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Q.11

 

GENNAIO 2000                         download Quaderno n.11.pdf

 

 

QUARTO CONGRESSO NAZIONALE
FEDERNOTAI
GARANZIA DI QUALITA'
DELLA PROFESSIONE NOTARILE

 

 

 

Sommario

 

Presentazione                                                                                                           

Discorso inaugurale                                                                                                    

Relazioni           
Carlo Fragomeni Pluralismo etico. Processo di professionalizzazione del notaio italiano                                                             

Francesco Testa Dalla qualità del notaio alla qualità del notariato
Remo Bassetti Ragionando di qualità: dall'analisi concettuale a

un'applicazione forte nel settore notarile                                    

Giuseppe di Transo Quale qualità                                             

Arrigo Roveda Prospettive di riforma del sistema dei controlli      

Gianmaria Ajani La funzione notarile nei modelli di Civil Law e di

Common Law                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi

Mino Fuccillo, Francesco Testa, Remo Bassetti, Paolo Becchetti, Paolo Piccoli,,Bruno Barzellotti, Francesco Felis, Giovanni Vigneri Giuseppe Satriano Francesco Testa Giuseppe di Transo, Arrigo Roveda, Antonella Piccinetti, Egidio Lorenzi, Gian Franco Condò, Maria Claudia Andrini,,Arturo Brienza, Carlo Saggio, Remo Bassetti, Valentina De Donato, Marina Varlese, Guido Falqui Massidda, Vitantonio Laterza, Concetta Priore, Luciano Amato, Mino Fuccillo, Grazia Prevete.

 

 

 

Atti del congresso: relazioni e interventi
 
I primi tre Congressi di Federnotai hanno lanciato un messaggio importante: rivedere l'ordinamento del notariato in funzione di garanzia degli interessi della collettività e non di autotutela della categoria.
Questa rivoluzione copernicana, che colloca doverosamente al centro dell'interesse il cittadino, impone una profonda riflessione sulla qualità che il notariato deve sempre saper garantire.
Con il quarto Congresso, per la prima volta in ambito professionale, si cerca di dare un volto concreto al concetto di qualità, in particolar modo quella del professionista, senza per questo tralasciare la qualità dell'organizzazione del servizio. Un approccio diverso da quello dell'impresa.
Siamo certi che il notariato vorrà dimostrare la sua vivacità intellettuale e la sua sensibilità nell'interpretare le nuove esigenze della società partecipando a un dibattito - senza pregiudizi e senza tesi precostituite - sull'evoluzione della funzione e dell'ordinamento.
Grazia Prevete Presidente di Federnotai


 

 
Colleghe, colleghi, ospiti, a tutti voi un cordiale benvenuto.
Sono lieta di aprire i lavori del 4° Congresso e di rappresentare Federnotai in questa occasione, che è una delle ultime per la Giunta Esecutiva. Una delle ultime, anzi direi l'ultima, poiché come sapete il nostro mandato si conclude alla fine del prossimo mese di gennaio, dopo che, come avevo detto nel mio discorso di insediamento, avremo traghettato la federazione nel 2000.
La rappresentazione è giunta al termine e come i capocomici nella commedia dell'arte mi avvicino al pubblico, riassumo gli avvenimenti, ricordo successi, chiedo venia per gli insuccessi e portandomi una mano sul cuore assicuro che sempre gli attori hanno dato il meglio di se stessi.
Lo scenario del triennio 1997 – 2000 è stato denso di avvenimenti per tutte le libere professioni. Nel 1997 il notariato trascorreva giorni di apparente bonaccia (solo apparente: ricordate i frequenti tentativi di scippo di attribuzioni da parte di altre categorie professionali?), le acque erano increspate soltanto da venti di inquietudini: la società in rapido divenire .generava nuove esigenze e poneva nuove domande alle libere professioni. Federnotai da sempre laboratorio privilegiato di elaborazione già da tempo aveva dato avvio ad una rimeditazione e riflessione collettiva sul nostro ordinamento: nei primi due congressi si era discusso di forma dell'atto notarile e di funzione e, recependo l'insoddisfazione della parte più attenta del notariato per la nostra immagine un po' opaca, aveva gettato le basi per una politica di comunicazione.
La Giunta, raccolto il testimone da chi l'aveva preceduta, ha continuato a percorrere la strada tracciata.
Con entusiasmo abbiamo dato il via all'operazione "notaio e cittadini" che, attraverso varie vicende che chi ci ha seguito ben conosce, si è conclusa con la presentazione di quello che si può definire il decalogo per un "rapporto informato" tra il notaio e la sua clientela.
L'intuizione che sta alla base di questa prima operazione, che con tanta fatica è stata accettata dai colleghi, è quella della centralità dell'utente e della necessità di squarciare i veli rituali che ci ammantavano e che avevano fatto quasi smarrire alla collettività il senso della nostra funzione.
Riconosciuta la centralità dell'utente, il passo successivo è stato quello di prendere contatto con con le associazioni dei consumatori.
Dalla collaborazione, iniziata con diffidenza, e in breve tramutatasi in reciproca stima una volta chiarita l'importanza della funzione notarile nella difesa degli interessi dei cittadini, sono nati due vademecum, il primo sugli acquisti immobiliari ed il secondo sulla stipulazione di mutui.
Entrambe queste operazioni, iniziate in sordina con due associazioni coraggiose e terminate con ben otto associazioni, sono state accolte con grande interesse dal pubblico degli utenti, grazie anche alla forte risonanza data dai media.
Nel frattempo la relazione dell'Antitrust sconvolgeva il mondo delle libere professioni, con una rivoluzione copernicana affermava con vigore che l'ordinamento andava ridisegnato nell'ottica della centralità dell'utente, su questa strada si muoveva anche la bozza di legge quadro elaborata dalla commissione Mirone.
Federnotai proseguiva il cammino intrapreso, dimostrando di saper interpretare correttamente e rispondere con tempestività alle domande della società civile e nel 3° Congresso esaminava con il lavoro approfondito e puntuale di un gruppo di studio di colleghi la nostra legge regolatrice nell'ottica delineata dall'Antitrust.
Il dopo congresso, come tutti voi ricorderete, è stato un terribile happening: ipotesi di discussione come quelle sulle tariffe e sul numero programmato sono state interpretate come tesi di Federnotai facendoci definire da alcuni "i nemici del notariato", "la serpe in seno".
Ma la serpe vedeva solo più lontano degli altri.
Le stesse tesi sono state recentemente riproposte da autorevoli pulpiti, il CUP, il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.
Alla burrascosa assemblea dei delegati a Cascina Bergamina, la Giunta si presentava con le dimissioni in tasca, pronta a rassegnarle se non si fosse raggiunto un ragionevole livello di intesa con tutte le associazioni regionali.
Superata la crisi con la conferma della fiducia nell'operato della Giunta, ancora oggi stento a capire le ragioni, non del legittimo dissenso, ma del tentativo di linciaggio cui ha dato origine e che è stato contrastato solo dal lavoro faticoso di tutti i componenti della Giunta .
Ma andiamo avanti, anzi torniamo indietro. Appena insediati abbiamo dovuto fronteggiare i soliti problemi con la compagnia di assicurazioni che gestiva la polizza RC .
L'anno successivo affrontavamo anche l'avvicendamento della compagnia.
 

  FederNotizie Quaderno n. 11 Quarto congresso Federnotai Roma novembre 1999
 
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Nel 1999, raccogliendo istanze di lungo periodo di Federnotai, il Consiglio Nazionale stipulava una polizza RC collettiva per tutti i notai.
Federnotai continua ad operare nel campo assicurativo, la polizza unica è strumento indispensabile per potenziare la qualità del sistema notariato, ma non ha risolto, né risolverà tutti i problemi in materia e soprattutto non ai costi attuali.
Il 90% dei notai ha un'altra polizza RC a primo rischio e quindi la polizza unica copre solo il 10% dei notai. Quando la polizza unica sarà a primo rischio per tutti i premi lieviteranno fino ai livelli conosciuti, ovvero andremo incontro ad una serie di disdette a raffica da parte delle compagnie assicuratrici.
Se la riforma delle libere professioni renderà per tutti obbligatoria la polizza RC muterà ancora lo scenario: l'esperienza in materia di Federnotai potrà essere utile per individuare soluzioni ai relativi problemi.
Nel settore informatico Federnotai, tramite le associazioni regionali, ha organizzato i primi pionieristici corsi di alfabetizzazione, proseguiti sotto [a gestione Notartel.
Oggi, a pochi giorni dal millennium bug, avremmo voluto poter offrire a tutta la categoria un più valido supporto per il necessario aggiornamento di hardware e software, tramite una rete di consulenti regionali, gruppi di acquisto, comitati per il monitoraggio dell'operato dei nostri fornitori.
Tutto questo purtroppo è rimasto un bel progetto che affideremo alla giunta eleggenda.
Un aiuto può derivare per tutti dalle relazioni che il consulente informatico di Federnotai ingegner Bernardi ha redatto e pubblicato su FederNotizie. Dalla rapida carrellata sul lavoro di questi tre anni, carrellata peraltro non esaustiva - non dimentichiamo il lavoro nella Consilp che ha portato le libere professioni ad essere riconosciute come parte sociale - possiamo trarre alcune conclusioni. Ancora una volta Federnotai riconferma il suo ruolo di "apripista", di acuto sensore nel recepire e fare proprie le istanze della società civile nell'interesse della collettività.
Le iniziative della Federazione sono spesso accolte con freddezza o addirittura osteggiate dagli organi istituzionali e da una parte del notariato, salvo poi riconoscere qualche tempo dopo che in realtà erano apprezzabili e condivisibili.
La Storia non dovrebbe essere maestra di vita? Non sarebbe preferibile prestare orecchio attento alle libere associazioni, trait d'union con la base notarile?
Nel corso del tempo abbiamo assistito alla trasformazione dei congressi da luogo di discussione fra notai a luogo di confronto con il potere politico e i mass media.
Le associazioni regionali restano l'unico possibile punto di aggregazione all'interno della categoria,
laboratorio, fucina di idee, stimolo per gli organi istituzionali e per il notariato tutto.
In questo momento storico di profonde mutazioni per tutte le libere professioni e in particolare di evoluzione della nostra funzione verso un ruolo più marcatamente pubblicistico, non privo di insidie e pericoli, è più che mai necessario che la politica del notariato sia frutto di una attenta riflessione sui segnali che provengono dall'intera categoria.
Nel recente congresso di Catania la deriva pubblicistica è stata presentata come la futura frontiera alla quale aspira il notariato tutto.
Ma abbiamo anche sentito personaggi di rilievo affermare che l'attività di supporto del notariato alla giustizia civile non può essere vissuta dai notai come pedaggio da pagare per la nostra sopravvivenza; altre sono le ragioni profonde che danno centralità alla nostra funzione nell'ordinamento.
Ancora è stato detto che formazione giuridica e attitudine del notaio sono antitetiche a quelle del giudice e quindi ben vengano nuove attribuzioni, ma solo se corrispondono a una degiurisdizionalizzazione di alcuni settori del processo, in modo tale che l'intervento del notaio rimanga nell'ambito della funzione, unica via per evitare il deterioramento della qualità della prestazione e, di conse guenza, della nostra immagine.
Mi auguro che su questi temi si apra un ampio dibattito, perchè non possiamo permetterci di correre nuovamente il rischio che all'assunzione di nuove attribuzioni nel campo della giustizia civile non segua una adeguata risposta della categoria: mi riferisco all'affaire GOA: 800 domande iniziali, poco più di 300 domande finali.
La politica di comunicazione di Federnotai ha dato i suoi frutti, la nostra rilevanza all'esterno è testimoniata dall'attenzione dei mass media alla nostre iniziative, il vademecum sui mutui è stato ripreso dagli organi di stampa più vari, dal Sole 24 Ore al settimanale femminile Anna, da Repubblica ai giornali locali, sono state realizzate interviste e servizi su network pubblici e privati e su innumerevoli testate.
L'importanza del ruolo di Federnotai all'interno del notariato è stato ribadito e confermato con la convocazione, nel marzo scorso, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle libere professioni.
A tutto ciò non corrisponde una pari crescita di consapevolezza all'interno della categoria: le associazioni regionali soffrono di una crisi di partecipazione generazionale, non vediamo nuove leve sostituire i colleghi che con una naturale rotazione si allontanano o passano ad altri incarichi.
Alla nuova Giunta passiamo il compito di scuotere dal torpore vecchi e nuovi colleghi, di trascinarli
 

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fuori dai nostri individualistici uffici, di sollecitarli a partecipare a questo vitale momento di modificazione, adeguamento della funzione alle esigenze della società civile che può solo nascere da una riflessione e crescita collettiva del notariato tutto.
Un'ultima notazione sui rapporti con gli organi istituzionali.
Si è parlato di "freddezza", ma non ne vediamo il motivo, Federnotai segue con attenzione e rispetto l'operato di tutti coloro che con intelligenza e disinteresse lavorano per un obiettivo comune, ma si aspetta da essi la stessa disposizione d'animo, nella convinzione che sindacato e organi istituzionali debbano percorrere in reciproca autonomia le loro strade, che in certi momenti possono essere molto vicine, in altri molto lontane.
Alla Federazione è affidata la rappresentanza sindacale della categoria; in quanto libera associazione rappresenta solo i propri iscritti, con una funzione, come ho già detto, dí stimolo e dí elaborazione di idee. Gli organi istituzionali, rappresentando tutti i notai, devono recepire le idee e le istanze delle diverse anime del notariato e con opera di mediazione e ricomposizione portarle ad unitarietà, elaborando la linea politica ufficiale della categoria.
In alcuni momenti la collaborazione può essere opportuna: ad esempio mi chiedo se non sia auspicabile che nelle commissioni, finalmente costituite, del Consiglio Nazionale su accesso e distribuzione territoriale, sia chiamato un rappresentante di Federnotai, organismo che ha prodotto sugli argomenti studi e relazioni congressuali.
E non sarebbe altresì auspicabile che il Consiglio Nazionale ponesse finalmente mano ad un disegno organico di riforma della nostra antica e gloriosa legge del 1913?
In questo difficile momento di transizione in cui gli avvenimenti si susseguono a ritmo prima impensabile e nel quale le libere professioni sono ormai quotidianamente all'onore della cronaca, non è concesso a nessuno rifugiarsi in una nicchia protetta al riparo dall'onda del cambiamento.
Arriveremo alla ormai prossima riforma dell'ordinamento delle professioni senza avere pronto un progetto complessivo frutto di ampia discussione collettiva?
Federnotai nel frattempo prosegue la sua strada e con il 4° Congresso affronta il tema della qualità. Parlare di qualità non vuol dire che il notariato sia senza qualità, anzi la qualità esiste ed è alta.
Ma affinché non resti una affermazione autoreferenziale la qualità deve essere misurabile, accertabile e confrontabile.
Poiché la funzione di terzietà e di regolatore del mercato giuridico propria del notariato postula quale utente finale della prestazione l'ordinamento giuridico e la collettività, la qualità deve essere riferita non solo al singolo notaio ed alla singola prestazione, ma al notariato nel suo complesso; al sistema notariato.
La qualità implica una profonda riflessione sui punti nodali: accesso, formazione permanente, tariffe, governo del notariato, controlli, deontologia.
E affinché tutti gli intervenuti possano esprimersi sul loro futuro, abbiamo destrutturato il Congresso: poche relazioni, largo spazio al dibattito. Adesso quindi la parola a tutti voi.
 
 

  FederNotizie Quaderno n. 11
Quarto congresso Federnotai Roma novembre 1999
 
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Carlo ,,Crcogorneni
PLURALISMO ETICO
PROFESSIONALIZZAZIONE DEL NOTAIO ITALIANO
EFFETTIVITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
 
PREMESSA
L'approccio ai temi implica una rapida ricognizione preliminare delle strategie politiche sullo scenario europeo, dopo la dissoluzione dei regimi totalitari. Il crollo del socialismo ripropone con forza il modello basato sul capitalismo. Regno Unito ed U.S.A., nazioni libere, non ideologizzate per definizione, in possesso del modello di governo giusto, si propongono per le loro strutture amministrative agili, efficienti e trasparenti quale mezzo alfine della costruzione del mercato globale e questo quale ulteriore strumento per l'affermazione del capitalismo.
La praticabilità del progetto in ambito continentale essendo la Germania intenta alla propria ricostruzione, poteva profilarsi con previsione di ragionevole successo ed efficacia. Il supposto fondamento del disegno politico risiedeva nella apodittica praticità del sistema a struttura amministrativa di tradizione anglosassone, in quanto sistema di governo e non di norme giuridiche. Vediamo da vicino perché. Il diritto comune inglese, esito felice di una concezione illuminata di Enrico II Plantageneto e dei suoi giuristi di corte risalente al 1179, non si presenta come un codice compilato ad imitazione di quello di Giustiniano, ma è un labirinto di precedenti, di questioni, di sentenze, delle diverse Corti Regie, originariamente itineranti. Il diritto inglese si sviluppa cioè secondo direttrici originali ed autonome, nonostante la forza di attrazione a cui fu sottoposto nel periodo più delicato e critico della sua evoluzione.
E così gli anglosassoni, pur servendosi del diritto civile e canonico come dei veri e propri testi dì studio, quanto al metodo ed allo spirito che li informava, ne respinsero il contenuto positivo, fatte salve poche grandi massime generali. II "corpus" di tali sentenze equivale.al nostro sistema codicisticc e la giurisprudenza inglese altro non è che l'omologo del nostro sistema di leggi scritte. L'esecuzione dei contratti e delle sentenze giudiziali non dipende da documenti scritti: essi vengono rispettati per il solo fatto che è la comunità a garantirli.
Il luogo comune, surrettiziamente abusato, che vuole il diritto anglosassone fortemente caratteriz
zato da litigiosità ed alto contenzioso, trae erroneo presupposto dal particolare sistema delle fonti "giurisprudenziali" in senso atecnico di cui si è detto. Consuetudine giuridica e diritto gestito dalle corti, costituisce dunque l'unico sistema giuridico e l'unica norma di governo, sia nel Regno Unito che in U.S.A.. Appare chiaro, dall'interno di questa luce, come potesse presentarsi sostenibile un progetto di esportazione del modello, pur prevedendo che esso si sarebbe dovuto confrontare con la grande tradizione giuridica dei sistemi continentali intrisi di rigidità in quanto esiti di sistemi ideologici.
L'impatto tra i due sistemi in Italia ha provocato quello che noi usiamo chiamare il processo - più culturale che politico - di destrutturazione delle istituzioni amministrative statali, l'indebolimento dei legami organici tra Stato e istituzioni, tra istituzioni e cittadini. Si tenta cioè di creare osmosi tra due sistemi diversi a prescindere da un giudizio critico su quale dei due sia il più giusto, cercando una possibile alternativa agli strumenti statali sclerotizzati, ampliando Io spettro di interessi ad altri ambiti come l'economia ed il mercato, supporto del capitalismo. Il mercato di cui qui parliamo non è quello spontaneo e naturalistico indicato dai teorici del liberismo, bensì quello regolato da norme costituzionali più che dai Trattati, che oggi operano in un contesto provvisto di moneta ma non ancora di territorialità. Parliamo infatti di norme in grado di- dare al mercato l'ordine giuridico che non ha e che. causa fenomeni patologici in quanto gestiti spesso in dispregio al Codice Civile. Obiettivamente, essendo l'Italia un paese in cui il processo di modernizzazione avviene con maggiore difficoltà, i politici spesso e volentieri denunziano "poteri forti" della finanza e dell'economia internazionale per sfruttare le fobie e le emozioni dei gruppi sociali più vulnerabili. La materia economica anche se ancora non ordinata da principi giuridici di astrattezza e di generalità, è però sufficientemente professionalizzata, merita di essere guardata con minor sospetto, riconoscendone il ruolo di presupposto logico della crescita civile di una nazione e del suo sviluppo. Per questo chiediamo un atteggiamento laico tollerante verso il nostro sforzo di indagine in questo ambito.
 

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PLURALISMO ETICO
Il concetto di etica nel senso inteso dai più moderni pensatori degli Ultimi decenni del secolo ventesimo, va in questa direzione e cioè verso la presa in considerazione di più possibili etiche coesistenti. All'idea di un'etica assoluta quale da noi conosciuta secondo l'insegnamento delle nostre scuole o dei nostri collegi, fortemente connotata di cattolicesimo e di moralismo, si è andata sostituendo una serie di norme regolatrici del comportamento concreto, le quali, nel valutare ciò che è giusto fare in un determinato contesto, per raggiungere uno scopo, propongono più soluzioni, dando pratica preferenza all'idea etica pluralistica che consiste in un confronto tra progetti anche alternativi, allo scopo di ottenere lo sviluppo della cultura umana. Il pluralismo etico o dei valori consiste cioè in un atteggiamento laico, che consente di scegliere il meglio di tutte le etiche senza prendere posizione assolutistiche, che spesso si identificano con il fanatismo, causa di conflitti e di regresso.
In questa ottica si può spiegare come si sia potuta affermare, nei primi decenni del secolo, l'etica del positivismo giuridico, che, disconoscendo il collegamento tra morale e diritto e confondendo i concetti tra legge correttamente promulgata e legge giusta, ha generato le leggi naziste ed altri ordinamenti coevi ove è totalizzante il ruolo dello Stato.
La dottrina del pluralismo etico appare metodologicamente conciliabile con il ruolo dell'identità personale nell'etica. Identità personale, intesa come successione di io. La rapidità delle trasformazioni nella società occidentale la grande quantità di novità che ogni giorno la persona deve raccordare con l'esperienza passata e con i punti di equilibrio in essa raggiunti, rendono frammentaria la continuità della vita interiore. E' come se si verificasse la perdita del soggetto e della sua stabilità. Tra il nostro io attuale e quello deí míeí contemporanei c'è più connessione che tra il mio io di oggi e quello futuro. Da qui, l'interesse ad una concezione meno statica dell'etica, meno assolutistica e necessitante della condotta umana. In pratica la congiuntura del momento spinge a coniugare valori come senso del profitto e probità, miraggio del guadagno e gusto del risparmio senza fare, nel passaggio alla cultura mercantile e capitalistica, economia di etica.
PROCESSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE
DEL NOTAIO ITALIANO
Se il pluralismo è un fenomeno che oggi gode di particolare supporto teorico, ben venga anche per il Notariato un approccio attento ai fenomeni so
ciologici che lo riguardano ed una particolare attenzione al contesto storico in cui esso si muove perché proprio dalle connessioni con il contesto storico sociale ed economico e con il mutamento in atto, si può cogliere la dimensione mobile in cui deve consistere la professione, come fenomeno sociale multidimensionale, variabile nello spazio e nel tempo, in funzione della scelta eticamente giusta.
L'opportunità che ci viene offerta non è di secondo momento se si considera che il Notariato italiano può approfittare di questa circostanza, di decisa messa in discussione delle nostre istituzioni, per rafforzare la propria identità professionale, identità che va costruendo pazientemente almeno dall'ottavo secolo e che consiste in un lungo processo storico di mobilità sociale collettiva di adattamento ai tempi, senza perdere, anzi consolidando quelle caratteristiche peculiari che hanno determinato il suo status, e cioè base cognitiva, la conseguente autorità morale, il forte prestigio sociale e l'autonomia economica.
In questo, abbiamo visto consistere quel processo lento di professionalizzazione del notariato, fortemente connotato di individualismo e di chiusura sociale, al quale è mancata, peraltro, nel volgere dei tempi e nonostante la sua grande tradizione culturale, quell'apertura generosa allargata ai problemi diversi da quelli spesso esistenziali, a volte strettamente personali e pertinenti la professione, al quale è mancata quell'ispirazione a valori "altri" quali l'etica di servizio, le credenziali educative e la svalutazione degli elementi di profitto.
Da quale travaglio sia stato oppresso il Notariato e da quanta tenace intelligenza sia stato sorretto per giungere a formulare il proprio statuto normativo del 1913, lo sappiamo tutti e tutti siamo grati ai pochi come Fava, Micheli, Guasti, Elia, che hanno dato sé stessi per il Notariato. Ma ora che le emergenze esistenziali sono superate, (salvo che non ci identifichiamo in quel gigante di solitudine e individualismo, tratteggiato da Salvatore Satta ne: Il giorno del giudizio); ora che la competizione con le altre categorie professionali non ha ragion d'essere o non è più in funzione della costruzione di una identità professionale; ora che quella identità ha superato la soglia minima, è necessario guardare nel processo storico e capire che il professionismo, come ideologia mutevole, esige atteggiamenti e comportamenti diversi a seconda dei' tempi e che essa non consiste più e soltanto nel fatto di conseguire e conservare i valori propri di una occupazione del passato.
Poiché i valori di oggi sono diversi da quelli del passato, la vera professionalizzazione - sociologicamente intesa - si gioca sulla capacità del Nota-dato di "assomigliare alle professioni dei nostri tempi", accorciando da queste le simboliche di
 

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stanze fin qui ingiustamente subite. Ciò si può ottenere facendo propria l'etica del pluralismo che privilegia un'etica, senza escludere le altre e che ora implica un impegno responsabile fortemente connotato di professionalità, non nel senso "professionale" della parola, (giacché anche il burocrate è tale), bensì nell'accezione "professionistica", cioè di libero professionista che, in quanto libero, studia e dà il meglio di sé, anche quando non ne ha voglia; scava nel solco fertile della propria funzione, per trovarvi gli elementi da proporre come utili soluzioni ad una società che li reclama.
EFFETTIVITA' DELLA PRESTAZIONE
NOTARILE QUALE GARANZIA DI QUALITA'
La prospettiva alla quale guardiamo, e che va in direzione parallela ma asimmetrica rispetto a quella disegnata dal nostro Organo ufficiale, è la ricerca di un abbrivio motivazionale da trasmettere alla parte più nobile del nostro io, stimolandone le capacità scientifiche e di conoscenza in genere, misurabili in nuovi ambiti dei saperi, anche diversi dalla nostra tradizione giuridica, in modo ché emerga la consapevolezza di saper dare la soluzione ideale, creativa, pratica, imprevedibile, carica di humanitas, che segna la diversità del professionista rispetto all'imprenditore.
Quello che abbiamo da dire per fare la nostra parte responsabile, è che bisogna osare di più e perciò occorre cambiare mentalità, linguaggio e strumenti. Cominciare dall'accesso: alla retorica dell'intransigenza "una tantum" nella selezione, affiancare un controllo "militante".
Per il concorso, predisporre un'ampia griglia di materie che misurino le capacità del candidato alla soluzione dal caso pratico; andare più sul fiscale fin dalle prove scritte, perché il cittadino vuole esercitare il suo diritto, di essere protetto da uno stato fiscale e si rivolge al notaio anche per questo. Per le attività dei Consigli distrettuali e Nazionale, maggiore correlazione tra le loro funzioni .
Tempi abbreviati per le formalità, perché l'informatica ci ha messo tutti in grado di dare una risposta rapida alla richiesta di urgenza. Le connessioni in Internet sono fondamentali. Si calcola che in Italia sono appena due milioni, mentre nel Regno Unito ben undici milioni. Affrontare la ristrutturazione del territorio come logica premessa, per sciogliere il nodo della mobilità nel distretto. Più decisione in tale questione. Più flessibilità nelle forme di pubblicità. Favorire la conoscenza dei problemi in tema di società fra professionisti. L'apporto di capitali si giustifica solo in alcuni settori come gli studi di engineering e di informatica. Negli altri studi il problema non esiste. Tutti i grandi studi legali del mondo o le società di con
sulenza sono regolati da rapporti di partnership, con forte "intuitus personae", nel senso che, per esempio, i figli dei titolari non possono ereditare la quota del padre. Il successo di questi studi è solo legato alla credibilità, al valore del servizio offerto. Il resto è falsa informazione. Occorre vincere ogni riluttanza verso questo Istituto moderno cercando di relativizzare il nostro individualismo e lavorando a fianco di altri professionisti.
E' finito il tempo della conflittualità con gli avvocati, e i giureconsulti di inizio secolo!. Se è vero che il modello di Notariato italiano è bene apprezzato all'estero, occorre spiegare quali sono le nazioni alle quali ci riferiamo; perché non possiamo ignorare che nel vicino Benelux si va in direzione opposta; nel senso che in Belgio la società di professionisti è pacificamente ammessa, e la portaerei degli affari legali con 1500 professionisti e molti notai, già presta i suoi servizi in tutto il mondo. Rivedere, infine, tutto il sistema delle nullità di forma, privilegiando l'intervento sulla "effettività" della prestazione e sul momento del processo formativo dell'atto, piuttosto che sulla fase finale.
Non siamo soddisfatti del progetto di legge sul disciplinare perché in realtà esso non si discosta dai principi dell'attuale regolamento, dove prevale ancora l'ipocrita concetto di oblazione. Per questo, occorre ribaltare il principio ispiratore della nostra legge.
Una riforma non basta, perché vi è necessità di fondare un nuovo rapporto tra cittadino e Stato che cancelli il carattere autoritario dell'impianto ordinamentale dove, con l'infrazione della forma, viene considerato vulnerato non il diritto del cittadino, ma il potere dello Stato. Si veda l'articolo 147 e tutto il sistema delle nullità formali che gravemente determinano la nullità dell'atto.
E' stato osservato, rivisitando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia disciplinare, che esiste una forte sproporzione tra decisioni in tema di responsabilità professionale tra notai, magistrati e avvocati. E cioè mentre nella categoria dei magistrati e degli avvocati vi è abbondanza di fattispecie nelle quali viene in gioco il comportamento scorretto, nella giurisprudenza disciplinare dei notai questo tipo di illecito è molto raro.
Ancora, nell'ambito della sola categoria dei notai, se si raffrontano le decisioni disciplinari derivanti da nullità per vizi di forma e le decisioni disciplinari che derivano dal comportamento del notaio fuori dall'atto, cioè non con riferimento al contenuto dell'atto, noi troviamo che la giurisprudenza è scarsissima e che vi è una ulteriore enorme sproporzione tra la massa di vicende disciplinari derivanti dalla nullità degli atti e quelle derivanti dai comportamenti deontologicamente sanzionabili. Inoltre: bisogna intendersi sul concetto di terzietà dietro il quale si consumano molti peccati.
 

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Quarto congresso Federnotai Roma novembre 1999
 
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Terzietà non è solo equidistanza dalle parti, ma nel più ampio concetto etico, terzietà è tutela della buona fede del cittadino che conta sulla affidabilità dello Stato. L'atteggiamento culturale del notaio deve essere ispirato a razionalità e lealtà, sia verso Io Stato che verso il cittadino. Proviamo a guardare altrove, per capire meglio. Nel diritto consuetudinario inglese, e con questo non intendiamo assolutamente formulare alcuna opzione, consapevoli di appartenere ad una ineguagliabile tradizione culturale, il sollicitor che rappresenta e guida il cliente in quel labirinto di cui si è parlato e nel quale questi da solo non saprebbe orientarsi, partecipa fin dall'inizio alla fase formativa del contratto e attraverso questa via, le parti trovano e formulano l'accordo contrattuale.
Quello che nell'ordinamento anglossassone viene in prima battuta è ciò che invece manca nel nostro sistema codicistico, nel quale le parti, seppure assistite o rappresentate da professionisti, non possono "da sole" concludere un contratto formalmente valido ed opponibile, in quanto occorre l'ulteriore e, sostanziale intervento del notaio. Ciò spiega due effetti fondamentali: il primo è che le parti pur essendo autrici della loro volontà contrattuale, non possono disporre del risultato. Il secondo è che tale risultato può essere garantito solo da un terzo: il notaio, quale "prodotto" dell'apparato statale e rappresentante del la sua sovranità.
 
Ecco la terzietà del pubblico ufficiale; ecco il garante del risultato. La qualità di cui vogliamo parlare attiene a questo segmento interno alla facciata, al lato che-sta in ombra dietro la forma, al nocciolo avvolto dalla polpa. Ci è stato giustamente eccepito: la prestazione notarile è sempre di qualità essendo sufficiente che l'atto sia ricevuto dal notaio e sia conforme alle forme prescritte; poiché l'atto rappresenta e costituisce la prova del fatto documentato, il fatto, in quanto tale, per ciò stesso, sfugge sempre ad una verifica incisiva e rimane immune da ogni possibile giudizio.
Nel contesto storico del momento attuale, in cui uno Stato invadente riduce al minimo la sua intrusione, è legittimo per il notaio proporsi come garante di qualità sostanziale e non formale, intensificando e mirando il suo intervento sul segmento formativo del processo contrattuale e controllando che si verifichi una prestazione effettiva, anziché simbolica.
La cultura ideologica e retorica dell'attuale ordinamento stenta a consentire questo fondamentale approccio, Abbiamo imparato che non c'è libertà senza regole, che la libertà viene sempre dopo le regole. Noi le osserviamo con prudenza e lealtà verso lo Stato.
Ma lo stesso valore della libertà, si può imparare anche così:
prima osservando le regole, poi battendosi per cambiarle e migliorarle.
 
 

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DALLA QUALITA' DEL NOTAIO
ALLA QUALITA' DEL NOTARIATO
 
esempio quello dei segretari comunali, che già per alcune funzioni le normative vigenti propongono come sostituibile a quello notarile).
Nel dominio professionale dei dottori commercialisti, per portare un esempio confrontabile, l'istituzione del servizio pubblico CAF sta progressivamente limitando la privativa della consulenza fiscale e tributaria, con una tendenza che ha all'estremo il ricorso al professionista privato soltanto da parte di coloro che non intendono rispettare le normative fiscali, o di coloro che necessitano di interventi di alto contenuto professionale (interpretazioni normative, contenzioso dei gradi superiori, ecc.).
La stessa situazione si rileva, per quanto si apprende dai giornali, per la professione medica: la progressiva "invasività" del concetto del "pubblico" sta man mano confinando le competenze libero-professionali o alla medicina di base esercitata per convenzione, o a quella libera di alto livello basata su competenze non disponibili nell'ambito del sistema pubblico.
Anche in quest'ultimo caso il campo si va restringendo progressivamente, perché i soggetti che operano nel pubblico sono gli stessi che svolgono poi attività private, ed il differenziale di qualità fra i due ambiti si confina al livello delle tecnologie di supporto disponibili nelle strutture pubbliche e private, dei sistemi organizzativi delle relative strutture, del comfort d'accoglienza e permanenza.
Non parliamo poi degli altri ordini professionali, nei quali si assiste ad una schizofrenica altalena fra difesa degli appartenenti all'ordine costituito (con corollario di difesa delle specificità, privative di vario genere, tariffe minime, ecc.) e più o meno strisciante rifiuto della responsabilità professionale. Basterebbe citare la resistenza degli ingegneri ed architetti all'introduzione delle norme sulle responsabilità del progettista, o la vecchia aneddotica secondo cui gli avvocati dicono ai clienti: "abbiamo vinto" in caso di successo, "avete perso" nell'eventualità contraria.
 
• Preside della Facoltà di Economia - Università del Molise

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UNA ACCETTABILE DEFINIZIONE
DI MERCATO
Nella convinzione che la professione del notariato svolge e deve continuare a svolgere, anche nei nuovi ordinamenti che caratterizzeranno la società del terzo millennio, un proprio ruolo sociale, nel ruolo che mi è stato affidato in questa occasione di osservatore esterno al dibattito su specifici (anche se importanti) aspetti di forma e contenuto della professione notarile, propongo di partire da un angolo di visuale diverso, che è quello del sistema dei bisogni che si esprimono nel tessuto sociale. Non vorrei confrontarmi con il collega prof. Marzocchi che ha tenuto una sua relazione a Riccione il 5 giugno scorso intitolata "Qualità della professione notarile e soddisfazione del cliente", ma ritengo che sia opportuno partire da una definizione di mercato in cui possiamo riconoscerci tutti, allo scopo dí sgombrare il campo dalla difficoltà che oggi molti notai avvertono, di riconoscere la prestazione professionale assimilabile al prodotto d'impresa.
La definizione che propongo, e che è alla base di tutte le mie successive considerazioni, è quella secondo la quale esiste mercato laddove esistono:
- un bisogno (individuale o collettivo) da soddisfare;
- un modo di soddisfarlo attraverso un'attività di produzione (individuale o organizzata da più soggetti);
- una relativa scarsità di offerenti che consente al rapporto prezzo/qualità di fungere da elemento equilibratore fra domanda ed offerta (del bene fisico, del servizio, o della combinazione fra questi due elementi).
Qualche breve nota su ciascuna di queste tre condizioni, per focalizzarne la rispondenza all'obiettivo di quest'analisi.
Nell'ambito dell'universo dei bisogni, che é tanto più vasto ed articolato quanto più il sistema sociale che lo esprime è evoluto e ricco, è utile fare una distinzione fra:
- la categoria dei bisogni essenziali per la quale normalmente l'ordinamento politico-legislativo tutela attraverso rigorosi sistemi di controllo dell'offerta l'adeguatezza qualitativa a standard prefissati (disponibilità, accessibilità, qualità minima), e sul versante della domanda, l'effettiva esistenza, consistenza e legittimazione di chi esprime il bisogno. Questo perché normalmente il prezzo è "politico" e comunque tale da non coprire il costo della produzione-erogazione, che spesso è svolta dalla stessa collettività organizzata o da soggetti privati convenzionati.
- La categoria dei bisogni discrezionali per la quale, a seconda degli ordinamenti politico-legislativi, la collettività affida a sistemi normativi regolatori lo svolgimento sia delle attività di pro
duzione-erogazione sia quelle di fruizione, ad evitare che "asimmetrie" dall'una o l'altra parte creino situazioni di vantaggio/svantaggio socialmente non accettabili. In questa categoria rientra buona parte dei bisogni soddisfacibili con servizi professionali.
I bisogni possono essere soddisfatti attraverso attività umane individuali o di gruppo (organizzate), che danno luogo alla realizzazione di sistemi di soddisfazione che, in un continuum difficilmente frazionabile, vanno dall'estremo teorico della pura materialità (prodotti tangibili) a quello della pura immaterialità (prodotti intangibili). La tradizionale classificazione fra prodotti e servizi indica spesso in modo molto grezzo il prevalere, nella composizione dell'offerta soddisfacente", dell'uno aspetto o dell'altro.
Inoltre, la maggiore o minore ripetitività e predeterminabilità dei modi e delle tipologie in cui si esprime il bisogno danno luogo alla "customizzazione" oppure alla standardizzazione dell-offerta soddisfacente", che si realizza anche qui in un continuum fra gli estremi teorici di quella posta in essere da un singolo individuo senza alcun supporto specifico, e quella che si realizza attraverso l'organizzazione di gruppi interrelati con varie modalità (imprese, organizzazioni non- profit, collettività, ecc.).
Fra questi ultimi due estremi si gioca la varia combinazione dell'apporto dell'intelligenza dell'individuo nella realizzazione della singola prestazione soddisfacente: nel caso di massima standardizzazione, tutto l'apporto di intelligenza è a monte del singolo atto di produzione-erogazione e normalmente l'ideatore del modo di soddisfazione si applica alla soluzione di problemi riguardanti l'organizzazione (materiale e umana) del sistema di produzione più adatto a generare tanti atti ripetitivi di prestazione soddisfacente.
Nel caso di massima "customizzazione" i, invece, l'intelligenza si applica ogni volta ad analizzare il bisogno così come esso si esprime nelle specifiche circostanze di fatto, nonché a progettare e realizzare la risposta ritenuta più adeguata.
Il terzo elemento costitutivo del mercato, sul quale svolgere qualche considerazione, è il prezzo, cioè il valore convenzionale di equilibrio che consente soggettivamente al titolare del bisogno non essenziale di compiere la prima scelta nell'alternativa fra soddisfazione e rinunzia, e successivamente in caso di scelta positiva di valutare, fra le alternative possibili di offerta, quella soggettivamente ritenuta più conveniente.
E' in questo caso che entra in gioco la valutazione del rapporto prezzo/qualità, che non può che es
Brutto termine ormai in uso per definire la personalizzazione del prodotto-servizio allo specifico bisogno espresso dal singolo soggetto
 

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sere soggettiva, e che nel caso di un'offerta standardizzata si basa su elementi quanto possibile collettivi e comuni a tutti coloro che soddisfano il bisogno allo stesso modo (elementi oggettivizzati), vale a dire l'esperienza pregressa, l'informazione persuasiva da parte dell'offerente (pubblicità e promozione), il passa-parola fra i fruitori, cioè tutti i componenti che costituiscono la cosiddetta
"immagine" soggettivamente percepita.
Nel caso invece di offerta "customizzata" la valutazione del rapporto prezzo/qualità viene elaborata dal fruitore singolo, spesso con il supporto della propria o altrui esperienza, e tende a spostarsi su considerazioni tutte soggettive che esprimono la fiducia del fruitore stesso nei confronti dell'intelligenza e capacità del produttore-offerente ("immagine" soggettivamente elaborata). E' quasi ovvio considerare che, per la categoria dei bisogni essenziali, il prezzo potrebbe rappresentare uno strumento troppo potente di speculazione da parte degli offerenti, per cui esso è definito politicamente e controllato in modo severo dal sistema normativo, affinché non divenga mai causa determinante della rinunzia alla soddisfazione del bisogno.
IL NOTARIATO FRA STATO E MERCATO Queste considerazioni, pur se ad una platea di professionisti del diritto possono a prima vista apparire teoriche e distanti dalle categorie di riferimento cui essa è abituata a guardare, consentono di delimitare, come vedremo, il campo d'analisi per quel che riguarda le prestazioni della professione notarile. Avendo studiato i contenuti delle riflessioni generali che Federnotai ha promosso negli ultimi anni 2 sul ruolo e la funzione del notariato, tento di focalizzarle alla luce delle considerazioni svolte sul mercato, inteso quale sistema di soddisfazione dei bisogni.
Una prima considerazione riguarda il lato della domanda. Il bisogno fondamentale di certificazione e magistratura di diritto privato (che in termini più evoluti tende a quello di tutela nella realizzazione degli intenti giuridicamente rilevanti del singolo soggetto) può sicuramente rientrare nella categoria dei bisogni essenziali, e come tale è meritevole di tutela e garanzia da parte dell'ordinamento giuridico-sociale.
In questo senso, il bisogno di certezza giuridica si differenzia anche in modo netto da quelli cui rispondono altre attività professionali, forse con la sola eccezione del bisogno di assistenza sanitaria.
2 Ho trascurato per dichiarata incompetenza quelle più specifiche e d'interpretazione in cui la categoria dei giuristi, alla quale non appartengo, è bravissima.
Quando il notariato evidenzia e difende la propria "funzione pubblica" (fatta di organizzazione territoriale, obbligo di servizio e di prestazione, imparzialità, ecc.), altro non fa che riconoscere di operare nel mercato dei bisogni essenziali.
Una seconda considerazione riguarda il versante dell'offerta.
Non vi è dubbio che, all'interno della varia gamma dei "prodotti del notariato", ve ne sono alcuni sicuramente più standardizzati (o standardizzabili), ed altri customizzati sui singoli clienti/situazioni. Mentre per i primi è assolutamente lecito riconoscere che una buona organizzazione di supporto, disegnata dal notaio e da lui stesso controllata nelle procedure e negli esiti (atti), può offrire garanzie uguali (se non superiori) a quelle della prestazione basata sull'apporto personale ed inutilmente ripetitivo del notaio, per i secondi è fuori dubbio che l'apporto personale del professionista (che prima abbiamo definito intelligenza) è l'elemento essenziale della prestazione. Ne deriva che, nell'ottica di mercato prima delineata (bisogni - modi di soddisfazione - prezzi), la disputa sull'organizzazione di supporto, spesso accoppiata a quella riguardante l'eventualità che questa assuma anche la veste giuridica della società di capitali, non ha alcun senso.
Il notariato, in funzione del grado di standardizzabilità della risposta ai bisogni espressi dal bacino di clientela servito, si struttura ed organizza in modo da rispondere con le proprie capacità professionali, che si estrinsecano in un caso nell'organizzare e controllare persone e tecnologie di supporto che producono atti ripetitivi con processi standardizzati, e nell'altro nel trasfondere in ogni singola prestazione la propria competenza e capacità in modo non ripetitivo.
Una terza considerazione riguarda, infine, il rapporto prezzo/qualità. Anche in quest'ambito si rileva che il sistema tariffario che regola le prestazioni notarili, se riferito ai prodotti standard e ripetitivi, è assimilabile a quello del servizio pubblico essenziale (prezzo politico), mentre per le prestazioni customizzate assume il carattere della tariffa professionale. Senza voler entrare nella logica ispiratrice delle tariffe attualmente in vigore, non mi sembrerebbe assurdo pensare ad un ulteriore passo consistente nel distinguere fra valori massimi applicabili al primo caso, e minimi all'altro: remunerare cioè per le prestazioni standardizzate le capacità del notaio di organizzare e controllare (con il margine economico generato dalla la differenza fra costo dell'organizzazione e tariffa massima), e dall'altro lato per quelle customizzate le capacità distintive del singolo professionista (con la differenza fra tariffa minima e tariffa praticata).
Il notariato è dunque a pieno titolo nel mercato, e come tutte le entità che operano in esso, va sottoposto ad un sistema di regole che:
 

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- tutelino il rispetto delle esigenze della clientela, che ad esso si rivolge per soddisfare un bisogno essenziale potendo trovarsi di fronte, per il principio della territorialità, ad un offerente monopolista o oligopolista;
- definiscano e regolino gli ambiti della possibile concorrenza fra diversi offerenti, in considerazione della funzione pubblica svolta, che non ammette il ricorso a strumenti di competizione propri dei mercati in cui si soddisfano bisogni discrezionali;
- assicurino la qualità delle prestazioni, ed in particolare la cosiddetta "qualità minima" che è un diritto di chi esprime un bisogno essenziale ed un obbligo per una categoria professionale che intenda rivendicare e tutelare la specificità della propria funzione pubblica.
Come in tutti i tipi di mercato, la garanzia della qualità promessa rappresenta un elemento costitutivo ed essenziale.
Trattandosi però, nel caso del notariato, di un mercato dalle caratteristiche particolari (essenzialità del bisogno spesso espressamente imposto dalla legge; customizzazione della prestazione con elevato apporto individuale, prezzo regolato da tariffe rigorose), non si può pensare che il sistema di assicurazione della qualità sia da scegliersi per analogia fra quelli che già diffusamente si applicano per tutti i mercati caratterizzati dall'immaterialità della prestazione (mercati dei servizi).
In questi mercati, infatti, la principale sanzione da parte del cliente non soddisfatto è quella di cambiare il fornitore, anche perché la constatazione della "non qualità" è spesso immediata ed il regime concorrenziale vigente consente di ricercare una prestazione che sia percepita o di pari qualità ma ottenibile ad un prezzo minore, o di pari prezzo ma con un contenuto qualitativo maggiore.
Ne consegue che il problema della qualità viene facilmente percepito come tale dal singolo produttore, che spesso lo trasforma in strumento competitivo avendo la libertà di "progettare" la propria offerta (immagine, contenuto prestazionale, ecc.).
Non è cosi per il notariato:
trattandosi di un mercato regolato, in cui è teoricamente indifferente per il singolo cliente rivolgersi ad un professionista piuttosto che ad un altro, mentre il singolo notaio non può scegliere né se servire un cliente o meno, né l'assortimento dei servizi da prestare, il problema della qualità va impostato e risolto a livello di categoria e non di singolo soggetto offerente
Questo non vuol dire che il singolo notaio non ' debba attuare procedure di assicurazione della qualità, bensì che il "protocollo della qualità" e la strumentazione per verificarne la corretta applicazione sono problemi della categoria e non del sin-
 
golo che, riconoscendosi in essa, ne accetta ed attua le coordinate qualitative definite. Questo per quanto riguarda la "qualità minima".
Non può peraltro escludersi a-priori che connotati qualitativi aggiuntivi, riconoscibili dalla clientela e apprezzabili in termini di differenziali tariffari, possano essere offerti ed assicurati da singoli professionisti nell'ambito del soddisfacimento di bisogni prima definiti discrezionali, per i quali ciascuno di essi spende in modo distintivo la propria capacità e competenza, creando per questo un rapporto personale e fiduciario con il cliente. Varrebbero in questo caso in misura maggiore le regole della concorrenza ed il ricorso ai relativi strumenti.
IL PROTOCOLLO DELLA QUALITÀ MINIMA Come giustamente ha affermato il prof. Marzocchi nella sua relazione di Riccione, l'immaterialità del "prodotto notarile" dovrebbe comportare l'applicazione di uno dei modelli, ad esempio il "servqual", che misurano per i servizi la qualità percepita dal cliente e lo scostamento rispetto a quella attesa. E' pur vero, d'altra parte, che il ricorso a valutazioni assolutamente soggettive come quelle richiamate, tutte focalizzate sulla percezione del cliente, poco si adatta a definire lo standard di qualità minima che si richiede al notariato, a causa delle specificità del mercato in cui esso opera, caratterizzato da una prestazione la cui peculiarità è proprio nella qualificazione del soggetto erogante: si tratta di una qualificazione che non può essere sottoposta, alla stregua di un servizio telefonico (o alberghiero, o di ristorazione, o di arredamento, ecc.), al giudizio di una "giuria di clienti" che nella maggiore parte dei casi potrebbero esprimere sensazioni piuttosto che valutazioni, non avendo la competenza per entrare nel merito tecnico-professionale delle prestazioni ricevute. Allora, bisogna pensare a qualcosa che si focalizzi direttamente sulla valutazione, quanto più possibile oggettiva, delle caratteristiche tecnico-professionali dell'offerta.. Il notariato, in poche parole, ha l'onere e l'interesse di determinare una sorta di "carta dei servizi" in cui si definiscano, oltre' all'assetto dell'offerta di cui è responsabile direttamente la categoria nel suo insieme, le modalità di verifica della qualità delle prestazioni di cui è responsabile il singolo professionista, secondo uno schema che, a puro titolo di proposta, potrebbe essere il seguente:
 

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ASSETTO DELL'OFFERTA
• Gamma dei servizi
• Quadro delle tariffe
• Copertura territoriale
• Copertura temporale
• Copertura etica (deontologia)
• Assicurazione della qualità minima
• Identificazione del disservizio
• Strumenti di monitoraggio del servizio disservizio
• Strumenti di garanzia del cliente
Si tratta naturalmente di un indice per grandi capitoli, i cui contenuti vanno scritti, a mio parere, partendo da quello che il notariato è e rappresenta oggi. Il compito affidatomi è quello di focalizzare in particolare l'ultimo titolo, e partirei da una riflessione sul tema della qualità.
Innanzitutto un'osservazione preliminare:
il fatto di adottare in un'organizzazione privata, in una categoria professionale, in un'amministrazione pubblica, una politica di sviluppo della qualità non significa che fino a quel momento soggetti ed organizzazioni non abbiano operato in modo soggettivamente corretto in un'ottica di svolgere al meglio il proprio lavoro; piuttosto significa fissare in modo convenzionale il profilo qualitativo dell'attività da svolgere (strutture, processi, prodotti) e definire modi comunemente accettati di operare sia in prevenzione (seguire procedure codificate di comportamento funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di qualità) sia in correzione/riparazione (seguire protocolli di intervento per correggere o eliminare gli effetti della non corretta applicazione delle norme di prevenzione).
E' evidente che, come suggerisce il buonsenso, prevenire è meglio che curare: nel caso di attività che danno luogo a "prodotti" di cui è possibile misurare oggettivamente la rispondenza agli standard qualitativi prefissati, è scorretto intervenire sulla qualità a termine del processo, scartando i prodotti non rispondenti; o ancora peggio intervenire in garanzia, ritirando o correggendo i prodotti già trasferiti al cliente.
Tuttavia, spesso l'introduzione di sistemi di assicurazione della qualità in organizzazioni già esistenti ed attive parte proprio dalla istituzione di procedure di gestione della "non qualità", per rassicurare i clienti che segnalano e protestano, ed il rischio è proprio quello. di fermarsi a questo stadio, che si limita a gestire civilmente le devianze (spesso con dichiarazioni di interventi correttivi) senza affrontare alla radice il problema dell'introduzione (nel sistema, nell'organizzazione, nei comportamenti) di una reale cultura della qualità.
Quest'intervento parziale e di facciata, però, non è generalmente praticabile con successo nel mondo dei prodotti immateriali: la contestualità della pro
duzione e del godimento del servizio, la partecipazione dello stesso cliente alle fasi di produzione/ erogazione, rendono per il produttore impossibile intervenire prima che l'episodio di non-qualità sia percepito dal cliente e sortisca i suoi effetti (d'immagine, di danno effettivo), e fanno sì che l'intervento di correzione/riparazione sia ulteriore elemento di disagio per l'uno e per l'altro.
Nel caso del notariato, il cui prodotto è tipicamente immateriale, si tratta di introdurre un sistema di qualità in prevenzione 3, per giunta su una gamma di servizi offerti che è universale e poco standardizzabile, e per giunta caratterizzata contemporaneamente dalla fungibilità (almeno teorica) fra professionisti e dalla forte personalizzazione delle prestazioni.
Si propone dunque un modello che incida sui tre aspetti che di seguito si elencano, per ciascuno dei quali s'ipotizza una strategia di qualità (prevenzione) e un sistema di rilevazione di dati oggettivi finalizzato ad individuare i casi di "non qualità" per intervenire con azioni correttive/riparatrici o, infine, con sanzioni.
Qualità soggettive.
La strategia proposta è quella di intervenire sul sistema di accesso per rideterminare i modi di valutazione iniziale del livello minimo di:
- Competenze di base
- Capacità di "empatia" con il cliente
- Qualità etiche
Il mantenimento delle qualità nel corso della vita professionale è altro elemento importante della strategia, da gestire attraverso forme ricorrenti di aggiornamento professionale che possono accompagnarsi anche a sessioni di analisi e commento dei risultati del monitoraggio della qualità.
Qualità del procedimento.
La strategia proposta è quella di intervenire sia sulle fasi di realizzazione dell'atto (si veda il punto successivo), sia sul profilo organizzativo della singola unità professionale negli aspetti di:
grado di informatizzazione delle procedure
- numero e qualificazione dei dipendenti
- organizzazione per gli adempimenti
Qualità dell'atto.
La strategia proposta, oltre la parificazione formale fra atto pubblico e scrittura privata autenticata, è quella di arricchire il contenuto dell'atto sotto il profilo informativo su:
accertamenti eseguiti dal notaio
- accertamenti eseguiti dall'organizzazione
- - ora di sottoscrizione
3 I casi di sanzione sono già in qualche modo previsti dall'attuale ordinamento
 

