MARZO 1990
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CONTRIBUTI PER LO STUDIO DEL
NUOVO DISCIPLINARE
SOMMARIO
Presentazione
"Considerazioni sul progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile", di G. F. Condò
"Note e appunti sul progetto di riforma del sistema disciplinare", di A. Pastore
"Riforme e partecipazione", di A. Noli
"Disciplinare: per i notai e anche per le parti?, di P. Setti
"No alle ispezioni biennali e no alle ridicole ammende", di G. Roveda
"Brevi osservazioni sul progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile", di R. Campo
"Prime osservazioni al progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile" di A. Dalla Rovere per il Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia-Romagna
"Appunti sul disciplinare" di D. Chizzini per il Comitato Regionale Notarile Lombardo
Testo del progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile
Indice dei "Quaderni" di Federnotizie
CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE
Il progetto di revisione persegue due fini fondamentali, espressamente indicati nella relazione.
1) accrescere la capacità di autodisciplina della categoria;
2) incentrare il sistema disciplinare non più sulle infrazioni di tipo formale (connesse alla funzione) ma sulla attività professionale del Notaio (cui l'attuale legge notarile dedica solamente l'articolo 147).
Il progetto cerca di raggiungere i due fini attraverso:
a) la scelta di un sistema procedurale che affida la competenza disciplinare in primo grado ad un organo di categoria (giurisdizione domestica- procedimento amministrativo) e in secondo grado alla A.G.O. (giurisdizione ordinaria);
b) - la revisione del sistema delle ispezioni;
- la revisione del sistema sanatorio che viene "rigidamente ripartito tra violazioni attinenti alla funzione e violazioni di norme comportamentali";
- l'avocazione della competenza ad applicare le sanzioni disciplinari alla categoria (istituzione della Commissione Regionale di disciplina);
- l'elencazione dei poteri dei consigli distrettuali;
- la revisione dell'articolo 147 legge notarile.
1) Sul problema della competenza si può rilevare quanto segue:
il notaio da sempre lamenta che l'attuale ordinamento non offra agli organi istituzionali sufficienti poteri nella materia disciplinare e deontologica; critica la debolezza dei consigli distrettuali spesso condizionati dalle situazioni locali; rileva la difficoltà di ottenere l'intervento della magistratura spesso disattenta ai problemi del notariato (perchè occupata da ben altre problematiche), o perchè oppressa dalle croniche lungaggini della giustizia; rileva ancora l'emergere di macroscopiche deviazioni soprattutto nella materia della illecita concorrenza, con conseguenti gravi scorrettezze nel ricevimento degli atti, accaparramento e sviamento di clientela, dubbie alleanze con enti e agenzie varie etc.
A questi problemi il progetto vorrebbe dare soluzione ricorrendo ad una procedura disciplinare divisa tra un organo di categoria (la commissione regionale di disciplina chiamata a giudicare sul merito in primo grado) e la magistratura (la Corte d'Appello chiamata a giudicare sul merito in secondo grado), oltre alla Cassazione per le cause previste dall'articolo 260 C.P.C.
Una simile scelta sembra molto discutibile per una serie di ragioni.
Le argomentazioni svolte nella relazione al progetto di revisione non bastano a fugare tutti i dubbi su una procedura anomala perchè appartenente alla sfera amministrativa in primo grado e alla giurisdizione ordinaria in secondo grado; la procedura non è innovativa perchè riproduce, almeno in parte, la disciplina attuale.
Infatti l'avvertimento e la censura spettano al Consiglio Notarile in primo grado e al Tribunale in secondo grado.
Nuova è la Commissione Regionale di Disciplina, competente in primo grado sulla intera materia delle sanzioni; nuova è la competenza della Corte d'Appello in secondo grado.
Ma, soprattutto, essa non sembra idonea a risolvere le difficoltà di ordine pratico prima accennate.
E' da accogliere la istituzione della Commissione Regionale di Disciplina: essa sarà più distaccata dei consigli distrettuali dalle situazioni locali (va sottolineato l'articolo 14 del progetto che esclude dalla Commissione ì componenti gli organi istituzionali ma anche l'articolo 18 che prevede il potere di iniziativa disciplinare del consiglio distrettuale); sarà, certamente, più vicina alle problematiche di categoria di quanto lo possa essere un organo estraneo;( sarà certamente più veloce (ma si potrebbe accelerare la procedura prevedendo un termine per la pronuncia della decisione).
Non cí si può però nascondere che il ricorso alla Corte d'Appello riproporrà tutte le difficoltà incontrate dal notariato nei rapporti con la magistratura nella materia disciplinare.
E, soprattutto, non ci si può nascondere che è alquanto azzardato parlare di "avocazione alla categoria della competenza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari".
Condividendo le motivazioni contenute nella relazione al progetto di revisione, non mi sento di caldeggiare la soluzione della giurisdizione domestica "pura"; riterrei più opportuno riservare alla giurisdizione domestica (commissione regionale di disciplina di primo grado, commissione nazionale di disciplina, da prevedere nel progetto, in secondo grado), la competenza a giudicare delle infrazioni di tipo comportamentale attribuendo alla magistratura (Tribunale in primo grado e Corte d'Appello in secondo grado) la competenza a giudicare delle infrazioni attinenti alla funzione notarile.
Una simile soluzione eviterebbe le difficoltà prima accennate; riserverebbe alla magistratura il giudizio su infrazioni che, per essere attinenti alla funzione, sono di immediato interesse pubblico; riserverebbe alla categoria il giudizio su infrazioni che rilevano più nei rapporti interni al gruppo che nei rapporti esterni ad esso.
Non mi sembra così difficile discriminare in concreto i due tipi di infrazione e va rilevata in proposito la contraddizione esistente nella relazione tra il punto 2 dove si afferma tale difficoltà e il punto 4 dove, invece, si dice "revisione del sistema sanzionatorio rigidamente ripartito tra violazioni attinenti alla funzione e violazioni dí norme comportamentali".
Forse sarebbe sufficiente riservare alla giurisdizione domestica il giudizio relativo ai comportamenti definiti come "condotta riprovevole" dall'articolo 10 del progetto e alla A.G.O. il giudizio relativo a tutte le altre infrazioni, tenendo però presenti le precisazioni che seguono.
2) La verifica se il progetto di revisione sia veramente innovativo nella materia della vigilanza (ispezioni, poteri dei consigli distrettuali), delle sanzioni (violazione di tipo formale, nullità) della deontologia (doveri di comportamento) passa attraverso i seguenti punti:
a) sono sufficienti i poteri da esso attribuiti agli organi di categoria?
b) sono efficaci le ispezioni così come previste nel progetto?
c) si è tenuto conto della evoluzione della società e del notariato nel prevedere e sanzionare nullità per infrazioni formali alla legge notarile?
d) è accettabile la sanzione della sospensione in tutte le ipotesi previste nel progetto di revisione?
e) è adeguata alle aspettative e alla realtà attuale la previsione dell'articolo 10 dei progetto?
a) Nell'attuale momento storico nel quale si cerca di ottenere l'approvazione della legge di separazione tra Cassa e Consiglio, si è avuta la sentenza del TAR del Lazio sulla nota circolare del C.N.N. in tema di recapiti, si torna a studiare la riforma dell'Ordinamento, non può non destare meraviglia il fatto che il progetto di riforma del sistema disciplinare non prenda in considerazione il problema dei poteri del Consiglio Nazionale nella materia deontologica.
Del tutto insufficiente, oltre che assolutamente inaccettabile come si vedrà, è la lettera
b) dell'articolo 10 del progetto (punizione del notaio "che non osservi le deliberazioni adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale ovvero dal Consiglio Nazionale del Notariato") anche se collegabile alla lettera f) dell'articolo 16 del progetto di legge di separazioni tra Cassa e Consiglio (il C.N.N. "elabora principi di deontologia professionale").
La revisione del sistema disciplinare potrebbe invece essere l'occasione per chiarire i poteri del C.N.N. in materia deontologica.
L'articolo 5 del progetto di revisione è certamente più analitico e completo dell'articolo 93 Legge Notarile e, soprattutto, consente al Consiglio Distrettuale di effettuare ispezioni di contenuto più ampio di quelle puramente formali previste dagli articoli 2-3-4 (si veda l'espresso riferimento all'articolo 10).
Manca, però, una norma che consenta espressamente al Consiglio Distrettuale di emanare, magari sulla base delle indicazioni del C.N.N., norme di comportamento vincolanti per i notai (resterebbe però da risolvere il problema di norme comportamentali diverse da distretto a distretto).
Segnalo una possibile difficoltà di coorainamento tra l'articolo 93 N. 1 Legge Notarile e l'articolo 5 progetto di revisione.
I poteri del Consiglio Distrettuale trovano il loro completamento nel potere di iniziativa disciplinare previsto dall'articolo 18.
b) Si è voluto, secondo la relazione, restringere le ispezioni ordinaria e straordinaria all'aspetto esclusivamente formale della attività notarile per "evitare interferenze sostanziali del conservatore"; si è voluto però estendere il controllo alla esecuzione delle formalità successive agli atti (articoli 2-3).
Nonostante la dizione dell'articolo 2 ("redazione e conservazione degli atti ... tenuta dei repertori ed indici... esecuzione di tutte le formalità disposte dalla legge"), nonostante la soppressione della parola "specialmente" contenuta nell'articolo 128 Legge Notarile (abrograto dall'articolo 36 progetto) restano non del tutto chiari i poteri del conservatore.
Potrebbe il conservatore rilevare la nullità di un atto per violazione di una norma non appartenente alla legge notarile (ad esempio inosservanze relative alla legge 185 n. 47 o al D.L. 330/1989) o la violazione dell'art. 28?
Non vi è contraddizione tra il parlare di ispezioni di tipo esclusivamente formale e il volere controllare la esecuzione (non l'annotazione sugli atti) delle formalità previste dalla legge? Come può raggiungersi lo scopo di controllare il comportamento professionale del Notaio (punto 5 della relazione ultimo capoverso) controllando che egli abbia eseguito le formalità successive all'atto senza modificare l'articolo 59 Legge Notarile che, come principio generale, vieta l'annotazione sugli atti, autorizza alcune annotazioni ma non ne rende obbligatoria alcuna (salvo l'articolo 70 regolamento) e senza prevedere una sanzione specifica? Ci si potrebbe chiedere (il dubbio sorge per il significato ambiguo della parola "indipendentemente") se sia così sicuro che le ispezioni straordinarie debbano avere lo stesso contenuto formale di quelle ordinarie.
Grande rilevanza dovrebbe avere l'ultimo comma dell'articolo 5: le ispezioni del Consiglio distrettuale sembra possano avere contenuto più ampio di quelle previste dall'articolo 4:
ma sarebbe meglio elencare le ispezioni tra i mezzi di indagine riservati ai consigli distrettuali indicati nel secondo comma per eliminare ogni dubbio sugli scopi e quindi sul contenuto di tali ispezioni.
c) - d) L'articolo 8 del progetto è forse il più discutibile.
Esso commina la sospensione fino a 180 giorni (salva l'applicazione dell'articolo 11) al Notaio che commetta una infrazione dalla quale derivi, per espressa previsione di legge, la nullità dell'atto, ovvero riceva, in violazione dell'articolo 28 n. 1 della Legge Notarile, un atto manifestamente nullo.
La relazione sul punto afferma che l'articolo sulla sospensione è stato sfrondato di qualche previsione (testimoni, lettura dell'atto): ma una simile affermazione non trova conferma nell'articolo.
Infatti da un lato l'articolo 8 commina la sospensione per tutti i casi previsti dall'articolo 58 Legge Notarile i quali non sono tutti attualmente sanzionati con la sospensione (ad esempio la violazione dell'articolo 51 n. 10 e 11 è punita con l'ammenda e con la sospensione solo nel caso di recidiva - articoli 137-138 L.N.); dall'altro lato l'articolo 58 Legge Notarile commina la nullità per violazione degli articoli 47-48-50 (testimoni).
Quindi non solo sono aumentati i casi puniti con la sospensione ma non è stata eliminata la sospensione per infrazioni relative alle norme sui testimoni.
Ma la mia critica all'articolo 8 lettera a) progetto è più radicale.
Contesto la fondatezza di una scelta che non ha eliminate le nullità previste dalla legge notarile e che continua a sanzionarle con la sospensione.
