PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DI
FEDERNOTAI
IL NOTAIO GARANTE DI UN NUOVO
RAPPORTO TRA STATO E CITTADINI
Atti del congresso: relazioni e interventi
Roma 16 Giugno 1995
PRESENTAZIONE pag. 4
RELAZIONI
DISCORSO DI APERTURA di Luciano Amato pag. 5 NOTE TECNICHE SULL'ELABORATO SULLA FORMA DEGLI ATTI NOTARILI
di Giovanni Santarcangelo pag. 7
RELAZIONE DI SINTESI di Giuseppe di Transo pag. 12
FORMA E DEONTOLOGIA di Valentina Dedonato pag. 18 I SOGGETTI DELL'ATTO NOTARILE: LA "CERTEZZA DELL'IDENTITÀ
PERSONALE" di Maria Luisa Cenni pag. 24 VERBALIZZAZIONI A CARATTERE COLLEGIALE E PROBLEMATICHE DI
CONTENUTO E DI FORMAZIONE DELL'ATTO NOTARILE di Giovanni Vigneri pag. 26
LA FORMA DELL'AUTENTICAZIONE dì Francesco Maria Ragnìsco pag. 29 LE MENZIONI NELLA RIFORMA (O CONTRORIFORMA?) DELLA FORMA
DELL'ATTO NOTARILE di Fabrizio Amato pag. 33
LINGUA ITALIANA E STRANIERA NELL'ATTO NOTARILE di Arrigo Roveda pag. 41
LA FORMA E LA DEONTOLOGIA di Carlo Saggio pag. 43 FORMA DELL'ATTO NOTARILE E TECNOLOGIA INFORMATICA
di Alessandro Marzocchi pag. 45
INTERVENTI DEL MATTINO
Paolo Pedrazzoli, Giuseppe Benigni, Guido Falqui Massidda, Arturo Brienza,
Giuseppe Gamberale, Gian Franco Condò, Marco Gori, Antonello Antoniucci,
Alberto Gallizia, Paolo Nasti, Giovanni Pocaterra, Vincenzo Ciancico pag. 51
INIZIO POMERIGGIO
interventi di Salvatore Carrubba, Maria Pia Camusi pag. 63
INTERVENTI DEL POMERIGGIO
Elio Bellecca, Egidio Lorenzi, Vincenzo Ferro Massimo Ersoch, Antonello Antoniucci, Ernesto Narciso, Alessandro Marzocchi, Maria Pia Camusi, Salvatore Carrubba,
Paolo Pedrazzoli, Luciano Amato pag. 67
MOZIONE CONCLUSIVA pag. 75 APPENDICE
IL RUOLO PROFESSIONALE DEL NOTAIO di Maria Pia Camusi pag. 77
Questo Quaderno di FederNotizie riprende una tradizione che si era interrotta nel 1992, quando apparve il fascicolo contenente gli Atti del convegno che si era svolto a Capri nel mese di settembre, sul tema "Notaio e ordine pubblico".
Stavolta l'occasione riveste un contenuto simbolico ancor più importante, trattandosi della pubblicazione degli Atti del 1° Congresso Nazionale di Federnotai, svoltosi a Roma il 16 giugno scorso, sul tema "Il notaio garante di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini".
Sia per la Giunta esecutiva di Federnotai che per la redazione di FederNotizie è motivo di grande soddisfazione essere riusciti a licenziare in così breve tempo questo lavoro, che affidiamo alla lettura e alla meditazione sia di quanti hanno partecipato al Congresso, sia - ed a maggior ragione - di quelli che non hanno potuto parteciparvi per le più diverse ragioni: speriamo che gli uni e gli altri possano trarre da questa lettura spunti e considerazioni utili a tenere sempre vivo il dibattito all'interno della nostra Associazione e, conseguentemente, della nostra categoria, sul tema dell'evoluzione della figura professionale del notaio nella società moderna.
Oltre al discorso inaugurale di Luciano Amato, presidente di Federnotai, alla relazione di sintesi curata da Giuseppe di Transo, vicepresidente e coordinatore dei lavori ed alle relazioni di tutti i componenti del gruppo di studio, il fascicolo contiene naturalmente gli interventi dei partecipanti al Congresso, tanto di quelli programmati, intendendo per tali quelli affidati ad un testo scritto, quanto quelli svolti solo oralmente. A proposito di questi ultimi, si è deciso di procedere ad una sintesi in terza persona per la quale sono stati impegnati tutti i componenti della redazione del giornale. A conclusione del resoconto dei lavori è stato trascritto il testo della mozione approvata all'unanimità dall'assemblea congressuale.
In appendice, il Quaderno contiene poi il testo completo dello studio svolto, per conto di Federnotai e de II Sole 24 Ore, dalla dott.ssa Maria Pia Camusi, Direttore di ricerca del CENSIS, dal tema "Il ruolo del notaio tra innovazione e continuità". Esso compendia i risultati di una indagine effettuata su tutta la categoria notarile nel corso del mese di maggio di quest'anno, i cui esiti sono stati particolarmente lusinghieri, avendo le risposte superato la soglia del 20%, cioè più del triplo di quanto mediamente avviene per questionari di tale tipo. La Federnotai intende proseguire nello sforzo intrapreso in questa direzione, desiderando acquisire tutte le indicazioni necessarie per svolgere al meglio la sua attività al servizio della categoria e per contribuire ad accrescere la conoscenza della funzione svolta dal notaio nella società, elevandone l'immagine esterna, anche a seguito di una pressante sollecitazione venuta da molti degli intervenuti al Congresso.
Due annotazioni, per concludere. Il Quaderno non contiene, per una precisa scelta, l'articolato sulla forma degli atti notarili, elaborato da Giovanni Santarcangelo, Francesco Ragnisco e Giovanni Vigneri e sottoposto all'esame del Congresso. Questo perché, al momento di licenziare il lavoro per la stampa (fine luglio), non è ancora completata la rivisitazione dell'articolato alla luce del dibattito congressuale e delle indicazioni da esso emerse; si è deciso di diffondere con la massima tempestività gli atti del congresso e, in un momento successivo, il testo definitivo dell'articolato. Quest'ultimo dovrebbe essere sottoposto all'approvazione della Giunta esecutiva all'inizio del prossimo autunno, in modo che possa essere 'ufficialmente consegnato al Consiglio Nazionale e, successivamente, diffuso tra tutti i colleghi. In secondo luogo, gli° atti non danno conto, per la ovvia impossibilità di tracciarne un'accettabile sintesi, di quella che alla Giunta (ed a moltissimi tra gli intervenuti) è apparsa forse la parte più vivace, più interessante, più stimolante di tutto il Congresso, e cioè il dibattito finale, condotto con sapiente maestria da Giovanni Santarcangelo, coadiuvato dall'ottimo moderatore del congresso, il dott. Luciano Lombardi. Da quella spumeggiante discussione, nel corso della quale sono state proposte ai presenti alcune votazioni "test", la Giunta e il gruppo di lavoro hanno potuto trarre indicazioni e linee di tendenza su alcuni aspetti e in particolare su quelli più controversi e problematici del complesso di norme elaborate: tutto questo verrà comunque trasfuso nell'articolato definitivo.
Milano, luglio 1995.
1. Autorità, gentili ospiti, colleghe e colleghi, a tutti voi che, accogliendo il nostro invito, siete qui convenuti per partecipare al 1° Congresso Nazionale della FEDERNOTAI, vada il nostro più caloroso benvenuto. La vostra presenza qui, in un giorno feriale, in un periodo di intenso lavoro, testimonia molte delle cose in cui crediamo e su cui ci battiamo da tempo: la volontà di partecipare, in prima persona, senza filtri o mediazioni di sorta, al dibattito sul futuro della nostra categoria; l'importanza di dedicare parte del nostro tempo e delle nostre energie per dare alla nostra professione un contributo tangibile in cambio di ciò che essa quotidianamente ci assicura; il grande interesse del notariato per
i problemi che riguardano la delicata attività di mediazione tra le esigenze del cittadino e quelle dello Stato; ed anche, permettetemi di dirlo con una punta di orgoglio, l'attaccamento alla nostra Associazione ed il credito attribuito alle iniziative di cui essa si rende promotrice.
2. Questo attaccamento, questo interesse via via crescente e di giorno in giorno più convinto, i componenti della Giunta Esecutiva ed io - unitamente a tutti i delegati delle associazioni regionali, che condividono con noi lo sforzo per rendere FEDERNOTAI sempre più vicina alle esigenze, ai desideri ed alle aspettative dei nostri colleghi, anche di quelli non iscritti - lo abbiamo potuto constatare, direi "toccare con mano", proprio in questi ultimi mesi, durante l'attività di "consolidamento" del patrimonio di idee e di rapporti ereditato da chi ci aveva preceduto nell'attività di guida della Federazione. Proprio lo spirito di coesione all'interno del gruppo e l'entusiasmo che ci è stato trasmesso ci ha consentito di raggiungere significativi risultati in materia di polizie assicurative, di rapporti con le case produttrici di "software" notarile, di scambio di idee, di informazioni e di uomini con gli organi istituzionali del notariato, di attività "sindacale" vera e propria, quale quella a sostegno e a tutela dell'autonomia della nostra Cassa di previdenza.
3. Grazie a tutti voi, che avete creduto, come noi, nell'importanza di quanto andavamo realizzando, siamo quindi riusciti a concretizzare, in tempi molto contenuti, due dei progetti che avevamo immaginato sin dall'inizio del nostro mandato.
Oggi realizziamo quello più ambizioso, quella che solo pochi mesi fa è sembrata a molti un'impresa troppo difficile, quasi un sogno: riunire per la prima volta a Congresso i nostri iscritti, per discutere con loro del presente e del futuro della nostra Associazione (a ciò sarà dedicata, quasi per intero, la sessione pomeridiana di questo Congresso) e, al contempo, per elaborare un progetto di riforma di una parte fondamentale dell'ordinamento notarile, e cioè quello sulla forma degli atti (argomento che verrà discusso nella sessione di questa mattina, con un'appendice al termine del pomeriggio per l'approvazione delle mozioni conclusive).
Domani inaugureremo la nuova sede nazionale, nella "nostra casa comune" di via Flaminia, dove FEDERNOTAI starà da oggi in avanti con il Consiglio Nazionale, con la Cassa, comune "padrona di casa", e con l'Associazione dei Notai in Pensione. Esprimo quindi tanto al Presidente Mobilio, come ai colleghi consiglieri e ai dirigenti della Cassa Nazionale la nostra gratitudine per averci consentito di realizzare questa nostra aspirazione e per aver mantenuto l'impegno ad una completa ristrutturazione, che rendesse la sede idonea allo scopo e decorosa per l'uso a cui sarebbe stata destinata. Ora tutto questo è una realtà; ed invito tutti voi, quando lo vorrete, a renderci visita, perchè quella sarà, d'ora in poi, la casa di tutti i nostri iscritti.
4. Questo Congresso ben difficilmente sarebbe giunto in porto senza l'appoggio delle due realtà di assoluto prestigio e di primaria grandezza che .ci hanno affiancato nell'onere di un'organizzazione complessa e costosa come quella che è stata realizzata. Mi riferisco innanzitutto alla Banca di Roma, che ci ha offerto ospitalità in questa splendida sala, che già in passato è stata teatro di molte im
portanti manifestazioni notarili, e che è al nostro fianco nello studio di nuovi servizi da prestare agli associati; mi riferisco anche al Gruppo Editoriale II Sole 24 Ore, al cui sostegno è dovuto il grande successo di una iniziativa nuova, e per questo non immune da rischi, quale quella di un'indagine conoscitiva su tutta la complessa realtà del notariato italiano. Ai nostri sponsor vada quindi il nostro più sentito ringraziamento: che non è, e non vuole essere, una manifestazione solo rituale, ma il grande apprezzamento di noí tutti, a cui consegue lo sprone a dare il meglio di noi stessi, perchè non vada delusa l'attesa di chi ha avuto fiducia in questa iniziativa. Un grazie sincero lo devo poi pubblicamente alla dott.ssa Cristina Castellani, nostra consulente di relazioni pubbliche, vera grande artefice di questo Congresso.
5. Gli obbiettivi dichiarati di questo Congresso sono dunque essenzialmente due: quello di poter meglio conoscere, e far conoscere, l'Associazione al suo interno, per poter meglio svolgere all'esterno i suoi compiti a beneficio degli iscritti e, più in generale, dell'intera categoria notarile; e quello, certo più ambizioso, di misurare la capacità della FEDERNOTAI di dare un decisivo apporto al disegno complessivo di riforma dell'ordinamento che il nostro Consiglio Nazionale porta avanti da anni tra molte difficoltà (probabilmente anche nel presupposto dell'assenza di una .forte convinzione in una certa parte della categoria: ormai decisamente minoritaria, però, come sentirete daí risultati dell'indagine FEDERNOTAI-IL SOLE 24 ORE). Questo è quindi il nostro banco di prova, oserei dire il nostro esame di laurea: tanto più attenta e convinta sarà stata la nostra partecipazione, tanto più ponderate e convincenti risulteranno essere le proposte che usciranno da questo Congresso, tanto più la nostra Associazione si accrediterà come insostituibile intérlocutore degli organi istituzionali, ai quali spetta la tutela e la rappresentanza verso l'esterno della nostra categoria.
6. Per cercare di chiarire il pensiero e l'atteggiamento di FEDERNOTAI nell'affrontare il tema della riforma dell'ordinamento notarile (che, ancora in un recente passato, ha creato
ostilità ed incomprensioni tra l'anima "sindacale" e quella "istituzionale" del notariato: ma quanto tempo mi sembra passato da allora!), mi sia consentito, absit iniuria verbis, tracciare un parallelo con le regole del gioco della dama. Se vi soffermate per un attimo a riflettere, la prima regola è che si fa un passo alla volta: uno alla volta, aggiungo io, ma ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Non dovrà più accadere che un progetto, che ha coinvolto energie ed idealità di colleghi che onorano non solo la categoria, ma il mondo scientifico nazionale, e ci rendono orgogliosi di essere notai, venga buttato in un angolo, trascurato, disatteso. E che, per il solo fatto di aver sottoposto il nostro contributo all'esame del Parlamento, si debba essere frettolosamente accusati di difendere interessi corporativi. Ci batteremo quindi perchè il progetto che questo Congresso dovesse approvare, quanto meno nelle sue linee essenziali, resti sempre sul tavolo di chi deve decidere, e non entri mai in un cassetto dal quale rischierebbe di non uscire per chissà quanto. La seconda regola del gioco della dama è che non si torna mai indietro: è senz'altro possibile che l'atto notarile, così come lo ha immaginato il Gruppo di Lavoro di FEDERNOTAI, sia suscettibile di ricevere un inquadramento diverso, anche grandemente diverso: abbiamo però la presunzione di dire che di questo progetto non si potrà fare a meno quando ci si accingerà a ripensare e a riscrivere le ormai ultraottantenni norme sulla forma degli atti. Potrei tralasciare l'ultima regola, quella secondo cuí quando sí è arrivati ín alto si può andare dove si vuole: non vorrei che si pensasse 'che ci siamo montati la testa. Voglio però dire che, se saremo riusciti, in un tempo relativamente assai breve, a produrre un buon risultato sul progetto relativo alla forma (e questo Congresso è appunto chiamato ad esprimere il suo parere su questo), saremo pronti per più ambiziosi impegni: il progetto relativo alla funzione del notaio, innanzitutto, quello della sua diffusione territoriale, in un secondo tempo, e quindi il coordinamento di tutto quanto è stato fatto, o verrà fatto in futuro, in una sorta di Testo Unico, che speriamo possa vedere la luce prima che il suo illustre progenitore varchi la soglia del secolo di vita.
In questo senso questo Congresso non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso nuovi e più ambiziosi obbiettivi.
7. Non posso concludere questo mio intervento inaugurale senza sottolineare il significato profondo del tema che abbiamo voluto dare a questo nostro Congresso.
Il notaio è, oggi più che mai, chiamato a dare delle garanzie al cittadino che richiede il suo ministero: garanzie di correttezza, di imparzialità, di cura scrupolosa nell'espletamento dell'incarico affidatogli, di assoluto rigore morale, di affidabilità della prestazione, di sicuro conseguimento del risultato perseguito. Al tempo stesso, però, il notaio è sempre più un prezioso ausiliario della Pubblica Amministrazione: ad esso sono demandate delicate funzioni in materia tributaria, urbanistica, di lotta al riciclaggio del denaro di illecita provenienza, solo per ricordarne alcune. Esso sovrintende alla regolarità dei trasferimenti immobiliari, a delicate operazioni in campo societario, alla devoluzione ereditaria, al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i componenti della famiglia (fatta sola esclusione, ma forse ancora per poco, per il regolamento
contenzioso durante le separazioni personali).
In questo rapporto, non sempre facile, spesso conflittuale, tra leggi ed organi dello Stato, da una parte, e il cittadino, dall'altra, il notaio deve riuscire a trovare e mantenere un equilibrio e una equidistanza molto problematica. Avamposto dell'applicazione di norme spesso in vigore prima ancora della loro legale conoscenza, il notaio deve sempre stare dalla parte del cittadino- fruitore del suo ministero, ma non deve mai tradire il mandato di cui è depositario, testimoniato dal sigillo, contrassegno dello Stato che sempre rappresenta.
Alle soglie del ventunesimo secolo, il notaio deve essere pronto a soddisfare le esigenze di una società in profonda e rapida trasformazione senza venir meno alla consegna di "notare", cioè di essere testimone del suo tempo. E anche l'atto notarile, che è lo "strumento" che documenta l'attività del notaio, necessita di un adeguamento che è ormai divenuto indifferibile.
Grazie quindi a tutti voi per la vostra presenza qui e per i contributi che certamente darete al dibattito sull'evoluzione della nostra professione.
GIOVANNI SANTARCANGELO NOTE TECNICHE SULL'ELABORATO SULLA FORMA DEGLI ATTI NOTARILI
Premessa - Oggetto di questo intervento è l'illustrazione, strettamente tecnica, del progetto alternativo di riforma dell'ordinamento che siamo venuti elaborando in previsione di questo congresso.
Il mio intervento è prettamente tecnico: illustrare i presupposti sui quali si è costruito l'elaborato affinché il congresso possa valutare se li ritiene accettabili ovvero se e come vadano modificati.
La pari dignità - Il progetto di riforma presentato dal Consiglio Nazionale presenta un errore sistematico che occorre eliminare, dovuto probabilmente ad un difetto di coordinamento tra i lavori della commissione forma e di quella sulla funzione.
La commissione funzione elabora un art. 1 che recita: "Il notaio è il pubblico ufficiale
istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di adunanze a carattere collegiale, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private".
La commissione forma elabora una proposta che continua a disciplinare l'atto pubblico come espressione tipica di atto notarile, contempla l'autenticazione della scrittura privata come attività del tutto secondaria e marginale e ignora completamente l'attività di verbalizzazione.
Se piace -questa impostazione occorre riscrivere l'art. 1, ad esempio "Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà. Egli inoltre redige verbali di adunanze e autentica le sottoscrizioni alle scritture private". Ma in tal caso si deve disciplinare quando il notaio esercita la sua funzione primaria e quando quella secondaria
di autenticazione (come fa oggi il codice deontologico).
Se invece si vuol mantenere l'art. 1, che ha attribuito pari dignità alle tre forme di attività in cui si esplica la funzione del notaio, occorre riformulare il capo relativo alla formazione degli atti, attribuendo anche a questi la stessa pari dignità.
La prima indicazione che deve venire dal congresso è proprio questa: se si condivide l'attribuzione di una pari dignità ad atto pubblico e scrittura privata.
Rinvio alle norme in quanto compatibili - Il progetto proposto dal Consiglio Nazionale continua a mantenere una dettagliata formulazione dell'atto pubblico e si limita a disciplinare l'autenticazione delle scritture private mediante un richiamo alle norme dello stesso "in quanto compatibili".
Tale impostazione non può essere condivisa. Non può essere condivisa da un punto di vista "politico" perché significa perpetrare l'errore sistematico di considerare l'autenticazione di scritture private come attività di rango inferiore alla redazione di atti pubblici, dove invece oggi, per espressa disposizione normativa (si pensi alle cessioni di aziende e di quote sociali) la scrittura privata è lo strumento per la realizzazione di importanti assetti contrattuali.
Non può essere condivisa da un punto di vista più strettamente tecnico, perché significa lasciare alla evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale l'individuazione delle disposizioni compatibili ed i limiti di tale compatibilità.
Pertanto è sembrato ai componenti del gruppo di lavoro che un progetto di riforma non possa che indicare espressamente quali norme si applicano all'atto pubblico, quali alle scritture private autenticate e quali ai verbali. Si può realizzare questo risultato anche mediante la formulazione di norme per l'atto pubblico e un rinvio alle altre forme di atto notarile; ma è parso preferibile enucleare in un'apposita sezione le norme comuni, applicabili ad atto pubblico, scrittura privata e verbali.
Passiamo ora ad esaminare le modifiche proposte.
Art. 1 - L'art. 1 è una norma definitoria perché indica quali sono gli atti notarili ai quali si applica la disciplina comune.
Esso però contiene anche l'affermazione di un principio innovativo: sono atti notarili non solo gli atti pubblici e i verbali, che sono gli atti mediante i quali il notaio si esprime in prima persona, ma anche le scritture private, le quali - attraverso il giudizio di idoneità formale e sostanziale effettuato dal notaio attraverso l'autenticazione - vengono innalzate ad una dignità pari a quella che fino ad oggi è goduta dall'atto pubblico.
La dottrina ha individuato le differenze tra atto pubblico e scrittura privata autenticata:
- nel fatto che le–scritture private, essendo redatte dalle parti, possono non essere formulate in modo tecnico.
Si è cercato di risolvere questa obiezione addossando al notaio l'onere di controllare che il contenuto della scrittura privata sia adeguato al regolamento di interessi voluto dalle parti. In caso contrario il notaio formulerà le sue riserve e inviterà le parti a provvedere a tale adeguamento oppure, su incarico di queste, vi provvederà direttamente, al pari di quanto avviene per l'atto pubblico.
- nel fatto che le scritture private offrono poche garanzie di intangibilità.
Si è cercato di risolvere questa obiezione estendendo al testo della scrittura privata tutti quegli accorgimenti propri dell'atto pubblico (scritturazione, postille, lingua italiana) che tendono a rendere intangibile il regolamento di interessi voluto dalle parti.
- nel fatto che le scritture private offrono poche garanzie di conservazione.
Tale problema era già risolto dal progetto proposto dal Consiglio, in quanto il notaio deve conservare a raccolta le scritture private che comportano oneri di pubblicità.
- nel fatto che le parti potessero non essere sufficientemente informate del testo della scrittura privata.
Si è risolto estendendo alla scrittura privata le stesse garanzie che la legge appresta per l'atto pubblico: la lettura.
Anche su questa equiparazione il congresso deve pronunciarsi. Si badi però che è fondamentale che le formalità prescritte per la scrittura privata siano le stesse di quelle prescritte per l'atto pubblico, perché altrimenti l'atto che presentasse una forma più "leggera" sarebbe quello più utilizzato, non essendo più sostenibile - in presenza di una legge notarile che attribuisce pari dignità alla funzione di autenticazione e a quella di redazione dell'atto pubblico - un articolo del codice deontologico che attribuisce preminenza
all'atto pubblico e vede l'autenticazione come attività di rango inferiore.
Art. 2 (fidefacienti) - Nell'elaborato è stato mantenuto l'obbligo di certezza piuttosto che un semplice obbligo di accertamento e le prossime relazioni ve ne illustreranno i motivi. Non si può tacere una forte spinta nel senso di eliminare l'obbligo di certezza e sostituirlo con un semplice obbligo di accertamento. La valutazione politica spetta al congresso.
Ugualmente vi sarà un intervento rivolto ad eliminare l'istituto del fidefaciente. A voi la valutazione finale.
Art. 3 (testimoni) - E' stato mantenuto l'obbligo dei testimoni su richiesta delle parti o del notaio, sebbene qualcuno volesse tale abolizione.
Art. 4 (lingua italiana) - Si è prescritto che l'atto notarile da conservare a raccolta debba essere scritto in lingua italiana; tuttavia per rendere agevole la circolazione del documento si è data la possibilità alle parte di chiederne la traduzione in una o più lingue straniere. Tale disciplina è chiaramente comune alla scrittura privata.
Art. 5 (contenuto degli atti) - E' stato reintrodotto il testo dell'art. 51 n: 6 che nel progetto del Consiglio non appare. Anche questa norma deve essere rispettata nella redazione di scritture private perché è interesse della collettività che un atto negoziale che debba avere determinate pubblicità sia redatto con un contenuto minimo tale da evitare incertezze.
Art. 6 e 7 (scritturazione e postille) - La normativa attualmente proposta per l'atto pubblico è estesa alle scritture private, sempre per il principio che queste devono presentare requisiti di intangibilità pari all'atto pubblico.
Si noti che non solo l'autentica deve essere interlineata e postillata secondo la legge notarile, ma anche il testo della scrittura privata. La norma si riferisce non solo al notaio, ma a tutti coloro che redigono una scrittura privata; il notaio, se la scrittura è redatta da altri, controllerà che essa sia scritta come prescritto dalla legge e, in caso contrario, inviterà le parti a regolarizzarla o riscriverla.
Art. 8 (lettura) - La normativa in materia di lettura è stata riprodotta sostanzialmente immutata (salvo un diverso trattamento del
l'impedimento temporaneo del notaio a leggere l'atto) perché si è ritenuto che nessun alleggerimento o appesantimento di forma dovesse essere introdotto senza un'indicazione del congresso.
Tuttavia il dibattito intorno alla lettura dell'atto è stato vivace.
Anzitutto si deve tenere presente che la funzione che adempie la lettura nell'atto pubblico è identica a quella che adempie nella scrittura privata: il notaio deve accertare che il contenuto dell'atto corrisponda alla volontà di chi sottoscrive; per cui le formalità dell'uno devono essere applicate anche all'altra.
Con riferimento alla scrittura privata si è sostenuto che sia superflua la lettura di quella predisposta dalle parti; ma se si ammette la dispensa per questa si deve ammettere anche per gli atti pubblici predisposti da una delle parti (si pensi ai mutui bancari, che non dovrebbero essere letti ai funzionari della banca che ha predisposto la minuta).
Si è studiato se sia possibile superare l'obbligo di lettura e sostituirlo con una spiegazione del contenuto; questo è apparso pericoloso, perché mentre la lettura è un fatto oggettivo (o è fatta o non è fatta), una spiegazione è un fatto soggettivo (può essere analitica o sintetica, idonea o insufficiente, pedissequa o sommaria).
Si è notato in che alcuni casi la lettura appare superflua, come nel caso in cui il testo dell'atto sia portato già predisposto da una delle parti (si pensi al mutuo bancario o alla procura della società che attribuisce poteri di firma ai _funzionari delle sedi distaccate) e si è esaminata la possibilità di ammettere la dispensa dalla lettura dell'atto, approntando opportune cautele.
1) Si è pensato di attribuire alle parti la facoltà di rinunziare alla lettura dell'atto, fermo restando l'obbligo del notaio di accertare che il contenuto di questo corrisponda alla loro volontà.
La soluzione .è apparsa improponibile, perché si presterebbe ad abusi da parte dei notai più disinvolti e potrebbe far scadere la considerazione che i clienti abbiano della funzione notarile.
2) Si è pensato ad una rinunzia fatta dalle parti mediante dichiarazione olografa in calce all'atto, ma anche in questo caso si è ribadito che potrebbe diventare una clausola di stile .a vantaggio del notaio più disinvolto.
3) Si è pensato ad una rinunzia ammessa solo per quella parte che ha operato la mate
riale scrittura dell'atto, ma l'ipotesi è oltremodo marginale.
4) Si è ipotizzata una rinunzia ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente e oggettivamente riscontrabili (atto predisposto da uno dei contraenti e rinunziabile solo da questi, comunicazione del testo dell'atto ai contraenti al loro domicilio per fax o per raccomandata, ....).
5) La soluzione che mi pare più oculata e che occorre tenere in considerazione potrebbe essere la seguente. Deve essere fermo il principio che il notaio deve accertare che le parti conoscono il contenuto dell'atto. Egli può raggiungere tale certezza o dandone lettura (cioè mettendo le parti in condizione di prendere conoscenza del contenuto dell'atto) oppure con qualsiasi altro modo che le circostanze consiglino. Di tali attività dovrà essere fatta menzione in atto.
In ogni caso deve essere indiscutibile che la disciplina adottata per l'atto pubblico deve essere identica a quella adottata per la scrittura privata.
Lettura allegati - Si è mantenuta la dispensa dalla lettura degli allegati secondo l'attuale disciplina, estendendosi la possibilità di dispensa anche per l'analfabeta che abbia comunque acquisito la conoscenza dell'allegato.
Delega lettura - Si è data la possibilità della lettura dell'atto da persona di fiducia solo in caso di temporaneo impedimento del notaio accertato dal Consiglio notarile.
Art. 9 (sottoscrizione) - Nessuna modifica di rilievo.
Art. 10 (sordi, ciechi, muti) - Si è unificata la disciplina. prevedendo l'intervento dell'interprete solo se non sia possibile comunicare col minorato fisico.
Dal momento che anche per la scrittura privata il notaio deve accertare che la parte conosca il contenuto e quindi deve leggerla, l'intervento dell'interprete è stato esteso anche alle scritture private.
Il sordo non deve necessariamente leggere l'atto.
Cieco - Si è abolito l'intervento obbligatorio di un assistente se egli non possa sottoscrivere e in ogni caso l'abolizione dell'obbligo di intervento di testimoni.
Riconoscimento al minorato della facoltà di farsi assistere, in ogni caso, dall'interprete o da persona di sua fiducia.
Art. 11 (straniero) - Si è equiparato il trattamento dello straniero a quello di un minorato fisico: in entrambi i casi, per la lingua parlata o il difetto fisico il notaio non può comunicare con la parte.
Si è estesa allo straniero la disciplina dell'interprete senza ulteriori formalità ed in particolare senza necessità di scrivere l'atto in lingua straniera.
Art. 12 (interprete) - Si è data la possibilità di nomina da parte del notaio.
Art. 13 (responsabilità del notaio) - E' stata introdotta una nuova norma, che non ha alcun riscontro nell'attuale normativa.
Essa da una parte intende responsabilizzare il notaio, ribadendosi che non è esonerato da responsabilità per il fatto che nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata sia scritto "La parte dichiara ...". Se della pattuizione privata o della dichiarazione fatta dalla parte egli può trovare riscontro in un pubblico ufficio, autenticando la sottoscrizione o ricevendo l'atto pubblico il notaio avalla tale dichiarazione.
Dall'altra intende legislativamente all'atto notarile un affidamento che esso di fatto già produce. Ogni atto costituisce un punto di arrivo e di partenza per un atto successivo (direi come una sentenza: "fa stato" o "costituisce cosa giudicata").
Art. 1 (funzione negli atti pubblici) - La norma riprende il terzo comma dell'art. 1 della legge di riforma.
Per motivi di sistematicità è apparso opportuno che la prescrizione sia trasferita all'inizio del capo in esame: l'art. 1 definisce chi è il notaio e cosa fa; il capo terzo "ATTI NOTARILI" definisce come lo fa. D'altra parte anche l'attuale ordinamento pone tali regole tra le disposizioni dettate per la forma degli atti.
Nella formulazione proposta non si è voluto innovare rispetto a quanto riportato nel progetto del Consiglio, che poi corrisponde alla funzione del notaio come elaborata da dottrina e giurisprudenza, perché si andrebbe ad incidere sulla funzione, il che esula dal tema del congresso.
Tuttavia, se deve essere data una definizione, questa deve essere comprensiva di tutti gli atti pubblici ricevuti dal notaio; ora, se la stragrande maggioranza degli atti sono elaborati dal notaio, si deve tenere presente che vi sono delle bozze di atto pubblico che vengono predisposte dalle parti o, ancora me
glio, da una di esse (si pensi a tutti i mutui predisposti dalle, banche).
Essendo una forzatura dire che in tali atti il notaio trasfonde la volontà dichiaratagli dalle parti o che egli adegua ai principi dell'ordinamento la volontà delle parti (volontà già sufficientemente "adeguata" dalla minuta del mutuo), si potrebbe aggiungere che in ogni caso, il compito minimo del notaio è verificare che la volontà dichiarata dalle parti corrisponda al contenuto dell'atto pubblico, prescrizione che il progetto del Consiglio detta per le scritture private.
Si lascia quindi la formulazione proposta dal Consiglio, ma se ne sottolinea l'insufficienza a comprendere tutti i tipi di atti pubblici.
In ogni caso, se il congresso dovesse approvare la tesi dell'unicità di espressione della funzione notarile sia nell'atto pubblico che nella scrittura privata, si può pensare ad una riscrittura della norma, unificandone il contenuto con quella posta in materia di scrittura privata e' dando così una definizione unica contenuta nel capo relativa alle prescrizioni comuni.
Art. 2 (requisiti formali) - L'art. in esame prescrive i requisiti di forma che deve avere l'atto pubblico, non discostandosi dall'attuale disciplina.
Art. 3 (testimoni) - L'obbligo di intervento dei testimoni è stato mantenuto solo se le parti dichiarano di non sapere o non potere sottoscrivere; è stato abolito per l'analfabeta e per il cieco.
Art. 6 (nullità) - In materia di nullità non si è innovato, sebbene sia opportuno un chiarimento congressuale.
Secondo l'opinione più restrittiva, che è prevalsa ed è stata trasfusa nell'articolato, non è possibile fare sconti sul rigore e la responsabilità del notaio, per cui sono state mantenute tutte le nullità previste dall'attuale ordinamento.
Secondo la mia opinione personale, le nullità devono essere ricollegate a requisiti meramente formali dell'atto, ciò allo scopo di dare un'astrazione formale all'atto notarile. L'atto notarile, se contiene gli elementi richiesti dalla legge, è valido, anche se le formalità non fossero state osservate (in tal caso vi sarebbe comunque un falso del notaio); sarebbe nullo se mancano tali elementi, ma la nullità sarebbe immediatamente rilevabile dai terzi perché collegata ad un vizio del docu
mento. In questa ottica si dovrebbero abolire le nullità relative all'intervento di soggetti menomati o di stranieri, e sancire la nullità per la mancata menzione della lettura.
E introducendo una norma di chiusura la quale disponga che l'atto nullo per inosservanza di prescrizioni di forma o contenuto da qualunque norma dettata può essere sanato successivamente ponendo in essere un altro atto che contenga gli elementi omessi, sempre che questi possano intervenire successivamente.
Un'altra opinione propone di abolire ogni forma di nullità dell'atto, in quanto non si può far ricadere sulle parti errori e inadempienze del notaio: gli errori del notaio devono essere pagati dal notaio, mentre la sanzione della nullità pregiudica in primo luogo gli effetti voluti dalle parti.
Vi è inoltre chi distingue tra ipotesi di nullità e ipotesi di annullabilità.
La parola finale al congresso.
Scritture private - Le modifiche alle scritture private e ai verbali saranno illustrate dai rispettivi relatori.
Vi ringrazio per l'attenzione e mi congedo da voi con l'intima soddisfazione di aver partecipato alla elaborazione di quella che rappresenta una rivoluzione voluta da tutti, e mai confessata né tanto meno codificata - quanto meno per gioco.
Una nuova figura di notaio in cui non esiste più la distinzione tra redattore di atti pubblici e mero certificatore della verità di una firma ad un contratto scritto da altri.
Un notaio che, anche quando autentica sottoscrizioni, forma un atto notarile, cioè un atto che dia ai terzi garanzie di serietà e imparzialità, di essere un adeguato strumento di regolamentazione degli interessi, che corrisponda ai principi inderogabili dell'ordinamento, che sia sempre rintracciabile perché conservato dal notaio, che non possa essere manomesso o alterato.
Un notaio che, quando interviene, esplica la stessa funzione, a prescindere che si tratti di un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che, l'uno o l'altra, sia stato redatto dal notaio o predisposto dalle parti.
Un notaio che deve accertare in ogni caso se il contenuto dell'atto corrisponde alla volontà delle parti (anche nel caso di atto pubblico perché questo può essere stato predisposto da uno dei contraenti: vedasi i mutui), che
deve in ogni caso interpretare e verificare la volontà delle parti con la sua indagine personale (anche nel caso di scrittura privata portata predisposta dalle parti), che deve in ogni caso verificare che l'atto notarile (redatto da lui o predisposto dalle parti) sia conforme alle leggi.
Mi congedo da voi con l'orgoglio - che deve essere di tutti noi - che tale idea, in apparenza innovativa, ma in effetti sentita ed auspicata da tutti, sia stata "tradotta in iscritto" da Federnotai e resa pubblica nel suo primo congresso, a dimostrazione della vivacità e corposità delle idee sostenute dal sindacato.
Vi ringrazio per l'attenzione.
GIUSEPPE DI TRANSO RELAZIONE DI SINTESI
Mi sono trovato, da Vicepresidente di FEDERNOTAI, a coordinare il Gruppo di Lavoro che si è occupato di studiare il progetto di riforma della sezione dell'Ordinamento che riguarda la forma degli atti e che sarà al centro del Congresso che si terrà a Roma il 16 giugno prossimo. Tocca quindi a me raccontarvi la storia dei lavori preparatori, dei problemi che ci siamo trovati di fronte, dell'impostazione che abbiamo scelto di seguire, delle questioni su cui ci aspettiamo di sentire gli orientamenti che il Congresso vorrà esprimere.
E' necessario che io faccia una breve premessa, a beneficio di quanti non hanno seguito le vicende che hanno portato alla scelta del tema congressuale.
Il Consiglio Nazionale, poco prima del Congresso di Genova, ha comunicato i risultati delle Commissioni che si erano occupati dei due stralci del progetto di riforma dell'Ordinamento riguardanti rispettivamente la FUNZIONE e la FORMA DEGLI ATTI.
A noi è sembrato che questi progetti fossero lontani dalle nostre attese. La riforma dell'Ordinamento dovrà segnare un vero e proprio salto in avanti e non potrà limitarsi ad una operazione di maquillage; non basterà, quindi, un aggiornamento che tenga conto dei cambiamenti verificatisi da quel remoto 1913, ma si dovrà lanciare una sorta di "nuova frontiera", disegnando il notaio quale dovrà essere nel futuro per interpretare realmente il ruolo di professionalità, responsabilità e terzietà che la società si aspetta; la stessa deontologia non potrà non permeare l'intero impianto del nuovo Ordinamento.
Alla luce di queste considerazioni abbiamo pensato di aprire un dibattito che coinvolgesse tutta la categoria, ed abbiamo scelto come tema di questo, che è il 1° Congresso dell'Associazione, la FORMA DEGLI ATTI NOTARILI, mettendo fin d'ora in cantiere l'idea che il prossimo riguarderà il tema ancora più impegnativo della funzione.
Abbiamo anzi cercato di lanciare a noi stessi una vera sfida: non solo studiare i principi di questo settore dell'Ordinamento, ma scrivere un vero e proprio articolato, perché solo così sarebbe stato possibile verificare in concreto le ipotesi formulate.
I colleghi del Gruppo di Lavoro mi hanno seguito generosamente e tenacemente su quest'impostazione, impegnandosi conseguentemente in estenuanti discussioni su ogni articolo (come era necessario), sicché l'intero sistema è stato smontato come un orologio, sperimentando tutte le idee ed i suggerimenti.
I temi discussi sono stati tanti e li sentirete al Congresso dalla viva voce dei relatori. Credo che, dalla varietà di idee e di orientamenti che sono emersi, alla fine sia venuta fuori una proposta che non è solo la sintesi delle nostre diverse opinioni, ma può forse rappresentare un importante passo avanti verso la formulazione di un progetto definitivo di riforma dell'Ordinamento.
Il problema più difficile è stato, nelle prime riunioni, trovare un metodo di lavoro. E' subito fallito il tentativo di definire preliminarmente i principi generali della riforma, o anche solo le questioni sulle quali misurarsi e gli strumenti con i quali affrontarle. Tutti concordavano infatti che l'idea intorno alla quale andava
elaborata la riforma fosse quella del rafforzamento della funzione del notaio e della dignità della sua attività; ma all'obiettivo sembrava mal prestarsi il tema prescelto, quello cioè della modifica delle norme sulla forma degli atti.
Dalla discussione, anzi, sono emerse non poche contraddizioni legate alla complessità e all'emblematicità che il binomio forma/sostanza presenta nell'immaginario di ciascuno di noi. Tutti siamo portati a giudicare il formalismo come un'inutile sovrastruttura, ma d'altra parte non può negarsi che la forma rappresenta una sostanza, anzi ancora di più: che la forma è sostanza. L'atto, attraverso la solennità della forma in cui si estrinseca, trova lo strumento di esistenza e di certezza.
Le forme (i singoli formalismi) vanno quindi valutate non in base a canoni astratti, ma in relazione alla funzione che mirano ad assolvere.
Si pensi alla lettura dell'atto pubblico; storicamente la lettura rappresenta un elemento costitutivo dell'atto, quello cioè attraverso il quale l'atto diventa pubblico (non diversamente da quanto avviene per la sentenza letta in udienza dal magistrato), tanto che non sarebbe possibile (nell'attuale sistema) immaginare un atto pubblico senza lettura; d'altro canto, oltre questa funzione strutturale, a tutti è evidente che la lettura rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti hanno la possibilità di sincerarsi del contenuto dell'atto, e il notaio quella di accertarsi che esso corrisponda veramente alle loro reali intenzioni.
Si pensi più in generale al problema delle menzioni, che rappresentano in un certo senso la quintessenza del formalismo, perché non solo si chiede che venga osservato un certo rituale, ma si prescrive che il rito stesso costituisca oggetto di documentazione. La funzione cui le menzioni assolvono è assai delicata, ma con una valenza che - dal punto di vista della dignità del notaio - può essere letta di segno positivo in quanto volta ad esaltare la solennità dell'atto, ma anche di segno negativo in quanto potrebbe sembrare che ne traspaia una certa diffidenza nei confronti del notaio, richiamato costantemente all'osservanza delle regole e costretto ad assumersi responsabilità penale (per falso) in caso di menzione non veritiera.
In effetti, le forme di per sé non sono né giuste né sbagliate (sempreché, ovviamente, non siano addirittura menzognere). Non credo sia possibile definire in astratto quanto formalismo sia necessario o giusto negli atti; questa scelta va fatta in base a criteri contingenti di mera opportunità, che tengano conto di quali sono in un determinato momento storico i momenti dell'atto di cui si vuole sottolineare l'indispensabilità ed i riti di cui si vuole che il notaio non faccia assolutamente a meno.
