SETTEMBRE 1990
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PROPOSTE PER UNA NUOVA TARIFFA
UNO STUDIO DI EGIDIO LORENZI, GIUSEPPE PARAllDTI E GUIDO ROVEDA
1.- Ragioni della ricerca
Già da alcuni anni all'interno del notariato serpeggia una certa insoddisfazione in materia tariffaria
(ne ha fatto eco, tra gli altri, il nostro stesso giornale. con gli interventi dell'Associazione Sindacale
Triveneto con la lettera aperta "Una tariffa che non soddisfa" - Notizie Sindacali - anno 7 - n.5 -
settembre 1987, pag.15 e segg. / di G.Bevilacqua, con "Tariffa Notarile: prime idee per una sua
rifondazione" - Federnotizie - anno 1 - n.3, pag.19 e segg. nonchè di F.Mottola, con "Osservazioni in materia di tariffa notarile" - Federnotizie -anno 2 - n.2. pag.18 e segg.).
A volte si tratta semplicemente della sensazione di una tariffa non completamente remunerativa in relazione alla complessità sempre maggiore del lavoro ed a ciò si potrebbe ovviare solamente con aumenti più frequenti e rapportati al mutare del costo della vita ed all'aumentare dell'inflazione.
Ma spesso si ha l'impressione che l'insoddisfazione sia più complessa ed articolata e richieda un più generale "ripensamento" della tariffa.
Noi ci siamo chiesti se lo stesso proliferare di "tabelle applicative od interpretative" da parte di singoli Consigli Notarili o Comitati Regionali non sia già di per sé stesso un sintomo che qualcosa non funziona.
E difatti il raffronto tra le diverse tabelle (come cercheremo di dimostrare più avanti) è avvilente in quanto evidenzia differenze spesso clamorose fra Regione e Regione (a volte confinanti) o addirittura si scopre che premia (in senso tariffario) più i notai di zone rurali che quelli delle grandi zone industriali dove si dovrebbe almeno supporre più alto il costo di mantenimento dello studio, di remunerazione del personale. etc.
Lo stesso Consiglio Nazionale si è evidentemente reso conto della necessità di ripensare la materia se è vero che ha dapprima nominato e quindi rinominato una commissione incaricata proprio di studiare una revisione della tariffa. Per la verità dei lavori di queste commissioni il notariato non ha mai saputo nulla secondo l'invalsa abitudine (da noi peraltro sempre avversata) di non dar conto dei lavori in itinere ma solo, eventualmente, delle conclusioni approvate. Sembra comunque, per quel che si sa, che tale commissione sia sostanzialmente fallita, si riunisca del tutto sporadicamente, non abbia un preciso piano di lavoro ed insomma non sappia cosa fare. Il che, se è vero, è perlomeno strano visto che lavoro da fare ce ne sarebbe tanto.
Con questa ricerca noi crediamo di poter dare un contributo nella materia e più in generale argomenti di riflessione anche al Consiglio Nazionale ed al notariato nel suo insieme.
Ancora crediamo che si debba poter arrivare ad una tariffa che abbia un significato ed una comprensibilità immediata anche per la clientela. Sempre più spesso appaiono sulla stampa interventi sul "notaio" molte volte accompagnati da "tabelline di tariffe" perlomeno in materia immobiliare o di finanziamenti e sempre ci si accorge che tali "tariffari" sono assolutamente inaffidabili, ma proprio perchè la tariffa stessa è inaffidabile così come è strutturata.
Siamo convinti che per lo stesso atto di vendita del valore per esempio dì 100 milioni, 'noi stessi potremmo preparare almeno dieci "costi" diversissimi tra loro, ma tutti sostenibilissimi solo che ci si rifaccia ai criteri applicativi dell'uno o dell'altro distretto, sol che si consideri lo scritturato normale od urgente, sol che si calcolino o no alcune formalità accessorie e così via. E tutto ciò. a nostro avviso, è assolutamente disdicevole per l'immagine del notaio pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto punitivo della professionalità, dell'impegno e dell'attenzione del singolo. Cercheremo quindi, in conclusione, anche di proporre qualche possibile soluzione.
2.- Metodo del lavoro
Il materiale di ricerca (tariffe d'attuazione) è stato reperito tramite colleghi della varie zone interessate.
Si è inizialmente proceduto all'individuazione delle eventuali tariffe regionali acquisendo così la "Tariffa" del Triveneto, i "Criteri di applicazione degli articoli 30-31-34 della Tariffa Notarile e criteri di applicazione del rimborso spese con le tabelle sinottiche per gli atti usuali", 12 settembre 1987, redatta a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo (aggiornata con effetto dall'1.7.1990), i "Prospetti di calcolo del costo complessivo medio di taluni tipi di atti pubblici e scritture private autenticate", febbraio 1990, redatta a cura del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, approvata dal Comitato Interregionale Piemonte e Valle d'Acsta, la "Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai sviluppati in base ai criteri elaborati dal Comitato Regionale" in vigore dal 1 luglio 1987, aggiornata al l gennaio 1990, redatta a cura del Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna, la "Tariffa - Criteri di applicazione e Prontuario". 1988, redatta a cura del Comitato Regionale Notarile Toscano, lo "Studio su Tariffa 1987", 1988. redatto a cura del Comitato Notarile della Regione Campania, i "Criteyi e direttive di massima per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 30-31 della tariffa notarile approvata con D.M. 30 dicembre 1980 modificata con D.M. 5 giugno 1987 e direttive per la liquidazione delle parcelle ai sensi dell'art.79 della legge notarile 16 luglio 1913,.n.89 e dell'art.2233 del C.C. (art.34 tariffa)", in vigore dal 1 luglio 1987, redatta a cura del Comitato Regionale fra i Consigli Notarili Distrettuali. della Puglia, la "Tariffa - Criteri di applicazione e Prontuario con Appendice per la tassazione", redatta a cura del Comitato Regionale Notarile della Sicilia (aggiornata al 20 gennaio 1989).
Per le altre regioni e per alcune speciali situazioni in regioni dotate di tariffa applicativa regionale si può riferire quanto segue:
PIEMONTE (seconda zona): il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara e Vercelli ha adottato i "Prospetti di calcolo del costo complessivo medio" per le seguenti pratiche:
-piccola proprietà contadina;
-mutui e finanziamenti con rilascio di delegazioni;
-mutui e finanziamenti artigiani;
-cancellazioni ipotecarie;
-vendita di macchinari (Sabatini);
-pratiche accessorie usuali per le società,
LIGURIA:. è in corso di elaborazione una tariffa esecutiva che dovrebbe interessare i Consigli Distrettuali di Imperia e Sanremo - Savona - Genova e Chiavari -La Spezia e Massa - Alessandria, Acqui Terme e Tortona, ma si nutrono dubbi su una sua rapida approvazione.
Nel frattempo a Genova si usa, aggiornata liberamente, una tariffa che risale a circa 10 anni fa e che si ispira ad altra tariffa approvata dal Consiglio Distrettuale di Savona.
MARCHE: non esiste una tariffa approvata dal Comitato Regionale per l'addotta ragione delle profonde differenze sociali e geografiche delle varie province. Così mentre il Consiglio Notarile di Ancona ha approvato in data 10 novembre 1987 le "Tavole Sinottiche del costo di alcuni atti in base alla tariffa notarile", i notai di Ascoli Piceno e Fermo seguono le tariffe esecutive abruzzesi. mentre quelli di Pesaro e Urbino seguono quella dell'Emilia Romagna.
Il Collegio Notarile dei Distretti di Macerata e Camerino si è dotato, in data 1 giugno 1987, di un "Prontuario della Tariffa Notarile".
Un prontuario per pratiche minori è stato diffuso dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo.
UMBRIA: ì notai di questa regione si rifanno alla tariffa esecutiva approvata dal Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia il 5 agosto 1987, peraltro ferma alla tariffa approvata con D.M. 30 dicembre 1980.
ABRUZZO: non esiste tariffa regionale. Per i notai di Teramo e Pescara è in uso un prontuario approvato dal locale Consiglio, mentre il Consiglio Distrettuale di L'Aquila avrebbe adottato un prontuario analogo.
SARDEGNA: il Consiglio Notarile Distrettuale di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania ha adottato una tariffa alla quale si rifanno i notai del Distretto di Oristano. Il Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari e Lanusei ha respinto la proposta di adottare una tariffa esecutiva.
LAZIO: il Lazio fa parte, con Umbria e Sardegna, appunto del Comitato Interregionale Lazio-Umbria-Sardegna.
Consiglio Notarile Distrettuale di Roma, Velletri e Civitavecchia, in attuazione della Tariffa entrata in vigore 1'1 luglio 1987 ha approvato vari "prospetti", "tabelle" ed "elaborati". Il Consiglio Notarile di Latina, nella seduta del 17 novembre 1987 si è dotato di un "Prontuario e criteri di massima per l'applicazione della Tariffa Notarile" in vigore dal gennaio 1988.
CAMPANIA: nell'ambito del Collegio di Avellino é Sant'Angelo de' Lombardi è applicata una "Tariffa" ufficiosa per mutui, atti negoziali, società di persone e società di capitali.
BASILICATA: non pervenuta (per Matera e Potenza). I notai di Vallo della Lucania e Sala Consilina si rifanno, prevalentemente, alla "Tariffa" di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi..
MOLISE: non esistono tariffe esecutive ma i notai locali sì rifanno, prevalentemente, a quella adottata dal "Comitato Regionale fra i Consigli Notarili della Puglia"
CALABRIA: non esiste tariffa regionale. Per i notai del Distretto di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola è in vigore, dal 1 gennaio 1989, il testo dei "Criteri e direttive di massima per l'applicazione delle norme di cui agli artt.30 e 31 della tariffa notarile approvata con D.M. 30 dicembre 1980 modificato con D.M. 5 aprile 1987 e direttive per la liquidazione delle parcelle ai sensi dell'art.79 della legge notarile 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.2233 del C.C. (art.34 tariffa)."