Ritengo assolutamente assurdo far ricadere sulle parti le conseguenze degli errori formali del Notaio: si punisca il notaio ma si lasci alle parti la valutazione sulla opportunità di impugnare l'atto se dalla inosservanza formale possa derivare un difetto sostanziale. E la punizione del notaio non sia la sospensione, (pena medioevale, tale da incidere indelebilmente sulla persona e quindi indirettamente sulla categoria, tale da pesantemente limitare il diritto al lavoro), per infrazioni che certamente non denotano una mente criminale e che spesso possono essere scusate con la complessità del lavoro notarile.
Infrazioni che, peraltro, non si è avuto il coraggio di ridurre eliminando molti degli attuali superatissimi formalismi ed eliminando le ridicole ammende (art. 7) che non fanno che confermare l'assoluta irrilevanza delle infrazioni da esse punite (ma questo è il difetto di una riforma parziale).
Ancora la relazione afferma che la distinzione tra nullità formale (ma per essere sicuramente riferibile a tale caso l'articolo 8 dovrebbe dire "per espressa previsione della legge notarile")e nullità per contrasto con l'articolo 28 n. 1 Legge Notarile "serve anche a fare indiretta chiarezza su uno dei più annosi problemi che angustiano il notariato".
A parte la considerazione che si sarebbe potuta fare "diretta chiarezza", ho qualche dubbio anche sulla "indiretta chiarezza".
L'articolo 8 progetto prevede la sospensione per il notaio che riceva, in violazione dell'articolo 28 n. 1 della legge Notarile, un atto "manifestamente nullo".
Tale formulazione si contrappone all'intera dizione dell'articolo 28 N. 1? Abrogato l'articolo 128 L.N. quale sanzione sarà applicabile al notaio che abbia ricevuto un atto vietato ex articolo 28 n. 1 ma non manifestamente nullo? Ancora la sospensione perchè l'atto è nullo "per espressa previsione di legge" (articolo 8) o l'ammenda ex articolo 7 per mancanza di altra previsione se l'atto non sia anche "manifestamente nullo"? E che differenza esiste tra espressamente proibito e manifestamente nullo? E' possibile parlare di atto "manifestamente nullo" quando la nullità può solo derivare da norme di legge? Se si è voluto semplicemente chiarire che non può essere comminata la sospensione per gli atti annullabili non sarebbe stato meglio dirlo espressamente?
Resta comunque la sospensione per violazione dell'articolo 28 n. 2 per il combinato disposto degli articoli 58 e 3 Legge Notarile e 8 progetto: l'atto è nullo per espressa previsione di legge e la nullità è sanzionata con la sospensione.
Si può essere d'accordo sulle previsioni di cui ai punti b) c) d) e) f) g) dell'articolo 8 ìn quanto stigmatizzano comportamenti caratterizzati da una volontà in contrasto con la essenza e gli scopi della funzione notarile.
L'articolo 9 sulla destituzione conferma le critiche: una infrazione formale può portare alla destituzione per il gioco delle recidive!
L'art. 10 del Progetto è quello che più dovrebbe servire a scoraggiare i comportamenti scorretti del notaio nei confronti dei colleghi.
E' la norma più necessaria ad arginare le deviazioni di certi notai nel campo della concorrenza, ma è anche la norma obbiettivamente più difficile da scrivere e, poi, da applicare.
E' interessante procedere ad un confronto tra l'articolo 147 Legge Notarile e l'articolo 8 progetto:
- la norma sulla "condotta" è sostanzialmente identica;
- la norma sulla riduzione degli onorari è più completa, ma concettualmente identica;
- la norma sull'accordo con procacciatori etc. è, a mio parere, meno efficace della versione attuale: il riferimento al corrispettivo restringe la portata della norma; a contrariis si potrebbe dedurre la liceità del ricorso a procacciatori etc., purchè non vi sia corrispettivo. E difficilissimo sarà provare l'esistenza di un corrispettivo;
- la norma sulla pubblicità è pressochè identitca.
Nuova è la norma sul ricorso frequente a clausole di esonero da responsabilità. Ma essa mi sembra criticabile: per la genericità del termine "frequente"; per la difficoltà di rintracciare le clausole se non inserite in atto; per la ferfetta liceità, in certi casi che possono anche essere frequenti, di tali clausole; per il collegamento necessario tra esonero da responsabilità e ipotesi di concorrenza sleale.
A mio parere sarebbe meglio inserire il caso dell'elsonero da responsabilità nell'articolo 8 anche perchè forse più attinente alla funzione che al comportamento professionale non essendo necessariamente tale da configurare ipotesi di illecita concorrenza;
- nuova è anche l'ipotesi di intervento "meramente formale" del ntoaio: ma di difficile configurazione nella pratica e forse troppo restrittivo a tutto favore dei notai "asserviti";
- il prestare comunque la propria opera in modo non corretto non mi sembra innovare la "norma in bianco" dell'articolo 147 e, anzi, la dizione mi sembra più criticabile;
- l'ultimo comma dell'articolo 10 andrebbe, a mio parere, eliminato: per consentire più chiaramente la divisione di competenza da me sostenuta e anche perchè di difficile applicazione.
A mio parere non c'è molto da aspettarsi dall'articolo 10: in realtà bisogna trovare il coraggio per scrivere una norma che tuteli la libera scelta del notaio.
Ma in questo, come nella sua intera impostazione, il progetto si rivela troppo legato alla normativa esistente, vecchio, conservatore, timoroso di innovare profondamente e, quindi, sostanzial mente . inut ile.
Assolutamente censurabile sembra la lettera b della norma.
Essa potrebbe addirittura rivelarsi liberticida e illiberale: non prevedendo quale tipo di deliberazioni il notaio sia tenuto ad osservare e non essendo correlabile ad altre norme che precisino i poteri degli organi istituzionali, potrebbe pesantemente incidere sulla libertà di scelta del notaio anche nel campo delle interpretazioni di norme e quindi limitare la libertà del professionista nella sua attività di consulenza.
La norma appare come un tentativo maldestro di attribuire qualche potere in materia deontologica ai consigli: tentativo che va respinto e scopo che va invece perseguito in modo più chiaro ed esplicito, come già si è avuto modo di osservare.
Io non condivido il contenuto dell'articolo 4 progetto nè le giustificazioni ad esso date nella relazione.
Non è accettabile una norma che si risolve in un adempimento a posteriori (la conservazione) senza incidere affatto sul comportamento del notaio che faccia uso distorto della scrittura privata autenticata.
Sarebbe invece auspicabile una norma che "equiparasse" la scrittura privata all'atto pubblico per quanto riguarda l'intervento notarile (indagine della volontà, lettura, responsabilità, etc.): solo di una scrittura privata autenticata così rivisitata si potrebbe ritenere opportuna la conservazione.
L'imporre la conservazione così ritenendo di accrescere la funzione della scrittura privata autenticata è gettare fumo negli occhi; pretendere di esercitare un controllo - che non potrebbe che essere formale data la natura delle ispezioni - dimenticando che nessuna forma particolare è. prevista per le scritture private autenticate è velleitario; pretendere di esercitare un controllo sul comportamento del notaio che, autenticando la scrittura privata, è tenuto solo ad un controllo di legittimità, è altrettanto velleitario; pretendere di opporsi all'uso della scrittura privata - senza modificare i formalismi dell'atto pubblico - invece di estendere ad essa certi obblighi professionali del notaio, è porsi fuori della realtà; sottolineare la funzione di conservazione quando la scrittura privata autenticata è già conservata negli uffici del registro, nelle cancellerie, nelle camere di commercio, nel catasto, nelle conservatorie, negli archivi di Stato, non sembra molto produttivo.
Il progetto di revisione appare un corpo perfettamente estraneo rispetto all'ordinamento del 1913 come chiaramente risulta dalle difficoltà di coordinamento qui evidenziate e dalle molte altre che certamente emergeranno.
Gian Franco Condò
NOTE E APPUNTI SUL PROGETTO DI RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE
Ispezioni
Art. 2 progetto
Al presidente del consiglio distrettuale unitamente al conservatore dell'archivio è demandato il compito di verificare in sede di ispezione le sole irregolarità formali degli atti, non anche la legittimità del loro contenuto con il che si vengono a privare gli organi di disciplina di uno se non del solo e più efficace strumento di verifica dell'attività del notaio. E' nel vero che il presidente, il quale, a norma dell'art. 1 del progetto, esercita la vigilanza sull'attività dei notai, ha pur sempre il potere-dovere di denunciare qualsiasi tipo di infrazione si rinvenga in sede di ispezione, ma è altrettanto vero che, così come nella prassi attuale, è da prevedere che le ispezioni continueranno ad essere eseguite dal solo conservatore il quale si limiterà a comunicarne ed a verificarne i risultati con il presidente, a meno che non si voglia istituire la figura del "presidente a tempo pieno". L'eccessivo timore per i rilievi, anche se spesso infondati, che potrebbero essere sollevati in sede ispettiva da parte dei conservatori, va ridimensionato considerando che con il progetto di riforma il giudizio di prima istanza è riservato ad un organo della categoria; su tale argomento si diffuse ampiamente la Commissione per la riforma dell'ordinamento (v. Relazione pagg. 55/58, e Progetto art. 93) che alla fine optò per l'ispezione senza limitazioni di contenuti; nella relazione del Consiglio Nazionale del Notariato non si dà àlcun conto della scelta "restrittiva" per la quale si è optato.
Inoltre a che varrebbe introdurre (Art. 34 del Progetto) l'obbligo di conservazione per le scritture private autenticate se poi, dl fatto, è escluso il controllo del loro contenuto? Propongo che il sistema delle ispezioni sia regolato dai seguenti principi: nessuna limitazione quanto al contenuto, previsione che .le ispezioni vadano eseguite dal conservatore dell'archivio che ne relaziona il presidente, con verbalizzazione da parte del conservatore dei soli rilievi formali e da parte del presidente di quelli sostanziali.
Poteri degli organi di disciplina
Artt. 5 e 10
Nella, relazione del C.N.N. (in premessa) si dà conto dell'esistenza di due correnti di opinione circa i poteri da attribuire agli organi disciplinari di categoria, l'una favorevole ad accrescerne i poteri repressivi e l'altra più sensisbile "a soddisfare l'esigenza che il singolo sia tutelato di fronte allo strapotere o alla possibilità di abuso del gruppo professionale" e si esprime il convincimento che le scelte compiute siano il risultato di una posizione di equilibrio; dato atto di ciò non si può non restare perplessi di fronte a due scelte che non esprimono certo una posizione dí "equilibrio" ma dí piena adesione per l'una al primo e per l'altra al secondo degli indirizzi cui -si è accennato. Una posizione di equilibrio tra posizioni diverse non consiste nel non fare scelte o nel farne di contradditorie, ma nel costruire una linea unitaria di condotta che si ispiri e contemperi anche le contrapposte esigenze (se ritenute meritevoli di considerazione).
L'art. 5 che disciplina i poteri di indagine dei consigli distrettuali, non prevede (e di ciò se ne fa espresso carico la Relazione al punto 6) che il consiglio possa sentire testimoni,. venendo così a privare l'organo di controllo di uno strumento di indagine essenziale soprattutto per valutare "i comportamenti dei notai e la loro correttezza professionale", nè può eccepirsi che tale facoltà, già prevista dal precedente progetto di riforma (art. 96), possa ritenersi compresa tra quelle indicate all'art. 5.
Viene poi introdotta una norma (art. 10 primo comma lettera b) che sanziona il notaio che non osserva le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dai consigli distrettuali e quindi conferisce a detti organi un potere regolamentare senza alcun limite di contenuto e di forma; non necessariamente saranno emanate disposizioni di natura deontologica (come invece opina la Relazione al punto 8) e non sono da escludere disposizioni non aventi il carattere dell'astrattezza e della generalità, che siano quindi emanate "ad personam" nè saranno emanati da due "centri" tra i quali non sussiste alcun rapporto gerarchico, come già avvenuto, se mal non ricordo, in materia di disciplina dei recapiti.
Prima di proseguire, mi preme sciogliere due nodi e liberare il campo da alcuni equivoci che, a mio sommesso avviso, pregiudicano una corretta disamina della riforma.