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Gli atti notarili dovrebbero essere quanto possibile standardizzati nella forma, e contenere un insieme di parole-chiave da riportare anche in repertorio per agevolarne la classificazione ai fini elaborativi.
L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ MINIMA: UNA PROPOSTA DA DISCUTERE Identificazione del disservizio
Si può pensare ad un doppio meccanismo, incentrato da un lato sui sistemi di controllo che già ora sono vigenti e rispetto ai quali il singolo notaio già risponde (si veda il punto successivo dedicato al monitoraggio), e dall'altro su una rete di sportelli territoriali della clientela, aperti ad accogliere motivate segnalazioni su una modellistica standard da predisporre.
Il modello di segnalazione/denuncia del disservizio dovrebbe essere disponibile presso ogni studio notarile, andrebbe compilato e firmato dal cliente insoddisfatto, e siglato per presa visione dal notaio responsabile che potrebbe scegliere fra riparazione bonaria e immediata (correzione del disservizio) e segnalazione all'organo di controllo.
Strumenti di monitoraggio del servizio/disservizio Senza dare luogo alla progettazione di sistemi di controllo macchinosi e poco accettabili, da parte di una categoria professionale composta da soggetti già abituati a rendere conto (seppure in modo oggi più formale che sostanziale) del proprio quotidiano operare, si può pensare ad un uso più evoluto di dati ed informazioni che già oggi il notaio produce ed esibisce per il controllo della propria attività. In particolare, si potrebbe pensare alla realizzazione di un sistema di data-base in cui confluiscano:
• dati sulla struttura dello studio professionale (qualificazione e quantificazione del personale dipendente, strumentazione informatica, software disponibile, collegamenti on-line, ecc.) da aggiornare periodicamente a cura del singolo professionista, con possibili "sanzioni informatiche" per la non ottemperanza (sospensione temporanea dei collegamenti online)
• dati caratteristici dell'attività svolta (repertori informatizzati degli atti per tipi, tempi e luoghi; rilievi visto degli Uffici del Registro, cronologico degli adempimenti)
• denunzie di sinistri per responsabilità professionale
• rilievi ispettivi.
Il notariato, dotandosi di un'organizzazione riformata per poter svolgere in modo nuovo le funzioni di autotutela, dovrebbe gestire l'aggiornamento ed elaborazione dei data-base per verificare in modo continuativo i casi di scostamento delle singole
posizioni professionali rispetto ad un profilo-tipo che le stesse basi di dati contribuirebbero a determinare (standard medio-normali).
In una prima fase di introduzione del sistema di monitoraggio, infatti, non si dovrebbe, a mio avviso, impegnare troppo tempo e risorse nel definire il profilo idealtipico del "buon notaio", ma considerare come modello di riferimento quello risultante dalla media dei dati oggettivabili, nell'assunto (non dimostrabile ma accettabile in base al buon senso) che la stessa politica della qualità contribuirà nel tempo a migliorare il profilo medio professionale.
Scostamenti significativi rispetto ai valori medi (per dimensione, per ricorrenza nel tempo) potrebbero attivare misure di intervento tese innanzitutto ad accertare il rispetto del protocollo della qualità minima, e solo in caso negativo attivare un sistema di intervento che non dovrebbe assumere il carattere sanzionatorio oggi vigente, bensì quello di riconduzione al rispetto del protocollo della qualità minima.
Strumenti di garanzia del cliente
Il sistema di assicurazione della qualità, operando più in prevenzione che in sanzione, riduce al minimo fisiologico i casi di danno al cliente per disservizio. La prima forma di garanzia, quindi, è nell'elaborare da parte del notariato la carta dei servizi, che andrebbe resa nota dal notaio al cliente all'atto di qualsiasi prestazione professionale.
Al contrario di quanto si potrebbe pensare ad una prima impressione, lo strumento del protocollo della qualità minima del notariato avrebbe una serie di effetti molto importanti, sia per i clienti che per gli stessi notai, che a mio avviso necessitano di un sistema di coordinate certe rispetto al quale operare.
Questo strumento di garanzia della qualità opererebbe in prevenzione, eliminando innanzitutto le possibili divergenze fra aspettative soggettive del cliente e contenuto delle prestazioni professionali (qualità attesa e qualità promessa). Esso traccerebbe anche i confini degli interventi di correzione/riparazione, eliminando qualsiasi possibilità di contestazione del cliente basata sugli scostamenti fra qualità soggettivamente attesa e qualità percepita.
Le aree di possibile intervento resterebbero, infatti, quelle della divergenza fra qualità promessa della prestazione e qualità realizzata dal singolo professionista. Altro strumento di garanzia del cliente sarebbe, naturalmente, quello proposto della possibilità di disporre, all'atto della percezione dell'insufficienza qualitativa della prestazione notarile, dello strumento per la denuncia allo sportello territoriale, la cui preventiva sottomissione allo stesso notaio "contestato" può mettere in moto un atteggiamento di "ravvedimento opero
 

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so", demandando allo sportello stesso soltanto i casi in cui vi sia un'effettiva e divergente convinzione della propria posizione sia da parte del professionista sia del cliente. In questo caso, lo sportello dovrebbe essere abilitato a svolgere ruolo arbitrale.
L'ultimo strumento a garanzia del cliente, tralasciando quello del risarcimento assicurativo che già funziona ed è chiaro a tutti, dovrebbe essere quello delle sanzioni.
E qui sul tema delle sanzioni, sempre avvertendo l'imbarazzo dell'osservatore esterno rispetto alle specificità di uno strumento dibattuto e vissuto dai destinatari con particolare sofferenza, vorrei svolgere una considerazione che s'inquadra nello schema di ragionamento che sto concludendo. La sanzione, in un sistema di assicurazione della qualità, dovrebbe rappresentare la garanzia estrema, quella che non si applica mai perché denuncia la contemporanea incapacità sia del produttore-erogatore, sia del controllore, ad intervenire sistematicamente in prevenzione, o almeno tempestivamente in correzione/riparazione.
Essa dunque, in un sistema che assicura la qualità, dovrebbe essere uno strumento dall'applicazione tanto inconsueta quanto eclatante, avendo la funzione di restituire al cliente fiducia nel sistema e soddisfazione soggettiva, e di "intimorire" l'erogatore per comportamenti di eccezionale negligenza o irresponsabilità. Diverso può essere il discorso, naturalmente, per le sanzioni finalizzate a colpire comportamenti ed atteggiamenti che siano lesivi dell'immagine e dell'affidabilità dell'intera categoria professionale, o che rechino danno ad altri singoli professionisti che svolgono correttamente le proprie funzioni.
CONCLUSIONI
La prima conclusione che ricavo dalle riflessioni che ho tentato di esporre, con un po' di ordine e cercando di fornire il possibile contributo di chi è avvezzo a riflettere su altri temi, è che non esistono conclusioni a questo tema per il quale, semmai, c'è bisogno di approfondimenti, di riempire di contenuti operativi lo schema proposto, di individuare in modo corretto organi, ruolo e funzioni di tutti coloro che a vario titolo sono chiamati alla grande sfida di trasformare quello della qualità da un requisito professionale soggettivo ad una caratteristica distintiva di un'intera categoria professionale.
La qualità, quale valore soggettivo, rappresenta già oggi e forse da sempre il modello di riferimento di molti professionisti, certo di più nel ceto notarile che in altri ceti professionali: funzione
 
pubblica, tradizione culturale, coscienza del ruolo sono patrimonio comune che la gran parte dei notai difende. Tuttavia, la difesa delle qualità individuali, in assenza di una strumentazione che sia di riferimento e tutela per l'intera categoria professionale del notariato e per il sistema sociale, politico ed economico in cui essa è inserita, non è surrogabile all'adozione da parte di questa di una strategia comune della qualità.
Assumere quello della qualità come il vero valore che il notariato apporta al sistema, e non pensare coerentemente ad una corretta strumentazione per la sua affermazione e difesa, potrebbe essere un errore storico, simile a quell'o in cui già sono incorse altre categorie come quella degli operatori commerciali, o dei produttori di servizi pubblici in regime di monopolio legale, o dei professionisti della sanità (solo per citare esempi che sono sotto gli occhi di tutti), che si sono visti imporre regole e/o deregolamentazioni che non hanno contribuito ad elaborare, essendosi rivelati incapaci di dimostrare il valore che essi apportavano alla collettività. Ammettere che il notariato opera in un mercato, e che questo mercato ha caratteristiche particolari e distintive, può essere un'opportunità che oggi il notariato ha per elaborare, da osservatore ravvicinato dei bisogni della gente e delle capacità professionali necessarie per soddisfarli, il sistema delle regole entro il quale esso si propone di operare per continuare ad offrire al sistema sociale il proprio contributo professionale.
A mio avviso, e con tutta l'umiltà che deve caratterizzare la visione dell'osservatore esterno, il valore dell'apporto sociale del notariato sarà riconosciuto ed accettato, a confronto con soluzioni alternative di soddisfacimento dei bisogni e di regolamentazione del mercato, soltanto se esso saprà dimostrare, attraverso l'adozione di una strategia della qualità che sia generale e documentabile, di voler rafforzare la funzione notarile per garantire al sistema sociale certezze di qualità e prestazione.
Questo, per non indurre coloro che dovranno decidere sui futuri assetti della professione nell'impressione distorsiva di voler soprattutto tutelare qualche migliaio di ottimi professionisti, dei quali alcuni possono anche trovare scomodo adeguarsi alla società che cambia; posizione quest'ultima pur comprensibile (particolarmente in chi ha sempre svolto con coscienza e dignità il proprio ruolo professionale), ma che non potrebbe rappresentare mai, in un sistema che sta ridefinendo tutte le proprie regole, la sola motivazione per decidere che fra tutte le professioni quella notarile meriti una particolare tutela.
 

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444.owl° Quarto congresso Federnotai Roma novembre 1999
 
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RAGIONANDO DI QUALITA': DALL'ANALISI CONCETTUALE
A UN'APPLICAZIONE FORTE NEL SETTORE NOTARILE
 
L'espressione qualità, nell'accezione originaria, è ciò che attiene a qualcosa, come suo elemento essenziale. Con il tempo la parola, se non preceduta da ulteriore aggettivo, ha assunto una connotazione esclusivamente positiva: qualità sta per buono, utile, efficace. La frequenza, ossessiva e leggermente trendy con la quale si chiama in causa la qualità, è legata all'ascesa della figura che viene definita come consumatore e alla sua aspirazione di scegliere i migliori tra i servizi e i prodotti offerti sul mercato.
L'epoca della qualità appartiene al benessere, sottintende uno sviluppo economico compiuto, tale che le persone abbiano risolto i problemi inerenti alla quantità dei beni loro indispensabili per vivere e siano messi di fronte a una pluralità di alternative; oppure, quando si tratta di beni offerti dallo Stato in condizioni di monopolio, tale che essi abbiano diritto di esigere degli standard minimi.
Tuttavia la nozione è ormai suscettibile di estendersi al di là dei singoli beni, investendo l'intera esistenza individuale, cosicché è abituale sentire parlare di qualità della vita. E' anzi accaduto che il termine, nato nell'osservazione del settore industriale, abbia cominciato a riflettere una ribellione contro la tecnologia, l'impresa, i ritmi della produttività, cosicché la qualità della vita viene misurata da altri indici: una dimensione dalla quale sia parzialmente assente lo stress, il recupero del contatto con la natura, un equilibrio psicofisico soddisfacente, una intensa relazionalità affettiva.
Soprattutto in questo modo la parola, pur scontando un dazio al fastidio dell'inflazione linguistica, ha riacquistato una sua piena dignità e uno spazio totale. Ad esempio, il dibattito filosofico in materia bioetica contrappone coloro che asseriscono la sacralità della vita, e giudicano inammissibili l'aborto, l'eutanasia o il congelamento degli embrioni, a coloro che introducono come parametro significativo la qualità della vita, ossia la capacità dell'essere umano, in fine o in fieri che sia, di vivere un'esistenza dignitosa e compiuta come persona.
Se ancora oggi si guarda con sospetto ad ogni discorso sulla qualità è probabilmente perché ad introdurre massivamente il concetto è stata la pubblicità commerciale che, in epoca in cui mancavano del tutto associazioni desiderose di effet
tuare test o strutture tenute a verifiche, asseriva in maniera interessata e onestamente menzognera la qualità dei prodotti che reclamizzava. Ma, come detto, il cordone ombelicale con il mondo aziendale è stato reciso sia oggettivamente (la qualità è un concetto estensibile ad ogni campo) sia soggettivamente (si può seriamente parlare di qualità solo quando vi sono certificazioni esterne o vengono indicati criteri di misurazione o valutazione attendibili).
Che anche il notariato, dunque, metta in primo piano la questione della qualità è in un certo senso un atto dovuto. La qualità non è un concetto statico, ma acquista un significato solo in relazione alla sua epoca e ai parametri che questa offre. Se il notariato stesso discuta della propria qualità, suggerendo modifiche legislative, ciò non è certo una ammissione di debolezza. II notariato è consapevole ( o almeno chi lavora a questo congresso ritiene che lo sia) del fatto che l'epoca e i parametri sono mutati e non vuole improvvisamente trovarsi in ritardo.
Quanto sopra dovrebbe rassicurare tutti sull'assenza di ogni intento di appiattimento della realtà professionale su quella imprenditoriale. Per esprimere ciò con ancora maggiore chiarezza, proviamo questa volta a non ricavare la nozione di qualità da come essa si è andata elaborando nel diritto dell'impresa
Cimentiamoci invece col tentativo di enucleare i tratti distintivi comuni della qualità, applicabili ad ogni attività umana, sia essa d'impresa, professionale, d'intrattenimento, riguardi una cena al ristorante, un consulto medico, un insegnamento universitario, un giocatore di calcio, una comunità organizzata. Ci sembra di poterne indicare cinque: l'efficienza allo scopo, la durata, l'equilibrio del costo, la relazionalità o personalizzazione, la verificabilità o trasparenza.
L'efficienza allo scopo è certamente il requisito più significativo e di immediata comprensione. Definiremo di qualità elevata ciò che agevola l'attuazione del fine che ci siamo preposti. Ciò dimostra che una qualità assoluta in un certo senso non esiste; essa va sempre identificata a partire dal risultato che si persegue.
Lo stesso alimento sarà di qualità eccelsa o scadente a seconda che ci si stia dedicando a una terapia dimagrante o a una cura dell'anoressia
 

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(almeno sotto quest'aspetto: a parità di scopo nutrizionale gli zucchini dell'orto saranno preferiti a quelli trattati chimicamente; ciò, come vedremo, c'entra soprattutto col secondo requisito). Si può dire la stessa cosa affermando che la qualità è un concetto legato a un sistema di aspettative e che la soddisfazione di chi gode un bene è legata al confronto tra le sue aspettative e la sua percezione del godimento. L'efficienza allo scopo deve essere valutabile preventivamente, anche se dalla valutazione scaturirà, di solito, un giùdizio di probabilità e raramente una certezza assoluta.
Non potremo mai essere sicuri che il nostro avvocato affronti la controversia nella quale ci assiste nel modo migliore, ma certo la circostanza che sia laureato gli conferisce, dal punto di vista dell'istruzione professionale, dei vantaggi rispetto all'ipotesi contraria. Molte attività richiedono, per potersi svolgere in maniera qualitativamente elevata, una dotazione di mezzi particolare. L'autoveicolo non potrà lavarsi al meglio se non con certi macchinari; un ufficio pubblico non potrà soddisfare le aspettative degli utenti se non rispettando un corretto rapporto numerico tra impiegati e cittadini.
La durata è una diretta integrazione dell'efficienza allo scopo. Essa garantisce che gli effetti benefici dell'oggetto (bene, servizio o quant'altro) si protraggano nel tempo. Quest'aspetto si scinde in due eventualità diverse: una che, a causa dell'assenza di alcune prerogative, l'efficienza allo scopo si riveli effimera, apparente o in qualche forma precaria; l'altra che il godimento del bene sia accompagnato da pesanti controindicazioni che, pur operando su un piano differente rispetto allo scopo principale perseguito, annullino il beneficio o facciano insorgere conseguenze pesanti a carico del soggetto.
Per entrambi i casi può essere pertinente l'esempio di un farmaco: il farmaco sintomatologico ha una qualità limitata poiché non affronta le cause dell'affezione e non impedisce che essa si ripresenti; ma il farmaco può soprattutto provocare effetti devastanti su patologie non previste dal paziente. Così, rispetto alla cura di una malattia, un farmaco di qualità sarà quello che non solo risolve la patologia ma anche non si abbina a effetti collaterali sconsiderati.
Questo concetto di durata ci consente di liquidare la questione del comportamento illecito, senza entrare nel campo dell'etica che in sé è indifferente rispetto a un'asettica indagine su ciò che è di qualità: se lo scopo dell'individuo è l'arricchimento, il furto è probabilmente più efficace dell'investimento in titoli di stato (specie con i rendimenti attuali). Ma la contropartita della galera lo rende qualitativamente meno proficuo dell'altra operazione (si obietterà che ciò presuppone che il delitto venga scoperto e punito, e questo è assolutamente pertinente. Infatti anche la qualità della
giustizia di uno Stato può essere più o meno elevata. E si vede come esista un'interdipendenza tra tutte le qualità possibili in un dato luogo e tempo, poiché una giustizia priva di qualità provoca l'ulteriore distorsione di rendere qualitativamente più interessante il furto rispetto all'investimento in titoli di stato).
L'equilibrio del costo non è altro che un ragionevole rapporto qualità/prezzo. Un costo troppo elevato prima di tutto rende parzialmente inutile la qualità poiché riduce radicalmente l'accesso alla medesima; in secondo luogo rende discutibile la stessa esistenza della qualità, in quanto termine da relazionarsi con altri dati. Si potrebbe perfino aggiungere che un costo elevato riduce la durata (per come sopra l'abbiamo spiegata) poiché determina l'effetto irragionevole di un eccessivo impoverimento.
Naturalmente l'equilibrio del costo non va rapportato solo a chi gode del bene (adottiamo questa definizione al posto di "riceve la prestazione" o "consuma" ecc.), poiché in tal caso esso sarebbe sempre pari a zero. Esso deve garantire anche la soddisfazione dell'erogante e la permanenza dell'organizzazione che consente di offrire il godimento, deve giustificare la sua offerta a un destinatario piuttosto che a un altro.
Ipoteticamente (ma solo da un osservatore onnisciente) esso sarebbe ricavabile da una curva matematica fondata sugli algoritmi simile a quella dei qaly, principale metodo di analisi costi/benefici studiato negli Stati Uniti per distribuire le risorse sanitarie.
Con relazionalità o personalizzazione indicherei, innanzi tutto, la capacità del bene di essere goduto in forma differenziata dalle persone. Evidentemente, questo parametro, ancor più che al singolo bene, è suscettibile di essere applicato a un sistema, definendo sistema ciò che offre una pluralità di beni (una comunità, un'istituzione, un gruppo professionale, un'azienda). Considereremo un sistema di maggiore qualità tanto più esso riesce a piegarsi flessibilmente alle esigenze di diverse persone oppure monoliticamente alle esigenze speciali di particolari categorie di persone. Sotto il primo profilo, dimostrerà la sua qualità un'azienda alimentare capace di adottare linee di prodotti che soddisfano i diversi requisiti di richiesta; sotto il secondo, l'azienda che, con padronanza esclusiva e approfondita di materiale specialistico, garantisce l'alimentazione in pillole agli astronauti. Il termine relazionalità mi piace anche perché attesta la necessità che il bene in godimento non venga del tutto spersonalizzato, mantenendosi una dialettica viva ed autentica tra chi domanda e chi offre; e in alcuni beni evidentemente (tipico il caso delle attività professionali) l'imprescindibilità del rapporto diretto con chi è destinato a godere il bene, per sincerarsi che la
 

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richiesta venga esaudita e, anzi, per contribuire ad attribuirle forma.
Ne discende che in posizione di radicale antitesi alla qualità si trova la standardizzazione. Dove c'è standardizzazione non può esserci qualità. Mi rendo conto, in questo modo, di pormi apparentemente agli antipodi della definizione economica che individua la qualità come aderenza a uno standard, per la quale evidentemente non è al contrario possibile qualità senza una forma di standardizzazione. Credo però che la definizione si fondi su una confusione tra il sistema e il singolo bene.
Quella che viene definita come standardizzazione non è altro che l'inserimento dell'offerta del singolo bene all'interno della complessiva offerta di beni di un sistema; a quel punto ciò che renderà particolarmente elevata una qualità sarà proprio il valore aggiunto al singolo bene.
In altre parole, e per confrontarci subito con un esempio a noi familiare: che il notaio non debba compiere atti nulli è una qualità inerente al notariato più che al singolo notaio, poiché se così non fosse ( se cioè compiere atti leciti fosse rimesso alla discrezionalità del singolo notaio) sarebbe inefficiente allo scopo la stessa esistenza del notariato. Da un notaio bravo ci si attenderà qualcosa in più della liceità dell'atto e così si entrerà nel campo della sua qualità specifica, che costituirà appunto uno scostamento dallo standard.
Infine, essenziale al concetto di qualità è la verificabilità della medesima.
Dobbiamo qui affidarci a un parallelo con la posizione di Popper sulla scienza. Il filosofo austriaco ha chiarito che una teoria non può definirsi scientifica se di essa non è possibile dimostrare che è falsa. Allo stesso modo, noi diremo che un bene non può definirsi di qualità se non è possibile dimostrare che quest'affermazione è falsa. Pertanto ogni bene deve sempre possedere criteri di misurabilità che consentano tale verifica. Sarebbe assurdo sostenere che la prestazione intellettuale sia per natura sottratta a tale onere. In primo luogo, perché intellettuale è la prestazione ma non l'attività svolta per realizzarla né il risultato nel quale essa si concretizza, e su quella un riscontro ai requisiti richiesti è ben possibile; in secondo luogo, anche quando non riesce a focalizzarsi sul singolo bene, il controllo può riguardare il sistema all'interno del quale il bene viene offerto in godimento (o i suoi sottosistemi: così dal bene-assistenza medica dei singoli casi si risale all'organizzazione del medico che ha eseguito la terapia, allo studio del quale fa parte, sino al sistema-sanità nazionale nel suo complesso).
E comunque c'è poco da scegliere: chi si chiama fuori dal controllo sulla qualità non può, per mancanza di un elemento essenziale, far rientrare i beni che offre nel concetto di qualità. Ma non cre
 
do che i professionisti gradirebbero percorrere tale strada. Pertanto la qualità presuppone
a) criteri di misurazione
b) una forma di pubblicità degli esiti di tali misurazioni
Naturalmente nella pratica le cose non sono così semplici. Se prima abbiamo detto che la standardizzazione è nemica della qualità, è anche vero che più ci si allontana dalla standardizzazione più ogni misurazione diventa difficile, anche perché la comparazione sarà sempre incompleta e imperfetta. Ciò però invita solo a una prudenza particolare nella scelta dai parametri, nella traduzione degli stessi, nelle conseguenze. Proprio entrando nello specifico del notariato potremmo approfondire il discorso.
E andiamo così ad esaminare il panorama attuale dell'ordinamento notarile, nonché alcune ipotesi di riforma, alla luce degli elementi di qualità sopra indicati.
Efficienza allo scopo. E' evidentemente prioritario stabilire quale scopo giustifichi oggi l'esistenza della figura notarile. Tradizionalmente si ricollega ad essa l'attribuzione di pubblica fede ad alcuni atti. Tale impostazione, se apparentemente conferisce un'elevata aura di prestigio, risultando particolarmente plastica nel rimarcare il ruolo del notaio nella diffusione di certezze giuridiche, è in realtà fortemente riduttiva poiché si sostanzia nella valorizzazione dell'attività certificativa a scapito di quella intellettuale.
In realtà, non è sicuro che la semplice attribuzione di pubblica fede, nel quadro di un sistema che accresce quotidianamente le proprie capacità di controllo grazie al progresso tecnologico, trovi in una figura professionale l'elemento più efficace. Inoltre, chi considera la certificazione l'elemento centrale della professione notarile tende a sotto-stimare le peculiarità personali e le competenze del singolo notaio, ponendo in primo piano solo l'affidabile onestà: ma a questo punto, quale valutazione di idoneità, sarebbe preferibile, anziché costringere gli aspiranti a dotte dissertazioni giuridiche, chiuderli in una stanza piena di argenteria per vedere chi resiste alla tentazione di sgraffignarla.
L'onestà e il rigore, spesso sventolati dalla stessa categoria come doti quasi soprannaturali, dovrebbero essere un prius di qualsiasi esercente di servizi rivolti alla collettività; e, nel caso del notariato, nella semplificazione popolare, essi si sono spesso trasformati in una pignoleria ottusa e pedante, simpatica, talvolta utile, come l'olio di ricino, ma in fondo priva di respiro e spessore.
Va infine ricordato che l'attività di certificazione è considerata antistorica nell'evoluzione statale moderna, che si ritiene orientata verso l'autocertificazione, da parte dei soggetti interessati, dei loro
 

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stati e qualità, salvo il potere di verifica da parte dell'amministrazione.
Il notaio-certificatore, pertanto, viene vissuto come un epigono della ridondanza burocratica. Sembra preferibile considerare come scopo del notariato l'assistenza alle persone private nella regolazione di interessi patrimoniali, procedendo contestualmente alla conciliazione dei loro interessi con quelli della collettività.
In tal modo si rende visibile quanto segue:
1) lo scopo perseguito con l'esistenza del notariato è uno scopo rispondente sia all'interesse di soggetti privati sia a interessi collettivi
2) nei confronti dei soggetti privati il notaio si pone come un prestatore di opera intellettuale poiché la sua prima occupazione è quella di offrire alle parti le regole per loro rapporti oppure controllare la legittimità di quelle che gli vengono sottoposte
3) il fatto che le parti non possano amministrarsi per proprio conto non è legato a una protezione autoritaria-paternalistica ma al fatto che per ogni regolamentazione patrimoniale privata significativa entreranno in gioco interessi collettivi meritevoli di tutela, fra i quali spiccano il diritto dei terzi e dello Stato di ottenere informazioni essenziali circa la proprietà di alcuni beni e la titolarità di alcuni diritti, e l'interesse dello Stato a ridurre la litigiosità conseguente a un'imperfetta sovrastruttura normativa degli interessi da parte dei privati.
In una parola, il diritto della comunità ad operare sulla base di alcune certezze. Si dirà allora che la certezza rientra dalla finestra e con essa la potestà del notaio di offrire pubblica fede. Ma come si vede essa è un'attività accessoria e non principale in quanto presuppone che dei soggetti si siano rivolti al notaio per riceverne una prestazione intellettuale.
La questione non è bizantina poiché ad essa è sottesa la filosofia che vuole il notaio non un mero riproduttore della volontà altrui ma un soggetto dinamico e propulsivo nella realizzazione del negozio. Si chiarisce inoltre che il compito del notaio non si sostanzia in una supplenza della pubblica amministrazione ma in una mansione autonoma rispetto ad essa (pur se collegata) poiché non rientra certamente nel compito dell'amministrazione sostenere le persone nella migliore realizzazione dell'assetto giuridico dato ai propri interessi. Se ne deduce anche che quando l'attività certificativa si risolve invece realmente in una supplenza dello Stato e, come tale, in una mansione non naturalmente rientrante nella competenza notarile, essa può essere affidata al notariato solo in via transitoria; e di contro che l'area di intervento notarile deve essere naturalmente estesa a quei settori che presentano le caratteristiche di cui sopra, se possibile rendendo superfluo l'intervento di
organi ulteriori (il pensiero corre immediatamente al procedimento di venuta ad esistenza delle società commerciali).
Individuato lo scopo, resta da pensare ai requisiti minimi di efficienza che consentono di attuarlo. In primo luogo, ovviamente, è necessaria un'adeguata istruzione professionale, e segnatamente un accesso sufficientemente selettivo che abiliti all'esercizio della professione solo coloro che si mostrano effettivamente in possesso della competenza necessaria. Tale scopo negli anni è stato brillantemente assolto dal concorso che non soltanto è difficoltoso (ciò che da solo non sarebbe sufficiente a farlo considerare idoneo: anche una lunga corsa ad ostacoli lo sarebbe ma non per questo selezionerebbe notai adeguati) ma anche una particolare pertinenza con le attitudini e le conoscenze indispensabili per l'esercizio della professione.
Proprio il concorso tuttavia, è finito nel mirino delle critiche e.sterne, che lo hanno considerato un intralcio alla libertà dei soggetti di competere su un piano di reale concorrenza, rispetto al quale sarebbe più rispettoso un esame di ammissione. Tale analisi risulta particolarmente carente dato che, nella storia dei concorsi, quasi sempre il numero dei posti non è stato totalmente coperto, essendo stato considerato idoneo un numero inferiore di candidati. Nulla quindi sarebbe cambiato se il concorso fosse stato un esame.
La critica risulterebbe logicamente fondata solo se si abbinasse a una richiesta di minore severità da parte degli esaminatori. Sarebbe però in totale controtendenza con il giudizio comunemente dato riguardo alla scuola, all'università, agli esami di ammissione ad altre professioni, dove il dito viene puntato proprio per evidenziare, la poco lungimirante assenza di qualsivoglia sbarramento, il lassismo, le prassi clientelari e la facilità di accesso, che sembra mal tutelare l'utente.
Ciò che desta preoccupazione sono semmai le recenti innovazioni in tema di accesso: l'istituzione delle scuole di specializzazione presso le università ( che rischiano di propagare i discussi criteri di formazione e selezione che hanno attecchito proprio nell'ambito universitario) e la formula adottata per la preselezione, che ha privilegiato le doti puramente mnemoniche a scapito di una lunga e proficua tradizione che insegnava a tenere il codice sulla scrivania, imparando solo ad orientarvisi in modo ragionevole.
Il concorso, ad ogni buon conto, sembra garantire efficienza allo scopo, almeno nel momento iniziale. Purtroppo nulla garantisce, invece, che il notaio abbia voglia di aggiornarsi. Si può anche pensare che la selezione la faccia il mercato della domanda e dell'offerta, tagliando fuori coloro che per difetto di aggiornamento non riescono a tenere dietro alle esigenze dei clienti. Ma il parallelo
 

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interesse pubblico rende necessario che il notaio sia almeno sufficientemente aggiornato da non tradire le aspettative di certezze che il sistema ripone in lui.
L'aggiornamento, sotto quest'ultimo aspetto, diventa allora un problema non solo di cognizioni giuridiche, ma anche di organizzazione di mezzi. Il supporto informatico è oramai una dotazione minima sulla quale è necessario un controllo di rispondenza, poiché solo la capillarità assoluta della diffusione dei mezzi garantisce che il notariato, nel suo complesso, sia in grado di assecondare gli interessi collettivi che rendono obbligatoria la tutela di interessi privati.
Bisogna ora chiedersi che rapporto abbiano con "efficienza allo scopo la ripartizione del territorio, la limitazione della competenza nazionale e l'offerta della prestazione in forma associata, se cioè esse migliorino o peggiorino la qualità dell'attività notarile. Rispondendo sinteticamente, la ripartizione del territorio in più distretti e la limitazione delle sedi assicurano la possibilità di esercitare facilmente un controllo sugli atti e sull'organizzazione. Sembra, nell'epoca moderna, essere questo il vero cardine della necessità di un'organizzazione territoriale divisa e fondata sull'obbligo di assistenza alla sede.
Si può infatti dubitare che, con lo sviluppo delle moderne comunicazioni, qualcuno possa essere veramente e seriamente penalizzato dal fatto che il notaio si trova in un paese diverso dal suo. Nessun vantaggio pare invece provenire dalla limitazione territoriale della competenza, che è anzi certamente inopportuna per le esigenze delle imprese che preferiscono affidarsi ad un particolare professionista. La difesa della normativa attuale si fonda di solito sulla previsione antropologica-psicologica di una mutazione genetica di un notaio libero di agire sul territorio e del passaggio del notariato dalla dimensione artigianale a quella industriale.
Sullo stesso piano, tuttavia, la limitazione territoriale sembra restringere la dimensione culturale del notariato e risulta particolarmente incomprensibile alla gente comune. E in ogni caso la dimensione industriale è raggiungibile anche cumulando più uffici all'interno del medesimo distretto. Infine, nel caso di distretti monosede, essa limita obiettivamente la concorrenza e rende impossibile una scelta reale da parte dell'utente. Circa lo svolgimento in forma associata, è ormai acclarato dalla giurisprudenza che l'intuitus personae si possa rivolgere (e spesso si rivolge) al complesso organizzato allo stesso modo che alla singola persona. Né sembra dubitabile che una riuscita organizzazione di professionisti possa meglio adeguare le sue risposte alla pluralità di richieste, e ciò probabilmente anche se si tratta di professionisti appartenenti a rami diversi. Diversa è invece l'ipotesi
 
della partecipazione di soci di capitale, che sembra introdurre elementi di bilancio esageratamente preponderanti rispetto alla conduzione dello studio professionale.
Durata. Un documento di provenienza notarile sarà di maggiore qualità (e risponderà al meglio al concetto di durata che abbiamo sopra indicato) quanto più il suo contenuto apparente corrisponderà alla realtà delle cose.
Ciò significa che ogni dichiarazione di parte, sulla quale non sia stato operato un effettivo controllo da parte del notaio, ridurrà l'utilità dell'intervento notarile. Così, non solo risultano contraddittorie rispetto alle funzioni le dichiarazioni di esonero dalle visure, ma è certamente interesse della collettività e delle parti che i controlli del notaio si estendano a quasi tutto ciò che è controllabile.
Il caso più importante è quello delle dichiarazioni urbanistiche inerenti il condono o le concessioni edilizie, ma viene a mente anche la dichiarazione inerente la compilazione della denuncia dei redditi. Per elevare la qualità della prestazione media notarile sarebbe opportuno che tali accertamenti venissero inclusi tra le competenze riservate all'indagine notarile. Indubbiamente, siccome spesso sarà necessaria la coadiuvazione di un tecnico ne discenderebbe un aumento del costo dell'atto.
Sembra tuttavia rispondente al prevalente interesse pubblico che l'intervento del notaio all'atto del trasferimento consenta effettivamente di monitorare gradualmente la regolarità urbanistica di tutti gli immobili. In ogni caso, nell'ipotesi minima, l'utente dovrebbe essere messo in condizione di scegliere, in perfetta trasparenza, tra un atto più costoso ma dotato di certezza urbanistica e un atto che si fondi solo su dichiarazioni di parte. Altro modo di garantire la rispondenza tra contenuto dell'atto e realtà effettuale è neutralizzare l'incidenza di eventi sopravvenuti.
Esemplare è il caso della trascrizione immobiliare: fino a che non è assicurata l'opponibilità ai terzi è chiaro che il contenuto sostanziale dell'atto rischia di divenire puramente virtuale, lasciando spazio solo a pretese di tipo risarcitorio. Sembra doveroso che ogni volta che un'attività sia realizzabile solo attraverso l'intervento del notaio, i tempi degli adempimenti tengano conto di questa circostanza e siano particolarmente brevi, siano cioè tempi misurati su tale intervento (per esempio per la trascrizione tre o al massimo cinque giorni appaiono più che sufficienti).
In realtà, il filo conduttore del discorso sulla durata come elemento della qualità della prestazione notarile è lo spostamento della funzione di garanzia notarile dalla legalità formale alla legalità sostanziale, rispondendosi in tal modo alle aspettative e alle esigenze della collettività ma anche conquistando una nuova centralità per il notariato.
 

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Infine, perché improprie limitazioni della responsabilità notarile non pregiudichino la stabilità degli effetti patrimoniali realizzato dalle parti con il negozio giuridico, sarà da rimuovere ogni obsoleta distinzione tra atto pubblico e scrittura privata, adottando le conseguenze normative del fatto che il notaio non può mai astenersi dall'espletamento pieno della sua funzione, e quindi mai limitarsi al ruolo di certificatore passivo, elemento non partecipante alla costruzione dell'atto.
Costo. La questione dei costi in un servizio notarile è abbastanza atipica rispetto ad altri campi dell'economia. Infatti, il costo, normalmente, influenza la quantità che del servizio viene richiesta. Pertanto la riduzione del costo dei singoli beni può influenzare la quantità che di quei beni viene venduta, e pertanto accrescere, nonostante la riduzione del prezzo, il reddito di chi offre quella categoria di beni. Si tratta della basilare legge economica dell'incontro di domanda e offerta a un punto ottimale di equilibrio. Nelle professioni ciò è già meno vero che nell'impresa, cosicché chi intende sottoporsi a un trattamento chirurgico solo in alcune occasioni (quelle in cui l'intervento attiene più alla difesa dell'estetica o alla prevenzione che alla cura terapeutica) sceglierà di godere del bene in funzione del costo.
Ma la curva di variazione della domanda del servizio notarile è quasi completamente anelastica rispetto al costo dell'offerta. Nessuno si asterrebbe dall'acquistare una casa o dal chiedere un mutuo solo perché non intende corrispondere la parcella notarile, considerata troppo elevata, poiché essa costituirebbe comunque un onere sostanzialmente irrilevante rispetto alla valutazione di convenienza dell'affare. Molto marginale è anche l'influenza sulle operazioni societarie.
Tutto ciò rende altamente impopolare il tema della tariffa notarile agli occhi degli osservatori esterni, poiché non costituendo essa, in prima battuta, una variabile da mettere in relazioni e in rapporto dialogico-matematico con altre curve di analisi, il suo incremento/decremento riguarda soltanto il reddito dei notai.
Certamente assai superficiale è la difesa della tariffa sulla base del diritto a una retribuzione equa e dignitosa, poiché non solo essa pretende di eliminare l'alea che caratterizza il reddito del lavoratore autonomo rispetto al salariato (e senza neppure riuscirvi: sarebbe insufficiente garantire il livello elevato della singola prestazione; si dovrebbe assicurare al notaio il minimo quantitativo di prestazioni sufficienti a raggiungere un reddito elevato) ma parla di reddito adeguato, senza chiarire come e rispetto a cosa tale sufficienza venga calcolata.
L'affermazione, insomma, ancorché discutibile, sarebbe almeno presentabile solo se discendente da un'analisi scientifica della composizione del
reddito da garantire al professionista. Il criterio, inoltre, risulta sgradevole proprio nel suo riferimento a una giustificazione della condotta umana che risponde solamente a quella logica mercantilistica che apparentemente si vorrebbe contrastare.
Una giustificazione della tariffa minima si potrebbe provare a ricavare da quanto dicevamo genericamente sul costo come elemento della qualità: esso non deve solo privilegiare il reddito del singolo fruitore della prestazione (a scapito del notaio) ma consentire la permanenza dell'organizzazione, il che significa contribuire ai rilevanti costi (non comparabili con quelli di altre professioni). Sennonché questi costi saranno variabili in funzione dello studio. Ora, la tariffa minima garantisce non il reddito netto ma il fatturato, poiché non vi è nessuna forma di controllo sul reimpiego delle somme ricavate dal notaio. Il notaio che non si adegua tecnologicamente, sceglie collaboratori non qualificati per poterli pagare poco, in realtà, ad onta del ragionamento che vorrebbe privilegiare attraverso la tariffa minima la qualità della prestazione, si arricchisce più del notaio che investe invece una parte della somma per migliorare il suo impianto tecnologico e assumere personale qualificato.
A questo punto delle due l'una: o al notaio bravo e aggiornato non si è offerta una retribuzione dignitosa; o al notaio meno onesto e volenteroso, attraverso il riparo della tariffa minima, si è offerta una retribuzione superiore a quella adeguata, a dispetto di una prestazione che presenta requisiti di qualità inferiore. Pertanto, l'unico argomento a favore dell'esistenza di una tariffa minima è che in questo modo si riconosce l'attuazione dell'interesse pubblico da parte. del notaio, chiamando alla contribuzione, in luogo dell'intera collettività, coloro che di volta in volta sono direttamente interessati alla realizzazione di negozi patrimoniali i cui effetti ricadono parzialmente sull'organizzazione economica della società.
Si tratta di una forma di tassazione assai anomala, anche per quanto concerne i destinatari, (imparentata comunque con quelle che in economia si definiscono esternalità) ma rispondente alla peculiarità della figura notarile, come incrocio tra la libera professione e lo svolgimento della pubblica funzione. Non è pensabile tuttavia, anche a voler riconoscere un tale diritto, che esso non sia disponibile da parte del singolo.
Né è facile riconoscere che la valutazione possa avere un valore assoluto e intangibile: a dimostrazione di ciò, la stessa flessibilità della tariffa attuale, e soprattutto la sua elasticità a seconda della zona, testimoniano che non esiste un prezzo oggettivamente giusto dell'atto notarile. Del resto la qualità dell'organizzazione, oltre alla personale competenza e applicazione, rendono non perfet
 

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tamente omologabili le prestazioni soggettivamente diverse. La tariffa resa pubblica a titolo informativo, oltre a costituire un momento di utile confronto all'interno della categoria, è una comunicazione ai terzi di quello che si ritiene essere un costo ragionevole della prestazione media, al di sotto del quale sia l'utente sia gli organi di controllo notarile hanno ragione di aumentare la propria vigilanza.
Riprenderemo meglio l'argomento più avanti. Incidentalmente va notato che la preoccupazione che la libertà tariffaria crei una corsa al ribasso insostenibile è infondata. Infatti, una politica di tariffe basse ha qualche capacità di essere premiante in un sistema di tariffe rigide ben più che in un sistema di tariffe libere. Tale sistema, probabilmente, porterebbe alla luce la dissennatezza, anche in termini di marketing, di una politica di forte riduzione dei prezzi.
La gente tende a non scegliere il prodotto più economico poiché ha la percezione che esso contraddica la pretesa qualità; e il notaio che si crea la fama del ribassista pescherà il suo target abituale tra coloro che lo scelgono in funzione del solo costo ridotto, con difficoltà nel medio periodo a far quadrare i costi di gestione.
La relazionalità o personalizzazione è un termine dalle molteplici sfaccettature.
Esso ha anche una connotazione psicologica, ed è la capacità di superare il dato meccanico e seriale, per conferire continuamente una forma individuale al bene che viene offerto; è l'instaurazione di una relazione con il destinatario che non sia mediata esclusivamente dalla cosa acquisita dal destinatario, bensì riscritta da un mutevole modo di atteggiarsi dell'offerente e dalla considerazione delle esigenze particolari del destinatario. Nel caso del notariato, ciò significa che dietro l'atto documentale, conclusivo del rapporto con il cliente, e l'organizzazione che produce quel documento la figura personale del notaio deve in qualche modo emergere in modo inconfondibile e ritagliarsi un punto d'incontro con l'utente.
Che ciò debba avvenire è scontato se si pensa che il notaio deve indagare personalmente la volontà delle parti; questa stessa indagine, tuttavia, da un lato non può ridursi a una rituale e meccanica osservanza di formalismi; dall'altro, non è facile da fissare nel suo svolgersi, necessariamente diverso rispetto all'epoca il cui il notaio era alle prese con una massa di cittadini sprovveduti e sforniti di cognizioni basilari, oltre che non completamente padroni dei loro stessi obiettivi.
La funzione di adeguamento, peraltro, dà conto in maniera assai insufficiente di ciò che si deve intendere rispetto alla relazionalità del notaio. Partendo da una riflessione sulle dimensioni chiave nell'offerta di qualsiasi servizio, per arrivare alla conferma che ciò valga anche per la prestazione
notarile, una traccia intelligente si trova nella relazione che un docente di marketing ha svolto a Bologna, in un convegno organizzato dall'associazione sindacale dell'Emilia Romagna.
Vi si parla, fra l'altro, di "capacità di risposta", "rassicurazione", "immagine", "empatia". Agli esempi abbinati sono sottesi, talvolta, un approccio cannibalico al cliente, tipico dell'estrazione aziendalística, e un certo riduzionismo biologico (sarà poi vero che i titoli di studio incorniciati impressionano sempre il cliente nuovo, come ivi si sostiene? O non sembreranno superflui segni di ostentazione a qualcuno? E non sarà il cliente così disegnato vittima di un antropologia macchiettistica, carica di ottimismo da parte di chi lo vede come carne da macello?).
Però viene correttamente prestata attenzione alla circostanza che il godimento del bene ha anche una connotazione psicolgica di cui, chi lo offre, non può completamente disinteressarsi, pena un abbassamento della qualità del bene offerto (nella relazione di cui sopra, divertente, esatto e provocatorio si legge: " non sto affermando che un buon sorriso compensa un errore nella stesura dell'atto....ciò che sto sottolineando è il rischio di commettere l'errore opposto").
In effetti la relazionalità non può che essere un valore aggiunto rispetto all'elemento materiale, almeno nel campo notarile. Altrove non è così scontato. Abbiamo definito la qualità come efficienza allo scopo. Lo scopo è qualcosa di esterno all'individuo ma è misurato dalla sua aspettativa. L'aspettativa modella ciò che è esterno e ciò che determina il godimento del bene non è la sua condizione oggettiva bensì la percezione soggettiva da parte del destinatario.
Questo significa che per l'azienda è rilevante non tanto puntare su un ottimale condizione oggettiva quanto influenzare la percezione soggettiva. Per questo le aziende spendono ormai più in marketing e in pubblicità che non nella stretta produzione. Un cliente fesso e contento è per l'azienda, un risultato ottimale: d'altronde se riconosciamo che l'intera percezione del reale è soggettivamente mediata e che lo scopo della vita consiste nel procurarsi la felicità, non è nemmeno sicuro che tale comportamento sia scorretto sul piano etico.
Un esempio significativo mi viene fornito sempre dalla relazione bolognese ed è la distinzione tra servizio centrale e servizio periferico. Centrale nel trasporto aereo è il trasferimento da una città all'altra; periferici il check in, i pasti a bordo, la cordialità delle hostess. Tutta la parte periferica potrebbe essere eliminata senza togliere significato al tutto. Eppure la scelta dell'utente tra le varie compagnie sarà orientata in funzione dei servizi periferici.
La domanda è: sarà giusto che la compagnia aerea risparmi sui costi inerenti la manutenzione e la
 

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verifica delle componenti meccaniche, investendo largamente nei comfort? Da un punto di vista economico-aziendale, almeno fino a che non cadano un paio di aerei (e quindi se la distrazione di risorse in bilancio si mantiene in limiti contenuti) la scelta è impeccabile. L'individuo giunto felicemente a destinazione, ignaro della maggiore alea che minacciava il suo volo rispetto a quello dell'amico che si è orientato per una compagnia più spartana, avrà goduto al massimo livello del suo bene.
Potremo dire che la qualità del suo volo era superiore all'altra? In filosofia il problema si è posto per gli assertori dell'utilitarismo, che sostengono che la vita buona sia la vita felice e ritengono la felicità misurabile attraverso la soddisfazione.
Ma cosa dire se questa soddisfazione è viziata da quelle che l'antitrust definirebbe gravi asimmetrie informative (tipo: che la pizza che mangio tutti i giorni, con sommo gaudio, in realtà è fatta con alimenti cancerogeni)? La risposta utilitarista è che si devono considerare atti ideali quelli compiuti da soggetti che siano non solo soddisfatti ma anche debitamente informati. Da un punto di vista filosofico l'asserzione non è risolutiva, ma ciò in questa sede non ci interessa. Essa piuttosto ci fornisce un illuminazione buona anche per il nostro studio.
La più recente acquisizione sostanziale in materia di etica dell'impresa è che la relazione di mercato non si risolve esclusivamente nel rapporto tra azienda e consumatori; esiste una forma di interesse pubblico (o, volendo seguire una diversa impostazione, di diritto individuale indisponibile) al rispetto di alcuni diritti fondamentali.
Nel caso del trasporto aereo direi il diritto alla vita (messo in pericolo dalla maggiore possibilità che l'aereo cada); ma volendo generalizzare e accettare la risposta utilitarista dovremmo dire un diritto di essere padroni della propria vita, messi di fronte alla consapevolezza delle nostre scelte; e quindi un diritto a che coloro che ci propongano il godimento di beni non cerchino di occultarne aspetti essenziali, specie se lo fanno per proprio tornaconto economico. Così anche il mercato, luogo considerato non-etico per eccellenza, è diventato il luogo delle scelte informate ( il che dimostra che l'etica non sta fuori dal mercato, poiché altrimenti sarebbe anch'essa un bene soggetto alla logica della domanda e dell'offerta).
Applicato al campo professionale ciò dimostra che le qualità relazionali non possono che essere accessorie (ma io direi addirittura complementari) rispetto allo scopo: in altre parole la percezione soggettiva non può sopraffare la condizione oggettiva. Si dirà, a questo punto, che il cliente potrebbe pur scegliere diversamente, e che per non privarsi del sense of humor del suo notaio prediletto, potrebbe accettare serenamente le sua abi
tudini di non effettuare visure, non volturare il trasferimento e non ricordarsi di dove conserva il codice, purché il tutto sia lealmente conclamato. Ma qui entra in gioco la funzione sociale del notaio, e cioè la circostanza che l'atto notarile, visto come prodotto (facciamolo un attimo, acriticamente, per comodità espositiva) ha un utente diretto, che è il suo cliente, e un utente finale, che è la collettività, interessata all'esatto svolgimento della funzione notarile. Diremo dunque che il notariato è sempre tenuto ad assicurare una data qualità del bene, dal punto di vista della condizione oggettiva; ma che il singolo notaio difficilmente offre un bene soddisfacente se non si preoccupa della percezione soggettiva.
Oramai è scontato che il notaio si avvalga di un filtro di collaboratori, e non sembra scorretto che l'identificazione della sua impronta avvenga anche ( ma non esclusivamente ) attraverso un' organizzazione, della quale però egli deve conservare visibilmente la direzione. Rimane da discutere il limite oltre il quale l'utilizzo dell'organizzazione arrivi a un sostanziale occultamento del professionista e alla perdita della qualità di relazionalità. Alcune indicazioni sono contenute nel documento di Federnotai circa il corretto rapporto tra notaio e cittadini.
Va comunque tenuto presente che la stessa organizzazione è un riflesso della personalità e un atto creativo nell'esecuzione della prestazione e che, talvolta, una delega oculata è ciò che consente al notaio di brillare in ciò che non è delega-bile. La supposta equazione tra un forte livello di organizzazione e un tasso mediocre di personalità della prestazione è infondata. Si tratta probabilmente di un pregiudizio legato al timore di parificazione con l'impresa.
Riprendendo il tema del rapporto tra standardizzazione e relazionalità si possono evidenziare due assunti:
1) il bene che viene proposto identico a più persone è tendenzialmente un bene a basso tasso di qualità poiché esso non interagisce con l'essenza della persona, che richiede di essere differenziata da qualsiasi essenza di altra persona
2) il bene che viene offerto allo stesso modo da più soggetti è a basso tasso di qualità poiché se molte persone sono in grado di realizzarlo senza apprezzabile diversità di sfumature esso richiede una limitata applicazione della personalità e dell'intelletto, entrambi non suscettibili di appiattimento e uniformità.
La qualità di un bene, quindi, è inversamente proporzionale alla sua fungibilità, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Il limite d'immagine del notariato è proprio la sensazione, agli occhi di molti, di offrire un bene fungibile dal lato dell'offerta; il modo difettoso con il quale alcuni notai vivono la professione è quello, inverso, di consi
 

