LUGLIO 1991
download Quaderno n.5-6.pdf
IN TEMA DI "CAPITAL GAIN"
CONTRIBUTI DI LODOVICO BARASSI, CLAUDIO TRINCI ILLO E MASSIMO CASPANI
luglio 1991
"AVVALERSI DEL NOTAIO": UNA IMPROPRIETA' LEGISLATIVA O UNA REALTA' NUOVA?
Da buon notaio, con il testo definitivo coordinato del D.L. 27/91 e della legge di conversione 102/91 sulla tassazione del "capitai gain" sotto gli occhi, tentavo disperatamente di cancellare dalla mente gli schemi che i vari decreti decaduti o modificati vi avevano impresso per sostituirli con quelli nuovi definitivi.
E mentre faticavo su un esercizio cui ormai troppo spesso il legislatore mi costringe e che subisco di .mala grazia, alla lettura dell'art. 3 la mente si è messa a divagare: non riuscivo ad introdurre nelle mie categorie mentali sulla funzione del notaio, la relazione tra il cedente (azioni, quote o altri diritti) e il notaio di cui egli "si avvale"; e l'accostamento che la legge fa di notai e intermediari professionali mi rendeva la cosa più difficile.
Certo, mi dicevo, il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere atti, lo dice l'art. 1 della legge notarile; quindi posso mettermi l'anima in pace; ci si avvale del notaio quando gli si chiede di ricevere un atto di cessione di quote di società di persone, di girata dì titoli azionari, di cessione di quote di s.r.l. (magari per autentica sul libro dei soci come acutamente ci suggerisce il nostro Consiglio Nazionale). E non c'è nulla di nuovo all'orizzonte.
Ma il ragionamento non mi ha convinto; • non potrebbe essere che il legislatore abbia solo voluto individuare persone con una particolare qualifica (notai, società di revisione, società di intermediazione finanziaria, agenti di cambio) per attribuire ad esse quella di sostituto di imposta ed esaurire quindi in questo rapporto: l'interesse pubblico che allo Stato preme che venga tutelato lasciando poi che il rapporto tra cedente e, ad esempio, notaio si attui sul piano privatistico?
Il che, in altre parole, significa: l'applicazione del regime forfettarìo di cui all'art. 3 della legge postula necessariamente un atto notarile o basta un mandato professionale desumibile ad esempio dal fatto del versamento dell'imposta?
11 che, in altre parole ancora e riguardo alla funzione, significa: con 1' "avvalersi" del notaio, il legislatore ha voluto riferirsi esclusivamente al notaio come persona garante dell'esatta esecuzione dell'obbligazione tributaria o al notaio di cui all'art. 1 della legge notarile? E in conclusione: c'è notaio al di fuori dell'art. 1 della legge notarile?
Oggi sembra che di nuovo ordinamento del notariato non si debba parlare più. Ma se è comprensibile il senso di stanchezza per quarantanni di fatiche 'senza risultati concreti, occorrerà meditare tutti assieme sul valore della discussione come fatto di analisi introspettiva, di critica dei comportamenti e di proposta.
Soprattutto sembra essersi perso il filo della discussione sulla funzione del notaio; mi sembra di ricordare - tanti anni sono passati - che ci si occupò dell'argomento l'ultima volta nel 1978 e che il gruppo di studio che vi lavorò, pur comprendendo il meglio del nota-dato di allora, approdò a risultati contraddittori e non definitivi.
Credo che già allora aleggiasse nelle aule I' "avvalersi del notaio" dí oggi e credo anche che il suo fantasma non sia stato l'ultimo motivo del fallimento di quel lavoro. Ora sono passati tredici anni e forse qualcosa -è cambiato.
Il 4 aprile 1979 nel corso dell'udienza che il presidente Pertini concesse al Consiglio Nazionale del Notariato, Giovanni Badiní lamentò l'uso invalso di adoperare il termine "notarile" per indicare un'attività di semplice registrazione di fatti.
Già allora non ero del tutto d'accordo sul significato riduttivo che al termine attribuiva il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato; perchè mi sembrava che non lo si dovesse necessariamente applicare alla relazione tra attività del notaio e documento notarile.
E non lo sono nemmeno ora che il termine (usato e abusato, talvolta effettivamente in senso dispregiativo) serve molto spesso ad indicare in positivo la fedeltà del notaio allo Stato, la garanzia di tutela da parte sua dell'interesse pubblico; e, si badi, fedeltà della persona in quanto notaio, non del notaio in quanto redattore di un documento.
Si può forse dedurre che siamo in presenza di una realtà nuova? Che alla tradizionale relazione notaio - documento - pubblica fede, si è aggiunta una relazione notaio - garante, che soddisfa da sola l'interesse pubblico e lascia al privato la regolamentazione del rapporto professionale, sfoci esso o no in un documento?
In questa realtà troverebbe la sua giustificazione I' "avvalersi" dell'art. 3 della legge sul capital gain, che non sarebbe più una improprietà legislativa ma il riconoscimento di una diversa funzione attribuita al notaio.
Tesi che, se può certo essere proposta, richiederà però poi analisi più approfondite.
Tesi che se sviluppata e provata consentirà di guardare con maggiore serenità ad un fatto del quale oggi si parla troppo poco: l'avvento del documento informatico, che metterà a dura prova, speriamo solo a prova, la relazione tradizionale notaio - documento - pubblica fede.
Lodovico Barassi - notaio in Milano
IL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 1991, N. 27 CONVERTITO NELLA LEGGE 25 MARZO 1991, N. 102
BREVE COMMENTO PRATICO
1 - GENERALITA'
Prima di iniziare l'analisi esegetico-pratica della legge non è inopportuno un breve cenno alla disciplina antecedente all'entrata in vigore del primo dei decreti legge che hanno introdotto il nuovo criterio di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante alienazione di partecipazioni sociali, il D.L. 28 settembre 1990, n. 267.
Le norme che precedentemente regolavano la materia erano fondamentalmente l'art. 81, lettera c), e l'art. 82, commi 1, 3 e 4, del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. In sintesi la disciplina dettata da tali norme (che, con lievi modifiche, riproponevano il principio introdotto con l'art. 76 del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 597) era la seguente:
- il presupposto impositivo era costituito dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali (escluse quelle pervenute per donazione o successione), diverse da quelle effettuate nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali;
- l'assoggettabilità ad imposta era subordinata a due condizioni: che il periodo di tempo intercorso tra la acquisizione delle quote e la loro cessione non fosse superiore a cinque anni; e che il totale delle cessioni effettuate nel corso di dodici mesi fosse di misura considerata rilevante dal legislatore (esattamente superiore al 2, 5 o 15 per cento a seconda che si trattasse di azioni quotate in borsa, di altre azioni, o di partecipazioni non azionarie);
- le plusvalenze venivano determinate dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta ed il prezzo di acquisto delle quote cedute, maggiorato di ogni altro costo inerente alle medesime;
- il reddito corrispondente alle plusvalenze tassabili concorreva alla formazione (sotto la voce "redditi diversi") dell'imponibile relativo al periodo d'imposta assoggettabile al reddito delle persone fisiche.
Fatta questa necessaria premessa passiamo ad esaminare, prima nelle grandi linee, e quindi norma per norma, il testo del nuovo provvedimento, tralasciando dì considerare espressamente, per evitare di appesantire eccessivamente il discorso, e salvo che per brevi riferimenti comparativi, i due decreti legge n. 267/90 citato e n. 350 del 27 novembre 1990; ed anche lo stesso D.L. 28 gennaio 1991 n. 27, oggetto della conversione in legge.
I punti salienti della nuova disciplina sono: .
- durata: temporanea, anche se indefinita; "fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1";
- oggetto: la gamma delle plusvalenze tassabili non è più riferita alle sole partecipazioni sociali, ma si estende ad "azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e altre partecipazioni. analoghe, nonchè certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti". Per rendere più agevole l'applicazione delle nuove regole, la legge in esame sostituisce all'originario testo della lettera "c" dell'art. 81 del D.P.R. n. 917 due nuove distinte formulazioni, individuate con le lettere "c" e "c-bis": la prima si riferisce alla cessione delle partecipazioni sociali di misura superiore, nei vari casi, al 2, 5 o 15 per cento come previsto dal precedente testo, con esclusione di quelle pervenute per successione; la seconda riguarda tutte le altre plusvalenze. Per il solo possesso delle quote o diritti ceduti, infatti, soltanto le plusvalenze previste dalla lettera "c-bis" non sono soggette ad imposta se il periodo di tempo intercorso tra l'acquisizione e l'alienazione è superiore a quindici anni.
Per entrambi i casi è poi stabilito il principio che si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; tale principio, nel linguaggio di economisti e tributaristi, è conosciuto con il termine L.I.F.O. (acronimo dell'espressione inglese "last in first out").
Il principio si riferisce evidentemente all'ipotesi che la quota, complessivamente posseduta dal cedente, del capitale (o patrimonio) della società o ente, sia composta di porzioni acquisite in epoche diverse; e già sussisteva, con la stessa formulazione, nel vecchio testo della lettera c) dell'art. 81. Allora peraltro la regola dettata dal legislatore aveva un significato più pregnante, stante l'effetto del decorso del quinquennio dall'acquisto sulla stessa assoggettabilità della plusvalenza ad imposta. Oggi, in virtù della nuova disciplina, per le cessioni di cui alla lettera c) ha il più limitato effetto di rendere più certo e più agevole il calcolo della plusvalenza, evitando pericolosi elementi di indeterminatezza; per le cessioni di cui all'art. 81 lettera -c-bis), invece, la regola conserva un contenuto più sostanziale, in riferimento alla ipotesi del decorso del quindicennio dall'acquisto, fatto che rende la Plusvalenza non imponibile.
- soggetti: l'imposta sostitutiva, in presenza del requisito territoriale di cui appresso, si applica alle plusvalenze "diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali" (art. 1). Ciò significa che i soggetti obbligati sono:
- le persone fisiche residenti in Italia; comprese tra esse gli imprenditori per le cessioni effettuate al di fuori dell'esercizio dell'impresa;
- le società semplici, le società ed associazioni equiparate alle medesime (ai sensi dell'art. 5 del T.U. delle imposte sui redditi) e gli altri enti non commerciali, che abbiano residenza in Italia;
- le società e. gli enti commerciali che non siano residenti in Italia e non vi abbiano stabile organizzazione, per le plusvalenze realizzate in Italia;
- le persone fisiche, le società semplici e gli altri enti non commerciali non aventi residenza in Italia, per le plusvalenze realizzate in Italia al dì fuori della eventuale attività commerciale svolta attraverso stabile organizzazione.
La tassabilità delle plusvalenze realizzate in Italia da non residenti (enti e persone fisiche) è subordinata all'osservanza dei trattati stipulati dall'Italia con il Paese di appartenenza del soggetto; il principio basilare è che le convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna. Va ricordato che i trattati stipulati conformemente agli indirizzi dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni da parte di Paesi diversi, di solito attribuiscono allo Stato dì residenza il potere impositivo in ordine al tipo di operazioni in oggetto.
Le società ed enti commerciali residenti sono esclusi dalla applicazione della imposta sostitutiva prevista dal provvedimento di legge in esame in quanto, in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 633/1972 in tema di IVA, le operazioni da essi compiute si intendono comunque effettuate nell'esercizio-di imprese commerciali. Alle società ed enti commerciali non residenti vengono equiparati, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.P.R. n. 917/86, quelli non residenti ma aventi stabile organizzazione in Italia. Non possono invece essere considerati imprenditori (non avendo un reddito di impresa imponibile), le società e gli altri enti commerciali non residenti e non aventi stabile organizzazione in Italia (si veda al riguardo il comma 2 del citato art. 113, e la relazione governativa al provvedimento di legge, in merito allo stesso articolo).
Mentre le plusvalenze conseguite nell'esercizio di imprese commerciali sono, come si è detto, escluse dalla applicazione della imposta sostitutiva, devono invece senza dubbio intendersi non escluse le plusvalenze realizzate nell'esercizio di arti e professioni; e ciò anche se formalmente la loro esclusione è rimasta nella formulazione, non variata, della prima parte dell'art. 81 del T.U. delle imposte dirette. Infatti non può ragionevolmente ritenersi che, alla luce della nuova normativa, sia ancora applicabile anche alle lettere c) e c-bis) la detta ipotesi di esclusione, nonostante l'evidente mancanza di coordinamento formale tra ì due provvedimenti di legge.
- presupposto impositivo: è costituito tuttora dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni; sono fuori dell'ambito applicativo della legge le cessioni effettuate a titolo gratuito; non sono invece più escluse le cessioni delle partecipazioni pervenute per successione o donazione, come era invece previsto dal citato art. 81, lettera c).
- presupposto territoriale: il principio base è che, per i non residenti, sono imponibili soltanto le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni che si trovano in Italia: a tale fine si ricorda la presunzione assoluta per la quale si trovano in Italia le quote delle società di persone e di quelle a responsabilità limitata con sede in Italia. Si trovano inoltre in Italia tutte le azioni commercializzate nelle Borse italiane, non sono invece considerate - come trovantesi in Italia le azioni di società italiane sulle quali sia stampigliato che la loro circolazione è possibile soltanto all'estero.