Per i notai dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia è invece in vigore dal 16 dicembre 1989 il "Prontuario a cura del notaio Antonio Ruscio".
Infine per i notai del Distretto di Reggio Calabria è, di fatto, in uso un prontuario che non risulta ufficialmente approvato.
SICILIA: solo per alcune "voci", non previste dalla tariffa redatta a cura del Comitato Regionale, alcuni notai fanno riferimento al manuale di M.Raimondo citato in bibliografia.
Tutto il materiale raccolto è stato fotocopiato e distribuito ai tre componenti del gruppo di lavoro per l'elaborazione dei dati statistici. A questo proposito il lavoro è stato ripartito in tre gruppi di ricerca fondamentali:
a) atti negoziali;
b) atti di società;
c) altri atti e attività diverse.
Sono stati quindi concordati i criteri per l'elaborazione dei dati e sono state discusse le linee fondamentali del lavoro.
Concordata la traccia della ricerca, ciascuno dei componenti si è preso il carico di sviluppare uno o più capitoli del progetto sottoponendo il testo della sua ricerca al gruppo di lavoro.
In esito al dibattito è stato approvato il testo definitivo dell'intero progetto che offriamo all'attenzione dei lettori.
3.- Cenni storici
Prima dell'Unità il notariato italiano era già stato regolato da una unica normativa: il provvedimento del 16 marzo 1803 introdotto da Napoleone nel Regno d'Italia sulla scia dell'ordinamento francese.
Il diritto napoleonico, fatta eccezione per gli onorari di scritturato e vacazione, non disciplinava il compenso notarile in modo rigido (a mo' di tassa) ma ne rimetteva la determinazione all'accordo con il cliente.
Anche con la Restaurazione il criterio della libera determinazione del compenso continua ad aleggiare nelle normative con cui i numerosi staterelli italiani disciplinano i rispettivi notariati.
Il 25 luglio 1875, in Valsavaranche, Vittorio Emanuele II promulga la prima legge del notariato d'Italia: la n,2786. Alla legge è annessa la tariffa degli onorari, fissi o proporzionali, e dei diritti accessori con l'avvertenza che per casi non indicati le "tasse" si devono regolare per analogia a quelli indicati. La legge n.2786 entra in vigore il primo gennaio 1876, viene modificata dalla n.4817 del 6 aprile 1879, a. sua volta modificata dal Testo Unico sul riordinamento del notariato di cui al Regio Decreto n.4900 del 25 maggio 1879. La tariffa annessa al Testo Unico apporta solo pochi ritocchi a quella del 1875, conferma il criterio della analogia per i casi non indicati e resta quindi, caratterizzata da rigidità (nelle prestazioni e nei compensi).
I lavori preparatori della legge 2786 del 1875 e del Testo Unico del 1879 risentirono del criterio napoleonico di determinazione del compenso, ma alla fine prevalse l'impostazione del compenso rigido. Impostazione motivata per un verso dal timore che potesse venir meno la natura pubblica della funzione notarile -ecco forse la ragione della nota spese ed onorari sugli atti - e per l'altro dalla opportunità di poter quantificare a priori l'importo dell'onorario. Quest'ultima esigenza è avvertita anche da un anonimo curatore di un manuale pratico edito a Milano il 31 luglio 1875 per l'applicazione della neonata tariffa, già allora non molto intelligibile. Costui infatti si preoccupa di fornire oltre che un "utile pratico per gli egregi signori Notai" anche l'opportunità ai privati "a quali importi saranno per ascendere gli onorari".
Dal 1879 ad oggi numerosi provvedimenti, compresa la legge 16 febbraio 1913, modificano gli importi tariffari non sempre aumentandoli.
Infatti, in vista di determinati eventi o scopi di interesse nazionale, numerosi sono i provvedimenti che annaffiano le prestazioni notarili con l'obbligo di riduzioni degli onorari; attualmente sono in vigore ben 91 disposizioni riguardanti gli onorari ridotti.
Sino all'ultimo conflitto bellico la tariffa resta improntata al criterio della rigidità e conseguentemente le "retribuzioni" del notaio restano circoscritte al solo ricevimento degli atti ed alla autenticazione delle firme; per il Tribunale di Pistoia (5 gennaio 1921) il notaio che abbia dato pareri in materia legale non può pretendere per essi se non gli onorari ed i compensi che la legge gli riconosce per l'esercizio delle funzioni notarili.
Attorno al 1950 fa capolino la proposta di retribuire i notai mediante stipendio "adeguatamente fissato" al fine anche di eliminare (pure allora!) spiacevoli casi di concorrenza e sproporzioni nella distribuzione del lavoro. Là disputa che ne scaturisce, l'opposizione della maggioranza dei notai ed il pericolo di penalizzarne l'efficienza, l'abnegazione e la professionalità, non solo fanno tramontare l'ipotesi dello stipendio, ma fanno addirittura constare che la funzione notarile, per il continuo contatto con le píù varie manifestazioni della vita sociale e degli affari del dopo-guerra, non debba più essere compressa nel solo ricevimento degli atti e nella autenticazione delle firme, ma si debba estendere anche alle indagini preliminari e successivi- alla stipula, allo svolgi-lento delle pratiche e formalità connesse e dipendenti, alla consulenza in campo 'fiscale, successorio e societario (elasticità delle prestazioni).
,a tariffa entrata in vigore il primo gennaio 1955 (legge 22 novembre 1954, 1.1158) grazie anche alla tenace opera del Consiglio Nazionale (istituito con legge n.577 del 3 agosto 1949), recepisce la realtà. Infatti se, a tutela del )ubblico servizio e nel rispetto del tradizionale concetto di rigidità, 3ll'art.1 è previsto che. "oltre agli onorari e ai dirtti preveduti nella presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e per le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa", con il luovo art.34 viene sancito che per gli atti e per le prestazioni non rientranti in quella sfera, ma consentite dalla legge, il notaio ha diritto di ottenere il compenso per l'opera svolta; l'ammontare di detto compenso, in caso di contestazione, sarà determinato dal parere del presidente del consiglio notarile o della commissione all'uopo nominata (elasticità del compenso).
L'esigenza quindi di determinare il compenso per queste "altre prestazioni" comporta la predisposizione, prima su iniziativa dei singoli notai e poi anche di alcuni consigli notarili, di tabell'ne sinottiche semi-ufficiali; la loro circolazione è assai discreta, di tanto in tanto vengono ritoccate negli importi per adattarle alle mutate consulenze e formalità.
Nel gennaio del 1965 uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, oltre a dichiarare lecite le tabelle sinottiche predisposte da un consiglio notarile, afferma che la determinazione preventiva ed in astratto dei compensi configura la esplicazione di uno dei compiti che la legge ha affidato al consiglio notarile: ai sensi dell'art.93, n.5, della Legge Notarile infatti esso è l'organo per eccellenza preposto alla determinazione degli onorari in caso di controversia.
L'orientamento del Consiglio Nazionale è condiviso dal legislatore che, sulla scia di quanto previsto per le tariffe di altri ordini professionali, attenua la sua tutela in materia di onorari: la legge n.41 del 5 marzo 1973 infatti attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la facoltà di determinare con propria deliberazione, da approvarsi con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, gli onorari, i diritti accessori, le indennità nonchè i criteri per il rimborso spese.
La tariffa del 1973, limitando l'apparente ampia discrezionalità prevista dall'art.34 della tariffa del 1955, detta all'articolo 30 i criteri per la determinazione dei compensi per le "altre prestazioni" (che comunque non potranno eccedere il triplo degli onorari graduali). Contestualmente viene facoltizzato ciascun consiglio notarile a determinarne i criteri di massima.
In realtà la facoltà attribuita ai consigli notarili viene di solito "girata" ai rispettivi Comitati regionali. Una volta approvati da questi i criteri e predisposte le relative tabelle sinottiche. i singoli consigli li adottano con proprie delibere.
4.- Raffronto fra le diverse "tariffe applicative"
Tra tutte le "tariffe applicative" raccolte si è operato un attento raffronto suddividendole in tre settori: atti negoziali - atti societari - atti cosiddetti "minori".
Il raffronto è stato eseguito scegliendo alcuni scaglioni-tipo di valori per le prime due categorie ed alcuni degli atti più abituali per la terza categoria. Il lavoro è stato particolarmente complesso e faticoso perchè le diverse "tabelle" non sono quasi mai omogenee, nel senso che alcune contengono le anticipazioni, altre comprendono il calcolo dell'I.V.A., alcune considerano l'atto tipo di due fogli, altre di tre, alcune considerano il diritto di scritturato sempre come "urgente" altre no, alcune infine calcolano sempre al massimo il diritto per la liquidazione delle imposte, altre addirittura lo ignorano.
Fin dove si è potuto si è cercato di riportare le tabelle ad omogeneità, depurandole appunto da anticipazioni e da I.V.A. ed immaginando un atto tipo di un numero di fogli intermedio ed omogeneo.
Talune differenze certamente rimarranno perchè è spesso impossibile (non trovando nelle tabelle i criteri o le note dettagliate) interpretare esattamente i risultati finali.
Crediamo tuttavia che si tratti di differenze marginali e tali da non invalidare i raffronti qui di seguito pubblicati.
Un altro elemento essenziale di non omogeneità consiste nel fatto che mentre la' grande maggioranza delle "tariffe applicative" è stata studiata e redatta subito dopo l'entrata in vigore della nuova tariffa e cioè negli anni 1987-1988, quelle della Sicilia, di Catanzaro e di Cosenza hanno avuto un aggiornamento nel 1989, e quelle dell'Emilia Romagna e del Piemonte e Valle d'Aosta hanno avuto un aggiornamento nel 1990. (Per le date esatte di entrata in vigore vedi comunque il capitolo "Metodo del lavoro").
La "tariffa applicativa" del Comitato Regionale Lombardo ha avuto un aggiornamento con effetto dal primo luglio 1990, ma nel presente lavoro si è potuto operare solo sulla precedente.
Di tutto ciò si dovrà evidentemente tener conto nel leggere e studiare i raffronti.