La storicizzazione delle soluzioni va tenuta ben presente, specie se si vuole essere pronti a fare i conti con un futuro che già incalza e che forse nel giro di qualche decennio ci metterà a disposizione strumenti assai diversi da quelli dell'atto scritto a cui siamo abituati.
I lavori della Commissione sono invece proceduti in maniera assai più spedita quando si è deciso dì seguire il metodo induttivo, analizzando cioè le norme del progetto una per una.
Questo metodo si è rivelato alla fine proficuo ed ha portato buoni frutti. Credo anzi che l'esser partiti dalla parte dell'Ordinamento relativa alla forma degli atti, con un obiettivo cioè che era sembrato all'inizio ridotto e riduttivo, si sia rivelato una scelta felice, in quanto ,ci ha consentito di approfondire la nostra ricerca senza più fare riferimento a pure astrazioni, ma di fatto facendo dei passi avanti proprio nell'approfondimento delle questioni di carattere generale.
La verità, di cui ci siamo resi conto solo a mano a mano che il lavoro andava avanti, è che noi parlavamo della forma, ma in realtà continuavamo ad occuparci sempre ed esclusivamente del problema della funzione.
La prima e più importante questione che ci siamo trovati davanti è quella dell'AUTENTICA DELLE SCRITTURE PRIVATE. È da tempo avvertito il disagio per questa forma di prestazione notarile che non trova una sua precisa collocazione.
La normativa vigente legittima (o può legittimare) la tesi che con l'autentica il notaio assuma una minore responsabilità; si tratta comunque di uno strumento assai più elastico dell'atto pubblico, che potrebbe anche prestarsi ad un uso un po' disinvolto (e per questo il codice deontologico invita ad adoperarlo
il meno possibile). D'altra parte non si può dimenticare che in alcune regioni e per vari motivi l'uso delle scritture private è diffusissimo; e che in pratica l'opera svolta dal notaio nelle due fattispecie si è venuta assimilando, in quanto le scritture private non di rado (anzi: quasi sempre) sono redatte direttamente da lui, mentre spesso si è in presenza di atti pubblici che non costituiscono il frutto della sua diretta elaborazione (si pensi ai mutui o agli atti di assegnazione di alloggi popolari).
In questo contesto un progetto di modifica dell'Ordinamento non può che muoversi nella direzione di una normativa che sancisca l'UNICITÀ DELLA FUNZIONE DEL NOTAIO qualsiasi attività egli ponga in essere. È, d'altra parte, questa l'indicazione che emerge dall'art. 1 del Progetto di riforma della funzione predisposto dalla Commissione istituita dal Consiglio Nazionale, in cui, senz'alcuna graduazione di dignità, si indicano le tre attività principali esplicate dal notaio: "Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di adunanze a carattere collegiale, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, attribuendo pubblica fede agli atti del suo ministero.".
Su questo tema la nostra idea può così riassumersi. È vero che l'atto pubblico costituisce il prodotto naturale dell'attività del notaio, ma questa attività non può rivestire minore dignità e qualità quand'anche egli autentichi scritture private. Il problema non è quello di scoraggiare il ricorso alle scritture private, ma piuttosto di elevarne il rango, anzi - meglio ancora - di eliminare qualsiasi differenza tra i due strumenti non solo sotto il profilo della responsabilità del notaio (come già è stato proposto), ma anche nel rigore formale degli atti; ciò in quanto anche la scrittura privata, una volta autenticata, non può non considerarsi un prodotto dell'attività del notaio e quindi un ATTO NOTARILE, ed anche in questo caso toccherà quindi al notaio indagare la volontà delle parti, verificarne la corrispondenza a legge e controllare che sia stata adeguatamente trasfusa nel regolamento contrattuale.
Questa scelta, maturata dopo lunghe discussioni, ha costituito la chiave di volta del
lavoro che abbiamo portato avanti; si è verificato che la filosofia del progetto, che sfuggiva all'inizio ad una ricerca astratta, si è andata chiarendo e precisando proprio attraverso la ricerca empirica.
Le conseguenze che ne abbiamo desunto sono estremamente rigorose e, per certi aspetti, assai innovative e quasi rivoluzionarie (anche se poi non lontane dalla prassi che comunemente tutti seguiamo):
• la scrittura privata di cui si chieda al notaio l'autentica non può non avere gli stessi requisiti dell'atto pubblico; deve quindi essere scritta con caratteri indelebili, gli oggetti e le quantità devono essere indicati come prescritto dalla legge notarile, le correzioni devono seguire le stesse regole previste per l'atto pubblico, etc.; corollario di quest'enunciazione è che qualora la scrittura risulti carente di questi requisiti il notaio dovrà, se possibile, prima dell'autentica provvedere ad integrarla (per esempio riscrivendo le correzioni, inserendo i dati mancanti o ripetendo le correzioni non regolari), e qualora invece ciò. non sia possibile inviterà le parti a riscriverla o vi provvederà egli stesso;
• se il notaio deve esercitare appieno il suo ministero anche per le scritture private, non è possibile fare a meno di ricorrere ad un interprete ogni volta che ciò sarebbe necessario per l'atto pubblico;
• anche delle scritture private, come dell'atto pubblico, il notaio dovrà dare lettura alle parti;
• nell'autentica delle scritture private, non diversamente da quanto avviene nella redazione degli atti pubblici, il notaio deve indagare ed interpretare la volontà delle parti.
Il principio che si vorrebbe introdurre potrebbe essere definito PRINCIPIO DELLA PARI QUALITÀ, e potrebbe enunciarsi così: L'atto pubblico è il prodotto tipico dell'attività notarile e quello che il notaio deve fornire in mancanza di diversa richiesta; però, qualora e comunque il notaio autentichi scritture private predisposte dalle parti, ovvero che su loro richiesta o nel suo libero apprezzamento le predisponga egli stesso, impegnerà pari professionalità e responsabilità, assicurando il rispetto delle stesse garanzie di forma e di sostanza richieste per l'atto pubblico.
L'accettazione di un tale principio hà un effetto positivo per tutta la categoria e proietta all'esterno l'immagine di un notariato che ha a cuore la qualità delle sue prestazioni (in qualsiasi forma siano redatte); ha inoltre, come è evidente, una forte valenza deontologica, in quanto:
- costituisce un essenziale e non eludibile passaggio per l'estensione della piena responsabilità del notaio anche all'autentica delle scritture private;
- pone un freno a ciascuno di noi, sottraendoci definitivamente una scorciatoia che attualmente può risultare comoda, non foss'altro che per economia di tempo;
- pone fine all'antica polemica sull'autentica delle scritture private, liberando quanti per consuetudini locali o per loro scelta le utilizzano correttamente dal sospetto di adoperare uno strumento di comodo; meglio ancora, togliendo qualsiasi comodità all'autentica di scrittura privata.
La soluzione proposta avrebbe potuto trovare espressione anche con una modifica meno radicale del progetto, ma proprio per darvi maggiore evidenza e per fare una sorta di verifica sperimentale si è cercato di ridisegnare l'intera Sezione dell'Ordinamento sulla forma degli atti, costruendo un Capo I contenente disposizioni di carattere generale riferite a tutti gli ATTI NOTARILI, e quindi agli ATTI PUBBLICI, alle SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE ed anche ai VERBALI (dì cui riferirò più avanti); si tratta, come avrete modo di vedere, delle norme relative al contenuto degli atti, alla scritturazione, alle correzioni, alle sottoscrizioni, all'identità personale, alla lettura, etc.
Non poche sono state le difficoltà, perché nell'ambito della neonata categoria degli atti notarili sussistono comunque differenze fondamentali per le scritture private, che nascono al di fuori di quest'ambito per poi entrare a farvi parte solo con l'autentica. L'esperimento però mi sembra in sostanza felicemente riuscito grazia all'impegno di tutti i colleghi del Gruppo di Lavoro, ma soprattutto di Giovanni Santarcangelo, che del progetto è stato il ve ro architetto.
Devo spendere qualche parola sul dibattito che ha avuto luogo nel Gruppo di Lavoro in relazione all'autentica delle scritture private.
Anzitutto devo dire che il punto di vista che ho esposto rappresenta una sintesi tra le varie opinioni espresse, e mentre la soluzione è condivisa da tutti, sulle motivazioni e sugli argomenti vi è un'articolazione molto maggiore. Ma anche il consenso sulla proposta che formuliamo non è stato facile ed è giunto solo al termine di vivacissime discussioni. A molti infatti sembrava una vera e propria eresia l'eliminazione delle differenze con gli atti pubblici; sì diceva: eleviamo sì il rigore delle scritture private, ma non cerchiamo di rende_re uguale ciò che nasce diverso.
Non esagero a dire che in alcuni momenti tra i fautori delle opposte tesi si è rischiata la frattura; ciò è avvenuto ogni volta che la discussione si è spostata sul piano ideologico, sicché l'equiparazione formale tra i due tipi di atti rappresentava per gli uni una condizione irrinunciabile e per gli altri una pretesa inaccettabile.
Alla soluzione che alla fine è stata condivisa da tutti siamo giunti quando la discussione si è spostata su un piano più pragmatico. Il problema, in effetti, non si pone sul piano ontologico, nel quale non è possibile l'equiparazione tra due strumenti per le loro diversità naturali ed ineliminabili - starei per dire cromosomiche (si • pensi ad esempio al profilo probatorio); si pone invece sul piano deontologico e su quello della qualificazione e della dignità dell'attività del notaio, al quale non si può consentire che sia affidata un'autentica che non coinvolga appieno la sua attività di pubblico ufficiale e di professionista, né si può lasciare la scelta di adoperare indifferentemente due tipi di atto con caratteristiche così diverse (col sospetto che la scelta possa essere operata per furbizia od opportunismo).
Il rafforzamento della qualità dell'autentica notarile dovrebbe anche servire ad esorcizzare • gli spettri, che ogni tanto si profilano all'orizzonte, di riforme che estendano le categorie dei soggetti "autenticanti"; queste ipotesi saranno tanto più lontane, quanto più si accrediterà - e si concretizzerà - l'idea che anche l'autentica della firma, se opera del
notaio, è frutto di un'attività professionale altamente responsabile e qualificata.
Definito nei termini che ho esposto il problema della forma delle scritture private autenticate, l'attenzione si è concentrata sulle DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI a tutti gli atti notarili.
Anche qui l'orientamento è stato quello di puntare alla qualità dell'attività del notaio e della prestazione da lui eseguita. In questo senso la norma più caratterizzante del progetto è quella che impone al notaio di verificare la rispondenza dei dati indicati nell'atto con le risultanze dei Pubblici Registri, e ciò salvo espressa ed eccezionale dispensa delle parti con dichiarazione da inserirsi nell'atto stesso. Si tratta anche in questo caso di sancire legislativamente un obbligo di cui già ci fa carico la prassi e la giurisprudenza, ma è essenziale che questo principio sia trasfuso in una norma di legge, perché solo così potrà delinearsi la nostra vera tunzione. Nello stesso spirito si è previsto che vadano sempre allegate all'atto le delibere e gli altri atti che ne autorizzano il compimento; più in generale l'intero impianto, come leggerete dall'articolato, risulta arricchito di una serie di dettagli che, credo, sono tutti concordemente indirizzati ad accrescere la qualità dell'atto.
Dove necessario e possibile è stata apportata qualche significativa semplificazione: non occorrerà più la rinunzia all'assistenza dei testimoni, e per í soggetti con difficoltà di comunicazione è stata introdotto un meccanismo più semplice per l'intervento dell'interprete; quanto alla lingua si è sancito il principio che l'atto possa essere redatto solo in italiano, che il soggetto di lingua straniera è in tutto parificato a quello con difficoltà di comunicazione, e che all'atto possa essere allegata una (o più) traduzione in lingua estera. La norma sull'identità personale è stata riprodotta sostanzialmente immutata.
Si è molto discusso sulla lettura: dell'atto, degli allegati, della scrittura privata. In particolare era emerso un orientamento volto ad eliminare l'obbligo della lettura degli allegati, da leggersi solo su richiesta delle parti; è invece prevalsa la tesi che conferma l'attuale regime dell'obbligatorietà della lettura salvo dispensa. Per le scritture private si è pensato che la lettura va imposta per un'esigenza di
parificazione formale agli atti pubblici e perché essa non può non rappresentare lo strumento essènziale per consentire al notaio di verificare la volontà delle parti, e si è deciso così di privilegiare questa soluzione rispetto ad altre pur suggestive che erano state avanzate (quelle che prevedevano che il notaio dovesse "illustrare" alle parti il contenuto delle scritture private), ma che potevano prestarsi a pericolosi equivoci interpretativi.
Vivace è stata la discussione sulle nullità formali. Alcuni avrébbero voluto sopprimerle del tutto, perché vorrebbero che i difetti di forma non possano mai pregiudicare la validità del negozio, ma solo determinare responsabilità disciplinare per il notaio. D'altra parte non bisogna dimenticare che alle nullità formali corrisponde il mancato rispetto di prescrizioni che sono considerate garanzie essenziali per la regolare formazione dell'atto (e quindi per la verifica della volontà delle parti). Si è quindi pensato di non discostarsi sostanzialmente dall'attuale normativa in attesa di sentire le indicazioni che verranno dal Congresso.
Un'attenzione particolare si è dedicata ai VERBALI, e precisamente ai verbali di adunanze a carattere collegiale, che costituiscono nella previsione del già citato art. 1 del progetto di riforma uno dei tre modi fondamentali in cui si esprime l'attività del notaio. La materia è attualmente priva di ogni regolamentazione per cui siamo in presenza di un vero e proprio vuoto legislativo, che il nuovo Ordinamento non potrà non colmare.
Sono emersi questi orientamenti:
• i verbali di adunanze a carattere collegiale vanno trattati come una categoria autonoma e non come una sottocategoria degli atti pubblici;
• il notaio ha l'obbligo di accertare che l'organo è regolarmente costituito;
• il verbale può essere redatto anche successivamente all'adunanza entro i 3 giorni successivi;
• nel verbale va generalizzato ed identificato il Presidente dell'assemblea;
• la sola sottoscrizione del notaio è indispensabile, mentre quella del Presidente è solo facoltativa.
In generale l'idea è quella che anche nel campo delle verbalizzazioni l'intervento del
notaio deve servire ad assolvere nella maniera più completa l'esigenza di documentazione e di certezza, per cui a lui va attribuito il potere-dovere di intervento e di controllo, determinandone esattamente i compiti specie in relazione ad alcune ipotesi limite (si pensi all'adozione di delibere contrarie alla legge, ovvero alle ipotesi di dichiarazioni false o dubbie rese in assemblea).
La materia è particolarmente complessa ed intrigante. L'obiettivo è quello di giungere ad una definizione più articolata della funzione di verbalizzazione; quando ci saremo giunti avremo fatto - forse - un ulteriore passo avanti verso la definizione della funzione notarile come unicum.
Quanto agli altri tipi di verbali, si è pensato di prevederne la regolamentazione in un Capo apposito della Sezione, unitamente ad una serie di altri atti che riguardano le cd. funzioni minori (vidimazioni, atti notori, protesti, autentiche minori, etc.).
Un'altra discussione animata ha riguardato l'autentica di scritture private già sottoscritte. Si è proposto che il notaio possa autenticare le scritture private, anche se non sottoscritte in sua presenza, limitatamente a quest'ipotesi:
- che si tratti di atti non negoziali, ovvero di atti negoziali unilaterali non dispositivi;
- che il notaio sia in grado di certificare la verità della sottoscrizione;
- che il notaio acquisisca, anche avvalendosi di mezzi telefonici, la certezza della consapevolezza di chi ha sottoscritto l'atto circa il suo contenuto ed i suoi effetti.
Di tali circostanze il notaio dovrebbe dar conto nell'autentica.
I fautori di questa modifica hanno sottolineato l'importanza di creare uno strumento più snello limitatamente ad alcune fattispecie di modesta rilevanza; gli oppositori notavano che questa proposta mal si armonizzava con lo schema generale del progetto, improntato ad un'idea di assoluto rigore senza sconti e di assoluta parità tra atti pubblici e scritture private autenticate.
Anche su quest'argomento sarà quindi importante sentire le opinioni di quanti interverranno al Congresso.
L'articolato che emerge dall'insieme delle modifiche proposte si presenta con un notevole grado di coerenza e di completezza, e rappresenta in questo senso, direi, un esperimento ben riuscito. Temo soltanto che possa forse deludere qualcuno, fautore di una riforma che punti in maniera più esplicita allo snellimento dei formalismi.
La verità è che in questo momento sembra importante soprattutto fare una legge che consacri la figura del notaio come il pubblico ufficiale capace di rendersi al massimo garante dell'attività negoziale delle parti; se questo è l'obiettivo primario, vanno salvate e difese tutte le forme ad esso funzionali, quand'anche possano sembrare un retaggio del passato o un appesantimento.
Mi preme, comunque, sottolineare che questo problema non è collegato con quello dell'autentica delle scritture private. La questione dell'equiparazione tra atto pubblico e scrittura privata è preliminare a qualsiasi altra, ed alla sua soluzione è indifferente la "quantità" di rigore che si decida di lasciare negli atti notarili.
Credo che l'esperimento dell'articolato renda difficile da ora in poi per chi voglia progettare una riforma dell'Ordinamento non confrontarsi con quest'ipotesi di lavoro, e - oserei dire - non spiegare il perché qualora si ritenga di doversi discostare da quest'impianto di tipo unitario.
Ho cercato di mettervi a parte dei principali temi che saranno discussi al Congresso; la lettura dell'articolato vi aiuterà a formarvi un'idea più precisa.
Dal dibattito congressuale ci aspettiamo l'altra metà del lavoro, cioè un contributo vivace di proposte e di critiche.
Nell'esame dell'articolato vi invito a ricordare che esso in sostanza, allo stato, è poco più che un intelligente gioco di simulazione, altamente suggestivo, ma con tutti i limiti insiti in una simile operazione. Vi invito pertanto a concentrare la vostra attenzione, più che sui singoli dettagli tecnici, sulle questioni di fondo e sugli orientamenti generali, ed anche su alcune specifiche norme che rivestono un carattere particolarmente significativo; vi chiedo in particolare di dare un contributo su questi punti:
- concordate su un impianto di riforma che parifichi sotto il profilo della forma e della responsabilità atto pubblico e scrittura privata?
- ritenete opportuna l'introduzione di una norma che sancisca la responsabilità del notaio per la rispondenza dei dati indicati negli atti con quelli dei Pubblici Registri?
- ritenete opportuno mantenere per gli atti pubblici lo stesso rigore formale attuale o ritenete che si possa diminuirlo? e, se sì, in che cosa?
- ritenete necessario disciplinare i verbali di adunanze collegiali, attribuendo al notaio il potere-dovere di controllare quanto oggetto di verbalizzazione?
- come giudicate il regime delle nullità?
- credete opportuno introdurre la possibilità di procedere ad autentiche di sottoscrizioni di atti unilaterali non dispositivi apposte non in presenza del notaio?
Concludo con un'affettuosa menzione dei colleghi che hanno partecipato al Gruppo di Lavoro, che saranno relatori al Congresso: Fabrizio Amato, Maria Luisa Cenni, Valentina de Donato, Alessandro Marzocchi, Arrigo Roveda, e Carlo Saggio; e soprattutto Giovanni Santarcangelo (di cui già ho detto), Francesco Ragnisco e Giovanni Vigneri ai quali si deve nella massima parte la stesura dell'articolato.
VALENTINA DE DONATO
FORMA E DEONTOLOGIA
Sommario
INTRODUZIONE
ANALISI DEL SISTEMA VIGENTE
2.a La deontologia nella legge notarile e nelle leggi collegate
2.b La forma nel codice deontologico LE SANZIONI
3.a La sentenza del T.A.R. del Lazio del 29.03.1995
3.b L'art. 147 L.N.
3.c Autorità competente
ASPETTI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI FORMA DEGLI ATTI
4.a Premessa
4.b Individuazione
a.1 L'identità delle parti
a.2 La scrittura privata autenticata
a.3 Le menzioni
CONCLUSIONI
INTRODUZIONE:
I principi di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato in base al dettato normativo della Legge 27 giugno 1991 n. 220, rappresentano un serio approccio all'ampia problematica costituita dalla individuazione delle regole di comportamento più idonee a disciplinare il corretto espletamento della professione notarile.
Il ruolo e la funzione del notariato, infatti, sotto la spinta delle dinamiche contrattuali imposte da una società multi-mediale, hanno subito una costante e progressiva evoluzione, a fronte di una "mummificazione" della legge notarile, rimasta sostanzialmente invariata a distanza di oltre ottanta anni dalla sua entrata in vigore.
Ciò ha comportato uno scollamento sensibile tra il "prodotto" dell'attività notarile sul piano
formale e il contenuto sostanziale della stessa, cui si affianca l'ulteriore inquietante risvolto della possibile coesistenza di atti formalmente validi a fronte di comportamenti sostanzialmente scorretti.
L'emanazione del cd. "Codice deontologico", non è di per sé sufficiente ad intervenire su queste distorte applicazioni della funzione notarile per un duplice ordine di motivi:
= il dettato della legge conferisce al CNN il potere di "elaborare principi", i quali, per definizione, hanno natura programmatica con scarsa incisività sul piano pratico;
= il momento applicativo resta affidato ai Consigli Notarili, ai quali è demandato il compito di interpretare i principi e di conferire loro contenuti concreti, adottando iniziative anche di carattere disciplinare.
Allo stato attuale nulla di più poteva chiedersi a livello istituzionale, e va riconosciuto il merito di aver mosso un passo decisivo nella direzione giusta.
Non si può, peraltro, far a meno di rilevare che, da un lato, si delinea la possibile applicazione della deontologia a "macchia di leopardo"; e, dall'altro, si rileva una certa comprensibile resistenza psicologica da parte dei Consigli Notarili a seguire la strada delle sanzioni disciplinari.
Si innesta qui il tema del nostro congresso, che fornisce momento di riflessione nonchè spunto per una lettura anche in chiave deontologica della revisione della forma degli atti notarili.
La forma va salvaguardata, ma è necessario: =a= adeguarla alla mutata realtà dell'attività notarile: nel 1913 il Notaio si trovava ad operare nell'ambito di un analfabetismo molto diffuso, all'interno di una società con moderati scambi culturali; oggi si confronta quotidianamente con rapidissime evoluzioni legislative, sociali, e perfino etniche;
=b= renderla strumentale rispetto al contenuto della prestazione professionale: bisogna evitare, in altri termini, che una sterile ritualità sia prioritaria rispetto alla tutela dei principi basilari della nostra professione, così efficacemente individuati nel codice deontologico, al fine di uniformare l'attività notarile sui canoni di correttezza professionale che la sintesi fra libero professionista e pubblico ufficiale impone.
ANALISI DEL SISTEMA VIGENTE:
2.a La deontologia nella legge notarile e nelle leggi collegate.
L'ordinamento vigente dedica ampio spazio alla forma dell'atto notarile, che viene visto dal legislatore del 1913 come un rito scandito da comportamenti a loro volta certificati da menzioni.
In esso, emerge]] ruolo di primo attore dell'atto pubblico, considerato prodotto per eccellenza dell'attività notarile, disciplinato dagli articoli da 47 a 60 della Legge, e da 67 a 70 del Regolamento.
L'autenticazione delle firme apposte in calce alle scritture private, viceversa, è considerata un'attività assolutamente secondaria e marginale, un sottoprodotto, tanto da essere regolata in un capo diverso, sia nella Legge (art. 72) che nel Regolamento (art. 86).
Nessun collegamento, inoltre, troviamo nell'attuale ordinamento tra forma e deontologia: dalla stesura dei testi normativi traspare l'evidente convincimento del legislatore che, l'aver pedantemente disciplinato la forma abbia esaurito ogni preoccupazione circa la correttezza professionale in questa materia, che per definizione, si ritiene attuata con il rispetto del rito.
Conferma di ciò si trova nell'articolo 147 L.N., che, nell'affrontare il problema deontologico, stigmatizza i comportamenti considerati riprovevoli per il Notaio, individuandoli tutti al di fuori della forma, vale a dire:
1= condotta che comprometta la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile;
2= illecita concorrenza perpetrata mediante la riduzione di onorari e diritti accessori. Analogamente, l'articolo 14 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2358, tornando sul problema deontologico, vieta al Notaio:
a= di servirsi di procacciatori d'affari o di mezzi pubblicitari non consoni al decoro della professiòne;
b= di esercitare le sue funzioni nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile con non più di due posti assegnati, qualora uno dei titolari vi risieda stabilmente. L'attuale contesto normativo, pertanto, dà una visione marcatamente extra-giuridica della deontologia, ancora una volta letta in
chiave morale e filosofica come "dover essere" che si sovrappone ed ispira I' "essere": in altri termini il complesso di norme relativo alla forma ed alla funzione rappresenta il supporto ontologico della professione, che, sul piano etico, deve risultare informato dall'aspetto deontologico.
Quest'ultimo, pertanto, non assurge a contenuto prescrittivo di norme formali, e viene preso in considerazione dalla legge soltanto a livello disciplinare.
Manca, quindi, il consueto collegamento fra norma e sanzione, che dà certezza al momento applicativo, inteso come reazione dell'ordinamento ad un comportamento che contravviene ad una prescrizione di legge.
In difetto di quest'ultima, pertanto, rimane scarsamente applicata anche la sanzione.
2.B La forma nel codice deontologico
Contrariamente a quanto fin qui rilevato nell'esaminare il dato normativo, il "codice deontologico" affronta e risponde positivamente al quesito del possibile rapporto tra forma e deontologia, ponendo in evidenza:
== da un lato, che la correttezza professionale ha dei risvolti concreti anche sul prodotto dell'attività notarile;
== dall'altro, che attraverso degli espedienti di carattere formale, si è in grado di fornire agli organi istituzionali un efficace strumento di controllo circa il modo in cui la stessa viene di fatto esercitata.
Si riscontra, quindi, la preoccupazione di far trasparire anche dal dato formale l'adeguamento del Notaio alle norme comportamentali.
Può rilevarsi, inoltre, un primo salto qualitativo nella considerazione dell'aspetto deontologico, a tutela del quale si avverte l'esigenza di rendere strumentale l'adozione di menzioni formali usate a mo' di "collaboratori di giustizia".
Approfondendo l'indagine, peraltro, va osservato che, i principi di deontologia elaborati dal CNN in materia di forma ruotano sostanzialmente sul rapporto fra atto pubblico e scrittura privata autenticata, accentuando ulteriormente la prevalenza del primo.
Infatti:
=1= in primo luogo, viene esplicitato che l'atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di «atto notarile», cui si presume le
parti facciano riferimento quando richiedono l'intervento del Notaio.
In sostanza, si ritiene deontologicamente più corretto il comportamento del Notaio che faccia normalmente uso dell'atto pubblico, privilegiandolo rispetto alla scrittura privata autenticata.
Quest'ultima, quindi, esce ancor più svilita dal raffronto con l'atto pubblico, al punto che il Notaio non può autonomamente preferirla. =2= in secondo luogo, ed in via subordinata, si dettano i requisiti minimi di comportamento e di forma cui attenersi nel caso in cui, per particolari circostanze, e per la natura stessa dell'atto, il Notaio si trovi a dover optare per l'autenticazione delle firme.
Con questa impostazione il CNN ha inteso soddisfare due esigenze:
=a= esaltare la valenza dell'atto pubblico, cercando di contenere la prassi invalsa, soprattutto in alcune aree geografiche, di considerarlo come strumento da utilizzare soltanto quando esso sia prescritto dalla legge, come forma solenne inderogabile;
=b= garantire un intervento professionale anche nel "sottoprodotto", indicando norme comportamentali per il controllo del contenuto della scrittura privata e della corrispondenza dello stesso alla volontà delle parti.
Su un piano diverso si pone, viceversa, la prescrizione relativa al "locus loci" nell'autentica, teso unicamente:
= ad evidenziare il luogo della prestazione ai fini della determinazione della liceità dell'eventuale recapito;
= a limitare la consuetudine del "notaio itinerante", che, in una certa misura, dovrebbe sentirsi condizionato dal dover palesare la circostanza di aver effettuato prestazioni professionali nei luoghi più disparati.
Quest'ultima finalità è stata, in fatto, vanificata dall'aver soppresso, nella stesura definitiva del codice, l'ulteriore prescrizione della indicazione dell'ora di sottoscrizione, che molto più efficacemente sarebbe intervenuta ad evidenziare le incredibili capacità ubiquitarie di alcuni colleghi.
Quanto alle altre esigenze innanzi menzionate, vien fatto d'osservare che, sul piano della politica notarile, sembra pericolosa e poco opportuna la tattica dell'ulteriore svilimento del contenuto formale dell'autentica, che potrebbe condurre alla paventata sottrazione
della stessa alla competenza esclusiva del Notaio.
Appare, viceversa, preferibile l'opposta soluzione di innalzare il rango della scrittura privata, si da renderla equipollente, dal punto di vista deontologico, all'atto pubblico.
LE SANZIONI
3.a La sentenza del TAR del Lazio del 29.03.95.
Come è noto, si era avanzata da più parti la tesi che il CNN, nell'elaborazione dei principi di deontologia professionale, avesse travalicato i poteri conferitigli dalla Legge n. 220 del 1991, della quale si lamentava una falsa applicazione, sostenendo che con il codice deontologico si fosse, in realtà, posta in essere una disciplina amministrativa della professione, che, viceversa, è di competenza esclusiva del legislatore.
Il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi su questo punto, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La sentenza, pur non affrontando nel dispositivo il merito della questione, nella parte espositiva delle motivazioni ha fornito delle risposte inequivoche ai dubbi sorti con l'emanazione del codice deontologico.
La stessa, infatti, sgombra il campo da ogni ulteriore equilibrismo tecnico, confermando che tutto ciò che attiene alla deontologia, anche quando la stessa tocchi aspetti formali od organizzativi, rientra nel settore disciplinare.
Questa affermazione, benché possa apparire scontata o banale, è, in realtà, illuminante, e non solo conferma l'assunto dal quale abbiamo preso le mosse, ma va oltre, sancendo l'applicabilità dell'articolo 147 L.N. a tutte le tipologie di comportamenti rilevanti dal punto di vista deontologico, anche al di fuori di quelli ivi testualmente riportati.
La portata della sentenza, pertanto, è maggiore di quanto possa superficialmente apparire: essa, infatti, affermando la collocazione della deontologia in quanto tale, nella materia disciplinare, frena il tentativo di contenere ancora una volta la stessa solo nella sfera extra-giuridica, e conferma che le norme
comportamentali possano "colorarsi" di contenuti prescrittivi.
3.B L'art. 147 della Legge Notarile.
Come si è detto, nell'ordinamento vigente l'aspetto dell'etica professionale emerge in un'unica norma, l'art. 147 L.N., collocato nella sezione dei provvedimenti disciplinari.
Il testo della norma, può essere distinto in due parti:
= una prima, in cui, come detto in precedenza, si stigmatizzano i comportamenti ché "per tabulas" devono considerarsi riprovevoli dal punto di vista deontologico.
Essa, peraltro, sia per il suo tenore letterale ("qualunque modo"), sia alla luce della sentenza del TAR del Lazio, ha una portata di carattere generale, per cui è da ritenersi che l'elencazione dei comportamenti ivi contenuta sia di carattere non tassativo.
= Una seconda parte, in cui sono sancite le pene disciplinari da comminare a fronte dei predetti comportamenti, che vanno dalla censura alla destituzione.
L'opzione per l'una o l'altra delle pene previste è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, in quanto, a differenza di quanto stabilito per le contravvenzioni alle norme formali, il legislatore non ha posto in correlazione il singolo comportamento con una specifica sanzione.
Questo, come vedremo, ha dei risvolti sostanziali in fase applicativa, in quanto le pene astrattamente applicabili al caso concreto comportano uno spostamento di competenza.
3.C. L'organo competente.
Il Capo III del Titolo VI della Legge Notarile determina, fra l'altro, i criteri di attribuzione della competenza ad emettere i provvedimenti disciplinari.
L'articolo 148, in particolare, dispone che l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura sono di competenza del Consiglio Notarile.
Ai sensi dell'articolo 151, viceversa, le pene della sospensione e della destituzione, sono rimesse alla competenza del Tribunale Civile. Tale netta ripartizione inciampa nell'articolo 147: la generica formulazione di quest'ultimo, infatti, determina l'impossibilità di stabilire il
tipo di sanzione al momento in cui si instaura il procedimento disciplinare, dovendo, viceversa, attendersi l'esame del merito per dedurre la gravità del comportamento, e, quindi, il grado di sanzione.
Traspare, qui, l'evidente parallelismo con il procedimento penale, che ha indotto la giurisprudenza prevalente a ritenere, in analogia a quanto disposto in quella sede, che nei procedimenti disciplinari a carico del notaio, la competenza del Tribunale rispetto a quella del Consiglio notarile, va stabilita in base al criterio della pena edittale massima (Cfr, in tal senso: Appello Firenze 27 febbraio 1984 in Foro R. 1984 11672; Tribunale Lucca 26 settembre 1983; Tribunale Frosinone 2 dicembre 1992, in Riv. del Not. 1992, 1522).
Va qui osservato che, riconosciuta all'art. 147 una portata di carattere generale, ove si aderisse a tale orientamento, si arriverebbe alla sconcertante conseguenza di veder completamente sottratta al Consiglio Notarile la competenza ad esaminare le violazioni in materia di deontologia.
L'adozione di un criterio formale, viceversa, accompagnata dalla revisione del sistema disciplinare, recependo legislativamente le maggiori istanze in materia, consentirebbe di pianificare l'intervento degli organi di categoria in maniera snella ed incontrovertibile, sì da consentire un effettivo esercizio del potere di controllo loro riconosciuto dal legislatore.
ASPETTI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI FORMA DEGLI ATTI
4.a Premessa
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare chiaro che i tempi sono maturi per affrontare il problema deontologico a livello prescrittivo: le distorsioni applicative, l'assenza di una "giustizia domestica", il conseguente imbarazzo dei Consigli Notarili a dover rimettere il caso anche più lieve all'esame della magistratura hanno condotto, di fatto, ad una paralisi del sistema disciplinare, a fronte di una sempre più sentita esigenza di isolare e reprimere alcuni comportamenti che compromettono fortemente l'essenza stessa del notariato, e la sua immagine nei confronti della società.
Il messaggio lanciato dal codice deontologico va colto ed amplificato, per dare slancio all'iniziativa di invertire l'ordine prioritario tra deontologia e forma, rendendo quest'ultima strumento e non essenza della nostra attività.
4.B Individuazione.
In questa ottica, si è inteso lavorare sfrondando tutti gli inutili orpelli per dare risalto a quelli che sono gli aspetti salienti dell'atto, inteso come prodotto di alta professionalità.
Si è potuto, così, constatare, che in realtà la deontologia pervade la materia della forma molto più di quanto possa astrattamente ritenersi, insinuandosi come comune denominatore nelle varie angolazioni che ci si è trovati ad affrontare.
B.1: L'identità delle parti.
Momento irrinunciabile del rogito è quello della identificazione delle parti da parte del notaio.
Su questo punto, a livello formale, nessun alleggerimento può essere ipotizzato, neanche sotto l'aspetto dell'acquisizione della certezza da parte del Notaio.
In tal senso sembra deontologicamente e politicamente più corretto non far alcun riferimento alla possibilità di accertare l'identità mediante l'esibizione di uno o più documenti.
B.2: La scrittura privata autenticata:
L'adozione della scrittura privata autenticata rispetto all'atto pubblico viene vista con sfavore dal codice deontologico, che ne interpreta l'uso come tentativo di perseguire un'attenuazione di responsabilità da parte del Notaio, che, in tal modo, tende ad apparire estraneo rispetto alla fattispecie negoziale conclusa in questa forma.
Peraltro, per intervenire efficacemente su questo fenomeno, piuttosto che definire scorretto l'uso indiscriminato della scrittura privata rispetto all'atto pubblico, è sembrato preferibile far cadere il presupposto da cui si prendevano le mosse, rimarcando un concetto basilare:
l'UNICITA' della funzione del Notaio, qualsiasi attività egli ponga in essere.
Pertanto, pur permanendo la sostanziale diversità fra atto pubblico e scrittura privata dal punto di vista civilistico e processuale, si produce una assimilazione sul piano professionale: il Notaio, nell'autenticare le firme apposte ad una scrittura privata con contenuto negoziale, ne assume, in una certa misura, la paternità, per cui deve essere assoggettato alle medesime prescrizioni formali previste per l'atto pubblico.
Tutta la revisione proposta in materia, pertanto, è in funzione deontologica.
B.3: Le menzioni.
Non può, infine, mancare un accenno alle menzioni.
D'istinto, si avverte la tentazione di sfoltirle drasticamente, al fine di conseguire una maggiore essenzialità dell'atto, già tanto appesantito dai numerosi richiami legislativi.
Ma, in realtà, la loro essenza di CERTIFICAZIONE DELL'EVENTO, che, in quanto menzionato, si presume avvenuto fino a querela di falso, implica che le stesse vadano ridotte in sintonia con lo snellimento del rito. E' su quest'ultimo, infatti, che bisogna intervenire, soprattutto laddove, nella prassi, al comportamento si sia sostituita la menzione del medesimo (si pensi, per tutte, alla menzione della rinuncia ai testi, diventata, ormai, clausola di stile).
Ciò non implica una caduta di tono, in altri termini non si è inteso attenuare il rigore formale per livellarlo verso il basso, adeguandolo a comportamenti scorretti.
Al contrario! L'intento è di segno opposto: evitare che la valutazione circa la correttezza e la capàcità professionale del Notaio si fondi sul rispetto di menzioni svuotate di contenuto.
CONCLUSIONI
Il rapporto tra forma e deontologia, per la prima volta messo in luce dal codice deontologico, si pone come fulcro dell'ipotesi di riforma dell'atto notarile, da cui la figura del Notaio esce esaltata.
Dismessi i panni di meticoloso amanuense calatigli addosso dal contesto storico e sociale che ispirò la legge nel 1913, il ruolo oggi svolto dal Notaio, via via arricchitosi sia nel suo aspetto di pubblico ufficiale, sempre più spesso chiamato dal legislatore ad arginare fenomeni elusivi, che in quello di libero professionista, divenuto consulente altamente specializzato in tutti i settori del diritto civile, esige un profondo adeguamento dell'ordinamento, che lasci trasparire l'evoluzione subita dalla professione e la trasfonda nel prodotto della medesima.
A fronte del dinamismo che la caratterizza, permane la polverosità di un aspetto formale, divenutone essenza nell'immaginario collettivo.
La forma, viceversa, va rivisitata per divenire strumento di lavoro e di verifica, non sepolcro imbiancato, ma riflesso-documentale di un'attività consapevole della propria dimensione sociale.
MARIA LUISA CENNI
I SOGGETTI DELL'ATTO NOTARILE: LA "CERTEZZA" DELL'IDENTITA' PERSONALE
INTRODUZIONE
Il problema dell'identità personale rappresenta un basilare aspetto dell'attività notarile ed è stato più volte posto in rilievo come, anche nell'attuale, dinamica situazione economico-sociale, l'accertamento dell'identità personale delle parti, rappresentando il fondamento della certezza dell'atto notarile, resti uno dei capisaldi della "funzione" del notaio.
Si comprende pertanto come alla base di qualsiasi scelta in materia di identità personale vi sia latente il problema della "funzione" del notaio, in primo luogo, come pubblico ufficiale. Occorre premettere che il problema specifico dell'accertamento della identità personale delle parti, oggetto di questa breve relazione, si colloca nel più vasto e complesso ambito dell'indagine che il notaio deve compiere al fine di accertare la legittimazione dei soggetti ad intervenire in atto e quindi imporrebbe di affrontare anche altri aspetti di grande rilievo nell'attività notarile quali l'accertamento della capacità d'intendere e di volere e l'accertamento dei poteri di rappresentanza (anche sotto il profilo della vigenza della procura nonchè dei poteri rappresentativi degli Enti e relativi rapporti con l'art. 54 Reg. not.); problemi che non è possibile ora analizzare.
Tornando al tema specifico, occorre rilevare che l'accertamento dell'identità personale delle parti è un problema che il notaio incontra quotidianamente e che ha una intuitiva valenza pratica anche in considerazione del vigente dettato normativo (art. 49 legge notarile) che, non individuando mezzi oggettivamente "idonei" di identificazione, rimette (in linea generale e salvo il ricorso ai fidefacienti), l'accertamento dell'identità personale, alla valutazione ed al convincimento del notaio.
A riprova della importanza ed al tempo stesso della difficoltà pratica che l'attività di accertamento comporta per il notaio è la cospicua giurisprudenza in materia ed anche l'evoluzione normativa che, in progresso di tempo, vi è stata.
IPOTESI DI RIFORMA NORMATIVA E RIFLESSI SULLA FUNZIONE DEL NOTAIO Da tali premesse discende la valenza politica che rivestono le scelte, operate in una pro
spettiva de jure condendo, in materia di certezza dell'identità personale.
Tali scelte infatti, in qualsiasi direzione vengano prese, incidono profondamente sulla figura del notaio e sull'attività notarile; infatti se: 1) operando una precisa scelta, si concepisse una norma semplificatrice a livello pratico si andrebbe ad incidere profondamente sulla figura e sulla funzione del notaio nel senso di una sua deresponsabilizzazione ma, al tempo stesso, dequalificazione professionale; 2) se si sceglie invece di rimanere fedeli al principio della "certezza" da parte del notaio dell'identità personale, si sacrificano le quotidiane esigenze pratiche sull'altare della fedeltà ad una consolidata tradizione della "funzione" notarile.
Consapevole di ciò, alla fine di questa breve relazione tornerò sul punto cercando di enucleare delle soluzioni teoricamente ed astrattamente percorribili in una prospettiva de jure condendo, che poi è la prospettiva nella quale ci si è voluti collocare in questo lavoro.
Prima di fare questo, ritengo tuttavia utile analizzare brevemente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che, sul punto, vi è stata soprattutto per cercare di estrapolare, da tale evoluzione, una linea di tendenza e, conseguentemente, dei principi ispiratori che possano indirizzarci nella nostra prospettiva riformatrice.
QUADRO NORMATIVO ED ACCENNO ALL'EVOLUZIONE DELL'ART. 49 L.N.
