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Q.14

 

LUGLIO 2005                             download Quaderno n.14.pdf

 

 

SESTO CONGRESSO NAZIONALE
DI FEDERNOTAI
LA CERTEZZA DEI TRASFERIMENTI
PROPOSTE DEL NOTARIATO

LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE: PREZZONALORE
LA CIRCOLAZIONE DEI BENI DONATI: TUTELA DI
ACQUIRENTE E LEGITTMARI
LA REVISIONE DEL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

ROMA, 11 - 12 MARZO 2005


Sommario

 

Presentazione                                                                                                                               

Intervento d'apertura del Presidente di Federnotai Egidio Lorenzi                                                        

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Giuseppe Vicari                                              

Intervento del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Francesco Attaguile                              

PRIMA SESSIONE CONGRESSUALE :                                                  

LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE: PREZZOVALORE

Intervento del coordinatore della prima sessione congressuale Arrigo Roveda                                      

Intervento del Procuratore Nazionale Antimafia Piero Luigi Vigna                                                        

Breve dibattito in margine alla relazione del Procuratore Vigna                                                         

Intervento dell'Onorevole Vittorio Emanuele Falsitta                                                                         

Ulteriore intervento del coordinatore Arrigo Roveda                                                                          

Interviste agli uomini politici rappresentanti di tutti i partiti                                                                

Commento alle interviste da parte del coordinatore Arrigo Roveda                                                     

Dibattito relativamente alla prima sessione congressuale                                                                 

SECONDA SESSIONE CONGRESSUALE:
LA CIRCOLAZIONE DEI BENI DONATI / LA REVISIONE DEL DIVIETO DEI PATTI
SUCCESSORI

Primo intervento del coordinatore Guido De Rosa                                                                            

Intervento del Prof. Giuseppe Amadio                                                                                            

Intervento del notaio Diomede Falconio                                                                                          

Intervento del notalo Vincenzo Pappa Monteforte                                                                            

Ulteriore intervento del coordinatore Guido De Rosa                                                                        

Intervento del presidente del Consiglio Nazionale Paolo Piccoli                                             

Breve commento del presidente di Federnotai al discorso di Paolo Piccoli                             

Tavola rotonda sui temi della seconda sessione congressuale moderata dal coordinatore                    Gennaro Fiordiliso

Collegamento telefonico con il Sottosegretario alla Giustizia On.Michele Vietti                      

Interviste agli uomini politici rappresentanti di tutti i partiti                                                                

Intervento del notaio Sen.Andrea Pastore                                                                                       

Dibattito relativamente alla seconda sessione congressuale                                                            

Tre sessioni congressuali, tre problemi apparentemente molto diversi fra loro. In realtà in tutti i casi si tratta di "ostacoli" alla libera e trasparente circolazione dei beni immobili. Sono "ostacoli" contro i quali si scontra quotidianamente il lavoro del notaio. Ed allora il sesto Congresso Nazionale di Federnotai, questa volta, prova a presentare soluzioni pratiche, concrete, normative a questi problemi. Intorno a tali soluzioni chiameremo esponenti di tutte le componenti della società ad esprimere un parere. Dopo avere guardato, con i primi quattro Congressi, soprattutto al proprio interno, sia pure con lo spirito di attenzione ai bisogni degli utenti tipico del movimento sindacale notarile e dopo aver tentato una sintesi, con il quinto Congresso, fra le necessità del notariato e quelle degli altri operatori, questa volta Federnotai si schiera decisamente a fianco dell'utente della funzione notarile; del consumatore come si ama dire oggi; del cittadino come noi preferiamo dire, nel tentativo di trovare soluzioni normative nuove nell'interesse della migliore circolazione dei beni e nell'intento di superare gli indicati ostacoli.
Egidio Lorenzi - presidente di Federnotai -Guido De Rosa - Gennaro Fiordiliso -Arrigo Roveda - coordinatori delle sessioni congressuali

INTERVENTO D'APERTURA DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI EGIDIO LORENZI

Un saluto, in apertura, cordialissimo, a tutti gli ospiti intervenuti che ci onorano con la loro presenza e che avrò occasione di presentarvi di volta in volta, ringraziandoli personalmente; un ringraziamento, non formale, ma sincero, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro in tutti i modi: dal punto di vista scientifico, da quello organizzativo, della comunicazione, fino ai lavori manuali e di segreteria: nell'uno o nell'altro modo è grazie a loro che tutto sta funzionando e speriamo funzionerà fino a domani pomeriggio.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno reso possibile, con la loro presenza, che noi mantenessimo il nostro impegno per la totale gratuità del Congresso e di tutte le manifestazioni collaterali.
Ho accomunato un po' tutti, ma non posso fare a meno, e permettetemelo, di ringraziare in maniera particolarmente calorosa ed amichevole i coordinatori colleghi Guido De Rosa, Gennaro Fiordiliso ed Arrigo Roveda che si sono impegnati davvero senza sosta per la riuscita di questo Congresso.
Ed infine un saluto ed un ringraziamento davvero cordiale, forse superiore a tutti gli altri, alle colleghe ed ai colleghi che hanno risposto in maniera così numerosa e calorosa al nostro invito.
Ne manca una che c'è sempre stata nei cinque congressi precedenti. Sia pure in maniera sobria e veloce, come sarebbe piaciuto a lei, permettetemi qui un pensiero ed un ricordo vivissimo di Giovanna Melegari, una delle fondatrici ed animatrici del movimento sindacale notarile.
Dunque siamo arrivati al 6° Congresso Nazionale della nostra Federazione. Già nella "brochure" con il programma, abbiamo riassunto le linee guida che ci hanno convinto a trattare questi argomenti e lo spirito con cui intendiamo farlo. Li ribadisco brevemente: nei primi quattro Congressi abbiamo badato soprattutto a noi stessi, studiando a fondo il nostro ordinamento e le ipotesi di sua modifica. L'abbiamo fatto nella maniera anticonformista e coraggiosa che da sempre contraddistingue il sindacalismo notarile, badando più agli aspetti di politica professionale che non alle disquisizioni giuridiche, ma pur sempre con l'occhio rivolto all'interno della categoria.
Con il quinto Congresso si è tentato qualcosa di diverso: una verifica, fatta insieme dal notariato e dalla cosiddetta "società civile" nei principali campi in cui il notariato era impegnato non più nei suoi ruoli classici ed istituzionali, ma in un contatto più diretto con i problemi dei cittadini.
Con questo sesto Congresso, riteniamo di andare ancora oltre: non verifica o revisione, ancora in mezzo fra notariato e cittadini, ma proprio tentativo di proporre dei rimedi a problemi certo particolarmente sentiti e recepiti dai notai, ma in realtà solo ed esclusivamente degli utenti, dei cittadini.
Tutti e tre gli argomenti che andremo trattando in questi due giorni sono, come li abbiamo voluti definire, "ostacoli" alla certezza della circolazione dei beni immobili, ostacoli per i cittadini, non per i notai (o almeno in minima parte per i notai). Volendo fare un discorso brutale, mercantile, corporativo, si potrebbe anzi dire che una legislazione complicata ed astrusa, poco comprensibile per il cittadino, a noi potrebbe perfino "... fare comodo" rendendo più necessario ed indispensabile il nostro intervento. Ma il notariato è lontanissimo da questo modo di pensare ed in particolare ne è lontanissima, anni luce, la nostra Federazione che i concetti di servizio all'utente, di chiarezza e coerenza di rapporti, di assoluta e totale trasparenza, ce li ha nello statuto, ce li ha nel proprio DNA, li ha sempre difesi ed anzi di essi si è fatta la propria ragion d'essere.
Quello che tentiamo quindi in questo Congresso vuole essere un contributo forte, concreto, pragmatico alla soluzione di questi temi, con un limpido ed onesto confronto con tutte le altre componenti interessate per cercare, ove possibile, una intesa che renda semplice e veloce la strada per le riforme che riteniamo necessarie ed indilazionabili.
Non sono argomenti nuovi, intorno ad essi è stato ed è costante anche l'impegno del Consiglio Nazionale, si sono tenuti convegni ed incontri: noi tentiamo un modo nuovo, pratico, meno scientifico forse, più aperto all'esterno, più nello stile "sindacale", se mi permettete questa sintesi, per proporre e tentare di risolvere i problemi.
E qui mi fermerei per lasciare spazio a quel che davvero interessa tutti noi: le relazioni, le proposte, gli interventi, il dibattito.
Permettetemi solo ancora qualche minuto per un ricordo, forse personale, ma anche fortemente simbolico.
Quando Federnotai celebrò il suo primo Congresso, nel giugno 1995, io ero segretario della Giunta esecutiva e Luciano Amato ne era il presidente.
Già il fatto di organizzare e celebrare il Congresso nazionale era, allora, una grande scommessa, che giocammo fino in fondo proprio solo per la tenacia e la convinzione di Luciano, ma poi, all'ultimo momento, il diavolo ci mise ulteriormente
lo zampino perché, due giorni prima, venne annunciato uno sciopero improvviso, "selvaggio" come si dice, degli aerei.
Noi eravamo costernati: già non avevamo la minima idea della possibile partecipazione dei colleghi (non era prevista alcuna forma di iscrizione) e questa notizia dell'ultim'ora rendeva davvero probabile un colossale fallimento.
Ricordo che la sera prima, quasi con le lacrime agli occhi, speravamo di essere almeno 70 / 80 e non 20 o 30 come temevamo.
Ebbene il mattino dopo assistemmo a qualcosa di speciale, ad un senso di "chiamata alle armi" davvero straordinario. Tutti coloro che avevano vissuto negli anni l'entusiasmo del libero associazionismo notarile, che si era chiamato "sindacato", tutti, si sentirono obbligati ad esserci. E ci furono colleghi siciliani che fecero 10 / 12 ore di treno; colleghi veneti che organizzarono dei
pulmini; colleghi milanesi che si telefonarono nella notte (davvero alle 1 / 2 di notte) per partire insieme in automobile.
E quel giorno eravamo circa 200.
Fu per me una emozione, una commozione straordinaria.
Poi terminai il mio triennio di Giunta, mi dedicai ad altro fino a quando, due anni fa, i colleghi mi vollero di nuovo in pista come presidente.
Ed ora a pochi mesi dalla scadenza mi trovo a presiedere questo 6° congresso con una presenza di tal numero e di tal qualità, con tali personalità, con tale schieramento di consiglieri nazionali e della Cassa, con tale entusiastica presenza di colleghi, che questa è la seconda grande emozione, commozione della mia attività di sindacalista notarile.
Di questo vi ringrazio tutti davvero di cuore.
 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GIUSEPPE VICARI
 
Grazie Egidio, buonasera gentili illustri ospiti, colleghe e colleghi, amici di Federnotai. Vi porto il saluto del Consiglio Nazionale che è presente quasi al completo e di Paolo Piccoli che è a presiedere la Conferenza dei notariati dell'Unione Europea: la CNU. Quest'anno tocca all'Italia la presidenza di turno, e qui a Roma a novembre organizzeremo il primo Convegno Europeo e ci aspettiamo una larga partecipazione di tutti i colleghi italiani, perché la partecipazione a tutte le attività politiche e formative è essenziale per analizzare e conoscere i problemi che oggi più che mai devono essere visti, analizzati e confrontati nell'ambito della nostra nuova e vecchia Europa; tant'è vero che la formazione permanente di cui stiamo varando il regolamento in Consiglio Nazionale e che attribuirà i crediti formativi la cui mancanza sarà sanzionata deontologicamente prevederà espressamente anche dei particolari crediti per la partecipazione ai Convegni che hanno ad oggetto argomenti di natura politica. Formarsi su questi temi, sui temi della funzione, sui temi della deontologia, significa anche imparare a trasmettere il nostro messaggio compatto, significa cioè saper esplicare quale sia la modernità della nostra professione, il nostro ruolo, la nostra azione nella società civile, quali siano le garanzie a basso costo e moderne che il Notariato nostro, il Notariato di tipo latino offre, per cui ciascun Notaio, gli organi istituzionali, nazionali e locali devono fare ciascuno la propria parte per agire, per trasferire all'esterno questa
nostra immagine, per la nostra attività che rende efficiente la pubblica amministrazione, che rende sicuri i rapporti tra privati, che rende rapida la vita delle imprese, e rende certi i rapporti giuridici; quella certezza dei rapporti giuridici che è assunta anche come valore nella carta costituzionale dell'Unione Europea.
Diciamocelo francamente: ormai la partita si gioca nel contrasto, nel confronto tra i sistemi giuridici del mondo anglosassone, della sua complessiva ricchezza e i sistemi della nostra vecchia Europa continentale; nel contrasto e nel confronto tra il Common law e il Civil law; ecco perché coerentemente abbiamo voluto scegliere come prossimo argomento del Consiglio Nazionale di Pesaro questo argomento. E c'è di più perché nella stessa sede noi organizzeremo un forum che tratterà della concorrenza e del Notariato, della concorrenza e delle professioni; inviteremo giuristi, economisti, giornalisti delle diverse aree culturali; il Notariato cioè esce dal guscio, lancia la sfida, non teme il confronto, non deve più temerlo, sa di uscire vincente, semmai ha le capacità di capire che cosa si può in qualche modo trapiantare nella nostra cultura per migliorare, per fare proposte nell'interesse dei cittadini, e un primo assaggio di questo argomento lo avremo anche nel prossimo Convegno di Taormina di aprile dove una relazione tratterà, sotto il particolare angolo visuale della tutela dell'acquirente, il rapporto tra i sistemi di Common law e di Civil law.
 
 
Ora è prassi che negli incontri pubblici il CNN dia qualche notizia sullo stato dell'arte e quindi tratterò brevemente due argomenti e poi mi avvierò a concludere questo breve indirizzo di saluto e di ringraziamento a Federnotai. Abbiamo avuto giorni, abbiamo ore, minuti, anche in questo momento, di attività frenetica (è la regola della nostra vita di consiglieri) sul tema degli autoveicoli: il Consiglio dei Ministri ha terminato i propri lavori intorno alle 14 e riprenderà intorno alle ore 17. Il decreto sulla competitività e il disegno di legge collegato sono all'esame del Consiglio dei Ministri, abbiamo fatto tutti i tentativi possibili, abbiamo avuto collaborazione di tutti i consiglieri, di moltissimi altri colleghi e del Presidente della Cassa e del Presidente Paolo Piccoli che hanno lavorato in maniera costante. Tuttora con Paolo da Bruxelles ci sentiamo continuamente perché lo informiamo di ciò che accade. Ora io non posso in questo momento usare altro che il condizionale: dovrebbe venire fuori una norma che realizza una semplificazione ma che sostanzialmente riconosce il nostro ruolo nel trasferimento dei beni mobili registrati, le ragioni della tracciabilità delle vicende traslative e i motivi di ordine pubblico che giustificano il controllo del Notaio. Per noi il problema era essenzialmente di tipo politico e di principio. Attenzione però, noi non intendiamo fermarci qui a questo punto, noi cercheremo di varare una tariffa unica e omnicomprensiva che sia leggibile da tutti e da chiunque, e soprattutto tolleranza zero, tolleranza zero nei confronti di chi sbaglia, dei pochissimi che tradiscono la professione, la funzione, di coloro che quindi non meritano di essere chiamati colleghi. Il nostro messaggio è stato ed è chiaro, il Notariato è disponibile a partecipare con la propria esperienza alla modernizzazione vera del Paese, anche a costo di sacrifici che però valorizzino il nostro ruolo. Il Notariato non ci sta ai pasticci che non realizzano i veri e giusti obiettivi di migliorare la competitività del Paese. Noi non ci stiamo al supermercato delle competenze, non si possono inventare Pubblici Ufficiali ad ogni "piè sospinto", non ci stiamo alla confusione dei ruoli e alle presunte semplificazioni, lo abbiamo detto altre volte: a ciascuno la propria funzione, le proprie competenze, la propria responsabilità.
Il secondo ed ultimo argomento è quello relativo all'attuale indagine che l'autorità antitrust sta svolgendo nei confronti di tutte le professioni; di
recente è toccato a noi rispondere in un confronto serrato alle domande relative alla proporzionalità dei vincoli, cioè la proporzionalità dei vincoli rispetto agli interessi generali del Paese. Abbiamo discusso di tariffa, di accesso, di uffici secondari, di monitoraggio, di dismissioni, di pubblicità; abbiamo difeso con passione il DNA del Notariato, la pubblica funzione, gli interessi che tuteliamo, gli interessi che sono sovraordinati agli interessi delle parti e i principi della pubblicità informativa su cui abbiamo di recente deliberato (presto diffonderemo la delibera). Stiamo facendo delle sistemazioni esclusivamente di tipo formale, e su questo punto per fortuna avevamo deliberato e riteniamo di essere all'avanguardia rispetto ad altri nel panorama europeo. Abbiamo illustrato la
modernità della professione, dell'attività, l'efficienza del nostro intervento; è stato un incontro serrato, sereno e pieno di passione, ecco, noi vorremmo che tutti i colleghi avessero la stessa passione nel mostrare la propria immagine alla società civile e nel difendere questi valori. Allora noi dobbiamo un particolare ringraziamento a Federnotai, sempre al nostro fianco, al servizio e nell'interesse dei cittadini, per avere individuato dei temi che toccano il DNA della funzione, che trattano di argomenti sui quali il CNN è particolarmente impegnato, di prezzo/valore
abbiamo parlato ovunque, assolutamente ovunque, ne abbiamo parlato anche al Quirinale col Presidente Ciampi il quale ha ascoltato le nostre ragioni e nel proprio comunicato ha auspicato che il Ministero dell'Economia dia ascolto alle nostre richieste. Non è accettabile che ci si chiami a collaborare sui temi del riciclaggio e poi non ci si metta in condizione effettivamente di verificare i controlli. Anche per gli altri temi di cui oggi si tratta, il CNN ha già chiesto degli incontri e dei tavoli tecnici ai Ministeri competenti, allora — e mi avvio a concludere — dobbiamo dire che un intervento riformatore darebbe quei segnali di civiltà giuridica e nell'interesse dei cittadini che sono il centro dell'attuale politica di categoria, e che ancora una volta mostrerebbero come la vera modernizzazione e competitività passino non dalla confusione ma dalla certezza delle regole e da norme rivolte alla trasparenza.
Questi sono i veri valori irrinunciabili di un Paese moderno e competitivo.
Grazie.
 


INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO FRANCESCO ATTAGUILE
 
Grazie Presidente, autorità, cari colleghi,
desidero innanzitutto scusarmi per il ritardo: sono arrivato giusto in tempo all'inizio di questi lavori ma, l'avevo detto arrivando, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto la sua seduta stamattina fino alle 14 e quindi abbiamo fatto una corsa arrivando per fortuna in tempo; non volevamo certamente mancare a questo importante appuntamento.
Il programma di apertura di questo importante Congresso mi affida il compito di rivolgere a tutti gli intervenuti il saluto degli amministratori della Cassa, adempio quindi a questo gradito incarico con estremo piacere, unendo a quello che vi porgo a nome dei colleghi del Consiglio il mio cordiale e caloroso saluto personale. Sono particolarmente grato a Federnotai e al suo Presidente per l'invito rivoltomi a presenziare ai lavori di questo Congresso che si appresta a trattare argomenti di assoluto interesse per la nostra attività professionale che direi quasi quotidianamente deve fare i conti con questioni ancora irrisolte o di difficile soluzione, soprattutto a causa di carenze o di inadeguatezze della normativa vigente in materia. Non spetta certo a me entrare nel merito di questo dibattito che si preannuncia comunque sicuramente interessante e stimolante; mi limito a sottolineare che è merito di Federnotai avere richiamato l'attenzione su temi che rivestono anche, indubbiamente, un'alta valenza politica come è stato opportunamente sottolineato nell'intervento del presidente Lorenzi; cercare infatti risposte ad esigenze di trasparenza nelle transazioni economiche ed individuare strumenti di tutela e di garanzia giuridica più efficaci è un ulteriore dimostrazione di come il notariato, anche attraverso la sua componente sindacale, si faccia carico del perseguimento di interessi collettivi.
Consentitemi di approfittare di questa occasione per dare atto e ringraziare i membri della Giunta Esecutiva e il presidente Lorenzi con i quali proprio ieri abbiamo avuto un proficuo scambio di opinioni nella sede della Cassa per l'apporto e i contributi che il Sindacato da tempo fornisce alla politica e all'attività gestionale del nostro Ente di previdenza. A questo proposito mi piace darvi notizia – e approfitto di questa occasione – di due provvedimenti approvati proprio stamattina, nella seduta del Consiglio: è stata rivisitata e migliorata la polizza sanitaria che la Cassa, come sapete, stipula a favore di tutti i propri iscritti, con dei miglioramenti notevoli. Ve ne indico solo uno ovviamente per ragioni di tempo ed è l'abbassamento della franchigia prevista nella vecchia formulazione del contratto; poi abbiamo
deliberato la firma della convenzione aggiuntiva a quella che già esiste con la nostra banca cassiera, Banca Popolare di Sondrio.
Devo dire, al proposito, che abbiamo riscontrato parecchia disinformazione: molti colleghi non ne sono ancora a conoscenza nonostante sia già nel sito: la polizza convenzione per la concessione di mutui a tasso agevolato a favore dei Notai. Questa convenzione è stata ulteriormente migliorata con l'estensione dei soggetti beneficiari del mutuo anche ai familiari del notaio per gli acquisti, ed è stata integrata con la stipula di un'altra convenzione appunto aggiuntiva che prevede dei contratti di leasing a particolari condizioni, leasing per acquisti immobiliari, per gli acquisti dell'attrezzatura dello studio, per gli acquisti degli autoveicoli e dei natanti per chi volesse. Ovviamente per tutta questa gamma di servizi, la Banca Cassiera si è impegnata con una sua società di leasing.
Un ringraziamento infine del tutto personale per questo invito. Sono certo infatti che questo di oggi è il luogo ideale, l'ambiente giusto e l'occasione più propizia per ricaricare le batterie, recuperare in altri termini tutte quelle energie, quella "vis sindacale", se volete, o rivendicativa che assieme al presidente Piccoli, ad Andrea Pastore e a tanti altri colleghi che ci sono stati al fianco in queste settimane, abbiamo visto esaurirsi nel condurre insieme quella battaglia alla quale accennava un momento fa il vice presidente Vicari a difesa non di interessi economici o corporativi, ma a tutela della specificità, della valenza e della dignità della nostra funzione.
Questa era infatti, cari colleghi, la posta in gioco nella vicenda a voi tutti nota degli autoveicoli che non sto certamente a raccontarvi in tutti i suoi passaggi, ci vorrebbero ore, e vi confesso che ho perso il conto degli incontri personali che abbiamo tenuto, delle udienze che abbiamo chiesto, dei colloqui a vario livello politico e istituzionale che abbiamo realizzato. Anch'io devo usare il condizionale: credo di poter dire che forse siamo riusciti a recuperare una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa attraverso una proposta ragionevole e coerente che ha trovato nei vari interlocutori riscontri sempre più positivi, restituendoci un po' di speranza e un po' di ottimismo a fronte di momenti iniziali di scoramento e di sconforto. La soluzione che abbiamo prospettato nella lettera al Presidente del Consiglio non è certamente indolore per la categoria, e non lo è soprattutto dal punto di vista economico: la riduzione del gettito contributivo per la Cassa è di una certa consistenza: l'abbiamo calcolata in circa 5-6 milioni di euro all'anno.
 
Tuttavia era l'unica strada percorribile per uscire dal tunnel nel quale ci eravamo venuti a trovare per quel clima di ostilità e di avversione che aleggia ormai da tempo, non solo nei confronti del notariato, ma in generale nei confronti di tutte le libere professioni. Basta leggere l'editoriale di oggi sul Corriere della Sera. È questa l'atmosfera che si respira, è questo l'atteggiamento, è questo il progetto di alcuni ambienti, di certi settori capaci di esercitare una forte influenza sull'opinione pubblica e sul potere politico. Tutto ciò è motivo di grande preoccupazione e merita un'attenta considerazione, una forte reazione da parte dei vari ordini professionali, reazione che a mio avviso fino ad oggi è mancata o si è espressa in maniera certamente inadeguata; al contrario devo dirvi che mi preoccupano meno, anche se mi infastidiscono notevolmente e profondamente, gli sproloqui ricorrenti dell'autore dell'editoriale di oggi del Corriere della Sera, che come mi è stato riferito, anche ieri sera si è esercitato in una trasmissione televisiva in quello che pare sia diventato il suo sport preferito: spargere veleno nei confronti del notariato con un astio e un livore che lo portano a diffondere notizie false e tendenziose. Ha parlato, pare, e ha ripetuto, che per vendere un motorino — prima notizia falsa, destituita di fondamento — occorre andare dal Notaio e bisogna pagare 50 euro. Se questo corrisponde a verità — mi è stato detto in questi termini — capite bene che sono due notizie false e tendenziose, forse ripetute in malafede perché a questo proposito il presidente. Piccoli, quando lo aveva scritto in precedenza, ha risposto chiarendo che non era questa la realtà delle cose.
Forse varrebbe la pena di valutare se queste considerazioni non possano rappresentare anche una violazione del Codice Penale.
Concludo con un'ultima considerazione e un invito, scusandomi per avere occupato più del tempo che mi era stato concesso dal presidente Lorenzi: la vicenda degli autoveicoli e tanti altri segnali ci dicono che il Notariato si trova oggi a vivere un momento straordinario, probabilmente decisivo per il suo futuro: bisogna avviare una riflessione seria ed approfondita sul suo stato di salute e persino sulla sua identità; bisogna porsi questioni vecchie ed ancora irrisolte, e cercare risposte a problemi nuovi che nascono dalle esigenze di una società in continua e rapida trasformazione; occorre operare una verifica del credito che riscuote ancora la nostra funzione, e soprattutto del credito che riscuote chi la esercita; è necessaria una mobilitazione generale, uno scossone straordinario da parte di tutti, da parte di chi ha responsabilità di governo della categoria ai vari livelli, da parte delle associazioni del Sindacato, soprattutto da parte di ogni singolo notaio al quale non è più consentito di pensare che questi problemi non lo riguardano direttamente perché delegati ad altri.
Ognuno deve fare la sua parte, deve dare il suo contributo. Federnotai è da tempo su questa lunghezza d'onda, e il Congresso di oggi ne è ulteriore testimonianza. Per questo impegno, per il ruolo fondamentale che svolge nella politica del notariato, per i contributi che fornisce alla Cassa, riteniamo di doverle esprimere tutto il nostro apprezzamento, la nostra considerazione e la nostra gratitudine.
 

PRIMA SESSIONE CONGRESSUALE :
LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE:
PREZZO / VALORE
INTERVENTO DEL COORDINATORE DELLA PRIMA SESSIONE CONGRESSUALE ARRIGO ROVEDA
 
Quando, più o meno sei mesi fa, Egidio Lorenzi mi ha chiesto di occuparmi di questo tema nell'ambito della prima delle due sessioni congressuali del 6° Congresso di Federnotai, mi sono chiesto cos'avrei potuto andare a raccontare sul tema del prezzo e valore ai Notai.
Non c'è tema su cui noi siamo così abituati a discutere, a confrontarci, a parlare, non abbiamo certo bisogno di sapere quali e quanti problemi abbia portato la modifica legislativa del 1986 (l'anno prossimo sono 20 anni che conviviamo col problema).
Un aneddoto per introdurre.
Pochi mesi fa, all'inizio di quest'inverno attraversavo la frontiera tra l'Italia e la Svizzera ed esibendo la mia carta d'identità. Vengo richiesto dal finanziere di accostare e il finanziere mi dice: "vede Notaio, io devo acquistare una casa, potrebbe darmi suggerimenti?, sa io pago questa casa 50.000 euro ma la dichiaro 20.000"
Questo dice un Ufficiale deputato al controllo della fiscalità del Paese ad un altro Pubblico Ufficiale. Dopo 20 anni di applicazione di questo sistema fiscale siamo arrivati al perfetto scollamento tra norma e percezione della norma; oggi chi si presenta nel nostro Studio e chiede di indicare un valore diverso dal prezzo sulla base del valore catastale moltiplicato non è consapevole, se non dopo le nostre spiegazioni, di violare una norma. E' semplicemente convinto che questo sia il sistema di tassazione degli immobili; c'è uno
scollamento totale tra la norma scritta e la norma percepita.
E' arrivato quindi il momento (perché le legislazioni devono tener conto anche della realtà sociale sulla quale incidono) di andare a chiedere e a gran voce una modifica di questo sistema. lo direi che non ha senso soffermarci ora su altri aspetti di questo problema.
Quindi lascerei la parola ai due relatori che lo tratteranno da punti di vista diversi. Al Procuratore Vigna noi abbiamo chiesto di illuminarci su quali sono gli aspetti connessi alla tutela dell'ordine pubblico che derivano da questo sistema di tassazione, sistema che consente, se non favorisce, una circolazione abnorme di denaro contante.
All'On. Falsitta invece chiederemo di trattare il problema da un punto di vista fiscale, l'On. Falsitta è esponente di Forza Italia. Abbiamo chiesto di intervenire all'On. Falsitta così come abbiamo chiesto di intervenire all'On. Visco e all'On. Pinza, il primo dei DS, il secondo della Margherita.
Motivi legati alla campagna elettorale in corso hanno impedito loro di essere presenti, ma io ritengo che l'orientamento politico qui non conti nulla, stiamo dibattendo di un problema tecnico e da un punto di vista tecnico deve essere affrontato e risolto; quindi io cederei la parola al Procuratore Vigna e mi riservo poi di riepilogare alla chiusura dei due interventi.
 
INTERVENTO DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA PIERO LUIGI VIGNA
 
Grazie molte a Federnotai per avermi invitato. Voi vi chiederete cosa ci stia a fare il Procuratore Nazionale Antimafia fra di noi; le ragioni che mi hanno spinto ad aderire molto volentieri all'invito che mi è stato rivolto sono due, una di ordine emozionale (di emozioni ha già parlato qualcuno) e una di ordine più strettamente connesso alle funzioni che svolgo.
Quella di ordine emozionale: mio suocero era (dico era perché è morto) Giovanni Badini, quindi un Notaio il cui nome, e quindi questo adesso ferisce. Il secondo motivo è connesso all'esercizio delle mie funzioni sotto vari profili; nel mio ufficio esiste una particolare struttura di magistrati che si interessa della segnalazione delle operazioni finanziarie sospette che, come loro sanno,
affluiscono, o dovrebbero affluire tutte quante all'Ufficio Italiano Cambi che fa una relazione finanziaria e le trasmette alla DIA, Direzione Investigativa Antimafia-Nucleo Speciale Polizia Valutaria e a noi che con la nostra banca dati cerchiamo di implementare le informazioni e poi le proiettiamo verso una Procura della Repubblica. Spesso avviene che le proiettiamo verso una Procura Distrettuale, cioè una delle 26 Procure che in base al nostro coordinamento, al nostro impulso, svolgono indagini su delitti di mafia, delitti di mafia che sono aumentati da quando, nel '91, fu fatta la legge.
La seconda ragione connessa alle mie funzioni è che l'attenzione della Magistratura è puntata ora molto sull'economia criminale, non solo sulla gestione dei mercati leciti che si sono andati allineando in una filiera, perché l'imprenditorialità illecita delle organizzazioni mafiose non è di trovare un mercato nuovo e di abbandonare il precedente ma di metterli l'uno accanto all'altro, quindi dal dopoguerra dove primeggiava l'edilizia, seguita dall'agricoltura, poi abbiamo avuto i tabacchi, poi abbiamo avuto gli stupefacenti, le armi, i rifiuti tossici o nocivi, gli esseri umani; in qualche Paese gli organi degli esseri umani per cui gli analisti dicono: ma che faranno nel futuro? Un grosso analista che io stimo molto, il Prof. De Vita dice: "il prossimo obiettivo delle mafie sarà alterare le regole del mercato", questo grande flusso di denaro viene infatti investito anche in attività apparentemente serie, cioè a dire in produzione di beni leciti che soffocano le imprese legali, e riteniamo che questo compito sia anche un compito dettato dalla nostra Costituzione, il cui articolo 41, dopo aver affermato che l'iniziativa economica privata è libera, continua dicendo: "essa non può contrastare con i parametri dell'utilità sociale, della dignità della persona, della sicurezza".
L'impresa mafiosa non produce utilità sociale, produce utilità per il gruppo criminale, e non è conforme ai parametri della dignità della persona perché ovviamente i sindacati e i contratti non vengono, i primi, fatti entrare nè i secondi osservati. Ma è anche l'impresa mafiosa - gestita sempre da prestanomi, questo è ovvio — a produrre un travaso dalla disoccupazione, che affligge molte zone del sud, al gruppo criminale: si transita attraverso l'impresa mafiosa.
Allora il nostro interesse è questo, è una delle ragioni che mi ha spinto a essere qui molto volentieri; io comincerei, prima di affrontare il nostro tema, a proporre qualche altra osservazione. A me ha sempre meravigliato per esempio, benché i notai sarebbero disponibili a farlo, che la legge cosiddetta Mancino 12 agosto '93 n. 310 preveda che i notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi per oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi
commerciali, devono comunicare al Questore quello che loro sanno. Ma perché non gli immobili? Perché qui il legislatore ha pensato di essere coperto da una norma che ha tutto altro scopo e diverso contenuto, quella contenuta nella legge del 1978 antiterrorismo che non adempie però alle medesime finalità anche per il contenuto diverso della comunicazione. Prego? Non è stata abrogata, i commi 334 e 335 dei 500 commi della legge finanziaria, sempre chiarissima come parecchie delle leggi italiane, prevedono che attraverso l'agenzia delle entrate si faccia questa segnalazione, ma rimane l'obbligo della segnalazione alla Questura: certo che è modificato il modus operandi, ma sono due norme che adempiono a finalità ed hanno contenuti diversi; questo problema io l'ho già sollevato parlando nel '97 col Presidente del Consiglio Nazionale Forense e scrivendo anche al Ministro dell'Interno e al Capo della Polizia, caldeggiando l'opportunità e l'obbligo di centralizzazione di questi dati: non serve nulla il solo messaggio ai Questori; così come le segnalazioni delle operazioni sospette prima venivano mandate ai Questori. Finché non si centralizza, i Questori, come abbiamo potuto constatare, le mettono nel gabinetto, diciamo... nell'ufficio gabinetto.
Allora abbiamo cercato di implementare un sistema informatico locale, ma occorre invece centralizzare: perché? Perché intanto l'Ufficio Italiano dei Cambi può fare una valutazione se, centralizzando le notizie, viene informato che Piero Vigna ha acquistato un negozio, ceduto un bar, acquistato un immobile, venduto un immobile; un altro punto al quale io credo molto cí viene dalla legislazione francese: in Francia presso gli uffici di Giudici Istruttori - perché ancora c'è il Giudice Istruttore - hanno inserito stabilmente un esperto finanziario il quale ha il compito di coadiuvare il Giudice Istruttore: quando a un Pubblico Ministero arrivano questi fallimenti, queste bancarotte (molto bravi i colleghi di Milano e quelli di Parma, ma si contano sulle dita di una mano quelli che ci comprendono), come potrà consapevolmente provedere se non ha un aiuto da parte dell'esperto. Voi mi direte: c'è pure il consulente; ma al consulente dai l'incarico, lo vedi dopo sei mesi, ti chiede una proroga, gliela dai di altri sei mesi, e scadono i termini per le indagini preliminari.
Altra cosa è collaborare con il Pubblico Ministero che acquisterebbe lui stesso professionalità ed esperienza in questa materia.
Ma allora veniamo al nostro punto. lo sono molto contento che i Notai, che sono Pubblici Ufficiali, abbiano affrontato questo argomento, non solo perché non onorevole per un Notaio, cioè per un Pubblico Ufficiale, dimostrare disattenzione o disinteresse verso vicende, anche solo potenzialmente, illecite: sarebbe come se a me
 


rendessero false dichiarazioni e io assistessi inerte. Tutto si svolge al di fuori portando nel mio campo due testimoni e si mette fuori l'accordo: diciamogli due baggianate, dopo di che io scrivo queste cose senza possibilità di reagire.
Non solo per questa onorevole professionalità che io ho sempre trovato nei Notai in tutte le vicende successorie, contrattuali, societarie e ogni altra ad essi affidata, così come è giustamente connaturato con la sua stessa veste di Pubblico Ufficiale, ma anche perché il CAFI, che è l' organismo intergovernativo di numerosi Paesi che detta le regole antiriciclaggio, espressamente dice - e la nostra normativa sta cercando di adeguarsi -che proprio gli Avvocati, i Notai e le altre professioni giuridico-contabili indipendenti dovranno fare le segnalazioni di quanto fanno nelle transazioni - traduco dal francese - per i loro clienti, nel quadro delle seguenti attività: acquisto e vendita di beni immobili, gestione di capitali e così via. Ma lo stesso CAFI dà anche un'esemplificazione, per fortuna non avvenuta in Italia, d'un caso verificatosi in un certo Paese -che il CAFI con la consueta discrezione istituzionale non cita - dove è per l'appunto successo che un Notaio sia stato strumentalizzato per il reinvestimento del provento di 24 chili di eroina attraverso l'acquisto di un bene immobile. Quindi è proprio questa la materia centrale, loro sanno meglio di me che una legge del febbraio del 2004 è disattesa, quanto ai termini di adempimento, fin dal novembre del 2004: ma, volendo essere benevolo, ciò potrebbe essere addebitato soltanto alle rilevanti difficoltà che la materia pone. La mia benevolenza però cadrebbe se soltanto penso alla sorte dell'anagrafe dei conti e dei depositi: ma perché, per sapere che Piero Vigna ha il conto alla Banca Popolare di Novara in via Pellicceria 1 di Firenze (non voglio però fare concorrenza alla Banca Popolare di Lodi) bisogna che un Magistrato notifichi un'apposita richiesta a tutte le agenzie e a tutte le banche ? Allora il provvido legislatore nel '91 disse: bisogna fare questa banca dati in modo che si pigia un bottoncino e si vede dove il cittadino ha il conto.
Dopo interviene una legge che disciplina la materia rinviandone l'applicazione a cinque regolamenti: li avete visti voi i cinque regolamenti ? No, così come mancano ancora - io ho qui la bozza ultima - i Decreti ministeriali che debbono dare attuazione alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, non solo da parte dei professionisti, ma anche da parte di una platea enorme di soggetti.
lo ho sempre pensato che la lotta al riciclaggio sia una corsa ad ostacoli. Un investigatore americano specializzato quando gli chesi: "quali sono i sistemi per il riciclaggio ?" mi rispose: "quanti la fantasia del riciclatore è capace di inventare"; e infatti ancora oggi noi assistiamo a vetture -
soprattutto fino a due anni fa quando noti contrabbandieri pugliesi andavano in Svizzera -foderate all'interno di biglietti di banca: allora però bisogna porre ostacoli e bisogna farlo seriamente. lo comprendo, io voglio essere più realista dei Notai, che siete interessati a questa norma che proponete. Pure a me interessa, anche e giustamente, in relazione al problema della segnalazione delle operazioni finanziarie sospette: io so che tutti i professionisti chiedono criteri precisi, se del caso ulteriori, rispetto a quelli che il nostro Governatore in vari decaloghi ha indicato perché erano soprattutto quelli destinati alle banche, alle istituzioni finanziarie, ecc. Fino ad oggi solamente questi sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette, dunque col vostro aiuto noi dovremo catalogarle; proprio ieri sera ho fatto una riunione con colleghi dell'Uzbekistan, proprio con esperti di antiriciclaggio per chiarirci noi stessi le idee.
lo vado un po' al di là della vostra proposta, sarà perché io ho fatto sempre questo mestiere, il Pubblico Ministero. Il babbo diceva: studia se no da grande farai il Pubblico Ministero. lo penso che ci debba essere una norma più pregnante di quella da voi ipotizzata che garantisce di più anche voi sotto il profilo della segnalazione delle operazioni sospette, voglio creare una norma la cui violazione comporti sanzione penale per il privato che non dichiara il prezzo esatto. Noi abbiamo un articolino nel Codice Penale, il 483, che punisce il privato che in un atto pubblico attesta falsamente fatti, e qui sta il problema, dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Questa la difficoltà, dove la vostra proposta non si rende agganciabile alla norma penale, per cui io pensavo così, ma è ovviamente una semplice idea mia, un pochino da penalista, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali e godimento sugli stessi come dite voi, ad esclusione delle servitù, dall'atto deve risultare il corrispettivo realmente pattuito, e poi di seguito.
Quando c'è questo obbligo l'atto è destinato a provare la verità del fatto, e se qualcuno lo viola ci sarà il 483, quando sarà accertato ovviamente: non è che lo debba accertare il Notaio, ma mi sembra che questo dia una sorta di presunzione, per il Notaio, di attendibilità dell'indicazione fatta dalle parti, che la rafforzi.
Questa è la mia idea: naturalmente, come voi dite, le imposte dovranno essere pagate ancora sulla rendita catastale aggiornata, ma questo potrà costituire anche uno strumento dì opportuno monitoraggio per adeguare le rendite catastali. lo raccontavo che abbiamo fatto in una città, forse quella dove ci troviamo, attraverso la Guardia di Finanza, una serie di accertamenti su tutti gli acquisti fatti, non cito le nazionalità, da cittadini stranieri. Voi sicuramente sapete indovinare:
allora questi signori che redditualmente non hanno nulla, che non hanno contratto mutui, hanno fatto importanti acquisti; allora questa è veramente l'oscurità del denaro che noi dobbiamo combattere.
Finisco dicendo che già nel 1997 / 1998 fui interessato alla questione dei beni immobili registrati, dei veicoli.
Io porto un solo argomento: possibile che si voglia privatizzare questo ? Quando Europol, che è la polizia europea, come Eurojust, che è l'organo di coordinamento delle indagini transnazionali, hanno fra le loro missioni (combattere il
terrorismo, gli stupefacenti) anche quella di combattere il traffico di auto rubate ?
Ma questi signori legislatori sono mai stati (come sono stato io) in certi paesi dei Balcani ?
Tanto per dirne uno, l'Albania ? Con i quali peraltro abbiamo cordiali e affettuosi rapporti, dove mi reco quasi ogni mese. O in altre parti, dove la Commissione Europea, non io, ha voluto indicare, fra le missioni di questi organi, il traffico delle auto rubate, dove non c'è un PRA, dove vengono falsificati gli atti ?
Ma come si pensa di ragionare ...?
Vi ringrazio molto per la vostra pazienza.
 
