella estrazione politica non si aspettavano nulla di più.

Altri hanno commentato che preferiscono un mi­nistro che esprime con brutale sincerità la sua opinione, a ministri che modificano continuamen­te le dichiarazioni in funzione dell'uditorio e che appaiono pertanto inaffidabili.

Personalmente penso che il discorso del ministro sia inquietante, e lo penso non tanto come notaio, ma come cittadino.

A mio avviso il senso del discorso di Treu è il se­guente: l'evolversi della dinamica del lavoro è inarrestabile, le barriere cadono, anche voi (notai) dovrete fare i conti con la concorrenza di un mer­cato sovranazionale, e in fin dei conti a me (ministro) non importa proprio nulla.

Non desidero entrare nel merito della questione, né spiegare tecnicamente per quali motivi il mi­nistro è in errore.

Altri parleranno, spero, della funzione pubblica del notaio e della rilevanza che il risultato di pubblica conoscenza e di certezza ha nelle tran­sazioni economiche, non solo nazionali.

Voglio solo osservare che il ministro, qualsiasi ministro, rappresenta anche me, ed è tenuto a te­nere in considerazione i miei interessi e le mie aspettative, che potranno essere sacrificati solo in vista di un interesse superiore o generale. Sentir­lo esprimere il suo disinteresse, è stato molto de­ludente.

Tanto più che, a differenza del collega che ha in spregio la provenienza politica di Treu, non ho nemmeno la possibilità, per mie motivazioni ideologiche, di togliere il voto al suo schieramento politico alle prossime elezioni.

 

Resta il fatto che i politici con cui abbiamo con­tatti o sono inaffidabili (secondo l'opinione sopra riferita), o sono ostilmente neutrali (secondo la mia opinione).

Occorre chiedersi quindi dove andare a cercare alleanze, e a chi chiedere considerazione per la nostra opera.

Perché è evidente che senza alleanze e senza considerazione il nostro piccolo gruppo professio­nale, così organizzato, così serio, così preparato, così prestigioso in senso sociale ed in senso eco­nomico, e quindi (diciamolo) così antipatico agli altri, sarà sempre preoccupato e angosciato per la propria sorte.

Ritengo che le alleanze debbano essere cercate all'interno dell'apparato statale, e precisamente nei settori più avanzati della pubblica ammini­strazione; dobbiamo proporci quali alleati e coau­tori di tutte le riforme organizzative, informatiche e non, del settore pubblico.

Il motivo è semplice e duplice: l'organizzazione pubblica è molto più stabile della classe politica e ci garantisce una possibilità di confronto e di inte­sa molto più duratura, ed in più il vero problema politico dei prossimi anni è il buon funzionamento della macchina statale e noi dobbiamo cercare di esserne promotori e parte integrante.

Occorre quindi abbandonare quel senso diffuso di distacco dalla "burocrazia" e cercare invece di cooperare per migliorarne la funzionalità, senza

osteggiare i tentativi, peraltro alle volte confusi, di miglioramento e di progresso non solo tecnologi­co, nonché accettare con entusiasmo funzioni di supporto della magistratura.

In tal modo diverremo ancor più fruitori principali e parte integrante del processo di formazione e di celere pubblicità degli atti amministrativi ed eco­nomici, e saremo il naturale interlocutore della pubblica amministrazione in senso lato in tutte le attività relative ai cittadini utenti.

La considerazione invece andrà cercata tra i sog­getti economici, privati cittadini, imprese, ammi­nistrazioni locali, fornendo una costante garanzia di risultato e prestazioni professionali elevate a costi sociali ed individuali contenuti, ed abbando­nando con coraggio quei settori della nostra attivi­tà che sono vissuti con evidente senso di fastidio dalla cittadinanza.

Occorre procedere sulla strada della unicità dell'atto notarile, della sostanziale esclusione di esoneri da responsabilità, della costituzione di forme economicamente e socialmente adeguate di ristoro in caso di danno, della globalità della prestazione che deve normalmente comprendere non solo l'atto notarile ma anche tutti i contratti preliminari e le attività successive, della costitu­zione nei nostri studi di una organizzazione tecno­logica adeguata a procedure nuove e veloci.

Paolo Setti notaio in Milano

 

INFORMATICA E NOTARIATO: OGGI

 

Questo articolo si sviluppa in modo apparente­mente poco organico, ma ha un obbiettivo preci­so: porre le basi per un discorso continuativo sul­l'informatica notarile. Ritengo, infatti, indispen­sabile che una categoria professionale che vuole essere di punta, abbia, alle soglie del terzo mil­lennio, una adeguata cultura informatica.

L'argomento può essere suddiviso in più filoni che si intrecciano:

Impatto dell'informatica sul commercio giuridi­co, sulle forme di conoscenza legale e sulla or­ganizzazione della P.A.

Nozioni terminologiche essenziali allo scopo di comprendere taluni neologismi, indispensabili a sintetizzare qualsiasi discorso di tipo informatico

Analisi dei prodotti informatici di interesse per il notariato (anche alla luce degli scenari evolutivi considerati al punto precedente).

 

IMPATTO DELL'INFORMATICA SUL
COMMERCIO GIURIDICO, SULLE FORME
DI CONOSCENZA LEGALE
E SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.


Che esista il problema della funzione notarile, non mi pare che sia dubbio: se settanta anni fa noi avessimo preteso di scrivere gli atti a mano e di farne manualmente le copie, certo il legislatore ci avrebbe sottratto progressivamente sempre più competenze a favore di soggetti più al passo con i tempi. Che piaccia o no, oggi siamo nella stessa situazione, ossia dinanzi ad un bivio: le prospetti­ve più rosee per la nostra categoria provengono proprio da- iniziative come la certificazione delle transazioni elettroniche (contenuta, sia pure in nuce, in un progetto di legge già approvato da uno dei rami del parlamento), nonché dalla pos­sibilità di gestire l'Authority di Certificazione e Di­stribuzione delle Chiavi Asimmetriche di Cripta­zione e Decriptazione. Persino in paesi in cui il notariato non ha mai avuto una funzione di rilie­vo, si sta pensando di introdurre una nuova figu­ra, il Cybemotary, che costituirebbe una sezione specializzata dell'albo degli avvocati (Bar Asso­ciation).

Il Consiglio Nazionale, il Sindacato ed alcuni Consigli Notarili danno importanza sempre cre­scente all'informatica nella loro attività: non si tratta assolutamente di vuoto velleitarismo, ma di una iniziativa che è necessaria per la legittima­zione della nostra categoria, come una professione necessaria anche nel futuro. Lo sviluppo eco­nomico non ha generato negli ultimi anni nuovi posti di lavoro, soprattutto a causa dello sviluppo dell'informatica e della robotica: ciò vuol dire che è possibile realizzare grandi economie nella ge­stione della funzione pubblica (e dei nostri studi) avvalendosi di prodotti informatici validi, al passo con i tempi e gestiti in modo competente.

La crescita culturale del notariato in materia di informatica è sempre più un problema di soprav­vivenza della categoria e sempre meno un argo­mento di discussione per cassandre cibernetiche. Persino la nostra amministrazione pubblica sta passando in blocco ai sistemi informatizzati ed alla rete globale della P.A.. Così risulta dal pro­getto dí legge Bassanini che recepisce gli stan­dard elaborati dall'AIPA (Autorità per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazio­ne) approvato da un ramo del Parlamento il 14 novembre scorso, in cui si dispone la eliminazio­ne più ampia possibile del supporto cartaceo. Nello stesso progetto si prevede la parificazione del documento elettronico (che presenti determi­nati requisiti tecnici di non alterabilità e di certez­za) al documento scritto su carta, anche nell'ambito dei rapporti civilistici. Fortunatamente (ma di fortuna non si è trattato, bensì di attenzio­ne politica e di capacità culturale e tecnologica) grazie ai buoni uffici del Consiglio Nazionale (in particolare della Commissione Informatica e, se­gnatamente, dei notai Miccoli e Maccarone) tale progetto assegna al Consiglio Nazionale del No­tariato la funzione di Autorità certificatrice dei codici asimmetrici di criptazione delle transazioni, nonché ribadisce il particolare valore legale dell'atto pubblico notarile e della autenticazione delle firme). Ciò non è affatto scontato, visto che le certificazione elettronica delle transazioni con­tiene un elevatissimo grado di capacità di identifi­cazione delle parti (si pensi che da oltre un de­cennio le Banche e la Borsa operano mediante sistemi di validazione elettronica delle transazio­ni. Ciò significa che ben oltre il 70 per cento delle transazioni economiche che ogni giorno vengono concluse in Italia, avviene oramai a mezzo di reti di computer e senza l'ausilio della carta. Né è questa la sede per dilungarsi sul significato della istituzione della Monte Titoli S.p.A., esistente in tutti i paesi ad economia avanzata.

La crisi che tutti stiamo avvertendo non è, a mio avviso, solo congiunturale, bensì strutturale: è le­gata alla globalizzazione dei mercati, alla sempre crescente richiesta di servizi completi, economici ed efficienti (sia da parte dei privati, che da parte delle aziende), alla smaterializzazione del credito e delle garanzie che le banche richiedono, alla sempre maggiore quantità di risparmi che vengo­no assorbiti dai mercati finanziari (da circa cinque anni ben più redditizi degli investimenti in immo­bili), all'abbandono della carta come mezzo privi-

legiato di comunicazione e prova giuridica delle transazioni economiche.

Il notaio del futuro sarà una sorta di Webmaster con funzione di controllo, di adeguamento, di rile­vazione statistica e fiscale, nonché legalizzante: un validatore di importantissime transazioni fi­nanziarie e commerciali (e questo ci piace, cre­do), ma sarà anche molto più intimamente legato alla amministrazione pubblica. E' evidente che presto i dati dei registri pubblici perverranno diret­tamente e senza alcun filtro intermedio (i conser­vatori dei registri pubblici sono oggi già di fatto sostituiti da un software in tutti quegli uffici in cui si è introdotta la informatizzazione) dai nostri studi alle banche dati dei registri pubblici (si pensi alle Conservatorie meccanizzate della seconda generazione e al Registro delle Imprese). Questo abbraccio con la P.A. potrebbe essere mortale per la categoria, a causa dei ben noti limiti di ef­ficienza e di affidabilità dello Stato. Tutti ci siamo resi conto negli anni come i condoni edilizi, le dichiarazioni sotto giuramento che de­vono essere rese in atto, l'aumento delle imposte sulla casa e quello dei bolli, i sistemi perversi di accertamento di valore sulle transazioni giuridi­che, l'INVIM, ci abbiano resi sempre meno vicini e graditi ai nostri utenti. Un nesso strutturale, in­timo con uno Stato delegittimato ed inefficiente sarebbe per noi un danno irreparabile: occorre che la nostra categoria sia capace di ridare effi­cienza ai servizi pubblici connessi con la nostra attività, passando da un ruolo subalterno (che ci ha fatto subire le varie meccanizzazioni, non sempre razionali, ragionevoli e praticabili effetti­vamente) ad un ruolo propositivo, nel quale sia­mo noi a fissare i nuovi standard di efficienza Ciò è ancora più importante, in quanto è intenzione dichiarata della Amministrazione Pubblica di so­stituire il titolo su carta, con un titolo validato in modo elettronico: sia perché la conservazione dei titoli in formato elettronico costa dalle 10 alle 100 volte meno della conservazione dei titoli cartacei; sia perché i documenti elettronici sono assoluta­mente - non alterabili o contraffacibili. L'orientamento della P. A. è di provare per circa un anno (massimo due) l'archiviazione dei titoli e delle note su supporto informatico (in questo pe­riodo di prova il titolo su supporto informatico po­trà - e non dovrà - essere presentato assieme a quello su supporto cartaceo; in tal senso, come tutti sappiamo il D.L. 323/1996, convertito in leg­ge nell'agosto di quest'anno); successivamente si procederà alla presentazione dei titoli solo su supporto informatico e si procederà ad una pro­gressiva riduzione della funzione delle note di presentazione (sia nelle Conservatorie, sia al Registro delle Imprese), perché tecnologicamente superflue. Anche gli Archivi Notarili iniziano una sperimentazione, per il momento relativa alle schede RGT ed all'estratto repertoriale mensile, che la normativa vigente già consente di presentare su supporto informatico (ma gli uffici perife­rici del Ministero di Grazia e Giustizia non sono ancora attrezzati per gestire la presentazione degli adempimenti su supporto informatico). E' evidente che una volta avviata la informatizza­zione degli Archivi Notarili, la tecnologia consenti­rà forme assai più penetranti di controllo sull'attività notarile che, entro certi limiti, servi­ranno a rafforzare la credibilità e la trasparenza della nostra attività di certificazione; se tuttavia si superasse un livello di giusto equilibrio fra la esi­genza di libertà e di autorganizzazione della fun­zione notarile e quella di controllo sul notariato (comunque indispensabile, affinché la pubblica fede data agli atti notarili non venga svuotata di contenuti sostanziali) i controlli potrebbero ren­derci totalmente schiavi di una amministrazione periferica dello Stato.

Solo un notariato propositivo in materia (come è avvenuto nel caso della firma elettronica) potrà influenzare positivamente le novità normative. In generale, non credo che ci verrà lasciata una possibilità di scelta: dovremo essere all'altezza dei cambiamenti, oppure (non solo Io Stato nella sua funzione normativa, ma anche i privati) cer­cheranno categorie professionali disponibili ad assumersi la responsabilità di certificare i dati su supporto informatico per la trasmissione alla P. A.: lo fanno già i geometri per il catasto e (in mi­sura ancora embrionale) i commercialisti per le scritture contabili su supporto informatico; lo fan­no in misura massiccia le Banche e le SIM. Sarebbe stupido avere dubbi: se non vorremo o se non sapremo farlo, ci sono molti soggetti che saluterebbero con gioia questo grave errore stra­tegico del notariato.

Per tali ragioni mi sembra importante che noi tutti impariamo a conoscere ed apprezzare l'informatica per la sua capacità di rilanciare il notariato in quella posizione di centralità che aveva poco più di cinquant'anni fa (e che ha avuto per molti secoli). A questo scopo scrivo i mie contributi su FederNotizie, che mi pare il mezzo di diffusione più adatto di queste nuove conoscenze e problematiche (ma presto dovreb­bero iniziare ad occuparsene anche le riviste giu­ridiche del notariato, visto che comunque il pro­blema tecnologico ha rilevantissime implicazioni e conseguenze sul piano giuridico: si pensi alla ammissibilità dei consigli di amministrazione te­nuti a mezzo di videoconferenza e all'uso di cir­cuiti chiusi di riproduzione televisiva nelle as­semblee delle società con un elevato numero di azionisti, per citare i casi scolastici più noti).

Vorrei chiudere con una riflessione di carattere generale. Mi sembra di potere affermare con adeguato grado di certezza, che solo soggetti che realizzino una spesa in prodotti informatici che supera il miliardo di lire all'anno può assicurarsi prodotti, prezzi, servizi ed innovazioni in linea con gli standard del mercato. AI di sotto di questa ci-

fra o si tratta con piccolissime aziende commer­ciali (che non hanno le strutture per seguire l'innovazione tecnologica) ed in tal caso è ipotiz­zabile di avere potere contrattuale, ma non la certezza di servizi tecnologicamente avanzati; oppure si rimane alla mercé di grandi società che non hanno interesse a seguire il cliente che spen­da meno di una certa cifra annua e tendono a frazionare il più possibile l'utenza, in modo da minimizzare i rischi. La nostra esperienza con le softwarehouse notarili (vecchie e nuove) è una conferma lampante di ciò.

Dovremmo cercare di uscire dal chiuso dei nostri studi per affrontare i tempi che cambiano con ra­pidità sorprendente, assicurandoci l'accesso ai prodotti, alle tecnologie ed alle informazioni del futuro.

O saremo noi a gestire la firma elettronica previ­sta dal progetto di legge Bassanini (dotandoci di un nostro sistema telematico, necessario a tal fi­ne) o lo faranno altri (grandi aziende informatiche, come negli Stati Uniti d'America; altre categorie professionali -avvocati e commercialisti- oppure il parastato -Finsiel, Sogei- come potrebbe accade­re da noi).

O trasferiremo noi i dati contenuti nei nostri atti ai registri pubblici, o lo faranno altri.

O diverremo parte (si spera autonoma) della rete globale della P.A. o ne saremo esclusi (il che non mi sembra la soluzione del problema!).

GLOSSARIO

Probabilmente tutti ormai sappiamo cos'è l'hardware (ossia le macchine informatiche: com­puter, server, modem, stampanti, schede di rete, video, scanner, lettori di CD, ecc.) ed il software (i programmi ed i sistemi operativi che l'hardware richiede per potere funzionare).

Ma forse non tutti sanno che cosa sia il sistema operativo, e il software di rete. E' giunto il mo­mento di saperlo (e di non dimenticarlo più: gran parte dei problemi che abbiamo con i software di automazione degli studi notarili sono riconducibili ai limiti del sistema operativo). Sono nozioni es­senziali a comprendere le recensioni che ho cer­cato di sintetizzare nella parte del mio contributo, dedicata all'analisi del software per i notai.

Tengo a precisare che le nozioni che seguo­no, sono molto semplificate (forse semplici­stiche) allo scopo di eliminare qualsiasi alone di mistero che per alcuni di noi ancora cir­conda l'informatica.

 

Invito tutti i colleghi che trovano eccessivamente semplicistico questo discorso a volermelo segna­lare (potremmo creare un forum sull'informatica notarile, presso il sito del Consiglio Nazionale del Notariato o quello -in via di istituzione- di Feder­notai).

