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Q.16
SETTEMBRE 2007 download Quaderno n.16.pdf
IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Milano Settembre 2007
Relazione per la riunione di studio del 2 aprile 2007 Introduzione al decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249 Parte I A cura di Marco Rosnati Testi normativi a fronte predisposti da Arturo Brienza Premessa La riforma del procedimento disciplinare è giunta a poche settimane dalla definitiva entrata in vigore. La mia conversazione - nel quadro delle rinnovate iniziative del Consiglio notarile di Milano volte organizzare incontri periodici con i notai del Collegio per approfondire novità normative e giurisprudenziali e contribuire all’iniziativa del CNN sulla formazione permanente del notariato - è destinata all’inquadramento generale della nuova disciplina e a fornire qualche sintetica indicazione sulle novità apportate alla materia della vigilanza e delle ispezioni, alle sanzioni e ad alcune regole sostanziali della loro applicazione. Ai problemi di carattere processuale e ad altri approfondimenti saranno dedicati incontri successivi. Col decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2006, n. 186 – Supplemento Ordinario n. 184/L, è proseguita l’attività di riforma dell’Ordinamento del Notariato promossa dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che aveva già dato luogo al D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili, e al D. Lgs. 5 maggio 2006 n. 182 (Norme in tema di assicurazione per la responsabilità civile ed istituzione di un Fondo di garanzia). La riforma, va ricordato, era in parte contenuta nella stessa legge 246/05, che aveva apportato modifiche di immediata applicazione, tra cui la nuova formulazione dell’art. 28 LN, che ha equiparato atto pubblico e scrittura privata autenticata; il nuovo testo degli artt. 47 e 48 LN, nel quale la presenza dei testimoni è divenuta l’eccezione; l’obbligo, già previsto dal Codice Deontologico, di conservare a raccolta le scritture private autenticate soggette a pubblicità legale. La materia disciplinare, di cui ora ci occupiamo, è stata ridisegnata dal D. Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 con 55 articoli il cui contenuto, pur modificando ampi settori della legge notarile, ne ha rispettato la sistematica. Il legislatore delegato, tecnicamente attento, ha infatti proceduto sostituendo il contenuto delle vecchie norme, lasciandone inalterata la collocazione, abrogando quelle corrispondenti agli istituti soppressi e introducendo in sede tematicamente appropriata nuovi articoli con numerazione bis e seguenti nei casi in cui in cui la disciplina, oltre che modificata, è stata ampliata, mediante una regolamentazione più analitica o con la creazione di nuovi istituti. In alcuni casi (ad es. nell’ipotesi dell’art. 144 o in quella dell’art. 147, che commenteremo tra breve) la disciplina - prima dispersa fra legge notarile e legislazione speciale - è stata opportunamente ricondotta per intero alla legge notarile stessa.
Sintesi degli argomenti toccati dalla riforma, l’entrata in vigore e le regole di diritto transitorio Il titolo della novella “Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246 “minus dixit quam voluit”; infatti la normativa - pur incidendo principalmente sul procedimento - ha coinvolto una materia assai più ampia. Vediamo di identificare i principali nuclei argomentali e la loro topografia normativa. A) Modifiche alla legge notarile in tema di cessazione a domanda, notaio delegato e depositario (Modifiche al Titolo II Capo III - artt. 30 ss. e Capo IV artt. 43 ss.) Un primo nucleo, per la verità non proprio omogeneo, può essere indicato negli articoli da 1 a 8 del decreto delegato, i quali, oltre a dettare norme di coordinamento indotte dalle modifiche apportate ai singoli istituti e dall’introduzione di istituti nuovi, innovano le regole in tema di competenza a dichiarare la cessazione dall’esercizio del notaio per cause diverse da sanzioni disciplinari, e quelle dettate in tema di notaio delegato e di notaio depositario. B) Vigilanza, poteri di controllo e ispezioni (Modifiche alla legge notarile - Titolo IV Capo II artt. 93-bis e 93-ter e Titolo VI Capo I artt. 128 ss e Capo II art. 147) Un secondo nucleo tematico può essere identificato nelle disposizioni (artt. 10 - 17 della novella) che introducono novità nella materia della vigilanza sui notai, dei relativi poteri di controllo da parte degli Consigli distrettuali e in materia di ispezioni agli atti e ridefiniscono il comportamento deontologicamente sanzionabile (art. 30 della novella, che modifica l’art. 147 LN) C) Sistema delle sanzioni Modifiche alla legge notarile - Titolo VI Capo II - artt. 135 - 146 (e a singole norme di leggi speciali) Un terzo nucleo tematico può essere individuato nelle disposizioni che hanno innovato la materia delle sanzioni e delle regole sostanziali di applicazione di esse (artt. 18 - 30 e artt. 50, 51 e 53 della legge di riforma) Si collega a questo ambito anche l’art. 9 della novella, che modifica l’art. 80 della Legge Notarile, mentre l’art. 30, che modifica l’art. 147, è stato ricollegato al precedente punto “B”. D) Modifiche al procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e introduzione del procedimento cautelare (Modifiche al Titolo VI Capo III - artt. da 148 a 159 della legge notarile) Un quarto nucleo può essere individuato nelle disposizioni procedurali in tema di applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni (artt. 31 - 49 della novella). Questo ambito, a sua volta, può essere suddiviso in: - 1) normativa sulla formazione delle Commissioni amministrative regionali di disciplina, incompatibilità, decadenza dei membri. - 2) Norme di natura prevalentemente processuale che governano l’iniziativa dell’azione, il procedimento disciplinare e cautelare avanti le Commissioni amministrative regionali di Disciplina, le impugnazioni delle relative deliberazioni avanti la Corte d’appello e in sede di legittimità. - 3) Introduzione del Titolo VI Capo IV “Disposizioni comuni” -Il nuovo art. 160 contiene la norma di rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
E) Abrogazioni di norme, entrata in vigore della riforma, norme transitorie (artt. 52, 54 e 55 della novella) Nel corso della trattazione saranno richiamati, argomento per argomento, l’abrogazione o il momento dell’entrata in vigore delle disposizioni volta a volta prese in considerazione e la presenza di disposizioni transitorie; qui di seguito è comunque fornito il quadro d’insieme di tali disposizioni. 1) Abrogazione di norme L’Art. 52 comma 1, in vigore dal 1/06/2007 e applicabile ai procedimenti promossi dalla medesima data, interviene sulla legge notarile e sul regolamento. Per quanto riguarda la legge notarile, sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato» , e gli articoli 131, 139, 140 e 141. Per quanto riguarda il regolamento (regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326), sono abrogati gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274. L’art. 52, commi 2, 3 e 4, abroga l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358. Tali disposizioni abrogative sono entrate in vigore dal 26/8/2006, ma risultano fra le norme applicabili ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Il comma 5 del medesimo l’art. 52, che entrerà in vigore il 1/06/2007 e risulterà applicabile ai procedimenti promossi dalla medesima data, infine, abroga l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629. 2) Disciplina transitoria Se ne occupa l’art. 54 della riforma A) art. 54 comma 1: per alcuni articoli (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52) è precisato che si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1/6/ 2007. B) art. 54 comma 2: (Principio del favor rei) per i fatti commessi anteriormente al 26/8/2006 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 1), continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51. 3) Entrata in vigore La materia è regolata dall’art. 55 che ha disposto tre diverse date di entrata in vigore secondo le materie trattate. A) Materia delle sanzioni 26/8/2006 Una serie di disposizioni (articoli 19, limitatamente all’articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54) prevalentemente riferite alla materia delle sanzioni, sono entrate in vigore il 26/8/2006 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della nuova disciplina nella Gazzetta Ufficiale).
B) Istituzione Co.Re.Di. 1/01/2007 Un’altra serie di disposizioni (articoli 32, 33, 34, 35 e 36) riguardanti l’istituzione delle Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina e le elezioni dei componenti sono entrate in vigore il 1/01/2007. C) Restanti disposizioni 1/6/2007 Le restanti disposizioni (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all’articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5), quindi fra l’altro tutte quelle che regolano il nuovo procedimento, entreranno in vigore il 1/6/2007 Brevi note sulle norme di maggior interesse A) Modifiche in tema di cessazione a domanda, notaio delegato e depositario (Modifiche al Titolo II Capo III - artt. 30 ss. e Capo IV artt. 43 ss.) In questo ambito mi limito ricordare pochi concetti. In tema di cessazione dall’esercizio. Il nuovo art. 34 LN, (art. 2 della novella) derubrica la competenza a dichiarare la decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa richiesta del notaio, affidandola a un decreto dirigenziale (prima occorreva un D.P.R.) In compenso, la cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30 LN (interdizione ad es. per infermità temporanea), 31 LN (dispensa per debolezza di mente o per infermità, e 32 LN (rimozione per mancato ripristino della cauzione, assunzione di una posizione incompatibile col notariato, o sparizione dalla sede per più di due mesi) è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica o del presidente del consiglio notarile, udito sempre l'interessato, dalla Co. Re. Di. ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili. La stessa norma, all’ultimo comma, si segnala per l’introduzione della nozione di misura cautelare notarile, che va a sostituirsi all’istituto dell’inabilitazione, ora abrogato a seguito della soppressione degli artt. 139, 140 e 141 L.N. L’art. 35 LN nuovo testo (art. 3 della riforma) utilizza espressamente la dicitura “sanzioni disciplinari”, in coerenza con le altre disposizioni che hanno sostituito - a scanso di equivoci -diciture di carattere penalistico (ad es. Pene disciplinari, nella rubrica dei Capi II e III del titolo VI, vecchio testo, e la precedente qualificazione della sanzione disciplinare come “ammenda”), inoltre espunge l’inabilitazione, come si è visto, abrogata. B) Vigilanza, poteri di controllo e ispezioni (Modifiche al Titolo IV Capo II artt. 93-bis e 93-ter e al Titolo VI Capo I artt. 128 ss e Capo II art. 147) Il secondo nucleo tematico, non particolarmente rilevante sul piano del numero delle norme interessate, ha però grandissimo interesse pratico e politico. B1) Nuove norme in tema di vigilanza Prendiamo dapprima in considerazione l’Art. 10 della novella, che detta nuove norme in materia di vigilanza da parte del Consiglio notarile e di poteri di cui il Consiglio medesimo dispone nella propria attività, introducendo i nuovi, importantissimi, Artt. 93-bis e 93-ter LN.
In precedenza, la materia era regolata dall’art. 93 n. 1 L.N., non oggetto di riforma, a mente del quale il Consiglio notarile, oltre a esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri. Ora, la riforma aggiunge (art. 93 bis) che il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato. Inoltre, la medesima norma dota i Consigli distrettuali di nuovi poteri di controllo. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. Come si vede, con le disposizioni in esame, la materia deontologica e, in particolare, la normativa elaborata dal Consiglio nazionale del notariato dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, entra espressamente e a pieno titolo fra le fonti che definiscono l’illecito disciplinare e il rispetto di essa diviene oggetto fondamentale, se non privilegiato, dell’attività di vigilanza da parte dei Consigli distrettuali. Ai poteri/doveri di vigilanza, così ridefiniti, e alle rafforzate facoltà di controllo si collega poi (art. 93-ter) l’autonomo potere di attivare l’organo giudicante, dando direttamente inizio all’azione disciplinare. Infatti, se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153. Possiamo, già da questi brevi cenni, delineare la modificata funzione del Consiglio notarile in questa materia. Il Consiglio notarile, come vedremo meglio parlando del nuovo procedimento, cessa del tutto dalle (limitate) funzioni giudicanti che gli assegnava il vecchio testo dell’art. 148 L.N., ma 1) viene confermato nei suoi poteri/doveri di vigilanza, il cui oggetto ora include formalmente la materia deontologica, e rafforzato con le facoltà di accesso e di acquisizione di informazioni di cui sopra; 2) si vede investito direttamente del potere/dovere di esercitare l’azione disciplinare, qualunque sia la pena edittale o la materia coinvolta. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione. Art. 10. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 93-bis. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. 3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione. Art. 93-ter. - 1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.». In vigore dal 1/06/2007 - Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 B2) Nuovo testo dell’art. 147 LN Vediamo ora brevemente la riforma della nozione stessa di illecito disciplinare di carattere deontologico (art. 30 del decreto delegato che modifica l’art. 147 LN). La norma è collocata nel Capo II del Titolo VI, dedicato alle sanzioni disciplinari, ma dato che la modifica non riguarda la sanzione, rimasta invariata, bensì la definizione dell’illecito, mi sembra corretto parlarne qui. Sino all’entrata in vigore di questa parte della riforma, ormai prossima, la fattispecie di illecito in esame è definita da due norme, l’art. 147 della legge notarile, appunto, e l’art. 14 del R.D.L. 14/07/1937, n. 1666, nei termini seguenti: - il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile (art. 147 LN) - il notaio che con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza (art. 147 LN) - il notaio che faccia concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile (art. 14 del R.D.L. 14-07-1937, n. 1666) - il notaio che eserciti le sue funzioni, anche se ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. (art. 14 del R.D.L. 14-07-1937, n. 1666) Con la riforma, l’art. 14 del R.D.L. 14-07-1937, n. 1666 è abrogato e la casistica viene riordinata e interamente ricondotta all’art. 147 LN; la desueta fattispecie relativa i giorni festivi e di mercato viene abrogata, mentre si aggiunge, ed è questa la novità più significativa, il caso della violazione non occasionale delle norme deontologiche. Pertanto, la nuova disciplina prevede i seguenti casi: a) il notaio che compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. La sanzione, invariata, è la censura o la sospensione fino ad un anno; nei casi più gravi, si può arrivare alla massima sanzione disciplinare, che sarà sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione dell’articolo 147 LN, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione. Come vari commentatori hanno notato, la norma, nella parte in cui riafferma l’illiceità della concorrenza ad altro notaio effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, pone un delicato problema di coordinamento con il principio dell’abrogazione delle tariffe minime sancito nell’art. 2, comma 1, lettera a) del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, (Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2006, n. 186 – Supplemento Ordinario n. 183). Art. 30 Sostituzione dell'articolo 147 LN Art. 147 1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. 2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 147 Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente. Art. 52 comma 4 della novella: abrogazione dell’art. 14R.D.L. 14-07-1937, n. 1666, Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In vigore dal 26/8/2006 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 R.D.L. 14-07-1937, n. 1666 Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (G.U. 07-10-1937, n. 234, Serie Generale) Art. 14 Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione. Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147. B3) Nuove norme in materia di ispezioni Prendiamo ora in considerazione le nuove norme in materia di ispezioni (artt. 13, 14, 15, e 16 della novella.) Gli artt. 13 e 14 si riferiscono alle ispezioni ordinarie e riformano gli artt. 128 e 129 LN. Le modifiche alla prima norma hanno in parte carattere organizzativo, come la previsione che le ispezioni abbiano luogo “Nell'anno successivo ad ogni biennio”, e non più “Nel primo semestre successivo di ogni biennio”, o di chiarimento (si precisa che il controllo in materia di versamenti non si riferisce genericamente alla “riscossione e versamento delle tasse”, ma ai “versamenti all'archivio”. Il nuovo testo contiene però un’importante novità per il caso in cui il notaio non adempia all’obbligo di presentare i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. Fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, (il caso è ora autonomamente previsto dall’art. 138 lett. f, che sanziona, anche questa è un novità, il semplice ritardo) il notaio è in tali casi sospeso in via cautelare fino a quando non abbia ottemperato agli obblighi; la richiesta della misura cautelare compete direttamente all’Archivio notarile (così come all’organo che procede all’ispezione compete direttamente il potere di promuovere l’azione disciplinare in reazione ai fatti emersi nel corso dell’ispezione) e su di essa delibera la Co.Re.Di. a norma dell’art. 158-sexies in quanto applicabile. Le modifiche all’art. 129 sono anche più significative sul piano generale e si connettono al discorso in materia di repressione dei comportamenti contrari alla deontologia; infatti (art. 129 comma 2) è ora previsto che “Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche.” Il potere/dovere di rilevare le violazioni alle norme deontologiche compete solo al presidente del consiglio notarile (o al suo delegato), ma (art. 129 comma 3) gli archivi notarili sono tenuti a fornire al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni. B3) Altre norme in materia di ispezioni L’art. 15. sostituisce il testo dell'articolo 132, in materia di ispezioni straordinarie. La modifica più significativa è l’applicabilità anche alle ispezioni straordinarie della sospensione cautelare di cui all’art. 128 n. 2 . L’art. 16 sostituisce il testo dell'articolo 133 (Verbale delle ispezioni), senza apportare modifiche degne di rilievo. In vigore dal 1/06/2007 - Applicabili ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 13. Sostituzione dell'articolo 128 LN «Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. 3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 14. Sostituzione dell'articolo 129 della LN «Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l'incarico al conservatore di altro archivio; b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. 2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 15. Sostituzione dell’art. 132 della legge notarile: «Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2. 2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili. 3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 16. 1. L'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 133. - 1. Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 128 Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notai dovranno presentare personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, all’Archivio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi. Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato. In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge. Art. 129 Le ispezioni saranno eseguite: 1) agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile e da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio; 2) Numero abrogato dall'art. 5, comma c. 4, L. 17 maggio 1952, n. 629. Art. 132 Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129. Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore alla sanzione amministrativa [1] di lire 10.000 [2] , le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero. Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge. Note: 1 Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda. 2 Importo così elevato per effetto dell'art. 24, comma c. 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dell'art. 113, commi c. 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 89. Art. 133 Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento. C) Sistema delle sanzioni - Modifiche al Titolo VI Capo II - artt. 135 - 146 (e a singole norme di leggi speciali) Il terzo nucleo tematico, come abbiamo detto, riguarda le disposizioni che hanno innovato la materia delle sanzioni e delle regole sostanziali di applicazione di esse. C1) Definizioni, coordinamento con il nuovo procedimento e “vincolo di continuazione” nel medesimo atto L’art. 19 del decreto delegato sostituisce il testo dell'articolo 135 della legge notarile La norma elenca, come prima, le sanzioni disciplinari, ma definisce ora le sanzioni di natura economica come “sanzione pecuniaria”, eliminando l’ambiguità della dicitura “ammenda”. Il comma 3 attua il coordinamento con la riforma della competenza a conoscere delle questioni disciplinari disponendo che le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla Corte d'appello. I primi tre commi dell’art. 19 della novella sono in vigore dal 1/06/2007 e risulteranno applicabili ai procedimenti promossi dal 1/06/2007. II comma 4 introduce una sorta di vincolo di continuazione per i casi in cui, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione. In tali ipotesi si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse. Si noti che la disposizione non appare applicabile nel caso in cui il notaio contravvenga più volte alla medesima disposizione, ma nella formazione di atti diversi. Questo comma è entrato in vigore il 26/8/2006, anche se, almeno stando alla lettera della legge, risulterà applicabile ai soli procedimenti promossi dal 1/06/2007. In assenza di espressa previsione, comunque, non sembra applicabile ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore. Capo II Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari (art. 18) Titolo introdotto dall’Art. 18. Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007 rt. 19 Art. 135. – 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione. 2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato. 3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse. Comma in vigore dal 26/8/2006 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 135 Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono: 1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) l'ammenda; 4) la sospensione; 5) la destituzione. Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato. C2) Nuova formulazione delle norme in tema di avvertimento e censura L’art. 20 della riforma ritocca la definizione di avvertimento e censura. Mi sembra si tratti di poche modifiche formali. Art. 20 Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Art. 136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura. 2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 136 L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile. C3) Aggiornamento delle sanzioni pecuniarie Qui l’intervento del legislatore è stato davvero incisivo e la cosa si può capire, perché a causa del mancato aggiornamento, gli importi previgenti erano effettivamente irrisori. Vengono sostituiti gli artt. 80 e 137 della legge notarile, l’art. 23 del r.d.legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (Annotazioni a margine degli atti), l’art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 (annotazioni sul registro somme e valori). Si ricorda che l’Archivio notarile di Milano ha fatto conoscere che, in base al nuovo testo dell’art. 23 del r.d.legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge n. 562/1926 (Annotazioni a margine degli atti), viene ritenuta obbligatoria l’annotazione a margine degli atti degli estremi di tutte le iscrizioni ipotecarie, incluse le normali ipoteche volontarie, che in passato erano considerate escluse da tale adempimento in quanto formalità non obbligatorie per il notaio; di ciò il Consiglio notarile ha dato notizia in una recente circolare. In tema di sanzioni per eventuali contravvenzioni alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro somme e valori e nel relativo estratto si può segnalare, accanto all’aumento dell’ammontare della sanzione pecuniaria, l’abrogazione del comma terzo dell’art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, sicché oggi il semplice ritardo nella presentazione dell’estratto non appare più specificamente sanzionato. Qui di seguito riporto le norme interessate che, per quanto riguarda questa materia, rimangono situate in parte nella legge notarile e in parte in leggi speciali. Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 137 della legge notarile) Art. 137. - 1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62. 2. È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma. 3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 137 - E' punito con l’ammenda (sanzione amministrativa) da L. 40 (€ 0,02) a L. 400 (€ 0,21) il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62. E' punito con la sanzione amministrativa [1] da L. 400 [€ 0,21] a L. 3.200 [€ 1,65] il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67. E' punito con la sanzione amministrativa [1] da L. 800 [€ 0,41] a L. 4.000 [€ 2,07] il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti. Art. 50. (Modifica delle sanzioni per le annotazioni a margine degli atti) Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. Art. 23 R. D. L. 23 OTTOBRE 1924 n. 1737 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti. 2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 23 R. D. L. 23 OTTOBRE 1924 n. 1737 I notai devono annotare gli estremi delle eseguite trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie in margine agli atti, per i quali tali formalità sono per i notai stessi obbligatorie, sotto la pena di una ammenda di lire 40 (€ 0,02) per ogni omissione. NB se si ritenesse applicabile l’aumento di 5 volte previsto, per le ammende di natura diversa da quella disciplinare, dalla Legge n. 689/1981, l’ammontare sarebbe di lire 200 (€ 0,10) Art. 51. (Modifica delle sanzioni per le annotazioni sul registro somme e valori) Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 LEGGE 22 GENNAIO 1934 n. 64 Art. 10 1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo è punito con la sospensione da uno a sei mesi. 2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno. 3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, è punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.». Art. 10 1) E' punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'art. 6, oppure lo pone senza le forme stabilite nell'articolo medesimo. 2) Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da lire 800 (€ 0,41) a lire 4000 (€ 2,07) e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 6, comma primo e secondo, e dell'art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell'estratto. 3) Il semplice ritardo nell'invio degli estratti è punito con l'ammenda da lire 400 (€ 0,21) a Lire 4000 (€ 2,07) Abrogato il comma 3) In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 9. (Modifica della sanzione per la percezione di onorari in eccesso) Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 «Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 80 - Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.
CONFRONTO FRA VECCHIE E NUOVE SANZIONI PECUNIARIE
Art. 137 LN Comma 1 Minimo Massimo Vecchia sanzione € 0,02 € 0,21 Nuova sanzione € 5,00 € 45,00 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Aumento = X 242 Aumento = X 218 Art. 137 LN Comma 2 Minimo Massimo Vecchia sanzione € 0,21 € 1,65 Nuova sanzione € 30,00 € 240,00 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Aumento = X 143 Aumento = X 145 Art. 137 LN Comma 3 Minimo Massimo Vecchia sanzione € 0,41 € 2,07 Nuova sanzione € 200,00 € 900,00 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Aumento = X 488 Aumento = X 435 Art. 23 RDL n. 1737/1924 - Annotazioni a margine degli atti Minimo Massimo Vecchia sanzione 0,02 (oppure 0,10) 0,02 (oppure 0,10) Nuova sanzione € 8,00 € 24,00 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Aumento = X 400 Aumento = X1.200 Art. 10 L. 22 n. 64/1934 - Annotazioni nel registro delle somme valori e nel relativo estratto Minimo Massimo Vecchia sanzione € 0,41 € 2,07 Nuova sanzione € 21,00 € 105,00 Vecchia sanzione per il ritardo ABROGATA € 0,21 € 2,07 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Aumento = X 51 Aumento = X 51 Art. 80 LN - percezione di onorari repertoriali in eccesso Vecchia sanzione Sanzione pari alla somma in eccesso Nuova sanzione Sanzione da uno a tre volte la detta somma In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007
Sempre in materia di sanzioni pecuniarie va ricordato che l’art. 53 della novella prevede l’emanazione di un regolamento attuativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, con il quale, fra l’altro, saranno aggiornate le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 261 del regolamento notarile vigente (Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326). Il regolamento attuativo non mi risulta allo stato emanato, sicché sembra per ora vigente un doppio binario: in attesa dell’emanazione del detto regolamento, le sanzioni previste dalla legge notarile sono aumentate nei termini sopra riferiti, mentre quelle comminate dal regolamento notarile (R.D. n. 1326 cit.) rimangono invariate. Riporto qui di seguito, per comodità, l’art. 261 RN e le norme di maggior interesse tra quelle da esso richiamate. Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime Capo II Delle pene disciplinari Art. 261 1. Sono punite con l'ammenda di lire 40, estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. [24 abrogato], 56, 69, 72, 74 , [1° abrogato] e 6° comma, del presente regolamento. 2. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 80, estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 48, 70 , 73 , 2° comma, 77, 78 , 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91 , 1° comma, 226 del presente regolamento. 3. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 37 , ultimo comma, e 128 , 2° comma, del presente regolamento [1]. 4. (comma abrogato). Art. 56 1. Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate Art. 69 1. Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto, il notaro deve con apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate, e trascrivere la prima e l'ultima di esse. Art. 72 1. Gli atti, rilegati in volume, ai sensi dell' art. 61 della legge, debbono essere numerati in ogni pagina e forniti di un indice alfabetico delle parti. (L'indice alfabetico delle parti è stato soppresso dall'art. 21, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.) Art. 74 1. (comma abrogato) Omissis 6. Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto dall' articolo 63 della legge, sono soggetti alle stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento. Omissis
Art. 48 1. Il notaro deve tenere esposta all'esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo. 2. Deve altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni. Art. 77 1. Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l'importo delle tasse, che il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese, ai sensi dell' art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e sempre prima che l'ufficio venga chiuso al pubblico. Art. 78 1. Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all'archivio le disposizioni dell' art. 53 della legge, in quanto siano applicabili. 2. Le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi agli originali; e portare altresì l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata, per gli atti già registrati. 3. Il notaro che durante il mese non ebbe a ricevere alcun atto, deve trasmettere all'archivio il relativo certificato negativo, tanto per gli atti tra vivi, quanto per gli atti di ultima volontà. Omissis 7. Con le copie anzidette il notaro deve fornire all'archivio tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero di grazia e giustizia credesse di dover raccogliere ai fini della statistica del notariato. Art. 84 Omissis 3. E' vietato al notaro di asportare dall'ufficio gli originali, anche per farne eseguire copie con i mezzi suddetti. Art. 37 Omissis 5. E' vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile. C4) Interventi sulle sanzioni non pecuniarie Sospensione Mi paiono soprattutto modifiche di coordinamento (ad es. decadenza dalla qualità di consigliere nazionale). Va però segnalato un caso nuovo, cui ho accennato sopra: il ritardare le ispezioni (e non solo opporsi o renderle altrimenti impossibili) viene oggi sanzionato con la sospensione. In questi casi, come si è visto, alla sanzione può associarsi, a istanza del Conservatore, la sospensione come misura cautelare. Art. 22. (Sospensione) Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Art. 138. – 1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26; b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, Art. 138 – E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: 1) che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26; 2) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; FederNotizie – Quaderno n. 16 - Il nuovo procedimento disciplinare 16 56 e 57; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64; e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei 3) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; 4) che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 5) che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6) che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima. Iscrizione nel registro delle imprese di verbali e atti costitutivi di società di capitali quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. L’art. 138-bis, a parte la conversione in Euro della sanzione pecuniaria, è stato modificato lessicalmente in relazione al secondo comma, che concerne l’atto costitutivo; mi sembra però che la modifica non ne muti la sostanza. Al primo comma (iscrizione di verbali) la norma, oltre a richiamare espressamente l’art. 28, altrimenti inapplicabile ai verbali, e a comminare la conseguente sospensione ex art. 138 n. 2, prevede la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 Euro. Il secondo comma, in tema di atto costitutivo, rende applicabile al notaio che iscrive indebitamente un atto costitutivo la stessa sanzione pecuniaria; la sospensione deriverà invece direttamente dalla violazione l’art. 28, da ritenersi applicabile all’atto costitutivo senza necessità di richiamo. Art. 23. (Interventi sull’art. 138-bis - Indebita iscrizione nel registro delle imprese) Art. 138-bis. – 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro. 2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (€ 516) a lire 30.000.000 (€15.493). 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. FederNotizie – Quaderno n. 16 - Il nuovo procedimento iplinare 17 Massima sanzione disciplinare e fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3° LN L’art. 142 nuovo testo non presenta modifiche di rilievo. Il testo abrogato, all’ultimo comma, prevedeva la destituzione di diritto del notaio che avesse riportato una delle condanne indicate nell'art. 5 n. 3 della legge notarile o che fosse stato interdetto con sentenza dall'ufficio di giurato. La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 40, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142. La materia viene ora regolata dal nuovo art. 142-bis, che recepisce i principi espressi dalla Corte affidando al procedimento disciplinare la valutazione del comportamento. Più precisamente, la nuova norma prevede che il notaio che commetta un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3° (reato non colposo punito con pena edittale non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore) possa essere punito ai sensi dell’art. 147, quando la sua condotta viola tale disposizione. La regola, che mi sembra non prevedere più espressamente tra i propri presupposti la condanna, ma la commissione del fatto, andrà coordinata con il nuovo art. 158-quinquies sui rapporti fra procedimento disciplinare e processo penale. Il procedimento disciplinare, di norma, dovrebbe restare sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, dato che - ragionevolmente - in sede penale si procederà e si procederà per lo stesso fatto. A quel punto, la sentenza penale farà stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore. Art. 24 Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 ebbraio 1913, n. 89 Art. 142. È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3; b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 142 E' punito con la destituzione: a) il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137; b) il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51; c) il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori 0 gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale. [E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato] (1) 1 La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 40, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma. Art. 25. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei C5) Altre regole sostanziali sull’applicazione delle sanzioni disciplinari 1) Nuova norma in tema di attenuanti e di sostituzione di sanzioni La disciplina oggi abrogata si fondava su due disposizioni. La prima, ossia l’art. 144 LN prevedeva la possibilità, in presenza di attenuanti, di ridurre la sospensione e la pena pecuniaria di un sesto; di sostituire l’avvertimento alla censura e la sospensione alla sanzione definitiva. Come si vede, la legge notarile, in origine, non prevedeva la sostituzione della sospensione con una pena pecuniaria. A questo aveva però provveduto la seconda disposizione, ossia l’art. 16 del RD 27 maggio 1923, n. 1324, disponendo che per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto concorrono circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con la sanzione amministrativa. Il nuovo testo dell’art. 144 ripropone l’istituto con i medesimi effetti, anche di sostituzione di sanzioni, previsti dalla legge previgente, riunificando razionalmente la disciplina nell’ambito dell’art. 144 LN e apportando qualche modifica. In primo luogo, se le attenuanti generiche sono tuttora previste come criterio per la determinazione della sanzione in concreto, rendendo pienamente utilizzabile l’esperienza giurisprudenziale maturata nel lungo periodo di vigenza del testo precedente, va però osservato che ad esse vengono ad aggiungersi delle circostanze caratteristiche che il legislatore ha ritenuto di tipizzare (quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto). In secondo luogo si può osservare che la formulazione letterale non dice più che le sanzioni “possono” essere diminuite o sostituite, ma che “sono” diminuite o sostituite, il che sembra ridurre il margine discrezionale in materia. In terzo luogo merita attenzione la nuova sanzione sostituiva della sospensione, che può ora risultare decisamente afflittiva, dato che viene rapportata, per ogni violazione, a quella prevista dall’art. 138-bis (ossia da 516 euro a 15.493 euro). In relazione a tale ultima norma (art. 138-bis) è prevista un’attenuazione tipica della sanzione; infatti, se ricorre una delle ipotesi attenuanti, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1. Art. 26. Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 144. – 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione. 2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 144 Se nel fatto imputato al notaro concorrono le circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l'avvertimento. Abrogato dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 16 RD 27 maggio 1923, n. 1324 Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaio concorrano circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con la sanzione amministrativa [1] da lire 20.000 a lire 100.000 [2] . Questa disposizione non è applicabile alla sospensione con la quale è punito il notaio che non adempia all'obbligo prescritto dall'art. 128 della legge notarile Abrogato dal 26/8/2006, applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 2) Nuova nozione di recidiva Si tratta di una modifica di notevole importanza; sotto il vigore del testo precedente dell’art. 145 era opinione diffusa che avesse rilevanza la semplice recidiva generica, ossia la violazione di una qualsiasi norma e non solo la rinnovata violazione della norma violata nella precedente occasione. Il punto era pressoché pacifico in relazione alla possibilità di essere ammesso all’oblazione (art. 151 vecchi testo LN); il discorso era invece diverso se l’istituto veniva preso in considerazione come aggravante (ad es. nella determinazione della pena ai sensi dell’art. 138 LN). Oggi assume rilevanza, ad ogni fine, solo la recidiva specifica. Sotto altri aspetti, invece, nulla sembra innovato nella ricostruzione dell’istituto. L’assenza di recidiva (ora soltanto specifica) è presupposto indispensabile per l’oblazione, ma non è presupposto per l’applicazione dell’art. 144 LN. In altri termini, come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza in passato, l’assenza di precedenti disciplinari è sicuramente rilevante quale attenuante, ma l’eventuale recidiva non impedisce che ricorrano i presupposti per l’applicazione di altri profili di attenuazione. Come in passato, il quinquennio decorre dal giorno in cui la precedente sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Art. 27. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Art. 145 Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 145 Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzioni sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna. 3) Nuova norma in tema di oblazione La novella ha abrogato la vecchia disposizione (contenuta nel comma 2 dell’art. 151 LN vecchio testo, ora completamente sostituito dall’Art. 37 della novella, che vi ha collocato disposizioni in tema di formazione dei collegi della Co.Re.Di.) e ha introdotto in sede sistematicamente appropriata un nuovo art. 145-bis La norma recepisce espressamente la nuova nozione di recidiva (specifica) e modifica in parte le condizioni dell’oblazione, richiedendo il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento (prima era richiesto il pagamento del quarto del massimo, sempre oltre le spese). L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nel corso delle ispezioni agli atti e ai registri è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Art. 28 Integrazioni alla legge notarile: dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: Art. 145-bis 1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento. 2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede. 3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 La vecchia disciplina era contenuta 1) nel comma 2 dell’art. 151 LN vecchio testo, ora completamente sostituito dall’Art. 37 della novella Il testo abrogato era il seguente Art. 151 1. Omissis. 2. Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 2) nell’art. 160 LN vecchio testo, ora completamente sostituito dall’Art. 49 della novella che vi ha collocato il richiamo alla legge 7 agosto 1990 n. 241 Il testo abrogato era il seguente Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 4) Nuova norma in tema di prescrizione Qui siamo in presenza di un’innovazione davvero decisiva. Come è noto, al di là dei profili di diritto, sotto il vigore della disciplina precedente, in un buon numero di casi, l’elemento decisivo era il decorso del tempo. Infatti, vigente il vecchio testo dell’art. 146, era esclusa ogni forma di interruzione “ancorché vi” fossero “stati atti di procedura”; quanto alla sospensione, la legge non ne faceva cenno e solo un intervento creativo della Corte costituzionale l’aveva introdotta in pendenza del processo penale. Il quadriennio, pertanto, spesso decorreva prima della decisione definitiva. Oggi, l'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni rilevate in sede di ispezioni, dal primo giorno dell'anno successivo al biennio oggetto di ispezione. Inoltre, è venuta meno l’insensibilità dei termini prescrizionali agli atti di procedura; oggi, infatti, per interrompere la prescrizione basta la richiesta di apertura del procedimento disciplinare; analogo effetto interruttivo è poi attribuito alle decisioni non definitive che applicano una sanzione disciplinare. Infine, la sospensione in pendenza di processo penale è stata espressamente prevista dal ter comma del nuovo art. 146 LN. E’ facile ipotizzare una notevole riduzione della rilevanza pratica di questo istituto. Tali regole, va ricordato, sono destinate a operare solo in relazione ai fatti commessi dopo il 26/8/2006. Per i fatti commessi anteriormente a tale data, infatti, a norma dell’art. 54 comma 2 della novella, continuano ad applicarsi, in quanto più favorevoli, le norme contenute nel vecchio testo dell’art. 146 LN Art. 29. Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Art. 146. 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. 2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni. 3. Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. 4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo. In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei Art. 146 [1] L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura. La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata. Note: 1 La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 40, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale.
Relazione per la riunione di studio del 2 luglio 2007 Introduzione al decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249 Parte seconda A cura di Marco Rosnati con la collaborazione di Arturo Brienza Premessa Riprendiamo il discorso iniziato il 2 aprile scorso, per dedicarci alla materia più specificamente processuale. La disciplina che oggi commentiamo interviene sul Capo III del Titolo VI della legge notarile, la cui rubrica viene modificata dall’art. 31 della legge di riforma, in conformità ai nuovi contenuti. Una prima serie di norme, entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2007, è destinata a disciplinare la competenza territoriale, la costituzione, il futuro rinnovamento e l’organizzazione delle Commissioni Regionali amministrative di disciplina; si tratta degli artt. da 32 a 36 del D. L. agosto 2006, n. 249, che sono intervenuti sulla legge notarile, sostituendo il testo degli artt. 148 e 149, introducendo i nuovi artt. 149-bis e 149-ter, novellando l’art. 150 e introducendo gli att. 150-bis e 150-ter. Una seconda serie di norme, la cui data di entrata in vigore è il 1 giugno 2007 ed è applicabile ai procedimenti aperti a partire da tale data, detta le regole processuali del procedimento avanti la Co. Re. Di., delle successive impugnazioni e regola compiutamente le misure cautelari in materia disciplinare, essendo stato abrogato l’istituto dell’inabilitazione. L'esposizione di oggi è svolta in termini un poco differenti rispetto a quella relativa alla prima parte, nella quale era risultato significativo il confronto, testo a fronte, tra disposizioni recanti il medesimo numero di articolo, destinate a regolare, in modo diverso, la medesima materia. La disciplina di cui ci occupiamo oggi invece è recata da disposizioni che hanno assunto il numero di articolo delle precedenti, ma che con quelle non hanno, almeno di regola, alcun rapporto. Ad esempio, il nuovo articolo 148 della legge notarile istituisce la Commissione amministrativa regionale di disciplina, ne definisce l'ambito territoriale, la composizione e la durata in carica dei componenti; il vecchio testo regolava invece il procedimento per l'irrogazione della censura e dell'avvertimento da parte del Consiglio notarile. Si è quindi preferito far seguire ai principali argomenti trattati con riferimento alla nuova disciplina il testo di legge, ora abrogato, che regolava il medesimo argomento prima della riforma. Il dettato normativo vecchio e nuovo testo a fronte, viene comunque riprodotto, per comodità del lettore, in allegato alla presente relazione. A - L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI REGIONALI AMMINISTRATIVE DI DISCIPLINA (CO.RE.DI.). Salvo diversa indicazione, le disposizioni che commenteremo in questo paragrafo sono entrate in vigore il 1 gennaio 2007 e hanno trovato applicazione nelle procedure di elezione e insediamento delle Commissioni regionali, che si sono svolte negli scorsi mesi. A1) Circoscrizione territoriale e sede, composizione, durata e finanziamento. Come accennavo, il nuovo testo dell’articolo 148 della legge notarile, introdotto dall'articolo 32 della novella, istituisce la Commissione regionale amministrativa di disciplina. Competenza territoriale La competenza territoriale (circoscrizione) (art. 148 L. N. comma 1) coincide in linea di massima con il territorio delle regioni; alcune regioni, peraltro, sono state riunite in conformità alle circoscrizioni elettorali nazionali, sicché l'articolazione territoriale è la seguente: -1) Valle d'Aosta, Piemonte con sede a Torino -2) Lombardia con sede a Milano -3) Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto con sede a Venezia -4) Liguria con sede a Genova -5) Emilia-Romagna con sede a Bologna -6) Toscana con sede a Firenze -7) Marche con sede ad Ancona -8) Umbria con sede a Perugia -9) Abruzzo, Molise con sede a L'Aquila -10) Lazio con sede a Roma -11) Campania, Basilicata con sede a Napoli -12) Calabria con sede a Reggio Calabria -13) Puglia con sede a Bari -14) Sicilia con sede a Palermo -15) Sardegna con sede a Cagliari Composizione La commissione è composta (art. 148 L. N. comma 3) da un magistrato, che ne è il presidente, e da un numero di notai che varia da 6 a 12 a seconda del numero delle sedi assegnate a ciascuna circoscrizione; i notai debbono essere eletti tra gli iscritti ai collegi dei distretti appartenenti alla circoscrizione. Più precisamente 1) nelle circoscrizioni comprendenti un numero fino a 250 sedi, i componenti notai sono 6; 2) nelle circoscrizioni con un numero di sedi superiore a 250, ma inferiore a 400, i componenti notai sono 8; 3) nelle circoscrizioni con un numero di sedi superiore a 400, i componenti notai sono 12. Durata in carica dei componennti I membri della commissione durano in carica per tre anni oltre all’eventuale periodo di proroga sino all'insediamento dei nuovi eletti (art. 148 L. N. comma 5). Le stesse regole valgono per il segretario e il tesoriere, pur non essendo essi membri della CO.RE.DI. Finanziamento Quanto agli aspetti finanziari (art. 148 L. N. comma 7), è previsto che i membri della commissione abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e conseguano un gettone di presenza la cui misura viene stabilita su base nazionale dal Consiglio nazionale del notariato. II nuovo testo dell’articolo 148 della legge notarile dispone, inoltre, al comma 6, che le spese di insediamento e di funzionamento della commissione gravino sui consigli notarili dei distretti appartenenti alla circoscrizione, tra i quali si suddividono in proporzione agli onorari repertoriali. A2) Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. (artt. 149 e 149 bis L. N.) L'articolo 149, nuovo testo, della legge notarile - introdotto dall'articolo 33 della novella -disporne le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Ineleggibilità del Presidente Per quanto attiene i magistrati è disposto che non possano essere nominati coloro che siano attualmente iscritti nel registro dei praticanti notai o che nei tre anni precedenti abbiano partecipato al concorso di nomina a notaio. Ineleggibilità dei notai Per i notai è invece disposta l'ineleggibilità: a) per i membri del consiglio nazionale del notariato, per i membri dei consigli notarili distrettuali, per i notai iscritti a ruolo da meno di 10 anni; b) i notai ai quali, nei quattro anni che precedono le elezioni, sia stata irrogata, anche con decisione non definitiva, una qualsiasi sanzione disciplinare non pecuniaria, ovvero anche una sanzione pecuniaria, ove applicata in luogo della sospensione; c) per i notai che sono stati condannati per reati non colposi, anche se la pena sia stata applicata su richiesta dell'imputato e del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. A differenza della condanna disciplinare, la condanna penale, ragionevolmente, avrà rilevanza solo se definitiva; peraltro, non essendo previsto termine, si direbbe che essa renda definitivamente ineleggibile il notaio che l’abbia riportata. Incompatibilità Sono invece incompatibili i magistrati e i notai che siano in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado ovvero di coniugio con altro membro della commissione, sia togato che notaio; sono ancora incompatibili i notai legati da rapporto di associazione professionale con altro componente della commissione. Decadenza L'articolo 149-bis prevede la decadenza dalla qualità di membro della commissione ove sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità. Declaratoria di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza Compete alla commissione stessa, in seduta plenaria, decidere sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti notai. La sospensione dalle funzioni dei notai appartenenti alla commissione Sempre l’art. 149-bis attribuisce alla commissione in seduta plenaria il potere di disporre la sospensione dalla carica ove a carico di un componente notaio sia intrapresa l'azione disciplinare. Mezzi di impugnazione avverso la decisione della CO.RE.DI. La legge tace su eventuali mezzi di impugnazione contro il provvedimento della commissione; in dottrina, (in particolare, SANTARCANGELO, Il procedimento disciplinare a carico dei notai, Milano, 2007 pag. 118) ritiene ammissibili il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato. A3) La nomina del presidente e le elezioni dei componenti notai (artt. 150 e 150 bis L. N.) Nomina e revoca del presidente della Commissione La nomina del presidente spetta al presidente della corte d'appello del distretto cui appartiene la sede della commissione stessa; ad essa si deve procedere entro il mese di febbraio, ogni tre anni. Possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato d'appello che abbiano prestato servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto. Al presidente della corte d'appello competente per la nomina spetta anche l'eventuale revoca, ove ricorrano giusti motivi, e, in genere la sostituzione del presidente della commissione. Elezioni dei notai Le elezioni dei notai alla CO.RE.DI. devono aver luogo anch'esse ogni tre anni, entro il mese di febbraio; sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato con le stesse modalità e contemporaneamente a quelle del consiglio nazionale stesso. Sono eleggibili, fatti salvi i casi di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 149 della legge, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione. Peraltro, non è consentita l'elezione di notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei posti disponibili (Art. 150 bis della legge). L’esclusione dei neoeletti Come si è appena detto, non è consentita l'elezione di notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei posti disponibili; ove ciò si verifichi i meno votati tra i notai appartenenti al medesimo distretto sono esclusi e, al loro posto, sono dichiarati eletti i più votati immediatamente successivi provenienti da altri distretti.(Art. 150 bis della legge notarile). In presenza di cause di incompatibilità a carico dei neo eletti si procede egualmente ad esclusione; la regola è sempre quella dell'esclusione in base al numero di voti; in caso di parità di voti sarà escluso il meno anziano professionalmente e, in caso di pari anzianità professionale, il meno anziano anagraficamente. Delclaratoria dell’esclusione e proclamazione degli eletti La competenza sia alla proclamazione degli eletti che all'emissione del provvedimento di esclusione, compete al presidente del consiglio notarile nel termine, rispettivamente, di quindici e dieci giorni, termini che appaiono ordinatori. A4) La nomina del segretario e del tesoriere e l'insediamento della Commissione (art. 150 ter L. N.) Il segretario e il tesoriere della commissione, per espressa disposizione di legge (articolo 150 ter della legge notarile, introdotto dall'articolo 36 della novella) non possono essere membri della commissione stessa. La nomina compete al presidente del Consiglio notarile, il quale deve provvedervi nel medesimo termine previsto per la proclamazione degli eletti dall'articolo 150 bis della legge notarile, ossia entro 15 giorni dalla votazione. L'iter formativo della commissione si conclude con la cerimonia di insediamento, che ha luogo a seguito di convocazione da parte del presidente del consiglio notarile del magistrato nominato per presiederla, dei notai eletti, del segretario e del tesoriere. L'insediamento deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della proclamazione degli eletti, ma non può essere disposto se non siano risultati eletti almeno quattro, sei o otto notai, a seconda che i posti disponibili fossero sei, otto o dodici. A5) La formazione dei collegi e i criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti. (art. 151 L. N.) Formazione dei collegi. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti; ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai. E’ disposto che, per quanto possibile, ai collegi siano assegnarti notai appartenenti a distretti diversi. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente. Fissazione di criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti
26 Con il provvedimento con cui forma i collegi giudicanti, il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti. Va notato che l'articolo 151 L. N. nuovo testo, a differenza delle altre norme sin qui commentate, è entrato in vigore dal 1/06/2007 ed è applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 B) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI LA CO. RE. DI. La riforma ha sostituito il testo degli articoli da 148 a 160 della legge notarile, che regolavano il procedimento, e ha abrogato gli articoli 262, 265, 266, l’articolo 267 commi terzo quarto e quinto, nonché gli articoli da 268 a 272, ambo inclusi, del Regolamento notarile, destinati anch'essi a disciplinare la competenza e il procedimento. Il complesso di disposizioni qui in esame è entrato in vigore il 1 giugno 2007 ed è applicabile ai procedimenti instaurati a partire da tale data. B1) La competenza per il giudizio di primo grado (art. 152 L.N.) Come si ricorderà, la vecchia legge ripartiva la competenza a conoscere delle vicende disciplinari in primo grado tra il Consiglio notarile, cui erano affidate le fattispecie punibili con l'avvertimento o con la censura, e il Tribunale civile, cui erano devolute le fattispecie punibili con le altre sanzioni disciplinari. Normativa abrogata in materia di competenza funzionale Art. 148 testo abrogato 1. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro. 2. Omissis Art. 150 testo abrogato 1. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero. 2. In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni sarà dato dal presidente del tribunale. 3. Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore della Repubblica, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale. 4. Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente. 5. Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello [1]. Note:1 Vedi l' art. 272, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 Art. 151 testo abrogato 1. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro. 2. Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte. Art. 262 RN testo abrogato Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al Consiglio notarile, per quanto riguarda l'applicazione delle pene dell'avvertimento e della censura, tutte le altre pene comminate dalla legge e dal regolamento stesso sono applicate dal Tribunale civile in Camera di Consiglio.