BREVE DIBATTITO IN MARGINE ALLA RELAZIONE DEL
PROCURATORE VIGNA
 
Arriqo Roveda:
La relazione che abbiamo ascoltato è tutto meno che tranquillizzante.
Noi da anni siamo abituati ad avvisare le parti delle conseguenze civilistiche derivanti dalla simulazione parziale, (l'azione revocatoria, la rescissione per lesione, l'azione da parte invece dell'acquirente di restituzione del prezzo che non risulta dall'atto scritto).
Oggi abbiamo anche la consapevolezza di quali rischi corriamo tutte le volte che vengono fatti pagamenti con denaro contante, quale può essere l'utilizzo, la provenienza di questo denaro. Una cosa che vorrei chiedere al Procuratore prima di passare la parola all'On. Falsitta è se l'autorità giudiziaria e le autorità investigative italiane abbiano idea delle dimensioni del fenomeno, riferito al mercato immobiliare: se si abbia un'idea della quantità di sommerso che transita attraverso le transazioni immobiliari.
Piero Luigi Vigna:
Penso che non sia stimabile altro che in ordine di grandezze enormi ma che nessuno può
 
quantificare con esattezza. Voglio dire, da un'analisi recente, il fatturato della criminalità nostrana, senza contare quella straniera che abbiamo in Italia e solo per quattro settori, è sui 200 mila miliardi annui di vecchie lire. Se noi prendiamo tutti i trasferimenti di immobili probabilmente farei presto a far questa cifra che è veramente secondo me spaventosamente enorme....
Arriqo Roveda:
Il fatto che manchino dati attendibili, che non si riesca a capire quale sia la provenienza di questo denaro è sintomatico del fatto che un ulteriore rinvio della soluzione di questo problema non è assolutamente ipotizzabile e che questa da un punto di vista dell'ordine pubblico italiano debba essere una delle riforme prioritarie che il nostro legislatore deve perseguire.
Passerei quindi la parola all'On. Vittorio Emanuele Falsitta che ringraziamo della disponibilità e salutiamo
 
INTERVENTO DELL'ONOREVOLE VITTORIO EMANUELE
FALSITTA
 
Grazie a tutti, davvero grazie di cuore per avermi invitato, tra l'altro ho apprezzato profondamente il contenuto di queste relazioni che fanno riflettere. Non nascondo che mi trovo abbastanza a disagio a parlare a voi dell'imposta di registro nell'occasione del trasferimento immobiliare perché ne sapete molto più di me, per cui vi prego
di considerare questo intervento soprattutto, direi, la testimonianza del fatto che condivido la vostra proposta e quindi mi piacerebbe, per quello che posso, essere magari di supporto nel trasformarla da progetto in norma giuridica.
Quindi, in questo quadro, farò veramente una semplice riflessione iniziando col dire che colgo gli effetti che produrrebbe nell'ordinamento positivo e nella società; nell'ordinamento positivo perché porterebbe coerenza, porterebbe ordine, e coerenza e ordine significano aumentare la certezza del diritto, e aumentare la certezza del diritto significa dare affidabilità al sistema, ed è uno degli elementi sui quali il Governo dovrebbe riflettere anche in queste ore allorquando si pone il problema della competitività del nostro Paese, quindi l'affidabilità dell'ordinamento giuridico.
Gli effetti, invece, sulla società sono molti, tra questi dare trasparenza agli scambi che è un effetto davvero importante; mi sono documentato, devo dire non così attentamente come avrei dovuto fare su questo tema, però ho indagato un po' e ho visto quali sono i riflessi delle norme che regolano il trasferimento dal punto di vista fiscale, quindi il prelievo di imposta in occasione della vendita degli immobili, ho visto quali sono gli effetti negli altri settori dell'ordinamento, quindi nell'ambito del diritto delle successioni, famiglia, fallimento, quindi non solo nel diritto tributario. Questa vostra proposta quindi piace, persuade e va sostenuta. Però mentre cercavo di riflettere sul "combinamento" delle norme fiscali che intervengono appunto nella traslazione degli immobili, pensavo a come mai questo congegno sia così faticoso. Effettivamente l'articolo 51 secondo comma, l'articolo 52 quarto comma, nelle norme che enunciano, e l'articolo 72 della Legge di Registro sembra che chiedano all'interprete proprio uno sforzo per renderle coerenti. E allora mi sono chiesto anzitutto come mai è così, è vero che ci sono delle ragioni, delle cause, dei perché
collegati al contenzioso, collegati alla determinazione dei valori degli immobili, ma io credo ve ne siano altre, una di queste è quantomeno vicina all'evoluzione che ha subito questo prelievo nel tempo e alla struttura che ha tutt'oggi da tassa imposta. Direi inoltre che ad oggi è un istituto che anche se ha completato la metamorfosi ha in sé un segno bicefalo, ermafrodita, è tassa ed imposta, è tassa là dove il prelievo è assolto in misura fissa e imposta laddove è assolto in misura proporzionale come in questo caso. È un tributo che viene da lontano perché, vedevo sempre nei pochi momenti che ho avuto a disposizione, che fino dai tempi di Babilonia si parlava delle imposte di registro, poi nell'antico Egitto, poi nel 230 a.C. ci sono tracce della registrazione, e poi ancora in Roma fino ad arrivare al Medioevo dove invece scompare perché ci fu la prevalenza direi della tradizione orale barbarica, poi riemerge durante il periodo napoleonico in Italia con l'Unità d'Italia e poi fino agli anni '70 quando diventa imposta.
Mi pare che una delle ragioni di questo operare faticoso delle varie norme sia collegata quindi a questa evoluzione che non è stata seguita da un'evoluzione armoniosa di sfondo
dell'ordinamento. Oggi la letteratura e la giurisprudenza si ingegnano a dare spiegazione dell'operare contemporaneo di queste disposizioni, però resta un pasticcio, resta effettivamente un pasticcio; ribadisco, mi imbarazzo a parlarne a voi che avrete già senz'altro la risposta, però se in questo caso il prelievo è un'imposta deve comunque riflettersi, riferirsi all'articolo 53 della Costituzione, e quindi, laddove v'è un trasferimento di ricchezza che ha i connotati della ricchezza imponibile secondo quanto è previsto dalla Cassazione, deve essere tassato, e invece se il valore — come veniva ricordato poco fa — è considerato congruo perché uniforme alla rivalutazione automatica e quindi alla capitalizzazione delle rendite, allora scatta un potere ufficioso, inibitorio all'accertamento e quindi alla rettifica e, ancorché venisse raccolta la
prova del maggior valore pagato, l'amministrazione non può rettificare, non può recuperare l'imposta ma applica una sanzione. Quindi interviene l'articolo 72, ma la sanzione è un'obbligazione pecuniaria imposta laddove c'è la trasgressione di un dovere giuridico, per cui io credo che questa incoerenza che sta nel fatto di non dare rilevanza alla manifestazione di ricchezza sotto il profilo dell'imponibilità e di far intervenire una sanzione in costanza di una
definizione prevista dal tributo stesso, effettivamente crea degli imbarazzi, imbarazzi che poi si vedono nella giurisprudenza e si vedono nella letteratura che è spinta ad elaborare tesi diverse, come, per esempio, una che dice che l'articolo 52 quarto comma è una norma procedimentale. La sostanza è che c'è un trasferimento di ricchezza acclarato sul quale non viene attinta imposta in un caso in cui in tutto il resto dell'ordinamento sarebbe attinta, e invece scatta una sanzione che agisce come un rimprovero alla violazione di un dovere. Ecco perché dico che la vostra proposta effettivamente mette ordine, perché senz'altro reincrementa la misura di coerenza che è necessaria in questo caso, viene indicato il valore, quello è il valore valido ai fini civilistici, poi dal punto dì vista tributario si segue la via della forfetizzazíone. Il problema che si pone invece è quello di affrontare il rapporto tra la forfetizzazione del reddito e i principi di capacità contribuita, quindi l'articolo 53, ma non è realmente un problema perché ho visto anche le ultime sentenze della Corte Costituzionale recenti.
Casomai, quello che anche le sentenze chiedono è — lo traduco su un campo specifico — un catasto vero, cioè che vengano riviste queste valutazioni automatiche e si individuino dei valori che siano congrui ma realmente congrui; se si realizzerà questo allora anche l'individuazione di una norma, questo nuovo congegno che farà sì che non si potrà più parlare di norme procedimentali o tesi
diverse perché la determinazione del valore rientra tra gli elementi del rapporto di imposta direttamente, sarà davvero una norma materiale. Avrà il solo problema di riferirsi ad un catasto vero.
Quindi ribadisco piace, porta coerenza, porta affidabilità, è utile, scongiura l'emersione di problemi in altri settori di ordinamento, rimanendo in quello fiscale. Collegato, credo, è anche il discorso della lotta all'evasione fiscale, quindi non solo all'anti-riciclaggio, ci sono i riflessi sulle imposte dirette perché almeno le norme della proposta che ho visto io riguardano esclusivamente le imposte di registro, però se indico il valore nell'atto emergerà la plusvalenza, e quindi tutte quelle plusvalenze che sono imponibili perché diverse da prima casa o altro, a questo punto svolgeranno quell'azione di redistribuzione che è etica ed è giusta e con l'equità - io la vedo l'equità più dal punto di vista delle imposte dirette che delle imposta indirette -finalmente emerge materia imponibile in forma di plusvalenza che serve ad azionare il meccanismo
redistributivo oggi fermo in ragione del fatto che appunto non vengono dichiarati i valori reali. Terzo punto: come fare ad aiutare? Era stato dato mandato dal Presidente di codificare il diritto tributario, quindi di immaginare un 150 articoli che esprimessero norme giuridiche generali valide per tutti i tributi e poi una parte speciale da aggiornare con la finanziaria, un vero e proprio codice che assolutamente manca in questo Paese ed è necessario; purtroppo ancora attendo il Decreto, non c'è giorno che io non scriva, non chiami, mi si dice: "sì, adesso partiamo" però non partiamo, tant'è che conviene scriverlo autonomamente perché è davvero un'opera di civiltà giuridica alla quale non voglio rinunciare, però quando ci siamo sentiti la prima volta ero molto più fiducioso, oggi meno. Bisognerebbe trovare un altro veicolo per portarlo, un veicolo rapido e quindi trasformarla in norma diciamo che produca effetti; questo è quello che posso fare, mi sa che dovrete aspettare che diventi Ministro.
Del resto il tributo viene da Babilonia e dunque ... Grazie, ho terminato.
 
ULTERIORE INTERVENTO DEL COORDINATORE ARRIGO ROVEDA
 
On. Falsitta, la maggioranza di cui lei fa parte teorizza, ormai reclamizza, le famose riforme a costo zero. Non le nego che la volontà del Notariato di determinare la tassazione degli immobili su base catastale non è una balzana idea di questo Congresso ma è ormai una richiesta consolidata, richiesta che è stata portata all'attenzione di questa maggioranza, di altre maggioranze, di questo Ministro, di altri Ministri, e spesso la richiesta si è arenata più che nei corridoi della politica in quelli del Ministero, per ragioni di gettito.
Perché i ministeriali, a mio giudizio con una visione un po' miope, ritenevano che una riforma di questo genere portasse ad una contrazione del gettito; apparentemente è così, abbiamo una norma che impone di dichiarare il prezzo reale, abbiamo poi la norma che paralizza il tetto dell'accertamento sulla base del valore catastale, non tutti gli atti naturalmente vengono fatti al valore catastale, se entrasse in vigore domani la proposta Federnotai la tassazione, le entrate dell'imposta di registro, diminuirebbero perché quegli atti per i quali si dichiara un valore reale, o comunque superiore al catastale, verrebbero comunque tassati sulla base della rendita catastale.
Nell'immediato ci sarebbe una riduzione del gettito, ma per altro noi sappiamo che il valore
 
catastale è determinato sulla base della rendita moltiplicata per alcuni coefficienti che vengono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia; se questi coefficienti vengono toccati e rialzati contemporaneamente all'entrata in vigore della riforma, si potrebbe garantire all'erario la stessa entrata.
Ma la miopia porta a non vedere gli effetti benefici ulteriori che si possono avere facendo emergere nei contratti di compravendita il prezzo e liberando i Notai da quell'imbarazzo che il Procuratore Vigna ha chiamato vergogna — e io son d'accordo con lui — consentendo al prezzo di emergere in tutti i contratti.
Un Ministero dell'Economia dotato di strumenti moderni, quale il nostro è, avrebbe tutti gli strumenti statistici per monitorare con maggiore efficienza, e ciò non è difficile rispetto all'attuale catasto, quali sono i valori degli immobili, e determinare le rendite catastali con criteri di assoluta precisione.
Se noi avessimo i prezzi degli immobili e riuscissimo ad ordinarli per città, per zona censuaria, per quartiere, riusciremmo a determinare le rendite catastali in misura assolutamente precisa, e con ciò faremmo pagare i tributi che derivano dagli immobili (diretti, indiretti, patrimoniali) in misura più equa.
 


Oggi ci sono zone d'Italia dove le rendite catastali a volte superano il valore degli immobili, ci sono zone dell'Italia – la mia, il centro di Milano certi quartieri satellite di Milano – dove la rendita catastale è un decimo del valore reale: manca equità, l'ICI pagata dai proprietari del centro di Milano è, in proporzione un decimo dell'ICI pagata in comuni d'Italia meno ricchi.
Ultima cosa: l'aggiornamento delle rendite catastali produrrebbe naturalmente alla lunga, quindi fase tre, un aumento delle imposte: senonché fatto cento il fabbisogno del fisco italiano derivante dai trasferimenti di immobili o dal possesso di immobili (quindi imposte di registro, ICI, IRPEF etc.) e aggiornate le rendite catastali, si possono poi riportare le aliquote (e non sto pensando tanto a quelle ICI ma a quelle dell'imposta di registro - l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli è il 15%, cui si sommano il 3% di imposta ipotecaria e catastale
arrivando al 18% con un'aliquota che induce l'evasione) a numeri accettabili.
Se noi riusciamo a portare le rendite catastali ad avvicinarsi ai valori reali riusciamo anche ad adottare una politica di contenimento delle aliquote che riporta il sistema fiscale italiano in linea con gli altri sistemi europei.
Quindi da una riforma di questo genere, a costo zero nell'immediato, si potrebbero recuperare benefici sia da un punto di vista dell'equità che da un punto di vista del gettito, che da un punto di vista della riduzione delle aliquote e della trasparenza; io l'ho detto a chiusura dell'intervento del Procuratore Vigna, lo dico a chiusura del suo, essendo contento che voi abbiate manifestato apprezzamento per la proposta del Notariato.
I problemi del Paese sono tanti, tantissimi, però da un punto di vista del riordino e della modernizzazione del fisco questo è un problema che deve essere risolto con una certa urgenza.
 


INTERVISTE AGLI UOMINI POLITICI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I PARTITI (trascrizione di interviste proiettate al Congresso)
 
Federnotai lancia attraverso il Congresso una serie di proposte al legislatore per invitarlo ad una rilettura di norme che regolano il trasferimento dei beni.
I Notai italiani sono dell'idea che sia arrivato il momento di promuoverne aggiornamento e innovazione. L'obiettivo che i notai indicano è duplice: più certezza e più garanzie per tutti gli attori sulla scena, per chi compra, chi vende, chi si impegna ad esporre il proprio patrimonio, per il fisco e per i Notai stessi. Solo due dati per afferrare la dimensione delle questioni: lo scorso anno il valore degli investimenti nel settore delle costruzioni ha superato i 118 miliardi di euro; è un dato CENSIS ANCE; a gennaio 2004 l'ammontare dei mutui erogati era di 155 miliardi di euro secondo un dato dell'ABI. Con l'intenzione di realizzare un sondaggio informale, certo, sulla sensibilità del legislatore e sui temi del Congresso di Federnotai, ma anche per coinvolgere le forze politiche nel vivo del dibattito congressuale, abbiamo intervistato parlamentari di diversi gruppi politici presenti alle Camere, esperti nelle questioni proposte.
D'Amore:
On. Letta, i Notai italiani propongono di modificare i criteri di tassazione sulla compravendita degli
immobili, di passare dal valore dichiarato nel contratto alla rendita catastale rivalutata; si può fare?
Resp. Dip. Economia - Margherita
On. Enrico Letta:
Credo che sia un grande tema questo, un grande tema che ha a che fare complessivamente con la lotta al sommerso. Il gran boom del mercato immobiliare è coinciso con una fase, in Italia, di allentamento dei criteri di legalità, e una forte lotta al sommerso a me sembra assolutamente fondamentale; quindi io condivido un'impostazione che individui la necessità di un cambio di regole e che l'obiettivo di fondo del cambio di regole sia l'obiettivo legato in gran parte al cambio di criteri di base; se quello della rendita catastale è lo strumento giusto per evitare il sommerso, che oggi è uno dei grandi problemi appunto dell'economia del nostro Paese, penso che si possa assolutamente andare in quella direzione.
Resp. Economia – Forza Italia
On. Casero Luigi:
Sicuramente è una delle cose che possono essere fatte, anche in relazione alla modifica che c'è stata nei sistemi di accertamento, per cui
spesso i cittadini si adeguano in modo più veloce a quelle che sono le modifiche di accertamento che non alla legge. Quindi, secondo me, la legge deve seguire, o dovrebbe seguire, un'evoluzione che c'è stata nel comportamento, per poter permettere ai cittadini di seguire la legge, e a chi deve far rispettare la legge, di predisporre un atto di trasferimento che sia corretto.
Comm. Finanze Camera – Democratici di Sinistra
On. Mauro Agostini:
Il problema è un problema senz'altro annoso, direi; vale a dire che è evidente che c'è un problema di denuncia di un prezzo in sede di compravendita diverso dal prezzo poi effettivamente convenuto dalle parti; questo genera anche un rapporto non leale tra contribuente e fisco. Mi pare che la questione debba essere affrontata così come viene proposto, proprio cambiando la base imponibile, se così possiamo dire, vale a dire assumendo la rendita catastale come elemento su cui versare l'imposta. lo sarei in linea di massima d'accordo, per una ragione di trasparenza e anche perché in questo modo emergerebbe la reale circolazione della ricchezza nel nostro Paese, e quindi questo è un fatto positivo. Non c'è dubbio però – questo dobbiamo saperlo – che perlomeno per i primi esercizi si determina una riduzione del gettito. La questione bisogna conoscerla, va affrontata anche in questi termini, perché sicuramente, quantomeno – ripeto – all'inizio, c'è un problema di gettito per le finanze pubbliche.
Pres. Comm. Finanze Camera – Partito Repubblicano Italiano
On. Giorgio La Malfa:
In linea di principio, la soluzione proposta garantirebbe un dato certo e quindi eliminerebbe quello che i Notai lamentano, cioè le false dichiarazioni; nello stesso tempo, però, le stime indicano che tra la rendita catastale rivalutata e il valore effettivo corre una differenza, mediamente, di 1 a 3.
D'Amore:
E quindi come si potrebbe fare?
On. Giorgio La Malfa:
Se ci si limitasse ad applicare la tassazione sul valore della rendita catastale si avrebbe una perdita di getto, quindi sarebbe lo Stato costretto a prevedere delle aliquote che sarebbero altissime.
Il problema è più vasto perché la tassazione sulla casa è assoggettata ad imposta in maniera molto varia, nel senso che ci sono le vendite degli immobili che sono soggette all'imposta personale e quindi con aliquote marginali crescenti, e così
via, ci sono costi di trasferimento. Pertanto, il Parlamento dovrebbe, non più in questa legislatura, ma all'inizio della prossima, fare una revisione ordinata su tutta la questione della casa e tener conto dell'importanza che ha la casa nel patrimonio degli italiani e trovare finalmente una risposta complessiva.
D'Amore:
On. Pisicchio, modificare il regime di tassazione sulla compravendita degli immobili e basarlo sulla rendita catastale rivalutata, lei che cosa ne pensa?
Comm. Affari Costituz. Camera – UDEUR On. Pino Pisicchio:
lo credo che questa soluzione rappresenterebbe certamente un elemento di chiarezza ed un'operazione di verità, diciamolo pure, perché credo che a nessuno tra coloro i quali hanno avuto occasione di realizzare una compravendita sia capitata la circostanza di non imbattersi in una strana cosa, prendere come riferimento la rendita catastale e in qualche modo varcare quel sottile confine che porta a dichiarare anche cose non perfettamente veritiere. Quindi io credo che questa proposta possa essere accettata in termini di operazioni di verità, potrebbe davvero essere un elemento innovativo.
Sottosegretario Giustizia – UDC
On. Michele Vietti:
Tutti sappiamo che il riferimento al prezzo della compravendita, oggi in vigore, si presta a evidenti strumentalizzazioni e a delusioni, dunque credo che questa proposta vada attentamente valutata. Il riferimento alla rendita catastale rivalutata può rappresentare un parametro oggettivo rispetto al quale certamente sarebbero molto più difficili scorciatoie diverse.
Resp. Professioni – Margherita
On. Pierluigi Mantini:
Siamo favorevoli a che la proposta diventi legge, però con attenzione al fatto che, sempre, deve essere garantita la possibilità di accertamenti individuali, ove le dichiarazioni eccedenti e le rivalutazioni siano pure esse in contrasto con la verità.
VicePresidente Finanze Camera – Alleanza Nazionale
On. Maurizio Leo:
È una proposta sicuramente interessante ma vedo una serie di difficoltà tecniche. Come è noto, ai fini dell'imposta di registro - mi riferisco all'articolo 52 quarto comma e, di recente, anche in materia di legge finanziaria - si assume il valore catastale dell'immobile solo per scongiurare eventuali accertamenti per le compravendite e per
 
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le locazioni. Quindi la proposta dei Notai è diretta appunto ad assumere, come valore per la tassazione, quello catastale; si tratterebbe di innovare, sostanzialmente, l'impostazione che è contenuta nel D.P.R. 131 e quindi, anche se l'iniziativa è sicuramente lodevole, ci vuole un salto qualitativo importante; teniamo presente che anche la riforma del sistema fiscale statale, la legge 80 del 2003 prevede un rìordìno delle imposte di registro. Eventualmente si può ragionare se inserire qualcosa del genere in sede di attuazione di quel provvedimento.
VicePresidente Comm. Giustizia Camera –Verdi
On. Paolo Cento:
lo credo che sia necessario fare una revisione delle modalità fiscali con cui si interviene nel passaggio di proprietà di un immobile da un soggetto ad un altro; quello della rendita catastale mi sembra un buon riferimento. Ovviamente bisogna però rivedere tutta la materia delle rendite catastali che, come sappiamo, è arretrata e spesso inadeguata, con delle iniquità profonde, per cui, chi ha case nel centro storico, paga meno di chi vive all'estrema periferia, oppure, a volte, quartieri periferici vengono accatastati con parametri molto alti come se fossero al centro di Venezia. Però certamente è una proposta su cui bisogna lavorare.
Pres. Commercio Bicamerale Controllo Enti Previdenza e Assistenza – Alleanza Nazionale On. Francesco Amoruso:
lo penso che questo sia un qualche cosa di veramente utile a riportare nella legittimità e nella piena legittimità tutti gli atti; oggi i Notai hanno il problema che molti rischiano una loro illegittimità, perché appunto ci sono delle cifre, che vengono indicate, che molte volte non corrispondono a quelle reali, e quindi l'attuazione di un sistema di indicazione della base imponibile basato sulla rendita catastale aggiornata potrebbe essere certamente un buon sistema per poter garantire una trasparenza degli atti e la legittimità degli atti stessi. lo penso che, su questa strada, il Parlamento debba attentamente valutare questa proposta, che penso essere importante. Al tempo stesso, però, bisogna stare attenti, forse, ad un altro aspetto, che sarebbe quello di rivedere i meccanismi d'identificazione della rendita catastale e anche quelli di rivalutazione. Ecco, abbinare questi due aspetti potrebbe essere un motivo molto utile per quanto riguarda la certezza degli atti stessi.
Comm. Giustizia Camera – Lega Nord
On. Carolina Lussana:
Sono assolutamente d'accordo con questo tipo di proposta, anche perché effettivamente oggi
abbiamo un sistema in base al quale si dichiara in misura inferiore a quello che è effettivamente poi il costo dell'immobile. Quindi, a questo punto, legare in modo chiaro e inequivocabile la base della tassazione con la rendita catastale mi sembra cercare di eliminare questo malcostume ma soprattutto prendere atto di quella che attualmente è la realtà.
Comm. Lavoro Camera – Partito Comunista Rifondazione
On. Alfonso Gianni:
Io penso che se c'è una tassazione, essa debba essere fatta sul valore reale; che non è possibile questa specie di convenzione tra la categoria dei Notai, il compratore, il venditore, per cui il valore è sempre inferiore alla realtà. Quello che io però vorrei dire è una consìderazìone politica che forse va al di là della sua domanda, e cioè io ritengo che quando si tratta della prima casa, quindi non una rendita su cui uno ottiene un vantaggio economico, ma della casa in cui abita, questa non dovrebbe essere tassata, e che quindi l'ICI sulla prima casa andrebbe abolita e, conseguentemente, anche le operazioni di compravendita dovrebbero tenere conto se si tratta di una prima, dì una seconda, dì una terza o di una quindicesima casa.
Resp. Economia – UDC
On. Ivo Tarolli:
Questo problema specifico della rivalutazione delle rendite catastali ha due risvolti: uno, che mi trova totalmente consenziente, cioè, se il legislatore riesce a introdurre norme che consentano il maggior allineamento fra il reale valore del terreno e l'imposta relativa, è evidente che facciamo un'operazione meritoria. Quindi, allineare la tassa che io verso al reale valore: se riuscissi a perseguire quest'obiettivo, avrei fatto un'operazione di serie A.
D'Amore:
Qual è il problema invece?
On. Ivo Tarolli:
Il problema è che questo allineamento deve essere assicurato - e non so se è la legge che lo può consentire, nel senso della realizzazione dell'obiettivo, non che la legge non può, figuriamoci, è sovrana. Teniamo presente che la rivalutazione dei beni catastali comporta anche l'aumento relativo dell'ICI, quindi sono due aspetti della stessa medaglia che devono essere in maniera equilibrata parallelamente gestiti.
Il Pres. Francesco Amoruso interviene sulla Cassa del Notariato.
D'Amore:
 
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On. Amoruso, lei presiede la Commissione che si occupa di controllare, tra le altre cose, proprio le casse autonome degli ordini professionali; recentemente avete fatto questa operazione sulla Cassa del Notariato, con quali risultati?
Pres. Commercio Bicamerale Controllo Enti Previdenza e Assistenza — Alleanza Nazionale On. Francesco Amoruso:
I risultati sono molto positivi. Noi stiamo valutando adesso tutti i bilanci degli Enti di Previdenza sia pubblici che privati, e posso dire con pienezza di cognizione che i dati relativi alla Cassa del Notariato sono dei dati che presentano conti molto in regola, con un risultato di gestione molto positivo. Questo è dovuto essenzialmente all'aumento della tariffa notarile che ha consentito un'entrata eccezionale per il 2003. Questo ha consentito anche di ridurre - fatto unico nell'ambito delle Casse di Previdenza - la quota di contribuzione dal 30 al 25%. Questo è un fatto positivo, che si aggiunge a quella che è la gestione positiva del patrimonio sia mobiliare che immobiliare. Per il patrimonio mobiliare, abbiamo dei risultati positivi grazie anche al trend che i mercati finanziari hanno avuto in questi ultimi anni, mentre per quello che riguarda il patrimonio immobiliare, il dato qui anche è positivo, abbiamo oltre il 4% di rendimento lordo che è un dato apprezzabilissimo considerato che sono pochi gli enti che riescono a far produrre gli immobili in questa maniera.
D'Amore:
Si può dire quindi che questa è una Cassa ricca?
On. Francesco Amoruso:
Possiamo dire che è una Cassa che è gestita con attenzione, ha un buon patrimonio, ha rimpinguato in maniera consistente anche le riserve, ma quello che è anche un dato importante è che, oltre ad essere appunto una Cassa ricca, è una Cassa attenta ai propri iscritti, tanto è vero che, per quanto riguarda anche l'evasione delle pratiche e i tempi di liquidazione, possiamo annoverare veramente dei tempi ottimi; 30 giorni, in genere, è il tempo medio di liquidazione di una pratica, e questo è un dato molto positivo.
D'Amore:
In una battuta giornalistica quindi possiamo dire: i Notai possono stare tranquilli, nessun problema di sostenibilità.
On. Francesco Amoruso:
No, assolutamente, io penso che per quelle che sono le norme di legge, la Cassa notarile presenta tutte le garanzie della sostenibilità.
 
Chiudiamo questa prima serie di interviste con una breve conversazione ai margini del tema congressuale. Apriamo una finestra sul mondo delle professioni liberali e dei Notai in particolare. Maria Pia Camusi è Direttore di Ricerca del CENSIS ed è tra i maggiori esperti italiani delle problematiche che riguardano le professioni. La Dott.ssa Camusi ha pubblicato diversi studi sull'argomento e su questi temi dà il suo contributo autorevole alla redazione del rapporto annuale della fondazione CENSIS sulla situazione sociale del Paese.
Piraino:
Che scenario offrono in questo momento le professioni d'Italia? Tra spinte al cambiamento? Tra spinte alla conservazione? Tra new-entry come si dice adesso?
Direttore Ricerca CENSIS
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
Intanto dobbiamo distinguere secondo me da un'analisi sul che si può fare sul piano quantitativo, cioè dire su quanti sono i professionisti oggi in Italia dall'aspetto che lei sottolineava, cioè la loro capacità evolutiva, la loro spinta in avanti; da un punto di vista quantitativo non c'è dubbio che occupino un segmento molto importante del settore terziario; da un punto di vista qualitativo il CENSIS sostiene da anni che si tratti della parte più qualificata del settore terziario e devo dire che non c'è motivo di ritenere che questo non sia valido ancora oggi, ci sono molte professioni che si sono attrezzate per fronteggiare le spinte verso l'apertura ai mercati esteri, quindi al processo di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo; ci sono molte attività produttive che hanno fatto veramente passi da gigante sotto il profilo dell'attrezzatura tecnologica, della loro professione, e ci sono anche professioni che stanno tentando —certamente con molta più lentezza di altre — di creare dei link, delle reti sostanzialmente di collegamento. Occorre dire che elementi di innovazione e di modernizzazione nel sistema delle professioni italiani ci sono, certamente però è un sistema che cambia e si muove con lentezza, quindi non è possibile pensare che le cose che dicevo siano spalmate su tutte le categorie professionali con la stessa intensità.
Piraino:
Esistono però campionati di livello diverso, c'è una serie A dove si ritrovano le professioni storiche, quelle più consolidate, I Notai per esempio a che punto sono?
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
I Notai sono stati, sono e rimarranno ovviamente in serie A, però non ci credo alle squadre di calcio
 
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nell'ambito delle professioni intellettuali perché ritengo che comunque l'idea del mercato e della competizione, che del mercato è la parte buona, tutto sommato sia ancora molto forte, molto valida e molto forte anche per quelle professioni che apparentemente sono definite protette come quella del Notaio. In realtà anche all'interno della professione notarile chi arriva prima a conquistare alcune posizioni di maggiore trasparenza, di maggiore qualità da un punto di vista nell'uso delle tecnologie informatiche ad esempio, di maggior orientamento al cliente guardi, dico anche questo, sicuramente è più apprezzato di altri; tuttavia naturalmente il Notariato rimane una delle categorie più valide, più significative e anche più rappresentative del nostro sistema ordìnìstìco.
Piraino:
C'è un trend verso il cambiamento più che una volontà di cambiare ?
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
Questa è una cosa che accompagna le professioni intellettuali ormai da 30 anni nel nostro Paese, cioè i primi progetti di riforma risalgono ormai agli anni '70, gli ultimi alle due o tre settimane più recenti e sono comunque tutti accompagnati da spinte in avanti che poi comunque sedimentano dei cambiamenti a livello della vita di ogni giorno dell'ordine dei professionisti, e sono segnati anche però da una lentezza, da una vischiosità incredibile, quindi anche l'ultimo progetto di legge che è in fase di discussione, quello dell'On. Castelli, non sappiamo bene i tempi di marcia che avrà, quindi è molto probabile che anche questa volta non ci sarà un rash finale per portare a conclusione questo processo di riforma professionale.
Piraino:
Magari una domanda così precisa la facciamo al Governo, però dal punto di vista della sensazione delle cose che lei può avere anche questa legislatura finisce senza la riforma degli ordini?
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
Potrebbe finire senza una riforma degli ordini; il rischio direi che c'è, però c'è da dire che nel frattempo in mancanza di riforme – ed è una cosa che io sostengo da tempo – gli ordini e anche una parte delle associazioni professionali ad essere sincera hanno cominciato a cambiare da soli, quindi i temi come quelli dell'aggiornamento professionale, della formazione continua, come dicevo prima e come ho già detto più volte nel corso di questa chiacchierata, dell'innovazione informatico-tecnologica, dell'orientamento alla rete, sono già entrati mani e piedi nella vita delle professioni, cioè non hanno aspettato che arrivasse la riforma, e probabilmente i passi
 
ulteriori in avanti le professioni italiane li sapranno fare anche senza riforme di legge, però ad un certo punto la riforma ci vorrà perché poi alla fine una sponda normativa ci vuole.
Piraino:
Proviamo a toccare qualche punto sensibile: uno per esempio è l'accesso alla professioni.
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
Bene, parliamone, perché soprattutto per quello che riguarda i Notai c'è un luogo comune da sfatare in maniera molto precisa. Si è detto (l'hanno detto anche persone molto autorevoli) che si diventa Notai solo se si è figli di Notai. Non è vero perché uno studio che io ho condotto per conto del Consiglio Nazionale del Notariato nel 2002 quindi una cosa assolutamente recentissima ha provato il fatto che soltanto il 20% di chi attualmente svolge la professione di Notaio è figlio o parente di Notai, quindi 1'80% della categoria notarile "si fa da sé". Certo si tratterà di persone probabilmente molto più qualificate e al di sopra delle righe rispetto ad altri professionisti perché comunque entrare a far parte di questo gruppo professionale è difficile perché la professione è difficile, e dev'essere fatta sulla base dell'acquisizione di certi requisiti qualitativi che non tutte le persone, non tutti gli studenti, non tutti gli aspiranti Notai possono avere alla fine.
Piraino:
La circolazione in Europa dei Notai? O degli atti come preferiscono dire i Notai.
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
Non c'è dubbio che questo orientamento a guardare fuori ai propri confini il nostro Notariato lo debba sviluppare più di quanto non abbia fatto fino adesso, anche se devo dire che la cultura internazionale del Notariato italiano è nota, è ben conosciuta, ci sono degli studi fatti dal Notariato italiano su questi temi internazionali assolutamente rilevanti e credo che non sia un caso che l'attuale Presidente del Notariato Internazionale sia un italiano, cioè dire: noi esportiamo modelli, il modello del Notariato italiano che tutti ì Paesi del mondo ci invidiano perché comunque ritengono che sia un elemento importante nel sistema delle garanzie e anche dello sviluppo e delle certezze all'interno di uno stato di diritto come il nostro.
Piraino:
E sulla possibilità di mettere in rete in termini di professionalità, voglio dire professioni contigue, noi siamo avanti o no?
Dott.ssa Maria Pia Camusi:
 
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Dicevo prima che una delle innovazioni che sta serpeggiando all'interno delle professioni intellettuali è quella della creazione di link, di reti, di network che però io credo ormai abbiano fatto il loro tempo; glielo dico perché in realtà sono anni che lavoro sul concetto di rete, di rete fra professionisti e ho la sensazione che oggi si debba passare da un concetto di rete a quello di alleanze; non è più sufficiente avere il legame professionale, di studio, personale, dí interesse di
ricerca tra un Notaio e un Avvocato, tra un Notaio e un Dottore Commercialista o fra un professionista tecnico e un Notaio, credo che ci sia bisogno di creare dei rapporti di vere e proprie alleanze, quindi di partnership di fatto ma meglio se sul territorio, meglio ancora se a livello nazionale perché alcune dinamiche e tematiche trasversali alle professioni possono essere affrontate politicamente in un modo più valido, più serio anche.
 
COMMENTO ALLE INTERVISTE DA PARTE DEL COORDINATORE ARRIGO ROVEDA
 
Verba volant scripta manent si diceva una volta; ma questa volta non c'è motto più sbagliato.
Oggi possiamo dire verba manent. Siamo andati ad incassare una serie dí consensi sulla proposta che oggi portiamo sul tappeto assolutamente trasversali, si direbbe oggi by-partisan.
Se si fa eccezione per l'intervento dell'esponente di Rifondazione Comunista (siamo malpensanti, gli altri pensavano di andare a pescare qualche voto, forse Rifondazione Comunista della nostra categoria se ne aspetta meno degli altri), tranne quell'intervento, dicevo, tutti gli altri sono andati nel segno di piena adesione. Naturalmente nessuno ha rinunciato a fare i propri distinguo, ma non mi sembravano obiezioni di principio. La proposta ha trovato consenso. Sentivo qualche mormorio di disapprovazione all'interno di Pierluigi Mantini della Margherita a cui invece posso dare
 
un interpretazione diversa nel segno di quanto proposto anche dal Procuratore Vigna: non rinunciamo una volta che abbiamo determinato la base imponibile sui criteri catastali ad andare ad inseguire le false dichiarazioni di prezzo perché continuano ad essere un evento che secondo il Procuratore Vigna è penalmente rilevante o dovrebbe divenire penalmente rilevante, secondo l'On. Mantini non so bene quale rilevanza negativa abbia, ma comunque una volta che dall'emersione del prezzo ci si aspetta quello che ci siamo detti chiaramente non si può tollerare che ci siano altri motivi che spingano a false dichiarazioni rese negli atti pubblici. A questo punto, prima di tirare le fila della discussione, darei la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
 
DIBATTITO RELATIVAMENTE ALLA PRIMA SESSIONE CONGRESSUALE
 
Federico Tonelli:
Bene, io ho chiesto di intervenire per sottolineare due aspetti, uno mi sembra che non sia stato trattato minimamente e l'altro è il da farsi, eventualmente, per riuscire a dare un seguito alla giornata di oggi dal punto di vista legislativo. La prima cosa, che non viene mai considerata, è la valenza diseducativa che la norma ha; cioè, una cosa che bisogna dire a chiare lettere, perché secondo me si presta ad essere compresa anche da chi, come molti degli intervistati Onorevoli, forse non ha esattamente il quadro della situazione, è che una norma siffatta è una norma che induce alla propria violazione. lo, quando devo spiegare, come voi tutti, ai clienti, com'è la situazione, faccio una metafora e dico: "la norma
di registro opera come se ci fosse nel codice della strada una norma che dice: è vietato passare col rosso. Punto e poi a capo. E' comunque garantito che non ci sarà il vigile al semaforo." È chiaro che chiunque facesse una norma di questo genere si darebbe dell'idiota da solo perché è evidente che mette un precetto e poi garantisce la insussistenza del controllore. Perché questo è il dato di fatto fondamentale, è ovvio che il precetto rimane perché se poi succede un incidente si va a vedere chi è passato col rosso e chi è passato col rosso ha torto, per cui in realtà le persone capiscono: se non c'è il vigile posso passare, però evidentemente il precetto rimane, e secondo me bisognerebbe proprio fare una comunicazione chiara su questo fatto. Questa norma induce alla
 
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propria violazione e induce quindi a un comportamento sleale nei confronti dello Stato, indotto dallo stesso legislatore statale che ha fatto la norma. Noi tutti sappiamo che ci sono persone, tipo i pensionati, moltissimi lavoratori dipendenti, che non hanno mai evaso una lira, loro malgrado magari, in vita loro, che però poi quando si presentano a comperare la casa si presentano con la valigetta di verdoni come se fossero narcotrafficanti, e questo è un meccanismo, è un comportamento indotto dalla norma, è una cosa incredibile una cosa di questo genere: cioè è proprio il legislatore, di per sé, che sembrerebbe miope. Qui mi preme dire che io non sono completamente consenziente con l'affermazione di Arrigo Roveda che dice: in fondo tutti pensano – ha fatto l'esempio del finanziere alla frontiera –tutti pensano che sia legale fare così. Non sono d'accordo, perché altrimenti non si capirebbe perché tutti sono perfettamente consapevoli che bisogna pagare in contanti oppure bisogna fare degli assegni frazionati, magari violando anche la norma anti-riciclaggio e quindi facendo un effetto doppio, e, nello stesso tempo, buttare via i preliminari. In realtà, tutti pensano esattamente questo, quindi la situazione è assai più grave, non c'è un problema di comunicazione perché le persone pensano di fare una cosa corretta; le persone sanno di fare una cosa scorretta, e lo accettano come normalità: questa è la cosa grave che c'è nel nostro ordinamento, c'è la illegalità che diventa consuetudine sociale genericamente accettata. Posso aggiungere un episodio anch'io a quello che ha detto Arrigo Roveda: io ho assistito attonito ad un'occasione pubblica in cui un Magistrato di Bologna che si occupa delle esecuzioni immobiliari, di fronte ad una platea vastissima, compreso l'Ufficiale della Finanza, ha detto che una delle sfortune delle esecuzioni immobiliari è che purtroppo bisogna dichiarare il prezzo pieno e quindi purtroppo sono in situazione negativa rispetto invece alle compravendite ai privati, perchè lì il carico fiscale è superiore. E questo lo diceva un Magistrato, di fronte anche ad un Ufficiale della Finanza, che è una cosa incredibile. E allora - anche se devo dire che ero più convinto di questo prima di vedere le interviste, perché dalle interviste si capisce che molti degli Onorevoli intervistati non hanno presente totalmente il termine del problema 
forse bisognerebbe fare un'opera di comunicazione forte. Mi preme un'altra domanda e poi dopo chiudo, e cioè: ma siamo poi sicuri che sia così per caso? Siamo sicuri che non ci sia qualcuno che nel silenzio e nell'oscurità rema contro ad una riforma che in realtà sarebbe veramente a costo zero e sarebbe virtuosa per tanti versi? lo penso ad esempio ad alcuni
ambienti di industriali costruttori che
probabilmente avrebbero da rimetterci dal fatto
che emergano tra le compravendite tra privati i prezzi effettivi con conseguente rivalutazione delle rendite catastali, perché probabilmente inciderebbe su qualche prassi che nel regime IVA non sarebbe possibile applicare in questo modo. Perché no, penso anche, forse, ai proprietari immobiliari di via Montenapoleone, in centro a Milano, che magari, in fondo in fondo, sperano che la situazione rimanga così, perché quando acquistano o vendono la casa costa meno e poi pagano meno di ICI come abbiamo detto. Quindi ci possono essere anche interessi contigui ad ambienti non dico malavitosi ma quasi, che magari trovano, nella compravendita degli immobili, proprio il modo di riutilizzare dei redditi magari non dichiarati. Allora sarebbe importante riuscire ad interloquire con questi interessi per vedere se si riesce in qualche modo..., interloquire in senso positivo, cioè a livello istituzionale ovviamente, cercando di capire intanto quali sono gli interlocutori veri e non pensare, secondo me ingenuamente, che sia solo una svista, una specie di vischiosità legislativa che impedisce una riforma; credo che abbiamo di fronte una opportunità straordinaria, forse unica, che è la normativa dei regolamenti in materia di anti-riciclaggio. In sostanza credo che o sfruttiamo la possibilità di far valere questi argomenti sul tavolo delle trattative negoziali col Governo e cioè di dire: "se volete che noi diventiamo i guardiani e segnaliamo le operazioni sospette, dovete darci la possibilità di svolgere questo compito, perché, se non ce la date, sarà materialmente impossibile, noi non potremo fare diversamente". Credo che questa, che è una ragione che capirebbe anche un bambino, sia un'occasione unica che non dobbiamo assolutamente sprecare, e credo che sia questione proprio di poche settimane, forse, o adesso o mai più. Grazie.
Arrigo Roveda:
Dopo l'Intervento di Federico Tonelli, che è di Casalecchio di Reno, distretto di Bologna, Carla d'Addetta, che è del distretto di Foggia.
Carla d'Addetta:
Mi rendo conto di parlare per un'altra Italia, quell'Italia che vede il valore delle rendite catastali superare enormemente il prezzo di mercato. lo sono sul Gargano: è una zona, diciamo, a vocazione turistica, ma questa vocazione stenta a diventare una realtà e i vecchi centri storici del Paese, ormai preda di tanti compratori, vedono un prezzo di mercato dove la rendita catastale effettivamente supera di cinque volte quello che è il prezzo di mercato. La mia riflessione è questa: vi voglio fare un esempio: l'ambito C6, che nel centro di Milano è un box che non ha pari in valore; la stessa categoria è utilizzata nella mia zona per le stalle. Le stalle erano e sono tuttora
 