Il sistema operativo è l'insieme di dati, informa­zioni e funzioni elementari che il computer deve avere per potere funzionare: serve a definire il tipo di video, di stampanti, di tastiera e di altri componenti integrate o collegate al computer. Il sistema operativo viene memorizzato in sede di installazione del computer sul disco fisso: ogni volta che riaccendiamo il computer la macchina automaticamente carica nella propria memoria di lavoro (la RAM) tutte le informazioni e funzioni contenute nel sistema operativo. Anche il sistema operativo è un software, un programma, ma ha una natura particolare, che lo rende assai simile alla coscienza umana. Essa è il presupposto dell'essere, ma non implica alcuna capacità di interagire con il mondo esterno. Il sistema opera­tivo può essere anche definito piattaforma softwa­re: ciò perché i programmi operativi poggiano (in senso figurato) sul sistema operativo; lo presup­pongono, non sarebbero in grado di funzionare se il computer non avesse un sistema operativo. So­no sistemi operativi I'MS Dos, l'unico ancora in commercio nato per computer a sé stanti, non collegati in rete (computer in stand alone). Tutti gli altri sistemi operativi sono ingegnerizzati per operare in rete: UNIX, 052, Windows 3.11, Windows '95, Windows NT (i vari Windows so­no un po' un ibrido, in quanto hanno al proprio interno una parte del sistema operativo MS Dos: ciò presenta vantaggi e inconvenienti, rispetto agli altri sistemi operativi). Il software di rete, invece, ha la stessa funzione del sistema operativo, ossia serve a configurare e gestire una rete di computer, tuttavia presuppone l'esistenza di un sistema operativo. Il software di rete trasforma un computer stand alone in una macchina capace di lavorare in rete, oppure tra­sforma (ma solo in un certo senso) i protocolli di una rete di computer: il leader del mercato in questo settore è Novell con il suo Netware (quasi tutti i notai che hanno una rete di computer usano una licenza Novell nel proprio studio); di recente, tuttavia, la Lotus ha creato un potentissimo pro­gramma (Notes) che è capace di gestire non solo reti locali di computer, ma persino reti geografi­che con una modularità ed una variabilità di fun­zioni davvero straordinaria. La ragione del grande successo commerciale di Novell Netware e di Lotus Notes è che possono poggiare praticamen­te su qualsiasi sistema operativo, riducendo in

modo drastico i costi di migrazione da un sistema operativo esistente al loro.

Scanner: l'unità periferica di un computer desti­nata ad acquisire immagini, trasformandole in fí­les di dati (in informazioni di tipo digitale). Tutte le fotocopiatrici oramai sono macchine digitali e non più ottiche, per cui presto scanner e fotocopiatrice saranno assolutamente identici nella funzionalità, salvo che la fotocopiatrice conterrà anche una potente unità di stampa (vale a dire che presto le fotocopiatrici conterranno anche la funzione di solo scannerizzazione e la funzione di sola stam­pa). Embeddiug: mettere un oggetto informatico (programma, funzione, file) dentro un altro ogget­to informatico.

 

 

PANORAMICA SUI PRODOTTI INFORMATICI DI INTERESSE PER IL NOTARIATO

 

Lo SMAU di quest'anno è stato il più povero di novità da molti anni a questa parte.

Questa mostra annuale è stata comunque una buona occasione per misurare il valore aggiunto intrinseco dei fornitori di Hardware e di Software, che non avevano feticci commerciali dietro cui nascondersi (come, ad esempio accadeva l'anno scorso, con il lancio di Windows '95).

In generale allo SMAU risulta sempre più eviden­te che l'Italia rappresenta nel panorama mondiale dell'informatica un mercato secondario, se si pen­sa che sia nel settore dei Computer, sia nel setto­re della Telefonia, non erano presenti (neppure solo a fini espositivi ed informativi) allo SMAU prodotti di largo successo commerciale in Giap­pone, negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germa­nia. Mi è stato fatto notare che ciò ha una precisa motivazione commerciale: l'Italia deve assorbire quei prodotti che negli altri principali mercati mondiali cominciano a saturare la domanda: ciò consente di livellare i ritmi di crescita e di flessio­ne della domanda, scaglionando la distribuzione dei prodotti nei diversi mercati. Chiaramente sono privilegiati quei paesi che hanno una domanda qualitativamente e quantitativamente più impor­tante, nonché valuta e tempi di pagamento più affidabili. Questo è uno degli inconvenienti di una politica valutaria e finanziaria di instabilità (o di stabilità incontrollata).

In particolare nessuna novità di rilievo nel campo del software. Ho potuto dedicare, pertanto, molto tempo alla ricerca di software di archiviazione ot­tica dei documenti ed al riesame delle principali procedure per l'automazione degli studi notarili. In questo specifico settore, nessuna softwarehouse ha migliorato in modo pienamente soddisfacente il proprio prodotto.

I maggiori passi in avanti li ha fatti senz'altro il prodotto della TED di Pescara che nella sua at­tuale release del programma consente di proce­dere in modo ampiamente automatizzato anche alla predisposizione delle formalità societarie (per il repertorio e le formalità immobiliari anche la versione presente allo SMAU dell'anno scorso prevedeva una soluzione parziale, che è stata perfezionata e completata). E' l'unico prodotto in campo notarile che rispetta gli standard informa­tici del momento e che è stato scritto mediante linguaggi di programmazione avanzati.

I principali limiti del prodotto della TED sono tut­tavia i seguenti:

pur disponendo del miglior sistema di compo­sizione degli atti notarili oggi sul mercato (flessibile, potente, facile da usare), al notaio è richiesto di partire sostanzialmente da zero, per cui la redazione dei modelli contrattuali risulta es­sere molto impegnativa e richiede in generale un costo di assistenza aggiuntiva (si tratta, dal nostro punto di vista, di un supplemento di prezzo non determinabile a priori; Io stesso vale per i modelli di parcella);

la contabilità è ridotta all'osso e può essere uti­lizzata solo per studi che non abbiano recapiti;

non sono state implementate le funzionalità di gestione dello studio (e dei flussi di lavoro) che sono utili ad un notaio per affrontare e gestire sia la crescita dello studio (ad esempio per i notai di nuova nomina), sia le fasi di flessione di lavoro (per individuare i settori di attività che risentono ín modo maggiore del calo di lavoro e per potere studiare a tavolino una diversa allocazione delle risorse umane e materiali del proprio studio): mi sembra doveroso precisare che nessun prodotto per l'automazione degli studi notarili prevede queste utilità, a parte (sia pure in modo surretti­zio) il modulo Greta della OA Sistemi;

la rete di vendita e di assistenza non è ancora capillare e collaudata;

il programma risente abbastanza del fatto di essere sviluppato da ingegneri che (per quanto decisamente brillanti) fino ad oggi non hanno po­tuto/saputo instaurare con i notai una collabora­zione più strutturata ed organica al fine di miglio­rare il prodotto e renderlo più prossimo alle aspettative ed ai desideri del notaio medio (in particolare le novità normative non vengono an­cora gestite da una struttura apposita che garanti­sca, pertanto, la tempestività degli aggiornamenti, mentre si fa molto -troppo- affidamento sulla di­sponibilità e sulla collaborazione spontanea di

singoli notai). Mi sembra comunque un prodotto assai promettente e con un rapporto qualità prez­zo decisamente interessante, in particolare per­ché la società che lo commercializza non cerca con le tecniche di vendita cui siamo avvezzi (non sempre trasparenti e corrette) di vendere hardwa­re a prezzi esorbitanti (la TED, infatti, commer­cializza il programma a mezzo di agenti che ope­rano in proprio, per cui non ha alcun ritorno eco­nomico dalla vendita ai notai dell'hardware).

Generale Sistemi: passiamo da un estremo all'altro.

Nonostante una politica commerciale molto ag­gressiva (nei confronti dei propri clienti) e poco competitiva rispetto alle società concorrenti la Generale Sistemi non ha ancora portato sul mer­cato un prodotto che sia convincente (nonostante la sua decennale esperienza in campo notarile e benché abbia una rete capillare di vendita e di assistenza).

Molti di noi criticano le scelte commerciali di questa società. Ad esempio la migrazione a pro­dotti più efficienti e completi è stata un po' calata dall'alto con addebito di una serie di costi non sempre comprensibili (a Roma si è tenuta sull'argomento una riunione di colleghi, cui è in­tervenuta l'amministrazione della società in per­sona dell'ing. Cortese, senza che però si sia rag­giunto alcun effettivo chiarimento sul problema: ognuno è rimasto della propria opinione).

Vista la instabilità e arretratezza nonché incom­pletezza degli applicativi PRONEL, la Generale Sistemi, che ritiene di essere il leader del mercato (non solo sotto il profilo quantitativo delle licenze installate, ma anche sotto il profilo della comple­tezza e della qualità dei prodotti) dovrebbe coe­rentemente sostituire un proprio prodotto scaden­te (sia pure sviluppato da una società incorporata) con un proprio prodotto più adeguato, senza ad­debitare alcun costo al cliente. Le minusvalenze che una simile operazione comporta, avrebbero dovuto essere considerate in sede di fusione, nella determinazione del rapporto di cambio: se ciò non è avvenuto, non pare giusto che i notai siano chiamati a pagare le sostituzioni, come se la società incorporata fosse fallita, o avesse chiu­so (è la tesi dell'ing. Cortese). Non è giusto per­ché incorporando Cavina la Generale Sistemi ha acquisito tutta la clientela della Cavina, che altri­menti si sarebbe posto il problema di sostituire il proprio software, con altro. Se osserviamo l'andamento del mercato negli ultimi due anni, SAPES (ora Generale Sistemi) non avrebbe ac­quisito neppure un quarto dei notai utenti Cavina. Lascia l'amaro in bocca anche il fatto che Genera­le Sistemi, nonostante abbia sottoscritto una pre­cisa convenzione con Federnotai, ritenga ancora di potere chiedere il pagamento di somme per la consegna del software di trasformazione dei dati contenuti nel suo database proprietario in dati li­beramente accessibili e gestibili. Come conciliare tale atteggiamento con la dichiarata intenzione di integrare la cosiddetta procedura unificata con il sistema operativo Windows '95 e la suite di pro­grammi MS Office? Una simile attività di embed­ding presuppone necessariamente la trasforma­zione del contenuto dei loro database in un for­mato standard. Pertanto se è vero che l'adeguamento della procedura unificata agli at­tuali standard informatici sarà un aggiornamento compreso nei canoni di assistenza software, non si capisce perché Generale Sistemi debba richie­dere il pagamento di alcunché per disporre sin d'ora dei dati in formato standard. Unica possibile spiegazione è che l'adeguamento della procedura unificata agli standard in realtà costituirà un nuo­vo prodotto che (chi vorrà) potrà acquistare; chi non farà tale acquisto, però, dovrebbe prima in­formarsi presso i colleghi che avevano le proce­dure Cavina, in particolare PRONEL, su quali siano state le conseguenze della loro decisione di non migrare verso la procedura unificata.

E' di un certo interesse il cosiddetto Wordkit che consente di scrivere gli atti utilizzando Word. Due, tuttavia, i limiti principali del prodotto (che non si può definire un programma, perché si limi­ta ad essere una personalizzazione delle masche­re e delle procedure di Word 6 della Microsoft):

il costo eccessivo rispetto al contenuto (una piccola softwarehouse mi ha promesso una ana­loga personalizzazione, fatta solo per il mio stu­dio, ad un costo sensibilmente inferiore a quello proposto da Generale Sistemi per un prodotto da vendersi a oltre mille potenziali acquirenti);

la non automaticità della conversione del for­mato *.SDA (formato proprietario della Generale Sistemi) in *.DOC (formato standard della Micro­soft, leggibile con qualsiasi sistema di Word Pro­cessor sul mercato).

Molto utili per studi medio grandi potrebbe essere la gestione delle stampe a mezzo della nuova procedura di gestione della stampante HP 5i. La procedura ha un costo di quasi sei milioni (per un numero illimitato di operatori), che mi pare fran­camente eccessivo per due ragioni:

la gestione delle stampanti è considerata oggi una caratteristica essenziale di qualsiasi software che venga posto sul mercato, per cui (con riferi­mento ad un software prodotto oggi) si potrebbe chiedere la risoluzione del contratto di licenza software per il fatto che questo non consenta di usare una stampante di propria scelta;

il prezzo è sproporzionato al contenuto tecno­logico del prodotto (basti pensare che costa quanto costa l'intero software di automazione dello studio notarile posto sul mercato dalla TED di Pescara).

Mi sembra ineludibile un adeguamento di tutta la procedura agli attuali standard informatici, senza addebito di alcun costo aggiuntivo ai notai (neppure per la sola conversione dei database proprietari in database conformi agli standard): in

caso contrario occorrerà valutare con attenzione se non sia più conveniente acquistare un nuovo software di automazione dello studio.

Information Technology non ha apportato mo­difiche significative al suo prodotto che sembrava stabile e adeguato nei suoi contenuti notarili (si vede che è stato realizzato con la collaborazione attiva di più notai).

Due i limiti principali:

innanzitutto il costo, che oscilla fra i gli otto ed i dieci milioni per ogni posto di lavoro (hardware + software), con un costo iniziale ancora maggiore per chi vorrebbe iniziare con un solo posto di la­voro o due, visto che è necessario in ogni caso dotarsi di un server UNIX per potere operare;

il secondo grave inconveniente è che si è con­dizionati (prigionieri, oserei dire) dello standard UNIX sia a livello hardware, sia a livello software (tale standard è pensato per un tipo di utenza completamente diverso dallo studio notarile: l'impresa di dimensioni medio grandi). Lo stan­dard UNIX è più aperto di quello MS Dos, per cui costituisce senz'altro un passo avanti rispetto agli standard di OA Sistemi e di Generale Sistemi, ma (come detto) con un rapporto utilità-prezzo non ottimale dal punto di vista del notaio.

Per quanto concerne il prezzo, mi sembra dove­roso precisare che non è un prezzo di molto su­periore al costo di una installazione Generale Si­stemi, se si ha riguardo a studi con più di cinque posti di lavoro. Tenuto conto del limitato mercato dei prodotti per UNIX (mercato le cui stime pre­vedono una costante riduzione nei prossimi cin­que anni), i costi di gestione sono anch'essi ele­vati (canoni di manutenzione, assistenza siste­mistica, assistenza hardware). In sostanza sem­bra un po' datata la scelta di operare esclusiva­mente in ambiente UNIX e non si comprende per­ché un prodotto così onesto non sia stato reso di­sponibile anche su piattaforma Novell o Windows NT: in tal modo si dimezzerebbero i costi di ge­stione nonché quelli connessi alle licenze di terzi che con la attuale versione del programma si è costretti ad acquistare. La società è presente in modo accettabilmente capillare in Lombardia e nel Triveneto.

OA Sistemi è il prodotto che ultimamente riscuo­te il maggior successo fra i notai. Si tratta di un programma che considera tutti gli aspetti del no­stro lavoro, con una notevole sensibilità per gli aspetti notarili (funzioni di controllo delle nullità formali dell'atto e del repertorio, gestione degli adempimenti, di recente persino analisi statistiche delle banche dati dello studio, con produzione di grafici). Mi risulta che alcuni colleghi abbiano la­mentato una certa intempestività nel rilascio della gestione delle formalità commerciali, cosa che il dott. Mele della OA Sistemi ha veementemente negato, asserendo che sin dal marzo di quest'anno gli utenti OA Sistemi dispongono di una versione funzionante della gestione delle formalità commerciali. Tutti i limiti del prodotto che ho visionato sono riconducibili al fatto che si tratta di un programma scritto con linguaggi di programmazione di vecchia generazione e pensa­to per la piattaforma MS Dos (a parte il modulo Greta, destinato alla gestione delle informazioni statistiche, che però è esterno al corpo centrale del programma).

Un elemento di particolare pregio è il programma di interprete, molto performante, anche se non infallibile (ma nessun sistema di interpretazione del linguaggio lo è).

Una bella differenza rispetto a X11 di Generale Sistemi, presentato sei anni fa per una meraviglia tecnologica, mentre in realtà non è neppure un vero programma di analisi del linguaggio, bensì una versione variata della procedura N11, in cui i "cancellettr sono stati sostituiti con segni del lin­guaggio naturale (con il bel risultato che l'interpretazione dei mutui non funziona quasi mai e che la minima distrazione formale di chi redige l'atto, può determinare il totale fallimento della generazione degli adempimenti). Il costo dei pro­dotti OA Sistemi mi sembra francamente alto per un software di vecchia generazione che gira su piattaforma MS Dos e che, per stessa ammissio­ne della società produttrice dovrebbe essere ri­scritto per la piattaforma Windows.

La società ha una rete di vendita molto estesa, anche se affidata in ampie zone a società esterne e/o agenti, con risultati non sempre ideali sul pia­no della qualità e della tempestività. Non sono mancate le lamentele per tecniche di vendita ec­cessivamente aggressive.

Mi sembra interessante precisare che solo due dei quattro fornitori di software notarile che ho re­censito erano presenti allo SMAU (Information Technology e TED); gli altri fornitori, hanno preferito essere presenti solo al Congresso di Stresa e non allo SMAU. Per tale ragione mi è mancato il tempo e l'occasione di analizzare il prodotto della SAU, sul quale mi riprometto di scrivere non appena avrò avuto l'occasione di conoscerlo.

Una considerazione di sintesi. Con riferimento alle softwarehouses ho ricavato in generale la sensazione che vi sia un notevole problema di corretta informazione dei notai in ordine alle pro-

cedure sul mercato. Il mio lavoro, per quanto abbia richiesto giorni e giorni di lavoro, non può considerarsi completo: credo che sia giunta l'ora di raccogliere sistematicamente informazioni sui problemi che ognuno di noi incontra nella infor­matizzazione del proprio studio. Ciò ridurrebbe di molto i problemi ed i costi della informatizzazione e ci consentirebbe dí contestare ai nostri fornitori le lacune e le insufficienze, in modo sistematico, vanificando ogni tentativo di dare spiegazioni plausibili per il singolo episodio, ma che diverreb­bero assolutamente inaccettabili se riferite a de­cine (centinaia) di casi. I risultati dello sportello informatico del Consiglio Nazionale del Notariato sono molto significativi: nella stragrande maggio­ranza dei casi le offerte di prodotti e servizi non hanno prezzi in linea con quelli di mercato, bensì erano di molto superiori (in alcuni casi fino a dieci volte superiori ai prezzi correnti).