27 La competenza funzionale per la decisione di primo grado è ora attribuita in via esclusiva alle CO.RE.DI., qualunque sia l'infrazione contestata e qualunque sia la sanzione edittale, essendo venuta meno sia la competenza del Consiglio notarile che quella del Tribunale. Dal punto di vista territoriale la competenza spetta alla Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto cui apparteneva iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto; per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti della Commissione, iniziati durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria. B2) Il potere di iniziativa dell’azione disciplinare Il regime previgente Com'è noto, secondo il vecchio testo della legge notarile, l’iniziativa dell'azione disciplinare spettava: - al presidente del Consiglio notarile previa delibera del Consiglio stesso per le sole vicende di competenza consiliare, - al Pubblico Ministero (procuratore della Repubblica o al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello secondo le rispettive giurisdizioni), in tutti gli altri casi. Il presidente del Consiglio notarile, al di fuori delle vicende di competenza del Consiglio stesso, e il Conservatore dell'Archivio, in genere, non avevano autonomo potere di iniziativa e il loro ruolo si limitava a riferire al procuratore della Repubblica perché valutasse l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare. Dal difetto di legittimazione attiva a proporre domande di carattere disciplinare avanti al tribunale, per un lungo periodo, si è fatta discendere sia per i Consigli distrettuali sia per gli Archivi notarili, la carenza di legittimazione processuale all'intervento e l'irrilevanza della presenza di tali soggetti ai fini del litisconsorzio. Limitatamente ai Consigli distrettuali, la corte di Cassazione, in anni recenti, aveva parzialmente mutato d'avviso e, ferma restando l'assenza di potere di iniziativa, aveva dapprima riconosciuto la legittimazione a partecipare al giudizio d'appello contro i propri provvedimenti, quindi aveva ritenuto i Consigli notarili dovessero essere chiamati in giudizio in tutti i procedimenti disciplinari e in tutti i gradi di giudizio, a pena di nullità del procedimento. Come si vedrà, la riforma ha sostanzialmente recepito tale ultimo orientamento. Normativa previgente in tema di iniziativa dell’azione Art. 148 testo abrogato 1. Omissis 2. Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni [1]. Note: 1 Vedi gli artt. 265, 266, 267 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 Art. 266 RN testo abrogato 1. Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d'ufficio dal presidente del Consiglio stesso, ne è fatta menzione nel verbale dell'adunanza. 2. Se il giudizio è promosso dalla parte, la denunzia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale. 3. Il pubblico ministero che intenda di promuovere il giudizio, rimette al presidente del Consiglio notarile la richiesta motivata coi documenti relativi; e il presidente ne dà ricevuta per lettera raccomandata.
28 Art. 265 RN testo abrogato Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all'applicazione di pene superiori a quelle dell'avvertimento e della censura, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico ministero, agli effetti dell'art. 152 della legge. Art. 152 testo abrogato 1. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese. La disciplina attuale A norma dell'articolo 153 comma 1 L.N., e ferma restando la natura doverosa dell’azione disciplinare e la necessità dell'iniziativa di parte, l'iniziativa del procedimento disciplinare ora compete: a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede; come si vede, viene meno la competenza del procuratore generale presso la Corte d'appello; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci. In ogni caso l'azione è esercitata previa delibera del Consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento nel procedimento disciplinare (Art. 156-bis, comma 5. Anche nel nuovo regime, come si è detto, il potere di iniziativa del presidente è subordinato a una previa delibera del Consiglio, nonostante che una possibile lettura alternativa dell'articolo 153 lett.b, L. N., nel testo riformato, abbia indotto qualche dubbio nel senso di un'autonoma competenza del presidente. Tale dubbio peraltro non ha motivo di esistere. Abbiamo già visto che sono rimasti in vigore i primi due commi dell'articolo 267 del Regolamento a mente dei quali il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Vi è quindi continuità rispetto al passato nelle procedure consiliari preliminari all’apertura dei procedimenti disciplinari, sia pure nell'ambito del ruolo esclusivamente requirente ora attribuito ai Consigli in questa materia. c) al capo dell'Archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. Differenze fra i vari soggetti titolari del potere di iniziativa. Come si può notare, c'è una differenza fra la competenza attribuita al procuratore della Repubblica e al presidente del Consiglio notarile, da un lato, rispetto a quella assegnata al rappresentante dell’Archivio notarile, dall'altro; ai primi due soggetti è attribuita una competenza di carattere generale, mentre al terzo è attribuita un'iniziativa processuale limitata alle infrazioni rilevate nel corso delle ispezioni istituzionalmente a lui demandate.
29 Natura dell’iniziativa dell’azione disciplinare L'iniziativa del procedimento disciplinare è atto dovuto per tutti i soggetti cui compete e deve essere esercitata sollecitamente; infatti a norma del comma 2 del medesimo articolo 153 L.N., il procedimento deve essere promosso senza indugio nel caso in cui risultino sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. Sul piano dei contenuti non si tratta di un mero obbligo di portare a conoscenza dell'organo giudicante una notitia criminis, bensì di una vera e propria domanda processuale; infatti, a norma del comma 3 del citato articolo 153 L.N., nella richiesta di procedimento, l'organo che lo promuove deve indicare il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e deve formulare le proprie conclusioni. La disposizione è di notevole importanza e mi sembra innovativa; in passato, infatti, si era ritenuto che, in presenza di una esposizione inequivoca del fatto, la qualificazione giuridica e le conclusioni potessero essere integrate in sede di giudizio senza preclusioni. Oggi si deve invece ritenere che eventuali capi di imputazione carenti sul piano della qualificazione giuridica e delle specifiche conclusioni possano essere considerati nulli. B3) L'obbligo di astensione e la ricusazione. La riforma estende espressamente al procedimento disciplinare alcuni aspetti del procedimento civile in materia di astensione e ricusazione. L’astensione Per quanto attiene il primo istituto, a norma dell'articolo 154 L.N. nuovo testo, i componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile. Tali casi sono: 1) l'interesse personale nel procedimento o in altro vertente su identica questione di diritto; 2) il fatto che il membro della commissione o il suo coniuge siano parenti fino al quarto grado, legati da vincoli di affiliazione, conviventi o commensali abituali di una delle parti o dei difensori. 3) il fatto che essi o i loro coniugi abbiano causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o con uno dei difensori; 4) il fatto di aver dato consiglio prestato patrocinio nel procedimento, di aver deposto in esso come testimone, di essersi occupato come magistrato in alto grado oppure come arbitro; il fatto di aver prestato assistenza nel procedimento come consulente tecnico; 5) il fatto di essere tutore, curatore, amministratore di sosteg no, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; inoltre il fatto di essere amministratore con poteri di gestione di una società o altro ente anche non riconosciuto o comitato che abbia interesse nel procedimento. Il presidente sostituisce il componente astenuto con altro componente della Commissione. Quando l'astensione riguarda il presidente della Commissione, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio La ricusazione Per quanto attiene invece la ricusazione, la legge dispone che i componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, ossia nei casi sopra elencati in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, un diverso collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni. Il presidente sostituisce il componente ricusato con altro componente della Commissione. FederNotizie – Quaderno n. 16 - Il nuovo procedimento disciplinare 30 In caso di ricusazione del Presidente, invece, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio. B4) Il procedimento disciplinare di primo grado (Artt. 155, 156, 156-bis e 157 L.N.) Le attività preliminari (assegnazione del procedimento e avvisi alle parti) Ricevuta la richiesta di procedimento disciplinare, il presidente, a norma dell'articolo 155 nuovo testo L. N., deve, nel termine ordinatorio di cinque giorni, assegnare il procedimento a un collegio, designando il relatore. Contestualmente deve dare immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e al notaio interessato; se l'organo richiedente è soggetto diverso dal Consiglio notarile di appartenenza del notaio, l'avviso deve essere necessariamente esteso a tale Consiglio. La trasmissione della copia degli atti o il deposito di essi Ai destinatari dell'avviso deve essere trasmessa copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. La presentazione di memoria da parte del notaio Il notaio, nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso (il termine qui sembra perentorio), ha facoltà di presentare una memoria. Il non luogo a procedere Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi cui era dovuto l'avviso di inizio procedimento a norma di quanto sopra esposto. La dichiarazione di non luogo a procedere può essere impugnata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dall'organo richiedente e, se diverso, dal Consiglio notarile di appartenenza del notaio. L'impugnazione va proposta in sede giurisdizionale con reclamo alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. La fissazione dell'udienza, (Artt. 156 e 156 bis comma 4 L.N.) Se la commissione non dispone il non luogo a procedere, il presidente nel termine, sempre da ritenersi ordinatorio, di quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al notaio per presentare la propria memoria, deve fissare la data per la discussione la quale, secondo l'articolo 156, nuovo testo, L. N. deve avere luogo entro i successivi trenta giorni; alle parti ne deve esser data notizia con un preavviso di almeno venti giorni. La rappresentanza l'assistenza delle parti, L'articolo 156-bis detta le regole in materia di assistenza dei soggetti interessati. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore; può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore.
31 Il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell'Archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato. Non è prevista la possibilità di nomina di un procuratore speciale. La mancata previsione, secondo la mia opinione, si riferisce alla rappresentanza sostanziale e non a quella processuale, e, pertanto, nell'ipotesi in cui vi sia assistenza di avvocato, non riterrei necessaria la presenza fisica e la sottoscrizione personale degli atti processuali; mi pare, infatti, applicabile l’art. 84 cpc, a mente del quale, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati o che, comunque non importino disposizione del diritto e della lite. Le memorie e la deduzione delle prove Le parti possono presentare memorie sino a cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine, le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie. L'intervento in giudizio (Art. 156 bis comma 5 L.N.) Sino a quando non viene adottata la decisione finale, il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio notarile, se non hanno richiesto loro l'apertura del procedimento, possono intervenire nel giudizio, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione e partecipare alla discussione stessa in camera di Consiglio. Se non si riferisce la locuzione “Sino a quando non viene adottata la decisione finale” alla sola sentenza di primo grado, l’intervento risulta ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, salve naturalmente le preclusioni già maturate. L'udienza di discussione e la decisione ( Art. 156 bis commi 3, 6 , 7 e 10 e art. 157 L.N) La discussione si svolge in camera di Consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati. La discussione orale è aperta dall'intervento del relatore. L’assunzione delle prove Per quanto riguarda l'assunzione delle prove è precisato che le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili. Va inoltre notato che la commissione dispone di autonomi poteri istruttori; infatti, il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, anche in aggiunta e a integrazione alle eventuali deduzioni e controdeduzioni delle parti. Le conclusioni Ultimata la fase istruttoria dell’udienza, le parti espongono le proprie conclusioni. Nell'ordine, il collegio è tenuto ad ascoltare per prime le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, e, a seguire, quelle dell’organo eventualmente intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore. Il notaio, anche a mezzo del proprio procuratore speciale, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se è assistito da un difensore. La deliberazione A norma dell’art. 157 L. N., il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
32 Il dispositivo deve essere letto dal presidente immediatamente dopo la decisione e la decisione deve essere depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti. Diversa qualificazione dei fatti e accertamento di fatti diversi da quello addebitato (Art. 156 bis commi 8 e 9 L.N.) Può avvenire che il collegio attribuisca una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati; in tal caso, se il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare ulteriori memorie ed indicare nuovi mezzi di prova nel rispetto dei termini già visti per il deposito di memorie e per la deduzione di mezzi di prova, ossia nei cinque giorni che precedono la nuova udienza, salva la facoltà di contro dedurre nei due giorni precedenti l'udienza stessa. Diverso è il caso in cui emergano fatti diversi da quello addebitato; in tali ipotesi il collegio deve rimettere gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza. La norma di chiusura. La disciplina processuale abrogata era rappresentata da poche norme, destinate a regolare, in modo per la verità piuttosto lacunoso, il procedimento avanti il consiglio Notarile e quello avanti il Tribunale. La completezza del sistema era in qualche modo assicurata dalla norma di chiusura di cui all’art. 157 L.N. vecchio testo, che rendeva applicabili ai procedimenti disciplinari “le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.” La nuova normativa ripete la medesima regola solo per i procedimenti di impugnazione a carattere giurisdizionale avanti la corte d’appello e la corte di cassazione (cfr. artt. 158-bis e 158-ter); la disciplina della fase decisoria avanti la Comissione regionale, sembra trovare - salvo espliciti richiami al c.p.c. - la propria norma di chiusura nel nuovo testo dell’art. 160 L.N.e, quindi nel richiamo alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Tale richiamo, peraltro, dato il carattere esaustivo della disciplina attuale, ha una funzione assai più limitata rispetto al precedente rinvio ex art. 157 abr., che integrava un dato normativo lacunoso. Stante la sostanziale completezza della disciplina dettata in sede propria e gli specifici richiami alla disciplina processuale civile (si pensi alle regole in materia di astensione e ricusazione, alle modalità di assunzione delle testimonianze), il richiamo ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, almeno a un primo esame, sembra avere un ruolo piuttosto limitato. La disciplina precedente Norme abrogate in materia di procedimento avanti il Consiglio notarile Art. 267 RN 1. Tuttora vigente. 2. Tuttora vigente 3. Qualora il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio, il presidente ne dà avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito. 4. Il notaro può presentare al Consiglio, con memoria scritta o personalmente, nel giorno che gli sia fissato, a norma dell'art. 148 capoverso della legge, le sue giustificazioni.