Il primo, del quale si è già implicitamente accennato, consiste nel verificare l'opportunità di introdurre una o più ipotesi sanzionatorie sostanzialmente in bianco, cioè fattispecie delle quali il legislatore si limiti a disegnare per grandi linee i contorni, lasciando al giudice il compito di statuirne l'applicabilità alla fattispecie concreta che è chiamato ad esaminare, fidandosi totalmente di supposte doti di equilibrio e di saggezza del giudice stesso; tali doti vengono presunte "tout court"nel caso di specie, in quanto il giudice è anche notaio e quindi, si dice, portatore in prima persone di quei valori che la norma intende tutelare. Questa tesi appare del tutto aprioristica ed è contraddetta dai dati dell'esperienza personale e da quella storica che invece dimostrano come spesso "il giudice" è tanto miglior giudice quanto più distaccato e non interessato alla materia in giudizio. Ma l'obiezione che ritengo decisiva riposa nel fatto che la cosiddetta giurisdizione domestica è limitata ad un solo grado del giudizio e che i successivi gradi sono riservati alla magistratura ordinaria alla quale non è prudente affidare un potere sostanzialmente "normativo"; le norme, specialmente quelle "penali", devono essere particolarmente scrupolose nell'individuare le singole fattispecie, nel comminare le relative sanzioni, nello stabilire le regole di procedura.
Un secondo nodo riguarda i rapporti tra la proposta in esame ed il sistema normativo esistente, problema del quale potremmo liberaraci senza alcun sforzo, naturalmente, se sì optasse per elaborare e presentare una riforma globale dell'ordinamento notarile; tale via però la ritengo, e la ritiene la gran parte del notariato, se preferibile sul piano dei principi, di fatto impraticabile per cui si è scelta la strada di procedere per progetti di riforma di singoli settori dell'ordinamento, tenendo però ben presente il quadro della riforma globale che quindi va, nelle sue linee generali, elaborata e della quale va tenuto costantemente conto. Quello che manca in un tale disegno è l'individuazione di una linea metodologica, cioè del come procedere per attuare un programma siffatto.
Ci troviamo per la prima volta, nell'analisi del punto b) dell'art. 10, a soffrire di un simile difetto di impostazione: tutti siamo concordi nel volere che il C.N.N. sia dotato di poteri normativi in materia deontologica, come già prevede il disegno di legge sul nuovo ordinamento Consiglio-Cassa, e che siano anche ribaditi i poteri dei consigli distrettuali; il testo in esame si limita a prevedere che sia punito il notaio per una delle seguenti interpretazioni:
1) o che trattasi di normativa vuota e quindi inapplicabile se non verrà approvata la norma primaria, cioè quella che disciplina l'esercizio di detti poteri, ovvero 2) che trattasi di norma immediatamente cogente ma in bianco, da completarsi a cura del "giudice domestico". Entrambe le interpretazioni sono inaccettabili, ma ancor più inaccettabile lo stesso porsi un dubbio interpretativo di tale portata ín sede dí elaborazione di una riforma legislativa. In realtà, emerge un vizio di fondo: non si è elaborata una metodica per risolvere questo ed analoghi problemi.
Proviamo a pensarne una, applicandola al caso di specie: le scelte potevano essere in astratto di tre tipi: 1) accantonare la norma, rinviandone l'inserimento ad un'altra occasione;
2) introdurre la norma, senza approfondire gli effetti diretti e riflessi della stessa che viene, per così dire, "calata" in un ambiente non preparato ad accoglierla; 3) costruire una disciplina organica e completa, anticipando, se necessario, l'introduzione di norme che appartengono ad altri "settori" della riforma.
Nel caso che si esamina, posto che nessuna normativa vige in materia, l'unica scelta che doveva compiersi era l'ultima, essendo proprio questa l'occasione per formulare una disciplina completa, regolando i poteri del C.N.N. di deliberare in materia deontologica .e quelli dei Consigli Distrettuali di deliberare pure essi in tale materia ma col limite della compatibilità con le delibere già adottate dal C.N.N.
Obbligo di esecuzione delle formalità
Artt. 2 e 3 Progetto
Anche in questa ipotesi si accenna ad un nuovo istituto, dando rilievo "funzionale" all'obbligo, già esistente sul piano professionale, di curare l'esecuzione di tutte le formalità connesse e dipendenti da un atto notarile, prevedendo negli articoli citati che l'esecuzione di tali adempimenti costituisce oggetto di controllo in sede di ispezione ordinaria (art. 2) e di ispezione per i casi di cessazione dall'esercizio (art. 3) e prevedendo la nomina di un notaio per l'esecuzione delle formalità non ancora eseguite; manca però la statuizione del principio che si vuole affermare e, soprattutto, la sanzione della sua violazione (a meno di non volerla ricondurre a quella residuale di cui all'art. 7). Sarebbe sufficiente introdurre all'art. 8, una norma di tenore identico a quella formulata dalla commissione per l'ordinamento, che preveda l'applicazione della sospensione per il notaio che "non curi abitualmente e immotivatamente l'esecuzione delle formalità connesse con gli atti ricevuti o autenticati" (art. 100, lett. m. del Progetto Commissione). Al fine poi di superare l'obiezione da altri fatta (v. Condò) per la quale il nostro ordinamento, di regola, fa divieto di eseguire annotazioni a margine degli atti, il che frusterebbe non poco il controllo in sede ispettiva, si potrà aggiungere alla fine del testo proposto: "gli estremi delle formalità eseguite vanno annotate in calce o a. margine dell'atto originale".
Sistema delle sanzioni
In generale
E' proprio in questo campo che più si sente l'assenza di un approccio sistematico e metodologicamente corretto per la traduzione in norme dei principi sui quali tutti consentiamo. In via generale è da osservare che riesce difficile credere che gli autori del progetto abbiano ben valutato l'impatto della normativa proposta con un sistema che, per altro, non viene minimamente modificato, e sorge il sospetto che il progetto stesso, come rivela il suo titolo ("Progetto di revisione del procedimento disciplinare notarne"), sia nato come progetto di riforma della sola procedura disciplinare e che poi, nel presieguo, abbia assunto la veste attuale.
Ammenda (art. 7)
Manca, così come in materia di sospensione, una norma che stabilisca i criteri di graduazione della sanzione; è ben vero, se non vado errato, che la norma è assente anche nell'attuale ordinamento, ma è altrettanto vero che una riforma serve proprio per migliorare un sistema che non appare più adeguato; fissare invece dei criteri ai quali il giudice potrà attenersi nello stabilire la misura della sanzione, oltre che rispondere ad esigenze proprie dello Stato di diritto, presenta i seguenti lati positivi: fornisce al giudice un binario che lo pone al riparo dal pericolo di decisioni non equilibrate; non determina una regionalizzazione della sanzione per la stessa violazione; consente di tener conto, ad esempio, dei precedenti dell'imputato, ricollocando l'istituto della recidiva, come appresso si vedrà, nel suo corretto alveo che vuole che la stessa sia applicata solo dopo che la nuova infrazione segua a precedente condanna, riducendo al minimo le ipotesi di recidive generiche e dando invece rilievo alla commissione della successiva ma diversa infrazione mediante l'applicazione di una pena più grave.
La norma che si propone potrà avere il più vario contenuto, esemplato dalla normativa penale o, ancor meglio, da quella fiscale in materia di pene pecuniarie, con tutti gli aggiustamenti del caso.
Sospensione (art. 8)
E' questo il capitolo in cui è più facile verificare quanto fino ad ora sostenuto; si deve avere il coraggio o di rinunciare a propositi innovatori, rinviandone l'attuazione a tempi migliori, ovvero di farsi carico di anticipare altri punti della riforma per legarli a quella in esame; la scelta fatta dal progetto, riformare le sanzioni ma non modificare le fattispecie dalla cui violazione esse hanno origine, rischia di travolgere l'intero segno riformatore che merita di essere proposto ed attuato.
Punto a) dell'art. 8: la normativa ricalca in buona sostanza quella oggi vigente, anzi, in materia di nullità formali, la aggrava perchè nel progetto tutti i casi di nullità danno luogo alla sospensione mentre nell'attuale disciplina le varie ipotesi vengono singolarmente indicate ed alcune non sono neppure considerate; in ordine alla nullità sostanziale, ci si limita a richiamare Part. 28 della legge attuale.
Non credo sia particolarmente difficile formulare la norma in modo tale da indicare specificamente le sole irregolarità formali che, diano luogo o meno a nullità, sono passibili di sospensione, e in modo da riformulare, indirettamente, l'art. 28, n. 1 dell'ordinamento, stabilendo, ad esempio, che sia passibile di sospensione il notaio che "riceva o autentichi atti il cui contenuto è espressamente vietato dalla legge in quanto viziato da nullità assoluta (e insanabile) o è manifestamente in contrasto con l'ordinamento giuridico"(v. testo Progetto C.N.N. del 1981, art. 5, n. l).
Resta poi sempre la possibilità di riscrivere ex novo gli artt. 56 e 28 della legge notarile, ipotesi che non va del tutto accantonata.
Punto e), art. 8: aggiungerei l'avverbio "immotivatamente" esistendo in alcune regioni una situazione veramente disagevole di dislocazione delle sedi notatili: "oggi" tale avverbio servirebbe a giustificare ad esempio una frequenza solo settimanale della sede "improduttiva", una volta riformata la normativa sul territorio o, comunque venuta meno la situaizone di disagio, la medesima assenza potrà essere ritenuta del tutto ingiustificata e quindi punibile.
Recidiva
L'attuale normativa disciplina con estrema stringatezza l'istituto della recidiva (art. 145 L.N.), sulla base di un principio fondamentale mutuato dal diritto penale e, ancor prima, dalla nostra civiltà giuridica: la nuova infrazione deve essere successiva a precedente condanna. Inoltre, nelle varie fattispecie in cui si fa applicazione di tale istituto, con aggravare la pena o nella misura o nel "tipo", il legislatore fa quasi sempre riferimento a precedente condanna per la stessa infrazione (c.d. "recidiva specifica"), mentre in un solo caso si fa ricorso all'istituto della cosiddetta "recidiva generica", ma non al fine di aggravamento della pena sebbene per escludere la facoltà di oblazionare le infrazioni punite con la sola ammenda (art. 151, comma 2 L.N.)
Mentre sull'accettazione del principio che di recidiva trattasi solo se la successiva infrazione segue a precedente condanna, sulla scelta tra recidiva specifica o generica si può indubbiamente aprire un utile confronto di idee per verificare soprattutto le conseguenze dell'una o dell'altra scelta, soprattutto alla luce della nuova sistematica delle sanzioni previste in progetto.
Nel progetto, in materia di ammenda, non si applica questo istituto nè quale aggravante del "quantum" edittale nè quale aggravante del "tipo" di sanzione (passaggio dall'ammenda alla sospensione). La prima ipotesi di recidiva la vediamo invece prevista nel comma 2 dell'art. 8, laddove si stabilisce un aggravamento della sospensione (da 180 giorni ad un anno) qualora nel triennio (dalla precedente - ultima? - condanna) il notaio ricada in infrazioni, anche diverse tra loro (recidiva generica espressa) per le quali sia stata applicata per due volte la sospensione; la norma può essere meglio formulata, e va chiarito se il triennio va calcolato tenendo conto della sola ultima condanna o se entrambe le condanne debbano essere intervenute entro tale termine.
Un'altra ipotesi di recidiva (che dà luogo alla destituzione) viene disciplinata dall'art. 9 del progetto, lett. d) ma qui si pongono problemi non di semplice migliore formulazione ma di vera e propria riscritturazione della norma, in quanto si prescinde completamente da una precorsa condanna e ci si limita a stabilire un rapporto di successione tra due infrazioni entrambe punibili con la sospensione; ignoro se si sia riflettuto sulla portata "eversiva" della disposizione ma è indubbio che una simile scelta va meditata e ampiamente dibattuta; c'è poi il problema, non di secondaria importanza, del rapporto tra questa disposizione e quella già esaminata di cui all'art. 8, comma 2 del progetto, in quanto, da una prima lettura, sembrerebbe che la fattispecie sanzionata più gravemente (destituzione - art. 9, lett. d) richieda minori elementi costitutivi di quelli previsti per quella sanzionata meno gravemente (sospensione - art. 8, comma 2).
Di altri casi vedremo nel prosieguo.
Art. 10 progetto (condotta riprovevole)
L'articolo in esame è alquanto criticabile, oltre che in alcuni suoi contenuti, soprattutto nella sua scritturazione in quanto si disciplina in via primaria una sanzione (la censura) che è costruita (v. lett. a dell'art. 10) come una ipotesi di aggravante della sanzione più lieve, l'avvertimento; credo che questo non giovi alla chiarezza della norma e soprattutto determini gravi dubbi interpretativi sulle conseguenti ipotesi di recidiva (v. commi 3 e 4).