ATTI NEGOZIALI PER ATTO PUBBLICO (valori espressi in migliaia di lire)
ATTI NORMALI ATTI IN SERIE E VENDITE CON MUTUO CONTEMPORANEO
valore 7.000.000 25.000.000 60.000.000 100.000.000 150.000.000 (.000.000 25.000.000
60.000.000 100.000.000 150.000.000
PIEMONTE-VAL AOSTA 725 1045 1390 1830 1995
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 656/725/794 863/984/1105 1070/1231/1392 1231/1432/1634 1346/1565/1783 587 743 909 1030 1128
TRIVENETO 617 1094 1477 1710 1852
S1ILIA-R0MA1NA 707 1035 1287 1689 1843
TOSCANA 700/900 1050/1200 1400/1650 1850/2150 1950/2400
ANCONA 563/632/701 750/869/990 930/1091/1252 1091/1292/1493 1191/1410/1628 587 743 909 1030 1128
MACERATA-CAMERINO 420 600 780 1000 1100
ASCOLI PIC.-FERMO
ROMA 879 1036 1357 1468
LATINA 596 777 1040 1212 1323
TERAW-PESCARA 550 826 1028 1189 1518
CAMPANIA 727/865/1003 934/1176/1417 1141/1463/1785 1302/1705/2107 1417/1854/2291
AVELLINO 517 630 747 827 908
PUGLIA 639/915 943/1329 1306/1692 1612/2014 1757/2194
COSENZA 449/936 552/1340 674/1703 754/2025 830/2205
CATANZARO 490/700 700/1060 800/1065 960/1530 1000/1630
REGGIO CALABRIA 658 865 1072 1233 1348
SICILIA 605 855 1123 '686 1836
SASSARI 1025 1280 1735 1960 2375
MUTUI
(valori espressi in migliaia di lire)
ONORARIO INTERO ONORARIO RIDOTTO A META'
valore 40.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 40.000.000 80.000.000
100.000.000 150.000.000 200.000.000
PIEMONTE-VAL AOSTA 1180 1380 1695 1830 2205 965 1105 1285 1355 1565
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 989/1182 1174/1424 1278/1559 1393/1699 1498/1836 1012 1217 1331 1419 1534
TRIVENETO 1004 1165 1257 1363 1455 929 1050 1119 1171 1240
EMILIA-ROMAGNA 1191 1502 1640 1775 1913 884 1113 1206 1274 1366
TOSCANA 1030 1210 1310 1420 1521 700 780 825 866 917
ANCONA 900 1080 1170 1240 1370 707 811 876 922 983
MACERATA-CAMERINO 584 684 744 820 870 670 755 824 901 944
ASCOLI PIC.-FERMO
ROMA 958 993 1038 958 993 1038
LATINA 915 1076 1168 1273 1365 989 1070 1116 1150 1196
TERAMO-PESCARA 1250 1450 1560 1950 2090 852 977 1039 1194 1269
CAMPANIA 1100 1320 1410 1550 1680 1126 1327 1442 1528 1643
AVELLINO 684 764 810 886 932 504 545 568 585 608
PUGLIA 1016 1177 1269 1462 1611 869 1033 1151 1213 1345
COSENZA 981 1142 1259 1374 1386 761 881 950 1003 1072
CATANZARO 1320 1480 1570 1670 1760
REGGIO CALABRIA 887 1048 1140 1209 1301
SICILIA 910 1079 1176 1346 1450 740 869 943 1064 1144
SASSARI 650 750 850 900 1000 1060 1265 1425 1520 1680
ATTI SOCIETARI E VIDIMAZIONI
SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' DI PERSONE VIDIMAZIONI
valore 20.000.000 valore 200.000.000 indeterminato valore 5.000.000 valore 10.000.000 indeterminato annuale iniziale
PIEMONTE-VAL AOSTA 1.830.000 3.075.000 975.000 965.000 1.060.000 605.000
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 1.522.000 2.434.000 777.000 745.000 791.000 543.000 22.500 22.500
TRIVENETO 1.826.750 2.810.000 1.081.850 938.600 963.900 716.450' 31.356 46.186
EMILIA-ROMAGNA 1.344.250 2.420.650 688.750 716.050 762.050 488.350 22.500 22.500
TOSCANA 1.823.800 951.100 970.576 593.544 22.500 22.500
ANCONA 1.522.000 2.434.000 777.000 745.000 791.000 543.000 22.500 22.500
MACERATA-CAMERINO 714.000 1.228.000 401.000 430.000 480.000 315.000 10.100 16.805
ASCOLI PIC.-FERMO 25.000 25.000
ROMA 1.613.05Q 2.632.950 809.050 824.650 22.500 22.500
LATINA 1.214.550 1.980.450 805.850 599.850 710.350 598.950 21.500 21.500
TERAMO-PESCARA 1.470.000 2.020.000 950.000 770.000 910.000 700.000
CAMPANIA 1.439.775/1.957.275 2.247.925/3.248.425 822.125/1.132.625 868.125/1.224.625 22.500 22.500
AVELLINO 874.975 1.316.575 558.875 581.875
PUGLIA 1.442.250/1.683.750 2.354.450/2.837.450 737.350/829.350 763.050/1.039.050 809.050/1.131.050 488.950/672.950 22.500 22.500
COSENZA 1.442.250/1.683.750 2.354.450/2.837.450 737.350/829.350 763.050/1.039.050 809.050/1.131.050 488.950/672.950 21.500 21.500
CATANZARO 1.060.000 2.070.000 500.000/800.000 700.000 775.000 400.000 21.500 21.500
REGGIO CALABRIA 1.399.000 2.110.000 835.475 904.475
SICILIA 1.734.175 2.711.000 1.051.500 811.000 21.500 21.500
SASSARI 1.200.000 2.520.000 650.450 450.000 334.000 21.500 21.500
ATTI MINORI (1)
procura spec. procura
non reg. alle liti
reg. procura spec
per auto procura spec.
registrata procura gen. convenzione
regime patr. atto notorio dich.sost.
atto not. impresa fam.
PIEMONTE-VAL AOSTA
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 35.000 100.000 110.000 140.000 100.000 22.000 100.000
TRIVENETO 63.559 63.559 119.492 34.746 170.339 166.102 72.034 183.051
EMILIA-ROMAGNA 34.500 34.500 92•'50 103.050 139.700/223.200 24.000 126.650
TOSCANA 46.500 79.000 96.'50 150.000 176.200 115.000 26.000 153.650
ANCONA 50.000 45.000 70.000 32.500 146.500 158.500 120.000 50.000 120.000'
MACERATA-CAMERINO 35.000 35.000 30.000 150.000 200.000 150.000 30.000 160.000
ASCOLI PIC.-FERMO
ROMA 36.500• 36.500 44.500 136.900 136.900 190.350 136.900
LATINA 38.000 31.500 126.000 126.000 150.000 126.000 26.000 120.000
TERAMO-FESCARA
CAMPANIA 38.500 38.500 103.050 109.050 146.700 109.050 103.050
AVELLINO
PUGLIA 58.500 48.500 100.500 100.500 171.050/309.050 148.200/286.200 160.550/252.550
COSENZA 31.500/100.500 96.300/273.800 96.300/277.800 112.700/294.200 81.500/256.900
CATANZARO 20.000 160.000
REGGIO CALABRIA 35.500 121.300 162.000 20.000 160.000
SICILIA 36.500 '34.000 134.000 129.000
SASSARI (con antic.) 60.000 50.000 320.000 320.000 250.000/400.000 250.000
ATTI MINORI (2)
'ass.tempor.
di imprese accettaz.eredità
senza tras. con.tras. rinuncia abd. testamento
pubblico convenzione
urbanistica deposito di
documenti estratti e
copie .docc. iichiaraz.unil.
ii vincolo urb. costituz.
associaz. autentica
istanza
PIEMONTE-VAL AOSTA
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 130.000 22.500 22.000
TRIVENETO 238.136 43.220 341.949
EMILIA-ROMAGNA 150.700 161.850 143.700 164.150 564.150 103.050 22.000/22.500 261.800
TOSCANA l90.500 167.700 638.000 106.050 28.500 289.800
ANCONA 120.000 22.500 200.000 )3.000
MACERATA-CAMERINO 180.000 100.000 13.000/25.000 300.000
ASCOLI PIC.-FERMO
ROMA 24.500 14.000
LATINA 22.000 275.000 15.000
TERAMO-PESCARA
CAMPANIA 103.050 103.050 146.700 103.050 175.150 440.400 17.500/22.500 220.300 177.150
AVELLINO
PUGLIA 295.450 224.950 161.150 746.150 28.500 275.800 334.400
COSENZA 155.400 145.000
CATANZARO 320.000 500.000 10.000/11.500
REGGIO CALABRIA 150.360
SICILIA 181.350 165.025 261.050 137.750 21.500 205.275
SASSARI (con ant.) 310.000 400.000 250.000 200.000 660.000 30.000 400.000 590.000
ATTI MINORI (3)
autenticaz.
fotografie richiesta e ritiro.
certif.cat.o ipot. nuovo nuovo con ip. AUTO
usato usato con ip. cancell.ip.
auto cancell.ip.
moto
PIEMONTE-VAL AOSTA
NOVARA - VERCELLI
LOMBARDIA 50.000
TRIVENETO 23.729 33.051 32.203 42.373
EMILIA-ROMAGNA 21.000 30.000 15.500 18.500 21.500 27.500
TOSCANA 22.000 15.500 18.500 21.500 27.500
ANCONA 17.500 22.500 23.500 31.500 15.500 19.500
MACERATA-CAMERINO 13.000
ASCOLI PIC.-FERMO
ROMA 23.500 29.500 35.500 47.500 27.500 19.500
LATINA 19.500 23.500 23.500 29.500
TERAMO-PESCARA
CAMPANIA 24.500 15.500 18.500 21.500 27.500
AVELLINO
PUGLIA 15.000/40.000 17.500 20.500 23.500 29.500
COSENZA 15.000/40.000 15.500 18.500 21.500 27.500
CATANZARO 15.000 20.000 30.000 40.000
REGGIO CALABRIA
SICILIA 21.000 17.500 20.500 23.500 29.500
SASSARI 15.500 18.500 21.500 27.500 17.500
Letti, verificati ed interpretati gli schemi precedenti, si possono trarre alcune considerazioni generali:
= Il rilievo più immediato e che balza subito agli occhi è la grande differenza fra le diverse "tariffe applicative". Per certi versi essa appare a volte clamorosa e quasi incredibile.
