![]()
|
Inserti di FederNotizieLettura dell'atto notarile e autentica a distanza (novembre 1995)Proposta di articolato sulla forma degli atti notarili (gennaio 1996)
FEDERNOTIZIE... PER TUTTI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valore asse eredi- tario lordo |
A Articolo 19/3T=3 |
30T Art.B (Applicaz. Fissa Importo colonna A) |
C rimborso delle spese di studio 15%diA+B |
D Art. 25 Scrittura- to (5 copie di 9 facc. + 1 volt.) |
E Art. 27 accessi (due) |
TOTALE (1) |
| 10.000.000 | 140.000 | 140.000 | 42.000 | 100.000 |
30.000 |
452.000 |
| 25.000.000 | 210.000 | 210.000 | 63.000 | 100.000 |
30.000 |
613.000 |
| 60.000.000 | 280.000 | 280.000 | 84.000 | 100.000 |
30.000 |
774.000 |
| 100.000.000 | 350.000 | 350.000 | 105.000 | 100.000 |
30.000 |
935.000 |
| 250.000.000 | 450.000 | 450.000 | 135.000 | 100.000 |
30.000 |
1.165.000 |
| 400.000.000 | 520.000 | 520.000 | 156.000 | 100.000 |
30.000 |
1.326.000 |
| 750.000.000 | 660.000 | 660.000 | 198.000 | 100.000 |
30.000 |
1.648.000 |
| 1.250.000.000 | 830.000 | 830.000 | 249.000 | 100.000 |
30.000 |
2.039.000 |
| 2.000.000.000 | 970.000 | 970.000 | 291.000 | 100.000 |
30.000 |
2.361.000 |
| 3.000.000.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 312.000 | 100.000 |
30.000 |
2.522.000 |
| 4.000.000.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 333.000 | 100.000 |
30.000 |
2.683.000 |
| 5.000.000.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 354.000 | 100.000 |
30.000 |
2.844.000 |
| oltre | 1.220.000 | 1.220.000 | 366.000 | 100.000 |
30.000 |
2.936.000 |
1) Le somme indicate sono al netto di anticipazioni e di IVA
COLONNA A (COMPENSO BASE)
Il corrispettivo spettante al Notaio secondo la tariffa citata per la "predisposizione" della dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 19 3° comma della vigente tariffa notarile, è qualificato "compenso", come tale non connesso con l'esercizio della funzione pubblica, ed è pari all'onorario ex art. 3 della tariffa (graduale per gli atti pubblici), commisurato al valore lordo dell'asse ereditario.
COLONNA B (COMPENSO EX ART. 30)
Tale compenso, per espresso richiamo dell'art. 30 della tariffa (2° comma, ultimo inciso) è suscettibile, quando ricorrano le ipotesi contemplate dal I° comma di detto articolo (esame di titoli, registri pubblici, documentazione particolarmente complessa, etc.), dì un aumento non superiore al suo triplo, che si aggiunge al compenso base.
Il disposto del 3° comma dell'art. 30 legittima il rinvio applicativo dei criteri stabiliti dal Consiglio Notarile Distrettuale competente. Pertanto si è ritenuto di recepire i criteri del Consiglio Notarile di Milano aventi effetto dal dicembre '92.
Tale applicazione trova conforto sia nel collegamento normativo tariffario (art. 19, 3° comma) sia nell'analogia con la predisposizione di relazioni ipotecarie e catastali per mutui.
COLONNE C - D - E (RIMBORSO SPESE DI STUDIO - SCRITTURATO - ACCESSI)
Si tratta delle "voci" ritenute ricorrenti nella predisposizione, redazione e presentazione di denunce di successione, quali il "rimborso spese di studio" (15% del compenso ex artt. 3, 19 e 30 della tariffa), i "diritti di scritturato" (ipotizzati per 5 copie della denuncia, ciascuna di nove facciate, più una copia per voltura) e gli "accessi" per gli uffici (normalmente due: ufficio del registro e catasto).
TABELLA B
Applicazione ordinaria dell'art. 30 - pratiche complesse: colonna F
|
Valore asse eredi- tario lordo |
A Articolo 19/3T=3 |
B Art. 30T (come da delibera 13.10.92) |
C rimborso spese di studio 15% di A + B |
D Art. 25 Scritturato (5 copie di 9 facc. + 1 volt.) |
E Art. 27 accessi (due) |
TOTALE Compenso Ordinario (1) |
G Ipotesi di Applicazion e Art. 34T (2) (3) |
H TOTALE Compensi con Art. 34T (1) |
| 10.000.000 | 140.000 | 210.000 | 52.500 | 100.000 | 30.000 | 532.500 | 400.000 | 932.500 |
| 25.000.000 | 210.000 | 315.000 | 78.750 | 100.000 | 30.000 | 733.750 | 400.000 | 1.133.750 |
| 60.000.000 | 280.000 | 504.000 | 117.600 | 100.000 | 30.000 | 1.031.600 | 400.000 | 1.431.600 |
| 100.000.000 | 350.000 | 840.000 | 178.500 | 100.000 | 30.000 | 1.498.500 | 400.000 | 1.898.500 |
| 250.000.000 | 450.000 | 1.350.000 | 270.000 | 100.000 | 30.000 | 2.200.000 | 400.000 | 2.600.000 |
| 400.000.000 | 520.000 | 1.560.000 | 312.000 | 100.000 | 30.000 | 2.522.000 | 400.000 | 2.922.000 |
| 750.000.000 | 660.000 | 1.980.000 | 396.000 | 100.000 | 30.000 | 3.166.000 | 750.000 | 3.916.000 |
| 1.250.000.000 | 830.000 | 2.490.000 | 498.000 | 100.000 | 30.000 | 3.948.000 | 1.250.000 | 5.198.000 |
| 2.000.000.000 | 970.000 | 2.910.000 | 582.000 | 100.000 | 30.000 | 4.592.000 | 2.000.000 | 6.592.000 |
| 3.000.000.000 | 1.040.000 | 3.120.000 | 624.000 | 100.000 | 30.000 | 4.914.000 | 3.000.000 | 7.914.000 |
| 4.000.000.000 | 1.110.000 | 3.330.000 | 666.000 | 100.000 | 30.000 | 5.236.000 | 4.000.000 | 9.236.000 |
| 5.000.000.000 | 1.180.000 | 3.540.000 | 708.000 | 100.000 | 30.000 | 5.558.000 | 5.000.000 | 10.558.000 |
| oltre | 1.220.000 | 3.660.000 | 732.000 | 100.000 | 30.000 | 5.742.000 | (*) | (*) |
(*) +0,1% sul valore asse ereditario lordo fino a L. 20 miliardi (+0.05% sul valore eccedente L.20 miliardi
Le somme indicate sono al netto di anticipazioni e di IVA.
L'eventuale compenso ex art. 34 (colonna G) e la somma degli eventuali compensi per pratiche accessorie (tabella C) devono essere considerati come alternativi, nel senso che il valore maggiore assorbirà quello minore.
L'applicazione di questa colonna si giustifica solo con la ricorrenza di una pluralità delle ipotesi di cui alle note di commento riportate qui di seguito; in tali casi nella fattura deve comparire la dicitura, o locuzione: "con applicazione dell'art. 34 della tariffa notarile",
COLONNA G (COMPENSO EX ART. 34)
Si è ritenuto che la casistica generica dell'attività professionale prevista dall'art. 30 non ricomprenda tutta l'attività che, in talune ipotesi, il notaio, quale libero professionista qualificato, è chiamato ad espletare nel perfezionamento "dall'Alfa all'Omega" di una pratica successoria. Ne deriva che "il compenso" in tali casi non possa prescindere, per ragioni interpretative di tariffa e di equità, dal disposto dell'art. 34 (2° comma) della tariffa stessa, tramite il "passaggio" operato dall'art. 33 della tariffa.
Tale rinvio ha suggerito anche per tali ipotesi l'applicazione dei criteri della delibera Consiglio Notarile di Milano del 13 ottobre '92, con un normale compenso di lire 400.000. (per valori sino a lire 400 milioni) e con compenso proporzionale in ragione dello 0,1% su valore asse ereditario lordo fino a lire 20 miliardi e dello 0.05% sul valore eccedente.
Per tutto quanto sin qui detto debbono ritenersi retribuibili non (solo) ex art. 30 bensì ex art. 34 della Tariffa le attività nelle quali si verificano le seguenti condizioni di carattere generale:
1) RILEVANZA E SPECIFICITA' DELLA PRATICA per elementi soggettivi (ad esempio successione
testamentaria con titolo viziato o nullo, chiamata di eredi confliggenti, di eredi incapaci, di enti) e/o per elementi oggettivi (ad esemplo asse da individuarsi da parte del notaio per conto di eredi "ignari" delle sostanze del de cuius).
In tali casi il notaio-professionista svolge un "ruolo attivo" o "ruolo di guida" non solo con servizi perfezionati in documenti, ma con consulenza specializzata e ampia disponibilità temporale, il che può configurare l'ipotesi prevista dall'art. 2233, primo comma, C.C., come richiamato dall'art. 34 della tariffa notarile.
2) ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
continuazione o verifica di una pratica iniziata o svolta da altro professionista;
ricerca di documenti originali o individuazione esatta di beni e diritti successori, anche all'estero;
plurime sessioni con altri professionisti, eventualmente propensi a differenti soluzioni giuridiche;
ipotesi di urgenza imposte dal rispetto del termine di presentazione o dal dover perfezionare atti di salvaguardia di situazioni giuridiche per priorità di tempo.
ESEMPLIFICAZIONE DEI CASI IN CUI SI RITIENE RICORRANO LE CONDIZIONI PREDETTE (Con conseguente obbligo di indicazione sulla fattura della operata applicazione dell'art. 34 della tariffa notarile - ovvero compenso straordinario). Detta applicazione sarà ritenuta giustificata ove ricorra una pluralità di ipotesi fra le seguenti:
Urgenza (successione affidata al notaio con scadenza prossima);
Sussistenza di più chiamati confliggenti ed intervento moderatore del Notaio;
Successione testamentaria con pluralità di legati o disposizioni ex re certa, e connessi problemi interpretativi;
Necessità di più di tre riunioni con il cliente o i clienti;
Patrimonio ereditario comprendente una pluralità di beni che diano luogo a particolari indagini o adempimenti (ad es.: beni in multiproprietà, aziende, quote societarie, accollo di quota di mutuo "successorio", diritti da preliminare non concluso, beni all'estero, beni in più provincie o nell'ambito di più conservatorie, ricorrenza di coacervo con donazioni in vita;
Consulenza fiscale specializzata;
Incarico iniziato da altro professionista;
Successione a favore di Enti in genere ai quali il notaio presti l'assistenza necessaria per l'accettazione;
Cura dei "rapporti bancari" fino allo svincolo dei cespiti.
TABELLA C
PRATICHE ACCESSORIE
| Voltura catastale (per ogni domanda oltre la prima) | 100.000 |
| Istanza ex art. 12 L. 154/1988 | 200.000 |
| Pubblicità per trasferimento quote srl (redazione, presentazione, autentica) | 300.000 |
| Dichiarazione sussistenza di debito (autentica) | 100.000 |
| Richiesta certificati di denunziata successione (mod. 240) | 50.000 |
| INVIM normale (vedi note pedisseque) | 190.000 |
| INVIM complessa (vedi note pedisseque) | 340.000 |
| INVIM molto complessa (vedi note pedisseque) | 490.000 |
| Dichiarazione sostitutiva di atto notorio normale | 60.000 |
| Dichiarazione sostitutiva di atto notorio complessa | 120.000/180.000 |
CRITERI APPLICATIVI PER DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI PER DENUNCE INVIM NELLE PRATICHE SUCCESSORIE (redazione, scritturazione, liquidazione e presentazione del modello INVIM, relativo all'imposta di incremento valore degli immobili oggetto di successione).
Sono state previste tre ipotesi di liquidazione di "compenso" a seconda dell'impegno professionale e della complessità del calcolo.
IPOTESI INVIM NORMALE
ricorre quando:
- il valore iniziale sia fornito dalla parte;
- il valore finale sia ricavato dalla rendita catastale (e cioè quando gli eredi abbiano richiesto di indicare tale valore) ovvero sia fornito dalla parte; - vi sia una sola spesa incrementativa. COMPENSO lire 190.000 (pari a lire 150.000 come da delibera dicembre 92 Cons. Not. Mi. Pag. 5 lettera a), oltre a lire 40.000 per la liquidazione -art. 27 u.c. Tar.).
IPOTESI INVIM COMPLESSA
ricorre quando:
- il valore iniziale sia ignoto ed il notaio debba ricercarlo;
- il valore finale debba essere calcolato dal notaio su incarico delle parti secondo la sua esperienza professionale, anche tributaria;
- che vi siano fino a 5 spese incrementative;
si debba liquidare l'INVIM cosiddetta del "costruttore" (parte IV - V)
COMPENSO lire 340.000 (ossia pari a due volte quanto previsto per l'ipotesi normale più lire 40.000 per la liquidazione).
IPOTESI INVIM MOLTO COMPLESSA
ricorre quando:
il valore iniziale sia riferito a diritto parziario (ad es.: provenienza diritto di nuda proprietà);
vi siano più di cinque spese incrementative; - tanto il valore iniziale che quello finale siano ignoti ed il notaio debba indicarli entrambi sulla base di incarico delle parti;
quando la provenienza più immediata sia un atto di natura divisoria (necessità quindi di risalire alla successione e di ricostruire la vicenda della comunione riferita al bene oggetto di denuncia di successione) mediante ricerche affidate al notaio stesso.
COMPENSO lire 490.000 (ossia pari a tre volte quanto previsto per l'ipotesi normale più lire 40.000 per la liquidazione).
TABELLA D
ATTI CONNESSI (onorari, compensi e rimborsi)
100.000 300.000
200.000
350.000
500.000
da 200.000 a 500.000
500.000
da 200.000 a 500.000
700.000 500.000
da 200.000 a 500.000
1.000.000 200.000 300.000 500.000 150.000 650.000 150.000 400.000 150.000 600.000
da 200.000 a 500.000
400.000 500.000
Procura speciale (unico contesto)
Procura per pratiche. successorie. (più contesti) (con due copie autentiche)
Atto di notorietà' (se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione da lire 120.000 a lire 200.000) Rinunzia ad eredita' con pratica presso la Pretura (una copia autentica) normale (se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione da lire 120.000 a lire 200.000)
Testamento pubblico:
-normale
--se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione
--nelle ipotesi di consulenza approfondita (consultazione di dottrina e giurisprudenza, parere scritto) la maggiorazione potrà essere calcolata a termini art. 34 T.N.. Assistenza nella redazione di testamento olografo:
--normale
--se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione
-nelle ipotesi di consulenza approfondita (consultazione di dottrina e giurisprudenza, parere scritto) la maggiorazione potrà essere calcolata a termini art. 34 T.N.. Pubblicazione di testamento olografo o registrazione di testamento pubblico (normale)
Convalida di testamento affetto da vizi / rinunzia all'azione di riduzione (normale) --se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione
--nelle ipotesi di consulenza approfondita (consultazione di dottrina e giurisprudenza, parere scritto) la maggiorazione potrà essere calcolata a termini art. 34 T.N.. Interpretazione pattizia di testamento (normale)
Trascrizione di accettazione tacita di eredità
Accettazione eredità pura e semplice senza trascrizione immobiliare
Accettazione eredità pura e semplice con trascrizione immobiliare
(per ogni trascrizione oltre la prima)
Accettazione eredità con acquiescenza a testamento ed una trascrizione (per ogni trascrizione oltre la prima)
Accettazione di eredità con beneficio inventario
Ricorso per nomina del notaio o per autorizzazione ad accettare
Inventario eredita' (per ogni verbale) (normale)
--se la complessità della vicenda successoria comporta una consulenza notarile, sarà consentita una maggiorazione
-nelle ipotesi di consulenza approfondita (consultazione di dottrina e giurisprudenza, parere scritto) la maggiorazione potrà essere calcolata a termini art. 34 T.N..
Inventario di cassetta (se vuota)
Inventario di cassetta (se con oggetti) (normale)
DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE con iscrizione ipotecaria (onorari e criteri, come da tabella mutui con onorari al 50% di cui' a delibera vigente di Comitato Regionale Notarile Lombardo).
Senza iscrizione, ossia con altre garanzie (vedi tariffa notarile).
AVVERTENZE
I compensi esposti tengono conto dell'applicazione in via ordinaria dell'art. 34 della tariffa, sia pur in misura forfetaria.

PROPOSTA DI ARTICOLATO SULLA FORMA DEGLI ATTI NOTARILI
commento a cura di Giovanni Santarcangelo
Francesco Maria Ragnisco
Giovanni Vigneri
INTRODUZIONE
Necessità di una disciplina unica - ll progetto di riforma presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato risente della mancanza di coordinamento, dovuta al fatto che esso è stato elaborato da due commissioni (forma e funzione) che hanno lavorato contemporaneamente, giungendo ciascuna ad un proprio risultato.
La commissione sulla forma ha licenziato un testo che costituisce una evoluzione dell'attuale normativa, inteso soprattutto ad eliminare molte incertezze sorte in dottrina e giurisprudenza sull'interpretazione delle norme. Proprio perché evoluzione, esso risente dell'impostazione dell'attuale legge notarile che definisce atto notarile l'atto pubblico, contempla l'autenticazione della scrittura privata come attività del tutto secondaria e marginale e ignora completamente l'attività di verbalizzazione.
La commissione sulla funzione ha licenziato un nuovo testo dell'art 1 che recita: "Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di adunanze a carattere collegiale, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, attribuendo pubblica fede agli atti del suo ministero". Nello stesso momento in cui si attribuisce pari dignità alle tre forme di attività in cui si esplica la funzione del notaio, è conseguente che la stessa pari dignità deve avere trasfusa nella disciplina della formazione dei rispettivi atti.
Rinvio alle norme in quanto compatibili - li testo licenziato dalla commissione sulla forma continua a mantenere una dettagliata formulazione dell'atto pubblico e si limita a disciplinare l'autenticazione delle scritture private mediante un richiamo alle norme dello stesso "in quanto compatibili".Tale impostazione non può essere condivisa.
Da un punto di vista "politico" ciò significa perpetrare l'errore sistematico di considerare l'autenticazione di scritture private come attività di rango inferiore alla redazione di atti pubblici, mentre oggi, per espressa disposizione normativa (si pensi alle cessioni di aziende e di quote sociali), la scrittura privata è lo strumento per la realizzazione di importanti assetti contrattuali.
Da un punto di vista più strettamente tecnico, significa lasciare alla evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale l'individuazione delle disposizioni compatibili ed i limiti di tale compatibilità.
Pertanto un progetto di riforma non può che indicare espressamente quali norme si applicano all'atto pubblico, quali alle scritture private autenticate e quali ai verbali.
Soluzioni - Partendo da queste premesse, si possono prospettare due possibili soluzioni.
Si può procedere ad una disciplina dell'atto pubblico e successivamente disciplinare l'autenticazione delle scritture private e i verbali facendo espresso riferimento alle norme dettate per quello. Sarebbe in sostanza la tecnica attuata dal legislatore per disciplinare le s.r.I..
Questa procedura presenta due punti deboli.
In sede di formulazione della norma è facile omettere un richiamo che si presenta indispensabile ovvero richiamare una disposizione che mal si concilia o che si applica con adattamenti, con la conseguenza di offrire ampio spazio all'interpretazione di dottrina e giurisprudenza che invece si vorrebbe il più possibile circoscritta. Senza dimenticare che, in sede di lavori parlamentari, un progetto che pure si presentasse come tecnicamente perfetto, sarebbe più esposto al rischio di difetto di coordinamento, là dove venisse modificata qualche disposizione relativa all'atto pubblico mentre si omettesse di modificare i relativi richiami nella disciplina dell'autentica o dei verbali.
In sede di lettura della norma, e quindi di applicazione immediata, il ricorso a continui richiami può presentare difficoltà pratiche di percezione.
E' sembrato pertanto preferibile enucleare le norme comuni all'atto pubblico, alla scrittura privata autenticata e ai verbali ed unificarle in un'apposita sezione, inserendo invece in apposite sezioni le norme specifiche alle tre forme in cui, secondo la dizione dell'art. 1 del progetto di riforma, si esplica la funzione notarile. Atto unico - Questa diversa impostazione non deve far ritenere che si voglia teorizzare un atto unico notarile, cioè un unico modo di esprimersi del notaio nella formazione degli atti. Un atto unico notarile sarebbe in contrasto con l'ordinamento positivo che riconosce e disciplina espressamente l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata ed attribuisce alle parti la facoltà di scegliere tra essi per numerosi negozi immobiliari e societari. Un atto unico notarile mal potrebbe comprendere la disciplina in materia di intervento del notaio nella verbalizzazione delle adunanze che, per la sua peculiarità, merita una trattazione apposita. Si è voluto invece riaffermare la unicità della funzione notarile, qualunque sia la forma in cui il notaio si esprime.
Numerazione degli articoli - Nel numerare gli articoli proposti si è data una numerazione provvisoria, autonoma per ogni sezione; pertanto gli articoli saranno richiamati col loro numero e il numero della sezione cui appartengono.
CAPO III
LA FORMAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI SEZIONE I
Prescrizioni comuni
a cura di Giovanni Santarcangelo
|
TESTO DEL C.N.N. ART. 60 (Ricevimento dell'atto pubblico) L'atto pubblico è ricevuto dal notaio secondo le prescrizioni degli articoli seguenti. |
TESTO PROPOSTO ART. 1 - Sez. I (Ambito di applicazione ) Le prescrizioni della presente sezione si applicano a tutti gli atti ricevuti, formati o autenticati dal notaio. |
Funzione della norma - L'articolo intende delimitare la categoria degli atti ai quali si applicano le disposizioni comuni contenute nella Sezione I.
Esso però costituisce anche l'affermazione di un principio innovativo: sono atti notarili non solo gli atti pubblici e i verbali, che sono gli atti mediante i quali il notaio si esprime in prima persona, ma anche le scritture private le quali, per mezzo dell'autenticazione notarile, vengono innalzate ad una dignità pari a quella che, fino ad oggi, è stata propria dall'atto pubblico.
L'attività di autenticazione delle sottoscrizioni apposte a scritture private non è più e non è solo attività di certificazione della verità della firma, ma è attività di omologazione del contenuto e della stessa forma della scrittura privata allo scopo di consentirne l'ingresso nell'ordinamento, allo stesso modo in cui l'omologazione del giudice attribuisce efficacia agli accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale.
Di conseguenza, nelle scritture private autenticate assume prevalente considerazione il testo della scrittura privata, che presenta maggior interesse per il suo contenuto, e a cui si riferiscono le norme della presente sezione, mentre la formazione dell'autenticazione ha un carattere spiccatamente tecnico, rendendosi applicabili solo le norme relative alla lingua, alle modalità di scritturazione e alle postille.
ART. 62
(Identità delle parti - Fidefacenti)
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi idonei a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio deve avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti.
I fidefacenti devono avere compiuto l'età di anni diciotto, essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, sapere leggere e scrivere.
Sono fidefacenti idonei anche il coniuge, i parenti e gli affini del notaio e della parte.
Non sono fidefacenti idonei i ciechi, i sordi, i muti e i sordomuti.
I fidefacenti possono allontanarsi dopo la attestazione di identità e previa lettura agli stessi di tale attestazione e delle generalità delle persone da loro identificate.
ART. 2 - Sez. I
(Identità delle parti)
Il notaio deve accertare l'identità personale delle parti valutando tutti gli elementi idonei a formare il suo convincimento.
Carattere comune della norma - Appare indiscutibile che la norma relativa all'identità personale debba essere inserita nelle disposizioni comuni a tutti gli atti notarili, applicandosi già alle scritture private per effetto del disposto dell'art. 2703 C.C. e ai verbali per effetto dell'opinione della dottrina secondo la quale il notaio deve essere certo dell'identità quanto meno del presidente dell'assemblea. Lavori - Particolare attenzione ha suscitato il problema dell'identità personale.
Secondo una corrente di pensiero, rientra nella funzione caratterizzante e irrinunciabile del notaio di essere certo delle persone che tramite il suo ministero compiono atti giuridicamente rilevanti.
Secondo un'altra corrente di pensiero, il notaio deve limitarsi ad accertare l'identità personale delle parti, avvalendosi anche della esibizione di documenti personali. Il principio-della certezza deve essere sostituito dal processo di accertamento, compiuto il quale il notaio ha esaurito il suo compito.