Le fondamentali norme di legge che segnano l'evoluzione che ha ispirato il legislatore nel corso degli anni sono: 1) art. 41 T.U. 25 maggio 1879 n. 4900 ("Il notaio deve conoscere personalmente le parti . Quando non le conosce personalmente deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti"); 2) art. 49 legge 16 febbraio 1913 n. 89 che nel suo testo originario recitava "Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti."; 3) art. 49 legge n. 89/1913, nell'attuale disposto, come modificato dall'art. 1 della legge n. 333/1976. In questo quadro normativo occorre
anche rammentare: - l'art. 12 R.D. 29/3/42 n. 239 (che rappresenta la norma più rigida per il notaio, sotto il profilo della responsabilità, prevedendo testualmente che l'autenticante "risponda" dell'identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità); - ed infine il noto art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Pare opportuno preliminarmente evidenziare come, analizzando tali norme, si possa rinvenire, in progresso di tempo, la tendenza ad un minor rigore; tendenza, in parte, ridotta nella sua portata innovativa dalle rigide posizioni giurisprudenziali.
Ripercorriamo brevemente i passaggi normativi più rilevanti:1) L'art. 49 della legge 89/1913, nella sua stesura originale, ha sostituito al concetto della "conoscenza personale" (contenuto nella precedente legge 25 luglio 1875 e nel T.U. n. 4900 del 25/05/1879) il concetto della "personale certezza" da parte del notaio. A fronte di tale modifica legislativa si sono registrate due diverse tendenze giurisprudenziali di cui la più restrittiva, abbracciata dalla suprema Corte, riduceva fortemente la potenziale portata innovativa della norma sostanzialmente parificando i due predetti concetti e ponendo l'accento sulla necessaria "anteriorità" della conoscenza e sulla inidoneità, a tal fine, di accertamenti documentali. Il risvolto più rigoroso di tale posizione si rinviene in campo penale nella nota ricostruzione del "dolus in re ipsa" (per tutte vedi Cass. Pen. 5/11/1953 in Giur. Cass. Pen., 1953, 363).
2) su tale situazione si innesta la modifica apportata all'art. 49 dalla legge 10/5/1976 n. 333.
Tale norma, se da un lato ha risolto testualmente i problemi ricollegati alla "pregressa conoscenza da parte del notaio", lasciati aperti dal precedente dettato normativo, ha comunque imposto un accertamento dell'identità personale da parte del notaio senza specificarne il contenuto e lasciando quindi aperti tutti i problemi relativi alla "prova" soprattutto nel caso di non coincidenza del giudizio di "certezza" del notaio con la realtà (come dimostrano le decisioni giurisprudenziali). Ciò ha portato la Suprema Corte in sede penale (per tutte vedi Cass. Pen 2/3/1981, Cass. Pen. 22/4/1981 e Cass. Pen 17/05/1986 n. 3274) ad affermare, in linea di principio, che la norma stessa ha presupposto
che gli elementi formativi del convincimento debbano essere seri, univoci ed idonei in concreto al raggiungimento della "certezza dell'identità" che è connessa alla funzione notarile, ribadendo l'insufficienza del documento di identità senza il concorso di altri elementi di valutazione.
Viene quindi a riproporsi una interpretazione restrittiva dell'art. 49 L.N. in fondo alla quale riemerge, riveduta ed adattata al nuovo dettato normativo, la teoria del "dolus in re ipsa".
Per ragioni di spazio non è possibile soffermarsi sui vari tipi di responsabilità del notaió ma, come peraltro emerge da quanto detto, il fatto che il nostro ordinamento, a fronte di una norma di contenuto "generico" quale è l'art 49 L.N., ponga un'altra norma che impone al notaio stesso la menzione nell'atto pubblico di tale certezza o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti (art. 51 n. 4 L.N.) proietta il problema della certezza dell'identità personale, sul piano della responsabilità penale per falso ideologico in atto pubblico, ferme restando la responsabilità civile e disciplinare. 3) CONSIDERAZIONI FINALI
A questo punto pare opportuno riflettere sulle possibili proposte di riforma dell'attuale dettato normativo.
Una utile indicazione ci proviene dai lavori preparatori della legge n. 333/1976. Infatti il testo originario del relativo disegno di legge prevedeva tre ipotesi: 1) certezza da parte del notaio; 2) accertamento tramite fidefacienti; 3) accertamento tramite un valido documento di riconoscimento. II testo approvato dal Senato e rimesso alla Camera era poi ancora meno rigido avendo completamente abbandonato il termine "certezza", ed era del seguente tenore: "Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento. A tal fine egli potrà avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni. Qualora il notaio si avvalga di un documento di riconoscimento, dovrà farne menzione indicandone il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato , la data ed il luogo del rilascio."
Il testo da ultimo approvato, che è quello attualmente in vigore, ritorna al concetto della "certezza" da parte del notaio, ribadendo in tal modo l'importanza del giudizio e della funzio
ne notarile in un ambito tanto delicato e che coinvolge la stessa certezza dell'atto.
Tutto ciò considerato, le vie astrattamente percorribili, in una visione riformatrice, sono apparse sostanzialmente le seguenti:
a) concepire una norma meno rigorosa, semplificatrice del procedimento di accertamento e quindi apparentemente più adeguata alle esigenze pratiche immediate della professione notarile nell'attuale contesto socioeconomico. Questo, sul piano normativo, si può ottenere sostituendo al concetto di "certezza" un concetto meno rigido e che ponga minori problemi sul piano probatorio (ad es. quello di "accertamento" adeguatamente calato in un apposito contesto normativo) o, ancora più efficacemente si può ottenere concependo una norma che individui modalità di identificazione esemplificate e vincolate (ad es. l'idoneità di uno o più documenti o di un documento nuovo e probatorio, non solo a fini di polizia come sono gli attuali documenti e come nelle sue sentenze ha evidenziato la Suprema Corte, ma anche dell'identità personale; e questo diventa un problema più ampio);
2) concettualmente, ed in linea puramente teorica, si potrebbe anche ipotizzare una posizione intermedia per taluni atti; posizione peraltro difficilmente giustificabile a livello di "ratio". Ad esempio una soluzione più ricettiva delle esigenze pratiche di snellezza e velocità, quale quella ipotizzata sub a) solo per quegli atti, in serie, per i quali non sarebbe neppure richiesta la forma scritta per la loro validità, e l'intervento notarile necessita solo per certi adempimenti presso pubblici uffici. Soluzione questa da verificare ed approfondire specialmente riguardo le tipologie di atti che potrebbe riguardare;
c) proseguire in una linea di rigore: in definitiva il notaio è il pubblico ufficiale che deve dare certezza ai rapporti giuridici e ciò deve fare, innanzi tutto, essendo certo dell'identità delle persone che ha dinanzi e che compiono atti giuridicamente rilevanti e tale certezza deve attestare: questa è la sua funzione più caratterizzante e che sí è ritenuta irrinunciabile come dimostra la relativa norma dell'articolato proposto.
GIOVANNI VIGNERI
VERBALIZZAZIONI A CARATTERE COLLEGIALE
E PROBLEMATICHE DI CONTENUTO E DI FORMA DELL'ATTO NOTARILE
L'argomento trattato non ha, per quanto mi risulti, precedenti nell'ambito di un esame della problematica concernente la revisione della legge notarile.
Peraltro esso è da tempo oggetto di un interessante dibattito a livello giurisprudenziale e dottrinario, pur mancando un'apposita regolamentazione dell'attività di verbalizzazione, della quale si avverte sempre più l'esigenza.
Con le proposte che vengono fatte non si è voluto dare una risposta definitiva a tutta, o quasi, la problematica che la materia suscita, ma si è voluto formulare un'ipotesi di discussione che possa essere utile ad un maggiore approfondimento della materia.
Occorre fare alcune premesse:
1- la materia va esattamente identificata come "redazione di verbali di adunanze a carattere collegiale" e non come "redazione di verbali di organi collegiali": tale ultima espressione è troppo riduttiva, mentre la prima ricomprende
anche le ipotesi di assemblee di società di persone (quando sia previsto che il contratto sociale possa essere modificato a maggioranza), le ipotesi di assemblee di associazioni non riconosciute (quando venga richiesto che essa venga redatta per atto pubblico), le ipotesi previste dall'art. 15, comma 3, legge 179/92 e così via dicendo.
2- La materia non può essere confusa con quella connessa ad altre verbalizzazioni. Ciò perché:
- si vuole regolare la normativa in materia di "forma" con riferimento alla "funzione" principale e fondamentale del Notaio così come proposta dalla Commissione nominata dal CNN nel testo presentato al Congresso Nazionale di Genova e, precisamente, nell'art. 1: "li Notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di adunanze a carattere collegiale, autenticare le sottoscrizioni delle
scritture private, attribuendo pubblica fede agli atti del suo ministero. ... Egli ... nel redigere verbali di adunanze ne documenta lo svolgimento e le deliberazioni...";
- le altre "verbalizzazioni" [verbali di constatazione (ammesso che venga accettata la possibilità che vengano redatti da notaio), verbali di inventario e così via] rientrano, a mio modo di vedere, tra le "funzioni secondarie" del notaio e vanno regolate con norme apposite che tengano presenti le particolari esigenze che regolano la funzione nello svolgimento di tali attività.
3- La materia deve essere autonomamente regolata per la sua specialità.
4- La materia va regolata con il richiamo espresso di alcune norme ad atti pubblici e scritture private, con l'esclusione dell'applicabilità di altre norme, con la dettatura di alcune norme speciali relative ai verbali.
Fatte queste premesse ritengo opportuno passare direttamente all'articolato proposto, accompagnato dal commento alle soluzioni adottate.
Art. 1 - Sez. IV
(dei verbali di adunanze a carattere collegiale) Il Notaio redige verbali dello svolgimento e delle deliberazioni di adunanze a carattere collegiale nei casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesto.
OSSERVAZIONI: La norma ha carattere programmatico e si pone come diretta e concreta •applicazione dell'art. 1 della legge notarile nel testo elaborato dal CNN e proposto alla categoria. Serve inoltre ad affermare che, anche in assenza di un'espressa disposizione di legge che preveda la redazione di tali verbali (vedi, per es., l'ipotesi di adunanze dei partecipanti a una comunione per gli atti di ordinaria amministrazione [1105, 2° comma, c.c.] o per le deliberazioni consortili), quando vi sia la formazione di una volontà collegiale, sí possa sempre richiedere l'intervento di un notaio con le particolari guarentigie che il suo intervento comporta.
Art. 2 - Sez. IV
(Contenuto del verbale)
Il verbale di adunanza a carattere collegiale può essere redatto anche nei tre giorni feriali successivi alla riunione e da esso o dai suoi allegati devono risultare le generalità della persona che la presiede e gli accertamenti effettuati da questa circa la regolarità della convocazione e sulla legittimazione degli in
tervenuti, l'elenco dei presenti e l'entità della loro partecipazione alla formazione della volontà collegiale, gli argomenti sui quali si discuta e si deliberi, il resoconto dell'adunanza, le eventuali dichiarazioni dei presenti, riportate anche in forma sintetica, le espressioni di voto
e le decisioni adottate.
OSSERVAZIONI: la norma proposta intende determinare il contenuto delle verbalizzazioni notarili delle adunanze a carattere collegiale. Essa è di fondamentale importanza nell'identificazione dell'opera del notaio. La norma infatti intende affrontare e risolvere una vecchia,
e pur attuale problematica che, da oltre quarant'anni, viene dibattuta con alterne decisioni, soluzioni e prese di posizione in materia di verbalizzazione: quella del c.d. verbale "analitico" o "sintetico". Non posso, in questa sede, affrontare una questione che sicuramente esula dalla stessa e che - per la ricchezza e importanza degli interventi sia di provenienza giudiziaria, che dottrinaria e specificatamente notarile - comporterebbe uno studio che supera le attuali esigenze. Conosciamo le principali argomentazioni che vengono portate a sostegno della sinteticità del verbale e che si riassumono nelle tesi
- di chi sostiene ché il verbale non può contenere l'indicazione degli intervenuti all'assemblea, quando a tale rilevazione si sia proceduto prima e al di fuori dell'assemblea stessa (Dalmartello);
- di chi sostiene che il verbale possa documentare solo ciò che awiene dopo la regolare costituzione dell'assemblea stessa, mentre la fase precedente va documentata dall'organo amministrativo (Giuliani);
e così via dicendo.
Come conosciamo, al di là degli argomenti testuali richiamati, le tesi
- di chi sostiene che il verbale debba essere necessariamente analitico giacché tale caratteristica permette, dopo compiuta l'attività del collegio, un controllo da effettuarsi ex post sulla regolarità di svolgimento dei lavori dello stesso (Miserocchi).
Le problematiche dottrinarie, però, non ci discostano dalla soluzione adottata che, evidentemente, pende per il verbale "analitico" e ciò per una fondamentale "esigenza di documentazione" che, a nostro giudizio, "deve" svolgere l'atto notarile irf genere e le verbalizzazioni notarili in particolare. Tale funzione di "documentazione" viene svuotata man mano
che si sottraggono al notaio possibilità di interventi e di controlli: ci si rende conto delle maggiori responsabilità e difficoltà che tutto ciò può comportare, ma esse sono ricollegate con altri aspetti dell'intervento notarile che appresso accenneremo e che costituiscono, insieme al presente, a nostro giudizio, l'unica garanzia ed ostacolo che si può frapporre al tentativo di sottrarre alla categoria l'"esclusiva" delle verbalizzazioni delle adunanze di organi a carattere collegiale.
Ulteriore problema che attiene alla materia è quello relativo all'identificazione del soggetto cui competa compiere gli accertamenti per la redazione di un verbale: se al soggetto verbalizzante (notaio) o al presidente dell'assemblea stessa. Riteniamo che il testo proposto dia modo di affermare l'opinione che la soluzione a tale problema stia nell'imputazione di tale competenza al presidente dell'assemblea: a lui spetterà, infatti, il controllo sulla regolarità della convocazione, sulla legittimazione degli intervenuti, la direzione della riunione, il controllo sulle operazioni di voto e la proclamazione dei risultati. Al Notaio spetta di documentare lo svolgimento della riunione e dei suoi presupposti (quest'ultimi su dichiarazione del presidente). Ciò mantiene la distinzione tra accertamento dei fatti e giudizi sui fatti accertati; l'accertamento da parte del notaio riguarda le dichiarazioni ed i documenti forniti dalla presidenza dell'adunanza e ciò che è avvenuto durante la stessa. In entrambi i casi esula dal compito del verbalizzante il giudizio sul contenuto del fatto (accertamento dell'effettiva regolarità della convocazione, della qualità di socio, esistenza di conflitti di interessi ecc.).
Una soluzione di questo genere tenta di risolvere un'ulteriore problematica: quella delle dichiarazioni false o dubbie rese in assemblea. Infatti:
- la (falsa) dichiarazione o il fatto (falsamente) attestato sono irrilevanti ai fini di una fedele relazione su ciò che sia avvenuto in assemblea;
- d'altra parte il notaio dovrà documentare i fatti come avvenuti secondo le sue percezioni e può, se lo ritiene opportuno, o deve, se richiesto, riassumere anche la (falsa) dichiarazione fatta dal presidente dell'assemblea o dai presenti, indicandola come contrastante con le sue percezioni.
La soluzione proposta può essere utile al fine di risolvere un'altra problematica: quella della rilevanza delle dichiarazioni "negoziali" rese dal socio in assemblea. La dichiarazione del socio [di volere conferire un bene immobile a liberazione del capitale in aumento deliberato in assemblea], riportata nel verbale, rileva quale documentazione di un fatto avvenuto in presenza del verbalizzante. Non è però sufficiente a provocare l'effetto traslativo dal patrimonio del socio a quello della società, stante che il socio-non è parte in atto, e vi sarà bisogno dell'atto scritto (pubblico o privato autenticato) per ottenere l'effetto traslativo della dichiarazione.
Infine tenta di risolvere una problematica da tempo dibattuta: quella della redazione del verbale contestualmente all'adunanza e/o successivamente alla stessa. Ciò in considerazione che l'adunanza stessa può avere tempi differenti da quelli della sua verbalizzazione che può richiedere tempi tanto più lunghi quanto più complessa sia stata la riunione stessa: l'interesse a una documentazione precisa e chiara deve prevalere rispetto a una contestualità formale. Del resto i minimi tempi proposti per la redazione successiva del verbale [tre giorni feriali successivi all'adunanza] ne mantengono l'attualità.
Art. 3 - Sez. IV
(Requisiti formali del verbale)
Il verbale reca l'intestazione "Repubblica Italiana" e deve contenere:
1) l'indicazione della data, espressa in lettere, del Comune e del luogo in cui è avvenuta l'adunanza, dell'ora di inizio e di chiusura della stessa, nonché - se differenti - della data e del luogo in cui il verbale è stato redatto;
2) il nome e il cognome di nascita del notaio, l'indicazione della sua sede;
3) il cognome di nascita, il nome, il luogo e data di nascita, la residenza o il domicilio del richiedente il verbale e, se diverso, di chi presiede l'adunanza; la denominazione o la ragione sociale, la sede e gli altri elementi identificativi del soggetto a cui è imputabile la deliberazione dell'adunanza;
4) l'attestazione della certezza dell'identità personale di chi presiede l'adunanza o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5) la menzione della lettura dell'atto e degli allegati ovvero la dispensa dalla lettura di quest'ultimi;
6) l'indicazione del numero delle pagine di cui il verbale è composto;
7) la sottoscrizione finale e le firme marginali del presidente dell'adunanza, dei testimoni, dei fidefacienti, dell'interprete e dell'assistente del cieco, se intervenuti, nonché del notaio, ovvero la menzione della causa che, per loro dichiarazione, impedisce la sottoscrizione al presidente dell'assemblea o ad alcuno dei fidefacienti.
OSSERVAZIONI: Dopo aver affrontato la problematica del contenuto sostanziale del verbale (Art. 83 g.v.), l'articolato proposto prende in considerazione le menzioni necessarie alla sua stesura. Non credo che esso abbisogni di particolare commento essendo di immediata percezione le scelte adottate.
Art. 4 - Sez IV
(Sottoscrizione)
Il verbale viene sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal notaio, previa lettura datane da quest'ultimo.
Quando il presidente non possa o non voglia sottoscrivere oppure non sia possibile in tutto o in parte effettuare la lettura, il notaio fa menzione di tali circostanze e sottoscriverà il verbale da solo.
OSSERVAZIONI: La soluzione proposta viene ritenuta coerente con quanto prima accennato in materia di funzione del notaio
nella redazione di verbali di adunanze: il notaio è l'unico autore del verbale, è il terzo qualificato ed imparziale che documenta i presupposti dell'assemblea (a mezzo delle dichiarazioni di chi la presiede), il suo svolgimento, nonché le deliberazioni adottate.
Viene proposto che normalmente il verbale debba essere sottoscritto sia dal presidente che dal notaio: ciò comporta che il verbale debba essere letto alla parte e questa possa chiedere correzioni, sostituzioni ed aggiunte allo stesso, trovandosi eventualmente in disaccordo con quanto indicato dal notaio. Ciò in considerazione che la lettura assume in questo caso una funzione strumentale rispetto alla successiva sottoscrizione affinché questa avvenga con cognizione di causa: tale situazione presuppone il diritto di negare la propria sottoscrizione, ma non quello di invalidare le risultanze, dell'assemblea, rifiutando di sottoscriverne il verbale.
Art. 5 - Sez. IV
(Nullità)
Il verbale è nullo nelle ipotesi indicate nell'art. 6 - Sez. Il.
OSSERVAZIONI: la norma si limita a richiamare la corrispondente disposizione in materia di atti pubblici.
FRANCESCO MARIA RAGNISCO
LA FORMA DELL'AUTENTICAZIONE
A tutti è noto come sia scarna l'attuale disciplina della autenticazione delle sottoscrizioni apposte a scritture private, disciplina che si fonda, sostanzialmente, su poche norme:
- l'art. 2703/2 c.c. vigente, il quale recita: "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identità della persona
che sottoscrive", quasi ricalcando le espressioni contenute nell'art. 1323 c.c. 1865: "Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni, che non siano state apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone contraenti";
- gli articoli 72 della L.N. 1913 e l'art. 86 del R.N. 1914, che si esauriscono nel disciplinare le firme . marginali, la registrazione e la conservazione delle scritture private.
Altrettanto è a tutti noto il motivi fondamentale di tale scarsità di disciplina: il codice napoleonico - sul quale il nostro del 1865 e la successiva legislazione notarile si sono modellati - non conosce affatto lo strumento dell'autenticazione delle sottoscrizioni quale mezzo per attribuire con certezza una determinata scrittura a chi l'ha sottoscritta. Il nostro codice ha previsto anche tale mezzo, ma, in aderenza alla filosofia di base di quello napoleonico, non ne ha approfondito la disciplina.
L'atto pubblico, di conseguenza, è tuttora, per l'ordinamento vigente, l'unica modalità tipica prevista dal legislatore per la funzione di ricevimento dagli atti da parte del notaio.
Ciò nondimeno - ed in particolare modo in quelle provincie italiane che più hanno risentito dell'influenza culturale austriaca - il riconoscimento della piena efficacia, tra le parti ed erga omnes, nella pratica ha determinato la diffusione dell'uso della scrittura privata autenticata in un rapporto di vera e propria concorrenzialità con l'atto pubblico, in un contesto, però, di incertezza interpretativa, dottrinaria e giurisprudenziale, derivante proprio dalla già sottolineata scarsezza di disciplina positiva.
Di qui la necessità che la progettata riforma di quella parte dell'ordinamento notarile, che inerisce alla forma degli atti, approfondisca la disciplina della forma dell'autenticazione delle sottoscrizioni, cosicché dalla interazione tra il nostro ordinamento professionale ed il codice civile risulti ín subjecta materia un quadro di maggiore aderenza alle esigenze della moderna società.
Il primo, e forse il più importante, problema da affrontare è quello della responsabilità del notaio quando l'atto abbia la forma della scrittura privata autenticata.
Con l'attuale normativa, infatti, ed alla luce anche della più recente giurisprudenza sia civile che penale, può accadere quello che Federnotai ha denunciato, giudicando
"deontologicamente . riprovevole il comportamento di quel notaio che, richiesto di un atto, faccia sistematico ricorso allo strumento della scrittura privata autenticata al solo scopo di mascherare un esercizio a dir poco "frettoloso" della funzione notarile e di ricavarne una sostanziale deresponsabilizzazione". Giudizio del resto condiviso nel Codice Deontologico recentemente promulgato dal C.N.N., ove si afferma che "il ricorso sistematico alla scrittura privata
autenticata riferibile alla sola iniziativa del
notaio, viene a porsi in contrasto con l'esigenza deontologica di perseguire la migliore qualificazione della complessiva prestazione notarile". Per converso, come la
stessa Federnotai ha sottolineato, il formalismo dell'atto pubblico "spesso male si adatta alle esigenze della contrattazione moderna, tanto che il fare ricorso alla forma pubblica sempre e comunque (quasi fosse un
feticcio) può esporre al rischio - anche qui - di comportamenti formalmente scorretti".
A nostro awiso, pertanto, il notaio che autentichi scritture private predisposte dalle parti owero che, per sua autonoma decisione o per richiesta delle parti, predisponga anche la scrittura privata, deve impiegare non solo pari professionalità e responsabilità, ma deve anche assicurare il rispetto delle stesse garanzie di forma e contenuto richieste per l'atto pubblico.
A differenza dell'atto pubblico e del verbale, che sono atti notarili fin dall'inizio, in quanto formati dal notaio, le scritture private autenticate assumono il rango di atti notarili a seguito dell'autenticazione. Con tale attività il notaio non può limitarsi a certificare l'autenticità delle firme, ma deve prima valutare se il contenuto e la forma della scrittura privata presentino i requisiti minimi per entrare nell'ordinamento giuridico con quella particolare efficacia riconosciuta alla scrittura privata autenticata dal notaio.
Anche in presenza di una scrittura privata autenticata, quindi, così come awiene quando l'atto è pubblico, oltre alla certezza circa l'identità di chi ha sottoscritto, occorre che si riconduca alla responsabilità del notaio:
- l'adeguamento della volontà delle parti all'ordinamento giuridico;
- la rispondenza dell'atto alla volontà delle parti e, quindi, la consapevolezza che le parti debbono avere dell'atto e delle sue conseguenze;
- la completezza della fattispecie giuridica affidata al ministero del notaio, con ciò riferendosi a tutti gli accertamenti ed adempimenti preliminari e successivi all'atto stesso, affinché possa raggiungere tutti gli scopi perseguiti dalle parti e dal legislatore. Per raggiungere questi obiettivi, riteniamo innanzitutto necessario che, prima di autenticare le sottoscrizioni, il notaio verifichi la volontà delle parti, il contenuto dell'atto ed anche la sua rispondenza ai principi generali sulla forma degli atti, e che dal testo dell'autenticazione risulti, tra l'altro, che il contenuto della scrittura è stato dal notaio letto alle parti e che queste ultime l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Allo stesso fine è poi necessario prescrivere che il notaio debba conservare tra i suoi, atti anche le scritture private, delle quali abbia autenticato l'ultima sottoscrizione, quando la
legge preveda per esse che la fattispecie si completi con l'esecuzione di pubblicità o di altri adempimenti successivi alla stipulazione. Orbene, se alla luce di queste prime considerazioni proviamo ad esaminare gli articoli 73/bis e 77 della bozza di riforma proposta dal C.N.N., non possiamo far a meno di rilevare che in essi troviamo già inserite molte modifiche degne di apprezzamento. Alludo alla indicazione, già prescritta dal codice deontologico, del "locus loci" della sottoscrizione; agli obblighi di allegazione di procure ed autorizzazioni giudiziali nei casi di cui alla lettera "C" dell'articolo 73; all'abbandono della menzione della rinuncia ai testi e della condizione delle parti (in analogia, del resto, alla nuova prospettata disciplina della forma dell'atto pubblico); all'obbligo di
conservazione delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare e/o commerciale, in linea con quanto già indicato nel codice deontologico.
Le modifiche e le integrazioni che abbiamo introdotte, di conseguenza, si awalgono dei punti fondamentali testè citati, sviluppandoli ed approfondendoli, sia in quelle norme che abbiamo concepito come comuni a tutti i tipi di atto notarile, sia nelle norme specificatamente dettate per le autenticazioni delle sottoscrizioni, e ciò allo scopo di meglio disciplinare la forma di quel tipo di autenticazione che sarà di regola adottato per gli atti negoziali, specialmente se non unilaterali.
L'articolato sottopostoci dal C.N.N., per converso, ci sembra assai carente nella disciplina delle altre forme di autenticazione, di cui indifferibilmente ci dobbiamo occupare per rispondere adeguatamente alle mutate esigenze della società. L'articolato, infatti, all'art. 74 bis, si occupa soltanto della cosiddetta "vera di firma", per la cui disciplina suggeriamo un solo correttivo: sostituire la prima parola "Sui" con le parole "Su atti e".
Restano completamente da disciplinare almeno altre due forme di autenticazione di sottoscrizioni, della cui disciplina si avverte particolare bisogno nella odierna società: mi riferisco alla autenticazione dello "specimen" di firma ed alla autenticazione di atti già Sottoscritti al momento in cui sono esibiti al notaio.
L'autenticazione dello "specimen" di firma, come a tutti è noto, consiste nella certificazione della autenticità e della
appartenenza ad una determinata persona della firma apposta, senza che questa sia riferita ad una scrittura. Non pare che la sua ammissibilità sul piano del diritto positivo ponga particolari problemi. Sembra, quindi, che qui ci si possa limitare a proporre il testo di una norma al riguardo, da inserire nell'articolato proposto dal C.N.N. quale secondo comma del già menzionato articolo 74 bis, del seguente tenore: "Allo stesso modo il notaio può certificare la verità di firme non riferite ad alcun atto o documento, specificando tale evenienza ed il nome, cognome di nascita, luogo e data di nascita di chi ha firmato".
Più complessa, invece, appare la problematica dell'autenticazione quando ci si riferisce ad una scrittura già formata e sottoscritta.
Come giustamente sottolineava il Prof. Tondo nella sua relazione al Convegno organizzato dall'Associazione Sindacale dei Notai del Lazio su "Il notariato nella realtà sociale tra il pubblico e privato" (Roma, gennaio 1992), il nostro ordinamento già prevede il riconoscimento di una sottoscrizione, ricevuto nel contesto di un atto pubblico di deposito della scrittura già sottoscritta. Allo stesso modo "non dovrebbero esistere difficoltà insormontabili perché anche da noi, non diversamente che nello stile tedesco, la dichiarazione di riconoscimento - debitamente a sua volta sottoscritta in presenza del pubblico ufficiale - sia da quest'ultimo documentata nel contesto della formula di autenticazione opportunamente adattata".
Si tratterebbe, in sostanza, di codificare ciò che nella prassi notarile già avviene in queste circostanze, allorché facciamo sottoscrivere nuovamente l'atto, dopo aver apposto una frase del tipo "si ripetono le sottoscrizioni ai fini dell'autentica notarile". Questo abbiamo fatto inserendo l'art. 5 della Sezione III, ove abbiamo altresì disciplinato l'ipotesi in cui chi riconosca una sottoscrizione non sia in quel momento in grado di sottoscrivere.
Fin qui nulla di "scandaloso". Ma un'altra fattispecie è forse opportuno esaminare in questa sede, affinché il notariato non si lasci sfuggire l'occasione propizia per dare una risposta concreta ad una istanza sempre più pressantemente avanzata dal convulso vivere odierno, eliminando ad un tempo una forma di illecita concorrenza di non poco conto. Mi riferisco alla possibilità di autenticare
sottoscrizioni, apposte in calce a dichiarazioni e ad atti, non alla presenza del notaio.
Già abbiamo visto come, opportunamente, l'articolato sottopostoci dal C.N.N. già preveda all'articolo 74 bis la possibilità della c.d. "vera di firma", apposta non in presenza del notaio in calce a documenti (e noi abbiamo aggiunto ad atti) non negoziali.
Si tratta ora di stabilire se e con quale procedimento sia possibile autenticare firme apposte non in presenza del notaio in calce ad atti negoziali.
Per risolvere con qualche sicurezza tale problema, è opportuno ritornare, a quanto si affermava all'inizio del presente lavoro, allorché si diceva che nella funzione di autenticazione il notaio è non soltanto responsabile della certezza dell'identità di chi ha sottoscritto l'atto, ma è altresì tenuto a curare l'adeguamento della volontà delle parti all'ordinamento giuridico, la rispondenza dell'atto alla volontà delle parti e, quindi, la loro consapevolezza circa l'atto e le sue conseguenze.
Queste considerazioni rendono "ictu oculi" evidente che l'autenticazione di sottoscrizioni apposte non in presenza del notaio sia improponibile in tutti quei casi in cui la "presenza" è indispensabile per una corretta esplicazione della funzione di adeguamento, come quasi sempre si verifica nei contratti plurilaterali, anche se sottoscritti in momenti separati dalle varie parti, e negli atti di disposizione in genere.
In altro modo, invece, potrebbero essere disciplinate le scritture private unilaterali e non dispositive, ove certamente minore, anche se non assente, è la rilevanza della funzione di adeguamento. Dato per acquisito, infatti, che il notaio sia in grado di dare certezza dell'identità di chi ha sottoscritto l'atto e che questo sia conforme all'ordinamento anche sul piano della forma, rimarrebbe di avere certezza che dell'atto e delle sue conseguenze il sottoscrittore abbia piena consapevolezza. Di tale pur fondamentale elemento il notaio, sotto la sua responsabilità, potrebbe accertarsi e darne atto anche utilizzando mezzi diversi dal contatto visivo con il sottoscrittore, quale ad esempio il mezzo telefonico.
L'ordinamento notarile, invero, già conosce il Mezzo telefonico e quello telegrafico, quali strumenti idonei alla certificazione (artt. 71 L.N. e 85 R.N.). Si tratta, quindi, di riesaminare
quella disciplina per adeguarla alle nuove realtà tecniche e legali.
L'ipotesi che si avanza, pertanto, è che il notaio acquisisca la certezza della consapevolezza del sottoscrittore mediante un contatto telefonico, del quale darà atto nel testo della autenticazione.
Da qui nasce la formulazione dell'articolo 6 della Sezione III, sulla cui opportunità in Commissione non vi è stata affatto concordia, e che vi viene proposto al solo scopo di provocare un dibattito.
Un dibattito al quale-la categoria - a mio avviso - deve accostarsi senza preconcetti, avendo come obiettivo quello di mettere la nostra funzione sempre di più e meglio a disposizione della società in cui viviamo.
Molti componenti della Commissione hanno espresso il timore che questa norma assolutamente innovativa contrasti con la disciplina rigorosa che - in generale -proponiamo di stabilire per la scrittura privata autenticata, al pari che per l'atto pubblico. Altri, forse confondendo tra questo tipo di autenticazione e quello prima illustrato relativo allo "specimen" di firma, potrebbero essere tentati di fare una battaglia di retroguardia, nel timore della sottrazione di alcune fattispecie alla competenza notarile.
Personalmente sono di contrario avviso: sono cioè del parere che di questo tema si debba discutere dopo aver sgombrato il campo da alcuni errori di impostazione.
Innanzitutto, a mio parere, non vi è il pericolo di un decadimento della disciplina globale, che pure taluno ha paventato, asserendo che allora bisognerebbe ammettere tale principio anche per un atto pubblico che avesse le stesse caratteristiche. Chi volesse dire questo, perderebbe di vista la differenza fondamentale che c'è tra atto pubblico e scrittura privata:
- l'atto pubblico, che rimane il prodotto tipico della attività notarile, è formato direttamente dal notaio, anche se si avvale di schemi già predisposti da lui o da altri;
- la scrittura privata, per la quale il notaio pure deve esercitare tutta la sua funzione e mettere in campo tutta la sua responsabilità, è per sua definizione un documento appunto "privato" di cui si chiede l'autentica della sottoscrizione: e questo è particolarmente vero proprio per le scritture unilaterali e non dispositive (procure alle liti, autocertifiéazioni, ecc...: non sono
tante le tipologie, ma oggi giorno sono frequentissime).
D'altro canto non vi è neppure il pericolo della sottrazione di alcune fattispecie alla competenza notarile. Chi asserisse questo, non terrebbe conto che l'intera riforma da noi
proposta accresce notevolmente la responsabilità di chi autentica le sottoscrizioni, con la diretta conseguenza che - in questi
tempi di rifiuto generalizzato della responsabilità - solo il notaio rimane idoneo a farsene carico.
Per converso, la norma - se introdotta -avrebbe anche un notevole valore deontologico, in quanto eliminerebbe alla radice il serio pericolo di concorrenza sleale a cui oggi assistiamo in simili fattispecie.
Sono consapevole che tale proposta, ad una prima lettura, possa ai più apparire "scandalosa", ma sono anche consapevole che si tratta di una possibile soluzione - forse la più consona alle nostre tradizioni - per un problema al quale non ci si può sottrarre, se non vogliamo essere superati dalla storia, in un'epoca in cui dobbiamo cominciare a regolamentare anche la certificazione di un documento elettronico.
Chiudo questo mio breve intervento con alcune veloci considerazioni sulle norme che, nell'articolato che vi abbiamo sottoposto, costituiscono le Sezioni V - VI - VII - VIII, sulle quali mi sono pure soffermato, sia pur fugacemente (data la ristrettezza dei tempi) per farne una prima rielaborazione.
Già le note esplicative che abbiamo apposto a ciascuna Sezione danno conto del percorso seguito.
Mi basta, qui, in particolare, segnalare alla vostra attenzione:
- la riformulazione della lettera "c" dell'art. 77 del progetto C.N.N., che ha assunto il numero 3 della Sezione IV del nostro articolato (in materia di obbligo di conservazione);
- l'inserimento della possibilità di rilasciare copia in forma esecutiva anche dí una scrittura privata autenticata come noi l'abbiamo concepita, con tutti i benefici sopratutto di natura deontologica che ne conseguono;
- l'inserimento dell'art. 4 della Sezione VII, teso a riprendere, approfondire ed aggiornare la disciplina della trasmissione di atti a distanza, che l'elaborato del C.N.N. sembra invece aver voluto cassare.
FABRIZIO AMATO
LE MENZIONI NELLA RIFORMA (O CONTRORIFORMA?) DELLA FORMA DELL'ATTO NOTARILE
In qualsiasi progetto di riforma dell'ordinamento del notariato si pone il problema dell'aggravamento o dell'attenuazione delle menzioni.
Esse rappresentano il punto di collegamento tra le norme sulla formazione dell'atto come documento e quelle sull'attività di documentazione, perché consistono nell'attestazione del notaio del compimento, da parte del notaio stesso, di una determinata prescritta formalità (così M. DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, Giuffré, 1981, p. 118).
Le menzioni rappresentano pertanto la sublimazione della forma (G.C. LASAGNA, Il notaro e le sue funzioni, Milano, Pirola, 1968, p. 101; ID, Il notaro e le sue funzioni, IV ed., Milano, Pirola, 1977, vol. III, p. 1100), perché l'invalidità dell'atto (o, talvolta, l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del notaio) vengono a dipendere non soltanto dal
l'inadempimento delle formalità, ma anche dalla mancanza della precisa documentazione, nel documento stesso, dell'assolvimento dei precetti che impongono quelle determinate formalità.
La previsione normativa delle menzioni sarebbe, come si afferma dai più, "a favore" del notaio, nel senso che tende a rammentargli la necessità del rispetto delle formalità (G.C. LASAGNA, Il notaro e le sue funzioni, Milano, Pirola, 1968, p. 101, ID, Il notaro e le sue funzioni, IV ed., Milano, Pirola, 1977, vol. III, p. 1101, M. DI FABIO, Manuale dì notariato, Milano, Giuffré, 1981, p. 118): ma, in realtà, risulta sanzionata la sola omissione delle richieste menzioni, del tutto indipendentemente dalla circostanza che le formalità relative siano state o no poste in essere dal notaio.
La previsione delle menzioni conferisce all'atto notarile il senso di una rappresentazione
(non a caso, con espressione definita da M. DI FABIO, op. cit., p. 137, un pochino...solenne, si è parlato di "scena che si presenta al momento della stipulazione"), che richiede il passaggio attraverso momenti scanditi dall'uso di formule rituali. Nello stesso solco si colloca chi, scherzando ma non troppo, evoca, al momento della lettura dell'atto (quello definito "davvero solenne"), la necessità che tutti si alzino in piedi, e stiano a capo scoperto e in piedi, magari sugli attenti, al cospetto della bandiera.
Probabilmente il rispetto di formule rituali, e l'uso di espressioni curiali (ad esempio: "il rogito a mio ministero"), possono rivestire, in strutture socioeconomiche meno evolute, la funzione di incutere negli astanti maggior rispetto nei riguardi delle convenzioni tra loro stipulate, e un più profondo senso delle obbligazioni assunte, così come la solennità delle celebrazioni liturgiche richiama i fedeli sull'importanza delle preghiere e dei sacramenti religiosi.
Ma chi crede che la messa semplice non sia meno importante della messa cantata, e che la laurea non acquisti maggior valore se i commissari indossino o no la toga, fa fatica a credere che l'atto notarile tragga la sua forza dall'osservanza di prescrizioni rituali (come quelle delle menzioni), equivalendo ciò a ritenere che l'atto assuma maggior rilevanza dalla circostanza che esso venga letto a chiara ed intelligibile voce, dal notaio in piedi piuttosto che seduto, con la cravatta o senza. E allora, se le menzioni non servono a richiamare l'attenzione del notaio sulle prescrizioni formali (sia perché il notaio non dovrebbe aver bisogno di un simile suggeritore, sia perché il mezzo scelto, e specialmente il sistema di sanzioni, sarebbe ultroneo rispetto a codesto fine), né servono ad assicurare la solennità dell'atto (che è già abbastanza solenne di per sé, a causa delle formalità imposte dalla legge), viene da pensare che esse siano previste dalla legge "contro" il notaio, per costringerlo con maggior vigore al rispetto di formalità ritenute fondamentali (cfr. A. CICU, Testamento, Il ed., Milano, Giuffrè, 1951, p. 71), coinvolgendone la responsabilità penale in caso di falsa attestazione del loro adempimento, attraverso lo strumento tecnico dell'attribuzione della pubblica fede anche alle relative dichiarazioni (cfr. M. DI FABIO, op. cit., p. 118).
Ma allora il sistema delle menzioni finisce per soddisfare soprattutto, se non soltanto, l'esigenza di un controllo "politico" sull'attività del notaio.
Si pensi alla menzione, prevista dall'art. 603, III comma, cod. civ., della dichiarazione del testatore sulla causa della impossibilità, o grave difficoltà, di sottoscrivere il testamento pubblico, che non è superabile nemmeno dalla constatazione od attestazione del notaio (cfr. P. BOERO, La legge notarile commentata, Torino, UTET, 1993, vol. I, p. 324), che magari in atto dichiarasse trovarsi il testatore in stato di assoluta paralisi, o in simili circostanze; alla menzione, prevista dall'art. 51, n. 9, prima parte, Ord. Not., sulla circostanza che l'atto sia stato scritto dal notaio personalmente o da persona di sua fiducia (che P. BOERO, op. cit, p. 317 definisce assolutamente inutile, e strumento "assai rozzo ed insufficiente"); e alla menzione, per di più "espressa", introdotta dall'art. 66, pen. cpv., del progetto del Consiglio Nazionale del Notariato (e stranamente mantenuto nella proposta Santarcangelo), della delega per le firme marginali, che ben poteva ritenersi implicita nel fatto stesso che tali firme apparissero apposte solo da taluni dei partecipanti all'atto.
Nel senso sopra proposto, l'utilità delle menzioni, e del loro incremento, appare connessa dal punto di vista della politica legislativa soltanto all'esigenza di un più penetrante controllo politico sui notai e sulla loro attività.
Nella stessa ottica, la legge 22 gennaio 1934 n. 64, impose ai notai la tenuta del registro somme e valori: essa fu emanata a seguito di un evento che provocò grande scalpore, riguardando un notaio che si era appropriato di una rilevante somma, affidatagli in dipendenza di un atto da lui stipulato. Anche tale legge rappresentò, e rappresenta, senza dubbio, un efficace strumento di controllo sull'attività del notaio, in quanto depositario di somme o titoli; ma rappresenta anche un'indelebile macchia sull'intera classe notarile, provocata da un solo notaio, che era indegno (ma fece apparire indegna l'intera categoria) della pubblica fede di cui era investito.
Allo stesso modo, l'incremento delle menzioni potrebbe servire a tenere sotto controllo i (pochi) notai cattivi, a scapito dei (molti) notai buoni; ma, se è vero che le regole sono, atte per chi non sa regolarsi da sé, io sono con
vinto che il buon notaio non ha bisogno di un incremento di regole, specialmente -se meramente formali, e che il cattivo notaio non diventi migliore se si appesantiscano gli atti (suoi, ed anche quelli degli altri) con menzioni volte a documentare nell'atto l'esecuzione delle formalità imposte dalla legge (che a loro volta possono essere ridotte o semplificate).