L'ambito di discrezionalità dei diversi consigli notarili dovrebbe essere infatti solo la diversa gradualità di applicazione dell'articolo 30 e (in casi particolarissimi) l'eventuale applicazione dell'articolo 34.
Ora, poichè scorrendo le tabelle sopra riportate, si rileva che l' "excursus"
fra i minimi e i massimi sfiora a volte la moltiplica per tre, vien da chiedersi cosa ci stia a fare una tariffa approvata con decreto ministeriale. Solo per fare qualche esempio rilevato qua e là nelle tabelle precedenti, si scopre che un atto di vendita del valore di 150.000.000 costa 908.000 lire ad Avellino e fino a 2.400.000 lire in Tóscana; un mutuo del valore di lire 100.000.000 costa 744.000 lire a Macerata e Camerino e fino a 1.695.000 lire in
Piemonte e Val d'Aosta; la costituzione di una. S.r.l. da 20.000.000 costa 714.000 lire a Macerata e Camerino (ma anche 874.975 ad Avellino o 1.060.000 a Catanzaro) e fino a 1.957.275 lire in Campania.
In mezzo a questi limiti estremi ci stanno tutte le possibili ed immaginabili variazioni... sul tema.
= Forse a parziale spiegazione di queste clamorose differenze, potrebbe esserci la "diversa filosofia" delle varie tariffe applicative: alcune infatti nascono con lo scopo preciso di indicare i minimi sotto i quali è considerato illegittimo scendere e questo si giustifica in zone dove esiste una corsa al ribasso e quindi all'illecita concorrenza che il consiglio locale cerca di contrastare; altre invece nascono come vero e proprio orientamento ai colleghi e devono quindi interpretarsi come realistiche ed utilizzate; altre ancora servono come metro per la liquidazione delle parcelle da parte del consiglio notarile. Tutto ciò però, se da un lato può appunto essere una parziale spiegazione delle differenze, in realtà non fa che portare ulteriore confusione nella materia.
= Ancora più difficilmente spiegabili sono le differenze (anche qui spesso clamorose) negli atti cosiddetti "minori" dove dovrebbe essere evidente e prevalente la funzione pubblica del notaio e la sua attività meramente certificatrice. Gli esempi sono facilmente rilevabili dalla lettura delle tabelle e francamente non sappiamo spiegarci come il costo della vidimazione annuale di un libro sociale non debba essere uguale in tutta Italia, come i costi della procura speciale, o del visto firma ex lege 15/1968 e via discorrendo.
= A titolo puramente statistico si può rilevare che-nell'insieme il notariato "più caro" appare quello del Triveneto in materia societaria e per gli atti "minori" (e ciò considerando la data di entrata in vigore della tariffa applicativa, in quanto la tariffa del Piemonte-Val d'Aosta che, a prima vista, appare più elevata, è operativa dal 1990) ed invece la Toscana, la Campania e Cosenza per gli atti negoziali. Per i mutui la palma del primato spetta alla Lombardia insieme all'Emilia e al Piemonte, ma anche Teramo e Pescara, la Campania e Catanzaro non scherzano.
E anche da questi raffronti nascono non poche perplessità: sembrerebbe infatti logico che una volta scelta una linea di condotta essa si debba ripercuotere su tutti i tipi di atto, ed invece non è proprio così ed ognuno sceglie linee diverse di applicazione a seconda del genere di atto.
= Più in generale è quanto meno curioso che le zone più industrializzate come la Lombardia, Roma e la Campania siano generalmente orientate ad una applicazione "media" della tariffa, mentre le "spinte in avanti" sono spesso in zone dove, presumibilmente, i costi di studio (in particolare affitto e stipendi) sono certamente più bassi anche in modo molto rilevante.
= Ancora un discorso a parte meriterebbe l'indagine sul grado di applicazione delle tariffe sopra esaminate. Qui evidentemente il raffronto serio e ragionato è del tutto impossibile. Ma dando un qualche significato anche alle "voci e ai sussurri" (che pure qualche significato hanno) si viene a sapere che alcune delle tariffe che noi abbiamo studiato e riportato, in realtà, i notai locali ed interessati (od almeno alcuni di loro) non le hanno mai viste, ci ridono sopra, e nella pratica vanno per una scelta del tutto personale o al massimo concordata con un gruppo di amici.
In altri distretti invece la tariffa applicativa è considerata addirittura uno spauracchio perchè l'uscirne dai limiti potrà comportare la riduzione della fattura in sede di liquidazione da parte del consiglio.
Tutto ciò è indimostrabile, ma non è difficile pensare che sia vero e questo è un altro grave elemento di confusione.
= Un'ultima considerazione scaturisce dall'esserci accorti che molte delle tariffe applicative sono del tutto parziali e si dedicano solo ad alcuni atti od attività dimenticandone completamente altri pur rilevanti.
Per esempio per i cosiddetti "atti in serie" o per la vendita contemporanea al mutuo, la Lombardia ed Ancona si preoccupano di dettare specifiche tabelle, l'E
milia, la Sicilia e il Piemonte danno dei criteri generali non riconducibili a tabelle e tutti gli altri nulla dicono.
Addirittura in materia societaria alcune tariffe non considerano la costituzione di S.p.A. o l'atto di valore indeterminato di una società di persone. Pochissimi o quasi nessuno si preoccupa delle denunce di successione, pochi delle cancellazioni di ipoteche e così via.
Ed allora cosa significa ? Che in questi casi ognuno si regola come vuole ? Oppure che c'è un'intesa orale tramandata ma non scritta ?
5.- Giustificazioni teoriche per una nuova tariffa
La funzione del notaio è scolpita nell'art. l della legge sull'ordinamento del notariato e Aegli archivi notarili 16 febbraio 1913 n. 89 che non ha più subito modifiche sostanziali.
In base a quella norma il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Quanto questa definizione sia oggi inadeguata lo si ricava da tutti i tentativi fatti negli ultimi quarant'anni per modificare la legge fondamentale sull'ordinamento dei notai e, più in particolare, per ridisegnare figura e ruolo del notaio.
Emblematico in proposito è l'aspro dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione istituita nel 1982 dal Consiglio Nazionale del Notariato per lo studio della riforma dell'ordinamento e che ha consegnato i propri lavori nell'estate del 1983.
Come si può ricavare dal verbale n. 24 del 4 giugno 1983 dei lavori di quella Commissione, furono proposte due nuove formulazioni dell'art. 1 dell'ordinamento riguardanti appunto la definizione del ruolo del notaio.
Con dieci voti favorevoli, tre astenuti e due contrari fu approvato questo testo:
"Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di organi collegiali, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, attribuendo pubblica fede agli atti del suo ministero.
Il nótaio, in posizione di garantita indipendenza ed imparzialità, nell'atto pubblico interpreta e verifica con la sua indagine personale la volontà delle parti, adeguandone la manifestazione alle leggi; nell'autenticazione delle sottoscrizioni accerta che il contenuto della scrittura privata corrisponda alla volontà di chi sottoscrive e sia conforme alle leggi.
Egli fornisce, anche al di fuori del suo ministero, attività professionali di consulenza ed assistenza in tutte le materie connesse o attinenti alla sua funzione".
La più avanzata formulazione fu bocciata con dieci voti contrari, tre astenuti, due favorevoli.
Questo il testo:
"Il Notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà attribuendo ad essi pubblica fede e per autenticare l'e sottoscrizioni di scritture private, accertando che il contenuto di esse corrisponda all'effettivo volere di chi sottoscrive.
Nell'esercizio di tali funzioni il Notaio deve, in posizione di indipendenza ed imparzialità, interpretare, con la sua indagine personale, la volontà delle parti, adeguandone la manifestazione all'ordinamento giuridico; curare, che gli atti pubblici e le scritture private con sottoscrizioni autenticate siano idonei a produrre gli effetti giuridici voluti dalle partì; spiegare alle parti la portata giuridica e le prevedibili conseguenze degli atti ricevuti o autenticati.
Il Notaio esercita inoltre l'attività di libero professionista prestando la sua consulenza nelle materie di sua competenza".
Come sì può facilmente comprendere grave è il divario che divide la figura del notaio come la definì il legislatore del '13 e quella che la categoria sente di rappresentare.
La lentezza con cui il legislatore procede ai naturali adeguamenti non ha impedito il formarsi, nell'ambito della categoria, di una nuova coscienza che trascende e travalica i limiti della norma.
L'esito del dibattito in seno alla Commissione che ha varato l'ultimo testo di riforma dell'ordinamento noto alla categoria è sufficientemente rappresentativo della grande conflittualità esistente tra conservazione e riformismo. Il testo dell'art. 1 andato in minoranza ha incontrato tre fondamentali ostacoli consistenti: a) nell'aver evidenziato il ruolo garantista del notaio espresso nella proposizione "curare che gli atti pubblici e le scritture private siano idonei a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti"; b) nell'affermazione che "il notaio esercita inoltre l'attività di libero professionista prestando la sua consulenza nelle materie di sua competenza"; c) nell'avere dichiaratamente e ostentatamente equiparato la scrittura privata all'atto pubblico quanto ruolo e responsabilità del notaio.
Tutto ciò non può non stupire se sí pensa che alcuni di questi principi fanno ormai da tempo parte della cultura notarile e che si ritrovano imperanti nella pratica.