33 5. Dopo di che, il Consiglio delibera: copia del provvedimento consiliare è notificata al notaro ed al procuratore del Re a mezzo di lettera raccomandata. Art. 149 testo abrogato 1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. Norme abrogate in materia di procedimento avanti il Tribunale Art. 152 testo abrogato 1. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese. 2. Copia dell'istanza o del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento [1] per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo. 3. Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni. Note:1 Vedi l' art. 273, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . Art. 153 testo abrogato 1. Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa. 2. Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro Art. 154 testo abrogato 1. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte. 2. Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento [1]. Note: 1 Vedi l' art. 273, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . C) LE IMPUGNAZIONI C1) Il reclamo alla corte d'appello (Artt. 158 e 158-bis L. N.) Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini di cui sopra. Legittimazione e rito Il diritto di proporre reclamo spetta, oltre che dalle parti originarie del giudizio di primo grado, anche agli intervenuti ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, al procuratore della Repubblica. Nel giudizio di impugnazione è obbligatorio il patrocinio di avvocato. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile; il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria. 34 L’esecutività della sentenza. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, (art. 158-ter) fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia presentata congrua cauzione. La disciplina precedente La disciplina previgente prevedeva distinte impugnazioni a seconda che si trattasse di decisioni del consiglio notarile ovvero di decisioni di primo grado del tribunale: nel primo caso era previsto l’appello avanti al tribunale civile, nel secondo il gravame andava rivolto alla corte d’appello. Norme abrogate in tema di impugnazione delle decisioni del consiglio notarile Art. 149 testo abrogato 1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. 2. Tanto il notaro quanto il procuratore della Repubblica hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero [1]. Note:1 Vedi gli artt. 268, 269, 270, 271 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . Art. 268 RN testo abrogato Il ricorso col quale l'incolpato impugna il provvedimento deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149, capoverso, della legge. Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi al giudizio, ordina con suo decreto la comunicazione del ricorso al pubblico ministero, e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso Art. 269 RN testo abrogato Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico ministero, il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149, capoverso, della legge. Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamati i documenti relativi al giudizio e chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel decreto. Copia del ricorso e del decreto è notificata, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'incolpato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione Norme abrogate in tema di impugnazione delle decisioni di primo grado del tribunale Art. 155 testo abrogato 1. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello. 2. L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte. 3. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione. 4. Le norme stabilite negli artt. 152 , 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello [1]. Note:1 Vedi gli artt. 96 e 273 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . 35 C2) Il ricorso per cassazione (Art. 158-ter. L.N.) Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione per - violazione di norme di diritto - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . (art. 360 numeri 3 e 5 del codice di procedura civile). Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile, a mente del quale : - nel caso previsto dall'articolo 360 numero 3, (violazione di norme di diritto) l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, - nel caso previsto dall'articolo 360 numero 5 (insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la asserita insufficienza della motivazione la rende in idonea a giustificare la decisione. Termini e procedimento Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti. La disciplina precedente La disciplina previgente prevedeva espressamente il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dalla corte d’appello; era però pacifica anche la possibilità di ricorrere per cassazione (ma non quella di presentare appello) contro le sentenze del tribunale rese in sede gravame contro i provvedimenti dei consigli notarili. Il ricorso era ammesso per incompetenza e violazione di legge, ma - almeno testualmente - non per omessa o insufficiente motivazione. Norme previdenti in tema di ricorso per cassazione Art. 156 testo abrogato 1. Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge. 2. Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite. D) LE MISURE CAUTELARI (Artt. da 158-sexies a 158-decies) Come avevamo accennato la volta scorsa, la riforma ha abrogato l'istituto dell’inabilitazione, in relazione alla quale si discuteva se avesse natura di provvedimento cautelare o di pena accessoria, sostituendolo con una articolata disciplina sia sostanziale che processuale della sospensione cautelare. Quest'ultimo provvedimento, peraltro, non ha carattere esclusivo, dato che la legge consente (art. 158-sexies comma 1) agli organi giudicanti l'emissione di provvedimenti cautelari innominati (“ogni altra opportuna misura cautelare”). L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare. Può essere distinta una forma di sospensione cautelare facoltativa e una sospensione cautelare obbligatoria. D1) La sospensione cautelare facoltativa (Art. 158-sexies commi 1, 2 e 3) Legittimazione attiva La sospensione cautelare dell'incolpato dalle funzioni notarili (così come ogni altra opportuna misura cautelare) può essere disposta, a istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o del procuratore della Repubblica o del presidente del Consiglio notarile che, non avendo promosso l’azione, fossero eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Prima dell'inizio del procedimento disciplinare, la misura cautelare può essere adottata a istanza di uno dei soggetti titolari del potere di esercitare l'azione, ossia, il procuratore della Repubblica, il presidente del Consiglio notarile e il capo dell'Archivio notarile competente per le ispezioni. (Art. 153, comma 1, lettere a, b e c). Requisiti obiettivi Le misure cautelari facoltative possono essere disposte: 1) se risultano addebitati fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti; 2) nei confronti del notaio - contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorchè sia stata inflitta una pena di durata minore, (art. 142-bis che rinvia all’art. 5 comma 1 n.3), a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero - contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo. La legittimazione a proporre l'istanza, in tal caso spetta alle parti e ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 158-sexies, di cui s'è detto sopra. Le misure cautelari facoltative possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo. D2) La sospensione cautelare obbligatoria. (Art. 158-sexies comma 4) Legittimazione attiva La legittimazione attiva spetta ai medesimi soggetti che possono attivare l'applicazione delle misure cautelari facoltative, ossia al soggetto che ha chiesto l'apertura del procedimento disciplinare, ai soggetti in esso intervenuti ovvero, se non è stata chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, ai soggetti che hanno il potere di richiederla. Requisiti obiettivi Deve essere disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio: 1) che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari 2) che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale. Revoca La sospensione cautelare obbligatoria è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, o la custodia cautelare, salvo che sussistono i presupposti per l'applicazione della misura cautelare facoltativa; è altresì revocata quando è stata scontata la pena detentiva. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare obbligatoria o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto. II caso di mancata presentazione di atti e repertori Da rammentare il caso particolare della sospensione cautelare disposta a carico del notaio che non adempie all’obbligo di presentare atti e repertori. Ai sensi dell’art. 128 L.N. comma 1, infatti, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, il notaio è in tal caso sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. D3) L'inefficacia e durata massima delle misure cautelari Tutte le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento. Inoltre, nei casi in cui la sospensione cautelare obbligatoria non viene revocata, pur in presenza di uno dei motivi di revoca e a causa della sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare facoltativa, essa diviene comunque inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare o dalla revoca o estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare. Quanto alla durata, la sospensione cautelare non può mai superare i cinque anni anche non continuativi. Come abbiamo visto, il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente, e può essere sospeso a richiesta del notaio, se risulta connesso con un processo penale. Ai fini del computo del termine massimo di cinque anni, non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso. D4) Competenza per l'adozione delle misure cautelari e il procedimento cautelare (Art. 158-septies e octies L. N.). Competenza Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, sia sono richieste prima dell'apertura del procedimento sia se sono richieste nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello. Il procedimento Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede. La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Il provvedimento inaudita altera parte Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, senza sentire le parti, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Con il provvedimento, le parti del giudizio, oppure il notaio e il soggetto che ha richiesto la misura di sicurezza, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima. Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3 dell’art. 158 octies, le parti oppure il notaio e il soggetto che ha richiesto la misura di sicurezza, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato. D5) Le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari (Art. 158-novies) Il reclamo contro i provvedimenti della Commissione I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili. II reclamo contro i provvedimento della Corte d’appello I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. II ricorso per cassazione Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione. Art. 139 testo abrogato in tema di inabilitazione. E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro: 1) contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura; 2) che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi [1] ; 3) che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando. Note: 1 La Corte costituzionale, consentenza 2 febbraio 1990, n. 40, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anzichè sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata. Art. 140 testo abrogato Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi. Art. 141 testo abrogato Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante. Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante. E) ALTRE DISPOSIZIONI E1) L'esecuzione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari (Art. 158-quater) All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b). Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3. (Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse). E2) Il rapporto fra processo penale e procedimento disciplinare (Art. 158-quinquies) Qualora venga esercitata l’azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile competente, specificando il reato per il quale si procede. Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente. La sentenza penale, anche se è stata pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore. In caso di connessione fra il processo penale risulta il procedimento disciplinare, la Commissione Regionale può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio. E3) Le comunicazioni e le notificazioni alle parti. (Art. 158-decies) Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche. Norme abrogate in tema di notificazioni Art. 273 testo abrogato La notificazione degli atti indicati negli articoli 152, capoverso 1°, e 155, capoverso 2° della legge, è fatta per lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro. La notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello deve essere fatta a mezzo di ufficiale giudiziario. E4) La comunicazione delle decisioni al Ministero e ad altri organi ed enti istituzionali (Art. 158-undecies). Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate: a) al Ministero della giustizia; b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio; c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio; d) al Consiglio nazionale del notariato; e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio; f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento. Norme abrogate in tema di comunicazioni Art. 274 testo abrogato I provvedimenti indicati nell'art. 158, capoverso 4°, della legge, debbono essere comunicati in copia al Ministero di grazia e giustizia non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui furono pronunziati. Normativa di riferimento testo a fronte Legenda colorata delle date di entrata in vigore e delle regole di diritto transitorio In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei In vigore dal 1/01/2007 In vigore dal 1/06/2007 - Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007 Art. 31. Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente: «Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007 Art. 32. Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, - le Marche e l'Umbria, - l'Abruzzo ed il Molise, - la Campania e la Basilicata, -il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede è rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania Veneto. 2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio è compreso nella circoscrizione nella quale è ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria. 3. La Commissione è composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento. 4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione. 5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti. 6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo. 7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.». In vigore dal 1/01/2007 Art. 148 testo abrogato 1. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro. 2. Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni [1]. Note: 1 Vedi gli artt. 265, 266, 267 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . Art. 33. Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 149. - 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio. 2. Non sono eleggibili alla Commissione: a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni; b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione; c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi; d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni. 3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.». In vigore dal 1/01/2007 Art. 149 testo abrogato 1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. 2. Tanto il notaro quanto il procuratore della Repubblica hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al Art. 149 testo abrogato 1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. 2. Tanto il notaro quanto il procuratore della Repubblica hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile in quale pronunzierà in camera di consiglio udito il pubblico ministero Art. 34. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 149-bis. - 1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3. 2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione. 4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare. Art. 149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica. 2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.». In vigore dal 1/01/2007 Art. 35. Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione. 2. Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.». In vigore dal 1/01/2007 Art. 150 testo abrogato 1. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero. 2. In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni sarà dato dal presidente del tribunale. 3. Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore della Repubblica, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale. 4. Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente. 5. Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello [1]. Note: 1 Vedi l' art. 272, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 . Art. 36. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 150-bis. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione. 2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato. 3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione. 4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti. 5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti. 6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità. 7. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, è escluso il meno anziano di età. 8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione è il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione. 9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative. 10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonché alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione. Art. 150-ter. - 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche. 2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere. 3. Per l'insediamento della Commissione è necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici. 4. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui all'articolo 150-bis, comma 10.». In vigore dal 1/01/2007 Art. 37. Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai. 2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 38. Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 39. Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede; b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 2. Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. 3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 40. Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio. 2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni. 3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione. 4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 41. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 42. Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 43. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: «Art. 156-bis. - 1. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. 2. Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato. 3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati. 4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie. 5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio. 6. La discussione orale è aperta con la relazione svolta dal relatore. 7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili. 8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4. 9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza. 10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi è intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore. 11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se è assistito da un difensore.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 44. Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 45. Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. 2. Nel giudizio di impugnazione è obbligatorio il patrocinio di avvocato. 3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 46. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 158-bis. - 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-ter. - 1. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile. 2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito. 3. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile. 4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-quater. - 1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b). 2. Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci. 3. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione. 4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-quinquies. - (Rapporto fra processo penale e procedimento disciplinare) 1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede. 2. Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente. 3. La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore. 4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c). 2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo. 3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo. 4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale. 5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale. 6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare. 7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento. 8. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto. 9. In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-septies. - 1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva. 2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello. 3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-octies. - 1. Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede. 2. La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza. 3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima. 4. Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato. 5. L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili. 2. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. 3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti. 4. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione. In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007 Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. 2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi. 3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile. 4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche. Art. 158-undecies. - 1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate: a) al Ministero della giustizia; b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio; c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio; d) al Consiglio nazionale del notariato; e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio; f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio. 3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.». In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007
IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: PROBLEMI VECCHI E NUOVI 1) La natura giuridica della Commissione amministrativa regionale di disciplina. Il D.Lgs. 1^ agosto 2006 n. 249 (in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006 n. 186 – S.O. n. 184) ha riformato radicalmente il procedimento disciplinare notarile, sostituendo gli articoli 135 e ss. della legge notarile del 1913.1 L’art. 160 ribadisce la qualificazione amministrativa del procedimento disciplinare già evidenziata dall’art. 148 che istituendo il nuovo organo giudicante lo ha qualificato “Commissione amministrativa regionale di disciplina”. Traspare chiaro l’intento del legislatore di evitare ambiguità sulla natura giuridica della Commissione e, in particolare, la preoccupazione di evitare la creazione di una giurisdizione speciale che sarebbe risultata in contrasto con l’art. 102 della Costituzione: “..Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali..”. 2 In realtà è soprattutto la tecnica legislativa utilizzata della “novella” che ha evitato il pericolo di configurare il nuovo organismo quale giurisdizione speciale; il legislatore, cioè, ha preso come base le legge notarile del 1913 e su di essa ha innestato le nuove norme. Poiché è consentita la conservazione solo delle giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione, la riforma introdotta con tale tecnica scongiura il pericolo di incostituzionalità che si sarebbe potuto affacciare con l’abrogazione della legge del 1913 e l’emanazione di un testo legislativo in sua sostituzione. Riteniamo infine che sia più corretto parlare di una riserva di giurisdizione che continua ad operare grazie a questa tecnica legislativa. Non è pertanto nemmeno la prevalenza numerica dei notai nella Commissione che vale a qualificare come amministrativa e non giurisdizionale la natura giuridica della Commissione. La riforma, nell’intento di adeguare la struttura del procedimento alle garanzie costituzionali e processuali, ha separato competenze e funzioni attribuendo al Consiglio la funzioni di organo inquirente e alla Commissione le funzioni giudicanti: non poche perplessità suscitava la circostanza che i componenti che avevano deliberato l’apertura del procedemento erano le stesse persone che giudicavano l’illecito. La “novella” ha quindi adeguato il procedimento alle garanzie costituzionali, affidando il giudizio ad un organo giudicante diverso dall’organo inquirente anche quando il procedimento si apra su iniziativa consiliare. Si sostiene che l’art 160 L.N. novellato sia stato introdotto per rafforzare la natura amministrativa della Commissione; può darsi, ma questo rinvio da solo non sarebbe stato di per sé sufficiente. In realtà il nuovo procedimento disciplinare di primo grado ha, come il vecchio procedimento, natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente giurisdizionale essendo caratterizzato: a) dalla terzietà dell’organo giudicante; b) dal rispetto dei principi della domanda, del contraddittorio e del diritto alla difesa; c) dal triplice grado di giudizio. 3 Anzi, questo richiamo operato dall’art. 160 L.N. impone una difficile opera di coordinamento. Infatti il citato art. 160 L.N. novellato dispone: “Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni”. La domanda che ci si pone è la seguente: in quali limiti si applica al procedimento disciplinare la legge 241/90, contenente norme in materia di procedimento amministrativo, di partecipazione e di diritto di accesso ai documenti amministrativi? Come accennato, in primo grado abbiamo un organo avente natura formalmente amministrativa in cui la componente prevalente è quella dei notai presieduti da un magistrato; il secondo grado, che si svolge avanti la Corte d’Appello, ha natura giurisdizionale. L’appello è pertanto devoluto alla cognizione del giudice ordinario e quindi il giudizio diventa giurisdizionale in senso stretto. Il terzo grado, di legittimità, si svolge avanti la Corte di Cassazione. L’applicabilità della legge 241/90 è da escludere nelle due fasi strettamente giurisdizionali; resta da verificare se ed in quali limiti si applichi alla fase istruttoria e a quella dibattimentale avanti la CO.RE.DI. Ci sembra che le interferenze e le integrazioni tra le due discipline debbano essere individuate in base ad alcuni principi generali facilmente desumibili direttamente dall’art.1, 1^ comma, della legge 241/90: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti...". Pertanto, facendo applicazione di tale principio si può affermare che qualora le finalità della legge 241/90 siano già conseguite dalla Riforma, è ovviamente inutile appesantire il procedimento disciplinare con ulteriori adempimenti previsti dalla predetta legge che mira a realizzare il “giusto procedimento amministrativo”; qualora le suddette finalità non siano del tutto conseguite dalla Riforma del disciplinare si deve tentare un procedimento di integrazione tra i due ordini normativi. 2) LA FASE ISPETTIVA Occorre distinguere la fase ispettiva che si svolge in Archivio da quella istruttoria avanti il Consiglio Notarile;quest’ultima sarà trattata in seguito. Partiamo con l’esame della prima. Innanzitutto è da respingere la tesi4 che la riforma abbia indebolito i poteri del Presidente del Consiglio Notarile a seguito della nuova formulazione dell’art. 129 che prevede che le ispezioni biennali siano eseguite dal Presidente, o da un consigliere da lui delegato, anche disgiuntamente dal Capo dell’Archivio; secondo tale tesi la citata norma sarebbe in contrasto con gli artt. 252 e 253 del Regolamento: “Art. 252 Non appena presentati gli atti, i repertori ed i registri, si procede alla loro verifica, che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del Consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio. Ove per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti, debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso. ….. Art. 253 Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare..……. Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto. Uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile, l'altro è trasmesso immediatamente al procuratore del Re per gli effetti di cui all'articolo seguente. Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile“. In realtà proprio facendo ricorso ai principi generali della legge 241/90 e cioè ai principi di economicità, di efficacia dell’azione amministrativa e di leale collaborazione tra istituzioni, è possibile risolvere il presunto contrasto: l’avverbio “disgiuntamente” significa solo che gli ispezionanti sono autonomi nella fase di verifica e controllo degli atti, registri e repertori. Questa autonomia d’indagine oltre che rispondere a criteri di razionalità ed efficienza, è probabilmente da mettere in relazione alla circostanza che proprio l’art.129 L.N. prevede che il Presidente del Consiglio Notarile, o un suo delegato, possano rilevare anche le violazioni delle norme deontologiche; in tale eventualità gli Archivi devono fornire tutti gli elementi in loro possesso. L’intesa tra i due ispezionanti è sancita formalmente e ne risulta rafforzata. Il momento di confronto dialettico è sempre la seduta ispettiva; il relativo verbale conterrà i rilievi e le rispettive riserve degli ispezionanti. In quella sede potrebbe accadere che vi sia dissenso tra gli ispezionanti sulla sussistenza dell’infrazione o sulla qualificazione dell’infrazione. Questa eventualità deve essere risolta alla luce: a) del 3^ comma dell’art. 153 L.N. il quale dispone: “Nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni”. b) dell’art. 15 della legge 241/90 il quale dispone che”..le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Pertanto la soluzione alle due prospettate situazioni potrebbe essere la seguente: a) dissenso sulla sussitenza del fatto: il Capo dell’Archivio richiederà l’apertura del procedimento alla Commissione e il Presidente, che avrà espresso nel verbale il suo dissenso, potrà intervenire in Commissione “ad adiuvandum” e cioè a favore del notaio; b) dissenso sulla qualificazione del fatto: non è tecnicamente possibile inoltrare alla Commissione due istanze di apertura del procedimento contestando il medesimo fatto storico ma richiedendo una sanzione differenziata in relazione a due contrastanti qualificazioni. Né la Commissione può autonomamente qualificare il fatto prima che il dibattimento sia aperto. Infatti il successivo art. 155 dispone che il Presidente della Commissione nei cinque giorni successivi alla richiesta di apertura dia immediato avviso dell’inizio del procedimento al notaio incolpato trasmettendo copia degli atti. Dunque non è possibile muovere all’incolpato contestazioni contraddittorie. Però quel principio di leale e fattiva collaborazione induce a ritenere che il Presidente esprimerà il suo dissenso nel verbale ispettivo dichiarando di qualificare il fatto diversamente e riservandosi di intervenire in Commissione per sostenere il diverso profilo giuridico; l’apertura del procedimento sarà effettuata solo sulla base della contestazione dell’Archivio Notarile. Diversamente avremmo due contrastanti istanze di aprtura di procedimento che sarebbero esposte a facili censure per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà per mancanza di correlazione tra fatto contestato ed addebito.