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derare il bene offerto come fungibile dal lato della domanda. Qualsiasi forma di diversificazione dell'offerta è stata spesso frenata dalla categoria, assai titubante verso una reale apertura concorrenziale e propensa piuttosto a soffocare e occultare le caratterizzazioni personali, destinate a mettere in discussione la distribuzione paritaria del lavoro, erroneamente vissuta come una ricchezza della categoria o, peggio, come un diritto attribuito dalla legge.
Se è vero invece che la standardizzazione è nemica della qualità vanno al contrario incoraggiate le competenze o prerogative aggiuntive e va riconosciuta la possibilità di renderle conoscibili al pubblico, sia perché la categoria ne trarrebbe beneficio d'immagine sia, soprattutto, perché non sarebbe giusto impedire all'utente di orientarsi al meglio nella scelta. Per evitare però che dietro il pretesto dell'orientamento si celi il tentativo opposto di ingannare l'utente, circuendolo con l'esibizione di caratteristiche evanescenti o non conformi alla realtà, queste prerogative devono avere un margine di oggettivazione.
Gli esempi venuti in mente sinora sono interessanti anche se non ancora risolutori: l'orario di apertura dello studio, la conoscenza di una lingua straniera, alcune caratteristiche dell'organizzazione materiale, i tempi di esecuzione di alcuni adempimenti. La sensazione tuttavia è che anche la fantasia dei notai meglio disposti a quest'apertura sia frenata da una pudica ritrosia.
E' chiaro che l'obiettivo potrebbe dirsi pienamente raggiunto se fossero esternabili le proprie specialità, quelle in cui l'esperienza acquisita e la costanza dell'aggiornamento rendono particolarmente probabile che l'assistenza al cliente sia del tutto soddisfacente. Le energie spese dal notariato sarebbero meglio incanalate se rivolte allo studio del modo di rendere leggibili all'esterno e verificabili all'interno tali qualità piuttosto che alla preoccupazione di impedire l'autopromozione. L'ordinamento dovrebbe scegliere tra due modalità: rendere libera da parte del notaio la divulgazione di dati inerenti la sua attività, che possano risultare utili per i cittadini e orientare in maniera consapevole la loro scelta, salvo il potere-dovere di controllo sulla conformità al vero di quanto dichiarato dal notaio; lasciare a un organo istituzionale il compito di certificare la sussistenza dei requisiti asseriti. Questo per quanto concerne i dati positivamente apprezzabili.
L'obiettivo di informare in modo ottimale il cittadino, e quello parallelo di incentivare i notai a sviluppare qualità individuali aggiuntive rispetto alla prestazione-standard ed evitare comportamenti pregiudizievoli per la collettività, sarebbe peraltro raggiunto con l'istituzione di un'anagrafe notarile contenente dati positivi e negativi, selezionati secondo criteri predeterminati, curata dal consiglio
notarile e disponibile presso di esso, riguardante ciascun notaio di ogni singolo distretto, liberamente consultabile da chiunque.
Non sembra dubbio che esista un interesse di natura generale alla conoscenza di informazioni sullo svolgimento dell'attività professionista quando esse riguardino connotazioni sicuramente classificabili come positive o negative (per queste ultime si pensi, ad esempio, al numero e alla tipologia dei sinistri). Qualche dubbio riguarda le informazioni che risultano neutre se non accompagnate dalla conoscenza di elementi ulteriori: esemplare il caso del numero degli atti.
E' difficile sostenere che esista un numero ottimale di atti svolti ogni anno, poiché l'organizzazione, la preparazione e la personalità dei notai sono una diverse dell'altro. E' innegabile tuttavia, almeno tendenzialmente, che un repertorio molto inferiore alla media limiti l'esperienza del notaio e che un repertorio molto superiore attesti una certa standardizzazione nell'organizzazione del lavoro.
Non necessariamente, però, questi dati, offerti sic et simpliciter al pubblico, ispirerebbero le medesime conclusioni. In particolare, potrebbe essere travisato il senso di una rilevante mole di lavoro. Compito del notariato sarà, in ipotesi simili, individuare criteri generali di decodifica per la lettura dei dati da mettere a disposizione del pubblico (modi per rendere più consapevole e critica la lettura ma non di orientarla rigidamente, proprio perché il presupposto del criterio di decodifica è la sostanziale neutralità del dato).
La verificabilità conclude il percorso all'interno della qualità.
Dove si tratta di esercitare un controllo, sia che si tratti di attività privata e commerciale sia che si tratti di attività pubblica, è necessario che colui che controlla sia terzo rispetto al controllato. Sono in particolare necessarie due condizioni:
1) che il controllore non sia in conflitto d'interessi con il controllato poiché in tal caso la verifica potrebbe essere negativamente inquinata a svantaggiodel controllato
2) che il controllore non sia in consonanza d'interessi con il controllato poiché la verifica potrebbe essere inquinata a favore del controllato. E' chiaro che il sistema attuale, che affida le funzioni di vigilanza su base territoriale, e cioè attribuisce al consiglio notarile il compito di controllare i notai del distretto, non soddisfa nessuno di questi due requisiti. Infatti i notai componenti del consiglio sono concorrenti del controllato, con lui in diretta competizione nell'acquisizione del lavoro e del reddito; d'altronde sono pur sempre colleghi e probabilmente conoscenti del controllato, per non dire del fatto che sono interessati a una difesa dell'immagine della categoria che si vuole di .solito ( invero in virtù di un fraintendimento logico) meglio tutelata dall'occultamento, come minimo al
 

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l'esterno, delle malefatte compiute da un suo membro.
E' per questa ragione che negli anni è stata opportuna la partecipazione all'attività di controllo da parte della magistratura, da un lato, e del conservatore degli archivi notarili, dall'altro: essa garantisce sia al notaio sia agli estranei la presenza di un terzo nel momento di valutazione della condotta. Nella realtà dei fatti, tuttavia, per quanto concerne la magistratura, la partecipazione rischia di essere limitata, poiché l'intervento presuppone l'attivazione dei meccanismi disciplinari o la veicolazione di notizie da parte degli organi notarili.
Esiste inoltre il rischio concreto che la magistratura finisca per appiattirsi sulla linea proposta dall'istituzione notarile, che si presenta di fronte ad essa come la parte accreditata, per via della sua autorevolezza e della visibilità. Quanto all'attività del conservatore, essa ha indubbiamente una rilevanza autonoma ed è oltretutto rivolta a fatti che si accompagnano a una materialità documentale; però è innegabile che il vizio di forma sulla stesura dell'atto rappresenta una componente in grande decadenza nella valutazione complessiva della qualità della prestazione resa.
D'altronde non è pensabile estromettere il consiglio locale da ogni competenza nella verifica del buon andamento del distretto, che in fondo è proprio la ragione di esistenza di un consiglio distrettuale. Si tratta allora di rendere plurimi i centri di decisione e di controllo; di creare un collegamento di tipo parzialmente gerarchico tra il consiglio nazionale e i consigli distrettuali; di rendere, per modalità elettive e tipologia di mansioni svolte, i consigli notarili un'autentica rappresentanza del singolo notaio e dunque un reale strumento di autotutela.
In questo modo non costituirà più una preoccupazione il rafforzamento dei poteri dei consigli notarili in sede di acquisizione di quei dati utili a favorire una conoscenza reale della galassia notarile e la formazione corretta dei parametri per i controlli. Propedeutica alla questione di chi eserciterà i controlli è evidentemente la scelta dei controlli da effettuare.
Nel terzo congresso, introducendo una consonanza con la normativa europea in materia di qualità dei prodotti venduti ai consumatori, si è ripartita la qualità dell'atto notarile in qualità del progetto, qualità del processo e qualità del prodotto. I controlli attuali vertono tutti sul prodotto, che invece raramente è il cuore della qualità. Il notaio può avere lavorato in maniera pessima, sia prima che dopo l'atto, senza che ciò emerga dal documento ( per esempio: non ha effettuato le visure, si è fatto pagare il triplo del normale, e ha trascritto tardi).
Per di più, le irregolarità censurabili in sede di controllo sono spesso storicamente superate. E'
da considerare paradossale che se il notaio omette di dichiarare che è personalmente certo dell'identità delle parti il negozio stesso venga travolto (e dato che il notaio non potrebbe mai asserire legittimamente di avere costituito in atto persone sulla cui identità ha tirato a indovinare, è assurdo anche che scaturisca una sanzione per il professionista). Per prima cosa va completamente rivista la materia delle omissioni formali rilevanti e queste, tendenzialmente, non debbono andare a toccare la validità giuridica dell'atto.
Dopo di che lo strumento di controllo del documento può anche restare l'ispezione biennale. Sarebbe però opportuno che dal documento fosse anche possibile risalire a ciò che è ad esso esterno, ed in particolare alle modalità di esecuzione della prestazione. In questo modo si comincia ad entrare nel merito del progetto e del processo. Ma l'indagine effettiva di questi due elementi richiede che si renda conoscibile ogni singolo momento della prestazione. Il discorso, premettiamolo, è delicato. Alcune ipotesi, già in passato ventilate, di controllo paiono forse eccessive: si pensi all'indicazione sull'atto dell'ora di inizio e dell'ora di conclusione. Va riconosciuto che da sole dicono ben poco: la difformità di tempo impiegato da due notai per leggere un atto può dipendere da fattori non comparabili o discrezionali.
Ciò in fondo vale persino per il numero di atti stipulati in un solo giorno: tra un notaio che ne ha stipulati dieci e un altro che ne ha stipulati venticinque nulla esclude che meno diligente nell'assolvere la funzione sia stato quello che ne ha letti dieci, se si considerassero (ma l'indagine sarebbe certo complicata) il tragitto svolto per gli spostamenti, la cilindrata dell'automobile, le condizioni del traffico nelle diverse fasce orarie, l'organizzazione dello studio nella scrittura e nel ricevimento dei clienti, la scioltezza dell'eloquio, l'assenza di contestazioni e di liti tra i clienti, la sicurezza di sé, le scelte di vita e il quoziente intellettivo.
Eppure non dubitiamo del fatto che sia lecito conoscere la quantità degli atti stipulati da un notaio in una giornata. Tra i due estremi, il controllo cronometrico dei movimenti, che magari è di stampo esageratamente totalitario, e il controllo già all'ordine del giorno, c'è tutta una fascia intermedia di informazioni che possono utilmente essere acquisite da chi è preposto alla vigilanza.
Nessuno dovrà avere la presunzione di trarne conseguenze definitive; ma se una serie di elementi presuntivi deporranno in senso dubitativo a sfavore del notaio, sarà normale una maggiore pressione nei suoi confronti, un controllo più capillare, la verifica alla rispondenza minima della qualità che poi significa la certezza (o quasi) che egli non commetta illeciti. E' quanto già si anticipava in materia di tariffa. Una tariffa bassa non può sistematicamente segnalare una prestazione
 

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scadente ma può far scattare il controllo. Resta naturalmente il problema che già esiste ora, e cioè come si fa a stabilire che qualcuno adotta sistematicamente una tariffa bassa.
Se si riconosce al consiglio il diritto di assumere ogni informazione inerente l'esercizio della funzione di vigilanza (e tale funzione diventerebbe più estesa se fosse atta a consentire certificazioni di qualità oltre ad accertamenti di illeciti), è chiaro che non è assurdo ipotizzare una costante comunicazione (verificabile) dei dati inerenti la politica tariffaria.
Peraltro in alcuni distretti si è già adottato il metodo di controllare il rapporto tra dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva e onorario repertoriale che, con uno sforzo ridotto, consente di ottenere un primo, importante orientamento. Un'altra innovazione sostanziale, come anticipato, è che il controllo dovrebbe essere rivolto non solo all'accertamento degli illeciti ma anche all'assunzione di dati che potrebbero rendersi trasparenti al pubblico, con effetto di disincentivare comportamenti scorretti e comunque di rendere un buon servizio alla collettività.
Se poi si ammette la diversificazione dell'offerta, agli organi di vigilanza competerà anche valutare che ciò che i singoli manifestano ai terzi circa la peculiarità della prestazione da loro offerta corrisponda al vero.
Non pare da escludere che la legge notarile e il codice deontologico vadano a operare su due piani distinti, pur complementari. La sfera dell'illecito dovrebbe risultare in maniera compiuta dalla legge; il codice deontologico dovrebbe offrire criteri di orientamento da promuovere e sviluppare, adottati su scala nazionale ma diffusi con la partecipazione determinante dei consigli notarili. La composizione dei consigli notarili, però, al fine di eliminare ogni alterità tra essi e la base, andrebbe profondamente rivista, così come le loro funzioni.
Quando dico che essi dovrebbero promuovere e sviluppare i principi deontologici, penso a un'attività molto impegnativa, una vera corvé più che una carica onorifica, un periodo dedicato al miglioramento della categoria più che della posizione economica, che comprende l'obbligo di compiere studi, di eseguire visite dirette agli studi notarili e valutazioni di congruità dell'organizzazione che possano predisporre valutazioni sulla qualità.
Una differenza rispetto ad oggi sarebbe che l'attività di controllo non si svolgerebbe una semplice funzione repressiva dell'illecito; essa sarebbe rivolta a garantire un flusso informativo stabile agli organi di vigilanza, in maniera da poter rilasciare le certificazioni di qualità o controllare la veridicità delle personali peculiarità che il notaio dichiara alla clientela, e a costituire una sorta di osservatorio permanente sullo svolgimento dell'attività notarile. Bisogna anche considerare che in un ordina
 
mento rinnovato, che accogliesse la competenza nazionale o lo svolgimento della professione in forma societaria, tale vigilanza troverebbe nuovi e interessanti oggetti.
E' ovvio che una funzione di questo tipo dovrebbe essere equamente ripartita, in primo luogo nell'interesse di colui che la esercita; ma la rotazione sarebbe il modo per far sì che il consiglio notarile sia solo la forma attraverso la quale ogni singolo notaio tutela sua professione e la collettività rispetto a quella stessa professione. Ad ogni buon conto, la composizione potrebbe essere in parte elettiva, con divieto di candidature consecutive al mandato, e in parte per sorteggio, una sorta di ufficio pubblico obbligatorio, come onere per lo svolgimento della professione.
La maggiore garanzia di terzietà del consiglio locale oltre alla composizione (e all'allargamento territoriale) proviene però dalla divisione dei compiti in materia di vigilanza. Un primo passo è già in via di attuazione con il disegno di legge sulla giurisdizione domestica, che impone una composizione mista magistrati-notai ma soprattutto sottrae il notaio di un distretto al giudizio da parte di un collega dello stesso distretto. Un secondo passo deve essere la potestà assoluta del consiglio nazionale di emanare e aggiornare il codice deontologico, senza lasciare che i consigli possano stravolgerlo con una distinta applicazione e, più in generale, un potere gerarchico, limitato ad alcuni settori, verso i consigli locali, per assicurare uniformità nazionale all'esercizio della funzione notarile.
Resta da stabilire se si possa prescindere da interferenze esterne nell'esecuzione dei controlli, a garanzia assoluta della regola della terzietà. In effetti, come già detto, la questione dell'interferenza è già risolta positivamente dal legislatore in sede di controllo dell'atto e di procedimento disciplinare. Nel caso però della vigilanza generica, di natura non solo repressiva ma avente anche caratteristiche di autogoverno e autotutela, non è facile immaginare in quale forma alcune mansioni di controllo potrebbero essere affidate all'esterno, specie in relazione ad attività professionali caratterizzate da riservatezza nei confronti della clientela.
C'è anche il rischio concreto che revisori estranei al notariato siano condizionati da categorie mentali non facilmente traslabili in un ambito professionale.
Conviene a questo punto interrogarsi sul rapporto tra il codice deontologico e la qualità della prestazione notarile. Per sua natura la deontologia professionale rientra nella sfera dell'etica. Si tratta di stabilire ciò che è giusto, riferendosi alle azioni di soggetti che occupano un particolare ruolo all'interno della società.
 

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La filosofia morale classifica abitualmente le norme etiche in due categorie: quelle deontologiche in senso stretto e quelle teleologiche (solo parzialmente tale distinzione riecheggia quella weberiana tra etica della convinzione e etica della responsabilità). Le norme teleologiche valutano la qualità (ancora lei!) etica di un'azione dall'esame delle sue conseguenze. Le norme deontologiche si concentrano sulla condotta, indipendentemente dal risultato di quella condotta. Ingannare una persona sarà sempre da considerare un atto riprovevole sotto il profilo etico anche se palesemente dalla frode non era possibile che derivasse un danno.
Il codice deontologico è sostanzialmente un codice teleologico nella seconda parte, quella che viene denominata "della prestazione"; è invece un codice deontologico in senso stretto nella prima che, con grande trasparenza, è intitolata "della condotta". Quando il codice deontologico va a riempire il contenuto di una norma legislativa con effetti sanzionatori esso determina un vistoso strappo alla regola della non coincidenza tra diritto e morale. A giustificare la commistione c'è il particolare ruolo del professionista, collegato alla realizzazione di significative funzioni sociali.
Lo strappo, tuttavia, è maggiormente ingerente nella sfera privata del soggetto quando riguarda l'etica deontologica piuttosto che l'etica teleologica, poiché la sua condotta viene repressa e sanzionata indipendentemente dal collegamento con un danno provocato a terzi. La combinazione tra il codice deontologico e la legge che regola la materia notarile, sotto il profilo della libertà, è gravemente regressiva. Infatti, la normativa qualifica illeciti alcuni fatti emergenti dal documento e, più gravemente, una condotta, un comportamento, per giunta in principio non individuato ad onta del basilare principio di legalità.
L'art. 147 viola due cardini del moderno garantismo giuridico: che il soggetto possa essere punito solo in applicazione di una fattispecie regolata espressamente e dettagliatamente; che il soggetto possa conoscere con certezza se il suo comportamento, nel momento in cui egli lo attua, corrisponda al tipo normativo vietato. La legge penale contiene alcune fattispecie giustamente criticate per la loro illiberalità e oramai in via di desuetudine applicativa (il senso del pudore o il buon costume). La legge notarile contiene un inesplicabile "conformità al decoro e alla dignità della classe notarile", tipico esempio di norma in bianco.
A ben vedere anche le sanzioni che scaturiscono dalla violazione di certi obblighi documentali rispondono in via prioritaria alla volontà di colpire la condotta del notaio in quanto tale piuttosto che riparare al danno sociale prodotto da quel comportamento.
Infatti a volte il danno sociale è prodotto proprio dalla nullità dell'atto, il cui movente effettivo diventa quello di sanzionare pubblicamente la condotta del notaio, inadempiente nei suoi obblighi di rispettare le prescrizioni legislative sulla forma. Nell'affidare ai principi di deontologia il compito di integrare l'assetto normativo si è rinunciato a percorrere la via più normale, quella di abrogare l'art. 147 e di sostituirlo con una casistica correttamente predeterminata, consistente in un'indicazione esplicita e tassativa delle condotte vietate al notaio, scegliendo le stesse solo tra quelle che investono l'attività professionale, che diminuiscono la tutela della collettività e realizzano una situazione di danno effettivo o quanto meno di pericolo. Si è preferito far gravare sulle spalle troppo leggere di un codice deontologico la responsabilità di integrare l'art. 147, ciò che evidentemente non poteva farsi attraverso la semplice enunciazione programmatica di principi, stante il contenuto fortemente astratto dell'art. 147, che in qualche forma ne è uscito duplicato.
La conclusione è che il codice deontologico si presta a due critiche di segno opposto: essere troppo minuziosamente prescrittivo di condotte che dovrebbero essere rimesse alla discrezionalità e alla coscienza individuale; essere sfornito di contenuto sanzionatorio ed essere quindi destinato a un immediato svuotamento. La combinazione tra il codice deontologico e la legge notarile tende a reprimere condotte più che a punire in conseguenza di eventi lesivi. L'intera filosofia sanzionatoria dell'apparato repressivo notarile risponde a criteri di tipo deontologico.
Si tratta di una conclusione già impressionante poiché quando il divieto colpisce la condotta esso sottintende che la persona deve essere punita per quello che è piuttosto che per quello che ha fatto, e se del caso per ciò che è nella sua sfera privata (se non nelle convinzioni interiori. Perspicuamente la parte della condotta parla di " valori sociali"). Poco si è riflettuto, sino ad oggi, su come l'art. 147 espliciti il valore del conformismo: giustamente, visto che nell'epoca erano ben lontano dall'affermarsi il pluralismo. Ma l'aspetto più negativo, oltre a tale antistoricità, è che tale limitazione si asserisce giustificata dall'interesse della categoria. Se limitazione si volesse ammettere essa potrebbe essere dettata solo dall'interesse della collettività intera.
La lesione dell'interesse pubblico deve essere diretta e non può desumersi indirettamente dalla lesione diretta dell'interesse della classe notarile. Qui, oltre a viaggiare su binari pallidamente hegeliani, non siamo più nell'etica teleologica ma in una corporativa etica tautologica. Bisogna quindi ripensare l'ordinamento repressivo notarile. partendo da questi principi, in linea con l'evoluzione giuridica moderna:
 

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1) la legge deve contenere prescrizioni teleologiche e non deontologiche
2) esse possono giustificarsi solo con la tutela diretta dell'interesse della collettività.
Il codice deontologico può anche entrare nel merito dei comportamenti professionali, ma deve essere non uno strumento repressivo bensì uno strumento culturale, qualcosa che esprima realmente il sentire di tutta la categoria e si proponga come strumento di coscienza collettiva, autotutela, autogoverno. La delusione che circola attorno al codice sta in questo. Il codice non è riuscito ad assurgere a strumento di riflessione profonda e a innovare lo spirito dei comportamenti.
La sensazione diffusa è quella dell'operazione di facciata rassegnata a convivere con delle ipocrisie e con il perpetuarsi di trasgressioni delle quali è accettato, colpevolmente o forzatamente, il reiterarsi. Partendo da nuove basi il codice deontologico deve diventare uno strumento di crescita della qualità della professione notarile. Dando ampio spazio alla libera manifestazione della personalità ed esaltando il pluralismo delle condotte come mezzo di arricchimento della categoria, esso deve tendere non tanto a elevare il livello della proibizione (per il quale dovrebbe essere adeguata e riformulata la legge) ma a suggerire criteri positivi su ciò che è opportuno che il notaio faccia, operando in modo però che tali esortazioni siano il frutto del modo reale di essere della categoria in un dato momento storico.
Esso deve orientare i notai a adottare i comportamenti che elevano la qualità della prestazione, aprendo la strada alla pubblicità delle condotte che vanno nella direzione indicata dal codice deontologico e di alcune condotte che vanno nella direzione inversa. E' il momento di affrontare allora l'interrogativo iniziale: il codice deontologico deve preoccuparsi di elevare la qualità della prestazione notarile oppure di salvaguardare il livello etico della categoria? L'alternativa è un falso dilemma: l'etica del notariato deve consistere nella cura della qualità della prestazione notarile. Proviamo a riassumere l'itinerario proposto:
1) Esiste una qualità del "sistema notariato" consistente nel garantire che l'assistenza nella regolamentazione di rapporti privati sia raccordata con una serie di interessi generali. Il singolo notaio, quando esegue le visure, trascrive o rifiuta di inserire clausole illecite agisce, più che come singolo, come frazione del sistema notariato nell'esecuzione di una prestazione che, internamente alla categoria, deve essere fungibile. La legge deve sanzionare il notaio inadempiente a tale obbligo attraverso una tipizzazione delle trasgressioni.
2) Il notaio, però, deve impegnarsi al massimo per assicurare un valore aggiunto alla sua prestazione, sia sviluppando personali inclinazioni e capacità, sia preoccupandosi della "percezione sog
gettiva" (vedi sopra) dell'utente. Il mercato farà la differenza tra l'una e l'altra prestazione, infungibili quanto al valore aggiunto. Ma il codice deontologico cercherà di anticipare, promuovere, assecondare tale tendenza individuando, in maniera non statica e continuamente sottoposta a revisione, comportamenti che la favoriscano, tutti strettamente connessi a condotte professionali e mai extra-professionali.
L'adeguamento a tali comportamenti o il discostamento da essi sarà reso conoscibile al pubblico, purché sia oggettivato in dati e non frutto di valutazioni soggettive. Pertanto i "valori" della categoria, emergenti attraverso l'indicazione dei comportamenti, dovranno confrontarsi con i valori sociali esterni, poiché l'ultima parola spetterà ai cittadini che attribuiranno un peso piuttosto che un altro all'esame dei dati portati a loro conoscenza. Come si vede, un codice deontologico così concepito tende a valorizzare la concorrenza, nell'interesse dell'utente, piuttosto che a deprimerla, secondo un malinteso interesse della categoria.
Si tratta di un'impostazione antitetica rispetto all'attuale. Sembrerebbe che da un siffatto codice deontologico resti fuori la disciplina dei rapporti tra i colleghi, oggi centrale. Viene quasi da dire che la disciplina della concorrenza sia l'impulso principale del codice deontologico (e probabilmente non erano giuridicamente infondati i ricorsi dinanzi al Tar dei notai che affermavano che il codice aveva proceduto a una disciplina amministrativa della professione; l'accoglimento dei ricorsi, allo stato attuale delle cose, sarebbe forse stato un rimedio peggiore del male ma questo è un altro discorso).
Ma questo ha a che vedere con l'etica professionale?
Qualche volta l'atteggiamento scorretto nei confronti del collega si riflette a danno della collettività. Per esempio, nell'ostruzionismo di fronte alla richiesta di documenti per un atto da stipularsi (non raro nel caso di frazionamento immobiliare, quando uno degli acquirenti preferisce rivolgersi al suo notaio piuttosto che al notaio del venditore). Qui viene leso un interesse generale, la fattispecie è tipizzabile e il comportamento va sanzionato. Il più delle volte, tuttavia, le vertenze tra notai riguardano la competizione nella stipula di un atto e la pretesa inclusione della questione nell'ambito dell'etica professionale (piuttosto che in quella dell'etica personale alla quale in realtà appartiene) cela un contenzioso economico che non ha nessuna ricaduta sulla collettività.
Meglio sarebbe, dunque, l'istituzione di un collegio arbitrale permanente, volto a riequilibrare gli effetti patrimoniali dei colpi bassi inferti da un notaio a un collega per accaparrarsi degli atti. .AI codice deontologico non compete la costruzione dell'etica personale, affidata alla coscienza individuale, alla
 

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cultura, alla sensibilità, ma solo la formazione di un'etica professionale, ossia l'incentivazione ad impegnare, da parte di ciascun notaio, le sue migliori energie per valorizzare la propria prestazione nell'interesse degli utenti.
Quale strumento di redistribuzione economica interna non va invece trascurata l'aliquota contributiva, sino ad oggi rigorosamente proporzionale. Si potrebbe invece pensare, per prima cosa, a una tassazione più elevata per quegli atti che non comportino una vera prestazione intellettuale e che, pertanto, è giusto considerare appannaggio dell'intera categoria, indipendentemente dai notai che di volta in volta eseguono la prestazione. E' ipotizzabile inoltre (ed assimilabile a una indiretta misura antitrust) l'elevazione dell'aliquota contributiva con il superamento di una determinata cifra repertoriale.
Infine, qualora il notariato si orientasse finalmente per la competenza nazionale, sarebbe ragionevole un'aliquota più alta per gli atti stipulati fuori
sede, magari a diretto beneficio dei notai che di quella sede sono titolari, e che riceverebbero così un contributo alla permanenza della loro organizzazione. Il decoro e la dignità, di cui è auspicabile la scomparsa dalla norma proibitiva, dovranno invece contraddistinguere le sanzioni, cosa che attualmente non avviene.
Anche le pene pecuniarie dovrebbero essere proporzionate al repertorio e costituire un sacrificio patrimoniale rilevante, a condizione, beninteso, di una ragionevole restrizione delle infrazioni rispetto a quelle attuali. Allo stesso modo, la tipizzazione delle trasgressioni più gravi renderebbe giustificata un'applicazione rigorosa della sospensione. Sono tutte misure che contribuirebbero a elevare la credibilità dell'istituzione notarile e, quindi, indirettamente anch'esse produttrici di qualità. Sperando di aver dimostrato che la qualità è un concetto tutt'altro che destinato a restare vuoto.
Naturalmente occorre che qualcuno desideri riempirlo,
 
 

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iuseppe di 7ronso
QUALE QUALITÀ
 
IL MONDO DELLE PROFESSIONI
E LA QUESTIONE DELLA QUALITÀ
Il mondo delle professioni e la questione della qualità Intervenire nel mondo delle professioni con una disciplina in materia di qualità è operazione complessa: perché non è sufficiente immaginare una singola modifica normativa, e perché è necessario adeguare il nostro modo di pensare a concetti e metodi nuovi.
Se però affrontiamo il problema senza pregiudizi, non è impossibile lavorare positivamente sul concetto di "qualità" della prestazione notarile, identificando i metodi opportuni per verificarne e garantirne quegli elementi che non si •pottraggono ad una misurazione e ad un controllò, Quest'azione va portata avanti non certo in un'ottica repressiva e disciplinare, che può riguardare soltanto un rimedio eventuale ed estremo, ma nella prospettiva della crescita del notariato.
II nostro Congresso si propone l'obiettivo di aprire una discussione all'interno della categoria per verificare la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per la garanzia di qualità, e quindi per gettare le basi per una gestione della qualità con criteri scientifici ed oggettivi. La proposta che, in forma ancora assai approssimativa, formuliamo e su cui invitiamo tutti a riflettere, si articola su molti punti; il più caratterizzante è - probabilmente - quello relativo alla possibilità di mettere a punto un sistema di raccolta e di elaborazione dei dati relativi all'attività svolta nei singoli studi notarili.
UNO SGUARDO D'INSIEME ALLA POLITICA •
DEL NOTARIATO:
QUALCOSA STA CAMBIANDO
Prima però di entrare nel vivo del tema congressuale vorrei provare a dare uno sguardo di insieme ai problemi del notariato e della nostra politica di categoria, anche in relazione al lavoro svolto da Federnotai nei tre precedenti Congressi, di cui io sono stato coordinatore e che sono strettamente collegati a quello ora in corso.
Assistiamo in questi anni ad una forte spinta al cambiamento nel mondo delle professioni, parte di un più ampio processo di trasformazione che coinvolge tutta la nostra società, e che non è legato a questa o a quella forza politica, perché non è tanto ispirato a scelte ideologiche, quanto condizionato da complessi fattori economici e sociali.
Solo quando questo processo sarà esaurito potremo interpretarne compiutamente il senso e gli
effetti; nel frattempo il nostro compito è quello di lavorare per mantenere ferma la nostra identità e la coscienza della nostra funzione, ma nello stesso tempo di impegnarci con coraggio per apportare al nostro ordinamento i cambiamenti e gli adeguamenti necessari e non più differibili.
Sono convinto che in quest'impresa Federnotai ha svolto in questi anni per il notariato un ruolo importante. È riuscita quasi da sola a mantenere in vita la discussione sulla riforma dell'ordinamento, su cui era caduto un velo di silenzio, ed ora coglie i frutti di quest'impegno vedendo che una parte consistente delle idee e delle proposte che sono state portate avanti sono condivise da gran parte della categoria e sostenute dai nostri stessi organi istituzionali.
Se si fa ancora fatica a parlare di riforma globale dell'ordinamento, si torna però finalmente a parlare dell'organizzazione e della funzione notarile in termini globali e sistematici, e non più soltanto nell'ottica di piccole modifiche settoriali slegate tra di loro: proprio come noi da anni abbiamo auspicato.
Si era visto giusto quando ci si batteva per la più completa equiparazione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata e per l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e del fondo di garanzia; i nostri lavorii costituiscono il punto di partenza per gli studi che il Consiglio Nazionale sta approntando in materia di tariffa e, più di recente, di accesso e di organizzazione territoriale; ed anche su uno dei temi più scabrosi come quello del numero chiuso, si aderisce ora all'idea, da noi più volte espressa, che non siamo in presenza di un "tabù", ma di un argomento su 'cui occorre ragionare con serenità e cognizione di causa.
Mi sembra soprattutto che sono oggi largamente condivise le idee che portammo avanti nel nostro 2° Congresso, quello tenutosi nel 1996, quando prendemmo posizione nel senso della natura essenzialmente pubblica della funzione notarile, e né sottolineammo l'unitarietà, la valenza sociale e la rilevanza costituzionale, affermando la necessità di mostrare la nostra disponibilità ad assumere nuovi compiti specie nel campo della giurisdizione volontaria.
Dico questo un po' per il compiacimento di indulgere per un attimo al gusto - alquanto diffuso - dell'autocelebrazione, ma soprattutto per ritemprare lo spirito dei nostri iscritti, spesso messo a dura prova da un clima ancora non abbastanza aperto
 

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alle discussioni e alla dialettica interna. Il lavoro che abbiamo fatto insieme è importante e resterà, e le difficoltà non devono scoraggiarci, anche perché molto resta ancora da fare.
QUANTO RESTA DA FARE
Non tutte le nostre idee sono ancora "passate". Così, non prende ancora respiro il dibattito sugli strumenti necessari per rafforzare il contenuto dell'atto notarile e le garanzie che esso deve fornire, in un'ottica che precisi senza ambiguità le responsabilità che il notaio deve assumersi ed orienti con chiarezza il suo controllo sulla sostanza dell'atto e non su meri formalismi o sulla ricezione di dichiarazioni sottratte a verifica.
È a nostro avviso indispensabile che si affronti con decisione questo argomento, perché solo così sarà possibile fare davvero dell'atto di notaio un autentico strumento di certezza, sciogliendo equivoci ed ambiguità.
Così, ancora troppa diffidenza circonda il tema dell'adozione di misure che lascino maggiore spa: zio nell'ambito della professione ad una sana con"- correnza, introducendo norme appropriate in materia di organizzazione territoriale, di struttura e funzionamento dei Consigli Notarili, di società professionali e di controlli di qualità: tema quest'ultimo di cui si occupa questo nostro Congresso.
Un'iniziativa in questo senso è invece essenziale ed improrogabile, specie nel momento in cui si estendono le nostre competenze in settori non propriamente notarili. È ora che va ribadita la centralità del momento professionale nell'esercizio della nostra attività e l'infungibilità delle nostre prestazioni, che invece questi nuovi compiti potrebbero offuscare.
La disponibilità della categoria a sollevare la magistratura da alcune incombenze non strettamente giudiziarie, o addirittura - ma solo temporaneamente ed a titolo di supplenza - funzioni giurisdizionali, non deve farci dimenticare che il nostro ruolo è un altro, che non siamo e non vogliamo essere.magistrati, che rivendichiamo l'identità e la dignità della nostra funzione, difendendone il patrimonio e la ricchezza. Ben vengano tutte le iniziative in materia, quindi, ma in un contesto che non faccia perdere di vista le linee essenziali della questione.
Il nostro obiettivo è quello di giungere ad un notaio che sia - per così dire - più pubblico ufficiale ed allo stesso tempo più professionista, che sappia cioè coniugare ad un livello ancor più alto che in passato le sue due nature. Diverso discorso è quello che riguarda le omologazioni degli atti societari.
Qui siamo in un campo, quello del controllo di legalità, che è naturalmente nostro, e come tale ci
deve essere riconosciuto, con piena assunzione di poteri e di responsabilità e quindi con eliminazione dell'intervento degli organi giudiziari.
Infine - ma, direi, soprattutto - siamo ancora in ritardo nel comprendere che la prima questione è quella di allargare gli strumenti di democrazia interna della categoria ed i luoghi di discussione e di dibattito. Anche qui Federnotai ha cercato, nei limiti consentiti dai suoi mezzi, di inventarsi un ruolo, quello insieme di laboratorio e di luogo discussione; ma è necessario che di questo si convincano soprattutto i nostri organi istituzionali, che talvolta tendono a ritenersi investiti di un mandato in bianco, e che invece potrebbe far tesoro delle idee che possono maturare soltanto nel contesto di un dibattito aperto.
Troppe energie e troppe intelligenze sono invece tenute fuori dalla discussione, scoraggiate da diffidenze e sospetti, quasi che il notariato sia troppo debole per affrontare la sua dialettica, e che basti poco a mettere a repentaglio la compattezza della categoria. Il notariato, invece, tutto il notariato, è forte, ha voglia di discutere, può dare un contributo enorme a questa fase di trasformazione dell'ordinamento e della società.
La democrazia interna, ma soprattutto l'apertura al nuovo, il coraggio della discussione, la capacità di confrontarsi e - quando necessario - di scontrarsi, sono le vere qualità che il notariato deve mostrare di possedere in questa non facile stagione di transizione.
IL PROBLEMA DELL'ACCESSO
Vengo ora a parlare brevemente della materia che costituisce oggetto di questo nostro 4° Congresso, quello dei controlli di qualità, di cui già mi sono occupato in alcuni interventi pubblicati da FederNotizie, ed innanzitutto di quello che costituisce il primo controllo, ossia l'accesso alla professione. Il rigore del concorso notarile è sempre stato fuori discussione e costituisce un vanto per la nostra categoria.
I giovani che intraprendono la professione superano una selezione talmente severa che sono sicuramente dotati di una preparazione di altissimo livello. Purtroppo in questi ultimi tempi la serenità che circondava il concorso si è andata disperdendo.
La crescita esponenziale del numero dei concorrenti ha creato condizioni di grave disagio per i concorrenti, ma anche per gli esaminatori. L'introduzione della preselezione informatica, salutata forse con troppo frettoloso entusiasmo, ha dato finora risultati tutt'altro che soddisfacenti, allungando i tempi anziché accorciarli e diffondendo tra i concorrenti irritazione (perché i quesiti sono inadeguati a verificare lo spessore culturale della preparazione) e panico (perché si affida ad una
 

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prova sostanzialmente mnemonica l'esito di molti anni di studio e di impegno).
Le ultime decisioni del Consiglio di Stato sul concorso di magistratura sembrano ora far vacillare lo stesso fondamento del meccanismo, negandone la ragionevolezza. Se a questo si aggiungono i problemi legati alla più diffusa impugnabilità dei giudizi delle commissioni ci si rende conto che il sistema rischia davvero ìl collasso.
Non sarà certo facile trovare soluzioni adeguate, ma è essenziale che il notariato difenda a denti stretti la serietà e la severità del concorso, impegnandosi con tutte le sue energie per ricostituire un clima di serenità e di fiducia.
Occorre una riflessione più ampia, che tenga conto della necessità di mantenere l'importanza del tirocinio quale esperienza di vita, di ampliare le materie di concorso, di raccordare con le scuole notarili i corsi post-laurea che le Università stanno per organizzare, di prevedere forse un percorso formativo più articolato con una selezione diluita nel tempo attraverso una serie di prove di ammissione di cui sia comunque garantita l'assoluta severità e correttezza.
I giovani, come è sempre avvenuto in passato, devono poter contare sulla possibilità di accedere al notariato in tempi ragionevoli attraverso prove severe ma in grado di premiare sempre l'impegno dei migliori.
LA QUESTIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ Ed eccoci ora al tema dei controlli di qualità in senso stretto, quelli cioè che riguardano l'esercizio dell'attività professionale.
Nella preparazione del Congresso su questo argomento ci siamo scontrati con più di un pregiudizio.
È infatti diffusa l'idea che la questione neppure si ponga per i notai, che, categoria di eccellenza nella classe professionale, hanno sempre mantenuta alta la qualità delle loro prestazioni. Più ancora si teme che l'introduzione di nuovi controlli, anziché migliorare la qualità e l'immagine del notariato, possa finire con l'impoverire il contenuto della nostra attività, sacrificando o facendo passare in secondo piano gli aspetti della sua prestazione di cui il notaio si sente più geloso custode; come misurare, infatti, la competenza giuridica del notaio e l'attenzione da lui dedicata all'interpretazione ed all'attuazione delle volontà delle parti?
Queste obiezioni si ispirano ad una idea di qualità che non tiene sufficientemente conto della trasformazione che il notariato ha subito in questi anni e delle legittime aspettative dei soggetti che si avvalgono delle nostre prestazioni o i cui interessi sono comunque da queste regolati e - allo stesso tempo - messi in gioco. La circostanza che un livello di qualità attiene esclusivamente al "foro interno", ossia alla coscienza del professionista, e
come tale non è verificabile, non può diventare un alibi per non affrontare il cuore della questione; che si coglie invece nella ricerca della risposta a questa domanda: può oggi il notariato progettare una sua riforma che riesca ad accrescere la sua qualità? è possibile, cioè, giungere ad un sistema che garantisca, meglio ancora di quanto avvenga oggi, la qualità della prestazione notarile, nella sua globalità ed in tutti quegli aspetti e quegli elementi che consentono di essere controllati, garantiti, certificati? La risposta a questa domanda passa attraverso una presa di coscienza della necessità che la qualità non è collegata ad una virtù individuale, ma rappresenta un problema dell'intera categoria: non solo il singolo notaio deve garantire prestazioni di livello elevato, ma l'intero notariato deve trovare gli strumenti per farsi garante della qualità delle prestazioni di tutti i notai. In questo senso e con estrema lucidità il professor Testa nella sua relazione parla di transizione dalla qualità del notaio alla qualità del notariato. C'è di più: in quest'assunzione di responsabilità il nota-dato deve porsi anche degli obiettivi di crescita; la qualità non è un valore statico, ma dinamico, per cui va sempre considerato come un fattore suscettibile di espansione.
LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO Quale qualità abbiamo allora in mente? Non quella garantita dal nostro attuale ordinamento. Oggi il notaio che rispetti fedelmente la legge notarile non necessariamente effettua prestazioni di alta qualità; la legge, infatti, si limita a descrivere l'attività del notaio nel momento del ricevimento dell'atto, mentre nulla dice sul prima e sul dopo e ben poco sul come.
Assolutamente insoddisfacenti sono gli attuali controlli, che perseguono soltanto irregolarità formali.
È quindi anzitutto indispensabile partire dalla riforma dell'ordinamento, perché solo lì sarà possibile introdurre norme adeguate sul contenuto degli atti, sull'attività e la responsabilità del notaio e sui fondamentali strumenti di controllo.
Si tratta di recepire a livello normativo le capacità e le caratteristiche che il notariato è andato acquisendo nel corso di tutti questi anni. In occasione dei precedenti Congressi Federnotai abbiamo lanciato un gran numero di proposte; le soluzioni giuste possono essere quelle o altre, ma quel che è certo è che la legge del 1913 non ci rende giustizia, perché si riferisce ad un notaio assai lontano da quello che noi crediamo di interpretare, lasciando ancora un intollerabile spazio ad ambiguità ed equivoci.
In questa riforma deve trovare spazio l'idea che i notai, quali liberi professionisti, sono in concor
 

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renza tra di loro; che anzi, come dicemmo in occasione del nostro 3° Congresso, occorre prendere atto che si è verificata una rivoluzione copernicana, per cui, da una concorrenza regolamentata solo se illecita e per il resto negata o sottaciuta, si deve passare invece ad una concorrenza che rappresenta un dovere del professionista nei confronti della sua clientela, nel senso che egli ha l'obbligo di essere competitivo in quanto più bravo, più competente, più efficiente, più disponibile, e così via. •
Il notariato è forte perché ha sempre saputo trovare gli stimoli per migliorare, per essere creativo, per saper correre dietro o anche prevenire le esigenze del mondo giuridico in evoluzione; la concorrenza è quindi essa stessa un fattore di crescita della qualità.
Se riusciremo ad introdurre nel nostro ordinamento le riforme che auspichiamo collocheremo il notariato italiano in posizione di avanguardia rispetto ai notariati d'Europa e ne faremo il prototipo di un modello su cui puntare anche in sede di integrazione comunitaria.
UNA NUOVA STRATEGIA COMPLESSIVA Nell'immaginare un nuovo sistema di controlli non intendiamo riferirci tanto ai controlli in senso stretto, quanto ad un complesso articolato di iniziative e di strumenti. Le proposte potrebbero essere tante e quelle che qui si riportano non sono che spunti di discussione; l'importante è che si maturi una scelta politica e che si proceda di conseguenza.
Si potrà, ad esempio, prevedere l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale che aiutino i notai a mantenersi sempre aggiornati; la partecipazione a questi corsi, in un certo numero o con una certa frequenza o in presenza di particolari circostanze, potrebbe anche essere resa obbligatoria. Può anche studiarsi la possibilità che determinate capacità professionali (abbiamo parlato al riguardo di "qualità aggiuntive"), se opportunamente certificate (per esempio in occasione dei corsi organizzati dal Consiglio Nazionale, o anche da istituzioni opportunamente accreditate), vengano utilizzate dal notaio per farsi opportunamente conoscere, fornendo in tal modo un'utile informazione alla clientela. Questo potrebbe valere per la conoscenza di una lingua straniera, ma anche per la specializzazione in un determinato settore giuridico.
L'ATTENZIONE VERSO IL MONDO
DEI CONSUMATORI
È poi essenziale approfondire i collegamenti con
le associazioni dei consumatori e con le altre or
ganizzazioni similari, come con impagabile sforzo
Federnotai sta facendo in questi anni. È possibile
ipotizzare la compilazione di una sorta di "carta
dei servizi", che dia la misura dell'attenzione che il notariato dedica a coloro che utilizzano le sue prestazioni. Dobbiamo convincerci che uno strumento fondamentale per la garanzia e la crescita della qualità è costituito dalla maturità e dalla consapevolezza della clientela. Più attento ed accorto sarà il cliente nello scegliere il notaio, più sarà cosciente di cosa e come ha diritto di ottenere e di pretendere, più il notariato potrà crescere.
In quest'ottica, rilancio una proposta che ho già avanzato in passato, che cioè i dati fondamentali relativi alla gestione di ogni studio notarile siano pubblicati periodicamente. In tal modo si potrebbe assicurare maggiore trasparenza alla nostra attività e fornire non pochi elementi di giudizio al cliente; è vero che si tratta di dati di difficile lettura e che possono essere ambigui, ma non riesco ad immaginare che dalla loro diffusione possa derivare alcun pregiudizio, mentre sono convinto che così il nostro rapporto con la clientela ed in genere col mondo esterno possa migliorare.
CONTROLLARE LA QUALITÀ ATTRAVERSO
L'ANALISI DEI DATI
Se i dati dell'attività svolta dagli studi possono essere utili per un lettore "esterno", essi possono essere addirittura essenziali per un discorso serio e tecnico sulla "qualità" delle nostre prestazioni. L'idea che qui si propone è che si istituisca presso i Consigli Notarili un'anagrafe che raccolga tutti i dati utili, li elabori e li analizzi opportunamente.
La miniera di informazioni che sono già oggi desumibili dai nostri estratti repertoriali (numero e tipo di atti ricevuti, tempi e luoghi) potrebbe essere opportunamente integrata da altri dati di facile reperibilità (rilievi ispettivi degli Archivi Notarili e degli Uffici del Registro, numero e tipologia dei sinistri denunziati, dati desunti dalle denunzie dei redditi, dati relativi all'organizzazione dello studio: numero dei dipendenti, livello di informatizzazione, collaborazioni esterne, tempi di esecuzione delle trascrizioni e degli adempimenti in genere).
Si realizzerebbe così un eccezionale sistema di monitoraggio dell'intera attività notarile.
Lo strumento sarebbe di tale potenza che se ne potrebbero ricavare informazioni preziosissime. Proverò qui ad immaginare quelle che in questo momento mi sembrano più interessanti.
Anzitutto la stessa rilevazione dei dati determinerebbe un forte impulso a seguire i comportamenti migliori e ad abbandonare quelli che potrebbero rischiare di essere oggetto di una segnalazione; così, se si dovesse comunicare il tempo di esecuzione delle trascrizioni, tutti troverebbero uno stimolo ad essere ancor più solleciti, con un miglioramento della prestazione del servizio nella sua interezza. Restando su questo argomento, si può immaginare che nel corso del tempo si assista ad
 

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un accorciamento dei tempi per la diffusione dei collegamenti informatici, e quindi il notariato potrebbe proporsi l'obiettivo di ottenere e documentare un livello crescente di efficienza in questo campo.
Utilissime informazioni potrebbero poi trarsi in relazione alla quantità ed al tipo di lavoro effettuato nelle varie zone; le indicazioni che ne verrebbero fuori potrebbero determinare scelte ponderate ed accorte in relazione alla determinazione del numero e della distribuzione territoriale delle sedi notarili, ma anche con riferimento alla possibilità o all'opportunità di assumere per il notariato nuovi compiti o di dismettere alcune delle attuali competenze.
La raccolta dei dati potrebbe poi consentire un'analisi più attenta dei fenomeni di eccessiva concentrazione del lavoro, permettendo di verificare, in relazione alla tipologia degli atti ricevuti ed ai luoghi di stipula, se non ricorrano condizioni che legittimo il dubbio che il notaio non fornisca alla singola pratica la necessaria attenzione personale, delegando oltre misura ai collaboratori le sue attività o avvalendosi di strutture esterne. A questo scopo, sviluppando opportunamente l'elaborazione dei dati, si potrebbero evidenziare le situazioni di devianza dai margini medi, prevedendo che in questi casi si proceda ad una opportuna verifica. Anche in queste circostanze dalla verifica potrebbero emergere soprattutto suggerimenti e raccomandazioni, mentre solo nei casi più gravi potrebbero scattare i procedimenti disciplinari con le relative sanzioni, conseguenza mai del mero dato numerico ma sempre della pericolosità che dovesse emergere dalla verifica o dall'ispezione.
Quest'idea, che ho già esposto in alcuni articoli pubblicati da FederNotizie, è in linea con i suggerimenti che ci vengono dal mondo scientifico e con quanto già si fa in moltissime altre attività, non meno complesse e delicate della nostra. Occorrerà certo lavorare attentamente sui dati per poterli interpretare correttamente; compito arduo, ma non certo impossibile.
A CHI AFFIDARE IL CONTROLLO DI QUALITÀ È chiaro da quanto esposto che gli organi ai quali devono essere affidati la raccolta dei dati, la loro gestione e il relativo controllo sono i Consigli Notarili. È però necessario, per dare efficienza al sistema, che si provveda ad una completa riorganizzazione della distribuzione e della composizione dei Consigli, assicurando una omogeneità di composizione numerica e studiando regole adeguate che garantiscano l'autorevolezza e l'imparzialità delle persone chiamate a comporli; anzi tutta la distribuzione territoriale del notariato e le relative competenze andrebbero opportunamente riviste; sarebbe anche necessario immaginare
l'attribuzione al Consiglio Nazionale di poteri gerarchici nei confronti dei singoli Consigli Notarili. Tutto questo perché, come emerge con chiarezza dal dibattito in corso in tutte le sedi che se ne occupano, sono gli ordini a doversi far carico dei controlli di qualità.
È questo lo scenario attuale, ed è nostra intenzione e nostro interesse garantire che i Consigli si assumano questo compito e lo svolgano con efficienza. Se non ne saranno capaci, ci troveremo prima o poi di fronte a controlli di qualità affidati ad organismi esterni o a società di certificazione.
PER UNA RIFORMA DEL
CODICE DEONTOLOGICO.
Se le norme che riguardano la funzione notarile e l'organizzazione del notariato non possono trovare posto che nell'ordinamento, gran parte della disciplina sui controlli di qualità potrebbe trovare collocazione nell'ambito del Codice Deontologico.
Questo vale in particolare per l'introduzione dell'anagrafe notarile, che potrebbe essere finalizzata alla segnalazione ed alla verifica di quei casi che potrebbero integrare "comportamenti che compromettono il decoro e prestigio della classe notarile" assoggettati al regime previsto dall'art.147 L.N..
Se si riuscisse a seguire questa strada, avremmo uno strumento di controllo duttile ed efficace, oggetto di normazione interna e come tale sotto la piena gestione e la diretta responsabilità del notariato; né sembri inopportuna la collocazione nel Codice Deontologico di una norma che faccia riferimento a dati numerici, giacché già quello in vigore prevede un precedente in tal senso nel limite fissato per gli atti ricevuti dal notaio nel recapito.
Inoltre, con l'occasione, una riforma del Codice Deontologico potrebbe consentire di riscrivere le norme sulla concorrenza, che oggi - inopportunamente - ne occupano la più gran parte; andrebbe invece consacrata la centralità dell'interesse della collettività e del cliente, ed andrebbero sanzionati tutti e soltanto quei comportamenti che possano far dubitare che sia stata effettivamente fornita dal notaio al cliente l'attenzione e la sicurezza cui egli ha indefettibile diritto.
QUALE QUALITÀ
Insomma, quale qualità proponiamo all'attenzione
dei colleghi? su cosa attendiamo suggerimenti,
proposte, discussioni? L'idea di qualità che ten
tiamo di portare avanti è sempre quella che emer
ge dalle relazioni dei nostri precedenti Congressi.
L'attività del notaio è un unicum che si caratterizza
per la posizione di terzietà, per la competenza
giuridica, per l'attenzione che deve essere dedi
cata all'interpretazione ed all'attuazione, delle vo
lontà delle parti, per la diligenza nello svolgere le
indagini necessarie e nell'espletare i successivi
 

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adempimenti, per l'assunzione di responsabilità per l'esito della vicenda giuridica.
La "qualità" che il notaio impegna nella sua attività è esattamente il risultato di questa competenza e di questa attenzione, e si concreta in un atto tecnicamente perfetto ed idoneo a realizzare il risultato perseguito dalle parti, coinvolgendo anche l'efficienza dell'organizzazione di cui il notaio si avvale.
Per garantire questa qualità possono essere utili anche i controlli sui dati e sui numeri.
Questo non vuol dire ridurre la qualità ad entità numeriche, o dimenticare le caratteristiche più profonde della qualità come categoria dello spirito; vuol dire invece, accettare di confrontarsi con quella parte della "qualità" che consente misure e valutazioni matematiche, non rinunciare ad avvalersi delle tecniche oggi possibili, consentono, appropriarsi di un moderno strumento di crescita. Se sapremo farlo, l'intera questione del controllo di qualità per le categorie professionali farà un importante passo in avanti.
L'obiezione sull'inadeguatezza del controllo numerico va quindi superata. Come il rispetto di una serie di prescrizioni formali e di menzione era, nell'economia della legge del 1913, funzionale alla
qualità all'epoca richiesta al notariato, senza perciò esaurirne l'impegno e la dimensione culturale ed intellettuale, così nell'attuale contesto è possibile ricorrere al sussidio di strumenti scientifici che, se pur non direttamente idonei a verificare la "qualità" della prestazione, possono fornire un indispensabile mezzo di controllo e di promozione. Poiché oggi non possiamo più ritenere sufficiente il rispetto delle sole regole formali, dobbiamo sforzarci di mettere a punto un sistema che ci consenta di assumere una qualche forma di controllo degli altri aspetti della nostra prestazione.
Vorremmo che dal Congresso venisse fuori quest'idea: che quella che oggi il notaio deve fornire è una qualità a tutto campo; che, se il notariato è riuscito a conquistarsi il suo ruolo nel nostro scenario giuridico per la sua cultura e per la sua efficienza, non bisogna oggi avere timore di confrontarsi anche con una dimensione della qualità immediata, percepibile, misurabile; che è possibile aiutare la crescita del notariato in un sistema di maggiore trasparenza; che quindi il sistema di controlli futuro può opportunamente aiutare il notariato a garantire l'espletamento di tutte le attività oggi indispensabili perché si abbia una prestazione qualitativamente completa.
 