Ho cercato di farmi una cultura accettabile sui programmi di archiviazione ottica dei docu­menti, visto che esistono moltissime società che offrono soluzioni, con costi che variano in modo sensibile: si parte da circa un milione, per arrivare ad oltre quaranta. L'esperienza che ci siamo fatti in campo notarile ci ha insegnato che non sempre il più caro è il migliore, per cui ho cercato di indi­viduare i prodotti migliori.

Occorre dire che la procedura della TED consen­te già l'archiviazione ottica dei documenti, utiliz­zando il software di gestione che viene fornito ac­quistando qualsiasi modello di scanner. I docu­menti vengono collegati alla pratica corrente ed archiviati con essa. Ciò non consente, però, di ri­trovare in modo automatico (ad esempio) l'immagine della carta di identità di un nostro cliente, ovvero la piantina catastale di un immobi­le, se non sappiamo in quale pratica si sia proce­duto ad archiviarli. I sistemi più costosi, invece, hanno un prezzo crescente, a seconda del mag­gior numero di automatismi di ricerca in essi contenuti, fino a giungere ai prodotti che ricono­scono ed acquisiscono la scrittura a mano, allo scopo di catalogare ed archiviare i documenti.

Si tratta di un settore nel quale in questi giorni avrò incontri con un produttore americano ed uno austriaco di software di base di archiviazione otti­ca (ossia del software che viene venduto alle softwarehouses che poi li personalizzano e li ren­dono fruibili agli utenti finali), allo scopo di ap­prendere i criteri di valutazione dei diversi prodotti presenti sul mercato italiano. Mi riservo di tornare su questo argomento alla prossima occasione.

Passando all'hardware, allo SMAU ho verificato che non vi è nessuna novità importante nel cam­po dei computer.

I persona! computer (PC) sono diminuiti ancora di prezzo, ed hanno capacità di memoria di mas­sa più che raddoppiata: gli Hard Disk (HD) sono oramai sempre di almeno 1000 Mb (Megabyte), vale a dire almeno 1 Gb (Gigabyte). I micropro­cessori dei PC sono ancora Pentium, ma la loro capacità di elaborazione è raddoppiata (Io stan­dard è oggi per i Desktop compreso fra i 133 e i 166 Mhz di clock); la memoria RAM oscilla fra gli 8 e i 16 Mb, e presto (inizio dell'anno prossimo) sarà di serie sempre 16 Mb; la memoria Cache oscilla da 256 a 512 Kilobyte (Kb), per l'estate '97 dovrebbe attestarsi sui 512 Kb; tutte le compo­nenti sono qualitativamente migliori e più perfor­manti, solo í Video non hanno avuto una flessione significativa di prezzo, bensì solo un miglioramen­to degli standard. Stanno per essere lanciati sul mercato i primi PC con il microprocessore Pen­tiumPro, che sarà lo standard verso febbraio marzo dell'anno prossimo (come adesso lo sono i Pentium a 133/166 Mhz).

I notebook (computer portatili) non registrano al­cuna novità a parte il nuovo progetto della Com­paq (denominato Armada), suscettibile di una straordinaria modularità, per cui spazia dall'ultra light (meno di due Kg di peso), alla massima multimedialità (con CD, box e quant'altro).

Per le fotocopiatrici siamo alle soglie di una gran­de novità: presto tutte le fotocopiatrici saranno digitali, per cui saranno capaci di memorizzare le immagini dei documenti fotocopiati (funzione scanner) e di procedere alla stampa dei docu­menti fronte retro e in formato A/3. Ove si deside­rasse acquistare una nuova fotocopiatrice, ritengo opportuno, dunque, attendere l'estate '97, quando si prevede che anche in Italia arriveranno queste meraviglie della tecnologia. In Europa si sta af­fermando un nuovo soggetto (già leader delle

macchine per ufficio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna), la Danka, che ha anche acquistato un ramo di azienda della Kodak nel settore macchine per ufficio (fax, stampanti, scanner e fotocopia­trici): mi risulta che abbiano standard di servizio assai elevati con costi che possono essere inte­ressanti. Lo segnalo ai colleghi solo per evitare errori di prospettiva (ritenendo che si tratti di un prodotto secondario, rispetto a Canon, Nashua, Ricoh e Mita): il consolidato del gruppo Danka nel mondo per il 1997 dovrebbe superare i 3,2 mi­liardi di $ USA di fatturato, per cui si pone su di un piano di parità con gli altri colossi mondiali del settore.

Una formula interessante di acquisto delle mac­chine per ufficio è la locazione con patto di riscat­to (presenta tutti i vantaggi del leasing, senza pe­rò dovere ricorre ad alcun soggetto finanziatore): la società venditrice noleggia (in genere per tre o cinque anni) una macchina per ufficio ad un ca­none fissato per tutta la durata del rapporto, in­clusivo di assistenza e di tutti i materiali di con­sumo, tranne la carta. Al termine del periodo il locatore può riscattare la macchina ad un costo simbolico, oppure concludere un nuovo contratto di locazione relativo ad una macchina nuova. La mancanza di un terzo finanziatore rende tale so­luzione più economica (in genere) del leasing e, soprattutto, elimina quel frazionamento del sinal­lagma, per cui si è costretti a pagare anche quan­do il servizio promesso dal venditore/locatore è difforme da quello contrattualmente dovuto.

Riccardo Genghini notaio in Cinisello Balsamo

 

 

PROGRAMMI "INTERPRETE" E PUBBLICITÀ LEGALE

 

Il Direttore della Rivista ha, con molto stile e tatto, rimproverato la sinteticità dei miei interventi, il che mi ha ricordato un post scriptum, credo di Voltaire, il quale si scusava che la fretta gli avesse impedito la concisio­ne, per la quale invece io sono disposto a trovare il tempo, rispettando così quello di quei lettori (quorum ego) che non amano essere cullati dai tempi lunghi della "letteratura".

 

L'entrata in funzione del Registro delle Imprese ha reso, io credo, chiaro a tutti, de visu et de scriptu, la problematicità del ricavare, automati­camente ma anche manualmente, dal titolo i dati per la nota, evidente effetto pratico delle inquie­tanti discrasie logiche prima che giuridiche fra Codice Civile, Legge istitutiva del Registro, De­creto interministeriale d'attuazione e Decreto mi­nisteriale d'approvazione dei moduli delle note, sia fra di loro che nei confronti della tecnologia 'd'attuazione, l'informatica.

In varie occasioni, e più di una volta durante il congresso di Stresa, ho sentito, in proposito, evo­care l'opportunità d'utilizzare, nella pubblicità le­gale informatizzata, un software in grado di "interpretare" il testo dei titoli ricavandone i dati

necessari alla confezione delle note in modo au­tomatico quindi senza nessun intervento umano. Pur lasciando da parte il problema, cruciale dal punto di vista giuridico, che alcuni dati richiesti dai moduli delle note non sono o possono legitti­mamente non essere presenti nel titolo, se un software di tal fatta esistesse, o fosse realizzabile, non vi é dubbio alcuno che i problemi d'efficienza dell'input (in pratica la quasi totalità dei problemi) della pubblicità informatizzata sarebbero risolti. Purtroppo, nessun software di questo tipo può ga­rantire risultati certi (a priori), gli unici che possa­no dare le necessarie garanzie di sicurezza quindi d'attendibilità ai sistemi della pubblicità legale. L'impossibilità di prevedere tutti i casi possibili (1) declassa questi software dalla categoria dei sisterni deterministici a quella dei sistemi probabi­listici, dove il verificarsi di casi non previsti é una probabilità certa anche se, per avventura, molto piccola.

In effetti, il mercato del software offre - agli studi notarili e non, così spero, agli uffici della pubblici­tà legale - più di un prodotto concepito ed attuato per ritrovare e prelevare in modo automatico dal titolo i luoghi testuali (parole) necessarie e suffi­cienti per comporre le note.

Nessuno di questi strumenti é proposto, neppure commercialmente, come sicuro al cento per cen­to, per l'evidente motivo che l'autentica com­prensione, mediante automa, del linguaggio natu­rale del testo (2) é e rimane, dopo trent'anni di ri­cerca a tutti i livelli, un interessante argomento di studio.

In effetti, gli atti notarili sono costituiti da un lin­guaggio ben più strutturato di quello delle poesie o dei romanzi, e ciò in più sensi;

- una relativamente rigida struttura sequenziale del testo (protocollo, contenuto pattizio, escato­collo)

- la presenza costante di porzioni di testi a struttu­ra linguistica standard (il prezzo, la descrizione catastale, il capitale sociale, la sede ecc.).

- la ricorrenza in ogni tipologia d'atto (compravendita immobiliari, atti societari e simi­li) di clausole identiche anche sul piano lingui­stico.

Ora, se nel testo dell'atto é possibile distinguere le espressioni linguistiche che caratterizzano ogni singolo atto ed i suoi sottoprodotti (parti variabili) dalle parti che compaiono in tutti i testi di una data categoria d'atti (parti costanti o clausole), (3) ciò richiede la comprensione del significato del testo, non realizzabile mediante calcolatore per­ché non riducibile ad una sequenza d'algoritmi.

Non si esclude che questi software "interprete" possano essere utili nello studio notarile perché la rinuncia da parte del notaio della variabilità lin­guistica nel testo degli atti sommata all'attento ed intelligente esame delle abitudini testuali del sin­golo notaio da parte d'esperti (umani) può ridurre i casi d'errore, rendendo cosi conveniente l'utiliz­zazione, previo controllo e correzione umana, del semilavorato prodotto dal software "interprete", in considerazione del basso costo del software stes­so (ma il costo cresce più che proporzionalmente al diminuire della probabilità dell'errore).

Per queste ovvie ragioni il sentir proporre a Stre­sa, da colleghi esimi e con responsabilità nelle scelte del notariato in argomento, mi é sembrato preoccupante: nell'informatica come in qualunque altro settore lo scambiare il desiderabile con il realizzabile costituisce uno dei rischi più gravi del decidere.

Angelo Gallizia notaio in Milano

Ad esempio, l'espressione "edificio in corso(od in via) di costruzione" interpretato come il Iocus loci del­l'edificio.

Come ben sanno o dovrebbero sapere tutti coloro che si occupano di informatica operativa, e non sol­tanto quelli che si occupano d'intelligenza artificiale.

Il frutto dell'analisi che ha reso possibile la meccanizzazione della componente materiale dell'operare testuale del notaio, quindi anche l'estrazione dal titolo dei dati (previamente identificati dall'uomo) per la composizione automatica delle note.

 

 

Finestrca sul cortile

di Franco Cavallone

Nel finale del Don Giovanni di Mozart e Da Ponte, dopo la tragica scomparsa del "dissoluto punito", gli altri protagonisti, in esito a una vicenda che li ha tanto drammaticamente coinvolti e segnati, enunciano, uno dopo l'altro, i loro programmi per l'immediato futuro. Chi andrà in convento, chi metterà su famiglia, chi lo farà (probabilmente) solo dopo un lungo periodo di riflessione. Venuto il suo turno, il servitore Leporello, rimasto disoc­cupato, intona:

 

"Ed io vado all'osteria

A trovar padron miglior."

Con ciò smentendo, sia detto incidentalmente per puro amore di futile polemica, quanto andava baldanzosamente proclamando all'inizio dell'opera:

"Voglio fare il gentiluomo,

E non voglio più servir."

 

 

Chiosava il romanziere nazional-popolare Vasco Pratolini, alla cui opera tributammo in gioventù affetto e ammirazione forse eccessivi: "Il padrone ce l'ha il cane: modo di dire (e di pensare) in To­scana."

D'accordo, si dice "datore di lavoro". E ben lo sappiamo noi notai che, a differenza di altri pro­fessionisti e lavoratori autonomi in genere, di la­voro ne diamo tanto, preposti come siamo alla produzione di montagne di carte. Per cui, capita anche a noi, per fortuna in circostanze meno tra­giche di quelle occasionate dalla vicenda del li­cenzioso cavaliere di Siviglia, di imbatterci in qualcuno che va in cerca di "miglior padrone". Escluso per principio che si tratti di un nostro collaboratore scontento (ciascuno di noi è per de­finizione il miglior principale possibile), si tratta di solito del collaboratore scontento di un collega che ha sbagliato l'ottimistica autodiagnosi di cui qui sopra tra le parentesi. Costui (il dipendente, non il collega), in quanto desideroso di migliorare le proprie condizioni di lavoro, non andrà proba­bilmente all'osteria, luogo poco frequentato, ma­gari a torto, dai notai. Andrà più facilmente a pro­porsi in conservatoria, all'ufficio del registro, al palazzo di giustizia, ambienti di scarsa amenità, ma certo più pertinenti allo scopo. Oppure farà pubblicare un annuncio nell'apposita rubrica di un quotidiano locale. In ogni caso, porterà con mezzi idonei la propria disponibilità a conoscenza del potenziale nuovo "padrone" che si trovi nella ne­cessità di sviluppare l'organizzazione dello studio (cosa non tanto probabile nell'attuale congiuntura) o di integrare un organico decimato da dimissioni, pensionamenti, gravidanze o defezioni ad altro titolo.

Sul fenomeno ("te pareva?") ha da dire la sua an­che il nostro invasivo codice deontologico, che, in una sua sezione per ora non arricchita da "considerazioni" postume, elenca tra i casi di vio­lazione del dovere di colleganza il "non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere già operanti presso di loro". Tanta delicatezza, degna di un galateo settecentesco, appare in contraddi­zione con il costume contemporaneo, ispirato ormai in ogni zona dei rapporti umani alla violen­za selvaggia così ben rappresentata nel cinema di Quentin Tarantino. Ma, da cultori di una civiltà che tanto faticosamente tenta di sopravvivere, non ci lagneremo di ciò. Piuttosto, è da dire che la materia stessa sembra sfuggire alle ragioni di una deontologia professionale "interna". Sulla op­portunità di intrecciare beneducati minuetti fra colleghi, prevale secondo me un interesse, ester­no alla categoria, socialmente ben più rilevante: quello del lavoratore di poter accedere libera­mente (beninteso nei limiti della liceità dei com­portamenti) a qualsiasi occasione di migliorare la propria condizione. Se, di fronte a una situazione del genere, andiamo a discuterne col collega, c'è forse un solo caso in cui ne può sortire, sia pure a nostro danno, qualche utilità. Che la volontà di abbandono da parte del dipendente fosse deter­minata esclusivamente da insoddisfazione sul piano retributivo e il collega, messo sull'avviso, provveda immediatamente a rimediare nel meri­to. Ma che, in questa ipotesi, sia occorso che un altro notaio facesse per così dire "da sponda" per risolvere un contrasto che sarebbe dovuto e potu­to essere civilmente composto, nel reciproco e comune interesse, tra due adulti responsabili, ap­pare francamente ridicolo. In tutti gli altri casi, poi, la pia delazione produrrebbe solo imbarazzo col­lettivo.

Per cui, nella mia esperienza di membro di un Consiglio notarile, trovo abbastanza fastidioso che di beghe del genere vengano investiti per l'appunto i Consigli con lagnosi esposti a carico di colleghi. Vero è che talvolta ciò che si lamenta è un esodo di massa, una diaspora, una secessione vera e propria da uno studio a un altro. Ma non è poi così incredibile che, di fronte a un datore di lavoro decisamente scomodo (di cattivo caratte­re, troppo autoritario o esigente, antipatico, ec­cessivamente fiscale, ingeneroso), il dipendente che per primo trova il coraggio di "scuotere il gio­go" trascini con sé, se ne ha l'occasione, altri colleghi altrettanto oppressi. Tanto più che lo stesso codice deontologico prescrive che "nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti". Siamo così sicuri che ogni notaio sia immune dagli orribili vizi e difetti sopra elencati? lo, per esempio, mi riconosco colpevole di molteplici abusi nei confronti dei miei collaboratori, anche se, che mi ricordi, una sola impiegata se n'è an­data di sua volontà dal mio studio, e non per tra­sferirsi da un collega. Pendolare come ormai quasi tutti quelli che lavorano nelle grandi città, si era trovato un posto in una ditta commerciale più vicina a casa sua, il che le consentiva di soddisfa­re l'esigenza per lei evidentemente imprescindibi­le di andare in piscina prima di cena tutti i santi giorni.