Due posizioni si sono avute anche riguardo all'istituto dei fidefacenti. Alcuni ritengono che debba essere mantenuto, per offrire al notaio uno strumento di sicurezza, altri considerano l'istituto dei fidefacenti da eliminare. Da un punto di vista pratico, si sostiene, è estremamente improbabile che il notaio conosca personalmente due persone che a loro volta conoscano la persona della cui identità devono far fede. Da un punto di vista più tecnico, la possibilità di avvalersi di fidefacenti indebolisce la posizione del notaio che abbia svolto l'accertamento attraverso documenti poi rivelatisi falsi (Cfr. Cass. Sez. I, 17 maggio 1986, n. 3274, in Riv. not. 1986, 734).
Il congresso ha votato per la statuizione normativa dell'obbligo di accertamento e per l'abolizione dei fidefacenti.
Il gruppo di studio, riunitosi per trasfondere nell'elaborato le indicazioni emerse dal congresso, si è uniformato alla volontà congressuale, non senza però far rilevare che certezza e accertamento costituiscono due modi di esprimere lo stesso concetto: la certezza è il risultato dell'accertamento; l'accertamento è il procedimento attraverso il quale si forma il convincimento di certezza.
Fondamentale è invece che sia stabilito normativamente come il notaio possa compiere il processo di accertamento e soprattutto se sia opportuno o meno che venga trasfuso normativamente il principio per cui il notaio può accertare l'identità delle parti sulla base della prèsentazione dei soli documenti di identità (magari di due documenti formalmente valiai).
Essendosi verificata una spaccatura in tal senso in seno al gruppo di studio e considerato che il congresso non ha votato in tal senso, non si è trasfusa in una norma l'indicazione delle modalità secondo le quali il notaio deve procedere all'accertamento, sebbene si sottolinei la necessità che ciò sia normativamente specificato.
Fidefacenti - In ottemperanza a quanto deliberato in assemblea, si è soppresso l'istituto dei fidefacenti, considerato ormai un relitto storico. Pertanto tutta la normativa è stata riformulata tenendo presente tale soppressione.
ART. 63
Quando alcuna delle parti dichiari di non sapere o non potere sottoscrivere, o sia affetta da cecità, e nei casi previsti da altre disposizioni di legge, devono intervenire all'atto due testimoni.
L'intervento dei testimoni ha luogo altresì quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti.
I testimoni devono avere i requisiti richiesti per il fidefacente e dichiarare di non essere interessati all'atto. Non sono testimoni idonei il coniuge del notaio o di alcuna delle parti, ed i loro parenti o affini nei gradi indicati nell'articolo 5 n. 2.
Il fidefacente può intervenire anche quale testimone, ove ne abbia l'idoneità.
ART. 3 - Sez. I
(Intervento e requisiti dei testimoni)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'intervento dei testimoni ha luogo quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti.
I testimoni devono avere compiuto l'età di anni diciotto, essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, devono poter sottoscrivere e dichiarare di non essere interessati all'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, il coniuge del notaio o di alcuna delle parti, ed i loro parenti o affini nei gradi indicati nell'art. 5 n. 2.
Introduzione - La norma che prevede l'intervento dei testimoni per l'atto pubblico su richiesta delle parti o per iniziativa del notaio è stata inserita nella parte comune, perché la ratio che attribuisce la facoltà di richiedere l'intervento dei testimoni nell'atto pubblico è comune agli altri tipi di atti notarili: il notaio potrebbe avere interesse a richiedere l'intervento di testi per presenziare alla firma di una scrittura privata o per assistere ad un'assemblea. Ipotesi di soppressione - E' stato rilevato da alcuni che dovrebbe essere abolita la facoltà concessa alla parte di richiedere l'intervento dei testi perché o la parte si fida del notaio oppure si rivolge ad altri. Considerato però che il notaio può essere scelto anche da una delle parti, le altre potrebbero avere interesse a tale forma (sicuramente poco simpatica) di tutela. Lo stesso dicasi per il notaio che si trovi a dover ricevere atti per i quali teme contestazioni. Si è pertanto ritenuto di lasciare la facoltà in esame.
Requisiti - La formulazione dei requisiti risente del fatto che sl è abolito l'istituto del fidefacente, per cui non è più possibile il rimando ai requisiti dei fidefacenti. In aggiunta sì è ritenuto opportuno precisare che i testimoni devono essere in grado di sottoscrivere, come si evince da altro articolo.
ART. 61
(Uso della lingua italiana)
L'atto deve essere scritto in lingua italiana, salvo che particolari disposizioni di legge autorizzino l'uso di altra lingua.
ART. 4 - Sez. I
(Uso della lingua italiana)
L'atto deve essere scritto in lingua italiana, salvo che particolari disposizioni di legge autorizzino l'uso di altra lingua.
Ciascuna delle parti può chiedere che l'atto notarile sia tradotto in una o più lingue straniere.
La traduzione sarà certificata conforme all'originale dal notaio, se questi conosce la lingua, o asseverata con giuramento da un traduttore.
Qualora le parti ne facciano concorde richiesta, gli atti notarili da rilasciare in originale e non soggetti a deposito presso pubblici uffici dello Stato, possono essere scritti in una lingua straniera, purché conosciuta dal notaio e da tutte le parti. Carattere comune della norma - La disposizione circa l'uso della lingua italiana, dettata dal progetto di riforma per l'atto pubblico, trova il proprio fondamento nel fatto che, essendo il notaio un pubblico ufficiale dello Stato italiano, è interesse della collettività a che gli atti da lui formati nell'esercizio delle sue funzioni siano espressi nella lingua dello Stato (salvo ovviamente le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche) e cioè nella lingua comprensibile a tutti.
Identità di ratio spinge ad estendere la stessa disciplina anche al testo della scrittura privata che il notaio è chiamato ad autenticare nonché alla formula di autenticazione; infatti, se dal punto di vista formale l'autenticazione presenta maggiore importanza effettuale, dal punto di vista sostanziale vi è un maggior interesse della collettività a comprendere il testo della scrittura privata.
Pertanto, quella stessa esigenza pubblicistica per la quale il testo dell'atto pubblico deve essere scritto in lingua italiana, sussiste anche per il testo della scrittura privata e per la relativa autenticazione, nonché per i verbali redattì dal notaio.
Possibilità di traduzione - Per venire incontro all'esigenza di un'agevole circolazione all'estero dell'atto notarile formato in Italia, si è ritenuto di attribuire a ciascuna delle parti la facoltà di chiedere e ottenere che dell'atto pubblico, del verbale o della scrittura privata autenticata sia fatta la tradúzione in una o più lingue straniere.
Tale facoltà viene esercitata su semplice richiesta di parte, indipendentemente dal fatto che all'atto intervengano o meno cittadini stranieri. Di conseguenza anche i contraenti tutti italiani potrebbero richiedere che dell'atto sia fatta la traduzione in una o più lingue straniere.
Allo scopo di dare certezza al testo italiano e, quindi, prevenire liti in caso di testo in lingua straniera non rispondente al testo in lingua italiana, è sembrato consigliabile dare prevalenza a quest'ultimo: l'atto è ricevuto o autenticato da un notaio italiano, la cui funzione di adeguamento è esercitata con riferimento alla terminologia giuridica italiana, di cui riesce a cogliere le più lievi sfumature. Pertanto sembra preferibile dare prevalenza al testo in lingua italiana e attribuire ai testi in lingua straniera la funzione di semplice "traduzione".
Eccezione - A questo principio si è fatta eccezione solo per gli atti da valere all'estero e che non presuppongono alcuna pubblicità in Italia. In questo caso è possibile formare l'atto in lingua straniera, con le precauzioni indicate nel testo.
Art. 64
5) La indicazione dei documenti che si allegano (art. 64, n. 5);
Le procure e le autorizzazioni giudiziali devono rimanere allegate all'atto, in originale o in copia autentica, salvo che l'originale o la copia si trovino negli atti del notaio rogante (art. 64 n. 5).
ART. 5 - Sez. I
(Contenuto degli atti)
L'atto deve contenere:
la indicazione dei documenti che si allegano;
la designazione delle cose che ne formano l'oggetto. Quando l'atto ha per oggetto beni immobili e comporta pubblicità nei registri immobiliari, gli immobili sono descritti con l'indicazione della loro natura e consistenza, del Comune e del luogo in cui si trovano, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
l'indicazione in lettere, almeno per una volta, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'atto.
Le procure, le autorizzazioni giudiziali, le delibere e gli altri documenti che autorizzano il compimento dell'atto devono rimanere allegate all'atto, in originale o in copia autentica, salvo che l'originale o la copia autentica già si trovi negli atti conservati dal notaio ovvero sia stato oggetto di pubblicità nei modi indicati dalla legge.
Carattere comune - La normativa che disciplina il contenuto dell'atto notarile trova la sua naturale collocazione nelle disposizioni comuni, in quanto la stessa esigenza che ne ha dettato l'introduzione per l'atto pubblico è comune al testo della scrittura privata e del verbale. Reintroduzione della norma sulle modalità di indicare l'oggetto dell'atto - Nel progetto di riforma non è stato riprodotto il numero 6 dell'art. 51 I.n. attuale, che disciplina come deve essere indicato l'oggetto dell'atto. Tale regolamentazione, invece, appare opportuna.
Può essere ripresa l'attuale formulazione, con la precisazione che l'indicazione in lettere delle cose oggetto dell'atto può essere fatta "almeno per una volta" e non necessariamente la prima volta.
Le modalità di indicazione degli immobili non sono altro che quelle già prescritte dal Codice Civile in materia di trascrizione e iscrizione; se ne propone la riproduzione nella legge notarile essendo questa la legge che detta la disciplina organica dell'attività del notaio.
E' stato sostenuto che, per evitare incertezze, e dando espressione normativa a quanto già avviene nella pratica, è opportuna la precisazione che le date e i numeri del catasto e dei pubblici registri (dati di registrazione, trascrizione, formalità varie e date di nascita delle parti) possono essere scritti in sole cifre. Tale disposizione è stata soppressa, essendo stata ritenuta sufficiente la disposizione in positivo dell'art. 3.
Rispetto alla legge notarile attuale, con riferimento alla identificazione degli immobili, è stato aggiunto "loro natura" ed è stato tolto "per quanto possibile", il tutto allo scopo di affidare l'individuazione dell'immobile alla sua descrizione e non al mero numero catastale (che deve rimanere oggetto di eventuale semplice rettifica). Allegazione - Considerato che il progetto di riforma aveva già esteso alle scritture private l'obbligo dì allegazione, previsto dall'attuale legge notarile solo per gli atti pubblici, appare una conseguenza di ordine sistematico spostare tali disposizioni nella parte generale.
L'obbligo di allegazione è stato esteso anche alle delibere e ad ogni altro documento che legittimi il soggetto intervenuto in atto ad agire per l'ente.
La dispensa dall'obbligo di allegazione è stata estesa a tutti i documenti che siano stati oggetto di pubblicità, per i quali è quindi garantita la reperibilità, come ad esempio le delibere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sul F.A.L. o che comunque abbiano ricevuto adeguate forme di pubblicità.
Storia ventennale- E' stata avanzata la proposta che nell'atto avente ad oggetto trasferimenti immobiliari sia obbligatoriamente inserita la "storia ventennale" dell'immobile e allegata una planimetria raffigurante l'immobile.
Una dettagliata indicazione delle modalità di formazione dell'atto è apparsa inutile, potendo benissimo rientrare nel potere del Consiglio Nazionale di emanare norme deontologiche al riguardo.
ART. 68
(Scritturazione degli atti pubblici notarili)
Gli atti pubblici devono essere scritti in caratteri indelebili e facilmente leggibili.
Gli atti notarili non devono presentare lacune o spazi in bianco, che non siano interlineati, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
ART. 6 - Sez. I
(Scritturazione)
L'atto deve essere scritto in caratteri indelebili e facilmente leggibili.
Non deve presentare lacune o spazi in bianco, che non siano interlineati, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
Collocazione - La collocazione della norma in esame nella parte generale non costituisce una novità, in quanto già l'attuale progetto estende all'autenticazione della scrittura privata la norma sulla scritturazione degli atti pubblici notarili. Estensione al testo della scrittura privata - Secondo l'attuale progetto, la norma si applica all'atto pubblico e all'autenticazione della scrittura privata. Appare invece doveroso estendere tale disciplina al testo stesso della scrittura privata autenticata, sussistendo per questo le stesse esigenze di certezza, intangibilità ed insostituibilità che hanno determinato la normativa dell'atto pubblico.
Se la scrittura privata è stata predisposta dalle parti, il notaio curerà che il testo sia interlineato e che eventuali correzioni siano ripetute applicando le garanzie richieste dalla legge notarile ovvero che il testo sia riscritto.
Ove la scrittura privata sia stata già sottoscritta dalle parti, occorrerà un'apposita approvazione delle modifiche apportate al testo della scrittura in modo da rispettare le prescrizioni della legge notarile, approvazione da apporre prima delle nuove sottoscrizioni.
ART. 69
(Variazione degli atti)
Per le variazioni che occorre apportare nel testo dell'atto, il notaio deve:
cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;
far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte, alla fine dell'atto mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone il numero e la prima e l'ultima. Quando la cancellatura comprende righe intere, è sufficiente l'indicazione dell'ordine numerico di esse e della pagina in cui sono contenute;
fare menzione del numero complessivo delle postille. Nel caso di più postille aventi lo stesso contenuto si può fare una sola menzione, e deve essere specificato il numero delle volte in cui dette postille ricorrono.
Possono farsi variazioni anche dopo la sottoscrizione dell'atto, purché prima della firma del notaio. In tal caso vengono ripetute le sottoscrizioni già apposte.
Nel caso in cui il fidefacente si sia allontanato prima della fine dell'atto a norma dell'art. 62, quarto comma, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la sua presenza per ciò che sí riferisce alle generalità delle persone la cui identità sia stata per suo tramite accertata.
ART. 7 - Sez. I
(Variazione degli atti)
Per le variazioni da apportare nel testo dell'atto, occorre:
cancellare le parole che si intendono annullare o sostituirle in modo che si possano sempre leggere;
far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone il numero e la prima e l'ultima. Quando la cancellatura comprende righe intere, è sufficiente l'indicazione dell'ordine numerico di esse e della pagina in cui sono contenute.
Nel caso di più variazioni aventi lo stesso contenuto si può fare un'unica postilla, con un unico segno di richiamo, specificando il numero delle volte che essa ricorre.
indicare alla fine delle postille il numero complessivo delle stesse.
Possono farsi variazioni anche dopo la sottoscrizione dell'atto, purché prima della firma del notaio. In tal caso devono essere ripetute le sottoscrizioni già apposte.
Delle postille eseguite prima della lettura dell'atto verrà data lettura con la parte dell'atto cui si riferiscono; delle postille apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura, facendone menzione.
Le variazioni non conformi alle disposizioni del pre- Le variazioni non conformi alle disposizioni del pre-
sente articolo si hanno per non avvenute. sente articolo si hanno per non avvenute.
Collocazione - Vale anche qui quanto detto nel commento all'articolo precedente: le stesse esigenze che hanno ispirato la disciplina delle postille nell'atto pubblico valgono per la scrittura privata autenticata ed i verbali. D'altra parte già l'attuale formulazione del progetto, nel disciplinare l'autenticazione, richiama la normativa in materia di postille, in quanto compatibile. Estensione al testo della scrittura privata - Si noti che la disposizione, dettata dal progetto del Consiglio Nazionale per la sola autentica, è stata estesa anche al testo della scrittura privata.
Se questa, al pari dell'atto pubblico, è forma idonea per numerosi negozi immobiliari e societari, le tutele dettate per l'atto pubblico devono trovare accoglimento non solo per l'autentica, ma anche per il testo della scrittura privata, dove si compendia il regolamento di interessi voluto dalle parti.
Pertanto la disciplina delle postille deve essere osservata non solo nell'atto pubblico e nei verbali, ma anche nella redazione delle scritture private, con la conseguenza che il notaio, ove le parti gli presentino una scrittura privata già redatta, prima dí autenticarla deve curare che il testo sia interlineato, che le correzioni siano state fatte in conformità di quanto dispone la legge (la quale non detta prescrizioni solo al notaio, ma a chiunque rediga una scrittura privata da autenticare) e che non sia possibile fare correzioni ulteriori dopo la firma delle parti, tenuto anche conto che spesso la scrittura privata autenticata è restituita in originale alle parti.
In tal modo la scrittura privata presentata per l'autenticazione diventa intangibile come già, ora accade per l'atto pubblico.
In particolare le postille da introdurre nel testo della scrittura privata andranno fatte in calce a questa, prima delle sottoscrizioni o, se la scrittura è presentata già sottoscritta, prima delle nuove sottoscrizioni. Le postille da introdurre nell'autentica andranno inserite in calce all'autentica.
ART. 65
(Lettura dell'atto)
Il notaio, prima della sottoscrizione, deve leggere l'atto e gli allegati alle parti alla contemporanea presenza delle stesse e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti, dei fidefacenti, salvo che questi ultimi si siano allontanati a norma dell'art. 62.
L'atto può essere letto in presenza del notaio alle parti da persona di fiducia del notaio nel solo caso in cui l'atto sia manoscritto dal notaio.
La lettura degli allegati può essere omessa, per dispensa delle parti, qualora tutte sappiano leggere e scrivere; di ciò deve essere fatta espressa menzione nell'atto. Sarà in ogni caso omessa la lettura dei tipi di frazionamento, di elaborati tecnici, di planimetrie e di disegni, documenti tutti dei quali le parti dovranno prendere visione, facendosene menzione nell'atto.
Delle postille eseguite prima della lettura dell'atto verrà data lettura con la parte dell'atto cui si riferiscono; delle postille apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura, facendone menzione (art.
60).
ART. 8 - Sez. I
(Lettura dell'atto)
Il notaio, prima della sottoscrizione, deve leggere l'atto e gli allegati alle parti, in presenza delle stesse e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti e dell'assistente del cieco.
Il notaio deve leggere gli allegati o far prendere visione alle parti dei tipi di frazionamento, degli elaborati tecnici, delle planimetrie e dei disegni allegati all'atto. Tali formalità possono essere omesse per dispensa delle parti; di tale dispensa sarà fatta espressa menzione.
Le postille devono essere lette con la parte dell'atto cui si riferiscono.
Il notaio fisicamente impedito a parlare, finché dura tale impedimento e previa autorizzazione del Consiglio Notarile, può affidare a persona di sua fiducia la lettura dell'atto e degli allegati; la lettura dovrà in ogni caso essere effettuata in presenza del notaio.
formulazione alternativa
Il notaio, prima della sottoscrizione, deve leggere l'atto e gli allegati alle parti alla contemporanea presenza delle stesse e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti, dei fidefacenti, salvo che questi ultimi si siano allontanati a norma dell'art. 62.
Il notaio, prima della sottoscrizione, deve leggere l'atto e gli allegati alle parti, in presenza delle stesse e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti e dell'assistente del cieco.
L'atto può essere letto in presenza del notaio alle parti da persona di fiducia del notaio nel solo caso in cui l'atto sia manoscritto dal notaio.
La lettura degli allegati può essere omessa, per dispensa delle parti, qualora tutte sappiano leggere e scrivere; di ciò deve essere fatta espressa menzione nell'atto. Sarà in ogni caso omessa la lettura dei tipi dí frazionamento, di elaborati tecnici, di planimetrie e di disegni, documenti tutti dei quali le parti dovranno prendere visione, facendosene menzione nell'atto.
Delle postille eseguite prima della lettura dell'atto verrà data lettura con la parte dell'atto cui si riferiscono; delle postille apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura, facendone menzione (art.
60).
Egli può omettere la lettura dell'atto e degli allegati alla parte che gliene abbia fatta espressa richiesta qualora sia certo, in base a circostanze obiettive, che la stessa abbia conoscenza del loro contenuto. Di tali circostanze dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto.
Le postille devono essere lette con la parte dell'atto cui si riferiscono.
Il notaio fisicamente impedito a parlare, finché dura tale impedimento e previa autorizzazione del Consiglio Notarile, può affidare a persona di sua fiducia la lettura dell'atto e degli allegati; la lettura dovrà in ogni caso essere effettuata in presenza del notaio.
Lavori della commissione - Particolare interesse ha suscitato il dibattito circa la riformulazione della norma sulla lettura dell'atto, avendo la disciplina della lettura particolare riflesso sulla funzione del notaio. In particolare, si è valutato se tale obbligo sia attuale, se debba essere integrato con una illustrazione degli effetti dell'atto, se possa essere sostituito. Uniformità di disciplina tra atto pubblico e scrittura privata - Anzitutto si è valutato se sia opportuno estendere l'obbligo di lettura anche al testo della scrittura privata oppure se questa possa differenziarsi dall'atto pubblico proprio per il fatto ai non dover essere letta, soprattutto se predisposta dalle parti.
Per uniformità di struttura, si è ritenuto che la disciplina debba necessariamente essere unica, affinché il notalo non sia portato ad adottare una forma di atto piuttosto dell'altra al solo scopo di godere di facilitazioni in materia di lettura. D'altra parte, essendo identica la portata dell'intervento del notaio, ne consegue che le formalità disposte per l'atto pubblico devono essere identiche a quelle disposte per l'autenticazione, sempre con l'avvertenza che la lettura deve essere riferita al testo della scrittura privata, che contiene il regolamento negoziale, e non alla formula di autenticazione.
Attualità e funzione della lettura - Secondo una corrente di pensiero, premesso che l'atto notarile va considerato nella sua unitarietà fra atto pubblico e scrittura privata e che ogni atto notarile può essere redatto dal notaio o predisposto dalle parti, la lettura dell'atto notarile assolve ad una duplice funzione:
nell'ipotesi di atto notarile redatto dal notaio, assolve alla funzione di verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti;
nell'ipotesi di atto notarile predisposto dalle parti, assolve, oltre alla funzione già detta (perché il notaio deve comunque accertarsi che il contenuto della scrittura corrisponda alla volontà delle parti, non essendo ciò insito nel fatto che queste portino la scrittura già predisposta), anche alla funzione di verifica da parte del notaio della corrispondenza dell'atto all'ordinamento giuridico, agli aspetti fiscali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.
Le dette verifiche devono essere effettuate al momento della sottoscrizione in quanto solo in questo momento l'atto diventa notarile e acquista carattere di definitività.
Ne consegue che la lettura non può che essere contestuale alla sottoscrizione e che è essenziale la lettura da parte del notaio di ogni tipo di atto notarile.
Superamento della lettura - Secondo un'altra corrente di pensiero, l'obbligo generalizzato di lettura dell'atto da parte del notaio (considerato che anche la scrittura privata deve essere letta) è eccessivo soprattutto con riferimento a quelle parti che hanno predisposto l'atto stesso (si pensi ai mutui bancari o ai contratti di grosse società che si sono avvalse nei regolamenti aziendali quali cessioni di aziende, factoring, forfaiting, ecc..., di propri consulenti, magari più addentro del notaio alla materia regolamentata o alla procura della società che attribuisce poteri ai funzionari delle sedi distaccate). Si avverte così l'esigenza di superare, in tutto o in parte, l'obbligo della lettura soprattutto in presenza di circostanze tali che assicurino il conseguimento dello stesso risultato (verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti e, se predisposte da esse, alle norme inderogabili).
Alcuni hanno proposto di sostituire la lettura con una spiegazione da parte del notaio del contenuto dell'atto.
Tale possibilità è apparsa pericolosa, perché il concetto di spiegazione si espone a valutazioni soggettive, mentre la lettura rimane un fatto oggettivo. La spiegazione può essere analitica o sintetica, idonea o insufficiente, prolissa o sommaria; la lettura o è fatta o non è fatta.
La spiegazione potrebbe esporre il notaio a contestazioni, l'avvenuta lettura no.
Altri hanno proposto di attribuire alle .parti la facoltà di rinunziare alla lettura dell'atto, fermo restando l'obbligo del notaio di accertare che il contenuto di questo corrisponda alla loro volontà.
La soluzione appare politicamente improponibile, perché si presta ad abusi da parte dei notai più disinvolti (la rinunzia diventerebbe una clausola di stile) e potrebbe far scadere la considerazione che i clienti hanno della funzione notarile.
Altri hanno proposto una rinunzia fatta dalle parti mediante dichiarazione olografa in calce all'atto. Anche questa soluzione si presta alle stesse critiche mosse sopra, per cui è stata scartata.
Si è pensato alla rinunzia ammessa solo per quella parte che abbia operato la scrittura dell'atto. L'ipotesi è apparsa del tutto marginale, perché la scrittura dovrebbe essere olografa, il che rende l'istituto di nulla applicazione.
Si è pensato ad una rinunzia ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente e oggettivamente riscontrabili: può dispensare il notaio dal leggere l'atto quel contraente che abbia predisposto il contratto (si pensi ad un atto con l'intervento di una banca, una società finanziaria, un ente pubblico) o che abbia avuto preventiva comunicazione dell'atto (comunicazione del testo dell'atto ai contraenti al loro domicilio per fax o per raccomandata, ....).
L'ultima soluzione, che trova riscontro in altri ordinamenti, è quella che via via ha trovato maggiori consensi.