 
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PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
 
1. PERCHÉ UNA RIFORMA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
Che l'elevata qualità della prestazione notarile sia un presupposto necessario per il mantenimento dell'istituzione notariato nel nostro ordinamento, con gli attuali imprescindibili fondamenti pare questione non discutibile.
Che il notariato garantisca oggi tale qualità è affermazione convinta e ripetuta in ambito notarne', probabilmente non lontana dal vero, ma non così diffusa al di fuori del nostro mondo.
Che tale qualità abbia sofferto e soffra eccezioni è fatto di cronaca, assurto agli "onori" dei più importanti quotidiani a diffusione nazionale.
Che ogni sforzo debba essere fatto per promuovere tale qualità e quindi anche per controllare la sua sussistenza è corollario talmente evidente da risultare banale.
Occorre quindi verificare se gli strumenti di vigilanza e di controllo attualmente predisposti dal legislatore siano idonei a garantire che gli scadimenti della qualità siano prevenuti, individuati e sanzionati, senza essere condizionati dal fatto che, in ipotesi, l'attuale qualità della prestazione notarile debba essere giudicata elevata.
La vigilanza ed il controllo sull'attività dei notai è regolata da un ristretto nucleo di norme.
L'articolo 93 n. 1 della legge notarile per il quale il Consiglio Notarile "vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo ed alla esatta osservanza dei loro doveri"2.
"Noi abbiamo cultura, indipendenza, rigore, capacità organizzativa" dal discorso del Presidente Gennaro Mariconda in occasione del Convegno di Roma, gennaio 1999.
"Cogliamo tutte le occasioni nelle quali la società civile e politica mostra di aver bisogno della nostra cultura, della nostra onestà" ancora Gennaro Mariconda in occasione del secondo congresso FederNotai, Quaderni di FederNotizie n. 9, pag. 11
"Il ruolo di garanzia che il notaio svolge nell'attuazione del rapporto tra cittadini e stato si realizza attraverso il controllo di legalità che egli esercita in quanto pubblico ufficiale e con la mediazione nella composizione degli interessi privati, cui sovrintende con autonomia, indipendenza ed imparzialità, tramite la sua competenza di giurista specializzato", Voto n. 1 della Commissione Con
Gli articoli 127 e seguenti della stessa legge notarile che, unitamente all'articolo 249 del regolamento, disciplinano l'arcinoto sistema delle ispezioni biennali e straordinarie effettuate dagli archivi notarili o dal Ministero di Grazia e Giustizia.
L'articolo 68 del Testo Unico dell'imposta di registro che regola il controllo sul repertorio attraverso il cosiddetto "visto quadrimestrale".
Tale impianto normativo appare francamente carente.
Il visto quadrimestrale, pensato come controllo dell'esatto adempimento degli obblighi posti a carico del notaio quale responsabile di imposta, non risulta aver mai funzionato.
Risulta infatti che i casi di mancato versamento da parte del notaio delle imposte esatte dalle parti siano emersi solo con grave ritardo rispetto alle prime violazioni di tale obbligo, come provato dal fatto che le fattispecie assunte a notorietà non riguardano mai un singolo atto, ma una serie ripetute di atti.
Ancor più sconcertante è il fallimento di tale controllo se si pensa che gli eventi delittuosi si sono verificati coinvolgendo sia Uffici del Registro di grandi dimensione (per i quali la scarsa efficacia del controllo potrebbe essere stata causata da una mole ingestibile di dati da controllare), sia Uffici nei quali il numero di notai e di atti da controllare era assai modesto3.
Sicuramente più efficace, relativamente agli obiettivi che il legislatore si era prefissato, è stato • il controllo affidato agli Archivi, anche se, ancora una volta, non si può non rilevare come l'effettiva incisività di tale controllo dipende sia dal numero di notai e di atti da controllare che dalle qualità del controllore: chiunque abbia avuto esperienza di trasferimento da un distretto ad un altro potrà rimarcare come il regime dei controlli ispettivi possa variare in modo tale da influenzare alcune modalità di esercizio della professione'''.
siglio del XXXVII Congresso Nazionale del Notariato (Catania - ottobre 1999).
2 Tale norma ha il suo corrispettivo sanzionatorio nell'articolo 147 della legge notarile.
3 Ed è questo il caso, in particolare, che ha costretto l'allora presidente Laurini ad un ardua e scarsamente efficace difesa televisiva,
4 Si pensi in particolare alla diversa attenzione prestata dai Conservatori degli Archivi Notarili rispetto al problema della reciprocità.
 

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Le ispezioni affidate agli archivi hanno per scopo quello di individuare vizi degli atti notarili emergenti direttamente dal documento al fine di sanzionare, più o meno pesantemente, il notaio che ha violato una norma di legge.
Il limite evidente di tale sistema è quello di non far emergere in alcun modo tutto quello che nell'atto non è direttamente documentato, limite ancor più accentuato dal fatto che l'attuale legge notarile sanziona gravemente, e quindi richiede ed assorbe attenzione agli ispezionanti, per violazioni di legge assolutamente irrilevanti per gli interessi privati e pubblici la cui tutela è affidata al notaio, mentre resta indifferente rispetto a fatti, che pure risultano dal documento, di sicuro o potenziale pregiudizio per i predetti interessi.
In particolare è già stato fatto rilevare in occasione del primo congresso di FederNotai5, quanto sia superato il sistema delle nullità formali previsto dall'attuale legge notarile e che resta centrale nel procedimento ispettivo.
Le critiche mosse al sistema ispettivo non significano però che se ne debba auspicare l'eliminazione.
Si cercherà di tratteggiare più avanti quali debbano essere le innovazioni da apportare, ma si può sin d'ora anticipare come non si possa rinunciare ad un controllo di tipo ispettivo teso ad individuare e sanzionare il ricevimento di atti "espressamente proibiti dalla legge".
Ed anzi non si può che auspicare una rapida entrata in vigore di quella norma, contenuta all'articolo 20 primo comma, del disegno di legge sulla revisione del procedimento disciplinare notarile in fase di discussione in parlamento, che estende l'applicazione dell'articolo 28 della legge notarile alle scritture private autenticate ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, innovazione che costituirebbe un deciso passo in avanti verso quell'atto unico notarile che fu delineato con convinzione dal primo congresso di FederNotai6.
5 Si confronti, a questo proposito, l'articolo 14 della "Proposta di articolato sulla forma degli atti notarili" elaborata da Giovanni Santarcangelo, Francesco Ragnisco e Giovanni Vigneri per conto di FederNotai a seguito degli esiti del primo congresso e pubblicato tra gli Inserti di FederNotizíe.
In tale norma sono drasticamente ridotte, sia rispetto alla normativa vigente che rispetto al testo presentato dal C.N.N. al Congresso di Genova a conclusione dei lavori della commissione "Avanzini", le ipotesi di nullità tipiche dell'atto notarile
6 Roma 16 giugno 1995 "Il notaio garante di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini" - Atti del congresso: relazioni e interventi pubblicati in Quaderni di FederNotizie, numero 8, con particolare riferimento alla mozione conclusiva del congresso
Più complessa ed articolata, ma anche più rilevante per gli scopi della nostra indagine, la valutazione dell'attuale configurazione dei poteri di vigilanza affidati ai consigli notarili, configurazione della quale non sembra essersi occupata con sufficiente profondità la dottrina notarile, divisa tra chi, spesso sulla base di esperienze dirette, lamenta la sostanziale impotenza dei consigli notarili e chi7 ritiene che pesanti responsabilità debbano ricadere sui consigli notarili che omettono di esercitare i poteri loro affidati dalla legge.
Per quanto riguarda il soggetto cui è affidato tale controllo non si può non rilevare come le critiche di inerzia rivolte ai consigli notarili debbano necessariamente essere improntate ad una certa prudenza se si pone mente al fatto che esse investono più di cento consigli in carica e tutti i loro predecessori. Appare più credibile ipotizzare che i poteri di vigilanza configurati dalla legge del 1913 siano di difficile se non impossibile applicazione piuttosto che pensare ad una contemporanea, volontaria o casuale, inerzia di tutti, o quasi, coloro cui i poteri sono affidati.
Piuttosto è utile individuare le cause di quello che comunque deve essere delineato come un fallimento dello strumento che il legislatore aveva ritenuto di affidare ai consigli.
In primo luogo la differente composizione dei distretti.
E ' stato già rilevato in occasione del terzo congresso come, in una prospettiva de iure condendo, sia auspicabile un'organizzazione notarile suddivisa "in collegi composti da un numero di notai il più possibile omogeneo tra loro"8. Nei grandi distretti, il numero eccessivo di soggetti da controllare rende infatti precaria l'effettività della vigilanza, mentre in quelli piccoli la contiguità tra controllori e controllati facilita il rischio di pudori e riguardi (per non dire connivenze ed omertà) di sicuro danno per l'utenza.
In secondo luogo la mancata previsione normativa di un obbligo nella rotazione delle cariche.
Se è infatti vero che chi ricopre cariche istituzionali nel notariato rende alla categoria un indubbio servizio, è altrettanto vero che la durata eccessiva
(pag. 75) dalla quale emerge una nuova figura di notaio "che, quando interviene, deve impegnare la stessa professionalità e responsabilità, assicurando il rispetto delle stesse garanzie di forma e di sostanza, a prescindere che si tratti di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata".
Ad esempio Francesco Felis in una lettera inviata a FederNotizie e pubblicata nel numero di novembre del 1999
8 "L'organizzazione territoriale del notariato" Relazione dell'associazione sindacale notai della Lombardia in Quaderni di FederNotizie n. 10 "Terzo Congresso Nazionale".
 

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di tali incarichi attribuisce un vero e proprio potere il cui esercizio può essere fonte di privilegi ed il cui perpetuarsi può essere garantito da una sorta di tacito accordo consociativo tra soggetti attivi e passivi del controllo.
In terzo luogo la mancanza di uniformità di comportamento tra consigli notarili causata dalla mancanza di un potere gerarchico del Consiglio Nazionale sui Consigli Distrettuali.
E' emersa sia dalla relazione del professor Francesco Testa che da quella di Remo Bassetti l'importanza attribuita alla qualità che il "sistema notariato" deve garantire alla collettività.
Ma tale qualità di sistema non può essere raggiunta se gli standard qualitativi vengono stabiliti difformemente e se su di essi difformemente si vigila non solo tra Trieste e Trapani, ma anche tra Ferrara e Ravenna.
Ancora.
Se è vero che si deve tendere alla qualità non solo del singolo notaio, ma dell' intero "sistema notariato" è necessario riconoscere che, salvo rare e comunque recenti eccezioni9, i consigli distrettuali sono incorsi in un'erronea individuazione dell'oggetto della vigilanza regolata dall'articolo 93 il quale impone ai consigli appunto di vigilare "alla
9 Ci si riferisce, come sarà chiaro più avanti all'attività del Consiglio Notarile di Milano che, a partire dal 1997, ha istituito una "Commissione Vigilanza" alla quale sono state impartite precise direttive per il perseguimento di obiettivi specifici e cioè "assicurare il corretto esercizio della funzione notarile, impedire lo scadimento della qualità della prestazione, l'abuso di clausole generalizzate di esonero da responsabilità e in genere ogni manifestazione di trascuratezza abituale del prodotto notarile, prevenendo altresì comportamenti deontologicamente scorretti preordinati a creare o conservare anomale concentrazioni di lavoro su singoli notai con particolare, anche se non esclusivo riguardo, a tutti i fenomeni di vasta contrattazione".
Le direttive impartite alla commissione consistono nella stesura e periodica revisione di un questionario da inviare ai notai al fine di raccogliere dati economicamente rilevanti da inserire in un "data base" al fine di verificare situazioni da cui emergono
ammontare di repertorio superiore al doppio della media distrettuale;
rapporto ricavi lordi / repertorio inferiore in modo significativo alla media distrettuale; rapporto repertorio e/o ricavi lordi / reddito dichiarato sensibilmente inferiore alla media stessa.
L'evidenza di tali situazioni legittima indagini ulteriori, volte a capire se tali diversità traggono origine da cause legittime o illegittime.
conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti....ed alla esatta osservanza dei loro doveri".
Un'attenta lettura della norma avrebbe dovuto evidenziare come la seconda parte di essa sia riferibile alle condotte poste in essere dai notai uti singuli mentre la prima proposizione debba essere riferita al globale esercizio della professione nel distretto.
A quanto è dato di capire da quel poco che è reso pubblico dell'attività dei consigli distrettuali, la maggior attenzione degli stessi si è concentrata sui singoli notai.
Ciò ha comportato, in relazione anche alla mancanza di specifici poteri ispettivi, che la vigilanza si sia di fatto concretata in una passiva attesa di segnalazione, da parte di clienti o di colleghi, di comportamenti disciplinarmente rilevanti con le conseguenze, entrambe pesantemente negative, della tardività, rispetto all'evento dannoso, dell'intervento consiliare e della sua assoluta casualità rispetto ad eventi, anche più gravi, non emersi per i più svariati motivi.
Ben più efficace, invece, è e sarebbe spostare la vigilanza sul globale esercizio della professione nel distretto, attraverso una sistematica raccolta dei dati che possono fornire, attraverso la loro ponderazione, un quadro generale della professione stessa.
Infine si deve rilevare come sia stato di ostacolo ad un effettivo esercizio dei poteri di vigilanza la centralità del concetto di "decoro" espresso dall'articolo 93 e ribadito in altra forma dall'articolo 147 che si esprime in termini di "dignità e reputazione" del notaio e "decoro e prestigio della classe notarile".
E' stato già evidenziato da Remo Bassetti, nella sua relazione, come l'articolo 147 violi "due cardini del moderno garantismo giuridico: che il soggetto possa essere punito solo in applicazione di una fattispecie regolata espressamente e dettagliatamente; che il soggetto possa conoscere con certezza se il suo comportamento, nel momento in cui egli lo attua, corrisponda al tipo normativo vietato".
Ma al di là delle condivisibili critiche di principio, ampiamente motivate da chi mi ha preceduto, deve rivelarsi come siano rarissime, soprattutto se raffrontate con quelle che si pronunciano sull'invalidità degli atti, le pronunce giurisprudenziali fondate sull'articolo 147 della legge notarile1
.
10 In questo senso si vedano le interessanti riflessioni di Franco Morozzo della Rocca, avvocato generale presso la Suprema Corte di Cassazione, in "Le nullità e la responsabilità del notaio" - Atti del Convegno di Studi tenutosi in L'Aquila il 23 giugno 1996 a cura del Comitato Notarile Interregionale dell'Abruzzo e del Molise.
 

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Quella dell'articolo 147 è quindi una violazione ai principi che, ad oggi, non è neanche machiavellicamente servita allo scopo per cui era stata pensata".
Per questo e per gli altri motivi esposti appare indifferibile una riforma dell'intero sistema dei controlli.
2. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA. A QUALE SCOPO SERVONO I CONTROLLI.
La rilettura delle norme esaminate nel precedente paragrafo ha lasciato l'amara sensazione che il legislatore del 1913 ritenesse che ai controlli si dovesse essenzialmente chiedere la punizione dei comportamenti scorretti e che pertanto essi fossero esclusivamente una fase preliminare del procedimento disciplinare.
Di questa funzione oggi non ci si può più accontentare, perché la sanzione agisce in un momento in cui si è già prodotto e non è più eliminabile l'effetto negativo del comportamento sanzionato. AI sistema dei controlli può, invece, essere affidata una più importante funzione di prevenzione.
Un esempio può aiutare a chiarire il concetto.
11 Deve d'altra parte essere rilevato come norme in bianco siano tipiche di molti ordinamenti professionali in tema disciplinare.
Ai sensi dell'art. 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 "gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanza nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare".
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 "la radiazione può essere pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o dignità della professione".
Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 "la radiazione è pronunciata contro il dottore commercialista che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o dignità della professione".
Nelle "Guarentigie della magistratura", R. D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, dopo un'affermazione di principio, contenuta nell'articolo 17, in termini di stretta legalità ("l magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previste dal presente decreto"), all'articolo 18 precede che "Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti".
Il compito di far rispettare i limiti di velocità sulle nostre autostrade spetta alla Polizia Stradale. Questo compito può essere svolto in due modi: nascondendo le pattuglie dietro gli alberi per poter sanzionare le violazioni commesse oppure rendendo evidente la presenza delle pattuglie stesse per dissuadere gli automobilisti dall'eccesso di velocità.
Nel primo caso sarà comminata la sanzione, ma non sarà evitato il comportamento proibito. Nel secondo sarà proprio il comportamento proibito ad essere evitato.
E' chiaro che, riportando l'esempio alla realtà che stiamo esaminando, alla collettività interessa relativamente che il notaio venga sanzionato, mentre interessa, e molto, che siano prevenuti i comportamenti potenzialmente dannosi.
E così possiamo passare ad un esempio più tipicamente notarile.
E' già previsto dal nostro ordinamento l'obbligo di annotare a margine degli originali gli estremi delle trascrizioni cui il notaio è obbligato per effetto di quanto dispone l'articolo 2671 del codice civile12.
Il notaio che contravviene a tale obbligo, di limitata rilevanza per la collettività, è punito con un ammenda da lire 40 a lire 40013.
Nessuna sanzione specifica è invece prevista per il notaio che contravvenga all'obbligo, pure imposto dall'articolo 2671 del codice civile, di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile (salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge tributaria per il caso di ritardo maggiore di trenta giorni).
L'ordinamento sanziona cioè una mancanza formale (la mancata annotazione di una trascrizione anche tempestivamente eseguita) e si disinteressa di un comportamento dalle potenzialità negative devastanti, quale quello di una trascrizione eseguita il trentesimo giorno o di trascrizioni sistematicamente eseguite il trentesimo giorno o poco prima.
Unico momento di rilevanza di tale ritardo potrà essere. quello del risarcimento del danno, cioè un momento nel quale si sono già prodotti un danno per il privato, un danno per la collettività al cui carico sono di fatto posti i costi del contenzioso, un danno per la categoria (in gran parte poi riscaricato sull'utenza) in quanto ciascun risarcimento del danno contribuisce all'aumento dei costi assicurativi e, a cascata, del costo della prestazione, un danno per l'immagine della categoria che vede intaccata la sua fondamentale prerogativa di giurisdizione preventiva, ma un danno solo relativo per
12 In questo senso Marcello di Fabio "Manuale del Notariato" Milano 1981, pag. 201 e ss.
13 Importi che dovrebbero essere aggiornati con l'auspicata entrata in vigore della riforma del procedimento disciplinare.
 

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il notaio che sarà comunque sollevato, in tutto o in parte, dai suoi obblighi risarcitori dalla copertura assicurativa".
Sul piano disciplinare si sarebbe potuti arrivare, ma non risulta ed è sintomatico che ciò mai sia stato fatto, alla sanzione per il notaio che non occasionalmente, ma sistematicamente avesse tardato l'esecuzione delle trascrizioni, e ciò sulla base di un debole appiglio al concetto di "decoro e prestigio della categoria".
E' chiaro allora come sia necessario sul punto abbandonare l'attuale controllo formale, pensando a diversi strumenti, quale quello di un controllo, particolarmente agevole oggi che si è raggiunta una totale informatizzazione della pubblicità immobiliare, sui tempi di trascrizione.
La forza di tale controllo sarebbe riposta nella informazione preventiva sulla sua effettuazione e sulla sanzionabilità dei comportamenti di macroscopica devianza dalla media, elementi questi che provocherebbero una corsa alla trascrizione tempestiva i cui benfici sarebbero reciproci rispetto ai danni che abbiamo ricordato essere connessi a quelli di un'elevata sinistrosità.
Detto questo appare chiaro, come per mantenere o, se del caso, riportare il comportamento del notaio a standard qualitativi accettabili è preferibile che siano chiaramente predeterminati quali saranno i controlli effettuati dagli organi a ciò preposti.
Se, ad esempio15, si attribuisce importanza al rispetto della tariffa da parte dei notai non ci sí dovrà limitare, come oggi avviene, ad attendere che giunga al Consiglio Notarile la segnalazione di prestazioni remunerate in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa, ma si dovrà consentire ai Consigli Notarili di chiedere sistematicamente copie degli atti e delle relative fatture, magari sorteggiando, a gennaio dell'anno successivo, una tipologia di atti ed un periodo di tempo sul quale effettuare, indistintamente per tutti i notai del distretto, i controlli (ad esempio potrebbe essere imposto a tutti i notai di consegnare le copie degli
14 A questo proposito si può rilevare come la polizza unica recentemente stipulata dal Consiglio Nazionale costituisca un passo indietro rispetto a quella, collettiva, offerta da FederNotai ai suoi iscritti, la quale prevedeva un raddoppio della franchigia per sinistri causati da trascrizione tardiva, nel caso in cui il ritardo superasse i 12 giorni, un raddoppio dello "scoperto" e cioè della parte di sinistro non coperta dall'assicurazione.
15 E questo è veramente solo un esempio, che prescinde totalmente da una 'presa di posizione sul problema, che riveste oggi notevole importanza, della relazione tra minimi tariffari e garanzia di qualità della prestazione
kj N Iatti di mutuo e le fatture corrispondenti per il mese di marzo dell'anno precedente).
La sicurezza e l'effettività dei controlli non possono che spingere ad un comportamento emulativo con effetti benefici, ma portano con sé un altro aspetto indubbiamente positivo.
Se infatti i criteri di controllo sono predeterminati, e così non possono che essere se ad essi si vuole soprattutto attribuire una funzione preventiva, tale caratteristica porta con sé anche quella di una maggior oggettività.
Con i limiti a tutti noti, un esempio di controllo effettivo e sicuro, è quello affidato agli archivi notarili. Si svolge puntualmente ogni biennio ed ha un contenuto che, seppur in gran parte criticabile e facilmente migliorabile con un intervento del legislatore, ha però il pregio della predeterminazione, qualità che porta con sé anche una certa garanzia di parità di trattamento tra notai (garanzia cui, a dire il vero contribuisce anche il fatto che il controllore è esterno rispetto alla categoria dei controllati).
Al contrario, del tutto opinabili ed arbitrari sono i criteri cui deve ispirarsi l'attività dei consigli notarili che vigilano "alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri".
Con ciò non si vuole in alcun modo sostenere che anche con l'attuale ordinamento non si possa lavorare nella prospettiva che qui si sostiene e la recente esperienza del Consiglio Notarile di Milano ne costituisce la prova.
Ma è altrettanto vero che per la maggior parte dei consigli notarili l'attività di vigilanza, come già è stato ricordato, si è di fatto concretata in una passiva attesa di segnalazione, da parte di clienti o di colleghi, di comportamenti disciplinarmente rilevanti, con la conseguenza, nefanda da un punto di vista dell'equità, di dover giudicare la rilevanza disciplinare di un dato fatto, conoscendo l'identità dell'imputato. E se tale circostanza può ritenersi scarsamente rilevante nel caso di illecito tipizzato, può diventare pesantemente distorsiva quando l'organo vigilante ha facoltà di ritenere o meno disciplinarmente sanzionabile un determinato comportamento e quando, altresì, il numero dei soggetti controllati è, come nel caso del nota-dato, talmente piccolo da ritenere certa la conoscenza personale tra controllante e controllato e quindi un pregiudizio, inteso come giudizio preventivo, sulle qualità etiche del controllato.
Non di rado si è udito, anche in consessi ufficiali, un presidente di consiglio notarile sminuire l'attività di vigilanza affermando "tanto io so, tutti sanno, chi è corretto e chi no".
Nulla è più iniquo e più pericoloso di un simile ragionare che confina al rango di reietti senza possibilità di redenzione chi si è macchiato, all'inizio
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della professione, di un qualche supposto sgarbo nei confronti del notariato bene, e garantisce invece, a chi ha magari ereditato H "buon nome", una sostanziale impunità.
Se infatti esistono comportamenti che senza dubbio possono essere considerati lesivi del decoro (si pensa, ad esempio, al fenomeno degli studi abusivi, al pagamento di corrispettivi a procacciatori d'affari) esistono una serie di comportamenti "di confine" che possono essere considerati leciti in un distretto ed illeciti in un altro, oppure, peggio, leciti per un notaio ed illeciti per un altro.
Senza scomodare l'arcinoto ed emblematico caso delle "serate culturali", si possono individuare ì casi del notaio che riceve il "curriculum" di un dipendente di altro studio e lo assume senza informare preventivamente il collega o quello, di cui si discorreva tempo fa sulla "lista", del notaio che, per festeggiare i dieci anni di professione, aveva organizzato una breve crociera invitando direttori di banca e titolari di agenzie immobiliari.
La mancata tipizzazione dei comportamenti disciplinarmente rilavanti, oltre a realizzare la già ricordata contrarietà ai principi dell'ordinamento di cui dà conto Remo Bassetti nella sua relazione, ha quindi il difetto di lasciare troppa discrezionalità all'autore del controllo e di non consentire una predeterminazione dei criteri di controllo che costituisca un deterrente a tali comportamenti.
II sistema di controlli che si vuole delineare dovrà pertanto ruotare attorno ai seguenti principi. Una totale, o quasi, tipizzazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
Una predeterminazione dei controlli che saranno effettuati tale da consentire ai controllati di rientrare all'interno di parametri stabiliti.
L'eliminazione o la drastica riduzione dei poteri discrezionali degli organi controllanti al fine dí garantire parità di trattamento tra i controllati.
3. LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI (MODELLI DI COMPORTAMENTO)
I controlli, una volta sminuito il loro ruolo sanzionatorio, si esaltano se si cerca di perseguire una funzione di mantenimento ed innalzamento della qualità della prestazione.
Si pone quindi la questione della definizione di fissare standard su cui commisurare tale qualità, problema cui non si vuole trovare in questa sede una soluzione, ma di cui è necessario puntualizzare alcuni aspetti.
Gli esempi che seguono devono essere valutati in quanto .tali e non come pretesa di definire come e quando un determinato comportamento sia da ritenere di qualità.
La stessa nozione di standard qualitativo è probabilmente migliorabile, ma con queste due parole si
vuole significare un modello di comportamento imposto alla categoria per garantire la rispondenza della prestazione eseguita alle aspettative dell'utenza.
Il concetto di standard qualitativo o di modello di comportamento se è estraneo all'attuale legge notarile, non è però ignoto al notariato e, se entrerà in vigore, come tutti noi auspichiamo, la revisione del procedimento disciplinare, dovremmo in breve tempo essere chiamati a familiarizzarvi.
L'articolo 19, 3° comma del disegno di legge attribuisce infatti ai Consigli Notarili il potere di "stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del Distretto".
Precisiamo quindi che ín seguito, anche per evitare strumentali accuse di ribaltamento dei principi cardine del notariato, come standard di qualità o modello di comportamento ci riferiremo allo stesso concetto espresso dal predetto disegno di legge.
A questo concetto cercheremo però di dare un diverso inquadramento anche al fine di una diversa e più completa disciplina.
Per cercare di esemplificare possiamo dire che un modello di comportamento, una particolare modalità dì esercizio della professione potrebbe essere l'obbligo, vedremo poi imposto da chi e con quale potere, di fare menzione nelle copie rilasciate degli accertamenti e degli adempimenti svolti prima e dopo la stipula dell'atto16.
Definito così, per approssimazione, il concetto di standard qualitativo o modello di comportamento occorre cercare di individuarne, in astratto, le principali caratteristiche.
In primo luogo deve essere chiarito che, nel sistema che si vuole delineare, i modelli di comportamento, e così le loro violazioni, non interferiscono mai con la validità dell'atto.
I modelli di comportamento hanno una loro funzione propria che è quella di innalzare la qualità della prestazione notarile. Una loro violazione non può però far ricadere sulle parti un vizio alla cui formazione non hanno concorso e di cui, comunque, non avrebbero potuto accorgersi in quanto attinente a materia tecnica connotata dalle ormai famose "asimmetrie informative".
Le conseguenze della violazione devono unicamente ricadere sul notaio e l'atto posto in essere non ne sarà minimamente menomato se non, forse, per il fatto di essere qualitativamente inferiore al modello proposto.
16 In questo esatto senso la tesi congressuale n. 5 presentata ed approvata al secondo congresso FederNotai - Roma 29 novembre 1996 "L'evoluzione della funzione notarile nel nuovo sistema socio-economico italiano" - Atti del congresso: relazioni e interventi pubblicati in Quaderni di FederNotizie, numero 9.
 

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Un'altra caratteristica di tali modelli di comportamento è quella di una loro relativa precarietà. Ancora una volta un esempio, che come tutti gli esempi ha limiti intrinseci, può aiutare a capire il concetto.
In epoca non lontana le visure ipotecarie erano un onere che si riteneva di esclusiva spettanza dei notai di città. Nelle comunità rurali la conoscenza personale degli individui era ritenuta, a torto o a ragione, assai più efficace del sistema legale di pubblicità immobiliare. Oggi la massiccia urbanizzazione, la diffusione di fenomeni migratori che coinvolgono anche la campagna, un minor radicamento del notaio sul territorio, hanno reso sempre più necessaria un metodico e tempestivo ricorso alle visure ipotecarie.
L'obbligo di visura è così sentito nella categoria che la polizza assicurativa stipulata dal Consiglio Nazionale nel gennaio 1999, prevede l'esclusione della copertura assicurativa per il caso di totale omissione delle ispezioni ipotecarie, fatta salva l'ipotesi di specifica dispensa, espressa per iscritto da tutte le parti interessate17.
Oggi un modello di comportamento potrebbe essere quello di imporre che la visura ipotecaria sia aggiornata non oltre 3 giorni prima del giorno fissato per la conclusione dell'atto.
Ma un modello così congegnato sarebbe destinato ad un rapido invecchiamento, non appena divenisse realtà l'agognata "messa in linea" sulla RUN delle banche dati delle Conservatorie dell'intero paese. Il modello di comportamento da imporre sarebbe allora quello dell'aggiornamento contestuale alla firma dell'atto.
Questo esempio, ma anche la banale osservazione della velocità di evoluzione della società, suggerisce di non affidare la definizione degli standard a un soggetto per il quale tale definizione
17
Art. 2 della polizza stipulata con i Lloyds di Londra.
Forse più correttamente la polizza stipulata da Federnotai, attualmente in essere con Limmat, prevede all'articolo 17 un raddoppio dello scoperto per il per il caso di visure non eseguite o intempestive, specificando poi che la visura non è considerata intempestiva: a) quando deve essere eseguita presso una conservatoria di competenza che non è meccanizzata; b) quando, essendo meccanizzata la conservatoria di competenza, l'assicurato abbia prodotto la richiesta di ispezione, l'assicurato abbia prodotto la richiesta di ispezione, anche telematica via modem, in data non anteriore ai 12 giorni che precedono quella della stipulazione dell'atto; c) quando, trattandosi di immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare, l'ispezione nei registri, sia stata eseguita in data non anteriore ai 12 giorni che precedono quella della stipulazione dell'atto".
 
non costituisce un obiettivo primario, o comunque con tempi di decisione dilatatati, e quindi non al legislatore.
La definizione dei modelli di comportamento dovrebbe quindi essere affidata dal legislatore al Consiglio Nazionale del Notariato, previa esplicita attribuzione di un potere regolamentare18.
(Altra questione, il cui approfondimento meriterebbe da solo un intero altro congresso, è la compatibilità di una funzione pubblicistica, come quella che qui si prospetta in capo al Consiglio Nazionale, ma che agli ordini in generale si vorrebbe attribuire – si veda, al proposito, la Bozza Mirone - con la tutela corporativa degli interessi di categoria, che, forse, sarebbe più utile configurare in capo ad una libera associazione).
Tale scelta dovrebbe garantire la massima conoscenza della materia da parte del soggetto regolamentatore ed una sua capacità di rispondere con sollecitudine al variare delle esigenze dell'utenza19.
In questo senso non sembra invece muoversi, ed è pertanto opportuna una pronta correzione di rotta, il disegno di legge sulla revisione del procedimento disciplinare notarile attualmente in discussione in Parlamento. L'articolo 19 di tale disegno prevede infatti correttamente che "I consigli notarili distrettuali, anche in attuazione dei principi di vigilanza   curano l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale", ma prosegue stabilendo che "I consigli Notarili, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale del Notariato, individuare particolari fattispecie di violazione dei detti principi e norme e stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto". Ciò significa di fatto legittimare l'esistenza di diversi notariati, quanti sono i distretti, incrinando così l'essenza stessa di quel "sistema notariato" che giustifica l'esistenza della nostra categoria con le attuali qualificanti connotazioni (accesso, numero chiuso, competenze esclusive etc.).
Il controllo sulla applicazione dei modelli definiti dall'organo di autogoverno della categoria do
18 Questione del tutto diversa, che qui non si vuole affrontare è quella dell'esercizio di tale potere, che, se è vero che si vuole attribuito alla categoria anche per esigenze di celerità, si vorrebbe veder esercitato con garanzie di trasparenza e democrazia e quindi sempre con un preventivo ed ap-
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rofondito confronto interno. Non nuoce ripetere, ancora una volta, che per utenza si intende non solo il diretto fruitore della prestazione ma anche, indirettamente e in via mediata, l'intera collettività, come non hanno mancato dí far rilevare í relatori del XXXV Congresso Nazionale del Notariato.
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vrebbe invece essere affidata ai consigli distrettuali
Resta da risolvere la questione, delicatissima, della capacità dei modelli di comportamento di garantire essi da soli, in presenza di un effettivo controllo e di un funzionante sistema disciplinare, il conseguimento della qualità del sistema notariato.
In altri termini ci si chiede se una tipizzazione dei modelli di comportamento, e quindi. delle loro violazioni, possa esaurire i comportamenti sanziona-bili in quanto dannosi per la qualità del sistema oppure debba essere confermata, anche sulla base del confronto con l'ordinamento di altre categorie, una norma residuale in bianco che, seppur non più scritta in termini di "dignità" e "decoro", non potrà comunque distanziarsi di molto dagli attuali contenuti.
Abbiamo già più volte ricordato come Remo Bassetti, nella sua relazione, abbia sottolineato il contrasto tra norme sanzionatorie in bianco e principio di legalità: ed il suo ragionamento è, in linea di principio, inattaccabile.
Ma ciò non vale in termini positivi, risponderebbe il pragmatico, rilevando come una tipizzazione dei modelli di comportamento, e quindi delle loro violazioni, rischierebbe di lasciare scoperte alcune aree grigie nelle quali potrebbero radicarsi modi di svolgimento della prestazione di scarsa qualità, potenzialmente dannosi per il sistema sino alla loro individuazione e tipizzazione2
.
Una soluzione di compromesso, che però non si vuole qui suggerire, sarebbe quella di una graduazione delle sanzioni. Maggiore per le violazioni dei modelli di comportamento tipizzati. Minore, da modellare sulle attuali sanzioni di avvertimento e censura, per comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle norme in bianco.
4. I METODI DEL CONTROLLO. I NUMERI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL NOTAIO. LA PERSONALITÀ' DELLA PRESTAZIONE
Si è già posto in luce, nel paragrafo in cui si sono delineati gli obiettivi da perseguire, come un controllo efficace si debba fondare anche su una spersonalizzazione del giudizio affidato al controllante.
Si vuole ora verificare quali siano i metodi per arrivare a questo risultato, certo scomodo per chi è abituato alla rassicurazione che può dare la contiguità con i soggetti controllanti, ma che non può
20
 Chi, ad esempio, oggi sarebbe in grado di dettare modelli di comportamento in teme di firma digitale? E quanto tempo necessiterebbe per individuarli e quindi per provocarne l'adeguamento tramite tipizzazione?non essere perseguito se si vuole impiantare un sistema credibile.
In precedenza si sono già fatti gli esempi dei controlli effettuabili sulla tempestività della trascrizione, sulla congruità delle fatture con le tariffe obbligatorie, così come si può pensare ad un obbligo di consegnare copia delle visure stampate per verificare la tempestività di esse rispetto alla data dell'atto. Altri esempi si possono fare nello stesso senso.
La procedura del controllo è in questo caso semplice.
Si vuole garantire la rapidità della trascrizione. Si stabilisce che è tempestiva una trascrizione effettuata entro X giorni. Si controllano a campione le trascrizioni eseguite dal notaio. Si verifica quante di esse non rispondono al modello prefissato. Si accerta se non esistano motivi particolari che abbiano ritardato la trascrizione o addirittura consigliato il ritardo. In caso di accertamento di un comportamento non episodicamente in contraso con il modello stabilito, si apre il procedimento disciplinare.
Analogo modello si può disegnare per il controllo della congruità tra fatture e tariffa o per la tempestività delle visure.
La procedura è in questi casi semplice, essendo fondata su una relazione oggettiva tra modello proposto, traducibile in numeri, e verifica dello stesso.
La procedura diventa invece assai più complessa se meno delineato è il modello di comportamento da verificare.
Si pensi a tutte le questioni che ruotano intorno al cardine della personalità della prestazione, vera pietra angolare del notariato nella sua attuale configurazione.
In occasione del secondo congresso FederNotai21 fu presentata ed approvata una tesi congressuale in cui si affermava che la funzione notarile è unitaria. "Il notaio, in qualunque fase della sua attività, recepisce ed interpreta le intenzioni dei richiedenti, le filtra sottoponendole ad un rigoroso controllo di legalità, ne cura la realizzazione predisponendo gli strumenti negoziali e documentali più adeguati ed eseguendo gli adempimenti e le formalità necessarie".
Ciò significa che la prestazione notarile non è esclusivamente concentrata nella celebrazione dell'atto e nel limitato adeguamento che in quella sede si svolge, ma è estesa a tutta l'attività preliminare di consulenza e istruttoria, alla predisposizione delle minute, ed a tutta l'attività successiva
21 Roma 29 novembre 1996 "L'evoluzione della funzione notarile nel nuovo sistema socioeconomico italiano" - Atti del congresso: relazioni e interventi pubblicati in Quaderni di FederNotizie, numero 9.
 

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sino al buon fine di tutti gli adempimenti che al notaio competono obbligatoriamente o per incarico conferitogli (anche implicitamente )22.
E ciò significa che la personalità deve riguardare tutta quanta la più ampia prestazione sopradescritta, con definite possibilità di deleghe a personale dipendente o, con tutte le perplessità del caso, a società di servizi23.
Non essendo la personalità della prestazione riscontrabile da elementi oggettivi, il controllo non può che essere effettuato dal riscontro su una serie di dati e da una loro elaborazione, essendo comunque da precisare in premessa l'impossibilità di verificare esclusivamente da tali dati la ricorrente mancanza di personalità.
Dalla raccolta ed elaborazione dei dati potrebbero unicamente essere evidenziate situazioni di "macroscopica devianza" dalle medie che legittimerebbero l'organo preposto alla vigilanza ad ulteriori indagini, sino ad esercitare quella facoltà "di visita agli studi e di esame degli atti, dei repertori, dei libri e documenti contabili del Notaio, nonché degli estratti repertoriali presso gli Archivi Notarili, con diritto ad ottenere copia e di assumere informazioni presso pubblici uffici", facoltà opportunamente prevista nel progetto di disciplinare in discussione al parlamento e che comunque costituisce il necessario completamento del sistema di controlli che si vuole delineare.
La mancanza di personalità della prestazione può essere realizzata attraverso due tipi di comportamento:
• eccessivo numero di atti stipulati nell'unità di misura temporale (e a volte spazio-temporale) realizzabile attraverso una delega a terzi, dipendenti o altri prestatori d'opera, di gran parte delle attività precedenti e successive, ma a volte persino contemporanee, alla celebrazione dell'atto;
• affidamento delle funzioni a strutture di cui non si ha un pieno controllo (studi abusivi o compiacenti e variamente retribuite "forniture" di firma).
Il primo dei comportamenti confliggenti col principio di "personalità" è facilmente desumibile dai dati repertoriali già oggi in possesso dei consigli notarili.
Non appena dovesse entrare in vigore la norma che prevede per i Consigli Notarili la facoltà di vi
22 Si
Si pensi alla notifica del trasferimento di un bene soggetto al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 di cui il notaio, pur non essendo a ciò tenuto per legge, non può disinteressarsi se non per espressa dispensa datagli dalle parti.
23 Sul punto Gian Franco Condò "Società di servizi e società a servizio" in Attività, Aprile Giugno 1999, contenente risposta a quesito dell'Osservatorio di Deontologia del CNN:
sita agli studi, non dovrebbe essere difficile verificare, agenda degli appuntamenti alla mano, la compatibilità dei ritmi programmati con il corretto svolgimento della professione e, soprattutto, il grado di conoscenza tra il notaio ed i clienti che si presenteranno il giorno della visita, a riprova del fatto che l'attività istruttoria sia o meno stata svolta direttamente dal notaio o comunque sotto la sua personale direzione.
Più sofisticato è il controllo sul secondo aspetto, per il quale necessariamente si dovrà passare attraverso l'analisi dei dati economici dell'attività del notaio e, quindi, per una loro preventiva e generale acquisizione.
A qualcuno quello prefigurato potrà sembrare uno scenario orwelliano, ma non si deve dimenticare che, anche in questo caso, l'accesso ai "libri e documenti contabili del Notaio" è previsto, seppur con riferimento a singoli casi, dal più volte citato progetto di "revisione del sistema disciplinare notarile".
Il fatto che l'acquisizione di tali dati sia generalizzata diviene unicamente garanzia di trasparenza dell'esercizio del potere di vigilanza.
Naturalmente, così come precari sono i modelli di comportamento, precari sono anche i dati economici rilevanti per una corretta analisi delle modalità di esercizio della professione.
E' altresì opportuno che pure i dati da acquisire siano stabiliti e individuati periodicamente, con effetto per tutto il territorio nazionale, dal Consiglio Nazionale.
L'attività di raccolta e di elaborazione dovrà invece essere affidata ai Consigli Distrettuali.
Ad oggi, ad esempio, i'dati che possono risultare significativi sono:
• i dati repertoriali;
• il volume di affari (fatturato);
• il reddito netto;
• alcune voci di spesa, ed in particolare quella relativa ai compensi a terzi, con le relative schede per fornitore.
Dall'esame di tali dati, dall'elaborazione su base distrettuale e nazionale, dalla rilevazione di dati individuali" "macroscopicamente difformi dalla media", dovranno poi discendere ulteriori approfondimenti sino all'esercizio del potere di visita.
In particolare potrebbero suonare come campanello di allarme:
24 Anche la rilevazione di dati distrettuali macroscopicamente difformi dalla media potrebbe essere rilevatrìce dì patologie variamente graduate, ma questo problema attiene al rapporto tra Consiglio Nazionale e Consigli distrettuali.
 

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• un rapporto troppo basso tra repertorio e fatturato come indice di una fonte illegale di provvi- sta per l'erogazione di compensi a terzi23;
• un rapporto troppo basso tra fatturato e reddito netto causato da eccessive spese: in questo caso dovrebbe essere compiuta un'analisi tra le varie voci di spesa al fine di verificare un'eccessiva concentrazione di esse in capo ad un unico fornitore (indice questo della "fornitura" della firma ad uno studio abusivo)26 o comunque delega, a strutture esterne allo studio, di parte della funzione notarile.
Deve essere peraltro chiarmente sin da ora affermato come ciascuno di questi dati, di questi rapporti, anche se macroscopicamente difforme dalla media, possa avere, nel singolo caso una sua spiegazione perfettamente fisiologica.
Ma essi determinanoper l'organo preposto alla vigilanza la legittimazione per ulteriori attività ispettive necessarie all'individuazione del comporta
25 Questa nota non ha una ragion d'essere tipica delle note. Non è pertanto un chiarimento di quanto affermato nel testo e non serve a reperire le fonti utilizzate.
Significa soltanto che i ragionamenti che seguono vogliono avere un tono sussurrato perchè toccano argomenti difficili e scottanti.
I dati di cui si ipotizza la raccolta da parte dei consigli notarili sono dati eminentemente fiscali. La loro elaborazione, seppur mirata ad altri scopi, può comunque mettere un certo disagio ai controllati che vedono insinuata se non svelata la loro scarsa fedeltà ai precetti delle norme fiscali.
E' ormai a tutti chiara l'accentuazione della caratteristica pubblica della funzione notarile. Ad essa, su binari paralleli e molto più vicini di quanto a volte è stato fatto unilateralmente apparire, stanno portando il legislatore attraverso l'attribuzione di nuovi compiti sicuramente pubblici (le esecuzioni immobiliari, i GOA etc.), il Consiglio Nazionale del Notariato prospettando, come recentemente fatto a Catania, nuove attribuzioni anche esse non meno pubbliche (le omologhe, le separazioni consensuali, il tentativo di conciliazione etc.), ma anche FederNotai, come appare con fermezza nella proposizione centrale delle tesi approvate dal secondo congresso (La funzione notarile è funzione pubblica).
E se la funzione è pubblica bisogna accettarne ogni corollario. Non ultimo quello che impone, quasi come per la moglie di Cesare, un rispetto assoluto delle regole, di tutte le regole.
Se fedeltà si è giurata all'ordinamento, non si può considerare fuori dal giuramento la normativa fiscale.
26 Sembra proprio questo il caso preso in esame dal quesito posto all'osservatorio deontologico di cui si fa cenno nella precedente nota n. 24.
 
mento illecito, evitando che l'attività sia inquinata dal sospetto del fumus persecutionis nei confronti del controllato.
La raccolta e la elaborazione dei dati economici potrà poi servire per ulteriori controlli come quello relativo a ristorni fatti a favore di procacciatori di affari o per altri scopi di volta in volta individuati dall'organo centrale di autogoverno.
Prima di passare alle riflessioni riassuntive e conclusive appare opportuno ricordare come un altro potente strumento di controllo, seppur privo di quelle caratteristiche di prevenzione che abbiamo auspicato per il sistema riformato, è già oggi offerto alla categoria dalla Polizza Assicurativa stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
La strutturazione di questa Polizza, che prevede l'stituzione di Uffici Locali e di un Ufficio Centrale gestiti interamente dal notariato, già ora consente ai Consigli Distrettuali di avere un dato assai probante per giudicare un corretto esercizio della professione: quello del numero e della tipologia dei sinistri.
E' chiaro come, in presenza di ripetuti sinistri per erronee visure ipotecarie, dovrebbe suonare un campanello d'allarme significativo per chi esercita la vigilanza ed il potere disciplinare.
Preoccupa che, sino ad ora, ciò non sia stato percepito e che, quindi, non si sia sentita la necessità di impartire ai consigli distrettuali direttive in materia.
5. CONCLUSIONI
Cerchiamo quindi di riassumere, in sintesi, i principi che vorremmo affermati in una riforma del sistema dei controlli.
• Una legge notarile molto essenziale nello stabilire gli obblighi di condotta nel notaio e la conseguenza delle loro violazioni.
• La conservazione del sistema ispettivo affidato agli archivi notarili imperniato su una norma corrispondente all'attuale art. 28 (naturalmente esteso alle scritture private autenticate) e molto più "leggero" per quanto riguarda le prescrizioni formali e le nullità ad esse conseguenti, che dovrebbero limitarsi ad ipotesi, percepibili anche da un profano, di atto non notarile.
• L'attribuzione al Consiglio Nazionale del Notariato del potere, regolamentare, di stabilire modelli di comportamento, "particolari modalità di svolgimento di determinate attività" e ciò al fine di garantire un elevato ed irrinunciabile standard qualitativo delle prestazioni offerte dal notariato nel suo complesso.
• La definizione di criteri di controllo che abbiano funzione di prevenzione. Controlli che devono
 

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pertanto essere noti ai controllati, fondati su criteri oggettivi che non lascino spazio a giudizi di tipo personale. Controlli che potranno essere specificamente mirati a rilevare violazione specifiche di norme di legge o di modelli di comportamento ovvero mirati ad acquisire dati che, attraverso una comparazione con dati medi nazionali o distrettuali, facciano apparire indizii della mancanza di personalità nell'esercizio della funzione o di altre "disfunzioni", indizi che legittimeranno ulteriori accertamenti sino a quella facoltà di "visita" prevista nel disegno di legge sulla revisione del procedimento disciplinare.
• La definizione di criteri di controllo che, inoltre, si interessino molto più del rapporto tra notaio ed utenza, che del rapporto tra notai.
• L'attribuzione, sempre al Consiglio Nazionale del Notariato, del potere di stabilire quali siano i controlli che i consigli distrettuali devono obbligatoriamente compiere e quali i dati che devono obbligatoriamente raccogliere ed elaborare. Il Consiglio Nazionale del Notariato dovrà inoltre stabilire i criteri di definizione del concetto di macroscopica devianza.
• L'attribuzione ai Consigli Distrettuali del potere-dovere di controllo nell'osservanza di quanto stabilito dall'organo centrale. I Consigli Distrettuali dovranno previamente essere riformati in modo da governare distretti composti da un numero omogeneo di notai ed in modo che sia assicurata un'obbligatoria rotazione nelle cariche.
Il quadro così delineato ha certo delle conseguenze che possono spaventare tutti coloro che al notariato si sono accostati avendone apprezzato le caratteristiche di professione liberale esercitata con garanzia di indipendenza: le prospettive future potrebbero apparire connotate da un eccessivo dirigismo, da un tentativo di omogeneizzare l'esercizio della professione, togliendo spazio a quelle diversità che pure hanno costituito, in passato, un patrimonio della categoria.
Non si può negare che il sistema proposto abbia, in parte, caratteristiche di questo genere; ma questa è una conseguenza della strada che da tempo è stata intrapresa dal notariato nelle sue diverse componenti, la strada dell'accentuazione del carattere pubblico della funzione, strada che porta con sé quel passaggio dal notaio singolo al sistema notariato che così bene è stato evidenziato nella sua relazione dal prof. Francesco Testa.
Un notariato più simile alla magistratura, ad una magistratura privata, che alle libere professioni27.
27 In questo senso si è recentemente espresso Onofrio Bottaro "Non ci sto!", Il notaro, n. 18 e 19 1999, pag 89 e ss.
 
E' questo un percorso che può piacere o non piacere, ed a molti non piace.
Ma è un percorso che andava interrotto assai prima, quando altre scelte furono compiute, quando si chiese ai notai di aggiornare i fallimentari registri del catasto, quando si impose, più o meno formalmente, di controllare la regolarità urbanistica di fabbricati o terreni o, ancora, il rispetto di norme fiscali relative a immobili trasferiti, quando ci fu attributo un ruolo, con la legge Mancino, di collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata, quando ci fu chiesto un aiuto nella soluzione dei problemi della giustizia civile, quando questo aiuto da noi è ancora adesso proposto.
Scelta questa strada pubblica, diventa obbligato un rafforzamento del sistema dei controlli e quindi una limitazione della libertà individuale di ciascun notaio di svolgere, come egli (meglio o peggio) crede, la sua professione.
Le modalità di esercizio della professione non sono più indifferenti per la collettività.
Le legittime diversità tra notaio e notaio dovranno essere percepite ad un livello diverso rispetto all'attuale, e ciascuno si adopererà per farle emergere, come scrive Remo Bassetti, "sia sviluppando personali inclinazioni e capacità, sia preoccupandosi della percezione soggettiva dell'utente".
L'infungibilità della prestazione continuerà ad essere garantita da un valore aggiunto, ma aggiunto rispetto ad un addendo più elevato.
 