Ovviamente quanto detto più sopra circa i trattati e le convenzioni internazionali vale anche, in senso inverso, per le plusvalenze realizzate all'estero da residenti, che pertanto possono, se previsto, rientrare nell'area impositiva nazionale.
- detrazioni: viene introdotto il principio, del tutto nuovo, ed applicabile nel solo caso di corresponsione dell'imposta nel modo ordinario, della detraibilità, dall'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate, delle minusvalenze derivanti da operazioni dello stesso tipo effettuate nel periodo d'imposta, o di eventuali eccedenze negative dei cinque esercizi precedenti; •
- modalità di applicazione dell'imposta: contrariamente alla precedente normativa le plusvalenze tassabili non vengono cumulate con gli altri redditi conseguiti dal soggetto nel periodo impositivo, per l'assoggettamento alle normali aliquote dell'imposta progressiva a scaglioni; si applica invece una imposta sostitutiva (delle normali imposte sui redditi) con aliquota predeterminata;
- misura dell'imposta e modi di corresponsione: l'imposta può essere corrisposta in due. modi diversi, cui corrispondono due aliquote differenti: il modo ordinario di corresponsione, previsto dall'art. 2 della legge, prevede l'applicazione della aliquota del 25% all'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e di altre detrazioni, connesse ai costi comunque inerenti alla partecipazione ceduta, ed all'intendimento di tenere in debita considerazione gli effetti dell'inflazione. Il versamento dell'imposta avviene in maniera diretta "nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione".
Il secondo modo di corresponsione, che l'art. 3 della legge definisce "particolare", è applicabile soltanto nelle ipotesi previste dalla lettera "c-bis" dell'art. 81, quando nella operazione intervengano notai o altri intermediari professionali, e previa espressa opzione manifestata dall'interessato nei modi e tempi di legge.
Consiste nella applicazione della aliquota del 15% ad una percentuale forfettaria del corrispettivo di alienazione, determinata in maniera diversa a seconda che trattisi di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, ovvero altri differenti titoli, quote o diritti.
E' prevista, altresì, una variazione in prosieguo di tempo della percentuale stabilita per il primo periodo di applicazione della legge, secondo parametri automatici diversi nei due casi;
- formalità ed adempimenti: oltre gli obblighi imposti a carico dei debitori d'imposta, la legge pone una serie di adempimenti formali a carico dei notai e degli altri soggetti che intervengono quali intermediari professionali nelle cessioni.
Per le ipotesi di corresponsione dell'imposta nel modo ordinario essi sono tenuti:
a) a rilasciare apposite certificazioni alle parti, contenenti tutti gli elementi relativi alla operazione effettuata;
b) a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile di ciascun anno, anche mediante supporti meccanografici, l'elenco precedente, con i singoli dati necessari. Per le ipotesi invece di esercizio della opzione di cui all'art. 3 della legge i notai, o gli altri soggetti che interverranno come intermediari, dovranno provvedere:
a) al versamento dell'imposta che dovrà esser loro corrisposta dal cedente. 11 versamento sarà eseguito a favore del concessionario della riscossione competente territorialmente, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione;
b) al rilascio al cedente, entro il mese successivo alla effettuazione del versamento, di apposita attestazione del versamento stesso;
- sanzioni: piuttosto severo ed indiscriminato appare il regime sanzionatorio disposto dalla legge. Sono previsti due tipi di pene pecuniarie: il primo è commisurato alla imposta evasa, o non versata; tale sanzione è posta a carico del cedente nella ipotesi di corresponsione della imposta in modo ordinario, ed a carico dell'intermediario nel caso di mancato versamento della imposta sostitutiva.
Il secondo è stabilito nella misura fissa di lire dieci milioni per "ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli intermediari":
- regime transitorio: la nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991; tuttavia, per evitare una sia pur parziale retroattività della legge è prevista la possibilità di prendere a base, -a richiesta dell'interessato, quale prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, non il prezzo di acquisto, ma il valore determinato con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legge convertito. E cioè per i titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, il valore corrispondente alla media dei prezzi praticati in Borsa per l'anno 1990; per gli altri titoli, quote o diritti, il valore risultante da apposita valutazione peritale alla data del 28 gennaio 1991.
Tale facoltà non compete in genere per le partecipazioni le cui cessioni, ai sensi dell'art. 81, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, sarebbero state tassabili anche in base alla disciplina antecedente all'entrata in vigore del decreto legge oggi convertito.
2 - ESAME ANALITICO
Prendiamo ora in considerazione i singoli articoli del provvedimento di legge, sottolineandone in dettaglio gli aspetti più interessanti, nonchè gli eventuali problemi interpretativi. Articolo 1 - Definisce l'ambito di applicazione della imposta. L'elemento di maggior rilievo riguarda il notevole ampliamento della gamma di entità economiche alla cui cessione la legge riconnette l'eventuale imposizione, rispetto al concetto di "partecipazioni sociali" cui faceva riferimento l'art. 81, lettera c), del D.P.R.. 917/86 più volte citato. Si ha quasi l'impressione che il legislatore, nella intensa preoccupazione di evitare ogni rischio dì tralasciare fattispecie teoricamente tassabili, non si sia accontentato di adoperare formulazioni arnpie o generiche, ma abbia ritenuto indispensabile una elencazione dettagliata dei casi, nei quali appaiono ricomprese anche ipotesi di dubbia configurabilità giuridica. Il risultato comunque è quello di includere nella previsione normativa ogni possibile attività economica realizzata mediante cessione di un diritto attinente ad un rapporto associativo, con la sola espressa esclusione degli interessi.
Ad esempio, è stato proposto il caso della cessione, tra coeredi, del diritto successorio su una quota di società in nome collettivo, prima che sia stato definito continuazione del rapporto sociale. E' da ritenere, .a mio avviso, che, in pendenza della definizione, la cessione del diritto rientri nell'ambito impositivo della legge; e ciò sia per l'ampia formulazione della norma ("ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti") sia, sul piano della "ratio", perchè il corrispettivo della cessione del diritto è certamente correlato logicamente alla eventuale plusvalenza della porzione di quota.
Le cessioni cui la legge si riferisce, sono, come già in precedenza, esclusivamente quelle a titolo oneroso. In proposito sorge qualche problema in ordine alle .ipotesi di cessione in permuta o verso altro corrispettivo non in denaro. Non vi è dubbio al riguardo che, sia sul piano meramente letterale che sotto il profilo del presupposto logico ed economico della assoggettabilità ad imposta, tali fattispecie rientrino nella previsione normativa; restano serie perplessità circa il modo di determinazione del -"corrispettivo percepito" di cui parla il l° comma dell'art. 2 della legge, in assenza di alcuna previsione espressa, nè sembrando possibile il riferimento analogico ai meccanismi valutativi previsti da altre norme fiscali, senza il supporto di un formale rinvio. Nell'attesa di un chiarimento legislativo la soluzione più plausibile è quella per cui il computo ai finì della -determinazione della plusvalenza vada effettuato sulla base di un valore finale dichiarato dal cedente agli specifici effetti della presente legge.
Restano escluse dalla imponibilità, come già previsto dal citato art. 81, lettera c), le plusvalenze conseguite nell'esercizio dì imprese commerciali, per l'evidente motivo che quelle plusvalenze concorrono. a formare il reddito d'impresa (artt. 51 e segg., e art. 95 del citato D.P.R. n. 917) e con le relative regole sono sottoposte a tassazione.
Rispetto al più- volte citato art. 81 del T.U. imposte sui redditi, non risultano più escluse le plusvalenze realizzate nell'esercizio di arti o professioni, nè quelle relative alla cessione di partecipazioni sociali acquisite per successione o donazione. Tale ultimo rilievo induce ad una considerazione di più vasta portata: completando un iter. evolutivo iniziato con il T.U. del 1986, nel quale veniva abbandonata la originaria definizione di "operazioni speculative" adoperata dal legislatore del 1973, la nuova legge obbiettivizza la imposizione delle plusvalenze mobiliari da cessione di partecipazioni, disancorandola da ogni presupposto psicologico o soggettivo; e nella stessa ottica include nel numero delle ipotesi tassabili anche quelle relative alla cessione di titoli o partecipazioni pervenute per donazione o successione.
Va ricordato infine che, come già precedentemente osservato, in questo articolo viene sottolineata la temporaneità del regime fiscale introdotto con la normativa in esame, in riferimento alle previste scadenze legislative connesse alla emanazione dei decreti delegati previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed alla compiuta applicazione della disciplina della attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. I.
Articolo 2 - Questo articolo fissa le modalità ordinarie di applicazione della imposta sostitutiva.
Il primo comma, nella sua parte iniziale, mostra una strana incongruenza formale, in quanto fa riferimento alle nuove formulazioni delle lettere c) e c-bis) dell'art. 81, 1° comma, del T.U. delle imposte dei redditi, che saranno introdotte soltanto con il 6° comma del successivo art. 3. La rimanente parte del comma definisce il contenuto dei redditi dì cui alle dette norme, chiarendo che essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato • all'epoca dell'acquisto. Circa il corrispettivo percepito, termine finale del raffronto tra i due valori, oltre quanto già in precedenza osservato, va sottolineato che sia la formulazione della norma, sia la natura della imposta ed il suo meccanismo applicativo, fanno escludere la possibilità di un accertamento di congruità da parte dell'amministrazione finanziaria. C'è ovviamente sempre la facoltà, per gli uffici, di procedere ad accertamenti ai sensi del D.P.R. n. -600/1973, per altro richiamato dall'art. 5; ma tali accertamenti, anche mediante "presunzioni gravi, precise e concordanti", tenderanno sempre alla individuazione di maggiori corrispettivi occultati, e non alla determinazione di un valore diverso dal corrispettivo, valore che, come tale, non sarebbe imponibile.
Quanto alla documentazione del valore iniziale, ed a parte ciò che si dirà in sede. di commento all'art. 6, contenente le disposizioni transitorie, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge potrà farsi riferimento a qualunque atto o documento di data certa; il legislatore infatti ha abbandonato la primitiva impostazione (dei Decreti Legge nn. 267/90 e 350/90) secondo la quale la forma esclusiva di documentazione del costo iniziale, per gli acquisti a titolo oneroso, era costituita dalla certificazione rilasciata dai soggetti -"intermediari". Ovviamente la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 sarà sempre il documento normalmente utilizzato per la individuazione del costo iniziale, ma non avrà più la caratteristica di documentazione esclusiva.
Se l'acquisto è avvenuto per successione, il riferimento iniziale ai fini del computo della plusvalenza è inizialmente costituito dal valore definito, o, in mancanza, da quello dichiarato ai fini della relativa imposta. Se trattasi del solo valore dichiarato sorge il problema delle conseguenze di un successivo accertamento dí maggior valore da parte degli uffici finanziari,' e della conseguente definizione per un importo superiore. In tal caso non può negarsi che, a favore del contribuente, sorga un credito nei confronti dell'erario per la maggiore imposta sostitutiva corrisposta; tuttavia tale conclusione è valida soltanto nell'ipotesi di corresponsione dell'imposta nel modo ordinario, perchè qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 3, il meccanismo forfettario di computo delle plusvalenze prescinde dalla considerazione del costo o valore iniziale, e pertanto non risente delle sue variazioni..
Non si applica invece il citato criterio, previsto per le partecipazioni pervenute ín eredità, quando la provenienza è donativa e non successoria; ìn tal caso il fatto della donazione . viene totalmente ignorato ai. finì dell'applicazione dell'imposta, ed il valore di partenza viene determinato, con le stesse modalità sopra illustrate, con riferimento al momento dell'acquisto da parte•del donante.
Non si comprende la diversità dì trattamento delle due ipotesi, dell'acquisto per successione e di quello per donazione.
Non è evidentemente una questione di carattere fiscale riguardante il tipo di provenienza, dal momento che sia l'ammontare dell'imposta, sia le modalità di applicazione, sono identiche nei due casi.
Evidentemente il fatto discriminante è costituito dall'elemento volitivo, esistente con tutta evidenza soltanto nel secondo caso. Il legislatore deve aver ritenuto che il meccanismo donativo possa prestarsi ad un comportamento elusivo: in altri termini il possessore di titoli o partecipazioni sociali, sfruttando la regola della intassabilità delle cessioni a titolo gratuito, potrebbe evitare l'imposta sulle plusvalenze passando attraverso una donazione simulata e facendo operare la cessione onerosa al terzo da parte del donatario. Se questo è il motivo della diversità di trattamento, la norma appare eccessiva e la soluzione adottata dal legislatore difficilmente condivisibile; non tanto per la considerazione che la donazione è pur sempre anch'essa assoggettata ad una imposta, il che può portare ad una doppia imposizione, indiretta e diretta, della stessa plusvalenza, quanto perchè difficilmente può accettarsi' che un atto formale e solenne quale la donazione, tanto importante sul piano delle conseguenze patrimoniali e successorie, possa essere così leggermente ridotto al rango di semplice mezzo di elusione fiscale.
Nulla stabilisce il comma in esame circa la determinazione della plusvalenza per il caso di cessione di diritti (si pensi ad esempio al diritto di opzione) per i quali non è individuabile un valore iniziale, almeno in maniera numericamente definibile. La conclusione che appare inevitabile è che, secondo la volontà del legislatore, mancando ogni riferimento ad un costo iniziale, l'intero corrispettivo della cessione costituisca plusvalenza imponibile.