Si propone pertanto di riscrivere "ab imis" l'intero articolo, stabilendo che:
l'avvertimento si applichi nelle ipotesi in cui i comportamenti riprovevoli di cui alle lettere b), c) e d) presentino il carattere della occasionalità (ipotesi ora disciplinata dal comma 2);
la censura si applichi nei casi in cui tali comportamenti abbiano il carattere della abitualità, prescindendo da una precedente condanna (ora si argomenta a contrario del citato comma 2), ovvero qualora, pure rivestendo il carattere della occasionalità, siano successivi, entro un certo termine (ad esempio un quinquennio, come dispone la lett. a) ad una precedente comminatoria dell'avvenimento;
la sospensione (comma 3) andrà applicata sempre che la successiva infrazione segua, entro un certo termine, ad una censura che sia stata comminata per una delle due ipotesi sopra proposte (censura per abitualità o per recidiva); ma in questa ipotesi mi limiterei a richiedere che si tratti "dello stesso comportamento" già riprovato dagli organi di disciplina solo per l'ipotesi di cui alla lettera d), non anche per le altre, per le quali prevederei uno specifico riferimento alle infrazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10;
quanto alla destituzione (comma 4) vi si fa una ipotesi specifica, e finalmente chiara, di recidiva generica, ma non si comprende se l'infrazione ultima, quella cioè punibile con la sospensione e che, a causa della recidiva, determina la destituzione, debba essere di quelle disciplinate dall'art. 10 ovvero possa trattarsi di una qualsiasi delle infrazioni punite con la sospensione (art. 8).
Considerando infine che gli articoli 8, 9 e 10 contengono tutti una norma dí collegamento tra loro (ultimo comma degli articoli citati), e ritenendo che un sistema sanzionatorio debba rispondere a caratteri di semplicità e di chiarezza, risultano che può ottenersi anche con una migliore disposizione del testo normativo, propongo che le fattispecie che danno luogo a sanzione siano disciplinate nel seguente ordine: 1) Ammenda; 2) Avvertimento e censura (condotta riprovevole); 3) Sospensione (e relativi casi di recidiva); 4) destituzione (e relative recidive che la determinano).
Procedimento
Ci si chiede come mai sia stato sospeso il doppio grado di giurisdizione domestica, già previsto nel Progetto del 1981 ed in quello della Commissione per l'ordinamento; con il doppio grado si facilita una unificazione della "giurisprudenza" domestica e si rende più autorevole, di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, la decisione assunta.
Inoltre non si vede perchè la competenza giurisdizionale sia riposta nelle sole Corti dí Appello e non nei Tribunali; può anche ipotizzarsi un sistema misto che attribuisca ai Tribunali la cognizione delle infrazioni punibili con la sola ammenda ed alle Corti d'Appello quella delle altre infrazioni.
Non vi è poi alcun cenno, nel testo proposto, nè alle spese di istituzione e gestione delle Commissioni di disciplina nè a quelle dei procedimenti, segnatamente di quelli che si concludano con una condanna; occorre prendere coscienza del problema e disciplinarlo in un qualche modo.
Andrea Pastore
RIFORME. E PARTECIPAZIONE
Mi viene data ospitalità per talune considerazioni "a caldo" in margine al convegno di Roma del 4/5 novembre, segnatamente in merito all'articolato predisposto dal C.N.N. in materia disciplinare.
Non ho potuto, per pressanti impegni di lavoro ed a causa di una influenza di stagione, trovare il tempo per conferire una veste più organica al mio intervento. Ciò, se non assolve certo la consapevole modestia della presente esposizione, non toglie però molto, a mio avviso, al contenuto dell'intervento che svolsi brevemente al convegno ed a quanto qui ripeto appena più compiutamente.
Iniziando, mi piace ricordare di Pietro Micheli un concetto che entrava spesso in tante conversazioni avute con Lui: rammentava sempre che, come notai, dobbiamo ricordare di essere, nell'ordine: uomini, cittadini, pubblici ufficiali, liberi professionisti.
Volendo sviluppare codesto paradigma nell'ambito della nostra legislazione professionale non riesco a non provare una sensazione: la gran parte delle norme che nell'ultimo ventennio (parlo benvero quasi dei soli anni di mio esercizio professionale) ci han riguardato come pubblici ufficiali e come liberi professionisti sono state discusse in seno alla cagegoria o per nulla affatto, o superficialmente, o in maniera solo apparente.
La distinzione dei ruoli rammentata come fatto necessitato oltre che istituzionale nel recente convegno romano dal presidente Barone mi appare sacrosanta: non si può ammettere come seria o efficace nè un'usurpazione di funzioni e ruoli nè un assemblearismo vociante; si deve inoltre riflettere sulla circostanza che non sempre noi notai abbiamo in passato voluto o saputo molto spesso renderci protagonisti, preferendo o la cura del proprio "particulare" o l'esercizio di una sorta di "diritto di mugugno" peraltro sterile. Cìò anche per fatti e norme che ci riguardano proprio tanto da vicino.
Personalmente riconosco un grosso fondamento di verità al simpatico concetto di "pigrizia media notarile" elaborato or è più di un decennio dall'amico e collega Antonio Marsala di Palermo nel rimarcare la più che modesta quantità sul piano numerico assoluto e percentuale delle risposte pervenute ad un questionario inviato dall'Associazione Notarile Siciliata ai propri soci al fine di conoscerne l'opinione su taluni argomenti.
I tempi sembrano ormai mutati; il desiderio di partecipazione sembra ormai vero, i problemi sono spesso enormi e pressanti talchè dovrebbe essere obbiettivamente più facile sentirci tutti coinvolti.
Ciò anche in ordine alla "informazione", intesa non solo come mera conoscenza di fatti avvenuti od in fieri ma anche come conoscenza delle ragioni e motivazioni profonde di decisioni, comportamenti, orientamenti.
Al riguardo vi è stato chi (il collega Sabatino Santangelo) ha auspicato periodiche "visite pastorali" ai distrètti allo scopo di fare informazione; volendo intendere la proposta in senso non banale e cioè non come mero atto di presenza colloquiale senza conseguenti effetti, ritengo che essa ponga difficili e forse insolubili problemi nell'operare il raccordo tra "visita pastorale" ed efficacia operativa della stessa.
Posto che siamo, oltre che pubblici ufficiali e cittadini, anche liberi professionisti, come innanzi ricordavo mi veniva autorevolmente ricordato, senza voler concimare un humus esasperante corporativo, ritengo che una certa dose di spicciola autotutela, democrazia nuova, trasparenza nuova nei rapporti tra notai ed il proprio organo centrale rappresentativo di categoria, tra notai e normativa professionale notarile, possa e debba essere realizzata: anzi dati i tempi, si imponga.
Riflettendo sulle ultime innovazioni nella normativa professionale andando a ritroso nel tempo (la legge sui trasferimenti, che oltre a peccare di taluni difetti di trasparenza contiene la gravissima sanzione della decadenza dalle funzioni piuttosto che norme omogenee di raccordo tra la necessità della collettività di fruire di prestazioni notarili in sede (notaio pubblico ufficiale) e le esigenze del notaio stesso (notaio libero professionista), la legge sull'identità personale delle parti nata già vecchia nel 1976 e forse già poco attuale ai tempi degli insediamenti dei coloni veneti nelle ex paludi pontine o dei coloni italiani nei territori italiani d'oltremare; la legge sui presentatori cambiari che vide la luce nel 1973 dopo innumerevoli casi di sanzioni irrogate a mente di una normativa non attuabile se non per finzione), ritengo che ci si sia sempre e soltanto sostanzialmente arrangiati sperando nella buona sorte individuale.
L'esistenza di codesto stato di fatto ha portato anche, sul piano disciplinare, la conseguenza di non poter sempre e comunque pretendere con mano ferma il rispetto delle norme esistenti.
Orbene, considerando il pacifico e generico disinteresse della collettività in generale per le normative professionali specialistiche (e quindi anche per quella notarile) e potendosi quindi dare abbastanza per scontato che l'approvazione di norme in argomento non sollevi particolari suscettibilità negli organi legislativi in quanto non tocca i diritti fondamentali dei cittadini, poichè considero il progetto presentato a Roma dal C.N.N. non di ampio respiro e non destinato a regolare in maniera davvero concludente l'assetto dei rapporti deontologici e disciplinari interni ed esterni del notariato (il progetto sembra a me preoccupato delle infrazioni fatte soprattutto di minuzie e non tanto determinato su principi anche di ampio respiro oltre che di una dignitosa responsabilizzazione della categoria anche attraverso idonee sanzioni) dato che tra l'altro non tocca minimamente aspetti vetusti ma non per questo non pericolosi della nostra attività, e pesantemente sanzionati, mi sento di riproporre qui, in forma appena più dettagliata, quel meccanismo di formazione di taluni principi generali in materia di azione professionale e di formazione di progetti di norme che molto sommariamente illustrai a Roma nel corso del mio intervento. Mutuando dalla civilissima Confederazione Elvetica quella particolare forma di democrazia partecipativa che sono i referendum, prefiguro a me stesso la seguente architettura. Sì potrebbero istituzionalizzare assemblee referendarie in cui i notai di un determinato territorio discutano ed approvino dapprima un enunciato di principi generali e poi un progetto di articolato normativo. Il lavoro di base verrebbe predisposto da un gruppo di lavoro del C.N.N. ed all'assemblea referendaria dovrebbe partecipare il Consigliere Nazionale di Zona interveniente stavolta non in mera "visita pastorale" ma col compito di illustrare i contenuti e le ragioni - talvolta non immediatamente apparenti e comprensibili - di un atteggiamento o di un provvedimento.
Il Notaio, salvo esenzione della partecipazione per seri motivi di salute da documentarsi in maniera idonea - avrebbe il diritto-dovere di partecipare e votare (pena una sanzione pecuniaria significativa da devolversi al Consiglio Nazionale) e non potrebbe così poi mugugnare su norme al cui processo di formazione non avrebbe potuto o inteso partecipare.
Il comitato scientifico istituito presso il C.N.N. opererebbe quindi il lavoro di raccordo dei risultati dei referendum al fine di dar vita ad un testo organico conseguente ai risultati referendari e molto "pensato" sul piano della tecnica legislativa, rispecchiante il sentire della generalità dei notai e quindi proporrebbe al Ministero ed al Parlamento un testo normativo compiuto per la discussione e la conversione in legge.
Ritengo ìn tal modo impreziosito il ruolo partecipativo dei singoli notai nella formazione di norme che li riguardano direttamente. Ritengo che ne guadagnerebbe anche il vivere le norme, da parte di ciascun notaio, con più sentita partecipazione sapendole "creatura propria" e non provenienti da un "universum" di sensibilità distanti da chi quelle norme deve vivere ed applicare nel quotidiano.
Il mio discorso a questo punto dovrebbe estendersi all'esame del progetto in materia disciplinare presentato a Roma.
Desidero prescindere dal farlo: sia perchè vorrei riservare ad altro momento più puntuali considerazioni sull'argomento nel caso che - non mi auguro - il progetto attuale percorra e concluda l'iter legislativo; sia perchè il consenso che numerosi colleghi manifestarono a Roma dopo il mio intervento circa le grandi linee del progetto da me sommariamente delineato, mi danno la speranza di credere che possa davvero essere non lontano il giorno in cui i singoli notai, con lo spirito di servizio necessario per "vivere" la pubblica funzione notarile e con il conseguente senso delle istituzioni e con la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini e pubblici ufficiali, sappiano portare a sintesi detti valori con i valori di equilibrata tutela della libera professionalità nell'interesse del paese e del notariato attraverso una gestazione sentita, diretta, partecipe e responsabile delle norme cui improntare la propria azione professionale anche e soprattutto nel delicatissimo settore della disciplina e dell'etica professionali da viversi anche con l'applicazione, ove sia dolorosamente necessario, di adeguate e non formali sanzioni.
A tal punto ritengo di poter chiudere con una brevissima notazione: la giuspenalistica occidentale postsettecentesca ci ha insegnato l'enorme superiorità civile, sociale, morale e tecnica dei sistemi penali che siamo retti dalla concezione formale (e non sostanziale) dei reati: ritengo, a mio modesto parere, che lo stesso principio debba reggere la materia disciplinare; essa va pertanto minuziosamente regolata con una casistica, minuziosa ma non pedante, dei comportamenti disciplinarmente illeciti; siano previste fattispecie numerose, dettagliate, univoche, di facile "lettura", sempre coordinate in testi organici e non sparsi e che possano essere facilmente e velocemente applicate sicché, ad esempio, quelle previsioni generiche di cui alla lettera "C" dell'art. 10 del progetto del C.N.N. possano avere funzione soltanto residuale e non avere troppo spazio nella configurazione di illeciti disciplinari di troppo elastica configurazione.
Simmetricamente, il sistema andrà purgato dalle troppe norme che impongono oneri e formalità inattuali e microscopiche, di mero valore formale ormai, fastidiose e di nessun valore per la tutela dei diritti dei cittadini ma che spesso sono sanzionate con misure sproporzionatamente punitive.