Alla luce di tali considerazioni l'attuale normativa dovrebbe, a mio avviso, subire un notevole "dimagrimento", confinando la (quasi) totalità delle menzioni nell'art. 51 Ord. Not., e riducendole a quelle indispensabili per la redazione del documento e per l'attribuzione ad esso dei caratteri (della riconoscibilità) dell'atto notarile secondo la normativa dell'art. 2699 e segg. cod. civ.
Non mi sembrano necessarie ulteriori menzioni, essendo opportuno "limitare indicazioni e menzioni ai casi in cui esse rivestano una loro utilità, e ciò allo scopo di non cadere nel formalismo" (così M. DI FABIO, op. cit., p. 121 e seg.).
Nel testo che segue, pertanto, risulterà sottolineato quello che dovrebbe essere il nuovo testo dell'attuale art 51 Ord. Not. (e, forse, potrebbero essere senza grandi danni eliminate anche taluni delle parti sottolineate).
Tuttavia, è opportuno premettere ancora qualche osservazione.
Se ci proponiamo di riformare la Legge Notarile in tema di forma dell'atto, ci dobbiamo distaccare psicologicamente dalla Legge attualmente vigente; tuttavia, l'indagine sull'ordinamento notarile "condendo" dovrebbe accompagnarsi, il più che sia possibile, al rispetto dell'ordinamento giuridico generale.
Va premesso ancora che il discorso sulla riforma della forma non può restare avulso dalle ideologie (anche politiche) di chi lo svolge: se si afferma (e si è affermato nelle riunioni della Commissione) che "la forma è sostanza" si tende a una normativa che faccia prevalere gli aspetti esteriori su quelli che si definiscono "sostanziali" per conseguire un controllo (indiretto) su questi ultimi.
Ma tale procedimento rischia di far prevalere la forma sulla sostanza: se la forma è sostanza, non è vero il contrario (la sostanza non si può ridurre alla forma), e, se fosse vero, condurrebbe a una concezione dell'ordinamento (nel nostro caso, notarile) nel quale 'summum jus' equivarrebbe a 'summa iniuria':
accentuato il rilievo delle forme, insomma, chi le rispettasse tutte avrebbe la possibilità 'de facto' di affermare, ipocritamente, il proprio rispetto per il diritto sostanziale, pur se in realtà vi è stata violazione.
Vero è, peraltro, che non è possibile fare a meno del tutto delle forme: la normativa resterebbe affidata a "clausole generali" dai contorni indefiniti od evanescenti, del tipo di alcuni precetti della nostra costituzione (non a caso definita dai primi commentatori composta di sole norme programmatiche), che ciascuno potrebbe a suo arbitrio interpretare in un senso o nell'altro, specialmente se si affermasse l'orientamento di chi faculterebbe (anzi, obbligherebbe) alla disapplicazione, ad opera del singolo cittadino, della norma di legge ordinaria che apparisse in contrasto col precetto costituzionale.
Quando si mette mano alla riforma dell'ordinamento notarile, si deve tener conto delle nuove necessità che esso tende oggettivamente a soddisfare, e delle nuove circostanze temporali che si sono determinate rispetto all'epoca della (pre)esistente normazione: se, ad esempio, l'attuale normativa in tema di assistenza dei testimoni è improntata all'analfabetismo, diffusissimo nel 1913 ed oggi quasi debellato, quella che si propone deve ribaltare l'approccio, stabilendo come deroghe le norme di tutela dei (pochissimi) che ancora siano analfabeti.
Il punto fermo di partenza, per stabilire quali forme siano ancora rilevanti, e quali possano espungersi, non può non essere rinvenuto negli artt. 2699 e 2700 cod. civ., che definiscono l'atto pubblico proprio con riferimento all'attività del notaio.
Da tale normativa, che riteniamo imprescindibile perché estranea al 'corpus' normativo' che dev'essere riformato, desumiamo:
1) che l'atto pubblico è un "documento" (cioè un quid scritto - non riesco ancora ad ipotizzare l'attività notarile riguardo a supporti magnetici od informatici - che assicuri la conoscibilità di qualcosa);
2) che esso è "redatto" da un notaio (o da altro pubblico ufficiale) autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Ciò che la norme, richiede è che venga effettuata dal notaio la redazione del documento: l'attività del redigere, pur essendo molto più perspicua della generica attività di formazio
ne, a cui la norma in fine allude, non implica certamente la materiale estensione del documento ad opera del notaio, ma la "soprintendenza" del notaio alla sua stesura, e cioè la riconducibilità del documento al notaio, che è responsabile della sua formazione.
Non deve trattarsi, inoltre, di un notaio qualsiasi, ma di chi sia autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. In ciò è la funzione precipua dell'atto pubblico notarile, nel senso che se ad esso non potesse essere attribuita tale pubblica fede, o questa dovesse essere anche 'ex post', messa ín discussione, la qualifica di atto pubblico notarile dovrebbe essere .negata.
3) Come effetto della regolare redazione dell'atto pubblico notarile, l'art. 2700 ne sanziona la particolare efficacia probatoria, sia per quanto attiene alla "provenienza" del documento dal notaio che lo ha "formato" (l'uso di tale espressione convince della sinonimia con la "redazione" di cui all'art. 2699), sia per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La necessità (o la non necessarietà) delle menzioni nell'atto notarile sta, pertanto, nell'esigenza delle "richieste formalità" nella redazione del documento (ex art. 2699) e nelle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti di bui all'art. 2700.
Non ci resta che esaminare questi aspetti, e in particolare il secondo, perché le richieste formalità rappresentano evidentemente un mero rinvio alla normativa notarile, di cui si propone la riforma.
Quanto alle menzioni, e seguendo l'ordine del testo vigente dell'art. 51 Ord. Not., risultano pertanto indispensabili le seguenti (quanto in appresso risulta sottolineato, rappresenta il testo che si propone per l'art..51):
a) l'intestazione "Repubblica Italiana", che dev'essere posta al principio dell'atto pubblico notarile o dell'autenticazione della scrittura privata. E', questa, una differenza ineliminabile tra le due forme di atto notarile, che discende dalle ineliminabili differenze nella formazione dei due documenti, pur se si debba concludere sulla identica "provenienza" dal notaio che ne ha assunto la responsabilità dell'ingresso sulla scena giuridica.
La necessarietà dell'intestazione "Repubblica Italiana" deriva dalla circostanza che essa evoca l'autorità statuale che ha autorizzato il notaio ad attribuire, al documento che essa contraddistingue, la pubblica fede di cui all'art. 2699; è del tutto succedanea alle intestazioni previste dalle leggi previgenti, quali "Regnando, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia" (art. 43 Ord. Not. 25 luglio 1875, ed art. 55 del relativo Regolamento), oppure "Regno delle Due Sicilie", seguito dal nome-del Sovrano Regnante (art. 13 Ord. Not. 23 novembre 1819).
b) l'indicazione in lettere per disteso della data e del Comune in cui è ricevuto.
Si tratta di elementi indispensabili sia per la verifica dell'autorizzazione alla redazione del documento (il notaio che lo ha formato ha un'autorizzazione limitata sia territorialmente, sia nel tempo, nel senso che dura dal giorno dell'iscrizione a ruolo a quello della sua cancellazione o sospensione), sia quanto alla sola data per l'efficacia probatoria. La speciale importanza della data è confermata dal fatto che, quand'anche l'atto fosse stato scritto da altri, il notaio dalla legge del 1819 del Regno delle Due Sicilie era comunque obbligato a certificare espressamente la data della redazione, esigenza che veniva soddisfatta imponendo, per questa sola parte dell'atto, la scrittura di pugno del notaio.
Non risponde alle stesse esigenze, ma soltanto a secondarie necessità probatorie, oltre che a controlli di tipo deontologico sull'attività del notaio, l'indicazione del luogo, di cui propongo l'espunzione. Anche limitatamente alle ragioni sopra indicate, e fatte proprie dal c.d. codice deontologico del Consiglio Nazionale, l'indicazione del 'locus loci', che poteva essere utile nel 1913 (quando quasi ad ogni abitazione corrispondeva un diverso numero civico) serve a nulla nelle grandi città di oggi, quando il notaio riceva l'atto in un grattacielo o in un complesso edilizio avente più scale. Se si continuasse a ritenere necessaria l'indicazione del 'locus loci', essa dovrebbe estendersi alla scala, al piano e al numero interno, se non addirittura all'ufficio o alla stanza in cui l'atto viene stipulato, se non possa ancora individuarsi inequivocamente con i dati di cui sopra.
c) il nome, il cognome del notaio e l'indicazione del Collegio Notarile presso cui è iscritto.
Si tratta anche in questo caso di elementi indispensabili sia per la verifica dell'autorizzazione alla redazione del documento, sia per l'efficacia probatoria, per la quale è fondamentale la provenienza del documento dal notaio che l'ha formato (art. 2700).
Non ha la stessa importanza l'indicazione, attesa la competenza "distrettuale" del notaio, della sede, la cui menzione svolgerebbe la sola funzione di informare le parti se il notaio si trovi o no nella sua sede (o per caso, in un recapito: ma la normativa deontologica vigente ritiene ormai del tutto legittimo un recapito dovunque posto, talché non si capisce affatto che cosa tale circostanza debba interessare le parti).
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio delle persone che siano parti, in senso formale o sostanziale, ovvero che siano presenti alla redazione dell'atto (intese per queste ultime i testimoni, gli interpreti, gli assistenti o partecipanti del cieco, i periti, traduttori e simili).
Si tratta, almeno con riferimento alle parti dell'atto, di dati indispensabili ai fini dell'efficacia probatoria dell'atto, che l'art. 2700 riferisce alle dichiarazioni delle parti (e l'art. 2702, in tema di scrittura privata, riferisce alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta).
Oltre all'ovvia espunzione della condizione, che non serve più a nulla, è opportuno espungere anche il riferimento alla residenza, attesa la "valenza" specialmente fiscale degli atti notarili, nei cui "sottoprodotti" (s'intenda la modulistica che si deve presentare in vari uffici insieme con le copie dell'atto) non trova posto la residenza, ma il domicilio fiscale, nonché il codice fiscale (del quale, semmai, sarebbe il caso di proporre l'indicazione nell'atto notarile).
e) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti comparse innanzi al notaio.
Si tratta di elemento indispensabile all'efficacia probatoria dell'atto, dal quale il notaio non può chiedere di essere esonerato. Si badi che non è necessario menzionare il modo col quale il notaio abbia effettuato l'accertamento, ma soltanto la dichiarazione sulla certezza a cui il notaio perviene in ordine all'identità delle parti (in senso formale) dell'atto. Non ho il coraggio di proporre la soppressione dei fidefacenti: ma è necessario che lo jus con
dendum scoraggi il ricorso a costoro, specialmente allorché si tratti di persone che collaborano (a qualsiasi titolo) col notaio: si corre, altrimenti, il pericolo che la responsabilità sulla redazione dell'atto, che non può non spettare al notaio anche in ordine all'identità delle parti, venga "dirottata", come già fanno, del resto, taluni notai, regolarmente su fidefacenti fissi (o di mestiere: mi vengono in mente quelle persone che stazionano fuori agli uffici dello stato civile di Napoli e di altre città consimili, per prestarsi, a pagamento, a fungere da testimoni od attestanti per i più svariati atti di stato civile, in relazione a circostanze di cui non sanno, naturalmente, nulla).
f) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto; quando si tratti di beni immobili, questi saranno designati con le indicazioni richieste dall'art. 2826 del codice civile.
Si tratta di elemento indispensabile ai fini dell'efficacia probatoria dell'atto, non avendo senso dare la prova di un'attività giuridica posta in essere dal notaio, se resti incerto l'oggetto negoziale.
Per gli immobili, la designazione non può più, dopo l'entrata in vigore della legge n. 52/1985, non avere ad oggetto le indicazioni richieste dalle Conservatorie dei registri immobiliari: da ciò pianamente risulta l'indicazione, in sostanza, dei soli dati catastali, e l'espunzione dei confini.
g) l'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto. Si tratta di elementi investiti della stessa efficacia probatoria dell'atto, e talvolta indispensabili all'individuazione dei soggetti o dell'oggetto degli atti (basti pensare -all'elenco degli intervenuti alle assemblee di società quotate in borsa, o dei beni mobili donati), riguardo ai quali la sommaria indicazione è necessaria perché non se ne richiede neppure l'obbligatorietà della lettura (ma su ciò si veda più avanti).
h) la menzione che dell'atto fu data lettura dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia.
La lettura è il sistema attuale per conferire pubblicità all'atto, e non può essere soppresso finché non se ne individui un altro. Data la particolare importanza della sua funzione, ne è indispensabile la menzione, in modo che chiunque sia interessato all'atto venga a conoscenza, attraverso questa, della sua natu
ra di atto pubblico, e conseguentemente della speciale efficacia probatoria assicuratagli dall'art. 2700.
Ma il discorso sulla lettura richiede un approfondimento, che si deve rinviare al prosieguo di questo intervento.
i) l'indicazione dei fogli di cui l'atto consta, e delle pagine scritte.
Si tratta di elementi inerenti alla formazione del documento e alla sua riconoscibilità inequivoca come atto pubblico. Nessuna importanza ha più l'indicazione (né l'individuazione) dell'autore della materiale scrittura dell'atto, dal momento che ormai l'atto è, nella stragrande maggioranza dei casi, scritto con macchine (ciò che rende impossibile risalire all'autore materiale della pigiatura dei tasti), e, comunque, che ciò che conta è la redazione (non materiale) dell'atto, intesa come riconducibilità del documento al notalo sotto la cui responsabilità esso è stato formato.
Ai fini della riconoscibilità del documento come atto notarile, è necessaria:
I) la sottoscrizione col nome e col cognome di tutte le persone comparse innanzi al notaio, e del notaio stesso, ovvero, limitatamente alle parti (in senso formale) e ai fidefacenti, la menzione della dichiarazione della ragione per la quale non sottoscrivono.
Negli atti contenuti in più fogli, e in ciascun foglio delle scritture e dei fogli inserti nell'atto (eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati), la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle persone sopra indicate, anche col. solo cognome, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Se le parti intervenute, che possano sottoscrivere, eccedono il numero di quattro, per le sottoscrizioni marginali potranno delegare due di esse, rappresentanti i diversi interessi. Per sottoscrizione non s'intende la firma leggibile, ma è sufficiente la firma usuale, purché in quella finale si possano riconoscere, anche abbreviati, il prenome e il cognome (o i cognomi) di nascita.
Della sottoscrizione dél notaio non è possibile fare a meno, giacché essa è l'unico mezzo di prova del fatto che il documento è stato redatto dal notaio (nel senso che è riconducibile all'attività e alla responsabilità di esso), attesa la circostanza che nessuna parte dell'atto, e neppure l'indicazione della sua data, richiedono la materiale manoscrittura del notaio.
La sottoscrizione delle altre persone, al contrario, non è indispensabile ai fini dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico, tant'è che non è neppure richiesta espressamente dagli artt. 2699 e 2700; ma mi sembra troppo pericoloso rinunziarvi, affidando al(la sottoscrizione del solo) notaio la responsabilità della conclusione della formazione del documento ("ritenendo che l'atto autentico, scritto in più fogli, rappresenti un tutto indivisibile, e ciascun foglio diventi autentico per la sottoscrizione di tutti coloro che sono concorsi ad imprimervi l'autentica. Si previene così il pericolo di sostituzione di fogli; e, prevenendo le frodi possibili, non si fa sfregio al notaro, potendo la sostituzione aver luogo anche per mano d'altri, ma si accrescono le garanzie e le precauzioni a tutela della sua responsabilità": così la Relazione della Commissione Parlamentare alla prevígente Legge Not.).
Dalla necessarietà della sottoscrizione discende la necessarietà della menzione sulle ragioni della mancata sottoscrizione, specialmente alla luce del fatto che la mancata sottoscrizione non motivata, o falsamente motivata, è interpretabile come sostanziale disvolere, o non-volere, quanto rappresenta il contenuto del documento.
Sempre ai fini della riconoscibilità del documento come atto pubblico notarile, e della certezza della sua integrità come documento, appare necessaria
m) la menzione in fine dell'atto, e prima delle sottoscrizioni, del numero delle parole cancellate-e delle postille, nonché della lettura delle stesse, se fatte dopo la lettura dell'atto, e -quando le parti dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima della sottoscrizione del notaio, volessero apportare all'atto aggiunte o variazioni - la menzione di tali dichiarazioni e della loro lettura.
Il contenuto delle postille viene a far parte del contenuto dell'atto; pertanto nella loro stesura si devono osservare le stesse norme e le stesse cautele dettate per la redazione, in generale, del documentò.
Non mi sembrano necessarie altre menzioni. In particolare, dev'essere soppressa quella relativa alla rinunzia, per di più, ed assurdamente, concorde, all'assistenza dei testimoni. Se la nuova normativa deve riservare solo ad eccezionali ipotesi la necessarietà di tale assistenza, laddove tale necessità non sia, (più) rawisata dalla legge non si vede perché sia
necessaria la rinunzia; e, se non vi è rinunzia, non se ne deve (né se ne può) fare menzione.
Dovrebbero essere soppresse anche tutte le menzioni, diverse da quelle sopra riportate, specialmente richieste dall'Ord. Not. e dal codice civile o da altre leggi per i testamenti; in particolare, non ha alcun senso l'indicazione dell'ora della sottoscrizione del testamento pubblico, che risponde più alla tradizione che a logiche esigenze (a parte l'eccessivo rigore della sanzione attualmente prevista per il caso d'inosservanza).
Se fosse possibile, si dovrebbero sopprimere tutte le menzioni inerenti a dichiarazioni richieste da altre leggi (in materia urbanistica, o fiscale, e simili): ma ciò implicherebbe la modifica di leggi diverse dall'ordinamento del Notariato, e ciò travalicherebbe la portata del lavoro della Commissione. La lettura è necessaria per la pubblicazione dell'atto, che è il procedimento per l'affermazione erga omnes dell'esistenza del documento come atto pubblico, e della sua efficacia probatoria stabilita dall'art. 2700 cod. civ.; attraverso la pubblicazione, alle pattuizioni interprivatistiche viene attribuita una valenza generale, sia per quanto attiene alla conoscibilità del documento da tutti i consociati, sia per quanto attiene alla riconoscibilità da parte dell'ordinamento giuridico, della dignità di atto pubblico alle pattuizioni, che cessano di riguardare solo gli autori, per entrare a pieno titolo sulla scena del diritto.
La pubblicazione del documento, in astratto, potrebbe avvenire in mille modi, e anche attraverso la sua registrazione fiscale, specialmente oggi che richiede l'inserzione dei dati relativi nella rete informatica dell'anagrafe tributaria. Individuare un altro modo di pubblicazione, tuttavia, è compito di leggi estranee all'Ord. Not., sulle quali ci siamo proposti di non intervenire: perciò è gioco-forza che ci occupiamo della pubblicazione mediante lettura. La lettura dell'atto risponde a numerose esigenze; talune di esse, che rispondono alla tradizione o a ragioni storicamente non più attuali, sono sopprimibili, mentre altre esigenze sussistono o sono addirittura rafforzate.
Il problema della lettura è connesso a quello generale sulle modalità attuali (e quelle prevedibili nel futuro prossimo) di redazione del documento atto pubblico notarile, rispetto alle
modalità presenti nella mente dei patrii conditores all'epoca dell'entrata in vigore del vigente Ord.• Not..
Allora l'atto era necessariamente scritto a mano, e de facto veniva, il più delle volte, redatto in presenza delle parti, a mano a mano che le stesse dichiaravano la loro volontà, che veniva adeguata "artigianalmente" e in continenti.
Oggi l'atto è, sempre più spesso (anzi, il Vicepresidente del C.N.N., all'ultimo Congresso Nazionale del Notriato in Genova, ha in assemblea caldamente invitato tutti i notai a "meccanizzarsi" in vista dei collegamenti via modem con le Conservatorie: che cosa ne penserebbero gli estensori della legge del '13?) redatto con macchine più o meno informatiche, il cui uso richiede capacità tecniche in possesso (solo) di giovani collaboratori; i documenti necessari per la redazione vengono portati anche in più riprese allo studio del notaio, dove i dati che se ne ricavano ad opera dei suddetti collaboratori vengono inseriti nelle memorie delle macchine informatiche; le parti dedicano al controllo della redazione del documento un tempo sempre minore, sia perché i ritmi della vita attuale sono molto più intensi di quelli beati del 1913, sia perché la stessa contrattazione è, quasi per intero, costretta in schemi così semplici (vendita, mutuo, donazioni, assegnazioni di alloggi, atti societari, rappresentano almeno in città la quasi totalità delle stipule; d'altronde, la "standardizzazione." degli atti è imposta dallo stesso legislatore, che sempre più richiede ("'informatizzazione" degli atti, e finanche dei repertori) da rendere inutile, il più delle volte, la norma dell'ult. cpv. art. 47 Ord. Not. ("spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto"), che dovrebbe essere soppressa nel condendo ordinamento. D'altronde, sempre che non si ritenga, ipocritamente, soddisfatto il disposto di codesta norma nell'incontro delle parti col notaio in sede di stipula dell'atto, bisognerebbe prendere atto che la norma già oggi è palesemente violata ogni qualvolta, specialmente di fronte ad ipotesi di contrattazione più o meno standardizzata, gli incontri preparatori con le parti, o con agenzie e faccendieri da loro delegati, si svolgono nello studio notarile con i nostri impiegati o praticanti. Costoro, di solito, invocano l'intervento del notaio, nel
l'attività preparatoria alla stipula, soltanto quando emergano difficoltà o problemi: siamo certi che questa prassi sia illecita, e che si debba riaffermare la necessità che il notaio tenga personalmente tutti i contatti con banche, istituti vari, società e clienti "spiccioli"? Bene: allora bisognerà, coerentemente, "potare" il numero dei nostri collaboratori, ed acconciarci ad un rilevante aumento del numero dei posti in tabella, non dico di tréntamila, ma almeno di cinquemila posti, e riportare l'attività del notaio ai livelli artigianali di una volta.
Passando alle esigenze a cui può rispondere la lettura dell'atto, quelle sopprimibili sono:
a) di rendere possibile al notaio il controllo sulla corretta redazione del documento e sul rispetto delle formalità richieste dalla legge, e
b) di rendere possibile alle parti il controllo sul corretto adeguamento dell'atto alla loro volontà.
L'esigenza sub a) è evidentemente soddisfatta, quando e se sia sentita dal notaio, dalla sua lettura anche "silente", addirittura non alla presenza delle parti, e anche prima (ovviamente non dopo) della sottoscrizione, ovvero soddisfatta da lettura "veloce" e per sintesi: in ogni caso il notaio assumerà, in ordine alla redazione del documento, la relativa responsabilità con la sua sottoscrizione, l'abbia o no redatto personalmente, e l'abbia o no integralmente letto;
l'esigenza sub b) può essere soddisfatta dalle parti (formali) dell'atto sia direttamente sia indirettamente: quanto al primo caso, basti pensare alle sempre più frequenti ipotesi in cui le parti, e specialmente quelle più forti economicamente, predispongano o facciano predisporre da professionisti loro consulenti, in tutto o in parte, il contenuto delle pattuizioni, di cui si propongono di chiedere la formalizzazione al notaio, ovvero richiedano a quest'ultimo, in anticipo rispetto alla stipula, la "bozza" dell'atto al fine di apportarvi eventuali variazioni od aggiunte; inoltre, l'uso delle macchine informatiche induce taluni - me incluso - a far riscrivere l'atto già letto, al fine di apportarvi le correzioni la cui necessità sia emersa in sede di prima lettura, piuttosto che apportare a mano le famose postille (d'altra parte, ciò rappresenta un dovere morale nei confronti dei posteri, che chiedessero copie dei nostri atti nell'archivio notarile, atteso che, in palese dispregio della normativa vigente, il
conservatore rilascia oggi al richiedente, invece che copie leggibili e comprensibili, copie fotostatiche dell'originale come che sia, anche se più o meno "inguacchiato"): orbene, le reazioni delle parti allorquando mi accingo alla rilettura del documento, e specialmente se le correzioni al terminale sono state da me inserite alla loro presenza, sono sempre improntate a sentimenti di così vivace reazione, che mi è talvolta difficile convincerli della necessità (ma solo de _jure condito) della rilettura.
L'esigenza sub b), pertanto, è soddisfatta dall'assistenza delle parti alla lettura dell'atto, che comunque dev'essere effettuata al fine della sua pubblicazione, oppure con altri mezzi, che le parti stesse individuino liberamente:
- assistenza alla lettura ad opera di persone di loro fiducia (che è precisamente ciò che desiderano, e talvolta fanno, direttori, presidenti, esponenti e rappresentanti di Enti della natura ed importanza più disparate: d'altronde, è risaputo che siffatti personaggi, attualmente, il più delle volte non seguono, quando seguono, con sufficiente attenzione la lettura a cui vengano costretti, esponendosi al rischio che il documento non sia conforme alla bozza, o minuta che dir si voglia, con la conseguente necessità di rettificare successivamente l'atto),
- rinunzia ad assistere alla rilettura del documento corretto informaticamente in loro presenza secondo la loro volontà,
- rinunzia ad assistere del tutto alla lettura per fiducia nel notaio, o per avvenuta redazione dell'atto pubblico ad opera delle parti stesse o di professionisti di loro fiducia (ferma restando, in questo caso, la necessità della lettura da parte del notaio, al fine di verificare il rispetto delle "richieste formalità").
Alla soluzione indicata, del resto, sarebbero già pervenuti i commentatori dell'art. 56, comma 1, del vigente Ord. Not., se non fossero stati legati allo jus conditum. Ma io me ne posso distaccare, in quanto ne propugno la riforma, 'ed invito a riflettere sull'assurdità (è, questa, l'espressione di Girino, in Novis. Dig. It.; voce 'Sordo", pag.912, nota 6) della situazione che si creerebbe se un certo numero di sordi, che sappiano leggere, costituiscano una s.r.l. (o una società cooperativa!): se (come sostengono i commentatori più realisti del Re, i quali pretenderebbero, in nome
di un preteso spirito della legge, che addirittura il sordo debba leggere l'atto ad alta voce, perché soltanto così il notaio sarebbe in grado di attestare che la lettura sia avvenuta), avremo: 1) lettura ad alta voce dell'atto e, magari, dello statuto allegato, ad opera del notaio, a beneficio di sé medesimo, non potendolo in ipotesi ascoltare le parti; 2) seconda lettura ad alta voce di atto ed allegato ad opera del primo socio, a beneficio di sé medesimo e dell'incolpevole notaio; 3) terza lettura ad alta voce di atto ed allegato ad opera del secondo socio, a beneficio di sé medesimo e del disperato notaio; 4) ulteriori letture ad opera di eventuali altri soci, fino a consunzione fisica degli astanti ("poscia, più che il dolor poté il digiuno") o al provvidenziale arrivo dei volontari della Neurodeliri, che portino via con sé le parti e il notaio, ormai divenuto inidoneo all'esercizio.
Modificando la legge notarile nel senso proposto, invece, la lettura dell'atto alle parti sorde, ma che sappiano leggere, avverrà ad opera del notaio (o ad opera di persona di fiducia del notaio e in presenza di lui), che procederà in tal modo alla pubblicazione dell'atto; se le parti lo vogliano, potranno o no assistere ad essa (tanto non sentirebbero comunque niente), ovvero potranno incaricare, senza alcuna formalità, altri di seguire tale lettura per loro, ovvero procedere ad una lettura (parziale o totale, silente o stentorea), limitandosi a dichiarare per iscritto, in calce
all'atto, di aver letto o di aver fatto leggere l'atto, e di approvarlo.
Estendendo tutto ciò ai non-sordi (è risaputo che non vi è peggior sordo di chi non voglia ascoltare) avremo forse risolto il problema della lettura dell'atto a chi non voglia, per una ragione o per l'altra, assistervi in tutto o in parte.
Ovviamente, una volta individuate come sopra le ragioni per le quali è necessaria la lettura dell'atto, se ne desume la non-necessità della lettura degli allegati, non estendendosi tali ragioni agli allegati (quali che siano, con buona pace degli antichi Autori che la ritenevano necessaria almeno per le procure, e della recente giurisprudenza onoraria, che vorrebbe imporla per gli statuti delle società).
Avendo attribuito alla lettura dell'atto la mera formalità necessaria per la sua pubblicazione, dobbiamo escludere che la lettura rappresenti il sistema di assicurare la conoscibilità del contenuto del documento da parte dei destinatari della lettura (a fortiori, si deve escludere che la lettura debba accompagnarsi alla "cerziorizzazione", ad opera del notaio, del contenuto dell'atto alle parti, com'era richiesto dall'art. 19 della Legge notarile del Regno delle Due Sicilie): si correrebbe il rischio di innumerevoli contestazioni ad opera delle parti, che sostengano, ex post, che il notaio non avrebbe sufficientemente cerziorato le parti.
ARRIGO ROVEDA LINGUA ITALIANA E STRANIERA NELL'ATTO NOTARILE
Non so quanto sia metodologicamente corretto, ma devo confessare che le mie riflessioni sull'uso della lingua nell'atto notarile scaturiscono dall'insoddisfazione che deriva dall'applicazione della normativa vigente, farraginosa per quanto riguarda l'atto pubblico e inesistente per ciò che concerne le scritture private autenticate.
E proprio nell'ipotesi di intervento in atto dì soggetti che non conoscono la lingua italiana e di quella degli atti che possiamo definire "diretti all'estero" che si riscontra il maggior scollamento tra aspettative del cittadino e qualità della funzione notarile.
Le norme contenute negli articoli 4 e 11 della sezione I e nell'articolo 4 della,sezione del progetto, sono state scritte con la presunzione di risolvere quei problemi che l'attività notarile sembrava creare ad una rapida circolazione internazionale del documento, senza rinunciare alla "qualità della funzione".
In ossequio a ciò si é ritenuto necessario confermare, al primo comma dell'articolo 4, la regola contenuta nel primo comma dell'articolo 54 della vigente legge notarile "gli atti. notarili devono essere scritti in lingua italiana", senza confermare invece l'eccezione dell'atto rogato nella lingua straniera conosciuta dal notaio.
Due sono le ragioni di questa scelta:
1) l'atto notarile stipulato in Italia avrà normalmente effetti in Italia e sarà destinato a soggetti che hanno maggior dimestichezza con la lingua italiana, anche se ad esso intervengono soggetti che tale lingua non conoscono;
2) il notaio, seppur poliglotta, ha maggior dimestichezza con la lingua madre; pertanto le funzioni di interpretazione e verifica della volontà delle parti, nonché di adeguamento alle leggi, previste dagli articoli introduttivi delle sezioni II e III potranno essere svolte con maggior accuratezza. Non si dimentichi, a questo proposito, la particolare efficacia dell'atto pubblico prevista dagli articoli 2699 e 2670 del Codice Civile.
Il secondo comma dell'articolo 4 é stato pensato per poter facilitare la circolazione all'estero dell'atto notarile e la comprensione da parte di soggetti stranieri. Ciascuna parte può infatti chiedere la traduzione dell'atto, che sarà asseverata con giuramento da un traduttore (e in ciò nulla si innova) o certificata conforme all'originale dal notaio stesso (e questa invece é un importante novità).
Giova anche chiarire che la traduzione di cui alla norma in esame non costituisce parte dell'atto notarile e pertanto non dovrà essere sottoscritta dalle parti, né letta alle stesse. Il traduttore non interviene all'atto ed é una figura diversa rispetto all'interprete previsto dall'articolo 11.
Il terzo comma dell'articolo 4 costituisce la più importante novità del progetto sul punto ed introduce un'unica, ma fondamentale, eccezione al principio dell'atto scritto in lingua italiana.
La norma vuole evitare che, per atti diretti all'estero e destinati ad utilizzatori che conoscono una lingua nota al notaio e alle parti, si debba necessariamente passare per una attività, a volte lunga. e dispendiosa, di traduzione. Per tali atti si é prevista la possibilità di scritturazione in lingua straniera, senza obbligo di traduzione o di intervento dell'interprete.
Non potendo il notaio conoscere la reale destinazione di tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, si é poi ritenuto opportuno estendere la facoltà di scritturazione in lingua straniera a tutti gli atti rilasciati in origina
le e non soggetti a deposito presso pubblici uffici italiani.
Tale innovazione eliminerebbe una delle maggiori fonti di insoddisfazione cui dà luogo oggi l'esercizio della funzione notarile, perlomeno nelle città dove il commercio internazionale é particolarmente sviluppato.
L'articolo 11 (rubricato "intervento di stranieri" con una scelta forse da rivedere) si presenta come estremamente innovativo rispetto alla normativa vigente, in quanto elimina l'obbligo dell'atto bilingue.
La tutela del soggetto che non conosce la lingua italiana é affidata all'intervento di un interprete, ma l'atto, sempre redatto in lingua italiana, non dovrà essere necessariamente tradotto.
In sintesi si é ritenuto che lo straniero possa essere tutelato alla stregua di uno dei soggetti affetti da menomazione fisica di cui si occupa l'articolo 10.
Sarà sempre in facoltà dello straniero richiedere la traduzione dell'atto, ai sensi dell'articolo 4 secondo comma.
Resta a questo punto da esaminare l'articolo 4 della sezione III che regola il particolare caso della scrittura privata redatta sia in italiano che in una o più lingue straniere (e normalmente già presentata al notaio in questa forma). In questo caso é il corpo dell'atto a presentarsi come bilingue o plurilingue e pertanto la disciplina proposta deve necessariamente essere articolata.
Si prevede che le parti debbano sottoscrivere sia il testo italiano che quello straniero. L'autentica sarà sempre redatta in italiano, come prescrive l'articolo 4 della sezione I, e la sua traduzione sarà fatta dal notaio o dall'interprete.
La norma é di applicazione piuttosto limitata. Occorre pertanto valutare se sia opportuno conservarla ovvero se tale problematica possa essere risolta alla luce dei principi generali contenuti nella prima sezione.
Tenendo conto del fatto che l'originale é il testo italiano, mentre il testo in lingua straniera costituisce una semplice traduzione, si possono distinguere tre ipotesi:
a) il notaio (ma necessariamente anche le parti) conosce la lingua straniera: egli controllerà e, se del caso, modificherà la traduzione che diventerà pertanto la medesima tra
duzione di cui al secondo comma dell'articolo 4, sezione I, certificata conforme dal notaio;
b) il notaio non conosce la lingua straniera e l'italiano é conosciuto da tutte le parti: l'originale sarà il testo italiano. Per il testo in lingua straniera si chiederà l'intervento di un traduttore che, previo controllo ed eventuale modifica, procederà all'asseverazione.
c) il notaio non conosce la lingua' straniera ed una o più parti non conoscono la lingua
italiana; é necessario l'intervento dell'interprete di Qui all'articolo 11, il quale poi svolgerà altresì le funzioni di traduttore.
Pare pertanto che la disciplina comune offra una risposta ad ogni esigenza. Ritengo quindi che si possa ottenere un'articolato più sintetico e snello con la soppressione dell'articolo 4, senza incidere sulla completezza ed esaustività della regolamentazione.
La questione del rapporto fra forma (dell'atto notarile) o regole formali (che riguardano gli atti notarili) e deontologia è molto complessa e presenta elementi problematici di difficile soluzione.
Tale questione assume particolare rilevanza quando, poi, essa si pone all'interno di un tentativo di riforma dell'atto notarile.
Si possono, a questo riguardo, formulare queste osservazioni.
1. L'esigenza di una maggiore attenzione alla dimensione deontologica nell'esercizio della professione notarile si è molto sviluppata nel recente passato.
L'emanazione del codice deontologico da parte del Consiglio Nazionale del Notariato costituisce, quindi, il portato normativo di un più profondo processo di sensibilizzazione dell'intero notariato.
2. Se la deontologia costituisce l'insieme delle norme morali che regolano l'esercizio della professione essa non riguarda l'oggetto proprio della professione ma l'insieme dei comportamenti che si assumono per lo svolgimento della professione.
Questa osservazione, anche nella sua banalità, è centrale per la soluzione del nostro problema ed è necessaria per evitare modi assai confusi di affrontare il problema medesimo.
Cerchiamo di capire meglio.
Il nocciolo della professione notarile (funzione di adeguamento e funzione di certificazione) consiste nel ricevimento degli atti notarili.
CARLO SAGGIO LA FORMA E LA DEONTOLOGIA
Si può dire, usando un linguaggio meno consueto, che l'atto notarile costituisce il "prodotto tipico" della professione del notaio. Stabilire la qualità minima del "prodotto tipico atto notarile", perché possa essere considerato tale, non è questione che riguarda la deontologia.
Questa qualità minima è, infatti, stabilita dalla legge con le norme che, fra l'altro, disciplinano la forma dell'atto notarile.
Tali norme non costituiscono primariamente -è evidente! - norme di comportamento (norme morali) per il notaio nell'esercizio della sua professione ma tendono, invece, a definire le caratteristiche peculiari del prodotto tipico (atto notarile) dell'attività professionale.
Le norme deontologiche riguardano invece il tentativo di definire "il come" si deve arrivare, da parte del notaio, a produrre, diciamo ora più tecnicamente, a redigere l'atto notarile così come definito - nelle sue qualità minime sia sostanziali che formali - dall'ordinamento giuridico.
Le norme dettate in tema di forma dell'atto notarile, di conseguenza, solo secondariamente ed indirettamente riguardano la deontologia.
In conclusione, su questo piano, si può affermare che le norme (di primo grado) che riguardano la forma dell'atto notarile non possono trarre la loro origine nelle esigenze deontologiche della categoria, ma tendono, invece, a determinare non "il come" di una certa professione ma il suo oggetto primario.
Al contrario la sensibilità deontologica - cioè morale della categoria - dovrà invece partire dalle norme di forma dettate in maniera primaria e, quindi, per fini diversi dalla deontologia come evidenziato, per trarre elementi di fondamentale utilità per la redazione del codice di comportamento della categoria.
Sul piano normativo tutto ciò vuol dire che pensando ad un nuovo progetto sulla forma dell'atto notarile questo non può, pena una enorme confusione, essere ispirato da esigenze deontologiche, ma invece dall'intenzione di volere segnare i connotati di un atto che corrisponda alle esigenze della società in cui viviamo e alla più utile esplicazione della funzione notarile.
3. Tutt'altra cosa è, invece, comprendere la portata, indiretta ma di grande importanza, delle norme formali in tema di deontologia. Infatti, se le norme di forma tendono a stabilire le qualità minime dell'atto perché possa rispondere alla propria funzione, esse costituiscono anche una enorme fonte di luce per illuminare anche il "come" del notariato, le norme del suo comportamento.
Infatti, l'attenzione all'oggetto dell'attività, alle norme che ne ispirano la disciplina, costituisce un criterio di grande rilevanza per determinare anche le norme di comportamento. In questo senso, tra l'altro, l'intendere esattamente da parte dei notai le norme sulla forma e il ragionamento organico che ne è alla base dovrebbe far chiaramente capire -sul piano del comportamento che è proprio della dimensione deontologica - che le diverse possibilità di forma dell'atto notarile permesse dall'ordinamento giuridico sono previste per rispondere alle diverse esigenze che la prassi contrattuale può presentare e che, quindi, concedere sconti su questo piano (che possono consistere nell'utilizzare un tipo di atto quando non se ne presentano le esigenze) costituisce un comportamento - dal punto di vista deontologico - non corretto.
Ad esempio, queste considerazioni possono ben applicarsi in tema di distinzione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata. Se l'atto pubblico costituisce il prodotto tipico dell'attività del notaio e se l'ordinamento giuridico consente anche, per rispondere a particolari esigenze contrattuali od esigenze operative dei clienti, di utilizzare - in taluni casi - la scrittura privata autenticata, il ricorrere da parte del notaio a questo ultimo stru
mento in maniera abitudinaria e al di fuori delle ipotesi che comunemente ne giustificano l'esistenza significa porre in essere un comportamento che sul piano deontologico può essere giudicato non positivamente.
4. Altra questione ancora è quella che riguarda l'opportunità che i provvedimenti organici in tema di deontologia introducono norme che riguardano la forma dell'atto notarile, così come è accaduto con il nostro recente codice deontologico.
E' stato osservato, -a tal riguardo, che le norme deontologiche debbono guardare al comportamento del notaio e non all'oggetto della sua attività e che conseguentemente tali norme non dovrebbero, per non esulare dal proprio raggio di azione, dettare norme che riguardano l'atto notarile.
Mi pare che si possa fondatamente rispondere a queste osservazioni chiarendo che il codice deontologico può bene e utilmente dettare norme formali, (così come ha recentemente inteso il TAR Lazio) per il riverbero indiretto ma positivo che esse possono avere sul piano del comportamento, purché non ci siano equivoci su due punti:
a) tali norme non tendono a definire le qualità minime necessarie perché l'atto notarile possa utilmente esplicare la propria funzione ma, invece, tendono a fissare ulteriori qualità dell'atto utili solo su un altro e diverso piano che è quello comportamentale;
b) che le sanzioni per la mancata osservanza di tali requisiti operano solo sul piano deontologico (del giudizio sul comportamento del notaio) e, quindi, disciplinare.
5. L'ultima questione riguarda l'opportunità, in forza di tutte le altre osservazioni già svolte, di concepire una norma di rimando che, in sede di modifica della legge notarile, preveda espressamente le potestà dell'organo rappresentativo della categoria di emanare norme formali di secondo grado (stabilendone anche i limiti) con previsione del piano su cui devono muoversi le eventuali sanzioni.
I vantaggi di una tale previsione positiva possono così sinteticamente riassumersi:
a) soluzione definitiva del problema riguardante la possibilità da parte del CNN di emanare norme sulla forma, in sintonia con quanto stabilito dal TAR sui ricorsi per impugnazione del codice deontologico;
b) soluzione definitiva della questione riguardante la materia di queste norme di secondo grado;
c) possibilità di stabilire limiti a questa potestà del CNN;
d) determinazione del piano su cui devono muoversi le sanzioni e, forse, anche di stabilirne l'indirizzo e la portata.
ALESSANDRO MARZOCCHI FORMA DELL'ATTO NOTARILE E TECNOLOGIA INFORMATICA
Per forma dell'atto, tradizionalmente si intende il mezzo fisicamente percepibile attraverso il quale viene esteriorizzata la volontà negoziale.
"La forma non significa se non il modo, qualunque sia, purché naturalmente idoneo, in cui la manifestazione viene ad esistere" (Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato, italiano, Utet, Torino, 1949, I, pag. 314).
"La forma è un mezzo di manifestazione
della volontà negoziale " (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 1960, pag. 154).
"La forma del contratto è il mezzo sociale attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso " (Lessico di diritto civile, a cura di Bianca, Guido Patti, Salvatore Patti, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 355).