In sede congressuale è stata proposta la formulazione che mantiene il principio dell'obbligo generalizzato di lettura, ed il congresso si è espresso in tal senso anche perché non vi è stato il tempo necessario per approfondire il dibattito.
Formulazione proposta - Sulla base delle indicazioni congressuali, si propone una formulazione della .norma che prevede l'obbligo generalizzato di lettura. Tuttavia, si propone anche una formulazione alternativa che, dopo aver riaffermato il principio dell'obbligo di lettura, consente alla parte la facoltà di dispensare il notaio dalla lettura qualora da circostanze oggettive (e quindi non per semplice dichiarazione di parte) il notaio possa essere certo che il dispensante sia stato posto in condizione dì conoscere il contenuto dell'atto.
Si badi che non è sufficiente la semplice dichiarazione della parte di non voler ascoltare la lettura dell'atto, ma è necessario che dalle circostanze di fatto (atto predisposto dall'organizzazione cui appartiene una delle parti) o dagli adempimenti posti in essere preventivamente (comunicazione alla parte a mezzo raccomandata o fax), questa abbia avuto la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dell'atto.
Secondo il meccanismo proposto, la lettura può essere dispensata anche da una sola delle parti (si pensi al funzionario della banca) e in tal caso il notaio - prima della sottoscrizione - leggerà l'atto solo alle altre parti; il notaio ha in ogni caso facoltà di non accettare la richiesta e quindi di pretendere che la parte segua la lettura dell'atto; la parte può dispensare solo quando vi siano elementi oggettivi da cui risulti che essa sia stata posta in grado di conoscere l'atto.
A tale soluzione si è giunti constatando come, attraverso la lettura, il notaio pone le parti in condizione di controllare la rispondenza del contenuto dell'atto alla loro volontà e contemporaneamente effettua a sua volta un controllo circa tale rispondenza.
Ove il notaio abbia certezza che il contenuto dell'atto corrisponde a quanto voluto dalle parti (si ricordi che il notaio deve indagare personalmente la volontà delle parti) la lettura svolge solo la funzione di mettere la parte in condizione di effettuare il controllo di rispondenza.
Ove la parte abbia avuto la possibilità di effettuare in precedenza tale controllo, la lettura può diventare superflua.
Sì è notato, ancora, che così facendo non si deresponsabilízza il notaio, ma anzi avviene il contrario: se l'atto viene letto, la parte non potrà mai contestare al notaio di non aver conosciuto o inteso il contenuto dell'atto, perché essa è stata messa - tramite la lettura - in condizione di prenderne conoscenza, richiedendo tutti i chiarimenti del caso.
Se il notaio ritiene di non dover leggere l'atto, la parte potrà contestargli di non averne avuto in tutto o in parte conoscenza; ed il notaio dovrà a sua volta dimostrare che sono stati posti in essere adempimenti sostitutivi tali da garantire quella conoscibilità.
Dispensa dalla lettura degli allegati - E' stato valutato se sia attuale l'obbligo di lettura degli allegati e la conseguente possibilità di dispensa, oppure se sia preferibile invertire regola ed eccezione e sancire che gli allegati possano essere letti solo su richiesta delle parti.
Secondo una opinione, essendo normale la menzione che le parti hanno dispensato il notaio dalla lettura degli allegati, si potrebbe invertire la tendenza e porre l'obbligo di leggere gli allegati solo su richiesta delle parti. In tal modo la parte non sarebbe meno tutelata: dal momento che nell'atto deve essere inserita la menzione di tutto, quanto ad esso si allega, la parte è in condizione di conoscere quali sono gli allegati e conseguentemente di chiederne la lettura.
In contrario si è obiettato che elementi essenziali dell'atto possono essere inseriti in allegato: si pensi alla descrizione degli immobili da ipotecare che da un istituto di credito vengono descritti in allegato in un mutuo, peraltro predisposto nella forma della scrittura privata. In tal modo si potrebbe ridurre l'atto ad un forma di deposito di un allegato che contiene la regolamentazione negoziale, non letta alle parti.
Peraltro l'obbligo di lettura degli allegati non appare scindibile dall'obbligo di leggere l'atto: se il notaio deve leggere l'atto, deve leggere anche gli allegati; se si pone il superamento della lettura dell'atto, si deve porre negli stessi termini il superamento della lettura degli allegati.
La soluzione proposta in via principale rispecchia la normativa attuale: obbligo di lettura dell'atto e possibilità di dispensa dalla lettura degli allegati "ad nutum".
In via alternativa, si propone la perfetta equiparazione tra lettura dell'atto e lettura degli allegati: questa può essere omessa nelle stesse ipotesi in cui le parti possono dispensare dalla lettura dell'atto.
Dispensa per gli analfabeti - Non è sembrato attuale mantenere la limitazione che la dispensa dalla lettura non possa essere data da analfabeti. Anche l'analfabeta può venire a conoscenza dell'atto e/o degli allegati prima dell'atto, facendosene dare lettura o spiegazione da persona di sua fiducia. Lettura da parte di persona di fiducia - Il progetto prevede la facoltà di delegare la lettura dell'atto solo se questo sia manoscritto dal notaio.
Considerato che si tratta di una circostanza estremamente rara, si è pensato di estendere la possibilità di delega della lettura a tutte le ipotesi in cui l'atto sia stato "scritto" dal notaio, a mano o con mezzi meccanici. Tuttavia è apparsa evidente la possibilità di abusi di una tale facoltà.
Di fronte alla posizione di chi ritiene la disposizione da eliminare e a quella di chi ritiene di mantenerla nella sua formulazione attuale, si è scelta una soluzione intermedia, per far fronte ai casi in cui il notaio non possa temporaneamente provvedere alla lettura.
ART. 66
(La sottoscrizione)
L'atto deve essere sottoscritto con il nome e il cognome delle parti, dai fidefacenti, dagli interpreti, dai testimoni e dal notaio.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 62, i fidefacenti appongono la sottoscrizione subito dopo l'attestazione di identità e il notaio ne deve fare espressa menzione nell'atto.
Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacenti non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio ne deve fare espressa menzione nell'atto.
Se l'atto è contenuto in più fogli devono apporsi le firme anche col solo cognome o con la sigla, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene le sottoscrizioni finali.
Allo stesso modo devono essere firmati in ciascun foglio gli allegati, ove questi non siano documenti pubblici o autenticati o registrati.
Quando intervengono più di quattro parti che possano sottoscrivere, le parti possono delegare le firme marginali dell'atto e degli allegati ad almeno due di esse e il notaio deve farne espressa menzione, indicando altresì le persone delegate.
La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.
ART. 9 - Sez. I
(Sottoscrizione dell'atto)
L'atto deve essere sottoscritto col nome e cognome di nascita, per esteso.
Se l'atto è contenuto in più fogli devono apporsi le firme, anche col solo cognome o con la sigla, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene la sottoscrizione finale.
Allo stesso modo devono essere firmati in ciascun foglio gli allegati, ove questi non siano documenti pubblici, autenticati o registrati.
Quando intervengono più di quattro persone che possano sottoscrivere, le parti possono delegare le firme marginali dell'atto e degli allegati ad almeno due di esse; di tale circostanza il notaio farà espressa menzione; indicando altresì le persone delegate.
La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.
Estensione - La normativa dettata per le sottoscrizioni è stata unificata e riportata nelle disposizioni comuni. Delegabilità - In particolare si è estesa alla scrittura privata la possibilità di delega delle sottoscrizioni marginali, ove sottoscrivano più di quattro persone.
ART. 71
(Sordi, ciechi, muti, sordomuti)
La parte interamente priva dell'udito deve leggere l'atto, e di ciò è fatta menzione nell'atto stesso. Qualora la parte non sappia o non possa leggere, all'atto deve intervenire un interprete.
La parte affetta da cecità ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, che non sia interessata all'atto. Tale assistenza è obbligatoria qualora il cieco non sia in grado di sottoscrivere. L'assistente deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, può essere però parente o affine o coniuge del cieco; non può fungere da testimone, né da fidefacente.
Se alcuna delle parti è un muto, è obbligatorio l'intervento dell'interprete solo se la parte non riesca a farsi adeguatamente intendere, o ne faccia espressa richiesta.
Se alcuna delle parti è un sordomuto, essa deve leggere l'atto, e di ciò è fatta menzione nell'atto stesso. Qualora la parte non sappia o non possa leggere l'atto, ovvero ne faccia espressa richiesta, deve intervenire un interprete.
ART. 10 - Sez. I
(Sordi, ciechi, muti, sordomuti)
Quando alcuna delle parti sia muta, sorda o sordomuta e il notaio non comprenda il linguaggio in cui questa comunica né sia possibile comunicare in altro modo, deve intervenire un interprete.
Il cieco ha facoltà di richiedere l'intervento di persona di sua fiducia che lo assista. L'assistente deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, può essere parente, affine o coniuge del cieco, ma non può fungere da testimone.
E' in facoltà del notaio di chiedere in ogni caso E' in facoltà del notaio o della parte di chiedere in
l'intervento dell'interprete. ogni caso l'intervento dell'interprete.
Estensione a tutti gli atti - La disciplina relativa all'intervento in atto di soggetti affetti da menomazioni fisiche, dettata per l'atto pubblico, è sicuramente applicabile al verbale, qualora il presidente dell'adunanza presenti tali difetti.
Essa, inoltre, nel momento in cui si dispone che il notaio non deve limitarsi ad autenticare le sottoscrizioni apposte in sua presenza, ma deve leggere alle parti la scrittura privata ed accertare che il contenuto corrisponda a quanto voluto dai contraenti, deve essere estesa anche alle scritture private.
E' stato osservato che la disciplina potrebbe essere dettata solo per l'atto pubblico, disponendo che i soggetti minorati possano avvalersi solo della massima tutela apprestata dall'atto pubblico. Questa impostazione non può essere condivisa perché va contro la tendenza - esplicitata nella normativa dettata per i non vedenti -che intende attribuire al minorato le medesime opportunità concesse agli altri soggetti; non si può quindi precludere ai soggetti affetti da menomazioni fisiche la facoltà di ricorrere alla scrittura privata.
Sordo - Per il sordo si è eliminata la parola "interamente" così da comprendere nella disciplina non solo l'ipotesi della sordità totale, ma anche quella del soggetto, non completamente sordo, che abbia gravi difficoltà a comunicare con gli altri soggetti.
La legge attuale e il progetto di riforma prevedono che il sordo legga l'atto. Questa formalità tutela la parte al momento della lettura, ma non nel momento in cui partecipa alla formazione dell'atto e all'eventuale discussione. Appare perciò opportuno garantire al sordo, ove sia necessario, la possibilità di partecipare alla formazione dell'atto notarile tramite un interprete, ove se ne presenti la necessità, come nel caso in cui non si possa comunicare col sordo per iscritto o la trattativa sia troppo lunga e laboriosa per poter ricorrere a tale mezzo.
La lettura personale da parte del sordo è stata soppressa come formalità obbligatoria; essa può essere uno dei mezzi ai quali può ricorrere il notaio per comunicare efficacemente col sordo.
Cieco - Nel progetto di riforma la posizione del cieco è estremamente penalizzata. Il cieco non può rinunziare all'assistenza dei testimoni, assistenza che invece non è più richiesta nel caso degli altri minorati fisici, e deve farsi assistere da una persona di fiducia se non sia in grado di sottoscrivere.
La disciplina risente notevolmente della famosa leggina sui non vedenti la quale, concepita per semplificare le relazioni dei ciechi nei rapporti giuridici, ha finito con l'aggravarne la posizione nel caso di intervento in atto notarile.
E' apparso opportuno uno snellimento delle formalità, allineando la posizione del cieco a quella degli altri minorati fisici.
In parallelo con la disciplina del sordo o del muto (intervento di un interprete) si propone che il cieco sia assistito da un soggetto che gli garantisca che il documento che egli approva sia esattamente quello di cui ha ascoltato la lettura.
La normativa che ne scaturisce è la seguente.
Il cieco che può sottoscrivere non ha bisogno dell'assistenza di testimoni, come del resto qualsiasi altro minorato che possa sottoscrivere. Qualora voglia ulteriori garanzie, può chiedere di essere assistito da persona di sua fiducia la cui presenza ha la funzione di attestare al cieco (e solo a lui) che il documento che sottoscrive è proprio quello di cui ha ascoltato la lettura.
Il cieco impossibilitato a sottoscrivere non si trova in una posizione diversa da quella di qualunque altro soggetto che sia solo cieco o solo impedito di sottoscrivere. In quanto cieco, può chiedere di essere assistito da una persona che gli garantisca che l'atto che si perfeziona è proprio quello che gli viene letto. In quanto persona che non può sottoscrivere, l'atto si perfeziona con la sottoscrizione di due testimoni, secondo i principi generali. E' una duplice posizione che nulla toglie e nulla aggiunge ai rimedi apprestati in via generale per il cieco e per chi non può sottoscrivere.
Muto - Anche la disciplina del muto è stata parificata a quella degli altri minorati: il muto sarà assistito da un interprete se non riesce a farsi capire, sia esso affetto da mutismo totale o parziale o da un qualunque altro difetto che impedisce l'intellezione delle sue parole.
Sordo-muto-cieco - Non è apparsa necessaria una espressa previsione; si tratta di un soggetto al quale si applica la disciplina delle distinte infermità.
ART. 71 bis ART. 11 - Sez. I
(Uso della.lingua straniera) (Intervento di stranieri)
Quando alcuna delle Parti dichiari di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua
straniera, sempreché questa sia conosciuta dal notaio, da tutte le altre parti e se intervenuti, dai testimoni dall'interprete e dall'assistente del cieco. In tal caso deve porsi in calce dell'originale dopo le sottoscrizioni, la traduzione in lingua italiana eseguita e
sottoscritta dal notaio.
In ogni altro caso devono intervenire uno o più in- Quando alcuna delle parti dichiari di non conoscere terpreti: l'atto sarà scritto in lingua italiana e in calce la lingua italiana, e il notaio non conosce la lingua in
al medesimo dovrà porsi la traduzione in lingua cui questa si esprime, è obbligatorio l'intervento di
straniera da farsi dall'interprete; l'atto sarà letto dal un interprete.
notaio alle parti, in presenza degli interpreti e dei
testimoni, se intervenuti, e la traduzione verrà letta dal rispettivo interprete alle parti in presenza dei
testimoni, se intervenuti, e del notaio; l'uno e l'altra saranno sottoscritti dalle parti, dagli interpreti, dai
testimoni, se intervenuti, e dal notaio ai sensi dell'articolo 66 della presente legge.
Equiparazione della normativa - Per i motivi esposti più sopra, la normativa in materia di intervento dello straniero è comune all'atto pubblico, ai verbali e alle scritture private autenticate. Innovazione - Nell'intervento dello straniero si propone una rivoluzione totale. Oggi la disciplina è estremamente punitiva e decisamente anacronistica e scoraggiante; tale disciplina è ripresa nel progetto di riforma. Anzitutto non appare giustificata la regola che impone a un notaio italiano di redigere un atto in lingua straniera. Egli è un pubblico ufficiale dello Stato italiano e appare logico che si esprima nella lingua dello Stato (o in una lingua delle minoranze espressamente tutelate) in cui Fatto è formato, rispondendo alle aspettative delle persone di quello Stato l'immediata intellegibilità del testo dell'atto. Ma anche se si volesse mantenere l'attuale normativa, deve essere pacifico che fa fede il testo redatto in lingua italiana. Di tale testo si potrà poi fare la traduzione in una o più lingue straniere, come è ammesso in generale dall'art. 4 della sez. I.
Un'eccezione può essere mantenuta solo per gli atti che non comportano formalità presso pubblici uffici italiani, come ad esempio una procura conferita per compiere un atto all'estero. Questa ben potrebbe essere redatta e autenticata in lingua straniera, qualora il notaio conosca tale lingua o comunque si assuma la responsabilità del contenuto dell'atto.
Adempimenti - Lo straniero, nei confronti del notaio che non conosce la lingua in cui egli si esprime, è da equiparare ad un minorato fisico italiano: anche il muto o il sordo sanno comunicare, ma se il notaio non conosce il linguaggio a segni e gesti in cui si esprimono ha bisogno di un interprete. Pertanto non si vede l'opportunità di una diversa disciplina.
ART. 72
(Requisiti per l'ufficio e giuramento
dell'interprete)
In tutti i casi previsti negli articoli precedenti l'interprete è nominato dal notaio. Egli deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ma non può fungere da testimone né da fidefacente. L'interprete previsto dall'art. 71 può essere nominato fra i parenti o affini o coniuge del sordo, muto o sordomuto.
L'interprete presta giuramento innanzi al notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio e di ciò è fatta menzione nell'atto.
ART. 12 - Sez. I
(Requisiti e giuramento dell'interprete)
In tutti i casi previsti negli articoli precedenti l'interprete è nominato dal notaio. Egli deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, può essere nominato fra i parenti, gli affini o il coniuge del soggetto nel cui interesse interviene, ma non può fungere da testimone.
L'interprete presta giuramento innanzi al notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio e di ciò è fatta menzione.
Nessuna innovazione, ma solo una modifica terminologica.
Secondo l'impostazione qui data, l'interprete è un soggetto che interviene nell'interesse dello straniero o del minorato fisico: è un soggetto di parte perché ha la funzione di mettere in collegamento la persona che assiste con gli altri partecipanti alla formazione dell'atto, quindi è possibile che egli sia parente, affine o coniuge del minorato o dello straniero.
ART. 13 - Sez. l
(Responsabilità del notaio)
Salvo eccezionali casi, nei quali è dispensato dalle parti con dichiarazione da inserirsi in atto, il notaio
è tenuto a verificare la rispondenza di quanto indicato nell'atto alle risultanze di pubblici registri.
Ratio - La portata di questa norma, che non ha alcun riscontro nell'attuale normativa, è duplice.
Da una parte si vuoi responsabilizzare il notaio, ribadendosi che non è esonerato da responsabilità per il fatto che nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata sia scritto "La parte dichiara ...". Se della pattuizione privata o della dichiarazione fatta dalla parte egli può trovare riscontro in un pubblico ufficio, autenticando la sottoscrizione o ricevendo l'atto pubblico il notaio avalla tale dichiarazione.
In altre parole, se in atto è scritto "La parte venditrice garantisce che non vi sono ipoteche ..." il notaio garantisce non solo l'acquirente (dal quale potrebbe farsi dispensare) ma soprattutto i terzi di aver accertato l'effettiva inesistenza di ipoteche. Altrimenti è responsabile civilmente nei confronti di chi abbia fatto affidamento sull'atto.
Se le parti dichiarano "... premesso che AA e BB sono soci della società ..." il notaio garantisce di aver controllato che effettivamente dai registri delle società risulta che AA e BB sono soci.
Ma la norma è dettata soprattutto per riconoscere legislativamente all'atto notarile un affidamento che esso di fatto già produce. Ogni atto costituisce un punto di arrivo e di partenza per un atto successivo (direi come una sentenza: "fa stato" o "costituisce cosa giudicata"). -
ART. 73
(Nullità dell'atto pubblico)
Salvo il disposto dell'art. 2701 del Codice Civile, l'atto pubblico notarile è nullo:
1) se è ricevuto dal notaio prima della iscrizione nel ruolo del distretto o dopo la cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio, pubblicata a norma di legge:
2) se è ricevuto fuori del distretto notarile nel cui ruolo il notaio è iscritto;
3) se non contiene la data e l'indicazione del Comune in cui l'atto è ricevuto, salvo che daga e Comune risultino univocamente dall'atto stesso;
5) se l'atto non è stato letto nei modi previsti;
7) se mancano le sottoscrizioni e le firme previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 66, o se la parte non ha reso la dichiarazione di essere impedita a sottoscrivere, ai sensi del terzo comma dell'art. 66, o l'atto non contiene la relativa menzione.
4) se sono intervenute persone fra quelle contemplate nell'articolo 5 n. 2, ovvero se l'atto contiene disposizioni vietate nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo stesso.
6) se non è intervenuto l'interprete nei casi previsti dalla presente legge;
Nell'ipotesi di cui ai numeri 4-5-6-7 la nullità è limitata alle convenzioni o dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.
ART. 14 - Sez. I
(Vizi degli atti notarili ) Gli atti notarili sono nulli:
se manca l'indicazione della data e del Comune in cui l'atto è ricevuto o autenticato, salvo che data e Comune risultino univocamente dall'atto stesso;
se mancano le menzioni di cui all'art. 8, sez. I;
se mancano le sottoscrizioni o la menzione della causa che impedisce di sottoscrivere.
Gli atti notarili sono annullabili:
se sono intervenute persone fra quelle contemplate nell'articolo 5 n. 2, ovvero se l'atto contiene disposizioni vietate nei numeri 3 e 4 dell'articolo stesso.
se non è intervenuto l'interprete o l'assistente del cieco nei casi previsti dalla presente legge; Qualora l'atto contenga disposizioni non connesse tra loro, la nullità o l'annullabilità è limitata alle convenzioni, o, dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.
Annullabilità - La disciplina dei vizi dell'atto notarile è stata profondamente rivista. Disposizioni abolite - Anzitutto si è ritenuto di abolire le norme che sanciscono la nullità dell'atto ricevuto dal notaio prima dell'iscrizione a ruolo, dopo la cessazione dalle funzioni o fuori dal distretto. E' chiaro che l'atto notarile può essere qualificato tale solo se ricevuto da un notaio in esercizio e nei limiti della sua competenza territoriale. Mantenimento della nullità - Ci si è posto invece il problema di individuare quali ipotesi di nullità mantenere e quali sopprimere.
Secondo, l'opinione più restrittiva, non è possibile fare sconti sul rigore e la responsabilità del notaio, per cui dovrebbero essere mantenute tutte le nullità previste dall'attuale ordinamento.
Secondo un'opposta opinione, dovrebbero essere abolite tutte le nullità, in quanto non si può far ricadere sulle parti errori o inadempienze del notaio: gli errori del notaio devono essere pagati dal notaio, con pesanti sanzioni disciplinari, mentre la sanzione della nullità pregiudica in primo luogo gli effetti voluti dalle parti, assolutamente incolpevoli.
E' prevalsa un'opinione intermedia, secondo la quale le nullità devono essere ricollegate a requisiti meramente formali dell'atto, ciò allo scopo di dare un'astrazione formale all'atto notarile. Se questo contiene gli elementi richiesti dalla legge, l'atto è valido, anche se le formalità non fossero state osservate (in tal caso vi sarebbe comunque un falso del notaio); viceversa se mancano tali elementi l'atto sarebbe nullo, ma la nullità sarebbe immediatamente rilevabile dai terzi perché collegata ad un vizio del documento. In ogni caso non si tratta di nullità assoluta, ma relativa, perché Fatto può essere confermato anche da una sola delle parti. Annullabilità - Alcune delle ipotesi che, secondo l'attuale ordinamento, generano la nullità dell'atto sono state trasformate in cause di annullabilità.
Questa è stata disposta qualora il vizio leda gli interessi di alcuna delle parti. Sarà questa e solo questa a valutare se chiedere l'annullamento dell'atto oppure se convalidarlo, in quanto non si sente pregiudicata da esso. Si pensi all'atto ricevuto senza l'intervento dell'interprete, ma pienamente conforme a quanto voluto dal minorato o dallo straniero. Sarà questi e solo questi a valutare se chiederne o meno l'annullamento, mentre l'atto è vincolante per le altre parti e immediatamente produttivo di effetti.
In ogni caso il notaio è soggetto alle sanzioni disciplinari.
Art. 15 - Sez. I
(Conferma_ degli atti nulli)
L'atto notarile nullo per la mancanza di una dichiara-
zione, menzione, allegazione o altra formalità, da qualsiasi norma imposta, può essere confermato con
un atto successivo, posto in essere anche da una sola delle parti, che contenga quanto omesso nell'atto nul-
lo.
Sono salvi in ogni caso i diritti acquistati dai terzi in
buona fede e, per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare, in base a titolo trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di conferma.
La disposizione costituisce una norma di chiusura del sistema che consente la possibilità di sanare qualsiasi atto nullo, per mancanza di un requisito formale, qualora la prescrizione possa essere posta in essere successivamente all'atto nullo.
SEZIONE II
Del ricevimento degli atti pubblici
a cura di Giovanni Santarcangelo ART. 1 - Sez. Il
(Funzione del notaio)
Egli, nel ricevere gli atti, interpreta e verifica con la II notaio riceve l'atto pubblico alla contestuale pre-
sua indagine personale la volontà delle parti, curan- senza delle parti, interpreta e verifica con la sua
done l'adeguamento alle leggi (art. 13) indagine personale la volontà delle parti, ne cura l'adeguamento alle leggi.
Collocazione - La disposizione riprende il terzo comma dell'art. 1 della legge di riforma che attualmente disciplina la funzione del notaio nei vari interventi (atto pubblico, scrittura privata, verbali).