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degli ambienti, scavati nella roccia, dove venivano di fatto ospitati gli animali che spesso abitavano con le persone. Allora, in una zona già depressa come la nostra, che realtà si vive? Innanzitutto, durante la stipula degli atti, bisogna convincere le persone ad avvicinarsi quanto più possibile alle rendite catastali, diciamo manifestando loro tutti i problemi che vi saranno qualora arriverà l'accertamento di valore. Non solo. Ho dovuto istituire, da quando sono in questa sede - perché io vengo dopo 15 anni a Milano - ho dovuto istituire una specie di lettera, che faccio sottoscrivere, che non saprei pensare se è lecita o meno: cioè io scrivo di avere loro comunicato quali saranno le conseguenze probabili, di subire un accertamento di valore. Peraltro, devo dire sinceramente che quando si ricorre in Commissione tributaria, invece, i risultati sono abbastanza soddisfacenti, nel senso che molti di questi ricorsi risultano vittoriosi, quando magari sono supportati da una documentazione fotografica. Però, vi dicevo, io faccio loro firmare, perché a distanza di anni arriva l'accertamento di valore, queste persone vanno all'Ufficio del Registro, l'Ufficio del Registro dice: "Sì perché il Notaio qui ha sbagliato, doveva mettere 7.000 euro, invece ha messo quello che essi hanno voluto". E allora io scrivo a mano, e lo faccio firmare da loro, che nonostante che io abbia loro manifestato le perplessità che ci sono per non aver adeguato il valore alla rendita catastale, comunque mi ritengo esonerata dall'eventuale accertamento di valore. La riflessione che mi porta a fare questo discorso è questa: conseguenze. Mettendole in ordine diciamo di preminenza, secondo me, le prime conseguenze gravi si hanno sulle imposte dirette, perché, mentre l'indiretta è un "una tantum", è un problema al momento dell'acquisto, invece reddito e ICI continuano negli anni a incidere su questo importo, molto più elevato di quello che in realtà è stato oggetto del mercato. Al secondo posto metterei le imposte indirette, quelle dell'atto del trasferimento: sicuramente qualcuno, per paura, si adegua, ma chiaramente paga una cifra molto superiore a quella che gli spetterebbe, nonostante che i casi di persone che non vogliono comunque dichiarare rendite catastali rappresentino un 60%. Vi è poi un'altra conseguenza, che di recente stiamo un pochino subendo con il cambio del conservatore dell'archivio notarile, che fa un recupero sugli onorari in questo specifico caso, e non so, chiedo, se sia giusto o meno. Allora, moltissimi dichiarano: "il prezzo della presente compravendita è convenuto e concordato in euro 5.000. Ai soli fini fiscali le parti dichiarano di volersi adeguare ai coefficienti di valutazione automatica dai quali risulta un importo di euro 15.000 e quindi vogliono versare le imposte su 15.000". Il conservatore ha recuperato queste
cifre. lo, i primi anni, ho cercato di combattere, poi ho visto che era una battaglia forse impari e quindi mi sono adeguata anch'io, piegando la testa, non assolutamente d'accordo su questo trattamento. Però in effetti, noi, a repertorio, mettiamo quel maggior onorario che risulta da questo importo che viene fuori dall'applicazione delle rendite automatiche, pur avendo dichiarato che vi è una transazione con un importo inferiore. Allora io dico: la proposta che il Notariato ha fatto di adeguare, di rivalutare le rendite catastali va benissimo; tenete conto che esiste un'Italia dove le rendite catastali non sono assolutamente adeguate al prezzo di mercato. Allora io parlerei piuttosto di un adeguamento davvero capillare dove è giusto che nel centro di Milano, di Roma, dati i prezzi di mercato che vi sono, vi sia un adeguamento delle rendite, ma di tenere conto che vi sono delle realtà estremamente povere e depresse, dove questo innalzamento delle rendite catastali bloccherebbe completamente il mercato immobiliare, vedendo sempre più scomparire i centri storici, abbandonati, con la rivalutazione di queste zone suburbane, questi p.e.e.p. che siano, che comunque snaturano quella che è la caratteristica di paesi che sono paesi medioevali, che sono sicuramente dei beni culturali da conservare. A tutto quello che io vi ho detto, aggiungete che gran parte di questo centro storico, di questi centri storici del Gargano, è vincolata con un Decreto e quindi sono beni culturali, sono corti, castelli di Federico II, quindi abbiamo anche il problema dei beni culturali, dove in molti atti compare questa probabile prelazione per un prezzo, con un adeguamento che le parti vogliono fare di un altro e quindi vedete poi come tutto in questa realtà si complica moltissimo. Vi ringrazio.
Arrigo Roveda:
Grazie a Carla che ci ha dato uno spaccato di un'Italia che molti di noi faticavano ad immaginare, queste grosse sproporzioni sono impressionanti; comunque ritengo che proprio la riforma proposta sia un potentissimo strumento nelle mani dell'amministrazione finanziaria e dei comuni per adeguare le rendite catastali ai valori reali. Non c'è nulla di meglio della verità per capire qual è il prezzo medio di un immobile in un dato comune, in una data area, in un dato quartiere, quindi gli effetti benefici dovrebbero prodursi anche su quelle realtà, rare ma esistenti, dove la rendita catastale supera oggi il valore di mercato. Il prossimo intervento è di Cesare Lazzeroni di Empoli.
Cesare Lazzeroni:
Scusatemi, volevo fare due considerazioni, perché il prezzo-valore è un tema che ormai è super dibattuto. Solo, sarebbe a mio avviso
 
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opportuno che con la riforma si tenessero presente anche implicazioni sulla tassazione delle plusvalenze, perché altrimenti rischiamo di portarci dietro una palla al piede che potrebbe non far decollare la riforma da tanti e da tanto tempo auspicata, perché si comincia a sottodichiarare il prezzo fin dalla vendita da parte del costruttore, e il costruttore a sua volta trova giustificazione nel fatto che ha dovuto sottodichiarare l'acquisto del terreno edificabile, perché fino ad adesso ci sono dei temperamenti sulla tassazione dei terreni edificabili con l'imposta sostitutiva ma se pensate a quando ancora c'era l'Invinn, chi vendeva un terreno edificabile si vedeva portar via anche fino al 60% del prezzo che veniva dichiarato; da qui, specie in quelle zone dove di terreni edificabili ce ne sono pochi, il venditore diceva: "se vuoi il terreno, più di tanto non dichiaro, se no ci faccio cavolfiori e tu ti arrangi", e il costruttore che ha l'impresa, che deve lavorare, che deve gestire, il più delle volte accettava, e forse anche volentieri accettava questa situazione, dalla quale poteva trarre un certo utile; quindi, per far decollare questa riforma, innanzitutto a mio avviso non sarebbe male mettere a regime quella affrancazione delle plusvalenze nell'ipotesi di alienazione di terreni edificabili, che viene poi via via reiterata, perché forse se ne sente proprio la necessità.
Analogo aspetto che potrebbe anche essere regolamentato, è quello dei terreni che già sono delle imprese: cioè il caso delle imprese che li hanno, hanno sottodichiarato il costo d'acquisto, li utilizzano e vanno a vendere. Quindi un'imposta sostitutiva anche su questi; intanto lo Stato potrebbe incassare subito qualcosa, rivalutandolo. Ai fini poi del reddito d'impresa ci potrebbe essere un'altra soluzione. E poi, nelle vendite fra privati, le plusvalenze, perlomeno con l'esperienza che ho io, sono del tutto marginali. La rivendita nel quinquennio non della prima casa è rara, e forse anche qui si potrebbe pensare, per lo meno per i primi cinque anni, cioè finché non si esce dal periodo entro il quale l'alienazione produce materia imponibile, si potrebbe pensare anche qui a un qualcosa di simile all'imposta sostitutiva. E poi, da ultimo - ma questo c'entra poco, lo capisco - un ripensamento sull'aliquota del 15% più 2% più 1% sui terreni agricoli, perché francamente non ho mai capito da che cosa fosse giustificata, e a maggior ragione oggi continuo a non capirlo, laddove ci sono delle forme, pensiamo ora all'imprenditore agricolo professionale e a tante altre cose, dove credo che i problemi di gettito non ci dovrebbero proprio essere perché al di sopra della rendita catastale il corrispettivo non viene mai dichiarato, se non quando abbiamo un'imposta veramente tenue. Quindi quella proprio sarebbe un'operazione di giustizia fiscale. Un'osservazione. Il collega che ha parlato per
primo ha accennato a quel Giudice che ha affermato verbalmente in sede di esecuzioni immobiliari; vi posso dire che un Tribunale, nelle istruzioni che dà ai consulenti tecnici per la redazione e perizia nell'ambito delle esecuzioni, ha messo per iscritto: il CTU, nell'indicare il prezzo d'asta, tenga conto che quel disgraziato dell'acquirente dovrà pagare le imposte sull'intero corrispettivo, non come avviene in occasione dei contratti di vendita. Questo fatto non è che mi ha ridotto l'imbarazzo tutte le volte che mi ci trovo davanti; però, è un fatto così noto che è proprio ufficializzato in un documento ufficiale di un certo Tribunale che non dico.
Arrigo Roveda:
Pensavo per un attimo di non essere ad un Congresso Federnotai, ... ma poi l'intervento di Ersoch c'è ed infatti non poteva mancare !
Massimo Ersoch:
Effettivamente è la prima volta dal primo Congresso che non intervengo da questa cattedra in quanto mi son sempre impegnato nel fare il relatore a questi Congressi. Effettivamente mancavo.
lo quello che volevo dire è questo: intanto volevo ricordarvi che circa nel 1985 il Consiglio Nazionale su suggerimento di Federnotai crea una Commissione per vedere la problematica delle promesse di vendita e la possibilità di trascriverle. Facemmo un progetto di legge che prevedeva la trascrizione obbligatoria della promessa di vendita, un solo onorario per la promessa e per la vendita, la valutazione automatica sempre per le vendite; purtroppo questa norma era già stata approvata quasi da un ramo del Parlamento, decadde la legislatura e non se ne fece niente; è stata emanata poi la norma dopo qualche anno: il Ministero delle Finanze, alcune categorie ci impedirono di prevedere che il Notaio intervenisse alla promessa di vendita obbligatoriamente cosicché l'acquirente era tutelato in tutte le maniere, perché soprattutto gli stranieri si arrabbiano, comprano non so, nel Chianti, delle ville, devono dare un miliardo di caparra senza avere nessuna garanzia; perché se il cliente esce, quello che ha preso i soldi non ha più nulla da perdere, il miliardo quello non lo vede più. Non riescono a capire perché nei loro Paesi invece è obbligatoria la trascrizione della promessa di vendita. Comunque il Ministero delle Finanze pensò: "adesso tutti trascrivono il compromesso perché è un vantaggio così grosso, noi prendiamo i soldi su tutto quanto invece che sul valore catastale", e quella norma voi sapete benissimo che è pressocché inapplicabile, quella di trascrivere le promesse di vendita, perché non solo la Guardia di Finanza, ma il Direttore dell'Ufficio del Registro,
 
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sebbene appare l'atto d'acquisto, dichiara il valore catastale; però io penso che questa norma, se riuscissimo a farla passare, risolverebbe il problema dei compromessi, perché a quel punto, chi è che non trascriverebbe la promessa di vendita potendo dichiarare il valore intero? Voglio dire, questa mi sembra una cosa molto importante, anche sotto questo riflesso: che garantirebbe di più gli acquirenti delle case in quanto potrebbero trascrivere la promessa di vendita, perchè oggi, con quel pezzetto di carta, si può correre il rischio di farsi vento. Un'altra cosa, un altro rilievo che vorrei fare proprio richiamandomi ai precedenti Congressi Nazionali di Federnotai. Noi avevamo fatto uno sforzo enorme, e forse ci stavamo riuscendo, a far capire che il Notaio non è né un Pubblico Ufficiale né un libero professionista ma è il titolare di un pubblico ufficio gestito come libera professione, e non si sente più dire - questa è una difesa enorme, l'hanno detto tutti i più grandi costituzionalisti, i più grandi amministrativisti - che, sostanzialmente, se si riesce a far comprendere questo non si può dare la funzione a un rivenditore di auto di autenticare le firme, perché per essere titolare di un pubblico ufficio, bisogna fare un pubblico concorso, lo dice la Costituzione, la nostra legge del '13 è una legge costituzionale. Grazie.
Arrigo Roveda:
Non ho, in questo momento, altre richieste di intervento.
Quindi mi tocca tirare le fila.
Mi sembra di essere in quel momento, dopo le feste che si organizzano in casa, in cui gli invitati se ne vanno, rimangono i migliori amici e si è un po' liberi di commentare gli avvenimenti della serata; a questo punto parliamo fra di noi e ci diciamo le cose fino in fondo anche con gli aspetti più antipatici.
Le considerazioni che volevo fare sono tre.
La prima è di carattere programmatico: come arrivare a questa riforma che noi tanto desideriamo.
Un vecchio Direttore di FederNotizie, che mi ha preceduto di poco nella direzione, ama dire che "il meglio è nemico del bene". E' chiaro che tutti noi vorremmo, come l'On. Falsitta, che si arrivasse a una codificazione tributaria, 150 articoli di principi generali da cui far discendere singole e poche imposte molto ordinate e coerenti coi principi.
Benissimo, se si arriverà a questo e se riusciamo ad avere un sistema di tassazione e trasferimento degli immobili coerente con quanto oggi abbiamo detto sarà la cosa migliore. Cesare Lazzeroni ha sollevato problemi fondamentali. Non è che con la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla base della rendita catastale si risolvono tutti i problemi. No, Cesare ne ha elencati alcuni connessi alle
imposte dirette ma a noi ne vengono in mente connesse alle imposte indirette.
E' chiaro che la regola che stiamo immaginando per l'imposta di registro potrebbe non trovare applicazione simmetrica in tema di imposta sul valore aggiunto; l'IVA è regolata da principi comunitari su cui possiamo influire ancor meno facilmente di quanto già facciamo con l'imposta regolata dalla legislazione nazionale. E quindi si potrebbero creare delle disparità; per altro queste disparità noi già le accettiamo senza scandalizzarci troppo; perché l'aliquota dell'IVA è diversa da quella dell'imposta di registro (4 e 3%) in barba a qualsiasi principio di uguaglianza; perché già adesso i miei clienti pagano in proporzione meno dei clienti di Carla D'Addetta eppure non ce ne scandalizziamo.
Quindi è chiaro che in primo luogo vorremmo la codificazione tributaria, in secondo luogo vorremmo una sistemazione della materia delle imposte indirette e dirette coerente con tutto quanto diceva Cesare Lazzeroni.
Ma dobbiamo essere anche pragmatici: io ho letto la proposta di articolato che il Consiglio Nazionale del Notariato ha tentato di veicolare a dicembre all'interno della finanziaria.
Si proponeva un intervento minimale che andava a sistemare solo il problema dell'imposta di registro.
lo ritengo che noi, in questo momento, ci dobbiamo liberare dall'obiettivo di fare la migliore legge possibile, il problema è talmente grosso e tocca talmente il cuore della nostra funzione che dobbiamo anche accontentarci di interventi che risolvano parte dei problemi e ne lascino irrisolti altri. Questa è un'indicazione che a titolo personale mi sentirei di dare a chi gestisce la politica del Notariato: non tentiamo di fare la migliore legge possibile, l'operazione che è stata tentata a dicembre in occasione della finanziaria è un'operazione corretta e utile al Notariato e che va riprovata ad ogni occasione anche se la riforma dovesse lasciare insoluti molti altri problemi.
Seconda questione: io ritengo che ogni tanto l'osservazione della lista Sigillo sia un buon osservatorio per capire gli umori del Notariato. La leggo tutti i giorni, non faccio come coloro che la snobbano sostenendo che in fondo è una piazza, un bar, no, io ritengo che offra spunti molto interessanti, che servono a capire cosa è il Notariato. Da questa osservazione però ho maturato la sensazione che ci sia parte del Notariato che non ha ben capito quanto siamo dentro nell'economia. Il problema prezzo-valore in lista ciclicamente torna e tornano ciclicamente le posizioni di coloro che dicono: "ah ma io il preliminare non me lo faccio mostrare dalle parti perché se scopro la cifra del preliminare poi come faccio a scrivere quell'altra sull'atto", "ah ma io
 
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quando ci sono i pagamenti esco dalla sala perché non devo sapere il prezzo".
Ma, santo cielo, la funzione di adeguamento qual è? Ma perché mai io devo vedere che una casa che vale un milione di euro viene dichiarata 100 mila euro e non debba cercare di capire se quello è il prezzo vero o se pure stanno turlupinando il mio venditore?
A me sembra l'ordinamento ci richieda di star dentro l'economia; non solo di valutare le clausole di un contratto, ma anche di andare a valutare i numeri del contratto; se questa è la funzione che il legislatore ci ha affidato è chiaro come l'imbarazzo di queste continue sottodichiarazioni di valore è un imbarazzo ancora più grave che non può essere risolto con ipocrita presa di distanza dal reale contenuto economico della transazione, con una presa di distanza dal contenuto dei contratti preliminari, con una presa di distanza dal momento del pagamento.
Terza questione: la tariffa. lo devo dire che non posso che avere parole di elogio ed elogio sincero per questa consigliatura e per il Pres. Paolo Piccoli; trovo stiano lavorando in maniera encomiabile. E tuttavia, come sempre succede quando ci sono queste premesse, una critica la devo fare. In un'intervista all'Espresso, quest'estate, parlando del tema prezzo-valore Paolo disse più o meno: "il Notariato è disposto a percepire l'onorario di tariffa sul valore catastale e non sul prezzo". lo ritengo che questa sia una presa di posizione non corretta. Non corretta perché la nostra responsabilità professionale è una responsabilità commisurata al prezzo e non al valore catastale, quindi il valore della nostra prestazione deve essere valutato in conformità al prezzo e non al valore. Con ciò non voglio far pensare ad appetiti economici della categoria nei confronti della riforma prezzo e valore.
Se noi dobbiamo barattare in qualche modo una politica tariffaria con questa riforma mi sembra più corretto barattarla con dei temperamenti similari a quelli dei mutui di Credito fondiario,
Piuttosto che percepire l'onorario sul valore catastale pensiamo ad una riduzione percentuale dell'onorario, tenendo fermo il principio che il valore della nostra prestazione debba essere commisurato all'entità economica reale della transazione.
Egidio Lorenzi:
Posso dire un attimo che nelle interviste che mi stanno facendo tra l'altro ieri e oggi ricorre continuamente questa domanda: "aumentano le tasse ?" Quindi c'è una percezione nei giornalisti, giornalisti non di particolare competenza ma nel giornalista qualsiasi c'è la percezione di questo problema perché tutti mi hanno fatto la domanda, sia i giornalisti della carta stampata che quelli della televisione e della radio: "ma è vero che chi
fa il mutuo paga di più che chi compra da un privato senza fare il mutuo?" e quando poi cerchi di capire come paga di più, in che senso? In che modo? Intendono quel problema lì, cioè l'immobile da 100 mila che vale 50 mila catastale chi non fa il mutuo lo dichiara 50 mila, chi fa il mutuo di 80 lo deve dichiarare almeno 80 perché se no nessuno ci crede e quindi paga di più. In realtà io mi servo di tutti questi discorsi, per ribadire che l'unica soluzione è questa nostra proposta di modifica che presentiamo in questo Congresso.
Arrigo Roveda:
Non so quanto ING Direct, Banca Mediolanum e altre banche che praticano il mutuo unilaterale abbiamo diffusione in Italia o non siano principalmente un fenomeno dell'area in cui lavoro io, ma queste banche inviano al Notaio una proposta contrattuale di mutuo accompagnata da assegni. Si stipula la compravendita, si stipula l'atto di accettazione della proposta unilaterale e quindi il Notaio è incaricato di consegnare, a volte subito e a volte dopo il consolidamento dell'ipoteca, gli assegni al venditore.
Intervento non individuato:
Posso aggiungere qualcosa? Il problema deve, secondo me, essere affrontato più profondamente, perché quando viene il cliente la prima cosa che ti chiede è: "ma è vero Notaio che devo dichiarare il prezzo del mutuo? Non posso tenermi più basso del prezzo del mutuo?" quindi ti coinvolgono in un problema direttamente, e qui noi dobbiamo sapere che rischi affrontiamo, come ci dobbiamo comportare in questo caso; secondo me merita un approfondimento.
Egidio Lorenzi:
La risposta è nella proposta che qui oggi abbiamo sostenuto e difeso, la risposta è solo lì, null'altro che lì.
Guido Falqui Massidda:
Un'osservazione brevissima.
Prima di tutto sono convinto che la stragrande maggioranza delle dichiarazioni infedeli non sia dovuta a riciclaggio, ma semplicemente a evasione fiscale. E poi, volevo fare un'osservazione del genere, tu Roveda l'hai appena accennata, però diventa pesante. Io sono stato Presidente del Comitato Italo-austriaco dei Notai e i colleghi austriaci si meravigliavano che il Notaio italiano tollerasse questo malcostume della dichiarazione di prezzo estremamente inferiore al reale, basata sul valore catastale, e io ho fatto loro l'esempio del 18%, che è un'aliquota vergognosa, è un'aliquota espropriativa, quindi volete che uno non si difenda con un'aliquota così? Se tu pensi che nella piana rotaliana, un terreno agricolo, contrariamente a quello che
 
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diceva la collega garganica, sulla piana rotaliana, un vigneto vale di più di un'area fabbricabile, allora se non è un coltivatore diretto, che in qualche maniera, con la legge della montagna o la legge dei coltivatori diretti, compera, il 18% dopo due-tre volte che lo vendi vuol dire che l'hai già, allora dobbiamo anche impegnarci. E' vero che il meglio è nemico del bene, però dobbiamo anche impegnarci perché il sistema contributivo generale, le aliquote in generale... Questa non deve essere una difesa dei comportamenti, però è chiaro che quando uno mi compra un terreno con un'aliquota al 18% - chissà perché in Trentino è il 17, perché la catastale non si paga, perché è il tavolare che lo notifica al catasto, però questa è una cosa felice che viene da noi, allora, dico, anche il sistema generale delle aliquote permette una difesa. Con questo, scrivevo sempre nella lista, io non avallo questo comportamento, io davanti al cliente non lo avallo, però in fondo lo capisco anche quando si difende. Ho finito.
Arrigo Roveda:
Ma è chiaro – è evidente a tutti – che il sommerso è dovuto in grandissima parte al fenomeno dell'evasione fiscale e non al fenomeno del riciclaggio. E' pur vero che io questi venditori che accettano il rischio di prendere del denaro sommerso, sperando che sia solo frutto di evasione fiscale, non li capisco nemmeno più di tanto, visto che non hanno oggi l'INVIM, non c'è contro-interesse a dichiarare questa cosa. Il fatto che poi noi non percepiamo che molto spesso non sia frutto di provenienza illecita, ammesso che di liceità si tratti quando si parla di evasione fiscale, a me non derubrica il sostantivo usato dal Procuratore Vigna. lo francamente provo vergogna e non ho altra parola nel descrivere la sensazione dell'impotenza che si ha con questa cosa; detto ciò mi chiedeva la parola Domenico de Stefano.
Domenico de Stefano:
Un intervento breve, per dire che bisogna farsi anche un po' di coraggio da noi stessi, oppure rendersi conto che non ci vuole molto in attesa della riforma, almeno per recuperare qualche posizione o non regredire ulteriormente. A Milano è capitato che il conservatore dell'archivio notarile, che è persona sensibile, abbia sollevato la questione dei mutui che sollevavi tu, nei casi più gravi e macroscopici, quelli in cui si faceva il mutuo - qualcuno faceva il mutuo, non tutti, perché molti si rifiutavano di farli ovviamente – ha sollevato il problema di quei mutui nei quali sta scritto che l'assegno viene intestato direttamente al venditore e l'assegno citato nel contratto di mutuo ha un importo complessivo superiore al prezzo della vendita. Questi casi, che si prospettavano inizialmente in forma molto grave,
con dei profili veramente preoccupanti, si sono conclusi – non tutti, ma la maggior parte dei casi –si sono conclusi con una sanzione disciplinare erogata direttamente dal Consiglio notarile, sostanzialmente per mancato adeguamento della volontà delle parti, perché ricevere un contratto, nel quale si scrive che viene dato per conto dell'acquirente al venditore un assegno di importo superiore a quello che è scritto nella vendita, dimostra che l'adeguamento fino in fondo non è stato fatto. Questa giurisprudenza è pubblicata e rinvio a questa.
Poi volevo aggiungere un ulteriore elemento. Credo che tutti sappiamo, non so se ne avete parlato perché io sono arrivato un po' tardi, ma se ne parlava tanto stamattina in un Convegno di quelli che la Paradigma riesce ad organizzare così bene e, non si sa come, in cui i relatori sono Notai, quelli che ascoltano sono Notai e le relazioni sono studi del Consiglio Nazionale fatti da Notai, comunque, io partecipavo come relatore, quindi non voglio criticare nessuno semmai me stesso, a costi altissimi, ma con delle remunerazioni bassissime per i relatori; in questa giornata di studio che era dedicata alla contrattazione immobiliare, trasferimenti immobiliari, è scoppiato – secondo me in maniera molto positiva – un dibattito serrato sulla probabilità che ha la riforma che c'è in cantiere in tema di tutela del contraente acquirente
dell'immobile in costruzione, indovinate in relazione a che cosa? In relazione al problema prezzo-valore. Non so quanti l'hanno vista, è stata diffusa e quindi comunque si può tranquillamente scaricare da molti siti Internet. C'è un articolato di Decreto Legislativo, in attuazione della legge delega 210, che stabilisce una serie di prescrizioni, anche di carattere formale, anche di carattere contenutistico, per i contratti preliminari di vendita fatti dai costruttori o dalle cooperative, e contiene anche prescrizioni specifiche per il Notaio. Tutto questo non avrà, o comunque si riuscirà sicuramente a trovare il modo di eluderlo, o avrà scarsa probabilità di essere applicato, se questo problema del prezzo-valore non si trova il modo di risolverlo, per cui naturalmente il mio intervento è tutto di ringraziamento per Federnotai che promuove questa sensibilizzazione oltre che questa proposta in sé e per sé. Grazie.
Egidio Lorenzi:
Questi interventi non fanno che dimostrare la straordinaria utilità della norma che andiamo difendendo.
Mi pare di non vedere più mani alzate, quindi la sintesi ad Arrigo
Arrigo Roveda:
Dobbiamo tirare delle conclusioni del dibattito. Facciamo un po' di storia come piace sempre fare
 
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anche ad Egidio. Il tema del prezzo e valore parte ormai più di dieci anni fa e mi piace ricordare che la questione nasce dalle colonne di FederNotizie (un po' di orgoglio personale per il giornale che ho diretto e rimane la cosa più bella che ho fatto per il Notariato), sulle pagine di FederNotizie viene ripetuto fino alla nausea, approda nelle stanze del Consiglio Nazionale con qualche diffidenza, oggi è sostenuto dal Consiglio Nazionale come mai in passato è stato fatto, con una capacità di uscire all'esterno che prima non si era avuta; abbiamo
 
l'appoggio della Direzione Nazionale Antimafia, abbiamo la condivisione, si diceva una volta, dell'intero arco costituzionale; se si aveva da dire qualcosa lo si doveva dire adesso o mai più
A questo punto deve essere veramente una battaglia del Notariato, è una battaglia condivisa, possiamo dire che è una battaglia di tutti noi senza distinzione e dobbiamo avere la forza, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, di portarla avanti come la madre di tutte le battaglia, grazie.
 
SECONDA SESSIONE CONGRESSUALE :
LA CIRCOLAZIONE DEI BENI DONATI: TUTELA DI ACQUIRENTE E
LEGITTIMARI
LA REVISIONE DEL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI
PRIMO INTERVENTO DEL COORDINATORE GUIDO DE ROSA
 
Una breve premessa. I lavori di questa Commissione che si occupa della certezza dei trasferimenti immobiliari a seguito di successioni, di donazioni, tutela dell'acquirente dal donatario eccetera ha avuto non poche difficoltà a trovare delle linee dì pensiero comuni. ll tema del quale andiamo a parlare oggi è un tema delicatissimo, è un tema nel quale la tutela della famiglia e dei valori della famiglia si intreccia con il tema delle successioni; le proposte più liberiste corrono il rischio di essere capite poco in ambito politico e di non suscitare interesse perché non pensano che portino voti, quindi uscire da questi lavori congressuali con una proposta credibile, autorevole non è certamente facile, spero comunque che i contributi di idee aiutino, aiutino anche lo stesso Consiglio Nazionale, se è possibile, allo scopo di incrementare gli sforzi che già ci sono a livello di categoria per ristudiare questa materia ed uscire con una proposta autorevole. Sappiamo quanto sia difficile, le relazioni che seguiranno aiuteranno a capire. Noi ci siamo preoccupati più di spiegarvi qual è il
problema dell'articolo 563 della rivendita
dell'immobile che fu oggetto di donazione o magari di quanto può essere ingessante il divieto dei patti successori, più che illustrarne le ragioni, e brevemente lo faremo, di parlare un po' delle proposte, cioè di dire adesso che si fa? Quali potrebbero essere le proposte di modifica? In questo senso ho dovuto anche chiedere ai miei amici, i relatori di questa mattina di comprimere i tempi delle loro relazioni. E' probabile che ci siano dei documenti scritti sui quali molti passaggi verranno illustrati anche in maniera migliore di quanto le esigenze di sintesi di questa mattina non consentano di fare. Certamente è interessante la proposta del Prof. Amadio che ho avuto occasione di conoscere per precedenti Congressi nei quali abbiamo già affrontato questo argomento; io vi inviterei ad ascoltare con attenzione la sua relazione perché mi pare una proposta credibile, che riesce a creare un buon equilibrio in una prospettiva di riforma che tenga in considerazione sia il diritto del legittimario sia la tutela dell'avente causa, da una vicenda donativa o comunque a seguito di successione.
Gli cedo per questo volentierissimo la parola.
 
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INTERVENTO DEL PROF. GIUSEPPE AMADIO
 
IL SISTEMA DELLA LEGITTIMA TRA NORMA VIGENTE E PROSPETTIVE DI RIFORMA
1. Premessa
Poco più di un anno fa, nel prendere la parola alla giornata di studi organizzata dal Comitato notarile e dalla Scuola di Notariato lombardi in tema di diritto successorio, esordivo esprimendo il timore che la relazione di allora deludesse le aspettative dell'uditorio: un uditorio, come quello notarile, che di fronte al conflitto tra tutela dei legittimari ed esigenze della circolazione giuridica, avrebbe potuto attendersi soluzioni operative di pronto impiego.
Rilevavo, in proposito (vi farò un minimo cenno in appresso), la sostanziale inadeguatezza di tutta una serie di espedienti negoziali, creati dalla prassi (assecondata, in ciò, da una parte della letteratura di matrice notarile), e volti al superamento o, forse, all'aggiramento dei limiti tracciati dalla normativa di garanzia della successione necessaria.
E concludevo sottolineando la sostanziale impraticabilità di qualsiasi soluzione che non passi attraverso un momento di riforma strutturale del sistema della legittima.
I rilievi e le preoccupazioni di allora sono destinati ora a rinnovarsi, se non ad accrescersi, in considerazione di un quadro normativo immutato, cui sono andate per di più ad aggiungersi recentissime prese di posizione della Corte di legittimità, che definire sconcertanti è poco (basti l'esempio dell'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione).
La consapevolezza di questo quadro d'insieme induce a rinnovare lo sforzo progettuale, di cui il ceto notarile si era già fatto interprete, in più occasioni, nell'ambito del dibattito avviato da più di un quindicennio sulle prospettive di riforma, e insieme giustifica il taglio che gli organizzatori mi hanno invitato a dare al discorso odierno: volto a verificare in che limiti possa ammettersi, e lungo quali linee-guida condursi, il tentativo di ridisegnare normativamente la struttura dei meccanismi di protezione post mortem degli stretti congiunti.
2. Gli espedienti negoziali (cenni)
Dicevo dello scetticismo, manifestato del resto dalla stessa miglior dottrina notarile, in ordine all'efficienza degli espedienti negoziali volti a superare i limiti segnati dalle norme a tutela dei legittimari: strumenti che, anche ad un sommario
 
esame, rivelano l'ottica unidirezionale che ne vizia in radice la costruzione.
L'obiettivo è sempre (o quasi) la tutela del terzo (acquir. dal legittimario favorito oltre misura) pregiudicato dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione nei cfr. del suo dante causa, e dall' assoggettamento ai conseguenti congegni restitutori: ebbene proprio il perseguimento di tale obiettivo conduce a curiosi fenomeni di rimozione (del dato normativo o di acquisizioni concettuali), di cui si dovrebbe viceversa tener conto. Mi limito a riprendere due esempi, assai noti.
a) – Emblematico è quello offerto dallo strumento, che più di frequente si indica come idoneo a risolvere il problema, consistente nella prestazione di una garanzia fideiussoria (una sorta di fideiussio indemnitatis) in favore del terzo avente causa dal legittimario, che risulti evitto a seguito dell'esercizio di riduzione e restituzione
Da più parti si sottolineano gli ostacoli normativi che mettono in forse la praticabilità della garanzia, la quale:
- se prestata (come talora si suggerisce) dallo stesso donante, urta, con ogni probabilità contro il divieto dei patti successori istitutivi, e senza alcun dubbio (con riguardo alla legittima dei pretermessi o lesi) con quello di cui all'art. 549, c.c.;
- se viceversa venga prestata al terzo dagli stessi legittimari non donatari, potenziali futuri attori in riduzione (e restituzione), realizza (se non formalmente, almeno sul piano sostanziale) un risultato del tutto analogo alla preventiva rinuncia all'azione, colpita dalla comminatoria di nullità di cui al capoverso dell'art. 557, c.c., risultando evidente che il legittimario tenuto a indennizzare il terzo (evitto dalla riduzione) vedrà di gran lunga ridotto il proprio interesse ad esperirla. E a questo punto, assai difficile sarà sottrarre la fattispecie allo schema (e alle conseguenze sanzionatorie) della frode alla legge.
Non altrettanto chiaramente si è colta la singolarità che l'impiego della fideiussione presenta sul piano operazionale.
Sotto questo profilo, il ricorso al congegno fideiussorio rivela una sorta di paradosso genetico: poiché, infatti, la richiesta di restituzione nei cfr. del terzo (che costituirà titolo per attivare la garanzia) non potrà proporsi se non dopo l'infruttuosa escussione del donatario, risulta certo, sin dal momento della sua assunzione, che la garanzia prestata dal donante o dagli altri legittimari è destinata ad assistere un debitore insolvente .
Non si vede, allora, come possa affermarsi che la fideiussione prestata dai legittimari-non donatari
 
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non li priverebbe dell'interesse ad agire in riduzione, rilevando che costoro conserverebbero dei diritti "che possono render[ne] utile l'esercizio": diritti che si individuano nella surrogazione e nel regresso esercitabili, formalmente, nei confronti del legittimario favorito responsabile dell'evizione, ma che risultano, a questo punto, sostanzialmente vanificati dall'incapienza patrimoniale del debitore. (1)
b) - Ancor più sorprendente è il ricorso alla
risoluzione consensuale della donazione preferenziale, al fine di ricostituire la titolarità del bene donato in capo all'originario disponente, il quale procederebbe in seguito ad alienarlo al terzo a titolo oneroso, evitando così in radice la futura esperibilità della riduzione.
Qui, pur tralasciando le difficoltà d'ordine dommatico alla configurazione di un mutuo dissenso di un contratto ad effetti già esauriti, devo confessare che mi riesce incomprensibile la ricostruzione causale dell'operazione economica. Infatti delle due l'una: o la risoluzione consensuale trova ragione in un interesse sostanziale del donante a eliminare la liberalità, il che spiegherebbe la successiva assunzione da parte sua di una autentica veste di alienante: ma allora il risultato economico dell'intero procedimento rientrerà, ovviamente, nel patrimonio dello stesso donante, e i legittimari non avranno (in astratto) motivo di doglianza; oppure, come è evidente, a sorreggere il mutuo dissenso provvede unicamente l'interesse del donatario (e del terzo) a rivestire l'alienazione di uno schema formale, idoneo a sottrarla alle future pretese degli altri legittimari, nel contempo, però, conservandone il risultato economico al donatario medesimo
E allora l'intero procedimento negoziale, unitariamente considerato, non sfuggirà a una qualificazione di invalidità, o (una volta ancora) sotto il profilo della frode alla legge, ovvero secondo i moduli della simulazione, e in ispecie dell'interposizione soggettiva.
3. Le basi della riforma: a) l'ambito pratico; b) gli interessi in conflitto; c) gli ostacoli normativi.
(1) Così MAGLIULO, L'acquisto dal donatario
tra risdchi ed esigenze di tutela, in Notariato, 2002, p. 100. La diversa ipotesi, in cui la fideiussione venga prestata dal donante, potrà ugualmente condurre ad esiti iniqui: nel caso (eventuale, ma assai frequente) in cui il legittimario favorito in vita sia anche erede del donante, applicandosi al donatario la norma di cui all'art. 1255, c.c., non si vede quale potrebbe essere l'interesse creditorio al permanere del rapporto fideiussorio in capo a un garante insolvibile, così che la responsabilità fideiussoria finirà comunque per gravare esclusivamente sugli altri eredi, diversi da quello favorito.
Queste sommarie notazioni credo dimostrino, con tutta evidenza, la necessità del diverso approccio, di cui dicevo, volto a ridefinire normativamente la struttura dei meccanismi di tutela degli stretti congiunti.
Di andare, in parole povere, a una riforma del sistema della legittima oggi vigente.
Il disegno è di tale complessità che sarebbe illusorio, e ingenuo, in questa sede, tentarne una illustrazione analitica. Ed allora, per conservare al nostro discorso odierno una valenza progettuale concreta, credo sia possibile indicare sin d'ora quello che (a mio modo di vedere) costituisce il tratto fondamentale, e insieme il punto d'avvio, di tale riforma strutturale: che per chiarezza, anticipando gli esiti della riflessione, vorrei sin d'ora individuare nel superamento del modello di tutela reale attualmente garantito al legittimario dal sistema della riserva.
Un tentativo serio in tal senso potrà utilmente avviarsi solo procedendo a tre operazioni preliminari:
a) delimitando l'ambito fenomenico, entro cui il problema si pone;
b) provvedendo alla ricognizione degli interessi in conflitto;
c) individuando i punti di resistenza del sistema normativo, e dunque le possibili vie di una sua riforma.
(a) – Credo sia appena il caso di precisare che il conflitto tra tutela dei legittimari ed esigenze della circolazione sorge entro quell'ambito di fenomeni che, stipulativamente, potremmo definire come "successione anticipata" (2): formula comprensiva del multiforme strumentario (il più delle volte rappresentato da procedimenti negoziali indiretti) immediatamente attuativo di attribuzioni preferenziali (in favore di singoli congiunti, aventi
titolo a succedere), realizzatrici di un
arricchimento oggettivamente anticipatore rispetto a quello conseguente alla successione mortis causa.
(2) L'anticipazione di eredità ha fornito fondamento a taluni tentativi di giustificazione razionale della disciplina collatizia (si veda, in tal senso, soprattutto FORCHIELLI, La collazione, Padova, 1958, p. 52 ss. e ID., Della divisione, in Commentario del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Libro secondo. Delle successioni (artt. 713-768), Bologna Roma, 1970, p. 243 ss.); quanto alla vorweggenommene o antizipierte Erbfolge (formula ormai consolidata nella dottrina tedesca) i primi riferimenti essenziali sono agli scritti di ECCHER, Antizipierte Erbfolge, Berlin, 1980, di OLZEN, Die Vorweggenommene Erbfolge, Berlin, 1984, e di
KOLLHOSSER, Aktuelle Fragen der Vorweggenommenen Erbfolge, in Archiv fur civ. Praxis, 194 (1994), p 231 ss.
 
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Che tale anticipazione (tanto se realizzata attraverso donazioni dirette, quanto se attuata tramite liberalità atipiche) rappresenti la vera matrice del problema che oggi ci occupa, è reso evidente dall'intervallo temporale (potenzialmente assai ampio) che divide il momento dell'atto non solo dalla sua eventuale impugnazione, ma dalla stessa possibilità di valutarne il carattere lesivo (valutazione ovviamente rinviata all'apertura della successione): intervallo durante il quale viene a crearsi una situazione di assoluta incertezza in ordine alla stabilità e della prima attribuzione, e di tutti i successivi ritrasferimenti.
(b) - Chiarita la dimensione pratica del problema, la ricognizione degli interessi in esso coinvolti è operazione tanto più necessaria in quanto singolarmente trascurata dalla gran parte degli interpreti, nei cui interventi la dinamica di tali interessi risulta appiattita, riduttivamente, sul conflitto tra legittimario leso e terzo acquirente dal favorito.
Diremo allora, schematicamente, che almeno quattro sono i portatori di interessi rilevanti e differenziati.
In primo luogo il disponente (il futuro de cuius), interessato ad almeno due risultati: anticipare, da un lato, la realizzazione dell'assetto successorio; assicurarsi, dall'altro, con la stabilità delle attribuzioni, una loro determinata destinazione soggettiva (in una parola, un riassetto qualitativo del proprio patrimonio).
In secondo luogo, il legittimario favorito che, nell'immediato, condividerà entrambi gli obiettivi, ma non è escluso possa avere interesse alla futura circolazione del bene (e dunque a farne venir meno proprio la destinazione voluta dal disponente).
Ancora, i legittimari lesi interessati, com'è ovvio, a realizzare i diritti loro riservati ex lege.
Infine, i terzi aventi causa portatori di un interesse alla circolazione, che avrà ad oggetto specifico la certezza e la stabilità dei successivi momenti traslativi del bene attribuito in origine: interesse confliggente, dunque, sicuramente con quello dei legittimari lesi, ma potenzialmente anche con quello del de cuius alla destinazione ultima del proprio patrimonio.
Salta agli occhi la complessità del quadro e dei suoi possibili intrecci.
Ed allora, per limitarci a due rilievi, si potrebbe, innanzi tutto, dubitare che il donante sia sempre disposto (come pure taluno suggerisce) a consentire il ritrasferimento al terzo del bene attribuito; ma, per converso, gli stessi legittimari esclusi dall'attribuzione anticipata potrebbero essere maggiormente tutelati dalla partecipazione a un'accordo in ordine ad essa, piuttosto che dal suo occultamento sotto lo schermo dell'onerosità.
(c) - Resta ancora da dire (venendo alla terza ed ultima premessa) degli ostacoli più evidenti che il
sistema vigente sembra frapporre a un tentativo di riforma.
Ebbene, se non ci si limita alla considerazione del sottoinsieme rappresentato dalle norme sulla legittima, ma si estende lo sguardo al sistema successorio nel suo complesso, non è difficile individuarne le due principali linee di resistenza (e, simmetricamente, le due possibili direttrici di una sua riscrittura):
La prima è data dalla sostanziale sottrazione del fenomeno successorio all'area della contrattualità. La linea è quella segnata dalla norma-principio di cui all'art. 458, c.c.: essa introduce una restrizione dello strumentario negoziale di indole qualitativa, ed esterna (per così dire) alla stessa autonomia privata (testamentaria), in quanto ne traccia il confine di legittimità. Sul tema che qui ci occupa essa incide non tanto nella direzione dei patti istitutivi, quanto piuttosto nel momento dei possibili accordi (dispositivo-rinunciativi) in ordine ai diritti derivanti da successioni future.
La seconda linea di resistenza, questa volta di ordine quantitativo, ed interna alla sfera di operatività dell'autonomia negoziale, è rappresentata ovviamente dalle norme di tutela degli stretti congiunti del disponente. Nella prospettiva qui indagata, essa opera in particolare
attraverso il sistema integrato riduzione-collazione: per tale via essa estende la propria incidenza, sul piano oggettivo, a tutte le liberalità inter vivos (gravino esse sulla legittima o sulla disponibile), e sul piano soggettivo (attraverso riduzione e restituzione) ai terzi aventi causa.
4. Le vie della riforma: il superamento di un modello di tutela reale
A fronte di tali ostacoli, due sono, simmetricamente, le vie lungo le quali condurre la riforma.
La prima passa attraverso un ampliamento dell'autonomia privata, una ridefinizione degli strumenti negoziali di regolazione del fenomeno successorio: chiave di volta, ne sarà l'abrogazione del divieto dei patti successori rinunciativi e/o dispositivi, o quanto meno del divieto di rinuncia preventiva all'azione di riduzione, affidandosi, in tal modo, al gioco delle parti l'individuazione del punto di equilibrio tra gli interessi in conflitto e la salvaguardia degli acquisti dei terzi.
Sul secondo versante, si colloca la via, antitetica, consistente nel riconfigurare il modello di tutela legale, attribuendo cioè diversa struttura ai congegni di garanzia delle aspettative successorie degli stretti congiunti.
Devo dire subito che (al di là di possibili soluzioni integrate, su cui si tornerà in chiusura) non ho il minimo dubbio che quest'ultima sia la direzione da privilegiare: troppi sono i fattori di incertezza che la rinunciabilità pattizia alle prerogative di legge porta con sé.
 