In tale accezione più astratta, il significato di forma supera quello più ristretto riconducibile alla specificità dei negozi formali, in opposizione al principio generale di libertà della forma, di cui all'art..1325 n° 4 c.c. per il quale la forma è requisito del contratto solamente "quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità".
Forma è dunque mezzo, strumento attraverso il quale la volontà interna si manifesta verso l'esterno per rendersi percepibile ai suoi naturali destinatari negoziali ed ai terzi.
Ed è strumento fisico, pur portatore di contenuti e significati specifici (già la scolastica distingueva fra instrumentum e negotium): difatti fisici sono i canali sensoriali attraverso i quali un soggetto manifesta la sua volontà, e l'altro soggetto - o gli altri - tale volontà ricevono e recepiscono.
Dalla manifestazione più libera (il comportamento: cfr. art. 476 c.c. per la tacita accettazione dell'eredità, od art. 1327 c.c. per l'esecuzione del contratto prima della risposta dell'accettante) a quella più vincolata (l'atto
pubblico in presenza di testimoni), il concetto di forma si basa (cfr. art. 1326 c.c.) su quattro momenti:
.. la volontà del soggetto:
.. proponente;
.. destinatario;
.. il modo (fisico) col quale la volontà viene: .. portata verso l'esterno;
.. ricevuta dal/dai soggetti.
I primi due di questi momenti risiedono all'interno di processi di elaborazione mentale che non coinvolgono l'interesse della legge notarile - per quanto di competenza di questo studio, giacché per altri aspetti, e non certamente secondari, il notaio è fortemente coinvolto nell'indagine sulla volontà delle parti.
Gli altri due momenti, strettamente legati a valutazioni scientifico-naturalistiche, sono invece influenzabili dalla tecnologia: in tal senso essi sono legati alla fondamentale scelta del canale di trasmissione e di ricezione, orale o scritto.
Queste riflessioni sono volutamente limitate al rapporto tra forma e tecnologia: esse quindi non approfondiscono gli importanti fenomeni che hanno interessato attività e cultura umane, soprattutto nel campo del diritto, quandò si è passati dall'oralità allo scritto; è probabile che implicazioni analogamente importanti deriveranno dal passaggio da una cultura rigorosamente alfabetica (nel senso oramai accettato di cultura basata sul collegamento diretto e senza elaborazioni intermedie fra uomo e scritto) ad una cultura post-alfabetica (in cui il collegamento fra uomo e scritto potrà, con varia intensità, essere intermediato dagli ora nuovi strumenti di elaborazione, i quali sono anche strumenti di memorizzazione, di trasmissione, di selezione, di associazione, di esclusione).
Poiché il problema della forma attiene alla materializzazione della manifestazione di volontà e della sua ricezione, è indefettibil
mente legato alla tecnica di materializzazione: non sono state prive di conseguenze le transizioni dall'oralità allo scritto, o dal manoscritto alla stampa. E' dunque possibile che anche la transizione informatica abbia conseguenze significative, e questo anche se l'ingresso dell'informatica nel mondo del diritto è problema per il quale possono astrattamente prevedersi tre soluzioni:
.. può avvenire senza lasciare tracce degne di attenzione;
.. può comportare un 'evoluzione più o meno significativa;
.. può generare una vera e propria rivoluzione non consentendo più oltre il cumulo delle esperienze tradizionali ma obbligando a nuove strutture paradigmatiche.
Finora l'approccio all'argomento - anche da parte del notariato - è stato del primo tipo, avendo implicato una considerazione esclusivamente strumentale dell'ingresso dell'informatica nel sistema del diritto: considerazione non criticabile in linea di principio, perché è del tutto possibile che le autonome capacità di adattamento del sistema giuridico finiscano per inglobare la nuova tecnologia all'interno dello stesso, e per esaurire esclusivamente nei confini tecnologici l'interrogativo fra evoluzione e rivoluzione, senza che esso debba necessariamente riflettersi nel paradigma giuridico.
Lo stesso avvento della scrittura (accadimento per molti aspetti simile a quello di cui qui ci occupiamo) non ha comportato immediati cambiamenti, né l'immediata sostituzione dell'enunciato poetico con la prosa (1): è dunque possibile che anche l'informatica, al di là dell'immediata evidenza delle sue innovatività, non origini nel diritto rivoluzioni né evoluzioni altrettanto immediate. Ne potrebbe essere conferma l'intuitività dell'adeguamento della teoria della comunicazione alla formazione del contratto, la quale trova in quest'ultima un riferimento perfettamente adeguato, e strutturato anche in termini procedurali.
D'altro canto è ipotizzabile una pluralità di innovazioni riconducibili all'informatica, innovazioni che non casualmente toccano il notariato, in quanto mestiere di creazione, conservazione e trasmissione di documenti.
Considerando la creazione del documento, è facilmente comprensibile la continuità lineare tra ciò che è rappresentato nella mente e la
sua manifestazione orale o scritta: in assenza di fenomeni patologici, la rappresentazione interna coincide perfettamente con la manifestazione esterna, non interponendosi fra di esse alcuna intermediazione (tali non sono, infatti, la manifestazione orale né quella scritta finora praticata, essendo esclusivamente passivo Io strumento di scrittura, in quanto sotto il controllo, totale ed esclusivo, del soggetto): manifestazione orale e scritta sono infatti sotto il controllo sensoriale diretto, attraverso i canali fonativo, auditivo e visivo. Unica eccezione, ma non priva di significato, è rappresentata da stranieri (che non conoscano la lingua italiana), analfabeti, muti, sordi e ciechi, i quali necessitano dell'intermediazione di soggetti senza menomazioni culturali né fisiche. L'informatica interviene in questa continuità spezzandola concettualmente attraverso il programma, così privando il soggetto della totalità ed esclusività del controllo del processo di comunicazione: fra rappresentazione interna e manifestazione esterna essa infatti interpone un complesso procedimento di istruzioni (programma), che non è direttamente (o, forse meglio, facilmente) controllabile dal soggetto. Nessun problema ne deriva se l'informatica rimane a livello esclusivamente strumentale, per cui il soggetto, attraverso i tradizionali strumenti della lettura dello scritto e della sua sottoscrizione, si riappropria delle facoltà momentaneamente perdute, restando così -del tutto indifferente il meccanismo od il procedimento di produzione dello scritto (a mano, a stampa od a mezzo di quella complessa microfabbrica informatica ormai familiare a tutti).
Già l'accenno alla situazione di stranieri, analfabeti, muti, sordi e ciechi - quale quella in cui è interrotta la continuità fra soggetto e negozio e/o documento - richiama particolari prescrizioni formali le quali, pur previste dall'ordinamento vigente, finora sono state trascurate in tema di documentazione informatica. Non emergono particolari problemi se questa è destinata a concludersi con uno scritto, poi imputato al soggetto attraverso (eventuale traduzione), lettura e sottoscrizione: in tal caso la nuova tecnologia sarà un'evoluzione esclusivamente strumentale, ed immagino che niente di nuovo dovrà dirsi in tema di forma.
Vale però la pena, a mio parere, di domandarsi quali requisiti debba avere un "documento" giuridicamente rilevante, redatto informaticamente e che prescinda dallo scritto (2): questa, io credo, sarà la nuova frontiera giuridica della forma. -
Da un lato non v'è ragione per escludere dalla sfera delle previsioni giuridiche anche (e forse soltanto) formali la sempre più vasta fenomenologia delle transazioni telematiche, ed inoltre è prevedibile, ma anche possibile, l'eventualità che la contrattazione senza carta metta in discussione sia la gerarchia di valori presupposta dall'art. 1350 c.c., sia l'elencazione che ne consegue.
Passando alla conservazione dei documenti, dopo un primo momento di rifiuto acritico dell'informatica, seguito da un'altrettanto acritica fede nella perfezione della nuova tecnologia, si incomincia oggi a meditare seriamente sulle garanzie di inalterabilità che i nuovi mezzi di documentazione possono offrire. Nessun supporto è privo di inconvenienti: è dunque prudente non aspettarsi la perfezione dai supporti informatici, ed utilizzarli per un congruo periodo di tempo in aggiunta, e non in sostituzione, di quelli tradizionali, ridondando in cautele finché non sarà sperimentata la loro affidabilità nel tempo. Fra tali cautele, segnalo la frequenza e la duplicazione di archiviazioni e la conservazione di macchine e programmi nonostante la loro rapida obsolescenza tecnologica, allo scopo di assicurare anche in futuro la leggibilità degli attuali supporti.
Come sono minuziosamente previste le caratteristiche di indelebilità dei nastri dattilografici, è auspicabile una analoga previsione normativa sui requisiti tecnici dei supporti informatici e sulle modalità della loro conservazione.
Si rendono poi necessari approfondimenti quando si passa a considerare l'aspetto della trasmissione dei documenti: ritorna qui il dovere di definire le caratteristiche formali del documento informatico svincolato dal supporto cartaceo, giacché è proprio in tale configurazione che l'informatica dà la sua vera utilità Marginale nel contesto tempo-spazio, consentendo lo scambio di documenti in tempi incommensurabilmente brevi, praticamente annullando le distanze, e fra un numero grandissimo di soggetti.
Si ripropone essenzialmente il problema di definire • i requisiti giuridici del documento informatico "dematerializzato", secondo l'accezione, ormai comune, di documento non percepibile sensorialmente senza l'ausilio del sistema informatico.
Emergono problemi di imputazione soggettiva, cioè di identificazione dei soggetti emittente e destinatario, e di decrittazione del contenuto del documento.
Il diritto, e con essa il notariato, è ormai già evidentemente attraversato da problemi di coesistenza con la vasta influenza dell'informatica: problemi che in qualche modo debbono essere valutati nel tentativo di dar loro una qualche risposta.
I problemi sono talvolta così elementari da apparire banali, consistendo in conflitti tra diverse norme formali, talune previste per esplicito da leggi, e talaltre previste per implicito da norme di rango amministrativo emanate successivamente e quasi sempre per favorire l'informatizzazione di talune procedure.
Restando al semplice, quid iuris, se gli spazi predisposti nei moduli non sono sufficientemente ampi per contenere tutti quei caratteri (pur sempre segni grafici significativi, assoggettati a rigore di forma) previsti da leggi precedenti? Un esempio concreto può essere fatto in tema di moduli per il PRA, nei quali i vincoli predisposti non rispettano le previsioni della legge notarile in tema di autenticazioni. Oppure si può fare riferimento alle cosiddette note meccanizzate, nelle quali le necessità dell'automazione (che ritengo più presunte che vere) hanno di fatto modificato le previsioni dell'art. 6 c.c. in tema di diritto al nome.
Altre volte i problemi comportano valutazioni giuridiche non limitate a mere ragioni formali, e dunque più coinvolgenti.
Il significato giuridicamente rilevante può consistere in un documento scritto nel modo tradizionale, ma anche in una registrazione "dematerializzata": questa può poi generare altri documenti scritti, oppure altri supporti rilevabili visivamente (schermate video), anche in luoghi e/o tempi diversi (trasmissione telematica): in casi di discordanza, quale informazione dovrà considerarsi prevalente?
Le visure ipotecarie meccanizzate talvolta segnalano, e talvolta no, l'esistenza di ipoteche iscritte a carico di un medesimo soggetto, e questo in conseguenza delle modalità di
codificazione del soggetto stesso. In un simile caso, quale dovrà essere considerata l'informazione giuridicamente rilevante? Quella risultante dal documento cartaceo, oppure quella "registrata" all'interno dell'archivio, oppure infine quella "manifestata" dall'archivio? E' evidente come la risposta dipenda esclusivamente dal valore che viene attribuito al concetto di forma.
E quando - a seconda delle modalità di organizzazione dell'archivio o di quelle di ricerca - vengono rilevate alcune informazioni, ma non tutte fra quelle esistenti, a chi si dovrà imputare il danno delle risposte insufficienti o mancanti?
Una ulteriore serie di interrogativi è collegabile all'utilizzo di codificazioni, predisposte nella speranza di aiutare il trattamento automatico delle operazioni giuridiche attraverso l'eliminazione, iussu imperii, del differenziale semantico che è tuttora alla base del modello del ragionamento giuridico: come dovremo considerare la caduta di livello significativo nella traduzione dal linguaggio naturale a quello codificato degli automi? In altre parole, per il caso di discordanza tra informazione "in chiaro" e "codificata", quale delle due dovrà considerarsi prevalente (non dimenticando che la prevalenza dell'informazione in chiaro comporta un danno irreparabile alla funzionalità dell'archivio, e viceversa la prevalenza •dell'informazione codificata comporta un implicito riconoscimento di fonte normativa al programma di automazione, che finora è rimasto del tutto svincolato dai classici criteri di ripartizione dei poteri e di conoscibilità delle fonti)?
Ad esempio, nessun decreto interministeriale ha approvato la meccanizzazione delle conservatorie RR.II., e nessuna norma ha disciplinato e reso pubbliche le caratteristiche di programmi che pure finiscono per normare attività ed operazioni non secondarie.
Come esiste un generale presupposto di comunicabilità e di conoscibilità basato sull'uso della lingua nazionale - oggetto di particolari prescrizioni formali da parte della legge non solo notarile -, analogamente dovrebbe porsi ,il principio di conoscibilità diretta del programma, nel senso di "leggibilità" agevole da parte di chiunque.
Ed ancora: la transizione verso l'informatica dovrà essere accompagnata anche verso il prevedibile incremento numerico delle nego
ziazioni fra assenti, oppure la spinta verso la dematerializzazione della forma dovrà essere limitata?
Andando verso una progressiva dematerializzazione del diritto, al momento più impulsiva che regolata, è saggio chiedersi se le necessità e la coscienza sociali accetteranno ancora a lungo che la discriminante tra contratti formali e non formali si basi su una particolare considerazione della contrattazione immobiliare e, conseguentemente, che la deroga alla già esistente libertà di forma, prevista dall'art. 1325 n° 4 c.c., continui ad applicarsi quale noi oggi la conosciamo.
Quest'ultima è forse la domanda più densa di coinvolgimenti notarili, perché essa implica uno scarnificante ripensamento di concetti che costituiscono strutture portanti della funzione del notaio: forma, documento, prova, sottoscrizione, autenticità.
E non credo che occorrerà attendere molto tempo prima che tali problemi si impongano all'attenzione del giurista in genere e del notaio in particolare: una delle domande poste all'attenzione di questo incontro è se al notaio debba essere affidata la responsabilità per la congruità dei dati indicati in atto con quelli risultanti nei pubblici archivi. Da tempo auspico che il notaio si faccia garante della complessiva funzionalità di tali archivi: così garantendo gli archivi, il notaio tutelerà ancor più, e meglio di ogni altro possibile soggetto, il diritto fondamentale del cittadino ad avere archivi giuridici efficaci ed efficienti. Poiché gli archivi sono ormai tutti informatizzati, già emerge l'attualità di tutte le domande qui poste, per la quale il futuro assai prossimo potrà vedere l'ampliamento della funzione notarile al coordinamento, in chiave giuridica-pubblicitariainformatica, dell'archivio dei soggetti con l'archivio dei beni e con l'archivio dei negozi.
Più avanti ipotizzerò alcune risposte alla serie di interrogativi che ho proposto, ma le risposte definitive non possono prescindere da un dibattito che nel notariato italiano sta iniziando con molte resistenze e fatica, e dai contributi che verranno.
Mi pare meritino qualche riflessione gli interrogativi sui quali ho sollecitato l'attenzione, riflessione per la quale i tempi incominciano ad essere maturi-se non altro per evitare che la dematerializzazione divenga sinonimo di aggravamento della crisi del diritto.
Confido che questa lunga premessa venga correttamente interpretata come tentativo di proporre un quadro di riferimento per valutazioni più ampie ed al contempo più profonde, e spero quindi mi si vorrà perdonare se solo a questo punto entro nel merito delle proposte di modifica suggerite per un nuovo ordinamento notarile, il quale è una buona occasione per iniziare a proporre un regolamento normativo del documento informatico.
Per facilità di raccordo, farò d'ora in poi riferimento alla "Proposta di elaborato sulla forma degli atti notarili", redatta a cura dei Colleghi Ragnisco, Santarcangelo, Vigneri e presentata a questo Congresso.
Nella sezione I è giustamente ricordata l'esistenza di particolari menomazioni culturali (il non poter sottoscrivere) o fisiche (impedimento alla sottoscrizione, cecità, sordità, mutismo) che impongono, a tutela del contraente, almeno un soggetto di intermediazione che supplisca all'impossibilità (culturale, motoria, uditivo-fonativa, visiva) di interagire direttamente col negozio od anche solo col documento. Tale sostanziale continuità con la normativa esistente dimostra appunto l'importanza, che sopra ho ricordato, che neppure la tecnologia interrompa la continuità lineare fra soggetto, negozio e documento, anche quando quest'ultimo o la conclusione del negozio vengano attuati attraverso sistemi di elaborazione informatica o telematica.
Altri argomenti degni di attenzione ai fini del tema assegnatomi sono l'uso della scrittura -con caratteri indelebili e facilmente leggibili -e della lingua italiana.
L'indelebilità è evidentemente richiesta ai fini di una conservazione durevole del documento e dunque a tutela delle caratteristiche probatorie la cui dispersione o degradazione deve essere evitata.
Nel testo in esame (sez. I, art. 6.1), l'indelebilità si accompagna alla facile leggibilità. Non è certo il caso di verificare micrometricamente un testo che non è legge ma solo una proposta iniziale: credo peraltro che proprio l'istintività di alcune locuzioni (quale sicuramente è quella che ha guidato la felice mano dell'estensore) riveli un'evidenza che si presume non debba essere dimostrata quando ci si riferisce alla "facile leggibilità". Sostantivo ed aggettivo dimostrano quanto siano radicati nella nostra cultura il concetto e la
funzione, che credo non debbano cambiare in relazione ai mezzi, siano essi alfabetici e materializzati (la scrittura oggi tradizionale) oppure post-alfabetici e dematerializzati. Tanto è vero che non vengono ammesse abbreviazioni (ed i codici, imposti da un'informatizzazione un poco selvaggia e violenta, altro non sono che la funzione esponenziale dell'abbreviazione: abbreviazione dell'abbreviazione) se non quelle d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate: il che, per altri versi, dimostra che i codici non dovranno essere accettati prima che essi siano diventati di uso comune e che, a tale fine e prima di diventare di uso comune, essi dovranno essere sempre accompagnati dall'informazione non codificata.
La proposta di elaborato mantiene poi come normale l'uso della lingua nazionale, cui attribuisce comunque valore discriminante e decisorio per il caso di uso di altre lingue: a me pare auspicabile ed evidente che il criterio rimanga anche all'interno della tecnologia informatica, e che dunque alla lingua naturale sia sempre attribuito il primato nei confronti delle lingue artificiali e di programmazione ... almeno fintantoché esse divengano di uso comune. Tale ovvietà implica, ma è forse opportuno che si cominci ad esplicitare tali esigenze, la trasparenza del programma informatico, e cioè la pubblica disponibilità - in forma comunicativa di uso comune - di analisi, specifiche, procedure.
E' vero che oggi l'informatica notarile - quella all'interno dello studio del notaio, perché appena si esce fuori da tale ambito il discorso è già diverso - conclude il suo processo in un documento scritto su carta, ma non è eccesso di fantasia ipotizzare un futuro forse non lontano nel quale la dematerializzazione inciderà anche nell'attività negoziale affidata alla responsabilità del notaio.
Solo apparentemente travalicano i compiti affidatimi alcune considerazioni sull'art. 13, per il dovere attribuito al notaio di verificare la rispondenza di quanto indicato nell'atto alle risultanze dei pubblici registri.
Tale previsione, ho sopra ricordato, coincide con le opinioni che da tempo coltivo e che, finora meritando considerazioni solo negative, ho più volte proposto a chi ha guidato nel tempo la politica notarile: registro dunque con particolare soddisfazione l'attenzione con la quale Ragnisco, Santarcangelo e Vigneri ri
cordano un tema, che è caro anche a Federnotai.
La riflessione più importante - che l'informatica rende ora evidente, ma che essa presuppone solamente - è che i pubblici registri sono archivi di dati e di informazioni, e che nessun archivio ad accrescimento tendenzialmente infinito può durare indefinitamente nel tempo: mi parrebbe dunque opportuno sussumere all'interno dell'elaborato normativo il principio di autoconsistenza dell'archivio giuridico- pubblicitario, elaborando sulla base della prassi consolidata, ma senza stravolgerli, quegli istituti che si basano sull'influenza del decorso del tempo nel sistema del diritto. Debbono in tal senso essere riprese, rielaborandole e valorizzandole, le considerazioni presenti nel commento all'articolato proposto, a pag. 8, sull'eventuale obbligo di indicare nell'atto la storia ventennale, ed a pag. 19, sulla possibilità che ogni atto "faccia stato" per l'atto successivo.
Altrove si dovrà approfondire quanto simili previsioni costituiscano novità (ma è poi vero che siano tali?) solamente positive: qui anticipo solamente che mi sembrerebbero da respingere pregiudiziali critiche in nome del principio consensualistico, che non mi pare messo in dubbio e che comunque deve essere valutato in funzione della sua capacità di rispondere ad esigenze economico-sociali, e non alla stregua di un limite non valicabile dalla ricerca.
Avvicinandomi alla conclusione, credo che il notariato debba valutare con molta attenzione il significato delle funzioni dello scrivere e del leggere quando anche in una sola di queste, fra il soggetto ed il testo, si interpone "un terzo" (l'automa, quando non sia esclusivamente strumento, non esclusivamente mezzo inerte e passivo). In proposito, voglio ricordare che è già stata ipotizzata una "responsabilità da programma informatico" a carico dell'utilizzatore, il quale ha dunque un interesse non soltanto culturale alla trasparenza degli strumenti informatici.
Il notariato deve preoccuparsi di imparare a padroneggiare i nuovi strumenti di documentazione, sia perché ne è coinvolto più di altri giuristi, sia perché è l'istituzionale collegamento giuridico (3) fra soggetti, beni, negozi ed archivi.
Ricordo dunque al Congresso l'opportunità di includere nella proposta di elaborato normati
vo l'obbligo di documentare la storia pregressa del bene, e sottopongo alla sua attenzione un'ulteriore domanda, che sí aggiunge a quelle proposte dal Collega Di Transo nella sua relazione introduttiva: ritenete maturi i tempi per approfondire i problemi della "documentazione" informatica e regolarla normativamente? (4)
Quali punti qualificanti di una normazione possibile, credo di poter elencare i seguenti: 1.1 Ogni strumento informatico che possa essere utilizzato al fine di produrre, azionare o rendere opponibili vincoli giuridici, deve operare con modalità leggibili, direttamente ed in modo completo, dai soggetti cui sono imputabili i vincoli. Esso deve comunque essere corredato dalla descrizione analitica, anch'essa redatta in forma leggibile dall'utente nella sua lingua madre, senza che occorra l'intermediazione del sistema:
. delle modalità fisiche di funzionamento del sistema,
. di ogni singola operazione gestibile dal sistema,
. . delle procedure logiche e funzionali del programma e della completa documentazione di quest'ultimo.
1.2 Si ha per non apposta ogni clausola di utilizzo del sistema destinata a contrawenire a quanto sopra previsto, anche se accettata espressamente.
1.3 Sono nulli i vincoli originati dall'utilizzo di sistemi informatici che non rispettano i requisiti di cui al comma 1.
2 I documenti di cui al punto 1 devono essere aggiornati ad ogni modifica del sistema e/o del programma.
3 Ogni strumento informatico dí cui al punto 1 deve consentire in qualunque momento la leggibilità diretta, non codificata né sintetizzata, delle informazioni ed anche di ogni singolo atto della procedura.
4 Nessuno strumento e/o programma informatico può imporre obblighi e/o comportamenti che non siano previsti da norme giuridiche.
5 Ognuna delle prescrizioni di cui sopra si applica anche alla Pubblica Amministrazìone, nei rapporti interni ed anche in quelli con altre amministrazioni e/o coi cittadini.
(1) D'Ippolito, Le XII Tavole: il testo e la politica, in Storia di Roma, Einaudi, vol. I, ,pag. 401, riporta però che "Agli storici del diritto, le
XII tavole appaiono governate da una coerenza interna, espressa in un rigido, formalismo, che guida tutto questo complesso normativo". Potrebbe essere dunque interessante indagare sui problemi formali e linguistici che hanno accompagnato la nascita del diritto scritto, problemi che in astratto mi paiono non dissimili da quelli odierni, nel momento in cui la transizione è nella direzione opposta, dallo scritto alla dematerializzazione.
(2) Amory e Poullet, Les relations contractuelles banques-entreprises entourant la mise à disposition de services télématiques bancaires, in Banca borsa, 1988, I, 379, riportano la raccomandazione n° R (81) del Consiglio d'Europa, adottata 1'11 dicembre 1981, il cui art. 5 afferma due principi di grande attualità:
1 a - la documentazione del programma, le descrizioni degli archivi e le istruzioni del programma devono essere direttamente leggibili ed aggiornati con cura sotto la responsabilità del venditore o di altro soggetto stabilito dalla legge nazionale;
1 b - i documenti di cui alla lettera a devono essere conservati in forma comunicabile per tutto il tempo delle registrazioni cui si riferiscono;
2 qualora i dati registrati siano trasferiti da un supporto informatico ad altro . . . deve essere dimostrata la loro concordanza;
3 a - i sistemi devono comprendere le sicurezze necessarie per evitare alterazioni delle registrazioni;
3 b - i sistemi devono permettere di restituire in ogni momento le informazioni registrate in forma direttamente leggibile.
(3) Nel corso di una conversazione tenutasi a Trani il 12 maggio 1995 in occasione dell'assemblea di bilancio dell'ANSCO, Augusto Celentano - docente di informatica al Politecnico dì Bari e conoscitore dei problemi dell'automazione -dell'ufficio del notaio - ha evidenziato il problema chiedendosi se l'automazione notarile possa essere immaginata come aggiornamento dei dati degli archivi giuridico-pubblicitari da collegare all'automazione, più o meno spinta, dell'elaborazione di clausole giuridiche.
(4) In proposito occorre tenere presente una casistica sufficientemente ampia di contratti di utilizzo di servizi informatici o telematici, a mezzo dei quali vengono gestite quotidianamente nel mondo decine di migliaia di negozi giuridici: si pensi soprattutto alle attività bancaria, finanziaria, di trasporto. In tale casistica sono già emersi problemi di (configurazione e struttura fisica del) documento, sottoscrizione, autenticità. L'argomento è senz'altro maturo per una valutazione sistematica che presumibilmente gioverebbe al notariato.
INTERVENTI DEL MATTINO
Paolo Pedrazzoli (intervento in apertura del congresso)
Rivolge ai congressisti il saluto e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente del Consiglio Nazionale, Giancarlo Laurini, impegnato a Bruxelles nella conferenza dei Notariati della Comunità Economica Europea.
"Il Consiglio Nazionale", precisa Pedrazzoli, "dopo il congresso di Genova, aveva affidato a Federnotaí l'incarico di promuovere un'ulteriore elaborazione dello studio sulla forma degli atti, tema particolarmente importante perchè inscindibilmente connesso con la funzione notarile". L'elaborato tecnico presentato al Congresso, continua l'oratore, rappresenterà per il Consiglio Nazionale" un'importante punto di riferimento nella elaborazione di tana proposta per la riforma della forma degli atti notarili, che subirà sicuramente un'accelerazione".
Proseguendo nel suo intervento, Pedrazzoli, evidenzia e valorizza il significato politico dell'incontro tra Consiglio Nazionale e Federnotai, già avviato nel luglio 1994 e proseguito con la elaborazione di principi di deontologia; nel "rispetto delle reciproche competenze" precisa, "si deve attuare una convergenza di impegni e di attenzioni comuni, perchè su un terreno che sia aperto al dialogo ed al confronto continuo, è più facile individuare quegli obiettivi che di volta in volta è necessario conseguire per valorizzare e difendere la nostra funzione".
In relazione all'indagine svolta, per Federnotai, da "Il Sole 24 Ore", Pedrazzoli manifesta l'impressione "che si sia esagerato nell'introspezione, anzichè porsi nell'angolo visuale di chi ci osserva dall'esterno". Richiamando quanto scritto su Federnotizie da Guido Roveda nel suo articolo di commiato, conclude sostenendo che i notai devono sviluppare la capacità di guardare e vedere sia dentro che fuori del Notariatc, per individuare linee di indirizzo sicure e per effettuare scelte politiche utili per il Notariato Italiano.
GIUSEPPE BENIGNI
Credo sia doveroso per tutta la categoria esprimere il più vivo apprezzamento per la "proposta di elaborato sulla forma degli atti notarili" che, a mio giudizio, rappresenta lo studio più valido e concreto che sia stato predisposto in una materia così importante e, per tanti aspetti, così urgentemente meritevole di precisazione, adeguamento e riforma.
Credo che questo apprezzamento debba essere con convinzione rivolto anche agli organi istituzionali del notariato che, predisponendo la bozza di riforma, hanno dato la possibilità di affrontare l'argomento, indirettamente sollecitando il fattivo contributo della nostra organizzazione sindacale.
Cercherò di condensare al massimo questo mio intervento, consapevole della ristrettezza del tempo a disposizione e della necessità ed opportunità che si sviluppi intorno alla proposta il dibattito più ampio.
Ritengo di esprimere piena adesione al concetto - a mio parere, fondamentale e non rinunciabile - della pari dignità delle tre forme di attività (atti tra vivi e di ultima volontà, au
tenticazione delle scritture private, redazione di verbali di adunanze a carattere collegiale) in cui si esplica la funzione primaria del Notaio.
Sembra pertanto pienamente giustificata la enucleazione di norme comuni alle tre predette forme.
Ciò posto, mi sia comunque consentita qualche rapida osservazione, tendente ad esprimere il mio pensiero ed a richiedere delucidazioni e precisazioni, sull'elaborato proposto. Avrei qualche perplessità - Sez. I, art. 2 - sulla formulazione prevista per l'accertamento della identità delle parti e l'intervento dei fidefacienti.
Mì sembra che l'espressione "il Notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti" possa essere più opportunamente sostituita dalla espressione "il Notaio è tenuto ad accertare l'identità personale delle parti, etc. etc."
Una volta ammessa la possibilità che il Notaio possa avvalersi a tale scopo della esibizione di documenti personali, sembra a me che sia questa la formula migliore per salvaguardare il
Notaio che intenda procedere all'accertamento con tale mezzo; sempre che non ritenga -ovviamente - per raggiungere tale certezza, di avvalersi dell'istituto dei fidefacienti. Non c'è dubbio comunque che tale istituto, soprattutto per l'espletamento della funzione notarile in città di grosse dimensioni, presenti notevoli difficoltà. I fidefacienti devono conoscere le parti ed essere conosciuti dal Notaio: le difficoltà che ne derivano sembrano evidenti.
Peraltro ritengo che i fidefacenti - data la fondamentale importanza della loro funzione -debbano saper leggere e scrivere e non possano essere portatori di invalidità per le quali -come parti - necessiterebbero di particolare assistenza. La certezza, la garanzia della identificazione da essi offerta al Notaio non può essere sminuita da eventuali dubbi che potrebbero - anche in futuro - essere sollevati pure da terzi. E questo senza volerci addentrare sulle difficoltà che si porrebbero qualora intendessero allontanarsi dopo l'attestazione della identità delle persone da loro identificate. Diventerebbe farraginoso e complesso - a mio parere - risolvere i problemi conseguenti alla incapacità di sottoscrivere per analfabetismo, problemi ancora maggiori qualora gli stessi analfabeti fossero anche ciechi, muti o sordomuti. D'altra parte, non si comprende come pur "essendo pacifica l'opinione che le menomazioni fisiche influiscono sull'attendibilità della funzione" (è questo il commento riportato nell'elaborato a proposito dei testimoni) debba essere sostenuta l'opinione contraria che le stesse menomazioni non influiscono sulla funzione - pure importantissima per lo svolgimento dell'attività notarile - dei fidefacenti.
Non posso essere molto d'accordo - ex terzo comma dell'art. 4, Sez. I - sulla traduzione in lingua straniera certificata conforme dal Notaio, pur se questi conosca la lingua stessa. Evidentemente non sono state tenute presenti le sottigliezze semantiche che le lingue presentano, al punto che l'uso o meno anche di un semplice articolo può radicalmente mutare il significato ed il valore di una convenzione (si pensi, ad esempio - si parva licet componere magnis - alla famosa risoluzione dell'ONU sul ritiro dei territori occupati dagli israeliani nella guerra così detta "dei sei giorni". L'inserimento o meno dell'articolo "the" nella versione inglese del testo ha dato origine ad una
"querelle" di non poco conto non ancora del tutto conclusa).
E allora, perché consentire al Notaio l'assunzione di responsabilità che, forse, in questo caso trascendono la sua funzione? Mi pare opportuno richiamare qui il commento riportato all'art. 11 - Sez. I - dell'elaborato: "Non appare giustificato perché un Notaio italiano debba redigere un atto in lingua straniera. Egli è un pubblico ufficiale dello Stato italiano ed appare auspicabile che si esprima nella lingua dello Stato in cui l'atto è formato". Vero è che qui si fa espresso riferimento alla lingua ufficiale degli atti, ma, a mio parere - per le considerazioni sopra esposte e per altri aspetti che sarebbe troppo lungo esaminare - non si giustifica una certificazione di conformità, con tutte le serie responsabilità che ne derivano, di un atto redatto in lingua italiana e tradotto in lingua straniera.
Mi sia consentita una semplice osservazione linguistica sul punto 2 dell'art. 5, Sez. I, "contenuto degli atti".
Preciserei l'obbligo di designare gli immobili non semplicemente con il "luogo" in cui essi si trovano, ma più opportunamente con il "Comune" o, forse, "il luogo del Comune" in cui gli immobili stessi si trovano. Credo peraltro si tratti di una semplice svista.
Pienamente d'accordo - ex art. 8, Sez. I - sull'obbligo della lettura dell'atto o della scrittura privata da parte del Notaio. Perplessità, invece, sorgono circa la generica preventiva autorizzazione del Consiglio Notarile perché sia affidata ad altri la lettura quando il Notaio sia fisicamente impedito a parlare. Credo che sia indispensabile tener presente anche l'ipotesi in cui il Notaio, per un fatto occasionale ed improvviso - ad es. una improvvisa afonia - si trovasse nell'impossibilità di dare lettura dell'atto. Ritengo che sarebbe forse opportuno consentire la dispensa dalla lettura, in casi eccezionali ed improvvisi, per espresso e concorde consenso delle parti, facendone menzione nell'atto e specificandone la causa nell'atto stesso. Questo, naturalmente, a prescindere dalla autorizzazione del Consiglio Notarile che potrebbe essere richiesta non per improvvisi ed occasionali motivi, ma per cause destinate a protrarsi nel tempo.
Circa la nomina dell'interprete - ex art. 12, Sez. I - ritengo non opportuno che sia "nominato" dal Notaio. Nel commento all'artico lo si definisce "soggetto di parte"; mi sembra
allora giusto che sia la parte stessa a nominarlo.
Salvo, ovviamente, il giuramento che presterà dinanzi al Notaio.
Esprimo la mia piena ed incondizionata adesione alla formulazione contenuta nell'art. 13, Sez. I, relativo alla responsabilità del Notaio. Ricordo di avere esaminato atti pubblici nei quali, in premessa, si attribuiva alle parti - ai sensi dell'art. 4 della Legge n.ro 15/1968 - la totale responsabilità di quanto nell'atto stesso avrebbero dichiarato. Mi sia peraltro consentita una osservazione al commento a questo articolo, che può sembrare limitativo rispetto alla ampia formulazione dell'articolo stesso. E' detto: "ogni atto costituisce un punto di arrivo e di partenza per un atto successivo (direi come una sentenza: fa stato o costituisce cosa giudicata)". Attenzione: e se questo atto "punto di partenza" fosse un atto nullo o comunque viziato di inefficacia?
Per quanto riguarda i requisiti formali dell'atto pubblico - art. 2, Sez. Il - ritengo di esprimere parere contrario all'obbligo della espressa menzione della comprensione dell'atto resa dalle parti e della conseguente dichiarazione della conformità dell'atto stesso alla loro volontà. La sottoscrizione è da ritenere come implicita accettazione delle convenzioni stipulate. Per cui mi sembra che non sia proprio il caso di prevedere un'altra ipotesi di nullità dell'atto per omissione di questa menzione.
Pienamente d'accordo sull'art. 3, Sez. Il, relativo all'intervento dei testimoni e sulla conseguente inversione della normativa attuale: la loro presenza non è da ritenere necessaria tranne che in casi specifici previsti dalla Legge o dalla normativa notarile.
Per quanto riguarda le nullità dell'atto pubblico
- art.6, Sez. Il - è parere del sottoscritto:
- le nullità incidono gravemente sulla volontà negoziale delle parti, vanificandola;
- nello svolgimento dell'attività notarile, oltre alle sanzioni di nullità sancite o derivate dal codice civile, ci troviamo di fronte alla emanazione di altre sanzioni di nullità irrogate a raffica specialmente da leggi recenti che - a mio parere - denotano più una resa dell'ordinamento statale alla propria insufficiente capacità di controllo che il rispetto di una vera e propria esigenza di legittimità. Tanto che di fronte a sanzioni così gravi sancite con tanta frequenza l'ordinamento stesso sente poi il bisogno - al fine di evitare conseguenze serie,
non previste al momento della legiferazione -di consentire sanatorie che inducono a codificare quelle stesse sanzioni come "relative". E perciò il "quod nullum est nullum producit effectum" finisce per essere disatteso con il conseguente stravolgimento dello stesso concetto giuridico di nullità;
- peraltro, ipotesi di nullità devono essere certamente configurabili nell'atto notarile soprattutto se fondate sulla carenza assoluta di requisiti formali dell'atto, non aliunde conoscibili.
E' mia convinzione che, fatta eccezione per le ipotesi sopra accennate, sia opportuno andare molto cauti con le sanzioni di nullità in ogni altro caso.
Il Notaio colpevole dovrà essere assoggettato a sanzioni disciplinari anche pesanti: è giusto. Ma la volontà negoziale delle parti, per quanto possibile, deve essere salvaguardata.
Ritengo di condividere - toto corde - la sostanza delle proposte contenute nella Sez. III relativa alla autenticazione delle sottoscrizioni, predisposta a cura del collega Francesco Maria Ragnisco. La normativa proposta è la conseguenza giuridicamente corretta del concetto, pienamente condiviso come detto poc'anzi, della pari dignità delle tre forme in cui si esplica l'attività del Notaio. Pertanto, in questa ottica ritengo di condividere in linea di massima anche quanto previsto dalla Sez. IV sulla redazione dei verbali, predisposta a cura del collega Giovanni Vigneri.
Mi siano tuttavia consentite le seguenti osservazioni:
L'articolo 5 della Sez. III relativo al riconoscimento di firme che siano state, in precedenza, apposte a scritture private, introduce e risolve in modo originale ed innovativo un aspetto del problema-che - credo - ad ognuno di noi si è presentato nel corso dell'attività, professionale. E vorrei qui ricordare - consentitemi la citazione dotta - che questo problema era già stato affrontato e risolto, sia pure non in maniera così articolata come quella proposta, dal Regolamento sul Notariato emanato da Napo leone I il 17 giugno 1806 là dove all'art. 62 prevedeva: "I certificati della verità del carattere nelle sottoscrizioni in scrittura privata si rilasciano dal Notaio, nel solo caso che le sottoscrizioni siano fatte o riconosciute come proprie dalle parti, alla presenza del medesimo e di due testimoni o di altro Notaio, i quali si sottoscrivono".
Molte perplessità invece desta in me l'art. 6 di questa Sezione sulla autenticazione di sottoscrizioni non apposte in presenza, ma accertate con mezzi telefonici e/o telegrafici. A mio modesto parere si aprirebbe un varco alla inderogabile oggettività delle garanzie prestate dal Notaio e si farebbe affidamento a valutazioni eccessivamente soggettive, difficilmente controllabili ai fini delle garanzie stesse.
E' molto facile, ritengo, inviare fax o telegrammi che possano indurre in inganno e non è poi tanto difficile alterare il timbro e l'intonazione della voce al punto tale che solo un esperto, e con spettrografi o altre sofisticate attrezzature, sia in grado di garantire l'autenticità e la provenienza della voce.
Altra perplessità desta la possibilità proposta di certificare la verità di firme "non riferite ad alcun atto o documento". Se ho ben interpretato il testo, il Notaio potrebbe autenticare la firma per se stessa, indipendentemente dal contenuto - che potrebbe anche essere predisposto in tempi futuri - del documento sottoscritto. Mi sembra, se è giusta l'interpretazione che ne ho dato, una proposta irta di rischi anche seri che è fin troppo facile comprendere.
Relativamente alla Sez. VI - Requisiti del verbale - la possibilità ivi prevista di redigere il verbale nei tre giorni successivi dalla adunanza e la previsione della sottoscrizione del verbale da parte del solo Notaio, qualora il Presidente dell'adunanza, si trovi nella impossibilità o - peggio - si rifiuti di sottoscrivere, mi pare comporti per il Notaio responsabilità che potrebbero dare adito ad un contenzioso certo non positivo per l'immagine del Notaio stesso. A chiusura, mi sia consentito spezzare ancora una lancia a favore della parificazione, sia sotto il profilo della forma che sotto quello della responsabilità, dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata.
Credo sia indispensabile per la salvaguardia del concetto stesso del notariato latino - così come recepito nel nostro ordinamento giuridico - reagire a certe tendenze lassiste e deresponsabilizzanti che si fondano sull'uso della scrittura privata autenticata, giudicata strumento idoneo a perseguire gli stessi fini del
l'atto pubblico senza analoghe responsabilità per il Notaio.
Purtroppo, le interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, in sede penale con la nota sentenza a Sezioni Unite n.ro 2720 del 28 febbraio 1990 e, più recentemente, con sentenze delle Sezioni Civili, sembrano giustificare questa tendenza.
E a questo proposito mi sembra opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi congressisti sul Disegno di Legge n.ro 1362 dell'8 febbraio 1995 relativo alla Professione di Ufficiale Giudiziario, perfettamente messo a fuoco nei suoi contenuti aberranti dal collega Gianfranco Condò sul numero di maggio di Federnotizie, Disegno di Legge che acutamente il collega qualifica come "dissennato".
Si sta tentando di attuare quello che molti di noi da tempo paventavano. L'uso disinvolto delle autenticazioni di scritture private intese, di fatto, come una forma di deresponsabilizzazione del Notaio e - con varie argomentazioni - convalidate in questo aspetto deteriore da autorevolissime pronunce di diritto, avrebbe portato alla estensione ad altri Pubblici Ufficiali della facoltà di autenticazione, con progressiva erosione di funzioni specificatamente notarili.