Per motivi di sistematicità, infatti, appare opportuno che la prescrizione sia trasferita all'inizio del capo in esame: l'art. 1 definisce chi è il notaio e cosa fa; il capo terzo "LA FORMAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI" definisce come lo fa. D'altra parte anche l'attuale ordinamento pone tali regole tra le disposizioni dettate per la forma degli atti.
Nella formulazione proposta non si è voluto innovare rispetto a quanto riportato nel progetto del Consiglio Nazionale, che peraltro corrisponde alla funzione del notaio come elaborata da dottrina e giurisprudenza. Ciò perché altrimenti si andrebbe ad incidere sulla funzione, il che esula dal lavoro attuale.
Tuttavia è opportuno fare qualche considerazione.
Rispetto alla formulazione del Consiglio Nazionale, è stata proposta in sede di lavori una formulazione più incisiva che recita "L'atto pubblico è ricevuto dal notaio alla contemporanea presenza delle parti, ed in esso il notalo trasfonde la volontà dichiaratagli, dopo averla interpretata e verificata con la sua personale indagine ed averne curato l'adeguamento alle leggi".
Tale formulazione coglie meglio l'attività del notaio come creatore del documento pubblico ed esplicita con maggiore chiarezza ciò che è contenuto nella formulazione del Consiglio Nazionale.
Tuttavia, se deve essere data una definizione, questa deve essere comprensiva di tutti gli atti pubblici ricevuti dal notaio; ora, se la stragrande maggioranza degli atti sono elaborati dal notaio, si deve tenere presente che vi sono bozze di atto pubblico predisposte dalle parti o, più spesso, da una di esse (si pensi a tutti i mutui predisposti dalle banche).
E' una forzatura dire che in tali atti il notaio trasfonde la volontà dichiaratagli dalle parti o che egli adegua ai principi dell'ordinamento la volontà delle parti (volontà già sufficientemente "adeguata" dalla minuta del mutuo). Si potrebbe aggiungere che, in ogni caso, il compito minimo del notaio è verificare che la volontà dichiarata dalle parti corrisponda al contenuto dell'atto pubblico, prescrizione che il progetto del Consiglio detta per le scritture private.
Si lascia quindi la formulazione proposta dal Consiglio, non essendo tema di questo lavoro influire sulla stessa. Se ne sottolinea, peraltro, l'insufficienza a comprendere tutti i tipi di atti pubblici.
La contestualità - Si è valutata la possibilità di consentire il perfezionamento dell'atto pubblico in momenti successivi, mediante distinta lettura, menzione della lettura e datazione.
Dal punto di vista tecnico è sicuramente possibile frazionare l'atto pubblico in tante parti e darne lettura separata alle parti, con una distinta attestazione della lettura, distinta indicazione della data e del luogo e apposita sottoscrizione.
Non perde di solennità né l'atto né la funzione, tanto più che lo stesso risultato può essere perseguito mediante proposta e accettazione separate; mentre si darebbe la possibilità di perfezionare in momenti diversi anche atti formali (costituzione dí società di capitali, donazioni, ecc...).
La posizione è stata contrastata da un punto di vista di opportunità pratica, perché l'atto pubblico costituisce ancor oggi lo strumento tipico del contemperamento degli opposti interessi contrattuali ad opera del notaio; contemperamento che mostra tutta la sua efficacia solo con la contestuale presenza di tutti i contraenti. D'altra parte, considerato che lo stesso risultato sì può raggiungere con la scrittura privata autenticata in momenti separati e, per gli atti formali, mediante proposta e accettazione separati, l'innovazione è stata considerata marginale.
Collocazione - La norma che sottolinea la contestualità della presenza delle parti nell'atto pubblico è stata collocata in questa sede proprio perché si è voluto mantenere la possibilità di sottoscrizioni separate per la scrittura privata.
ART. 64
(Requisiti formali dell'atto pubblico notarile) L'atto notarile reca l'intestazione "Repubblica Italiana" e deve contenere:
l'indicazione della data, espressa in lettere, del Comune e del luogo in cui l'atto è ricevuto;
il nome e cognome del notaio, l'indicazione della sua sede;
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti, dei loro rappresentati, ovvero la ragione o denominazione sociale e la sede qualora le parti o i loro rappresentati siano diversi da persone fisiche e, se intervenuti. dei fide-facenti, dei testimoni e degli interpreti;
la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti;
la indicazione dei documenti che si allegano: le procure e le autorizzazioni giudiziali devono rimanere allegate all'atto, in originale o in copia autentica, salvo che l'originale o la copia si trovino negli atti del notaio rogante;
la dichiarazione espressa della lettura dell'atto ed eventualmente degli allegati a norma dell'articolo 65;
la indicazione del numero dei fogli di cui il documento è composto.
Quando le parti lo richiedono o il notaio Io ritiene opportuno, nell'atto è inserita l'indicazione dell'ora della sottoscrizione;
le firme a norma dell'articolo 66.
ART. 2 - Sez. Il
(Requisiti formali
L'atto pubblico reca l'intestazione "Repubblica Italiana" e deve contenere:
l'indicazione della data, espressa in lettere, del Comune e del luogo in cui l'atto è ricevuto;
il nome e cognome di nascita del notaio e l'indicazione della sua sede;
il cognome di nascita, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti, delle persone da loro rappresentate e di tutti gli altri soggetti eventualmente intervenuti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche andrà indicata la denominazione o la ragione sociale e la sede nonché gli altri elementi identificativi richiesti dalla legge;
le menzioni prescritte dall'art. 8, sez. I;
l'indicazione del numero delle pagine scritte;
l'indicazione dell'ora di sottoscrizione, qualora le parti lo richiedano o il notaio lo ritenga opportuno.
Modifiche al primo comma - Avendo definito l'atto notarile come qualunque atto che sia espressione dell'intervento del notaio (atto pubblico, verbale o autenticazione) è necessario precisare che le forme qui esaminate si riferiscono esclusivamente all'atto pubblico. Modifiche al n. 2) - Nel progetto in esame è scomparsa l'innovazione portata in un precedente progetto di riforma, secondo la quale sarebbe sufficiente indicare il solo cognome di nascita del notaio; ciò per le donne coniugate che, ai sensi dell'art. 143/bis C.C., dovrebbero aggiungere al proprio il cognome del marito. Se ne ripropone l'introduzione.
Modifiche al n. 3) - Viene precisato che è sufficiente indicare le parti col solo cognome di nascita, per evitare incertezze in ordine alla necessità che le donne coniugate debbano o meno essere costituite anche col cognome del marito.
Con riferimento alle modalità di indicazione delle persone intervenute o interessate dall'atto, si propone una modifica formale intesa ad una più agevole lettura della norma.
Modifiche al n. 4) - Viene soppresso l'obbligo di menzione della certezza dell'identità personale delle parti. Tale formulazione era necessaria in presenza della possibilità di accertamento tramite fidefacenti per cui il notaio doveva indicare in quale modo si era formata la certezza dell'identità; soppresso l'istituto dei fidefacenti è implicito che il notaio in tanto stipula l'atto in quanto si è accertato dell'identità personale delle parti. Modifiche al n. 5) - La disposizione del n. 5, relativa all'obbligo di indicazione e allegazione degli allegati, è stata trasferita nel capo relativo agli adempimenti comuni. Modifiche al n. 7) - Non sembra sufficiente la menzione dei soli fogli di cui consta l'atto. Ciò non darebbe garanzie sufficienti in quanto, ove uno dei fogli fosse stato scritto sulle prime due facciate, potrebbe essere rivoltato e in modo da avere altre due facciate a disposizione. Si ritiene opportuno pertanto che l'atto contenga l'indicazione del numero delle pagine scritte. Modifiche al n. 8) - La norma relativa alla sottoscrizione viene eliminata dall'articolo relativo ai requisiti dell'atto e introdotta in una norma apposita, non potendo la sottoscrizione considerarsi requisito formale dell'atto pubblico.
ART. 63
Quando alcuna delle parti dichiari di non sapere o non potere sottoscrivere, o sia affetta da cecità, e nei casi previsti da altre disposizioni di legge, devono intervenire all'atto due testimoni.
L'intervento dei testimoni ha luogo altresì quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti.
ART. 3 - Sez. Il
(Intervento dei testimoni)
Quando alcuna delle parti dichiari di non sapere o non potere sottoscrivere e nei casi previsti da altre disposizioni di legge, devono intervenire all'atto pubblico due testimoni.
Progetto di riforma - E' da condividere l'impostazione del progetto di riforma il quale, recependo un'evoluzione già verificatasi in pratica, prevede come regola generale che l'atto possa essere ricevuto senza testimoni, prescrivendone l'intervento in pochi casi eccezionali che possono essere ricondotti ai seguenti:
intervento di persona che non sappia sottoscrivere (quindi, dell'analfabeta che non sappia sottoscrivere, come nell'attuale ordinamento);
intervento di persona che, pur non essendo analfabeta, sia impedito a sottoscrivere (paralizzato, ingessato, ecc...);
specifica prescrizione di legge (donazione, testamento, ecc...);
richiesta del notaio o di una delle parti.
Si è dubitato della attualità di mantenere l'obbligo di intervènto dei testimoni per richiesta delle parti o del notaio. Si è concluso nel senso della opportunità di mantenere tale facoltà, la quale rappresenta, pur sempre, una tutela in più.
Analfabeta - Appare pienamente giustificata l'abolizione dell'obbligatorietà dei testimoni per l'analfabeta che sappia apporre la sottoscrizione, essendo garanzia sufficiente la facoltà riconosciuta in generale al notaio dí richiedere l'intervento dei testimoni: sì è quindi lasciata alla discrezione del notalo la decisione da assumere caso per caso. D'altra parte l'analfabeta potrebbe avere bisogno piuttosto di un "interprete", cioè di una persona abituata a vivere con lui o nel suo ambiente, che gli spieghi in un linguaggio a lui comprensibile il significato di determinati termini tecnici utilizzati in atto; ma ormai questa esigenza sembra essere una vera rarità. Ciechi - Non si condivide l'impostazione del progetto che indica come obbligatoria l'assistenza dei testimoni per il solo fatto che una delle parti sia non vedente: se il cieco fosse anche impedito a sottoscrivere, l'obbligatorietà dell'assistenza dei testimoni sarebbe dovuta da questo fatto; il cieco che, invece, sappia e possa sottoscrivere è tutelato sufficientemente dall'intervento dell'assistente, essendo lasciata anche in questo caso alla discrezionalità del notaio la decisione se richiedere o meno l'assistenza dei testimoni.
ART. 66
(Sottoscrizione dell'atto)
L'atto deve essere sottoscritto con il nome e il cognome dalle parti, dai fidefacenti, dagli interpreti, dai testimoni e dal notaio.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 62, i fidefacenti appongono la sottoscrizione subito dopo l'attestazione di identità e il notaio ne deve fare espressa menzione nell'atto.
Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacenti non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che
ART. 4 - Sez. Il
(Sottoscrizione dell'atto)
L'atto pubblico deve essere sottoscritto dalle parti e, se intervenuti, dagli interpreti, dall'assistente del cieco, dai testimoni e dal notaio.
Se alcuna delle parti non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio
ne deve fare espressa menzione nell'atto.
Se l'atto è contenuto in più fogli devono apporsi le firme anche col solo cognome o con la sigla, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene le sottoscrizioni finali.
Allo stesso modo devono essere firmati in ciascun foglio gli allegati, ove questi non siano documenti pubblici o autenticati o registrati.
Quando intervengono più di quattro parti che possano sottoscrivere, le parti possono delegare le firme marginali dell'atto e degli allegati ad almeno due di esse e il notaio deve farne espressa menzione, indicando altresì le persone delegate.
La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.
Sono state apportate solo modifiche tecniche determinate dal fatto che le modalità con cui devono essere apposte le sottoscrizioni vengono riportate nella parte comune alle scritture private.
SEZIONE III
Dell'autenticazione di sottoscrizione
a cura di Francesco Maria Ragnisco
ART. 1 - Sez. III
(Funzione del notaio)
[Il notaio] nell'autenticazione delle sottoscrizioni accerta che il contenuto della scrittura privata corrisponda alla volontà di chi sottoscrive e sia conforme
alle leggi (art. 13).
Con l'autenticazione il notaio certifica la verità delle sottoscrizioni e l'identità di chi le ha apposte. Prima di autenticare le sottoscrizioni, il notaio verifica che siano rispettati i requisiti prescritti nella Sezione I del presente Capo ed accerta che il contenuto della scrittura privata corrisponda alla volontà di chi sottoscrive, dopo averla interpretata e verificata con la sua personale indagine, e sia conforme alle leggi.
Ratio - Per comprendere il significato assolutamente innovativo di questa proposta di elaborato, è sufficiente notare come quello che era il titolo di un articolo sia divenuto il titolo di una sezione.
Con ciò si vuol ribadire che, nell'autenticare le sottoscrizioni, il notaio assume le stesse responsabilità, anche formali, di quando riceve un atto pubblico. Di ciò è conferma anche il fatto che, nell'art. 1, l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte a scritture private sta sullo stesso piano della ricezione dell'atto pubblico.
La Sezione I disciplina l'attività di formazione della scrittura privata autenticata, la Sezione in esame disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni.
Nel disciplinare la funzione del notaio nell'autenticare le sottoscrizioni si è ribadito espressamente che il notaio non si limita a certificare l'autenticità delle firme, ma interviene nel merito della scrittura privata (controllando che non vi siano pattuizioni contrarie a legge) e anche nella forma e nel contenuto della stessa, controllando preventivamente se la scrittura privata presenti i requisiti richiesti dalla Sezione I (e quindi che siano state rispettate le disposizioni in materia di lingua, scritturazione, postille, modalità di indicazione del contenuto dell'atto e di allegazione).
ART. 73 bis
(Autenticazione delle sottoscrizioni) L'autentica delle sottoscrizioni apposte a scritture private deve essere redatta di seguito alle sottoscrizioni stesse e deve contenere:
l'indicazione della data del Comune e del luogo della sottoscrizione;
il nome e cognome del notaio e l'indicazione della sua sede e del distretto nel cui ruolo è iscritto;
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti che hanno sottoscritto e, se intervenuti, dei testimoni e dei fidefacenti, nonché, per le scritture che restano depositate negli atti del notaio, delle parti rappresentate: in quest'ultimo caso le procure e le autorizzazioni giudiziali devono rimanere allegate alla scrittura, in originale o ín copia autentica, salvo che sí trovino negli atti del notaio autenticante;
la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo di fidefacenti;
la dichiarazione che le sottoscrizioni delle parti sono state apposte alla presenza del notaio e, se intervenuti, dei testimoni.
L'intervento dei testimoni ha luogo quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti;
ART. 2 - Sez. III
(Requisiti formali)
L'autentica delle sottoscrizioni apposte a scritture private deve essere redatta di seguito alle sottoscrizioni stesse e deve contenere:
l'indicazione della data, espressa in lettere, del Comune e del luogo della sottoscrizione;
il nome e cognome di nascita del notaio e l'indicazione della sua sede;
il cognome di nascita, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio delle parti, delle persone da loro rappresentate e di tutti gli altri soggetti eventualmente intervenuti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche andrà indicata la denominazione o la ragione sociale e la sede nonché tutti gli altri elementi identificativi richiesti dalla legge;
le menzioni prescritte dall'art. 8 - Sez. I;
l'indicazione del numero delle pagine di cui la scrittura privata si compone;
l'attestazione che le sottoscrizioni delle parti sono state apposte alla presenza del notaio e, se intervenuti, dei testimoni, dell'interprete e dell'assistente del cieco;
tutte le altre menzioni prescritte nella sezione I del presente capo;
l'ora della sottoscrizione, qualora le parti lo richiedano o il notaio lo ritenga opportuno;
f) la sottoscrizione dei testimoni, se intervenuti, la sottoscrizione dei fidefacenti, se intervenuti, e la firma del notaio con l'impronta del sigillo alla fine
della formula di autenticazione.
Le parti, i testimoni, se intervenuti, e il notaio devo-
no apporre la firma, anche con il solo cognome o con la sigla, a margine di ciascun foglio intermedio della scrittura e su ciascun foglio degli allegati, ove questi non siano documenti pubblici autenticati o
registrati.
Alle autenticazioni di sottoscrizioni si applicano, in Alle autenticazioni di sottoscrizioni si applicano le
quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 62-68- disposizioni degli artt. 4, 6 e 7 della Sez. I. 69.
La formulazione della norma è stata adeguata a quella corrispondente in tema di atto pubblico; ogni modifica da inserire in questo punto deve trovare analoga modifica nella norma che disciplina la forma degli atti pubblici e dei verbali, e viceversa.
In sede di lavori, è stata proposta l'aggiunta della menzione della dichiarazione delle parti di aver compreso il contenuto della scrittura privata e di averlo riconosciuto conforme alla loro volontà.
La stessa menzione, ovviamente, dovrebbe essere inserita nell'atto pubblico.
ART. 3 - Sez. III (Sottoscrizione)
L'autentica di sottoscrizione deve essere sottoscritta dai testimoni, dagli interpreti e dall'assistente del cieco, se intervenuti, e dal notaio.
La disposizione sulle sottoscrizioni si inserisce in una norma apposita non potendosi ritenere la sottoscrizione requisito formale dell'autenticazione.
Art. 4 - Sez. III
(Riconoscimento di firme apposte a scritture
private)
Le sottoscrizioni già apposte ad una scrittura priva-
ta possono essere riconosciute mediante apposita scrittura privata o atto pubblico scritti di seguito alle
sottoscrizioni da riconoscere e contenente:
la dichiarazione di riconoscere come proprie le sottoscrizioni già apposte;
le eventuali integrazioni necessarie perché la
scrittura privata presenti i requisiti prescritti nella Sezione I del presente capo.
Il notaio leggerà sia il testo della scrittura privata già sottoscritta, sia il testo dell'atto di riconoscimento, facendone menzione.
Ratio - La norma ha la funzione di disciplinare l'ipotesi in cui le parti esibiscano al notaio una scrittura privata già sottoscritta e ne richiedano l'autenticazione.
Occorre un apposito atto di riconoscimento delle sottoscrizioni, che può essere redatto per scrittura privata o per atto pubblico. Quest'ultima ipotesi è stata introdotta soprattutto per il caso in cui il soggetto sia impedito a sottoscrivere nuovamente.
Sí è precisato che, anche quando è già sottoscritta, la scrittura privata deve possedere i requisiti richiesti nella Sezione I, altrimenti deve essere opportunamente integrata.
ART. 66
Sui documenti, aventi contenuto non negoziale, per i quali non sia altrimenti disposto dalla legge, il notaio può certificare la verità di firme, anche non apposte in sua presenza, senza l'osservanza delle norme di cui all'art. 73/bis.
ART. 5 - Sez. III
(Certificazione di verità di firme)
Su atti e documenti, aventi contenuto non negoziale, per í quali non sia altrimenti disposto dalla legge, il notaio può certificare la verità di firme, anche non apposte in sua presenza.
Allo stesso modo il notaio può certificare la verità di firme non riferite ad alcun atto o documento, specificando tale evenienza ed il nome, cognome di nascita, luogo e data di nascita di chi ha firmato.
Con questa norma si dà piena cittadinanza alla vera di firma e allo "specimen" di firma, riconoscendo che, in casi determinati, le firme possono non essere apposte dinanzi al notaio.
Art. 6 - Sez. III
(Autenticazione di firme non apposte in presenza del notaio)
soppresso
Per espressa indicazione congressuale è stata soppressa la norma che consentiva di autenticare, in casi limitati ed eccezionali, la sottoscrizione apposta anche non in presenza del notaio, per quelle persone di cui il notaio conosca la sottoscrizione per avere con esse ricorrenti rapporti di lavoro o dei quali abbia una conoscenza pregressa.
Questa norma fu inserita nell'articolato presentato al Congresso Nazionale di FEDERNOTAI del 16 giugno 1995 con il dichiarato scopo di rendere oggetto di dibattito l'idea fortemente innovativa in essa contenuta. Ad utilità di coloro che volessero approfondire l'argomento, è opportuno riportare l'illustrazione che di tale norma in sede congressuale ha fatto il relatore:
"Abbiamo visto come, opportunamente, l'articolato sottopostoci dal C.N.N. già preveda all'articolo 74 bis la possibilità della c.d. "vera di firma", apposta non in presenza del notaio in calce a documenti (e noi abbiamo aggiunto ad atti) non negoziali.
Si tratta ora di stabilire se e con quale procedimento sia possibile autenticare firme apposte non in presenza del notaio in calce ad atti negoziali.
Per risolvere con qualche sicurezza tale problema, è opportuno ritornare a quanto si affermava all'inizio del presente lavoro, allorché si diceva che nella funzione di autenticazione il notaio è non soltanto responsabile della certezza dell'identità di chi ha sottoscritto l'atto, ma è altresì tenuto a curare l'adeguamento della volontà delle parti all'ordinamento giuridico, la rispondenza dell'atto alla volontà delle parti e quindi, la loro consapevolezza circa l'atto e le sue conseguenze.
Queste considerazioni rendono "icto oculi" evidente che l'autenticazione di sottoscrizioni apposte non in. presenza del notaio sia improponibile in tutti quei casi in cui la "presenza" è indispensabile per una corretta esplicazione della funzione di adeguamento, come quasi sempre si verifica nei contratti plurilaterali, anche se sottoscritti in momenti separati dalle varie parti, e negli atti di disposizione in genere.
In altro modo, invece, potrebbero essere disciplinate le scritture private unilaterali e non dispositive, ove certamente minore, anche se non assente, è la rilevanza della funzione di adeguamento. Dato per acquisito, infatti, che il notaio sia in grado di dare certezza dell'identità di chi ha sottoscritto l'atto e che questo sia conforme all'ordinamento anche sul piano della forma, rimarrebbe il problema che il notaio deve avere comunque la certezza che il sottoscrittore abbia piena consapevolezza dell'atto e delle sue conseguenze. Di tale pur fondamentale elemento il notaio, sotto la sua responsabilità, potrebbe accertarsi e darne atto anche utilizzando mezzi diversi dal contatto visivo con il sottoscrittore, utilizzando, ad esempio, il mezzo telefonico.
L'ordinamento notarile, invero, già conosce il mezzo telefonico e quello telegrafico, quali strumenti idonei ella certificazione (artt. 71 L.N. e 85 R.N.). Si tratta, quindi, di riesaminare quella disciplina per adeguarla alle nuove realtà tecniche e legali.
L'ipotesi che si avanza, pertanto, è che il notaio acquisisca la certezza della consapevolezza del sottoscrittore mediante un contatto telefonico, del quale dare atto nel testo della autenticazione.
Da qui nasce lo formulazione dell'articolo 6 della Sezione III, sulla cui opportunità in Commissione non vi e stata affatto concordia, e che vi viene preposto al solo scopo di provocare un dibattito.
Un dibattito al quale la categoria - a mio avviso - deve accostarsi senza preconcetti, avendo come obiettivo quello di mettere la nostra funzione sempre di più e meglio a disposizione dello società in cui viviamo. Molti componenti della commissione hanno espresso il timore che questa norma assolutamente innovativa contrasti con la disciplina rigorosa che - in generale - proponiamo di stabilire per la scrittura privata autenticata, al pari che per l'atto pubblico. Altri, forse confondendo questo tipo di autenticazione con quello prima illustrato relativo allo "specimen" di firma. Si potrebbe essere tentati di fare una battaglia di retroguardia nel timore della sottrazione di alcune fattispecie alla competenza notarile.
Personalmente sono di contrario avviso: sono cioè del parere che di questo tema si debba discutere dopo aver sgombrato il campo da alcuni errori di impostazione.
Innanzitutto, a mio parere, non vi è il pericolo di un decadimento della disciplina globale, che pure taluno ha paventato, asserendo che, ammessa l'autentica a distanza, bisognerebbe ammettere tale principio anche per l'atto pubblico che avesse le stesse caratteristiche. Chi sostenesse tale affermazione, perderebbe di vista la differenza fondamentale che c'è tra atto pubblico e scrittura privata:
l'atto pubblico, che rimane il prodotto tipico della attività notarile, è formato direttamente dal notaio, anche se si avvale di schemi già predisposti da lui o da altri;
la scrittura privata, per la quale il notaio pure deve esercitare tutta la sua funzione e mettere in campo tutta la sua responsabilità, è per sua definizione un documento appunto "privato" di cui si chiede l'autentica della sottoscrizione: ciò è particolarmente vero proprio per le scritture unilaterali e non dispositive (procure alle liti, autocertificazioni ecc...). Tipologie non molto numerose, ma oggi giorno frequentissime).