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Si è scritto, esattamente, che ciò equivale ad affidare "al legittimario stesso la propria tutela" (3): la cui misura finirà per dipendere, in buona sostanza, dal grado di potere contrattuale di cui il singolo dispone nel caso concreto. A ciò si aggiunga l'irragionevolezza insita in ogni rinuncia preventiva, prestata magari con larghissimo anticipo sul concretarsi della stessa fattispecie costitutiva del diritto rinunciato; o, ancora, si pensi all'instabilità del patto, connessa all'eventuale sopravvenienza di legittimari ulteriori.
Un nuovo punto di equilibrio dovrà essere fissato una volta per tutte dal legislatore: una soluzione affidata al preventivo accordo tra gli interessati, all'atto dell'attribuzione preferenziale, potrebbe dunque ammettersi solo garantendo ex lege la contestuale realizzazione delle ragioni degli esclusi.
Era questa la via indicata da progetti di riforma, non lontani nel tempo, volti a introdurre nel nostro ordinamento le figure del patto di famiglia e del patto d'impresa: ma ciò equivale, in buona sostanza, a mutare la natura del diritto del legittimario, e dà quindi per presupposta proprio quella riforma strutturale che qui si indica come soluzione privilegiata.
Il passo decisivo per realizzarla consiste dunque nel superare la "logica di fondo" (quasi una forma mentis comune all'interprete e al legislat. stesso) che ricostruisce il trattamento successorio delle attribuzioni liberali, come un modello di tutela reale, ovvero di realizzazione in natura dell'interesse protetto.
Si tratta, per intendersi, della logica che ha indotto per decenni la dottrina classica in tema di collazione, e spinge tuttora quella in tema di riduzione, a riconnettere ad entrambi i congegni conseguenze sostanzialmente caducatorie della attribuzione donativa. E ciò in omaggio all'idea
che sia necessario, alla realizzazione dell'interesse protetto, riattrarre nel patrimonio del disponente il bene attribuito in vita.
A dire il vero, almeno con riguardo alla collazione, quest'idea di un ricostituirsi del patrimonio del de cuius, oltre che palesemente smentita dal dato normativo (basterebbe a dimostrarlo il meccanismo dell'imputazione), risulta ormai recessiva nei dicta giudiziali (ne costituisce una sorta di emblema la vicenda della c.d. "intestazione di beni a nome altrui") (4) e nelle stesse più recenti costruzioni teoriche (5).
(3) IEv Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro, in Studi in onore di P. Rescigno, II, Milano, 1998, p. 414.
(4) Culminata, come a tutti noto, nella pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, 5 agosto 1992, n. 9282, pubblicata, tra i molti altri
Ostacoli ben più gravi solleva, invece, il sottosistema dell'azione di riduzione:
positivamente fondato su meccanismi
recuperatori, oltre tutto ulteriormente colorati di
realità, grazie alla previsione della loro
opponibilità ai terzi aventi causa.
Con ciò si tocca realmente il cuore del problema, il vero ostacolo culturale con cui, in tema di diritti dei legittimari, qualsiasi progetto di riforma dovrà confrontarsi: quel meccanismo recuperatorio, articolato su riduzione e connessa restituzione, altro non sarebbe, secondo l'immaginario collettivo, che la fedele messa in atto di un principio consolidato (forse un dogma?), in forza del quale quello garantito al legittimario è diritto a conseguire la legittima in natura dei beni ereditari.
5. Sul diritto alla legittima in natura
A questo punto, per conservare al discorso utilità argomentativa, ci si dovrà interrogare sul grado di tenuta di quel principio, e chiedersi se esso rappresenti realmente una struttura profonda dell'ordinamento, che non è dato modificare senza sovvertirne l'equilibrio, o se, viceversa, tra le pieghe del sistema e anche al di là di esso, sia possibile rintracciare degli indici idonei a incrinarne la secolare saldezza.
L'interprete disincantato potrebbe trarne molteplici, sia dall'osservazione storica, sia dall'analisi comparatistica, sia infine sul piano del diritto positivo
Tralascio l'analisi della vicenda storica, segnata dall'irriducibile diversità dei suoi due ceppi d'origine (la legittima romana e la reserve di diritto consuetudinario francese) e da ibridazioni concettuali sufficienti a far dubitare della razionalità dei suoi esiti (6). Mi limito a fornire
luoghi, ne La nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 372 ss., e in Foro it., 1993, I, 1, 1548 ss.
(5) Per una prima indicazione, sia consentito rinviare a quanto osservato in Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione), in Diritto privato 1998, IV, Del rapporto successorio: aspetti, Padova, 1999, p. 317 ss.
(6) A chi fosse interessato da tali ibridazioni, ricorderemo che le più visibili attengono al profilo assiologico, rispetto al quale l'odierno concetto (generico) di solidarietà familiare occulta la commistione tra l'idea morale dell' officium pietatis verso i congiunti (di matrice romanistica) e l'idea politica del lignaggio (e dell' éclat de la maison) (del dir. consuetudinario). Forse meno appariscenti, ma ancor più significative, sono le ibridazioni di natura tecnico-teorica, prima fra tutte, il trapianto dell'idea francese della reserve come quota di eredità in un sistema come il nostro, che a tale concetto attribuisce ben altro significato: nel droit coutumier la reserve è quota di (una certa categoria di) beni, spettante a soggetti il cui titolo ereditario è tuttavia già predisposto
 
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qualche spunto, rintracciabile sul piano comparatistico e nello stesso ordinamento vigente La comparazione conferma i dubbi circa la necessità logica di una realizzazione della legittima in natura dei beni ereditari: ne fornisce prova il sistema del Pflichtteilsrecht, accolto sin dall'epoca delle codificazioni in Austria e Germania, che costruisce il diritto del legittimarlo come credito a un valore, monetizzato in termini di Geldanspruch(7).
Anche più significativa, è la linea di tendenza tracciata in Francia da tutta una serie di interventi riformatori della disciplina del Code: dalla previsione generale (introdotta sin dal '71 nell'art. 866) della reduction en valeur delle liberalità ricevute dagli eredi, sino alle regole di settore, che, sia con riguardo alle clausole statutarie in materia di morte del socio (art. 1870 e 1870-1), sia in ordine alla c.d. "clausola commerciale" inserita nel contrat de mariage (art. 1390 ss.), sostituiscono alla pretesa reale del legittimario pregiudicato, tecniche di tutela per equivalente, consentendo al destinatario dell'attribuzione preferenziale di compensare in danaro gli altri legittimari esclusi (8).
ex lege, e inerisce esclusivamente al legame del sangue; nel nostro sistema, in cui la qualità ereditaria dipende dalla vocazione in una quota del patrimonio, anche il titolo in base al quale il legittimario rpetermesso viene all'eredità (la vocazione necessaria) concettualmente sembra richiedere l'inefficacia delle disposizioni lesive e la riattrazione del loro oggetto (sia pur nei soli confronti del legittimario vittorioso in riduzione) in quel patrimonio.
(') La costruzione è assolutamente pacifica nella dottrina tedesca: si confrontino, a titolo
indicativo, tra i più recenti, LANGE-KUCHINKE, Erbrecht, 5a ediz., Miinchen, 2001, 37, VIII, p. 919 (ove si parla di "reiner Geldanspruch"); DIECKMANN, Pflichtteilrecht, in SOERGEL, Biirgerliches Gesetzbuch, Erbrecht, 3, 13a ediz., Stuttgart, 2002, § 2303, 2, p. 74, (il quale precisa come il Pflichtteilsrecht assicuri all'avente diritto "kein Noterbrecht, also insbesondere keine Sachwertteilhabe am Nachlass" ma unicamente "einen Geldanspruch"); BROX, Erbrecht, 19a ediz., Miinchen, 2001, p.308 (che lo costruisce come "schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erben auf Zahlung eines Gelbetrages"); SCHLCTER, Erbrecht, 14a ediz., Miinchen, 2000 (in cui l'avente diritto è descritto come "nur GlUtiger eines Geldanspruch); OLZEN, Erbrecht, Berlin-NewYork, 2001, p. 349 (ove si parla di "Geldzahlungsanspruch"); ma si tratta, del resto, di tesi risalente al tempo della codificazione (si veda, ad es., SCHIFFNER, Pflichtteil, in Abhandlungen zum Privatrecht und Zivilprozess des deutschen Reiches, Jena, 1897, p. 293, che costruisce il diritto alla legittima proprio come "Geldanspruche").
(8) Sul principio della reduction en valeur delle liberalità si veda, per tutti, GRIMALDI, Droit civil.
Si noti: nella stessa direzione segnata da queste ultime disposizioni si muoveva il progetto sul patto di impresa; vi si è in seguito allineato, con riguardo alle clausole di continuazione, il riformatore italiano del diritto delle società, con norme quali l'art. 2355-bis, 3° comma.
Ma anche nel sistema positivo interno (e nella sua più recente interpretazione), non sembra impossibile rintracciare conferme significative della lettura prospettata.
La topografia normativa offre segnali di collocazione diversissima.
Dall'area delle vocazioni anomale provengono indici, in apparenza remoti e periferici, ma qualitativamente significativi: in questa chiave potrebbero rileggersi le norme più antiche (e ad applicazione recessiva), come quelle in materia di
riforma fondiaria (9), o la disciplina geograficamente residuale del maso chiuso, che realizzano, in buona sostanza, una conversione del diritto dei legittimari (esclusi dall'attribuzione preferenziale) in mera ragione di credito nei confronti dell'assegnatario o dell'assuntore (10).
In tempi assai più prossimi, nella medesima direzione si è mosso il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", il cui art. 7, rubricato "Conservazione dell'integrità fondiaria", introduce nell'ordinamento la figura del "compendio unico": inteso come l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale, e le cui componenti (terreni e relative pertinenze, compresi i fabbricati) sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal
Successions. C ediz., Paris, 2001, p. 760 ss. (nello stesso, cfr. rispettivam le pp. 356 s., sulla clause commerciale, e 359 ss. sulle clausole statutarie).
(9) L'art. 7 della 1. 29 maggio 1967, n. 379 detta una disciplina della successione mortis causa all'assegnatario del tutto difforme da quella generale, prevedendo l'attribuzione preferenziale in favore di taluni dei congiunti (in prima istanza i discendenti in linea retta), e la conversione del diritto alla legittima dei coeredei esclusi in ragione di credito nei confronti del successore (cfr. CATTANEO, Le vocazioni anomale, in Trattato di dir. priv., diretto da P. Rescigno, 2' ed., Torino, 1997, 521 ss.).
(10) In singolare parallelo agli esiti, pur mediati da diversi strumenti, conseguibili in forza della disciplina dettata in Germania dall'I-Weordnung: quasi a dimostrare una speciale sensibilità della legislazione agraria in ordine al problema della destinazione preferenziale dei beni produttivi. Si vedano, in proposito, i richiami presenti in KOLLHOSSER, op. cit., p. 231, ove significativamente si legge che "den Urtyp der Vorweggenommenen Erbfolge finden wir in den Hofilbergabevertdgen der Landwirtschaft".
 
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momento della costituzione, periodo durante il quale non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Ebbene, recita il comma 6° della norma in esame, qualora in tale periodo i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza; e a favore degli altri eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione.
Né più né meno che la trasformazione della legittima, da diritto a una quota in natura dei beni ereditari a diritto di credito, nei confronti del legittimario favorito, avente a oggetto il corrispondente valore pecuniario.
AI di là di queste indicazioni, provenienti dalla legislazione di settore, anche il sistema del codice conosce una serie di attenuazioni al principio della legittima in natura.
Non tanto per i poteri di intervento e indirizzo della divisione riconosciuti al testatore, quanto per la regola, non sempre adeguatamente valorizzata, del 1° comma dell'art. 563: nel caso di ritrasferimento del bene oggetto di attribuzione preferenziale, la norma, subordinando la pretesa restitutoria verso il terzo acquirente alla previa escussione dei beni del donatario, trasforma la tutela reale degli esclusi in semplice ragione di credito nei confronti dell'assegnatario solvibile: "sicché può ben dirsi che basta l'alienazione [dei dir. acquistati in forza dell'atto lesivo] per escludere l'intangibilità qualitativa della legittima" (11).
Infine, anche il dibattito dottrinale recente ha dimostrato, e proprio con riguardo agli strumenti primari di anticipazione della successione (le liberalità non donative), l'impraticabilità di una tutela della legittima in funzione recuperatoria.
L'allusione è alla tesi critica di Ugo Carnevali, cui si deve la dimostrazione di come sia inutile, prima che impossibile, ricostruire la riduzione delle donazioni indirette in termini di caducazione del titolo dell'attribuzione e conseguente recupewro del bene attribuito (12). Se solo si pensi ai classici esempi offerti dalla contrattazione a favore di terzo, o dall'intestazione di beni a nome altrui, o ancora alle attribuzioni realizzate utilizzando lo schermo offerto da operazioni societarie, in cui la vicenda acquisitiva coinvolge soggetti estranei al
(11) G. GABRIELLI, Rapporti familiari e libertà
di testare, cit., p. 25
(12) U. CARNEVALI, Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995, p. 131 ss.rapporto tra donante-donatario, e/o beni non appartenenti al primo, risultano evidenti l'insostenibilità teorica, e l'inutilità pratica, di un
effetto caducatorio volto a riattrarre il bene
acquistato nel patrimonio del de cuius.
Il passo decisivo per sciogliere il nodo teorico, e insieme confermare la direzione segnata dal nostro discorso odierno, si ritrova nella risposta che a quella tesi critica dedica Luigi Mengoni (il cui pensiero ne era statol'oggetto): convenendo sull'inattaccabilità del titolo di acquisto del beneficiario, ma individuando con acutezza "l'anello debole dell'argomentazione", consistente nel riconoscere al legittimario un "diritto alla «restituzione» del bene in natura" (13).
Ne esce così ridefinita la tecnica di protezione del legittimario leso da donazioni indirette, la cui pretesa non potrà avere altro obiettivo che la redistribuzione dell' arricchimento economico conseguito dal donatario, né potrà realizzarsi se non attraverso la corresponsione del suo equivalente pecuniario.
Con ciò fornendo, all'ipotesi che si va qui proponendo, un dato di tendenziale, ma preziosa conferma: la constatazione che "il principio della legittima in natura non è coestensivo all'azione di riduzione" (14).
4. Tre corollari
L'itinerario sin qui percorso, almeno se si ritenga di condividerne l'ispirazione di fondo, credo abbia dimostrato l'inconsistenza, sul piano logico e su quello normativo, dell'idea della legittima come diritto da concretarsi necessariamente. in natura dei beni ereditari.
Nello stesso senso, conserva tuttora significato la circostanza che, nella Comunicazione della Commissione europea del 7 dicembre 1994 (dedicata alla successione avente a oggetto le piccole e medie imprese) si auspicasse la trasformazione della riserva ìn natura esistente in alcuni Paesi membri, in "riserva di valore" (15); e che in questa direzione, come ricordavamo, si sia mosso da tempo il legislatore francese.
Se questo è vero, la via della riforma muove dalla riconfigurazione del diritto alla riserva come diritto a un valore: e dunque come ragione di credito spettante al legittimario leso nei confronti dei favoriti, quantificata alla stregua dell'effettivo arricchimento da questi conseguito.
Da tale trasformazione credo possano farsi discendere almeno tre ordini di conseguenze. Sul piano della costruzione del sistema, essa restituisce razionalità all'operare della riduzione,
(13) MENGONI, Successioni per causa di morte.
Successione necessaria, 4a ed., Milano 2000, p. 256.
(14) Così ancora MENGONI, op. ult. cit., p. 256.
(15) La si legge in G.U.C.E. 31 dicembre 1994, C 400/1.
 
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con riguardo a tutto il settore delle liberalità non donative: conciliandone la natura di impugnazione con il risultato economico conseguibile, ma soprattutto salvando il titolo successorio dell'acquisto. Il legittimario vedrà convertita in credito pecuniario la propria pretesa alla reintegrazione della riserva (non diversamente da quanto avviene in sede divisoria per qualsiasi erede che a fronte, ad es., dell'indivisibilità del bene ad altri assegnato, veda concretata la propria quota mediante conguagli), senza che ciò ne degradi la posizione in quella di mero avente causa dal donatario.
Sul piano applicativo, l'adozione della riserva in valore assicura all'autonomia del disponente, tanto donativa, quanto testamentaria, volta al riassetto qualitativo del proprio patrimonio, una duttilità di strumenti sino ad oggi sconosciuta. E forse, finalmente, anche la Suprema Corte potrebbe desistere dall'assurda affermazione, secondo la quale, in sede di divisione del testatore, la quota del legittimario può concretarsi in denaro solo se esso sia presente nell'asse ereditario (16): quasi ad attribuire una rilevanza alla (inesistente) "naturalità" del bene denaro.
II discorso più delicato investe, ovviamente, l'amministrazione degli interessi in gioco, della cui complessa articolazione si è già dato conto. Riconfigurare il diritto alla riserva come credito avente a oggetto un valore, se realizza appieno gli interessi (del disponente e del beneficiario) alla destinazione impressa al bene dall'attribuzione anticipata, e se riduce drasticamente il grado di opponibilità della tutela al terzo subacquirente, in concreto sarà in grado di contemperare tali interessi con le ragioni del legittimario, solo nel caso in cui il credito di questi abbia ragionevoli probabilità ed adeguate garanzie di venir soddisfatto.
Pesa, ancora una volta, il fattore di incertezza legato all'anticipazione temporale dell'effetto: il donatario oggi solvibile potrebbe non esserlo più al tempo dell'apertura della successione; e la stessa garanzia patrimoniale, offerta dal bene attribuitogli, potrebbe essere venuta meno a seguito del suo ritrasferimento. Ciò giustifica, da un lato, i timori di scarsa effettività di una tutela siffatta, ed impone, dall'altro, la ricerca di correttivi (che, per altro, come da taluno osservato, sono tutti da inventare) idonei a rafforzare la posizione del legittimario-creditore e conservarne la garanzia patrimoniale.
(6) L'opinione è del tutto tralatizia: tra le sue enunciazioni più chiare si veda quella contenuta in Cass, 23 marzo 1992, n. 3599, in Mass. Foro it., 1992, c. 307 (riprodotta in tempi più recenti da Trib. Napoli 26 giugno 1997, in Arch. civ., 1998, 953, e da ultimo da Cass., 12 marzo 2003, n. 3694, in Notariato, 2003, p. 471 ss.
Per aprire soltanto la riflessione, e avviare così a conclusione il nostro discorso, si potrebbe osservare che la scansione temporale della vicenda suggerisce i due possibili momenti di intervento: all'atto dell'attribuzione preferenziale, ovvero nel tempo successivo
Al tempo della donazione, e sul piano dell'autonomia negoziale, si colloca la soluzione più immediata e rigorosa: essa fa leva sulla partecipazione del legittimario-creditore all'atto, al fine di integrarne l'effetto attributivo, con la quantificazione e tacitazione anticipata delle ragioni (future ed eventuali) di credito, e la conseguente implicita rinuncia ai rimedi post mortem. Si tratta, a ben vedere, di una generalizzazione del modello (immaginato in riferimento alla sola attribuzione dei beni produttivi) dal progetto sul patto di famiglia, che passa essenzialmente attraverso la revisione del sistema dei patti rinunciativo-dispositivi: il suo pregio maggiore è dato dalla contestualità e definitività (con riguardo a tutti i legittimari) della sistemazione patrimoniale, anticipatrice della successione, e dalla certezza così assicurata sia all'attribuzione preferenziale che ai successivi ritrasferimenti. Si dirà che, economicamente, essa anticipa la sistemazione stessa: ma l'onere immediato che essa addossa al preferito, risulterà, con ogni probabilità inferiore a quello impostogli in un futuro, magari lontano, dalla rivalutazione del bene ricevuto.
L'alternativa consiste, ovviamente, nel rinviare l'operatività delle tutele del credito al tempo successivo alla donazione, affidandone giocoforza la conservazione a congegni di matrice normativa, già esistenti, o da introdurre.
Sul primo fronte, il pensiero corre immediato allo schema revocatorio, la cui applicazione al credito anche solo eventuale (quale sarebbe, anteriormente all'apertura della succesione, quello
alla riserva) costituisce acquisizione
giurisprudenziale ormai consolidata. La praticabilità della revocatoria, che reintroduce una limitata opponibilità delle ragioni del legittimario al terzo acquirente, appare comunque rimedio più flessibile rispetto al sistema attuale, non foss'altro che per la diversa rilevanza attribuita, dall'art. 2901, alla buona fede del terzo acquirente; c'è da dire piuttosto che, in caso di alienazione anteriore all'apertura della successione, e dunque al sorgere dell'eventuale credito alla riserva, l'aggravarsi dell'onere probatorio imposto al legittimario, in ordine alla participatio fraudis, dell'acquirente, rischia di rendere sostanzialm. impraticabile il rimedio stesso.
De jure condendo, un modello di salvaguardia del credito alla legittima è quello offerto dall'attuale disciplina francese della reserve, che pur configurata di regola come diritto a un valore, assicura al legittimario una peculiare cautela
 
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contro l'insolvenza del debitore: riattribuendo al ríservatario (a norma dell'art. 930 del code civil) un'azione recuperatoria reale, esperibile sia nei confronti dello stesso debitore, sia nei confronti del terzo acquirente del bene donato.
Quale di tali congegni, o dei molti altri possibili, sia il più idoneo a garantire la conservazione del credito del legittimario, è difficile dire. Dovendo esprimere una sensazione, è certo che la massima efficienza, e insieme la più intensa tutela della circolazione, farebbe preferire una soluzione
 
immediata, modellata sull'esempio offerto dal patto di famiglia (anche se tale da spostare il punto di equilibrio tra gli opposti interessi in senso peggiorativo per il donatario)
Ma alle scelte definitive che dovranno ispirare la riscrittura del sistema, potrà giungersi solo a seguito di uno sforzo progettuale comune, messo in atto e da parte del ceto notarile, e da parte del mondo scientifico, di cui il discorso sin qui svolto vuole essere unicamente il punto d'avvio.
 
INTERVENTO DEL NOTAIO DIOMEDE FALCONIO
 
PROFILI COMPARATISTICI CIRCA LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO E I PATTI SUCCESSORI.
1. Utilità di una prospettiva di diritto comparato. L'esame dei profili comparatistici sulla tutela del legittimario e sui patti successori si presenta non come un esercizio, per così dire, turistico fra gli ordinamenti stranieri, ma come un'utile
prospettiva per ragionare sulle divergenze del quadro normativo (soprattutto europeo) in materia successoria.
In altri termini, indagare quali soluzioni legislative ricevano il problema della cosiddetta successione necessaria e quello del divieto dei patti successori offre, da un lato, l'occasione di verificare la "tenuta" del sistema italiano rispetto ad altri ordinamenti nel rispondere adeguatamente alle esigenze e alle istanze sociali e, dall'altro, la possibilità di riscontrare meccanismi eventualmente da importare in una materia ricca di antiche implicazioni.
Inoltre, l'operatore del diritto vivente non può dimenticare che le vigenti norme del diritto internazionale privato già si collocano in una dimensione transfrontaliera tale da non poter ignorare i principi a cui si ispirano almeno quegli ordinamenti i cui cittadini intrattengano scambi alquanto frequenti con il nostro Paese. In tema di diritto applicabile, l'art. 46 della legge 31.5.1995 n. 218 mentre fissa un criterio generale di nazionalità per individuare la legge che regoli la successione di un soggetto, tuttavia apre anche ad un criterio di residenza, allorché consente al testatore di sottomettere la sua successione alle leggi dello Stato in cui risieda. Già tutto ciò potrebbe richiedere a chi eserciti una professione legale (e dunque, in special modo, ai notai) di conoscere il diritto di altri Stati per poterlo richiamare nel negozio di ultima volontà. Di più: a mente del ricordato art. 46, lo stesso cittadino italiano — laddove risieda all'estero — può
confezionare un testamento che sottoponga la sua successione alla legge dello stato in cui risiede (diversa da quella italiana), incontrando l'unico limite dell'inefficacia di disposizioni che ledano i diritti di legittimari residenti nello stato italiano al momento dell'apertura della successione.
L'analisi giuridica che — sulla spinta all'armonizzazione fra le legislazioni vigenti negli Stati membri stabilita dal Trattato di Mastricht —intenda scendere nei dettagli deve, dal canto suo, confrontarsi anche con l'assetto sociologico delle diverse aree geografiche in cui si distinguono posizioni differenti sulla scala di quei valori etico
economico-sociali retrostanti all'apparato
normativo.
Peraltro, il terreno delle successioni è uno di quegli ambiti, che — quantunque nell'epoca contemporanea appaia in crisi — costituisce una cartina di tornasole delle organizzazioni politico-sociali e delle relative trasformazioni, se è vero quanto sosteneva Tocqueville quando affermava che una legislazione successoria di ispirazione egualitaria rappresenta il momento fondamentale del cammino di un popolo verso l'eguaglianza, fino a spianare il terreno su cui si costruisce la democrazia. Basti pensare che fino alla vigenza di impostazioni successorie di carattere feudale, basate sul maggiorascato, la devoluzione del patrimonio per diritto di primogenitura determinava la concentrazione della ricchezza in poche mani (a capo di grandi famiglie), impedendo che la distribuzione fra tutti i figli consentisse un'equa ripartizione dei beni con la conseguenza di mettere in moto una responsabilizzazione di ciascuno nella libera iniziativa economica.
Senza emulare l'alato ragionamento del Pensatore francese, basterà confrontarsi con la pratica concreta degli affari, per controllare facilmente quanto la regolazione dei diritti
 
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successori (e segnatamente della legittima) interagisca con l'economia reale in ordine alla circolazione sicura degli immobili, nonché in ordine all'accesso al credito in funzione ipotecaria. Ciò costituisce una conferma, ove mai ve ne fosse stato bisogno, dell'opportunità di interrogarsi sulle soluzioni adottate da ordinamenti stranieri in rapporto alle mutevoli domande del mercato.
2. Principi generali dei sistemi successori di stampo anglo-americano e francese.
Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, a seguito delle Rivoluzioni Americana e Francese, vennero elaborandosi due diversi sistemi di devoluzione mortis causa, entrambi caratterizzati dall'abolizione degli istituti più tipicamente feudali .
Nacque così una contrapposizione tra il modello anglo-americano fondato sulla "testamentary freedom" (la piena libertà di testare) e il modello francese fondato sul "partage forcé" (l'obbligatoria divisione dei patrimoni fra gli eredi prossimi dello stesso grado).
La regola del diritto inglese – che ammette senza riserve la diseredazione e la facoltà del testatore di disporre liberamente a favore di chi gli aggrada, saltando a pié pari i suoi discendenti e il coniuge nelle attribuzioni mortis causa (con la sola possibilità per questi ultimi di proporre un'istanza al giudice che discrezionalmente decida se attribuire loro qualcosa contra testamentum) –risalirebbe all'escogitazione di Sir Edward Coke, nobile giurista britannico del XVII secolo, il quale, rimasto vedovo, si era invaghito di una vicina di casa appena ventenne, avvenente, aristocratica e già vedova.
Nell'ordinamento inglese, in origine, la successione si devolveva in conformità alle consuetudini prenormanne di origine germanica e, alla morte del capofamiglia, i beni immobili erano attribuiti al primogenito, mentre quelli mobili venivano divisi in tre parti: una alla moglie, l'altra ai figli e la terza alla Chiesa in favore dell'anima del defunto. L'attribuzione di un terzo dei beni mobili a vantaggio della Chiesa sviluppò, da un lato, la possibilità di distaccare dalla destinazione intra-familiare una cospicua porzione dei patrimoni personali e, dall'altro lato, consentì l'emersione di una competenza ecclesiastica in materia testamentaria per l'originaria presenza del confessore all'atto delle dichiarazioni di ultima volontà del de cuius e la successiva competenza ad omologare i testamenti in capo alle Corti Ecclesiastiche (che così controllavano la circolazione mortis causa della ricchezza).
La Chiesa nella gestione della vicenda testamentaria riuscì a ottenere contestualmente due risultati: sul piano formale, vennero ridotti al minimo i requisiti di validità testamentaria (dichiarazioni anche verbali, purché confermate da due testimoni) in modo da rendere più agili le
attribuzioni alla stessa autorità ecclesiastica; sul piano sostanziale, si produsse un estensione della libera disponibilità dai soli beni mobili anche a quelli immobili. In estrema sintesi, la necessità di aggirare il divieto di attribuzione testamentaria della rea/ property passò per la creazione degli uses e dei trusts (alienazioni di beni con obbligo del titolare formale di gestirli nell'interesse di un terzo), per la successiva equiparazione degli uses alla proprietà sostanziale e finalmente per il riconoscimento ufficiale da parte del Parlamento (Statute of Willis, 1540) della libertà di disporre per testamento della proprietà fondiaria.
Il più puro liberismo economico ebbe ad esaltare i vantaggi della testamentary freedom di modello inglese, mettendone in luce i vantaggi: il titolare di un patrimonio può devolvere ad un solo erede le sue ricchezze evitandone la dispersione; il capostipite vedrà valorizzata la sua responsabilità; i figli diseredati trarranno una spinta psicologica a produrre per conservare l'originario status sociale; la selezione del testatore premierà merito e laboriosità. In ultima analisi, la libertà testamentaria diviene una proiezione della più generale libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà.
Al contrario nel modello francese si avvertono principi ispiratori di una diversa concezione filosofica basata sul pensiero illuminista del XVIII secolo, teso ad affermare l'eguaglianza dei successibili. L'originaria affermazione della par condicio discendentium era legata al fenomeno successorio ab intestato, ma i rigori radicali della Rivoluzione ne travisarono la portata con Robespierre che nel dibattito fra i deputati della Costituente dichiarò la libertà testamentaria essere la negazione dell'eguaglianza, un privilegio inammissibile, una degenerazione della proprietà. Dalla posizione rivoluzionaria che proclamò il testamento quale istituto anti-egalitario sono discese, rispettivamente, per estensione e per contrazione due concezioni perduranti pressappoco sino ad oggi nei sistemi di civil law. Letto in chiave collettivista, il bando al testamento si è iscritto nel bando alla successione in genere come strumento di disuguaglianza. Letto in chiave individualista, il rifiuto del testamento risulta un fattore di protezione del singolo discendente dal capriccio e dall'oppressione del genitore.
Con il Code Napoléon la concezione egalitaria fu accolta con molte mitigazioni, formando una idea della libertà del testatore non come illimitata, ma in ogni caso tenuta ad attribuire una quota minima ai cosiddetti riservatari o legittimari. Contemporaneamente, il diritto di modello francese sanciva con il Codice Napoleone il divieto di quei patti successori di tradizione
germanica che, unitamente alle forme consuetudinarie di regolazione della successione per lo più affidate alla primogenitura, aveva
 
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trovato ampio uso in tutto il medioevo contemporaneamente alla provvisoria eclissi del testamentum romanistico.
In questo contesto, prende corpo il sistema italiano in cui la successione mortis causa rappresenta un polo di equilibrio tra i valori della libertà-autonomia e della autorità-eteronomia. Il testamento e l'eredità, per così dire, partecipano di una natura contestualmente privatistica e pubblicistica, laddove il negozio di ultima volontà rappresenta il paradigma della libertà (ambulatoria est voluntas testantis usque ad supremum exitum vitae) pur incontrando il limite di un'azione di riduzione che non si arresta nemmeno dinanzi alla circolazione del bene oggetto della disposizione lesiva e che consente la restituzione persino nei riguardi del terzo avente causa dal donatario.
In questa sede, è possibile trarre una prima osservazione: il testamento è un congegno di rottura dell'automatismo nell'attribuzione della ricchezza familiare, sia nell'esperienza di civil law che in quella di common law. Tuttavia, i modelli anglo-americani non pongono eccessivi contrappesi alla libertà testamentaria, mentre i sistemi di civil law avvertono l'esigenza (rispondente al comune sentire etico-sociale di larghe fasce della popolazione almeno europea) di sagomare l'apparato successorio secondo criteri di solidarietà familiare e in adesione a un superiore interesse almeno dei più stretti congiunti del de cuius fondato su un diritto naturale.
quesito (su questo tema) conclusivo diviene se sia più socialmente accettabile il totale arbitrio del testatore ovvero se la direzione che egli intenda imprimere alle sue sostanze post mortem possa esercitarsi unicamente all'interno di una discrezionalità guidata. A sommesso avviso di chi scrive, l'ethos contemporaneo non è in linea con il primo orientamento per la maggioranza degli stati moderni (sia di derivazione latina sia di derivazione slavo-germanica), senza tacere che le società anglo-americane accettano invece una simile disciplina con assoluta naturalezza. Siamo in uno di quei casi in cui vi è una spinta dal basso verso l'alto della società nei confronti della legge a cui corrisponde una controspinta dall'altro verso il basso della legge verso la società, così da generare un reciproco condizionamento tra l'essere e il dover essere.
A conferma dell'ancora attuale rispondenza tra il piano reale e quello legale, nelle società dove esiste la tutela dei legittimari sta il fatto che la contrapposta esigenza di tutela della certezza dei trasferimenti con provenienza successoria o donativa non trova soddisfazione in una abrogazione della riserva, ma semplicemente nell'attenuazione di quella opponibilità pressoché assoluta ad essa accordata soprattutto nell'esperienza giuridica nostrana.
 
3. Indagini comparative in tema di tutela dei legittimari e ricadute sui trasferimenti immobiliari. Le osservazioni che seguono – senza alcuna pretesa di esaustività – sono protese a sottolineare in controluce alcune soluzioni divergenti da quelle italiane nel persistente intento di prospettare un rinnovato bilanciamento di interessi nell'assunto contrasto tra la tutela reale (rectius: l'opponibilità reale della tutela) dei legittimari e la certezza dei trasferimenti di provenienza successoria o donativa.
-a) Il novero dei legittimari.
Vi sono ordinamenti in cui l'ordo dei legittimari è meno esteso di quello italiano. Fino al 30 giugno 2002, nello stesso ordinamento francese erano annoverati tra i riservatari solo gli ascendenti e i discendenti del defunto, con esclusione del coniuge. Per effetto di una recente riforma, per le successioni apertesi dopo l'indicata data, al coniuge superstite (non divorziato, né separato ovvero quando non esista neanche una domanda giudiziale diretta a tal fine) spetta un quarto dell'asse ereditario, qualora non esistano né ascendenti né discendenti. Nel diritto
lussemburghese legittimari sono solo i discendenti, così come in quello norvegese, nonché nell'ordinamento dei Paesi Bassi per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2003 (però è interessante notare come in quest'ultima nazione - nota per numerose soluzioni giuridiche giudicate avveniristiche – fino al 31 dicembre 2002, ì legittimari fossero anche, nell'ordine, il coniuge superstite e gli ascendenti).
Vi sono, poi, i casi estremi dei paesi ex socialisti, dove si nota una ristrettissima cerchia di legittimari: figli del testatore, se disabili o minori di età, coniuge e altri parenti chiamati per legge, solo se disabili (Russia e Bielorussia). Una simile concezione potrebbe essere retaggio del ripudio ideologico per la proprietà e, dunque, per la successione, tipica dei regimi comunisti, in cui –dopo la morte – si verificava un sorta di ritorno della titolarità dei beni in capo allo Stato.
Il paragone con il diritto di altri Stati rivela che l'estensione del caso italiano in merito al novero dei legittimari è quasi la più ampia prevista. Da ciò nasce la domanda se una prima riforma possa utilmente riguardare il novero degli aventi diritto alla riserva. Onestamente, non pare che questo sia un argomento decisivo, perché ove si riconosca il fondamento dell'istituto, non è facile giustificare l'esclusione dei soggetti inseriti fra quelli tutelati. Una "potatura" potrebbe riguardare gli ascendenti, qualora si dovesse ritenere prevalente l'interesse alla stabilità degli acquisti degli aventi causa da successioni o donazioni. Per converso, potrebbe essere allargato l'ordine dei riservatari con riferimento (si veda l'ordinamento tedesco) al convivente more uxorio, in omaggio alle aperture alla famiglia di fatto
 
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operate da recenti provvedimenti legislativi, non ultimo quello in materia di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.).
-b) Tutela qualitativa o quantitativa.
E' noto che il sistema italiano accorda ai legittimari una tutela che si definisce comunemente "reale". Sarà bene, purtuttavia, chiarire il significato di quest'aggettivazione, onde evitare che si generino confusioni con altre espressioni simili usate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Eperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario può esercitare l'azione di restituzione: -1) se il bene rientra ancora nella sfera giuridica del donatario o del legatario, nulla quaestio limitandosi il codice (art. 561) a prescrivere che esso torni al legittimario libero da pesi o ipoteche di cui medio tempore fosse stato gravato; -2) se il beneficiario dell'attribuzione lesiva della riserva abbia alienato l'immobile a terzi, il legittimario dovrà escutere dapprima il patrimonio del donatario e, se tale operazione sarà stata infruttuosa, potrà agire contro l'avente causa del donatario per pretendere la restituzione in natura del bene. Quest'ultimo avrà tuttavia facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione del bene in natura, pagando l'equivalente in danaro (art. 563, ult. co. c.c.).
In altri termini, tutela reale non vuol dire necessariamente ricevere in ogni caso il bene in natura da parte del legittimario. Vi sono, infatti, almeno due momenti in cui il legittimario potrà ricevere un'equivalente quantitativo (e non certo qualitativo) dell'immobile e cioè: nell'ipotesi (alquanto irrealistica) in cui la premessa escussione dei beni del donatario (alienante) non sia stata vana; nel caso in cui l'avente causa dal donatario, preferisca versare al legittimario l'equivalente in danaro, piuttosto che retrocedere il bene in natura (anche questa è una casistica rara, perché il subacquirente dovrebbe, in pratica, pagare due volte il prezzo, salva la ripetizione dell'indebito contro il donatario). Dunque, tutela reale è espressione da ricollegare piuttosto a una sorta di diritto di sequela rispetto all'immobile donato e cioè all'opponibilità della tutela dei legittimari di fronte ai terzi aventi causa dal beneficiario di disposizioni lesive.
Ma qual è l'orientamento seguito dai codici di altri paesi europei?
In Germania la riserva consiste in un credito pecuniario, che non attribuisce al riservatario pretermesso la qualità di erede, una volta vinta l'azione di riduzione. Cosicché il legittimario può esigere dal donatario una somma di denaro sufficiente a integrare la quota di riserva, semprechè la data della donazione non sia anteriore ai dieci anni dall'apertura della successione. Pertanto, il riservatario avrà diritto al credito pecuniario soltanto se la donazione è
 
avvenuta entro i dieci anni precedenti alla morte del donante.
Analogamente il diritto alla legittima rappresenta un credito pecuniario anche nell'ordinamento austriaco e in quello finlandese. Il corollario di queste impostazioni di tutela obbligatoria è che, trattandosi di un diritto di credito nei confronti del donatario, la riduzione non può essere esercitata nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario.
In Francia occorre distinguere se la riduzione è avverso donazioni ovvero disposizioni testamentarie. Nel primo caso, la tutela del legittimario è quantitativa risolvendosi in un diritto al valore della liberalità, benché vi sia un diritto alla restituzione in natura nei confronti del terzo avente causa dal donante se nella donazione non è stato espresso il consenso di tutti i legittimari nati e viventi. Nell'ipotesi in cui la disposizione lesiva derivi da un testamento, la riduzione ha luogo in natura, ma il legatario può avvalersi della facoltà dí compensare i riservatari lesi mediante pagamento di somme di danaro. Il sistema francese propende dunque per la realità della tutela, seppure con alcuni temperamenti
(consenso dei legittimari alla donazione, obbligazione facoltativa del legatario di versare il controvalore dei beni ai riservatari).
Anche altri ordinamenti optano per soluzioni reali: il diritto spagnolo prevede la riduzione in natura di disposizioni testamentarie lesive e l'inefficacia di donazioni allo stesso modo lesive (non vi è, però, previsione espressa di azioni di restituzione verso i terzi aventi causa da eredi, legatari o donatari); ancora una volta la legislazione di un Paese, per altri versi, ritenuto all'avanguardia, come la Danimarca, è drasticamente orientata alla tutela in natura dei legittimari, escludendo anche commutazioni, ad opera del medesimo testatore, di tali diritti da reali a obbligatori.
Una prima considerazione che discende dalla "carrellata a campione" tra le esperienze straniere è che non si possono trarre equazioni tra il presunto arcaismo di una tutela reale e l'ipotetica modernità di una tutela pecuniaria.
Tuttavia, il cuore del conflitto tra successione necessaria e circolazione di beni donati o ereditati, probabilmente, sta proprio nel meccanismo con cui una legge assicura ai legittimari il recupero della quota successoria a loro spettante. In altri termini, da un lato, il traffico immobiliare sarebbe più sicuro, se per nessuna ragione potesse essere revocata in dubbio la stabilità degli acquisti dei terzi aventi causa da donatari o eredi, mentre, dall'altro lato, i legittimari rischierebbero di vedere vanificata sul piano concreto la loro aspettativa giuridica all'eredità, se si escludesse un diritto di seguito alla riduzione dei beni donati o comunque una tutela in natura
(vale a dire: qualitativa) dei loro diritti.
Nuovamente la scelta torna su un livello politico:
 
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su uno dei piatti della bilancia c'è la solidarietà familiare e il diritto dei riservatari a non vedere vanificate le loro legittime pretese successorie, sull'altro piatto c'è la certezza dei trasferimenti e del credito ipotecario; quali valori pesano di più?
In uno sforzo de jure condendo potrebbe immaginarsi l'attenuazione del diritto di seguito contro i terzi aventi causa dal donatario almeno quando sia trascorso un congruo lasso di tempo tra la donazione e l'apertasi successione (vedasi il decennio previsto dal diritto tedesco), in omaggio al pacifico effetto acquisitivo del decorso del tempo. Paralizzare in toto l'attuale tutela qualitativa riconosciuta ai legittimari potrebbe essere, invece, un salto nel buio e comunque un eccesso di sacrificio sull'altare della sicurezza delle vicende circolatorie dei diritti immobiliari.
-c) Rinuncia ad hoc all'azione di riduzione. Come accennato innanzi con riferimento alla donazione in diritto francese, esiste anche un'altra strada per non lasciare nel limbo di color che son sospesi l'acquisto dal donatario: è la contestuale rinuncia all'azione di riduzione da parte dei legittimari esistenti al momento della donazione. Tale abdicazione è attualmente vietata nel diritto italiano dall'art. 557, 2° co. c.c., ma delle questioni connesse si parlerà nel prosieguo di questo scritto (vedi punto 4, lett. b).
-d) Prescrizione e altre questioni.
Vi sono ordinamenti dove il termine di prescrizione dell'azione di riduzione è molto più breve di quello decennale prescritto in Italia. Per il diritto tedesco si tratta di una prescrizione triennale dall'apertura della successione, per il diritto greco di una prescrizione biennale sempre dalla morte del de cuius, per il diritto portoghese i due anni della prescrizione si calcolano dall'accettazione dell'eredità. In altre esperienze la prescrizione, al contrario, consegue al passaggio di un più lungo lasso di tempo (trent'anni dall'apertura della successione per il Lussemburgo, come per la Francia).
Nella disamina delle contrapposizioni fra i due poli della sicura circolazione immobiliare e della tutela dei legittimari, un intervento riformatore dagli effetti utili e immediatamente tangibili potrebbe essere l'abbassamento della soglia decennale della prescrizione della azione di riduzione, magari non proprio al triennio del caso tedesco, ma almeno al quinquennio. Peraltro, la lunghezza ordinaria dell'attuale ordinario termine di prescrizione mentre era giustificata in un sistema di difficile trasparenza dei pubblici registri (sia immobiliari, sia di stato civile, sia RGT), potrebbe senza gravi traumi essere dimezzata, tenuto conto della accresciuta efficienza dei sistemi informativi di conoscibilità legale dei fatti e atti giuridici che danno luogo alla successione mortis causa e alle donazioni (tra l'altro, rese più agevoli
 
sotto il profilo fiscale dalla recente normativa italiana).
Il tema della prescrizione ribadisce le questioni testé trattate dell'interazione fra decorso del tempo e acquisizione/estinzione dei diritti. Le trasformazioni sociali della famiglia (che va evolvendosi verso modelli diversi da quello tradizionale, sottoponendo all'attenzione anche dei giuristi i fenomeni delle cosiddette famiglie multiple o delle famiglie di fatto) sollecitano anche l'esigenza di trovare uno spartiacque temporale grazie al quale possano porsi in salvo gli atti dispositivi (liberali) effettuati a chiusura di una precedente esperienza matrimoniale, così come di ricercare una miglior protezione dei diritti successori dei conviventi di fatto.
4. Indagini comparative in tema di patti successori.
Il tema del divieto dei patti successori è oggetto di un'altra relazione. Pertanto la fugace analisi di diritto comparato che segue è orientata, nella prospettiva riformatrice seguita da questo Congresso, esclusivamente a scalfire i dogmi che riguardano questa materia per poterne dimostrare, in una certa misura, l'anacronismo.
Come già accennato, il divieto dei patti successori risale al Code Napoléon, iscrivendosi nella scia del ripudio delle precedenti istituzioni feudali dell'ancien regime. Tuttavia, nei paesi di ceppo teutonico il patto successorio era ben noto sin dall'età di mezzo, costituendo l'unica variante alla successione necessaria all'interno della famiglia consentita dalle consuetudini germaniche, ed è sopravvissuto fino ad oggi (anche dopo la Rivoluzione Francese), tant'è che, ad esempio, il cosiddetto patto istitutivo trova piena cittadinanza negli ordinamenti di Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein (benché in taluni casi relativamente ai soli rapporti successori tra coniugi e nubendi).
Ai fini di una discussione servente all'auspicato disegno riformatore, appare opportuno segnalare per ciascuna delle tre specie più importanti di patti successori (istitutivi, rinunciativi e dispositivi), da una parte, se vi sia una simile stroncatura in altri ordinamenti e, dall'altra parte, se la ratio che si ricollega ad essi sia da ritenere ancora consona al comune sentire dell'epoca attuale.
-a) Patti Istitutivi.
Si è appena ricordata la genesi germanica del patto istitutivo, ma occorre precisare che anche in altri paesi – certamente di diverso ceppo etnico –ricorre la legittimità del contratto con cui il de cuius designa i suoi eredi (si pensi all'Inghilterra, alla Scozia, all'Estonia, alla Lettonia, al Portogallo per il caso dei coniugi, all'Ungheria per i soli effetti obbligatori).
Alla luce della naturale ammissibilità per numerosi altri ordinamenti del contratto successorio in argomento, vi è da domandarsi se sia ancora attuale e socialmente avvertita la ratio
 
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tradizionalmente addotta a giustificazione del divieto (e cioè l'impossibilità del de cuius di revocare unilateralmente un'istituzione di erede nata da un accordo bilaterale e la conseguente perdita del diritto di liberamente modificare usque ad supremum exitum vitae le proprie ultime volontà).
La soluzione del quesito passa per la scissione del binomio contrattualità-irrevocabilità dell'istituzione di erede, nel senso che è indimostrato il nesso di continenza tra il primo e il secondo termine del binomio. In altri termini, così come accade anche nel nostro codice civile per l'istituto contrattuale del mandato (che ammette revoca unilaterale), non è fondata l'opinione di una incompatibilità a priori fra l'accordo bilaterale a base del contratto e lo scioglimento unilaterale dello stesso. In questo senso ad adiuvandum, può
soccorrere sia l'esperienza recente della normativa in tema di tutela dei consumatori dove l'unilateralità del recesso del contraente debole si esercita anche sul terreno dei contratti a effetti reali (vendite a distanza, multiproprietà, contratti negoziati fuori dei locali commerciali) sia la stessa impostazione del diritto tedesco che ammette lo scioglimento del patto successorio istitutivo e per risoluzione volontaria e in virtù del recesso unilaterale (costituente clausola naturale del contratto successorio).
-b) Patto rinunciativo.
Ai fini anche del collegamento con il discorso sulla tutela dei legittimari, molto interessante appare l'analisi del divieto del patto rinunciativo, con il quale ante mortem gli eredi abdicano alla successione del loro dante causa. In questo contesto va letto anche il divieto di rinunciare all'azione di riduzione (sia espressamente sia prestando il proprio consenso a una donazione).
Tra le diverse proposte dalla dottrina, la più convincente giustificazione di un simile divieto legislativo riposa sul freno alla prodigalità che il Codice del '42 imprime ai consociati anche in altre sue sezioni, nelle quali traspare il disvalore connesso a condotte poco accorte alla conservazione e gestione della ricchezza (d'altronde, l'inabilitazione è rimedio anche all'eccesso di prodigalità, così come l'elevazione della remora formale in campo donativo rappresenta un freno alla tendenza a spogliarsi dei propri beni senza adeguato corrispettivo).
Tuttavia, la liceità dei patti rinunciativi in numerosi altri ordinamenti lascia supporre che l'integrità dei patrimoni possa essere preservata anche senza un divieto di tal fatta... O, almeno, ciò è quanto accade in Germania, Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda (relativamente alla successione del coniuge), Lettonia, Liechtestein, Norvegia, Polonia, Svezia, Svizzera, Ungheria...
 