 

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Qicinmnrin
LA FUNZIONE NOTARILE
NEI MODELLI DI CIVIL LAW E DI COMMON LAW
(Rapporto di diritto comparato)
 
INTRODUZIONE
Dare certezza ai negozi giuridici posti in essere dai privati e fornire ai privati assistenza e consulenza giuridica sono finalità perseguite da ogni sistema, sia esso di civil law o di common law
Da esse dipendono in gran parte la sicurezza e la trasparenza dei traffici, obiettivi che nessun ordinamento vuole trascurare.
Esistono tuttavia differenze importanti, all'interno delle famiglie giuridiche di common law e di civil law, relative alla concreta realizzazione di questi scopi, e, di conseguenza, alla configurazione ed agli sbocchi per la professione legale.
Tali differenze sono in gran parte riconducibili a ragioni storiche, che hanno impedito in Inghilterra e nei Paesi di di diritto di derivazione inglese lo sviluppo della professione notarile intesa in senso tecnico. Esse sono strettamente collegate alla diversa struttura, che i due modelli hanno elaborato, nel corso del medioevo e poi nell'età moderna, del sistema processuale civile, che, nei sistemi angloamericani, si è discostato dal modello inquisitorio scritto del continente europeo.
Il processo di common law, inglese e statiunitense, è un processo improntato in larga misura all'oralità ed alla prova testimoniale. Negli Stati Uniti anche nel processo civile è presente la giuria, garantita a livello costituzionale, simbolo di democrazia ed uguaglianza.
Avanti il giudice inglese ed americano, la causa viene trattata oralmente, le prove vengono procurate ed assunte, per quanto possibile, direttamente e senza alcun tipo di mediazione.
Nei Paesi di civil law, il processo civile è, per definizione, scritto. In esso, la prova documentale è la prova per eccellenza: predisposta prima che dell'insorgere della lite, assicura certezza ed imparzialità.
Un atto pubblico od una scrittura privata con firma riconosciuta (o avuta per riconosciuta) da colui che la ha apposta sono documenti probatori assistiti da particolari garanzie, la contestazione dei quali richiede procedimenti particolari, proponibili
 
in via principale od in via incidentale, come la nostra querela di falso.
Vi è, in questi Paesi, dunque, una serie di atti forniti di fede privilegiata, compiuti da soggetti che ne hanno il potere, in quanto lo Stato stesso glielo ha fornito, le attività dei quali rimangono ferme sin quando non è stato dimostrato che è stato compiuto un falso. Di fronte a tali atti il potere di valutazione delle prove del giudice incontra un limite.
Ecco, quindi, che nei Paesi di civil law, accanto all'avvocato, si incontra una figura di pubblico ufficiale, dotato di preparazione giuridica, il cui compito precipuo è quello di predisporre atti dotati di fede privilegiata a livello probatorio e di compiere attività certificativa. II notaio italiano, come i suoi colleghi del notariato latino, il notaire francese ed il Notar tedesco, forniscono altresì consulenza giuridica a coloro che si rivolgono a lui, affinché i negozi giuridici che questi ultimi si accingono a porre in essere siano decisi in modo certo e consapevole.
Nei Paesi di common law esiste la figura del notary public. Non sarebbe tuttavia corretto identificare in questa figura il notaio dell'Europa continentale e dei Paesi che ne condividono la tradizione giuridica.
Nei sistemi di common law, infatti, la professione legale per eccellenza è quella di avvocato. Se esiste scissione funzionale all'interno di essa, come succede in Inghilterra tra solicitors e barristers, essa non corrisponde alla distinzione tra avvocati e notai.
Sono, comunque, I'attorney statunitense ed il solicitor inglese i professionisti in grado di assistere, in sede contenziosa, ma anche al di fuori e prima della lite, i clienti che si rivolgono a loro per un parere di giurista. Tuttavia né il solicitor inglese né l'avvocato americano hanno la capacità di conferire autenticità agli atti compiuti innanzi a loro o per conto dei loro clienti.
Questa è la funzione del notary public, il quale, però, tanto in Inghilterra quanto negli Stati Uniti ha un carattere esclusivamente certificativo, scevro, nella sua connotazione pura, di elementi di con
 
* Professore Ordinario di Sistemi Giuridici Comparati e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche all'Università di Torino

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sulenza giuridica. Si vedrà tuttavia, nel prosieguo del presente lavoro, come le due professioni, seppure continuino ad essere mantenute separate, tendano oggi sempre più frequentemente ad assommarsi nella medesima persona. Resta, tra avvocati di common law e notai di civil law, l'importante differenza che l'avvocato può sempre rifiutare al cliente il suo patrocinio, mentre il notaio è sempre tenuto a prestarlo, a meno che l'atto che gli viene richiesto di ricevere sia vietato.
L'ORGANIZZAZIONE
Il notaio continentale
La professione notarile si caratterizza, a livello comparatistico, come un'attività interessata, nei Paesi di civil law, da forti elementi unificanti, non soltanto dal punto di vista funzionale, ma anche da quello organizzativo.
L'Organizzazione Internazionale del Notariato Latino, fondata nel 1948, riunisce, quasi totalmente, le Organizzazioni nazionali dei Paesi che conoscono la figura del notaio. Ciò significa, in pratica, tutti i Paesi europei a base romanistica, quasi tutti i Paesi latino-americani e, con diversa intensità, i sistemi giuridici misti, così detti in quanto a base civilistica, ma fortemente influenzati dal common law, vale a dire Louisiana ed, in maggior misura, Québec e Puerto Rico.
Come in Italia, così anche negli altri Paesi aderenti al cosiddetto notariato latino, l'attività notarile presenta caratteristiche riconducibili in parte alla posizione di funzionario statale ed in parte a quella di libero professionista.
In ogni caso al notaio si riconosce una posizione intermedia, di professionista privato esercente una pubblica funzione'. Ciò in quanto, a fianco della nomina e della sorveglianza esercitate dai pubblici poteri, che si accompagnano alla delega al notaio dì funzioni pubbliche, sì evidenziano elementi che consentono di escludere che egli possa essere assimilato ad un impiegato statale. In particolare, quasi ovunque il notaio non riceve uno stipendio dallo Stato, ma è pagato dai privati che si rivolgono a lui, ed assume, nei loro confronti e nell'ipotesi che causi loro un danno, responsabilità civile.
L'appartenenza ad organizzazioni notarili è obbligatoria, le sedi ed il numero dei notai sono, nella maggior parte dei Paesi, predeterminate. Dappertutto, per accedere alla professione devono essere affrontate selezioni rigorose.
Titolare indipendente di pubblico ufficio, ai sensi dei §§ 1 e 2 del Bundesnotarordnung tedesco (BnotO).
Il ruolo del notaio francese, già delineato dalla Loi 25 ventose An XI, è ora regolato dalla Ordonnance del 2 novembre 1945.
Nominato' dal Ministro della Giustizia, il notaire svolge la sua attività sotto il controllo del Pubblico Ministero e del Conseil Supérieur du Notariat, l'organizzazione professionale notarile. Questa è territorialmente suddivisa in Conseils Régionaux, con competenza a livello di distretto di corte d'appello, ed in Chambres des Notaires, a livello di dipartimento.
La professione notarile è incompatibile con ogni altra professione, ed in particolare con l'esercizio del l'avvocatu ra.
L'azione disciplinare a carico del notaio spetta alle Chambres des Notaires ed ai Conseils Régionaux. Le violazioni più gravi devono comunque essere denunziate alla Procura della Repubblica, la quale potrà interessare della decisione il competente Tribunal de Grande Instance.
In Germania, nel 1961, il Bundesnotarordnung (BNotO) ha disciplinato a livello federale alcuni aspetti dell'attività e dell'organizzazione del notariato.
La situazione tedesca si presenta caratteristica, per la compresenza, sul territorio, di alcuni Lander, che hanno mantenuto la figura, di origine prussiana, del Anwaltsnotar, figura di avvocato e notaio, con nomina a tempo determinato, mentre altri Lander - secondo il regime ispirato alla Loi 25 ventose An XI, introdotta al seguito delle truppe napoleoniche - prevedono il cosiddetto Hauptberuflicher Notar, notaio puro, con nomina a vita, al quale è vietato l'esercizio dell'avvocatura.
La nomina a notaio è fatta dal Ministro della Giustizia del Land.
L'organizzazione professionale prevede Camere notarili competenti a livello distrettuale, delle quali tutti i notai fanno parte automaticamente, per il solo fatto della nomina. Esse rappresentano la comunità notarile ed esercitano su di essa il controllo professionale. Possono irrogare sanzioni.disciplinari soltanto per le violazioni più lievi. A livello federale, la comunità notarile è rappresentata dalla Camera Notarile Federale, nella quale confluiscono di diritto le Camere distrettuali.
Per le violazioni più importanti dei doveri professionali sono competenti il Presidente del Landgericht, il Presidente dell'Oberlandgericht ed il Ministro della Giustizia del Lande.
Tanto in Francia che in Germania la retribuzione notarile è a tariffa.
La funzione notarile nel mondo di common law In Inghilterra il notary public è nominato dalla Court of Faculties ed, attraverso di essa, indiret
2 §§ 92-110 BNotO.
 
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tamente, dall'Archibishop of Canterbury - chiaro retaggio dell'origine canonica del suo ufficio. Svolge attività certificativa, ma tale attività riveste in patria un significato assai marginale. La gran parte degli atti da lui autenticati è infatti destinata all'estero.
Il notary public statunitense è solitamente nominato, a tempo determinato, dal governatore, dal Segretario di Stato, da giudici o county clerks. Non gli è quasi mai richiesta un'approfondita preparazione giuridica. Il notary public si limita ad accertare l'identità di chi sottoscrive gli atti che gli sono sottoposti per autentica e la appartenenza della firma alla persona che deve apporla.
Per le altre attività riconducibili alle mansioni del notaio latino è richiesta una preparazione giuridica assai più approfondita di quella richiesta al notary public. Per queste, sono competenti, in linea generale, il solicitor e l'avvocato.
ELEMENTI DISTINTIVI DEL NOTAIO LATINO E CORRISPONDENTI FIGURE DI COMMON LAW
La pubblica fede
Tanto il notaio di civil law quanto quello di common law si caratterizzano per la loro attività certificativa. Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra l'attività dell'uno e quella dell'altro, e tale differenza consiste nel valore probatorio che l'ordinamento interno attribuisce all'atto ricevuto dal notaio.
All'atto pubblico gli ordinamenti appartenenti al notariato latino attribuiscono pubblica fede, e cioè la maggiore forza probatoria possibile, una presunzione di verità della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto. Dal punto di vista del contenuto del documento, la presunzione di verità si estende alle operazioni eseguite dal notaio od in sua presenza ed alle dichiarazioni a lui fatte. Tale presunzione può essere vinta, a seconda degli ordinamenti, soltanto con una apposita domanda, la quale può essere introdotta in via principale ed autonoma, od in via incidentale. La rispondenza a verità del contenuto delle dichiarazioni fatte dalle parti al notaio, al contrario, non richiede tale procedimento.
In alcuni casi, all'atto è riconosciuta efficacia esecutiva.
Il valore probatorio di tali atti è tale, che, nei Paesi di civil law, è assai comune che le parti si rivolgano al notaio affinché rivesta di forma autentica atti per i quali essa non è richiesta.
Nei Paesi di common law il documento munito del sigillo notarile non ha questa forza.
Negli Stati Uniti si presume l'autenticità del certificato e del sigillo notarile, ma tale presunzione può essere vinta senza necessità di introdurre
 
un'apposita azione di falso, presentando una "clear and convincing evidence".
In Inghilterra un certificato notarile non è di per sé accettato dal giudice come prova. Il giudice potrà chiamare il notaio a testimoniare in giudizio su ciò che è avvenuto in sua presenza. Ciò in quanto, come già evidenziato, la prova documentale, nei sistemi di common law, non ha la forza che gli è riconosciuta negli ordinamenti di derivazione franco-tedesca.
In Inghilterra e negli Stati Uniti la prova per testimoni (parol, o witness, od oral evidence) è la prova fondamentale. E' regola generale che il teste, nel giudizio civile, venga esaminato oralmente. La hearsay rule, caratteristica del common law, ai sensi della quale non è ammessa in giudizio la prova di fatti di cui il testimone non ha conoscenza diretta, permette al giudice di non ammettere la prova documentale.
La preparazione giuridica
Il notaio di civil law ha una posizione di terzietà rispetto alle parti. E' tenuto a controllare la legalità e la validità dell'atto che gli si chiede di ricevere, ad accertare la volontà delle parti ed a darle la corretta forma giuridica. Controlla l'identità delle parti, le informa del significato giuridico del negozio che si accongono a stipulare, le consiglia sugli aspetti tributari di esso.
L'accuratezza con la quale il notaio attende a tale funzione è assicurata dal suo assoggettamento, in caso di violazione, a responsabilità civile ed a sanzioni disciplinari.
In conseguenza di ciò, il notaio, così come il solicitor inglese e l'attorney americano, deve avere una preparazione giuridica accurata, accertata attraverso selezioni rigorose.
Tanto in Francia quanto in Germania l'accesso alla professione notarile è contraddistinto dalla necessità del conseguimento della laurea in giurisprudenza, seguito da un periodo di tirocinio e di studio e dal superamento di un esame professionale finale.
In Francia, oltre alla cittadinanza francese e ad adeguate qualità morali è richiesto un diploma di secondo ciclo di studi giuridici o titolo equipollente, una pratica professionale di due anni, seguita da un esame finale, sostituibili con un diploma superiore di notariato ottenuto presso una Università abilitata.
In Germania le modalità di accesso alla professione sono oggetto di legislazione statale. Nei Lander a notariato puro è necessario avere conseguito la capacità di essere giudice3, e pertanto, dopo i due anni di pratica professionale ed il supe
3 § 5 BNotO.
 

opERNot,
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ramento degli esami di Referendar ed- Assessor, comuni a tutte le professioni giuridiche, un ulteriore tirocinio triennale4.
Negli Stati Uniti il notary public non è necessariamente un giurista, nonostante, in pratica, egli sia spesso un avvocato. Nella maggior parte degli Stati per accedere alla professione è richiesto soltanto che sia maggiore dei diciotto anni di età, capace di leggere e di scrivere la lingua inglese, che non sia stato riconosciuto colpevole di gravi reati (felonies).
Deve in ogni caso essere al corrente dei fondamenti della pratica certificativa notarile.
In alcuni Stati è richiesto il superamento di un esame, relativo ai concetti fondamentali del diritto ed alla terminologia economica di base.
Anche al suo collega inglese, che può fare richiesta e diventare notary public dopo sette anni di esperienza professionale, non è richiesta una preparazione giuridica paragonabile a quella del notaio latino. Nonostante ciò, anche il notary public inglese è spesso un solicitor.
In ogni caso, il public notary inglese ed americano, in quanto tale, si limita a certificare quanto avvenuto in sua presenza, senza entrare nel merito dell'atto, alla cui redazione non partecipa.
Il compito di fornire una consulenza alle parti, nel mondo di common law, spetta all'avvocato. Al momento di stipulare un contratto, in Inghilterra o negli Stati Uniti, esse non saranno assistite da un giurista imparziale, ma da un avvocato per parte. I legali di common law, a differenza del notaio latino, hanno una preparazione giuridica generale (fatta salva, in Inghilterra, la preparazione specifica del barrister, mirata alle sue particolari attribuzioni contenziose).
Negli Stati Uniti, in particolare, benché la specializzazione sia sempre più diffusa, è comune che i privati si rivolgano ad un avvocato di fiducia, che si occupa di tutti gli affari di famiglia.
In Inghilterra, la tradizionale distinzione tra barristers e solicitors comporta invece una peculiare specializzazione. Il solicitor, consulente legale a livello processuale ed extraprocessuale, tiene altresì i rapporti con il barrister, avvocato processualista puro. Il patrocinio presso le Corti superiori era, sino al Courts and Legal Services Act del 1990, monopolio dei barristers. Questo statute, informato ad ideali di forte liberalizzazione, ha eliminato i monopoli nelle professioni legali, sia nell'esercizio della professione, sia nella preparazione legale.
Per diventare barrister è necessario ottenere l'ammissione presso uno degli Inns of Courts dopo aver conseguito una laurea, seppure non necessariamente in giurisprudenza. La gestione del percorso formativo del barrister era monopolio
4 § 7 BNotO.
 
degli Inns of Courts stessi. Oggi esso non è più monopolio del bar, ma è stato assegnato ad un organismo pubblico, il Lord Chancellor's Advisory Committee on Legal Education.
La preparazione dei solicitors - ai quali non è formalmente richiesta quella laurea in giurisprudenza, che ormai quasi tutti hanno - richiede un periodo di pratica legale, seguito da un esame gestito dalla Law Society.
Negli Stati Uniti, diversamente dall'Inghilterra, la professione dell'attorney è unitaria. La sua formazione dipende, naturalmente, da Stato a Stato. In generale, il futuro avvocato deve frequentare una law school dopo aver frequentato l'Università ed aver conseguito un undergraduate college degree. Alla fine, dovrà superare un esame di Stato, il bar examination, vertente, più che sul diritto statale, su principi generali del diritto, che trovano applicazione generale in tutti gli Stati. L'accesso alla professione è sottoposto al controllo dell'American Bar Association (ABA).
La tenuta dell'archivio
Altro elemento caratteristico del notariato latino, espressione delle funzioni pubbliche notarili - e che non trova riscontro né nell'attività contrattualistica di solicitors ed attorneys, né nell'attività dei notary publics, che non conservano copia degli atti che autenticano -, è l'obbligo di conservare gli originali degli atti pubblici dal notaio redatti (quelli per i quali non è ammessa la consegna in originale). In luogo degli originali, il notaio consegna copie semplici od autentiche, che, dal punto di vista del contenuto, possono essere complete o parziali.
In Francia si distingue tra atti ricevuti "en minute", che devono essere conservati prima dal notaio stesso, poi dall'Archivio, e dei quali il notaio può consegnare alla parte soltanto copia autentica, ed atti "en brevet", dei quali consegna alla parte l'originale.
In altre parole, il notaio di civil law è una sorta di archivista e di custode degli atti da lui redatti. Questo aspetto della sua attività è di primaria importanza. L'intero sistema del notariato latino si basa su di esso, che ha permesso la conservazione nei secoli di documenti, attraverso i quali ricostruire le vicende e le posizioni di beni e di individui.
Ciò ha permesso lo sviluppo e la tenuta, in questi Paesi, di pubblici registri, in special modo immobiliari, che non hanno paragone nei Paesi di common law. In questi ultimi, la pubblicità immobiliare è un portato recente, ancora incompiuto in Inghilterra, ove si distingue tra registered ed unregistered land e negli Stati Uniti, ove, a parte gli Stati che hanno adottato il cosiddetto sistema Torren
 

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ce, di origine australiana, la situazione non è differente.
Il notaio continentale deve altresì tenere un repertorio cronologico degli atti da lui ricevuti, che periodicamente è soggetto a controllo.
ELEMENTI OPERATIVI
Negli ordinamenti della famiglia romano-germanica, tradizionalmente, si distingue tra requisiti di forma richiesti ad substantiam, a pena di nullità, e requisiti richiesti per la prova, ad probationem.
In questi stessi ordinamenti, nei quali opera il notaio latino, la forma notarile è richiesta a pena dí nullità in un numero relativamente limitato di casi. Più spesso, essa è richiesta al fine di ottenere la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri.
Nei sistemi appartenenti al notariato latino, l'atto redatto dal notaio è solitamente richiesto per gli atti di donazione, per gli altri atti di trasferimento della proprietà immobiliare, costituzioni di ipoteca, nonché per la redazione di testamenti non olografi e nel campo degli accordi prematrimoniali.
volta, l'intervento del notaio è richiesto in materia societaria. In Germania, in particolare, la consulenza notarile in quest'ultimo settore ha assunto rilevanza centrale.
Diverso è il discorso nei Paesi di common law.
Da un lato, il numero dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta è notevolmente inferiore a quello dei paesi romanisti.
D'altro canto, anche nei Paesi di common law, per alcuni atti è richiesta la forma solenne (esempio classico, il deed of gift). Essa non è, tuttavia, espressa con atto notarile.
Il deed, o atto under seal, è un atto formale, unilaterale, che può avere qualsiasi contenuto. Deve essere scritto e, la tradizione vuole, signed, sealed and delivered, ossia firmato, sigillato e spedito, requisiti, ad eccezione di quello della firma, oggi superati: per la consegna è sufficiente l'intenzione di effettuarla, il sigillo, già sostituito da sigilli di carta o simboli, non è più richiesto.
Il deed è in ogni caso un atto privato, che non richiede l'intervento di alcun pubblico ufficiale La dicotomia fondamentale del common law in campo contrattuale, è, infatti, quella tra atto under seal e simple contract, che non corrisponde a quella continentale tra atto pubblico e scrittura privata. La distinzione, in common law, è piuttosto tra la forma e lo scambio, il bargain. Nello scambio è implicita la consìderation, concetto privo di corrispondenza in civil law, che attribuisce carattere di onerosità al contratto, e che è requisito di esistenza del simple contract.
Dove non sussista la consideration, come negli atti gratuiti, è necessario, affinché l'atto posto in
 
essere sia giuridicamente vincolante, l'utilizzo della forma solenne.
In Inghilterra, il deed è altresì necessario nella conveyance, cioè nel trasferimento della proprietà immobiliare, e nel lease immobiliare di durata superiore ai tre anni.
Il requisito della forma è richiesto in pochi altri casi.
Ad esempio, è richiesta la forma scritta ad substantiam, ma non solenne, per la costituzione od il trasferimento di diritti reali immobiliari e per i contratti di credito al consumo. La forma scritta ad probationem è necessaria per i contratti di garan-, zia. In alcuni casi è richiesto che il contratto sia redatto per iscritto in più copie, cosicché le parti possano scambiarsele. Alla base di questa libertà di forme è la volontà di favorire la rapidità e la snellezza dei traffici, rese più difficili dall'obbligo di ricorrere a contratti formali.
Negli Stati Uniti l'obbligo di ricorrere all'act under seal è stato abrogato in larga parte degli Stati. Lo Uniform Commerciai Code (UCC), modello privato di codice dei contratti tra imprenditori, al quale i singoli Stati si sono ispirati nella loro opera legislativa si discosta da tale tendenza, richiedendo, nello Statute of Frauds, la forma scritta per tutti quei contratti relativi alla vendita di beni per un prezzo superiore ai 500 $. Lo Statute è comunque in vigore, indipendentemente dallo UCC nella .gran parte degli Stati federati.
In particolare: a) la compravendita immobiliare
Come in Italia, in Francia non è a rigore necessaria la forma dell'atto pubblico per la compravendita dei beni immobili. In realtà, ín Francia sono pochi, se paragonati all'Italia (art. 1350 Codice Civile) i casi in cui la forma scritta è richiesta a pena di nullità. Essa è richiesta, ad esempio, per la donazione (art. 931 Code Civil) e per il contratto matrimoniale (art. 1394 Code Civil).
Ai sensi dell'art. 1582 del Code Civil per la compravendita dei beni immobili e mobili (comprese le automobili) è richiesta la forma scritta (acte autentique ou sous seing prive) ad probationem5. In caso di contratto orale la prova testimoniale è ammessa soltanto qualora esista un principio di prova scritta, che renda verosimile l'avvenuto trasferimento. In ogni caso l'atto notarile sarà necessario al fine della trascrizione del trasferimento nei pubblici registri, e pertanto per rendere il trasferimento opponibile ai terzi. Ciò comporta che, di fatto, la compravendita immobiliare, come in Italia, si effettua sempre a mezzo dell'atto notarile.
5 Con l'importante eccezione della vendita di immobili in costruzione, che deve essere fatta in forma autentica: Code de la construction et de l'habitation, decr. n. 78-621 del 31 maggio 1978.
 

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Diversamente dalla soluzione adottata in Francia ed in Italia, in Germania la forma notarile è richiesta a pena di nullità tanto per il contratto di vendita quanto per l'iscrizione nei pubblici registri (§§ 313 e 925 BGB). Si ricordi che, in diritto tedesco (e così in Italia, nelle province nelle quali vige il sistema tavolare), il contratto di vendita produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, mentre il trasferimento di proprietà si verifica con l'intavolazione, che ha efficacia costitutiva.
Anche nei Paesi di common law il simple contract non ha efficacia reale e non è, pertanto, sufficiente a trasferire compiutamente la proprietà immobiliare. A tal fine, come già anticipato, è necessaria la conveyance.
Il contract ha efficacia soltanto obbligatoria tra le parti, e comporta per il venditore l'obbligo di far conseguire all'acquirente la proprietà del bene compravenduto. L'acquirente, dal canto suo, sarà tenuto a versare al venditore il prezzo concordato. La redazione della conveyance è di competenza dei conveyancers, che, in tutti i Paesi di commn law, sono tradizionalmente dei giuristi. La tendenza è oggi alla liberalizzazione, allargando anche ad altre categorie di professionali la possibilità di predisporre tali atti.
In Inghilterra era competenza esclusiva del solicitor, che, prima di fatto, poi per espressa disposizione legislativa (Solicitors Act 1957 e Solicitors Act 1974) ne aveva conseguito il monopolio. Il Courts and Legal Services Act del 1990 ha in seguito eliminato tale monopolio, ed oggi al solicitor si affiancano, nell'attività di conveyancing, altre figure professionali, quella degli agenti immobiliari in primo luogo.
Dopo la sottoscrizione del contratto, del quale rimane una copia a ciascuno dei contraenti, il venditore dell'immobile, che ne è rimasto proprietario in common law, ne diviene constructive trustee in equity per conto dell'acquirente, che ne diventa beneficia) owner. Il rischio del perimento del bene si trasferisce all'acquirente (salva l'ipotesi di comportamento colposo del venditore).
Una prima bozza di atto di trasferimento è redatta dal solicitor dell'acquirente (ma, ai sensi della Section 48 (1) del Law of Property Act 1925 il venditore ha diritto di presentare suggerimenti) e sottoposta al solicitor del venditore, il quale può apportare alcune correzioni. A questo punto il solicitor dell'acquirente redigerà l'act of engrossment, che consegnerà al venditore. Il procedimento ha termine con il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente e con la consegna, da parte del venditore, di una copia da lui firmata del deed of conveyancing. A lui ne resterà un'altra copia firmata dall'acquirente.
b) Il diritto commerciale
òr,o D
kAlla compravendita immobiliare, una delle branche più tradizionali del diritto, e pertanto più legate, storicamente, ai requisiti di forma, si contrappone il diritto commerciale. E' nel diritto degli affari, che più di ogni altro richiede speditezza ed agilità, che si possono meglio identificare tendenze contrapposte all'interno dei sistemi in esame.
Focalizzando l'analisi sulla forma nella costituzione delle società commerciali, si evidenzia come in Francia, così come in Inghilterra e negli Stati Uniti, la tendenza generale sia verso una semplificazione delle formalità richieste, diversamente dalla Germania, che, come l'Italia, continua a preferire criteri più rigidi, alla ricerca di una maggiore sicurezza, ma a scapito della rapidità.
In Francia non è richiesta alcuna formalità notarile per la costituzione di società6. Ciò è vero per le società di persone
• société en nom collectif: SNC, società commerciale registrata, i soci della quale sono illimitatamente responsabili per i debiti. della società stessa, ed il trasfermento delle cui quote è in principio sottoposto al consenso unanime dei soci,
• e société en commandite, nella quale ai soci commandités, con responsabilità illimitata, si affiancano i soci commanditaires, limitatamente responsabili ed esclusi dalla gestione ordinaria della società,
per le quali nessuna forma è richiesta dalla legge 66-537 del 24 luglio 1966, neppure quella scritta, ma che rientrano comunque nella sfera di applicazione dell'art. 1835 Code Civil, che pone il principio per il quale gli statuti devono essere redatti per iscritto.
Ciò è' vero anche per le società di capitali:
• société a responsabilité limitée: SARL, società il cui capitale non può essere rappresentato da azioni, i cui soci - non oltre cinquanta - rispondono dei debiti sociali limitatamente ai conferimenti eseguiti, e con capitale sociale minimo di 50.000 FF, che devono essere interamente pagati all'atto della sottoscrizione e che può essere costituita anche da un unico socio: (EURL),
• e société anonyme, a responsabilità limitata, il cui capitale sociale, che non può essere inferiore a 250.000 FF, è diviso in azioni; le azioni possono essere quotate in borsa, ed in tal caso il capitale medesimo deve essere pari o superiore a 1.500.000 FF; esiste, dal 1994, anche nella forma semplificata - société par actions simplifiée, nella quale sono state rese più flessibili le procedure interne,
per le quali è espressamente richiesta la forma scritta per l'atto costitutivo e per statuto, che de
6 La fonte principale del diritto societario francese è oggi la legge 24 luglio 1966.
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vono essere registrati presso il competente Registre du Commerce et des Sociétés.
La forma notarile è comunque ritenuta opportuna nei casi in cui vengano conferiti beni immobili in società, per poter soddisfare le esigenze di pubblicità immobiliare, e quando la società tra coniugi nasconda una donazione, al fine di evitarne la nullità.
Anche per la cessione d'azienda non è richiesta la forma notarile: E' tuttavia necessario un atto redatto da notaio od una scrittura privata per l'iscrizione nel registro di commercio.
In Inghilterra, le società costituite ai sensi dei Partnership Acts Companies Acts si distinguono in partnerships e companies limited by shares. Il diritto inglese conosce due tipi di partnership:
• generai partnership, alla quale il Partnership Act 1890 si riferisce come ad una "firm"; si tratta di una società priva di personalità giuridica, i soci della quale sono illimitatamente responsabili dei debiti sociali; per la costituzione di una generai partnership non è necessario il rispetto di alcuna formalità, pur se la maggior parte di esse sono oggi rette da patti scritti (partnership agreements.),
• e limited partnership, caratterizzata dalla compresenza di soci illimitatamente e limitatamente responsabili; per ottenere il privilegio della responsabilità limitata, essa deve necessariamente essere iscritta nel Companies Registry (Partnership Act 1907).
Delle companies limited by shares fanno parte le public e le private companies, regolate in particolare dal Companies Act 1985, come modificato dal Companies Act 1989. Entrambe le società devono essere registrate. Memorandum of association ed articles of association (corrispondenti, a grandi linee, aí nostri atto costitutivo e statuto) devono essere redatti per iscritto, sottoscritti da almeno due soci (anche società o cittadini stranieri, uno solo è sufficiente per le private companies) alla presenza di almeno un testimone, il quale attesti che la firma è stata apposta in sua presenza. Come si vede, si tratta di atti formali, seppure non notarili.
• La public limited company (plc) è una società con capitale sociale (non inferiore a £ 50.000) rappresentato da azioni, e con larga base azionaria. Le azioni della plc possono essere quotate nel London Stock Exchange.
• Quella della private company limited by shares (limited) è una categoria residuale: essa comprende tutte le società con azioni non "public". Come nella pic i soci sono limitatamente responsabili dei debiti contratti dalla società, ma la base azionaria della limited è più ristretta.
Tra le società registrate esistono ancora
• le companies limited by guarantee, nelle quali la responsabilità dei soci è limitata all'eventuale conferimento, che resta da versare, delle loro
 
azioni; le regole che ne disciplinano il funzionamento riproducono sostanzialmente quelle delle società limited by shares,
• e le unlimited companies, a responsabilità illimitata, la cui importanza è marginate, trattandosi di società estremamente rare.
Negli Stati Uniti, come in Inghilterra, si individuano, come forme societarie più diffuse,
• la generai partnership
• e la limited partnership, che, seppur in base a leggi, variabili da Stato a Stato, richiedono, in linea generale, la redazione per iscritto di partnership agreements.
• Il diritto americano conosce inoltre la corporation, società per azioni a responsabilità limitata. Anche per essa si richiede la forma scritta. La nuova società deve necessariamente essere registrata, al fine di acquistare personalità giuridica. Maggiormente legata alla forma è la Germania. Qui, a fianco della
• Offene Handelsgesellschaft (OHG), società priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia patrimoniale ed a responsabilità limitata e solidale, e della
• Kommanditgesellschaft (KG), che prevede l'usuale distinzione tra soci accomandanti (Kommanditisten) ed accomandatari (Komplementar). Per queste società la registrazione è obbligatoria qualora venga esercitata attività commerciale. La domanda di registrazione non deve necessariamente essere fatta sotto forma di atto notarile, ma le sottoscrizioni dei soci devono essere autenticate da notaio.
Il diritto commerciale tedesco prevede poi, tra le società dotate di personalità giuridica:
• la Gesellshaft mit beschrankter Haftung (GmbH), società a responsabilità limitata, anche unipersonale, di grande flessibilità operativa, con capitale sociale minimo di 50.000 DM, il cui capitale è rappresentato da quote; lo statuto deve essere sottoscritto da tutti i soci, le firme dei quali devono essere autenticate da notaio; la società deve inoltre essere registrata;
• I'Aktiengesellshaft (AG), società per azioni, che può anche essere quotata in borsa. Per l'atto costitutivo e lo statuto è richiesto l'atto notarile. La società viene di seguito registrata, e della costituzione è data notizia nella Gazzetta Federale (Bundesanzeiger) e nei quotidiani designati nell'atto costitutivo;
• Kornmanditgesellschaft auf Aktien, società in accomandita per azioni, per la quale si richiede il rispetto delle forme previste per la AG.
 

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CONCLUSIONE
Da quanto precede può dunque notarsi come, da un lato, l'attività svolta dal notaio nei Paesi di civil law trovi corrispondenza, quanto al ruolo di consulenza, nell'attività di avvocati e solicitors, mentre resti caratteristica dei sistemi romano-germanici quella collegata alla predisposizione di documenti probatori.
Peraltro, è necessario porre in evidenza come, pur essendo presente in tutti i sistemi un principio generale di informalità, in alcuni di essi più che in altri vengano richieste forme solenni per alcuni atti, che si vogliono più meditati e certi.
La tendenza è, nei Paesi di common law ma anche in Francia, orientata verso una maggiore li
 
bertà di forme, coerentemente con la evoluzione della natura degli scambi. La ricchezza immobiliare è ormai da tempo soppiantata da quella mobiliare. Essa richiede una maggiore rapidità ed agilità decisionale, che potrebbe essere resa più difficile dai tempi lunghi portati dalla predisposizione di atti formali.
Si discosta da questa linea di tendenza la Germania, che, come l'Italia, si preoccupa di garantire la consapevolezza e la piena informazione delle parti sull'atto che si accingono a compiere, mantenendo perciò larghi settori della contrattualistica, ed in particolare nel diritto commerciale, monopolio del notaio.
 
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Mino juccillo
 
Innanzitutto, buongiorno. Il mio nome e la mia attività sono stati resi noti dal Presidente. Resta da dire qual è il mio compito qui. Il mio compito dovrebbe essere quello di non farvi perdere tempo, o per meglio dire, di cercare di aiutarvi a utilizzare nella maniera migliore il vostro tempo, il che non mi conferisce nessuna autorità, se non quella di dirvi che in sala ci sono delle gentilissime hostess le quali raccolgono le prenotazioni di chi desidera intervenire. Questo è un modo formale utile per organizzare il dibattito (che ci auguriamo non sia con tre b, ma con una b, quindi reale e non formale) e anche per calibrare i tempi d'intervento.
Ma, al di là della mia funzione, vi rubo mezzo minuto per ringraziarvi di questa opportunità. Non lo dico per captati° benevolentiae o per piaggeria. Di congressi e convegni nel corso della mia attività giornalistica ne ho visti tanti e devo dire che, pregiudizialmente, all'inizio quasi tutti si pongono il problema della qualità: la qualità della legislazione che li riguarda, la qualità della loro collocazione nella società, la qualità del loro reddito, la qualità di tante cose che riguardano gli associati stessi. Ora, io qui leggo: una rivoluzione copernicana che colloca doverosamente al centro dell'interesse il cittadino e impone una profonda riflessione sulla qualità, che il notariato deve sempre saper garantire.
Personalmente, io sono molto curioso, perché spesso accade che per un'organizzazione il cittadino sia null'altro che l'aderente all'organizzazione stessa. Non
 
ho mai visto in via pregiudiziale un'organizzazione di professionisti porsi il problema dell'altro (cioè il cittadino, l'utente). In un momento in cui il concetto di cittadinanza è flebile, in una società organizzata in maniera tale per cui il bisogno di un gruppo diventa un diritto che qualcun altro deve garantire, il fatto che un'associazione professionale si ponga il problema della qualità del suo agire professionale in relazione a un'entità estema chiamata cittadino è assolutamente inusuale e assolutamente interessante, per chi fa il giornalista e deve verificare se è vero.
lo non capirò molte delle cose tecniche che direte, ma vi ascolterò con molta attenzione, augurandovi sinceramente che il vostro proposito non resti solo scritto sulla carta. Per ora, nelle intenzioni, ai miei occhi (lo dico con un po' di presunzione) siete diversi rispetto alle esperienze che vedo d'abitudine, nel senso che, ripeto, l'aspirazione a migliorare la qualità del proprio essere professionale in relazione al cittadino non è usuale nelle organizzazioni professionali.
Detto questo e detto che mi sono anche reso conto che un minimo di dialettica interna tra sindacati, organi istituzionali ecc., non è qualcosa di presente solo nella vostra categoria, ma è abbastanza diffuso, non volendo venir meno al mio compito di non farvi perdere tempo, do, come si fa nelle migliori sceneggiature, la parola al primo iscritto a parlare.
 
jrnncesco 7estn
 
Ringrazio innanzitutto Fedemotai per avermi consentito di entrare in un mondo che non conoscevo, se non da cliente. Il mento di questo (o il demerito, poi lo direte voi) va a Giuseppe Di Transo, il quale evidentemente gode di grande credibilità all'interno di Fedemotai, perché io sicuramente per l'ambiente notarile sono uno sconosciuto, quindi, nel momento in cui Di Transo ha proposto, per un'analisi come quella che io cercherò di fare, uno come me, che non ha molto a che fare con il mondo professionale del notariato, ha trovato chi lo ha sostenuto.
lo sono un professore universitario, studioso di management; in particolare, mi occupo sia di creazione di impresa sia di servizi, quindi di beni immateriali. Soprattutto per chi si occupa di new business e di beni immateriali come i servizi, il concetto di qualità è molto importante, perché qualità significa competitività, qualità significa rispondere ai bisogni.
Perché ho accettato questo incarico? A parte il fatto che mi è sembrata una cosa stimolante, quella di occuparmi di un mondo professionale che non conoscevo, ho accettato questo incarico perché, dopo le prime discussioni che ho avuto con il notaio Di Transo e anche con altri amici notai con i quali ho cominciato a dialogare, mi sono convinto dell'importanza del ruolo del notariato. Cioè, un consulente, quando viene chiamato, può dire tutto e il contrario di tutto; nel paese delle centomila leggi, tu puoi essere chiamato da qualcuno che ti dice «dimostra questo», e tu lo dimostri, non dico in perfetta buonafede, ma su base documentale, sulla base dell'interpretazione di certi principi, di certi percorsi normativi, ecc., però non è detto che tu debba credere profondamente in quello che dimostri. Questo lo fai quando sei un professionista consulente, come capita a me, per esempio, nei confronti di aziende che mi chiedono: si può dimostrare che quello che stiamo facendo è innovazione tecnologica, così in
 

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terviene il fondo dell'INII che ci paga un sacco di soldi? E allora io guardo le carte e dico: sì, certo, si può dimostrare; si può crederci o non crederci, ma si può dimostrare. In questo caso è diverso, cioè io mi sono convinto, poiché quello che mi è stato dato non è un incarico professionale, ma è uno stimolo culturale, che vale la pena impegnare ragionamenti che non sono ragionamenti da notai, sono ragionamenti da aziendalisti applicati al mondo del notariato. Perché? Perché proprio l'osservatore estemo, in particolare quello che si occupa di ciò di cui mi occupo io, cioè di gestire la complessità cercando di banalizzarla, può avere una visione più oggettivizzata di una serie di fenomeni e di problemi attraverso la quale, sostanzialmente, individuare quelle che sono le tecnicalità specifiche, ma senza entrare nel merito, perché non è mio compito... Voi avete studiato per anni. Quando io vedevo Giuseppe studiare per il concorso notarile, rabbrividivo, pensando a tutto quello che doveva apprendere e conoscere per poter soltanto accedere a questa professione. Le tecnicalità, quindi, non le affronto. Mi interessa invece raccontarvi come sono arrivato alla convinzione che il ruolo del notariato è importante, nel sistema sociale ed economico non solo italiano ma anche europeo, e su quali focali77a7ioni propongo di concentrare l'attenzione perché questo ruolo venga svolto in un modo comunemente accettato, cioè in un modo socialmente rilevante.
lo sono abituato ad avere come interlocutori soprattutto gli studenti, quindi cercherò di non essere didascalico, perché mi trovo di fronte a chi ne sa più di me, però cercherò di estremizzare un po', di provocare.su certe cose, perché credo che proprio lanciando il sasso si possa far nascere la discussione, per poi arrivare a delle soluzioni, anche perché gli interessi in campo non sono soltanto gli interessi di una categoria professionale. Noi qui dobbiamo identificarci per un momento non con il notaio prestatore di servizi professionali, ma con il cittadino utilizzatore di servizi professionali, perché tutti noi potremmo esserlo. In questo modo ci possiamo rendere conto che vale la pena di discutere, vale la pena di pensare al cambiamento e anche di discutere vivacemente, perché io immagino e spero che poi, durante la discussione, verranno confutate tutte le convinzioni che io mi sono fatto, perché, per il mio modo di essere, io cerco sempre di dare il meglio di quel poco che sono in grado di dare affinché si accenda il dibattito.
Detto questo, poiché il moderatore mi invita a mantenermi entro tempi stretti e io ho già consumato sette od otto minuti, cerco di sintetizzare il ragionamento che ho fatto.
Innanzitutto, noi siamo di fronte a una realtà: il mondo delle professioni, in cui viene inserito anche il notariato, oggi è oggetto di una serie di riflessioni molto approfondite, non sempre serene, però sicuramente di tendenza, e allora, poiché chi riflette non è l'uomo della strada, ma è chi deve fare le leggi, a questo punto è necessario capire i fenomeni e i concetti in base ai quali il legislatore sta approcciando il mondo delle professioni.
 
Il legislatore sta approcciando il mondo delle professioni in un'ottica cosiddetta di tutela del mercato e di concorrenza. A livello europeo, quindi, trovandosi di fronte a enne realtà diverse, si è deciso di stabilire pochi basilari fondamenti, riguardanti: uno, la soddisfazione dei bisogni di una popolazione europea che raggiunge i 250 milioni di persone; due, l'assetto del sistema di produzione di beni e servizi per soddisfare tali bisogni; tre, il sistema di regolazione di quelli che noi chiamiamo mercati.
Qui vorrei notare che qualche volta noi rifiutiamo il concetto di mercato perché riteniamo che, se c'è mercato, c'è profitto, come diceva anche Fragomeni, e per i cattolici, se c'è profitto, c'è peccato, per gli ex comunisti c'è appropriazione indebita, per i liberisti o liberai-progressisti, come me, c'è la giusta remunerazione di un'attività che si svolge. Poi si può parlare di compenso professionale di un soggetto singolo o di compenso di un'organizzazione che realizza un servizio immateriale come può essere uno studio notarile, però sicuramente non si può dire «no, io sono fuori dal mercato...». Mi vengono in mente quelle discussioni che si fanno all'università quando si dice «noi produciamo cultura, noi non produciamo servizi». Benedetto Iddio, voi producete cultura e poi accettate le tasse di iscrizione di mille studenti all'anno, che pagano un prezzo per ottenere un servizio, poi dite «il professore può non andare in aula perché sta producendo cultura, perché è andato a un convegno». No, il professore deve andare in aula, deve produrre il suo servizio, deve mettere a disposizione di chi gliel'ha richiesta e pagata la sua capacità professionale.
E' assurdo, allora, dire che noi non siamo nel mercato: noi siamo nel mercato, siamo in un mercato particolare. Un mercato che può essere riconosciuto da tutti, secondo me, è proprio quello in cui abbiamo un sistema di bisogni che si devono soddisfare e di modi per soddisfare tali bisogni, perché il bisogno non c'è, se non c'è modo di soddisfarlo; ed è una relativa scarsità che deve praticamente creare nel cliente, nel cittadino, nell'utente, nel consumatore, una scala di priorità nella soddisfazione dei bisogni. Allora è chiaro che, quando parliamo di no- tarlato, parliamo di un bisogno che diventa essenziale per legge; mentre il bisogno di salute e il bisogno di cibo sono essenziali per natura, il bisogno di notariato è essenziale per legge, quindi induce, almeno a livello aggregato, non a livello di singolo notaio, alla creazione di un mercato legale. Poiché il mercato legale impone ai consumatori di soddisfare certi bisogni, altrimenti non si raggiungono certi scopi rilevanti di tipo privato (tipo la determinazione del sistema dei diritti, ecc.), è chiaro che tutto va regolato, perché non si è in un mercato libero. Dunque, parlare di mercato significa accettare il concetto che bisogna regolare il rapporto tra notariato e utenza del notariato, quindi sistema sociale, perché si è, sì, in un mercato, ma in un mercato con condizioni particolari. Quali sono queste condizioni particolari?
Qui vorrei sgombrare il campo da qualche confusione. In tutti i sistemi di produzione di cose che hanno un valore, l'intelligenza umana ha un proprio ruolo e questo ruolo
 

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può essere ripetitivo, per cui l'intelligenza si applica a studiare e a organizzare sistemi per rendere ripetitivamente certi servizi a chi ne ha bisogno. Facciamo l'esempio della telefonia: cinquecento anni fa c'era il messo che andava da qualcuno e gli dava il messaggio di qualcun altro, poi l'intelligenza si è applicata alle tecnologie per comunicare. Dal punto di vista del notariato, questa è la discussione che si fa sulle società professionali o non professionali, sugli studi, sulle società per azioni... Pensate che una parte dei prodotti, tra virgolette, del notariato, è standardizzabile e quindi è una follia (visto che "intelligenza del notaio è una cosa preziosa, che ha valore, perché il notaio accumula anni di studio, di esperienza, di competenza, ecc.) mettere un notaio a fare per cento volte al giomo la stessa cosa. E' chiaro che ci sarà un'organizzazione che se ne occuperà e quindi, quanto più questa organizzazione sarà presente e il notaio potrà utilizzare bene la propria intelligenza finalizzandola a obiettivi corretti, tanto meglio sarà. Quindi sgombriamo il campo da questo primo fatto: notaio come professionista, notaio come produttore di servizi standard.
Ci sono alcuni aspetti e bisogni della gente su cui il nbtaio deve ragionare, per capire e dare delle soluzioni; altri su cui c'è poco da ragionare, ma c'è molto da organizzare in termini di servizi che oggi la gente potrebbe trovare carenti, per cui potrebbe dire «va bene, affidiamoli ai segretari comunali, oppure a un funzionario pubblico abilitato». In questo caso, il notaio deve avere la capacità di organizzare un servizio standardizzato commisurato ai bisogni della clientela che a lui si rivolge. Allora anche il discorso della territorialità, cioè che fare il notaio al Sud è diverso che farlo al Nord, che fare il notaio nelle zone maggiormente evolute sul piano sociale ed economico è diverso che farlo nelle zone arretrate, è un discorso vero, ma questo non significa che non c'è mercato, significa che ci sono mercati particolari e diversi. Anche la popolazione di pelle nera non usa gli stessi cosmetici che usa la popolazione di pelle bianca, ma perché? Perché è il colore della pelle che è diverso, punto e basta. E' chiaro che ci sono realtà e situazioni differenti, che non legittimano assolutamente alcuna scivolata nel senso di una difesa di specificità inesistenti.
Il notariato è composto da persone che soggettivamente sono tutte brave, come i professori universitari, che hanno fatto un concorso e sono bravi, hanno raggiunto certe posizioni di tipo accademico e sono bravi. Perché? Perché il nostro è un sistema formale che premia soltanto i bravi. La forma ci interessa, così come diceva Fragomeni? Sicuramente il notaio è una persona che ha a che fare giorno per giorno con la forma, ma la forma deve rivestire la sostanza. E allora la sostanza qual è? Secondo me, la sostanza è che oggi esistono dei bisogni essenziali del sistema sociale (che noi poi possiamo definire bisogni di certificazione preventiva del diritto o dei diritti, di prevenzione della lite, di accertamento, ecc.) a cui, secondo me, il notariato risponde meglio di altri. Cioè, c'è un'organizzazione che, dal punto di vista dello spessore culturale e professionale, sa operare in questo
senso; il problema è come assicurare che in qualsiasi punto del paese, in qualsiasi momento, qualunque sia il livello culturale del cliente, sia assicurata la qualità del servizio. Allora non si tratta del singolo notaio, salvo casi devianti... Nel mio campo, ci sono professori che si mettono in tasca i soldi dell'esame pagato, ma queste sono questioni da Codice penale, da Procura della Repubblica, e questi individui, prima li portano in gabbia, meglio è, perché rovinano una categoria. Il fatto è che le categorie, tra Stato che deve riformare e mercato che deve essere soddisfatto, devono trovare dei sistemi di legittimazione e di conferma delle proprie capacità che possono essere dati solo dall'adozione di un modello condiviso di assicurazione di qualità minima. Allora incominciamo a vedere il rapporto con il cliente.
Il cliente ha delle aspettative che spesso non stanno né in cielo né in terra. Personalmente, quando io vado dal notaio per un'autentica di firma, mi aspetto che questo servizio mi venga fornito in sette minuti, perché sono uno che non può perdere tempo; la povera gente che è abituata a fare file di sette ore per avere un certificato, invece, va dal notaio e si aspetta di pagare poco, non si aspetta di avere quel servizio in cinque minuti. Ci sono bisogni completamente diversi e quindi la qualità percepita dal cliente che chiede un servizio immateriale come quello del notariato può essere estremamente variabile. Allora incominciamo a ragionare sul contenuto della funzione, non sulla qualità percepita.
Qui io entro in polemica con un mio collega professore universitario, che a Rimini ha proposto un modello di valutazione basato sui differenziali tra qualità prodotta, qualità percepita e qualità attesa. Allora, primo: regioniamo sulla qualità attesa, cioè cominciamo a fare opera di educazione nei confronti dei clienti, creiamo la carta dei servizi minimi del notariato, affinché il cliente sappia che cosa può pretendere e che cosa si deve aspettare, e incominciamo a eliminare i problemi della percezione soggettiva che non possono interessare. Secondo: per eliminare i differenziali tra qualità attesa e qualità prodotta, diamoci delle regole, che non possono essere le regole del 1913 (anche se quelle regole allora avevano una loro logica). Allora, siccome è assurdo arrivare fino alla fine del processo di produzione per stabilire che quel prodotto fa schifo e che va buttato, cerchiamo di fermare il processo prima di spendere intelligenza, energie, tecnologie, materie prime, tempo e tutto quanto ci vogliamo mettere. Lavoriamo in termini di prevenzione. E come si lavora in termini di prevenzione per un bene immateriale come quello del notariato? Semplicemente istituendo un sistema di monitoraggio della qualità. Cioè: chi sa quali sono i modelli di valutazione e di controllo della propria attività, normalmente vi si attiene; chi sa che la corsia preferenziale (parlo di Napoli, dove il bello è trasgredire) è occupata da un ausiliare che si mette di traverso per ostacolare il traffico, appena non c'è l'ausiliare, passa; chi sa che l'ausiliare può mettersi in qualsiasi punto della corsia per rilevare quando uno entra senza che possa più uscire, non entra. Allora i sistemi di regole servono esclusivamente per prevenire la trasgressione.
 