D'altro canto non vi è neppure il pericolo della sottrazione di alcune fattispecie alla competenza notarile. Chi asserisse questo, non terrebbe conto che l'intera riforma da noi proposta accresce notevolmente la responsabilità di chi autentica le sottoscrizioni con la diretta conseguenza che - in questi tempi di rifiuto generalizzato della responsabilità - il notaio rimane l'unico soggetto idoneo a farsene carico.
Per converso, la norma - se introdotta - avrebbe anche un notevole valore deontologico, in quanto eliminerebbe alla radice il serio pericolo di concorrenza sleale cui oggi assistiamo in simili fattispecie. Sono consapevole che tale proposta, ad una prima lettura, possa ai più apparire scandalosa, ma sono anche consapevole che si tratta di una possibile soluzione - forse la più consona alle nostre tradizioni - per un problema al quale non ci si può sottrarre, se non vogliamo essere superati dal progredire della tecnologia, in un'epoca in cui dobbiamo cominciare a regolamentare anche la certificazione di un documento elettronico." Fin qui il relatore.
Le critiche da taluno avanzate in occasione dell'assemblea congressuale, che ne è stata emozionalmente coinvolta, sono state appassionate ma - è da ritenere - non sono andate al di là di quelle che il relatore stesso aveva prefigurato.
Essendovi stato un voto contrario da parte dell'assemblea, la norma viene soppressa dall'articolato definitivo, ma se ne intende conservare il ricordo e la valenza tecnica in quanto alla commissione che ha predisposto l'articolato appare opportuno che, al di là della sua eventualmente perfettibile formulazione tecnica, essa debba essere oggetto di una riflessione più approfondita.
SEZIONE IV
Della redazione dei verbali
a cura di Giovanni Vigneri
L'argomento trattato è completamente nuovo nell'ambito di un dibattito concernente la revisione della legge notarile.
Da una parte si avverte la necessità di un'apposita regolamentazione dell'attività di verbalizzazione, dall'altra mancano riferimenti e precedenti specifici, salvo gli interessanti spunti dottrinari.
Le proposte qui contenute, quindi, rappresentano solo un'ipotesi di discussione e con esse non si è ritenuto di dare una risposta definitiva a tutte le questioni che la materia suscita.
ART. 1 - Sez. IV
(Dei verbali di adunanze a carattere collegiale)
Il notaio redige verbali dello svolgimento e delle deliberazioni di adunanze a carattere collegiale nei
casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesto.
Carattere programmatico - La norma ha carattere programmatico e si pone come diretta applicazione dell'art. 1 della legge notarile nel testo elaborato dal Consiglio Nazionale e proposto alla categoria. Legittimazione del notaio - La norma, inoltre, serve ad affermare che, anche in assenza di un'espressa disposizione di legge che preveda la redazione di tali verbali (quali, per esempio, le adunanze dei partecipanti a una comunione per gli atti di ordinaria amministrazione [art. 1105, 2° comma, c.c.], le adunanze degli associati di un'associazione riconosciuta o le delibere consortili), si possa sempre richiedere l'intervento di un notaio con le particolari garanzie che il suo intervento comporta tutte le volte che si tratti di documentare la formazione di una volontà collegiale,. Ambito di applicazione - La materia va esattamente identificata come "redazione di verbali di adunanze a carattere collegiale" e non come "redazione di verbali di organi collegiali"; tale ultima espressione è troppo riduttiva, mentre la prima ricomprende anche le ipotesi di assemblee di società di persone (quando sia previsto che il contratto di società possa essere modificato a maggioranza), le ipotesi di assemblee di associazioni non riconosciute (quando sia richiesto che esso venga redatto per atto pubblico), le ipotesi previste dall'art. 15, comma 3, legge 179/92 e via dicendo.
ART. 2 - Sez. IV
(Contenuto del verbale)
Il verbale di adunanza a carattere collegiale può essere redatto anche nei tre giorni feriali successivi alla riunione e da esso o dai suoi allegati de-
vono risultare: le generalità della persona che la presieda e gli accertamenti effettuati da questa
circa la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti,
l'elenco dei presenti e l'entità della loro parteci-
pazione alla formazione della volontà collegiale, gli argomenti sui quali si discute e si delibera, il
resoconto dell'adunanza, le eventuali dichiarazioni dei presenti, riportate anche in forma sinteti-
ca, le espressioni di voto e le decisioni adottate.
Verbale redatto successivamente - Con la norma proposta si risolve in senso affermativo la problematica relativa alla redazione del verbale successivamente alla chiusura della riunione: l'interesse ad una documentazione precisa deve prevalere rispetto ad una contestualità formale, specie quando la complessità della verbalizzazione può richiedere tempi non compatibili con l'adunanza. Contenuto del verbale - La norma in esame colma una lacuna dell'attuale legislazione, disciplinando espressamente il contenuto della verbalizzazione. In particolare il contenuto del verbale è visto nell'ottica di un'esigenza di documentazione", che deve essere soddisfatta dall'atto notarile e dalle verbalizzazioni in particolare. Tale funzione di documentazione viene svuotata man mano che si sottraggono al notaio possibilità di interventi e di controlli, mentre viene valorizzata in caso contrario. Ciò comporta maggiori responsabilità e difficoltà, ma va collegato sia al fatto che il notaio - terzo qualificato e imparziale pubblico ufficiale - è l'autore del verbale, sia al fatto che questa appare la strada più corretta per mantenere competenza esclusiva delle verbalizzazioni.
Il resoconto - Con l'obbligo, posto a carico del notaio, di redigere un resoconto di ciò che è avvenuto durante l'adunanza si vuole in particolare sottolineare che false dichiarazioni rese dal presidente o fatti falsamente attestati dinanzi al notaio sono irrilevanti: il notaio è tenuto a verbalizzare non qualunque dichiarazione o attestazione del presidente, ma solo quelle dichiarazioni o attestazioni che riportino fedelmente ciò che è veramente accaduto.
Art. 3 - Sez. IV
(Requisiti formali )
Il verbale reca I'in-testazione "Repubblica Italiana" e
deve contenere:
l'indicazione della data, espressa in lettere, del
Comune e del luogo in cui è avvenuta l'adunanza, dell'ora di inizio e di chiusura della stessa, nonché -se differenti - della data e del luogo in cui il verbale è stato redatto;
il nome e il cognome di nascita del notaio, l'indicazione della sua sede;
il cognome di nascita, il nome, il luogo e la data
di nascita, la residenza o il domicilio del richiedente il verbale e, se diverso, di chi presiede l'adunanza; la denominazione o la ragione sociale, la sede e gli
altri elementi identificativi del soggetto a cui è impu-
tabile la deliberazione dell'adunanza;
le menzioni prescritte dall'art. 8 - Sez. I;
l'indicazione del numero delle pagine scritte.
Forma del verbale - Dopo aver affrontato la problematica del contenuto sostanziale del verbale, l'articolo in esame prende in considerazione le menzioni necessarie alla sua stesura.
Si noti come, sebbene si tratti in gran parte delle forme dell'atto pubblico, non si sia ritenuto opportuno un semplice rinvio. Ciò in considerazione delle peculiarità del verbale che determinano l'obbligo di indicare la data e il luogo sia dell'adunanza che della redazione del verbale (se successiva), e quindi del suo perfezionamento, l'attestazione della certezza dell'identità del solo presidente, non anche dei componenti l'assemblea né della persona che richiede il verbale, le cui generalità vanno solo indicate.
ART. 4 - Sez. IV (Sottoscrizione)
Il verbale viene sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal notaio.
Quando il presidente non possa o non voglia sottoscrivere, il notaio farà menzione di tale cir-
costanza, precisando altresì quali formalità imposte dalla legge non è stato possibile adempie-
re.
Ratio - La soluzione proposta viene ritenuta coerente con quanto prima accennato in materia di funzione del notaio nella redazione di verbali di adunanze: il notaio è l'unico autore del verbale, è il terzo qualificato e imparziale che documenta i presupposti e lo svolgimento dell'assemblea (attraverso le dichiarazioni di chi la presiede).
Per mantenere un'aderenza a quanto disposto dal Codice Civile (pur in considerazione delle notevoli incertezze dottrinarie), si è sancito il principio che normalmente il verbale deve essere sottoscritto sia dal presidente che dal notaio. Ciò comporta che il verbale deve essere letto alla parte, e questa può chiedere correzioni, sostituzioni e aggiunte al contenuto del verbale e può anche trovarsi in disaccordo con quanto indicato dal notaio.
Proprio per evitare che il presidente possa invalidare le risultanze dell'assemblea rifiutando di sottoscrivere il verbale, si è data la possibilità al notaio di perfezionare ugualmente il verbale indicando i motivi del rifiuto, eventualmente anche senza completare la lettura del verbale (si pensi al presidente che indispettito si alza e se ne va: il notaio dà atto anche di tale circostanza e perfeziona ugualmente il verbale).
La norma, infine, è necessaria proprio per il fatto che il verbale può essere redatto successivamente alla riunione.
Se non si ammettesse la possibilità di perfezionamento solo ad opera del notaio, si verrebbe a rendere molto problematica questa possibilità.
Si pensi all'ipotesi che il presidente dell'assemblea non si rechi dal notaio nei tre giorni successivi per sottoscrivere il verbale; si pensi all'ipotesi che il presidente muoia o sia colpito da un impedimento dopo lo svolgimento dell'assemblea.
Nessun problema particolare consegue al fatto che il presidente dichiari di essere impossibilitato a sottoscrivere. Si applica la disciplina generale dell'atto pubblico, per la quale il presidente rende la dichiarazione e il notaio ne fa menzione.
SEZIONE V
Della formazione di altri atti
a cura di Francesco Maria Ragnisco
La presente Sezione e le seguenti hanno subito lievi modifiche rispetto al testo proposto dal C.N.N. Per questa ragione non si sono posti a fronte i due testi. Le modifiche - riconoscibili perché in carattere corsivo - sono comunque brevemente illustrate.
La quinta Sezione è nuova rispetto all'elaborato proposto dal Consiglio.
Partendo dall'analisi della funzione notarile quale si delinea nei primi articoli del progetto di riforma del Consiglio Nazionale, è sembrato naturale dettare alcune norme, certamente perfettibili, per disciplinare - con una Sezione a sé stante - la forma degli altri atti che l'art. 2 di tale progetto attribuisce alla competenza del notaio; norme dettate alla luce dello stesso articolo 2, prendendo spunto anche da alcune "norme tecniche" inserite nel codice deontologico di recente promulgazione.
Si tratta solo di un'idea. E' certamente opportuno che altre attribuzioni vengano espressamente disciplinate, per togliere ogni incertezza in merito all'attività del notaio.
Art. 1 - Sez. V
(Norme applicabili)
Nel ricevere gli atti, nel redigere i verbali e nel rilasciare le certificazioni di cui all'art. 2, il notaio rispetterà le prescrizioni di forma stabilite nelle precedenti Sezioni di questo Capo in quanto non contrastino con quelle contenute nel Codice Civile, nel Codice di Procedura Civile e in altre leggi speciali.
Art. 2 - Sez. V
(Atti di deposito)
Il documento depositato resterà nella raccolta degli atti del notaio.
Se le parti depositanti ne volessero la restituzione, il notaio redigerà, con le stesse forme, apposito atto di
restituzione e ne farà annotazione sull'originale dell'atto di deposito. Art. 3 - Sez. V (Bollatura e vidimazione) La bollatura di libri di commercio ed altri libri viene eseguita mediante:
ajnumerazione delle pagine di cui si compone il libro; b)apposizione del sigillo notarile in ogni pagina.
La vidimazione prima dell'uso è apposta sull'ultima pagina del libro e deve contenere:
la denominazione del libro vidimato con l'indicazione delle pagine di cui si compone;
l'indicazione del soggetto cui appartiene;
l'indicazione delle modalità di versamento dei tributi dovuti o della causa dell'esenzione;
il Comune, il luogo e.la data in cui la vidimazione viene effettuata;
la sottoscrizione del notaio.
La vidimazione successiva alla prima di cui il notaio venisse richiesto, è apposta di seguito all'ultima scritturazione e deve contenere quanto indicato alle lettere "c)", "d)" ed "e)" del precedente comma e il numero della
pagina del libro su cui viene apposta, da riportarsi anche nell'annotazione a repertorio della vidimazione stessa.
Art. 4 - Sez. V
(Copie, estratti, certificati)
Le copie, estratti e certificati desunti da libri di commercio o da altri registri debbono contenere: a) l'indicazione del libro e dell'ente cui appartiene;
XXV
l'indicazione delle pagine del libro ove si trovano le scritture riprodotte;
l'indicazione che le parti eventualmente omesse non alterano il contenuto di quelle riprodotte nell'estratto;
il Comune, il luogo e la data in cui sono stati eseguiti;
la sottoscrizione del notaio.
SEZIONE VI
Custodia degli atti ed annotazioni sugli stessi
a cura di Francesco Maria Ragnisco
Questa Sezione corrisponde alla Sezione III del testo elaborato dal Consiglio Nazionale.
Tra le poche modifiche apportate, si segnalano:
la riformulazione della lettera "c" dell'art. 3 (corrispondente all'art. 77 del progetto C.N.N.), per armonizzarne il contenuto con le modifiche apportate alle Sezioni I, Il e III;
l'aggiunta della lettera "g" allo stesso articolo;
la soppressione dell'art. 80 del progetto C.N.N. (il quale afferma che le disposizioni si applicano anche ai testamenti e agli altri atti in quanto non contrarie a norme speciali), reso inutile dalla diversa impostazione data all'intera materia.
Art. 1 - Sez. VI
(Custodia dei documenti notarili)
Il notaio deve custodire, nello studio della sede assegnatagli, gli atti, i repertori, gli indici ed i registri, e non può asportarli dallo studio, salvo i casi previsti dalla legge.
A questo effetto rilegherà gli atti in volume per ordine cronologico; porrà nel margine della prima pagina di ogni atto il numero progressivo di repertorio e di raccolta; ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo di raccolta dell'atto e una lettera alfabetica che contraddistingue l'allegato stesso.
Quando il notaio cessa dall'esercizio o è trasferito in altro distretto, gli atti, i repertori, gli indici, i registri ed il sigillo devono essere consegnati all'Archivio Notarile competente, secondo le modalità prescritte dal regolamento.
Art. 2 - Sez. VI
(Custodia dei testamenti)
I testamenti pubblici e segreti, prima della morte del testatore, e gli olografi depositati dal testatore presso il notaio, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi separatamente dagli atti tra vivi. Allo stesso nodo, nel fascicolo degli atti di ultima volontà devono essere custoditi eventuali atti di revoca di testamento o di ritiro di testamenti depositati.
Dopo la morte del testatore i testamenti pubblici, su richiesta di chiunque dichiari di avere interesse alla successione, e i testamenti olografi e segreti, dopo la loro apertura e pubblicazione, sono allegati ai rispettivi verbali di passaggio dal fascicolo del repertorio speciale per gli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.
Art. 3 - Sez. VI
(Rilascio di atti in originale)
Il notaio, salva contraria volontà delle parti, risultante dal contesto dell'atto, rilascia in originale:
gli atti di procura alle liti e di procura speciale per l'esecuzione di un solo affare;
gli atti di assenso e di autorizzazione relativi ad un solo affare;
le scritture private, di cui abbia autenticato l'ultima sottoscrizione, che non siano procure a più affari e che non comportino necessariamente pubblicità o adempimenti successivi alla stipulazione, nonché gli atti pubblici di riconoscimento di sottoscrizioni già apposte a scritture private di tal genere;
gli atti di asseverazione di perizie e traduzioni;
e)gli atti di notorietà e relative dichiarazioni sostitutive;
gli atti dei quali non è dovuta l'iscrizione a repertorio;
gli altri atti dei quali la legge consente il rilascio in originale.
Il notaio deve rilasciare in originale:
gli atti di protesto;
le vidimazioni di libri di commercio e altri registri;
le copie ed estratti di libri di commercio ed altri registri;
i certificati di esistenza in vita;
i ricorsi di volontaria giurisdizione;
le attestazioni concernenti risultanze di pubblici registri;
le dichiarazioni di vendita da esibirsi al Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 4 - Sez. VI
(Deposito di atti presso il notaio)
notaio non può ricevere né allegare ai propri atti:
pieghi chiusi, salvo che si tratti di testamenti segreti od olografi;
atti tra vivi espressamente vietati dalla legge in quanto viziati per il loro contenuto da nullità assoluta ovvero manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.
Il documento in lingua straniera che il notaio riceve in deposito o allega ad un atto deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana fatta e firmata dal notaio se questi conosce la lingua straniera; in caso diverso fatta e firmata da un esperto nominato dal notaio e asseverata con giuramento avanti il notaio stesso, salvo che la traduzione sia stata asseverata con giuramento avanti al Cancelliere della Pretura o avanti ad altro notaio.
Art. 5 - Sez. VI
(Presentazione e deposito degli atti)
Il notaio non può rilasciare ad alcuno e non può essere obbligato a depositare gli originali degli atti da lui conservati se non nei casi previsti dalla legge.
Il notaio, prima di consegnare l'originale di un atto deve farne copia in forma autentica. Alla copia come sopra autenticata deve essere allegato il provvedimento che dispone la presentazione o il deposito dell'originale e la copia stessa è collocata al posto dell'originale fino a che questo non sia restituito.
Le copie rilasciate prima della restituzione dell'originale devono contenere la menzione di essere state desunte dalla detta copia autentica nonché menzione del provvedimento che ha disposto la presentazione o il deposito dell'originale.
Della presentazione o deposito e della restituzione dell'originale si deve far menzione nel repertorio in corrispondenza dell'originale.
Art. 6 - Sez. VI
(Annotazione sugli atti)
Il notaio deve annotare sugli originali degli atti da lui ricevuti e sugli originali degli atti autenticati, qualora trattenuti in raccolta: i dati concernenti le relative formalità nei Registri immobiliari; le sentenze di dichiarazione di nullità passate in giudicato delle quali abbia avuto comunicazione; le revoche, che gli siano state notificate, relative a procure da lui conservate; i provvedimenti di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; il rilascio di copia in forma esecutiva.
Il notaio è inoltre autorizzato ad annotare i dati concernenti l'esecuzione degli adempimenti relativi a compiti a lui direttamente derivanti dagli atti ricevuti o autenticati.
SEZIONE VII
a cura di. Francesco Maria.Ragnisco
Questa Sezione corrisponde alla Sezione IV del testo elaborato dal Consiglio Nazionale.
Le modifiche apportate sono tutte di modesta entità, tranne:
l'aggiunta di un sesto comma all'art. 2 (corrispondente all'art. 82 del progetto C.N.N.), tendente a disciplinare il rilascio delle copie in forma esecutiva, estendendo tale possibilità anche alle scritture private autenticate. Il rigore che il presente progetto di riforma introduce per la compilazione delle scritture private autenticate, infatti, fa cadere ogni impedimento concettuale e sostanziale al rilascio in forma esecutiva di una copia di scrittura privata autenticata;
l'aggiunta di un art. 4, teso a riprendere la disciplina della trasmissione di atti a distanza, già presente nel nostro ordinamento, adeguandola alla nuova realtà sociale e tecnologica.
Art. 1 - Sez. VII
(Lettura degli atti)
Il notaio deve consentire, salvo il diritto ai compensi in base alla tariffa, la lettura degli atti da lui conservati da parte di qualsiasi terzo e non può rifiutare a chicchessia il rilascio di copie e di estratti degli atti stessi. Prima della morte del testatore il notaio non può consentire la lettura degli atti di ultima volontà, né rilasciarne copie, estratti o certificati e neppure comunicarne il contenuto o anche soltanto l'esistenza se non al testatore stesso o a un suo procuratore speciale. Dopo la morte e prima che il testamento sia passato nella raccolta degli atti tra vivi, il notaio potrà consentire soltanto la lettura dell'atto di ultima volontà.
Art. 2 - Sez. VII
(Formalità per il rilascio di copie, estratti e certificati)
Le copie, gli estratti e i certificati possono essere eseguiti anche con l'impiego di qualsiasi procedimento meccanico, fotografico o fotostatico.
Nella copia devono essere riprodotti anche gli allegati, salvo rinuncia del richiedente della quale deve farsi menzione.
Il notaio deve apporre, alla fine delle copie, degli estratti e dei certificati, il luogo, la data del rilascio e la propria firma con l'impronta del sigillo; per le copie e per gli estratti deve far precedere la dichiarazione della conformità all'originale con l'indicazione del numero dei fogli di cui consta la copia o l'estratto. Se la copia, l'estratto o il certificato consta di più fogli, in ciascuno di essi deve essere apposta la firma o la sigla del notaio.
Le disposizioni degli articoli (6 e 7 - Sez. I) si osservano anche per la formazione di copie, estratti o certificati degli atti.
Nelle copie, estratti e certificati sono riportate le annotazioni di cui al primo comma dell'art. 6 - Sez. VI, esistenti sull'originale.
Il notaio può rilasciare copia in forma esecutiva dei propri atti sia pubblici che autenticati, osservando le formalità disposte dal Codice di Procedura Civile.
Art. 3 - Sez. VII
(Copia dei testamenti pubblici)
Oltre a-rispettare le altre formalità imposte da leggi speciali, il notaio deve trasmettere all'Archivio Notarile copia autentica in carta libera di ogni testamento da lui ricevuto, in busta chiusa e sigillata, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
Art. 4 - Sez. VII
(Trasmissione di copie, estratti e certificati)
Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti per telegrafo, per telefono, per telefax o per via telematica.
Nel caso di trasmissione per telegrafo, il notaio trascriverà il sunto od il contenuto dell'atto sugli appositi moduli per telegrammi, apponendovi la propria firma unita all'impronta del suo sigillo. L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio, conserverà per un anno il modulo sottoscritto dal notaio e lo consegnerà poi all'Archivio Notarile Distrettuale.
Nel caso di trasmissione per telefono, per telefax o per via telematica, essa dovrà essere fatta e ricevuta personalmente da due notai. Il notaio trasmittente annoterà l'avvenuta trasmissione sul documento trasmesso che conserverà tra i suoi atti in un fascicolo separato. Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione ricevuta, vi annoterà l'avvenuta ricezione e le modalità della stessa e conserverà il documento tra i suoi atti, in fascicolo separato.
Il notaio ricevente potrà rilasciare copia del documento predetto e potrà altresì toglierlo dal fascicolo separato per allegarlo ad altro suo atto.
SEZIONE VIII Repertori notarili
a cura di Francesco Maria Ragnisco
Questa Sezione corrisponde alla Sezione V del testo elaborato dal Consiglio Nazionale. Non presenta variazioni di rilievo.
Art. 1 - Sez. VIII
(Repertori)
Il notaio deve tenere un repertorio per gli atti tra vivi, un repertorio per gli atedi protesto ed un repertorio per gli atti di ultima volontà.
In essi egli deve annotare tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, fatta eccezione per le copie, gli estratti e i certificati di documenti pubblici o autenticati o registrati e per le autenticazioni di firme previste nell'art. (7 -Sez. III) e per gli altri casi previsti dalla legge.
Ciascun atto è annotato con il numero progressivo di repertorio e, se conservato, anche con il numero progressivo di raccolta; detti numeri sono continuativi per tutta la durata dell'esercizio del notaio nel medesimo distretto.
Tutte le annotazioni previste dal presente articolo debbono essere eseguite senza indugio e comunque entro il primo giorno feriale successivo a quello del ricevimento dell'atto.
Art. 2 - Sez. VIII
(Fascicoli dei fogli supplementari dei repertori)
Il notaio deve tenere per ciascuno dei repertori previsti dall'articolo precedente un fascicolo supplementare di fogli nel quale dovrà eseguire le annotazioni previste dallo stesso articolo durante il periodo in cui, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato i repertori presso i pubblici uffici.
Le annotazioni previste dal presente articolo dovranno essere trascritte nei repertori subito dopo le loro restituzione.
I pubblici uffici cui i repertori saranno presentati dovranno indicare in essi, dopo l'ultima annotazione, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
Art. 3 - Sez. VHI
(Vidimazione dei repertori)
Ogni repertorio e ogni fascicolo dei fogli supplementari, prima di essere posto in uso; è numerato e firmato in ciascun foglio dal Capo dell'Archivio Notarile Distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio o il fascicolo, apponendovi la data in tutte lettere.
Art. 4 - Sez. VIII
(Estratti mensili dei repertori)
Il notaio deve far pervenire all'Archivio Notarile del Distretto, non oltre il giorno 26 di ogni mese, o il primo giorno feriale successivo, gli estratti autentici dei repertori relativi alle annotazioni del mese precedente. Qualora non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, nel termine su indicato, un certificato negativo.
Art. 5 - Sez. VIII
(Indici)
Il notaio deve tenere indici alfabetici delle parti iscritte nel repertorio ,degli atti tra vivi e nel repertorio degli atti di ultima volontà.