Si potrebbe, per fare ciò, anche forse rispolverare ed attualizzare la bozza di codice deontologico che era in gestazione nei primi anni 70 ad opera del collega Antonio Sorgato di Busto Arsizio al fine di trarne configurazioni di fattispecie da prevedere e sanzionare come comportamenti disciplinarmente illeciti più attuali.
Non è però mia intenzione compiere una disamina sistematica di tutto l'articolato che è stato proposto dal. C.N.N. cui va dato atto della sensibilità di aver voluto comunque affrontare la questione. Va però detto che dovrà esservi molto da dire e da riflettere sia sulle norme disciplinari sostantive che sulle norme processuali e molto da dare da parte dei notai tutti. Dette norme meriteranno, da parte di tutti i notai, ripensamenti, rettifiche di tiro, critiche, modifiche, proposte poiché non pare congruo che su un tema, per gli interessi che coinvolge, così importante e delicato per la categoria notarile un giorno di confronto e dibattito, appassionato ma non certo corale, possa essere considerato esaustivo e fedele interprete dei bisogni e del volere della categoria stessa.
Alfredo Noli
DISCIPLINARE: PER I NOTAI E ANCHE PER LE PARTI?
In ordine al convegno sulla riforma del disciplinare tenutosi a Roma i giorni 4 e 5 novembre 1989 vorrei esaminare due aspetti di un medesimo problema, che pochi, mi pare, hanno tenuto in considerazione.
Il problema è quello della nullità dell'atto per vizi di forma sanzionati dalla legge notarile, ed i due aspetti sono quello economico e quello della tutela del concetto di pubblica funzione all'esterno della categoria.
Parlo, naturalmente, dei puri vizi di forma, quelli cioè relativi a contratti o atti nei quali le prescrizioni normative siano state in fatto totalmente osservate, ma non risulti nel documento tale esatto adeguamento al precetto normativo.
Personalmente io mi sento estremamente partecipe della realtà economica che si traduce nell'atto notarile, e ritengo che quest'ultimo (cioè l'atto) non sia un simbolo sacro, ma semplicemente la descrizione documentale di qualcosa che già esiste o che comunque prende forma al nostro esterno, nella società, in borsa, nel negozio a piano terra, o nel nostro studio.
E questa realtà economica non ha bisogno di essere "creata" dal Notaio, ma unicamente di essere correttamente inquadrata in uno schema negoziale e di essere certificata quanto alla corrispondenza all'ordinamento giuridico di quel fatto che noi documentiamo attribuendogli pubblica fede, e cioè verità storica.
Eppure i Notai hanno un potere terrificante nei confronti della realtà economica, cioè quello di distruggerla nel caso in cui un atto notarile venga dichiarato nullo per violazione di un precetto formale disposto dalla Legge 16/2/1973 n. 89.
E' ben vero che in tal caso il Notaio, oltre a subire le sanzioni disciplinari predisposte dal suo ordinamento, sarà anche tenuto al risarcimento del danno provocato, ma proprio questo significa che è stato procurato un danno al sistema economico e ad un soggetto che è assolutamente estraneo al "rapporto disciplinare".
Anche sotto il profilo dell'immagine del concetto di pubblica fede, la sanzione di nullità per vizio di forma dà luogo a perplessità.
La pubblica fede è sicuramente per il cittadino, per l'utente, un bene reale, e per questo motivo egli si rivolge con fiducia al Notaio.
E se è vero che ognuno di noi colora il suo ruolo di connotazioni personali, è altrettanto vero che i clienti, pur rivolgendosi preferibilmente a quello che impropriamente chiamano il "loro Notaio di fiducia", hanno normalmente per "il Notaio", per qualunque Notaio, un senso di profondo rispetto, cui corrisponde un atteggiamento di pressochè totale affidamenento.
E questo senso di rispetto, questo affidamento, corrispondono proprio a ciò che da sempre vogliamo e andiamo dicendo, cioè che quali pubblici ufficiali tutti i Notai sono uguali, tutti hanno la medesima pubblica funzione, tutti sono depositari della pubblica fede. Quanto sopra però non sembra del tutto vero, e incredibilmente proprio a causa del nostro ordinamento disciplinare, che, sanzionando di nullità per vizio di forma quell'atto che documenta un fatto realmente avvenuto, nelle circostanze -e con le modalità descritte dal pubblico ufficiale, elimina dalla realtà giuridica l'atto stesso, che peraltro fino a un momento prima appariva munito del sacro crisma della pubblica fede.
E io mi chiedo come sarà possibile convincere il cittadino sfortunato del fatto che, malgrado la sua disavventura, è ancora vero che tutti i Notai, quali pubblici ufficiali, sono uguali e che il principio della pubblica fede non è leso dall'esser questa venuta meno relativamente al suo contratto.
E ancora mi chiedo se sia relativamente impossibile ipotizzare una normativa disciplinare che, se proprio lo vuole, continui a punire- i Notai anche per i meri errori di forma, senza peraltro punire anche i soggetti che ai Notai si affidano.
Paolo Setti
NO ALLE ISPEZIONI BIENNALI E NO ALLE RIDICOLE AMMENDE
Di questo testo del disciplinare bisogna parlare, ma restano in me tutte le riserve che già avevo e che l'esperienza del convegno romano hanno ulteriormente accentuato e cioè che le leggi stralcio, in alternativa alla riforma generale dell'ordinamento, costituiscono un grave errore. Avevo usato durante il Convegno una similitudine che qui ripeto: è pronto un vagone del treno merci della riforma dell'ordinamento e stanno arrivando gli altri vagoni che contengono i testi sull'accesso al notariato, sulla revisione della tabella delle sedi, sull'organizzazione del notariato e sulla forma degli atti notarili.
Ma della locomotiva, del testo dell'art. 1 che ridefinisce la funzione del notaio moderno, non si ha notizia e vedrete che senza la locomotiva quel treno non potrà mai partire.
Avevo però anche detto che la collaborazione è dovuta e non solo, come qualcuno ha puntualizzato, per rendere merito a chi molto ha lavorato sul progetto, ma perchè l'approfondimento di questo tema potrà comunque essere opportunamente utilizzato quando si tratterà di stendere il testo generale dell'ordinamento.
Questo "Quaderno" ospita una serie di interventi da parte di chi ha partecipato attivamente ai lavori del Convegno (il Presidente Barone ha si il diritto di lamentare tanta latitanza e tanta indifferenza della categoria, ma spero bene che vorrà prestare la giusta attenzione a chi i problemi li affronta e li studia) e questo contributo si colloca tra gli altri riprendendo idee espresse verbalmente al Convegno.
Due cose dissi e qui ripeto:
a) l'ispezione biennale affidata al Conservatore dell'Archivio Notarile Distrettuale con la collaborazione del Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale o di suo delegato, così come è previsto dall'art. 2 del progetto, è antistorica e va eliminata.
E' più logico (e più serio) che questo controllo con più vasti obiettivi venga affidato ad organismi interni al notariato con l'obbligo di provvedervi annualmente su un campione percentuale scelto col metodo del sorteggio e fermo restando le facoltà, per gli Archivi, di compiere ispezioni estemporanee per i più limitati scopi che gli sono propri.
Sui relativi modalità e tempi ci si potrà intendere.
Da questi controlli, sempre che non vengano accertate contravvenzioni punibili con sanzioni specificatamente previste (avvertimento, censura, sospensione e destituzione), potranno derivare per il notaio inquisito solo diffide (in sostituzione delle ammende che vanno eliminate) capaci però di costituire il presupposto, in caso di recidiva, per l'applicazione di una sanzione specifica, (ciò che finirebbe anche per alleggerire il "peso" che il notaio inquirente potrebbe sentirsi addosso quando fosse costretto a rilevare le infrazioni del collega inquisito).
Questa proposta è in linea con la richiesta della giurisdizione domestica perchè rivendica alla categoria non solo il procedimento disciplinare, ma anche il preventivo procedimento di accertamento delle contravvenzioni.
D'altra parte l'attuale ispezione biennale non ha più aderenza con la realtà ed è scarsamente sentita anche dagli uffici inquirenti al punto da ridursi il più delle volte a un rito simbolico e di sapore puramente fiscale.
b) l'ammenda è una sanzione sbagliata e va eliminata.
Le sanzioni disciplinari non devono avere contenuto pecuniario sia per il loro scarso potenziale di deterrente sia perchè contrarie alle finalità che un serio sistema disciplinare deve preseguire: che non sono quelle di far pagare soldi, ma di diffidare, avvertire, censurare, sospendere, radiare e quindi incidere sulla pubblica funzione e sulla dignità della professione. E' ridicolo prevedere sanzioni che vanno da 3 a 30 mila lire (per di più oblazionabili) quando la loro applicazione potrebbe significare lo svolgimento di un procedimento con tre gradi di giudizio tra cui quello di cassazione!
In realtà le fattispecie che danno luogo all'applicazione della sola ammenda sono sotto la linea di guardia ed hanno scarsissima o nessuna rilevanza sul piano sociale.
Il discorso però non cambia neppure se le contravvenzioni fossero di maggiore importo e ciò per quello che si è detto sopra (e anche per la considerazione che in questo caso nel progetto di riforma l'ammenda è sempre collegata con la sospensione).
La frequenza o la ripetitività delle contravvenzioni ora sanzionate con l'ammenda potranno costituire i presupposti per l'applicazione di altre e più serie sanzioni che sole giustificano un procedimento disciplinare degno di questo nome.
Guido Roveda
BREVI OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE
Attendevo, con ansia, sin da quando se ne è avuta notizia al Congresso di Assisi (20-24 ottobre 1987), di leggere l'articolato, predisposto dalla Commissione nominata dal Consiglio Nazionale, contenente le norme di un progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile.
Finalmente abbiamo potuto prenderne visione, essendo stato inviato a tutti i notai d'Italia, prima - a dir la verità, non tanto prima - di questo Convegno.
Ritengo sia d'obbligo, preliminarmente, rallegrarsi, essendo, questo articolato, un passo importante verso la rottura del secolare immobilismo che inibiva la proposizione di serie modifiche - al di fuori dei noti progetti di ordinamento, rimasti lettera morta - ìn questo delicatissimo settore.
Vorrei, sommessamente ed animato soltanto da volontà di critica costruttiva, esporre alcune osservazioni al riguardo.
Comincio con una osservazione che investe principi di fondo.
Non condivido l'affermata dicotomia tra normativa inerente alla funzione e normativa dedicata all'attività professionale. Si continua a sposare la pericolosa tesi della distinzione netta tra esercizio della funzione pubblica (ritenuta e costretta nell'attività di mera certificazione) ed esercizio della professione. La pubblica funzione notarile, invece, a mio modesto parere, supera nettamente questo artificioso e limitato orizzonte in quanto non può non comprendere la così detta funzione d' "adeguamento necessario", che è vastissima ed investe certamente il "comportamento" del notaio. Ma una discussione su questo tema richiederebbe il tempo che in questa sede non può essere concesso.
Esaminiamo, ora, qualche dettaglio del progetto.
a) Perchè nell'art. 1 non si richiama il successivo art. 5, che introduce una forma di vigilanza più penetrante? Mi sembrerebbe più completa una formulazione in questo senso: "I Presidenti dei Consigli Notarili e i Consigli Notarili, con le facoltà e i poteri di cui al successivo art. 5, esercitano la vigilanza sull'attività dei notai del loro collegio".
Un potere d'ispezione più penetrante di quello affidato ad altri organi - è infatti fondato non soltanto su rilievi di carattere formale - è quello affidato ai Consigli notarili dal succitato art. 5. Ma manca la precisazione della persona o organo che possa materialmente eseguire l'ispezione (vedi, invece, l'art. 2, ove tale precisazione non manca).
b) Secondo il disposto dell'art. 7 l'ammenda diviene, quando si applica da sola, la sanzione più lieve del sistema disciplinare, nonchè la sanzione residuale, in quanto resterebbe a colpire l'inadempimento degli altri "obblighi per ì quali non fosse prevista sanzione diversa".