L'ultima parte del comma dispone che il prezzo di acquisto è maggiorato dì ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta; con il riconoscimento di tale facoltà si conferma, ampliandolo, l'indirizzo già emerso in sede di istruzioni per l'applicazione dei DD.LL. 267 e 350 del '90 (si veda ad esempio la circolare Direz. Gen. Imposte Dirette n. 22 del 22 ottobre 1990 circa la detraibilità delle commissioni di intermediazione e delle tasse sui contratti di Borsa).
La norma conferma altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del T.U. delle imposte sui redditi, che riguardano le ipotesi dì cessioni che in qualche modo interessino più periodi fiscali. In particolare il quarto comma, con riferimento alla ipotesi di 'dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, ribadisce il principio della tassabilità per cassa e non per competenza; il terzo comma invece si riferisce alla ipotesi che, con più cessioni operate nel corso di dodici mesi, si superi la percentuale prevista dall'art. 81, lettera c). Sembra a prima vista non comprendersi bene il richiamo operato dal legislatore: vero è infatti che il periodo temporale indicato dalla locuzione "dodici mesi" usata nella citata lettera c) (sia nella vecchia che nella nuova formulazione) non coincide con l'esercizio fiscale o con l'anno solare, per cui ben può verificarsi uno sfalsamento tra i due periodi. Ma nel sistema ìrnpositivo delineato dal vecchio art. 81 le percentuali del 2, • 5 e 15 per cento, a seconda dei casi, costituivano la soglia al di là della quale le plusvalenze divenivano assoggettabili ad imposizione; oggi invece, in presenza delle due ipotesi delineate dalle lettere c) e c-bis) del nuovo art: 81, quei redditi sono sempre tassabili, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione societaria oggetto della cessione.
La percentuale del 2, 5 o 15 per cento costituisce, nell'attuale sistema, soltanto un limite al di sopra del quale non è operabile là scelta opzionale prevista dall'art. 3. Pertanto alla fine di ogni esercizio fiscale il contribuente. provvederà al versamento della imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate, indipendentemente dalla misura delle partecipazioni cedute; per cui il riferimento al comma 3 dell'art. 82 appare incoferente.
Per dare un senso al richiamo operato dal legislatore, occorre far riferimento alla disposizione del 5° comma del successivo art. 3 della nuova legge; con tale norma viene stabilito che, con il superamento, nei dodici mesi, della percentuale fissata per quel particolare tipo di partecipazione, viene meno, anche retroattivamente, la facoltà di esercitare l'opzione, • per cui il cedente è tenuto a corrispondere l'imposta nel modo ordinario, detraendo ovviamente quanto eventualmente già corrisposto in maniera forfettaria, a seguito dell'esercizio della opzione. In tal senso il riferimento al comma 3 dell'art. 82 riacquista un certo significato, anche se soltanto complementare della disposizione del citato 5° comma dell'art. 3: in sostanza. l'unico senso pratico del richiamo al comma 3 dell'art. 82 consiste nel fatto che l'opzione non può essere esercitata quando si supera la percentuale nei dodici mesi, anche quando le precedenti cessioni sono state assoggettate alla tassazione con il regime ordinario. Va comunque sottolineata sia la inadeguatezza della formulazione del comma 3 in esame, sia la improprietà della collocazione del rinvio (effettuato non nell'art. 3 della legge, ma nell'art. 2 relativo alla modalità ordinaria dì corresponsione dell'imposta, rispetto alla quale il comma 3 dell'art. 82 non ha alcun senso).
Il terzo comma (il secondo è stato soppresso dalla legge di conversione) stabilisce il meccanismo per determinare il prezzo di acquisto, nella ipotesi di aumento della quota di partecipazione societaria spettante al cedente per effetto di aumento gratuito del capitale. La soluzione adottata dal legislatore appare ovvia ed equa, ed è logicamente dipendente dalla considerazione che l'incremento della quota non ha comportato oneri aggiuntivi: il prezzo di riferimento unitario delle azioni va determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni oggi possedute.
Benchè la norma si riferisca espressamente soltanto alle azioni, è da ritenere che lo stesso meccanismo sia da applicare anche ad altre situazioni del tutto analoghe, ed in particolare alle quote di società a responsabilità limitata.
Il quarto comma definisce nel venticinque per cento la misura della aliquota della imposta sostitutiva; precisa altresì che l'imponibile è costituito dalla differenza tra le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta e le minusvalenze, per la cui determinazione si adottano gli stessi criteri fissati nel 1° comma. Se la differenza dà luogo ad un saldo negativo, è stabilita la possibilità di operarne la detrazione dalle plusvalenze nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Il comma in oggetto chiarisce anche. le modalità della corresponsione, che va effettuata nei modi e nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo ìn base alla dichiarazione. Indica infine nel cambio rilevato alla Borsa Valori di Milano il riferimento per l'applicazione dell'art. 9, 2° comma del T.U. delle imposte sui redditi, nel caso di cessioni ed acquisti in valuta estera.
In virtù di quanto disposto al quinto comma il costo fiscalmente riconosciuto (e per, esso ritengo debba intendersi non soltanto il costo di acquisto, ma anche gli altri costi inerenti alla partecipazione ceduta, di cui al primo comma), è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi, o frazione superiore a sei, dalla data di acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del P.I.L. rilevato dall'anno anteriore a quello dell'acquisto a quello della cessione.
Trattasi dì una norma la cui applicazione presuppone la disponibilità di dati ufficiali sul tasso annuale di variazione del deflattore del P.I.L., non sempre di facile reperibilità. Al solo scopo di fornire un aiuto per il computo, e senza alcuna pretesa di competenza matematica o scientifica, ricordo che, secondo dati forniti dalla Banca d'Italia e diffusi da pubblicazioni specializzate, il tasso percentuale annuale di variazione del P.I.L. rispetto al periodo precedente, relativamente agli anni '80 è quello riportato nel seguente prospetto:
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
20,0 18,6 17,1 11,9 11,4 8,9 7,5 5,9 6,2 6,3 6,9
E che la formula per il calcolo del valore complessivo detraibile dal corrispettivo percepito ín sede di vendita, costituito dal costo iniziale incrementato del tasso composto di deflattore del P.I.L. è la seguente:
VCD=C1*(100+D1)/100*(100-FD2)/100*(100+D3)/100 ecc:
nella quale VCD è il valore complessivo detraibile, Cl è il costo o valore iniziale, e D1, D2, D3 ecc. sono i tassi annuali di variazione del deflattore del P.I.L. relativi agli anni interessati al computo secondo le riportate prescrizioni della legge.
Il provvedimento di legge non estende espressamente la facoltà di aggiornare. il costo iniziale con 'il meccanismo sopra esposto al valore di perizia al 28.1.1991 di cui all'art. 6. Tuttavia, in prospettiva futura, non sembra che tale possibilità possa, in via di principio, negarsi.
Il particolare criterio previsto dall'art. 6 è infatti inteso esclusivamente alla determinazione del valore iniziale in modo ritenuto dal legislatore più aderente a criteri di equità. impositiva; ma una volta che tale determinazione è stata effettuata, non c'è alcuna ragione logica per differenziare tale situazione da quella in cui il costo o valore iniziale è stato dedotto da documentazione di data certa.
Il comma 5-bis, attraverso 'l'aggiunta di un nuovo comma 1-bis all'art. 82 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si occupa delle partecipazioni nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, alle quali si riferisce l'art. 5 del T.U., richiamato dalla norma di nuova istituzione. Quest'ultima stabilisce che i redditi imputati .al socio ai sensi del citato art. 5 si aggiungono Al costo della quota da lui posseduta, al netto degli utili distribuiti al socio stesso.
Per comprendere bene il senso della disposizione, occorre ricordare che, in base all'art. 5 del T.U. citato, i redditi delle società di persone sono proporzionalmente imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione.
Appare pertanto logico ed equo sottrarre alla tassazione delle plusvalenze gli utili fiscalmente accreditati al socio, ma da questo non percepiti: essi evidentemente concorrono a formare il valore della quota ceduta, ma, essendo stati già sottoposti ad imposizione diretta, non possono essere tassati ulteriormente.
Articolo 3 - Introduce e regola la modalità' alternativa di corresponsione dell'imposta, consistente nel pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata ín ogni singola operazione.
11 primo comma stabilisce che la possibilità di optare per la modalità alternativa è limitata alle ipotesi in cui le parti si avvalgono di notai per le cessioni, ovvero quando nelle operazioni intervengono, quali intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, istituti di credito, agenti di cambio ed altri operatori economici professionali. La ragione di tale limitazione è da mettere in relazione con le particolari modalità di versamento della imposta.
Va sottolineato che per le Banche, gli agenti di cambio e gli altri enti o persone che esplicano professionalmente l'attività di intermediazione immobiliare, l'intervento richiesto dalla norma -può aver luogo sia nella posizione contrattuale di acquirenti, sia nel ruolo di intermediari che agiscono nell'esercizio della loro funzione professionale.
Il secondo comma stabilisce che l'opzione va esercitata:
- all'atto della prima cessione effettuata nel periodo d'imposta. Per l'anno 1991 all'atto della prima cessione eseguita dopo il. 31 marzo;
- per il tramite dei soggetti di cui al primo comma;
- mediante apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.
Viene altresì chiarito che l'opzione esercitata ha effetto per tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
Va evidenziato il principio che, per tutte le cessioni effettuate nel periodo d'imposta, la scelta eventuale va operata alla prima occasione, e non può essere volontariamente mutata nel corso 'dell'esercizio.
Circa la forma della dichiarazione di opzione riteniamo non debbano nutrirsi dubbi che, negli atti ricevuti da notai, la dichiarazione possa essere inserita anche nel corpo dell'atto. Tale soluzione, che è da ritenersi preferibile a quella della dichiarazione separata, offre, nel rispetto del dettato letterale della norma, • il vantaggio di una più sicura conservazione, e di una più facile conoscibilità da parte dei terzi.
Meno certa è la suddetta possibilità quando si tratti di atti autenticati dal notaio, specie se, come di norma, rilasciati in originale; infatti, oltre ad una formale difformità con la previsione normativa (non trattasi infatti di dichiarazione "rilasciata" al notaio), mancherebbe anche la certezza della conservazione.
Altro problema pratico riguarda la documentazione della opzione precedentemente manifestata, da esibire al notaio o all'intermediario professionale in occasione delle eventuali successive cessioni. Non vi sono infatti dubbi circa la forma della documentazione quando l'opzione è stata esercitata nel contesto di un atto pubblico; negli altri casi, nel silenzio della legge, si farà riferimento ad un documento attestativo eventualmente rilasciato dall'intermediario della precedente operazione nella quale è stata operata la scelta, ovvero alla attestazione del versamento rilasciato dal medesimo al cedente in base al disposto dell'ultima parte del comma 4 del presente articolo. Nel • caso di operazioni compiute a breve distanza dalla precedente, e prima che il cedente sia in possesso di tali documenti, sarà sufficiente, in ossequio al principio della libertà di forma, apposita dichiarazione dell'interessato.
Il terzo comma determina, nella misura del quindici per cento, l'aliquota della imposta sostitutiva da corrispondere nel caso • di opzione di cui al primo comma, plusvalenza cui la predetta aliquota va applicata.
Il principio fondamentale è che la determinazione è fatta con riferimento esclusivamente al corrispettivo della cessione, senza tener conto del prezzo di acquisto, nè di costi da dedurre.
La misura forfettaria della plusvalenza è stabilita, come percentuale del corrispettivo di alienazione, in maniera diversa a seconda che le operazioni abbiano ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, ovvero altri titoli, quote o diritti.
Nel primo caso, e salvo alcune speciali disposizioni riguardanti il primo periodo di applicazione della legge, sì fa riferimento alle variazioni del prezzo medio di Borsa nell'arco di un periodo dì nove mesi; vengono anche stabiliti i limiti minimo (2%) e massimo (7%) della variazione.
Nel caso invece di operazioni riguardanti titoli, quote o diritti non quotati in borsa, la plusvalenza è definita forfettariamente, per il momento, nella misura fissa del tre per cento. Tale misura sarà variata per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1992 aggiungendo alla detta percentuale del 3% la variazione del P.I.L. (prodotto interno lordo) prevista per il 1992 nella relazione previsionale e programmatica. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992 la • percentuale sarà determinata interamente con riferimento alla variazione del P.I.L., sommando quella di previsione per il 1992, desunta come sopra, e quella calcolata per il 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Scomparirà pertanto il riferimento, anche parziale, alla misura fissa del 3%.
Nulla dispone la legge in relazione al periodo successivo al 31 dicembre 1992; evidentemente tale termine coincide con le scadenze legislative connesse alla emanazione dei decreti delegati previsti dall'art. 18 della legge 29..12.1990, n. 408, e con la prevista compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1. Ove però le previste nuove normative non dovessero essere emanate nel termine del 31.12.1992, in base ad una interpretazione meramente letterale dovrebbe avere reviviscenza la norma che fissa la plusvalenza nella misura del 3%. Ma tale conclusione contrasta con lo spirito del provvedimento; pertanto è da ritenere che, prima della suddetta scadenza, se le nuove norme non saranno state emanate, il legislatore interverrà per dettare i nuovi criteri di determinazione della plusvalenza.