Barassi, citato da Di Fabio nel suo "Manuale di Notariato" scriveva (nel 1901!) che la prestazione notarile è prestazione di risultato (questo e non altro si intende per funzione garantista!), mentre D'Orazi Flavoni (sempre citato da Di Fabio) nel suo "La responsabilità civile nell'esercizio del Notariato" affermava categoricamente che "'il dovere di conseguire un risultato conforme a legge grava sul notaio istituzionalmente".
Ma quando si tratta di trasporre opinioni autorevoli e indiscusse in norme di legge si profilano puntualmente i se e i ma, i mille distinguo che servono solo a ritardare il processo di riforma e di adeguamento.
Sull'equiparazione scrittura privata - atto pubblico, sulla necessità di creare l'unico atto notarile che non lasci spazio a scelte imposte e strumentali basta la criticatissima e inaccettabile sentenza della Corte di Cassazione 3 febbraio 1990, n.2720, così duramente respinta dall'attuale Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.
E sull'attività del notaio come libero professionista, che si manifesta quotidianamente e ovunque, ma la cui chiara e inoppugnabile codificazione trova incredibile resistenza, sarà bene ricordare che l'art. 74 della legge fondamentale (vecchia di quasi ottant'anni) dice, senza girotondi di parole, che "il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio delle sua professione ad essere retribuito...).
Ma, mentre la legge di riforma tarda a profilarsi, il notariato, pur nell'evidente equivoco normativo, riesce a far emergere il suo nuovo ruolo proprio attraverso l'adeguamento della tariffa.
Le norme fondamentali che regolano la corresponsione dei compensi (onorari e rimborsi spese) ai notai sono contenute negli articoli della legge sull'ordinamento che vanno dal 74 all'82, che comprendono anche prescrizioni sulla tariffa. Il secondo comma dell'art. 74 stabilisce infatti che "gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa".
L'evoluzione della tariffa, a partire da quella postunitaria del 1875, è ben documentata nel capitolo "cenni storici" di questo studio.
Per lungo tempo ha conservato una rigorosa rigidità che, mentre esaltava il ruolo minore di certificazione, poco o nessuno spazio lasciava alla diversa e lentamente emergente attività professionale del notaio. Solo nel 1955 questa realtà veniva recepita attraverso l'introduzione di una norma, l'art. 34, la quale sanciva che per gli atti e per le prestazioni non rientranti nella sfera istituzionale, ma consentite dalla legge, il notaio ha diritto di ottenere il compenso per l'opera svolta.
La breccia è ormai aperta e fa quasi paura tant'è che la tariffa entrata in vigore nel 1973 ìntroduce il nuovo articolo 30 che detta i criteri per la determinazione dei compensi dovuti per le altre prestazioni e che, comunque, non potranno eccedere il triplo degli onorari graduali. Surrettiziamente, ma indiscutibilmente, viene ìntrodotta una norma che "adegua" ruolo e funzione del notaio. Un attento lettore delle norme sul notariato, il Di Fabio, è in grado dì cogliere appieno la portata delle innovazioni introdotte attraverso la tariffa notarile classificando acutamente "la molteplicità delle prestazioni nelle quali si può realizzare l'attività del notaio".
Esse vengono così elencate:
a) prestazioni che concernono il compimento degli atti attribuiti al notaio dalla legge;
b) prestazioni estranee alla funzione pubblica, ma affini alla materia ed al campo notarile;
c) prestazioni complementari estranee al campo notarile.
Nelle prime rientrerebbero quelle relative agli atti strettamente connessi con la funzione; nelle seconde quelle relative "a tutte quelle prestazioni di carattere professionale - legale che possono essere richieste al notaio o perchè servono a facilitare o perfezionare la ricezione degli atti o perchè trovano tradizionalmente in lui un competente e naturale esecutore, anche se, di per sè, esse possono essere espletate da altre persone, qualificate o meno professionalmente (attività preliminari concernenti studi di documenti e preparazione di minute, dichiarazioni di successione, pratiche di carattere tributario ect); nelle terze quelle completamente estranee al campo notarile: "sono tali quelle che possono essere richieste al notaio non come tale e talvolta nemmeno quale libero professionista, ma come privato, in considerazione della sua preparazione legale o della fiducia in lui rìposta (pratiche preliminari per la stipulazione di un mutuo, predisposizione di operazioni di vendita di beni di incapaci, arbitrato etc.).
Come sì può ben intendere il campo di attività del notaio, il suo ruolo e le sue responsabilità sono nel tempo radicalmente mutati, così come sono mutate le aspettative della collettività nei confronti del notaio.
Peraltro, mentre la tariffa ha cercato, magari confusamente, di tener dietro alle lente, ma sensibili trasformazioni, l'ordinamento continua a segnare il passo.
Nell'attesa, quindi; che si ponga mano alla riforma della legge fondamentale è possibile peraltro un ripensamento della tariffa che tenga conto:
a) del cresciuto ruolo "garantista" del notaio;
b) della maggiore qualità professionale della prestazione notarile;
c) dell'indifferenza dei fruitori del servizio notarile rispetto alla forma dell'atto;
d) della libera attività di consulenza svolta dal notaio anche fuori dai suoi ruoli istituzionali;
e) della necessità di assicurare ai fruitori del servizio un'alta qualità del prodotto;
f) della opportunità di far confluire la vasta congerie dei corrispettivi (onorari e diritti) in unica voce (semplificazione);
g) della opportunità di determinare il rimborso delle spese tenendo conto delle concrete e diverse situazioni;
h) della opportunità di servirsi della tariffa per sanzionare disciplinarmente comportamenti inadeguati al ruolo del notaio e alle aspettative dei fruitori del servizio;
i) della necessità di introdurre nella tariffa una norma di adeguamento automatìco (annuale o biennale) in funzione di certi parametri (costo medio della vita, o del lavoro dipendente, o dei canoni di affitto, o dei servizi fondamentali o altro);
l) opportunità di inserire nella tariffa settori tradizionalmente esclusi.
Sulla base di queste osservazioni e riprendendo, per modificarla sostanzialmente, la tripirtazione di Di Fabio si può pensare ad una tariffa che tenga conto:
a) dell'attività di pura certificazione;
b) dell'attività normale;
c) dell'attività di consulenza estranea all'attività normale.
L'attività di pura certificazione avrà tariffa rigida.
L'attività normale andrà remunerata tenendo conto della qualità della prestazione notarile che va sottintesa come espressa a livelli di alta professionalità. Pertanto per tutti gli atti normali (atti negoziali, atti societari, mutui etc.) la tariffa prevederà un certo tipo di compenso onnicomprensivo che andrà penalizzato per prestazioni di minor qualità e verrà, eccezionalmente, rivalutato per prestazioni fuori norma.
L'attività di consulenza estranea all'attività normale sarà riconosciuta e protetta.
Per gli atti che rientrano nell'attività normale ma per i quali non è possibile applicare il criterio sopra formulato, saranno previsti compensi ricompresi tra un minimo e un massimo.
La tariffa, e questo appare rivoluzionario, dovrà prevedere un compenso globale per ogni prestazione senza più riferimenti ad onorari, diritti, scritturato etc. In sostanza la notula del notaio dovrà semplicemente esporre le voci anticipazioni, compensi e rimborso spese.
Per quest'ultima voce si è ritenuto opportuno conferire al Consiglio Nazionale, sulla base di dati raccolti e forniti dai Consigli Distrettuali e/o dai comitati Regionali o desunti da dati statistici forniti da fonti ufficiali, il compito di stabilirne gli ammontarì e di tenerli aggiornati, avendo presenti le diverse realtà locali.
Questa nuova impostazione della tariffa che è destinata ad incidere profondamente sui comportamenti dei notai e a far nascere crescenti aspettative tra i fruitori del servizio notarile si presenta solo apparentemente dotata dì una certa rigidità. In realtà, se si eccettua quanto è previstq per le attività di pura certificazione dove il rigore della tariffa è d'obbligo, nel settori di più vasto intervento le previsioni sono talmente vaste che parlare di rigidità sarebbe quanto meno discutibile: senza contare che l'attività di consulenza sarebbe ora ampiamente Ticonosciuta con evidente influenza sull'apparente rigidità di fondo. L'osservazione è accettabile solo se si ipotizza un'attività "normale" svolta ai massimi livelli qualitativi perchè in tal caso, in assenza di attività di consulenza, la tariffa tende a livellare i compensi (ma appunto, come detto, al massimo livello).
In realtà questa impostazione della tariffa evidenzia altre importanti finalità che sono quelle di incentivare la qualità del lavoro, di esercitare un controllo sulla "qualità" della prestazione, di intervenire con sanzioni nei casi dì scadente qualità della prestazione, di imporre la stessa cura nel lavoro a prescindere dalla forma dell'atto, di incidere sull'accapparramento, di scoraggiare e sanzionare le sottofatturazioni, di assicurare la "fedeltà" fiscale.
Dovranno essere infatti introdotte nuove norme che andranno ad incidere sull'aspetto deontologico della professione e sul funzionamento del sistema disciplinare.
Se sì vuole, come si spera si voglia, che il notaio sia garante del risultato (non perché assicurato, ma per la qualità della sua prestazione) occorre che il diverso e più scadente comportamento sia sanzionato non solo indirettamente con un contenimento dei compensi, ma sopratutto con le sanzioni (la cui gradualità e i cui meccanismi di applicazione saranno eventualmente da meditare).
Nel fissare i capisaldi della riforma si è avuto riguardosa quello che si pensa debba essere il ruolo moderno del notaio non più limitato alla certificazione, all'attribuzione della pubblica fede e all'adeguamento ma teso, ben al di sopra di questi obiettivi, a garantire al cittadino la piena realizzazione dei propri interessi sotto la tutela di un alto livello qualitativo della prestazione.
Un notariato di più basso livello sembra oggi antistorico e inaccettabile e ciò spiega il recupero del rigore nel controllo dell'esercizio della professione.
Ma al di là di quanto può interessare direttamente la categoria e indirettamente chi si rivolge al notaio sembra di poter dire che la nuova tariffa progettata possa soddisfare, attraverso la grande semplificazione, le attese dei fruitori del servizio oggi così spesso distratti da campagne di stampa spesso disordinate.