In tema di impiegati o collaboratori in genere, il codice deontologico contempla anche, tra i com­portamenti scorretti da cui è bene astenersi, il "compiere atti diretti allo sviamento degli stessi dai colleghi presso i quali operano". E sarà certo disdicevole mandare in giro loschi intermediari che, con corruttrici lusinghe o insinuazioni male­vole, inducano fraudolentemente alla diserzione onesti dipendenti di ignari e per ogni verso meri­tevoli confratelli. Ma anche pubblicare sul giorna­le un annuncio per la ricerca di un'impiegata già "pratica" costituirà sviamento, ancorché rivolto a una collettività anonima e non a un singolo, identificato soggetto? L'obbligo, pure sancito dal codice deontologico, di aver cura della formazio­ne professionale dei dipendenti non può essere inteso nel senso che il notaio debba assumere soltanto debuttanti al primo impiego e fungere nei loro confronti da nave scuola. Il mercato del lavo­ro, purtroppo tanto avaro ai giorni nostri di oppor­tunità, ha le sue regole come tutti i mercati. E i professionisti, notai compresi, non sono missio­nari. Vale forse la pena, visto che siamo in argomento, dedicare un po' di attenzione a questi nostri di­pendenti e collaboratori, prescindendo dai modi, che siamo andati discutendo, del reclutamento di essi. Si tratta di una fauna indubbiamente partico­lare, di cui si può tentare, se non una classifica­zione scientifica, almeno qualche definizione empirica allo stato delle esperienze individuali di ciascuno di noi. Immagino che gli organigrammi degli studi, anche in funzione dei diversi usi e costumi locali, possano essere i più disparati. E contemplare, nella loro struttura e composizione, la presenza, in percentuali estremamente variabi­li, di dipendenti, praticanti, familiari e famigli, pro­cacciatori d'affari, altri professionisti, meccanici, soci palesi e occulti. Ma le organizzazioni di cui ho conoscenza diretta, ovviamente raggruppate in un'area geografica precisa e limitata, presenta­no da sempre una rassicurante uniformità di ca­ratteristiche. Personale dipendente quasi esclusi­vamente femminile, le cosiddette "signorine", al contrario di quanto è ritenuto appropriato (e con­tribuisce, almeno tradizionalmente, a far salire di categoria e di punteggio nelle guide) per gli al­berghi e ristoranti di prestigio. Al vertice, un'anziana direttrice, fedele e soavemente ditta­toriale, insostituibile collaboratrice di un preceden­te titolare (magari il padre di quello attuale), ado­rata dalla clientela più antica. Autentico archivio vivente, snocciolatrice infaticabile di formule magiche del genere "in quanto occorrer possa", ha insegnato il mestiere a tutti i componenti più giovani dello studio, compreso talvolta il notaio. Nel mio caso personale, la situazione è solo in parte diversa. La direttrice, che naturalmente ho sottratto (ma allora non vigeva un codice deonto­logico) al più anziano collega presso il quale ave­vo fatto pratica e che in seguito, ad evitare svia­menti, ho anche sposato, ha comunque il merito storico di aver impiantato e fatto prosperare lo studio. Ha insegnato, come da copione, il mestie­re a tutte le colleghe più giovani e ha insegnato qualcosa anche a me, in quanto, benché si abbia più o meno la stessa età, quando approdai a quello studio per iniziarvi il mio apprendistato, lei, che da impiegata aveva cominciato prima, ne sa­peva già molto di più. Ho poi una impareggiabile segretaria, o assistente che dir si voglia, che ho carpito a suo tempo ad un altro collega di altro distretto col subdolo metodo dell'annuncio sul giornale. E' con me ormai da un numero invere­condo di anni ed è quel che si suole definire (anche dai mancini?) "il mio braccio destro". Tol­lera con olimpica serenità le mie intemperanze, mi richiama all'ordine quando sembro indulgere, per pigrizia o stanchezza, ad atteggiamenti men che rigorosi, intrattiene brillantemente in vece mia rapporti confidenziali con tediosi geometri, com­mercialisti riottosi, stolidi bancari e dirigenti incon­tentabili. E poi ho in ufficio tante altre ragazze, alcune anche piuttosto carine, efficienti e passa­bilmente devote. L'elemento maschile, come vo­levasi dimostrare, scarseggia. Mi rendo conto, tuttavia, di aver descritto modelli organizzativi indubbiamente obsoleti, risalenti a un'archeologia delle strutture del notariato oggi del tutto superata. E anche la visione paternalisti­ca dello studio come una "famiglia" armonica e scevra di conflittualità è probabilmente un'utopia. E' lecito sperare che la natura dei rapporti che si instaurano in un ambiente di lavoro ristretto e pe­culiare come uno studio professionale, e specifi­camente notarile, sia svincolata da una rigida dialettica sindacale. Ma non dobbiamo dimentica­re, perché l'hanno ben presente i nostri dipenden­ti, che, salvo casi eccezionali, non siamo soci. Il loro interesse coincide senz'altro in parte con il nostro, quando si tratta di occupare e conservare un buon posto e di ricavare da ciò soddisfazioni di ordine economico e meritocratico. Guai (come suole esclamare l'attuale inquilino del Quirinale a tutt'altro riguardo) a chi vive il lavoro dipendente come una condanna, senza trarne mai motivo di personale appagamento. Certo, la triremi, la miniera e la catena di montaggio, in quanto mate­rializzazioni di un universo pressoché concentra­zionario, possono indurre un tale disperato atteg­giamento. Ma in uno studio notarile, sostengo io, ci si può anche divertire, ancorché occorrano per questo una buona disposizione naturale e un certo senso dell'umorismo. Resta il fatto che la sera, spentosi il clamore delle risate, il nostro per­sonale schizza dai blocchi di partenza, ciascuno verso la propria più o meno remota ciascuniera, avendo giustamente calato una saracinesca mentale sui problemi che, da quel momento, re­stano soltanto nostri. Forse neanche questo è del tutto vero. Un collaboratore coscienzioso si porta probabilmente a casa qualche turbamento pro-

fessionale, magari non proprio tutte le sere, ma quando il cosiddetto stress (termine usato in Lombardia come sinonimo o traduzione dì strazio) colpisce anche le scorze più dure. Per esempio a dicembre, quando le cariche tumultuose dei bran­chi di clienti assatanati vengono a compensare, almeno in parte, le penurie dei mesi precedenti in questi anni generalmente spossati. Confidiamo comunque che mai un nostro collaboratore abbia ad augurarci il fato dello scellerato seduttore mo­zartiano. Noi finiremmo dannati per l'eternità tra le fiamme dell'inferno; lui (o lei) andrebbe, come Leporello, a ingrossare le file dei disoccupati.

 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

 

La riforma del diritto internazionale privato di­sposta dalla legge 218 del 1995 interessa ampie aree dell'attività notarile. Fra queste è rilevante la materia dei rapporti patrimoniali dei coniugi, che comprende in primo luogo i regimi matrimoniali, cioè quel complesso di regole destinate a di­sciplinare la titolarità e l'amministrazione dei beni dei coniugi durante il matrimonio.

Il criterio di collegamento - attraverso il rinvio tra l'articolo 30 e l'articolo 29 della nuova legge - è determinato dalla legge nazionale comune dei due coniugi; in caso di coniugi non aventi una cittadinanza comune ovvero aventi più cittadi­nanze comuni, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalen­temente localizzata.

Il tenore letterale dell'articolo 29, secondo com­ma, sembrerebbe comportare deroga alla regola generale che risulta all'articolo 19 della stessa legge 218, regola generale che dispone, per il ca­so di più cittadinanze, la prevalenza di quella ita­liana, se presente: in altri termini, così ragio­nando, dovrebbe concludersi che due coniugi muniti di più cittadinanze comuni, compresa quella italiana, non sarebbero soggetti alla legge sostanziale italiana ove la loro vita matrimoniale fosse prevalentemente localizzata all'estero.

La mancanza di una cittadinanza comune ai co­niugi ovvero la presenza di più cittadinanze co­muni determina l'applicazione del criterio di colle­gamento della localizzazione: si tratta di un crite­rio di "lettura" meno facile della cittadinanza, su­scettibile, in taluni casi, di apprezzamento non omogeneo. L'elemento di maggiore complessità introdotto dalla riforma non è tuttavia la determi­nazione della localizzazione: sembrano infatti di maggiore rilevanza pratica le conseguenze deri­vanti dalla dismissione del precedente principio che escludeva la variazione delle leggi applicabili

nel tempo. Mentre l'articolo 19 delle preleggi in­dividuava l'ordinamento applicabile ai rapporti patrimoniali fra i coniugi secondo la cittadinanza del marito all'epoca del matrimonio, il nuovo dirit­to internazionale privato è stato definito in modo da consentire l'adeguamento delle regole appli­cabili nel corso della vita matrimoniale. In altri termini si è operato facendo sì che le regole ap­plicabili siano coerenti con l'eventuale evoluzione della situazione di fatto; perciò la modifica della comune cittadinanza dei coniugi oppure l'assun­zione di una cittadinanza comune prima inesisten­te, oppure ancora, limitatamente ai coniugi non aventi cittadinanza comune od aventi più cittadi­nanze comuni, la semplice modifica del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale determineranno assoggettamento dei rapporti pa­trimoniali tra i coniugi ad un diverso ordinamento. Questo sistema deve indurre il notaio, nella pre­stazione della sua attività, a particolari cautele.

Mi pare che la prassi potrà ragionevolmente pro­porre due particolari ipotesi nelle quali fare appli­cazione dei principi appena considerati.

In primo luogo il notaio potrà essere richiesto di prestare la sua opera da parte di coniugi che vo­gliano accordarsi circa la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali.

Ciò potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 30, se­conda parte del primo comma, allorchè í coniugi aspirino a derogare al criterio legale della cittadi­nanza comune ovvero della localizzazione. Si tratta della cosiddetta "optio juris", manifestazione di volontà che assoggetterà tutti i rapporti patri­moniali fra i coniugi (e non solo il regime matri­moniale) ad ordinamento diverso - da scegliersi secondo i limiti normativi - da quello loro diretta­mente riferibile per la cittadinanza o la localizza­zione. In questa ipotesi l'attività del notaio italiano dovrà probabilmente tenere conto, anche in termini di concreta redazione dell'accordo, del di­sposto dell'articolo 161 del codice civile italiano, a norma del quale i coniugi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da leggi alle quali non sono sotto­posti, dovendo invece enunciare in modo concre­to il contenuto dei patti relativi.

Sempre in relazione all'intervento per la formaliz­zazione di accordi fra i coniugi, l'attività del notaio potrà alternativamente - e forse più frequente­mente - essere limitata al ricevimento di atti intesi a regolare il solo regime matrimoniale, secondo il diritto applicabile in forza dei criteri di collega­mento "oggettivi" della cittadinanza comune ov­vero della localizzazione.

In questa seconda prospettiva al notaio potrà capitare di fare applicazione della legge sostan­ziale italiana ovvero di legge straniera, con l'ovvia esigenza di apprendimento delle sue regole. Mi pare che questo tipo di attività obblighi il notaio alle opportune verifiche circa le correnti cittadi­nanze e, in subordine, circa la corrente localizza­zione della vita matrimoniale.

La limitazione della verifica alla situazione corren­te non è invece consentita nel caso di disposizio­ne di diritti in relazione ai quali assuma rilevanza il regime patrimoniale dei coniugi disponenti. Questa seconda ipotesi di intervento notarile è fortemente complicata dalla accennata "natura mobile" dei criteri di collegamento adottati. In questo caso, infatti, il controllo del notaio non po­trà limitarsi all'esame della situazione corrente (ordinamento applicabile, eventuali convenzioni stipulate in base a quell'ordinamento) ma dovrà estendersi - prima di concludere nel senso della libera disponibilità da parte di un coniuge solo, ovvero del necessario consenso di entrambi, ov­vero ancora dell'assoggettamento ad ulteriori forme autorizzative - anche alla verifica della normativa applicabile al momento dell'acquisto del diritto di cui si intende disporre. Mi pare cioè

che debba essere affermata l'intangibilità dei fatti ed atti giuridici maturati sotto un regime patrimo­niale precedente ed eventualmente diverso. Possiamo immaginare il caso di una coppia non avente cittadinanza comune e già localizzata presso un ordinamento il cui regime legale - non derogato - è la separazione dei beni, che abbia poi a stabilirsi in Italia: se è vero che il regime corrente è quello della comunione italiana dei beni, dovremmo comunque poter concludere nel senso della libera disponibilità da parte di ciascu­no dei coniugi relativamente ai beni se­paratamente acquistati in epoca precedente alla localizzazione in Italia, applicando cioè la stessa regola di diritto (art. 179 lettera a c.c.) esplicita­mente prevista per gli acquisti precedenti il ma­trimonio. E' facilmente immaginabile l'ipotesi op­posta, cioè del passaggio da un regime di prece­dente comunione a quello di attuale separazione, con le - più serie - conseguenze in tema di di­sponibilità da parte di uno solo dei coniugi. Merita, infine, un accenno il problema del diritto transitorio: l'articolo 72 della riforma fa salva l'applicazione delle norme previgenti alle situa­zioni antecedentemente esaurite; se, come credo, l'aggettivo "esaurite" è riferibile ai singoli atti e fatti giuridici posti in essere dai coniugi prima della nuova legge, verifica analoga a quella ap­pena considerata dovrà essere compiuta - pur non modificandosi cittadinanza o localizzazione dei coniugi - anche solo per effetto dell'entrata in vigore della riforma, dal momento che la modifica dei criteri di collegamento risultanti dagli articoli 29 e 30 della nuova legge rispetto al previgente criterio della cittadinanza del marito, può essere senz'altro idonea all'assoggettamento a diverso ordinamento giuridico.

Filippo Zabban notaio in Milano

 

 

NON TRASCRIVIBILITÀ NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI O VERBALI CONTENENTI MODIFICHE DI ATTI COSTITUTIVI O STATUTI DI SOCIETÀ

 

In alcune Conservatorie vige la prassi di reperto­riare le società con riferimento alla loro sede: se una società trasferisce la sede, si troverà un "repertorio" aperto con la denominazione sociale e la prima sede e un altro repertorio con la me­desima denominazione sociale e la nuova sede.

Analoga prassi vige per le modifiche della de­nominazione sociale .

Ciò ha indotto molti notai a procedere alla tra­scrizione di atti o verbali modificativi di atti costi­tutivi o di statuti sociali anche se non contengono modifiche che implichino "mutamenti" immobilia­ri.

Tale prassi, oltre ad essere completamente arbi­traria, lungi dal fornire un utile strumento di ricer­ca, ingenera confusione ed incertezza che deri­vano sia dal fatto che non tutte le Conservatorie adottano il medesimo sistema, sia dal fatto che, non esistendo un obbligo di trascrizione, i notai si comportano in modo non omogeneo.

Di conseguenza se chi esegue l'ispezione ipote­caria ignora la prassi della Conservatoria, effet­tuerà la ricerca riferendosi alla sola denominazio­ne e alla sede originaria della società così non rintracciando i repertori aperti con riferimento a denominazione o sede successivamente modifi­cate.

Tale prassi si è probabilmente originata per le ca­renze delle Cancellerie Commerciali che non consentivano ispezioni aggiornate nei fascicoli delle società ma non ha più ragione d'essere do­po l'entrata in vigore del registro informatico delle imprese che consente ispezioni sufficientemente aggiornate.

Ho parlato di arbitrarietà della prassi.

Nessuna norma prevede che le modifiche di atti costitutivi o di statuti di società richiedano la pubblicità immobiliare quando non contengano mutamenti riferibili agli immobili di proprietà so­ciale.

È evidente che la modifica della denominazione o della sede di una società non implica alcun mu­tamento riferibile agli immobili di cui la società fosse proprietaria; la dottrina nega persino, pro­prio perché ricostruisce le due fattispecie come modifiche dell'atto costitutivo, la necessità di tra­scrivere atti di trasformazione e di fusione di so­cietà.

Le modifiche in esame non possono in alcun modo rientrare nella previsione degli artt. 2643 -2645 C.C.; non vi è una esigenza di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 C.C. sia perché di essa può parlarsi solo con riferimento ad atti per i quali è prevista la trascrizione, sia perché potreb­be parlarsi (e non è pacifico) di continuità delle trascrizioni nell'ambito della pubblicità espres­samente prevista per le società (registro delle Im-

prese); la Conservatoria ha una competenza fun­zionale specifica ristretta alla materia immobiliare che non può essere arbitrariamente, e cioè in mancanza di previsione legislativa, estesa a una materia diversa come quella societaria; nemmeno la impostazione personale dei registri immobiliari potrebbe far ritenere trascrivibili gli atti in esame: nel sistema vigente rileva il soggetto ai soli fini della organizzazione della pubblicità mentre a determinare l'obbligo della trascrizione è l'oggetto (immobiliare) del negozio.

Un ulteriore passo avanti induce a ritenere non solo che non esiste un obbligo di trascrizione ma che tali atti non siano trascrivibili e che il Conser­vatore debba rifiutarne la trascrizione.

La concezione secondo cui il Conservatore può rifiutare la esecuzione delle formalità solo per ra­gioni formali (art. 2674) non può essere accettata acriticamente: innanzitutto perché vi sono norme che impongono al Conservatore un controllo sul contenuto del titolo (L.47/1985), poi perché sem­bra evidente che non debbano avere accesso alla pubblicità atti per i quali essa non è espressamen­te prevista dalla legge.

Il primo controllo che il Conservatore deve ese­guire è quindi quello sulla idoneità sostanziale del titolo: egli deve controllare se l'atto o il negozio rientri in una delle categorie per le quali è prevista la trascrizione.

In caso contrario il Conservatore deve rifiutare la trascrizione (si pensi a negozi di natura obbliga­toria come i contratti preliminari, a locazioni infra novennali etc.) e il suo rifiuto si fonderà sulla ini­doneità sostanziale del titolo; sulla natura di ordi­ne pubblico della trascrizione; sulla tassatività degli atti soggetti a trascrizione nel senso che essi devono avere per oggetto "modificazioni immobi­liari"; sulla tipicità della efficacia della trascrizione (art. 2644 C.C.), efficacia assolutamente non rife­ribile al tipo di atti in esame.

Riassumendo:

- gli atti societari in esame non contengono alcun mutamento relativo agli immobili di proprietà della società;

- tali atti non rientrano tra quelli per i quali la tra­scrizione è richiesta;

- tali atti non necessitano per nessun fine, neppu­re per ragioni di "comodità", della trascrizione; - la trascrizione è, anzi, impossibile ed il Conser­vatore la deve rifiutare;

- come conseguenza della prassi arbitraria adotta­ta in talune Conservatorie, e, comunque, per ra­gioni di certezza, la ispezione ipotecaria a carico di società deve essere preceduta da una ispezio­ne nel registro delle imprese, strumento tipico della pubblicità societaria;

- tale ispezione preventiva (analogamente alla ispezione necessaria nei registri dello stato civile per verificare il regime patrimoniale dei coniugi) consentirà di verificare le modificazioni intervenu­te negli atti costitutivi e negli statuti di società (modifica della denominazione, trasferimento della sede, trasformazione, fusione, scissione etc.) e di adeguare l'ispezione ipotecaria a tali ri­sultanze.