Anche per i titoli non quotati ìn borsa viene fissata nel 7% la misura massima della percentuale complessiva del corrispettivo, alla quale equiparare la plusvalenza forfettaria.
In tutti i casi alla plusvalenza determinata come sopra va applicata la ricordata aliquota del 15%.
Il quarto comma definisce le modalità per ìl versamento dell'imposta come segue:
- il versamento va fatto a cura del notaio o dell'intermediario professionale intervenuto nell'operazione;
- esso va eseguito al concessionario della riscossione (di norma l'esattoria competente);
- la competenza territoriale è determinata con ,riferimento al domicilio fiscale del notaio o dell'intermediario;
- il versamento comprende, in un unico. ammontare complessivo, le imposte sostitutive di cui all'art. 3, relative a tutte le operazioni effettuate nell'intero mese dall'intermediario;
- il termine è ìl giorno 15 del secondo mese successivo a quello:di effettuazione dell'operazione. Nel silenzio della legge è senz'altro da ritenere applicabile il principio generale in materìa fiscale che differisce al primo giorno feriale successivo il termine che scade in giorno festivo. Quanto alla ipotesi' che il termine cada in giorno non festivo, ma di chiusura dello sportello abilitato a ricevere il versamento, pare debba ritenersi non valido lo stesso principio se, come sembra probabile, la corresponsione al concessionario della riscossione potrà essere effettuata anche mediante versamento in c/c postale.
Quanto infine all'inciso del testo "trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente" non potendo ritenere che il legislatore abbia voluto dare agli intermediari un pleonastìco consiglio, l'unica verosimile interpretazione è che la legge autorizzi il notaio o altro intermediario, in assenza di separata provvista da parte dell'interessato, a trattenete l'importo dell'imposta dovuta sul corrispettivo della operazione, anche senza il consenso del cedente; e, in mancanza, lo faculti a negare il proprio ministero.
La parte finale .del comma pone a carico del notaio o dell'intermediario l'obbligo di rilasciare al cedente una attestazione del versamento; l'adempimento di tale obbligo va effettuato nel mese successivo a quello di effettuazione del versamento.
La prima parte del quinto comma stabilisce l'importante principio che l'opzione di cui al primo comma non può essere esercitata per le plusvalenze di cui alla lettera c) dell'art. 81 del T.U. delle imposte sui redditi, come modificata dal presente provvedimento di legge. Pertanto l'opzione può esercitarsi soltanto nelle seguenti ipotesi:
a) per le cessioni di partecipazioni sociali di misura non superiore al 2, 5 o 15 per cento a seconda che si tratti di azioni ammesse in Borsa o al mercato ristretto, di altri azioni, o di partecipazioni non azionarie;
b) per le cessioni di partecipazioni di qualunque entità acquisite per successione;
c) per le cessioni di altri diritti diversi dalle partecipazioni sociali.
La seconda parte del comma in esame, con riferimento alla ipotesi di cui sopra sub. a), prende in considerazione la eventualità- che, in dipendenza della regola del cumulo delle cessioni effettuate nei dodici mesi di azioni o quote della stessa società, la percentuale prevista venga superata dopo aver esercitato l'opzione. In tal caso si decade automaticamente dalla opzione ed il cedente è tenuto a corrispondere l'imposta nel modo ordinario; l'imposta eventualmente versata in precedenza con le modalità particolari connesse all'esercizio della opzione costituisce credito d'imposta e potrà essere computata in deconto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2.
E' stato sostenuto che, ai fini del cumulo per determinare l'eventuale superamento della percentuale prevista, vadano computate non solo le cessioni a titolo oneroso, ma anche quelle donate. La tesi non appare convincente: non soltanto per la difficoltà di un controllo, attesa la mancanza di ogni forma di specifica comunicazione agli uffici fiscali per le cessioni a titolo gratuito; ma anche e soprattutto perchè, se è vero che il termine adoperato dall'ultima parte dell'art. 81 lettera c) è "cessioni", senza alcuna aggettivazione, è pur vero che la limitazione a quelle "a titolo oneroso" è operata, in linea generale, per tutte le ipotesi comunque connesse' alla legge, dall'art. 1 del decreto convertito e dalla stessa prima parte dell'art. 81 lettera c).
Oltretutto, poiché l'oggetto della tassazione è costituito dalle plusvalenze, non vi è alcuna ragione perchè debbano essere considerate nel computo le cessioni a titolo di donazione, che certamente non fanno "conseguire" plusvalenze e d'altro canto, come abbiamo più sopra ricordato, non sono ritenute dalla legge neanche quale valido momento iniziale ai fini del calcolo della plusvalenza in occasione della successiva cessione.
L'ultimo comma (il sesto) detta le nuove formulazioni delle lettere c) e c-bis) da sostituire alla precedente lettera c), nell'art. 81, 1° comma, del T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 26 dicembre 1986 n. 917, nonchè l'abolizione nel comma 1 dell'art. 82 dello stesso T.U., della regolamentazione della tassazione delle plusvalenze da cessioni di parteci• pazioni sociali, ormai disciplinate dalla presente legge.
Circa le nuove lettere c) e c-bis) dell'art. 81 si è già detto in sede di considerazioni generali sulla legge. In aggiunta a quanto già osservato ricordiamo soltanto la regola, peraltro già esistente anche nella vecchia formulazione, per cui le percentuali di partecipazione indicate nella lettera c) dell'art. 81 sono determinate tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel. corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi. Viene quindi ribadito il principio, valido in tutti i casi, che, nella ipotesi di cessione parziale della quota di partecipazione sociale acquisita in tempi distinti, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.
Quanto alla lettera c-bis) ricordiamo il principio, per altro non sancito per le partecipazioni di cui alla lettera c), per cui non sono considerate imponibili le plusvalenze realizzate con la cessione di titoli, quote o diritti posseduti da oltre quindici anni.
Articolo 4 - Definisce gli adempimenti degli intermediari professionali e dei notai.
Il primo comma nella parte iniziale individua i soggetti, tenuti agli adempimenti, negli "intermediari professionali" e nelle società emittenti, che intervengono nelle cessioni anche quali acquirenti, nonché nei notai.
La locuzione "anche se diversi da quelli indicati nel comma l dell'articolo 3", adoperata dal legislatore a proposito degli intermediari professionali, è dovuta probabilmente non soltanto all'intento di ricomprendere nella categoria gli "altri soggetti" di cui si parla in fine del detto comma 1 dell'art. 3, che potevano considerarsi comunque inclusi per effetto del rinvio operato dalla norma in esame, ma anche alla preoccupazione di aver omesso, nella dettagliata indicazione del detto comma 1, alcuna delle .figure astrattamente ipotizzabili quali intermediari. Occorre considerare che l'espletamento degli adempimenti di cui alla prima parte del comma in argomento è obbiettivamente di .importanza molto minore rispetto alle funzioni assegnate con l'art. 3 agli intermediari; pertanto è comprensibile il riferimento, nel presente comma, ad una platea più vasta di. obbligati.
Qualche dubbio circa il significato da attribuire alla frase "anche come acquirenti" riferita alle società emittenti che intervengono nelle cessioni. Infatti detta espressione, sul piano meramente letterale, può essere intesa sia quale condizione aggiuntiva (nel senso di limitare la previsione alla sola ipotesi in cui la società emittente intervenga anche quale acquirente), che in senso alternativo (con il significato: "sia pure semplicemente come acquirenti").
Per tentare una lettura verosimile, tenendo presente il principio generale che le norme vanno interpretate nella maniera per cui abbiano un senso, occorre preliminarmente chiedersi in che cosa consista 1' "intervento" delle società emittenti di cui parla la norma in esame; la presenza del termine "anche" suppone infatti che sia configurabile un intervento della società separato dalla posizione di acquirente (altrimenti -la formulazione dell'inciso sarebbe stata "intervengano quali acquirenti" senza ulteriori aggiunte). Tale intervento non può riferirsi alla formalità di annotazione della cessione sui libri sociali, .in primo luogo perchè non può parlarsi correttamente di "intervento" per una attività che avviene logicamente e, per lo più, temporalmente, dopo la cessionè propriamente detta; inoltre perchè la funzione della annotazione è espressamente e separatamente considerata nel secondo periodo del comma in esame.
Pertanto occorre ipotizzare un altro tipo dì intervento, anche se soltanto eventuale: a mio avviso l'unica ipotesi nella quale possa parlarsi di intervento della società emittente è quella in cui la società stessa intervenga nel meccanismo stesso della cessione; mi riferisco al particolare procedimento per íl trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata previsto dalla parte finale dell'ultimo comma dell'art. 2479 del codice civile; ed alla prassi con la quale frequentemente viene operata la cessione delle quote di società cooperative con l'intervento dell'organo amministrativo, anche al fine di concedere l'autorizzazione prevista dal primo comma dell'art. 2523 cod. civ.
Se il ragionamento sin qui svolto ha un fondamento, la locuzione "anche come acquirenti" non può avere altro significato che di costituire una ipotesi alternativa rispetto all'intervento esterno sopra delineato; in altri termini la società, in persona dei suoi amministratori, sarà tenuta agli adempimenti previsti nella prima parte del comma in esame sia quando intervenga quale terzo rispetto alla cessione, per l'espletamento di una funzione formale prevista dalla legge o dalla volontà delle parti, sia quando partecipi in quanto acquirente della quota ceduta. Ovviamente quest'ultima ipotesi potrà verificarsi nei casi e con i limiti di legge, ed in particolare nell'ambito delta previsione degli artt. 2357 e 2357 bis in tema di società per azioni, applicabili anche in materia di società in accomandita per azioni, stante il rinvio operato dall'art. 2464 c.c., nonchè dell'art. 2522 del codice civile in materia di società cooperative.
La proposta di lettura della norma, risponde pure alla esigenza di allargare al massimo la sfera delle ipotesi in cui sarà predisposta quella documentazione derivante dall'adempimento delle formalità previste dalla parte iniziale del comma in esame; documentazione la cui esistenza agevolerà l'applicazione della legge nelle successive cessioni. Si ponga mente ad esempio alla citata ipotesi prevista dall'art. 2479 cod. civ.; soltanto se si riconosce, a carico della società che, attraverso l'amministratore, interviene per la formalizzazione del trasferimento, l'obbligo di rilasciare alle parti la certificazione prescritta dalla norma in esame, il detto documento, contenente tra l'altro il prezzo di acquisto, sarà creato.
L'adempimento posto a carico dei predetti soggetti della prima parte del comma, quando non sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3, consiste nel rilascio di apposita certificazione alle parti.
Tale certificazione, anche mediante integrazione degli elementi desunti dalle risultanze documentali, dovrà contenere:
- generalità e codice fiscale del cedente;
- data ed oggetto della cessione;
- corrispettivo pattuito;
- importo delle spese.
Non si richiede l'indicazione delle generalità del cessionario; ma la sua individuazione, almeno nell'esemplare della certificazione di spettanza del cessionario medesimo, sembra debba comunque risultare dalla indirizzazione del documento, implicita nella dizione "rilascerà alle parti". In ogni caso nulla vieta di indicare altri elementi, oltre quelli obbligatori per legge; è consigliabile pertanto di inserire nella certificazione anche le generalità del cessionario.
E' stata prospettata la possibilità, per il notaio, che interviene nella operazione di cessione, di sostituire, al rilascio della certificazione prevista dalla legge, la consegna di copia dell'atto, -contenente tutti gli elementi richiesti, con ciò attendendo alla prescrizione normativa. Non riterrei che tale soluzione possa essere accolta del tutto tranquillamente, benché sembrerebbe consentita dalla locuzione usata dalla legge "anche integrando i documenti comprovanti l'operazione"; infatti i termini "devono" ed "apposita", adoperati dal legislatore, possono essere invocati a sostegno della opposta tesi. E' consigliabile pertanto astenersi da tale semplificazione, almeno fino a quando, emanati i decreti ministeriali di cui al comma 3, la questione non si chiarisca in maniera più certa.
Altro adempimento è imposto dalla parte centrale del comma: riguarda la comunicazione all'amministrazione finanziaria, da eseguirsi entro il 30 aprile di ogni anno, dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3.
I dati da includere nell'elenco sono gli stessi elencati a proposito del rilascio della certificazione, con la sola esclusione della indicazione delle spese della operazione.
I soggetti tenuti all'adempimento sono gli stessi, a cui carico è posto l'obbligo della certifi cazione, con l'aggiunta delle società emittenti che annotano i trasferimenti delle quote sociali a libro soci. Queste ultime, in mancanza di una qualsiasi indicazione contraria nella legge, saranno tenute all'adempimento in ogni caso, anche quando nella operazione sia intervenuto un altro dei soggetti obbligati.
E' previsto che la comunicazione annuale possa essere fatta "eventualmente avvalendosi di supporti informatici"; al riguardo occorre osservare che, almeno fino a quando il Ministero non avrà fornito adeguate istruzioni, la norma ha una valenza quasi esclusivamente programmatica, attesa l'estrema eterogeneità dei sistemi operativi e dei programmi di trattamento ed elaborazione-dei dati nel campo informatico.
Non essendo precisato espressamente, è da ritenersi che la comunicazione annuale vada indirizzata all'ufficio imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto -obbligato all'adempimento. Tuttavia è probabilmente applicabile il principio, accettato in altre occasioni dall'amministrazione finanziaria, che anche la comunicazione ad ufficio territorialmente incompetente assolva all'obbligo legale dell'adempimento.