Purtroppo, in base a tale meccanismó, potrebbe rimanere, fino a quando non fossero adottate le previste e assolutamente discrezionali delibere del Consiglio Nazionale o dei Consigli notarili, anche l'unica - estremamente inadeguata ed inoltre oblazionabile - sanzione per l'apertura di studi secondari in sede di altri notai, nonchè per altre gravi violazioni di obblighi, come la mancata menzione della lettura dell'atto pubblico.
c) L'articolo 8 darebbe, surrettiziamente, un'interpretazione_ autentica dell'art. 28, n. l) della L.N., limitandone, in netto contrasto con l'attuale indirizzo della suprema Corte, l'applicazione alle nullità manifeste. E' questa, a mio modesto parere, una scelta soltanto in apparenza favorevole al notariato, ma sostanzialmente molto rischiosa, in quanto avvierebbe il notaio al disinvolto ricevimento di tutti gli atti annullabili e di quelli vietati dalla legge senza l'espressa previsione di nullità. Sarebbe, a ben vedere, un grosso passo avanti verso il notaio mero registratore di volontà e un grosso passo indietro nei confronti del notaio garante della legittimità.
d) L'art. 10 attribuisce un immenso potere ai Consigli Distrettuali e al Consiglio Nazionale senza alcun coordinamento della rispettiva competenza in materia di deliberazioni. Inoltre ignora completamente i Collegi notarili, i quali, a mio parere, sono, invece, gli unici organi competenti a compiere verifiche democratiche.
Occorrerebbe, pertanto, a mio modesto avviso, stabilire almeno il necessario coordinamento tra le delibere del Consiglio Nazionale e quelle dei Consigli Notarili e prevedere, in ogni caso, il parere obbligatorio (ma non vincolante) dei Collegi.
Questo immenso e non coordinato potere del Consiglio Nazionale e dei Consigli notarili, unitamente alla formulazione della lettera d) del citato articolo 10, finisce con il riproporre, per insufficienza dí tipizzazione delle fattispecie, la problematica del vigente art. 147 L.N.
e) A me sembra necessario, o quanto meno opportuno, specificare per legge anche altri gravi casi d'illecito disciplinare in tema di sfrenato recapitismo e di vergognosa e diffusa prassi di cessione a titolo oneroso di studi notarili; rappresentando, quest'ultima, soprattutto nelle sedi con numerosi posti di notaio, a mio avviso, la forma più grave d'illecita concorrenza impunita.
f) Sono pienamente d'accordo sull'istituzione della Commissione regionale di disciplina, ma una vera imparzialità della stessa potrebbe forse essere assicurata prevedendo che un'aliquota dei componenti sia scelta a sorteggio tra una rosa di notai della Regione aventi particolari requisiti di assoluta correttezza professionale. E ciò perchè, specialmente nei piccoli distretti, quasi tutte le votazioni si svolgono senza la necessaria riflessione e con la profonda preoccupazione di non turbare l' "ordine" esistente.
g) Nell'art. 25 si estendono opportunamente ed espressamente i motivi di ricorso per Cassazione a tutti i casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
h) Con l'art. 26 si fa finalmente giustizia dell'aberrante norma contenuta nell'art. 146 L.N. (prescrizione dell'azione disciplinare in quattro anni, ancorchè vi siano stati atti di procedura).
i) L'art. 30 dovrà essere adeguato al nuovo codice di procedura penale.
1) Considerata la previsione della sospensione dell'esecuzione della decisione fino a quando esista possibilità d'impugnativa e la previsione della sostituzione dell'attuale inabilitazione con la "sospensione cautelare", mi sembra eccessiva la limitazione della sospensione cautelare facoltativa aì casi dì cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 32 e cioè di condanna non definitiva per reati che comportino la destituzione dì diritto e di pronuncia di sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo. A mio avviso per non rendere sterile la riforma, bisognerebbe aggiungere un numero 3) che preveda la possibilità, sempre con le garanzie del penultimo comma dell'articolo in parola, di applicare la sospensione cautelare anche all'inizio del procedimento disciplinare, almeno per alcuni gravissimi casi previsti dall'art. IO.
Tale difficoltà nell'applicazione concreta delle sanzioni, unita alla strana e cabalistica "vacatio legis" prevista dall'art. 37 (entrata in vigore il primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione in G.U.), potrebbe concretare un mascherato rinvio a tempo indeterminato dell'applicazione di questa riforma.
Infine, non si deve dimenticare che questa iniziativa del Consiglio Nazionale, per produrre i suoi effetti, deve comunque stimolare le iniziative del Ministero di Grazia e Giustizia che, purtroppo, da molti anni, è arroccato, per quanto riguarda il Notariato, in un incrollabile immobilismo.
Renato Campo
PRIME OSSERVAZIONI
al progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile
La Commissione di studio del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, riunita in Bologna il giorno 25 ottobre 1989, ha preso in esame il progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, trovandolo nel complesso assai ben fatto ed apprezzando vivamente lo sforzo degli estensori, che in molti punti hanno saputo cogliere le istanze della categoria e dei Consigli Notarili, che spesse volte si trovano in difficoltà ad applicare la vigente normativa sia per la limitatezza dei poteri attribuiti alla giurisdizione "domestica", sia per il disagio di dover sottoporre a giudizio colleghi con i quali spesso si è in costante rapporto di amicizia.
Vi sono tuttavia alcuni punti che lasciano adito a qualche dubbio, per cui la Commissione, con l'intento di portare un primo contributo all'esame della materia ed alla discussione congressuale e postcongressuale, ha ritenuto di formulare due serie di osservazioni, le prime di carattere generale, le seconde relative a specifici articoli:
Anzitutto si è notato un certo sfasamento fra la relazione e l'articolato: quest'ultimo non sempre traduce in pratica i concetti ed i principi enunciati nella relazione, a volte a causa di una certa difficoltà di formulazione ed a volte, forse, per vere e proprie sviste.
In secondo luogo, pur riconocendosi la teorica utilità di una Commissione di disciplina a base territoriale più ampia, in modo da creare un maggior distacco fra "giudici" ed "imputati", tuttavia pare che il sistema proposto non sia tale da togliere dall'imbarazzo i Consigli Notarili Distrettuali ed inoltre sia assai limitativo dei poteri di questi ultimi.
Non è chiaro se le Sezioni della Commissione Regionale abbiano funzioni meramente istruttorie, ovvero siano veri e propri organi giudicanti; in questo secondo caso non si capisce lo spostamento di competenza territoriale previsto dall'art. 12 in caso di impedimento di più di tre membri, quando ne restino comunque tre per formare la Sezione.
Infine qualche osservazione va fatta anche sulla competenza territoriale di tali Commissioni: l'ordinamento notarile è attualmente basato sulle circoscrizioni giudiziarie: i Distretti rispecchiano i circondari dei Tribunali, le Zone i distretti delle Corti d'Appello, per cui una ripartizione su base regionale sarebbe anomala e potrebbe produrre una serie di disguidi, tenendo anche conto che esistono Distretti Riuniti, comprendenti territori di due Regioni.
Passando poi ad esaminare l'articolato, si osserva:
Art. 1: la vigilanza sull'attività dei Notai del Distretto spetta per legge al Consiglio Notarile, non al solo Presidente.
Art. 3: si nota una certa discrepanza fra la previsione della nomina di un Notaio delegato per l'esecuzione degli adempimenti non effettuati dal Notaio defunto e la procedura di apposizione di sigilli prevista dalla vigente normativa, che resterà in vigore anche dopo l'approvazione della presente proposta: infatti attualmente è previsto che il Pretore apponga i sigilli allo studio del Notaio deceduto in servizio e che tali sigilli vengano tolti per la consegna degli atti all'Archivio che procede all'immediata ispezione di essi; nella proposta è previsto che l'Archivio accerti durante l'ispezione l'avvenuta esecuzione degli adempimenti obbligatori, che deve essere stata effettuata dal Notaio delegato.
Occorre quindi chiarire i tempi e le modalità dell'intervento di tale Notaio, coordinandoli con la procedura vigente.
Sarà bene inoltre precisare se al Notaio delegato spetteranno, oltre al rimborso delle spese, anche gli onorari relativi alle formalità eseguite.
Art. 5: Diversità di opinioni si è rilevata circa la possibilità del Consiglio di svolgere ispezioni presso lo studio dei colleghi: alcuni ritengono che la necessità di autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica sia limitativa e controproducente, mentre altri ritengono che tale autorizzazione sia una necessaria tutela contro tentativi di prevaricazione eventualmente posti in essere dal Consiglio nei confronti di singoli Notai.
Art. 8: alla lettera c) appare anacronistica, anche alla luce del concetto di un Notariato di respiro europeo, che, come in Francia ha già facoltà di rogito su tutto il territorio nazionale ed aspira ad averla nell'intera Comunità, la sanzione della sospensione per i Notai che non conservino presso il proprio studio gli atti originali ed i repertori: attualmente in molti Distretti è ammesso che i Notai tengano nel capoluogo un proprio recapito, che spesso in pratica diventa lo studio principale, in cui sono concentrati i sistemi informatici ed in cui lavora un congruo numero di dipendenti, per cui spesso gli atti ed i repertori sono conservati in tale luogo.
Da notare che la normativa attuale prevede il deposito degli atti, registri e repertori solamente all'art. 26 della Legge Notarile, mentre all'art. 61 è prescritta la conservazione in luogo sicuro.
La sanzione attualmente prevista è quella dell'ammenda, da lire 40 e lire 400 per l'inosservanza dell'art. 61 e da lire 1000 e lire 8000 per l'inosservanza all'art. 26, per cui, prima di inasprire la sanzione è necessario stabilire se si debba continuare a difendere ad oltranza il concetto di Notaio di sede ma questa scelta è di carattere generale e fa parte della politica del Notariato: non può quindi essere demandata ad un semplice paragrafo di una "leggina".
Art. 10: alla lettera b) l'indicazione "che non osservi le deliberazioni adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale, ovvero dal Consiglio Nazionale del Notariato", pur rispecchiando un'esigenza di disciplina, è troppo vasta e generica; occorre delimitarne meglio il campo d'applicazione.
Alla lettera d) è prevista la possibilità di sindacare la vita privata dei colleghi, mentre tale possibilità è esclusa espressamente nella relazione.
Art. 12: la competenza territoriale dovrebbe essere riferita ai distretti delle Corti d'Appello. Art. 18: appare opportuno che anche i singoli Notai possano adire la Commissione Regionale, per cui si propongono le seguenti alternative:
1) promozione diretta del procedimento disciplinare anche da parte dei singoli Notai, magari con spese a loro carico se le segnalazioni risultino infondate;
2) obbligo dei Consigli Notarili di inoltrare alla Commissione i reclami dei singoli colleghi, corredati da un motivato parere.
Propendiamo per questa seconda soluzione che, pur non consentendo ai Consigli Notarili di archiviare i reclami provenienti dai colleghi, darebbe loro la possibilità di chiarire preliminarmente alla Commissione i diversi aspetti delle singole questioni, in modo che, i giudizi di questa siano il più obiettivi possibile.
Art. 32: non è chiaro a chi il Notaio, contro il quale la Corte d'Appello abbia pronunciato in secondo grado una sentenza non definitiva di destituzione, irrogandogli contemporaneamente la sanzione accessoria della sospensione cautelare, possa inoltrare il reclamo previsto dal terzo comma.
Art. 34: è lodevole l'intento di responsabilizzare maggiormente i Notai, obbligandoli a conservare anche le scritture private che diano luogo a trascrizioni od iscrizioni immobiliari e quelle relative ad atti societari (naturalmente di società di persone).
In quest'ultimo caso occorre un coordinamento con l'art. 2296 C.C., in quanto molte Cancellerie, rifacendosi alla lettera della norma, pretendono il deposito dell'originale delle scritture private autenticate contenenti atti societari, non accontentandosi di copie autentiche.
La Commissione confida che il Consiglio Nazionale del Notariato prenderà in esame le presenti segnalazioni e ne trarrà le debite conclusioni al momento della definitiva stesura dell'articolato in oggetto.
Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia-Romagna Il Segretario
Aldo Dalla Rovere
APPUNTI SUL DISCIPLINARE
Il Comitato Regionale Notarile Lombardo, in ordine al progetto di revisione del procedimento disciplinare notarile, esprime una sostanziale adesione alla linea riformatrice seguita dalla commissione anche se avrebbe auspicato un più deciso intervento dei Consigli Distrettuali con accentuazione dei principi di autodisciplina della categoria per accrescerne i poteri repressivi nell'interesse generale.
Alla luce di questi principi, il Comitato ha predisposto alcuni emandamenti agli artt. 2, 4, 5, 8, 10 e 15 del progetto.
Art. 2: si propone che le ispezioni ordinarie abbiano inizio dal primo aprile (non primo giugno) dì ogni anno per dar modo di completarle nell'anno.