È evidente infatti che se la società Alfa ha acqui­stato un immobile, ha modificato la propria de-

nominazione in Beta, ha acquistato un altro im­mobile successivamente alla modifica della de­nominazione, l'ispezione ipotecaria dovrà essere eseguita, sulla base delle risultanze del registro delle imprese, sia con riferimento alla denomina­zione Alfa, sia con riferimento alla denominazio­ne Beta.

Gian Franco Condò notaio in Lecco

 

 

Notaio contro

IL RECESSO NELLE SOCIETA° CONSORTILI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO

 

Il sottoscritto Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano Collegio Notarile di Milano, con riferimento al decreto del Tribunale di Milano in data ... 1996, portante rigetto del ricorso per l'omologazione del verbale di assemblea straordinaria a suo rogito in data ... n. ... di repertorio

espone quanto segue

l'assemblea straordinaria del ".... - Società Con­sortile per Azioni" a risultanza del precitato verba­le deliberò quanto segue:

"- di ridurre il capitale sociale per lire 150.000.000. (centocinquantamilioni) in conse­guenza del recesso del socio Regione Marche sostituendo il primo comma dello statuto sociale come segue:

 

Articolo 6

 

Il capitale sociale è di lire 1.350.000.000 (unmiliardotrecentocinquantamilioni) ripartito in 13.500 (tredicimilacinquecento) azioni del valore nominale di lire 100.000. (centomila) ciascuna;

- di adottare, in sostituzione del vigente ed in re­lazione alla modifica sopra apportata, un testo aggiornato di statuto".

Le motivazioni su cui si fonda il rigetto decretato dal Tribunale di Milano sono imperniate sulla considerazione che le "società consortili devono sottostare al regime di tipo di società prescelto, e nel caso di specie essendo stato prescelto il tipo di società per azioni, non è ravvisabile alcuna norma che consenta la riduzione del capitale in seguito al recesso del socio".

MOTIVI DEL RICORSO

Deve preliminarmente essere osservato come il Tribunale, adeguandosi ad un orientamento con­sòlidato, non dubiti che il diritto di recesso del socio possa, nelle società consortili, essere statu­tariamente previsto anche per casi non contem­plati dall'articolo 2437 del codice civile; in partico­lare, omologando le delibere di cui al verbale di assemblea straordinaria della predetta società in data . . . n. . . . di repertorio, il Tribunale di Milano

ha ritenuto ammissibile il recesso per volontà del socio (articolo 10 bis dello statuto).

Una volta ammesso ciò, occorre però verificare quale sia la disciplina applicabile al caso di reces­so, per stabilire, in particolare, quali siano le mo­dalità per giungere alla liquidazione della quota del socio receduto.

Poiché nella fattispecie le norme statutarie non prevedono alcun criterio per la liquidazione, cor­rettamente il Tribunale ha ritenuto di far applica­zione della disciplina dettata in materia di recesso per il tipo società per azioni e quindi, in concreto, dell'articolo 2437 del codice civile.

Deve pertanto essere chiarito se di tale norma sia stata fatta corretta o scorretta applicazione.

Dalla lettura della norma in questione è agevole dedurre che, in caso di recesso, chi recede ha diritto ad ottenere "il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio".

Il legislatore ha quindi regolato con chiarezza il quantum dovuto per l'ipotesi dì recesso, mentre ha lasciato aperte alcune altre questioni come quelle relative all'identificazione del debitore e alle modalità di rimborso.

Tali questioni devono comunque essere risolte tenendo presente che la normativa sul recesso è di ordine pubblico come risulta dalla lettura del­l'ultimo comma dell'art. 2437 che così dispone: "E' nullo ogni patto che esclude il diritto di reces­so o ne rende più gravoso l'esercizio".

La prima delle questioni prospettate, e cioè quella dell'identificazione del soggetto passivo dell'ob­bligazione avente per oggetto il -rimborso delle azioni, non sembra affrontata dal Tribunale col decreto impugnato, ma deve comunque essere preliminarmente risolta.

Il dubbio è se debba essere considerata debitrice la società ovvero i soci , tenendo presente che, posta la limitazione della responsabilità, nessun

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socio può essere obbligato a contribuzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto sociale.

Per questo motivo, nell'ipotesi in cui venissero considerati debitori i soci non receduti, ci si trove­rebbe di fronte ad un'insanabile contrapposizione di diritti: il diritto del socio receduto al rimborso delle azioni (che non può essere escluso o reso più gravoso) ed il diritto degli altri soci alla limita­zione della loro responsabilità in misura pari a quella dei conferimenti previsti dal contratto so­ciale.

Tali riflessioni spingono la dottrina unanimemente a ritenere che soggetto passivo dell'obbligo di rimborsare le azioni sia la società (in particolare si veda il recentissimo studio di Franco Angeloni "Sorte della frazione di capitale sociale nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio" in Contratto e Impresa 1995 pag. 101 e ss. il quale esclude, naturalmente, che la par­tecipazione del receduto si accresca agli altri so­ci).

Resta quindi da affrontare quello che appare es­sere il problema principale e cioè quello delle modalità con cui deve essere effettuato il rimbor­so. Tale problema non è affrontato in positivo dal decreto impugnato, il quale si limita ad affermare l'inammissibilità del rimborso attuato con riduzio­ne del capitale sociale.

In realtà il problema non può essere affrontato o risolto unitariamente; la soluzione varia invece in ragione della situazione patrimoniale in cui si tro­va la società:

- se il patrimonio sociale è ridotto a zero o è ne­gativo il socio receduto non avrà diritto ad alcun rimborso e, conseguentemente, le azioni dovran­no essere annullate;

- se il patrimonio è superiore al capitale sociale e concorrono le condizioni previste dall'art. 2357 del codice civile (le azioni del socio receduto so­no interamente liberate, la somma dovuta ex art. 2437 non è superiore agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap­provato, le azioni del receduto, unitamente a quelle già eventualmente possedute, non ecce­dono il decimo del capitale sociale) la società do­vrà acquistare le azioni del socio receduto;

- in ogni altro caso o si opta per la riduzione del capitale sociale (anche parziale, se parzialmente ricorrono le condizioni di cui all'art. 2357 c.c.) o si nega il diritto del socio receduto al rimborso.

La prima soluzione è stata adottata dalla società deliberante, la seconda dal Tribunale che ha riget­tato il ricorso per l'omologazione della delibera. Poiché il testo dell'art. 2437 c.c. non aiuta ad op­tare per l'una o per l'altra soluzione, la scelta de­ve essere fatta applicando norme che regolano fattispecie analoghe ovvero i principi generali. Per quanto riguarda l'applicazione analogica di altre norme la lettura dell'articolo 2344 del codice civile che regola l'unico caso di esclusione del socio in materia di società per azioni (si noti an-

che che, nelle società di persone, la sorte della quota del socio escluso o receduto è disciplinata unitariamente dall'art. 2289 c.c.). In particolare, il terzo comma dell'articolo 2344 dispone che "Le azioni non vendute, se non possono essere ri­messe in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, de­vono essere estinte con la corrispondente riduzio­ne del capitale sociale."

Per quanto riguarda i principi generali è facile ri­levare come si scontrino il diritto del socio ad ot­tenere il rimborso delle azioni (particolarmente rafforzato dalla previsione della nullità di ogni patto che rende più gravoso l'esercizio del reces­so) e quello dei creditori all'integrità del capitale sociale.

Questo secondo principio è però talvolta sacrifica­to dallo stesso legislatore come appare evidente sia dal già ricordato disposto dell'art. 2344 (riduzione del capitale a seguito di decadenza per morosità) sia dall'art. 2357 4° comma che preve­de, quale estrema ratio per il caso di acquisto di azioni proprie effettuate in violazione dei prece­denti commi, l'annullamento delle azioni con cor­rispondente riduzione del capitale sociale.

Da ciò si deduce la prevalenza del diritto del so­cio ad ottenere il rimborso delle azioni, prevalen­za che è giustificata altresì (cfr. il citato articolo di Angeloni) dal fatto che la determinazione della somma dovuta al socio receduto è determinata avendo già dedotto i debiti sociali e che pertanto il patrimonio sociale non è impoverito dei mezzi necessari alla soddisfazione dei debiti. Il socio re­ceduto, divenuto un normale creditore della socie­tà, deve pertanto essere pagato senza che tale pagamento, avvenuto in condizioni di normalità, come ogni altro pagamento possa essere ritenuto lesivo dei diritti degli altri creditori.

Queste ed altre considerazioni portano la dottrina a concludere che nel caso di recesso del socio, qualora la società non si trovi nelle condizioni per acquistare le azioni, si debba necessariamente procedere alla riduzione del capitale sociale.

In particolare si segnalano le opinioni di Giancarlo Frè ("Della società per azioni" in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, pag. 569 "l'esercizio del recesso determinerà la riduzione del capitale della società per un importo pari al valore nominale delle azioni rimborsate al recedente."), Franco Di Sabato ("Manuale delle società", pag. 529 e ss "conseguenza del recesso è il rimborso delle azioni al socio receduto, con una eventuale corrispondente riduzione del capi­tale sociale"), Ferri ("Le società" pag. 860 "Il rim­borso può aver luogo con somme prelevate dagli utili, su deliberazione dell'assemblea; al di fuori di questa ipotesi la riduzione del capitale conse­guente al rimborso è da ritenere obbligatoria."), con specifico riferimento alle società consortili Alessandro Borgioli ("Consorzi e società consorti­li" pag. 214 "In tal caso, sembrerebbe che la strada obbligata sia quella della riduzione del capitale sociale") ed ancora Angeloni ("Qualora non ricor­rano i presupposti per effettuare l'acquisto di pro­prie partecipazioni sociali, non vi è in via di principio altra alternativa per la società che quella di procedere alla riduzione del capitale sociale nella misura pari alla quota di capitale sottoscritto dal socio recedente e alla parte del debito di rim­borso che non trova capienza, oltre che nella fra­zione di capitale sociale sottoscritta dall'ex socio, negli utili e nelle riserve.").

Altra questione, che però non rileva ai fini del­l'omologazione della delibera in esame, è quella dell'applicabilità alla riduzione del capitale a se­guito di recesso della disciplina prevista per la ri­duzione per perdite ovvero a quella per esube­ranza. La dottrina prevalente opta comunque per la prima soluzione che sembra più coerente con le argomentazioni svolte.

Qualora invece la Corte d'appello ritenesse appli­cabile la disciplina di cui all'articolo 2445 c.c., po-

trà disporre che la deliberazione di riduzione sia eseguita trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel re­gistro delle imprese e sempre che nessun credito­re abbia fatto opposizione.

Quanto sopra esposto e motivato

chiede

in riforma del decreto ... 1996 n. ... del Tribunale di Milano che sia emesso decreto autorizzante l'iscrizione delle delibere contenute nel verbale di assemblea straordinaria del "... - Società consorti­le per Azioni" con sede in ... (atto ... n. ... di reper­torio a rogito del sottoscritto).

DOCUMENTI ALLEGATI

- decreto ... del Tribunale di Milano;

- copia autentica del verbale ... n. ... di rep. Arrigo Roveda).

- copia autentica del verbale ... n.... di rep. Arrigo Roveda).

 

 

 

CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE PRIMA CIVILE - 19-25 GIUGNO 1996 - RELA­TORE DOTT. MARINA TAVASSI

 

La Corte, visto il reclamo presentato 1115 maggio 1996 nella vertenza in oggetto avverso il provve­dimento del Tribunale d i Milano in data 20/23 aprile 1996, con il quale è stato rigettato il ricorso per omologazione del verbale di assemblea straordinaria a rogito Notaio Arrigo Roveda del . . . n. . . . di rep., del "Consorzio . . . . Società Con­sortile per Azioni"; visti il predetto decreto e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del reclamo, osser­va quanto segue: l'assemblea del Consorzio so­pra citata aveva deliberato di "ridurre il capitale sociale per lire 150.000.000 in conseguenza del recesso del socio ... con conseguente sostitu­zione del primo comma dell'art.6 dello statuto sociale, nei seguenti termini: "Il capitale sociale è di lire 1.350.000.000 ripartito in 13.500 azioni del valore nominale di lire 100.000 ciascuna".

Con il decreto qui reclamato il Tribunale ha ritenu­to di rigettare la richiesta di iscrizione del predetto verbale nel rilievo che "le società consortili devo­no sottostare al regime di tipo di società prescel­to, e nel caso di specie essendo stato prescelto il tipo di società per azioni, non è ravvisabile alcuna norma che consenta la riduzione del capitale in seguito al recesso del socio".

Essendo ritenuto ammissibile il recesso per vo­lontà del socio (nella specie previsto dall'arti° bis dello Statuto), ancorché non contemplato dal­l'art.2437 c.c., non può negarsi che tra le modalità per giungere alla liquidazione della quota del so­cio receduto debba essere ammessa la facoltà per la società di deliberare una riduzione del capi-

tale sociale corrispondente alla quota da liquidare al socio receduto.

Nel caso di specie le norme statutarie nulla pre­vedono al riguardo. Il diritto di recesso del socio, previsto e regolato dall'art. 2437 c.c., rende la società debitrice del rimborso delle azioni al so­cio, "secondo il prezzo medio dell'ultimo seme­stre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio". Si esclude che il debito appartenga ai singoli soci (la limitazione di responsabilità impedisce che il so­cio possa essere obbligato a contribuzioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto sociale) e che le quote di costoro debbano accrescersi della quota di capitale corrispondente alle azioni del socio receduto.

Posto che il debito appartiene alla società, è indi­spensabile individuare le modalità con le quali il rimborso al socio receduto deve avvenire. Appaiono in proposito esattamente individuate nel reclamo le possibilità che si aprono per risolvere il quesito:il socio non avrà diritto ad alcun rimborso e le azioni dovranno essere annullate, se il patri­monio sociale è ridotto a zero o è negativo; la società dovrà acquistare le azioni del socio rece­duto, nel caso in cui il patrimonio sia superiore al capitale sociale e concorrano le condizioni previ­ste dall'art.2357 c.c. (le azioni del socio receduto siano interamente liberate, la somma dovutagli per il rimborso non sia superiore agli utili distri­buibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, le azioni del socio receduto unicamente a quelle eventualmente già possedu­te non eccedano il decimo del capitale sociale); in ogni altro caso, non vi é altra strada che delibera­re la riduzione del capitale sociale.

L'argomento utilizzato dal Tribunale, in sé sicu­ramente corretto (per le società per azioni non è ravvisabile alcuna norma che consenta la ridu­zione del capitale in seguito al recesso del socio), non tiene conto, tuttavia, che le ipotesi espres­samente previste consentono alla società di ade­guare il capitale sociale in relazione alle proprie esigenze. Al caso in esame, la Corte ritiene ap­plicabile per analogia l'ipotesi espressamente contemplata dall'art.2344, che disciplina l'unico caso di esclusione del socio in materia di società per azioni espressamente previsto: mancato pa­gamento delle quote da parte del socio. Il terzo comma di detta norma dispone che le azioni non vendute, se non possono essere messe in circo­lazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capita­le sociale.

Le altre ipotesi espressamente contemplate di ri­duzione del capitale sociale attengono al caso di acquisto di azioni proprie effettuato in violazione dei limiti di cui all'art. 2357 c.c., che se non alie­nate entro un anno dal loro acquìsto, devono es­sere annullate con conseguente riduzione del capitale sociale (quarto comma del citato art. 2357). Se non vi provvede l'assemblea, provve-

derà il Tribunale con il meccanismo previsto per la riduzione del capitale per perdite (secondo comma art. 2446 c.c.).

E poi prevista un'ipotesi di riduzione del capitale "quando questo risulta esuberante per il conse­guimento dell'oggetto sociale", proprio mediante rimborso del capitale ai soci, sempre che non si superino i limiti di cui agli artt. 2327 e 2412 c.c.

Autorevole e concorde dottrina inquadra la ridu­zione per recesso del socio nell'ipotesi di riduzio­ne per perdite, ed in via analogica questa ipotesi appare assimilabile al caso di specìe.

La delibera adottata dal Consorzio appare in linea con questlultíma previsione, onde sembra alla Corte che possa procedersi alla sua iscrizione.

 

P.Q.M.

 

la Corte, pronunciando sul reclamo proposto dal Notaio Arrigo Roveda avverso il decreto del Tri­bunale di Milano del 23 aprile 1996,

accoglie il reclamo ed autorizza l'iscrizione delle delibere contenute nel verbale di assemblea straordinaria del "Consorzio . . . - Società con­sortile per azioni", di cui all'atto n. . . di rep.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte d'Appello di Milano il 19 giugno 1996.

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NOTE E SPUNTI IN TEMA DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'OPZIONE
IN SEDE I AUMENTO DEL CAPITALE

 

Come è noto, sia dal punto di vista teorico sia in una prospettiva più pratica, il diritto d'opzione spettante al socio in sede di aumento del capitale sociale è dotato di un intrinseco valore commer­ciale. Altrettanto ricorrente, e non meno fondata, è l'osservazione che - anche in forza di questo suo valore economico - il diritto d'opzione è ce­dibile anche autonomamente dalla posizione di socio e dalla quota (o azioni) cui inerisce (laddove è ovvia la cessione automatica dell'opzione nel momento in cui il socio trasferisca la propria par­tecipazione, quando sia in corso un'operazione di aumento di capitale, e sia tuttora esercitabile l'opzione stessa): d'altra parte, nel sistema nor­mativo si rinviene un'ipotesi tipica di cessione del diritto d'opzione, nel momento in cui l'art. 2352 c.c. prevede, al suo secondo comma, addirittura l'obbligo di alienazione di tale diritto, separata­mente dalla partecipazione sociale.