Negli indici devono essere annotati accanto al cognome e nome della parte o alla ragione sociale, il numero di repertorio e la data dell'atto, la natura dell'atto e il suo codice statistico. Gli indici non sono soggetti a vidimazione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da Studi Professionali
Il giorno 26 giugno 1997, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, alla presenza del sottosegretario di stato dr.ssa Federica Rossi Gasparrini, assistita dall'Avv.Lucio Alberti, direttore generale dei rapporti di lavoro, partecipano alla riunione convocata per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali per:
Consilp Confprofessioni: dr.Gaetano Stella (segr.naz.) e aw.Salvatore Orestano (segr.naz.); Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.): dr.Roberto De Lorenziis (presidente), dr.Maurizio Buonocore (delegato Comitato di Presidenza);
- Istituto Nazionale Revisori Contabili (I.N.R.C.): dr.Virgilio Baresi (v.segretario generale); - Federnotai: dott.ssa Francesca Bissatini (delegata);
Unione Consulenti del Lavoro Nazionale (U.C.LA.): dr.Potíto di Nunzio (presidente), dott.ssa Daria Bottaro (v.presidente), dott.ssa Laura Mantegazza (v.presidente), dr.Mauro Porcelli (presidente onorario); - Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario (A.D.C.): dr.Fabrizio Mancinelli (presidente), dr.Luigi Pezzi (delegato), dr.Mario Civetta (delegato);
- Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro - FENASICL: dr.Rocco Pesiri (segretario), dr.Giovanni Insabato (segr.naz.), dr.Bruno Di Fanco (delegato naz.);
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti: rag.Riccardo Tarabella (presidente), rag.Antonino Rando (consigliere), rag. Luciano Monducci (consigliere);
- Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.): dr.Paolo Scarano (delegato naz.); - Federavvocati: aw.Antonio Albites Coen (del.segr.naz.);
Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti SNUBALP: dr.Corrado Marino (segr.naz.);
e
- Federazione Italiana Lavoratori CommercioTurismo e Servizi (FILCAMS-CGIL): sig.Piero Marconi (segr. naz.);
- Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL): sig.Mario Marchetti (segr.naz.);
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS): sig.Paolo Poma (segr.naz.).
In ordine alla vicenda contrattuale in esame, le Parti confermano le risultanze delle trattative condotte in sede sindacale, contenute nel testo che fa parte integrante del presente verbale.
Peraltro, le Parti dichiarano di essere a conoscenza che il Parlamento Nazionale ha definitivamente approvato l'insieme delle norme in materia di promozione dell'occupazione, noto come "pacchetto Treu" e, nella considerazione dei riflessi che potrebbero ripercuotersi sulle clausole contrattuali, si impegnano, a pubblicazione avvenuta della nuova legge, ove fosse necessario, ai conseguenti adeguamenti, così come previsto nella parte prima, titolo V, art.10, terzo comma.
Le dizioni "Ufficio del lavoro" e "Ispettorato del Lavoro", riportate nel testo contrattuale, sono sostituite da "Direzione del lavoro".
Le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non diversamente disposto, confermano quelle contenute nel precedente Cm! del 10 dicembre 1992.
TESTO DEL C.C.N.L.
Premesso
che in data 29/5/1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CONSILP-CONFPROFESSIONI ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (ANDI - A10) regolare disdetta del CCNL 10/12/1992;
che in data 31/7/1995 le OO.SS. Nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 10/12/1992;
che in data 1/4/1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato, in sede CONSILP-CONFPROFESSIONI, le richieste contenute in piattaforma;
che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL 10/12/1992 Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo" del 23/7/1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 10/12/1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data. A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 10/12/1992.
PREMESSA
Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato od equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni sindacali" nel C.C.N.L. del 10/12/1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione ed al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall' art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fin da 3 mesi prima della sua scadenza.
In tale ambito la CONSILP/CONFPROFESSIONI s'impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
PARTE PRIMA - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
ART. 1
ESAME QUADRO SOCIO ECONOMICO
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, anche a seguito dell' introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonchè l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la legge n. 125 del 10/4/1991;
le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
la struttura dei settori professionali nonchè la prevedibile evoluzione degli stessi;
i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonchè le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel D.L. 27/1/1992, n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
la formazione e la riqualificazione professionale;
l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing.
lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso Io studio dell'applicabilità della Legge 190/85);
l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20/5/1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27/11/1991;
la costituzione degli strumenti bilaterali.
TITOLO II
STRUMENTI BILATERALI
ART. 2
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI BILATERALI
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
L'OSSERVATORIO NAZIONALE
LA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
IL GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.
Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL.
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto ed inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
ART. 3
OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima, del presente contratto;
elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, di contratti a termine, nonchè sulle intese relative a: stages, utilizzo della L. 223/91;
riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
O riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" così come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL.
ART. 4
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
ART. 5
GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla L. 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di, ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
ART. 6
DISTRIBUZIONE DEL C.C.N.L.
Le parti, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione della rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che da ciò ne scaturisce.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale per il cui utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
Per i fini di cui sopra, i titolari degli studi professionali sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo loro dipendente in servizio copia del presente contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione presso il Ministero del Lavoro.
TITOLO III
FLINZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
CONTRIBUTI FINALIZZATI - PROCEDURE
ART. 7
CONTRIBUTI FINALIZZATI
1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" ed in particolare a quanto previsto al Titolo II artt. 3-4-5-6- e al Titolo VII artt. 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dalla applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.
2) L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione cosi come previsto al successivo art. 8.
3) Tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.00.-PROFESSIONI" (Contributo di Assistenza Contrattuale).
4) Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL.
5)
Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 15.000 (quindicimila).
Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 30.000 (trentamila).
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.
I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della FILCAMS-CGIUFISASCATCISUUILTUCS-UIL mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza delle associazioni sindacali nazionali aderenti alla CONSILP-CONFPROFESSIONI e firmatarie del presente CCNL ovvero della CONSILP-CONFPROFESSIONI.
Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO-PROFESSIONI" la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. definiranno specifica convenzione con l'Istituto prescelto.
6) Le parti convengono inoltre che, per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "CO.AS.CO-PROFESSIONI", sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 8.
ART. 8
PROCEDURA
I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo Finalizzato al Funzionamento delle Relazioni Sindacali di cui al fac-simile allegato (ALL. N. 1).
Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all'Osservatorio Nazionale do la sede della CONSILPCONFPROFESSIONI con domiciliazione in Roma 00149 - Via Giovanni Caselli 34 do il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti o tramite Internet al seguente indirizzo: HTT://WVVW.ITALYNK.IT/SNRC Una copia sarà tenuta dall'amministrazione dello studio.
Le quote "CO.AS.CO-PROFESSIONI" a carico dei lavoratori e dei titolari di studio destinate al fondo saranno versate a cura del titolare dello studio a mezzo dell'Istituto prescelto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" le parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente Titolo III affinchè aderiscano ai rispettivi sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.
TITOLO IV
TUTELE:
DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO
DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
DELLA ASSISTENZA E DEI DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
ART. 9
DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO
Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e alla raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27/11/1991 così come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6).
DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonchè dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Le parti, vista la Legge 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 242 del 19/3/1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.
O) DELLA ASSISTENZA E DEI DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 62 ter del presente CCNL.
TITOLO V
MERCATO DEL LAVORO
ART. 10
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:
A) FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell' OSSERVATORIO NAZIONALE, programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari, finalizzati a:
analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione;
miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione e sistema economico;
diffusione delle competenze tecnologiche;
conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.
B) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 451 del 19/7/1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sía ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all'Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della legge 451 del 19/7/1994. In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all'autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL.
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale.
II presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo le disposizioni della Legge N. 451 del 19/7/1994 all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione Circoscrizionale territorialmente competente l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
C) STAGES
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E..
TITOLO VI
ATTIVITA' SINDACALE
ART. 11
PERMESSI ATTIVITA' SINDACALE
Le parti concordano di collocare in tema di diritti sindacali quanto già previsto al Titolo X art. 33 ultimi due capoversi e al Titolo XXVI art. 77 del CCNL 25 luglio 1988 e precisamente:
sono altresì concessi, per l'esercizio di attività sindacali, permessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore annue a tutti i dipendenti degli Studi Professionali.
Quest'ultima norma trae origine dalla volontà delle parti e, pertanto, non implica alcun riconoscimento della normativa contenuta nella Legge 20 maggio 1970 n. 300.
TRATTENUTA SINDACALE
Il titolare dello studio provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente Contratto.
Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli studi professionali una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega
l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione sindacale prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata copia della delega rilasciata dal lavoratore alle OO.SS. (ALL. N. 2).
L'esazione da parte dello studio dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello studio.
Se la revoca venga inviata direttamente dal lavoratore al titolare dello studio, il titolare ne darà immediatamente comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il titolare dello studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del titolare della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può accampare alcun diritto nè avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
TITOLO VII
RELAZIONI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO
ART. 12
CONCILIAZIONE - CONTROVERSIE - PROCEDURE
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione.della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla L. n. 108/1990.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici Territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo. di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le rispettive Organizzazioni Sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici Territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108 dell'i 1/5/1990, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato ad una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici Territoriali del Lavoro del tentativo obbligatorio dì conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'UPLMO.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo art. 13.
ART. 13
COLLEGIO ARBITRALE
Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale.
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
Il Collegio arbitrale dovrà esser composto da due arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il Presidente verrà nominato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il Presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonchè le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla prima convocazione.
Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
Ove í termini dí cui al precedente comma 5) siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità giudiziaria.
Il Collegio, nell'emettere il lodo o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, si pronunzia sulle spese e competenze.
Il Collegio, nell'emettere il lodo,o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, osserva le disposizioni di cui all'art. 411 del Codice di Procedura Civile.
La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
Il Collegio Arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
Qualora il Titolare dello Studio non intenda provvedere alla riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che il Titolare dello Studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo nè superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dello studio, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento ed alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni se lo studio occupa più di 15 prestatori di lavoro.
Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE
ART. 14
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente:
avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente CCNL:
i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 15
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1° luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
Area amministrativa e giuridica
Area tecnica
Area medico-sanitaria
Dichiarazione a verbale
In pari data viene istituito il IV livello super intermedio tra 111V e il III livello con il valore retributivo base rispetto al precedente contratto di L. 450.000 e contingenza pari al IV livello.
A) Area professionale amministrativa e giuridica
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola- media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
Il Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuali responsabilità dí uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
analisti CED (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio, civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative).
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - addetti all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe -corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali -segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - addetti all'elaborazione di situazioni ,patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni - addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - primanotisti e codificatori.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede -contabili d'ordine - primanotisti d'ordine - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
addetti alle pulizie - fattorini - uscieri.
B) Area professionale tecnica (VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 1993)
Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del C.C.N.L. del 25 luglio 1988 del IV livello super limitatamente ai profili di area amministrativa.
I livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
Il Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
analisti CED (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi progettisti - progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi missione geologici.
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico-estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici - rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede -contabili d'ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori -addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie e elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
addetti alle pulizie - fattorini - uscieri - canneggiatori - porta stadia.
C) Area professionale medico-sanitaria
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
Il Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti CED (Centro elaborazione dati), capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica, - ortottisti (assistenti di oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (D.M. Sanità 26/1/1988 n. 30 - D.M. Sanità 14/9/1994 n. 669 - D.M. Ministero Università 24/7/1996).
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi -odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri generici - esecutori prove di laboratorio -assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d'ordine -addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati - addetti all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
addetti alle pulizie - fattorini - uscieri.
TITOLO III
ASSUNZIONE
ART. 16
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
la data di assunzione;
la durata del periodo di prova;
la qualifica del lavoratore;
la retribuzione;
gli elementi di cui alla direttiva Cons. CEE n. 91/533 del 14 ottobre 1991.
ART. 17
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
certificato di nascita;
certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramenti frequentati;
attestato dí conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
libretto di lavoro;
documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
numero di codice fiscale;
eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 81.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
TITOLO IV
PERIODO DI PROVA
ART. 18
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
I LIVELLO
Il e III LIVELLO
IV SUPER e IV LIVELLO
V LIVELLO
180 giorni di calendario 90 giorni di calendario
60 giorni di lavoro effettivo 30 giorni di lavoro effettivo
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
TITOLO V
APPRENDISTATO
ART. 19
PREMESSA
Al fine del rilancio dell'apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della píù generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
Art. 20
SFERA DI APPLICAZIONE
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:
III Livello
- analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purchè in possesso di specifico diploma - terapisti di riabilitazione - presentatori di cambiali ex lege n. 349/1973 - infermieri professionali - tecnici di laboratorio purchè in possesso di specifico diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici -tecnici radiologici - addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purchè in possesso di specifico diploma.
IV Livello super
- stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
IV Livello
- dattilografi in quanto prowisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici - archivisti.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
ART. 21
ETÀ PER ASSUNZIONE ((
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di ptà noyi inferiore a anni e non superiore a bR, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre/19677n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, p ssono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età/Pur è adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo,tcol stico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
ART. 22
ASSUNZIONE
Ai sensi dell'art. 21 legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
ART. 23
PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 gg. di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preawiso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
ART. 24
RICONOSCIMENTO PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
ART. 25
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
di impartire o di fare impartire nel suo studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
di accordare all'apprendista, senza opera(-',- etrattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamàt complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell'addestramento.
ART. 26
DOVERI DELL'APPRENDISTA
L'apprendista deve:
seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
prestare la sua opera con la massima diligenza;
frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
ART. 27
TRATTAMENTO NORMATIV)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
ART. 28
TRATTAMENTO ECONOMICO
Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:
paga base tabellare conglobata del livello di riferimento:
- agli apprendisti del III livello spetta il)14 della paga base tabellare per i primi 10 mesi; 1'83% per i 10 mesi il successivi e il 90% per i rimanenti mesi;
- agli apprendisti del IV livello super e del IV livello spetta il 75% della paga base tabellare per i primi 8 mesi; I'83% per i successivi 8 mesi; il 90% per i rimanenti mesi; malattia ed infortunio
In caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera per i primi 3 (tre) giorni; pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° (quarto) al 20° (ventesimo); pari al 33% (trentatrè per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21° (ventunesimo) al 180° (centottantesimo).
In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera per il primo giorno: pari al 60% (sessanta per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 2° (secondo) al 4° (quarto) (periodo di carenza); a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
ART. 29
DURATA DELL'APPRENDISTATO
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di -30, mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi. per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
II datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
ART. 30
DURATA DELL'APPRENDISTATO NELL'AREA PROFESSIONALE MEDICO-SANITARIA
Negli studi odontoiatrici, la durata dell'appprendistato per il conseguimento della qualifica del III livello "assistente di studio odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
le situazioni in atto;
i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.
ART. 31
RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La normativa relativa all'apprendistato ha la sua attuazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 1992.
Per i rapporti già instaurati si applica fino a scadenza del periodo di apprendistato la normativa prevista dal C.C.N.L. sottoindicata.
| Livelli | Paga base | ||||||
| 1/7192 |
1/1/93 |
1/7193 |
111/94 |
1/7194 | 111/95 | 1/7/95 | |
| III | 1.218.984 | 1.236.984 | 1.274.424 | 1.314.924 | |||
| IV 1° anno | 1.109.142 | 1.125.142 | 1.155.094 | 1.187.094 | 1.232.022 | 1.257.622 | 1.302.550 |
| IV 2° anno | 1.162.592 | 1.180.592 | 1.214.288 | 1.250.288 | 1.300.832 | 1.329.632 | 1.380.176 |
TITOLO VI
TEMPO PARZIALE
ART. 32
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo fra i flussi di attività dello studio con la composizione dell'organico oltrechè come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti nello studio;
il periodo di prova per i nuovi assunti.
ART. 33
GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
ART. 34
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
volontarietà delle parti;
reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze di studio e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
ART. 35 RIPROPORZIONAMENTO
Ai sensi dell'art. 84 del presente contratto, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
ART. 36
QUOTA GIORNALIERA DELLA RETRIBUZIONE
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 87 per il divisore convenzionale 26, per malattia ed infortunio che si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
ART. 37
QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
ART. 38
FESTIVITA
Fermo restando quanto previsto all'art. 51, Titolo IX, seconda parte del presente contratto, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 52 del presente contratto, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 36 del presente contratto.
ART. 39
RIPOSI AGGIUNTIVI E PERMESSI RETRIBUITI
Fermo restando quanto previsto agli artt. 61 e 62 del presente contratto e con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di ore annuo dei riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
ART. 40
FERIE
Conformemente a quanto previsto all'art. 54 del presente contratto, í lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
ART. 41
LAVORO SUPPLEMENTARE
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5 Legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello Studio;
particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettaria è convenzionalmente determinata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione cui all'art. 84 Titolo XXI Parte Seconda del presente contratto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito.
ART. 42
MENSILITA SUPPLEMENTARI - TREDICESIMA E PREMIO FERIE
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione spettante nell'arco della corresponsione.
ART. 43
PREAWISO
I termini di preawiso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
ART. 44
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano confermati eventuali condizioni di miglior favore in atto, presso singoli Studi, con riferimento alla materia di cui al presente istituto.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART. 45
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A) -B).
ORARIO SETTIMANALE su 5 (cinque) qiomi
In questo caso, fermo restando l'orario normale settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
ORARIO SETTIMANALE su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverra, di norma, entro le ore 13 (tredici) del Sabato, l'orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale
- più l'utilizzo di 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo:
il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
ART. 46
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'art. 65 del presente contratto.
ART. 47
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
TITOLO VIII
LAVORO STRAORDINARIO
ART. 48
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
E' facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
ART. 49
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 84 del presente contratto e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della paga base tabellare conglobata:
- 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali di cuì all'art. 45 del presente contratto e le 8 ore giornaliere;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte - intendendosi per tale quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; - 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
ART. 50
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
TITOLO IX
RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
ART. 51
I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono:
il primo giorno dell'anno;
il 6 gennaio;
il giorno di lunedl di Pasqua;
il 15 agosto; 5)111° novembre;
6)1'8 dicembre;
il 25 dicembre;
il 26 dicembre;
il Santo Patrono;
il 25 aprile;
il 1° maggio.
In relazione alla norma di cui al secondo comma del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
ART. 52
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:
- 11 19 marzo S. Giuseppe;
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 29 giugno SS. Pietro e Paolo.
Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In alternativa, i lavoratori potranno richiedere altrettanti giorni di ferie in aggiunta a quelli stabiliti dal presente contratto.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto dall'art. 51 dél presente contratto, ultimo comma.
La normativa di cui sopra si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività fossero in assenza retribuita per uno dei casi previsti dal presente contratto (ad esempio: in ferie, in congedo matrimoniale, in malattia ecc.), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui all'art. 51 del presente contratto.
Per quanto concerne le ricorrenze del 2 giugno e 4 novembre, esse verranno retribuite secondo i criteri previsti dall'ultimo comma del precedente articolo.
ART. 53
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell'art. 51 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.
TITOLO X
FERIE
ART. 54
A decorrere dal 1° luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 5 giorni. In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi 3 giorni di ferie retribuite.
ART. 55
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
ART. 56
E' in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio all'ottobre, in funzione delle esigenze dello studio e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate ín non più di due periodi.
Le ferie non potranno avere inzio di domenica, nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
ART. 57
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
ART. 58
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
ART. 59
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto a rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
TITOLO XI
ASSENZE, CONGEDI E PERMESSI
ART. 60
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.
ART. 61
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti. Ciò anche ai lavoratori studenti che debbano sostenere prove d'esame comprese quelle universitarie.
ART. 61 BIS
CONGEDI NON RETRIBUITI
Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.
In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
ART. 62
Sono concessi a tutti i dipendenti degli studi permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti, nella misura di :
- giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso
- giorni 3 (tre) per natalità e lutti familiari fino al terzo grado di parentela.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
ART 62 BIS
ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al titolare dello studio, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
ART. 62 TER
CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1993 n. 423 e cioè:
il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino a tre anni di età del bambini;
in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fini a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS, anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a)-b)-c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della Legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 Legge 1204/71.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in sistuazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore*.
(* C.f.r. D.L. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 423 (art. 2); art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104 "legge Quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap")
TITOLO XII
CHIAMATA ALLE ARMI
ART. 63
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo di servizio militare di leva, col diritto alla conservazione del posto.
AI termine del servizio militare di leva per congedo o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, In mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, solo in caso di ripresa del servizio, eccettuato il calcolo degli scatti di anzianità.
Non saranno, invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività dello studio professionale, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento della obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
ART. 64
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzanità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dello studio.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata inferiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
in caso di richiamo durante il periodo di prova il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
TITOLO XIII
MISSIONI, TRASFERTE E TRASFERIMENTI
ART. 65
Lo studio professionale ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete:
il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio;
il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse dello studio professionale;
una diaria di Lit. 20.000 (ventimila) giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di Lit. 40.000 (quarantamila) giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. -
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del dieci per cento. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.
ART. 66
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:
il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve);
il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 65 del presente contratto;
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve) sostenute per sè e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare;
il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
una diaria nella misura fissata dall'art. 65 del presente contratto per il personale in missione temporanea per sè e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio. TITOLO XIV
MALATTIE E INFORTUNI
ART. 67
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
ART. 68
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.
Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo studio professionale il certificato medico di prima visita, e i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti.
Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all'art. 96 del presente contratto con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonchè dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
ART. 69
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano .effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonchè le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia allo studio da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma.
ART. 70
Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 71 e 73 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
ART. 71
Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 gg., trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo delle ferie, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.
ART. 72
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodo di carenza);
75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
100% (cento per cento) della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno in poi.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 70 e 73 del presente contratto.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
ART. 73
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 70 e 71 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 90 (novanta), alle seguenti condizioni:
che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
che siano esibiti dai lavoratore regolari certificati medici;
che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'alt. 71 del presente contratto; il periodo stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
ART. 74
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie
spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia turbercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
ART. 75
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
TITOLO XV
GRAVIDANZA E PUERPERIO
ART. 76
Durante lo stato di gravidanza e puerperio là lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
per i tre mesi dopo il parto;
per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza dell'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi di legge i periodi di astensione obbligatori di lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente alI'80% ed al 30% della retribuzione posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 78 del presente contratto.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
ART. 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
Il lavoratore ha diritto altresì, a norma delle vigenti disposizioni di legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, ín alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. I periodi di assenza di cui al terzultimo comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
ART. 78
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del S.S.N., e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al successivo art. 95 del presente contratto.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100 per cento della retribuzione giornaliera di cui all'art. 84 e 84 ter del presente contratto e degli eventuali superminimi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
TITOLO XVI
SOSPENSIONE DEL LAVORO
ART. 79
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO XVII
ANZIANITA' DI SERVIZIO
ART. 80
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto presso lo studio, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.
TITOLO XVIII
ANZIANITA' CONVENZIONALE
ART. 81
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;
ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori di lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.
I lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno - a pena di decadenza -comunicare al datore di lavoro il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire la relativa documentazione entro i 6 mesi successivi.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale a cui egli ha diritto.
TITOLO XIX
PASSAGGI DI QUALIFICA
ART. 82
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
TITOLO XX
SCATTI DI ANZIANITA'
ART. 83
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell'apprendistato, a cinque scatti triennali nelle seguenti misure:
|
Livelli |
Importi |
|
I |
41.000 |
|
Il |
32.000 |
|
III |
27.000 |
|
IV Super |
25.500 |
|
IV |
240.00 |
|
V |
20.000 |
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
FederNotizie settembre 1997 - inserto TITOLO XXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 84
Di norma la retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
paga base tabellare conglobata;
eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 83 del presente contratto.
La retribuzione di cui al presente articolo è riferita a misura fissa mensile.
Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 15 Titolo II, Parte Seconda del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 84 ter del presente contratto.