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A questo punto, si parla tanto di sanzione, ma la sanzione deve diventare un fatto eclatante, punitivo, una gogna. Cioè, quando il guaio è fatto e non c'è modo di ripararlo, la sanzione denuncia contemporaneamente un sistema in cui abbiamo un notariato che in quel caso si è dimostrato incapace di prevenire dei servizi qualitativamente devianti e un cliente che non ha modo di essere risarcito, oppure al quale non c'è modo di restituire quanto gli è stato sottratto in termini di aspettativa e di promessa. A questo punto è chiaro che interviene la sanzione, però la sanzione, secondo me, nel sistema di qualità è qualcosa assolutamente da evitare. Allora sù che cosa si deve concentrare la prevenzione? Primo, sulla qualità del soggetto.
Io ho seguito e letto tutto quanto riguarda il discorso dell'accesso... Ma il sistema dei quiz non vale solo per i notai. Mio figlio, per accedere alla scuola di specializzazione in cardiologia a Napoli, per rispondere a cinquanta quiz, ne sta studiando ventiseimila; di questi, si sa a priori che il 13% è costituito da quiz a trabocchetto, cioè con risposte volutamente errate. Con questo intendo dire che forse qui è utile fare una riflessione. Ma quand'anche noi abbiamo ottimizzato la fase dell'accesso, dobbiamo ragionare sul permanere nella professione, perché nel mondo delle centomila leggi (alle quali se ne aggiungono tremila all'anno e se ne sottraggono altre tremila per abrogazione, spesso parziale, ecc.) l'aggiornamento diventa un fatto obbligatorio e fondamentale. L'aggiornamento non lo si deve vivere come affidamento ai servizi sociali, come awiene oggi, lo si deve pensare come adeguamento continuo della professione al sistema sociale. Il sistema sociale cambia le leggi? Benissimo, il notaio deve saperlo e deve affrontare la situazione da par suo, da professionista.
Un altro aspetto molto importante è che non si presta assolutamente attenzione alla cosiddetta empatia, laddove invece il ruolo del notariato è anche quello di capire e rendere compatibili i bisogni dei diversi soggetti. L'empatia è la capacità del soggetto professionista di capire i bisogni di chi gli sta di fronte, di capire che cosa vuole l'utente e se quello che vuole l'utente è giuridicamente ottenibile, corretto, serio e non lesivo di diritti di altri. Spesso ci sono notai che non si vedono mai. A me è capitato di andare da un notaio napoletano per il passaggio di proprietà di un'automobile, ma questo notaio io non l'ho mai visto, una volta perché era andato a un funerale, un'altra volta perché gli era successa un'altra cosa. Se fossi stato un mariolo che voleva vendere una macchina rubata, avrei potuto comodamente usare quel notaio come complice involontario. Ma allora i notai sono cattivi? No, i notai sono tutti buoni, perché quel signore può correttamente essere convinto di svolgere benissimo la propria professione, perché nessuno gli ha detto che deve fare dell'altro, oltre che vedere l'apposizione di una firma e mettere un bollo... Naturalmente estremizzo, da neofita, come ho detto all'inizio.
Ancora, c'è un aspetto di qualità etica. In questo senso, io sono convinto che il codice deontologico sia qualcosa che dovrebbe vivere in sintonia con la società che cam
bia, che dovrebbe respirare come il vino che abbiamo bevuto ieri sera e che, stappato da poco, era ancora un po' duro. Si dovrebbero abolire cose ridicole di tipo puramente quantitativo, perché, quando non si riesce a valutare la qualità, si usa la quantità come surrogato, ma la quantità non è mai il surrogato della qualità, la quantità può essere un indicatore per andare a fare verifiche qualitative. In questo senso, voi già avete un repertorio, fate delle trascrizioni, delle registrazioni, delle visure e chi più ne ha più ne metta, e tutto, generalmente, per via informatica. Bene, usiamo l'informatica per costruirci un quadro conoscitivo di quello che è oggi il profilo medio del notariato, dopo di che, come si fa sempre quando si parte con un sistema di qualità, diciamo «questo è il profilo minimo accettabile per la società, noi promettiamo di mantenere questo profilo minimo», il che significa cominciare a lavorare sulle fasce di devianza che sono sotto la media, cioè cominciare a ragionare, per esempio, su chi fa duemila atti al giorno, oppure su chi fa un atto ogni quindici giorni, per cui ci si domanda questo signore che cosa fa nella vita, se ha beni della moglie o chi lo sa. Per esempio, le organizzazioni professionali riescono a fare cento visure? Domandiamoci come le fanno, se sono o meno collegate on-line, qual è la qualità dei collaboratori, perché a noi interessa che il notariato dia una prestazione media accettabile... Chiudo subito.
Dunque, la mia proposta è quella di partire da un protocollo di qualità minima, che dovrebbe assumere la veste di carta dei servizi. Fedemotai questo l'ha già fatto per alcune attività in particolare, per esempio per i mutui (cosa che a me è stata molto utile, perché devo stipulare un mutuo in questi giorni e sappiamo che si vive in una giungla). II servizio assume valore, in queste cose. Quindi: un protocollo di qualità minima e un sistema di monitoraggio di questa qualità, valendosi soltanto, in modo innovativo, di tutti gli strumenti che già esistono (lascio poi al nipotino o all'amico fraterno il compito di approfondire aspetti che non sono di mia competenza).
La conclusione della mia relazione è che la proposta che io avanzo - come proposta da discutere, da mettere sul tavolo, magari scontrandosi, ma per arrivare a un risultato - non può indurre chi dovrà decidere sui futuri assetti della professione ad avere un'impressione distorsiva, che invece oggi in qualche modo si ha, cioè che si voglia tutelare qualche migliaio di ottimi professionisti, perché la tutela dei piccoli gruppi noi sappiamo che nei sistemi sociali non è molto diffusa, cioè: o i gruppi costituiscono una massa critica forte da un punto di vista di lobbing, oppure i gruppi non sono ascoltati. Quattromila notai rappresentano un ceto professionale piccolo, più piccolo, per esempio, di quello dei farmacisti, di cui ci si appresta a cancellare l'ordine perché i farmacisti hanno smesso di fare i farmacisti, e rappresentano un'entità molto più piccola dei commercianti al dettaglio, che sono due milioni e che si sono trovati la deregolamentazione del loro sistema, perché non sono stati in grado di fare altro che affermazioni apodittiche e corporative attraverso i loro rappresentanti sindacali, di categoria... Si dice: il
 
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piccolo dettaglio tradizionale serve, ha una funzione storica e sociale. Punto. E così tutti possono fare i negozianti senza neanche chiedere l'autorizzazione. Se si fosse fatto uno studio serio sul ruolo sociale del dettaglio tradizionale, se si fosse fatto uno studio serio sulle relazioni tra lo spopolamento dei piccoli centri e la presenza delle unità commerciali, se si fosse fatto uno studio seno sulla movimentazione, cioè sulla distribuzione territoriale dei bisogni e dei punti di soddisfazione dei bisogni, non
 
avremmo avuto la deregulation che abbiamo avuto. Allora, se noi che siamo in quattromila ci limitiamo a dire che siamo belli, bravi e buoni e non diciamo perché siamo belli, bravi e buoni e perché promettiamo di essere bravi, belli e buoni, giustifichiamo una norma che d'un tratto cancellerà il notariato. Siccome io credo - e qui torno proprio alla mia premessa - che il notariato serva, non vorrei che ciò si verificasse.
 
enicé ,Znssetti
 
Buongiorno a tutti. La mia relazione nasce più per essere letta che per essere ascoltata, prima di tutto perché è lunga, poi per ragioni complessive di digestione, quindi cercherò di volare un po' al suo interno.
Intanto ringrazio il professor Testa per averci proposto una traslazione di alcuni aspetti della qualità dell'impresa nella qualità professionale, in una maniera comunque rassicurante, perché noi a volte proviamo una specie di orticaria istintiva..., forse non solo per colpa nostra, anche per tutta una terminologia infelice. Per esempio, il «certificatore di qualità» sembra un personaggio di un film di fantascienza, sembra tratto da Biade Runner, «ISO-9000» sembra il nome di una lavatrice. Quello che però il professor Testa ha ribadito qui, che forse è già intrinseco in qualsiasi discorso sulla qualità d'impresa, è la centralità dell'elemento organizzativo, cioè l'affermazione - rispetto a cui forse noi ci siamo fatti trovare un pochino impreparati - che l'organizzazione non è solamente la forma all'interno della quale noi inseriamo il contenuto della nostra prestazione, ma è piuttosto parte del contenuto stesso della prestazione. Questa non è una cosa poi così terribile, se pensiamo effettivamente che nell'organizzazione c'è un elemento intellettuale forte, un elemento creativo, quindi c'è anche qui un'estrinsecazione della propria personalità.
Di contro, rispetto alla qualità d'impresa, credo che tra impresa e professione istintivamente si avverta ancora un discrimine. Cioè, in linea di massima ogni discorso sulla qualità che riguarda l'impresa si conclude in questo modo: l'impresa che offre una qualità soddisfacente è quella che lascia soddisfatto il cliente. Noi sappiamo, invece, che qualche volta il cliente siamo tenuti a mandarlo a casa insoddisfatto, perché dobbiamo conciliare il suo interesse con quell'interesse pubblico che giustifica la nostra esistenza. Ma il tentativo dell'impresa di lasciare soddisfatto il cliente non consiste solo nel curare la condizione oggettiva del bene, ma anche e soprattutto nel migliorare la percezione soggettiva del bene da parte dell'utente. Per questo spesso le imprese investono più in marketing e in pubblicità che nella produzione. Forse, da un punto di vista filosofico, non si tratta neppure di un comportamento eticamente spre
 
gevole, perché in fondo gli utilitaristi dicono che noi siamo la somma delle nostre felicità e delle nostre soddisfazioni. Allora ci domandiamo: è forse questo che ci divide? Noi pensiamo alla condizione oggettiva del bene, l'impresa si preoccupa della percezione soggettiva, che invece a noi non interessa. Probabilmente non è del tutto così.
A questo punto, entriamo nella nozione di qualità, che è una nozione universale, bisogna ricordarlo, è una nozione di cui l'impresa si è appropriata nel tempo, ma che riguarda tutto ciò che ci circonda, riguarda la nostra stessa esistenza. Noi tutti ci interroghiamo continuamente sulla qualità e anche voi vi interrogherete sulla qualità delle relazioni che avrete ascoltato, però, per stabilire se le relazioni che avrete ascoltato siano o meno di qualità, dovrete avere ben presente lo scopo di queste relazioni, sapere se esse hanno una funzione di approfondimento scientifico, di persuasione ideologica, di intrattenimento cabarettistico; a seconda di un caso o dell'altro, una relazione potrà essere o meno di qualità. Questo dimostra che la qualità è un concetto eminentemente relativo e accende i riflettori immediatamente su quella che è la nozione essenziale di qualsiasi discorso sulla qualità.
Attorno all'efficienza allo scopo ,ruotano altri elementi essenziali, che nella relazione ho indicato come: durata, equilibrio del costo, relazionalità, verificabilità. Per ragioni di tempo, sorvolo sulla durata e sull'equilibrio del costo. Forse sulla durata posso dire che la intendo come l'assenza di qualcosa che renda inservibile lo scopo o che lo vanifichi, per cui un alimento potrà essere straordinario dal punto di vista dell'apprezzamento del palato, però non sarà comunque di eccelsa qualità, se porta la salmonella (questo qualcuno l'avrà appreso a sue spese, ma non perché i notai siano portatori di salmonella). Sull'equilibrio del costo non mi sembra necessaria nessuna spiegazione aggiuntiva, quindi affronto gli altri due aspetti: la relazionalità e la verificabilità, anche perché ci in
 

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troducono di più nel cuore del dibattito sul notariato.
Per relazionalità intendo il godimento differenziato, nel senso che ognuno di noi ha una sua personalità, una sua irriducibile identità individuale, quindi un bene di elevata qualità è un bene che riesce in qualche modo a ritagliarsi un punto di incontro con questa personalità. Questo non sempre è possibile per il singolo bene, sicuramente è possibile per il sistema, intendendo in questo caso per sistema ciò che offre una pluralità di beni, che può essere un'azienda, può essere uno studio professionale, può essere lo Stato. Tutti questi sistemi saranno di maggiore qualità quanto più riusciranno a consentire una differenziazione del godimento, un'individualizzazione di ogni bene, a fare in modo che l'offerta del bene si sganci dal dato meccanico e seriale e acquisti ogni volta una sua identità. Direi che è relazionale ciò che rende lo scambio sempre costitutivo, non solo in senso giuridico, costitutivo in quanto non mera ripetizione. Questo evidentemente coinvolge la personalità di chi riceve il bene e la personalità di chi lo offre. Ora, in questo modo vorrei affermare esattamente il contrario di quello che spesso la dottrina aziendalistica sostiene e quello che comunemente si dice quando si ragiona di qualità: che, se noi vogliamo essere di qualità, dobbiamo adeguarci a uno standard. La qualità è adeguamento a uno standard, questa è l'affermazione. lo penso esattamente il contrario, penso che la qualità sia il discostamento dallo standard, perché, se non c'è relazionalità, non c'è qualità, se c'è standardizzazione, non c'è vera qualità, perché non c'è considerazione della soggettività di chi riceve il bene e non c'è evidentemente applicazione profonda, personale, da parte di chi lo offre.
Quando si parla di adeguamento allo standard, probabilmente si fa confusione tra bene e sistema e si dimentica che ogni sistema è inserito all'interno di un sistema più grande. Per quello che ci interessa, quindi, si fa forse confusione tra qualità del notariato e qualità del notaio. Se un notaio non fa degli atti nulli, non solo per questo noi diremo che è un notaio di qualità, così come se un medico o un chirurgo non ammazza i suoi pazienti, non lo definiremo un assassino, ma non per questo lo definiremo un buon medico, conteranno tante altre cose, il tempo che dedica ai suoi pazienti, la sua capacità diagnostica, la sua capacità di rassicurazione umana e quant'altro. Allora la qualità del notariato prevede che circolino degli atti validi, la qualità del notaio prevede qualcosa di aggiuntivo rispetto a questo: la qualità del notaio esprime un valore aggiuntivo ed è esattamente il discostamento da quella che impropriamente si chiama standardizzazione, ma che è solo la qualità del notariato, cioè la qualità del sistema più
 
grande che contiene l'ufficio del notaio, sistema più piccolo.
Riprendendo la distinzione tra condizione oggettiva e percezione soggettiva, potrei dire questo: la qualità del notariato attiene massimamente alla condizione oggettiva del bene, la qualità del notaio attiene, invece, alla percezione soggettiva, intesa qui in senso più lato, una percezione soggettiva che il notaio può considerare nel momento in cui incontra il cliente ed è quindi fatta soprattutto di doti umane, perché contano anche quelle, anche se difficilmente sono codificabili e cristallizzabili, per fortuna, e alla predisposizione di utilità aggiuntive che è posta a monte, considerando quello che potrà essere il futuro cliente.
La qualità del notaio, dunque, può esprimere anche una serie di utilità aggiuntive, ma, se è così, queste utilità, per essere effettivamente utilità, devono essere rese conoscibili all'esterno. Nella mia relazione parlo di anagrafe notarile. Non so se questa espressione possa sembrare eccessiva a qualcuno, però ancora una volta io vi invito a porvi da un altro lato, dal lato di noi come cittadini, come consumatori, come utenti, e a pensare a come sarebbe bello poter contare su un'anagrafe degli avvocati o su un'anagrafe dei medici, cioè su qualcosa che ci dia delle informazioni effettive, per cui io del medico devo presumere, ripeto, che non mi ammazzerà, però non so una serie di altre cose, non conosco una serie di sue dotazioni organizzative, di sue disponibilità, di sue specificità. Se io possedessi un'anagrafe, evidentemente la qualità della prestazione che io sono destinato a ricevere sarebbe probabilmente superiore.
Ora, l'idea di un'anagrafe notarile evidenzia la necessità di un controllo, anzi, ci porta prima all'altro elemento di cui non avevo ancora parlato: la verificabilità. Qui voglio essere molto netto e chiaro: verificabilità significa possibilità, almeno astratta, di controllare l'effettiva esistenza della qualità; dove non c'è verificabilità, non ci può essere qualità. L'esempio più calzante .è quello sulle teorie scientifiche fatto dal filosofo Popper, il quale dice: noi non potremo mai dire che una teoria è scientifica, se non potremo dimostrare non che è vera, ma che è falsa. Qui è la stessa identica cosa: noi non potremo mai definire una prestazione di qualità, se non avremo nessun elemento per poter dire che quella prestazione non è di qualità. E allora, a questo punto, parliamo degli organi che devono gestire ed effettuare i controlli, i quali, in questa ottica, cominciano a diventare più espansivi, più di valore, perché non sono solo uno strumento repressivo, sono qualcosa che lavora sotto la superficie costantemente per migliorare la qualità del notariato, ma anche la qualità di ogni singolo notaio. Il problema è che a effettuare i controlli dovrebbe essere sempre un organo terzo, per evitare da un lato un conflitto di interessi, dall'altro
 

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una collusione tra il controllore e il controllato. Noì sappiamo che il nostro ordinamento non è particolarmente ben predisposto, sotto questo profilo, poiché il controllo, che è un potere di signoria assoluta, direi quasi medioevale, spetta ai Consigli notarili che operano sul distretto del notaio che viene controllato, il che, astrattamente, produce esattamente lo stesso rischio, o meglio, lascia inalterato il duplice rischio che dicevo prima: quello del conflitto di interesse e quello della collusione. Evidentemente, ci sono degli strumenti per attenuare quello che è il necessario passaggio attraverso i Consigli notarili, che comunque restano l'organo astrattamente più qualificato per favorire la promozione del valore della prestazione, e la rotazione delle cariche, che sola consente che il governo del notariato sia un autogoverno, e il potere gerarchico del Consiglio nazionale sul Consiglio notatile, ed è gravissimo che questo non avvenga nel nostro ordinamento, lasciando che esistano tanti notariati. Noi andiamo a raccontare all'esterno che esiste un unico notariato: non è vero, esistono tanti notariati. Ci sarebbe astrattamente anche l'ipotesi delle interferenze esterné (che però mi convince poco, perché credo che poi sarebbe difficile trovare dei canoni di compatibilità), ma per non riceverle, noi dobbiamo rendere veramente credibile il nostro sistema, che attualmente non lo è; non dobbiamo rendere credibile solo il sistema di controllo, dobbiamo rendere credibile anche la sua conclusione quando si è nella fase repressiva, cioè l'apparato sanzionatorio.
L'apparato sanzionatorio del nostro ordinamento è assolutamente insoddisfacente, prima di tutto perché la sanzione ipoteticamente più grave è quella di cui all'art. 147, che parla di «condotta particolare». Quale? Non lo sappiamo. E' la mancanza di conformità al decoro e alla dignità notarile. Cioè, abbiamo una norma in bianco, una norma scritta nel 1913, quando era normale scrivere una norma in bianco, quando era normale considerare il valore del conformismo di dignità superiore rispetto a quello del pluralismo. lo penso che l'art. 147 debba diventare una norma fortemente tipizzata e infatti si è cercato di tipizzarla attraverso il codice deontologico, ma si è sbagliato, perché il codice deontologico ha un contenuto programmatico, non può tipizzare l'art. 147, semmai ne duplica la genericità; l'art. 147 deve essere tipizzato e deve contenere delle sanzioni gravissime, ma deve riguardare ciò che viola la qualità del notariato -attenzione, non la qualità del notaio - e i fatti che ne discendono, per effetto del comportamento del notaio, a danno reale della collettività, a danno reale degli utenti. Il codice deontologico deve essere un'altra cosa, non deve essere uno strumento repressivo, deve essere uno strumento culturale, il che significa che deve esprimere in ogni fase storica la tensione tra l'essere e il dover
essere dell'ordinamento notarile. Il codice deontologico deve promuovere la qualità non del nota-dato, ma del notaio. Ma torniamo un attimo indietro.
Noi abbiamo detto che la qualità del notaio consiste nel discostamento dallo standard, che vuol dire diversità, quindi concorrenza. Dunque il codice deontologico deve valorizzare la concorrenza, cioè l'esatto contrario di quello che fa ora, perché il codice deontologico mortifica la concorrenza. Il codice deontologico deve occuparsi dell'etica professionale, ma in che cosa consiste la nostra etica professionale? La nostra etica professionale consiste nell'essere sempre più bravi, sempre più competenti, nel rendere il miglior servizio possibile a chi ci sta di fronte. La concorrenza tra notai, la scorrettezza nei confronti dell'altro collega, sono un'altra cosa, che appartiene all'etica personale e spesso neppure a quella. Spesso il conflitto etico nasconde un contenzioso economico, e allora istituiamo un collegio arbitrale permanente che regoli i conflitti economici tra notai legati a comportamenti scorretti, ma questo non c'entra con l'etica professionale. Un codice deontologico ben fatto, che in questo senso sia di esempio per tutti gli ordinamenti professionali, deve regolare esclusivamente i rapporti tra notaio e cittadino, non i rapporti tra notai.
A questo punto, ritorno all'inizio, perché il primo elemento avevo detto che era l'efficienza allo scopo, però dobbiamo chiarire qual è lo scopo; efficienza allo scopo perché tutte le proposte di riforma dell'ordinamento penso che debbano passare di lì. Competenza nazionale o ripartizione territoriale, tariffa o non tariffa, tutti noi dobbiamo fare una valutazione in funzione dell'efficienza allo scopo, ma, ripeto, dobbiamo sapere qual è lo scopo. Io non credo che lo scopo sia l'attività certificativa, o perlomeno credo che non lo sia più, credo che solo chi voglia ridimensionare il nostro ruolo consideri il notaio ancora un certificatore; io credo che lo scopo sia l'assistenza ai privati nel regolare i loro interessi patrimoniali, conciliando questi interessi con gli interessi della collettività. Questo è il ruolo del notaio, non un'utilità generica, astratta, universale, come temo possa diventare, se allarghiamo le braccia in maniera un po' indiscriminata, l'amministrazione della giustizia. lo penso che, se noi togliamo all'amministrazione della giustizia dei pezzi e li facciamo rientrare nel diritto privato, rendiamo un servizio utile alla collettività.
lo temo che noi ci facciamo catturare dal complesso di Figaro. lo ho una grande simpatia per la figura del Barbiere di Siviglia, anche perché è particolarmente vicina a noi, credo che quello del «barbiere di qualità» sia il primo riferimento alla qualità che troviamo in un'opera musicale o letteraria. Così come a volte sentiamo che il notariato
 

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è pronto a tutto, è pronto ad assumere nuove funzioni e nuove mansioni (come appare nel titolo di un giornale, che però non suona tanto bene), anche Figaro è pronto a fare tutto, la notte e il giorno, però poi lui dice che è il factotum della città e che cosa invoca? Rasoi, forbici, parrucche, sanguigne. Figaro resta in realtà con i suoi strumenti, che penso sia esattamente quello che dobbiamo fare noi: restare con i nostri strumenti per poter assolvere alla nostra funzione, difendere la nostra specificità per poter continuare a essere veramente utili.
Chi segue la Mailing List sa che è in corso un dibattito riguardante il famoso privilegio, cioè l'opportunità di farsi lasciare un deposito a garanzia del privilegio immobiliare. C'è un collega che fa sempre interventi puntuali, che io non conosco personalmente (non so neppure se è qui), Marco Chiostrini, un collega cortese... La prima volta volevo informazioni sulla vendita di un chiosco e mi ha risposto Chiostrini (pensavo che fosse un pirata informatico che giocava, invece era lui), il quale, intervenendo nella discussione, ha detto: in
pnoto Zecchetti
Cara Presidente e Cari Colleghi, ho accolto con piacere e senso di responsabilità l'invito a questo Congresso di Federnotai, il quale cade in un momento ed in una fase davvero cruciale e storica per il futuro delle libere professioni in genere e, di riflesso, anche della nostra.
Sono anche lieto di poter riprendere, sviluppare, chiarire, approfondire diversi spunti emersi nel Congresso di Catania, con talune riflessioni in punti di metodo e di sostanza ma anche di clima politico e di sensazioni tanto più rilevanti per me notaio in politica ed in una precisa parte politica senza alcun tentennamento.
Ho riletto e ripensato con molta attenzione le relazioni e gli interventi che si sono succeduti anche in Commissione e debbo subito affermare un mio senso di smarrimento nel constatare che oltre alla doverosa politica del notariato sia emersa in maniera preoccupante la volontà di fare anche politica tout court e per di più politica di parte, a favore di una precisa parte politica.
Dire che "non sfugge affatto quanto questo Governo abbia compiuto e stia compiendo per il risanamento e l'ammodernamento del paese ottenendo risultati eccellenti ancorché non adeguata
realtà, non stiamo parlando solo del privilegio, stiamo parlando di un notariato che può essere contrattuale o funzionale. Ma noi quale vogliamo essere? la credo che noi siamo un notariato contrattuale, ma che non possiamo che essere anche un notariato funzionale, anche se poi dobbiamo capire come spalmare questa funzionalità tra qualità del notariato - quindi tra ciò che è obbligatorio - e qualità del notaio, che è ciò che è affidato alla concorrenza; ritornando alla funzionalità, però, ritorniamo all'efficienza allo scopo e automaticamente alla qualità e all'etica professionale.
Mi fa piacere che Mino Fuccillo sia rimasto sorpreso. E' vero, oggi noi qui stiamo parlando della nostra professione, ma per una volta - o forse per più di una volta -non stiamo parlando di tariffe, di nostri diritti, di recapiti, stiamo parlando di qualità professionale e di etica. Mi piacerebbe che dall'esterno, per un attimo, potessero puntare le telecamere su di noi e capire che noi non usiamo il fondotinta, che quella che si vede è la nostra pelle.
mente percepiti dalla pubblica opinione" (cioè gli italiani non se ne sono accorti); fare un distinguo tra la posizione di Amato e dell'Anti-trust e quella di Bersani che è identica ma che forse "si può comprendere per la funzione istituzionale di Ministro della Industria", tutto questo ed altra valutazione e voti di buona o cattiva condotta dati da Sabatino Santangelo ai vari Presidenti sono "atti politici" tutti personali: potranno essere condivisi da taluni e non condivisi da altri ed io fra questi.
Ma non sono, non possono e non debbono essere le opinioni del notariato.
Se si apre questa strada io mi sentirei legittimato a ricordare sempre fra virgolette un passo della relazione programmatica di D'Alema per il proprio Governo che così recita
"Non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un Ordine Professionale che non lo accoglie soltanto (si noti il soltanto) perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta".
Ecco se si apre quella strada, com'è avvenuto al Congresso, io mi sentirei legittimato a chiedere a ciascuno di voi se sí riconosce nella semplificazione demagogica, rozza, frutto di stereotipi ine
 

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sistenti e di luoghi comuni beceri, fatta da D'Alema, politico di mestiere, figlio di politico di mestiere, lui si nato nella famiglia giusta.
Con questa provocazione chiudo, per me definitivamente, la breccia aperta a Catania da taluni e li invito a fare lo stesso, "ne cives notarii ad arma ruant"!
Non l'ho detto a Catania perché il Congresso è sede di rappresentanza istituzionale' , mentre questa odierna è sede di rappresentanza di interessi e qui credo di poter affermare con convinzione che la gran parte di noi, io penso quella maggioritaria, ha delegato al Consiglio Nazionale il potere di esprimere le valutazioni e di proporre soluzioni del Notariato sul Notariato e non di esprimere la valutazione del Notariato e dei notai né su questo né su altri Governi.
E per me è chiusa qui, ma se polemica dovrà esserci io sono pronto e con me, credo, molti altri gelosi della propria libertà ed autonomia di giudizio politico generale.
Torno, dunque, ai temi ed alle questioni emerse al Congresso e tratterò separatamente il tema della riforma delle professioni libere e, a chiudere, quelle del futuro del Notariato.
La prima questione è di stretta, strettissima attualità perché nel corso di questa settimana e cioè lunedì 15 vi è stato un ulteriore incontro alla Presidenza del Consiglio tra i rappresentanti delle Professioni ed il Governo; perché presto saranno noti gli emendamenti governativi al progetto di Legge Flick (ex bozza Mirone), emendamenti nascosti come un segreto di Stato; perché nella finanziaria sono state inserite norme apparentemente innocue, ma, viceversa, molto significative quali ad esempio la tassa di iscrizione a ruolo delle cause, l'iscrizione in Albi dei Professionisti Part-time (norma poi stralciata) ed il raddoppio della riserva tecnica delle Casse Previdenziali: hic Rhodus, hic saltat. Credo davvero che presto inizierà il rush finale verso quello che taluni chiamano il riordino, la riforma, la modernizzazione delle professioni ed altri temono sia la capillare e sottile demolizione di quella impalcatura fondata sulla libertà, autonomia ed indipendenza che è l'ampia fascia di vita economica di cittadini rei soltanto di far precedere alla loro attività lavorativa il termine di libera, e queste sono parole testuali del Prof. Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma ed animatore di un affollato e riuscito convegno di alcuni mesi orsono:
C'è un passo della relazione di Emmanuele che mi ha impressionato: prima i medici con la riforma sanitaria, poi le fondazioni bancarie, associazioni libere fin dal 1836, oggi di fatto rese pubbliche, ora tocca ai professionisti, come ha detto anche l'amico Presidente Mariconda nello stesso Convegno.
Oggi, dunque, non è più come qualcuno crede un semplice problema di normativa e di disciplina legislativa; è, invece ed in realtà un problema di conflitto sociale.
La riprova di ciò è nella breve storia che già a Catania ha sintetizzato una storia che si snoda in varie tappe:
1) La Legge Bersani di agosto 1997, abrogativa del solo articolo 2 della Legge 1815/39.
2) L'indagine dell'Anti-trust di ottobre 1997,
3) La doppia bocciatura da parte del Consiglio di Stato del Regolamento sulle società professionali, con riferimento sia all'inidoneità dello strumento sia, e soprattutto, all'articolo 33 della Costituzione.
4) Il Disegno di Legge Flick, che è Legge Delega (sono già 126!) fondata su principi friabili sul piano semantico-lessicale e che eviterebbe il necessario confronto in Parlamento e nel Paese, e su questo punto lunedì 15 c'è stata rottura tra Governo e CUP; i 16 punti del CUP sono stati per così dire "equivocati". Sulla delega Diliberto ha fatto il pesce in barile: nessun impegno.
5) La Legge Merloni ter che con l'art. 17, limitatamente alla progettazione, ipotizza un tertium genus di società professionali, a fianco dei già esistenti studi associati e società di ingegneria ormai pacificamente ammesse.
Una scorciatoia legislativa inaccettabile.
6) Il Collegato sul lavoro alla Finanziaria 99, approvato nel 1° semestre del 1999 che ha tentato un nuovo blitz sulle "forme societarie" di resa del servizio dei Centri elaborazione dati.
7) Il D.P.E.F. di luglio, che conteneva un Capitolo sulle professioni come parte della manovra di finanza pubblica, con la quale le professioni c'entrano come i cavoli a merenda, D.P.E.F. battuto in Parlamento su quel punto.
8) La Bicameralina per la Riforma Amministrativa che nel riordino dei Ministeri ha tentato di dividere le professioni attraverso la divisione delle competenze dei Ministeri, vigilanti, riforma ancora rintuzzata.
9) La legge comunitaria 1999, contenente attuazione della direttiva 98/6/CE in materia di esercizio in comune della professione di avvocato, con particolare attenzione alla personalità della prestazione ed alla responsabilità.
 

 

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10) La finanziaria 2000 in corso di approvazione e l'attentato alla autonomia della Cassa Previdenziale ed il Part-Time stralciato..
Ora inizia il percorso legislativo vero e proprio ed esso dovrà obbligatoriamente passare attraverso l'abbinamento della proposta Flick con quella di Biondi e mia e di altre che stanno per essere presentate.
Vedremo nei prossimi mesi quali saranno le posizioni delle varie forze politiche e se il Governo riuscirà a trovare un denominatore comune tra la furia iconoclasta di taluni (Amato, Bersani, Bassanini) e le preoccupazioni tutte elettorali di altri (Mattarella e Veltroni ) e le sincere preoccupazioni di chi vuole fare davvero una buona e necessaria ed equilibrata riforma.
Per il momento il Governo insiste sulla delega e parla di conservare gli Ordini solo ove ci sono asimmetrie informative il che vorrebbe dire che ove ci sia complessità di resa professionale il cittadino è scemo, non capisce, ci sono alti costi sociali per cui è opportuno che ci siano gli Ordini e gli Albi.
Nel merito occorre stare attenti a non passare dall'Ordine (con la O maiuscola) al disordine, ammonisce Sabino Cassese.
Si passa da un concetto di chiusura ad un desiderio di liberalizzazione che nasconde un "antielitismo" diffuso nella nostra società, contrario al riconoscimento del merito, delle qualità, dei mestieri.
All'eccesso di chiusura di molti Ordini, anch'esso inaccettabile, fa da contraltare il disconoscimento di valori propri del sapere, anche per una insufficiente riflessione sulla ricca letteratura anglosassone, si proprio quella. (penso agli studi di Larson, Abbot, e Burrage sulle professioni ed in- particolare a quelle di Abel Smith sugli avvocati)
Certo si tratta di insufficiente riflessione per chi si è voluto documentare; viceversa è pressappochismo e luogo comune per chi fa richiamo a sproposito a quelle esperienze, ritenendo così che il riconoscimento normativo delle professioni sia un fatto solo italiano mentre si tratta di un fenomeno mondiale!.
Il secondo aspetto, quello dell'antielitismo, è il più insidioso perché richiama categorie e concetti che fanno presa: primo fra tutti quello dell'eguaglianza.
Essa, l'eguaglianza, è pari opportunità nell'accesso, e così entro nel primo dei temi di contenuto.
 
Poi, però, vincano i migliori, ma sì i migliori sono trattati esattamente come i peggiori allora sì che si viola il principio dell'eguaglianza, perché esso impone trattamenti eguali a eguali condizioni e trattamenti differenziati a condizioni diverse.
Che sia dunque questo il senso costituzionale dell'art. 33 della Costituzione che prevede l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale norma che molti sembrano avere dimenticato?
Vi è una ulteriore questione che mi preme sottolineare in tema di liberalizzazione, deregulation, normativa europea cogente ed armonizzazione.
Vi è un dato non sufficientemente analizzato ed approfondito negli ambiti politici e culturali e tuttavia esso è destinato a divenire una chiave di lettura fondamentale dei rapporti intra-comunitari.
Il trattato di Amsterdam e tutta la produzione normativa e rególamentare europea più recente forniscono inequivocabili e molteplici segnali di uno slittamento progressivo dai concetti di liberalizzazione, libertà di stabilimento e di impresa a quello più sofisticato e più angusto di "armonizzazione" e di liberalizzazione sostenibile con gli assetti sociali di ciascuno stato membro.
Sofismi ? Un passo indietro nell'Europa del Mercato Unico? Non mi sento in condizione di non avere dubbi. Certo è che in tutti i casi nei quali l'applicazione rigorosa delle norme europee apre grandi temi di compatibilità sociale (le pensioni e gli equilibri finanziari, le riduzioni di personale (poste – Ferrovie ) gli aiuti di Stato ora l'Avvocatura ecc.) vi è da un lato una forte resistenza degli Stati membri e dall'altra una attitudine alla trattativa bilaterale fra lo Stato Singolo e la Commissione.
Per tornare al nostro tema la liberalizzazione postula e tende all'abbattimento dí barriere, l'armonizzazione viceversa tende e postula le specificità culturali, storiche, sociali, occupazionali, strutturali ed infrastrutturali, questioni e specificità che sembrano attagliarsi perfettamente alle professioni intellettuali.
Ecco questo, dunque, è il terreno e l'humus sul quale muoverci.
Un esempio aiuta a capirci: la normativa comunitaria concernente la professione forense sarà riferita, nel Regno Unito, al Solicitor, al Barrister oppure all'Avvocato, al quale, ai noti, è preclusa la trattazione di questioni concernenti le successioni ed i trasferimenti immobiliari?
 
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Le questioni di merito sono tutte note ed io mi limito qui ad elencarle:
1) L'accesso, il numero chiuso ed il controllo di qualità, con il tema connessa che ci interessa particolarmente del Concorso, della Preselezione e della composizione delle commissioni di esame, ed il ruolo del tirocinio e dell'università
2) La ristrutturazione dei principi tariffari e della pubblicità ed i codici deontologici.
Vado per grandi temi e qui mi pare opportuno un inciso. Se si pongono qualità della prestazione concorrenza su due assi cartesiani si deve trovare il punto di equilibrio: ma quando la tariffa diventa una variabile indipendente essa è da sola idonea ad alterare quell'equilibrio possibile.
E ancora: siamo davvero certi che il vincolo di iscrizione ad Albi sia un ostacolo all'apertura del mercato, un ostacolo più odioso di quanto magari non siano distorsivi altri fattori di accumulo di clientele e di clientela pregiata, come l'appartenenza a lobbies politoco-sociali, al Rotary ai Lions, alla Massoneria, ad un Partito Politico, al giro delle immobiliari che venderanno gli immobili del patrimonio pubblico, al giro di chi fa 3000 vendite di auto al mese e solo quello, ovvero di lavori in esclusiva per Banche, per l'IRI, per le Ferrovie, per la Telecom, per l'Enel, per l'ENI e chi più ne ha più ne metta!
3) Vi è il tema scottante e bruciante delle società professionali, questione sulla quale occorre equilibrio per evitare demonizzazioni e glorificazione salvifiche ingiustificate per avere le idee chiare sull'autonomia decisionale di ciascun Ordine o Associazione, nell'auspicato sistema binario delineato dal CNEL e soprattutto sulle questioni centrali del tipo legale e della partecipazione del capitale.
Un altro inciso: occorre si sappia bene che le libere professioni "producono" una parte del PIL pari al 12,5%.
Donde è chiara la volontà di Confindustria, Banche, Fondi vari e Compagnie di Assicurazione di mettere le mani su una torat che vale 150.000 Miliardi l'anno e allora la smettono di evocare categorie quali la modernizzazione, la liberalizzazione: si tratta di mero business and that's all!
Concludo con alcune brevi considerazioni su quello che mi pare un passaggio fondamentale, un cambio di mentalità che esito a definire apocale e che deve avvenire nei cuori e nelle menti di ciascuno di noi professionisti.
Occorre passare dalla concezione di "professioni protette" a quella degli "interessi protetti": uno snodo di tipo etico e culturale che pone al centro
 
del sistema quegli interessi di ordine e rango costituzionale (fede pubblica, giustizia, sanità, sicurezza, ambiente) e di rango rinveniente nella costituzione materiale, interessi al cui ordinato soddisfacimento e curatela sono deputate le libere professioni.
Con questo salto sarà più facile passare dalle libere professioni ai professionisti liberi:
- liberi nell'accesso,
- liberi di lavorare ed espandersi,
- liberi di trasmettere il sapere alle future generazioni e, perché no, ai propri figli,
- liberi di darsi regole autogestite,
- liberi di non diventare funzionari pubblici,
- liberi di non diventare soci di cooperative o di Banche o di Imprese condizionanti, senza una legge chiara che ne disciplini la fattispecie,
- liberi di fare o non fare parte di Associazioni o Sindacati che si colorano politicamente,
- liberi di votare, come sempre hanno fatto, per chi sarà più convincente in termini di programmi e di onestà politica,
- liberi di affrontare il mercato nell'ambito di regole chiare e precise, quale giudice unico del loro sapere e della loro formazione culturale, scientifica ed etica,
- liberi nel senso più sublime del termine nel rapporto scienza/conoscenza, quel rapporto che Natalino Irti ha sostenuto essere rivelatore di un contenuto creativo ed inventivo che confronta un sapere con un problema concreto.
Mi scuso se mi sono dilungato sul tema della riforma delle professioni, ma siamo davvero al momento della verità e per noi notai sarebbe delittuoso, incivile e mortale nella prospettiva cullarci nell'illusione che per il momento (e forse è vero!) siamo, come si suol dire, in un ventre di vacca.
Vengo, e chiudo rapidamente, alle questioni che più attengono al notariato.
Esso sta lodevolmente cercando nuovi spazio e nuove frontiere e crede di averli trovati, questi nuovi spazi, "in forme sempre più intense e diffuse di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini" in una accentuazione pubblicistica delle proprie funzioni per sopperire alla tendenza giustificata ed irreversibile del ritiro dello Stato da una serie di attività ... tra cui la giustizia" con possibilità di "ulteriori radicamenti nella società": "nella prospettiva di ampliamento delle funzioni pubbliche del notaio...quale promotore di legalità"; "nel concretizzare una scelta politica che incontrerà il favore anche della magistratura e della classe forense"; nell'indagare all'interno della funzione giurisdizionale quelle costituzionalmente necessarie da lasciare al giudice (Domine non sum dignus) e
 

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quella che il legislatore ordinario può attribuire ad altri" (quelle un po' più, per così dire, ancillari).
E allora, si è detto da taluni, che meglio e più del notaio è idoneo al "controllo di legalità"?
Questo, il controllo di legalità, assurge nella penna e nel sigillo del notaio a categoria Kantiana, a categoria dello spirito, che ci rende idonei a "qualunque" controllo di legalità. "Noli fores ire, per dirla con Santagostino, in interiorem hominem (notarum) in habitat veritas!".
Insomma qualcosa che oscilla, smotta, pencola tra una Giovanna d'Arco e un Don Chiquote dell'Ordinamento italiano: il notariato come esercito della salvezza della giustizia e della Pubblica Amministrazione malate.
Però, c'è un però. Per ora la montagna ha partorito due topolini, le esecuzioni immobiliari ed i GOA e uno sparutissimo gruppetto di audaci lungoveggenti ha accettato il gentile cadeau preparato dalla dirigenza del notariato.
E c'è un altro però, perché quanto più il notaio è fungibile rispetto ad altri soggetti, tanto più è probabile che altri soggetti vantino una eguale e contraria fungibilità rispetto al notariato.
Ecco questi sono gli spunti che ho posto all'attenzione di alcuni colleghi al Congresso e qui li ribadisco, ma soprattutto tre condizioni mi paiono irrinunciabile per andare avanti su questa strada.
 
1) Un amplissimo dibattito all'interno della categoria alla luce di come avverrà la riforma di tutte le professioni;
2) Un larghissimo consenso, da esprimere non su occasionali conquiste un po' alla volta, a foglia di carciofo, ma su un pacchetto complessivo di funzioni che individuino in maniera chiara il ruolo del notaio del futuro: lo vogliono i notai e lo vogliono coloro che aspirano a scegliere il notariato.
3) Last but not least le questioni connesse dello status e della responsabilità, un foro domestico, un marcato autogoverno, una assimilazione totale al magistrato, quando il notaio ne supplisce le funzioni. Penso agli atti societari, alle questioni patrimoniali attinenti la famiglia e le vicende del matrimonio, agli arbitrati ecc.
Da notare che nella di riforma del diritto societario (ancora delega) si accentua l'autonomia statutaria, la semplificazione e tende a sparire il controllo omologatorio nelle s.r.l.
Se così non deve essere abbiamo tutti, i notai come singoli, contenuti e preparazione per affrontare qualsiasi sfida, senza timori, senza furberie, senza uscire dalla grande famiglia delle libere professioni, ripetendoci con serena convinzione la terza ode pitica del divino Pindaro:
"Oh anima mia
non aspirare
alla vita immortale
ma esaurisci
il campo
del possibile".
Avrei molte altre cose da dire soprattutto sulla preselezione sugli aggiustamenti necessari ma avremo altre occasioni di confronto.
 


noto piccoli
E' chiaro che l'intervento del vicepresidente del Consiglio Nazionale, che è qui in veste ufficiale, deve in qualche modo esprimere le posizioni del Consiglio Nazionale e che le vicende del recente passato implicano anche la necessità di chiarire a fondo alcune cose, quindi abbiate pazienza se parlerò per dodici minuti, invece che per dieci. Ripeto, al decimo minuto il moderatore mi avvertirà.
Cari amici di Fedemotai e cari colleghi tutti, vi porto il sa, luto del Consiglio Nazionale del Notariato, che qui è rappresentato, oltre che da me, dal Segretario e da numerosi Consiglieri.
Il Presidente Mariconda è impegnato nella giornata sul
trust organizzata dall'Associazione per il Trust in Italia, dove i Presidenti degli Ordini, che sono tra i soci fondatori, presiedono le varie sessioni. Anch'io dovrò partecipare come relatore e quindi, purtroppo, non potrò assistere ai vostri lavori nel pomeriggio.
E' chiaro che una riflessione sul futuro di una categoria è sempre estremamente importante, soprattutto quando si svolge (una caratteristica che connota da sempre gli appuntamenti organizzati da Fedemotai) nel segno, vorrei quasi dire nell'ansia, del miglioramento e dell'adeguamento ai tempi che cambiano (e come cambiano), ma la riflessione è ancora più importante quando si colloca nel mezzo del dibattito sulla riforma
 

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complessiva degli ordini e delle professioni, che è difficile per una serie di ragioni, perché coinvolge il disegno stesso della società italiana. Sotto questo profilo una prima spiegazione della resistenza al nuovo e dell'attestarsi sull'esistente, può individuarsi nel fatto che l'abitudine e la comodità tranquillizzano di più che non il cambiamento e l'ignoto; ma certo ai piccoli gruppi è legato anche, in questo paese, il tema della sussidiarietà e della libertà, della non omologazione ad altri grandi gruppi.
La battaglia per le professioni, quindi, è una battaglia - o meglio, lo è stata, non lo è più, penso, ma bisogna essere vigili - per una non omologazione delle professioni, che sono dentro il mercato (perché hanno una economicità, ma non sono imprese), al mondo dell'impresa o al mondo del sindacato. lo credo che sia da registrare con grande soddisfazione la pronuncia dell'Antitrust a proposito dei CAF, che ha restituito ai commercialisti la possibilità di esplicare una funzione che era anche loro e non solo dei sindacati.
L'ampiezza e lo spessore delle relazioni hanno consentito di prepararsi al meglio al dibattito, ponendo in luce le implicazioni insite nel tema della qualità e il fatto, soprattutto, che esso non può incentrarsi quasi esclusivamente sulla questione dei controlli, che, se preso isolatamente, come era sembrato nei primi documenti preparatori, rischierebbe di produrre due effetti negativi.
Primo effetto: l'arrovellarsi nell'ansia di individuare forme adeguate di controllo in una serie di proposte che, se sganciate dal contesto, rischiano di diventare meccanicistiche, deterministiche (citerò solo l'accompagnatore, per farmi comprendere) e largamente insoddisfacenti, perché sarebbero riduttive, mentre il tema della qualità, come è emerso dalle relazioni e da tutti i lavori che ci sono stati offerti nel corso di questi mesi, coinvolge non solo il dopo, ma il prima e il durante dell'essere notaio, cioè il percorso universitario, le scuole di specializzazione forense, le scuole di notariato, le modalità di accesso, la formazione permanente.
La prevenzione, come diceva giustamente il professor Testa, ma anche le modalità esplicative della professione. Come ha ricordato il professor Marzocchi in un incontro organizzato dall'Associazione sindacale della Emilia Romagna, c'è un problema non solo di capacità giuridiche, ma di empatia - lo è stato ricordato anche oggi - di comunicazione, di affidabilità, di informazione, di fiducia, di chiarezza, di capacità di spiegare al cliente il perché delle norme e il senso, all'interno dell'ordinamento, di quello che si sta facendo.
Secondo effetto negativo. : far emergere, ben al di là delle intenzioni dei promotori, un quasi riconoscimento di scarsa qualità del notariato. Così non è stato, però, se la cosa fosse stata impostata tutta sul versante dei controlli, questo rischio ci sarebbe stato, e ciò proprio mentre nel dibattito sul funzionamento o sul malfunzionamento della pubblica amministrazione, in tutte le sedi, comprese le più alte cariche istituzionali, viene riconosciuto al sistema del notariato un grado di efficienza, ergo di qualità, e di affidabilità non riscontrabile altrove.
Di qui anche una certa preoccupazione iniziale del Consiglio Nazionale del Notariato che un appuntamento che cadeva in un momento delicatissimo del dibattito politico (sia pure non per volontà di Fedemotai o dei promotori) potesse essere travisato proprio per il fatto – come ricordava il moderatore - che i mass media hanno bisogno di semplificazioni, di dire le cose utilizzando dei titoli, hanno bisogno di dire.che la notizia non è il cane che azzanna il notaio, ma che il notaio azzanna il cane, come ci insegnavano quando facevamo pratica giorenalistica.
Questi discorsi sono estremamente complessi e rischiano, calati in un titolo di giomale, di stravolgere le intenzioni di chi li ha promossi, perché un conto è la promozione culturale e politica dentro una categoria, un altro conto è la responsabilità politica e istituzionale, che deve tenere presenti con straordinaria attenzione, mentre si è in una fase di navigazione non troppo facile, fuori dal porto, le condizioni del mare, gli scogli, le secche, le correnti, i venti, le condizioni dell'equipaggio (cioè di tutto il notariato), per mantenere una rotta sicura, e deve tenere presenti maggioranze e opposizioni.
lo a Catania c'ero e ho sentito cose diverse. Se poi vogliamo estrapolare una frase dal contesto, possiamo fare qualunque cosa, ma il notariato, come Paolo Becchetti ben sa (perché io c'ero, all'incontro con l'onorevole Berlusconi e con Forza Italia, così come con Alleanza Nazionale e con il presidente Fini e con tutte le altre forze politiche), sta tenendo contatti con tutto il mondo politico italiano. Ma qui il discorso diventa amplissimo, quindi lo faremo in un'altra sede. A Catania, però, io c'ero e ho sentito cose diverse da quelle che sono state dette qui.
Fortunatamente, per una serie di circostanze, questo Congresso si svolge in un clima più sereno. Se vi ricordate, al Congresso del '96 Treu ci disse: cari notai, siete tanto bravi, avete studiato tanto, ma, siccome non servite più, cercatevi un altro lavoro. Siamo ancora a quel punto? No, non siamo a quel punto. Nel '97 l'Antitrust ha detto alcune cose che ci hanno assai preoccupato, ora la bozza Mirone presentata in Parlamento, anche attraverso le modifiche del governo, dice cose molto diverse per quanto riguarda la tutela della pubblica funzione. Ma nulla succede per caso. La battaglia è stata dura, cari amici, è il Consiglio Nazionale l'ha combattuta mettendo sul tavolo un tema: la qualità del notariato.
Per riprendere quanto dice Bassetti, noi siamo abituati da sempre a confrontarci con il cittadino, perché al cittadino dobbiamo dare garanzie e risultati. E' nel nostro DNA la volontà di confrontarci con il cittadino. Noi parliamo spesso di qualità del notariato come categoria, ma siamo convinti, quando ci troviamo tra le mura di via Flaminia, che come singoli c'è ancora moltissimo da fare, sia sul tema della tecnologia, sia sul tema della cultura giuridica, della deontologia, dell'attenzione al cliente, della centralità del cittadino, della convinzione che l'autoreferenzialità non paga.
Paradossalmente, allora, io rovescerei il titolo della splendida relazione del professor Testa: non dalla qualità del notaio alla qualità del notariato, ma dalla qualità del notariato alla qualità del notaio. Perché? Perché la
 

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qualità della categoria ci è riconosciuta, ma dobbiamo fare un lavoro straordinario per portare chi sta sotto la linea delle ascisse, all'altezza della media; un lavoro, come sapete tutti, lungo e difficile.
Abbiamo degli esempi sotto gli occhi. Penso al Congresso di Roma del '97, al Convegno del gennaio 99, al Congresso di Catania. Il 14 dicembre andremo al Quirinale con tutti i presidenti dei Consigli distrettuali, per il cinquantesimo anniversario del Consiglio Nazionale del Notariato. Non è un caso, se le istituzioni in qualche modo riconoscono la nostra funzione sociale.
In politica conta moltissimo il momento, l'attimo fuggente, non conta solo l'idea in assoluto. Allora, se ci capiamo su questo, i rispettivi ruoli si situano con una facilità assoluta. Fedemotai ha un ruolo straordinario nell'elaborare idee, nello stimolare il notariato, anche nello sparare sul quartier generale. Questo va benissimo, ma poi c'è chi ha la responsabilità di portare avanti una nave che ha una complessità straordinaria e che è fatta non solo di chi è dentro questa sala o di chi non dorme qualche volta la notte per cercare di capire qual è il futuro, è fatta di tutti i quattromila trecento notai in esercizio in Italia. Allora è importante capire questo: bisogna cogliere l'attimo. Le cose dette prima o dette dopo, sì, sono importanti, ma politicamente alla fine ci servono relativamente, quindi il gioco delle parti va sviluppato di più.
A questo punto, a me pare che si aprano degli spiragli importantissimi proprio sul discorso del momento, dell'attimo fuggente, per procedere oltre. Il Consiglio non ha dormito, ha fatto parecchie cose in tema di qualità. Carlo Fragomeni, tu hai citato la frase "vous changé, nous aussi". Anche noi, come Consiglio, abbiamo lavorato. Penso al fondo di solidarietà, all'assicurazione obbligatoria per la categoria, dove siamo i primi in tutta ItaFia, alle tecnologie, all'informatica, alla rete unitaria del notariato. lo me ne andrei contento solo per aver contribuito, insieme a Enrico Santangelo, a mettere in piedi in questi anni la rete unitaria del notariato, la quale ci ha aperto degli spazi incredibili nei rapporti con la pubblica amministrazione e in termini di efficienza, come vedrete nei prossimi mesi. Il disciplinare, su cui continuiamo a spingere perché vada avanti, è insufficiente, ma intanto può migliorare la situazione attuale. C'è poi il fondo di garanzia, che mira a tutelare il cittadino se qualcosa non va bene.
Non a caso, la Commissione per l'accesso e la Commissione per il territorio stanno sviluppando una serie di idee di cui stiamo parlando qui, per esempio la formazione, come far sì che il procedimento che porta il candidato a diventare notaio conduca a una selezione dei migliori.
Anche per quanto riguarda le inquietudini che si manifestano in tema di preselezione, io che sono il responsabile della Commissione per la preselezione vi chiedo: pensate che noi siamo talmente ciechi da non capire quali sono le cose che non vanno? Però non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, bisogna pa
zientemente migliorare le cose, altrimenti ricominceremo sempre da capo, e questo è sbagliato.
La Commissione per il territorio studia temi quali l'organizzazione, il rapporto con il territorio, la struttura e le funzioni dei Consigli, le società professionali, e questo è un lavoro che non facciamo chiusi nel nostro palazzotto. Abbiamo informato i Consigli distrettuali, i Comitati regionali, parleremo anche con Fedemotai, perché poi, quando arriveremo a febbraio, le conclusioni in qualche modo le dovremo tirare, perché nel corso del 2000 è probabile che l'argomento venga posto sul tavolo e allora, o il notariato sarà pronto, oppure qualcun altro penserà a tirare fuori un progetto al posto nostro.
A me può anche andare bene che Peppino Di Transo dica "noi lo avevamo detto", mi fa anche piacere che in Fedemotai si cominci ad autocelebrarsi, oltre che nel Consiglio Nazionale del Notariato, ma...
...(Interruzione non comprensibile)...
lo so, ma lasciami fare delle battute per sdrammatizzare, perché io vengo da quell'esperienza e quindi mi piace ogni tanto sdrammatizzare.
Ma, stavo dicendo, le responsabilità di govemo sono un'altra cosa. A me basterebbe tra un anno e mezzo (perché per fortuna tra un anno e mezzo me ne vado a casa, dopo sei anni di lavoro intenso) poter dire che noi abbiamo contribuito non solo a riflettere su un pezzo di strada da fare, ma a fare un pezzo di strada.lo sono un montanaro, sono abituato a vedere le cose quando sono fatte, ma sono anche un utopista, so che l'utopia ci vuole. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il mare.
Chiudo con due notazioni finali.
Fragomeni si chiede se è legittimo per il notaio proporsi come garante di qualità sostanziale e non formale. lo sono d'accordo con lui, anche se il dibattito che vedo su Intemet a volte mi fa cadere le braccia, nel senso che mi domando se c'è qualche collega che ha capito che cosa ci sta a fare come notaio.
(applausi in sala)
Ma ha ragione il dottor Fuccillo: i cambiamenti si vorrebbe sempre farli fare agli altri, oppure si vorrebbe che i cambiamenti non avessero costi. Laclos, ne "Le amicizie pericolose", dice: "Raramente si acquistano le qualità di cui si può fare a meno".
Il compito del Consiglio Nazionale del Notariato, di Federnotai e di tutti coloro che hanno a cuore un notariato alto e forte, è esattamente quello di lavorare in questa direzione, impegnando tutte le intelligenze del notariato. Nessuno deve pensare di avere in tasca la verità rivelata, tanto meno noi. Dobbiamo avere coscienza, come dice il professor Testa, che l'elemento di legittimazione del nostro ruolo è solo la convinzione radicata nel cittadino e nelle istituzioni che il notaio è il migliore strumento per rispondere alla soddisfazione di determinati bisogni, sia pure stabiliti per legge, che cioè il notaio è capace di tutelare diritti essenziali, con correttezza ed efficienza nei rapporti privati.
 