E' importante osservare che molti dei paesi testé indicati richiedono per un simile contratto la forma giudiziaria o quella notarile.
Quel che, però, è più interessante riguarda il patto di rinuncia all'azione di riduzione, che finanche nell'ordinamento francese è diventato implicitamente possibile in misura parziale grazie all'ammissione del consenso dei legittimari alla donazione, con la conseguente improponibilità dell'azione di riduzione verso il terzo acquirente dal donatario.
-c) Patto dispositivo.
Tra le ricordate figure di patti succesori, molto più degli altri, incontra una sorta di generale ripudio il contratto con cui un soggetto disponga dei beni che gli possano derivare da una successione non ancora aperta. La ratio di un impedimento del genere deriverebbe, secondo la più accreditata ricostruzione dottrinale, da motivazioni di ordine morale, riflettendo il biasimo sociale per il votum captandae mortis. La stessa denominazione attribuita ai contratti successori (pacta corvina: in riferimento al cattivo auspicio di disgrazia ricollegato nelle credenze superstiziose agli uccelli della famiglia corvide) conferma la chiave di lettura esposta. Ma anche in questo caso, confrontandosi con la realtà moderna, i conti potrebbero non tornare...
Innanzitutto, val la pena di domandarsi se un contratto con cui i futuri legittimi eredi di un soggetto si obblighino a dividere in un certo modo fra loro il patrimonio relitto, generi la stessa riprovazione morale del contratto con cui il futuro erede venda a terzi un bene che riceverà a babbo morto (ipotesi, quest'ultima, che involge anche il freno alla prodigalità innanzi richiamato per il patto rinunciativo). Ipotesi del primo tipo sono
ammissibili in diritto tedesco, come
nell'ordinamento giuridico della Moldavia.
Inoltre, sistemi tradizionalmente contrari ai contratti successori (come la Francia, il Belgio, il Lussemburgo) hanno ammesso per via giurisprudenziale il cosiddetto patto tontiniano, che partecipa – a seconda dell'angolazione da cui lo si riguarda – sia della natura dei patti istitutivi sia della natura di quelli dispositivi (osservazione che vale anche con riguardo alla donation -partage di cui in prosieguo). Si tratta della clausola di accrescimento, contenuta in una compravendita immobiliare a favore di due coniugi, in base alla quale si conviene che l'immobile resterà in proprietà esclusiva del coniuge superstite.
Infine, negli stessi ordinamenti da ultimo ricordati è ammessa la donation partage, un istituto che ricorda l'antica divisio inter liberos acta o la donazione-divisione note anche all'esperienza storica del nostro Paese. Con questo istituto i genitori possono uno actu attribuire i loro beni ai discendenti e dividerli fra gli stessi. I beni oggetto
 
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della donation partage non possono essere futuri, ma è permesso che il lotto di uno dei condividenti sia composto anche da beni precedentemente donati (con il consenso del donatario). I soggetti che partecipano all'atto sono genitori e figli (o altri legittimari), ma se nel gioco delle attribuzioni è presente un'azienda sono ammessi al negozio anche terzi.
Tutto ciò dimostra come non sia sempre vero che il patto dispositivo incontri un ripudio quasi unanime degli ordinamenti. Invero, è bene distinguere tra patto e patto, laddove vi siano oppure no elementi di conflitto con il prevalente senso etico dei cittadini.
5. Cenni Conclusivi.
Tutto quanto fin qui detto consente di trarre una prima conclusione generale: sia la tutela dei legittimari sia il divieto dei patti successori sono avvertiti come dogmi a cui non corrisponde più un'esigenza assoluta di protezione, come designata dal nostro codice civile.
In particolare, per quanto riguarda la tutela dei legittimari, la frizione con la necessità di circolazione certa degli immobili successori o donativi richiede sicuramente interventi normativi di modifica dell'attuale quadro. Una prima strada è rappresentata da un radicale capovolgimento dell'attuale sistema, spostando l'asse della protezione dei riservatari da un congegno reale (nel senso innanzi precisato) ad uno obbligatorio. Cosicché il legittimario leso possa vantare un credito pecuniario e non più la restituzione del bene appartenuto al suo dante causa. Questa strada ha il pregio di difendere il mercato degli immobili e del credito ipotecario da indesiderabili evizioni, ma lascia che il legittimario corra il rischio di vedere vanificato il suo diritto di fronte a ipotesi artatamente procurate di infruttuose escussioni del patrimonio del suo debitore. Va da sé che il discorso ritorna su un livello squisitamente politico, laddove si decida di operare l'equo bilanciamento degli interessi generali selezionati come degni di opportuna copertura normativa.
Una seconda strada, che avrebbe il difetto genetico di non essere una novella generale e completa, è rappresentata da interventi, per così dire, di ortopedia legislativa, che inseriscano elementi di novità in alcuni settori nevralgici (abrogazione del divieto di rinunciare
preventivamente all'azione di riduzione,
abbassamento del periodo ordinario di prescrizione dell'azione di riduzione, salvezza dalla riduzione di quelle donazioni avvenute almeno un decennio – o altro lasso temporale ritenuto egualmente idoneo – prima della morte del donante). L'elemento favorevole di questo percorso ad interventi apparentemente minimali sarebbe quello di non sconvolgere l'apparato sistematico vigente.
 
In ordine ai patti successori, partendo da quello istitutivo, appare sufficientemente dimostrato il suo anacronismo. Tuttavia è bene precisare che l'apertura del sistema all'istituzione di erede per via contrattuale debba essere garantita da una naturale e indefettibile clausola di recesso unilaterale a favore del de cuius. In ogni caso, qualora anche in questo settore si volesse procedere per gradi, un immediato ambito su cui, senza con ciò urtare presumibili resistenze all'innovazione, si potrebbe operare è quello delle reciproche attribuzioni fra coniugi sia mediante la rimozione del divieto di testamento congiuntivo o reciproco fra marito e moglie (nel quale risulterebbe molto utile inserire disposizioni alternative per casi di premorienza anche sull'esempio del c.d. patto tontiniano) sia mediante l'arricchimento del contenuto oggi fisso delle convenzioni matrimoniali (esperienza già felicemente seguita in altri Paesi).
Per quanto riguarda il patto rinunciativo, in un'ottica riformatrice non pare azzardato ritenere che siano maturi i tempi per rivederne il divieto, almeno per quanto attiene alla species del contratto con cui, vivente il de cuius, i legittimari possano rinunciare all'azione di riduzione, con conseguente stabilità dell'acquisto del donatario e soprattutto dei suoi aventi causa. In questo caso, comunque, elementari esigenze di tutela della volontà del rinunciante dovrebbero richiedere almeno la stessa forma ad substantiam della donazione (atto pubblico alla presenza dei testimoni). Rappresenta, invece, questione di sensibilità piuttosto politica un'abrogazione del divieto dei patti rinunciativi nel suo complesso, ricorrendo nuovamente il problema di verificare la tenuta della loro ratio all'interno della società contemporanea.
Una radicale revisione meriterebbe il ripudio dei patti dispositivi, che impedisce la possibilità di orientare la successione di un soggetto, quando questi, ancora in vita, sia in grado di valutare la meritevolezza o semplicemente la positività di attribuzioni preferenziali, disponendo del suo patrimonio, per così dire, tutto e subito, senza correre l'alea della riducibilità di eventuali donazioni o affrontare i costi di trasferimenti a titolo oneroso opportunamente (ma non decisivamente) simulati. In altri termini, non sembrano rientrare nel giudizio di disvalore etico né una divisione fra successori legittimi avente ad oggetto una futura eredità, né il patto tontiniano, né la donazione-divisione con cui il disponente (nel rispetto dei diritti di riserva) trasferisca singoli beni o unità aziendali a singoli discendenti, senza che all'apertura della successione del dante causa le carte debbano nuovamente essere rimischiate per effetto di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e con il conseguente danno per tutti i terzi che nel frattempo abbiano
 
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avuto rapporti giuridicamente rilevanti con i beneficiari della donazione-divisione.
In conclusione, può dirsi che la materia merita un utile approfondimento in termini di riforma. Ma perché le riforme siano sagge occorre che chi abbia il potere di introdurle sia altrettanto saggio. E in questa congiuntura politica, questa saggezza è opportunamente diffusa o "mala tempora currunt"?
6.Bibliografia essenziale.
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-L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1976;
- G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Napoli, 1983;
- G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, 1990;
- G. Petrelli, Formulario notarile commentato, Vol. III, Tomo 11-111, 2003;
L. Coviello Jr., Diritto successorio, Bari, 1962; Giannattasio, Delle successioni, in Commentario del Codice Civile, 11, Tomo I, Torino, 1971;
Prestipi no, Delle successioni, Commentario teorico-pratico al Codice Civile diretto da Vittorio de Martino, Novara 1973;
Bigliazzi-Geri, Il testamento-profilo negoziale dell'atto, I, Milano, 1976.
 
INTERVENTO DEL NOTAIO VINCENZO PAPPA MONTEFORTE
LA REVISIONE
SUCCESSORI DEL DIVIETO DEI PATTI ordinamentale
europea. internazionale, in particolare
  Il passaggio da un'economia agricola 
 
Comincio subito preannunciando che coloro che si aspettano una lettura tranquillizzante delle norme attuali rimarranno delusi: le uniche possibilità per una circolazione senza patemi d'animo dei beni di provenienza successoria o donativa si legano ad una modifica normativa, a riflessioni de iure condendo.
Ma perchè riformulare l'articolo 458 c.c.? E, ancora prima, perchè una proposta notarile in proposito?
Il Notaio è uno dei protagonisti del processo di evoluzione del diritto civile (1), si confronta quotidianamente con le tematiche connesse al trasferimento dei beni e vive sulla propria pelle il divieto - sancito dall'articolo 28 L. 89/1913 - di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (c.d. controllo di legalità) o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico (c.d. controllo di liceità).
Se in un'ottica nazionale, poi, la rivisitazione del divieto dei patti successori va letta alla luce della crisi dello strumento testamentario, quale figura tipica di trasmissione mortis causa dei patrimoni familiari, in una prospettiva allargata non può essere disgiunta dal naturale inserimento della legislazione italiana nella competizione
 
sostanzialmente statica nei meccanismi produttivi, quasi indifferenti alla sostituzione del soggetto titolare dei beni - ad un'economia caratterizzata dalla dinamicità delle scelte operative evidenzia l'inadeguatezza della normativa attuale.
L'esigenza di modernizzazione del nostro diritto successorio - che ai più appare desueto, già come branca dell'ordinamento (incidentalmente, per essere alla moda oggi bisogna discutere di diritto societario) - segnalata anche dalla Commissione CE con la Raccomandazione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese (in cui si auspicava un'attenuazione del divieto dei patti successori), se è da condividere - come sembra - l'orientamento più recente che considera compatibili con il c.d. ordine pubblico (internazionale) i patti successori e l'assenza -tipica dei sistemi di common law - dell'istituto della riserva a favore dei legittimari, appare oramai talmente evidente da risultare improcrastinabile. E ciò anche per evitare inserimenti surrettizi di leggi estranee al nostro ordinamento, ad esempio attraverso il ricevimento da parte di Notai italiani di patti successori riguardanti cittadini stranieri, i cui paesi ne riconoscano la validità.
 
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Fondamentale in argomento è ricordare che ai sensi della Legge 31 maggio 1995 n. 218 di "riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato" e, in particolare, dell'articolo 46 - ferma la facoltà di scelta di cui al Il comma della stessa norma - "la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità sì tratta, al momento della morte" (2).
Ottimisticamente possiamo ipotizzare che la vecchiezza del testo normativo, per fortuna non danneggiato da interventi legislativi occasionali, sia sintomo della volontà politica di evitare revisioni settoriali e di riformulare la tematica dei contratti successori, unitamente ai meccanismi che disciplinano l'azione di riduzione per lesione di legittima e la tutela degli aventi causa da eredi, legatari e donatari.
Precedenti ipotesi di riforma, invece, sono state orientate più che verso una revisione radicale dell'istituto, in direzione del ridimensionamento del solo divieto dei c.d. patti successori rinunciativi attraverso la modifica non dell'articolo 458 c.c. ma dell'articolo 557, Il comma, c.c. che, attualmente, vieta la rinuncia all'azione di riduzione durante la vita del donante (3), oppure tese alla distinzione nell'ambito del patrimonio, della ricchezza, tra le differenti categorie dei beni, analogamente a quanto dal legislatore voluto - in epoca recentissima - con l'articolo 7 D. Lgs. 29 marzo 2004 numero 99 in tema di "compendio unico".
Nella prospettiva da ultimo citata, si è evidenziato che la transizione generazionale, il ricambio successorio nella titolarità dei beni non può tener conto solo dell'istituto famiglia - le cui esigenze spesso si contrappongono a quelle dell'impresa -non deve correlarsi necessariamente all'assoluta libertà testamentaria ed alla tutela dei legittimai, ma impone la giusta considerazione sia delle necessità del mercato che della certezza dei trasferimenti.
Da qui la particolare importanza riconosciuta al valore mobiliare "azienda" ed alle sue vicende. Imperativo categorico deve essere, allora, quello di evitare il frazionamento delle aziende, anche per non perdere la stabilità degli assetti di controllo.
Si è, così, ipotizzata una limitazione del divieto dei patti successori istitutivi nell'ambito delle aziende - c.d. patti di famiglia: articolo 734 bis c.c. (4) - o delle società - c.d. patti di impresa: articolo 2355 bis c.c. (5).
Se Thomas Jefferson - uno dei padri della Costituzione degli Stati Uniti d'America - ha sostenuto che ogni generazione dovrebbe avere il diritto di scriversi la sua Costituzione, a maggior ragione appare auspicabile la ricodificazione delle regole civiliste in questione risalenti al '42, tenendo conto dell'esigenza di coniugare libertà e certezza: la provenienza successoria (o donativa)
non deve più rappresentare un limite, un sinonimo dì precarietà dell'acquisto, ma vanno controbilanciati gli interessi dei legittimari (soggetti difficili da individuare con esattezza, anche perchè potrebbero venire ad esistenza successivamente al primo atto dispositivo ma antecedentemente all'acquisto dell'avente causa o, addirittura, dopo l'acquisto dell'avente causa) con le aspettative dell'avente causa dal successore o dal donatario (le ragioni dell'avente causa dal donatario rispetto a quelle del legittimario leso - come è stato osservato - tra l'altro, sono già tutelate dall'articolo 563, Il comma, Il parte, c.c. a tenore del quale "contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede", norma che lascia insoluti i problemi
sulla contestata presunzione dello stato soggettivo di buona fede e sui rapporti con il 1147 e il 1153, o ancora tra possesso di buona fede ed apparenza).
Il diritto successorio, analogamente a quanto già visto per la riforma del diritto societario, in un'ottica di c.d. depotenziamento delle invalidità, potrebbe orientarsi sempre più verso la certezza dei rapporti giuridici e la tutela dell'affidamento dei terzi, a discapito del diritto soggettivo dei legittimari, ai quali resterebbe - in ogni caso - il riconoscimento di un'<indennità>.
Oltre che della legalità (oramai, in un certo senso, attenuata), si terrebbe conto dell'efficienza, dell'esigenza di stabilità degli atti, della riduzione dei dubbi nei traffici, della tutela - in estrema sintesi - del mercato: arretramento delle garanzie dei legittimari dal piano reale (invalidità dell'atto) a quello obbligatorio (tutela per equivalente: indennità).
Prima di procedere oltre, è opportuna qualche riflessione di carattere generale sul nostro istituto. Le variegate fattispecie negoziali (unilaterali o contrattuali) accomunate come patti successori, sanzionate con la nullità dall'articolo 458 c.c. a testimonianza di una precisa scelta legislativa, sicuramente non hanno lo stesso peso.
Una riforma del divieto dei patti istitutivi, ad esempio, avrebbe effetti dirompenti su istituti giuridici di consolidata importanza ma servirebbe -con le perplessità che rileverò tra poco, allo stato ostative di un intervento radicale - a svecchiare figure quasi dimenticate nella pratica, rispetto alle quali la disciplina analitica voluta dal legislatore non ha più senso di esistere: perchè continuare a preservare le tante norme dedicate alle successioni testamentarie (artt. 587 ss. c.c.) quando lo strumento testamentario - già criticato per la sua dispendiosità - è, oramai, un reperto storicamente datato?
Il diritto successorio merita una revisione non meno approfondita di quella vissuta in tempi recentissimi dal diritto societario. Ma la
 
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complessità dei problemi correlati ad una riforma organica del II libro del codice civile giustamente spaventa anche i più audaci, consapevoli delle difficoltà di contemperare i principi caratteristici della nostra tradizione civilistica con le "esigenze ordinamentali comunitarie".
Nella prospettiva dell'integrazione comunitaria, è di pochi giorni fa la notizia della presentazione da parte dell'esecutivo della Commissione UE di un libro verde in materia di successioni, nel quale trova posto il c.d. certificato di eredità europeo per superare le problematiche legate alle successioni internazionali.
Nelle esemplificazioni concrete, tra l'altro, le violazioni del divieto difficilmente risultano censurate dalla giurisprudenza, che - di fatto - con significative pronuncie ha attenuato il principio espresso nella norma.
Un'analisi dei casi sottoposti al vaglio della magistratura servirebbe a provare quanto asserito ma richiederebbe ben altri spazi temporali e modalità di indagine estranee alla natura di questa relazione.
Tale considerazione (in ordine alla scelta legislativa) - amara se sol si pensa alla struttura del divieto nel codice civile vigente che - al contrario di quello del 1865 ove le prescrizioni erano molteplici - in un'unica norma ha riprodotto la distinzione dottrinaria tra patti istitutivi,
dispositivi e rinunciativi, superando la parcellizzazione tra ipotesi più propriamente successorie ed ipotesi contrattuali - richiede una breve disamina delle caratteristiche delle figure in discussione.
A differenza di quello istitutivo, i patti rinunciativi o dispositivi sono negozi inter vivos aventi per oggetto beni futuri e non negozi mortis causa. Essi non sono destinati a regolare un situazione che segue alla morte del loro autore: chi sottoscrive un patto rinunciativo o dispositivo non dispone della propria successione ma dei diritti che gli possono spettare sulla successione (non ancora aperta) di un terzo.
Nonostante il particolare interesse rivestito per la nostra indagine dall'individuazione della stessa nozione di atto mortis causa - correlata ora all'efficacia del negozio (nessun effetto prima della morte, momento a decorrere dal quale i rapporti trovano disciplina), ora all'oggetto ed alla funzione dell'atto (l'attribuzione si definisce in tutte le sue componenti al tempo della morte dell'attribuente ed è condizionata alla sopravvivenza del beneficiario), ora ad entrambi i criteri ricordati -non è possibile indugiare oltre sul punto, in special modo se sussiste la consapevolezza di quanto sia difficile distinguere nella realtà operativa tra contratti aventi ad oggetto la disciplina post mortem del patrimonio del disponente e contratti inter vivos nei quali la morte
 
di chi compie l'attribuzione è una semplice modalità (6).
Anticipando quelle che saranno le conclusioni, è possibile sostenere che alcune ipotesi di patti successori (patti rinunciativi e dispositivi) hanno una ratio oramai inattuale. L'ostacolo, allora, è la lentezza connaturata ad una riforma organica dell'istituto, che ha spinto taluni - non senza ragioni - ad ipotizzare interventi parziali.
Resta il dubbio del se la devoluzione ereditaria, in termini generali, sia compatibile non solo con la successione legittima e testamentaria - uniche ipotesi costituzionalmente contemplate nell'articolo 42, IV comma - ma anche con quella pattizia. Semplicisticamente, perchè preservare dall'incedere del tempo l'anacronistico divieto deí patti successori? Perchè non consentire una sistemazione patrimoniale post mortem con l'accordo di tutti i successibili?
Il desiderio di morte del titolare dei diritti oggetto del patto - se eticamente deprecabile, ma forse tanto censurato anche per superstizione - non può rappresentare un ostacolo ad una legislazione capace di dare certezza e continuità nei rapporti patrimoniali. E ciò in special modo quando l'essenza stessa dei diritti del nudo proprietario di fronte all'usufruttuario o del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita rispetto al contraente può far nascere certe speranze.
Resta, però, il "limite" della naturale revocabilità dell'atto dì ultima volontà - nonostante che il nostro ordinamento si caratterizzi anche per la presenza di negozi inter vivos revocabili - o del "valore quasi sacrale" del testamento nel quale "gli interessi della controparte e gli affidamenti" di quest'ultima non hanno valenza.
In quest'ottica appare preferibile, allora,
continuare a salvaguardare la (sola) volontà del
testatore rispetto alla certezza all'assetto programmato: l'accettazione anticipata dei singoli beneficiari delle disposizioni a causa di morte -pur se consentita in una prospettiva riformista -non eliminerebbe i dubbi sulla "illegittimità" di una possibile revoca dell'attribuzione.
In termini ipotetici, si potrebbe prevedere che l'autonomia privata possa spingersi sino a rimettere all'interessato la scelta tra lo strumento testamentario puro e quello contrattuale,
riconoscendo la giusta prevalenza alla destinazione ipotizzata di quello che sarà il patrimonio al momento della morte, senza che il legislatore a monte predetermini le possibili opzioni. Ma resterebbero, come si vedrà, problemi risolvibili solo grazie a quella riscrittura del diritto
successorio rispetto alla quale esistono
perplessità di non poco conto.
L'analisi che segue, dedicata alle singole ipotesi di patti successori, vuole risvegliare quell'interesse verso una riforma legislativa che in questo particolare momento storico sembra sopito. Non si
 
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indicheranno soluzioni miracolose, nè si darà risposta a tutti gli interrogativi proposti, ma con un'indagine - sotto taluni aspetti - solo abbozzata si riproporrà ad un uditorio interessato un tema che, sicuramente, continuerà ad appassionarci negli anni a venire.
Tra l'altro, è evidente che le norme in vigore creano un così elevato grado di disorientamento nell'interprete che la loro riforma - se meditata (ma non esageratamente) e sottoposta al vaglio critico degli esperti - difficilmente potrà acuirlo.
Patti successori rinunciativi
I patti di rinucia ad eredità (future) sono quelli con cui un soggetto - possibile titolare di un diritto successorio - ne fa rinuncia. Tra le ipotesi di patti successori vietati dalla legge, il superamento del divieto per la figura in esame è l'esigenza più avvertita nella prassi.
In una prima approssimazione, si possono ipotizzare "patti" (o secondo taluni più correttamente "atti") rinunciativi (o di obbligo a rinunciare) a titolo gratuito o oneroso, unilaterali o contrattuali, con una convenzione, in quest'ultimo caso, stipulabile:
a) con colui al quale il rinunciante dovrebbe succedere (de cuius e rinunciante);
b) con chi subentrerebbe in sua vece (rinunciante e chiamati in subordine, coeredi con diritto di accrescimento).
Il divieto dei patti successori, come già ricordato, è integrato dal disposto dell'articolo 557, Il comma, c.c. a tenore del quale i legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive di legittima finchè vive il donante, nè con dichiarazione espressa, nè prestando il loro assenso alla donazione.
In un ordinamento che (indipendentemente da considerazioni etiche, estranee a questa disamina) legittima il ricorso all'interruzione della gravidanza - a scelte, cioè, che incidono sulla categorie dell'essere - appare anacronistico ipotizzare che ancora oggi la coscienza sociale si rizeli se un soggetto maturo decide di esporsi ad un rischio meramente economico rinunciando ai diritti (al momento sconosciuti) che potranno in futuro competergli quale legittimario.
Forse sarà opportuno limitare la rinunciabilità preventiva a beni o diritti determinati, non solo se acquisiti inter vivos.
La rinuncia anticipata potrà, quindi, riguardare anche disposizioni testamentarie lesive, disconoscendo, sempre e comunque, rilevanza immediata al documento di ultima volontà e senza che essa (la rinuncia) sia subordinata al consenso del testatore non vincolato dalla manifestazione di volontà del rinunciante, con un collegamento
dell'atto al bene o al diritto oggetto
dell'attribuzione e non al destinatario.
 
E non si dica che quello della rinuncia anticipata rispetto a disposizioni testamentarie è un falso problema. Infatti, se è vero che solo dopo l'apertura della successione - quando già oggi è ammessa la rinuncia all'azione di riduzione - il testamento produce i suoi effetti, una riformulazione dei patti successori - pur senza arrivare ad istituzioni contrattuali di erede e legatario - aprirà nuovi orizzonti alla circolazione dei beni, meritevoli di essere valutati.
Se l'atto di rinuncia è collegato non al destinatario ma al bene oggetto di attribuzione non è, poi, da chiedersi se la rinuncia escluda la delazione legittima e testamentaria.
Neanche sembra che esista - come, invece, è stato sostenuto - una correlazione tra l'atto rinunciativo e la nullità della donazione di beni futuri prevista dall'articolo 771, I comma, c.c., secondo il quale "la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati".
Chiara è in proposito l'affermazione di autorevole dottrina che ha equiparato ai beni futuri i beni altrui "perchè non si trovano attualmente nel patrimonio del donante..." (7), da condividere con le precisazioni che seguono.
In realtà, già donazione di beni futuri e rinunzia a diritti non ancora acquisiti - pur "simili" per l'effetto comune del depauperamento del patrimonio del disponente - hanno profili operativi differenti.
La rinuncia a diritti non ancora acquisiti è, di consueto, un negozio unilaterale dal quale derivano nella sfera del terzo effetti puramenti favorevoli o addirittura mere "conseguenze ulteriori (8). E ciò con implicazioni giuridicamente rilevanti sia in ordine alla struttura del negozio, sia per quanto riguarda il profilo funzionale.
Tra l'altro, già oggi c'è chi propende - in termini generali - per la rinunciabilità di diritti futuri (9). Qualche riflessione in più merita la rinuncia onerosa.
Se il controinteressato non solo manifesta il suo assenso all'atto (con la conseguenza - per ciò solo - di obbligare il rinunziante alla sua dichiarazione di volontà, impedendogli una revoca) ma paga un corrispettivo al rinunziante, trasforma una struttura negoziale per sua natura unilaterale in bilaterale.
La rinuncia dietro corrispettivo - a differenza dell'ipotesi sinora analizzata - sembra "beneficiare" delle prescrizioni normative in tema di "vendita di cosa altrui" e di "vendita di cosa futura" contenute negli articoli 1478, 1479, 1480 e 1472 c.c..
L'equiparazione tra cosa altrui e cosa futura è, però, errata: la res aliena (che ha disciplina propria) può essere sia presente che futura (10). Quindi, nella nostra fattispecie si potrebbe
 
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pensare - ma con le debite differenze - solo alla vendita di cosa altrui. Ma non è così!
Anche l'ammissibilità di una rinuncia dietro corrispettivo, si sa, è contestata in dottrina (11). Eppure si è dimostrato che la rinuncia onerosa e, per ciò stessa, bilaterale - attesa la fungibilità dei paradigmi negoziali - non si trasforma in alienazione: "l'atto dispositivo del titolare del diritto si risolve pur sempre nella perdita dello stesso e dunque in un effetto indipendente dall'eventuale ulteriore <momento> dell'acquisto da parte di altro soggetto, come tale dotato di una propria autonomia" (12).
In estrema sintesi, la gratuità è solo un elemento naturale della rinunzia.
Il discorso dovrebbe, di conseguenza, allargarsi alla rinuncia (c.d. che importa accettazione) del 478 c.c., quella verso corrispettivo, quale ipotesi legale di acquisto dell'eredità, norma anch'essa da riscrivere.
Se è possibile legittimare, come si è tentato di dimostrare, sia la rinuncia unilaterale che bilaterale, sia la rinuncia gratuita che onerosa, resta da chiedersi: la rinunzia in forma unilaterale, da quando produce i suoi effetti?
A norma dell'articolo 1334 c.c. "gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati". Quindi, per l'efficacia sarà necessaria la comunicazione.
Una domanda finale: la rinuncia vale anche per i discendenti del rinunciante?
Se il rinunciante sopravvive al de cuius nulla quaestio, ma se premuore, i suoi discendenti sono vincolati? O il vincolo c'è solo se la rinuncia è stata accettata? Ma se non sono vincolati, i discendenti dovranno imputare nella loro quota, nel caso di rinuncia dietro corrispettivo, la prestazione ricevuta dal rinunziante in cambio della rinunzia?
Potrebbe ipotizzarsi una revoca della rinuncia solo per mutuo consenso delle parti, eventualmente con intervento del terzo beneficiario che ha partecipato al contratto, o ancora limitarla alla legittima o alla composizione qualitativa di quest'ultima, analogamente a quanto previsto in Danimarca.
Patti successori dispositivi
I patti successori dispositivi si caratterizzano perchè hanno ad oggetto, il trasferimento o l'obbligo di trasferire diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta.
Sono visti con sfavore anche all'estero: ad esempio, l'ordinamento tedesco - che pur ammette a certe condizioni i patti successori istitutivi - censura ogni ipotesi di patto successorio dispositivo. Analogamente, in Austria appare legittima la rinunzia contrattuale anticipata all'eredità ma nulla l'alienazione dell'eredità futura.
Il divieto è dalla dottrina giustificato sulla base di esigenze di ordine pubblico generale tendenti a riconoscere l'immoralità del comportamento di chi considera la morte altrui presupposto dei trasferimento negoziale speculando sull'eredità c4i persone ancora viventi (13), o di più limitata protezione del disponente, per evitare che questi disponga dei diritti ereditari in maniera affrettata (14).
Se la disposizione è fatta a titolo gratuito, la nullità si correla anche al divieto di donazione dei beni futuri (articolo 771, I comma, c.c.), se a titolo oneroso, invece, pur se la vendita di cosa futura o altrui è ritenuta legittima, differente è la sorte del patto successorio dispositivo.
Nelle esemplificazioni pratiche è, però, oggettivamente difficile discernere tra vendita di cosa altrui (lecita ex art. 1478 c.c.) e vendita di bene appartenente al parente (terzo) ancora in vita.
In questa sede - riprendendo il discorso appenna accennato in premessa sugli interventi della magistratura - non posso esimermi dal ricordare una recente sentenza della Corte Suprema che -in una fattispecie avente ad oggetto la promessa di vendita di una quota parte dei beni del marito della promittente, da concludersi con la stipula del definitivo entro 6 mesi dalla morte del marito - ha salvato l'accordo enunciando principi generali di scarsa attinenza con il caso sottoposto al suo vaglio, meritevole di maggiori riflessioni quanto alla figure di patti successori presenti nei documenti processuali (non solo dispositivo, ma anche istitutivo, stante l'esistenza di un'altra scrittura privata disciplinante l'ipotesi della premorienza della promittente venditrice al proprio marito) (15).
La norma in tema di "tempo dell'adempimento" di cui all'articolo 1183 c.c. può rappresentare un criterio per la soluzione delle singole fattispecie: se non rileva il momento morte di colui che risulta essere titolare del diritto al tempo della sottoscrizione del patto, la previsione sarà lecita. Il tutto, però, tenendo in debito conto la frode alla legge disciplinata dall'articolo 1344 c.c..
Ma la partecipazione del de cuius sarà essenziale?
Si potrebbe pensare ad una divisione anticipata dell'eredità da parte dei futuri coeredi (forse, già oggi ricevibile se sottoposta alla condizione che il patrimonio diviso e quello ereditario coincidano), sulla base di quello che sarà il patrimonio al momento dell'apertura della successione. L'eliminazione del 458 c.c. non sembra, difatti, che faccia residuare - come invece è stato sostenuto - la contrarietà del patto dispositivo all'ordine pubblico ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418 (cause di nullità) e 1346 (oggetto del contratto): non appare riprovevole collegare il trasferimento negoziale alla morte
 
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altrui, in special modo se si considerano i "principi informatori dell'ordinamento giuridico vigente" che si muovono verso altre direzioni (16) e la natura dichiarativa della divisione.
Patti successori istitutivi o confirmativi
Il patto successorio istitutivo è l'atto (anche unilaterale) - a titolo gratuito o oneroso - con cui taluno dispone della propria successione, è l'istituzione contrattuale di erede o il legato da contratto. Si configura come negozio mortis causa vietato dalla legge e "mantiene" la patologia anche nella sua possibile configurazione obbligatoria (patto con cui ci si obbliga a disporre a favore di qualcuno, relativamente al quale nasce l'ulteriore dilemma dei rapporti con il testamento esecutivo) che pur è negozio inter vivos.
E se trova fondamento - come ribadito dalla dottrina che più di recente ha affrontato il tema -non nella tutela della revocabilità della disposizione, non nella limitazione delle forme di delazione (legittima e testamentaria) fissate dall'articolo 457 c.c. ma nell'esigenza di privilegiare il ruolo centrale della volontà del disponente anche in sede di interpretazione ed esecuzione dell'atto (17), si potrebbe ipotizzare di consentire a quest'ultimo soggetto di attivarsi per una restrizione della propria autonomia.
La sua legittimazione potrebbe sì essere correlata - sotto il profilo della "tecnica redazionale" - al carattere personalissimo dell'atto, di natura pubblica, da riceversi in presenza di due testimoni, con accettazione (ma il punto meriterebbe ben altre riflessioni) dei singoli beneficiari anticipata rispetto all'evento morte del disponente ("accettazione" resa conoscibile ai terzi con la trascrizione se oggetto della "prestazione" è un bene immobile o con l'iscrizione nel registro delle imprese se riguarda aziende o partecipazioni societarie), ma resterebbe da risolvere il problema della revocabilità dell'attribuzione.
Al disponente residuerà il diritto di recesso ad nutum, sarà preferibile limitare il recesso al ricorrere di una giusta causa o sarà auspicabile blindare la volontà del disponente inibendogli ogni ripensamento?
Se caratterizzato dalla possibilità (legale o pattizia) per il disponente di recedere ad nutum, le ripercussioni sulla stabilità del "mercato" sarebbero talmente evidenti da svilire le potenzialità del tentativo riformista e le conclusioni muterebbero di poco se il nuovo patto successorio istitutivo dovesse essere strutturato in funzione di una revocabilità legata a situazioni eccezionali predeterminate (ad es., per ingratitudine o per sopravvenienza di figli).
Ma per un acquisto di eredità durante la vita del soggetto disponente, i tempi non sono forse
maturi e la sua stessa utilità de iure condendo appare dubbia (18).
Concludo con un'ultima citazione, spostando il campo delle mie riflessioni - senza logicamente allontanarmi dal tema - nella letteratura contemporanea.
1960, anno in cui Eduardo De Filippo - la napoletanità ed i riferimenti alla superstizione ci avvicinano al suo genio - scrive "Il sindaco del rione Sanità" (19), opera ambientata ìn un paesino dell'hinterland napoletano, Terzigno o Somma Vesuviana.
Il protagonista è Don Antonio Barracano, un capo, un uomo di rispetto. In un dialogo con Arturo Santaniello, ricco panettiere della zona, ricorda la sua passione per la "roba" (di verghiana memoria), il bisogno irresistibile di comprare, censurato dalla moglie che gli ricordava: Antonio, "la proprietà quando è troppo grossa dà fastidio".
Un episodio particolare spinge Don Antonio a ricredersi. Un giorno, il figlio Gennaro di appena otto anni gli chiede: "Papà è vero che quando tu vai al camposanto questa proprietà è tutta roba mia?"
Immediate sono le riflessioni del protagonista ("ma allora i figli aspettano 'a morte d"o padre?) che - lasciandosi andare - conclude affermando: "No Gennaro, figlio mio...No quando vado al camposanto ma adesso. E' tutta roba tua adesso".
Mostrando allora una certa competenza notarile Eduardo precisa che Don Antonio, chiamò il notaio, fece fare tre parti di tutto, pagò la tassa e fece donazione in vita ai figli. Così che adesso -farà dichiarare nell'opera al Barracano - "quando mi chiamano papà, io e loro sappiamo veramente che significa questa parola".
Come notai, giuristi interpreti del sentimento popolare, del comune sentire, non possiamo esimerci dal rendere attuale il messaggio lanciato da De Filippo: è necessario consentire un ricambio nella titolarità generazionale dei beni che permetta la sopravvivenza dell'istituzione famiglia, definita da Jemolo un'isola, che il mare del diritto può solo lambire ma non penetrare (20).
(1) Così autorevolmente C. DONISI, Il notaio ed il <controllo di legalità> del regolamento negoziale, in Ricerche di diritto civile, Napoli, 1991, 156.
(2) Cfr. G. PETRELLI, Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e legatari, in Notariato, 2005, 211.
(3) Una (legittima) rinuncia all'azione di riduzione durante la vita del donante pone interrogativi ai quali non è facile dare risposta: può essere generale, cioè riguardare - non solo le donazioni già fatte ma - anche quelle future (c.d. rinuncia omnibus)? Può avere ad oggetto - oltre che le donazioni - le disposizioni testamentarie? E' valida
 
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solo se fatta a titolo gratuito o l'onerosità non ne snatura la causa?
Anche nell'ottica riformista, si è negato che la rinuncia possa avere ad oggetto le disposizioni testamentarie: C. CACCAVALE - F. TASSINARI, Contributo per una riforma del divieto dei c.d. patti successori rinunciativi, in Rivista dir. priv., 1998, 541 ss., in particolare 545.
(4) "Art. 734-bis (Patto di famiglia).
1. L'imprenditore può assegnare, con atto pubblico, l'azienda a uno o più discendenti.
2. AI contratto devono partecipare oltre all'imprenditore i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.
Coloro che acquistano l'azienda devono liquidare gli altri discendenti legittimari e non assegnatari, ove questi non rinunzino in tutto i in parte, con il pagamento di una somma non inferiore al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti.
4. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione.
5. All'apertura della successione l'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dal comma 3, aumentata degli interessi legali".
(5) "Art. 2355-bis (Patto di impresa).
1. L'atto costitutivo può prevedere a favore della società, dei soci o di terzi il diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione.
2. Per l'esercizio di riscatto l'atto costitutivo non può prevedere un termine superiore a sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione. Se non espressamente previsto, il termine è di sessanta giorni.
3. Il prezzo deve corrispondere al valore delle azioni e, salvo patto contrario, deve essere corrisposto contestualmente all'esercizio del riscatto.
4. In caso di mancato accordo, il valore è determinato da un perito nominato ai sensi dell'art. 2343-bis. I costi della perizia sono a carico di chi intende esercitare il riscatto.
5. Dalla apertura della successione all'esercizio del riscatto, o all'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al comma 2, il diritto di voto per le azioni cadute in successione è sospeso, ma esse sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazi.oni dell'assemblea. E' altresì sospeso il termine per esercitare il diritto di opzione".
(6) Per maggiori indicazioni, F. MAGLIULO, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, in Riv. not., 1992, 1411, in part. 1413.
(7) U. CARNEVALI, Le donazioni, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, 6, Torino, 1982, 1469
SS..
(8) C. DONISI, II problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, 399 ss..
(9) Per tutti: in dottrina, L. V. MOSCARINI, voce Rinunzia - dir. civ., in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, 5; in giur., Cass. 1 giugno 1974 n. 1573 in Giust. civ., 1975, I, 116.
(10) Vedi P. PERLINGIERI, I negozi su beni futuri. la compravendita di <cosa futura>, Napoli, 1962, 17.
(11) R. CICALA, L'adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione "novativa" del credito ed estinzione dell'obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, 1968, 106 ss.; P. PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, 95.
(12) Ancora, C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 413, nota 44.
(13) C. M. BIANCA, Diritto civile, vol. Il, La famiglia - le successioni, Milano, 1985, 414.
(14) Per tutti, V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976, in part. 3, 71, 85.
(15) Cass., sez. II, 16 febbraio 1995 n. 1683, in Notariato, 1995, 552 ss. con nota di C. CACCAVALE, Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale.
(16) Per N. IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, 2004, i valori del diritto non sono assoluti, ma effimeri e relativi.
(17) Cfr. C. CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, ín Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, 25.
(18) Per ulteriori indicazioni, C. CACCAVALE e F. TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, 74 ss., in part. 95 ss.
(19) E. DE FILIPPO, Il sindaco del Rione Sanità, in Cantata dei giorni dispari, volume III, Torino, 1995, 19 ss., in part. 70 s.
(20) C. A. JEMOLO, Pagine sparse di diritto e storiografia, Milano, 1957, 241.
 