Lo Stato poi, l'Erario dello Stato, avrà motivo di soddisfazione nel riscontrare che il nuovo meccanismo dovrebbe poter consentire un più facile accesso alle notizie fiscalmente rilevanti. Ma anche tra noi poter combattere i giochi al ribasso, le reticenti fatturazioni e la bassa qualità della prestazione dovrebbe portare sicuro giovamento.
6.- Ipotesi pratica del testo di una nuova tariffa
Siamo ben consci del fatto che è molto facile costruire ipotesi teoriche ed invece molto difficile tradurle poi in norme pratiche, siamo però anche convinti che l'esemplificazione pratica spesso sia di comprensibilità più immediata di quanto non sia una pur logica e conseguente costruzione teorica.
Per questo, in conclusione del lavoro, ci siamo imposti di provare a tradurre tutto quanto sopra esposto in un testo di futuribile tariffa.
E.' però del tutto evidente che si tratta di un abbozzo che non ha assolutamente pretese di completezza e di precisione, ma solo di "rendere l'idea" del nostro programma.
Qualora le idee e le tesi che abbiamo via via sostenute trovassero nella categoria e negli organi istituzionali favorevole accoglimento, questa ipotesi pratica potrebbe essere solo il canovaccio ed il punto di partenza per uno studio serio, con l'apporto di tecnici della materia, per una stesura definitiva.
Teniamo a sottolineare in particolare che le cifre esposte in taluni casi sono assolutamente non ragionate, vogliono solo essere una traccia "di intenzione" e servire esclusivamente a rendere l'idea di ordini di grandezza.
Siamo infine ben consapevoli del fatto che la ipotizzata riforma andrebbe a toccare sia pur marginalmente altre normative (per esempio l'ordinamento degli archivi notarili e l'entità della tassa archivio, per esempio le norme di tenuta dei repertori, etc.) e quindi che occorrerà coordinare le norme di legge da abrogare o sostituire.
Quindi non solo accetteremo, ma certamente desideriamo e sollecitiamo qualsiasi rilievo e qualsiasi critica da parte dei colleghi, purchè appunto non sia limitata a questi aspetti diciamo così "formali e marginali" sui quali abbiamo volutamente sorvolato.
TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI
Disposizione generale
Art.l - La presente tariffa determina i compensi a qualunque titolo dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.
Compensi per gli atti di pura certificazione notarile
Art.2 - Per gli atti e prestazioni seguenti è dovuto al notaio il compenso a fianco di ciascuno indicato:
a)- vidimazione annuale di libri e di registri lire (25.000=)
b)- vidimazione prima dell'uso di libri
e registri fino a cento fogli lire (40.000=)
bl) per ogni cento fogli in più lire (5.000=) b2) per la compilazione ed il pagamento della tassa di
cc/gg per vidimazione sia annuale che iniziale lire (10.000=)
c)- copia, estratto (che consista in pura riproduzione
del documento e sua autenticazione) o certificato di
libri di commercio, di altri registri e di documenti lire (40.000=)
d)- autenticazione di dichiarazioni sostitutive di atto
notorio già predisposte lire (25.000=)
e)- vere di firma su modulistica di qualsiasi genere o
comunque documentazione già predisposta lire (20.000=)
g)- certificazione relativa a proprio atto lire (40.000=)
h)- autenticazione di fotografia lire (40.000=)
i)- deposito in atti di documenti (che comporti la registrazione) lire (180.000=)
1)- trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorchè trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimentro della proprietà dell'autoveicolo, nonchè contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli: che riguardi motocicli di qualsiasi specie e cilin
drata o trattori agricoli, lire (
11) come sopra, che riguardi autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi e roulottes di qualsiasi
specie e cilindrata lire (
12) consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli
ed atti di rettifica di quelli relativi ad auto
veicoli lire (
13) procure necessarie per gli atti di cui alle let=
tere 1) - 11) e 12) lire (
[l'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo compenso.
Quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca sia contestuale all'atto di trasferimento di proprietà si dà luogo alla percezione di un solo compenso di cui alla lettera 1) o alla lettera 11)]
m)- rilascio di copie di propri atti (oltre a quelle
necessarie per tutte le formalità dipendenti dalla
pratica stessa e a quelle da consegnare alle parti
e comunque oltre a quelle eventualmente indicate
negli articoli successivi) e trasmissione del te
sto o dell'estratto di un atto per mezzo del te
legrafo o del telefono o del telefax: (indipenden
temente dal numero dei negozi contenuti nell'atto):
per tutti gli atti di cuì al presente articolo 2 e
per quelli di cui all'articolo 3 lettere da F) a 2)....lire (10.000=)
ml) come sopra, per tutti gli altri atti lire (40.000=)
m2) come sopra, qualora si tratti di copia esecutiva lire (50.000=) Compensi per gli atti e le attività normali del notaio
Art.3 - Per gli atti ricevuti od autenticati dal notaio e per le attività normalmente da lui svolte sono dovuti i compensi di seguito indicati:
A) atti negoziali immobiliari (compravendite di ogni tipo,
permute, donazioni, anche per diritti parziali), con prezzo
o valore fino a lire 5.000.000= lire (900.000=)
A1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000= lire (1.200.000=)
A2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000= lire (1.800.000=)
A3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000= lire (2.200.000=)
A4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000= lire (
A5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000= lire (
A6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000= lire (
A7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000= lire (
A8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000= lire (10.000.000=) ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO A9) - indagine ipotecaria ventennale;
A10)- indagine catastale con esame delle relative planimetrie per le unità urbane e richiesta del relativo certificato;
All)- indagine sulla situazione urbanistica eventualmente per promuovere accertamenti ulteriori dà parte di tecnici;
Al2)- indagine completa sulla legittimazione delle parti ed acquisizione eventuale di certificazioni e documentazioni;
A13)- redazione del contenuto dell'atto anche quando trattasi di scritture private autenticate;
A14)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;
A15)- trascrizione ai Registri Immobiliari nei termini di legge;
A16)- esecuzione della voltura' catastale nei termini di legge con l'eventuale specifica istanza ex lege 154/188;
A17)- esecuzione di tutte le pratiche successive e conseguenti eventualmente necessarie alla completezza della pratica (segnalazione alla Banca dell'accollo del mutuo, trasmissione della copia al Comune, trasmissione della copia all'Ufficio Imposte, etc.)
B) mutui e finanziamenti in genere (ad esclusione
dei mutui ed operazioni di Credito Fondiario)
con valore fino a lire 5.000.000= lire (
Bl)come sopra con valore fino a lire 10.000.000= lire (
B2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000= lire (
B3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000= lire (
B4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000= lire (
B5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000= lire (
B6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000= lire (
B7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000= lire (
B8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000= lire (
ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO
B9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria sia per l'individuazione catastale dei beni che per la legittimazione delle parti;
B10)- stesura delle relazioni notarili preliminari e definitive nelle forme richieste;
B11)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;
B12)- esecuzione tempestiva della formalità di iscrizione;
B13)- raccolta, predisposizione e consegna di tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli Istituti mutuanti.
C) mutui e operazioni di Credito Fondiario per i
quali l'onorario è unico e viene percetto al
momento della stipulazione del primo atto
con valore fino a lire 5.000.000= lire (
Cl)come sopra con valore fino a lire 10.000.000= lire (
C2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000= lire (
C3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000= lire (
C4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000= lire (
C5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000= lire (
C6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000= lire (
C7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000= lire (
C8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000= lire (
ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO
C9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria sia per l'individuazione catastale dei beni che per la legittimazione delle parti;
C10)- stesura delle relazioni notarili preliminari e definitive nelle forme richieste;
C11)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;
C12)- esecuzione tempestiva della formalità di iscrizione;
C13)- raccolta, predisposizione e consegna dí tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli Istituti mutuanti;
C14)- stipulazione dell'atto di quietanza o consegna della somma.
D) atti per società di capitali e precisamente:
costituzioni - aumenti di capitale - atti di fusione
- trasformazioni - assegnazione di beni ai soci
conferimento non connesso alla costituzione od al
l'aumento del capitale - emissione di obbligazioni
- riduzione di capitale esuberante,
con valore fino a lire 5.000.000= lire (
D1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.... lire (
D2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000= lire (
D3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000= lire (
D4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000= lire (
D5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000= lire (
D6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000= lire (
D7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000= lire (
D8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000= lire (
ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO
D9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria ("storia" della società - documenti di legittimazione delle parti - certificazioni di iscrizione nei diversi pubblici registri, etc.);
D10)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;
D11)- compilazione od esame dettagliato dello statuto sociale in sede di costituzione;
D12)- allegazione dello statuto aggiornato in caso di operazioni modificative dello stesso;
D13)- esecuzione, nei termini di legge, di tutte le formalità conseguenti presso il Tribunale, la Cancelleria Commerciale, la Camera di Commercio, l'Ufficio Imposte, l'Ufficio I.V.A., il B.U.S.A.R.L., etc.;
D14)- esecuzione, se richiesto, in sede di costituzione, del versamento e quindi dello svincolo dei 3/10 di capitale.