3) L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO Legge 241/90: Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi… Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Potrebbe apparire che questa norma appesantisca l’attività dell’Archivio poiché impone comunicazioni scritte che fino ad oggi erano effettuate in modo informale in piena collaborazione con il Consiglio Notarile; tuttavia riteniamo, e qui rettifichiamo una nostra precedente opinione,5 che tale comunicazione scritta sia superflua poiché ci troviamo di fronte ad un procedimento amministrativo che non ha natura discrezionale essendo imposto dalla legge con carattere di periodicità; infatti l’art. 128 L.N. dispone: “Nell’anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell’ultimo biennio…Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all’archivio siano state osservate le disposizioni di legge”. In altri termini l’attività dell’Archivio è interamente disciplinata dalla legge con una scansione temporale rigida e con l’esplicazione di un’attività ampiamente tipizzata; d’altra parte l’art. 7 della legge 241/90 dispone che: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato…”. Non vi è dubbio che soprattutto nei grandi distretti tale comunicazione comporterebbe un aggravio del procedimento con dilatazione dei tempi a scapito della celerità, efficienza ed economicità del procedimento stesso; quindi non vediamo ostacoli alla prosecuzione di una prassi consolidata ormai da lungo tempo. 4) TERMINI L’art. 2 Legge 241/90 stabilisce che il procedimento debba essere concluso entro i termini che le singole Amministrazioni abbiano adottato; in mancanza il procedimento deve essere concluso entro novanta giorni dal suo inizio. Pertanto si ritiene che allo stato attuale e fin tanto che l’amministrazione degli Archivi non abbia adottato un proprio regolamento, il procedimento si debba concludere entro novanta giorni dal deposito degli atti con la restituzione degli atti medesimi e l’eventuale richiesta di apertura del procedimento. FederNotizie – Quaderno n. 16 - Il nuovo procedimento disciplinare 57 Si tratta, comunque, di un termine ordinatorio la cui inosservanza, soprattutto se determinata da oggettive difficoltà organizzative dell’Ufficio, non produce alcuna conseguenza. 5) DIRITTI DEI PARTECIPANTI E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI –(Artt. 22 e seguenti Legge 241/90) “Art. 10 - Diritti dei partecipanti al procedimento. 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.” Art. 22…… 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi del’articolo 117, secondo comma lettera m, della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. “Art.24…. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.” “Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24 , comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale….” Occorre chiedersi se nella fase ispettiva di competenza dell’Archivio possano essere esercitati i diritti previsti dalle citate norme; in altri termini il notaio interessato può partecipare al procedimento ed accedereagli atti istruttori? La risposta è negativa. Le norme sulla partecipazione nel procedimento amministrativo hanno lo scopo di fornire un contributo che ha come finalità il garantire celerità, efficienza, economicità e legittimità dell’azione amministrativa tramite un coinvolgimento nel processo decisionale dell’ autorità amministrativa. La partecipazione al procedimento in questa fase produrrebbe effetti di segno contrario. L’accesso ai documenti è altrettanto inammissibile: durante l’attività di controllo e verifica degli atti depositati non sono formati atti o documenti amministrativi, gli unici possibili oggetto di visione o di accesso, bensì giudizi e valutazioni che costituiscono acquisizione di scienza e di conoscenza. A volte tali giudizi e valutazioni si concretizzano in appunti informali o “note verbali” che non assurgono a rango di atto o documento amministrativo essendo destinati a confluire nel verbale ispettivo, unico documento amministrativo sul quale possono essere esercitati i diritti di visione e accesso, diritti che sono esercitabili solo nella seduta ispettiva. Qualora il notaio volesse esercitare il diritto di accesso in un momento anteriore alla seduta ispettiva, l’Amministrazione farà ricorso al potere di differimento: “L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento” (art. 24, 4^ comma, della legge 241/90). L’art. 155 L.N. segna il limite temporale oltre il quale il differimento non può più operare: “Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.” Molte amministrazioni pubbliche hanno fatto uso di questo potere di differimento stabilendo nei Regolamenti che disciplinano il diritto di accesso che: a) esso è differito per quanto riguarda la documentazione attinente a inchieste ispettive e formali fino alla conclusione dei relativi procedimenti istruttori; b) esso è differito specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a quei documenti che possano compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 6 Insomma si tratta di comparare e soppesare opposte esigenze senza sacrificarne alcuna; l’art. 155 L.N. risolve questo aspetto poiché consente al notaio di poter accedere a tutti i documenti istruttori senza alcuna esclusione e gli assicura piena conoscibilità degli atti nonchè un diritto alla difesa pieno ed effettivo. 6) IL VERBALE ISPETTIVO E L’APERTURA DEL PROCEDIMENTO Nella vigenza della vecchia normativa si attribuiva al verbale natura dichiarativa:“non è un provvedimento, cioè un atto destinato a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario, bensì una manifestazione di conoscenza…l’eventuale contestazione in senso proprio avverrà a cura del Procuratore della repubblica, titolare dell’azione disciplinare..si è di fronte ad atti di acquisizione di scienza..Rispetto al successivo eventuale procedimento disciplinare, l’ispezione si pone come sub-procedimento del più ampio procedimento di controllo che si conclude o con la sentenza di proscioglimento o con quella di condanna”. 7 E’ ancora possibile riconoscere al verbale tali caratteri anche dopo la Riforma? Occorre innanzitutto rilevare che la nuova discipilina ha ampliato, con l’art. 153, il numero dei soggetti titolari dell’iniziativa disciplinare che oggi sono: a) il Procuratore della Repubblica; b) il Presidente del Consiglio Notarile; c) il Capo dell’Archivio notarile. Inoltre gli articoli 155, 156-bis e 158 prevedono che: a) l’apertura del procedimento sia comunicata all’organo che l’ha richiesta; b) alla discussione in camera di consiglio partecipi il suddetto organo; c) i soggetti di cui all’art. 153 che non hanno richiesto l’apertura del procedimento, possono intervenire “fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova..e partecipare alla discussione in camera di consiglio”.; d) le parti, quindi anche il Capo dell’Archivio, possono farsi assistere da un difensore; e) anche il Capo dell’Archivio Notarile può impugnare il provvedimento della Commissione avanti la Corte d’Appello. Infine, ed è questo il dato più significativo, il 3^ comma dell’art. 153 dispone: “Nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni”. Da questi rapidi accenni è facile arrivare alla conclusione che il Capo dell’Archivio notarile è divenuto parte sia in senso sostanziale sia in senso processuale del procedimento disciplinare; conseguentemente il verbale ispettivo conserva la fisionomia di sub-procedimento, o atto interno di acquisizione di scienza, ma è destinato a confluire in un altro atto amministrativo che è la richiesta di apertura del procedimento, provvedimento che chiude la fase istruttoria. Solo quest’ultimo costituisce l’atto vero e proprio introduttivo del procedimento frutto di un’autonoma valutazione del Capo dell’Archivio; questi non solo accerta e verifica le infrazioni di tipo formale ma nelle contestazioni di tipo sostanziale esprime, con la richiesta di apertura, valutazioni compiutamente motivate ed esplicitate destinate a promuovere il procedimento disciplinare. In altri termini l’ispezionante non potrà limitarsi a segnalare, con la trasmissione di un verbale redatto in forma dubitativa, eventuali infrazioni sostanziali al Consiglio Notarile o al Procuratore della Repubblica unici soggetti, ante Riforma, titolari dell’azione disciplinare. Con la Riforma, il verbale ispettivo riporterà non solo i rilievi del Capo dell’Archivio e le eventuali osservazioni dell’altro ispezionante ma anche le controdeduzioni e le giustificazioni, anche in un documento allegato, del notaio ispezionato: questo momento realizza il diritto di partecipazione al procedimento del notaio ispezionato. Tutto questo materiale dovrà essere rielaborato e posto alla base della richiesta di apertura del procedimento. E’ evidente che nei casi più semplici la richiesta potrà utilizzare per relationem, nella motivazione, il contenuto del verbale; questa sarà sicuramente la tecnica più ovvia per le infrazioni di tipo formale. Per quanto riguarda le infrazioni di tipo sostanziale la richiesta dovrà tener conto delle osservazioni degli altri soggetti e motivare autonomamente e compiutamente per giungere ad esprimere un giudizio di sufficiente attendibilità sulla presunta infrazione. Dunque il verbale ispettivo non cambia natura; non è un provvedimento bensì atto interno di natura dichiarativa, che chiude la fase istruttoria, destinato a confluire nella richiesta di apertura del procedimento. 7) LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA D’APERTURA DEL PROCEDIMENTO L’art. 253 del Regolamento è parzialmente integrato e modificato dalla legge 241/90. Art. 253 del Regolamento Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando: l'anno, il mese ed il giorno; il nome e il cognome, la qualità, il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione; il nome, il cognome e la residenza del notaro; il numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati; le contravvenzioni rilevate; e, succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro. Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto. Uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile, l'altro è trasmesso immediatamente al procuratore della Repubblica per gli effetti di cui all'articolo seguente. Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile. A sua volta l’art. 3 Legge 241/90 dispone: “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.“ Probabilmente l’obbligo di motivazione costituisce la disposizione di maggiore impatto sulla richiesta di apertura del procedimento disciplinare; essa in particolare è destinata ad incidere sull’atto introduttivo del procedimento, la richiesta di apertura, da chiunque essa provenga. Oggi può apparire ovvio che i provvedimenti debbano essere motivati ma prima dell’introduzione di questa norma si era soliti affermare l’inesistenza di un obbligo generale di motivazione; inoltre dottrina e giurisprudenza hanno molto dibattuto il sindacato sulla motivazione abbandonando una iniziale posizione di valutazione della motivazione intesa come controllo formale per approdare ad una fase finale che ammette un controllo sostanziale su di essa. Attualmente la motivazione è rilevante “come indicazione dell’itinerario conoscitivo e valutativo fatto dall’autorità per adottare il provvedimento” .8 La mancanza, l’insufficienza di motivazione, ovvero una motivazione di stile, carente, contraddittoria, sommaria o generica, rilevano quale classico vizio di “eccesso di potere”. Quindi la disposizione in esame si pone alla fine di un lungo percorso evolutivo generalizzando l’obbligo di motivazione per tutte le categorie di provvedimenti amministrativi. La richiesta di apertura del procedimento sembra non sottrarsi a questa disposizione che deve essere posta in relazione al 3^ comma dell’art 128 della Riforma ai sensi del quale nel corso delle ispezioni deve essere accertato “se , nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all’Archivio, siano state osservate le disposizioni di legge”. 8) L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL CONSIGLIO NOTARILE E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI Come noto l’attività di monitoraggio è prevista dal paragrafo 25 del Codice Deontologico; la raccolta dei dati permette di soddisfare quell’esigenza di ulteriore approfondimento di situazioni che presentano indici di anomalia rispetto alla generalità dei comportamenti. In relazione a tale attività si pone un problema di coordinamento con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 9 Al riguardo si rileva che il trattamento dei dati: 1. non è soggetto a preventiva notificazione al Garante poiché non rientra tra quelli contemplati dall’art. 37 del Codice; 10 2. non è soggetto a richiesta di consenso da parte dell’interessato; infatti l’art 24 del Codice dispone che “Il consenso non è richiesto…quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”; 3. è soggetto al rispetto dei principi di necessità (art. 3 Codice) e di non eccedenza (art. 11, lettera d, Codice). Tali principi sono rispettati qualora l’attività di monitoraggio sia svolta con il rispetto dei seguenti canoni: a) I dati raccolti attraverso l’attività di monitoraggio devono essere trattati in modo anonimo nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato: essi non devono essere in alcun modo pubblicizzati o diffusi. b) I dati personali trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato (art. 105 CPD); diversamente si violerebbero i principi della riservatezza e del diritto alla difesa (contestazione precisa e circostanziata, contraddittorio, assistenza eventuale di un legale, ecc…). (Il Codice deontologico impone al notaio, simmetricamente, un dovere di collaborazione, proprio per evitare che il limite posto dall’art. 104 CPD si risolva in un’inutile ed inutilizzabile collezione di dati). c) Le anomalie riscontrate nella fase di raccolta dei dati sono il presupposto per la richiesta di chiarimenti e documenti integrativi. d) L’apertura automatica di un procedimento disciplinare contrasterebbe anche con l’art 14 del Codice: “Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo e la personalità dell’interessato”; e) non è consentita una richiesta massiccia ed indistinta di documenti riferita ad ampi periodi; esiste sempre la facoltà per il notaio “monitorato” di omettere i nominativi dei clienti, anche rendendoli non leggibili, qualora essi possano rivelare una prestazione “delicata” se non sensibile. Infine occorre ricordare che in questa materia domina il principio del “bilanciamento degli interessi” e cioè un ponderato contemperamento degli opposti interessi in gioco che porta a dare la prevalenza esclusiva di un interesse sull’altro solo se non vi è alcuna alternativa. Esattamente la Corte di Cassazione ha di recente deciso che un presunto diritto alla riservatezza non possa consentire al notaio di rifiutare la sua collaborazione al Consiglio Notarile; conseguentemente ha confermato la sentenza di merito che lo condannava per mancata collaborazione.11 9) L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA ED ISTRUTTORIA DEL CONSIGLIO NOTARILE Riteniamo, come accennato, che l’art. 160 L.N. (“Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge , ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni”) sia norma di applicazione residuale che deve tener conto non tanto di eventuali lacune della riforma quanto piuttosto della natura giuridica della fase istruttoria e della fase dibattimentale del procedimento. Pertanto questo procedimento d’integrazione non sarò operato sulle norme procedurali, che la riforma del disciplinare ha elaborato in modo dettagliato, quanto piuttosto sui principi che emergono dalla legge 241/90; infatti quest’ultima esprime principi generali dell’azione amministrativa valevoli anche nell’applicazione della riforma del disciplinare. Tali principi sono riassunti nei concetti di trasparenza, economicità, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, equo contemperamento degli interessi pubblici e privati, principi tutti da bilanciare con quelli della segretezza e/o riservatezza connaturati alle peculiarità dell’attività di vigilanza e d’indagine. La legge 241/90 trova pertanto applicazione solo se è necessario salvaguardare quei principi. Occorre anche tener presente che la doverosa attività di vigilanza non è di per sé idonea ad incidere nella sfera giuridica dell’interessato; si ritiene che anche quando tale fase di vigilanza si concretizzi in specifici atti di verifica ed accertamento di singole posizioni, si versi in una fase sub-procedimentale, o endoprocedimentale, che è sotratta alla legge 241/90 sia per non ostacolare lo svolgimento dell’attività amministrativa sia per tutelare la segretezza e riservatezza delle informazioni e delle persone coinvolte. Infatti tutti gli atti prodromici alla formulazione di un’eventuale istanza di apertura di procedimento disciplinare non sono autonomamente impugnabili ma sono accessibili presso la Commissione, se è promosso il procedimento; i loro vizi di legittimità sono deducibili nella fase dibattimentale avanti la Commissione, fase nella quale l’interessato gode di ampie garanzie: diritto di accesso ai documenti pieno ed incondizionato, piene garanzie difensive, rispetto totale del principio del contraddittorio, triplice grado di giudizio. Il diritto di accesso nella fase anteriore all’apertura del procedimento disciplinare è da escludere stante le sue tipiche finalità; infatti esso è finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (diritto soggettivo/interesse legittimo) suscettibili di lesione immediata. Art. 2, 1^ comma, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. La lesione della sfera giuridica dell’interessato può verificarsi solo dopo la presentazione alla Commissione dell’istanza d’apertura del procedimento: l’accesso è differito fino alla successiva notifica dell’avviso di inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.), avviso che coincide e si identifica con la comunicazione dell’avvio di procedimento (art. 8 legge 241/90); da tale notifica l’interessato: a) può accedere non solo ai documenti depositati in Commissione ma anche agli eventuali atti endoprocedimentali non trasmessi ma solo richiamati e/o presupposti; b) potrà esercitare i diritti di prendere visione dei documenti ed averne copia (art. 155 L.N.). Ma anche se si volesse ammettere il diritto di accesso nella fase anteriore all’apertura formale del procedimento, si farà ricorso al potere di differimento (art. 24, 2^ comma, legge 241/90) che consente la conoscibilità completa degli atti dal momento della notifica dell’avviso di inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.) In conclusione la legge 241/90 è di limitata applicazione sia all’attività di vigilanza sia all’attività istruttoria; queste due fasi possono essere sintetizzate come segue: A) Attività di vigilanza Art. 93 L.N. Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 1) vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri; …… Art. 93-bis L.N., comma 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949 n. 577, e successive modificazioni. L’attività di vigilanza, non discrezionale ma doverosa, non è sottoposta ad alcun termine o adempimento particolare essendo per sua natura, permanente, continuativa e svolta nei confronti della generalità dei notai. Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento né è consentito l’accesso ai documenti formati nell’ambito di tale attività: Art. 24, 3^ comma, legge 241/90 Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. B) Fase Istruttoria di competenza del Presidente Art. 267 RN comma 1 Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, … omissis B1) Aspetti generali 1. In questa fase sono ancora prevalenti gli interessi pubblici diretti alla tutela della categoria e dell’utenza: totale inapplicabilità della legge 241/90: non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento né è consentito l’accesso ai documenti. 2. Accertamento sommari e raccolta informazioni non costituiscono apertura del procedimento, poiché quest’ultima si realizza solo con il deposito dell’istanza dell’organo procedente presso la segreteria della Commissione. 3. Non decorrono termini di sorta, poiché si tratta di attività istituzionale permanente e continua. 4. Il presidente può incaricare uno o più consiglieri a collaborare nell’assunzione delle informazioni; ciò rientra nei suoi poteri discrezionali, non investe il Collegio con la proposta di apertura del procedimento disciplinare. B2) Istruttoria a seguito di esposto In questa fase si manifesta anche la funzione di conciliazione del Consiglio per il tramite del Presidente; la linea di confine tra attività di interposizione ed attività istruttoria è molto labile: Art. 93 L.N. Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 5) s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato; Pertanto si ritiene che: 1. Non vi è ancora apertura del procedimento, quindi ancora una volta la legge 241/90 è totalmente inapplicabile. 2. Se è necessario assumere informazioni a seguito di esposto il Presidente convoca il notaio, sempre nell’ambito delle sommarie informazioni, per acquisire il suo punto di vista. L’inoltro dell’esposto al notaio è discrezionale in relazione al contenuto dello stesso; ad esempio sarà necessario quando il fatto segnalato non sia recente e richieda la consultazione di documenti d’archivio o l’esibizione di documenti. 3. Non è consentito instaurare alcun contraddittorio né muovere contestazioni specifiche. 4. Il Presidente, con l’assistenza del Segretario, redige apposito verbale delle sommarie informazioni, eventualmente destinato a confluire nella successiva e finale relazione al Collegio. 5. Qualora il notaio chieda comunque di accedere agli atti dell’istruttoria, si farà ricorso al potere di differimento, cioè gli si comunica che tutta la documentazione sarà accessibile solo dopo aver depositato l’eventuale istanza di apertura del procedimento; nella motivazione del differimento sarà evidenziato la circostanza che l’accesso in questa fase costituirebbe un grave intralcio allo svolgimento dell’azione amministrativa e possibile violazione della riservatezza dei dati personali che si riferiscono a soggetti terzi. Art. 9, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati...con riferimento alla normativa vigente…ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. ….. 3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 6. Ovviamente qualora l’esposto contenga fatti di rilevanza penale, subentra la competenza dell’Autorità Giudiziaria. 7. Al notaio sarà data comunicazione dell’eventuale delibera consiliare di archiviazione ma egli non potrà accedere agli atti essendo prevalenti le ragioni di riservatezza. B3) Audizione di terzi. Anche tale attività è soggetta alle regole che precedono; in particolare i terzi non saranno ascoltati in una delle adunanze consiliari ma solo dal Presidente e dal Segretario che ne verbalizza le dichiarazioni, né saranno messi a confronto con il notaio qualora risultino versioni contrastanti sul fatto segnalato. Il materiale raccolto sarà valutato dal Presidente in sede di relazione al Consiglio. Nell’istanza d’apertura del procedimento saranno indicati tutti i mezzi di prova, la cui ammissibilità e rilevanza saranno valutate dalla Commissione unitamente ai mezzi di prova indicati dal notaio incolpato. Ovviamente la Commissione potrà autonomamente assumere altri e diversi mezzi di prova (art. 156 bis n. 7 L.N.). B4) Conclusione dell’istruttoria Qualora l’attività di vigilanza e di interposizione sfoci in un’istruttoria in senso stretto si ritiene applicabile per analogia il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 della legge 241/90. L’Ente però può prevedere anche termini diversi: “I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati…”. Tale “modulazione” sarà adottata in relazione ai casi concreti più gravi qualora in particolare sia necessario procedere ad un’acquisizione di una notevole mole di dati, notizie, informazioni e documenti. C) Fase della Formalizzazione (Relazione del Presidente al Consiglio) Art. 267 RN comma 1 Il presidente del Consiglio notarile, accertati …omissis… i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. -1) La relazione del presidente al Consiglio non costituisce ancora apertura del procedimento (che, si ribadisce, coincide solo con il deposito dell’istanza d’apertura presso la segreteria della Commissione); il Consiglio potrebbe decidere subito, oppure invitare ad esperire ulteriori accertamenti o, comunque, riservarsi la decisione: in ogni caso il procedimento non è ancora aperto. -2) Quindi non è dovuta la notizia dell’avvio del procedimento (art. 8 legge 241/90), notizia che è assorbita e coincide con l’eventuale e successivo avviso di inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.) -3) Qualora il Consiglio dovesse deliberare l’archiviazione del procedimento ragioni di opportunità ne consigliano la comunicazione al notaio solo nel caso in cui egli sia stato ascoltato nell’ambito delle sommarie informazioni e a seguito di un esposto; infatti il provvedimento di archiviazione costituisce provvedimento definitivo con rilevanza esterna poiché diretto a soddisfare un interesse morale del notaio (insussistenza/irrilevanza dei fatti per i quali si procede). -4) Deliberata dal Consiglio l’apertura del procedimento, il Presidente ha l’obbligo di attivare il procedimento disciplinare con il deposito dell’istanza d’apertura; tra delibera consiliare e deposito non vi è un termine da rispettare non essendo applicabile il termine di 90 giorni di cui all’art. 2 della lgge 241/90 che non è compatibile con la seguente prescrizione: Art. 153 L.N. n. 2. Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante). Tuttavia si reputa che tale deposito pur dovendo essere effettuato con sollecitudine, non potrà non tener conto dei carichi di lavoro contingenti e dell’eventuale carenza/assenza del personale di segreteria. 10) L’INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO E LA PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO (Art. 9 Legge 241/90) Stante la particolare natura del procedimento disciplinare è da escludere l’intervento nella fase istruttoria o in quella dibattimentale di altri soggetti, ad esempio del soggetto che ha presentato un esposto. Infatti l’ interesse dell’esponente è strumentale e sudordinato alla tutela degli interessi pubblici oggetto del procedimento. Il provvedimento finale (decisione) è destinato a produrre effetti solo nella sfera giuridica del notaio incolpato; le doglianze dell’esponente hanno rilevanza ai fini dell’attivazione del procedimento ma non hanno una tutela diretta e specifica in questa sede, tale da creare un contraddittorio con l’esponente medesimo. Tale aspetto, le particolari esigenze di riservatezza che connotano il procedimento e la circostanza che l’esponente non riveste nell’impianto della Riforma la qualità di parte in senso processuale, inducono a ritenere che l’esponente non possa godere dei diritti di accesso e consultazione dei documenti del procedimento. Né, infine, il procedimento disciplinare può essere utilizzato dall’esponente surrettiziamente per precostituire prove da far valere in un eventuale giudizio civile; sicchè l’esponente ha il diritto di essere informato sull’esito del procedimento ma non può chiedere copia della decisione. Infatti la responsabilità disciplinare si basa su presupposti diversi dalla responsabilità civile tanto che può esservi l’una senza l’altra. Inoltre prevalgono esigenze di riservatezza ben presenti sia nella legge notarile sia nel regolamento: art. 91 L.N.: “Chiunque… può aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone..”; art. 101 R.N.: “Il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernano questioni di persone, non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si estendono”. Altro aspetto da considerare è la comunicazione e diffusione dei provvedimenti disciplinari. Per quanto riguarda la sanzione dell’avvertimento non vi è alcuna forma di pubblicità trattandosi di un rimprovero per la mancanza commessa che viene dato dal Presidente personalmente o a mezzo lettera raccomandata (art. 136 L.N. e 271 R.N.). L’unica forma di pubblicità, espressamente prevista, è quella del provvedimento di censura. Infatti l’art. 136, 2^ comma, dispone:“ La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio”. Trattasi evidentemente di una sanzione di ordine morale circoscritta all’interno della categoria. Nulla la legge dispone in tema di pubblicità dei provvedimenti più gravi (sospensione, destituzione). In questi casi vi sono rilevanti profili di interesse pubblico prevalenti sull’interesse del professionista alla riservatezza. Deve pertanto ritenersi pienamente lecita la diffusione della sanzione applicata a mezzo circolare ovvero mediante integrazione dei dati contenuti nell’albo professionale. E’ altresì lecita la conoscibilità di tutti i provvedimenti a fini d’informazione ed orientamento della categoria, purchè sia rispettato il disposto dell’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) il quale dispone, nel 1^ comma, che i dati identificativi delle persone contenuti nei provvedimenti giurisdizionali siano omessi a richiesta dell’interessato; il 2^ comma soggiunge :” Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al 1^ comma, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati”. E’ consentita, quindi, la diffusione integrale del provvedimento con l’eliminazione di qualsiasi elemento che possa individuare il soggetto affinchè la conoscenza delle decisioni sia di utile orientamento per la categoria.12 11) LE INDAGINI DEL CONSIGLIO: NUOVI POTERI? Come noto, le funzioni del Consiglio sono delineate dall’art. 93 L.N.: “Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 1) vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri; 2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 3) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato; 4) forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti; 5) s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato; 6) …..”. La Riforma ha meglio definito ed ampliato i compiti istituzionali di vigilanza del Consiglio. Infatti l’art. 147, lettera b) L.N. sanziona espressamente la condotta del notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”. Con tale integrazione si è inteso superare: A) il dubbio, strumentale, che l’art. 147 L.N. sia una norma in bianco che non rispetta il principio della tipicità e tassatività della condotta sanzionabile; B) il dubbio, anch’esso strumentale, che le norme deontologiche abbiano natura di regole etiche e non giuridiche, fondate sul comune sentire della categoria, con la conseguenza che sarebbero destinate a regolare solo i rapporti tra notai e tra questi e il Consiglio con l’esclusione di qualsiasi prescrizione sulle modalità di esercizio della professione. Il secondo di questi dubbi è stato definitivamente cancellato dalla recente modifica del Codice deontologico che dispone al paragrafo 44: “Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata inosservanza dei protocolli dell’attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell’adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione. I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell’interesse generale”. Pertanto le norme deontologiche pur essedo precetti extra-giuridici assumono, in forza del richiamo operato dal citato art. 147, lettera b) L.N., la forza vincolante e precettiva di una norma di legge. Quanto ai poteri istruttori la Riforma ha innovato in due direzioni; nella fase dell’istruttoria dibattimentale ha consentito ai soggetti che hanno promosso il procedimento di presentare in Commissione memorie, indicare i mezzi di prova e partecipare alla discussione; inoltre: “Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili” (art. 156 bis, 7^ comma, L.N.). Quindi la fase dell’istruttoria dibattimentale del nuovo procedimento disciplinare diventa un momento importante consentendo al soggetto che ha promosso il procedimento e alla Commissione un approfondimento probatorio delle indagini preliminari. Nella fase delle indagini preliminari il nuovo art 93 bis L.N. ha introdotto l’istituto dell’accesso agli studi notarili così ampliando ulteriormente i poteri del Consiglio che erano costretti nei limiti imposti dall’art. 267 del Regolamento: “1. Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportuno i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. 2.Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste”. In particolare l’introduzione dell’istituto dell’accesso nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza è finalizzato alla rapida acquisizione di materiale probatorio e a garantirne la genuinità qualora vi sia il timore che esso possa essere alterato; l’accesso sarà effettuato in presenza di indizi e segnalazioni che fanno presumere un esercizio dell’attività gravemente difforme dalle prescrizioni deontologiche. Esso, però, non deve essere confuso con l’ispezione straordinaria prevista dall’art. 127 L.N.13 che è, invece, strumento cautelare ed intrusivo quando si sono acquisiti da altre fonti indizi di gravi e reiterate inadempienze che fanno sospettare una vasta violazione non solo delle norme della Legge Notarile e di quelle deontologiche ma anche di quelle civili e penali. E’ evidente che l’incisività dell’accesso è assicurato dalla rapidità con cui viene eseguito; tali esigenze rendono, a nostro avviso, superflua la comunicazione di avvio procedimento prevista dall’art. 7 della legge 241/90 il quale dispone: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti..”. L’esercizio del potere di accesso agli studi può anche essere la diretta conseguenza della violazione del dovere di collaborazione sancito dal paragrafo 25 del Codice Deontologico. Se si mette a confronto l’art. 93 bis L.N. con il citato paragrafo, le due disposizioni appaiono simmetricamente molto simili: Art. 93-bis L.N. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. Paragrafo 25 del Codice deontologico. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto: a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate; b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale; c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l’attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall’intraprendere iniziative personali; d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile e da un Consigliere ovvero da due Consiglieri a ciò delegati. Art. 267 Regolamento - 1. Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportuno i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. 2. Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste. 3.……. E’ di tutta evidenza che agli obblighi e doveri del notaio corrisponde oggi un diritto-dovere del Presidente del Consiglio Notarile di accedere agli studi. In termini amministrativi: al potere del Presidente corrisponde una situazione di soggezione del notaio. L’accesso pertanto si presenta non solo quale strumento di vigilanza ma anche quale risorsa a disposizione del Consiglio per reagire nei confronti del notaio inadempiente cioè del notaio che si sottrae ai controlli dell’organo di vigilanza o tenda ad eluderli o a renderli difficoltosi. La mancanza di collaborazione determina l’apertura di un procedimento disciplinare per violazione dell’art. 147 lettera b) L.N. in riferimento ai paragrafi 24 e 25 del Codice deontologico; l’accesso è preordinato all’acquisizione di quei documenti che il notaio si è rifiutato di consegnare in tutto o in parte. L’avviso d’inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.) per mancanza di collaborazione è equivalente alla comunicazione d’avvio del procedimento prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90; dalla notifica dell’avviso d’inizio del procedimento sarà possibile accedere in ogni momento allo studio del notaio senza alcun’ulteriore formalità. Si ribadisce che l’accesso è la diretta conseguenza delle resistenze o del rifiuto a collaborare qualificati dalla giurisprudenza quale indice di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento. Quindi a nostro avviso anche in questo caso per poter procedere all’accesso non sussiste l’obbligo di inviare preventivamente la comunicazione d’avvio procedimento (artt. 7 e 8 legge 241/90). Evidentemente l’ulteriore rifiuto del notaio in sede d’accesso, ovvero le resistenze all’accesso avanzate con motivazioni pretestuose, realizzano una figura di illecito disciplinare a carattere continuato e permanente che, quale aggravante impropria, rende applicabile una sanzione di gravità maggiore. Riassumendo e concludendo: l’urgenza della situazione o la condotta non collaborativa del notaio rendono superflua la comunicazione d’avvio procedimento; l’accesso agli studi non è una consulenza tecnica o un accertamento tecnico preventivo che debbano essere preventivamente comunicati per garantire il contraddittorio. La mancanza di collaborazione e le resistenze all’accesso autorizzano, infine, il Consiglio ad esaminare presso l’Archivio gli estratti repertoriali e a chiederne copia “dandone preventivo avviso ai notai interessati”. La previsione di tale avviso non contraddice quanto affermato; in realtà con tale avviso si documenta la grave e reiterata inadempienza del notaio che costringe il Consiglio a recuperare presso l’Archivio l’unica documentazione reperibile senza la collaborazione dello stesso notaio. L’avviso non è la comunicazione d’avvio procedimento ma è la documentazione di una responsabilità aggravata del notaio inadempiente. Un’ultima annotazione: l’art 93 bis L.N. prevede che l’accesso sia effettuato dal Presidente o da un delegato. Invece il paragrafo 25 del Codice Deontologico prevede la possibilità di nominare due delegati. Tenuto conto della necessità di verbalizzazione, di cui si dirà, all’accesso parteciperanno sempre due componenti del Consiglio, uno dei quali è sempre il Segretario mentre l’altro sarà il Presidente o un delegato. Infine il paragrafo 25 C.D. integra l’art. 93 bis L.N. estendendo l’accesso anche agli uffici secondari. Quanto alle modalità di esercizio dell’accesso, l’art. 25 della legge 241/90 sopperisce in parte alla carente normativa: “Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. Stante quanto rilevato, il 2^ comma è inapplicabile. Ovviamente sarà redatto un verbale al quale, nel silenzio della legge, saranno applicabili analogicamente gli artt. 91 L.N. e 253 del Regolamento: redazione in doppio esemplare a cura del Segretario del Consiglio, eventuale verbalizzazione delle dichiarazioni del notaio, sottoscrizione di chi esegue l’accesso (presidente o delegato), del Segretario e del notaio ovvero, se quest’ultimo si rifiuta, indicazione del rifiuto. In conclusione riteniamo che l’accesso agli studi, pur avendo le caratteristiche di uno strumento residuale, sia un ulteriore ed utile strumento per esercitare la vigilanza sul regolare esercizio dell’attività notarile che ormai dispone di numerosi strumenti ed indici di controllo; tra questi deve rientrare soprattutto la vigilanza che l’intera categoria deve esercitare sulla salvaguardia del decoro e della dignità. Solo un’ampia e civile collaborazione con il Consiglio potrà migliorare l’efficacia dei controlli e difendere il prestigio della categoria così duramente attaccata in questo momento storico. 12) LA RICHIESTA DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO E’ RICORRIBILE AVANTI AL TAR? La richiesta di apertura del procedimento, qualora provenga dall’Archivio o dal Consiglio, ha senz’altro natura di provvedimento amministrativo, ma non è possibile una sua autonoma impugnativa avanti ai giudici amministrativi per le ragione che seguono. La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e dei TAR è orientata nel senso di ritenere impugnabili autonomamente anche gli atti endoprocedimentali, cioè quelli che non concludono un procedimento rappresentando un segmento dello stesso, solo se essi siano immediatamente lesivi della sfera giuridica dell’interessato. Più precisamente è stato ritenuto impugnabile l’atto endoprocedimentale che produca una lesione diretta, concreta ed attuale ovvero l’atto che abbia trovato materiale esecuzione prima dello stesso provvedimento finale.14 Nessuno di questi aspetti è dato rinvenire nel provvedimento con il quale si richiede l’apertura del procedimento disciplinare; più precisamente la richiesta di apertura deve essere qualificata come atto propulsivo, finalizzato all’attivazione del procedemento amministrativo vero e proprio avanti la Commissione, non avente rilevanza esterna. Gli eventuali vizi di legittimità di tale provvedimento possono essere fatti valere solo avanti alla Commissione che ha competenza generale, cioè sia di merito sia di legittimità. Non vi è spazio per un ricorso avanti il giudice amministrativo per difetto dell’interesse a ricorrere giacchè l’attualità della lesione si avrà solo con l’irrogazione eventuale di una pena disciplinare. D’altra parte le garanzie di riservatezza e soprattutto i diritti della difesa, ormai ampiamente riconosciuti e disciplinati dalla Riforma, sono tali da escludere anche soltanto un pregiudizio di tipo morale conseguente all’instaurazione del procedimento. 13) I PROVVEDIMENTI DELLA CO.RE.DI. SONO RICORRIBILI AVANTI LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA? Secondo un orientamento della giustizia amministrativa è impugnabile solo il provvedimento che sia formalmente e materialmente un atto amministrativo; è tale l’atto che promana da un’autorità amministrativa e che sia emesso nell’esercizio di un potere amministrativo. Se si aderisce a tale orientamento ne consegue che i provvedimenti della CO.RE.DI. non sono impugnabili avanti gli organi della giustizia amministrativa poiché la Commissione, pur essendo organo amministrativo, svolge attività sostanzialmente giurisdizionale. La struttura del giudizio disciplinare e delle impugnazioni non lascia spazio all’intervento del giudice amministrativo. Infatti il provvedimento della Commissione non è il fruttto di un autonomo potere discrezionale, al quale contribuiscono i destinatari del provvedimento con la loro partecipazione, bensì è una decisione da qualificare giurisdizionale essendo caratterizzata, come già rilevato, dalla terzietà dell’organo giudicante, dal rispetto del principio della domanda, del contraddittorio, del diritto alla difesa e dal triplice grado di giudizio. 14) PUO’ ESSERE SOLLEVATA ECCEZIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE? Le norme che disciplinano i giudizi di legittimità costituzionale costituiscono un corpus complesso; in particolare si segnalano le leggi 9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 87. Art.1 legge n. 1/1948: “La questione di legittimità costituzionale…rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione”. Art. 23 legge n. 87/1953: “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza…”. La Corte ha assunto un concetto assai ampio di giudice e di giurisdizione, prescindendo dagli effetti formali dell’atto ed avendo riguardo alla posizione di terzietà dell’organo giudicante ed al carattere dialettico del procedimento decisorio. Ne consegue che sia avanti alla Co.Re.Di. sia avanti alla Corte d’Appello è possibile sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale.15 15) SI APPLICA LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI? L’art.1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il successivo articolo 3 elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione; in questi procedimenti esclusi dalla sospensione non figura il procedimento disciplinare. Se si attribuisce prevalenza alla natura amministrativa del procedimento, non si applica la sospensione; se, invece, si considera prevalente la funzione giurisdizionale del procedimento, si deve concludere per l’ammissibilità della sospensione. La Cassazione a sezioni unite ha accolto quale criterio interpretativo la seconda soluzione. 16 Arturo Brienza – Notaio in Milano
1 Si segnalano, tra i primi interventi: Matteo Ceolin, Legge n. 246 del 28 novembre 2005 e atto notarile-Alcune considerazioni, in Studium Juris n. 6/2006, pagg.643 e “Il nuovo procedimento disciplinare notarile”, ibidem, n.1/2007, pagg.1; A. Pischetola, “Note in materia di riforma dell’ordinamento disciplinare dei notai” in Notariato n.6/2006, pagg. 719; G.F. Condò, “Modifiche alla figura, ai poteri e doveri del Consiglio Notarile….”, in FederNotizie, marzo 2007, pagg. 60. Con lungimiranza la Riforma ha anticipato i contenuti della legge-delega sulla revisione delle professioni intellettuali: “Articolo 7 - Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare 1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere: disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali: a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), possa essere fonte di responsabilità disciplinare; b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare; c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento; d) consentire l'impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi a organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione; e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, dell'azione disciplinare da parte del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare; f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione; g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo”. 2 Le acute osservazioni svolte in proposito non colgono il segno: “…occorreva superare un duplice ostacolo. In primo luogo occorreva non rompere eccessivamente il dato tradizionale di una legislazione notarile caratterizzata dalla competenza in materia dell'autorità giudiziaria, per un sostanziale rispetto degli aspetti pubblicistici dell'attività notarile, che attribuivano al giudice ordinario una competenza disciplinare in una certa misura di maggiore elevatezza rispetto a quella usualmente affidata ad un organo amministrativo. In secondo luogo, occorreva …preliminarmente affrontare il problema se la c.d. giurisdizione domestica (vale a dire il potere disciplinare affidato agli organi di categoria) risultasse o meno in contrasto con l'art. 102 Cost. che vieta la creazione di giurisdizioni speciali. Il ragionamento attraverso il quale si è passati può essere così sintetizzato: la Costituzione vieta la creazione di organi giurisdizionali speciali, ma l'attività attinente alla cognizione delle sanzioni disciplinari non è attività giurisdizionale, bensì attività amministrativa, che sfocia in atti amministrativi e che qualifica come organi amministrativi le commissioni professionali di disciplina. Tuttavia, alla luce di possibili perplessità, appariva inopportuno affidare alla completa cognizione della giurisdizione domestica il potere disciplinare sui notai per una duplicità di motivi: l'art. 28 legge notarile, che qualifica in maniera pregnante l'attività del notaio, involge implicazioni di ordine sostanziale di tale portata da esigere una pronuncia dell'autorità giudiziaria, anziché una pronuncia di un organo disciplinare notarile; l'attività del notaio, poi, è così impregnata di funzione pubblica, da pretendere che il giudizio sulla correttezza della sua esplicazione passi anche al vaglio dell'autorità giudiziaria. Tra le varie soluzioni percorribili si è pertanto preferito optare, anche per esigenze di costituzionalità, su quella che prevede, almeno in primo grado, la composizione di un collegio misto di notai e magistrati, con una presenza maggiore dei primi, il che consente all'organo disciplinare di mantenere veste amministrativa” (Casu, Studio n. 482-2006/C del 15 settembre 2006). 3 Cfr.: Cassazione, Sez. 3^, 23 aprile 2004 n. 11412, e Sez. Unite 7 dicembre 2001 n. 9328. 4 Condò, “Modifiche alla figura…”, cit. 5 A.Brienza, Brevi annotazioni…, in FederNotizie n. 1, 2007 pagg. 29 e ss. 6 Vedasi l’art 9 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 portante “ Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi” 7 M.Cosio, in Vita Notarile, 1996, pag. 1046 e ss. 8 M.S.Giannini, Diritto Amministrativo, Vol. II, pag. 696 e ss, Giuffrè Milano 1988. 9 Cfr.: Quesito n. 3297 dell’Osservatorio di Deontologia e Studio del CNN n. 5397/C approvato il 15 dicembre 2005. 10 “Art. 37 - (Notificazione del trattamento) 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti” 11 Corte di Cassazione, Sez. 3^, Sentenza 14-30 novembre 2006 n. 25504. 12 CNN, Studi Civilistici, Studio n. 4904 approvato il 6 maggio 2004. Cfr., con riferimento agli avvocati: Decisione del Garante in data 29 marzo 2001. 13 Art. 127 L.N.: “ 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune. 2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede”. Art. 249 R.N.: “L'alta vigilanza che, ai termini dell’art. 127 della legge, il ministro di grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello, ed i procuratori del Re esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare o promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici”. 14 Ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 marzo 2004 n. 1246; Sez. IV, 30 dicembre 2003 n. 9155; Sez, III, 29 ottobre 2002 n. 5916; Sez. VI, 9 ottobre 1998 n. 1377; Sez. IV, 11 marzo 1997 n.226. 15 Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, pag. 267 ess.; Cerri, Sindacato di costituzionalità, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XX, Roma, 1990, pagg. 5 ess 16 Cassazione, Sez. Unite, 7 dicembre 2001 n. 9328. |