 
 
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ULTERIORE INTERVENTO DEL COORDINATORE GUIDO DE ROSA
 
Come vi avevo annunciato ci sono interessanti spunti nella relazione del Prof. Amadio il cui pensiero già conoscevo. Però, visto che tra l'altro certi suoi impegni lo costringeranno a lasciarci tra un poco, io volevo approfittare prima di dare la parola ai colleghi per le successive relazioni, per ripetere e ripassare un attimo in termini discorsivi con un più di calma i contorni di questa proposta. Per spiegare ancora una volta, magari attraverso qualche ripetizione della quale mi scuserete, che cosa si intende proporre per smuoverci dal pantano nel quale ci troviamo in questo momento. L'idea che mi è parso di capire innovatrice che si vorrebbe far passare è quella di un atto abbastanza simile alla "donation partage" di diritto francese che preveda l'intervento di tutti quanti i legittimari, che possa prevedere un'assegnazione anche preferenziale a favore di qualcuno, che determini quindi nell'immediato il credito che spetta agli altri legittimari nascente da questo squilibrio, tra ciò che è stato dato all'assegnatario preferenziale e gli altri legittimari.
Una determinazione immediata, evidentemente condivisa. Lasciando poi o ad un'immediata soddisfazione, ove possibile, o agli accordi negoziali fra le parti, la questione della determinazione delle modalità di riempimento e delle garanzie. Nel momento in cui si realizzasse un'operazione di questo genere sui beni dell'eredità, il modello del patto che riguardava le imprese, quella riforma cioè che si è tentato di fare qualche tempo fa, potrebbe anche essere esteso ad altri beni, non soltanto ai beni di natura produttiva. Si determinerebbe questo effetto e cioè sottrarrebbe ciò che ha formato oggetto di quell'accordo a tutti i successivi problemi ereditari, perché in quell'accordo – mi spiego – sono intervenuti i legittimari e sono stati quantificati i crediti in maniera negoziale. Per molti di noi può sembrare forte dire: "noi spostiamo l'asse della tutela del legittimario da una tutela reale ad una tutela di credito". Certo significherebbe fare uno sforzo, ma se il credito è esattamente quantificato e viene realmente soddisfatto è comunque di garanzia fare un'operazione di questo genere.
Non significa far fare un passo indietro alla tutela del legittimario ma in tanti casi a crescerla e sostenerla, questo è quello che io ci tengo a sottolineare: la proposta che esce da questa relazione vuol essere proprio questa, capire che è possibile ridisegnare il Codice Civile prevedendo questi accordi con gli interventi di tutti i legittimari con un bilanciamento degli interessi che ci è sembrato il punto di equilibrio migliore fra il diritto ereditario del legittimario e la successiva circolazione dei beni; questo mi sembra lo spunto
più rilevante. Però possiamo anche ripetere qualcosa di esemplificativo.
Prof. Giuseppe Amadio:
lo rubo ancora trenta secondi alle relazioni che seguono e che urgono ovviamente. Ovviamente il notaio De Rosa ha colto e semplificato e sintetizzato con assoluta efficacia i tratti di questo che è soltanto un progetto da mettere allo studio. Non è certamente una proposta compiuta. lo però vorrei segnalare almeno due profili, il primo: è ovvio, l'avete capito tutti, ho cercato di dimostrarlo nella relazione, che un disegno del genere passa attraverso due innovazioni fondamentali, da un lato appunto la ridefinizione che qui è più forse teorica e interpretativa che non di diritto positivo, della natura del tipo di tutela spettante al legittimario, non tanto della natura del diritto ma del tipo di tutela, cioè una tutela che non comprende la pretesa a dividere in natura i beni attribuiti ma la pretesa ad un valore e quindi un bene. La seconda: ovviamente la revisione del divieto assoluto di qualsiasi patto in ordine alle successioni future. Quello che emerge da questa osservazione banale - a tutti è evidente – è questo: esistono lo sapete sicuramente, lo sanno i Consiglieri Nazionali, lo sanno comunque i notai che sono a conoscenza del lavoro di studi importantissimi che fa il Consiglio Nazionale sui progetti dí riforma, che esistono delle bozze, delle proposte, delle idee che intervengono come una sorta di riforma spot, e cioè: lavorando soltanto sul punto opponibilità al terzo dell'azione di riduzione: secondo me questa è una riforma che ha pochissime possibilità politiche di affermarsi. Perché darà modo al legislatore (abbiamo avuto l'esempio, che occupa la mente di tutti i presenti, ieri) di dire: "benissimo, cosa vogliono i notai? Vogliono mettere a riparo i propri atti di ritrasferimento al terzo dalle pretese in riduzione, cioè non gliene importa nulla del legittimario.". Ecco perché il punto di equilibrio va trovato con degli strumenti che comunque realizzino insieme l'anticipazione temporale e l'azione del legittimario, e qui l'unica via possibile è quella che attraverso quei due snodi che vi dicevo, revisione diritti successori e revisioni del tipo di tutela arriva ad un accordo, chiamiamolo patto di famiglia, chiamiamolo patto sulla donazione, comunque a questo accordo che coinvolge tutti. I cui strumenti di realizzazione, poi, potranno essere anche disciplinati dal legislatore, che potrà prevedere privilegi, garanzie, tempi dell'adempimento, ma sarà sicuramente più facile per il figlio legittimario attributario dell'azienda ricorrere magari al credito per poter soddisfare e tacitare le ragioni dei fratelli
 
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esclusi, che non ritrovarsi a distanza di tempo con azioni che pregiudichino anche la ritrasferibilità dei beni aziendali.
Guido De Rosa:
Ora vorrei trattenervi per poche battute perché è giunto il momento di un'interruzione.
Vorrei semplicemente aiutare il dibattito di questa mattina con un paio di riflessioni: io quando ho dovuto studiare per l'organizzazione di questo Congresso sono partito proprio dall'articolo 563 che forse è la norma che (possiamo dircelo abbastanza chiaramente) crea parecchi intralci alla circolazione degli immobili. E' quella che ci preoccupa di più. Nel secondo comma dell'articolo 563 si dice testualmente: "contro i terzi acquirenti può essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede". Le altre parti della norma le avevo già studiate ai tempi del concorso con molta attenzione, ma questa parte, visto che riguarda i mobili, io me l'ero un po' risparmiata. Adesso ci torno su e ci penso e mi chiedo se ha un senso distinguere perché l'inciso finale "salvo gli effetti del possesso di buona fede" è una bomba atomica, cioè vuol dire che chiunque entri in possesso in buona fede di un bene mobile evidentemente fa salvo il suo acquisto. E allora mi chiedo: ma ha un senso distinguere così tanto i piani di disciplina della tutela tra beni immobili e beni mobili? Quando il legislatore scriveva questo articolo 563 si immaginava che vastissimi patrimoni immobiliari sono posseduti da società e che la circolazione delle azioni e delle quote societarie evidentemente riguarda beni mobili e non immobili? Si immaginava tutto questo? Che attraverso una donazione di azioni di una società per azioni con un patrimonio immobiliare si potesse far circolare, evidentemente favorendo un legittimario a danno di un altro, un patrimonio anche rilevante? E che se poi ci sono dei terzi acquirenti di queste partecipazioni donate che acquistano questi beni a loro volta in buona fede, ignari di tutto quello che è stato il pregresso, questi fanno salvo il loro acquisto; mentre se si tratta del singolo immobile che fa parte della donazione e poi della rivendita si possono porre un milione di problemi ? Ha un senso tutto questo? E poi mi sono chiesto ancora: ha senso la disciplina che abbiamo oggi, nel momento in cui esiste tutto un pianeta di norme del Codice Civile che è quello che riguarda gli acquisti "a non domino" che viaggiano su binari completamente diversi? Per l'acquisto ex articolo 1415 l'acquirente in buona fede da un simulato proprietario fa salvo il suo acquisto nei confronti di chiunque se ci sono certi effetti della trascrizione; l'acquirente in base ad un titolo annullabile, ex articolo 1445, fa salvi i suoi acquisti a fronte di qualunque impugnativa; c'è una disciplina solo un
po' più rigorosa per quanto riguarda le annullabilità derivanti dalle incapacità legali. Ma in moltissime ipotesi a fronte di titoli invalidi annullabili abbiamo gli effetti della protezione di un acquirente in buona fede. E perché mai un acquirente in buona fede in base ad una donazione non dovrebbe avere una tutela analoga a quella di chi ha acquistato a titolo oneroso? So bene che è diversa la fattispecie dell'apparente proprietario, del titolo annullabile rispetto a quella della donazione, però vi chiedo: osservate tutto questo dal punto di vista dell'acquirente in buona fede a titolo oneroso che ha fatto il mutuo e che sta comprando casa, ma, dal suo punto di vista, come si giustifica questa differenza? Che senso ha? Se poi andiamo a parlare delle ipotesi di acquisti "a non domino" fondate sul possesso, ex articolo 1159, la discrasia aumenta ancora: tu puoi avere il titolo, il più nullo di tutti perché è un acquisto che proviene da un non proprietario, trascrivi, acquisti in buona fede al momento dell'acquisto, passano dieci anni, ed è finita, non c'è nulla che possa attaccare quell'acquisto. Mentre se ci fu una donazione 35 anni fa seguita poi magari da due passaggi, si può rimettere in discussione gli effetti nei confronti del terzo acquirente. Ma ha un senso tutto questo? Si fa una gran fatica a capirlo. Tra l'altro anche sul piano della disciplina delle opponibilità delle azioni trascritte, esiste quella dell'articolo 2652, che al suo numero 6, lo sapete bene, porta degli effetti di sanatoria che possono riguardare le nullità. Perché mai si potrebbe sanare una nullità che mi pare una sanzione più grave rispetto ad una lesione di legittima, e la lesione di legittima deve attendere i dieci anni ? Questo è il problema. Ed io per questo vi volevo richiamare a queste riflessioni brevemente e poi consegnando magari ad uno scritto delle argomentazioni un po' più serie.
Il problema sta nel fatto che la donazione si fa in un momento e l'apertura della donazione capita anche molto tempo dopo. Fin quando non riusciamo a saldare questo intervallo temporale che c'è dal momento in cui la donazione viene attuata al momento dell'apertura della successione e facciamo partire la tutela del legittimario da quel momento, noi questo problema non lo risolveremo mai. Ecco perché la proposta va nella direzione di dire: facciamo degli atti di contemperamento di interessi di tutti i legittimari attraverso l'intervento di tutti loro e con una liquidazione immediata e una definizione immediata dei diritti degli altri legittimari se vi è un'assegnazione preferenziale, è con una disciplina di questo tipo che forse noi ci avvieremo ad una soluzione, anche se i problemi riguardanti il legittimario sopravvenuto, il secondo coniuge, il figlio che salta fuori all'improvviso con un guizzo di energia da parte del disponente in età
 
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avanzata, questi problemi evidentemente andranno analizzati, certi fatti forse si potranno anche negoziare, qualche tutela la si potrà prevedere, però io sono convinto che se non ci si avvia a riformare in questa direzione i problemi dei quali parliamo oggi difficilmente troveranno una soluzione. Poi lasceremo al dibattito,
 
eventualmente, l'analisi del rimediucci notarili che cerchiamo di trovare ogni volta che nasce il problema.
Però il messaggio forte che volevo cercare di farvi passare era semplicemente questo e con questo ho concluso.
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PAOLO PICCOLI
 
L'avete già fatto prima, quando sono entrato, ma avrei bisogno che voi mi abbracciaste tutti con un applauso, perché ci sono momenti in cui chi ha la responsabilità di guidare una categoria – dopo aver fatto tutto quello che doveva e all'ultimo istante viene beffato - vive una solitudine terrificante.
lo sto ancora elaborando il lutto, poi vedremo, sono uno che combatte; questa mattina sono arrivato quì con glì occhi che erano due fessure, come quando i cavalieri medioevali tiravano giù la celata per tornare in battaglia.
Arrivo qui con due sentimenti: uno è di grande soddisfazione e uno di grandissima amarezza. La soddisfazione nasce dal fatto che stiamo tutti assieme -Federnotai, Consiglio Nazionale, Cassa, tutto il Notariato - a dibattere con grande profondità, con grande forza propositiva, di una serie di temi, senza che questo comporti problemi di primogeniture, di gelosie, sapendo che ognuno ha il suo ruolo, le sue responsabilità e ognuno può concorrere coralmente al futuro del notariato. Con Egidio Lorenzi poi devo dire che la soddisfazione è doppia, perché il primo atto di rottura dell'ostilità tra il Consiglio Nazionale e Federnotai è consistita nella sua chiamata, da parte mia, nella Commissione informatica del Consiglio Nazionale.
lo tengo molto al concetto di squadra, che non vuol dire avere una squadra di giocatori che stanno tutti al servizio del fuoriclasse o di chi in quel momento deve segnare, la squadra è il collettivo che lavora; e mi sembra che il clima qui sia questo, ecco perché c'è soddisfazione, ed ecco perché, sia pure in ritardo - ma ieri ero tutto il giorno a Bruxelles a presiedere l'Assemblea della Conferenza dei Notariati Europei – vi porto anch'io il saluto del Consiglio Nazionale dopo il Vice Presidente Vicari.
Poi l'amarezza, che non è solo mia. L'amarezza perché è accaduto qualcosa di incredibile, fino all'ultimo momento non ci credevo. Quelli che amano il calcio ricorderanno due o tre anni fa la finale Italia-Francia, in cui, a venti secondi dalla
 
fine, abbiamo preso il gol che poi ci ha fatto perdere l'Europeo; per gli appassionati di ciclismo torna alla mente quella volata a Gap, con Bitossi che stava diventando Campione del Mondo e il traguardo non arrivava mai e poi nell'ultimo metro è stato battuto dal compagno di squadra Basso.
Noi siamo stati battuti dal "fattore B", dal Presidente del Consiglio, che negli ultimi cinque minuti della riunione di ieri ha buttato all'aria quello che era stato costruito faticosamente nel giro di due mesi.
Siamo partiti due mesi fa con un testo nel quale si diceva che sotto i 25 mila euro le autentiche sarebbero state possibili anche da parte dei funzionari dei Comuni, da parte dei funzionari del Ministero dei Trasporti, cioè la Motorizzazione, da parte dell'ACI, dove si stavano inserendo anche le agenzie per paura di essere scavalcate dall'ACI e dove c'era un terzo comma che parlava di un possibile ampliamento ad altre categorie attraverso un Decreto interministeriale .
Noi abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo, a partire dai nostri Parlamentari, Andrea Pastore, Antonio Pepe, in un accordo e lavoro corale con la Cassa che ci ha visti fianco a fianco per far capire che la posizione del Notariato era unitaria; la posizione di Federnotai, che ha con grandissima delicatezza, condividendo sostanzialmente il lavoro che si stava facendo, evitato di aggiungere un'ulteriore voce per non favorire la percezione da parte del mondo politico che il Notariato fosse diviso su questo argomento. Abbiamo sviluppato un'azione che ci ha consentito, attraverso una serie di nostri colleghi che hanno conoscenze personali, di raggiungere mezzo Governo, di arrivare poi ad un colloquio con il Sottosegretario Letta, che ha capito la nostra proposta di partecipazione al disegno di competitività del Governo con un sacrificio rilevante, che consisteva nella prima registrazione degli autoveicoli direttamente al PRA e il mantenimento al Notariato della funzione di garanti della certezza del pubblico registro.
 
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Siamo usciti da quell'incontro con un testo che nel preconsiglio di martedì scorso, siamo a sabato, martedì di questa settimana, è stato sostituito al vecchio testo, quello che non potevamo accettare. Questo testo è passato per tre giorni al vaglio di una serie di incontri tecnici e ieri mattina è entrato in Consiglio dei Ministri con l'assicurazione che questa sarebbe stata la linea del Governo. La sera prima in TV, il Prof. Giavazzi ha concluso una trasmissione con una domanda precisa al sottosegretario all'Economia Baldassarri: "Voglio vedere se voi domani riuscirete a fare questa operazione". Il Consiglio dei Ministri si è svolto per molte ore, è stato anche interrotto perché c'era il problema della FIAT, i Sindacati e così via.
A dieci minuti dalla fine del Consiglio dei Ministri sono usciti alcuni ministri, sono usciti alcuni tecnici e io ho avuto una telefonata che era andato tutto secondo le previsioni; tre minuti dopo ho avuto una nuova telefonata che mi annunciava la conferenza stampa del Ministro Maroni che diceva: "non ci sono più i notai neanche sull'usato".
Cosa è successo? È successo che è arrivato Berlusconi, e ha detto che assolutamente bisognava andare in questa direzione.
(Intervento:
Pare che abbia detto: quanti sono...)
Sembra che sia stato detto: "quanti sono questi Notai? In fin dei conti sono solo 6.000", ma queste sono cose che fanno parte della politica, poi in realtà vedete, il Notariato dovrebbe anche tenere conto di quella frase di Don Antonio, "la roba quando è troppa dà fastidio" ricordiamocelo, noi siamo nel mirino di un'invidia forte, a livello dell'opinione pubblica, delle altre categorie, della politica; è così, è un dato di fatto.
Questo che cosa ci dice? Non che dobbiamo vergognarci ma che il Notariato o riesce a far percepire all'opinione pubblica la propria utilità sociale oppure è avviato su pericolosi sentieri.
Questo è un episodio, probabilmente la vicenda degli autoveicoli prima o poi, si sarebbe presentata; eravamo l'unico Paese in tutta Europa che aveva un sistema di questo genere, ma è chiaro che per noi la ferita è pesantissima, sappiamo che un 10-12% delle entrate della Cassa se ne va o se ne andrà; ci sono problemi di personale, il Governo non pensa a quelle alcune centinaia di persone che andranno a casa; ci sono problemi di ricollocazione di nostri colleghi, che erano impegnati solamente in questo settore e che dovranno dedicarsi ad altro.
Vorrei dire al Presidente Caruso: "caro Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il vostro ordine del giorno approvato nel novembre di quest'anno - che diceva che per quanto riguarda gli autoveicoli andava fatto un riordino
 
complessivo, che le autentiche avrebbero dovuto essere affidate principalmente ai Notai con funzioni di controllo e di verifica e che le trascrizioni avrebbero potuto e dovuto essere effettuate dalle agenzie – è stato del tutto disatteso". Vorrei anche dirgli che il voler insistere subito per l'approvazione del mutamento di rapporto notai-popolazione psicologicamente sarebbe inopportuno.
Comunque, nel rapporto con il Ministero e con la Presidenza del Consiglio il discorso dei numeri è stato già fatto perché se il Notariato avrà una significativa diminuzione di lavoro è inutile pensare che sia possibile procedere a grandi aumenti con la prossima tabella.
Nel frattempo cercheremo di minimizzare i danni nella scrittura della norma regolamentare. Chiederemo di avere un incontro col
sottosegretario Letta e possibilmente anche con il Presidente del Consiglio perché il Notariato vuole dire chiaro e forte che finché queste vicende accadono per scelte politiche o per scelte di sistema il Notariato non ha niente da dire, lo abbiamo già detto a partire dai primi di febbraio di quest'anno con interventi pubblici e con interviste; quello che non accettiamo sono provvedimenti fatti contro il Notariato, voglio sentirmelo dire dal Presidente del Consiglio, voglio che mi dica che questo provvedimento non ha nulla contro il Notariato.
Dopo siamo pronti a discutere di tutto, a difendere la nostra dignità, le nostre prerogative e a ricordare al Governo come facciamo in ogni occasione che ci sono momenti in cui possiamo anche accettare dei sacrifici a malincuore, ma bisogna che il Governo non pensi che poi in qualunque momento suona la campanella e il Notariato corre: per i GOA; per le esecuzioni immobiliari; realizzando un sistema informatico straordinario che ha consentito in tre anni di effettuare le trasmissioni telematiche di tutti i nostri atti con i nostri quattrini, con il nostro impegno e con la nostra capacità.
Purtroppo le idi di marzo ci hanno riservato un momento amarissimo; però tutto questo ha dimostrato, anche se l'ultimo metro non ci è stato favorevole, che se il Notariato fa politica, se punta a difendere la funzione e non gli interessi corporativi, se punta ad essere un soggetto politico e non un oggetto politico, se mette assieme tutte le risorse, le intelligenze, le conoscenze che abbiamo, una parola riesce a dirla, e la riesce a dire anche in maniera importante.
Se fossi arrivato qui con la vittoria, non sarei stato trionfalista, avrei detto esattamente le stesse cose con meno peso sull'animo, le avrei dette con euforia, ma le avrei dette esattamente allo stesso modo, perché poi alla fine i risultati non dipendono
 
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da noi, dipendono da chi ha la penna in mano e chi sta nella sala ovale di Palazzo Chigi.
Quello che è accaduto e il modo in cui è accaduto dimostra però che se stiamo assieme, se facciamo politica, possiamo dire la nostra, e quindi io trovo che la coralità con cui tutto questo si è svolto sia stata molto importante.
Non sono tempi facili, ma questo lo vedete da soli, vi è un cambiamento della società che mentre parliamo è in movimento.
II Consiglio Nazionale è convinto dì questo ed è convinto che dobbiamo affrontare il nuovo, uscire allo scoperto, non avere paura, tanto è vero che abbiamo deciso di fare il Congresso di Pesaro sul confronto tra Common-law e Civil-law; noi dobbiamo dimostrare, sul piano economico, oltre che giuridico - la sicurezza giuridica, la prevenzione, la giustizia preventiva sono temi su cui non mi dilungo più di un secondo - che siamo più convenienti dell'altro sistema.
La battaglia che si sta giocando è una battaglia in cui i temi sono prevalentemente economici, che lo vogliamo o no, e se noi non scendiamo sul terreno dell'economia saremo perdenti.
Spesso mi viene in mente l'episodio del signore che il giorno dello tsunami si stava facendo la doccia a Puket e i suoi marinai – gestiva una barca – gli hanno telefonato e gli hanno detto: "siamo in porto, qui c'è il mare che si ritira, non capiamo che cosa succede".
Lui ha detto: "andate fuori, andate fuori in mare aperto". Fuori l'onda era meno devastante e si sono salvati. Morale: se staremo in porto tranquilli ad aspettare, un giorno arriverà un altro tsunami, che non sarà quello degli autoveicoli.
Come in ogni occasione, non è facilissimo tracciare la strada; ma è importante che tutti assieme cominciamo a ragionare su questi problemi e su questa necessità di confronto.
In tutto questo, amici miei, la deontologia, che è una parola usata e abusata, ha qualche cosa a che vedere, perché il comportamento di ciascuno di noi è assolutamente essenziale.
lo l'ho scritto in lista, poi qualcuno si è anche risentito come è possibile, è importante che ci sia un dibattito: quando andiamo dai Ministri o dai Capi Gabinetto, che sono dei Consiglieri di Stato, non possiamo sentirci dire sulle autentiche degli autoveicoli che il Notaio non c'era.
Quanto a me, in termini istituzionali è evidente che la responsabilità di tutto quello che è successo me la devo prendere fino in fondo, ma sul piano individuale, quando verrà uno di quei colleghi a lamentarsi per ciò che è accaduto, dirò che una parte di quello che è accaduto è responsabilità sua; poiché questo comportamento, questo mettersi la funzione sotto i piedi, questo accrescersi di avidità economica indebolisce gravemente il Notariato.
 
Sabato prossimo porrò questo problema ai Presidenti dei Consigli, avremo Consiglio Nazionale il giovedì e venerdì, sabato l'incontro con i Presidenti, dirò loro: "dateci una mano, perché se questa tendenza non la invertiamo, nel senso di poter trovare qualche strumento - lo so che sono pochi, lo so che i Tribunali ci danno spesso torto – saremo sempre più deboli.
Dobbiamo trovare gli strumenti dentro di noi, io devo cominciare a non dare più la mano ai miei colleghi che sì comportano ìn modo gravemente scorretto; e questo, vedete, non è moralismo, è richiamare la categoria al fatto che o troviamo gli anticorpi oppure la malattia ci distruggerà.
Nel frattempo chiediamo in ogni sede di ottenere il nuovo Disciplinare. Andrea Pastore ha infilato alcune norme anche nel disegno di semplificazione, pur di trovare un altro canale legislativo possibile; però dobbiamo prima essere noi a cominciare a lavorare su questo tema, altrimenti temo che i tempi diventeranno molto ma molto più difficili.
Una parola, anche se con tutto questo non c'entra, sul concorso. Il Ministero ha nominato quattro nostri colleghi all'interno della rosa che avevamo individuato, rappresentativa di tutto il Paese; ho parlato con questi colleghi dicendo loro a nome del Consiglio Nazionale che rispetteremo come sempre la loro autonomia, ma che il Consiglio Nazionale è totalmente a loro disposizione per qualunque esigenza di carattere tecnico avranno; noi abbiamo a cuore che il concorso si svolga nel modo meno pesante possibile, pur nella serietà che tutti conosciamo, per i candidati che stanno per affrontare il concorso. Ho detto anche ai quattro nostri colleghi che devono trovare il modo di far sì che quelle giornate si svolgano anche fisicamente in modo meno faticoso; se devono dettare i temi più tardi facciano entrare i candidati più tardi, tengano conto della fatica e dello stress, dell'angoscia che i candidati hanno; in secondo luogo che vengano predisposte tracce non cervellotiche, perché non è pensabile che il concorso, già difficile, diventi una corsa ad ostacoli o una gara di resistenza fisica e psichica.
Sempre in tema di concorso, voi sapete che esiste in Parlamento una proposta, presentata dal Sen. Cutrufo, che prevede che chi abbia superato una volta la preselezione non la debba più sostenere per le tre volte successive. Su di essa il Consiglio Nazionale ha dato la sua disponibilità anche per rendere più corposa la proposta, nel senso che il tema della preselezione è molto complesso, riguarda ad esempio anche la possibilità di ammettere alle prove scritte chi ha fatto un solo errore.
Noi stiamo lavorando ad un disegno complessivo, che il Consiglio Nazionale ha già delineato e che la Commissione Accesso e la Commissione
 
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Scuole stanno studiando, e per il quale abbiamo una Commissione mista con il Ministero dove condividiamo molte idee: per realizzare un sistema in cui le scuole di notariato - che stiamo cercando di far parificare alle scuole di specializzazione post-universitaria - possano diventare il canale principale di arrivo agli scritti con la previsione della preselezione soltanto quale strumento residuale.
C'è dunque assoluta disponibilità del Consiglio Nazionale a sviluppare tutte le iniziative che servano a far sì che i canditati arrivino al concorso in maniera meno traumatica, anche per evitare che a tre mesi dal concorso diventino dei grandi specialisti del game-boy – come lo chiamo io –interrompendo la preparazione per caratteristiche della preselezione che non dipendono dal suo impianto originario ma da come è stata applicata. Un'ultima cosa, il libro verde delle successioni: ieri ne abbiamo parlato proprio a Bruxelles, la
 
settimana scorsa siamo stati ad incontrare Frattini che è il Commissario del settore Giustizia e Sicurezza e che ha grande disponibilità ad avere indicazioni dal Notariato italiano e da altri anche da altri Notariati europei. Questa è un'occasione importante, perché contiene una serie di materie che riguardano da vicino il nostro lavoro; e ci ricorda che moltissime cose ormai si decidono in Europa, e quindi l'attività internazionale è estremamente importante.
Ieri, tornato a casa da Bruxelles quasi a mezzanotte, mi dicevo: "mah, è veramente incredibile come è andata", e sono andato a cercare nel libro delle citazioni la parola "sconfitta".
Ho trovato una bella frase di Mazzini, che scrive a Carlo Alberto : "può imparare di più un popolo da una sconfitta che un Re da un trionfo". Facciamone tesoro.
 
BREVE COMMENTO DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI AL DISCORSO DI PAOLO PICCOLI
 
I concetti che abbiamo ascoltato da Paolo: il concetto di una forte ripresa della deontologia; il concetto quasi della ripulsa, che deve avvenire a tutti i livelli, dei colleghi scorretti; il concetto dell'impegno dei Consigli Notarili locali molto più incisivo; dell'impegno che alcuni Consigli Notarili hanno preso sul monitoraggio e che molti altri Consigli Notarili continuano a non prendere; il concetto d una forte possibilità, forse legislativa o forse di prassi, del Consiglio Nazionale di incidere sui comportamenti dei Consigli Notarili, ecco tutti questi sono concetti che Federnotai porta avanti
 
da una ventina d'anni. Non sempre i Consigli Nazionali ci hanno seguito su questa strada; ricordo interventi sul nostro giornale che ribadivano alcuni di questi concetti, sconfessati dal Consiglio Nazionale. Il notariato "paludato" che il Consiglio Nazionale rappresentava 10-15 anni fa, molto spesso ci considerava dei Pierini, preferiva il "quieta non movere" Sentire oggi il Consiglio Nazionale perfettamente in linea con le tesi che Federnotai sostiene da tanti anni ci fa un grandissimo piacere.
 
TAVOLA ROTONDA SUI TEMI DELLA SECONDA SESSIONE CONGRESSUALE MODERATA DAL COORDINATORE GENNARO FIORDILISO
 
Gennaro Fiordiliso:
Apriamo i lavori di questa tavola rotonda ringraziando prima di tutto i relatori per la immediata disponibilità e la sensibilità dimostrata nell'accettare il nostro invito. Saluto i tanti colleghi che con la loro presenza testimoniano l'interesse e decretano il successo di questa manifestazione. La tavola rotonda si articolerà in due parti, la
prima esprimerà un'impressione a caldo sui lavori congressuali, sul contenuto che è emerso o che avrebbe potuto emergere dalla relazioni tecniche, la seconda invece esaminerà nello specifico, con le personalità proprie dei relatori, alcuni aspetti della tematica odierna, quindi l'azione di riduzione e i patti successori. Questa sessione di lavoro, nell'ambito dell'intero svolgimento congressuale,
 
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conferma il preciso proposito del Notariato, nel solco di un percorso già tracciato da tempo, di aprirsi sempre più all'esterno per confrontarsi con altre professionalità e socialità e quindi oggi con il mondo politico, con la magistratura, con gli accademici, con il mondo imprenditoriale. Tutto questo nell'ottica e nella convinzione che, con il contributo qualificato apportato da diverse angolazioni, si riescano a trovare soluzioni migliori alle varie problematiche perché nessuno, riteniamo, nessuno individualmente è depositario del verbo, ma forse tutti insieme possiamo contribuire, nei limiti e con le dimensioni proprie, a far muovere meglio il sistema complessivo del motore Italia; ma credo infine e soprattutto, che questa tavola rotonda e questo Congresso in generale vogliano significare, al di là degli alti contributi specifici proposti, il desiderio e la volontà ferma dei notai che di notariato parli finalmente chi il notariato lo conosce realmente, che di notariato discuta chi di notariato quotidianamente vive; noi ci proponiamo ancora una volta con tutta la nostra professionalità superando luoghi comuni tanto facili ed anacronistici quanto irresponsabili; e passo ora a presentare i relatori che in realtà non avrebbero bisogno di particolari presentazioni rinnovando loro i miei ringraziamenti.
Alla tavola rotonda partecipa il Sen. Antonino Caruso Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il Dott. Mario Rosario Morelli Consigliere della Corte di Cassazione, il Prof. Raffaele Caprioli Ordinario di diritto privato dell'Università Federico II di Napoli e il Dott. Gioacchino Attanzio Direttore Generale dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari. Il primo gruppo di domande, che è equivalente per tutti i relatori, è questo: una relazione a caldo con spunti anche critici sulla tematica congressuale e sui contenuti proposti ed emersi nella prima parte dei lavori. Non so se il Pres. Caruso abbia partecipato a questa prima parte, altrimenti potrei cambiare il tipo di domanda, magari un po' più pertinente ad altre tematiche. Forse a lei avrei voluto chiedere: come può il legislatore contemperare politicamente le esigenze di mercato con il garantismo dei soggetti che partecipano alle vicende giuridiche, è l'economia che plasma il diritto o è il diritto che indirizza l'economia? Questa è una domanda un po' fuori tema ma che potrebbe avere un aggancio sulle situazioni che si sono sviluppate di recente.
Senatore Antonino Caruso:
Grazie. Il Pres. Fiordiliso mi chiede di intervenire con alcuni cenni sul mondo in realtà perché credo che questa sia la natura della domanda. lo credo che il legislatore debba prendere atto del fatto —diceva il vostro Pres. Piccoli, io ho ascoltato l'ultima parte del suo intervento — che la società
oggi si muove in maniera assolutamente diversa rispetto a quello che abbiamo studiato nei libri di scuola; noi nei libri di scuola abbiamo visto scandire i tempi dei mutamenti della nostra società, il Medioevo e poi il Rinascimento, la riforma e poi la controriforma; oggi tutto questo non c'è più, oggi non possiamo più permetterci le riforme e le controriforme, oggi il legislatore credo debba muoversi in una logica di manutenzione ordinaria in tempo reale con un'espressione forse non bellissima ma efficace che si usa dire; e questo credo che sia un limite che il legislatore e poi in definitiva la società paga in termini di qualità del diritto, io credo che voler coniugare l'una e l'altra esigenza, e cioè quella di mantenersi Stato depositario della qualità del diritto da una parte e dall'altra parte quella di coniugare le esigenze giuridiche e legislative con le ragioni dell'economia, con le ragioni della tecnologia sia davvero un esercizio pressoché impossibile e comunque un esercizio da praticare in ogni caso.
Peraltro credo, Dott. Fiordiliso, che anche su questo vi sia lo sfondo della nostra partecipazione al sistema europeo; noi sempre più spesso scriviamo leggi che sono figlie di decisioni quadro, che sono figlie di formazione di rango europeo; la formazione di rango europeo è qualche milione di anni luce lontana rispetto a un concetto di qualità ancorché modesta, questa è una realtà cu sui noi ci dobbiamo misurare con realismo, immagino, perché poi non credo che nessuno di noi possa permettersi di rivoltare il mondo. Ma anche l'intervento del Pres. Piccoli, che come dicevo ho ascoltato, fa sicuramente parte dei lavori congressuali e quindi una riflessione generale sugli stessi io credo di poterla svolgere, evocato direttamente in causa dal Pres. Piccoli il quale mi ha ricordato, maramaldeggiando un po', che l'ordine del giorno che avevo fortemente voluto quando la Commissione votò in sede referente la proposta di legge che diminuiva il rapporto fra notai e numero di abitanti è rimasto lettera morta, e me ne dolgo. Qualche riflessione sull'argomento credo di doverla fare e se me lo permettete la farò; però voglio agganciare questo argomento con un'altra cosa molto importante che ha detto il Presidente del Consiglio Naz. del Notariato e cioè che il notaio deve uscire dalla riserva indiana — ho sentito dire — deve guardare gli Tsunami, deve capire che la passività, l'autoreferenzialità oggi non paga più, e allora un minimo, una piccolissima amara censura io credo che in questo senso devo rivolgerla; il Pres. Piccoli ricorderà che in un incontro che avemmo, un incontro su cui mettemmo a fuoco importanti argomenti che pure stanno a cuore al Notariato io dissi: "guardate, la invento, parola e libertà", ma oggi esiste questa possibilità, sì esiste questa possibilità, il notariato deve interloquire, deve interloquire prevenendo il problema". Allora,
 
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ricordo benissimo, in una conversazione assolutamente informale per un verso ma assolutamente ricca di contenuti per l'altro, dissi: "proviamo a vedere se sia possibile parafrasare il sistema della levata dei protesti e il sistema quindi del presentatore — parafrasarlo beninteso — con tutte le differenze che vi sono con il sistema del
trasferimento degli autoveicoli". Allora, se quell'invito fosse stato accolto, io credo che sarebbe stato davvero praticato quello che un po' viene predicato, cioè guardare il problema prefigurandosi il fatto che si ponga e non viceversa: intervenire, con tutti i rischi di navigazione che questo comporta, quando il problema è sul tappeto e quando viene risolto anche con le ragioni della politica che spesso possono sfuggire a chi il problema affronta in termini di assoluta logicità. E detto questo devo anche dire che, con tutto il rispetto e la lealtà politica che non posso da componente della maggioranza non esprimere nei confronti del Governo, quello di ieri è un provvedimento che qualche dubbio me lo lascia, me lo lascia quantomeno sotto due profili: uno è stato oggetto di discussione proprio tra il Dott. Fiordiliso e me un mese fa, quindi questo credo che possa costituire una testimonianza precisa del fatto che non sto facendo un esercizio di piangeria all'indomani di un giorno doloroso per i notai, ma sto viceversa riferendo un fatto che è di mesi fa, e cioè il primo discorso è come conciliare un sistema come quello oggi prefigurato e individuato con le esigenze di sicurezza che da più parti vengono evocate e richiamate come priorità, perché qui il problema non è se fare una cosa a favore delle agenzie contro i notai o a favore dei notai contro le agenzie, qui si tratta di capire dal punto di vista del cittadino se vale di più la pretesa di un minor costo e di una deburocratizzazione dell'evento trasferimento autovettura, che pure ha un valore perché noi di burocrazia prima o poi moriremo, o se vale di più il valore aggiunto che il notaio può conferire al trasferimento attraverso la garanzia di legalità, considerando i valori che oggi i nostri autoveicoli hanno, pure questo ha un suo contenuto economico, ma soprattutto la certezza delle parti identificabili come le identifica il notaio che non ha la sfera di cristallo, questo tutti lo sappiamo, non prende le impronte digitali a
nessuno ma insomma, un'esperienza plurisecolare sull'argomento comunque l'ha consumata, e questa è la prima questione che francamente mi lascia in dubbio, cioè mi sembra una questione che non sia
stata dibattuta, che forse lo sarà con una surreale inversione dell'ordine dei problemi, della scansione temporale dei problemi. La seconda questione su cui francamente sono curioso è quella della copertura finanziaria. lo ho affrontato, i notai lo sanno benissimo, il disegno di legge
proposto dal Sen. Giuliano, ho affrontato anni di pressioni, anni di pressioni non solo legittime dal Sen. Giuliano il quale, come presentatore di una proposta, ragionevolmente ritiene di doverla sostenere, ma pressioni da ambienti di tutti i tipi e di tutti i generi; il disegno di legge è rimasto a lungo incagliato — per usare un termine parlamentare — nelle secche della Commissione Bilancio, la quale Commissione Bilancio sostanzialmente argomentava dicendo: "è vero che la Cassa è soggetto autonomo e dotata di assoluta indipendenza e autonomia, è vero che l'aumento che verrebbe generato fra i posti di notaio, come se questa proposta fosse accolta, è estremamente ridotto a pochissime centinaia di unità di professionisti, è pur tuttavia il bilancio dello Stato che potrebbe in via sussidiaria dover essere chiamato a rispondere e quant'altro". Sono quelle questioni che chi non opera nel bilancio dello Stato, chi non è un conoscitore, difficilmente riesce a cogliere, alla fine io affrontai l'argomento dicendo: "guardate, può darsi che ci sia qualche cosa che mi sfugge, può darsi che sia giusto quello che voi dite, ma una spiegazione dovete darmela sotto un altro profilo, posto che gli avvocati crescono per ragioni naturali a ritmo di 20 mila all'anno, allora la domanda è: qualcuno si preoccupa della Cassa degli Avvocati oppure stiamo allegramente viaggiando verso una catastrofe annunciata e per la verità anche da me in futuro subita ?". E questo rimosse alcune incertezze nella valutazione del disegno di legge del lieve aumento delle unità di professionisti notai; la domanda però che mi sorge spontanea, che mi è sorta spontanea quando il sottosegretario Vietti l'altro giorno annunciava che il Governo persisteva nell'intendimento di inserire questo argomento nel Decreto sulla competitività, il dubbio che avevo allora, e che spero qualcuno mi rassicuri non costituire un problema domani è questo: come farà una Cassa ad assorbire un minor gettito che credo sia valutabile intorno ai 25 milioni di euro, quindi ad una somma assolutamente non paragonabile a quella che potrebbe essere forse derivata dal lieve aumento delle unità di professionisti notai: ma questo è un argomento che, ripeto, sfugge alle mie competenze e che i rappresentanti del notariato, del Consiglio e della Cassa vorranno accettare come un contributo di argomentazione anche futura.
Ritorno sulla proposta di legge Giuliano. Il Pres. Piccoli mi ha raccomandato, in maniera garbata come egli sa fare, di non accelerarne l'esame e la conclusione sulla base di un numero condiviso che è ancora una volta mediano fra la richiesta e l'offerta e l'attuale in questo caso è di 1 a 7000.
lo non ho nessuna difficoltà, posso tranquillamente non calendarizzare, non inserire nel calendario dei lavori la proposta Giuliano in
 