E) atti per società di persone e precisamente:
costituzioni - aumenti di capitale - atti di fusione
- trasformazioni - assegnazione di beni ai soci
conferimento non connesso alla costituzione od al
l'aumento del capitale
con valore fino a lire 5.000.000= lire (
E1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000= lire (
E2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000= lire (
E3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000= lire (
E4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000= lire (
E5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000= lire (
E6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000= lire (
E7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000= lire (
E8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000= lire (
ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO
E9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria ("storia" della società - documenti di legittimazione delle parti - certificazioni di iscrizione nei diversi pubblici registri, etc.);
E10)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;
Ell)- compilazione od esame dettagliato dei patti sociali.in sede di costituzione;
il Tribunale, la Cancelleria Commerciale, la Camera di Commercio, l'Ufficio Imposte, l'Ufficio I.V.A., etc.;
F) convenzioni urbanistiche di ogni tipo e genere, ed at
ti d'obbligo, anche se unilaterali da lire ( ) a lire (
G) verbali di assemblea; deliberazioni degli organi
sociali in genere, modifica di patti di società ed
in genere atti societari esclusi quelli di cui alle
precedenti lettere D).ed E) da lire (900.000) a lire (1.600.000)
[...è forse inutile proseguire una elencazione che potrebbe ricopiare gli articoli 7 - 8 e 9 dell'attuale tariffa con le necessarie integrazioni ricavate dalla "Tabella C" allegata all'attuale tariffa - è oramai ben chiaro, crediamo, lo spirito e l'intento: d'ora innanzi per tutti i tipi di atti sarebbe previsto un minimo ed un massimo da determinarsi poi a norma del successivo articolo 4. Non potrebbe mancare infine una categoria indefinita di "altri atti" da non lasciare però troppo generica ma in qualche modo definita perlomeno dalle attività e formalità necessarie. Se non proprio per ogni tipo di atto, perlomeno per categorie di atti, dovrebbe sempre seguire, come sopra, l'elencazione dell'attività notarile necessaria per la percezione del compenso secondo le linee sopra evidenziate.
Pensiamo infine che non possa mancare la definizione di alcune categorie di attività oggi trascurate dalla tariffa: per esempio le denunce di successione (da immaginare per scaglioni come nelle lettere da A) ad E), i ricorsi e l'assistenza presso le Commissioni Tributarie (da.immaginare invece con un minimo ed un massimo come nelle lettera da F) in avanti, etc...]
Riduzioni o determinazione del compenso
Art.4 - 1)- Per tutti gli atti di cui al precedente articolo 3 la mancata esecuzione di talune delle attività necessarie ivi indicate, dovrà dare origine ad una riduzione percentuale del compenso e precisamente:
A)- dovrà operarsi una riduzione del 50% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A13) -??) -??)
B)- dovrà operarsi una riduzione del 30% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A9) - A11) - A14) - A15) - A16) - B10) - B11) - B12) -C10) - C11) - C12) - D10) - D11) - D13) - E10) - Ell) - E12) -??) -??)
C)- dovrà operarsi una riduzione del 10% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A10) - Al2) - A17) - B9) - B13) - C9) - C13) - C14) -D9) - D12) - D14) - E9) -??) -??)
D)- dovrà operarsi una riduzione del 25% sul compenso per gli atti di cui alle lettere B) e C) quando tali atti di mutuo e finanziamento siano contestuali o connessi con un atto di cui alla lettera A) e ciò sia che avvenga con un unico atto sia che avvenga con atti separati;
E)- dovrà operarsi una riduzione del 15% sul compenso per ciascun atto, quando gli atti (di qualsiasi tipo) debbano considerarsi "in serie" per l'unicità dello studio e preparazione della pratica, per l'omogeneità del contenuto, per la presenza ripetuta di una stessa o delle stesse parti, etc.
Le riduzioni suddette sono fra esse cumulabili. Quando per effetto del cumulo di più riduzioni il compenso si riduca a zero, spetterà al notaio un compenso fisso di lire 100.000= qualunque sia il tipo di atto.
2)- Per tutti gli atti di cui alle lettere da F) a ?) -ambo incluse- del precedente articolo 3 la percezione del compenso in misura superiore al minimo potrà essere giustificata:
F)- dalla. particolare complessità riscontrata nella raccolta o predisposizione della documentazione necessaria;
G)- dalla particolare complessità delle problematiche giuridiche da esaminare;
H)- dalla necessità di esecuzione di un numero rilevante e superiore alla media dí formalità od attività connesse e dipendenti;
I)- dal numero rilevante di incontri con le parti resisi necessari per lo svolgimento della pratica;
_ 999999999999; M) - 999•99999999
I consigli notarili distrettuali potranno predisporre studi e tabelle per la migliore individuazione e precisazione dei criteri e delle gradazioni di determinazione del compenso di cui al-n.2) del presente articolo.
Compensi per attività professionali straordinarie connesse o meno con l'esercizio della funzione notarile
Art.5 - Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art.2233 del Codice Civile.
Per tutti gli atti di cui al precedente articolo 3 potrà spettare al notaio un ulteriore compenso determinato a norma dell'art.2233 del Codice Civile (e possibilmente determinato con il consenso del cliente) quando l'intervento strettamente professionale del notaio sia stato straordinariamente rilevante o quando il numero, la complessità, la materiale estensione di formalità ed adempimenti sia pur direttamente connessi con l'atto, lo possa giustificare.
I consigli notarili distrettuali potranno predisporre studi per la migliore ín dividuazione e precisazione dei criteri e delle gradazioni di determinazione del compenso di cui al presente articolo e potranno anche preventivamente approvarne l'entità su singole fattispecie, fatte tutte le necessarie ed opportune indagini conoscitive.
Modalità di fatturazione
Art.6 Tutte le fatture, i preventivi, le fatture "pro forma", i "progetti di fattura" ed ogni altro documento equipollente rilasciati dal notaio, dovranno contenere:
a)- l'indicazione dell'atto a cui si riferiscono o con la descrizione per disteso o con il richiamo all'articolo ed alla lettera córrispondente della tariffa; h)- l'indicazione del valore quando questo sia rilevante ai fini del compenso: c)-- l'indicazione del compenso intero risultante dalla tariffa, quando si tratti di una voce unica e del compenso minimo quando si tratti di atti per i quali è previsto un compenso tra un mimino ed un massimo;
d)- l'indicazione dettagliata delle riduzioni del compenso intero derivanti dalla applicazione dell'articolo 4 o con la descrizione analitica o con il richiamo della corrispondente lettera di riferimento;
e)- l'indicazione (anche succinta o per richiamo alla corrispondente lettera di riferimento dell'articolo 4 della tariffa), che giustifichi un compenso superiore al minimo per gli atti per i quali è previsto un compenso tra un minimo ed un massimo;
f)- l'indicazione del compenso aggiuntivo di cui all'articolo 5 preferibilmente con una sia pur succinta motivazione o almeno con l'espresso richiamo all'articolo. 5 della tariffa;
g)-- l'indicazione dell'eventuale maggiorazione per rimborso spese di studio di cui al successivo articolo 8.
Quando la necessità di operare riduzioni o maggiorazioni si evidenzi dopo l'emissione della fattura, dovrà farsi luogo a nota di accredito o di addebito.
Versamenti alla Cassa Nazionale del Notariato ed all'Archivio Notarile Art.7 - Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori l'importo risultante dalla tabella allegato A.
Il versamento è eseguito all'Archivio Notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio Notarile l'aggio del due per cento. Il notaio è tenuto a versare allo stesso Archivio Notarile l'importo della tassa d'archivio pure risultante dalla tabella allegato A.
Nei repertori notarili, nella colonna riservata agli onorari, dovrà essere indicato il riferimento all'articolo della tariffa ed alla lettera distintiva relativi all'atto in oggetto, senza indicazione di importi.
[n.d.r. = questo allegato non viene riportato, ma immaginiamo una tahellina semplice, per larghi scaglioni di valore -dove il valore sia rilevante- e per importi fissi e semplici per tutti gli altri atti. E' evidente che pensiamo a valori rotondi senza assurdi... decimali]
Rimborso spese di stúdio e rivalutazione
Art.8 - Il Consiglio Nazionale del Notariato, sentiti i Consigli notarili distrettuali e tenuto conto anche di riferimenti statistici certi (ISTAT o simili), può fissare, ogni anno, una percentuale di aumento di tutti i compensi per zone dove i costi di mantenimento dello studio, di remunerazione de] personale, di difficoltà operativa con i pubblici Uffici, o per altri parametri similari, siano particolarmente elevati e rilevanti.
Tali percentuali di aumento potranno essere differenziate per zone geografiche (regione, provincia, città, etc.) o per distretto notarile, ma in ogni caso dovranno individuare singole zone dove sia applicabile tale percentuale di aumento e non potranno essere generalizzate.
Ogni tre anni, a partire dal primo gennaio, tutti i compensi previsti dalla presente tariffa, verranno rivalutati secondo l'indice ISTAT del costo della vita con arrotondamento alle 10.000 lire inferiori. A tal fine il Consiglio Nazionale entro il 10 dicembre precedente predisporrà le nuove tabelle.
Limiti
Art.9 - Oltre ai compensi indicati nella presente tariffa, null'altro è dovuto al notaio per nessun titolo. Ogni convenzione contraria è nulla.
Esenzioni
Art.10 - Non è dovuto alcun compenso per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio., per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.
Non è dovuto alcun compenso per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni.
Non è dovuto alcun compenso per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.
Opera di tecnici
Art.11 - Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile. Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.
Norma conclusiva
Art.12 - Se i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione contenuta nella presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella tariffa stessa che regolano casi simili o materie analoghe.
Sanzioni
Art.13 - La mancata osservanza da parte dei notai delle norme della presente tariffa, sarà sanzionata da parte del consiglio notarile distrettuale con l'applicazione delle pene disciplinari dell'avvertimento, della censura e dell'ammenda, secondo la gravità del caso, così come previste dall'articolo 135 e seguenti della Legge Notarile.
Dovranno pure essere sanzionati da parte del consiglio notarile distrettuale con l'applicazione delle pene disciplinari di cui sopra, i notai che ripetutamente non eseguano le attività necessarie per la percezione del compenso, ancorchè abbiano effettuato le previste riduzioni.
Per i controlli di cui.sopra, il consiglio notarile distrettuale potrà, in ogni momento, chiedere al notaio l'esibizione delle proprie copie di fatture ed esperire tutte le indagini reputate necessarie od opportune.
Tale controllo dovrà periodicamente essere effettuato, a campione, per tutti i notai del distretto.
Disposizione finale
Art.14 - La presente tariffa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che la approva.
Sono abrogate tutte le norme in materia di tariffa incompatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.
Non possiamo fare a meno di sottolineare che noi stessi, letto il testo che ci siamo sforzati di immaginare, siamo ben convinti che restino molte definizioni troppo vaghe che necessitano di una migliore stesura e chiarificazione, e che restino diversi problemi di collocazione e di coordinamento.