Occorre una reazione compatta e decisa degli organi istituzionali del notariato e della Federazione Sindacale.
La normativa proposta relativamente ad un aspetto dell'attività professionale così importante come quello della forma degli atti notarili va nella giusta direzione. É di questo, opportunamente, va dato atto agli organi istituzionali del Notariato che hanno affrontato il problema e formulato una proposta di base e alla Federnotai che sul problema stesso ha ritenuto di organizzare questo congresso; ma, in particolare, un vivo sentito ringraziamento deve andare ai colleghi - primo tra tutti: Giovanni Santarcangelo - che con passione, dedizione e sacrificio hanno compiuto una profonda rielaborazione del testo in esame, adeguandolo alle richieste di una realtà sociale in continua evoluzione,, nella quale la funzione del Notaio si pone ancora come punto di riferimento per l'accoglimento delle esigenze di garanzia e di certezza del diritto.
Guido Falqui Massidda
Rivolge parole di apprezzamento per il lavoro svolto da Federnotai, ponendo in risalto il grande merito di aver posto al centro del dibattito l'atto notarile, come genus unico, che prescinde dalla forma tecnica prescelta.
Nel suo intervento, l'oratore precisa che "spetta al Notaio e solo al Notaio indagare sulla volontà delle parti e darle la veste giuridica facendole raggiungere gli scopi voluti dalle parti, anche se la volontà è stata manifestata in una scrittura privata dalle stesse presentata".
Prosegue osservando .che il documento presentato al Congresso ha il merito di aprire un dibattito, ma che lo stesso deve essere ulteriormente migliorato. Conclude evidenziando qualche omissione nella normativa elaborata a proposito,dei non vedenti.
ARTURO BRIENZA
SULLE NULLITA' FORMALI DELL'ATTO NOTARILE
Per tentare di delineare una soluzione al problema della revisione delle nullità formali è opportuno fare prima una rapida panoramica sulle nullità degli atti amministrativi e delle sentenze (in materia civile), e poi tentare di cogliere la funzione in generale delle nullità nell'attuale momento storico.
ATTI AMMINISTRATIVI
In questo settore si distinguono tre specie di invalidità:
a) nullità: si ha quando manca un elemento essenziale dell'atto ( soggetto, oggetto, volontà e forma);
b) annullabilità: si ha quando l'atto pur avendo tutti gli elementi per la sua giuridica esistenza presenti un vizio in uno dei suoi requisiti di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere);
c) irregolarità: si ha quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è di così scarsa rilevanza da non essere ritenuta come causa di annullabilità.
Conseguenze della nullità: 1) la nullità opera <de jure>, per cui un'eventuale sentenza che l'accerti ha valore dichiarativo; 2) la nullità può essere fatta valere da chiunque senza limiti di tempo; 3) la nullità non è suscettibile di convalida; 4) l'atto nullo viene emanato in <carenza di potere> e conseguentemente la competenza a giudicare dell'atto nullo compete all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Conseguenze dell'annullabilità: 1) non si verifica di diritto ma solo quando sia fatta valere; 2) può esser fatta valere solo dal soggetto interessato ed entro brevi termini di decadenza (60 giorni); 3) può essere rimossa con un atto di convalida o ratifica.
Gli elementi acquisiti e da utilizzare successivamente nella ricerca sono:
A) le cause di nullità sono limitate: solo quattro (soggetto, oggetto, volontà e forma) a fronte di circa venti cause di nullità formali dell'atto notarile quali emergono solo dalla lettura dell'art. 58 della Legge Notarile;
B) l'annullabilità è la sanzione preferenziale del diritto amministrativo, ma l'interessato deve attivarsi per tutelare i propri interessi entro un termine talmente breve (60 giorni) che non conosce uguali nell'ordinamento giuridico.
ATRI E SENTENZE IN MATERIA CIVILE Art. 156 C.P.C.: "Rilevanza della nullità. - Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato."
Art. 157 C.P.C.: "Rilevabilità e sanatoria della nullità.
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente."
Art. 161 C.P.C.: "Nullità della sentenza. - La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può esser fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del Giudice."
Gli elementi acquisiti e da utilizzare successivamente nella ricerca sono:
A) Vige per gli atti del procedimento civile il principio di conservazione portato alla sua massima espressione: il raggiungimento dello scopo è una forma di convalida della fattispecie viziata, impeditiva della pronuncia della nullità;
B) la nullità non può risolversi in un premio per chi l'ha provocata;
C) la nullità è disponibile dal momento che ad essa si può rinunciare anche tacitamente;
D) vige per le sentenze affette da nullità il principio che tutte le cause di nullità si risolvono in mezzi di impugnazione. Conseguentemente la nullità della sentenza può esser fatta valere solo nel breve termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza e cioè nel termine concesso per proporre appello (artt. 325, 326 e 327 C.P.C.).
PROFILI EVOLUTIVI DELLA SANZIONE
DELLA NULLITA'
Esistono nell'ordinamento giuridico ipotesi tradizionali di ricorso alla sanzione della annullabilità in alternativa a quella della nullità ovvero di attenuazione del carattere di perpetuità della sanzione della nullità.
Si veda ad esempio il secondo comma dell'art. 606 C.C. (nullità del testamento per difetto di forma) il quale dispone:
"Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie".
Si veda altresì l'art. 2652 n. 6 C.C. (trascrizione sanante) che è stato concepito come vera e propria valvola di sicurezza del sistema per limitare comunque nel tempo gli effetti della nullità e tutelare i terzi in buona fede.
Peraltro nell'attuale momento storico è possibile cogliere una particolare tendenza evolutiva: la nullità non è più utilizzata come
strumento per espellere definitivamente dall'ordinamento una situazione giuridica ritenuta non conforme ad esso, bensì per recuperare quella determinata situazione stimolando gli interessati a ridefinire i loro rapporti in conformità allo schema legale oppure stabilendo preclusioni temporali all'accertamento della nullità.
Un primo elemento che testimonia tale evoluzione è rinvenibile nella legislazione urbanistica: la sanzione della nullità è utilizzata in funzione del controllo dell'abusivismo edilizio e del recupero degli immobili abusivi. La nullità in questo campo non colpisce la illiceità della causa, dei motivi o la mancanza dei requisiti dell'oggetto ma ha come scopo il ricondurre l'attività dei privati nell'orbita della legalità; inoltre l'istituto della "conferma" è stato di recente esteso anche all'art. 18 della legge 47/85.
Con felice espressione si è affermato che il settore si caratterizza per una incommerciabilità relativa e per una moderata tutela del traffico giuridico.
Un secondo elemento che testimonia tale evoluzione è ricavabile dalla legislazione societaria.
Infatti l'art. 2332 C.C. dopo aver elencato le cause tassative di nullità, dispone al secondo ed ultimo comma quanto segue: "La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione
nel Registro delle Imprese"..."La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel Registro delle Imprese".
Art. 2504 - quater C.C.: "Invalidità della fu- sione. - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione... l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione".
Tale norma si applica anche alle scissioni per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2504 - novies.
Terzo ed ultimo elemento rivelatore di questa tendenza è ricavabile dalla normativa a tutela dei diritti del consumatore: si è ritenuto di dover tutelare il consumatore consentendogli il recesso e, quindi, preferendo tale strumento a quello della nullità, che pure avrebbe
potuto fargli conseguire effetti analoghi (D. Lgs. 50/92).
Gli elementi acquisiti e da utilizzare successivamente nella ricerca sono:
A) Tutela dell'affidamento del terzo con l'uso di un tecnicismo formale moderato e in ogni caso facilmente riconoscibile ovvero soggetto a determinate preclusioni;
B) scelta di strumenti sanzionatori non "dirompenti" per raggiungere il massimo risultato utile.
CONCLUSIONI: le caratteristiche tradizionali dell'istituto della nullità (assolutezza, rilevabilità d'ufficio, imprescrittibilità, insanabilità) sono ormai attenuate e in buona parte modificate; l'istituto della nullità è oggi caratterizzato da una flessibilità e da una relatività insospettata.
LE NULLITA' FORMALI NEL PROGETTO DI
RIFORMA DEL CNN
"Progetto Avanzini"
La proposta di riforma delle nullità formali
dell'atto notarile ha assunto nel testo del
"progetto Avanzini" la seguente formulazione:
ART. 73
(Nullità dell'atto pubblico notarile)
Salvo il disposto dell'art. 2701 del Codice Civile, l'atto pubblico notarile è nullo:
1) se è ricevuto da notaio prima della iscrizione nel ruolo del distretto o dopo la cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio, pubblicata a norma di legge;
2) se è ricevuto fuori del distretto notarile nel cui ruolo il notaio è iscritto;
3) se non contiene la data e l'indicazione del Comune in cui l'atto è ricevuto, salvo che data e Comune risultino univocamente dall'atto stesso;
4) se sono intervenute persone fra quelle contemplate nell'art. 5 n. 2, ovvero se l'atto contiene disposizioni vietate nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo stesso;
5) se l'atto non è stato letto nei modi previsti;
6) se non è intervenuto l'interprete nei casi previsti dalla presente legge;
7) se mancano le sottoscrizioni e le firme previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 66, o se la parte non ha reso la dichiarazione di essere impedita a sottoscrivere, ai sensi del terzo comma dell'art. 66, o l'atto non contiene la relativa menzione.
Nell'ipotesi di cui ai numeri 4-5-6-7 la nullità è limitata alle convenzioni o dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.
Per comodità di consultazione si riporta il testo dell'art. 5 (Divieti) del progetto del C.N.N.: "Il notaio non può ricevere atti nè autenticare sottoscrizioni di scritture private:
1) se il loro contenuto è espressamente vietato dalla legge in quanto viziato di nullità assoluta o è manifestamente in contrasto con l'ordinamento giuridico;
2) se in essi intervengono, anche come rappresentanti, tutori, curatori o amministratori, il proprio coniuge o alcuno dei propri parenti o affini in linea retta, in qualunque grado e, in linea collaterale, entro il terzo grado;
3) se essi contengono disposizioni nell'interesse dello stesso notaio o di persona della quale egli sia rappresentante;
4) se essi contengono disposizioni nell'interesse del proprio coniuge o di alcuno dei propri parenti o affini contemplati nel n. 2); "
VALUTAZIONI DELLE MODIFICHE AL
"PROGETTO AVANZI N I"
Alla luce degli elementi comparativi fin qui acquisiti è possibile svolgere le seguenti considerazioni sull'art. 73 del "progetto Avanzini" e sulle proposte contenute nell'elaborato Federnotai.
Art. 73 nn. 1 e 2
Le nullità in oggetto presuppongono il concetto di inesistenza dell'atto contrapposto a quello di nullità dello stesso.
E' noto che l'inesistenza ricorre quando il difetto di un elemento essenziale sia di gravità tale da far venir meno la riconoscibilità esteriore dell'atto stesso e, quindi, la sua apparenza.
Le ipotesi in esame non consentono neppure agli "addetti ai lavori" di verificare, in particolare a distanza di molti anni, se il Notaio ha stipulato prima dell'iscrizione al ruolo o dopo la sua cessazione. Così pure non è agevole controllare a distanza di anni se il Notaio ha ricevuto l'atto fuori Distretto: si immagini il caso di un Notaio che nel corso della sua attività abbia chiesto ed ottenuto diversi trasferimenti. Sappiamo tutti benissimo che questi controlli non li facciamo e non li abbiamo mai fatti poiché mancano gli strumenti per poterlo fare.
A stretto rigore le ipotesi in esame sono assolutamente superflue poiché la nullità di
scende dai principi generali: l'incompetenza assoluta è causa di nullità dell'atto 'amministrativo e l'atto notarile ha natura sostanzialmente amministrativa.
Pertanto la soppressione di questi due punti costituisce un errore poiché le nullità che si vorrebbero eliminare in realtà rimangono. Inoltre non dimentichiamo che i requisiti in esame sono in stretta relazione con la funzione del Notaio e servono a definire le caratteristiche peculiari dell'atto notarile. Dunque mi sembra che le due previsioni in esame siano da mantenere ma che la sanzione della nullità sia da sottoporre ad un termine prescrizionale di cinque anni.
Art. 73 n. 3
La nullità può essere mantenuta senza limiti temporali poiché essa è facilmente riconoscibile in modo diretto dall'atto.
Art. 73 n. 4
Le ipotesi andrebbero distinte e sanzionate diversamente.
Infatti né il professionista avveduto né i clienti sono in grado di rilevare direttamente dall'atto il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità che provoca la nullità dell'atto o della disposizione.
Pertanto la conseguenza della violazione dei divieti di cui ai nn. 2 e 4 dell'art. 5 dovrebbe essere quella della annullabilità da far valere entro il termine di cinque anni.
La nullità per violazione del n. 3 dell'art. 5 (disposizioni nell'interesse del Notaio o di persona che egli rappresenta) può essere mantenuta anche senza limiti temporali poiché il vizio è riconoscibile dall'atto e la sanzione ribadisce la posizione di terzietà del notaio e, quindi, una delle sue principali connotazioni.
La nullità per violazione del n. 1 dell'art. 5 (divieto di ricevere atti nulli) è decisamente superflua poiché essa è già contemplata proprio dal n. 1 dell'art. 5; inoltre può creare confusione poiché l'art. 73 si occupa solo delle nullità "formali".
Art. 73 n. 5
Poiché forma e sostanza devono coincidere per quanto possibile, si è favorevoli a conservare la sanzione delle nullità, ma per il caso di mancanza della lettura e contestuale mancanza della menzione della lettura.
Art. 73 n. 6
Nessuna osservazione: si è favorevoli al mantenimento di. questa nullità senza limiti di
tempo poiché il mancato intervento dell'interprete incide negativamente sul processo di formazione della volontà facendo venir meno in radice la funzione di adeguamento che è un'altra importante connotazione dell'attività del notaio.
Art. 73 n. 7
Si è favorevoli alla modifica proposta dall'elaborato Federnotai poiché il tenore della formulazione nel "progetto Avanzini" è ambiguo; infatti la–nullità è riferita tanto alla mancanza delle sottoscrizioni quanto alla mancanza delle firme.
PROPOSTE E CONCLUSIONI
In relazione a quanto sopra si propone la seguente riformulazione dell'art. 73 del progetto:
Nullità ed annullabilità dell'atto notarile)" "Salvo il disposto dell'art. 2701 del Codice Civile, l'atto notarile è nullo:
1) se è ricevuto da notaio prima della iscrizione nel ruolo del distretto o dopo la cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio, pubblicata a norma di legge;
(invariato)
2) se è ricevuto fuori del distretto notarile nel cui ruolo il notaio è iscritto;
(invariato)
3) se non contiene la data e l'indicazione del Comune in cui l'atto è ricevuto, salvo che data e Comune risultino univocamente dall'atto stesso;
(invariato)
4)se l'atto contiene disposizioni vietate dal n. 3 dell'art. 5;
(nuovo)
5)se l'atto non fu letto nei modi previsti ed è altresì privo della menzione della lettura; (nuovo)
6)se non è intervenuto l'interprete nei casi previsti dalla presente legge;
(invariato)
7) se mancano le sottoscrizioni o la menzione della causa che impedisce di sottoscrivere;
(proposta Federnotai)
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo l'azione per far dichiarare la nullità si prescrive nel termine di cinque anni dalla commessa infrazione.
(nuovo)
Nelle ipotesi di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 5 l'atto notarile è annullabile nel termine di cinque anni dalla commessa infrazione.
(nuovo)
Le cause di nullità e di annullabilità del presente articolo sono limitate alle convenzioni o dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta."
(nuovo)
E' evidente che la riforma si impone ormai con urgenza allo scopo di eliminare il carattere antistorico della legge notarile, che confonde ampiamente le regole comportamentali, interne alla categoria, con le regole a di
fesa della funzione sociale del servizio notarile e, quindi, le nullità formali con quelle sostanziali.
L'effetto distorsivo dell'attuale sistema è il seguente: il Notaio sbaglia e la sanzione colpisce Notaio e... cliente! E' altresì evidente che la riforma delle nullità formali deve procedere con la riforma del sistema disciplinare (o meglio con tutta la riforma dell'ordinamento); in particolare le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alle conseguenze giuridiché delle infrazioni secondo i principi della gradualità, proporzionalità ed effettività.
Giuseppe Gamberale
Rileva che il problema della forma dell'atto notarile non sarà superato sino a quando non si impedirà al Notaio "di fare troppi atti, di farli con fretta, poichè la quantità va a scapito della qualità e della forma".
Provocatoriamente l'oratore propone che per ogni notaio venga predeterminato annualmente un numero massimo di atti ricevibili, tale da produrre un onorario repertoriale non di molto superiore alla media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai del distretto.
Del resto, precisa Gamberale, "la cniesa si regge da circa duemila anni sugli stessi principi: ai sacerdoti è permesso di celebrare giornalmente solo un numero limitato di messe e non un numero illimitato".
Conclude evidenziando come nel progetto di riforma nulla si dica sulla forma dei protesti cambiari. A tal proposito evidenzia che "i verbali di protesto, redatti tra presentatore cambiario e notaio, potrebbero essere perfezionati nel giorno successivo al protesto, almeno quando le cambiali sono eccessive".
Gian Franco Condò
Definisce il principio della "certezza della identità delle parti", antistorico, falso ed ambiguo.
Pone l'attenzione sul diverso concetto "dell'accertamento" inteso come obbligo del notaio di controllare l'identità e che si sostanzierebbe in un procedimento (per es. esibizione di documenti di identità e conoscenza personale) esaurito il quale risulterà indiscutibile che il notaio ha fatto quanto possibile per adempiere al suo compito.
Marco Gori
Chiede che l'art. 6. del progetto di riforma, nella parte in cui prevede la possibilità per il notaio di autenticare le sottoscrizioni anche quando non siano apposte in sua presenza, venga abrogato. Per l'oratore, tale previsione, costituirebbe una ciambella di salvataggio per i notai che si occupano di trasferimenti di autoveicoli, atti di natura non negoziale, non dispositivi e non plurilaterali.
Antonello Antoniucci
Si dichiara in sintonia con Marco Gori, sostenendo che la disposizione dell'art. 6 del progetto sarebbe premiante per i "notai molto veloci, ma poco attenti".
Precisa che dall'atto notarile, "inteso come atto di notaio, indipendentemente dalla sua forma, devono scaturire obblighi, compiti e responsabilità identiche".
Conclude invitando il congresso a non abbandonare la posizione di equidistanza tra "libera professione e pubblica funzione".
ALBERTO GALLIZIA IL CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE LOMBARDA
li mio intervento è la sintesi dell'esame del Comitato Esecutivo dell'Associazione Sindacale della Lombardia svolto sulla base della proposta del gruppo di lavoro di Federnotai.
Non si è voluto infatti andare al di là delle formule ivi enunciate per contenere il dibattito congressuale in questi limiti.
Le indicazioni che seguiranno tendono quindi a migliorare o completare il contenuto della proposta mantenendone lo spirito che in larga parte è stato condiviso.
Il principio al quale ci si è appellati è quello dell'eliminazione di tutto quanto non utile alla validità e completezza del negozio giuridico perché privo di una specifica funzione, e della valorizzazione di quanto attiene alla funzione notarile.
Abbiamo collaborato proprio per la disponibilità data da Santarcangelo alla prima lettura del progetto di forma degli atti ed alcune delle considerazioni da noi svolte hanno avuto accoglimento nel progetto.
I temi sui quali ci siamo intrattenuti in modo particolare sono:
- la lettura dell'atto;
- le menzioni nell'atto notarile.
Sul tema lettura dell'atto il Comitato Direttivo dell'Associazione ha ampiamente dibattuto senza giungere a risultati unitari altro che sulla imprescindibilità di una premessa e cioè che la lettura è un momento centrale dell'atto notarne.
Da questa considerazione è iniziata l'analisi del tema mettendo in evidenza che (come la dottrina ha affermato: vedi per tutti Enrico Marmocchi "Rivista del Notariato" 1971 pag. 463 e seguenti) la formazione dell'atto notarile passa attraverso tre fasi fondamentali:
1) individuazione della volontà delle parti;
2) formazione del documento;
3) attribuzione del carattere di atto pubblico. La lettura si inquadra .nel momento dell'attribuzione al documento della qualità di atto pubblico, che pertanto nell'ordinamento giuridico attuale rappresenta, con la sottoscrizione, il momento concludente e fondamentale dell'atto notarile. Ciò spiega la inderogabilità assoluta, nell'attuale ordinamento, della lettura dell'atto in quanto, mancando la lettura,
mancherebbe un elemento del procedimento di attribuzione della qualità di atto pubblico. Alla domanda se la lettura dell'atto debba mantenere questa posizione di centralità nell'atto notarile, si è aperta ampia discussione e numerose ipotesi per la futura normativa ne sono emerse.
E' stato evidenziato come la formazione del documento, che, come si è detto, è funzione notarile, si attua molto spesso attraverso la confluenza di molteplici dati che vengono messi a disposizione del Notaio da varie fonti, quali i colloqui preliminari, le formule disposte dal Notaio, magari di provenienza dell'elaboratore elettronico, le formule fornite dalle parti o da una delle parti, le risultanze dei dati da pubblici registri, la somma dei quali elementi forma il documento, talvolta anche meccanicamente, dove l'intervento del Notaio può essere di metodo di lavoro e non di lavoro materiale.
Il momento della lettura dell'atto diventa quindi ancor più importante come momento di verifica del documento sia per il Notaio che per le parti, di corrispondenza all'ordinamento giuridico e alla volontà delle parti stesse.
Affermata quindi l'accresciuta importanza della verifica del documento prima della sottoscrizione, sono emerse alcune domande. Ma quale tipo di lettura assolve la funzione notarile? La semplice lettura o la lettura con spiegazione alle parti del contenuto dell'atto, tale per cui si possa dire che le parti hanno sottoscritto l'atto avendone compreso il contenuto?
Dopo queste considerazioni di fatto sono emerse proposte di tipi ben differenti:
1) rinunciabilità della lettura per accordo delle parti ove il Notaio garantisca personalmente la rispondenza dell'atto alla volontà delle parti ed all'ordinamento giuridico, incentrando la garanzia di verifica essenzialmente sulla responsabilità del Notaio;
2) essenzialità della lettura quale presupposto minimale e imprescindibile, per la verifica di corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti ed all'ordinamento e quindi non rinunciabile, ad evitare che clausole d'uso o di stile come la rinuncia alla lettura si sostituiscano alla let
tura dell'atto e quindi alla conoscenza effettiva del contenuto dell'atto da parte delle parti. Sulla rinunciabilità o meno della lettura e con quali garanzie è il congresso che con proprio voto dovrà esprimersi.
MENZIONI NELL'ATTO NOTARILE
La legge notarile prescrive per la forma degli atti alcune menzioni di operazioni compiute dal Notaio, più spesso sancite con la nullità in caso di mancanza.
Le menzioni possono riferirsi a:
1) operazioni semplici, ossia che non consentono alternative;
2) scelta fra più possibili operazioni.
Esempio del primo tipo
Menzione della lettura dell'atto che non ammette, almeno nell'attuale ordinamento alternative.
Esempio del secondo tipo
Menzione relativa alla letturaowero alla dispensa dalla lettura degli allegati.
Si deve ritenere che nel primo caso la menzione non abbia nessuna funzione nei con
fronti dell'utente del documento notarile ma solamente una funzione deterrente nei confronti del Notaio.
La conclusione è che le menzioni di cui al primo tipo siano inutili e dannose anche sul piano della comprensibilità dell'atto notarile da parte dell'utente.
Per le menzioni di cui al secondo tipo si deve prevedere la menzione solo nel caso di discostamento da una ipotesi prevista come normale.
Esempio
Non ha significato la menzione alla rinuncia ai testi che si deve considerare ipotesi normale mentre ha significato la menzione della scelta della presenza dei testi ove le parti o il Notaio lo richiedano.
Non ha significato la menzione dell'accertamento dell'identità personale delle parti, essendo adempimento normale per la funzione notarile, mentre ha significato la menzione dell'alternativa adozione di fidefacenti.
Paolo Nasti
Dopo aver preso atto del carattere innovativo delle proposte, concentra la sua attenzione su alcuni singoli argomenti.
Meccanismo delle menzioni: ricorda la funzione di garanzia che è propria della menzione e pertanto ritiene opportuno, abolita la menzione, trovare una garanzia sostitutiva.
Testimoni: chiede se la mancata indicazione della sottoscrizione dei testimoni prima di quella del notaio sia frutto di .scelta precisa o un refuso tipografico. Ricorda la esperienza pratica comune, per cui spesso la dichiarazione di non saper leggere e scrivere è resa dalla parte interessata dopo che il notaio ha già provveduto alla stesura dell'atto.
Verbalizzazione delle adunanze delle delibere collegiali: espone le sue perplessità sulla verbalizzazione differita, rilevando:
. una contraddizione tra l'affermazione della parificazione tra .atto pubblico e scrittura privata e l'asserita particolarità del verbale assembleare, che pur sempre è atto pubblico;
. il previsto termine di 3 giorni per la verbalizzazione, che conferisce troppa impórtanza alla memoria del notaio.
Accertamento della paternità di documenti per telefono o telegrafo: chiede quali mezzi tecnici possano effettivamente garantire la certezza nella trasmissione di documenti. Conclude ricordando che da qualche tempó le proposte del notariato sono ispirate dalla "tendenza a recepire nel nostro ordinamento quelle che sono le spinte pratiche della realtà quotidiana di tutti i giorni..."; dobbiamo certamente aggiornarci ma attenzione però a non disancorarci dal sistema, che non comprende solo la legge notarile ma comprende anche le altre norme che completano la legge notarile o addirittura ne sono il presupposto e cioè l'ordinamento delle prove nel quale l'atto notarile è precipuamente e saldamento inserito.
Giovanni Pocaterra
Afferma che occorre valutare se le esigenze di certezza che sono a fondamento dell'attività riotarile siano compatibili con l'elaborato del CNN e con le proposte di Federnotai; forse le norme degli
artt. 6 e 7 della sezione 3a mal si conciliano con Io spirito di rigore che ha caratterizzato l'articolato predisposto da Federnotai volto a equiparare la scrittura privata all'atto pubblico. L'introduzione dell'autentica cosiddetta a distanza, e l'accertamento dell'identità del sottoscrittore a mezzo di sistemi telefonici o telegrafici, non sembra assicurare la funzione di certezza che è alla base dell'attività notarile.
A suo parere verrebbero così meno anche le funzioni di adeguamento e controllo della volontà delle parti.
Vincenzo Ciancico
Dopo aver espresso il proprio rispetto per il lavoro dei colleghi, precisando che le sue critiche intendono solo proporre una riflessione, si chiede se, non sia frutto di errata interpretazione della realtà, l'equiparazione della scrittura privata all'atto pubblico elevando la prima al livello del secondo.
Qualunque sia il motivo della preferenza accordata alla forma della scrittura privata in alcune parti d'Italia, forse non è corretto sottrarla al suo ambito proprio di strumento delle parti - e solo delle parti - e indurre il notaio, così come ha fatto il CNN, ad utilizzare unicamente l'atto pubblico privilegiandolo rispetto alla scrittura privata.
Allo stesso modo, afferma Ciancico, va valutata la autentica a distanza, che finisce per essere semplicemente una autentica in assenza del dichiarante: si tratterebbe di "un adeguamento alle norme deontologiche in basso", una legittimazione di comportamenti non corretti, contrari a quella normativa - di forma e di sostanza - che qualifica il notaio come professionista capace.
Conclude rilevando che l'elaborato deve essere inteso non come testo normativo ma come stimolo e riflessione: in questo senso ha sicuramente grande importanza e rilevanza, mentre come testo normativo da proporre per poi essere adottato come soluzione definitiva merita ancora un approfondimento non tanto di carattere notarile quanto di carattere giuridico.
INIZIO POMERIGGIO
Salvatore Carrubba
Il Direttore de IL SOLE 24 ORE esprime soddisfazione per il sostegno dato dal gruppo editoriale al Congresso e sottolinea come il suo quotidiano ed i notai italiani, pur trovandosi accomunati nel vivere il difficile rapporto Stato-Cittadino, cerchino di svolgere un positivo ruolo di proposizione e non di mera denunzia.
Ben lo sa il notaio, che ha la delicatissima funzione di intermediario tra Stato e cittadino, in questo convulso periodo, ove le dicotomie fra la vita civile e i rapporti di ordine tributario ed amministrativo mettono a rischio in qualche misura la stessa convivenza democratica.
Questa situazione in continuo evolvere, che modifica esigenze e prospettive, spinge i professionisti a prendere atto della necessità di cambiare le proprie caratteristiche.
E il caso del tema congressuale, dedicato alla forma.
IL SOLE 24 ORE, conclude il dr. Carrubba, ha preso coscienza di questo fenomeno e si è impegnato ad esserne monitore e strumento attivo di sostegno tramite l'offerta di un giornale, che è strumento di lavoro e di documentazione e, quindi, di perfezionamento professionale. Ciò è dimostrato anche dal ruolo svolto dal giornale nel patrocinare la ricerca della dottoressa Maria Pia Camusi, Direttore di Ricerca del CENSIS.
Maria Pia Camusi
'L'indagine Federnotai - IL SOLE 24 ORE porta ad una diversa collocazione rispetto a quella descritta dal dottor. Carrubba.
Il notaio è non soltanto il nesso di collegamento tra società e Stato, ma è un pezzo di eccellenza del sistema delle libere professioni italiane.
Le libere professioni hanno risentito meno di altri segmenti del terziario delle ristrutturazioni, che, in questo periodo, sta subendo trasversalmente e verticalmente l'intero settore produttivo. Sebbene manchi nel nostro Paese una politica di sostegnà a favore delle professioni intellettuali, la domanda al loro accesso si presenta anelastica, con un aumento, anzi, del 3,5% degli iscritti agli albi.
Nei confronti dei giovani, che si avviano al mercato professionale, forte è il fascino della supremazia del sapere teorico, che è riconosciuto come il motore portante della società e del sistema produttivo.
Questo vale per tutte le professioni, in ciascuna delle quali, probabilmente, emergono meriti, specificità ed elementi di forza, che ne giustificano un competitivo sviluppo.
I notai occupano, nella stratificazione delle professioni libere un tradizionale ruolo di eccellenza e godono di una rendita di posizione, che inevitabilmente sarà rimessa in discussione. Per mantenere l'eccellenza rispetto alle altre professioni intellettuali, occorre capire che cosa cambia nel sistema socio-economico.
I cambiamenti esterni sono notevolissimi.
Le relazioni intersoggettive saranno sempre più frenetiche, come preannuncia il fiorire di sistemi di comunicazione sempre più evoluti e complessi.
A questo, tuttavia, si contrappone la sclerosi dell'apparato delle procedure: il sistema è intasato e necessita di semplificazioni.
Agli stimoli esterni, si contrappone poi tutta una serie di indicazioni che vengono dall'interno del Notariato, che non è un blocco monolitico, essendo composto da tanti piccoli tasselli, quanti sono gli iscritti.
Le derive di cambiamento sono, ad esempio, desumibili dalle risposte e dagli atteggiamenti di chi ha risposto a questa indagine, che - a giudizio della Relatrice - consente di individuare le linee attraverso le quali i notai possono riuscire a stare in cima al sistema professionale.
Il ragionamento si realizza attraverso tre articolazioni: l'analisi del ruolo; la sintesi degli aspetti organizzativi; l'analisi della stategia della professione.
IL RUOLO PROFESSIONALE
Nelle ricerche di questo tipo, due sono gli strumenti ermeneutici utilizzati per definire la nozione di un ruolo professionale:
a) - la percezione del proprio lavoro;
.13) - la presa di posizione sui compiti svolti.
Quanto all'autopercezione del lavoro, il fascino della professione notarile appare fondato sul suo carattere liberale. Dalla tabella 2 dell'elaborato si rileva che un 25% dei notai apprezza la propria professione perché è liberale; un 25%, perché garantisce un ruolo di imparzialità.
In particolare le donne risultano proiettate verso il lavoro autonomo in considerazione, non come potrebbe pensarsi di una combinazione famiglia/lavoro, quanto di un apprezzamento dei rischi e degli oneri che una libera professione comporta.
D'altra parte, il grado di soddisfazione generale per la scelta di questa professione è molto elevato, risultando abbastanza soddisfatto almeno il 90% delle persone che hanno risposto. Un dato critico, tuttavia, fa riflettere.
Gli insoddisfatti, che sono pochissimi, lamentano al pari dei soddisfatti la carenza di un adeguato riconoscimento sociale delle responsabilità del notaio (cfr. tabella 4: 40% circa degli intervistati). Una componente oltremodo minoritaria (25% del 9%), poi, si dichiara non soddisfatta della scelta di una professione, che giudica decisamente non apprezzata all'interno del sistema sociale. I compiti
Questa indagine, che per i notai potrebbe risultare inutile, non lo è per chi deve leggere ed interpretare le risposte al questionario.
Vediamo, ad esempio, la domanda sull'opportunità di mantenere la distinzione tra atto pubblico ed autentica di scrittura privata.
Per 7 notai su 10 (con netta prevalenza delle donne) occorre mantenere questa distinzione.
La principale motivazione offerta è che la scrittura privata è uno strumento più snello, senza contestualità delle parti, senza l'obbligo della lettura.
Esiste una diffusa percezione della "pesantezza" della ritualità e formalismo dell'atto pubblico e si teme che ciò venga esteso alla scrittura privata.
Essendo la professione di notaio oggi inserita in un sistema economico e sociale flessibile, veloce e competitivo, all'interno della categoria si evidenzia una tensione, latente e strisciante, verso una maggiore deritualizzazione.
Gran parte della categoria tende, dunque, ad aprirsi verso le logiche dell'intorno della professione; logiche poco proceduralizzate, flessibili e competitive.
IL CONTESTO ORGANIZZATIVO
Come lavorano i notai?
L' 82% è unico titolare di studio; lo studio associato sembra una formula piuttosto residuale e giovanile, anche in funzione delle economie di scala che ne derivano.
Dalla tabella 5 emerge che il 47% degli intervistati prima di diventare notaio non esercitava altra professione liberale; chi non lavorava in uno studio notarile, per lo più, prestava lavoro dipendente.
La struttura degli studi notarili è mediamente molto più complessa della struttura degli studi professionali in genere, in Italia.
Dalla tabella 7 risulta che, in media, accanto all'unico titolare, nel 38% dei casi, si pone un numero di dipendenti variabile da 4 a 6 unità, ed un numero di collaboratori da 2 in su.
Questo significa che il notaio non solo è un libero professionista: è un piccolo imprenditore.
Esiste, poi, un nugolo di risorse umane che "gira" a vario titolo all'interno dello studio, senza nessun tipo di codificazione, senza nessun tipo di rapporto ben definito.
La tecnologia
Pur non essendo questa indagine mirata alla tecnologia usata dai notai, il 50,6% degli intervistati risulta usare delle banche dati e, quindi, sistemi informatici all'interno dello studio.
Questo è un elemento di grande civiltà professionale, anche rispetto agli altri gruppi professionali. La clientela
Il 73% dei clienti dei notai rappresentano una clientela fissa, e questo è un ulteriore elemento di forza, perché in una società competitiva è estremamente importante la fidelizzazione del cliente, in quanto poter lavorare con un interlocutore costante nel tempo, produce domande costanti e servizi migliori.
La struttura della professione
L'ultimo rilievo riguarda la struttura e la qualità della professione e le strategie professionali. La formazione è un elemento importante.
Purtroppo in Italia siamo poco preparati ad educare le nostre forze di lavoro ed anche nel campo professionale si osserva una caduta verticale di qualità, quando si parla di formazione di base, di aggiornamento, di tensione verso il miglioramento qualitativo delle proprie capacità.
Anche in questo senso i notai rappresentano una nicchia privilegiata: il 62% di chi ha risposto ritiene che la propria formazione di base sia assolutamente adeguata alle proprie responsabilità. Le donne, solitamente più perfezioniste, sono più critiche rispetto a questo giudizio. L'aggiornamento
Dalla tabella 10 risulta che IL SOLE 24 ORE è l'unico strumento di aggiornamento considerato valido con una percentuale di attestazioni pari al 46% circa, contro il 2-3-4-6% per analoghe pubblicazioni.
Le strategie
I notai vogliono cambiare la legge o no? Questa legge del 1913 è vecchia o no?
L' 85% di chi ha risposto ritiene che la legge vada solo parzialmente cambiata.
Nella tabella 18 appare come l'elemento che pesa di più nella legge del 1913 è la competenza territoriale del notaio e l'obbligatorietà di avere certi recapiti e non altri.
Il secondo dato che i notai vorrebbero cambiare riguarda le modalità di accesso alla professione e le modalità del concorso.
Il terzo riguarda la forma degli atti.
I primi due elementi danno conto di questo processo di apertura ad una nuova logica di lavoro. Questa ristrettezza, questa localizzazione della sede nel territorio, questa selezione di ingresso alla professione sono sentite come pesanti vincoli da circa l'85% dei rispondenti.
V'è una tendenza alla innovazione professionale che va a toccare i nuclei qualificanti dello svolgimento di una professione liberale (accesso e territorio) per rispondere ad esigenze di mercato, che non sono necessariamente coincidenti con una certa area geografica.
D'altra parte che ci sia una certa insofferenza verso le strutture gerarchiche, è evidente perché molti (tabella 18) vorrebbero cambiare quelle parti della legge che hanno a che fare con i procedimenti disciplinari e con le ispezioni biennali.
Questo dimostra l'esistenza di energie che spingono verso un cambiamento innovativo e coerente con le esigenze della società e dell'economia; esigenze, che vanno riconosciute e guidate verso uno sbocco positivo.
L'associazionismo
Lo spirito associazionistico dei notai sembra molto elevato.
Dalla tabella 29 vediamo che dei rispondenti il 73% è iscritto alla Federnotai tramite una associazione sindacale regionale.
Tra quelli che hanno risposto gli iscritti alla Federnotai sono soprattutto maschi ed hanno un'età media intorno ai 60 anni.
Di costoro il 75% ha dichiarato di essere iscritto a Federnotai, perché voleva riconoscersi in una strategia di sviluppo comune a tutta la categoria.
Esiste, dunque, una cultura associativa significativa, perché l'iscritto crede in un progetto collettivo e di sviluppo; in un progetto, quindi, politico, riferendosi alla crescita e all'avanzamento della categoria.
Queste risposte rilevano un bisogno forte di realizzare e comprovare a sé e agli altri la validità della propria identità professionale; un bisogno di rappresentanza degli interessi reali e comuni, altrimenti inespressi nello svolgimento quotidiano della professione.
Si sa che le professioni intellettuali in Italia sono piuttosto solipsiste, in particolare quella di notaio: tuttavia le risposte danno conto di uno spirito, probabilmente non ancora pienamente espresso, di solidarietà all'interno della categoria.
D'altra parte il numero di coloro che sono soddisfatti della comunicazione che esiste tra i vertici di Federnotai e la base è piuttosto elevato (intorno al 57,6%).
Il sindacato di categoria
Dalle risposte (tabella 38), la funzione prevalente che il notaio chiede ad un'associazione sindacale è quella di funzionare come un sindacato, diremo, all'inglese, una sorta di terziario intelligente collaterale alla funzione politica che gli intervistati ritengono debba continuare ad essere svolta dal Consiglio dell'Ordine.
Il 47,7% degli intervistati, appunto, ritiene che competa al sindacato gestire le problematiche connesse all'attività notarile (assicurazioni, gestione del personale dipendente e quant'altro). Il 30,7% ritiene che il sindacato debba promuovere anche l'immagine della categoria. Il 28% ritiene che un sindacato di categoria debba controllare e stimolare l'attività degli organi istituzionali del notariato.
LA STRATEGIA PROFESSIONALE
Dal testo si desume che all'interno della categoria ci sia, a livello latente probabilmente, ma pur sempre segnalato, una sorta di inizio di crisi di eccellenza.
La professione di notaio è una professione eccellente, perché è ben organizzata, la gente è ben formata e motivata, il lavoro è ben svolto... ma di eccellenza si può morire.
Non vuole essere una provocazione, vuole essere una riflessione.
Ci si può chiudere rispetto alle esigenze di sviluppo e di innovazione che vengono dal mercato, dalla clientela, dalla necessità di uscire dalla sclerosi.
Perché la professione può rischiare di comunicare sempre meno con quello che cambia nel suo intorno, tanto è vero che il 76% degli intervistati ha risposto che la percezione nella società del notariato tende a perdere il riconoscimento dell'eccellenza.
Quali sono gli scenari futuri?
Probabilmente i notai chiedono una maggiore attività di pressione diretta sugli organi istituzionali. La partecipazione tramite il CNN al CNEL è una piccola cosa, ma è importante.
Si richiede maggiore presenza negli organismi politici e maggiore mobilitazione diretta dei notai.
Si avverte il bisogno di un maggiore radicamento e di una. maggiore visibilità sociale del notaio: occorrerà continuare ad investire in attività associativa, perché è importante potenziare l'immagine.
E' importante offrire agli iscritti dei servizi sempre più elevati e sofisticati, per favorire logiche nuove, che non esistono oggi nel nostro sistema professionale, di solidarietà anche tra professioni diverse.
Spetta ai notai, che hanno un forte spirito associativo, farsi promotori di questa comunità interprofessionale, tramite i propri punti di forza interni, il Consiglio Nazionale del Notariato e una associazione sindacale come Federnotai.
Occorre, poi, che si sviluppi un associazionismo sindacale intermedio, perché l'organo politico che fa pressione e politica per la categoria, ha bisogno di un soggetto, tramite il quale le domande degli iscritti vengono raccolte e trasferite ad un livello superiore.
L'esempio della categoria dei notai può diventare emblematico per altre categorie, in cui il rapporto tra Consiglio dell'Ordine ed associazioni sindacali non è sempre così fluido.
Conclude, la dott.ssa Camusi, affermando che è importante che l'odierno incontro sia l'inizio di una riflessione, rivolta a favorire una stagione di investimento associativo, per poter coniugare le esigenze di un nuovo mercato, di un nuovo modo di avvicinamento al mercato con le esigenze di sicurezza professionale, che pure costituiscono la forza del Notariato.
INTERVENTI DEL POMERIGGIO
Elio Bellecca
Esprime la propria soddisfazione, quale ex Presidente di Federnotai, per il conseguimento di un obiettivo lungamente perseguito, quale quello di un Congresso degli iscritti all'associazione, finora non realizzato, forse perché "i tempi non erano ancora maturi". Sostiene inoltre di condividere l'analisi della dott.ssa Camusi, circa la sensazione di "eccellenza" che i notai avvertono e che ritiene essere molto pericolosa: spiega che il notariato deve essere pronto alle sfide del 2000 con maggiore professionalità, maggiore preparazione, maggiore spirito di sacrificio.