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sede legislativa; vi voglio rassicurare sul fatto che i martedì, mercoledì e giovedì della settimana della Commissione che presiedo non hanno bisogno di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la Commissione fa sette sedute in tre giorni quindi posso tranquillamente differire la trattazione di questo argomento. È conveniente per i notai questo? Questa è una riflessione che i notai devono fare, che forse devono fare proprio in questa sede, in queste ore perché quello di cui stiamo discutendo non è l'aumento da 1 a 8, anzi la diminuzione da la 8 a 1 a 7, qui stiamo parlando dello Tsunami: "ho resistito a pressioni che sono durate nel corso del tempo, credo proprio di dover dire anche in maniera franca, ho gestito un'audizione di notai che ho concluso — il Pres. Piccoli lo sa perché gli è stato raccontato e dalla Commissione e da me stesso e dai notai — in una sera calda di luglio, a mezzanotte, in maniera anche brusca, tant'è che me ne dovetti scusare, ma la Commissione Giustizia del Senato avrebbe votato all'unanimità la soppressione della professione di notaio in quell'occasione; ho gestito per tre anni pressioni, e può pure darsi che io continui a poterle gestire per il prossimo anno, tanto manca alla fine della legislatura, ma può darsi di no, e se il disegno di legge va in aula ci saranno 315 Senatori portatori di 315 interessi diversi, e allora su questo il notariato deve fare una riflessione realistica, fuori dall'autoreferenzialità, fuori dalla riserva indiana: è meglio l'ottimo o è meglio il piuttosto? Questo è il discorso su cui credo che ci si debba misurare. E ancora infine un cenno su due argomenti se il Presidente me lo consente, cenni davvero telegrafici: disciplinare e concorsi che sono pure due argomenti trattati dal Pres. Piccoli.
Disciplinare. La Commissione è arrivata a due terzi del lavoro, si è fermata ancora una volta per il parere non favorevole della Commissione Bilancio del Senato, quindi, per poi non colpevolizzare il povero collega Pres. Azzolini che in tutte le maniere cerca di coadiuvare, ma per volontà della Ragioneria dello Stato che è quella che in definitiva dirige le indicazioni di bilancio. lo sono disponibile, l'ho anche più volte detto, sono abituato a mantenere gli impegni che assumo, a riprendere immediatamente la discussione del disegno di legge che rimodella il sistema disciplinare del notariato, a farlo subito e a farlo con la velocità che ha contraddistinto la prima fase, e sono altrettanto disponibile, la Commissione Giustizia del Senato ha già dato un favorevole parere alla proposta del Sen. Pastore di traslare quell'argomento in un disegno di legge che è quello sulla semplificazione degli atti per farne oggetto di una delega, anche su questo punto con grande chiarezza. Dicano i notai che cosa preferiscono, non esiste una ragione al mondo per non assecondare le loro indicazioni.
Concorsi e quiz: è chiaro che il Pres. Piccoli si dirigerà verso la rimozione del sistema della preselezione informatica che è un male necessario o è stato finora un male necessario, come una volta si diceva degli architetti, e che tuttavia non può rimanere tale per sempre, e quindi bisognerà superare tutto questo. C'è la proposta del Sen. Ofemi; c'è di più che credo il Consiglio Nazionale del Notariato debba fare, deve intervenire sul Ministero perché sia affrontato con manica larga il pasticcio che è stato determinato dai ricorsi al TAR, dalle sospensive accordate, dalle sospensive poi negate, dalle interpretazioni che giuridicamente non voglio commentare perché probabilmente ha ragione chi insegna, i Magistrati che si sono di questo occupati al Ministero e che sono tuttavia indicazioni assolutamente formaliste; primo: perché i futuri notai non devono sopportare le forche caudine di cui con grandissima straordinaria sensibilità, da riportare all'esterno, il Pres. Piccoli ha voluto intervenire su questo argomento apparentemente, solo apparentemente, marginale. Secondo: perché i notai e il notariato non hanno bisogno di ricorsi, non hanno bisogno del contenzioso giudiziario che sarà un'appendice inevitabile da parte di coloro che, amnessi ope judicis alla prova scritta, avendola superata si vedono ora negata la possibilità di confrontarsi con la prova orale e quindi di quantomeno terminare il percorso, poi vada come vada. Vi chiedo scusa perché so che sono stato forse più lungo del previsto.
Gennaro Fiordiliso:
Ringraziamo il Pres. Caruso che anche in tema congressuale ci ha dato una dimostrazione di sensibilità del mondo politico o di una parte del mondo politico nei confronti del notariato.
Rientriamo rapidamente in argomento chiedendo queste prime, e pregherei rapide, impressioni iniziando dal Consigliere Morelli sull'andamento dei lavori congressuali.
Dott. Mario Rosario Morelli:
Ringrazio innanzitutto il notaio Fiordiliso e tutto l'uditorio per questa ospitalità. Mi chiede il Notaio Fiordiliso un commento a caldo, ma da esterno sarà un commento a basso contenuto calorico perché uscirà giocoforza dal fuoco di questi argomenti che vi hanno infiammato in questa mattinata. Forse nella mia veste di Presidente di questa Commissione, come si dice con Paolo, uscente o scadente, poi si vedrà quale sarà l'aggettivo più consono, vorrei riallacciarmi al grido di dolore del Sen. Caruso su questo abbraccio perverso, fatale, tra giudiziario e procedura amministrativa dei concorsi perché effettivamente, sottolineo una cosa già detta ma che ci ha profondamente turbati, noi ci troveremo
 
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a consacrare in un modo o nell'altro un'estrema ingiustizia prendendo il caso a valle di questi candidati che non avendo superato il quiz ma essendo risultati ammessi hanno fatto degli ottimi compiti scritti, perché o questi candidati, per difetto della preselezione, non riusciranno a conseguire la nomina a notaio, e questo sarà, dal punto di vista sostanziale, un'ingiustizia evidente nei confronti di questi selezionati ad alto livello che dovrebbero scontare un vizio di una procedura strumentale che si sovrappone poi a quella finale, o viceversa saranno per ragioni sostanziali nominati vincitori e questo consacrerà un'ingiustizia nei confronti di quelli che in condizione analoga non hanno avuto invece questa chance giudiziaria dell'ammissione; a monte poi anche per spiegare il riferimento altrettanto drammatico che il primo giorno delle prove ci ha condotto a dare i compiti in orario effettivamente usurante per i candidati che hanno dovuto iniziare nel momento del calo degli zuccheri, ci tengo a ricordare che anche in questo caso le vicende giudiziarie hanno inciso in maniera determinante perché noi abbiamo dovuto gestire il problema di ordine pubblico di una serie di 50-60 candidati le cui ammissioni in via cautelare erano state annullate alle 8 di sera del giorno precedente e a cui, dopo la sistemazione e la consegna dei codici, è venuto l'Ufficiale Giudiziario a notificare alle 9.30-10 di mattina il provvedimento che abbiamo poi dovuto esaminare sotto i profili della valenza giuridica di concerto con i candidati tempestivamente notificati, ed io ho dovuto come Presidente risolvere innanzitutto questo problema che aveva implicazioni future risarcitorie, di ordine pubblico attuale perché c'erano candidati che non si volevano alzare se rimanevano altri nei cui confronti provvedimenti cautelari non erano stati impugnati; tutto questo in un contesto nel quale la Commissione si era riunita alle 6 di mattina per poter confezionare i temi del concorso nell'immediato, compiti che sono stati con inevitabile sforzo, e magari deplorevole approssimazione, confezionati proprio attraverso la cucitura, l'ibridazione di tracce proposte in quel momento e che quindi potevano avere tutti gli errori possibili e le imprecisioni che non sarebbero state ovviamente presenti se le tracce fossero state verificate e sottoposte a prove ulteriori. Però avevano il pregio di essere integre e sconosciute, e sicuramente non erano circolate un minuto prima di quello in cui sono state confezionate.
Per quanto riguarda invece il tema tecnico, che forse è rimasto un po' emarginato in questa giornata abbastanza effervescente, ho seguito i lavori e, per quello che ho capito dalle splendide relazioni, mi sembra che ci troviamo di fronte a un caso paradigmatico - come è emerso da tutte le relazioni - di anacronismo normativo in questi
settori del divieto dei patti successori e della tutela dei legittimari; di anacronismo del legislatore che è venuto in evidenza in maniera plastica attraverso la dimostrazione, da un lato, della progressiva erosione degli interessi e dei valori delle rationes che sono state alla base dei divieti di cui si parla, e per converso dell'emersione di contrapposti interessi e valori, quelli della commercializzazione, della libertà dei traffici, della sicurezza degli spostamenti patrimoniali con i quali poi gli interessi vanno bilanciati. Questo è un po' il problema del diritto vivente fuori dalle aule giudiziarie: io ho sempre sostenuto che il diritto vivente è la norma che vive in funzione delle dimensioni che assume di volta in volta, prima ancora dell'interpretazione dei Giudici, quell'interesse e valore, cioè il contenuto assiologico, in funzione della cui protezione è dettata la norma, e mi sembra apprezzabilissimo il percorso metodologico di questo esemplare, a
mio avviso, Convegno: cioè fotografare il momento in cui si verifica un processo di senescenza nel diritto vivente perché l'interesse-valore non merita più quel tipo di tutela, ma va conformato in un modo diverso, di proposta, di soluzioni alternative e di verifica ex ante di tutte quelle che, come ho visto fare stamattina, possono essere le ricadute che ciascuna proposta può comportare sul sistema complessivo dell'ordinamento e nella pratica delle applicazioni, di verificare queste proposte, come avete fatto, con contributi anche a 360 gradi che raccolgono le indicazioni e le esperienza di soggetti di varia provenienza che saranno un domani. Ed è apprezzabilissimo a mio avviso, anche sotto il profilo diacronico, mettere sul tappeto questo tipo dí problemi in tempi che possono avere una valutazione, una decantazione progressiva, ed evitare quindi che quelle che possono essere le legislazioni modificative possano avvenire sotto
impulsi contingenti, cosa che purtroppo
normalmente non accade perché le ricadute
negative, che molte volte nascono dalla legiferazione per segmenti di disciplina, senza la prefigurazione del quadro e di quelle che possono essere le interferenze e le ricadute, è sotto gli occhi di tutti; io faccio solo un esempio perché ognuno, anche la nostra categoria, ha dolori e cose su cui meditare per errori e a cui difficilmente si riesce a porre riparo; nel momento ad esempio in cui si è invocata una legislazione deflattiva che ci mettesse in un certo qual modo anche in linea con quelle che sono le direttive europee di accelerazione del nostro processo che come voi sapete ha dei tempi ormai insopportabili, ecco, in quel momento ad esempio si sono individuate da ultimo delle soluzioni di messa a fuoco di materie bagatellari che giustamente sono state affidate a dei Giudici particolari, i Giudici di Pace e, sempre nello spirito positivamente deflattivo, si è ritenuto
 
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di togliere il rimedio dell'appello contro queste decisioni quando fossero pronunciate a livello di equità: ebbene, non si è tenuto conto, in quel momento abbastanza affrettato di codificazione, che togliere l'appello significa far scattare quella che è l'interpretazione ormai consolidata dell'articolo 111 (il ricorso per Cassazione), e qual è la ricaduta? La ricaduta è che tutti voi che avete avuto una multa stradale o una lite condominiale avete potuto sulla vostra pelle constatare è che è stato confezionato nelle materie bagatellari un processo che parte con un processo gratuito in cui ciascuno si può scrivere gli atti da sé o va dal Giudice di Pace e se lo fa scrivere, ma dove deve poi reagire ad un eventuale errore del Giudice di Pace, deve imboccare un percorso tortuoso che parte dal procacciarsi un avvocato cassazionista, il costo della cui parcella è perlomeno il decuplo rispetto a quello che è il valore massimo di quel tipo di lite ed affrontare un rito cassatorio che, ben che gli vada, gli comporta come il gioco dell'oca, di ritornare indietro e andare di nuovo da un altro Giudice di Pace, quindi processi che durano cinque-sei anni che costano 5-6 milioni per stabilire se una multa di 60-70 euro o una lite condominiale per mancato pagamento di una quota di contributi condominiali debba avere una soluzione A o una soluzione B.
Invece questa metodica di mettere a fuoco i problemi per tempo e vederne le soluzioni anche nella prospettiva di tutte quelle che possono esserne le applicazioni e soluzioni, è un esempio che metto a fuoco per me stesso e di cui farò buon uso per il futuro, grazie.
Gennaro Fiordiliso:
Ringraziamo il Consigliere Morelli. I tempi della diretta nostra si restringono un attimo quindi pregherei in ordine sia il Prof. Caprioli che il Dott. Attanzio di fare contemporaneamente una panoramica rapida sui lavori congressuali e di andare nello specifico della domanda che in questo momento rivolgo al Prof. Caprioli e cioè: al di là quindi delle valutazioni se e in che misura può venire indebolita secondo lui la tutela dei diritti dei legittimari spostando le azioni a loro difesa e quindi l'ambito applicativo da una fattispecie reale ad una fattispecie obbligatoria grazie.
Prof. Raffaele Caprioli:
Grazie. Se ho ben capito debbo concentrare due interventi che erano forse diversamente programmati. Sì, certo, con piacere. Quindi io comincio rapidamente, e sarò breve, da una considerazione di carattere generale sulle relazioni che ho ascoltato e ricordo che il notaio Falconio ha esordito dicendo che l'articolo 46 della legge numero 218/1995 oggi pone l'operatore giuridico, il notaio ovviamente in
particolare, di fronte all'eventualità che il cittadino italiano che risiede all'estero gli chieda appunto di regolare la successione secondo la legge del Paese di residenza; questo ovviamente pone con maggiore urgenza il problema dell'allineamento della nostra legislazione di carattere successorio a quella vigente nei Paesi Europei, su questo non c'è dubbio, quindi il problema non è soltanto quello dello specifico della tutela del legittimario ma è quello generale di uniformare la nostra disciplina, prima o poi ci si arriverà, a quella vigente nei Paesi dell'Unione Europea; su questo punto, e prima di arrivare allo specifico della tutela reale od obbligatoria del legittimario, credo che meriti un po' di attenzione la proposta che ha fatto il notaio Pappa Monteforte, quella cioè di ripensare ad una istituzione di erede che non sia soltanto esclusivamente quella testamentaria; l'istituzione di erede testamentaria, esclusivamente testamentaria, ci trova in qualche modo isolati o pressoché isolati nel panorama del nostro diritto continentale europeo, e credo che sia agevole anche per il legislatore – naturalmente con un intervento legislativo –pensare ad una
fattispecie di testamento congiuntivo, di testamento reciproco nei limiti in cui in varie aree, in vari Paesi dell'Europa continentale è ammesso per esempio nei limiti della stretta famiglia, quindi
testamento congiuntivo tra coniugi o eventualmente arrivare anche al contratto ereditario.
Poi occorre una attenta valutazione di politica legislativa, soprattutto nell'ambito di quella che è la famiglia in particolare, ovviamente la famiglia in senso stretto, la famiglia nucleare, e realmente non credo che sia particolarmente eversivo introdurre nel nostro sistema di diritto successorio la figura del testamento congiuntivo e neanche quella del contratto ereditario; non vedrei ostacoli neanche nella previsione costituzionale dell'articolo 42 che riconosce, afferma, prevede una figura di successione legittima come alternativa ad una figura di successione testamentaria; perché non credo che ci sia una riserva di costituzionalità su questa alternativa ? Indubbiamente al momento in cui è entrata in vigore la Costituzione esisteva, come tuttora esiste, un nostro sistema di diritto successorio, che ormai tradizionalmente ripudia l'istituzione contrattuale ma direi che ha semplicemente una radice eziologica soltanto storica questo ultimo comma dell'articolo 42 della Costituzione e quindi non credo che ci siano profili di costituzionalità nell'introduzione di una nuova fattispecie istitutiva; ovviamente quello che bisognerà considerare in un'ipotesi di modificazione legislativa su questo punto della disciplina, credo che occorra necessariamente preservare la facoltà di revoca,
conservarla in capo essenzialmente al
disponente, bisognerà poi congegnare
 
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ovviamente questo rispetto, questa osservanza assoluta della necessaria revocabilità.
Del resto la revoca direi che non è revoca o recesso - poi ovviamente si potrà approfondire il discorso - ma la revoca dell'atto di autonomia privata, dell'atto di autonomia negoziale non è esclusiva degli atti unilaterali, sappiamo benissimo che il mandato è revocabile, sappiamo benissimo che il recesso è possibile nel contratto di appalto, quindi la revoca non confligge con l'idea della vincolatività dell'atto, l'atto è vincolante ancorché revocabile, e questo credo che possa benissimo conservarsi, armonizzare il principio della revocabilità dell'atto con quello della vincolabilità dello stesso anche con una eventuale ipotesi di riforma di questo patto istitutivo, il divieto di patto istitutivo e quindi l'introduzione dei patti istitutivi.
Vorrei però passare, certamente con molte manchevolezze rispetto a quello che forse avrei anche potuto dire, ma forse è meglio - meno si parla e meno errori si fanno - al punto specifico della tutela del legittimario. lo voglio ricordare, ma voi lo sapete meglio di me, voglio ricordarlo a me, che in realtà il problema dell'alternativa tutela reale/tutela obbligatoria dei diritti dei legittimari per un certo aspetto forse è meno grave di quello che potrebbe apparire: non sto dicendo il contrario di quello che è stato detto stamattina, anzi, credo che valga la pena poi di passare a soluzioni propositive; ma il nostro sistema è congegnato in maniera tale che la tutela reale dei propri diritti, per così dire reale, tutela ripristinatoria dei propri diritti è concessa al legittimario soltanto nei confronti del donatario o nei confronti dei successori mortis causa di esso perché, quando il tema essenzialmente è quello della circolazione dei beni donati, quando il bene donato comincia a circolare nei confronti del terzo avente causa dal donatario o del terzo avente causa dal successore di esso, in realtà questa tutela è attenuata, cioè è evidente che così come si legge nell'articolo 563 del Codice Civile nei confronti del terzo avente causa dal donatario il legittimario dovrà superare ben tre ostacoli per ottenere, e forse non riuscirà neanche ad ottenere, ovviamente, il bene donato; innanzitutto dopo
l'esercizio dell'azione di riduzione che gli compete dovrà intentare un'autonoma azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa: ovviamente ci vorrà una specifica azione di restituzione; poi come dispone appunto l'articolo 562 il legittimario non potrà chiedere al terzo avente causa dal donatario, quanto è stato oggetto di donazione se non dopo la vana escussione dei beni del donatario, e soltanto poi, dopo aver superato tutti questi ostacoli egli potrà rivolgersi al terzo acquirente del bene donato il
quale a sua volta avrà una facoltà,
un'obbligazione facoltativa, di pagare l'equivalente
in danaro; ora non c'è dubbio che questo dal punto di vista economico rappresenta un grave pregiudizio, non c'è dubbio che tutto questo rappresenta un ostacolo alla circolazione dei beni donati, non c'è dubbio che questo può ostacolare, e in concreto questo avviene, l'accesso al credito da parte del terzo acquirente del bene donato, ma su questo innanzitutto mi risulta, sono certo, che i notai hanno trovato delle soluzioni che certamente sono da condividere, come per esempio potrebbe essere quella del far rilasciare all'acquirente del bene donato o all'Istituto di Credito mutuante una polizza fidejussoria che possa garantire contro il rischio del sorgere di questa obbligazione indennitaria in capo al terzo avente causa dal donatario, quindi credo che sia un rischio assicurabile ma non c'è dubbio ovviamente che tutto questo comporta dei costi e comporta delle difficoltà che è forse opportuno e preferibile evitare; quindi ritengo anch'io che sia auspicabile l'intervento legislativo; debbo però dire che un intervento legislativo che può aiutare a risolvere il problema non rappresenta un'assoluta novità nel nostro sistema giuridico, infatti il Codice Civile previgente, quello del 1865 prevedeva testualmente all'articolo 1045 - a proposito delle divisioni fatte dagli ascendenti queste divisioni - e ripeto divisioni fatte dal padre, dalla madre, da altri ascendenti fra loro discendenti, che queste divisioni possono farsi per atto tra vivi o per testamento con le stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti; le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti; e poi prevedeva alcune norme, alcune ipotesi di risoluzione o di revoca (dico in generale ovviamente perché si tratterebbe di leggere tutta la sezione e non è il caso) prevedeva dunque alcune ipotesi di risoluzione o di revoca della divisione contrattuale
fatta dall'ascendente ove si verificassero determinati specifici presupposti che non ne consentissero il mantenimento: in altri termini una ipotesi, una soluzione legislativa da proporre che prevedesse una divisione o donazione fatta dall'ascendente con la partecipazione dei legittimari e quindi comportasse ovviamente nello stesso tempo la cancellazione dal Codice Civile dell'articolo 557 secondo comma che esclude ovviamente che alla donazione possano partecipare i legittimari, non rappresenta affatto una soluzione totalmente innovativa nel nostro sistema, e quindi credo che non ci sarebbero
ostacoli particolari ad accoglierla. Vorrei aggiungere poi, riferendomi a quello che diceva il collega Amadio, che si potrebbe riconoscere direttamente - ma questa è una soluzione forse più avanzata - non lo so, in capo al legittimario non il diritto ad avere la stessa qualità di beni facenti parte dell'asse ereditario ma piuttosto un equivalente valore. Bene, questa soluzione è
 
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adottata - non solo, ma perché ce l'ho sotto mano perciò l'ho vista e voglio ricordarla – dal Codice Civile della Repubblica Democratica Tedesca che è un Codice recente del 1976 in cui la pretesa alla legittima nel paragrafo 396 viene espressamente configurata precisando che "la pretesa alla legittima è una pretesa pecuniaria", quindi esistono nelle legislazioni europee dei casi in cui il diritto alla legittima viene configurato come un diritto a carattere obbligatorio e non a carattere reale.
E' chiaro che questa è una soluzione ulteriore rispetto a quella della quale ho parlato appena qualche minuto fa; voglio ricordare che nello stesso paragrafo, il paragrafo 396 di questo Codice Civile vi è un'ulteriore rafforzamento di riflesso, soltanto di riflesso, della posizione del terzo avente causa, del terzo acquirente di beni donati, e cioè la famosa pretesa alla legittima di cui vi parlavo: dice il Codice che la pretesa sorge con l'apertura della successione, si prescrive in due anni dalla conoscenza dell'apertura della successione e del contenuto del testamento, e al più tardi dieci anni dopo l'apertura della successione: solo due anni dalla conoscenza e ove non se ne fosse avuta conoscenza dieci anni dall'apertura della successione; ecco questa forse è un'altra ipotesi sulla quale si potrebbe lavorare e sulla quale il legislatore potrebbe dare un segnale, quello di accorciare i tempi, che sono veramente molto lunghi, di prescrizione dell'azione di riduzione.
Voglio dire quindi che i profili sui quali lavorare per poter consolidare la posizione del terzo avente causa dal donatario possono consistere non soltanto con l'accentuazione del profilo obbligatorio della tutela dei legittimari, ma specificamente nei confronti del terzo, e pure, appunto, anche abbreviando i termini di prescrizione dell'azione di riduzione o anche mediante l'ammissione della facoltà, come dicevo,
di far intervenire in questa divisione dell'ascendente anche i legittimari; però nei confronti del donatario e nei confronti del successore mortis causa ritengo che la tutela reale non meriti di essere spazzata via così, probabilmente nei casi indicati dal collega Amadio, della successione nell'azienda familiare o di particolari esigenze di conservazione di un'unità produttiva: questa esigenza deve essere tutelata dal legislatore, ma con norme di diritto speciale, cioè la disciplina generale potrebbe allora a questo punto frazionarsi, articolarsi secondo due diverse direttrici: una tutela forse reale nei confronti del diretto avente causa dal decujus, una tutela obbligatoria per quanto riguarda invece la posizione del legittimario nei confronti del terzo avente causa, quando cioè il bene ha cominciato a circolare, ecco in questo senso forse una tutela obbligatoria ha ragione d'essere.
Gennaro Fiordaliso:
Ringraziamo il Prof. Caprioli. Cediamo la parola al Dott. Attanzio al quale vorrei chiedere, visto che durante tutto l'arco dei lavori congressuali è emersa comunque l'esigenza di modificare un po' l'attuale sistema legislativo, volevo chiedere in che misura ritiene che una revisione dei patti successori attinente ai problemi aziendali, data la loro specificità, debba essere oggetto di normative particolari o possa invece essere ricompresa nell'ambito di una modifica legislativa.
Dott. Gioacchino Attanzio:
lo risponderò un po' a tutto, anche alle domande più generali, anche se devo dire che mi sento un po' intimidito dalla scienza che voi rappresentate e anche dal numero dei presenti.
Volevo anzitutto dare e dire tutto il mio apprezzamento al Pres. Piccoli per quello che ha detto e che condivido, per i contenuti del suo intervento, sul quale sono molto d'accordo, quindi lo ringrazio perché fra l'altro mi sembra che abbia dimostrato una forza tale da riuscire a incidere positivamente sull'autoreferenzialità che il Notariato mi ha sempre dato l'impressione di avere, stimolando una maggiore apertura, Prima di entrare nel merito del discorso volevo dirvi molto velocemente che cos'è l'AIDA.
L'associazione Italiana delle Aziende Famigliari è stata fondata sette anni fa da un gruppo di imprenditori fra cui Alberto Falck, Zegna, Ferragamo, Buzzi, Venticinque, Sella, aziende anche piuttosto importanti e di notevoli proporzioni; oggi l'associazione ha 174 aziende associate, più cento membri fisici che sono poi i membri familiari delle aziende; ricopre il 9% del PIL, è su tutto il territorio italiano. Insieme ad altre associazioni di altri otto Paesi in Europa abbiamo un ufficio a Bruxelles per riuscire a fare un'attività di informazione e di sensibilizzazione nei confronti della Unione Europea; nello stesso tempo ciascuna associazione opera all'interno e nei confronti degli Stati Membri. La missione dell'associazione è quella di consentire e favorire la continuità, nonchè promuovere lo sviluppo delle aziende familiari; come avete capito le 174 aziende che fanno il 9% del PIL non sono aziende piccole, piccolissime, sono aziende che voi tutti conoscete, ci sono le più grandi aziende italiane, magari le holding di famiglia, però anche aziende molto più piccole, insomma il 70% quasi sono entro i 150 milioni di euro.
Le aziende familiari in Italia familiari sono il 96% del totale, quindi sono tantissime, e costituiscono veramente l'asse portante della nostra economia; promuovere il loro sviluppo significa anche aiutare le istituzioni a capire quali ne siano le esigenze.
Abbiamo cominciato con le imposte di successione e donazione e con l'aiuto del Sen.
 
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Marongiu, abbiamo ottenuto il forte abbattimento delle imposte di successione e donazione nel gennaio del 2001, imposte che forse un po' troppo semplicisticamente nell'ottobre dello stesso anno sono state abolite del tutto, nell'ottica di semplificazione che c'è spesso oggi nelle nuove normative; ci siamo posti poi immediatamente l'obiettivo di affrontare il problema del divieto dei patti successori attualmente presente in Europa soltanto nell'ordinamento giuridico di cinque Paesi: il Portogallo che è stato già citato, la Spagna, Belgio, Francia e noi; in diversa forma, in diversa misura, però soltanto in questi Paesi. Abbiamo preso a riferimento una proposta di legge del Sen. Becchetti, dell'amico Becchetti che ci ha aiutato moltissimo per una ricerca che
nell'anno 2000 abbiamo sviluppato con l'Università Bocconi, ricerca che ho mandato al dr. Fiordiliso. La proposta di legge di Becchetti è del '96, però di questo problema già se ne parlava a Bruxelles dal '94; ci siamo avvalsi anche della collaborazione del notaio Luciano Guarnieri, che era molto amico di Alberto Falck, e del Notaio Freedman che voi credo che conosciate; siamo stati con Alberto Falck dal Sen. Pastore che ci ha ascoltato con molta simpatia, successivamente insieme a Benvenuto Boemi abbiamo fatto una proposta di legge che tuttavia dorme come tante altre che o non interessano troppo le consorterie, o non portano troppi voti e che magari sono anche piuttosto complesse. Quindi noi ci siamo adoperati molto. Se mi consentite, volevo leggervi, a proposito di patto di impresa un parere della Comunità Europea del 28 marzo del '98, dove parla di un'altra maniera di facilitare la continuità dell'impresa mediante l'utilizzo dei patti di impresa o protocolli familiari; non so se lo conoscete, forse non tutti; nel caso di imprese familiari questi accordi possono essere utilizzati per preservare un certo numero di regole di gestione da una generazione all'altra, sono già utilizzati in una certa misura in Francia e in Spagna al fine di
ottenere indirettamente quanto negato dall'interdizione dei patti sulla successione futura; è chiaro tuttavia che questi accordi — scusate ma traduco — sono una soluzione relativamente insoddisfacente in rapporto ai patti di successione ammessi nella maggioranza degli Stati Membri; pertanto quegli Stati che proibiscono i patti sulla successione futura, (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo) dovranno prevedere di autorizzarli poiché questa interdizione complica inutilmente una buona gestione del patrimonio. Questo dovrebbe anche darci un po' il senso di quello che si deve fare. D'altra parte qualcosa è già stato fatto con il compendio unico— lo citava mi sembra Falconio-, perché se è vero che un appezzamento di terreno ha valore perché è unico e perché ha quella sua caratterizzazione, il fatto di essere unico altrettanto vale anche per una
pinacoteca, per una biblioteca, che non si possono dividere, ma soprattutto questo vale per un'impresa che ha una così forte valenza da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale; e ciò è dimostrato dal fatto che il 50% delle imprese muoiono al passaggio dalla prima alla seconda generazione, e il 30% di questo 50% è quello che rimane alla terza generazione, quindi soltanto il 15% delle iniziali 100 aziende passa alla terza generazione. Certamente ci sono problemi di mercato, certamente ci sono problemi di altro genere, però se ci fosse la possibilità di poter programmare la vita dell'azienda prima della morte, della scomparsa del de cuius, molti conflitti potrebbero essere superati. Avete letto anche voi quelli, ad esempio, della famiglia Costa: l'azienda Costa è finita per dissidi familiari, perché non era stato preparato un passaggio generazionale; qualcosa del genere è successa a COIN che è passata di mano, qualcosa del genere è successa a tante altre aziende, vi cito quelle che conosciamo tutti, di nomi famosi, ma centinaia e centinaia, migliaia di aziende finiscono perché non si è programmata la loro continuità generazionale; il legislatore dovrebbe riuscire a dare un'indicazione, poi ognuno fa quello che vuole naturalmente. Da qualche parte mi sembra che sia scritto: è il diritto che determina l'economia o è l'economia che determina il diritto? Rispondere a questa domanda è molto difficile, però io credo
che il legislatore dovrebbe interpretare un'esigenza sia pure inespressa, e regolare la materia con norme che a loro volta incideranno sull'economia, e di conseguenza in qualche modo anche sulla società.
Per quanto riguarda poi i contenuti, io sono veramente molto ammirato perché tutto quello che è stato detto oggi coincide con quello che so essere il nostro pensiero, con quello che con l'amico Becchetti ci siamo sempre detti; purtroppo questo discorso dei patti successori è come una macchina di cui si accende il motore ma la prima non si ingrana mai, non si riesce mai ad andare avanti, e non riesco a capire bene il perché anche se lo intuisco. Tuttavia io credo che se veramente l'autoreferenzialità del Notariato in qualche modo e in questa circostanza viene meno, voi con la vostra competenza in argomento, e noi con la nostra AIDAF, associazione che oggi conta il 9% del PIL e che ha il peso e anche la possibilità di essere una forcing-flap per le sue relazioni ma anche per la sua potenza, (pensate che nel nostro Consiglio abbiamo imprenditori come Zegna, come Squinzi, come Caravoglia della Campari, gente che ha importanti relazioni), io credo che se riuscissimo a fare un articolato di legge, un qualche cosa che fosse plausibile anche per un pezzettino, potremmo finalmente cominciare ad andare avanti; forse non potremmo spostare tutta una montagna, ma se riuscissimo a spostare una
 
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roccia ogni tanto, nel giro di qualche anno potremmo avere anche risultati su questo istituto che è veramente anacronistico. Attualmente gli imprenditori risolvono il problema, lo aggirano, però non mi sembra giusto mantenere una norma che è quasi totalmente aggirata con sistemi discutibili, indiretti e probabilmente anche in qualche modo non certi, non sicuri, e onerosi; infatti molto spesso per evitare tutti questi problemi si ricorre a consulenti, a holding estere, a soluzioni che certamente voi conoscete meglio di me quindi non le ripeto; io non voglio convincervi, voglio dire che per noi oggi l'abrogazione del divieto dei patti successori, in qualsiasi modo e forma si voglia realizzare, è veramente un fatto essenziale ed è un po' la vita e Io scopo principale dell'associazione.Vi ringrazio.
Gennaro Fiordiliso:
Abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Volevo rapidamente un intervento del Pres. Caruso per capire quale prevede possa essere nell'immediato, alla luce anche di quanto è emerso oggi, l'impegno concreto del legislatore e in che misura può essere supportato da un fattivo contributo notarile.
Senatore Antonino Caruso:
Sì grazie. Io restituisco il tempo che ho sottratto prima con delle risposte davvero per punti precisi, per punti rapidi; ma per quanto riguarda il primo problema che è quello dell'azione di riduzione io credo che non vi siano prospettive di favorevole sviluppo nell'immediato futuro; certo, l'ambiente della politica lo conoscete bene, può succedere domani quello che era imprevedibile oggi, oppure può non succedere domani quello che era sicuro oggi.
Nella scorsa legislatura fui presentatore di un disegno di legge che interveniva sull'azione di riduzione: non era una idea mia, avevo letto un numero della rivista del Notariato e mi aveva impressionato, mi aveva convinto un intervento, un articolo – io spero di ricordare esattamente il nome – mi sembrava del Notaio Testa di Monza, che affrontava questo problema in maniera molto concreta e molto convincente. L'ho trasformato in un disegno di legge che ha dormito per i cinque anni della scorsa legislatura. in questa legislatura ci ha pensato proprio il Sen. Pastore, l'ho inserito immediatamente all'ordine del giorno, purtroppo si è fermato perché una parte importante, autorevole -che non è possibile non trascurare- del movimento di Forza Italia e soprattutto dei Cristiani dí Centro, dell'UDC, ha ravvisato ragioni di contrarietà su un intervento di questo tipo.
lo credo che la priorità delle priorità che il Parlamento deve affrontare, -non so se sarà possibile farlo in questa legislatura, ma occorrerà farlo senz'altro nella prossima - e credo con il
determinante contributo dei Notai, sia quello dei patti prematrimoniali. Questo è un altro argomento su cui vi sono forti resistenze di natura psicologica e pregiudiziale, prevalentemente dagli ambienti cattolici, ma credo che sia divenuto un passaggio irrinunciabile, un arnese irrinunciabile da fornire ai nostri cittadini.
Peraltro la riflessione che voglio fare è che questa posizione pregiudiziale è paradossale, perché in taluni e sempre più numerosi casi finisce per favorire la convivenza, la famiglia di fatto, con l'ammissibilità sempre più ampia, anche ragionevolmente sempre più ampia, asserita ai patti di convivenza, realizzando quindi di fatto l'esatto inverso di quanto la posizione religiosa vorrebbe privilegiare, e quanto io credo lo Stato debba privilegiare, cioè la famiglia formalmente costituita, che è il risultato pratico che si dovrebbe determinare.
Più complesso è il discorso del trust su cui è intervenuto da ultimo, nella parte finale del suo intervento il Dott. Attanzio; credo che questo sia uno dei tanti debiti che la prima Repubblica ha consegnato a questa seconda Repubblica, perché in quell'epoca la risoluzione del problema del trust e quindi l'allineamento del sistema italiano ad un sistema europeo, ad un sistema globale, sarebbe stata possibile proprio per l'alto tasso di professionalità che caratterizzava quel tipo di politica; oggi è un percorso estremamente complicato di cui non può essere garantita anche la qualità, la buona qualità su un argomento per altro decisivo anche per le ragioni dell'economia. Quindi torno a quel discorso, perché ci sono delle cornici, ci sono degli scenari, ci sono dei retropensieri che riguardano coloro i quali –non mi nascondo dietro il dito, il Presidente del Consiglio prima di tutti- possono versare in situazioni di conflitto di interesse, e quindi il dubbio, il sospetto, la strumentalizzazione nella contrapposizione politica che si agisca in una direzione piuttosto che in un'altra per risolvere, in una maniera piuttosto che nell'altra, un problema che è un po' personale, diventa ingessante su argomenti come questo. Poi però chiedo al Dott. Attanzio, me lo permetta, ma il legislatore deve veramente intervenire per risolvere la questione dei patti successori? Perché io credo che un intervento sui patti successori, sulla regolazione o sulla rimozione del loro divieto sia un intervento in assoluto probabilmente dovuto sotto il piano di un'armonia giuridica complessiva del nostro sistema, però quello che non vorrei è che un intervento eventuale di questo tipo venga a connotare un'accusa di dirigismo e di volontà dello Stato di regolare la libera economia. Mi piace pensare che un grande imprenditore che ha fatto grande la sua impresa con invenzioni, con investimenti, che sappia fare bene i cavi elettrici o la pasta alimentare, sappia altrettanto bene
 
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governare le cose della sua famiglia, le cose che riguardano la migrazione generazionale che la sua impresa deve avere; insomma, è per dire che lo strumento probabilmente esiste ma è un argomento, un'area su cui la politica deve essere ben chiara nel dire che se intervento è, deve essere un intervento non assolutamente di tipo dirigistico, un'accusa del genere sarebbe ingenerosa, ma sarebbe possibile e credo che non possa essere accettata.
Dott. Gioacchino Attanzio:
Mi limito a rispondere al Sen. Caruso. Certamente Tronchetti Provera o Giampiero Pesenti o Carlo De Benedetti o Vittorio IVlerloni che sono tutti nostri associati, o Maurizio Sella, non hanno bisogno sicuramente che si faccia una legge apposta, sanno come fare, però ci sono tante cose che vanno fuori dall'Italia; le soluzioni devono essere trovate all'interno. Ad esempio sul trust l'altro giorno, avantieri, abbiamo fatto un incontro alla Banca Popolare Commercio e Industria di Milano dove ci aspettavamo 150 persone, ed erano 360: 360 persone interessate al trust, perché? Perché evidentemente c'è questa esigenza, però le nostre aziende sono anche aziende piccole, come ad esempio Cotonella, che è in una valle bergamasca dove lavorano l'imprenditore, la moglie ed i figli 16 ore al giorno; probabilmente, loro non sanno neanche a chi rivolgersi, come fare e cosa fare; sono queste le imprese alle quali l'attuale sistema non consente di crescere, quelli che sono cresciuti sono cresciuti, gli altri no.
Gennaro Fiordiliso:
Consigliere Morelli, una riflessione rapida, finale su questa Tavola Rotonda.
Dott. Mario Rosario Morelli:
Mi sembra che la domanda inespressa sia relativa a ricadute di possibili percorsi di fattibilità, di ostacoli, di eventuali controindicazioni ordinamentali a questa innovazione abolitiva del divieto, sul cui auspicio tutti concordano, in considerazione dei profili di anacronismo che non stiamo di nuovo a ricordare. Distinguerei tra i patti successori in senso stretto e quelli pseudosuccessori. Il cosiddetto patto istitutivo (la stessa nostra giurisprudenza in parte lo va erodendo progressivamente perché nelle ipotesi border-line si tende a privilegiare soluzioni di mantenimento delle soluzioni aggirative nonostante incomba il 1344, il pericolo cioè della frode alla legge) si deve misurare con un'antica tradizione contraria che quindi implica una rivisitazione e una rilettura del sistema che è quella di un sistema di successori basato sul doppio titolo di vocazione, che non solo trova un riscontro nell'articolo 457c.c., ma purtroppo trova anche una menzione
ed una recezione anche nell'articolo 42 ultimo comma della Costituzione, dove è prevista una riserva di legge per la disciplina della successione, ma nelle due forme legittima e testamentaria, quindi non è demandato al legislatore di disciplinare la successione tout cour nelle sue possibili forme, quindi un confronto con l'articolo 42 della Costituzione bisognerebbe in certa qual misura farlo. Anche sugli interessi legittimi il 113 si limitava a prenderne atto, però si è visto quale forza di recezione ha dato ad un Istituto che è frutto di una pura invenzione dottrinaria, ma questo è un altro discorso. I patti dispositivi invece – come è già stato detto stamattina – non sono patti successori in senso tecnico perché non attribuiscono una successione ma semplicemente sono legati ad una vicenda successoria: qui controindicazioni di sistema non mi sembra che ce ne siano perché abolire questo divieto poi – mi riferisco alla figura madre del patto dispositivo – significherebbe ricondurre la vicenda nel quadro generale della vendita di cosa futura e quindi viaggiare su un binario che è già predisposto. Comunque per concludere sbrigativamente: di che cosa stiamo parlando poi in definitiva? Stiamo parlando dell'autonomia negoziale e dei suoi limiti. L'autonomia negoziale chiaro, è un micro-sistema di regole che ha una sua legittimazione dall'ordinamento a cui è legato da un cordone ombelicale e l'ordinamento prevede che gli possa apporre dei limiti e appunto limiti esterni, e questo naturalmente è ovvio; però è anche vero che l'autonomia negoziale è un valore che la Costituzione ha posto sia sotto il profilo assiologico e sotto il profilo proprio della gerarchia delle norme a livello superiore, all'articolo 41, tutelando la libertà di iniziative economiche, ha costituzionalizzato l'autonomia negoziale, e questa norma, su questo aspetto, –vi affido quest'ultima riflessione – prevede bensì che l'autonomia negoziale possa trovare dei limiti e indica nella legge la fonte di introduzione di questi limiti, ma fissa anche dei limiti alla limitabilità, cioè questi limiti potranno essere introdotti e mantenuti dalla legge solo per ragioni di libertà, sicurezza e dignità sociale. Nel momento in cui anche leggi anteriori alla Costituzione mantengano dei limiti che possano non rispondere a queste funzioni di sicurezza, libertà, dignità sociale ed entrare addirittura in conflitto e quindi entrare in conflitto col valore primario che riceve tutela che è quello dell'autonomia negoziale, noi potremmo porci
anche un problema di incostituzionalità sopravvenuta oltre che di anacronismo di norme che appunto vulnerano il precetto costituzionale dell'autonomia negoziale con limiti che non rientrano nella previsione delle tipologie dei limiti opponibili a questo valore e che quindi risultino inserite in leggi che per questo profilo potrebbero
 
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essere tacciate di eccesso di potere legislativo; è ovvio che l'incostituzionalità può essere sopravvenuta - come la dottrina ha dimostrato – e a maggior ragione questa ipotesi è praticabile rispetto al non precostituzionale. Grazie.
Gennaro Fiordiliso:
Ultima riflessione, purtroppo in tempi proprio contenutissimi per il Prof. Caprioli.
Prof. Raffaele Caprioli:
Certo grazie. Se non ho capito male il Sen. Caruso si mostra giustamente preoccupato che un intervento legislativo particolarmente mirato, orientato alla salvaguardia di certi interessi dell'impresa per così dire non possa essere capito completamente, non possa essere apprezzato nel contesto sociale generale; questa è certamente una riflessione politica di notevole importanza, però credo che si possa distinguere un tipo di intervento di carattere generale che è quello che mi pare è richiesto (come è emerso pure oggi) dalla collettività, e cioè la riforma del divieto dei patti successori da un aspetto più particolare che
potrebbe essere fatto oggetto di un intervento legislativo specifico come quelli che si sono visti anche recentemente (ma si può risalire credo anche alla figura del maso chiuso e figure del genere, cioè figure di successione anomala). Allora può darsi che vada affiancato – questo poi diventa un problema specifico del legislatore – a una riforma generale dei patti successori uno specifico provvedimento che si ponga proprio come scopo quello di salvaguardare l'unità produttiva e quello di assicurare la continuità nella gestione dell'impresa, ma evidentemente deve riguardare specificamente questo tipo si successione in questi diritti, probabilmente seguire una doppia strada potrebbe anche scongiurare il pericolo che è stato prospettato dal Sen. Caruso.
Gennaro Fiordiliso:
Chiudiamo questa Tavola Rotonda, ringraziando di nuovo per la pazienza e per il contributo che hanno offerto il Sen. Antonino Caruso, il Dott. Mario Rosario Morelli, il Prof. Raffaele Caprioli e il Dott. Gioacchino Attanzio.
 