Meno usuale è, tuttavia, l'impostazione pratica di un atto portante la cessione - tra soci, o anche a terzi - del diritto d'opzione in oggetto: sia per la relativa rarità delle operazioni nelle quali l'aumen­to non sia immediatamente sottoscritto, sia per­ché spesso i soci semplicemente "rinunciano", perlopiù tacitamente, al diritto d'opzione, senza per ciò stesso venderlo agli altri soci (anche se, in tal caso, ci si può interrogare se tale "rinuncia" non comporti una donazione, quanto meno indi­retta). D'altra parte, qualora il socio decidesse, dietro pagamento di un corrispettivo, di non esercitare il diritto d'opzione, ecco che ci trove­remmo nella necessità di predisporre un idoneo atto di cessione di diritto.

In questa sede ci si limiterà a prospettare alcuni dei quesiti che, per primi, si affacciano alla mente dell'operatore del diritto che si trovi a dover predi­sporre l'atto in oggetto, senza la pretesa di fornire tutte le soluzioni, né risposte sempre soddisfa­centi o univoche.

1. In primo luogo ci si può interrogare sulla fun­zione del diritto d'opzione in sede di aumento del capitale: se, come appare pressoché pacifico in dottrina, essa ha la finalità di mantenere inaltera­ta la proporzione dei soci nella società, ci si può domandare se tale diritto sia cedibile, anziché a un terzo, anche a un socio. Quesito non del tutto accademico, perché da ciò deriva la necessità o meno di offrire in prelazione agli altri soci il diritto d'opzione stesso, qualora tale prelazione sia stata prevista dallo statuto per il trasferimento delle azioni o delle quote. Orbene, sembra ormai appu-

rato che una clausola di prelazione generica non ricomprende la cessione del diritto d'opzione (così come in essa non rientra la costituzione di diritti reali parziari sulla quota), la quale deve dunque essere esplicitamente prevista. D'altronde, si de­ve segnalare come con la cessione del diritto d'opzione le parti pervengano a un risultato iden­tico a quello della cessione di quota, onde tale operazione diviene - in presenza, come diceva­mo, di una clausola di prelazione non dettagliata -una fondamentale breccia nella struttura che i soci credevano di aver "chiuso" inserendo nello statuto la clausola di prelazione (per non parlare di alcune altre "falle" più o meno inevitabili, quale ad esempio il pignoramento o il trasferimento a titolo gratuito della quota). E, nonostante l'intento chiaramente elusivo di tale operazione, non sem­bra che l'atto sia facilmente attaccabile, anche se facilmente condurrà al contenzioso.

Una clausola di prelazione completa, sotto questo punto di vista, dovrà ricomprendere, tra le opera­zioni che fanno sorgere il diritto di prelazione in capo agli altri soci:

la cessione del diritto d'opzione;

le alienazioni (in senso ampio) tra soci, e non solo gli acquisti dei terzi.

Da quanto sopra accennato deriva che nell'atto di cessione del diritto d'opzione, come in qualsiasi alienazione di quota, sarà opportuno inserire un cenno all'inesistenza di clausole statutarie di pre­lazione (o di gradimento). Al contrario, in presen­za di limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali il notaio verificherà e farà constare dall'at­to la rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci (o la' prestazione del gradimento): e ciò sia perché la prudenza non è mai troppa - soprattutto quando alcune pronunce della Cassazione (per i riferimenti si veda Squillace, La prelazione sode­taria in Giur. Comm. 1990, I, 586 nota 24) hanno sanzionato di nullità l'atto stipulato in violazione della clausola di prelazione - sia perché un corret­to svolgimento della funzione notarile richiede proprio indagini di questo genere. Ove la clauso­la di prelazione sia troppo generica e non consti il consenso degli altri soci, il professionista corretto e prudente eviterà quindi assolutamente l'opera­zione che "profuma" di elusione del patto statuta­rio.

2. Parzialmente collegata al tema precedente è la questione se la cessione del diritto d'opzione, quanto meno ai terzi, possa essere vietata dalla stessa delibera di aumento del capitale con una formula che, per esempio, riservi detto aumento soltanto ai soci attuali, con divieto sia - per gli amministratori - di offrirlo a terzi (in caso, ovvia­mente, di mancato esercizio da parte di alcuno dei soci del diritto a lui spettante), sia - per i soci -di alienare il diritto d'opzione. Nulla sembra op­porsi a simile delibera. La conseguenza, poi, della violazione del divieto non può che risolversi sul piano risarcitorio, poiché non sembra dubbio che la società possa opporre all'acquirente il di­vieto di cessione del diritto d'opzione (in quanto contenuto, addirittura, non nello statuto ma nella delibera stessa che ha fatto sorgere il diritto cedu­to).

E' necessario che l'atto faccia esplicito riferi­mento alla delibera di aumento del capitale alla quale il diritto d'opzione in oggetto si collega: de­libera che contiene sempre un termine - preferi­bilmente da esplicitare anch'esso, per evitare qualsiasi dubbio - entro cui esercitare il diritto: termine che, pertanto, è di fondamentale impor­tanza, proprio perché si riferisce direttamente al­l'esercitabilità del diritto oggetto del contratto di cessione.

Ci si può domandare se, invece, sia possibile una cessione definitiva del diritto d'opzione "per tutti gli aumenti di capitale che verranno deliberati entro il ...".

La soluzione positiva, assai ardimentosa, certa­mente non sarà ammissibile in alcune ipotesi, quali la donazione (di bene futuro) o il caso in cui il cedente possegga la maggioranza del capitale sociale, e stia quindi a lui solo deliberare ('(eventuale) aumento di capitale cui si colleghe­rebbe il diritto d'opzione ceduto. Quanto alle ri­manenti ipotesi, che configurerebbero una vendi­ta di diritto futuro, non emergono elementi di im­proponibilità dell'operazione, quanto meno su un piano teorico (maggiore è la difficoltà di scorgere

i motivi che potrebbero, in concreto, portare a un atto del genere).

Una volta che si sia accertata la cedibilità del diritto d'opzione (v. sopra, n. 1), nulla sembra op­porsi a un'alienazione solamente parziale, così come a una cessione frazionata del diritto stesso.

Conseguenza del trasferimento del diritto d'opzione è che il cessionario, nel momento in cui esercita l'opzione sottoscrivendo l'aumento di capitale cui ha diritto, potrà chiedere la prelazione su quanto residuasse inoptato, al pari di qualsiasi socio che eserciti il proprio diritto d'opzione: non sembra, infatti, ammissibile una soluzione che separi la prelazione di cui al terzo comma dell'art. 2441 c.c. dal diritto d'opzione stesso, attribuendo al cedente il diritto di prelazione nonostante questi abbia alienato il diritto d'opzione a lui spettante. E' chiaro, invece, che in caso di ces­sione solo parziale del diritto d'opzione la prela­zione spetterà a entrambi (cedente e cessionario),

in quanto ne facciano richiesta al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale e, comun­que, in proporzione al diritto a ciascuno spettante.

Un ulteriore problema riguarda l'opponibilità dell'atto dal cessionario alla società, nell'even­tualità (si spera più di scuola che reale) in cui il socio cedente alieni il diritto d'opzione, ma subito dopo sottoscriva egli stesso l'aumento di capitale sfruttando il (breve?) periodo in cui l'organo am­ministrativo ancora non ha notizia dell'atto: orbe­ne, in tal caso non sembra proprio che la tutela del malcapitato acquirente possa oltrepassare il -forse poco consolante - risarcimento del danno. Ovviamente la protezione sarà maggiore, come per le normali cessioni di quota, se (e dal momen­to in cui) la cessione viene notificata all'organo amministrativo.

Sorge, connesso al precedente, il problema della pubblicità cui è soggetto l'atto, quando si tratta di quote di società a responsabilità limitata. Come per un pegno su quota sociale, sembrereb­be logico richiedere la sua annotazione sul libro soci (momento dal quale la società non può più prescindere dall'atto), nonostante la cessione del diritto d'opzione sia per natura destinata a disci­plinare una situazione di breve durata (salvo il caso, qualora lo si ammettesse, della cessione "definitiva" del diritti d'opzione: v. supra, n. 3). Non è certamente necessaria l'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, al sensi dell'art. 2479 c.c., stante l'eccezionalità di tale norma e la sua, conseguente, stretta interpretazione (si tenga pre­sente, peraltro, che la ratio della c.d. "legge Mancino", che ha introdotto tale obbligo, sembra proprio essere dì natura pubblicistica, e destinata a disciplinare l'opponibilità degli atti dei quali pre­scrive la pubblicità).

Quid iuris, poi, nell'eventualità di mancata omologazione dell'aumento di capitale in relazio­ne al quale un socio ha trasferito il diritto d'opzio­ne? Rammentando la natura del provvedimento omologatorio quale condicio iuris (risolutiva, se­condo la prevalente interpretazione, nel senso che il rifiuto di omologa fa venir meno la delibera assembleare), si deduce che anche l'atto di ces­sione del diritto d'opzione sarà - implicitamente -condizionato (risolutivamente) alla (mancata) omologa, senza che la condizione debba neces­sariamente emergere in modo esplicito dal con­testo dell'atto, stante appunto la sua natura di condizione legale. E' ovvio che, comunque, un corretto esercizio della funzione notarile induca il professionista a segnalare alle parti tale even­tualità, e può forse essere opportuno inserire nel­l'atto un'apposita esplicitazione di tale condizione risolutiva, che disciplini tra l'altro compiutamente gli effetti della risoluzione.

Giovanni De Marchi

 

 

Fior del mal

NORD e SUD

 

Il Mal viene dal sud, ma vive al nord.

Dove, se no, trova la sana diffidenza per le parole dette, dove il giusto pessimismo sulla natura umana? Si è adattato a vivere al nord...e da notaio.

Dentro e fuori da Consigli notarili, Comitati regionali, assemblee, sindacati, riunioni, scuole di Notariato : la vita va sofferta.

Ma quanti Tipi impossibili ha frequentato!

E quello che ha lasciato la comoda poltrona di quasi direttore di una rivista perché, dice, la linea politica non era abbastanza coerente... ma vi rendete conto "la coerenza della linea politica"...di una rivista...e per di più notarile?

E quell'altro che, uscito il codice deontologico e scoperto di essere un recapitista "fuori dai parametri", subito ha chiuso il recapito in ossequio alla Deontologia, prima ancora che uscissero le "Considerazioni..." E poi gli sembra che gli altri recapitisti gli sorridano maliziosamente! Come si sbaglia! Quelli mica sorrido­no... si fanno solo matte risate.

Per fortuna al nord non sono tutti così: ci sono anche quelli che una opinione, una, non se la lasciano sfug­gire, che sí accodano sempre alla maggioranza, che parlano bene e agiscono "meglio": se non ci fossero loro come avrebbe fatto il Mal a sopravvivere al nord?

Ed è stato con gusto sottile che il Mal ha visto esplodere l'indignazione del Nord contro "le storiche Conside­razioni..." e ha osservato le avanguardie della rivolta scendere al convegno di Roma decise, dicevano loro, a farsi sentire.. .

Già pregustava che si sarebbero scontrate con il solito muro di gomma, che le avrebbero lasciate dire, co­me i matti, magari anche applaudite, poi le avrebbero liquidate con un discorsetto di circostanza, che nel riferire su Attività l'andamento dei lavori le avrebbero ignorate, che se ne avessero scritto sul loro giornalet­to nessuno avrebbe risposto.. .

Il Mal già si crogiolava al sole della soddisfazione di chi ha tutto previsto, quando . . . non ci crederete .. . nel Lazio. . . a Roma . . . nella capitale del mal . . . ti vanno a costituire un comitato che al primo convegno tira in ballo la deontologia, i poteri istruttori dei consigli notarili .

Non sarà l'acqua di Fiuggi che, anziché scendere, va alla testa?

E da ultimo la goccia che fa traboccare il vaso: su Attività compare quel Consigliere nazionale, dicono auto­revolissimo, ma sì, quello con un bel nome del sud, che trattando del tormentone di questo autunno-inverno, dell'Antitrust, comincia a parlare di rinnovo di un patto tra i Notai e la Società che ha come presup­posto il rispetto effettivo della deontologia, la lealtà fiscale dei professionisti .. .

Non sarà che i quattro Cavalieri dell'Utopia - la coerenza, l'impegno, la serietà, la concretezza - stanno per invadere in massa il Sud?

Santo Sigillo, aiutaci Tu.

Certo che è sempre più dura la vita del

MAL

 

 

 

 

Corrispondermi

 

Il gran numero di lettere pervenute in questi ultimi due mesi, il contenuto di alcune di esse e la reazione di un collega alla mancata pubblicazione di una sua lettera, sono le ragioni di queste brevi considerazioni. Per dire il vero, la decisione di pubblicare o meno, di pubblicare con o senza commento redazionale, non ri­guarda solo la corrispondenza bensì qualunque pezzo venga inviato, spontaneamente, al giornale (a proposi­to: bisognerà decidere, prima o poi se FederNotizie è giornale o rivista).

E' a proposito delle lettere, però, che la questione assume un significato del tutto particolare.

Si deve infatti considerare che chi scrive una lettera a un giornale, di regola, è mosso dal desiderio di fare conoscere il suo pensiero al maggior numero possibile di persone e, spesso, sente questo desiderio di co­municazione come un bisogno importante.

Consci di ciò, direttore e redazione valutano con interesse, attenzione e rispetto tutte le lettere.

Ma per ciascuna di esse bisogna rispondere a due domande: pubblicare o non pubblicare? pubblicare con o senza commento redazionale?

FederNotizie, infatti, non pubblica tutto quello che riceve.

Pertanto, in primo luogo, riteniamo inopportuno pubblicare ciò che non riguarda il notariato e la politica del notariato - in senso lato - oppure che attiene esclusivamente a vicende individuali, non suscettibili dí avere riscontro in interessi comuni all'intera categoria.

In secondo luogo, non riteniamo opportuno pubblicare ciò che è stato già pubblicato altrove o è destinato, dall'autore, ad essere pubblicato altrove (regola purtroppo non sempre osservata in quanto il suo rispetto di­pende esclusivamente dalla 'parola data" dall'autore).

Tutte le volte che il loro contenuto risulta di interesse generale, riteniamo invece utile la pubblicazione di let­tere spedite a terzi e inviate al nostro giornale anche solo per conoscenza.

Superato il primo dilemma, resta da sciogliere il secondo: pubblicazione si, ma con o senza commento? FederNotizie cerca di sviluppare una propria linea di pensiero. Riteniamo perciò giusto segnalare sia la con­vergenza sia la divergenza di opinioni sottolineando - e se del caso sviluppando o integrando - le posizioni, le idee o gli spunti contenuti nelle lettere che riceviamo. Infine, poiché nostro fine primario è quello di assicurare una lettura gradevole e varia, ulteriore regola è quella di evitare, nella corrispondenza, il ripetersi di argomenti e temi - così come di polemiche - che tendono a sclerotizzarsi.

Tutto ciò - sarebbe inutile affermarlo se non fosse per qualche maliziosa frecciatina di qualche nostro "corrispondente" - in assoluta autonomia di giudizio sia nei confronti di Fedemotai, sia nei confronti di chiun­que altro.

 

Spett.le Redazione di FederNotizie

Udine, 23 ottobre 1996 Ero rientrato abbastanza sereno dal Congresso di Stresa.

Soprattutto mi era particolarmente piaciuta la relazione del Presidente Amato, tendente a dimostrare che se il Notariato non si confronta con la gente, con i "media" e non entra a far parte dei loro problemi, il nota­riato stesso, in breve tempo, verrà cancellato da quel potere vetero-catto-comunista (aggiungo io) che per tanti anni ci ha governato e che mai, come in questi ultimi tempi, sta dimostrando la sua incredibile potenza e, soprattutto, l'immenso disprezzo nei confronti della nostra professione, che tanto ha dato e dà nei con­fronti delle Istituzioni e dei cittadini.

Mi sono bastati due giorni per ricadere nel più profondo sconforto nell'apprendere a che livelli di scioc­chezze giuridiche può giungere il nostro pseudo-legislatore (mi riferisco, in particolare, all'ormai nota que­stione della "regolarizzazione delle società di fatto", che potrà essere stipulata con sottoscrizione autenticata da parte del Pubblico Ufficiale incaricato dal Sindaco)!

Questo non è solo folclore, ma pura pazzia!

D'altronde non si può sperare altro da questi governanti i quali non vedono l'ora di appiattire e di umiliare ,ogni persona, al fine di ottenere quel consenso da parte di una ben individuata opinione pubblica che possa garantire il loro futuro politico.

E' del 4 ottobre (Corriere della Sera) la notizia che il Ministro Treu (proprio quel signore che la scorsa estate su "Epoca" ha sostenuto che in Italia la nostra "è una casta" e che questa "è un'anomalia che prima o poi bisognerà correggere") ha avuto l'impudenza di dichiarare, di fronte ai deputati della Commissione La­voro di Montecitorio, che è "ora di cessare con gli episodi di pre-pensionamento e di non utilizzare più, in futuro, questo strumento".

Ma (cosa tipica per un politico) nelle stesse ore ha firmato un Decreto dai costi insostenibili a favore delle baby-pensioni per la SICILCASSA!

Abbiamo applaudito il Ministro Flick per il suo discorso in occasione del Congresso di Stresa; ma anche da lui, mi dispiace dirlo, è necessario prendere le distanze in quanto è la stessa persona che ha scelto il po­polo tumultuante in occasione del "caso Priebke", permettendo che Io stesso popolo bloccasse per ore quei poveri giudici che avevano avuto il coraggio di emettere una sentenza "in nome del popolo italiano"!