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Si tratta quindi di un lavoro di promozione della qualità percepita e della qualità prodotta da collegare assieme. In questo credo che il notariato possa dare una grande lezione alla società italiana, ma non nel senso di diventare Figaro, perché non vogliamo diventare Figaro, non vogliamo sostituirci ai giudici, nel senso che ognuno in questo paese deve fare ciò che sa fare, perché non è vero che tutti sanno fare tutto.
Questo dobbiamo farlo capire all'esterno, altrimenti saremo percepiti come dei mandarini e i mandarini fanno prima o poi una brutta fine. Per parte nostra, siamo impegnatissimi a lavorare per creare un'alta cultura giuridica e un'alta capacità tecnologica del notariato, un'alta comprensio
 
ne all'esterno, ma soprattutto all'interno, tra i nostri colleghi, della funzione sociale che abbiamo. Se non sarà così, l'ho detto in altri convegni, perderemo il controllo delle rotte.
A partire dalla fine del 1400, gli spagnoli e i portoghesi, perché le rotte erano cambiate, hanno fatto fuori i genovesi, i veneziani, gli italiani, che se ne sono stati nei loro porti, nel loro comodo mar Mediterraneo, e, guarda caso, hanno fornito agli altri le intelligenze, i Caboto, i Vespucci, i Colombo, e nel giro di vent'anni è cambiato il mercato. Allora: siamo pronti a cambiare, ma con prudenza, con attenzione, con grandissima consapevolezza di quello che è il nostro ruolo, senza difendere privilegi che non ci spettano e che non vogliamo.
 
‘,13runo hSarzellotti
 
lo sono stato sollecitato a intervenire soprattutto dalla relazione molto interessante del professor Testa, ma anche dagli altri interventi. Le cose dette da Becchetti, più come onorevole che come collega, mi stimolerebbero a una replica, ma l'intervento di Piccoli è già stato assolutamente esauriente, nel senso che, se l'attacco alle professioni, tra le quali il notariato, è così forte come dice Becchetti, allora è doverosa una politica del notariato per la tutela della propria funzione. In questo senso, mi sembra assolutamente coerente la politica che sta svolgendo il Consiglio Nazionale del Notariato.
Dicevo che sono stato sollecitato dalla relazione del professor Testa e da quanto egli ha detto con assoluta competenza sul tema del mercato e del monopolio, che mi ha ricordato un altro dibattito che è in corso: quello sui servizi pubblici essenziali. Spero che nessuno si senta né offeso dall'essere paragonato ai rifiuti né esaltato dal fatto di essere paragonato all'acqua o ad altri beni indispensabili, comunque anche qui c'è un monopolio naturale, che ha fatto sì che questi servizi siano stati storicamente gestiti dai Comuni attraverso le aziende municipalizzate; ma ci sono altri operatori economici che premono fortemente per la liberalizzazione o perlomeno per introdurre elementi di concorrenza e di mercato in questo monopolio naturale.
La questione è difficile, il punto di equilibrio è ancora più difficile da trovare, anche se mi pare che ci si stia arrivando. Il punto di equilibrio è legato al fatto che, data per scontata la limitatezza dei beni, nonché il fatto che ci possa essere soltanto un soggetto che li gestisce, questo soggetto che li gestisce localmente va trovato non attraverso una concessione diretta, ma una gara tra più soggetti.
Noi parliamo di un monopolio che deriva dalla legge, che deriva dal fatto che il notaio è il soggetto abilitato a produrre un bene: cioè quel documento al quale
l'ordinamento annette un particolare valore e una particolare funzione. Da questo punto di vista, il fatto di parlare tanto di mercato potrebbe anche indurre a pensare che ci debbano o ci possano essere altri strumenti per raggiungere le stesse finalità, diversi cioè dal documento inteso come atto pubblico, autentico, come l'abbiamo conosciuto, oppure che ci possano essere altri soggetti abilitati a produrre lo stesso tipo di documento. A me pare, dal punto di vista degli interessi complessivi dell'ordinamento della società, che tutto questo non abbia nessun solido fondamento, se non per aspetti assolutamente marginali. Si può passare ad altri l'autentica per i trasferimenti degli autoveicoli al PRA o a chi per esso, o altre cose marginali, ma io non vedo quale interesse abbiano l'ordinamento e la società a inventare altri soggetti per produrre il medesimo documento, che storicamente il notariato sa produrre con notevole professionalità, owero a pensare a strumenti diversi da quello che è stato sin qui storicamente determinato; il fatto che poi questo strumento diventi elettronico, anziché essere cartaceo, è un particolare tecnologico che richiama alcune specificità, ma non è certo la sostanza del problema.
Allora mi chiedo: la qualità della prestazione di cui parliamo ha un qualche collegamento con dati che possono essere di concorrenza? O la qualità della prestazione viene assicurata da qualcos'altro? Anche la concorrenza intesa come assoluta libertà di svolgimento della professione, senza limiti territoriali e magari con scarsi limiti o riferimenti a un ordinamento tariffario, può dare complessivamente una migliore qualità della prestazione. Al contrario, io credo che la migliore qualità della prestazione possa essere assicurata, a determinate condizioni, proprio dal relativo monopolio territoriale che spetta al notaio nella sua sede, sia essa unipersonale o pluripersonale, sia essa in un Comune o in una circoscrizione
 

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più ampia; ma rispetto a una valutazione di qualità che ora è esclusivamente formale, cioè rimessa al controllo periodico degli archivi notarili e per i profili di deontologia e di decoro all'azione dei Consigli notarili, con tutti i limiti e le difficoltà che questo comporta, che a tutti sono noti e che si sta cercando di superare, io credo che sia più produttivo lavorare sulla struttura complessiva dell'esistente (in cui mettiamo anche i possibili progetti) per un adeguamento dell'ordinamento alle mutate esigenze (mutate perché è mutata la società, è mutato l'assetto territoriale e così via), piuttosto che pensare a un'immissione radicale, apparentemente rivoluzionaria,
 
di modelli nuovi e diversi, che probabilmente porterebbero a uno scadimento di qualità, più che a un miglioramento.
lo credo che il tema sia: come introdurre degli elementi di concorrenza regolata, facendo sì che fattori come i modi di prestazione, le esplicazioni tariffarie e cose del genere, non siano quelli sui quali viene sviluppata una concorrenza intesa non a dare la migliore prestazione, ma la maggiore quantità di prestazioni, non nell'interesse dell'utenza, del pubblico, dei cittadini, ma nell'interesse proprio.
 


jrancesco jelis
Ho udito la relazione del professor Testa.
Sentendo parlare di mercato e di ruolo del notaio nel mercato, a me è venuto in mente un libro che ho letto parecchio tempo fa.
Un famoso economista, il padre proprio del mercato, Adam Smith, in una sua opera minore dal titolo Teoria dei sentimenti morali, "a proposito della morale della simpatia", dice che tutti possono partecipare, possono correre per vincere, però sarebbe contrario alla correttezza, se un corridore spingesse o magari procedesse dando gomitate agli altri, perché questo determinerebbe delle reazioni da parte degli spettatori e quant'altro. In particolare è detto testualmente: "ognuno può correre con tutte le sue forze, sfruttando al massimo ogni nervo e ogni muscolo per superare gli altri concorrenti; ma se si facesse strada a gomitate o spingesse per terra uno degli avversari, l'indulgenza degli spettatori avrebbe termine".
Ora, a mio parere, il ruolo del notaio potrebbe essere equiparato a quello di chi evita che vengano date delle gomitate. Cioè, nell'ambito del mercato ci possono essere dei soggetti economici, degli attori che hanno determinati ruoli, allora bisogna vedere se il notaio deve sostituirsi o può essere equiparabile a chi corre, oppure se ha anche delle funzioni tipiche non di chi corre, ma di controllore di chi corre. Se il notaio ha anche questa funzione, allora si spiegano numerose prese di posizione anche recenti. Per esempio, per quanto riguarda la forma della società di professionisti, è chiaro che non si vuole negare al notaio la possibilità di esercitare la propria attività anche sotto forma di società o sotto forme diverse, l'importante è che in queste società non ci siano anche coloro che corrono.
Pertanto le società di professionisti possono anche andare bene, se per esempio sono fatte solamente da controllori, cioè da notai, ma senza
corridori, altrimenti difficilmente si può controllare i corridori.
I notai devono essere garanti qualificati dei traffici giuridici senza confondersi con altri, tra i quali i corridori e/o loro consulenti.
Così, per quanto riguarda la territorialità, se il notaio ha anche una funzione di controllore dei corridori, la sua attività può essere svolta meglio se viene ancorata a un ambito territoriale più preciso, perché un controllo molto vasto diventa sostanzialmente, o potrebbe diventare, indefinito e scarsamente efficiente.
Il professore ha anche fatto riferimento al minutaggio e ha detto: se io ho sette minuti di tempo, ho l'esigenza che certe attività vengano svolte in sette minuti, mentre altri possono non avere questa esigenza. Tutto dipende dal tipo di attività che viene svolta. Per esempio, per la vendita di un'auto probabilmente sette minuti sono anche troppi, così come sono troppi per un medico che deve fare un'endovena o una puntura intramuscolare; se però ci troviamo di fronte a un'autentica di firma per un trasferimento immobiliare o per il conferimento di un immobile, dove il notaio svolge un'attività di assistenza qualificata nei confronti delle parti, ma svolge anche quell'attività di controllo di cui si è detto, nell'interesse non solo delle parti, ma generale, allora può essere utile anche per il professore che quell'autentica di firma non duri sette minuti. Altrimenti ci può essere un danno prima di tutto per lui e poi anche per l'ordinamento in generale.
Per concludere, se l'attività del notaio, sempre rifacendosi a quell'operetta di Adam Smith, è un'attività che qualifica il notaio, oltre che come assistente competente, anche come controllore competente, allora a questo punto si ripresenta una sua giustificazione sociale, che forse non è solo basata sulla legge, ma è anche naturale, perché
 

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comunque ci vuole qualcuno che controlli in modo qualificato, però indipendente e neutrale. Nello stesso tempo, tutte le conseguenze (società di professionisti, territorialità, minutaggio) diventano abbastanza naturali, se si imposta il discorso in
 
questo senso, altrimenti, impostandolo solamente con riferimento al mercato e volendo equiparare il notaio a uno dei tanti soggetti che operano sul mercato in modo attivo, si sbaglia la prospettiva.
 
Qiovanni ^Tigneri
 
Intervengo oggi ai lavori di questo Congresso quale fondatore (circa 20 anni fa) del Sindacato Notarile Siciliano, quale suo rifondatore (circa sei anni fa), quale suo ex-Presidente e quale componente (per molti anni) dell'assemblea dei delegati di Federnotai e NON quale attuale componente (da poco più di un anno) del Consiglio Nazionale del Notariato. In quelle vesti il mio intervento sarà forse provocatorio ma desidero esprimere liberamente alcune mie considerazioni.
Tra le tesi presentate dalla Giunta di Federnotai.al notariato italiano, ho apprezzato soprattutto gli appunti del prof. Testa: le sue osservazioni son talmente chiare, quasi ovvie, frutto di un'analisi che – attraverso la semplificazione della complessità – porta alla verità.
Ricordo alcune sue affermazioni:
"...esiste mercato laddove esistono bisogni da soddisfare"
"...un modo di soddisfarli attraverso un'attività di produzione"
"...una carsità di offerenti"
"Il bisogno fondamentale di certificazione e di magistratura di diritto privato ....può sicuramente rientrare nella categoria dei bisogni essenziali ..." "... trattandosi di un mercato regolato in cui è teoricamente indifferente per il singolo cliente rivolgersi ad un professionista piuttosto che ad un altro, mentre il singolo notaio non può scegliere se servire un cliente o meno, né l'assortimento dei servizi da prestare, il problema della qualità va imposto e risolto a livello di categoria e non di singolo sòggetto offerente".
E ancora :
"...Nel caso del notariato» il cui prodotto è tipicamente immateriale (si vorrebbe) introdurre un sistema di qualità in prevenzione ... su una gamma di servizi ... che è universale e poco standardizzabile ".
La proposta del prof. Testa è di intervenire sul sistema di accesso per determinare i modi di valutazione iniziale del livello minimo di competenze di base, di capacità di empatia e di qualità etiche.
Fin qui l'analisi del prof. Testa non mi può che trovare consenziente.
 
Dove non sono più d'accordo è nella strategia di realizzazione dell'atto e di organizzazione dello studio professionale..
Può pure darsi che il disaccordo dipenda dalle letture fornite al prof. Testa (egli cita le relazioni dei due ultimi congressi Federnotai).
Qui devo fare una parentesi di puntualizzazione per il prof. Testa e per il dr. Fuccillo. Le tesi presentate nel corso di questo congresso e ai precedenti congressi Federnotai non sono «tesi Federnotai», ma sono solo tesi di alcuni componenti di alcuni sindacati che aderiscono alla struttura unitaria nazionale.
Pertanto non rispecchiano né la volontà o l'opinione dei singoli sindacati (ove non vengono neanche discussi) né tantomeno l'opinione degli iscritti (o della maggioranza degli iscritti) ai Sindacati aderenti a Federnotai.
Le opinioni dei singoli relatori son opinioni personali, rispettabilissime, talvolta anche apprezzabili, ma personali di quella decina di colleghi che le hanno redatte e non rappresentano un'opinione collettiva o approvata collettivamente.
Dico questo non per diminuire o ridurre l'interesse o la rilevanza delle singole tesi, ma per collocarle nel giusto ambito e per segnalare al prof. Testa che le analisi e conclusioni ivi riportate valgono a titolo esclusivamente personale di una decina di colleghi.
Dico questo anche perché sono convinto che l'assoluta maggioranza del notariato non condivide né analisi né tesi presentate e, pertanto, non condivide le conclusioni alle quali si arriva.
Ciò in particolare (e torno al prof. Testa) quando in materia di «qualità del procedimento» si richiamano "il grado di informatizzazione delle procedure", il "numero e la qualificazione dei dipendenti", "l'organizzazione per gli adempimenti e per la qualità dell'atto" si fa riferimento agli "accertamenti eseguiti dal notaio", a quelli "eseguiti dall'organizzazione" e all'"ora della sottoscrizione".
Tutti questi elementi (abbondantemente evidenziali nelle tesi presentate nei congressi passati) non incidono sulla vera «qualità« della prestazione, che è ricollegabile solo ed esclusivamente alle
 

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qualità soggettive del notaio e della funzione (competenza, empatia, etica ).
Mi ha sempre colpito questo continuo riferimento a elementi che considero solo accessori e operativi, non qualificanti la prestazione e la qualità. Volendo fare un paragone, forse paradossale, si vuol giudicare della qualità dei quadri di un museo, valutandone la superficie, la quantità della vernice adoperata, la resistenza della tela, il numero e il tipo dei pennelli usati, il numero dei giovani di studio, la forma, l'esperienza, il prezzo e così via: tutti elementi estranei al discorso «qualità» !
E' ovvio che senza di essi non si potrebbe neanche parlare di quadri e non si potrebbe procedere a una loro valutazione di qualità, ma giudicare sulla base di tali elementi "competenza, empatia ed etica", mi sembra deviante.
La mia impressione è che non sia vero che tali elementi assumano nella prestazione del servizio notarile la rilevanza che hanno negli studi notarili "tipici di grandi città", organizzati con manipoli di segretarie, praticanti, avvocati, e batterie di computer.
E' in quegli studi notarili che si fa luogo a seria perplessità sull'esistenza - al loro interno - di professionisti prestatori di un'opera intellettuale e non invece alla presenza (più probabile) di organizzatori aziendali, imprenditori e tecnici, per quanto specializzati essi possono essere.
La verità è che nell'assoluta maggioranza degli studi professionali notarili "competenza" "empatia", "etica" sono le qualità fondamentali del notaio e misurano la "qualità" della sua prestazione. Il resto costituisce solo un accidente e uno strumento, necessario ma non per questo qualificante.
E' proprio in quei grandi studi che l'organizzazione è tesa unicamente a uno scopo che non è quello del prestatore d'opera intellettuale: il fine utilitaristico tipico di un'organizzazione capitalistica in cui il bene o servizio fornito è standardizzato e disindividualizzato perché ogni soddisfazione del singolo bisogno dell'individuo consumatore, comporta perdita di tempo (e di denaro) all'interno di una razionalizzazione del lavoro tesa unicamente a ridurre i costi per ottenere il massimo profitto.
Questa è la visione che, a mio giudizio, quelle relazioni hanno del notariato, questa è la realtà sulla quale vien fatta un'analisi che non può che portare a conclusioni errate perché è una realtà non conforme alla gran parte del notariato.
E voglio tornare allora al discorso della qualità: competenza, empatia, etica si possono solo fornire ai notari, attraverso un accesso severo, selezionante ed efficace al fine di far passare dalle proprie maglie solo un notariato più attento, più capace, più responsabile dei suoi doveri nei confronti della società.
Il CNN sta elaborando concrete proposte al riguardo: saranno portate a conoscenza e valutazione della Categoria, che sa già della recente dotazione di una somma cospicua, anche se forse non sufficiente, a una "Fondazione del Notariato" che – nelle intenzioni del CNN – si dovrà occupare di eliminare o comunque ridurre le difficoltà di accesso connesse al censo e alle eventuali difficoltà economiche e, inoltre e altrettanto, dell'accesso permanente alla professione, inteso come aggiornamento continuo e obbligatorio per tutti i notari.
E' questo il modo di elevare la qualità della prestazione e conseguentemente la qualità del servizio alla società, che ne costituisce la giustificazione della presenza nel passato e, mi auguro, nel futuro non certamente inquadramenti dirigistici e verticistici che vedono nel potere gerarchico del CNN, nei controlli, schedari, certificati di qualità rilasciati da Consigli Notarili, da commissioni di disciplina, da magistrati e quant'altro al sistema dei controlli proposto da alcuni relatori di questo Convegno solo dei tentativi di omologazione a realtà che ripugnano e sono comunque estranee a una professione che vede nelle funzioni di adeguamento, nel controllo di legalità e nella posizione di terzietà la ragione del suo rapporto diretto con il cliente, la personalizzazione del suo servizio, l'utile e il futuro dello stesso.
Concludo.
ll problema del notariato italiano di oggi non è quello della misurazione della qualità delle sue prestazioni con creazione di schedari, verifiche e controlli più o meno gerarchici. ll problema vero sta nel tentativo forte e insistente di razionalizzarlo e omologarlo a una struttura di tipo capitalistico in cui l'efficienza rileva solo al fine di far ottenere un profitto. Ciò perché si vuole rimpiazzare il potere autonomo ed equilibratore del professionista con il controllo su di esso esercitato da chi -perseguendo solo la logica del profitto - vuole controllare la natura e .la qualità degli ordini professionali, vuol controllare il luogo di lavoro dei professionisti, i loro scopi e i loro fini, rendendoli omologhi ai propri; non si vogliono più professionisti sinonimo di libertà e creatività, ma solo tecni
ci o funzionari, per quanto specializzati essi possano essere.
Ciò tanto più quanto più i governi vengono controllati da aggregazioni conservatrici e capitalistiche che vogliono ridurre il costo dei servizi professionali, a mezzo di una concorrenza non regolata (che li rende più deboli), omologarli alle proprie esigenze e razionalizzarli per farne solo ulteriori fonte di profitti.
Se il notariato italiano e la gran parte del mondo delle professioni non si adegua oggi a tali schemi e a tali fini, ciò non significa che non vi sia, in corso, una forte pressione per renderlo omologo agli
 

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stessi e ciò anche a mezzo di controlli e standard con punti qualità notarile ! di qualità, certificazioni di benemerenza, tessere
Cjiusepp¢ ,9ntrinno
 
Il mio, più che essere un intervento, è uri insieme di riflessioni che faccio ad alta voce, perché, a dire la verità, non pensavo di prendere parte al dibattito, ma sono stato sollecitato sia da alcune affermazioni contenute nella relazione del Presidente sia da alcuni punti emersi dalla relazione del professor Testa, alcuni dei quali, però, sono già stati ripresi e in parte anche affrontati negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.
Quello che emerge dalla relazione del Presidente e che mi ha colpito è soprattutto un aspetto che condivido moltissimo, cioè che esiste una crisi di partecipazione generazionale. Leggo: "Non vediamo nuove leve sostituire i colleghi, che con una naturale rotazione si allontanano e passano ad altri incarichi". Il problema, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, è la mancanza di un reale trait d'union tra l'organo rappresentativo di categoria e, quindi, al livello più elevato, il Consiglio Nazionale e la base, e ciò anche in quanto Fedemotai (spero di non essere impreciso, non essendo comunque uno studioso di questo tipo di fenomeni, non avendo partecipato moltissimo fino ad oggi all'attività di Fedemotai, pur essendo iscritto già da qualche anno) continua ad assumere un atteggiamento di contrapposizione in ogni caso. O meglio, non è soltanto un problema di Fedemotai, è proprio la dialettica fra Fedemotai e il Consiglio nazionale che sembra essere basata su un rapporto che nasce in modo strutturalmente conflittuale. lo sono abituato a pensare che il sindacato istituzionalmente nasce in rapporti di tipo diverso, dove ci sono interessi tendenzialmente contrapposti. Penso al datore di lavoro e ai lavoratori, quindi penso all'esigenza di questi ultimi di avere un organismo che sia in grado di esprimere una forza e quindi di far valere determinate posizioni. Ora, se è vero che, anche attraverso un organismo come Fedemotai, può emergere, tra virgolette, una tutela delle minoranze, o megliò un'aggregazione rispetto a tesi che possono non essere facilmente portate avanti, è pur vero, però, che parliamo di un organismo che opera nell'ambito di una medesima categoria e che manifesta dei punti di vista degli iscritti al sindacato che pure appartengono a questa categoria. Mi viene .da pensare a una mela ta
 
gliata a metà, o magari per tre quarti e un quarto, dove non ha grossa importanza sapere chi rappresenta i tre quarti e chi è ìl quarto, ma che insieme costituiscono un unico frutto. Sarebbe molto opportuno, quindi, smettere di continuare a coltivare un tono abbastanza polemico, in una fase in cui sembra che tutti quanti siano d'accordo sul punto nodale, cioè che una riforma è in atto a livello sociale e non soltanto per quello che riguarda la nostra categoria.
E' necessario proporsi in una veste nuova, che già emerge da una serie di attività condotte molto bene a livello politico e legislativo, è necessario rimboccarsi le maniche e trovare il modo migliore per andare tutti nella stessa direzione, con tono sereno e confrontandoci in maniera costruttiva. Se questo avverrà, sicuramente emergeranno anche quelle prese di posizione, quelle voci che, espresse con serenità in un contesto che ha maggior contatto con la base, quale potrebbe essere anche quello rappresentato da Fedemotai nelle sue articolazioni a livello locale, possono essere ricondotte a livello nazionale. Ed è quindi giocoforza coinvolgere le nuove generazioni, che potrebbero partecipare pertanto, più attivamente, al cammino verso il futuro della categoria.
Per quanto riguarda la relazione del professor Testa, è stato già messo in evidenza, a proposito della "necessarietà" del bisogno del servizio notarile, che la dizione "bisogno necessario per legge" per certi versi è riduttiva, perché in realtà questo bisogno non nasce soltanto da una singola norma (la quale potrebbe essere cancellata con un colpo di spugna, cancellando anche il servizio in questione), ma nasce da una serie di regole e di principi che, più che una legge, costituiscono un vero e proprio ordinamento. Quindi una riforma che volesse escludere o eliminare, od anche solo ridimensionare, la funzione notarile dovrebbe riformare un sistema nel suo complesso e non soltanto un singolo aspetto; discorso che mi sembra molto più complesso e che sicuramente richiederebbe tempi molto più ampi e una rivoluzione molto più profonda e radicale per essere realizzato.
 

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jrancesco 7estn
Veramente due minuti per fare alcune osservazioni e alcune precisazioni sintetiche. Le precisazioni riguardano un gruppo di considerazioni che mi fanno capire che forse non sono stato chiaro nella mia esposizione, mentre le osservazioni sono dirette al notaio Vigneri.
Per quanto riguarda le precisazioni, io non intendo assolutamente dire, ammettendo tutti che il notariato è nel mercato, che il mercato debba operare nella maniera più brutale e deregolamentata che esista. Anzi, chi ha letto la mia relazione dovrebbe rendersi conto che io già adesso avverto il rischio di una brutalizzazione dell'affermazione delle regole di mercato, mentre noi (mi metto anch'io tra i notai) con una certa autoreferenzialità continuiamo a dire che il problema non esiste. La mia risposta, quindi, è questa: io credo che esista un mercato nel senso in cui l'ho definito, che esistano dei bisogni da soddisfare, che esistano dei modi per soddisfarli e che esista scarsità, perché, se c'è eccesso di offerta, praticamente non si paga, quindi nel mercato si paga perché c'è scarsità.
Sulla distihzione tra le caratteristiche di chi è regolatore e di chi è nel mercato, il notaio Fellis intende forse dire che il notaio ha una funzione regolatrice nell'ambito dei rapporti patrimoniali, il che è fuori dubbio, fa parte proprio delle tecnicalità e delle specificità della professione, nel cui mento io non entro perché non sono un giurista. Quello che intendo dire è che questo vale per il notariato, ma i notai sono tanti e quindi, per questo stesso fatto, cioè che i notai sono tanti, i notai nello svolgere questa funzione sono a loro volta degli agenti di mercato, non del mercato immobiliare in cui fanno la transazione, attenzione, del mercato del notariato, del mercato dell'assistenza e della regolazione, perché anche questo è un mercato.
Per quanto riguarda il notaio Satriano e il discorso del bisogno esistente per legge, io non intendevo riferirmi a una specifica legge, intendevo dire che noi abbiamo un ordinamento nell'ambito del quale al notariato è affidata una serie di funzioni. Si parla, per esempio, del pezzo di carta, del certificato, dell'attestazione, del documento... Benissimo, la nostra è una società fondata sui documenti, ma pensate a cosa succederà quando sarà fondata su documenti virtuali. Incominciamo a parlare di firme elettroniche e di simili cose, incominciamo a rifletterci. lo sono convinto che esista una funzione del notariato, ma che debba esistere in un sistema che cambia.
Al notaio Vigneri, infine, rispondo che io non dico che i requisiti di qualità della professione notarile siano quan
 
titativamente misurabili, assolutamente. lo sono d'accordo con lui (e qui voglio ribaltare un pochino l'atteggiamento): è quasi ovvio considerare che le prestazioni intellettuali non siano prestazioni quantitativamente misurabili. lo non credo neanche nei quozienti di intelligenza e in queste cose. lo non sono in grado di stimare quanti atti al giomo un notaio stipuli, ma supponiamo che i notai siano circa cinquemila e che ognuno ne stipuli cinque: otteniamo venticinquemila atti che i notai stipulano ogni giomo. Allora, se si vuole verificare in modo mirato la qualità, perché l'intervento sulla qualità deve essere mirato, prendiamo mille atti a campione al giomo, oppure stabiliamo un sistema di possibili segnali di dove andare a verificare. E questo è quello che io propongo. C'è chi è bravissimo a stipulare cento atti al giomo, c'è chi ne stipula uno alla settimana perché quell'atto è complicatissimo. Tutto questo è frutto del cervello, non dell'organizzazione, e quello che è frutto del cervello non è misurabile, ma quello che è frutto dell'organizzazione sì. Allora, siccome c'è una famiglia di atti che sono routinari, io sono convinto che questi atti si debbano misurare tramite l'organizzazione.
Ancora una cosa, per essere un po' più provocatore. Prima ho sentito dire che si è parlato poco di tariffe. lo sono convinto che nel notariato si dovrebbero riconoscere due famiglie di atti: una famiglia di atti, tra virgolette, standardizzati, o tendenzialmente standard, e una famiglia di atti tendenzialmente personalizzati e professionali. Per gli atti standard si dovrebbe definire una tariffa massima, non una tariffa minima, perché per questi atti l'altemativa è il notaio che li sa fare a costo minore, perché la qualità richiesta è una qualità base che o c'è o non c'è. Per quella famiglia di atti dove conta molto l'intelligenza, invece, bisognerebbe stabilire tariffe minime, ma il notaio può chiedere compensi dieci volte superiori a quelle tariffe, perché sarà il più bravo: se il mercato (qui parlo di mercato) gli riconoscerà la sua bravura, gli pagherà dieci volte quanto non pagherebbe un altro notaio.
Un'ultima puntualizzazione. lo credo nella territorialità, per una prestazione puramente interpersonale come quella del notariato. La territorialità, fino a quando non vivremo nel villaggio globale dell'informatica, sarà importantissima, però essa, lo dicevo ieri sera a cena, non può essere considerata come feudalità, perché è una cosa completamente diversa.
 

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piuseppe di 7rnnso
 
Dobbiamo leggere il significato di questo Congresso all'intèmo di una linea di continuità con i precedenti, dei quali ci siamo occupati di forma degli atti, funzione, organizzazione. Rispetto a quegli argomenti, il tema dei controlli che noi abbiamo messo al centro di questo Congresso può sembrare di minore respiro. In effetti, quello dei controlli è una specie di tema-cemiera, perché è attraverso il sistema dei controlli che l'ordinamento può trovare robustezza e compattezza. Ci riferiamo, logicamente, all'ordinamento prossimo venturo, in un futuro speriamo non troppo lontano: quello che abbiamo chiamato del notariato riformato, che sia cioè costituito da norme adeguate sulla forma e sul contenuto degli atti, sull'organizzazione, sulla distribuzione territoriale, sulla concorrenza, sulle tariffe, sulla definizione della funzione. Il tema dei controlli, quindi, si inserisce in una più generale strategia della qualità.
Le parole ci possono trarre in inganno. L'intervento di Giovanni Vigneri, che stamattina è intervenuto con molta puntualità sul tema, ha posto davanti ai nostri occhi la difficoltà che a volte abbiamo di intenderci sul significato delle parole. C'è una qualità che riguarda l'organizzazione, c'è una qualità che riguarda la prestazione, c'è una qualità più squisitamente intellettuale e morale. Si tratta di categorie diverse. Per quanto riguarda la qualità dell'organizzazione, forse non è lontano il momento nel quale essa ci sarà certificata addirittura con strumenti tipo ISO 9000. La qualità intellettuale, certo, è un puro spirito, ma la leggerezza della qualità è un dato reale, non ci possiamo lasciare intrappolare da una specie di sindrome della «intollerabile leggerezza della qualità». C'è una qualità che sicuramente non misureremo mai ed è quella dell'impegno che il notaio impiega nell'ascoltare le parti, della capacità di interpretare veramente la volontà delle parti, ma questo è fuori discussione: il cliente che viene da noi forse qualche volta ci chiederà uno sforzo intellettuale particolare o sarà particolarmente contento se noi lo avremo compiuto, ma l'obiettivo del cliente è la risoluzione di un problema. Il cittadino che viene da noi ha bisogno di vedere il suo problema risolto, quindi può essere soddisfattissimo dello sforzo intellettuale che noi avremo fatto, ma ha diritto innanzitutto a una prestazione conforme alle sue attese o a quello che noi possiamo garantirgli. Quindi, non possiamo fare della leggerezza della qualità un paravento per ignorare che le esigenze attuali a cui il notaio deve rispondere non sono più quelle indicate nella legge del '13, per la quale è sufficiente che il notaio produca un atto valido, che in esso inserisca alcune banalità, come la professione delle parti o la rinunzia dei testimoni, e che rediga le postille in maniera decente. Il compito del notaio, per la legge del '13, finisce lì. E' questo che si aspetta il cliente che oggi viene nel nostro studio notarile? Logicamente no. Il cliente non si aspetta nemmeno
che il notaio realizzi un quadro d'autore, come diceva scherzosamente Vigneri: si aspetta di avere un risultato. Allora noi dobbiamo creare un sistema di regole che garantisca un tale risultato, e questo passa sicuramente attraverso una riforma dell'ordinamento in cui va precisato qual è il contenuto reale della prestazione del notaio e di che cosa il notaio si deve veramente rendere responsabile. Tutto questo lo si può chiamare qualità o in un altro modo, non è questo il problema, ciò che conta è che il notaio deve essere il garante del contenuto dell'atto e del risultato che la parte vuole realizzare. Qual è lo strumento per ottenere questo? Probabilmente una modifica normativa. Nel nuovo ordinamento si dovrà stabilire che la funzione del notaio non consiste nel ricevere atti pubblici, come dice attualmente la legge notarile, ma in qualcosa di più, che è poi quello che noi facciamo effettivamente nei nostri studi. Ma questo non è sufficiente, perché, quando parliamo della prestazione notarile come noi la intendiamo, ci accorgiamo che ci sono altre cose. Prima facevo l'esempio della rinunzia dei testimoni: se la presenza o la rinunzia dei testimoni era funzionale alla qualità del notaio così come ci si aspettava nel 1913, probabilmente oggi ci si aspetta che sia funzionale alla qualità l'inserimento di una norma, nella legge notarile, che preveda l'obbligo per il notaio di rilasciare, dopo la stipula dell'atto, una certificazione degli adempimenti eseguiti e del risultato di tali adempimenti. Questo sarebbe un grosso passo avanti nell'indicazione della qualità della prestazione, ma mi sembra ancora poco. lo vorrei andare oltre e capire come si gestisce l'attività, l'organizzazione, i tempi che si impiegano.
Quella che stiamo lanciando può anche essere una provocazione, ma mi sembra un'idea interessante, che in qualche modo cerchiamo di mutuare da chi è più esperto, da chi tratta questi temi a livello universitario, a livello di economia, ecc. I dati inerenti alle nostre attività, come ci spiegava il professor Testa, possono essere fonte di informazioni, di analisi, di progetti che nemmeno riusciamo ancora ad immaginare, ma se noi avessimo un monitoraggio continuo di tutte le attività svolte negli studi notarili e dei tempi di esecuzione (a parte innanzitutto l'immediata efficacia di un'azione di dissuasione da comportamenti indolenti, perché ognuno sarebbe un po' più attento nel trascrivere in tre giomi piuttosto che in trenta, se sapesse che questo comportamento verrebbe immediatamente rilevato), potremmo ricavare una serie di informazioni utilissime, per esempio potremmo capire perché in certe zone si lavora di meno. Voglio dire che dobbiamo cercare di impadronirci dei nuovi strumenti, tenendo sempre presente l'obiettivo del nostro impegno: adempiere bene alla funzione sociale che noi crediamo di interpretare. Questa strategia della qualità poi passa attraverso un'attenta riflessione sui problemi dell'accesso, dove sappiamo che ci sono molte difficoltà;
 
oAmor,
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e attraverso l'aggiornamento permanente dei notai in esercizio.
Un altro aspetto sul quale bisogna puntare è la trasparenza. lo credo in una cosa fondamentale: al di là dei termini economici, che noi non riusciamo a capire bene, il cittadino-cliente deve essere reso più consapevole -questo deve essere l'obiettivo dei nostri sforzi - attraverso una campagna di informazioni. Il cittadino-cliente deve essere in grado di scegliere il notaio dal quale andare. Questo è un modo di interpretare il mercato da un punto di vista non economicista, ma del valore della libera professione che noi vogliamo svolgere. lo voglio che il cliente venga da me non perché portato da qualcuno o perché veicolato in maniera strana, ma perché ha fiducia in me e pensa che io posso risolvere il suo problema. Per ottenere questo dobbiamo rendere trasparente la nostra attività.
Forse anche questa è una provocazione e molti di voi non saranno d'accordo, ma io credo che possa essere utile fornire alla gente la maggior quantità di informazioni possibili. Questo può avvenire se il notariato diventa una casa di vetro, quindi se tutti possono conoscere attraverso Internet quali sono le tariffe degli atti notarili o sapere che tipo di attività si svolge presso uno studio notarile. Questa deve essere la frontiera verso la quale dobbiamo andare e questo è l'obiettivo in termini di qualità che noi interpretiamo.
lo ritengo che alcune modifiche potrebbero trovare una collocazione semplice nell'ambito del codice deontologico, se il Consiglio nazionale si convincesse che questo obiettivo è raggiungibile, sia pure in linea sperimentale, senza aspettare la riforma dell'ordinamento, mantenendo la gestione anche normativa degli strumenti a disposizione nell'ambito della categoria notarile.
Da tutto questo sistema emerge un'immagine del notaio del futuro che è quella verso la quale noi tutti cerchiamo di proiettarci, senza dimenticare che il notaio del futuro c'è già, nel senso che la figura del notaio sta cambiando giorno per giorno, anno per anno, e che il nostro sforzo deve essere quello di capire non come dobbiamo cambiare la figura del notaio, ma come dobbiamo gestire questo cambiamento, salvando quello che ci sembra irrinunciabile ed essenziale e che potrebbe rischiare di perdersi, se il cambiamento non venisse gestito.
Il nuovo notaio si collocherà in un'ottica liberista o dirigista? Sarà più pubblico ufficiale o più libero professionista? lo sono convinto che il notaio debba essere più pubblico ufficiale e più libero professionista. Dobbiamo essere ancora più capaci che in passato di interpretare la nostra funzione pubblica e quindi, quando necessario,
 
anche di accollarci impegni come quelli che oggi ci vengono affidati in campi vicini alla giurisdizione, senza dimenticare che non siamo e non vogliamo essere giudici, ma rivendichiamo la nostra funzione, la nostra identità, la nostra dignità. Nello stesso tempo, proprio per evitare che si verifichi uno spostamento del nostro asse (perché il notariato si regge sempre sulla fusione miracolosa, sull'equilibrio difficile, ma perfetto, di entrambi gli aspetti), dobbiamo ribadire l'infungibilità della prestazione e quindi il carattere personale delle nostre normali attività. Per il cliente non è Io stesso, andare dal notaio Tizio o dal notaio Caio: il notaio offre una prestazione infungibile e per questo bisogna incentivare la concorrenza. Ma non è tanto un diritto del notaio, quello di porsi in concorrenza con il collega, quanto un dovere rispetto alla collettività, perché porsi in concorrenza vuol dire cercare, rispetto al cittadino-cliente, di essere il più bravo, il più intelligente, il più disponibile, il più efficiente.
Prima di chiudere, vorrei dire che il senso delle riforme che andiamo proponendo in questa occasione e di quelle che abbiamo proposto nelle occasioni precedenti non si esaurisce in una ricerca di semplici aggiornamenti tecnici, perché è tutta la società che è cambiata, che sta cambiando o che cerca di cambiare, con le difficoltà, le contraddizioni, i rischi che questo comporta, e a questa società il notariato deve portare il proprio contributo, che non è soltanto quello di sapersi ridefinire e di adeguare il proprio ordinamento. E' una questione di impegno e il notariato, nella società che cambia, deve dare una prova di maturità, cioè mostrare alla società di essere capace di mettersi in discussione, di guardare in se stesso con occhio critico. II notariato, categoria di professionisti per eccellenza, classe dirigente, come ci ha detto l'onorevole Finocchiaro a Catania, di democrazia interna, di dialettica, deve essere capace di stimolare la partecipazione di tutti, di confrontarsi e anche, quando necessario, di scontrarsi (questo lo sappiamo bene, noi di Fedemotai). Questo è ciò che dobbiamo dimostrare. Guai, se in questa circostanza prevalesse la politica della paura e del silenzio.
Invito i colleghi di Fedemotai, quindi, a continuare a svolgere quel ruolo di elaboratori di idee che hanno saputo interpretare così bene in questi anni, anche con qualche provocazione e con qualche difficoltà, e gli organi istituzionali a farsi carico della responsabilità di coinvolgere tutti nella discussione, ascoltando, raccogliendo e stimolando contributi. A tutti i colleghi ricordo che questo non è il momento di tacere, è il momento di parlare, di contribuire, di intervenire.
 
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E' agli atti di questo Congresso una mia relazione sul tema dei controlli, o meglio, sulle prospettive di riforma del sistema di controlli della professione notarile.
Sono grato a Paolo Piccoli, perché mi consente di svolgere questo intervento con un senso di sollievo. Io sono alla mia quarta relazione a Congressi di Federnotai e non vi nego che, quando fu deciso che mi sarei dovuto occupare del sistema di controlli, ho provato una certa ansia, l'ansia derivante dalle esperienze dei precedenti Congressi di Fedemotai.
AI II Congresso di Fedemotai io affrontai il tema della assicurazione obbligatoria e del fondo di garanzia. Il fondo di garanzia, dottor Fuccillo, è il meccanismo che scatta in quei casi in cui l'assicurazione obbligatoria non copre la responsabilità del notaio perché c'è un dolo del notaio stesso. Nella preparazione di quel mio intervento, allora trentenne o poco più, io fui quasi assalito dal presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, a Stresa, il quale disse: non venga in mente a nessuno di parlare di dolo del notaio in documenti ufficiali. Lo stesso presidente, poi, fu costretto ad andare ín televisione a parlare di casi di dolo. Oggi il notaio Piccoli ci ha prospettato il fondo di garanzia come un successo del Consiglio Nazionale del Notariato: ma questa idea ebbe origine da un Congresso di Fedemotai.
Le vicende dell'anno scorso, purtroppo, le ricordiamo tutti.
Chi ha lavorato con Giuseppe di Transo nella preparazione dei quattro congressi di FederNotai, l'ha fatto discutendo per mesi prima di produrre delle relazioni, che non sono, caro Vigneri, le relazioni di dieci o quindici persone. La mìa relazione di oggi, come quelle dei precedenti congressi, è frutto di decine e decine di serate passate a discutere dei controlli, discussioni su cui ci siamo confrontati per lunghissimo tempo e che sono sfociate in delibere del Consiglio notarile di Milano.
Queste relazioni possono essere votate o non votate, possono esprimere le tesi di parte, della minoranza o della maggioranza del notariato, ma non sono le relazioni di dieci o quindici persone.
Tutti sapete cosa è successo dopo il Congresso dell'anno scorso, ma oggi sapete anche che le affermazioni forti fatte in quel Congresso sono state riprese, quasi testualmente, anche in occasione del Congresso nazionale del notariato.
Per cui che il numero chiuso non sia un tabù non lo diciamo più solo noi, che l'agganciamento alla sede non debba essere visto come un'ipotesi di radicamento feudale non lo diciamo più solo noi, sono idee ripetutamente espresse anche in sede istituzionale.
Apprendere quindi che, a luglio, questo Congresso veniva visto con grossa preoccupazione e che si pensava che il tema dei controlli soffocasse l'intero dibattito sulla qualità, e poi sentir dire, oggi, "dopo tutto vi avevamo
valutato male, vi avevamo sottovalutato, le relazioni di oggi sono qualcosa di sicuramente apprezzabile e non era quello che ci si aspettava", denuncia un clima che mi permette di affrontare il problema con maggiore serenità.
Il momento dei controlli è il momento di verifica della qualità.
Non si può parlare di qualità del sistema del notariato, non ci si può vantare di un elevato profilo della categoria, se non si è in grado di far vedere le carte. Il momento dei controlli è il momento in cui si dimostra che non si è bluffato, ma che le carte danno diritto al gioco a cui si chiede di giocare. Poi è vero che non tutta la professionalità del notaio è controllabile, non tutto è verificabile, non tutto è riducibile a numeri o a modelli di comportamento; esiste però un profilo minimo, al di sotto del quale non è pensabile che il singolo notaio possa andare, pena la perdita della qualità dell'intero sistema, che, per quanto possibile, noi dobbiamo cercare di verificare. Se è quindi è vero che la capacità di consulenza, la fantasia che è capaca dí risolvere i problemi dei nostri clienti, l'empatia non sono qualità misurabili, è altresì vero che altre qualità sono misurabili e facilmente verificabili e che pertanto è necessario uno sforzo maggiore per misurarle e verificarle.
Giuseppe di Transo ha posto in evidenza molto bene come la legge del '13 oggi non consenta di svolgere queste verifiche in modo soddisfaciente, perché perché fotografa la funzione quasi esclusivamente nel momento della stipulazione dell'atto, mentre non si occupa di ciò che è prima e non si occupa di ciò che è dopo.
La funzione notarile, invece, comprende tutta la fase istruttoria e tutta la fase di esecuzione successiva all'atto: i controlli devono quindi essere proiettati anche in questo senso. La legge del '13 è insufficiente e superata perché molto spesso ribalta la sanzione, quindi l'esito negativo del controllo, sulle parti. Tutto il sistema delle prescrizioni e delle nullità formali, di fatto, ribalta sui fruitori prestazione il mancato rispetto della norma da parte del notaio.
Non possiamo pertanto ritenerci soddisfatti dell'ordinamento vigente.
Io ho cercato di delineare delle prospettive di riforma, ho fatto anche qualche esempio (su cui non dovete soffermarvi più di tanto), ho cercato di definire il quadro nel quale il sistema dei controlli deve inserirsi, ho cercato di rimarcare come la nostra professione cambi con una velocità impensabile fino a pochi anni fa: è quindi è necessario che il sistema dei controlli sia imperniato su modelli di comportamento individuati con uno strumento flessibile, non affidato a un legislatore che non ha in cima ai suoi pensieri il sistema di funzionamento della professione notarile.
Il sistema che vado prefigurando nella mia relazione è quello di una normativa molto asciutta e di un potere re
 

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golamentare affidato al Consiglio Nazionale,- all'organo di autogoverno della categoria.
A tale organo dovrebbe essere affidata la definizione di modelli di comportamento, che, per tornare ad esempi già fatti oggi, possono essere quelli della trascrizione tempestiva, ma anche quelli dell'imposizione al professionista della capacità di saper produrre la nota di trascrizione su supporto informatico, perché oggi non saperlo fare vuoi dire ritardare la trascrizione.
Altro esempio può essere quello del caso, tanto dibattuto sulle liste in questi giorni, del deposito a garanzia del privilegio erariale. E' emerso che il notariato, di fronte a questo problema, si comporta in maniera assolutamente difforme e anche un po' schizofrenica, diviso tra chi sostiene che il notaio non si debba interessare del problema e chi ritiene invece necessario tutelare glì interessi dell'acquirente., mentre si imporrebbe una tendenziale uniformità di comportamento.
Ma questi, ripeto, sono solo esempi.
Ciò che mi preme ribadire è che si deve spostare il punto di definizione dei modelli di comportamento e dei sistemi di controllo dal legislatore all'autogoverno della categoria.
Non ho tempo sufficiente per analizzare nel dettaglio tutti i passaggi della mia relazione, quindi vorrei semplicemente agganciarmi all'attualità.
Il sistema di modelli di comportamento di cui trattiamo, quindi la definizione di particolari modalità di svolgimento di attività professionali, non è estraneo alla cultura notarile, anzi è presente nel progetto di riforma del sistema disciplinare, che è attualmente in discussione al Parlamento e che si auspica di rapida approvazione.
A mio giudizio, questo progetto (sul quale pare che, in qualche maniera, il Consiglio Nazionale del Notariato stia tentando di intervenire) contiene un errore di pro
 
spettiva abbastanza evidente all'art. 19, nel quale si dice che i "Consigli distrettuali, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale del Notariato, stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto".
A me sembra gravemente sbagliato, lasciare tale determinazione alla competenza dei Consigli distrettuali.
E' emerso con chiarezza dalla relazione del professor Testa, ma anche da tutte le altre relazioni, che il notariato ha una sua nobiltà, se offre una garanzia globale di svolgimento dell'attività che gli è stata affidata.
Anche oggi ho sentito qualcuno tomare sulla vecchia questione del notariato di città e del notariato di campagna: oggi dovrebbe esserci un unico notariato italiano, unico perchè serve dei clienti che vedono la stessa televisione, leggono gli stessi giomali, hanno le stesse capacità di accesso all'informazione. Non è quindi pensabile che il notariato sia la somma di tanti notariati che in modo difforme tra loro agiscono sul territorio nazionale.
L'art. 19 del progetto di riforma, nella sua attuale formulazione, accentua, purtroppo, il rischio di fomire alla collettività delle prestazioni sostanzialmente difformi tra loro sul territorio nazionale.
lo penso che questa norma debba essere corretta, nel senso di accentrare a livello nazionale il potere "di stabilire particolari modalità di svolgimento della professione", uniformi per l'intero notariato, e che debba essere presa in particolare considerazione un'idea che emerge con sufficiente chiarezza da tutte le nostre relazioni. La necessità che í Consigli distrettuali siano sottoposti al potere gerarchico del Consiglio Nazionale del Notariato,
quale si deve assumere il compito di garantire l'uniformità del sistema notariato sull'intero territorio.
 


colntonelln piceinetti
Una prima brevissima riflessione su questo Congresso. Il Presidente ha detto che quello di oggi è un Congresso destrutturato e così è avvenuto, perché, in sostanza, le relazioni sono state molto brevi, gli interventi sento che sono numerosi e quindi si interviene, si parla, praticamente ci si pronuncia su quelle che sono le proprie riflessioni e poi si torna a casa probabilmente con un solo convincimento: quello di aver parlato e di avere espresso le proprie idee.
Dopo questa premessa, vorrei fare una precisazione per il dottor Fuccillo, il quale ha parlato di cambiamenti e ha detto che in genere quando si cambia non si vuole soffrire, si vuole semplicemente cambiare per migliorare. Vorrei ricordare al dottor Fuccillo che nel mio intervento al Convegno di Roma del '99 io parlavo esattamente di questa epoca, un'epoca in cui i cambiamenti interessa
no tutti e ovviamente anche il notariato, e sostenevo che il cambiamento comporta sempre una sofferenza. Fatta questa precisazione, il mio intervento è diretto prettamente verso due obiettivi, il Congresso di Catania per quanto riguarda la prevalenza dell'aspetto pubblicistico e ovviamente la relazione del professor Testa. Si cambia con sofferenza. Tutti ricordiamo la vicenda del GOA, che è stata l'inizio di un percorso strategico, voluto non solamente dal Consiglio Nazionale, ma dalle istituzioni esterne, che, bisogna ricordarlo, sono anche quelle che sottolineano i cambiamenti della società. Allora il GOA è stato un passo iniziale, sicuramente siamo stati di aiuto, con i risultati che sappiamo (e ancora bisogna partire in tante regioni d'Italia); abbiamo continuato in questo percorso strategico con la delega delle procedure esecutive e abbiamo fatto un'ulteriore passo con
 

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l'omologa. Il Congresso di Catania, quindi, è stato costruito su queste tesi. Vi prego di rileggere l'ordine del giorno, il punto n. 1, del Consiglio Nazionale del Nota-dato; anche con il mio intervento, sono state modificate delle parole, è stata soppressa la parola "supporto" del notariato, perché il notariato non deve supportare nulla, il notariato deve mettere a disposizione le proprie competenze specifiche a chi le richiede: le hanno richieste le massime istituzioni, owiamente, e noi abbiamo detto di sì. Questo è chiaramente un cammino. che stiamo percorrendo e ci dobbiamo formare sul cambiamento. Questo è molto importante, a mio parere, ed è stato sottolineato anche dagli interventi politici che abbiamo avuto al Congresso di Catania, dove in sostanza si è parlato di una dismissione di tanti poteri dello Stato a favore di categorie che sono culturalmente e tecnicamente preparate. Noi siamo una categoria, ma non siamo anche le altre categorie. Questo è molto importante perché la categoria possa interpretare la cosiddetta prevalenza dell'aspetto pubblicistico, che poi tale non è, perché, fra le altre relazioni, abbiamo avuto quella di un collega di Milano il quale ha parlato dell'intervento del notaio come libero professionista nell'ambito della prossima autonomia negoziale che si instaurerà all'intemo del campo societario, in particolare per quanto riguarda le Sri, dove prevarrà l'aspetto di libero professionista del notaio quale consulente. L'equilibrio a cui faceva riferimento Peppino di Transo, quindi (mi permetto di chiamarlo Peppino, vista la conoscenza), il quale dice "sempre più libero professionista, sempre più pubblico ufficiale", si sta attuando, ma non perché il notariato decida che cosa deve fare, perché è il cambiamento della società che ci chiede di dare prevalenza a un aspetto piuttosto che all'altro o semplicemente di trovare un equilibrio. Ma non mi dilungo oltre.
L'intervento del professor Testa io ritengo che sia molto positivo. Vorrei citare solo un passo, quello riguardante i farmacisti. Testa ha detto che probabilmente i farmacisti
 
scompariranno perché non sanno più fare i farmacisti. Ebbene, io dico che al notariato questo non potrà succedere, perché il notariato non ha perso la propria identità, anzi, la sta esaltando con nuove funzioni e nuove competenze.
Ripeto, è un percorso strategico quello che noi abbiamo iniziato, ma per noi vale anche quel concetto che Testa ha chiamato empatia, che si potrebbe tradurre per il notariato come adeguamento necessario e, se rimaniamo ancora in tema di qualità, adeguamento facoltativo. Tutti sappiamo che cos'è l'adeguamento necessario, ma forse vale la pena di spendere qualche parola, perché questa fantasia che è propria del notaio serve ad adeguare necessariamente la libertà contrattuale alle norme dell'ordinamento giuridico. L'adeguamento facoltativo è qualcosa di più: serve a garantire ulteriormente la qualità della prestazione notarile. Ebbene, io ritengo che questa identità il notariato non l'abbia persa, perché noi abbiamo un elemento che ci contraddistingue dalle altre categorie: quello della indipendenza e della terzietà. Noi di questo siamo assolutamente consci, anche perché questo è il nostro punto di forza.
Bassetti dice che abbiamo non un solo notariato, ma tanti notariati. E' importante farsi un'autocritica, però io vorrei chiedere a Bassetti: noi abbiamo un'unica Italia o tante Italie? Abbiamo tante istanze sociali o ne abbiamo una sola? Io ritengo che il notariato sia uno spaccato della società italiana, con tutte le incertezze e tutti i dubbi che ha la società italiana in questo periodo, e forse non solamente la società italiana, ma il resto dell'Europa e anche il resto del mondo.
Allora, se permettete, il Consiglio Nazionale del Nota-dato, per il quale in questo momento parlo, sta facendo grandi sforzi, ma li sta facendo il notariato tutto. Siamo in un momento molto difficile, ma io sono assolutamente convinta che il notariato non abbia perso la propria identità.
 
egidio
 
Per la verità, il mio è un intervento più di politica del sindacato, che non direttamente legato al tema. Mi ha in parte preceduto Arrigo Roveda, il quale ha citato l'affermazione di Vigneri di stamattina. In effetti, è alle idee sottese al discorso di Vigneri che io volevo riferirmi ín questo intervento, perché Vigneri ha detto: le tesi degli ultimi tre Congressi, compreso quello di oggi, non sono le idee di Fedemotai, non sono le idee del notariato, sono le idee di dieci o quindici colleghi che le hanno scritte; anzi, lui ha affermato che la grande maggioranza del notariato non è d'accordo, ma questo lo dice lui, io potrei dire il contrario, il consenso non lo possiamo misurare né io né lui. Ma soprattutto Vigneri ha detto che quelle
tesi sono di dieci o quindici colleghi. Intendiamoci bene, su un piano strettamente formale Vigneri ha assolutamente ragione, perché Fedemotai non ha mai votato quelle posizioni, non le ha assolutamente sposate, perché quelle posizioni erano - e Io sono anche quelle presentate oggi - proposte di studio e di discussione. Dove invece, secondo me, Vigneri non ha ragione... Forse gli attribuisco delle sensazioni non sue, ma mi sembrava che trasparisse una necessità di distinguersi, di porre una netta differenza. Su questo io sono un po' preoccupato, perché proprio lui che ha detto di essere stato per vent'anni un esponente sindacale ... ed è vero, perché ho vissuto anch'io la vita dell'associazionismo sindacale.
 