COLLEGAMENTO TELEFONICO CON IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA GIUSTIZIA ON. MICHELE VIETTI
 
Egidio Lorenzi:
Onorevole Vietti, la salutiamo molto cordialmente: sono il Presidente di Federnotai e ho qui vicino a me il Notaio Paolo Piccoli che è il Presidente del Consiglio Nazionale. Noi ci conosciamo tutti anche con lei e di fronte a noi ci sono circa 400 colleghi che ci ascoltano. La ringrazio naturalmente di cuore per la sua disponibilità e ci ripromettiamo di farle due domande: una io e una il Presidente Piccoli. Da parte mia le chiedevo di illustrarci lo stato dell'arte, il momento, la situazione in questo momento sul problema della riforma delle professioni in merito alla quale
abbiamo assistito ultimamente a tanti cambiamenti di prospettive e di programmi.
Onorevole Michele Vietti:
La sua è una domanda che denota un certo grado di sadismo, ma cercherò comunque di rispondere. Purtroppo rispetto ai grandi sforzi che in questi anni abbiamo profuso per arrivare ad una riforma ampia e condivisa, il Decreto Legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri contiene poche norme e per la verità è ancora in corso anche un piccolo giallo per sapere esattamente quali contenga e quali non contenga; in ogni caso certamente lì non c'è la riforma delle professioni che tutti
 
auspichiamo; tuttavia in base alla cosiddetta teoria dei rampini che ín questi giorni è stata ampiamente illustrata possiamo sperare che una volta ancorato il tema delle professioni al testo del Decreto Legge, sia possibile in sede di conversione intervenire con ulteriori ampliamenti. L'ideale a mio parere sarebbe in sede di conversione riuscire ad introdurre una delega al Governo e che in un tempo breve, immagino 90 giorni, possa essere realizzata la riforma complessiva delle professioni. A quel punto noi di fatto già disporremmo dei testi dei Decreti delegati che sono alla fine i testi di riforma che sia io che il Ministro Castelli abbiamo affrontato, poi c'è qualche sfaldatura tra i due ma credo che non sia impossibile comporla, oppure direttamente
attraverso emendamenti che comunque consentano di introdurre altri ulteriori aspetti. Direi, non siamo entusiasti della soluzione però
non ogni prospettiva può considerarsi abbandonata, un varco comunque nel Decreto Legge c'è perché si possa provare ad allargarlo e ad arrivare ad una riforma vera entro la legislatura.
Egidio Lorenzi:
 
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Che è quella che noi auspicheremmo naturalmente. Lei sa che sul suo progetto c'era una sostanziale intesa almeno della parte sindacale delle professioni.
Onorevole Michele Vietti: Lo so bene.
Egidio Lorenzi:
Sull'ultima versione Castelli c'era qualche piccola riserva, ma insomma, come lei dice, secondo me erano tranquillamente unificabili e in qualche modo superabili. Mi scusi, Onorevole, volevo solo chiederle: se invece non riuscissimo attraverso questo varco a portare a termine la riforma, quei soli pochi accenni che parrebbero essere nel Decreto ci devono far felici o scontenti, secondo lei?
Onorevole Michele Vietti:
lo credo che possano non turbare i sonni di nessuno e non sollecitare entusiasmi di nessuno: sono abbastanza neutri; il senso loro è proprio quello di mettere nell'indice del Decreto anche il capitolo relativo alle professioni rinviando alla conversione il tentativo di allargare gli spazi.
Paolo Piccoli:
Eccomi. Allora se la domanda precedente era sul versante del sadismo questa è sul versante del masochismo perché parliamo di autoveicoli. Il Governo ha un Ministro che è riuscito a vedere una norma che non c'è ed è andato in Conferenza Stampa a dire che il Notaio non ci sarà più né per il nuovo né per il vecchio, va beh!, Sono le cose che succedono in questo Paese, non solamente per le norme sulle professioni. È chiaro che il Notariato ha molta amarezza soprattutto perché la proposta che noi avevamo fatto, come lei sa, era una proposta che teneva conto sia della competitività, cioè dell'esigenza che aveva il Governo di un provvedimento che determinasse risparmio, che determinasse rilancio in un certo settore, ma anche la tenuta seria del Pubblico Registro che ha bisogno di professionisti che abbiano la qualità e la qualificazione come i Notai hanno. Allora il Notariato avrà bisogno di tempo per leccarsi le ferite, per assorbire le conseguenze che sono forti e pesanti, ma io credo che questa platea che ieri e oggi ha fatto un lavoro straordinario di elaborazione di proposte su temi che riguardano la vita dei cittadini abbia bisogno da un componente del Governo che è sempre molto attento come lei alle libere professioni e al quadro complessivo, abbia bisogno di una rassicurazione sull'apprezzamento della nostra funzione, del nostro ruolo e di quello che facciamo non solamente per i cittadini ma anche per l'ordinamento. Questo credo che
 
abbiamo bisogno di sentircelo dire in una giornata come questa.
Onorevole Michele Vietti:
Voi sapete che questo è un apprezzamento implicito che è contenuto in tutto il mio lavoro e la mia attività di Governo, ma ben volentieri ve lo dico in esplicito. Il Presidente Piccoli sa che proprio a Cortina abbiamo parlato dell'ipotesi alternativa sulle volture ed io ho espresso apprezzamento per l'ipotesi che il Notariato aveva elaborato in alternativa a quella del Governo perché mi sembrava contemperasse sia esigenze di celerità, di accelerazione, di snellimento, sia esigenze di garanzia che non possiamo dimenticare. Ho visto al telegiornale dell'una e mezza una scheda riassuntiva che sull'argomento titolava "Addio al Notaio"; non mi sembra un bello slogan, mi sembra anzi uno slogan pericoloso perché prima di dire addio al Notaio io voglio capire che cosa lo sostituisce. Come è noto e come il Presidente Piccoli sa, in Commissione Giustizia del Senato io mi sono adoperato perché venisse stralciata la norma che nel contesto del provvedimento dell'aumento delle sedi notarili prevedeva anche l'allargamento delle competenze per le voltura ad altri professionisti che non fossero i Notai, e abbiamo ottenuto uno stralcio perché sono riuscito a convincere la Commissione che delle due l'una, o si abolisce il Pubblico Registro Automobilistico e allora non c'è più la categoria dei beni mobili registrati e questa è una soluzione, una soluzione evidentemente drastica, una soluzione che fa correre dei rischi perché oggi ci sono beni mobili registrati che hanno valore di centinaia e centinaia di migliaia di euro, però ha una sua logica, oppure se si mantiene il Pubblico Registro Automobilistico e la categoria dei mobili registrati bisogna che i trasferimenti di proprietà di questi beni siano affidati a soggetti che hanno la funzione e la responsabilità che li rendano affidabili; ed io temo che le strade alternative ci avviino lungo chine pericolose di cui non vorrei poi fra qualche tempo ci dovessimo pentire.
lo però voglio dare un messaggio di ottimismo e non solo di solidarietà al Notariato: il Notariato ha mostrato di avere la capacità in tanti momenti di crisi e di apparenti momenti di appannamento di saper riscoprire nuove vocazioni e mettere a frutto questa sua peculiarità di essere insieme pubblico e privato per offrirsi alla collettività in uno svolgimento di ruoli fondamentali. Credo che anche questa volta sarà così quindi credo che non dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno ma dobbiamo guardare al bicchiere mezzo vuoto.
Paolo Piccoli:
Certamente, grazie. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere qui il Sen. Caruso come relatore. Nel mio
 
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intervento avevo prefigurato l'ipotesi di una non opportunità di mandare avanti la legge Giuliano, il disegno di legge Giuliano sull'allargamento del numero dei Notai però poi il Sen. Caruso mi ha convinto sul fatto che arrivati a conclusione in sede referente sia opportuno procedere in sede legislativa, però ci siamo anche detti che sarebbe molto importante concludere l'esame del disciplinare e quindi su questo abbiamo bisogno che anche il Governo, il Ministero della Giustizia ci aiuti con l'appoggio che c'è sempre stato e che qui davanti ai miei colleghi non ho difficoltà a riconoscere con grandissimo apprezzamento perché il riferimento all'On. Vietti è stato costante e con sempre grande attenzione nei nostri confronti e anche delle libere professioni, di
aiutarci ad andare avanti a ottenere questo disciplinare che è fondamentale per noi.
Onorevole Michele Vietti:
Non c'è dubbio, proprio l'altra settimana, giovedì, ho avuto un colloquio con il Pres. Caruso in cui gli ho detto che il Governo potrebbe consentire la legislativa in Senato sull'aumento delle sedi a condizione che parallelamente prosegua l'esame, celermente,d ella riforma del disciplinare.
Egidio Lorenzi:
La ringrazio moltissimo della sua disponibilità, ed anche i congressisti presenti le fanno un applauso di ringraziamento per la sua disponibilità. Grazie molte.
 
INTERVISTE AGLI UOMINI POLITICI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I PARTITI (trascrizione di interviste proiettate al Congresso)
 
Gli accordi successori in famiglia, in Italia, sono fuorilegge dall'epoca di Giustiniano almeno, in Europa già non è più così rigida la tutela dei legittimari. I Notai sollevano la questione se la disponibilità del proprio patrimonio, perfino quando è minimo, non appaia per molti aspetti troppo ingessata per le conseguenze sociali ed economiche che ne derivano. C'è poi una specie di bomba ad orologeria che il Parlamento dovrà prima o poi disinnescare, ed è il rischio che pende sul trasferimento di immobili provenienti da donazione (in un'epoca di boom delle donazioni) qualora per un motivo o per un altro la donazione venga impugnata. Questioni che i Notai segnalano al legislatore perché ne faccia tema di riflessione e, possibilmente, di azione. Ecco le risposte che Deputati e Senatori hanno dato alle nostre domande.
D'Amore:
La legge non ammette deroghe al divieto dei patti successori, non è il momento di cambiare queste norme? Perché un padre per esempio non può lasciare ad un figlio un'azienda e a un secondo figlio invece magari il patrimonio immobiliare?
Comm. Finanze Camera – Democratici di Sinistra
On. Mauro Agostini:
Qui la questione è assai complessa, e bisogna anche un po' specificare quando parliamo di patti successori a che cosa ci riferiamo, perché per un paio di fattispecie io sarei contrario a modificarli e
 
dirò anche quali: per esempio, sia per quanto riguarda il cosiddetto patto istitutivo, cioè il patto con il quale per contratto stabilisci chi è il tuo erede, oppure in altre circostanze quando magari è lo stesso erede che dispone la vendita di un'eredità che comunque avrà ma quando il genitore è ancora vivente. In questi casi non ci sono solo ragioni giuridiche, secondo me, per dire di no alla proposta, ma ci sono anche ragioni di etica pubblica e non mi sembra opportuno. Nel terzo caso invece che mi pare però quello forse più rilevante che viene posto anche nella domanda, io direi che lì invece il problema può essere affrontato, nel senso che questo può essere anche un elemento di stabilizzazione -pensiamo alle successioni d'impresa - può essere anche un elemento di stabilizzazione se c'è una rinuncia reciproca da parte degli eredi al patrimonio l'uno dell'altro; questo può essere un elemento di stabilizzazione, quindi è un fatto che può essere previsto, che è anche affrontato e previsto da altri ordinamenti. lo direi che in questo caso, avendo naturalmente le dovute garanzie per l'insieme degli eredi, la questione possa essere senz'altro affrontata.
Pres. Comm. Finanze Camera – Partito Repubblicano Italiano
On. Giorgio La Malfa:
Credo che su questo abbiano ragione, che l'assemblea dell'organizzazione dei Notai abbia ragione: bisognerebbe ammodernare questo aspetto.
 
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Resp. Dip. Economia - Margherita
On. Enrico Letta:
Mi sembra che questa sia sicuramente una stortura da eliminare. Non capisco perché non lo si sia mai fatto. Alla fine quindi credo che sia una strada sicuramente da perseguire; penso si possa fare anche abbastanza rapidamente.
Resp. Economia – Forza Italia
On. Casero Luigi:
Anche in questo caso è una norma sicuramente da modificare. Ritengo che sia utile per i cittadini, per il Paese, per l'intera comunità, adeguare alcune norme e avvicinare queste norme a consuetudini e comportamenti legati a un'evoluzione di altre norme, ad esempio quella sull'eliminazione dell'imposta di successione e donazione. È utile in questo caso far sì che i cittadini comprendano che la norma è vicina al loro modo di agire e di comportarsi e a quello che è il sentimento che spinge a fare una successione e una donazione. E quindi a chi riceve la donazione rimanga la piena titolarità del bene, per potere in futuro fare quello che ritiene utile.
Comm. Lavoro Camera – Partito Comunista Rifondazione
On. Alfonso Gianni:
lo su questo ho una posizione ovviamente molto più radicale, i Notai me lo permettano. Ora, se rimaniamo nell'ambito delle loro funzioni, la loro proposta mi pare assolutamente ragionevole. Dal mio punto di vista bisognerebbe però fare un ragionamento di altra natura. Primo: rifare la tassa di successione. Non si capisce perché sia stata abolita, o meglio, si capisce fin troppo bene, per far piacere ai ricchi, ma questa mi pare una cosa assolutamente sbagliata.
Comm. Giustizia Camera – Lega Nord
On. Carolina Lussana:
Sicuramente questo è un principio che deve essere affrontato. Il nostro ordinamento vieta assolutamente il patto successorio, e questo a tutela magari di determinate situazioni, pensiamo al giovane magari sprovveduto, che può essere comunque indotto in errore, rinunciare all'eredità, oppure alla propria quota in azienda, perché magari non ne comprende ancora pienamente il significato. Quindi la casistica è sicuramente difforme, e dobbiamo però necessariamente occuparcene. Magari si potrebbe fare una distinzione tra quello che potrebbe essere un patto successorio istitutivo, quindi che prefiguri quello che può essere l'assetto futuro della successione, rispetto al patto successorio rinunciativo; è chiaro ripeto, che bisogna affrontare la questione tenendo conto però, proprio per la casistica che ci può essere, che non
 
sarà facile trovare una soluzione univoca, tenuto conto della complessità dei casi.
D'Amore:
Non è il momento di consentire che un padre possa destinare, per esempio in presenza di due figli, una precisa concordata divisione del patrimonio familiare?
VicePresidente Comm. Giustizia Camera –Verdi
On. Paolo Cento:
lo credo di sì. Credo peraltro che ci siano anche proposte di legge già presentate in Parlamento. In realtà in questa legislatura abbiamo perso del tempo prezioso, soprattutto l'ha perso il Governo facendoci discutere di cose ininfluenti mentre invece questi sono i problemi seri che interessano i cittadini.
Resp. Economia – UDC
On. Ivo Tarolli:
Devo cercare anche qui di fare tesoro dell'evoluzione dei comportamenti che in questi anni si stanno manifestando. È maturo il tempo per arrivare a questa decisione sanzionandola per legge, cioè togliendo quindi il divieto? O c'è bisogno di un tempo necessario ancora di sedimentazione per capire fino in fondo i comportamenti che si stanno manifestando sia nelle famiglie sia nelle aziende, piccole o medie che esse siano? Cioè quindi, è un problema che c'è ma sarei piuttosto prudente nel dire: "interveniamo subito con una legge oppure cerchiamo di farci il quadro più preciso e puntuale possibile rispetto ai comportamenti che si stanno manifestando".
Comm. Affari Costituz. Camera – UDEUR On. Pino Pisicchio:
Anche su questo terreno io credo che debba essere adoperato un nuovo meccanismo volto a tutelare questi patti. D'altro canto se da un lato esiste una condizione di privilegio per l'istituto della donazione, dall'altro non può questo privilegio restare privo d'efficacia per negozi che hanno la caratteristica che lei chiamava in causa prima. Sono quindi d'accordo.
VicePresidente Finanze Camera – Alleanza Nazionale
On. Maurizio Leo:
Su questa seconda proposta mi sembra che la soluzione che prospettano i Notai sia sicuramente interessante. L'intenzione è quella di intervenire appunto sul versante sostanziale, sul versante civilistico; ma tener conto di quelli che sono i nuovi assetti successori, di quella che è poi la reale situazione che viene a determinarsi nell'ambito dei nuclei familiari, proprio anche a
 
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seguito della soppressione del tributo
successorio, penso che possa rappresentare un
ragionamento sul quale effettuare
approfondimenti.
Resp. Professioni – Margherita
On. Pierluigi Mantini:
Anche questa proposta obiettivamente è in linea con l'evoluzione in atto. L'articolo 458 potrebbe essere modificato, in effetti, consentendo appunto una disponibilità nella gestione in vita senza attendere appunto la successione dei beni familiari. Anche qui con delle garanzie e delle accortezze: poniamo per esempio la questione dei figli naturali che dovessero a loro tempo manifestarsi, quindi con una garanzia naturalmente dei diritti fondamentali delle categorie legittimarie.
D'Amore:
Questo Governo ha reso più facile e più conveniente effettuare donazioni anche di immobili, però nessuno ha pensato a tutelare il terzo acquirente di un immobile che in passato sia stato oggetto appunto di donazione. Come si può risolvere questo problema?
VicePresidente Finanze Camera – Alleanza Nazionale
On. Maurizio Leo:
Certo che il terzo acquirente in buona fede deve in qualche modo essere garantito, quindi bisogna sicuramente pensare a dare delle tutele, delle cautele a colui il quale ha acquistato in buona fede; ci sono una serie di provvedimenti legislativi che sono stati presentati da parte di alcuni colleghi parlamentari. lo penso che si possano prendere come base di ragionamento questi provvedimenti, fare ulteriori approfondimenti e assicurare la tutela del terzo acquirente in buona fede.
Resp. Dip. Economia - Margherita
On. Enrico Letta:
Sì, è una svista. Tra l'altro capita nella vita normale delle persone di rendersi conto di che cosa vuol dire tutto questo; questo comporta una necessità di una maggiore tutela, di maggiori paure, di maggiori preoccupazioni; una svista che va eliminata rapidamente perché se no non ha senso nemmeno quella norma. Ora, su quella norma sicuramente le riserve ci sono state e ci possono essere. La norma c'è e ormai funziona e non ha senso non completare il percorso normativo attraverso un aggiustamento che ritengo abbastanza ovvio e naturale.
D'Amore:
 
Alcune proposte di legge suggeriscono di tutelare la buona fede del terzo acquirente. Lei che cosa ne pensa?
Resp. Dip. Economia - Margherita
On. Enrico Letta:
Penso che possa essere una strada giusta; tra l'altro vale per questo settore ma vale anche per altri settori. Oggi chi acquista una casa da una società si trova esattamente nelle stesse condizioni: il possibile fallimento di quella società nei mesi successivi può comportare all'ignaro compratore dei danni assolutamente non previsti, non prevedibili e credo che bisogna invece mettere serietà trasparente e tutelare la buona fede delle persone.
Resp. Economia – Forza Italia
On. Casero Luigi:
Sì, anche in questo caso bisogna dare più certezza. Si è visto l'aspetto fiscale che era l'aspetto predominante, l'aspetto che colpiva e penalizzava di più l'acquirente, che si sentiva penalizzato dal pagare un'imposta su un bene che considerava suo nell'ambito del trasferimento familiare. Esiste la necessità di modificare una serie di altre norme in modo tale che l'obiettivo, che era quello di rendere facili le donazioni all'interno della famiglia, sia un obiettivo garantito, non frenato invece da cavilli giuridici legati ad altre norme.
Comm. Finanze Camera – Democratici di Sinistra
On. Mauro Agostini:
lo credo si possa prevedere appunto - anche qui trovando forme di garanzie – che soltanto il coniuge e i figli possano rivalersi, e che invece vada rispettato un acquisto appunto fatto da terzi, un terzo che non sia in combutta, quindi con un elemento appunto che riguardi la buona fede. Se l'acquisto è avvenuto in buona fede sarei anch'io dell'opinione di discutere in Parlamento di questo provvedimento e di affrontarlo positivamente.
Comm. Affari Costituz. Camera – UDEUR On. Pino Pisicchio:
Anche qui bisogna fare un'operazione di ammodernamento. C'è stato da un lato un elemento di novità nel meccanismo delle donazioni e dall'altro però la legislazione vigente continua a non tutelare la posizione di colui il quale può entrare in rapporto con il destinatario della donazione, e quindi essere – come ricordava lei prima – soggetto a revocatoria. Pensiamo ad una situazione che può verificarsi nella cessione di un'azienda, e allora sotto questo profilo anche io credo che la giusta sottolineatura posta dai Notai, volta a creare condizioni di tutela, e tutela efficace, oltretutto, per il terzo, credo sia da
 
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accogliere. Poi, sul terreno della costruzione della norma avremo modo sicuramente di confrontarci. Però il principio mi sembra giusto.
Pres. Comm. Finanze Camera — Partito Repubblicano Italiano
On. Giorgio La Malfa:
Qui è più difficile perché il problema esiste, nasce essenzialmente dalla lunghezza delle procedure giudiziarie, cioè pensare di minare la tutela degli eredi legittimi attraverso donazioni che potrebbero ridurre la parte legittima è inaccettabile.
Comm. Lavoro Camera — Partito Comunista Rifondazione
On. Alfonso Gianni:
Certamente, in ogni caso il diritto dei terzi ad essere tutelati quando comprano e a non essere esposti a sorprese è un diritto assoluto almeno quanto quello degli altri.
D'Amore:
Il Governo Berlusconi ha reso più semplici e soprattutto più convenienti le donazioni. Però oggi chi acquista l'immobile che in passato è stato oggetto di donazione 
 
Resp. Economia — UDC
On. Ivo Tarolli:
Lasciare che un soggetto che in buona fede fa un'operazione economica di compravendita, a distanza di anni venga privato di un bene di cui è diventato titolare e su cui ha fatto un investimento, è assurdo. Quindi credo che non lo si possa banalmente, in maniera sbrigativa dimenticare; bisogna tutelarlo da questo punto di vista, e quindi armonizzare la norma in modo che anche lui abbia le garanzie necessarie come le hanno i venditori e i donatori ab origine.
VicePresidente Comm. Giustizia Camera —Verdi
On. Paolo Cento:
lo credo che il terzo acquirente debba diventare il centro di un nuovo modello di tutela civilistica, non solo nelle successioni e nei patti successori ma anche nella capacità di tutelarlo dai fallimenti e dalle truffe; chi compra un immobile spesso lo fa a scatola chiusa e rischia di pagare lui i danni provocati da altri ed è un'altra delle riforme indispensabili da realizzare nei prossimi mesi, ormai nella prossima legislatura temo.
 


INTERVENTO DEL NOTAIO SEN. ANDREA PASTORE
 
Solo per un breve saluto anche perché credo che i temi trattati siano stati visti sotto ampi profili, non solo quello degli autoveicoli, anche se il tema, la certezza dei trasferimenti, riguarda anche questa questione. lo condivido perfettamente quanto ha indicato il collega Caruso e il Sottosegretario Vietti.
E' un problema, dal punto di vista politico, di prezzi. Cioè un'eventuale, una supposta, una presunta semplificazione, un presunto risparmio quanto ci costa in termini di certezza ? e temo che nel Consiglio dei Ministri questa ponderazione non è stata fatta attentamente, ma mi auguro che ci sia un margine, anche se ristretto, per poter approfondire questo aspetto, anche perché non vorrei che poi, a resoconto, il Governo che sostengo, la maggioranza di cui faccio parte, facciano, di fronte all'opinione pubblica, una figura non esaltante laddove si verifichi poi che questa modifica non tenga o provochi guasti che qualcuno ha paventato ma che non sono stati attentamente valutati.
Da parte mia, ripeto, un breve saluto e un riferimento molto rapido alle questioni parlamentari.
Si è parlato molto del disciplinare, voi sapete quanto io ho a cuore questo problema, quanto ho a cuore il Notariato. Il disegno di legge porta la mia firma, e con una certa titubanza ho preso questo disegno di legge (e dobbiamo riconoscere che la Commissione di Giustizia ha fatto passi notevoli ma che comunque cammina con una velocità piuttosto modesta) ho preso questo disegno di legge, l'ho trasformato in una delega e l'ho inserito in un disegno di legge che, secondo quelle che sono le previsioni parlamentari, dovrebbe avere un iter molto più rapido, cioè disegni di leggi di semplificazione. Però anche qui ho qualche ulteriore perplessità, perché questo disegno di legge di semplificazione si è accavallato con le iniziative sulla competitività, quindi credo che la questione sia aperta; però a me sembra che sia importante che ci sia una volontà parlamentare, anche al di là degli schieramenti, di portare avanti e disciplinare anche le norme di semplificazione della legge notarile, perché la legge notarile, anche se la riteniamo ancora valida, ha bisogno giustamente di un maquillage, di un lifting anche piuttosto sostanzioso, perché ha quasi un secolo di vita e
 
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un secolo di vita incomincia a far sentire il suo peso.
Sull'ultima questione, che riguarda il tema del Convegno, i patti successori, io sono stato citato perché ho presentato il disegno di legge sull'azione di riduzione, ma avete potuto capire come, da parte della classe politica che poi riflette anche una certa opinione pubblica, vi sia ancora una visione molto paternalistica dei rapporti tra il pubblico e il privato. Cioè si teme che, nonostante la tutela sostanziale dei legittimari, far cadere o indebolire certe difese che noi riteniamo superate, eccessive, controproducenti, tutto sommato potrebbe esporre questi poveri nostri concittadini a delle conseguenze che loro forse non sono in grado di calcolare ove questi muri, queste difese, questi steccati forti venissero meno.
Ecco, questa è la visione che io non condivido, che indubbiamente risale all'800, che è difficile però da rimuovere. II disegno dì legge, che porta la mia firma, che è stato sostenuto, direi, con grande forza anche dal collega Caruso – e di questo lo ringrazio, l'ho ringraziato altre volte –però ha trovato di fronte a sé questi pregiudizi; il pregiudizio che purtroppo siamo ancora tutti dei minorenni, abbiamo bisogno di un papà che ci dica le cose che dobbiamo fare e siccome non siamo in grado di farle in maniera libera dobbiamo essere costretti a farle in un certo modo. E questa, ripeto, è una mentalità difficile da superare, e in questo il Notariato ha una funzione estremamente importante: più che arrivare a soluzioni drastiche e radicali quali l'abolizione del divieto tout-court, arrivare per approssimazione alla soluzione di questi problemi. Una strada era
 
quella appunto dell'azione di riduzione; un'altra strada è quella del patto di famiglia, del patto di impresa che è anche oggetto di un mio disegno di legge che però non ha avuto l'onore della ribalta della Commissione perché in effetti è una tela estremamente complicata ed estremamente sensibile sotto tanti profili. Del resto è altrettanto vero che in questo momento in cui si parla di competitività, di semplificazione, di liberazione da lacci e lacciuoli e così via, pensare che un imprenditore non possa dare alla propria azienda un destino certo mentre lui è in vita, ma debba sopportare, prevedere che la sua azienda che ha una sua unitarietà, una sua unicità e quindi un suo destino unitario sia messo un po' alle procelle di un possibile contenzioso tra gli eredi che stabiliranno quello che spetta a me e quello che spetta a te con la probabile morte dell'azienda, questo sinceramente mi sembra che sia al di fuori dì ogni logica. E allora, siccome ìo sono un combattente, mi è venuta l'idea che, proprio perché si parla di competitività, forse un pensierino nell'ambito della competitività secondo uno schema, un articolato molto semplice, che per esempio assuma a base il concetto dell'utilità aziendale come quello dell'agricoltura, si possa anche utilizzare, per questa strada aperta dal disegno di legge, il Decreto sulla competitività.
Questo decreto ci ha dato dei dolori, ma potrebbe anche darci, se non soddisfazione, qualche cura palliativa per poter magari realizzare obiettivi che vogliamo perseguire non nel nostro interesse ma nell'interesse dei nostri concittadini.
Grazie e auguri di buon lavoro.
 
DIBATTITO RELATIVAMENTE ALLA SECONDA SESSIONE CONGRESSUALE
 
Gianfranco Condò:
Sarò brevissimo. Prima cosa un ringraziamento veramente sentito ad Egidio, alla Giunta e a Federnotai perché hanno saputo organizzare un Convegno devo dire ottimo sotto tutti gli aspetti. Secondo punto: mi ricollego a quanto ha detto con parole forti Paolo Piccoli stamattina. Ha parlato dì banditi-Notai o di Notai-banditi: condivido completamente, vorrei ripetere una cosa che ho ripetuto molte volte in molti ruoli e cioè che le responsabilità nella materia deontologica e disciplinare gravano molto pesantemente sui Consigli. Quindi se c'è una componente nell'evento degli autoveicoli addebitabile ai Notai, lo è più pesantemente addebitabile ai Consigli che non hanno organizzato le associazioni, che non
hanno esercitato un controllo come avrebbero potuto. Terzo punto sul tema di stamattina. Io devo dire che vedendo la connessione tra la tutela del legittimario, tra il problema dei patti successori, tra le problematiche della donazione, ho la convinzione che bisognerebbe fare un intervento chirurgico e decisivo, e cioè prendere atto delle modifiche pesantissime che sono intervenute nella nostra società, nella nostra famiglia, di tutto quello che è stato detto stamattina e, da ultimo, di quello a proposito della successione nell'azienda che ha detto Andrea e ripeto, fare un intervento chirurgico, abolire la tutela dei riservatari, abolire i patti successori ed arrivare ad una legislazione – e mi riaggancio di nuovo a quello che ha detto adesso Andrea -
 
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meno paternalistica, perché il paternalismo che incontriamo in ogni tema che noi andiamo a toccare, da ultimo per esempio nell'Amministratore di sostegno, è veramente un vincolo al progresso di questo Paese; non vedo perché un soggetto non debba essere, nella sua autonomia, in grado di giudicare chi debbano essere e come devono essere i suoi eredi. Quindi, per me, non piccoli interventi che rischiano di dissestare il sistema senza raggiungere l'obiettivo voluto, ma un intervento radicale.
Enrico Santangelo:
Grazie Egidio. Io prendo la parola un po' in imbarazzo, perché non sono perfettamente d'accordo con tutto ciò che è stato detto oggi e anche a proposito del problema degli autoveicoli. Innanzitutto sono sorpreso perché ho sentito dal Sen. Caruso dire che il problema della riforma dei patti successori, della tutela del terzo acquirente in buona fede è un problema che sì, riguarda milioni di persone, però non è così urgente come il problema Giuliano che riguarda 4800 Notai; qualcosa mi lascia quantomeno perplesso. Poi devo dire che io, che ho dedicato sei anni della mia vita per far funzionare la Pubblica Amministrazione - perché di questo si tratta, non di ammodernare i nostri studi ma di far funzionare la Pubblica Amministrazione – sono stanco di sentirmi dire che noi siamo un problema per l'economia, sono veramente stanco. A proposito poi degli autoveicoli io mi permetto di non essere pienamente d'accordo con il mio Presidente a cui voglio un gran bene come tutti sapete ma in questa occasione mi permetto di avere delle opinioni leggermente diverse, e perciò lo dico, proprio perché è opportuno che una voce, semmai anche isolata, dica quello che pensa; qui si tratta di difendere una funzione. Allora, la funzione è sempre la stessa, sia se si tratta di trasferire un bene che vale mille lire sia se si tratta di trasferire un bene che ne vale 25 mila: è la funzione ín gioco, non altro. Allora, se è la funzione, noi abbiamo sentito stamattina dire che bisogna prepararsi per tempo, non dobbiamo aspettare gli eventi, li dobbiamo prevenire; sono anni che si discute degli autoveicoli, sappiamo bene che la funzione negli autoveicoli, o perché è stata utilizzata male da molti nostri colleghi o perché è cambiato il mondo, non è più la stessa, dovevamo abbandonarli prima; qualche Consigliere, che forse è in sala, ricorderà che quando abbiamo avuto la firma digitale io ho portato in Consiglio Nazionale un progetto, si trattava quindi di scegliere in quel momento, o fare una lotta immediata con tutte le agenzie e fare la trascrizione direttamente dai nostri studi, o abbandonarla, perché sarebbe esattamente accaduto quello che è accaduto; e allora se ci dobbiamo, Presidente, preparare per tempo, oggi
noi abbiamo una situazione paradossale: le agenzie automobilistiche sostituiscono il Notaio, ma quante agenzie immobiliari preparano dei contratti preliminari e faranno e richiederanno l'autentica di quelle firme? Noi dobbiamo stare attenti perché la nostra funzione è l'adeguamento, non vale né mille lire né 50 mila lire, è un problema di adeguamento alla legge e alla volontà delle parti, grazie.
Francesco Attaguile:
No. Consentitemi di non entrare in questo problema che ha sollevato Enrico Santangelo perché ci porterebbe molto lontano e il tempo non c'è, è un argomento molto delicato e poi nel mio ruolo non mi sento di doverlo e di poterlo affrontare, e quindi mi limiterò a guardare questo provvedimento che ci è piovuto sul collo dall'oggi al domani soltanto da un punto di vista dei conti della Cassa e delle esigenze del nostro Ente di Previdenza, anche per precisare in questa sede una inesattezza che è apparsa sul Sole 24 Ore di oggi, e che deriva da, probabilmente, una mancata comprensione del giornalista che ieri alle due ha voluto delle indicazioni per il servizio che è apparso oggi, servizio già programmato sulla Cassa, perché, sapete, dal Sole 24 Ore è stata programmata tutta una serie di articoli sulle situazioni delle Casse di Previdenza delle libere professioni. Oggi, ironia della sorte - quasi non so se era segnato nel destino, era il turno della Cassa Nazionale del Notariato ed è coinciso con il provvedimento sugli autoveicoli che certamente ha un impatto notevolissimo sui conti della Cassa. Leggendo l'articolo, invece, sembra che ci sia un'impressione minimalista. Ma non è così per chi era ieri qui quando sono intervenuto e ho parlato di 5-6 milioni di euro l'anno che verrebbero a mancare alla contribuzione della Cassa. Quel dato numerico era riferito alla perdita del nuovo e cioè alle mancate autentiche delle autovetture nuove e in conseguenza di quella che era la proposta fatta dal Notariato, una proposta dí apertura sulla quale siamo stati d'accordo col Pres. Piccoli. Ci sembrava in quel momento l'unica soluzione possibile di fronte a una presa di posizione non tanto del potere politico, ma, come ho detto ieri, di certi poteri forti che hanno, come avete visto, un potere di incidere sull'opinione pubblica e sul potere politico, per cui una soluzione ragionevole è stata stravolta.
Ieri sera a quel bellissimo (complimenti Presidente) ricevimento in quello splendido Palazzo Ferraioli per ironia della sorte eravamo di fronte all'altro Palazzo dal quale è uscito un provvedimento di questo genere. Questo, credetemi, ha aumentato l'amarezza della giornata di ieri e di oggi, ma al di là di questo, passato il momento di sconforto che tutti abbiamo avuto - e credo io e il Pres. Piccoli in prima
 
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persona perché sappiamo quanta fatica ci è costata l'azione che abbiamo fatto in queste due ultime settimane - dico, passato questo momento di sconforto e di amarezza, bisognerà vedere come gestire questa situazione, andare a verificare anche con l'opinione pubblica, con l'Unione dei Consumatori, che è intervenuta, mi dicono, stamattina dicendo che è un provvedimento assolutamente che non va a favore dei consumatori perché si rendono conto che 15-20 euro di risparmio, di non risparmio perché non potrà esserci un risparmio, perché se qualcuno dovrà fare pure questa autentica non potrà essere gratis, è un po' come la rottamazione.
Mi sono lasciato andare ma, scusatemi, perché non può essere gratuita; la legge Ronchi che prevede come debba essere fatta la rottamazione cioè l'uscita delle autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico dice che dovrà essere fatta dai rottamatori senza costi aggiuntivi, non è così perché i rottamatori si fanno pagare. Oggi, se tu devi rottamare e restituire al PRA un'autovettura, anche quello ha un costo; ma cos'è che non ha un costo in questa società? E allora a beneficio di chi andrà questo provvedimento? A beneficio del cittadino che risparmierà e non risparmierà 20 o 30 euro di Notaio? Ma li pagherà a qualcun altro per forza; o, ammesso che sia gratuito, li pagherà alla Pubblica Amministrazione, che avrà un peso notevole perché dovrà dedicare dei suoi funzionari a questo servizio, e quindi è sempre un costo che si riversa su qualcuno. Ci sarà un beneficio per le imprese? Ma perché? Vorrei che me lo spiegassero. Allora, dovremmo vedere che spazi ci sono, in sede di conversione, perché è stato detto, ho apprezzato, se volete, la dichiarazione dell'On. Vietti che ha prospettato quello che noi avevamo prospettato, mi sarei, per la verità, aspettato a questo punto dal Ministero della Giustizia un intervento molto più forte di quello che non ha fatto in Consiglio dei Ministri dove siamo stati difesi solamente credo da due persone. Chiudo la parentesi su questa vicenda anche se ci sarebbero tante altre cose da dire.
La verità è che hanno legiferato sulla spinta di un'ottica di acquisizione di consenso elettorale, scusate, bisogna dire le cose come stanno, in prossimità delle prossime elezioni; e però probabilmente fanno anche un errore di valutazione perché questa, secondo me, è miopia politica, non è in previsione di consensi elettorali che poi, e lo abbiamo detto anche a qualcuno dei politici che abbiamo incontrato, io credo che questo provvedimento sarà sicuramente cavalcato e criticato dall'opposizione dell'attuale Governo. Già le prime avvisaglie ci sono e ci sono anche critiche da parte dell'Unione dei Consumatori, ci saranno critiche da parte di tutti e ci dovrà essere
una critica forte, ragionata, ragionevole come è stato sempre fatto e come è costume del Notariato con dati alla mano. Torno ai dati; avevo promesso ad Egidio un intervento di tre minuti ma mi sono fatto prendere la mano, vi chiedo scusa.
Per la Cassa il danno sul nuovo sarebbe stato di circa 5-6 milioni di euro, e in prospettiva di questo avevo detto a Paolo Piccoli che aveva chiesto un piccolo sacrificio da parte della Cassa di addivenire a quella proposta di apertura, e lo abbiamo fatto. Vi rendete conto, alle due di ieri la giornalista del Sole 24 Ore mi ha chiesto: "questa proposta che avete fatto di rinunciare al nuovo me la quantifica? E che incidenza ha?" gliel'ho detto: 5-6 milioni di euro sul nuovo che rappresenta, come dicevo ieri, circa un quinto, un quarto di tutto il settore, nuovo, usato, se consideriamo forse, su questo non avevamo fatto i conti, anche le procure, perché a questo punto mi chiedo, le procure per vendere degli autoveicoli che fine faranno? Le farà il Notaio, le faranno i Segretari comunali? Le faranno le agenzie? E le ipoteche? Le iscrizioni di garanzia? Ma lasciamo, torniamo ai conti. Dicevo 5-6 milioni di euro, e ho detto: "certo è una bella cifra però in qualche modo questo solleciterà la bravura, l'impegno degli Amministratori a cercare di far quadrare i conti, in qualche modo vedremo di aggiustarli"; "pensate all'aumento dell'aliquota contributiva?"; "per questa cifra" - ho detto alle due di ieri - "non credo". Alle sei quando mi ha telefonato a provvedimento emanato, non si sapeva nulla, la metà, il terzo comma, le agenzie sì, le agenzie no. Quindi mi ha telefonato per avere un aggiornamento di quell'intervista delle due e mi ha confermato quella notizia che avevo appreso un quarto d'ora, mezz'ora prima e ha detto: "questo cambia la situazione?" ho detto: "certo che la cambia e la cambia di parecchio" perché gli ho detto che questo era il quintuplo del danno che avremmo avuto con la nostra proposta e quindi la cifra sarebbe stata molto più alta. Ho detto pure un'altra cosa e forse è quello, certo, che mi preoccupava moltissimo, la riduzione di gettito contributivo che da questo provvedimento sarebbe venuto alla Cassa, mi preoccupava forse anche di più l'impatto che questo provvedimento avrà sull'ordine pubblico, sulla certezza del diritto, sulle garanzie dei cittadini, e che è stato un provvedimento preso nonostante il parere contrario di settori dello Stato che hanno grosse responsabilità sul piano della garanzia, dell'ordine pubblico e della certezza del diritto, e mi riferivo al Ministero degli Interni che aveva dato parare contrario e che l'aveva difeso, e mi riferivo alla Magistratura, a certi ambienti della Magistratura, purtroppo non dal Ministero, e le ho detto pure:" e per ultimo il Procuratore Antimafia Vigna che non più tardi di un'ora fa ha dichiarato al Congresso di Federnotai la sua preoccupazione per l'abolizione
 
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del Pubblico Registro Automobilistico". Bene, io non vorrei che la giornalista avesse capito che non eravamo eccessivamente preoccupati per questo provvedimento, e comunque, ho il dovere di dirlo alla categoria: il Consiglio di Amministrazione della Cassa, anche se in una seduta informale perché non c'è il tempo di convocarla ad oras, dovrà prendere in considerazione quelli che sono i provvedimenti da adottare, perché capite che 20-25 milioni di euro comportano problemi. Queste cifre le ha apprezzate il Sen. Caruso in quel passaggio in cui avete sentito che parlava di copertura finanziaria, perché se un Ente di Previdenza va in crisi è chiaro che questo vuoto che si viene a creare poi lo dovrà colmare la Previdenza statale, e quindi occorre un intervento; ecco il motivo per cui il disegno di legge Giuliano è rimasto come diceva il Sen. Caruso bloccato mesi e mesi, perché c'era probabilmente un'opposizione o comunque una richiesta di certezza e di copertura da parte della Commissione Bilancio, e allora ragionando a voce alta e tutti insieme mi chiedo se questa non possa essere un'arma da utilizzare sempre in sede di conversione del Decreto legge. lo credo di aver finito. L'ultima cosa che ho detto alla giornalista ieri e che merita anche una nostra riflessione, è quella di augurasi che questo intervento punitivo non si spinga a tal punto da eliminare la nostra competenza perché anche se qualcuno magari pensa che sia meglio, io vi assicuro che per i conti della Cassa questo sarebbe gravissimo; forse i conti si possono aggiustare probabilmente se la nostra competenza rimane, ed è in concorrenza non con quella delle agenzie, attenzione, perché con quella siamo veramente tagliati fuori. Se verrà data la competenza alle agenzie automobilistiche, non c'è dubbio che la eserciteranno, tutto il settore si sposterà lì e potete immaginare come sarà fatto; io sono convinto che a distanza di due, tre anni il Pubblico Registro Automobilistico diventerà carta straccia, non servirà più a nulla e questa è la ragione per cui l'Automobile Club che gestisce il Pubblico Registro Automobilistico è un
alleato del Notariato, perché vuole che ci sia un Pubblico Registro attendibile, serio e aggiornato, e vi assicuro che l'ACI è dalla nostra parte, dovremmo anzi incontrarla a breve. lo dico allora: se la competenza rimarrà limitata ai Pubblici Ufficiali probabilmente sia per ragioni di non convenienza da parte del cittadino che deve comunque andare per un'autentica da qualcuno a farsi autenticare la firma, probabilmente non sceglierà di fare la fila al Comune o alla Motorizzazione, ma soprattutto potrà scegliere di andare dal Notaio con un costo di 15-20 euro per avere maggiori garanzie, allora forse anche per la Cassa potremo limitare i danni.
Egidio Lorenzi:
Grazie naturalmente. I minuti andavano tutti bene perché servivano tutti alla chiarezza. Abbiamo finito. Ho sentito, e vi ringrazio, notevoli compiacimenti, mi fa molto piacere che tutto sia andato abbastanza bene. Qualcuno ha detto: "qualche relatore è stato meno brillante, qualcuno più brillante" eccetera, avete ragione naturalmente però sappiate che a noi interessa anche e molto la gestione dei risultati di questo Congresso da oggi in avanti, cioè più che l'aspetto didascalico e dei due giorni congressuali per noi è importante poter dire che c'era Tizio del tal partito e ha sostenuto che era d'accordo con noi, che il Procuratore Nazionale Antimafia ha detto certe cose importanti ieri, che con questi signori intervistati, che hanno detto quasi tutti che erano molto d'accordo, passeremo prima o dopo all'incasso e diremo. "se siete molto d'accordo, qui c'è un progetto di legge, lo firmate o non lo firmate ?".
Quindi Federnotai, per sua stessa natura, pensa più alla gestione politica successiva dei risultati di questo Congresso che non, al limite, a qualche eventuale caduta se non di stile, almeno di valore del singolo intervento.
Ciò detto se sono veri tutti i complimenti che mi avete fatto, cioè se è vero che è andato tutto bene, sono molto, molto contento e vi ringrazio.