Per esempio si dovrà ben chiarire e ribadire che le riduzioni di cui all'art.4 non devono in alcun modo legittimare la non esecuzione di talune attività ma, anzi, spingere esattamente al contrario. E, al proposito, si potrebbe immaginare una sorta di diritto di rifiuto quando al notaio venga richiesta una prestazione dequalificata.
Crediamo però di essere riusciti a dare una impressione di insieme della realizzabilità delle idee esposte nella parte teorica.
Importante poi, ma tutt'altro che impossibile, sarà lavorare ad una stesura di testo più precisa e completa.
7.- Bibliografia essenziale
MOSCATELLO P. - "Commento teorico pratico della Tariffa degli onorari", 1914 SOLIMENA - "Comento alla Legislazione Notarile Italiana", 1918
MIJNO-LOBETTI BODONI - "Commento alla Nuova Tariffa Notarile", 1955, Torino
DE CAPRARIIS-MORELLI - "Guida all'applicazione della Tariffa Notarile", 1982,
Milano
UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - "Onorari per atti di mutuo con pluralità di garanzia", 1958
"Legittimità della delegazione al potere esecutivo della potestà regolamentare in materia di Tariffa Notarile", . 1968
UFFICIO STUDI - "Prestazioni professionali non comprese nella Tariffa", 1965
- "Onorario per divisione con conguagli", 1964
- "Onorario per atto di fidejussione contestuale prestata da più soggetti per uno stesso debito", 1965
- "Onorario relativo all'atto di accettazione contestuale dell'eredità da parte di più chiamati", 1965
- "Vigenza delle disposizioni concernenti onorari notarili ridotti",
DI FABIO M. - "Manuale di Notariato", 1981
MONFORTE G. in STUDI... - "Rimborso delle spese generali e servizio cambiario", 1985
RAIMONDO M.. - "Costo complessivo Atti Notarili",
Per il generale problema della legittimità della delegazione al potere esecutivo della potestà regolamentare in materia di tariffa notarile si veda l'ampia bibliografia citata nell'introduzione al lavoro dell'ufficio studi del C.N. del Notariato sullo stesso tema, sopra citato.
DALLE RIVISTE:
Articoli apparsi su "Il Notaro"
MIJNO U. - "Necessità indilazionabile della revisione organica degli onorari notarili", 1946, n.4
LOBETTI BODONI F. - "Per l'evolurzione della legge e della professione del notaio", 1946, n.4, pagg.39/40
CASSARINO A. - "in tema di aumento di onorari", 1946, n.20, pag.78
MARSICO N. - "Il problema della occultazione dei valori negli atti notarili", 1949, n.3/4, pag.11
CASSARINO A. - "In tema di aumento di onorari. Rimproveri e correzioni", 1946, n.20
MARTINANGELI D. - "Sull'aumento della Tariffa Notarile", 1951. n.15
CASSARINO A. - "Ancora in tema di revisione di Tariffa", 1951, n.9/10, con nota di Andrea Giuliani
MARTINANGELI D. - "La Nuova Tariffa Notarile", 1951, n.19/20
FERRANDO O. - "Altri appunti sulla Tariffa Notarile", 1952, n.8
MATTINA R. - "Mozione sulla nuova Tariffa del Notariato approvata a Palermo il 20 marzo 1952", 1952, n.9
LABOCCETTA G. - "L'onorario per le copie di documenti", 1955, n.1/2 ANTONI P. - "Enormità della nuova Tariffa", 1955, n.1/2
LONGI F. - "Delle stranezze della Nuova Tariffa", 1955, n.5/6
MERCANTINI G. - "Osservazioni sulla Nuova tariffa e su Associazioni di Notai": 1955, n.7/8
ELIA R. - "A proposito di stranezze della Nuova Tariffa Notarile", 1955, n.9/10 AMATO G. - "La vigente Tariffa Notarile e la Cassa del Notariato", 1957, n.24 PELLICCIONI F.M. - "La Nuova tariffa", 1973, n.5/6
PRATO B. - "La Nuova Tariffa. Qualche osservazione", 1973, n.17/18
MICOLANO C. - "Modifiche alla Tariffa Notarile", 1974, n.21/22
SENTENZA - "I compensi professionali dei notar, 1976, n.13/14
MUSSO G. - "Gravissimi inconvenienti della Nuova Tariffa", 1979, n.15/16 GIACOBBE L. - »La mancata approvazione della Nuova Tariffa", 1980, n.8/9 LA:[NATI G. - "Disparità di Tariffe", 1984, n.10/11/12
Articoli apparsi su "Rivista del Notariato"
ATTO NOTARILE - Spese ed onorari - Solidarietà delle parti - Concetto di parte rispetto a tale obbligo - Corte d'Appello di Catania 18/1, 15/3/1952, 1952, parte II, pag.344
NOTAIO - Percezione di onorari in misura superiore a quella di Tariffa - Reato, non infrazione disciplinare - Tribunale di. Piacenza, 18 aprile 1955, 1955, parte II, pag.456
TRIPODO S. - "Prestazioni notarili e compensi", parte III, 1960, pag.152 TARIFFA - Proposta di modifica, 1968, pag.594
CONSIGLI NOTARILI - Prestazioni Notarili non previste dalla Tariffa. Determinazione minimi e massimi, legittimità, inosservanza, sanzioni disciplinari. (Cass.Sez.III, sent.9 luglio 1968), 1968, pag.1179
PRESTAZIONI non previste dalla Tariffa - criteri determinativi dal Consiglio Notarile - legittimità - inosservanza - responsabilità disciplinare -estremi - accertamento di fatto (App.Toririo, 2 aprile 1969), 1969, pag.642
NUOVA TARIFFA NOTARILE - criteri interpretativi dell'art.30 (Circ. n.575 del 18 marzo 1974 - Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notaríato), 1974, pag.799
TARIFFA NOTARILE - Compensi per prestazioni al di là della normale indagine giuridica (Prot.n.167 del 29 gennaio 1975 - Consiglio Nazionale del Notariato), 1975, pag.705
COMPENSI PROFESSIONALI - Prestazioni non previste in tariffa - Compenso concordato - Riduzione da parte del Giúdice - Esclusione - Inosservanza dei pareri dei Consigli Notarili - Conseguenze (Cass.Sez.II, nov.1975), 1976, pag.1036
COMPENSI PROFESSIONALI - Legittimità del criteri di massima fissati dai Consigli notarili - Inosservanza - Conseguenze (G.I. Trib.Pen.Trento, 31 gennaio 1976), 1976, pag.1038
Articoli apparsi su "Vita Notarile"
BUTTITTA G. - "Il rogito della polemica imposta", 1949, pagg.4/5/6
BUTTITTA - "Onorari-Diritti-Tasse", 1950, pag.26
LONGI F. - "Modifica al sistema tariffario", 1950, pag.30
SULSENTI R. - "Giustizia per il notariato", 1950, pag.73/74
BUTTITTA G. - "La nostra Tariffa", 1950, pag.79
BUTTITTA G. - "La nostra Tariffa", 1950, pagg.90/91
BRAIBANTI A. - "La Tariffa e l'art.l della Legge", 1952, pagg.27/28 LOVATO A. - "L'art.l del progetto di Tariffa", 1952, pagg.61/62
MOSCATELLO F. - "La Tariffa Notarile elaborata analiticamente", 1955, pag.586 SERRAINO D. - "Sul compenso dovuto ai notari per gli atti extranotarili", 1956, pagg. 510/511/512/513
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - "Prestazioni non necessariamente connesse alle stipule", 1963, pag.518
TRIBUNALE DI NOVARA - "Attività professionali non previste dalla Tariffa - Cri - teri fissati dal Consiglio - Violazione - Concorrenza illecita", 1967, pag.253
CORTE D'APPELLO DI TORINO - 7 marzo 1967 -"Prestazioni non contemplate da Tariffa nazionale - Procedimento disciplinare per violazione minimi tariffari approvati dal Consiglio", 1967, pag.395
MARANO E. - "In tema di riduzioni di onorari notarili", 1973, pag.47
TRIOLA R. - "Gli onorari notarili per la c.d. attività preparatoria", 1973, pag.980
CORTE CASSAZIONE - 30 aprile 1973 - "Onorari professionali - Rogiti stipulati -Compensi per attività preparatoria ed accessoria - Esclusione", n.2128, 1973, pag.1090
CORTE CASSAZIONE - 9 marzo 1979 - "Straordinarietà delle prestazioni - Inesistenza del particolare impegno", 1979, pag.319
Articoli apparsi su "Gazzetta Notarile - Rivista per il Notariato d'Italia" CAPUTO-CIMMINO - "In tema di Tariffa Notarile", 1982, pagg.498/499
Articoli apparsi su "Notizie Sindacali - Federnotizie"
ASS.SINDACALE TRIVENETO - "Una tariffa che non soddisfa" - Notizie Sindacali -1987, n.5
BEVILACQUA G. - "Tariffa Notarile: prime idee per una sua rifondazione", Federnotizie, n.3 (Anno 1)
MOTTOLA F. - "Osservazioni in materia di Tariffa Notarile", Federnotizie, n.2 (anno 2)
INDICE DEI QUADERNI DI
FEDERNOTIZIE
Quaderno n. 1 sul tema "Testo coordinato del CCNL per i dipendenti degli studi professionali", allegato al n. 3 del settembre 1988
Quaderno n. 2 sul tema "Sistemi giuridici e professioni giuridiche nell'ambiente internazionale, stato e avvenire del notariato francese", allegato al n. 1 del gennaio 1989
Quaderno n. 3 sul tema "Comunicazione, informazione e informatica nel settore notarile", allegato al n. 6 del novembre 1989
Quaderno n. 4 sul tema "Contributi per lo studio del nuovo disciplinare", allegato al n. 2 del marzo 1990.
Quaderno n. 5 sul tema 'Proposte per una nuova tariffa", allegato al n. 5 del settembre 1990.