L'ultima parte del comma riguarda l'ipotesi di cessioni effettuate da soggetti non residenti, le cui plusvalenze siano non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali. E' stabilita l'inapplicabilità, al caso, dell'obbligo degli adempimenti disposti dal comma; è previsto però a carico degli intermediari l'obbligo di acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti, che confermi la non imponibilità.
E' stata formulata l'ipotesi che l'esonero dagli adempimenti possa riguardare altri casi, relativi a cessioni effettuate da soggetti residenti, si è fatto riferimento al caso di vendita dì quote di partecipazione di misura non rilevante, alienate dopo quindici anni dall'acquisto. Secondo la formulazione della parte finale del comma I dell'art. 4 in esame, sembra debba darsi risposta negativa; non v'è dubbio infatti che la locuzione "effettuate da soggetti non residenti" si riferisca al termine "cessioni", e quindi riguardi l'intero periodo; d'altro canto anche nel successivo periodo si fa riferimento all'attestazione a rilasciarsi dai soggetti "non residenti". Va verificato però se il motivo di esclusione dall'obbligo degli adempimenti possa rinvenirsi in altra parte della legge: all'uopo vanno esaminate le dizioni adoperate dalla prima parte dell'art. 4, comma 1, e dalla parte finale della lettera c-bis) dell'art. 81 del T.U. delle imposte dirette, istituita dal provvedimento in esame. Il riferimento operato dalla prima di dette due norme, anche se antecedente alla menzione della categoria dei notai, ma indubbiamente ad essa estensibile, riguarda le cessioni di cui all'art. 1, tra le quali sono, per l'ampiezza e generalità della formulazione, certamente comprese anche quelle effettuate dopo il quindicennio dall'acquisto.
Quanto alla norma dell'art. 81 lettera c-bis), la locuzione adoperata "Non si tiene conto delle plusvalenze" (evidentemente ai fini del computo del totale da assoggettare ad imposta) non legittima a mio avviso una interpretazione nel senso che quelle operazioni siano escluse dall'ambito di applicazione dalla normativa generale della legge, che pertanto è da ritenersi applicabile, per ciò che concerne gli adempimenti in esame. Sarà probabilmente opportuno evidenziare la specifica circostanza, con apposite annotazioni, nella certificazione e nella comunicazione annuale di cui all'art. 4, comma 1.
Prima di terminare l'esame del comma, sembra opportuna una breve notazione formale: in più parti del decreto legge convertito, la figura del notaio è menzionata distintamente rispetto a quella degli "intermediari professionali"; si vedano l'art. 3, comma 1, e la parte iniziale dell'art. 4, comma 1. In altri luoghi viene usato il termine "intermediari", senza l'attributo "professionali". E' da ritenersi che tale definizione si riferisca genericamente sia ai notai che agli altri soggetti che intervengono nell'operazione. Si pensi, ad esempio, alla parte finale del comma 1 dell'art. 4 in esame: pur osservando che sarebbe stato preferibile l'uso di un altro termine, meno equivoco, non vi è alcun motivo plausibile perchè il notaìo possa considerarsi esonerato dall'obbligo di acquisire e conservare la attestazione di non imponibilità da parte dei non residenti.
Il secondo comma dispone che la certificazione prevista nel primo comma debba essere rilasciata anche nel caso di esercizio della opzione di cui all'art. 3, quando la parte la richieda.
Il terzo comma prevede infine la possibilità che il Mìnìstro delle finanze, con decreti da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisca particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.
Articolo 5 - La prima parte dell'articolo riguarda le attività di controllo e di recupero da parte degli uffici finanziari.
La seconda parte definisce le sanzioni, che sono le seguenti (la classificazione ìn punti contraddistinti da lettere non è nella legge, ma viene fatta soltanto per comodità di esposizione):
a) pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa in caso di mancato versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto che ha realizzato la plusvalenza;
b) nella stessa ipotesi di cui sub. a), pena pecuniaria dà due a quattro volte l'imposta evasa, se essa è superiore a cinquanta milioni di lire;
c) le stesse sanzioni sopra indicate, qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 3, si applicano nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 3, per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva;
d) sono fatte salve le disposizioni del codice penale;
e) ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 4 è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni;
f) la stessa pena pecuniaria di lire dieci milioni è applicata nei confronti dei soggetti che, fuori dei casi consentiti, effettuano l'opzione di cui all'art. 3.
Qualche osservazione sulle norme sopra elencate:
- anche se non è espressamente detto nella legge, le ipotesi di cui sub. a) e b) vanno riferite al solo caso in cui non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 3; infatti quando l'opzione è effettuata, la responsabilità del versamento compete unicamente all'intermediario o al notaio, e pertanto deve ritenersi che la pena comminata a carico di quest'ultimo
cui sotto la lettera c), ed eventualmente d)) escluda l'applicabilità delle sanzioni previste dalle lettere a) e b).
Un caso particolare può verificarsi in caso di errore per difetto nella determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta e conseguentemente del versamento effettuato ai sensi dell'art.
3 del decreto convertito: in tale ipotesi certamente sarà configurabile la responsabilità del notaio o dell'intermediario ex lettera c); ma sarà probabilmente configurabile anche la responsabilità sussidiaria e solidale del contribuente a termini delle lettere a) e b);
- quanto alla pena pecuniaria indicata sopra sotto la lettera c), ci si domanda se il "mancato versamento" di cui parla la legge sia equivalente alla dizione "mancato versamento nel termine prescritto"; se cioè il ritardo nel versamento sia assimilabile - quanto alla 'sanzione
- alla sua omissione. Anche se le due fattispecie sono logicamente distinte, in particolare per ciò che concerne le conseguenze negative per l'Erario, riterrei prudente, in mancanza della previsione di una separata sanzione per il ritardo, e fino alla emanazione di un eventuale provvedimento di legge integrativo, considerare le due ipotesi assimilate sul piano sanzionatorìo, e regolarsi di conseguenza. A meno che non si voglia ritenere - ma l'interpretazione mi sembra piuttosto .forzata - che l'ipotesi del ritardo rientri nell'ambito di applicazione della sanzione di cui sub. e);
- in relazione alla sanzione descritta sotto la lettera e) va in primo luogo osservato come .il legislatore abbia deliberatamente fatto riferimento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art.
4 in luogo di quelli elencati nel comma 1 dell'art. 3 richiamato nella disposizione cui si riferisce la lettera c); la legge ha voluto ricomprendere nella previsione normativa anche quelle categorie di soggetti rientranti, come è stato più sopra osservato, nella più vasta elencazione del comma I dell'art. 4 e non in quella del comma I dell'art. 3; ma le violazioni cui è collegata la sanzione non sono soltanto quelle degli obblighi di cui all'art. 4, ma si riferiscono a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Bisogna poi domandarsi se l'espressione usata dalla legge "ciascuna violazione degli altri obblighi" debba essere interpretata nel senso più lato, sì da ricomprendervi anche qualsiasi errore formale, anche di limitata entità, compiuto nella esecuzione degli adempimenti posti a carico degli intermediari. Evidentemente, e tenuto conto che la legge non prevede alcuna gradazione nella misura della pena, ripugna alla sensibilità dell'interprete porre sullo stesso piano la violazione della norma, specie se colpevole o, peggio, intenzionale., ed il semplice involontario errore nella esecuzione della formalità. C'è pertanto da auspicare un chiarimento legislativo che elimini la possibilità di gravare con oneri e rischi, che in qualche caso possono essere iniqui e sproporzionati, soggetti cui pure la legge affida, senza alcun corrispettivo, il compito di coadiuvare gli uffici dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.
L'ultima considerazione riguarda l'ipotesi della violazione cui si riferisce la lettera f), riguardante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 3 al di fuori dei casi consentiti; il dubbio riguarda l'ipotesi che l'impossibilità di effettuare l'opzione sia rilevabile obbiettivamente, o comunque sia conosciuta- anche dal notaio o dall'intermediario; mi chiedo se in tal caso possa configurarsi una sua corresponsabilità e conseguentemente l'applicabilità anche a suo carico, della relativa sanzione. La conclusione positiva non appare corretta, in base alla formulazione letterale dell'ultimo periodo dell'articolo in esame. Tuttavia non è da escludere in via assoluta l'ipotesi che la responsabilità del notaio o di altro intermediario possa in qualche modo ritenersi rientrare nello schema generale delineato dalla norma, eventualmente con. l'ausilio dell'ampia previsione di cui alla lettera e.).
ln tale ottica è pertanto suggeribile che il notaio, in sede di redazione dell'atto, e quando il cedente manifesti la volontà di esercitare l'opzione, esamini tutti gli elementi per verificare se tale scelta sia possibile, e richieda altresì al cedente stesso, eventualmente inserendola nel contesto dell'atto, una dichiarazione negativa di eventuali altre cessioni effettuate nei precedenti dodici mesi.
Non mi sembra invece accettabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, e tenuto conto che trattasi in definitiva delle modalità di adempimento di un obbligo tributario, la tesi che, nel caso sopra prospettato, l'atto posto in essere possa considerarsi "espressamente vietato dalla legge"; e pertanto rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 28 della legge notarile.
Articolo 6 - Quest'ultimo articolo del decreto convertito contiene le disposizioni di attuazione e transitorie.
Il principio fondamentale, accettato dal legislatore dopo i vari tentennamenti dei precedenti provvedimenti emanati sull'argomento, è che il nuovo sistema impositivo non abbia efficacia retroattiva, neanche parziale.
Pertanto nella sua parte iniziale l'articolo stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991 data di entrata in vigore del decreto convertito. Da un punto di vista fiscale, indipendentemente dalla considerazione che sul piano economico la plusvalenza si determina gradatamente lungo tutto l'arco di tempo intercorso tra l'acquisto e l'alienazione, la plusvalenza si intende realizzata al momento di effettuazione della cessione. Ciò significa che il nuovo sistema di riscossione dell'imposta si applica a tutte le cessioni operate a partire dal 28 gennaio 1991.
Vengono quindi dettate le seguenti regole per la determinazione del valore iniziale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2, quando l'acquisto è avvenuto prima del 28 gennaio 1991.
La norma generale è che si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa; .vengono assimilate • alla documentazione di data certa le risultanze delle scritture contabili dell'intermediario.
Vengono poi considerate separatamente le plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto convertito, e cioè quelle che alla data del 28 gennaio 1991 non rientravano nell'ambito di previsione della vecchia formulazione della lettera c) dell'art. 81 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 26 dicembre 1986 n. 917. In dettaglio non erano imponibili al 28.1.1991 le plusvalenze derivanti da cessioni:
- di diritti diversi dalle partecipazioni sociali;
- di partecipazioni acquisite per successione o donazione;
- di partecipazioni non superiori al 2, 5 o 15 per cento, secondo i casi, del capitale della società;
- di partecipazioni acquisite da oltre cinque anni;
- ai casi elencati viene dalla legge assimilata l'ipotesi di partecipazioni possedute al 28:1.1991 da meno di cinque anni e che saranno cedute dopo il compimento del quinquennio. Per tutte tali ipotesi la legge prevede che, a richiesta dell'interessato (tale locuzione invero appare piuttosto pleonastica, dal momento che nulla dice la legge sulle modalità ed il destinatario della richiesta), possa essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto:
a) per i titoli, quote o diritti quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto: il prezzo risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso del 1990 alla Borsa di Milano, o, in difetto alla Borsa di quotazione;
b) per gli altri titoli, quote o diritti non quotati: il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale; circa le modalità di redazione della perizia, si ricorda che si tratta di perizia non giurata, non essendo tale requisito richiesto dalla legge; per quanto poi riguarda la individuazione' dei soggetti legittimati alla redazione, si richiama la circolare della Direzione generale delle imposte dirette n. 22 del 22.10.1990, nella quale si precisava che la valutazione peritale poteva essere effettuata da professionisti iscritti in appositi albi (agenti di cambio, notai, ragionieri, dottori commercialisti, ecc.) nonchè dai consulenti tecnici d'ufficio iscritti presso i tribunali, dalle società di revisione contabile e dai comitati direttivi degli agenti di cambio.
Rispetto al sistema transitorio delineato dal presente articolo, resta un grosso punto interrogativo, relativo a quelle situazioni nelle quali non sia consentito il ricorso alla valutazione peritale, e tuttavia manchi un valore risultante da documentazione di data certa. Si pensi ad esempio ad una cessione di quota di società a responsabilità limitata, formalizzata mediante la dichiarazione nel libro dei soci a termini dell'art. 2479 cod. civ., nella quale non sia stato indicato il prezzo di cessione: se l'alienazione avviene prima che sia decorso un quinquennio dall'acquisto, non c'è nella legge un metodo per determinare il costo iniziale.
Quando invece, nella stessa situazione, sia stato indicato il prezzo di acquisto nel libro soci, resta il dubbio se, attraverso la vidimazione annuale del libro stesso, possa la suddetta annotazione essere considerata documentazione di data certa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo provvedono rispettivamente: il secondo ad escludere dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge le operazioni concernenti le quote dì partecipazione ìn fondi comuni d'investimento mobiliare, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; il terzo a differire al 15 aprile 1991 il termine per il versamento delle ritenute dell'imposta sostitutiva operate dagli intermediari nei giorni dal 28 al 31 gennaio (secondo il decreto convertito il termine sarebbe già scaduto il 15 marzo).