Per quanto riguarda le ispezioni agli atti del Presidente del Consiglio Distrettuale si propone che esse siano eseguite oltre che da un Ispettore Centrale degli Archivi Notarili, unitamente al più anziano di esercizio tra i Consiglieri del Distretto (non dai delegati per evitare ogni sospetto di patteggiamento visto che, a loro volta, i delegati sono ispezionati dal Presidente del Consiglio Notarile e dall'Ispettoreì
.Art. 4: si vuole chiarire che le ispezioni straordinarie devono essere eseguite, nei locali dello studio del Notaio, non presso l'Archivio, per evitare ogni preavviso che svuoterebbe l'ispezione stessa del suo carattere di deterrente psicologico.
In quanto agli ispezionanti, stante i numerosi impegni dei Consiglieri Nazionali, si propone che la delega possa essere data dal Presidente del Consiglio Nazionale, anche al Presidente di uno dei Consigli .Notarili Distrettuali di Regione Limitrofa a quella in cui ha sede il Notaio ispezionando.
Art. 5: si propone di sostituire, all'ultimo comune, la parola "ispezioni" con "le indagini di cui al primo comma" per evitare l'insorgere di equivoci ed assicurare al Consiglio Distrettuale la più ampia libertà d'indagine, senza ricorso ad ispezioni straordinarie, salvo sempre la preventiva autorizzazione della Procura della Repubblica.
Art. 8: alla lettera "a", primo comma, si propone di sostituire le parole "dalla quale derivi" con "che comporti" per meglio evidenziare il necessario diretto collegamento tra norma, atto ed infrazione.
Si propone altresì di aggiungere, dopo "la nullità dell'atto" le parole "senza possibilità di convalida" tenuto conto che l'ordinamento (vedi art. 21 Legge 47 del 1985) ha già recepito il concetto delle nullità convalidabili.
Art. 10: alla lettera "b", primo comma, in ordine alle deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Notariato o Consiglio Distrettuale Notarile, si propone l'aggiunta del principio del "salvo errore scusabile".
Alla lettera "c", stesso comma, in ordine alle clausole di esonero da responsabilità, si propone di sostituire l'avverbio "frequente", difficile da accertare, con "ingiustificata" che pare meglio risponda alle esigenze contingenti in cui può operare il Notaio. Sempre alla lettera "c", si propone la soppressione dell'avverbio "comunque" tra le parole "col prestare" e "la propria opera in modo non corretto" per non favorire un'interpretazione non estensiva alla norma.
Art. 15: si propone di sostituire l'ultimo comma con la seguente formulazione più chiara:
"I Notai appartenenti allo stesso distretto non possono far parte della Commissione in numero superiore alla metà dei componenti della Commissione stessa".
Il Comitato nel porgere al Consiglio Nazionale del Notariato ed alla Commissione che ha studiato e predisposto il progetto, il proprio apprezzamento per il lavoro svolto auspica che esso diventi presto norma cogente per tutti i notai come espressione di' autodisciplina che il Notariato si è proposto.
Dante Chizzini
TESTO DEL PROGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE
Art. 1 (Vigilanza)
11 Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sui notai e sugli organi del Notariato.
I Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali esercitano la vigilanza, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali, sull'attività dei notai e sugli organi del Notariato.
1 Presidenti dei Consigli Notarili esercitano la vigilanza sull'attività dei notai del loro Collegio.
Art. 2 (Ispezioni ordinarie)
L'osservanza da parte del notaio delle norme contenute nella presente legge o in altre leggi dello Stato, relative alla redazione e conservazione degli atti, alla tenuta dei repertori ed indici, alla esecuzione di tutte le formalità disposte dalla legge, alla liquidazione degli onorari ed al versamento delle tasse dovute all'Archivio Notarile e delle quote di onorari dovute alla Cassa Nazionale del Notariato ed al Consiglio Nazionale del Notariato, è accertata, in via ordinaria, ogni due anni mediante ispezione eseguita presso il competente Archivio Notarile a partire dal primo giugno dì ogni anno, e concerne gli atti tra vivi conservati da ciascun notaio nel biennio precedente ed i repertori ed indici relativi allo stesso periodo.
L'ispezione è eseguita dal Presidente del Consiglio Distrettuale o da uno dei Consiglieri delegati dallo stesso Presidente, unitamente al Conservatore dell'Archivio Notarile del Distretto o ad altro. Conservatore di Archivio all'uopo nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia.
Le ispezioni agli atti del Presidente del Consiglio Distrettuale sono eseguite dal più anziano di esercizio tra i Consiglieri delegati all'ispezione unitamente a un Ispettore generale degli Archivi Notarili.
Le ispezioni agli atti dei Consiglieri delegati alle ispezioni sono eseguite dal Presidente del Consiglio Notarile unitamente a un Ispettore generale degli Archivi Notarili.
Art. 3 (Ispezioni e verifiche per cessazione dall'esercizio)
In caso di cessazione del notaio dall'esercizio nel Distretto, il Presidente del Consiglio Distrettuale, o uno dei Consiglieri da lui delegati, unitamente al Conservatore dell'Archivio Notarile del Distretto, provvede, presso detto Archivio, ad ispezionare gli atti, i repertori ed indici non ancora ispezionati, e verifica quelli- già ispezionati per controllare se essi rispondono, per numero e stato di conservazione, alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni.
L'ispezione nel caso di cessazione dall'esercizio per morte del notaio e, se sussistono gravi motivi, negli altri casi, si estende all'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti obbligatori e degli incarichi professionali a lui affidati.
Il Consiglio Notarile per l'esecuzione degli adempimenti e degli incarichi predetti può designare un notaio del Distretto, al quale sono dovute le occorrenti spese.
Art. 4 (Ispezioni straordinarie)
Indipendentemente dalle verifiche ordinarie e periodiche dì cui agli artt. 2 e 3 il Ministro di Grazia e Giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui agli articoli predetti, affidandone l'esecuzione ad un Ispettore generale degli Archivi Notarili in unione al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato o ad un Consigliere nazionale da questi delegato, che non sia Consigliere della zona cui appartiene il notaio ispezionando.
Art. 5 (Poteri di vigilanza dei Consigli Notarili)
I Consigli Notarili Distrettuali hanno facoltà di svolgere indagini sull'attività dei notai al fine di verificare il rispetto della legge avuto particolare riguardo alle ipotesi previste dall'art. 10.
A tale scopo essi possono:
- richiedere ai notai chiarimenti e dati su circostanze che riguardino attività di rilevanza professionale, nonchè l'esibizione di atti e di documenti che siano tenuti a conservare per legge;
- chiedere informazioni anche alle autorità pubbliche;
- eseguire ogni altro accertamento ritenuto opportuno.
Gli Archivi Notarili e gli altri uffici pubblici debbono, nei limiti delle rispettive competenze, fornire ai Consigli Distrettuali e agli organi disciplinari previsti dalla presente legge, tutte le informazioni che fossero richieste.
Ove ricorrano gravi motivi e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica possono essere eseguite ispezioni nei locali dove il notaio svolge l'attività notarile.
Art. 6 (Sanzioni).
Le sanzioni disciplinari applicabili ai notai sono: l'ammenda, l'avvertimento, la censura, la sospensione, la destituzione.
L'ammenda consiste nel pagamento di una somma di denaro.
L'avvertimento consiste nel richiamo all'osservanza della norma violata.
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.
La sospensione consiste nella temporanea inibizione dell'esercizio delle funzioni notarili. La destituzione consiste nella definitiva privazione delle funzioni notarili.
Art. 7 (Ammenda)
Si applica l'ammenda da lire tremila a lire trentamila al notaio che contravviene a norme concernenti la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori o l'adempimento di altri obblighi per i quali non sia prevista sanzione diversa.
Più violazioni di una stessa norma di legge, contenute nel medesimo atto, danno luogo ad una sola ammenda aumentabile fino al triplo.
Si applica l'ammenda da lire diecimila a lire centomila al notaio:
a) che rimane sprovvisto dei prescritti repertori per un periodo non superiore a dieci giorni;
b) che omette l'annotazione di un atto nel repertorio;
c) che ritarda la presentazione degli atti o dei repertori per l'ispezione ordinaria o straordinaria.
Art. 8 (Sospensione)
Si applica la sospensione fino a 180 giorni al notaio:
a) che commetta una infrazione dalla quale derivi, per espressa previsione di legge, la nullità dell'atto, ovvero riceva, ín violazione dell'art. 28, n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, un atto manifestamente nullo;
b) che rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il suo ministero;
c) che non custodisca presso il proprio studio atti e repertori dei quali è prescritta la conservazione;
d) che abitualmente ometta l'annotazione di atti nel repertorio ovvero iscriva a repertorio atti non ancora ricevuti o autenticati;
e) che contravvenga abitualmente all'obbligo di assistenza allo studio;
f) che rimanga sprovvisto dei repertori per oltre dieci giorni;
g) che si opponga alle ispezioni o altrimenti le impedisca, oppure ritardi di oltre un mese, senza giustificato motivo, la presentazione degli atti, repertori e registri per le ispezioni. Si applica la sospensione da 180 giorni ad un anno al notaio che nello stesso triennio ricada in infrazioni, anche diverse fra loro, per le quali sia stata applicata per due volte la sospensione.
La sospensione, congiunta alla ammenda, si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10.
Art. 9 (Destituzione)
Si applica la destituzione al notaio:
a) che abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per la quale non avrebbe potuto ottenere la nomina a notaio;
b) che continui nell'esercizio durante la sospensione;
b) che dolosamente non conservi atti o repertori dei quali è prescritta la custodia;
d) che nel triennio successivo all'infrazione che ha determinato l'irrogazione della sospensione di cui all'art. 8, secondo comma, commetta altra infrazione punibile con la sospensione. La destituzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10.
Art. 10 (Condotta riprovevole)
E' punito con la censura congiunta all'ammenda da lire 500.000= a lire 1.000.000=, e nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a novanta giorni nonchè con l'ammenda da lire 300.000= a lire 3.000.000=, il notaio:
a) che dopo aver subito l'avvertimento dì cui al comma seguente, commetta, nel quinquennio successivo, azioni sanzionabili con tale pena;
b) che non osservi le deliberazioni adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale ovvero dal Consiglio Nazionale del Notariato;
c) che faccia concorrenza ai colleghi:
- con la riduzione degli onorari e dei diritti accessori previsti dalla tariffa nazionale integrata con i criteri determinati dal Consiglio Notarile;
- con l'accordo, mediante corrispettivo di qualsiasi natura, con procacciatori di clienti, mediatori, agenzie di affari;
- con il ricorso a forme di pubblicità;
- con l'utilizzazione frequente di clausole di esonero da responsabilità;
- con l'utilizzazione di organizzazioni altrui, che riducano la partecipazione del notaio a interventi meramente formali;
- col prestare comunque la propria opera in modo non corretto;
d) che con la sua condotta nell'esercizio della professione o nella vita pubblica o privata in qualunque altro modo comprometta la sua dignità e reputazione e il decoro ed il prestigio del Notariato.
E' punito con l'avvertimento e con l'ammenda da lire 100.000= a lire 500.000= il notaio che compia occasionalmente alcuna delle azioni sanzionabili, a norma del comma precedente del presente articolo, lettere b), c) e d).
E' punito con la sospensione sino ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000= a lire 10.000.000= il notaio che nel quinquennio successivo ricada nello stesso comportamento già sanzionato a norma del primo comma.
E' punito con la destituzione il notaio che, già condannato per due volte con la sospensione prevista nel precedente comma, nel triennio dall'ultima condanna commetta altro illecito disciplinare punibile con la sospensione.
Se nei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 8 è ravvisabile un comportamento riprovevole a norma del presente articolo, si fa luogo al cumulo delle sanzioni.
Art. 11 (Circostanze attenuanti e sanzioni accessorie)
Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, la destituzione può essere sostituita con la sospensione, la sospensione con la censura, la censura con l'avvertimento e l'ammenda è ridotta di un terzo.
La sospensione, divenuto definitivo il relativo provvedimento, determina di diritto la decadenza dalla qualità di componente del Consiglio e la ineleggibilità per i quattro anni successivi alla cessazione della sospensione stessa.
I proventi delle ammende sono devoluti al Consiglio Notarile del Distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nel momento del compimento del fatto.
Art. 12 (Competenza)
Il procedimento disciplinare è di competenza della Commissione regionale di disciplina nella cui circoscrizione si trova il Distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nel momento in cui ha commesso il fatto. La competenza per i procedimenti disciplinari a carico di componenti della Commissione regionale di disciplina spetta alla Commissione della regione confinante avente il maggior numero di posti di notaio.