E' in questo contesto che ci dobbiamo confrontare; attualmente ci troviamo in una posizione debolissima in quanto, a causa di una completa vacanza di politica del Notariato, la nostra categoria ha assunto, secon­do l'opinione pubblica corrente, una veste negativa, oserei dire parassitaria.

E' inutile illuderci: è opinione diffusa tra la gente comune che il Notaio, apponendo una semplice firma, guadagna un sacco di soldi senza la minima fatica!

Ammettiamolo; purtroppo questa opera di sensibilizzazione doveva essere fatta molto tempo prima.

Se una legge fiscale è ingiusta o farraginosa o dà origine a contenziosi, bisogna avere il coraggio di manifestare il nostro dissenso pubblicamente attraverso le pagine dei giornali e spiegare perché "non ci stiamo".

Quando è uscita la penultima edizione della Legge sulla "prima casa", con la garbata polemica Laurini­Ministro delle Finanze Gallo, si doveva intervenire decisamente sull'argomento, sollecitando l'opinione pubblica a riflettere sul fatto che, ad esempio, una quota di comproprietà infinitesimale su una casa eredita­ta ad Alcamo, secondo la famigerata "Circolare Gallo", impediva l'acquisto della Prima Casa in Udine.

E quanti dí noi, paurosi per un eventuale contenzioso, hanno segnalato il caso ai propri clienti? Ora, guarda caso (vedi "Il Sole 24 Ore" del 15 corrente) anche la Cassazione boccia la tesi delle Finanze. Ma ci vogliamo rendere conto che, purtroppo, migliaia di contribuenti hanno pagato, senza reagire, imposte non dovute?

Abbiamo mai comprato una pagina del Corriere della Sera per segnalare le distanze di tempo astrono­miche negli aggiornamenti delle Conservatorie dei Registri Immobiliari o del Catasto? Mai!

Sempre di soppiatto, con il cappello in mano, ossequiosi fino all'infinito, in balia di una classe dirigente immutabile, carica di tutti i peggiori vizi.

Ma perché, ad esempio, non segnaliamo quell'autentico scandalo delle 7.200 Lire per "tributi speciali di registrazione" a favore della Triplice, che non trova alcun riscontro di legge?

Perché dobbiamo sempre accettare prevaricazioni di questo genere senza cercare di dare il nostro ap­porto affinché cessi questo "balzello" (così definito in uno studio di Paolo Giunchi, approvato dal C. N. N. il 29 marzo 1996)?

Perché queste conclusioni così negative per l'amministrazione finanziaria devono rimanere circoscritte ai soli addetti ai lavori?

Ciò potrebbe essere un segnale del diverso rapporto con il cittadino; saremmo dalla sua parte, non dalla parte di uno Stato che, a quanto pare, ci sopporta solo come gabellieri.

E' perfettamente inutile fare ordini del giorno (come nella IV Commissione "Varie" a Stresa) perché cessi il sistema spregiudicato di percepire l'imposta fissa di registro per le procure allegate agli atti, richiesta ad esempio dall'Ufficio del Registro di Agrigento mentre, a 50 km. di distanza da quella Città, la stessa imposta non viene percepita!

In questo caso i cittadini di Agrigento sono di serie A, di serie B o semplicemente (dato che nessuno è in grado di sollevare la questione), sono semplicemente i soliti cittadini sfortunati e gabbati?

Gli ordini del giorno sono "aria fritta"; si deve avere il coraggio, ripeto, di segnalare questi casi eclatanti all'opinione pubblica perché, state tranquilli, la stessa comincerà a riconoscere in noi dei difensori in questa specifica materia.

Credetemi, il Notariato è moderno e verrà difeso non solo dai propri membri ma anche dai cittadini, se supererà quella discrezione e quel modo di fare che molte volte rasenta il terrore nei confronti del potente di turno.

Questi atteggiamenti pavidi portano ai giudizi "alla Treu", soprattutto in questo contesto socio-economico e con questa politica che di certo non guarda al bene comune dello sviluppo armonico della nostra Nazione.

Un'altra gravissima lacuna che voglio segnalare è quella della totale mancanza di stretti legami con le altre professioni giuridico-economiche.

Noi 4000 notai non possiamo di certo condizionare questo Governo, ma con gli avvocati, con i ragionieri, con i geometri, nel rispetto reciproco della nostra e della loro autonomia, di certo possiamo arginare questi velleitarismi, concedendo qualcosa, ma ottenendo, in compenso, una maggiore solidarietà e soprattutto il rispetto e la considerazione da parte delle altre categorie.

Alla luce di quanto sopra esposto mi sembra che, nonostante tutti gli esempi negativi, il nostro Presiden­te Laurini continui nella politica di basso profilo giungendo al punto di raccomandare a tutti noi di "evitare interventi individuali" contro quell'autentico esproprio proletario delle regolarizzazioni delle società di fatto.

Mi auguro che questa Spettabile Redazione, nonostante gli inviti contrari, voglia pubblicare le mie consi­derazioni.

Di certo, siate sicuri, i colpi di mano da parte di questo regime continueranno e saranno sempre più fre­quenti, fino a quando non si cambierà completamente la politica e la gestione del Notariato.

Credo che, purtroppo, salvo repentini cambiamenti a livello nazionale, ci avviamo velocemente verso la fine o il ridimensionamento radicale della nostra professione.

Cordiali saluti

Pierluigi Comelli notaio in Udine

Malgrado le digressioni di politica generale che di per sé non avrebbero trovato ospitalità su questo giornale, pubblichiamo la lettera del collega Comelli, per gli aspetti di politica notarile che essa contiene.

Naturalmente ci auguriamo che, quando questo numero di FederNotizie arriverà sulle scrivanie dei notai, la questione della autenticabilità delle regolarizzazioni delle società di fatto abbia ricevuto una disciplina più cor­retta di quella che a tutti noi tanta impressione ha fatto.

Tanti spunti, però, di questa lettera, restano validi comunque.

Valido, in particolare, è quello spirito da notaio contro" che accomuna il collega a tutti coloro i cui contributi sono stati ospitati su queste pagine nella omonima rubrica. E, il collega non se ne abbia a male, quando una vicenda entra in quella rubrica, si tratta di fatti, non di parole, di azioni concrete di notai che, mettendosi in gioco in prima persona, hanno saputo dire di no all'invito, sempre così suadente, di chi vuole l'asino attacca­to dove vuole il padrone". Dove il 'padrone" non è uno Stato" da combattere e abbattere perché diverso da noi, ma è un potere burocratico cui si deve resistere nell'interesse di tutti.

Quanto alla necessità che il notariato si adoperi per dare opportuno contenuto alla comunicazione della pro­pria immagine, crediamo che il collega Comelli avrà potuto trovare molte assonanze tra il suo pensiero e /e parole di molti di coloro che sono intervenuti al secondo congresso di Federnotai.

Ancora una volta, dalle parole si tratta di passare ai fatti. Con l'aiuto di tutti ... e con la consapevolezza che a ciascuno spetta la propria parte.

 

Spett.le Redazione di FederNotizie

Verona, 18 novembre 1996 Caro Direttore,

Invio, anche per opportuna conoscenza, la comunicazione del Ministero Affari Esteri - Servizio Conten­zioso Diplomatico - Uff. III, datata 7/11/1996, con la quale lo stesso, in risposta ad un mio specifico quesito, ritiene verificata la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, almeno relativa­mente alle partecipazioni societarie.

La risposta di per sé avrebbe potuto non meritare alcuna particolare attenzione se non mi avesse colpito il fatto che il Ministero soltanto ora ha comunicato - oppure ha scoperto - che esiste un trattato bilaterale fra i due Paesi risalente all'ormai lontano 1985 ed in vigore dal 1987, mentre come risulta dalla nota del 17 marzo 1992 (v. Strumenti voce 1510 p. 12.1) ci aveva ufficialmente fatto intendere, senza successivi ri­pensamenti, che i cittadini cinopopolari in Italia erano di fatto degli. . . incapaci!

A questo punto mi chiedo, da una parte, se sia possibile che il Ministero "competente" per materia sol­tanto in seguito ad un quesito di un notaio qualunque (nel caso lo scrivente) abbia comunicato dell'esistenza di un trattato internazionale (non un semplice scambio di lettera od una circolare) o, addirittura, abbia sol­tanto ora scoperto l'esistenza dello stesso e, dall'altra, se sia lecito che nessuno degli addetti a tale attività ministeriale non risponda in alcun modo dei danni economico-sociali che, dipendente da inerzia o da svista che sia, la precedente posizione ministeriale ha causato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, alla comuni­tà cinese, sempre più nutrita e, comunque, presente nel sistema economico italiano, in particolar modo nel campo della ristorazione, alla quale comunità non si è di fatto riconosciuta capacità di agire ai sensi dell'art. 16 delle preleggi - specificatamente in campo societario - fino al 7/11/1996, data in cui è pervenuta la citata risposta allo scrivente.

Tutto ciò senza considerare il contenzioso che si è creato in argomento, là dove si era cercato di supera­re l'ostacolo dell'art. 16 prel. derivante dalla citata direttiva ministeriale, anche con l'ausilio di qualche notaio coraggioso (almeno credo), il quale ha rischiato in proprio sanzioni disciplinari ed, eventualmente, anche civilistiche e penali (v. Vita Notarile 1994 p. 620 e FederNotizie settembre 1994). Per concludere, sull'ar­gomento mi restano almeno due dubbi, il primo di natura formale ed il secondo di natura sostanziale: 1) il Ministero oltre che allo scrivente ha provveduto ad informare ufficialmente almeno la categoria notarile? 2) Quid iuris in materia immobiliare? Ci sarà bisogno di un ulteriore quesito od il Ministero potrebbe esprimersi autonomamente?

Ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto cordialmente

Fulvio Bidello notaio in Verona

 

Ministero degli Affari Esteri

Servizio Contenzioso Diplomatico Ufficio III

Oggetto: cittadini cinopopolari - partecipazione a società di persone e/o di capitali. Condizione di reciprocità.

Riferimenti: nota del 4.10.1996 di codesto studio notarile

AI dottor

Fulvio BIDELLO

NOTAIO

Piazza Cittadella, 26 37122 -VERONA

In relazione al quesito posto con la nota .sopracitata, si comunica che, ai sensi del Trattato bilaterale italo-cinese del 28 gennaio 1985 (ratificato con legge 3 marzo 1987 n.109) sulla pro­mozione e reciproca protezione degli investimenti, questo Servizio ritiene verificata la condi­zione di reciprocità, tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, relativamente alla materia in oggetto.

Tanto per le opportune determinazioni di competenza della S.V.

Firma illeggibile

 

 

Spett.le Redazione di FederNotizie

Cagliari 20 ottobre 1996

Ho letto con interesse il lavoro pubblicato su FederNotizie del 3 maggio 1996 che esamina la attuale si­tuazione degli atti di riordino o di ricomposizione dei lotti risultanti a seguito della lottizzazione convenziona­ta in materia di normativa urbanistica. E in particolare, in riferimento alla soluzione n.1 mi pare che chi la prospettò non abbia fornito adeguate giustificazioni storiche e di natura fiscale, che ritengo siano doverose per comprenderne appieno la operatività.

In effetti tale schema nacque ancor prima della legge 1977 n.10, nel tentativo di risolvere la eccessiva onerosità sia fiscale che redazionale degli atti in oggetto. Specialmente in certe zone dove la proprietà fon­diaria é oltremodo frazionata, la ricomposizione dei lotti edificabili a seguito di convenzione si realizzava con una serie di atti di permuta, cessione e acquisizione, tutti soggetti ai rispettivi onorari di tariffa e alle ri­spettive imposte di registro, con un onere eccessivo e assolutamente ingiustificato per il lottizzante il cui unico interesse era quello di utilizzare le aree già di sua proprietà per attività edificatoria.

Inoltre, considerato tale peculiare interesse, la soluzione voleva ovviare alla redazione di atti non rispon­denti alla volontà delle parti quali vendita, permuta, cessione, acquisto.

In base a queste esigenze e nell'intento di sfuggire ai rigori fiscali, si immaginò una sorta di comunione ex lege delle aree residue a seguito della cessione convenzionale al Comune degli spazi pubblici, argomen­tando dal fatto che i comparti o i subcomparti o le aree costituenti una lottizzazione costituiscono una unità in base alla quale la legge calcola gli oneri, le cessioni e le aree utilizzabili a scopi edificatori a prescindere dalle proprietà dei lottizzanti.

Se dunque unitariamente venivano prese in considerazione le aree dei lottizzanti ai fini della determina­zione degli oneri di urbanizzazione e delle volumetrie realizzabili, ben potevano ancora considerarsi unita­riamente ai fini della divisione le aree residue edificabili tra gli aventi diritto.

Con questo intento si evidenziava nell'atto che "le aree, ai fini della lottizzazione sono state considerate unitariamente...", al fine di giustificare poi il successivo atto di divisione.

Nel caso in cui fosse stata contestata la origine ex lege della comunione, in quanto non sussiste una espressa previsione, la considerazione unitaria delle aree residue da parte dei lottizzanti ben poteva inter­pretarsi come volontà di questi diretta alla costituzione della comunione.

Tale volontà risultava inoltre suffragata dal riferimento alle proprietà dei lottizzanti per quote corrispon­denti alle originarie proprietà dando atto che le originarie proprietà si erano trasformate in proprietà per quote, fatto che può realizzarsi solo a seguito della costituzione della comunione.

Non avrei alcun dubbio dunque in ordine alla validità dell'atto contro il parere espresso dalla Commissio­ne Studi del C.N.N.

In conclusione mi pare che dal contesto dell'atto sia agevolmente ricavabile la volontà delle parti di voler considerare e costituire una comunione delle aree lottizzate ai fini di procedere alla loro successiva asse­gnazione con atto di divisione.

Con questo stratagemma, pensato esclusivamente per fíní fiscali e di costo degli atti, si realizzò all'epoca un notevole risparmio, ottenendo la registrazione dell'atto con l'imposta di divisione e l'iscrizione a repertorio per l'unico importo del valore dei beni oggetto di comunione.

Da quando poi la Risoluzione del 3 gennaio 1983 ha ritenuto applicabile agli atti in oggetto il trattamento fiscale previsto per gli atti di cui all'art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n.10, non sussiste più alcun motivo di usare stratagemmi vari a fini fiscali e pertanto nell'atto si evidenzia espressamente la volontà di costituire una comunione al fine di procedere per divisione alla assegnazione dei lotti edificabili ai partecipanti- alla lottizzazione.

Lo schema della costituzione della comunione e successivo atto di divisione é espressamente utilizzato dalla legislazione della Provincia di Bolzano in materia di attività urbanistiche.

Concludendo, riterrei Io schema n.1 tuttora valido se integrato con la convenzione relativa alla costitu­zione della comunione.

Cordiali saluti.

Fausto Puxeddu notaio in Cagliari

AI Consiglio Notarile di Milano

e p. c. Spett.le Redazione di FederNotizie

Milano 5 novembre 1996

Nei giorni scorsi ho stipulato due atti di mutuo nei quali è intervenuta, quale parte mutuataria, la "Micos S.p.a.", società appartenente al gruppo Mediobanca.

Come altre società, al momento dell'atto, la Micos non consegna al mutuatario, ma al notaio rogante la somma concessa, per il tramite di assegno circolare, incaricandolo di procedere alla successiva consegna al mutuatario dopo aver "accertato che l'ipoteca risulti iscritta per l'importo e nel grado previsto nella lettera di concessione di mutuo".

Fin qui tutto bene. Se non che l'incarico prosegue precisando che il notaio rogante potrà, sotto la sua re­sponsabilità, consegnare immediatamente i titoli ai relativi beneficiari".

Tale sbrigativa procedura sarebbe seguita da alcuni notai.

Ho ritenuto opportuno portare a conoscenza del Consiglio questo problema perché possa intervenire presso la Micos al fine di porre fine a questa prassi, ma soprattutto perché ritengo che si debba portare a conoscenza dei notai l'illiceità di tali comportamenti che mi sembrano contrastare col disposto dell'articolo 147 della legge notarile.

L'assunzione della responsabilità di cui fa cenno la società mutuante fuoriesce infatti dalla funzione notarile ed ha carattere non di accessorio al contratto d'opera intellettuale, ma di vero e proprio contratto atipico di garanzia o addirittura di fideiussione.

Per questo motivo ritengo che un'eventuale incidente di percorso dovuto a tale prassi non potrebbe essere coperto dai contratti di assicurazione normalmente in essere. Tale riflessione potrebbe consigliare Micos ed i notai stessi a rivedere i rispettivi modi di operare.

Sono comunque a disposizione per chiarire queste idee espresse in modo affrettato

Arrigo Roveda

 

Spett.le Redazione di FederNotizie

Lecco, 27 novembre 1996 Caro Mal,

ho letto su FederNotizie n. 6/1996 il tuo pezzo "Il cavaliere misterioso".

Mi soffermo solo su due righe che penso mi riguardino.

Non corrisponde alla realtà che "Attività" mi abbia censurato un articolo (sul tema del locus loti nei re­capiti); è vero, invece, che il direttore di Attività ha sottoposto al C.N.N. l'articolo e che esso non è stato ri­tenuto coerente con la scelta politica del Consiglio sui recapiti.

Non entro nel merito dei contenuti attuali della rivista: mi limito a rilevare che il Consiglio ne sta discu­tendo a fondo.

Cordiali saluti.

Gianfranco Condò, notaio in Lecco

Caro Consigliere Nazionale,

errai, Io ammetto.

Ho scritto, un infausto giorno, nel deprecato "Cavaliere Misterioso" che un Consigliere Nazionale com­prese allora (a Stresa) perché "Attività" gli aveva censurato un articolo senza dargliene spiegazione: Tu giustamente precisi che il direttore di "Attività" ha sottoposto il Tuo articolo in tema di "locus loci" al Consi­glio Nazionale che ha ritenuto di non pubblicarlo perché in disaccordo con l'orientamento del Consiglio.