3 - CASISTICA E SUGGERIMENTI PRATICI
Non ritengo di particolare interesse per i notai l'esame delle altre parti della legge di conversione, con le quali tra l'altro sono disciplinati i rapporti sorti sulla base dei decreti legge n. 267/90 e n. 350/90; e quelli posti in essere in base al D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, prima della conversione; tra le altre disposizioni viene inoltre precisato che, come già ricordato in altro luogo del presente lavoro, per l'anno 1991 l'opzione di cui all'art. 3 del decreto convertito va esercitata in occasione della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991; e ciò vale, a pena di decadenza, in precedenza sulla base del D.L. n. 27/91.
Considero di maggior interesse pratico ipotizzare alcune fattispecie concrete, in relazione alle quali determinare gli obblighi e gli adempimenti derivanti al notaio dalle norme del provvedimento di legge in esame. Proponendo anche alcune formule, riportate nel successivo paragrafo 4, da utilizzare nei vari casi, con avvertenza che trattasi di meri suggerimenti, che ogni collega adatterà-alle proprie convinzioni ed al proprio stile.
Nelle formule ho ritenuto opportuno far riferimento alla "quota" e non alle "azioni", ritenendo che la prima figuri più frequentemente delle seconde quale oggetto degli atti notarili, cui le formule per lo più si riferiscono.
Caso A - Cessione con corresponsione dell'imposta nel modo ordinario
Non vi sono particolari formalità da rispettare nella compilazione dell'atto. Tuttavia è consigliabile in ogni caso, specie quando si tratti delle quote o diritti per i quali l'opzione è esercitabile, di inserire nell'atto una apposita dichiarazione del cedente, anche soltanto al fine di evitare la possibilità che il mancato esercizio dell'opzione derivi da ignoranza delle norme (formula 1).
Ricevuto l'atto, il notaio rilascerà ad entrambe le parti della cessione la certificazione prevista dall'art. 4, comma 1 (formula 2).
Resta fermo l'obbligo della comunicazione annuale di cui alla seconda parte della stessa norma.
Caso B - Cessione con esercizio dell'opzione
In primo luogo, se trattasi di partecipazioni sociali, occorrerà .inserire nell'atto una dichiarazione del cedente relativa ad eventuali altre cessioni di partecipazioni alla stessa società, effettuate nei dodici mesi antecedenti all'atto; ciò al fine di verificare la legittimità dell'esercizio di opzione (formule 3 e 4).
In ogni caso sarà opportuno che il cedente dichiari che quella operata con l'atto è la prima cessione effettuata nel periodo d'imposta (formula 5).
Indi occorrerà che il cedente rilasci al notaio apposita dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 (formula 6); se trattasi di atto pubblico, è da ritenersi che la dichiarazione di opzione possa essere inserita nel corpo dell'atto.
Nell'atto il notaio potrà inoltre far constare, se lo ritiene, dell'avvenuto versamento a sue mani, da parte del cedente, dell'importo dovuto a titolo dì imposta sostitutiva (formula 7).
Successivamente affatto il notaio dovrà:
- provvedere al versamento, con le modalità prescritte, entro il giorno 15 del secondo mese successivo all'atto;
- rilasciare, entro il mese successivo al versamento, apposita attestazione al cedente (formula 8).
Caso C - Cessione con versamento al notaio dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, per opzione precedentemente esercitata
Il caso è analogo al precedente; se ne differenzia perchè la dichiarazione di esercizio dell'opzione non viene fatta in questa sede, ma è soltanto richiamata (formule 9 e 10). Caso D - Cessione in occasione della quale sì decade dall'opzione precedentemente esercitata
L'unica particolarità di questo caso è la dichiarazione, peraltro non indispensabile, .con cuì il cedente prende atto della decadenza dalla opzione (formula 11).
Gli adempimenti successivi all'atto sono gli stessi del caso A.
Caso E - Cessione dì quota pervenuta antecedentemente alla legge (con allegazione di perizia)
Si ricorda che la facoltà -per il cedente di utilizzare, per la determinazione del valore iniziale, la valutazione peritale alla data del 28 gennaio 1991, è limitata alle nuove plusvalenze divenute imponibili per effetto della nuova normativa, comprese quelle relative a partecipazioni sociali possedute, alla detta data del. 28.1.1991, da meno di cinque anni, cedute dopo il decorso del quinquennio dall'acquisto. •
Pertanto restano fuori da tale facoltà le partecipazioni di misura superiore al 2, 5 o 15 • per cento, secondo i casi, pervenute anteriormente al 28.1.1991 non in virtù di successione o donazione, che vengono alienate prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Contrariamente a quanto accadeva per effetto dei decreti legge non convertiti n. 267/90 e n. 350/90, il notaio non è interessato a quanto concerne la perizia di valutazione: infatti la nuova normativa prevede che, quando il versamento dell'imposta è eseguito per il tramite del notaio, con le modalità previste dall'art. 3, la plusvalenza viene determinata in modo forfettario con riferimento al corrispettivo di alienazione, prescindendo del tutto dall'ammontare del valore iniziale; pertanto, quando il cedente ha interesse a determinare, con la valutazione peritale, il valore iniziale alla data- di entrata in vigore del decreto legge convertito, egli evidentemente non può; o non vuole, esercitare l'opzione, e pertanto l'imposta sarà corrisposta nel modo ordinario, senza la partecipazione del notaio al versamento. Va tuttavia sottolineato che, a norma dell'art. 6 e con una formula ripresa pedissequamente dal D.L. n. 350/90 (ad onta della diversità delle regolamentazioni), il ricorso alla valutazione peritale è possibile, nei casi consentiti, "a richiesta dell'interessato".
Non è identificato dalla legge il destinatario di tale richiesta, nè può ritenersi, per l'evidente diversità della fattispecie attualmente contemplata dalla legge, che lo si debba ancora individuare nell' "intermediario", come certamente era per il D.L. n. 350. Nulla impedisce però di riportare, se lo si ritiene, la richiesta del cedente ìn atto (formula 12), ed eventualmente allegare, sempre a richiesta del cedente, la perizia valutativa già redatta (formula 13).
Caso F - Cessione di quota o diritto di cui alla lettera c-bis), effettuata dopo quindici anni dall'acquisto
L'unica particolarità di questo caso è la dichiarazione da rendersi dal cedente circa la non rilevanza, agli effetti della legge in esame, della plusvalenza conseguita con la cessione (formula 14).
Caso G - Cessione non imponibile effettuata da non residente
Sarà opportuno menzionare in atto l'avvenuta acquisizione della attestazione del cedente (o del committente) di cui è.cenno nella parte finale dell'art. 4; comma 1 (formula 15). Caso H - Trasferimento di titoli azionari mediante girata
11 problema riguarda la costituzione di documentazione relativa al corrispettivo del trasferimento, dato da acquisire in ogni caso dal notaio al fine del rilascio della certificazione prescritta all'art. 4.
Non può ritenersi che l'ammontare del corrispettivo possa essere inserito nella formula della girata, che, per sua stessa natura, non è compatibile con la specificazione di elementi della regolamentazione contrattuale.
Certamente il dato può risultare dal fissato bollato, ma, se entrambe le sezioni di quest'ultimo vengono rilasciate alle parti, al notaio non resterebbe altro documento che una eventuale fotocopia, la cui efficacia probatoria in caso di contestazione è evidentemente molto limitata. Si consiglia pertanto di acquisire apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti, da conservare.
4 - FORMULARIO
Formula 1 - Dichiarazione che l'imposta sarà corrisposta nel modo ordinario
"Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente dichiara che provvederà a corrispondere l'imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza conseguita con la presente. cessione, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2 del citato provvedimento di legge".
Formula 2 - Certificazione rilasciata dal notaio ai sensi dell'art. 4, comma 1
"CERTIFICAZIONE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102
Io sottoscritto Notaio
certifico
che con atto da me ricevuto (o autenticato) in data ... il signor (generalità e codice fiscale) ha ceduto al signor (generalità e codice fiscale) una quota di partecipazione, pari ad una quota di capitale di lire ..., corrispondente al ...%, della società..., 'con sede ..., capitale ... ecc. (ovvero: il diritto dì ...), per il corrispettivo di lire ... interamente versato dal cessionario (oppure: regolato come segue: lire ... versate; lire ... da corrispondersi ...).
Le imposte e le spese dell'atto di cessione ammontano complessivamente a lire ..."
Formula 3 - Dichiarazione negativa di precedenti cessioni, nei dodici mesi, di altre quote della stessa società
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 27. del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente dichiara di non aver effettuato, nei dodici mesi antecedenti al presente atto, altre cessioni di partecipazioni sociali relative alla stessa società".
(Ovvero, più genericamente: di non aver effettuato, nei dodici mesi antecedenti al presente atto, cessioni di partecipazioni sociali relative alla stessa società, in misura tale da superare, unitamente alla cessione di cui al presente atto, la prevista percentuale del...0/0 del capitale sociale").
Formula 4 - Dichiarazione di precedenti cessioni nei dodici mesi
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente dichiara che, con atto ..., ha ceduto altra quota di partecipazione alla stessa società, pari ad una percentuale del ...%, e di non aver effettuato altre cessioni dì partecipazioni relative alla stessa società nei dodici mesi antecedenti il presente atto".
Formula 5 - Dichiarazione di prima cessione nel periodo d'imposta
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma.2, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, ,i1 cedente dichiara dì non aver effettuato nel corrente anno altre cessioni di cui all'art. 1 del citato. provvedimento di legge".
Formula 6 - Dichiarazione di esercizio dell'opzione
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, in relazione alla cessione di partecipazione sociale della società effettuata con atto autenticato dal notaio ... in data odierna, dichiara di voler esercitare l'opzione di cui all'art. 3 del menzionato provvedimento di legge. Dichiara altresì di essere in tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per poter esercitare l'opzione".
(Nel caso di dichiarazione resa nel corpo. dell'atto pubblico potranno ovviamente omettersi gli elementi già riportati in altra parte dell'atto).
Formula 7 - Menzione dell'avvenuto versamento, dal cedente al notaio, dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 3
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito, in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente versa a mani di me notaio l'importo di lire corrispondente all'imposta sostitutiva relativa alla presente cessione".
Formula 8 - Attestazione del versamento
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, io sottoscritto Notaio attesto
di aver effettuato, in data ... presso l'esattoria ... il versamento dell'importo di lire ... corrisposto dal signor.... a titolo di imposta sostitutiva relativa alla cessione di' ..., effettuata con atto da me ricevuto/autenticato in data ...
(Notaio ...)
Trattandosi di un obbligo previsto dalla legge, è opportuno procurarsi una prova dell'avvenuto adempimento; pertanto, se l'attestazione non viene spedita per raccomandata A/R, ma viene consegnata a mano al cedente, è consigliabile la redazione in duplice copia, una delle quali sarà sottoscritta dal consegnatario per ricevuta.
Formula 9 - Dichiarazione di precedente esercizio della opzione (caso 1)
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente dìchìara, sotto la sua personale responsabilità, di avere, per il corrente anno, già esercitato l'opzione di cui al citato art. 3, ìn occasione della cessione effettuata con atto per Notar.. in data ... Il relativo versamento è stato eseguito il ..., presso ..., come da attestazione rilasciata dal medesimo notaio in data ..."
Formula 10 - Dichiarazione di precedente esercizio della opzione (caso 2)
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di avere, per il corrente anno, già esercitato l'opzione di cui al citato art. 3, in occasione della cessione effettuata con atto per Notar... in data
•••
Dichiara altresì di non essere ancora in possesso della attestazione del versamento effettuato dal predetto notaio".
Formula 11 - Dichiarazione di. decadenza dalla opzione per avvenuto superamento della percentuale prevista
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente. dichiara che, per effetto di altre cessioni di partecipazioni relative alla •stessa società, viene superata, con la presente cessione, la percentuale prevista dalla legge, per cui l'opzione esercitata in occasione della prima operazione di cessione effettuata nel periodo d'imposta in corso
decaduta".
Formula .12 - Richiesta di voler avvalersi della valutazione peritale
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, il cedente richiede, sussistendone i presupposti, di voler assumere, per la determinazione del prezzo di acquisto, il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale".
Formula 13 - Richiesta di allegazione della valutazione peritale (da collegare eventualmente alla formula 12)
"11 cedente mi richiede altresì di allegare al presente atto la perizia valutativa all'uopo redatta dal ... in data ..."
Formula 14 - Cessione di quota o diritto dopo quindici anni dall'acquisto
"Trattandosi di quota (o diritto) previsto dalla lettera cA:ds) dell'art. 81 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, alienato dopo oltre quindici anni dalla data di acquisto, non si tiene conto della presente plusvalenza agli effetti della applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102".
Formula 15 - Cessione non imponibile effettuata da non residente
"Il cedente dichiara di non essere residente in Italia, e che la presente operazione (ai sensi della convenzione stipulata tra lo Stato italiano e ...) non è imponibile. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 27 del 28 gennaio 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, mi consegna la relativa attestazione".
Analogamente a quanto detto per la dichiarazione di opzione, è da ritenersi che, almeno per quanto riguarda gli atti pubblici, l'attestazione possa anche essere inserita nel corpo dell'atto.