Ricollegandosi al tema della forma degli atti notarili, dice di aver rilevato "alcune incongruenze" nel progetto di articolato predisposto dal gruppo di studio; si dice d'accordo con l'idea di dare maggiore dignità allo strumento della scrittura privata, dato che "fra 50 anni l'atto pubblico sarà un fatto storico e l'attività negoziale si svilupperà per scrittura privata", ma rileva come pericolosissima la liberalizzazione dell'autentica di firme apposte anche non alla presenza del notaio o la possibilità di verbalizzare adunanze collegiali fino a tre giorni dopo l'adunanza medesima: "se di eccellenza si muore", afferma, " questa sarebbe la premessa per un suicidio collettivo". Ricorda i recenti disegni di legge volti ad aumentare a dismisura il numero dei notai o ad attribuire il potere di autenticazione di atti negoziali agli ufficiali giudiziari come segnali di pericolo per la categoria che, perse queste attribuzioni, si ritroverebbe "con i testamenti, le donazioni, qualche verbale di assemblea e la costituzione delle società di capitali".
Afferma quindi che bisogna dare un decisivo impulso alla riforma dell'ordinamento del notariato e non trincerarsi nella difesa di una legge troppo vecchia per regolare in modo efficace il notariato moderno: "quando ho iniziato a fare il notaio trent'anni fa ho avuto un notariato forte, trasparente e responsabile. Non vorrei trasferire a mio figlio un notariato ridotto, umiliato e ancora regolato dalla legge del 1913". Conclude sostenendo che l'indagine commissionata alla dott.ssa Camusi, "che ha anticipato un po' il mio intervento", indica la direzione in cui il notariato, e ancor più la Federnotai, deve andare, e cioè la tutela e il miglioramento dell'immagine della categoria.
Egidio Lorenzi
Introduce il discorso ricordando come "quando, nei mesi scorsi, si -è cominciato a discutere di questo Congresso, sia all'interno della Giunta Esecutiva, che nelle assemblee dei delegati, c'è stato qualche contrasto intorno all'opportunità o meno di mantenere il Congresso "allo stato puro" e cioè semplicemente come un'occasione di verifica politica da parte degli iscritti (la cosiddetta
"base") sull'operato dei delegati e della Giunta, o se dotarlo di un'intonazione scientifica, con un tema congressuale vero e proprio". Afferma, quindi, che la soluzione in conclusione adottata, è apparsa senz'altro la migliore, permettendo di discutere nella mattinata della forma degli atti (che, come hanno affermato molti degli intervenuti, ha un diretto rapporto con la funzione ed ha quindi un'importanza politica e sindacale di prim'ordine) e nel pomeriggio di "discutere più direttamente di noi stessi".
Tuttavia se si intende il Congresso di una Federazione come il momento in cui si tessono lodi o si alzano critiche nei confronti dei dirigenti della Federazione stessa, allora occorrerebbe dire che il primo Congresso di Federnotai "inizia adesso".
E l'oratore si è dato come compito quello di svolgere qualche considerazione che possa servire da spunto o da provocazione per la discussione che dovrebbe seguire.
A questo punto racconta: "Nei giorni scorsi, scherzando con gli amici della Giunta, ho detto che io, in Federnotai, ho fatto una carriera veramente sfolgorante, perché ne sono stato il primo segretario negli anni dal '78 all"82 e, dopo dieci anni, ho raggiunto ... la stessa carica!".
Questa circostanza, continua Lorenzi, gli permette di verificare meglio di altri che cosa abbia rappresentato questo decennio per il movimento sindacale notarile che, allora, era del tutto pionieristico, con sette od otto associazioni costituite per circa 600/ 700 iscritti, mentre oggi le associazioni sono 14 che coprono praticamente l'intero territorio nazionale con circa 2.500 iscritti.
Quella libera associazione, chiamata sindacato, nata nel 1978 per rispondere alla necessità di partecipare alla stipulazione del primo contratto di lavoro per i dipendenti degli studi, ha quindi indubbiamente fatto molta strada.
Ritornando al tema propostosi, l'oratore individua in tre le possibili linee ed argomenti di discussione.
Il primo: l'attività pratica dell'associazione, invitando i presenti a pronunciarsi circa l'opportunità o meno che la Federazione si dedichi ad ampliare e completare i servizi offerti agli iscritti (in materia assicurativa, informatica, bancaria, etc.), da alcuni ritenuto un filone tipico dell'attività del sindacato, da altri considerato un "minus" da trattare come tale.
II secondo argomento potrebbe essere quello di discutere come poter suscitare maggiore interesse e maggiore adesione. Al proposito, Lorenzi racconta la deludente recente esperienza fatta nel tentativo di far rinascere le associazioni sindacali nelle uniche tre regioni italiane che ne sono oggi sprovviste: Basilicata, Calabria ed Umbria, ed invita i presenti a dare alla Giunta qualche suggerimento.
Infine H terzo argomento è "quello classico, quello dei ruoli e quindi dei rapporti con gli organi istituzionali, locali e nazionali. E' un argomento, lo sapete bene, che ci ha affaticato molto negli anni scorsi e che oggi forse potrebbe definirsi (almeno parzialmente e finalmente) superato. In tutte le regioni d'Italia il rapporto tra i consigli notarili e le locali associazioni sindacali è quasi sempre di collaborazione, di cordiale intesa, di reciproco stimolo; a livello nazionale, dimenticata ormai la fase pionieristica quando il sindacato, forse per aumentare la propria visibilità, entrava spesso in contrasto con il Consiglio nazionale, e viceversa c'era spesso, da parte del Consiglio Nazionale, un atteggiamento di preconcetta opposizione nei confronti di Federnotai, oggi il rapporto è certamente di reciproca comprensione, di reciproco rispetto, spesso di totale e fattiva collaborazione. II che non significa, intendiamoci, il tanto deprecato consociativismo: cì si può rispettare anche avendo talvolta idee diverse e persino litigando qualche volta."
Purtuttavia qualcuno è portatore della convinzione che la Federazione debba meglio individuare la propria politica del tutto indipendentemente da quella del Consiglio Nazionale e, d'altro canto, qualche atteggiamento di sufficienza da parte del Consiglio Nazionale nei confronti di iniziative sindacali suscita ancora qualche fastidio.
"Ed allora anche questo argomento, pur svuotato della carica polemica che ha avuto in alcuni momenti della storia di Federnotai, può ancora essere oggetto di qualche considerazione od approfondimento."
L'oratore, infine, conclude con queste parole: "Noi della Giunta, naturalmente, preferiremmo avere solo elogi, ma vi assicuro che certamente gradiremo molto di più le critiche, anche accese, che non il passivo silenzio."
Vincenzo Ferro
Esordisce ringraziando Federnotai per questo Congresso che "mi ha fatto ringiovanire di 33 anni", e ringraziando per entrambi gli aspetti trattati: quello della mattinata e quello del pomeriggio che effettivamente hanno molto in comune, pur nella differenza del tipo di analisi e del tipo di ricerca o di soluzione che vengono proposte.
Riprendendo il concetto di "eccellenza" quindi afferma che "effettivamente noi possiamo essere preoccupati, ma in senso positivo e soltanto in senso positivo della nostra eccellenza", della quale eccellenza si è detto del tutto convinto dopo 33 anni di esperienza professionale.
Ma se questo è vero - continua l'oratore - dobbiamo, come organizzazione sindacale, prestare straordinaria attenzione.
Ricorda, quindi, scherzando, che "Anch'io, come Lorenzi, non ho fatto carriera: ho lanciato l'idea del sindacato tanti anni fa a Firenze (ed ero in anticipo sui tempi) e sono sempre rimasto uno della base". Tuttavia ribadisce che l'organizzazione sindacale dovrà farsi carico della "difesa dell'eccellenza"
In tema di ordinamento, pur ritenendo che la legge professionale del 1913 non "sia poi, tutto sommato, questo gran disastro", ribadisce tuttavia la necessità che ogni giorno la si debba adeguare e ritoccare per raccordarla con la realtà operativa.
Il punto essenziale è indubbiamente riuscire a creare un momento unificante dell'atto notarile sotto l'aspetto negoziale. Quel che deve interessare non è tanto se si debba leggere l'atto o farne prendere coscienza alle parti od altri particolari formali, ma proprio la necessità di valorizzare l'impegno del notaio nella redazione di quell'unico "atto notarile a cui dobbiamo tendere".
In chiusura, Ferro, tuttavia segnala la inopportunità di unificare le forme di autenticazione delle firme "perché la nostra normativa in materia di autenticazione spazia dalla categoria generale prevista dal Codice Civile ad una serie di eccezioni previste da norme varie", invitando quindi il gruppo di studio ad approfondire questo aspetto.
Tutto ciò, conclude l'oratore, "anche e soprattutto per difendere quell'eccellenza che possiamo continuare a difendere anche perché abbiamo un grande movimento in Europa che ci vuole imitare".
Massimo Ersoch
Esordisce segnalando l'intenzione di toccare due argomenti, l'uno relativo ai discorsi del mattino e l'altro relativo agli aspetti toccati nel pomeriggio.
Circa quanto è stato oggetto della relazione della Dott.ssa Camusi, Ersoch ricorda di aver dato un suo proprio contributo ai lavori preparatori, avendo cercato di approfondire il problema dell'immagine del notariato sotto i due aspetti interno ed esterno al notariato stesso.
Infatti "per partire con il piede giusto, occorre partire da una ricerca interna per sapere quale riteniamo noi stessi che sia la nostra immagine esterna", perché "io credo che la nostra immagine sia anche da propagandare da parte di noi stessi: ogni volta che qualcuno esce dal nostro studio con la convinzione che quel notaio l'abbia aiutato e gli abbia dato qualcosa, è una vittoria!".
L'oratore continua segnalando quali debbano essere, a suo parere, i compiti essenziali della Federazione ed individuandoli nella funzione di stimolo degli organi istituzionali, e nella necessità di "creare quei servizi che da soli non potremmo creare", ma che devono essere realizzati collettivamente (come le assicurazioni, come l'informatica, come la preparazione dei dipendenti).
Passando alla discussione della mattina, Ersoch ricorda come, dieci anni fa, lui e gli altri che sostenevano la necessità dell' "equiparazione" fra atto pubblico e scrittura privata, fossero trattati da "eretici" e come quindi tutta la discussione della mattinata e gli interventi che si sono succeduti, gli abbiano fatto molto piacere riaffermando un principio nel quale ha sempre creduto.
Tuttavia Ersoch continua segnalando che ora, dopo essersi recato in Cina insieme agli altri membri del Consiglio Nazionale, si è convinto che "l'atto pubblico è la nostra carta vincente! ... Di conseguenza credo che la strada importante sia veramente quella di vedere con la nostra fantasia, con la nostra capacità, di creare un atto pubblico adeguato alle esigenze di oggi" e poi adeguare l'atto per autentica funzionalmente a questo atto pubblico "nuovo".
In conclusione l'oratore ricorda l'esperienza vissuta seguendo i lavori della conferenza di Washington per il testamento internazionale, dove un ottimo testo preparato dai migliori cervelli del
"common law" e del "civil law" è stato "distrutto" da 40 rappresentanti di nazioni di tutto il mondo ed infine raccomanda di non consideràre mai nullo l'atto per ragioni di forma: "picchiamo il pubblico ufficiale, ma l'atto è sempre valido".
Antonello Antoniucci
Si ricollega alla richiesta di Lorenzi di avanzare delle critiche all'operato della Giunta di Federnotai, e segnala il proprio disagio di iscritto rispetto alla politica di "massima collaborazione tra il massimo organo istituzionale e l'associazione sindacale"; afferma che quest'ultima "debba perseguire una propria autonoma linea politica, pur se non necessariamente in contrasto con quella degli organi istituzionali. Non dobbiamo avere né timori reverenziali né timori di ledere suscettibilità, dobbiamo invece distinguerci. Tra Consiglio Nazionale e sindacato ci deve-essere unità di intenti sul risultato finale anche se diversa può essere la convinzione sulle linee da seguire".
Segnala inoltre "una carente informazione capillare per i notai associati" e sostiene che "FederNotizie spesso non è sufficiente": propone quindi alla Giunta di studiare al più presto un potenziamento dei mezzi di informazione per il singolo associato, evidenziando come manchi proprio il riferimento al nostro periodico nella domanda n. 10 dell'indagine, relativa alle riviste che i notai leggono con maggiore interesse.
Sul tema della forma degli atti, sottolinea come l'indagine abbia evidenziato che il 30% circa dei notai ritiene che la legge notarile vada bene così com'è e che nel complesso circa I'85% dei notai ritiene che vada modificata solo per alcune parti: trae da ciò la conclusione che, se Federnotai vuoi continuare a sostenere la necessità della riforma globale, deve "dare un'informazione diversa" ai propri iscritti.
Evidenzia ancora come circa il 70% dei colleghi ritiene utile mantenere la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata: ritiene pertanto necessario, se si vuole elevare la scrittura privata a rango di atto di notaio, non diminuire "la difficoltà dell'atto", cioè non indulgere troppo nelle semplificazioni formali.
Afferma in conclusione che se i notariati cinese, russo e giapponese si sono avvicinati con interesse al notariato italiano lo hanno fatto certamente "per la supremazia dell'atto pubblico"; dice quindi di non desiderare la "permanenza dell'atto pubblico a tutti i costi", ma di temere al contrario una preminenza eccessiva della scrittura privata,- "con il risultato di un accerchiamento del notariato di tipo latino nei confronti del notariato di common law e di civil law".
Ernesto Narciso
Inizia il suo intervento riferendosi a quanto - in tema di immagine del notariato - avviene in Francia. "La radio e la televisione francese, per esempio, mandano degli slogan di questo tipo:" prima di adottare il regime patrimoniale consultate il notaio; prima di fare degli investimenti ecc..." Sostiene cioè che se anche in Italia si fosse fatto allo stesso modo, ad esempio al momento di stipulare contratti di mutuo in ECU, i danni che si sono prodotti in tante famiglie sarebbero stati evitati.
Ritorna quindi sul concetto dell'eccellenza, precisando di essere sempre stato piuttosto preoccupato in proposito. "Ne avevo la percezione ed oggi ne ho avuto la conferma dagli elementi numerici che sono venuti fuori da questa indagine", dice, ricordando che, negli anni '80, anche in Puglia venne svolta un'indagine, di cui egli stesso era stato ideatore e propugnatore, sul notaio datore di lavoro. Dice di essere rimasto colpito dalla risposta data alla domanda circa eventuali altre attività svolte prima di accedere al notariato e di aver riportato un'impressione negativa dalla percentuale del 40-42% di notai che non hanno mai svolto nessuna altra attività in precedenza. "E' un dato positivo, bellissimo", sostiene, "gente che appena uscita dall'università immediatamente ha vinto il concorso, a 26 anni, bravissimi, degli ottimi giuristi". Ritiene tuttavia che esperienze precedenti siano utili alla formazione di buoni notai che non si ergano in una posizione che sintetizza con una efficace espressione napoletana, traducibile in "un gallo che si erge su un mondo di immondizia": precisa di non voler offendere nessuno, ma solo sottolineare come "in un mondo in cui il livellamento avviene verso il basso, chi sta al di sopra, se ne è cosciente elo fa anche pesare, rischia di trovarsi in difficoltà operative, in difficoltà nei rapporti umani, nei rapporti con gli altri". Cita a questo proposito una esperienza personale, raccontando di conservare gelosamente, ed in bella mostra nel proprio studio, l'elmetto usato quando, prima di diventare notaio, lavorò in uno stabili
mento siderurgico; racconta di avere una volta dichiarato, nel corso di una riunione notarile, di avere caro il suo elmetto come il sigillo notarile, e di avere sollevato un coro di riprovazione. Per concludere, sottolineando la pericolosità di tale atteggiamento, immagina che possa essere interessante incrociare il dato degli intervistati che non hanno svolto precedenti attività con quello dei colleghi che hanno risposto, alla domanda del perché abbiano scelto la professione di notaio, di averlo fatto "per tradizione familiare", suggerendo indirettamente che possano, in tutto o in gran parte, essere gli stessi.
Alessandro Marzocchi
Propone "alcune riflessioni ad alta voce". Sottolinea come, nel nostro ordinamento civilistico, la regola è quella della libertà della forma, rispetto alla quale la forma scritta è un'eccezione e la particolare forma dell'atto pubblico è "l'eccezione dell'eccezione"; evidenzia, per rendere più forte H concetto, come il quotidiano IL SOLE 24 ORE dedichi ben metà delle sue pagine a notizie di carattere finanziario, e domanda: "quanto denaro e quanti beni girano, si muovono, cambiano di proprietà nello stesso giorno, più volte, senza l'uso di notaio? Somme gigantesche, importantissime, transazioni non documentali, non scritturali". Sostiene che continuare la discussione sulla prevalenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata sia, in questa realtà, quasi un falso problema, visto che - pur conclusa la discussione con una scelta definitiva - le leggi dell'economia potrebbero imporre, soprattutto su spinta da parte del mondo bancario, soluzioni del tutto diverse.
Chiarisce, in conclusione, che il problema va affrontato con maggiore attenzione verso la realtà esterna al notariato, cioè verso i fruitori della nostra prestazione e con rispetto per le loro esigenze; altrimenti, dice, "non so se nel 2000 o nel 2010 ci troveremo ancora qui a discutere del problema della forma".
Maria Pia Camusi
Si rallegra del fatto di essere riuscita a sollecitare un dibattito assai vivace sul concetto della "eccellenza" della professione notarile. Ritiene però opportuno chiarire il suo pensiero al riguardo: se è vero che "di eccellenza si può morire", ricorda anche come vi siano "delle categorie professionali altrettanto autorevoli ... che non hanno questi punti di forza, che vanno sfruttati, vanno valorizzati ancora meglio". Sollecita quindi un approfondimento al riguardo, mediante occasioni di dibattito anche in contesti più ampi, tali da far emergere la presa di coscienza di una categoria che si è dimostrata compatta, coesa e molto interessata all'innovazione della propria immagine.
Salvatore Carrubba
Dichiara di volersi soffermare su due ordini di considerazioni. La prima è quella che "il patrimonio di eccellenza sia un punto di forza della categoria non soltanto notarile, ma di tutte", nel senso che dal punto di vista delle professioni, tanto di quelle più antiche che di quelle emergenti, "i punti vincenti saranno sempre di più la ricerca dell'eccellenza. Cioè quanto più un individuo, un lavoratore è in grado di garantire a se stesso livelli di eccellenza, tanto più è sicuro di potere avere un posto nel mercato del lavoro". Naturalmente, precisa, questo non vale solo peri notai, ma "per qualunque persona si affacci oggi sul mercato del lavoro". Qualora, tuttavia, l'eccellenza diventasse una difesa, un rinchiudersi un po' in una torre d'avorio, probabilmente questo non consentirebbe "una verifica con le esigenze di rinnovamento che vengono dal cambiamento della realtà economica, che è la realtà nella quale voi lavorate, perché appunto le transazioni economiche sono il pane e il lievito della vostra attività". Se invece l'eccellenza divenisse lo sforzo di comprendere queste novità e queste esigenze di rinnovamento, potrebbe essere uno dei veri punti di forza della categoria.
La seconda considerazione riguarda invece, con riferimento a quanto detto da Marzocchi, il problema della forma degli atti, il cui dibattito ha evidenziato "una sorta di insicurezza, un sentimento per cui la professione notarile sente in qualche misura di avere una concorrenza da parte di altre professioni". Riferendosi a quanto detto da Narciso, si chiede anche quanti notai siano pronti per offrire un "pacchetto dí servizi" come quello che la collettività sembra richiedere, dato che ciò comporterà un grande sforzo di aggiornamento da parte dei notai. Evidenzia la sicura utilità di una
so ha dimostrato, ha ìl dovere dì provare a svolgere questa funzione che "non è di cuscinetto ma proprio di filtro, avendo quale sua forza principale questa osmosi continua con la sua base".
Così dicendo, ritorna per un momento all'indagine, e in particolare alla risposta sulla difficoltà di comunicazione tra il vertice di Federnotai e la sua base; afferma con sincerità che la cosa "un po' brucia" e continua: "Se avessimo voluto fare un'indagine edulcorata, avrei chiesto alla dottoressa Camusi di farla sparire, perché incomunicabilità significa il non sapere colloquiare con la base, e probabilmente se abbiamo tre regioni che sono scomparse e che, sollecitate a dare il loro contributo, con grande determinazione e in vari modi, non hanno risposto, questo vuole dire che il movimento, l'associazione è forte ma al tempo stesso con segni di criticità", per riprendere un'espressione della stessa indagine. Ammette che bisognerà lavorare molto in questa direzione e, ricordando ì suoi trascorsi dì redattore di FederNotizie, riconosce di avere appreso con un certo dispiacere la critica rivolta anche al giornale "di non riuscire a svolgere appieno il suo ruolo di organo di informazione". Certo, dichiara, "sarebbe molto più bello se Federnotizie fosse mensile", ma è già molto faticoso mantenere la cadenza bimestrale e la regolarità di uscita che è uno dei vanti del giornale, purtroppo ostacolata dai frequenti ritardi postali.
Sottolineando il dato assai rilevante del numero di risposte pervenute, Amato dice di essere rimasto colpito dal "forte senso dì appartenenza" che trapela dal complessivo risultato dell'indagine ed anche dalla presenza così numerosa di congressisti, che avrebbe potuto essere molto più elevata senza l'improvviso sciopero aereo che ha praticamente paralizzato gli aeroporti. Afferma a tal proposito che se circa il 70% di coloro che ha risposto al questionario si professa iscritto a Federnotai, il che lo riempie di soddisfazione, ancor maggiore soddisfazione gli da il sapere che il restante 30% è costituito da non iscritti, cioè da colleghi che non avrebbero avuto neppure il dovere morale che discende dall'appartenenza all'associazione. Ciò gli fa credere che sia ormai maturato nella categoria un senso di gratitudine o forse di attaccamento a Federnotai, o comunque che vi sia la coscienza che essa "fa qualcosa per la categoria": ed anche se questo contributo "è migliorabile, perfettibile, da rivedere, Federnotai è ormai, a pieno titolo, una componente importante, fondamentale, forse insostituibile della nostra categoria". Da questa considerazione Amato ne fa discendere un'altra, e cioè che "il 1° congresso ci caricherà per certi aspetti di maggiori responsabilità rispetto al passato, perché fatalmente dalla Federnotaì ci sì aspetterà di più": e dice di credere che essa abbia "davanti a sé un grande avvenire, così come grande è il suo passato". Spiega che era questo il senso della sua emozione del mattino: gli sembrava cioè di non avere alcun merito particolare per presiedere il congresso, comunque nessun merito maggiore rispetto agli altri Presidenti che lo hanno preceduto, ma piuttosto "dì avere colto un frutto che era maturo".
Per concludere affronta il discorso della forma degli atti, ricordando che circa il 70% dei colleghi che hanno risposto dichiara di essere contro il superamento della distinzione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata e si chiede se per caso questo significhi che gli iscritti non credono all'impostazione dell'articolato proposto al Congresso. Afferma invece che la lettura possa essere diversa e che l'impostazione sostenuta dal gruppo di lavoro si imponga nei fatti; ricorda che, in ogni caso, il lavoro sin qui svolto non può portare ad un'immediata modifica della legge notarile, ma che esso, arricchito dei contributi congressuali e di quelli che anche successivamente venissero proposti, sarà portato all'attenzione del Consiglio Nazionale, ne sarà raccomandato un attento esame e Federnotai si farà carico che non venga dimenticato. Raccomanda quindi di non considerarlo alla stregua di una proposta di legge, bensì solo come un serio contributo ad una legge più adeguata ai tempi: se il tentativo avrà successo, come si augura, Federnotai pensa già di dedicarsi al progetto di riforma riguardante la funzione del notaio e, in un futuro più lontano, alle norme sulla distribuzione territoriale delle sedie sulla competenza territoriale del notaio.
Dice di immaginare tra qualche anno il congresso di Federnotai che si occupi "di studiare una sorta di testo unico tra tutte le varie parti della riforma dell'ordinamento che negli anni si sono già venute e si verranno formando, per giungere" auspica "ad una legge organica prima che l'attuale compia un secolo di vita, cioè prima del 2013".
Amato conclude con l'invito a trarre le conclusioni del lavoro svolto alla fine del pomeriggio, dopo che l'assemblea si sarà espressa sui punti qualificanti dell'articolato ed avrà approvato una mozione congressuale che dia il segno del risultato raggiunto; e rinnova l'invito a partecipare, l'indomani,
all'inaugurazione della sede nazionale di Federnotai, in via Flaminia 162, che definisce, con un'espressione del compianto attore e regista Massimo Troisi, "umile, ma onesta".
MOZIONE CONCLUSIVA DEL CONGRESSO
Il 1° CONGRESSO di FEDERNOTAI tenutosi a Roma il 16 giugno 1995
- esaminato l'elaborato sulla forma degli atti notarili proposto dalla Giunta,
- udite le relazioni,
- preso atto delle indicazioni emerse in assemblea,
approva
il principio della unicita' della funzione notarile, da cui emerge una nuova figura di notaio:
- una figura in cui non esiste più la distinzione tra redattore di atti pubblici e mero certificatore della verità di una firma apposta ad un contratto scritto da altri;
- un notaio che, quando interviene, deve impegnare la stessa professionalità e responsabilità, assicurando il rispetto delle stesse garanzie di forma e di sostanza, a prescindere che si tratti di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata;
- un notaio che deve accertare in ogni caso se il contenuto dell'atto corrisponda alla volontà delle parti, che deve in ogni caso interpretare e verificare la volontà delle parti con la sua indagine personale, che deve in ogni caso verificare se il contenuto dell'atto sia conforme alle leggi;
- un notaio che, anche quando autentica sottoscrizioni, forma un atto notarile, cioè un atto che:
1) dia ai terzi garanzie di serietà ed imparzialità;
2) sia un adeguato strumento di regolamentazione degli interessi;
3) corrisponda ai principi inderogabili dell'ordinamento;
4) sia sempre rintracciabile perché conservato dal notaio;
5) non possa essere manomesso o alterato;
dà mandato
alla Giunta:
- di proseguire nello sforzo propositivo, intrapreso su invito del CNN, approfondendone i temi alla luce del dibattito congressuale;
- di mettere il risultato del proprio lavoro a disposizione del CNN per le iniziative di sua competenza;
- di rispondere col medesimo impegno all'analoga sollecitazione di approfondimento formulata dal CNN in tema di funzione notarile.
9L
APPENDICE
IL RUOLO PROFESSIONALE
DEL NOTAIO
Risultati dell'indagine
Federnotai-Il Sole 24 Ore
Sommario
1. La scelta della professione
2. Lo svolgimento della professione
2.1 L'organizzazione
2.2 La formazione e l'aggiornamento
2.3 La clientela
3. L'ordinamento professionale
4. L'associazionismo
5 . Considerazioni conclusive
6. Le caratteristiche strutturali del campione
1. LA SCELTA DELLA PROFESSIONE
Per un gran numero di notai intervistati (il 41.3%), l'accesso alla professione non è stato preceduto da altre esperienze professionali e quindi si lega presumibilmente ad un interesse originario per questa, che molto ha a che fare con inclinazioni ed orientamenti personali. Fra quelli che "non sono nati notai", la percentuale di chi proviene dal lavoro autonomo (21.9%) è di molto inferiore a quella di chi ha transitato dal lavoro dipendente (27.7%), segnalando nell'insieme che quasi metà degli intervistati ha alle spalle una mobilità professionale consistente (anche se probabilmente spesa in molti casi all'interno di studi professionali).
La differenziazione territoriale dei percorsi occupazionali precedenti all'attuale posizione lavorativa mostra che il numero più elevato di notai che sono approdati direttamente alla professione è più elevato al Sud (43.9%); chi proviene invece del lavoro dipendente opera ora soprattutto nel Nord-Est e nel Sud, mentre chi ha transitato dal lavoro autonomo risiede in particolare nel Centro Italia (22.5%) [tab. 1].
L'analisi degli atteggiamenti presi in esame dall'indagine, relativi alle motivazioni che sono alla base della scelta della professione, si può articolare in due ordini di scelta: il primo ha a che fare con risposte in cui lo svolgimento della professione è concepito in modo strumentale alla collocazione nel mercato del lavoro. Il secondo ricomprende quelle motivazioni che denotano una correlazione fra scelta della professione e bisogni individuali, ritenuti soddisfatti per il fatto di esercitare questa attività.
Quasi trasversalmente alle motivazioni dei primi due gruppi si collocano altri atteggiamenti che si possono definire motivazioni di status. Cioè molti notai hanno scelto il loro lavoro perché si tratta di un'occupazione che offre una chiave piuttosto consistente di affermazione sociale oltre che professionale.
Molti intervistati dunque dichiarano di aver scelto la loro attività per la sua stessa particolarità, quella cioè di coniugare insieme le caratteristiche della libera professione e quelle della funzione pubblica (25%); molti altri (25.4%), invece, affermano di aver tenuto presente soprattutto i vantaggi che il regime di
autonomia professionale offre, seguiti da chi ha scelto di fare il notaio per quelle motivazioni di status poc'anzi ricordate (19.3%) [tab. 2].
Sempre dall'analisi della tab. 2 emerge che la professione è stata acquisita in modo ereditario solo dal 14.4% degli intervistati; questo dato è sicuramente più elevato di quello riferito ad altre professioni intellettuali, ma comunque non rappresenta la motivazione prevalente di accesso all'attività,. che invece rimane collegata a ragioni di tipo soprattutto personale.
L'utilità sociale della professione di notaio e il tipo di specializzazione che consente di acquisire sono i motivi di scelta solo per il 6.8% in media delle risposte. Bassissima la percentuale di coloro che hanno intrapreso l'attuale lavoro per necessità di famiglia (2.2%), lasciando intendere ancora una volta che l'influenza della famiglia nell'accesso alla professione, se esercitata, non diventa comunque un vincolo in negativo, se non per pochi.
L'articolazione delle risposte sulle motivazioni che hanno indotto i notai a scegliere la loro professione se osservata sulla base si alcune specifiche variabili presenta alcune differenziazioni interessanti. Le donne, ad esempio, nella stragrande maggioranza dei casi (43.5%), hanno scelto questa professione poiché è un lavoro autonomo, mentre fra gli uomini si segnalano coloro che hanno voluto seguire le orme di un familiare o di un genitore (15.7%) e quelli che apprezzano soprattutto le attribuzioni di status e di reddito che la professione di notaio consente (21%).
I giovani notai dai 29 ai 40 anni sono particolarmente attratti dalla complessità che la professione riveste, in quanto espressione di un'attività liberale ed insieme di una funzione pubblica (32.2%), mentre i notai più avanti nell'età mostrano di aver scelto la professione soprattutto per il suo valore socioeconomico e per il suo carattere di liberalità. Quest'ultimo elemento è apprezzato soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest (29.6%).
Collegato alle risposte sulle motivazioni che hanno presieduto alla scelta professionale, si trova il giudizio che i notai danno a consuntivo
di tale opzione. A questo proposito, si può dire che gli intervistati percepiscano nettamente di essere una delle categorie professionali più autorevoli e forti del paese, nonché al centro di un largo appeal sociale. La professione di notaio, infatti è caratterizzata da un ampio potere decisionale, da una forte influenza a livello pubblico e da un elevato grado di partecipazione ai tanti privilegi oggettivi (l'autonomia, innanzi tutto, ma anche la crescita professionale continuata, un rapporto diretto e interattivo con la clientela e la posizione reddituale) che caratterizzano le libere professioni.
In sostanza, il 55.3% degli intervistati è molto soddisfatto dalle scelta compiuta. Sommando a questi coloro che si dichiarano abbastanza soddisfatti (pari al 35.8%), ne deriva che più del 90% si sente professionalmente "realizzato" [tab. 3]. Sotto questo profilo non ci sono differenze apprezzabili fra uomini e donne, né sulla base della provenienza geografica degli intervistati. La distribuzione per classi di età mostra, invece, che i più "anziani" sono anche i più soddisfatti della loro scelta: collegando questo al fatto che chi appartiene alle classi di età più elevate si è avviato alla professione per il prestigio che essa occupa sul piano della stratificazionè sociale e professionale, si potrebbe dire nel lungo periodo questa ragione - che poi è alla base dell'esistenza stessa delle professioni liberali -risulta sicuramente più pagante di altre.
Fra il 9% circa degli insoddisfatti la motivazione più consistente riguarda la convinzione che le responsabilità che il notaio si assume non siano adeguatamente riconosciute sul piano sociale (38.8%), seguite da una dichiarazione di incapacità di reggere allo stress provocato dallo svolgimento di attività libere (24.5%), che per ciò stesso sono anche legate all'andamento della domanda di servizi e ad una variabilità del volume di lavoro (verso l'alto, ma anche verso il basso). Il 18.4% degli insoddisfatti si dichiarano tali perché lo svolgimento del loro lavoro non li coinvolge adeguatamente sul piano della crescita professionale [tab. 4].
Qualcuno lamenta la dimensione "sottovuoto" in cui si trova ad operare, senza cioè molti legami o contatti • con altri colleghi (10.2%);
altri sottolineano lo spossessamento che la libera professione sovente determina del privato (8.2%), sottraendo tempo ai bisogni individuali o ad altre forme di lavoro:
Le donne sono molto più "stressate" degli uomini (così almeno si dichiara 1'80% delle intervistate), mentre questi ultimi lamentano soprattutto il basso riconoscimento sociale che esiste intorno alla loro attività. Questa stessa ragione di insoddisfazione riguarda in particolare gli intervistati delle regioni meridionali, mentre nel Nord-Est c'è una certa accentuazione delle difficoltà con cui i notai riescono ad avere buoni rapporti con i colleghi.
2. Lo SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE
2.1 L'organizzazione
Le modalità empiriche di svolgimento delle attività professionali rappresentano uno dei tratti più significativi fra quelli che contribuiscono alla definizione di una professione intellettuale.
Il fatto che un'attività venga svolta in maniera esclusiva oppure contemporaneamente ad altre funzioni, più o meno coerenti, costituisce un primo elemento di valutazione.
Fra i notai, quelli che svolgono una seconda attività sono una minoranza: 89.2% dei rispondenti, infatti, esercita in modo esclusivo la propria professione, mentre il 10.8% si dedica anche ad altre attività. Fra questi (in leggera proporzione più gli uomini che le donne) sembra essere molto diffusa l'attività di docenza, soprattutto all'interno di corsi di specializzazione (47.3%) e con riguardo a corsi universitari (18.2%). Meno diffusa, ma abbastanza consistente è la percentuale di coloro che, insieme alla professione di notaio, svolgono anche attività politica (29.1%) e attività di tipo giornalistico (18.2%). Più raramente si rileva l'impegno in corsi di docenza pèr le scuole secondarie superiori [tab. 5].
Dall'analisi di queste risposte si può concludere che nella grande maggioranza dei casi la professioni di notaio è svolta come attività a tempo pieno, senza lasciare molto spazio ad attività collaterali.
Un altro importante elemento di valutazione delle modalità di svolgimento della
professione è quello relativo alla
conformazione dello studio professionale.
La modalità prevalente di esercizio della professione coincide con il possesso dello studio: 1'82.4% degli intervistati svolge infatti la professione come unico titolare di studio, il 15.2% lavora in uno studio associato, ed il 2.4% lavora in uno studio di famiglia [tab. 6].Le donne sono più degli uomini legate alla dimensione dello studio di famiglia (4.2% contro il 2.1%); i giovani, ovviamente, sono più numerosi negli studi associati (19.4%) che consentono loro di avviarsi all'attività con una rete di clienti consistente ed importante, sia sotto il profilo della divisione delle incombenze economiche, sia per gli aspetti di arricchimento professionale che lo studio associato consente. Gli studi associati sono particolarmente presenti nel Nord-Est.
La condizione tipica di esercizio della professione è quindi quella del notaio che opera da solo in uno studio professionale, eventualmente con dei collaboratori che tuttavia non entrano a far parte dello studio come contitolari.
Un ulteriore indicatore per l'analisi della condizione di esercizio riguarda l'entità delle risorse fisiche e strumentali presenti negli studi dei notai. Lo staff di risorse umane di cui si servono i titolari di studio è abbastanza articolato. nel 38.3% dei casi esaminati il personale dipendente dello studio va dalle 4 alle 6 persone, nel 31.5% da 1 persona a 3, nel 16.8% dei casi da 7 a 9 persone e ben nel 13.4% delle risposte i dipendenti di studio sono oltre 9 [tab. 7].
Che i notai siano circondati da una molteplicità di figure professionali, tutte funzionali al disbrigo della loro attività, è confermato anche dall'analisi del volume di collaboratori di cui essi si servono: nel 35.7% degli studi, praticanti, visuristi, specialisti ed altri sono fino a due, nel 23.6% sono tre, nel 14.5% dei casi sono più di tre.
in definitiva, la struttura prevalente della
professione di notaio è segnata dalla
monotitolarità dello studio, in cui questo
professionista opera prevalentemente senza
altri colleghi iscritti ad albi, ma per il
funzionamento del quale si serve di numerosi dipendenti (soprattutto segretarie e commessi) e di non pochi collaboratori: di conseguenza, gli studi professionali dei notai dal punto di vista della loro dimensione
sembrano essere abbastanza grandi, in questo distinguendosi dalla media degli altri studi professionali italiani che spesso, oltre al titolare non hanno che due dipendenti e altrettanti collaboratori.
Le apparecchiature tecniche usate dai notai per lo svolgimento del loro lavoro costituiscono un'altra pista di analisi della professionalità di cui sono in possesso: il livello di informatizzazione degli studi è probabilmente molto elevato, se è vero che il 46.1% degli intervistati ha dichiarato di usare come banca dati elettronica il sistema Cd Rom e il 9.7% di usare un sistema OnlineNideotel. Il ricorso a banche dati, infatti, presuppone l'adozione di un sistema di informatizzazione di base dell'attività di studio, che probabilmente è presente anche fra coloro che non si servono di sistemi elettronici di bancaggio dati [tab. 8].
Sotto questo profilo le donne intervistate sembrano avere minore "confidenza" con le banche dati: il 65.7% di esse non ne possiede, segnando un divario piuttosto consistente con l'analogo atteggiamento maschile.
2.2 La formazione e l'aggiornamento
Analizzando le modalità- di svolgimento della professione di notaio un'ulteriore considerazione da fare riguarda il giudizio che essi danno della loro preparazione
professionale e degli strumenti di
aggiornamento di cui fanno uso. Il 62.2%
ritiene di avere una preparazione professionale adeguata all'impegno e alle responsabilità richiestegli dal proprio lavoro; considerando che il 36.9% giudica la propria
preparazione professionale parzialmente adeguata agli impegni di lavoro, si può dire che il rapporto fra notai e iter formativo sia molto soddisfacente [tab. 9].
Qualche elemento di criticità proviene dai più giovani e dagli intervistati che risiedono nelle regioni settentrionali, mentre non si osserva differenziazioni significative fra uomini e donne.
In sostanza, la formazione di base del notaio non sembra destare alcuna preoccupazione nei rispondenti all'indagine, ma d'altra parte non potrebbe non essere così. L'accesso alla professione è infatti preceduto da un iter molto selettivo, che per ciò stesso discrimina fra le persone davvero in grado di affrontare le difficoltà e l'impegno richiesto dall'attività notarile e gli altri.
Tuttavia, stando alle risposte relative alle modalità di aggiornamento, anche per i notai il miglioramento delle competenze e della specializzazione professionale è un indiscusso fattore di sviluppo: le continue modificazioni dell'apparato legislativo non lasciano mai indifferente la categoria, che deve, di conseguenza, tenersi continuamente al corrente delle modificazioni intervenute.
Ci sono strumenti di informazione che i notai ritengono indispensabili per il loro lavoro e che si dividono essenzialmente in due tipi: da un lato gli strumenti considerati indispensabili (il Sole 24 Ore su 100 persone che lo leggono è giudicato insostituibile dal 46.8% di essi), dall'altro lato, gli strumenti di aggiornamento usati, e ritenuti soddisfacenti in funzione delle proprie esigenze, riguardano soprattutto le riviste specializzate (come Vita Notarile, La Rivista del Notariato e Notariato) che riescono contemporaneamente a tenere informati i notai, ma anche a rappresentare un medium importante per il legame di appartenenza categoriale che li unisce [tab.10].
Sempre con riguardo agli strumenti di aggiornamento usati, si deve segnalare anche una relativa bassa confidenza dei notai con le riviste di carattere più economico e fiscale, se è vero che le percentuali di chi non le legge e non le usa affatto è elevatissima.
La propensione dei notai per la stampa specializzata, finalizzata alla risoluzione di problemi concreti, si conferma anche con riferimento al tipo di banche dati con cui molti di loro (50.5%) le utilizzano. La banca dati giudicata più soddisfacente ad anche indispensabile è quella su Le Leggi d'Italia della De Agostini, mentre in tutti gli altri casi presentati nel questionario, le percentuali di utilizzo sono molto basse o danno conto di un giudizio non positivo a loro riguardo [tab. 11].
2.3 La clientela
Il rapporto fra i notai e il "mercato" non riveste la stessa criticità che invece acquista per altre categorie, poiché il gruppo professionale dei notai opera in un regime di concorrenza non
affidata interamente alle leggi della
competizione, tanto con riguardo a professionisti di formazione simile, quanto con riguardo ai membri della stessa categoria.
Dalla elaborazione dei dati emerge che la clientela dei notai è soprattutto una clientela fissa (73%): ciò suggerisce l'affermarsi di una certa solidità degli utenti dei servizi resi e quindi la scarsa incidenza di fluttuazióni dovute alla concorrenza. Rispetto alla disaggregazione per sesso di questi dati si osserva che le donne hanno una clientela più saltuaria (36.2%), come d'altra parte i giovani notai, confermando che entrambe queste categorie, anche dall'interno di occupazioni privilegiate, sono sempre portatrici di un disagio in più rispetto ad altri segmenti delle forze di lavoro [tab. 12].
La clientela del notaio è costituita soprattutto da singoli cittadini e da enti privati (rispettivamente nel 98.2% e nell'82.3% dei casi). Meno frequente il caso di rapporti di clientela con enti pubblici (37.5%) [tab.13].
3. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Come la maggior parte delle professioni giuridiche, anche quella del notaio fa discendere il proprio prestigio dal carattere di relativa invarianza dei tratti funzionali più caratteristici rispetto all'evoluzione dei quadri storici, sociali e normativi di riferimento. In particolare, per quello che è il contesto tipico dello Stato di diritto e della cultura legalistica posta a- suo fondamento, l'attività notarile non ha subito, nella sostanza, modificazioni rilevanti. La stessa legge fondamentale sul notariato, che risale al 1913, in un periodo che non a caso segna il culmine del processo di assestamento dello Stato liberale in Italia, è rimasta tuttora immutata nel disegno complessivo del notaio come "guardiano del diritto" (secondo la definizione che ne diede Carnelutti) e nella previsione quanto meno degli "atti tipici" che gli competono in questa veste, ovvero nel ruolo di un pubblico funzionario sia pure sui generis.
Ebbene, ancora oggi - fra i notai - è diffusa l'opinione che quella legge non vada cambiata se non per alcuni aspetti diciamo di "collegamento" fra il nucleo delle funzioni pubbliche e le aspettative sociali e di mercato, ferma restando la validità dell'articolo 1 che racchiude, per l'appunto, quel nucleo. Vediamo, nel dettaglio, in numeri di questa opinione nella tab. 14. Circa l'80% degli intervistati non pensano affatto che l'ordinamento della professione notarile -disciplinato dalla normativa della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - vada bene così com'è. Sembrerebbe, anzi, in qualche modo auspicabile un rinnovamento radicale di questa normativa (40.7%). Ma probabilmente molti di questi stessi innovatori "radicali", posti di fronte all'alternativa più meditata di una revisione mirata dell'ordinamento, concorrono a formare quell'85% e oltre di consensi ad una prospettiva del genere.
Incrociando i giudizi critici sulla legge del 1913 - cioè i dati relativi a coloro che non la ritengono idonea a soddisfare le esigenze del notariato - con le classi d'età , notiamo che la loro percentuale è inversamente proporzionale all'età: si va infatti dal 35.7% dei più giovani al 3% dei più anziani, come è peraltro normale per ogni problema -di adattamento allo status quo [tab. 15]. La maggior parte dei professionisti che vorrebbe rivederla tutta arriva alla soglia dei 60 anni (in media il 25%); oltre i 60 anni l'adesione a questa prospettiva è inferiore [tab. 16]. E grosso modo lo stesso andamento si nota per quanto riguarda le aspettative di riforma "parziale" [tab. 17].
E allora, quali parti della legge sul notariato andrebbero modificate per "agganciare" meglio la professione ai mutamenti della società? Una su tutte: quella che si riferisce alla competenza territoriale dei notai (e ai problemi connessi di recapito). Il 49.5% degli intervistati - come si ricava dalla tab. 18 - si fa portavoce di un malcontento assai diffuso contro quello che, a tutti gli effetti, si propone come un vincolo eccessivamente oneroso per l'esercizio liberale della professione restringendolo in un ambito di competenza territoriale, tutto interno alla logica pubblicistica, che si concilia male con la mobilità vorticosa assunta dai rapporti
negoziali. II 48.1% scorge inoltre
incongruenze nella regolamentazione degli accessi alle professione, in particolare per quanto riguarda le modalità del concorso: come è noto, si tratta di un concorso fortemente e tradizionalmente selettivo, ma al tempo stesso "chiuso" a criteri di vera e propria competizione meritocratica, essendo di fatto regolato - nella fase di approccio e tirocinio - sulla base di criteri cooptativi, se non di vera e propria "ereditarietà". Altre possibili innovazioni hanno a che vedere con i procedimenti disciplinari e con le ispezioni biennali sugli atti (44% e 41%) - un altro profilo in cui emerge una certa insofferenza degli intervistati verso le forme di controllo gerarchico della professione - e in parte più limitata con la tabella notarile e in genere con le funzioni specificate dall'articolo 1 (siamo, in media, sul 20% delle indicazioni totali).
Scomposte per classi di età, le risposte date in relazione alle modifiche della legge notarile danno alcune indicazioni interessanti [tab. 19]. Si vede, per esempio, che fra i più giovani il problema del concorso è maggiormente sentito rispetto agli altri (56.9%), insieme alla questione della forma degli atti. Fra i 40 e i 50 anni emerge invece come più rilevante la modifica delle competenze territoriali (56.4%) e tale si mantiene fino ai limiti dell'età pensionabile. Quando inseriamo questi stessi problemi di revisione nei diversi contesti territoriali [tab. 20], registriamo solo piccoli scostamenti dalla media nazionale, in particolare per l'attenzione ai concorsi più marcata nelle regioni centrali e nordoccidentali (oltre il 50%), per i procedimenti disciplinari e di controllo ai quali sembrano più sensibili i professionisti del Centro (fino al 60%), di nuovo per la competenza territoriale uniformemente e massicciamente ritenuta insoddisfacente.
Di maggiore rilievo è invece il 46% delle indicazioni favorevoli ad una revisione dell'ordinamento in merito alla forma degli atti, perché si-collega ad una domanda specifica -contenuta nel questionario - circa l'opportunità di mantenere, nell'attività del notaio, la distinzione fra atto pubblico ed autentica di scrittura privata (cfr. tab. 21). Se pure qualcosa va cambiata in ordine alla forma degli atti, questa distinzione è fuori discussione: deve esserci per quasi il 70% del campione, può non esserci per l'altro 30%. A
questo punto, però, c'è una divaricazione negli argomenti a favore della tesi "conservativa": da una parte (37.4%) persiste una linea di ortodossia dottrinaria, secondo la quale - storicamente - atti pubblici e atti privati assolvono una funzione diversa nell'ordinamento che è bene sia mantenuta; dall'altra (43.5%) si inserisce un argomento di maggiore attenzione verso le esigenze della vita di relazione e le sue evoluzioni sociali ed economiche. E, da questo punto di vista, non c'è dubbio che l'eccessiva formalizzazione degli atti patrimoniali - richiedendo la contestualità delle sottoscrizioni e la lettura obbligata - possa essere di grave impaccio, insieme agli altri elementi di "ritualizzazione" dei rapporti contrattuali e commerciali, all'autonomia delle disposizioni private che ne costituiscono il presupposto di sviluppo in un sistema di mercato. Quanto all'opinione che fonda la differenza sul grado di maggiore responsabilità professionale legata all'atto pubblico, si tratta di un'opinione residuale (16.6%) e, peraltro, in controtendenza rispetto agli orientamenti della giurisprudenza.
Coloro che, viceversa, sono contrari a mantenere tale distinzione, mostrano in maggioranza (70.9%) un atteggiamento irriducibilmente "pubblicista" nei confronti della funzione notarile: che, in ogni caso, deve essere quella di sottoporre l'atto - quali che siano i suoi caratteri di forma - alla garanzia del controllo esercitato in regime di monopolio dal notaio. D'altra parte - ricordano altri (26.2%) - questo è precisamente il ruolo che l'ordinamento attribuisce al notaio.
Le donne-notaio, in percentuale maggiore rispetto agli uomini (1'80% contro il 69%) si pronunciano a favore della distinzione fra atto pubblico e autentica di scrittura privata [tab. 22] : questa, inoltre, è uniformemente voluta indipendentemente dall'età, come mostrano i dati della tab. 23. Le donne sono più per darne una motivazione storico-dottrinale (50.9%), gli uomini essendo maggiormente propensi alla giustificazione pratica [tab. 24]. Questa stessa differenza si ritrova proiettata anche in relazione all'età: fino a 50 anni prevale la motivazione "funzionale", dopo quella di efficacia pratica. Dalla tab. 25 ricaviamo ulteriori elementi per riflettere sulle ragioni negative che una minoranza di notai oppone al mantenimento della distinzione fra
atto pubblico e scrittura privata: prima fra tutte, la constatazione che si tratta di un orientamento condiviso molto di più dai professionisti che esercitano da poco tempo -comunque da quelli che si collocano sulle fasce di età intermedia - piuttosto che dagli anziani.
Fin qui si è parlato prevalentemente degli atti tipici legati alla funzione notarile, che tuttavia non esauriscono la gamma delle attività e dei servizi offerti dalla professione di notariato. Già la legge n.1158 del 1954 prevede tutta una serie di attività privatistiche che vanno ad affiancare le funzioni per così dire "paradigmatiche": come, ad esempio, le consulenze legali, tributarie, commerciali, oltre che l'insegnamento e il patrocinio davanti alle
preture. Ma la stessa esperienza professionale e le continue sollecitazioni della domanda sociale spingono a prefigurare nuove prospettive di ulteriore ampliamento delle funzioni notarili. E' stato richiesto ai soggetti intervistati di provarsi ad indicarle [tab. 26]. E queste, nell'ordine delle rispettive preferenze, sono le risposte ottenute: le vendite all'incanto conseguenti a procedure di esecuzione forzata (62.6%), i procedimenti di omologazione degli atti costitutivi e delle delibere assembleari di società di capitali (55.6%), separazioni consensuali (7.1%) e tutta una variegata casistica di interventi nei diversi campi della vita sociale ed economica (53.8%) in cui si richiedano competenze legali di tipo extra-istituzionale che siano fra l'altro in grado di conferire certezza, stabilità e trasparenza agli affari privati - sino dai loro momenti "genetici" - riducendone il potenziale di litigiosità giudiziaria, e quindi i costi di gestione e di implementazione.
Hanno ragione, i notai, quando a bilancio complessivo della loro "immagine professionale" iscrivono una valutazione
dell'opinione pubblica in termini sostanzialmente positivi, seppure con qualche riserva critica [tab. 27]. Il 76.6% del campione che lo pensa, dà anche conto - probabilmente - di una "autopercezione" di ruolo che viene a coincidere con la reputazione di cui godono i notai - con ogni evidenza - ancora nella
società contemporanea. Lasciamo volutamente al margine, perché assai poco rappresentative in tutti i sensi, le valutazioni estreme: quasi trionfalistiche in un caso (una
professione positiva e sempre più elevata pensano di esercitare 1'11% dei notai, ovvero pensano che gli altri la pensino così), troppo depresse nell'altro caso (negativa come Io è sempre stata e come - forse - non lo sarà più: è questa la connotazione in cui si riconosce un'altra quota di intervistati pari, nel complesso, al 12% del campione). Di certo, dunque, un ruolo tradizionalmente notabiliare, sul quale si riflette ancora una certa aurea di fascinazione elitistica - alimentata peraltro da una- qualche fama di esclusività e di eccellénza, nonché dello status professionale, anche della sua remuneratività economica -ma proiettato nondimeno alla ricerca di nuovi spazi di inserimento e di legittimazione delle proprie competenze nella società e nel mercato.
Come fa vedere la tab. 28, esaminando la distribuzione dei diversi atteggiamenti nelle aree geografiche, le valutazioni più ottimistiche si registrano nelle regioni centro
meridionali, e al contrario quelle moderatamente critiche sono soprattutto concentrate nel Nord, che somma anche una certa prevalenza di pessimisti, sia pure nell'ambito di un dato complessivamente esiguo.
4. L'ASSOCIAZIONISMO
Esaminiamo adesso Io "spirito
associazionistico" dei notai, la loro propensione verso forme di azione collettiva all'interno delle categorie di rappresentanza. In particolare, sono iscritti all' Associazione Sindacale Notai di livello regionale - e per suo tramite alla Federnotai - il 72.7% degli intervistati contro il 27.3%: che rappresenta una quota comparativamente alta di adesioni nel mondo professionistico. La motivazione "forte" e più diffusa di questa partecipazione (secondo il 75.4% delle dichiarazioni rese) è riconducibile ad una strategia di sviluppo
collettivo della categoria, da cui eventualmente possono trarre beneficio le singole posizioni individuali (18.7%), mentre è in netta minoranza (5.8%) chi pensa di poter
utilizzare l'associazionismo a fini esclusivamente individuali [tab. 29]. I notai non "sindacalizzati" mostrano, per parte loro, un pregiudizio negativo di fondo verso tutte quelle forme di rappresentanza che agiscono
al di fuori dell'Ordine (41.4%) e che - per la loro natura sindacale - finirebbero per muoversi secondo schemi di tipo politico (39.9%). C'è poi chi sceglie soluzioni di tipo "robinsoniano" (ciascuno si arrangi da solo: il 9.4%) e chi nemmeno sa dell'esistenza della Federnotai (4.9%).
Soffermiamoci ancora sul dato dell'iscrizione sindacale, analizzandone i contenuti strutturali. C'è una tendenza più marcata in questo senso fra gli uomini piuttosto che fra le donne [tab. 30]; la tendenza opposta caratterizza invece le classi estreme di età (i più giovani e i più vecchi) [tab. 31]; si rinviene,
infine, un'attitudine all'associazionismo maggiore al Nord che al Centro-sud. Ma questi sono piuttosto attributi di cultura civica che riguardano in generale tutte le realtà aggregative del paese, e non specificamente la situazione dell'associazionismo interno al mondo del notariato, il quale semmai si limita a confermare quella che a tutti gli effetti si pone come una regola di tendenza.
Molti iscritti - il 57.6% dei notai - denunciano tuttavia problemi di "incomunicabilità" con i vertici dell'Associazione sindacale [tab. 32]. Questo, ovviamente, non è un problema solo dei notai, ma di tante altre categorie -professionistiche e non - alle prese con una crisi ormai endemica delle forme e dei modi della rappresentanza sociale, per ciò che riguarda più specificamente i fenomeni di scollamento della delega dagli interessi reali. E, di fatto, i rimedi proposti - alla tab. 33 -sono, innanzitutto, quello di intensificare le occasioni di dibattito e di incontro fra gli iscritti (56.7%), e in secondo luogo quello di assumere iniziative specifiche di tipo promozionale per rilanciare l'immagine del notariato a livello di opinione pubblica (44.3%); senza trascurare più di tanto i contatti con le altre categorie professionali soprattutto di area giuridica (21.4%) e il ricambio delle èlites sindacali (18.4%).
Tra i servizi offerti dalla. Federnotai emergono con particolare rilievo quelli di tipo
assicurativo: ma a utilizzarli, nel loro complesso, sono poco più della metà dei notai inseriti nell'indagine (il 55%) con una spiccata preferenza per l'assicurazione sui rischi professionali (91.3%) e via via, in ordine decrescente, per la responsabilità civile a
secondo rischio (26.7%), per spese di cura e infortunio (19.2%), per i danni allo studio (8.3%), e per l'elettronica (5.0%). Il rischio professionale è quello di gran lunga più avvertito dalle donne, per comprensibili ragioni di maggiore "sovraesposizione" anche in questo campo professionale [tab. 34]; i rischi e la loro percezione aumentano, come è logico, con l'età [tab. 35], e soprattutto quelli legati alla persona. Moltissimi sono coloro che chiedono ultefiori polizze-convenzioni alla Federnotai (71%): per previdenza integrativa (62.4%) - un problema cruciale per tutto il comparto professionistico - e per il rimborso dei costi fissi di gestione come clausola accessoria delle polizze per infortunio o malattia (61.1%): l'insieme di questi profili sono quantificati nella tab. 36. Sulle proposte di nuove polizze e convenzioni si notano, tuttavia, alcune interessanti variazioni nell'incrocio dei dati con le variabili del sesso e dell'età: per esempio, nella preferenza delle donne a integrare i rischi connessi con l'attività professionale, e cioè quelli relativi ai costi di gestione, e la maggior attenzione posta dai notai di mezza età ai problemi della previdenza [tab. 37].
In definitiva, qual è il sindacato "ideale" che auspicherebbero i notai? L'impressione generale che si ricava dalle risposte date ad una domanda così concepita nel questionario [tab. 38] è quella di un sindacato "empirico" -di stile anglosassone - che non si limiti genericamente a rappresentare i propri iscritti ma sappia anche assisterli nella gestione dei loro affari e nelle relazioni con le altre agenzie sociali ed economiche: assicurazioni,
software-houses, personale dipendente (47.7%). Non basta: deve saper adempiere all'altra funzione - di carattere simbolico ma nondimeno assai apprezzata - che consiste nella difesa del prestigio professionale della categoria e dei valori che tradizionalmente l'hanno distinta nel tempo (30.7%). E poi vi sono tutte quelle attività che normalmente caratterizzano ogni sindacato come gruppo di pressione: il controllo sugli organi istituzionali del notariato, la contrattazione collettiva, i rapporti con la pubblica amministrazione (e l'autorità giudiziaria), ecc.
Se guardiamo a come si distribuiscono queste opzioni per grado di anzianità anagrafica dei notai, ci accorgiamo che c'è come uno
spartiacque significativo lungo la linea dei 60 anni, fra coloro che danno la netta prevalenza ai problemi di gestione corrente dell'attività professionale - al di qua della linea - e quelli più avanti negli anni che mostrano più preoccupazione per le funzioni di contrattazione.
A questo modello di rappresentanza associativa si collegano, in modo abbastanza coerente, tutta una serie di strategie indicate come le più idonee a conseguire obiettivi di rafforzamento della professione notarile: così è per il sostegno alle strutture dell'Ordine (36.2%) e per la presenza negli organismi istituzionale e di governo (32.2%), mentre altri strumenti di azione collettiva - come il collegamento con le professioni "attigue", la mobilitazione diretta e la stessa partecipazione sindacale - sono visti come strumenti subordinati e, tutto sommato (sommate cioè le rispettive percentuali di gradimento), poco efficaci [tab. 39]. Questione di percentuali - magari di piccoli scostamenti -ma è comunque interessante tener presente che la prospettiva di rafforzamento "interno" -quella che passa attraverso il sostegno delle strutture tradizionali di rappresentanza del notariato - è seguita con maggior convinzione dalle donne rispetto agli uomini, mentre il contrario si verifica a proposito delle prospettive "esterne" che prevedono la presenza dei notai nelle istituzioni pubbliche e di governo. Dal punto di vista della stratificazione territoriale di queste opinioni, non si hanno scostamenti rilevanti rispetto alla media generale, ma si può comunque osservare una certa prevalenza nel Sud e nelle Isole delle strategie che puntano al rafforzamento "interno", nelle regioni del Centro - forse in ragione della maggiore prossimità con i "palazzi" della politica - una discreta percentuale di adesioni all'ipotesi di rafforzamento "esterno", mentre le strategie più propriamente sindacali e di mobilitazione sociale - complessivamente non molto gradite - trovano maggiore radicamento nell'area settentrionale [tab. 40].
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In conclusione, soltanto provvisoria data anche la natura in progress della ricerca, si possono delineare alcuni profili fondamentali
che disegnano la figura professionale del notaio nella società contemporanea, lasciando intravvedere anche le linee di un possibile sviluppo evolutivo.
I notai, come gli avvocati, fanno parte di un'area speciale e altamente qualificata nel mondo delle libere professioni che è quella del professionismo giuridico. Questa area deve la sua specificità al fatto di occupare una posizione "interstiziale" fra l'autorità pubblica, segnatamente l'autorità giudiziaria, e i soggetti sociali. Ma, diversamente dagli altri operatori "privati" di diritto, i notai godono tradizionalmente di una situazione di monopolio professionale che si sostanzia in un processo di doppia istituzionalizzazione del proprio ruolo: come boundary-role - ruolo di confine - rispetto all'apparato dello Stato, e come ruolo di "strumentalità" - cioè di affianca mento - rispetto alla funzione pubblica.
Ci sono vantaggi e svantaggi che derivano al notariato da questa situazione. I vantaggi sono impliciti nella gestione in via esclusiva di atti "tipici" all'interno di rapporti con un pubblico di "clienti" e non di "utenti". Gli svantaggi sono quelli che derivano ugualmente dalla logica del monopolio: atrofizzazione delle capacità e potenzialità
professionali, resistenza all'innovazione, stereotipizzazione di ruolo, come in tutti i casi in cui il privilegio domina la concorrenza.
Questi effetti di deriva sono gli stessi che, in un modo o nell'altro, emergono dai risultati della nostra indagine insieme alla consapevolezza che ne hanno dimostrata i notai reagendo alle sollecitazioni poste dal questionario. Da cui si capisce, inoltre, che è in atto un processo di riconversione delle funzioni notarili in uno spettro più ampio e variegato di servizi - che ricollochi il ruolo professionale del notaio anche nelle arene di mercato - e verso forme più diffuse di cultura imprenditoriale.
6. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CAMPIONE
L'analisi sulla professione dei notai italiani è stata svolta, tramite l'invio di un questionario postale autosomministrato di tipo strutturato, che è stato spedito a tutti gli iscritti all'Albo.
AI momento in cui si scrive sono state elaborate ed analizzate 576 risposte delle circa 900 che sono pervenute indietro. Il campione così ottenuto risulta possedere caratteristiche di affidabilità , presentando un margine di errore del tutto accettabile.
La professione dì notaio ha una caratterizzazione prettamente maschile: le donne, infatti rappresentano solo il 13% dei rispondenti. La bassa femminilizzazione, d'altra parte, è una caratteristica di tutte le libere professioni, fra cui alcune categorie presentano percentuali di donne ancora più basse di quelle dei notai.
Il campione è stato articolato in diverse classi di età, al fine di ottenere una distribuzione generazionale il più possibile equilibrata: il 28.4% dei rispondenti appartiene alla classe di età compresa dai 29 ai 40 anni, il 27.2% a quella che va dai 41 ai 50 anni, il 25.3% alla classe dai 51 ai 60 anni, il 15.2% a quella dai 61 ai 70 anni, solo il 3.9% al gruppo di chi ha oltre i 70 anni [tab. 41].
La maggioranza dei rispondenti appartiene alle regioni del Nord-Ovest del Paese (40.7%), mentre dal Sud e dalle Isole hanno risposto il 22.9% degli intervistati, dal Nord-Est il 21.6% e dal Centro il 14.9%.
Considerando la data dell'iscrizione all'Albo si può dire che l'indagine ha raccolto i consensi soprattutto dei "giovani" notai, almeno con riguardo alla loro anzianità aziendale: il 33.7% si è iscritto dal 1981 al 1990, il 29.7% dal 1970 al 1980, il 25.9% dal 1938 al 1980, il 10.7% dopo il 1990 [tab.42].
Un gran numero di notai che hanno aderito all'iniziativa (29%) opera in centri di piccole dimensioni (dai 10 ai 50mila abitanti), il 21.9% proviene invece da città di grandi dimensioni (oltre 500mila abitanti), il 34.6% da città medie (rispettivamente, il 18.6% da centri con 100- 500mila abitanti, il 16% da città dai 50mila ai 100mila abitanti) [tab. 43].
Tab. 1 - Attività svolta prima dell'iscrizione all'Albo (Vai. %)
Nord
Ovest Nord
Est Centro Sud e Totale
Isole risposte
Lavoro autonomo 22,8 20,7 22,5 21,1 21,9
Lavoro dipendente 24,7 30,2 27,5 30,9 27,7
Nessuna attività 41,1 43,1 42,5 43,9 42,4
Altro 13,2 8,6 8,8 6,5 10,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 2 - Motivi di scelta dell'attività di notaio in base al sesso (Val. %)
M F
- per il ruolo di imparzialità garantita dal cumulo fra libera
professione e funzione pubblica 24,9 26,1 25,0
- per seguire le orme del padre 15,7 5,8 14,4
- perché è una professione socialmente utile 6,9 5,8 6,7
- perché attribuisce a chi la svolge un buon rango sociale e
un reddito soddisfacente 21,0 7,2 19,3
- perché è una professione "libera" 22,7 43,5 25,4
- per motivi di famiglia 1,9 4,3 2,2
- perché è una professione che consente una forte
specializzazione 6,9 7,2 6,9
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 3 - Grado di soddisfazione per la scelta professionale compiuta in base alle classi d'età (Val. %)
Classi d'età Totale
29-40
anni 41-50
anni 51-60
anni 61-70
anni Oltre 70
anni
Molto 58,1 54,7 56,5 49,4 55,0 55,3
Abbastanza 34,8 34,5 37,0 37,3 40,0 35,8
Poco 7,1 9,5 5,8 10,8 7,7
Per niente 1,4 0,7 2,4 5,0 1,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 4 - Motivi di insoddisfazione per la scelta professionale compiuta (Val. N
- le responsabilità che il notaio si assume non sono adeguatamente riconosciute 39,2 sul piano sociale
- nella professione non ci sono stimoli sufficienti per, migliorare il proprio 17,6 lavoro
- la professione è troppo stressante e faticosa 25,5
- i rapporti con gli altri colleghi sono difficili o inesistenti 9,8
- si dispone di sempre meno tempo per sé 7,8
Totale 100,0
Tab. 5 - Altre attività lavorative svolte insieme alla professione di notaio (Val. %) (*)
Insegnamento in corsi di specializ727ione 47,3
Insegnamento universitario 18,2
Insegnamento in studi secondari superiori 5,5
Attività politica 29,1
Attività giornalistica 18,2
(*) 11 totale non è uguale a 100 perché il questionario prevedeva più risposte
Tab. 6 - Modalità di svolgimento della professione in base al sesso (Val. %)
Sesso Totale
M F
Unico titolare 82,5 81,7 82,4
Studio associato 15,4 14,1 15,2
Studio di famiglia 2,1 4,2 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 7 - Il personale negli studi notarili (Vai. %)
Val. %
Personale dipendente
1-3 31,5
4-6 38,3
7-9 16,8
Oltre 9 13,4
Totale 100,0
Collaboratori
1 26,2
2 35,7
3 23,6
Oltre 3 14,5
Totale 100,0
Tab. 8 - Banca dati utilizzata in base al sesso (Val. %)
Sesso Totale
M F
Nessuna 47,0 65,7 49,4
Cd Rom 48,3 31,3 46,1
Online/Videotel 10,6 3,0 9,7
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 9 - Giudizio sulla preparazione professionale in base al sesso (Val. %)
Sesso Totale
M F
Adeguata 64,2 48,5 62,2
Parzialmente adeguata 34,7 51,5 36,9
Inadeguata 1,1 0,9
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 10 • Utilizzo e giudizio di alcune pubblicazioni (Val %)
Non la-uso La uso ma non
sono soddisfatto La uso e sono
soddisfatto La trovo
indispensabile Totale
Il Foro Italiano (Zanichelli) 83,2 1,9 14,2 0,6 100,0
Vita Notarile (GeD) • 27,1 9,0 59,3 4,6 100,0
Notariato (Ipsoa) 42,1 3,3 49,6 5,0 100,0
La Rivista del Notariato (Giuffré) 7,8 11,0 68,8 12,4 100,0
La Rivista di Diritto Commerciale 79,9 2,6 15,8 1,8 100,0
Banca Borsa e Titoli di Credito (Giuffré) 95,4 0,4 4,2 100,0
Giurisprudenza Italiana (Utet) 80,1 1,8 16,3 1,8 100,0
Giustizia Civile (Giuffré) 81,4 2,6 14,6 1,5 100,0
Società & Diritto (Pirola) 91,4 2,0 6,6 100,0
Giurisprudenza Commerciale (Giuffré) 73,0 2,9 19,4 4,7 100,0
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata (Cedam) 82,8 2,7 12,9 1,6 100,0
Giurisprudenza Civile (Giuffré) 91,7 0,4 7,9 100,0
Famiglia e Diritto (Ipsoa) 91,4 1,2 7,5 100,0
Le Società (Ipsoa) 48,9 2,8 40,2 8,1 100,0
Corriere Giuridico (Ipsoa) 80,6 2,6 15,8 1,1 100,0
Lex (Utet) 50,6 9,0 24,6 15,9 100,0
Bollettino Tributario (Salvatores) 82,6 1,1 12,1 4,2 100,0
Corriere Tributario (Ipsoa) 64,7 4,7 25,7 5,0 100,0
Diritto e pratica tributaria (Cedam) 92,9 1,2 5,5 0,4 100,0
Guida al Diritto (Editrice Il Sole 24 Ore) 63,2 5,8 28,2 2,7 100,0
Guida Normativa (Editrice Il Sole 24 Ore) 33,2 7,0 45,4 14,3 100,0
Guida Pratica Fiscale Prizzera (24 Ore Libri) 64,7 3,8 25,6 5,9 100,0
Guida Rapida Fiscale (Pirora) 88,5 0,8 7,9 2,8 100,0
Il Fisco (Eti) 81,9 2,2 14,4 1,5 100,0
Il Sole 24 Ore 5,7 3,5 44,1 46,8 100,0
Italia Oggi 80,8 2,7 14,5 2,0 100,0
La Gazzetta Ufficiale 54,9 11,5 16,4 17,1 100,0
Informazione Pirola 95,9 3.7 0,4 100,0
Memento Pratico Fiscale (Ipsoa) 97,9 0,4 0,8 0,8 100,0
Altro 46,4 6,1 35,9 11,6 100,0
Tab. 11 - Utilizzo e giudizio di alcune banche dati (Vai. %)
Non la uso La uso ma non
sono soddisfatto La uso e sono
soddisfatto La trovo
indispensabile Totale
Il Foro (Zanichelli) 93,9 1,5 4,5 100,0
Juris Data - Giurisprudenza (Giuffré) 52,7 11,5 29,1 6,6 100,0
Juris Data - Le Sentenze della Corte di Cass. (Giuffre) 71,4 5,8 20,1 2,6 100,0
Le Leggi d'Italia (De Agostini) 20,7 17,1 44,7 17,5 100,0
Cerved 74,7 2,7 15,3 7,3 100,0
Italservice 70,1 7,3 14,0 8,5 100,0
Bollettino Tributario d'Informazioni (Laserdata) 94,7 1,5 3,1 0,8 100,0
Manuale delle Imposte Dirette e Indirette (Laserdata) 97,7 2,3 - - 100,0
Laserfisco (Laserdata) 98,5 0,8 0,8 100,0
Ipsotel (Ipsoa) 97,7 0,8 1,5 100,0
Big Cd Rom (24 Ore New Media) 96,9 0,8 2,3 100,0
Codice tributario (Laserdata) 95,4 1,5 3,1 - 100,0
Fiscovideo (Eti) 69,6 8,9 17,1 4,4 100,0
I 4 Codici della Riforma Tributaria (Ipsoa) 78,6 5,0 13,6 2,9 100,0
Nuovi Tributi Lavoro Società (Laserdata) 98,4 1,6 - - 100,0
Nuova Fiscal Data (Giuffré) 89,3 3,8 6,9 100,0
Codici e Leggi Complementari (Laserdata) 98,4 1,6 - - 100,0
Corte di Cassazione 88,3 1,5 9,5 0,7 100,0
Italjure Find 94,6 0,8 3,l 1,5 100,0
Altre 67,0 8,0 17,9 7,1 100,0
Tab. 12 - Clientela prevalente in base al sesso (Val. %)
Sesso
M F Totale
Fissa 74,4 63,8 73,0
Saltuaria 25,6 36,2 27,0
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 13 - Specificazione della tipologia di clientela (Val. %)
Sì No Totale
Enti privati 82,3 17,7 100,0
Enti pubblici 37,3 62,5 100,0
Singoli cittadini 98,2 1,8 100,0
Altro 10,0 90,0 100,0
Tab. 14 - Giudizio sulla legge notarile del 1913 (Val. %)
D'accordo Non
d'accordo
- la legge del 1913 è ancora idonea così oome è a soddisfare le 29,1 70,9
esigenze del notariato e della società
- la legge del 1913 andrebbe del tutto rivista per approdare ad 40,7 59,3
un nuovo ordinamento della professione di notaio
- la legge del 1913 andrebbe cambiata solo per alcuni aspetti 85,3 14,7
Tab. 15 - Giudizi sulla legge notarile per classi d'età: "la legge del 1913 è idonea così com'è a soddisfare le esigenze del notariato" (Val. %)
Classi d'età
29-40 41•-50 51-60 61-70 Oltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
D'accordo 25,8 29,0 30,1 10,8 4,3 100,0
Non d'accordo 35,7 27,8 20,4 13,0 3,0 100,0
Tab. 16 - Giudizi sulla legge notarile per classi d'età: "la legge del 1913 andrebbe rivista tutta per approdare ad un nuovo ordinamento" (Val. %)
Classi d'età
29-40 41-50 51-60 61-70 Oltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
D'accordo 26,3 26,3 22,6 18,8 6.0 100,0
Non d'accordo 40,3 29,6 19,9 9,2 1,0 100,0
Tab. 17 - Giudizi sulla legge notarile per classi d'età: "la legge del 1913 andrebbe cambiata per alcuni aspetti" (Val. %)
Classi d'età
29-40 41-50 51-60 61-70 Oltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
D'accordo 30,8 28,6 24,2 12,8 3,6 100,0
Non d'accordo 33,3 33,3 17,5 12,7 3,2 100,0
Tab. 18 - Parti della legge che andrebbero modificate (Val. %) (*)
Funzione (art. 1 legge notarile) 24,1
Concorso notarile e accesso al notariato 48,1
Tabella notarile e concorsi per trasferimento 19,9
Forma degli atti 46,0
Competenza territoriale del notaio e recapiti 49,5
Procedimento disciplinare 44,6
Procedimento di controllo sugli atti (ispezioni biennali) 41,6
Altro 5,8
(*) Il totale non è uguale a 100 perché il questionario prevedeva più risposte
Tab. 19 - Parti della legge notarile da modificare in base alle classi d'età (Val. %)
Classi d'età Totale
29-40
anni 41-50
anni 51-60
anni 61-70
anni Oltre 70
anni
Funzione 18,1 21,8 34,0 23,0 20,0 23,8
Concorso notarile 56,9 43,6 43,0 47,5 70,0 49,1
Tabella notarile 17,2 21,8 18,0 23,0 25,0 19,9
Forma degli atti 56,9 41,8 43,0 49,2 20,0 46,4
Competenza territoriale 45,7 56,4 49,0 50,8 55,0 50,6
Procedimento disciplinare 41,4 48,2 50,0 39,3 40,0 45,0
Procedimento di controllo 37,1 45,5 44,0 42,6 40,0 42,0
Altro 4,3 8,2 7,0 4,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 20 - Parti della legge notarile da modificare in base all'area geografica (Val. %)
Area geografica Totale
Nord
Ovest Nord
Est Centro Sud e -
Isole
Funzione 28,8 15,9 29,5 20,6 24,1
Concorso notarile 51,3 45,5 52,5 45,4 48,8
Tabella notarile 15,4 17,0 34,4 21,6 20,1
Forma degli atti 52,6 47,7 47,5 36,1 46,8
Competenza territoriale 39,1 54,5 54,1 60,8 50,0
Procedimento disciplinare 42,3 47,7 62,3 36,1 45,0
Procedimento di controllo 37,2 46,6 52,5 40,2 42,3
Altro 6,4 5,7 9,8 3,1 6,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 21 - Mantenimento della distinzione fra atto pubblico ed autentica di scrittura privata (Val. %)
Si 69,9
No 30,1
Totale 100,0
Se si, perché?
- perché è giusto che ci sia una responsabilità professionale 16,6 maggiore per l'atto pubblico e minore per la scrittura privata
- perché si tratta di strumenti storicamente diversi, che 37,4 svolgono nel nostro sistema funzioni distinte
- perché la scrittura privata si presenta come uno 43,5 strumento più snello, non richiedendo la contestualità delle sottoscrizioni e la lettura obbligatoria da parte del notaio
- altro 2,5
Totale 100,0
Se no, perché?
- il notaio è tenuto a tutti i controlli effettuati per l'atto 70,9 pubblico anche per le scritture private
- è l'ordinamento stesso che attribuisce al notaio un ruolo 26,2 centrale in entrambi i casi
- altro 2,9
Totale 100,0
Tab. 22 Distinzione fra atto pubblico e scrittura privata in base al sesso (Val %)
Sesso
M F Totale
D'accordo 68,9 80,3 70,4
Non d'accordo 31,1 19,7 29,6
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 23 - Distinzione fra atto pubblico e scrittura privata in base alle classi d'età (Val. %)
Classi d'età
29-40 41-50 51-60 61-70 0- ltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
D'accordo 68,2 70,3 69,6 78,3 65,0 70,5
Non d'accordo 31,8 29,7 30,4 21,7 35,0 29,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 24 - Motivi di mantenimento della distinzione fra atto pubblico e scrittura privata in base al sesso (Val %)
Sesso Totale
M F
- è giusto che ci sia una responsabilità professionale
maggiore per l'atto pubblico e minore per la scrittura
privata 17,5 8,8 16,2
- sono strumenti storicamente diversi con funzioni distinte 34,8 50,9 37,2
- la scrittura privata è uno strumento più snello 44,6 40,4 44,0
- altro 3,1 2,6
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 25 - Motivi di abbandono della distinzione fra atto pubblico e scrittura privata in base alle classi d'età (Val. Vo)
Classi d'età
29-40 41-50 51-60 61-70 Oltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
- il notaio è tenuto a fare i controlli su entrambi gli atti
77,6 65,9 61,9 66,7 85,7 69,4
- il notaio ha un ruolo centrale in entrambi i casi 18,4 31,8 33,3 33,3 14,3 27,5
- altro 4,1 2,3 4,8 3,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 26 - Direzioni di ampliamento della funzione notarile (Val. %) (*)
- vendite all'incanto conseguenti a procedure di esecuzione forzata 62,6
- separazioni consensuali 7,1
- procedimento di omologazione degli atti costitutivi e delle 55,6
delibere assembleari di società di capitali
- altro 53,8
(*) Il totale non è uguale a 100 perché il questionario prevedeva più risposte
Tab. 27 - Valutazione che l'opinione pubblica ha del notaio (Val. %)
- positiva e sempre più elevata 11,5
- positiva con cenni di criticità 76,6
- negativa, ma forse sta cambiando in meglio 4,1
- negativa, come è sempre stata 7,8
Totale 100,0
Tab. 28 - Valutazione del notaio da parte dell'opinione pubblica, per area geografica (Val. %)
Area geografica
Nord
Ovest Nord
Est Centro Sud e
Isole Totale
Positiva e sempre più elevata 26,7 18,3 25,0 30,0 100,0
Positiva, ma critica 42,1 21,8 13,4 22,8 100,0
Negativa 54,5 22,7 13,6 9,1 100,0
Negativa da sempre 43,2 22,7 13,6 20,5 100,0
Tab. 29 - Iscrizione all'Associazione Sindacale Notai della Sua Regione e, quindi, a Federnotai (Val. %)
Sì 73,2
No 26,8
Totale 100,0
Se si, perché?
- consente dì riconoscersi in una strategia di sviluppo 75,4 comune a tutta la categoria
- consente di ottenere la soluzione dei problemi individuali 5,8
- consente di conseguire obiettivi personali tramite la 18,7 cooperazione con gli altri
Se no, perché?
- non sapevo dell'esistenza di Fedemotai 9,4
- i propri problemi è meglio risolverli da soli 9,4
- la soluzione dei problemi della categoria spetta in via 41,4 esclusiva all'Ordine
- le Associazioni sindacali sono eccessivamente legate a 39,9 schemi di tipo politico
Tab. 30 - Iscrizione alla Federnotai, per sesso (Val. %)
Sesso
M F Totale
Sì 74,9 58,0 72,7
No 25,1 42,0 27,3
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 31 - Iscrizione alla Federnotai, per classi d'età (Val. %)
Classi d'età
29-40 41-50 51-60 61-70 Oltre 70 Totale
anni anni anni anni anni
Sì 63,4 78,9 75,9 79,0 50,0 72,7
No 36,6 21,1 24,1 21,0 50,0 27,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 32 - Soddisfazione sulla comunicazione esistente fra i vertici dell'Associazione Sindacale Notai regionale e la base (Val. %)
Sì 57,6
No 42,4
Totale 100,0
Tab. 33 - Rimedi per elevare la comunicazione fra le Associazioni Sindacale Notai e la base (Val. %)
- intensificando le occasioni di dibattito e di incontro fra gli iscritti 56,7
- favorendo i processi di ricambio ai vertici dell'Associazione 18,4
- promuovendo l'immagine dei notai con iniziative specifiche (sui mass 44,3 media, ad esempio)
- sviluppando occasioni di confronto con altre categorie sul piano locale 21,4
(*) Il totale non è uguale a 100 perché il questionario, revedeva più risposte
Tab. 34 Polizze assicurative contratte con la Federnotai, per sesso (Val.
Vo) (*)
Sesso Totale
M F
R.C. Professionale 90,5 96,7 91,3
R.C. a secondo rischio 29,0 10,0 26,7
Rimborso spese di cura e infortuni 21,0 6,7 19,2
Danni ai beni dello studio 9,5 8,3
Elettronica 5,7 5,0
(*) Il totale non è uguale a 100 perché il questionario prevedeva più risposte
Tab. 39 Strategie di rafforzamento della categoria, per sesso (Val. %)
Sesso
M F Totale
- sostenere il ruolo delle attuali strutture istituzionali 35,7 39,1 36,2
(Consiglio Nazionale e Consigli Distrettuali)
- promuovere forme di collaborazione e/o di collegamento
con altre categorie professionali 12,1 8,7 11,7
- potenziare il ruolo dell'associazionismo sindacale 8,0 5,8 7,7
- intensificare le occasioni di mobilitazione direttadei notai 11,5 17,4 12,2
- rafforzare la presenza dei notai negli organismi
istituzionali e di Governo 32,7 29,0 32,2
Totale 100,0 100,0 100,0
Tab. 40 - Strategie di rafforzamento della categoria, per area geografica (Val. %)
Area geografica "Totale
Nord
Ovest Nord
Est Centro Sud e
Isole
- sostenere il ruolo delle attuali
strutture istituzionali (Consiglio 35,0 37,5 34,6 38,7 36,2
Nazionale e Consigli Distrettuali)
promuovere forme di collaborazione
e/o di collegamento con altre
categorie professionali
potenziare il ruolo dell'associa-
zionismo sindacale 12,1
11,2 13,4
3,6 12,8
5,1 7,6
7,6 11,5
7,8
- intensificare le occasioni di
mobilitazione diretta dei notai 10,7 15,2 10,3 13,4 12,2
- rafforzare la presenza dei notai negli
organismi istituzionali e di Governo 30,8 30,4 37,2 32,8 32,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 41 - Distribuzione degli intervistati per Tab. 42 Distribuzione degli intervistati per
classi d'età (Vai. %) anno di iscrizione all'Albo (Val. %)
Classi d'età Anni
29-40 anni 28,4 1938-1969 25,9
41-50 anni 27,2 1970-1980 29,7
51-60 anni 25,3 1981-1990 33,7
61-70 anni 15,2 Dopo il 1991 10,7
Oltre 70 anni 3,9 Totale 100,0
Totale 100,0
Tab. 43 - Distribuzione degli intervistati in base alle dimensioni del centro in cui è ubicato lo studio (Val. %)
Oltre 500 mila abitanti 21,9
Da 100 a 500 mila abitanti 18,6
Da 50 a 100 mila abitanti 16,0
Da 10 a 50 mila abitanti 29,0
Da 5 a 10 mila abitanti 9,9
Meno di 5 mila abitanti 4,6
Totale 100,0