ART. 84 BIS
A) Le parti per la vigenza del presente CCNL. riconoscono un aumento salariale che a regime risulta nei seguenti importi:
| Livelli | Importi |
| I | 340.000 |
| Il | 300.000 |
| III | 280.000 |
| IV Super | 260.000 |
| IV | 240.000 |
| V | 220.000 |
B) Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza così definiti:
| Livelli | Importi | |||
| 1/1/97 | 1/1/98 | 1/7/98 | 1/1/99 | |
| I | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Il | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| III | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| IV Super | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| IV | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| V | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Tabella aumenti lordi mensili apprendisti con relative decorrenze
| Livelli |
Importi | |||
| 111/97 | 111/98 | 1/7/98 | 1/1/99 | |
| III dal 1° al 10° mese | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| III dall'i 1° al 20° mese | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| III dal 21° al 30° mese | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| IV super dal 1° all'8° mese | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 |
| IV Super dal 9° al 16° mese | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| IV Super dal 17° al 24° mese | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| IV dal 1° all'8° mese | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| IV dal 9° al 16° mese | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| IV dal 17° al 24° mese | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
Le parti convengono che l'elemento economico di secondo livello è stato considerato negli aumenti tabellari di cui sopra ed è quindi da valere per la vigenza del presente CCNL esaustivo fino alla sua scadenza. Qualora entro il periodo di vigenza del presente CCNL le parti addivenissero alla costituzione di un Fondo di Previdenza Integrativa, la maturazione della contribuzione a carico del datore di lavoro al predetto Fondo decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del presente CCNL, secondo quanto le parti abbiano a convenire in sede di rinnovo contrattuale.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli aumenti, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati, fatta eccezione per quelli di merito e per quelli espressamente dichiarati non assorbibili.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta una indennità una tantum così ripartita tra i diversi livelli:
I livello Lit. 700.000
Il livello Lit. 650.000
III livello Lít. 600.000
IV livello super Lit. 570.000
IV livello Lit. 530.000
V livello Lit. 500.000
suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1995 - 31 dicembre 1996 (mesi 15).
Detta indennità forfettaria UNA TANTUM non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi alle date del Marzo 1997 e Ottobre 1997 (periodo di paga in corso).
Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli apprendisti.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per presenza in servizio si intendono anche i periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità obbligatoria.
ART. 84 TER
MINIMI TABELLARI
Nel riconfermare quanto definito in materia dal CCNL 10 dicembre 1992, la retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992.
Pertanto, per effetto del precedente comma e degli artt. 84 e 84 bis, Titolo XXI e dell'art. 28 Titolo V, Parte Seconda del presente CCNL, le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle della tabella sottoindicata
|
Paga base | ||||
| Livelli | ||||
|
1/1/97 1/1/98 1/7/98 1/1/99 | ||||
| I | 2.220.394 | 2.305.394 | 2.390.394 | 2.475.394 |
| Il | 1.925.408 | 2.000.408 | 2.075.408 | 2.150.408 |
| III | 1.774.328 | 1.844.328 | 1.914.328 | 1.984.328 |
| Appr. 0 - 10 mesi | 1.330.746 | 1.383.246 | 1.435.746 | 1.488.246 |
| 11 - 20 mesi | 1.472.692 | 1.530.792 | 1.588.892 | 1.646.992 |
| 21 - 30 mesi | 1.596.895 | 1.659.895 | 1.722.895 | 1.785.895 |
| IV Super | 1.729.390 | 1.794.390 | 1.859.390 | 1:924.390 |
| Appr. O - 8 mesi | 1.297.043 | 1.345.793 | 1.394.543 | 1.443.293 |
| 9 - 16 mesi | 1.435.394 | 1.489.344 | 1.543.294 | 1.597.244 |
| 17 - 24 mesi | 1.556.451 | 1.614.951 | 1.673.451 | 1.731.951 |
| Paga base | ||||
| Livelli | ||||
|
1/1/97 1/1/98 1/7/98 1/1/99 | ||||
| IV | 1.672.030 | 1.732.030 | 1.792.030 | 1.852.030 |
| Appr. 0 - 8 mesi | 1.254.023 | 1.299.023 | 1.344.023 | 1.389.023 |
| 9 - 16 mesi | 1.387.785 | 1.437.585 | 1.487.385 | 1.537.185 |
| 17 - 24 mesi | 1.504.827 | 1.558.827 | 1.612.827 | 1.666.827 |
| V | 1.562.007 | 1.617.007 | 1.672.007 | 1.727.007 |
ART. 85
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dagli studi professionali, nonchè gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
ART. 86
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonchè tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
ART. 87
La retribuzione giornaliera a tutti gli effetti contrattuali ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo per 26 (ventisei) la retribuzione stessa.
Il quoziente per la determinazione della paga oraria viene convenzionalmente fissato in 170 (centosettanta). Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese od assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
TITOLO XXII
MENSILITA' SUPPLEMENTARI
ART. 88
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli studi professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso lo studio professionale.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi ín cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 76 del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.
ART. 89
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari ad una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo. La data di riferimento per la maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente decorre dal 1° luglio 1992.
Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
TITOLO XXIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 90
Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 91
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso lo stesso studio professionale deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.
ART. 92
Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio professionale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.
ART. 93
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, all'intero trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 96 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 94, e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro, entro il termine di un mese.
ART. 94
I termini di preavviso sono i seguenti:
| Livelli | Giorni di preawiso | |
|
fino a 5 anni di anzianità |
oltre i 5 anni di anzianità | |
| I | 90 | 120 |
| Il | 60 | 90 |
| III | 30 | 40 |
| IV super | 20 | 30 |
| IV | 20 | 30 |
| V | 15 | 20 |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
ART. 95
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e premio ferie. Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 96
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
paga base tabellare conglobata come da CCNL 10/12/1992;
eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 83 del presente contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità e premio ferie.
TITOLO. XXIV
NORME DISCIPLINARI
ART. 97
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
ART. 98
E' vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
ART. 99
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
ART. 100
E' dovere del personale di comunicare immediatamente allo studio ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
ART. 101
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 99 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonchè nei casi previsti dall'art. 60, dal primo e secondo comma dell'art. 97 e dal terzo comma dell'art. 99 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.
ART. 102
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro Io sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo. In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso. Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dallo studio al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi -del datore di lavoro o in servizio.
TITOLO XXV
DIVISE E ATTREZZI
ART. 103
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.
TITOLO XXVI
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
ART. 104
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.
TITOLO XXVII
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
ART. 105
Il presente contratto entra in vigore dal 1° OTTOBRE 1995, salvo le diverse decorrenze espressamente previste, e scadrà il 30 SETTEMBRE 1999.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi 3 (tre) mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale.
TITOLO XXVIII
ARCHIVIO CONTRATTI
ART. 106
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17, legge n. 963/1988, le parti contraenti il presente CCNL si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti - Via Lubiam - Roma.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(CON RISERVA DI MODIFICHE E RATIFICA CON PIU' PRECISE PUNTUALIZZAZIONI)
Lo SNAMI ODONTOIATRIA e lo SNAMI GENERALE si dissociano, quali rappresentanti dell'area medico-odontoiatrica, al mantenimento nella classificazione del personale e nell'apprendistato della voce, al terzo livello, "odontotecnici" inseriti quali dipendenti degli studi professionali in .quanto non compatibili quale figura professionale.
Tale dipendenza può dar luogo al sicuro fenomeno dell'abusivismo di professione medica.
ALL. N. 1
FAC-SIMILE
MODULO DI ADESIONE AL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Aderendo a quanto previsto al Titolo III art. 7 e 8 (Funzionamento delle Relazioni Sindacali Contributi e Procedure) del CCNL per i lavoratori dipendenti degli Studi Professionali, aderenti alla CONSILPCONFPROFESSIONI del 19 DICEMBRE 1996, i sottoscritti firmatari del presente modulo si impegnano, per la parte rispettiva spettanza, a contribuire al finanziamento per il funzionamento delle relazioni sindacali attraverso versamento delle quote annue denominate CO.AS.CO.PROFESSIONI alle scadenze e con le modalità previste dal CCNL.
STUDIO
Professione ADERENTE A:
Indirizzo
Cap. Comune Provincia
Firma del titolare dello studio
DIPENDENTI
COGNOME NOME FIRMA
XXXIX
ALL. N. 2
All'Organizzazione Sindacale
Il sottoscritto
Qualifica Livello
Studio professionale
Via
Via (ind. privato)
Comune
Tel
All'Amministrazione dello Studio
Il sottoscritto
Qualifica Livello
Studio Professionale
Il sottoscritto delega codesta Amministrazione Il sottoscritto delega codesta Amministrazione
dello Studio a trattenere sulla retribuzione lorda dello Studio a trattenere sulla retribuzione lorda la
percentuale dell'i% per 14 mensilità, quale la percentuale dell'i% per 14 mensilità, quale
contributo associativo da versarsi alla contributo associativo da versarsi alla
La presente delega ha validità annuale per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio provvederà a trattenere in unica soluzione le
quote restanti sulla indennità di fine rapporto. La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora, nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data data formale disdetta all'Ammministrazione dello Studio e all'Organizzazione Sindacale.
Data
Firma
FILCAMS CGIL di
FISASCAT - CISL di
UILTuCS - UIL La presente delega ha validà annuale per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto. La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora, nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta-all'Amministrazione dello Studio e all'Organizzazione Sindacale.
Data
Firma
FILCAMS - CGIL di
FISASCAT - CISL di
UILTUcS - UIL di

L'AUTOMAZIONE DELL'UFFICIO NOTARILE
Contributi di:
Paolo Alberto Amodio Paolo Benetti
Bruno Bernardi Augusto Celentano Angelo Gallizia
Elena Gallizia Riccardo Genghini Egidio Lorenzi
Enrico Maccarone Alessandro Marzocchi Francesco Tamba
Tavola rotonda
12 aprile 1996
"L'automazione dell'ufficio notarile è argomento che sta acquistando forte accelerazione. Perché FederNotizie non organizza una tavola rotonda?"
Da questa sollecitazione di Alessandro Marzocchi, pervenuta solo poche settimane fa, è nata l'iniziativa a cui sono dedicate le pagine di questo inserto,
L'idea era già nell'aria, ma sentirsela proporre e quasi avvertire nella proposta l'ansiosa richiesta di aprire alla discussione un argomento di così rilevante importanza ha fatto rompere ogni indugio. Per quanto sforzo organizzativo potesse costare, per quanto grande fosse il rischio di toccare sensibilissime suscettibilità, questa iniziativa doveva essere intrapresa.
Negli ultimi tempi, infatti, all'interesse che da sempre buona parte del notariato ha avuto per l'informatica applicata all'attività notarile, si è andato aggiungendo una sorta di brusio fatto di proposte appena accennate, nuove iniziative varate in sordina, aperture verso prospettive inesplorate, ritorno di vecchie idee apparentemente abbandonate. Il tutto con un sottofondo costituito da tanta insoddisfazione, qualche frustrazione, molte lamentele e preoccupazioni.
La ripresa della "campagna" di meccanizzazione delle conservatone, la prosecuzione della sperimentazione di automazione delle volture catastali, e soprattutto l'attivazione del registro delle imprese completano un quadro nel quale Alessandro Marzocchi vede forte accelerazione. lo, da direttore di questo giornale, intravedo soprattutto D delinearsi di un una forte domanda di informazione e, probabilmente, una (in)consapevole richiesta di formazione.
Gli argomenti che mi è sembrato giusto sottoporre a coloro che (notai o non notai) a vario titolo ho ritenuto rappresentativi di un approccio significativo e consapevole al problema della automazione dell'ufficio notarile, sono stati due: i rapporti tra notai e fornitori di prodotti e servizi informatici (sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto economico) e il rapporto tra automazione dell'ufficio notarile e telematica.
L'invito, rivolto inizialmente a ciascuno dei partecipanti, è stato quello di produrre un primo contributo scritto che poi è stato fatto pervenire a tutti gli altri così che le idee di tutti potessero essere per tempo conosciute; su questa base si è poi svolta la "tavola rotonda" vera e propria, che ha occupato un intero, intenso pomeriggio di metà aprile ed ha visto come protagonisti quasi tutti coloro che avevano prodotto i contributi iniziali; trattandosi di una discussione solo in parte "tecnica", e peraltro a lungo impegnata in implicazioni "politiche", è stata gradita e opportuna la partecipazione di Luciano Amato, presidente di Fedemotai.
Qualche giorno dopo, alcuni dei partecipanti, dopo la lettura della trascrizione del dibattito, hanno trasmesso un ulteriore contributo, integrativo di quello precedentemente inviato.
Questo è il materiale che trovate riprodotto in questo inserto, che. accompagna il numero di maggio di FederNotizie inviato, come ogni anno, a tutti i notai d'Italia. Nell'impaginazione, si è ritenuto preferibile far precedere il dibattito rispetto ai contributi iniziali ed a quelli finali. Ciò per consentire, a tutti, una lettura più rapida e meno impegnativa, della parte discorsiva, già di per sé ricca di spunti di notevole interesse. Gli addetti ai lavori e tutti coloro che avranno la pazienza di leggere l'intero materiale, vi troveranno relazioni di ampio respiro, argomenti tecnici trattati con misura ed equilibrio, considerazioni che, mi auguro, torneranno utili a tutto il notariato.
Una cosa è certa: l'automazione dello studio notatile non è più problema che possa essere trattato con distacco, indifferenza o superficialità. Attorno ad esso ed alla capacità di governano e indirizzarlo secondo proprie scelte autonome, si gioca probabilmente una parte, e non secondaria, del nostro ruolo e della nostra funzione.
Milano, 23 aprile 1996.
Domenico de Stefano
,Dibattito
FederNotizie Le prime parole non possono che essere quelle di sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, sia per la loro presenza, sia per i contributi che hanno fatto pervenire.
Nel raccogliere l'idea di Alessandro Marzocchi di fare questa tavola rotonda siamo stati mossi dalla percezione del fermento che si avverte attorno ai problemi dell'automazione degli studi notarili. L'interesse e la discussione sembrano focalizzarsi principalmente su due aspetti: da un lato i rapporti tra il notariato e i "fornitori di automazione" - sotto il profilo sia tecnico che economico - dall'altro l'ormai imminente "approdo" del notariato alla telematica.
Dalla lettura del materiale che è pervenuto la prima sensazione è innegabilmente quella di una diffusa insoddisfazione. La prima domanda che pare giusto porre, oggi, a proposito dei rapporti tra notai e fornitori di prodotti e servizi informatici è quella se sia giunto il momento di riprendere in considerazione ciò che, in passato, è stato talvolta proposto e talvolta temuto e cioè una "centralizzazione unificante" nella gestione dell'informatica notarile. Ciò non tanto per porre rimedio alla insoddisfazione di cui pure si diceva (e di cui già dava conto questo giornale sette anni fa: Giacomo Milioti, La gestione dei sistemi automatizzati negli studi notarili: ruolo del CNN e aspettative degli utenti, FederNotizie 1989, 5°,9) quanto per consentire al notariato di fare fronte comune rispetto alle esigenze nuove e ineludibili che pone l'informatizzazione dei registri pubblici.
Maccarone Posso riferire la mia conoscenza della situazione dal punto di vista di componente della commissione informatica del CNN. L'interesse per l'automazione dell'ufficio notarile ha inizio con l'attivazione della famosa commissione per la certificazione nata all'interno del Consiglio Nazionale. Dopo un lungo periodo di inattività, nel 1994, il Consiglio decise di valutare la possibilità di acquisire del software predisposto da terzi. Venne nominata una commissione coordinata da Carlo Bordieri per l'esame di tre procedure che erano state proposte al Consiglio: tutte e tre in ambiente VVindows. Di questa commissione facevano parte sostanzialmente quelli che oggi fanno parte della commissione informatica. Dopo averle esaminate, abbiamo scartato tutte e tre le procedure. Se volessimo spiegarne le ragioni scenderemmo troppo in questioni tecniche. Nel momento in cui veniva chiusa questa commissione ho scritto quella lettera ad Antonio Marsala che fa parte del mio contributo preliminare. La mia intenzione era di sollecitare il CNN a fare qualche cosa di concreto.
Non certo grazie alle mie parole, ma grazie alla sensibilità del nuovo consiglio nazionale, muore la commissione per lo studio dei prodotti informatici - così si chiamava - e nascono tre commissioni. Due confermate: quella per la banca dati e quella per la preselezione e una completamente nuova e molto articolata che si chiama Commissione per la Informatizzazione degli Studi Notarili. Già il nome è tutto un programma. Praticamente il problema che noi oggi stiamo studiando è quello di automatizzare da zero gli studi notarili. Siamo in una fase di studio e non operativa per cui, è bene dirlo subito, in questo momento, non ci interessa valutare ciò che già esiste, in particolare non ci interessa avere rapporti con le software houses.
Obiettivo principe è quello di sganciare completamente l'hardware dal software anzi l'hardware dal software e dall'applicativo software. L'hardware ognuno lo può comperare dove vuole e come vuole purché abbia un certo tipo di processore e una certa memoria di base. Riteniamo necessario anche un modem di adeguata velocità. Sarebbe preferibile utilizzare linee ISDN ma questa scelta dipende dalle situazioni locali che sono assai diverse nelle varie regioni. Comunque ciascun notaio dovrà fare le proprie scelte e organizzarsi come meglio crede per l'assistenza hardware.
Quanto al software, il CNN deve guardare il notaio fresco di nomina, con un solo posto di lavoro, il notaio che utilizza venti posti di lavoro interessa meno. Il software di base potrebbe essere quello, per l'appunto di base nell'automazione d'ufficio, di uno dei più grandi produttori mondiali, da programmare e personalizzare. Dico potrebbe perché ancora abbiamo alcune decisioni da prendere. A questo si deve aggiungere un prodotto che consenta la gestione per Workgroups sotto rete Internet, Intranet e BBS [banche date accessibili per via telematica per l'acquisizione di programmi -ndr], che consenta il collegamento veloce e una ricerca full text abbastanza veloce per tutto quello che possa interessare. II tutto, valutiamo che non possa costare più che poche centinaia di migliaia di lire.
Su questa base si potrà poi costruire una serie di personalizzazioni e di adattamenti all'ambiente notarile.
Ciò a cui si deve tendere, a prescindere dal prodotto bello o meno bello, piaccia o non piaccia, è in ogni caso avere sempre un prodotto del quale abbiamo il sorgente, siamo detentori e proprietari del sorgente. Il notaio per avere tutto questo dovrà fare soltanto una connessione telefonica per mezzo della quale si troverà di fronte un'interfaccia estremamente semplice come quella che siamo abituati a vedere in tutti i vari applicativi di tipo notarile. Quando si va a gestire qualche cosa di più complesso come può essere il collegamento sotto Internet o un collegamento BBS si troverà semplicemente una pulsantiera. Toccare un bottone equivale a dire: "voglio questo". Il resto avviene automaticamente.
In considerazione del problema della protezione dei dati e per rendere disponibili programmi e informazioni, abbiamo scelto tre strade: Internet per la visibilità nei confronti di chiunque e anche come veicolo di immagine della categoria; Intranet, stesso protocollo Internet, aperta soltanto ai notai per tutte le connessioni che sfruttano il protocollo di Internet; BBS come connessione diretta verso il CNN, sulla quale saranno residenti i programmi, data base etc., comunque riservata ai notai i quali soltanto potranno accedervi. Sistema di grande importanza che può nascere da tutto questo è anche la posta elettronica. Ciò dovrebbe avere un'incidenza non indifferente anche per la costruzione della banca dati che attualmente viene diffusa via etere. Noi abbiamo un costo annuo di trasmissione etere di circa 50 milioni con la RAI che tradotto in termini di posta elettronica diventa si e no di diecimila lire.
Ciò non significa che non ci siano valide ragioni per continuare sulla strada della trasmissione via etere. Questo è un discorso che, tutto sommato, non è di competenza della commissione informatica, organo tecnico, ma del consiglio, organo politico. E' opportuno, comunque, creare le due alternative anche perché bisognerà stare a vedere quello che succederà in relazione alla commissione europea e con la commissione internazionale che se ne occupa.
Genghini Vorrei, se possibile, qualche dettaglio operativo in più perché io, che, ovviamente, non sono il CNN, sto facendo la stessa cosa qui in Lombardia con varie società e quindi vorrei capire se c'è, come fino ad ora mi sembra, assoluta identità nel modo di procedere e negli obiettivi. Maccarone Entrano in gioco, anche, i rapporti che abbiamo già avviato, e questa è la grossa novità del '95, con il Ministero delle Finanze. E' anche venuta alla luce finalmente, dopo tre anni dalla sua costituzione, l'A.I.P.A. (l'Autorità Informatica della pubblica amministrazione). Nel momento in cui si mette il notaio in condizione di prepararsi l'atto, di stamparlo, fare le copie etc. bisogna chiedersi se bisogna anche metterlo in condizione di estrapolare dal proprio sistema le formalità. L'idea è quella di realizzare un unico file da trasmettere all'Amministrazione Centrale (chiamiamola come più ci piace); eseguita la trasmissione entra in gioco un istituto bancario il quale avalla tutte le operazioni economiche connesse a questa trasmissione di file. Proprio io a
Palermo ho fatto una sperimentazione insieme ad una importante banca che ha suscitato diversi entusiasmi all'interno del Ministero delle Finanze. Marzocchi Che cosa vuole dire "avalla tutte le operazioni economiche"?
Maccarone Vuol dire che la banca "paga". Poi, sempre per via telematica, l'Amministrazione restituisce al notaio l'eseguita formalità quietanzata con firma digitale. Ecco allora che rientrano in ballo la commissione di Bruxelles, la commissione di Londra, l'intervento dell' A.I.P.A., per la standardizzazione, quanto meno a livello nazionale, dei protocolli di firme digitali e di contratto elettronico. Genghini L'argomento è di importanza vitale, stiamo parlando della sopravvivenza del notariato! Maccarone Certo un interrogativo nasce: nel momento che, dal centro, si pensa di costruire una procedura per i notai, ci si ferma alla compilazione dell'atto perché nell'arco di uno, due o tre anni ci verrà incontro la telematica che risolverà tutti i problemi o, fin da oggi, bisogna realizzare qualche cosa che consenta al notaio di ricavare la nota di trascrizione, il modello 69, etc.? Non è facile dare una risposta. Ancora meno facile se si pensa che lo stesso Ministero delle Finanze sembra ormai orientato verso l'abolizione del modulo (croce del notariato e della stessa pubblica amministrazione) e la sua sostituzione con un file.
Un primo effetto lo vedremo con la prossima release di Nota4 per Windows, così come lo vedremo per le conservatorie di "vecchia" meccanizzazione dove verrà liberalizzata tutta la procedura di stampa delle note di trascrizione. Si sta pensando di rivedere, sotto questo aspetto, il modello 69 e anche tutti quei foglioni grandi un chilometro quadrato di carta necessari anche per registrare una scrittura privata.
Problema connesso a tutto questo è quello dell'informazione della categoria. L'indicazione potrebbe essere quella di consigliare, ai notai, di cominciare a prendere familiarità con Windows e con Internet. Magari cominciando ad usarli per giocare, ma comunque di prendere confidenza.
E poi c'è un mondo nuovo davanti a noi: il registro delle imprese, la stessa idea di portare avanti un discorso sull'imponibile fiscale delle transazioni immobiliari non possono che passare attraverso questo progresso.
Genghini Molti paesi, in Europa adottano questo modo di tassare gli atti notarili. Ma, attenzione: quando non esiste più il motivo fiscale della simulazione vengono in campo ragioni statistiche che servono moltissimo al Ministero delle Finanze proprio per calibrare il valore, e allora molti paesi hanno introdotto la nullità dell'atto notarile in caso di simulazione sul prezzo.. . Maccarone Tornando al tema, teniamo presenti altri due settori per i quali non si può non avere interesse: la Gazzetta Ufficiale telematica e il collegamento telematico con il Catasto. Si comincia a intravedere la possibilità di mettere su Intranet anche le visure catastali.
FederNotizie Abbiamo ascoltato progetti e abbiamo intravisto prospettive non di poco conto. Credo che al moderatore competa, in qualche misura, anche il ruolo di fare emergere i punti di vista divergenti. Sarebbe opportuno che venissero offerti alla discussione anche i punti di vista di coloro che hanno perplessità circa la opportunità che in questo momento si metta mano a questo progetto di "centralizzazione" e "unificazione" dei sistemi di automazione dell'ufficio notarile. Marzocchi Per certi aspetti mi pare di rivivere, questa volta in positivo, esperienze di venti anni fa che purtroppo abortirono per tutta una serie di ragioni. Sul fatto che occorra un accentramento non riesco a capire come si potrebbe fare in modo diverso. Non vedo alternative al CNN, per diversi motivi. Le alternative potrebbero anche esistere, potremmo essere obbligati a cercarle o inventarle, ma il CNN è il luogo naturale in cui questo tipo di esperienza deve essere praticata, verificata, portata a tutti. La più banale delle ragioni è di natura economica. Elena Gallizia Non vedo cdn favore questa idea di arrivare ad un prodotto tutti insieme; non vedo perché a tutti debba piacere lo stesso prodotto. Maccarone Non è scritto da nessuna parte che debba piacere a tutti. Elena Gallizia Appunto. Vorrei capire quale spazio potranno avere i gusti di ciascuno. Maccarone L'idea è che il CNN dia un prodotto di base e basta, che consenta ad un notaio di lavorare per quello che è lo standard più diffuso di produttività notarile. Come ho già detto, pensiamo soprattutto al notaio di prima nomina che ha un solo dipendente o, magari, non ne ha affatto. Se poi al singolo notaio piace avere alcune personalizzazioni se le faccia pure, e se vuole potrà anche rivolgersi alla software house che si occupa di notariato per avere un prodotto più completo. Per esempio, noi non ci occupiamo dei prodotti per la contabilità dello studio. Elena Gallizia Ma per prodotto notarile che cosa si intende? Maccarone Quello derivato dall'atto. Elena Gallizia E per atto che cosa si intende? In questo momento, che rapporto si vede tra l'atto ed i dati, ad esempio? Maccarone Di assoluta fusione. L'idea è questa: io ho un archivio dati di base, ho un testo di fondo, seguo l'esempio, per scriverlo, che mi viene fornito con i testi base; dopodiché genero un testo finale, testo finale che rimane sempre agganciato all'archivio dati e che si sgancia solo al momento in cui io do una validazione finale. Quando io lo valido
diventa atto autonomo, testo autonomo, scorporato dall'archivio dati.