Per questa, come per tutte le altre dichiarazioni previste o comunque nascenti dalla normativa in esame, da sottoscriversi dalle parti o da una di esse distintamente dall'atto, pur non essendo richiesta dalla legge alcuna forma, è certamente possibile procedere all'autentica delle sottoscrizioni, eventualmente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Claudio Trinchillo - notaio in Napoli
IL CAPITAL GAIN
Considerazioni su alcuni aspetti particolari
Con queste note, senza nessuna pretesa sistematica, intendo approfondire la riflessione su alcuni aspetti della L. 102 e sottoporre all'esame critico di chi legge un breve formulario per snellire e "meccanizzare" (in senso positivo) le incombenze che la legge pone a carico dell'intermediario notaio.
Cessione a titolo oneroso
E', a mio avviso, uno dei punti determinanti per comprendere od escludere dall'àmbito di applicazione della legge alcune ipotesi particolari. L'espressione "cessione a titolo oneroso" ci riconduce ai "negozi a titolo oneroso" e quindi è opportuno richiamare la definizione che di tale categoria dà la dottrina.
Per il Santoro Passarelli "oneroso è il negozio quando all'attribuzione in favore di un soggetto faccia riscontro un'attribuzione a carico dello stesso (negozio oneroso commutativo) ovvero all'eventualità dell'attribuzione in suo favore l'eventualità dell'attribuzione a suo carico (negozio oneroso aleatorio)".
Lo stesso autore precisa che la distinzione tra negozi onerosi e gratuiti è applicabile ai soli negozi di attribuzione patrimoniale e che ad essa restano estranei i negozi abdicativi. Fatta questa premessa esaminerei alcuni casi, decrescenti in ordine di importanza: - Rinunzia al diritto di opzione
Alla rinunzia pura e semplice (e non verso corrispettivo) ritengo non sia applicabile la legge 102/91 e questo perchè:
a) è negozio abdicativo, nel senso sopra visto, e quindi non riassumibile nella categoria del negozio oneroso o gratuito;
b) è negozio sicuramente unilaterale, mentre il termine "cessione" usato dal legislatore presuppone, a mio parere, un negozio bi o plurilaterale;
c) ha come unico effetto l'estinzione del rapporto o del diritto; si ricordi la teoria del Ferri che, in tema di rinunzia ad eredità, qualifica l'istituto come "rifiuto" di una posizione giuridica offerta al soggetto (contrapposta all'accettazione) e come "omissio adquirendi";
d) infine non comporta alcuna attribuzione a favore del soggetto a fronte della attribuzione a suo carico (rappresentata dalla perdita della facoltà di sottoscrivere l'aumento di capitale) mentre il vantaggio patrimoniale che deriva agli altri soci nasce non tanto e non solo dalla rinunzia, ma anche dal disposto dell'art. 2441, III° comma C.C.
A ciò si aggiunga, in conclusione, che di diritto di opzione in•senso tecnico non si può parlare nelle società di persone, nelle quali l'aumento di capitale con ingresso di nuovi soci si risolve in una modifica del contratto sociale.
Se la rinunzia avviene verso corrispettivo nessun dubbio è possibile circa l'applicabilità della legge 102/91, ma in tal caso siamo in presenza di una vendita del diritto.
- Recesso
Valgono le considerazioni svolte sopra: è sicuramente un negozio unilaterale (anche se recettizio) e, come tale, non può essere qualificato come cessione a titolo oneroso. Le norme in tema di recesso in SPA (2437, I° comma) prevedono il diritto al rimborso delle azioni secondo la quotazione di borsa o il bilancio dell'ultimo esercizio, escludendo così ogni idea di corrispettivo determinabile dalle parti e quindi di cessione a titolo oneroso.
- Fusione con concambio, o con concambio e conguaglio in denaro
Ricorderete che è una questione che, per altri aspetti, abbiamo già esaminato in occasione del condono edilizio. A mio avviso la soluzione è la stessa; come per il condono non si poteva considerare la fusione come un trasferimento, così, per i fini che oggi. ci interessano, non possiamo considerare il concambio come corrispettivo di una cessione a titolo oneroso, in quanto:
a) la natura giuridica della fusione è diversa: successione a titolo universale secondo la dottrina e giurisprudenza meno recenti, modificazione dell'atto costitutivo secondo la dottrina e giurisprudenza più moderne;
b) fiscalmente la fusione non è considerata trasferimento di ricchezza, come è indirettamente confermato anche dalla circolare ministeriale n. 14.
- Liquidazione della quota di socio defunto
Il pagamento effettuato dai soci superstiti agli eredi del defunto non può essere considerato come il corrispettivo dì una cessione di quota; la quota, anzi, viene annullata ed il pagamento è il pagamento di un credito.
- Costituzione di pegno su quote o azioni
Nessun dubbio che non possa essere considerata cessione a titolo oneroso la costituzione a favore di terzo, ma tale non può essere neppure là garanzia prestata direttamente dal debitore; la esecuzione forzata e l'eventuale trasferimento non sono effetto diretto del negozio di costituzione della garanzia (vedi condono).
Vorrei inoltre ricordare:
- che oggetto del trasferimento possono essere diritti reali parziali o la nuda proprietà di azioni e quote: per determinare se la partecipazione ceduta è qualificata, il valore dell'usufrutto (ed indirettamente quello della nuda proprietà) dovrà essere calcolato sulla base della tabella allegato C. della legge di registro. Ai fini fiscali una partecipazione .pari al 30% del capitale, ceduta per la nuda proprietà da un soggetto di 65 anni, è non qualificata (valore usufrutto = 50%);
- che, come è stato opportunamente precisato dal Consiglio Nazionale, la girata di titoli azionari è di per sè astratta e quindi che la qualificazione delle singole fattispecie in onerose o gratuite va ricercata nella volontà delle parti;
- che le considerazioni sopra esposte derivano da un esame essenzialmente giuridico; l'amministrazione finanziaria potrà trarre conseguenze diverse, ai soli effetti fiscali, dalle fattispecie sopra esaminate e pertanto il nostro comportamento dovrà essere improntato alla massima prudenza soprattutto nel consigliare determinate scelte.
Tuttavia non v'è dubbio che in tutte le ipotesi sopra indicate non possano essere posti a carico del notaio come intermediario gli obblighi previsti dall'art. 4.
Per quanto riguarda la L. 102 come normativa a regime possiamo fare alcune considerazioni: l) il termine del quinquennio è sostituito, ai fini' della non imponibilità della cessione, da due condizioni: che la partecipazione non sia qualificata; che siano decorsi 15 anni dall'acquisto;
2) l'acquisto della .partecipazione a titolo di successione non è più fonte di esenzione ma serve a "dequalificare" la partecipazione stessa;
3) dal punto di vista della individuazione delle fattispecie imponibili, l'innovazione operata dalla legge n. 102 consiste nella modifica dell'art. 81 lettera C e nell'introduzione della lettera C bis) al medesimo articolo.
Combinando il disposto di detti articoli con il comma 5 dell'art. 3 si deduce che l'applicazione del sistema forfettario è possibile solo per le partecipazioni non qualificate o qualificate ma pervenute per successione.
Per l'esame delle singole ipotesi di cessione si veda il prospetto allegato.
Gli aspetti formali della L. 102
Come è noto, per l'esatta applicazione della legge e per evitare le sanzioni sono richieste: dichiarazioni di parte, la loro documentazione e la certificazione dell'attività svolta dall'intermediario.
Distinguerei tra dichiarazioni o attività obbligatorie e facoltative, dapprima in linea generale e poi con riguardò ai due sistemi di tassazione, ricordando che per tutti i relativi documenti vige l'esenzione da- imposta di bollo.
IN LINEA GENERALE
1) Non obbligatoria ma opportuna è, quando il cedente effettua la cessione nell'esercizio dell'impresa, una sua dichiarazione rivolta al notaio che attesti tale circostanza (vedi allegato 1); la falsità della dichiarazione non importa alcuna conseguenza per l'intermediario.
2) Non obbligatoria ma opportuna, è la dichiarazione del cedente, rivolta al notaio, che la plusvalenza non è imponibile in quanto la partecipazione non è qualificata ed è posseduta da oltre quindici anni (vedi allegato 2); la falsità della dichiarazione non importa alcuna conseguenza per l'intermediario.
3) Non obbligatoria ma opportuna è la dichiarazione in atto, da parte del cedente, di essere a conoscenza della legge n. 102 e delle modalità di applicazione dell'imposta, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione di opzione (vedi allegato 3).
4) Obbligatoria è invece la dichiarazione del cedente quando si tratti delle. cessioni non imponibili previste dall'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 4; anche in questo caso ritengo non ci sia responsabilità dell'intermediario per la falsità della dichiarazione. ANALITICO
1) Non obbligatoria (e a mio avviso neppure opportuna) è la dichiarazione relativa alla provenienza della quota ceduta ed al "valore iniziale"; anche in questo caso l'intermediario non ha alcun obbligo sull'accertamento della veridicità della dichiarazione, nè alcuna responsabilità in caso di dichiarazione mendace; nel documento' allegato 3 sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di provenienza.
2) Obbligatorio è il rilascio da parte dell'intermediario a cedente e cessionario della certificazione prevista dall'art. 4, contenente le indicazioni ivi previste.
La certificazione può essere autonoma o consistere in una copia dell'atto opportunamente integrata; sul punto rimando alla circolare del Consiglio Nazionale.
Quanto al termine di rilascio della certificazione, il Consiglio Nazionale, nella ricordata circolare, indica come termine massimo il 20 aprile dell'anno successivo; rilevo però che la certificazione redatta su documento separato dall'atto consente addirittura il rilascio immediato della stessa, senza attendere la registrazione dell'atto.
Personalmente ritengo che una certificazione in triplice originale sia la soluzione migliore; il 3° originale deve servire:
a) come ricevuta per il notaio, di cui sottolineo l'importanza vista la opportunità di provare l'avvenuta certificazione; l'omissione potrebbe infatti essere sanzionatile con la pena pecuniaria di L. 10.000.000 (vedi art. 5 e circolare del Consiglio Nazionale);
b) come promemoria e supporto dei dati da comunicare all'amministrazione finanziaria quando saranno definite e rese note le modalità di comunicazione con apposito D.M. (vedi circolare n. 14 Ministero Finanze).
In merito al contenuto della certificazione va rilevato che l'art. 4 prevede l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del solo cedente, mentre la Circolare 14 Ministero Finanze parla di "complete generalità di ciascuna esse (parti)".
FORFETTARIO
Sono obbligatorie:
1) la dichiarazione del cedente di opzione per il regime forfettario (vedi allegato 5);
2) la dichiarazione del cedente, che abbia esercitato l'opzione prima del 31.3.1991, di conferma dell'opzione stessa (vedi allegato 6).
Ritengo davvero preferibile che queste due dichiarazioni siano rese su documenti separati dall'atto di cessione; nonostante il diverso avviso del Consiglio Nazionale, mi sembra infatti che esse, pur avendo natura fiscale, siano indirizzate all'intermediario; per l'intermediario-notaio è consigliabile non ricevere atti che, sia pure in modo indiretto, contengano disposizioni che possano riguardarlo.
3) L'attestazione da rilasciarsi al cedente relativamente all'avvenuto versamento dell'imposta (vedi allegato 7).
Non sono obbligatorie, ma possono essere richieste dagli interessati, le certificazioni sull'avvenuta operazione (vedi allegato' 8); anche in -questo caso opterei per la certificazione separata in triplice esemplare: il 3° originale può servire, oltre che per gli stessi fini dell'analitico (ma in questo caso non esiste sanzione) per rammentare i termini di versamento della ritenuta (entro il giorno 15 del 2° mese successivo) e di consegna della relativa attestazione al cedente (un mese dalla data del versamento).
E' opportuno precisare che il notaio richiesto di intervenire quale intermediario da un cedente che ha già optato per il regime forfettario non ha l'obbligo di richiedere allo stesso l'esibizione della dichiarazione di opzione rilasciata in occasione della prima cessione. Nella pratica, però, ben raramente troveremo cedenti in possesso della dichiarazione da loro resa; potrà essere opportuno, in tali casi, far sottoscrivere al cedente una dichiarazione del tipo di cui all'allegato 9, ma al solo fine di dimcistrare di aver eseguito la funzione di intermediario con il massimo scrupolo possibile; ogni responsabilità derivante da dichiarazioni inesatte o non veritiere sarà ascrivibile in ogni caso esclusivamente al cedente.
.13
ALLEGATO l: dichiarazione (facoltativa) resa da cedente imprenditore commerciale. D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102
Al notaio
11 sottoscritto nato a il residente e con domicilio fiscale in
codice fiscale dichiarandosi edotto delle prescrizioni portate dai provvedimenti
sopra indicati ed in qualità di soggetto cedente a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. 27/1991,
attesta
assumendone la piena ed esclusiva responsabilità, che la plusvalenza risultante dalla cessione a titolo oneroso effettuata in data odierna, a mezzo dell'atto da Lei rogato (od autenticato), è conseguita nell'esercizio di impresa commerciale e pertanto non soggetta all'imposta disciplinata dal D.L. n. 27/1991, convertito in legge n. 102/1991.