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Sono un po' preoccupato perché, in fondo, è vero che quelle erano idee non necessariamente condivisibili, tutte discutibili, come lo sono quelle di oggi, ma erano comunque l'emanazione - non tanto le idee, quanto il modo di porle - dell'essenza della Federazione, dell'esperienza sindacale notarile. Cioè: Fedemotai non è un partito, non ragiona sulla base di tesi preconcette, non ha una linea politica a cui gli iscritti devono aderire, ci mancherebbe altro, non ha colore, non ha nulla di questo genere. Che cosa la distingue? Che cos'è, in fondo, questa libera associazione? Perché se ne è sentita la necessità? Perché vive da venticinque, trent'anni? Perché dietro c'è un modo di porsi di fronte ai problemi della politica notarile in cui si riconoscono gli iscritti, cioè la non accettazione del "quieta non movere" o del "mota quietare", ma la voglia di discutere sempre, la voglia di porsi in discussione sempre, a costo di sbagliare. Questo è stato ed è Federnotai, questo è ciò che chi ci ha molto creduto ha messo in questa attività.
Un collega stamattina ha detto che a Catania abbiamo sentito parlare di freddezza fra CNN e Federnotai, un collega ha parlato di preoccupazione rispetto alla contrapposizione... Non è così, non c'è contrapposizione nel senso sostanziale; c'è, certo, una differenza di posizioni. Nel momento in cui la Federazione rappresenta un crogiolo di idee, un laboratorio, essa ha il coraggio di far emergere cose anche discutibilissime, che l'istituzione non deve avere. L'istituzione ha il dovere di coordinare tutte le posizioni, non quel dovere di critica o di messa in discussione che può avere la Federazione. E' il discorso che facciamo a volte nei confronti di colleghi che, dopo l'esperienza sindacale, sono passati nelle istituzioni, quando diciamo: guarda, era così coraggioso, era così controcorrente e poi nell'istituzione... Ma non perché abbia cambiato idea: perché rappresenta giustamente una posizione diversa, un
ruolo diverso, una responsabilità diversa. Ma che Vigneri (scusate, cito Vigneri solo perché si è fatto portatore di queste idee) dica che interviene come esponente da vent'anni del sindacato e poi non riconosca una funzione che è tipica dell'associazionismo sindacale, questo francamente mi preoccupa, perché tutto sommato le posizioni e le relazioni, che, certo, sono state dei singoli, che, certo, si potevano anche completamente non condividere, erano e sono comunque il risultato del lavoro svolto nelle associazioni sindacali regionali, dove ci si riunisce tutte le settimane, spesso in tanti e si discute, e nella Giunta, dove ci si riunisce almeno ogni mese: esse sono perlomeno l'espressione - non le singole idee, ma H modo di porle - dell'essenza stessa della Federazione.
Un'ultima polemica quasi scherzosa, che non è neanche una polemica. A me infastidisce un po' anche questo continuare a parlare della "Federazione che rappresenta solo i suoi iscritti", perché è assolutamente vero, la Federazione rappresenta i suoi iscritti, i quali però sono duemila, duemilacinquecento persone che fanno qualcosa per essere tali, pagano una quota variabile da regione a regione, ma la pagano, partecipano a delle riunioni, votano, riempiono un modulo, si iscrivono, fanno qualcosa, mentre il Consiglio Nazionale del Notariato (al quale non disconosco assolutamente, non vorrei essere frainteso, la funzione di coordinamento..., non datemi idee che non ho) ne rappresenta quattromilaottocento che non solo non fanno niente, ma che non possono fare niente nemmeno per dimettersi. Vi raccomando di non andare oltre quello che voglio dire. lo ho premesso che il mio tono è quasi scherzoso, però sono un po' stanco di sentir dire che noi rappresentiamo solo i nostri iscritti con un tono volutamente sminuente e quasi oltraggioso.
 

pino jranco Condò 
Il mio non sarà un intervento molto organico, perché interverrò brevemente su vari punti.
Prima di tutto, esprimo il mio apprezzamento a Federnotai. Condivido quello che ha detto Egidio Lorenzi, ed esprimo il mio apprezzamento per la costanza e l'impegno profuso in tutti questi anni. Fedemotai è una voce viva, anzi, è la voce viva del notariato organizzato, l'unica che c'è. Anche la scelta dell'argomento di oggi lo condivido in pieno, come condivido la scelta di avere in
' vitato come relatori due "laici" importanti. La relazione del professor Testa, secondo me, costituisce la base di natura extra-notarile per tutto il discorso che stiamo facendo sulla qualità.
Il professor Testa ha parlato di lancio del sasso: questo è ciò che Fedemotai ha fatto finora.
Egidio, tu hai detto che certe idee potevano non essere condivise, • però sappiamo tutti che molte delle idee avanzate da Fedemotai alla fine sono state accettate e condivise. Faccio l'esempio dell'equiparazione della scrittura privata all'atto pubblico, per quanto riguarda la responsabilità del notaio, un discorso che noi facciamo da decenni, che è stato osteggiatissimo e che adesso, anche per una giurisprudenza che gioca contro, comin


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cia a essere accettato, per cui arriverà, speriamo presto, la norma del disciplinare che attuerà questa equiparazione.
Qualcuno prima - e comunque Fragomeni stamattina -ha messo quasi in dubbio che il notariato abbia un'identità (poi qualcuno qui ha detto di no). Secondo me, non è assolutamente vero che il notariato non abbia un'identità. A livello professionale, probabilmente, siamo la categoria che ha un'identità monolitica; nel notariato, per esempio, non ci sono le spaccature dell'avvocatura, ci sono elementi unificanti come un'attività culturale del Consiglio Nazionale (convegni, persone che scrivono) che non è presente in altre professioni. Noi abbiamo manifestato la nostra identità e la nostra unità in organismi tipo il CUP, dove, guarda caso, il notariato è stato enormemente considerato; anche nella vicenda delle casse, il notariato ha assunto immediatamente una posizione leader, forse proprio per quella forza derivante da una sorta di unità dovuta al numero ridotto... Ma vengo a qualche accenno alla relazione di Bassetti.
lo condivido la relazione di Bassetti, nella sua impostazione generale, come condivido il discorso dell'aggiornamento e della raccolta di dati per la verifica di qualità; non condivido l'idea di Bassetti di un'anagrafe notarile, o meglio, la condivido nel senso di una raccolta di dati da usare internamente, la condivido meno quando di questi dati raccolti si voglia fare un uso esterno, perché alcuni di questi dati sono ambigui, possono dire una cosa o assolutamente il suo contrario.
Bassetti ha poi parlato di preselezione. Secondo me, non è vero che la preselezione favorisce le doti mnemoniche dei candidati, perché non bisogna dimenticare che la preselezione è una griglia di accesso al concorso, l'esame vero è legato al concorso. Bassetti ha parlato ancora di distacco del processo disciplinare dai distretti e va benissimo, speriamo che arrivi presto il nuovo disciplinare. Non condivido il suo approccio al codice deontologico, ma devo dire che questa è una critica, se mi passate il termine, che rivolgo a tutti i relatori, anche se mi rendo conto del perché viene data così poca importanza al codice deontologico: perché la sua conoscenza e la sua applicazione sono carenti.
Bassetti critica il sistema costituito dall'art. 147 e dai riempitivi che all'art. 147 arrivano dal codice deontologico e ipotizza una norma dell'art. 147 che tipizzi i casi. lo non condivido affatto questa impostazione. Ricordo che c'è una sentenza della Cassazione in cui si dice esplicitamente che l'art. 147 è rispettoso del principio di legalità, individua l'interesse meritevole di tutela (cioè la dignità, la reputazione del notaio, il decoro e il prestigio della classe notarile) ed è correttamente integrato dalle norme deontologiche. La norma troppo tipizzata non mi sembra che possa andare bene. A prescindere da considerazioni di tipo giuridico, vorrei far notare che, teori
 
camente, il sistema così com'è è massimamente efficiente, perché per modificare una legge sappiamo quanto ci vuole. Quanti anni ha la legge del '13? Il codice deontologico può essere modificato dall'oggi al domani, quindi è motto più efficiente. Questo per quanto riguarda l'art. 147. Non condivido neanche la valutazione di tipo generale sul codice. Secondo me, un codice deontologico, per sua stessa natura, ha già uno scopo culturale, di miglioramento della categoria, ma evidentemente nella sua proiezione esterna. Se guardiamo i capitoli sulla concorrenza, è vero che si parla di concorrenza illecita, forse troppo, ma è anche vero che dove non si parla di concorrenza illecita si lascia la porta aperta alla concorrenza lecita; dove si parla di rapporti professionali, il codice prende in considerazione i rapporti con i colleghi, il Consiglio notarile, il Consiglio Nazionale del Notariato, la Cassa, i praticanti, collaboratori, dipendenti, inoltre ci sono anche norme dirette ai componenti dei Consigli notarili, il che non è da sottovalutare, e c'è anche un accenno alla necessità della rotazione, che noi abbiamo sempre sostenuto e che continueremo a sostenere (vi devo dire che quando parlo di rotazione spesso mi viene detto che sono antidemocratico, perché democratico sarebbe consentire a un tizio di ricoprire una carica per centoquarantatre anni). C'è poi tutta la parte sulla prestazione, rispetto alla quale, sostanzialmente, nel codice deontologico si fa proprio un discorso di qualità, per arrivare addirittura al contenuto dell'atto. Se questo non è perseguire la qualità, non so cosa sia. Ancora, c'è il dovere di astensione, c'è l'imparzialità, ecc. Io ho letto tantissimi codici deontologici, compreso quello citato da Fuccillo e che Fuccillo ha definito nel modo che avete sentito. Il nostro codice deontologico è sempre perfettibile, è ovvio, ma vi assicuro che è incomparabilmente meglio degli altri codici professionali, quindi, secondo me, può costituire proprio uno strumento di crescita e di acculturamento del notariato e di miglioramento della qualità. Ciò che manca, come ho accennato prima, è la sua conoscenza. Bisognerebbe compiere un'operazione culturale nei confronti dei notai. Secondo me, esso dovrebbe costituire materia di insegnamento nelle scuole, potrebbe essere benissimo materia di esame connessa alla legge notarile.
A Fedemotai io chiedo di avanzare delle proposte di modifica o integrazione del codice deontologico. Per quanto sta in me, certamente le accoglierò, le esaminerò nell'osservatorio, le proporrò al Consiglio Nazionale.
A proposito dei depositi, abbiamo fatto uno studio che deve essere approvato dal Consiglio. Adesso, sotto forma di risposta/quesito, affronteremo il problema specifico del deposito per i privilegi.
Comunque, per quanto mi riguarda, sono apertissimo a modifiche e integrazioni.
 

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Mjnrin etnudin mandrini
 
Oggetto di questo dibattito è la qualità: qualità della prestazione (e ci è stato spiegato dal professor Testa che la prestazione può essere vista attraverso la qualità attesa o la qualità percepita, cioè il prius o il posterius); qualità della professione (nelle relazioni di Fragomeni e di Bassetti troviamo una distinzione fra etica professionale ed etica personale). Mi chiedo allora: ma avvenimenti come la presenza di illustri economisti ai nostri ultimi convegni (Marzocchi a giugno all'Assonotai, il professor Testa qui da noi) o il fatto che il primo numero di Attività, la rivista del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicasse l'intervista a Prandstraller (in cui tra l'altro erano citati i famosi cinque parametri del professionista, fra i quali, mi pare, l'empatia), cosa significano? A mio sommesso avviso, significano che il concetto economico di qualità (questo l'ho imparato da Prandstraller) non è il concetto tipico di qualità, cioè: la prestazione di qualità non è quella che è buona, è quella che è conforme allo standard. Da qui il richiamo fatto più volte alle ISO-9000, che possiamo identificare in quelle striscettine che troviamo sui prodotti che passano sotto il lettore ottico al supermercato e che certificano appunto la conformità allo standard; quella che noi giuristi romani avremmo chiamato in altri tempi la relatio formale.
Allora perché il controllo di qualità? Il controllo di qualità, ha detto giustissimamente Roveda, è un momento di verità. Bassetti questa mattina diceva che il controllo di qualità deve essere fatto da un organo terzo, e proprio questo vuole essere l'oggetto di una breve riflessione sulla Commissione per l'accesso alla professione, che, come sapete, mi sta molto a cuore.
La Commissione per l'accesso alla professione deve essere sicuramente un organo terzo, ma terzo anche dal punto di vista notarile. E' vergognoso che in essa non ci sia un membro di Fedemotai, perché il discorso della formazione professionale è stato sempre portato avanti da Fedemotai. E' anche necessario che ci sia più di un professore universitario, specie se si tiene presente che ormai, per fortuna, nella nostra categoria siamo in molti ad avere quel bilinguismo di cui si diceva poco fa, anche perché nella commissione di concorso ci sono professori universitari, c'è il magistrato che purtroppo domina la commissione... E dico purtroppo perché in altri paesi, come in Spagna, sono i notai che dominano la commissione.
Quindi: professori universitari anche per la commissione di accesso alla professione come per quella del concorso. E ancora: il sociologo e l'economista. Perché il sociologo e l'economista? Perché, da uno studio sulla professione di notaio che ho potuto fare in occasione di , un seminario sui sistemi giuridici comparati, è risultato che noi siamo l'unico paese che getta dalla finestra delle energie e non riconosce un ruolo sociale a dei giovani che non riescono a diventare notai, ma che per questo
hanno studiato nove, dieci, quindici anni. Per esempio, in Germania, è lo Stato che paga la formazione professionale, cioè il ragazzo (noi lo chiameremmo laureato) viene assunto dalla pubblica amministrazione con uno stipendio di circa due milioni e deve sopportare quelle che io scherzosamente chiamo le cinque stazioni della Via Crucis; cinque annate terrificanti di pratica, alla Procura della Repubblica, dal notaio, dall'avvocato, dal penalista, dopo le quali deve superare il primo di tre esami di Stato; se non supera il primo esame di Stato, poiché allo Stato costa perché paga la sua formazione professionale, va a fare qualche altra cosa. Chi supera il primo esame e arriva fino in fondo, se è tra gli ultimi nella graduatoria, va a fare l'avvocato, mentre i primi fanno i magistrati.
A questo punto, io mi chiedo perché non ci possiamo occupare anche di un processo formativo della qualità notarile, visto che con la riforma universitaria che è entrata in vigore noi già abbiamo, dall'inizio di quest'anno accademico (pario ovviamente della mia facoltà, quella di giurisprudenza), delle lauree che si conformeranno come segue: tre anni che preparano a qualunque tipo di servizio pubblico amministrativo e due anni che preparano alle professioni legali, fra le quali c'è anche la magistratura. Ripeto, però, che ci vuole una commissione in cui siano presenti persone che possano e vogliano influire su un certo tipo di modifica, creando anche del personale per quelle organizzazioni che noi come notai, specie quelli della mia generazione, rifiutiamo, ma che ci verranno imposte. Se infatti uno studio non riesce in tempo reale a collegarsi con la banca dati del Canada, per esempio, i clienti, i grossi clienti, andranno da un altro notaio.
Qui, Roveda, consentimi, io non sono mai polemica, però cerco di essere pragmatica: non è vero che il notariato è tutto uguale. La prova di questo è che moltissimi dei nostri validi ragazzi sono stati bocciati, due concorsi fa, sul famoso 2343 bis, cioè l'obbligo di allegare la famosa perizia, ma non perché non si conoscesse la norma: perché da Roma in giù la perizia non si fa, perché, se viene fatta fare da una società di revisione, costa, quindi il giudice si accontenta del bilancio dell'anno scorso, della situazione provvisoria, di quello che volete, a seconda del tribunale dove si opera (io ho operato a Roma e attualmente opero in un piccolo tribunale, onde noto le differenze). Quanti ragazzi hanno bocciato al concorso per questo? Lo dico per dimostrarvi come nella pratica ci siano dei notariati diversi.
Allora, e concludo, tenendo presenti le varie istanze, perché non cerchiamo nell'ambito della Commissione per l'accesso alla professione di muoverci guardando anche a quello che stanno facendo o che hanno già fatto negli altri stati europei? Perché domani la figura del notaio (da qui l'utilità di avere un economista in Com
 

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missione) sarà una figura poliedrica. Innanzitutto, noi avremo un aspetto pubblicistico (non sta a me dire se sarà prevalente o meno, ma ci sarà) che è l'aspetto certificatorio, che finora noi abbiamo sempre un po' snobbato dicendo che non siamo pubblici certificatori; ma, attenzione, questo è l'aspetto del notary public anglosassone, quindi non rifiutiamo delle funzioni che poi, di fatto, ci vengono imposte da un altro che viene a lavorare col trattato CEE. Quindi, primo aspetto: la certificazione pura. Avremo poi la certificazione cosiddetta di qualità, e qui è giustissimo che per la visurà ipotecaria, la visura catastale, la certificazione urbanistica, la certificazione sulle esecuzioni immobiliari, sia il notaio a certificare che sono di qualità. In questo modo, giustamente, ci verranno date le omologhe. E questo è l'aspetto pubblicistico.
Per quanto riguarda l'aspetto privatistico, abbiamo il controllo di qualità, che io però definirei funzionale, per
 
ché l'abbiamo sempre avuto e non credo che ci venga contestato.
Un altro aspetto importante (e qui mi ha fatto molto piacere sentir parlare il professor Testa di limiti minimi e di limiti massimi della tariffa) è quello, preminente in Francia, del devoir de conseil, che nel linguaggio degli economisti, con un termine un po' bruttino, si traduce con customizzazione, ma che a me piace più chiamare droit coutumier, cioè quello che io da donna definirei l'abito di alta sartoria fatto su misura: il cliente ha un determinato problema e io gli devo fare il vestito di Dior. Questo è l'aspetto importante, l'aspetto personale, per il quale il cliente va da Dior e non va dal sarto diciamo di media taglia.
Tutte queste cose non credo che sia difficile farle convivere, però un punto che io ritengo importantissimo, che stamattina è stato spesso sottolineato, è che queste cose bisogna farle conoscere alla base, soprattutto preparando i nuovi notai di domani ad affrontarle.
 
Arturo Zrienve
 
Oltre che sull'art. 147, intervengo brevemente anche su altri due aspetti: la qualità della prestazione e la certificazione della qualità della struttura.
Secondo me, la qualità della prestazione dipende soprattutto dal lavoro che sanno o possono fare i Consigli distrettuali, i quali devono mutare pelle: da custodi della professione, devono trasformarsi in promotori della qualità della professione. Gli ordini, quindi, devono sviluppare seri e stabili rapporti con le università, per realizzare corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione. Occorre che essi organizzino attività senninariali che consentano di raggiungere il livello ottimale della prestazione professionale. La partecipazione a questi corsi deve essere attiva da parte del singolo notaio, tale da consentire la valutazione del soggetto al quale sarà rilasciato un attestato di frequenza. Attenzione però, questa partecipazione, secondo me, deve avere una base esclusivamente volontaria, la non frequenza non può essere sanzionata dall'ordine professionale, sarà sanzionata solo dal mercato. La certificazione professionale, quindi, è una scelta libera, che si basa esclusivamente sulle aspirazioni e sulle inclinazioni del singolo notaio. Dunque: la valutazione negativa non è a carico del notaio se non partecipa, bensì solo a carico del Consiglio distrettuale se non produce cultura, come è suo dovere. Per quanto riguarda la certificazione della qualità della struttura, questo è un aspetto oggettivamente verificabile. lo ritengo ammissibile (condivido le osservazioni e le proposte fatte) che vi sia un controllo da parte dell'ordine sul processo di funzionamento della struttura, sulle modalità di lavoro, partendo dall'assunto che una maggiore efficienza e una migliore organizzazione sono dei pre
supposti per una prestazione di qualità. Qui si può ipotizzare anche una certificazione di qualità, cioè quella che garantisce il processo di produzione dei servizi professionali. Tale certificazione credo che possa condurre a un innalzamento della qualità finale del servizio erogato, a una maggiore strutturazione dei processi, a una spersonalizzazione delle attività routinarie e delegabili. Da ciò deriva, di conseguenza, la liberazione per il professionista di tempo da dedicare ad altre attività di maggiore impegno, di maggiore valore aggiunto.
Passo quindi a trattare brevemente dell'art. 147, che ha subito ingiustamente due attacchi pesanti e congiunti da parte di Bassetti e Roveda.
L'art. 147 è stato bollato come norma in bianco, che si presta ad arbitri e soprusi, quindi bisogna riscriverlo o bisogna addirittura eliminarlo tramite un processo di tipizzazione. Non ho capito bene se questo processo o procedimento di tipizzazione degli illeciti debba essere affidato al legislatore o al Consiglio Nazionale del Notariato; in entrambi i casi si tratta di pericolose involuzioni. Infatti la prima soluzione contrasta con l'attuale processo di decentramento amministrativo e di "deregulation" normativa; con la seconda soluzione il risultato non cambierebbe, perché si tratta comunque di riconoscere al Consiglio Nazionale del Notariato (cosa che ha fatto la legge 220/90) un potere regolamentare astratto, generico, che di volta in volta può essere riempito di contenuto concreto solo dai Consigli Distrettuali.
E' un po' come il cane che si morde la coda: l'attacco all'art. 147 è un attacco al codice deontologico, è antistorico e anticulturale, perché addirittura, prima della legge 220/90, le norme deontologiche erano state parificate da
 

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alcuni studiosi della materia alle norme consuetudinarie. Per l'ordinamento statuale, la norma deontologica viene ritenuta norma etica e non giuridica, ma ciò non toglie che essa abbia vigore di norma giuridica nell'ambito del gruppo professionale cui si riferisce, con il risultato che è consentito agli organi professionali del gruppo di pretenderne l'applicazione con atti e con procedure cui lo stesso ordinamento statuale riconosce valore.
Se le norme deontologiche sono paiificabili a quelle consuetudinarie, nessuna riserva dovrebbe sussistere sulla loro giuridicità, sia per l'ordinamento interno, cioè
del notariato, sia per quello estemo, cioè dello Stato. Infatti, i concetti di mancanza, decoro, prestigio, dignità e reputazione sono, sì, richiamati dal legislatore, ma non sono definiti, sono contenitori vuoti che possono essere colmati da un procedimento di tipizzazione solo da parte di chi esercita il potere disciplinare, non da parte del legislatore, il quale invece rinvia a tali concetti, che acquistano efficacia giuridica in virtù del codice deontologico. Queste enunciazioni risalgono a molti anni prima della legge 220/90, quindi l'attacco all'articolo 147 ci riporta indietro, Il che non ha senso, secondo me.
 


Corto ,Snggio
Anch'io vado a scadenza, come il Presidente, quindi posso dire tutto quello che penso.
La mia prima osservazione riguarda la questione delle tesi congressuali. Non per ritornare su un argomento che è stato toccato da altri, ma, riflettendo su questo, io vedo una questione culturale che c'entra molto col tema del nostro Congresso, cioè: io non sono infastidito, come Egidio Lorenzi, dal fatto che le tesi esposte al Congresso siano di chi le espone e di qualcun altro che graziosamente ha partecipato a elaborarle, ma è altrettanto evidente che, se il Consiglio Nazionale del Notariato ha la rappresentanza di tutti i notai, ce l'ha per fini istituzionali e quindi nel merito delle decisioni politiche non rappresenta tutti gli altri quattromiladuecentonovanta notai... Vigneri, tu dici "queste sono le vostre tesi, gli altri non sono d'accordo", e mi fai capire che, come Consiglio Nazionale del Notariato, rappresenti gli altri quattromiladuecento...
No, vorrei capire.
Secondo: a me sembra che gli elementi che sono stati considerati owi nella relazione di Testa siano elementi decisivi. Questi elementi saranno ovvi nel senso che ne comprendiamo facilmente il significato, ma non sono owi nel senso che sono posti alla base di una politica del notariato. Quindi, io vorrei capire se questi elementi -owi o più o meno owi - hanno un'importanza strategica nello sviluppo della politica del notariato, perché questo è il tema del Congresso di oggi. Noi diciamo "dopo la forma, dopo la funzione, la qualità è la frontiera su cui si gioca il futuro del notariato", e poi cerchiamo di spiegare perché.
Ora, ìo vorrei capire (perché non l'ho capito né da quello che ha detto Piccoli, né da quello che ha detto Giovanni, Vigneri né da quello che ha detto Antonella Piccinetti, non l'ho capito neanche a Catania) se il fatto di tenere in considerazione tutti gli elementi della realtà possa portare a dire ai notai, agli altri quattromiladuecentonovanta notai, dove stiamo andando; perché fare politica significa indirizzare un'azione verso un fine.
Noi sosteniamo che la questione della qualità è fondamentale, perché essa potrebbe qualificare in positivo l'attività dei notai e dimostrame l'utilità sociale, altrimenti il richiamo all'interesse del cittadino sarebbe giustapposto, un po' retorico, potrebbe suonare per il cittadino stesso come una presa in giro. Per questo, allora, viene evocata nella relazione Bassetti un'idea di qualità - anche questa owia, però interessante - come efficienza allo scopo. Dopo di che, tutti hanno usato, sia i relatori, sia chi è intervenuto, la parola etica, cioè: qualità legata all'etica, alla morale. Ora, è impossibile fondare un'idea di morale sganciandola da quanto si è detto prima. Insomma, qui la morale - perché non diventi moralismo, cioè adempimento di una serie di precettini privi di una loro organicità - deve essere in qualche modo identificata in un'azione, in un comportamento che sia confacente all'essere (lo si dice anche in filosofia, scaturisce dall'ontologia), ma l'essere notarile non è un essere ín natura, perché il notaio non esiste in natura, è dato dall'ordinamento. L'essere notarile è contraddistinto dalla sua funzione. Allora la morale del comportamento notarne è quella di un comportamento che persegua strenuamente la funzione, altrimenti finiamo nel moralismo, in norme di buon comportamento, di buon vicinato, del buongiorno e buonasera. L'eticità del notariato consiste nel comportarsi in maniera confacente al proprio essere notai, quindi alla funzione. Allora io dico a Condò: lasciamo stare la norma in bianco che deve essere riempita, ma la deontologia in cosa consiste? In una serie di norme giustapposte, di buon comportamento, che non hanno a che fare con la funzione? Oppure queste norme sono la misura di un comportamento che tende ad adeguarsi alla funzione?
Pongo un'altra domanda: come si fa un codice deontologico? A me non interessa, in questa fase, se esso sia fatto di norme in bianco o di norme tipiche, mi chiedo come lo si dovrebbe tipizzare, quali sarebbero i comportamenti moralmente rilevanti diversi da quelli delle buone maniere.
 

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Ancora: la funzione, per come è data, non essendo un bene in natura, si adegua continuamente. Per sua definizione, la funzione è determinata dall'essere per altro, non dall'essere per se stesso, e da questo altro che cambia. A me sembra che in questa definizione vi sia un'implicazione di tipo giuridico enorme, perché a questo, punto si potrebbe dire che il notariato di per sé è sempre riformando, in quanto, nel momento stesso in cui si dovesse cristallizzare in una funzione che si determina storicamente, esso sarebbe già rovinato. Rispetto al problema dell'ordinamento, allora, si dovrebbe tendere non tanto a vedere in quale momento riformare
 
l'ordinamento, quanto ad avere un sistema legislativo che ci riguardi e che permetta una riforma permanente, perché, se vale la premessa, deve valere anche la conseguenza. Anche su questo chiedo a Remo che cosa ne pensa.
In questo momento, il problema non è capire quale riforma fare, ma, se la funzione è come Bassetti l'ha descritta, bisogna pensare a una riforma, attraverso norme di primo, secondo, terzo grado, che permetta  a scalare un adeguamento che si adatti il più possibile alla velocità dei cambiamenti della società
 
emc) Znssetti
 
Intervengo rapidamente solo per replicare a quanto hanno detto da Condò e Bienza. Comunque mi sembra interessante il fatto che si sia entrati nel dettaglio delle relazioni. Questa è una cosa molto positiva, che i relatori auspicano sempre, perché, se si viene solo a dire che qui si vogliono distribuire tessere e tesserine, questo significa che non si sono lette le relazioni.
Per quanto riguarda l'anagrafe notarile, Condò dice che i dati verso l'estemo possono essere ambigui e io sono d'accordo, però credo che siano meno ambigui del nulla; comunque, se mi volessi servire di un medico o di un awocato, penso che mi farebbe piacere avere dei dati. Sono d'accordo sul fatto che questi dati debbano essere selezionati. Io non dico di mettere in piazza tutto quello che riguarda i notai: utilizziamo le nostre energie intellettuali per capire quali dati, portati all'esterno, possono accettabilmente orientare le persone.
Per quanto riguarda l'art. 147, io credo che ci sia prima di tutto un problema di cultura liberale, chiamiamola così, anche se oggi questo termine è un po' inflazionato. Noi possiamo anche pensare che, se fuciliamo i notai, in qualche modo impediamo che poi si reiterino le loro violazioni, però, da un punto di vista giuridico di principi fondamentali, non sarebbe corretto. Allora credo che ormai siamo arrivati a un punto storico, quello sì, in cui tutti i soggetti hanno diritto a una tipizzazione delle norme che li riguardano, quindi anche i notai. Attenzione, però, qui non c'è solo il problema della mancata tipizzazione, c'è un altro problema: quella di una norma in bianco a favore non della collettività, ma della categoria.
Infatti, si dice che viene sanzionato colui il quale è difforme rispetto al decoro e alla dignità notarile, però con una serie di passaggi. Innanzitutto: non è conforme al proprio decoro il notaio..., quindi al decoro del notariato, essendo il notariato una componente della società... Insomma, qui ci allontaniamo da qualsiasi concezione ragionevole. Io penso che potremmo dire che quella norma è perfettamente figlia della propria epoca.
Un'ultima cosa per quanto riguarda il codice deontologico. Condò dice che il codice deontologico è già uno strumento culturale e di orientamento. Io non sono del tutto convinto di questo, però forse qui ne dovremmo parlare a lungo. Sicuramente, per il concetto che io ho di strumento culturale, c'è un salto di qualità diverso rispetto al tipo di cultura, perché credo che nessuno oggi possa negare che il codice deontologico è uno strumento limitativo della concorrenza, in quanto alla radice ideologica del codice deontologico c'è la convinzione che la concorrenza sia antitetica alla qualità. Se invece sono esatte le premesse di quanto diciamo, se cioè diciamo che una cosa è la qualità del notariato, quindi siamo detentori di una frazione di questa qualità, e una cosa è la qualità del notaio, quindi diciamo che la qualità per il notaio è il discostamento dallo standard e automaticamente- lo strumento culturale deve favorire il discostamento dallo standard, ciò significa che questo strumento culturale deve favorire la concorrenza, quindi il codice deontologico deve essere scritto in maniera da favorire la concorrenza, cosa che oggi certamente non è.
 

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'Vnlentinn de Oonnto
 
Mi riaggancio all'intervento di Antonella Piccinetti per una breve riflessione sul coordinamento tra l'argomento di questo Congresso e quello dell'ultimo Congresso nazionale svoltosi a Catania lo scorso mese di ottobre. Controllo di qualità in questo Congresso, contributo del notariato alla giustizia civile nell'altro: non sono oggetti sconnessi fra loro, anzi ritengo che siano i due vertici, le due direttrici di un unico argomento centrale, la visione prospettica della nostra possibile evoluzione, visione prospettica che, per la verità, potrebbe diventare inquietante, se un aspetto dovesse prevalere sull'altro; ma forse ancora più inquietante sarebbe se il secondo, il contributo alla giustizia civile, dovesse prevalere sul primo, perché gli equilibri sono delicati.
A Catania il notariato ha ricevuto grandi riconoscimenti, ma è rimasto un interrogativo: il senso della graduale, crescente attribuzione di funzioni attualmente svolte dalla magistratura, che, vista isolatamente, può anche avere il sapore del corrispettivo della soprawivenza, ma quale soprawivenza? Questa prospettiva, quindi, deve essere sopportata dal convincimento di ciascuno di noi che sia altresì necessario un sussulto interiore, che non faccia smarrire la nostra identità.
La rivisitazione del nostro ordinamento nel segno della qualità è un fattore di crescita determinante, che va accettato, capito e fatto proprio. Il pericoloso convincimento di essere già a livelli di eccellenza, nella visione un po' farisaica di un notariato perfetto, dove siamo tutti buoni, tutti bravi, tutti missionari del diritto, ci conduce verso la passiva accettazione di un cambiamento di ruolo che potrebbe anche snaturare la nostra essenza. Accettare
invece di rileggerci, mettendo al centro del sistema le esigenze dei nostri utenti diretti (i clienti) e del nostro utente finale (l'ordinamento), avere il coraggio di mettere a nudo le distonie comportamentali e le digressioni deontologiche, che tradiscono il senso stesso della nostra funzione, cercare di individuare il senso prima e il metodo poi del cambiamento di rotta, per fomire natura sostanziale e non formale ai controlli sulla nostra attività, queste sono le direttrici che ci pongono nella prospettiva di un notariato rinnovato, che vede esaltati ed evidenziati i propri connotati.
In occasione del terzo Congresso di Fedemotai, ebbi modo di approcciare la scoperta del sistema qualità, che mi lasciò da un lato affascinata e dall'altro sorpresa. Ci sono, in realtà, nel sistema qualità, nato e studiato per il mondo dell'impresa, degli spunti che a mio awiso andrebbero colti. Diceva bene Arrigo Roveda: il prodotto, catapultato nel nostro settore, è l'atto, ma non basta la qualità dell'atto, ci vuole la qualità del procedimento, il prima, il durante e il dopo, che fra l'altro è l'aspetto più misterioso del notariato. Pochi dei nostri utenti diretti conoscono effettivamente la natura, l'essenza, la delicatezza, lo sforzo, la fatica reale della nostra professione, che viene alla fine commisurata soltanto sulla base dell'atto, che, sì, è il vertice, ma non esaurisce il nostro ruolo; come non considerare la funzione di adeguamento, lo sforzo di tenere conto, del nostro utente finale, mettendo da parte, a volte, anche le esigenze del nostro utente diretto.
Quella della qualità non è una sfida da accettare, a mio awiso, è una sfida da lanciare.
 


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Il mio intervento, che è molto pragmatico, è sul passaggio dalla tutela intema alla tutela della collettività. A questo proposito, vorrei leggervi alcune righe della introduzione ai materiali di deontologia notarile del Consiglio Nazionale del Notariato: "Sembra che il notariato italiano guardi con molta maggiore attenzione a dove si esercita la professione che non a come questa viene esercitata. Ci si preoccupa più del tempo che impiega il notaio nei suoi spostamenti dalla sede ad altro luogo, che non del tempo che dedica allo studio della pratica, all'indagine personale della volontà e al rapporto con le parti che a lui si affidano".
Come vedete, quindi, oggi non c'è nulla di nuovo e di rivoluzionario in quello di cui stiamo discutendo. Oggi, più semplicemente, si ribadisce forse in questa sede
una centralità del "come" rispetto al "dove". A questo punto, parlare di tutela dell'ordinamento notarile diventa molto interessante e per certi aspetti molto nuovo, perché, quando l'ordinamento notarile si deve preoccupare di tutelare il dove, ha a disposizione degli strumenti prevalentemente sanzionatori e repressivi; quando invece si deve preoccupare di tutelare il come, è chiaro che può procedere sviluppando e affinando degli strumenti di prevenzione e svolgendo un'importantissima funzione di promozione e crescita della qualità stessa, a vantaggio indiscusso della collettività.
Nel momento in cui l'ordinamento notarile concentra la sua attenzione sulla tutela del "come", il problema della qualità si sposta dal singolo alla categoria, così come ha ben illustrato il professor Testa. Mi è piaciuta molto
 

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l'espressione da lui usata: una reale cultura della qualità. L'introduzione di una cultura della qualità mi è sembrata il primo passo di un programma estremamente valido di tutela preventiva e mi ha fatto venire in mente alcuni scenari. Mi sono ricordata, in realtà, dell'inizio della mia professione a Busto Arsizio e della mia solitaria ricerca di un protocollo di qualità. Ricordo ancora con molta tenerezza una prima telefonata di un potenziale cliente, il quale mi chiese di poter venire in studio a parlare del "deposito della firma"; ricordo che io dissi ."bene, molto piacere", poi chiusi la telefonata e mi detti a una forsennata ricerca di questo istituto giuridico per me molto misterioso. Lessi di tutto, penso, ma non trovai niente. Mi vergognavo moltissimo e non avevo il coraggio di chiamare nessuno, anche perché ero a Busto Arsizio... lo non ho né padri notai, né nonni notai. Feci buon viso a cattivo gioco, quindi, e dissi "va be', parlerò con lui e capirò che cosa vuole". Fu molto chiaro quello che voleva: profittando forse anche della mia ingenuità (avevo ventotto anni), mi propose il deposito della firma e mi disse "io oggi deposito la firma davanti a lei, poi verrà la mia segretaria di volta in volta e lei, comparando, autenticherà la firma". Questo ricordo mi ha fatto capire che è proprio all'inizio della professione che noi abbiamo bisogno di forti modelli di riferimento, soprattutto chi, come me, non ha dei retroterra notarili di appoggio. Cultura, indipendenza, rigore, capacità organizzativa, devono emergere tutti insieme e nello stesso momento, esattamente e immediatamente sul campo. Questo non è facile, perché sappiamo quale scollamento c'è tra la preparazione al concorso, il tipo di pratica che facciamo per il concorso e la vita reale.
A questo punto, mi piace immaginare, con spirito abbastanza pragmatico, un intervento forte e concreto di Consigli notarili che siano dotati di quell'organizzazione riformata di cui parla il professor Testa, nel senso che siano in grado di aiutare e sollecitare la creazione di una struttura che si occupi, in un momento molto delicato, di facilitare ai notai l'ingresso nel mondo del lavoro in un modo già professionalmente qualificato. Tirocinio, addestramento e, per usare una parola molto brutta, tutoraggio (la collega Bissatini mi suggeriva il termine baliatico, ma il senso anglosassone del termine è tutoraggio), incontri, conoscenza immediata della realtà locale, sia nelle sue esigenze, sia nelle sue deformazioni, conoscenza immediata di usi e costumi della pubblica amministrazione locale: tutto questo consentirebbe al giovane notaio di sapere subito quali sono le coordinate qualitative di cui ha parlato il professor Testa, cioè gli permetterebbe di conoscere quel sistema di coordinate certe in cui può cominciare a muoversi.
Adesso uso una parola famosa in quanto l'ha usata, anche se in un contesto diverso, il notaio Di Transo: accompagnamento. L'accompagnamento, nel mondo del lavoro, non ci deve suonare come qualcosa di strano. lo
 
ricordo, nella mia conoscenza del mondo anglosassone e del processo formativo dei banisters, che alcuni barristers, almeno all'epoca in cui li ho conosciuti, mi dicevano di dover dimostrare di aver condiviso un certo numero di cene, quindi di incontri serali, con i colleghi di questa famosa "Inn of Court" a cui appartenevano. Si può però anche immaginare, sul modello tedesco, che anche il personale qualificato degli studi notarili sia addestrato dagli stessi Consigli, diffondendo quindi una cultura della qualità già dal basso, in modo che lo studio del notaio si muova su un livello professionalmente molto elevato sin dall'inizio.
Facendo ancora riferimento all'inizio della professione, sempre per radicare più in profondità la cultura della qualità, si potrebbe ipotizzare un uso dell'integrazione che viene erogata dalla Cassa come un modo per monitorare le possibili situazioni di disagio, perché io credo che questa sia poi anche la causa di tante integrazioni, che impediscono al notaio di lavorare con soddisfazione nella propria sede. II notaio che chiede l'integrazione non credo che sia pigro, a volte il disagio nasce, sì, da situazioni economiche locali, soprattutto quando si lavora in zone periferiche, ma altre volte esso nasce da una concorrenza chiamiamola non leale, da condizionamenti e pressioni da parte di quelle che la medesima introduzione da me citata chiama "centrali di lavoro notarile".
Si possono ancora immaginare degli scenari all'americana, dove i notai giovani e vecchi si incontrano per dei corsi di aggiornamento. Nella mia esperienza, io ho incontrato parecchi awocati con i capelli bianchi impegnati all'Università di Harvard a conseguire i punti per un programma che, a quanto mi consta, è obbligatorio,
e che viene chiamato Continuing Legal Education. Queste sono le mie piccole, pragmatiche proposte. Tuttavia, dopo averle formulate, mi piace sottolineare che forse l'importanza di questo Congresso non è data tanto dalle proposte, quanto piuttosto dalle domande che in questo contesto ci stiamo ponendo tra di noi e che ci porteremo dentro di noi uscendo da questa sala. Le proposte che sono state oggi illustrate sono solo ipotesi di lavoro, credo, anche se owiamente suscitano in noi varie risonanze emotive: alcune ci piacciono, altre ci irritano, altre ci preoccupano, altre ci stuzzicano, ma insisto a dire che quello che conta, in questo momento, in questo Congresso, sono le domande che ci vengono suggerite. D'altra parte, e chiudo, gli storici della scienza fanno spesso notare che la domanda giusta è molto più importante della risposta giusta; si può infatti pensare che la risposta giusta a una domanda banale sarà sempre banale, ma la domanda giusta, anche se irrisolvibile o di difficile soluzione iniziale, è quella che ci può indicare la strada verso le più grandi intuizioni e i più grandi rinnovamenti.
 
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A questo punto chiedo scusa di non essere una donna, perché, dopo le sollecitazioni che sono venute, mi pare che la nostra Presidente abbia avuto veramente soddisfazione anche a livello di interventi.
Parto dal terna: un tema, si dice, rischioso. Ogni idea, per il fatto solo di essere un'idea, è un rischio. Va bene quindi andare avanti.
Paolo Piccoli ha detto giustamente che dobbiamo preoccuparci, quando parliamo di qualità, della qualità "prima", "durante" e "dopo". La qualità "prima" è quella dell'accesso alla professione. Ora, se si tratta di combattere un luogo comune, ha perfettamente ragione il mio caro amico Paolo Becchetti a scandalizzarsi quando D'Alema dice che, se non si è nella famiglia giusta, non si riesce ad avere l'accesso alla professione, ma se invece questa osservazione la leggiamo in senso positivo, come l'abbiamo sviluppata in questo convegno, non possiamo che farla completamente nostra. Allora D'Alema ha perfettamente ragione, perché, se io penso a tanti giovani che fanno i pellegrini negli studi per trovare un posto che permetta loro di imparare la professione di notaio, io dico che questa situazione deve essere superata.
Nel sistema austriaco l'accesso alla professione è qualcosa di molto più serio.
Ricordo di aver suscitato le preoccupazioni di Giancarlo
 
Laurini, quando mi sono fatto promotore nel Comitato italo-austriaco della discussione sull'accesso alla professione, anche se, come presidente del Consiglio notarile di Trento, ho dato una specie di altolà alla proposta che viene dal Triveneto di un accesso alla professione attraverso l'uso del praticante. Questo deve essere visto con molta prudenza, per evitare che diventi una semplice comodità del notaio.
Per quanto riguarda il discorso del Consiglio notarile che Roveda proponeva di esautorare da certi compiti, io non sono assolutamente d'accordo. Non sviluppo l'argomento perché non voglio portare via troppo tempo. Per quanto riguarda la preoccupazione o la meraviglia manifestata dall'amico Bellecca, il quale dice "come mai questi vanno di là e ragionano in maniera diversa?", io porto la mia esperienza personale. Sono stato nominato consigliere della Cassa su invito e sollecitazione del sindacato del Triveneto, in contrapposizione a un candidato ufficiale, e ho fatto la mia battaglia, che credevo di bandiera e che invece è riuscita. Però ho detto ai miei amici "guardate che vado a fare l'amministratore della Cassa, non il sindacalista". Anche se il sindacato era ed è stata la mia passione fin da quando venivo all'UN!, a Roma, la domenica mattina con l'aereo e il pomeriggio ritornavo con il treno pur non avendo il becco di un quattrino.
 


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Gli argomenti sono quasi tutti esauriti, quindi a noi resta ben poco da dire, ciononostante diciamo anche la nostra.
Ho chiesto a un collega: tu ti sei iscritto, devi parlare? Lui ha detto: no, perché se parlo devo dire quello che penso e, se penso, poi non so quello che dico e quello che succede. Quindi molte cose si dicono e molte cose non si dicono, si lasciano all'immaginazione. Ciò non riguarda direttamente la nostra categoria, una categoria nobile, che svolge la propria funzione con molto zelo, con quotidiano sacrificio, con impegno anche sociale, una categoria che si deve difendere dalle aggressioni di altre categorie frustranti, alcune delle quali non le possiamo nemmeno nominare perché dipendiamo da loro, siamo controllati da loro.
I miei argomenti sono: inadeguatezza della normativa notarile, riflessioni, patologie, rimedi proponibili diretti a garantire una migliore qualità del servizio professionale notarile.
Innanzitutto porgo un ringraziamento personale ai rap
presentanti di altre categorie, come il giomalista che abilmente sta dirigendo i nostri discorsi, il dottor Fuccillo, e il professor Testa, il quale ha dato anch'egli il proprio contributo facendosi carico dei nostri problemi. Per i prossimi convegni si auspica una partecipazione estesa anche agli utenti tramite i loro organi rappresentativi, agli altri organi di lavoro concomitanti al nostro, organi degli uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari, catasto, magistrati della volontaria giurisdizione, camere di commercio. Questa è una proposta che sottopongo alla direzione, la quale ha abilmente organizzato questo nostro grazioso simposio.
Per quanto. riguarda l'inquadramento delle problematiche professionali della nostra categoria nelle tematiche più generali, sociali, professionali, per la realizzazione degli interessi dei cittadini mediante una maggiore efficienza del servizio, c'è un'amara considerazione da fare sull'inadeguatezza e sull'insufficienza della normativa notarile. E' strabiliante. Se vedete i prowedimenti che si assumono quando siamo nominati per la prima volta e
 

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quando ci trasferiamo... L'idoneità della cauzione... Duemila lire, tremila lire, cinquemila lire, fino a quindicimila lire al massimo. Il prowedimento non è veritiero non per chi Io pone in essere, ma perché è la legge del 1913 che non è più veritiera (una volta con mille lire si comprava un palazzo), che è inadeguata ed esprime al massimo l'assurdità della normativa che regola la nostra attività.
Purtroppo, ahimé, dobbiamo riconoscere che nella realtà sociale sono diffuse certe considerazioni non piacevoli e non gradite, come quella attribuita al Presidente del Consiglio. E io mi dissodo dal comportamento del collega, perché la nostra è una categoria che deve avere rispetto di tutti gli organi, a qualsiasi partito appartengano. Ripeto, sono indifferente per quanto riguarda l'ideologia politica, però in effetti la nostra è considerata una tassa. Allora laviamo i panni tra di noi, perché, se noi facciamo ammenda, possiamo trovare un rimedio. Noi siamo visti come una macchina per fare soldi. lo ho detto al mio awocato "avvocato, recuperami quel credito", e lui mi ha risposto "ma dai, voi notai non avete bisogno di soldi". Così io ci ho rimesso quaranta milioni e all'Ufficio del Registro ho dovuto pagare un'imposta ché non ero tenuto a pagare, un Invim di un cliente che ancora dopo dieci anni non riesco a recuperare. Ci sono delle categorie, riconosciamolo, che ci considerano come persone privilegiate, come una casta, invece io ho sempre sostenuto che il notaio, oltre a essere un operatore del diritto, quello che dà assetto giuridico agli interessi patrimoniali dei cittadini, degli utenti, dei contraenti, è anche un imprenditore, il quale organizza il servizio a proprio rischio e con i propri mezzi economici, sia con il personale che assume, sia per i mezzi di cui si serve.
A proposito di mezzi, non dimentichiamo che il computer è sempre uno strumento ausiliario, non sostituisce l'uomo. Perdonatemi se faccio questa osservazione, ma è capitato che siano stati esclusi da un concorso dei ragazzi i quali, nel mettere le crocette, erano andati oltre il quadratino, ma le risposte erano giuste e quindi quello
era solo un elemento formale. Non lasciamoci prendere. Siamo sempre noi, è sempre l'uomo che decide con la sua mente, il suo cervello, il suo ingegno.
Il notaio svolge, istituzionalmente, delle funzioni di grande rilievo sociale: al notaio sono state delegate delle funzioni in tema di esecuzioni, in affiancamento alla magistratura; al notaio, con la 47 dell'85 sul condono edilizio, sono state affidate delle funzioni di controllo per quanto riguarda la regolare applicazione delle norme in materia edilizia; al notaio viene affidato l'incarico di controllo e il notaio fa fare la dichiarazione al venditore, se d bene oggetto del trasferimento è stato dichiarato nel 740; al notaio viene delegato l'incarico di autenticare le firme in tema elettorale. Qui, ahimé, devo rilevare una cosa: i politici hanno difficoltà a trovare dei notai disponibili e quando li trovano, questi chiedono anche delle somme rilevanti. lo mi sono sempre offerto spontaneamente e per qualsiasi partito, perché per me tutti i partiti che fanno gli interessi dei cittadini sono meritevoli di attenzione. Se lo Stato, se i cittadini, se il Presidente della Repubblica mi ha dato un sigillo, io lo devo usare per i cittadini, perché questo serve anche a elevare la categoria dei notai. Cioè, cerchiamo di svolgere le nostre funzioni so- dati con più zelo, magari sacrificandoci un pochino di più.
La nostra è una bella categoria perché i notai svolgono anche altre attività. Ci sono artisti (io mi interesso di poesia e recito spesso a ...[?] a Treviso, l'ultimo martedì di ogni mese, con un'associazione poetica), ci sono anche scrittori, ci sono persone preparate in tutti i campi. La no-stia categoria va apprezzata e rispettata e non credo che possa essere esclusa dal contesto sociale.
Ultima questione: la figura del notaio in un contesto più vasto, quello europeo. lo sono spaventato perché non so una parola di inglese, non so come comunicare, quindi è bene che il Consiglio Nazionale, gli organi periferici e anche Fedemotai si attivino per una preparazione adeguata del notaio ad affrontare anche questi nuovi problemi.
 
Concetto priore
 
Più che un intervento, farò una riflessione, rivolgendo a Fedemotai una richiesta di collaborazione. Dirò comunque soltanto due parole.
La mia riflessione è questa: sono molto contenta di essere stata qui oggi e di aver colto un clima molto disteso, molto collaborativo da parte di tutti. Ricordo l'anno scorso, quando il clima era abbastanza diverso, certamente condizionato dalla preoccupazione di quelle che potevano essere le reazioni esterne; il che ha portato poi a una situazione difficile tra Fedemotai e Consiglio Nazionale. Constatare oggi il superamento di quel momento, non può che renderci tutti più sereni.
 
Personalmente, ho sempre pensato che le proposte e le idee diverse dalle proprie servano, in particolare, a dare uno stimolo per trovare le soluzioni migliori. Questo l'ho fatto presente anche in sede di Consiglio Nazionale, quando esponevo la mia opinione, sull'argomento.
Il fatto di avere trovato oggi un clima più disteso credo che sia anche da ascrivere all'atteggiamento di Paolo Piccoli, il quale ha detto chiaramente che anche il Consiglio Nazionale è disposto ad accogliere tutte le proposte che vengono dall'esterno. lo mi associo perché ne sono profondamente convinta, come ho appena detto.
 

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Quando sono entrata in Consiglio, l'anno scorso, la prima cosa che mi ha colpito è stato il contenuto dello schema di legge quadro esposto dall'allora presidente Laurini. Secondo me, quello era l'argomento su cui avremmo dovuto concentrarci immediatamente. E' owio che le cose da fare erano tante. Il precedente Consiglio ha esaurito e portato a termine alcune cose, il nuovo Consiglio ne ha prese in considerazione molte altre. lo personalmente (scusate se dico io, ma ritengo che sia molto vicina alla posizione di Fedemotai, questa mia convinzione, cioè che il nostro ordinamento abbisogna di attenzione immediata), avevo proposto subito di fare un confronto tra le norme contenute nella legge quadro e il nostro ordinamento. Credo che i quattromilatrecento notai la pensino esattamente allo stesso modo, perché l'esigenza di rinnovamento la sentiamo tutti, e quindi non sto dicendo niente di originale; però l'urgenza di un esame in previsione dei decreti delegati io la sentivo in maniera particolare e l'ho evidenziata in Consiglio. In quell'occasione parlai di problemi come la qualità, l'aggiornamento professionale, il controllo della nostra attività da parte dei Consigli notarili o di quegli or