Ma fino a quando io ho motivo di tenerli collegati -e soltanto io giudico sino a quando devono essere legati - aggiorno contemporaneamente l'uno e l'altro.
Elena Gallizia Avete parlato della parcellazione? Maccarone Per ora partiamo dalla base. D'altra parte un ottimo prodotto di contabilità sul mercato costa poche centinaia di migliaia di lire. Marzocchi Visto che siamo usciti dal tema "Centralizzazione o meno", vorrei fare un'osservazione. Sarei curioso di capire quali esigenze • il CNN ritiene di risolvere, in termini informatici, su quali specifiche, su quale analisi, perché poi alla fine le interpretazioni, la giurisprudenza, le prassi di ogni singolo notaio potrebbero diventare francamente pesanti da gestire. E poi mi domando: si automatizza cosa? quali sono le funzioni che si intendono automatizzare e sulla base di quali presupposti? Da questo punto di vista mi viene il dubbio che la scelta del CNN possa essere qualche cosa di più rispetto al cammino iniziale che a me sarebbe sembrato giusto percorrere. Vorrei fare poi un'altra osservazione per la quale, invece, arrivo ad una conclusione diametralmente opposta: tutti i discorsi che ho sentito finora a me paiono molto datati. Il collega Genghini diceva: "questo è il futuro del notariato". lo non so se questo è il futuro del notariato, io ho una mia personale convinzione e cioè che il futuro del notariato in una cultura informatica sia il futuro di un gestore, di un garante delle banche dati, ma per questo dobbiamo essere i primi. Quando dico questo non intendo dire che il futuro del notaio sia quello di trasmettere un dato al Ministero. Questo è quello che rischiamo di essere condannati a fare se non aggiungiamo qualche cos'altro. E' importante che noi si sia i primi a saper gestire firme elettroniche e altre analoghe cose con una capacità che è propria di ognuno di noi, con la sua professionalità. Allora certamente potremmo conquistare anche nuovi spazi.
Ma vorrei fare anche un passo indietro. Che senso ha garantire dati, funzioni, procedure quando il notaio dovrebbe garantire tutto questo in senso tecnico attraverso un linguaggio che gli è totalmente ignoto?
FederNotizie Lo sforzo che occorre fare, probabilmente, in questo momento è quello di capire che l'informatizzazione della pubblica amministrazione finirà per porre il notaio nella stessa situazione in cui si trovava quando la maggioranza della popolazione era analfabeta. Non deve spaventare il fatto che il linguaggio sia per ora ignoto, dobbiamo e possiamo appropriarcene. In più, rispetto agli altri che già ne fanno uso e a quelli che si attrezzeranno per utilizzarlo, noi possiamo e dobbiamo giocare al meglio le nostre carte che
sono pur sempre quelle di essere giuristi, di essere fedeli alle leggi dello Stato, di essere estranei agli interessi delle parti, di svolgere una funzione di controllo, di adeguamento, di prevenzione della lite, etc..
Marzocchi Ciò che voglio dire è che il notariato si trova tra le mani, se è in grado di giocarla, una carta che potrebbe essere di notevole importanza politica. Non è detto che l'automazione migliori il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione del cui procedere, già oggi, il cittadino ignora tutto! Sostituire il modulo cartaceo con il modulo informatico, paradossalmente, potrebbe essere un peggioramento della situazione perché sul modulo cartaceo, bene o male, riesco a trovare le mie coordinate; sul modulo elettronico Dio solo sa dove vado a finire. Immaginiamo un 740 informatico. Il problema non sta nell'automazione, sta in che cosa viene automatizzato, come viene automatizzato ed a quali fini viene automatizzato. E rispetto a queste domande, lo dico con tutta franchezza, poco importa che si chiami Windows, che si chiami DOS, che si chiami 0S2, che si chiami Colours, che sia a 16 o 32 o 987 bit, in cinemascope, in technicolor. . Questo non significa che non si stia facendo un buon lavoro. Secondo me, si sta facendo un eccellente lavoro. Meglio sarebbe stato se lo si fosse fatto addirittura prima. Vorrei però che si ricordasse che non dobbiamo abdicare ad un nostro tipo di cultura perché altrimenti abdichiamo alla nostra funzione, professionale, giuridica e, alla fin fine, umana. FederNotizie Prima che la questione prenda una piega che, in questa sede potrebbe interessare solo i notai, vorrei sentire il parere dei "tecnici" che qui sono numerosi. Celentano Io, oggi, mi sento un po' spiazzato, piacevolmente spiazzato. Non posso che riportarmi alla mia personale esperienza: questo discorso di avere una piattaforma base costituita da software di base sulla quale si possono costruire procedure applicative minime che riguardano soprattutto la redazione dell'atto, da cui non necessariamente si devono estrarre i sottoprodotti in automatico, in quanto chi vuole farlo può commissionare questo ulteriore risultato ad una software house, è quasi l'esatto contrario di quanto ho sentito dire quattro anni fa. L'idea che esistesse un livello minimo di automazione parziale sopra cui tutti potevano vivere facendo un certo tipo di lavoro in maniera organizzata e strutturata, completandolo poi manualmente, ma soprattutto che ci fosse qualche cosa che tutti quanti dovevano accettare come base, quattro anni fa ha avuto un rifiuto netto.
Una parte dell'utenza, quella con la quale ero in contatto, che comunque non riusciva ad esprimere le proprie esigenze, in questo campo, attraver-
so il Consiglio del Notariato, o attraverso altre forme di aggregazione, che non riusciva ad esprimere un'opinione o una posizione ufficiale comune, ha portato le software houses che si volevano affacciare sul mercato ad accettare certe richieste che ponevano poi le software houses stesse in una situazione non dico dí ricattato, ma quasi. "O il sistema che esce è un sistema che permette di fare innanzitutto l'atto in automatico nella forma linguistica più completa possibile e con la personalizzazione più spinta voluta dal notaio o non si parla neanche di sistema di automazione".
Ricordo l'ansietà con cui veniva vista la teleassistenza per la possibilità che nel proprio sistema venissero introdotti virus o altro. Capisco che ricordare ora certi episodi può sembrare che si voglia fare aneddotica. Ricordo l'ansietà di chi produceva software di fronte a richieste del tipo: "il vostro sistema rispetto a quello della concorrenza non è molto buono perché non mi consente di esprimere i tassi di interesse con 5 cifre decimali, ma soltanto con due. lo faccio soprattutto mutui con la banca tal dei tali che ha gli interessi del 12,3785442 per cui o me lo mettete a posto oppure. . ." E' un aneddoto, è un episodio e come tale possiamo riderne. Però è la realtà di pochi anni fa. Oggi sentire che, tutto sommato, per realizzare un prodotto notarile vanno bene i prodotti di base più diffusi, significa che, da parte dei notai, ci si muove partendo da esigenze diverse da quelle di un tempo. Attenzione: stiamo confrontando questa evoluzione con una realtà di software houses che per anni si sono sentite chiedere cose completamente diverse, altrimenti non vendevano. Ma siamo veramente sicuri che non serve più la configurabilità spinta che una volta si richiedeva, l'automazione spinta che una volta si richiedeva (e qui mi allaccio al discorso che faceva Gallizia)? L'idea della centralizzazione unificante è un'idea che il produttore non può che sposare perché più un prodotto è centralizzato più il produttore, se riesce ad entrare nel mercato, è libero. Tutto bene, dunque, purché questa proposta del CNN (se c'è già una proposta) sia accompagnata da una effettiva adesione della categoria che riconosce che i problemi oggi non sono più quelli di scrivere l'atto ma sono quelli di comunicare i dati alla pubblica amministrazione in modo che siano innanzitutto introdotti una volta sola e ricuperabili poi. Marzocchi Come diceva il moderatore di questo dibattito, il notaio è nato per intermediare comunicazioni e validarle, per usare un termine informatico. Il mestiere bisogna continuare a farlo. Ho la speranza che questi timori del prof. Celentano possano oggi non avere più fondamento per due ragioni e mi riferisco qui ad esperienze personali, vissute 10/15 anni fa insieme ad alcuni colleghi. Anzitutto noi insistevamo moltissimo sull'assoluta configurabilità, soprattutto dal punto di vista linguistico, perché era .in qualche modo la possibilità di sentirci padroni di un qualche cosa che non ci apparteneva. Se oggi, invece, io so che padrone è il CNN evidentemente mi sento molto più rilassato da questo punto di vista. E poi, diciamolo con molta franchezza, non venti anni dopo ma qualche decina -di miliardi dopo, i notai hanno forse cominciato a ragionare.
Ai tempi pionieristici dell'automazione, l'innovazione era vissuta come strumento concorrenziale all'interno della categoria. "lo mi automatizzo perché, anche se sono più somaro di altri, diventerò agli occhi del cliente più bravo di loro e riuscirò a "far fuori" una fetta di mercato maggiore".
Il problema ora, ed a me pare che sia stato perfettamente capito dal CNN, non è più quello della concorrenza dell'uno nei confronti dell'altro, ma un problema di concorrenza della categoria notarile nei confronti di altre figure professionali.
Genghini Notavo come praticamente tutti gli interventi preliminari iniziassero sottolineando come, per anni, siamo stati schiavi delle società di informatica. Oggi forse nessuna delle società è interessata ad un "nursering" di questo tipo come avveniva negli anni scorsi: questa è la realtà di un mercato molto di nicchia dove importa molto l'assistenza, visto che nuove acquisizioni sono molto rare.
Oggi poi anche la tecnologia ha fatto grandi passi: allora Access, Lotus Notes o anche solo un banale archivio SQL erano inimmaginabili.
Un altro aspetto sul quale ho lavorato molto è quello della ricerca dei "motori" esistenti sul mercato. Non avendo neppure una frazione della competenza del Prof. Celentano, mi sono avvalso di diversi consulenti e sulla base dei tanti approfondimenti in materia, mi sentirei di giungere alla stessa conclusione del professore e cioè che se dobbiamo realizzare qualcosa di importante per l'intero notariato, come "motore" dovremmo scegliere il meglio. Ma direi che questo discorso ci porta troppo lontano.
Ancora una notazione: si parlava prima di un periodo nel quale i notai sarebbero stati "condizionati" dai produttori di software. Io devo dire che, forse perché sono giovane, tale periodo mi è del tutto sfuggito. lo posso dire che, dal 1990, la politica di tutti i produttori è stata di chiusura ad ogni evoluzione, cercando di sfruttare al massimo il mercato. Credo insomma che non si possa parlare di informatica notarile e sua evoluzione, avendo il dubbio che molta colpa dell'attuale situazione sia imputabile proprio ai notai.
Celentano E' vero che dal 1990 la situazione può essere quella descritta, ma bisogna tener conto che in quel momento esistevano prodotti nati prima che non avevano ancora esaurito la loro fase di investimento. Non voglio fare il difensore dei fornitori, ma bisogna riconoscere effettivamen- te che di fronte ad un mercato estremamente chiuso e di fronte ad una evoluzione del mercato dei computer assolutamente instabile, un produttore doveva necessariamente difendere i propri investimenti iniziali. e difendere fin dove possibile la propria scelta tecnologica iniziale. Oggi è tutto più semplice. Maccarone Volevo darvi un parametro a titolo di esempio: un anno fa un motore di ricerca costava mediamente da 40 a 50 mila dollari. Oggi che la Silicon Valley si è trasferita in Israele, noi lavoriamo su ipotesi di motori_ di ricerca estremamente più evoluti con un costo di 7.500 dollari!
Tamba Su un piano puramente concettuale sono assolutamente d'accordo con il notaio Maccarone. I problemi che vedo io sono di duplice natura: politica e tecnica.
In campo tecnico, per la verità, vedo una montagna di problemi pratici e reali: per esempio la mia esperienza personale che nasce dall'essere consulente di alcuni notai, mi porta a ritenere che anche il più bel programma realizzabile non è poi magari accettato dal mercato, ed inoltre il problema delle piattaforme è così mutevole che esse si evolvono e si migliorano di momento in momento, mentre si lavora. Qualunque scelta può rivelarsi imprecisa.
E poi non saprei che cosa sia veramente desiderato dalla "base notarile": vuole veramente un programma unico, o forse vuol solo pagare meno l'assistenza o che cos'altro?
Vedo un lavoro spaventoso, con l'idea che dopo poco occorra rimetterci le mani: insomma sono un po' perplesso.
Amato Allora la sua proposta sarebbe: "teniamoci quello che c'è, migliorandolo.se possibile?" Tamba Per la verità sono d'accordo con quanto ho visto scritto in uno dei contributi circa il fatto che nessuna delle attuali software houses ha intenzione seria di migliorare il proprio prodotto. Ci sono delle basi assolutamente obsolete e probabilmente tutti gli attuali programmi... costa meno rifarli dalla base. Amato Questa che lei ha fatto è la diagnosi; e la prognosi? Tamba Non ho assolutamente una prognosi: faccio solo delle constatazioni. E constato, fra l'altro, che, purtroppo, si va da un estremo all'altro. Marzocchi Credo che occorra considerare l'opportunità di fare una seria analisi delle specifiche. E auspico che tale analisi sia, una volta tanto, veramente completa. Il notariato deve finalmente dire che cosa vuole con molta precisione e non solo a grandi linee come è stato nell'epoca della "certificazione"? Maccarone Sono convinto che l'obiettivo di base cui dobbiamo tendere è che ogni notaio sia disposto a "prendere la patente per saper accendere, usare e spegnere l'elaboratore". Null'altro. A questo punto potremo dire: "noi ti diamo l'automobile, tu devi fare lo sforzo di prendere la patente". Benetti In maniera forse meno brutale di Enrico Maccarone, io direi che occorre veramente un salto culturale da parte del notariato, per rendersi finalmente conto di quanta importanza abbiano oggi l'automazione e l'informatizzazione in tutti i settori del nostro lavoro.
Marzocchi Capisco che appaia stupefacente che quello che si è respinto per molto tempo, oggi venga del tutto accettato, l'idea cioè del programma unico e centralizzato: ma occorre dire che l'esperienza è maestra e che da un lato l'esperienza vissuta fino ad ora con le software houses è stata del tutto insoddisfacente, e poi che oggi l'idea viene dal nostro organo esponenziale, il CNN, del quale abbiamo piena fiducia. Benetti Attenzione però a non creare una falsa rappresentazione della realtà. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora è il lavoro della commissione informatica del CNN. Il Consiglio Nazionale come tale non ha ancora avallato alcuna decisione e quindi sarebbe sbagliato propagare false convinzioni nella categoria. Non dobbiamo assolutamente diffondere l'opinione che improvvisamente abbiamo acquisito la "mamma informatica CNN" che ci risolve tutti i problemi dell'informatizzazione dello studio. Questo sarebbe veramente controproducente. Bernardi Volevo provare a tornare a cose pratiche, concrete ed attuali. Ed io mi rendo conto che i vostri colleghi (lo vedo fra i notai che assisto) sono in questo momento molto incerti, capiscono che c'è qualcosa di nuovo, ma non capiscono esattamente che cosa. Occorre assolutamente fare chiarezza in tempi brevi. Guai a preoccuparci troppo delle specifiche, dei motori, etc., occorre partire ed arrivare al più presto. Si potrà sempre in seguito rimettere mano al prodotto e migliorarlo.
Per ora occorre disegnare un data base, disegnarlo a livello di scrittura, di tabelle, di interconnessioni di campi, tutto quello che dovrà costituire l'archivio di uno studio notarile: si devono usare strumenti standard; ci sono ormai le specifiche tecniche da dieci anni che ci possono permettere di fare questo.
Poi, diciamoci chiaramente, i sistemi per redigere un atto nella forma standard non sono trecentomila: ho dei dati, un testo e delle regole e su queste tre variabili devo gestire le cose. Fare subito un nucleo di programma che permetta ai giovani notai o a quelli non informatizzati di lavorare subito, è possibile in tempi anche brevi.
Lorenzi Volevo (se si ritiene abbastanza trattato l'argomento inizialmente propostoci) provare a "volare un po' più basso". E penso al vero "notaio medio", a quello che il computer non lo sa neppure accendere e spegnere ed alla "signorina media di notaio", quella che, mi dicono le software houses,
telefona anche tre o quattro volte al giorno per farsi ricordare il tastino giusto per la tale operazione.
Ebbene quando ci sarà questo nostro programma centralizzato, che cosa succederà di queste esigenze? Il CNN predisporrà 200 assistenti software telefonici? So già che la risposta è no. Ed allora non è meglio che lasciamo spazio alle attuali software houses perché possano diventare entità di completamento e di assistenza del nostro programma?
Amato Voglio fare quello che, nel nostro giornale FederNotizie, è rappresentato dalla rubrica "La finestra sul cortile" e cioè fare un po' l'intermezzo parlando di una cosa che non c'entra direttamente con chi mi ha preceduto o mi seguirà, ma che in realtà, forse, lega insieme il tutto.
lo, poi, non sono certo un tecnico ed il mio ruolo semmai è "politico". Mi ha fatto piacere sentir dire, dal prof. Celentano, che constatava, dopo due anni, che il mondo dell'informatica notarile è totalmente cambiato. Mi ha fatto piacere perché sono convinto che buona parte, in questo cambiamento, l'ha svolta Federnotai con lo studio della convenzione e con la firma della stessa avvenuta a Genova nel settembre 1994. Abbiamo avuto allora una opposizione tremenda e, forse, abbiamo anche fatto degli errori; però abbiamo gettato un sasso nello stagno. Subito dopo il Consiglio Nazionale ha istituito lo sportello informatico: anch'esso è stato uno strumento importante e nuovo.
Diceva il dr. Tamba che si va da un eccesso all'altro. E' senz'altro vero: ogni rivoluzione comporta questa situazione, e questa è una rivoluzione: lo dimostra questa stessa tavola rotonda che sei mesi fa non sarebbe stata neppure immaginabile.
Quello che serve adesso è fare un ulteriore sforzo per elevare la cultura informatica del notariato e questo è un settore dove l'associazionismo sindacale può starci benissimo: può "organizzare l'informazione", può aiutare a far crescere consulenti informatici regionali veramente autonomi rispetto ai produttori, può seguire il lavoro in stretto contatto con la commissione del CNN.
Tamba Vorrei solo meglio precisare una mia precedente affermazione che mi pare sia stata fraintesa: quando sollevavo diversi problemi, non intendevo affatto dire: "non partiamo". Dico solo: "cerchiamo di capire bene che cosa voglia veramente la maggioranza dei notai, perché c'è ancora troppa differenza operativa, di prassi, di abitudini, di modo di lavorare, etc, fra uno studio e l'altro". Genghini Vorrei cercare di riassumere, ribadendo la mia totale approvazione di quanto finora espostoci dal collega Maccarone, e sottolineando due necessità: da un lato (d'accordo con il Prof. Celentano e l'Ing. Bernardi) l'opportunità di un'analisi molto seria ed approfondita per la quale, secondo le mie ricerche, occorreranno 6/8 mesi uomo di programmatore a stretto contatto con un campione significativo di notai (cioè 4 o 5 che abbiano capacità di razionalizzazione e formalizzazione dei problemi notarili). Da questo documento base si potrà poi partire.
Il secondo problema è intrinseco all'iniziativa ed è la necessità di riunire i notai, clonando le iniziative assunte in Veneto, in Alto Adige, in Emilia, per informarli e "guidarli". Per fare questo occorre in qualche modo coinvolgerli.
Bisogna quindi creare delle associazioni locali (che potrebbero anche essere emanazione dell'associazione sindacale) che in qualche modo "attirino" i colleghi. Ed i modi sono diversi. Mi limito a fare degli esempi: riunendosi si possono ottenere importanti sconti sulle tariffe telefoniche, si possono ottenere tariffe molto interessanti per i collegamenti Internet, si possono ottenere importanti sconti sulle forniture di hardware, di software, etc. In cambio si chiederebbe ai colleghi il versamento di una quota, con la quale costituire un fondo a cui attingere per il lavoro di analisi di cui si diceva, per il lavoro di "istruzione informatica", per il lavoro di informazione ma anche per fornire servizi di assistenza tecnica a costi contenuti.
Marzocchi Ho sempre pensato che la categoria abbia bisogno di tre gambe su cui appoggiarsi: il Consiglio Nazionale, la Cassa Nazionale, ma anche un notariato "non normato" che possa fare le molte cose che gli altri non possono fare. Questa terza gamba è rappresentata da Federnotai e da Ansco.
Non ho difficoltà a dire che Ansco ha anche delle somme a disposizione che, per esempio, potrebbero essere usate per gli scopi che diceva Genghini.
Benetti II problema principale è determinare la divisione di compiti tra quello che deve e può fare il Consiglio Nazionale e quello che devono e possono fare le realtà periferiche, siano esse associazioni sindacali, o altri gruppi, o singoli notai che si mettono insieme. E' innegabile, per esempio, che permarrà il problema dell'assistenza. Un'assistenza centralizzata, la cosiddetta "grande mamma" è certamente un'utopia. Quindi per forza ci vuole un decentramento. L'oggetto di una futura "tavola rotonda" potrebbé proprio essere lo studio di questa possibile divisione di compiti. FederNotizie Possiamo considerare conclusa la panoramica sul problema centrale; sembra che si sia tutti d'accordo, o quasi, sull'ipotesi di una gestione "centralizzata" anche se non in antitesi con iniziative locali complementari. Vorrei ora sentire le opinioni di tutti, ma soprattutto proprio di Paolo Benetti sul problema dell'immediato, sulla gestione della situazione da oggi al momento in cui avremo a disposizione nuove procedure. Benetti Abbiamo già detto qual è la posizione del Consiglio Nazionale: è stata creata questa commissione perché facesse da suggeritore del Consiglio sui diversi problemi di tipo informatico. E questo va avanti.
Circa il rispondere al quesito su quando si vedranno dei risultati, sarei molto più cauto perché siamo in una fase programmatica molto avanzata, ma realizzativa assolutamente ancora a zero.
Ed inoltre non c'è ancora la valutazione politica da parte del Consiglio Nazionale. Ripeto ancora: "guai se si spargesse la falsa notizia che oramai ci pensa il Consiglio Nazionale a risolvere tutti i problemi informatici del notariato!".
Genghini Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Benetti; confermo di aver qui maturato la convinzione che "l'iniziativa centralizzata", su cui all'inizio ero molto scettico, è la strada giusta da percorrere. Tuttavia mi chiedo: nonostante la capacità e la volontà politica del Consiglio Nazionale, non è ancora troppo alto il numero dei notai che hanno un rapporto problematico, diciamo molto sporadico, con l'informatica? Vedo allora la necessità di iniziative a livello locale, organizzate anche dal sindacato, alla cui opera in questo come in altri campi non mi sento pregiudizialmente contrario. Sono fermamente convinto dell'importanza di coinvolgere il notariato, specie quello meno "predisposto", in iniziative che possano dargli dei "ritorni" (in ipotesi, riduzione dei costi delle bollette telefoniche o di quelli per l'acquisto di macchinari e materiali di consumo), giustificando così anche una quota associativa ragionevole. Quelle attualmente richieste sono irrisorie: a mala pena consentirebbero la disponibilità di tanto in tanto di un tecnico per mezza giornata, e questo non risolverebbe nulla. Già con un investimento di circa 30 milioni si potrebbe dar vita ad un manualetto ad uso del tecnico che, chiamato a risolvere un problema in uno studio notarile, potrebbe rapidamente ed anche senza conoscere le specifiche tecniche del sistema, intervenire assai efficacemente. Ciò realizzerebbe una concreta indipendenza del notaio dal fornitore dell'assistenza. Un'iniziativa associativa di questo tipo sarebbe in grado di smuovere l'inerzia del più riottoso tra i nostri colleghi, perché ne avrebbe una convenienza immediata. Che poi di quest'attività si faccia portatore il sindacato, a me va bene: forse vedrei meglio un'associazione regionale, perché, per la Federnotai intravedo problemi di "antitrust". Comunque il problema deve e può essere risolto in tempi accettabilmente brevi, altrimenti bisognerà attendere un ricambio generazionale, cioè almeno cinque anni, se non più. Tamba C'è però da considerare che non sempre i giovani notai sono i più interessati all'informatica notarile.