ALLEGATO 2: dichiarazione (facoltativa) resa da cedente proprietario di partecipazione non qualificata da oltre 15 anni.
D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102
Al notaio
Il sottoscritto nato a il residente e con domicilio fiscale in
codice fiscale dichiarandosi edotto delle prescrizioni portate dai provvedimenti
sopra indicati ed in qualità di soggetto cedente a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. 27/1991,
attesta
assumendone la piena ed esclusiva responsabilità, che la cessione,effettuata in data odierna, a mezzo dell'atto da Lei rogato (od autenticato), ha per oggetto partecipazioni non qualificate al dichiarante pervenute da oltre quindici anni e pertanto non soggette all'imposta disciplinata dal D.L. n. 27/1991, convertito in legge n. 102/1991.
ALLEGATO 3:
A) REGIME FORFETTARIO - dichiarazione (facoltativa) resa in atto dal cedente.
Il cedente attesta di essere a conoscenza delle norme portate dal D.L. 28.1.1991 n. 27, convertito in legge 25.3.1991 n. 102, ed a tal fine dichiara che alla cessione effettuata con il presente atto va applicata l'imposta con le modalità previste dall'art. 3 del citato D.L. n. 27/1991, avendo esso cedente a tal fine rilasciato al notaio in data odierna
la dichiarazione di opzione prevista dal 2° comma del suddetto art. 3.
REGIME ANALITICO - dichiarazione (facoltativa) resa in atto dal cedente.
11 cedente attesta di essere a conoscenza delle norme portate dal D.L. 28.1.1991 n. 27, convertito in legge 25.3.1991 n. 102, ed a tal fine dichiara:
- che alla cessione effettuata con il presente atto va applicata l'imposta con le modalità previste.dall'art. 2 del citato D.L. n. 27/1991;
- che le quote di partecipazione da esso cedente alienate in forza del presente atto sono State da lui acquisite:
a) mediante versamento in contanti nella cassa sociale del corrispondente valore nominale all'atto della costituzione della società in data ...
b) in forza dell'atto in data ... n. ... di rep. notaio .... per il prezzo di L
c) in forza di successione a ... dichiarazione registrata a ... il ... (valore dichiarato o definitivamente accertato L. ...);
d) in forza dell'atto di donazione in data ... n. ... di rep. notaio ... (valore definito nei confronti del precedente titolare L. ..., ovvero valore dichiarato dal precedente titolare agli effetti dell'imposta di successione L. ...).
ALLEGATO 4: certificazione dell'intermediario di cessione in regime analitico (obbligatoria).
D.L. 28.1.1991 n. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102 CERTIFICAZIONE EX ART. 4, I° COMMA
(Regime analitico)
Il sottoscritto dottor ... notaio in , iscritto al Collegio Notarile di , in qualità
di intermediario,
certifica
che come risulta dall'atto n. di suo rep.
- il signor ... nato a ..., residente e con domicilio fiscale in ..., codice fiscale ... ha venduto al signor ... nato a il ..., residente e con domicilio fiscale in ..., codice fiscale
- in data ....
- la quota di nominali L. .... nel capitale della società
con sede in ...., via ..., codice fiscale - Partita IVA ...;
- per il corrispettivo pattuito di L. ...
- l'importo delle spese è di L. ... come da fattura in pari data emessa al nome della parte acquirente (ovvero: al nome della società per espresso accordo tra le parti).
La presente certificazione: è rilasciata al cedente
è rilasciata al cessionario
N.B.: una copia della certificazione può essere. utilizzata dall'intermediario con le seguenti annotazioni:
a) comunicazione all'amministrazione finanziaria da effettuare entro il 30 aprile 1992;
b) i sottoscritti, nelle loro rispettive qualità di cedente e di cessionario, dichiarano di avere ricevuto copia della presente certificazione dal notaio ... in data odierna.
ALLEGATO 5: dichiarazione (obbligatoria) di opzione per il regime forfettario.
D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102 DICHIARAZIONE DI OPZIONE EX ART. 3, II COMMA (Regime forfettario)
Al notaio
Il sottoscritto nato a residente e con domicilio fiscale in codice
fiscale dichiarandosi edotto delle prescrizioni portate dai provvedimenti sopra indicati
e.d in qualità di soggetto cedente a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. 27/1991,
attesta
di effettuare in data odierna, per il tramite del notaio , la prima cessione di partecipa
zioni nel periodo di imposta 1991 e
dichiara
di optare per l'applicazione dell'imposta con le modalità previste dall'art. 3 del citato D.L., precisando che la plusvalenza realizzata mediante la suddetta cessione non rientra tra quelle indicate nell'art. 81 lett. C) del T.U. approvato con D.P.R. n. 917/1986, successive modifiche ed integrazioni.
ALLEGATO 6: dichiarazione (obbligatoria) di conferma dell'opzione per il regime forfettario.
D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102 DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELL'OPZIONE EX ART. 3 (Regime forfettario)
Al notaio
Il sottoscritto nato a il residente e con domicilio fiscale in codice
fiscale dichiarandosi edotto delle prescrizioni portate dai provvedimenti sopra indicati
ed in qualità di soggetto cedente a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. 27/1991,
attesta
- di avere effettuato in data (anteriore 31 marzo 1991) la prima cessione di partecipazioni nel periodo di imposta 1991 e di avere optato per l'applicazione dell'imposta con le modalità Previste dall'art. 3 del citato D.L.;
- di effettuare ìn data odierna la prima cessione a titolo oneroso di partecipazioni successivamente al 31 marzo 1991;
conferma
di optare per la applicazione dell'imposta con le modalità previste dall'art. 3 del citato D.L., precisando che le plusvalenze realizzate mediante le suddette cessioni non rientrano tra quelle indicate nell'art 81 lett. c) del T.U. approvato con D.P.R. n. 917/1986, successive lodifiche ed integrazioni.
ALLEGATO 7: attestazione (obbligatoria) di versamento dell'imposta
l sottoscritto dottor..., notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di , in qualità di
ntermediario,
certifica
li avere effettuato in data ... presso la Concessionaria Comunale di il versamento
li L. ..., quale imposta dovuta relativamente all'operazione sotto indicata a sensi dell'art. comma 4, del D.L. 28.1.1991 n. 27 convertito in Legge 25.3.1991 n. 102.
sessione a titolo oneroso in data da ..., nato a ... il ..., residente e con domicilio fìcale n ..., via..., a ..., nato a ... il ..., residente e con domicilio fiscale in ... via..., avente per iggetto ... della società..., con sede in ... codice fiscale - Partita IVA ... per il corrispettivo )attuito di L. ...; il tutto come risulta dal suo atto in data ... n.... di rep.
kLLEGATO 8: certificazione dell'intermediario di cessione in regime forfettario (su richie:ta delle parti).
D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO IN LEGGE 25.3.1991 N. 102. :ERTIFICAZIONE EX ART. 4, II° COMMA
(Regime forfettario)
richiesta dell'interessato il sottoscritto dottor , notaio in , iscritto al Collegio
notarile di , in qualità di intermediario,
certifica
The come risulta dall'atto n. ... di suo rep.
il signor ... nato a ..., residente e con domicilio fiscale in codice fiscale ... ha venduto
al signor ...., nato a ... il residente e con domicilio fiscale in ... codice fiscale ... - in data ...
- la quota di nominali L. nel capitale della società
zon sede in ... via..., codice fiscale - Partita IVA ...,
- per il corrispettivo pattuito di L....
- l'importo delle spese è di L. ... come da fattura in pari data emessa al nome della parte acquirente (ovvero: al nome della società per espresso accordo tra le parti).
La presente certificazione:
è rilasciata al cedente
è rilasciata al cessionario
N.B.: una copia della certificazione può essere utilizzata dall'intermediario con le seguenti annotazioni:
a) imposta sostitutiva da versare entro il ...
b) certificazione dell'avvenuto versamento da consegnare al cedente entro il ...
c) i sottoscritti, nelle loro rispettive qualità di cedente e di cessionario, dichiarano di avere ricevuto copia della presente certificazione dal notaio ... in data odierna.
ALLEGATO 9: dichiarazione (facoltativa) di avere precedentemente effettuato l'opzione per il regime forfettario.
D.L. 28.1.1991 N. 27 CONVERTITO 1N LEGGE 25.3.1991 N. 102 (Regime forfettario)
Al notaio
Il sottoscritto nato a il , residente e con domicilio fiscale in
codice fiscale dichiarandosi edotto delle prescrizioni portate dai provvedimenti
sopra indicati ed in qualità di, soggetto cedente a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. 27/1991,
dichiara ed attesta
esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo:
- di avere effettuato prima d'oggi e successivamente al 31 marzo 1991 cessioni a titolo oneroso di partecipazioni indicate nell'art. 1 del D.L. n. 27/1991;
- che tutte le plusvalenze realizzate mediante le cessioni non rientrano tra quelle indicate nell'art. 81 lett. c) del T.U. approvato con D.P.R. n. 917/1986, successive modifiche ed integrazioni;
- di avere optato per la applicazione dell'imposta con le modalità previste dall'art. 3 del citato D.L., all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta 1991.
Massimo Caspani - notaio in Appiano Gentile
Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27
convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (*)
Art. 1.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a), ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso' ai predetti rapporti, ancorché
Nota:
(-) Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi,
derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.
(a) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta. nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 18, come inérdificato dall'art. 1, comma 6, della legge di conversione del decreto qui pubblicato:
.,Art. 18. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente .comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo
i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili; emessè da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvalo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [si veda in appendice, n.d.r.] diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato lesto unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82 [si veda la nota (a) all'art. 2, n.d. r.].
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. l decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. su proposta del Ministro delle finanze. di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».
(b) La legge n. 1/1991 reca: »Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».
Art. 2. .
Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto, ovvero se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa
riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso
ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo
inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82
del citato testo unico (a).
2. (Soppresso dalla legge di conversione).
3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.
4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed _è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.
5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto o a quello della cessione.
5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.».
6. (Soppresso dalla legge di con versione).
(a) Si trascrivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:
«Art. 9, comma 2. — Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e; in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o
titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso». «Art. 81 [come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto qui pubblicato] (Redditi diversi). — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di torre le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;
c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
t) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufruttodi aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa,.ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
I) i redditi derivanti da attività di lavorò autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».
«Art. 82 [come modificato dal presente articolo e dal successivo art. 3 del decreto qui pubblicato] (Plusvalenze).— 1. Le plusvalenze di cui 'alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'art. 5 [v. in appendice, n.d.r.], diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei. redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lotizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.
3. I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione per effetto della quale è stata superata la percentuale indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 si considerano percepiti in tale periodo.
4. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del prezzo di acquisto o del costo proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta».
Art. 3.
Particolari modalità
di applicazione dell'imposta
1. Per le cessioni indicate nell'articolo l i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.
2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.
3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 15 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:
a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio. In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento;
b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale del 3 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale del 3 per cento e dí quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione .economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica. In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.
4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione sì considera, effettuata, aì fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.
5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusva lenze di cui all'artico-lo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a); l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.
6. All'articolo 81 ,-comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori a12, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso dí dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;
c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; ».
6-bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
(a) Per gli articoli 81 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 91711986, nella stesura vigente, si veda la nota (a) all'art. 2.
Art. 4.
Adempimenti degli intermediari
1. Glí intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma l
colo .3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.
2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 5.
Accertamento dell'imposta e sanzioni
1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602 (a); la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973 (a). Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore
a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni. La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto.
(a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi».
Art. 6.
Disposizioni di attuazione e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto dì titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale.
2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77(a), e dell'articolo //-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (b). 2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, romma 4, relativa alte operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991.
(a) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzioni e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare». Si trascrive il testo del relativo art. 9:
«Art. 9 (Disposizioni tributarie). — I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.
Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera d) dell'art. 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.
L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera c) dell'ari 5. relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali. o-da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.
I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al IO per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile».
(b) Il testo dell'art. ll-bis del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:
«Art. 11-bis. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.
2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0.50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.
3. II soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
INDICE DEI QUADERNI DI
FEDERNOTIZIE
Quaderno n. 1 sul tema "Testo coordinato del CCNL per i dipendenti degli studi professionali", allegato al n. 3 del settembre 1988
Quaderno n. 2 sul tema "Sistemi giuridici e professioni giuridiche nell'ambiente internazionale, stato e avvenire del notariato francese", allegato al n. 1 del gennaio 1989
Quaderno n. 3 sul tema "Comunicazione, informazione e informatica nel settore notarile", allegato al n. 6 del novembre 1989
Quaderno n. 4 sul tema "Contributi per Io studio del nuovo disciplinare", allegato al n. 2 del marzo 1990.
Quaderno n. 5 sul tema "Proposte per una nuova tariffa", allegato al n. 5 del settembre 1990.
Quaderno n. 6 sul tema "Capital Gain", allegato al n. 4 del luglio 1991.
I degni ytakíeí dí, ecoacdo Acino ea&aúlLtí da PLegi, tettexe e pariate tatti daí .Pa Astampatí dalla típowta6ía elmaíco. dí. Soncino (1483 - 1490).
CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI
Vendute dopo 5 anni dalla acquisizione
A = forfettario
e = analitici) con perizia al 28 gennaio 1991
C = analitico senza perizia al 28 gennaio 1991 (*) = se possedute al 28 gennaio 1991