Quest'ultima Commissione decide anche in tutti i casi in cui - per effetto di sospensione dalle funzioni, astensione o ricusazione - più di tre membri della Commissione competente a norma del primo comma risultino impediti a partecipare alla discussione o decisione.
Art. 13 (Commissione regionale di disciplina)
All'inizio di ogni triennio è costituita in ogni regione, con sede presso il Consiglio Notarile del capoluogo, la Commissione regionale di disciplina.
A tal fine viene considerata regione unica quella risultante dalla aggregazione: al Piemonte della Valle d'Aosta, agli Abruzzi del Molise, alla Puglia della Basilicata.
La Commissione disciplinare è composta di sei, nove o dodici membri, eletti tra i notai in esercizio nei Distretti con capoluogo nella regione, a seconda che il numero dei notai assegnati alla regione non superi i 250 o risulti, rispettivamente, superiore a tale numero o superiore a 400.
Le spese di funzionamento della Commissione sono sostenute dai Consigli Distrettuali della regione e tra essi ripartite in proporzione al numero dei posti.
Tali spese devono essere comprese nella tassa annua di cui all'ultimo comma dell'art. 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. A tal fine la Commissione forma entro il 15 gennaio di ogni anno un bilancio preventivo.
Art. 14 (Eleggibilità e decadenza)
Non possono far parte della Commissione di disciplina i componenti del Consiglio Nazionale del Notariato e dei Consigli Distrettuali, i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado oppure coniugi di componente della Commissione, i notai ai quali sia stata inflitta la sanzione della sospensione, o dell'avvertimento o della censura per i quattro anni successivi al provvedimento.
I componenti della Commissione non possono essere eletti più di due volte consecutivamente. I componenti della Commissione decadono dalla carica per sopraggiunte cause di ineleggibilità o per cessazione dall'esercizio nella regione.
Si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal Presidente del Consiglio Nazionale, quando i componenti per qualunque causa cessati superino un terzo dei componenti della Commissione.
I componenti della Commissione regionale di disciplina contro i quali viene iniziato procedimento disciplinare possono essere, dalla Commissione di cui all'art. 12, secondo comma, sospesi dalle loro funzioni.
Art. 15 (Elezione della Commissione)
Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, i collegi con sede nella regione eleggono i componenti della Commissione regionale di disciplina.
Il giorno delle elezioni è fissato dal Presidente del Consiglio Nazionale il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai Presidenti dei Consigli Notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
La elezione avviene a schede segrete.
Il numero dei notai appartenenti allo stesso Distretto non può essere superiore alla metà dei componenti della Commissione.
Art. 16 (Nomina, comunicazioni ed insediamento)
I Presidenti dei Consigli Notarili, nei cinque giorni successivi all'adunanza, comunicano al Consiglio Notarile del capoluogo di regione i risultati delle votazioni.
Il Presidente del Consiglio Notarile del capoluogo di regione nei dieci giorni successivi proclama gli eletti, ne dà comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia, alla Corte d'Appello e alla Procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli Archivi notarili e ai Consigli Notarili della regione e convoca gli eletti per l'insediamento della Commissione.
Art. 17 (Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti)
Nella prima riunione, presieduta dal più anziano in esercizio, i componenti eleggono tra di loro il Presidente, uno o più Vice Presidenti e un Segretario che assume anche le funzioni dì Tesoriere.
La Commissione deve ripartirsi in più sezioni di tre membri, ciascuna presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti.
I membri possono, se necessario, essere temporaneamente applicati a sezione diversa dalla propria con provvedimento del Presidente.
Art. 18 (Inizio del procedimento disciplinare)
Il procedimento disciplinare è promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio Notarile del Distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio contro cui si procede oppure, previa delibera del predetto Consiglio Notarile, dal Presidente distrettuale mediante richiesta alla Commissione di disciplina.
Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione di disciplina (o in sua assenza il Vice Presidente che lo sostituisce) assegna il procedimento ad una sezione. Questa entro trenta giorni dalla ricevuta assegnazione accerta se sussistano le condizioni per la prosecuzione del procedimento disciplinare, disponendo, se del caso, il "non luogo a procedere"; in caso contrario dà avviso al notaio dell'inizio del procedimento, comunicandogli per iscritto l'addebito e l'invito a presentare deduzioni scritte entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso cui deve essere allegata copia in carta libera della richiesta di apertura del procedimento disciplinare e degli atti e documenti che la corredano.
Art. 19 (Oblazione)
In caso di infrazione che dà luogo alla sola ammenda il notaio può prevenire il procedimento o arrestarne il corso, purchè non sia ancora intervenuta alcuna decisione di condanna, pagando una somma corrispondente al sesto del massimo previsto per la infrazione commessa.
Art. 20 (Inizio della discussione)
Almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione il Presidente della Commissione regionale di disciplina ne dà comunicazione scritta al notaio.
Art. 21 (Discussione)
Il notaio può comparire avanti la Commissione regionale di disciplina personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Egli può farsi assistere da un notaio anche in pensione o da un avvocato o procuratore legale e presentare memorie a propria difesa.
La Commissione può assumere gli elementi di informazione e le prove che ritenga necessari.
Art. 22 (Decisioni)
Al termine della discussione la Commissione emette la decisione, dando lettura immediata del dispositivo.
La decisione è depositata entro i trenta giorni successivi.
Art. 23 (Astensione e ricusazione)
I componenti della Commissione regionale di disciplina debbono astenersi e possono essere ricusati per i motivi e con le modalità stabiliti negli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, la Commissione a sezioni unite, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo e assunte - quando occorre - le prove offerte.
Il Presidente sostituisce il membro astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
Art. 24 (Ricorso all'autorità giudiziaria)
Avverso i provvedimenti della Commissione regionale di disciplina possono proporre ricorso alla Corte di Appello del luogo in cui ha sede la Commissione il Procuratore Generale, il Presidente del Consiglio Notarile previa delibera del Consiglio e il notaio interessato.
11 ricorso è proposto con atto depositato in Cancelleria e notificato agli altri soggetti di cui al comma precedente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi del successivo art. 28.
Il ricorso alla Corte di Appello sospende la esecuzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione regionale di disciplina.
La Corte di Appello, richiamati gli atti dalla Commissione di disciplina, sentiti i soggetti di cui al primo comma, con le facoltà previste nell'art. 520, primo comma, codice dì procedura penale, decide con sentenza.
Art. 25 (Ricorso alla Corte di Cassazione)
Contro la sentenza della Corte di Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione da parte del notaio o del Procuratore Generale per le cause previste dall'art. 360 del codice di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza della Corte di Appello ed ha effetto sospensivo.
La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio sentiti il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed il notaio.
Art. 26 (Prescrizione dell'azione disciplinare)
L'azione disciplinare si prescrive in quattro anni dalla data dell'infrazione se non è iniziato il procedimento disciplinare e in otto anni in ogni altro caso.
Qualora il fatto sía considerato reato dalla legge penale, il termine di prescrizione per l'azione disciplinare è quello previsto per la prescrizione dell'azione penale, ma non può comunque essere superiore a quello previsto dal comma precedente.
Art. 27 (Prescrizione della sanzione disciplinare)
Le sanzioni disciplinari si prescrivono in quattro anni dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
Art. 28 (Comunicazione delle decisioni disciplinari)
Le decisioni della Commissione regionale di disciplina e le sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione sono inviate in copia al notaio, al Consiglio Notarile del Distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, al Ministro di Grazia e Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello della sede della Commissione regionale di disciplina.
I provvedimenti in materia penale emessi a carico dei notai sono comunicati al Consiglio distrettuale nel cui ruolo in notaio è iscritto e al Ministro di Grazia e Giustizia.
Le comunicazioni previste nei commi precedenti vanno fatte, entro i dieci giorni successivi alla emissione dei provvedimenti, mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario ad istanza rispettivamente del Segretario della Commissione regionale di disciplina e del Cancelliere.
Art. 29 (Esecuzione delle decisioni)
I provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari, non più soggetti ad impugnativa, sono esecutivi.
Salva l'applicazione degli artt. 474 e ss. del codice di procedura civile per le sanzioni di carattere pecuniario, /'esecuzione è curata dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, il quale ne informa il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Art. 30 (Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)
Nel caso sia iniziato un procedimento penale a carico di un notaio, il Pubblico Ministero, nei procedimenti di competenza della Corte di Assise o del Tribunale, e il Pretore nei procedimenti di sua competenza, debbono darne comunicazione al Presidente del Consiglio distrettuale competente, dando notizia del titolo del reato per il quale si procede.
In tal caso il procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale non può essere promosso o proseguito fino a che quest'ultimo non sia definito con provvedimento irrevocabile.
Art. 31 (Sospensione cautelare di diritto)
E' sospeso di diritto dall'esercizio delle sue funzioni il notaio che si trovi in stato di detenzione o agli arresti domiciliari.
La sospensione cautelare ha inizio dalla data in cui il notaio imputato si è reso latitante o in cui ha avuto inizio la detenzione.
La sospensione cautelare cessa automaticamente con il venir meno dello stato di detenzione o degli arresti domiciliari.
Art. 32 (Sospensione cautelare facoltativa)
Può essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni il notaio:
1) contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per reati che importino la destituzione di diritto;
2) contro il quale sia stata pronunciata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
La sospensione cautelare è disposta dall'autorità giudiziaria o dalla Commissione di disciplina che hanno emesso il provvedimento di condanna, e nell'ipotesi di concessione della libertà provvisoria può esser disposta dall'autorità giudiziaria qualora ne ravvisi l'opportunità.
Contro il provvedimento di sospensione è ammesso reclamo, entro venti giorni dalla notifica, alla Corte di Appello che decide in camera di consiglio con sentenza.
Il reclamo non sospende l'esecuzione della sospensione cautelare.
Art. 33 (Comunicazioni)
Tutti i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 31 e 32 devono essere comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia e al Consiglio distrettuale competente.
Art. 34 (Rilascio di atti in originale)
L'art. 70 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, è sostituito dal seguente:
"Il notaio, salva contraria volontà delle parti risultante dal contesto dell'atto, rilascia in originale:
a) le procure alle liti e le procure speciali per la esecuzione di un solo affare;
b) gli atti di assenso e di autorizzazione relativi ad un solo affare;
c) le scritture private autenticate che non comportino iscrizioni o trascrizioni immobiliari o che non contengano costituzione o modificazione o scioglimento di società o procure a più affari, salvo che debbano essere successivamente sottoscritte da altre parti o autenticate da altro notaio, ovvero siano redatte in più originali, nei quali casi uno soltanto di essi viene conservato;
d) gli atti di cui al n. 2 dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e quelli di cui al n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666;
e) gli altri atti dei quali la legge consente il rilascio in originale.
Il notaio rilascia in originale:
a) gli atti di protesto;
b) gli atti di cui numeri 1 e 5 dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e quelli di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666;
c) gli atti dei quali non è dovuta l'iscrizione al repertorio".
Art. 35 (Norma transitoria)
L'elezione perla prima volta della Commissione regionale di disciplina è indetta dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato entro il febbraio-successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fatti commessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le sanzioni disciplinari, le competenze e le procedure previste dalla normativa anteriore.
Art. 36 (Norma di attuazione)
Sono abrogate le seguenti norme:
- artt. 70, 72, 3° comma, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- artt. 70, 249, 251, 1° comma, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;
- l'art. 16 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324;
- l'art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64;
- gli artt. 14 e 22 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666;
- l'art. 24 del D.L. 9 aprile 1948, n. 528;
- l'art. 5, 2°, 3° e 4° comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 19 luglio 1957, n. 588.
Le parole "inabilitazione" e "inabilitato", contenute negli artt. 30, 5° comma, 35, 43, 1°, 2° e 3° comma e 44, 1° comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nell'art. 64 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, sono sostituite rispettivamente dalle parole "sospensione cautelare" e "cautelarmente sospeso".
Art. 37 (Entrata in vigore)
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
INDICE DEI QUADERNI DI FEDERNOTIZIE
Quaderno n. 1 sul tema "Testo coordinato del CCNL per i dipendenti degli studi professionali", allegato al n. 3 del settembre 1988
Quaderno n. 2 sul tema "Sistemi giuridici e professioni giuridiche nell'ambiente internazionale, stato e avvenire del notariato francese", allegato al n. 1 del gennaio 1989
Quaderno n. 3 sul tema "Comunicazione, informazione e informatica nel settore notarileTM, allegato al n. 6 del novembre 1989
Quaderno n. 4 sul tema "Contributi per lo studio del nuovo disciplinare", allegato al n. 2 del marzo 1990.