Prendo atto della precisazione e mi scuso dell'errore dovuto alle erronee informazioni ricevute, ma in confidenza, permettimi una domanda: questa scelta di "censurarti" è stata determinata dal fatto che Tu eri un Consigliere nazionale o no?

Perché in caso di risposta positiva questo è espressione di un modo di pensare forse discutibile, ma non censurabile (l'organo di governo del Notariato vuole presentarsi all'esterno con granitica compattezza), in caso invece di risposta negativa (se cioè la censura riguardava soltanto le idee da Te espresse) allora ciò significa che Attività, finanziata con i fondi della categoria tutta, non lascia spazio ad opinioni diverse da quelle della maggioranza C.N.N.

Se si vuole mettere mano ad una riforma della patinata Rivista (la cara estinta dicono gli ipercritici) oc­corre preliminarmente chiarire se essa è aperta a tutte le opinioni ragionevolmente espresse dalla categoria o se essa vuole essere solo la vetrina di feste e convegni e la acritica tribuna di opinioni che non ammetto­no di essere messe in discussione.

Spero tanto che ciò non sia, almeno per il futuro, perché sul passato è inutile soffermarsi: sarebbe come sparare sulla croce rossa.

Cordialmente.

Mal

 

Spett.le Redazione di FederNotizie

Milano, 4 dicembre 1986

Non posso tacere il dissenso in ordine a quanto si legge scritto da Benedetto Elia sulla partecipazione al congresso dei notai di Stresa e, usando un linguaggio che mi è più congeniale, osservo che gli assenti han­no sempre torto, se non altro perché non conoscono i fatti.

Solo coloro che hanno materialmente partecipato, spendendo i loro giorni al congresso, possono avere un'idea sul significato, l'efficienza e il valore del congresso.

Il significato è quello che ciascun partecipante intende dare e che ha potuto cogliere nell'ambito delle più ampie proposte. Avendo fatto parte di quel numero, non trascurabile, di notai attenti al contenuto delle re­lazioni, discussioni e voti (momenti tutti a contenuto sufficiente a giustificare di esserci) non mi è interessato sapere cosa altro sia accaduto.

L'efficienza, ossia il rapporto fra energia spesa e lavoro prodotto, sicuramente non è confortante, ma non minore di tante altre iniziative. Se si dovesse accettare di aderire solo ad iniziative ad alta efficienza, non ci resterebbe che rinunciare a fare il notaio.

Il valore. Il congresso costituisce un momento di incontro di mentalità, esperienze, culture. Senza questi incontri non c'è progresso di idee. Sviluppare progetti e idee nel proprio piccolo ambito sarà utile ma non sufficiente.

Alberto Gallizia notaio in Milano

Caro Alberto,

non ho inteso stabilire nel mio articolo se nei congressi nazionali "il rapporto tra energie spese e lavoro prodotto sia maggiore o minore che in tante altre iniziative"

Prendo atto che "non e' confortante" come tu dici e questo mí basta! Per il resto ho inteso evidenziare un atteggiamento culturale che a me pare molto diffuso. Resta da chiarire un punto tautologicamente da te sostenuto "gli assenti hanno sempre torto"; mi piacerebbe tanto sapere "su che cosa e rispetto a chi".

Cordialmente

Benedetto Elia

 

 

 

Attività sindacali

 

 

 

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI DELEGATI DEL 30 NOVEMBRE 1996

 

Il giorno 30 novembre 1996, alle ore 10,30, a Roma, presso la sede della Federazione in Via Flaminia n.162, si è riunita l'assemblea dei dele­gati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili - FEDERNOTAI.

Sono presenti:

per l'ABRUZZO-MOLISE (ASAN): De Matteis; per l'ABRUZZO (INTERNOT): Quartuccio; per la CALABRIA: Lopez;

per la CAMPANIA: Di Transo - Golia - Graziano - Macchiarelli;

per l'EMILIA-ROMAGNA: Mazzola - Montalti;

per il LAZIO: Berionne - Capasso - Lorusso Ca­puti - Piccinetti - Pocaterra - Porceddu;

per la LIGURIA: Grilli - Risso;

per la LOMBARDIA: Amato - De Stefano - Galli-zia - Lorenzi;

per le MARCHE: Biondi - De Angelis;

per il PIEMONTE-VAL D'AOSTA: Prevete; per la PUGLIA: Di Biase - Troise;

per la SARDEGNA: Cabiddu - Clarkson - Falchi - Maniga;

per la SICILIA: Fatuzzo - Saggio;

per la TOSCANA: Bernardini - Ersoch;

per il TRIVENETO: Bidello - D'Argenio - Gialanel­la - Todeschini.

Presidente: LUCIANO AMATO - Segretario: EGIDIO LORENZI.

In apertura dell'incontro, interviene il Dott. De Lu­ca del Ministero delle Finanze (invitato dal colle­ga Fulvio Bidello) il quale ricopre un ruolo di grande responsabilità in stretta collaborazione con il Direttore Generale Ing. Vaccari in particola­re nel campo della meccanizzazione delle Con­servatorie e del Catasto. Il Dott. De Luca svolge una interessante relazione sulle intenzioni pro­grammatiche del Ministero in questo settore e ri­sponde a numerose domande dei delegati pre­senti (tra gli altri Gallizia, Grilli, Risso e Tode­schini). Il Dott. De Luca conclude il suo intervento segnalando la propria totale disponibilità ad inter­venire in altre occasioni per dare maggiori dettagli e comunque per mantenere stretti i contatti fra la nostra Federazione ed il Ministero delle Finanze.

Dopo aver ringraziato l'ospite per la sua cortesia e disponibilità, il presidente saluta e ringrazia gli intervenuti, rimarcando con soddisfazione la pre­senza dei rappresentanti di tutte le associazioni aderenti e passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Quale primo argomento alla discussione della odierna riunione figura: "Considerazioni sull'anda­mento del secondo Congresso nazionale della Federazione".

Al proposito il presidente Amato svolge una breve relazione di commento circa gli esiti del Congres­so tenutosi nella giornata di ieri 29 novembre. In tale relazione il presidente sottolinea la generale soddisfazione circa l'andamento della giornata, caratterizzata da un elevato numero di parteci­panti, da relazioni molto interessanti, da una "scalettatura" ben riuscita che ha tenuto costan­temente desta l'attenzione dei congressisti, da interventi di spessore ed interesse e da "elementi di contorno" ben coordinati ed interessanti; segna­la altresì l'importanza dell'intervento al Congresso di entrambi i presidenti nazionali, del sottosegre­tario al Ministero di Grazia e Giustizia e del Mini­stro Treu.

Aperta la discussione sull'argomento, intervengo­no:

Graziano: sottolinea che la scelta del tema è stato I' "elemento vincente" della ottima riuscita del Congresso;

Risso: invita la nuova Giunta ad operare perché gli atti del Congresso non restino lettera morta, ma siano presi in seria considerazione e discus­sione da parte del Consiglio Nazionale;

Todeschini: segnala i diversi motivi di soddisfa­zione legati all'ottima organizzazione, all'alto livel­lo delle presenze e degli interventi, all'andamento in genere della giornata congressuale. Invita a considerare questo Congresso come un momento di partenza per un sempre maggior impegno sul versante del "miglioramento dell'immagine" di Fedemotai in particolare, ma del notariato in ge­nerale;

Bidello: ricorda che lui, con pochi altri, era stato critico circa l'opportunità di tenere il Congresso con quel tema centrale e riconosce, con soddi­sfazione, di essersi sbagliato. Concorda con Gra­ziano e Todeschini circa il fatto che questo debba essere un punto di partenza per rivolgerci con maggior vigore sia all'esterno (tutela dell'im­magine) che all'interno (impegno da parte delle associazioni locali);

Ersoch: dopo aver segnalato anch'egli la propria soddisfazione per gli esiti congressuali e per l'elevata qualità del lavoro svolto dal Gruppo di Studio, svolge alcune considerazioni circa il pos­sibile tema del terzo Congresso che dovrebbe chiudere idealmente una trilogia dedicata da Federnotai alla riforma dell'ordinamento ed al mi­glioramento dell'immagine esterna del notaio; Piccinetti: sottolinea l'importanza di manifesta­zioni come quella di ieri per la "visibilità" interna ed esterna di Federnotai;

De Stefano: sostiene che dal Congresso è emer­so chiaramente il principio che la funzione dipen­de in gran parte dai comportamenti individuali. L'impegno delle associazioni deve quindi essere sia nel senso del miglioramento generico dell'immagine, sia nel senso del miglioramento della qualità del servizio notarile;

Bernardini: ricorda la propria esperienza all'in­terno di una commissione del Consiglio Nazionale che studiò proprio tutte le problematiche legate al "miglioramento dell'immagine" e segnala che es­sa è miseramente fallita. Invita quindi a stare at­tenti a non rincorrere "un'utopia";

Gallizia: rileva che gran parte del merito della buona riuscita della giornata congressuale dipen­de dal fatto che il Congresso era stato lungamen­te ed attentamente preparato. Questo risultato deve far riflettere anche in relazione alla modifica del regolamento dei Congressi Nazionali della categoria;

De Matteis: invita ad uscire dall'equivoco: non è vero che la funzione del notaio si realizza "sul campo"; deve sorgere dal basso. Di qui l'importanza della valorizzazione dell'immagine, ma ancora più importante sarà riprenderci le no­stre competenze di base. Ecco perché l'articolo 28 dell'ordinamento è completamente da rivede­re.

Si passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno ("Valutazioni definitive e de­cisioni operative sull'opportunità di un contratto di consulenza mirato ad una attività di miglioramen­to dell'immagine esterna del notariato"). Al pro­posito il presidente rileva che molti degli inter­venti susseguitisi fino ad ora sono stati stretta­mente legati alla discussione di questo argomento ed in qualche modo l'hanno anticipata. Invita pertanto i delegati a limitare ora all'essenziale i loro interventi.

L'argomento viene introdotto da Lorenzi che re­laziona dettagliatamente circa i contatti interve­nuti con la Dott.ssa Cristina Castellani per con­cordare gli aspetti operativi e pratici per la realiz­zazione del programma di "comunicazione e va­lorizzazione dell'immagine" che era stato presen­tato all'assemblea dei delegati di settembre e che era stato largamente apprezzato ed approvato dagli intervenuti. Lorenzi precisa anche i dettagli economici del possibile incarico da conferire alla Dott.ssa Castellani e, con l'occasione, svolge qualche breve considerazione sullo "stato dei conti" della Federazione in vista appunto dell'eventuale impegno da assumere. Aperta la discussione, intervengono:

Troise: ritiene che l'argomento sia della massima importanza, che non occorra aspettare ulterior­mente ed è quindi favorevole ad assumere il previsto impegno;

Gallizia: ritiene che non ci si debba fermare a di­scutere dei dettagli economici in quanto, se una iniziativa è opportuna e necessaria, la si deve as­sumere coprendo in qualche modo l'onere finan­ziario. Piuttosto ritiene che sia opportuno coinvol­gere il Consiglio Nazionale richiedendo, even­tualmente, un aiuto economico;

Risso: concorda del tutto con Gallizia dicendosi favorevole all'iniziativa proposta dalla Giunta; Maniga: concorda anch'egli sulla importanza cru­ciale di un serio programma tendente al miglio­ramento dell'immagine;

Bidello: sottolinea come l'attività di comunicazio­ne debba avere una ricaduta all'interno sulle as­sociazioni aderenti, che devono impegnarsi per la propria rivitalizzazione;

Lopez: concorda del tutto sull'ipotesi proposta dalla Giunta; riconosce che le difficoltà delle as­sociazioni aderenti non devono impedire o rallen­tare le iniziative della Federazione e della cate­goria;

Troise: interviene solo per sostenere l'inoppor­tunità di richiedere contributi al Consiglio Nazio­nale prima, almeno, di aver compiuto parte del lavoro ed averne fatto risaltare la validità e l'importanza.

In chiusura viene approvata all'unanimità dall'assemblea la proposta della Giunta e viene quindi dato incarico alla Giunta Esecutiva stessa di formalizzare il contratto operativo con la Dott.ssa Cristina Castellani, definendone i com­pensi, gli impegni e le scadenze.

Si passa a trattare il quinto argomento posto all'ordine del giorno ("Presa di coscienza" da parte dell'assemblea dei delegati del problema del rinnovo della Giunta Esecutiva della Federa­zione nel gennaio 1997. Eventuali iniziative al proposito).

Sull'argomento si tiene una lunga, appassionata discussione, che, senza toccare l'aspetto pratico specifico del rinnovo della Giunta (e quindi senza che si ipotizzi alcun nome od alcun programma) si amplia tuttavia ad esaminare molte problemati­che legate al futuro di Federnotai.

In particolare vengono attentamente esaminate le diverse possibili "letture" dello statuto della Fede­razione in relazione al fatto che l'attuale Giunta Esecutiva in carica è stata insediata nel maggio 1994 dopo le dimissioni della precedente Giunta nominata nel mese di gennaio dello stesso anno. Alcuni delegati ritengono al proposito che la sca­denza dell'attuale Giunta debba coincidere con l'assemblea del maggio del 1997; altri che si deb­ba riferirsi al marzo 1997 (in concomitanza con l'approvazione dei conti); altri ancora ritengono addirittura che l'attuale Giunta sia del tutto rie­leggibile non avendo compiuto un vero triennio. Con l'occasione si discute dell'opportunità di rive­dere alcuni punti dello statuto che appaiono meri­tevoli di una "rivisitazione" (in particolare: il meto­do di contribuzione - l'ipotesi di un rinnovo parzia­le della Giunta sul tipo di quello previsto per i Consigli Notarili - l'ipotesi di prevedere statuta­riamente che il rinnovo della Giunta sia scaden­ziato nel mese di maggio per poter seguire ai rin­novi dei delegati delle singole associazioni che, di solito, avvengono nei primi quattro mesi dell'anno).

Su tutti questi argomenti intervengono in partico­lare: Ersoch, Bidello, Berionne, Pocaterra, Gra­ziano, Quartuccio e Piccinetti.

In conclusione il presidente Amato assicura tutti i delegati che la Giunta valuterà con grande atten­zione tutti i suggerimenti emersi dalla odierna di­scussione e deciderà gli atteggiamenti da assu­mere in pieno accordo con i presidenti delle as­sociazioni ed in considerazione dell'eventuale in­dividuazione di soluzioni pratiche per il rinnovo.

La riunione viene sospesa per la colazione dalle ore 14 alle ore 15,40.

 

Alla ripresa, si passa a trattare il terzo argomento all'ordine del giorno (Relazione della Giunta sulle più recenti novità in materie diverse) ed al pro­posito viene data la parola a Lorenzi il quale:

= riferisce dettagliatamente sullo stato delle trat­tative per il rinnovo del contratto collettivo di lavo­ro dei dipendenti, segnalando come i contatti sia­no giunti alla stretta finale e come si preveda di chiudere entro il mese di dicembre; al proposito rassicura i delegati presenti circa gli ipotizzati aumenti retributivi ed i modesti ritocchi normativi, che appaiono del tutto sopportabili, pur nell'attuale momento di contrazione del lavoro;

= tratta ampiamente l'argomento "informatica" ri­ferendo sui seguenti punti:

- opportunità di procedere alla nomina di una "commissione informatica" di Federnotai che sia strutturata su pochi elementi per poter efficace­mente e rapidamente lavorare a tutto campo nella

materia; resterebbero del tutto ferme ed immutate le singole commissioni tecniche previste dalle convenzioni firmate con le software houses nota­rili, ma verrebbe del tutto superata l'attuale "super-commissione" che si era di fatto costituita fra tutti i componenti di parte notarile di tali commissioni;

-opportunità che all'istituenda commissione sia affiancato, come esperto informatico, l'Ing. Ber­nardi che già ricopre tale veste per la Associazio­ne Regionale del Triveneto e che ha dato ottima prova di competenza ed affidabilità;

-notizia del fatto che il responsabile coordinatore di Federnotai in materia è stato nominato mem­bro dell'analoga commissione del Consiglio Na­zionale; è questo un fatto lungamente auspicato dalla Giunta per poter evitare la dispersione delle forze e poter lavorare con coordinazione fra i due organismi;

- necessità di coordinare le iniziative che paiono sorgere in diverse parti d'Italia per lo studio e la realizzazione di un programma informatico gestito direttamente dai notai;

- notizia delle ultime iniziative commerciali assun­te da Generale Sistemi che hanno suscitato molta attenzione tra i colleghi scaturita anche in due in­contri organizzati in sede locale a Torino e a Ro­ma.

Aperta la discussione su questi argomenti inter­vengono in particolare:

Bidello: che è favorevole all'istituzione immediata della commissione, al coinvolgimento nella stessa dell'Ing. Bernardi ed alla sollecita "messa al lavo­ro" per studiare i numerosi problemi in materia;

Grilli: ritiene che i problemi che eventualmente si manifestino per l'utenza di Generale Sistemi deb­bano essere trattati dall'apposita commissione tecnica prevista dalla convenzione, mentre l'istituenda commissione dovrebbe "volare alto" per evidenziare e coordinare i problemi più gene­rali;

Capasso: svolge diverse considerazioni su tutti gli argomenti trattati dalla relazione di Lorenzi ed invita la Giunta a provvedere al più presto alla nomina della commissione in maniera che la stessa possa mettersi al lavoro nel più breve tempo possibile.

La discussione si conclude con la raccomanda­zione alla Giunta di procedere al più presto alla istituzione della "commissione informatica" di Fe­dernotai, nominandone i componenti tenendo conto anche dei suggerimenti espressi dalla odierna assemblea.

La riunione si chiude alle ore 16,50.

Il prossimo incontro si terrà a Roma, presso la sede nazionale della Federazione, sabato 25 gennaio 1997, alle ore 9,30.

a cura di Egidio Lorenzi